AGOSTO-SETTEMBRE 1949 RASSEGNA MENSILE ~ �~� " .. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI<JA...ZIONE DI SEBYIZIO ' L'AMMISSIBILITA DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DEI GIUDICI SPECIALI 1. La. Rassegna si � gi� occupata della, questione relativa alla proponibilit� del regolamento di gin. risdizione in confronto di giudice speda.le e quindi del Oonsiglio di Stato (11-12 del 1948, pag. 27). Fu allora fornita noti,zia che, mentre la V .Sezione a:veva ritenuto Idi ipoiter'e non tenere conto del reigolmnento �di giurisdizione propo�sto, nonch� del cor. relativo obbligo di sospendere il giudizio, ai sensi dell'art. 367 c.p.c., ln, IV !Sezione aveva invece rinviato per la discussione della �questione insieme C()ln il mer�~to. A seguito �di tal:e .discrus:sione � intervenuta la decisione 26 febbraio 1'949 su ricorso Pierangeli ed altri, con la �qua1e la IV Sezione si � uniformata all'indirizzo della V 1Sezione, per quanto concerne la. inl!proponibilit� del regolamento di giurisdizione in confronto dei Giudici speciali, con parti-colare rig�uardo a.1 Consiglio di aato (1). "<W}>er l'improponibilit� del regolamento di giurisdizione si � pronunziata la� dottrina prevalente: BRACCI, in � Hiv. dir. proc. civ. li, 1941, I parte, pag�. 202; BRUNElLLI, ivi, 1943, n l]_)arrte, 1Pa.g. 387 ; ANDRIOLI, Gomm., II E.diz., vol. II, pa.g. 361, ZANzuccHI: �Diritto p�roc, civ. ))' 1942, I rparte, pagina 228. La, Corte �Suprema di Cassazione, invece, dopo _,,un primo orientamento contrario (24 mar,zo 1943, n. 669 in �Foro Ital. ))' I, pag. 5-6'9), si � pronunzia. fa per la :proponibilit� del regolamento, con una una giurisprudenza che ormai � da ritenersi consolidata (31 luglio 1947, n. 1343 e 31 ottobre 1'947, n. 1653, in �Giur. It. ))' 1948, I, pagg. 216 e 247; 6dicembre1948, n. 1865 in �questa Rassegna., 1948, n. 11-12, pag. 27; 25 maggio 1949, n. 1332). 2. Alla decisione .della IV 1Sezione bisogna ri. conoscere il merito di un esame completo, oltre che ponde1�ato, cli tutti gli elementi della questione; il �quale pera.Itro porta a rilbadire il nostro dissenso �dalla soluzione adottata, dal Supremo Consesso� Amministrativo. La tesi della improponibilit� si fonda soprat. tutto sulla lettera degli articoli 37 e 41 c.p.c., 1(1) La motivaz'on.e. dt htle d�eoeisione � stata pubb'licata nel (( FOl'�O Itn I. "� 1949, TIT, pag. 146. poich� l'art. 37 si riferisce soltanto al �difetto �di gimrisdizione del Giudice ordinaido nei confi� onti della. Pubblica� Amministrazione o dei Giu< lici specia.li >l e l'art. 41 prevede il regolamento (preventivo) di giurisdizione per � le �questioni di giurisdizione di cui a.ll'art. 37 )). . Senonch� lo stesso Consiglio di !Stato riconosce che, anche se l'istituto del regolamento di giuri. stlizione ha carattere eccezionale, in �quanto sotti� ae al Giudice l'indagine sui suoi poteri gim_�istlizionaJi ii�r clevolve1�la alla Corte di Oas�sa.zione, d� tutta.via non esclude la possibilit� di una in. terpreta,zione estensiva delle norme che all'istituto si riferiscono, e in particolare degli articoli 31 e 41 (1). Quesfo. dell'inter"pretazione estensiva � il sug�gerimento formulato dal Lessona (op. cit.) ed � stato il mezzo attra�verso il �quale 131 Corte di Cassazione (31 ottobre 1947, n. 1653, gi� citata<) � giunta ad ammettere il regolamento di giurisdizione anche nei confronti dei Giudici speciali. Di modo che ogni indagine viene a concentra.rsi s�lla possibilit� o impossibilit� di �questa inter. p��etazione estensiva, cio�, in altri termini, su �quella cJ1e pu� ritenersi l'intenzione del legislat( Jl'e (art. 12 preleg�gi). 'rrattasi di indag�ine complessa e delicata, poich� i lavori pre1pa.rafori dicono poco o nulla. al rigt\ ardo; tuttavia ci sembra che basti fissare le 1(1) Veramente .a no�i n.on sembra �Che il regolamento di gi1irisdizione -sia istituto di carattere �eoc.cezionale. Il p.rinc.ipio che ciascun Giudice � giudi.ce della propri.a oea1n-petenza -richiamato dal Consig�li o �di Sia to come regola ,____. v.a conteIIl(per.ato �0on l'a:ltro del potere dispositiv: O delle parti, 1come pu� desumersi dal carattere del- 1'1tJ.competenza e del dtfetto �di giurisdizione, che possa- 110 essere a�ssolute o relative. (un �oaso di difetto di giuri-sdizione relativo � dato dall'art. 41 secondo comma c.p;c.). l'l regolamento di giuri;sdiz�:one .attua .a,nch'esso a sua volta un contempernmento di tali due principi. Ma, poich� H contemperamento si risolve in que"Sto casa in un'attribuzione �di 1competenza alla Gorte di .Cassa--zione, Ci sembra tuttavia che debba restare ferma �la conclusione, cui perviene su questo punto il Consiglio di Stato; che cio� solo un'inte�rpretazione estensiva e non anehe analog'i�ca si-a possibile. -202 linee fondamentali e i caratteri dell'i:stituto per. ch� si possa e si debba giungere a una conclusione diversa da 1quella. cui � giunto il Consiglio di Stato. 3. Com'� noto, la. legge del 1877 sul conflitto di attribuzioni prevedeva un istituto analogo, consentendo all'1Aimministrazione di elevare il conflitto di attrilbuzioni direttamente alle :Sezioni Unite della Corte di Oassa.zione entro i limiti e con le modalit� previste (art. 1�) a seconda che fosse parte in ca�usa. oppure no. Il nuovo codice di 1procedura civile, nel quale sono state trasfuse le disposizioni della, legge del 1877, ha, mantenuto inalterata la suddetta fa. colt� dell'Amministra,zione allorch� �essa non � parte in causa� (art. 41 ult. comma); poich� trattasi pm sempre di facolt� riservata alla sola Amministrazione e per i soli conflitti di attribuzioni, di guisa che .pu� tuttora configurarsi come un mezzo straordinario per elevare il conflitto di attribuzioni. A volere, anz,i, ricercare il fondamento logico e �pratico di tale mezzo straordinario, occorre rifarsi ancora mi motivi che ispirarono la legge del 1877, �quando il problema fondamentale era �quello di evitare l'invadenza. dell'a.utorit� giudizia �ria nel campo riservato all'Amministrazione. Ma per quanto concerne la facolt� che la legge del 1877 concedeva all'Amministrazione allorch� era parte in eansa, nel nllO'\"O c.p.c., essa. � rimasta assorbita e superata insieme da un rimedio ipi� ampfo e generale, �qua.l'� il regolamento di giurL sdizione. Questo infatti � caratterizzato da due fondamentali innovazioni: 1) innanzitutto � stato esteso a' tutte le �parti, potendo 1quindi essere sperimentato anche �quando l'AmIIllinistrazione non sia pa.rte in causa; 2) in secondo luogo � stato concesso, stando per ora alla formula dell'art. 37, allorch� vi sia difetto di giurisdizione del Giudice ordina.rio non solo nei confronti dell'Amministrazione, ma anche dei Giudici speciali (1) e del Giudice straniero ; � venuto i:n altri termini ad esten'der'si tla.i co1n:flitti cli a.t,trihuzio'lli, an'che .secondo la formular dell'a.rt. 37, a, tahini coniflitti di giurisldi z,~o'lle. In tale modo non dovrebbe essere dubbio che il rimedio � venuto a perdere il carattere che aveva� nella legge del 1877, cio� di mezzo straordinario di dtfesa. dell'Ammi'llistm.zione contro l'invadenza dell'Autorit� giudiziaria.; ed � divenuto invece pi� genericamente un me,zzo, secondo 1quanto di. spone l'art. 41, �per �chiedere alle sezioni unite di cassazione che risolva�no le questioni di giuris�dizione di Cllli aH'art. 37 JJ1 (2), in altri termini n.n istituto che per la sua. fnnz.ione e la sua natura � (1) I1 mezzo :straordinario dell'art. 1 della legge del 1877 era inv.ece negato in quest'ultimo caso da una giurisiprudenza concorde: ZANOBINI: Diritto Amm.vo, 1942, vol. II, pag. 494. (2) In senso analogo ZANOBINI: opera voi. citati, pagina ,193 e 494: BRACCI: op. c1t., n. 14. molto simile al reg�oilaimento di competenza, al quale � stato del resto dal legislatore a.ffiancato (art. 42 e segg.) e coo�rdinato (Relazione ministeriale n. 26). La decisione dcl Consiglio di Stato non coglie il significato e il valo1~e delle innovazioni introdotte col c.p.c., 1quando assegna, al regolamento di giurisdizione l'antica. funiione di salvaguardare la sfera di discrezionalit� dell'Amministrazione contro l'invadenza dell'Autorit� giudiziaria. 1S.e1condo il Cons:iiglio di !Sfato, l'aivere 1esteso il rimedio a tutelare anche la competenza dei giudici speciali non avrebbe un rilievo decisivo, poich� tali giudki, essendo competenti in materia di interessi legittimi, restere�lbero sempre nell'am. bito� dell'a1ttivit� discTezionafo del1la Amministrazione. !Ma non si � tenuto presente che le giurisdizioni speciali, oltre che la normale competenza in materia di interessi legittimi, hanno .anche una competenza, spesso vasta (vedasi ad esempio �quel. la della Corte dei Conti, del Comitato centrale giurisdizionale per le Requisizioni dello stesso Consiglio di �Sfato), in materia cli diritti il che val quanto dire fuori del campo dell'attivit�. discre. zionale dell'Amminis:trazione. Soprattutto poi esorbitano da� 1questo campo i conflitti fra Giudi,ce italiano e 1stiraniero,. i 1quaili, peraltro, sono ugualmente assoggettati a.l regola.mento di giurisdizione. E d'altro canto non � molto agevole concilia'l.'e l'antica definizione dell'istituto col fatto che di esso possono ora usufruire tutte le pa�rti in causa, anche quando la controversia � da esse propos:ta contro l'Amllll�nistra.z.ione e il rimedio del regola. mento di giurisdizione viene da. esse sperimenta� in contraddittorio con la st�essa. ' Il vero � che l'istituto, generaUzzandosi, si � trasformato; e noi possiamo farci un'idea abbastanza esatta di tale trasformazione, tenendo rpresente che esso, mentre nella legge del 1877 era coordinato con il mezzo straordinario di impu. gnativa. concesso all'Amministrazione allorch� non � pa,rte i:n causa., ora. nel ic.[p.c. � ,sfato coorclinafo col rego�lamento di competenza, venendo cosi ad as1su1me�re la: .runz~one di' mezzo per -d'irime�re in vfa pveliminar.e e rapida le questioni di giurisdizione, onde evitare il pericolo di !dannose reitera.zioni di giudizi. 4. N� i lavori preparatori n� la. Relazione ministeiria1e d�nno conto dei mo�tivi idi 1qiuesta. tra,sforma. zione, la �qua.le, per�, si inserisce in un'el:a�bora. zione di pi� vasta portata. cui � stata� sottoposta tutta. in genere la materia dei conflitti di giurisdizione. Mentre, infatti, finora tale materia era discL plinata e bisogna, cHre in modo frammentario, principalmente nella legg~e del 18'.77, ma anche in numerose altre leggi s�peciali, col nuovo-c.p..c._-si � inteso istituire un sistema unico, che disciplini in modo organico e razionale tutta, la materia dci conflitti di giurisdizione. La Relazione ministeriale a�ccenna ripetutamente a questa sistemazione della materia sia .quando -203 �ichiara che il nuovo codice di procedura. civile si avvicina � in modo pi� pieno all'ideale della � giurisdizione unica, solennemente propugnato nel primo articolo : . . . . . . . . . nel senso di radunare nel Codice di procedura civile i vari proce_dimenti finora dispersi i,n leggi speciali e di ooordiibarU in un itnicv sistema) affida.to ai giudici ordinari, sotto il controllo) vi.g'ilante dal vertice) del~la Corte di Oas�s�a~On�e � (n. 9) ; �Sfa. 1quando rprecisa che a questa sono affidati � nel nuovo processo i poteri adeguati per poter essere in maniera efficace) da�l vertice del sistema) il snprem o o�rgano regolatore delle co�mpe:tenze. A tale scopo non soltanto ho fuso nel Oodiae le disposizioni dell'a legge 31 marzo 1877, n. 3761 .mi conflitti di attriibuzion�; ma ho altres� riformato l'istituto del regolamento di competenza...... � (n. 11); sia infine quando con. stata che � con questo s�isterna si � conseguito anche il vantaggio di poter megl'io coordinare lo istituf.o� del regolamento di competenza con quen'o die1i ricigola1m'�vnto di gi�i~risdi~/iorne tratto daUa le�gge del 31 marzo 1877 e di potere unifica�re nella Corte dii oa.,sazi1on�e) anohe ini reil'aZ'ione ai 0om1fiitti) la funzione di guprenio orga,no reg,olatore della giurisdizione e delle competenze )) (n. 26). E ,d'alt.ra. pa.rte, coer:entemente con queste aiff. errrm.zioni di 1principio, il legislatore, nel trasfondere le disposizioni della legge del 1877 nel c.p.c., ha provveduto a colmare le lacune che la� esperienza aveva riscontra.to in �essa. Cosi ad esempio, mentre l'art. 3 n. 3 della le.gge ammetteva la. risoluzione dei conflitti (reali) positivi o negativi di giurisdizione solo �qua.ndo fossero sorti fra, Giuld,ice o!idinado e speciale, l'a,r&[..: i.colo 362 secondo comma c.p.c prevede la risoillffi. zi-0ne all'che di 1que11i insorti fra Giudici ,speciali. E mentre lo stesso art. 3 n. 3 ammetteva l'impugnativa delle decisioni di Giudici s.peciali solo per incompetenza ed ec.cesso di potere, di guisa che era. comunemente ritenuto che lo stesso rimedio non �spettava aillorch� vfoeve�Iis1a� il Giudice s1peicia1e aveva aJI'erma.to� la, propria. gi1uriJsdizfone (1), l'a.rt. 362� primo comma, conse1nte il ricm'1so � per motivi attinenti a.Ila giurisdi,zione )) del Giu. dice speciale, e �quindi sia 1quando questi afferma sia �quando .questi nega la. propria giurisdizione. 'l'ale profonda riforma � infine sintetizzata� nel principio g�enerale contenuto nell'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e rioordato dalla stessa decisione annotata, secondo il �quale la Corte di Oassazione � l'organo che � assicura il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni )), Tenendo presente tutto d� � agevole stabilir.e la differenza esistente fra la. disciplina dei conflitti di giurisdizione vigente anteriormente al c.p.c. e �quella instaura.fa con il codice. Per l'innanzi un vero e proprio sistema di risoluzione dei conflitti di giurisdizione esisteva nel. l'ambito del processo ordina.rio, il cui ordinamento conferiva alla Corte Suprema i poteri per risolvere tutte le questioni di giurisdizione ehe si fossero presentate davanti al Giudice ordina.rio 1(1) ZANOBINI: op. val. ci�b., p.ag. 50. sia in veste di conflitto virtuale che in veste di conflitto reale cGn un Giudice speciale. Ma rispetto ai Giudici speciali non pu� dirsi eh~ esistesse una a�naloga disciplina organica, limitan. dosi la, fogge �del 1877 ad attribuiire alla Gorte-di Cassazione soltanto determinati poteri. Nel c.p.c., invece, comunque voglia intendersi il princi:pio della giurisdi,zione unica solennemente a.ffermato nella Relazione ministeriale (1), � certo che .si � volufo croo1re un sistema� unico per lai risoluz. ione dei conflitti di giurisdizione, nell'am. bito del quale pu� dirsi in linea generale che la Corte di Cassazione viene dotata di uguali poteri sia, nei confro:p.ti Idei G:�udici �SIPecia.li che del Giudice or.dim11rio, e fa.li poteri le co�nsenfa!Ilo di risolvere tutti i conflitti di giurisdizione. 5. 'I'enendo �presente la struttura. e la .funzione assunta< dal regolamento di giurisdizione nel �quadro dell'ordinamento di tutta la materia dei con. flitti di giurisrclizfone, ci is�embm chE\ lo� spirito della leg�ge va�d& oltre la lettera deg�li articoli 37 e. 41 c.:p.c. Oi sembra cio� che il suddetto regolamento sia per su.a, natura suscettibile di applicarsi a.. tutte le �questioni di giurisdizione, sorgano essere in confronto cli Giudke ordinario, o sorgano in confronto di Giudice speciale; e una. tale a:pplica. zione estensiva riceve conferma dagli ampi ipoteri che sono stati riconosciuti alla Corte di Oas sazione. L'a,rgomento letterale non � e non pu� essere da solo sufficiente a� contrastare tali illa,zioni; n� � stata fornita una ragione convincente che valga. a dare ad esso un valore e contenuto sos:tan. ziale. �E' sta.to notato come non �possa escludersi una impel'fetta formula�z.ione degli articoli 37 .e 41, spiegabile col fatto che tali norme, inserite nel c.p.c., si sono limitate a. considerare quello che � l'oggetto :precipuo della disciplina del c.p.c., e cio� il procedimento ordinario. In sostanza. il legislatore avrebbe dato a tali norme la. .stessa formulwzione di tutte le altre del c.p.c., riferendole cio� al solo pro0edimento Ol'dinario, senza tenere presente che la disciplina, stabilita in materia di conflitti di giurisdizione si estendeva anche al difetto di giurisdizione dei 1Giudici s.peciali e in ge. nere di tutti i .c;onflitti di giurisdizione. Ci� ipu� e:ssere tan.to pi� verosimile, se si tiene presente (e lo ha rkordato la stessa, d~ci!sione annota.ta,), che il progetto 1Solm:i manteneva in yigor.e la legge del 1877, limitandosi a disciiplinare il processo 01,dinario; e solo in sede di redazione dell'odierno te�sto rdel c.p.c. 1si tra.s:fius�e�ro in esso le disposfaioni della. legge del 1877, attuandosi -come si � detto ~un unico sistema per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione; di guisa. che pu� non essere a,zzardato :pensare che non sia di pari passo adeguata la formulazione delle norme al nuoxo sistema instaurato. Comunque, anche indipendentemente da una tale &piega�zione, sta di fatto che l'interpretazione (1) BRACCI: Ol[J. cit., pag. 186. -204 letterale non � suffragata da. alcuna ragione so. stanziale ; e in aH1'i termini non � dato di v�edere per quale motivo al regolamento di giurisdizione sarebbe stata da.la una sfera .di applicazione pi� ristretta di quella di cui esso � suscettibile. A 1questo proposito, la sentenza della Oorte di Oassazione 24 marzo 1943 (gfa citata), pur attenendosi all'interpretazione letterale delle norme di poi smentita nelle successive pronuncie, riconosceva tutta.via che �la, i�dentit� delle ragioni che stanno a base delle situa,zioni processuali dovrebbe1ro coindurre ad una. applica~iione integraJ.e dell'istituto �. La decisio�ne del Oonsiglio di Stato invece ha cercato di delineare 1quelle che sa.rehbero le differenti situazioni e le differenti esigenze nei .procedimenti speciali rispetto a'l procedimento ordinario ; :ma non ci sembra che siano stati addotti elementi decisivi per una siffatta discriminazione. Tale non ci sembra il richiamo a. quello che � stato l'intento precipuo del nuovo c.p.c., di per. seguire, cio�, una maggiore celerit� e sellllplicit�t nel processo ordina.rio, mentre una� analoga esigenza non si sentiva per i procedimenti special�. lM inve1�0 ci� non toglie che, accanto. a questo scopo di carattere genera.le siano stati perseguiti s.copi specifki relativi a singole materie, uno dei quali � stato appunto .quello di rielabora.re la materia dei conflitti di giurisdizione in modo unitario ed organico, sia nei confronti del Giudice ordinario che del Giudice speciale. �Soprattutto, poi, non � possibile non farsi carico delle incer. tezze e delle iperplessit� cui ha sempre da.to luogo la, 1risoluzione dei oonfritti di giuris1dizkme e 'l:mn � possibile pensare che il legislatore, avendo inteso O'VV:iail.'Si appunto mediante la, i1stituzione del regolamento di giurisdi.zione, si sia per� fermato e met�, ammettendo tale rimedio solo in alcuni casi e non in altri. 1Se anche i� vero che ta.lora i procedimenti speciali si 1svolgono in modo pi� rapido e con forme pi� 1s1emplici, � id'altra �parte a:nche ve1�0 che in essi l�e �questiorri �di giuris!dizione d�nno luogo a non minore incertezze e perplessit�, e che non minori .sa;rebibero gli inconvenienti che ne derivano a, voler�e negare .i,l regofa!lllento d�i giurisdizione. E' �staito a;nzi os'Serva.to acutamente che in gene1�e proprio nel procedimento specfale tale rime�fo rie1sce pra.ticameillte utile (1). Infa.tti nei cas.i in cui aippa.re idubbrio 1se� la. .giu:.risdizfone spetti aJ. G1iudfoe ordinru1�~0. o i8pecia.le l'int1eressa1to � cosfoetto, a caiusa1 deHa, ibrevitlt dei termini previsti per; T�'iico-rrere alle giurisdizioni speciali, a proporre s�nz,'a.ltr�o ta1le ricorso; di guisa che, a volerg1i nega.re il regolamento di giurisidizione, lo si coistringe di r�icorrere 0ill'e�spediente di pr:oporre anche l'acZione giudiz;ia1�ia, per potere usufruire � idi ta,fo regolamento. E poich� la. que�stione di giurisdizione � la .stessa. da.vanti al Giudiice speciale e da.vanti al G;iudice ordinario, non si veide pe11ch� 1si debba ricor1-ere a q�uesta. 1�uplica (1) LESSONA '. op. cit. zione di giu�iz�i per farla :risolvere in sede di regolaimento preventivo. Gli incoinvenienti, poi, sono alllche maggiori se il conflitto � fra due 1Giudici specia�li (la nostra tesi, contrariamente a �quanto J:it�nuto -dal Consiglio �di Stato consider�a il regolamento preventivo applicabile a.nche in �questo caso e, in genere, per ogni �questione di giurisdizione), poich� allora lo i11teressato, nel dubbio, sarebbe costretto a �pro. porre contemporanea�mente i due ricorsi e dovrebbe attendere la decisione almeno di uno di essi ('q:uando si p'I'o~unz�i un unico grado) pN� a.vvale1'<si tlel rimedio dell'art. 362 1� comma e conoscere il Giudice competente. 6. llertanto, comunque si rigua.rdi la questione dal punto di vista logico o sistematico o pratico, non ci sembra che possa da�rsi alcun peso all'argomento letterale (1). l.\fa, la decisione annotata ha poi cercato, nello ambito della questione generale, di creare una posizione particolare per il Consiglio di Stato, rilevam.'do che voler a,pplicare il �r�egolamento anche nei confronti del 1Supremo Oonse!S'so Ammini. strat:i:vo 1significher�ehbe torrna.re a.l iststema del T. U. 2 g-iugno 1889, n. �6[166, nonootante che esso sia. stato poi abolito con la leg�ge 7 marzo 1'907, n. 62, per gli inconvenienti cui dava luogo. Il T. U. 2 giugno 1889 prevedeva, infatti, che sollevata dalle parti o d'ufficio la, 1questione sulla competenza del Consiglio di Sfato la 1Sezione doveva sospendere il procedimento e rimettere gli atti alla Corte di Cassazione pe1� la. decisione di tale �questione; ed ora si tenterelbbe di creare nuovamente �questa situ~.zi~me che la legge 7 marzg=*'~� 19(}7 aiveva. voluto� ehmma,re. q,w ,Senonch� non ci seJID.bra1 che il sistema. instauraito col �regolamento di giurisdizione a:bbia alcu'llch� di comune con �quello del T. U. 2 luglio� 1889, che la decisione annoita.ta ha giustwmente depre cato. :Secondo quest'ultimo s:istema, il Consiglio di Stato a differenza di ogni altro iGiudi.ce ordinario o speciale non era mai giudice della propria competenza, poich� ba.stava soltanto che sorgesse la questione in proposito perch� di essa rimanesse investita� ipso j'ure la Corte di Oassa,zione. Ci� fa. ceva sorgere discussioni intorno a1la natura giurisdilaionale delfa., funzd.one .dell'organo e mettere (1) In matef':a di conflitti di giuri�s.dizione vi � del r�sto un. altro esempio, tn cui l'interpretazione letterale � sitata pretermessa per seguire lo spirito della legge. L'airt. 360 n. 1 �consente il ricorso avverso la sentenza d'appel1o o idi unico .grado � p.er difetto di giurisdizione �, e tuttavia �la d.ottrina non ha dubitato che la norma v.ada interpretata in modo estensivo (ANDRIOLI : Comm. aL cod., II e.diz., pag. 353). Ta1e� intenpretazione estensiva si comprencie ancor meglio., se, in consideraz �ione �del sistema uni:co 'instaurato dal 1egis1atel'e,,__ si affianca e Si �c.oordina la norma suddetta C:on l'art. 362 1� comma, il qua'le ammette l'impugnativa delle decis. ioni c'Leii giud1ici .sp.ecia[1 sul punto. della giuri.sdizi.on.e, sia che l'affermino e sia che la neghino. -205 in fo1�se la pienezza, idei poteri r'ich:iJesta per esercitia. rla�; ond'� -che provvidamente con la legge del 1907 v�e.Ilne eliminato l'inconveniente, pone111dosi il Oorusiglio idi 1Sta.to D!ella stessa posiziione di ogni altro <Giudice ordinaC1.'io o speciwle. E' evidente che non � questo il caso del r�egolamento di giurisdizione, in cui occorre un ricorso di parte per portare la questione all'esame della Corte d~ Ca,ssamone. In ta.le caso :riesta fermo il principio che ciascun Giudice � investito dei poteri per giudicare sulla� propria competenza, ma esso, come si � gi� fatto rilevare innanzi; � contemperato con l'altro dell'iniziativa delle parti, al fine di ovviare all'esigenza pratica di risolvere sin dall'inizio, in modo rwpido e sicuro, le 1questioni di giurisdLzione. D'altro ca.nto, se � vero, per quanto si � venuto finora esponendo, che ta.le contempera.mento dei due prncipi ha valore nei confronti del !Giudice ordinario come dei Giudici speciali, dovrebbe avere va.Iore anche nei confronti del Consiglio di !Stato, al iquah~ la legge 7 ma.rz;o 190/'� ha :iJnte:so assicurarre .Ja, pos1izfone che � prop�ria degli aJtri Giudici, ma. non ha certamente voluto creare una posizione di pri:vil~gio rispetto a:d essi. Altro argomento 'P'er escludere l'applicazione del regola.mento di giurisdizione nei confronti de] Consiglio di Stato viene desunto dall'art. 111, uL timo comma, della� Oostituzione, secondo il quale �contro le decisioni del Consiglio di 1Stafo e deUa Corte dei Oonti il i�icorso in Cassazione � ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione>>. 1S.enonch�, la norma intende limitare 1�ffitei�vento della Corte di Cassazione nei confronti dei suddetti organi giurisdizionali ai � soli motivi ine1 �enti aUa g�iurisdizione ))' lllla� non dice che esso sia limitato altresi al sindacato delle sole decisioni ; in altri termini, riferendosi a �quello che � il sindaca.to successivo e ammettendolo per i soli motivi inerenti alla giurisdizione non esclude che vi possa essere un regolamento preventivo, neL l'ambito di �quegli stessi llllotivi. 1Sopra.ttutto, poi, la no�rma. intm1d�e conferma.re la, disciplina che in pro�posito esiste nel c.1p.:e., non intende varia.rla e, in definitiva, la stessa d�ecisione del Consiglio di �Stato ne trae argomento per la colliferma di quello che, a suo avviso, 1sarebbe lo stato della pr�eesisfonte legislazioll'e sulla ques1tione. Ma appunto per questo, se dovesse rimanere assodato che il regolamento di giurisdi, zione non pu� non applicarsi a tutte le questioni del g1enere, anche �Se 1sorgano >Clarvamti a.I Oon1siglio di .Stato, non � possibHe vedere nell'art. 111 della Costituzione una norlllla innovativa di ta�le situaz~ one giuridica preesistente. ROCCO DI CIOMMO AVVOCATO DELLO S'.L'AT(l zu ? l!:;:::il a&; &HkkliE DD,S NOTE D I .:n O T T RIN A T. NOVELLI: Gli arbitrati necessari e l'art. 102 della Costituzione. (Giurisprudenza completa del~ la Corte Suprema di Cassazione, 1948, voluc me XXVIII pag. 578). Il Novelli prende lo spunto per 'questo suo lucido e sintetico studio dalla sentenza n. 1095 del1' 8 luglio 1948 delle :Sezioni Unite (Riv. e loc. dt.) nella ,quale si afferma che il OoUegio Arbitrale previsto dall'a.rt. 10 del decreto legislativo 2 no; vem1bre 1944, n. 60\3 � organo di giurisdizione spe:. ciale, per esamina,re la, ,questione se esista una di� stinzione tra le categorie dell'arlbitrato obbligatorio o necessario e delle giurisdizioni speciali. �, Vautoire !Premette la. ele1nc:a,z,ione dei criteri che pi� eomunemente vengono adottati per �qua.W ficare e riconoscer�e la. natura, a,rbitra�le o giuri~ sdizionale, di un organo� giudicante.. Essi sono: 1) la denominazione; 2) l'origine; 3) la scelta dei Giudici; 4) il modftM� decvid".evndi; 5) l'inrplll:gnabrilit� della decisione;. 6) il valore di titolo esecutivo delle decisioni medesime. Nessun valore pu� attr�buirsi a.I primo criterio in ,quanto il fa.tto che un determinato or.gamo giudicante' sia' denominato arbitral'e, non esclude che possa essere un vero l:l proprio organo di giurisdizione speciale. (Vedi acl es.: le Commissioni che giudicano in llllateria di legislazione vincolistica nelle locazioni di immobili). Il secondo critm�io nemmeno � decisivo, in quau1to sia g�li arbitrati necessari che le giurisd�. :zioni speciali trovano la loro origine in norme di legge, e non nella volont� delle parti litiganti. Nemmeno il quarto �criterio fornisce un sicuro ele: mento di distinzione in quanto la decisione secondo gquit� non � esclusivamente riservata. ai Collegi arbitrali, mentre, d'altra pa.rte, � quasi norma.le il caso che questi (si intende negli a.rb�trati obblig�atori) decidano secondo diritto. Anche il criterio della, impugnabilit� o meno della deci. sione non offre elementi di distinzione, dato che il legislato.re sancisce la impug�nabilit� indipendentemente dalla natura del Collegio che ha emesso la. decisione. 1Per �quanto riguarda�, infine, la es�: cutivit� delle decisioni, indipendentemente dal decreto del Pretore, (il ,quale, �com'� noto, � essen~ zia1e per rendere esecutivi i lodi arlbitraH) � d~ rilevare che talune leggi speciali hanno richiesto questo decreto anche per rendere esecutive deci sioni collegia,U aventi contenuto spiccatamente giurisdizfoinaile (ad .e1se,mpfo: d�ecisioni l})er la. !risoluzione delle controversie in llllateria di indennit� di espropriazione per p. u. in dipendenza del terremoto del 1908, decreto legislativo 18 agosto 1'917, n. 1399. Escluso quindi che tll,tti i criteri suesposti, sia separatamente, che congiuntamente, possano valere a trwcciare una sicura linea di distinzione tra, arbitrati obbligatori e giurisdizioni speciaE, resta solo da esaminare se 1questa. linea possa tracciarrsi �suina, ba,se del criterio indiC'afo a.I n. 3 e cio� �quello relativo al sistema. di scelta o nomina dei gfodici. Giustamente, peraltro, il Novelli ritiene c,he nemmeno questo criterio sia decisivo. Rifacendosi alle opinioni dell'J a.malio e del Guicdardi, egli conclude dfoendo che tutt'al pi� l'elemento distin. tivo potrebbe trovarsi nella scelta del Giudice in astra.tto, e non nella scelta del Giudice in concreto, in �quanto, la scelta in concreto pu� ritenersi derivM1te non da� un potere originario delle parti, ma. da un potere ad esse delega.to dallo Stato, il �qua.]e vuole cosi garantirsi l'apporto al Oollegio giudicante di elementi aventi una pa.rti,e colare competenza. tecnica; e., d'a1tra pa.rte, non mancano casi di giurisdizioni speciali delle �quali fanno parte anche 1Giudki che rip�etono la loro nomina da. una scelta di pa.rte. N� maggiore im. portanzw pu� attribuirsi all'elemento della permanen, za o meno dell'organo giudicante, in quanto tale permanenza non va considerata. in relazione alle persone fisiche che lo compongono, ma. in relazione al fatto che la legge preveda e preordini un deterllllina�to organo, sia pure costituito volta per volta nelle persone fisiche dei suoi membri, alla decisione di determina.te controversie. Dopo questa. acuta e documentata disamina, il Novelli conclude che la �questione se sussista una categoria intermedia tra giurisdizioni speciali e a�rbitra.to volonta.rio, deve essere risolta in senso negativo, e che la chfa.ra� tendenza della giuris� prudenza della. Corte !Suprema a ricomp�rendere la categoria degli arbitrati obbligatori in 'quella delle giurisdizioni speciali � da aipprovarsi. Sorge, quindi, la �questione della� sorte di questi a.rlbitrati obbligato�ri, in rela.zione alla. Costi. tuzfoine, ed il Novelli ritiene eh~-�esisi !debbano e's'ser:e, ,soggetti alle norme dell'3J,rt. 102 della._Oasti~_ tuzione medesima e della VI Disposizione tran� sitoria. C.o'iuJorvJJiwmo oon le oonol1Miorvi oi/!�! il NovclU � pervewuto. -207 In ordime ai riflessi della Oostititzione siaie giuri18d~ iorn.i :~pociali e1si-'?�tcnti s�i 'Peda in questa Rassogna. 1949; pa�g. 80 e ,<?eguenti. A. iwss1tn.o sf�u.ggir� fi.m.po�rtan~�a dei problema tmttato dal Nov1elli, ove si rifletta che -gli arbitrati obblig'atori tro�rano il� loro maggior ca1mpo di a�ZJionc proprio in controversie n,elie. quali, di solito, � parte la l'�ubblica Amministmzion-e, e neZZ.o qual'i, pertanto, � quasi se.rnpre interessa�t,a �ircttamente l'Avvocatura dellio Stato. Una applicaz.ion1(J, p�articolai 1nV.en,te importawte dei criteri enunciati da,z NoveUi potrebbe riscontra. rsi nel campo degli arbitrati previsti dal! oapitolato generale di appalto per le opere pubbl'iche. Com'� noto, (iwdi in qit.esta Rassegna, 1948, faiso. 1-2') pa.g�. 7) la Corte Sit�pre�ma h(b e1s1obuso, con l�e s�1w ultimre semten.~YJ, il oara.tfere di giurisdizione special1e dei suddietti Collegi, motivand-o que" Sta affiernw.;Aone con l'argomento che essi non sarebbero istit1hiti con leggo ma con n.orme regolament( J)ri, l�e quali sarebb.ero inidonee a dar vita ad 1m-a. giurisdizione speciale. La questione, peraUro, nterita di essere riesamfoata �, in qnanto sembra eh.e la distinzione debba_. piuttosto, trovarsi nell;'origine normativa (in sens�o lato) o oon.trattitaole del coUegio giudioon.te. Tale riesame si impone anche in relMione a1gli incowvenienti �i ord�ine pratico ai q1iaU i sudd!e�tti arbitrat� ��nno ~ogo, e oh�e s�ono 8tati laimentati r'eoentemiente, an.chc da parrte d1elle categovrie intere1s �sat�e. A. S. R� POMINI : L'esame della capacit� contributiva 411nell'i01posta di successione. (in, �Riv. dir. fin,an' ziario e scienza delle finanze�, 1949, II, 24). In tema. idi 1su00es.sione te,stamentacria fra, fra.telli naturali riconosciuti il P. a.nnota due contrastanti decisioni delle Commissioni delrre Impostre. (riv. loc. cit.): la prima della. Commissione Provinciale di Mod�ena che ha ritenuto dovesse tale sucoes-sion,e scontare la aliiquota prevista fra germani, l'a.itra della Commissione Centrale a Sezioni Uni.te (18 giugno 1948, n. 98816), eh~ ha all'opposto fissato il! principio essere applicabile l'aliquota fra estranei. Il P'. fa adesione alla prima deUe due tesi in contrasto; e parte daliJ.a-affermazione di principio che l'imposta di successione, come quella che colpisce la capacit� contributiva, va applicata con riguardo al contenuto 'economico del rapporto, da che appunto �Si pu� valutare qua}!e, sia la eff-et.tiva capacit� contributiva dell'erede. Osserva al riguardo il P. che tutto il sistema della imposta di successiom~ � basato sui vincoli di sangue, che tesiimoniano dei rapporti familiall'i e ,socia.li: si che pi� �si attenua.no 1quei vincoli e quei rapporti, pi� crescono le aliquote. E d'altr:a parte fra coloro che pi� sono legati da. ta.li vj1ncoli e raipporti la, eredit� costitu~sce una. pi� che 11egittima aspettativa, in vista della quale appunto il legislatore ha fatto la valutazione della capacit� contributiva degli eredi: la qua.l'e va ria (e con essa variano le aliquote) col vari:are del ra1piporto ofarmiliare .fra il ae ciiiit8 ed il beneficiario dell'eredit�,. �'Si spi�egano cos� le aliquote diverse n1eUe succes. sioni degli ascendenti e dei dis<;end�enti, tlN. ger"~ mani, dei figli naturali non riconosciuti, dei figli adottivi e degli affiliati, e::c. In questa situazione non vede il P. come e perch� i fratelli natmali riconosciuti (che al padre non succedono come estranei) debbano fra loro succedere come .estranei, quando � chiaro che una fondata aspettativa all!'e1'edWt. non manca. Qui � questione di equiparazione di t11attamonfo fr:a fratelli legittimi e fratelli naturali, �e non vie n.e in considerazione lo sva.tus personale: <e trattamento che significa egu.agl!ianiza di capacit�, contributiva, la quale, e non lo s�tatiis, � il punto di partenza del diritto tributario )). _La tesi del P. non pare sia da. condivi�ere. ;lnt�anto p1t� .apparire stirano partire d1al con ce:tto di <e capaci't�. oontributiva )) per dedurne che questa, in mmt0r'ia d�i s�ticoessione � tanto minore q�uanto maggiori son.o te aspettative a cons�eg,uire la� eredit�! Su un piano �i astlf"attezza logica dei conoeit.t:i d.o�vreb be affermairsi, ci siembra, che e< capacit� o<mtributiY/Jia. )) e � mspettatfoa di eredit�:)) son, con c1etti ohe si mitovono .s�u. piamiJ 1roii>er8i, e quin,di nom d�JVrebbero infZ.uenzarrsi a iiic:ernda. Ma poi, vo leirido apvlir are nielle sue estreme conseg'll/en!Z'c_. il principio d�elta capaoit� co11:tributiva, non dovreb be forse aversi riguard.o alla sola entit� �del patri monio ercd1f,tario, gi<wch� par�e evid.ent.e che, a!U� mentand)o ques'o,. aitmenta la capacit� oontribii Hva d�oll'eredo ? '.or se questo principio non vi1ene in toto appli ca;.to in tal'itni casi (sucocil'sion�i niel niwlco fami li'p,re) 0i� a. noi pare n.on. siia g�i.� a s�ign.if�oaire olw, r~$1Jetf:o ad un aetennin.a to com pen�io eredit.ar'io, la oa;paeit� conitr,ibutivia deVl' erc�e-figlio sia dJi rqrsa e minore da quella d�eff er>ed�e-nipote o dlel� l'e_rede-es�tran�eO j ma solt�Wnto ol/,e, il neg�islatore, per mgioni li oppor:tunit� di poNti�ca eoonomioa e tributa.ri.a, ha rit,onuto qui di doi;ersi, in taluni particiolari oas~, distacoare d�alla r�i!J'iid'a� a1pplioa zion1e �i quel principio. ;In alcuni ca.si, cfo�, si � ritenuto �i non dover far ricorso alla capacit�; contributiv:a: l~a quale, conuunq1te non ptt� essere in rapporto con il grado di parentda che l.ega Ver�ede al de cujus. Ma se, come a noi sem.bra., in. questi casi si � in presenza di un,a �eroga al princip �o generaie.j se, pevr r(J;g�ion.i tutt:'affatto pwr:tfool�ari, si � rite n�to di dovere, in via eccezionwle, rf,d11.rre ie ali qU,ote ordinarie de~l'impost.e; se1mbra si d'ebba poi gi1mgere (J)lla conolusione ohe fuor dci casi espres samente-ipoti.~zati non vi � luogo a dero:ga. d~el1 principio basilare d.cll-'ord.in.ament'o tr'ibittar.iq, ba s!zto sull1a oa�paoit�: contributiva. D''atro canto � stato e1Sa.tta.menfeo rilerato come la legge diel:le successioni sia strett~mment,e colle gMo col diritto di famigiia.: qui non � que1sti~ne, a noi pa.re, di autonomia o rmen.o del diritto �tribu ta.rio rispetto al dirit:t:o civile; ma � certo che mi@%t!ii i%&Jii&M;;;;;;;;; =================-~======;=;m;;:g -208 non pu� essere discussa la unit� di certi princivi gi�uridioi basilari. Il concetto di fwrY1Jiglia e di parentela non pu� e8sere diverso n.ev rUritto civile e ~n qu�eUo tributario; e sarebbe aissurdo che persone che secondo il d'iritto civile non son leg'a�t�e fra Poro da vincoli di parentela. (si che fra di esse non si apr�e successione legittima), parenti dovessero essere invece consid<evrati secondo il diritto tributario delle succes.sioni ! N� qui s�i fa wna questiJon<: di status) if�n�e a 8� 1 stessa; ma lo stabilire lo status delZe per.sone � la condizione prim>a e necessaria perch�) a tutti gli effetti) e quindi anche a qtwlli tribu'tari delle sucoes. sioni) si pos�sa determina'Y'e se e quali rapporti di parentela corrano fra, piv� persone. Ogni indagine che da. ci� riten.esse di dover prescindere risch �ierebbe di chindere gli oochj, alla realt�; e di stabiMre dci principi di intierpretazione mut.evoli p�er ogni rarrno del dir.itto J con quali gravi cons�egtwnRJe � facile ved<ere. Nel s�enso sostenuto da,~ P. s.i vedono anch;e Commvs1sfon1J Pro�vinciali bnpost.e .Bari 27 febbmio 1945, in � Riv. Leg. Fisc 1>, 1945, 289, numero 17�6'23, ed ivi le allegazioni difens'ive de't;le pa,rti; e Amaid'io: ivi, 1942, 4 e 1946, 8. N�el senso invece delDOt decision.e della Gomm.issione Centrale) cfr. sostanzialimente Oass. Roma 6 aprile 19Q()i, Owstor�trMJ,. c. [l'inanze) e Serrano (in � Riv. Leg-. Fisc. �, 1946, 3); il quale) fra fal1tro) e sulla base �f3l conoet-t!o delle aspett:ative, caro al P.) esat't.amente osserva che Ca legge tributa.ria non poteva trO!tfXl!ne oon gli stessi criteri misuratori dJelle aliquote i fmfJelli appartenenti ad una famiglia legittima (aspettativa tendente a~ massimo) e coloro che sono legati fra loro dal rapporto di discendenz(l; natitrole if.aPlo st�esso� stipite) fra i qua.li la aspettativa � minima. (N. G.). A. TESAURO : A proposito della �appartenenza di una cosa aJla P. A. � come presupposto del delitto di peculato. (Il Foro Penale �, anno IV, fascicolo II-1949, CEM, pag. 146 segg.). Annotando la sentenza della Corte di Cassazione in ricorso Puddu ed altri (III Sezi-0ne, 9 novembre 1948), il Tesauro esamina la questione del1la int�erpreta,zione del termine � appartenenza J> usato dal legislatore negli articoli 314 e 315 C. P. L'autore sottoscrive pienamente lG sovra cennata decisione che, respinto un concetto di :appartenenza a contenuto meramente patrimoniale ed eiquiva.lente in .delfinitiva, a�l diri<tto rea.le 1n genere, pone la questione, su di un piano giuspubblicistico, scorgendo nell'apparten�enza non solo i1a titolarit�, di un diritto di propriet� o :altro rea1e', bens� anche la semplice �spettanza �, titolarit� cio� �di un diritto av�ente quale oggetto un d;eterminato bene>>. L)errata �nterpretazione del term.�ne � appartenenza>> ha a[fa.tioato n.on poohi autori e la, gi�ud8prudenza. Vuolsi da a,lcnni ripor{ are il oon �et'to di � appwrtenen. za 1> affassistenz-a di un diritto di propriet� od aUro diritto r:eaie clw spetti ad un subbietto in via esclusiv�a od in concorso con altri. In taD modo tra,,� app�rrte'f/)enz<a i> e: diritto reale in genere: vi sare�bbe coincridenza,) apparendo il primo quasi un .genus rispetto al seoon.rto ('MANZINI: � D-i ritto Pena.ie ))' v1ol. V) pag. 101, UT.ET 193;5; MAGGIORE: �Di.ritto Pena�le ))' Prin.cripi) vol. II, pag. 12'8, Za.nichelli 1938). Se ~a corrente cennata ha forti sostenitori) pur non ci sentiamo condividere col Te:sawro la qualifioa attribuitale di � dominwnt �e >> att�esoch� vari auVori havnno gi� in travisto gli esatti termini flelPa qiietStione (in e< Giurisprudenza,))' Oassazione 27 luglio 1933, rie. VITALID: � Annuario di Dir. e Proc. Penale ))' 1933, pag. 602). Ed inl/Jero altro � tdolarit�1 di un diritto reale) al'tro � �� (J;ppartenenrrJa �, poten1fo wria oosa ap: parteniere ad, un soggetto sen.<:'ro c�he questi ne s�ia titolare per iMritto di pmpriet�; o a~tro diritto reale. P& quanto poi atUen�e a.l possesso d'ella Pubblioo � Amministrazione pu� afferm,a.rsi ( he questo non � lega.to a.d afoiin titolo in particolare) essendo si~ffic�;n.le) perch� si integri ttna �appaq�. tenenz-a >> l)esercizio di u.n diritto o di una funzione i.n ordine ad itna d.eter~mina,ta cosa: (BIAGIO Pm:moCIDLLI: L'appropria,..,ione indebita) p.ag. 102�, Napoli 1933; NuvoLONEJ: Il Possesso nel Diritto Penal �e, pag. 157, Milano) 1942). L'annotata sentenza) M. ove indivicvua. un vinvofo che lega la Pubblica A.mminis1tra@o'ne alla oosa ta.le ohe valga� a qtta}IJifioarZa C'ome di sua � a.pipartencnza >>, oltre ohe in un � dlitritto d'i plt'opriet� o altro reale >>, nel poterre attribuito alla Pu.bb�lioo� Amministrazione d~i � d00Una1re deterrn�nati beni. all'attu.a.zione a.f!JJ fin1ii cihe le sono piropri.I ))' merita pieno oonsen.so. La CovrtC' Hupre.ma ha fatto oos� intcgral�mente sua la tesi sostenit.ta dJa.l LIDVI (Delitti contro la Pubblica Amministra~ione in tro.ttato idi D. P., titolo III) L. II-0.P.) Val'lardi 1935) che appunto scorge a base deW� appartewenza >> :a) la propriet�; b) 11,n dirit.to reale qurtZsiasi; e) la d.est�nazione in ntto) della P11,bblrica Amminfatraz�ione del proprio serv �izio od all'attuazfone dei suoi feni. A questa intcrriretaz1ione del terrnine � appa.rtenenza � si � au.tolf'izza.ti sia daUa c�on.trapposizione flhc il oodioe pone non trae cose che appa1�tengono alla Pttbblica Amministrazione e a privaU, ma tra, cos!e ohe apparten.gono (a�rt. 314 o. p.) e oose che non appartengono (art. 31fi� fl. p.) alla Pnbbica A.mministrazione) sia considerando che il d,etitto di pecttlato non tanto � menomazion�c della � propriet� >> d<ello Stato quam.to della fiducin partioolaffe C'hc accompag1ui l'opera, d;ei pubblici funzionari. Pu� cow� l' Allarilla. � Nuovo Dir1esto Jt.aliano �, V'OOe Pubblioa Arn1,1min.�;tra.zimtc' n. 10) scorgere. peculato nell'apvropria.v:ione, da parte 1J;i un pompiere) d�i nna pampa che si era. fa.tto prestare d0a un privato per lo spe[f!ii�men.to di un incendio. Neil carmpo pttbblicistico in tal modo ~a; �appartenenza >> � s�uscettibile di esame sotto una particol!are luce che ne mette i�n rilievo la peculiarit� e ne ind� a la retta int'erpretazione. (R.C.). W:::::::::::::::::::::: ;;,,;;;;:m&iiiilli&�:MWWW-mm:i;;;; ;;;;~ �RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE -Approvazione del progetto di c?str.uzione di un acquedotto consortile--Ordine prefettizio d1 sospensione dei lavori iniziati da un concessionario di parte delle acque da utilizzarsi per l'acquedotto non ancora concesso ai comuni interessati -Impugna� .tiva dei due provvedimenti -Incompetenza del Tribu� nale ~Uptirlore delle Acque pubbliche. 1Tribunale Superiore delle Acque, Sent. 13 luglio 1949 -Missa contro Assessore dei Lavori Pubblici della Reg. Sic. nonch� Prefetto di Palermo). � Sono di competen2'a dei Tribunali delle Acqu1e l~ controv�ersie aventi per ogigetto qualunque diritto aUa derivazione ;ed utHiz�zazione di acque pubbliche. � Talie competenza sussiste non solo quando il provvedimento impugnato concerne l'utilizzazione dellie acque, ma anche quando ri1:ruarda ()'li fan . . 1 b b p1a.nt1, �e oper�e refa.tive, le occupazioni ed esip11'0priazioni )). � E' competente il Tribunale regional.e :a� conoscere del ricor.so diretto conto il decreto di approvazione d'un progetto per ltar costruzione di un ac 4uedotto la cui eseclIBione eliminerie�bbe una pree~ 1stente derivazione di aiC1que pubbliche)). E) inoontr:overtibile iV principio riafferrrnalo im quest'a �eoisior1;e che la mlagistratitra delle acque sia competentie a conosaere � delle controversie aventi per oggetto qualwnqite diritto alle derivaz. ioni� ed utf,&izza.zio1'1!i di acqite pt{bbliche )) � m.a i"vi si afferma che la� competenza sussiste :C non solo� quando il provvedimento impugnato conoern~ l'utiMzzazfone delle acque) ma anche quarndo rifj'ttarda gli impianti) le opere re~ative, le ocoopazf, onv ed,i esprovriazioni )). L'elf!iunci~io'fl!di in qw,es.ti tffl",mini die-lfarn.bi'to della com�petenz�a� dei tribitnaU delle acque puibbliche pu� dar li{ogo a �egli equivoci. Non vi � dritbbfo ohe nei oa�Bi in oui il pr:ovv,odimento '�!mpugn.ato) riflettent.c z.e. opere da costru.,irsi o gi�. costruit1e) che si asswma lesivo del iUri,tto o interesse legitt1imo d.el singolo S'.�J, stato ado'tta.to dell:JAutori!t� preposta, al governo d1eUe acque pubbf. iohe il ricorso sia di competenza �ei tribwnali acne acque) rispettivament�e di quelli regionali o d�ei: Tribun,a,.le superiore. Del pwri nessuna incertezr: Ja 1Ji{� sorgere sulla com;petienza se si contro11erte sul provve1dimento emesso per l'occuvazione od espropriazior1;e d.ei beni dJi spett(J;nza dei terzi occorrenti per l'esecuzione �eWopera di derivazione O utiliZ'Z�aZ'iOnc di a: q1MY 1J1tbbliche O di bonifica. L'estensfone del1la. co�mrpeteri,.za <foi tribunali d:ellc a.oque pubbliche alle controversie in mat�eria, di occupazione) di espropriaZione o di risarcimento dei da.nni derivanti dall'esecuzione di alcur1;e. &elfo Opere S01Jnlt indicate Bi giustifica pien(J;mente OV'C si considieri chte pitr venendo in discussion: nei primi di{e casi un provvedimento a.dotta.lo non aanl~Aut1orit� cihe ha. il �governo delle aoque� pubbliche) ma dal Prefetto neU'f}serciz�io del suo potere esclusivo) con mti si au:torizza l)occupar<Jion:e o pronuncia di e-~propriagfo'Yl!e) si tratba nondimVeno) d~ atti ricoVlegarntisi all'ese:cmione di dette opere) .e grazie a qu.esto1 r�ftesiso vu.� su1pera'f'si l'obbie~ione che Vaq�t. 143, lett. a) cont�em.pla in verit�! per i provvedimenti definitivi della AutDrifa che sopraintende alile acque pubbliche; mentre r1;e'i_ oasi con.templati neWwrt. 140, let.t. d) si controvert.e sull'indennit�, di espropriazione e non sulla legittimit� del provve�di,mento. Anohe qitanido il diritto sacrificato � quelio del titolarn di una pre@sis�tente deriv�azion.e si t.ralit�a pitr sempre d.i valittare l' esisten((Ja od entit� di qu.esto diritto) rilievo che va.le sovrattutto per i danni d)erivant'i �all'�sec1tzione delropera. Jla) n@l oas'o parti.oolare) p1res<J�tnJden.do <tall'orrdinanz1a di sospensione dei lavori iniziati da� ri� oory;ent�e) titolo di un preesistente diritto di d.eri1ia� ziono ~l'iJmrpitgnativa oo'fl.oerneva Pa1Pprorva.zio� ne d�el iprogetto dell'acqued�otto fatto daWass�e1ssore: W,ei lavori pitbblici d�ell.a R. E.) prog.etto che non i!mportava nessuna lesione del diritto del ricorrente su cui doveva ancora pronunciarsi Forgano competentie per i.a oonc6J8�Bion.o dell'acqua desPinata alFacque�otto 'm'fJJdesimo. Ora � vero dJi,e l'art; 218 del T. D. 11 dicembre 1925� riconnette aU' apvro,vazione dei progeUi di acq,uedotti comunali il valorre di urna dichiarwzione di �pubbZioa utilit�; -wi fini della e�spropriazjone dei beni occorrenti per l'osecritzion,e di d.ette opere; onde n�on si pqt� dis1c�onosoerre l)in.t.erosse del pvropvrietario di almtni di �detti beni a provorre f imrpu.gnati'va ve1r illegittimit�' (iell'atto di approvazione) che servircbb �e di ba.BI? e di forl!damento alla prooedura di esproprvazior1;e) impugnativa ohe dovrebbe pvroporsj avanti il Tribunale Superiore) sebbene Farticolo 143 richiami aUa lettera b) gli arti<Joli 217 e 2.21 e non anche l)art. 218. Ma tra i beni fovr.m(J;nti oggetto dell'e1svrovr�azione da comvi-ersi in base al'l'approvazione del progetto dell'acq'll/edotto non pu� ricomprend.ersi il diritto �i un concessionario di derivazion@ di -210 acque piibbliche che siano da u�tilizz1are per l'wcquedotto medie.simo. Per la soppressione di tale diritto non si espl'eta la procedura ordinaria pr.evista nella leggie del 2'5 g.iugno 1865, n. 2359<. L(J; eliminazion.e del diritto d�e�l concessionario pu� wvverarsi, infatti, solo per e/fotto <Lena. applioazione dell'art. 45, �el succitato T. U., e cio� per la riconosoiuta. in.com.paf)ibilit� W.eUa meno importante utiil:izzazione riconnessa all'es1ercizio di tale diritto, con la costritzione e il funziiionamento d@ll'aoquedotto' incompa;tibilit.�, che dev�e ess.ere d:i. chiarata n.el provved.iment:o con mii si fa l'llcogo a.lla concessione a. fav�ore d'ell' Ent.e che int.ende procemere all'esecuzione del7J opera; e non certio �el Tribunale Superiore o dal Trvbunal@ Regionale. Se l'approv:azfone del progetto dell'acqu�efJ,oUo da part.e dell'Autorit� oompetente. (che pu,� essere a &econda wei oasi il Minis�tler:o dJe.Z:Z' Interno o il Provveditone .aUe Opere pubbliche o l' Assessor.e �ej lavori pit1bblioi per Zia R. S.) ha prooedut'O� la oonoessilone1 d'ella' derivaz.ion.ei delt'aoqua oecorren.te per l'attua;zfon,e �el proge'tto stesso, potr�! discU:tersi per il 'titolatre meil diritto prieesistente d,i a.e�riva.zio1~e, che verr'e�bbe, (< sottes10' �, possai in una ai vi.~ infioian.ti iJl �eareto di conoes�sione rile1! Wre innami il TriMtnale Sup!Jlf'iore anc1he1 qitom clhe ~fi:rmano l'wppro'lJYJ;.wione del prroge1tto stes:so�. Ma nel 0080 i:n oui l'O!pprovazef!one sia inve'C'e suooe� s1silva aDla1 oonoosBione 1riegola.re, t.aie i{pot�e1si non � oovnooipibile, per.ciM il driritto � olf'mai e�stinto. M1enfre� i~ deareto di approvazione, a s� stante., potr�. essere impitgnat'O, corri.e si � detto, avarnti �i Tribunal'i d;eUf} acque, d(J;i titolari dei beni immobili d(J). espropriarsi, per la costruzione� d;eU'acquedotto. Di questi riflessi non pare che si sia reso cont� i~ TriJbunale Superiore, ohe ha dichiarato la corrnpetenza del Tribunale R'egionaiei anche per qU;anto riflette l'i!Ynipugnativa iJ;.ol 1dec'f"eto di aippr�ov�azione del pr'ogetto dell' acquedoP.to, priesuppon.endo l~aJmmissibilit�. e ~'inizio d;ella procedura or<tinaria di c.sprop1�iazione per erfeitto dieill(J) dichiaraRJrione di p. u1. noovnrnes1s�a, '�' trol� provveaim�ento anohe nei rispetti del diritto del concessionario, che utilizziavar urna parte d!el~e-acquei dell:e sorg(Jnti da1lle quali doveva essere atitint�a qiiella� occorrente per l'acquedotto. p. c. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Atti della sedi� cente repubblica sociale italiana-Versamento di som� me -Responsabilit� dell'Amministrazione legittima. (Corte di Cassaz., Sez. Unite, Sent. n. 1331, 49 Ministero dell'Interno contro Taribello). �L'Amministrazione legittima non risponde a ruess:un titolo dellle somme v�ersate all'Amministra zione illegittima in base ad atti amministraitivi rpriv~ di �efficacia, giuridica a meno che gli atti dell'Amministrazione iUegittima siano stati con ivalida.ti, e per� fantti propri, dall'Ammin:iJstrazio ne legittima. nelle forme idi legg1e �secondo J.a, disci plina dell'assetto della legislazione nei territori ]iberati. <~ Le [lronuncie di �Sanzioni ammin~stratLve emes se daUe Oomn�s.sioni rp�rmincia.li per j. consumi ed i pirez,zi, istituite dal sedicente governo della. repubblica �socia.le itaUana., peT viofa.zione (lelle disposizinni legiosla.tiv1e sruipr1ezzi ema.naite dallo stes�so governo, :sono state con:va.Jidaite col,decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 21, eppertanto il governo legittimo � tenuto a restituire le somme versate al ,governo illegittimo in dipendenzja d.ellie sanzioll'i amministira.tive nel ca.so di proscioglimento, anche con� :senteinza, di non luogo a proceder�e per amnistia, dalle violazioni anzid�ette nel procedimento davanti l'Autorit� giudizi.a.ria )). Con la se1nt,enza in massima le Sezio?ii Uni�te hanno, pare per la prima volta .ex professo, esamin< 11to la vexata materia degli a.tti della sedfoen.te repubbl1ioa sociale in oocasion.e df, specie rigumrdante fo sanZioni amministrative delle� co�mmisS>ioni provinciali dei prez�z1i istitwit,e dal s�edioent:e gov�erno rfolla repub�blicia somale itaUana .. Le pronunzie di ta.zi sanzioniY corn'� noto, sono statei ooooalidaite., salivo che fossero inteTivem1te sentenze1 di ais:soluzione da.i cor'l"1sipoll'denti reati (n. 3 �elC<11rt. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 41). n Snpremo OoZZ.egio ha osse�rvato ohe l' indlica.ta safoeizza del teista legislaUvo non � posta a.d esclttdere d�alla oonvalida lei pronunzie ne~l(l) ipotesi di assol'llcZione, nei oasi oio� in cui 8iano intervenut1e' sentenze di prosciog�limento �ai reiati in relazione ai quali la saniz1ione era s�tata emessa, ma. a compZetare ~a norma costitu. tiva di oonvroliVJ;a. con n�Olf"ma di owrattere enunciativo secon.do la qual.e anche in ta.Zi ipotesi la pronunzia,, da ritenersi semprie eonvalidato, d,e,cadc, oome gi� per le disposizioni legistative d�ellaJ repubblioa socia.le italiarna. Onde ha ritern.ut&,, l'obbligo in tali ipotesi d,ena, res�t�:uzione� mezt&ffe somrna a carico dell.' Amoninistraz.ione leg�ittima per l'avvenuta conv�alida. Nei termini che segu,ono il pensiero �el Supre1mo Col:Zegio circa gM attri W.ella repubblioa sociale e circa la disciplina, d!ell'asset'to &ella iegislarJion-e nei territolf"i U:berati a s�evnsi del derclf"eto legi:slati!fo 5 ottobre 1944, n. 249. � Oon tale decreto ~ohie ha valore di norma di diritto inf�.rno diretta a re.golare ze, consegue?ize dell'esist.enza di un governo ille-gittf,mo in una pwr te d).e1l territorio italiano -si voile dare un as setto alla. legislazione nei tierritori liberati e, di rifie:S>so, ,d'efiJnire opportwnw1nente il comrpless�o di rapporto sorti e svilnppa.tis'i tm privati, e tra oosto�ro e la Pu.bbMoo Ammin.i.sitrazi:one, in base a leggi e reg�olamenti e pr'ovvedimenti e atti am ministrativi, rispe.t:tiva1men:te tlma.nati o posti in essere in quei territorio .e; �a qu,el governo. � A tale scopo si feoe una quad!ruplicie distin. zione degli atti e de�i provv�edi�menti del govern.o il legittimo, abbandonandosi ogni critierio soggettivo di riferi1nento .ai loro mutori, .e seguendo, invece, il oritelf'io oggettivo del loro cont'W!Uto. �Si dis'tinsero, cos�, quelN assol'llctamente -invaHdi e ineffic'aci peroh� d�i n.at�ura essen~�ia�lmen.te poUt�ica o perch� ispira.ti ai principi politici informa. tori dicll'attivit�J di quel governo dra quelU validi e� effioaci peroh� di n(J;tura essenzialmel}'/,te apolitica ed aventi lo scopo �i oontinuare il fun %ZZ:l1l11 ;;:rJfW'i&mmt mm ; mrmmr;;i l l ll rn:mrr mrn:: 1&2%L&2LLI -211 zionamcnto di fondamentali pitbblici servizi (articolo 4): e si d,istinsero, inolt1re, q,iielli pei quali, pur sussistendo presunzione. di inefficacia peron� compiuti per attuare specifiche firna7Jit�1 del governio illegittimo, veniva concessa facolt�, o;g:li organi ammz;irl!�strativi e giurisiUmonali di riconoscerli gi14stificaU e d'i singolar.mente convalidati en.tro un, perio1ao, dri tempo prefi,sso (a!f"tt. 2 e; 5), da quelU efficaci, perch�, presumibilmente apolitici, ma suscettibili di essere dichiarati f,neffioaoi e invalidati da q'uegli stessi organi, ove, caso per caso, ne fossero dimo,strate ooncret'e finalit� politiche (artt.. 4 e 5).... �. � La oowva1lidia non d�Jri,,;a . . . da un ra1pporto di succession~ deUo Sta,to ~egittimo rispetto allo Stato illegittimo: rapporto iwesistente per l'i!mpossibile applicazione iJ,ei principi SUlfo, SUC'Oe\8sione diegili, Stati a, un gov,erno di fatto iUe1gale e in,s.iirrezionale, qual!} ftt il gov�erno della siedioen:t,e repubblioa sociale. Neppru,re trae fondalfitien,to dal princfipio di wna possibifo res'pon,sa.bili.t� da fatto illeoito : peroh� la oirroostanza c~ie1 lfa,tti-viit� aimminvs,trll<tilva deU'Au.forit� ~oeali si svolgesse sitl territor,io d'e'l Goverr1;01 leigiUimo, o�Jc1l:pato da qitello iliegitt'imo, no,n, � sufficiente' -anone perch� quelne mutorit�. dterivavano il loro potere da un distinto ~ diverso e, anzi, an<t,ite:tfico e iUegaie ordin(l,Jmento giuridtico rfapetto 1(1,/ll'ordinamento legittimo -a far considerare a1Ywora in atto il legame dli qitelle a,u,torit� ool Governo legittimo, che invece l'? ordinanve'lito illegittimo aveva spezzato, e1 ,a rwonos'c'ere esiJs,tent,e' un rapporto di riferibi"bi!t� ooll'ordtina,menfo legittUino nell'attivit�; che qudle autorit� sv,olgevano, in nome e ,,aJJ,er conto de~ governo i~legif,timo, sul territorio \@ta quello occupato. Tanto meno p.t+� r~trovarsi il fondamvento dti quella convalidta nei principi della negotiorium gestio. La quale', in ,qu(llt1,to imp,orterebb~ riconosci,me-nto giuridico deg~i organi, che avre1bbtro f'unzionato da, g'(}i,tori ~vale a diire rioonosci �mento giuridioo deU'ordtinamento del g'O'� verno illeigittimo ~� oon,tro1ct�ietta <J,a, rilievo d,eci,sivo1 ohe qiw1g'li atti e prowed'riJmooti ai qu,a:U la neigotforuim gesti-0 po1tr�obbe riferi!rsi son,o stati oonvalidaU 'd'a'l Govern,01legUtimo per es's'e'r:e d�i questo ric'Onos,ci:titi O'biettwa.rnente e, di per S'�, s1pe1cifidarm, ente iiU;li per lo S'tafo ital-iano. � La convaUda riposa, dunque, su una esplioita mJ,anifest~ione< di volont� d~l Governo legittimo dti, non cons�];erarli rl!U~li o in1esistent1j, o inefficaci; ha il' suo fondam,ento ,e la� sua causa dtet erm.inante nella voluta firnalit�~ liberamente ,e legislativamoote espressa, di farli propri e di oon1siderarli come se &wllo st.esso Governo ZegiWimo fossero stati emes8i o posti in essere : �, inS'Orn- 1 ma, 'Un riconoscirrhento d'efficacia e di valid'it� che quel governo n'na fatto con una dichiar(J)X!<ionf} che h�a valor�e costitu'tivo perch� U inserisce nel'l'ordina, m,ento giur~dioo it'aliano e <];�, loro il crisma deli(l,J legittim,it� >>. Dal r�iconoscimento d'efficacia e d'i va,Mdit� 'm1ediante la convalida d)ipe'Yide fl so1ameinte da esso, pertanto, s,econdo l'ins;og1Yt1a1mento delle Setjioni Unite, la riferibilit� de1gz:i ,at1ti dell!a repubbUca sooiale e l'ooentuale responsabilit� di essi e rrnai d'a fatto illecito, com'llcnqu,e addebitabile agri organi e al personale della pubblica amministrazione nel periodto della repubblica sociale, e �tanto meno da non configitmbiie negotior11m gestio, od utlile r1e1rsione, conformernen,t,e cio� �it.e tesi, in ma,teriia_. dell-' AV'Vooatura dello S'tato. Rinviamo per ~a dtottrina agli scritti di 1SA'.LVA� TORI (Gli atti dell/a, r.s.i. ;e la, loro sistemazione sull'ordinamento giuridico italiano) �. di FOLIGNO ~Contrappunti in tema di sistemazione degli atti della r.s.i.) r~el~a nostra Ra,ssegna (anno I, n. 5 ed anno II, n. 1). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Fatti illeciti dei �propri dipendenti -Responsabilit� diretta -Cottimo fiduciario nella esecuzione di opere pubbliche -Auto nomia del cottimista. (Corte di Cass., Prima Sez., , Sent. n. 1568-49 -Ministero dei LL. PP. contro Campobasso ed Ippolito). , � La r,esponsabilit�i dello Stato e dell'Ente pubqlico per fatti illleciti dei propri dip,endenti � responsabilit� diretta per fatto proprio. � Nella esecUZiione di opere pruibbliche mediante appalto o per cottimo :fiduciario, l'Impresa., nella ~fera de~la propria attivit�i autonoma, s1econdo la ~pecie, le modalit� e le condizioni del contr:atto, non � n� dipendente n� commesso della Pubblica Amministrazione �ed ha, pertanto, anche per i fatti dei dipendl}nti, responsabilit� pr-0pria. � Nell'evento dannoso, oon la 1responsa.bilit� della impresa, pu� concorrere la responsabilit�, diretta del1'Amministr:az.ione quando sono ad essa add,ebitabili, fuori della, ,sfera; di~1lll'autonomia dell'Impr. esa ed a.nche per tempo precedente la effettiva esecuzione dell'op(lra,, fatti dei propri dipendenti che hanno contribuito efficacemente aJ.l'evento �. La sentenza, a parte ~ d!ecisione' di speci�!} va sr;gnalata per la preaisamone dei principi in mat, f!ria di responsabilit�, della Pubblica Amministra~: ir>ne e dri, esieou~one di opere p'llbblic1ne1. Montre rinrvi<J,m'o' in riguardo} per la dottr,Lna, a>l'io ZANOBINI : Corso,, ed', 1945, voil. �I, pag. 308 e1a al RUBINI: L'a1ppaJto, ed. 1947, pag. 300, ri"po,rtiamo la rnoti1Jazione adottata d,l(J,,l Supremo Collegio: � E' ormai cos'tante l'ins,egnami,ent:o dtella dtot t,rina e d~lla gurispru<J,,enza d,i questa Corte Su prema che non pos,sa per fatti iUeoiti parlarsi in nessun caso di �r:esponsabilit� in&ireitflai <];ella Pub blica Amminfatrazione >>. � Trattatn!d.osi dli! fatti inerent{. aU'ms1ple,taime'Yito dell'attivit� dello Stat,o o di altro Ente pubblico non possono l�! persone che per esso agiscono, i suoi dipend!emti, ritenersi a~l'Ente pubblico lega:ti da un comune rapporto institorio di diritto pri vato m,a aa, un rapp,or,to dii d.�ritto p�ubb,lj,oQ dal qiia~e esula. il concetto d,f, colpa in eligendo o in _ vigilando. �Sono appunto dtette person,e gli org,ani per mezzio dei qua~i lo Stato o l'Ente pubblico agisoe, non potendo esso altrimonti operare per il raggiiingimento delle sne finalit�, onde le persone utWM&i: &1&&4%&;;; &M!lMli!;:;;J .,._ 212 fisiche che ne esplioo,n,o lai fnn.~ione in quan,to agiscono nell'a1mbito acll(J) funzione stessa, si confonaono e si irnmedesimano nella personal:it�J aeuo Stato. o deW Ente :[J'itbbliC'o. �� Ed in oonseguenza per i fatti illeciti dei suoj, dipendentii la responsabilit� dello Stato e aeW Ente fYltbblfoo � res1po-ns�abilit� diretta, per fatto proprio. �In caso dii a.ppalto, poi, non pt{� lo Stato ri8pond, ere di quei fat:ti d�cll!appalla.tore che,. rimangono n,ella cerchia dJeU:'att.ivit�t autonoma che in '��itrt� dlel oon,t11atto appairtiene all'appa~ta,t:oire s�tesso in mjsiwa pi� o meno larga seoondo ~a specie., le rwodalit'�� e le condizioni de~ con:traUo. . � L'appaUator1e, infatti, data l'autonomia con cui esplica la sua attivit�, ed appresta i.mezzi pier la esecuz�ione deUfo1pe<ra, non � a, ri;HJiners�i 'lJffb com1messo deWappaltant'e, e' ia responsabilit� per i danni cagionati ai terz1i nello Mercizio di detta aittivit� che a.ttiene alle modal'it� vere e proprie aell'esecuzwne dell'opera non pu� fwrsi risa.lire all'Ente a nor<ma den' art. 2049 codice C'ivilie vigen. t.e (oorrris�pon,dente all'ao't'. 1153, ooimma �scoondo, di.ell'abrogato codice ael 1865). . � N� il rapporto a1itonomo di locatiooperis m1u. ta fi.sionornia, a11worch� z~amministrazion� appaltante siasi riservata (come nella specie con l'art. 5 del contrwtto) la. vigilanza ed il controll!o dei lavori al fine di garantir sii che l'opera, venga man mano es�gU:ita seoon;d.o il progetto e che riesca rispondlente al firne p1t.bblicio per cru.� � stata l'esec'l{ zione deliberata. �In tal modo la Pubblica Ammin.istrazione non aiSsume, d,�rett.aonente l'eseciu~ione dell'opera e qu�indi' non vengono spostate ~e responsabiNt�. dell'appaltatore inerenti aU'a:ttivit� che-egli ei suoi 1 d)ipend,enti devono n.ec1ewsalf'iam.ente spiog�ar'e per l'esecuzione doll' ope,.r<a'..... �. 1� Anche net cotitirno fid'ltoiario l'impresario si obbliga a produrr,e un'opera mat'eriale preventivamente di.e:terminata nelle sue Une.e gen,erali e nene sue parti es&enziaN..... a som,ministrar'e Pa ma�te,.ria di cui l'opera dooe consta.re e ad apprestare oltre l'attivit� .m,w, .anche q1iella d,i altri ohe sia weoessaria. <<Si contraddist'ingue dal:~'appa.zto a forfait od a prezzo dieterminato per essere il prezzo fissato non in blocco ed in misura i'Yl!Variabilo ma p'(Jr ogni unit�. 1U misura e per ogni specie di lavoro in modo oh�e sia esso variabile in pi� o in meno de,.l previsto secondo la quantit� effettiva di l,a,i. vori e1&e'f!u.iti in bas�e ag'li. ordini de1W Amiministrazione appaltante. � Ma fatte tali precisazioni devesi rjconosoere che giustamente, sia pure con non adeguata motivazione, la Cort,e napoletana abbia riconosciuto la respon8abilit� #retta d:ella Pnbbliaa Amtministr�zione in ordine al veri�fica.tosi f!'IJonto lutt'uoso per la violazione da parte d�ei funzionari del Genio Civile pneposti alla direzione e vigilan~a dei lavori di norm1e di comunf! prudenza e per l'omis. sione d,el.Ze pi� eleimenta:f,i precauzioni �<ihe lo &tato d,ei l'l{oghi imponeva si a.ttUta,s&{j,ro prima ancora che della �esecnzionf! aelZe opere appaltate si aittborizzassc o meg�lio si ordinasse l'infa�io .... )). � Tali omissioni, oome ha. rjt1emtto sostanzialmente la Corte,. di merito, ponendo gi�. in essere una sit'l{azione d�i pericolo per l'incolumit� e sioit. rez;z�', dei cit tadinj ob.iet~ivameni(! collegata all'oper. a pnbblica� in contesta.zione, anche facendo astrazione delle moda.Z!ifi�, ver.e e prOJYl"ie di esecitzione di essai, si r:vsolvoni,o in un comportame. nto oo~poso dei fl11nRJ>ionarri del Genio civile preposti alla� direzione e vigilanzia del:l'opera e qitindi in una palese violazione del fond'am,entale pr�inci1pio del neminem laedere �d in iMi fatto illeoit o proprio deU' Am,mini8f;'razion,e, Pu.b blica cl/;e ha co1itrib'U/ito effi.caoemente col comportamen:to colpooo dell!'wppaltatore ,e del 8'ltO agente, e cvo� con le impru�.enti azion�i 1ej le n;egli[J.enti om,issiomi ine11enti alle modlalit� 'Vere �e. proprie di es-ecuzione delle opere., a eausa.r1e� il luttflloso ercn. to gravemen�te d!annoso >>. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Regolamento di giurisdizione -Dichiarc.zione di improponibilit� della domanda da parte del giudice di primo grado -Ammissibilit� del regolamento. (Cass., Sez. Un. 2 aprile 1949, n. 773 -Pres.: Pellegrini, Est.. Pasquale, P. M.: Santoni Rugiu (diff.) -Metallurgica Marcora contro Ministero Difesa-Esercito). Ili regolamento di .giurisdiziioue proposto ai sen si dell'art. 41 c.p.c. � ammissibi1e anche quando sia intervenuta una sentenza che; senza, scender, e all'esame .d>eWoggetto l1'ella, pretesa fatta. va.l'ere in giudizio, abbia dichiarato improponibile la, domaond:a davanti al giudice ordinario. La interpretazionf! dell'art. 41, l� com.ma, c.p.c. ha dato l1togo, 'in d!oltrina, a gravi dibattiti e d'b,, v�ergcnze circa il valore da dare alla espression'W# usata %ella prima part,e del comma stesso : quando � cio�, ohe t{na owusa possa riten,ersi d'ecisa nel merito, si ch� sia pre.olitso ormai il' regolam. ento di giurisdizione. In partiooZare Za questione!, s:i pone quando il Giitdice di primo grado aichiari con sent,enza il difetto �i gi11trisdizjone df)ll?Aittorit�' giudiziaria ord.inaria, astenendosi, eovm'� ovvio, d.a ogni altra pronuncia, ovve,.ro anche qua,ndo -gia,cch� non pwre eh,e Va questione possa essere diversamente ri&olta -il GiudicfJ di primo grado affermi la giurisdiJzione dell'Autorit� giitdiziaria ora'lt�narria, ma si dicihiara piovi irnciom.petente -per ragione di materia, d�i va.Zone,, di 'territorio -a cionosoerre e a d'e'cideire la lite d1e1d0Ua in giitdi;zio, che rimane cos� cisso.Zutamente,. impregiudicata. Si � da talu1Jio fa.tto osservare che, ejjettivr1,,mente decisione di merito � quella sulla pretesa fana vaJwe, e cio� snlle condizioni deUa singol'Q, concreta azion1e1 proposta, mentre la deoisione sui presupposti proc,essuali '11!on attjenf! a.l merito roe.Zl'a lite. Senon.ch�, si aggiunge, sie pttre,. deve convenirsi che l'a giiirisdizione � 1tn pr:e8-ttpposto processuale, p'l{lf"e la d.ecisio%e1 sulla questfone-d-i g1iurisdiz,ione i:rrnplica necessaria.mente l'acoerlf;a,. m,en,to deiila esistenza, o della: irnesistenza. deV diiritto, o siotto queisto profilo eo8tihtisoe quindi ima lteoision,e ai 1neriito ('ZANZUCC'HI: [)ir. Proc. Civ., II ed., vol. I, 45). :::f && M%19TuJ Jf;;;;;;;;:&U ;:mm w&iAL:wm11 IllDDZ>t.IR -213 N e[1li stessi 8cnsi si � espres8oJ sostanzialmente e pur rendendosi conto degli inconvenienti oui si andava incontroJ il BRACCI (in � Rfo. Dir. Proc. �, 1941, I, 192'). JJ.fa non par(} che tale int0erpretazione sia c�or1, etta. Sembra. abbastan~�a chiaroJ per la ratio stC'88a che. ha, indotto il legislatore a introd'urre ne~ vigente codice di rito il regolam1en.fo <ti giurisdiziion �61J s�i cih� tale ques�Pione po.'fsro es�sere sendaltro d.ecisa dalla Siiprema Corte r.egolatrice senza ohe si aebbano peroorrere tutti i gradi di giudizioJ che la locazion.e � d1eai8a nel merito >> debba essere intesa in swnso rei:;t�r:iUivo. Se la OOllksa � s�tata. decisa 'Y/Jel merito in senso strettoJ se cio� ili GiudiceJ superata la questione di giurisd~�ioneJ abbia eon.crrct(J)mente e8'aimina�to la domanda e diecisa fo. liteJ a.ttribuendo il torto ela 1 ragionie alle varie parti in oausaJ vien meno la possibilit� del regolamento, perch� non si potrebbe portar(} una soltanto weolle questioni per saltuID' all'e,.sa.me della Corte SUprema smembrando cos� il processo ohie il/'l;ve.ce wev�e svolgersi unitariami. ente fino alla firi,e. Ma qu.ando il Giudice ha deoioo� sol:tanto la questione di g�trisdizione~ e t'llctfo le domande ie le ecoeJzioni delle parti attinenti alla ragionie o a�l torto rispetto alra pretesa jwtta vmlerie in giudizio sono anoor:a impregiu<Ucate J pe,.rch� su di es�se nessuna pronunci.a si � avuta; l<J; ra.gione suenl/,/,n.ciata pi� non sussiste ed il riC1golamento di giurisdizion, e pu� essere proposto. Ne sembra esatto che,. la pronuncia sulla giurisdizione impliohi ex Tuec.esse 'l{n acc�ertamento sulla esistenza o, mena del diritto fa.tto vale,re: giaoch� &.JluandoJ ad e,.s. J il Giudice ordinario declina la "&Jf>ropria giurisdiz1ione rispetto al Giudfoe1 specia~e la, esiBterM.!a od 1'.neisis�tevnz'a del diiiritto non vengono tocoateJ ed il GiudioeJ davanti al qu�le la lite vien poi � pioirtat:aJ non' i'rrbc1on�t~�a i0eirto 'r1tcruna 1pr�ecl<usion. e nellJes.arne che egl:i dovr�1fare sulle domande e sulle eccezioni delle varie pmr.ti. Decisione di rnerito � adunque quella che attien�e alta sostanz�a della domandaJ ohie: a0ccerta la ragio1i'c � il torto dellJat.tore o del convenutoJ non qu,gl'fJa ohie si es�au.ris1oa in una ilnd'a.gine s1hi� presupposti prooessua.li : (} p1l� aggvungiersi che queUa espressione ha lo st�esso significa.too nel codice e nella pra.ssi usu.aie. In ques�ti sen.si �J dJaoltra parrteJ la prevalente dottrina (cfr. MIDNEJSTRINAJ in DJAmelio: Ili nuovo c.p.c., vor. IJ p(/;g. 219-2:20, ZANOBINI: I conflitti di aittr:i<buZJioine e odi g'.iuriJsidizfone �nel nuovo c.p.c., in �Foro A11nrn.. >> 1942�, IVJ pag. 1 e segg.J n. 4; JA'l'l'A: �Dir. Proc. Oiv. )); n. 21; e sostanziialment. e anche AzzARITI : I limiti d1ella .giurisdizione nel nuo-vo c.p.c., in1 �Foro Jt. �, 1941, IVJ 33 n. 7). La giurisprwiemza poi � stata sempre fe�rvm:a nel dare un�a interpretM'ione restrittiva alla formula .deff.art. 41 c.p.c.J nel. sen�so d/i ammetter.e il regolarn �ento a.nch(} dopo la pronuncim deV Giudice di prvmo grado sulla gf,urisiM21�!One. Al riguardo si possono v�edere l@ seguenti sen.teni@ deU.e .SeziorJ:i Unite: 20 marzo 1944, n. 177, Giombini C'. Gove~�natovrato di Rom.a @di JJJn.te Autonomo Esiposizione UniJoorsa.le, in. � Giwr. CornqJl. Ca0s�s. Oim. �, 1944, 177; 12 febbrafo� 194�6, n. 13.3, Bet.ti e DellJOrto o. D~ Ma.reo, i�n�. � M ais'8. F 01�0 It. �, 1946:, 38 ; 3 ag'O sto 1946, n.. 1077, Longo C'. Mon.t.g di Credito s'u pogno di Messina, i.v�i 246" : o -am�oora d'<b -ultimo 7 giugno 1949, n.. 1416, Cotr.one o. Ruspante. Sulla qu�estione la sentenza in f:Bame ha cos� m.otiv.ato : � Osserva in relazione aU'e.oc.ezionc dJinammissibiUt� del ricorso J che la stessa viene proposta in qua;nto la sentenza imjntgnata del Tribunale� di Milano7 sarebbe una senberiza dofinitiva in. quant'o il Giud'ice ha esaurito la sua a.ttfoit� in ordine �ll'istan~a. innanzi a lui proposta. �Ma l'e1ooezfo�ne1 non. ha. fondamento. L'a.rt. 41 o.p.ci. diJspone �lwJ iftnoh� la. causa non sia deoiB�a nei merito in prim.o gradoJ ciasettna delle pa~t':i pu� chiediere alle Se21ioni Unite aeua Corte di Oassazione che risolvano la questi9111e df; gi'l.l/risdizione. (( OC'C'OIJ"l'e d.tttJ1,qtte oho novn, sf;a interv1enuta UIYl�a decis�i�ne i:n. m.eri:toJ e odo non si verifioa qua.nodo il Giudi� di primo grado abbia prorvunziato soltanto sulla giurisdizioneJ wichiarando improponibil �e la domianda innanzi a�l Giudioe ord'in:ario; e si 8ia astemito d;al&Jes(JJminare l'og�r1etfo. della� pret'osa fatta vaiere in gi�udizio >>. (N. 'G.). COMUNI E PROVINCIE -Deputazioni provinciali Revoca dei deputati provinciali -Ricorsi -Competenza. (Cons. di Stato, IV Sez., 26 febbraio 1949, n. 213 Rie. Pierangeli). 1. L'interesse1 dei membri deHa Deputazione provinciale, nominati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 aprile 1944, n. 111, a conservare la carica � pienamente garantito dalla leg�ge e assurge a diritto. soggettivo perfetfo, tranne nel! caso che daU' Autorit� governrutiv.a venga �esercitato il potere di revoca, nel quale il diritto resta atf'fievoli to. 2. Pertanto, il Oonsiglio di Stato difetta di giurisdizione a conosc�ere del ricorso proposto avverso decreto prefettizio, con cui si provvedei a ricomporre la Deputa.ziione provineiaJe per decorrenza del termine a,ssegna.to alJ:a, durata in caricar. 1. Lo � jus in officio >> dei funzionari onorari. DteUa decfoione dtel Consigilio di Sta,to 261 febbraio 1949, n. 213 si � data notiiziia in qite�s�toi stesso nwni.ero della RaissegnaJ a1llorch� si � ceroa. to di confutare il prinoipio in ess:a affiermato della inammissibilit� del regolamenito di fJirurisdiz ��ion.e nei confronti dei Giud�ioi S1pe1<JJiali e iln piarticolare del Con.giglio di Stato. La decisione.J peraltro, � i1mportante anohe sotto nn al,tro profilo J poich� ha risolto per la� prima volta una, qtt,estione ohe tanto ha wp1:poassionato la opinio'Y/)e pubblic�ai; queUla relati1Ja alla__ o.01mrfl�ef. enza o incornpetenw del Consiglio di Stato a. ci�,_ no8cere dei provvedimenti prefettitiJ presi in base al aecreto-l;ergge 4 aprile 1944, n. 111 relativwment�e alle cavrfohe di presidente df:lla Depiutazion1e provincia1lei e dri deputati provinoiali, !t&&&&&Ll&J& L, -214 La soluzion�e adottat!a dirol Consiglio di Staito oi ha naturalmente consmbzient.i per qitanto ooncerne il risultato cwi si � perventiti, .dell'e<S,istevn.za cf-O� in. linea generale di un diritto pe'lf'fet1to (jus in officio) alla cwrica di presidente della De1p'litazione provinciale e dii dAei.pu.taJfo prooinciaVe, e, quindi, della incompetenza del Oonsiglio di Stwto. Una. qualah,,r} riserva, peraitro, Siembra le:c~to ava1nz.are sulP-a,. m.otf,vaziono con cui la decisione � pervenilta a tale risulila1bo (1). Probabilmen.te rpreoocvwpat'a di farne una questio'f! e di specie, la decisi'ono si � soffermata aill'es'( Jrme del regio dMreto-fogige 4 <JJ.pri.le 1944, ntlmero 111, rilenendo di poteri} rioavare dallo spirito di 'ta~e prom;edim1einto legislat~vo gli elemlenti per afferrnQ1r't} l'esiwtenzia d!ol diritto subiettivo perfetto. Seoond�o il Consiglio di Stato, il d)ecrieito legislativio., em(J;rtato in attesa di potere ind.ire le elezioni, concepisoe la nomina p't'ef.etf,izia dei �eputati provin.c:ial:i � come un equivalente po~itioo della ri;c�ostituzionie (degli organi degU Enti territori(]) li) su, basi elettive �. �In sostanz,a -si a.ggiungf} nella �ocision.e ii regio �ec�reto-legge 1944. n. 111, riaffermando un principio polit'ioo risorto, anzi, per dir 'm�e�glio, mai spento n.eua coscienza nazionaZei, vuole oh(}, in conformit� a codJesto principio, g'li organi amministrat'ivi degli Enti territoriali, in O!ttesa dene �eilezioni, s�wno Virtitw~mJente 'il'espr<essio11Je del1la volon.t�; popolare. La causa d;i, es�so non �, dunque, di mera niwfJura wmminristrativa posto ohe gli En.ti prredetti c1n-ebbero potuto essere ammf,ni8trrati in bM�e a1l vecchio or�in;alm'ento sia purq_ oon itarnini 1wovi -ma di na.tura spiccatamente politiO(J}. >>. E pi� innanzi � detto: �In wltre parole i~ regio dJec�neto-legge 1944, n. 111, pone il prcsidiento e i i�Jputaf.i plf"ovinoiali in cariO( J) ne~la stessa posizi!one neU<:f/ quale si troverebbero per effetto di elezioni H. Il motivo fondamentale della deois�iO'f!e oi se�m bra per l'appunto qiie>s�t'ultimo, che il plf"esidente e i deputati provinciali sono st.ati posti daV regio decreto-~egge 4 aprrile 1944 nella steissa condi zior�e in cui si �troverebbero se fossero stati no minati a s.eguito d;i elwionv. E tale oons~dera zio11Je il Consig:lio di Stato ritien.e di potere dedwnre .dal criterio informatore �el regio de�creto legg.e 4 wprile 1944. il qua.le si ispirerebb.e a ra gioni e consid:ora.!(!ioni d!indole po~itic'a amzich� �'i'(ltdlole amm�iniistrativa, inerenti cio� aiCl'orga nizzazi!on.e dell' A_rnminis'trazione. � Senonch�, se pure � vero ohe il presidenoo e i �eputati provin.ciali (oom.e� del r.esto il sindaco e i me�mbri della Ginnta m1micipafo) sono in ba.se all regfo decnto-legge 4 (]Jprile 1944 nominati in sostituzione d,i quelli che in nn sucoessivo mo rn!ento �ovninno esser{J i menibri elettivi degli ot'gan.i de,qli Enti territoriali, non� ci sembra ohe il OonsigMo �i Stato abbia. poi fornito una oon virvdente dimostra�zione che gli ' uni v�en1gia'l/i,o a trovMsi nella stessa -condiz.ione giuridica degli (1) Per la motivazione vedasi " Foro Ital. �, 1949, III, 145, altri. Ed invero il fatto ohe il decreto-legge del 1944 abbia inteso prep(J)rar.e il 'terreno per un ritorno ad un sistema -elettivo e da rappnsentan,za popolare n.ella formazione deg�li organ�i degli En.ti t.erritor~ali non esclude. che, -intamo, per� si pre. veda e si adotti conoretairnen't.e un sist'ema ddv1ers10, <foo� di. niO!'ln�na gov�ernaUm�a�. Soplf"attutto poi oon l'accentua.re e il porre in rilievo la condizione giuridica dei� membri elettivi ri>srpetto a q1telli di nomina governa.tiva, con iV cont(rapporlf".e le ragion. i d'indole poritica che .avrebbero iteteriminato ~'emana:;Aone d!el reigio decr.eto-legge 4 aprile 1944 <A quelle che1 sarebbero \potute essere le ragiomi di oa�rattere amministrativo, le,. ragioni, oio�, a,ttinenti all~organi!!Jzazione dell'Amministrazione, si � posta una �istinzion�e fra nomina ele'ttiva e nomina governaifiv�a, fra critieri politici e criteri a.mministlf"ativi, la quale ci sembra irriZevant.e a�i fini del decidere. Infa.tti la nomina gov1ern'ativa oome puro l.e considerazioni �'ord:inf} (J)mmini8tr(J;tivo (se. di organ.~ azione wmministrativa), l�. quali possono essere tenute presenti nel �iscipMnare la aondi-, zione giuridica dici funzionalf"i pubb:lioi, non ~scl11a. ono di. per .s� ohe1 oostorro godano o p<Msano godere d'i un voro e propr~o jus: in officio : baJ.st.i iw proposito citare l'esempio degli impiegati inamovibili, ovvero dei funzionari onorari (1). OVtne tu.tto l'impost'a:z�i-one data ilal Consiglio di Stato alla qnestione porta a riten.ere ohe gli organi deglii En.ti looali prrevisti dalla leg�ge comuna1Zei e prot'inciale die�l 1934 (sin.daco e consultori, preside, vfoe-preside e re'ttori) non gode8sero di nno jus. in officio, il ch� non ci sembra esatto, se si tieno presente ohe essi erano funzion� ari onorari e come tali il loro intereS-F,�3 aill~ carioa assiirgeva a :idiriUo sub-biettivo. A noi sembra ohe molto pi� seimplfoement',e e molito piit rigorosamente il Consi�glio di Stato avrebbe potuto trovwre per il presidente e i d!e putati pro'V'�n�cia.li (e lo stesso deve dirsi per il sind'a.co e i m.rJ.mblf"i dell.a Giunta rnunicipa1le), no minati in base al regio decreto-legg� 4 aprile 1944, neUa loro condizione di funzionari onorari la ra gioni a.ella jus in officio d(J) cui 80no a,ssistf,ti. Per questa partioola.re oateffOria di funz.fonari va.lgono certament� le foggi �speciali, che a� essi si riferiisdono, a fare lf"itenere l'esisteMa di wno jus in officio: di regola, inifatti~ la lo?�o oarica durai per un �periodo determina.fa .d4, teiinpo, dttrant;e i~ qttal� essi, anche! se la loro nomina � g�ov�er' n;atit"ll, non possono �CJS81ere rimossi se noni in oasi speciali e li-mi'tati, in genere mediante rievooa o scioglimento (2). M<JJ sopraUutto l'e'6iste1n�:a della jns in officio si des1tme dia quollo che � il fondia.mento e l'origine delle fnnzioni onorarfo. Tale fondanve'nto d�&ve ricercMsi nel diritto del cittadino d�i oc:cuparsi (1) S.u questi ultimi vedasi ZANOBINI: I fUIJZiQ_nar_i onomri in l' Amministrazlione !tal. '" 1946, pag. 380. Che anche� 1da VITTA: Dir. Amm..vo 1933, v,01. I, .pa,g. 166. essi godano di un vero �e ;proprio jus in officio � ritenuto �(2) In piro.posito vied.ast ZANOBINI: op. cit. IT mru;&&:::: m,,,,, ::::::: iii& && &&& -215 dJella cosa pubblic:a�; e t'ail� diritto � stato sempre am.messo e riconoscfato attraverso i temtpi nei V(J;ri ordinament1i giuridici come un onus ei come un munus� Esso at'tien,e forse mllJ.a sff}ra di Ubert� del cittadino, forse ai diritti civici rioonos-oiutfgli, cerf}amente � iin <J,iritto che promana, d<Dlla sua perso�naUt�, comie,. estriinsecazione di fiSSa. Ind'ttbbiaimiente sus-sis'te un interesse pubblioo P'er l'organizzazion.e dello Sta.to in ,genere e dell'AmministraZ'ione in particolare e tale interiesse piibblico pu� port:are a:l sacrificio dell'interesse privato, fa�oend:o a,ttnare ailtri si8temi di organiz1:<' azione quale specialmente quello d,eii, funzionari re-tribuiti. Ma allorch� l'ordinamento giuridico ricorre, invece, in dietermina.ti cwmpi al sistema diei fu.n.zionari onorari signifioa ohe in t.ali casi siJ ritiene dli potwe far 'luogo aU'attribuzione di pub�l. ic1i po'teri a. privwti, mediantei il riconoscimento d)i que,l diritto fondalm.entale e personale del oittadino, di oui inn1anzi si � pa!f'lato. E:c,co perch�, mentre in linea generale si attribuis-ce alJ.l"impiegatio dello Stato sol'tanto nn in'teresse legittimo a�l po8to, salvo eccezioni dovute a con8id.erazionri vartiaolwri, p1er conve,rso l,a dottrina � unar1;ime nel riconoscer� invece al funzionario onor.ario Uifi diritto perfetto, sw.lv'o i pa1/ticolari poter'i dis<Jlf'ezionali attrib�uiti alTYautorit� �governativa (revooa, scioglimento) e dai quali qnel diritto pit� rie1s-fx1.lre a'ffiovolito (1R. D. O.). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Concessione di terreno demaniale -Norme sugli affitti dei fondi rustici -Inapplicabilit�. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1067-49-Pres.: Pellegrini, Est.: Felici, P. M.: De Villa -Demanio dello Stato contro Culpo). ~ � I heini del Pubblico Demanio non pos.sono formare �oggetto di r:apporti contrattuali di diritto privato, potendo la loro concessione in godimento temporaneo a terzi, a:vvenire solo in base a negozi giuridici di diritto pubblico. � Pertanto, nel rapporto in virt� del qualle la Pubblica Amministrazione concede il godimento temporaneo ad un privato, merc� il corrispettivo di un canone annuo, un tratto di terreno faeiente parte del Demanio naturale, qua1e porzione delll'altro di un corso di acqua pubblica, esula la figura, giuridica del contratto di locazione o di af. fitto di fondo rustico, riscontrandosi invece gli esfoemi della concessione-contratto, negozio giuridico di diritto pubblico come ta1e non soggetto alla proroga llegale degli a,ffitti dei fondi rustici, sancita dal decreto legisla.tivo luogotenene.fale 5 aprie 1945, n. 157 >>. Pubbl�chi(J;nvo intera1mente l'a motivazionie di questa magi8traVe,. sentenza della aorte Suprema la quale segna criteri che oi sembrano ir1;ifcoepibili in questo, torment.at(J; materia. La Corte, s-osvanzialmente, ha accolto la tesi sempre sostenn'ta diall' Avvocatitra, d:ella inapplicabilit�! dell'ist#uto dietiw proroga leg.ale aUe conoessioni arm,im,inistratf ve. La s�ntenza riguwtaa beni a.ppartenent� al Demanio vero e proprio) ma gM argomenti, valgono cer.tamen.te anche per i b1erni deV patrirmonio indi sponibfZe. E' pwrticolarmente notevole il punto nel quale la; Corfe,. afferma ra non in�issooia,bilit� d,;ei prinoipt -bloooo� �d1eii prezzi, provroga d>eg17�f, ci.ff~tti < teirivando%e dw applica,bilit� d,e1p plf'imo a.zie ooinoessionri amministrat'iv� e ~a non applioabilit� del secondo. "Ha iitenuto la denunz�Lata decisione che accanto aH'att.o amministrativo di .con1ce:s.sionie� di bene demaniale , (porzione di 1a1veo del torrente �Gu�) sia stato posto in essere un rapporto giuridi�co di �diritto privato, idoneo, come tale, a far sorgere nel' conoessionario diritti tutelabili. Si preci,sa, al riguard.,o, che il rap,porto �anz'idetto, rientri nel novero dei contratti di aiffitto di fondi rusitici beneficiati dal decl'eto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, ie, quindi fruenti deU.a p.rnroga accordata de jurie' fino al tennine dell'ainnata agraria �SUC!Cessiva a quella della 1ces&azione deUo stato di guerra et uitra. Alla pror.pga .aiccennata ha, .annuito, per i1 caJs.o-in esame, la commLssione circondariale agraria di Vicenza, �con �decisione te.nuta ferma, come s'� detto, dalla Commissione Regionale di Venezia. Ma con !Pieno fondamento insorge, col pr.,oposto ri1cor.so, li.amministrazione ,del demanio, Non � contestato che si sia in presenza d'i .una concessione 1contratto che involg�e, nel caso co11creto, il god1mento temporaneo, �da parte di un privato, di un ben,e di demanio naturale, tale essendo l'alveo di un corso d'ac.qua pubblica (art. 822 c. c.); conicessione- contr.atto, in quanto alla �concessione � connessa la .dfa:iciplina �convenzi-,ona1e dei diritti e degH obblighi r-is; pettivi che ba fatto richiamo �ad ar1J'coli -del c. 1c. concernenti il contratto di affitto e denominandosi anzi. ,espressamente come tale, il vinco:io chB ha 1'egato i contraenti. Orbene, il punto inaccoglibile delle de<C'isi,oni di jlllerito, si � precisamente quello 1che il vincolo anzidetto, pur inerendo .ad un atto 1amministrativo (�conce:s.sione) dominato, per conseguenz�a, da<i princitPi fondamentali del diritto [lUbbUc.o, abbia assunto la consistenza di contra;tto privato dominato .a sua volta, dalle norme sostantive .ad e�sso1 proprie. " IMa il �rapporto conce-ssione-contratto non � sotto que . 8to r1speitto scind�ibile, giacch� i rifie:s.si di natura pub , blt1cistica fP'l.asmano la materia nel suo insi-eme considerarata dall'inizio al termine del rapporto stesso non trattandosi di " oggetto � che rJentri nel comune comrnel'C'lO giuridico . .IUferendoist alla condizione giuridi<ca del !Demanio pubblico, l'a-rt. 823 c..c. precisa che i beni che-ne fanno IP.arte non possono formare oggetto dl diritti a favore di terzi, se non :nei modi e nei� Hmiti stabiliti dalle le-ggi che-'li riguardano. Non � pertanto ;pensabHe una diSJciplina convenzionale dei beni .anzidetti, sift pure, i.n relazione� ad un semplice godimento , temporaneo che ;porta ammtnistrazione e privato su di , un pl1ede di uguaglianza e, se la Fubbli<ca Amministrazione, rpur concedendo diritti non si distacca, n� lo po. trebbe, rebus sic stantibus dalla sua posizione emi. nente, non potr� ritenersi che si sia costituito, a :suo mezzo, e nei suoi confronti, un rapporto contrattuale �di diritto privato. La sua posizione rimane, infatti, inse-_ parabile dal diritto pubblico e, nell'ambito di quest'ultimo, il contratto intervsnuto 1costituir�, per l'appunto, un negozio di diritto pubblico. Tutto converge a cosiffatta individuazione pubblicistica de�l rapporto l,o scopo :::: :::::::::! ;m~mz JI %�, ::::; &% && :il m1:mm::: :::s mmmm - -216 cli nti'lizzazio�e del bene demaniale che, pur astraendo dalla de,stinazione originaria, ne attua una secondaria specifica rivolta al conseguimento di. un.a entrata al bilancio dello 5tato; la permanente ricondu1cibHit� d'81 beue di cui tratta;s,;, alla destinazione naturale, :med'iante la flessione ,dei diritti 'costituiti 1con l'att.o di concessione. N� devono 'indurre, ingannevolmente, alla adozione di uua concezione privatistica, i richiami ad istituti e a norme cli d�iritto privato contenuti nella 1c..onvenzion'8 adottata, giacch� non v� 'di,vi,eto a che i ra[lporti di diritto pubblico mutino da quello privato, di ooco1are �elaboraz �lone, norme ed istttuti 1che, in virt� della loro adattabilit�, possono penetrar�� nella sfera del diritto pubbliico, wssorbendosi in esso. Cos� va sp�iegato H richiamo nel'1a specie, �alla " locazione ,, e a singole disposizioni proprie di quest'ultima, con che -ri1petesi ,, la struttura formale adottata no�n '8limina la sostanza pubbUcistica dellia 1concessi.one-contratto, destinata a rima-. nere con gli effetti caratteriistici propri de.I negozio di diritto pubblico . .Po:s.ta in questi terml,ni la soiluzione del quesito fondamentale 1controv�eirso; e&clusa cio�, la IPOSs !bilit� di i'ndividuare nella specie contrattuale, aderente �aU.a concessi:0ne amminist11ativa, un CO'ntratto di a,f>fltto, in senso proprio, st versa nella giurid~ca impossibilit� di tras1pnrtare nel campo del diritto pubblico, una dispos:izione 1(proroga di affitto) che � riferribile, sia pure con norma di carattere cogente iaHa materi,a oo. hoc di diritt.o privato. " N� sarebbero valicaJbHi i confini del diritto pubblico da parte di una norma del gen'8re, .di natura eccez'ionale, ptllr giunta s� come esclusivamente destinata ad operare nell'ambito del diritto [Jrtvato. Disposizioni legislative estensive deUa proroga nel 1campo delle conces� sioni in us . .o di beni demani.ali non risultano emanatR. Il richiamo d'8l resi,stente ai decreti legislativi 5 aprile 1945, 1n. 157 e 23 marzo 1946, n. 513; non pu� iritenens:I calzante, giacch�, nella pa.rte che si vuole iute.ressi di utilizzazione di boschi <eonciusi da Enti (pubblici e di contratti di affitto di fondi :rustici di propriet� degli stessi; n� appare prob.ante l'.a:ssunto che le �controversie, al riguardo, risuWno demandate alle 1commissi;0ni di cui ag�!i .articoli' 4 e 5 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, 'n. 311. N� potrebbe, d'aitro canto, ritenersi consi:s.terite, il rilievo dello stess�o resistente che nella rpO:'onuncia di questa Suprema. ,Corte n. 1683 del 16 giugn:o '1942, si ritennero applicabili le norme legislative ,con,,cernenti il blocco dei prezzi, ai �canoni delle colljcessioni demami1ali. La induzione .della indissociabilit� del binomio blocco dei prezzi-proroga de.gli affitti, non regge di fronte aHa motivaziome� delle sentenze che ritenne di ifare applicazione all.a s1pecie, di un principio �l mdin'8 generale. " Comunque, la legislazione successiva disponendo in modo del tutto particolare, ci,11c1a gli aumenti dei 'canoni relativi aHe colljcessioni demaniali, ha po:sto l'accennata �materia in un ambito suo proprio, in P'iena i'nidi[pendenza Lla qu�ello insieme di �norme succedutesi allo obbietto di per.equare i canoni degli affitti agrari. (De�creto legge 7 gennaio 1947, n. 24 e legge 21 gennaio 1949, n. 8). " N� sono esatti i richiami a pretese divergenti pro nunzie 1del .collegio Supremo. Quest'ultimo, i�nfatti, sin dalle lontane pronunzie 9 e 23 ottobre 1924, n. 1905 e 2270, ebbe a decidere nel senso 'che 1per i locali c.ostituenti parte di immobili demaniali, anche se cou1cessi in fitto, non potessero aversi contratti di locazione ma soltanto co1rnessioni amministrativ�e, 1revocabili, a ibeneplacito dell'amministrazione secondo il suo potere discr-ezionale. Incorre, perci�, ~ �c"osi la �massiina enuMiata nel vizio di incompetenza e di eccesso di potere la commissione arbitrale alloggi la quale statuisce sulle conce: ssioni di detti locali. " N� vi � discordanza con Ie decisioni n. 580 del 17 febbraio 1942 (Comune di Como -8oc. An. Latte) e n. 1683 del 116 giugno dello stesso anno (Banca Berto1li -Societ� Caff� Margherita); giacch� 1non trovasi .nelle stesse affermato che il contratto bilaterale� annesso alla concessione, si.a di diritto privato. " 'La pronunzia n. 1261 del 28 agosto 1946 (1Canino Azienda Stato Foreste Demaniali) � nel sernso che rtoii costituisce " locazione ,, di diirltto �privato, una concessione amminisfa�ativa 'concernente� l'uso di pas,colo di un bosco demaniale, sia pure coin l'aggiunto. godimento di pochi ettari destin1ati a 1colture agrarie varie. " L'ac�cenno alla pr.oroga � posto in via di ipotesi, in relazione al caso in cui l'amministrazione� avesse, dopo la :scadenza, provveduto alla rinnovazi:o'ne �effetUva della �C�oncessione senza successivament.e avvalersi del diritto di revo,ca, ri&ervatole, per motivi Jnsindacabili. Ma nella specie di cui si 1controve1ie, mancherebbe, per l'ap1Punto, l'indicato ri1nnovo della conce,ssione '" � ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�-Indennit� -Svalutazione monetaria �-Incidenza. (Corte di Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 2304-49 -Pres.: Ferrara, Est.: Felici, P.M., Et::la -S.I.P.T.A. contro Min. Aeronautica. � Il d~bi!o deWAmministrazione derivante dall~ espropriazione per pubblica utilit� si inqua-dra nel concetto di responsabilit� per atti legittimi e, a norma dellla legg�e fondamentale del 1865, l'importo di esso (indennit�>), de1terminato sulla base di perizia amministrativa. deve essere previamiente depositato nelle pubbliche cass.e. � Essendo il credito dell'indennit� un credito di valuta le. conseguenze della sva;11utazione monetaria intervenuta nelle more del gfodizfo di opposizione alla stima peritale, non possono gravare sull',es:propriante. � � Anche ili credito relativo ai frutti costituendo accessorio della� cosa principale espropriata, ha natura di credito di valut:a con le conseguenz�e anzi cennat.e �. Qtiesta i1rnportantissima sentm1za della Gor'te Suprerna ha accolto in, pieno ia tesi sostenAhta daU,Av,vocatura dello Sta,to. A nessuno sfurrgir.�. di quanto ril'fe,vo sarebboro s1tatc le consegwenzlfJ deWacooglimento della tesi contraria, se si tien oont o ch;o gr.and.e part,e, d~ei giuiUzi a.i opposizione relativi ad espropriazioni effet1tuflt,c prima delZw guerra. sono ancora in corso ml momento presente. T,ant'o pi� importante,. � il successo c'tOnseguito in quanto la Corte Suprema nella precediente m:m::l:W::::::::: :::::::ITTW&i 217 senten.za n. 1651 (l,el 1949, in causa Baldacci con. tro Oom�u!lie di Roma, aveva: a:ffermato ohe a.n.che nella liqu�iazione <lel aanno dcriva1to da atto leg'ittimo dc~la P'ubblfoa Ammiwistrazione .sii .do� veva �tener conto d�Jll'inciden.za �ella svalutazione monet(lffia, ea omeva, sia pure incid:entaimervt'e, ncownnato nlla pol}:;.�ibilit� ohe qi~esta tesi doresse a'vpliaar8i anche anla indcYr1J11,it� di esproprioJZione. Riportiamo qui dri, S<eguito, testua~mente, la 1>arte delra motivazio'/'l)e della. senten_zo, aeUa Oorte Suprema� c1i,e si riferisce all(I) massima sopra trascritta: Osserva il Collegio Supremo come la indagine, all'uopo occorrente, debba tener conto, pred[luamente, della speciale struttura dell'istituto dell'espropriazione e della visione legislativa che in esso si riflette, per gli adattamenti del caso. Per l'art. 39, l'indennit� dovuta all'espropria�to deve consistere nel giusto prezzo che, a giudizio dei 1leriti, avirebbe avuto l'immob-ile .in una libera contrattazione di compravendita. Trattasi in verit�, di semplice accosta:mento alla vendita, bastevole, tuttavia, a porre in risalto 1com'e1sso si ispiri ad un concetto di pronteziza nel risolvere il problema dell'equivalente, atto a riparare il sacrificio della perdita del bene. Clrn si tratti, giuridicamente, di un caso di responsabilit~ per at�ti legittimi della Pubblica Ammini.strazione e della riflessa conversione del diritto che viene meno, sull'indennit� corrispondente, all'uopo, secondo legge, depositata, non toglie efficacia a questo criterio di analogia "lie,ga.Ie,, (art. 39), ehe porta a oons.iderare il credito dell'indennit�, s� �come credito di valuita sin dall'origine e che, una volta sorto, alla data del decreto di espropria� zione, incide, senz'altro, con carattere, che potrebbe dirsi di realt�, sulla somma depositata. (f)� � A seguire il pireciso richiamo dell'art. 39, di cui � innanzi menzione, l'interpreite � tratto a considerare il caso della vendita " al giusto prezzo,, (art. 1474 .codice civile) che, in mancanza di accordo � determinato dal terzo, nei sensi allo stesso in.dicati; e la vendita al giusto prezzo non pone, al compratore, nell'attesa della deter� minazi0ne, un crredi�to di valore. Ed � un'offert� di " prezzo ,, secondo il sistema della legge speciale, all'art. 24, che 11 promovente la dichiarazione di pubblica utilit�, deV'8' uni.re al piano ;p.articolarng.giato di esecuzione; e in quanto " offerta di prezzo ,,, si profila l'ipo� tesi dell'a�Cettazione, da parte dell'espropriando, a mente dell'art. 25�. L'indennit� che non si stabilisca d'accordo, � determinata sulla base di periz,ia " amministrativa �, in quanto essa � di.sposta dal Prefetto e l'Autorit� giudiziaria appresta soltanto il suo ausilio strumen~ale. La fase contenziosa giurisdizionale � ancora di l� da venire ed � solo eventuale. Chiaro e preciso si attua il sistema cui s'informa, a questo titolo, la legge speciale; non espropriazione, cio� senza il previo deposito,. nelle pubbliche casse, della indennit� che funge da pre;;;.zo. E v'� qualche cosa di pi�, giacch� col deposito della " somma'" �quest'ultima passa in conto dell'espiropri1tfldo e corrono per lui, gli interessi relativi. La partita. fra espropriante ed espropriato, sarebbe, a questo punto, in certo senso, esaurita, se non sorgesse il problema della .garanzia dei terzi, i cui diritti frazionari o di tutela privilegiata e ipotecaria, si �convert.ono, anche .essi sull'i,n dennit� che come � risaputo, si informa al criterio del1' � unicit�"� Il problema dello " svincolo� di cui si occupa la le.gge 3 aprile 1926, n. 686, attiene alla � e,sigibilit�,, dell'indenni.t� e non infirma il principio, gi� sopra enunziato, secondo il quale, alla datadel decreto d.i espropriazione -ehe segna. il passaggio del bene in propriet� dell'espr'Opri.am.te (a,nche1 neti casi delle 00,s-idette occupazioni d'urgenza, aveniti il carattere di esprop�riazioni anticipate) risale quella. determinazione del prezzo -ind. ennit� che trovasi gi� depositata, n� qui impo�rta il come eventualmente perequar.e una �eventual:e oscillazione del " prezzo '" nell'intervallo fra la perizia e la data del dec'reto espropriativo. Ove, per~anto, si tenga conto della fase di preparazione, che pu� condmTH all'accordo sulla misura dell'indennit� o alla diver.sa determinazione �d'8Ua somma da versare in deposito, � certo che il trasferimento della propriet� del benr1 trova, per volont� legislativa approntato il co.rrispettivo in somma liquida, non contando, .come s'� gi� detto, che manca 1per le 8.ddotte ragioni, il requisito di una pronta esigibilit� della stessa. �Cosicch�, giunti a questo punto, .pu� ritenersi acce1rtato secondo la let,tera e la ragione della legge, �che, la materia dell'indennit� �si risolve nella conveil'sione del valore della co:sa nell'equivalente pecuniario, gi� prima dell'emanazione d�el decreto d�i esp.ropriaz.ione ed � sol questo: riflesso .giuridicamente rilevante, in quanto eselud.e che si effettui, al momento del decreto una -semplice conversione nel " valore ,, della cosa, ulteriormente da determinarsi. Non si obbietti, al fine di infirmare il rirnltato delle svolte premesse, che Si tratta di icostruzione la quale � esatta nel solo caso di ,indennit� accettata e concordata, ovvero di indennit� non impugnata o nnn tem~cstivamente impugnata non, tuttavia, quando si abbia la instaurazione di un vero e proprio giudizio di Uquidazione, ad esito del quale, pu� solo aversi l'acccrtamr.nto della giusta indennit�. Tale eventualit� che allo stesso legislatore sarebbe impossibile non considerare, dal momento che non ba dimesso la garanzfa del giudizio ordina. rio al diritto, in s� penfetto, alla .giusta indennit�, non sposta gli effetti conseguenziali dell'indennit� preventiva che res�ta un punto fermo del sistema apprestato dalla legge speciale. Giacch� occorre, ovviamente, consentire sul punto che il legislatore ba dir1etto quel suo si1s1:t�rna, ad approntare " tutta ,, l'ind.ennit�, cosi-c�cbi�, pur quando si pervenga alla fase contenziosa, ;pTopriamen~e detta, di liquidazione, � immanente-il contenuto virtuale della fase preatta, nel senso che la fase successiva non pu� spostare i termini correlativi della stima, al momento del decreito di espropriazione. Di.guisach�, sovrasta, quanto alla fase cognitiva anzidetta, un ,crite!I'fo, d.i !I'lettifica e di int,e-grazio,n18', irntes.a ad eliminare, con effe.tto meramente dichiara:itivo, gli eventuali .errori idi valutazione, come ab initio non esistiti. Ad altro concetto giuridico dovrebbe, se mai, rivol gersi l'esprop-riato, con il prospetitare un addebito di � mora " ma il proftl.o anzidetto (�che � oggetto del mezzo-seguente, non � cc specifico ,, dell'istituto che ne occupa, ma spazia nel pi� ampio ambito del diritto delle obbligazioni. D'altro canto, non �si potrebbe iprocedere, in .argomento, per divisione o scissione come si � tentato :::::: ~ 11 rnrn -!318 in clo.ttrina, nel senso di c.onsiderare come debito di " valore � quello soltanto relativo alla indennit� supplementare, da &tabilire m.inis�tero judicis, peQ' le ragioni gi� .esposte, alle quali va aggi.unito il rili.ivo .c'he si tratterebbe in una1 soluzione respinta, per implicito, dalla legge la quale, avendo adottato il criterio dell'unicit� dell'indennit�, in �luogo delle indennit� plurime: .agli eventuali diritti frazionari o di garanzia, si tien ferma al concetto " unitario ,, della liquida�zione. N�, d'altra parte, l'es.attez.za del risultato interpmtativo raggiunto � destinato a cedere di fronte all'obbiezione della possibilit� che un de.creta di espropriazione venga emesso, senza� il previo deposito, giacch� si tratterebbe di ipotesi non facilmente conifigurabile e, soprattutto, pe�rch� i rapporti giuridici vanno considerati secondo la regola della previsione legislativa che li governa, mentre le anomalie meri1tano attenta considerazione della loro sp.icie, alla qual.i non � qui. il caso cli discendere. IMPIEGO PUBBLICO -Agenti P. S. -Eliminazione dal Corpo (art. 276 n. 6, Regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629)-Motivazione del provvedimento col richiamo degli articoli di legge e della decisione della apposita Commissione. Sufficienza -Mancata contestazione degli addebiti -Irrilevanza. (Cons. St. IV, Sez. n. 174, 6 maggio 1949 -Pres.: Papaldo, Est.: Petrilli -Chiatti contro Ministero Interno). 1. Il provvedimento di eliminazione dal Oorpo � ben motivato �quando oltre al richiamo delle norme di l~gge che lo giustificano formalmente, si riferisca. e uniformi alla pronunzia della Commissione, contemplata dall'art. 27�6, n. 6�, del Rego1lrnm: ento U1JlJP'rova;to. con u�~gio ldecreito 30 novembre 19'30, n. 1629. 2. La eliminazione ha una propria� disciplina regolatrice, �sancita. dall'a�rt. 27�6, 'Il. 6, regio decreto 30. novembre 1930, n. 162:91, che rende �su: p�erfluo l'ademp�~mento di altre formalit� (es:empio contesta,zione ide1gli addebiti). 1. La prima m.ci,.s�sima conferma un atteggiamento costant~ df3.:Zfo gitLrispri~d\�'l!!za d!.flJl Co11siglio di Stato ini tem.a di �niotfv(J)zione degU atti mnl/11/�nristrotfoi (Sez. TV,� n. 155, 4 rn,arz�o 19'38, << F'o�ro Amim.. >> 1938, I, 1, 182, Sez. IV, n. 413-, 10 luglio 1940, ivi 1'940�, I, 1, 311 ; Se'R!. V, rb. 15, 22 g�ennatio 1946,, i'Vi 19'.1!6, I, 2, 2r:t.). 2.. Pi� i�m(JJortante �, senza dUibbio, la secon�da, ]J'er la rile�vaM1a del pvrineiipio affermia.to, clw trascevnde la tenwit� 'della specie demsa. L'e'flimin(J)Zione dwl Corpo, come atto deter1ninwnte la cessazione d;al servizio degU A.gienili di P. S., � prevista rlal n. 6 1dell'art. 276, Regio decreto 30 novembre 1930, ni. 16129. Nello stesso arrticolo '(n. 1), tra le altre cause di cessazione, sono conteimvlate quelle determinate da :motivi disciplinarri, cio� il licenziamento e la espuJ,lsione dal Corpo, che hanm10 la loro a.pposita d~isic�ipl�na� neg1U artiooifA, 2'12, 243, '244 e 245 del Regolamento del Corpo. � L'art. 251 epv. Re~qolamcnto citato, in� particolare, ziresorfoe cihe le marn.canze, di cru~: a�i ntU,meri 5, 6 e 7 dJ.e~l'art. 22'8 (tr:a le quali quelle p'14nUe, appu.nto, col licen:ili.amento (n. 6) e li'espulsio�nie (n. 7) .debbarno es�sere ciontestate� a;gU agel/'i�t�i, ra�C'cogliendone le discoive. La riferita disposizione, in sostanza, si unifo�rma al principio generale�, deducibile dalla legge sitl pu.bbl~c10 �rn1pi}egoi {ar't. 52, regio idieareito 30 d"ice �mbre .1923, n. 2960, modificato dall'art. 1 regio d)ecr<eito 16 gerwiaio 1927, n. 57) per U quwle non. � 7w.,,,.;7!iic adottar�e alcnr11 prot?vedipiento di caralterP- tU8C'iplimare ,,e non prima si 8ianio a.seoltal r; le eontro.Zeduz~on.i dell'intt?ressato. La sede della disposizione., che consente l'eliminazione dal Corpo, nonch� l'appare:n1te natwra dc\i 1nr1tfoi che possono deterrn.inare il relativo provvedirnento, av�evia indotto la difesa del ricorrente ad inquadJrare la ces'S'azione del servizio per el�ninazion1e tra le fi.g�wre di dispens�a, dovute a �motivi disciplinari. L'impvugnatfoa, pert(J)n1to, lamentava, con l'Accesso .di potere, la violadone di legge, perch� alla elVni.imazi1ovne no>n. si .eral proo@d'!U�to ooil ri81pietto d�ell'art. �228, Reigo'Oarrn.en.to de'l Corpo, cihe prev'(J((,1e, cipivunto, in tali ca8i, la contel:!tazione :d'egli ad- debiti e la poss,ib�ilit� che l'Agenite presenti le prorprie discolpe. Il Consiglio di Stato, retta.mente, ha ritennio che n1on f0s-sero neces8ari, per la legittimit� del provvedimento, aUri ade:rn.pirn.enti oltre qitelli indicati dall'art. 276, n. 6 regio decreto 30 nm;embre rneo, n. 1629. L'art. 258 regio ducrcto cUato, injatt,i, fa e8presso riferiimento alle ipotesi previste dai mtmeri. 5, 6 e 7 dell'art. 228, in� cui � posto imi evid'enza il OOff'.atterre di 8a1J1;ziione disoiplimare d�l lioenzia'fl't m,ein:to e deU'espu.~sion�e dal Corpo. In con8�.gtue1nzia e'� da rilevare che la l1wge non a��v'rebbe oemes�sio dal ciomiprendJ.ere e ind)iJmre nella sede opportuna la elimJm:a;zion1e, se quest'ultima�, al pari del licenzfrumen'o e dJ.ell'espnlsion.e, fo8se stata considerata it.na m.i8ura d/in1dole disciplinare. Tale omissione, non certamente fortwita, � nn prvmo ostacolo c�he impe1ilisce di rioonidwrre sotto i provved:�rnenti pwnitimi� la eli1mirnaziorn.e dell'agente pcrcih� ritenit.to eleimento in.1fosid�er'a�bile. N �, oom.e tesi oontr'aria, � possibi:le sos-ten.ere che le ragioni, che possono d!ar luogo ai provvedimento in parola, si sostanziano, in definitiva., come ad escmipio, niel caso d�i scarso ren1dJimento, dai fatti. ohe si sogUono solitamente con.siderare c�omc eversori di qitel com,ple8so di .(loiieri, di 088ervanze, che va sotto il nome di discipliina_, neppure se, a ta~ fone, si faccia ricorso ali'ampia formulazione d:el n. 6 dell'art. 242 e al n. rn dell'art. 245, clie, appwnto, per la loro genermlit�. sernbrercbbero idonei ad assorbire, nel~e loro previsioni, anlche Za speciale caiisa di cessazione, previ'sta dqJl' '!rticolo 276, n. 6. Il v�eroi c�a.rattere d.el pvrom;edirmento �ti eliminazione tra8pare, imiece, dalla, stessa parola della legge, qnando qu,esta precisa che lo scarso rendi.m> ento, le grav'i incompatibilit� o altre cattse non -219 corn�template n.egli altri ca(poversi dell'wrt. 276, di6bbono essere tali da fw considera1�c l'agente qua.le e.fom.ento indesiderab�ile. ao11ie ben si rileva, pi� ch�e d�i un comportamwnto o di un!a S'erie di cornportamenti, singolar�rnente considerati, si tratta di una valutazione compl. ess�iva deUa qti(J;lit� sia fisiche che morali del soggetto. L'elim.iniazione, in sostanza, presuppon�e una incompatibilit� dell'agerhte, n1on dissimile, da ultimo, se glii ar:cnsta.mfonli son leciti in questa sottile mateda, d'a q11clf.a che dQtermina l(J; dispensa dell'cLgcnte stesso per inc(J;pacitr� o inettit1uZine al ser-1;-izio. Perci�, mentre la cessazfone dal servizio ver moti�vi disciplinari ha. la sua ca�usa, giustifi.cativa riel turbam�r~tQ del rgpporto, che reclama, <'Ome adeguata, una detrrminala sanz.'ione, la <lisprm..<1:a per elri�mina-.zione, come zmre quella per inca.pacit� o inettitudine. prf}scinde da un qi~ls�t8i turbamento del rapporto, per ([lren<lJere in eon1Siderazion �e il soggetto nel ooimpleB'so .rJ;eUe mte a.ttitudfoi o dell.e sue qualit� fisiche e mora,li. Pi� prems1ffimente�, l(J; sanziorne .Wi,.s1ciplinwre rC'l'idc neoess�ar~o� un prooes1s10 d<i �(J;Cioertam.en.to dlal fatto o dici fa;IJ,U, ohe im.tegrano l'irnfr(J;zi.ono, prro� oeiss10 im oiii� non pu� proscin.dersi ool conoorr8o deU'in.tQ�res�sato, dond�e la nec�e8si,t�, d.e1lla oo'l't:b.esfJaztio1n10 ft.ertli (J;dd/0bilti p 1d).0l:ie. 'C1on,s�eg1uenti �liscolpe; la, elirm�ina.zione, fJrwe00, � oonseg'1.wnte ad UIY/;t v�ero e propl/"io g�iidizio su,ZZ'i<foneit� �diel l'a.gmite a p0rim(J;'ft.ere nel Carpio. In ta�l cia�so S0mbr'a aJssu1J1do sru,borodinare la. foffbttvmit� del pro1Y1J01Mtrrwnto mila e101ifos�tacion.e 'fljwegli addebiti, essendo di esclusiva pertinenza del1' Amministrazfone valuta.re l'idoneit�. e l'efficienza �ci mez.zi, sia umani, che maforia.U, organizzati per l'assolvimento del pubMico servizio. (G. M.). IMPOSTE E TASSE -Profitti di contingenza -caratteri distintivi dai maggiori utili di guerra -Improvvisato affarismo. (Comm.. Centr. Imp., Sez. H, 29 marzo 1949, n. 2037). La legge, a.i 1frni dell'avocnrzione dei profitti 'di cointingenza., colpisce 1qnei profitti che �sono il prodotto delle cirostainze e dei :fattori che eS'sa. prevede, 1prescind�endo dana. liceit� o memo dell'attivit� del sog'g1etto; onde la differenza fra, tale imposizfo1ne e �quella rigua1rdante i ma�ggiori utili di guerra � datai dal fa.tto che 1quest'ultima. si riferisce a.1 recl'dito deri'Va0nte da una normail.e a.ttivit�, l'altra al reddito che � il prodotto esclusivo di determinati eventi di na.tura. ecceziomale, o di una attivit� im certo modo anorma.le, per la� >Sua im provvisa.zione. Lnifoso i'a1Ma;rismo come -specula.ziione aittuata senza. U concorso ne0essa0rio di una. a.ttiivit�, disonesta., l'� improvvisato. aA'fa.rismo >> consisfo in ogni attivit�, che >Sia stata. iniziata con l'unica finaHt� di tr'ar['e p�rofitto daJ_la, congiuntuir31 bellica. e destina. ta. -normalmente -a ces�sa.r�e col �finire di questa.. Segnaliamo) o<m inoo'l'tai~onata a�ppit~ovooio-nc~ q1t0es�ta d0c1isione della Oommis1Sion�e O'eri.traie del le Impos�te, pit�bb"lieata i.n. � Riv. Leig. Fisci. >> 1949, 590, n. 19'2:20, per 1Ja, ohiarrezz:a dei conoott.i e per la plf'ecriJsione oon. la quale ha pos�to. 'fa, nio~one di improvvisato� a,ffa-l'ismo, di cit.i. si parla., ffigli ef fetti ilioi prorfott<iJ dii oon.tin.genrsa) nol sieooindo oom ma tieiil'art. 1 d@l d�ec;reto legisla.tim'O <Lel ca.po provvi�sorio dello Sf(J;to 28 a~Jrille 194'7, rh. 330. L'att1.~ffile dec<isiOrhe della Oommissione centrale � la primi(};, per qita'l't.foi ri81.tlta ohe riguard.i l'im pro1VVisa.to atfifarismo (la deci.sion.e 3 lug>lio 1948, n. 99530 della Oo1mmJi8:sion.e oevn.tralJe, Sezionri; Un�i�tei -m �' Riv. Leg. Ffis1ci. ll, 1948, 976�, n. 18977 pure ini ma0teria iU profitti di oontingen~�a non tooo� la qu.estiovne sotito qu:os�to profil�o, ed � oos� motivata B'tt qit.eRto pqtrnto : � Vencvn.do dovpo oi� all'esam.e parrUoolare d:eU'i:p10.te1s'i! .cllie� in,tere8sa, e pi� p1"oprria;m..el/ite a.l quie;~ito ehe oonoerne 'il signifi.eato g la portaita delV' osplf'OSS'ione � impr': o�vvi8:ffito� a.ffari.s.mo 8olf'to in rc1l<Wi!o'lie a.gli ev,en.f'i c;onne&s�i c;on la gu.errra >> c1he � il titolo in 0(J;8C ail gu�ale l'(J;oo0rtwmen.toi � slta.to es1eguito, novn. pare d,ebba esservi driffi:oolt� a. itnd,'iv�i:d'Uare gli estremi atti a oo'lifi .�gurarlo. Es1ol,iiso sotto< un a.spetto gene. r:a��fc -oorme inna'ft.z1i: s>i) � osserva.to -clhe per l'a ricorreoo(J; in gen.ere, <J;i. un prrofitto di oontingenza l'(J;ttrivit� ohe lo prroduce d'(31bba es�sere neoe18saria11n �ento tiJl'f!e<Ji,t(J;, no11A s�em,bra au.bbio dover18"L .egiia,~mente .131s�o"lwdere ohe U teirrm.irne stei88o dJi � affarismo >> -c1om�e pqtr 8i sosUiene -r(J;oc�hil/), dia wn oonc;e1tto dii Weceit�. lnJatU, pier �a�ffar�3'.m10 d0ev1e qui in.tend.ersL, secondoo la comit'ft.g (J;Oc;ez:ionc, ni.en:te a.Uro ohe ogni speoul(J;Zi,one irn. g�en�ere, l(J; qua1lte sii att'J)ta, bens� &enz(J; di&orvmiilnooione rU m�ezzi, leciti o illomt�, m,ro non c�ol oon.c;otf'so weoossario di una. a:ttivita diso'l't1l31s1ta. L'affrorfata. non � altro cihe l(J; p131r80na di aiffarri che affanlfl,OS'<J1YY1;ente1 'l'(J; aUa rieeroa di ogrlli gen.ere �<U. s:p'C�Cf!J,lazione, c1he d"i� que�s ia vfoe e fa lffi sua pr:oreS18ione; per8ona per lo pi� soaltra e s�enca sorupoli, dive non va. t(J;'ft0to per ii sot. tiVe; ma non � s1ewufYre e: n.e'()les1sariamenti un dis:on- esto. Eld1 � in questo s�ernso�, e nmi dfoersamente, c;he ill termine � statoi .a.doperato d(J;l l�'!]iislato'f"e, nullO! .wiitoriz<:<.larnd�o (/; �ri,tone'f"e ohe si sia rroluto ,oiroosariverlo mgli aff(J;ri il.leciti, essendo questo oone1etto estr,aneo -ciome� 8i � v�do ~ alla ratio fogis. QU�ello ooe inv�e10e delimita in tennin,i prreoi8i questa. forrma s�pe:Ciiale di speoit.Zazionie, � V' aggettwo ohe a.00101mvaigna iJl tm"YYl!in.e � l'irrvprrovvi8ato affa1rismo � espres�sione ohe) oon le paro�le ohe segwono: � 8orto i.l rela~o%e ag'li eventi: connes.si con. la giwrr(J; >> s1oolrpiJs�c1e c~vn S'1hfficien.te cviriia�re.zza .il sign.ifi.cato d0Vla noirma: tlev0, oio~, trattars~ di wna �attivit� cihe no% s�oilt:a.n.to non sia st(J;ta pev l'i1nnaooi esercrirta.ta, ffi'J'tche se even.tita1lmen..te aggiu. nta ad aura� prees:isten.te, ma. cihe .sia. stata .ini1<ia.ta non per farne aggotto di 1tn.(J; prore1ssiorw abitiia1l'e1J 8vbbeme con l'u!lii:caJ firn�wlit� di trarre profi.tto dl(J;lZa. oovn.giulf/;tUr"a bleVl:ic;a; per ozti non varr�obbe a c1onor.etairl(J; lai se�m.plic10 ooiinoidcn.za. di ttna attivit� in.trapresa per la prfma vol�ta� in tem- MB ILI& xwwn: ZX ::;;; ::::::: & t.::: :w; : mmm:::i '" mmr: w, r;u illii ::fil ::::: :::::: z ::e :::::: tm: :%.a :t& &: -220 po d�i g�uerra, ove faocss;o d�ifetto questo sp�iooato carattere (loUo sfru#arnen.to di oiroostwn({J�e tran.s- itorie, gia.c.c1h� .diirveirsam.ente sa.rebbe lo stes:so c�he frappol/1,e i:r~giu.stifica.ti 01s�tac'Oli al lib�ero svilu.pvpo di ogni proftou<JJ e u.Ule inWiativa per tutto� i11n l'ltng'O periodJo. In quosto oaso, peraltro�, se non. queUo .mi profitti d,i contirngenm, potrebbe ~ rfoorren-' aione gli estremi ,_. trovare ad:egita:ta mpplicazione la logge c.on.oornoote i maggiori utvli reilativi allo stato di gu,erm. In altri terrmirnJi., perch� si abbia improvvisato affari>S1mo � n.ec'8's1sario e suffic.iQnte ohe s� tmtti �dv itn .es1eroizi�o sorto per lo sfruttamento deilla oongriuntuira, e d�estil/1,at 0 -normo,lmen: f)e -a cess�are c:ol fi(Yl,t�ir'e di qiteis�ta; e clhe appunto pw (flo, ha tuUi i oaratteri deVl'imrprovvisazion� e, sia per quanto� aUievn.e aUa compeiten({Ja t.ec.wioo c1he alla ade1gitatezru dci mezzi e d"eil l'orgalfl,,i~'Z(J,zriione �. In s�en.s�o ws�tan~�ialmen.te conformo si veda la, dJecisione 30 rnaggio 194 7 della Cornmri.sision.e Di.s- tre1f),t,uale dielie Impos�te d� Napoli, e.on itna1 wnnot. azione favorevole del BerU!ri (in � Foro It. )>, 1948, NI, 53); il qtlt0;le clJi,iariva. ohe' �i peroh� si abbia vmprnvmsato affarismo � n<}ces�smrio da un oanto ohe ohi 8'11 dJedioa 0; queila� dJetermmata, in.du�8tria o ool/'l1Jl'l'l..errioio lo faocPia s.enza alourna preparazio1iie od orgaruzzazion.@, daill'aJtro ohe fo faoci�a in 'L'�a vera1m.ente transitoria, uniciam�te per sfruttare la favorevole� oongiu(fbtttra e n.oir~ v�er fare di quell'il/1,dAhstria o di qu�oZ C'O�rn1mer<Jio la prroprria profess1Jone� (J;bitua'11e �. Ofr, anohe, in rmodO non cU88iimile, 1ScANDALE-'DONATONm: Imposta Btraordinaria sui profitti di giterra e sui; prr:ofitti ec'C'eZ'ionali di oonUngcn({J'(J,1, pa.g. 288. ISRAELITI -Azioni di annulfomento di contratto di alienazioni di beni immobili prevista dal regio decretolegge n. 26 del 1944 -A chi spetta. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 1837-1949 -Prel:'. : Giaquinto, Est. : Di Macco, P. M. : Pomodoro -Finucci contro Monsigliano). � L'a,zione di alilnt1llaimento dei contratti di alienazione di beni ~mmobili previsti dall'art. 14 del regio decreto-l~gge 20 :gennaio-1944, n. 2.6, �spetta solo a.i cittadini itaJiani gfa dichia;i�ati di ra�zza ebraica che non siano stati discriminati >>. StltVla. q1M318't:iane1 sizl veda� in1 qit'tes�ta, R'ais8ogna, 1949) pag. 19 e 81oguen.ti. LOCAZIONE -Aumenti di legge -Domanda. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1469-49 -Pres.: Valenzi, Est. : Rispoli, P. M. : Criscuoli, Sez. Part. Comm.. Patern� contro Cutore). � tGli aumenti di le1gige relativi a.i contratti . di loca.zioni uribrune (decreto legislativo l:uog�otenenzia. Ie 12 ottobre Hl4'5, n. 669 �e decreto legislativo luogoteinenziaJ.e 27 feJblbrafo 1947, n. 39) non opera1no ope� l.egis, ma wd istanza cli parte, anche extra. prooesisua.le �. La ma�8Sima a1ppare eB'atta) in quanto a.ndie il dJooreto Vegi�s�ia.tivV'o 27 febbraio 19'47, n. 89, 8i ri.ohiama aUa normai dolil'art. 8 del d.eoreto l@gi8lativo 12 ottobre' 1945, n. '6�69. N� � di 0t8ta1c'Olo a aotta in.terrpq�etazionQ in fa-tto c1Jw l)0;rt, 4 a.eit deoreto d�el 1947 s�taibi:Usoo la deic1orrenrsa dog�li atlmenti d'a.l 1� marzo 1947, urna. voUa clfie an.ohe neb s1's1terna d'i n0tr'ma s-tatbi.lito �a�l deicrrefo n. '6�69, 1945 la d.eoorren~u de1gU aum.ernti era 8tabilita al primo giorno if.el 11ie81e 8u.coessiv�o� deUa sua pubblioaizione, e oio� a,Z 1� novem..br'e 1945. e M,,,,m.;;;;;;;;mwww>& ::&::::::::@: WMIT &:&:&:J&!&iffii&;;;;;;;;;;;& ;;LI 2&&%2 ORIENTAMENTI GIURI S P R �u DE N Z I ALI DELLE CORTI DI .M E�R I-�T O COMPETENZA CIVILE -Mutamento dello stato giuridico di una parte -Effetti immediati sulla c�mpe� tenza -Foro dello Stato. (Tribt nale di La Spezia, Sez. I, 15 luglio 1949 -Pres.: Antonini, Est.; Loria, Cons Corte Appello -Cassa Rischi e Cong.agli con� tro De Chicchio). La tra,sd'ormazione, delle Oa.s.se Rischi �e Conguagli in orga1ni dello 1Stato in seguito al decreto luogotenenzia1le 26 gennaio 1948, n. 98, ha determinato una mo�clifica.zione dello stato di diritto di Una'. delle parti, COil l'effetto� di \far !SOrgere immediatamente ��a. competenza'del d'oro dello !Stato. La perpetu,a,tio ju,risdi!otionis va,Le di fronte aid un mutamento de'llo stato di fatto, ma. non dello stato cli diritto della. dolllla1nda,, tanto pi� iqua,ndo questo mutamento modifica nom. uno, ma� diversi degli elementi di collegaimento (nafora della pa,rte, na, ~tura -della. presta.zione richiesta., 1divenuta di ca WJ? ra.ttere tributa.rio). Partendo da,l p'lf'esi11pposto cihe le Oa�s�se Risohi e Oongua.gli abbi"iano a.ss'll11,.to la. quaUt� dii organi sta,ta.li ai]) ord/i;n,.a,mentoi a.utonOJmo, in seguito a,l de1C'if'eto "f!u,ogotJ.enerl11Ziale '.216 gennaio 1948, n. :98 (con fra., A. MiTamo 25 fe'b�brari� 1949, � Foro� Pad. �, 1'949, II, 37) la sen'Venoo, lba oorrretta:m.enJe ri.soUo u,n delioaJto qu,esito in tema. di s�tabiUt� della oom.pet~ a. su~Ta perpetua.tio jurisdictionis � ancor oggi 'V'WO l'in.s1egmarm,ento .del O'hiovenida, a.l quale fa oa.po tuUa. la dott1rina (ANDRIOLI : Commento, vol. I, p1. 37; IOARNIDLUTI'I: Nuovo Proc. Oiv., p. 396; D'ONOFRIO: Commento, voi. I, p. 7). La s�te8s'a reila:<Jione d!el guwrdasigilli al nuovo c'Odicie di proC'edrur(J) .d'1.01die atto ohe � la nor,mi(J; (diell'iJlrt. 5 c.p.o.) novri fa ohe oodiifi'.oorre un principio 11nitv,ersalrrwnte (J;oooUo dlaUa dottrin.a �. Jn, reaU�) la teoria <Wl Ohio1J'end�a (Principii, � 42; �Foro It. �, 1'9'23, I, 361; 1s1aggi, I) 271; I1stit., 1I1 8el<:. I, p. 279, n. '2'56) p1tY;is�e:ntata, in ivn'wm,p1a ed a.ttraente inqua1drratU1ra, e suffra,gata dia riohiwmi tmtti dal �i�ritto romano, ca;n()nioo e 001m11n,e, non � stMa �acioolta nol Oortioe del 1942 senza, lim.iitMJ�()n,i. L'art. '5 ci.p.o. � infatt,;, es:pliai.to neil ren1dere insen<Sibili la 001mpeten~a e la giluri�sdizionie solo rispetto a q�uei rn.utaimenti, C'he s�i ri,ferisc10l/'l;O� (J;UO stato dA, fa.tto ai m.omen toi della proposicionc deilla domanda. Par oon.t1ro, deve ri ten,ersi ohe i mutamenti riiferenti8i allo sta-to di diritto s�1m.o itail n'ltovo oo�dice oonsiderati immediatamen. te oipe'rativi (Oass. 14 litJ,gliJo 1948 � <Jiur. Oompl. Oa1ss. Oim. �, 1948, n. 1044, oon, ricihi(J;mi; A. A:fila!fl,o 14 l'tti[Jlio 1947 � Rep. Foro It. �, 1947, voce � Oo1m,pe.ten~. � n. 32). O'he oosa si imtenda, per stato di fatto-al momen. to d.eua pr.oposizione della� �oman-da, � questione a,rdu(J;. Per eviJt,are u.na oa8i8tioa, � forse pi� faciii@ S'tabili!re l'inverso, e oio�, chie cosa ~i ilnte!fl,,da, per stato di diritto, g�vaocih� qu�esto ri8pond: e adl it>na a,s�tra.tta., e peroi� sis�tema.ticw costriui'iorne d()ttrinale. (}li e�lomentf, d.i diritto clhe �irod%-1Xtluano la d:omand-a s'ono, oome � ben noto, 80[![JIBtti (persona.e) oggetto (petitum) e fa.tto eostivutivo, de:m.'azione (cruusa. petendi); argomooitando a, contra,riis d:aU'art.. 5, pos�siamo dir'e c1]i,e il rrvu.t(J//'f/Jento d'i U!/'l,O qitalsiasi dli questi el,eimenti di dviiritto, qita.ndo ha rilevanza ai firn;i d�elZa oompetenza,, agiisc1e �m1mediata1YJwnte, e sposta la competenza: la per.petuatio1 non gio-ca. dli fron.te ad, un siffatto mru.taxmentoi. La sentenzi(]; d!el Tribuna.le di La Bpeizi'a dovette per l'appunto afjront<Jff'e il oas�o� d.el m,u.tamento di 1tl/'l;O d:Ci soggetti diel prooosso: fattore, trasforinaliosi da persona, gi:wridioa aru.ton.o�ma ad organo .stat,a,le. Non si trattava, nella. speo:i:e1 di U!fl,, mwtwm, ento1 della persol/'l;a sotto l'asp.etto fisioo, com.e nel caso dellJa rappresientanza, d,ella su.ec1os1sion�e o d.ella sostituzione prooes�svii,ailo; ohe �etenmi!J'l,aifl,O m:u.tamenti ilf'rilevanU ai ;fimi d,eVl<J; comvpetenza : ma; di �un vero e pirrJp1"io oa.mbiam,mi,to d:i ,status, cio�) di un ca,rn.bia1m1ento de1l soggetto d;el prroeesso nel s-iio aspetto giruridiioo, e n()n neilla s1ta materialit� fi..sica.. Ora, il ca�m.biamento di s�tato di itna. dieUe parti � di 80lito inimfluente (JJ� fini della covrrvpeten~a. E' risaputo ohe il pass:aggi.o dall'o stato di oapaoit� a~lo sta.to rU interdizione� non lva riftes,si su,z giitdido: la persona, iin sen.so giuri1dico proees�goole, non muta. Ma vi 8ono _oaisi., inrPeoe, in. oui lo statoi della per80''Yl!(J;. iinoide a tal pritnto suna com.p1e'tenz<_! -dai oond-izionarrla : cri� aooa,de ad es1ompi�o' per la cittaaina.n~a fuori dei ca.si di oni a1ll'art. 4. � . ) Il problema ddla perpetua.tio rispetto aUa oi.tt( J,dinanzm fit p1�e.80 in partiJoo~arie esa'm'e dalla giu �'��hlZN&d%'.moo..t22 WWW 22 A; rnurn m l f;;, E � '.dNlll :;i; 11! J;;; -222 rispri~d�enza e dalla� dottrina sotto l'itmrpero� della preee!d�ente eoa.ifi1oazione (OHIOVIDNDA: !Saggi oit. p. 305 e segg.; Oass. 2 marzo 1934 � Riv" d!�!r. proo. �, 1934, II, 170), e risolto ~ su.ila tra.oofo (};i deei.8ioni roma1J1,.is�t'icJie -nel b'en.s:o ohe Va perdita d1eUia oittadirnwooa i!n corso dri oa:u.sa non. tog1liiesse Za g{;u,risdrizionie del girit�d'bc1e a�drito. Sifjatif;a s0Vu1Q1ione trova oggi, 1'!ell'artvoolo 5, un ostaooto � in1sormi0ntla)b'(iJ~e. (V1edi per�, .nel'.lai m.otiva.zio'l'!. e, eid ilncri!dientahne!f1;te oa.s:s" 1:5 novembre l1948 � Riv. Dir. Proc1. �, 1949, Il, 1 e � Foo Pad. �, 1949, IY, 130). Almtrni d�ei, proy�eitti (progetti. Soln~ i'� art. 815 d.ei progetto p!f'eliminare1, 97 d.ez dofinitivo) inolwct.evano imve.(;e la cittadfoanza deU:c pmrti fra gli elo,mentL la� oui modLftc'Miorne era da oonsid(311"a!f'si: irri.lovarnte. Qttf:.sta inolu1siovne era in ma~t�, !Ulna irntrw,sri,on.e, non 1es�s.endo fa.oilrm.~.te oornprensibile com1e pote.b~sero tra.ttarsi. alla stessa strogum il domiJoilio, �rloggetto materiale dJeUa cau,sa. edi il valor"e (dho hwnrno rispond.enza in el.emen1ti s:pazia�li, fi1sicil ed econom.ioi) e za oi.tta.dinanoo, cihe � irlJIJfJ'Oe urno st.ato giurridioo. OOimun.que ~a redazion. e defi;nitiva del oodfceJ togliendo� l'~l.enoa!QiOn, e e irit�ornwnlto alla generioa formufo@i.one dell! mr.t. 47 del progetto OarmelitU�J f'u esplioita n.el li�mi.ta�re l'in.s�ensibilit� diella competenza s-o.lo di fronte ai rn1t/tam.enti deilfo s�ta.to dii fatto: fo �status deUa parrte sembra qu.ifnd�i esoln.so da.U'ipoteisi dell'art. 5, inerendo ad� iino stato d~. diritto. dieilla persona. .Il Tri?U:na�le di La Spezia ha aocoUo questa ulti1ma1 opinimi.e) faoendone appU.CXJ!Zlione al caso, ana.lo_ g'O sebbene dv insoUte prropor.~ioni'J d:i una radiicale t,,.,a.sfolf'ntazione deUa� namt�ra. d4, uoia d:eu.e parti. Ma il c�a.so era di grande inten:ws�e anohe 8'0tl.to urn, (J)ltro profi.lo, e crio�) in. quanto era itnteroenuto oontemporanoa1mente iin m1utamwnto d1e1ll_' oggetto della dorna.1nda. A nc1he qu.i, oggeitto va inteso ne1Z sen.so strettam1ente giuri1dfioo <U petitum e no~ ~ cosa ma.t.e'f'f,ale. T_enend:o pr�esen.te questo signifi1cato, ben si 001mrprend:o come le variazioni ~el '�~l�oire siia~o irri.levarr_i.ti ai fimi. deiU;a perpetu~ ho, riferen�tosi alla1 cons'l!s�tenza fisiea ed econornioa del bene i;n, co'ft.te1s-ta~one, e non aUa s'ua natura gilltrridica. Ma il m�utam.en.ti nella natu.ra della pres-taziono) �driv�en.uta. dli oaraittero tributario 8'eoovndo la f{}S� dell'Avvoeatu-ra venivano a ri~ettersi sia s-ul petitum sia s�ulla dw,,s:a petendi. Si er'a, in (l;.lfri teYf'.m�nri, veri;feeMo u.n mu�taimen.to (telle oirc~s1tan!Q�e determef,na�tifv.e1 deiUa competen~1a per ma.tena: wn ca8o ohe� fo steis�so Chiovenda r��oonosoeva � difji<oile dm pensare� (lstit. IJJ p. J, pag. 281-'282) e ohe la pratioa hm invooe offerto nella realt� della os�per�onza, forense. Il Chiovenda riteneva che a'l'tohe la C�Orrnvpetenoo per� mat.eria fos:�e1perpotuaita rtalla do1nanda : i.l Triobunaie di La Spezia ha aocolto itnvec�e la oon.trarria op�n.ione fondJawd1osi su1l rilievo ehe il 1'11/Wt.aimento della na~ twra iteU'i;n.teres1s�o fatto va�lere m gi1tdri~�O incridc m~l petitum e su.Zla oaus�a petendi, ole�m1enti inerenti aUa 8'truttura giu!f'idA.oa della doma(Y/,da e non aUa su.a oonfigurazion.e d'i fatto., ) D.el r~stoJ urna ragio1J1;e pi� pirofond.a oonfo'f'ta la solu,zione adottata dal Tr�0buna.le d:i La Spezia : ed � la pr'eva-Zen21a, deU'intel/iesse pu1bblioo m t'u.tto ci� ohe atti.en.e sia alla oompeten1<:a� per materi.a sia mlZa oom.pc�ten~a funz�i.ona~e. QUf;is�ta pireval<N1r ?Ja) gi� segna.lata. daU'And1�Lo�li (op.. ciit.J p. 41) e rioonos:oiu.ta. con qu.asi i1d.enti'6/1;;(3� pa.ro�le �daUo Zanzuoc1hi (op. oit., p. 236) irnd1uoe a ritenere clw i m.u,tmmenti cih�e a tale oornipeten�sa M riferi.s-cono rtebbano aDere i.m.rnewiate ri�percu.sisi.oni sulla. lite rnodifioand'{J i poteri a.ttribttit� al' Giudioe. Di tal~ pr'inoipio si � fatta avpU.oa!Qione nel oa1s�o di wna legg1e1 cireatiroa di orgar11i speciaMJ di: giu.risdliz:ion.e (O(J)SW. 21 febbraio 1949, � Mail!s. Foro It. >> 1949, ool. 62; CasB. 28 gitt.gno 1948, �"Giur. Completa Oa1ss. Civ. �, 19-�8, n�. 957; Oas�s. 4 gi:u1gno 1948 ivi, n. 838; � Riv. Dir. Proo. >> 1948, 11, 150; O(l;ss'. 1� mgosto 1947, � Giur. Oomipl. Oass. Civ. � 1947, n. 1260; Ca1S's. 20 rn.arzo 1947, � G�u.r. Jt. �, 1947, I, l, 385; Oa.ss-. 15 aiprilc 1946�, � Giwr. Oom1p�l. Oas1s�. Civ. �, 1946, n. 19; ANDRIOLI: �Foro It. �, 194'6, III) 155; M:oRElLLI: �Foro lt. ))' 1947 JJI, 23) ed ancorra pil� larga;rnen.te ne;[ oa�so �nv~�so e . ' d" ' J moie � �1� wna nuoV'a legge ch�e attriibitis�c�a al Gi1i.di.oe adito la yiurisdi.zione o la compe1tenza inizialmen.te manoam.t�i. (Oass. 31 litig;lio� LL948, � G{;u,r. Oonupl. Oass. Civ. �, 1948~ n.. 1.G.99; Oas�s. 30 l'uglio 1948, IVI, n. 1174; Oas1s. 14 lu.glio 1948, ivi, n. 1044; Oass. 19 rnarzio 1948, ivi, n.. 385; Oas�s. 19 marz�o 1948, ivi, n.. 379; 18!ATTA: �Dir. Proo. Oiv. �, ediz-. 1:948, p. 11; RJllDiEJNT1: �Dir. Proo. Civ.�, J, p. 2167). In tali ipotesi) S'i � rioornosoiuto cihe l'art. 5 non gioca) in qitianto non viene mutato lo! stato di fatto d.eUa domanda., rna la legge regolatrioe della oonvpet.enzia, ohe � di immodiata applici(l;zi.one e1Mendo basata su ragiorni it'or�dfoe pubblLc�o. Se�bbene q�ues-te ipotesi non abbiano pun.tuale riferimr: nto ~l caso di mu.ta1rnento deg�"/Ji.elerrn:enti det�er� mvn.antv la competenza, per materia') gi<wcih� una niwva legge sulia oom.potenza agisoo diirettamente si~ queist'ultima e no'fl,. swlla dom.and1a tuUa!/.l"ia� va mes~o itn rili~vo l'eisatto riohia1m.o a�zle ragio'l'ti di O'l'dine pubbliao. Sono per l'appu111.lo quelle stesse ra.gionif; od es-igenz.e) cihe conferiscono un ca.ra.ttere assomtto eid itnderoga.bilei a tuUo ci� ohe. con o~rri:e la oompet~nza per materia� e fun.zionale. S<: si.tiene conto ~ tale sov�erichiante1 in.terreiss-e pubblico, S.f:m.pre ptit fo'l'tdata arpvpare l'opinione ehe i mtitta:menti 1d1; diiri,.tto, � in qu.atun.qu.e modo in:cidentiJ siulla oompetenzw per 'YIW!be1ria abbiamo immediata riperou.s�sione su.l prooesso.' Non d?iiveroo� oovnoi1~sione d.ev�e adotta;r8i nei con f~onti .Cf.eilla _001mipetenza funziona.le: e ci perm.ettiamoJ al r'1!g1.iarido J di riZevare ohe fin.c>lfu.si.one d�el jom �rtello Stato fr�a i presuppos�ti dri fatto deilla competenza per territorio non. semb'l'a esa.tta (ANDRIOLI: op. cit., p. 41), posto ohe i mrutwm.enti attinenU in, qitalsias�i mod�o al Fo,ro d:ello S.fa,to agi~cono . anoh'es1si s�uUa oom.pe�tenza fUnl<Jionale. panfilca1b_ifo ?" qu�ei~"?" p>e1r mat.eria o non. a quoell.a per territorio. E8�si SO(J1,0 J perei�, im.mediatamen.~ e op�erativi, e la� perpetua.tio no(/'/,. �resis'te al� lorn t!f1;sorger'e. Dol ohe si � fatta fra l'altro -ap:p-,l'i, � � .'1' J J cazione in sou'.e logis'lia:tiva (regio deereto 30 dicembre. 19o23, n. 2828, art. 24), salvi. liovi temveramient~ J, suggerit1J '/Jj}'/,ioarmen,te da ragionri d'i opportunita e non da esigen~e gi!U!f'idiehe. (A. G.). ::::nmzd,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e ::::: &:::mmr.11 I ZLD& -223 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Obbligazioni pecuniarie -Danno da inadempimento ��� Art. 1224 cpv c.c. Limiti di applicabilit�. (App. di Milano 14 gen. naio 1949 -Pres. : Cartesegna, Est. : Mazzetti Porto contro Maggi, in Foro Pad. 1949, I, 570). Il principio norrnina.Ustico di cui all'a.rt. 1277 � tempera,to dalla. norma dell'art. 12.24 cpv. e.e. che consente jl risa;rcimento dei ma,ggiori danni: questi debbono �essere dimostraiti, ,qualora non sussistaino elementi concreti che consentano una. liquidazione presuntiva.. La sopra riferita smitenoo. della Corte rU Appello dii Milano si inquadra in q�it1Blfo, giudspnid6' rl.<Za che ritien,e dovere in ogni caso il cr:editore dJare la, pq�ova di aver sub�to maggiori dann~ rispetto ag'lii inte;ressi legaN, in oaso di mora aell, obbligato, non essendo sufficiente a ta.i fine indicarre la svalutaz1ione monetaria sopravvem,uta.. Tal1e gi'ltri.spritdmi,za, d'i gr'an lunga prevalen.te, pu� vedersi c�itata nella nota a,-pparrsa in qu.esta Ra.s�segna in caioe alla s:cntenz�a 2:5 maggio 1949 <l�el Tribunale .d.i Genova, in oauisa Basso oontro Min. Difosa-Esericiitoj e� alle sen.te~e ivi c~tate posson.o ora a.g�gi;wng:ersi ancora App. Milano 17 ma,ggio 1949, Gaggiani oont�ro Un. Oorri:eri Vigevan. o, in �Foro Pad. �, 1949, II, M, n. 213, e, se1m.bra, App�. Bresoiw 4 maggio 1949', Murari con.tra Fontana, ivi, 47, 1i.. 184. Tale giurisplf"lt�denza � ormai aa. oonsidJerare conS'Oli. da,t(J) e'it a ess(J) dev�e farsi piena a.de,sione, secondo gi� si di:ss�e: neUa citata nota. E, peraltro dog�na di rilievo la posizione oli.e wssume i1'b questo oam'[J'o� il Gm]]co, in una nota alla s011,tenzm sopra. riferita. Egli anzitu.tt.o ajjerr .a che il princ:ipiio nom,in(J)liisUcio, per la sua ri.gidit�, e per la fina.lit� stessa ohe lo iBpira-.. r�ivolto, com'�, a difen.dere per ragio'//'l!i di olf"dine pubbli.oo, e nel oomUl/1.le interesse�, Za stabilit� dlella moneta -nmi amm1otte oorrettitvi o tem,pelf"amenti, i qitali ;finirebboro con lo svuota�rlo di: oontenitto. � Ci� non toglie, peraltro, la aptplioabilit� deVoa.pov �. dell'art. 122~4 ci.o., C'M' per� rifie1tto ogn.1' s1peoie di obblig'aziol'fbe, p1WrC'h� si dia in co11cireto, la prova deUa1 esisten.za. dei. maigyiori danrn�, ri.spetto agli in.teros'S'i leyali, ~pen,denti d'irettam,ente da.l rita,rmo n.e1llV'aid'e1mpim1ooto deilla. ob�b.zig�az.ione. A questo punto per� iJl G. ritiene c�he occ�orra trovare wna div�ersa. strad,a, per evitare C'he la. applioazione del prinoipio nominalistfoo si risalga in wn. eooes1sivo �wann.o per il cvroditore. Ed osRer1. J<a ohe Za sval.utazion.e no'i'IA oostiti~is:oe ormai pi�, solta,nto um fenomeno di fatto, ma ha avu.fo giuridico ric:onosoimen.to a.ttraverso �mol'te disrposizi'oni le,gislahive in m�Meria di adeg�uwrnenti dii prrez.zi per servizi, ,d,i tariffo, eoo. anohe se � .manoato un provvedim.ento �di Cl(J,lf'a.ttere gen,era1le di riv>a:fJuta.ziovn. e �dli tutti i debiti pecru,1niari. Oi� non dovrebbe pernUro e1sdud.ere che si d:ebba tener OO'l'/,to d�el aatnno ohe�, per effotto d:eil'la� svalu.taziorne col.legata con i~ com.polf"tavmen.to� oolposo del .d:e~bitore in mora, abbia. siub�to il crre1<litore; e se ne pilt� tener oon.toi in ba,se a.i opv. d,ell'airt. 1224, non pereh� que<Sto agisoa come correttivo dell'art. 1277, ma peroh� il fenomeno deUa S'Paluta.ziovne � un fat!to dannoso giuridioamente apprezza.bile. D'a,zt;ro ownto oc�corre ten.er pr1es.ente -lsO'{f! Jiunge anciora. il G. ~che l,ar( 1277 'Ga os.~cn;afo secorn,.d,o i principii derivanti da. leggi speciali (a1�ticolo 1281); S'� oh� una 'GOlta wm.me1s.so cihe le leggi 8'peciwli hanno tenuto c:ovn.to della� svalittai<1ioncJ a prin.aipio nominalistico ne e ri.ma�sto 1:U�lnera�to. La ing1egnosa oostruzion.e d:ol G., volta a trova: re it11'a via a,u,s1c'i�t�a per d,isiapplicare in toto la norma deWart. 1'277, non per81t,a<l�e. Si tralasoia qui di nota,re la. a8soluta an.tinomia fra la pri,rna e Za seoonda pwrte dell:a nota, C'on qitclla doll-'arrt. 12124 ohe, messo a.lla por�ta, ne rientra sit1bi.to dopo o con tu.tti gli. onori. Ma non si ries�c�e a c:omrprendero dav'Gero come da ta.litne dis�posizioni leg1'sfa.tfoe, 'G'Olt e, e il G. lo ri.oonos1ce, aiJJ. �a1dieguare i plf'ezzi dli, ta({)wni 8erviz�i ai costi attuali, in rappolf'ti giitridiici a C'arattere oontirvt~ativo in owi il pr.e:<Jzo oostituisc'e la oontroplf'esta; fi.ol'fbe del ser'IJiz.io (ed: in C'/fi, a:ggiit1iga.s�i, non vi � alc'l.tn obbligo di a.vvalersi d"i quel s�erv�.' Z'io a quel deter.minato prez.zo), da d.isposirfioni cio� C'he han.no una portata del tu.tto limitata., si pos�sa, areare u.n prin,oipio g1ener:ale tale da porre nel nuUa 1lna, precisa norma del codfoe, e che, oUre aUo o~sere: sori.tta. n.el ood4i.ce, c�o�stitii.i.sc�c la base di ogmi po.Utioo .e;c;onomioa e monetaria : qitollai ohe a.ttiene al c�orso leig�,le della m.onota. De~ resfo� non dioe lo steis�so Groco che il plf'incipio nominalistico � � un principio crm.ctico �, e che � e�8�sendo rivolto a difendere por rag'ioni di ordine p1t.bblioo la sta�bilit� del valore d�ella va.T;itta nel c�aim'[J'O gpeaifioo e tassativo delle obblig1azioni peC'1t.n�1!1"�J, n.on � oompatibifo con la preoioevtt�pa.zfone di, tiite1Vare ii areditore contro ii ri.schio d.elle variazioni d1ol <])etto valore?�. (N. G.). PROFITTI DI REGIME -�Natura di procedimento di imposta -Seguestro -Natura -Azione in separazione proposta da soggetti carenti di legittimazione -Improponibilit� dall'azione -Azione in separazione proposta da terzi in genere -Rito e competenza. Corte Appello Roma, Sez. I, 10 febbraio-Il marzo 1949 -Finanza contro Aprosio. Il procedimento di aNocazfone dei pro,fitti di regime ha natura d� procedimento di imposta. (1). n sequestro a, ga.renzia del credito dell'aimministrazione 1finanzia.ria per profitti di regime ha natm'a, di procedimento fi.sca.le di esecuzfoine preventiva., �al qua.le: sono� applicabili le norme idel correlativo procedimento fi.s�ca.le di esecuzione coattiva, per la, riscossione dei profitti di regime, disciplinato da,l T. U. 1sulla, risco,ssione delle imposte dirette (regio dec1,eto 17 ottolbre 1922, n. 1401, modif. dal r~gio decreto� 30 no:vembre 1930, numero 146:5) (2:). 1Sono, pe:rta1nto, carenti cli legittimazionie� a.ttiva_ (a. sensi dell'a.rt. 63 regio -decreto cit. u. c.) a, far vaile:re H diritto di propriet� o a.ltro diritto rea.le �sui beni .sequestrati, a 1garenzia del credito della Ammini:strazfon.e fi.nanziruria. per pTofitti di l'egirne, i membri della famiglia,, i pa.renti, e gli a&m ;::n:irms w ; :::: n 1 :~rn:root:: �lit m:::: mm -224 fini fino al terzo-grado del se1questra.to, limitata mente ai mobili esistenti nella caisa. di abita,zione di questo. La, relativa a~ione, sollevando una con troversia, di imposta., � jmproponi:bile (3). Gli aJtri terzi so1no legittimati a, far va,lere i lo ro diritti media1nte cita,zione dinanzi al Tribu nale (4). PROBiLIDMI DI INQUADRAMEJNTO IJ)EILL' AVOCAZIONE Dilli PROFI'I'rI DI Rl!lGIMID NIDL SISTEIMA TRIBUTARIO (1) � E' celf"to (a/forma la sen.tenza) che al pl!'oceidwnento di. avo10az�iO'l't�e dei profitti (J,i regime sia stato� conferito carn,ttere d.i prrooedMnen.to di impostG;; su ci� non. ptl� cader: dubbio dopo ii wecrn/to leigi.~lati.v�o 216 rm.arzo� 1946, n. 134, ohe, o per via dci nolf'me pa.rtioollalf"i o pe1r via d1i rinvio ad aWr:e nolf'rn.e pree1si.stenti, ha �attlf'a,tito �l''G;cioertamenlto, prima, e la risc�ossione poi, dei profili di regime entro wn sist,ema� d~i termtini, di forme e di oirgani di OO!f'aitter�e R1qtths#arnente trib�ntairio �. In si1n.t@si la, Cortei ricalca l~ite1� segn.ito dalla legisla~ione s�i11ll'avoca~o.yi.e dei prnfetti d;i r:egime; la quale, isp1Jra.ta dall'esigenza di lf'ioolleigare l'istitn�to ad 111n wif.er'io di ca1paoit� contri.butiva, d1istaocan,dolo d�a pl!''inoipi dl� ol!"{tin@ rfJ'01litic�o, � pe1rvewu.ta, attraverso di1svposiz:io'l't,f; sempre p:i� dec �isarm.ente orientate in sen.so tribu.tarth (deoireto legi87,atiDo luogotenen.zialo 27 lugli�o 1944, n. 159; deor.e:to l@gi8lat1Jvo luogate�nen,zial@ 31 rna.g1gfo 1945, n. 364; deareito legislati'Go luogotenenziafo 17 l'Uglio 1'945, n. 410; deoreti lcgisVativi l.twgotenenzia, li 31 litglio 1945, n.. 452 e 2;2 seitt@mbre 1945, n. 623, art. 3), ad uno e18plicito � inquad'ra1m.en.to nel sist.ema, tribMtario >> (v. Rela~i.one al decreto legi.sfo,tivo lU�ogotenen~ale 26 ma.rzo 1946�, n. 134, in � Riv legisl. .fisc. �, 1947, pa.g. 8 e G�rcolMe Ministeria,ze, Dir. Gen. F�n. Straolf'd. 14 diC'em.bre 1946, n. 213) e ei�, no'i't soitan.to in ol!"dl�!ne G;ll' acieertam,ento� (a�rtt. 19, 20, 2:1 del decreto. zegi8la. tiivio buogotenen.ziale 26 m.arzo 1946, n. 134) ma, altres�, in tema.� di, esecitzione. (2) L'�n.quadr�irnento del proo~1di1men.to di eseoztzione nel sistema tribtitario � ri.solto, testualmente, soltanto per qit.airt.to rig�uardG; l'esect1.zione ooattiva (art. 37 deim�eto l@gis'lativo, luogotenenziaw 1944, n. 159; art. 43 aeoreto legi�s'lati1/0 luogot,crbenzial'e 1945, n.. 364; art. 30 decreto legislativo l:uogotenenzia�l�e. 1946, n. 134) e non an.che per quan:to riguMda l'�es�ec~zione prCl/Jentiva o in via cautelare, in or<Une al quale-�, tnttavia, da notare che non si tratt<a del prooedim1ento ordi: nario prwi8to dal codfoe di rito. Infatti, l� norme appliwbil:i ~ per rinvio well'(J!rt. 35 aeoreto le!gislativo luogotenenziale 1944, n. 159 -sono, qitelle dell'art. 19, oomma 7, 8 regio deoreto-iegge 3 giugno 1943, n. 598. Le numerose pecu~iarit�: del pro�edimento, eh.e si attua in via amministrativa ((J)rt. 19 regio deer�@to-iegg�e 1943, n.. 598) l'as8en.~a della oonvaUda, (art. 32, 7 .eonuna, decre�to le;gislativo lnogotene'J'W/Jiale 1946, n. 134 e Va st@ssa nec@ sB'it� aivveirtita. 'd;a1l ~e1�islra1t~riei, d:f.I nohaamar:e ta,l'tl'i't� artiooU de1l ciodi.oe di rito (art. 33 decirelto legis�la.t�vo liiogotenenzia1le, 19cjJ61 n. 134) e non gi� di operare un, rinvio pwro e semtplice alle re0 gole del seqiiestro ooTwervativo oridinario n.e con ferma'i'to il. oarattere perfettwmen.te a�u,to'l'torno e qnin1di fisoaile. . La sentenza formiila q'lf'(tlche ri&Qrlia di tipo dog m(J;[ico in ordine a.lb'influenza ohe l'autonomia della proced.ura di s�equestro 13: ~a conseguente au tonornia di fonti, risp�tto al sequestro ordinar.io, senibra� destinata ad esplica.re in favore dell'in qi~aidra~nento del prooed�im,ento caittelarie in, esa me, n�e~ 8istema, d�ll'esecuz�ione fis�cale e attribui sce import.anza decisiva non tanto alla str~ttura del prroo@di,mevn.to, qu.an,to al~a fitrnziovn.e ohe � di pre1paraz�ione all' e�se�crtt.zione fis:oale. Il ril'i�vo � esatto; 1na � anche vero che se non docisivo, z' argomento dell'autonomia � propedeu tico nel senso che dimostri la libera,zione del pro cedimento cautelare in eswm� daVla disoiplina del s,gquestro ordinario. Nella speBie, ci si trova dinanzi ad un procedi mento ohe si attua in via� am,ministrativa per .te stual'e dichiaraz'ione d,el legigl,at ore, fin da quando la proc@durw di sicurezza, fiscale, dopo i primi ten ta!.tfoi di introduzion� (,<iAecreto luogot1e1ri.enz~ial:e 9 giu.gno 1918, n. 857, alleg. A., art. 30; leig'!}'C 7 gemnaio 192'9, n.. 4, art. 26) trov� un'ecce"?,iiona.Ze discipl'ina niel regio decreto-legg~e' 3 gittgno 1943, n. 598, art. 19, comma, 7, 8, che � il te8to richiamato per il prooed�irnento in @8atme. L'organo deU' Autorit�; g�iudiziaria che emana il d'e,creto di sequestro, (art. 32 d�oreto iegislativo luogotenenziale 2.() marzo 1946, n. 134), riso"f!ve gli inoident-i di e8eouzione (ari!. 4-0), revoca, comim,.uta o riduce -il g@qit>estm (art. 421) ha una, !~~ione particolare indnbbia.ment�o di natura giurisdizio nalei; m.a ne1l qitad;ro. dvii urn prooedimen.to sp�ec.fale, av1tt.~so .daiia norma.le oompetenza, di cognizvion� e di. e:seicu~'l'te dell'Autorit� Giwd�W:iaria. E, perci�,. sotto un dupliB� profilo l:' esecuzione del gequ_�stro, salvo che per gli alf't'iooli espressamente richiarmati da,l c. p. c. (ci� che ha luogo an�che wel T. U. di riscossione 1922, n. 1401) non pu� clbe ritenersi discip~inata da, nor.me pMtioo7Ja!f'i, escluso il rinvfo generale al e. p. e. Tali norme particolari non possono e88'@re ohe le disposizioni valevoli pe<r l:' esecuz1ion� in seite di riscossione d:ei profitti di regime al CU�i reali-:tzo il sequestro �, appunto, pireordinato. (Perr Za riscossione dei crediti .erariali per profit1ti di r(}'gime vaZgono le oorme per fv,, riscossione delle imposte dirette �in virt� d�el rinvio delWart. 30 decreto l@gislativo luogotenenziale 26 mairzo 1946�, ni. 134 all'.airt. 19, l� comma, regio decr1Jto-legge1 3 gi1cgno 1943, n. 598). Si pervieine, cos�, alla indG;ginc costruttiva, in ordine aUa quale, correttaimen:te, la sen.fen,za ril,e1 - va ohe l"autonomia de<lle fonti non pu� vo.Zer dire autonom.ia della fnnzione, che, anzi, condi~ione ossenz.iale per la risoluzione del problema 6 lai d)imostr: ata corr@l1(],@,on.e d~ fttn@.oni. tra se1quesfro e a.tt-i di esecuzione coattiva.. L'wuto�nomia dell!l fQnti, si � dotto, ha carattMe relativo, rispetto al plf'O-cesso ordinario. Essa non pu� comunque involgere un problema d�i autonomia di fimzioni. La funzione del seqnestro fiscaie (orimai 8i pu� oh�amarlo oo8�) non si conoepisee se non in stre'tti8sima mm-;~:::::=::::::::::::::::: zwzzz -225 corrcla.zione con l'o.~ecuzion.e coattfoa. cui � preor dinato. Infatti) arrumessa d.a.l legisl'atore f applicabiiit� d'elle norme :jVsca1liJ (J)l pooesso di esecuzione coattfoa (art. 37 decreto leglislativo 'PuogO'tenemziale 1944, n. 159 e 30 �ecreto legislativio luogoten.e1nziale 26 marzo 1946, n. 134, gi� 43 decreto legis"f!.atiDo 1945, n. 364) neoess�ariamente devesi far capo a~le norme stess�e per il processo di eSfKUZ1ion� preventiva) per il fenomeno oheiJ in dottrina) � designato quale parallel:ismo fra i due� prociessi (CA� LAMANDREJI: Introduzione allo studio sistematico dei prociedimenti cautela.ri, Padova) 1936, pag. 3'1 e segg.; C�NIGLIO: ,Se1que1stro g"iudizia.rfo. e conservativo, Torino) 1942, oaip. 13) di citi � pales'e app~ icazion� legisVativa il rinvio degli articoli 678, 679 o. p. c.J aU.e norme sul pignora1men'toJ per quanto attiene al seqitesko ordinario. Tale. ffJlnom. eno la Corte preferisce defirnir(} di � co'mpenetraz. ion�e <];egli sc�opi � in vista della conve-rsione op,e Iegis d).ella miswra catdelare nella rnisuro coattiva. � Se ainchc solo dall'accertamento definitivo � dato' iJ;esurmerrJ la, dete!J".minaziovne e l'@sigi�biUt� dell'obbligazione tributaria) rispetto aUia pre'Visione deila riormaJ di per s� astra.tta e generale � (la Corte supera) cos�) la dispnta cirra la na.tura diohiaraJtfoa. o costit:u'tiva. dell'a.cce-rtam.entoJ cheJ risolta ne17. pri1mo senso postitf.erebbe l'estensione al sequestro delVe stesse garenzie,. d;ettate per il procedim.ento di esecuzione ooat'tiva) � certo che la misura cautelare vien�e data come mezzo a firveJ e funzione stritmentale rispeUo a.l procedimen,to esecutivo) tanto vero che, con norma (wrticolo 686 co'il. proo. civ.) che inclu,de necessariamente un ~rincipio s1ts:�ettivo di applioa!f'si anche per bJesecuzione fiscafo, il sequestro conservativo si converte in pignorwmento ar. momento in cui il ore� di.fore� s�eqitestramte ottiene sevnten.za d1i C'Ondan.na esecu,tiva (e alla s�enten:ta deve ritenersi equipara,. to ogni aUo che abbia, efficacia di promuovere lJesecttzione contro il debitore.>>. � Pi� che paral:lelisrno vi � co�rnpenetraziori,.e degli soopi. La procedura di seq�uestro 1iu� avere 1iroprie ra,gioni di caducazione o di estinzione; ma � oerto che q1.1:ando essa permanga in vita ed il credito si traduca in iin atto che autorizzi la coattivn realizza.zione satisfnttivli, la conversion.e ope legis del.l'una neU'altra misura � segno della convergenza so8tanziale di entrambe le misur� e dclna. corri8pondente egunlei l'atitudine di efficienzia sui beni del debitore�. La lirnpid�ezza del pevnsiero della Corto �merita di es�sere so.UolineataJ in materia oos� alf'd1la quale l'integrazione (non analogioaJ 1n1a) espansiva o esten,siva <J,i no'l'me tributarie (crr. GIANNINI: fatituzioni di diritto tributario, Milano) 1948, pagina 22' e 8'e;g�nenti). }!]ssa viwl r.enaersi conto d'un itltimo dubbio : quello �deUa � an,ticitpa'Zione >> n.el teimtp'o di. � talitni effetti che sono propri della procedura esemttiva �, �ma, soggiunge. � l'anticipazione iU effetti � una cons�eguenza propria del sistema cautelar'? >>. (3) Ne consegue ohe J ne~ caso di sequestro a. garanzia d,ei profitU di rogime_. (e di ogni altro sequos1tro fi18'oalf3') il s-iistC'lna delle 01pposi:?f,on,i deb�n ritenersi disciplinato (non gi� dagli articoli 615622 e�. p. c. bens�) dalla legge speciale (cM "infatti d1�s~iplina le opposizioni d�el soggetto pas.<iitJC), <;, in difetto�) d'a;lVa, legge d;i, �risc'O�s�sione delle illnposte ditrettf3'. Q'l{anto alre opvosizoioni del soggetto passfooJ � impropovn1ibiie [,'azione gittdiziar�ia contro i decreti di oon,cession,e; ael seques'tro e contro gli a.tti esecutivi. Al sog�getto pa.~�1ivo � C'onsenti'to soltarit'o rioo'l'r.e per ottenere la revoca J la, r~d�u.zione o la com�m1dazione del prom.redirnento per fatti 8'0pravven. U�til (arti. 42 �e.crroto logistaUJ1;'r()1 luo,g1otenen~ a,le oitato) ___, a tuuo c1onoe1�ere ~ anolw l'annu1i~a.mevn1to prw motivi di diritto (difetto di oon.di.'<JfiJowi rtell' azione <Msioiwativa). Per qtiant'o a.ttfonv all'opposizione agli atti esecutivi, il soggetto pa�S'�'l'ivo pu� proporre soltan.to inaidente (l,i eseou,zione dlinarnz1i al Presidente (articolo 40 decreto legislativo luogotenonziale 1946). L'opposizione iLel t-er~o, contro gli abti esecutiviJ � invece proponibile d�inwnzi aUa mutorit� giudiziaria e8sendo e8'so ed i siwi beni completa.mente estra.nei al rapporto giuridico tributario. Ma tale diritto d<eiriva dJa.~fart. 63 T. U. 1922, n.. 1401, e pertanto non spetta per i mobili d'i abita11Jione del ��e1bitore _, arn.c'he se pre8unto ~ai p(J)r<m,ti ed affini, che 8'ono eq1tipa;rati al Boggetto (arfJ. 63 u. c. T. U. citato). Infatti il precetto dellJa.rt. 63 u. s. rende i beni iDi 0ontern.p,ati � estra.nei al debito di impo8tw �. Epper� il parente o affine sono posti nell'identica condizione del d<ebitorc estendendosi a loro il prece'tto del soh~e et repete, sussistendo inoltre) nei I.oro confronti, la. temporanea imcompetenza assoluta. delfAutorit�! Gittdiziaria� �, finch� il tributo non sia soddisfabto (S. U. 6 agosto 1942, n. 2459, in � Riv. dir. piibbl. �, 1943, IIJ 3150); ci� va-le anc1he nel caso di ese.c~tzione pirev�cntivw, finch� la misura cautelare non sia diventata inefficace per nullit� delllaccertamento o il tributo sia� s�tafo pagato, (artJ 32, comma 7 citato decreto liegisl.ativo luogotenen,zial'e). EJ agevole rilevare a quali inconvenienti pratici eirl a quali a.8surde conseguenz1e si perverebbeJ qualora si volesse escl'tUdere l'applicabilit�! della. norma. dellJart. 63 ii. o. cita,toJ in sede di reclanno contro ia. c~e{ nzionc preventiva o cautelwr('); la 7.a qua~e, (quando � amme�1sa._, in via sia pure eocezionaleJ in rnateria tributaria) � diretta all'assunzione di garanzie pe-r la riscossione; assunzione eh,e vcrn;bbe fr1&8tra.ta, se fos8'e consentito al terzo ai sottrarre alla, g<11mnzia. del credito i�liquido del lo Stato_. qttei beni choJ dopo la liquidazione, costitui. rebbe�ro invern; 7Ja g<l!1'(J//izia �1tos�sa. Di pi�) l'Nfficio distrettual(} ha facoU�; di iscriivere prrom1isoriamcnte a ruolo) a sensi deWarti: alo 109 Regol. approvato con rogio decreto lJ __ lugNo 1907, n. 560, l'intero ammontare dei profitti a.ncora non defin.itiva1mente accertati (art. 30, 1� com�ma decreto legi8lativo luO'gotenenzia~e 26 marzo 194�6, n. 134). EJ ovrio che 'tale facolt� importa anche la possibi~it�J di realizzoare ii credito, -226 oocorrendo, �rnediante esecuzione coattiva, e con 'ta guarentig'ia dello art. ()3 u. c. T. U. di riscos�sion1e. L'estensione, al seg�uestro, di questa. med0esima disposizione appare dlunque un'anticipazion.� assai' meno grave (sia pevi-il debitore che pe;r ii 'terzo) ehe l'iscriZ:ione a ruoro dell'intero earico di profittf, e ia relativa eseou,zione, n�on pi� a cMa.Uere eaut.elare, ma satisfattwo. (4) L'opposizione itegU altri terzi � proponibile -come si � detto ----< dinanzi all!'Autorit� Giudiziaria.; ma, afferrna la aortie, l'azione sj, propone mediante cita.z�ione (~ non C'On ricorso a secnsi dell'art. 619 c. p. c.) ed � di competenza d.e�l tribunale. I/ecoezfone d'inaim1mi8sibiVit� dell'azione, per la mwncata. osservanza,, del rito dell'art. 619 c. p. c., era stata solle'/J-ata, com'� ooid<ein�te, dalla d�ifesa � erariale, in st<bordfoe, e per l'ipotesi che, esC'l1Usa l'auwno1nia (rectius, la specialit�!) della disciplina del seqit<e�stro fisca~e, si ritenessero appliicabili le norm.e del rito ordinario. Allora, e solo ailora, sarebbe sorta la questione se foss� o non inv�ocabi1le l'art. 619 o. p. o. Il Trib�itrnale avev:a ritteri11.tto eiie, mancando wn giudice dell'esec1izione d.etta norni�a non potBsse trov(J)re applicazione. Si era replicato che, inveoe, urn giudice d.ell' e&e�Y1J;zione c'era; il Pre&f,dente d�el: Tribtlnale (art. 40 decreto legislativo lwogotenziale 1946, n. 134). Si che, aVlorquando la Corte affrontando i~ problema afferma ehe l'opposizion�e si propon� medJi! arn.te oita:z:io%e e non. col rito deU:arrt�. �619 c. P'� C�. di'ce cosa esattoissima ,� ma perch�, risolta in sern:so affermativo la qt<estione delia specialit�i d�el sequestro fisoale, si eis'tendono ad esso le normo speria1li dettate pe;r l' esectlzione coattiva fiscarf}, fra le qual~, come si � vi.sto, la d1.sposiziovri.e d�etll'art. �63 T. U. 192:2 n. 1401 sulla riscossione d<el'te imposte dirette (analoga a quella dell'art. 3 T. U. 1910 sulla ris<JK>is�siolfbe d�lle en.trn,te patrilrnowi�ali de1.l.lo Stato) la quale stabiUsce che il terz�o possa proporre ~'azione, col rito ordinario, dinanzi l'Autorit� giudizaria, competente per territorio e per valore. Ed � log�i,oo che sia oos�; ossia c1he il lcgisl( J;tore ravvisi nell'adone in separazione-i caratteri dell,azione d�i cwcertamento) ohe determirna un g�td<fa�io prin.cipa1Ve di CO'f}'nizione) e non i oara�tteri del giiidizio di resecuzione, po�ch� inammissibile e non configurabil'e in tema di esecuzione fiscale sa.rebbe, l'atri.bu~iione d�i poteri aU' Aittorit� Giu,di.;Jiaria per U no>to1 principio rifle:sso, nella sp()cifica ma.feria, nell'art. 72 T. U. 1922, n. 1401 citato. Ohe se la questione pregiudizi.ale fosse stata risolta in senso opposto, sa'f'ebbe risorta la regola d.ettata per qualunque opposizione di terzo agli atti .esecutivi,� ossia l'inamvmfasibilit�1, 8elnza. il pre-vio ricorso al giudice deU? esecuzione (che � il president'e che ha ooncesso ii sequ�estro o il giud:ice istruttore din.a.nzi al qitale pende la caiisa di oon' Valida de� sequestro ordinario e avrebbe potuto identificarsi n.el Presidente del Tribuna.ve, nel sequ() stro di che trattasi: arg. dall'art. 40 deoreto legisl'ativo l1wgotenenziaVe 1946 n. 134). Da ulti�mo, la Corte afferma clve �versandosi in ma.teria dli iAmlpO'sta la oompetClfbr<Ja a cionoscere appartien1e speciffoami1e-nt:e al Trib1tnale ll. Ta.Ze proposizione va precis.ata in qu.anto soltanto razione proposta; da. sogg�etti carenti dti iegittimazione attiva, sollev�a u.na oontroversia, d'imposta; ed al~ora so l'azione � improponibile, la qu�Jstione di oompeten.z1a ne re.�ta assorbita. L'azione, invece, proposta: da altri t�erzi, � propon4' bi.le proprio peY'oh� non solleva oontroversia d' imipos�ta; e, percf�, es'ltlai la� oom.poetenza fu.nzionale del Tribunale. La soluzione accoita d;alia Oort1e risolve anche la qiwstione ((};gita.tesi in altre eontroversie) circa. '{)'esigenza della notifica del:l'atto di opposizione. del terzo al seqii,esfrat'o e al credi'tore sequestrornte. Il Utis eonsorzio pas�sivo �, certo, necessario ancho all'opposizcione agli atti del .sequ,estro ordinall'io (arg. d'.eUYart. 619 o. p. o.) ma � testu�a'fimente riohieis:to n.e:U'oippos~i�o,ne all'esemt.z;ion.e d'e�l scque1s �tro' fi�s1o.ale (a.rt. 63 T. U. 192.2 n.. 140; wrticolo 3 T. U. 1910). (D. A. Foligno). �RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 1949 1. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949 n. 412 (G. U., n. 164): Norme esecutive della legge 9 agosto 1948, n. 1077, sulla determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e sulla istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. -Si tratta del Regolamento di esecuzione, della citata legge n. 1077 del 1948. Nella breve nota di commento a questa legge (v. in questa Rassegna) 1948, fase. 7-8, pag. 24, VIII) dicevamo che, non potendosi non riscontrare nel Segretariato generale la qualit� di organo dell'Amministrazione dello Stato, non vi fosse dubbio che la sua rappresentanza e difesa in giudizio dovessero ritenersi.devolute all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, #""Asecondo il quale cc la rappresentanza, il patrocinio ''<'iiW'e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato�. Non pu� quindi non lasciare perplessi la disposizione dell'art. 13 di questo decreto, con la quale si st.abilisce che cc l'Amministrazione della Presidenza della Repubblica � autorizzata ad avvalersi del patrocinio della Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611 >>. Ed infatti, possono farsi due ipotesi: che con il richiamo all'art. 43 si sia voluto disporre che, ferma restando l~ natura di Amministrazione statale nel Segretariato della Presidenza esso, in deroga all'art. 1 del T. U. n. 1611 del 1933 non sia obbligato a farsi rappresentare e difendere in giudizio dall'Avvocatura ed in tal caso non si comprenderebbe come la norm~ possa giustificarsi mentre atteso il suo carattere r'l� golamentare non potrebbe ad essa riconoscersi l'effetto di derogare al disposto dell'art. 1 del citato T. U. Nel caso, invece, che il richiamo all'art. 43 sia stato determinato dalla considerazione che il Segretariato non sarebbe una Amministrazione statale, non ci sembra che il complesso delle norme (costituzionali ed. ordinarie) concernent.i la Presidenza della Repubbhca e la sua organizzazione possa giustificare una tale tesi a cui sostegno non pot.rebbe invocarsi il richiamo al precedente ordinamento costituzionale c.he. aveva,. co::ne � noto, dei tratti del tutto pecuhari, che s1 riallacciavano ad istituti storici ormai da tempo scomparsi. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1949, n. 436 (G. U., n. 169): Regolamento per l'esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43 riguardante provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruz�ione di case per lavoratori. -La nota alla legge � stata pubblicata in questa Rassegna, 1949, pag. 95. Vedi anche in questa Rassegna, 1949, pag. 194, la nota al D. P. 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative alla citata legge 28 febbraio 1949, n. 43. Non ci sembra che il regolamento fornisca ele~ enti tali ~a giustificare un mutamento della opimone da n01 espressa nelle suindicate note. � vero, peraltro, che tale regolamento contiene norme le quali accentuano il carattere di persona giuridica distinta ed estranea all'Amministrazione dello Stato che taluni vorrebbero attribuire alla gestione I.N.A.: Casa. In particolare deve notarsi a questo proposito l'art. 8 lett. O) il quale espressamente stabilisce che spetta al Presidente della gestione di conferire cc mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorit� giudiziaria o amministrativa� norma che potrebbe sembrare incompatibile con la rappresentanza e difesa ex lege della gestione da parte dell"Avvocatura dello Stato. Ci sembra, tuttavia, che questa disposizione non sia sufficiente a superare, da sola, (e tenuto soprattutto conto della sua natura regolamentare), il complesso di norme che, secondo quanto abbiamo esposto nelle note sopraindicate, attengono piuttosto alla natura di organo dell'Amministrazione (sia pure indiretta) dello Stato. D'altra parte, non pu� dirsi che questo regolamento sia un modello di tecnica legislativa, ove si rifletta che esso contiene norme, come quella del capoverso dell'art. 25 la quale ha un evidente carattere di autorevole consiglio ed esortazione, ma non precettivo, come dovrebbe essere il carattere delle disposizioni normative. 3. Decreto del Presidende della Repubblica 18 marzo 1949, n. 442 (G. U., n. 172): Disciplina, della f.nrnitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento armamento e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P. S. Si tratta, per quanto riguarda il casermaggio, di una deroga agli articoli 304 e seguenti del vigente regolamento del Corpo delle Guardie di P. S. 30 novembre 1930, n. 1629. N3!!!3!!!!W Z ; ; rnJ -228 4. Legge 12 luglio 1949, n. 459 (G. U., n. 176): Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947 -1948 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione e alla pastificazione. -Si riconferma il carattere del rapporto esistente tra lo Stato ed i Consorzi Agrari in relazione alla gestione suddetta, rapporto. che giustifica la tesi sostenuta dall'Avvocatura, secondo la quale i Consorzi sono tenuti a rispondere degli ammanchi verificatisi per colpa o dolo dei propri dipendenti o, comunque, per cause non estranee ad essi. 5. Legge 8 luglio 1949, n. 463 (G. U., n. 177): Modificazioni al decreto luogotenenziale 15 settembre 1946, n. 622, circa la pubblicit� su carta valori postali. Questa legge � stata originata da un parere del1' Avvocatura, riportato in questa Rassegna 1948, fase. 6, pag. 16. 6. Legge 30 giugno 1949, n. 477 (G. U., n. 180): Convotrazione delle Assemblee delle Societ� aventi sedi in territori nei quali lo Stato Italiano ha cessato di esercitare la sua sovranit�. 7. Ugge 1� agosto 1949, n. 482 (G. U., n. 181): Provvidenze in favore della stampa. -L'art. 1 contiene norme di esenzione tributaria le quali, naturalmente, sono di stretta interpretazione. L'art. 2 ha per scopo di risolvere alcuni dubbi che erano sorti in applicazione delle norme precedenti, specialmente in relazione alle spedizioni di carta alle Unioni Editori Giornali. 8. Legge 29 luglio 1949, n. 493 (G. U., n. 183): Modi-. ficazioni ed integrazioni alle norme in materia di prestiti a favore degli impiegati e dei salariati dello Stato. -Sono soppressi i limiti alla attivit� degli istituti mutuanti privati, con la conseguente elimiJ18,zione dei motivi di nullit� dei contratti che superavano i limiti stessi. 9. Legge 5 agosto 1949, n. 594 (G. U., .n. 203): Liquidazione, nell'interesse dello Stato, del.la Organizzazione Italiana del Lavoro O. I. L. di Milano. -Non c'� dubbio che la difesa e la rappresentanza in giudizio del Commissario liquidatore spetti all'Avvocatura dello Stato, cos� come per tutte le liquidazioni nell'interesse dello Stato. � singolare l'art. 1 della presente legge, con il quale si convalida un provvedimento di cui non si indicano gli estremi. IO. Legge Regionale del Trentino Alto Adige 14 febbraio 1949, n. 1 (G. U., n. 205 sup.): Istituzione di un'imposta regionale sulla produzione di energia elettrica. -Non sembrano fondati i dubbi sulla �costituzionalit� di questa legge, nemmeno per quanto riguarda l'art. 20 che introduce norme di carattere penale. La Commissione prevista dall'art. 18 non ha, evidentemente, carattere giurisdizionale. 11. Legge 21 agosto 1949, n. 609 (G. U., n. 209): Modificazione all'art. l, comma 3�, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'Autorit� giudiziaria a disporre il pagamento delle indennit� di espropriazione per causa di pubblica utilit�. -Si tratt.a di un elevamento del limite di somma logica conseguenza della svalutazione monetaria. 12. Decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1949, n. 619 (G. U., n. 211). -Si richiama la nota al D. P. 5 aprile 1949, n. 172, in questa Rassegna, 1949, pag. 164. 13. Legge 3 agosto 1949, n. 622 (G. U., n. 212): Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi poqfj? stali. -Da notare l'art. 3 che crea una nuova figura di reato, in ordine al quale pu� sorgere discussione se si tratti di reato finanziario. Comunque, appare evidente che l'interesse offeso da questo reato � interesse statale, sia in via diretta che in via indiretta. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE � STA.TA DATA AMMl<NI:$TRAZIONE PUBBLJ.CA. -I) Se la liquidazione delle passivit� dei �circoli e mense militari dei reggimenti disciolti debba essere fatta singolarmente per ogni ctircolo .'o' mrns.a (n. 84) . ......., Il) Se' l'U.C.E.F.A.P. sia un ufficio dell'Amministrazione diretta dello Stato (83). --III) Quale' sia la natura giuridica dell'Ente apa;i�rovvigionamento carb1oni (n. 85). -.IV) A eh.i s,petti 1a 1ap,presentanza legale .ael fondo per il Credito ai Dipendenti Statali (111. 86). -V) Se il principio d.eilla tutela in via amministrativa possa farsi valere anche a favore di Enti dive,rsi dall.o Stato per i loro :immobil1i (n. 87). -VI) Se l'A.R.A.R. possa essere considerata quale Amministrazione dello Sfato ai fini dell'uso gratuito di beni demaniali (n. 88). APPALTO. -I) Se le procure irrevocabili rilasciate dall'appaltatore in or�dine al prezzo dell'appalto, costituiscano cessioni di credito e debbano perci� essere accett:: i.te, dall'Ammtnistr.azione (n. 108). -Il) Quale sia lanatura giUJridic.a del conitratto wl quale� taluno si impegni Gi�n l'Ammini,strazione a bonificaire, un .terreno da ordig111 esp:lo,s,ivi. (.n. 110). -III) Se sia ammi.s1sibile� la revisi1one dei pre.zzi p1er i contratti di che al numero precedent2 (n. 110). -IV) Se, a.i fini della revisione de1 pre,zzi, possa consi,der1a,1~S�i sop.ravvenuto in corso di .c,ontraitto di appalto un aumento salariale per il quale erano intervenute trattative anteriormente alla stipulazione� del contraitto di appalto (n. 109). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se un decreto prefettizio che stabilisce dei termini nei confronti degli industriali latitieri per (['icorrer,e contro le decisioni della Commissione della Cassa �congua,glio latte alimentare possa far considerare questi termini come termini di decadenza (n. 15). ASSICURAZIONI. -Se 1'0.N.M.I. debba ritenersi obbligata a corrispondere l'indennit� di assicurazione, in caso di morte del dipendente, alle persone designate dall'articolo 2122 C. C., o solo a quelle indicaite dall'art. 9 del proprio He;golame,nto (n. 16). AUTOVEICOLI. -Se la patente a condurre automobili cons1e,nta anche di c1ondurre motocarri (n. 19). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se i comuni possano pretendere il pagamento dei diritti relativi alla privativa delle affissioni in ordine a manifesti di propaganda per la Scuola popo1are '(n. 16). -Il) Quale si.a la natura giu ridica dell'aitto con il quale le Amministrazioni locali concedono ai tesorieri l'aumento dei compensi, ai sensi del cLecr.eto legislativo� 29 marzo 1946, �n. 503 (n. 17). CONCESSIO:'.'II AMMINISTHATIVE. -Se il concessionario di locali per uso di ristoratore di stazione sia obbligato a sostenere le spese pe1r la ripa,razione dei lo�cali stessi danneggia.ti da11La gue([',r;a (n. 19). CONTABILITA' DELLiO STATO. -Per quali militari di truppa sussista la competenza della Col'lte dei conti in� merito, ai giudizi di r�e~ponsabilit� ('n. 53). CONTRABBANDO. -Se il fatto che in una sentenza penale sia affermato che una determinata merce di contrabbando fu sequestrata, sia sufficiente ad escludere l'obbligo da par.te di colui elle tale merce ha immesso al co�nsumo, di corriJspondere il tributo, ove risulti inve�re elle il .Se1questro totale' non V.i fu \.Il. 10). DANNI DI GUERRA. -I) Se� possano consicLecrarsi valide p.rocure ad e.s.ig1e,re acconti pe�r danrui di gueir:ra (n. 15). ~ li) Se possa effettuarsi la cessione del diritto a percepire i contribnti di ricostruzione previsti dall'apt. 89 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 194'7, IL 261, quando l'alienante abbia� nell'atto di compravendita dell'immobile danneggiato riservato a s� tale dirittio� (n. 13). -III) Se .i belil.efict del decre:tO� legis. lativo n. 261 de1l 1947 possano applicarsi ,anche alle riparaz. i�oni. di parti 1comuni1 di ,immobiLi in oondominio 0n1. 13). -IV) Se tali llenefrci �possano applicarsi anche alle ripa. razioni di parti di un immobile non adibite, ad u.so di abitaztone (n. 13). -V) Se l'Ufficio del Genio ciyi1e. sia tenuto a rilasciare dichiarazione dalla quale risulti che, un immobile � stato da�nne:;giato dalla guerra pe'r oltre la met� e ci� agli effeitti del decreto legislativo n. 39 del 27 febhra:io 1947 (n. 14). DElMA'.'HO. -I) Se i canoni attivi per occupazione di suolo previsti a.all'art. 17 della Convenzione tra il Demanio dello Stato e la Societ� Montecatini ra�p.presentino un'attivit� aziendale di che all'arit. 18 della stessa Convenzione (n. 61). -Il) Sei la donazion.e effettuata dall'A. M.G. di autoveicoli militari e in genere di beni apparte1nenti al p.atr.imonio indispens.abile. dello Stato� si,a, vaUda (n1. 62). DEPOSITO. -Se l'Amministrazione risponda a titolo di deposito degli oggetti gi� appartenenti a vittime di bomhaJ\damenti e conservate ;poi negli uffici corpi di reato (n. 9). mw.: m::mm : : : : w. i ma ,, mm &&ili -230 ENTI E BENI ECCLESIASITI.cr. -Se per la liquidazione di assegni a favore di sacerdo1ti residenti nei territori ex austro-ungarici debbano osservarsi le norme sulla contabilit� dello Stato comuni a tutto il territorio della Re� pubblica �(n. 6). ESECUZIONE FISCALE. -I) Se la modifica delle circoscrizioni comunali autorizzi la conseguente modifica autoritaria dei contraitti esattoriali, prima della scadenza� della relativa conc.es�s.ioimei �(n. 13). -[I) Se l'tntegraz.ione di aggio prevista dai decreti legislativi luogo1tenenziali 18 giugno 1945, n. 424 e successivi costituisca un diritto dell'es�atto.re, (.n. 14). -III) Se ~'e.satto;r.e1 ,possa pr�etentdere l'integrazione :essa anche quando abbia riochiesto l'integrazione variabile, se ri�tenga che questa sia pi� conve� nien.te� di quella. (n. 14). -IV) Se il r:tco.rso� previ.sto. dal1' art. 2 del decreto legislativo 29 marzu 1946, n. 503 rifletta solo le controversie sulla misura del compenso spettante agli esattori, o anche le controversie originate dal dinie1go. di �C�orris.pornder�e qualsiasi compens�o� (n. 12). -V) Se il 1termine previsto dal citato art. 2 sia perentorio (n. 12). -VI) Se contm lil provycedimemto pref>e:ttizio pr�evisto dal citato art. 2 sia previsto il ricorso gerarchico (n1. 12). ESPROPRIAZIONE PER PUBBUCA UTILIT A'. -I). Se la autorizz.azione da parte dell'Autorit� giudiziaria� a pagare l'indennit� di espropriaz~one allo espropriato, con esonero da ogni responsabiliit� Jper l'e�spropriante valga a� liMrare costui dagli obblighi nei confronti dei titolari di jura in re aliena sull'immobile eS1propriato, quando tali diritti. sussistevano a.l momento. della pronunc:.a di� espropl!'iazione l(�n. 38). -II) Se la v.a,lutazion.e dei ,fondi al fine di determinare la� indennit� di espropriazione debba essere riferita al giorno della ;pronuncia di e5propriazione, o al giorno della o�ccupazione precedente dei fondi ste:ssi (n. 40). -UI) Quali siaino i Umitd di applicaz<Lone dell'art. 60 della legge sulle espropriazioni per IJUbblica� utilit� (n. 39). FEH'ROVIE. ~ I) Se i concessionari di locali ad uso di �ristoratori rli stazione siano tenuti a riparare i danni cagionati a taili locali dalla guen�a (n. 80). -II) Se le� Condizioni e Tariffe ferroviarie possano derogare alle norme ideI C. C. in materia cLi trasporti (n. 82). -III) Se possa in:ter�rompers1i la p.re:scrizion>e� a damno, dell FF. SS. co11 un atto di messa in mora diverso dal reclamo ammini� str:ativo previ.sto dall'art. 64 deol C. T. (.n. 82). ~ IV) Se agli effetti della interruziorne .della p11esc.rizio.~1 sia valido .i.I �reclamo� amminis.t.r.ativo pr<e�senta.to ad uffido diver. so da. queno previsto dall'.airt. 64 deH.e� �C. T. (n. 82). V; Se lo sdopero gen.erale sia una ,causa :choe1 giustifichi il nitando nel carie.amento di ca,rri ,f,e,rroviar:i (n. 84). -VI) Se l'Amministrazione Provi.nciale [JOSs.a subordinare la conse:gna di trn.tti di strada provinciale a societ� concessionarie di ferrovie, al pagamento di' un canone1 annuo (n. 83). -VII) Se debba es,s�eJ'e, comunicata. agli inte.res.sati lo. motivazione del provvedimento relativo alla formazione �lella graduatoria dei concorrenti a posti di medico di reparto (n. 81). -VIII) .Sei il di.rettore g.enemle� delle FF. SS. poss.a s.c�e:gli.eil':e, dis;ernzi�onalmente il medico di reparto da nominare, nella terna dei candidati formaita dalla Gommissione1 ossja inve�ce co.s.t.roetto il primo graduato (n. 81). -IX) A quale Minis.t.er:o. fa.cci.a.no carico 1� 5.pese per il funzionamento deI!a polizia fe:r:rovia.r:ia (in. 85). GUERRA. -I) Se ditte italiane gi� debitrici nei confronti del Comando militare germanico possano .compensare quesito debito ora passato a favore del Tesoro italiano con crediti da esse vantati nei c.o~fronti dello stesso ComancLo. militai-ie, ge:rmanico. ,{n. 101). -II) Se, i1 Comitato per la l�quidazione dei beni tedeschi in Italia possa nel vendere azdoni di societ� italiane appartenenti ad aziond: sti tedeoschi includervi la clausola idi prelazione. (n. 102). -III) Se il semplice possessore poss.a1 :rientrare tra gli aventi diritto ai quali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legi<Sla.tivo 10 febbr:aio 1945, n. 36, devrn10 e15sere rie,s.titu1ti i be;ni .gi� se�que<Strati iin forza. della legge di gue0rm (n. 103). IMPIEGO PUBBLI�CO. -I) Sie possa punirsi un impiegato di ruolo clelle ferrovie per un fa.tto commesso quando .era :c:rnntraittista. (n. 187). -H) S.e1 poss.a puniT:si peir un fatto �commesso quando era contratti.sta un impiegato di ruolo con punizione disciplinare stabilita per gli impiegati di ruolo (ni. 187). -III) Se possa c101st.itui.rsi un rapporto di impiego pubblico, s.ia pure c:on la. S.E.P.R.A.L. senza un �a;pposi.to atto: fo.rm.ale (n. 188). -IV) S1e j.l te1rmine. di pres.cr:iz�ione biennale per la :ris�cos1sione: d:i ra.te1i :li pensi10ITTJe, r'e:sti :sospes10. a favore di un impiieg;ato� il quale sia stato� inte:rrnato in manicomio, prima 1ancheo della. pr10nunz: ia giudiziale di interdizione (n ... ). -V) Se per i concorsi a medici di repa,rto. deU.e FF. SS. I.a Commissione debba comportarsi come nei normali concorsi per titoli, o se debba tener conto anche di ai.tri elementi diversi dal 13010 merito d.e,i can1didiati (n. 186). -VI) Quale sia. l'organo competente ad irrogare provvedimenti disciplinari a carko dei d:ipendenti d.ell'E.A.M. (n. 190) -VII) Se nei confronti dei dipendenti dell'E.A.M. possa applicarsi, in difetto .di 1partkolare� regolamento, la legige sull':mpiego privato (n. 190). -'v-III) Se, �i� co:n:suLente tecntco di un'impresa o di istituto pubblico possa rie1n.trare tra il personale direttiv�o (n. 189). -Se., pe:nde�nte. il ;rkorso. avanti i@'J Consiglio �di Stato contro un provve.dimento di licenziamento per epurazione, possa un impiegato non di ruolo essere licenziato per il fa.tto che � rientrato dal servizio militare il fratello �che egli aveva� sostituito nell'impiego durante i1 r~chtarnio� (n. 191). -IX) Sei possa idoicMairansi dimissionario di ufficio un impiegato il quale non :si pres. enti in servizio (p�er sfuggire ad un mandato .di cattura (n. 192). IMFOSTE E TASSE. -I) Se la� facolt� data al Ministro per le Finanze dall'ar.t. 9 del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, di consentire che le azioni al portatore non presentate in termini alla conversione in nomina.Uve, non cadono sotto le sanz.ioni del de.creta stesso, comprenda anche la facolt� di restituire le sopratta.sse gi� [J�agate (n. 108). -II) Se� sia ,tenuto a pag:a.re 1'.impo.sta �str.amdinaria proog1!'es:s:iiva, 5ul pa,tr1monio, commi�surata all'inte�ro valore� delil'as.s.e erieiditario, taluno che, sia stato. nominato e�1�ecLe s.otto ciondiz�ione ris:olutirva (n. 109). -III) Se influi� sca sull'.ac.ce�rtamento de�l v.a~o.re imponibile agli effetti dell'imposta, :straordinaria sul patrim�>p.�i.o, il fatto che questo pos,sa., pe1e il verificars.i della colilldizione ris�olut:iv_a apposta .a,d una disl)Jos.izioi!rn testamentaria, .es,ser�e diviso tra pi� aventi diritto in quote infe.riori al minimo imponibile (n. 109). -IV) se. i. oeo11s1o:rzi: .agrari s:i.ano so:ggietti , alla imposta di manomorta dopo l'entrata in vigore del decreto� �legisla,tiv:o� 7 maggio 1948, n. 1235 (n. 107). 22 i!f&&WWWj;;;;;;;;;ZZ&Z&%.;;;;;;;;;ZZ X -- -231 IMPOSTA DI rHEGISTRO. ~Se il ;procuratore del registro possa rappresenta.re l'Amministrazione finanziaria nei giudizi di opposizione per ingiunzione a pagamento di !tassa supple,tiva (n. 56). IS1TRUZIONE 1SUPERI10RE. -I) Se sia ;prescritrto da� norme, di legge di tener conto, ai flni di fissare il voto di laurea, della media dei voti riportati nelle singole materie di e:same (n. 2). -.II) Se sia lre1gittima 1'a composiz: ione di una Commissione di esame di cui faccia, parte uno st!'le,tto �congiuntor d1e:l caind.ird;ato (n. 2). LOCAZIONI. -Se l'Amministirazione possa effettua.re sugli stipendi degli impiegati le ritenute relative agli affitti delle case I.N.C.l.S., maggiorate in relazione a1 vari decreti di awnento (n. 41). NAVI. -Se sia valida la vendita di nave a straniero senza autoiri1z.z,azioine1 (nr. 37). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. -In quali casi siano dovuti rgli in:teressi ;per il rita!'dO nel rimbOI'ISO di buoni drel ters-orror cagionato cLa re�veinti bel1ic� (n. 30). POSTE. -Se nel caso di libretto postale intestato a due persone, rossa uno di quesiti intestatari, nel caso di morte dell'altro, riscuotere tutto l'importo, come avviene nel caso che uno degli intestatari divenga giuridicamente inc.a.praic1ei (n. 14). PRESGRIZirONE. -Se i termini stabiliti in un decreto prefeittizio per il ricorso contro le decisioni della Commissione di :conguaglio per il latte alimentare rSiano di decadenza (n. 6). PiREZZI. -1Se ai fini dell'esenzione dal sovrruppr.ezzo termoelettrico possa considerarsi autoproduttore ed auto.. J:onswnatore di energia elettrica una societ� la quale .oduca, solo energia �he viene consumata esclusivamen~e da altre due societ�, uniche proprietarie delle azioni della sode�t� produttric,e (n. 2). REQUISIZIONE. -I) Se l'autorit� giudiziaria sia competente a giudicare su una richiesta di restituzione di un immobile gi� requisito; che sia stato formalmente derequtsito. (n. 68). -II) Se la :re�quis,izione, d�i una autov.ettura a favore dei carabinieri effettuata durante la r.s.i. sia nuUa (n. 69). RESPONSABILITA' CIVILE. ~ IJ Se il pagamento di una certa somma caipitalizzata per il risarcimento danni per invalidit� permanente sia comprensiva anche della somma che il danneggiato debba in p:rosieguo spl')ndere per ulte1ri1ofni cure� res,e1 ne,cress,ari.e dalla tnv:aJtdiit� (n. �95). --II) Se il risarcimento dei danni dipendenti dagli investimenti s,tradali cagionati da agenti di P. S. alla guida di veicoli di propriet� dell'Amministrazione, in territori sogge1tti all'A.M.G., debba fllir carico alla Amministrazione italiana, secondo Je nol'lme ordinarie, :avvero 1se debbano trovare applicazione le norme del decreto legislativo lu01goten1e1nz.iale, 21 maggio 1946, n. 451 (n. 96). SOCIETA' COMrMEHCIALI. -Se il triennio fissato dagli articoli 2383 e� 24;00 rC. C. per la durata in carica degli amministratori e dei sindaci delle societ� ;pe,r aztoni coincida con l'esercizio sociale ovvero decorra dal giorno deUa deliberazione e della nomina da� parte dell'Assemble1a1(Ili. 12). SUQCESS1IONI. -I) Se sia possibile l'accettazione parziale del le,ga,to (n. 19). -U) Se !'.esecuzione conv.enziunale del legato, in modo da ridurre l'entit�, costituisca donazione (n. 19). TABAOCHI. -S.e possono pr-etendersi i diritti di. monopolio su tabacchi, quando colui a carico del quale si pretendono sia stato prosciolto con amnistia dalla imputazione di conitrabbando, con sentenza� nella quale si affemni incidentalmente� che la merce contrabbandata era stata interamente sequestrata e ci� contro la� verit� dei fa.tti (11. 4). TRATTATO DI PACE. -I) Se sia valida la vendi1la fatta dall'Amministrazione itaUana di mate1riali provenienti dalla demolizione di un'opera militare, eseguita in applicazione del Trattato di Pace, quando l'opera stessrn sia apposta in territorio <trasferito poi ad un'altra nazione (n. 10). -II) se, lo Stato .al quale siano stati trasferiti territori gi� appartenenti allo StaJto italiano possa impossessarsi di attrezzature esistenti sui territori stessi e apparteneniti a privati appaltatori di opere di demolizione ,pe�r c�onto d!ello Stato italfano (n. 10). (6102587) Roma, 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. C.