AGOSTO-SETTEMBRE 1949 

RASSEGNA MENSILE 


~ �~� " .. 

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLI<JA...ZIONE DI SEBYIZIO 


' 

L'AMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE 
NEI CONFRONTI DEI GIUDICI SPECIALI 

1. La. Rassegna si � gi� occupata della, questione 
relativa alla proponibilit� del regolamento di gin. 
risdizione in confronto di giudice speda.le e quindi 
del Oonsiglio di Stato (11-12 del 1948, pag. 27). 
Fu allora fornita noti,zia che, mentre la V .Sezione 
a:veva ritenuto Idi ipoiter'e non tenere conto del reigolmnento 
�di giurisdizione propo�sto, nonch� del cor. 
relativo obbligo di sospendere il giudizio, ai sensi 
dell'art. 367 c.p.c., ln, IV !Sezione aveva invece rinviato 
per la discussione della �questione insieme 
C()ln il mer�~to. A seguito �di tal:e .discrus:sione � intervenuta 
la decisione 26 febbraio 1'949 su ricorso 
Pierangeli ed altri, con la �qua1e la IV Sezione si 
� uniformata all'indirizzo della V 1Sezione, per 
quanto concerne la. inl!proponibilit� del regolamento 
di giurisdizione in confronto dei Giudici 
speciali, con parti-colare rig�uardo a.1 Consiglio di 
aato (1). 

"<W}>er l'improponibilit� del regolamento di giurisdizione 
si � pronunziata la� dottrina prevalente: 
BRACCI, in � Hiv. dir. proc. civ. li, 1941, I parte, 
pag�. 202; BRUNElLLI, ivi, 1943, n l]_)arrte, 1Pa.g. 387 ; 
ANDRIOLI, Gomm., II E.diz., vol. II, pa.g. 361, ZANzuccHI: 
�Diritto p�roc, civ. ))' 1942, I rparte, pagina 
228. 

La, Corte �Suprema di Cassazione, invece, dopo 
_,,un primo orientamento contrario (24 mar,zo 1943, 

n. 669 in �Foro Ital. ))' I, pag. 5-6'9), si � pronunzia.
fa per la :proponibilit� del regolamento, con 
una una giurisprudenza che ormai � da ritenersi 
consolidata (31 luglio 1947, n. 1343 e 31 ottobre 
1'947, n. 1653, in �Giur. It. ))' 1948, I, pagg. 216 
e 247; 6dicembre1948, n. 1865 in �questa Rassegna., 
1948, n. 11-12, pag. 27; 25 maggio 1949, n. 1332). 
2. Alla decisione .della IV 1Sezione bisogna ri. 
conoscere il merito di un esame completo, oltre che 
ponde1�ato, cli tutti gli elementi della questione; 
il �quale pera.Itro porta a rilbadire il nostro dissenso 
�dalla soluzione adottata, dal Supremo Consesso� 
Amministrativo. 
La tesi della improponibilit� si fonda soprat. 
tutto sulla lettera degli articoli 37 e 41 c.p.c., 

1(1) La motivaz'on.e. dt htle d�eoeisione � stata pubb'licata 
nel (( FOl'�O Itn I. "� 1949, TIT, pag. 146. 

poich� l'art. 37 si riferisce soltanto al �difetto 
�di gimrisdizione del Giudice ordinaido nei confi�
onti della. Pubblica� Amministrazione o dei Giu<
lici specia.li >l e l'art. 41 prevede il regolamento 
(preventivo) di giurisdizione per � le �questioni di 
giurisdizione di cui a.ll'art. 37 )). 

. Senonch� lo stesso Consiglio di !Stato riconosce 
che, anche se l'istituto del regolamento di giuri. 
stlizione ha carattere eccezionale, in �quanto sotti�
ae al Giudice l'indagine sui suoi poteri gim_�istlizionaJi 
ii�r clevolve1�la alla Corte di Oas�sa.zione, 
d� tutta.via non esclude la possibilit� di una in. 
terpreta,zione estensiva delle norme che all'istituto 
si riferiscono, e in particolare degli articoli 
31 e 41 (1). Quesfo. dell'inter"pretazione estensiva 
� il sug�gerimento formulato dal Lessona (op. cit.) 
ed � stato il mezzo attra�verso il �quale 131 Corte di 
Cassazione (31 ottobre 1947, n. 1653, gi� citata<) 
� giunta ad ammettere il regolamento di giurisdizione 
anche nei confronti dei Giudici speciali. 

Di modo che ogni indagine viene a concentra.rsi 
s�lla possibilit� o impossibilit� di �questa inter. 
p��etazione estensiva, cio�, in altri termini, su 
�quella cJ1e pu� ritenersi l'intenzione del legislat(
Jl'e (art. 12 preleg�gi). 

'rrattasi di indag�ine complessa e delicata, poich� 
i lavori pre1pa.rafori dicono poco o nulla. al rigt\
ardo; tuttavia ci sembra che basti fissare le 

1(1) Veramente .a no�i n.on sembra �Che il regolamento di 
gi1irisdizione -sia istituto di carattere �eoc.cezionale. Il 
p.rinc.ipio che ciascun Giudice � giudi.ce della propri.a 
oea1n-petenza -richiamato dal Consig�li o �di Sia to come 
regola ,____. v.a conteIIl(per.ato �0on l'a:ltro del potere dispositiv:
O delle parti, 1come pu� desumersi dal carattere del-
1'1tJ.competenza e del dtfetto �di giurisdizione, che possa-
110 essere a�ssolute o relative. (un �oaso di difetto di 
giuri-sdizione relativo � dato dall'art. 41 secondo comma 
c.p;c.). l'l regolamento di giuri;sdiz�:one .attua .a,nch'esso 
a sua volta un contempernmento di tali due principi. 
Ma, poich� H contemperamento si risolve in que"Sto casa 
in un'attribuzione �di 1competenza alla Gorte di .Cassa--zione, 
Ci sembra tuttavia che debba restare ferma �la 
conclusione, cui perviene su questo punto il Consiglio 
di Stato; che cio� solo un'inte�rpretazione estensiva e 
non anehe analog'i�ca si-a possibile. 



-202


linee fondamentali e i caratteri dell'i:stituto per. 
ch� si possa e si debba giungere a una conclusione 
diversa da 1quella. cui � giunto il Consiglio di 
Stato. 

3. Com'� noto, la. legge del 1877 sul conflitto di 
attribuzioni prevedeva un istituto analogo, consentendo 
all'1Aimministrazione di elevare il conflitto 
di attrilbuzioni direttamente alle :Sezioni 
Unite della Corte di Oassa.zione entro i limiti e 
con le modalit� previste (art. 1�) a seconda che 
fosse parte in ca�usa. oppure no. 
Il nuovo codice di 1procedura civile, nel quale 
sono state trasfuse le disposizioni della, legge del 
1877, ha, mantenuto inalterata la suddetta fa. 
colt� dell'Amministra,zione allorch� �essa non � 
parte in causa� (art. 41 ult. comma); poich� trattasi 
pm sempre di facolt� riservata alla sola Amministrazione 
e per i soli conflitti di attribuzioni, 
di guisa che .pu� tuttora configurarsi come un 
mezzo straordinario per elevare il conflitto di attribuzioni. 
A volere, anz,i, ricercare il fondamento 
logico e �pratico di tale mezzo straordinario, occorre 
rifarsi ancora mi motivi che ispirarono la 
legge del 1877, �quando il problema fondamentale 
era �quello di evitare l'invadenza. dell'a.utorit� giudizia
�ria nel campo riservato all'Amministrazione. 

Ma per quanto concerne la facolt� che la legge 
del 1877 concedeva all'Amministrazione allorch� 
era parte in eansa, nel nllO'\"O c.p.c., essa. � rimasta 
assorbita e superata insieme da un rimedio ipi� 
ampfo e generale, �qua.l'� il regolamento di giurL 
sdizione. Questo infatti � caratterizzato da due 
fondamentali innovazioni: 

1) innanzitutto � stato esteso a' tutte le �parti, 
potendo 1quindi essere sperimentato anche �quando 
l'AmIIllinistrazione non sia pa.rte in causa; 

2) in secondo luogo � stato concesso, stando 
per ora alla formula dell'art. 37, allorch� vi sia 
difetto di giurisdizione del Giudice ordina.rio non 
solo nei confronti dell'Amministrazione, ma anche 
dei Giudici speciali (1) e del Giudice straniero 
; � venuto i:n altri termini ad esten'der'si tla.i 
co1n:flitti cli a.t,trihuzio'lli, an'che .secondo la formular 
dell'a.rt. 37, a, tahini coniflitti di giurisldi


z,~o'lle. 

In tale modo non dovrebbe essere dubbio che il 
rimedio � venuto a perdere il carattere che aveva� 
nella legge del 1877, cio� di mezzo straordinario 
di dtfesa. dell'Ammi'llistm.zione contro l'invadenza 
dell'Autorit� giudiziaria.; ed � divenuto invece 
pi� genericamente un me,zzo, secondo 1quanto di. 
spone l'art. 41, �per �chiedere alle sezioni unite di 
cassazione che risolva�no le questioni di giuris�dizione 
di Cllli aH'art. 37 JJ1 (2), in altri termini n.n 
istituto che per la sua. fnnz.ione e la sua natura � 

(1) I1 mezzo :straordinario dell'art. 1 della legge del 
1877 era inv.ece negato in quest'ultimo caso da una giurisiprudenza 
concorde: ZANOBINI: Diritto Amm.vo, 1942, 
vol. II, pag. 494. 
(2) In senso analogo ZANOBINI: opera voi. citati, pagina 
,193 e 494: BRACCI: op. c1t., n. 14. 
molto simile al reg�oilaimento di competenza, al 
quale � stato del resto dal legislatore a.ffiancato 
(art. 42 e segg.) e coo�rdinato (Relazione ministeriale 
n. 26). 

La decisione dcl Consiglio di Stato non coglie 
il significato e il valo1~e delle innovazioni introdotte 
col c.p.c., 1quando assegna, al regolamento di 
giurisdizione l'antica. funiione di salvaguardare 
la sfera di discrezionalit� dell'Amministrazione 
contro l'invadenza dell'Autorit� giudiziaria. 

1S.e1condo il Cons:iiglio di !Sfato, l'aivere 1esteso il 
rimedio a tutelare anche la competenza dei giudici 
speciali non avrebbe un rilievo decisivo, poich� 
tali giudki, essendo competenti in materia di 
interessi legittimi, restere�lbero sempre nell'am. 
bito� dell'a1ttivit� discTezionafo del1la Amministrazione. 
!Ma non si � tenuto presente che le giurisdizioni 
speciali, oltre che la normale competenza 
in materia di interessi legittimi, hanno .anche una 
competenza, spesso vasta (vedasi ad esempio �quel. 
la della Corte dei Conti, del Comitato centrale giurisdizionale 
per le Requisizioni dello stesso Consiglio 
di �Sfato), in materia cli diritti il che val 
quanto dire fuori del campo dell'attivit�. discre. 
zionale dell'Amminis:trazione. Soprattutto poi 
esorbitano da� 1questo campo i conflitti fra Giudi,ce 
italiano e 1stiraniero,. i 1quaili, peraltro, sono ugualmente 
assoggettati a.l regola.mento di giurisdizione. 


E d'altro canto non � molto agevole concilia'l.'e 
l'antica definizione dell'istituto col fatto che di 
esso possono ora usufruire tutte le pa�rti in causa, 
anche quando la controversia � da esse propos:ta 
contro l'Amllll�nistra.z.ione e il rimedio del regola. 
mento di giurisdizione viene da. esse sperimenta� 
in contraddittorio con la st�essa. ' 

Il vero � che l'istituto, generaUzzandosi, si � 
trasformato; e noi possiamo farci un'idea abbastanza 
esatta di tale trasformazione, tenendo rpresente 
che esso, mentre nella legge del 1877 era 
coordinato con il mezzo straordinario di impu. 
gnativa. concesso all'Amministrazione allorch� non 
� pa,rte i:n causa., ora. nel ic.[p.c. � ,sfato coorclinafo 
col rego�lamento di competenza, venendo cosi ad 
as1su1me�re la: .runz~one di' mezzo per -d'irime�re in vfa 
pveliminar.e e rapida le questioni di giurisdizione, 
onde evitare il pericolo di !dannose reitera.zioni di 
giudizi. 

4. N� i lavori preparatori n� la. Relazione ministeiria1e 
d�nno conto dei mo�tivi idi 1qiuesta. tra,sforma.
zione, la �qua.le, per�, si inserisce in un'el:a�bora.
zione di pi� vasta portata. cui � stata� sottoposta 
tutta. in genere la materia dei conflitti di 
giurisdizione. 
Mentre, infatti, finora tale materia era discL 
plinata e bisogna, cHre in modo frammentario, 
principalmente nella legg~e del 18'.77, ma anche in 
numerose altre leggi s�peciali, col nuovo-c.p..c._-si 
� inteso istituire un sistema unico, che disciplini 
in modo organico e razionale tutta, la materia dci 
conflitti di giurisdizione. 

La Relazione ministeriale a�ccenna ripetutamente 
a questa sistemazione della materia sia .quando 


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�ichiara che il nuovo codice di procedura. civile 
si avvicina � in modo pi� pieno all'ideale della 

� giurisdizione unica, solennemente propugnato nel 
primo articolo : . . . . . . . . . nel senso di radunare 
nel Codice di procedura civile i vari proce_dimenti 
finora dispersi i,n leggi speciali e di ooordiibarU in 
un itnicv sistema) affida.to ai giudici ordinari, 
sotto il controllo) vi.g'ilante dal vertice) del~la Corte 
di Oas�s�a~On�e � (n. 9) ; �Sfa. 1quando rprecisa che a 
questa sono affidati � nel nuovo processo i poteri 
adeguati per poter essere in maniera efficace) da�l 
vertice del sistema) il snprem o o�rgano regolatore 
delle co�mpe:tenze. A tale scopo non soltanto ho 
fuso nel Oodiae le disposizioni dell'a legge 31 marzo 
1877, n. 3761 .mi conflitti di attriibuzion�; ma 
ho altres� riformato l'istituto del regolamento di 
competenza...... � (n. 11); sia infine quando con. 
stata che � con questo s�isterna si � conseguito 
anche il vantaggio di poter megl'io coordinare lo 
istituf.o� del regolamento di competenza con quen'o 
die1i ricigola1m'�vnto di gi�i~risdi~/iorne tratto daUa le�gge 
del 31 marzo 1877 e di potere unifica�re nella Corte 
dii oa.,sazi1on�e) anohe ini reil'aZ'ione ai 0om1fiitti) la 
funzione di guprenio orga,no reg,olatore della giurisdizione 
e delle competenze )) (n. 26). 

E ,d'alt.ra. pa.rte, coer:entemente con queste aiff.
errrm.zioni di 1principio, il legislatore, nel trasfondere 
le disposizioni della legge del 1877 nel c.p.c., 
ha provveduto a colmare le lacune che la� esperienza 
aveva riscontra.to in �essa. 

Cosi ad esempio, mentre l'art. 3 n. 3 della le.gge 
ammetteva la. risoluzione dei conflitti (reali) positivi 
o negativi di giurisdizione solo �qua.ndo fossero 
sorti fra, Giuld,ice o!idinado e speciale, l'a,r&[..:
i.colo 362 secondo comma c.p.c prevede la risoillffi.
zi-0ne all'che di 1que11i insorti fra Giudici ,speciali. 
E mentre lo stesso art. 3 n. 3 ammetteva l'impugnativa 
delle decisioni di Giudici s.peciali solo 
per incompetenza ed ec.cesso di potere, di guisa 
che era. comunemente ritenuto che lo stesso rimedio 
non �spettava aillorch� vfoeve�Iis1a� il Giudice 
s1peicia1e aveva aJI'erma.to� la, propria. gi1uriJsdizfone 
(1), l'a.rt. 362� primo comma, conse1nte il ricm'1so 
� per motivi attinenti a.Ila giurisdi,zione )) del Giu. 
dice speciale, e �quindi sia 1quando questi afferma 
sia �quando .questi nega la. propria giurisdizione. 

'l'ale profonda riforma � infine sintetizzata� nel 
principio g�enerale contenuto nell'art. 65 dell'ordinamento 
giudiziario e rioordato dalla stessa 
decisione annotata, secondo il �quale la Corte di 
Oassazione � l'organo che � assicura il rispetto dei 
limiti delle diverse giurisdizioni )), 

Tenendo presente tutto d� � agevole stabilir.e la 
differenza esistente fra la. disciplina dei conflitti 
di giurisdizione vigente anteriormente al c.p.c. e 
�quella instaura.fa con il codice. 

Per l'innanzi un vero e proprio sistema di risoluzione 
dei conflitti di giurisdizione esisteva nel. 
l'ambito del processo ordina.rio, il cui ordinamento 
conferiva alla Corte Suprema i poteri per 
risolvere tutte le questioni di giurisdizione ehe si 
fossero presentate davanti al Giudice ordina.rio 

1(1) ZANOBINI: op. val. ci�b., p.ag. 50. 

sia in veste di conflitto virtuale che in veste di 
conflitto reale cGn un Giudice speciale. 

Ma rispetto ai Giudici speciali non pu� dirsi eh~ 
esistesse una a�naloga disciplina organica, limitan. 
dosi la, fogge �del 1877 ad attribuiire alla Gorte-di 
Cassazione soltanto determinati poteri. 

Nel c.p.c., invece, comunque voglia intendersi 
il princi:pio della giurisdi,zione unica solennemente 
a.ffermato nella Relazione ministeriale (1), � certo 
che .si � volufo croo1re un sistema� unico per lai risoluz.
ione dei conflitti di giurisdizione, nell'am. 
bito del quale pu� dirsi in linea generale che la 
Corte di Cassazione viene dotata di uguali poteri 
sia, nei confro:p.ti Idei G:�udici �SIPecia.li che del Giudice 
or.dim11rio, e fa.li poteri le co�nsenfa!Ilo di risolvere 
tutti i conflitti di giurisdizione. 

5. 'I'enendo �presente la struttura. e la .funzione 
assunta< dal regolamento di giurisdizione nel �quadro 
dell'ordinamento di tutta la materia dei con. 
flitti di giurisrclizfone, ci is�embm chE\ lo� spirito 
della leg�ge va�d& oltre la lettera deg�li articoli 37 
e. 41 c.:p.c. Oi sembra cio� che il suddetto regolamento 
sia per su.a, natura suscettibile di applicarsi 
a.. tutte le �questioni di giurisdizione, sorgano essere 
in confronto cli Giudke ordinario, o sorgano 
in confronto di Giudice speciale; e una. tale a:pplica.
zione estensiva riceve conferma dagli ampi ipoteri 
che sono stati riconosciuti alla Corte di Oas 
sazione. 
L'a,rgomento letterale non � e non pu� essere 
da solo sufficiente a� contrastare tali illa,zioni; 
n� � stata fornita una ragione convincente che 
valga. a dare ad esso un valore e contenuto sos:tan. 
ziale. 

�E' sta.to notato come non �possa escludersi una 
impel'fetta formula�z.ione degli articoli 37 .e 41, 
spiegabile col fatto che tali norme, inserite nel 
c.p.c., si sono limitate a. considerare quello che 
� l'oggetto :precipuo della disciplina del c.p.c., e 
cio� il procedimento ordinario. In sostanza. il legislatore 
avrebbe dato a tali norme la. .stessa formulwzione 
di tutte le altre del c.p.c., riferendole 
cio� al solo pro0edimento Ol'dinario, senza tenere 
presente che la disciplina, stabilita in materia di 
conflitti di giurisdizione si estendeva anche al difetto 
di giurisdizione dei 1Giudici s.peciali e in ge. 
nere di tutti i .c;onflitti di giurisdizione. Ci� ipu� 
e:ssere tan.to pi� verosimile, se si tiene presente (e 
lo ha rkordato la stessa, d~ci!sione annota.ta,), che 
il progetto 1Solm:i manteneva in yigor.e la legge 
del 1877, limitandosi a disciiplinare il processo 
01,dinario; e solo in sede di redazione dell'odierno 
te�sto rdel c.p.c. 1si tra.s:fius�e�ro in esso le disposfaioni 
della. legge del 1877, attuandosi -come si � detto 
~un unico sistema per la risoluzione dei conflitti 
di giurisdizione; di guisa. che pu� non essere a,zzardato 
:pensare che non sia di pari passo adeguata 
la formulazione delle norme al nuoxo sistema 
instaurato. 

Comunque, anche indipendentemente da una 
tale &piega�zione, sta di fatto che l'interpretazione 

(1) BRACCI: Ol[J. cit., pag. 186. 

-204 


letterale non � suffragata da. alcuna ragione so. 
stanziale ; e in aH1'i termini non � dato di v�edere 
per quale motivo al regolamento di giurisdizione 
sarebbe stata da.la una sfera .di applicazione pi� 
ristretta di quella di cui esso � suscettibile. 

A 1questo proposito, la sentenza della Oorte di 
Oassazione 24 marzo 1943 (gfa citata), pur attenendosi 
all'interpretazione letterale delle norme di 
poi smentita nelle successive pronuncie, riconosceva 
tutta.via che �la, i�dentit� delle ragioni che 
stanno a base delle situa,zioni processuali dovrebbe1ro 
coindurre ad una. applica~iione integraJ.e dell'istituto 
�. 

La decisio�ne del Oonsiglio di Stato invece ha 
cercato di delineare 1quelle che sa.rehbero le differenti 
situazioni e le differenti esigenze nei .procedimenti 
speciali rispetto a'l procedimento ordinario 
; :ma non ci sembra che siano stati addotti 
elementi decisivi per una siffatta discriminazione. 

Tale non ci sembra il richiamo a. quello che 
� stato l'intento precipuo del nuovo c.p.c., di per. 
seguire, cio�, una maggiore celerit� e sellllplicit�t 
nel processo ordina.rio, mentre una� analoga esigenza 
non si sentiva per i procedimenti special�. 
lM inve1�0 ci� non toglie che, accanto. a questo 
scopo di carattere genera.le siano stati perseguiti 
s.copi specifki relativi a singole materie, uno dei 
quali � stato appunto .quello di rielabora.re la materia 
dei conflitti di giurisdizione in modo unitario 
ed organico, sia nei confronti del Giudice 
ordinario che del Giudice speciale. �Soprattutto, 
poi, non � possibile non farsi carico delle incer. 
tezze e delle iperplessit� cui ha sempre da.to luogo 
la, 1risoluzione dei oonfritti di giuris1dizkme e 'l:mn 
� possibile pensare che il legislatore, avendo inteso 
O'VV:iail.'Si appunto mediante la, i1stituzione del 
regolamento di giurisdi.zione, si sia per� fermato 
e met�, ammettendo tale rimedio solo in alcuni 
casi e non in altri. 

1Se anche i� vero che ta.lora i procedimenti speciali 
si 1svolgono in modo pi� rapido e con forme 
pi� 1s1emplici, � id'altra �parte a:nche ve1�0 che in 
essi l�e �questiorri �di giuris!dizione d�nno luogo a 
non minore incertezze e perplessit�, e che non 
minori .sa;rebibero gli inconvenienti che ne derivano 
a, voler�e negare .i,l regofa!lllento d�i giurisdizione. 
E' �staito a;nzi os'Serva.to acutamente che in 
gene1�e proprio nel procedimento specfale tale rime�fo 
rie1sce pra.ticameillte utile (1). Infa.tti nei 
cas.i in cui aippa.re idubbrio 1se� la. .giu:.risdizfone spetti 
aJ. G1iudfoe ordinru1�~0. o i8pecia.le l'int1eressa1to � 
cosfoetto, a caiusa1 deHa, ibrevitlt dei termini previsti 
per; T�'iico-rrere alle giurisdizioni speciali, a 
proporre s�nz,'a.ltr�o ta1le ricorso; di guisa che, a 
volerg1i nega.re il regolamento di giurisidizione, 
lo si coistringe di r�icorrere 0ill'e�spediente di pr:oporre 
anche l'acZione giudiz;ia1�ia, per potere usufruire
� idi ta,fo regolamento. E poich� la. que�stione 
di giurisdizione � la .stessa. da.vanti al Giudiice 
speciale e da.vanti al G;iudice ordinario, non si 
veide pe11ch� 1si debba ricor1-ere a q�uesta. 1�uplica


(1) LESSONA '. op. cit. 
zione di giu�iz�i per farla :risolvere in sede di 
regolaimento preventivo. 

Gli incoinvenienti, poi, sono alllche maggiori se 
il conflitto � fra due 1Giudici specia�li (la nostra 
tesi, contrariamente a �quanto J:it�nuto -dal Consiglio 
�di Stato consider�a il regolamento preventivo 
applicabile a.nche in �questo caso e, in genere, per 
ogni �questione di giurisdizione), poich� allora lo 
i11teressato, nel dubbio, sarebbe costretto a �pro. 
porre contemporanea�mente i due ricorsi e dovrebbe 
attendere la decisione almeno di uno di essi 
('q:uando si p'I'o~unz�i un unico grado) pN� a.vvale1'<si 
tlel rimedio dell'art. 362 1� comma e conoscere il 
Giudice competente. 

6. llertanto, comunque si rigua.rdi la questione 
dal punto di vista logico o sistematico o pratico, 
non ci sembra che possa da�rsi alcun peso all'argomento 
letterale (1). 
l.\fa, la decisione annotata ha poi cercato, nello 
ambito della questione generale, di creare una 
posizione particolare per il Consiglio di Stato, 
rilevam.'do che voler a,pplicare il �r�egolamento anche 
nei confronti del 1Supremo Oonse!S'so Ammini.
strat:i:vo 1significher�ehbe torrna.re a.l iststema del 

T. U. 2 g-iugno 1889, n. �6[166, nonootante che esso 
sia. stato poi abolito con la leg�ge 7 marzo 1'907, 
n. 62, per gli inconvenienti cui dava luogo. Il 
T. U. 2 giugno 1889 prevedeva, infatti, che sollevata 
dalle parti o d'ufficio la, 1questione sulla 
competenza del Consiglio di Sfato la 1Sezione doveva 
sospendere il procedimento e rimettere gli 
atti alla Corte di Cassazione pe1� la. decisione di 
tale �questione; ed ora si tenterelbbe di creare nuovamente 
�questa situ~.zi~me che la legge 7 marzg=*'~� 
19(}7 aiveva. voluto� ehmma,re. q,w 

,Senonch� non ci seJID.bra1 che il sistema. instauraito 
col �regolamento di giurisdizione a:bbia alcu'llch� 
di comune con �quello del T. U. 2 luglio� 1889, 
che la decisione annoita.ta ha giustwmente depre


cato. 
:Secondo quest'ultimo s:istema, il Consiglio di 
Stato a differenza di ogni altro iGiudi.ce ordinario 

o speciale non era mai giudice della propria competenza, 
poich� ba.stava soltanto che sorgesse la 
questione in proposito perch� di essa rimanesse 
investita� ipso j'ure la Corte di Oassa,zione. Ci� fa. 
ceva sorgere discussioni intorno a1la natura giurisdilaionale 
delfa., funzd.one .dell'organo e mettere 
(1) In matef':a di conflitti di giuri�s.dizione vi � del 
r�sto un. altro esempio, tn cui l'interpretazione letterale 
� sitata pretermessa per seguire lo spirito della legge. 
L'airt. 360 n. 1 �consente il ricorso avverso la sentenza 
d'appel1o o idi unico .grado � p.er difetto di giurisdizione
�, e tuttavia �la d.ottrina non ha dubitato che 
la norma v.ada interpretata in modo estensivo (ANDRIOLI : 
Comm. aL cod., II e.diz., pag. 353). Ta1e� intenpretazione 
estensiva si comprencie ancor meglio., se, in consideraz
�ione �del sistema uni:co 'instaurato dal 1egis1atel'e,,__ si 
affianca e Si �c.oordina la norma suddetta C:on l'art. 362 
1� comma, il qua'le ammette l'impugnativa delle decis.
ioni c'Leii giud1ici .sp.ecia[1 sul punto. della giuri.sdizi.on.e, 
sia che l'affermino e sia che la neghino. 

-205


in fo1�se la pienezza, idei poteri r'ich:iJesta per esercitia.
rla�; ond'� -che provvidamente con la legge del 
1907 v�e.Ilne eliminato l'inconveniente, pone111dosi 
il Oorusiglio idi 1Sta.to D!ella stessa posiziione di ogni 
altro <Giudice ordinaC1.'io o speciwle. 

E' evidente che non � questo il caso del r�egolamento 
di giurisdizione, in cui occorre un ricorso 
di parte per portare la questione all'esame della 
Corte d~ Ca,ssamone. In ta.le caso :riesta fermo il 
principio che ciascun Giudice � investito dei poteri 
per giudicare sulla� propria competenza, ma 
esso, come si � gi� fatto rilevare innanzi; � contemperato 
con l'altro dell'iniziativa delle parti, 
al fine di ovviare all'esigenza pratica di risolvere 
sin dall'inizio, in modo rwpido e sicuro, le 1questioni 
di giurisdLzione. 

D'altro ca.nto, se � vero, per quanto si � venuto 
finora esponendo, che ta.le contempera.mento dei 
due prncipi ha valore nei confronti del !Giudice 
ordinario come dei Giudici speciali, dovrebbe avere 
va.Iore anche nei confronti del Consiglio di !Stato, 
al iquah~ la legge 7 ma.rz;o 190/'� ha :iJnte:so assicurarre 
.Ja, pos1izfone che � prop�ria degli aJtri Giudici, 
ma. non ha certamente voluto creare una 
posizione di pri:vil~gio rispetto a:d essi. 

Altro argomento 'P'er escludere l'applicazione 
del regola.mento di giurisdizione nei confronti de] 
Consiglio di Stato viene desunto dall'art. 111, uL 

timo comma, della� Oostituzione, secondo il quale 
�contro le decisioni del Consiglio di 1Stafo e deUa 
Corte dei Oonti il i�icorso in Cassazione � ammesso 
per i soli motivi inerenti alla giurisdizione>>. 

1S.enonch�, la norma intende limitare 1�ffitei�vento 
della Corte di Cassazione nei confronti dei suddetti 
organi giurisdizionali ai � soli motivi ine1
�enti aUa g�iurisdizione ))' lllla� non dice che esso 
sia limitato altresi al sindacato delle sole decisioni 
; in altri termini, riferendosi a �quello che � 
il sindaca.to successivo e ammettendolo per i soli 
motivi inerenti alla giurisdizione non esclude che 
vi possa essere un regolamento preventivo, neL 
l'ambito di �quegli stessi llllotivi. 

1Sopra.ttutto, poi, la no�rma. intm1d�e conferma.re 
la, disciplina che in pro�posito esiste nel c.1p.:e., 
non intende varia.rla e, in definitiva, la stessa d�ecisione 
del Consiglio di �Stato ne trae argomento 
per la colliferma di quello che, a suo avviso, 1sarebbe 
lo stato della pr�eesisfonte legislazioll'e sulla 
ques1tione. Ma appunto per questo, se dovesse 
rimanere assodato che il regolamento di giurisdi,
zione non pu� non applicarsi a tutte le questioni 
del g1enere, anche �Se 1sorgano >Clarvamti a.I Oon1siglio 
di .Stato, non � possibHe vedere nell'art. 111 della 
Costituzione una norlllla innovativa di ta�le situaz~
one giuridica preesistente. 

ROCCO DI CIOMMO 

AVVOCATO DELLO S'.L'AT(l 

zu ? l!:;:::il a&; &HkkliE DD,S 


NOTE D I .:n O T T RIN A 


T. 
NOVELLI: Gli arbitrati necessari e l'art. 102 
della Costituzione. (Giurisprudenza completa del~ 
la Corte Suprema di Cassazione, 1948, voluc 
me XXVIII pag. 578). 
Il Novelli prende lo spunto per 'questo suo lucido 
e sintetico studio dalla sentenza n. 1095 del1'
8 luglio 1948 delle :Sezioni Unite (Riv. e loc. dt.) 
nella ,quale si afferma che il OoUegio Arbitrale 
previsto dall'a.rt. 10 del decreto legislativo 2 no; 
vem1bre 1944, n. 60\3 � organo di giurisdizione spe:. 
ciale, per esamina,re la, ,questione se esista una di� 
stinzione tra le categorie dell'arlbitrato obbligatorio 
o necessario e delle giurisdizioni speciali. �, 

Vautoire !Premette la. ele1nc:a,z,ione dei criteri 
che pi� eomunemente vengono adottati per �qua.W 
ficare e riconoscer�e la. natura, a,rbitra�le o giuri~ 
sdizionale, di un organo� giudicante.. Essi sono: 
1) la denominazione; 2) l'origine; 3) la scelta dei 
Giudici; 4) il modftM� decvid".evndi; 5) l'inrplll:gnabrilit� 
della decisione;. 6) il valore di titolo esecutivo 
delle decisioni medesime. Nessun valore pu� attr�buirsi 
a.I primo criterio in ,quanto il fa.tto che un 
determinato or.gamo giudicante' sia' denominato arbitral'e, 
non esclude che possa essere un vero l:l 
proprio organo di giurisdizione speciale. (Vedi acl 
es.: le Commissioni che giudicano in llllateria di 
legislazione vincolistica nelle locazioni di immobili). 
Il secondo critm�io nemmeno � decisivo, in 
quau1to sia g�li arbitrati necessari che le giurisd�. 
:zioni speciali trovano la loro origine in norme di 
legge, e non nella volont� delle parti litiganti. 
Nemmeno il quarto �criterio fornisce un sicuro ele: 
mento di distinzione in quanto la decisione secondo 
gquit� non � esclusivamente riservata. ai 
Collegi arbitrali, mentre, d'altra pa.rte, � quasi 
norma.le il caso che questi (si intende negli a.rb�trati 
obblig�atori) decidano secondo diritto. Anche 
il criterio della, impugnabilit� o meno della deci. 
sione non offre elementi di distinzione, dato che il 
legislato.re sancisce la impug�nabilit� indipendentemente 
dalla natura del Collegio che ha emesso 
la. decisione. 1Per �quanto riguarda�, infine, la es�: 
cutivit� delle decisioni, indipendentemente dal decreto 
del Pretore, (il ,quale, �com'� noto, � essen~ 
zia1e per rendere esecutivi i lodi arlbitraH) � d~ 
rilevare che talune leggi speciali hanno richiesto 
questo decreto anche per rendere esecutive deci


sioni collegia,U aventi contenuto spiccatamente 
giurisdizfoinaile (ad .e1se,mpfo: d�ecisioni l})er la. !risoluzione 
delle controversie in llllateria di indennit� 

di espropriazione per p. u. in dipendenza del terremoto 
del 1908, decreto legislativo 18 agosto 1'917, 

n. 
1399. 
Escluso quindi che tll,tti i criteri suesposti, sia 
separatamente, che congiuntamente, possano valere 
a trwcciare una sicura linea di distinzione 
tra, arbitrati obbligatori e giurisdizioni speciaE, 
resta solo da esaminare se 1questa. linea possa tracciarrsi 
�suina, ba,se del criterio indiC'afo a.I n. 3 e 
cio� �quello relativo al sistema. di scelta o nomina 
dei gfodici. 

Giustamente, peraltro, il Novelli ritiene c,he 
nemmeno questo criterio sia decisivo. Rifacendosi 
alle opinioni dell'J a.malio e del Guicdardi, egli 
conclude dfoendo che tutt'al pi� l'elemento distin. 
tivo potrebbe trovarsi nella scelta del Giudice in 
astra.tto, e non nella scelta del Giudice in concreto, 
in �quanto, la scelta in concreto pu� ritenersi 
derivM1te non da� un potere originario delle 
parti, ma. da un potere ad esse delega.to dallo 
Stato, il �qua.]e vuole cosi garantirsi l'apporto al 
Oollegio giudicante di elementi aventi una pa.rti,e 
colare competenza. tecnica; e., d'a1tra pa.rte, non 
mancano casi di giurisdizioni speciali delle �quali 
fanno parte anche 1Giudki che rip�etono la loro 
nomina da. una scelta di pa.rte. N� maggiore im. 
portanzw pu� attribuirsi all'elemento della permanen,
za o meno dell'organo giudicante, in quanto 
tale permanenza non va considerata. in relazione 
alle persone fisiche che lo compongono, ma. in 
relazione al fatto che la legge preveda e preordini 
un deterllllina�to organo, sia pure costituito volta 
per volta nelle persone fisiche dei suoi membri, 
alla decisione di determina.te controversie. 

Dopo questa. acuta e documentata disamina, il 
Novelli conclude che la �questione se sussista una 
categoria intermedia tra giurisdizioni speciali e 
a�rbitra.to volonta.rio, deve essere risolta in senso 
negativo, e che la chfa.ra� tendenza della giuris�
prudenza della. Corte !Suprema a ricomp�rendere 
la categoria degli arbitrati obbligatori in 'quella 
delle giurisdizioni speciali � da aipprovarsi. 

Sorge, quindi, la �questione della� sorte di questi 
a.rlbitrati obbligato�ri, in rela.zione alla. Costi. 
tuzfoine, ed il Novelli ritiene eh~-�esisi !debbano 
e's'ser:e, ,soggetti alle norme dell'3J,rt. 102 della._Oasti~_ 
tuzione medesima e della VI Disposizione tran� 
sitoria. 

C.o'iuJorvJJiwmo oon le oonol1Miorvi oi/!�! il NovclU � 
pervewuto. 



-207 


In ordime ai riflessi della Oostititzione siaie giuri18d~
iorn.i :~pociali e1si-'?�tcnti s�i 'Peda in questa Rassogna. 
1949; pa�g. 80 e ,<?eguenti. 

A. iwss1tn.o sf�u.ggir� fi.m.po�rtan~�a dei problema 
tmttato dal Nov1elli, ove si rifletta che -gli arbitrati 
obblig'atori tro�rano il� loro maggior ca1mpo 
di a�ZJionc proprio in controversie n,elie. quali, di 
solito, � parte la l'�ubblica Amministmzion-e, e 
neZZ.o qual'i, pertanto, � quasi se.rnpre interessa�t,a 
�ircttamente l'Avvocatura dellio Stato. 
Una applicaz.ion1(J, p�articolai 1nV.en,te importawte 
dei criteri enunciati da,z NoveUi potrebbe riscontra.
rsi nel campo degli arbitrati previsti dal! oapitolato 
generale di appalto per le opere pubbl'iche. 


Com'� noto, (iwdi in qit.esta Rassegna, 1948, 
faiso. 1-2') pa.g�. 7) la Corte Sit�pre�ma h(b e1s1obuso, 
con l�e s�1w ultimre semten.~YJ, il oara.tfere di giurisdizione 
special1e dei suddietti Collegi, motivand-o que"
Sta affiernw.;Aone con l'argomento che essi non sarebbero 
istit1hiti con leggo ma con n.orme regolament(
J)ri, l�e quali sarebb.ero inidonee a dar vita ad 
1m-a. giurisdizione speciale. 


La questione, peraUro, nterita di essere riesamfoata
�, in qnanto sembra eh.e la distinzione debba_. 
piuttosto, trovarsi nell;'origine normativa (in 
sens�o lato) o oon.trattitaole del coUegio giudioon.te. 

Tale riesame si impone anche in relMione a1gli 
incowvenienti �i ord�ine pratico ai q1iaU i sudd!e�tti 
arbitrat� ��nno ~ogo, e oh�e s�ono 8tati laimentati 
r'eoentemiente, an.chc da parrte d1elle categovrie intere1s
�sat�e. 

A. S. 
R� POMINI : L'esame della capacit� contributiva 
411nell'i01posta di successione. (in, �Riv. dir. fin,an' 
ziario e scienza delle finanze�, 1949, II, 24). 

In tema. idi 1su00es.sione te,stamentacria fra, fra.telli 
naturali riconosciuti il P. a.nnota due contrastanti 
decisioni delle Commissioni delrre Impostre. 
(riv. loc. cit.): la prima della. Commissione 
Provinciale di Mod�ena che ha ritenuto dovesse 
tale sucoes-sion,e scontare la aliiquota prevista fra 
germani, l'a.itra della Commissione Centrale a 
Sezioni Uni.te (18 giugno 1948, n. 98816), eh~ ha 
all'opposto fissato il! principio essere applicabile 
l'aliquota fra estranei. 

Il P'. fa adesione alla prima deUe due tesi in 
contrasto; e parte daliJ.a-affermazione di principio 
che l'imposta di successione, come quella che colpisce 
la capacit� contributiva, va applicata con 
riguardo al contenuto 'economico del rapporto, 
da che appunto �Si pu� valutare qua}!e, sia la eff-et.tiva 
capacit� contributiva dell'erede. 

Osserva al riguardo il P. che tutto il sistema 
della imposta di successiom~ � basato sui vincoli 
di sangue, che tesiimoniano dei rapporti familiall'i 
e ,socia.li: si che pi� �si attenua.no 1quei vincoli 
e quei rapporti, pi� crescono le aliquote. 

E d'altr:a parte fra coloro che pi� sono legati 
da. ta.li vj1ncoli e raipporti la, eredit� costitu~sce una. 
pi� che 11egittima aspettativa, in vista della quale 
appunto il legislatore ha fatto la valutazione della 
capacit� contributiva degli eredi: la qua.l'e va


ria (e con essa variano le aliquote) col vari:are del 
ra1piporto ofarmiliare .fra il ae ciiiit8 ed il beneficiario 
dell'eredit�,. 

�'Si spi�egano cos� le aliquote diverse n1eUe succes. 
sioni degli ascendenti e dei dis<;end�enti, tlN. ger"~ 
mani, dei figli naturali non riconosciuti, dei figli 
adottivi e degli affiliati, e::c. 

In questa situazione non vede il P. come e perch� 
i fratelli natmali riconosciuti (che al padre 
non succedono come estranei) debbano fra loro 
succedere come .estranei, quando � chiaro che una 
fondata aspettativa all!'e1'edWt. non manca. 

Qui � questione di equiparazione di t11attamonfo 
fr:a fratelli legittimi e fratelli naturali, �e non vie


n.e in considerazione lo sva.tus personale: <e trattamento 
che significa egu.agl!ianiza di capacit�, contributiva, 
la quale, e non lo s�tatiis, � il punto di 
partenza del diritto tributario )). 
_La tesi del P. non pare sia da. condivi�ere. 

;lnt�anto p1t� .apparire stirano partire d1al con


ce:tto di <e capaci't�. oontributiva )) per dedurne che 

questa, in mmt0r'ia d�i s�ticoessione � tanto minore 

q�uanto maggiori son.o te aspettative a cons�eg,uire 

la� eredit�! 

Su un piano �i astlf"attezza logica dei conoeit.t:i 

d.o�vreb be affermairsi, ci siembra, che e< capacit� 

o<mtributiY/Jia. )) e � mspettatfoa di eredit�:)) son, con


c1etti ohe si mitovono .s�u. piamiJ 1roii>er8i, e quin,di nom 

d�JVrebbero infZ.uenzarrsi a iiic:ernda. Ma poi, vo


leirido apvlir are nielle sue estreme conseg'll/en!Z'c_. il 

principio d�elta capaoit� co11:tributiva, non dovreb


be forse aversi riguard.o alla sola entit� �del patri


monio ercd1f,tario, gi<wch� par�e evid.ent.e che, a!U� 

mentand)o ques'o,. aitmenta la capacit� oontribii


Hva d�oll'eredo ? 

'.or se questo principio non vi1ene in toto appli


ca;.to in tal'itni casi (sucocil'sion�i niel niwlco fami


li'p,re) 0i� a. noi pare n.on. siia g�i.� a s�ign.if�oaire olw, 

r~$1Jetf:o ad un aetennin.a to com pen�io eredit.ar'io, 

la oa;paeit� conitr,ibutivia deVl' erc�e-figlio sia dJi


rqrsa e minore da quella d�eff er>ed�e-nipote o dlel� 

l'e_rede-es�tran�eO j ma solt�Wnto ol/,e, il neg�islatore, 

per mgioni li oppor:tunit� di poNti�ca eoonomioa e 

tributa.ri.a, ha rit,onuto qui di doi;ersi, in taluni 

particiolari oas~, distacoare d�alla r�i!J'iid'a� a1pplioa


zion1e �i quel principio. 

;In alcuni ca.si, cfo�, si � ritenuto �i non dover 

far ricorso alla capacit�; contributiv:a: l~a quale, 

conuunq1te non ptt� essere in rapporto con il grado 

di parentda che l.ega Ver�ede al de cujus. 

Ma se, come a noi sem.bra., in. questi casi si � 

in presenza di un,a �eroga al princip �o generaie.j 

se, pevr r(J;g�ion.i tutt:'affatto pwr:tfool�ari, si � rite


n�to di dovere, in via eccezionwle, rf,d11.rre ie ali


qU,ote ordinarie de~l'impost.e; se1mbra si d'ebba poi 

gi1mgere (J)lla conolusione ohe fuor dci casi espres


samente-ipoti.~zati non vi � luogo a dero:ga. d~el1 

principio basilare d.cll-'ord.in.ament'o tr'ibittar.iq, ba


s!zto sull1a oa�paoit�: contributiva. 

D''atro canto � stato e1Sa.tta.menfeo rilerato come 

la legge diel:le successioni sia strett~mment,e colle


gMo col diritto di famigiia.: qui non � que1sti~ne, 

a noi pa.re, di autonomia o rmen.o del diritto �tribu


ta.rio rispetto al dirit:t:o civile; ma � certo che 

mi@%t!ii i%&Jii&M;;;;;;;;;
=================-~======;=;m;;:g 


-208 


non pu� essere discussa la unit� di certi princivi 
gi�uridioi basilari. Il concetto di fwrY1Jiglia e di parentela 
non pu� e8sere diverso n.ev rUritto civile e 
~n qu�eUo tributario; e sarebbe aissurdo che persone 
che secondo il d'iritto civile non son leg'a�t�e 
fra Poro da vincoli di parentela. (si che fra di esse 
non si apr�e successione legittima), parenti dovessero 
essere invece consid<evrati secondo il diritto 
tributario delle succes.sioni ! 

N� qui s�i fa wna questiJon<: di status) if�n�e a 8�

1

stessa; ma lo stabilire lo status delZe per.sone � la 
condizione prim>a e necessaria perch�) a tutti gli 
effetti) e quindi anche a qtwlli tribu'tari delle sucoes.
sioni) si pos�sa determina'Y'e se e quali rapporti 
di parentela corrano fra, piv� persone. Ogni indagine 
che da. ci� riten.esse di dover prescindere risch
�ierebbe di chindere gli oochj, alla realt�; e di 
stabiMre dci principi di intierpretazione mut.evoli 
p�er ogni rarrno del dir.itto J con quali gravi cons�egtwnRJe 
� facile ved<ere. 

Nel s�enso sostenuto da,~ P. s.i vedono anch;e 
Commvs1sfon1J Pro�vinciali bnpost.e .Bari 27 febbmio 
1945, in � Riv. Leg. Fisc 1>, 1945, 289, numero 
17�6'23, ed ivi le allegazioni difens'ive de't;le 
pa,rti; e Amaid'io: ivi, 1942, 4 e 1946, 8. 

N�el senso invece delDOt decision.e della Gomm.issione 
Centrale) cfr. sostanzialimente Oass. Roma 
6 aprile 19Q()i, Owstor�trMJ,. c. [l'inanze) e Serrano (in 
� Riv. Leg-. Fisc. �, 1946, 3); il quale) fra fal1tro) 
e sulla base �f3l conoet-t!o delle aspett:ative, caro 
al P.) esat't.amente osserva che Ca legge tributa.ria 
non poteva trO!tfXl!ne oon gli stessi criteri misuratori 
dJelle aliquote i fmfJelli appartenenti ad una 
famiglia legittima (aspettativa tendente a~ massimo) 
e coloro che sono legati fra loro dal rapporto 
di discendenz(l; natitrole if.aPlo st�esso� stipite) fra 
i qua.li la aspettativa � minima. 

(N. G.). 
A. 
TESAURO : A proposito della �appartenenza di 
una cosa aJla P. A. � come presupposto del delitto 
di peculato. (Il Foro Penale �, anno IV, fascicolo 
II-1949, CEM, pag. 146 segg.). 
Annotando la sentenza della Corte di Cassazione 
in ricorso Puddu ed altri (III Sezi-0ne, 9 novembre 
1948), il Tesauro esamina la questione del1la 
int�erpreta,zione del termine � appartenenza J> 
usato dal legislatore negli articoli 314 e 315 C. P. 

L'autore sottoscrive pienamente lG sovra cennata 
decisione che, respinto un concetto di :appartenenza 
a contenuto meramente patrimoniale ed 
eiquiva.lente in .delfinitiva, a�l diri<tto rea.le 1n genere, 
pone la questione, su di un piano giuspubblicistico, 
scorgendo nell'apparten�enza non solo i1a titolarit�, 
di un diritto di propriet� o :altro rea1e', bens� anche 
la semplice �spettanza �, titolarit� cio� �di 
un diritto av�ente quale oggetto un d;eterminato 
bene>>. 

L)errata �nterpretazione del term.�ne � appartenenza>> 
ha a[fa.tioato n.on poohi autori e la, gi�ud8prudenza. 


Vuolsi da a,lcnni ripor{ are il oon �et'to di � appwrtenen.
za 1> affassistenz-a di un diritto di propriet� 
od aUro diritto r:eaie clw spetti ad un subbietto 
in via esclusiv�a od in concorso con altri. 
In taD modo tra,,� app�rrte'f/)enz<a i> e: diritto reale in 
genere: vi sare�bbe coincridenza,) apparendo il primo 
quasi un .genus rispetto al seoon.rto ('MANZINI: � D-i 
ritto Pena.ie ))' v1ol. V) pag. 101, UT.ET 193;5; 
MAGGIORE: �Di.ritto Pena�le ))' Prin.cripi) vol. II, 
pag. 12'8, Za.nichelli 1938). Se ~a corrente cennata 
ha forti sostenitori) pur non ci sentiamo condividere 
col Te:sawro la qualifioa attribuitale di � dominwnt
�e >> att�esoch� vari auVori havnno gi� in travisto 
gli esatti termini flelPa qiietStione (in e< Giurisprudenza,))' 
Oassazione 27 luglio 1933, rie. VITALID: 
� Annuario di Dir. e Proc. Penale ))' 1933, 
pag. 602). 

Ed inl/Jero altro � tdolarit�1 di un diritto reale) 
al'tro � �� (J;ppartenenrrJa �, poten1fo wria oosa ap: 
parteniere ad, un soggetto sen.<:'ro c�he questi ne s�ia 
titolare per iMritto di pmpriet�; o a~tro diritto 
reale. P& quanto poi atUen�e a.l possesso d'ella Pubblioo
� Amministrazione pu� afferm,a.rsi ( he questo 
non � lega.to a.d afoiin titolo in particolare) essendo 
si~ffic�;n.le) perch� si integri ttna �appaq�. 
tenenz-a >> l)esercizio di u.n diritto o di una funzione 

i.n ordine ad itna d.eter~mina,ta cosa: (BIAGIO Pm:moCIDLLI: 
L'appropria,..,ione indebita) p.ag. 102�, Napoli 
1933; NuvoLONEJ: Il Possesso nel Diritto Penal
�e, pag. 157, Milano) 1942). L'annotata sentenza) 
M. ove indivicvua. un vinvofo che lega la Pubblica 
A.mminis1tra@o'ne alla oosa ta.le ohe valga� a 
qtta}IJifioarZa C'ome di sua � a.pipartencnza >>, oltre 
ohe in un � dlitritto d'i plt'opriet� o altro reale >>, nel 
poterre attribuito alla Pu.bb�lioo� Amministrazione 
d~i � d00Una1re deterrn�nati beni. all'attu.a.zione a.f!JJ 
fin1ii cihe le sono piropri.I ))' merita pieno oonsen.so. La 
CovrtC' Hupre.ma ha fatto oos� intcgral�mente sua la 
tesi sostenit.ta dJa.l LIDVI (Delitti contro la Pubblica 
Amministra~ione in tro.ttato idi D. P., titolo III) 
L. II-0.P.) Val'lardi 1935) che appunto scorge a 
base deW� appartewenza >> :a) la propriet�; b) 11,n 
dirit.to reale qurtZsiasi; e) la d.est�nazione in ntto) 
della P11,bblrica Amminfatraz�ione del proprio serv
�izio od all'attuazfone dei suoi feni. 
A questa intcrriretaz1ione del terrnine � appa.rtenenza 
� si � au.tolf'izza.ti sia daUa c�on.trapposizione 
flhc il oodioe pone non trae cose che appa1�tengono 
alla Pttbblica Amministrazione e a privaU, 
ma tra, cos!e ohe apparten.gono (a�rt. 314 o. p.) 
e oose che non appartengono (art. 31fi� fl. p.) alla 
Pnbbica A.mministrazione) sia considerando che 
il d,etitto di pecttlato non tanto � menomazion�c 
della � propriet� >> d<ello Stato quam.to della fiducin 
partioolaffe C'hc accompag1ui l'opera, d;ei pubblici 
funzionari. Pu� cow� l' Allarilla. � Nuovo Dir1esto 
Jt.aliano �, V'OOe Pubblioa Arn1,1min.�;tra.zimtc' 

n. 10) scorgere. peculato nell'apvropria.v:ione, da 
parte 1J;i un pompiere) d�i nna pampa che si era. 
fa.tto prestare d0a un privato per lo spe[f!ii�men.to 
di un incendio. Neil carmpo pttbblicistico in tal 
modo ~a; �appartenenza >> � s�uscettibile di esame 
sotto una particol!are luce che ne mette i�n rilievo 
la peculiarit� e ne ind� a la retta int'erpretazione. 
(R.C.). 
W:::::::::::::::::::::: ;;,,;;;;:m&iiiilli&�:MWWW-mm:i;;;; ;;;;~ 


�RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE -Approvazione del progetto di 
c?str.uzione di un acquedotto consortile--Ordine prefettizio 
d1 sospensione dei lavori iniziati da un concessionario 
di parte delle acque da utilizzarsi per l'acquedotto 
non ancora concesso ai comuni interessati -Impugna� 
.tiva dei due provvedimenti -Incompetenza del Tribu� 
nale ~Uptirlore delle Acque pubbliche. 1Tribunale 
Superiore delle Acque, Sent. 13 luglio 1949 -Missa 
contro Assessore dei Lavori Pubblici della Reg. Sic. 
nonch� Prefetto di Palermo). 

� Sono di competen2'a dei Tribunali delle Acqu1e 
l~ controv�ersie aventi per ogigetto qualunque diritto 
aUa derivazione ;ed utHiz�zazione di acque 
pubbliche. 

� Talie competenza sussiste non solo quando il 
provvedimento impugnato concerne l'utilizzazione 
dellie acque, ma anche quando ri1:ruarda ()'li fan


. . 1 b b

p1a.nt1, �e oper�e refa.tive, le occupazioni ed esip11'0priazioni 
)). 

� E' competente il Tribunale regional.e :a� conoscere 
del ricor.so diretto conto il decreto di approvazione 
d'un progetto per ltar costruzione di un ac


4uedotto la cui eseclIBione eliminerie�bbe una pree~
1stente derivazione di aiC1que pubbliche)). 

E) inoontr:overtibile iV principio riafferrrnalo im 
quest'a �eoisior1;e che la mlagistratitra delle acque 
sia competentie a conosaere � delle controversie 
aventi per oggetto qualwnqite diritto alle derivaz.
ioni� ed utf,&izza.zio1'1!i di acqite pt{bbliche )) � m.a 
i"vi si afferma che la� competenza sussiste :C non 
solo� quando il provvedimento impugnato conoern~ 
l'utiMzzazfone delle acque) ma anche quarndo 
rifj'ttarda gli impianti) le opere re~ative, le ocoopazf,
onv ed,i esprovriazioni )). 

L'elf!iunci~io'fl!di in qw,es.ti tffl",mini die-lfarn.bi'to 
della com�petenz�a� dei tribitnaU delle acque puibbliche 
pu� dar li{ogo a �egli equivoci. 

Non vi � dritbbfo ohe nei oa�Bi in oui il pr:ovv,odimento 
'�!mpugn.ato) riflettent.c z.e. opere da costru.,irsi 
o gi�. costruit1e) che si asswma lesivo del iUri,tto 

o interesse legitt1imo d.el singolo S'.�J, stato ado'tta.to 
dell:JAutori!t� preposta, al governo d1eUe acque pubbf.
iohe il ricorso sia di competenza �ei tribwnali 
acne acque) rispettivament�e di quelli regionali o 
d�ei: Tribun,a,.le superiore. Del pwri nessuna incertezr:
Ja 1Ji{� sorgere sulla com;petienza se si contro11erte 
sul provve1dimento emesso per l'occuvazione 
od espropriazior1;e d.ei beni dJi spett(J;nza dei 
terzi occorrenti per l'esecuzione �eWopera di derivazione 
O utiliZ'Z�aZ'iOnc di a: q1MY 1J1tbbliche O di 
bonifica. 
L'estensfone del1la. co�mrpeteri,.za <foi tribunali d:ellc 
a.oque pubbliche alle controversie in mat�eria, di 
occupazione) di espropriaZione o di risarcimento 
dei da.nni derivanti dall'esecuzione di alcur1;e. &elfo 
Opere S01Jnlt indicate Bi giustifica pien(J;mente OV'C 
si considieri chte pitr venendo in discussion: nei 
primi di{e casi un provvedimento a.dotta.lo non 
aanl~Aut1orit� cihe ha. il �governo delle aoque� pubbliche) 
ma dal Prefetto neU'f}serciz�io del suo potere 
esclusivo) con mti si au:torizza l)occupar<Jion:e 

o pronuncia di e-~propriagfo'Yl!e) si tratba nondimVeno) 
d~ atti ricoVlegarntisi all'ese:cmione di dette 
opere) .e grazie a qu.esto1 r�ftesiso vu.� su1pera'f'si 
l'obbie~ione che Vaq�t. 143, lett. a) cont�em.pla in 
verit�! per i provvedimenti definitivi della AutDrifa 
che sopraintende alile acque pubbliche; mentre 
r1;e'i_ oasi con.templati neWwrt. 140, let.t. d) si 
controvert.e sull'indennit�, di espropriazione e non 
sulla legittimit� del provve�di,mento. Anohe qitanido 
il diritto sacrificato � quelio del titolarn di una 
pre@sis�tente deriv�azion.e si t.ralit�a pitr sempre d.i 
valittare l' esisten((Ja od entit� di qu.esto diritto) rilievo 
che va.le sovrattutto per i danni d)erivant'i 
�all'�sec1tzione delropera. 
Jla) n@l oas'o parti.oolare) p1res<J�tnJden.do <tall'orrdinanz1a 
di sospensione dei lavori iniziati da� ri� 
oory;ent�e) titolo di un preesistente diritto di d.eri1ia�
ziono ~l'iJmrpitgnativa oo'fl.oerneva Pa1Pprorva.zio� 
ne d�el iprogetto dell'acqued�otto fatto daWass�e1ssore: 
W,ei lavori pitbblici d�ell.a R. E.) prog.etto che 
non i!mportava nessuna lesione del diritto del ricorrente 
su cui doveva ancora pronunciarsi Forgano 
competentie per i.a oonc6J8�Bion.o dell'acqua 
desPinata alFacque�otto 'm'fJJdesimo. Ora � vero dJi,e 
l'art; 218 del T. D. 11 dicembre 1925� riconnette 
aU' apvro,vazione dei progeUi di acq,uedotti comunali 
il valorre di urna dichiarwzione di �pubbZioa 
utilit�; -wi fini della e�spropriazjone dei beni occorrenti 
per l'osecritzion,e di d.ette opere; onde n�on 
si pqt� dis1c�onosoerre l)in.t.erosse del pvropvrietario di 
almtni di �detti beni a provorre f imrpu.gnati'va ve1r 
illegittimit�' (iell'atto di approvazione) che servircbb
�e di ba.BI? e di forl!damento alla prooedura di 

esproprvazior1;e) impugnativa ohe dovrebbe pvroporsj 
avanti il Tribunale Superiore) sebbene Farticolo 
143 richiami aUa lettera b) gli arti<Joli 217 
e 2.21 e non anche l)art. 218. 

Ma tra i beni fovr.m(J;nti oggetto dell'e1svrovr�azione 
da comvi-ersi in base al'l'approvazione del 
progetto dell'acq'll/edotto non pu� ricomprend.ersi 
il diritto �i un concessionario di derivazion@ di 


-210 


acque piibbliche che siano da u�tilizz1are per l'wcquedotto 
medie.simo. Per la soppressione di tale 
diritto non si espl'eta la procedura ordinaria pr.evista 
nella leggie del 2'5 g.iugno 1865, n. 2359<. 

L(J; eliminazion.e del diritto d�e�l concessionario 
pu� wvverarsi, infatti, solo per e/fotto <Lena. applioazione 
dell'art. 45, �el succitato T. U., e cio� per 
la riconosoiuta. in.com.paf)ibilit� W.eUa meno importante 
utiil:izzazione riconnessa all'es1ercizio di tale 
diritto, con la costritzione e il funziiionamento d@ll'aoquedotto' 
incompa;tibilit.�, che dev�e ess.ere d:i. 
chiarata n.el provved.iment:o con mii si fa l'llcogo a.lla 
concessione a. fav�ore d'ell' Ent.e che int.ende procemere 
all'esecuzione del7J opera; e non certio �el Tribunale 
Superiore o dal Trvbunal@ Regionale. 

Se l'approv:azfone del progetto dell'acqu�efJ,oUo 
da part.e dell'Autorit� oompetente. (che pu,� essere 
a &econda wei oasi il Minis�tler:o dJe.Z:Z' Interno o il 
Provveditone .aUe Opere pubbliche o l' Assessor.e �ej 
lavori pit1bblioi per Zia R. S.) ha prooedut'O� la oonoessilone1 
d'ella' derivaz.ion.ei delt'aoqua oecorren.te 
per l'attua;zfon,e �el proge'tto stesso, potr�! discU:tersi 
per il 'titolatre meil diritto prieesistente d,i 
a.e�riva.zio1~e, che verr'e�bbe, (< sottes10' �, possai in una 
ai vi.~ infioian.ti iJl �eareto di conoes�sione rile1!
Wre innami il TriMtnale Sup!Jlf'iore anc1he1 qitom 
clhe ~fi:rmano l'wppro'lJYJ;.wione del prroge1tto stes:so�. 
Ma nel 0080 i:n oui l'O!pprovazef!one sia inve'C'e suooe�
s1silva aDla1 oonoosBione 1riegola.re, t.aie i{pot�e1si non 
� oovnooipibile, per.ciM il driritto � olf'mai e�stinto. 

M1enfre� i~ deareto di approvazione, a s� stante., 
potr�. essere impitgnat'O, corri.e si � detto, avarnti �i 
Tribunal'i d;eUf} acque, d(J;i titolari dei beni immobili 
d(J). espropriarsi, per la costruzione� d;eU'acquedotto. 


Di questi riflessi non pare che si sia reso cont� 
i~ TriJbunale Superiore, ohe ha dichiarato la corrnpetenza 
del Tribunale R'egionaiei anche per qU;anto 
riflette l'i!Ynipugnativa iJ;.ol 1dec'f"eto di aippr�ov�azione 
del pr'ogetto dell' acquedoP.to, priesuppon.endo 
l~aJmmissibilit�. e ~'inizio d;ella procedura or<tinaria 
di c.sprop1�iazione per erfeitto dieill(J) dichiaraRJrione 
di p. u1. noovnrnes1s�a, '�' trol� provveaim�ento anohe 
nei rispetti del diritto del concessionario, che utilizziavar 
urna parte d!el~e-acquei dell:e sorg(Jnti da1lle 
quali doveva essere atitint�a qiiella� occorrente per 
l'acquedotto. 

p. c. 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Atti della sedi� 
cente repubblica sociale italiana-Versamento di som� 
me -Responsabilit� dell'Amministrazione legittima. 
(Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 1331, 49 Ministero 
dell'Interno contro Taribello). 

�L'Amministrazione legittima non risponde a 

ruess:un titolo dellle somme v�ersate all'Amministra


zione illegittima in base ad atti amministraitivi 

rpriv~ di �efficacia, giuridica a meno che gli atti 

dell'Amministrazione iUegittima siano stati con


ivalida.ti, e per� fantti propri, dall'Ammin:iJstrazio


ne legittima. nelle forme idi legg1e �secondo J.a, disci


plina dell'assetto della legislazione nei territori 

]iberati. 

<~ Le [lronuncie di �Sanzioni ammin~stratLve emes


se daUe Oomn�s.sioni rp�rmincia.li per j. consumi ed 

i pirez,zi, istituite dal sedicente governo della. repubblica 
�socia.le itaUana., peT viofa.zione (lelle disposizinni 
legiosla.tiv1e sruipr1ezzi ema.naite dallo stes�so 
governo, :sono state con:va.Jidaite col,decreto legislativo 
18 gennaio 1947, n. 21, eppertanto il governo 
legittimo � tenuto a restituire le somme versate 
al ,governo illegittimo in dipendenzja d.ellie sanzioll'i 
amministira.tive nel ca.so di proscioglimento, 
anche con� :senteinza, di non luogo a proceder�e per 
amnistia, dalle violazioni anzid�ette nel procedimento 
davanti l'Autorit� giudizi.a.ria )). 

Con la se1nt,enza in massima le Sezio?ii Uni�te 
hanno, pare per la prima volta .ex professo, esamin<
11to la vexata materia degli a.tti della sedfoen.te 
repubbl1ioa sociale in oocasion.e df, specie rigumrdante 
fo sanZioni amministrative delle� co�mmisS>ioni 
provinciali dei prez�z1i istitwit,e dal s�edioent:e 
gov�erno rfolla repub�blicia somale itaUana .. 

Le pronunzie di ta.zi sanzioniY corn'� noto, sono 
statei ooooalidaite., salivo che fossero inteTivem1te 
sentenze1 di ais:soluzione da.i cor'l"1sipoll'denti reati 

(n. 3 �elC<11rt. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 
1947, n. 41). n Snpremo OoZZ.egio ha osse�rvato 
ohe l' indlica.ta safoeizza del teista legislaUvo 
non � posta a.d esclttdere d�alla oonvalida lei pronunzie 
ne~l(l) ipotesi di assol'llcZione, nei oasi oio� 
in cui 8iano intervenut1e' sentenze di prosciog�limento 
�ai reiati in relazione ai quali la saniz1ione 
era s�tata emessa, ma. a compZetare ~a norma costitu.
tiva di oonvroliVJ;a. con n�Olf"ma di owrattere enunciativo 
secon.do la qual.e anche in ta.Zi ipotesi la 
pronunzia,, da ritenersi semprie eonvalidato, d,e,cadc, 
oome gi� per le disposizioni legistative d�ellaJ 
repubblioa socia.le italiarna. Onde ha ritern.ut&,, 
l'obbligo in tali ipotesi d,ena, res�t�:uzione� mezt&ffe 
somrna a carico dell.' Amoninistraz.ione leg�ittima 
per l'avvenuta conv�alida. 
Nei termini che segu,ono il pensiero �el Supre1mo 

Col:Zegio circa gM attri W.ella repubblioa sociale e 

circa la disciplina, d!ell'asset'to &ella iegislarJion-e 

nei territolf"i U:berati a s�evnsi del derclf"eto legi:slati!fo 

5 ottobre 1944, n. 249. 

� Oon tale decreto ~ohie ha valore di norma di 

diritto inf�.rno diretta a re.golare ze, consegue?ize 

dell'esist.enza di un governo ille-gittf,mo in una pwr


te d).e1l territorio italiano -si voile dare un as


setto alla. legislazione nei tierritori liberati e, di 

rifie:S>so, ,d'efiJnire opportwnw1nente il comrpless�o di 

rapporto sorti e svilnppa.tis'i tm privati, e tra 

oosto�ro e la Pu.bbMoo Ammin.i.sitrazi:one, in base 

a leggi e reg�olamenti e pr'ovvedimenti e atti am


ministrativi, rispe.t:tiva1men:te tlma.nati o posti in 

essere in quei territorio .e; �a qu,el governo. 

� A tale scopo si feoe una quad!ruplicie distin.


zione degli atti e de�i provv�edi�menti del govern.o il


legittimo, abbandonandosi ogni critierio soggettivo 

di riferi1nento .ai loro mutori, .e seguendo, invece, 

il oritelf'io oggettivo del loro cont'W!Uto. 

�Si dis'tinsero, cos�, quelN assol'llctamente -invaHdi 
e ineffic'aci peroh� d�i n.at�ura essen~�ia�lmen.te 
poUt�ica o perch� ispira.ti ai principi politici informa.
tori dicll'attivit�J di quel governo dra quelU 
validi e� effioaci peroh� di n(J;tura essenzialmel}'/,te 
apolitica ed aventi lo scopo �i oontinuare il fun


%ZZ:l1l11 ;;:rJfW'i&mmt mm ; mrmmr;;i l l ll rn:mrr mrn:: 1&2%L&2LLI 


-211


zionamcnto di fondamentali pitbblici servizi (articolo 
4): e si d,istinsero, inolt1re, q,iielli pei quali, 
pur sussistendo presunzione. di inefficacia peron� 
compiuti per attuare specifiche firna7Jit�1 del governio 
illegittimo, veniva concessa facolt�, o;g:li organi 
ammz;irl!�strativi e giurisiUmonali di riconoscerli 
gi14stificaU e d'i singolar.mente convalidati 
en.tro un, perio1ao, dri tempo prefi,sso (a!f"tt. 2 e; 5), da 
quelU efficaci, perch�, presumibilmente apolitici, 
ma suscettibili di essere dichiarati f,neffioaoi e 
invalidati da q'uegli stessi organi, ove, caso per 
caso, ne fossero dimo,strate ooncret'e finalit� politiche 
(artt.. 4 e 5).... �. 

� La oowva1lidia non d�Jri,,;a . . . da un ra1pporto 
di succession~ deUo Sta,to ~egittimo rispetto allo 
Stato illegittimo: rapporto iwesistente per l'i!mpossibile 
applicazione iJ,ei principi SUlfo, SUC'Oe\8sione 
diegili, Stati a, un gov,erno di fatto iUe1gale e 
in,s.iirrezionale, qual!} ftt il gov�erno della siedioen:t,e 
repubblioa sociale. Neppru,re trae fondalfitien,to dal 
princfipio di wna possibifo res'pon,sa.bili.t� da fatto 
illeoito : peroh� la oirroostanza c~ie1 lfa,tti-viit� 
aimminvs,trll<tilva deU'Au.forit� ~oeali si svolgesse sitl 
territor,io d'e'l Goverr1;01 leigiUimo, o�Jc1l:pato da 
qitello iliegitt'imo, no,n, � sufficiente' -anone perch� 
quelne mutorit�. dterivavano il loro potere da 
un distinto ~ diverso e, anzi, an<t,ite:tfico e iUegaie 
ordin(l,Jmento giuridtico rfapetto 1(1,/ll'ordinamento 
legittimo -a far considerare a1Ywora in atto il 
legame dli qitelle a,u,torit� ool Governo legittimo, 
che invece l'? ordinanve'lito illegittimo aveva spezzato, 
e1 ,a rwonos'c'ere esiJs,tent,e' un rapporto di 
riferibi"bi!t� ooll'ordtina,menfo legittUino nell'attivit�; 
che qudle autorit� sv,olgevano, in nome e 

,,aJJ,er conto de~ governo i~legif,timo, sul territorio 

\@ta quello occupato. Tanto meno p.t+� r~trovarsi 
il fondamvento dti quella convalidta nei principi della 
negotiorium gestio. La quale', in ,qu(llt1,to imp,orterebb~ 
riconosci,me-nto giuridico deg~i organi, che 
avre1bbtro f'unzionato da, g'(}i,tori ~vale a diire rioonosci
�mento giuridioo deU'ordtinamento del g'O'� 
verno illeigittimo ~� oon,tro1ct�ietta <J,a, rilievo d,eci,sivo1 
ohe qiw1g'li atti e prowed'riJmooti ai qu,a:U la 
neigotforuim gesti-0 po1tr�obbe riferi!rsi son,o stati oonvalidaU 
'd'a'l Govern,01legUtimo per es's'e'r:e d�i questo 
ric'Onos,ci:titi O'biettwa.rnente e, di per S'�, s1pe1cifidarm,
ente iiU;li per lo S'tafo ital-iano. 
� La convaUda riposa, dunque, su una esplioita 
mJ,anifest~ione< di volont� d~l Governo legittimo 
dti, non cons�];erarli rl!U~li o in1esistent1j, o inefficaci; 
ha il' suo fondam,ento ,e la� sua causa dtet 
erm.inante nella voluta firnalit�~ liberamente ,e 
legislativamoote espressa, di farli propri e di oon1siderarli 
come se &wllo st.esso Governo ZegiWimo 
fossero stati emes8i o posti in essere : �, inS'Orn-

1 

ma, 'Un riconoscirrhento d'efficacia e di valid'it� che 
quel governo n'na fatto con una dichiar(J)X!<ionf} che 
h�a valor�e costitu'tivo perch� U inserisce nel'l'ordina,
m,ento giur~dioo it'aliano e <];�, loro il crisma 
deli(l,J legittim,it� >>. 

Dal r�iconoscimento d'efficacia e d'i va,Mdit� 'm1ediante 
la convalida d)ipe'Yide fl so1ameinte da esso, 
pertanto, s,econdo l'ins;og1Yt1a1mento delle Setjioni 
Unite, la riferibilit� de1gz:i ,at1ti dell!a repubbUca 
sooiale e l'ooentuale responsabilit� di essi e rrnai 

d'a fatto illecito, com'llcnqu,e addebitabile agri organi 
e al personale della pubblica amministrazione 
nel periodto della repubblica sociale, e �tanto meno 
da non configitmbiie negotior11m gestio, od utlile 
r1e1rsione, conformernen,t,e cio� �it.e tesi, in ma,teriia_. 
dell-' AV'Vooatura dello S'tato. 

Rinviamo per ~a dtottrina agli scritti di 1SA'.LVA� 

TORI (Gli atti dell/a, r.s.i. ;e la, loro sistemazione 
sull'ordinamento giuridico italiano) �. di FOLIGNO 
~Contrappunti in tema di sistemazione degli atti 
della r.s.i.) r~el~a nostra Ra,ssegna (anno I, n. 5 ed 
anno II, n. 1). 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Fatti illeciti dei 

�propri dipendenti -Responsabilit� diretta -Cottimo 

fiduciario nella esecuzione di opere pubbliche -Auto


nomia del cottimista. (Corte di Cass., Prima Sez., 

, Sent. n. 1568-49 -Ministero dei LL. PP. contro 

Campobasso ed Ippolito). 

, � La r,esponsabilit�i dello Stato e dell'Ente pubqlico 
per fatti illleciti dei propri dip,endenti � responsabilit� 
diretta per fatto proprio. 

� Nella esecUZiione di opere pruibbliche mediante 
appalto o per cottimo :fiduciario, l'Impresa., nella 
~fera de~la propria attivit�i autonoma, s1econdo la 
~pecie, le modalit� e le condizioni del contr:atto, 
non � n� dipendente n� commesso della Pubblica 
Amministrazione �ed ha, pertanto, anche per i fatti 
dei dipendl}nti, responsabilit� pr-0pria. 

� Nell'evento dannoso, oon la 1responsa.bilit� della 
impresa, pu� concorrere la responsabilit�, diretta 
del1'Amministr:az.ione quando sono ad essa 
add,ebitabili, fuori della, ,sfera; di~1lll'autonomia dell'Impr.
esa ed a.nche per tempo precedente la effettiva 
esecuzione dell'op(lra,, fatti dei propri dipendenti 
che hanno contribuito efficacemente aJ.l'evento 
�. 

La sentenza, a parte ~ d!ecisione' di speci�!} va 
sr;gnalata per la preaisamone dei principi in mat,
f!ria di responsabilit�, della Pubblica Amministra~:
ir>ne e dri, esieou~one di opere p'llbblic1ne1. 

Montre rinrvi<J,m'o' in riguardo} per la dottr,Lna, 
a>l'io ZANOBINI : Corso,, ed', 1945, voil. �I, pag. 308 e1a 
al RUBINI: L'a1ppaJto, ed. 1947, pag. 300, ri"po,rtiamo 
la rnoti1Jazione adottata d,l(J,,l Supremo Collegio: 


� E' ormai cos'tante l'ins,egnami,ent:o dtella dtot


t,rina e d~lla gurispru<J,,enza d,i questa Corte Su


prema che non pos,sa per fatti iUeoiti parlarsi in 

nessun caso di �r:esponsabilit� in&ireitflai <];ella Pub


blica Amminfatrazione >>. 

� Trattatn!d.osi dli! fatti inerent{. aU'ms1ple,taime'Yito 

dell'attivit� dello Stat,o o di altro Ente pubblico 

non possono l�! persone che per esso agiscono, i 

suoi dipend!emti, ritenersi a~l'Ente pubblico lega:ti 

da un comune rapporto institorio di diritto pri


vato m,a aa, un rapp,or,to dii d.�ritto p�ubb,lj,oQ dal 

qiia~e esula. il concetto d,f, colpa in eligendo o in _ 

vigilando. 

�Sono appunto dtette person,e gli org,ani per 
mezzio dei qua~i lo Stato o l'Ente pubblico agisoe, 
non potendo esso altrimonti operare per il raggiiingimento 
delle sne finalit�, onde le persone 


utWM&i: &1&&4%&;;; &M!lMli!;:;;J 

.,._ 212 


fisiche che ne esplioo,n,o lai fnn.~ione in quan,to agiscono 
nell'a1mbito acll(J) funzione stessa, si confonaono 
e si irnmedesimano nella personal:it�J aeuo 
Stato. o deW Ente :[J'itbbliC'o. 

�� Ed in oonseguenza per i fatti illeciti dei suoj, 
dipendentii la responsabilit� dello Stato e aeW Ente 
fYltbblfoo � res1po-ns�abilit� diretta, per fatto proprio. 


�In caso dii a.ppalto, poi, non pt{� lo Stato ri8pond,
ere di quei fat:ti d�cll!appalla.tore che,. rimangono 
n,ella cerchia dJeU:'att.ivit�t autonoma che in 
'��itrt� dlel oon,t11atto appairtiene all'appa~ta,t:oire s�tesso 
in mjsiwa pi� o meno larga seoondo ~a specie., 
le rwodalit'�� e le condizioni de~ con:traUo. 

. � L'appaUator1e, infatti, data l'autonomia con 
cui esplica la sua attivit�, ed appresta i.mezzi pier 
la esecuz�ione deUfo1pe<ra, non � a, ri;HJiners�i 'lJffb 
com1messo deWappaltant'e, e' ia responsabilit� per 
i danni cagionati ai terz1i nello Mercizio di detta 
aittivit� che a.ttiene alle modal'it� vere e proprie 
aell'esecuzwne dell'opera non pu� fwrsi risa.lire 
all'Ente a nor<ma den' art. 2049 codice C'ivilie vigen.
t.e (oorrris�pon,dente all'ao't'. 1153, ooimma �scoondo, 
di.ell'abrogato codice ael 1865). . 

� N� il rapporto a1itonomo di locatiooperis m1u. 
ta fi.sionornia, a11worch� z~amministrazion� appaltante 
siasi riservata (come nella specie con l'art. 5 
del contrwtto) la. vigilanza ed il controll!o dei lavori 
al fine di garantir sii che l'opera, venga man 
mano es�gU:ita seoon;d.o il progetto e che riesca 
rispondlente al firne p1t.bblicio per cru.� � stata l'esec'l{
zione deliberata. 

�In tal modo la Pubblica Ammin.istrazione non 
aiSsume, d,�rett.aonente l'eseciu~ione dell'opera e qu�indi' 
non vengono spostate ~e responsabiNt�. dell'appaltatore 
inerenti aU'a:ttivit� che-egli ei suoi

1 

d)ipend,enti devono n.ec1ewsalf'iam.ente spiog�ar'e per 
l'esecuzione doll' ope,.r<a'..... �. 

1� Anche net cotitirno fid'ltoiario l'impresario si 
obbliga a produrr,e un'opera mat'eriale preventivamente 
di.e:terminata nelle sue Une.e gen,erali e 
nene sue parti es&enziaN..... a som,ministrar'e Pa 
ma�te,.ria di cui l'opera dooe consta.re e ad apprestare 
oltre l'attivit� .m,w, .anche q1iella d,i altri ohe 
sia weoessaria. 

<<Si contraddist'ingue dal:~'appa.zto a forfait od 
a prezzo dieterminato per essere il prezzo fissato 
non in blocco ed in misura i'Yl!Variabilo ma p'(Jr 
ogni unit�. 1U misura e per ogni specie di lavoro 
in modo oh�e sia esso variabile in pi� o in meno 
de,.l previsto secondo la quantit� effettiva di l,a,i. 
vori e1&e'f!u.iti in bas�e ag'li. ordini de1W Amiministrazione 
appaltante. 

� Ma fatte tali precisazioni devesi rjconosoere 
che giustamente, sia pure con non adeguata motivazione, 
la Cort,e napoletana abbia riconosciuto 
la respon8abilit� #retta d:ella Pnbbliaa Amtministr�zione 
in ordine al veri�fica.tosi f!'IJonto lutt'uoso 
per la violazione da parte d�ei funzionari del Genio 
Civile pneposti alla direzione e vigilan~a dei 
lavori di norm1e di comunf! prudenza e per l'omis.
sione d,el.Ze pi� eleimenta:f,i precauzioni �<ihe lo 
&tato d,ei l'l{oghi imponeva si a.ttUta,s&{j,ro prima 
ancora che della �esecnzionf! aelZe opere appaltate 
si aittborizzassc o meg�lio si ordinasse l'infa�io .... )). 

� Tali omissioni, oome ha. rjt1emtto sostanzialmente 
la Corte,. di merito, ponendo gi�. in essere 
una sit'l{azione d�i pericolo per l'incolumit� e sioit.
rez;z�', dei cit tadinj ob.iet~ivameni(! collegata all'oper.
a pnbblica� in contesta.zione, anche facendo 
astrazione delle moda.Z!ifi�, ver.e e prOJYl"ie di esecitzione 
di essai, si r:vsolvoni,o in un comportame.
nto oo~poso dei fl11nRJ>ionarri del Genio civile 
preposti alla� direzione e vigilanzia del:l'opera e 
qitindi in una palese violazione del fond'am,entale 
pr�inci1pio del neminem laedere �d in iMi fatto illeoit 
o proprio deU' Am,mini8f;'razion,e, Pu.b blica cl/;e 
ha co1itrib'U/ito effi.caoemente col comportamen:to 
colpooo dell!'wppaltatore ,e del 8'ltO agente, e cvo� 
con le impru�.enti azion�i 1ej le n;egli[J.enti om,issiomi 
ine11enti alle modlalit� 'Vere �e. proprie di 
es-ecuzione delle opere., a eausa.r1e� il luttflloso ercn. 
to gravemen�te d!annoso >>. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Regolamento di 
giurisdizione -Dichiarc.zione di improponibilit� della 
domanda da parte del giudice di primo grado -Ammissibilit� 
del regolamento. (Cass., Sez. Un. 2 aprile 1949, 

n. 773 -Pres.: Pellegrini, Est.. Pasquale, P. M.: Santoni 
Rugiu (diff.) -Metallurgica Marcora contro Ministero 
Difesa-Esercito). 
Ili regolamento di .giurisdiziioue proposto ai sen si 
dell'art. 41 c.p.c. � ammissibi1e anche quando 
sia intervenuta una sentenza che; senza, scender,
e all'esame .d>eWoggetto l1'ella, pretesa fatta. va.l'ere 
in giudizio, abbia dichiarato improponibile 
la, domaond:a davanti al giudice ordinario. 


La interpretazionf! dell'art. 41, l� com.ma, c.p.c. 
ha dato l1togo, 'in d!oltrina, a gravi dibattiti e d'b,, 
v�ergcnze circa il valore da dare alla espression'W# 
usata %ella prima part,e del comma stesso : quando 
� cio�, ohe t{na owusa possa riten,ersi d'ecisa 
nel merito, si ch� sia pre.olitso ormai il' regolam.
ento di giurisdizione. 

In partiooZare Za questione!, s:i pone quando il 
Giitdice di primo grado aichiari con sent,enza il 
difetto �i gi11trisdizjone df)ll?Aittorit�' giudiziaria 
ord.inaria, astenendosi, eovm'� ovvio, d.a ogni altra 
pronuncia, ovve,.ro anche qua,ndo -gia,cch� 
non pwre eh,e Va questione possa essere diversamente 
ri&olta -il GiudicfJ di primo grado affermi 
la giurisdiJzione dell'Autorit� giitdiziaria ora'lt�narria, 
ma si dicihiara piovi irnciom.petente -per 
ragione di materia, d�i va.Zone,, di 'territorio -a 
cionosoerre e a d'e'cideire la lite d1e1d0Ua in giitdi;zio, 
che rimane cos� cisso.Zutamente,. impregiudicata. 

Si � da talu1Jio fa.tto osservare che, ejjettivr1,,mente 
decisione di merito � quella sulla pretesa 
fana vaJwe, e cio� snlle condizioni deUa singol'Q, 
concreta azion1e1 proposta, mentre la deoisione sui 
presupposti proc,essuali '11!on attjenf! a.l merito roe.Zl'a 
lite. Senon.ch�, si aggiunge, sie pttre,. deve convenirsi 
che l'a giiirisdizione � 1tn pr:e8-ttpposto processuale, 
p'l{lf"e la d.ecisio%e1 sulla questfone-d-i 
g1iurisdiz,ione i:rrnplica necessaria.mente l'acoerlf;a,. 
m,en,to deiila esistenza, o della: irnesistenza. deV diiritto, 
o siotto queisto profilo eo8tihtisoe quindi ima 
lteoision,e ai 1neriito ('ZANZUCC'HI: [)ir. Proc. Civ., 
II ed., vol. I, 45). 


:::f && M%19TuJ Jf;;;;;;;;:&U ;:mm w&iAL:wm11 IllDDZ>t.IR 


-213 


N e[1li stessi 8cnsi si � espres8oJ sostanzialmente 
e pur rendendosi conto degli inconvenienti oui si 
andava incontroJ il BRACCI (in � Rfo. Dir. Proc. �, 
1941, I, 192'). 

JJ.fa non par(} che tale int0erpretazione sia c�or1,
etta. 

Sembra. abbastan~�a chiaroJ per la ratio stC'88a 
che. ha, indotto il legislatore a introd'urre ne~ vigente 
codice di rito il regolam1en.fo <ti giurisdiziion
�61J s�i cih� tale ques�Pione po.'fsro es�sere sendaltro 
d.ecisa dalla Siiprema Corte r.egolatrice senza ohe 
si aebbano peroorrere tutti i gradi di giudizioJ che 
la locazion.e � d1eai8a nel merito >> debba essere 
intesa in swnso rei:;t�r:iUivo. 

Se la OOllksa � s�tata. decisa 'Y/Jel merito in senso 
strettoJ se cio� ili GiudiceJ superata la questione 
di giurisd~�ioneJ abbia eon.crrct(J)mente e8'aimina�to la 
domanda e diecisa fo. liteJ a.ttribuendo il torto ela

1 

ragionie alle varie parti in oausaJ vien meno la 

possibilit� del regolamento, perch� non si potrebbe 
portar(} una soltanto weolle questioni per 
saltuID' all'e,.sa.me della Corte SUprema smembrando 
cos� il processo ohie il/'l;ve.ce wev�e svolgersi unitariami.
ente fino alla firi,e. 

Ma qu.ando il Giudice ha deoioo� sol:tanto la questione 
di g�trisdizione~ e t'llctfo le domande ie le 
ecoeJzioni delle parti attinenti alla ragionie o a�l 
torto rispetto alra pretesa jwtta vmlerie in giudizio 
sono anoor:a impregiu<Ucate J pe,.rch� su di es�se 
nessuna pronunci.a si � avuta; l<J; ra.gione suenl/,/,n.ciata 
pi� non sussiste ed il riC1golamento di giurisdizion,
e pu� essere proposto. 

Ne sembra esatto che,. la pronuncia sulla giurisdizione 
impliohi ex Tuec.esse 'l{n acc�ertamento sulla 
esistenza o, mena del diritto fa.tto vale,re: giaoch� 

&.JluandoJ ad e,.s. J il Giudice ordinario declina la 

"&Jf>ropria giurisdiz1ione rispetto al Giudfoe1 specia~e 
la, esiBterM.!a od 1'.neisis�tevnz'a del diiiritto non vengono 
tocoateJ ed il GiudioeJ davanti al qu�le la lite vien 
poi � pioirtat:aJ non' i'rrbc1on�t~�a i0eirto 'r1tcruna 1pr�ecl<usion.
e nellJes.arne che egl:i dovr�1fare sulle domande 
e sulle eccezioni delle varie pmr.ti. 
Decisione di rnerito � adunque quella che attien�e 
alta sostanz�a della domandaJ ohie: a0ccerta la ragio1i'c 
� il torto dellJat.tore o del convenutoJ non 
qu,gl'fJa ohie si es�au.ris1oa in una ilnd'a.gine s1hi� presupposti 
prooessua.li : (} p1l� aggvungiersi che queUa 
espressione ha lo st�esso significa.too nel codice e 
nella pra.ssi usu.aie. 
In ques�ti sen.si �J dJaoltra parrteJ la prevalente 
dottrina (cfr. MIDNEJSTRINAJ in DJAmelio: Ili nuovo 
c.p.c., vor. IJ p(/;g. 219-2:20, ZANOBINI: I conflitti 
di aittr:i<buZJioine e odi g'.iuriJsidizfone �nel nuovo c.p.c., 
in �Foro A11nrn.. >> 1942�, IVJ pag. 1 e segg.J n. 4; 
JA'l'l'A: �Dir. Proc. Oiv. )); n. 21; e sostanziialment.
e anche AzzARITI : I limiti d1ella .giurisdizione 
nel nuo-vo c.p.c., in1 �Foro Jt. �, 1941, IVJ 33 n. 7). 
La giurisprwiemza poi � stata sempre fe�rvm:a nel 
dare un�a interpretM'ione restrittiva alla formula 
.deff.art. 41 c.p.c.J nel. sen�so d/i ammetter.e il regolarn
�ento a.nch(} dopo la pronuncim deV Giudice di 
prvmo grado sulla gf,urisiM21�!One. Al riguardo si 
possono v�edere l@ seguenti sen.teni@ deU.e .SeziorJ:i 
Unite: 20 marzo 1944, n. 177, Giombini C'. Gove~�natovrato 
di Rom.a @di JJJn.te Autonomo Esiposizione 

UniJoorsa.le, in. � Giwr. CornqJl. Ca0s�s. Oim. �, 1944, 
177; 12 febbrafo� 194�6, n. 13.3, Bet.ti e DellJOrto 

o. D~ Ma.reo, i�n�. � M ais'8. F 01�0 It. �, 1946:, 38 ; 3 ag'O sto 
1946, n.. 1077, Longo C'. Mon.t.g di Credito s'u 
pogno di Messina, i.v�i 246" : o -am�oora d'<b -ultimo 
7 giugno 1949, n.. 1416, Cotr.one o. Ruspante. 
Sulla qu�estione la sentenza in f:Bame ha cos� 
m.otiv.ato : 

� Osserva in relazione aU'e.oc.ezionc dJinammissibiUt� 
del ricorso J che la stessa viene proposta in 
qua;nto la sentenza imjntgnata del Tribunale� di 
Milano7 sarebbe una senberiza dofinitiva in. quant'o 
il Giud'ice ha esaurito la sua a.ttfoit� in ordine 
�ll'istan~a. innanzi a lui proposta. 

�Ma l'e1ooezfo�ne1 non. ha. fondamento. L'a.rt. 41 

o.p.ci. diJspone �lwJ iftnoh� la. causa non sia deoiB�a 
nei merito in prim.o gradoJ ciasettna delle pa~t':i 
pu� chiediere alle Se21ioni Unite aeua Corte di 
Oassazione che risolvano la questi9111e df; gi'l.l/risdizione. 
(( OC'C'OIJ"l'e d.tttJ1,qtte oho novn, sf;a interv1enuta UIYl�a 
decis�i�ne i:n. m.eri:toJ e odo non si verifioa qua.nodo il 
Giudi� di primo grado abbia prorvunziato soltanto 
sulla giurisdizioneJ wichiarando improponibil
�e la domianda innanzi a�l Giudioe ord'in:ario; e si 
8ia astemito d;al&Jes(JJminare l'og�r1etfo. della� pret'osa 
fatta vaiere in gi�udizio >>. 

(N. 'G.). 
COMUNI E PROVINCIE -Deputazioni provinciali Revoca 
dei deputati provinciali -Ricorsi -Competenza. 
(Cons. di Stato, IV Sez., 26 febbraio 1949, n. 213 Rie. 
Pierangeli). 


1. L'interesse1 dei membri deHa Deputazione provinciale, 
nominati ai sensi dell'art. 1 del regio 
decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, a conservare la 
carica � pienamente garantito dalla leg�ge e assurge 
a diritto. soggettivo perfetfo, tranne nel! caso 
che daU' Autorit� governrutiv.a venga �esercitato il 
potere di revoca, nel quale il diritto resta atf'fievoli 
to. 
2. Pertanto, il Oonsiglio di Stato difetta di giurisdizione 
a conosc�ere del ricorso proposto avverso 
decreto prefettizio, con cui si provvedei a ricomporre 
la Deputa.ziione provineiaJe per decorrenza 
del termine a,ssegna.to alJ:a, durata in caricar. 
1. Lo � jus in officio >> dei funzionari onorari. 
DteUa decfoione dtel Consigilio di Sta,to 261 febbraio 
1949, n. 213 si � data notiiziia in qite�s�toi 
stesso nwni.ero della RaissegnaJ a1llorch� si � ceroa.
to di confutare il prinoipio in ess:a affiermato 
della inammissibilit� del regolamenito di fJirurisdiz
��ion.e nei confronti dei Giud�ioi S1pe1<JJiali e iln piarticolare 
del Con.giglio di Stato. 
La decisione.J peraltro, � i1mportante anohe sotto 
nn al,tro profilo J poich� ha risolto per la� prima 
volta una, qtt,estione ohe tanto ha wp1:poassionato la 
opinio'Y/)e pubblic�ai; queUla relati1Ja alla__ o.01mrfl�ef.
enza o incornpetenw del Consiglio di Stato a. ci�,_ no8cere 
dei provvedimenti prefettitiJ presi in base 
al aecreto-l;ergge 4 aprile 1944, n. 111 relativwment�e 
alle cavrfohe di presidente df:lla Depiutazion1e provincia1lei 
e dri deputati provinoiali, 


!t&&&&&Ll&J& L, 




-214 


La soluzion�e adottat!a dirol Consiglio di Staito 
oi ha naturalmente consmbzient.i per qitanto ooncerne 
il risultato cwi si � perventiti, .dell'e<S,istevn.za 
cf-O� in. linea generale di un diritto pe'lf'fet1to (jus 
in officio) alla cwrica di presidente della De1p'litazione 
provinciale e dii dAei.pu.taJfo prooinciaVe, e, 
quindi, della incompetenza del Oonsiglio di Stwto. 

Una. qualah,,r} riserva, peraitro, Siembra le:c~to 
ava1nz.are sulP-a,. m.otf,vaziono con cui la decisione 
� pervenilta a tale risulila1bo (1). 

Probabilmen.te rpreoocvwpat'a di farne una questio'f!
e di specie, la decisi'ono si � soffermata aill'es'(
Jrme del regio dMreto-fogige 4 <JJ.pri.le 1944, ntlmero 
111, rilenendo di poteri} rioavare dallo spirito 
di 'ta~e prom;edim1einto legislat~vo gli elemlenti 
per afferrnQ1r't} l'esiwtenzia d!ol diritto subiettivo perfetto. 
Seoond�o il Consiglio di Stato, il d)ecrieito legislativio., 
em(J;rtato in attesa di potere ind.ire le 
elezioni, concepisoe la nomina p't'ef.etf,izia dei �eputati 
provin.c:ial:i � come un equivalente po~itioo 
della ri;c�ostituzionie (degli organi degU Enti territori(])
li) su, basi elettive �. 

�In sostanz,a -si a.ggiungf} nella �ocision.e ii 
regio �ec�reto-legge 1944. n. 111, riaffermando 
un principio polit'ioo risorto, anzi, per dir 'm�e�glio, 
mai spento n.eua coscienza nazionaZei, vuole 
oh(}, in conformit� a codJesto principio, g'li organi 
amministrat'ivi degli Enti territoriali, in O!ttesa 
dene �eilezioni, s�wno Virtitw~mJente 'il'espr<essio11Je 
del1la volon.t�; popolare. La causa d;i, es�so 
non �, dunque, di mera niwfJura wmminristrativa posto 
ohe gli En.ti prredetti c1n-ebbero potuto essere 
ammf,ni8trrati in bM�e a1l vecchio or�in;alm'ento 
sia purq_ oon itarnini 1wovi -ma di na.tura spiccatamente 
politiO(J}. >>. E pi� innanzi � detto: �In 
wltre parole i~ regio dJec�neto-legge 1944, n. 111, 
pone il prcsidiento e i i�Jputaf.i plf"ovinoiali in cariO(
J) ne~la stessa posizi!one neU<:f/ quale si troverebbero 
per effetto di elezioni H. 

Il motivo fondamentale della deois�iO'f!e oi se�m


bra per l'appunto qiie>s�t'ultimo, che il plf"esidente 

e i deputati provinciali sono st.ati posti daV regio 

decreto-~egge 4 aprrile 1944 nella steissa condi


zior�e in cui si �troverebbero se fossero stati no


minati a s.eguito d;i elwionv. E tale oons~dera


zio11Je il Consig:lio di Stato ritien.e di potere 

dedwnre .dal criterio informatore �el regio de�creto


legg.e 4 wprile 1944. il qua.le si ispirerebb.e a ra


gioni e consid:ora.!(!ioni d!indole po~itic'a amzich� 

�'i'(ltdlole amm�iniistrativa, inerenti cio� aiCl'orga


nizzazi!on.e dell' A_rnminis'trazione. � 

Senonch�, se pure � vero ohe il presidenoo e 

i �eputati provin.ciali (oom.e� del r.esto il sindaco 

e i me�mbri della Ginnta m1micipafo) sono in ba.se 

all regfo decnto-legge 4 (]Jprile 1944 nominati in 

sostituzione d,i quelli che in nn sucoessivo mo


rn!ento �ovninno esser{J i menibri elettivi degli 

ot'gan.i de,qli Enti territoriali, non� ci sembra ohe 

il OonsigMo �i Stato abbia. poi fornito una oon


virvdente dimostra�zione che gli ' uni v�en1gia'l/i,o a 

trovMsi nella stessa -condiz.ione giuridica degli 

(1) Per la motivazione vedasi " Foro Ital. �, 1949, 
III, 145, 
altri. Ed invero il fatto ohe il decreto-legge del 
1944 abbia inteso prep(J)rar.e il 'terreno per un ritorno 
ad un sistema -elettivo e da rappnsentan,za 
popolare n.ella formazione deg�li organ�i degli En.ti 
t.erritor~ali non esclude. che, -intamo, per� si pre. 
veda e si adotti conoretairnen't.e un sist'ema ddv1ers10, 
<foo� di. niO!'ln�na gov�ernaUm�a�. Soplf"attutto poi 
oon l'accentua.re e il porre in rilievo la condizione 
giuridica dei� membri elettivi ri>srpetto a q1telli di 
nomina governa.tiva, con iV cont(rapporlf".e le ragion.
i d'indole poritica che .avrebbero iteteriminato 
~'emana:;Aone d!el reigio decr.eto-legge 4 aprile 1944 
<A quelle che1 sarebbero \potute essere le ragiomi di 
oa�rattere amministrativo, le,. ragioni, oio�, a,ttinenti 
all~organi!!Jzazione dell'Amministrazione, si 
� posta una �istinzion�e fra nomina ele'ttiva e nomina 
governaifiv�a, fra critieri politici e criteri 
a.mministlf"ativi, la quale ci sembra irriZevant.e a�i 

fini del decidere. 

Infa.tti la nomina gov1ern'ativa oome puro l.e considerazioni 
�'ord:inf} (J)mmini8tr(J;tivo (se. di organ.~
azione wmministrativa), l�. quali possono essere 
tenute presenti nel �iscipMnare la aondi-, 
zione giuridica dici funzionalf"i pubb:lioi, non ~scl11a.
ono di. per .s� ohe1 oostorro godano o p<Msano godere 
d'i un voro e propr~o jus: in officio : baJ.st.i 
iw proposito citare l'esempio degli impiegati inamovibili, 
ovvero dei funzionari onorari (1). 

OVtne tu.tto l'impost'a:z�i-one data ilal Consiglio di 
Stato alla qnestione porta a riten.ere ohe gli 
organi deglii En.ti looali prrevisti dalla leg�ge comuna1Zei 
e prot'inciale die�l 1934 (sin.daco e consultori, 
preside, vfoe-preside e re'ttori) non gode8sero 
di nno jus. in officio, il ch� non ci sembra 
esatto, se si tieno presente ohe essi erano funzion�
ari onorari e come tali il loro intereS-F,�3 aill~ 
carioa assiirgeva a :idiriUo sub-biettivo. 

A noi sembra ohe molto pi� seimplfoement',e e 

molito piit rigorosamente il Consi�glio di Stato 

avrebbe potuto trovwre per il presidente e i d!e


putati pro'V'�n�cia.li (e lo stesso deve dirsi per il 

sind'a.co e i m.rJ.mblf"i dell.a Giunta rnunicipa1le), no


minati in base al regio decreto-legg� 4 aprile 1944, 

neUa loro condizione di funzionari onorari la ra


gioni a.ella jus in officio d(J) cui 80no a,ssistf,ti. 

Per questa partioola.re oateffOria di funz.fonari 
va.lgono certament� le foggi �speciali, che a� essi 
si riferiisdono, a fare lf"itenere l'esisteMa di wno 
jus in officio: di regola, inifatti~ la lo?�o oarica 
durai per un �periodo determina.fa .d4, teiinpo, dttrant;e 
i~ qttal� essi, anche! se la loro nomina � g�ov�er'
n;atit"ll, non possono �CJS81ere rimossi se noni in 
oasi speciali e li-mi'tati, in genere mediante rievooa 
o scioglimento (2). 

M<JJ sopraUutto l'e'6iste1n�:a della jns in officio si 

des1tme dia quollo che � il fondia.mento e l'origine 

delle fnnzioni onorarfo. Tale fondanve'nto d�&ve 

ricercMsi nel diritto del cittadino d�i oc:cuparsi 

(1) S.u questi ultimi vedasi ZANOBINI: I fUIJZiQ_nar_i 
onomri in l' Amministrazlione !tal. '" 1946, pag. 380. Che 
anche� 1da VITTA: Dir. Amm..vo 1933, v,01. I, .pa,g. 166. 
essi godano di un vero �e ;proprio jus in officio � ritenuto 


�(2) In piro.posito vied.ast ZANOBINI: op. cit. 

IT mru;&&:::: m,,,,, 
::::::: iii& && &&& 


-215


dJella cosa pubblic:a�; e t'ail� diritto � stato sempre 
am.messo e riconoscfato attraverso i temtpi nei 
V(J;ri ordinament1i giuridici come un onus ei come 
un munus� Esso at'tien,e forse mllJ.a sff}ra di Ubert� 
del cittadino, forse ai diritti civici rioonos-oiutfgli, 
cerf}amente � iin <J,iritto che promana, d<Dlla 
sua perso�naUt�, comie,. estriinsecazione di fiSSa. 

Ind'ttbbiaimiente sus-sis'te un interesse pubblioo 
P'er l'organizzazion.e dello Sta.to in ,genere e dell'AmministraZ'ione 
in particolare e tale interiesse 
piibblico pu� port:are a:l sacrificio dell'interesse 
privato, fa�oend:o a,ttnare ailtri si8temi di organiz1:<'
azione quale specialmente quello d,eii, funzionari 
re-tribuiti. Ma allorch� l'ordinamento giuridico ricorre, 
invece, in dietermina.ti cwmpi al sistema diei 
fu.n.zionari onorari signifioa ohe in t.ali casi siJ 
ritiene dli potwe far 'luogo aU'attribuzione di pub�l.
ic1i po'teri a. privwti, mediantei il riconoscimento 
d)i que,l diritto fondalm.entale e personale del oittadino, 
di oui inn1anzi si � pa!f'lato. E:c,co perch�, 
mentre in linea generale si attribuis-ce alJ.l"impiegatio 
dello Stato sol'tanto nn in'teresse legittimo 
a�l po8to, salvo eccezioni dovute a con8id.erazionri 
vartiaolwri, p1er conve,rso l,a dottrina � unar1;ime 
nel riconoscer� invece al funzionario onor.ario Uifi 
diritto perfetto, sw.lv'o i pa1/ticolari poter'i dis<Jlf'ezionali 
attrib�uiti alTYautorit� �governativa (revooa, 
scioglimento) e dai quali qnel diritto pit� rie1s-fx1.lre 
a'ffiovolito (1R. D. O.). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Concessione di 
terreno demaniale -Norme sugli affitti dei fondi 
rustici -Inapplicabilit�. (Corte di Cass., Sez. Unite, 
Sent. n. 1067-49-Pres.: Pellegrini, Est.: Felici, P. M.: 
De Villa -Demanio dello Stato contro Culpo). 

~ � I heini del Pubblico Demanio non pos.sono formare 
�oggetto di r:apporti contrattuali di diritto 
privato, potendo la loro concessione in godimento 
temporaneo a terzi, a:vvenire solo in base a negozi 
giuridici di diritto pubblico. 
� Pertanto, nel rapporto in virt� del qualle la 
Pubblica Amministrazione concede il godimento 
temporaneo ad un privato, merc� il corrispettivo 
di un canone annuo, un tratto di terreno faeiente 
parte del Demanio naturale, qua1e porzione delll'altro 
di un corso di acqua pubblica, esula la 
figura, giuridica del contratto di locazione o di af. 
fitto di fondo rustico, riscontrandosi invece gli 
esfoemi della concessione-contratto, negozio giuridico 
di diritto pubblico come ta1e non soggetto 
alla proroga llegale degli a,ffitti dei fondi rustici, 
sancita dal decreto legisla.tivo luogotenene.fale 
5 aprie 1945, n. 157 >>. 

Pubbl�chi(J;nvo intera1mente l'a motivazionie di 
questa magi8traVe,. sentenza della aorte Suprema 
la quale segna criteri che oi sembrano ir1;ifcoepibili 
in questo, torment.at(J; materia. 

La Corte, s-osvanzialmente, ha accolto la tesi 
sempre sostenn'ta diall' Avvocatitra, d:ella inapplicabilit�! 
dell'ist#uto dietiw proroga leg.ale aUe conoessioni 
arm,im,inistratf ve. 

La s�ntenza riguwtaa beni a.ppartenent� al Demanio 
vero e proprio) ma gM argomenti, valgono 

cer.tamen.te anche per i b1erni deV patrirmonio indi


sponibfZe. 

E' pwrticolarmente notevole il punto nel quale 
la; Corfe,. afferma ra non in�issooia,bilit� d,;ei prinoipt 
-bloooo� �d1eii prezzi, provroga d>eg17�f, ci.ff~tti <
teirivando%e dw applica,bilit� d,e1p plf'imo a.zie ooinoessionri 
amministrat'iv� e ~a non applioabilit� del 
secondo. 

"Ha iitenuto la denunz�Lata decisione che accanto 
aH'att.o amministrativo di .con1ce:s.sionie� di bene demaniale 

, (porzione di 1a1veo del torrente �Gu�) sia stato posto in 
essere un rapporto giuridi�co di �diritto privato, idoneo, 
come tale, a far sorgere nel' conoessionario diritti tutelabili. 
Si preci,sa, al riguard.,o, che il rap,porto �anz'idetto, 
rientri nel novero dei contratti di aiffitto di fondi rusitici 
beneficiati dal decl'eto legislativo luogotenenziale 5 aprile 
1945, n. 157, ie, quindi fruenti deU.a p.rnroga accordata 
de jurie' fino al tennine dell'ainnata agraria �SUC!Cessiva a 
quella della 1ces&azione deUo stato di guerra et uitra. 
Alla pror.pga .aiccennata ha, .annuito, per i1 caJs.o-in esame, 
la commLssione circondariale agraria di Vicenza, 
�con �decisione te.nuta ferma, come s'� detto, dalla Commissione 
Regionale di Venezia. Ma con !Pieno fondamento 
insorge, col pr.,oposto ri1cor.so, li.amministrazione 
,del demanio, Non � contestato che si sia in presenza d'i 

.una concessione 1contratto che involg�e, nel caso co11creto, 
il god1mento temporaneo, �da parte di un privato, 
di un ben,e di demanio naturale, tale essendo l'alveo di 
un corso d'ac.qua pubblica (art. 822 c. c.); conicessione-
contr.atto, in quanto alla �concessione � connessa la 
.dfa:iciplina �convenzi-,ona1e dei diritti e degH obblighi r-is;
pettivi che ba fatto richiamo �ad ar1J'coli -del c. 1c. concernenti 
il contratto di affitto e denominandosi anzi. 
,espressamente come tale, il vinco:io chB ha 1'egato i contraenti. 
Orbene, il punto inaccoglibile delle de<C'isi,oni di 
jlllerito, si � precisamente quello 1che il vincolo anzidetto, 
pur inerendo .ad un atto 1amministrativo (�conce:s.sione) 
dominato, per conseguenz�a, da<i princitPi fondamentali 
del diritto [lUbbUc.o, abbia assunto la consistenza 
di contra;tto privato dominato .a sua volta, dalle 
norme sostantive .ad e�sso1 proprie. 
" IMa il �rapporto conce-ssione-contratto non � sotto que


. 8to r1speitto scind�ibile, giacch� i rifie:s.si di natura pub


, blt1cistica fP'l.asmano la materia nel suo insi-eme considerarata 
dall'inizio al termine del rapporto stesso non 
trattandosi di " oggetto � che rJentri nel comune comrnel'C'lO 
giuridico . .IUferendoist alla condizione giuridi<ca 
del !Demanio pubblico, l'a-rt. 823 c..c. precisa che i beni 
che-ne fanno IP.arte non possono formare oggetto dl 
diritti a favore di terzi, se non :nei modi e nei� Hmiti 
stabiliti dalle le-ggi che-'li riguardano. Non � pertanto 
;pensabHe una diSJciplina convenzionale dei beni .anzidetti, 
sift pure, i.n relazione� ad un semplice godimento 
, temporaneo che ;porta ammtnistrazione e privato su di 
, un pl1ede di uguaglianza e, se la Fubbli<ca Amministrazione, 
rpur concedendo diritti non si distacca, n� lo po.
trebbe, rebus sic stantibus dalla sua posizione emi. 
nente, non potr� ritenersi che si sia costituito, a :suo 
mezzo, e nei suoi confronti, un rapporto contrattuale 
�di diritto privato. La sua posizione rimane, infatti, inse-_ 
parabile dal diritto pubblico e, nell'ambito di quest'ultimo, 
il contratto intervsnuto 1costituir�, per l'appunto, 
un negozio di diritto pubblico. Tutto converge a cosiffatta 
individuazione pubblicistica de�l rapporto l,o scopo 

:::: :::::::::! ;m~mz 

JI %�, ::::; &% && :il m1:mm::: :::s mmmm 

-


-216 


cli nti'lizzazio�e del bene demaniale che, pur astraendo 
dalla de,stinazione originaria, ne attua una secondaria 
specifica rivolta al conseguimento di. un.a entrata al 
bilancio dello 5tato; la permanente ricondu1cibHit� d'81 
beue di cui tratta;s,;, alla destinazione naturale, :med'iante 
la flessione ,dei diritti 'costituiti 1con l'att.o di concessione. 
N� devono 'indurre, ingannevolmente, alla adozione di 
uua concezione privatistica, i richiami ad istituti e a 
norme cli d�iritto privato contenuti nella 1c..onvenzion'8 
adottata, giacch� non v� 'di,vi,eto a che i ra[lporti di diritto 
pubblico mutino da quello privato, di ooco1are �elaboraz
�lone, norme ed istttuti 1che, in virt� della loro 
adattabilit�, possono penetrar�� nella sfera del diritto 
pubbliico, wssorbendosi in esso. Cos� va sp�iegato H richiamo 
nel'1a specie, �alla " locazione ,, e a singole disposizioni 
proprie di quest'ultima, con che -ri1petesi ,, la 
struttura formale adottata no�n '8limina la sostanza pubbUcistica 
dellia 1concessi.one-contratto, destinata a rima-. 
nere con gli effetti caratteriistici propri de.I negozio di 
diritto pubblico . .Po:s.ta in questi terml,ni la soiluzione del 
quesito fondamentale 1controv�eirso; e&clusa cio�, la IPOSs 
!bilit� di i'ndividuare nella specie contrattuale, aderente 
�aU.a concessi:0ne amminist11ativa, un CO'ntratto di 
a,f>fltto, in senso proprio, st versa nella giurid~ca impossibilit� 
di tras1pnrtare nel campo del diritto pubblico, 
una dispos:izione 1(proroga di affitto) che � riferribile, sia 
pure con norma di carattere cogente iaHa materi,a oo. 
hoc di diritt.o privato. 

" N� sarebbero valicaJbHi i confini del diritto pubblico 
da parte di una norma del gen'8re, .di natura eccez'ionale, 
ptllr giunta s� come esclusivamente destinata ad operare 
nell'ambito del diritto [Jrtvato. Disposizioni legislative 
estensive deUa proroga nel 1campo delle conces� 
sioni in us . .o di beni demani.ali non risultano emanatR. 
Il richiamo d'8l resi,stente ai decreti legislativi 5 aprile 
1945, 1n. 157 e 23 marzo 1946, n. 513; non pu� iritenens:I 
calzante, giacch�, nella pa.rte che si vuole iute.ressi di 
utilizzazione di boschi <eonciusi da Enti (pubblici e di 
contratti di affitto di fondi :rustici di propriet� degli 
stessi; n� appare prob.ante l'.a:ssunto che le �controversie, 
al riguardo, risuWno demandate alle 1commissi;0ni di 
cui ag�!i .articoli' 4 e 5 decreto legislativo luogotenenziale 
19 ottobre 1944, 'n. 311. N� potrebbe, d'aitro canto, ritenersi 
consi:s.terite, il rilievo dello stess�o resistente che 
nella rpO:'onuncia di questa Suprema. ,Corte n. 1683 del 
16 giugn:o '1942, si ritennero applicabili le norme legislative 
,con,,cernenti il blocco dei prezzi, ai �canoni delle 
colljcessioni demami1ali. La induzione .della indissociabilit� 
del binomio blocco dei prezzi-proroga de.gli affitti, 
non regge di fronte aHa motivaziome� delle sentenze che 
ritenne di ifare applicazione all.a s1pecie, di un principio 
�l mdin'8 generale. 

" Comunque, la legislazione successiva disponendo in 
modo del tutto particolare, ci,11c1a gli aumenti dei 'canoni 
relativi aHe colljcessioni demaniali, ha po:sto l'accennata 
�materia in un ambito suo proprio, in P'iena i'nidi[pendenza 

Lla qu�ello insieme di �norme succedutesi allo obbietto di 

per.equare i canoni degli affitti agrari. (De�creto legge 

7 gennaio 1947, n. 24 e legge 21 gennaio 1949, n. 8). 

" N� sono esatti i richiami a pretese divergenti pro


nunzie 1del .collegio Supremo. Quest'ultimo, i�nfatti, sin 

dalle lontane pronunzie 9 e 23 ottobre 1924, n. 1905 e 2270, 

ebbe a decidere nel senso 'che 1per i locali c.ostituenti 

parte di immobili demaniali, anche se cou1cessi in fitto, 
non potessero aversi contratti di locazione ma soltanto 
co1rnessioni amministrativ�e, 1revocabili, a ibeneplacito 
dell'amministrazione secondo il suo potere discr-ezionale. 
Incorre, perci�, ~ �c"osi la �massiina enuMiata nel 
vizio di incompetenza e di eccesso di potere la commissione 
arbitrale alloggi la quale statuisce sulle conce:
ssioni di detti locali. 

" N� vi � discordanza con Ie decisioni n. 580 del 17 febbraio 
1942 (Comune di Como -8oc. An. Latte) e n. 1683 
del 116 giugno dello stesso anno (Banca Berto1li -Societ� 
Caff� Margherita); giacch� 1non trovasi .nelle stesse affermato 
che il contratto bilaterale� annesso alla concessione, 
si.a di diritto privato. 

" 'La pronunzia n. 1261 del 28 agosto 1946 (1Canino Azienda 
Stato Foreste Demaniali) � nel sernso che rtoii 
costituisce " locazione ,, di diirltto �privato, una concessione 
amminisfa�ativa 'concernente� l'uso di pas,colo di 
un bosco demaniale, sia pure coin l'aggiunto. godimento 
di pochi ettari destin1ati a 1colture agrarie varie. 

" L'ac�cenno alla pr.oroga � posto in via di ipotesi, in 
relazione al caso in cui l'amministrazione� avesse, dopo 
la :scadenza, provveduto alla rinnovazi:o'ne �effetUva della 
�C�oncessione senza successivament.e avvalersi del diritto 
di revo,ca, ri&ervatole, per motivi Jnsindacabili. Ma nella 
specie di cui si 1controve1ie, mancherebbe, per l'ap1Punto, 
l'indicato ri1nnovo della conce,ssione '" � 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�-Indennit� 
-Svalutazione monetaria �-Incidenza. (Corte di 
Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 2304-49 -Pres.: Ferrara, 
Est.: Felici, P.M., Et::la -S.I.P.T.A. contro Min. 
Aeronautica. 

� Il d~bi!o deWAmministrazione derivante dall~ 
espropriazione per pubblica utilit� si inqua-dra nel 
concetto di responsabilit� per atti legittimi e, a 
norma dellla legg�e fondamentale del 1865, l'importo 
di esso (indennit�>), de1terminato sulla base 
di perizia amministrativa. deve essere previamiente 
depositato nelle pubbliche cass.e. 

� Essendo il credito dell'indennit� un credito 
di valuta le. conseguenze della sva;11utazione monetaria 
intervenuta nelle more del gfodizfo di opposizione 
alla stima peritale, non possono gravare 
sull',es:propriante. � 

� Anche ili credito relativo ai frutti costituendo 
accessorio della� cosa principale espropriata, ha 
natura di credito di valut:a con le conseguenz�e 
anzi cennat.e �. 

Qtiesta i1rnportantissima sentm1za della Gor'te 
Suprerna ha accolto in, pieno ia tesi sostenAhta 
daU,Av,vocatura dello Sta,to. 

A nessuno sfurrgir.�. di quanto ril'fe,vo sarebboro 
s1tatc le consegwenzlfJ deWacooglimento della tesi 
contraria, se si tien oont o ch;o gr.and.e part,e, d~ei 
giuiUzi a.i opposizione relativi ad espropriazioni 
effet1tuflt,c prima delZw guerra. sono ancora in corso 
ml momento presente. 

T,ant'o pi� importante,. � il successo c'tOnseguito 

in quanto la Corte Suprema nella precediente 

m:m::l:W::::::::: :::::::ITTW&i 


217 


senten.za n. 1651 (l,el 1949, in causa Baldacci con. 
tro Oom�u!lie di Roma, aveva: a:ffermato ohe a.n.che 
nella liqu�iazione <lel aanno dcriva1to da atto leg'ittimo 
dc~la P'ubblfoa Ammiwistrazione .sii .do� 
veva �tener conto d�Jll'inciden.za �ella svalutazione 
monet(lffia, ea omeva, sia pure incid:entaimervt'e, 
ncownnato nlla pol}:;.�ibilit� ohe qi~esta tesi doresse 
a'vpliaar8i anche anla indcYr1J11,it� di esproprioJZione. 

Riportiamo qui dri, S<eguito, testua~mente, la 
1>arte delra motivazio'/'l)e della. senten_zo, aeUa Oorte 
Suprema� c1i,e si riferisce all(I) massima sopra trascritta: 


Osserva il Collegio Supremo come la indagine, all'uopo 
occorrente, debba tener conto, pred[luamente, 
della speciale struttura dell'istituto dell'espropriazione e 
della visione legislativa che in esso si riflette, per gli 
adattamenti del caso. Per l'art. 39, l'indennit� dovuta 
all'espropria�to deve consistere nel giusto prezzo che, a 
giudizio dei 1leriti, avirebbe avuto l'immob-ile .in una 
libera contrattazione di compravendita. Trattasi in verit�, 
di semplice accosta:mento alla vendita, bastevole, 
tuttavia, a porre in risalto 1com'e1sso si ispiri ad un concetto 
di pronteziza nel risolvere il problema dell'equivalente, 
atto a riparare il sacrificio della perdita del bene. 
Clrn si tratti, giuridicamente, di un caso di responsabilit~ 
per at�ti legittimi della Pubblica Ammini.strazione e della 
riflessa conversione del diritto che viene meno, sull'indennit� 
corrispondente, all'uopo, secondo legge, depositata, 
non toglie efficacia a questo criterio di analogia 
"lie,ga.Ie,, (art. 39), ehe porta a oons.iderare il credito 
dell'indennit�, s� �come credito di valuita sin dall'origine 
e che, una volta sorto, alla data del decreto di espropria� 
zione, incide, senz'altro, con carattere, che potrebbe dirsi 
di realt�, sulla somma depositata.

(f)� � A seguire il pireciso richiamo dell'art. 39, di cui � innanzi 
menzione, l'interpreite � tratto a considerare il 
caso della vendita " al giusto prezzo,, (art. 1474 .codice 
civile) che, in mancanza di accordo � determinato dal 
terzo, nei sensi allo stesso in.dicati; e la vendita al giusto 
prezzo non pone, al compratore, nell'attesa della deter� 
minazi0ne, un crredi�to di valore. Ed � un'offert� di 
" prezzo ,, secondo il sistema della legge speciale, all'art. 
24, che 11 promovente la dichiarazione di pubblica 
utilit�, deV'8' uni.re al piano ;p.articolarng.giato di esecuzione; 
e in quanto " offerta di prezzo ,,, si profila l'ipo� 
tesi dell'a�Cettazione, da parte dell'espropriando, a mente 
dell'art. 25�. L'indennit� che non si stabilisca d'accordo, 
� determinata sulla base di periz,ia " amministrativa �, 
in quanto essa � di.sposta dal Prefetto e l'Autorit� giudiziaria 
appresta soltanto il suo ausilio strumen~ale. La 
fase contenziosa giurisdizionale � ancora di l� da venire 
ed � solo eventuale. Chiaro e preciso si attua il sistema 
cui s'informa, a questo titolo, la legge speciale; 
non espropriazione, cio� senza il previo deposito,. nelle 
pubbliche casse, della indennit� che funge da pre;;;.zo. 
E v'� qualche cosa di pi�, giacch� col deposito della 
" somma'" �quest'ultima passa in conto dell'espiropri1tfldo 
e corrono per lui, gli interessi relativi. La partita. fra 
espropriante ed espropriato, sarebbe, a questo punto, in 
certo senso, esaurita, se non sorgesse il problema della 
.garanzia dei terzi, i cui diritti frazionari o di tutela privilegiata 
e ipotecaria, si �convert.ono, anche .essi sull'i,n


dennit� che come � risaputo, si informa al criterio del1'
� unicit�"� Il problema dello " svincolo� di cui si 
occupa la le.gge 3 aprile 1926, n. 686, attiene alla � e,sigibilit�,, 
dell'indenni.t� e non infirma il principio, gi� sopra 
enunziato, secondo il quale, alla datadel decreto d.i espropriazione 
-ehe segna. il passaggio del bene in propriet� 
dell'espr'Opri.am.te (a,nche1 neti casi delle 00,s-idette occupazioni 
d'urgenza, aveniti il carattere di esprop�riazioni 
anticipate) risale quella. determinazione del prezzo -ind.
ennit� che trovasi gi� depositata, n� qui impo�rta il 
come eventualmente perequar.e una �eventual:e oscillazione 
del " prezzo '" nell'intervallo fra la perizia e la 
data del dec'reto espropriativo. Ove, per~anto, si tenga 
conto della fase di preparazione, che pu� condmTH all'accordo 
sulla misura dell'indennit� o alla diver.sa determinazione 
�d'8Ua somma da versare in deposito, � 
certo che il trasferimento della propriet� del benr1 trova, 
per volont� legislativa approntato il co.rrispettivo in 
somma liquida, non contando, .come s'� gi� detto, che 
manca 1per le 8.ddotte ragioni, il requisito di una pronta 

esigibilit� della stessa. 

�Cosicch�, giunti a questo punto, .pu� ritenersi acce1rtato 
secondo la let,tera e la ragione della legge, �che, la materia 
dell'indennit� �si risolve nella conveil'sione del valore 
della co:sa nell'equivalente pecuniario, gi� prima 
dell'emanazione d�el decreto d�i esp.ropriaz.ione ed � sol 
questo: riflesso .giuridicamente rilevante, in quanto 
eselud.e che si effettui, al momento del decreto una -semplice 
conversione nel " valore ,, della cosa, ulteriormente 
da determinarsi. 

Non si obbietti, al fine di infirmare il rirnltato delle 
svolte premesse, che Si tratta di icostruzione la quale � 
esatta nel solo caso di ,indennit� accettata e concordata, 
ovvero di indennit� non impugnata o nnn tem~cstivamente 
impugnata non, tuttavia, quando si abbia la instaurazione 
di un vero e proprio giudizio di Uquidazione, 
ad esito del quale, pu� solo aversi l'acccrtamr.nto della 
giusta indennit�. Tale eventualit� che allo stesso legislatore 
sarebbe impossibile non considerare, dal momento 
che non ba dimesso la garanzfa del giudizio ordina.
rio al diritto, in s� penfetto, alla .giusta indennit�, 
non sposta gli effetti conseguenziali dell'indennit� preventiva 
che res�ta un punto fermo del sistema apprestato 
dalla legge speciale. Giacch� occorre, ovviamente, consentire 
sul punto che il legislatore ba dir1etto quel suo 
si1s1:t�rna, ad approntare " tutta ,, l'ind.ennit�, cosi-c�cbi�, pur 
quando si pervenga alla fase contenziosa, ;pTopriamen~e 
detta, di liquidazione, � immanente-il contenuto virtuale 
della fase preatta, nel senso che la fase successiva 
non pu� spostare i termini correlativi della stima, al 
momento del decreito di espropriazione. 

Di.guisach�, sovrasta, quanto alla fase cognitiva anzidetta, 
un ,crite!I'fo, d.i !I'lettifica e di int,e-grazio,n18', irntes.a 
ad eliminare, con effe.tto meramente dichiara:itivo, gli 
eventuali .errori idi valutazione, come ab initio non esistiti. 


Ad altro concetto giuridico dovrebbe, se mai, rivol


gersi l'esprop-riato, con il prospetitare un addebito di 

� mora " ma il proftl.o anzidetto (�che � oggetto del mezzo-seguente, 
non � cc specifico ,, dell'istituto che ne occupa, 
ma spazia nel pi� ampio ambito del diritto delle obbligazioni. 
D'altro canto, non �si potrebbe iprocedere, in 
.argomento, per divisione o scissione come si � tentato 
:::::: ~ 11 rnrn 


-!318 


in clo.ttrina, nel senso di c.onsiderare come debito di 
" valore � quello soltanto relativo alla indennit� supplementare, 
da &tabilire m.inis�tero judicis, peQ' le ragioni 
gi� .esposte, alle quali va aggi.unito il rili.ivo .c'he si tratterebbe 
in una1 soluzione respinta, per implicito, dalla legge 
la quale, avendo adottato il criterio dell'unicit� dell'indennit�, 
in �luogo delle indennit� plurime: .agli eventuali 
diritti frazionari o di garanzia, si tien ferma al concetto 
" unitario ,, della liquida�zione. 

N�, d'altra parte, l'es.attez.za del risultato interpmtativo 
raggiunto � destinato a cedere di fronte all'obbiezione 
della possibilit� che un de.creta di espropriazione 
venga emesso, senza� il previo deposito, giacch� si tratterebbe 
di ipotesi non facilmente conifigurabile e, soprattutto, 
pe�rch� i rapporti giuridici vanno considerati secondo 
la regola della previsione legislativa che li governa, 
mentre le anomalie meri1tano attenta considerazione 
della loro sp.icie, alla qual.i non � qui. il caso 
cli discendere. 

IMPIEGO PUBBLICO -Agenti P. S. -Eliminazione dal 
Corpo (art. 276 n. 6, Regio decreto 30 novembre 1930, 

n. 1629)-Motivazione del provvedimento col richiamo 
degli articoli di legge e della decisione della apposita 
Commissione. Sufficienza -Mancata contestazione degli 
addebiti -Irrilevanza. (Cons. St. IV, Sez. n. 174, 
6 maggio 1949 -Pres.: Papaldo, Est.: Petrilli -Chiatti 
contro Ministero Interno). 
1. Il provvedimento di eliminazione dal Oorpo 
� ben motivato �quando oltre al richiamo delle 
norme di l~gge che lo giustificano formalmente, 
si riferisca. e uniformi alla pronunzia della Commissione, 
contemplata dall'art. 27�6, n. 6�, del Rego1lrnm:
ento U1JlJP'rova;to. con u�~gio ldecreito 30 novembre 
19'30, n. 1629. 
2. La eliminazione ha una propria� disciplina 
regolatrice, �sancita. dall'a�rt. 27�6, 'Il. 6, regio decreto 
30. novembre 1930, n. 162:91, che rende �su: 
p�erfluo l'ademp�~mento di altre formalit� (es:empio 
contesta,zione ide1gli addebiti). 
1. La prima m.ci,.s�sima conferma un atteggiamento 
costant~ df3.:Zfo gitLrispri~d\�'l!!za d!.flJl Co11siglio 
di Stato ini tem.a di �niotfv(J)zione degU atti mnl/11/�nristrotfoi 
(Sez. TV,� n. 155, 4 rn,arz�o 19'38, << F'o�ro 
Amim.. >> 1938, I, 1, 182, Sez. IV, n. 413-, 10 luglio 
1940, ivi 1'940�, I, 1, 311 ; Se'R!. V, rb. 15, 22 g�ennatio 
1946,, i'Vi 19'.1!6, I, 2, 2r:t.). 
2.. Pi� i�m(JJortante �, senza dUibbio, la secon�da, 
]J'er la rile�vaM1a del pvrineiipio affermia.to, clw trascevnde 
la tenwit� 'della specie demsa. 

L'e'flimin(J)Zione dwl Corpo, come atto deter1ninwnte 
la cessazione d;al servizio degU A.gienili di 

P. S., � prevista rlal n. 6 1dell'art. 276, Regio decreto 
30 novembre 1930, ni. 16129. 
Nello stesso arrticolo '(n. 1), tra le altre cause 
di cessazione, sono conteimvlate quelle determinate 
da :motivi disciplinarri, cio� il licenziamento 
e la espuJ,lsione dal Corpo, che hanm10 la loro a.pposita 
d~isic�ipl�na� neg1U artiooifA, 2'12, 243, '244 e 245 
del Regolamento del Corpo. � 

L'art. 251 epv. Re~qolamcnto citato, in� particolare, 
ziresorfoe cihe le marn.canze, di cru~: a�i ntU,meri 
5, 6 e 7 dJ.e~l'art. 22'8 (tr:a le quali quelle p'14nUe, 
appu.nto, col licen:ili.amento (n. 6) e li'espulsio�nie 

(n. 7) .debbarno es�sere ciontestate� a;gU agel/'i�t�i, ra�C'cogliendone 
le discoive. 
La riferita disposizione, in sostanza, si unifo�rma 
al principio generale�, deducibile dalla legge 
sitl pu.bbl~c10 �rn1pi}egoi {ar't. 52, regio idieareito 30 d"ice
�mbre .1923, n. 2960, modificato dall'art. 1 regio 
d)ecr<eito 16 gerwiaio 1927, n. 57) per U quwle non. � 
7w.,,,.;7!iic adottar�e alcnr11 prot?vedipiento di caralterP-
tU8C'iplimare ,,e non prima si 8ianio a.seoltal r; 
le eontro.Zeduz~on.i dell'intt?ressato. 

La sede della disposizione., che consente l'eliminazione 
dal Corpo, nonch� l'appare:n1te natwra dc\i 
1nr1tfoi che possono deterrn.inare il relativo provvedirnento, 
av�evia indotto la difesa del ricorrente 
ad inquadJrare la ces'S'azione del servizio per el�ninazion1e 
tra le fi.g�wre di dispens�a, dovute a �motivi 
disciplinari. 

L'impvugnatfoa, pert(J)n1to, lamentava, con l'Accesso 
.di potere, la violadone di legge, perch� alla 
elVni.imazi1ovne no>n. si .eral proo@d'!U�to ooil ri81pietto d�ell'art. 
�228, Reigo'Oarrn.en.to de'l Corpo, cihe prev'(J((,1e, 
cipivunto, in tali ca8i, la contel:!tazione :d'egli ad-
debiti e la poss,ib�ilit� che l'Agenite presenti le prorprie 
discolpe. 

Il Consiglio di Stato, retta.mente, ha ritennio 
che n1on f0s-sero neces8ari, per la legittimit� del 
provvedimento, aUri ade:rn.pirn.enti oltre qitelli indicati 
dall'art. 276, n. 6 regio decreto 30 nm;embre 
rneo, n. 1629. 

L'art. 258 regio ducrcto cUato, injatt,i, fa e8presso 
riferiimento alle ipotesi previste dai mtmeri. 
5, 6 e 7 dell'art. 228, in� cui � posto imi evid'enza 
il OOff'.atterre di 8a1J1;ziione disoiplimare d�l lioenzia'fl't 
m,ein:to e deU'espu.~sion�e dal Corpo. 

In con8�.gtue1nzia e'� da rilevare che la l1wge non 
a��v'rebbe oemes�sio dal ciomiprendJ.ere e ind)iJmre nella 
sede opportuna la elimJm:a;zion1e, se quest'ultima�, 
al pari del licenzfrumen'o e dJ.ell'espnlsion.e, fo8se 
stata considerata it.na m.i8ura d/in1dole disciplinare. 


Tale omissione, non certamente fortwita, � nn 

prvmo ostacolo c�he impe1ilisce di rioonidwrre sotto i 

provved:�rnenti pwnitimi� la eli1mirnaziorn.e dell'agente 

pcrcih� ritenit.to eleimento in.1fosid�er'a�bile. 

N �, oom.e tesi oontr'aria, � possibi:le sos-ten.ere 
che le ragioni, che possono d!ar luogo ai provvedimento 
in parola, si sostanziano, in definitiva., come 
ad escmipio, niel caso d�i scarso ren1dJimento, dai 
fatti. ohe si sogUono solitamente con.siderare c�omc 
eversori di qitel com,ple8so di .(loiieri, di 088ervanze, 
che va sotto il nome di discipliina_, neppure se, a 
ta~ fone, si faccia ricorso ali'ampia formulazione 
d:el n. 6 dell'art. 242 e al n. rn dell'art. 245, clie, 
appwnto, per la loro genermlit�. sernbrercbbero idonei 
ad assorbire, nel~e loro previsioni, anlche Za 
speciale caiisa di cessazione, previ'sta dqJl' '!rticolo 
276, n. 6. 


Il v�eroi c�a.rattere d.el pvrom;edirmento �ti eliminazione 
tra8pare, imiece, dalla, stessa parola della 
legge, qnando qu,esta precisa che lo scarso rendi.m>
ento, le grav'i incompatibilit� o altre cattse non 


-219 


corn�template n.egli altri ca(poversi dell'wrt. 276, 
di6bbono essere tali da fw considera1�c l'agente 
qua.le e.fom.ento indesiderab�ile. 

ao11ie ben si rileva, pi� ch�e d�i un comportamwnto 
o di un!a S'erie di cornportamenti, singolar�rnente 
considerati, si tratta di una valutazione compl.
ess�iva deUa qti(J;lit� sia fisiche che morali del 
soggetto. 

L'elim.iniazione, in sostanza, presuppon�e una incompatibilit� 
dell'agerhte, n1on dissimile, da ultimo, 
se glii ar:cnsta.mfonli son leciti in questa sottile 
mateda, d'a q11clf.a che dQtermina l(J; dispensa 
dell'cLgcnte stesso per inc(J;pacitr� o inettit1uZine al 
ser-1;-izio. 

Perci�, mentre la cessazfone dal servizio ver 
moti�vi disciplinari ha. la sua ca�usa, giustifi.cativa 
riel turbam�r~tQ del rgpporto, che reclama, <'Ome 
adeguata, una detrrminala sanz.'ione, la <lisprm..<1:a 
per elri�mina-.zione, come zmre quella per inca.pacit� 

o inettitudine. prf}scinde da un qi~ls�t8i turbamento 
del rapporto, per ([lren<lJere in eon1Siderazion
�e il soggetto nel ooimpleB'so .rJ;eUe mte a.ttitudfoi 
o dell.e 
sue qualit� fisiche e mora,li. 
Pi� prems1ffimente�, l(J; sanziorne .Wi,.s1ciplinwre rC'l'idc 
neoess�ar~o� un prooes1s10 d<i �(J;Cioertam.en.to dlal 
fatto o dici fa;IJ,U, ohe im.tegrano l'irnfr(J;zi.ono, prro� 
oeiss10 im oiii� non pu� proscin.dersi ool conoorr8o 
deU'in.tQ�res�sato, dond�e la nec�e8si,t�, d.e1lla oo'l't:b.esfJaztio1n10 
ft.ertli (J;dd/0bilti p 1d).0l:ie. 'C1on,s�eg1uenti �liscolpe; 
la, elirm�ina.zione, fJrwe00, � oonseg'1.wnte 
ad UIY/;t v�ero e propl/"io g�iidizio su,ZZ'i<foneit� �diel


l'a.gmite a p0rim(J;'ft.ere nel Carpio. 

In ta�l cia�so S0mbr'a aJssu1J1do sru,borodinare la. foffbttvmit� 
del pro1Y1J01Mtrrwnto mila e101ifos�tacion.e 

'fljwegli addebiti, essendo di esclusiva pertinenza del1'
Amministrazfone valuta.re l'idoneit�. e l'efficienza 
�ci mez.zi, sia umani, che maforia.U, organizzati 
per l'assolvimento del pubMico servizio. (G. M.). 

IMPOSTE E TASSE -Profitti di contingenza -caratteri 
distintivi dai maggiori utili di guerra -Improvvisato 
affarismo. (Comm.. Centr. Imp., Sez. H, 29 marzo 
1949, n. 2037). 

La legge, a.i 1frni dell'avocnrzione dei profitti 'di 
cointingenza., colpisce 1qnei profitti che �sono il prodotto 
delle cirostainze e dei :fattori che eS'sa. prevede, 
1prescind�endo dana. liceit� o memo dell'attivit� 
del sog'g1etto; onde la differenza fra, tale imposizfo1ne 
e �quella rigua1rdante i ma�ggiori utili di 
guerra � datai dal fa.tto che 1quest'ultima. si riferisce 
a.1 recl'dito deri'Va0nte da una normail.e a.ttivit�, 
l'altra al reddito che � il prodotto esclusivo di 
determinati eventi di na.tura. ecceziomale, o di una 
attivit� im certo modo anorma.le, per la� >Sua im


provvisa.zione. 

Lnifoso i'a1Ma;rismo come -specula.ziione aittuata 
senza. U concorso ne0essa0rio di una. a.ttiivit�, disonesta., 
l'� improvvisato. aA'fa.rismo >> consisfo in ogni 
attivit�, che >Sia stata. iniziata con l'unica finaHt� 
di tr'ar['e p�rofitto daJ_la, congiuntuir31 bellica. e destina.
ta. -normalmente -a ces�sa.r�e col �finire di 

questa.. 

Segnaliamo) o<m inoo'l'tai~onata a�ppit~ovooio-nc~ 

q1t0es�ta d0c1isione della Oommis1Sion�e O'eri.traie del


le Impos�te, pit�bb"lieata i.n. � Riv. Leig. Fisci. >> 1949, 

590, n. 19'2:20, per 1Ja, ohiarrezz:a dei conoott.i e per 

la plf'ecriJsione oon. la quale ha pos�to. 'fa, nio~one di 

improvvisato� a,ffa-l'ismo, di cit.i. si parla., ffigli ef


fetti ilioi prorfott<iJ dii oon.tin.genrsa) nol sieooindo oom


ma tieiil'art. 1 d@l d�ec;reto legisla.tim'O <Lel ca.po 

provvi�sorio dello Sf(J;to 28 a~Jrille 194'7, rh. 330. 

L'att1.~ffile dec<isiOrhe della Oommissione centrale 

� 
la primi(};, per qita'l't.foi ri81.tlta ohe riguard.i l'im


pro1VVisa.to atfifarismo (la deci.sion.e 3 lug>lio 1948, 

n. 99530 della Oo1mmJi8:sion.e oevn.tralJe, Sezionri; Un�i�tei 
-m �' Riv. Leg. Ffis1ci. ll, 1948, 976�, n. 18977 pure 
ini ma0teria iU profitti di oontingen~�a non 
tooo� la qu.estiovne sotito qu:os�to profil�o, ed � 
oos� motivata B'tt qit.eRto pqtrnto : � Vencvn.do dovpo 
oi� all'esam.e parrUoolare d:eU'i:p10.te1s'i! .cllie� in,tere8sa, 
e pi� p1"oprria;m..el/ite a.l quie;~ito ehe oonoerne 
'il signifi.eato g la portaita delV' osplf'OSS'ione � impr':
o�vvi8:ffito� a.ffari.s.mo 8olf'to in rc1l<Wi!o'lie a.gli ev,en.f'i 
c;onne&s�i c;on la gu.errra >> c1he � il titolo in 0(J;8C 
ail gu�ale l'(J;oo0rtwmen.toi � slta.to es1eguito, novn. pare 
d,ebba esservi driffi:oolt� a. itnd,'iv�i:d'Uare gli estremi 
atti a oo'lifi .�gurarlo. Es1ol,iiso sotto< un a.spetto gene.
r:a��fc -oorme inna'ft.z1i: s>i) � osserva.to -clhe per l'a 
ricorreoo(J; in gen.ere, <J;i. un prrofitto di oontingenza 
l'(J;ttrivit� ohe lo prroduce d'(31bba es�sere neoe18saria11n
�ento tiJl'f!e<Ji,t(J;, no11A s�em,bra au.bbio dover18"L 
.egiia,~mente .131s�o"lwdere ohe U teirrm.irne stei88o dJi 

� affarismo >> -c1om�e pqtr 8i sosUiene -r(J;oc�hil/),


dia wn oonc;e1tto dii Weceit�. 

lnJatU, pier �a�ffar�3'.m10 d0ev1e qui in.tend.ersL, secondoo 
la comit'ft.g (J;Oc;ez:ionc, ni.en:te a.Uro ohe ogni 
speoul(J;Zi,one irn. g�en�ere, l(J; qua1lte sii att'J)ta, bens� 
&enz(J; di&orvmiilnooione rU m�ezzi, leciti o illomt�, 
m,ro non c�ol oon.c;otf'so weoossario di una. a:ttivita 
diso'l't1l31s1ta. L'affrorfata. non � altro cihe l(J; p131r80na 
di aiffarri che affanlfl,OS'<J1YY1;ente1 'l'(J; aUa rieeroa di 
ogrlli gen.ere �<U. s:p'C�Cf!J,lazione, c1he d"i� que�s ia vfoe 
e fa lffi sua pr:oreS18ione; per8ona per lo pi� soaltra 
e s�enca sorupoli, dive non va. t(J;'ft0to per ii sot.
tiVe; ma non � s1ewufYre e: n.e'()les1sariamenti un dis:on-
esto. Eld1 � in questo s�ernso�, e nmi dfoersamente, 
c;he ill termine � statoi .a.doperato d(J;l l�'!]iislato'f"e, 
nullO! .wiitoriz<:<.larnd�o (/; �ri,tone'f"e ohe si sia rroluto 
,oiroosariverlo mgli aff(J;ri il.leciti, essendo questo 
oone1etto estr,aneo -ciome� 8i � v�do ~ alla ratio 
fogis. QU�ello ooe inv�e10e delimita in tennin,i prreoi8i 
questa. forrma s�pe:Ciiale di speoit.Zazionie, � V' aggettwo 
ohe a.00101mvaigna iJl tm"YYl!in.e � l'irrvprrovvi8ato 
affa1rismo � espres�sione ohe) oon le paro�le ohe 
segwono: � 8orto i.l rela~o%e ag'li eventi: connes.si 
con. la giwrr(J; >> s1oolrpiJs�c1e c~vn S'1hfficien.te cviriia�re.zza 
.il sign.ifi.cato d0Vla noirma: tlev0, oio~, trattars~ 
di wna �attivit� cihe no% s�oilt:a.n.to non sia st(J;ta pev 
l'i1nnaooi esercrirta.ta, ffi'J'tche se even.tita1lmen..te aggiu.
nta ad aura� prees:isten.te, ma. cihe .sia. stata 

.ini1<ia.ta non per farne aggotto di 1tn.(J; prore1ssiorw 
abitiia1l'e1J 8vbbeme con l'u!lii:caJ firn�wlit� di trarre 
profi.tto dl(J;lZa. oovn.giulf/;tUr"a bleVl:ic;a; per ozti non 
varr�obbe a c1onor.etairl(J; lai se�m.plic10 ooiinoidcn.za. di 
ttna attivit� in.trapresa per la prfma vol�ta� in tem-

MB ILI&

xwwn: ZX ::;;; ::::::: & t.::: :w; : mmm:::i '" 

mmr: w, r;u illii ::fil ::::: :::::: z ::e :::::: tm: :%.a :t& &: 


-220 


po d�i g�uerra, ove faocss;o d�ifetto questo sp�iooato 
carattere (loUo sfru#arnen.to di oiroostwn({J�e tran.s-
itorie, gia.c.c1h� .diirveirsam.ente sa.rebbe lo stes:so c�he 
frappol/1,e i:r~giu.stifica.ti 01s�tac'Oli al lib�ero svilu.pvpo 
di ogni proftou<JJ e u.Ule inWiativa per tutto� i11n l'ltng'O 
periodJo. In quosto oaso, peraltro�, se non. queUo 
.mi profitti d,i contirngenm, potrebbe ~ rfoorren-' 
aione gli estremi ,_. trovare ad:egita:ta mpplicazione 
la logge c.on.oornoote i maggiori utvli reilativi allo 
stato di gu,erm. In altri terrmirnJi., perch� si abbia 
improvvisato affari>S1mo � n.ec'8's1sario e suffic.iQnte 
ohe s� tmtti �dv itn .es1eroizi�o sorto per lo sfruttamento 
deilla oongriuntuira, e d�estil/1,at 0 -normo,lmen:
f)e -a cess�are c:ol fi(Yl,t�ir'e di qiteis�ta; e clhe appunto 
pw (flo, ha tuUi i oaratteri deVl'imrprovvisazion�
e, sia per quanto� aUievn.e aUa compeiten({Ja 
t.ec.wioo c1he alla ade1gitatezru dci mezzi e d"eil


l'orgalfl,,i~'Z(J,zriione �. 

In s�en.s�o ws�tan~�ialmen.te conformo si veda la, 
dJecisione 30 rnaggio 194 7 della Cornmri.sision.e Di.s-
tre1f),t,uale dielie Impos�te d� Napoli, e.on itna1 wnnot.
azione favorevole del BerU!ri (in � Foro It. )>, 
1948, NI, 53); il qtlt0;le clJi,iariva. ohe' �i peroh� si 
abbia vmprnvmsato affarismo � n<}ces�smrio da un 
oanto ohe ohi 8'11 dJedioa 0; queila� dJetermmata, in.du�8tria 
o ool/'l1Jl'l'l..errioio lo faocPia s.enza alourna preparazio1iie 
od orgaruzzazion.@, daill'aJtro ohe fo faoci�a 
in 'L'�a vera1m.ente transitoria, uniciam�te per sfruttare 
la favorevole� oongiu(fbtttra e n.oir~ v�er fare di 
quell'il/1,dAhstria o di qu�oZ C'O�rn1mer<Jio la prroprria 
profess1Jone� (J;bitua'11e �. Ofr, anohe, in rmodO non 
cU88iimile, 1ScANDALE-'DONATONm: Imposta Btraordinaria 
sui profitti di giterra e sui; prr:ofitti ec'C'eZ'ionali 
di oonUngcn({J'(J,1, pa.g. 288. 

ISRAELITI -Azioni di annulfomento di contratto di 
alienazioni di beni immobili prevista dal regio decretolegge 
n. 26 del 1944 -A chi spetta. (Corte di Cass., 
Sez. I, Sent. n. 1837-1949 -Prel:'. : Giaquinto, Est. : 
Di Macco, P. M. : Pomodoro -Finucci contro Monsigliano). 


� L'a,zione di alilnt1llaimento dei contratti di alienazione 
di beni ~mmobili previsti dall'art. 14 del 
regio decreto-l~gge 20 :gennaio-1944, n. 2.6, �spetta 
solo a.i cittadini itaJiani gfa dichia;i�ati di ra�zza 
ebraica che non siano stati discriminati >>. 

StltVla. q1M318't:iane1 sizl veda� in1 qit'tes�ta, R'ais8ogna, 
1949) pag. 19 e 81oguen.ti. 

LOCAZIONE -Aumenti di legge -Domanda. (Corte 
di Cass., Sez. III, Sent. n. 1469-49 -Pres.: Valenzi, 
Est. : Rispoli, P. M. : Criscuoli, Sez. Part. Comm.. Patern� 
contro Cutore). 

� tGli aumenti di le1gige relativi a.i contratti . di 
loca.zioni uribrune (decreto legislativo l:uog�otenenzia.
Ie 12 ottobre Hl4'5, n. 669 �e decreto legislativo 
luogoteinenziaJ.e 27 feJblbrafo 1947, n. 39) non opera1no 
ope� l.egis, ma wd istanza cli parte, anche 
extra. prooesisua.le �. 

La ma�8Sima a1ppare eB'atta) in quanto a.ndie il 
dJooreto Vegi�s�ia.tivV'o 27 febbraio 19'47, n. 89, 8i ri.ohiama 
aUa normai dolil'art. 8 del d.eoreto l@gi8lativo 
12 ottobre' 1945, n. '6�69. N� � di 0t8ta1c'Olo a 
aotta in.terrpq�etazionQ in fa-tto c1Jw l)0;rt, 4 a.eit deoreto 
d�el 1947 s�taibi:Usoo la deic1orrenrsa dog�li atlmenti 
d'a.l 1� marzo 1947, urna. voUa clfie an.ohe neb 
s1's1terna d'i n0tr'ma s-tatbi.lito �a�l deicrrefo n. '6�69, 
1945 la d.eoorren~u de1gU aum.ernti era 8tabilita al 
primo giorno if.el 11ie81e 8u.coessiv�o� deUa sua pubblioaizione, 
e oio� a,Z 1� novem..br'e 1945. e 

M,,,,m.;;;;;;;;mwww>& ::&::::::::@: WMIT &:&:&:J&!&iffii&;;;;;;;;;;;& ;;LI 2&&%2 


ORIENTAMENTI GIURI S P R �u DE N Z I ALI 
DELLE CORTI DI .M E�R I-�T O 


COMPETENZA CIVILE -Mutamento dello stato giuridico 
di una parte -Effetti immediati sulla c�mpe� 
tenza -Foro dello Stato. (Tribt nale di La Spezia, 
Sez. I, 15 luglio 1949 -Pres.: Antonini, Est.; Loria, 
Cons Corte Appello -Cassa Rischi e Cong.agli con� 
tro De Chicchio). 

La tra,sd'ormazione, delle Oa.s.se Rischi �e Conguagli 
in orga1ni dello 1Stato in seguito al decreto luogotenenzia1le 
26 gennaio 1948, n. 98, ha determinato 
una mo�clifica.zione dello stato di diritto di 
Una'. delle parti, COil l'effetto� di \far !SOrgere immediatamente 
��a. competenza'del d'oro dello !Stato. La 
perpetu,a,tio ju,risdi!otionis va,Le di fronte aid un mutamento 
de'llo stato di fatto, ma. non dello stato 
cli diritto della. dolllla1nda,, tanto pi� iqua,ndo questo 
mutamento modifica nom. uno, ma� diversi degli 
elementi di collegaimento (nafora della pa,rte, na,


~tura -della. presta.zione richiesta., 1divenuta di ca


WJ? ra.ttere tributa.rio). 

Partendo da,l p'lf'esi11pposto cihe le Oa�s�se Risohi 
e Oongua.gli abbi"iano a.ss'll11,.to la. quaUt� dii organi 
sta,ta.li ai]) ord/i;n,.a,mentoi a.utonOJmo, in seguito a,l 
de1C'if'eto "f!u,ogotJ.enerl11Ziale '.216 gennaio 1948, n. :98 
(con fra., A. MiTamo 25 fe'b�brari� 1949, � Foro� Pad. �, 
1'949, II, 37) la sen'Venoo, lba oorrretta:m.enJe ri.soUo 
u,n delioaJto qu,esito in tema. di s�tabiUt� della oom.pet~
a. su~Ta perpetua.tio jurisdictionis � ancor 
oggi 'V'WO l'in.s1egmarm,ento .del O'hiovenida, a.l quale 
fa oa.po tuUa. la dott1rina (ANDRIOLI : Commento, 
vol. I, p1. 37; IOARNIDLUTI'I: Nuovo Proc. Oiv., 

p. 396; D'ONOFRIO: Commento, voi. I, p. 7). La 
s�te8s'a reila:<Jione d!el guwrdasigilli al nuovo c'Odicie 
di proC'edrur(J) .d'1.01die atto ohe � la nor,mi(J; (diell'iJlrt. 5 
c.p.o.) novri fa ohe oodiifi'.oorre un principio 11nitv,ersalrrwnte 
(J;oooUo dlaUa dottrin.a �. 
Jn, reaU�) la teoria <Wl Ohio1J'end�a (Principii, 
� 42; �Foro It. �, 1'9'23, I, 361; 1s1aggi, I) 271; 
I1stit., 1I1 8el<:. I, p. 279, n. '2'56) p1tY;is�e:ntata, in 
ivn'wm,p1a ed a.ttraente inqua1drratU1ra, e suffra,gata 
dia riohiwmi tmtti dal �i�ritto romano, ca;n()nioo e 
001m11n,e, non � stMa �acioolta nol Oortioe del 1942 
senza, lim.iitMJ�()n,i. L'art. '5 ci.p.o. � infatt,;, es:pliai.to 
neil ren1dere insen<Sibili la 001mpeten~a e la giluri�sdizionie 
solo rispetto a q�uei rn.utaimenti, C'he s�i 
ri,ferisc10l/'l;O� (J;UO stato dA, fa.tto ai m.omen toi della 
proposicionc deilla domanda. Par oon.t1ro, deve ri


ten,ersi ohe i mutamenti riiferenti8i allo sta-to di 
diritto s�1m.o itail n'ltovo oo�dice oonsiderati immediatamen.
te oipe'rativi (Oass. 14 litJ,gliJo 1948 � <Jiur. 
Oompl. Oa1ss. Oim. �, 1948, n. 1044, oon, ricihi(J;mi; 

A. A:fila!fl,o 14 l'tti[Jlio 1947 � Rep. Foro It. �, 1947, 
voce � Oo1m,pe.ten~. � n. 32). 
O'he oosa si imtenda, per stato di fatto-al momen.
to d.eua pr.oposizione della� �oman-da, � questione 
a,rdu(J;. Per eviJt,are u.na oa8i8tioa, � forse 
pi� faciii@ S'tabili!re l'inverso, e oio�, chie cosa ~i 
ilnte!fl,,da, per stato di diritto, g�vaocih� qu�esto ri8pond:
e adl it>na a,s�tra.tta., e peroi� sis�tema.ticw costriui'iorne 
d()ttrinale. (}li e�lomentf, d.i diritto clhe 
�irod%-1Xtluano la d:omand-a s'ono, oome � ben noto, 
80[![JIBtti (persona.e) oggetto (petitum) e fa.tto eostivutivo, 
de:m.'azione (cruusa. petendi); argomooitando 
a, contra,riis d:aU'art.. 5, pos�siamo dir'e c1]i,e il 
rrvu.t(J//'f/Jento d'i U!/'l,O qitalsiasi dli questi el,eimenti di 
dviiritto, qita.ndo ha rilevanza ai firn;i d�elZa oompetenza,, 
agiisc1e �m1mediata1YJwnte, e sposta la competenza: 
la per.petuatio1 non gio-ca. dli fron.te ad, un 
siffatto mru.taxmentoi. 

La sentenzi(]; d!el Tribuna.le di La Bpeizi'a dovette 
per l'appunto afjront<Jff'e il oas�o� d.el m,u.tamento 
di 1tl/'l;O d:Ci soggetti diel prooosso: fattore, trasforinaliosi 
da persona, gi:wridioa aru.ton.o�ma ad organo 
.stat,a,le. Non si trattava, nella. speo:i:e1 di U!fl,, mwtwm,
ento1 della persol/'l;a sotto l'asp.etto fisioo, com.e 
nel caso dellJa rappresientanza, d,ella su.ec1os1sion�e 

o d.ella sostituzione prooes�svii,ailo; ohe �etenmi!J'l,aifl,O 
m:u.tamenti ilf'rilevanU ai ;fimi d,eVl<J; comvpetenza : 
ma; di �un vero e pirrJp1"io oa.mbiam,mi,to d:i ,status, 
cio�) di un ca,rn.bia1m1ento de1l soggetto d;el prroeesso 
nel s-iio aspetto giruridiioo, e n()n neilla s1ta 
materialit� fi..sica.. 
Ora, il ca�m.biamento di s�tato di itna. dieUe parti 
� di 80lito inimfluente (JJ� fini della covrrvpeten~a. E' 
risaputo ohe il pass:aggi.o dall'o stato di oapaoit� 
a~lo sta.to rU interdizione� non lva riftes,si su,z giitdido: 
la persona, iin sen.so giuri1dico proees�goole, 
non muta. Ma vi 8ono _oaisi., inrPeoe, in. oui lo statoi 
della per80''Yl!(J;. iinoide a tal pritnto suna com.p1e'tenz<_! -dai 
oond-izionarrla : cri� aooa,de ad es1ompi�o' per la 
cittaaina.n~a fuori dei ca.si di oni a1ll'art. 4. � 

. ) 

Il problema ddla perpetua.tio rispetto aUa oi.tt(
J,dinanzm fit p1�e.80 in partiJoo~arie esa'm'e dalla giu 

�'��hlZN&d%'.moo..t22 WWW 22 A; 

rnurn m l f;;, E � '.dNlll :;i; 11! J;;; 


-222 


rispri~d�enza e dalla� dottrina sotto l'itmrpero� della 
preee!d�ente eoa.ifi1oazione (OHIOVIDNDA: !Saggi oit. 

p. 305 e segg.; Oass. 2 marzo 1934 � Riv" d!�!r. 
proo. �, 1934, II, 170), e risolto ~ su.ila tra.oofo 
(};i deei.8ioni roma1J1,.is�t'icJie -nel b'en.s:o ohe Va perdita 
d1eUia oittadirnwooa i!n corso dri oa:u.sa non. tog1liiesse 
Za g{;u,risdrizionie del girit�d'bc1e a�drito. Sifjatif;a 
s0Vu1Q1ione trova oggi, 1'!ell'artvoolo 5, un ostaooto
� in1sormi0ntla)b'(iJ~e. (V1edi per�, .nel'.lai m.otiva.zio'l'!.
e, eid ilncri!dientahne!f1;te oa.s:s" 1:5 novembre l1948 
� Riv. Dir. Proc1. �, 1949, Il, 1 e � Foo Pad. �, 
1949, IY, 130). Almtrni d�ei, proy�eitti (progetti. Soln~
i'� art. 815 d.ei progetto p!f'eliminare1, 97 d.ez dofinitivo) 
inolwct.evano imve.(;e la cittadfoanza deU:c 
pmrti fra gli elo,mentL la� oui modLftc'Miorne era da 
oonsid(311"a!f'si: irri.lovarnte. Qttf:.sta inolu1siovne era in 
ma~t�, !Ulna irntrw,sri,on.e, non 1es�s.endo fa.oilrm.~.te 
oornprensibile com1e pote.b~sero tra.ttarsi. alla stessa 
strogum il domiJoilio, �rloggetto materiale dJeUa cau,sa. 
edi il valor"e (dho hwnrno rispond.enza in el.emen1ti 
s:pazia�li, fi1sicil ed econom.ioi) e za oi.tta.dinanoo, cihe 
� irlJIJfJ'Oe urno st.ato giurridioo. OOimun.que ~a redazion.
e defi;nitiva del oodfceJ togliendo� l'~l.enoa!QiOn,
e e irit�ornwnlto alla generioa formufo@i.one dell!
mr.t. 47 del progetto OarmelitU�J f'u esplioita n.el 
li�mi.ta�re l'in.s�ensibilit� diella competenza s-o.lo di 
fronte ai rn1t/tam.enti deilfo s�ta.to dii fatto: fo �status 
deUa parrte sembra qu.ifnd�i esoln.so da.U'ipoteisi dell'art. 
5, inerendo ad� iino stato d~. diritto. dieilla persona. 
.Il Tri?U:na�le di La Spezia ha aocoUo questa ulti1ma1 
opinimi.e) faoendone appU.CXJ!Zlione al caso, ana.lo_
g'O sebbene dv insoUte prropor.~ioni'J d:i una radiicale 
t,,.,a.sfolf'ntazione deUa� namt�ra. d4, uoia d:eu.e 
parti. Ma il c�a.so era di grande inten:ws�e anohe 
8'0tl.to urn, (J)ltro profi.lo, e crio�) in. quanto era itnteroenuto 
oontemporanoa1mente iin m1utamwnto d1e1ll_' 
oggetto della dorna.1nda. A nc1he qu.i, oggeitto va 
inteso ne1Z sen.so strettam1ente giuri1dfioo <U petitum 
e no~ ~ cosa ma.t.e'f'f,ale. T_enend:o pr�esen.te questo 
signifi1cato, ben si 001mrprend:o come le variazioni 
~el '�~l�oire siia~o irri.levarr_i.ti ai fimi. deiU;a perpetu~
ho, riferen�tosi alla1 cons'l!s�tenza fisiea ed econornioa 
del bene i;n, co'ft.te1s-ta~one, e non aUa s'ua 
natura gilltrridica. Ma il m�utam.en.ti nella natu.ra 
della pres-taziono) �driv�en.uta. dli oaraittero tributario 
8'eoovndo la f{}S� dell'Avvoeatu-ra venivano a 
ri~ettersi sia s-ul petitum sia s�ulla dw,,s:a petendi. 
Si er'a, in (l;.lfri teYf'.m�nri, veri;feeMo u.n mu�taimen.to 
(telle oirc~s1tan!Q�e determef,na�tifv.e1 deiUa competen~1a 
per ma.tena: wn ca8o ohe� fo steis�so Chiovenda r��oonosoeva 
� difji<oile dm pensare� (lstit. IJJ p. J, 
pag. 281-'282) e ohe la pratioa hm invooe offerto 
nella realt� della os�per�onza, forense. Il Chiovenda 
riteneva che a'l'tohe la C�Orrnvpetenoo per� mat.eria 
fos:�e1perpotuaita rtalla do1nanda : i.l Triobunaie di 

La Spezia ha aocolto itnvec�e la oon.trarria op�n.ione 
fondJawd1osi su1l rilievo ehe il 1'11/Wt.aimento della na~ 
twra iteU'i;n.teres1s�o fatto va�lere m gi1tdri~�O incridc 
m~l petitum e su.Zla oaus�a petendi, ole�m1enti inerenti 
aUa 8'truttura giu!f'idA.oa della doma(Y/,da e 

non aUa su.a oonfigurazion.e d'i fatto., ) 

D.el r~stoJ urna ragio1J1;e pi� pirofond.a oonfo'f'ta 
la solu,zione adottata dal Tr�0buna.le d:i La Spezia : 

ed � la pr'eva-Zen21a, deU'intel/iesse pu1bblioo m t'u.tto 
ci� ohe atti.en.e sia alla oompeten1<:a� per materi.a 
sia mlZa oom.pc�ten~a funz�i.ona~e. QUf;is�ta pireval<N1r 
?Ja) gi� segna.lata. daU'And1�Lo�li (op.. ciit.J p. 41) 
e rioonos:oiu.ta. con qu.asi i1d.enti'6/1;;(3� pa.ro�le �daUo 
Zanzuoc1hi (op. oit., p. 236) irnd1uoe a ritenere clw 
i m.u,tmmenti cih�e a tale oornipeten�sa M riferi.s-cono 
rtebbano aDere i.m.rnewiate ri�percu.sisi.oni sulla. lite 
rnodifioand'{J i poteri a.ttribttit� al' Giudioe. Di tal~ 
pr'inoipio si � fatta avpU.oa!Qione nel oa1s�o di wna 
legg1e1 cireatiroa di orgar11i speciaMJ di: giu.risdliz:ion.e 
(O(J)SW. 21 febbraio 1949, � Mail!s. Foro It. >> 1949, 
ool. 62; CasB. 28 gitt.gno 1948, �"Giur. Completa 
Oa1ss. Civ. �, 19-�8, n�. 957; Oas�s. 4 gi:u1gno 1948 
ivi, n. 838; � Riv. Dir. Proo. >> 1948, 11, 150; O(l;ss'. 
1� mgosto 1947, � Giur. Oomipl. Oass. Civ. � 1947, 

n. 1260; Ca1S's. 20 rn.arzo 1947, � G�u.r. Jt. �, 1947, 
I, l, 385; Oa.ss-. 15 aiprilc 1946�, � Giwr. Oom1p�l. 
Oas1s�. Civ. �, 1946, n. 19; ANDRIOLI: �Foro It. �, 
194'6, III) 155; M:oRElLLI: �Foro lt. ))' 1947 JJI, 
23) ed ancorra pil� larga;rnen.te ne;[ oa�so �nv~�so e 
. ' d" ' J

moie � �1� wna nuoV'a legge ch�e attriibitis�c�a al Gi1i.di.oe 
adito la yiurisdi.zione o la compe1tenza inizialmen.te 
manoam.t�i. (Oass. 31 litig;lio� LL948, � G{;u,r. Oonupl. 
Oass. Civ. �, 1948~ n.. 1.G.99; Oas�s. 30 l'uglio 1948, 
IVI, n. 1174; Oas1s. 14 lu.glio 1948, ivi, n. 1044; 
Oass. 19 rnarzio 1948, ivi, n.. 385; Oas�s. 19 marz�o 
1948, ivi, n.. 379; 18!ATTA: �Dir. Proo. Oiv. �, ediz-. 
1:948, p. 11; RJllDiEJNT1: �Dir. Proo. Civ.�, J, 

p. 2167). In tali ipotesi) S'i � rioornosoiuto cihe l'art. 5 
non gioca) in qitianto non viene mutato lo! stato 
di fatto d.eUa domanda., rna la legge regolatrioe della 
oonvpet.enzia, ohe � di immodiata applici(l;zi.one 
e1Mendo basata su ragiorni it'or�dfoe pubblLc�o. Se�bbene 
q�ues-te ipotesi non abbiano pun.tuale riferimr:
nto ~l caso di mu.ta1rnento deg�"/Ji.elerrn:enti det�er� 
mvn.antv la competenza, per materia') gi<wcih� una 
niwva legge sulia oom.potenza agisoo diirettamente 
si~ queist'ultima e no'fl,. swlla dom.and1a tuUa!/.l"ia� va 
mes~o itn rili~vo l'eisatto riohia1m.o a�zle ragio'l'ti di 
O'l'dine pubbliao. Sono per l'appu111.lo quelle stesse 
ra.gionif; od es-igenz.e) cihe conferiscono un ca.ra.ttere 
assomtto eid itnderoga.bilei a tuUo ci� ohe. con 
o~rri:e la oompet~nza per materia� e fun.zionale. S<: 
si.tiene conto ~ tale sov�erichiante1 in.terreiss-e pubblico, 
S.f:m.pre ptit fo'l'tdata arpvpare l'opinione ehe i 
mtitta:menti 1d1; diiri,.tto, � in qu.atun.qu.e modo in:cidentiJ 
siulla oompetenzw per 'YIW!be1ria abbiamo immediata 
riperou.s�sione su.l prooesso.' 
Non d?iiveroo� oovnoi1~sione d.ev�e adotta;r8i nei con 
f~onti .Cf.eilla _001mipetenza funziona.le: e ci perm.ettiamoJ 
al r'1!g1.iarido J di riZevare ohe fin.c>lfu.si.one 
d�el jom �rtello Stato fr�a i presuppos�ti dri fatto deilla 
competenza per territorio non. semb'l'a esa.tta 
(ANDRIOLI: op. cit., p. 41), posto ohe i mrutwm.enti 
attinenU in, qitalsias�i mod�o al Fo,ro d:ello S.fa,to 
agi~cono . anoh'es1si s�uUa oom.pe�tenza fUnl<Jionale. 
panfilca1b_ifo ?" qu�ei~"?" p>e1r mat.eria o non. a quoell.a 
per territorio. E8�si SO(J1,0 J perei�, im.mediatamen.~
e op�erativi, e la� perpetua.tio no(/'/,. �resis'te al� lorn 
t!f1;sorger'e. Dol ohe si � fatta fra l'altro -ap:p-,l'i,


� � .'1' J J

cazione in sou'.e logis'lia:tiva (regio deereto 30 dicembre. 
19o23, n. 2828, art. 24), salvi. liovi temveramient~
J, suggerit1J '/Jj}'/,ioarmen,te da ragionri d'i opportunita 
e non da esigen~e gi!U!f'idiehe. (A. G.). 

::::nmzd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e ::::: 
&:::mmr.11 I ZLD& 


-223


OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Obbligazioni pecuniarie 
-Danno da inadempimento ��� Art. 1224 cpv


c.c. Limiti di applicabilit�. (App. di Milano 14 gen. 
naio 1949 -Pres. : Cartesegna, Est. : Mazzetti Porto 
contro Maggi, in Foro Pad. 1949, I, 570). 
Il principio norrnina.Ustico di cui all'a.rt. 1277 � 
tempera,to dalla. norma dell'art. 12.24 cpv. e.e. che 
consente jl risa;rcimento dei ma,ggiori danni: questi 
debbono �essere dimostraiti, ,qualora non sussistaino 
elementi concreti che consentano una. liquidazione 
presuntiva.. 

La sopra riferita smitenoo. della Corte rU Appello 
dii Milano si inquadra in q�it1Blfo, giudspnid6'
rl.<Za che ritien,e dovere in ogni caso il cr:editore 
dJare la, pq�ova di aver sub�to maggiori dann~ rispetto 
ag'lii inte;ressi legaN, in oaso di mora aell,
obbligato, non essendo sufficiente a ta.i fine indicarre 
la svalutaz1ione monetaria sopravvem,uta.. 

Tal1e gi'ltri.spritdmi,za, d'i gr'an lunga prevalen.te, 
pu� vedersi c�itata nella nota a,-pparrsa in qu.esta 
Ra.s�segna in caioe alla s:cntenz�a 2:5 maggio 1949 
<l�el Tribunale .d.i Genova, in oauisa Basso oontro 
Min. Difosa-Esericiitoj e� alle sen.te~e ivi c~tate 
posson.o ora a.g�gi;wng:ersi ancora App. Milano 
17 ma,ggio 1949, Gaggiani oont�ro Un. Oorri:eri Vigevan.
o, in �Foro Pad. �, 1949, II, M, n. 213, e, 
se1m.bra, App�. Bresoiw 4 maggio 1949', Murari con.tra 
Fontana, ivi, 47, 1i.. 184. 

Tale giurisplf"lt�denza � ormai aa. oonsidJerare conS'Oli.
da,t(J) e'it a ess(J) dev�e farsi piena a.de,sione, secondo 
gi� si di:ss�e: neUa citata nota. 

E, peraltro dog�na di rilievo la posizione oli.e 
wssume i1'b questo oam'[J'o� il Gm]]co, in una nota 
alla s011,tenzm sopra. riferita. Egli anzitu.tt.o ajjerr


.a che il princ:ipiio nom,in(J)liisUcio, per la sua ri.gidit�, 
e per la fina.lit� stessa ohe lo iBpira-.. r�ivolto, 
com'�, a difen.dere per ragio'//'l!i di olf"dine 
pubbli.oo, e nel oomUl/1.le interesse�, Za stabilit� dlella 
moneta -nmi amm1otte oorrettitvi o tem,pelf"amenti, 
i qitali ;finirebboro con lo svuota�rlo di: oontenitto. 
� 

Ci� non toglie, peraltro, la aptplioabilit� deVoa.pov
�. dell'art. 122~4 ci.o., C'M' per� rifie1tto ogn.1' 
s1peoie di obblig'aziol'fbe, p1WrC'h� si dia in co11cireto, 
la prova deUa1 esisten.za. dei. maigyiori danrn�, ri.spetto 
agli in.teros'S'i leyali, ~pen,denti d'irettam,ente 
da.l rita,rmo n.e1llV'aid'e1mpim1ooto deilla. ob�b.zig�az.ione. 

A questo punto per� iJl G. ritiene c�he occ�orra 
trovare wna div�ersa. strad,a, per evitare C'he la. applioazione 
del prinoipio nominalistfoo si risalga 
in wn. eooes1sivo �wann.o per il cvroditore. Ed osRer1.
J<a ohe Za sval.utazion.e no'i'IA oostiti~is:oe ormai pi�, 
solta,nto um fenomeno di fatto, ma ha avu.fo giuridico 
ric:onosoimen.to a.ttraverso �mol'te disrposizi'oni 
le,gislahive in m�Meria di adeg�uwrnenti dii prrez.zi 
per servizi, ,d,i tariffo, eoo. anohe se � .manoato un 
provvedim.ento �di Cl(J,lf'a.ttere gen,era1le di riv>a:fJuta.ziovn.
e �dli tutti i debiti pecru,1niari. Oi� non dovrebbe 
pernUro e1sdud.ere che si d:ebba tener OO'l'/,to d�el 
aatnno ohe�, per effotto d:eil'la� svalu.taziorne col.legata 
con i~ com.polf"tavmen.to� oolposo del .d:e~bitore in mora, 
abbia. siub�to il crre1<litore; e se ne pilt� tener 
oon.toi in ba,se a.i opv. d,ell'airt. 1224, non pereh� 

que<Sto agisoa come correttivo dell'art. 1277, ma 
peroh� il fenomeno deUa S'Paluta.ziovne � un fat!to 
dannoso giuridioamente apprezza.bile. 

D'a,zt;ro ownto oc�corre ten.er pr1es.ente -lsO'{f!
Jiunge anciora. il G. ~che l,ar( 1277 'Ga os.~cn;afo 
secorn,.d,o i principii derivanti da. leggi speciali (a1�ticolo 
1281); S'� oh� una 'GOlta wm.me1s.so cihe le leggi 
8'peciwli hanno tenuto c:ovn.to della� svalittai<1ioncJ a 
prin.aipio nominalistico ne e ri.ma�sto 1:U�lnera�to. 

La ing1egnosa oostruzion.e d:ol G., volta a trova:
re it11'a via a,u,s1c'i�t�a per d,isiapplicare in toto la 
norma deWart. 1'277, non per81t,a<l�e. 

Si tralasoia qui di nota,re la. a8soluta an.tinomia 
fra la pri,rna e Za seoonda pwrte dell:a nota, C'on 
qitclla doll-'arrt. 12124 ohe, messo a.lla por�ta, ne 
rientra sit1bi.to dopo o con tu.tti gli. onori. 

Ma non si ries�c�e a c:omrprendero dav'Gero come 
da ta.litne dis�posizioni leg1'sfa.tfoe, 'G'Olt e, e il G. lo 
ri.oonos1ce, aiJJ. �a1dieguare i plf'ezzi dli, ta({)wni 8erviz�i 
ai costi attuali, in rappolf'ti giitridiici a C'arattere 
oontirvt~ativo in owi il pr.e:<Jzo oostituisc'e la oontroplf'esta;
fi.ol'fbe del ser'IJiz.io (ed: in C'/fi, a:ggiit1iga.s�i, 
non vi � alc'l.tn obbligo di a.vvalersi d"i quel s�erv�.'
Z'io a quel deter.minato prez.zo), da d.isposirfioni 
cio� C'he han.no una portata del tu.tto limitata., si 
pos�sa, areare u.n prin,oipio g1ener:ale tale da porre 
nel nuUa 1lna, precisa norma del codfoe, e che, 
oUre aUo o~sere: sori.tta. n.el ood4i.ce, c�o�stitii.i.sc�c la 
base di ogmi po.Utioo .e;c;onomioa e monetaria : 
qitollai ohe a.ttiene al c�orso leig�,le della m.onota. 

De~ resfo� non dioe lo steis�so Groco che il plf'incipio 
nominalistico � � un principio crm.ctico �, e 
che � e�8�sendo rivolto a difendere por rag'ioni di 
ordine p1t.bblioo la sta�bilit� del valore d�ella va.T;itta 
nel c�aim'[J'O gpeaifioo e tassativo delle obblig1azioni 
peC'1t.n�1!1"�J, n.on � oompatibifo con la preoioevtt�pa.zfone 
di, tiite1Vare ii areditore contro ii ri.schio d.elle 
variazioni d1ol <])etto valore?�. (N. G.). 

PROFITTI DI REGIME -�Natura di procedimento di 
imposta -Seguestro -Natura -Azione in separazione 
proposta da soggetti carenti di legittimazione 
-Improponibilit� dall'azione -Azione in separazione 
proposta da terzi in genere -Rito e competenza. 

Corte Appello Roma, Sez. I, 10 febbraio-Il marzo 1949 
-Finanza contro Aprosio. 

Il procedimento di aNocazfone dei pro,fitti di regime 
ha natura d� procedimento di imposta. (1). 

n sequestro a, ga.renzia del credito dell'aimministrazione 
1finanzia.ria per profitti di regime ha 
natm'a, di procedimento fi.sca.le di esecuzfoine preventiva., 
�al qua.le: sono� applicabili le norme idel correlativo 
procedimento fi.s�ca.le di esecuzione coattiva, 
per la, riscossione dei profitti di regime, disciplinato 
da,l T. U. 1sulla, risco,ssione delle imposte 
dirette (regio dec1,eto 17 ottolbre 1922, n. 1401, 
modif. dal r~gio decreto� 30 no:vembre 1930, numero 
146:5) (2:). 

1Sono, pe:rta1nto, carenti cli legittimazionie� a.ttiva_ 

(a. sensi dell'a.rt. 63 regio -decreto cit. u. c.) a, far 
vaile:re H diritto di propriet� o a.ltro diritto rea.le 
�sui beni .sequestrati, a 1garenzia del credito della 
Ammini:strazfon.e fi.nanziruria. per pTofitti di l'egirne, 
i membri della famiglia,, i pa.renti, e gli a&m 
;::n:irms w ; :::: n 1 :~rn:root:: �lit m:::: mm 


-224


fini fino al terzo-grado del se1questra.to, limitata


mente ai mobili esistenti nella caisa. di abita,zione 

di questo. La, relativa a~ione, sollevando una con


troversia, di imposta., � jmproponi:bile (3). 

Gli aJtri terzi so1no legittimati a, far va,lere i lo


ro diritti media1nte cita,zione dinanzi al Tribu


nale (4). 

PROBiLIDMI DI INQUADRAMEJNTO IJ)EILL' AVOCAZIONE 

Dilli PROFI'I'rI DI Rl!lGIMID NIDL SISTEIMA TRIBUTARIO 

(1) � E' celf"to (a/forma la sen.tenza) che al pl!'oceidwnento 
di. avo10az�iO'l't�e dei profitti (J,i regime sia 
stato� conferito carn,ttere d.i prrooedMnen.to di impostG;; 
su ci� non. ptl� cader: dubbio dopo ii wecrn/to 
leigi.~lati.v�o 216 rm.arzo� 1946, n. 134, ohe, o per via 
dci nolf'me pa.rtioollalf"i o pe1r via d1i rinvio ad aWr:e 
nolf'rn.e pree1si.stenti, ha �attlf'a,tito �l''G;cioertamenlto, 
prima, e la risc�ossione poi, dei profili di regime 
entro wn sist,ema� d~i termtini, di forme e di oirgani 
di OO!f'aitter�e R1qtths#arnente trib�ntairio �. 
In si1n.t@si la, Cortei ricalca l~ite1� segn.ito dalla 
legisla~ione s�i11ll'avoca~o.yi.e dei prnfetti d;i r:egime; 
la quale, isp1Jra.ta dall'esigenza di lf'ioolleigare 
l'istitn�to ad 111n wif.er'io di ca1paoit� contri.butiva, 
d1istaocan,dolo d�a pl!''inoipi dl� ol!"{tin@ rfJ'01litic�o, � 
pe1rvewu.ta, attraverso di1svposiz:io'l't,f; sempre p:i� dec
�isarm.ente orientate in sen.so tribu.tarth (deoireto 
legi87,atiDo luogotenen.zialo 27 lugli�o 1944, n. 159; 
deor.e:to l@gi8lat1Jvo luogate�nen,zial@ 31 rna.g1gfo 1945, 

n. 364; deareito legislati'Go luogotenenziafo 17 l'Uglio 
1'945, n. 410; deoreti lcgisVativi l.twgotenenzia,
li 31 litglio 1945, n.. 452 e 2;2 seitt@mbre 1945, 
n. 623, art. 3), ad uno e18plicito � inquad'ra1m.en.to 
nel sist.ema, tribMtario >> (v. Rela~i.one al decreto 
legi.sfo,tivo lU�ogotenen~ale 26 ma.rzo 1946�, n. 134, 
in � Riv legisl. .fisc. �, 1947, pa.g. 8 e G�rcolMe 
Ministeria,ze, Dir. Gen. F�n. Straolf'd. 14 diC'em.bre 
1946, n. 213) e ei�, no'i't soitan.to in ol!"dl�!ne G;ll' 
acieertam,ento� (a�rtt. 19, 20, 2:1 del decreto. zegi8la.
tiivio buogotenen.ziale 26 m.arzo 1946, n. 134) ma, 
altres�, in tema.� di, esecitzione. 
(2) L'�n.quadr�irnento del proo~1di1men.to di eseoztzione 
nel sistema tribtitario � ri.solto, testualmente, 
soltanto per qit.airt.to rig�uardG; l'esect1.zione 
ooattiva (art. 37 deim�eto l@gis'lativo, luogotenenziaw 
1944, n. 159; art. 43 aeoreto legi�s'lati1/0 
luogot,crbenzial'e 1945, n.. 364; art. 30 decreto legislativo 
l:uogotenenzia�l�e. 1946, n. 134) e non an.che 
per quan:to riguMda l'�es�ec~zione prCl/Jentiva o in 
via cautelare, in or<Une al quale-�, tnttavia, da 
notare che non si tratt<a del prooedim1ento ordi: 
nario prwi8to dal codfoe di rito. Infatti, l� norme 
appliwbil:i ~ per rinvio well'(J!rt. 35 aeoreto 
le!gislativo luogotenenziale 1944, n. 159 -sono, 
qitelle dell'art. 19, oomma 7, 8 regio deoreto-iegge 
3 giugno 1943, n. 598. Le numerose pecu~iarit�: del 
pro�edimento, eh.e si attua in via amministrativa 
((J)rt. 19 regio deer�@to-iegg�e 1943, n.. 598) l'as8en.~a 
della oonvaUda, (art. 32, 7 .eonuna, decre�to le;gislativo 
lnogotene'J'W/Jiale 1946, n. 134 e Va st@ssa nec@
sB'it� aivveirtita. 'd;a1l ~e1�islra1t~riei, d:f.I nohaamar:e 
ta,l'tl'i't� artiooU de1l ciodi.oe di rito (art. 33 decirelto 
legis�la.t�vo liiogotenenzia1le, 19cjJ61 n. 134) e non 
gi� di operare un, rinvio pwro e semtplice alle re0 
gole del seqiiestro ooTwervativo oridinario n.e con


ferma'i'to il. oarattere perfettwmen.te a�u,to'l'torno e 

qnin1di fisoaile. . 

La sentenza formiila q'lf'(tlche ri&Qrlia di tipo dog


m(J;[ico in ordine a.lb'influenza ohe l'autonomia 

della proced.ura di s�equestro 13: ~a conseguente au


tonornia di fonti, risp�tto al sequestro ordinar.io, 

senibra� destinata ad esplica.re in favore dell'in


qi~aidra~nento del prooed�im,ento caittelarie in, esa


me, n�e~ 8istema, d�ll'esecuz�ione fis�cale e attribui


sce import.anza decisiva non tanto alla str~ttura 

del prroo@di,mevn.to, qu.an,to al~a fitrnziovn.e ohe � di 

pre1paraz�ione all' e�se�crtt.zione fis:oale. 

Il ril'i�vo � esatto; 1na � anche vero che se non 

docisivo, z' argomento dell'autonomia � propedeu


tico nel senso che dimostri la libera,zione del pro


cedimento cautelare in eswm� daVla disoiplina del 

s,gquestro ordinario. 

Nella speBie, ci si trova dinanzi ad un procedi


mento ohe si attua in via� am,ministrativa per .te


stual'e dichiaraz'ione d,el legigl,at ore, fin da quando 

la proc@durw di sicurezza, fiscale, dopo i primi ten


ta!.tfoi di introduzion� (,<iAecreto luogot1e1ri.enz~ial:e 

9 giu.gno 1918, n. 857, alleg. A., art. 30; leig'!}'C 

7 gemnaio 192'9, n.. 4, art. 26) trov� un'ecce"?,iiona.Ze 

discipl'ina niel regio decreto-legg~e' 3 gittgno 1943, 

n. 598, art. 19, comma, 7, 8, che � il te8to richiamato 
per il prooed�irnento in @8atme. 
L'organo deU' Autorit�; g�iudiziaria che emana il 
d'e,creto di sequestro, (art. 32 d�oreto iegislativo 
luogotenenziale 2.() marzo 1946, n. 134), riso"f!ve gli 
inoident-i di e8eouzione (ari!. 4-0), revoca, comim,.uta 
o riduce -il g@qit>estm (art. 421) ha una, !~~ione 
particolare indnbbia.ment�o di natura giurisdizio 
nalei; m.a ne1l qitad;ro. dvii urn prooedimen.to sp�ec.fale, 
av1tt.~so .daiia norma.le oompetenza, di cognizvion� 
e di. e:seicu~'l'te dell'Autorit� Giwd�W:iaria. 

E, perci�,. sotto un dupliB� profilo l:' esecuzione 
del gequ_�stro, salvo che per gli alf't'iooli espressamente 
richiarmati da,l c. p. c. (ci� che ha luogo an�che 
wel T. U. di riscossione 1922, n. 1401) non pu� 
clbe ritenersi discip~inata da, nor.me pMtioo7Ja!f'i, 
escluso il rinvfo generale al e. p. e. Tali norme 
particolari non possono e88'@re ohe le disposizioni 
valevoli pe<r l:' esecuz1ion� in seite di riscossione d:ei 
profitti di regime al CU�i reali-:tzo il sequestro �, 
appunto, pireordinato. (Perr Za riscossione dei crediti 
.erariali per profit1ti di r(}'gime vaZgono le oorme 
per fv,, riscossione delle imposte dirette �in virt� 
d�el rinvio delWart. 30 decreto l@gislativo luogotenenziale 
26 mairzo 1946�, ni. 134 all'.airt. 19, l� comma, 
regio decr1Jto-legge1 3 gi1cgno 1943, n. 598). 

Si pervieine, cos�, alla indG;ginc costruttiva, in 
ordine aUa quale, correttaimen:te, la sen.fen,za ril,e1 

-

va ohe l"autonomia de<lle fonti non pu� vo.Zer dire 
autonom.ia della fnnzione, che, anzi, condi~ione 
ossenz.iale per la risoluzione del problema 6 lai d)imostr:
ata corr@l1(],@,on.e d~ fttn@.oni. tra se1quesfro e 
a.tt-i di esecuzione coattiva.. L'wuto�nomia dell!l fQnti, 
si � dotto, ha carattMe relativo, rispetto al plf'O-cesso 
ordinario. Essa non pu� comunque involgere 
un problema d�i autonomia di fimzioni. La funzione 
del seqnestro fiscaie (orimai 8i pu� oh�amarlo 
oo8�) non si conoepisee se non in stre'tti8sima 

mm-;~:::::=::::::::::::::::: zwzzz 


-225 

corrcla.zione con l'o.~ecuzion.e coattfoa. cui � preor


dinato. 

Infatti) arrumessa d.a.l legisl'atore f applicabiiit� 
d'elle norme :jVsca1liJ (J)l pooesso di esecuzione coattfoa 
(art. 37 decreto leglislativo 'PuogO'tenemziale 
1944, n. 159 e 30 �ecreto legislativio luogoten.e1nziale 
26 marzo 1946, n. 134, gi� 43 decreto legis"f!.atiDo 
1945, n. 364) neoess�ariamente devesi far capo 
a~le norme stess�e per il processo di eSfKUZ1ion� preventiva) 
per il fenomeno oheiJ in dottrina) � designato 
quale parallel:ismo fra i due� prociessi (CA� 
LAMANDREJI: Introduzione allo studio sistematico 
dei prociedimenti cautela.ri, Padova) 1936, pag. 3'1 
e segg.; C�NIGLIO: ,Se1que1stro g"iudizia.rfo. e conservativo, 
Torino) 1942, oaip. 13) di citi � pales'e app~
icazion� legisVativa il rinvio degli articoli 678, 
679 o. p. c.J aU.e norme sul pignora1men'toJ per 
quanto attiene al seqitesko ordinario. Tale. ffJlnom.
eno la Corte preferisce defirnir(} di � co'mpenetraz.
ion�e <];egli sc�opi � in vista della conve-rsione 
op,e Iegis d).ella miswra catdelare nella rnisuro coattiva. 


� Se ainchc solo dall'accertamento definitivo � 
dato' iJ;esurmerrJ la, dete!J".minaziovne e l'@sigi�biUt� 
dell'obbligazione tributaria) rispetto aUia pre'Visione 
deila riormaJ di per s� astra.tta e generale � (la 
Corte supera) cos�) la dispnta cirra la na.tura diohiaraJtfoa. 
o costit:u'tiva. dell'a.cce-rtam.entoJ cheJ 
risolta ne17. pri1mo senso postitf.erebbe l'estensione 
al sequestro delVe stesse garenzie,. d;ettate per il 
procedim.ento di esecuzione ooat'tiva) � certo che 
la misura cautelare vien�e data come mezzo a firveJ 
e funzione stritmentale rispeUo a.l procedimen,to 
esecutivo) tanto vero che, con norma (wrticolo 686 
co'il. proo. civ.) che inclu,de necessariamente un 

~rincipio s1ts:�ettivo di applioa!f'si anche per bJesecuzione 
fiscafo, il sequestro conservativo si converte 
in pignorwmento ar. momento in cui il ore� 
di.fore� s�eqitestramte ottiene sevnten.za d1i C'Ondan.na 
esecu,tiva (e alla s�enten:ta deve ritenersi equipara,.
to ogni aUo che abbia, efficacia di promuovere 
lJesecttzione contro il debitore.>>. 
� Pi� che paral:lelisrno vi � co�rnpenetraziori,.e degli 
soopi. La procedura di seq�uestro 1iu� avere 
1iroprie ra,gioni di caducazione o di estinzione; 
ma � oerto che q1.1:ando essa permanga in vita ed 
il credito si traduca in iin atto che autorizzi la 
coattivn realizza.zione satisfnttivli, la conversion.e 
ope legis del.l'una neU'altra misura � segno della 
convergenza so8tanziale di entrambe le misur� e 
dclna. corri8pondente egunlei l'atitudine di efficienzia 
sui beni del debitore�. 
La lirnpid�ezza del pevnsiero della Corto �merita di 
es�sere so.UolineataJ in materia oos� alf'd1la quale 
l'integrazione (non analogioaJ 1n1a) espansiva o 
esten,siva <J,i no'l'me tributarie (crr. GIANNINI: fatituzioni 
di diritto tributario, Milano) 1948, pagina 
22' e 8'e;g�nenti). 
}!]ssa viwl r.enaersi conto d'un itltimo dubbio : 
quello �deUa � an,ticitpa'Zione >> n.el teimtp'o di. � talitni 
effetti che sono propri della procedura esemttiva 
�, �ma, soggiunge. � l'anticipazione iU effetti 
� una cons�eguenza propria del sistema cautelar'? 
>>. 

(3) Ne consegue ohe J ne~ caso di sequestro a. garanzia 
d,ei profitU di rogime_. (e di ogni altro sequos1tro 
fi18'oalf3') il s-iistC'lna delle 01pposi:?f,on,i deb�n 
ritenersi disciplinato (non gi� dagli articoli 615622 
e�. p. c. bens�) dalla legge speciale (cM "infatti 
d1�s~iplina le opposizioni d�el soggetto pas.<iitJC), <;, 
in difetto�) d'a;lVa, legge d;i, �risc'O�s�sione delle illnposte 
ditrettf3'. 
Q'l{anto alre opvosizoioni del soggetto passfooJ � 
impropovn1ibiie [,'azione gittdiziar�ia contro i decreti 
di oon,cession,e; ael seques'tro e contro gli a.tti esecutivi. 
Al sog�getto pa.~�1ivo � C'onsenti'to soltarit'o 
rioo'l'r.e per ottenere la revoca J la, r~d�u.zione o la 
com�m1dazione del prom.redirnento per fatti 8'0pravven.
U�til (arti. 42 �e.crroto logistaUJ1;'r()1 luo,g1otenen~
a,le oitato) ___, a tuuo c1onoe1�ere ~ anolw 
l'annu1i~a.mevn1to prw motivi di diritto (difetto di 
oon.di.'<JfiJowi rtell' azione <Msioiwativa). 

Per qtiant'o a.ttfonv all'opposizione agli atti esecutivi, 
il soggetto pa�S'�'l'ivo pu� proporre soltan.to 
inaidente (l,i eseou,zione dlinarnz1i al Presidente (articolo 
40 decreto legislativo luogotenonziale 1946). 

L'opposizione iLel t-er~o, contro gli abti esecutiviJ 
� invece proponibile d�inwnzi aUa mutorit� giudiziaria 
e8sendo e8'so ed i siwi beni completa.mente 
estra.nei al rapporto giuridico tributario. Ma tale 
diritto d<eiriva dJa.~fart. 63 T. U. 1922, n.. 1401, e 
pertanto non spetta per i mobili d'i abita11Jione del 
��e1bitore _, arn.c'he se pre8unto ~ai p(J)r<m,ti ed affini, 
che 8'ono eq1tipa;rati al Boggetto (arfJ. 63 u. c. 

T. U. citato). Infatti il precetto dellJa.rt. 63 u. s. 
rende i beni iDi 0ontern.p,ati � estra.nei al debito 
di impo8tw �. Epper� il parente o affine sono posti 
nell'identica condizione del d<ebitorc estendendosi 
a loro il prece'tto del soh~e et repete, sussistendo 
inoltre) nei I.oro confronti, la. temporanea imcompetenza 
assoluta. delfAutorit�! Gittdiziaria� �, finch� 
il tributo non sia soddisfabto (S. U. 6 agosto 
1942, n. 2459, in � Riv. dir. piibbl. �, 1943, IIJ 
3150); ci� va-le anc1he nel caso di ese.c~tzione pirev�cntivw, 
finch� la misura cautelare non sia diventata 
inefficace per nullit� delllaccertamento o il tributo 
sia� s�tafo pagato, (artJ 32, comma 7 citato 
decreto liegisl.ativo luogotenen,zial'e). 
EJ agevole rilevare a quali inconvenienti pratici 
eirl a quali a.8surde conseguenz1e si perverebbeJ qualora 
si volesse escl'tUdere l'applicabilit�! della. norma. 
dellJart. 63 ii. o. cita,toJ in sede di reclanno 
contro ia. c~e{ nzionc preventiva o cautelwr('); la 

7.a qua~e, (quando � amme�1sa._, in via sia pure eocezionaleJ 
in rnateria tributaria) � diretta all'assunzione 
di garanzie pe-r la riscossione; assunzione 
eh,e vcrn;bbe fr1&8tra.ta, se fos8'e consentito al terzo 
ai sottrarre alla, g<11mnzia. del credito i�liquido del 
lo Stato_. qttei beni choJ dopo la liquidazione, costitui.
rebbe�ro invern; 7Ja g<l!1'(J//izia �1tos�sa. 
Di pi�) l'Nfficio distrettual(} ha facoU�; di iscriivere 
prrom1isoriamcnte a ruolo) a sensi deWarti: 
alo 109 Regol. approvato con rogio decreto lJ __ 
lugNo 1907, n. 560, l'intero ammontare dei profitti 
a.ncora non defin.itiva1mente accertati (art. 30, 
1� com�ma decreto legi8lativo luO'gotenenzia~e 26 
marzo 194�6, n. 134). EJ ovrio che 'tale facolt� importa 
anche la possibi~it�J di realizzoare ii credito, 



-226 


oocorrendo, �rnediante esecuzione coattiva, e con 'ta 
guarentig'ia dello art. ()3 u. c. T. U. di riscos�sion1e. 
L'estensione, al seg�uestro, di questa. med0esima disposizione 
appare dlunque un'anticipazion.� assai' 
meno grave (sia pevi-il debitore che pe;r ii 'terzo) 
ehe l'iscriZ:ione a ruoro dell'intero earico di profittf, 
e ia relativa eseou,zione, n�on pi� a cMa.Uere 
eaut.elare, ma satisfattwo. 

(4) L'opposizione itegU altri terzi � proponibile 
-come si � detto ----< dinanzi all!'Autorit� Giudiziaria.; 
ma, afferrna la aortie, l'azione sj, propone 
mediante cita.z�ione (~ non C'On ricorso a secnsi dell'art. 
619 c. p. c.) ed � di competenza d.e�l tribunale. 
I/ecoezfone d'inaim1mi8sibiVit� dell'azione, per la 
mwncata. osservanza,, del rito dell'art. 619 c. p. c., 
era stata solle'/J-ata, com'� ooid<ein�te, dalla d�ifesa � 
erariale, in st<bordfoe, e per l'ipotesi che, esC'l1Usa 
l'auwno1nia (rectius, la specialit�!) della disciplina 
del seqit<e�stro fisca~e, si ritenessero appliicabili 
le norm.e del rito ordinario. Allora, e solo ailora, 
sarebbe sorta la questione se foss� o non inv�ocabi1le 
l'art. 619 o. p. o. Il Trib�itrnale avev:a ritteri11.tto 
eiie, mancando wn giudice dell'esec1izione d.etta 
norni�a non potBsse trov(J)re applicazione. Si era 
replicato che, inveoe, urn giudice d.ell' e&e�Y1J;zione 
c'era; il Pre&f,dente d�el: Tribtlnale (art. 40 decreto 
legislativo lwogotenziale 1946, n. 134). 

Si che, aVlorquando la Corte affrontando i~ problema 
afferma ehe l'opposizion�e si propon� medJi!
arn.te oita:z:io%e e non. col rito deU:arrt�. �619 c. P'� C�. 
di'ce cosa esattoissima ,� ma perch�, risolta in sern:so 
affermativo la qt<estione delia specialit�i d�el sequestro 
fisoale, si eis'tendono ad esso le normo speria1li 
dettate pe;r l' esectlzione coattiva fiscarf}, fra 
le qual~, come si � vi.sto, la d1.sposiziovri.e d�etll'art. �63 

T. U. 192:2 n. 1401 sulla riscossione d<el'te imposte 
dirette (analoga a quella dell'art. 3 T. U. 1910 
sulla ris<JK>is�siolfbe d�lle en.trn,te patrilrnowi�ali de1.l.lo 
Stato) la quale stabiUsce che il terz�o possa proporre 
~'azione, col rito ordinario, dinanzi l'Autorit� 
giudizaria, competente per territorio e per 
valore. Ed � log�i,oo che sia oos�; ossia c1he il lcgisl(
J;tore ravvisi nell'adone in separazione-i caratteri 
dell,azione d�i cwcertamento) ohe determirna un 
g�td<fa�io prin.cipa1Ve di CO'f}'nizione) e non i oara�tteri 
del giiidizio di resecuzione, po�ch� inammissibile 
e non configurabil'e in tema di esecuzione fiscale 
sa.rebbe, l'atri.bu~iione d�i poteri aU' Aittorit� 
Giu,di.;Jiaria per U no>to1 principio rifle:sso, nella 
sp()cifica ma.feria, nell'art. 72 T. U. 1922, n. 1401 
citato. 

Ohe se la questione pregiudizi.ale fosse stata risolta 
in senso opposto, sa'f'ebbe risorta la regola 
d.ettata per qualunque opposizione di terzo agli 
atti .esecutivi,� ossia l'inamvmfasibilit�1, 8elnza. il 
pre-vio ricorso al giudice deU? esecuzione (che � il 
president'e che ha ooncesso ii sequ�estro o il giud:ice 
istruttore din.a.nzi al qitale pende la caiisa di oon'
Valida de� sequestro ordinario e avrebbe potuto 
identificarsi n.el Presidente del Tribuna.ve, nel sequ()
stro di che trattasi: arg. dall'art. 40 deoreto 
legisl'ativo l1wgotenenziaVe 1946 n. 134). 

Da ulti�mo, la Corte afferma clve �versandosi in 
ma.teria dli iAmlpO'sta la oompetClfbr<Ja a cionoscere 
appartien1e speciffoami1e-nt:e al Trib1tnale ll. Ta.Ze 
proposizione va precis.ata in qu.anto soltanto 
razione proposta; da. sogg�etti carenti dti iegittimazione 
attiva, sollev�a u.na oontroversia, d'imposta; 
ed al~ora so l'azione � improponibile, la qu�Jstione 
di oompeten.z1a ne re.�ta assorbita. 

L'azione, invece, proposta: da altri t�erzi, � propon4'
bi.le proprio peY'oh� non solleva oontroversia 
d' imipos�ta; e, percf�, es'ltlai la� oom.poetenza fu.nzionale 
del Tribunale. 

La soluzione accoita d;alia Oort1e risolve anche 
la qiwstione ((};gita.tesi in altre eontroversie) circa. 
'{)'esigenza della notifica del:l'atto di opposizione. 
del terzo al seqii,esfrat'o e al credi'tore sequestrornte. 

Il Utis eonsorzio pas�sivo �, certo, necessario 
ancho all'opposizcione agli atti del .sequ,estro ordinall'io 
(arg. d'.eUYart. 619 o. p. o.) ma � testu�a'fimente 
riohieis:to n.e:U'oippos~i�o,ne all'esemt.z;ion.e d'e�l scque1s
�tro' fi�s1o.ale (a.rt. 63 T. U. 192.2 n.. 140; wrticolo 
3 T. U. 1910). (D. A. Foligno). 



�RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


1949 

1. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949 
n. 412 (G. U., n. 164): Norme esecutive della legge 
9 agosto 1948, n. 1077, sulla determinazione dell'assegno 
e della dotazione del Presidente della Repubblica 
e sulla istituzione del Segretariato generale della Presidenza 
della Repubblica. -Si tratta del Regolamento 
di esecuzione, della citata legge n. 1077 
del 1948. Nella breve nota di commento a questa 
legge (v. in questa Rassegna) 1948, fase. 7-8, pag. 24, 
VIII) dicevamo che, non potendosi non riscontrare 
nel Segretariato generale la qualit� di organo dell'Amministrazione 
dello Stato, non vi fosse dubbio 
che la sua rappresentanza e difesa in giudizio dovessero 
ritenersi.devolute all'Avvocatura dello Stato, 
ai sensi dell'art. 1 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
#""Asecondo il quale cc la rappresentanza, il patrocinio 
''<'iiW'e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello 
Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, 
spettano all'Avvocatura dello Stato�. 

Non pu� quindi non lasciare perplessi la disposizione 
dell'art. 13 di questo decreto, con la quale si 
st.abilisce che cc l'Amministrazione della Presidenza 
della Repubblica � autorizzata ad avvalersi del patrocinio 
della Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 
43 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611 >>. Ed 
infatti, possono farsi due ipotesi: che con il richiamo 
all'art. 43 si sia voluto disporre che, ferma restando 
l~ natura di Amministrazione statale nel Segretariato 
della Presidenza esso, in deroga all'art. 1 del 

T. U. n. 1611 del 1933 non sia obbligato a farsi rappresentare 
e difendere in giudizio dall'Avvocatura 
ed in tal caso non si comprenderebbe come la norm~ 
possa giustificarsi mentre atteso il suo carattere r'l� 
golamentare non potrebbe ad essa riconoscersi l'effetto 
di derogare al disposto dell'art. 1 del citato T. U. 
Nel caso, invece, che il richiamo all'art. 43 sia stato 
determinato dalla considerazione che il Segretariato 
non sarebbe una Amministrazione statale, non ci 
sembra che il complesso delle norme (costituzionali 
ed. ordinarie) concernent.i la Presidenza della Repubbhca 
e la sua organizzazione possa giustificare una 
tale tesi a cui sostegno non pot.rebbe invocarsi il 
richiamo al precedente ordinamento costituzionale 
c.he. aveva,. co::ne � noto, dei tratti del tutto pecuhari, 
che s1 riallacciavano ad istituti storici ormai 
da tempo scomparsi. 
2. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, 
n. 436 (G. U., n. 169): Regolamento per l'esecuzione 
della legge 28 febbraio 1949, n. 43 riguardante 
provvedimenti per incrementare l'occupazione 
operaia, agevolando la costruz�ione di case per lavoratori. 
-La nota alla legge � stata pubblicata in 
questa Rassegna, 1949, pag. 95. Vedi anche in questa 
Rassegna, 1949, pag. 194, la nota al D. P. 22 
giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative 
alla citata legge 28 febbraio 1949, n. 43. 
Non ci sembra che il regolamento fornisca ele~
enti tali ~a giustificare un mutamento della opimone 
da n01 espressa nelle suindicate note. � vero, 
peraltro, che tale regolamento contiene norme le 
quali accentuano il carattere di persona giuridica 
distinta ed estranea all'Amministrazione dello Stato 
che taluni vorrebbero attribuire alla gestione I.N.A.: 
Casa. In particolare deve notarsi a questo proposito 
l'art. 8 lett. O) il quale espressamente stabilisce che 
spetta al Presidente della gestione di conferire 
cc mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorit� giudiziaria 
o amministrativa� norma che potrebbe 
sembrare incompatibile con la rappresentanza e difesa 
ex lege della gestione da parte dell"Avvocatura 
dello Stato. Ci sembra, tuttavia, che questa disposizione 
non sia sufficiente a superare, da sola, (e tenuto 
soprattutto conto della sua natura regolamentare), 
il complesso di norme che, secondo quanto abbiamo 
esposto nelle note sopraindicate, attengono 
piuttosto alla natura di organo dell'Amministrazione 
(sia pure indiretta) dello Stato. D'altra parte, 
non pu� dirsi che questo regolamento sia un modello 
di tecnica legislativa, ove si rifletta che esso contiene 
norme, come quella del capoverso dell'art. 25 la 
quale ha un evidente carattere di autorevole consiglio 
ed esortazione, ma non precettivo, come dovrebbe 
essere il carattere delle disposizioni normative. 


3. Decreto del Presidende della Repubblica 18 marzo 1949, 
n. 442 (G. U., n. 172): Disciplina, della f.nrnitura 
degli effetti di vestiario, equipaggiamento armamento e 
casermaggio per il Corpo delle Guardie di P. S. Si 
tratta, per quanto riguarda il casermaggio, di una 
deroga agli articoli 304 e seguenti del vigente regolamento 
del Corpo delle Guardie di P. S. 30 novembre 
1930, n. 1629. 
N3!!!3!!!!W Z ; ; rnJ 


-228 



4. Legge 12 luglio 1949, n. 459 (G. U., n. 176): Assunzione 
a carico dello Stato dell'onere risultante dalla 
gestione 1947 -1948 dei cereali di produzione nazionale 
e di provenienza estera, destinati alla panificazione 
e alla pastificazione. -Si riconferma il carattere 
del rapporto esistente tra lo Stato ed i Consorzi 
Agrari in relazione alla gestione suddetta, rapporto. 
che giustifica la tesi sostenuta dall'Avvocatura, secondo 
la quale i Consorzi sono tenuti a rispondere 
degli ammanchi verificatisi per colpa o dolo dei propri 
dipendenti o, comunque, per cause non estranee 
ad essi. 

5. 
Legge 8 luglio 1949, n. 463 (G. U., n. 177): Modificazioni 
al decreto luogotenenziale 15 settembre 1946, 
n. 622, circa la pubblicit� su carta valori postali. Questa 
legge � stata originata da un parere del1'
Avvocatura, riportato in questa Rassegna 1948, 
fase. 6, pag. 16. 
6. Legge 30 giugno 1949, n. 477 (G. U., n. 180): Convotrazione 
delle Assemblee delle Societ� aventi sedi in 
territori nei quali lo Stato Italiano ha cessato di esercitare 
la sua sovranit�. 

7. 
Ugge 1� agosto 1949, n. 482 (G. U., n. 181): Provvidenze 
in favore della stampa. -L'art. 1 contiene 
norme di esenzione tributaria le quali, naturalmente, 
sono di stretta interpretazione. L'art. 2 ha per scopo 
di risolvere alcuni dubbi che erano sorti in applicazione 
delle norme precedenti, specialmente in relazione 
alle spedizioni di carta alle Unioni Editori 
Giornali. 
8. Legge 29 luglio 1949, n. 493 (G. U., n. 183): Modi-. 
ficazioni ed integrazioni alle norme in materia di prestiti 
a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato. 
-Sono soppressi i limiti alla attivit� degli istituti 
mutuanti privati, con la conseguente elimiJ18,zione 
dei motivi di nullit� dei contratti che superavano i 
limiti stessi. 

9. 
Legge 5 agosto 1949, n. 594 (G. U., .n. 203): Liquidazione, 
nell'interesse dello Stato, del.la Organizzazione 
Italiana del Lavoro O. I. L. di Milano. -Non 
c'� dubbio che la difesa e la rappresentanza in giudizio 
del Commissario liquidatore spetti all'Avvocatura 
dello Stato, cos� come per tutte le liquidazioni 
nell'interesse dello Stato. � singolare l'art. 1 
della presente legge, con il quale si convalida un 
provvedimento di cui non si indicano gli estremi. 
IO. Legge Regionale del Trentino Alto Adige 14 febbraio 
1949, n. 1 (G. U., n. 205 sup.): Istituzione 
di un'imposta regionale sulla produzione di energia 
elettrica. -Non sembrano fondati i dubbi sulla 
�costituzionalit� di questa legge, nemmeno per quanto 
riguarda l'art. 20 che introduce norme di carattere 
penale. La Commissione prevista dall'art. 18 non 
ha, evidentemente, carattere giurisdizionale. 

11. 
Legge 21 agosto 1949, n. 609 (G. U., n. 209): 
Modificazione all'art. l, comma 3�, della legge 3 aprile 
1926, n. 686, sulla competenza dell'Autorit� giudiziaria 
a disporre il pagamento delle indennit� di espropriazione 
per causa di pubblica utilit�. -Si tratt.a 
di un elevamento del limite di somma logica conseguenza 
della svalutazione monetaria. 
12. Decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1949, 
n. 619 (G. U., n. 211). -Si richiama la nota al 
D. P. 5 aprile 1949, n. 172, in questa Rassegna, 
1949, pag. 164. 
13. Legge 3 agosto 1949, n. 622 (G. U., n. 212): 
Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune 
merci inviate in dono dall'estero con pacchi poqfj? 
stali. -Da notare l'art. 3 che crea una nuova figura 
di reato, in ordine al quale pu� sorgere discussione 
se si tratti di reato finanziario. Comunque, 
appare evidente che l'interesse offeso da questo reato 
� interesse statale, sia in via diretta che in via indiretta. 



INDICE SISTEMATICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE � STA.TA DATA 

AMMl<NI:$TRAZIONE PUBBLJ.CA. -I) Se la liquidazione 
delle passivit� dei �circoli e mense militari dei reggimenti 
disciolti debba essere fatta singolarmente per 
ogni ctircolo .'o' mrns.a (n. 84) . ......., Il) Se' l'U.C.E.F.A.P. sia 
un ufficio dell'Amministrazione diretta dello Stato (83). 
--III) Quale' sia la natura giuridica dell'Ente apa;i�rovvigionamento 
carb1oni (n. 85). -.IV) A eh.i s,petti 1a 1ap,presentanza 
legale .ael fondo per il Credito ai Dipendenti 
Statali (111. 86). -V) Se il principio d.eilla tutela in via 
amministrativa possa farsi valere anche a favore di Enti 
dive,rsi dall.o Stato per i loro :immobil1i (n. 87). -VI) Se 
l'A.R.A.R. possa essere considerata quale Amministrazione 
dello Sfato ai fini dell'uso gratuito di beni demaniali 
(n. 88). 

APPALTO. -I) Se le procure irrevocabili rilasciate 
dall'appaltatore in or�dine al prezzo dell'appalto, costituiscano 
cessioni di credito e debbano perci� essere accett::
i.te, dall'Ammtnistr.azione (n. 108). -Il) Quale sia lanatura 
giUJridic.a del conitratto wl quale� taluno si impegni 

Gi�n l'Ammini,strazione a bonificaire, un .terreno da ordig111 
esp:lo,s,ivi. (.n. 110). -III) Se sia ammi.s1sibile� la revisi1one 
dei pre.zzi p1er i contratti di che al numero precedent2 

(n. 110). -IV) Se, a.i fini della revisione de1 pre,zzi, possa 
consi,der1a,1~S�i sop.ravvenuto in corso di .c,ontraitto di appalto 
un aumento salariale per il quale erano intervenute trattative 
anteriormente alla stipulazione� del contraitto di 
appalto (n. 109). 
APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se un decreto 
prefettizio che stabilisce dei termini nei confronti 
degli industriali latitieri per (['icorrer,e contro le decisioni 
della Commissione della Cassa �congua,glio latte alimentare 
possa far considerare questi termini come termini 
di decadenza (n. 15). 

ASSICURAZIONI. -Se 1'0.N.M.I. debba ritenersi obbligata 
a corrispondere l'indennit� di assicurazione, in caso 
di morte del dipendente, alle persone designate dall'articolo 
2122 C. C., o solo a quelle indicaite dall'art. 9 del 
proprio He;golame,nto (n. 16). 

AUTOVEICOLI. -Se la patente a condurre automobili 
cons1e,nta anche di c1ondurre motocarri (n. 19). 

COMUNI E PROVINCIE. -I) Se i comuni possano pretendere 
il pagamento dei diritti relativi alla privativa 
delle affissioni in ordine a manifesti di propaganda per 
la Scuola popo1are '(n. 16). -Il) Quale si.a la natura giu


ridica dell'aitto con il quale le Amministrazioni locali 
concedono ai tesorieri l'aumento dei compensi, ai sensi 
del cLecr.eto legislativo� 29 marzo 1946, �n. 503 (n. 17). 

CONCESSIO:'.'II AMMINISTHATIVE. -Se il concessionario 
di locali per uso di ristoratore di stazione sia obbligato 
a sostenere le spese pe1r la ripa,razione dei lo�cali 
stessi danneggia.ti da11La gue([',r;a (n. 19). 

CONTABILITA' DELLiO STATO. -Per quali militari 
di truppa sussista la competenza della Col'lte dei conti 
in� merito, ai giudizi di r�e~ponsabilit� ('n. 53). 

CONTRABBANDO. -Se il fatto che in una sentenza 
penale sia affermato che una determinata merce di contrabbando 
fu sequestrata, sia sufficiente ad escludere 
l'obbligo da par.te di colui elle tale merce ha immesso al 
co�nsumo, di corriJspondere il tributo, ove risulti inve�re 
elle il .Se1questro totale' non V.i fu \.Il. 10). 

DANNI DI GUERRA. -I) Se� possano consicLecrarsi valide 
p.rocure ad e.s.ig1e,re acconti pe�r danrui di gueir:ra (n. 15). 
~ li) Se possa effettuarsi la cessione del diritto a percepire 
i contribnti di ricostruzione previsti dall'apt. 89 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 
10 aprile 194'7, IL 261, quando l'alienante abbia� nell'atto 
di compravendita dell'immobile danneggiato riservato a 
s� tale dirittio� (n. 13). -III) Se .i belil.efict del decre:tO� legis.
lativo n. 261 de1l 1947 possano applicarsi ,anche alle riparaz.
i�oni. di parti 1comuni1 di ,immobiLi in oondominio 0n1. 13). 
-IV) Se tali llenefrci �possano applicarsi anche alle ripa.
razioni di parti di un immobile non adibite, ad u.so di 
abitaztone (n. 13). -V) Se l'Ufficio del Genio ciyi1e. sia 
tenuto a rilasciare dichiarazione dalla quale risulti che, 
un immobile � stato da�nne:;giato dalla guerra pe'r oltre 
la met� e ci� agli effeitti del decreto legislativo n. 39 del 
27 febhra:io 1947 (n. 14). 

DElMA'.'HO. -I) Se i canoni attivi per occupazione di 
suolo previsti a.all'art. 17 della Convenzione tra il Demanio 
dello Stato e la Societ� Montecatini ra�p.presentino 
un'attivit� aziendale di che all'arit. 18 della stessa Convenzione 
(n. 61). -Il) Sei la donazion.e effettuata dall'A.
M.G. di autoveicoli militari e in genere di beni apparte1nenti 
al p.atr.imonio indispens.abile. dello Stato� si,a, vaUda 
(n1. 62). 

DEPOSITO. -Se l'Amministrazione risponda a titolo 
di deposito degli oggetti gi� appartenenti a vittime di 
bomhaJ\damenti e conservate ;poi negli uffici corpi di 
reato (n. 9). 

mw.: m::mm : : : : w. i ma ,, mm &&ili 


-230 

ENTI E BENI ECCLESIASITI.cr. -Se per la liquidazione 
di assegni a favore di sacerdo1ti residenti nei territori ex 
austro-ungarici debbano osservarsi le norme sulla contabilit� 
dello Stato comuni a tutto il territorio della Re� 
pubblica �(n. 6). 

ESECUZIONE FISCALE. -I) Se la modifica delle circoscrizioni 
comunali autorizzi la conseguente modifica autoritaria 
dei contraitti esattoriali, prima della scadenza� 
della relativa conc.es�s.ioimei �(n. 13). -[I) Se l'tntegraz.ione 
di aggio prevista dai decreti legislativi luogo1tenenziali 
18 giugno 1945, n. 424 e successivi costituisca un diritto 
dell'es�atto.re, (.n. 14). -III) Se ~'e.satto;r.e1 ,possa pr�etentdere 
l'integrazione :essa anche quando abbia riochiesto l'integrazione 
variabile, se ri�tenga che questa sia pi� conve� 
nien.te� di quella. (n. 14). -IV) Se il r:tco.rso� previ.sto. dal1' 
art. 2 del decreto legislativo 29 marzu 1946, n. 503 rifletta 
solo le controversie sulla misura del compenso spettante 
agli esattori, o anche le controversie originate dal dinie1go. 
di �C�orris.pornder�e qualsiasi compens�o� (n. 12). -V) 
Se il 1termine previsto dal citato art. 2 sia perentorio 

(n. 12). -VI) Se contm lil provycedimemto pref>e:ttizio pr�evisto 
dal citato art. 2 sia previsto il ricorso gerarchico 
(n1. 12). 
ESPROPRIAZIONE PER PUBBUCA UTILIT A'. -I). Se 
la autorizz.azione da parte dell'Autorit� giudiziaria� a 
pagare l'indennit� di espropriaz~one allo espropriato, con 
esonero da ogni responsabiliit� Jper l'e�spropriante valga 
a� liMrare costui dagli obblighi nei confronti dei titolari 
di jura in re aliena sull'immobile eS1propriato, quando 
tali diritti. sussistevano a.l momento. della pronunc:.a di� 
espropl!'iazione l(�n. 38). -II) Se la v.a,lutazion.e dei ,fondi al 
fine di determinare la� indennit� di espropriazione debba 
essere riferita al giorno della ;pronuncia di e5propriazione, 
o al giorno della o�ccupazione precedente dei fondi 
ste:ssi (n. 40). -UI) Quali siaino i Umitd di applicaz<Lone 
dell'art. 60 della legge sulle espropriazioni per IJUbblica� 
utilit� (n. 39). 

FEH'ROVIE. ~ I) Se i concessionari di locali ad uso 
di �ristoratori rli stazione siano tenuti a riparare i danni 
cagionati a taili locali dalla guen�a (n. 80). -II) Se le� Condizioni 
e Tariffe ferroviarie possano derogare alle norme 
ideI C. C. in materia cLi trasporti (n. 82). -III) Se possa 
in:ter�rompers1i la p.re:scrizion>e� a damno, dell FF. SS. co11 
un atto di messa in mora diverso dal reclamo ammini� 
str:ativo previ.sto dall'art. 64 deol C. T. (.n. 82). ~ IV) Se 
agli effetti della interruziorne .della p11esc.rizio.~1 sia valido 
.i.I �reclamo� amminis.t.r.ativo pr<e�senta.to ad uffido diver.
so da. queno previsto dall'.airt. 64 deH.e� �C. T. (n. 82). V; 
Se lo sdopero gen.erale sia una ,causa :choe1 giustifichi 
il nitando nel carie.amento di ca,rri ,f,e,rroviar:i (n. 84). -VI) 
Se l'Amministrazione Provi.nciale [JOSs.a subordinare la 
conse:gna di trn.tti di strada provinciale a societ� concessionarie 
di ferrovie, al pagamento di' un canone1 annuo 

(n. 83). -VII) Se debba es,s�eJ'e, comunicata. agli inte.res.sati 
lo. motivazione del provvedimento relativo alla formazione 
�lella graduatoria dei concorrenti a posti di medico 
di reparto (n. 81). -VIII) .Sei il di.rettore g.enemle� delle 
FF. SS. poss.a s.c�e:gli.eil':e, dis;ernzi�onalmente il medico di 
reparto da nominare, nella terna dei candidati formaita 
dalla Gommissione1 ossja inve�ce co.s.t.roetto il primo graduato 
(n. 81). -IX) A quale Minis.t.er:o. fa.cci.a.no carico 1� 5.pese 
per il funzionamento deI!a polizia fe:r:rovia.r:ia (in. 85). 
GUERRA. -I) Se ditte italiane gi� debitrici nei confronti 
del Comando militare germanico possano .compensare 
quesito debito ora passato a favore del Tesoro italiano 
con crediti da esse vantati nei c.o~fronti dello stesso 
ComancLo. militai-ie, ge:rmanico. ,{n. 101). -II) Se, i1 Comitato 
per la l�quidazione dei beni tedeschi in Italia possa nel 
vendere azdoni di societ� italiane appartenenti ad aziond:
sti tedeoschi includervi la clausola idi prelazione. (n. 102). 
-III) Se il semplice possessore poss.a1 :rientrare tra gli 
aventi diritto ai quali, ai sensi dell'art. 2 del decreto 
legi<Sla.tivo 10 febbr:aio 1945, n. 36, devrn10 e15sere rie,s.titu1ti i 
be;ni .gi� se�que<Strati iin forza. della legge di gue0rm (n. 103). 

IMPIEGO PUBBLI�CO. -I) Sie possa punirsi un impiegato 
di ruolo clelle ferrovie per un fa.tto commesso quando 
.era :c:rnntraittista. (n. 187). -H) S.e1 poss.a puniT:si peir un 
fatto �commesso quando era contratti.sta un impiegato di 
ruolo con punizione disciplinare stabilita per gli impiegati 
di ruolo (ni. 187). -III) Se possa c101st.itui.rsi un rapporto 
di impiego pubblico, s.ia pure c:on la. S.E.P.R.A.L. 
senza un �a;pposi.to atto: fo.rm.ale (n. 188). -IV) S1e j.l te1rmine. 
di pres.cr:iz�ione biennale per la :ris�cos1sione: d:i ra.te1i :li 
pensi10ITTJe, r'e:sti :sospes10. a favore di un impiieg;ato� il quale 
sia stato� inte:rrnato in manicomio, prima 1ancheo della. pr10nunz:
ia giudiziale di interdizione (n ... ). -V) Se per i 
concorsi a medici di repa,rto. deU.e FF. SS. I.a Commissione 
debba comportarsi come nei normali concorsi per titoli, 


o se debba tener conto anche di ai.tri elementi diversi 
dal 13010 merito d.e,i can1didiati (n. 186). -VI) Quale sia. l'organo 
competente ad irrogare provvedimenti disciplinari 
a carko dei d:ipendenti d.ell'E.A.M. (n. 190) -VII) Se nei 
confronti dei dipendenti dell'E.A.M. possa applicarsi, in 
difetto .di 1partkolare� regolamento, la legige sull':mpiego 
privato (n. 190). -'v-III) Se, �i� co:n:suLente tecntco di un'impresa 
o di istituto pubblico possa rie1n.trare tra il personale 
direttiv�o (n. 189). -Se., pe:nde�nte. il ;rkorso. avanti i@'J 
Consiglio �di Stato contro un provve.dimento di licenziamento 
per epurazione, possa un impiegato non di ruolo 
essere licenziato per il fa.tto che � rientrato dal servizio 
militare il fratello �che egli aveva� sostituito nell'impiego 
durante i1 r~chtarnio� (n. 191). -IX) Sei possa idoicMairansi 
dimissionario di ufficio un impiegato il quale non :si pres.
enti in servizio (p�er sfuggire ad un mandato .di cattura 


(n. 192). 
IMFOSTE E TASSE. -I) Se la� facolt� data al Ministro 
per le Finanze dall'ar.t. 9 del decreto-legge 25 ottobre 1941, 


n. 1148, di consentire che le azioni al portatore non presentate 
in termini alla conversione in nomina.Uve, non 
cadono sotto le sanz.ioni del de.creta stesso, comprenda 
anche la facolt� di restituire le sopratta.sse gi� [J�agate 
(n. 108). -II) Se� sia ,tenuto a pag:a.re 1'.impo.sta �str.amdinaria 
proog1!'es:s:iiva, 5ul pa,tr1monio, commi�surata all'inte�ro 
valore� delil'as.s.e erieiditario, taluno che, sia stato. nominato 
e�1�ecLe s.otto ciondiz�ione ris:olutirva (n. 109). -III) Se influi� 
sca sull'.ac.ce�rtamento de�l v.a~o.re imponibile agli effetti 
dell'imposta, :straordinaria sul patrim�>p.�i.o, il fatto che 
questo pos,sa., pe1e il verificars.i della colilldizione ris�olut:iv_a 
apposta .a,d una disl)Jos.izioi!rn testamentaria, .es,ser�e diviso 
tra pi� aventi diritto in quote infe.riori al minimo imponibile 
(n. 109). -IV) se. i. oeo11s1o:rzi: .agrari s:i.ano so:ggietti 
, alla imposta di manomorta dopo l'entrata in vigore del 
decreto� �legisla,tiv:o� 7 maggio 1948, n. 1235 (n. 107). 

22 i!f&&WWWj;;;;;;;;;ZZ&Z&%.;;;;;;;;;ZZ X 


--
-231 


IMPOSTA DI rHEGISTRO. ~Se il ;procuratore del registro 
possa rappresenta.re l'Amministrazione finanziaria 
nei giudizi di opposizione per ingiunzione a pagamento 
di !tassa supple,tiva (n. 56). 

IS1TRUZIONE 1SUPERI10RE. -I) Se sia ;prescritrto da� 
norme, di legge di tener conto, ai flni di fissare il voto 
di laurea, della media dei voti riportati nelle singole 
materie di e:same (n. 2). -.II) Se sia lre1gittima 1'a composiz:
ione di una Commissione di esame di cui faccia, parte 
uno st!'le,tto �congiuntor d1e:l caind.ird;ato (n. 2). 

LOCAZIONI. -Se l'Amministirazione possa effettua.re 
sugli stipendi degli impiegati le ritenute relative agli 
affitti delle case I.N.C.l.S., maggiorate in relazione a1 vari 
decreti di awnento (n. 41). 

NAVI. -Se sia valida la vendita di nave a straniero 
senza autoiri1z.z,azioine1 (nr. 37). 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -In quali casi siano 
dovuti rgli in:teressi ;per il rita!'dO nel rimbOI'ISO di buoni 
drel ters-orror cagionato cLa re�veinti bel1ic� (n. 30). 

POSTE. -Se nel caso di libretto postale intestato a 
due persone, rossa uno di quesiti intestatari, nel caso 
di morte dell'altro, riscuotere tutto l'importo, come avviene 
nel caso che uno degli intestatari divenga giuridicamente 
inc.a.praic1ei (n. 14). 

PRESGRIZirONE. -Se i termini stabiliti in un decreto 
prefeittizio per il ricorso contro le decisioni della Commissione 
di :conguaglio per il latte alimentare rSiano di decadenza 
(n. 6). 

PiREZZI. -1Se ai fini dell'esenzione dal sovrruppr.ezzo 
termoelettrico possa considerarsi autoproduttore ed auto.. 
J:onswnatore di energia elettrica una societ� la quale 

.oduca, solo energia �he viene consumata esclusivamen~e 
da altre due societ�, uniche proprietarie delle azioni della 
sode�t� produttric,e (n. 2). 

REQUISIZIONE. -I) Se l'autorit� giudiziaria sia competente 
a giudicare su una richiesta di restituzione di 
un immobile gi� requisito; che sia stato formalmente derequtsito. 
(n. 68). -II) Se la :re�quis,izione, d�i una autov.ettura 
a favore dei carabinieri effettuata durante la r.s.i. 
sia nuUa (n. 69). 

RESPONSABILITA' CIVILE. ~ IJ Se il pagamento di 

una certa somma caipitalizzata per il risarcimento danni 

per invalidit� permanente sia comprensiva anche della 

somma che il danneggiato debba in p:rosieguo spl')ndere 

per ulte1ri1ofni cure� res,e1 ne,cress,ari.e dalla tnv:aJtdiit� (n. �95). 
--II) Se il risarcimento dei danni dipendenti dagli investimenti 
s,tradali cagionati da agenti di P. S. alla guida 
di veicoli di propriet� dell'Amministrazione, in territori 
sogge1tti all'A.M.G., debba fllir carico alla Amministrazione 
italiana, secondo Je nol'lme ordinarie, :avvero 1se debbano 
trovare applicazione le norme del decreto legislativo 
lu01goten1e1nz.iale, 21 maggio 1946, n. 451 (n. 96). 

SOCIETA' COMrMEHCIALI. -Se il triennio fissato 
dagli articoli 2383 e� 24;00 rC. C. per la durata in carica 
degli amministratori e dei sindaci delle societ� ;pe,r 
aztoni coincida con l'esercizio sociale ovvero decorra 
dal giorno deUa deliberazione e della nomina da� parte 
dell'Assemble1a1(Ili. 12). 

SUQCESS1IONI. -I) Se sia possibile l'accettazione parziale 
del le,ga,to (n. 19). -U) Se !'.esecuzione conv.enziunale 
del legato, in modo da ridurre l'entit�, costituisca 
donazione (n. 19). 

TABAOCHI. -S.e possono pr-etendersi i diritti di. monopolio 
su tabacchi, quando colui a carico del quale si 
pretendono sia stato prosciolto con amnistia dalla imputazione 
di conitrabbando, con sentenza� nella quale si 
affemni incidentalmente� che la merce contrabbandata 
era stata interamente sequestrata e ci� contro la� verit� 
dei fa.tti (11. 4). 

TRATTATO DI PACE. -I) Se sia valida la vendi1la 
fatta dall'Amministrazione itaUana di mate1riali provenienti 
dalla demolizione di un'opera militare, eseguita 
in applicazione del Trattato di Pace, quando l'opera 
stessrn sia apposta in territorio <trasferito poi ad un'altra 
nazione (n. 10). -II) se, lo Stato .al quale siano stati trasferiti 
territori gi� appartenenti allo StaJto italiano possa 
impossessarsi di attrezzature esistenti sui territori stessi 
e apparteneniti a privati appaltatori di opere di demolizione 
,pe�r c�onto d!ello Stato italfano (n. 10). 



(6102587) Roma, 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C.