SETTEMBRE-OTTOBRE 1977

ANNO XXIX -N. 5 

RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1977. 



ABBONAMENTI 

ANNO L. 12.750 
UN NUMERO SEPARATO . . . . . � . . � . . � . . . . � 2.250 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/2640 

Stampato in Italia -Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(7219122) Roma, 1978 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 



Sezione prima: 

Sezione seconda: 
Sezione terza: 
Sezione quarta: 
Sezione q;iinta: 
Sezione sesta: 
Sezione settima: 

Sezione ottava: 

Parte seconda: 

LEGISLAZIONE � 
CONSULTAZIONI 

INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura 
de//'avv. Giuseppe Angelini-Rota e dell'avv. Franco 
Favara) . pag. 587 
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 
(a cura dell'avv. Oscar Fiumara) . � 604 
GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
(a cura de//'avv. Carlo Carbone) . � 618 
GIURISPRUDENZA CIVllE (a cura dell'avvocato 
Adrian� Rossi) . . .. 631 
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 
dell'avv. Raffaele Tamiozzo) 
(a cura 
� 656 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura dell'avvocato 
Carlo Baf�/e) . � 678 
GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED 
APPALTI PUBBLICI (a cura del/'avv. Paolo Vittoria) 
. � 733 
GIURISPRUDENZA PENALE (a cura del/'avv. Paolo 
Di Tarsia di Be/monte} . � 744 

QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

pag. 111 
> 121 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRI, Ancona; Franceaco Cocco, Bari, Michele DIPACE, Bologna; 
Giovanni CONTU, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Filippo CAPECE 
MINUTOLO DEL SASSO, Catanzaro; RAFFAELE TAMIOZZO, Firenze; Francesco 
Gu1cc1ARDI, Genova; Adriano Ross1, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, 
Lecce; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MAN� 
cuso, Palermo; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio 
DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. 


ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


BAFILE C., Note sulla responsabilit� personale del liquidatore e del-
l'amministratore delle persone giuridiche . . . . . I, 700 
BAFILE C., Prime riflessioni sulla decorrenza del termine per la 
notifica del ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione 
centrale . . . . . . . . . . . . . I, 722 
TAMIOZZO R. Consulenza ex ante e motivazione in forma specifica 
nei provvedimenti di rigetto dei progetti di costruzione in zone 
sottoposte a vincolo di bellezza naturale e panoramica . . . . I, 664 
TAMIOZZO R., Note minime in tema di jus postulandi del'Avvocatura 
dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 661 
CAMERINI V., In tema di prescrizione dei contributi previdenziali I, 671 


PARTE PRIMA 
INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Canoni � Decorrenza -Grandi derivazioni 
-Termine originario di ultimazione 
dei lavori -Disciplinare di 
concessione -Interpretazione, 739. 

-Concessione e derivazione � Domanda 
tardiva incompatibile � Non ammissione
� a istruttoria�_ Necessit� di 
provvedimento negativo -Esclusione 
-Esplicita richiesta di ammis� 
sione -Impugnabilit� del silenziorifiuto, 
733. 

-Concessione e derivazione -Mancata 
ammisione a istruttoria di domanda 
tardiva incompatibile -Provvedimento 
di concessione -Immediata inci� 
denza invalidante -Esclusione -Ille� 
gittimit� derivata -Ammissibilit� � 
Presupposti, 733. 

-Concessione e derivazione -Sospensione 
parziale di utenza � Determinazione 
del compenso nel provvedimento 
di concessione � Necessit� Rinvio 
della determinazione -Illegittimit�, 
735. 

AVVOCATURA DELLO STATO 

-Difesa in giudizio di Universit� statale 
-Patrocinio erariale -Condizioni 
-Limiti nel giudizio di appello Necessit� 
di delibera � Sussiste, con 
nota di R. TAMIOZZO, 661. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Giurisdizione amministrativa � Pubblico 
impiego -Questioni di natura 
previdenziale -Pretesa costituzione 
di rendita vitalizia e risarcimento 
danni -Giurisdizione dell'A.G.O., 671. 

-Giurisdizione amministrativa � Pubblico 
impiego -Questioni di natura 
previdenziale -Proponibilit�, 671. 

-Giurisdizione ordinaria ed ammini� 
strativa -Contratti della P.A. -Ob� 

bligazioni patrimoniali derivanti 'da 
atti autoritativi o da autonomia ne� 
goziale; giurisdizione dell'A.G.O., 622. 

-Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
-Indennit� di buonuscita Pretese 
patrimoniali con questa collegate 
(interessi, svalutazioni): giurisdizione 
dell'A.G.O. (art. 41 c.p.c.); 

626. 
- 
Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 
� Licenza edilizia -Potere di 
annullamento in via di autotutela ed 
in via governativa -Giurisdizione del 
giudice amministrativo, 618. 

-Impiegato pubblico collocato a riposo 
-Recupero somme indebitamente 
corrisposte � Controversia -Giurisdi� 
zione amministrativa � Sussiste, 658. 

-Impiego pubblico -Controversia in 
materia di cumulo di pensioni militari 
e nuova retribuzione � Giurisdizione 
amministrativa -Sussiste, 659. 

-Provvedimento di annullamento d'uf� 
fido di atto illegittimo a natura discrezionale 
-Controversia relativa Giurisdizione 
amministrativa -Sus� 
siste, 657. 

COMUNIT� EUROPEE 

-Risorse proprie -Titolarit� e legittimazione 
processuale, 615. 

-Tributi interni discriminatori -Ille� 
gittimit� totale o parziale � Competenza 
del giudice nazionale, 604. 

-Unione doganale -Aiuti corrisposti 
dagli Stati -Modalit� incompatibili 
con il divieto di restrizioni quantitative 
� Illegittimit� dell'aiuto nel suo 
complesso -Insussistenza, 604. 

-Unione doganale -Aiuti corrisposti 
dagli Stati e divieto di restrizioni 
quantitative -Distinzione -Modalit� 
di un aiuto non necessarie al suo oggetto 
o al suo frazionamento -Incompatibilit� 
con il divieto di restri� 
zioni quantitative � Sussistenza, 604. 



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-------=======.Affi 

INDICE DELLA GIURISPRUDENZA VIl 

-Unione doganale -Restrizioni quantitative 
all'importazione e misure di 
effetto equivalente -Divieto -Efficacia 
diretta -Decorrenza, 604. � 

-Unione doganale -Tributi interni Prodotti 
nazionali e prodoti importati 
-Discriminazione -Divieto Campo 
di applicazione -Diversit� di 
base imponibile -Diversit� di modalit� 
di riscossione, 604. 

-Unione doganale -Tributi interni Prodotti 
nazionali e prodotti importati 
-Discriminazione -Divieto Campo 
di applicazione -Diversit� di 
base imponibile -Diversit� di modalit� 
di riscossione, 604. 

-Unione doganale -Tributi interni Prodotti 
nazionali e prodotti importati 
-Discriminazione -Divieto Campo 
di applicazione -Ente impositore 
diverso dallo Stato, 604. 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI FRA 
STATO E REGIONI 

-Necessit� che la competenza invasa 
sia costituzionalmente garantita, 596. 

CONTRATTI DELLA P.A. 

-Revisione prezzi -Art. 2 I. 23 ottobre 
1963, n. 1481 -Interpretazione Effetti 
sui lavori successivi .al 1� febbraio 
1973, 656. 

CONTRATTI PUBBLICI 

-Appalti -Revisione prezzi -Ricorso 
gerarchico -Decorrenza del termine 
per la formazione del silenzio-rigetto 
-Criteri, 661. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

-Bellezze naturali -Consulenza ex 
ante -Mera facolt� -Natura' -Effetti, 
con nota di R: TAMIOZZO, 665. 

-Bellezze naturali -Consulenza ,ex 
ante -Mera facolt� -Natura -Effetti, 
con nota di R. TAMIOZZO, 667. 

-Bellezze naturali -Diniego di nullaosta 
per costruzioni edilizie -Poteri 
e obblighi del Soprintendente -Consulenza 
ex ante -Mera facolt� -Na


tivazione -Indipendenza, con nota di 

R. TAMIOZZO, 664. 
-Bellezze naturali -Diniego di nullaosta 
per costruzioni edilizie -Poteri 
e obblighi del Soprintendente -Indicazioni 
di criteri sostitutivi -Necessit� 
-Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 
'666. 

-Bellezze naturali -Diniego di nullaosta 
per costruzioni edilizie -Poteri 
e obblighi del Soprintendente -Motivazione 
-Necessit� -Sussiste, con 
nota di R. TAMIOZZO, 664. 

-Bellezze naturali -Diniego di nullaosta 
per costruzioni edilizie -Poteri 
e obblighi del Soprintendente -Motivazione 
-Obbligo -Sussiste, con 
nota di R. TAMIOZZO, 667. 

-Bellezze naturali -Diniego di nullaosta 
per costruzioni edilizie -Poteri 
e obblighi del Soprintendente -Necessit� 
di indicare prescrizioni sostitutive 
-Esclusione, con nota di 

R. TAMIOZZO, 665. . 
EDILIZIA 

-Edilizia e urbanistica -Annullamento 
di licenzi: edilizia illegittima -Art. 7 

I. 6 agosto 1967, n. 765 -Interpretazione, 
656. 
ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

-Esecuzione di un'opera pubblica da 
parte di un ente .in sostituzione di 
altr� ente pubblico -Decreto di 
espropriazione a favore dell'ente sostituito 
-Giudizio di opposizione alla 
stima -Legittimazione passiva dell'ente 
che ha eseguito l'espropriazione, 
634. 

-Indennizzo -Vincolo di identificabilit� 
previsto da piano regolatore generale 
-Natura di area edificatoria 

'del terreno vincolato -Sussiste, 647. 

-Occupazione di aree private disposte 
dall'autorit� militare -Termine biennale 
-Inapplicabilit� -Espropriazione 
p.u. -Occupazione militare ulfrabiennale 
-Illegittimit� costituzionale 
-Manifesta infondatezza, 631. 

-Occupazione di urgenza -Occupazione 
illecitamente protratta oltre il 

_tura -Rapporto con l'obbligo di mo-biennio -Risarcim�nto dei danni � 


Vlll 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO. STATO 

Equivalente del valore dell'immobile 
-Determinazione -Criteri, 735. 

-Occupazione di urgenza -Occupazione 
illecitamente protratta oltre il 
biennio -Risarcimento dei danni lndenqit� 
per l'occupazione illegittima 
-Prescrizione -Inapplicabilit� 
dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., 735. 

-Occupazione ultrabiennale -Risarcimento 
del danno -Sua determinazione 
in base agli interessi legali sulla 
somma corrispondente al valore agricolo 
del suolo occupato, 647. 

FALLIMENTO 

-Sentenza dichiarativa di fallimento Opposizione 
-Termine decbrrente 
dalla pubblicazione della sentenza 
anche nel caso di nullit� di questa 
per mancata convocazione del fallito 
in camera di consiglio -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 594. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Cumulo fra pensione e stipendio Art. 
4 lett. e) d.P.R. 5 giugno 1965, 

n. 758 -Incostituzionalit� in relazione 
all'art. 3 Cost. -Manifesta. infondatezza, 
659. 
- 
Cumulo fra pensione e stipendio Art. 
4 lett. d) d.P.R. 5 giugno 1965, 

n. 758 -Incostituzionalit� in relazione 
agli artt. 35 e 36 Cost. -Manifesta 
infondatezza, 660. 
-Indebito pagamento -Destinatario Titolarit� 
di interesse legittimo Sussiste, 
657. 

-Recupero di indebito pagamento Annullamento 
degli atti amministrativi 
di liquidazione -Comparazione 
con il pregiudizio del soggetto beneficiario 
-Necessit� -Sussiste -Effetti, 
657. 

-Trattamento economico -Corte dei 
Conti -Giurisdizione esclusiva -Limiti, 
657. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazione per le case di abitazione 
non di lusso -Rapporto fra superficie 
totale e superficie di abitazione 
e negozi -Criteri per la determinazione, 
719, 

-Appalto -Mandato oneroso -Distinzione 
-Servizio di tesoreria del mercato 
ittico di Genova -Appalto, 716. 

-Societ� -Imputazione di riserve ed 
aumento di capitale -1'. tassabile 
come conferimento in danaro, 696. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

-Spese e passivit� -Spese pluriennali 
-Esattoria -Accantonamento 
per spese successive alla scadenza 
del contratto esattoriale -Ammissibilit�, 
678. 

-Esenzione per nuove imprese artigiane 
e piccole industrie nell'Italia 
settentrionale -Svolgimento di attivi� 
produttiva al di fuori del territorio 
agevolato -Esclusione, 694. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Disciplina della successione del figlio 
naturale non riconosciuto o non 
riconoscibile ai collaterali del proprio 
genitore -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 601. 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-Entrata imponibile -Concessione di 
sola costruzione -Si verifica, 690. 

IMPOSTA SULLE SOCIET� 

-Opere pie -Gestione di aziende con 
fini di lucro -Esenzione, 682. 

IMPOSTE DOGANALI 

-Giudicato penale -Effetti sul rapporto 
di imposta -Diritto al rimborso 
-Presupposti, 689. 

-Reato -Processo penale -Prescrizione 
-Interruzione nei confronti di 
coobbligati estranei al processo -Si 
produce, 688. 

-Reato doganale -Necessario collegamento 
con un'obbligazione tributaria 
-Esclusione, 689. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Contenzioso speciale tributario -Ricorso 
per cassazione -Notificazione 
-Contribuente defunto anteriormente 
alla notifica della decisione 



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

impugnata -Interruzione del termine 
-Esclusione, con nota di C. BAFILE, 
722. 

-Imposte dirette -Responsabilit� di 
imposta -Liquidatore dei soggetti 
tassabili in base a bilancio -Natura 
della responsabilit� -Prescrizione 
breve per la responsabilit� aquiliana 
-Esclusione -Prescrizione ordinaria 
-Si applica, con nota di C. BAFILE, 
699. 

-Imposte dirette -Responsabile di 
imposta -Liquidatore di soggetto 
tassabile in base a bilancio -Liquidazione 
di fatto da parte degli .amministratori 
-Responsabilit� ex articolo 
265 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 Sussiste, 
con nota di C. BAFILE, 699. 

LAVORO 

-Assunzione di mano d'opera agricola 
-Sanzione amministrativa -Sanzione 
penale -Nullum crirnen sine 
lege -Inderogabilit� assoluta, 631. 

OPERE PUBBLICHE 

-Vincolo per costruzioni -Edifici scolastici, 
658. 

-Vincolo per costruzioni -Edifici scolastici 
-Decreto del Provveditore alle 
opere pubbliche -Art. 14 1. 28 luglio 
1967, n. 641 -Perentoriet� del termine 
-Non sussiste, 659. 

-Vincolo per costruzioni -Edifici scolastici 
-Rapporto fra destinazione 
scolastica e piano regolatore -Varianti 
-Pareri -Non sono richiesti, 

659. 
PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Asili nido aziendali -Discriminazione 
a danno di aziende che li hanno istituiti 
-Illegittimit� costituzionale, 

588. 
-Pensione sociale -Ricorsi amministrativi 
-Legittimazione a ricorrere 
dell'amministrazione -Legittimit� costituzionale, 
587. 

- 
Rendita di inabilit� -Disparit� tra 
infortuni sul lavoro e malattie professionali 
-Illegittimit� costituzionale, 
589. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Ricorso per cassazione -Notificazione 
ad ente soppresso -Inammissibilit� 
-Sussiste, 637. 

PROCEDIMENTO PENALE 
-Atti preliminari all'istruzione (preistruzione) 
-Istruzione preliminare 
del pretore -Autore del reato -Atti 
compiuti per la identificazione -Integrazione 
della notitia criminis Fattispecie, 
744. 
-Disciplina delle notificazioni all'imputato 
latitante -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 597. 
-Termini -Sospensione del periodo 
feriale -Sospensione del dibattimento 
-Prosecuzione fissata per il 15 settembre 
-Legittimit�, 745. 

REATO 

-Edilizia -Licenza di costruzione -Disciplina 
urbanistica -Necessit� di 
piano regolatore -Licenza di costruzione 
-Necessit�, 745. 

-Licenza di costruzione -Costruzione 
da parte di un terzo -Omessa voltura 
-Reato di costruzione abusiva Esclusione, 
744. 

-Oltraggio aggravato -Valutazione 
come equivalenti di diverse ipotesi 
di reato -Illegittimit:\ costituzionale 
-Esclusione, 602. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

-Responsabilit� della P.A. -Clausola 
di manleva -Transazione tra le F.S. 
e il danneggiato -Opponibilit� all'appaltatore 
-Obbligo dell'avviso Non 
sussist�, 639. 

-Responsabilit� della P.A. -Clausola 
di manleva inserita nel capitolato 
d'appalto delle F.S. -Contrasto con 
l'art. 1229 cod. civ. -Non sussiste, 

638. 
-Responsabilit� della P.A. -Liceit� 
della clausola cli manleva a mente 
dell'art. 1229 cod. civ. -Illegittimit� 
costituzionale dell'art. 1229 cod. civ. 
per contrasto con l'art. 28 Cost. Manifesta 
infondatezza, 639. 

STAMPA 

-Sicilia -Attribuzioni legislative della 
Regione -Non sussistono, 590, 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
!':

i::


CORTE COSTITUZIONALE 
30 maggio 1977, n. 91 pag. 587 
30 maggio, 1977, n. 92 � 588 
30 maggio 1977, n. 93 � 589 
30 maggio 1977, n. 94 � 590 
30 maggio 1977, n. 95 � 594 
30 maggio 1977, n. 97 � 596 
2 giugno 1977, n. 98 . � 597 
2 giugno 1977, n. 99 . � 601 
2 giugno 1977, n. 100 . � 602 
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 
22 marzo 1977, nella causa 74/76 . . 
5 maggio 1977, nella causa 110/76 . 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. Un., 2 febbraio 1977, n. 455 . 

, Sez. Un., 26 febbraio 1977, n. 828 . 
Sez. I, 23 marzo 1977, n. 1118 , 
Sez. I, 29 marzo 1977, n. 1213 . . 
Sez. I, 30 marzo 1977, n. 1224 . . 
Sez. II, 18 aprile 1977, n. 1419 . . 
Sez. Un., 21 aprile 1977, n. 1466 . 
Sez. I, 13 maggio 1977, n. 1896 . 
Sez. I, 16 maggio 1977, n. 1976 . 
Sez. I, 2 giugno 1977, n. 2233 . 
Sez. I, 4 giugno 1977, n. 2280 . , 
Sez. I, 4 giugno ,1977, n. 2290 . 
Sez. I, 25 giugno 1977, n. 2718 . 
Sez. I, 5 luglio 1977, n. 2932 
Sez. I, 6 luglio 1977, n. 2967 
Sez. I, 6 luglio 1977, n. 2968 
Sez. I, 6 luglio 1977, n. 2972 
Sez. I, 14 luglio 1977, n. 3168 
Sez. I, 14 luglio 1977, n. 3169 
Sez. I, 20 luglio 1977, n. 3243 
Sez. I, 2 agosto 1977, n. 3411 . 



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 

31 gennaio 1977, n. 5 
10 maggio 1977, n. 13 
28 maggio 1977, n. 14 
1 gi�gno 1977,� n. 15 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 11 marzo 1977, n. 211 

Sez. IV, 11 marzo 1977, n. 213 

Sez. IV, 22 marzo 1977, n. 235 

Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 290 

Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 275 

Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 313 

Sez. IV, 19 aprile 1977, n. 403 . 

Sez. VI, 15 marzo 1977, n. 243 

Sez. VI, 18 marzo 1977, n. 264 

Sez. VI, 29 marzo 1977, n. 347 

Sez. VI, 1� aprile 1977, n. 366 . 

Sez. VI, 1� aprile 1977, n. 367 . 

Sez. VI, 22 aprile 1977, n. 387 . 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. III, 22 marzo 1976, n. 2059 . . 
Sez. Ili, 3 maggio 1976, n. 2390 . . 
Sez. Ili, 29 novembre 1976, n. 8998 . 


CORTE D'ASSISE DI CATANZARO 

Ord. 15 settembre 1977 . . . . . . . . . . . . 

Xl 

pag. 733 
� 735 
� 735 
� 739 

pag. 656 
� 656 
� 657 
� 658 
� 658 
� 659 
� 661 
� 661 
� 664 
� 671 
� 665 
� 666 
� 667 

pag. �744 
� . 744 
� 745 

. . pag. 745 


PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

-Acque pubbliche -Acque sotterranee 
-Modificazione del regime delle 
acque cagionate da costruzioni di 
opere pubbliche, 121. 

-Acque pubbliche -Acque �Sotterranee 
-Recisione di vena idrica cagionata 
dalla costruzione di opera pubblica 
-Indennizzo per gli utenti delle 
acque pubbliche -Utenti di fatto, 

121. 
-Acque pubbliche -Acque sotterranee 
-Recisione di vena Idrica cagionata 
da costruzione .di opera pubblica 
-Indennizzo per il proprietario 
del fondo, 121. 

AGRICOLTURA 

-Provvidenze dovute dall'AIMA a favore 
dei produttori di olio di oliva 
e di grano duro -Previsione di non 
assoggettabilit� a sequestro -Pignoramento 
-Provvedimenti cautelari e 
fermo amministrativo delle relative 
somme di cui all'art. 2 d.P.R. 727/74 Salvezza 
dell'efficacia, dei fermi amministrativi 
operati anteriormente 
all'entrata in vigore del citato d.P.R., 

121. 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

-Azione di arricchimento -Contratto 
di appalto -Ritenute I.G.E. sui corrispettivi 
Passaggio al regime 

I.V.A. -Ritardo nell'entrata in vigore 
-Indebita completazione della 
amministrazione committente -Configurabilit� 
-Limiti, 122. 
-Enti edilizi -Soppressi -Cessazione 
del comitato liquidazione GESCAL Subentro 
dell'I.A.C.P. nel rapporto 
processuale concernente opposizione 
all'indennit� di esproprio di immobile 
trasferitole ex d.P.R. 1036/1972 Liquidazione 
delle competenze professionali 
del procuratore legale delegato 
dell'Avvocatura dello Stato 

(per conto della GESCAL): e a carico 
dell'ufficio liquidazioni del Ministero 
del Tesoro, 122. 

-Enti pubblici economici o non -Enti 
strumentali -Ufficio italiano -Cambi, 
122. 

-Enti pubblici -Legge 20 marzo 1975 
sul riordinamento del rapporto di 
laovro del personale dipendente Disciplina 
del contratto di lavoro a 
tempo determinato -Inapplicabilit� 
della legge 17 aprile 1962, n. 230, 122. 

-Ente pubblico strumentale -Ufficio 
italiano cambi -Impiego pubblico Applicabilit�, 
123. 

-Ordinanza di chiusura di stabilimento 
industriale ed imposizione ai titolare 
di determinate prescrizioni da 
parte del pretore in sede penale Conflitto 
di attribuzioni con l'autorit� 
amministrativa -Configurabilit� 
-Limiti, 123. 

-Poteri di vigilanza -Assicurazioni 
private -Attivit� autorizzate e non Indagini 
da parte della P .A. -Limiti, 

123. 
- 
Poteri di vigilanza -Indagini su 
enti -Sfera privata dei dirigenti o 
di terzi -Estensione dei poteri della 

P.A. -Limiti, 123. 
- 
Potest� di accertamento -Sul conto 
di privati -Casellario giudiziario Certificati 
-Notizie su precedenti penali 
-Acquisizione aliunde -Limiti, 

123. 
- 
Potest� di accertamento -Sul conto 
di privati -Tramite banca -Segreto 
bancario -Estensione -Violazione Responsabilit� 
civile o penale -Limiti, 
124. 

-Potest� di accertamento -Sul conto 
di privati -Tramite banca� -Segreto 
bancario -Estensione nei confronti 
della P.A., 124. 

-Sindaco ufficiale di governo -Infortunio 
in servizio -Indennizzo -Spettanza 
-Titolo, 124. 



�NDICE DELLE �oNSULTAZIONI 
xui 

ANTICHIT� E BELLE ARTI 

-Cose Mobili -Di interesse storico e 
artistico -Alienazione -Preventiva 
autorizzazione -Mancanza -Controllo 
amministrativo -Effetti, 124. 

APPALTO 

-Appalti della P.A. -Appalti aggiudicati 
anteriormente all'entrata in vigore 
della nuova legge di registro di 
cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 
ma rientranti nel regime di questa 
ed assoggettati ad imposta fissa di 
registro -Riducibilit� dei compensi 
in relazione alla non debenza di una 
imposta proporzionale di registro Inammissibilit�, 
124. 

-Appalto di opere pubbliche -Ca;pitolato 
generale opere di competenza 
ministeri LL.PP. -Aumento delle 
opere -Variazioni nelle varie specie 
di opere -Equo compenso -Ammissibilit� 
-Limiti, 125. 

-Appalto di opere pubbliche -Capitolato 
generale opere di competenza 
ministeri LL.PP. -Equo compenso 
per variazioni nelle quantit� dei lavori 
� Stipulazione di atto aggiuntivo 
-Effetti, 125. 

-Appalto di opere pubbliche � Capitolato 
generale opere di competenza 
ministeri LL.PP. -Variazioni nelle 
quantit� dei lavori -Concordate con 
l'appaltatore -Equo compenso non 
spetta, 125. 

-Appalto di opere pubbliche -Equo 
indennizzo per variazioni di opere Ribasso 
d'asta -Ammissibilit�, 125. 

-Capitolato speciale di appalto di opera 
pubblica -Previsione di � Cop:ipenso 
a corpo � accanto alle altre 
voci nelle quali � ripartito l'ammontare 
dell'appalto -Differenza dal 
� Lavoro a corpo � -Spettanza indipendentemente 
da opere specifiche 
da contabilizzare, 126. 

-Contratti di cessione di beni e di 
prestazioni di servizi -Appalti della 

P.A. -Atti aggiuntivi per lavori eccedenti 
il quinto d'obbligo stipulati 
successivamente alla data di riferimento 
stabilita ddl'art. 89 d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, ammissibilit� 
della riduzione dei corrispettivi previsti 
da tale norma � Limiti, 126. 
- 
Contratti di cessione di beni e di 
prestazioni di servizi -Appalti della 

P.A. -Atti aggiuntivi per lavori 
ricompresi nel quinto d'obbligo stipulati 
successivamente alla data di 
riferimento stabilita dall'art. 89 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 � Ammissibilit� 
della riduzione dei corrispettivi 
prevista da tali norme, 126. 
- 
Contratti di cessione di beni e di 
prestazioni di servizi � Appalti della 

P.A. -Data di riferimento per l'ammissibilit� 
della riduzione di corrispettivi 
nel passaggio del regime 
l.G.E. al regime I.V.A. � Momenti di 
conclusione del contratto � Aggiudicazione, 
126. 
-Contratti di cessione di beni e di 
prestazioni di servizi conclusi nel 
regime fiscale dell'l.G.E. e da eseguire 
nel regime fiscale dell'l.V.A. Revisione 
corrispettivi � Ammissibilit� 
-Limiti, 127. 

- 
Immobili pubblici � Servizi di pulizia 
-Appalti � Procedimento di gara Pubblicazione 
dei bandi -� Nuove 
norme � Applicabilit�, 127. 

ASSICURAZIONE 

-Poteri di vigilanza Assicurazioni 
private � Attivit� autorizzate e non Indagini 
da parte della P.A. -Limiti, 

127. 
-Poteri di vigilanza � Indagini su 
enti � Sfera privata dei dirigenti o 
di terzi � Estensione dei poteri della 

P.A. -Limiti, 127. 
ATTI AMMINISTRATIVI 

-Ordinanza di chiusura di stabilimento 
industriale ed imposizione al titolare 
di determinate prescrizioni da 

�parte del pretore in sede penale Conflitto 
di attribuzioni con' l'autorit� 
amministrativa � Configurabilit� 
� Limiti, 127. 

.BANCHE 

-Potest� di accertamento -Sul conto 
di privati -Tramite banca -Segreto 
bancario � Estensione -Violazione � 
Responsabilit� civile o penale -Limiti, 
128. 

-Potest� di accertamento -Sul conto 
di privati � Tramite banca -Segreto 
bancario -Estensione nei confronti 
della P.A., 128. 


XlV RASSEGNA DELL1AVV�CATURA DELLO STATO 


BENEFICENZA E ASSISTENZA 

-Invalidi civili -Pensione -Controversie 
-Rito del lavoro -Applicabi1it�, 
128. 

CATASTO 

-Diritti di visure -Amministrazioni 
dello Stato -Sottoposizione o esenzione, 
128. 

CERTIFICAZIONE 

-Potest� di accertamento -Sul conto 
di privati -Casellario giudiziario Certificati 
-Notizie su precedenti penali 
-Acquisizione aliunde -Limiti, 

129. 
CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Depenalizzazione -Infrazioni commesse 
da minori -Ordinanza prefettizia 
-Notifica all'esercente la patria 
potest�, 129. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Trasporto di cose -Furto di colli Poteri 
di polizia per evitarli -Indagine 
del G.O. .., Ammissibilit�, 129. 

-Servizio di leva -Arruolamento Questioni 
di legalit� -Competenza 
del tribunale -Foro dello Stato -Applicabilit�, 
129. 

COMUNI E PROVINCE 

-Detenuto condannato -Successivo 
ricovero in manicomio giudiziario Onere 
delle spese, 129. 

-Imposta comunale sull'incremento di 
valore degli immobili IN.V.IM. -Aliquote 
-Delibera comunale -Comunicazione 
al ministero -Natura, 130. 

-Province -Spese obbligatorie -Arredamento 
uffici -Provveditorati agli 
studi -Impianto telefonico -Onere 
della spesa, 130. 

-Spedalit� romane -Esecutoriet� degli 
elenchi per addebiti ai comuni Liquidit� 
ed esegibilit� dei crediti degli 
ospedali -Subordinazione al mancato 
ricorso giurisdizionale o alla definizione 
del processo amministrativo, 
130. 

I g 

-Strade statali -Percorsi interni ai 
comuni con popolazione inferiore Autorizzazione 
all'apertura di accessi 
-Competenza -Licenza -Canoni Spettanza, 
130. 

:~ 

-Strade statali -Percorsi interni ai 
comuni con popolazione inferiore Zone 
limitrofe -Licenze edilizie e 
prescrizioni urbanistiche -Competenza 
dei comuni -Limiti, 130. 

COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA 

-Tariffa doganale comune -Entrata 
in vigore -Decisione di acceleramento 
-Misure di salvaguardia Termine 
di applicabilit� -Trattato di 
Roma 25 marzo 1957, 13t. 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

-Alloggi di propriet� dell'amministrazione 
-Concessione per ragioni di 
servizio -Dipendente �in pensione Stipula 
di contratto di locazione Sfratto 
in via amministrativa proroga 
legale, 131. 

-Ferrovie in concessione ,-Decadenza 
dall'esercizio -Contributi statali -
Erogabilit�, 131. 

-Ferrovie in concessione -Trasformazione 
in servizio automobilistico Effetti 
sui beni e pertinenze della 
concessione, 131. 

-Ferrovie in concessione -Trasformazione 
in servizio automobilistico Effetti 
sulla concessione, 131. 

CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO 

-Appalto -Revisione prezzi -Successione 
di leggi nel tempo -Momento 
di rifedmento della normativa da 
applicare, 132. 

-Crediti verso la P.A. -Procura irrevocabile 
a riscuotere -Effetti, 132. 

-Crediti verso la P.A. -Cessione -Co� 
noscenza da parte della P.A. -Equiparazione 
alla notificazione limiti, 

132. 
- 
Provvidenze dovute dall'A.I.M.A. a 
favore dei produttori di olio di oliva 
e di grano duro previsione di �non 
assoggettabilit� a sequestro � Pigno� 
ramento -Provvedimenti cautelari e 



llilD�CE DELL� C�NSULTAZION! 

fermo amministrativo delle relative 
somme di cui all'art. 2 d.P.R. 727/74 � 
Salvezza dell'efficacia, dei fermi am� 
ministrativi operati anteriormente 
all'entrata in vigore del citato d.P.R., 

132. 
- 
Stipendio del dipendente � Assegnazione 
di quota direttamente a favore 
della moglie divorziata -Limiti di 
legge, 132. 

-Stipendio del dipendente -Assegnazione 
di quota direttamente a favore 
della moglie divorziata -Sentenza di 
divorzio provvisoriamente esecutiva 
-Eseguibilit�, 133. 

DAZI DOGANALI 

-Tariffa doganale comune -Entrata 
in vigore -Decisione di accelleramento 
-Misure di salvaguardia Termine 
di applicabilit� -Trattato 
di Roma 25 marzo 1957, 133. 

DEMANIO 

-Beni immobili adibiti a sede di pubblico 
ufficio o ad uso pubblico servizio 
-Autotutela della P.A. non proprietaria 
n� titolare di diritti reali, 

133. 
-Costruzione sui beni patrimoniali 
dello Stato -Licenza edilizia -Non 
necessariet�, 133. 

~ 
Costruzioni su beni patrimoniali 
dello Stato -Omessa richiesta di licenza 
del Comune ed omessa richiesta 
del parere del Comune sulla compatibilit� 
con le prescrizioni urbanistiche 
-Configurabilit� di reato Esclusione, 
133. 

- 
Costruzioni sui beni patrimoniali 
dello Stato -Parere del comune sulla 
compatibilit� con le prescnz1oni 
urbanistiche -Necessit�, 134. 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

-Enti edilizi -Soppressi -Cessazione 
del comitato liquidazione GESCAL Subentro 
dell'IACP nel rapporto processuale 
concernente opposizione all'indennit� 
di esproprio di immobile 
trasferitole e d.P.R. 1036/1972 -Liquidazione 
delle competenze professionali 
del procuratore legale delegato 
dell'avvocatura dello Stato (per con


to della GESCAL): e a carico dell'ufficio 
liquidazioni del Ministero 
del Tesoro, 134. 

-Legge sulla casa -Aree dei piani di 
zona -Acquisizione volontaria -Da 
parte della GESCAL per conto dei 
comuni -Possibilit�, 134. 

-Legge sulla casa -Case popolari � 
Contributo statale -Approvazione 
programmi -Competenza della regione 
o degli IACP, 134. 

-Legge sulla casa -Competenza tem. 
poranea del Presidente della Giunta 
Regionale -Venir meno -Effetti 
circa la competenza prevista dalla 
legislazione previgente, 135. 

-Legge sulla casa Costruzioni 
GESCAL -Aree occorrenti -Applicabilit� 
della nuova disciplina, 135. 

-Legge sulla casa -Indennit� di espropriazione 
-Accettazione -lus super. 
veniens .-Effetti 'preclusivi a carico 
dell'espropriante, 135. 

ELTTTRICIT� 

-Concessione di pubblico servizio Illuminazione 
pubblica comunale Istituzione 
dell'ENEL Denunce di 
proroga successive Tassabilit� 
come appalti, 135. 

-ENEL -Trasferimento delle imprese 
ex-elettriche proventi della fornitura 
a privati -Tassabilit�, 135. 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

-Beni -Appartenenza e circolazione Assimilazione 
al regime degli enti 
pubblici -Limiti, 136. 

ESPROPRIAZIONE' PER PUBBLICA 
UTILIT� 

-Legge sulla casa -Aree dei piani di 
zona -Acquisizione volontaria -Da 
parte della GESCAL per conto dei 
comuni -Possibilit�, 136. 

-Legge sulla casa -Competenza temporanea 
del Presidente della Giunta 
regionale -Venir meno -Effetti circa 
la competenza prevista dalla legislazione 
previgente, 136. 

-Legge sulla casa -Costruzioni GESCAL 
-Aree occorrenti -Applicabilit� 
della nuova disciplina, 136. 


. 1:. 

ltVi RASSEGNA DELL1AVV0CATURA D�LLO STATO 

I 
I
fil 
c. 

-Legge sulla casa -Indennit� di esproGIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA 

priazione -Accettazione -Ius super


veniens -a -Ricorso gerarchico -Accoglimento

Effetti preclusivi carico 

totale -Decisione emessa dopo 90

dell'espropriante, 136. 

giorni dalla proposizione -Effetti 
-Volontaria giurisdizione -Decreti sul ricorso giurisdizionale proposto,

camerali di svincolo depositi -Sot


138. 
I

toscrizione del cancelliere -Mancan


za --Ricorso gerarchico -Accoglimento

Effetti, 136. 

parziale -Decisione emessa dopo 90 
-Volontaria giurisdizione -Decreti cagiorni 
dalla proposizione -Effetti sul 

I

merali di svincolo depositi -Sottoricorso 
giurisdizionale proposto, 139. ,.. 

' 

scrizione del cancelliere -Necessit�, 

-Ricorso gerarchico -Decisione di ri


137. 
getto -Emessa dopo 90 giorni dalla 
proposizione -Effetti, 139. 

FALLIMENTO -Ricorso gerarchico -Esteso al merito 
-Decorso del termine di 90 gior


-Ingiunzione fiscale -Notifica al cuni 
-Effetti sul potere di decisione 
ratore -Ammissibilit� -Procedura di delle censure di merito, 139. 
accertamento del debito tributario Necessit�, 
137. 

IGIENE E SANIT� 

I 

-Legge antismog -Chiusura degli im


FERROVIE 

pianti termici irregolari -Impianto 

I[

non regolarizzato ma non usato 


-Ferrovie in concessione -Decadenza 

Contravvenzione -Non sussiste, 139.

dall'esercizio -Contributi statali 


I

Erogabilit�, 137. -Leggi antismog -Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco -Qualit� di uffij:


-Ferrovie in concessione -Trasforma


ciali o agenti di polizia giudiziaria 

zione in servizio automobilistico 


e subordinazione all'autorit� giudi


Effetti sui beni e pertinenze della 

ziaria -Limiti, 139.

concessione, 137. 
-Spedalit� romane -Esecutoriet� de


I

-Ferrovie in concessione -Trasforma


gli elenchi per addebiti ai comuni 


zione in servizio automobilistico 

Liquidit� ed esigibilit� dei crediti de


Effetti sulla concessione, 137. 

gli ospedali -Subordinazione al 

-Trasporto di cose -Furto di colli -mancato ricorso giurisdizionale o 
Poteri di polizia per evitarli -Indaalla 
definizione del processo ammigine 
del g.o. -Ammissibilit�, 137. nistrativo, 140. 

IMPIEGO PUBBLICO 

FORESTE 

-Appaltatori delle imposte di consu


-Sistemazione idrogeologica e conser


mo -Personale dipendente -Passag


vazione del suolo -Provvedimenti di 

gio allo Stato -Assunzione nella im


esonero dal vincolo idrogeologico 


minenza della soppressione del tri


Competenza statale e competenza re


buto -Titolo alla iscrizione nel qua


gionale, 138. 

dro speciale, 140. 

-Appaltatori delle imposte di consuGIUDIZIO 
CIVILE E PENALE mo -Personale dipendente -Passaggio 
allo Stato -Assunzione ne!J'ulti


-Atti �interruttivi -Costituzione di mo trimestre 1972 -Frode alla legge parte 
civile -Coobbligato in solido -Configurabilit�, 140. 
Effetto permanente, 138. 


-Appaltatori delle imposte di consu


-Giudicato civile o penale -Convermo 
-Personale dipendente -Passione 
del termine prescrizionale -saggio allo Stato -Iscrizione nel quaCoobbligato 
in solido -Estensione -dro speciale -Interdizione dai pubCondizioni, 
138. blici ufficili -Ostativit�, 140. 




INDICE DELLE CONSULTAZIONI XVll 

-Appaltatori delle imposte di consumo 
-Personale dipendente -Passaggio 
allo Stato -Iscrizione nel quadro 
speciale -Poteri dell'amministrazione 
-Natura discrezionale o vincolata, 
141. 

-Appaltatori delle imposte di consumo 
-Personale dipendente -Passaggio 
allo Stato -Iscrizione nel 
quadro speciale -Riconoscimento 
delle qualifiche posteriori al 1� gennaio 
1970 -Limiti -Applicabilit� del 
criterio alle nuove assunzioni, 141. 

-Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione 
cautelare per procedimento penale, 

141. 
--Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione 
cautelare per procedimento penale Assoluzione 
-Ripristino del rapporto 
-Decorrenza, 141. 

. -Divorzio -Dipendente pubblico Ordine 
di corresponsione diretta Reddito 
al coniuge -Determinazione 
del tempo del pagamento -Vincolativit� 
per la p.a., 141. 

-Divorzio -Dipendente pubblico Ordine.. 
di corresponsione diretta 
reddito al coniuge, -Estraneit� della 

p.a. al giudizio -Eseguibilit� limiti, 
142. 
-Ente p�bblico strumentale -Ufficio 
italiano cambi � Impiego pubblico Applicabilit�, 
142. 

-Enti pul;lblici -L. 20 marzo 1975 sul 
riordinamento del rapporto di lavoro 
del personale dipendente � Disciplina 
del contratto di lavoro a tempo determinato 
-Inapplicabilit� della legge 
17 aprile 1962, n. 230, 142. 

--' Enti pubblici economici o non Enti 
strumentali -Ufficio italiano 
cambi, 142. 

-Pubblico impiego -Invalidi assunzione 
per concorso nella carriera direttiva 
e di concetto o per chiamata 
diretta nelle carriere esecutive e 
ausiliarie con elevazione del limite 
di et� -Concorsi per carriere esecutive 
e del personale ausiliario -Elezione 
del limite di et� -Impossibilit�, 
142. 

-Sindaco ufficiale di governo � Infortunio 
in servizio -Indennizzo -Spettanza 
� Titolo, 143. 

IMPOSTA DI CONSUMO 

-Appaltatore delle imposte di consumo 
-Personale dipendente -Passaggio 
allo Stato -Assunzione nella 
imminenza della soppressione del 
tributo -Titolo all'iscrizione nel quadro 
speciale, 143. 

-Appaltatori delle imposte di consumo 
-Personale dipendente -Passaggio 
allo Stato -Assunzione nell'ultimo 
trimestre 1972 -Frode alla legge Configurabilit�, 
143. 

-Appaltatori delle imposte di consumo 
-Personale dipendente -Passaggio 
allo Stato -Iscrizione nel 
quadro speciale -Interdizione dai 
pubblici uffici -Ostativit�, 143. 

-Appaltatori delle imposte di consumo 
-Personale dipendente -Passaggio 
allo Stato -Iscrizione nel quadro 
speciale � Poteri dell'amministrazione 
-Natura discrezionale o vincolata, 

143. 
-Appaltatori delle imposte di consumo 
-Personale dipendente -Passaggio 
allo Stato -Iscrizione nel quadro 
speciale -Riconoscimento delle qualifiche 
posteriori al 1� gennaio 1970 Limiti 
� Applicabilit� del criterio alle 
nuove assunzioni, 144. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Concessione di pubbli~o serv1z10 
Illuminazione pubblica comunale 
Istituzione dell'E.N.E.L. -Denuncie 
di proroga successive -Tassabilit� 
come appalti, 144. � 

-E.N.E.L. -Trasferimento delle imprese 
ex-elettriche proventi della 
fornitura a privati -Tassabilit�, 144. 

-Locazione di immobile urbano � Amministrazione 
locataria -Proroga legale 
-Denuncia di contratto verbale Spettanza 
dell'obbligo, 144. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

-Esenzioni e agevolazioni -Societ� Nuovi 
investimenti � Proroga fino 
all'entrata in vigore della riforma tributaria 
-Esercizi o non coincidente 
con l'anno solare -Computabilit� 
della frazione come distinto perfodo 
d'imposta, 145. 


XVIII 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I M P O S T A. GENERALE SULL'ENTRATA 


-I.G.E. sui prodotti vinosi -Appaltatori 
delle imposte di consumo incaricati 
della� riscossione -Distribuzione 
delle bollette di accompagnamento 
a cura delle intendenze di 
finanza -Onere della stampa, 145. 

-I.G.E. sui prodotti vinosi -Appaltatori 
delle imposte di consumo incaricati 
della riscossione -Pretese di 
rimborso delle spese per la stampa 
delle bollette di accompagnamento Incompetenza 
della commissione per 
la definizione dei rapporti tra comuni 
ed appaltatori, 145. 

-I.G.E. sui prodotti vinosi appaltatori 
delle impuste di' consumo incaricati 
della riscossione -Qualit� di agenti 
contabili -Approvazione del rendiconto 
-Pretese successive, 145. 

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 

-Azione di arricchimento -Contratto 
di appalto -Ritenute I.G.E. sui corrispettivi 
-Passaggio al regime 

I.V.A. -Ritardo nell'entrata in vigore 
-Indebita completazione dell'amministrazione 
committente -Configurabilit� 
-Limiti, 146. 
IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

-Imposta sul consumo del gas e dell'energia 
elettrica -Natura -Indennit� 
di mora -Applicabilit�, 146. 

-Imposta sul consumo del gas e del1'
energia elettrica -Sanzioni per le 
violazioni -Natura, 146. 

-Imposta sul consumo del gas e dell'energia 
elettrica -Sanzioni per le 
violazioni -Oblazione -Applicabilit�, 

IMPOSTE E TASSE 

-Appalti della P. A .. -Appalti aggiudicati 
anteriormente all'entrata in vigore 
della nuova legge di registro di 
cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 
ma rientranti nel regime di questa 
ed assoggettati ad imposta fissa di 
registro -Riducibilit� dei compensi 
� in relazione alla non debenza di 
un'imposta proporzionale di registro 
-Inammissibilit�, 147. 

-Contratti di cessione di beni �e di 
prestazioni di servizi -Appalti della 

P. A. -Atti aggiuntivi per lavori eccedenti 
il quinto d'obbligo stipulati 
successivamente alla data di riferimento 
stabilita dell'art. 89 d.P.R. 
26 ottobre 1977, n. 633 -Ammissibilit� 
della riduzione dei corrispettivi previsti 
da tale norma -Limiti, 147. 
- 
Contratti di cessione di beni e di 
prestai;ioni di servizi -Appalti della 

P. A~ -Atti aggiuntivi per lavori eccedenti 
il quinto d'obbligo stipulati 
successivamente alla data di riferimento 
stabilita dall'art. 89 d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633 -Ammissibilit� 
della riduzione dei corrispettivi prevista 
da tali norme, 147. 
- 
Contratti di cessione di beni e di 
prestazioni di servizi -Appalti della 

P. A. -Data di riferimento per l'ammissibilit� 
della riduzione di corrispettivi 
nel passaggio del regime IGE 
al regime IV A -Momenti di conclusione 
del contratto -Aggiudicazione, 
147. 
-Contratti di cessione di beni e di 
prestazioni di servizi conclusi nel reregime 
fiscale dell'IGE e da eseguire 
nel regime fiscale dell'IVA -Revisione 
corrispettivi -Ammissibilit� -Limiti, 
148. 

-Imposta sul consumo del gas e dell'energia 
elettrica -�Natura -Indennit� 
di mora -Applicabilit�, 148. 

-Imposta sul consumo del gas e del1'
energia elettrica -Sanzioni per le 
v.iolaiioni -Natura, 148. 

- 
Imposta .sul consumo del gas e del1'
energia elettrica -Sanzioni per le 
violazioni -Oblazione -Applicabilit�, 

148. 
-Tasse e imposte indirette sugli affari 
-Personale periferico -Fondo di 
� previdenza -Natura -Riscossione degli 
importi dovuti -Competenza,

148. 
' 
IMPOSTE VARIE 

-Diritti di visure -Amministrazioni 
dello Stato -Sottoposizione o esenzione, 
149. 

-Esenzione e . agevolazioni -Societ� Nuovi 
investimenti -Proroga fino 
all'entrata in vigore della riforma tributaria 
-Esercizio non coincidente 



INDICE DELLE CONSULTAZIONI 

con l'anno solare -Computabilit� 
della frazione come distinto periodo' 
d'imposta, 149. 

-Imposta comunale sull'incremento di 
valore degli immobili INVIM � Aliquote 
� Delibera comunale � Comunicazione 
al ministero -Natura, 149. 

INVALIDI DI GUERRA 

-Pubblico impiego -Invalidi assunzione 
per concorso nella carriera direttiva 
e di concetto o per chiamata diretta 
nelle carriere1 esecutive e ausiliarie 
con elevazione del limite di 
et� � Concorsi per carriere esecutive 
e del personale ausiliario -Elevazione 
del limite di et� -Impossibilit�, 
149. 

ISTRUZIONE 

-Province -Spese obbligatorie � Arredamento 
uffici � Provveditorati agli 
studi -Impianto telefonico � Onere 
della spesa, 150. 

LAVORO 

-Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione 
cautelare per procedimento I}enale, 

150. 
-Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione 
cautelare per procedimento penale � 
Assoluzione -Ripristino del rapporto 
� Decorrenza, 150. 1 

- 
Invalidi civili -Pensione -Controversie 
-Rito del lavoro -Applicabilit�, 
150. 

LOCAZIONI DI COSE 

-Alloggi di propriet� dell'amministrazione 
� Concessione per ragioni di 
serv1z10 -Dipendente in pensione � 
Stipula di contratto di locazione � 
Sfratto in via amministrativa proroga 
legale, 150. 

-Locazione di immobile urbano � Amministrazione 
locataria -Proroga legale 
-Denuncia di contratto verbale � 
Spettanza dell'obbligo, 151. 

MATRIMONIO 

-Divorzio -Dipendente pubblico � 
Ordine di corresponsione diretta red


dito al coniuge -Determinazione del 
tempo del pagamento -Vincolativit� 
per la P.A., 151. 

-Divorzio � . Dipendente pubblico � 
Ordine di corresponsione diretta 
reddito al coniuge � Estraneit� della 

P.A. al giudizio -Eseguibilit� limiti, 
151. 
-Stipendio .del dipendente � Assegnazione 
di quota direttamente a favore 
della moglie divorziata -Limiti di 
legge, 151. 

- 
Stipendio del dipendente ; Assegnazione 
di quota direttamente a favore 
della moglie divorziata -Sentenza di 
divorzio .provvisoriamente esecutiva 
� Eseguibilit�, 151. 

MILITARI 

-Servizio di leva -Arruolamento Questioni 
di legabilit� � Competenza 
del tribunale � Foro dello Stato Applicabilit�, 
152. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

-Crediti verso la 'P.A. -Cessione Conoscenza 
da parte della P.A. Equiparazione 
alla IlOtificazione limiti, 
152. 

-Crediti verso la P.A. -Procura irrevocabile 
a riscuotere � Effetti, 152. 

OPERE PUBBLICHE 

-Acque pubbliche -Acque sotterranee 
� Modjficazione del regime delle 
acque cagionate da costruzioni di 
opere pubbliche, 152. 

-Acque pubbliche -Acque sotterranee 
� Recisione di vena idrica cagionata 
dalla costruzione di opera pubblica
� Indennizzo per gli utenti delle 
acque pubbliche -Utenti di fatto, 

153. 
- 
Acque pubbliche � Acque sotterranee 
� Recisione di vena idrica cagionata 
da costruzione di opera pubblic�i 
� Indennizzo per il propri�tario 
del fondo, 153. 

-Appalto -Revisione prezzi -Ricorsi 
gerarchici � Silenzio rigetto -Termine 
perentorio -Applicabilit�, 153. 


xx 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA. DELLO STATO 

-Appalto -Revisione prezzi -Successione 
di leggi nel tempo -Momento 
di riferimento della normativa da 
applicare, 153. 

-Appalto di opere pubbliche -Capitolato 
generale opere di competenza 
ministero LL.PP. -Aumento delle opere 
-Variazioni nelle varie specie di 
opere -Equo compenso -Ammissibilit� 
-Limiti, 153. 

-Appalto di opere pubbliche -Capitolato 
generale opere di competenza 
ministero LL.PP. -Equo compenso 
per variazioni nelle quantit� dei lavori 
-Stipulazione di atto aggiuntivo 
-Effetti, 154. 

-Appalto di opere pubbliche -Capitolato 
generale opere di competenza 
ministero LL.PP. -Variazioni nelle 
quantit� dei lavori concordate con 
l'appaltatore -Equo compenso non 
spetta, 154. 

-~ppalt<;> di opere pubbliche -Equo 
mdenmzzo per variazioni di opere Ribasso 
o asta -Ammissibilit�, 154. 

-Capitolato speciale di appalto di opera 
pubblica -Previsione di � compenso 
a corpo � accanto alle altre 
voci � ripartito l'ammontare dell'appalto. 
Differenza dal � lavoro a corpo 
� -Spettanza indipendentemente 
da opere specifiche da contabilizzare 

154. . ' 
-!~mobili Pubblici -Servizi di pulizia 
-Appalti -Procedimento di gara Pubblicazione 
dei bandi -Nuove norme 
-Applicabilit�, 154. 

PATRIMONIO. 

-B�ni -Appartenenza e circolazione Assimilazione 
al regime degli enti 
pubblici -Limiti, 155. 

-Beni immobili adibiti a sede di pubblico 
ufficio o ad uso pubblico servizio 
-Autotutela della P.A. non proprietaria 
n� titolare di diritti reali 

�155. ' 

PENA 

-Detenuto condannato -�Successivo ricovero 
in manicomio giudiziario Onere 
delle spese, 155. 

PIANI REGOLATORI 

-Costruzioni sui beni patrimoniali dello 
Stato -Licenza edilizia -Non necessariet�, 
155. 

-Costruzioni su beni patrimoniali dello 
Stato -Omessa -richiesta di licenza 
del comune ed omessa richiesta del 
parere del comune sulla compatibilit� 
con le p.rescrizioni urbanistiche Configurabilit� 
di reato -Esclusione, 

155. 
-Costruzioni su beni patrimoniali dello 
Stato -Parere del comune sulla 
compatibilit� con le prescrizioni urbanistiche 
-Necessit�, 156. 

-Urbanistica -Insediamenti produttivi 
-Edifici postali a carattere industriale 
-Aree per costruzione -Diritto 
di superfici-e, 156. 

POLIZIA 

-Legge antismog -Chiusura degli impianti 
termici irregolari -Impianto 
non regolarizzato ma non usato Contravvenzione 
-Non sussiste, 156. 

-Leggi antismog -Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco -Qualit� di ufficiali 
o agenti di polizia giudiziaria 
e subordinazione all'autorit� giudiziaria 
-Limiti, 156. 

POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

-Urbanistica -Insediamenti produttivi 
-Edifici postali a carattere industriale 
-Aree per costruzione -Diritto 
di superficie, 156. 

PRESCRIZIONE 

-Atti interruttivi -Costituzione di parte 
civile -Coobbligato in solido -Effetto 
permanente, 157. 

-Giudicato civile o penale -Conversione 
del termine prescrizionale -.I Coobbligato in solido -Estensione Condizioni, 
157. 

I 

! 
~ 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

! 

-Dipendenti esattorie -Omesso versamento 
contributi -Credito -Cau


I

zioni esattoriali -Privilegio -Limiti 

157. ' 
i 



INDICE DELLE CONSULTAZIONI 

-Tasse e imposte indirette sugli af� 
fari � Personale periferico � Fondo 
di previcieriza � Natura � Riscossione 
degli importi dovuti � Competenza, 

157. 
PRIVILEGI 

-Dipendenti esattorie � Omesso versamento 
contributi � Credito � Cauzioni 
esattoriali -Privilegio � Limiti, 

158. 
PROCEDIMENTO CIVILE 

-Quartieri generali Nato -Accordo di 
Parigi del 1961 � Dipendenti � Controversie 
relative al trattamento economico 
� Intervento in giudizio della 

P.A. -Accordo Parigi 26 aprile 1961. 
158. 
-Volontaria giurisdizione � Decreti camerali 
di svincolo depositi � Sotto� 
scrizione del cancelliere � Mancanza Effetti, 
158. 

- 
Volontaria giurisdizione -Decreti camerali 
di svincolo depositi -Sottoscrizione 
del cancelliere -Necessit�, 

158. 
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

-Legge sulla casa -Case popolari � 
Contributo statale � Approvazione 
programmi -Competenza della regione 
o degli I.A.C.P., 158. 

REGIONI 

-Sistemazione idrogeologica e conservazione 
del suolo -Provvedimenti 
di esonero dal vincolo idrogeologico � 
Competenza statale e competenza regionale, 
159. 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

-Appalto -Revisione prezzi � Ricorsi 
gerarchici -Silenzio rigetto -Termine 
perentorio -Applicabilit�, 159. 

-Ricorso gerarchico -Accoglimento totale 
� Decisione emessa dopo 90 giorni 
dalla proposizione -Effetti sul ricorso 
giudiziale proposto, 159. 

-Ricorso gerarchko � Accoglimento 
parziale -Decisione emessa dopo 90 
giorni dalla proposizione � Effetti 
sul ricorso giurisdizionale proposto, 

159. 
- 
Ricorso gerarchico -Decisione di rigetto 
-,Emessa dopo 90 giorni dalla 
propo~izione -Effetti, 160. 

-Ricorso gerarchico -Esteso al merito 
-Decorso del termine di 90 giorni 
-Effetti sul potere. di decisione 
delle censure di me;rito, 160. 

RISCOSSIONE 

-l.G.E. sui prodotti vinosi � Appalta� 
tori delle imposte di consumo incaricati 
della riscossione -Distribuzione 
delle bollette di accompagnamento 
a cura delle intendenze di finanza 
-Onere della stampa, 160. 

-I.G.E. sui prodotto vinosi -Appaltatori 
delle imposte di consumo incaricati 
della riscossione -Pretese di 
rimborso delle spese per la stampa 
delle bollette di accompagnamento Incompetenza 
della commissione per 
la definizfone dei rapporti tra comuni 
ed appaltatori, 160. 

-l.G.E. sui prodotti vinosi � Appaltatori 
delle imposte di consumo inca� 
ricati della riscossione -Qualit� di 
agenti contabili � Approvazione del 
rendiconto � Pretese successive, 160. 

-Ingiunzione fiscale � Notifica al curatore 
-Ammissibilit� -Procedura 
di accertamento del debito tributario 
� Necessit�, 161. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

-Depenalizzazione -Infrazioni comlllesse 
da minori -Ordinanza prefettizia 
� Notifica all'esercente la patria 
potest�, 161. 

STRADE 

-Strade statali -Percorsi interni ai comuni 
con popolazione inferiore � Autorizzazione 
all'apertura di accessi Competenza 
-Licenza � Canoni -Spettanza, 
161. 


XXII 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Strade statali -Percorsi interni ai 
comuni con popolazione inferiore Zone 
.limitrofe -Licenze edilizie e 
prescrizioni urbanistiche -Competenza 
dei comuni -Limiti, 161. 

TRATTATI E CONVENZIONI 

-Quartieri generali N.A.T.O. -Accordo 
di Parigi del 1961 -Dipendenti -Con


troversie relative al trattamento eco


I 

nomico -Intervento in giudizio della 

P.A. -Accordo Parigi 26 aprile 1961, 
162. 
VENDITA ! 

-Case mobili -Di interesse storico e 
artistico -Alienazione -Preventiva 
autorizzazione -Mancanza -Control


I

lo amministrativo -Effetti, 162. 



lNDICE DELLA LEGISLAZIONE 

LEGISLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I -Questioni proposte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 111 

�$:� 

r11111111.r1lllll&f1111111111&111111r11111:rr11111i1r1111111B&Alt 



PARTE PRIMA 



I 

\ 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 91 -Pres. Rossi -Rel. 

Amadei -Cardellini (n.c.) c. I.N.P.S. (avv. Chiabrera) e Presidente 

Consiglio dei Ministri (~ost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Previdenza e assistenza � Pensione sociale � Ricorsi amministrativi � Legittimazione 
a ricorrere della amministrazione � Legittimit� costitu� 
zionale. 

(cost., art. 76; d.P.R. 30 aprile 1970, n. 153, art. 44). 

Un organo della Pubblica Amministrazione pu� essere facultato dal 
legislatore ordinario a proporre ricorso amministrativo (nella specie, c.d. 
gerarchico improprio) avv.erso un atto emanato da altro organo della 
stessa P.A. Non contrasta con l'art. 76 della Costituzione l'art. 44 del d.P.R. 
30 aprile 1970, n. 153, laddove attribuisce al direttore della sede provinciale 
dell'l.N.P.S. la legittimazione a ricorrere al comitato regionale o 
agli organi centrali dello stesso I.N.P.S. avverso le deliberazioni adottate 
dal comitato provinciale (del quale pure � componente) (1). 

(Omissis). -Restringendo pertanto la questione all'esame della costituzionalit� 
dell'art. 44 lett. c, 6� comma, � da porre in evidenza che il 
direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. � stato chiamato a far parte 
dei comitati provinciali che decidono sui ricorsi degli interessati e che il 
citato articolo gli attribuisce il diritto di proporre ricorso in seconda 
istanza, a condizione che, ih occasione della decisione lamentata, abbia 
dichiarato e motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale. 
Premesso che non � insolito che sia prevista la facolt� della P.A. 
di proporre ricorso ad organi di seconda istanza in tema di ricorsi am� 

(1) Di notevole interesse la prima parte della massima e il passo della 
motivazione ove si qualifica il ricorso in questione � particolare forma di collaboral'lione 
amministr:ativa �, Nehta motivazione, inoltre, l'appello alla commissione 
tributaria di secondo grado � considerato alla stregua di un ricorso amministrativo. 
In ordJne al ricorso del direttore I.N.P.S. si segnala che esso � stato considerato 
come � un correttivo netl'.ipotesi di una troppo ailegra finanza da parte 
dei comitati provdinciali ne.i quali i rapp�resentanti deile categorie protette hanno 
larga maggioranza �. (PERA, in Studi in onore di Furno, 1973,' 692). 



588 

RASSEGN'A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ministrativi (art. 33 del d.I. 30 settembre 1934, n. 1602, in tema di registrazione 
di invenzioni industriali; art. 282 d.I. 14 settembre 1931, n. 1175 

t.u. sulla finanza locale; art. 22, comma 1�, e 38, comma 3�, del d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 636, in materia di contenzioso tributario), � chiaro che 
il punto c dell'art. 27 della legge n. 153 del 1969 conferisce delega al Governo 
ad emanare norme afferenti alla disciplina delle procedure dei 
ricorsi, in relazione al �decentramento previsto al punto b dello stesso 
articolo. In tale disciplina deve ritenersi compresa anche la determinazione 
dei soggetti legittimati alla proposizione dei ricorsi, ed il legislatore 
delegato ha a questo provveduto con l'art. 44 del d.P.R. 30 aprile 1970, 
n. 63. Hanno del resto potere di ricorso anche le parti private, con la differenza 
che sul direttore dell'I.N.P.S. grava l'onere di motivare previamente 
il proprio dissenso al momento della decisione del comitato provinciale 
(art. 44, comma 7�) e gli � inoltre ridotto il termine di impugnazione 
(art. 46, comma 3o). 
N� pu� essere taciuto che il direttore dell'I.N.P.S. si presenta come 
rappresentante dell'Istituto e quindi quale parte contrapposta all'assicurato 
al fine di realizzare quella particolare forma di collaborazione amministrativa 
che � ammessa dalla legge in altri casi (come sopra indicato), 
per cui l'organo di un ente pu� impugnare l'�tto di un altro organo dello 
stesso ente. 

La ragione, invero, per cui � stata attribuita ai direttori dell'I.N.P.S. 
la potest� di ricorso � quella di consentire la possibilit� di correggere, 
non soltanto gli errori a danno di singoli assicurati, ma anche quelli che 
possono commettersi a danno dell'Istituto e quindi della generalit� degli 
assicurati stessi. 

L'art. 44 pi� volte citato non ha, di conseguenza, superato i limiti 
dell'art. 27 della legge di delega e non si presenta pertanto, in contrasto 
con l'art. 76 della Costituzione, per tacere degli artt. 70 e 77, primo comma, 
della Costituzione, che, pur indicati nell'ordinanza del giudice a quo, non 
hanno alcun rilievo per la decisione della questione. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 92 � Pres. Rossi -Rel. Amadei 
-Soc. Industrie Buitoni Perugina (n.c.) c. I.N.P.S. e Presidente 
Consiglio dei Ministri (vice avv. gen. dello .stato Cavalli). 

Previdenza e assistenza -Asili nido aziendali � Discriminazione a danno 
di aziende che li hanno istituiti -Illegittimit� costituzionale. 
(cost., art. 3; I. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 34). 

Contrasta con l'art. 3 della Costituzione l'art. 34 della legge 30 dicembre 
1971 n. 1204 nella parte in c1!i pone a carico soltanto delle imprese 
aventi asili nido in attivit� alla data del 15 dicembre 1971 il duplice onere 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 589 

del matenimento di detti asili nido e del pagamento della � maggiorazione
� introdotta con l'art. 8 della legge 6 dicembre 1971 n. 1044 (1). 

(Omissis). -E' invece l'art. 34 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, 
che si trova in netto contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Facendo 
riviver�, sia pure in via transitoria, l'art. 11 della legge istitutiva degli asilinido 
per le sole aziende che li avessero in attivit� al 5 dicembre 1971, ha 
concorso a gravarle di una_ duplicit� di oneri (spese per la conduzione 
degli asili-nido in aggiunta alla maggiorazione dello 0,10% sui contributi), 
oneri che non sopportano vuoi le aziende che' non ottemperarono all'obbligo 
della loro istituzione, vuoi le aziende che furono autorizzate a chiuderli 

o che comunque non li avevano, a quella data, in esercizio. 
E poich� la censura di legittimit� costituzionale non pu�, per quanto 
sopra spiegato, investire la norma di applicazione del maggior contributo, 
� l'obbligo del mantenimento degli asili-nido �che contrasta con l'art. 3 
della Costituzione. -(Omissis). 

(1) La motivazione integrale della sentenza � pubblicata 111 Foro it. 1977, 
I, ,1616. Il principio di eguag1ianza ha operato, nel caso in esame, non per fa 
estensione di un trattamento pi� favorevole,� ma per l'eliminazione di una discr1minazione 
pregiudizievole. 
CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977, n. 93 -Pres. Rossi -Rel. Amadei 
-Lombardi (avv. Stanghellini )e l.N.A.l.L. (avv. Graziani). 

Previdenza e assistenza � Rendita di inabilit� � Disparit� tra infortuni sul 
lavoro e malattie professi�nali � Illegittimit� costituzionale. 
(cost. artt. 3 e 38; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74). 

Concettualmente non esiste alcuna diversit� (se non puramente eziologica) 
tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro, comportando ambedue 
un'unica conseguenza: la invalidit� temporanea o permanente, assoluta 
o parziale. Pertanto, contrasta con gli artt. 3 e 38 Cast. l'art. 74, 
secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 b. 1124, nella parte in cui non 
pone, agli effetti della rendita, chi � colpito da malattia professionale nella 
stessa condizione di chi � invece colpito da infortunio sul lavoro. 

(Omissis). -Se pertanto la conseguenza dei due eventi (malattia e 
infortunio) � la medesima, cio� a dire la invalidit� permanente, la disparit� 
di trattamento agli effetti del percepimento della rendita fra il lavo




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

590 

ratore che ha sofferto una malattia professionale e quello che ha subito 
un infortunio sul lavoro, appare priva di qualsiasi razionalit� e giustificazione. 
In entrambi i casi la fonte dell'evento dannoso risiede nell'attivit� 
lavorativa svolta con lo specifico rischio del pericolo che_ essa comporta 
e quando l'evento dannoso si � verificato, producendo una invalidit� 
permanente, non � consentito differenziarne la percentuale ai fini della 
corresponsione della rendita, rendendola pi� gravosa per la malattia (21%) 
rispetto all'infortunio (11%). 

N� pu� trovare apprezzamento l'argomento dell'INAIL secondo il 
quale le malattie professionali presentano dal punto di vista medico-legale 
una precisa e distinta configurazione dagli inforturu, essendo la loro causalit� 
lesiva diluita nel tempo mentre � concentrata (causa violenta) negli 
infortuni, talch� la malattia si evidenzierebbe dopo un certo lasso di tempo 
dalla sua insorgenza e soltanto ad un certo livello di invalidit� che il legislatore 
ha ritenuto corrispondente al grado del 21%. 

Alle considerazioni gi� svolte di carattere medico-legale si aggiunge 
che, poich� l'invalidit� contratta ha identica natura (fatto patologico), sia 
che derivi da infortunio, sia da malattia professionale e che l'invalidit� 
� in diretta connessione con un rapporto di lavoro. che quel fatto patologico 
ha causato o quanto meno ne � stato l'occasione, non � ammissibile 
che ad eguali situazioni di fatto, non debba corrispondere nella previsione 
legislativa di salvaguardia del lavoratore, eguaglianza di tutela. 


(Omissis). 

(1) La :motiivamone iintegraile della -sentenza � pubblicata in Foro it. 1977, 
I, 1615. Determinante sembra l'affermazione cioca 1l'esistenza di un �obbligo 
deJJ'assh;t=a sooiale ad dttadirui inabili al lavoro '" e cio� H disposto deLl'axtico1o 
38 Cost. 
CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggi� 1977, n. 94 -Pres. Rossi -Rel. Crisafulli 
-Commissario dello Stato presso la Regione Sicilia (sost. avv. 
gen. dello Stato Azzariti) c.. Regione Sicilia (avv. Sansone). 

Stampa -Sicilia -Attribuzioni legislative della Regione � Non sussistono. 

(Statuto Sicilia, artt. 14 e 17). 

I grandi mezzi di diffusione del pensiero e delle notizie sono servizi 
oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse; l'interesse pubblico 
alla informazione non pu� essere qualificato �prevalentemente regionale" 
neppure per le pubblicazioni �a diffusione regionale�. La compe



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 591 

tenza legislativa in materia � riservata allo Stato, e quindi non si ha competenza 
legislativa (neppure concorrente) della Regione Sicilia (1). 

(Omissis). -Della legge approvata il 29 aprile 1974 dall'Assemblea 

regionale siciliana ed intitolantesi �Provvedimenti intesi a favorire la pi� 

ampia informazione democratica sull'attiv:i"t� della Regione �, sono impu


gnate: A) le disposizioni degli artt. 1, 2 e 3, �che prevedono l'istituzione di 

un fondo di 3.000 milioni da destinare alle � aziende editrici di quotidiani 

siciliani� (come tali dovendosi considerare, a norma del secondo comma 

dell'art. l, quelle aventi nell'isola la sede legale, la direzione ed ammini


strazione, lo stabilimento. tipografico), conferendo al Presidente della Re


gione, sentita la Giunta regionale, il potere di erogarlo sulla base di un 

piano di distribuzione compilati:> secondo i criteri di cui all'art. 3, tra i 

quali, al, n. 1, � quello (riferito all'anno precedente) dei � servizi. su fatti 

e problemi di interesse dell'Autonomia e della Sicilia�; B) la disposizione 

dell'art. 4, che prevede l'istituzione di altro fondo di 400 milioni, da ero


gare con analoghe modalit� a periodici editi in Sicilia e � a diffusione 

regionale�, secondo un piano redatto alla stregua di determinati criteri, 

il primo dei quali, anche qui, ha rig�ardo ai �servizi di interesse dell'Auto


nomia e della Sicilia�; C) gli artt. 5 e 6, che enunciano criteri e condi


zioni aggiuntive per la concessione dei benefici, applicabili ad entrambi i 

piani di distribuzione per quotidiani e periodici. 

Sono impugnate. altres� le disposizioni (strettamente connesse con 

quelle t.est� indicate) dell'art. 8, limitatamente alla competenza ad appro


vare i piani predetti, attribuita al Consiglio regionale dell'informazione, 

istituit� dal precedente art. 7 (non impugnato) e dell'art. 13, limitatamente 

alle autorizzazioni di spesa relativa all'attuazione dei richiamati artt. 1, e 3. 

L'assunto del ricorso, secondo cui tale complesso di disposizioni 
. avrebbe ad oggetto la p~bblica informazione, e cio� materia non rien


trante in alcuna di quelle elencate negli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale, 

� fondato. 

Si deve preliminarmente escludere, infatti, che la Regionoe abbia in


teso valersi della potest� legislativa primaria ad essa spettante in materia 

di � industria e commercio, salva la d�sciplina dei :rapporti privati � (art. 14, 

lett. d, dello Statuto). 

(11) Le sentenze 15 giugno 1972, n. -105 e 10 luglio 1974, lll. 225, .r�chiao:nate in 
motivazione sono pubblicate, rispettivamente, in questa Rassegna 1972, I, 926 
e in Foro it. 1974, I, 1945. Sull'argomento ck anche CHIOLA, L'informazione nella 
Costituzione, 1963, p. 63. 

592 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Certamente, le imprese e�litrici di quotidiani e periodici, dal punto 
di vista della loro struttura economico-giuridica, sono anche imprese industriali 
e commerciali; ma la legge de qua, considerata nel suo contesto 
unitario (anche a voler prescindere dal titolo, al quale, tuttavia, non 
potrebbe negarsi rilevanza ai fini interpretativi) non � una qualsiasi legge 
di incentivazione, rivolta a promuovere lo sviluppo di particolari attivit� 
industriali o commerciali localizzate in Sicilia per il conseguimento di 
finalit� di ordine economico e sociale, ma appare univocamente determinata 
dall'intento di favorire la diffusione di servizi giornalistici attinenti 
all'autonomia regionale, in genere, ed alla Regione siciliana, in particolare. 

Ben si comprende, perci�, come la difesa della Regione . non abbia 
neppure tentato di invocare a fondamento giustificativo della legge l'art. 14, 
lett. d, dello Statuto, sostenendo invece che quel fondamento. sarebbe da 
individuare nell'art. 17, lett. i, che alla Regione siciliana attribuisce competenza 
legislativa (concorrente) in �tutte le altre materie che implicano 
servizi di prevalente interesse regionale �. Ed effettivamente, cos� l'intitolazione 
e le sopra richiamate finalit� generali della legge nel suo insieme, 
come lo specifico contenuto delle singole sue disposizioni, di cui � questione 
nel presente. giudizio, conducono ad assumere a parametro del sindacato 
di legittimit� costituzionale che la Corte � chiamata ad esplicare 
la norma statutaria test� ricordata. 

Da un lato, infatti, non � dubitabile che sussista, e sia implicitamente 
tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettivit� all'informazione 
(sent. n. 105 del 1972; sent. n. 225 del 1974), di tal che i grandi 
mezzi di diffus�one del pensiero (nella pi� lata accezione, comprensiva 
delle notizie) sono a buon diritto suscettibili ~i essere considerati nel 
nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, 
quali servizi oggettivamente pubblici ocomunque di pubblico interesse; 
d'aitro lato, dal raffronto testuale della lett. i dell'art. 17 dello Statuto 
siciliano con la lett. h, che immediatamente la precede, risulta che i � servizi
� di cui in quella si parla sono cosa diversa dai �servizi pubblici�, 
nel senso, tradizionalmente accolto, di servizi prestati direttamente o indirettamente 
da soggetti pubblici, che sonop recisamente quelli previsti, 
invece, nella lett. h, con specifico riferimento, infatti, alla loro � assunzione
�. 

Ci� premesso, deve peraltro rilevarsi che tutte le potest� legislative 
di cui all'art. 17 sono finalizzate allo scopo � di soddisfare alle condizioni 
particolari ed agli interessi propri della Regione '� e che tale clausola 
generale risulta poi riaffermata e specificata dalla lett. i, che subordina 
la competenza della Regione al � prevalente interesse regionale � dei servizi 
relativi alle materie ivi genericamente indicate. Ed � appena il caso 
di avvertire che l'interesse che viene qui in considerazione � da riferire 
alla collettivit� regionale, e non all'ente Regione, come soggetto giuridico. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZION'.ALE 

Ora, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente 
articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di 
notizie e commenti, � comunque da escludere in materia una prevalenza 
dell'interesse regionale, inteso nel senso cui si � test� accennato, che possa 
giustificare interventi legislativi della Regione, non importa se integrativi 

o suppletivi rispetto alla legislazione statale. 
N� quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere � locale � delle 
pubblicazioni cui la legge si riferisce; perch� sono connaturati alla stampa, 
quotidiana e periodica, la diffusione e circolazione, attuali o potenziali, 
nell'intero territorio nazionale, ed anche oltre i confini di questo, senza 
che a ci� faccia ostacolo, per i quotidiani, la localizzazione della loro sede 
legale e tecnico-organizzativa nella Regione (cos� come previsto nell'art. 1 
della legge impugnata) ovvero, per i periodici, la circostanza che, per la 
tiratura limitata o per la specifica impostazione programmatica o per 
qualsiasi altro motivo, essi si configurino, secondo la dizione dell'art. 4, 
come � a diffusione reg~onale �: che rimane pur sempre un dato relativo 
e di incerta determinazione, oltre che contingente e suscettibile di mutare 
nel tempo. 

Ulteriore argomento, che induce a ritenere riservata allo Stato la 
legislazione in materia, si trae considerando la particolare delicatezza della 
stessa, nella quale conf�luiscorio esigenze diverse (che, al limite, potrebbero 
anche essere tra loro contrastanti) che sempre devono essere rapportate 
al fondamentale principio di libert� di manifestazione del pensiero, il 
quale, come fu precisato nella citata sentenza n. 105 del 1972, �implica 
pluralit� di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza 
di ingiustificati ostacoli legali... alla circolazione delle notizie e delle 
idee �; ed implica altres�, come conviene ora soggiungere, esclusione di 
interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, 
e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa 
verso obiettivi predeterminati a preferenza di altri. 

Non vale in contrario senso il richiamo della difesa della Regione a 
disposizioni di principio, inserite nei preamboli di alcuni statuti di Regioni 
ad autonomia ordinaria, riferentisi a possibili interventi regionali nel 
settore dell'informazione. Giacch�, anche a prescindere dai dubbi che 
potrebbero sorgere quanto all'efficacia precettiva di quelle generiche disposizioni, 
� certo che gli statuti non hanno rango di fonte costituzionale 
e la loro approvazione (comunque la si voglia ricostruire concettualmente) 
avviene ed � avvenuta con leggi ordinarie. Ma da norme a livello di legislazione 
ordinaria non � lecito trarre argomenti in favore o contro la conformit� 
a costituzione di altre disposizioni, che siano, come nel caso, 
denunciate a questa Corte. 

Quanto all'interesse della Regione-ente a divulgare notizie sulla propria 
attivit�, su cui molto insiste la difesa regionale, � da osservare che 


RASSEGNA DELL'AWOCAttffiA l>ELLO StAtO 

un tale interesse sicuramente sussiste, ma ben pu� ricevere soddisfazione 
in altri modi e in diverse forme, come ad esempio attraverso l'istituzione 
di un ufficio stampa (alla quale, del resto, provvede la legge de qua nella 
sua parte non impugnata), curando la pubblicazione di notiziari e comunicati, 
e via dicendo. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977 n. 95 � Pres. Rossi � Est. Malagugini 
� Soc.r.l. San Marco e San Roberto e Presidente Consiglio dei 
Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Carafa). 

Fallimento � Sentenza �dichiarativa di fallimento � Opposizione . Termine 
decorrente dalla pubblicazione della sentenza anche nel caso di nullit� 
di questa per mancata convocazione del fallito in camera di consi� 
glio � Illegittimit� costituzionale � Esclusione. 

(cost., art. 24; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 18). 

Non � costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 24, secondo 
comma, della Costituzione, l'art. 18, primo comma, del r.d. 16 marzo 
1942 n. 267 sulla disciplina del fallimento, secondo il quale il termine 
per la opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre 
dalla affissione della sentenza, e ci� anche nel caso in cui l'interessato non 
abbia avuto conoscenza dell'atto affisso per fatto a lui non imputabile (1). 

(Omissis). -E' stato denunziato a questa Corte, in riferimento all'art. 
24 (secondo comma) della Costituzione, l'art. 18 (primo comma) del. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui non 
prevede la facolt� di proporr.e opposizione alla sentenza dichiarativa di 
fallimento, anche oltre il termine, ivi stabilito, di quindici giorni dall'affissione 
dell'estratto alla porta esterna del tribunale, nei casi in cui il 
debitore sia in grado di dimostrare la nullit� della notificazione dell'avviso 
di convocazione, di esso imprenditore, in camera di consiglio (ai 
sensi del vigente testo dell'art. 15 dello stesso r.d.) e l'as_serito conseguente 
nullit�. della sentenza che ha dichiarato il .fallimento. 
Nell'ordinanza di rimessione, si sottolinea che la questione proposta 
� ben_ diversa da quelle risolte con le sentenze n. 93 del 1962 e n. 141 
del l970 di questa medesima Corte che hanno affermato e ribadito la 
compatibilit� della forma e del termine previsti dall'art. 18 del r.d. n. 267 
del 1942 con il principio costituzionale del diritto di difesa. Si assume, 
inoltre, che la questione stessa troverebbe il suo fondamento nei me


(1) [.a sentenza 12 novembre 1974, n. 255, da cui fa Corte ha tratto ila diffe. 
renza d!i scopi e di effetti fra notificazione ed affissione, � pubblicata in Giur. 
cost. 1974, 2865. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

desirni principi seguiti dalla sentenza n. 89 del 1972, con la quale � stata 
dichiarata la parziale illegittimit� del primo comma dell'art. 668 del co. 
dice di procedura civile, in quanto non consentiva l'opposizione tardiva 
alla convalida di sfratto da parte dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza 
della citazione, non avesse potuto comparire all'udienza per caso 


fortuito o per forza maggiore. 

Nell'individuare gli esatti termini della questione, occorre, anzitutto, 

tener presente che essa I).On pone in discussione la norma denunzjata nella 

parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione dell'affissione per 

estratt� della sentenza, n�, tanto meno, investe quella peculiare forma di 

pubblicazione della sentenza stessa. 

Tale differente questione, gi� dichiarata non fondata con la citata 

sentenza n. 93 del 1962, � stata successivamente ritenuta manifestamente in


fondata (sent. n. 141 del 1970, ord. n. 59 del 1971 e sent. n. 110 del 1972) 

da questa medesima Corte, davanti alla quale non sono stati addotti mo


tivi nuovi che avrebbero potuto indurla a mutare la propria giurisprudenza. 

Per la sostanziale diversit� della questione ora posta alla Corte, nep-� 

pure potrebbe farsi applicazione, nella specie, dei principi posti a �base della 

successiva sentenza n. 255 del 1974, con la quale � stata ritenuta contra


stante con il precetto costituzionale del diritto di difesa la decorrenza dei 

termini per proporre l'appello ed il ricorso per Cassazione contro la sen


tenza che omologa o respinge il concordato preventivo dalla data di af


fissione di essa anzich� da quella di ricezione della comunicazione della 

stessa. Infatti, la dichiarazione di illegittimit� costituzionale, in parte qua, 

del denunziato art. �183, primo comma, e, derivatamente, degli artt. 181, 

primo e terzo comma, e 183, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 pog


giava sulla constatazione che non ricorrevano, nella specie allora in esa


me, quelle considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti �alla speciale pro


cedura fallimentare delle quali, a ragione, si era tenuto conto fo altri casi, 

previsti dalla legge medesima. 

Nei termini in cui � stata proposta, la questione non � fondata. 

Dalla mancata osservanza della norma di cui all'art. 15 del r.d. n. 267 

del 1942 nel testo attuale viene, infatti, dedotta dal giudice a quo, oltre 

che la nullit� della sentenza dichiarativa del fallimento, la impossibilit�, � 

nella fattispecia, per il debitore, sia di venire tempestivamente e in c�m


creto a conoscenza della pronunzia che lo riguarda, sia, conseguentemen


te, di osservare in concreto il termine fissato dal successivo art. 18. 

Peraltro, come � stato osservato nella sopra citata sentenza n. 255 del 
1974, a differenza della notificazione che �tende al risultato di portare effettivamente 
l'atto nella sfera di conoscenza dei destinatari�, �l'affissione 
in s� ed ancor pi� per le modalit� con cui suole in pratica avvenire, fa 
sorgere, a tutto concedere una mera presunzione di conoscenza peraltro 
insuperabile �. 


AASSEGNA DEl.L;AVVOCATtiRA DELt� STATO

596 

Per questa sua natura, l'affissione rientra nello schema strutturale del 
meccanismo pubblicitario, diretto a produrre non gi� la effettiva conoscenza, 
ma la conoscibilit� legale di un atto. 

Ne consegue che la prova della non imputabilit� all'interessato della 
mancata osservanza di un termine decorrente dall'affissione di un atto, in 
ragione della mancata effettiva conoscenza dell'atto affisso per fatto non 
imputabile all'interessato stesso, si rende inammissibile, poich� la situazione 
dei singoli soggetti � irrilevante, stante � l'insuperabile presunzione 
di conoscenza� che inerisce al meccanismo pubblicitario adottato dal 
legislatore, la cui legittimit� non � contestata dal giudice a quo. 

Sotto il profilo ora considerato, la questione � anche diversa da quella 
decisa con la sentenza n. 89 del 1972 e, sulla stessa direttiva di quest'ultima, 
da quella risolta dalla sentenza n. 120 del 1976. 

In entrambe tali decisioni, infatti, si trattava di proovvedimenti dei 
quali � prevista la notificazione e, sul presupposto della conoscenza dell'atto 
da parte dell'intimato, se ne � consentita la opposizione tardiva 
quando giustificata da caso fortuito o da forza maggiore. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 30 maggio 1977 n. 97 � Pres. Rossi� Est. Gionfrida 
-Regione Calabria (avv. Mazzei e Leporaci) c. Presidente Consiglio 
dei Ministri (sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Conflitto di attribuzioni fra Stato e Regioni -Necessit� che la competenza 
invasa sia costituzionalmente garantita. 
(cost., art. 134). 

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni fra Stato e 
Regioni allorch� la competenza che si pretende invasa o menomata non 
sia determinata da norma formalmente costituzionale (1). 

(Omissis). -Sotto diverso profilo (con motivo incidentalmente accennato 
nella memoria illustrativa successivamente depositata), la Regione 
si duole, per altro,. anche �lel fatto che la somma attribuitale con il 
provvedimento in conflitto risulti destinata (secondo quanto si desumerebbe 
dalla intestazione della collegata quietanza di ,pagamento predisposta 
dalla Tesoreria provinciale del tesoro) �agli Istituti autonomi delle 
case popolari�: il che incic:lerebbe sulla potest� della Regione di scegliere 
essa i soggetti di cui avvalersi per la realizzazione delle opere in argo


{1) La iprecedente sentenza 6 maggio -1976, n. 1111, richiamata I�il motivazione 
� pubblioa1Ja in quest�a Rassegna, 1976, I, 668, con segnalazione deHa sua importanza. 




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

mento, sempre in base al disposto dell'articolo 5 bis citato, che, per la 
realizzazione delle opere in questione, prevede -come detto -che siano 
dettate norme dalle regioni interessate. 

Anche sotto tale profilo, il ricorso � inammissibile. 

Come pi� volte precisato da questa Corte (recentemente con sentenza 

n. 111 del 10 marzo 1976) occorre, infatti, perch� si verta in tema di conflitto 
di attribuzione, che la competenza che si pretende invasa o menomata 
sia determinata da norma formalmente costituzionale. 
E, se si � ritenuto che anche norme di legge ordinaria possono concorrere 
a configurare H parametro, si � chiarito che ci� accade quando 
dette norme siano �integrative od esecutive di norme costituzionali di 
competenza, le quali ultime soltanto costituiscono la fonte del potere che 
si invoca � (la difesa della cui integrit� configura, appunto, l'interesse a 
ricorrere: sent. 1976 n. 111 citata). 

Nella specie, le attribuzioni amministrative e normative che la Calabria 
assume invase derivano invece -secondo la prospettazione della stessa 
ricorrente -dalla disposizione pi� volte menzionata dell'art. 5 bis legge 
1973 n. 36 e, pi� in generale, dall'art. 13 del d.P.R. 1972 n. 8 (che delega 
alle Regioni le competenze statali residue in materia di �opere di ricostruzione 
di territori colpiti da calamit� naturali � .�.) : hanno, cio�, la loro 
fo"nte in deleghe contenute in norme di rango ordinario. Le quali neppure 
possono considerarsi (per la parte de qua) integrative od attuative 
di norme costituzionali, poich� � evidente che la mera previsione della possibilit� 
che lo Stato deleghi proprie funzioni alle Regioni -quale si rinviene 
negli artt. 118 e 117 u.p. della Costituzione -non rende, per questo 
solo, integrative della Costituzione le norme che in concreto tale delega 
dispongano. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977 n. 98 � Pres. Rossi -Rel. Rossano 
-Vivo (n.c.) e Presidente .Consiglio dei Ministri (Vice avv. gen. dello 
Stato Chiarotti). 

Procedimento penale -Disciplina delle notificazioni all'imputato latitante 


Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(cast., artt. 3 e 24, secondo comma; cod. proc. pen. artt. 170, 173, 169, secondo comma, 

268, primo comma). 

La disciplina delle notificazioni all'imputato latitante stabilita dall'art. 
170 c.p.p. non contrasta con l'art. 24 della Costituzione essendo l'unica 
forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio a 
salvaguardia dell'interess�, di preminente valore pubblico, connesso all'esercizio 
della giurisdizione penale, e non contrasta con l'art. 3 della Costi



598 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tuzione perch� diversa � la situazione del latitante rispetto a quella dell'irreperibile 
(1). 


(Omissis). -Il tribunale di Torino ha sollevato, di ufficio, le questioni 
di legittimit� costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secon


I

do, della Costituzione: 
1) �dell'art. 173 cod. proc. pen. nella parte in cui, per l'imputato latitante, 
rinvia solamente al primo capoverso dell'art. 170 cod.proc.pen. e 

I

non all'intera disciplina dell'articolo 170 �; ij 
2) �dell'art. 169, comma secondo, cod.proc.pen. nella parte in cui vieta 
che, pet l'imputato latitante, la notificazione possa avvenire nel luogo 

I

ove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a 
persona che conviva anche temporaneamente con lui �; 

3) �dell'art. 173 cod.proc.pen. nella parte in cui -secondo l'interpretazione 
vigente -vieta il ricorso a forme di notificazione diverse dal deposito 
nella cancelleria o segreteria, anche quando si conosca il luogo dell'abitazione 
del latitante o quando esista una elezione di domicilio�; 

4) � dell'art. 268, comma primo, cod.proc.pen. nella parte in cui consente 
una presunzione di volontaria sottrazione, da parte dell'imputato, 
ad un provvedimento di cattura emesso a suo carico, anche quando non 
risulti che l'imputato abbia effettiva conoscenza del provvedimento, ovvero 
quando non risulti che l'imputato abbia conoscenza che a suo carico 
pende procedimento per un reato che comporta l'emissione obbligatoria 
di un ordine o di un mandato di cattura�. 

Tale disciplina, secondo il tribunale di Torino -che ha invocato le 

sentenze di questa Corte n. 57 del 1965 e n. 54 del 1971 -sarebbe in con


trasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. 

L'art. 3 sarebbe violato perch� sussisterebbe una disparit� di tratta


mento, non giustificata, tra il latitante e l'irreperibile. La disciplina sopra 

richiamata comporterebbe anche una �drastica limitazione del diritto di 

difesa�. 

La distinzione tra imputato irreperibile -che si sottrae al generico 

obbligo di render nota la sua residenza o dimora -e imputato latitante 

-che si sottrae ad un provvedimento coercitivo dell'autodt� giudiziaria 


non sussisterebbe neppure di fatto, in determinati casi, ben potendo il la


titante ignorare l'esistenza del provvedimento di cattura a suo carico. La 

posizione del latitante dovrebbe essere equiparata a quella dell'irreperibile 

quando non risulti che l'imputato (latitante) abbia avuto effettiva conoscen


za del provvedimento di cattura oppure abbia avuto conoscenza -a 

mezzo di qualsiasi atto processuale notificatogli in forma diversa da quella 

i(.1) Le sentenze 6 1uglio 1965, n. 57 e 22 marzo 1971, 111. 54, rkhiamate in 
moti1'a:zfone �sono pubblicate in questa Rassegna 1965, I, 606 e 1971, I, 523. 




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

prevista dall'art. 173 cod.proc.pen. -della pendenza di un procedimento 
per reato che comporti, l'emissione obbligatoria di provvedimento di cattura. 


Sarebbe legittima �a presunzione di volontaria sottrazione solo quando 
l'imputato abbia conoscenza -attraverso un qualsiasi atto notificatogli 
in forma diversa da quella prevista dall'art. 173 cod. proc. pen. -che a 
suo carico pende un procedimento per un reato che comporta l'emissione 
obbligatoria di un ordine o di un mandato di cattura. Solo in questi 
casi sarebbe consentita l'adozione della forma di notifica prevista dall'art. 
173 cod. proc. pen. 

La Corte di cassazione, invece, avrebbe individuato una presunzione 
di volontariet� affermando che � perch� sussista l'estremo della volontariet�, 
necessario a caratterizzare lo ~tato di latitanza ai sensi dell'art. 268 
cod. proc. pen., non occorre che il soggetto colpito dal provvedimento 
coercitivo dell'autorit� giudiziaria sia a conoscenza dell'avvenuta emissione 
del provvedimento stesso o delle ricerche in corso, ma basta che 
si metta in condizioni di irreperibilit� pur sapendo che � stato emesso 

o pu� essere emesso quel provvedimento coercitivo che effettivamente � 
stato emesso �. 
Le questioni non sono fondate. 
L'art. 268, comma primo, cod. proc. pen: non stabilisce alcuna pre


sunzione legale, come lo stesso tribunale pone in risalto, ma con la formula 
Ǐ latitainte chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un man


' 

dato di cattura ovvero di un ordine di cattura, di arresto o di carcerazione
� demanda all'autorit� giudiziaria competente l'accertamento in concreto 
dei presupposti di fatto rilevanti, in applicazione del principio di 
diritto che dalla formula legislativa � ricavabile nell'osservanza delle 
norme di ermeneutica. E le �massime�, alle quali l'ordinanza si riferisce, 
'non integrano una � presunzione di volontaria conoscenza �, ma sono 
enucleate da motivazioni concernenti fattispecie concrete, nelle quali, ricorrendo 
i presupposti di fatto rilevanti, � accertata la volontaria sot


,trazione al provvedimento coercitivo, obbligatorio o facoltativo. 

Le massime costituiscono soltanto principi di diritto in tema di in


terpretazione della volont� da valer.e nei singoli processi, n� escludono 

che il giudice possa accertare in fatto la volontariet� della latitanza. N� 

limiti all'accertamento dei presupposti di fatto rilevanti pone la legge 

nemmeno nei casi di incidenti di esecuzione in quanto, ai sensi del


l'art. 630, ultimo comma, cod. proc. pen., il giudice, prima di deliberare 

sull'incidente, pu� chiedere all'autorit� competente tutti i documenti e 

le informazioni di cui abbia bisogno, nell'osservanza, quando occorre, delle 

disposizioni concernenti la istruzione formale. 

Non sono appropriati i riferimenti del tribunale di Torino alle sen


tenze di questa Corte n. 57 del 1965 e n. 54 del 1971. Invero, con la sen� 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

600 

tenza n. 57 del 1965 � stato precisato che la posizione del latitante o dell'evaso 
� ben distinta da quella del �renitente�, dato che �mentre per il 
latitante o l'evaso la notifica ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. non 
comporta la limitazione di alcun diritto, in quanto essi si sono resi irreperibili 
ed hanno quindi posto la giustizia in condizioni di dovere -'-in 
mancanza di altra possibilit� -ricorrere a questa forma di notificazione, 
lo stesso non pu� dirsi per l'imputato renitente �. 

La notifica al latitante ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. � l'unica 
forma di notifica che possa consentire l'ulteriore svolgersi del giudizio 
a salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, conne.sso all'esercizio 
della giurisdizione penale (sent. n. 117 del 1970). Il precetto 
enunciato nell'art. 24, comma secondo, della Costituzione non esclude che 
con l'interesse all'accertamento dell'illecito ed alla restaurazione dell'ordine 
giuridico sia armonizzata la esplicazione del diritto di difesa come 
disciplinato dalla legge (sent. n. 54 del 1971). 

Con altra sentenza citata dal tribunale di Torino, n. 54 del 1971, che 
concerne le notificazioni all'imputato irreperibile, � stata dichiarata l'illegittimit� 
costituzionale dell'art. 3 d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (concernente 
disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione della legge 
18 giugno 1955, n. 517) nella parte in cui prescrive che il decreto di irreperibilit�, 
emesso nel giudizio di primo grado, cessa di avere efficacia 
solo con la trasmissione degli atti al giudice competente per il giudizio 
di appello e non con la pronuncia del giudice di primo grado. 

Con la stessa sentenza, peraltro, sono state dichiarate non fondate 
questioni anch'esse sollevate in riferimento all'art. 24, comma secondo, 
della Costituzione, e concernenti la legittimit� costituzionale dell'art. 170 
cod. proc. pen., denunciato sotto i profili che la disciplina, da esso dettata 
in tema di notificazioni all'imputato irreperibile, � diretta a costituire 
una fictio juris o una presunzione legale e non ad assicurare l'effettiva 
conoscenza degli atti da parte dell'imputato; che la stessa disciplina prevede 
nuove ricerche � particolarmente nel luogo di nascita o in quello 
dell'ultima dimora dell'imputato � e non obbligatoriamente in entrambi i 
luoghi; e non impone l'obbligo di disporre nuove ricerche nel corso di 
ciascuna fase del processo. 

La disciplina delle notificazioni all'imputato latitante non �, quindi, 
in contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzion�. N� sussiste 
la violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, che si ha, secondo 
la giurisprudenza di questa Corte, quando la disparit� di trattamento 
obiettivamente risulti per situazioni simili e con riferimento all'interpretazione 
di norme di legge astrattamente considerate. Diversa �, 
invece, la situazione del latitante -e cio� dell'imputato che si sottrae volontariamente, 
nel senso sopra specificato, all'esecuzione del provvedimento 
restrittivo della libert� personale, emesso nell'interesse di giustizia 

I 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 601 

sulla base di motivi specificamente indicati -da quella dell'irreperibile, 
cio� dell'imputato al quale non � possibile effettuare la notifica nei modi 
ordinari stabiliti dall'art. 169 cod. proc. pen. 

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 99 -Pres. Rossi -Rel. Rossano 
-Emeriti (avv. Carboni Corner). 

Imposta di successione -Disciplina della successione del figlio naturale 

non riconosciuto o non riconoscibile ai collaterali del proprio geni


tore -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(cost., artt. 3 e 30; !. 12 maggio 1949, n. 206, art. l; !. 19 gennaio 1942, n. 23, art. 2). 

L'art. 30, comma terzo, della Costituzione riguarda solo i figli naturali 
riconosciuti o dichiarati e tutela il rapporto di questi con i propri genitori. 
Non pu� quindi essere in contrasto con tale disposizione la disciplina 
fiscale della successione dei figli naturali non riconosciuti o non 
riconoscibili ai collaterali del proprio genitore. Tale disciplina non contrasta, 
inoltre, con l'art. 3 della Costituzione data la obiettiva diversit� 
di situazioni tra il figlio naturale non riconosciuto o non riconoscibile e 
il figlio legittimo (1). 

(Omissis). -Con l'ordinanza 24 settembre 1974 il tribunale di Roma 
ha ritenuto non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3, 
comma primo, e 30, comma terzo, della Costituzione, le questioni di legittimit� 
costituzionale dell'art. 1 legge 12 maggio 1949, n. 206 (Modificazioni 
alle leggi in materia d'imposta sulle successioni e sulle donazioni) 
-nella parte in cui prevede per la successione del figlio naturale 
ai collaterali del proprio genitore un trattamento meno favorevole di 
quello previsto per la successione del figlio legittimo agli stessi collaterali 
-e dell'art. 2 legge 19 gennaio 1942, n. 23 (Adeguamento dell'imposta 
successoria alle quote ereditarie spettanti ai figli naturali non riconosciuti 
o non riconoscibili), -nella parte in cui consente al figlio 
naturale non riconosciuto o non riconoscibile di chiedere un decreto del 
tribunale in ordine alla filiazione solo ai fini del trattamento tributario 
della successione al proprio genitore e non anche ai fini del trattamento 
tributario della successione ai collaterali dello stesso genitore. 

Secondo il tribunale di Roma dalle norme richiamate risulterebbe 
una discriminazione tra figli legittimi e figli naturali, che non troverebbe 
giustificazione in esigenze di tutela della famiglia legittima, n� in sostanziale 
diversit� di situazioni, indipendente da condizioni personali e sociali. 

Le questioni non sono fondate. 

(11) Le <Sentenze 14 aprile 1969, n. 79, 28 dicembre 1970, n. 205 e 30 apr.Ue 1973, 
n. 50, richiamate dn motivazione sono pubblicate in Giur. cast. 1969, p. 1133 e in 
questa Rassegna 197,1, I, 30 e 1973, I, 800. 

I

602 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I

Questa Corte ha pi� volte precisato la portata dell'art. 30, comma 
terzo, della Costituzione, affermando, proprio in materia di successione 
mortis causa dei figli rn~tti fuori dal matrimonio, che la tutela giuridica 
e sociale, assicurata dal precetto costituzionale, riguarda solo i figli na


I turali riconosciuti o dichiarati (sent. n. 79 del 1969; n. 205 del 1970; n. 50 
~ 
del 1973). E concerrie esclusivamente i figli naturali riconosciuti o dichia


i

rati anche la sentenza n. 82 del 1974, citata, assieme alla gi� menzionata 
sentenza n. 79 del 1969, nell'ordinanza di rinvio del tribunale di Roma. 

Le norme impugnate, quindi, concernendo i figli naturali non riconosciuti 
o non riconoscibili, non possono trovarsi in contrasto con l'articolo 
30, comma terzo, ,della Costituzione, come del resto, anche se si 
trattasse di figli naturali riconoscibili, la soluzione non sarebbe diversa 
in quanto non potrebbe farsi riferimento all'art. 30 della Costituzione 
che tutela il rapporto tra genitori e discendenti. 

N� le suddette norme violano l'art. 3 della Costituzione. 
Invero, il principio di eguaglianza non pu� considerarsi violato data 
la obiettiva diversit� di situazione tra il figlio naturale non riconosciuto 

o non riconoscibile ed il figlio legittimo, diver:sit� che fa ritenere non 
arbitraria la denunciata mancata equiparazione dei figli naturali non riconosciuti 
o non riconoscibili ai figli legittimi ai fini del trattamento 
tributario della successione ai parenti collaterali dei genitori. 
Al riguardo va tenuto presente che il >legislatore anche nella riforma 
del diritto di famiglia, attuata con legge 19 maggio 1975, n. 51 (Riforma 
del diritto di famiglia), ha distintamente disciplinato i diritti successori 
dei figli naturali non riconoscibili con l'art. 188, che ha sostituito l'articolo 
580 del codice civile. 

L'art. 580 cod. civ. nel testo dell'art. 188 citata legge n. 51 del 1975, 
attribuisce ai figli naturali non riconoscibili -aventi diritto al mantenimento, 
all'istruzione e alla educazione, a norma dell'art. 279 -un assegno 
vitalizio pari all'ammontare della rendita della quota di eredit�, 
alla quale avrebbero diritto se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. 
-(Or:zissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 2 giugno 1977, n. 100 -Pres. Rossi -Rel. Crisafulli 
-Scotti e Bolsi (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. 
avv. gen. dello Stato Angelini Rota). 

Reato -Oltraggio aggravato -Valutazione come equivalenti di diverse 
ipotesi di reato -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(cost., art. 3; cod. pen. art. 341, ultimo comma). 


Non � irrazionale e pertanto non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, 
l'art. 341, ultimo comma, del codice penale che considera come equi-' 




PARTE I. SEZ. I. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 603 

valenti ai fini della qualifica come reato di oltraggio aggravato l'ipotesi 
in cui la violenza o minaccia si aggiungano all'oltraggio puro e semplice 
e l'ipotesi in cui questo sia commesso mediante violenza o minaccia (1). 

(Omissis). -Secondo il pretore di Abbiategrasso, la norma che configura 
il reato di oltraggio aggravato (art. 341, ultimo comma, cod. pen.) 
quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia, senza distinguere 
tra l'ipotesi in cui violenza o minaccia si aggiungono all'oltraggio puro e 
semplice e l'ipotesi in cui questo sia commesso mediante violenza o minaccia, 
contrasterebbe con l'art. 3 Cost., assoggettando alla stessa pena 
casi nei quali violenza o minaccia si presentano realmente come circostanze 
aggravanti e casi nei quali, invece, integrano esse stesse la fattispecie 
criminosa dell'art. 341, ultimo comma. 

Ma la questione non � fondata, non essendo affatto irragionevole 
l'apprezzamento del legislatore, che ha valutato le due ipotesi test� accenn8:
te come equivalenti sia quanto alla gravit� dell'azione sia quanto al 
grado di pericolosit� dell'agente che esse rivelano. Sotto entrambi questi 
aspetti non la differenza, invero, che ad espressioni ingiuriose si accompagnino 
atti violenti o minacce, o che il comportamento ingiurioso si 
risolva nella violenza o nella minaccia. -(Omissis) . 

.(1) La Corte di Cassazione (sentenze 6 marzo 1964, Cagnina, in Giust. pen. 
1964, II, 790 e 28 gennaio 1970, Mar,giotta, in Mass. Cass. pen. 1970, 299) aveva 
gJ� affienmato che � d fatti di violenza commessi cont:ro un rp.u. in sua presenza 
ed ,a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, costituiscono il de1itto di oltraggio 
aggmvato anche se non accompagnati da una pi� esplicita manifestazione di 
disprezw o di offesa, perich� anche 'in ta� caso essi comportano U1I1a dntrinseca 
offesa 1all'autorit� o al prestigio che devono circondare d pubbilici ufficiali. La 
ioouzione usata dall'art. 341, ultimo comma, c:p. � quando il fatto � commesso 
con violenza o minaccia � non va, quindi, iLntesa nel senso che una vdolenza o 
minaccia devono concor,rere con un fatto pi� manifestamente offensivo dell'onore 

o del prestigio del 1p.u., ma nel senso che il fatto offensivo dell'onore o del 
prestigio del p.u. pu� consistere anche esclusivamente nehl'uso di una minaccia 
o di violenza fisica . 

SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 22 marzo 1977, 
nella causa 74/76 -Pres. Kutscher -Avv. Gen. Wamer -Domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Milano nella causa 
civile Iannelli e Volpi S.p.a. c. Meroni (avv.ti Ubertazzi e Capelli) e 
Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta (avv. Marchesini e Sorrentino) 
-Interv.: Commissione delle Comunit� Europee (ag. Abate) e 
Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Fiumara). 

Comunit� europee -Unione doganale -Restrizioni quantitative all'importazione 
e misure di effetto equivalente -Divieto -Efficacia diretta Decorrenza. 


(Trattato e.E.E., art. 30). 

Comunit� europee -Unione doganale -Aiuti corrisposti dagli Stati e divieto 
di restrizioni quantitative -Distinzione -Modalit� di un aiuto 
non necessarie al suo oggetto o al suo funzionamento -Incompatibilit� 
con il divieto di restrizioni quantitative -Sussistenza. 

(Trattato e.E.E., artt. 92-93 e 30). 

Comunit� europee -Unione doganale -Aiuti corrisposti dagli Stati -Modalit� 
incompatibili con il divieto di restrizioni quantitative � Illegittimit� 
dell'aiuto nel suo complesso � Insussistenza. 

(Trattato e.E.E., artt. 92-93 e 30). 

Comunit� europee � Unione doganale � Tributi interni -Prodotti nazionali 
e prodotti importati -Discriminazione -Divieto -Campo di applicazione 
-Ente impositore diverso dallo Stato. 

(Trattato e.E.E., art. 95). 

Comunit� europee � Unione doganale -Tributi interni � Prodotti nazionali 
e prodotti importati � Discriminazione -Divieto � Campo di applicazione 
-Diversit� di base imponibile -Diversit� di modalit� di riscossione. 


(Trattato e.E.E., art. 95). 

Comunit� europee -Tributi interni discriminatori � Illegitti�nit� totale o 
parziale -Competenza del giudice nazionale. 
(Trattato e.E.E., art. 95). 

L'art. 30 del Trattato ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli, al pi� 
tardi alla fine del periodo di transizione, diritti che i giudici nazionali 
devono tutelare '(1). 

{1-6) 'Per la terza volta .!a Corte di Giustizia si � occupata dei complessi 
problemi� relativi a:11a legittimit� dei contributi dell'E.N;C.C. 



l'ARIB I, S�Z. l�, GIURiS. �OMUNITARtA � INT�RNAZtONAL� 605 

Gli aiuti di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato non rie11.trano, di per 
s�, nella sfera di applicazione del divieto delle restrizioni quantitative 
all'importazione e delle misure di effetto' equivalente sancito dall'art. 30; 
tuttavia, eventuali modalit� di un aiuto non necessarie al suo oggetto o 
al suo funzionamento e contrarie al suddetto divieto possono essere, per 
tale motivo, considerate incompatibil� con detta disposizione (2). 

Il. fatto che una determinata modalit� di un aiuto, non necessaria 
al suo oggetto o al suo funzionamento, sia incompatibile con una norma 
del Trattato diversa dagli artt. 92 e 93 non vizia l'aiuto del suo complesso 
n� rende illegittimo, per questo motivo, il sistema di finanziamento dell'aiuto 
stesso (3). 

Dato che l'art. 95 del Trattato concerne i tributi interni di qualsiasi 
natura, un onere o contributo non pu� essere sottratto alla sfera d'applicazione 
di tale norma per il fatto di essere riscosso da un ente di diritto 
pubblico diverso dallo Stato, o a suo vantaggio, e di costituire una tassa 
speciale o avente una specifica destinazione (4). 

Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del Trattato � necessario prendere 
in considerazione non solo l'aliquota del tributo interno gravante direttamente 
o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma 
anche la base imponibile e le modalit� di riscossione del tributo stesso. 
Qualora, sotto questo profilo, sussistano differenze implicanti per il prodotto 
importato, nella medesima fase del processo produttivo o della distribuzione, 
un maggior onere fiscale rispetto all'analogo prodotto nazionale, 
si ha violazione del divieto d( cui all'art. 95 (5). 

La prima volta, con la sentenza 19 giugno 1973, nehla causa 77/72, CAPOLONGO, 
Racc. 611, e Foro it., 1973, IV, 132, la Corte aveva affermato che � i'l contributo 
che �rientra Jn un regime generale di tr�ibuti interni, gravanti ti;tnto sui prodotti 
nazionali quanto .su queili iimrportati, secondo gli stessi criteri, pu� cionondimeno 
essere una tassa di ,effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione 
(vietata dall'art. 13 del Trattato), qualora sfa esclusivamente destinato a finanziare 
de1le attivit� che giovano in modo specifico ail prodotto nazionale rtassato "� 

La seconda volta -chiestosi dal .giudice nazionale di precisare fa nozione 
di � tasse di effetto equivalente a dazi doganali ,, enunciata nella sentenza suddetta 
-la Corte, con sentenza 18 giugno 1975, nella causa n. 94/74, l.G.A.V., 
Racc., 699, e in questa Rassegna, 1975, I, 676, con note di richiami, dopo aver 
riaffermato il principio enuncia�to , nella precedente .sentenza, aveva precisato 
che �la circostanza che un contributo riscosso da uno Stato membro sia utilizzato 
per finanziare un sistema di sovvenzioni ritenuto incompatibile con il 
trattato non consente, in s� e per s�, d'attribuire a detto contributo il carattere 
di tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale�, aggiungendo che 
� .per quanto possano essere seri d dubbi sulla compatibilit� con il trattato del 
regime controverso e dell'intervento dell'E.N.C1C. ncl commercio dntracomunitarJo, 
speciaLmente dal punto di vista del divieto delle a:nisure di effetto equivalente 
a 11estrizioni quantitative, bi�sogna constatare che il giudice namonale 
non ha chiesto alla Corte di pronunciarsi .su tali aspetti. del!la s1tuazione "� 

Si apriva cos� Ja �Strada ad un Il/UOVO giudizio di inteI1rpretazione. 



RASSEGNA DELL1AVV0CATURA DEU.O STATO

606 

Spetta al giudice nazionale stabilire, in base al diritto interno, se un 
tributo interno discriminatorio ai �sensi dell'art. 95 debba essere considerato 
non dovuto nella sua totalit�, oppure limitatamente alla parte che 
eccede l'onere gravante sul prodotto nazionale (6). 

(Omissis). -Con ordinanza 25 giugno 1976, pervenuta in cancelleria 
il 26 luglio successivo, il Pretore di Milano ha sottoposto alla Corte, in 
forza dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni relative _all'interpretazione 
degli artt. �30 e 95 del Trattato. Tali questioni sono state sollevate 
nell'ambito di una controversia fra una ditta italiana -convenuta nella 
causa principale -che ha acquistato una partita di carta da parati impor-. 
tata, e un'altra ditta italiana -attrice neHa causa principale -fa quale 
le ha venduto la merce suddetta addebitandole parte del contributo da 
essa versato, all'atto dell'importazione in Italia, all'Ente Nazionale per la 
Cellulosa e per la Carta -in prosieguo ENCC -a norma delle leggi 
13 giugno 1940, n. 868 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1940), e 
28 marzo 1956, n. 168 (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 1956), nonch� del 
Decreto Ministeriale 3 luglio 1940 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 
1940). 

L'ENCC � un ente italiano di diritto pubblico, istituito allo scopo di 
incentivare e disciplinare, soprattutto mediante l'erogazione di sovvenzioni, 
la .Produzione di cellulosa e di carta in Italia. Fra gli aiuti gestiti 
da tale ente rivestono particolare importanza le sovvenzioni versate alle 
imprese editoriali onde consentire loro di acquistare a prezzo ridotto dalle 

E questa volta alla Corte si � chiesta una duplice verifica, sia, sotto il primo 
profilo, della compatibilit� con l'art. 30 del trattato dell'intero sistema dei contributi 
:riscosS!i da1l'E.NiC:C. sui prodotti cartacei importati, sia, sotto il secondo 
profilo, dehla compatibilit� con l'art. 95 del trattato di quella sola parte dei 
contributi medesimi, riscossi appunto ,SlllJlla merce importata, che -in ipotesi superasse 
la misura dei c�rris.pondenti contributi riscossi sui prodotti nazionali. 

E la Corte ha affermato: � 

a) relatiVlalllente 011 primo punto (prime .tre massime), che n sistema di 
sovv.enzioni gestito dalrE.N,C.C. poteva costituire una misura di effetto equivalente 
ad una restrizione quantitativa all'dim,por.tazione, vietata dall'art. 30 del 
trattato, .in quanto Je sovveI11Jioni erano erogate in favore dei prodotti nazionali 
e dei prodotti irmpo11tati tramite J'Ente stesso, e non dei prodotti comunque 
importati {tale distinzione non esiste pi� da:J 1� .gennaio 1974, prima ,per effetto 
di risoluzione deH'.Ente, approvata dal Ministero, e poi per effetto di noomativa 
statale: legge 6 giugno 1975, n. 172 e D.Px.C.M. 13 dicembre 1975); ma che, perrailtro, 
l'incompatibilit� delle modalit� dell'aiuto con l'art. 30 del trattato non 
rende i11egiittimo nel suo complesso il sistema di finanziamento: cio� per questo 
solo motivo non possono ritenersi non dovuti i contributi pretesi dall'Ente; 

b) reLativamente al secondo punto (ile ultime tre massime), che potrebbe 
sussistere una discriminazione nella riscossione dei contributi fra prodotti interni 
e prodotti importati, come tale vietata da1l'a(['t. 95 del trattato, malgrado 



PARTl:! I, SEZ. Il, GltJRIS. COMUNITARIA E lNTERNAZIONALE 607 

cartiere la carta destinata alle loro pubblicazioni. L'attivit� dell'ENCC � 
finanziata mediante contributi riscossi, in fasi diverse della produzione 
e della distribuzione, sulla cellulosa, sulla carta e sul cartone di produzione 
nazionale nonch�, all'atto dell'importazione, sugli analoghi prodotti 
importati. 

La normativa italiana �sopra citata consente all'importatore che abbia 
versato all'ENCC il. contributo dovuto di rivalersi di parte di questo sui 
successivi acquirenti. Per giustificare �il rifiuto di pagare la quota del 
contributo addebitatole in via di rivalsa, la convenuta nella causa principale 
sostiene in primo luogo che il sistema di aiuti istituito dalla suddetta 
normativa �, nel suo complesso, incompatibile con l'art. 30 del Trattato e 
che quindi sia la riscossione del contributo a carico dell'attrice nella causa 
principale, sia la pretesa di questa di rivalersi di parte di detto contributo 
sull'acquirente sono illegittime;� in secondo luogo, la convenuta assume che 
il contributo di cui trattasi, considerato in s� e per s�, costituisce un tributo 
interno avente carattere discriminatorio ed � pertanto incompatibile 
con l'art. 95 del Trattato. 

E' opportuno precisare che la pretesa violazione dell'art. 30 consisterebbe 
nel fatto che, all'epoca dei fatti di causa, il versamento, da parte 
dell'ENCC, delle sovvenzioni destinate a consentire agli editori di acquistare 
carta da giornale a prezzo agevolato era subordinato alla condizione 
che si trattasse di carta da giornale fabbricata in Italia o importata dall'ENCC; 
la carta importata direttamente da un altro Stato membro era 
invece esclusa dal beneficio delle sovvenzioni. L'asserita incompatibilit� 

l'identit� di aliquota, per una diversit� della base amponibile: come � nel caso 

di un �tributo calcolato 1sul valore del prodotto, quando, in relazione al solo 

prodotto importato, si prendono in considerazione elementi di valutazione tali 

d'aumentarne il valore rispetto al prodotto i!la2liona1e >>, discriminazione questa 

non eliminata dalla facolt� attribuita 3!ll'Amministrazione di �ridurre l'importo 

del tributo in casi particolari; e che, peraltro, � compito del giudice nazionale 

stabilire se, in forza di questa discriminazione, .il contributo non sia affatto 

dovuto o siia dovuto solo per la par.te non discriminata. 

Sul primo punto con t1a !J)Xonuncia della Corte � cessata ogni questione. 

Per il perfodo anteriore al ,1� gennaio 1974 il sistema di sovvenzioni non era com


patibile con fart. 30 del trattato, ma ci� non ha prodotto l'illegittimit� del


~'aiuto nel suo complesso e del .suo sistema di finanziamento, sicch� d contributi 

riscossi dall~Ente non possono essere ripetuti .per tale titolo. Per [.! periodo 

successivo la normativa ha gi� eliminato la discriminazione, per cui il pro


blema non ,si .pone. 

Sul �secondo punto, invece, ila JM'Onunoia deHa .Corte ha risolto solo in .parte 

i problemi. A1tri, e ben complessi, �si pongano a;ll'esame del giudice 111aziona�le: 

in particolare se esista una discrimina2lione effettiva di basi imponibili; in caso 

positivo, se occorra 1ndividuare con precisione e quantificare le differenze, per 

dkhiarare � non dovuto � il solo maggior contributo, disapplkando in parte 

il decreto ministeriale che fissa le modalit� di applicazione del contributo 



()()$. RASSEGNA DELL1AWOCATURA DELLO STATO 

con l'art. 95 del Trattato del contributo riscosso dall'ENCC, poi, risulterebbe 
dal fatto che la base imponibile era diversa, per la carta, il cartone 

o i prodotti cartotecnici (fra cui la carta da parati), a seconda che si 
trattasse di merce di produzione nazionale o importata. 
Le questioni sottoposte alla Corte mirano in sostanza a stabilire se un 
giudice nazionale chiamato a pronunziarsi sulla compatibilit� con il Trattato 
di un sistema di aiuti statali ai sensi dell'art. 92, oppure su taluni 
aspetti di tale sistema, possa tener conto di un'eventuale violazione degli 
artt. 30 e 95 e, in caso affermativo, quali siano i criteri che consentono 
di accertare, in casi come quello di specie, la violazione dei suddetti articoli. 
Va osservato che tali questioni si riferiscono alla situazione esistente 
prima della modifica del sistema di aiuti di cui trattasi, modifica imposta 
dalla Commissione in forza dei poteri conferit�le dall'art. 93, n. 2, del 
Trattato ed attuata dall'Italia con effetto dal 1� gennaio 1974. 

Sulle prime tre questioni 

Con la prima questione si chiede se � costituisca una misura di effetto 
equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dagli 
artt. 30 e segg. del Trattato CEE, un sistema di sovvenzioni, ruotante 
intorno ad un Ente di diritto pubblico e basato su una normativa interna, 
che (con riferimento al periodo di cui � causa) consenta agli editori nazionali 
di ricevere a prezzo agevolato la carta da giornale prodotta dalle sole 

stesso, o se bi.sogna dichiarare non dovuto il contributo neLla sua totalit�; se 

e in che limiti siano rimborsabHi i contributi pagati in eccedenza (la Corte si � 

Limitata a paDlare di contributo �non do,,,uto,, senza affrontaire il problema 

della necess.it� di distinguere ci� che � non � dovuto � da ci� che� � � rimbor


sabile�). COIIDunque, per J'avvenire, gran parte dei proNemi vengono meno, 

per ~e modifiche che a11a disciplina delle sovvenzioni e delle cont�ribuzioni del


l'Ente sono state o stanno per essere apportate, per un completo adeguamento 

alla normativa comUJlJitaria. 

Questione similare, salvo H riferimento alle tasse di effetto equivalente ai 

dazi doga,na:li (art. 9 n. 1, 12 e 13, n. 2) anzich� alle misure di effetto equivalente 

a restrizioni quantitative aH'dmportazione, sono state decise dalla Corte con 

sentenza anch'essa datata 22 marzo 1977, nehla causa 78/76, STENIKE, Racc. 595, 

relativaimente ad un fondo �istituito al fine di incrementare l'agricoltura, l'indu


stria alimentare e la silvicultura nella Germania Federale. 

(1) Pdncipio pacifico. La Corte ha affermato costantemente di carattere precettivo 
e non meramente programrnatico delle norme che vietano nuovi ostaicoli 
alla libera circolazione deI!e merci e di quelle che dispongono l'abolizione deg1i 
ostacoli esistenti, con effetto immedJato per Je prime e differito aLle scadenze 
�indicate nel trattato per le .seconde, ritenendo ta,le efficacia non rubordinata ad 
alcun pmvvedimento attuativo di diritto interno o per.sino di diritto comunitario 
che non 1sia specificamente e ~1gorosairnente prnvii�sto nel.1o stesso trattato, 
ed ha riconosciuto paraMelamente l'attribuzione ai singoli cittadini di diritti 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 609 

c;artiere nazionali, mentre la carta da giornale importata dai Paesi membri 
pu� essere acquistata soltanto a prezzo pieno, non beneficiando essa 
di alcuna sovvenzione�. �occorre precisare che per risolvere tale questione 
si deve tener conto, come risulta da quanto sopra esposto, del fatto che, 
nel periodo di cui trattasi, ~olo la carta importata direttamente, senza 
passare attraverso l'ENCC, era esclusa dal beneficio delle sovvenzioni alla 
stampa. La seconda questione � intesa a stabilire se � l'eventuale illegittimit�, 
ai sensi dell'art. 30 o di altra norma del Trattato (specie direttiva 
70/50 del 31 dicembre 1969) CEE del sistema di sovvenzioni di cui sopra, 
tenuto conto del fatto che tale sistema � finanziato con contributi parafiscali 
applicati sui prodotti cartacei importati dagli altri Paesi membri, 
renda a sua volta illegittimi tali contributi -limitatamente a quelli percepiti 
sui prodotti comunitari importati -in quanto il gettito relativo 
risulta destinato a finanziare un'attivit� contraria alle disposizioni del 
Trattato e quindi illecita�. Con la terza questione, formulata in considerazione 
di un'eventuale soluzione affermativa delle prime due, si chiede 
se � la normativa degli artt. 30 e segg. del Trattato CEE sia direttamente 
applicabile e comporti pure un diritto soggettivo degli importatori di prodotti 
comunitari a chiedere la restituzione dei contributi corrisposti (indi


cando da quale termine iniziale il diritto debba decorrere) �. 

Queste tre questioni vanno risolte congiuntamente. 

L'art. 30 del Trattato, vietando qualsiasi restrizione quantitativa all'importazione 
nonch� qualsiasi misura di effetto equivalen'te, si riferisce sia 
ai provvedimenti che vietano in tutto o in parte le importazioni, sia, 

che J giudici nazionali devono tutelare. Su una ques�tione concernente ila libera 
circolazione deLle meI'oi, e in partico1are un 1ritenuto aumen.to di un dazio doganale, 
contro il divieto dell'art. 12 del trattato, � intervenuta la notissima sentenza 
5 febbraio 1963, nella causa 26/62, VAN GEND Loos, Racc., 3; per ila dii.retta 
applicabilit� delle altre norme .rela1Jive ai1la Jibera circolazione delle merci cfr. 
le sentenze 16 giugno ,1966, nella causa 57/65, LUTTICKE, Racc., 220, sull'art. 95; 
19 dicembre 1968, nella causa 13/68, SALGOIL, Racc., 601, �sugli artt. 31 e seg.; 
17 dicembre 1970, neIJa causa 33/70 SACE, Ra.cc., 11213, sull'art. 13, n. 2; 26 ottobre 
,1971, ne1la causa 18/71, EuNOMIA, Ra.cc., 811, st11Ll'art. 16; seguita nello stesso 
senso da numerose a1tre. 

(2-3) Non molto cospicua � stata finora la giuri-sprudenza della Corte in 

materia di aiuti statali (aI'tt. 92-94 del trattato), per effetto del penetrante esame 

preventivo dei reg1imi di aiuti operato dalla Commissione in coHaborazione con 

le autorit� nazionali. 

Con �1a sentenza 25 giugno 1970, nella causa 47/69, REP. FRANCESE c. COMMIS


SIONE, Racc. 487, la Corte ha ritenuto che un 1aiuto pu� essere considerato lecito, 

ai sensi dell'art. 92, n. 3, �purch� hl tuo effetto perturbatore non sia aggravato 

da un sistema di finanziiamento che ['enda il tutto .incompatibile con un mercato 

unico e col comune interesse�, rilevando che nel 1caso di specie -che niguar


dava un aiuto .rivolto ad un'industria nazionale, fiinanzi�ato con .una tassa para


fiscale che colpiva anche i prodotti -importati -, dl modo di finamiiamento aveva 

4 



610 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATP 

com'� precisato nella direttiva della Commissione 22 dicembre 1969 n. 70/50 

(G.U. n. L 13 del 19 gennaio 1970, pag. 29), alle �misure, diverse da quelle 
applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, 
che ostacolano delle importazioni che potrebbero aver luogo ove tali misure 
non esistessero, ivi comprese quelle che rendono le importazioni pi� 
difficili od onerose dello smercio dei prodotti nazionali �. 
La sfera d'applicazione dell'art. 30, per quanto ampia, non comprende 
tuttavia gli ostacoli contemplati da altre disposizioni specifiche del Trattato. 
In effetti, le conseguenze dell'applicazione o dell'eventuale violazione 
di queste varie disposizioni, in quanto vanno determinate in funzione del 
partl.colare oggetto delle disposizioni stesse nel complesso delle finalit� 
del Trattato, possono essere di varia natura, donde la necessit� di distinguere 
la sfera di applicazione di ciascuna norma, a meno che non si tratti 
di situazioni che possono ricadere contemporaneamente sotto la disciplina 
di due o pi� norme di diritto comunitario. Cos�, gli ostacoli di natura 
fiscale o di effetto equivalente contemplati dagli artt. 9-16 e 95 del Trattato 
esulano dal divieto stabilito dall'art. 30. 

Del pari, il fatto che un sistema di aiuti erogati dallo Stato o alimentati 
con fondi statali possa, semplicemente agevolando determinate imprese 
o taluni prodotti nazionali, ostacolare, sia pure indirettamente, 
l'importazione da altri Stati membri di prodotti simili o concorrenti, non 
basta da solo ad assimilare un aiuto, in quanto tale, ad una misura di 
effetto equivalente ad una restrizione quantitativa ai sensi dell'art. 30. 

D'altra parte, come emerge dall'art. 92, nn. 1 e 3, nonch� dall'art. 93, 

n. 2, 3� comma, l'incompatibilit� degli aiuti con il mercato comune, sancita 
dall'art. 92, n. 1, non � n� assoluta n� incondizionata. Non solo l'art. 92, 
n. 2, stabilisce determinate eccezioni a tale principio, ma inoltre sia 
l'art. 92, sia. l'art. 93 conferiscono alla Commissione un ampio potere discrezionale 
ed al Consiglio un vasto potere al fine di dichiarare determinati 
aiuti statali compatibili con il mercato comune, in deroga al divieto 
generale di cui all'art. 92, n. 1. 
� un effetto proteziomstico che andava ail di ~� dell'aiuto propdamente detto �. 
Re1ativamente ad un provvedimento nazionale che riduceva, per un periodo 
di tempo determinato ed a favore deiI!e aziende dli. un settore, ['aliquota contributiva 
per assegni familiari wa Corte ha ritenuto (.sentenza 2 !Luglio 1974, nella 
causa 173/73, REP. ITALIANA c. COMMISSIONE, Racc. 709, e in questa Rassegna, 1974, 
I, 1099, con nota di l.M. BRAGUGLIA) che ;l'art. 92 non distingue gli [nterventi a 
seconda della loro causa o del loro scopo, ma ~i definisce in funzfone dei ~oro 
effetti, per ieui � n� il carattere fiscale, n� .iJ fine sodale degli interventi sono 
sufficienti a sottrartli all'app1icazione della norma suddetta� (e nello stesso senso 
Ja precedente sentenza 10 settembre 1%9, nelle cause 6 e 11/69, COMMISSIONE c. 
REP. FRANCESE, Racc. 523, a proposito di un tasso di r~sconto preferenziale all'esportazfone). 
Allo stesso criterio teleologico di interpretazione si ispiro. la 

sentenza annotata. 



PARTE I, SEZ. II, GrtJRIS. COMUNITAIHA E INTERNAZIONALE 611 

Dal complesso di tali considerazioni deriva che il Trattato, disponendo, 
all'art. 93, che la Commissione deve procedere in via permanente 
all'esame ed al controllo degli aiuti, vuole che l'eventuale incompatibilit� 
di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto 
il controllo della Corte di Giustizia, mediante un apposito procedimento, 
che spetta alla Commissione avviare. Di conseguen,za, i singoli non possono, 
richiamandosi unicamente all'art. 92, contestare la compatibilit� di 
un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali n� chiedere 
a questi di pronunziarsi, in via principale o incidentale, sull'eventuale incompatibilit�. 
Un'interpretazione dell'art. 30 talmente estensiva da consentire 
di assimilare un aiuto ai sensi dell'art. 92, in quanto tale, ad una 
restrizione quantitativa di cui all'art. 30 avrebbe per effetto di alterare 
la portata degli artt. 92 e 93 del Trattato e di recare pregiudizio al sistema 
di ripartizione delle competenze che il Trattato ha inteso porre in essere 
istituendo il procedimento d'esame permanente contemplato dall'art. 93. � 

Il divieto delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente 
sancito dall'art. 30 del Trattato � assoluto ed esplicito, e non 
richiede alcun ulteriore provvedimento di attuazione da parte degli Stati 
membri o delle istituzioni comunitarie. Esso ha pertanto efficacia diretta 
ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare; e 
ci�, al pi� tardi, alla fine del periodo di transizione, cio� dal 1� gennaio 1970, 
come risulta dal testo dell'art. 32, 2� comma del Trattato. 

Pu� accadere che determinate caratteristiche di un aiuto, contrastanti 
con disposizioni particolari del Trattato, diverse dagli artt. 92 e 93, siano 
cos� indissolubilmente legate all'oggetto dell'aiuto, che risulti impossibile 
esaminarle in via. autonoma, dr guisa che la loro incidenza sulla compatibilit� 
o sull'incompatibilit� dell'aiuto nel suo complesso dev'essere in tal 
caso necessariamente valutata mediante il procedimento ex art. 93. Diverso 
� invece il caso qualora, nell'analisi di un sistema di aiuti, sia possibile 
isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso, 

Ckca il controllo comunitarfo sull'attuazione di nuovi aiuti o sulla modifica 
di quelli esistenti cfr., oltre la sentenza per ipr1ma citata, anche ~a sentenza 
11 dicembre �1973, nella causa 1120/73, F.LLI LORENZ, Racc. 1471, sulla no:;iione di 
� tempo utile � di oud all'art. 93, n. 3 e sull'applicabilit� diretta del divieto conteu:
nplato nell'ultima parte della norma, appHcabilit� diretta esclusa invece (come 
gi� nella sentenza 15 luglio 1964, nella causa 6/64, CosrA-ENEL, Racc. 1140) per 
quanto concerne l'art. 92, n. ,1. E nella sentenza annotata la Corte ha ;ribadito 
che � fincompatibiHt� deig1i a1uti con iil mercato comune non � n� assrnuta, n� 
iincond<izionata �, si che � i singoli non possono, richiamandosi unicamente aill'art. 
92, contestare la compatibilit� di un aiuto con H diritto comunitaTio dinanzi 
ai giudici nazionali n� chiedere a questi di pronunciar.si, in vfa principale o 
incidentale, sull'eventuale incompatib1lit� �; ma ha limitato la forza del principio 
stesso, ammettendo che -qualora �nell'analisi di� un .sistema di aiuti, sfa possibile 
isolare condizioni o elementi che, pur facendo parte del sistema stesso, 



itASSEGNA DELL1AWOCATURA DliLLO S�A'l'� 

possano essere considerati non necessari ai fini della tealizzazione del suo 
oggetto o del suo funzionamento. In quest'ultima ipotesi, non � possibile 
richiamarsi� alla ripartizione delle competenze derivante dagli artt. 92 e 93 
per concludere che, qualora siano violate altre norme del Trattato, aventi 
efficacia diretta, queste� non possano essere invocate dinanzi al giudice 
nazionale per il solo fatto che l'elemento considerato costituisce un aspetto 
di un aiuto. 

Bench� gli aiuti implichino sovente, per natura, una protezione e 
quindi un certo frazionamento del mercato a scapito dei prodotti delle 
imprese che non ne fruiscono, cio' non giustifica tuttavia effetti restrittivi 
che vadano al di l� di quanto � necessario perch� l'aiuto possa 
raggiungere gli scopi ammessi dal Trattato. Si hanno simili effetti qualora 
venga concesso agli operatori economici che acquistano prodotti importati 
tramite un ente statale, ma negato in caso di importazione diretta, 
senza che, manifestamente, tale distinzione sia necessaria alla 
realizzazione dell'obiettivo dell'aiuto o al suo funzionamento. 

Va per� precisato, per quanto concerne la soluzione della seconda 
questione, che l'esistenza, in un sistema di aiuti, di un elemento che costituisca 
eventualmente una misura di effetto equivalente a una restrizione 
quantitativa, non necessaria alla realizzazione dell'obbiettivo dell'aiuto, 
non autorizza i giudici nazionali a dichiarare il suddetto sistema, 
nel suo complesso, incompatibile con il Trattato n�, di conseguenza, a 
considerare, per ci� solo, illegittimi i contributi con i quali l'aiuto � 
finanziato, assumendo a motivo il fatto che questi sarebbero destinati al 
finanziamento di un aiuto incompatibile con il Trattato. 

Le prime tre questioni vanno pertanto risolte come segue: 

a) l'art. 30 del Trattato ha efficacia diretta e attribuisce ai singoli, 
al pi� tardi alla fine del periodo di transizione, diritti che i giudici nazionali 
devono tutelare; b) gli aiuti di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato 
non rientrano, di per s�, nella sfera di applicazione 1del divieto delle restrizioni 
quantitative all'importazione e delle misure di effetto equivalente 
sancito dall'art. 30; tuttavia, eventuali modalit� di un aiuto non neces


possano essere considerati non necessari ai fini della realizzazione del suo oggetto 
o del suo funzionamento � -queste condizioni o questi elementi possano 
essere invocati davanti a1l giudice nazionale con rifemmento a norme del trattato 
(nella specie l'art. 30) diverse da quel1e regolanti g1i aiuti statali (nei Hmiti, per�, 
di quanto statuito con la terza massima). 

(4-6) Relativamente aiLl'art. 95 del trnttato Ja Corte aveva gi� pi� volte 
affermato che Ja parit� di aliquota non esclude la discrill:ninazione se diversa 
� Ja base imponibile f.ra prodotto importato e prodotto nazionale (sentenza 
5 maggio 1970, nella causa 70/69, COMMISSIONE c. REGNO DEL BELGIO, Racc., 237; 
20 febbraio 1973, nella causa 54/72, F.O.R. c. V.K.S., Racc., 193; e, nello stesso 
ordine di idee, 15 ottobre 1969, nella causa 16/69, COMMISSIONE c. R.EP. ITALIANA, 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 613 

sarie al suo oggetto o al suo funzionamento e contrarie al suddetto divieto 
possono essere, per tale motivo, considerate incompatibili con detta 
disposizione; c) il fatto che una determinata modalit� di un aiuto, 
non necessaria al suo oggetto o al suo funzionamento, sia incompatibile 
con una norma del Trattato diversa dagli artt. 92 e 93 non vizia l'aiuto 
nel suo complesso n� rende illegittimo, per questo motivo, il sistema 
di finanziamento dell'aiuto stesso. 

Sulla quarta questione 

Con la quarta questione si chiede se, �in caso di risposta negativa ai 
quesiti precedenti, il divieto di operare discriminazioni fiscali introdotto 
dell'art. �95 del Trattato, concerna pure la materia di contributi speciali 
che gravano sia le merci nazionali sia quelle importate, ed il cui gettito 
sia destinato ad Enti pubblici minori diversi dallo Stato �. Tenuto conto 
della soluzione data alle prime tre questioni, appare opportuno risolvere 
la quarta. 

Dato che l'art. 95 del Trattato concerne i tributi interni di qualsiasi 
natura, un onere o contributo non pu� essere sottratto alla sfera d'applicazione 
di tale norma per il fatto di essere riscosso da un ente di diritto 
pubblico diverso dallo Stato, o a suo vantaggio, e di costituire una tassa 
speciale o avente una specifica destinazione. 

Sulla quinta e sulla sesta questione. 

Con la quinta questione si chiede se � sussista una discriminazione 
vietata dall'art. 95 del Trattato CEE, nell'ipotesi in cui l'applicabilit� dei 
contributi di cui sopra, sul prodotto nazionale (nella specie: carta da 
parati), avvenga in relazione ad una base imponibile costituita dal prezzo 
della sola carta considerata come materia prima, mentre la base imponibile 
per l'applicazione del contributo sul corrispondente prodotto importato 
risulti dal suo valore complessivo: intendendosi per valore com-

Racc. 377, relativamente a:Lla tassaZJione di �,acquavdte importata in base ad una 
gradazione alcoolica fittizia); che :la comparazione va fatta 1tenendo oonto dell':
intera fase del processo produtt�ivo o dehla distribuzione (1sentenzia sopra citata 
ne11a causa 54/72); che si deve tener conto solo delWe imposlizioni che gravano 
sull prodotto finito {dhiettamente) e di quelle che colpiscono, nei vari stadi alla 
iproduzione, 1e mateI'ie prime e i semilavorati ~mpiegati nella fabbrkazione del 
prodotto {indir.ettamente), senm alcun possibHe riferimento, ad esempio, alla 
ben divel1Sa noziione di imposte dirette ed indirette ruevante nell'ordinamento 
giuridico italiano {sentenza ,1� dkembl'e 11965, ne1la causa 45/64, COMMISSIONE c. 



614 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

plessivo del prodotto importato il costo del prodotto finito indicato in 
fattura (composto quindi dal costo della materia prima all'origine pi� il 
valore aggiunto) aumentato delle �spese di carico o di imbarco, di commissione, 
di assicurazione, di trasporto, ecc. fino al confine, anche se dette 
spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del venditore �. 
La sesta questione mira a stabilire se, � qualora dalla soluzione del quesito 
di cui sopra al punto n. 5, dovesse risultare come vietata l'applicazione 
di un contributo in modo discriminatorio a causa della pi� elevata 
base imponibile sulla quale � calcolato per i soli prodotti importati, l'articolo 
95 del Trattato faccia sorgere in capo agli importatori di prodotti 
provenienti da paesi comunitari, il diritto� soggettivo a chiedere la restituzione 
della parte di detto contributo pagato in ecc.edenza a partire dal


1'1 gennaio 1962, data di inizio della seconda tappa�. 

Ai fini dell'applicazione dell'art. 95 del Trattato � necessario prendere 
in considerazione non solo l'aliquota del tributo interno gravante direttamente 
o indirettamente sui prodotti nazionali e su quelli importati, ma 
anche la base imponibile e le modalit� di riscossione del tributo stesso. 
Qualora, sotto questo profilo, sussistano differenze implicanti per il prodotto 
importato, nella medesima fase del processo produttivo o della 
distribuzione, un maggior onere fiscale rispetto all'analogo prodotto nazionale, 
si ha violazione del divieto di cui all'art. 95. Ci� si verifica, nel 
caso di un tributo calcolato sul valore del prodotto, quando, in relazione 
al solo prodotto importato, si prendano in considerazione elementi di valutazione 
tali da aumentarne il valore rispetto al prodotto nazionale corrispondente. 
Il fatto che l'amministrazio11e abbia la facolt� di ridurre 
l'importo del tributo in casi particolari, tanto per le merci di produzione 
nazionale quanto per quelle importate, non basta ad eliminare la discriminazione 
incompatibile con l'art. 95. 

Come la Corte ha affermato, da ultimo nella sentenza 17 febbraio 1976 

(causa 45/75, REWE, Racc. pag. 193), l'art. 95 del Trattato ha efficacia di


retta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare. 

Spetta tuttavia al giudice nazionale stabilire, in base al diritto interno, 

se un tributo interno discriminatorio ai sensi dell'art. 95 debba essere 

considerato non dovuto nella sua totalit�, oppure limitatamente alla parte 

che eccede l'onere gravante sul prodotto nazionale. -(Omissis). 

REP. ITALIANA, Racc., 886) e� senza tener conto di elementi ei<t�mf�scali .sul costo 
di produzione (sentenza 15 aprile 1970, nell1a causa 28/69, COMMISSIONE c. REP. 
ITALIANA, Racc., 187); che, allorch� un tributo .interno � ritenuto incompatibile 
con l'art. 95, 1� comma, solo per l'eccedenza di UJil determinato dmporto, spetta 
al giudke naziomde decidere, secondo Le norme del diritto interno, se sia illegittima 
d'tintera imposizione ovvero solo �l'eccedenza (sentenza 3 aprile 1968, nella 
causa 28/67, MOLKEREI, Racc. 1192, e numerose sentenze successive). La sentenza 
annotata si cdlloca �nella scia di questo indiriizzo. 

O.F. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 615 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COM�NITA' EUROPEE, 5 maggio 1977, 
nella causa 110/76 -Pres. Kutscher -Avv. gen. Warner -Domanda di 
pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore di Cento in procedimento 
penale contro ignoti -Interv.: Commissione delle Comunit� 
europee (ag. Campogrande) e Governo italiano (ag. Maresca e avv. 
Stato Braguglia). 

Comunit� europee -Risorse proprie -Titolarit� e legittimazione processuale. 


(decisione del Consiglio 21 aprile 1970; regolamento del Consiglio 2 gennaio 1971, n. 2). 

Nell'attuale stadio di sviluppo del diritto comunitario solo gli Stati 
membri ed i loro organi sono legittimati ad agire dinanzi ai giudici nazionali 
per chiedere il pagamento delle entrate comunitarie che costituiscono 
risorse proprie (1). 

Con ordinanza 15 novembre 1976, pervenuta in cancelleria il 23 dello 
stesso mese, il Pretore di Cento ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 
177 del Trattato C.E.E., due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione 
della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla 
sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie 
delle Comunit� (G. U. n. L 94 del 28 aprile 1970, pag. 19) e del regolamento 
del Consiglio (C.E.E. -EURATOM -C.E.C.A.) 2 gennaio 1971, n. 2, 
recante applicazione della decisione 21 aprile 1970 (G. U. n. L 3 del 5 gennaio 
1971, pag; 1). Le predette questioni sono state sollevate nell'ambito 
d'un procedimento penale promosso contro ignoti per sospetto di frode 
in un traffico di merci assoggettate alla tariffa doganale comune ed ai 
prelievi agricoli. 

Il diritto processuale italiano prescrive di dare avviso dell'inizio d'un 
procedimento penale a � tutte le parti lese �. Ai fini dell'applicazione di 

(1) La decisione in rassegna ,ribadisce il principio gi� affermato dalla Corte 
neilla ,sentenza 4 apr.ile 1974 rn cause riunite 178/73, 179/73 e 180/73 (in questa 
Rassegna, 1974, 'I, 589, con nota ed in Raccolta giurisprudenza Corte, 1974, 383). 
E' interessante per� notare come la Corte, nella sua stessa decisione, abbia 
prudentemente circoscritto il proprio esame al ,solo asipetto processuale deHa 
questione, evitando di ino1trar,si nel campo degli interessi sostanziali lesi dal 
reato di contrabbando. 
Nelle osservazioni scritte, infatti, la Commissione CEE aveva dedotto che 
tale reato, quando sono in ,giuoco entrate che costituiscono risorse proprie della 
Comunit�, ilede, in diversa maniera, la :sfora giuridica tanto de1le Comunit� che 
deillo Stato membro tenuto all'accertamento ed alla risoossione; e 1ede altres� la 
sfera giur~dica di tutti gld altri Stati memhri. Da tale r.ilievo la Commissione 



616 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

questa norma di diritto interno si domanda se, per effetto della decisione 
del Consiglio del 21 aprile 1970, la Comunit� possa se del caso essere considerata 
come �parte lesa� da un reato di contrabbando, sia a titolo esclusivo, 
sia unitamente agli Stati membri cui � affidata l'esazione dei dazi 
doganali per conto della Comunit�. Pi� precisamente si domanda se il 
giudice nazionale sia eventualmente tenuto ad avvertire la Comunit�, secondo 
la propria legge processuale, dell'inizio del procedimento penale 
per il reato di contrabbando doganale, al fine di porla in condizione di 
chiedere il recupero dei dazi doganali evasi. 

Sar� dunque sufficiente accertare se le istituzioni comunitarie siano 
legittimate ad agire per il recupero dei dazi in questione. 

L'art. 6, n. 1, della decisione del 21 aprile 1970 dispone che le risorse 
proprie attribuite alle Comunit�, risorse che comprendono i dazi della 
tariffa doganale comune, � sono riscosse dagli Stati membri conformente 
alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali �, 

Dal combinato disposto degli artt. 1, 6, nn. 2 e 3, 7, n. l, e 13, n. 2, del 
regolamento n. 2/71 s'evince che gli Stati membri sono tenuti non solamente 
ad accertare tutte le risorse proprie, ma altres� a metterle a disposizione 
della Commissione nella loro integralit�, ivi comprese le somme 

aveva tratto la conclusione che � il giudice nazionale � tenruto a dare comunicazione 
alle Comunit� delfinizio del procedimento pena:le per contrabbando dog�Jnale 
se le di�sposizioni di diritto 1interno gJi impongono di dare tale comunicazione 
non solo alle parti legittimate ad agire in via principaLe contro rnmputato, 
ma anche aJle parti il cui interesse pot!'ebbe giustificare un :intervento 
in causa quailora la possibiLit� di �intervenire in quello specifico tipo di processo . 

sia prievista dal diritto na2lionale "� 

Viiceversa i1 Governo itaLiano, nelle proprie osservazioni, aveva :ricondotto 
l'esame derle questioni proposte dal giudice nazfona:le nelil'ambito loro proprio, 
cioe nell'ambito strettamente processuale, sostenendo che Ia so1uzione del�e questioni 
entro detti limiti era sufficiente per .risolvere il problema processuale 
posto dal gdudice a quo. 

.P1a:rev~no e"'identi, infatti, i rischi cui .si poteva andaire incontro afl�rontando, 
sul piano coonunitario, il prob~ema del rapporto tra titolare del credito e titolare 
del potere di riscossione; nonch� ile implicazioni, non necessariamente positive, 
che una pronuncia della Corte sul punto avrebbe potuto comportare sul piano 
del processo penale. 

L'impostazione proposta neWinteresse del Goverino italiano � stata condivisa 
anzitutto dall'avvocato gene:rale Warner, che ha rilevato come gli aspetti di 
ordine sostan2liale messi ;in luce dalla Commissione andassero oltre � ... lo scopo 
effettivo delle questioni a voi sottoposte dal P.retore di Cento �; e quindi dalla 
Corte, Ja quale, come -sopm si notava, si � anch'essa .Jimitata all'aspetto processuale 
delle questioni. 

La sentenza della Corte rappresenta, inoltr.e, ulteriore conferima dell'autonomia, 
a1meno sul piano processuaJe, del rapporto tra Stato membro � esattore ,, 
e singoli rispetto all'altro, diverso rapporto tra Stato membro e Comunit�. 
Autonomia ,gi� sottolineata dall'Avvocatura dello Stato nella consultazione citata 
in nota a1la sopraindicata sentenza della Corte 4 apri�le 1974. 

i.M.B. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

eventualmente non riscosse, a meno che la mancata esazione non sia 
dovuta a cause di forza maggiore. 

Gli Stati membri restano dunque competenti per le azioni giudiziarie 
e le iniziative volte al recupero delle risorse proprie e continuano ad 
intervenire a tal fine nei confronti dei singoli. Ne consegue che nell'attuale 
stadio di sviluppo del diritto comunitario solo gli Stati membri ed i loro 
organi sono legittimati ad agire dinanzi ai giudici nazionali per chiedere 
il pagamento delle entrate comunitarie che costituiscono risorse proprie. 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 2 febbraio 1977 n. 455 -Pres. Capo� 

�raso -Rel. Carotenuto -P. M. Del Grosso (conci; conf.). -Societ� Edile 

Sicilia Terza di Re e Panzarosa (n. c.) c. Ministero LL.PP. (avv. Stato 

Carbone) e Comune di Pavia (n.c.). 

CQmpetenza e giurisdizione -Giurisdizione ordinaria ed amministrativa 


Licenza edilizj.a -Potere di annullamento in via di autotutela ed in 

via governativa � Giurisdizione del giudice amministrativo. 

Il potere del Sindaco di annullare d'ufficio le licenze edilizie emanate 
in contrasto con il piano regolatore non pu� essere confuso con la potest� 
di annullamento spettante al governo sui provvedimenti e deliberazioni 
comunali in contrasto con il piano suddetto, con i programmi di fabbricazione, 
con il regolamento edilizio; esso incontra infatti i consueti limiti 
inerenti al rispetto della legalit� dell'azione amministrativa e non il limite 
temporale previsto per il secondo dalla legge urbanistica: pertanto la 
relativa controversia appartiene alla giurisdizione amministrativa. 

(Omissis). -Nel denunciare il difetto di guirisdizione del Consiglio 
di Stato (come unico, complesso motivo) i ricorrenti deducono: 

1) la questione sottoposta all'esame del giudice amministrativo aveva 
ad oggetto la lesione di un diritto soggettivo dal momento che non 
era stato dedotto un vizio nell'esercizio del potere di annullamento della 
licenza edilizia da. parte del sindaco, ma la carenza del potere medesimo. 
Il provvedimento di annullamento in data 18 febbraio 1971 infatti: a) era 
stato emesso dopo il decorso del termine di 18 mesi (dall'accertamento 
dell'illegittimit� della licenza) stabilito dall'art. 27 della legge urbanistica; 

In questa dnteressante decisione le SS.UU. hanno anzitutto riaffermato il principdo 
secondo cui, a fdni discriminatori delile giurisdizioni, deve aversi riguardo 
non alla � prospettazione � di parte, ma al c:d. � petitum sostanz~a:le � e cio� al 
riferimento oggettivo delle norme che disciplinano l'attivit� amministrativa posta 
in discussione dalla domanda (cfr. tra le altre. Cass. Sez. Un. 10 marzo 1976, 

n. 814, Foro it. 1976, I, 2688). 
Inoltre la Suprema Corte ha correttamente ritenuto che non implicasse difetto 
del potere di annullamento sia la circostanza che la Licenza edilizia fosse 
stata annullata dal sindaco do'po la scadenza del decennio previsto dall'art. 27 
della legge urbanistica, sia il fatto che l'amministrazione comunale avesse annullato 
la licenza dopo averne, a pi� riprese, affermata la legittimit�. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

b) appariva come un atto arbitrario, configurante un illecito civile, in 
quanto iii precedenza la stessa amministrazione comunale �aveva pi� volte 
esaminato il problema della legittimit� della licenza edilizia ed aveva 
confermato la sua validit� in data 22 gennaio e 14 ottobre 1970 dopo 
avere prima ordinato la sospensione dei lavori e poi revocato tale 
ordine. 

2) Poich� i ricorrenti avevano dedotto che la licenza edilizia non 
era stata rilasciata in violazione delle norme del piano regolatore e poich� 
il sindaco, per valutare la pretesa illegittimit� della licenza al fine di 
annullarla, non aveva alcun potere discrezionale, dovendo solo procedere 
all'interpretazione delle norme del piano, la lesione configm:abile era 
quella di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo. � 

3) L'illimitato potere di annullamento dei propri atti, riconosciuti 
alla P.A., e le scarse garanzie giurisdizionali di fronte all'esercizio del 
potere medesimo sembrano essere in contrasto con i vigenti principi 
costituzionali. 

I vari argomenti di censura sono infondati. 

1. -Esatta � la premessa da cui muovono i ricorrenti, secondo cui, 
rispetto alla carenza di potere dell'Amministrazione ad emettere un determinato 
provvedimento o, per converso, rispetto all'illegittimo esercizio 
di un potere esistente si configurano, correlativamente, la lesione di un 
diritto soggettivo ovvero di un interesse legittimo. Ma la semplice deduzione, 
da parte di chi agisce in giudizio, della carenza di potere dell'Amministrazione 
non � sufficiente a far ritenere che si controverta in materia 
di diritti soggettivi -con conseguente affermazione della giurisdizione 
del giudice ordinario -essendo necessaro che l'accertamento circa l'esistenza 
del potere venga compiuto con riferimento alle norme dell'ordinamento 
che disciplinano l'attivit� amministrativa (cfr. Sez. Un., 28 aprile 
1976 n. 1500 e 10 marzo 1976 n. 814). 
Per quanto concerne le licenze edilizie la possibilit� di annullamento 

da parte dello stesso organo che le ha rilasciate trova giuridico fonda.
mento nel. potere di autotela, riconosciuto dall'ordinamento, che consente 
alla P.A. di rimuovere �ex officio� i provvedimenti amministrativi ille


gittimi da essa stessa emanati (cfr. Sez. Un., 8 giugno 1971 n. 1695). 

I ricorrenti non contestano che questo potere di annullamento, cos� 
come riconosciuto in via generale, non incontra limiti temporali per il 
suo esercizio, essendo coordinato al perseguimento, di pubblici interessi 
il cui rilievo pu� verificarsi anche in epoca molto lontana dall'emanazione 
dell'atto illegittimo. Sostengono per� che, per il caso particolare dei 
provvedimenti in materia. edilizia, esiste una norma (l'art. 27 della legge 
urbanistica, nel testo risultante dalle modifiche di cui all'art. 7 della legge 
6 agosto 1967 n. 765) che limita espressamente la facolt� di annullamento 
entro un preciso ambito temporale. 


620 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il testo della norma, per la parte che interessa la questione, � il 
seguente: � Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i 
provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni 
del piano regolatore o del programma di fabbricazione od a norme 
del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo costituiscano violazione 
delle prescrizioni o delle norme stesse, possono es$ere annullati, ai sensi 
dell'art. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 
3 marzo 1934 n. 383, con decreto del Presidente della Repubblica su 
proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello dell'Interno, 
(primo comma)). Il provvedimento di annullamento � emesso 
entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al primo 
comma ed � preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al tit<;>lare 
della licenza, al proprietario della costruzione e al progettista nonch� 
all'Aministrazione comunale con l'invito a presentare controdeduzioni 
entro un termine all'uopo prefissato (terzo comma)�. 

Dall'esame di queste disposizioni emerge che esse riguardano la facolt� 
di annullamento che � propria del Governo, in relazione al generale 
potere di controllo sugli atti amministrativi che -emanati da organi 
dello Stato o da enti pubbici minori -risultino illegittimi (art. 6 del 

T.U. 3 marzo 1934� n. 383, richiamato dalla legge in esame). La limitazione 
temporale prevista � pertanto collegata alla particolare natura di �controllo 
� dell'attivit� amministrativa in questione, in quanto promana da 
un organo esterno e sovraordinato all'autorit� che ha ril�sciato la licenza. 
E si � ritenuto che l'ambito di autonomia riconosciuto ai comuni in 
ordine alla concr�ta attuazione della disciplina urbanistica entro il loro 
territorio non possa subire una troppo intensa menomazione per effetto 
di un controllo che sia esercitabile senza limiti di tempo. 
Ma questa esigenza, se trova razionale giustificazione nell'ambito del 
rapporto che s'instaura tra soggetto che subisce e soggetto che esercita 
un potere di supremazia, non pu� esplicare un'azione riduttiva del potere 
di autotutela, il quale � coordinato alla valutazione del pubblico interesse 
da parte dello stesso organo che ha competenza ad emanare l'atto 
della cui legittimit� si discute. In questo diverso ambito la stessa autonomia 
di determinazione del soggetto nell'emanazione dell'atto si protrae 
inalterata nel tempo in relazione all'eliminazione dell'atto medesimo. Naturalmente 
questa autonomia trover� i consueti limiti inerenti al rispetto 
della legalit� dell'azione amministrativa (in particolare quei limiti di 
aderenza alla stuazione obiettiva e di conformit� al pubblico interesse, 
anche in relazione al periodo di tempo in cui l'atto amministrativo 
illegittimo ha potuto spiegare i suoi effetti, la cui violazione d� luogo 
al vizio dell'eccesso di potere), ma tale necessit� non incide sull'esistenza 
del potere di annullare. 



l>ARtE l, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIUIHSDIZIONE 

Le considerazioni che precedono valgono a dimostrare l'erroneit� 
dell'ulteriore argomentazione dei ricorrenti secondo cui, avendo il sindaco
� di Pavia ripetutamente riconosciuto, durante l'arino 1970, la legittimit� 
della licenza edilizia, egli non poteva successivamente annullarla, 
ritendola illegittima, senza commettere un illecito civile ai danni del 
beneficiario della licenza. 

Il precedente avviso del sindaco circa la legittimit� della licenza poteva 
certo determinare il rafforzamento delle aspettative del privato in 
ordine al comportamento dell'Amministrazione (nel senso che, per il momento, 
veniva a cadere il pericolo dell'annullamento), ma questo rafforzamento, 
di natura essenzialmente psicologica, non faceva tramutare 
in diritto soggettivo la posizione dell'interessato nei confronti del potere 
di annullamento �ex officio� che, per la discrezionalit� del suo esercizio, 
pu� dare luogo solo alla lesione di un interesse legittimo (cfr. la citata 
sentenza di quetsa Corte n. 1965 del 1971). Il precedente comportamento 
della Amministrazione, pertanto, poteva in ipotesi avere rilievo solo per 
l'eventuale riscontro di un vizio di eccesso di potere dell'atto di .annullamento, 
senza incidere sulla esistenza del potere di annullare. 

2. -Nelle determinazioni dell'autorit� amministrativa si distinguono: 
a) il momento conoscitivo, diretto all'accertamento dei presupposti, di 
fatto e di diritto, per la emanazione dell'atto; b) il momento volitivo, diretto 
alla produzione della modificazione della situazione preesistente. E 
solo in relazione al momento volitivo che opera la distinzione fra atto discrezionale 
ed atto dovuto con conseguente diversa qualificazione dell'interesse 
privato che pu� essere leso. All'attivit� conoscitiva, invece, che 
� diretta alla percezione della realt� oggettiva (come l'attivit� d'interpretazione 
di una norma giuridica) non sono applicabili le categorie che 
sono proprie dell'attivit� volitiva (come la discrezionalit�) con la conseguenza 
che non � dalla sua natura che pu� farsi derivare la qualificazione 
di diritto soggettivo o di interesse legittimo della posizione del privato. 
La circostanza che il sindaco, ai fini dell'annullamento, dovesse preliminarmente 
accertare la illegittimit� della licenza in base all'operazione 
meramente conoscitiva di interpretazione delle norme del piano regolatore 
� pertanto priva di rilievo allo scopo di qualificare la posizione soggettiva 
del beneficiario della licenza. 

3. -Col dedurre che �sia l'illimitato potere di autoannullamento, sia 
le scarse garanzie giurisdizionali di fronte all'esercizio di tale potere 
sembrano in contrasto con i vigenti principi costituzionali � (pag. 11 del 
ricorso) i ricorrenti sollevano, sebbene in modo estremamente conciso ed 
omettendo di indicare le norme costituzionali con le quali il potere di 
annullamento � ex officio � contrasterebbe, questione di legittimit� costituzionale 
in relazione all'art. 113 Cost. (�contro gli atti della P.A. � sempre 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA Dl!LLO STATO

622 

ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi 
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa). 

Poich� il problema della mancanza di un termine per l'esercizio del 
potere di annullamento da parte della P.A. si ripercuote sulla qualificazione 
della posizione soggettiva del privato (interesse legittimo o diritto 
soggettivo in relazione all'esercizio entro il termine o fuori di esso) e, di 
conseguenza, sulla diversa tutela giurisdizionale apprestata dall'ordinamento, 
la questione pu� essere ritenuta rilevante nel presente giudizio 
nel quale si discute della giurisdizione. Essa �, peraltro, manifestamente 
infondata. 

Considerando che nei �onfronti dell'atto di annullamento l'interessato 
ha piena tutela giurisdizionale mediante il ricorso al giudice amministrativo, 
il quale ha il potere di rimuovere l'atto stesso in quanto sia riconosciuto 
illegittimo, non � dato comprendere come possa riscontrarsi un 
contrasto .col citato art. 113 Cost. che tale tutela prevede. 

La tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione concerne infatti 
la possibilit�, per il cittadino, di adire un giudice -amministrativo o 
ordnario che sia -senza porre preminenze o posizioni di maggiore intenst� 
di tutela a favore dell'uno o dell'altro, sicch�, sul piano costituzionale, 
sussiste completa indifferenza fra la tutela dei diritti e quella degli 
interessi legittimi -(Omissis)~ 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 26 febbraio 1977 n. 828 -Pres. Maccarone 
-Rel. Carnevale -P. M. Berri (concl. conf.) -Ministero Tesoro 
(avv. Stato Azzariti) c. Soc. Finanziaria Siderurgica s.p.A. -FINSIDER, 
Societ� Terni -Societ� per l'Industria e l'Elettricit� (prof. avv. 
Tumedei e L'Escrivain) c. Banco di Roma (prof. avv. Ferri). 

Competenza e giurisdizione � Giurisdizione ordinaria ed amministrativa � 
Contratti della P.A. � Obbligazioni patrimoniali derivanti da atti autoritativi 
o da autonomia neg�ziale: giurisdizione dell'A.G.O. 

Qualora il privato deduca, a fondamento della domanda di risarcimento 
dei danni proposta nei confronti della P.A., l'inadempimento, da 
parte di quest'ultima ad un'obbligazione patrimoniale da essa assunta nell'esercizio 
dei poteri autoritativi o negoziali, la competenza giurisdizionale 
spetta all'A.G.O. 

Una societ� dtaliana, prima della guerra, aveva emesso negli Stati �niti un 
prestito obbligazionario in dollari contro l'impegno di versare semestralmente 
ad un istituto bancario amenicano le rate di ammortamento. 

Poco prima dell'inizio delle ostilit� H Ministero aveva disposto il deposito 
dell'importo di una rata in scadenza in un conto bloccato aperto presso una 
banca italiana ed intestato al suddetto istituto bancario americano. 



PARTE I, SEZ. III, GIURI$. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 623 

(Omissis). -Con il primo motivo -denunciando il difetto di giurisdizione, 
la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4, par. 17, lett. b) 
del Memorandum d'intesa reso esecutivo con il D.L. 31 dicembre 1947, 

n. 1747, e degli artt. 5 e 6 del D.L. 8 settembre 1947, n. 921, nonch� l'omesso 
esame di un punto decisivo -il Ministero ricorrente si duole -anzitutto 
che la corte del merito abbia affermata la giurisdizione del giudice 
ordinario, avendo ritenuto che il rifiuto di accollarsi l'onere relativo alla 
rata di interessi scaduta il 1� agosto 1940, implicito nel rifiuto di approvare 
la convenzione conclusa il 16 novembre 1950 tra la societ� Terni 
e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilit� per la conversione 
del prestito obbligazionario, fosse enucleabile e configurabile autonomamente 
rispetto al rifiuto dell'approvazione, laddove, come l'approvazione 
della convenzione relativa alla conversione del prestito obbligazionario 
comportava, nel sistema del D.L. 8 settembre 1947, n. 921, l'assunzione, 
da parte dello Stato, degli oneri corrispondenti alla quota non 
coperta dai versamenti della societ�, cos� il rifiuto dell'approvazione significava 
rifiuto di assunzione degli stessi oneri. 
N� pu� ritenersi -soggiunge il Ministero ricorrente -che la pre�sistenza 
dell'asserito obbligo dello Stato di accollarsi la rata scaduta il 
1� agosto 1940 rendesse obbligatoria l'approvazione della convenzione, con 
la conseguenza che la posizione soggettiva della societ� Terni continuava 
a configurarsi come diritto soggettivo, in quanto la' conversione dei prestiti 
obbligazionari prevista dal citato D.L. n. 921 del 1947 comportava 
una nuova regolamentazione che si sovrapponeva, sostituendovisi, a quella 
precedente, la quale prevedeva l'attribuzione alla P.A. del potere discrezionale 
di approvare o meno le convenzioni relative alla conversione 
dei prestiti obbligazionari. D'altra parte, la detta conversione prevedeva 
la formazione di un rapporto plurilaterale -qualificabile come contrattuale 
in senso lato -, rispetto �al quale il provvedimento ministeriale 
di approvazione, della convenzione conclusa tra l'l.C.l.P.U. e la societ� 
Terni assumeva anche la funzione di determinare i liti degli oneri assunti 
dallo stato, sicch� la societ� Terni non poteva vantare alcun diritto soggettivo 
a che I.o Stato assumesse a suo carico oneri superiori a quelli 
che, nella sua discrezionalit� amministrativa o nella sua autonomia negoziale, 
aveva inteso assumersi. Inoltre, anche ammesso che dalla lettera 

La questiope di giu11isdizione consisteva nello stabilire se l'ordine ministeriale 
contenesse implicita assunzione da parte della P. A. dell'obbligo di niconoscere 
a tale deposito efficacia liberatoria nei confronti dei crediti americani, 
e se quindi ad essa potesse collegarsi il rifiuto della predetta P. A. di far fronte 
a questa obbligazione. 

A tale quesito la Suprema Corte ha risposto affermativamente indicando 
l'A.G.O. quale giudice com�petente a conoscere della controversia. 



I 

624' AASS�GNA DELL1AVVOCATURA D�LLO STATO 

I 

I 
~ 28 giugno '1940 'del Ministero per gli Scambi e le Valute fosse derivato, 
a carico dello Stato, l'obbligo di accollarsi il debito nei confronti dei 
creditori statunitensi per gli interessi scaduti il 1� agosto 1940, tale obbligo 
sarebbe venuto meno quando, con la stipulazione e l'approvazione 
delle convenzioni concluse tra la societ� Terni e l'l.C.l.P.U., le parti 
:~ 
avevano dato ai loro rapporti una diversa regolamentazione, come era 
stato specificamente dedotto 'nel giudizio di merito.. 

Le censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata non colgono 
nel segno. 

Al fine di accertare -fuori dei casi in cui ricorra un'ipotesi di giurisdizione 
esclusiva -se, in relazione ad una determinata controversia, 
sussista la giurisdizione del giudice ordinario o quella del giudice amministrativo 
deve aversi riguardo, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., all'oggetto 
della domanda, il quale deve essere considerato con riferimento 
non gi� al tipo di provvedimento che si chiede al giudice (c.d. petitum 
formale), ma al c.d. pet�tud sostanziale, cio� all'intrinseca consistenza 
dell'interesse dedotto in lite in relazione all'effettiva protezione accordata 
dall'ordinamento giuridico alla posizione soggettiva dell'attore o del ricorrente, 
onde stabilire se quest'ultima sia configurabile in astratto come 
diritto soggettivo -nel qual caso, fuori delle ipotesi di giurisdizione 
esclusiva, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario ovvero 
come interesse legittimo, con la conseguente dichiarazione della 
giurisdizione del giudice amministrativo. 

In tale indagine, deve prescindersi dalla qualificazione giuridica che 
l'attore o il ricorrente danno all'interesse sostanziale rispetto al quale 
invocano la tutela giurisdizionale, dovendo procedersi invece all'individuazione 
della tutela realmente elargita dall'ordinamento alla posizione soggettiva 
posta a base della pretesa, indipendentemente dalla sua fondatezza, 
tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei termini in 
cui la questione controversa risulta concretamente proposta. 

Alla stregua del criterio suindicato la giurisdizione del giudice ordinario 
in relazione alla domanda principale � stata esattamente affermata 
dalla sentenza impugnata. 

Come emerge dall'atto introduttivo della lite e dalle deduzioni esplicative 
formulate nel corso del giudizio -che queste Sezioni Unite, dovendo 
risolvere una questione di giurisdizione, hanno il potere-dovere 
di esaminare direttamente (senza essere in alcun modo vincolate dall'interpretazione 
degli atti processuali delle parti compiuta dai giudici del 
merito), la domanda proposta dalla societ� Terni nei confronti del Ministero 
del Tesoro e fatta propria dalle due societ� (la Finsider e la 
Nuova Terni) succedute all'attr!_ce originaria nel rapporto controverso � 
stata fondata non gi� sulla pretesa illegittimit� del rifiuto, da parte del 
Ministero del Tesoro, dell'approvazione della convenzione stipulata, il 



J>ARTE I, SEZ. III, G!URlS. SU QUESTIONI lll GIURISDIZIONI'! 

16 novembre 1950, dalla stessa societ� con L'Istituto di Credito per le 
imprese di pubblica utilit�, per attuare la convenzione del prestito obbligazionario 
in conformit� a quanto stabilito con il D.L. c. P.S. 8 settembre 
1947, n. 921, ma sul presupposto che il Ministero degli Scambi 
e �lelle Valute (al quale il Ministero del Tesoro � succeduto ape legis), 
con la lettera inviatale il 28 giugno 1940, avesse assunto nei confronti della 
stessa attrice, l'obbligo di riconoscere efficacia liberatoria, nei riguardi 
dei creditori statunitensi, al versament9 della rata di ammortamento del 
prestito obbligazionario scaduta il 1� agosto 1940, da essa effettuato in 
esecuzione delle disposizioni impartitele con la detta lettera. 

A base della pretesa � stato dedotto, quindi, non gi� l'illegittimo esercizio 
di un potere autoritativo -qual � indubbiamente quello attribuito 
al Ministero del tesoro dall'art. 6 del citato D.L.C.P.S. n. 921 del 1947 
in ordine all'approvazione delle convenzioni necessarie per la sistematica 
e la conversione dei prestiti obbligazionari emessi da societ� italiane prima 
della seconda guerra mondiale negli Stati Uniti di America -, ma 
l'inadempimento -da parte dello stesso Ministero del Tesoro, quale 
successore ex lege del soppresso Ministero degli Scambi e delle Valute dell'obbligo 
da quest'ultimo assunto con la lettera sopra menzionata. 
Inadempimento, rispetto al quale il rifiuto dell'approvazione della convenzione 
aveva fornita soltanto l'occasione per manifestare e che -indipendentemente 
dalla fondatezza dell'assunto prospettato -(la quale attiene 
esclusivamente al merito della domanda e non pu�, quindi, influire in 
alcun modo sulla risoluzione della questione di giurisdizione) -incide 
su una tipica posizione di diritto soggettivo, qual'� quella che l'ordinamento 
giuridico accorda al privato nei confronti della P.A., quando questa -nel� 
l'esercizio dei suoi poteri autoritativi o nell'esplicazione della sua autonomia 
negoziale -assuma nei suoi �confronti un obbligo avente contenuto 
patrimoniale. 

Per escludere che nella posizione soggettiva dedotta dalle attrici sia 
configurabile in astratto, alla stregua della tutela accordatale dall'qi:;dinam~
nto giuridico, un diritto soggettivo non vale addurre, come ha fatto 
il Ministero ricorrente, che il preteso obbligo assuntosi dal Ministero per 
gli Scambi e le Valute sarebbe venuto meno per effetto della sistemazione 
dei rapporti esistenti tra le parti risultante dalla seconda convenzione, 
stipulata dalla Terni con l'Istituto di Credito per le Imprese 
di pubblica utilit� in data 24 luglio 1951. 

L'accertamento dell'attuale sussistenza della posizione soggettiva dedotta 
dall'attore a fondamento della sua domanda in relazione al sopravvenire 
di vicende estintive o modificative, -al pari dell'accertamento 
dell'effettiva realizzazione della sua fattispecie costitutiva -attiene, infatti 
al merito e non pu�, quindi, influire sulla qualificazione giuridica 
dell'interesse sostanziale rispetto al quale la tutela giurisdizionale viene 


626 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

richiesta e sulla risoluzione della questione di giurisdizione, rientrando 
tale accertamento nei poteri del giudice, individuato alla stregua della 
tutela accordata alla medesima posizione soggettiva dell'ordinamento giuridico 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 aprile 1977 n. 1466 -Pres. Caporaso Est. 
Vela -P. M. Trotta (concl. conf.) -ENPAS (avv. Stato La Porta) 

c. Azzolini Domenico (n.c.). 
Competenza e giurisdizione � Giurisdizione ordinaria ed amministrativa Indennit� 
di buonuscita � Pretese patrimoniali con questa collegate 
(interessi, svalutazione): giurisdizione dell'A.G.O. (art. 41 c.p.c.). 

Ogni volta che si discute di un rapporto di cui non � parte la P.A. 
datrice di lavoro e che quindi sia soggettivamente diverso dal rapporto 
di impie,go pubblico, � da escludere per definizione quel mezzo di derivazione 
immediata e diretta fra diritto patrimoniale controverso e pubblico 
impiego, al quale � condizionata la predetta giurisdizione amministrativa; 
pertanto appartengono all'A.G.O. le controversie fra l'ENPAS e il privato, 
gi� dip�ndente della P.A. statale, nella quale vengano in discussione pretese 
collegabili con il ritardo di pagamento dell'indennit� di buonuscita. 

(Omissis) -In una controversia promossa innanzi al Pretore di Verona 
da Domenico Azzolini, dipendente dello Stato, recentemente collocate 
a riposo, per ottenere la condanna dell'ENPAS al pagamento degli 
interessi e del risarcimento del danno da svalutazione monetaria, subito 
in conseguenza del ritardo pagamento dell'indennit� di buonuscita, l'Ente 
nel costituirsi, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e 
quindi ha proposto regolamento preventivo, a norma dell'art. 41 cod. 
proc. civ. 

L'attore non. si � costituito. 

L'ENPAS ha presentato memoria. 

La difesa dell'Ente ricorrente sostiene che nella specie sussiste la 
giurisdizione del giudice amministrativo e non del giudice ordinario, perch� 
la domanda, pur avendo contenuto patrimoniale, tende al riconosci-

Sono sostanzialmente conformi le decisioni della Suprema Corte in pari 
data n. 1467, 1468, 1469 e quella pi� recente emessa in data 15 settembre 1977, 

n. 3972. 
Con la decisione in rassegna le SS.UU. hanno puntualizzato e chiarito g1i 
aspetti fondamentali di un orientamento giurisprudenziale non sempre apparso 
uniforme nel suo sviluppo (cfr. Cass 19 ottobre 1976, n. 3596 Foro it. 1976, I, 
2506; Cas.s. 7 dicembre .1976, n. 4546 ivi 1977, I, 667). 



PARTE I, SEZ. III, GIURI$. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 627 

mento di pretese derivanti direttamente dal rapporto di pubblico impiego, 
e comunque, non potrebbe mai muovere da posizioni di diritto soggettivo, 
attesa la natura meramente ordinatoria del termine relativo alla 
corresponsione dell'indennit� di buonuscita e l'insindacabilit� dell'organizzazione 
dei pubblici uffici. 

Nella memoria e nella discussione orale, poi l'Avvocatura erariale 
ha notevolmente sviluppato la prima parte di codesti argomenti nell'intento 
-espressamente dichiarato -di ottenere una revisione dell'orientamento 
seguito da questa Corte nelle recenti sentenze 19 ottobre 1976 
n.ri 3596 -3601 e 20 ottobre 1976 n. 3621. 

Rilevato il contrasto in cui viene a porsi quell'orientamento con 
decisioni anche recenti, del consiglio di Stato e della Corte dei conti, 
nonch� con la stessa giurisprudenza di questa Corte sull'appartenenza alla 
giurisdizione amministrativa delle controversie previdenziali proposte contro 
enti pubblici non economici; ed escluso, altres� che alla soluzione del 
problema torni utile l'art. 442 nuovo testo, cod. proc. dv., essa sottopone 
ad analisi la massima tratta �dalla citata sentenza n. 3596 del 1976, traendone 
la conclusione che, o il principio ivi affermato si applica esclusivamente 
alle cause in cui, incontestati essendo sia l'� an � che il � quantum 
� dell'indennit�, si lamenti dall'ex impiegato il pagamento, ad opera 
dell'ENPAS di una somma inferiore a quella liquidata; oppure si conviene 
che quel principioJ sovverte i tradizionali criteri di riparto delle 
giurisdizioni sul pubblico impiego, non essendo dubbio che anche ogni 
pretesa relatva alla buonuscita trovi il suo _titolo necessario� ed immediato 
nel rapporto predetto. 

Ad onta del breve lasso di tempo trascorso dai suoi primi interventi 
sulla questione, questa Corte non intende eludere l'istanza di riesame , 
dell'Avvocatura, formulata, per altro con estrema chiarezza e seriet� di 
argomenti. La Corte ritiene tuttavia, di dover ribadire il proprio orientamento. 


Ed anzitutto deve completarlo, escludendo che nella fattispecie sia 
configurabile, per il privato, una situazione di interesse legittimo, come 
tale tutelabile dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale 
di legittimit�. 

Questa tesi che riecheggia decisioni del Consiglio di Stato nella collaterale 
materia dell'assistenza sanitaria prestata dallo stesso Ente (per 
es. Sez. IV, 5 novembre 1969 n. 631), viene prospettata nel ricorso, essenzialmente 
con riguardo al tempo entro il quale all'ENPAS, � dato di 
provvedere alla liquidazione della buonuscita. 

Ma, anche cos� limitata, essa � contraddetta dal testo del d.P.R. 29 
dicembre 1973 n. 1032. 
Ivi la costante qualificazione formale dell'indennit� come diritto, ripetuta 
nei vari articoli dopo essere stata perentoriamente proclamata 


628 

RASSEGNA DELL1AVVOCAtURA nato S'.l.'AtO 

nel primo, trova riscontro sostanziale nella minuziosa disciplina del procedimento 
di liquidazione, caratterizzato dalla apposizione di termini specifici 
alla definizione delle singole fasi in cui esso si articola, affinch� 
il pagamento avvenga nel modo pi� sollecito' possibile (artt. 23 e 26 del 
quale ultimo sono particol~rmente �rilevanti il terzo, quarto e quinto 
comma). 

Inoltre se non si contesta in tesi che l'ex impiegato abbia diritto 
all'indennit� non si lascia spazio alcuno alla giurisdizione generale di 
legittimit� del giudice amministrativo, giacch� la controversia avr� sempre 
ad oggetto un rapporto di credito fra cittadino ed amministrazione (art. 
2, 1. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) e quali che siano le possibilit� di quest'ultima 
in ordine al tempo dell'adempimento, esse non potranno mai 
esser tali da far venire meno il diritto. 

Per quanto concerne l'altra tesi, che cio� nella specie sussiste la 
giurisdizione esclusiva di cui agli artt. 7, 1. 6 dicembre 1971 n. 1034 e 29, 
primo camma, n. 1 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054, si era osservato, nelle 

precedenti sentenze, che essa prescinde dal fatto che le controversie in 
esame sono state proposte e sono proponibili unicamente nei confronti 
dell'ENPAS, in quanto il testo unico n. 1032 del 1973 pone come debitore 
dell'indennit� di buonuscita, il predetto Ente e non gi� l'Amministrazione 
cui � app_artenuto l'impiegato. 

Quel rilievo resta decisivo se � vero che la citata norma del testo 
unico sul consiglio di Stato attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione 
esclusiva sui ricorsi relativi � al rapporto d'impiego � e non 
qualunque questione proponibile da chi �, o sia stato, impiegato, nei 
confronti di un'amministrazione che, sebbene munita di poteri di interferenza 
sui di lui diritti o interessi, sia diversa da quella presso la 
quale egli presta o ha prestato, servizio. Di conseguenza, ogni qual volta 
si discuta di un rapporto di cui non � parte l'amministrazione datrice di 
lavoro e che quindi sia soggettivamente diverso dal rapporto di impiego 
pubblico, � da escludere per definizione quel nesso di derivazione immediata 
e diretta tra diritto patrimoniale controverso e pubblico impiego, 
al quale � condizionata la predetta giurisdizione amministrativa. 

L'argomento, del resto, non � nuovo nella giurisprudenza di questa 
Corte si veda ad es. SS.UU. 16 marzo 1970 n. 681 ove il fatto che la 
lesione del diritto di un impiegato comunale era stata ascritta ad un'autorit� 
diversa dal Comune, fece ritenere che la �causa petendi � della 
pretesa non avesse la sua radice nel rapporto di pubblico impiego. E 
la stessa sentenza 18 settembre 1970 n. 1570 cui si appella il ricorrente, 
sotto un altro profilo che sar� tra breve esaminato, ebbe a precisare 
che sussiste la giurisdizione esclusiva amministrativa quand9 l'impiegato 
chieda la prestazione assicurativa � all'ente pubblico da cui dipende, o 
dipendeva�. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 629 

Occorreva, dunque, dimostrare che la domanda andava proposta necessariamente 
anche nei confronti dell'Amministrazione press<;> la quale 
ha prestato servizio l'attore. 

Ma questa dimostrazione non � stata data e non � possibile. 

Se l'indennit� � prelevata da un fondo gestito dall'ENPAS; se la 
competenza alla liquidazione e non alla sola emanazione dell'ordine di 
pagamento, � stata attribuita all'ENPAS (art. 25), se, in vista di ci�, 
all'amministrazione di appartenenza dell'impiegato null'altro � imposto 
che di trasmettere all'Ente un � progetto di liquidazione corredato della 
copia autentica dello stato di servizio� (art. 26, secondo, terzo e quinto 
comma), se ai fini della liquidazione e della corresponsione, �non occorre 
che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione 
del servj.zio � (art. cit. quarto e comma); se anche il riscatto di 
servizi o periodi, per conseguire una maggiore indennit�, � vicenda che 
si svolge del tutto al di fuori di ogni interferenza dell'amministrazione 
di appartenenza -la quale funge solo da �tramite� mentre all'ENPAS 
spetta di provvedere sia sulla determinazione del contributo a carico dell'impiegato, 
sia sulle scorte della domanda (artt. 15 e 24) se tutto questo 
si tiene presente, riesce difficile immaginare quale possa essere la situazione 
sostanziale che, in quanto comune a quell'amministrazione, renda 
indispensabile estendere ad essa il giudizio. 

Neppure, si badi, nei casi in cui la lite tra l'Ente e l'impiegato nasca 
dalla valutabilit� di determinati periodi di servizio, o addirittura coinvolga 
atti o comportamenti ascrivibili all'amministrazione predetta, si 
realizza l'ipotesi dell'art. 102 cod. proc. civ. 

L'esame qi siffatte questioni, in sede di liquidazione dell'indennit�, 
� preordinato appunto ed esclusivamente a tale liquidazione, onde � da 
escludere s�nz'altro anche che possa comunque influire sul pregresso 
rapporto di impiego ed interessare anche l'amministrazione di appartenenza. 


Pertanto, il giudice ordinario lo compir� in via incidentale, come gli 
consentono di fare gli artt. 4 e 5 1. 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, non 
diversamente del resto, da come lo compie la Corte dei conti, quando 
deve dirimere questioni analoghe p~r definire il giudizio sulla pensione 

o sull'assegno vitalizio. 
La forza di tali argomenti risulta vieppi� accresciuta dalla natura di 
prestazione previdenziale che, anche sulla scorta della giurisprudenza di 
questa Corte e della Corte costituzionale era stata ravvisata nell'indennit� 
di buonuscita dalle precedenti sentenze. 

Per questa via, infatti, si giunge alla conclusione che pure la causa 
e l'oggetto del rapporto sono diversi da quello del pubblico impiego. 
E che, dunque, come nel collaterale settore del rapporto privato, non 
si dubita dell'estraneit� al giudizio, del datore di lavoro, ogni qual volta 


630 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il lavoratore pretenda una determinata prestazione dall'ente assicuratore, 
cos� nel caso in esame non vi � ragione per estendere la lite all'amministrazione 
di appartenenza. 

A questo risultato la Corte era giunta gi� in tema di giurisdizione 
sulle controversie aventi ad oggetto l'as�sistenza sanitaria dovuta dall'ENPAS, 
le quali solo per la prestazione in contestazione si differenziano 
da quella in esame (sent. 5 luglio 1975 n. 2615; 3 febbraio 1967 n. 305; 
6 ottobre 1964 n. 2524; 23 giugno 1964 n. 1639). 

E non giova a vanificarlo il richiamo, fatto dal ricorrente, all'altra 
giurisprudenza che comprende nell'ambito della giurisdizione esclusiva 
amministrativa le controversie proposte dall'impiegato nei confronti del.l'amministrazione 
di appartenenza, per lamentare che questa non abbia 
provveduto, o abbia inesattamente provveduto, all'adempimento dell'obbligo 
di assicurarlo presso gli enti previdenziali e assistenziali (SS.UU. 
24 febbraio 1976 n. 599; 17 febbraio 1975 n. 618; 23 agosto 1973 n. 2375; 
23 agosto 1972 n. 2706; 18 settembre 1970 n. 157 cit.). 

� agevole replicare che in tali liti non � tanto il rapporto previdenziale, 
che viene in discussione, quanto quello di impiego, poich� vi si 
denuncia un illecito a carico non certo dell'amministrazione previden


�ziale, ma dell'amministrazione di appartenenza: precisamente � a questa 
che si fa carico dall'attore, di avere eluso obblighi che le incombeva 
rispettare in quanto datrice di lavoro. Cosicch� � chiaro che l'accertamento 
di tale inadempienza, per essere richiesto direttamente ed esclusivamente 
nei confronti della parte che l'avrebbe commessa, non ha carattere 
incidentale come si � detto, invece, dell'accertamento da compiersi, 
nelle controversie relative all'indennit� di buonuscita, su atti ed omissioni 
della stessa amministrazione. Esso ha carattere principale e dato 
il suo oggetto, spetta al giudice amministrativo. 

Anche nella causa promossa da . Azzolini va, dunque, affermata la 
giurisdizione del giudice ordinario. -(Omissis). 



SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 marzo 1977, n. 1118 -Pres. Mirabelli -
Rel. Lipari -P. M. Del Grosso (conf.) -Perniola Francesco (avv. Cola-� 
cieco) c. Ministet� del Lavoro e della Previdenza sociale (avv. Stato 
Siconolfi). 

Lavoro -Assunzione di mano d'opera agricola � Sanzione amministrativa Sanzione 
penale � Nullum crimen sine lege � Inderogabilit� assoluta. 
(Cost., art. 25; �od. pen., art. 2). 

Il principio stabilito dall'art. 2, comma I cod. pen., e costituzionaliz,zato 
all'art. 25, comma II Cost., che vieta di considerare come reato un 
fatto non qualificato tale al momento della commissione, 'non pu� essere 
derogato neanche per trarre conseguenze favorevoli al reo. Deve pertanto 
riconoscersi la competenza dell'lspettorajo del lavoro ad emettere ordinanza 
di pagamento della sanzione amministrativa per un fatto com.
messo nel vigore di una legge che prevedeva per quel fatto una sanzione 
solo amministrativa, anche dopo l'entrata in vigore di una legge successiva 
che configura il medesimo fatto come reato, poi amnistiato. 

(Si assumeva nella specie, l'incompetenza dell'ispettore del lavoro, 
con l'entrata in vigore della l. 8 agosto 1972, n. 457, che qualifica come 
reato l'assunzione di operai agricoli senza il tramite dell'.ufficio del lavoro 
competente -ad emanare ordinanza di pagamento della sanzione amministrativa 
per il fatto medesimo svoltosi sotto la v1genza della l. 11 marzo 
1970, n. 83, che preveda appunto la semplice sanzione) (1). 

(1) Questione nuova, per quanto consta, ed esattamente ;risolta.' 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 marzo 1977, n. 1213 -Pres. Caporaso -
Rel. Corda -P. M. Morozzo della Rocca (conf.) -Scimeni Anna e Giuseppe 
(avv. Sangiorgi) c. Ministero Difesa (avv. Stato Tomasicchio). 

Espropriazione. per p.u. � Occupazione di aree private disposte dall'autorit� 
militare � Termine biennale � Inapplicabilit� � Espropriazione 

p.u. � Occupazione militare ultrabiennale � Illegittimit� costituzionale � 
Manifesta infondatezza. 
(Cost., art. 42, I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 76). 
Le occupazioni disposte per esigenze di carattere provvisorio dall'Autorit� 
militare non sono sottoposte al termine biennale di durata previsto 
dall'art. 73 legge 25 giugno 1865, n. 2359 (1). 

(1-2)Si confermano i principi gi� affermati in numerosi arresti giurisprudenziali 
e da ultimo sent. 4 gennaio 1975, n. 7, in questa Rassegna 1976, I, 561. 



632 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E manifestamente infondata la questione di illegittimit� costituzionale 
dell'art. 76 legge 25 giugno 1865, n. 2359 che non assoggetta al termine 
biennale la durata delle occupazioni della propriet� privata disposta dall'Autorit� 
militare (2). 

(Omissis). -Col terzo motivo le ricorrenti deducono, in via subordinata, 
�che avrebbe errato la Corte di appello nel dichiarare che le 
occupazioni temporanee disposte dall'Autorit� militare .non sono soggette 
quanto alla validit� temporale al limite del biennio. , Tutte le occupazioni 
-sostengono -sono soggette al detto limite; e quando questo 
sia trascorso senza che l'Amministrazione abbia restituito l'immobile o 
provocato il decreto di espropriazione, compete al privato il risarcimento 
dei danni �per effetto della definitiva privazione del bene�. 

L'assunto � privo di fondamento. 

La giurisdizione di questa Corte Suprema �, infatti, ormai costante 
nell'affermare che le occupazioni disposte per esigenza di carattere militare 
non sono sottoposte al termine di dur~ta biennale stabilito dall'art. 
73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (v., da ultimo, Cass. Sez. Un. 
4 gennaio 1975, n. 7); e poich� a questo consolidato indirizzo si � richiamata 
l'impugnata sentenza, quando h� corretto l'errore in cui erano 
incorsi i primi giudici, appare chiaramente privo di consistenza l'assunto 
delle ricorrenti. 

Queste ultime, per la verit�, hanno mostrato di non ignorare l'esistenza 
di detto .indirizzo, ma hanno sostenuto che non sarebbero sufficientemente 
meditate le sentenze di questa Corte Suprema che ad esso 
si sono adeguate e che le stesse, in ogni caso, non terrebbero conto 
di quanto era stato affermato con la sentenza a Sez. Un. del 28 maggio 
1954, n. 1702, second_o cui il termine di due anni si applicherebbe a tutte 
le occupazioni temporanee, da qualunque legge autorizzate, senza possibilit� 
di distinzioni. 

Ma un siffatto assunto non tiene conto che la citata sentenza di 
questa Corte Suprema aveva preso in esame le sole occupazioni diverse 
da quelle disposte dall'Autorit� militare e, altres�, che l'inapplicabilit� 
del limite temporale a queste ultime occupazioni deriva dalla non equivoca 
volont� della legge 25 giugno 1865, n 2.359 che, nell'attribuire all'Autorit� 
militare (con l'art. 76) il potere di ordinare l'occupazione immediata 
dei beni necessari all'esecuzione di opere militari, non ha stabilito 

Debbonsi peraltro ribadire le perplessit� suscitate dall'affermazione, ripetuta 
anche nella sentenza che si annota, secondo cui fa cessazione dell'occupazione 
potrebbe derivare da un riconoscimento tacito della P. A. non estrinsecatosi in 
un formale provvedimento. 



PARm� I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

(in modo espresso) alcun. termine circa la protrazione dell'occupazione, 
cos� come aveva fatto, invece, con l'art. 73 per le occupazioni temporanee 
prevedute dal precedente art. 71. 

Ora le ricorrenti sostengono che nell'~ttribuzione dell'Autorit� militare 
(art. 76, secondo comma) delle facolt� attribuite al prefetto nel 
Capo II del Titolo II della legge in esame (comprendente gli artt. da 71 
e 73) avrebbe, implicitamente, esteso alle occupazioni militari quel limite 
di validit� temporale che � contemplato, appunto, dall'art. 71. 

Ma un siffatto argomento � palesemente privo di pregio perch� mostra 
di confonder,~ la facolt� di ordinare l'occupazione con l'efficacia temporale 
dell'occupazione medesima. 

Col quarto motiv� le ricorrenti deducono, in via ancora pi� subordinata, 
che sarebbe viziata di illegittimit� costituzionale la norma contenuta 
nell'art. 76 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, se di essa si desse 
l'interpretazione datane dai giudici di appello, perch� se l'occupazione 
disposta, dall'Autorit� militare potesse protrarsi a tempo indeterminato, 
risulterebbe violato l'art. 42 della Costituzione, 'dato che si verificherebbe 
una sostanziale soppressione del diritto di propriet�. 

L'eccezione �, per�, manifestamente infondata. 

Come, infatti, questa Corte Suprema ha gi� avuto modo di affermare 
in precedenti decisioni, l'occupazione di urgenza disposta per esigenza 
di carattere militare, bench� non sottoposta al termine di durata biennale 
stabilito dall'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non pu� 
tuttavia durare indefinitamente, avendo anche essa, per sua natura, carattere 
temporaneo. 

Pertanto, qualora siano venute meno le necessit� contingenti che 
l'avevano determinata, ma essa tuttavia permanga senza che sia intervenuta 
l'espropriazione, il proprietario ' dei beni occupati non rimane 
senza difesa, perch� pu� sempre provocare (per chiedere i danni al 
giudice competente) un provvedimento dell'Amministrazione militare che 
constati il venir delle condizioni legittimanti l'occupazione, o un riconoscimento 
tacito in tal senso derivante da un comportamento inequivoco 
dell'Amministrazione stessa, o l'accertamento ad opera del giudice amministrativo 
dell'illegittimit� del diniego dell'Amministrazione predetta 
di provvedere in proposito (Cass. Sez. Un., 4 gennaio 1975, n. 7). 

Col quinto e' ultimo motivo, le ricorrenti sostengono che, avendo 

l'Amministrazione provocato un decreto di espropriazione per pubblica 

utilit� contenente (per quanto inefficace, giacch� emesso dopo la scadenza 

dei termini prefissati) il riconoscimento del venir meno delle condizioni 

che avevano dato luogo all'occupazione temporanea, si sarebbe dovuto 

ritenere che l'occupazione predetta si era trasformata in definitiva e 

illegittima, con il conseguente diritto di esse deducenti a ottenere il risar


cimento dei danni. 


634 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEIJ..O STATO 

I

Anche questa censura va respinta al pari delle altre. 

:�:, infatti, del tutto arbitraria l'illazione che l'Amministrazione militare, 
col richiedere al Prefetto l'emissione del decreto di espropriazione, 
avrebbe riconosciuto che non ricorrevano pi� i presupposti per la protrazione 
dell'occupazione temporanea. Si �, invero, osservato, nell'esaminare 

I

il precedente motivo di ricorso, che il proprietario dei beni occupati 0 
pu� esplicare la difesa del proprio diritto anche provocando dall'Amministrazione 
militare un riconoscimento tacito del venir meno delle 
condizioni legittimanti l'occupazione. Ma si � precisato che un tale riconoscimento 
deve risultare un comportamento inequivoco dell'Amministrazione 
stessa; ed � perlomeno arbitrario volerlo far risultare dal fatto 
che fu richiesta l'emissione del decreto di esproprio, poich� da tale 
fatto pu� meglio desumersi -come ha ptintualmente osservato la resisente 
-che l'Amministrazione militare aveva necessit� di acquisire il 
bene in modo definitivo. -(Omissis). 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 30 marzo 1977, n. 1224 -Pres. Mirabelli Est. 
Martinelli -P. M. Alfano (conf.) -Assessorato ai LL.PP. per la 
Regione Siciliana (avv. Stato Tomasicchio) c. Muccio Lorenzo e Giuseppe 
(n.c.). 

Espropriazione per p.u. -Esecuzione di un'opera pubblica da parte di 
un ente in sostituzione di altro ente pubblico � Decreto di espropriazione 
a favore dell'ente sostjtuito -Giudizio di opposizione alla 
stima � Legittimazione passiva dell'ente che ha eseguito l'espropria� 
zione. 

(I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51). 
In caso di sostituzione di un ente ad un altro nella realizzazione di 
un'opera pubblica (o di delega), sebbene l'espropriazione sia pronunziata 
a favore dell'ente sostituito (o delegante) legittimato (attivamente o passivamente) 
al giudizio di opposizione alla stima � l'ente che ha eseguito 
l'espropriazione (1). 

(1) La decisione che si annota apporta un ulteriore importante chiarimento 
nell'individuazione del soggetto che, quale espropriante, � legittimato (passivat 
~ 

mente od attivamente) nel giudizio di opposizione alla stima ex art. 51 legge ;:,. 
25 giugno 1865, n. 2359. ~:

io 

j:
Tale individuazione va fatta, secondo i principi generali, in base alle indi


l ~'

ca�oni risultanti dal decreto di espropriazione nel senso che deve considerarsi 
so.ggetto attivo dell'esprop:niazione colui a cui favore nel detto decreto l'espro-

I fo 

.. ! 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 635 

(Omi~sis). -Con il primo motivo, sostanzialmente, l'Avv. dello Stato 
prospetta un'eccezione di difetto di legittimazione, affermando che l'originaria 
domanda di danni per occupazione illegittima del fondo non 
poteva tramutarsi in una mera opposizione alla stima in seguito al 'decreto 
di espropriazione intervenuta nel corso del giudizio, considerato 
che l'ente espropriante indicato nel provvedimento prefettizio era diverso 
rispetto a quello che aveva proceduto all'occupazione illegittima, e che 
era stato evocato in giudizio. 

La censura � priva di ogni fondamento. 

Va subito premesso che l'interpretazione dell'atto amministrativo 
rientra nei. poteri insind�cabili del giudice di merito, ove la motivazione 
della decisione sul punto sia immune da vizi logici e da violazioni di 
norme ermeneutiche. 

Quest'ultime, infatti, seppure previste pre l'interpretazione dei negozi 
di diritto 'privato, possono trovare applicazione, anche, nel campo degli 
atti amministrativi con i dovuti comportamenti imposti dalla particolare 
natura dell'atto e dei suoi effetti pubblicistici. 

Stabilito quanto sopra, � indubbio che il giudice di merito, con suo 
apprezzamento insindacabile, ha ritenuto che l'Amministrazione regionale 
ebbe a sostituirsi al Comune di Palermo nell'occupazione e nell'espropriazione 
dei fondi. 

N� in subiecta materia pu� affermarsi che tale conclusione ermeneutica 
si concretizzi in una mera affermazione apodottica ed arbitraria, 
considerando che questa si fonda sulla documentazione prodotta, e, soprattutto, 
sul provvedimento prefettizio del 5 agosto 1970 dal quale risulta 
che l'ente espropriante fu la Regione che con decreto del 3 settembre 
1966 del Prefetto di Palermo era subentrata nell'occupazione dei fondi. 

Neppure, pu� affermarsi -come sostiene l'Avvocatura dello Stato che 
con il decreto prefettizio 20 ottobre 1971 si sia inteso correggere 
un errore in corso nella stesura del decreto 5 agosto 1970, di guisa che 
da doversi ritenere il Comune di Palermo quale unico ente espropriante 
fin da tal data. 

priazione viene pronunziata (v. Cass. 2 a:Prile 1974, n. 1102, in questa Rassegna 

1974, I, 1144). 

Peraltro, ed � questo il chiarimento contenuto nella decisione qui annotata, 

tale principio generale v;iene derogato quando intervenga un provvedimento ammi


Illistrativo (sostituzione o delega) che modifichi tali competenze. 

In tal caso il soggetto espropriante non � pi� colui nel cui interesse l'opera 

viene realizzata, ma quel soggetto che in forza dell'atto amministrativo dero


gativo della competenza si sostituisce o viene delegato all'esecuzione dell'opera 

(v. conf. 8 febbraio 1973, n. 382, in questa Rassegna 1973, I, 379. Per ulterJori 
richiami v. Relazione dell'Avvocatura dello Stato, anni 1971-75, vol. III, p. 419). 

636 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Invero, per arrivare ad una tale conclusione dovrebbe riconoscersi 
all'ultimo decreto prefettizio natura di atto di annullamento �per errore 
del provvedimento 5 agosto 1970 con sua sostituzione ad opera� di un 
nuovo decreto di espropriazione; ed � evidente che nessun elemento letterale 
e logico pu� giustificare una siffatta conclusione. Neppure, pu� 
parlarsi nella specie -d'ipotesi di correzione di errore naturale, perch� 
se il decreto 5 agosto 1970 fu nificiato da errore nell'individuazione dell'ente 
espropriante, questo non poteva che assumere natura concettuale. 

� invece, indubbio che il decreto prefettizio 20 ottobre 1971 si inser� 
proprio nella fattispecie della sostituzione amministrativa determinando il 
successivo trasferimento del bene espropriato dalla Regione al Comune 
di Palermo con effetti esclusivamente interni ai due enti. 

� ormai principio consolidato in dottrina e in Giurisprudenza che la 
sostituzione ammministrativa, cos� come la delegazione intersoggettiva, a 
diversit� della mera ipotesi di finanziamento, comporta una sostituzione 
nel potere espropriativo, e, quindi, nell'assunzione delle relative obbligazioni 
sorgenti dall'espropriazione da parte dell'ente sostituto o delegato. 
Da ci� conseg.e che gli enti delegati o sostituiti non assumono alcuna 
responsabilit� di fronte ai terzi per gli atti o fatti compiuti dal delegato 

o sostituto, unico obbligato al pagamento dell'indennit� espropriativa. 
Il secondo motivo merita, invece, accoglimento. Va subito premesso 
che -secondo quanto affermato da questa Suprema Corte (Cass. Sez. 
I 30 dicembre 1968 n. 4086 -sez. I 10 marzo 1976 n. 825), ove nel corso 
del giudizio intervenga il decreto di espropriazione, l'originaria domanda 
di danni per occupazione abusiva si tramuta in opposizione alla stima 
dell'indennit� con limitazione s'intende, a quella parte del danno originariamente 
liquidato con riferimento all'� aestimatio rei � del bene che 
pi� non pu�� rientrare nel patrimonio dell'attore. 


Ora proprio con riferimento a tale principio � evidente l'errore in 
cui � incorso il giudice di merito, il quale, non solo ha omesso di specificare 
i titoli delle somme liquidate (confermando �in toto� la pronuncia 
del Tribunale) ma ha, pretermesso: 

a) di tener conto della somma depositata dalla P. A. a titolo di 
indennizzo; 

b) di disporre il deposito delle somme liquidate con sentenza a 
titolo di indennit� ex art. 51 legge 25 giugno 1865 n. 2359 -con conseguente 
errore nel computo degli interessi dovuti per le somme deposi


tate (nei limiti previsti dall'ordinamento della Cassa depositi e prestiti). 

� principio consolidato di questa Suprema Corte che il deposito 
presso detta Cassazione vada disposto, per i fini di cui agli artt. 55 e segg. 
legge 25 giugno 1865 n. 2248, anche per le indennit� liquidate giudizialmente, 
-(Omissis). 


t>AR'tE �, SEZ. IV, GitJR�SPRUDENZA CIVIi.E 631 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 18 aprile 1977, n. 1419 -Pre. Tamburrino 
-Est. Caleca -P. M. Gentile (conf.) -Condominio via Slataper 
(avv. Paoli) c. Ministero LL.PP. (Comitato Liquidazione INCIS) (avv. 
Stato Pierantozzi). 

Procedimento civile -Ricorso per Cassazione -Notificazione ad ente sop� 
presso -Inammissibilit� -Sussiste. 

(d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, art. 13). 
Deve ritenersi inammissibile perch� notificato a soggetto non pi� 
esistente, il ricorso per cassazione notificato ad un ente soppresso (INCIS) 
in epoca successiva alla data dalla quale prende efficacia la sua soppressione 
(1). 

(Omissis). -L'eccezione di inammissibilit� del ricorso � fondata. 

Nel giudizio di cassazione, se � vero che non � ammissibile l'intervento 
di chi non sia stato parte nelle precedenti fasi di merito tuttavia 
deve trovare applicazione il principio, consacrato nell'art. 110 cod. proc. 
civ., in virt� del quale, se una parte viene meno per morte o per altra 
causa, il processo � proseguito dal successore universale o nei suoi 
confronti, sempre che da colui che assume di essere successore del soggetto, 
nei cui confronti � stata emessa la pronuncia di merito, sia dimostrata 
tale sua qualit�; solo nel difetto di detta prova il procedimento 
deve continuare a svolgersi nei confronti della parte originaria, data la 
inapplicabilit� al procedimento di cassazione -dominato dall'impulso 
di ufficio -dell'istituto della interruzione del processo di cui agli artt. 
299 e 300 cod. proc. civ. 

Ora, nel caso di specie, per effetto delle disposizioni contenute nella 
legge 19 gennaio 1974 n. 9 e nel d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, il Ministero 
dei Lavori Pubblici, al momento della notificazione del ricorso (8 
marzo 1974) all'INCIS, era gi� subentrato in tutti i rapporti, compresi 
quelli processuali, facenti capo a detto Istituto, con la ulteriore conseguenza 
che la rappresentanza in giudizio, per le cause in corso, doveva, 
ex lege, essere assunta dall'Avvocatura Generale dello Stato. 

Infatti, con il decreto presidenziale n. 1036 del 1972, che affidava al 
Ministero dei LL.PP. la realizzazione unitaria degli obiettivi stabiliti nei 
programmi di intervento di � edilizia abitativa pubblica e di edilizia 

(1) Massima esatta che trova fa sua giustificazione nel riconoscimento, nel 
caso di soppressione dell'I.N.C.I.S., di una espressa volont� del legislatore di 
escludere che durante la fase di� liquidazione l'ente sopravviva, per affidare la 
cura della liquidazione ad altro soggetto del tutto distinto (comitato di liquidazione, 
organo del Ministero dei Lavori Pubblici). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sociale� (art. 1), veniva espressamente disposta la soppressione, con 
effetto dal 31 dicembre 1973, di alcuni enti, fra i quali l'INCIS (art. 13) 
e veniva attribuita al �Comitato per l'edilizia residenziale� -quale organo 
del Ministero dei LL.PP. -l'espletamento di particolari compiti, fra 
i quali quello di � sovrintendere, fino al trasferimento dei rispettivi patrimoni 
e per la parte non ancora trasferita, a tutti gli adempimenti 
comunque demandati, dalle norme allora vigenti, agli enti soppressi 
(INCIS-GESCAL-ISES) (art. 4 lett. n). 

Con la legge n. 9 del 1974 veniva, poi,� attribuito al Ministero dei 
LL.PP. il compito di provvedere -mediante appositi comitati dotati di 
autonomia patrimoniale e contabile -alla liquidazione' delle situazioni 
attive e passive dell'INCIS ed al graduale trasferimento del patrimonio 
e dei programmi di detto ente alle amministrazioni ed enti di competenza 
in base agli artt. 14, 15, 16 del citato d.P.R. n. 1036 del 1972. 

Pertanto, alla data della notificazione del ricorso all'INCIS (8 marzo 
1974), detto Istituto pi� non esisteva ed inoltre la definizione dei rapporti 
pendenti eta stata dalla legge attribuita ad altri soggetti del tutto 
autonomi e distinti e precisamente ad organi (comitati) all'uopo istituiti 
presso il Ministero .dei LL.PP. -Consegue che al caso di specie non � 
applicabile, al fine di attribuire efficacia alla notificazione del ricorso 
in esame, il principio secondo il quale il provvedimento di soppressione 
di una �persona giuridica, anche se pubblica, non vale, di per s�, a 
segnare la fine della stessa, ma serve soltanto a determinare il passaggio 
ad una fase parti�olare in cui deve provvedersi alla sorte dei beni 
che facevano parte del suo patrimonio ed alla definizfone dei rapporti 
giuridici pe~denti. Il principio anzidetto, infatti, presuppone che al compito 
di cui sopra debba attendere la stessa persona giuridica soppressa 
e non, come nel caso di specie, un soggetto del tutto estraneo ad essa e 
creato appositamente dalla legge. 

Deve, conseguentemente, essere dichiarata la inammissibilit� del ricorso 
poich� notificato non al soggetto legittimato passivamente. 

(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 maggio 1977, n. 1896 -Pres. Mirabelli -
Rel. Lipari -P. M. Morozzo della Rocca (diff.) -Ditta Iclet (avv. Romanelli) 
c. Azienda Autonoma F.S. (avv. Stato De Francisci). 

Responsabilit� civile -Responsabilit� della P.A. � Clausola di manleva 
inserita nel capitolato d'appalto delle F.S. � Contrasto con l'art. 1229 
cod. civ. � Non sussiste. 
(Cost., art. 28; cod. civ., art. 1229). 


PARTB I, SBZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 639 

Responsabilit� civile � Responsabilit� della P.A. -Liceit� della clausola 
di manleva a mente dell'art. 1229 cod. civ. � Illegittimit� costituzionale 
dell'art. 1229 cod. civ. per contrasto con l'art. 28 Cost. -Manifesta 
infondatezza. 
(Cost., art. 28;. cod. civ., art. 1292). 

Responsabilit� civile � Responsabilit� della P.A. -Clausola di manleva Transazione 
tra le F.S. e il danneggiato � Opponibilit� all'appaltatore Obbligo 
dell'avviso � Non sussiste. 
(cod. civ., art, 1913). 

La clausola prevista dal capitolato d'appalto delle F.S. con cui l'appaltatore 
si addossa gli oneri derivanti ai dahneggiati oltre .che per fatti 
propri e dei propri dipendenti anche per fatto e colpa dei dipendenti 
,dell'Amministrazione (c.d. clausola di manleva) non contrasta con l'art. 1229 
cod. civ. (1). 

Non contrasta con l'art. 28 Cost. l'art. 1229 cod. civ. anche se inter


pretato nel senso che riconosca la liceit� della clausola di manleva (2). 

L'omesso avviso delle trattative della successiva transazione tra la 
Amm.ne, garantita dalla clausola di manleva, e il danneggiato, non rende 
inefficace la transazione stessa nei confronti dell'appaltatore garante, salvo 
che quest'ultimo non dimostri l'eccessivit� della liquidazione accordata al 
danneggiato (3). 

(Omissis). -1. -In forza di appalto n. 47 del 1964, stipulato fra la 
Amministrazione ferroviaria e la ditta ICLET, si conveniva all'art. 10 
(riguardante la prot�zione dei cantieri di lavoro) che il personale delle 
ferrovie utilizzato dall'appaltatore per la sorveglianza dei cantieri dovesse 
essere considerato, ad ogI).i effetto, nell'adempimento del proprio compito, 
come personale proprio dell'appaltatore e da lui pagato; e si stabiliva 
che � nessuna responsabilit� fa carico alle ferrovie per danni che 
comunque potessero derivare in dipendenza dell'esercizio ferroviario al 
personale dell'appaltatore�, Nell'art. 13, sotto la rubrica �risarcimento 
danni ii;t caso di infortuni\>, si precisava poi che � le Ferrovie non assumono 
alcuna responsabilit� per danni, infortuni od altro che dovessero 

(1-3) Il principio contenuto nella prima massima dell'annotata decisione conferma 
un indirizzo ormai costante e pacifico della giurisprudenza del S. C. in 
tema di clausola di m�nleva-inserita nel capitolato d'appalto delle F. S. (v. conf. 
sent. 7 aprile� 1976, n. 1213; 6 agosto 1974, n. 2348, in questa Rassegna 1975, I, 363 
ove ulteriori richiami). 

Anche la seconda massima costituisce conferma di una giurisprudenza ormai 
costante (cfr. Cass. 1 ottobre 1970, n. 1756, in questa Rassegna 1970, I, 812). 



RASSEGNA DELL1AVVOCA!UllA OliLLO STATO 

derivare all'appaltatore ed ai propri dipendenti nell'esercizio delle prestazioni 
oggetto del presente atto, od a motivo dell'esercizio ferroviario, 

o per qualsiasi altra causa, ritenendosi a tale riguardo qualsiasi onere gi� 
compreso e compensato nel corrispettivo di appalto�. 
Patti del genere -intervenuti fra l'amministrazione delle FF.SS. e gli 
appaltatori -sono stati sottop�sti all'esame di questo Collegio, e con giurisprudenza 
univoca ne � stata riconosciuta la validit�, sul rilievo che si 
tratta di convenzione estranee all'area dell'art. 1229 e.e., riguardanti il 
debitore ed un terzo, con cui il primo riversa sul secondo gli oneri derivanti 
dalla propria desponsabilit� verso il danneggiato (cfr. Cass. 7 aprile 
1976 n. 1213; 6 agosto 1974 n. 2348; 16 febbraio 1974 n. 434; 26 giugno 1973 

n. 1853; 1� ottobre 1970 n. 1756; 20 maggio 1969 n. 1779; 21 giugno 1969 
n. 2221; 1� giugno 1968 n. Y686; 22 maggio 1954 n. 1580). 
Si � puntualmente precisato che non rientra nel divieto dell'art. 1229 
cod. civ. la cosiddetta �clausola di manleva�, normalmente inserita nei 
contratti di appalto e di cessione di lavori e servizi per le ferrovie dello 
Stato, con la quale, lasciando ferma la responsabilit� dell'Amministrazione 
verso i dipendenti dell'appaltatore o del concessionario danneggiati dal 
fatto colposo dell'amministrazione stessa, si consenta tuttavia a questa 
di trasferire su a�tro, e anche sullo stesso appaltatore o concessionario, 
gli oneri derivanti dalla propria responsabilit�,, a condizione, peraltro che 
il terzo, assuntore di tali oneri, vi abbia un interesse (in difetto del quale 
il fatto sarebbe nullo per mancanza o illiceit� della causa). 

Facendo applicazione di questo consolidato orientamento giurisprudenziale 
la Corte. d'Appello di Trieste ha �ondannato la societ� appaltatrice 
dei lavori a rivalere l'amministrazione ferroviaria di quanto corrisposto 
a titolo di risarcimento danni agli eredi di un operaio deceduto 
per investimento nel corso della esecuzione dei lavori di appalto; per fatto 
di un cantoniere dipendente della P.A. addetto alla manutenzione del 
cantiere. 

La ditta non ha accettato la decisione �onforme dei giudici di I e II 
grado e, consapevole dell'orientamento giurisdizionale di questo S.C., sviluppando 
una tesi gi� sostenuta nel corso dell'appello, pretende di aggirarlo, 
ipotizzando che i due commi dell'art. 1229 enuncino due distinte 
proposizioni normative, e sostenendo che la giurisprudenza del S.C. sulla 
validit� della clausola di manleva si riferisce, sia pure senza specificarlo, 
al solo comma 1� (riguardante l'esclusione o la limitazione) della respon-

Di particolare interesse la puntualizzazione contenuta nella terza massima. 

Con una attenta ed esatta valutazione della natura della clausola di manleva 
il s; C. ne ha esclusa la assimilabilit� al contratto di assicurazione escludendo 
il venir meno della manleva nell'ipotesi che l'Azienda ferroviaria transiga con 
il danneggiato il danno coperto da garanzia senza preavvisare il garante (v.. conf. 
sent. n. 1756 del 1970 citata). 



PARTE I, SBZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

sabilit� del debitore per dolo o colpa grave) ma non � invocabile rispetto 
al comma II il quale sancisce la nullit� dei patti di esonero (o limitazione) 
delle responsabilit� per i casi in cui il fatto del debitore, e dei suoi ausiliari, 
costituisca violazione di obblighi derivati da norme di ordine pub� 
blico (1� mezzo: mancata applicazione della 'norma di cui all'art. 1229 
comma 2� e dell'art. 1418 cod. civ. e mancata motivazione in proposito). 

Il motivo � infond;;tto. 

In primo luogo va rilevato che trattandosi di risolvere un problema 
di interpretazione giuridica di norme, il profilo dell'omesso esame non 
assume alcuna autonoma consistenza e si tratta di verificare in s� e per 
s� l'esattezza della tesi prospettata dalla societ� ricorrente, la quale sostiene 
che il secondo comma, colpendo l'esonero della responsabilit�, comunque 
conseguito, vieterebbe non solo il patto diretto fra danneggiante e danneggiato, 
ma qualsiasi convenzione volta in definitiva, a lasciare indenne da 
responsabilit� il danneggiato che abbia violato norme d'ordine pubblico, 
trasferendo ad altri il rischio e l'onere del risarcimento. 

Ma l'assunto � privo di fondamento giuridico. 

A parte la fragilit� dell'argomento secondo cui il legislatore, quando 
divide un articolo in commi, intende .diciplinare ipotesi diverse ed autonome 
(anche se affini), non pare decisivo rilevare che nel primo comma si 
parla di � esclusione �, e nel secondo invece di � esonero � dalla responsabilit�, 
per sostenere che l'esclusione, implicando il venir meno di ogni 
conseguenza dannosa di un evento, si riferisce a patti che non possono 
intervenire se non fra debitore e creditore (danneggiato e danneggiante), 
mentre l'esonero comporta il sollevare da un peso (ex onere), dalle conseguenze 
di un fatto (e specificamente dalle conseguenze di una violazione 
di norme di ordine pubblico) compiuto dal debitore, o dai suoi ausiliari 
e sarebbe perci�, suscettibile di riferirsi ad ogni accordo, fra chiunque 
intercorrente, che possa rendere in~ffi.caci, totalmente o parzialmente, i 
precetti di norme di carattere inderogabile. 

In verit�, ove si tenga presente che l'espressione � esonero � compare 

anche nella rubrica dell'articolo, la contrapposizione ad � esclusione � e 

l'equivalenza postulata a � trasferimento � appaiono chiaramente sforzate. 

Il legislatore ha voluto evitare che il debitore, o danneggiante, potesse 

andare esente (in tutto o in parte) da responsabilit� per fatti ascrivibili 

al dolo, alla colpa grave ed alla violazione di norme di ordine pubblico 

ma una volta assicurata in questi limiti la tutela del creditore, non si � 

preoccupato di radicare le conseguenze patrimoniali di tale responsabilit� 

in modo definitivo in capo al debitore, o danneggiante, medesimo e non 

gli ha vietato quindi di trasferire su terzi, con apposito patto, gli effetti 

economici del risarcimento danno prestato. 

Scopo della norma contenuta nel comma 2� non �, invero, quello di 

imporre ai debitori particolare attenzione nel rispetto delle disposizioni 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

642 

di ordine pubblico, sorvegliando con rigore il comportamento proprio o 
dei loro ausiliari (che sarebbe frustrato se il debitore, con apposito patto, 
potesse riversare su altri le conseguenze dannose della relativa violazione); 
l'art. 1229, nel suo complesso, � stato dettato per la tutela delle posizioni 
del creditore e segna il limite dell'autonomia delle parti, che non possono 
preventivamente escludere, o limitare, la responsabilit� del debitore nelle 
ipotesi ivi considerate. 

Non solo l'ipotesi del dolo o della colpa grave, ma anche quella della 
violazione delle norme d'ordine pubblico, � prevista �dalla legge esclusivamente 
nei rapporti interni fra debitore e creditore (danneggiato e 
danneggiante). 

Tale profilo si � gi� presentato all'esame di questo S.C. che, con sentenza 
n. 2348 del 1974 cit., ha ritenuto destituito di fondamento l'assunto 
secondo cui l'amministrazione ferroviaria, mediante il patto di esonero 
della reponsabilit�, avrebbe eluso-la norma imperativa che la obbligava ad 
adottare tutte le misure e tutte le cautele per evitare qualsiasi sinistro 
(incorrendo nella violazione del divieto di stipulare patti che eludano la 
reponsabilit� discendente dalla violazione di norme di ordine pubblico). 

� stato osservato, in tale occasione, che la clausola di manleva, prevista 
nei capitolati di appalto delle ferrovie dello Stato, non esonera 
l'amministrazione dall'obbligo di osservare le norme di comune prudenza, 
n� la libera dalle conseguenze del mancato rispetto della medesima nei 
confronti dei terzi danneggiati, poich� tiene fermo rispetto a costoro il 
canone del neminem laedere (Cass. 27 marzo 1970 n. 844, 27 aprile 1968 

n. 1328) e perci� nulla aggiunge ai principi operanti in tema di responsabilit� 
della P.A. 
La stipulazione di tale clausola non si riflette in alcun modo sul rap


porto danneggiante-danneggiato, che si svolge alla stregua delle norme di 

diritto comune, senza implicare alcuna limitazione delle responsabilit� 

dell'amminitrazione ferroviaria nei confronti del danneggiato o dei suoi 

eredi, ma spiega la sua efficada quando il danno, senza compressione o 

riduzione di sorta, � stato liquidato nella sua totalit�. 

Ferma restando la responsabilit� della P.A. verso i dipendenti dello 

appaltatore danneggiato da fatto illecito dell'amministrazione medesima o 

dal personale da essa impiegato, le viene consentito grazie al patto di 

manleva, di riversare sull'appaltatore gli oneri derivati da tale responsa


bilit�, ed il carico di questa eventuale rivalsa si presenta per l'appaltatore 

medesimo come una delle componenti del rischio, che caratterizza il 

contratto d'appalto. 

Il divieto sancito dall'art. 1229 opera nei soli rapporti fra danneggiante 
e danneggiato, ma una volta assicurata la tutela del danneggiato la 
liceit� del patto che trasferisce su un terzo (diverso dal danneggiato) 
l'onere dell'operato risarcimento non incontra l'ostacolo dell'art. 1229 



PARTE I, SEZ. IV; GIURISPRUDENZA CIVILE 

'cod. civ. In questa prospettiva il nucleo argomentativo evidenziato nel 
ricorso, l'affermazione, cio� che il soggetto tutelato dal patto di manleva 
si muoverebbe nel mondo del diritto con troppa disinvoltura, violando 
impunemente le norme imperative a ben vedere non prova n� la nullit� 
per illiceit� del patto medesimo nei confronti del terzo danneggiato, che 
non viene in alcun modo menomato dalla clausola, che non incide sul suo 
diritto al risarcimento, n� quella inter partes, avendo avuto questo S.C. 
cura di specificare, nelle numerose decisioni intervenute. sull'argomento, 
che tale patto in tanto si giustifica in quanto l'assuntore dell'onere vi 
abbia interesse, dato che altrimenti il patto stesso sarebbe nullo per 
mancanza o per illiceit� della causa. 

E nella specie l'interesse risulta all'evidenza del contratto d'appalto 
predisposto dalla P.A. la quale non si induce a contrattare se non con 
soggetto disposto ad accollarsi l'onere risarcitorio ad essa facente capo. 

Resta quindi confermata la liceit� del patto di manleva anche con 
specifico riguardo alla ipotesi di danno causato da dipendenti della amministrazione 
ferroviaria per violazione delle norme di comune prudenza 
attinenti all'incolumit� fisica delle persone. 

Secondo la ditta ICLET, peraltro, la norma dell'art. 1229 comma 2� 
cod. civ. cos� interpretata, sarebbe in contrasto con l'art. 28 Cost. Ed 
avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere � destituita di fondamento � 
anzich� �manifestamente infondata� la questione stessa, (con violazione 
dell'art. 23 della 1. n. 87 del 1953) e comunque nel non rimettere gli atti 
alla Corte costituzionale, mentre si dovrebbe far carico alla sentenza di 
una motivazione non appagante nell'esclusione vuoi del contrasto con lo 
art. 28 Cost. vuoi della rilevanza della questione. 

La ricorrente, in buona sostanza, ripropone la questione di incostituzionalit� 
e lamenta che i giudici veneziani abbiano negato l'accesso alla 
Corte costituzionale, insufficientemente argomentando su entrambi i punti. 

In verit� la motivazione della Corte pi� che insufficiente deve ritenersi 
ridondante perch�, senza rispettare l'ordine logico, � stata anzitutto negata 
la ipotizzabilit� di un apprezzabile contrasto fra art. 28 Cost. ed art. 1269 
comma 2� cod. civ., ed ulteriormente disconos~iuta la sussistenza della 
rilevanza, mentre � noto �che occorre anzitutto stabilire l'applicabilit� 
della norma di contestata costituzionalit� alla' fattispecie e solo dopo 
averla riconosciuta vagliare nel merito la questione. 

Nel caso di specie, per�, il profilo di costituzionalit� dedotto non � 

di agevole enucleazione, il che comporta che i piani della rilevanza e della 

non manifesta infondatezza vengono a sovrapporsi e ad interferire fra loro. 

Si lamenta che l'art. 1229 sia incostituzionale in quanto non prevede 

(nell'interpretazione accolta dal giudice di merito e criticata con il primo 

mezzo, per l'eventualit� che ad essa aderisca anche questo S.C.) l'inva


lidit� anche dei patti di .manleva che scaricano su terzi la responsabilit� 


RASSEGNA DBLL1AVVOCA'rURA DELLO STATO 

della P.A. -e non anche degli altri danneggiati privati -per danni 
collegati alla violazione di norme di ordine pubblico. 

La stessa enucleazione della questione rende esplicita la forzatura 
dell'impostazione. Non � tanto la norma dell'art. 1229 che nell'ottica del 
ricorrente si pone come ostacolo all;:i tesi di nullit� del patto di manleva, 
ma � il patto tesso a presentarsi come illecito, a prescindere dalla sua 
riconducibilit� alla fattispecie dell'art. 1229, ipotizzando un regolamento 
di interessi in violazione di norme d'ordine pubblico che trovano la loro 
matrice nell'art. 28 Cost. 

Del rapporto fra articolo 28 Cost. ed art. 1229 cod. civ. questa S.C. ha 
avuto modo di occuparsi nella sentenza n. 1756 del 1970 (cit.). Contro 
l'assunto della validit� della clausola di manleva riferita all'art. 1229 'cod. 

civ. si deduceva la violazione dell'art. 28 Cost., in quanto si sarebbe consentito 
alla P.A. di sottrarsi alla responsabilit� civile diretta, costituzionalmente 
sancita, per il fatto commesso in servizio dai suoi dipendenti. 
� stato, allora, agevole� replicare che l'art. 28 Cost. contempla accanto alla 
responsabilit� della P.A. quella diretta e solidale dei dipedenti di questa, 
in quanto autori dell'illecito. Ma nella specifica causa in cui si azionava 
la pretesa alla manleva non veniva in discussione n� la responsabilit� dei 
dipendenti (non fatta valere in giudizio) n� quella della P.A. (ormai definitivamente 
accertata con sentenza di condanna cui era stata data esecuzione); 
non si vedeva quindi come il precetto cotituzionale, che si risolve 
in una pi� ampia tutela della vittima dell'illecito, potesse incidere sulla 
sorte di un patto che, senza menomare quella tutela, prevede l'assunzione, 
da parte di un altro soggetto, dell'onere di sollevare l'amministrazione 
delle conseguenze della sua accertata responsabilit�. 
Nell'ipotizzare un contratto fra la norma che colpisce di nullit� le 
clausole di esclusione della responsabilit� e l'art. 28 Cost. non si tiene 
conto -ancora una volta -dell'essenziale circostanza che la norma 
riflette esclusivamente -ove la si proietti nel campo extracontrattuale i 
rapporti danneggiato-danneggiante, mentre il patto di manleva riguarda 
non tali mpporti sibbene i rapporti interni fra danneggiante, che ha risarcito 
il danno, e il terzo assuntore del relativo onere in forza di distinto 
patto contrattuale (non riconducibile a quelli contemplati nell'articolo 
1229 cod. civ.). 

Cos� stando le cose poich� l'art. 1229 cod. civ. � estraneo ai rapporti 
ferrovia-appaltatore, la questione di legittimit� costituzionale di tale articolo 
risulta chiaramente irrilevante, poich� il fatto di manleva resta del 
tutto disancorato dal suo piano di incidenza. N� sarebbe ipotizzabile la 
illegittimit� della norma in quanto non prevede anche la nullit� del fatto 
considerato proprio perch� la citata norma regola soltanto i rapporti fra 
danneggiante e danneggiato, sicch� una volta accertato che nel giudizio 
non vengono in considerazione tali rapporti (dicutendosi della manleva a 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

favore del danneggiante che ha risarcito il danno) deve escludersi la rilevanza, 
il cui difetto nemmeno il ricorso al macchinoso espediente della 
sentenza additiva, volta ad integrare una supposta omissione del legislatore 
varrebbe ad aggirare. 

In conclusione, sul punto, la dedotta questione, nei termini in cui � 
stata sollevata rispetto all'art. 1229 cod. civ., appare priva di rilevanza; e, 
comunque, il patto di manleva non si pone in contrasto con il precetto 
dell'art. 28 Cost. (n� con quello dell'art. 97 Cost.). 

3. -Con il terzo mezzo del ricorso la ditta ICLET sostiene che a torto 
la Corte avevlil negato rilievo al mancato avviso datole della trattativa 
di liquidazione in corso e della transazione intervenuta, dal momento che 
essa non aveva provato l'eccessivit� della liquidazione che, all'opposto, 
era parsa ai giudici di merito particolarmente contenuta. 
Sarebbe contraddittorio riconoscere il diritto al preavviso ed escludere 
la sanzione dell'inadempimento dell'onere, e cio� l'inefficacia della 
manleva. Per effetto del mancato avviso la ditta non aveva potuto difendersi, 
e tanto bastava a paralizzare il patto. Il solo onere probatorio 
della ICLET riguardava l'omesso avviso e non anche l'eventuale eccessivit� 
della liquidazione (violazione dell'art. 1913 cod. civ. e dell'art. 2697 
cod. civ., omessa e contraddittoria motivazione). 

Il motivo � infondato anche se non pu� condividersi l'assunto della 
Corte circa la sussistenza di un obbligo di avviso, la cui inosservanza non 
avrebbe peraltro comportato conseguenze sfavorevoli per l'obbligato in 
manleva. Per la verit� l'interpretazione in tal senso, su cui si fa leva il 
ricorrente, e che � contestata dall'Avvocatura, potrebbe non risultare del 
tutto pacifica. La motivazione della Corte � in effetti concessiva: anche 
ad ammettere l'obbligo dell'avviso, afferma la entenza, ril motivo perde 
di consistenza, perch� la ditta non ha concretamente risentito danno 
(che avrebbe dovuto provare) da tale omissione. 

Nell'esercizio dei propri poteri istituzionali ritiene, peraltro, questa 

S.C. di dovere correggere la motivazione negando pi� radicalmente la 
sussistenza di un siffatto obbligo, e ribadendo che in ogni caso l'analogia 
con le norme vigenti in materia di assicurazione non gioverebbe alla 
ditta, stante (come ben messo in luce dal P.G.) la disciplina risultante 
dall'art. 1915 cod. dv., che la difesa della ricorrente ha trascurato di considerare, 
richiamandosi al raccordo fra artt. 1917 e 1913 cod. civ. 
Il patto, pacificamente, non prevedeva l'onere di avviso del verificarsi 

, dell'evento dannoso, 
di una litis denuntiatio, o di dar conto delle trattative 
di liquidazione in corso. Le norme processuali di diritto comune 
riguardano l'iniziativa del garantito nei confronti del garante ~cfr. artt. 32, 
106, 108 cod. proc. civ.) e non la situazione opposta del garante che vigila 
perch� nel processo le sue ragioni siano tutelate. Si intende che -in 
linea di principio -il garante pu� addebitare al garantito di non essere 


646 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DllLLO .STATO 

stato accorto nella tutela delle sue ragioni e pu� rifiutarsi di prestare 
garanzia nei limiti in ct� la difesa del danneggiante � risultata colposamente 
inadeguata. 

Il danneggiante ha quindi interesse a coinvolgere il garante nel processo 
per evitare di vedersi imputare scarsa cautela nel difendersi o nel 
transigere la lite. Ma un obbligo formale in tal senso, comportante come 
pretenderebbe la ditta addirittura l'inefficacia della manleva, non � desu


'mibile dal sistema di diritto positivo alla stregua del quale, giusti i principi 
generali, il garante pu� pretendere solo di non essere tenuto alla rivalsa 
nella misura in cui ha sofferto pregiudizio per la mancata possibilit� di 
intervento .nel giudizio di liquidazione del danno: 

N� l'obbligo dell'avviso p�trebbe ricavarsi analogicamente dall'art. 1913 
cod. civ., n� quel che pi� conta, ove fosse consentito ,procedere ad 
una interpretazione analogica delle norme in tema a assicurazione della 
responsabilit� civile, le conseguenze potrebbero essere quelle pretese 
dalla ricorrente posto che l'omissione dell'avviso ai sensi dell'art. 1915 
cod. civ., gi� ricordato, comporta la perdita del diritto dell'indennizzo 
solo in caso di dolo (pacificamente escluso nella fattispecie), mentre per 
l'ipotesi dell'inade~pimento colposo � prevista solo la possibilit� per l'assicuratore 
di ridurre ,l'indennit� in ragione del pregiudizio sofferto, del 

I

quale, ovviamente, deve fornire la prova. 
In ordine all'esclusione del procedimento analogico, � sufficiente 


I

ricordare che, sin dalla sentenza n. 1756 del 1970 questa S.C. ha avuto modo 
di sottolineare' che la clausola di manleva solo impropriamente assume 
nat.ra assicurativa; e che di conseguenza la relativa disciplina non va 


I

attinta ai contratti assieurativi. Pu� soggiungersi che assicurato ed assi


~[

curatore si collocano, rispetto al contratto di assicurazione della responsabilit� 
civile, su un piano diverso da quello dell'appaltatore della stazione 


I 

appaltante (cui si correla� il patto di manleva). La stessa struttura del 

contratto di pubblico appalto comporta una continua ingerenza della 

amministrazione sullo svolgimento dei lavori, e reciprocamente una col


laborazione tra personale ferroviario e personale dell'appaltatore, sicch� 

l'evento del sinistro � percepito nel momento stesso del suo verificarsi da 

entrambe le parti. 

Nel contratto di assicurazione, invece, l'evento si svolge con riflessi 

fatturali esclusivamente riferibili all'assicurato, cui l'assicuratore rimane 

estraneo, e ci� spiega perch� l'avviso si ponga come necessario tramite 

per rendere avvertita l'impresa assicuratrice e consentirle di spiegare la 

opportuna attivit� difensiva. 

Esclusa l'analogia, e comunque l'incidenza della medesima sulla solu


zione della questione, resta fermo che � stato .accertato in fatto che la 

societ� non ha n� provoto, n� offerto di provar�, una eventuale eccessi




647

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

vit� della liquidazione, e che all'opposto la concreta liquidazione intervenuta 
in via transattiva � stata giudicata particolarmente modesta. 
Siffatti apprezzamenti di fatto non sono contestati, mentre i principi 
di diritto che li sorreggono appaiono corretti. 

Essendo gi� fuori causa la responsabilit� della amministrazione ferroviaria 
per il fatto del su~ dipendente risultante dalle sentenze penali, la 
materia del contendere era circoscritta al quantum. Al riguardo solo in 
memoria, e quindi tardivamente, si sostiene che dalla manleva andrebbe 
detratto quanto attribuito all'INAIL a titolo di rivalsa, stante la ritual� 
copertura assicurativa infortunistica del dipendente della ditta appaltatrice 
investito dal treno. 

Vero �, invece, che l'adempimento degli obblighi di protezione sociale 
posti dalla legislazione infortunistica esonera il datore di lavoro _;, in 
linea di massima -dalla responsabilit� civile verso i lavoratori infortunati, 
ma non rende illecito il patto con cui, nell'ambito di un distinto 
rapporto, lo stesso datore di lavoro si assume l'onere di rimborsare ad 
altro soggetto, cui sia imputabile il fatto generatore dell'infortunio, gli 
indennizzi dovuti agli infortunati dell'istituto, e di cui a sua volta l'INAIL 
si sia rivalso nei confronti del medesimo (cfr. Cass. 1� ottobre 1970 

n. 1756). -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 maggio 1977, n. 1976 � Pres. Novelli Est. 
Sandulli -P. M. Cutrupia (conf.) -Azienda Autonoma F.S. (avv. 
Stato Corsini) c. Campione Margherita ed altri (avv. Di Lauro). 

Espropriazione per p.u. -Indennizzo � Vincolo di identificabilit� previsto 
da piano regolatore generale -Natura di area edificatoria del terreno 
vincolato � Sussiste. 

(!. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e 40; !. 15 gennaio 1885, n. 2892, art. 13; I. 19 novembre 
1968, n. 1187, art. 2). 

Espropriazione per p.u. � Occupazione ultrabiennale � Risarcimento del 
danno . Sua determinazione in base agli interessi legali sulla somma 
corrispondente al valore agricolo del suolo occupato. 

(cod. civ., art. 2043; I. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 73). 

I vincoli urbanistici di inedificabilit� derivanti dal piano regolatore 
generale non fanno perdere all'area vincolata la natura di suolo edificatorio, 
come tale valutabile in sede di espropriazione per p.u. (1). 

(1-2) Il principio contenuto nella priima massima, anche se solleva perplessit� 
(specie se si tiene conto deHe misure di salvaguardia che tutelano le destinazioni 
� previste nel piano regolatore generale) � conforme all'indirizzo giurisprudenziale 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In caso di occupazione ultrabiennale di terreni edificatori il risarcimento 
del danno dovuto per l'occupazione illegittima va determinato, in 
difetto di prova di danni maggiori, in base all'interesse legale sul valore 
del suolo corrispondente alla effettiva utilizzazione che ne sarebbe fatta 
dal proprietario, cio� al valore agricolo (2). 

(Omissis). -Con la prima censura, la ricorrente ripropone in sede 
di legittimit� la questione, gi� delineata nel giudizio di merito e diversamente 
risolta dai giudici di primo e di secondo grado, se -ai fini della 
attribuzione della natura edificatoria ad un terreno assoggettato ad un 
cosiddetto vincolo urbanistico di inedificabilit� -le statuizioni di un 
piano regolatore generale (aventi valore di norme oggettive di legge), 
relative a vincoli urbanistici, imposti (in determinate zone) sui beni 
privati, possano (o meno) ritenersi operanti e vincolanti prima della pubblicazione 
del piano regolatore particolareggiato. 

La stessa � intimamente connessa al problema relativo alla natura 
del rapporto intercorrente fra gli strumenti di pianificazione urbanistica 
nell'ambito del territorio comunale, e cio� fra i piani regolatori comunali 
(generale e particolareggiato). 

Secondo l'Amministrazione, le disposizioni del piano regolatore generale, 
che pongono vincoli urbanistici (che comportano divieti di edificabilit�) 
su terreni privati al fine di soddisfare esigenze generali del corpo 
sociale (ad esempio, mediante la creazione di spazi di uso pubblico destinati 
a parchi o a verde), avrebbero carattere di obbligatoriet� immediata 
e sarebbero, quindi, operativi e vincolanti a tutti gli effetti (compreso 
quello di escludere la natura edificatoria del terreno) anche prima della 
approvazione del piano particolareggiato di esecuzione. 

Secondo la Corte del merito, invece, le prescrizioni del piano regolatore 
generale, contenenti imposizioni di vincoli urbanistici del tipo 
su indicato sulla propriet� privata, non sarebbero immediatamente obbligatorie 
e sarebbero, perci�, privi di rilevanza giuridica nel periodo precedente 
la pubblicazione del piano regolatore particolareggiato, onde la 
natura edificatoria del terreno potrebbe risultare anche dalle caratteristiche 
posizionali intrinseche di questo, e, quindi, indirettamente dalla 
situazione obiettiva della zona (se munita di opere di urbanizzazione). 

(v. sent. 4 dicembre 1972, n. 3492; sent. 20 dicembre 1968, n. 4026, in Giust. civ. 
1969, I, 880 in motiivazione) che peraltro non sembra adeguatamente ap'profondito. 
Con l'affermazione contenuta nella seconda massima pu� ritenersi ormai 
definitivamente consolidato l'indirizzo giurisprudenziale iniziato con la sentenza 
27 giugno 1975, n. 2521 e ribadito con fa sentenza 29 gennafo 1976, n. 280. 

� appena il caso di sottolineare l'importanza di tale affermazione giurisprudenziale 
che innova, nel senso auspicato dall'Avvocatura, ad una giurisprudenza 
che ben pu� dirsi secolare. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Fra le due posizioni dell'alternativa questa Corte ritiene esatta l'opinione 
dei giudici di merito. 

Il piano regolatore generale -oltre a comprendere disposizioni con 
contenuto concreto e preciso, con carattere di immediata operativit� 
(quali quelle relative agli edifici destinati a demolizioni, restauri e bonifiche 
edilizie), nonch� prescrizioni di indole astratta, quali le disposizioni concernenti 
limitazioni ai diritti dei proprietari edilizi (altezze, distanze, 
allineamenti, ecc.), alle quali, per essere rivolte a disciplinare non situazioni 
attuali e puntuali, ma, secondo paradigmi astratti, situazioni future, 
con valore di regole di condotta nei rapporti fra l'ente pianificatore ed i 
terzi o fra i terzi, non pu� disconoscersi l'efficacia giuridica di fonti del 
diritto (cfr. Cass. sent. 20 dicembre 1968 n. 4026; sent. 22 febbraio 1966 

n. 558) contiene prescrizioni di massima e direttive di carattere programmatico, 
le quali, per essere tradotte in pratica ed avere concreta attuazione, 
hanno bisogno di ulteriori disposizioni, che vengono specificate nel 
piano regolatore particolareggiato. 
Ed in tale ultima categoria di statuizioni deve ritenersi che rientrino 
le indicazioni di piano regolatore ,generale che assoggettano la posizione 
della proprietaria a vincoli di inedificabilit�, occorrendo, in ordine ad esse, 
ai fini della concreta attuazione, una ulteriore fase di azione pubblica, vale 
a dire la determinazione ,specifica della entit� della superficie da utilizzare 
per la realizzazione dell'assetto urbanistico programmato e delle previsioni 
(contenute nel programma urbanistico generale), delle localizzazioni 
volte al soddisfacimento delle esigenze pubbliche (cfr., in tal senso, 
Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 1973 n. 994), la quale viene a coincidere 
con il momento approvativo del piano regolatore particolareggiato, concepito 
dalla legge urbanistica (art. 13 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, 
non modificato dalla legge 6 agosto 1967 n. 765) come mezzo di attuazione 
e di sviluppo esecutivo del piano regolatore generale (nei confronti delle 
cui disposizioni non pu� adottare soluzioni in contrasto: cfr., in tal senso, 
Cass., sent. 4 dicembre 1972 n. 3492). 

Per modo che deve escludersi che i cosiddetti vincoli urbanistici (di 
inedificabilit�) di piano regolatore generale -pur condizionando temporaneamente 
l'utilizzabilit� dei terreni su cui sono imposti -possano 
ex se, e cio� indipendetemente dallq strumento urbanistico particolareggiato, 
eliminare (definitivamente) la natura edificatoria dei fondi. 

Invero, una diversa soluzione assegnerebbe al vincolo carattere sostan


zialmente ablativo e richiederebbe per lo stesso -integrandosi, mediante 

lo svuotamento del contenuto del diritto, un'espropriazione cosiddetta 

anomala -l'indennizzo previsto dagli artt. 42, comma 3�, Cost. e 384, 

comma 1�, cod. civ. 

N� vale richiamare in contrario la sentenza della Corte Costituzionale 

n. 55 del 29 maggio 1968, la quale -nel dichiarare l'illegittimit� costitu

650 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zionale dei numeri 2, 3 e 4 dell'art. 7 e dell'art. 40 della legge urbanistica 
17 agosto 1942 n. 1150, nella parte in cui non prevedevano un indennizzo 
per l'imposizione di limitazioni operanti a tempo indeterminato' nei confronti 
dei diritti reali -ha sottolineato come -essendo il conseguimento 
del risultato finale, preordinato dall'autorit� pianificatrice, dilazionato, nei 
casi di trasferimenti di propriet� (e quindi in ordine alla generalit� delle 
aree da destinare ad opere ed usi pubblici) alla data (incerta ed imprevedibile) 
dell'(eventuale) approvazione ed attuazione del piano particolareggiato 
-il vincolo di immodificabilit�, imposto alla posizione proprietaria 
per un tempo illimitato (in attesa del trasferimento del bene alla 
mano pubblica), avrebbe vera e propria natura obbligatoria per la illimitatezza 
temporale del vincolo. 

E -poich�, con l'art. 2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, si �, 
a seguito della menzionata decisione della Corte Costituzionale, assegnato 
alla autorit� urbanistica il termine di cinque anni per provvedere alla 
approvazione del piano regolatore particolareggiato -deve ritenersi che, 
di conseguenza, il vincolo dello strumento urbanistico generale non venga 
a svuotare del suo contenuto la posizione proprietaria ed a neutralizzare 
la sua connotazione edilizia (cfr., in tal senso, Cass. sent. 20 marzo 1973 

n. 765, in motivazione), con la conseguente im_plicazione logica che, in 
mancanza del (tempestivo) intervento dello strumento urbanistico particolareggiato, 
l'attitudine edificatoria del suolo, rimasta in stato di quiescenza 
nel periodo del vincolo, abbia ex novo modo di realizzarsi ed 
estrinsecarsi compiutamente. 
Neppure, inoltre, pu� farsi riferimento in contrario alla giurisprudenza 
del Consiglio di Stato, in quanto questo, in recenti decisioni, ha 
ribadito il principio che i cosiddetti vincoli urbanistici (di inedificabilit�) 
di piano regolatore generale, pur impedendo (temporaneamente) la edificazione, 
esigono, per fa loro concreta realizzazione, l'intervento delle statuizioni 
dello strumento urbanistico particolareggiato, attuative del 
programma edilizio generale (cfr., in tal senso, decis., �sez. IV, 13 novembre 
1973, n. 994). -(Omissis). 

(Omissis). -Con il terzo motivo, la ricorrente -denunciata la 
violazione e la falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ. e 73, 48 della 
legge 25 giugno 1865 n. 2359, nonch� l'omessa o insufficiente motivazione 
su punti decisivi, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ. -si 
duole che la Corte del merito: a) abbia adottato -ai fini della liquidazione 
del danno a titolo di risarcimento per l'occupazione legittima il 
criterio consistente nella corresponsione degli interessi sul valore venale 
del fondo stimato edificatorio, in quanto -essendo pacifica la destinazione 
del terreno, al momento dell'occupazione, a coltura � seminativa 
arborata irrigua� e spettando (al proprietario del terreno occupato) 
il mancato reddito del fondo agricolo -non avrebbe dovuto far riferi




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

mento agli interessi sulla somma corrispondente al valore del suolo considerato 
come agrario; b) abbia stabilito che gli interessi, dovuti a titolo 
di risarcimento dei danni per la occupazione illegittma, dovessero essere 
corrisposti fino alla data del provvedimento di esproprio e non fino alla 
data di deposito dell'indennit� di espropriazione presso la Cassa Depositi 
e Prestiti, in quanto con il deposito della indennit� avrebbe termine 
lo stato di illegittimit�. 

La censura, prospettata sub a), merita accoglimento. 

In via pregiudiziale, va rilevata l'infondatezza del profilo d'inammissibilit� 
della doglianza, delineato dai resistenti, sul rilievo della preclusione, 
conseguente alla mancata impugnazione con l'appello incidentale 
della statuizione giudiziale, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo 
cui il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima andava 
liquidato nella misura degli interessi legali sul valore venale dell'immobile. 


Secondo la tesi dei resistenti -non essendo stata mossa alcuna 
censura in grado d'appello in ordine al principio affermato dal Tribunale 
circa il modo di liquidazione del risarcimento del danno (da commisurare 
agli interessi legali sul valore venale dell'immobile) -su tale 
punto si sarebbe formato il cosiddetto giudicato formale, con la conseguente 
implicazione della inammissibilit� della questione giuridica proposta 
in sede di legittimit�. 

Tale assunto non trova, per�, rispondenza nella realt� processuale. 

Invero -essendo state impugnate, con l'appello principale, non soltanto 
la statuizione relativa alla determinazione del valore venale dell'immobile 
asservito, e, quindi, alla qualificazione agricola o edificatoi'ia 
del terreno, ma anche le statuizioni relative ai conseguenziali calcoli 
per la liquidazione dell'indennit� di occupazione legittima e del risarcimento 
del danno conseguente all'occupazione ultrabiennale -deve senz'altro 
escludersi che -essendo stata la materia del contendere, dibattuta 
in primo grado, riproposta in toto all'esame del giudice di appello la 
questione prospettata sub a) non abbia formato oggetto di discussione 
e di decisione in sede di appello. 

Per modo che la censura delineata sub a) -investendo un punto 
discusso e deciso dai giudici di secondo. grado -deve considerarsi ritualmente 
proposta in questa sede, non ricorrendo l'ipotesi di preclusione 
descritta dai resistenti. 

Nel merito, la censura � fondata. 

Senza l'opinione della Corte d'Appello -dovendo il risarcimento 
dei danni cons�guenti all'occupazione illegittima essere liquidato in base 
alla redditivit� del bene occupato -nel caso in cui alla determinazione 
dell'indennit� esprbpriativa debba procedersi in base al criterio 


652 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stabilito dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, per il risanamento 
della citt� di Napoli (media tra il valore venale ed il cosiddetto 
valore legale), non potrebbe applicarsi -in mancanza di elementi idoriei 
ad una pi� precisa determinazione del reddito -il criterio di commisurazione 
del danno agli interessi legali sulla indennit� di espropriazione 
-al quale normalmente si fa ricorso, quale criterio sussidiario 
equitativo -, non corrispondendo, in siffatta ipotesi, l'indennit� espropriativa 
al valore venale del bene, ma dovrebbe liquidarsi il danno mediante 
la commisurazione agli interessi legali sul valore venale dell'immobile 
(considerato edificatorio, anche se adibito ad utilizzazione agricola durante 
il periodo di occupazione). 

Secondo la ricorrente, invece -dovendosi, ai fini della liquidazione 
del danno per l'occupazione illegittima, far riferimento alla effettiva redditivit� 
del fondo occupato, spettando al proprietario di esso il ristoro 
del pregiudizio derivatogli dal mancato reddito -nell'ipotesi in cui il 
suolo espropriato, di cui sia stata riconosciuta la potenzale natura edificatoria, 
sia rimasto adibito a colture agricole durante il periodo di 
occupazione, il danno non potrebbe essere liquidato con la corresponsione 
degli interessi legali sul valore venale dell'immobile, determinato in base 
alla natura edificatoria, ma dovrebbe essere calcolato con riferimento agli 
interessi sulla somma corrispondente al valore del terreno considerato 
come agricolo. 

Fra le due antitetiche posizioni questa Corte ritiene che meriti adesione 
la tesi dell'Amministrazione. 

Il problema che si pone � se -ai fini del ristoro del danno conseguente 
alla occupazione ultrabiennale di un terreno qualificato edificatorio, 
ma destinato a colture agricole al momento (e, come nel caso di 
specie, durante il periodo) della occupazione -l'occupante sia tenuto 
alla corresponsione degli interessi sulla somma corrispondente al va,ore 
venale del fondo stimato. �ome edificatorio o al pagamento (salvo prova 
dei maggiori danni) degli interessi sulla somma corrispondente al valore 
del terreno considerato agricolo. 

Ai fini della disamina del tema delineato, occorre muovere da una 
pi� precisa puntualizzazione dei concetti che interessano la materia in 
esame. 

� noto che il danno derivato dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione 
non pu� essere configurato -sia nell'ipotesi di occupazione 
arbitraria (sin dall'origine priva di titolo) che nella ipotesi di occupazione 
d'urgenza, protratta oltre il termine del biennio di cui all'art. 73 
della legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilit� n. 2359 
del 1865 (importando entrambe l'illegittimit� dell'occupazi�ne e la conseguente 
lesione del diritto soggettivo di propriet�) -se non come un 
damnum iniuria datum e che il ristoro di esso deve farsi risalire, in 



PAR�E I, SEZ. IV, G�URISPRUDENZA ClVILE 

conseguenza dell'illegittimo comportamento della pubblica Amministrazione, 
al principio di responsabilit� dell'Amministrazione per fatti illeciti. 

� noto altres� che i danni derivati dall'abusiva occupazione e quelli 
dovuti alla protrazione della occupazione oltre il biennio dell'art. 73 debbono 
essere liquidati in base ai criteri dettati dalle norme del diritto 
comune (art. 2056 cod. civ.), onde, ai fini della liquidazione di tali danni, 
deve tenersi conto non solo dell'uso effettivamente fatto del bene, ma 
anche del diverso uso che il proprietario avrebbe potuto farne durante 
il periodo di occupazione, s� che devono calcolarsi non solo i danni emersi 
genti, ma anche i lucri cessanti. 

E -poich� i danni emergenti consistono nella mancata percezione 
del reddito da parte del proprietario del bene durante il periodo di 
occupazione -deve ritenersi che il ristoro di essi venga a concretarsi 
nell'ammontare dei frutti naturali non goduti dal proprietario in conseguenza 
dell'occupazione. 

A titolo di lucri cessanti sono, invece, dovuti tutti gli utili ed i vantaggi 
che il proprietario avrebbe potuto trarre dal bene a suo beneficio, 
ove non fosse stato privato della disponibilit� di fatto di esso. Tali 
danni, costituenti conseguenza immediata e diretta della privazione subita 
dal proprietario, devono, peraltro, essere provati sia nella loro sussistenza 
che nel loro ammontare, salvo, per quest'ultimo riflesso, l'applicsazione 
che nel loro ammontare, salvo, per quest'ultimo riflesso, l'applicazione 
della norma contenuta nel comma 2 dell'art. 2056 cod. civ., che affida al 
giudice un'equa valutazione dell'entit� dei lucri cessanti. 

� ovvio, quindi, che, oltre ai mancati redditi del bene, spetterebbero 
al proprietario -a titolo di ristoro dei. danni, sempre che provati nella 
loro esistenza (il quantum del pregiudizio � sempre valutabile dal giudice 
anche solo equitativamente, a norma del cit. art. 2056 cod. civ.) -non 
solo i benefici conseguibili dal bene, se fosse rimasto in suo possesso, 
ma anche il valore differenziato di esso, ricavabile da una eventuale 
alienazione (prezzo di vendita), se il bene, rimasto nella sua disponibilit� 
di fatto avesse potuto essere alienato a terzi. 

Per modo che -nell'ipotesi in cui il provvedimento espropriativo 
intervenga tardivamente e l'indennit� di esproprio sia liquidata con una 
somma corrispondente al valore dell'immobile -deve ritenersi che al 

::-proprietario espropriato spetti, per l'occupazione protrattasi illegittimamente 
oltre il biennio, soltanto il mancato reddito del bene (salvo 
maggiori danni, se provati). 
Secondo la linea di tendenza seguita dalla costante giurisprudenza 
della Corte Suprema sino a qualche tempo fa, i danni conseguenti all'occupazione 
illegittima -in mancanza di elementi idonei ad una pi� precisa 
determinazione del pregiudizio subito -potevano essere liquidati 
equitativamente mediante la corresponsione degli interessi sulla somma 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

654 

corrispondente al valore venale dell'immobile, sulla considerazione che il 
proprietario assoggettato al provvedimento ablatorio, se avesse disposto 
di tale somma dall'inizio dell'occupazione ultrabiennale (e cio� dal momento 
in cui si sarebbe dovuto perfezionare il procedimento espropriativo), 
avrebbe goduto degli interessi da essa prodotti. 

Con una recente decisione, la Suprema Corte' (sent. 27 giugno 1975 

n. 2521) ha, per�, rilevato l'inidoneit� di siffatto criterio (ad assicurare 
la necessaria corrispondenza patrimoniale) nell'ipotesi di diversit� 
fra il valore venale del bene al momento del provvedimento espropriativo 
e quello da esso avuto nel corso dell'occupazione illegittima. 
E tale preoccupazione � stata condivisa da una successiva pronuncia 
della Corte di Cassazione (sent. 29 gennaio 1976 n. 280), con la quale si � 
statuito che -dovendosi calcolare, ai fini della liquidazione del danno 
conseguente all'occupazione ultrabiennale, il valore degli utili, non percepiti, 
del terreno occupato -si dovrebbe far riferimento alla effettiva 
utilizzazione del fondo durante l'occupazione, con la conseguenza che, se 
il terreno, qualificato edificatorio agli effetti della liquidazione della indennit� 
espropriativa, sia stato sfruttato come agricolo e non abbia fornito 
altro reddito che quello agrario fino al momento dell'espropriazione, esclusivamente 
a tale reddito si dovrebbe ricollegare la liquidazione dell'eventuale 
danno, sempre che non si provino danni maggiori (per non avere 
il proprietario espropriato potuto vendere il fondo o costruire sullo stesso 
a causa dell'occupazione), s� che -salvo la prova di un maggior pregiudizio 
-gli interessi legali, dovuti per il mancato reddito, dovrebbero 
computarsi su una somma corrispondente al valore agricolo del terreno. 

E ci� in quanto la presunzione che l'utile ricavaqile dal bene sia in 
proporzione con il suo valore in una libera contrattazione di mercato 
(e quindi, con l'indennit� normalmente attribuita per la espropriazione) 
verrebbe meno nell'ipotesi in cui oggetto dell'espropriazione sia un terreno 
edificabile, poich� questo -sino a quando non venga edificato o 
venduto -non fornirebbe altro reddito che quello di cui sarebbe capace 
secondo le sue possibilit� di utilizzazione, e cio� -secondo la normalit� 
dei casi -come terreno agrario. 

Di conseguenza -in caso di mancata dimostrazione da parte del 
proprietario di ulteriori danni -il mancato utile -pur potendo essere 
determinato con il metro degli interessi legali -dovrebbe essere riferito 
alla reale redditivit� del bene durante la occupazione, e cio� al valore 
di esso secondo al sua effettiva utilizzazione, normalmente consistente 
nello sfruttamento agricolo (sempre, per�, con possibilit� di rivalutazione 
del suo ammontare in caso di svalutazione monetaria). 

Questa Corte -pur riconoscendo il potere dei giudici del merito di 
adottare, in via equitativa, in mancanza di elementi di prova idonei a 
dimostrare l'effettivo, preciso pregiudizio derivato dall'occupazione ille



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

gittima, il criterio considerato pi� adatto per la liquidazione del quantum 
del danno, una volta dimostrata la sussistenza di esso -ritiene di non 
doversi discostare dalla linea recentemente imboccata dalla giurispru� 
denza della Suprema Corte, e che, quindi -ai fini della liquidazione del 
danno per l'occupazione illegittima -debba farsi riferimento -in mancanza 
della prova di maggiori danni -all'effettivo reddito del suolo 
occupato, e cio�, nell'ipotesi di utilizzazione agricola del terreno, ai frutti 
naturali di esso. 

D'altro canto -avendo riguardo al valore del bene, calcolato in base 
alla sua utilizzazione agricola -il mancato reddito pu� essere commisurato 
agli interessi legali sulla somma corrispondente a -detto valore. 

E tale criterio liquidativo -alternativo (o integrativo) rispetto a quello 
della liquidazione commisurata alla mancata percezione dei frutti naturali 
-pu� essere adottato dal giudice di merito in base alle richieste del 
danneggiato ed alle risultanze processuali. 

E -,poich�, nel caso. di specie, la Corte del merito, senza far riferimento 
ad un danno ulteriore ed alla liquidazione equitativa di un siffatto 
maggior danno, ha attribuito, per il ristoro del pregiudizio conseguente 
all'occupazione ultrabiennale, gli interessi sulla somma corrispondente al 
valore del suolo considerato come edificatorio, nonostante la dimostrazione 
della utilizzazione agricola del terreno all'inizio e durante il periodo 
dell'occupazione -deve ritenersi che la decisione impugnata non. sia rispondente 
ai criteri valutativi e liquidativi sopra esposti e debba, pertanto, 
essere annullata. 

Ed ai giudici di rinvio, i quali dovranno uniformarsi al principio di 
diritto sopra enunciato, va fatto carico -nel procedere al riesame della 
questione su delineata -di rilevare se ricorra, o meno, la prova di 
maggiori danni e se possa farsi luogo, in mancanza di elementi idonei 
alla precisa dimostrazione di detti danni, ad una liquidazione� equitativa 
(del quantum) di essi. -(Omissis). 


SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 11 marzo 1977, n. 211 -Pres. Uccellatore Est. 
Melito -Pizzo (avv. Cappi) c. Ministero lavori pubblici (avv. Stato 
Ferri) e Provveditorato regionale opere pubbliche Basilicata (n.c.). 

Contratti della P.A. -Revisione prezzi � Art. 2 1. 23 ottobre 1963 n. 1481 Interpretazione 
� Effetti sui lavori successivi al 1� febbraio 1973. 

' Con l'entrata in vigore dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1963 n. 1481 
� prescritto il termine di decadenza di sei mesi dalla effettiva ultimazione 
per la presentazione delle istanze di revisione prezzi relativamente I 
ai lavori eseguiti posteriormente alla data del 1� febbraio 1963 (1). 

I 

~ 

(1) Cfr. in termini Sez. IV, 23 giugno 1972 n. 575 ~n Il Consiglio di Stato ~ 
1972, I, 947. I'f: 
~ 

1: 
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!:

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 11 marzo 1977 n. 213 � Pres. Uccellatore -~j 

~

Est. Caianello -Maresca (avv. Minieri e Mastropasqua) c. Ministero ~ 

fi

lavori pubblici e interno (n.c.) e Comune di Anacapri (n.c.). 

~~ 
~ 
Edilizia � Edilizia e urbanistica � Annullamento di licenza edilizia illegit~ 
tima -Art. 7 I. 6 agosto 1967 n~ 765 � Interpretazione. ~ 


~ 

w

� il momento in cui il voto del Consiglio Superiore dei lavori pub@ 
blici viene portato a conoscenza dell'Amministrazione attiva, e non quello 
I 
filfj 
in cui il voto stesso viene espresso, a segnalare l'inizio del periodo di 
diciotto mesi stabilito dall'art. 7 l. 6 agosto 1967 n. 765 per pronunciare 
l'annullamento di una licenza edilizia illegittima (1). ~ 

f, 

I ~ 

(1) Giurisprudenza consolidata. Si segnalano, ad es., Sez. IV 30 aprile 1974 j: 
n. 341, in Il Consiglio di Stato 1974, I, 571; Ad. PI. 3 luglio 1973 n. 7, ivi, 1973, ' 
I, 869; Sez. IV 3 luglio 1973 n. 685, ivi, 1973, I, 987, Sez. IV 13 marzo 1973 n. 222, ~ 
ivi, 1973, I, 376; cfr. anche Sez. IV 21 dicembre 1971 n. 1284, ivi, 1971, I, 2429; par. f 
. Comm. 'P� 8 gMooio 1970 o. 1232, iri, 1971, I, 165. 

I 

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PARTE I, SEZ. V, GIUIHSPRUDENZA AMMINISTRATIVA 657 

I 

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV 22 marzo 1977 n. 235 -Pres. Uccellatore Est. 
Giovannini -Ferdinando (avv. Frataccia) c. Direzione provinciale 
tesoro di Milano (avv. Stato Bruno). 

Impiego pubblico � Trattamento economico � Corte dei Conti . Giurisdizione 
esclusiva -Limiti. 

Impiego pubblico -Indebito pagamento -Destinatario � Titolarit� di interesse 
legittimo -Sussiste. 

Competenza e giurisdizione � Provvedimento di annullamento d'ufficio di 
atto illegittimo a natura discrezionale � Controversia relativa -Giurisdizione 
amministrativa � Sussiste. 

Impiego pubblico -~ecupero di indebito pagamento -Annullamento degli 
atti amministrativi di liquidazione � Comparazione con il pregiudizio 
del soggetto beneficiario � Necessit� -Sussiste -Effetti. 

Posto che alla Corte dei Conti spetta la giurisdizione esclusiva in 
materia di pensioni solo per quanto riguarda il sorgere, il modificarsi o 
l'estinguersi in tutto o in parte del diritto alla pensione del pubblico 
impiegato, restando escluso peraltro ogni altro aspetto del trattamento 
economico spettante a seguito della cessazione del rapporto, 'ne coniegue 
la esclusione dalla giurisdizione di detto Organo delle questioni relative 
agli assegni accessori (quali la tredicesima mensilit� e l'indennit� integrativa 
speciale) i quali soltanto presuppongono il provvedimento di liquidazione 
della pensione al quale sono estranei (1). 

In materia di ripetizione di indebito pagamento effettuato ad un impiegato 
dello Stato, quest'ultimo � titolare di una posizione di interesse 
legittimo al controllo di legittimit� dei provvedimenti amministrativi adottati 
per realizzare la ripetizione e pi� specificamente all'annullamento dei 
precedenti atti amministrativi nel senso che, in difetto di tale annullamento, 
egli potr� far valere, in forza del principio generale della illegittimit� 
derivata, il vizio della ripetizione stessa (2). 

Rientrano nella giurisdizione amministrativa le controversie aventi ad 
oggetto il provvedimento di annullamento d'ufficio di atti amministrativi 
illegittimi a carattere discrezionale e ci� in quanto l'organo giurisd,izionale 
� chiamato a pronunciarsi anche in ordine alla corretta valutazione -in 

(1-5) Giurisprudenza consolidata in materia di indebito pagamento. Cfr., in 
termini, Sez. IV 11 marzo 1977 n. 209, in Il Foro Amministrativo 1977, I, 421; 
Sez. IV 7 dicembre 1976, n. 1222 ~n Il Consiglio di Stato 1976, I, 1344; Sez. IV 
26 ottobre 1976 n. 968, ivi, 1976, I, 1036. 

7 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

658 

ipotesi compiuta dalla p.a. -della.opportunit� di eliminare effetti giuridici 
ormai definiti e direttamente connessi a sopravvenuti rapporti giu� 
ridici (3). 

Qualora l'Amminitrazione intenda procedere al recupero di somme 
indebitamente erogate a titolo di retribuzione ad un impiegato pubblico, 
essa dovr� procedere anche e preventivamente all'annullamento degli atti 
che disposero tale pagamento; nel pronun~iare detto annullamento la p.a. 
dovr� compiere una valutazione discrezionale comparativa dell'interesse 
pubblico alla restituzione delle somme da un lato e del pregiudizio di 
chi � tenuto a restituirle e dovr�, in particolare, tener conto dell'ammontare 
delle somme stesse, della loro avvenuta destinazione, dell'eventuale 
concorso .in detta destinazione di altri redditi dello stesso soggetto, dei 
riflessi sull'impiegato i11;. ordine all'eventuale insoddisfacimento dei bisogni 
essenziali della vita propria del lavoratore e della sua famiglia (4). 

II 

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 29 marzo 1977 n. 290 -Pres. Uccellatore Est. 
Giovannini -Novelli (avv. Zingales) c. Ministero tesoro (avv. Stato 
Favara). 

Competenza e giurisdizione -Impiegato pubblico collocato a riposo -Recupero 
somme indebitamente corrisposte -Controversia -Giurisdizione 
amministrativa -Sussiste. 

Qualora si versi in tema di provvedimenti volti al recupero di somme 
che il pubblico impiegato collocato a riposo avrebbe indebitamente percepito, 
la relativa controversia � di spettanza del giudice amministrativo 
(5). 

Sul princ1p10, anch'esso consolidato, della irr-rpetibilit� di emolumenti non 
dovuti, ma percepiti in buona fede, cfr. Sez. VI 12 aprile 1971 n. 238, ivi, 1971, 
I, 826; Sez. VI 28 ottobre 1969 n. 587, ivi, 1969, I, 1874; Sez. VI 26 settembre 1975 

n. 394, ivi, 1975, I, 1026. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 275 -Pres. De Capua Est. 
Trotta -Galletti ed altra (avv. Manzolini e Magrone) c. Provveditorato 
opere pubbliche Lombardia (avv. Stato Ferri), Ministero 
lavori pubblici (n.c.) e Comune di Monza (avv. Costi). 

Opere pubbliche -Vincolo per costruzioni -Edifici scolastici. 

~ 

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PARTE l, SBZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 659 

Opere pubbliche � Vincolo per costruzioni � Edifici scolastici � Rapporto 
fra destinazione scolastica e piano regolatore � Varianti �Pareri � Non 
sono richiesti. 

Opere pubbliche � Vincolo per. costruzioni � Edifici scolastici � Decreto del 
Provveditore alle opere pubbliche � Art. 14 I. 28 luglio 1967 n. 641 � 
Perentoriet� del termine � Non sussiste. 

Ai fini della costruzione di un edificio scolastico � consentito alla 
Commissoine provinciale per l'edilizia scolastica procedere alla indicazione 
della superficie delle aree anche in forma indeterminata, purch� 
siano individuati esattamente i proprietari, i confini e i dati catastali (1). 

Per approvare con variante la destinazione di un'area a sede di 
edificio scolastico in dif e,tto di coincidenza con il piano regolatore non 
� necessario acquisire preventivamente i pareri della sezione urbanistica 
e della Soprintendenza ai monumenti (2). 

� ordinatorio il termine di quindici giorni dalla comunicazione ai 
fini dell'emanazione da parte del Provveditore alle 00.PP. del provvedimento 
di vincolo di un'area a scopi di edilizia scolastica, di cui all'art. 14 
della l. 28 luglio 1967, n. 641 (3). 

(1-3) Sulla. piena legittimit� e !idoneit� di un decreto di vincolo di edilizia 
scolastica ai fini della modifica di una preesistente destlinazione di piano regolatore 
generale e di piano particolareggiato cfr., specie in motivazione, Sez. IV, 
11 luglio 1975 n. 696, in Il Consiglio di Stato, 1975, I, 788; cfr. anche Sez. IV, 9 novembre 
1976 n. 1033, ivi, 1976, I, 1169; Sez. IV 16 novembre ,1973 n. 1058, ivi, 1973, 
I, 1584; Sez. IV, 21 dicembre 1971 n. 1270, ivi, 1971, I, 2414. 

Sulla legittimit� del decreto provveditorfale di imposizione del vlincolo su 
un'area prescelta per la costruzione di un edificio scolastico, adottato senza che 
sia stato sentito il parere dell'Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile per 
abrogazione tacita dell'art. 8 L. 9 agosto 1954 n. 615 da parte dell'art. 2 1. 26 gennaio 
1962 n. 17, cfr. Sez. IV, 11 luglio 1975, n. 699, ivi, 1975, I, 792. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 marzo 1977, n. 313 � Pres. Uccellatore 
-Est. Giovannini � Chiaradonna (avv. Costa) c. Ministero tesoro 
(avv. Stato Bruno). 

Competenza e giurisdizione � . Impiego pubblico .: Controversia in materia 
di cumulo di pensioni militari e nuova retribuzione � Giurisdizione 
amministrativa � Sussiste. 

Impiego pubblico� Cumulo fra pensione e stipendio� Art. 4 lett. c) d.P.R. 
5 giugno 1965 n. 758 � Incostituzionalit� in relazione all'art. 3 Cost. � 
Manifesta infondatezza. 



RASSEGNA DELL'AVVQCATURA DELLO STATO

660 

Impiego pubblico� Cumulo fra pensione estipenclio �Art. d d.P.R. 5 giugno 
1965 n. 758 � Incostituzionalit� in relazione agli artt. 35 e 36 Cost. � 
Manifesta infondatezza. 

E riservata alla giurisdizione amministrativa la controversia concernente 
il cumulo di una pensione militare con una nuova retribuzione di 
pubblico impiegato (1). 

Posto che l'art. 1 d.P.R. 5 giugno 1965, n. 758, che ammette il cumulo 
fra pensione e stipendio� quando il nuovo rapporto di lavoro del pubblico 
impiegato risulti estraneo al precedente da cui scaturisce il titolo a pensione> 
disciplina una fattispecie affatto diversa rispetto a quella di cui 
all'art. 4, lett. e) citato d.P.R. 758 che invece esclude la cumulabilit� nel 
caso in cui il nuovo rapporto costituisca derivazione, continuazione o 
rinnovo del precedente, � manifestamente infondata la questione di incostituzionalit� 
del predetto art. 4 in relazione all'art. 3 della Costituzione 
(2). 

Nel caso che il nuovo rapporto di lavoro del pubblico impiegato costi� 
tuisca derivazione, continuaziqne o rinnovo del precedente rapporto, la 
legge non esclude la possibilit� di godere del trattamento di quiescenza 
in precedenza maturato, ma soltanto ne differisce detto godimento, attri� 
buendo comunque Un corrispondente aumento alla conclusione di detto 
nuovo impiego; da ci� consegue che il divieto di cumulo tra pensione e 
stipendio (previsto dall'art. 4 d.P.R. 5 giugno 1965 n. 758 per l'appunto solo 
quando il nuovo lavoro rivesta le caratteristiche soprarichiamate rispetto 

(1-3) Sul problema del cumulo delle pensioni cfr. Corte Cost. 19 febbraio 1976 

n. 30 in Il Consiglio di Stato 1976, Il, 128 (che ha dichiarato rinfondata la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 20 della 1. 30 aprile 1969 n. 153 -revisione 
degli ordinamenti pensiondstici e norme in materia di sicurezza sociale -sollevata 
in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della Costit.); Corte Cost. 22 dicembre 
1969 n. 155, ivi, 1969, Il, 1205 (che ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale 
dell'art. 5 1. 18 marzo 1968 n. 238 lett. a) e b) dell'art. 20 lett. a) e b) de~ d.P.R. 
27 apdle 1968 n. 488 nella parte iin cui dispongono che ~e pensioni di vecchiaia 
non sono cumulabili con la retribuzione); Corte Cost. 22 giugno 1976 n. 144, ivi, 
1976, Il, 619 (che ha dichiarato infondata la questione di costituzionalit� per 
contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 129 2� e 3� comma d.P.R. 29 dicembre 1973 
n. 1092 sul divieto di cumulo di pensioni nei riguardi degli operai dello Stato 
sul presupposto che il d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 detta una disciplina unii.forme 
in materia di cumulo di pensioni, eliminando la dis:Parit� di trattamento 
che esristeva fra l'art. 10 d.P.R. 11 gennaio 1956 n. 20 che escludeva il cumulo 
e l'art. 20 1. 5 giugno 1951 n. 376 che lo ammetteva per gli operai dello Stato); 
Corte Cost. 28 aprile 1976 n. 97, in Foro lt., 1976, I, 1440; Cass. 20 gennaio 1977 
n. 302, in La Settimana Giuridica, 1977, Il, 675; C. Stato sez. IV, 27 maggio 1977 
n. 520 (in La Settimana Giur. 1977, I, 339) sulla cumulabilit� dello stipendio di 
giudice costituzionale e la pensione di magistrato del Consiglio di Stato; parere 
Sez. III C. Stato 2 maggio 1973 n. 251, in Il Consiglio di Stato 1975, I, 680, sulla 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 661 

al precedente rapporto) non pu� considerarsi in contrasto con gli artt. 35 
e 36 della Costituzione (3). 

applicab11it� anche al personale militare del PTincipio del cumulo delle pensioni 
privilegiate con gli assegni di attivit� ex art. 3 1. 11 aprile 1938 n. 420. 

CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 19 aprile 1977 n. 403 -Pres. Uccellatore Est. 
Melito -Impresa Carlo Pessina e C. (avv. Fassi e Carboni Cornei) 

c. Ministero interno (avv. Stato Fienga) e Comune di Busto Arsizio 
(avv.ti Benvenuti e Lorenzoni). 
Contratti pubblici -Appalti -Revisione prezzi -Ricorso gerarchico -Decorrenza 
del termine per la formazione del silenzio-rigetto -Criteri. 

Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 
1971 n. 1199 per la formazione del silenzio-rigetto inizia a decorrere nei 
ricorsi gerarchici in materia di revisione dei prezzi di appalto di opere 
pubbliche solo dopo che sul ricorso sia stato esp,resso il parere della 
Commissione come prescritto dagli artt. 5 e 7 del d.l.vo 6 dicembre 1947 

n. 1501: la mancata pronuncia di detto parere impedisce, pertanto, la disponibilit� 
del ricorso da parte dell'Autorit� decidente, alla quale � conseguentemente 
preclusa, in concreto e legalmente, la facolt� di deliberare (1). 
(1) Decisione , esatta e :pienamente da condividere, in quanto chiarisce la 
portata dell'art. 6 del d.P.R. 1199/1971 nel senso che esso ricollega l'effetto giuridico 
della reiezione del riicorso all'effettivo decorso del periodo di tempo che 
costituisce lo spatium deliberandi concesso all'organo investito del medesimo, 
spatium che deve essere concretamente e interamente utile ad adottare la decisione, 
non potendosi concepire che tale termine, cosiddetto � maggiore �, includa 
anche quello � minore � necessario per� l'emissione del pariere dell'organo consultivo. 
CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 15 marzo 1977 n. 243 -Pres. Daniele Et. 
Agresti -Universit� degli studi di Roma (avv. Stato Tarin) c. 
Rezza ed altri (avv. Sciacca e Lubrano). 

Avvocatura dello Stato -Difesa in giudizio di Universit� statale -Patrocinio 
erariale -Condizioni -Limiti nel giudizio di appello -Necessit� 
di delibera -Sussiste. 

Perch� l'Avvocatura Generale dello Stato possa proporre appello nell'interesse 
di una Universit� degli studi statale, � necessario, a pena di 
inammissibilit� dell'appello, che il Consiglio di Amministrazione di questa 

(1) Note minime in tema di jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato 
La decisione che si annota non pu� essere affatto condivisa, in quanto essa 
contrasta, in maniera evidente, a nostro avviso, con la elaborazione giurisprudenziale 
e dottninale 'in tema di jus postulandi dell'Avvocatura dello Stato. 



662 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ultima emani apposita delibera di avvalersi della assistenza dell'Avvocatura 
di Stato ai sensi dell'art. 56 t.u. 3 agosto 1933 n. ,1592, essendo insuf-

Anzitutto giover� premettere che al giudizio di ap:pello al Consiglio di Stato 
trovano applicazione, in difetto di espressa, diversa disciplina, le norme del 
codice di procedura civile (cfr. ad e's. Sez. V, 12 febbraio 1976, n. 239, in questa 
Rassegna 1976, I, 598; Sez. V, 22 aprile 1976 n. 669; ivi, 1976, I, 779; Sez. V, 1� aprile 
1977, n. 270, in Foro Amm.vo 1977, I, 2, 793 e giurisprudenza ivi richiamata in 
motivazione). 

E proprio con riferimento ai giudizi ordii-nari in cui ~'Avvocatura dello Stato 
� chiamata a tutelare enti ammessi facoltativamente al suo patrocinio (come � 
per l'appunto una Universit� statale) la Suprema Corte ha da tempo superato 
la 'primitiva concezione, secondo cui l'Avvocatura acquisterebbe lo jus postulandi 
solo con l'esistenza di apposita procura deliberata dall'Ente e diretta a conforire 
l'incarico difensivo, e ci� sulla, assorbente considerazione che tale tesi si pone 
in palese contrasto con la previsione contenuta nehl'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933 

n. 1611 (previsione che trova applicazione per effetto del disposto dei successivi 
artt. 43 e 45 del citato R.D. anche nei casi di patrocinio facoltativo), a norma <lei 
quale, qualora il patrocinio risulti assunto da un Avvocato dello Stato, il controllo 
giudiziario pu� dirigersi esclusivamente all'accertamento di tale qualit� (cfr. Cass. 
22 novembre 1974 n. 3770, in Giust. Civ. Mass. 1974, 1621; rin senso conforme Appello 
Bari 22 aprtle 1972, in Foro It. 1972, I, 3576). 
Pi� in particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con decisione 24 luglio 
1975, n. 700 (in questa Rassegna 1975, I, 696, con nota di commento di Sergio 
La'porta, Interesse pubblico e patrocinio �facoltativo� di enti non statali da parte 
dell'Avvocatura) hanno stabilito che la norma di cui ahl'art. 43 R.D. 1611-1933 � posta 
in funzione della tutela dell'interesse pubblico alla assunzione da parte della 
Avvocatura dello Stato delle funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio delle 
Amministrazioni ed Enti ivi indicati, con la conseguenza che non � richiesta alcuna 
particolare deliberazione per il conferimento al predetto Organo dell'incarico 
di rappresentanza e difesa, costituendo l'esercizio di dette funzioni di;t parte 
dell'Avvocatura dello Stato l'ipotesi normale; solo qualora i predetti enti a patrocinio 
facoltativo decidano di affidare la loro difesa ad avvocati del libero foro 
si render� necessaria una apposita deliberazione, sulla quale ben potr� e dovr� 
essere esercitato il potel'e di controllo da parte delle com:petentd autorit� statali 
al fine di valutare la effettiva conformit� alle leggi e all'interesse pubblico di una 
siffatta deliberazione. 

Nessun dubbio sembra possibile configurare neppure sulla esclusione di ogni 
efficacia esterna dei provvedimenti con i quali i consigli di amministrazione dei 
vari enti pubblici autorizzano l'Avvocatura dello Stato ad iniziare il giudizio (cfr. in 
termini anche Appello Roma, 18 febbraio 1969 n. 336, in questa Rassegna 1969, I, 
151); solo l'Ente inteJ'.\essato potrebbe, quindi, eccepire in giudizio di aver deliberato 
diversamente (e cio� di non aver autorizzato l'inizio del giudizio o la difesa 
da parte dell'Avvocatura), fermi, beninteso, i predetti poteri di controllo degli 
organi statali competenti in ordii;ie a siffatte deliberazioni (cfr. Cass. 28 maggio 
1973, n. 1575, in questa Rassegna, 1973, I, 890). 

� bene comunque tener presente la netta distinzione fra autorizzazione ad 
iniziare un giudizio e volont� di avvalersi o meno del patrocinio dell'Avvocatura 
dello Stato, posto che la seconda esclude (o meglio assorbe) senz'altro la ;prima, 
non potendosi ipotizzare, in relazione alla particolare, complessa natura delle 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 663 

ficiente -ai fini del giudizio di gravame -la delibera concernente il 
grado di giudizio innanzi al T.A.R. (1). 

sue attribuzioni e funzioni, la sottrazione all'Avvocatura dello Stato della valutazione 
-alla stessa spettante in via aufonoma o meglio esclusiva -di decidere 
se iniziare o meno il giudizio. 

Solo cos� potr� comprendersi la necessit�, :invece prevista per i difensori 
degli enti pubblici territoriali per i quali non � contemplata la difesa facoltativa 
dell'Avvocatura dello Stato e che hanno un'organizzazipne interamente disciplinata 
per legge (si pensi ai comuni), di essere muniti dell'autorizzazione a stare in 
giudizio pena l'inefficacia rilevabile d'ufficio (cfr. ad es. Cass. 10 febbraio 1972, 

n. 374, in Giust. Civ. Mass.' 1972, 200), necessit� che, di contra, non sembra affatto 
ricorrere per tutti gli altri enti, anche territoriali, per i quali � 'proprio il patrocinio 
facoltativo a trovare espressa formulazione legislativa, con la conseguenza 
che -a' nostro sommesso avviso -in relazione a tutti i predetti enti si dovr� 
rendere di volta in volta necessaria un'apposita deliberazione (sulla quale secondo 
quanto insegna la. ricordata decisione delle Sezioni Unite -le competenti 
autorit� di controllo eserciteranno i poteri di controllo loro demandati per 
legge e ci� fra l'altro al comprensibile fine di realizzare quelle esigenze unitarie 
e di coordinamento, nell'interesse dello Stato e degli stessi Enti, inerenti alla 
attivit� amministrativa ai medesimi affidata, come recentemente riaffermato dalla 
Corte Costituzionale con sentenza 3 agosto 1976 n. 213, in questa Rassegna, 1977, 
I, 1, con nota di commento di FRANCO FAVARA, Il controllo statale sugli atti amministrativi 
delle Regioni a statuto ordinario) solo qualora l'ente (anche territoriale) 
intenda non avvalersi del patrocinio erariale (e cio� porsi al di fuori della norma 
o meglio dell'ipotesi normale) per affidare la sua difesa ad avvocati del libero 
foro (ipotesi eccezionale): uno degli egempi in subiecta materia -invero di 
particolare attualit� -� �rappresentato daH'art. 103, 3� comma, del d.P.R. 
24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 
n. 382), che, come � noto, prevede il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello 
Stato a favore delle Regioni. 
Se, dunque, non � possibile contestare dalle controparti in giudizio l'esistenza 
in capo all'Avvocatura, del mandato da parte dell'Ente a patrocinio facoltativo, 
a maggior ragione una siffatta verifica non pu� essere pretesa -contrariamente 
a quanto ritenuto nella sentenza annotata -per il giudizio di gravame, sol che 
si abbia presente -a tacer d'altro -la disponibilit� piena della lite da parte 
dell'Avvocatura, cui � rimessa in via esclusiva la condotta di causa (e quindi, 
in particolare, anche ogni decisione circa la proponibilit� dell'a;ppello avverso le 
decisioni sfavorevoli) tanto che, in caso di divergenza fra l'Organo legale e 
l'Amministrazione, prevale la risoluzione dell'Avvocato Generale (cfr. fusius: 
L'Avvocatura dello Stato, Roma, Poligrafico, 1976, 394 e sgg.): n� potrebbe essere 
diversamente, considerati i compiti istituzionali e le funzioni peculiari dell'Avvocatura 
stessa la. quale, � ... chiamata ex lege al compito di prestare il proprio 
patrocinio, � tenuta a valutazioni pi� articolate e diverse, dovendo gestire la lite 
non solo in vista della tutela dello specifico interesse in essa dedotto, ma, altres�, 
alla stregua di una considerazione generale degli altri interessi pubblici a quello 
correlati� (cos� testualmente Laporta, Zoe. et op. cit., 700). 

RAFFAELE TAMIOZZO 



664 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


I 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 18 marzo 1977 n. 264 -Pres. Daniele Est. 
!annotta -Ministero beni culturali e ambientali (avv. Stato Vitucci) 
c. Paradisi. 

Demanio e patrimonio -Bellezze naturali -Diniego di nulla osta per 
costruzioni edilizie -Poteri e obblighi del Soprintendente -Motivazione 
-Necessit� � Sussiste. 

Demanio e patrimonio -Bellezze naturali -Diniego di nulla osta per 
costruzioni edilizie -Poteri e obblighi del Soprintendente -Consulenza 
ex ante -Mera facolt� -Natura -Rapporto �on l'obbligo di motivazione 
-Indipendenza. 

In sede di provvedimento di diniego del nulla osta ad edificare in 
territorio soggetto a vincolo .panoramico il Soprintendente ai monumenti 
� tenuto a motivare specificamente -in relazione alla concreta situazione 
paesaggistica e ambientale -le ragioni in base alle quali il progetto dell'immobile 
erigendo non pu� essere approvato, non essendo sufficiente 
una' motivazione generica, quale, ad esempio, la eccessiva volumetria dell'immobile. 


L'obbligo di motivare sufficientemente il rifiuto di nulla osta ad un 
progetto di costruzione in zana di interesse panoramico, che non equivale 
all'obbligo -non previsto -di esprimere indicazioni di natura quantitativa, 
non ha alcuna implicazione necessaria con la facolt�, conferita 
dall'art. 16 r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 al Soprintendente ai monumenti, di 
fornire consigli circa le eventuali modifiche di progetti, facolt� che non 
pu� conseguentemente risolversi in un modo d'essere della motivazione 
rispetto alla quale essa � invece del tutto indipendente (1). 

(1-5) Consulenza ex ante e motivazione in forma specifica nei provvedimenti 
di rigetto dei progetti di costruzione in zone sottoposte a vincolo 
di bellezza naturale e panoramica. 

Le quattro decisioni che si aimotano offrono l'occasione per alcuni brevi 
spunti critici in una materia estremamente com:plessa e delicata sia per l'opera� 
tore amministrativo (il Soprintendente ai beni ambientali), sia per il giurista, il 
primo quale preposto ad un ufficio ab origine istituito in funzione di una sfera 
di attivit� squisitamente tecnica, con personale ad esclusiva, seppur altissima, 
qualificazione scientifica, ma normalmente privo di specifica competenza giuridica, 
il secondo perch� costretto ad applicare precostituiti strumenti tecnicogiuridici 
in una materia (quale la tutela paesaggistica) spesso di non facile 
identificazione e delimitazione, dai margini a volte necessariamente sfumati, 
comunque mai ipoHzzabiLi in assoluto, posto che wa prot,e:llione del paesaggio 
spazia dalla sfera della tutela squisitamente naturalistica (componenti biologiche 
del terreno, fauna, flora, ecologia) a quella della protezione dell'ambiente dalle 



-


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 665 

II 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1� aprile 1977 n. 366 -Pres. Daniele Est. 
Petr�ccione -Ministero beni culturali e ambientali (avv. Stato 
Vitucci) c. Pifarotti ed altro (avv. Canonico) -Appello, T.A.R. Umbria 
28 novembre 1975 n. 310. 

Demanio e patrimonio -Bellezze naturali -Diniego di nulla-osta per costruzioni 
edilizie -Poteri e obblighi del Soprintendente -Necessit� di 
indicare prescrizioni sostitutive -Esclusione. 

Demanio e patrimonio -Bellezze naturali -Consulenza � ex ante � -Mera 
facolt� -Natura -Effetti. 

Nel contesto del provvedimento che nega il nulla-osta per la costruzione 
di un fabbricato ex l. 29 giugno 1939 n. 1497 il Soprintendente non 
� obbligato ad inserire prescrizioni sostitutive del progetto respinto al 
fine di consentire la realizzazione della costruzione nel rispetto dei caratteri 
del bene paesaggistico vincolato. 

Ai sensi degli artt. 15 e 16 r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento di 
esecuzione della l. 29 giugno 1939 n. 1497) al Soprintendente spetta solo la 
facolt�, non l'obbligo, di fornire, in sede istruttoria (e cio� prima di pro
�nunciarsi sul progetto che il privato intende realizzare su un bene di 
interesse paesaggistico), una consulenza ex ante e cio� dei consigli e 
suggerimenti in ordine al redigendo progetto, consigli e suggerimenti che 
nunciarsi sul progetto che il privato intende realizzare su un bene di 
individuare altre, diverse soluzioni ugualmente idonee a soddisfare le esigenze 
di protezione del bene tutelato (2). 

pressioni demografiche, dall'addensamento edilizio e industriale, passando attra� 
verso quella -pregnante ma altrettanto indefinibile -della tutela di valori 
esteticO..ambientali strictu sensu. 

' Prima di passare all'indagine sui risultati cui � pervenuta la pi� recente 
elaborazione giurisprudenziale nello specifico settore, sembra opportuno ribadire 
ancora una volta la natura reale del vincolo paesistico. 

Infatti la dichiarazione di pubblico interesse del bene ex art. 6 I. 29 giugno 
1939 n. 1497 o la SU\l inclusione negli elenchi di cui all'art. 2 dello stesso 
testo normativo rappresentano atti di esercizio di una potest� che � attribuita 
alla :p.a. dallo stesso regime di godimento di quel bene, reailizzabile solo se armonizzato 
con l'esigenza di conservare le qualit� che il bene ha connaturali secondo 
il regime che gli � proprio. 

Tanto � prevalente la segnalata esigenza da consentire, al limite, all'Ammi� 
nistrazione anche di proibire in modo assoluto ogni e quailsiasi costruzione o 
modificazione su aree vincolate pur se queste siano considerate fabbricabili 
(cfr. parere I Sez. 14 gennaio 1972 n. 1164, in Il Consiglio di Stato 1973, I, 92); 
come � noto, l'inedificabilit� assoluta � stata ritenuta possibile anche in tema 



666 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


III 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 1� aprile 1977 n. 367 -Pres. Aru -Est. 
Virgilio -Ministero beni culturali e ambientali (avv. Stato Vitucci) 

c. Impresa edile Delicati ed altro (avv. Carbone) -Appello T.A.R. Umbria 
30 maggio 1975 n. 178. 
Demanio e patrimonio -Bellezze naturali -Diniego di nulla-osta per costruzioni 
edilizie -Poteri e obblighi del Soprintendente -Indicazioni 
di criteri sostitutivi -Necessit� -Sussiste. 

Ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497, il Soprintendente ai monumenti, 
ferma la sua pi� ampia discrezionalit� in sede di valutazione della compatibilit� 
della progettata costruzione con l'ambiente, � peraltro tenuto, 
in caso di pronuncia di diniego del richiesto nulla-osta, non solo a moti~ 
vare il proprio giudizio negativo, ma anche, in particolare, a indicare 
i criteri generali in base ai quali lo jus aedificandi del privato potrebbe 
realizzarsi nel rispetto delle esigenze di tutela paesaggistica (3). 

di applicazione dell'art. 21 I. 1 giugno 1939 n. 1089 (zone di rispetto di aree monumentali 
e parchi archeologici), purch� risulti bene individuata l'esigenza di pubblico 
interesse che il vincolo � destinato a tutelare e siano altres� precisati i 
limiti della zona di rispetto� (cfr. da ultimo Sez. IV 27 maggio 1977 n. 497, in 
La �settimana giuridica 1977, I, 330); una recente, esatta decisione dello stesso 
estensore della sentenza n. 367 (Sez. VI, 10 giugno 1977 n. 601, in La Settimana 
Giuridica 1977, I, 418) ha poi chiarito che, qualora l'Amministrazione abbia ritenruto 
la totale incompatibilit� con il viincolo archeologico esistente in una zona 
di un progetto di costruzione di un edificio, il1 relativo provvedimento di rigetto 
non va necessariamente motivato con una indicazione ;particolareggiata circa le 
caratteristiche che dovrebbe possedere !'erigendo edificio. 

N� all'Amministrazione, in caso di divieto assoluto a costruire, potrebbe 
essere imputato di aver compresso diritti sull'area, poich� il bene non acquista 
e non aggiunge qualit� di pubolico interesse in forza del provvedimento amministrativo 
che lo vincola e lo include negli elenchi: il diritto di godimento del bene, 
invero, � nato e convive con il corrispondente limite rappresentato dalle esigenze� 
della tutela paesaggistica e ambientale; � insomma una � caratteristica interiore ,, 
del bene, come con espressione particolarmente felice ebbe a pronunciarsi la 
Corte Costituzionale (cfr. dee. 29 maggio 1968 n. 56, in Giustizia Civile 1968, III, 
137; per riferimenti cfr. anche Corte Cost. 29 gennaio 1966 n. 6, ivi, 1966, III. 73; 
9 marzo 1967 n. 20; ivi, 1967, III, 99; 23 novembre 1967, n. 119, ivi, -1967, III, Cons. 
Stato Ad. PI. 6 maggio 1976, n. 3, in Il Consiglio di Stato 1976, I, 577; Sez. VI 
13 febbraio 1976 n. 87, ivi, 1976, I, 239; in dottrina cfr. Pallottino, Natura del vincolo 
paesistico e indennizzabilit�, in Atti del Convegno di studi giuridici sulla tutela 
del paesaggio, Milano 1961, 185-189; Perfetto Gleij>eses, Indennizzi e contributi 
in materia di vincoli per la protezione delle bellezze naturali, ivi, 191-199; A.M. SandUJ1li, 
Natura ed effetti dell'imposizione di vincoli paesistici, ivi, 89-111; Grisolia, 
Bellezze naturali, voce dell'Enciclopedia del Diritto 1959, V, 80; P.M. Terenziani, 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 667 

IV 

CONSIGLIO DI STATO Sez. VI, 22 aprile 1977 n. 387 -Pres Daniele, Est. 
Zanda -Ministero beni culturali e ambientali (avv. Stato Vitucci) 

c. Ricchiarelil (n.c.) -Appello T.A.R. Umbria 27 febbraio 1976 n. 23. 
Demanio e patrimonio -Bellezze naturali -Diniego di nulla-osta per 
costruzioni edilizie � Poteri e obblighi del Soprintendente � Motivazione 
� Obbligo � Sussiste. 

Demanio e patrimonio � Bellezze naturali -Consulenza � ex ante � -Mera 
facolt� � Natura � Effetti. 

Ai sensi della l. 29 giugno 1939 n. 1497 il Soprintendente ai monumenti, 
in caso di diniego di nulla-osta ad un progetto di costruzione in 
zona sottoposta a tutela paesaggistica, deve motivare il giudizio estetico, 

nota di commento alla decisione Sez. IV C. St. 27 luglio 1973 n. 738, in Foro It. 

1973, III, 385; De Marco, In tema di bellezze naturali: criteri giurisprudenziali 
e spunti critici, in Foro Amm.vo .1977, Il, 140). 

Le norme che vanno tenute presenti ai fini dell'indagine che ci siamo propo-� 
sti ex profess� sono le seguenti: a) l'art, 7 della I. 29 gugno 1939 n. ,1497, che impone 
ai proprietari di beni 'oggetto di notificata dichiarazione o compresi nei pubblicati 
elenchi delle localit�, di presentare per l'approvazione i :progetti dei lavori 
che essi vogiiono intraprendere alla competente Soprintendenza, la quale � tenuta 
a pronunciarsi nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione del progetto 
(la giurisprudenza, peraltro, ha costantemente ritenuto ordinatorio detto 
termine, cfr. ad es. Cass. Pen. 7 dicembre 1962 in Mass. Giust. Pen. 1962, n. 2589; 
Sez. IV 29 aprile 1977 n. 435, in Foro Amm.vo 1977, I; 2, 780); b) gli artt. 15 e 16 
del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento per l'applicazione della legge sulla 
protezione delle bellezze naturali e panoramiche), i quali, rispettivamente, stabiliscono 
che i :progetti da presentare ai sensi del citato art. 7 della legge � .�.possono 
limitarsi a rappresentare, mediante fotografie e disegni, l'aspetto esteriore dell'immobile 
cos� come si trova e a indicare i dati e le linee essenziali delle opere 
che si vogliano intraprendere in modo che sia possibile apprezzare lin che cosa 
precisamente consista la modificazione che quell'ester�ore aspetto dell'immobile 
debba subire per effetto dei progettati lavori� (art. l5) e che il Soprintendente, 
prima di pronunciarsi sui progetti presentatigli � ���pu� consigliare quelle modificazioni 
le quali valgano ad ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di 
chiaroscuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, ra;pporti di colore 
armonizzino le nuov.e o rinnovate costruzioni con l'ambiente in cui esse debbono 
sorgere. Egli pu� consigliare altres� norme particolareggiate sulla vegetazione 
da introdurre come elemento sussidiario dell'architettura�. Infine, qualora si 
tratti di lavori di particolare entit� � prevista non solo l'autorizzazione sul 
progetto di massima, ma anche ['autorizzazione definitiva .sui prQgetti di esecuzione 
che iJ. Soprintendente ha facolt� di richiedere (art. 16). 

Le quattro sentenze all'esame rappresentano, anzitutto, altrettante sconfitte 
per gli organi preposti alla tutela ambientale; ma poich� anche la sconfitta ha 



668 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di natura tecnico-discrezionale, che ha determinato il diniego e, in particolare, 
indicare il danno che la costruzione arrecherebbe all'ambiente 
tutelato (4). 

Poich� a norma dell'art. 16 r.d. 3 giugno 1940 n. 1357 (regolamento di 
esecuzione della l. 26 giugno 1939 n. 1497) al Soprintendente ai manu-

in s� un contenuto positivo nella misura in cui essa si riveli utile -se opportunamente 
meditata -a studiarne le cause oltrech� ad eliminarne, per altra via, 
i pregiudizievoli effetti in vista di una migliore azione futura, � :partendo dalla 
indagine sulla motivazione de1le decisioni stesse che sembra possibile tentare di 
enucleare quei principi ermeneutici suscettibili di fornire concrete, utili indicazioni 
per gli operatori tecnici del settore. 

Tutti e quattro i provvec:Limenti im:pugnati sono .stati annullati lin accoglimento 
del sollevato vizio di difetto o insufficienza della motivazione. 

Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione oggetto del ricorso deciso 
con Ia sentenza n. 264 faceva esclusivo riferimento alla � eccessiva entit� del 
volume relativo all'immobile progettato, rispetto ai valori panoramici tutelati�: 
qui, invero, ci troviamo di fronte pi� che ad una insufficienza, ad una vera e 
propria mancanza di motivazione, posto che leccesso di volumetria, di per s� 
solo, non ri\'este alcun rilievo autonomo; esso non � addirittura compreso nella 
elencazione dell'art. 16 e pu� cos� assumere rilevanza ai fini voluti (cio� il rigetto 
del :progetto) solo ove sia esplicitamente correlato ad una mancanza di armonizzazione 
dei movimenti e valori delle masse (o degli effetti di chiaroscuro o ancora 
della distribuzione degli elementi decorativi) con l'ambiente in cui tali masse 
si dovrebbero inserire, .mancanza di armonizzazione cui deve comunque essere 
dato un contenuto concreto in relazione al progetto presentato; diversamente, 
l'eccesso di volumetria si risolve nella sola indicazione della causa del danno al 
bene paesaggistico tutelato, non della motivazione del danno medesimo, e cio� 
del perch� proprio quella volumetria sia eccessiva, nel che si incentra il problema 
del contenuto della motivazione cos� come per legge preteso e, pi� specificamente, 
del richiesto giudizio estetico di compatibHit� fra !'erigendo edificio e le 
bellezze naturali da proteggere (cfr. in termini anche Sez. VI 8 febbraio 1972 

n. 43, in Il Consiglio di Stato 1972, I, 198; si noti che in passato la giurisprudenza 
considerava sufficientemente motivato il rifiuto anche se contenente il semplice 
richiamo a ragioni di carattere ambientale; cfr. ad es. Sez. VI 9 marzo 1960, n. 105, 
ivi, 1960, I, 472; Sez. VI 8 aprile 1959 n. 228, ivi, 1959, I, 613; Sez. VI 10 dicembre 1958, 
n. 897, ivi, 1958, I, 1516;,Sez. VI 20 febbraio 1957, n. 82, ivi, 1957, I, 220). 
Analogo ordine di ragioni pu� valere per le altre decisioni in rassegna 
(VI/366; VI/367 e VI/387), in ordine alle quali identica era stata, infatti, la 
motivazione del provvedimento impugnato di rifiuto di nulla osta con mera 
affermazione di eccesso di volumetria (in particolare, il provvedimento oggetto 
deH.a decisione n. 387 era testmdmente il seguente: � questa Soprintendenza non 
ritiene opportuno autorizzare la realizzazione dell'edificio in questione nella 
localit� in oggetto, poich� il volume risulterebbe di pregiudizio ai valori panoramici 
della localit� vincolata ai sensi della I. 29 giugno 1939 n. 1497 >>, laddove, 
in mancanza del richiamo all'eccesso di volumetria, non � dato invero comprendere 
in quale misura e sotto quale profilo il volume in questione costituisca 
ragione giustificatrice del riscontrato, ma apodittico, ,pregiudizio). 

Il T.A.R. dell'Umbria con sentenza 28 novembre 1975 n. 309 (in I Tribunali 
Amministrativi Regionali 1976, I, 246), giudicando su analoga fattispecie, fermo 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRAt!VA 669 

menti spetta solo la facolt�, non l'obbligo, di esprimere in sede istruttoria 
(e cio� prima di pronunciarsi sul progetto che il: privato intende realizzare 
su un bene di interesse paesaggistico) consigli circa gli elementi 

l'accoglimento del vizio di difetto di motivazione del provvedimento annullato, 
aveva altres� aggiunto che il diniego del Soprintendente non conteneva � ... alcuna 
indicazione utile a ;porre l'interessato in condizioni di conoscern le caratteristiche 
che il suo progetto avrebbe dovuto presentare e i limiti entro i quali il suo 
volume avrebbe dovuto essere contenuto per potersi conciliare con gli interessi 
tutelati dalla Sovrintendenza�. Lo stesso Organo giurisdizionale umbro, in sede 
di motivazione. della sentenza poi sottoposta in appello all'esame del Consiglio 
di Stato e confermata con la decisione 264, ebbe ad accogliere il motivo addotto 
dal ricorrente che aveva �evidenziato anche J'inottemperanza all'art. 16 � ...che 
imporrebbe al Soprintendente ai monumenti un obbligo di formul�re consigli 
in ordine ad eventuali modifiche dei progetti ... �. 

Un siffatto ordine di idee viene sostanzialmente recepito anche nella dee. 367 
(cfr. in termini VI Sez. 22 marzo 1977 n. 300, in Il Consiglio di Stato 1977, I, 390; 
per una equiparazione -a nostro avviso non ipotizzabile in relazione alla diversit� 
di natura e funzione -fra piano regolatore, che pu� contenere condizioni 
positive, e :Provvedimento di rigetto di un progetto da parte del Soprintendente, 
che dovrebbe dare ugualmente indica2iioni positive a colui che ha interesse a 
costruire in zona panoramica cfr. T .A.R. Umbria 27 febbraio 1976 n. 23, in I Tribunali 
Amministrativi Regionali 1976, I, 1477, confermata dalla dee. VI/387), 
nella quale, fra le righe della motivazione, leggesi testualmente che l'Amministrazione 
� ... salvo il caso di assoluta e insanabile incompatibilit�, deve, in sede 
di diniego del nulla osta, motivare il proprio giudizio indicando i criteri generali 
che dovrebbero essere seguiti per ottenere un soddisfacente inserimento nel 
paesaggio�; il difetto di motivazione verrebbe pertanto ricollegato al rifiuto di 
nulla osta con la mera affermazione di eccesso di volumetria, senza che risultino, 
sia pure succintamente, indicate al richiedente � le direttive generali � che 
l'Amministrazione intendeva fossero osservate in sede di contemperamento dello 

jus aedificandi con il pubblico interesse. Come gi� accennato, anche nella deci


sione del T.A.R. dell'Umbria n. 23/1976 si riscontra la stessa esigenza che la 

Sovrintendenza dia precise indicazi�ni a colui che abbia interesse a costruire 

in un ambiente tutelato sotto l'aspetto paesaggistico; la decisione anzi conclude 

affermando che � ... non � neppure possibile che il pro;prietario di un suolo 

possa essere costretto a p11edisporre una serie di progetti con volumetria diversa, 

nella speranza che almeno uno di essi colga le recondite intenzioni dell'Ammi


nistr,azione �: J'affermazione � erronea e va disattesa radicalmente. 

L'errore nella impostazione del problema non consiste tanto (o megilio soJ� 

tanto) nel pretendere -come si vorrebbe -che invece del privato a presentare 

i progetti sia il Soprintendente a farli: il che, fra l'altro, significa ignorare che, 

mediamente e salvo errore, in una Soprintendenza ai beni ambientali, con un 

organico che nella migliore delle ipotesi oscilla fra le 4 e le 5 unit� di funzio


nari tecnici, �Si esaminano ogni anno oltre 4.000 progetti, si effettuano circa 1.000 

so;pralluoghi -e questa � tutta attivit� che si aggiunge alle altre, preponderanti, 

relative ai progetti e restauri delle opere monumentali, statali e non, e a tutte 

le altre attivit� collaterali di carattere scientifico, documentario e amministra


tivo che non occorre certo elencare in questa sede (a titolo di mera esempli


ficazione, dalle statistiche pubblicate dal Ministero della P. I. nel gennaio del 1970, 

Per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, DE LUCA, 3 e sgg., emerge 



670 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che -ad avviso dell'Amministrazione -�dovrebbe contenere il. progetto 
dell'edificio per armonizzarsi con l'ambiente, non pu� essere considerato 
illegittimo l'atto di diniego in quanto non preceduto da una consulenza 
ex ante circa i criteri da seguire per realizzare la costruzione senza pre


che gli :interventi in materia paesaggistica effettuati da alcune Soprintendenz~ 
ai monumenti sono ammontati nel solo anno .1968 a 4.775 per la Soprintendenza 
del Lazio, 10.640 per la Soprintendenza della Campania, 13.720 per la Soprintendenza 
della Lombardia); non significa -dicevamo -tanto ignorare questa realt�, 
quanto -e' ben pi� gravemente -attribuire ai Sovrintendenti degli obblighi 
che invece la legge non impone affatto. 

Quello che la legge e, sostanzialmente, la pi� attenta giurisprudenza richiedono 
� soltanto il rispetto della esigenza di una congrua motivazione, e cio� 
di una congrua indicazione dei motivi, s'pecifici e non generici, per i quali lo 
jus aedificandi del privato non pu� trovare concreta attuazione in relazione a 
quel determinato progetto sottoposto all'esame; pi� esattamente, dovranno essere 
costantemente evidenziati, sia pure� in forma sintetica, quali particolari valori 
ambientali subirebbero irreversibile compromissione dalla attivit� edificatoria del 
privato. 

Come esattamente risulta puntualizzato nella motivazione della dee. 366, il 
Soprintendente non ha n� il dovere n� il potere di emanare prescrizioni sostitutive 
del progetto respinto o di indicare soluzioni da adottare per realizzare una 
costruzione che rispetti i caratteri del bene vincolato. 

Cosicch� la soluzione di conciliazione fra l'interesse pubblico e quello del 
;privato (ai fini di poter conseguire la richiesta autorizzazione) � quest'ultimo 
soltanto a doverla ricercare: n� si venga a ventilare -ci pare del tutto a 
sproposito -inesistenti rischi, per il privato, di vedersi costretto a presentare 
una serie di progetti nella speranza di indovinare le pi� o meno recondite intenzioni 
dell'Amministrazione, ch�, di contra, prescindendo dalla garanzia, legislativamente 
sancita e azionabile in sede giurisdizionale, della congruit� della motivazione 
del rifiuto di nulla osta, di cui sopra si � detto, e prescindendo, altres�, 
dalla altrettanto significativa circostanza della invero non eccessiva casistica 
giurisprudenziale in subiecta materia, quantomeno in raffronto ad altri settori di 
tutela amministrativa (quali ad es. le licenze edilizie comunali), non va dimenticato 
quanto segnalato all'inizio di questo breve excursus e cio� che il Soprintendente 
pu� benissimo proibire, e in modo assoluto, ogni e qualsiasi costruzione 

o modificazione su aree vincolate, di tal che riuscirebbe invero difficilmente 
comprensibile, :in siffatte ipotesi, quali indicazioni o prescrizioni sostitutive si 
dovrebbero pretendere dal Sopriintendente. 
La verit� � che la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e ambientali, 
individue o d'insieme, � anche e principalmente tutela di valori spirituali, conquistati 
dalla persona umana, patrimonio della collettivit� e dei quali l'Amministrazione 
dei beni culturali e ambientali �, e deve essere, esclusiva depositaria, 
sensibile protettdce e vigile custode. 

Solo in' questo ordine di principi trova idonea spiegazione la volont�_ del 
legislatore, diretta nel senso cli rimettere al Soprintendente un mero giudizio 
estetico di compatibilit� fra l'edificio quale risulta dal progetto e le bellezze 
naturali di cui deve garantire la tutela, giudizio estetico che non deve cqncretarsi 
anche nella indicazione di prescrizioni positive al progettista circa le �aratteristiche 
(ivi compreso il volume) dell'edificio da erigere o della modifica da 
ap;portare. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 671 

giudizi per il bene tutelato, essendo sufficiente che nel provvedimento di 
rifiuto sia indicato il danno che dall'esecuzione dell'opera deriverebbe agli 
specifici (e non generici) valori dell'ambiente da salvaguardare (5). 

Infatti, pcrescindendo daille concrete difficolt� pratiche cui ,sopra si � fatto 
cenno e che comunque precluderebbero di fatto al Soprintendente e ai suoi 
funzionari di sostituirsi sostanzialmente al progettista, non poteva certamente 
il legislatore imporre una siffatta disciplina positiva nei confronti del progetto, 
nel senso, cio�, di imporre delle prescrizioni positive che il progetto futuro 
dovrebbe contenere (nel che si sostanzierebbe ~'obbligatoriet� -che peraltro la 
norma non prevede -della consulenza ex ante), e non lo poteva fare sem'.Plicemente 
1pecrch� in tal guisa si sarebbe irealizzata, fra J.'altxo, una ben pi� grave, 
assurda compressione d�lle facolt� di ideazione del progettista, il quale si 
sarebbe trovato sempre vincolato, nella sua libera ricerca formale, dai consigli 
positivi, obbligatori, forniti daJ. Soprintendente, faddove � sistema normativo 
vigente consente e garantisce ;piena Ubert� di espiressione al ,progettista, nel senso 
che, in via di principio, non pu� a priori ritenersi preclusa al rilascio della 
autorizzazione qualsiasi progettazione, anche la pi� ardita, che realizzi comunque 
quell'armonico inserimento della costruzione nell'ambiente, condizione esclusiva 
'.Per il rilascio del nulla osta: e non ci sembra possibile negare che, anche per 

tale via, � fatta salva la segnalata esigenza unitaria di tutela di valori spirituali 
cui si � ispirata e che intende realizzare la vigente normativa esaminata. 

RAFFAELE TAMIOZZO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 29 marzo 1977 n. 347 -Pres. Aru -Est. 
!annotta -Ministero pubblica istruzione (avv. Stato Camerini) c. 
Ramaccioni (n.c.) e :i.N.P.S. (avv.ti Traverso e Lironcurti); appello 
avverso dee. T.A.R. Umbria 23 gennaio 1976 n. 3. 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa � Pubblico impiego 
-Questioni di natura previdenziale � Proponibilit�. 

Competenza e giurisdizione -Giurisdizione amministrativa � Pubblico impiego 
-Questioni di natura previdenziale � Pretesa costituzione di 
rendita vitalizia e risarcimento danni -Giurisdizione dell'A.G.O. 

Posto che le posizioni di natura previdenziale ineriscono allo status 
di pubblico impiegato, le relative questioni sono proponibili innanzi allo 
stesso giudice titolare della giurisdizione esclusiva in materia di rapporti 
di pubblico impiego (1). 

(1-2) In tema di prescrizione dei contributi previdenziali. 
Sulla proponibilit� della domanda in tema di mancato versamento di contribum 
previden:ci�li si trascrive l'appeLlo proposto nell'linteresse del Ministero 
della P.I.: 
1 -Improponibilit� della domanda. Violazione dei principi generali in ordine 
ai requisiti dell'azione. 



RASSEGNA DELL'AVVOCAtURA DELLO StAtO

672 

Le azioni per la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 l. 12 
agosto 1962 n. 1338 e per il risarcimento danni ex art. 2116 e.e. sono sussidiarie 
rispetto a quella volta a costringere l'Amministrazione a versare i 
contributi previdenziali e connesse a diritti sostitutivi di quello previden� 
ziale conseguente al. rapporto di impiego; esse rientrano, pertanto, nella 
giurisdizione dell'A.G.O. (2). 

(Omissis). -Il sig. Ramaccioni ad� il Tribunale Amministrativo Regionale 
dell'Umbria e chiese l'accertamento della esistenza di un rapporto 
d'impiego con il Ministero della P.I., dell'omissione di versamento, 
da parte dell'amministrazione medesima, dei contributi necessari per la 
costituzione di una posizione previdenziale a favore dello stesso sig. Ramaccioni. 
Questi, nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado, 
espresse la riserva di chiedere, nella sede competente, il risarcimento 
del danno, conseguente all'omissione di versamento, che si assumeva imputabile 
all'amministrazione. 

Poich� il Tribunale di Perugia, con la sentenza del 7 novembre 1974, aveva dichiarato,_ 
richiamando l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale sul punto, 
che le controversie instaurate da pubblici dipendenti al fine di conseguire dall'Amministrazione 
il risarcimento del danno derivante dalla violazione dell'obbligo d1 
corresponsione dei contributi assistenziali e previdenziali, riflettendo pretese che 
si ricollegano direttamente al rapporto di pubblico impiego, in quanto trovano 
il loro momento genetico in tale rapporto e nell'asserta violazione delle norme 
che lo regolano, rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo 
(v. Cons. Stato, Sez. VI, 24 gennaio 1969, n. 17, nonch� da ultimo, Cassazione, 
Sez. Un., 14 novembre 1972, n. 3171; 20 dicembre 1972, n. 3630, 11 marzo 1974, 

n. 628 e 629) il Ramaccioni avrebbe potuto, indubbiamente, adire il T.A.R. dell'Umbria, 
per sentire condannare il Ministero della P.I. al risarcimento del danno 
derivante dal mancato versamento dei contributi previdenziali. 
Siffatta domanda sarebbe stata pienamente ammissibile, dn quanto diretta 
ad ottenere, nehla �Sede propria di .giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, 
una pronuncia di condanna cohlegata all'accertamento dell'illecita omissione 
del versamento dei contributi previdenziali. 

Senonch� tH Ramaccione si � limitato a chiedere al T.A.R. (dopo avere 
.premesso che essendosi ormai prescritto ogni obbligo contributivo a carico del 
Ministero della P .I., si era trovato costretto, avendo comunque interesse a veder 
regolarizzata la propria posizione assicurativa, a versare in proprio Ja somma 
di L. 3.606.600 necessaria per Ja costituzione della Tendita vitalizia ai sensi dello 
art. 13 1. 12 agosto 1962 !Il. 1338) di riconoscere e dichiarare che ebbe a pTestare 
servizio quaile professore incaricato dail 20 ottobre 1942 al 30 settembre 1947, e 
che �l'Amministrazione i1legittimamente omise di corrispondere a1l'I.N.P.S. i contributi 
assicurativi per tale periodo, con ci� danneggiando la posizione previdenziale 
di esso Ramaccioni, facendo espressa criserva di agire nella sede competente 
per H risarcimento dei danni conseguenziali alla omessa contribuzione, e 
per Ia rivalsa della somma versata all'LN.P.S. ai sensi dehl'art. 13 suddetto. 



.�.�.. , 

P~RTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AM,MINISTRATIVA 673 

La domanda suindicata non era quindi preordinata alla condanna 
dell'amministrazione al versamento dei contributi previdenziali, che erano 
oggetto di un obbligo non coercibile in quanto prescritto, secondo quanto 
era precisato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. p. 2 
atto citato, in fascicolo Avvocatura Generale, depositato 1'8 maggio 1976). 
La stessa domanda peraltro non era preordinata alla costituzione della 
rendita vitalizia, in base all'art. 13 legge 12 agosto 1962 n. 1338. 

La costituzione di tale rendita era stata domandata dal sig. Ramaccioni 
nel giudizio instaurato davanti al Tribunale civile e penale di Perugia, 
e conduso con la sentenza, 7 novembre 1974, di improponibilit� 
della domanda per difetto di giurisdizione (cfr. sentenza citata, documento 
n. 2, fascicolo Avvocatura Generale citato). 

La stessa domanda non era stata riprodotta davanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale. 

� necessario a tale punto stabilire e la domanda preposta davanti al 
Tribunale, citato da ultimo, era ammissibile o meno, rispetto all'ambito 
della giurisdizione amministrativa. 

La soluzione di questo problema postula la identificazione delle posizioni 
di vantaggio che potevano spettare al sig. Ramaccioni, sotto il 

La domanda proposta al T AR. � improponibile -o inammissibile -perch� 
il riconoscimento della violazione dell'asserto diritto dal ricorrente al versamento 
da tparte dell'Amministrazione dei contributi assicurativi non pu� 
avvenire, se non :in funzione di una domanda intesa ad ottenere la tutela immediata 
del diritto di cui si assume .la lesione. 

�;'. da considerare, al riguardo, che la giurisdizione amministrativa � data a 
tutela di interessi sostanziali, sicch� la res in judicium deducta, e cio� la pronuncia 
di cui il Giudice amministrativo viene richiesto, � costituita dall'accertamento 
del pregiudizio subito da una posizione soggettiva protetta, ad opera 
di un comportamento illegittimo dell'Amministrazione. 

N� la dedotta circostanza che l'oggetto della pronuncia che li Giudice Amministrativo 
� chiamato a rendere � costituito non soltanto dalla esistenza di 
un comportamento illegittimo dell'Amministrazione, ma anche dalla lesione di 
un bene garantito dall'ordinamento giuridico pu�, nella fattispecie, escludersi 
sotto il profilo che non si versa in materia di tutela di interessi legittimi, 
bens� in materia di giurisdizione esclusiva. 

Anche in questo caso l'azione davanti al Giudice Amministrativo � condi


zionata ( v. Sandulli, Il giudizio davanti al Consiglio di Stato, Morano edit. 

1963, paragrafo 25) dal concorso del pregiudizio ad un bene garant-ito secondo 

lo schema del diritto soggettivo, e dall'ascrivibilit� del pregiudizio ad un com


portamento lesivo dell'Amministrazione. 

Consegue che cos� come, nel campo della giurisdizione amministrativa di 

impugnazione, oggetto del giudizio non pu� essere soltanto la illegittimit� astratta 

del provvedimento im;pugnato, potendosi giudicare della legittimit� di un prov� 

ved:imento amministrativo solo ai fini della sua caducazione o riforma in funzione 

della tutela dell'interesse sostanziale leso dal provvedimento, nel campo della 

giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo pu� dichiarare l'illegittimit� di 

8 



674 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

profilo previdenziale, e della loro deducibilit� o meno davanti al giudice 

amministrativo. 

Al sig. Ramaccioni poteva spettare, fermi restando i relativi specifici 

titoli, sui quali in questa sede non � dato discutere, l'azione per costrin


gere l'amministrazione a versare i contributi previdenziali, l'azione sussi


diaria per la costituzione di una rendita vitalizia (art. 13 l. 12 agosto 

1962 n. 1338), nonch� l'azione, anch'essa sussidiaria, per il risarcimento 

dei danni, ex art. 2116 e.e. 

Il primo tipo di azione � proponibile davanti allo stes51Q giudice titolare 
della giurisdizione esclusiva in materia di rapporto di pubblico impiego, 
giusta la giurisprudenza in base alla quale le posizioni di natura 
'previdenziale ineriscono al rapporto di pubblico impiego (Cass., Sez. Un., 
31 marzo 1971 n. 939, Id., 24 aprile 1968 n. 1260; Cons. Stato, Ad. Plen., 

21 giugno 1968 n. 15). 

Le altre ~ue azioni sono connesse a diritti sostitutivi di quello pre


videnziale conseguente al rapporto d'impiego; infatti esse sono prospet


un comportamento lesivo (nella specie, l'omesso versamento dei contrbuti pre


videnziali per i quali appunto si assume il diritto al versamento) solo in funzione 

della tutela (nella specie, il risarcimento del danno) che si pretende derivare 

dal comportamento denunciato. 

E poich� invece il ricorrente ha creduto di proporre una domanda, per la 

quale non sussiste il requisito della indissolubilit� dei due aspetti dell'accer


tamento, in relazione all'obiettivo inscindibile, che rap'presenta il fine del giu


dizio, dell'accertamento della lesione del diritto al versamento dei contributi 

e del ripristino, conseguentemente collegato lit tale accertamento, della posizione 

di diritto leso, mediante pronuncia di risarcimento del danno, ben sembra che 

la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata improponibile dal T.A.R., e che 

dovr� essere ora dichiarata hnproponibile -o inammissibile -da codesto Con


siglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto sul punto. 

2 � Inammissibilit� del ricorso. Violazione dei principi generali in ordine alla 

susssitenza dell'interesse a ricorrere. 

In secondo luogo il ricorso proposto dal Ramaccioni si presenta inammissibile 
anche perch� difetta il necessario interesse ad ottenere la :Pronuncia di 
accertamento richiesta al T .A.R. 

Come si � detto, !�n luogo di chiedere il risarcimento del danno, il ricorrente 
si � limitato a chiedere che fosse riconosciuto che egli aveva prestato 
servizio quale insegnante incaricato, dichiarandosi che da parte dell'Amministrazione 
era stato illegittimamente omesso il versamento dei contributi assicurativi. 


Il ricorrente, peraltro, nel proporre il ricorso formulando nei sensi suesposti 
la propria domanda, ha esplicitamente riconosciuto che l'obbligo contributivo 
a cai:ico dell'Amministrazione si era gi� prescritto all'epoca della domanda. 

Rispetto alla domanda fatta valere, sembra evidente che debba escludersi 
la sussistenza di interesse alla proposizione del ricorso. 
� da considerare, infatti, che il T.A.R., chiamato esclusivamente a rendere 
una pronuncia dichiarativa del diritto del ricorrente al versamento dei contributi 



PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 675 

tabili quando � ormai estinta l'obbligazione previdenziale tipica che discende 
dall'instaurazione del rapporto d'impiego. 

Le azioni medesime sono preordinate alla formazione di una posizione, 
a favore del prestatore di lavoro, equivalente rispetto a quella 
determinabile a seguito dell'obbligo previdenziale primario conneso al 
rapporto d'impiego. 

In particolare l'azione risarcitaria, che nella specie interessa attesa 
la riserva espressa dal sig. Rainaccioni, proprio in quanto eterogenea rispetto 
all'azione previdenziale tipica e al tempo stesso connessa a un 
rapporto di natura risarcitoria, esula dalla giurisdizione amministrativa, 
mentre � proponibile davanti al giudice ordinario, alla stessa stregua delle 
azioni di natura risarcitoria preordinata al ristoro dei diritti dell'impiegato, 
eventualmente lesi dall'amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 5 febbraio 
1976 n. 166; Cass., Sez. Un., 21 marzo 1973 n. 796). 

3) Non potrebbe essere diversa la conclusione sul rilievo che la domanda 
proposta dal sig. Ramaccioni, davanti al Tribunale Regionale Amministrativo 
dell'Umbria, era preordinata all'accertamento di un preesi


assicurativi, per i quali esplicitamente si era gi� riconosciuto, dal ricorrente, 
la prescrizione di ogni obbligo contributivo, doveva, .'.Prima ancora di valutare 
se l'Amministrazione avesse, o meno, l'obbligo del versamento dei contributi, 
e di dichiarare, in accoglimento della domanda, che illegittimamente era stato 
violato l'obbligo di tale versamento, dare atto che non sussisteva interesse a 
sentire riconoscere la sussistenza di un obbligo contributivo gi� prescritto. 

In altri termini, in relazione alla domanda proposta, difettava ogni interesse 
del ricorrente (essendo ormai prescritto, come dal ricorrente stesso espressamente 
ammesso, ogni obbligo contributivo dell'Amministrazione) a sentire dichiarare 
che l'Amministraziqne, tenuta a corrispondere i contributi, omise invece, 
illegittimamente, di versarli. 

Il T.A.R. si � dato carico di valutare se, in relazione alla domanda proposta, 
sussistesse un interesse a ricorrere, e tale interesse ha individuato nell'interesse 
del Ramaccioni ad ottenere una pronuncia quale presupposto rper 1l'azione di ;risarcimento 
danni che il ricorrente si era riservato di iniziare. 

Non sembra per�� che l'interesse individuato dal T .A.R. legittimi la proposizione 
del ricorso. 

� noto infatti che l'interesse a ricorrere deve essere attuale e concreto. 

� tali requisiti di concretezza ed attualit� difettano rispetto ad una domanda 
intesa non gi� a far valere il diritto al risarcimento del danno per l'omesso 
versamento di contributi assicurativi (non s� contesta, invero, che se il ricorrente 
avesse ;proposto siffatta domanda, avrebbe avuto interesse a sentir riconoscere 
l'illegittima omissione del versamento dei contributi, quale comportamento produttore 
del danno) bens� a sentire solo riconoscere la sussistenza dei presupposti 
legittimanti la proposizione, in futuro ed eventualmente, di una domanda ;risarcitoria. 


Deriva che solo se e quando l'azione risarcitoria verr� concretamente proposta, 
potr� accertarsi se il Ramaccioni avesse diritto al versamento dei contributi 
assicurativi che assume illegittimamente non corrisposti all'l.N.P.S. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

676 

stente rapporto di impiego, intercorso con l'amministrazione della Pubblica 
Istruzione, e della .omissione di versamento dei contributi previdenziali 
da parte della medesima amministrazione. 

Al riguardo si deve precisare che le circostanze, oggetto della domanda 
di accertamento, non sono altro che elementi della causa petendi, 
deducibile davanti al giudice ordinario, a fondamento dell'azione di risarcimento 
che il sig. Ramaccioni si era proposto di esperire (cfr. atto 
introduttivo del giudizio di primo grado). 

Non � possibile scindere la cognizione giudiziale in ordine agli elementi 
di una domanda, come quella proponibile da parte del sig. Ramaccioni, 
e che rientra nella giurisdizione di un solo giudice, nella specie 
quello ordinario. 

� bens� vero che l'esperimento dell'azione risarcitoria per danni che 
si assumono conseguenti all'ad�zione di un provvedimento amministrativo 
illegittimo postula la �onclusione del giudizio amministrativo di 
impugnazione del provvedimento suindicato. Tuttavia la priorit� del giudizio 
amministrativo, costantemente affermata in giurisprudenza (Cass. 
Sez. Un., 22 ottobre 1965 n. 2185; Cass., Sez. Un., 17 maggio 1968 n. 1544; 
Cass. Sez. Un., 29 luglio 1968 n. 2721), si giustifica in relazione alla 

3. -Prescrizione del diritto a sentir dichiarare la illegittimit� dell'omesso 
versamento dei contributi. Vio1a,zione dei princiJ;>i .generali dn materia di prescrizione. 
Anche se la domanda, come proposta dal ricorrente, fosse ammissibile, ed 
anche se potesse, in denegata ipotesi, ritenersi che il T.A.R. abbia rettamente 
individuato l'interesse del ricorrente a sentir dichiarare illegittimo il mancato 
versamento dei contributi assicurativi, sembra che non avrebbe potuto rendersi 
una ;pronuncia declaratoria, in via principale, della illegittimit� dell'omesso versamento 
di tali contributi. 

Se, infatti, � possibile che l'inadempimento all'obbligo del versamento dei 
contributi venga accertato, pur dopo la prescrizione dell'obbligo contributivo, 
incidenter tantum, ai fini della pronuncia di condanna al �rJsarcimento, non sembra 
invece possibile l'accertamento dell'illegitt~mit� del versamento dei contributi 
gi� prescritti, quando il Giudice Amministrativo venga chiamato a rendere esclusivamente 
tale pronuncia, come nella fattispecie, appunto, si � verificato. 

Conformemente a quanto deciso dalla Adunanza Plenaria con la sentenza 

n. 15 del 21 giugno 1968 in � Il Consiglio di Stato � 1968, I, 766 (nella quale, 
decidendosi su una domanda intesa a sentir dichiarare illegittimo il mancato 
adempimento di un datore di lavoro all'obbligo del versamento di contributi 
assicurativi, venne dichiarata l'illegittimit� dell'omissivo comportamento solo in 
relazione al mancato versamento dei contributi non prescritti) nella specie, 
essendo prescritto J'obbligo contributivo, non pu� valutarsi se a taJe obbligo il'Amministrazione 
era tenuta, ma va preliminarmente dichiarata la prescrizione del 
l'obbligo. 
In altri termini, poich� l'obbligo contributivo � comunque prescritto, non 
pu� valutarsi se a tale obbligo l'Amministrazione doveva, in ipotesi, ottemperare, 
dovendosi preliminarmente dichlarare (� noto, infatti, che l'eccezione di ,prescri




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 677 

necessit� di eliminare previamente il provvedimento amministrativo, in 
quanto atto suscettibile di ridurre le posizioni di vantaggio dell'amministrato; 
posizioni rispetto alle quali � prospettabile il danno ingiusto 
risarcibile. 

Nella specie in esame un problema del genere non si pone; infatti 
non � ravvisabile alcun provvedimento amministrativo che abbia inciso 
sulle posizioni previdenziali che il sig. Ramaccioni assume essere state 
pregiudicate. 

Pertanto la domanda proposta dallo stesso sig. Ramaccioni � inammissibile, 
ancorch� venga esaminata in base ai criteri di limitazione della 
giurisdizione generale di legittimit�. -(Omissis). 

zione riguarda il merito, ma ha carattere preliminare) prescritto l'obbligo di cui 
si chiede il riconoscimento. 

Poich� l'eccezione di prescrizione dell'obbligo del versamento dei contributi 
in relazione al quale si chiede dal ricorrente, in via principale, venga dichiarato 
illegittimo l'omesso versamento non � stata spiegata in primo grado, l'eccezione 
stessa viene espressamente proposta in questa sede, e conseguentemente si 
chiede all'ecc.mo Consiglio di Stato di dichiarare preliminarmente 'prescritto ogni 
obbligo contributivo della Amministrazione, senza ulteriormente accertarsi se a 
tale obbJigo l'Amministraz.1one fosse tenuta, o meno, ad adempiere. 

VINCENZO CAMERltNI 



SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2 giugno 1977 n. 2233 -Pres. Iannuzzi Est. 
Zappulli -P. M. Gambogi (diff.). -Alberini (avv. Micheli e Ermetes) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Galleani). 

Imposta di ricchezza mobile -Spese e passivit� -Spese pluriennali . Esat� 
toria � Accantonamento per spese successive alla scadenza del con� 
tratto esattoriale -Ammissibilit�. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 96, 97 e 218; d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 36 e 111). 
Poich� il rapporto di esattoria � di durata decennale e pu� non essere 
riconfermato o anche risoluto anticipatamente, e poich� dopo la scadenza 
l'esattore resta obbligato per la riscossione, con pi� gravi oneri, dei debiti 
pendenti e per la sistemazione dei rapporti con gli enti irnpositori, pu� 
essere dedotta dal reddito di ciascun esercizio prodotto in vigenza del 
rapporto esattoriale la quota delle spese accantonate per far fronte agli 
oneri che si presenteranno successivamente alla scadenza del rapporto di 
esattoria (1). 

(Omissis). -Il ricorrente Alberini Vittorio ha lamentato con l'unico 
motivo del ricorso che la decisione impugnata ha violato l'art. 135 
lett. c) del t.u. delle imposte dirette approvato con r.d. 29 gennaio 1958 

n. 645 e gli art. 91, 96 e 97 dello stesso t.u. per avere falsamente applicato 
la prima norma citata sebbene non dovesse essere accolto il ricorso dell'ufficio 
diretto ad escludere la detraibilit� dal reddito dell'anno 1965 della 
societ� di fatto con il fratello Vittorio de~l'accantonamento di L. 10.032.364, 
relativo alla quota delle spese che sarebbero state sostenute con rife(
1) Identica � la sentenza in par.i data n. 2242. La decisione non pu�-essere 
condivisa. t!. sicuramente un principio fondamentale per fa determinazione del 
reddito netto, quello della corrispondenza temporale tra elementi attivi e passivi, 
che � poi uno degli aspetti della inerenza; ed � proprio a questo principio che 
obbedisce l'art. 97 del t.u. del 1958 che � inteso a ripartire le spese pluriennali 
(sostenute in un solo esercizio) fra gli esercizi ai quali sono inerenti. 
Ora si assume che il contratto di esattoria, che ha una validit� normale di 
10 anni, importa lo svolgimento di attivit� per un periodo pi� lungo per il 
realizzo delle pendenze (si ipotizza che l'attivit� dopo la scadenza possa prolungarsi 
per oltre quattro anni, dopo che a norma dell'art. 218 del t.u. si accrescono 
gli oneri venendo meno il potere di riscossione coattiva speciale). Ora i 
casi sono due: o, come sembra, l'esattore per tutto il tempo anche posteriore alla 

' 

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PARTE I, SBZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 679 ' 

rimento . a quello stesso anno nel periodo successivo alla scadenza del 
contratto decennale in esattoria. 

Il ricorrente ha dedotto che la gestione sociale doveva essere proseguita 
oltre quel termine per l'esazione dei crediti rimasti pendenti 
e per la sistemazione dei rapporti con i vari enti impositori, con oneri 
prevedibili e determinabili, inerenti ai singoli anni di esercizio e obbligatori, 
per i quali era stata chiesta, anche in altro ricorso coevo, la 
dichiarazione di 'illegittimit� della decisione della Commissione Centrale 
relativa all'imposta di ricchezza mobile. 

Il motivo cos� formulato importa la decisione della stessa questione 
sollevata nell'altro ricorso menzionato e proposto contro la citata decisione 
della Commissione Centrale delle Imposte, con riferimento ripetuto 
nella memoria successiva alla circolare del Ministero delle Finanze 1 
ottobre 1947 n. 99252/90, indicata come dimostrativa di quegli oneri successivi 
e della tesi di ricorrenti. 

II motivo � fondato, pur se � irrilevante il richiamo alla suddetta 
circolare sia per il valore non decisivo di tali disposizioni amministrative 
nei confronti dell'Autorit� Giudiziaria, sia per il suo riferimento ad altra 
materia, e cio� alle rivalutazioni nel calcolo della integrazioni degli aggi 
esattoriali dovuti per le particolari condizioni di quegli anni del dopoguerra. 


scadenza resta sempre un normale contribuente tenuto annualmente ai doveri 
formali e sostanziali; oppure (ma non sembra sostenibile) l'esattore alla scadenza 
del rapporto esattoriale cessa di essere un contribuente. Nella prima ipotesi 
non si comprende perch� dal reddito di esercizi presumibilmente :Pi� floridi 
debba detrarsi una parte per fronteggiare gli oneri di esercizio presumibilmente 
meno floridi ma non necessariamente passivi. Cos� ragionando, qualunque sog� 
getto sarebbe autorizzato a costituire, sottraendolo a tassazione, un fondo in 
previsione di periodi meno fortunati o di minore attivit�; n� vale la considerazione 
che per l'esattore una tale previsione � pi� attendibile. Nc:;gli esercizi 
successivi alla scadenza, si potr� avere un reddito netto meno elevato o anche 
una perdita, ma nulla autorizza a compensare l'attivo di una serie di esercizi 
con il passivo solo presumibile di esercizi assai distanti nel tempo; solo per i 
soggetti tassabili in base a bilancio ed entro ristretti limiti di tern;po � consentito, 
all'inverso, di compensare Je perdite (sicure) con i redditi degli esercizi 
successivi (art. 112). 

Nella seconda ipotesi � ancor meno cqncepibile che le spese siano estese 
ad un numero di anni superiore a quello degli anni di contribuenza. 

Naturalmente non pu� avvalorare la conclusione della sentenza la considerazione 
che la parte del reddito corrispondente alle spese ammesse in detrazione 
possa essere eventualmente recuperata a tassazione se la gestione esattoriale viene 
prorogata o se le somme accantonate risulteranno esorbitanti. Sul reddito non 
assorbibile dalle spese l'imposta va corrisposta nell'esercizio di produzione (e 
tutto il reddito tassabile concorre a formare la base imponibile sulla quale si 
liquida l'imposta se del caso con aliquota :progressiva) e non sono ammessi rinvii 
dell'imposizione a cos� lunga data. 



680 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Circa il carattere di quelle spese e la loro detraibilit� ai fini dell'imposta 
di ricchezza mobile, aventi effetto ai sensi del citato art. 135 
del suddetto t.u., occorre porre in rilievo che l'art. 91 del medesimo 
statuisce che il reddito netto, oggetto dell'imposta di ricchezza mobile 
per �le categorie B e C 1, � costituito dalla differenza tra i ricavi lordi 
del reddito e l'ammontare delle spese e passivit� �inerenti� all� sua 
produzione, mentre, specificamente per le imprese commerciali, l'art. 96 
precisa che �le spese generali dell'impresa sono detraibili nei limiti della 
quota imputabile alle attivit� produttive di redditi soggetti all'imposta � 
e il primo comma del successivo art. 97 aggiunge che le spese riferentesi 
a pi� esercizi, definite pluriennali, sono detraibili nei limiti delle quote 

imputabili a ciascuno di essi. 

Da queste norme collegate si evince che il principio dell'autonomia 

dei bilanci va contemperato con la ripartizione, cos� prevista, nei singoli 

esercizi di queste ultime spese generali comuni a una pluralit� degli 

stessi, senza porle esclusivamente a carico dell'esercizio durante il quale 

esse sono state effettuate. Appare pure chiaramente dalle stesse norme 

che le esigenze di prevedibilit� e determinabilit� delle detrazioni consi


derate, particolarmente tutelate nello stesso art. 97 e in quelli succes


sivi, vanno considerate e rispettate solo in quanto sia possibile secondo 

una accurata valutazione dei singoli elementi di merito nelle diverse 

fattispecie. 

Giova, poi, osservare, in primo luogo, che la formulazione e il con


tenuto generali dell'art. 91 citato escludono che le detrazioni possano 

essere ammesse solo per gli accantonamenti e ammortamenti espressa


mente pr~visti nelle norme successive, e che anche per ques,ti la preve


dibilit� e la determinabilit� sono relative perch� non per tutti vi sono 

norme e criteri precisi sulle loro determinazioni e ripartizioni; possono 

inoltre, verificarsi circostanze sopravvenienti e di relativa imprevedibilit� 

che influiscono al riguardo. 

Ci� premesso, se, in linea generale, pu� riconoscersi che per le varie 

imprese la fase di liquidazione delle singole attivit� esercitate non pre


senta particolari obblighi e oneri e non �, normalmente, riferibile ai 

singoli esercizi annuali, n� pu� essere aprioristicamente determinabile con 

sufficiente precisione, devono, invece, ravvisarsi per le esattorie parti


colari elementi, previsti da espresse norme di legge, che importano sia 

una certa prevedibilit� e determinabilit� dei relativi oneri, sia la loro 

riferibilit� ai singoli esercizi. 

Infatti, ai sensi dell'art. 17 del t.u. delle leggi sulle riscossioni delle 

imposte dirette approvato con d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, il conferi


mento delle esattorie � disposto � di decennio in decennio � e la sua rinno


vazione per il decennio successivo, ai sensi dell'art. 36 dello stesso t.u., 

pu� essere negata dal Ministro delle Finanze per gravi motivi o per 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

parere contrario dell'Intendenza di Finanza o del Consiglio Comunale del 
singolo Comune interessato o, comunque, per � ragioni riguardanti il 
migliore rendimento o il migliore funzionamento del servizio� (ultimo 
comma), e quindi con una discrezionalit� e un'alea che non vanno trascurate. 


D'altra parte, le esazioni previste nei ruoli dei singoli esercizi del 
decennio esattoriale, o nel periodo di gestione eventualmente ridotto per 
altri motivi (decadenza, risoluzione, ecc.), rimangono a carico dell'esattore 
pur dopo la fine della gestione contrattuale, come si evince dagli 
artt. 111 e seg. dello stesso t.u. e dalla norma sul limite quadriennale 
della procedu:r:a privilegiata stabilito dall'art. 218 del t.u. sulle imposte 
dirette del 1958, mentre non pu� dubitarsi che le esazioni oltre il termine 
normale sono quelle pi� onerose e aleatorie, nonch~ con minori garanzie, 
con conseguente aumento delle spese riferibili agli esercizi dei rispettivi 
ruoli. 

� lo stesso sistema legislativo che cos� prevede e regola parzialmente 
un prolungamento delle attivit� esattoriali oltre il termine della 
gestione contrattuale, con una connessione ai suddetti ruoli. 

Pertanto, a differenza che per altre �categorie di attivit� commerciali, 
per le esattorie possono ravvisarsi, con prevedibilit� e determinabilit� 
sufficienti, spese e oneri pur successivi al decennio di quella gestione 
e riferibili ai singoli esercizi, con un grado di approssimazione non di 
molto differente rispetto agli ammortamenti e accantonamenti specificamente 
previsti dagli artt. 97 e seg. del t.u. del 1958. Infatti, se da un lato 
pure questi sono soggetti, come gi� rilevato, a una certa diversit� di 
criteri e a mutabilit� per eventi sopravvenuti, d'altro lato, per quanto 
concerne le spese in questione, i rilievi statistici sui vari indici economici, 
la conoscenza delle condizioni ambientali e storiche, i quantitativi annuali 
di imposte rimaste insolute e altri elementi possono consentire un preventivo 
calcolo sufficientemente approssimato, delle incidenze sui singoli 
esercizi degli oneri e delle spese successivi alla scadenza del singolo contratto 
di esattoria, valutabile sia dall'esattore-contribuente, sia dagli uffici 
finanziari. 

Non pu�, pertanto, accogliersi l'eccezione dell'Amministrazione Finanziaria 
sulla inammissibilit� delle detrazioni per spese future e indeterminabili. 


� comunque, da tener presente che la misura dell'accantonamento 
non � rimessa alla determinazione del contribuente n� alla discrezionalit� 
dell'ufficio perch� gli elementi sopra accennati consentono, attraverso 
opportune valutazioni e i successivi controlli, una sufficiente precisione 
nelle rispettive determinazioni e verifiche. Attraverso gli stessi controlli 
inoltre, gli uffici finanziari sono sempre in grado di accertare non solo 
se gli accantonamenti siano stati eccessivi ma anche che, nel caso di 


682 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

conferma del contratto di esattoria, essi siano calcolati in senso inverso 
per gli esercizi successivi, senza che le relative spese siano computate a 
favore del contribuente due volte. Pur nel caso di cessazione del contratto 
stesso potr� essere agevolmente controllato a posteriori se quegli accantonamenti 
siano stati superiori o� no alle spese che saranno state effettivamente 
sostenute dopo la scadenza del contratto di gestione. 

Conseguentemente, rientrando i suddetti accantonamenti nelle spese 
generali riferibili ai singoli esercizi, pur con i limiti precisati, e come tali 
detraibili, deve accogliersi il ricorso dell'esattoria e cassarsi la decisione 
impugnata con rinvio alla Commissione Centrale delle Imposte. 

Questa, con altra Sezione, dovr� attenersi nella nuova decisione al 
principio secondo il quale possono essere portate in detnrzione ai fini 
dell'imposta di ricchezza mobile, con successivo effetto anche per l'imposta 
complementare, per i singoli esercizi compresi nel contratto di 
esattoria gli accantonamenti per spese e oneri successivi alla sua scadenza 
che siano loro riferibili. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1977 n. 2280, Pres. Jannuzzi � 
Est. Falcone -P. M. Minetti (conf.) Istituto Ortopedico Rizzoli c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Bafile). 

Imposta sulle societ� -Opere pie -Gestione di aziende con fini di lucro . 
Esenzione. (!. 
6 agosto 1954, n. 603, art. l e 3; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 151). 

L'esenzione dall'imposta sulle societ� dell'art. 151 del t.u. sulle imposte 
dirette � di carattere soggettivo e, per le opere pie, si estende a tutte le 
attivit� che concorrono, direttamente e indirettamente, al perseguimento 
dei fin� statutari e quindi anche alle attivit� di lucro in connessione con 
detti fini (1). 

(1) Identiche sono le decisioni in pari data nn. 2281 -2288. 
La S.C. riconferma il suo indirizzo in materia di esenzione delle opere pie 
dall'im'posta sulle societ�. 
Sull'argomento v. da ultimo Cass. 28 maggio 1975 n. 2173 in questa Rassegna, 
1975, I, 1077 con nota). 
Non pu� tuttavia dirsi che la questione risulti chiarita come meriterebbe, 
anche in vista della proiezione del problema nella legislazione post-riforma, ove 
si ripresenta in termini molto simili per la riduzione della imposta sul reddito 
delle persone giuridiche (art. 6 lett. f e h, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601). 

La lunga premessa sulla tassazione degli enti in base a bilancio unico, e non 
delle aziende separate, ha scarso rilievo. U .problema consiste soltanto nel determinare 
l'estensione dell'esenzione quando il soggetto svolge una attivit� economica 
che, se pure prevista statutariamente, non � tipica di un'opera pia. II 
criterio della funzione indiretta o strumentale dell'attivit� economica rispetto 
a quella istituzionale non persuade e soprattutto � molto generico ed impreciso, 

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PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRffiUTARIA 683 

(Omissis). -Con l'unico motivo. di ricorso, l'Opera Pia Istituto Ortopedico 
Rizzoli, ora Ente Ospedaliero Istituto Ortopedico Rizzali, dopo 
aver premesso la circostanza, pacifica, in causa, che l'Opera Pia provvedeva 
direttamente alla gestione delle Officine Ortopediche, le quali non 
compilavano un bilancio separato da quello generale dell'ente di cui 
facevano parte, denuncia la violazione dell'art. 151, lett. g) del d.P.R. 29 
gennaio 1958 n. 645. 

Sostiene l'ente ricorrente che, posta questa situazione di fatto, la 
l'imposta sulle societ� con riferimento all'attivit� ed ai redditi delle 
dipendenti Officine Ortopediche non era ad esso applicabile: a) in primo 
luogo, per difetto del presupposto della tas~abilit� in base a bilancio della 
impresa, previsto dall'art. 145 del t.u. n. 645 del 1958 in quanto tale impresa 
mancava di autonomia; b) in secondo luogo, perch� era pienamente operante, 
a suo favore, l'esenzione di carattere soggettivo, prevista dallo 
art. 151, lett. g) dello stesso t.u. 

La censura deve essere accolta. 

tale da creare in ogni situazione una incertezza che in definitiva si risolve n�n con 
criteri di legge, bens� con valutazioni empiriche e pratiche. 

Resta infatti la necessit� di verificare se l'attivit� di carattere speculativo 
e di lucro � ancorch� i proventi di essa siano utilizzati per il conseguimento dei 
ffoi istituzionali dell'ente, debba ritenersi tassabile quando non sia connessa, 
secondo il criterio di strumentalit� o complementariet�, con le finalit� dell'opera 
pia, in base al rilievo che l'esenzione tributaria, sebbene di carattere soggettivo, 
anzi proprio perch� tale, non ;pu� ritenersi accordata ad un ente pubblico con 
specifiche finalit�, se non nei limiti in cui esso svolga le attivit� statutariamente 
previste, e quelle che vi si connettono, per il perseguimento di detti scopi"� 
In: sostanza resta il problema del limite (�spaccatura strutturale,, secondo la 
espressione della sentenza n. 2173 citata) i cui confini restano indeterminati, 
come sovente accade quando si dilata la portata di una norma di agevolazione. 

Neppure pu� essere condiviso il crit~rio di verificare il rapporto di complementariet� 
e strumentalit� in senso soltanto qualitativo, appagandosi alla sola 
rilevazione di una certa omogeneit� tra attivit� economica e attivit� istituzionale 
(nel caso di specie, officina per la costruzione di apparecchi di protesi e istituzione 
ospedaliera). Importanza prevalente dovrebbe avere l'elemento quantitativo, 
ossia l'entit� dell'attivit� economica in ra:pporto alle esigenze organizzative 
svolte ai fini istituzionali; � cio� il criterio, ben pi� concreto e sperimentato, 
della adeguatezza, proporzionalit� e inerenza che deve soccorrere per stabilire se 
l'attivit� economica si separa da quella istituzionale acquistando autonomia. Nella 
::.ituaz�one controversa, � incontestabile che per una istituzione ospedaliera quale 
il Rizzoli la costruzione di apparecchi orto;pedici da impiegare nella gestione 
dell'ospedale � una attivit� istituzionale; ma quando l'officina meccanica diventa 
una organizzazione economica di dimensioni industriali, meritatamente affermata 
anche nel mercato internazionale, che vende a terzi, che nessuna relazione hanno 
con l'ospedale, apparecchi che vengono prodotti in quantit� che supera il rapporto 
di proporzione con le esigenze della struttura ospedaliera, si crea una autonoma 
organizzazione economica cui s'impone un distinto trattamento tributario; 
e non sembra che la sola considerazione qualitativa possa escludere la � spaccatura 
strutturale�. 



684 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La soluzione della questione impone di prendere le mosse dall'interpretazione 
sistematica delle norme riguardanti il concetto tributario di 
ente tassabile in base a bilancio, e di questa elaborazione conviene qui 
ricordare i momenti principali. 

A norma dell'art. 13, econdo comma, della legge 8 giugno 1936 n. 1231 
(contenente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette) 
la separata tassazione delle aziende gestite da enti morali di ogni genere 
era consentita quando risultava la diversit� di esse rispetto all'ente che le 
aveva costituite, e ci� tanto se la gestione delle aziende stesse fosse tenuta 
in economia, quanto se detta gestione fosse, invece, autonoma e si trattasse 
di aziende non dotate di separata presonalit� giuridica. 

:� discusso se il sistema posto da questa normativa, nel quale, al concetto 
di personalit� nella applicazione dell'imposta, veniva preferito quello 
della semplice autonomia patrimoniale, rimanesse o meno immutato con 
l'entrata in vigore dell'art. 10 del d.l. 24 agosto 1945 n. 585 (trasfuso poi 
nell'art. 8 del t.u. 5 luglio 1951 n. 573, contenente norme sulla dichiarazione 
unica annuale dei redditi soggetti ad imposte dirette). 

Alcune pronunce hanno identificato, in questa disciplina, una fase di 

transizione da quella originaria, di imposizione eseguita distintamente per 

ogni singola azienda sulla base dei rispettivi bilanci, a quella dell'unicit� 

delle dichiarazioni e tassazioni; fase di transizione caratterizzata dalla 

circostanza che per la tassabilit� separata si esigevano requisiti prima 

non richiesti, cio~ quelli dell'autonomia della gestione e del bilancio oltre 

a quello dell'autonomia dello scopo (Cass. 8 luglio 1968 n. 2337). 

Questa portata innovatrice, contestata in dottrina sotto il profilo che, 

posta dalla legge del 1936 l'esigenza di un'azienda avente una specifica 

finalit~ produttiva ed una certa individualit� e diversit� rispetto alle 

normali strutture e finalit� dell'ente che l'aveva costituita, l'autonomia 

della gestione e del bilancio (sia pure come documento rilevante ai fini 

fiscali), dovevano ritenersi gi� richieste per ogni singola azienda (anche 

gestita in economia), � stata negata da altre pronunce (Cass. 21 luglio 

1971 n. 2372, che ha ritenuto esente un Comune per la gestione con bilan


cio autonomo della azienda elettrica municipalizzata; Cass. 21 marzo 1974 

n. 798 che ha ritenuto esente un Comune per la gestione in economia di 
una farmacia). 
:� certo, comunque che, anche secondo questa disciplina, l'imposizione 
avveniva in base ai bilanci, prescindendo dalla personalit� giuridica dei 
soggetti tassabili, poich� l'art. 2 del detto t.u. 5 luglio 1951 n. 573 prescriveva 
che la dichiarazione (di chiunque possiede redditi soggetti alle imposte 
dirette, art. 1) deve essere presentata dalle aziende aventi finalit� 
proprie, istituite da altri enti, quando hanno gestione e bilancio autonomi 
rispetto a quelli della persona o dell'ente che le abbia costituite, entro tre 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

mesi dall'approvazione del bilancio o rendiconto, che dev'essere esibito 
a corredo della dichiarazione (art. 8). 

In questo sistema si � inserita la legge 6 agosto 1954 n. 603, istitutiva 
dell'imposta sulle societ�, imposta assolutamente nuova nel nostro sistema 
tributario, avente carattere personale e mirante a compensare i vantaggi 
di cui le societ� godevano rispetto all'applicazione di altre imposte (imposta 
sui trasferimenti onerosi e gratuiti ed imposta progressiva sul reddito). 

Da questa imposta, istituita sulle societ� e sugli enti tenuti a presentare 
il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai 
sensi dell'art. 8 del t.u. 5 luglio 1951 n. 573, (art. 1), sono stati dichiarati 
esenti tra gli altri soggetti, le opere pie e gli enti il cui fine era equiparato 
per legge ai fini di beneficienza o di istruzione (art. 3 n. 6). 

Nel vigore di questa disciplina � sorto contrasto in giurisprudenza, 
poich�, mentre alcune pronunce di questa Corte hanno affermato che, 
non sussistendo l'obbligo della formazione del bilancio e della presentazione 
della dichiarazione dei redditi per le aziende gestite in economia 
da enti esenti dall'imposta sulle societ�, in base alle citate norme del 

t.u. n. 573 del 1951, gli enti che le gestiscono godono dell'esenzione della 
imposta che ne occupa (Cass. 8 luglio 1968 n. 2337), altre, sul rilievo che 
tali aziende, anche se prive di personalit� giuridica e di autonomia patrimoniale, 
sono tuttavia soggette all'obbligo della dichiarazione dei redditi 
separatamente da quella dell'ente dal quale sono gestite o dipendono, 
hanno ritenuto tassabile con l'imposta sulle societ� l'ente che abbia costituito 
le aziende anzidette per l'attivit� a queste relative (Cass. 8 novembre 
1973 n. 2933; 22 giugno 1963 n. 1968). 
Ma la situazione normativa sulla quale si � manifestato detto contrasto 

� stata superata con la entrata in vigore della legge 5 gennaio 1956 n. l, 

applicabile agli esercizi successivi al luglio 1957 (art. 24, primo comma). 

L'art. 24 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, (contenente norme integrative 

della legge 11 gennaio 1951 n. 25), ha, infatti, espressamente abrogato 

l'ultimo comma dell'art. 13 della legge 8 giugno 1936 n. 1231 (il quale, come 

innanzi ricordato, prevedeva la tassazione per ogni azienda costituita da 

enti morali di ogni genere, gestita in economia o in forma autonoma, anche 

se non dotata di personalit� giuridica) e successive modificazioni ed 

aggiunte. 

Sulla portata abrogativa del citato art. 24 non esiste, tuttavia, unanimit� 
di consensi, contrapponendosi alla tesi secondo la quale tale norma 
ha determinato un definitivo mutamento di prospettiva, introducendo il 
criterio della tassazione non per aziende ma per enti proprietari delle 
medesime, quella di chi esclude siffatta ampia portata, che implicherebbe 
l'abrogazione anche degli artt. 2 e 8 del t.u. 1951 n. 573, sostenendo che 
queste norme sono rimaste in vigore in quanto, regolando la materia della 


686 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dichiarazione dei redditi di taluni soggetti tra cui le aziende autonome, 
non potevano essere considerate modificazioni od aggiunte dell'art. 13 della 
legge n. 1231 del 1936, e rimanere, come tali, travolte dalla norma abrogativa 
del citato art. 24. 

Questo problema, tuttavia, non si pone pi� a decorrere dal 1960, cio� 
dalla data di applicazione del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, che approva 
il testo unico sulle imposte dirette (art. 277), il quale ha abrogato espressamente 
il t.u. 5 luglio 1951 n. 573 (art. 288) ed ha stabilito, quale presupposto 
dell'imposta sulle societ� il possesso di un patrimonio o di un reddito 
da parte di soggett� tassabili in base al bilancio (art. 145), dopo avere 
espressamente affermato che per soggetti tassabili in base a bilancio si 
intendono le societ� per azioni, le societ� in accomandita per azioni, le 
societ� a responsabilit� limitata, le societ� cooperative e le mutue assicuratrici 
costituite nei territorio dello. Stato (art. 8, comma terzo, lett. a), 

o costituite all'estero che abbiano la sede o l'oggetto principale dell'impresa 
nel territorio dello Stato (lett. b), e le altre presone giuridiche costituite 
nel territorio dello Stato; tenute per legge o per Statuto alla formazione 
del bilancio o del rendiconto (lett. c). 
Avendo, pertanto, le aziende gestite da enti tassabili in base a bilancio 
perduto, sotto il profilo fiscale, ogni rilievo autonomo �, di conseguenza, 
es�lusa la possibilit� di autonoma tassazione di esse con l'imp9sta sulle 
societ� mentre resta, quale unico soggetto astrattamente passibile di detto 
tributo, l'ente che le ha costituite o le gestisce. 

Questa conclusione, peraltro, non sarebbe -secondo la tesi difensiva 
dell'amministrazione 
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finanziaria -sufficiente per legittimare l'ulteriore 
conseguenza che, qualo:r;a l'ente al quale dovrebbe attribuirsJ, in 
astratto, la qualit� di soggetto ,dell'obbligo tributario, e cio� l'ente che ha 
costituito e gestisce in economia un'azienda con specifica finalit�, abbia 
natura di opera pia, esso, in quanto soggettivamente esente dal tributo di 
cui si discute, non � tassabile neppure in relazione all'attivit� di tale 
azienda (art. 151, lett. g, d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645). 

Senza contestare il principio, gi� affermato da questa Corte (Cass. 29 
maggio 1974 n. 1539; 11 dicembre 1974 n. 4189; 14 gennaio 1976 n. 113) 
secondo il quale l'esenzione a favore delle opere pie � di carattere soggettivo, 
l'amministrazione resistente sostiene che l'art. 151 del t.u. ora citato 
� ispirato ad un criterio unitario di individuazione degli enti esenti, sulla 
base di un costante, triplice riferimento: all'interesse pubblico del�a 
attivit� svolta, alla mancanza del fine di lucro come caratterizzazione della 
stessa, allo svolgimento di essa in regime di monopolio. 

Premesso che queste connotazioni dell'attivit� propria degli enti dichiarati 
esenti risultano direttamente enunciate per alcuni di essi e devono 
ritenersi necessariamente esistenti in relazione ad altri per la loro natura, 
l'amministrazione osserva che, per quanto riguarda in particolare le opere 

�11r11111111111ra�111�11111lfllr111111111111ld111�1r1111111I 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

pie, non era ragionevole che la norma espr:essarnente prevedesse l'esclusione 
del fine di lucro, essendo esso strutturalmente incompatibile con la 
natura di questi enti. 

L'argomentazione non vale -ad avviso della Corte -a togliere fondamento 
alla sua pi� recente giurisprudenza. 

Senza soffermarsi sui dubbi che nascono, dalla lettura della norma, 
in ordine alla pretesa esigenza del carattere monopolistico dell'attivit� 
svolta dagli enti di cui trattasi (e sembra sufficiente fare riferimento 
-tra essi -oltre che alle stesse opere pie, anche agli istituti d'istruzione, 
alle accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie e scientifiche, 
ed alle cooperative di lavoro e di consumo), � appena il caso di ribadire 
che l'orientamento giurisprudenziale, cui si presta adesione, non contesta 
affatto che le opere pie -per restringere il discorso al terna in discussione 
-siano prese in considerazione ai fini agevolativi per le. finalit� di 
interesse pubblico da esse perseguite dalle quali esula, certamente, ogni 
scopo di lucro. 

Detto orientamento non condivide, invece, la ulteriore conseguenza 
che si fa derivare, senza adeguata dimostrazione, da questo assunto, 
quando si afferma essere evidente corne nell'ambito della norma di favore, 
non possa trovare spazio alcuna attivit� di speculazione svolta in regime 
di concorrenza. 

Trattasi di una deduzione che non riceve alcun sostegno n� dal testo, 
n� dalla ratio della norma di agevolazione e che ha gi� trovato adeguata 
confutazione nella citata sentenza n. 4189 del 1974. 

� stato, infatti, osservato che il testo della disposizione � limitato 
alla menzione degli enti beneficiari dell'esenzione, senza alcun accenno a 
presupposti oggettivi, quale l'esclusivo svolgimento di un'attivit� che costituisca 
manifestazione irnrnediata e diretta dell'azione degli enti cui la 
norma si riferisce, rivolta alla realizzazione dei loro fini istituzionali di 
beneficienza ed assistenza. 

Ed � stato, inoltre, specificamente rilevato carne la ratio dell'agevo


lazione stia nel palese intento di favorire l'attivit� di enti che perseguono 

scopi altamente sociali (quali appunto la beneficienza e l'assistenza) senza 

operare distinzione tra l'uno e l'altro tipo di attivit� con cui questi enti 

si provvedono dei mezzi per raggiungere tali scopi. 

Da ultimo, � stato sottolineato che il carattere speculativo e di lucro 

di un'attivit� svolta dall'ente agevolato (opera pia) � incompatibile con le 

finalit� istituzionali di questo solo nel senso che non pu� costituire 

sua manifestazione sintomatica; rna appare pienamente compatibile con 

esse corne mezzo attraverso il quale l'ente si procura i mezzi per realiz


zarle e che, anzi, in questo senso, essa ha un carattere secondario o corhple


rnentare rispetto a dette finalit�, sicch� si profila corne mezzo indiretto 

per il raggiungimento delle stesse. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

688 

Conviene aggiungere che non si pone, nella specie, il problema se 
l'attivit� di carattere speculativo e di lucro, svolta attraverso un'azienda 
a ci� destinata, ancorch� i proventi di essa siano utilizzati per il conseguimento 
dei fini istituzionali dell'ente, debba ritenersi tassabile quando 
non sia connes'sa, secondo un criterio di strumentalit� o complementariet�, 
con le finalit� dell'opera pia, in base al rilievo che l'esenzione tributaria, 
sebbene di carattere soggettivo, anzi proprio perch� tale, non pu� 
ritenersi accordata ad un ente pubblico costituito con specifiche finalit�, 
se non nei limiti in cui esso svolga le attivit� statuariamente previste, e 
quelle che vi si connettono, per il perseguimento di detti scopi. 

Infatti, non � stato mai in discussione, e lo riconosce la stessa sentenza 
impugnata, che l'attivit� svolta dalle Officine Ortopediche Rizzoli, 
cio� quella di fabbricare apparecchi di protesi ortopediche, � statuariamente 
prevista come complementare rispetto a quella propria dell'ente 
Rizzoli, di assistenza sanitaria ospedaliera nel settore dell'ortopedia. E 
non pu�, in ogni caso, seriamente contestarsi che l'Istituto Rizzoli, la 
cui attivit� in quel ramo della medicina � notoriamente apprezzata anche 
al di fuori del nostro Paese, impiegando le maestranze altamente specializzate, 
addette nelle proprie officine alla fabbricazione . di apparecchi di 
protesi ortopedica secondo le metodologie scientifiche pi� progredite e 
con l'utilizzazione delle tecnologie pi� avanzate, anche per forniture a 
terzi, compia, pur se a scopo di lucro, un'attivit� che si pone in stretta 
connessione con quella ad esso propria e rappresenta un mezzo indiretto 
per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, sopra ricordati. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 giugno 1977 n. 2290 -Pres. Iannuzzi � 
Est. Scanzano -P. M. Gentile (conf.) Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Angelini Rota) c. Trakakis (avv. Satta). 

Imposte doganali � Reato � Processo penale � Prescrizione � Interruzione 
nei confronti di coobbligati estranei al processo � Si produce. 

(I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 27 e 136). 
La prescrzzwne delle imposte doganali in connessione con un reato 
comincia a decorrere dalla data del momento in cui diventa irrevocabile 
la sentenza penale, anche nei confronti dei coobbligati estranei al giudizio 
penale (1). 

(1) Decisione di evidente esattezza. Sull'effetto sulla prescrizione della senten� 
za penale di proscioglimento v. nota a Cass. 25 giugno 1977 n. 2218 in questo 
fascicolo pag. 689). 

PARTE I, . SEZ. VI, GIURlSPRtmENZA TRIBUTARIA 689 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 giugno 1977 n. 2718 -Pres. Caporaso Est. 
Lipari -P. M. Pedace (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Angelini-Rota) c. Soc. Sarom (avv. Andrioli). 

Imposte doganali -Giudicato penale � Effetti sul rapporto di imposta . 
Diritto al rimborso � Presupposti. 

I11;1poste doganali � Reato doganale � Necessario collegamento con una 
obbligazione tributaria � Esclusione. 

(I. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 22; I. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 118). 
La norma dell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 (di stretta inter, 
pretazione) trova applicazione nelle sole ipotesi di pregiudizialit� necessaria 
della soluzione della controversia tributaria rispetto alla valutazione 
dell'imputazione. Quando, mancando tale pregiudizialit� necessaria, il giudizio 
penale pu� essere definito indipendentemente dall'accertamento della 
fondatezza della pretesa tributaria, il giudicato penale, se pure esamina 
pleonasticamente la sussistenza dell'obbligazione tributaria, � irrilevante 
sul rapporto di imposta (applicazione all'ipotesi di contravvenzione dello 
art. 118 della legge 25 settembre 1960 n. 1424 risolvibile sul punto della 
esattezza della dichiarazione indipendentemente dalla sussistenza dell'obbligazione 
che da essa pu� o meno conseguire) (1). 

I reati doganali diversi dal contrabbando non presuppongono necessariamente 
un debito di imposta eluso, ma possono ricollegarsi semplicecemente 
alla trasgressione di un dovere stabilito per evitare il pericolo 
di una frode doganale (2). 

(1-2) Decisione da condividere pienamente. In ordine alla prima massima 
va ricordato che anche quando la pregiudizialit� sussiste, il giudicato penale co 
nosce dell'obbligazione tributaria incidenter tantum ed � pertanto opponibile 
all'Amministrazione (art. 28 c.p.p.) solo per l'accertamento dei fatti materiali; 
ci� non esclude che sulla base degli stessi fatti accertati nella sentenza penale di 
proscioglimento possa essere lquidata l'imposta (Cass . .17 aprile 1973, n. 1104, in 
questa Rassegna, 1974, I, 216); anche per questa ragione la prescrizione del1'im;
posta comincia a ,decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentcn� 
za penale, anche se di assoluzione (Cass. 15 gennaio 1973, n. 177, ivi 1973, I, 403) e 
nei confronti di tutti gli obbligati �anche estranei al giudizio penale (v. Cass. 
4 giugno 1977, n. 2290 in ques�to fascicolo pag. 688). 

Pi� radicalmente nessun effetto il giudicato pu� spiegare quando non esiste 
un rapporto di pregiudizialit� necessaria fra l'obbligazione tributaria e il reato, 
si che non � affatto applicabile l'art. 22 della legge 7 gennaio 1929 n. 4. Ci� 
accade principalmente quando, come pure esattamente si precisa nella seconda 
massima, il reato sia riferito all'omesso o difettoso adempimento dei c.d. doveri 
formali prestabiliti non necessariamente al fiine dell'accertamento dell'obbligazione 
tributaria gi� sorta ma semplicemente al fine di prevenire frodi o di precostituire 
mezzi di indagine ;per l'eventuale obbligazione che potr� sorgere in 
capo allo stesso o ad altro soggetto. 

9 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

690 

CORTE DI CASSAZIONE, sez. I, 5 luglio 1977 n. 2932 -Pres. Rossi Est. 
Virgilio -P. M. Gentile (conf.) Soc. SACOP (avv. Stella Richter) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitaliani). 
Imposta Generale sull'entrata � Entrata imponibile -Concessione di sola 
costruzione � Si verifica. 

(I. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1 e 3 lett. b). 
L'imposta sull'entrata ha per presupposto una attribuzione patrimoniale 
in corrispondenza (in senso ampio e non a titolo di corrispettivo) 
di ogni cessione di beni e prestazione di servizi, che non abbiano carattere 
di liberalit�; di conseguenza � tassabile l'entrata che sia in rapporto 
di derivazione o di occasionalit� con la concessione di sola costruzione (che 
ha natura composita di concessione amministrativa e di appalto) ed anche 
quella parte che corrisponde alla spesa sostenuta dal concessionario per 
l'esercizio di attivit� amministrativa (nella specie espropriazioni) se dipendente 
da un rapporto di scambio (1). 

(Omissis). -Con unico motivo la societ� ricorrente denuncia violazione 
e falsa applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 19 giugno 1940 

n. 762, 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, 1472 e 1655 cod. civ., 
56 del r.d. 30 dicehlbre 1923 n. 3269, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. 
civ., e censura. la sentenza impugnata sotto questi profili: a) per non avere 
la Corte di appello considerato che l'art. 3, lett. b, della legge n. 762 del 
1940, riferendosi agli �appalti in genere�, ha circoscritto l'obbligo del 
tributo a tutti i tipi di appalto, con esclusione dei rapporti assimilabili a 
tale contratto; b) per non avere la stessa Corte considerato che la ritenuta 
tassabilit� dei corrispettivi derivanti da un rapporto di concessione di 
sola costruzione si risolveva in una inammissibile applicazione analogica 
della citata norma, tanto pi� che la concessione di sola costruzione non 
� neppure assimilabile all'a~palto, trattandosi di rapporto avente disciplina 
e funzione diverse, come nella fattispecie risultava anche dalla considerazione 
che gran parte delle somme corrisposte alla societ� SACOP, 
costituivano rimborso di spese anticipate per le espropriazioni che si 
erano rese necessarie ai fini dell'esecuzione della opera pubblica; c) per 
avere, infine, la Corte di appello erroneamente richiamato, per sostenere 
l'applicabilit� dell'imposta generale sull'entrata anche ai corrispettivi derivanti 
da rapporto di concessione di sola costruzione, l'equiparazione ai 
fini dell'imposta di registro -tra appalto e concessione di pubblici 
(1) Massima esattissima che fa applicazione di principi ben fermi (Cass. 
15 aprile 1971, n. 1064, :in questa Rassegna, 1971, I, 868; 3 giugno 1976, n. 2012, ivi, 
1976, I, 615). 
flllllllfllillll@illllllllllllllltlllll{liflll{llllllfr-llllllllllllrlf~ 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 691 

servizi, mentre il richiamo contenuto nell'art. 3 lett. b) della legge n. 762 

del 1940 riguarda solo la parificazione tra appalto e � somministrazioni di 

merci, derrate e prodotti�, per cui la detta parificazione -agli effetti 

dell'I.G.E. -non comprende anche le concessioni. di pubblici servizi. 

Le censure non sono fondate. 

L'art. 1 della legge 19 gktgno 1940, n. 762 (ora abrogata), istitutiva 

dell'imposta generale sull'entrata, enunciava il principio fondamentale in 

base al quale era soggetta al tributo ogni entrata in danaro o con mezzi 

di pagamento sostitutivi del danaro �conseguita da persone fisiche, da 

persone giuridiche e da enti di ogni specie, in corrispondenza di cessione 

di beni o di prestazioni di servizi �. 

In relazione a tale principio generale, che nel sistema della citata legge 

costitutiva il necessario punto di riferimento per l'applicabilit� del tribufo 

(del quale principio informatore le fattispecie previste negli articoli 2 e 3 

della stessa legge si configuravano come particolari concrete applicazioni), 

questa Corte Suprema ha avuto occasione di precisare che si ha entrata 

imponibile in tutti i casi nei quali vi sia una attribuzione patrimoniale 

che non abbia mero carattere di liberalit�, ma abbia una causa giuridica, 

sia questa un negozio giuridico o una norma giuridica o comunque un 

altro atto vincolante, ed inoltre che l'entrata abbia diretta origine da un 

servizio o da una cessione di beni (Cass., 15 aprile 1971, n. 1064). 

Con la stessa sentenza � stato anche ritenuto che l'espressione � in 

corrispondenza � di cessione di beni o di prestazioni di servizi, contenuta 

nell'art. 1 della legge n. 762 del 1940, ha una portata pi� ampia del termine 

.�corrispettivo�, e sta a significare che deve considerarsi sufficiente, agli 

effetti del tributo, che l'entrata sia in rapporto di derivazione� o di occa' 
sionalit� con la prestazione di servizio o la cessione di beni. 

Questa Corte Suprema ha inoltre affermato che anche in tema di 

concessione amministrativa, qualora nella disciplina del rapporto sia 

ravvisabile il pagamento di una forma di corrispettivo, ricorre l'estremo 

dell'entrata, come presupposto di applicabilit� del tributo, nel senso indi


cato dall'art. 1 della legge del 1940 (Cass., 17 maggio 1976 n. 1742). 

Da tali richiami risulta che sia per il tenore testuale dell'art. 1 della 

legge in esame, sia per l'interpretazione ad esso data da questa Corte 

Suprema, il concetto di entrata tassabile ricorre ogni qualvolta si verifichi 

un passaggio di danaro, da un soggetto ad un altro, che trovi la sua causa 

giuridica in un rapporto economico, nel quale l'entrata si ponga, per 

l'accipiens, sul piano della corrispettivit� in senso lato. 

Nel quadro di questi principi deve ritenersi che nella fattispecie, in 
esame esattamente i giudici di appello hanno ravvisato la sussistenza di 
tutti gli estremi per l'applicabilit� dell'imposta generale sull'entrata. 



692 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nella concessione di sola costruzione (che costituisce uno strumento 
giuridico del quale spesso si avvale l'amministrazione per la realizzazione 
di opere pubbliche) confluiscono elementi tipici della concessione di pubblici 
servizi, per quanto concerne il trasferimento al concessionario di 
taluni poteri propri dell'ente pubblico concedente (come quelli, che nel 
caso di specie interessano, relativi al procedimento di espropriazione per 
pubblica utilit�), ed elementi peculiari del contratto di appalto, consisitenti 
nell'assunzione, da parte dello stesso concessionario, del compimento, 
a proprio rischio e con propria organizzazione di mezzi, di un'opera 
pubblica per conto e nell'interesse del concedente. 

Nello schema di un tale rapporto (tralasciando altri aspetti particolari 
che non hanno rilevanza ai fini della controversia in esame) � dunque 
incontestabile che il compenso previsto per l'esplicazione della complessa 
attivit� demandata al concessionario, sia per l'esercizio dei poteri dello 
ente concedente, sia per la costruzione d_ell'opera, si configura come 
corrispettivo, nel senso avanti precisato, ed � pertanto soggetto all'imposta 
generale sull'entrata. 

Alla stregua delle considerazioni che precedono perdono consistenza 
le censure rivolte dalla ricorrente alla sentenza impugnata. 

La obiezione circa la riferibilit� dell'art. 3, lett. b, della legge n; 762 
del 1940 ai soli rapporti di appalto non ha fondamento perch� la norma, 
con l'espressione � appalti in genere �, indica, invece, tutte le fattispecie 
negoziali nelle quali sia ravvisabile l'elemento fondamentale del contratto 
di appalto, e cio� il compimento di un'opera o la prestazione di un servizio 
verso un corrispettivo in denaro. 

In tale ampia categoria giustamente i giudici di appello hanno inquadrato, 
ai fini del tributo in contestazione, la concessione di sola costruzione, 
essendo innegabile che questa -prescindendo dagli aspetti peculiari 
di tale istituto che non interessano ai fini della presente controversia 
-ha in comune con l'appalto il connotato fondamentale di essere 

\ 

volta al compimento di un opus (oltre che allo svolgimento di attivit� 
secondarie e strumentali) da parte del concessionario, nell'interesse dello 
ente concedente, verso il corrispettivo, stabilito in contratto. 

Inoltre, va sottolineato che per l'applicabilit� dell'imposta generale 
sull'entrata non � richiesto, come sembra voglia sostenere la ricorrente, 
che il rapporto giuridico da cui deriva l'entrata tassabile debba necessariamente 
trovare collocazione nelle fattispecie elencate negli articoli 2 e 3 
della legge del 1940 (le quali, come si � gi� accennato, altro non rappresentano 
che particolari, tipiche "applicazioni del principio generale enunciato 
nell'art. 1), essendo invece sufficiente -come pure si � detto che 
nel rapporto sia ravvisabile il fenomeno del trasferimento di ricchezza, 
con le caratteristiche gi� precisate, che nel sistema della legge costituiva 
l'oggetto del tributo. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Per le medesime ragioni sono inconferenti le ulteriori obiezioni sulla 
riferibilit� dell'art. 3, lett. b, della legge del 1940 alla sola parificazione 
tra appalto e somministrazione di merci, e non anche a quella tra appalto 
e concessione di pubblici servizi, in quanto dal richiamo della norma alla 
legge di registro sulla detta equiparazione tra appalti e forniture non pu� 
trarsi la illazione che siano state escluse dalla soggezione al tributo le 
concessioni di pubblici servizi, le quali -se prevedono il pagamento di 
un corrispettivo -non possono non rientrare, in base ai concetti avanti 
enunciati, nell'ambito di applicazione della legge del 1940. 

Di tale legge, quindi, non pu� ritenersi che i giudici del merito abbiano 
fatto, nel caso concreto, applicazione analogica. 

La ricorrente sostiene, inoltre, che la Corte di appello avrebbe dovuto 
considerare esenti da tributo almeno le somme che il Ministero dei Trasporti 
aveva corrisposto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla 
societ� per le espropriazioni di terreni resesi necessarie per l'esecuzione 
dell'opera pubblica. 

Neppure sotto l'indicato profilo la censura � fondata. 

Nella sentenza impugnata � posto_ in chiara evidenza il carattere 
forfettario del corrispettivo, pattuito per tutti gli oneri, diretti e indiretti, 
nessuno escluso, assunti dalla societ� SACOP (art. 5 del. contratto), ed e 
posto altres� in evidenza che erano state espressamente previste espropriazioni 
immobiliari, alle quali la concessionaria si era impegnata di 
procedere per conto dello Stato, assumendo perfino l'onere di provvedere 
eventualmente ad espropriazioni non previste in contratto, delle quali 
ultime dichiarava di aver tenuto conto nell'offerta in sede di appalto 
concorso. 

Cos� individuato ed interpretato dai giudici del merito il contenuto 
del contratto, legittimamente gli stessi giudici hanno ritenuto che la globalit� 
e la infrazionabilit� del corrispettivo pattuito non consentivano di 
distinguere, ai fini dell'IGE, tra somme riferentisi a rimborso spese e 
somme costituenti vero e proprio corrispettivo. 

Va, comunque, prec:isato che anche i rimborsi di spese dipendenti da 
un'attivit� economica di scambio, se collegati ad una prestazione di servizi, 
ovvero correlati ad un servizio, sono egualmente soggetti all'imposta generale 
sull'entrata, come questa Corte Suprema ha r:itenuto (Cass., 17 marzo 
1967, n. 602; 26 marzo 1965, n. 504; 2 marzo 1964, n. 472), mentre l'ipotesi 
esaminata con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 3041 del 
12 ottobre 1955), richiamata dalla ricorrente, riguardava un caso diverso, 
e cio� il rimborso di somme che una parte aveva, in occasione dell'esecuzione 
di un contratto, anticipato per conto dell'altra parte, e non gi� il 
rimborso di somme sostenute in esecuzione ed a causa del contratto e globalmente 
rientranti nell'ambito del corrispettivo pattuito. -(Omissis). 


694 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1977 n. 2967 -Pres. Iannuzzi Est. 
Zappulli -P. M. Raja (diff.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Cascino) c. Soc. Briber (avv. Giusiana). 

Imposta di ricchezza mobile e altre imposte dirette � Esenzione per nuove 
imprese artigiane' e piccole industrie nell'Italia settentrionale . Svolgimento 
di attivit� produttiva al di fuori del territorio agevolato � 
Esclusione. 

(!. 
29 luglio 1957, n. 635, art. 8). 

L'agevolazione dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635, presuppone 
che le aziende artigiane e le piccole industrie non solo abbiano nelle zone 
depresse la loro sede ma ivi svolgono la loro attivit� produttiva almenoi. 
prevalente (1). 

(Omissis). -L'An;iministrazione finanziaria ha lamentato, nell'unico 
motivo del ricorso, violazione dell'art. 8 della 1. 29 luglio 1957 n. 645 e 
12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale, nonch� omessa, insufficiente 
e contraddittoria motivazione. Deduce che la societ� Briber si era 
bens� costituita nel Comune di Chatillon, compreso fra Je localit� depresse 
in relazione alle quali sono previsti i benefici tributari, ma, poi, in realt� 
svolgeva la propria attivit� edilizia in Aosta ed in Torino, quindi in localit� 
non economicamente depresse; che, inoltre, il certificato della Camera di 
Commercio poteva dimostrare solo la data di inizio dell'att_ivit�, quale 
inizio di decorrenza del decennio di esenzione dall'imposta, ma non l'esercizio 
effettivo della attivit�. 

Il motivo � fondato. Il citato art. 8 statuisce che, nelle localit� 'previste 
da quella legge come economicamente depresse, � le nuove imprese 
artigiane e le nuove piccole industrie che vengono a costituirsi sul territorio 
di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, 
per dieci anni dalla data d'inizio della loro attivit�, rilevabile con atto della 
competente Cam~ra di Commercio.... da ogni tributo diretto sul reddito '" 

Dall'esame di questa norma � facile. rilevare, da un lato, che il suo 
fine � di assicurare lo svolgimento di attivit� produttive sotto condizioni 
di favore nelle localit� economicamente depresse da essa indicate e, 
dall'altro, che il certificato della Camera di Commercio si riferisce solo 

, 
alla data di inizio dell'attivit�, risultante dalla iscrizione presso la stessa, 
la quale non ha facolt� n� avrebbe i mezzi per seguire e controllare lo 
svolgimento delle effettive attivit� delle singole imprese nelle diverse 
localit�.. 

(1) La sentenza, di cui va apprezzata la motivazione, � in netto contrasto con 
il precedente orientamento (sent. 16 gennaio 1975, \Il, 166 in questa Rassegna, J.975, 
I, 1086, seguita da altre conformi). E' superfluo notare qi.ianto Ia pronuncia ora 
intervenuta persuada assai pi� delle precedenti. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

� pur vero che la norma riportata menziona solo la costituzione delle 
imprese artigiane e delle piccole industrie, senza enunciare altri requisiti 
circa l'attivit� effettiva; ma non pu� dubitarsi, in ragione del suddetto 
fine della legge, che sia richiesto che essa si svolga nel decennio al quale 
si riferisce l'esenzione in questione nel territorio del Comune indicato e 
compreso nelle localit� depresse. La mera costituzione nel suo territorio 
non pu� essere sufficiente a garantire che quelle attivit� produttive assicurino 
i benefici di incremento economico e di occupazione operaia in quel 
territorio, con una connessione permanente e diretta, e, perci�, che sia 
realizzato il fine in relazione al quale il beneficio tributario � stato concesso. 

Non si nega che la connessione con la finalit� della legge possa 
sussistere anche quando l'attivit� dell'impresa, nonostante il suo carattere 
artigiano e di piccola industria, sia svolta in parte fuori del Comune 
di sua costituzione, secondo le sue specifiche esigenze, e caratteristiche. 
Ci� � stato gi� ammesso da questa Suprema Corte per le imprese fornitrici 
di servizi (� particolarmente di trasporti) (Cass. 27 luglio 1976, 

n. 2985, 16 gennaio 1975 n. 166) perch�, come � precisato nella prima 
delle sentenze citate, l'esistenza della sede in un determinato luogo .comporta 
quello incremento delle attivit� economiche che il legislatore ha 
voluto facilitare, per gli affari connessi con le necessarie attrezzature 
per la loro gestione (autorimessa, officine, assunzione e sede del personale, 
attivit� indotte), che ivi comunque si realizzano, indipendentemente 
dal fatto che gli automezzi � esplichino la loro attivit� anche in altre 
zone�. 
Ma, nella controversia in esame, � stato precisato in linea di fatto 
dal giudice di primo grado, senza alcuna diversa valutazione di quello 
d'appello �e senZJa alcuna contestazione delle parti su tale accertamento, 
che la societ� Briber �oper� esclusivamente fuori delle zone depresse�, 
n� essa ha dimostrato di avere assunto operai in Chatillon per i lavori 
eseguiti in Aosta e Torino. 

Sulla base di tale incontestato accertamento di fatto deve ritenersi 

che, -mentre il beneficio tributario di cui trattasi. � applicabile quando 

l'attivit� si svolga, secondo le esigenze e le caratteristiche della cate


goria dell'azienda, � anche � in localit� diverse dal Comune di costitu


zione secondo la legge suddetta, -esso non pu�, invece, trovare appli


cazione quando quell'attivit� si svolga � esclusivamente � o con assoluta 

prevalenza fuori del suo territorio, per l'assenza di un collegamento 

effettivo con il medesimo e di un concreto centro produttivo nel suo 

territorio, con conseguente inesistenza di alcun serio incremento econo


mico per la localit� depressa che la legge speciale intenda favorire. 

N� pu� avere rilevan:m il fatto, non pacifico nella specie, che la 
sede dell'impresa, (quale suo centro direttivo e amministrativo conforme 
alle iscrizioni di legge), sia stata mantenuta nel Comune di costituzione 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della societ�, perch�, indipendentemente dalla possibilit� di frodi fiscali 
attraverso meri recapiti postali e manifestazioni solo esteriori (es. Targhe, 
intestazioni di utenze telefoniche, ecc.), occorre che vi sia un effettivo 
centro produttivo con prevalenza economica e organizzativa rispetto 
ai dipendenti ed ai mezzi dell'impresa dislocati, temporaneamente o no, 
fuori di quel territorio, sempre valutandosi l'importanza di questi in 
relazione alle dimensioni necessariamente modeste di essa secondo i requisiti 
della stessa norma. E' nel Comune di costituzione che devono 
trovarsi gli elementi principali della produzione o del servizio che ne 
formano oggetto, e soprattutto il nucleo principale del personale. 

Devono, pertanto, disattendersi le deduzioni della societ� ricorrente, 
secondo le quali la collocazione della sede nella zona depressa sarebbe 
sufficiente a migliorarne le condizioni economiche di questa perch� la 
sua organizzazione amministrativa importa assunzione di impiegati, afflusso 
e movimenti di capitali, e, a volte, assunzione di operai che 
vengono, poi, inviati nella localit� di lavoro. Infatti, circa questi ultimi 
� facile osservare che la disciplina sul collocamento dei lavoratori importa 
la prevalenza di quelli di tale localit�, limitando le possibilit� di 
assunzione per quelli ivi residenti, mentre le modeste dimensioni delle 
imprese beneficiarie, secondo il menzionato requisito di legge, escludono 
la possibilit� di notevoli assunzioni di impiegati e altro personale per la 
sede ammnistrativa. Inoltre il dedotto movimento dei capitali, svolgendosi 
prevalentemente attraverso istituti bancari, non � necessariamente 
connesso alla stessa. 

In conseguenza dell'accoglimento del ricorso la sentenza impugnata 
va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad 
altra Corte d'Appello (quella di Genova), la quale dovr� attenersi al 
principio in virt� del quale il beneficio previsto dall'art. 8 della 1. 29 
luglio 1957, n. 635 non pu� trovare applicazione quando l'impresa artigiana 
o la piccola industria, da esso prevista, svolga la sua attivit� 
esclusivamente o prevalentemente fuori dei Comuni indicati da quella 
l~gge, pur se vi mantenga la propria sede quale mero centro direttivo 
e amministrativo. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 luglio 1977 n. 2968, Pres. Novelli Est. 
Scanzano -P. M. Silocchi (conf.). Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Tomasicchio) c. Soc. Bastogi (avv. Biamonti). 

Imposta di registro -Societ� -Imputazione di riserve ed aumento di 
capitale -~ tassabile come conferimento in danaro. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 81 e 85; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, f 
art. 47). f 
f 

L'imputazione di riserve od aumento di capitale, mutando il titolo ! 

di appartenenza del cespite della societ� e creando un rapporto nuovo 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 697 

nei confronti degli azionisti, produce gli effetti di un conferimento in 
denaro, come tale tassabile (1). 

(Omissis). -Col primo motivo l'Amministrazione finanziaria denuncia 
violazione degli artt. 4 e 8 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 1 della 
relativa Tar. all. A, nonch� dell'art. 2442 cod. civ., e sostiene che il passaggio 
di riserve a capitale realizza un risultato giuridico, economico 
e sostanziale identico a quello che deriva dal conferimento di denaro, 
ed integra il presupposto dell'imposta proporzionale di registro, dovuta 
appunto per gli aumenti di capitale, in quanto determina una modificazione 
sostanziale nei rapporti fra la societ� ed il socio riguardo al 
godimento e all'uso delle somme destinate a capitale. 

Col secondo motivo denuncia, poi, violazione degli artt. 112, 184, 190, 
359 cod. proc. civ., e lamenta che la corte di merito esaminando il pi� 
ampio problema della tassabilit� dell'aumento di capitale attuato con 
l'utilizzazione di riserve, abbia risolto la controversia sotto un profilo 
diverso da quello prospettato dalle parti ed estraneo ai motivi di opposizione 
della Bastogi. 

Di questo secondo mezzo � agevole dimostrare l'infondatezza col 
rilievo che il vizio di extrapetizione non ricorre quando il giudice ponga 
a base della sua decisione argomenti giuridici diversi da quelli che le 
parti abbiano prospettato; ed � ci� che la corte di Roma si � limitata 
a fare nella specie, dal momento che i pi� ampi termini in cui essa 
ha esaminato la questione non alteravano l'ambito sostanziale della controversia, 
rimasta sempre circoscritta al criterio di tassazione della nota 
delibera di aumento di capitale. 

Fondato, invece, � il primo motivo, che si ricollega ad un orientamento 
ormai consolidato di questo Supremo Collegio (sent. 2358/'72 42/'71, 
2146/'67. 

� certo che ~ riserve sono entit� gi� esistenti nel patrin10nio della 
societ� e che la destinazione della loro parte disponibile ad aumento di 
capitale (art. 2442 cod. civ.) non costituisce un apporto che possa incrementare 
la consistenza della societ� stessa. Non pu� tuttavia negarsi 
che la attuazione della delibera con cui tale destinazione viene disposta 
dia luogo non gi� ad una semplice operazione contabile di natura interna 
relativa ad entit� puramente astratte come sembra ipotizzare la Corte 
di merito (forse per avere sopravalutato l'espressione � imputando � che 
si legge nel citato articolo del codice}, ma determina attraverso la modificazione 
dell'atto costitutivo, un effettivo e profondo mutamento (a rilevanza 
esterna) della condizione giuridica di una entit� concreta, perch� 

(1) Si conferma, con motivazione approfondita un orientamento ormai costante 
(v. Relazione Avv. Stato, 1971-75, II, 750) recepito esplicitamente dal legislatore 
della riforma (art. 47 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634). 

698 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

ne modifica il titolo dell'uso e del godimento. Essa cio� determina l'indisponibilit� 
del cespite, modifica il grado di aspettativa che riguardo ad 
esso hanno i soci (e, corrispondentemente, il grado di inerenza alla societ�) 
e lo assoggetta alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale 
sociale, che, per la peculiare funzione di garanzia che assolve, pu� essere 
monetizzato solo in caso di scioglimento della societ� stessa o di riduzione 
del capitale per esuberanza (art. 2445 cod. civ.). Ci� � sufficiente 
per ritenere verificato il presupposto della imposta proporzionale di registro 
ex art. 4 del r.d. 1923 n. 2369, specie se si abbia riguardo, come 
devesi, secondo l'art. 8 dello stesso r.d., agli effetti sostanziali dell'atto. 

A questo orientamento la corte d'appello obietta: 

a) che_ il presupposto dell'imposta proporzionale � il trasferimento 
di una certa entit� da un soggetto ad un altro, mentre nell'operazione 
de qua manfherebbe la regolamentazione di rapporti intersoggettivi; 

b) che !;inapplicabilit� della detta imposta, sarebbe confermata dall'impossibilit� 
di ricondurre la operazione stessa ad alcuna di quelle previste 
dallo art. 81 Tar. all. A del citato r. decreto. 

Orbene, per constatare come, per effetto dell'operazione in argomento 
e riguardo all'entit� che ne � oggetto, vengono a modificarsi i rapporti 
fra _societ� e soci, � sufficiente considerare che, mutato il titolo di appartenenza 
del cespite alla societ�, gli azionisti, da un lato perdono la possibilit� 
di adottare in ordine ad esso le deliberazioni consentite per i 
cespiti disponibili, e dall'altro ricevono dalla societ� beni attuali, quali 
le nuove azioni corrispondentemente emesse, immediatamente negoziabili: 
e poich� trattasi di beni che, oltre ad essere attuali, sono anche 
dotati di una loro precisa autonomia, perde valore il rilievo fatto nella 
discussione orale dalla difesa della Bastogi secondo cui nel valore effettivo 
delle vecchie azioni il valore della corrispondente quota di riserve 
era gi� contenuto. 

Riguardo' all'argomento confermativo dedotto dall'�same dell'art. 81 
Tar. All. A, deve anzitutto osservarsi che non pu� seguirsi la controricorrente 
quando, ravvisando in esso una autosufficiente ed autonoma 
ragione di decisione� non specificamente censurata dalla Finanza, pretende 
desumerne la frustaneit� del ricorso da questa proposto. Ed invero, 
il riferimento al citato art. 81 � stato utilizzato dalla Corte di merito 
come elemento confermativo che si inserisce in una complessa ed articolata 
argomentazione, ed � privo del supposto carattere di. autonomia. 
Ci� premesso, deve osservarsi che l'art. 81 della tariffa e la indicazione 
delle specifiche ipotesi ivi contemplate sono in funzione della determinazione 
dell'aliquota applicabile, e che, stante il disposto dell'art. 8, secondo 
comma della legge organica (il citato r.d. n. 2369), l'interprete pu� 
e deve in via analogica, fare riferimento alla pi� appropriata di tali 
ipotesi per individuare l'aliquota da applicare ad un caso che non sia 


PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

espressamente contemplato. Posto, dunque cpe; come gi� detto, nell'operazione 
in argomento debbano ravvisarsi i presupposti della tassazione 
proporzionale l'aliquota da applicare sar� quella prevista per i conferimenti 
in denaro. 

Il ricorso pertanto deve essere accolto, confermandosi il principio 
di diritto che � a base della giurisprudenza innanzi citata (principio -� 
opportuno notare -che � stato poi recepito nella nuova legge di registro: 
art. 47, 3� comma d.P. 26 ottobre 1972 n. 634). -(Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE -Sez. I, 6 luglio 1977 n. 2972 � Pres. Iannuzzi � 
Est. Battimelli -P. M. Morozzo della Rocca (conf;). Ciuffa (avv. 
Cataudella) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bafile). 

Imposte e tasse in genere � Imposte dirette � Responsabile di imposta � 
Liquidatore dei soggetti tassabili in base a bilancio � Natura della 
responsabilit� � Prescrizione breve per la responsabilit� aquiliana � 
Esclusione � Prescrizione ordinaria -Si applica. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, a~t. 265; e.e. art. 2280, 2456, 2625, 2947). 
I liquidatori delle societ� di capitali rispondono a titolo proprio e 
diretto (e non in solid� con la societ� o in via sussidiaria o di garanzia) 

1 

verso l'Amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 265 del t.u. sulle 
imposte dirette, per il sol fatto dell'esistenza di un attivo sociale non utilizzato 
per il soddisfacimento dell'obbligo tributario, indipendentemente 
da una condotta colposa; di conseguenza la responsabilit� del liquidatore 
� soggetta alla prescrizione ordinaria e nen alla prescrizione quinquennale 
dell'art. 2947 e.e. E invece regolata dal cod. civ. (art. 2280 e 2625 in 

� relazione all'art. 2043) ed ha natura aquiliana la responsabilit� del liquidatore 
al quale si rimproveri la mancata realizzazione dell'attivo (1). 

CORTE.DI CASSAZIONE � Sez. I, 2 agosto 1977 n. 3411 � Pres. Iannuzzi Est. 
Borruso � P. M. Ferraiolo (diff.). Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Freni) c. Beretta. 

Imposte e tasse in genere � Imposte dirette � Responsabile di imposta Liquidatore 
di soggetto tassabile in base a bilancio � Liquidazione 
di fatto da parte degli amministratori � Responsabilit� ex art. 265 

t.u. 29 gennaio 1958 n. 645 � Sussiste. 
(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 265). 
Liquidatore, nel significato della norma dell'art. 265 del t.u. sulle imposte 
dirette, che non � identico a quello delle norme del cod. � civ., � 


RASSEGNA.DELL'AWOCATURA DELLO STATO

700 

chiunque risolva tutte le pendenze e realizzi tutte le attivit� dell'ente, 
che non ha pi� possibilit� di funzionare, e le distribuisca fra i creditori 
e gli aventi diritto; in base alla stessa norma � amministratore in carica 

al momento dello scioglimento della societ� o dell'ente l'amministratore 
in carica al momento i11; cui sostanzialmente si decide lo scioglimento e 
quindi si procede alla liquidazione. Di conseguenza gli amministratori e 
i liquidatori rispondono a norma dell'art. 265 ogni volta che di fatto si 
procede concretamente alla liquidazione dell'ente, se pure non siano state 
osservate le norme del cod. civ., che regolano nella forma il procedimento 
di liquidazione (2). 

I 

(Omissis). -Col primo motivo di ricorso l'Amministrazione delle 
Finaze, denunciando falsa applicazione e violazione degli artt. 1218, 2456, 
2496 e 2497 e.e. e dell'art. 265 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nonch� 
insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione, a sensi dell'art. 360, 
nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha inquadrato 
la responsabilit� dei liquidatori, quale prevista nell'art. 265 del 

t.u. sulle imposte dirette del 1958, nell'a,mbito della diversa responsabilit� 
prevista dal secondo comma dell'art. 2456 e.e., qualificandola come responsabilit� 
aquiliana, e di conseguenza ritenendo applicabile la prescrizione 
quinquennale di cui all'art. 2947 e.e. 
Osserva in proposito la ricorrente che, seppure � giurisprudenza pacifica 
che la controversia fra liquidatori e Finanza, in tema di applicazione 
della suddetta norma del t.u., non � controversia di imposta, da ci� non 

(1-2) Note sulla responsabilit� personale del liquidatore e dell'ammini


stratore delle persone giuridiche 

1) Con le due recenti pronunzie sopra riportate il complesso�problema della 
responsabilit� dei liquidatori e degli amministratori dei soggetti tassabili in base 
a bilancio (oggi delle persone giuridiche) in passato avvolto da molte ombre, ha 
ricevuto un contributo di chiarimento di grande :dlevanza. 

Prima d'oggi, la sola importante precisazione era intervenuta sul punto che 

la liquidazione delle societ� non ha lo scopo di tutelare la par condicio dei creditori 
(Cass. 26 aprile 1968, n. 1272, in questa Rassegna, 1969, I, 79; 25 marzo 1970 

n. 792, ivi, 1970, I, 461) s� che se da un lato non pu� rimproverarsi al liquidatore 
di non aver rispettato l'ordine dei privilegi, d'altro canto il liquidatore che, a 
. causa delil.'~nsufficienza dell'attivo ritiene necessario <procedere ad una graduazione 
nella previsione di non poter soddisfare tutti i crediti tributari, deve, se 
vuole sottrarsi alla sua personale responsabilit�, domandare la dichiarar.ione di 
fallimento. 

Altre :pronunzie hanno solo sfiorato il problema sostanziale, perch� hanno 
discusso, in punto di giurisdizione, se fosse proponibile innanzi all'A.G.O. la 
domanda del liquidatore diretta all'accertamento negativo del suo obbligo; come 
� noto � prevalsa ila soluzione affermativa ibasata sulla premessa che la domanda 

.. -I 

..........~



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 701 

discende necessariamente che ci si trovi di fronte ad una responsabilit� 
aquiliana; n� pu� dirsi che la presenza di una condotta colposa sia 
elemento determinante per definire come aquiliana una responsabilit� 
agli effetti della prescrizione. 

L'ambito di applicazione dell'art. 2947 e.e., infatti � ristretto all'ipo-� 
tesi in cui il danno sia risarcibile p�r fatto illecito, mentre esistono 
numerosi casi di colpa che restano fuori dalla sua prev1s1one, come 
nelle ipotesi di colpa contrattuale e nell'adempimento delle obbligazioni 
in genere; in particolare, nel caso di specie non pu� affermarsi che la 
colpa del liquidatore, quand'anche costituisca un presupposto necessario 
dalla sua responsabilit�, sia la fonte esclusiva della responsabilit� stessa, 
che invece, ripete il suo titolo dal rapporto di investitura del liquidatore. 

Inoltre, se ci� vale per l'art. 2456 e.e., occorre riconoscere che la 
responsabilit� prevista dall'art. 265 del citato t.u. ha una sua natura del 
tutto diversa, tanto che essa sussiste in relazione ai liquidatori di qualsiasi 
soggetto di diritto, anche diverso dalla societ�, tassabile in base 
a bilancio. Il presupposto di detta responsabilit� � semplicemente il mancato 
pagamento delle imposte. e l'esistenza di un'attivit� con cui detto 
pagamento avrebbe potuto effettuarsi, mentre non si richiede affatto una 
condotta colposa; tanto che la responsabilit� nasce ex lege allorch� si 
verifichino queste due condizioni ed essa non deve essere accertata 
con una pronuncia giurisdizionale, ma � sufficiente accertare, con un atto 
amministrativo, che i detti presupposti si sono verificati, senza che l'Intendente 
di Finanza, in tale accertamento, possa disporre di alcun margine 
di discrezionalit�. 

La ragion d'essere della diversa disciplina fra la responsabilit� dei 

liquidatori verso gli altri creditori e quella nei confronti dell'amministra


zione finanziaria sta nel fatto che, mentre per i comuni crediti pu� essere 

del liquidatore introduce una controversia ordinaria che non � soggetta alle 
regole del contenzioso tributario (27 ottobre 1971 n. 3021, in questa Rassegna 1972, 
I, 146; 16 maggio 1972, n. 1484, ivi, 709; v. anche Relazione Avv. Stato, 1970-75, II, 
601 e segg.), e ci� ha dato occasione all'affermazione, ipotetica e non necessaria 
ai fini del decidere, che la responsabilit� del liquidatore per debiti di imposta 
fosse di natura aquiliana, come lo � nei rapporti di diritto comune (art. 2456 e.e.). 

2) Con la prima delle sentenze ora intervenute � stata affrontata per la 
prima volta la questione della natura giuridica della responsabilit� del liquidatore 
come premessa per stabilire se ad essa sia applicabile la ;prescrizione quinquennale 
dell'art. 2947 e.e. o la prescrizione ordinaria. 

La norma dell'art. 265 t.u. del 1958 non � una pleonastica (e come tale inam


missibile) ripetizione dell'art. 2456 e.e.; essa pone una responsabilit� di tipo 

diverso, del tutto dissociata dailfa colpa, i <:ui presupposti 1sono soltanto !il manoato 

adempimento delle obbligazioni tributarie e. l'esistenza di attivit� sociali; il liqui


datore, in aggiunta al dovere generale di neminem laedere, deve osservare l'ulte


riore dovere, specificamente tributario, di soddisfare i crediti tributari (la c:1i 

esistenza non pu� essere ignorata anche ,per crediti non liquidi); fa semplice 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELL() STATO

702 

difficile accertarne l'esistenza e l'ammontare (per cui � necessario che 
sia accertata quanto meno una specifica colpa, se non il dolo, dei liquidatori), 
altrettanto non pu� dirsi per �i crediti di imposta, la cui esistenza 
non pu� essere ignorata dai liquidatori; costoro devono sempre verificare, 
specie in materia di imposte dirette, se esistano debiti tributari 
e devono soddisfarli, e l'inadempimento di questo preciso dovere sancito 
ex lege compotta che l'inadempimento non ha nulla a che vedere con 
la responsabilit� aquiliana e che esso deve invece inquadrarsi nell'ambito 
generale dell'art. 1218 e.e., con la conseguenza che in tal caso si 
applica l'o:r;dinaria prescrizione decennale. 

La doglianza � fondata. 

Pren1esso che la questione della prescrizione dell'azione del fisco contro 
i liquidatori a sensi dell'art. 265 del T.U. Il. DD. del 1958 si presenta 
per la prima volta all'esame di questa Corte, si osserva che i pochi 
precedenti in materia di applicazione della norma anzidetta, nei quali 
si � affermata la necessit� di una indagine sul nesso necessario fra colpa 
dei liquidatori e mancato pagamento delle imposte, sono di poca utilit� 
per la risoluzione della questione dedotta dalla ricorrente, non essendo 
in essi affrontato il problema della esatta natura delle disposizioni dell'art. 
265 del t.u. e del su� inquadramento nella disciplina generale della 
responsabilit� dei liquidatori, ai fini della individuazione della prescrizione 
applicabile all'azione della �Finanza. Pi� vicina al tema, ma neppure 
essa relativa alla soluzione della questione, � solo la decisione con cui 
si � .affermato che l'obbligo del liquidatore di accantonare l'attivo per il 
pagamento dei debiti di imposta nasce non dalla natura privilegiata di 
detti debiti, bens� proprio dal disposto dell'art. 265, con la conseguenza 

violazione di questo specifico dovere comporta automaticamente l~ responsabilit� 
personale (per debito proprio). 

Le ragioni che sostengono questa conclusione sono validissime. A queste s1 
pu� ancora aggiungere che oggett� della responsabilit� del liquidatore non � un 
risarcimento, �he potrebbe essere determinato caso per caso in misura diversa (inferiore 
o superiore) dal debito di imposta, ma la stessa obbligazione tributaria 
quale risulta (o risulter�) accertata verso f'ente e, parallelaihente sotto l'aspetto 
processuale, che la responsabilit� del liquidatore ed il relativo ammontare non 
devono essere stabiliti con un titolo specifico con effetto di accertamento costitutivo 
(sentenza di condanna, negozio di 'transazione) ma 'soltanto dichiarata con 
un atto amministrativo non discrezionale che deve semplicemente verificare i presupposti 
obiettivi dell'esistenza di attivit� e della mancata destinazione all'adempimento 
della obbligazione tributaria. 

3) Quest'ultimo rilievo consente di approfondire e completare la motivazione 
della pronunzia della S.C. nella parte relativa alla posizione del liquidatore rispetto 
all'obbligato principale (societ�). 

La sentenza afferma che il liquidatore risponde autonomamente a titolo 
proprio e diretto, e precisa (con minore approfondimento) che questa responsabilit� 
non � solidale con la societ� e non � nemmeno sussidiaria o a titolo �i 



PARTE I, SEz: VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 703 

I 

che il liquidatore, che constati che le attivit� sociali non consentono 
l'accantonamento suddetto, non ha altra scelta, per sottrarsi alla responsabilit� 
personale, che chiedere il fallimento della societ� (sent. n. 3259 
del 29 ottobre 1974). � a tale visuale, e cio� alla natura dell'obbligo gravante 
sui liquidatori, che occ9rre rifarsi, per arrivare alla soluzione della 
questione qui dibattuta. 

A tal fine, questa Corte ritiene necessario anzitutto sottolineare che, 
come ha affermato la sentenza della Corte di merito, -e come, sostanzialmente, 
ammette la stessa amministrazione ricorrente -l'obbligo dei 
liquidatori del pagamento delle imposte non crea alcuna solidariet� fra 
i liquidatori e la societ�; e cos� pure va posto in rilievo che non pu� 
nemmeno ipotizzarsi detta responsabilit� come una ~orma di garanzia, 
come una responsabilit� sussidiaria (tesi, questa, adombrata dalla ricorrente 
nel secondo motivo di ricorso). A confutazione di entrambe le tesi 
basta osservare che detta responsabilit� non viene in essere (come sarebbe 
ove si versasse in tema di solidariet� o di garanzia) per il solo fatto 
del mancato pagamento, da parte della societ�, dei debiti di imposta, 
ma ha bisogno di un ulteriore presupposto, e cio� della esistenza, all'attivo 
della societ�, di somme in tutto o in parte sufficienti per detto pagamento 
e, ciononostante, dell'inadempimento dell'obbligo fiscale; essa, cio�, 
non sorge automaticamente, ma � collegata a determinati presupposti di 
fatto, diversi da quelli su cui si fonda il debito di imposta, e ad un 

determinato comportamento dei liquidatori. 

Chiarito, quindi, che costoro rispondono autonomamente e a titolo 

proprio e diretto, occorre approfondire l'indagine per accertare se si sia 

in presenza di un obbligo specificamente regolato dall'art. 265 del t.u., 

o se non si versi piuttosto, come ha ritenuto la sentenza impugnata, 
in una particolare ipotesi della responsabilit� dei liquidatori generica-
garanzia. Su questo ;punto � necessaria una maggiore riflessione. E' sicuramente 

esatto che il liquidatore risponde (personalmente per l'appunto) a titolo proprio 

ed � anche esatto che il liquidatore non risponde in solido con la societ�. Non 

pu� infatti parlarsi di due obbligazioni con causa unica nella quale i sogg�~tti 

passivi siano allo stesso titolo debitori, perch� la responsabilit� autonoma del 

liquidatore � a titolo diverso (con presupposti diversi) da quella della societ� e 

perch�, come si vedr�, il liquidatore non pu� essere chiamato ad adempiere cun


tem:Poraneamente alla societ�. Ci� tuttavia non esclude che esista uno stretto le


game tra l'obbligazione della societ� e quella del liquidatore. 

S1 deve ancora condividere l'affermazione che la responsabilit� del liquidatore 

non discende dal sol fatto dell'inadempimento della societ�, pefch� si r�cluede 

l'ulteriore presupposto dell'esistenza di un attivo sociale; ma ci� non esclude 

che la responsabilit� del liquidatore sia sussidiaria rispetto all'obbligazione della 

societ�, perch� oggetto della responsabilit� del liquidatore � il debito di imposta 

(della societ�), ossia un'obbligazione altrui di cui risponde a titolo proprio. 

Esiste una notevole affinit� tra le responsabilit� del socio illimitatamente 
lcsponsabile di societ� di persone e del liquidatore di societ� di capitali (Cass. 



704 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

mente regolamentata dall'art. 2456 e.e. La risposta � a favore della prima 
soluzione. 

A tal riguardo appare fondamentale l'osservazione che la responsabilit� 
dei liquidatori per il mancato pagamento dei debiti sociali � disciplinata 
nel codice civile (e i creditori sociali sono, correlativamente, tutelati) 
da un insieme di norme e cio�, oltre che dal gi� citato art. 2456 
(e dalle norme che ne consentono l'applicazione per societ� diverse dalle 
societ� per azioni), dal combinato disposto degli artt. 2280, 1� comma (e 
relative norme di richiamo in tema di societ� diverse dalla societ� semplice), 
e 2625 e.e.: normativa che gi� di per s� consente ad ogni creditore 
(e quindi anche al Fisco) di agire contro i liquidatori per sentirsi risarcire 
dei danni conseguiti alla mancata destinazione dell'attivo sociale al 
pagamento dei debiti sociali. La presenza nell'ordinamento giuridico, accanto 
a detta normativa, dell'art. 265 del t.u. del 1958, pertanto, sarebbe 
del tutto ingiustificata ove di esso dovesse darsi l'interpretaz,ione che ne 
ha dato la sentenza impugnata, in quanto in tal caso esso verrebbe a 
costituire un inutile doppione e una norma inutiliter data, il che, in un 
ordinamento organicamente strutturato, non � concepibile. � necessario, 
pertanto, accertare se e fino a che punto detto articolo, ai fini della 
soddisfazione dei crediti fiscali, si differenzi dalle altre norme in tema di 
responsabilit� di liquidatori. 

A tal fine, occorre anzitutto precisare che, mentre l'art. 2456 e.e. 
ricollega ad una generica e non meglio precisata colpa dei liquidatori la 
loro responsabilit� per il mancato pagamento dei debiti sociali, l'art. 265 
del t.u. formula l'ipotesi ben precisa dell'esistenza di un attivo e della 
mancata destinazione dell'attivo medesimo al sodisfacimento di un preciso 
debito: il che significa che l'art. 2456 � applicabile (e la responsabilit� 
dei liquidatori per fatto illecito ex art. 2043 e.e. � sussistente non solo 

16 maggio 1972, n. 1484, gi� citata), se pure sono ravvisabili ;precise diversit�: per 
hl socio illimitatamente responsabile, [a responsabilit� personale pu� dirsd il rovescio 
del beneficio di esecuzione e nasce per il sol fatto dell'esito negativo dell'escussione, 
mentre per il liquidatore si richiede la disponibilit� di somme o altre 
attivit�; ma in ambedue i casi la responsabilit� � sussidiaria in quanto ha per 
oggetto un'obbligazione altrui quale risulta o risulter� accertata nei confronti della 
societ�, s� che esiste un obbligato principale e un altro soggetto che risponde in 
proprio ma in via sussidiaria. 

Infatti il liquidatore, come il socio illimitatamente responsabile, � sicuramente 
definibile come un responsabile di imposta � che in forza di dis;posizioni di legge 
� obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri per fatti e situaziom esclusivamente 
riferibili a questi� (art. 15 t.u. delle imposte dirette; art. 64 d.P.R. 
29 settembre 1973 n. 600); l'obbligazione del responsabile � l'obbligazione tributaria 
come si caratterizza per il contribuente secondo hl presupposto (fotti o s~tuazioni) 
ad esso esclusivamente riferibile. Ed � per questo che il ~iquidatou:e, '.dovendo 
adempiere un'obbligazione di altri che conserva tutti i suoi carratteri h'ibutar.i, 
resta soggetto alla riscossione c;:sattoriale anche coattiva, pur essendo rumasto 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 705 

all'ipotesi di distrazione dell'attivo e di sua distribuzione ai soci m vio


lazione del disposto dell'art. 2280, ma altres� nei casi in cui ai liquidatoi:i 

sia ascrivibile la mancata realizzazione, in tutto o in parte, dell'attivo 

da destinarsi ai pagamenti dei debiti. E non vi � dubbio che, in questa 

seconda ipotesi, il Fisco non abbia azione ai sensi dell'art. 265 del t.u., 

ma sia in tutto equiparato agli altri creditori e possa agire contro i 

liquidatori solo per responsabilit� aquiliana; cos� come, sempre a titolo 

di responsabilit� aquiliana, potrebbe agire contro i liquidatori colpevoli 

del reato di cui all'art. 2625. 

Ma, a�canto a tali ipotesi, il legislatore ne ha posto un'altra, quella 

appunto dell'art. 265 del t.u. per il diverso �ambito di applicazione essa 

si presenta diversa, e non come sottospecie, da quella dell'art. 2456 e.e. 

per cui appare errata l'affermazione secondo cui per identit� di materia, 

si sarebbe in presenza della slessa responsabilit� aquiliana, che sta a 

base del disposto dell'art. 2456; ma � altres� distinta dall'ipotesi generi


camente prevista dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2625. Ipotesi 

autonoma quindi, che, come gi� detto, proprio perch� autonomamente 

prevista, deve trovare giustificazione in un ragionamento diverso da quello 

secondo cui ci si troverebbe in presenza di un caso di responsabilit� 

aquiliana; ragionamento che non pu� non basarsi sull'affermazio~e della 

soggezione dei liquidatori, oltre che ad un generico obbligo sancito dal


l'art. 2043 e.e. (neminem laedere), altres� ad uno specifico obbligo nei con


fronti del Fisco, da cui scaturisce, fra liquidatori e Fisco, un rapporto 

diretto, seppur diverso da quello esistente fra Fisco e societ� in liqui


dazione. 

In altri termini, i liquic!.atori, oltre agli obblighi genericamente loro 

imposti, a tutela di ogni creditore, dalle richiamate norme del codice 

civile, sono soggetti ad uno specifico obbligo nei confronti del Fisco, 

estraneo al procedimento di accertamento, ed a tal fine riceve l'avviso di mora 

(art. 201 Lu. del 1958; art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) dopo che � stato 

verificato, con la notifica della cartella dei pagamenti e la successiva mora, l'ina


dempimento dell'obbligato princi;pale. 

Con la sentenza 28 marzo 1973, n. 824 (in questa Rassegna, 1973, I, 712), fu acu


tamente osservato che queste norme, pur accennando impropriamente alla soli


dariet�, usano con precisione il termine � coobbligato � per distinguere la posizione 

del responsabile da quella del �condebitore� (obbligato allo stesso titolo e tenuto 

in solido) con ci� evidenziando la natura sussidiaria della rnsponsabilit�. 

Da tutto questo discende che la responsabilit� del liquidatore non � solidale, 
ma � ancor pi� rigorosa: mentre al debitore solidale non si: estendono gli effetti 
degli atti creati nei confronti di altro debitore, il liquidatore � direttamente vincolato 
agli effetti degli atti dichiarativi del debito creati nei confronti dell'obbli� 
gato principale. A favore del responsabile di imposta � dato soltanto il �cnd�cio 
. di escussione; ma proprio per questo, una volta avvenuta la escussione, l'obbliga� 
zione di altri deve essere adempiuta sulla base del titolo gi� esistente. Infatti ,hl 
responsabile che ha ricevuto la notifica dell'avviso di mora non pu� proporre 

10 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

706 

il guale ha diritto di chiedere, nei loro confronti, l'osservanza di una 
condotta intesa al soddisfacimento dei debiti fiscali, in tutto o in parte, 
in presenza di un attivo sociale. Il debito personale dei liquidatori, quindi, 
non � basato sull'accertamento di una negligenza nella ricerca e nella 
individuazione dei creditori sociali da soddisfare, in quanto, come esattamente 
osserva l'Amministrazione ricorrente, a differenza da tutti gli altri 
crediti di cui i liquidatori, se non esercitino una particolare diligenza, 
ben possono restare all'oscuro, i debiti di natura fiscale, specie in materia 
di imposte dirette, non possono essere ignorati, e:;sendo necessariamente 
e naturalmente connaturati all'esistenza stessa della societ�. 
Il debito nasce, invece, proprio dal precetto dello stesso art. 265 in 
esame, il quale deve interpretarsi nel senso che ai liquidatori � fatto 
specifico obbligo di provvedere, nella ltiro qualit�, al pagamento delle 
imposte con l'attivo sociale, con la conseguenza che l'inosst;rvanza di 
tale obbligo, in quanto inadempimento di una specifica �bbligazione che 
vede nel Fisco il diretto titolare di una pretesa ad un determinato comportamento, 
fa sorgere automaticamente quel particolare tipo di sanzione 
che consiste nella responsabilit� diretta (e, si badi bene, per debito proprio) 
dei liquidatori nei confronti del Fisco per il pagamento delle 
imposte. 

Ne consegue che, essendosi fuori delle ipotesi tipiche di responsabilit� 
aquiliana, non pu� ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale 
prevista, in deroga alla normativa generale, dall'art: 2947 e.e., ma 
va riconosciuta applicabile l'ordinaria prescrizione decennale prevista per 
i crediti nascenti da titolo diverso da quello del diritto a risarcimento 
da fatto illecito. -(Omissis). 

opposizione contro la esecuzione esattoriale (art. 208 del t.u. del 1958; art. 53, d.P.R. 

n. 602/1973).. Ci� bene si spiega con la particolare investitura del responsabile 
nell'organo volitivo dell'obbligato pl'incipale; solo agendo quale organo della 
societ� il responsabile pu� contestare la obbligazione tributaria, ma quando � 
chiamato a rispondere in proprio (a causa del modo in cui ha esercitato il potere 
di amministrazione della societ�) pu� soltanto contestare il titolo della sua personale 
res;ponsabilit� (l'essere liquidatore, l'esistenza dell'attivo sociale) ma non 
l'oggetto di essa (l'obbligazione del contribuente). Il liquidatore, come i� socio 
iJHmitatamente responsabile non � terzo �rispetto a1la societ� si che � ad esso oppcmibi1e 
il titolo (accertamento, concordato, ,giudicato, ruolo) valido verso il debitore 
(Cass. 28 apriJe .1977, n. 1615, in questa Rassegna, 1977, I, 457). Sia n~i rapporti 
ordinari che in queHi tributari, la natura stessa della responsabilit� sussidiaria 
(stabHita in ipotesi molto limitate) presuppon� �l'estensibilit� all'obbligato in via 
sussidiaria del titolo �ostituito nei confrnnti de11'obbligato 1prindpale; � questa 
una necessaria conseguenza del beneficio di escussione. Se il creditore non pu�, 
crune nell'obbJigazione solidale, chiamare contemporaneamente ad adempiere l'obbligato 
.principale e dl responsabile in vfa ausidiaria e non pu� precostituiTe anche 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRffiUTARIA 707 

II 

(Omissis). -Con il secondo motivo la Finanza, lamentando la violazione 
degli artt. 265 t.u~ I.I.D.D. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., 
deduce che il Beretta, ancorch� amministratore clella societ�, avrebbe 
dovuto essere assoggettato alla pretesa tributaria in quanto liquidatore 
di fatto dei beni sociali, prima ancora che intervenisse la formale messa 
in liquidazione della societ�. 

Il suesposto motivo merita, invece, di essere accolto. 

Innanzi tutto, va premesso che la giurisprudenza � costante nel riconoscere 
che la legge tributaria, se non � suscettibile di applicazione analogica, 
consente, tuttavia, la interpretazione estensiva e che, peI'tanto le 
sue espressioni possono essere intese anche nel senso pi� ampio quando 
-esaminata la ratio della legge e postala a confronto con i possibili 
effetti di una interpretazione eventualmente restrittiva -, si raggiunga 
la certezza che il legislatore minus dixit quam voluit. 

(In tal senso cfr. Cass. sent. n. 250 del 1975; 3031 del 1973; 3538 del 
1972; 2376, 1614, 1612 e 825 del 1971; 2585 del 1970; 1269 del 1968; 61 del 
1967; 1674 e 1393 del 1966; 179 del 1965; 1752 del 1963; 699, 611 e 408 
del 1962). 

verso quest'ultimo il titolo di accertamento (nei rapporti d'imposta non pu� essere 
notificato al Uquidatore l'accertamento o hl ruolo e non � possibile nel relativo p:rocedimento 
far partecipare 11 responsabile dell'obbligazione del contribuente) non 
potr� essern tenuto, dopo J'esito negativo della discussione, a ripetere dal principio 
l'accertamento contro il responsabile al quale si riconosca il potere di esercitare 
autonomamente tutti i mezzi di tutela, indipendentemente dal contribuente 
per il quale egli stesso ha agito {una tale concezione del beneficio di escussione 
porrebbe il creditore in runa ingiustificabile condizione di inferior~t�). E' invece 
normale che l'obbligato in via sussidiaria a cui vantaggio opera quel beneficio 
di escussione che ha impedito al debitore di precostituire il titolo e che avrebbe 
potuto esercitare ogni potere di tutela agendo a nome della societ�, resti vincolato 
al titolo creato contro l'obbligato principale, rispetto al quale non � terzo, 
pur potendo senza ;preclusioni contestare il presupposto della sua responsabilit�. 
Tutto questo oggi risulta pi� chiaro dalla norma dell'art. 36, quinto e sesto 

comma del d.P.R. n. 602/1973 nel quale si prevede che la responsabilit� personale 

del liquidatore (o dell'amministratore o dei soci) � accertata �dall'ufficio delle 

imposte in relazione non gi� alla sussistenza dell'obbligazione principale ma ai pre


supposti di cui ai commi precedenti (che fissano la responsabilit� per l'obbliga


zione altrui) e che contro il provvedimento dell'ufficio � ammesso ricorso alla 

Commissione, sempre per contestare la sussistenza della responsabilit� ;personale, 

non gi� l'obbligazione tributaria della societ� per la quale gi� si � proceduto alla 

iscrizione a ruolo. 

Tutto quanto detto non deve far sospettare che il liquidatore si trovi in una 

condizione di eccessiva soggezione. La gi� citata sentenza 28 marzo 1973 n. 824 

si � posto il problema dell'illegittimit� costituzionale delle norme (art. 201 e 208 

del t.u. del 1958) che impongono al liquidatore di adempiere personalmente senza 

poter contestare l'obbligazione del eontribuente ed ha escluso ogni sospetto con 



708 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Indipendentemente dal suesposto rilievo, (che, peraltro, la Corte di 
Appello sembra avere totalmente ignorato), un'altra considerazione si 
impone, ancora pi� in aderenza alla particolare norma in esame. 

Invero, prima ancora di stabilire l'ampiezza del significato di una 
certa espressione legislativa, occorre chiedersi se sia esatto attribuirle, 
automaticamente il significato che la medesima ha in altri settori del 
diritto. 

Il 1� comma dell'art. 265 del t.u. delle imposte dirette si riferisce ai 
liquidatori di societ� o di enti in genere, ma l'espressione � liquidatore � 
pu� essere intesa in due sensi diversi, non tanto per la maggiore o 
minore ampiezza di significato, quanto soprattutto, per il punto di vista 
preso in considerazione. Se si ha riguardo alla natura sostanziale dell'attivit� 
svolta, � liquidatore � � chiunque risolva tutte le pendenze e 
realizzi tutte le attivit� dell'ente (che non ha pi�, quindi, alcuna possibilit� 
di funzionare) e le distribuisca tra i creditori e gli aventi diritto; 
se si ha, invece, riguardo al codice civile, � liquidatore >>, � colui che � 
chiamato formalmente a svolgere tale compito ai sensi degli artt. 2308, 
2309 2449, 2450, 2497, 2539 (indipendentemente dal fatto che poi lo svolga 

o meno). 
la considerazione che il liquidatore pu�, in un secondo momento, con la domanda 
di risarcimento del danno dopo il compimento della esecuzione (art. 209, oggi 
art. 54 d.P.R. n. 602/1973) ridiscutere tutte le questioni inerenti al rapporto di imposta. 
Si deve escludere che in sede di azione di risarcimento (contro l'esattore) 
il liquidatore :Possa riproporre la contestazione sull'obbligazione tributaria accertata 
verso il contribuente; ma ci� non giustifica alcuna perplessit�, perch� la 
natura stessa della responsabilit� sussidiaria pone il responsabile, che si immedesima 
nell'organo della societ�, nella condizione di non poter rifiutare come fatto 
estraneo il debito sociale. 

4) thiarito che il liquidatore risponde in proprio dell'obbligo tributario della 
societ� in base ad una norma tributaria che cre:;i una responsabilit� diversa da 
quella ordinaria, si dovrebbe ridiscutere il problema della giurisdizione, in quanto 
la domanda del contribuente diretta ad escludere i presupposti della sua responsabilit� 
ex art. 265 d� luogo ad una vera e propria controversia di imposta. Non 
senza ragione, la norma attuale dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, che non ha 
introdotto ;profonde innovazioni, dichiara soggetto al ricorso alla commissione 
il provvedimento che dichiara la responsabilit�. 

Oggi, comunque, il problema � risolto legislativamente e pu� essere superfluo 

riaccendere solo per le controversie ormai in esaurimento la polemica sulla giu


risdizione. 

5) Da quanto detto al n. 3 possono dedursi elementi che completano la problematica 
della prescrizione. 

E' evidentemente ineccepibile la pronunzia che si commenta che dichiara 

app1icabiole la prescrizione ord:Lnarta. Ma possono farsi ulteriori precisazioni su1 

dies a quo della prescrizione. 

Poich� oggetto della res'ponsabilit� del liquidatore �, come si � visto, l'obbligazione 
tributaria, questa si presenta anche verso il liquidatore con tutti i caratteri 
suoi propri compresi quelli attinenti alla prescrizione e al procedimento sta




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 709 

Orbene,. l'esegesi comparata delle fonti del diritto dimostra che le 
espressioni usate in leggi disciplinanti materie diverse debbono essere 
interpretate in diversa maniera tutte le volte che ci� sia richiesto dalla 
�ratio� della materia che ciascuna legge disciplina e l'espressione non sia 
a tal punto univoca da non lasciare adito a dubbi ermeneutici di sorta. 

Soltanto cos�, si realizza infatti uni'riterpretazione � funzionale � rispetto 
agli scopi che il legislatore ha voluto perseguire, che � l'unica 
consentita ai sensi dell'art. 12 delle preleggi. Conseguentemente, � da 
escludersi che a tutte le espressioni usate in una legge tributaria, debba 
necessariamente essere attribuito il significato che esse hanno nel diritto 
civile. Quest'ultimo ha di mira il contemperamento di interessi privatistici 
realizzati normalmente nel continuo reciproco controllo di soggetti 
che, rispietto al loro soddisfacimento, operano in posizioni paritetiche 
contrapposte; il diritto tributario, invece, si .propone la tutela di un 
interesse pubblico il cui soddisfacimento, in assenza di quel 'controfio 
continuo di cui si � deto, esige ben altri strumenti di tutela. Questi 
principi sembrano trovare una esemplare conferma nell'esame dell'art. 265 
del t.u. delle imposte dirette. Se tale norma si dovesse interpretare 
come sostenuto nell'impugnata sentenza, se, cio�, si dovesse ritenere che 

bilito per l'adempimento. Inoltre la responsabilit� sussidiaria del liquidatore non 
pu� prescriversi finch� � in vita e in corso di riscossione l'obbligazione verso l'obbligato 
principale. Conseguentemente di prescrizione non � a parlarsi nella prima 
fase del procedimento nella quale il debito per imposte dirette non � soggetto 
a prescnizione ma a decadenze (per l'accertamento e per l'iscrizione a ruolo) che 
una volta impedite escludono il maturare de1la prescri2lione fino a quando il 
cvedito resta .in carico a;1l'esattore. 

Solo dopo verificato l'inadempimento della societ�, diventa concreta la responsabilit� 
del liquidatore ed � configurabile la prescrizione del suo obbligo. Con 
quanto ora detto non si intende sostenere che gli atti del procedimento di accertamento 
e riscossione diretti al contribuente producono effetto verso il responsabile 
a norma dell'art. 1310 e.e. (bench� non sia impossibile affermare che 
questa norma pu� trovare applicazione anche nella responsabilit� sussidiaria), 
ma piuttosto che la prescrizione dell'obbligo del responsabile non pu� cominciare 
a decorrere a norma dell'art. 2935 e.e. mentre ancora si tenta, anche ripetutamente, 
di escutere l'obbligato ;principale. Pertanto la prescrizione verso il responsabile 
pu� cominciare a decorrere solo dall'ultimo atto di esecuzione contro 
l'obbligato principale. 

Ma occorre ancora un'altra condizione. Come si � visto il liquidatore non � 
tenuto a formare una graduazione dei privilegi ed a rispettare l'ordine di essi; � 
rimesso alla discrezione del liquidatore (discrezione che deve essere ad esso 
riconosciuta proprio perch� dal suo esercizio discende la responsabilit�) decidere 
sui pagamenti e sulle spese; in alcuni casi l'erogazione di una spesa ha una funzione 
strumentale nella realizzazione dell'attivo e pu� ben essere anteposta al pagamento 
dei debiti tributari. Il liquidatore risponde del risultato della liquidazione 
e non delle singole operazioni e parallelamente l'Amministrazione finanziaria non 
:i>u� nel corso della liquidazione contestare al liquidatore di aver impiegato le 
attivit� per un fine diverso dal pagamento dei tributi perch� il pagamento finch� 
dura la liquidazione pu� sempre aver luogo e non si pu� rimproverare al Iiqui




710 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

i � liquidatori � tenuti a destinare le attivit� della liquidazione innanzitutto 
al pagamento delle imposte, pena la loro responsabilit� personale, siano 
soltanto coloro che abbiano ricevuto la formale nomina di liquidatori, 
come previsto nel codice civile, la finanza rimarrebbe esposta al rischio 
gravissimo che sia lo stesso amministratore a liquidare di fatto il patrimonio 
della societ� col tacito consenso dei soci prima ancora che sia deliberato 
o determinato lo scioglimento, destinando il ricavato s� a scopi 
leciti, ma non al pagamento delle imposte, sicch� -mutato poi l'amministratore 
o succedutogli il liquidatore -non vi sia pi� alcuna attivit� di 
liquidazione da accantonare per il pagamento delle imposte stesse, e lo 
scopo del citato art. 265, che prevede la responsabilit� personale del liquidatore 
colpevole di aver omesso tale accantonamento, resti completamente 
vanificato. 

Ed � notorio quanto sia ora frequente, specie nel settore dell'edilizia, 
ii' caso che, per ogni singola iniziativa imprenditoriale, si dia vita ad 
una diversa societ� di capitali avente come patrimonio esclusivamente 

I 

I f:!

il manufatto da vendere, sicch�, venduto questo in conformit� dello stesso 

statuto sociale e devolutone il ricavo tra i privati aventi diritto, la Fi


nanza non abbia pi� alcuna possibilit� di far valere i propri crediti. 

datore di non aver seguito un determinato ordine. Da ci� discende che i presupposti 
della responsabilit� del liquidatore si concretano soltanto al momento della 
presentazione del bilancio di ldquidazione finale; solo in questo momento � possibile 
stabilire con certezza che sono esistite, in tutto l'arco di tempo della liqui


Idazione, 1attdvit� sociali (e non ne esistono. altre) e che queste non sono state e-: 
(e non possono pi� essere) impiegate per il ;pagamento dei debiti tributari. Solo ,-
Ja presentazione del bilancio fi,nale di �Liquidazione consente all':Amministrazione di 
far valere rii suo credito verso il iliquidatore e segna quindi H momento iilliziale 

l

del corso de11a prescrizione. 

6) La seconda delle sentenze che si commentano ha affrontato per la prima 
volta il problema della liquidazione di fatto. Merita piena-adesione la pronuncia 
che sulla base di una interoretazione estens!�v.a (evidentemente ammissibile ainche � 
a vantaggio dell'Amministrazione) e �funzionale� della norma tributaria, ha 

iconcepito la liquidazione, in un senso diverso da quello del cod. civ., come sostanziale 
attivit� diretta a risolvere le pendenze dell'ente che non ha pi� possibilit� 
di funzionare e a I'ealizzare tutte le attivit� per distribuirle tra i creditori e gli '

I

-

aventi diritto e parallelamente ha definito come amministratore in carica al 
momento dello scioglimento colui che amministra la societ� al momento in cui si 
decide in concreto lo scioglimento e si procede alla liquidazione, ovvero al momento 
in cui si sarebbe dovuto nell'osservanza formale della fogge deliberare IO 
scioglimento e nominare i !liquidatori. Tutta fa motivazione de11a sentenza pu� 
esprimersi nella semplice considerazione che l'aver violato le norme del cod. civ. 
relative alla liquidazione non pti� creare una situazione di vantaggio agli effetti 
tributari. 

Quando lo scioglimento � !',effetto di un mero fatto, come la scadenza del 
termine, non � necessario ricorrere ad una interpretazione estensiva dell'art. 265, 
potendo essere direttamente applicato il capoverso di detta norma; infatti J'art. 
2449 e.e. impone-agli amministratori l'obbligo di convocare l'assemblea entro trenta 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 711 

Ma la semplice prospettazione degli effetti di una simile interpretazione 
del citato art. 265 ne comporta l'inaccettabilit�. Si impongono, 
infatti tre considerazioni. 

1� -In quanto norma tributaria, l'art. 265. ha lo scopo evidente d'impedire 
l'evasione dell'obbligo di pagare le imposte gi� accertate o in via 
di accertamento, imponendo di accantonare, a tal fine, fino alla neces
�saria concorrenza, il ricavo della liquidazione ovvero, quando ci� si rilevi 
impossibile, di chiedere il fallimento della societ� (cfr. in tal senso Cass. 
sent. n. 3259 del 1974). Tale essendo lo scopo della norma in esame, 
rimarrebbe incomprensibile perch� mai essa dovrebb~ applicarsi solo ad 
una parte delle evasioni che � preordinata a combattere, cio� solo a quelle 
che avvengono in una situazione di liquidazione formale ai sensi dcl 
codice civile. 

�Liquidare�, invero -come � stato gi� rilevato -nel linguaggio 
tecnico commerciale significa: cessare l'attivit� attraverso cui si persegue 
lo scopo istituzionale, realizzare tutto l'attiv_o, destinarlo al pagamento 
delle passivit� e/o distribuirlo tra gli aventi diritto o, comunque, impiegarlo 
in modo non recuperabile. 

Se questo � il significato attribuibile all'espressione � liquidazione �, 
nella realt� commerciale, poich� una siffatta liquidazione crea l'occasione 

giorni non gi� per deliberare lo scioglimento gi� avvenuto ma per le deliberaziorui 
� relative � alla J�iquidazione e principalmente per 1a nomina. di Liquidatoci. 
La sentenza ha puntualmente precisato che lo scioglimento ha luogo, oltre che 
per effetto di una volont�, �per un evento che ope legis lo determina�. Lo stesso 
� a dire nelle altre i'potesi di scioglimento (art. 2448 n. 2, 3 e 4) che, con minoI'� 
evidenza e certezza, operano automaticamente se �pure possono richiedere un atto 
deliberativo a carattere ricognitivo o dichiarativo, sostituibile da altro atto di 
mero accertamento di un evento che ha gi� prodotto l'effetto dello scioglimento. 

Ma la responsabilit� dell'amministratore che di fatto compie la liquidazione 
si concreta anche nell'ipotesi dell'art. 2448 n. 5, pur in mancanza di una deliberazione 
formale, ogni volta che in concreto lo scioglimento sia stato implicitamente 
deciso procedendo alla liquidazione. 

7) Dalle due sentenze ora �intervenute, che hanno richiamato come cardine 
della norma tributaria il principio che il liquidatore, anche di fatto, ha il dovere 
di domandare la dichiarazione di fallimento quando, non potendo soddisfare integralmente 
il credito trib�tario, ritiene necessario procedere alla graduazione dei 
privilegi, si ricavano altri due corollari. 

Innanzi tutto la norma dell'art. 265, pur essendo diretta a disciplinare la 
responsabilit� personale del liquidatore, � indirettamente una norma che disci;
plina la liquidazione imponendo un dovere particolarmente rigoroso di soddisfare 
inderogabilmente i �rediti tributari; non viene con ci� stabilito un superprivilegio 
per i crediti di imposta diverso da qrue1li espressamente previsti, ma si stabilisce 
una preferenza per l'Amministrazione finanziaria attraverso il divieto di destinare 
le attivit� ad altri fini senza aver provveduto all'integrale pagamento dei debiti 
tributari, .siano o meno priv~Legfati. La liquidazione in tanto � poss�ibile in quanto 
le imposte dirette possono essere integralmente pagate; se questo risultato non 
risulta possibile, la liquidazione deve trasformarsi in procedura di fallimento e 



712 

RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

per realizzare in pieno quel fenomeno di evasione che la norma tributaria 
intende fronteggiare, ci� � sufficiente perch� quest'ultima sia applicata, 
anche se tale fenomeno si � verificato al di fuori di quegli schemi che 
il diritto civile prevede per la tutela di interessi diversi da quelli del 
diritto tributario. 

2� -L'interpretazione �civilistica� del 1� comma dell'art. 265 diverrebbe 
ancora pi� inspiegabile se si considera che la liquidazione di fatto 
operata dallo stesso amministratore, prima ancora dello scioglimento della 
societ�, � ancora pi� pericolosa per la Finanza di quella compiuta 
da liquidafori formalmente nominati. Poich�, infatti, la loro nomina. � 
resa di pubblico dominio mediante gli specifici mezzi di pubblicit� previsti 
dall'art. 2450 bis del e.e. (articolo aggiunto dall'art. 12 d.P.R. 29 
dicembre 1969 n. 1127), la Finanza ha -quanto meno in teoria -la 
possibilit� di venire a conoscenza� della liquidazione in atto e di far 
valere tempestivamente i suoi diritti. Quando, invece, la liquidazione viene 
posta in essere dallo stesso amministratore, prima dello scioglimento della 

solo in questa sede i crediti tributari potranno essere soddisfatti nei limiti del


l'attivo secondo l'ordine dei privilegi. 

L'aitro corollario � che il liquidatore e l'amministratore ris,'pondono perso


nalmente dei debiti tributari per l'intero ammontare e non nei limiti dell'attivo 

disponibile, appunto perch� essi se non sono nella condizione di procedere al paga


mento integrale hanno il dovere di provocare la dichiarazione di fallimento, non 

potendo nella fase della liquidazione procedere a riduzione dei crediti. 

8) Di notevole interesse � la precisazione della prima delle sentenze in rassegna 
che la speciale responsabilit� disciplinata nell'art. 265 non esclude l'ordinaria 
responsabilit� aquiliana del liquidatore che non abbia proceduto con normale 
diligenza alla realizzazione dell'attivo (art..2280 e 2625 in relazione all'art. 2043 e.e.). 
�L'Amministrazione f�inanziaria, agendo come ogni altro creditore, pu� domandare 
con azione ordinaria la condanna al risarcimento del danno; questa azione � 

meramente civile e non ha� alcun connotato specifico tributario. 

9) Possiamo ora tentare di verificare come l'a;pporto di dottrina di queste 

sentenze sia utile per l'interpretazione delle nuove norme tributarie. 

Il primo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 pur partendo dagli stessi 

presupposti dell'art. 265 del t.u. del 1958, condiziona la responsabilit� dei liqui


datori delle persone giuridiche all'ipotesi che abbiano pagato con le attivit� della 

liquidazione crediti di ordine inferiore a quelli tributari o abbiano assegnato 

beni ai soci o associati; la responsabilit� � commisurata all'importo dei crediti 

di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. 

Si introduce quindi la regola della rilevanza della graduazione dei privilegi in 

sede di liquidazione. 

Ma la norma tributaria. non ha evidentemente modificato le norme ordinarie 

della liquidazione (che, come per il passato, non deve ris,'pettare l'ordine dei 

privilegi) e non abilita il liquidatore a rifiutare il soddisfacimento dei creditori, 

man mano che si presentano, allegando 1'esistenza dei crediti privileigiati non 

ancora liquidi o dei quali non � stato ancora richiesto il pagamento. Il rispetto 

dell'ordine dei privilegi condiziona bens� la responsabilit� del liquidatore, ma 

non costituisce una regola da seguire nella liquidazione. Il liquidatore si trova 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 713 

societ�, la Finanza non ha alcuna possibilit� -, neppure teorica -, di 
venire informata e, quindi, nessuna possibilit� di tempestivo intervento. 

3� -Dell'intenzione del legislatore fiscale di riferirsi, nel formulare il 
citato art. 265, non gi� ai soli liquidatori ufficialmente investiti del loro 
compito, come previsto dal e.e., ma a tutti coloro che di fatto liquidano 
la societ� anche senza il rispetto delle forme imposte dal diritto civile, 
sembra esserne prova irrefutabile il 2� comma dello stesso art. 265, in 
base al quale quanto previsto nel primo comma per i liquidatori si 
applica anche agli amministratori della societ� o dell'ente �se non si 
sia provveduto alla nomina dei liquidatori �: disposizione questa in cui, 
per tutto quello che si � gi� detto, va vista non tanto la estensione 
della norma dettata per una determinata fattispecie ad una fattispecie 
diversa, quanto piuttosto la conferma di come uno stesso principio debba 
essere interpretato in modo tale da abbracciare entrambe le ipotesi. Una 
volta, infatti, intesa l'espressione �liquidatore�, usata nel 1� comma, in 
senso. sostanziale e non meramente formale, il 2� comma si configura 
come una mera conseguenza del primo, espressa proprio allo scopo di 
fugare ogni possibile dubbio sulla .sua interpretazione. 

�dunque ancora di fronte alla necessit� di assicurare il pagamento, sia pure nei 
limiti, dei crediti di imposta anche non liquidi mentre non pu� rifiutare l'adempimento 
degli altri crediti. In sostanza solo al momento in cui si dichiara la 
responsabilit� del liquidatore (alla chiusura della liquidazione) si procede in 
modo figurativo ed ex post alla formazione di uno stato di graduazione per 
verificare se siano stati soddisfatti crediti di grado inferiore e per determfo.are 
l'im;porto dei crediti tributari che avrebbero trovato capienza secondo l'ordine 
dei privilegi. Il liquidatore per� anteriormente, nel corso delle operazioni di 
liquidazione, non ha potuto procedere secondo uno stato di graduazione. Resta 
forma pertanto per iil liquidat�ore ~a necessit� di domandare la dichiarazione 
di fallimento quando non potendo rifiutare l'adempimento di crediti di ordine 
inferiore prevede di non poter riuscire a soddisfare i crediti tributari; questa 
necessit� risulter� pi� urgente quando non � possibile prevedere nella fase 
iniziale della liquidazione quale potr� essere �a consuntivo lo stato di graq.azone 
che si far� in via di verifica ex post. 

Naturalmente le limitazioni di riesponsabilit� stabilite nel primo comma 

presuppongono una normale liquidazione deliberata in conformit� di legge ed 

attuata in modo limpido con regolare tenuta delle scritture contabili e puntuale 

pr1esentazione del bilancio finale e delle dichiarazioni annuali di esercizio. 

Il secondo comma dell'art. 36 � in tutto simile al secondo comma dell'art. 265. 

Qui torna applicabile il ;principio della responsabilit� degli amministratori che 

siano liquidatori di fatto, riconfermato dalle disposizioni innovative del terzo 

e quarto comma. Il terzo comma infatti prevede la responsabilit� dei soci e 

degli associati (che � sussidiaria a quella del liquidatore e dell'amministratore 

a sua volta sussidia1;-ia rispetto a quella della persona giuridica) che hanno rice


vuto denaro o beni in assegnazione nel corso della liquidazione o nei due periodi 

di tmposta prncedenti alla �messa in liquidazione�, nei :limiti del V'alore dei 

beni e del denaro ricevuti. Questa norma, oltre a riconfermare la regola ordinaria 

dell'art. 2456 e.e., stabilisce runa sorta di presun:llione di wiquidazione di fatto re1a




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO ,STATO

714 

g ben vero che il predetto secondo comma si riferisce espressamente 
ai soli amministratori �in carica all'atto dello scioglimento della 
societa o dell'ente�, ma anche tale espressione pu� intendersi in due 
modi: e cio�, in senso formalistico -con riferimento alla compilazione 
del documento che consacra la volont� di scioglimento e all'evento che 
� ope legis � lo determina -ovvero in senso sostanziale, con riferimento 
al momento in cui, di fatto, si decide lo scioglimento e, conseguentemente, 
si procede alla liquidazione. 

Invero, tutte le volte che si ha ragione di ritenere in atto la liquidazione 
totale, la decisione di scioglimento pu� bene presumersi gi� 
presa. E che nel caso in esame debba ancora una volta essere preferita 
l'interpretazione sostanziale � dimostrato dal fatto, che, altrimenti, potrebbero 
essere chiamati a rispondere del mancato pagamento delle impo~
te anche amministratori che non ne siano affatto responsabili per 
essere stati nominati quando gi� la societ� o l'ente sia stato di fatto 
liquidato dai predecessori. 

Questa Corte ha gi� avuto modo di affermare giustamente (cfr. Sent. 

n. 1484 del 1972 e 3021 del 1971) che la responsabilit� nei. confronti della 
tivamente ai beni e al denaro assegnati o distribuiti ai soci nei due periodi di 
imposta anteriori. Ma anche in questo caso la � messa in liquidazione � non 
pu� essere considerata in senso puramente formale; non basta omettere le formalit� 
prescritte per escludere l'operativit� della norma tributaria e non basta 
ritardare la nomina dei liquidatori per far scivolare oltre il biennio anteriore 
le distribuzioni e assegnazioni ai soci. 

La responsabilit� dell'amministratore che sia liquidatore di fatto � espressamente 
disciplinata nel quarto comma dell'art. 36 che pone ancora la limitazione 
temporale di due periodi di imposta precedenti alla � messa in liquidazione �. 
Anche in questo caso la messa in liquidazione (espressione volutamente generica 
e non rispondente alla terminologia del cod. civ.) non si identifica con un atto 
formale; sarebbe troppo facile deliberare lo scioglimento e nominare i liquidatori 
dopo due anni e un giorno per sottrarre l'amministratore alla responsabilit� 
per le operazioni di liquidazione compiuta. Evidentemente la messa in 
liquidazione va identificata, oltre che con l'evento che determini ape legis lo 
scioglimento dell'ente, con il momento in cui si sarebbe dovuto, ne1l'osservanza 
formale della legge, deliberare lo scioglimento e nominare i liquidatori. 

Il terzo e quarto comma dell'art. 36 estendono la res;ponsabilit� ai soci e 
agli amministratori per ill periodo anteriore all� messa in liquidazione normalmente 
e legittimamente dichiarata, anche in relazione ad operazioni isolate di 
liquidazione e di assegnazione e distribuzione ai soci di beni e denaro. Ma ci� 
non esclude che, al di l� del prestabilito limite di tempo, siano affermate le 
responsabilit� quando in violazione della legge si sia in concreto proceduto allo 
scioglimento e aHa liquidazione effettiva, mascherandola con un provvedimento 
fomnale che interviene con ritardo quando non esiste pi� nuJila da liquidare. 

L'ultima parte del quarto comma, con norma ancora pi� ampia, prevede 
la responsabilit�, senza limiti di tempo, dell'amministratore che ha occultato 
attivit� sociali anche mediante omissione di scritture contabili; la norma dovrebbe 
intendersi riferita anche all'ipotesi opposta del gonfiamento delile passivit� sociali. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 715 

Finanza, prevista nel citato art. 265, di chi liquida il patrimonio di una 
societ� trova il suo fondamento in una sua condotta colposa e nel nesso 
di causalit� fra tale condotta e l'omesso pagamento delle imposte accertate 
nei confronti della societ�. Ma se cos� �, tale responsabilit� deve necessariamente 
essere riconnessa al momento e alla persona che ha realizzato 
� le attivit� della liquidazione � ed ha omesso di destinarle prioritariamente 
al pagamento delle imposte, poco importando quando ci� sia avvenuto 
e se sia avvenuto nel rispetto della legge civilistica. 

Non occorre qui affrontare la questione se i , soci possano far luogo 
ad una liquidazione convenzionale con tr~formazione delle funzioni di 
amministratori in quelle di liquidatori. Qui � sufficiente avvertire quanto 
sarebbe assurdo ritenere che, sol perch� gli schemi previsti dalla legge 
civile non siano stati seguiti, debba ritenersi paralizzata anche la norma 
tributaria tendente a sanzionare un'evasione degli obblighi tributari, che 
pu� verificarsi tanto nel caso di conformit�, quanto nel caso di mancata 

In questo caso, non esistendo una base sulla quale ;possa essere impostato lo 
stato figurativo della graduazione, l'amministratore pu� essere chiamato a rispondere 
oltre i limiti stabiliti nel primo comma. E ci� dovrebbe valere anche per 
il liquidatore e l'amministratore-liquidatore di fatto che non hanno tenuto regolari 
scritture o non hanno presentato un attendibile bilancio di liquidazione; 
quando il calcolo dell'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza 
in s�de di graduazione non � possibile, la responsabilit� deve necessariamente 
estendersi all'intero credito tributario. 

10) Un'ultima questione si pone nel caso che l'amministratore o il liquidatore, 
contro il divieto degli artt. 2279 e 2449 e.e. abbiano intrapreso nuove operazioni 
dopo lo scioglimento; in base a queste norme essi assumono responsabilit� 
illimitata per gli affari intrapresi. Resta da _stabilire se q�esta responsabilit� 
possa o debba essere dichiarata nel modo ;previsto nell'art. 36 o altrimenti. Pu� 
bene accadere che fra i redditi di esercizio della societ� in liquidazione, che 
vengono nei modi ordinari accertati nei confronti della societ�, �lcuni discendono 
da nuove operazioni intraprese; della relativa imposta rispondono il liquidatore 

o l'amministratore sia, come per tutte le altre imposte, secondo la regola generale 
dell'art. 36 sia a titolo di responsabilit� personale illimitata. 
Sarebbe pertanto logico ed economico che con lo stesso provvedimento di 
cui al quinto comma dell'art. 36 si dichiari l'una e l'altra responsabilit�, aprendo 
la via all'eventuale controversia di imposta innanzi alla Commissione. 

� bens� vero che questa responsabilit� illimitata dell'amministratore e del 
liquidatore � cmolto ,siinne ,a quella del socio di societ� di persone, che per� non 
ha bisogno di alcuna anteriore verifica, e discendendo dal sol fatto dell'escussione 
negativa della societ�, d� luogo alla diretta esecuzione esattoriale previa 
notifica dell'avviso di mora (art. 46). La res:ponsabilit� dell'amministratore e del 
liquidatore di societ� di capitali presuppone la verifica dell'intrapresa di nuove 
operazioni e fa determinazione della parte del tributo ineriente a dette operazioni, 
cio� un vero e proprio accertamento che � rimesso al potere dell'Ufficio. 

� certamente da escludere che l'Amministrazione debba con azione ordinaria 
far dichiarare la responsabilit� illimitata per poi procedere alla riscossione esattoriale. 
� invece evidente che anche la questione s�lla illimitata responsabilit�, 
al pari della sussistenza dell'altro tipo di responsabilit� ex art. 36 si assorbe 



716 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

conformit� alle previsioni del codice civile. Questo, infatti, sarebbe l'aberrante 
risultato pratico che si otterrebbe se si ritenesse che, sol perch� 
il patrimonio ,di una societ� sia stato liquidato di fatto prima del suo 
s.cioglimento formale e della nomina dei liquidatori in difformit� alle 
disposizioni del codice civile, l'autore di siffatto comportamento, ancorch� 
abbia pregiudicato irreparabilmente gli interessi della Finanza per il 
mancato accantonamento delle imposte dovute, debba, ci� nonostante, 
essere esonerato dall'obbligo di rispondere in proprio per il loro mancato 
pagamento, come, invece, previsto dall'art. 265 in questione. -(Omissis). 

nella controversia di im:posta oggi devoluta alle Commissioni, diversamente sarebbe 
difficile ricercare un mezzo di tutela del soggetto dichiarato responsabile, 
contro il quale si procede alla riscossione coattiva, posto che ad esso � inibita 


�l'opposizione all'esecuzione (art. 53). Al contrario neLl'ampia previsione� dell'art. 1 
del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 che istituisce la giurisdizione generale delle commissioni 
per tutte le controversie inerenti alle imposte dirette (v. C. BAFILE, I caratteri 
fondamentali del nuovo processo tributario delineati dalle Sezioni unite, 
in questa Rassegna 1977, I, 302) � da ritenersi compresa anche fa controversia 
sulla responsab~lit� illimitata dell'amministratore e del liquidatore da dichiarare 
con il provvedimento previsto nell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973. 

C. BAFILE 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1977 n. 3168 -Pres. Granata Est. 
Carnevale -P. M. Grimaldi (conf.) -Banca del Lavoro (avv. Micheli) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Sacchetto). 

Imposta di registro -Appalto -Mandato oneroso' -Distinzione -Servizio . 
di tesoreria del mercato ittico di Genova -Appalto. , 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 52 e 92; I. 4 agosto 1953, n. 261, art. 4). 
L'elemento distintivo tra l'appalto e il mandato oneroso non � il rischio 
economico (o di impresa), che se pure in diverso grado pu� essere presente 
nell'uno e nell'altro negozio, ma il tipo di attivit� alla quale il contratto 
da luogo; nell'appalto la prestazione consiste in una attivit� diretta al 
compimento di un'opera nella quale gli atti giuridici compiuti dall'appaltatore 
producono effetto esclusivamente nella sua sfera; nel mandato la 
prestazione consiste nel compimento di atti giuridici si che l'attivit� del 
mandatario produce effetto direttamente nella sfera del mandante. Conseguentemente 
il contratto di affidamento del servizio di tesoreria del 
mercato ittico di Genova va qualificato appalto (1). 

(1) La decisione sulla base di :principi di evidente esattezza gi� recepiti da1la 
giurisprudenza (Cass. 9 agosto 1973 n. 2307, in questa Rassegna, 1973, I, 976), 
risolve in modo ineccepibile una questione di specie. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. 717 

(Omissis). -Con l'unico motivo del suo ricorso la Banca Nazionale 
del Lavoro -denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12 
della legge 12 luglio 1938, n. 1487, 12 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in 
relazione agli artt. 8 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 4 della legge 4 aprile 
1954, n. 261, e 1703 cod. civ. -sostiene che la convenzione conclusa con 
il Comune di Genova per la gestione della cassa del mercato ittico 
avrebbe dovuto qualificarsi come mandato retribuito, e non come appalto 
di servizi, in quanto essa non assume alcun rischio nella gestione della 
cassa del mercato -essendo gli acquirenti tenuti a versare il prezzo dei 
prodotti acquistati in contanti, se �non affidati�, o entro il mattino successivo 
a quello di deca.denza del fido, se � affidati � -, mentre il diverso 
rischio da essa assunto nell'esercizio del credito in favore degli operatori 
del mercato � estraneo al sinallagma contrattuale e non vale, quindi, ai 
fini della qualificazione giuridica dell'atto tassabile. 

Il ricorso � infondato, anche se la motivazione addotta dalla Corte del 
merito per giustificare la sua pronuncia deve essere in parte corretta e 
integrata, nell'esercizio del potere di correzione delle sentenze erroneamente 
motivate in diritto, ma rispondenti nel dispositivo ad esatti criteri 
giuridici, attribuito � questa Corte Suprema dall'art. 384, secondo comma, 
cod. proc. civ. 

La distinzione tra mandato oneroso (o retribuito) e appalto � stata, 
infatti, erroneamente ricollegata dalla Corte del merito -la quale lo ha 
assunto come criterio differenziale esclusivo -all'elemento del rischio 
economico. 

Il rischio economico -da tenersi distinto dal rischio giuridico, concretant�si 
nella soppqrtazione delle conseguenze del caso fortuito -� il 
rischio di impresa, derivante dall'oggettiva impossibilit� di prevedere 
il costo dell'attivit� formante oggetto della prestazione di uno dei contribuenti 
al momento della conclusione del contratto e della determinazione 
del corrispettivo, destinato a rimanere fisso o suscettibile di variazioni 
soltanto nel concorso di determinate circostanze; e, quindi, di stabilire 
a priori se il corrispettivo pattuito consentir� al creditore di esso di 
conseguire un utile e lo esporr� a una perdita. Questo rischio -se 
costituisce un elemento caratteristico della prestazione dell'appaltatore non 
� tuttavia del tutto estraneo alla prestazione del mandatario,. sul quale 
grava, specialmente quando per l'espletamento del mandato si sia avvalso 
dell'opera altrui, il rischio, sia pure pi� limitato di quello dell'appaltatore, 
relativo alla possibilit� che le spese da lui sostenute siano superiori al 
compenso e al rimborso delle spese calcolate a forfait in una somma globale, 
essendo consentito alle parti, nella loro autonomia negoziale, predeterminare 
l'importo delle spese rimborsabili in una somma che comprenda 
forfettariamente il compenso e le spese stesse (sent. 27 marzo . 
1972, n. 963). 

-


-~ 



718 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Il criterio distintivo tra le due figure negoziali -le quali rientrano 
entrambe nella categoria dei contratti mediante i quali si realizza la 
cooperazione tra soggetti -deve essere ricercato, invece,� anche ai fini 
tributari, nel tipo di attivit� che l'appalt~tore e il mandatario si sono 
contrattualmente obbligati a svolgere a vantaggio, rispettivamente, del 
committente e del mandante. 


Nelfappalto la prestazione dell'appa�tatore consiste in un'..attivit� 
diretta al compimento di un'opera o di un servizio, con organizzazione 
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. Se, nello svolgimento 
e in funzione strumentale di tale attivit�, l'appaltatore conclude contratti 


o compia, comunque, atti giuridici, in senso proprio, siffatta attivit� giuridica 
� posta in essere nel suo esclusivo interesse e produce i suoi effetti 
nell'ambito della sua sfera giuridica senza che ne possa essere coinvolta 
anche la sfera del committente. 
Nel mandato, invece, la prestazione del mandatario consiste nella 
esplicazione di un'attivit� giuridica -cio� nel compimento di atti giuridici 
-in nome e per conto (nel caso del mandato con rappresentanza) 


o anche solo per conto (nel caso del mandato senza rappresentanza) del 
mandante e, quindi, in un'attivit� giuridica gestoria di un interesse alieno 
I,,

e sostitutiva dell'attivit� del mandante, i cui effetti si producono diretta~; 


r,;

mente -o sono destinati ad essere trasferiti -nella sfera giuridica di 

I f 

1 quest'ultimo. 
Qualora l'attivit� che uno dei contraenti � tenuto a svolgere a vantaggio 
dell'altro comporti il compimento di atti giuridici, gli elementi che con� 
sentono di inquadrare il contratto nello schema del mandato sono, quindi, 
l'alienit� dell'interesse gestito e, correlativamente, la produzione (diretta 

o indiretta) degli effetti dell'attivit� nella sfera giuridica dell'altro contraente. 
L'appartenenza dell'interesse gestito all'autore dell'atto giuridico 
e la produzione degli effetti di quest'ultimo, in modo esclusivo e defin~tivo, 
I

nella sfera giuridica del medesimo autore dell'atto costituiscono per converso, 
elementi idonei ad escludere che il contratto possa essere qualificato 
come mandato. 


Alla stregua: dei criteri suesposti, la convenzione conclusa dal Comune 

I 

di Genova con la Banca Nazionale del Lavoro per la gestione della cassa 

del locale mercato ittico non pu�, come pretende la banca ricorrente, 

I

essere assunta nello schema negoziale del mandato e, come tale, assoggettato 
-ai fini dell'imposta di registro secondo la disciplina risultante 
dalle norme anteriori alla riforma tributaria -all'aliquota dello 0,50 % 


I

prevista per il mandato retribuito dall'art. 92, lett. B, della tariffa all. A 

al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269. La medesima convenzione, stipulata dal 

I

Comune di Genova per adempiere l'obbligo posto a suo carico dall'art. 83 t 
del t.u. 8 ottobre 1931, n. 1604, ha, infatti, per oggetto l'affidamento alla ~:

,. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 719 

Banca Nazionale del Lavoro, compresa tra gli istituti di credito abilitati 
all'esercizio del credito peschereccio, della gestione della cassa del mer~ 
cato ittico, la cui funzione peculiare, consiste nella prestazione di servizi in 
favore degli operatori del mercato, al fine di agevolare le operazioni economiche 
che si svolgono nell'ambito di quest'ultimo. 

Come emerge dagli artt. 3 e 4 del regolamento comunale del mercato 
ittico di Genova, le prestazioni della banca, quale gestore della cassa del 
mercato, consistono principalmente nel servizio di tesoreria -essendo 
escluso dallo stesso regolamento che i rapporti tra acquirenti e venditori 
dei prodotti ittici possano essere definiti -direttamente -e nel compimento 
di operazioni bancarie (di accreditamento, di finanziamento, di 
deposito, ecc.) in favore -degli operatori del mercato. Gli atti giuridici 
compiuti dalla Banca nell'esecuzione di tali prestazioni sono posti in 
essere dalla Banca stessa non gi� n�ll'interesse del comune, ma esclusivamente 
nell'interesse proprio o degli operatori del mercato; e gli effetti 
di essi non si producono, n� sonri destinati ad essere trasferiti, nella sfera 
giuridica del comune, il quale � e resta estraneo al risultato giuridico 
dell'attivit� della banca. 

Esattamente, quindi, la Corte del merito ha qualificato la convenzione 
in esame come atto assimilabile, per la sua natura e i suoi effetti, ad un 
appalto di servizi e, come tale, assoggettabile, ai fini della imposta di 
registro, all'aliquota dell'l % prevista dall'art. 4 della legge 4 agosto 1953, 

n. 261. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 luglio 1977 n. 3169 � Pres. Mirabelli � 
Est. Pascasio -P. M. Pedace (diff.) Grossetto (avv. Tafuri) c. Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Tomasicchio). 

Imposta di registro � Agevolazione per le case di abitazione non di lusso . 
Rapporto fra superficie totale e superficie di abitazione e negozi � 
Criteri per la determinazione. 

(I. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; 1. 6 ottobre 1962, n. 1493, art. 1; I. 2 dicembre 1967, n. 1212). 
Agli effetti delle agevotazioni della legge 2 luglio 1949 n. 408, il computo 
della superficie dei piani sopra terra, al fine di stabilire il rapporto tra la 
superficie totale, quella destinata a negozi e quella destinata ad abitazione, 
deve essere fatto considerando i muri esterni, le scale, gli androni e tutte 
le parti comuni e le costruzioni accessorie. Inoltre la superficie destinata 
a negozi va determinata con riferimento ai soli locali a ci� destinati e 
relativi accessori con esclusione di locali 1che pur non esse'ndo di abitazione 
non sono nemmeno pertinenti ai negozi. Infine per determinare la superficie 
dei piani sopr�i terra nei fabbricati costruiti fra strade a livelli diversi, 

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Y.-. ... %_._.�%".-.-%� � Z ;.-_..:. .-:~%.-�".....-:::Y..-: ..�.�-ili %-...:..-:--h:-:.-�y,.:/y_..:~

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-


RASSEGNA DELL1AVVOCATURA DELLO STATO

720 

deve aversi riguardo al livello dell'ingresso dell'edificio dalla strada 
inferiore (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 1 
della legge 6 ottobre 1962 n. 1493 e dell'art. unico della legge 2 dicembre 
1967 n. 1212, in relazione all'art. 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408, ed 
all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., muove alla decisione impugnata tre distinte 
censure: 

A) le norme legislative di cui si deduce la violazione si riferiscono 
alla superficie totale dei piani sopra terra e non a quella utile considerata 
dalla Commissione, n� dal punto di tale superficie possono escludersi le 
scale, gli androni e gli ascensori; 

B) la Commissione ha considerato come negozi tutte 'le costruzioni 
non destinate ad abitazione poste sopra terra i:ispetto ad una strada, senza 
tener conto che, rispetto ad altra strada, esse dovevano essere considerate 
interrate e perci� escluse dal computo della superficie da considerare; 

C) la Commissione ha considerato gli scantinati come sopra terra 
al fine di stabilire se superassero il 25 % della superficie utile ma non li 
ha inclusi nel computo della superficie totale del fabbricato. 

Tali censure sono in gran parte fondate. 

Statuisce infatti l'art. 1 della legge 6 ottobre 1962 n. 1493, che le agevolazioni 
fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 
2 luglio 1949 n. 408 e successive leggi di proroga sono applicabili anche 
ai locali destinati ad uffici e negozi, quando, a questi ultimi sia destinata 
una superficie non eccedente il quarto di quella totale dei piani sopra 
terra. E la legge interpretativa 2 dicembre 1967 n. 1212 precisa che dette 
agevolazioni sono applicabili anche ai locali destinait ad uffici o negozi, 
quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di 
quella totale nei piani sopra terra. 

Aggiunge altres� che, per la concessione delle agevolazioni stesse, � 
necessario e sufficiente che ricorrano congiuntamente due condizioni che 
la predetta legge interpretativa specifica e cio�: 

a) che almeno il 50 % pi� uno della superficie totale dei piani sopra 
terra sia destinata ad abitazioni; 

b) che non pi� del 25 % della superficie totale dei piani sopra terra 
sia destinato a negozi. 

Posti tali requisiti in termini di rapporti matematici, il problema 
interpretativo che si pone nel caso in esame � se nel computo della superficie 
totale dell'edificio debba considerarsi tutta quella del fabbricato, 

(1) Si prende atto delle utili precisazioni fornite sulla materia. 

PARtE I, SEZ. vt, GitJRlSl'ln.JlltlNZA ttunUTARtA 

compresi i muri perimetrali e le costruzioni accessorie oppure la superficie 
utile abitativa, come ritenuto dalla Commissione centrale. 

Deve inoltre determinarsi cosa debba intendersi per piani sopra 
terra quando -come nel caso in esame -le costruzioni siano poste fra 
strade a dislivello. 

Sulla prima questione, la Corte osserva che il testo della legge, che 
si riferisce alla superficie �totale� non consente di limitare il computo 
alla � superficie utile � ossia alla superficie interna dei locali destinati ad 
abitazione perch� il concetto stesso di totalit� esclude la limitazione a 
quella di parte. Dal computo neppure v'� ragione di escludere la superficie 
dei locali accessori quando questi siano strutturalmente e funzionalmente 
collegati con le abitazioni, quali le scale e gli ascensori, che, costituendo 
parti comuni dell'edificio, fanno corpo col medesimo al fine di determinare 
la superficie complessiva, che insiste sull'area edificata. La superficie 
dei muri esterni e di dette parti comuni va pertanto computata sia ai fini 
della determinazione della superficie totale dell'edificio, sia per determinare 
quella dei negozi in quru:;ito tali muri e tali parti siano strutturalmente 
e funzionalmente collegate con i medesimi. Per superficie totale 
infatti deve intendersi tutta quella coperta dai piani di sopra terra destinati 
ad abitazioni, ed analogo criterio deve essere adottato per computare 
quella dei negozi che non deve eccedere il venticinque per cento di tale 
superficie. 

Per statuire poi se trattasi di piani sopra terra, siano essi destinati a 
negozi od a abitazioni, non pu� che aversi riferimento -quando l'edificio 
sia posto fra strade a dislivello -al piano dell'ingresso o dell'androne 
posto a livello della strada inferiore, non rilevando al fine che qui interessa, 
che la parte posteriore di alcuni locali possa risultare interrata 
rispetto alla strada superiore. Uno stesso piano non pu� infatti, ad un 
tempo, essere considerato come cantinato rispetto ad una strada e come 
piano sopra terra rispetto ad un'altra, essendo all'uopo sufficiente che 
rispetto ad una delle strade risulti fuori terra. 

Inoltre, ai fini del computo del 25 % della superficie totale, va tenuto 
conto di tutti i locali che abbiano una destinazione diversa da quella di 
negozio, che deve risultare nel rapporto di cui innanzi rispetto alla superficie 
tutta dell'edificio, e la caratteristica di negozi deve essere rilevata in 
modo specifico, senza includere altre parti della costruzione non destinate 
direttamente ad abitazioni, non avendo rilievo alcuno la destinazione 
diversa da quella di negozi, cui la legge si riferisce in modo esclusivo e 
che pertanto non pu� comprendere locali che non siano, quali gli scantinati 
o i sottotetti che sono accessori delle abitazioni. 

Per quanto si � osservato, la decisione impugnata deve essere cassata 
con rinvio ad altra sezione della stessa Commissione tributaria la quale 
si atterr�, nel riesame della controversia, al principio che, ai fini della 


722 RASSEGNA DEU.1AVVOCATURA DELLO STATO 

concessione delle agevolazioni tributarie previste . dalla legge 2 luglio 
1949 n. 408 e delle leggi successive che l'hanno interpretata, il computo 
della superficie totale dei piani sopra terra e di quella destinata a negozi, 
deve essere fatto considerando anche i muri esterni dell'edificio e le aree 
occupate dalle parti comuni, quali scale, androni e costruzioni accessorie, 
che siano in collegamento strutturale e funzionale con le abitazioni o 
negozi anzidetti. 

Inoltre, per determinare la superficie destinata a negozi, occorre 
riferirsi a quella occupata dai soli locali a ci� destinati ed ai relativi 
accessori e non a quella occupata dai locali destinati ad uso diverso. 

Nei fabbricati costruiti fra strade a livelli diversi, sono da considerare 
sopra.terra i piani ed i locali a livello dell'ingresso dell'edificio dalla strada 
inferiore, anche se gli stessi vani sono interrati rispetto ad altra strada. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 luglio 1977 n. 3243 -Pres. Jannuzzi -. 

Est. Virgilio -P. M. La Valva (diff.) Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Cascino) c. Riviello. 


Imposte e tasse in genere " Contenzioso speciale tributario -Ricorso per 
cassazione -Notificazione -Contribuente defunto anteriormente alla 
notifica della decisione impugnata -�Interruzione del termine Esclusione. 


(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 31 e 38; c.p.c. art. 328). 
Poich� il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione 
tributaria centrale � disciplinato dalle norme del rito �ivile s� che non � 
per esso applicabile l'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nel caso di 
morte del contribuente avvenuta prima che sia cominciato a decorrere 
il termine per ricorrere in cassazione, non trovando applicazione nemmeno 
l'art. 328 c.p.c., deve ritenersi inammissibile il ricorso che, a causa 
della morte del destinatario, non sia stato notificato entro sessanta giorni 
dalla comunicazione all'ufficio del dispositivo della decisione (1). 

(1-2) Prime riflessioni sulla decorrenza del termine per la notifica del 
ricorso per cassazione contro la decisione della Commissione centrale. 

1) Il primo incontro con l'assai spinosa questione della notifica del ricorso 
per cassazione contro la decisione della Commissione centrale proposto dalla Am


ministrazione rivela appieno la difficolt� del problema. Non si pu� dire, invero, 
che la sentenza abbia erroneamente applicato le norme; ma la gravit� delle conseguenze 
� tale da sollecitare uno sforzo interpretativo per rendere in qualche 
modo possibile l'impugnazione. 

Tentiamo, quindi, allargando l'indagine anche oltre i limiti del .caso deciso, 
di esaminare quali :possibilit� esistano di completare, in via interpretativa, le 



PARTE I, SEZ. VI, GltJRISPRUDENZA TRIBUTARIA 723 

(Omissis). -Va preliminarmente esaminata la questione della tempestivit� 
del ricorso, sollevata dai resistenti ma rilevabile anche di ufficio. 

Risulta dagli atti che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria non 
pot� essere notificato a Luigi Riviello in data 3 dicembre 1975 (quando, 
cio�, non erano ancora decorsi i sessanta giorni dalla data di comunicazione 
all'Ufficio delle Imposte della decisione n. 4548/75 della Commissione 
centrale) perch� il figlio del contribuente dichiar� all'ufficiale giudiziario 
che il padre era deceduto il 7 settembre 1975. 

La notificazione del ricorso fu quindi ripetuta, in data 4 marzo 1976, 
agli eredi collettivamente e impersonalmente in via Acerenza, 12, in 
Potenza. 

Sulla base degli elementi suddetti, il ricorso deve considerarsi tardivamente 
notificato e, quindi, inammissibile. 

Va premesso che l'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (sulla revisione 
della disciplina del contenzioso tributario), con disposizione innovativa 
rispetto a quella contenuta nell'art. 34 della legge 8 giugno 1936 

n. 1231, prescrive che il dispositivo delle decisioni delle commissioni 
tributarie � notificato, a cura della segreteria, al contribuente entro dieci 
giorni dal deposito delle decisioni, e che nello stesso termine � comunicato 
all'ufficio con elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e sotto-
norme che, ad un primo esame, sembrerebbero tali da impedire l'utile proposizione 
dell'impugnazione. 

2) Il nuovo processo tributario, nell'intento di attuare un procedimento 
accessibile.direttamente dal contribuente ed economico, ha adottato il sistema della 
notificazione e comunicazione di t�tti gli atti e anche delle decisioni e cura 
della segreteria (art. 38). 

Il sistema funziona bene finch� si rimane nell'ambito del processo speciale, 
fino a quando cio� per esperire l'impugnazione nel termine messo in movimento 
dalla notifica o dalla comunicazione � sufficiente depositare il ricorso in segreteria. 


L'esigenza, insopprimibile, del contraddittorio (notifica dell'impugnazione) non 
� collegata al termine di decadenza in quanto la stessa segreteria provveder� a 
costituire il contraddittorio e potr� fare tutte le necessarie indagini :per rintracciare 
la parte, �rinnovando se necessaTio fa notificazione anche pi� volte. 

Le grosse difficolt� si presentano quando si deve passare dal sistema della 
notificazione a cura della segreteria (per fa decisione della Commissione centrale) 
a quello ordinario della notifica dell'impugnazione ad istanza di parte (per il 
ricorso per cassazione); qui l'Amministrazione, che oltre tutto riceve solitamente 
fa comunicazione prima che sfa eseguita fa notifica al contribuente, deve osservare 
il termine di 60 giorni quando ignora se si siano create situazioni che rendono 
difficoltosa la notifica del ricorso. Tutto questo non avviene nel processo ordinario 
nel quale anche la notifica della sentenza � fatta ad istanza di parte, s� che 
mentre il termine per l'impugnazione non decorre (per nessuna delle parti) se la 
notifica della sentenza non � avvenuta regolarmente, si ha modo di verificare nel 
notificare la sentenza se sono intervenuti fatti nuovi di cui si pu� tener conto 
nella successiva notifica della impugnazione. La confluenza in breve s:pazio di 
tempo di due sistemi, che funzionano ambedue bene quando sono omogenei, 



724 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scritto dall'ufficio ricevente, � restituito alla segreteria della Commissione 
e tenuto a disposizione del contribuente. 

Come � noto, nel vigore della precedente disposizione (art. 34 della 
legge n. 1231 del 1936) l'Amministrazione finanziaria aveva l'onere di 
notificare al contribuente la decisione della Commissione centrale nel 
termine di tre mesi dal giorno in cui essa era pervenuta all'Ufficio. 

La stessa norma prescriveva che, decorso tale termine (senza che la 
notificazione fosse stata effettuata), la decisione diventava definitiva per 
la finanza, salvo il diritto del contribuente di ricorrere all'autorit� giudiziaria 
nel termine di sei mesi dalla notifica. 

Aggiungeva ancora la norma che, quando la decisione era stata notificata 
entro tre mesi dal giorno in cui era pervenuta all'ufficio, la finanza 
poteva ricorrere all'autorit� giudiziaria nel termine di sei mesi dal giorno 
della notifica. 

crea difficolt� assai gravi; l'irreperibilit� e soprattutto la morte e la perdita 
della capacit� giuridica del contribuente di cui si ha conoscenza solo in occasione 
della notifica del ricorso rendo;no pressoch� impossibile l'utile e tempestivo 
esperimento della impugnazione, specie se si considera che il ricorso per cassa


I

zione contro le decisioni della Commissione centrale pu� doversi notificare in 
qualunque comune, lontano da Roma e distante anche dal pi� vicino ufficio giudi


;

ziario, s� che � spesso necessario avvalersi del servizio postale e non � possibile 
controllare direttamente le operazioni dell'ufficiale giudiziario. 
L'Amministrazione finanziaria si trova in condizione di evidente svantaggio 
ris'petto al contribuente che pu� sempre notificare agevolmente il ricorso presso 

I 

l'Avvocatura Generale dello Stato. 

3) Dal coordinamento delle norme del d.P.R. n. 636/1972 � tuttavia possibile 
restringere iiJ campo delle accennate difficolt�. 

L'evento che dar� luogo alla difficolt� di eseguire la notificazione del ricorso 
(morte, perdita della capacit� giuridica, estinzione della persona giuridica, variazione 
del domicilio fiscale) pu� essersi verificato nel corso del giudizio prima 
dell'udienza di discussione. 

In tal caso espresse norme impongono al soggetto , passivo di dichiarare la 
morte del contribuente. e di comunicare le generalit� e il domicilio fiscale degli 
eredi (art. 65 d.P.R. n. 600/1973) di comunicare ogni variazione della sede e dell'organizzazione 
delle persone giuridiche (art. 36) e in genere ogni cambiamento di indirizzo 
(art. 60 ultimo comma). Se a ci� si provvede non sorgono difficolt�, o 
meglio non dovrebbero sorgere se si provvede a rendere informata l'altra parte 
di questi eventi. Bench� nulla sia specificato in proposito, si dovrebbe ritenere 
che le dette dichiarazioni, ove non siano contenute in un atto che di per s� deve 
essere notificato e comunicato, devono essere a cura della segreteria notificate 

o comunicate alle altre parti; a tal fine l'atto che contiene le dichiarazioni, che � 
indubbiamente un atto del :Processo che � fatto per l'esigenza del contraddittorio, 
dovrebbe essere, come gli altri, depositato nella segreteria con una copia semplice. 
Inoltre la decisione, che si deve ormai considerare a tutti gli effetti una 
sentenza, dovrebbe contenere nella intestazione precise ed aggiornate indicazioni 
sul nome e il domicilio fiscale di tutte le parti; non dovrebbe accadere, cosa che 
invece � frequente, che nell'epigrafe delle decisioni la individuazione delle parti 
sia fatta sommariamente o per riassunto. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 725 

La giurisprud<;nza di questa Corte Suprema (v., da ultimo, Cass., 21 
maggio 1975 n. 2007) precis� che nel caso di avvenuta notificazione della 
decisione impugnata nel termine prescritto dal menzionato art. 34 della 
legge n. 1231 del 1936, il termine di sessanta giorni per il ricorso per 
cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione decorreva per tutte le 
parti, compreso l'ufficio, dalla data della notificazione della decisione 
impugnata al contribuente, essendo irrilevante, ai fini della detta decorrenza, 
la data di ricevimento della decisione da parte dell'ufficio. 

Poich� la normativa di cui al d.P.R. n. 636 del 1972 non pone pi� 
a carico dell'ufficio fiscale l'onere di notificare al contribuente la decisi.one, 
con conseguente decorrenza unica, in caso di avvenuta tempestiva notificazione, 
del termine di impugnazione dinanzi all'autorit� giudiziaria, sorge 
il problema di individuare la decorrenza del termine di impugnazione nel 
sistema attualmente in vigore. 

Assai frequente � per� il caso che degli eventi che influiscono sullo stato e la 
capacit� dei soggetti o suJle variazioni di domicilio non sia data notizia alcuna. 
Quanto alle variazioni del domicilio fiscale o all'abbandono di esso, dovrebbe e5� 
sere ormai chiaro che la notifica non solo pu� ma deve essere eseguita nel domicilio 
dichiarato o eletto se pure diverso dalla residenza anagrafica. Le stesse norme 
gi� citate e gli artt. 15 e 32 lett. b) del d.P.R. n. 636/1972, chiaramente fanno 
ricadere a danno della parte che non abbia fatto le comunicazioni prescritte 
gli inconvenienti di una notifica eseguita nel luogo precostituito risultante dagli 
atti, procedendo se necessario a norma dell'art. 140 c.p.c. ovvero, se del destinatario 
non vi � traccia in quel luogo, a norma dell'art. 143. 

In nessun caso sar� necessario andare a rintracciare il destinatario che si 
sia reso irreperibile con ricerche anagrafiche o altre indagini, perch� anche nel 
'processo tributario vale il principio che le impugnazioni (a differenza dell'atto 
introduttivo iniziale) si notificano nel luogo precostituito in modo certo (art. 170 
e 330 c.p.c.). Tutto questo vale per Je impugnazioni nel corso del processo speciale 
ed a maggior ragione per il ricorso per cassazione che � disciplinato dalle norme 
ordinarie del processo civile. Su quanto sin qui esposto la giurisprudenza � finalmente 
abbastanza chiara (Cass. 8 maggio ,1976 n. 1619; 12 maggio 1976 n. 1663; 25 ottobre 
1976 n. 3845, in questa Rassegna, 1976, I, 793 e 1977, I, 150, con ampi richiami). 
Quando nel corso del giudizio sia intervenuta la morte o la perdita della capacit� 
giuridica del soggetto passivo o una modificazione della organizzazione della 
persona giuridica e di ci� non sia stata fatta alcuna dichiarazione il processo tributario, 
al pari di quello ordinario, continua fra le 'parti originarie e la decisione 
che sar� emessa far� stato regolarmente nei confronti degli aventi causa. Ma anche 
la notificazione sia della decisione che della impugnazione potr� esser fatta regolarmente 
nell'ultimo domicilio del dante causa e senza limiti di tempo; cos� espressamente 
dispone l'art. 60 ultimo comma del d.P.R. n. 600/1973 per le persone fi. 
siche; per le pers~ne giuridiche � a maggior ragione valida la stessa regola dato 
il maggior rigore del dovere di comunicazione di variazioni che a questi soggetti 
� imposto dall'art. 36. La notifica sar� quindi eseguita a nome de1la parte costi� 
tuita in giudizio (come se nessun evento sia intervenuto) nel domicilio fiscale e 
sar� valida se la copia � consegnata a norma dell'art. 139 c.p.c. (emerga o no in 
quella occasione la morte o aJtro cambiamento di stato) ovvero in caso di impossibilit� 
o rifiuto a norma dell'art. 140 o anche, in ipotesi estrema, dell'art. l43. Non 



I 
, 

726 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

Si � gi� accennato che l'art. 38 del d.P.R. n. 636 del 1972 prevede w 
l'obbligo di notificazione (al contribuente) e di comunicazione (all'ufficio 
fiscale) del dispositivo della decisione. 

I

I due adempimenti devono avvenire, a cura della segreteria della '"' 
commissione, nel termine di dieci giorni dal deposito della decisione, ma 
� evidente che -dovendosi concretamente avere riguardo alla data in 
cui la notificazione al contribuente risulti regolarmente avvenuta ed a 
quella in cui l'ufficio ha ricevuto la comunicazione -i due adempimenti 
possono cronologicamente non coincidere, per cui diversa pu� essere la 

I

decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dello 

art. 111 della Costituzione (ipotesi che nel caso di specie interessa). 

Nella presente controversia la comunicazione della decisione della 
Commissione Centrale Tributaria risulta pervenuta all'ufficio delle imposte 
in data 4 ottobre 1975, onde da tale data (la stessa amministrazione 

influisce su quanto ora esposto il capoverso dell'art. 31 del d.P.R. n. 636/1972 
che ammette la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente quando 
la morte non � stata dichiarata ma entro il termine di un anno dal decesso; 
questa norma come quella del primo comma, non vale per il ricorso per cassazione 
ed � osservabile per le notifiche che esegue la segreteria senza la osservanza 
di termini di decadenza, ma non pu� essere applicata per la notifica ad 
istanza della parte che ignora la morte e non pu� correre il rischio della nullit� 
in ragione della mera accidentalit� che il decesso sia anteriore di oltre un 
anno; del resto questa regola (art. 303 c.p.c.) � diretta a stabilire le modalit� della 
notifica quando la morte sia legalmente conosciuta, non a far presumere la conoscenza 
senza la quale la notifica si esegue alla parte costituita se pure defunta 

da oltre un anno (art. 300 e 330 c.p.c.). 

Pu� sembrare azzardata l'affermazione che il ricorso per Cassa:1'lione possa 

essere notificato a persona defunta o a persona giuridica non pi� esistente; ma 

ci� non deve meravigliare. Se la decisione pu� essere pronunciata e se � idonea 

a 1passare in .giudicato, deve essere ammessa l'impugnazione rivoJta e notificata 

alla stessa parte che risulta dalla decisione; un soggetto non si pu� considerare 

in vita per conseguire gli effetti vantaggiosi del giudicato e defunto per respi


gere gli effetti pregiudizievoli dell'impugnazione. Questo del resto avviene nor


malmente nel processo ordinario quando la morte non sia stata dichiarata. 

Sembra comunque incontestabile che la parte che ha interesse all'impugna


zione non possa andare incontro al rischio quasi sicuro della inammissibilit� 

quando non ha nessuna possibilit� di conoscere l'evento che doveva essere 

dichiarato dall'altra parte (e magari soltanto dall'altra parte, se si ammette che 

anche nel processo tributario solo gli eredi abbiano la facolt� di dichiarare 

la morte). 

Una impugnazione cos� proposta sicuramente mette il notificante a riparo 

da ogni rischio. Se resta qualche :perplessit� sulla sufficienza della tutela del


l'interesse della parte contro fa quale l'impugnazione � rivolta, occorrer� ricer


care altri rimedi che non pregiudichino la validit� dell'impugnazione. 

A questo riguardo si pu� porre il quesito se anche per il ricorso per cassa


zione possa essere utilizzato il mezzo della rinnovazione della notificazione nel 

solo interesse �della parte resistente. Non si tratta di fare applicazione dello 

art. 281 c.p.c. che presuppone la nullit� della notificazione che nel caso non si 

verifica e che vale per il giudizio di merito nel quale interviene il giudice istrut



}>ARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 727 

ricorrente non lo contesta) inizi� a decorrere, per la finanza, il termine 
di sessanta giorni per proporre il ricorso per cassazione. 

Ci� considerato, la notificazione del detto ricorso sarebbe devuta 
avvenire entro .il 4 dicembre 1975, ma in realt� essa avvenne validamente, 
nei confronti degli eredi di Luigi Riviello, solo il 4 marzo 1976, in quanto 
la precedente notificazione del ricorso. al contribuente, tentata il 3 dicembre 
1975 {e cio� in tempo utile), non fu eseguita perch� uno degli eredi 
del Riviello dichiar� Ja morte di quest'ultimo, avvenuta il 7 settembre 1975. 

Per sostenere, nonostante ci�; la tempestivit� della notificazione del 
ricorso agli eredi, l'Amministrazione finanziaria ha fatto riferim~nto allo 
�rt. 31 del d.P.R. n. 636 del 1972, clie prevede, in caso di morte del contribuente, 
la proroga di sei mesi del � termine per la proposizione del 
ricorso e di tutti gli altri termini del procedimento �. 

tore (bench� la norma sia stata ritenuta applicabile anche al processo innanzi 
aUe commissdoni); ma pe sorge il dubbio che .il .resistente non abbia potuto 
efficacemente esercitare il diritto . di difesa per un fatto non dipendente 
da'lla nullit� della notifica e non imputabile alla parte notificante, il giudice potr� 
ricercare. un mezzo che ponga riparo aJil'incc;mveniente (eventualmente una rinnovazione 
della notifica) ma non potr� di certo dichiar~e dnammissibile l'impugnazione. 
La sentenza che si commenta si � pur posto, i!� via di mera ipotesi, il problema 
di una rinnovazione della notificazione da eseguire nel termine di 60 giorni 
dalla conoscenza della morte; questa ipotesi � �evidentemente inaccettabile perch� 
non pu� minimamente supporsi che a danno del ricorrente cominci a decorrere 
una seconda volta il termine per l'impugnazione dopo che � stata tentata una 
prima notifica: .o questa notifica � idonea a salvare il termine e la decadenza 
� impedita o � del tutto nulla e tamquam non esset. � 

E' per� da tenere in considerazione il proposito di ricercare nell'ordinamento 
giuridico una possibilit� di tutelare l'interesse delle due parti; ma questa 
ricerca deve farsi sempre sulla premessa che l'impugnazione � stata regolarmente 
proposta e pu� essere se mai opportuno far rinnovare la notificazione 
che bench� r�golare pu� av�r messo in difficolt� il resistente a:l quale soltanto 
� per� imputabile la difficolt� stessa. � 

:ti'. appena necessario rilevare che in tutti questi casi" ogni perplessit� � 
Slfperata quando il resistente dimostra di aver avuto conoscenza dell'impugnazione 
con la notifica del controricorso, anche fuori termine, o la comparizione 
in udienza. Qui non cade in questione la sanatoria della nullit� (che non esiste), 
ma solo la proccupazione che il resistente abbia di fatto ignorato l'impugnazione. 
In nessun caso potr� quindi ammettersi che il resistente possa eccepire 
l'inammissibilit� del ricorso. . 

Concludendo su questo punto, si pu� affermare che per ogni evento che 
si avvera nel corso del processo speciale tributario �� sempre assicurata la possibilit� 
di notificare validamente e senza diffieolt� insormontabili il ricorso per 
cassazione. 

:ti'. per� evidentemente necessario che Ja notifica abbia luogo in uno dei 
modi sopra considerati; ci� presenta serie difficolt� di �rdine pratico perch� 
l'ufficiale giudiziario quando constata che il destinatario � deceduto o ha trasferito 
la residenza fa altro comune o che della persona giuridica non si ha 
tracci.a nella sede indicata, anzich� � procedere alla notifica in uno dei modi 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO

728 

Il richiamo non � pertinente perch� la norma invocata non pu� ritenersi 
applicabile� anche alla materia delle impugnazioni dinanzi al giudice 
ordinario, essendo le disposizioni contenute nella norma stessa dirette a 
regolare i termini relativi ai ricorsi ed agli atti del procedimento contenzioso 
tributario, per cui operano esclusivamente nell'ambito di tale procedimento, 
mentre nessuna incidenza possono esplicare in ordine al regime 
delle impugnazioni davanti al giudice ordinario, le quali (per il ricorso per 
cassazione ex art. 111 della Costituzione, v. citata sentenza n. 2007 del 
1975) sono invece regolate dai principi generali del rito civile, in mancanza 
di espresse deroghe. 

Tali deroghe non risultano dalla nuova disciplina sul contenzioso 
tributario (l'amministrazione ricorrente, peraltro, non ha specificato in 

possibili (art. 140 o 143 c.p.c.) interrompe le operazioni e lascia decorrere il 
termine. 

4) La morte o la perdita della capacit� giuridica della :Parte pu� intervenire 
durante Ja decorrenza del termine per l'impugnazione dopo la notifica e comunicazione 
della decisione. Questa ipotesi � del pari 'regolata da espresse norme 
1'. esatto il rilievo della sentenza che si commenta che al ricorso per cassazione 
non si applica l'art. 31 del d.P.R. n. 600/1972, ma la norma, sostanzialmente corrispondente, 
dell'art. 328 c.p.c., che tuttavia deve subire, come si vedr�, degli 
adattamenti. In questa ipotesi non � esistita la possibilit� di denunciare la morte 
e non pu� rimproverarsi agli eredi alcuna omissione, devono quindi contemperarsi 
il diritto di chi intende pro'.Porre l'impugnazione con il diritto degli eredi 
di ricevere la notifica. 

L'art. 328 dispone quindi che il termine di cui all'art. 325 � interrotto e il 
nuovo comincia a decorrere dal giorno in cui la notificazione della decisione � 
rinnovata nei confronti degli eredi. Tutto questo funziona perfettamente nel 
processo ordinario nel quale la notifica gi� eseguita della sentenza nei confronti 
della parte vivente 'perde.il suo effetto, per ambedlue le parti, se successivamente 
avviene l'evento si che il termine comincia a decorrere, sempre per ambedue 
le parti, dal momento della rinnovazione della notifica agli eredi. 

Ma nell'impugnazione della decisione della Commissione centrale con ricorso 
per cassazione il termine a carico dell'Amministrazione (comunicazione) � indipendente 
da quello a carico della parte privata (notificazione); sorge quindi la 
necessit� di applicare l'art. 328 c.lJ.c. a questa situazione. 

Si deve premettere che l'interruzione del termine � a vantaggio di ambedue 
le parti e non solo degli eredi, come emerge dal terzo comma dell'art. 328, che, pur 
non essendo utilizzabile per il processo tributario, testimonia l'esigenza che non 
solo gli aventi causa ma anche la controparte profittino pariteticamente della 
interruzione del termine. 

Ci� chiarito si deve stabilire come operi la interruzione del termine a vantaggio 
dell'Amministrazione che ha ricevuto la comunicazione della decisione 
eventualmente prima che sia stata eseguita la notifica della stessa decisione 
alla parte privata; essendo separata la decorrenza dei due termini, � necessario 
,riferire l'evento J)eparatamente ai due termini; �'evento pu� cio� sopravvenire 
in pendenza del termine :Per l'Amministrazione, ma prima che il termine sia 
cominciato a decorrere per Ja parte privata. 

Si deve allora ritenere che se l'evento interviene dopo la comunicazione 

della decisione alla Amministrazione il termine di 60 giorni � sicuramente inter


rotto; ma quando comincia a decorrere il nuovo termine? Qui non 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 729 

base a quali argomenti dovrebbero ritenersi estensibili alle impugnazioni 
dinanzi al giudice ordinario l� disposizioni dell'art. 31 del d.P.R. n. 636 
del 1972), per cui deve concludersi, per quanto qui interessa, che il regime 
del ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione va desunto unicamente 
dal Codice di rito. 

Occorre ora stabilire se nella fattispecie in esame possa ritenersi 
applicabile l'art. 328 di questo codice, il quale detta norme sui termini da 
osservare per l'impugnazione nei confronti degli eredi della parte defunta. 

Ai sensi della citata norma, se �durante la decorrenza del termine di 
cui all'art. 325 �, e cio� durante la decorrenza dei termini stabiliti per la 
impugnazione, sopravvenga uno degli eventi di cui al precedente art. 299 
(nel caso in esame, la morte della parte), il termine � interrotto, e il 
nuovo comincia a decorrere dal giorno in cui la notificazione della sentenza 
(impugnata) � rinnovata agli eredi. 

funziona pi� il meccanismo della rinnovazione della notifica (ad istanza di 
parte) della decisione; l'Amministrazione che deve osservare il suo autonomo 
termine non sar� informata� della notifica della decisione fatta agli eredi dalla 
segreteria, s� che non pu� pensarsi che il termine interrotto possa riprendere 
il suo corso a danno dell'Amministrazione in dipendenza di un fatto (notifica 
della decisione agli eredi) da essa ignorato. 

Pu� anche accadere che la segreteria abbia regolarmente notificato la deci� 
sione al contribuente ancora in vita esaurendo ogni sua funzione e, non venendo 
pi� a conoscenza della successiva morte, non provveder� mai a rinnovare la 
notifica; sono del resto sempre estranei ai compiti della segreteria gli eventi 
successivi alJa decisione che non riguardano pi� il processo innanzi alla Commissione. 


Pertanto il termine interrotto riprender� il suo corso per l'Amministrazione 
so1tanto se la decisione sar� notificata ad istanza di parte, a norma dell'art. 38 
ultimo comma del d.P.R. n. 636/72, agli eredi o dagli eredi; ma la notifica ad 
istanza di parte � soltanto una facolt�. 

Pertanto l'Amministrazione che in occasione della notifica del ricorso sia 
venuta a conoscenza dell'evento, potr� rinnovare la notifica nei confronti degli 
eredi senza la osservanza di termine, a meno che la decisione non venga notificata 
ad istanza di parte iin modo da produrre effetto per gli eredi. 

5) Fin qui, pur superando varie difficolt�, � possibile individuare nel mec� 
canismo processuale la soluzione che assicura la concreta esperibilit� dell'impugnazione 
contemperando l'interesse della parte resistente. 

Ma vi � una fase temporale intermedia tra le due esaminate, che per l'appunto 
si presentava nel caso deciso, nella quale si presentano difficolt� assai 
maggiori: quando l'evento sopravviene dopo l'udienza di discussione o dopo la 
pronuncia della decisione (quando non p.� pi� essere dichiarato) ma prima che 
cominci a decorrere il termine per l'impugnazione, non sar� possibile n� considerare 
l'evento come non vertficato ai fini delle notifiche n� applicare l'art. 328. 
Questa ipotesi � regolata nel processo ordinario dell'art. 286 c.p.c.; sulla premessa 
che la sentenza � regolarmente pronunciata, la sua notifica dovr� farsi a coloro 
a cui spetta di stare in giudizio, diversamente il termine non decorre. 

Questa norma non si a,'pplica alla notifica della decisione della Commissione 
centrale, o meglio pu� applicarsi per Ja notifica alfa parte privata (che dovrebbe 
essere rinnovata a cura della segreteria) ai fini dell'impugnazione di questa parte 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO

730 

Per l'applicabilit� della disposizione �, quindi, necessaria la condizione 
fondamentale che la morte (tale evento � quello che nel caso interessa) 
sopravvenga � durante la decorrenza del termine � per impugnare. 

Nel caso in esame difetta tale condizione perch� la morte del Riviello 
avvenne non gi� durante la decorrenza del termine per proporre il ricorso, 
ma prima della data iniziale di tale decorrenza, essendo questa cominciata 
-per la fi,nanza -il 4 ottobre 1975, mentre il contribuente era deceduto 
in precedenza, e cio� il 7 settembre dello stesso anno. 

La mancanza della suindicata condizione � sufficiente per escludere 
l'applicabilit� della norma. 
Essa, infatti, prevede la interruzione di un termine (per di pi� di 
natura perentoria, quale � quello di impugnazione) e l'inizio di uno nuovo 

(art. 31 d.P.R. n. 636). Ma l'Amministrazione che tutto ignora, e che ha ricevuto 
Ja comunicazione della decisione e deve da questo momento proporre il ricorso 
per cassazione, si trover� nell'impossibilit� di esercitare il diritto di impugnazione 
se solo in occasione della notifica del ricorso e nell'imminenza della scadenza ; 
del termine (o pi� spesso successivamente, quando non � in grado di controllare 
direttamente le operazioni di notifica) avr� notizia dell'evento che impone la 
necessit_� di individuare il nome e il domicilio fiscale degli eredi. 

In questa stuazione tanto grave � troppo poco dire, con la sentenza in rassegna, 
che l'art. 328 � inapplicabile (il che � esatto); � pur necessario esaminare 
quali altre possibilit� esistono e se l'impugnazione da parte dell'Amministrazione 
in qualche modo � possibile. 

Si presenta ancora, ma in modo pi� esasperato, iiJ. contrasto dei due sistemi 
di notifica della decisione da impugnare (per impulso di ufficio) e del mezzo 
di impugnazione (ad istanza di parte); mentre per la parte privata il termine 
non comincia affatto a decorrere, per l'Amministrazione decorre inesorabilmente. 
A questo punto si impone la necessit� di una interpretazione sistematica e non 
elusiva del complesso delle norme del processo speciale e del rito ordinario 
idonea a soddisfare l'esigenza ineliminabile di consentire a tutte le parti il 
concreto esercizio del diritto all'impugnazione. 

Il sistema delle notificazioni a cura della segreteria � evidentemente volto 
allo stesso fine della ordinaria notifica ad istanza di parte, ma con il proposito 
di rendere semplice, spedito ed economico il procedimento, evitando l'onere di 
rilasciare co:i:>ie autentiche della decisione da notificare a richiesta (ed a spese) 
della parte; questo commandevole proposito funziona bene come si � visto nel 
processo speciale. Ma sembra chiaro che l'intento del legislatore � soltanto quello 
di ;rendere iil procedimento facile ed economioo, non anche quello di introdurre 
nuovi modi di attuazione e di esercizio dell'impugnazione ordinaria; la notifica 
a cura dehla segreteria sostituisce quella ad istanza di parte imitandone per 
quanto � possibile gli "ffetti. 

Quando la notifica della decisione si collega ad una impugnazione che deve 
essere notificata ad istanz� di parte, si deve ricercare una compatibilit� tra i 
due sistemi, giacch� sicuramente l'intento del legislatore � stato quello di innestare 
il ricorso per cassazione nel processo speciale non certo quello di renderlo 
difficoltoso o poco conciliabile. Vi sono cio� le premesse per una interpretazione 
estensiva, perch� la mens legis � sicuramente diretta a coordinare il ricorso 
per cassazione con il pro�esso di terzo grado innanzi alla Commissione centrale. 

Si � gi� visto che i gravi inconvenienti che si presentano discendono dalla 

separazione del corso del teri;nine per le parti alle quali la decision.e � separa




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 731 

per cui -non essendo logicamente e giuridicamente concepibile che si 
possa verificare interruzione di un termine non ancora decorrente deve 
concludersi che la fattispecie processuale si realizza soltanto nel 
caso in cu�, nel momento dell'evento considerato interruttivo, il termine 
sia gi� in corso. 

Ritenuta l'inapplicabilit� della disposizione di cui all'art. 328 c.p.c., 
potrebbe sorgere il problema _:. in particolari fattispecie come quella di 
cui si discute -di accertare se l'ordinamento giuridico offra una qualche 
possibilit� di tutela per la parte che, avendo tentato di notificare l'impugnazione 
quasi allo spirare del termine utile, abbia solo in tale occasione 

tamente comunicata o notificata; viene cio� a mancare la :i:egola del processo 
ordinari� che la notificazione della sentenza produce effetto ai fini del termine 
sia per la parte che la richiede che per quella che la riceve, regola che invece. 
� uno dei cardini del sistema dell'impugnazione ordinaria e che sempre opera 
quando si interpone un evento che rende necessaria una notificazione a soggetti 
divers~ da quello che era costituito in giudizio e come tale risulta dalla stessa 
sentenza da impugnare (art. 286 e 328 c.p.c.). 

Ora se � vero, come esattamente si afferma nella sentenza che si annota, 
che il ricorso .per cassazione � disciplinato dal cod. proc. civ. e non dalle norme 
del processo tributario, e se � incontestabile che il d.P.R. n. 636/�1972 non ha 
(e non poteva), non tanto modificare, ma rendere di difficile applicazione le 
norme ordinarie, si deve pensare che anche la cennata regola del necessario 
collegamento degli effetti per le due parti della notifica della decisione deve 
essere conservata, allorch� non opera pi� il mezzo di esperimento dell'impugnazione 
attraverso il deposito. E se la comunicazione e notificazione delle decisioni 
a cura della segreteria � concepito ad imitazione dell'ordinaria notific!!-ad istanza 
di parte, deve ammettersi che non dovrebbe accadere che una delle :Parti si 
trovi vincolata al termine di decadenza mentre ~'ailtra ne � esente e quindi che 
mentre una parte ha subito la decadenza per difficolt� obiettive, l'altra possa 
eccepire la decadenza e intanto conservare il diritto ad esperire la sua impugnazione 
in un termine di'1erso e in un separato processo. In definitiva deve 
essere ricostituito nel sistema il principio dell'unicit� del termine per le due 
parti in contraddittorio;� diversamente non solo i problemi accennati saranno 
insolubjli, ma esister� sempre una discriminazione fra le parti, una sacrificata 
e altra privilegiata. 

In conclusione sembra potersi affermare che ai fini del ricorso per cassazione 
il termine per l'impugnazione deve decorrere per ambedue le parti dall'ultima 
notifica (o comunicazione) regolare; conseguentemente se una delle 
notifiche non produce effetto per una delle parti (art. 286) anche per l'altra parte 
la notifica o.. comunicazione non fa decorrere il termine. Esiste indubbiamente 
molta analogia tra le due situazioni dell'art. 286 e dell'art. 328; in ambedue i 
casi la notifica deve essere eseguita nei confronti degli eredi e questo crea la 
necessit� di escludere la decorrenza del termine mentre si deve procedere ad 
ineliminabili accertamenti. Ma mentre J'art. 328 �, come si � visto, appHcabile al 
ricorso dell'Ammiruistrazione non lo � ['art. 286 che opera .soltanto a vantaggio 
deLl!a parte privata. � 

L'esigenza di ricreare l'unicit� del termine, che sussiste sempre nel processo 
ordinario, si rivela necessaria quando dovendosi procedere alla notificazione 
della decisione agli eredi a norma dell'art. 286 si deve anche offrire all'altra 
parte la possibilit� di conoscere l'evento e di provvedere in conseguenza per 



. -. I 

732 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

i 

~ 

appreso la morte della controparte, quando cio� non aveva pi� il tempo 
indispensabile per rinnovare la notificazione dell'impugnazione agli eredi. 1:: 


I i:: 

La soluzione dell'indicato problema esula, tuttavia, dalle esigenze della 
decisione da adottare nel caso concreto, giacch� -anche se si potesse 
ritenere che in questi casi cominci a decorrere un nuovo termine di impugnazione 
dal momento della conoscenza della morte della controparte 
(nella specie tale conoscenza avvenne il 3 dicembre 1975) -il ricorso 
risulterebbe egualmente tardivo, in quanto notificato agli eredi del Riviello 
soltanto in data 4 marzo 1976, quando anche il nuovo termine era ampia-

I

mente scaduto. j 
Va aggiunto, per completezza, che nel caso non possono trovare applicazione 
neppure le proroghe dei termini disposte con d.I. 18 dicembre 1972 

n. 788, con il d.I. 19 giugno 1974 n. 237, e con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, 
perch� tali proroghe (che non sono state neppure invocate dall'amministrazione 
nel presente giudizio) sono testualmente riferite alla sola materia 
delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e non possono -per il 
loro carattere eccezionale -essere estese a materia diversa da quella 
prevista. 
Per le esposte considerazioni, il ricorso dell'amministrazione deve 
ritenersi inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione. 


(Omissis). 

la notifica dell'impugnazione. In definitiva si deve rendere applicabile anche a 
vantaggio dell'Amministrazione l'art. 286 come nel processo ordinario. 

Del resto simili situazioni di riferimento del termine di decadenza per tutte 
le parti ad una data unica (ultima) diversa da quella direttamente riferibile 
a ciascuna parte non sono sconosciute' nel processo. Sia pure ad altro fine, lo 
stesso d;P.R. n. 636/1972 dispone per il ricorso alla corte di appello (art. 40) 
che il termine decorre da11a scadenza per tutte ~e parti del termine per ricorrere 
alla Commissione centrale; se la decisione di secondo grado � stata comunicata 

o notificata in date diverse, � l'ultima notifica (regolare) che segna per tutte 
le parti il dies a quo del termine. Anche nel processo civile si ha un esem:Pio 
di decorrenza per tutte le parti da una data riferibile ad una' di esse nel caso 
di riassunzione del processo a norma dell'art. 307 primo comma quando nessuna 
delle parti si sia costituita. 
La soluzione sopra prospettata dovrebbe trovare applicazione generale per 
il ricorso per cassazione ogni volta che la notifica e la comunicazione per ciascuna 
parte abbiano data diversa; ci� eviterebbe tutte le difficolt�, pur superabili 
considerate ai precedenti lll:Il. 3 4, ed escluderebbe ogni discriminazione nella 
:Posizione delle parti. 

Ma questa soluzione si impone nell'ipotesi da ultimo considerata, che non 
sembra altrimenti risolvibile, della morte sopravvenuta nell'intervallo tra la 
udienza di discussione e l'inizio della decorrenza del termine. Almeno in questo 
caso alla Amministrazione che non sia riuscita a notificare il ricorso nel termine 
decorrente dalla ricevuta comunicazione a causa della morte della parte privata, 
deve essere riconosciuto ~I diritto di proporre il ricorso, mediante notifica agli 
eredi, entro lo stesso termine che risulter� spettare agli eredi a seguito di 
efficace not1fica nei loro confronti. 

C. BAFILE 

SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 


TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 31 gennaio 1977, n. 5 -Pres. Vallillo Rei. 
Paleologo -Consorzio di Bonifica Sesta Presa (avv. Lorenzoni) c. 
Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze (avv. Stato Albisinni) e 
Consorzio di bonifica del Grappa e del Cimone (avv. Compagno). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Domanda 
tardiva incompatibile � Non ammissione a istruttoria � Necessit� di 
provvedimento negativo -Esclusione -Esplicita richiesta di ammissione 
-lmpugnabllit� del silenzio-rifiuto. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10). 
Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione � Mancata 
ammissione a istruttoria di domanda tardiva incompatibile -Provvedimento 
di concessione � Immediata incidenza invalidante � Esclusione 
-IHegittimit� derivata -Ammissibllit� -Presupposti. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 10). 
Nel caso di presentazione tardiva di nuova domanda di concessione 
d'acqua pubblica incompatibile con le preesistenti il procedimento concorsuale 
� di regola escluso. Pertanto la non ammissione ad istruttoria in 
concorrenza non richiede d'essere espressamente disposta, a meno che 
l'ammissione ad istruttoria non sia stata esplicitamente richiesta, nel qual 
caso il silenzio mantenuto sull'istanza � impugnabile nelle forme del 
silenzio-rifiuto (1). 

La doglianza che la nuova domanda tardivamente presentata attenesse 
al perseguimento di un fine pubblico speciale e preval�nte, tale da giustificarne 
l'ammissione ad istruttoria in concorrenza con preesistenti domande 
incompatibili, non pu� essere proposta direttamente contro il decreto 
di concessione, ma deve esserlo contro il provvedimento, eventualmente 

(1-2) Non consta dell'esistenza di ,precedenti in tenmini. 

Nel senso, per�, che la semplice presentazione di una domanda di concessione 
per l'ammissione ad dstruttoria in concorrenza eccezionale non pu� determinare 
Ja sospensione delrnstruttoria sulle domande preesistenti, occorrendo 
per questo J'ordinanza ministeriale di ammissione, cfr., Trib. sup. acque 10 dicembre 
1956, n. 25, Foro amm. 1957, iI, 3, 12. 

Circa fa possibiLit� di fare oggetto di impugnativa il mancato esame di una 
domanda di concessione, allorch� esso venga fatto risirltare da formale atto di 
diffida, cfr. Trib. sup. acque 2 ddcembre 1954, n. 35, Foro amm. 1955, II, 2, 2. 



~ 

734 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

emesso a seguito di annullamento di silenzio-rifiuto, che neghi l'ammissione 
espressamente domandata e l'illegittimit� di quest'ultimo va 
dedotta come causa di illegittimit� derivata del provvedimento concessorio 
(2). 

I 

(Omissis). -La prima delle doglianze prodotte dai Consorzi ricorrenti 
� infondata. L'eccezionale potere attribuito dall'art. 10 t.u. 11 dicembre 
1933, n. 1775, al Ministero dei LL.PP., di ammettere a concorrente 
istruttoria domande di concessione d'acque pubbliche, tardive nei con


Ifronti di altre incompatibili, non d� luogo al dovere di emanare un apposito 
provvedimento di non ammissione ad istruttoria concorrente rispetto 
a tali domande, quando il Ministro non ritenga sussistano per ci� 
i requisiti di legge. 

La norma non pone un'alternativa pura e semplice, rispetto alla quale 
il Ministro sia chiamato a rendere esplicita la scelta operata. Essa esclude 
invece, di regola, il procedimento concorsuale. Sicch� il Ministro � tenuto &

r.: 

a provvedere, disponendo la sospensione dell'istruttoria delle domande @ 
precedenti e l'esame congiunto di tutte, solo ove ritenga che ricorrano le 
eccezionali ragioni in cui presenza egli pu� far usb del potere suddetto. 


I

Pu� ammettersi che agl:interessati sia consentito domandare l'adozione 
del provvedimento di cui all'art. 10 t.u.; e che a tale domanda il 

jMinistro debba allora rispondere. Ma non � neppure dedotto che nella 
specie ci� sia avvenuto. Ad ogni modo, in tal caso i richiedenti dovrebbero 

l 
~. impugnare nei termini il silenzio-rifiuto; ed alla vittoriosa impugnativa di i:: 
quello farebbe seguito l'accertamento di un separato dovere dell'Amministrazione, 
di provvedere esplicitamente sul punto; s~nza che il travolgimento 
della concessione precedentemente istruita possa derivare da altro 
che dall'affermazione del giudice, che le istruttorie avr<;!bbero dovuto esser 
' 
svolte in con�orso fra loro. Non esisteva, dunque, dovere di provvedimento 
esplicito ed, a fortiori, di motivazione. ., 

N�, in mancanza di ci�, gli attuali ricorrenti, impugnando la concessione 
data ad altri, possono tuttavia dedurre che la loro tardiva domanda ' attenesse al perseguimento di un fine pubblico speciale e prevalente, ed 
idoneo a paralizzare l'aspettativa dell'attuale controinteressato, a vedere 
esaminata senza indugi la domanda propria. 

Questo condurrebbe, invero, a conoscere nel presente giudizio del 
merito di domande nella specie ancora in p.ulla valutate, con effetto di 
accertamento mero su punti riservati all'azione futura dell'Amministrazione. 
Sicch� in tal senso va intesa -e condivisa -l'antica giurisprudenza 
del Collegio (13 luglio 1918 Bombrini c. Torlonia; 15 ottobre 1927 
Cerruti c. Min. LL.PP.), secondo cui il potere di decidere se esista lo speciale 
e prevalente interesse pubblico per l'ammissione tardiva di .un progetto 
ad istruttoria � �completamente discrezionale�; e va in definitiva 



PARTE I, SBZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 735 

affermato che chi propone in ritardo la domanda incompatibile non pu� 
dolersi della mancata valutazione di essa in concorrenza con la domanda 
originaria, ove tale procedimento egli non abbia anzitutto richiesto. E' 
invece possibile al Ministro far luogo al procedimento concorsuale anche 
in mancanza. di appos'�ta domanda, e tale determinazione � ovviamente 
sottoposta al controllo di legittimit� del giudice degl'interessi. -(Omissis). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 10 maggio 1977, n. 13 -Pres. Vallillo -
Rel. !annotta -E.N.E.L. (avv. Mazzullo) c. Ministero dei lavori pubblici 
(avv. Stato Albisinni). 

Acque pubbliche ed elettricit� � Concessione e derivazione � Sospensione 
parziale di utenza � Determinazione del compenso nel provvedimento 
di concessione � Necessit� � Rinvio della determinazione � Illegittimit�. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1715, art. 47). 
Il compenso spettante al concessionario sotteso nel caso di sospensione 
parziale di utenza deve essere fissato al pi� tardi nel desreto che 
attua la nuova concessione. E' pertanto illegittimo il provvedimento che 
rinvii alla dimostrazione del pregiudizio da darsi dal concessionario sotteso 
la determinazione della misura del compenso, dovendo l'Amministrazione, 
ove non sia in grado di determinare con esattezza l'indennizzo, 
liquidarlo in base a dati che offrano un giudizio di probabilit� circa l'entit� 
del pregiudizio che il precedente concessionario sia per subire (1). 

(1) Nello stesso senso cf!r., da ultimo, Trib. sup. acque 16 dicembre 1976, 
n. 25, in questa R~ssegna 1977, I, 341. 
TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 28 maggio 1977, n. 14 -Pres. Vallillo -
Rel. Sgroi V. -Milazzo e altri (avv. Miceli) c. E.A.S .. (avv. Stato Imponente). 


Espropriazione per p.u. � Occupazione di urgenza � Occupazione illecita� 
mente protratta oltre il biennio � Risarcimento dei danni � Equivalente 
del valore dell'immobile � Determinazione � Criteri. 

Espropriazione per p.u. � Occupazione di urgenza � Occupazione illecitamente 
protratta oltre il biennio � Risarcimento dei danni � Indennit� 
per l'occupazione illegittima � Prescrizione � Inapplicabilit� dell'art. 2948 

n. 4 cod. civ. 
(Cod. civ., art. 2948, n. 4). 
Divenuta illegittima l'occupazione per mancata espropriazione nel 
biennio e impossibile la restituzione dell'immobile occupato, la determi




736 

RASSt!GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nazione dell'equivalente del valore spettante al proprietario non pu� farsi 
utilizzando i parametri legali diversi dal valore venale fissati per l'indennit� 
di esproprio (nella specie quello previsto dall'art. 16 l. 6 ottobre 
1971, n. 865). Occorrendo fare riferimento alle regole generali della 
responsabilit� per fatto illecito, deve aversi riguardo al valore venale 
in comune commercio del bene, considerandolo nel suo stato al momento 
dell'occupazione e rapportandone il v�lore al momento della liquidazione, 
in modo da tener conto della sopravvenuta svalutazione monetaria 
(1). 

Agli interessi sull'equivalente del valore dell'immobile, in cui � liquidato 
il risarcimento del danno corrispondente alla mancata percezione 
dei frutti dell'immobile per il periodo in cui si protrae la sua illecita occupazione 
oltre il biennio, non si applica la prescrizione quinquennale 
prevista dall'art. 2948, n. 4 cod. civ. (2). 

(Omissis). -Respinto, cos�, il gravame proposto dall'E.A.S., si pu� 
passare all'esame dell'appello principale, il cui primo motivo racchiude le 
doglianze relative alla determinazione del valore del terreno. 

In proposito, a ragione i Milazzo lamentano che il Tribunale regionale 
abbia utilizzato un parametro che concerne la commisurazione dell'indennit� 
di espropriazione, in applicazione dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971. 
Per vero, divenuta illegittima l'occupazione per mancata espropriazione 
nel biennio e impossibile la restituzione dell'immobile occupato, occorre 
far riferimento alle regole generali della responsabilit� per fatto illecito 
(cfr. Cass. 4 giugno 1976 n. 2023; Cass. 10 luglio 1975 n. 2718; Cass. 22 aprile 
1975 n. 1549); ed avere perci�, riguardo, per liquidare il danno sub�to dal 
proprietario del bene perduto, al valore venale in comune commercio del 
bene stesso, considerandolo nel suo stato al momento dell'occupazione e 
rapportandone il valore al momento della liquidazione (tenendo, cio�, conto 
della sopravvenuta svalutazione monetaria). 

(1) A riguardo del principio enunciato in questa massima, andrebbe segna� 
lata non tanto l'ovvia affermazione della inapplicabilit� al risarcimento del danno 
dei criteri legali dettati per l'indennit� di espropriazione, quanto l'enunciazione 
del criterio di liquidazione deil danno. 
Essersi affermato che l'equivalente del bene perduto � rapp:resentato dal 
prezzo, rivalutato, che iil bene stesso awebbe avuto all'epoca in cui doveva 
essere e noo fu espropriato, importerebbe che non debba tenersi conto degli 
incrementi di valore che il bene avrebbe subito col tempo ove non fosse stato 
occupato, incrementi dipendenti da modifiche dehle condizioni dei suoli nella 
zona in cui l'hnmobhle � ubicato. 

Ne11a causa decisa, per�, run mutamento delle condizioni del bene tra l'occupazione 
e 'la condanna al pagamento dell'equivalente non � stato ipotizzato. 
Il mutamento delle condizioni dei suoli della zona come del fondo in� 
teressato dalla occupazione dipende ben spesso dalla stessa esecuzio.ne dell'opera 



PARTE I, SEZ. VII, GIURlS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 737 

Il terreno de quo era seminativo alberato; la determinazione del suo 
valore non pu� discostarsi da tale classificazione per dar rilievo (secondo 
la pretesa degli appellanti in via principale) ad un'asserita suscettibilit� 
di trasformazione in giardino ed agrumeto. Se � vero, infatti, che le possibili 
utilizzazioni del terreno, in quanto non siano meramente ipotetiche, 
possona concorrere, nell'ambito del mercato, ad elevarne il prezzo, in 
quanto si traducano .in utilit� potenziali economicamente valutabili; nella 
specie, l'asserita suscettibilit� di tr;:tsformazioni non si evince da alcuna 
obbiettiva risultanza probatoria. E', in primo luogo, singolare che a distanza 
di tanti anni (quindici all'incirca) dall'avvenuto acquisto della 
propriet� del terreno ai sensi dell'art. 942 e.e., i proprietari non avessero 
intrapreso le opere necessarie per la trasformazione (a prescindere dal 
rilievo che tali opere implicano un esborso di denaro che in ogni caso 
deprimerebbe l'ipotetico valore futuro del bene trasformato); Inoltre, non 
risulta dal verbale di consistenza e dal decreto di espropriazione sopra 
richiamato( nonch� dai relativi atti preparatori allegati ai fascicoli di 
parte) che le zone di terreno vicine (se non tutte almeno per una parte 
considerevole) fossero coltivate a giardino e ad agrumeto. 

Infine, la vicinanza del fiume, se pu� garantire una pi� agevole irrigazione, 
pu� costituire motivo di discussione per chi voglia assumere una 
iniziativa di cambiamento di cultura: l'eventualit� (remota, se si vuole; 
ma pur sempre da consid�rare in una prospettiva economica) di inonda-

pubblica, cos� uno dei profiil:i dd ri1evartza de1la questione � nel doversi o no 
tener conto deH'incremento di vailore indotto dalrl'opera -dn senso negativo; 
cfr. Cass. 29 ottobre 1971, n. 3038, Giust. civ. Mass. 1971, 1634; in senso affermativo, 
ofr., invece, Caiss. 3 ottobre 11973, n. 2479 �l!l questa Rassegna 1974, I, 166; Cass. 
29 J:uglio 1974, n. 2290, Giust. civ. Mass. 1974, 1044: contrastanti soluzioni di~ 
scendenti appunto dal rilievo dato aillo stato del bene ail momento dell'occupazione 
o a quello dd pronunzia de11a sentenza di condanna. 

In senso conforme alla massima cfr. ancora, Cass. 19 novembire .1973, n. 3098, 
Giust. civ. Mass. 1973, 1615, ma, per il :rdferdmento al va:lore del bene al momento 
delila liquidazione, Cass. 4 giugno 1976, n. 2023, Giust. civ. Mass. 1976, 894. 

(2) Il Tribunaile superiore ha escluso che al diritto al risarcdmento del 
danno corrispondente alla mancata peroezione dei f�rutti dell'immobile per il 
tempo in cui ,si protrae la sua illecita occupaziOl!le ( c.d. indennit� di occupazione 
�i,lleghtima) si applichi 1a prescrizione quinquennale previista da�l'art. 2948, n. 4, 
cod. civ. per gld interessi e, in genere, per tutto ci�, che deve pagarsi ad anno o 
~n termini pi� brevi. 
La decisione � conforme ad altre, richiamate in motivazione, della Corte 
di cassazione (27 marzo �1970, n. 834, Giur. it., 1970, I, ,1, 1339; 14 maggio 1968, 

n. 1909, Giust. civ. Mass. 1968, 974; Cass. 16 maggio 1962, n. 1105, Giust. civ. 1962, 
I, 1004); nelLo stesso senso, dn tema di diritto al pagamento di somme dovute 
in dipendenza dehl'uso dd acqua pubblica protrattosi dopo ~a scadenza e la mancata 
proroga della concessione, cfr. Trib. sup. acque 15 ottobre .1974, n. 17, in 
questa Rassegna 1975, I, 769, con nota di :nichiami. 
L'dnapplkabdlit� dell'art. 2948, n. 4 cod. civ. app~e derivaJl."e dal fatto che 
nella specie non si � m presenza di un ortidito avente ad oggetto interessi, ma 

12 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

738 

zioni e di altre vicende negative, dipendenti dal vicino corso d'acqua, 
incide sfavorevolmente sul valore di mercato del terreno. 

Avendo, dunque, riferimento al valore unitario concordato nel 1960 in 

L. 60 al mq., per zone di terreno prossime e di analoghe caratteristiche, 
tenendo conto dello stato del bene al� momento dell'occupazione il cui 
valore va rapportato al momento della liquidazione (cfr. Cass. 19 novembre 
1973 n. 3098; Cass. 29 ottobre 1971 n. 3038) e tenendo, altres�, conto 
della svalutazione monetaria sopravvenuta (cfr. Cass. 12 dicembre 1972 
n. 3567; Trib. Sup. 10 aprile 1975 n. 3), pu� fissarsi anche alla luce delle 
informazioni fornite dal membro tecnico del collegio, in L. 500 al mq. il 
valore del terreno occupato. Spetta, pertanto, al Milazzo la somma di 
L. (500X1770) 885.000. 
Su tale somma gli interessi decorrono dalla data dell'occupazione, che 
coincide con la data di redazione del verbale di consistenza (30 luglio 1956), 
risultando dal suo tenore che i proprietari consentirono in quella data 
l'occupazione e facendosi ivi riferimento al terreno occupato (scilicet, gi� 
occupato), mentre il decreto prefettizio che autorizza l'occupazione � del 
6 aprile 1957. 

Una conferma in tal senso si trae dalla lettera indirizzata il 15 feb


braio 1965 dal lega�e dei proprietari all'A.E.S.; lettera nella quale si fissa 

al 30 lllglio 1957 la data dell'occupazione, sicch� risulta priva di fonda


mento la pretesa dei Milazzo di arretrare tale data al 16 dicembre 1955, 

che � quella della redazione del progetto dell'opera pubblica. 

La prescrizione eccepita dall'E.A.S., il quale invoca l'applicazione dell'art. 
2948 n. 4 e.e., non riguarda il caso in esame. Invero per i primi due 
anni -decorrenti dalla data dell'occupazione consentita (cfr. Cass. 11 luglio 
1974 n. 2060) -, i proprietari del terreno occupato hanno diritto alla 
indennit� di occupazione; non avendo questa natura risarcitoria, il diritto 

di U1I1 cr~dito per risarcimento a riguardo del quale gli interes,si operano come 

criterio di liquidazione del danno. 

Considerato per� che la prescrizione era stata eccepita e che spetta al 

giudice stabilire il termine prescrizionale applicabile anche se diverso da quello 

invocato d�Ha parte (AZZARI�I e ScARPELLO, Prescrizione e decadenza, !�in Tutela 

dei diritti, commentario di Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1964, pag. 240) il 

Trribunale superiore avrebbe dovuto dichiarare applioabHe la prescrizione quin


quenna1e del diritto al risarcimento del danno prevista da�ll'art. 2947, comma 1, 

codice civ1le. 

Giacch� si ver,sava 1n un'ipotesi di.risarcimento di danni da fatto illecito e 

di un comportamento illecito perdurante nel tempo iH Til'ibunale superiore 

avrebbe dovuto fare appHcazione della massima, pi� vOJlte enunciata dahla cas


sazione, 1secondo cui �il diritto al ;risarcimento del danno sorge con finizio del 

fatto generatore del danno 'stesso, ma, con questo, persiste nel tempo, rinno


vandosi di momento in momento; ne consegue che la prescrizione, se�ondo la 

regola del suo computo (art. 2935 e.e.), ha inizio da ciascun giorno il'ispetto al 

fatto gi� verificatosi e al corrispondente diritto al risarciimento; e, poich� questo 

r11111m11111c1111r1@111111�1:11111111111r1ttr1filrt�1111r1111f11&1I 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 739 

in parola � assoggettato alla prescrizione decennale (cfr. Cass. 7 agosto 
1963 n. 2234). (Sembra superfluo osservare che questa qualificazione 
non eccede i poteri del giudice e si mantiene nell'ambito del petitum). 

Per il _successivo periodo di occupazione illegittima, basta richiamare 
il principio, costantemente affermato dalla S.C. (cfr. Cass. 27 marzo 1970 

n. 834; Cass. 14 maggio 1968 n. 1909; Cass. 16 m�ggio 1962 n. 1105), secondo 
cui non si applica l'art. 2948 n. 4 al diritto agli interessi su di una somma 
di denaro d� pagarsi in luogo della restituzione di una cosa altrui posseduta 
in malafede, sul riflesso che gli interessi stessi, insieme con la 
predetta soro.ma, costituiscono l'oggetto del risarcimento del danno. Si 
�, al riguardo, precisato che l'art. 2948 n. 4 ha per fine la liberazione del 
debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente, quando 
esse siano periodiche o dipendano da causa debendi continuativa. Al 
contrario, la domanda di interessi, volta al fine di compensare il mancato 
godimento del bene, si integra con la domanda di risarcimento, il quale 
�-non 
sarebbe completo se il danneggiato dovesse perdere l'utilit� che il 
bene gli avrebbe procurato medio tempore. -(Omissis). 

diritto, quando deriva da fatto ii:lleoito (art. 2043 e.e.), si prescriv,e in cinque anni 
(art. 2947, comma 1�, e.e.) dal giorno in cui si � verificato, la citazione, o altro 
atto che valga a costituire m mora il debitore (art. 2943 e.e.), non. pu� non 
riferirsi che al diritto al r�isaroimento del danno verificatosi nel quinquennio 
anteriore alla sua data, :rimanendo prescritto il danno anteriore � -cos�, Cass., 
Sez. Un., 29 aprile 1964, n. 1039, in Giust. civ. 1964, I, i316; nello stesso senso, in 
precedenza, Cass. 6 aprile 1962, n. 723, ivi, 1962, I, 1258; Cass. 23 agosto 1962, 

n. 2641, ibidem, 1963-, I, 1678; in prosieguo, Oass. 13 1luglio 1971, n. 2258, Giust. civ. 
Mass. 1971, 1230; Cass., Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2855; ivi, 1973, 1482; Cass. 
13 marzo 1974, n. 682, ibidem, .1974, 322. 
TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 1 giugno 1977, n. 15 -Pres. Vallillo 
Rel. Granata -Societ� Generale Immobiliare (avv. !annone) c. Ministeri 
delle finanze e dei lavori pubblici (avv. Stato Bruno). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Canoni -Decorrenza -Grandi derivazioni � 
� Termine originario di ultimazione dei lavori -Disciplinare di concessione 
� Interpretazione. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 37 comma secondo, 33 comma secondo). 
Un disciplinare di concessione per grande derivazione di acque pubblich'e 
che fissi il termine per la presentazione del progetto esecutivo 
con decorrenza dalla data di notificazione dell'avvenuta emissione del 
decreto di concessione, e quelli per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni 
e, in successione, per l'inizio e la ultimazione dei lavori, ogni 
volta disponendo che il successivo termine decorra dalla data suddetta 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

740 

o anzidetta senza specificarla, deve essere interpretato, al fine di stabilire 
quale sia il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e perci� da quando 
decorra l'obbligo del pagamento del canone, nel senso che i successivi 
termini siano ordinati in sequenza con inizio del seguente dalla scadenza 
del precedente e non in quello che tutti decorrano da un'unica data iniziale 
cos� parzialmente 1ovrapponendosi (1). 
(Omissis). -Con il primo motivo di appello, la Societ� Generale 
Immobiliare ripropone la questione relativa alla individuazione del dies 
a quo di decorrenza dell'obbligo di corresponsione del canone, in corrispondenza 
-secondo l'art. 13 del disciplinare di concessione 10 dicembre 
1957, ripetitivo peraltro del precetto normativo di cui all'art. 37 
comma II t.u. 11. dicembre 1933 n. 1775 -della data fissata per l'ultimazione 
dei lavori dall'art. 10 dello stesso disciplinare nei seguenti termini: 
� sotto pena delle sanzioni previste della legge, la societ� concessionaria 
dovr�: 1) presentare all'ufficio del genio civile di Ascoli Piceno il 
progetto esecutivo delle opere inerenti all'impianto di derivazione entro 
dodici mesi a partire dalla data di notificazione, da parte dello stesso 
ufficio, dell'avvenuta emissione del decreto di concessione; 2) iniziare a 
condurre .a termine le espropriazioni nel termine di mesi ventiquattro 
a decorrere dalla data di cui sopra; 3) iniziare, con adatta organizzazione, 
i lavori degli impianti entro diciotto mesi a decorrere dalla data 
suddetta, dando preavviso ...; 4) condurre a termine le opere ed attuare 
la derivazione entro tre anni dalla data anzidetta �. 

E contro l'interpretazione accolta dal giudice di primo grado, il quale 
ha ritenuto che il capo fisso iniziale dei singoli termini stabiliti per 
l'espletamento dei vari incombenti previsti nei quattro punti, in cui si 
articola la clausola trascritta, fosse unico e si identificasse con quello 
della notificazione del decreto di concessione, la societ� torna a sostenere 
la diversa lettura propostane, senza fortuna, in sede amministrativa, 
prima, e davanti al tribunale regionale, poi, secondo la quale, al contrario, 
i vari termini dovevano intende.rsi ordinati in sequenza, con inizio 
del successivo alla scadenza del precedente, in coordinata correlazione 
alla successione degli adempimenti contemplati nei menzionati quattro 
punti della disposizione. 

La censura � fondata. 

(1) Non consta de1l'esistenza di precedenti in termini. 
Per .riferimenti, m ordine alla decorrenza dell'obbligo di pagamento del canone 
dal compimento del term~ne originario di ultimazione dei favori, cfr., Trib. 
sup. acque 13 gi,ugno 1975, n. 14, in questa Rassegna 1975, I, 1132. 

I 

P!Ul.TE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 741 

II dato letterale, valorizzato per primo dalla sentenza impugnata, � 
in verit� affatto privo della univocit� da questa attribuitagli. Posto, invero, 
che in ciascuna delle quattro proposizioni in cui la clausola si articola 
� stabilito uno � spatium temporis �, cio� un periodo temporale 
necessariamente delimitato da un dies a quo e da un dies ad quem, ciascuna 
di tali proposizioni, pur se letteralmente sembri far menzione di 
una sola data, quella iniziale d,el periodo rispettivamente determinato, in 
realt� ne fissa necessariamente due: appunto quella iniziale e quella finale 
di ogni periodo. Onde il richiamo, espresso nelle preposizioni seconda, 
terza e quarta alla �data di cui sopra�, alla �data suddetta� e 
�alla data anzidetta�, si presenta con un significato per nulla univoco, 
ma anzi ambivalente, potendo concettualmente essere riferito tanto alla 
data iniziale, quanto alla data finale del periodo contemplato in quella 
a ciascuna di esse precedente (e cio�: nella seconda, al dies ad quem 
della terza). 

N� appaiono risolutive le considerazioni concorrenti svolte dal primo 
giudice relativamente al comporta~ento serbato durante lo svolgimento 
del rapporto dalla concessionaria con la proposizione -in un momento 
in cui, stando alla sua interpretazione, parte dei termini fissati non 
erano ancora scaduti -di una domanda di proroga di tutti i termini, e 
con il pagamento della prima ann�lit� di canone in perfetta corrispondenza 
del termine iniziale risultante dalla interpretazione da essa respinta. 
Trattasi invero di circostanze aventi significato equivoco, potendo 
siffatti comportamenti trovare ragione sufficiente nel proposito della concessionaria 
di cautelarsi al meglio di fronte alla obiettiva incertezza della 
questione interpretativa a quel momento, si noti, gi� insorta fra le parti, 
secondo la esplicita deduzione svolta in citazione dalla societ�, non 
smentita dalle Amministrazioni, e recepita dalla sentenza impugnata (cfr. 

p. 7) nella narrazione dei fatti di causa. 
Probanti ragioni logiche e tecniche, per contro, suffragano la tesi 
della appellante, e conducono a risolvere nel senso da essa postulato 
la anfibologia delle altre indicazioni ermeutiche test� esaminate. 

Poich�, invero, a termine dell'art. 33 comma 2� del citato t.u. sulle 
acque (secondo il quale � l'approvazione del progetto esecutivo ... equivale 
all'approvazione del piano particolareggiato agli effetti dell'art. 17 � 
della legge 25 giugno 1865, n. 2359) il concessionario, normalmente, non 
pu� dare inizio alle espropriazioni se non dopo l'ordine di esecuzione, 
che a sua volta presuppone la decisione sulle osservazioni presentate sul 
progetto presentato dopo l'approvazione (artt. 17-20 legge n. 2359 del 1865 
citata), del tutto irrazionale sarebbe prevedere la decorrenza del termine 
per l'espletamento delle espropriazioni in coincidenza, anche solo parziale, 
con quello fissato per la mera presentazione del progetto, tanto 
pi� considerando i termini necessari per l'espletamento della procedura 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

742 

necessaria per pervenire all'approvazione, prima, ed alla emanazione dell'ordine 
di esecuzione, poi, del progetto stesso. Come pure illogico sarebbe 
stabilire un periodo di tempo per l'inizio dei lavori coincidente 
nei primi due terzi con quello concesso per la sola presentazione del 
progetto ed interamente consumantesi entro quello fissato per l'inizio e 
l'espletamento delle procedure espropriative. Eppure, proprio a queste 
inaccettabili conclusioni condurrebbe . l'adozione della tesi accolta dalla 
sentenza impugnata. Ed inv�ro, i primi 12 dei 24 mesi fissati per l'inizio 
ed il compimento delle espropriazioni dall'art. 10 n. 2, se decorrenti dalla 
data di notifica del decreto di concessione, avrebbero coinciso con l'eguale 
periodo fissato dal n. 1 per la mera presentazione del progetto, mentre, 
sempre se computato a partire dal medesimo dies a quo, il termine ~ssato 
dal n. 3 per l'inizio dei lavori sarebbe venuto a scadere appena 6 (sui 18 
della sua durata) mesi dopo il termine ultimo utile per la presentazione 
del progetto e sei mesi prima della consumazione del biennio utile, ai 
sensi dell'art. 10 n. 2, per l'espletamento delle espropriazioni. Senza dire, 
poi, che alla stregua di tale chiave ip.terpretativa, i lavori si sarebbero 
dovuti ultimare, a norma dell'art. 10 n. 4, entro il breve tempo di un solo 
anno (tre anni meno 24 mesi) dal termine ultimo utile fissato per le espropriazioni. 
Priva di pregio � l'obiezione delle Amministrazioni appellate, 
secondo la quale nel valutare la logicit� della interpretaziope qui rifiutata 
deve aversi riguardo non solo al termine finale ma anche a quello iniziale 
stabilito per ciascuna operazione, e quincj.i alla possibilit� che durante 
il corso di uno qualunque dei periodi di tempo fissati per un dato incombente 
se ne desse inizio ad un altro. Tale possibilit�, invero, � da escludere 
in radice per quanto riguarda l'inizio delle espropriazioni rispetto 
alla presentazione, approvazione e emanazione dell'ordine di esecuzione 
del progetto (n� vale argomentare in senso contrario dalla possibilit� 
per la concessionaria di essere autorizzata alla occupazione d'urgenza, dovendosi 
la clausola del disciplinare interpretare in relazione allo svolgimento 
fisiologico del rapporto, q~ale previsto .dal testuale riferimento 
alle �espropriazioni�, e quindi prescindendosi da eccezionali modificazioni 
dei normali moduli di azione considerati) e quanto alle succ;essive sequenze, 
la astratta configurabilit� della sovrapposizione delle diverse operazioni 
programmate non vale a rendere credibile la effettiva rispondenza 
di essa alla comune rappresentazione e volont� delle parti, considerate 
le gravissime difficolt� tecniche che il postulato abbreviamento dei tempi 
operativi avrebbe comportato per la concessionaria, in relazione specialmente 
alla complessit� delle opere da realizzare (cfr. art. 4 del disciplinare), 
direttamente apprezzabile da questo collegio pure in modo divergente 
dal giudizio, che, almeno per implicito, sul punto avrebbe manifestato 
il C�nsiglio Superiore dei LL.PP. -secondo quanto riferiscono le 
Amministrazioni appellate senza peraltro produrre la relativa documen




PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBLICI 

tazione,. in base alla quale soltanto sarebbe stato possibile apprezzare la 
congruit� logica e tecnica di siffatta valutazione -con il parere in data 
26 gennaio 1962, favorevole alla proroga in blocco dei vari termini, computati 
per� sempre a decorrere unitariamente da un unico capo fisso 
iniziale. 

Posto, dunque, che i termini rispettivamente fissati nelle quattro proposizioni 
dell'art. 10 dovevano essere computati ciascuno in sequenza rispetto 
all'altro, ne discende che, partendo dal 15 settembre 1958, data 
di notificazione del decreto di concessione, il tempo utile per attuare la 
derivazione ~ e quindi il termine iniziale dell'obbligo di corrispondere ii 
canone -veniva a scadere ben oltre la data del 14 settembre 1964, a 
partire dalla quale si sono prodotti gli effetti risolutori della dichiarazione 
di decadenza dalla concess,ione pronunziata dall'amministrazione e non 
contestata, sotto il profilo qui considerato, dalla societ� appellante. 

Da qui la gi� rilevata fondatezza del primo motivo di appello, che 
conduce a dichiarare non dovuto dalla societ� alcun rateo di canone per la 
concessione in discorso. In riforma della appellata sentenza, ed in accoglimento 
della domanda dalla societ� gi� proposta in primo, grado e qui 
rinnovata, va quindi dichiarata la illegittimit� della ingiunzione opposta 
e condannata l'Amministrazione dei LL.PP. alla restituzione del rateo percetto 
indebitamente, appunto perch� non. dovuto, di lire 5.973.100 per il 
periodo 15 settembre 1961-14 settembre 1962. -(Omissis). 


SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 22 marzo 1976 n. 2059 -Pres. Straniero 
-Rel. Iannaccone -P. M. (conf.) La Piccirella, rie. Verri. 

Procedimento penale� Atti preliminari all'istruzione (preistruzione) � Istru


zione preliminare del pretore � Autore del reato . Atti compiuti per 

la identificazione � Integrazione della � notitia criminis � � Fattispecie. 

(cod. proc. pen. art. 231). 

Gli atti compiuti dal pretore mediante delega ad ufficiali di polizia 
giudiziaria per identificare l'autore del reato (nella specie il committente 
dei lavori edilizi abusivi) non costituiscono atti istruttori diretti ad acquisire 
la prova del reato, ma attivit� preistruttoria, compiuta a norma dell'articolo 
231 cod. proc. pen. e sostanzialmente di polizia giudiziaria per inte� 
grare lacune della notitia criminis e procedere alla �ricerca� del colpevole, 
secondo l'espressione usata nell'art. 219 cod. proc. pen., la quale 
comprende anche l'opera investigativa volta a scoprire l'autore o l'eventuale 
concorrente del fatto venuto a conoscenza dell'autorit� giudiziaria 
e ad accertare l'identit� (1). 

{1) La massima � da porre evidentemente in relazione all'art. 225 c.p.p. sulle 
sommarie informazioni cui possono procedere gli ufficiali di :Polizia giudiziaria 
ed all'elaborazione giurisprudenziale, tendente a distinguere i casi in cui � necessario 
il rispetto delle norme dell'istruzione formale a garanzia dei diritti di difesa, 
da quelli in cui ci� non � necessario e che concernono le preliminari indagini. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 3 maggio 1976 n. 2390 � Pres. Alicata � 
Rel. Bottini -P. M. Severino (conf.) rie. Nannini. 

Reato � Licenza di costruzione � Costruzione da parte di un terzo � Omessa 
voltura � Reato di costruzione abusiva � Esclusione. 

Non � configurabile il reato di costruzione senza licenza nel fatto di 
chi, avendo acquistato a qualsiasi titolo la disponibilit� di un terreno, 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 745 

costruisca in conformit� della licenza rilasciata al proprio dante causa 
senza avere provveduto a farla volturare (1). 

(1) In materia di trasferimento del terreno con licenza di costruzione la 
giurisprudenza della Cassazione ha sempre affermato che la licenza edilizia � 
sempre !rilasciata intuitu personae e i!lOn pu� essere pertanto volturata fra privati 
(Cass. 9 aprile 1973 n. 9007; 11 giugno 1973 n. 8559) e che, per quanto possa 
essere rilasciata non al solo proprietario, ma a chi abbia ila disponibilit� dell'area 
(Cass. 19 novembre 1973 n. 2561), il passaggio dell'area compo!l'ta 1a necessit� deHa 
voltura, d<l che ,s~gnif�ca imp1icitamente revoca della precedente licenza e rilascio 
di una licenza nuova a favore dell'avente causa (Cass. 14 dicembre 1973 n. 4118; 
25 ottobre 1974 n. 3019). Il riferimento della licenza edilizia alla persona alla quale 
� rilasciata non significa per� che per legge debba essere presa in considerazione 
fa qualit� personale del destinatario: i precedenti quali la buona condotta, 
la stessa capacit� giuridica -sempre che dell'incapace vi sia legittima rappresentanza 
-non hanno alcun rilievo negli apprezzamenti discrezionali della P.A. 
che rilascia la licenza (v. Cass. 17 ottob!l'e 1974 n. 5315). 
In precedenza la Cassazione si � pronunciata in senso contrario alla massima 
che si annota, ritenendo inesistente il reato di costruzione senza licenza 
quando si costruisca con Hcenza rilasciata al PTecedente proprietario o beneficiario: 
v., in questo senso, Cass. 14 dicembre 1973 n. 4118, 25 ottobre 1974 n. 3019, 
8 gep.naio 1976 n. 8204. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 n~vembre 1976 n. 8998 -Pres. Muscolo 
-Rel. Iannaccone -P. M. Lombardi (conf.) rie. Trevisi. 

Reato � Edilizia � Licenza di costruzione � Disciplina urbanistica . Necessit� 
di piano regolatore � Licenza di costruzione � Necessit�. 
(art. 31 e 41 I. 17 agosto 1977, n. ll50). 

La mancanza di piano regolatore non determina la liberalizzazione 
dell'attivit� costruttiva, che in ogni caso � soggetta a licenza edilizia (1). 

(1) La massima � il frutto di una corretta interpretazione delle norme che 
disciplinano l'attivit� edilizia, specialmente dopo l'entrata in vigore della [egge 
6 agosto 1967 n. 765. In senso analogo si � espressa la Suprema Corte, affermando 
(Cass., III, Sez. 3 ottobre 1975 n. 6146) che d'obbligo di chiedere ila licenza
1

edilizia non � subordinato all'esistenza di un regolamento edilizio comuna:le. V. 
per la portata innovativa della l. 6 agosto 1967, n. 765, Cass. Ili, Sez., 12 maggio 
1975 n. 3418 n. 133714/76. 

CORTE D'ASSISE DI CATANZARO � Ord. 15 settembre 1977 proc. pen. 

c. Pietro Valpreda ed altri. 
Procedimento penale � Termini � Sospensione del periodo feriale . Sospensione 
del dibattimento � Prosecuzione fissata per il 15 settembre . 
Legittimit�. 

(art. l e 2 I. 7 ottobre 1969, n. 742). 

(Omissis). -Rilevato che nella specie trattasi di dibattimento articocolato 
in pi� udienze e gi� in corso alla data di inizio del periodo feriale 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

746 

del corrente anno; rilevato altres� che la sospensione ex art. 431 c.p.p., 
disposta nel presente procedimento il 20 luglio e.a. con l'acquiescenza delle 
parti consiste in una mera pausa fra due udienze nel prosieguo della 
trattazione dibattimentale e non � in alcun modo riconducibile al con


(1) I fatti che hanno dato luogo all'eccezione sollevata da taluni difensori 
di violazione dell'art. 2 della legge 7 ottobre 1969 n. 749 e respinta dall'ordinanza 
che si annota (su11a questione non l'isultano pronuncie della Suprema Corte), son� 
i seguenti: una 1unga is11ruttoria d1battimentai1e, protraentesi per moltissime 
udienze, inizia .prima del periodo feriale e, non potendosi cono1udere, viene sospesa, 
all'udienza del 20 luglio e rinviata a quella del 15 settembre successivo. 
La difesa di alcuni imputati, sostenendo che i propri patrocinanti non avevano 
espressamente rinunciato alila sospensione dei termini, aveva chiesto l'aggiornamento 
ad altra data dell'udienza che, fissata per il 15 settembre, rientrava 
in pieno nel periodo feriale. Stabilisce infatti l'art 2 della ~egge che �in materia 
penale il .precedente articolo non si applica� nei processi :relativi ad imputati 
detenuti, qualora essi o i loro difensori es'pressamente rinuncino alla sospensione 
dei termini �. 

La situazione quindi, sembrava rientrare in pieno nella previsione normativa 
e la Corte ha superato l'eccezione con una interpretazione sostanzialmente restrittiva 
della legge e sostenendo l'inapplicabilit� della stessa alle ipotesi disciplinate 
daill'art. 431 c.p.p. 

In effetti, se la legge dovesse intendersi come posta a garantire il riposo 
estivo degli avvocati, le capacit� di resisten2la de1l'ordinanza a censure sarebbero 
minime, ma occorre rilevare che, anche se questa � stata la ragione che 
pu� aver mosso il legislatore, non v'� dubbio che il tenore letterale della legge 
e 110 strumento cui ha fatto ricorso le danno una portata pi� ristretta, sicch� 
pare legittimo concludere che nel periodo feriale non ogni attivit� legale � sospesa, 
ma soltanto que11a che a pena decadenza deve essere espfilcata entro un te1mine. 
Dice infatti la legge che il �decorso dei termini :processuali � sospeso�, il che 
consentirebbe di affermare che �le attivit� processuali non collegate a un termine 
possono svolgersi. Cos� come � lecito provvedere in periodo feriale alla notificazione 
di un decreto di citazione in giudizio o di un estratto di sentenza contu� 
maciale purch� nel primo caso siano rispettati i termini e tenendo conto che, 
nel secondo i termini per l'impugnazione inizieranno a decorrere� dal 16 settembre 
(Cass. 8 ottobre 1965 in Gius. Pen. 1966, III, 68, n. 82), � alt11ettanto lecito 
tenere in iperiodo feriale un'udienza istruttoria, salvo fa sospensione dei termini 
(ad es. quelli per proporre le questioni incidentalii o queHi per proporre, dalle 
parti, domande ai testimoni interrogati dal Presidente) che nel corso dell'udienza 
stessa dovessero iniziare a decorrere. 

La giurisprudenza della Su:prema Corte ha esaminato il differente caso 
di trattazione del procedimento in periodo feriale con riferimento all'ipotesi di 
citazione per tale periodo ed ha affermato che la violazione che in tal modo si 
arreca alla legge .7 ottobre 1969 n. 742 non importa violazione dei diritti della difesa 
ex art. 185 n. 3 c.p.p. salvo che nel c�aso in cui il processo. si sia svolto senza 
l'imputato ed il suo difensore (di fiducia) (Cass. 15 dicembre 1972 n. 1642, n. 123524/
73; 15 luglio 1976 n. 2344, m. 134112). 

Con sentenza 13 giugno 1973 n. 16 {n. 124852 rie. Farina, Sez. II) La Suprema 
Corte ha affermato che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, 
non sii. applica nei processi relativi ad imputati detenuti, qualora gJi imputati o 
i loro difensorr rinuncino espressamente alla sospensione medesima, mentre, 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 747 

cetto di � termine processuale � nella sua accezione tecnico giuridica, 
ritenuto pertanto che la l. 7 ottobre 1969 n. 749, la quale disciplina la 
sospensione dei termini processuali propriamente detti (perentori, ordinatori, 
dilatori), nella specie non trova applicazione; P.Q.M. rigetta la 
richiesta e ordina procedersi oltre nel dibattimento (1). 

nei processi per i reati dei quali � prossima a maturare la prescrizione, per evitare 
la sospensione dei termini � necessaria l'ordinanza del giudice dichiarativa 
dell'urgen:m. Dal che dtscende che, sotto il vigore della �legge del 1969 ed a differenza 
della precedente legge in materia (14 Juglio 1965, n. 818) nonch� a differenza 
dell'ipotesi della imminenza della prescrizione, per i processi relativi ad imputati 
detenuti il giudice non � tenuto ad emettere il provvedimento dichiarativo dell'urgenza 
per evitare la sospensione dei termini, mentre, allo stesso fine, � necessaria 
la �dichiarazione di rinuncia, dell'imputato o del suo difensore. � 

Con la stessa decisione la Cassazione ha affermato che la rinuncia alla sospensione 
dei termini processuali nel periodo feriale nei processi relativi ad imputati 
detenuti, dovendo essere espressa da parte dell'imputato o del suo difensore 
secondo la dizione della legge (art. 2), non � soggetta, peraltro, '�ll'osservanza 
di particolari formalit�: il carattere � espresso � della rinuncia pu� risultare 
sia da una rinuncia formulata oralmente, anche prima della celebrazione del dibattimento, 
in seguito o meno ad interpellanza del giudice, sia da fatti o comportamenti 
non equivoci dell'imputato o del difensore. 



PARTE SECONDA 



. . 

ra111114111we111~1111111111111111r11�11r11111�11~1t11r1t� 



LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice civile, art. 1227, pl'lmo comma (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Genova, ordinanza 23 maggio 1977, n. 386, G. U. 19 ottobre 
1977, Il. 286. 

codice civHe, art. 2110, secondo comma (art. 27, secondo comma, e 3, 
primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 7 aprile 1977, n. 398, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. 

codice civile, art. 294(!, n. 4 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Pretore d� Roma, ordinanza 11 giugno 1977, n .. 384, G. U. 12 ottobre 
1977, Il. 279. 
Pretore di Roma, ordinanza 4 aprile 1977, n. 391, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. 

codice di procedura civile, art. 480, terzo comma (art. 24 della Costituzione). 

Giudice conciliatore di Palermo, ordinanza 29 gennaio 1977, n. 389, G. U. 
19 ottobre 1977, n. 286. 

codice penale, art. 160 (art.' 3 della Costituzione). 

Tribunale di Verbania, ordinanza 7 giugno 1977, n. 343, G. U. 21 settembre 
1977, n. 258. 

codice penale, art. 266 (artt. 3, 21 e 52 cpv. della Costituzione). 

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza lo dicembre 1976, n. 380, G. U. 12 ottobre 
1977, n. 279. 

codice penale, art. 366 cpv. (artt. 2 e 3, primo comma, 19 e 21, primo 
comma della Costituzione). 

Pretore di Torino, ordinanza 25 novembre 1976, n. 346/77, G. U. 28 settem� 
bre 1977, n. 265. 



~12 RASSEGNA DEii1AWOCATURA DELLO STATO 

codlc:e penale, art. 547 (artt. 3, primo e secondo comma, e 31, primo 
comma, della Costituzione). 

Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino, ordinanza 9 giugno 1977, 

n. 372. 
cod.ice peniale, art. 589, quinto comma (artt. 3, 13, 24, 102 della Costituzione). 
Pretore di Mesagna, ordinanza 29 giugno 1977, n. 411, G. U. �26 ottobre 
1977, n. 293. 

codice penale, art. 684 (art. 21 della Costituzione). 
Consigliere iistruttore di Palermo, ordinanza 31 maggio 1977, n. 351, G. U. 
5 ottobre 1977, 'n. 272'. 

cod,ice penale, art. 688 (artt. 3 e 32 della Costituzione). 
Pretore di Cesena, ordinanza 6 giugno 1977, n. 363, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. 


codice di procedura penaile, artt. 497 e 49.8 (artt. 1 e 101 della Costituzione). 
Tribunale di Rovigo, ordinanza 21 aprile 1977, n. 378, G. U. 12 ottobre 
1977, n. 279. 

codice di p.rocecfura penale, art. SU, n. 2 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Corte di cassazione, ordinanza 19 ottobre 1976, n. 324, G.U. 14 settembre 
1977, n. 251. 

codice di .procedura penale, art. 57'1 (art. 3 della Costituzione). 

Corte di cassazione, ordinanza 28 giugno 1977, n. 381, G. U. 7 settembre 
1977, n. 244. 

codice penale m.llitare di pace, art+. �14 e 182 (artt. 3, 21 e 52 cpv. della 
Costituzione). 

Tribunale di Ascoli Piceno, ordinanza 1<> dicembre 1976, n. 380, G. U. 12 ottobre 
1977, n. 279. 

codke penale militare di pace, art. 183 (artt. 25, secondo comma, e 3 
della Costituzione). 

Tribunale militare Territoriale di La Spezia, ordinanza 10 maggio 1977, 

n. 403, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. 
r.d. 30 giugno 1870, n. 5726, artt. 1, 2 e 7 (art. 3, 10, primo comma, e 27 
della Costituzione). 
Sezione istruttoria presso la corte d'appello di Torino, ordinanza 6 luglio 
1977, n. 383, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. 

r.d. 30 dkembre 1923, n. 2�785 (art. 25, primo comma, della Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza 1<> febbraio 1977, n. 370, G. U. 5 ottobre 
1977, Il. 272. 

�11111r1'a1d1111r1tr11111111111i11,rr11=11111~11111r11111111tf11mrli�r1111 

PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.I. 30 dicembre '192'3, n. 3'269, art. 93, n. 1 (artt. 3, 24 e 53 della 
Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Siracusa, ordinanza 18 maggio 
1977, n. 373, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. 

r.d. 27 novembre 1924, n. 2057, art. 5 (art. 25, primo comma della 
Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza l�o febbraio 1977, n. 370, G. U. 5 ottobre 
1977, n. 272. 

legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1 (artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25, 29, 
101 e 102 della Costituzione). 
Corte d'appello di Roma, ordinanza 31 marzo 1977, n. 313, G. U. 7 settembre 
1977, n. 244. 
Corte d'appello di Roma, ordinanza 6 maggio 1977, n. 385, G. U. 19 ottobre 
1977, n. 286. 
Corte d'appello di Roma, ordinanza 6 maggio 1977, n. 303, G. U. 7 settembre 
1977, n. 244. 
Corte d'appello di Roma, ordinanza 15 marzo 1977, n. 355, G. U. 21 settembre 
1977, n. 258. 
Corte d'appello di Palermo, ordinanza 14 aprile 1977, n. 407, G. U. 26 ottobre 
1977, n. 293. 

legge U maggio 1929, n. 847, artt. 12 e 16 (art. 3 della Costftuzione). 

Tribunale per i minorenni di Roma, ordinanza 28 febbraie 1977, n. 353, G. U. 
5 ottobre 1977, n. 272.. 

.legge 27 maggio 19!29, n. 847, �art. 17 (artt. 1, 2, 3, 7, 10, 11, 24, 25, 29, 
101 e 102 della Costituzione). 
Corte d'appello di Roma, ordinanza 15 marzo 1977, n. 355, G. U. 21 settembre 
1977, n. 258. 
Corte d'appello di Palermo, ordinanza 14 aprile 1977, n. 407, G. U. 26 ottobre 
1977, n. 293. 
Corte d'appello di Milano, ordinanza 15 aprHe 1977, n. 329, G. U. 21 settembre 
1977, n. 258. 
Corte d'appello di Roma, ordinanza 6 maggio 1977, n. 303, G. U. 7 settembre 
1977, n. 244. 

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148 (art. 3, primo comma della Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza 27 gennaio 1976, n. 382, G. U. 12 ottobre 
1977, n. 279. 

r.d.I. 14 aprile 1939, n. 636, art. '13 (art. 3, primo comma, e art. 38 della 
Costituzione). 
Pretore di Pisa, ordinanza 18 aprile 1977, n. 388, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. 

!3 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 32, penultimo ed ultimo comma (art. 3 
della Costituzione). 
Corte di ,cassazione, ordinanza 4 febbraio 1977, n. 377, G. U. 28 settembre 
1977, n. 265. 

r:d. 30 genna,io 1941, n. 12 (art. 25, primo comma, della Costituzione). 
Pretore di Roma, ordinanza ,lo febbraio 1977, n. 370, G. U. 5 ottobre 
1977, n. 272. 

r.d. 16 �marzo 1942, n. 267, art. 18, pl"imo comma (art. 24 della Costituzione). 
Tribunale di Siracusa, ordinanza 16 aprile 1977, n. 323, G. U. 14 settembre 
1977, n. 251. 

legge 17 luglio 1942, n. 907, art+. 45, 5'1 e 66, n. 5 (artt. 3, 41 e 43 della 
Costituzione). 
Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 379, G.U. 12 ottobre 
1977, n. 279. 
Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 409, G.U. 26 ottobre 
1977, n. 293. 

d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90, art. 1, uUlmo comma (art. 3 della Costituzione). 

Corte d'appello .di Roma, ordinanza 28 febbraio 1977, n. 415, G. U. 26 otto� 
bre 1977, n. 293. 

d.I. C.p.S. 1� aprile 1947, n. 273, art. 1, � ,lettera a (artt. 3 e 44. del1a 
Costituzione). 
Tribunale di Vicenza, ordinanza 5 maggio 1977, n. 318, G. U. 7 settembre 
1977, n. 244. 

d.I. C.p.S. 15 settembre 1947, n. 896, art+. 7, 8, 14 (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Sal�, ordinanze (tre) 19 febbraio 1977, n. 40, 412 e 413, G. U. 
19 ottobre 1977, n. 286. 

legge 23 m,aggi,o 11950, n. 253, art. 10, n. '1 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Ancona, ordinanza 11 maggio 1977, n. 341, G. U. 21 settembre 
1977, n. 258. 

legge 20 novembre 1955, n. 1'123, art. unico (art. 3 della Costituzione). 

Corte d'appello di Roma, ordimanza 28 febbraio 1977, n. 415, G. U. 26 ottobre 
1977, n. 293. 

d.I. 5 maggio 1957, n. 2'71, art. 15 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Sondrio, ordinanza 25 febbraio 1977, n. 314, G. V. 7 settembre 
1977, n. 244. 


PARTE II, LEGISLAZIONE ifJ 

legge 2 febbraio 1958, 11. 75, art. 4, n. 3. 

Tribunale di Agrigento, ordinanze (due) 8 e 20 giugno 1977, n. 364 e 365, G. U. 
28 settembre 1977, n. 265. 

� ;legge '18 marzo 1959, n. 132, art. unic:o (artt. 3, 5, 43, 97 e 128 della 
Costituzione). 

Tribunale amministrativo regdonale del Lazio, .ordinanza 16 marzo 1977, n. 328. 

d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 102, ultimo c:omma (art. 3 della Costituzione). 
P1retore di Valentano, ordinanza 27 maggio 1977, n. 342, G.U. 21 settembre 
1977, n. 258. 

legge 10 settembre 19�60, n. 962 (art. 3, primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Gavir~te, ordinanza 25 maggio 1977, n. 371, G. U. 12 ottobre 
1977, n. 279. 

legge 21 aprile 1962; n. 161, art. 13 (artt. 3 e 41 della Costituzione). 

Procuratdre della Repubblica, ordinanza 12 aprile 1977, n. 392, G. U. 19 ottobre 
1977, n. 286. 

legge 25 novembre 1962, n. 1634, art. 2 (artt. 3, secondo comma, e 27 
terzo comma, della Costituzione). 

Corte d'appello di Trento, ordinanza 19 aprile 1977, n. 316, G. U. 14 settembre 
)977, n. 251. 

legge 3 marzo 1963, n. 246, artt. i2, 3, 4 e 23 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 28 gennaio 1977, n. 352, G. U. 5 ottobre 
1977, n. 272. 

legge 10 agosto 1964, n. 663 (art. 3, primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Gavirate, ordinanza 25 maggio 1977, n. 371, G. U. 12 ottobre 
1977, n. 279. 

�d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 1O e M (artt. 24, 3, primo comma, 3, 
secondo comma, e 27 della Costituzione). 

Pretore di Genova, ordinanza 17 giugno 1977, n. 368, G. U. 5 ottobre 
1977, n. 272. 

Pretore di Savona, ordinanza 21 giugno 1977, n. 357, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272 

legg'i 21 luglio 1965, n. 903, art. 21 (art. 3 e 38 della Costituzione). 

Pretore di Mantova, ordinanza 10 maggio 1977, n. 326, G. U. 14 settembre 
1977, n. 251. 


116 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 (art. 3, primo comma, e art. 38 della 
Costituzione). 

Pl'etore di Pisa, ordinanza 18 aprile 1977, n. 388, G. V. 19 ottobre 1977, n. 286. 

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 11 (artt. 3, 24 e 37 della Costituzione). 
Pretore di Barra, ordinanza 30 maggio 1977, n. 322, G. U. 14 settembre 
1977, n. 251. 
Tribunale di Lodi, ordinanza 24 giugno 1977, n. 354, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. 

'legge 2 ag�osto 1967, �n. 799, art. 10 (art. 3 della Costituzione). 
Pretore di Sapri, ordinanza 10 marzo 1977, n. 321, G. U. 14 settembre 1977, 


n. 
251. 
Pretore di Muravera, ordinanza 14 maggio 1977, n. 366, G. U. 5 ottobre 1977, 
n. 272. 
legge reg. Friuli-Venezia Giulia 18 ottobre 1967, n. 2!2, artt. 64�bis e 61 

(art. 5, n. 11, della Costituzione). 
Tribunale di Gorizia, ordinanza 10 marzo 1977, n. 405, G. U. 19 ottobre 1977, 

n. 286. 
legge 27 ge11:naio 1968, n. 35, art. 3 (art. 41 della Costituzione). 
Pretore di Oderzo, ordinanza 17 giugno 1977, n. 348, G. U. 21 settembre 1977, 


n. 258. 
legge 12 febbraio 1968, n. 13!2, art. 43, lettera d (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale amministrativo della C�labria, ordinanza 15 febbn1.io 1977, n. 404, 

G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. 
d.P.R. 27 marzo 1969, n. '130, art. 133 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale amministrativo della Calabria, .ordinanza 15 febbraio 1977, n. 404, 
G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. 
legge 24 d�icembre 1969, n. 990, art. 21 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Genova, .ordinanza 15 marzo 1977, n. 291, G. U. 7 settembre 1977, 

n. 244. 
d.P.R. 6 magg�io 1970, n. 570 (art. 3, primo comma, della Costituzione). 
Pretore di Gavirate, ordinanza 25 maggio 1977, n. 37.1, G. U. 12 ottobre 1977, 
n. 279. 
legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 3�2, secondo comma (artt. 51, primo e 
terzo comma, 3, primo e secondo comma, e 36, primo comma, della Costituzione). 

Pretore di Bari, ordinanza 22 marzo 1977, n. 390, G. V. 19 ottobre 1977, n. 286. 

.� 



PARTE II, LEGISLAZIONE 

d.I. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56 (art. 3 della Costituzione). 
Tribunale di Milano, ordinanza 3 marzo 1977, n. 307, G. U. 14 settembre 1977, 

n. 251. 
legge 28 ottobre 1970, n. 775, art. l6�fer ("artt. 3, 36, 106 in connessione 
con l'art. 104, primo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione). 

Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, ordinanza 16 febbraio 1977, 

n. 399, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. 
legge 30'd'icembre 1970, n. 1239, art. unico (art. 11 della Costituzione). 
Tribunale di Trento, ordinanza 25 giugno 1977, n. 272, G. U. 5 ottobre 1977, 

n. 272. 
legge 9 ottobre 1971, n. 824, art. 6 (artt. 2, 3, 36, 52, primo comma, 53, primo 
comma, 81, ultimo comma, e 128 della Costituzione). 

Tmbunale di Torino, ordinanza 28 gennaio 1977, n. 350, G. U. 5 ottobre 1977, 

n. 272. 
d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 14, (artt. 3, prhno comma, e 38, secondo 
comma, della Costituzione). 
Pretore di Biella, ordinanza 14 giugno 1977, n. 369, G. U. 5 ottobre 1977, n. 272. 

d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, art. 20, n. 1 (art. 77 della Costituzione). 
Tribunale di Perugia, ordinanza 21 aprile ~977, n. 356, G. U. 5 ottobre 1977, 

n. 272. 
d.P.R. 26 ottobre 197Z, n. 633, art. 58, quarto comma (art. 3 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Mantova, ordinanza 20 aprile 
1977, n. 347, G. U. 28 settembre 1977, n. 265'. 
Commissione tributaria di primo grado di Aosta, ordinanza 21 maggio 1977, 

n. 397, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, te�rzo comma, art. 55 (artt. 3, 24 e 53 della 
Costituzione). 
Commissione tributaria di priimo grado di Siracusa, ordinanza 18 maggio 
1977, n. 373, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 35, secondo comma (artt. 3 e 24 della 
Costituzione). 
Commissione tributaria di secondo grado di Latina, ordinanza 10 marzo 
1977, n. 375, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (artt. 3, 24 e 76 della Costituzione). 
Commissione tributaria di secondo grado di Verona, ordinanze (due) 29 
marzo 1977, n. 359 e 360, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. 
Commissione tributaria di secondo grado di Oristano, ordinanza 16 dicembre 
1976, n. 325, G. U. 14 settembre 1977, n. 251. 


118 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 6 (art. 53 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Pordenone, ordinanza 5 marzo 
1977, n. 374, G . .U. 12 ottobre 1977, n. 279. 

d.P.R. 26 �ottobre 197�2, n. 643, artt. 6 e 14 (art. 53 della Costituzione). 
Commissione tributaria di secondo grado di Latina, ordinanza 10 marzo 
1977, n. 375, G. U. 12 ottobre 1977, n. 279. 

d.P.R. 23 genna�io 1973, n. 43 (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione). 
Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 379, G. U. 12 ottobre 1977, 

n. 279. � 
Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 11977, n. 409, G. U. 26 ottobre 1977, 

n. 293. 
legge 11 agosto 11973, n. 533, art. 1 (art. 3 della Costituzione). 

Corte di cassazione, ordinanza 14 aprile 1977, n. 395, G. U. 7 settembre 1977, 

n. 244. 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 12, �lettera d, e 13 (artt. 3 e 53 della 
Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia, ordinanza 11 mar� 
zo 1977, n. 344, G. U. 28 settembre 1977, n.. 265. 

d.P.R. 129 settembre 1973, n. 599, art. 6, .primo comma (artt. 3, 24 e 53 
della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Lecco, ordinanza 11 marzo 1977, 

n. 393, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. 
legge 14 febbraio 1974, n. 62, art. 2, qulndlce&imo comma (art. 3 della 
Costituzione). 

Pretore di La Spezi.a, ordinanza 10 maggio 1977, n. 361, G. U. 28 settem� 
bre 1977, n. 265. 

d..I. 111 aprl�le 1974, n. 99, art. 8 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Padova, ordinanza 18 maggio 1977, n. 319, G . .U. 7 �settembre 1977, 

n. 244. 
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 60 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 
Pretore di Bassano del Grappa, ordinanze (due) 20 maggio 1977, n. 293, 

G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. 
legge reg. Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1974, n. 31, art. unico (artt. 4 
e 68, secondo comma, dello statuto regionale). 

Tribunale amministrativo regionale del Fr.iuld-Venezia Giulia, ordinanza ~9 
gennaio 1977, n. 414, G. U. 26 ottobre 1977, rr. 293. 



PARm II, LEGISLAZIONE 

legge 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10, 12 e l4 (artt. 3, primo comma, 
della Costituzione). 
Tribunale di Belluno, ordinanza 20 maggio 1977, n. 396, G. U. 19 ottobre 1977, 

n. 286. 
Tribunale di. Belluno, ordinanza 27 maggio 1977, n. 339, G. U. 28 settembre 
1977, n. 265. 

legge 18 aprile 1975, n. 11 O, art. 4, secondo comma, ultima parte (artt. 13 
e 25 della Costituzione). 

Tribunale di Milano, ordinanza 10 maggio 1977, n. 327, G. U. 11 settembre 
1977, n. 258. 

legge 19 maggio 1975, n. 151, art. 1�25 (art. 30, terzo comma, della Costituzione). 
Tribunale per i minorenni di Firenze, ordinanza 17 dicembre 1976, n. 330/77, 

G. U. 21 settembre 1977, n. 258. 
legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 3 (artt. 3 e 38 della Costituzione). 
�Pretore ili Genova, ordinanza 15 giugno 1977, n. 367, G. U. 28 settembre 1977, 

n. 265. 
, 
legge 31 luglio .1975, n. 363, art. 1 (artt. 3, 24 e 101 'della Costituzione). 
Pretore di Taranto, ordinanza 18 maggio 1977, n. 331, G. U. 21 settembre 
1977, n. 258. 
Pretore di Legnano, ordinanza 20 maggio 1977, n. 362. 

legge 2 d'icembre 1975, n. 576, artt. 1, 3 e 4 (artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Larino, ordinanze (sei) 7 febbraio 
1977, n. 333 e 338, G. U. 28 settembre 1977, n. 265. 

fogge 2 dicembre 1975, n. 576, artt. 1, 5 e 7 (artt. 3, 4, 29, 31, 35, 37 e 53 
della Costituzione). 
Commissione tributaria di primo grado di Tonino, ordinanza 12 gennaio 
1977, n. 340, G. U. 21 settembre 1977, n. '258. 

legge 1O dicembre 1975, n. 724, artt. 1 e seguenti (artt. 3, 41 e 43 della 
Costituzione). 
Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 maggio 1977, n. 379, G. U. 12 ottobre 1977, 

n. 
279. 
Tribunale di Rovigo, ordinanza 5 mag~io 1977, n. 409, G. U. 26 ottobre 1977, 
n. 293. 
'legge 5 maggiio 1976, n. 313 (artt. 3 e 101 della Costituzione). 
Pretore di Udine, ordinanza 21 maggio 1977, n. 387, G. U. 19 ottobre 1977, 


n. 286. 
Pretore di San Don� di Piave, ordinanza 15 giugno 1977, n. 358, G. U. 5 ottobre 
1977, n. 272. 


120 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

legge 12 n�ovembre 1976, n. 751, art. 1, ultimo comma (artt. 2, 3, 29, 31 e 
53 della Costituzione). 

Commissione tributaria di primo grado di Siena, ordinanza 16 maggio 1977, 

n. 293, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. 
legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, primo comma, lettera c ed e (art. 42, 
secondo e terzo comma, della Costituzione). 

Pretore di Napoli, ordinanza 2 giugno 1977, n. 349, G. U. 28 settembre 1977, 

n. 265. 
legge 2�1 febbra�io 1977, n. 28, art. unico (art. 3 della Costituz1one). 

Pretore di Legnano, ordinanza 9 maggio 1977, n. 332, G. U. 21 settembre 1977, 

~a . 

d.P.R. 16 giugno 1977, n. 671 (art. 76 della Costituzione). 
Presidente della giunta regionale della Toscana, ricorso depositato il 12 ottobre 
1977, n. 30, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. 

d.P..R. 4 luglio 1977, n. 436, art. 2. 
Presidente della giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 2 settembre 
1977, n. 23, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. 

legge 28 luglio 1977 (artt. 117 e 81 della Costituzione). 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 9 settembre 1977, 

n. 24, G. U. 21 settembre. 1977, n. 258. 
legge 5 agosto 1977 (artt. 117 e 128 della Costituzione). 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato :il 9 settembre 1977, 

n. 25, G. U. 21 settembre 1977, n. 258. 
legge �8 agosto 1977, n. 5�84, art. 1. terzo comma (artt. 5 e 116 della Costituzione 
�e artt. 8, nn. l, 2, ,16 e 17 e art. 4, n. 9, dello statuto regionale). 

Presidente della giunta regionale siciliana, ricorso depositato il 3 ottobre 
1977, n. 27, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. 
Presidente della giunta di Trento, ricorso depositato il 3 ottobre 1977, n. 28, 

G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. 
Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, ricorso depositato 
il lo ottobre 1977, n. 26, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. 
Presidente della giunta provinciale di Bolzano, ricorso depositato il 3 ottobre 
1977, n. 29, G. U. 19 ottobre 1977, n. 286. 

legge H agosto 1977, n. 675, artt. 4, sesto comma, �5, quinto comma, 22, 
penultim�o comma e 29, ultimo comma (artt. 15, 8, n. 23, e 16 dello statuto speciale 
per il Trentino-Alto Adige). 

Presidente della provincia autonoma di Bolzano, ricorso depositato il 14 ottobre 
1977, n. 31, G. U. 26 ottobre 1977, n. 293. 



CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

Acque pubbliche -Acque sotterranee -Modificazione del regime delle acque cagionate 
da costruzioni di opere pubbliche -art. 103 t.u. 11 dicembre 1933, 

n. 1775). 
Se i premi e rimborsi previsti dall'art. 103 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, 
in favore di colui che, in seguito a ricerche, sopra acque sotterral!lee aventi i 
requisiti delle acque pubbliche, competano all'ente costruttore di opera pubblica 
(galleria ferroviaria) che modichi il regime delle acque sotterranee gi� affioranti 
in superficie convogliandole in luogo diverso da quello in cui prima affioravano 
(n. 119). 

Acque pubbliche -Acque sotterranee -Recisione di vena idrica cagionata dalla 
costruzione di opera pubblica -Indennizzo per gli utenti delle acque pubbliche 
-Utenti di fatto -(art. 48 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 -art. 46 l. 25 giugno 
1865, n. 2359). 

Se sia dovuto all'utente di fatto di acque pubbliche (non munito di concessione 
amministrativa o riconoscimento) l'indennizzo previsto dall'art. 48 r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775 per la perdita dell'acqua derivante dalla recisione della vena 
idrica sotterranea cagionata dalla costruzione di dpera pubblica (n. 117). 

Acque pubbliche -Acque sotterranee -Recisione di vena idrica cagionata da costruzione 
di opera pubblica -Indennizzo per il proprietario del fondo -art. 103 
quarto� comma r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 -art. 93 r.d. 11 dicembre 1933, 
.n. 1775 -art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359). 

Se l'indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 in favore 
del proprietario del fondo che dall'esecuzione dell'opera di pubblica utilit� venga 
a soffrire un danno permanente sia dovuto al proprietario del fondo per la 
perdita della possibilit� di estrarre acque dal sottosuolo e di utilizzarle per usi 
domestici (n. 118). 

AGRICOLTURA 

Provvidenze dovute dall'AIMA a favore dei produttori di olio di oliva e di grano 
duro -Previsione di non assoggettabilit� a sequestro -Pignoramento -Provvedimenti 
cautelari e fermo amministrativo delle relative somme di cui all'art. 
2 d.P.R. 727/1974 -Salvezza dell'efficacia, dei fermi amministrativi operati 
anteriormente all'entrata in vigore del citato d.P.R. -(art. 2, d.P.R. 24 dicembre 
1974, n. 727 -art. 1 d.P.R. 4 gennaio 1973, n. 532 -art. 1 d.P.R. 24 dicembre 
1974, .n. 727 -art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). 

Se la disposizione transitoria del quarto comma dell'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 
1974, n. 727, che fa salva l'efficacia degli atti di sequestro, pignoramento e 
cessione di credito noticati alla data di entrata in vigore dello stesso d.p., concernenti 
le somme dovute dall'A.l.M.A. agli aventi diritto in attuazione di prov




122 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

videnze indicate all'art. 1 del d.P.R. 4 luglio 1973, n. 523 ed all'art. 1 del ripetuto 

d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 (somme che il secondo comma del citato articolo 
dichiara non assoggettabili a sequestro, pignoramento, provvedimento cautelare, 
ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, 
n. 2440, tranne che per il recupero da parte dell'A.I.M.A. di pagamenti indebiti 
di dette provvidenze) debba intendersi estesa anche ai fermi amministrativi in 
precedenza operati, ancorch� non espressamente citati (n. 85). 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Azione di arricchimento -Contratto di appalto -Ritenute I.G.E. sui corrispettivi Passaggio 
al regime I.V.A. -Ritardo nell'entrata in vigore -Indebita completazione 
dell'amministrazione �ommittente -Configurabilit� -Limiti -(d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, artt. 89 e 94; 1. 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 15, 3� comma 
e 19; cod. civ., art. 2041). 

Se l'appaltatore di opera pubblica che assume di aver pattuito un determinato 
prezzo in vista dell'entrata in �vigore del regime dell'imposta sul valore aggiunto, 
che avrebbe dovuto avvenire il 1� dicembre 1972, e di aver perci� subito un 
aggravio in conseguenza delle leggi che ne hanno ritardato l'entrata in vigore 
al 1� gennaio 1973, possa agire contro l'amministrazione committente per ingiustificato 
arricchime,nto ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. (n. 411). 

Enti edilizi -Soppressi -Cessazione del comitato liquidazione G.E.S.C.A.L. Subentro 
dell'I.A.C.P. nel rapporto processuale concernente opposizione all'indennit� 
di esproprio di immobile trasferitole ex d.P.R. 1036/1972 -Liquidazione 
delle competenze professionali del procuratore legale delegato dell'Avvocatura 
dello Stato (per conto della G.E.S.C.A.L.): e a carico dell'ufficio liquidazioni 
del Ministero del Tesoro -(art. l, l. 19 gennaio 1974, n. 9; art. 4 ter, 

d.l. 14 dicemb.re 1974, n. 658; l. 15 febbraio 1975, n. 7; d.P.R. 30 dicembre 1972, 
n. 1036). 
Se, a �seguito della cessazione di attivit� del comitato di liquidazione della 

G.E.S.C.A.L. e del subentro dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel rapporto 
processuale concernente un'opposizione all'indennit� di esproprio (di immo. 
bili trasferito allo stesso I.A.C.P.), le prestazi�ni professionali dell'avvocato al 
quale l'Avvocatura dello Stato (per conto della G.E.S.C.A.L.) aveva delegato le 
funzioni procuratorie vadano retribuite dall'l.A.C.P. ovvero dall'ufficio liquidazione 
del Ministero del Tesoro (n. 391). 
Enti pubblici economici o non -Enti strumentali -Ufficio italiano � Cambi. 

Se l'ufficio italiano cambi abbia natura di ente pubblico economico ovvero 
di ente pubblico istituzionale (n. 395). 

Enti pubblici -Legge 20 marzo 1975 sul riordinamento del rapporto di lavoro del 
personale dipendente -Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato 
-Inapplicabilit� della legge 17 aprile 1962, n. 230 -(art. 2126 e.e., artt. 5-6, 

l. 20 marzo 1975, n. 70; l. 17 aprile 1962, n. 230). 
Se, dopo l'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, sul riordinamento 
degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente che agli 
articoli 5 e 6 regola la costituzione dei rapporti di lavoro e quindi le modalit� 
e le forme, rispettivamente, delle assunzioni ordinarie e delle assunzioni straordinarie, 
possano ancora trovare applicazione (sia pure nei ristretti limiti precisati 

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-


PARTE II, CONSULTAZIONI 

dalla precedente giurisprudenza amministrativa) nei confronti degli enti pubblici 
assoggettati alla legge predetta, le difformi norme della legge 17 aprile 1962, n. 230, 
disciplinanti il contratto di lavoro a tempo determinato (n. 406). 

Ente pubblico strumentale -Ufficio italiano cambi -Impiego pubblico -Applicabilit� 
-(art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300; art. 7, l. 20 maggio 1970, n. 300; 

l. 20 maggio 1970, n. 300). 
Se l'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, stat4to dei lavoratori che prevede 

la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato in ordine alle sanzioni 
.disciplinari irrogate al dipendente, sia applicabile nei confronti dell'ufficio italiano 
cambi in relazione al disposto dell'art. 37 della stessa legge che estende 
l'ambito di operativit� delle norme dello � statuto � di dipendenti degli enti 
pubblici non economico che la materia sia diversamente regolata da norme spe


ciali (n. 396). 

Ordinanza di chiusura di stabilimento industriale ed imposizione al titolare di 
determinate prescrizioni da parte del pretore in sede penale -Conflitto di 
attribuzioni con l'autorit� amministrativa -Configurabilit� -Limiti (art. 674 
c.p.; art. 217 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 20, l. 13 luglio 1966, n. 615; art. 7 

d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322). 
Se ricorra o meno un'ipotesi di conflitto di attribuzione fra l'autorit� amministrativa 
e l'autorit� giudiziaria nel . corso di ordinanza del pretore, in sede 
penale, che disponga la chiusura di uno stabilimento industriale imponendo al 
titolare determinate prescrizioni e subordinan�lo l'efficacia dell'ordinanza di chiusura 
all'adempimento delle prescrizioni suddette (n. 392). 

Poteri di vigilanza -Assicurazioni private -Attivit� autorizzate� e non -Indagini 
da parte della P.A. -Limiti -(d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, artt. 3 e 65). 

Se ai sensi dell'art. 65 del t.u. sulle assicurazioni private approvato con d.P.R. 
13 febbraio 1959, n. 449, che stabilisce che, ove consti che vi siano imprese, persone 
ed enti che esercitano in violazione delle disposizioni del testo unico, il Ministero 
dell'Industria ha facolt� di accertare l'infrazione mediante verifica eseguita dai 
propri funzionari, la possibilit� di intervento e di indagine del ministero sia 
ristretta al solo caso di illegittima gestione da parte di imprese autorizzate 
ovvero ricomprenda anche tutte le ipotesi di attivit� illecitamente svolte perch� 
non autorizzate (n. 413). 

Poteri di vigilanza -Indagini su enti -Sfera privata dei dirigenti o di terzi Estensione 
dei poteri della P.A. -Limiti -(r.d. 4 gennaio 1925, n. 63, art. 17). 

Se i poteri di vigilanza e di indagine delle pubbliche amministrazioni su enti 
o organismi si estendano alla sfera privata delle persone che li dirigono e a 
quell� delle persone che con essi hanno rapporti di carattere personale (n. 414). 

Potest� di accertamento -Sul conto di privati -Casellario giudiziario -Certificati Notizie
� su precedenti penali -Acquisizione aliunde -Limiti -(cod. proc. pen. 
artt. 606 e 607, l. 18 giugno 1965, n. 517; r.d. 15 giugno 1931, n. 778, art. 25; 
cod. pen. art. 497). 

Se alla pubblica amministrazione sia vietato acquisire notizie che la interessano 
sui precedenti penali di determinate persone al di fuori delle ipotesi regolate 
dagli artt. 606 cod. proc. pen. (modificato con legge 18 giugno 1965, n. 517) e 
25 r.d. 18 giugno 1931, n. 778, sul servizio del casellario giudiziario (n. 415). 


124 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Potest� di accertamento -Sul conto di privati -Tramite banca -Segreto ban


cario -Estensione -Violazione -Responsabilit� civile o penale -Limiti 


(cod. pen. art. 622). 

Se sussista un segreto bancario all'infuori dei casi in cui l'obbligo di segretezza 
sia espressamente riconosciuto e specificamente regolato e se, nei casi in 
cui tale segreto abbia fondamento negli usi o nel contratto, la sua violazione da 
parte della banca coinvolga solo la responsabilit� civile o penale di questa nei 
confronti del cliente e non pone la responsabilit� civile o penale dell'amministrazione 
che ha richiesto informazioni alla banca (n. 417). 

Potest� di accertamento -Sul conto di privati -Tramite banca -Segreto bancario Estensione 
nei confronti della P.A. -(l. 7 marzo 1938, n. 141; l. 7 aprile 1938, 

n. 636; l. 10 giugno 1940, n. 933, art. 10; cod, pen. art. 326; cod. civ. arti. 2622}. 
Se siano coperte da segreto di ufficio, la cui violazione �,,,,punita ai sensi 
dell'art. 326 cod. pen. anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutte 
le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le banche che vengano acquisite 
dagli organi di vigilanza nell'esercizio di tale loro funzione (n. 416). 

Sindaco ufficiale di governo -Infortunio in servizio -Indennizza -Spettanza Titolo 
-(r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 152, nn. 3 e 4; r.d. 18 giugno 1931, 

n. 773, art. 1; cod. civ. art. 2041). 
Se possa riconoscersi, ed eventualmente a quale titolo, un diritto all'indennizzo 
a favore di un soggetto, o dei suoi eredi, che abbia subito un infortunio e 
che, pur avendo agito al momento in cui sub� l'infortunio, quale organo dello 
Stato (pi� precisamente in qualit� di sindaco ufficiale di governo), pu� essere 
considerato solo pubblico funzionario, ma non anche pubblico impiegato (n. 386). 

ANTICHIT� E BELLE ARTI 

Cose Mobili -Di interesse storico e artistico -Alienazione -Preventiva autorizzazione 
-Mancanza -Controllo amministrativo -Effetti -(l. l� giugno 1939, 

n. 1089, artt. 7, 12, 14, 15 e 26). 
Se il trasferimento della propriet� di una cosa mobile, costituente opera 
d'arte, avvenuta senza l'autorizzazione preventiva del Ministero della Pubblica 
Istruzione prevista dall'art. 26 della legge 1� giugno 1939, n. 1089, abbia l'effetto 
di sottrarre definitivamente la cosa d'arte al regime di controllo amministrativo 
diretto a garantire la sua conservazione e il rispetto di eventuali situazioni di 
pubblico godimento (n. 80. 

APPALTO 

Appalti della P.A. -Appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore della 
nuova legge di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 ma rientranti 
nel regime di questa ed assoggettati ad imposta fissa di registro -Riducibilit� 
dei compensi in relazione alla non debenza di un'imposta proporzionale di 
registro -Innammissibilit� -(art. 77 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 14 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 38 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; art. 6 
. d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 
Se, p�r gli appalti aggiudicati prima del 31 dicembre 1972 ma rientranti sotto 
il regime della nuova legge di l:'egistro d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 per essere 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

l'approvazione intervenuta dopo il 1� gennaio 1973 e assoggettati quindi all'imposta 
fissa di registro in quanto soggetti all'I.V.A., si possano ridurre i cor.rispettivi 
di un ammontare pari� a quello della non dovuta imposta proporzionale di 
registro (n. 400). 

Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministeri 
LL.PP. -Aumento delle opere -Variazioni nelle varie specie di opere -Equo 
compenso -Ammissibilit� -Limiti -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; 
art. 14 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 1661 e.e.). 

Se ed in quali limiti sia applicabile l'art. 13 comma quinto del capitolato 
generale appalto opere M. LL.PP. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063) che prevede la 
corresponsione di un equo compenso per variazioni di lavori importanti modifiche 
nelle quantit� delle varie specie di opere tali da produrre un notevole 
pregiudizio economico per l'appaltatore sul caso di aumento dell'importo complessivo 
dei lavori ex art. 14 stesso capitolato che disciplina la facolt� dell'amministrazione 
di ordinare un aumento delle opere le modalit� di esercizio ed i 
correlativi obblighi dell'appaltatore (n. 392). 

Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministeri 
LL.PP. -Equo compenso per variazioni nelle quantit� dei lavori -Stipulazione 
di atto aggiuntivo -Effetti -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). 

Se la stipulazione dell'atto aggiuntivo riguardato assieme al contratto principale 
come unico contesto negoziale renda inapplicabile l'art. 13 del capitolato 
generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 rispetto alle variazioni 
di quantit� di opere in esso atto aggiuntivo previste, precludendo all'appaltatore 
ogni diritto all'equo compenso facendo venir meno precedenti riserve 
ed impedendo riserve future in ordine alla stessa materia (n. 391). 

Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministeri 
LL.PP. -Variazioni nelle quantit� dei lavori -Concordate con l'appaltatore Equo 
compenso non spetta -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). 

Se l'equo compenso previsto in favore dell'appaltatore dall'art. 13 del capitolato 
generale opere M. LL.PP. di cm al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, per il caso 
di variazioni di lavori importanti modifiche� sulle quantit� delle varie specie di 
opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'appaltatore medesimo 
possa essere applicato in caso di variazione concordata ed accettata dall'appaltatore 
(n. 390). 

Appalto di opere pubbliche -Equo indennizzo per variazioni di opere � Ribasso 
d'asta � Ammissibilit� -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). 

Se debba operarsi il ribasso d'asta sulle somme riconosciute all'impresa appaltatrice 
a titolo di equo indennizzo ex art. 13 capitolato generale opere M. 
LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che prevede un equo compenso per 
variazioni di lavori importanti modifiche nelle quantit� delle varie specie di 
opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per l'impresa appaltatrice 
(n. 393). 


1.26 

RASSEGNA DELL'AWOCAtURA DELLO StAtO 

Capitolato speciale di appalto di opera pubblica -Previsione di �Compenso a 
corpo� accanto alle altre voci nelle quali � ripartito l'ammontare dell'appalto 
-Differenza dal �Lavoro a corpo� -Spettanza indipendentemente da 
opere specifiche da contabilizzare -(art. 326 1. 20 marza 1865, n. 2248 all. F). 

Se allorch� nel capitoato speciale venga indicato l'ammontare dell'appalto 
ripartito in varie voci fra le quali figuri �Compenso a corpo� (che concorra 
appunto a formare l'ammontare complessivo dell'appalto medesimo) questo debba 
ritenersi non riferibile ad alcuna categoria di lavoro e quindi competere indipendentemente 
da opere specifiche che possono essere riportat~ in contabilit� 
ed in aggiunta ai prezzi per queste ultime contabilizzati (n. 401). 

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P.A. Atti 
aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo stipulati successivamente 
alla data di riferimento stabilita dell'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633, ammissibilit� della riduzione dei corrispettivi previsti dla tale norma Limiti 
-(art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 344 1. 20 marza 1865, 
n. 2248, ali. F). 
Se, per gili 'appatlti conclusi anteriormente ,a;J�a data del 17 ottobre 1971 (data 
di entrata in vigore de1la ffiegge di delega. per fa r.iforma tr,ibutaria 9 ottobre 1971, 

n. 825) per d quailii s1ano per� dopo tale data dinter\'enuti atti aggiuntivii per 
lavori eccedenti ill quinto d'obb[igo, :la rrevisiione dci corrispettivi stabiHta dall'a.
rt. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possa essere :estesa anche ai compensi 
11elativi a tali atti agl9iuntivii solo in quanto questi u:ltdmi abbiano carattere 
nicog;nitivo, prevedendo il'esecuzione degild ulterioI1i 1avori aille stesse condizioni
1

=sidernte nel contmtto orig~nario, ovvero anche ahlorch� gli atti aggiuntivi, 
abbiano carattere i�illilovativo (n. 399). 

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P.A. -Atti 
aggiuntivi per lavori ricompresi nel quinto d'obbligo stipulati successivamente 
alla data di riferimento stabilita dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633 -Ammissibilit� della riduzione dei corrispettivi prevista da tale norme art. 
89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 'art. 344, 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). 
Se, per gli appalti conclus1i anteriormente alla data dcl 17 ottobre 1971 (data 
di entrata in vigore deMa legge dii delega per Ja il:1iforma tributaria 9 ottobre 1971. 

n. 825) per ii quaili saano per� dopo tale data mterwnuti atti aggiuntivi per lavori 
compresi nel quinto d'obb~igo, Ja revisiOl!l!e dei cornispettivi prevista daWart. 89 
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 possa essere estesa anche aii compensi relatiw a 
tali atti aggiuntivii (n. 398). 
Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P.A. Data 
di riferimento per l'ammissibilit� della ridJuzione di corrispettivi nel 
passaggio del regime l.G.E. al regime I.V.A. -Momenti di conclusione del 
contratto -Aggiudicazione -(art. 15 comma terza 1. 9 ottobre 1971, n. 825 art. 
89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 16 comma quarto r.d. 18 novembre 
1923, n. 2440). 

Se, aii fini dcll'iapplicazione del priincipo di ridU2)ione dei corrispettivi stabilito 
dalil'ar,t. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per i contratti di cessione .di beilJi 
e di prestazioni di servi:�'ji conei1usi 1ainteriormente a1 17 ottobre 1971 (data di 
entra1Ja in vigore della legge di delega per fa mforma tI1ibutaria 9 ottobre 1971, 

n. 825), ill momento della cordusione del contratto coiincida con queillo dcll'aiggiudicazione 
(n. 397). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi conclusi nel regime fiscale 
dell'I.G.E. e da eseguire nel regime fiscale dell'I.V.A. -Revisione corrispettivi 
-Ammissibilit� -Limiti -(art. 15 comma terzo l. 9 ottobre 1971, n. 825; 
art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 

Se debba rkonoscers.i validit� 1agild atti aggiuntivi stipw!Mi per sancirie il'este:nsione 
anche ai contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi (da effettuare 
dopo il 31 dicembre 1972) conclusi nel periodo dntercorrente tra d1l 17 ottobre 
1971 (data di entrata Jn vigore della legge di delega per la riforma tributaria 
9 ott,ob!'e 1971, n. 825) ed il 31 dilioemb11e 1972 (giorno anteriore ahl'entrata 
in v1igore del decreto de1eg,ato istitutivo deM'I.V.A. 26 ottobl'e 1972, n. 633) de:! 
pni:ncipio de1la riduzione dci cornispettivi stabiilito dall'art. 89 d!l. 26 ottobre 1972, 

n. 633 per i contratti ,conclusi anteriormente al 17 ottobre 1971 in relazione ai 
quali era esolusa '1a rivalsa debl'I.G.E. (n. 396). ' 
Immobili pubblici -Servizi di p�lizia -Appalti -Procedimento di gara -Pubblicazione 
dei bandi � Nuove norme -Applicabilit� � (l. 2 febbraio 1973, 

n. 14, artt. 1 e 7; e.e. art. 1655). 
Se agbi appalti per fa pulizia di edifici pubblici si applichmo Je norme di 
cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di opere 
pubbJiiche 1e in pa�rtico1are quelle (art. 7) che prevedono ila pubblicazione dei bandi 
di gara (n. 406). 

�ASSICURAZIONE 

Poteri di vigilanza � Assicurazioni private � Attivit� autorizzate e non -Indagini 
da parte della P.A. � Limiti -(d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 artt. 3 e 65). 

Se ai sensi dell'art. 65 del t.u. 'sulle assicurazicmi private approvato con 

d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, che stabhldsce che, ove consti che vi sfano imprese, 
persone ed enti che esercitaino in viiolaZJione delle disposizioni dcl resto unico, 
H Ministero dclil'indusmfa ha facolit� di accertarie il'dnfrazione mediante verifica 
eseguita dai propri funzionari, ila possibilit� .di � tintervento e di indag.ine del 
ministero sia ,11istretta al solo caso di illegittima gestione da parte di imprese 
autorizzate ovvero ,J:1�comprenda anche tutte le :ipote~i di attivit� illecitamente 
svolte perch� non autorizzate (n. 96). 
Poteri di vigilanza � Indagini su enti -Sfera privata dei dirigenti o di terzi . Estensione 
dei poteri della P.A. � Limiti -(r.w. 4 gennaio 1925, n. 63, art. 17). 

Se i poteri di vigilanza e dii 1.ndagine delle pubbliche amministrazioni su entri 
o organismi si estendano alla sfera privata delle persone che li dirigono e a 
quella delle pernone che con essi hanno rapporti di carattere personale (n. 95). 

ATTI AMMINISTRATIVI 

.Ordinanza di chiusura di stabilimento i'iidustriale ed imposizione al titolare di 
determinate prescrizioni a1a parte del pretore in sede penale . Conflitto di 
attribuzioni con l'autorit� amministrativa � Configurabilit� -Limiti -(art. 674 
c.p.; art. 217 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; art. 20 l. 13 luglio 1966, n. 615; 
art. 7 d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322). 

Se riconta o meno un'ipotesi di conflitto di attnibuzione fra l'autorit� aro.. 
ministrativa e l'autorit� giudi2li1aria nel corso di ordtinanza del pretore, in sede 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

128 

penate, che disponga la chiusura <fil uno stabi1imento industriale imponendo al 
.titolare determinate prescrizioni e subordinando J'efficacia deU'ordirnmza di chiusur.
a all'adempimento de]JJ;e presc11izioni suddette (n. 31). 

BANCHE 

Potest� di accertamento -Sul conto di privati -Tramite banca -Segreto bancario 
-Estensione -Violazione -Responsabilit� civile o penale -Limiti -(cod. 
pen. art. 622). 

Se suss1sta un segreto bancario all'dnfuori dei casi �in cui I'obbl~go di segretezza 
slia espressamente riconosciuto e specificamente regolato e se, nei casi din 
cui tale segreto abbia fondamento negli usi o nel contratto, �a sua violazione da 
parte della banca codinvolga solo la :responsabHit� civile o penale di questa nei 
conftr01I1ti del oliente e non pone Ja responsabilit� dvi.le o penale deJl'aimministra21i.
one che ha richiesto informazioni alJJ;a banca (n. 20). 

Potest� di accertamento -Sul conto di privati -Tramite banca -Segreto bancario 
-Estensione nei confronti della P.A. -(l. 7 marzo 1938, n. 141; l. 7 aprile 
1938, n. 636; l. 10 giugno 1940, n. 933, art. 10; cod. pen. art. 326; cod. civ. 
art. 2622). 

Se siano coperte da segreto <fil ufficio, !La cui violazione � punita ai sensd dell'art. 
326 cod. pen. anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutte 
e notizie, le ,filformazioni o d dati rigua1idanti '1e banche che vengano acquisite 
dagli organi di vigilanza neLl'esercizio di tale fom funzione (n. 19). 

BENEFICENZA E ASSISTENZA 

Invalidi civili -Pensione -Controversie -Rito del lavoro -Applicabitit� -(l. 30 
marzo 1971, n. 118 art. 22; cod. proc. civ. artt. 409 e 442; l. 11 agosto 1973, 

n. 533 art. 1). 
S~ �in caso di .contrnverslia relativa alhl'accertamento dei presupposti [egalmente 
predete11mill1.ati per Ja concessione di pensione di invaLido civile inabHe 
al [avoro sia appJkabile lo .speciale rito del [avoro, potendo la materia essere 
ricondotta ad l'apporti di previdenza e asisistenza obbligatoria o <fil sdcurezza 
sociale ~n. 4). 

CATASTO 

Diritti di visure -Amministrazioni ~llo Stato -Sottoposizione o esenzione 

(d.l.C.P.S. n maggio 1947, n. 378, all. C; d.l. 31 luglio 1954, n. 533, tab. A; 
l. l� ottobre 1969, n. 679; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42). 
Se anche le .amministrazioni dello Stato sono sottoposte al pagamento dei 
�diritti di visure� di cui all'allegato C del d.l.C.P.S 11 maggio 1947, n. 378, iin 
forza delta disposi21i.one di cui aLl'a11t. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, 
abrogativa .di tutte le precedentd esenziioni e agevolazioni �tributarie (n. 8). 



PARTE Il, CONSULTAZIONI 129 

CERTIFICAZIONE 

Potest� di accertamento -Sul conto di privati -Casellario giu�Jiziario -Certificati 
-Notizie su precedenti penali -Acquisizione aliunde -Limiti -(cod. proc. 
pen., artt. 606 e 607; l. 18 giugno 1965, n. 517; r.d. 15 giugno 1931, n. 778, art. 25; 
cod. pen., art. 497). 

Se alla pubblica amministrazione sia Vlietato acquisire notizie che Ja 1interessaITT10 
1sui ptrececLenti penallii di determinate persone a!l di fuori delle ipotesi 
regolate dagli artt. 606 cod. proc. pen. (modificato con !legge 18 giugno 1965, 

n. 517) e 25 r.d. 18 giugno 1931, n. 778, sul servizio del caseHa11io giudiziario (n. 5). 
CIRCOLAZIONE STRADALE 

Depenalizzazione -Infrazioni commesse �Ja minori -Ordinanza prefettizia -Notifica 
all'esercente la patria potest� -(l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 9). 

Se l'ordinanza prefettizia di oui all'art. 9 della legge 3 maggiio 1967, n. 317, 
emessa nei oonfronti di un minore d'et�, debba essere notificata anche a colui 
che esercita la patria potest� (n. 53). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

Trasporto di cose -Furto di colli -Poteri di polizia per evitarli -Indagine del 

G.O. -Ammissibilit� � (d.P.R. 30 marza 1961, n. 197, artt. 50 e 52). 
Se possa ,ritenerisii ammissibile Uill'indagine del giudice ordinario tendente 
ad accertarn se, nel caso dii. furto su co.hli trasportati dahle Ferrovie dello Stato, 
sussistano e presentino carattere di gravit� eventuali elementi di colpa dell'amminiistrazione 
specie per quanto attiene all'esercizio dei suoi poteri di polizia 
per ev1itare il danno (n. 36). 

Servizio di Jeva -Arruolamento -Questioni di legalit� -Competenza del tribunale � 
Foro dello Stato -Applicabilit� -(r.d. 4 febbraio 1938, n. 329, art. 68; d.P.R. 
14 febbraio 1964, n. 237, art. 55; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6; cod. proc. 
civ., art. 25). 

Se per de cause di cui 1aiJ.I'art. 68 del ir.d. 24 febbraii.o 1938, n. 329, modifilcato 
dall'art. 55 �jel d.P.R. 14 fobbraio 1964, n. 237, relative a11a legalit� degli arruolamenti 
disposti dai consd,gli dii. !leva e devo!lute atHa competenza ,cJ.el tribunale nella 
cui ~iurisdizione siiecLe il oonsigJio di deva, sia applicabile il principio generale 
del foro dello Stato di cui 1a!ll'art. 25 cod. proc. civ. e all'art. 6 del t.u. 30 ottobre 
1933, n. 1611 (n. 35). 

COMUNI E PROVINCIE 

Detenuto condannato � Successivo ricovero in manicomio giudiziario -Onere 
delle spese -(cod. pen. art. 148; l. 14 febbraio 1904, n. 36, art. 6). 

Se ['onere delle spese di mantenimento di condannati it'icoverati in manii.comio 
giudiziario per sopravvenuta infermit� psichica ai sensi dell'art. 148 

14 


130 RASSEGNA DELL'AVVOCA'I1JRA DELLO STATO 

cod. pen. faccia carko ahlo Stato (amministrazione di Grazia e Giustizia) ovvero 
all'amministrazione provmciaile ~n.' 169). 

Imposta comunale sull'incremento di valore dJegli immobili IN.V.IM. -Aliquote Delibera 
comunale -Comunicazione al ministero -Natura -(d.P.R.' 26 ottobre 
1972, n. 6431 art. 16, 4� comma; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, artt. 97 e 148). 

Se ~a comuillicazione al Ministero de1le Fillanz�e deilla delibera consiliare che 
fissa � 1a misura delle 1ahlquote dehl'imposta comunale 1Sttll'iincremento di valore 
degli immobii1i, ai sensi dell'art. 16, 4� comma detl d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, 
rientri nel normale .sistema di sottoposJ.zione deg1i enti autarcrnoi territoriali ai 
controlli degli orgaJill� diretti de1lo Stato ovvero mppresenti solo una formalit� 
a<JCessoI'iia (n. 165). 

Provincie -Spese obb.ligatorie -Arred'amento uffici -Provveditorati agli studi Impianto 
telefonico -Onere della spesa -(r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 144, 
lett. E, n. 1, n. 3 e n. 5). 

Se Q'onere di provvedere alle spese per il'impianto rtelefonico �dei ;p -">vvedd.. 
tarati agli cStudi faccia cardJco aille amministrazioilli proviillciaM (n. 164). 

Spedalitd romane -Esecutoriet� degli elenchi per addebiti ai comuni -Liquidit� 
ed esegibilit� dei crediti degli ospedali -Subordinazione al mancato ricorso I 
giurisdJizionale o alla definizione del processo amministrativo -(art. 10, 
comma secondo, r.d. 5 luglio 1900, n. 277; art. 5 l. 31 maggio 1900, n. 211; 

,1 art. 7, comma secondo, l. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 29, n. 6; r.d. 26 giu


I 

gno 1924, n. 1054). 

Se Ja disposJzione del comma secondo detll'art. 10 r.d. 5 luglio 1900, n. 277, 
secondo ilia quale l'esecutoriet� conferJ.ta dalla competente autorot� amministrativa 
agld elenchi per addebiti di spedalit� romane rende il credito d�gili ospedalJ 
liiquido ed esJgibile appena trascorso il termine dd. 60 giiorni dahl.a ~asmiissione 

I 

fattane ,aJI comune iinteressato, senza che S�ia stato presentato ricorso al Consiglio 

di Stato, �sia tuttora applicabile dopo l~iintrnduzione dci T.A.R. e l'attuazione del 

I

doppdo grado nel giudizio amministrativo, dovendosi intendern che Ja Hquddit� 

ed esigJbd;Jit� del c11edito �degli ospedali, r1mangono comunque condizionate alla 

I

intangibili.t� dell'accertamento e. quindd. alla mancata tempestiva presentazione t 

del ricorso giurisdizionale a!l T.A.R. ovvem �alla definizione del processo ammi


IJ

nistrativo (n. 168). 

Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore -Autorizzazione 
all'apertura di accessi -Competenza -Licenza -Canoni -Spettanza 


(l. 6 agosto 1967, n. 765; l. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4, 5� comma; r.d. 8 &icembre 
1933, n. 1740, art. 5). 
Se .oompetente 1a rilasciare '1'1autordzzazione per l'apertura di accessi sui tI'atti 
delle ,strade statald ;interne ai centri abitati con popolazione iinferiore a 20.000 
abitanti siia l'A.N.A.S. ovve110 ml comune, ,ai sensi dell'art. 4, 5� comma della 
legige 7 febbraio 1961, n. 59, va oeorrisposto dai privati il canone .per le relative 
Licenze (n. 167). 

Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore -Zone 
limitrofe ~ Licenze edilizie e prescrizioni urbanistiche -Competenza dei 
comuni -Limiti -(l. 6 agosto 1967, n. 765; l. 7 febbraio 1961, n. 59). 

Se un comune con popo1azione mforiore ai 20.000 abitanti, le cui strade 
.statali interne sono perci� affidate in forza della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla 



PARTtl Il, CONSUL'l'AZtONl 131 

tutela e manutenziione dell'A.N.A.S., possa autonomamente, ai sensi della legge 
urbanistica 6 agosto 1967, n. 765, emanare :prewr,izioni ediil1izie in zone limitrofe 
e contigue ai tratti di strade 1statali, dnterni 'al oontro abitato ovvero necessiiti 
aihl'uorpo di preventiva ,autorizzazione da parte dell'A.NAB. (n. 166). 

COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA 

Tariffa doganale comune -Entrata in vigore -Decisione di acceleramento Misure 
di salvaguardia -Termine di applicabilit� -Trattato di Roma 
25 marzo 1957 -(art. 115; dee. Consiglio C.E.E. 26 luglio 1966, n. 532; reg. C.E.E. 
27 giugno 1968, n. 803). 

Se la decisione di acceleramento 26 [ug1io 1966 del Consig[io deliJ,e Comunit� 
Europee, relativa a!ll'entrata iJn viigore deHa tariiffa dQgana[e comune, abbia anticipato 
al 1� luglio 1968 anche d termini stabiliti dal trattato C.E.E. per J'appLicazione 
del[e misure di salvaguardia (n. 18). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

Alloggi di propriet� dell'amministrazione -Concessione per ragioni di servizio 
Dipendente in pensione -Stipula di contratto di locazione -Sfratto in via 
amministrativa proroga legale -(r.d. 29 dicembre 1927, n. 2452,. artt. 5, n. 7, 
13 e 15; d. Ministero Finanze 5 luglio 1928; d.l. 24 luglio 1973, n. 426, art. 1; 

l. 4 agosto 1973, n. 495; l. 22 dicembre 1973, n. 841). � 
Se sia possibile ottenere, mediiarnte ordiinanza di rilascio eseguiibi1e in via 
amministrativa, la dispondbi:lit� di aWJ.oggii di prnpriet� dell'amministrazione dei 
Monopoli di Stato iiniziai1mente concessi a dipendenti per rngioni di servizio e 
;rielativamente ai qua1i sda stato �Stipufato contratto di Jocazione in favore del 
concessionario collocato a riposo (n. 129). 

Ferrovie in concessione -Decadenza dall'esercizio -Contributi statali -Erogabilit� 
-(r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150, art. 15; l. 2 agosto 1952, n. 1221). 

Se sia ammissibile la concessiione dii contributi ffaianziari de[Jo Stato ad un 
concession�ario cessato per decadenza daiJI'esercizio de11a ferrovda concessa 

(n. 139). 
Ferrovie in concessione -Trasformazione in servizio automobilistico -Effetti 
sui beni e pertinenz,e della concessione -(r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2; 

r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150, art. 15). 
Quali conseguenze compo11ti fa trasformazione del servizio ferrovdariio in 
servil'iio automobilistico Dispetto ai beni costituenti la ferrovia in concessione 
e le loro pertinenze (n. 138). 

Ferrovie in concessione -Trasformazione in servizio automobilistico -Effetti 
sulla concessione -(r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2). 

Se [a concessione ferroviama coinsiervi fa 1sua efficacia anche nehla ipotesi di 
trasformazione del servizio ferroviiario !in servizio automobilistico (n. 137). 



132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO 

Appalto -Revisione prezzi -Successione di leggi nel tempo -Momento di riferimento 
della normativa da applicare -(l. 23 ottobre 1963, n. 1481; l. 17 febbraio 
1968, n. 93; r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, art. 16). 

Se, quafora occorra procedere ailla revisione dei prezzi nei contratm di 
pubblico appalto fai base aiJ.1.e disposdzioni di legge vJgenti ail:l'epoca del contratto, 
siano da app<Mcare le norme dn wgore alla data del verbale di aggiucbicazione 
ovv�ro le norme che esisendo successiva=te intervenute risultino llin v1igore 
alla data della formaile stipu:liazione del COl!ltratto (n. 320). 

Crediti verso la P.A. -Procura irrevocabile a riscuotere -Effetti -(cod. civile 
art. 1265, primo comma; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 294, primo comma). 

Se 1a procura illrrevocabiile a riscuotere un credito in nome, vece e per conto 
del mandante costituisca il procuratore tiitolare del credito ed equivalga pertanto 
a cessione dello stesso (n. 315). 

Crediti verso la P.A. � Cessione -Conoscenza da parte della P.A. -Equiparazione 
alla notificazione limiti -(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, primo comma; 
cod. civ. art. 1264, secondo comma). 

Se :la norma dell'art. 1264, 2� comma, ood. civ. che equipara la conoscenm 
dehla cessione alla notifkaziOl!le dell'atto di cessdone del credito sia applicabile 
anche nei ccmfironti del1a Pubblica Amministrazdone (n. 314). 

Provvidenze dovute dall'A.l.M.A. a favore dei produttori di olio di oliva e di 
grano duro previsione dli non assoggettabilit� a sequestro -Pignoramento Provvedimenti 
cautelari e fermo amministrativo delle relative somme di cui 
all'art. 2 d.P.R. 727/1974 -Salvezza dell'efficacia, dei fermi amministrativi 
operati anteriormente �ll'entrata in vigore del citato d.P.R. -(art. 2 d.P.R. 
24 dicembre 1974, n. 727; art. 1, d.P.R. 4 gennaio 1973, n. 532; art. 1, d.P.R. 
24 dicembre 1974, n. 727; art. 69, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). 

Se ila disposizione transitoria del quarto comma dell'art. 2 d.P.R. 24 dicembre 
1974, :n. 727, che fa salva J'efficacia degli atm di sequestro, piignoramento e 
cessione di crecbito notificati alla �lata 'di entrata ~n vigore de11o stesso dJ>.R. 
concementi !le somme dovute da1l'A.l.M.A. agli aventi dirdtto in attuazione di 
provv.idenze indicate all'art. 1 del d.P.R. 4 1uglio 1973, n. 523 ed all'art. 1 del 
ripetuto d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727 (somme che llil secondo comma del citato 
artico1lo dichiara non assoggettabili a sequestro, pignoramento, provvedimento 
cautelare, ivi compresa i fermi amministrativi di cui 1a1l'art. 69 de:l ;.d. 18 novembre 
1923, n. 2440, tranne che per H recupero da parte dell'A.l.M.A. di pagamenti 
indebiti di dette prov\nidenze) debba intendersi estesa 0ill!Che ai ferimi amministrativii 
in precedemia operati, ancorch� non espressamenl'e oitatii (n. 325). 

Stipendio del dipendente -Assegnazione di quota direttamente a favore della 
moglie divorziata -Limiti di legge -(l. 1� dicembre 1970, n. 898, art. 8, 
2� comma; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33). 

Se :l'amministrazione possa dare esecuzione ial:la 1sentenza con la quale, a 
mente dell'art. 8 opv. de1la iLegge 1� &cembre 1970, n. 898, � stata disposta 
l'assegnazione di una quota parte delilo stLpendio del dipendente stat�ale diret-

II


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1 


�=: 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

tamente 'a favore della moglie divorziata anche 'nehl'dpotesi in cui l'entit� del['
assegno di mantenimento .superi ii limiti di cui all'art. 33 t.u. 10 gennaio 1957, 

n. 3 (n. 324). 
Stipendio del dipendJente -Assegnazione ,di quota direttamente a favore della 
moglie divorziata -Sentenza di divorzio provvisoriamente esecutiva -Eseguibilit� 
-(r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 277 e 644; d.m. 15 dicembre 1972, 
art. 575; l. 1� dicembre 1970, n. 898, art. 8, 2� comma). 

Se l'amministrazione debba dare immediata esecuzione alfa sentenza dichiaTata 
provvisoriamente esecutiva con aa quale, a mente dell'art. 8 cpv. de1la legge 
1� dicembre 1970, n. 898, � stata disposta l'assegnazione di una quota parte dello 
stipendio del dipendente statale direttamente a favore del1la mogiie divorniata 
ovvero occorra che '1a sentenza istessa sia pas,sata iin cosa giudicata (n. 323). 

DAZI DOGANALI 

Tariffa d!oganale comune -Entrata in vigore -Decisione di accelleramento Misure 
di salvaguardia -Termine di applicabilit� -Trattato di Roma 25 
marzo 1957. (art. 115 -dee. Consiglio CEE 26 luglio 1966 n. 532; reg. CEE 27 
giugno 1968, n. 803). 

Se la decisione di acoe1eramento 26 1u~io 1966 del ieonsiglio delle comunit� 
europee, relativa 1ailla entrata in vd;gore defila tariffa doganale comune, abbia 
anticipato al 1 luglio 1968 anche i termillli stabiliti dal trattato CEE per J'applicazione 
deHe misu!'e di salvaguardia (n. 101). 

DEMANIO 

Beni immobili adibiti a sede di pubblico ufficio o adJ uso pubblico servmo Autotutela 
della P.A. non proprietaria n� titolare di diritti reali. (e.e. art. 823, 

e.e. art. 826, d.l. 7 maggio 1948, n. 1221 art. 12; !. 31 dicembre 1962, n. 1859 
art. 15). 
Se il'amministrazione possa procedere in via di autotutela per ottenere nei 
oonfoontd di occupanti abusivi (in particolare dipendenti, gi� assegnatad di ailfoggio 
di 1serviizio, trnsfedti o cessati dal servzio) il rilascio di beni immobili 
adibit1i a 1sede di pubblico ufficio o ad un pubblico servizio sui quali essa non 
vanti ailcun diritto reale (n. 275). 

Costruzione sui beni patrimoniali dello Stato -Licenza edilizia -Non necessariet� 
� (art. 29 l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. IO l. 6 agosto 1967, n. 765). 

Se sussista obbligo di licenza edilizia del Comune per costruzioni dello 
Stato su beni del patrimonio (n. 282). 

Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato -Omessa richiesta di licenza del 
Comune ed omessa richiesta del parere dJel Comune sulla compatibilit� con 
le prescrizioni urbanistiche -Configurabilit� di reato -Esclusione. (art. 29, 

l. 6 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765; art. 13 l. 6 agosto 1967 
n. 765, art. 41 lett. E l. 17 agosto 1942, n. 1150). 
Se sia configurabhle a carico di funzionario stataLe il ,reato prewsto dagli 
artt. 10 e 13 della ilegge 6 agosto 1967 n. 765 e 41 lett. 8 della legge J'7 agosto 


,134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1942 n. 1150 per ,costruzione 5,enza licenza nel caso di costruzione di opere 
stataJi ,sui beni del patrimonio -deHo. ,stato senza lt"ichiesta dii licenza e senza 
d1 rispetto deg1i adempimenti -controllo dell'amministrazione dei Wl.PP. e parere 
del Comune -Previsti dall'art. 10 deltla St,essa :legge 6 agosto 1967, n. 765 

(n. 284). 
Costruzioni sui beni patrimoniali dello Stato -Parere del comune sulla compatibilit� 
con le prescrizioni urbanistiche -Necessit�. (art. 29 l. 17 agosto 
1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1967, n. 765). 

Se fa norma deltl'M.t. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che ha intrndotto i1 
parere obb1tgatorio del Comune per [e costruzioni dello Stato sui beni demaniali, 
debba essere ,ritenuta applicabile anche per le costruzioni dello Stato 
sui beni rpatrumoniaili (n. 283). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Enti edilizi -Soppressi -Cessazione del comitato liquidazione GESCAL -subentro 
dell'IACP nel rapporto processuale concernente opposizione all'indennit� 
di esproprio di immobile trasferitole e d.P.R. 1036/1972 -Liquidazione 
delle competenze professionali del procuratore legale delegato dell'avvocatura 
dello Stato (per c�mto della GESCAL): e a carico dell'ufficio liquidazioni 
del ministero del Tesoro; (art. 1 l. 19 gennaio 1974, n. 9; art. 4 ter d.l. 14 dicembre 
1974, n. 658; l. 15 febbraio 1975, n. 7; d.P.R. 30 dicembre, n. 1036). 

Se, a 1seglllito deilila cessazione di attiv&t� del ,comitato di Hquidazione della 
GESCAL e del subentro dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel rapporto 
processuale concernente un'opposizione all'indennit� di esprnprio (di immobili 
trasferito allo stesso. IACPJ), le prestazioni professionali dell'avvocato al 
quale l'avvocatura dello Stato (per conto della GESCAL) aveva delegato le 
funzioni procuratorie vadano retribuite dall'IACP ovvero dall'ufficio Jiquidazione 
deil ministero del Tesoro (n. 267) 

Legge sulla casa -Aree dei piani di zona -Acquisizione volontaria -Da parte 
della GESCAL per conto dei comuni -Possibilit�. (1. 22 ottobre 1971, n. 865, 
artt. 2 comma, 36 e 60). 

Se dopo la 'emanazione de!Ja !Legge sulla casa possa ritenersi vietata il'acquisizione 
volontaria diretta di ame, ,site nei piani di zona per l'edi1izia economica 
e popolare, a cura della GESCAL o di 'ailtro istituto o ente incaricato, sia pure 
in nome e per conto dei Comuni, cui ai sensi dell'art. 35, 2� comma, della legge 
sulla casa compete promuovere l'espropriazione delle aree predette (n. 278). 

Legge sulla casa -Case popolari -Contributo statale -Approvazione programmi competenza 
della regione o degli IACP (I. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 62 
e 63; d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, artt. 22 e 27, statuto Friuli-Venezia Giulia, 
artt. 5, n. 18 e 8. 

Se gli artt. 62 e 63 della ilegge 22 ottobre 1971 m. 865 rclativ,i alla procedur:a di 
approvazi9ne dei programmi edilizi assistiti da contributo statale applicabili 
anche nel!'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia ovvero se spetti alla regione, 



j_J.f

PARTE II, CONSULTAZIONI 

in virt� degli artt. 22 e 27 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, esercitare le funzioni 
demandate agli istituti autonomi Case popolari (n. 274). 

Legge sulla casa -Competenza temporanea del Presidente della Giunta Regionale 
-Venir meno -Effetti circa la competenza prevista dalla legislazione 
previgente (l. 22 ottobre 1971 n. 865, artt. 10, 11 e 25 d.P.R. 15 gennaio 1972, 

n. 8, �l. 25 giugno 1865, n. 2359, l. 20 marzo 1968, n. 391). 
Quali siamo in materia di esprop,rfazione per pubb1ica utilit� gli organi competenti 
ad emettere i provvedimenti, gi� demandati con gli artt. 10 e 11 della 
[egge sulla casa al presidente dehla giunta regionale, dopo che a norma deLl'art. 
25 di detta J:egge tale competenza, del 'tutto temporianea, � venuta meno con 
l'ema.p.azione del d.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8 (n. 276). 

Legge sulla casa -Costruzioni GESCAL -Aree occorrenti -Applicabilit� della nuova 
disciplina (l. 22 otttobre 1971, n. 865, artt. 3, 9, 36 e 66). 

Se fa nuova discip1:ina espropriativa introdotta dalla l~gge sulla casa torni 
applfoabdlle all'acquisizione delle aree occorrenti per le costru2lioni di competenza 
della GESCAL (n. 275). 

L�gge sulla casa -Indennit� di espropriazione -Accettazione -Ius superveniens 
-Effetti preclusivi a carico dell'espropriante (l. 22 ottobre 1971, n. 865; 

l. 25. giugno 1865, n. 2359, art. 24). 
Se, qualom l'indennit� di espropriazione stabilita dall'U.T.E. in base a 
leggi precedenti quella sulla casa sia stata accettata dailil'espropriando prima 
della entrata in vigore di detta legge nuova (30 ottobre 1971), sia precluso 
all'espropriante proporre impugnativa gwdiziaria della stima effettuata dall'U.
T .E. (n. 77). 

ELETTRICIT� ED ELETTRODO 

Concessione di pubblico servizio -Illuminazione pubblica comunale -Istituzione 
dell'Enel -Denuncie di proroga successive -Tassabilit� come appalti (l. 6 
dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46). 

Se :Le denuncie di proroga e rinnovazione delle concessioni o del servizio 
di pubbLica hlluminazione �comunale relative ad anni successivi alla dstitu2lione 
dell'Enel siano tassabili non pi� come corrispettivo di concessioni, ma quali 
appalti ai sensi dell'art. 46 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (n. 60): 

Enel -Trasferimento delle imprese ex-eletttriche proventi della fornitura a privati 
-Tassabilit� (l. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
art. 56). 

Se i proventi derivanti dalla distribuzione di energia ,eJettrka a p:nivati, 
conseguiti dall'Enel dopo la entrata tin vigore della 1egge 6 dioembr.e 1962 n. 1643 
recante la istituzione di tale ente e il trasferimento ad esso delle imprese esercenti 
le industrie elettriche, siano assabili ai fini dell'imposta di registro in base 
all'art. 56 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 (n. 59). 


136 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

Beni -Appartenenza e circolazione -Assimilazione al regime degli enti pubblici 
-Limiti -(cod. civ. art. 831, primo comma). 

Se gli enti ecclesiastici siano assimilabili agli enti pubblici o se, quanto 
meno, prerogative e attributi� caratteristici dei secondi 1siano da riconoscere 
anche ai primi quanto al regime di .appartenenza e di circolazfone dei beni 

(n. 52). 
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� 

I 

Legge sulla casa -Aree dei piani di zona -Acquisizione volontaria -Da parte 
della GESCAL per conto dei comuni -Possibilit� (l. 22 ottobre 1971, n. 865, 
artt. 35, 2� comma, 36 e 60). 

Se dopo fa emanazione della Jegge sul�a casa possa ritenersi vietata l'acquisi:
mone volontaria diretta di aree, site nei piani di zona per l'edHizia economica 
e popolare, a cura della GESC~L o di altro istituto o ente incaricato, sia pure 
in nome e per conto dei comuni, cui ai sensi dell'a~t. 35, 2� comma, della legge 
sulla oasa compete promuovere l'espropriazione delle aree predettte (n. 370). 

Legge sulla casa -Competenza temporanea del Presidlenve della Giunta regionale 
-Venir meno -Effetti circa la competenza prevista dalla legislazione 
previgente (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 10, 11 e 25; d.P.R. 15 gennaio 1972, 

n. 8; l. 25 giugno 1865, n. 2359; l. 20 marzo 1968, n. 391). 
Quali 1si1ano �in materia di esprnpria:cione per pubblica ut�llit� gli organi 
competenti ad emettere i provvedimenti, gi� demandati con gli artt. 10 e 11 
della legge sulla casa al presidente della Giunta Regionale, dopo che a norma 
delil'art. 25 di detta :Legge tale oompetenza del tutto ctemporanea � venuta meno 
con -l'emanazione del d.P.R. 15 gennaio 1972 in. 8 (n. 368). 

Legge sulla casa -Costruzioni GESCAL -Aree occorrenti -Applicabilit� della 
nuova disciplina (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 3, 9, 36 e 66). 

Se la nuova disciplina espropri:ativa introdotta dalla legge sulla casa torni 
applicabille a1l'acquisi2iione dehle aree occorrenti per �le costruzioni di competenza 
della GESCAL (n. 367). 

Legge sulla casa -Indennit� di espropriazione -Accettazione -Ius superveniens Effetti 
preclusivi a carico dell'espropriante (l. 22 otttobre 1971, n. 865; l. 25 
giugno 1865, n. 2359, art. 24). 

Se, qualora l'indennit� di espropriazione stabilita dall'U.T.E. in base a leggi 
precedenti quehla �Sulla casa sia stata accettata dall"espropriando prima della 
entrata in vigore di detta legge nuova (30 ottobre 1971), sia precluso all'espropriante 
proporre impugnativa giudiziaria della stima effettuata dall'U.T.E. (n. 369). 

Volontaria giurisdizione -Decreti camerali di svincolo depositi -Sottoscrizione 
del cancelliere -Mancanza -Effettti -(cod. proc. civ., art. 57). 

Se Ia mancanza della sottoscrizione del cancelliere in ca1ce ai provvedimenti 
ca:meraLi & volontaria giurisdizione, e in particolare in calce ai decreti 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

di svincolo di depositi costituiti presso la cassa depositi e prestiti per indennit� 
di espropriazicme e simili, <irnpo;rti nuHit� della deoisione (n. 375). 

Volontaria giurisdizione . Decreti camerali di svincolo depositi � Sottoscrizione 
del cancelliere -Necessit� (cod. proc. civ., art. 57). 

Se occo!'ra, quale .requis,ito forma!1e COl!l funzione autent:icativa, la sottoscrizione 
del cancelliere accanto a quella del giudice anche per i provvediment 
came;ralti di volontaria giur1sdi2licme e 'in particolare per i decreti di svincolo 
dei depositi costituiti presso� la cassa depositi e prestiti per indennit� 
di espropriaziOl!le e &i>mili (n. 374). 

FALLIMENTO 

Ingiunzione fiscale -Notifica al curatore -Ammissibilit� � Procedura di accertamento 
del debito tributario -Necessit� (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 51 
e 93). 

Se il p:mcedimento di accertamento del debito tr,ibutarfo del fahlito nei 
confrontd deHa massa faHimentare �debba svolger.sii con il rispetto delle forme 
previiste dagili artt. 92 e segg. o deHa ~egge fallimentare ovvero se l'ammmini� 
str.azione finanziaria pos,sa, in costanza cLi fall!1imento, emettere e notificare 
al curartore ingiunzione fiscale di pagamento (n. 149). 

FERROVIE 

Ferrovie in concessione -Decadenza dall'esercizio � Contributi statali � Erogabilit� 
(r.d.l. 2 agosto 1929 n. 2150, art. 15, l. 2 agosto 1952, n. 1221). 

Se sia ammissibille la concessicme di contributii finanzial'i dello Stato ad 
un concessionario cessato per decacLenza dall'esercizio deHa ferrovia concessa 

(n. 453). 
Ferrovie in concessione -Trasformazione in servizio automobilistico � Effetti 
sui beni e pertinenze della concessione (r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2; 

r.d.l. 2 agosto 1929, n. 2150, art. 15). 
Quali COl!lseguenze comporti r1a trasformazione del serv,izio ferroviario in 
servizio automobilistico rispetto ai beni costituenti la ferrovia in concessione 
e Je loro pertinenze (n. 452). 

Ferrovie in concessione -Trasformazione in servmo automobilistico Effetti 
sulla concessione (r.d.l. 14 ottobre 1932, n. 1496, art. 2). 

Se la concessione fel'rov1al1ia conserv~ ila sua effiicacia anche neHa ipotesi 
di tmsfo!'mazione del 1servizio fe;rroviar.io in servizio automobilis,tico (n. 451). 

Trasporto dJi cose -Furto di colli -Poteri di polizia per evitarli � Indagine del 

g.o. � Ammissibilit� (d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 50 e 52). 
Se possa ritenersi ammissibile un'indagine del giudice ordinario tendente 
ad aooertare se, nel caso cLi furto su colLi .trasportati daUe ferrovie dello Stato, 


138 

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I 

sussistano e presentino carattere di gravit� eventuali elementi dli colpa deli 
l'amministrazione specie per quanto attiene all'esercizio dei suoi poteri di r 

polima per evitaTe di� danno (11.1. 445). 

FORESTE 

Sistemazione idrogeologica e conservazione del suolo -ProvveciJimenti di esonero 
dal vincoJo UJ.rogeologico -Competenza statale e competenza regionale 

(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, art. 4 lett. G); r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267, 
art. 13). ~ 
Se aJ sensi dell'.art. 4 let,t. G) del d.P.R. 15 ,gennario 1972 n. 11 ilin materia 
di sistemaziOID!e idrogeoilogica e di oonservazione del suOtlo debbano nitenersi 
tuttora 1rkompresi !ll!ella competenza statale i provvedimenti che concedono 
l'esonero dal vincolo idrogeO!logiico su terreni gi� assoggettati a!l vinCOILo medesimo 
(n. 20). 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE 

Atti interruttivi -Costituzione di parte civile -Coobbligato in solido -Effetto 
permanente (cod. civ. art. 2943, 1� comma; cod. proc. pen. art. 92). 

Se la costituzione di parte civile nel processo penale rientri tra gli atti 
i!ll!tel1ruttiVli de1la prescrizione p;revist!i dal�'art. 2943, 1� comma, cod. civ. e spieghi 
effetto interruttivo permanente, per tutta la durata del processo, anche 11.1ei 
confronti dei coobbligati solkLaiLi rimasti estranei al p;roces:so (n. 8). 

Giudicato civile o penale -Conversione del termine prescrizionale -Coobbligato 
in solido -Estensione -Condizioni (cod. �civ. art. 2953; cod. proc. pen. 
art. 27, 1� comma). 

Se fa conver&ione �del 1ermme prescrizionale previste dall'art. 2953 cod. civ. 
(secondo cui i 'diritti per ii quali �La tLegge stabilisce una prescrizione pi� breve 
dd dieci anni, quando riguardo ad essi � intervenuta sentenza di condanna, 
anche solo generica, passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci 
a!ll!lli) operi ~che nei confronti del condebitore in solido ;rimasto estraneo ail 
giudizio penale o civile quale si � formato il giudicato sul di11itto in ogni 
caso ovvero solo quando il condebitore in solido (responsabile civile) sia stato 
posto 1in condizione di partecipare al giudizio (n. 9). 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

Ricorso gerarchico -Accoglimento totale -Decisione emessa dopo 90 giorni dalla 
proposizione -Effetti sul ricorso giurisdizionale proposto (dJ.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199, art. 6; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, 7� comma). 

Se la decisione di accogihlmento tota!le dd un ricoi::so gera11chico (proprio 

o improprio) 1e messia dopo illl deco11so del te11mine di 90 gio11ni dalla proposizione 
del ricorso determini la cessazione della materia del contendere neil 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

ricorso giurilisdizionale che sia stato proposto 'a .seguito del silenzio rigetto gi� 
formatosi (n. 5). 

Ricorso gerarchico -Accoglimento parziale -Decisione emessa dopo 90 giorni 
a'alla proposizione -Effetti sul ricorso giurisdizionale proposto (d.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199, art. 6; 1. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, 7� comma). 

Se a seguito della decisione di accoglimento parziale di un ricorso gerarchico 
(proprio o improprio) emessa dopo il decorso del termine di 90 giomi 
daill.a proposizione del ricorso g,iuI1isdizionale che sia stato proposto a seguito 
del silenzio-rigetto gi� formatosi debba essere comunque deciso, salvi i provvedimenti 
che ['autor1t� amministrativa gerarichicamente :inferiiore ,ritenga di 
adottare (n. 6). 

Ricorso gerarchico -Decisione cVi rigetto -Emessa dopo 90 giorni dalla proposizione 
-Effetti (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). 

Se ,:La decisdO�!le di rigetto di un rkorso gerarchico proprio o improp'Ifo 
emessa dopo il decorso del tern:niine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso 
debba I1iteneusi ia:mtiliter data (n. :4). 

Ricorso gerarchico -Esteso al merito -Decorso del termine di 90 giorni -Ef 
fetti sul potere di decisione delle censure di merito ( d!.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199, art. 6). 

Se nel caso di ricoriso gerarchico esteso anche al merito mentre H ricorso 
giurisdizionale avverso il provvedimento originario � dato solo per motivi di 
legittimit�, il decorso del termine di 90 giorni daLla proposizione del ricorso 
faccia venir meno :il potere dell'autorJt� gerarchicamente �Superiore di decidere 
il a:icorso gerarchico per quanto attiene �alle censure di merito (n. 7). 

IGIENE E SANITA 

Legge antismog -Chiusura degli impianti termici irregolari -Impianto non 
regolarizzato ma non usato -Contravvenzione -Non sussiste (art. 27 1. 13 
luglio 1966, n. 615). � 

Se la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 27 ultimo comma della 
[egge 13 Juglio 1966 n. 615 che fogitti.ma i[ sequestro de1�'impianto consiste nell'uso 
dell'irnp1anto termico cui non siano stati 'apportati gli adattamenti e le 
modifiche ritenuti necessar'i ovvero oons~sta nel non aver adottato tali adattamenti 
o modifiche entro il termine stabilito pur senza aver. posto in liso 
l'impianto (n. 19). � 

Leggi antismog -Corpo nazionale dei vigili del fuoco -Qualit� di ufficiali o 
agenti di polizia giudiziaria e subordinazione all'autorit� giudiziaria -Limiti 
(art. 219 cod. proc. pen.; 1. 13 luglio 1966 n. 615). 

Se gli appattenenti al corpo nazionale dei vigild del fuoco siano uffioiali 

o agenti. di poliria gJudiziaria e come ta!li siano tenuti ad ottemperare agli 
or.dirni delil'autordt� giudiziara solo nei limiti delle funzioni loro attribuite 
dall'ordinamento (n. 20). 

140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Spedalit� romane � Esecutoriet� degli elenchi per addebiti ai comuni � Liquidit� 
ed esigibilit� dei crediti degli ospeclJali � Subordinazione al 'mancato ricorso 
giurisdizionale o alla definizione del processo amministrativo (art. 10 comma 
secondo r.d. 5 luglio 1900, n. 277; art. 5, l. 31 maggio 1900, n. 211; art. 7 
comma secondo l. 6 dicembre 1971, n. 1034; art. 29 n. 6 r.d. 26 giugno 
1924, n. 1054). 

Se la disposizione del comma secondo dell'art. 10 r.d. 5 luglio 1900 n. 277, 
secondo la quale l'esecutoriet� conferita dalla competente autorit� amministra� 
thna 1agli elenchi per addebiti di .spedalit� <romane rende il c11edito degli ospeda1i 
liquido ed esigibile 'appena ,trnsoorso il itermine di 60 giorni da.ila tra8missione 
fattane al comune fu:J.te11essato, senza che sia stato presentato ricorso al Cons[ghlo 
di Stat9, .sia tuttora appl:icabtiile dopo fintroduzioll.1Je dei T.A.R. e J'attuazione 
del doppio grado nel giudiziio ammministrativo, dovendosi d.ntendere che 
fa liquidit� ed es1gibildt� de credito degl:i ospedali, rimangono comunque condizionate 
all'intangibilit� deM'accertamento e quindi alla mancata tempestiva 
presentazione del ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero alla definizione del pro� 
cesso arnmi111istratlvo (n. 23). 

IMPIEGO PUBBLLCO 

Appaltatori delle imposte di consumo � Personale dipendente � Passaggio allo 
Stato � Assunzione nella imminenza dlella soppressione del tributo -Titolo 
alla icrizione nel quadro speciale � d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 8). 

Se posi.sa riconoscer.si il dirdtto al!l.a iscrizione nel quadro speoiale presso il 
Ministero delle Finanze di cui all'art. 8 del d.P .R. 26 ottobre 1972 n. 649, del 
pe11sonale assunto a tempo indeterminato dagLi appaltatori dehle dmposte di 
consumo nehla imm1nenza deil!1a pubb:licazione del deMo d.P.R. n. 649/72, che 
ha soppil'esso fimposta dd consumo (n. 838). 

Appaltatori delle imposte di consumo � Personale dipendente . Passaggio allo 
Stato � Assunzione �nell'ultimo trimestre 1972 � Frode alla legge -Configurabilit� 
(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9; cod. civ. artt. 1344, 1418 
e 1421). 

Se l'assunzione a tempo indeterminato di personale da parte di un appal� 
tatore dehle imposte di consumo, effettuata nell'ultimo tr.imestre del 1972 al fine 
di pmvocare ihl passaggio dei dipendenti allo stato per effetto di quanto previsto 
dagli" artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649, possa confdgurare un'ipotesi 
di negozio o contratto in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 cod. civ. 

(n. 836). 
Appaltatori delle imposte di consumo � Personale dipendente � Passaggio allo 
Stato -Iscrizione nel quado speciale -Interdizione dai pubblici uffici -Osta� 
tivit� (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 8; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 
art. 85). 

I 

I ~ 

Se ai fini de11a li,scrizione del per.s0111ale gi� dipendente dagli appaltatori 
delle dmposte di consumo nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze 
di cui all'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649 osti la condanna con sen� 
ten21a pasisata in gdudkato per uno dei ireati comportanti, quale pena accessoria, 
a'1nterdizione dai pubblici uffici (n. 834). ~ 

I

I 

. I 



PARTE II, CONSULTAZIONI 141 

Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo 
Stato -Iscrizione nel quadro speciale -Poteri dell'amministrazione -Natura 
discrezionale o vincolata ( d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9, 2� comma). 
comma). 

Se l'attivit� dell'Amminist�razione del!le Fiimmze in ordine a provvedimenti 
di iscriziOIIle del personale gi� dipendente dagli appa�tatori delle imposte di 
consumo neil. quadro :speciale presso :hl Miruistero delle Finanze dii cui 01H'art. 8 
del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649 abbia natura discrezionale o vincolata e in 
particOilare se abbia natura discre2lionale o vincolata l'accertamento dell'avvenuto 
OOIIlforimento per esigenze di servJzio delile ulteriori quaLifiche ai fini del riconoscimento 
delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 9, 2� comma, del d.P.R. 

n. 649/72 (Ii. 837). 
Appaltatori &elle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo 
Stato -Iscrizione net quadro speciale -Riconoscimento delle qualifiche posteriori 
al 1� gennaio 1970 -Limiti -Applicabilit� del criterio alle nuove 
assunzioni (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9, 2� comma). 

Se la norma di cui all'art. 9, 2� comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649, 
secondo cui, ai fini della iscrizione del personale gi� dipendeinte dagli appaltatori 
delle imposte di consumo "nel quadro speciale presso il Ministero delle 
Finanze di cui al precedente art. 8, si dovr� tener conto delle qualifiche riconosciute 
.successivamente al 1� gennaio 1970 semprech� risultino conferiite per 
es:igenze di servizio, sia appLicabhle alla �.potesi della nuova assunzione, nel 
senso che anche in questa ipotesi si debba accertare l'esistenza delle esigenze 
di .servizio (n. 835). 

Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione cautelare per procedimento penale (d.P.R. 
10 gennaio 1957, n. 3, artt. 91 e 92; cod. civ. art. 2129). 

Se il C.N.E.N. abbia la possibilit� di adottare nei confronti di propri dipendenti 
1soggetui a procedimento penatl.e l'istituto della sospensione �::autelare, obbligatoria 
o facoltativa (n. 831). 

Dipendenti C.N.E.N. -Sospensione cautelare per procedimento penale -Assoluzione 
-Ripristino del rapporto -Decorrenza (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 
art. 97). 

Se, '.llel caso in cui un dipendente del C.N.E.N. sottoposto a procedimento 
penale e, nehle more di questo, 1sos.peso cautelarmente dall'impiego venga successivamente 
assolto, il ripristmo aJ. fini economici del rapporto di impiego 
abbia efficacia retroattiva ovvero solo dal giorno della ;ripresa del servizio 
~Il. 832). 

Divorzio -Dipendente pubblico � Ordine di corresponsione diretta -Reddito al 
coniuge -Determinazione del tempo del pagamento -Vincolativit� per lo 
pa. (1. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 8). 

Se possa darsi :es:ecuzione a una sentenza che, .pronunciando Jo scioglimento 

o '1a cessazione degJ,i effottti civili del matrimonio d15panga che l'assegno 'da 
corrispondere da parte dell'amministrazione direttamente al ex-coniuge del pubblico 
dipendente sia pagabile nei primi giorni del mese ossia prima della 
scadenza dei termini ordinari per il :pagamento dello stipendio o della pensione 
a pubbHci .dipendenti (n. 808). 

142 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA. DELLO STATO 

Divorzio -Dipendente pubblico -Ordine di corresponsione diretta reddito al 
coniuge -Estraneit� della p.a. al giudizio -Eseguibilit� limiti (l. 1 dicembre 
1970, n. 898, art. 8; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art'. 33). 

Se 'l'amministrazione sia tenuta a dare integrale esecuzione a una sentenza 
che, pronunoiarndo Jo sciogli.mento o la cessazione deglri effettri civili del 
matrimonio a seguito di giudizio nel quale essa non fu chiamata a partecipare 
abbia posto direttamente a carioo del:l'ammiinistmzione ari ,sens.i dell'art. 8 della 
legge 1� dicembre 1970 n. 898, l'obbl~go di .corrispondere all'ex.coniuge del 
dipendente :statale una quota dello stipendrio a questi. 1spettante, superiore a 
quella cedibile, sequestrabille o pignorabile giusta 1Je disposiziOl!li de1l'art. 33 
del t.u. 10 gerniaio 1957 n. 3 (n. 807). 

Ente pubblico strumentale -Ufficio italiano cambi -Impiego pubblico -Applicabilit� 
(dell'art. 7 della l. 20 maggio 1970, n. 300; art. 7 l. 20 maggio 1970, 

n. 300; �art. 37 l. 20 maggio 1970, n. 300). 
Se l'art. 7 del1a 1legge 20 maggio 1970 n. 300 statuto dei lavoratori che 
prevede la costi.tuzione di un collegio di conoi1iazione ed arbi~ato in ordine 
alle sanzioni discip1inari irrogate al dipendente, sia applicabile nei confronti 
dcll'ufficio ~1Ja11ano cambi in mazione al disposto dell'art. 37 della :stessa ~egge 
che estende l'ambito di operativit� delle norme dello � Statuto � di dipendenti. 
degli enti pubblici non economico che la materria sia diversame!llte regolata 
da norme speciailii (n. 822). 

Enti pubblici -l. 20 marzo 1975 sul riora1inamelito del rapporto di lavoro del 
personale dipendente -Discipina del contratto di lavoro a tempo determinato 
-Inapplicabilit� della l. 17 aprile 1962 n. 230 (art. 2126 cod. civ.; 
artt. 5-6 l. 20 marzo 1975, n. 70; l. 17 aprile 1962, n. 230). 

Se, dopo l'entrata in viigore della J. 20 marzo 1975 n. 70 sul riordinamento 
degi1i enti pubblici e del rapporto di lavoro del personaile dipendente che agli 
articoli 5 e 6 regola Ja costituzione dei rnppor.ti di lavoro e quindi ile modalit� 
e�� ~e forme, rispettivamente; delle assunzioni ordinarie e delle assunziom straordinarie, 
possano ancora trovare app1icazione (sia pure nei ristretti limiti.

1

prncisati dalla precedente giurisprudenza amministrativa) nei confronti de~i 
enti. pubblici 1assoggettati alllia legge p['edet1Ja, ile difformi norme dehla ileggge 
17 aprile 1962 n. 230 disciplinanti H contratto di Javoro a tempo deteliIIll�nato 

(n. 825). 
Enti pubblici economici o non -Enti strumentali -Ufficio italiano cambi. 

Se ['uffiioio italiano cambi abbia natura di ente pubblico economico ovvero 
di ente pubblico istituzionale (n. 821). 

Pubblico impiego -Invalidi assunzione per concorso nella carriera direttiva e di 
concetto o per chiamata diretta nelle carriere esecutive e ausiliarie con 
elevazione del limite di et� -Concorsi per carriere esecutive e del personale 
ausiliario -Elevazione del limite di et� -Impossibilit� -(art. 12, l. 2 aprile 1968, 

n. 482). ' 
Se sia applicabhle ai coocorsi di �assunzione bal!JJditi dahla P.A. re1atrivamente 
ailile carriere esecutive e del per:sonMe ausiliario l'elevazione del 1iimite di et� 
sino a 55 ,per gli 1in\(alidi di guerna, civili, ed equiparati, come previsto per l'd.potesi 



PARTE II, CONSULTAZIONI 1.43 

di chiamata diretta senZJa concorso per le anzidette carriere e per fipotesi di 
COl!liCO!'Sd concementi [e caru:iere direttive o di ooncetto dall'art. 12 legge 
2 apinhle 1968, n. 482 (n. 820). 

Sindaco ufficiale di governo -Infortunio in servizio -Indennizzo -Spettanza Titolo 
-(r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 15, nn. 3 e 4; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, 
art. 1; cod. civ. art. 2041). 

Se possa riconoscersi, ed eventualmente a quale titolo, un diritto all'indenndzzo 
a f'avore di un soggetto, o dei suoii eredi, che abbia subito U1I1. lirrlfortllliliO 
e che, pur avendo agito al momento in cui iSUb� ['infortundo, qua!le organo de11o 
Stato (pi� precisamente dn qualit� di sindaco uffiidaile di govemo), pu� ess,ere 
considerato solo pubblico funzionar.io, ma 111on anche pubblico iimpiegato (n. 806). 

IMPOSTA DI CONSUMO 

Appaltatore delle imposte di consumo � Personale dipendente -Passaggio allo 
Stato � Assunzione nella imminenza della soppressione del tributo -Titolo 
all'iscrizione nel quadro speciale e (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 8). 

Se possa riconos,oersi dJ1 dimtto aH'isorizone nel quadro speciale presso il 
Ministero dehle Finanze di cui all'art. 8 de� d.P.R. 26 ottobre 1972, 111. 649, del 
personale assunto a tempo dndetermi.nato dagili appaltatori deJJ.e imposte di 
consumo nella 4mminenza della pubb1icaz1one del dettb d.P.R. n. 649/72, che ha 
soppresso l'imposta dd consUIJDO (n. 28). 

Appaltatori delle imposte di consumo � Personale dipendente -Passaggio allo 
Stato -Assunzione nell'ultimo trimestre 1972 � Frode alla legge � Configurabilit� 
� (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9; cod. civ. artt. 1344, 1418 
e 1421). 

Se l'assunzione a �tempo !indeterminato di personale da parte di un appaltatore 
delle imposte di consumo, effettuata nell'uLtimo trimestre del 1972 a[ 
fine di provocare il passaggio dei ddpendenti aillo Stato per effetto di quanto 
prev.iJsto dagli artt. 8 e 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, possa configurare 
un'ilpotesi di negozio o contratto �fr1 f.rode a:Jla 'legge ai sensi dell'art. 1344 
cod.. civ. (n. 31).. 

Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo 
Stato � Iscrizione nel quadro speciale � Interdizione dai pubblici uffici � 
Ostativit� � (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, art. 8; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 
art. 85). . 

Se ai fini dell'iscrizione del personale gi� dipendente dagli appaltatori delle 
imposte di consumo nel quadro speciale presso il Ministero delle Finanze di cui 
aill'art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, osti ia condanilla con sentenza passata 
!Lu giudicato per uno dei ,reati comportanti, quaile pena accessoria, l'dnterdilzilone 
dai pubbHci uffici (n. 29). 

Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente � Passaggio allo 
Stato -Iscrizione n.el quadro speciale � Poteri dell'amministrazione -Natura 
discrezionale o vincolata � ( d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9, 2� comma). 

Se fattivit� dell'amministrazilone deHe Finanze iin ordine ai provvedimenti 
di iscr,izione del personale gi� dipendente dagli appaltatori delle imposte di con



144 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sumo nel quadro specia1e presso il Ministero deLle Finainze di cui 1aill'art. 8 del 
dJ>.R. 26 ottob11e 1972, lll. 649, abbia l!latura discrezionaile o vincolata e in particoLaire 
se abbia natura idiscrez;ionaile o vllincolata l'accertamooto dehl'avvenuto 
conferimento per es.igenze di servizio dehle ulteriori qualifiche ai fini del riconoscimento 
delle 1Stesse secondo quanto previsto .da!11'1art. 9, 2� comma, del d.P.R. 

n. 649/72 (n. 32). 
Appaltatori delle imposte di consumo -Personale dipendente -Passaggio allo 
Stato -Iscrizione nel quadro speciale -Riconoscimento delle qualifiche posteriori 
al 1� gennaio 1970 -Limiti -Applicabilit� del criterio alle nuove assunzioni" 
(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, artt. 8 e 9, 2� comma). 

Se fa l!lorma di cui all'art. 9, 2� comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, 
secondo cui, ai fmi dell'dscrizione del persona!le gi� dipendente dagli appaltatOll"
i delle imposte di consumo nel quadro speciale presso il Ministero .delile 
Finanze di cui al pl'ecedente art. 8, ,si dovr� tener COil'.1to delle qualifiche riconosciute 
successivamente ail 1� gennario 1970 semprech� 111su1tino cooferite per 
esigenre di servizio, sia app.Lioabiile alla ipotesi deihla nuova assun:z;ione, nel senso 
che aoche dn questa ipotesi 1sti debba accertare l'esistenza deille esigenze di ser-' 

I

vdZiiio (n. 30). 

I

I

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IMPOSTA DI REGISTRO 
i:;

f:
f: 
*-' 

Concessione di pubblico servizio -Illuminazione pubblica comunale -Istituzione 
dell'E.N.E.L. -Denuncie di proroga successive -Tassabilit� come appalti 


(1. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 46). 
Se Je denuncde ,di proroga e Dinnovazione delle ieoncessioni del servJmo di 
pubblioa ihluminazione comUi1'.1ale relative ad anni successivd aill'istituzione del['
E.N.EL 1siaa:io tassabili non pii� come cor111srpettivo di concessioni, ma quald 
appalti� ai sensi dell'art. 46 del r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (n. 464). 

I 

E.N.E.L. 
-Trasferimento delle imprese ex-elettriche proventi della fornitura a 
privati -Tassabilit� -(l. 6 dicembre 1962, n. 1643; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
art. 56). 
Se i proventd demvanti dalila distribuz,ione di energia elet�trica a privati, 
conseguiti dahl'KN.EL. dopo l'entrata m vigore della Jegge 6 dicembre 1962, 

1

n. 1643, recante l'ffistitu.zione di .tate ente e il .trasferimento ad esso delle imprese 
esercencti Je indust11ie elettriche, 1siano itassabilld aii fini dell'imposta di registro 
in base ahl'art. 56 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (n. 463). 

Locazione di immobile urbano -Amministrazione locataria -Proroga legale Denuncia 
di contratto verbale -Spettanza dell'obbligo -(d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 634, artt. 3 e 55,� l. 12 agosto 1974, n. 351). 
Se l'amminiistraz,ione loca1laria di un immobile, adibito a 1sede di ufficio 
pubblico, che dntende avvalersi dehla proroga iLegale dei contratti di locazione 
sia 'tenuta a presentare la C.D. denuncia di CO!lltratto verbale ovvero se tale 
obbldgo incomba solo ailla controparte P�I1ivata focatrice (n. 457). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

Esenzioni e agevolazioni -Societ� -Nuovi investimenti -Proroga fino all'entrata 
in vigore della .ri:forma tributaria -Esercizi o non coincidente con l'anno 
solare -Computabilit� della frazione come distinto periodo d'imposta 


(d.l. 30 agosto 1968, n. 918, artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 13; l. 25 ottobre 1968, n. 1089; 
d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 57; l. 18 dicembre 1970, n. 1034; d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 598, artt. 27 e 28). 
Se i�. benefici mscaM in materia di imposta di ricchezza mobfile e sulle societ� 
prewsti daiwli rutt. 8, 13 del d.ll. 30 agosto 1968, n. 918 (convertito in [egge 25 ottobre 
1968, ID.. 1089) dichiara1Ji app1:iicabifil, con l'art. 57 del dl. 26 ottobre 1970, n. 745 
(convertito in fogge 18 dioembre 1970, ID.. 1034) agJi esemizi sociali chiusi fino 
alila data di entrata in vdgore della riforma ctributaria, debballl.o ritenerai spettalll.
rti, per [e societ� il cui esercizio non codlll.oida con ['alll.lll.o solare, anche per 
la rrazione di esercizio a1D.teriore a:l 1� gerunai�.o 1974, che costituisoe, a norma 
dell'art. 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, un msmnto periodo d'imposta 

(n. 66). 
IMPOSTA GENERALE SULl..'ENTRATA 

l.G.E. sui prodotti vinosi -Appaltatori t:Delle imposte di consumo incaricati della 
riscossione -Distribuzione delle bollette di accompagnamento a cura� delle 
intendenze di finanza -Onere della stampa -(art. 4 d.P.R. 14 dicembre 1961, 
n. 1315). 
Se ~a preV'isiane dehla � dis�trdbuziane � a cura delle Lntendenze di Finanza 
delle bollette di accompagnamento per la il1iscossione dell'I.G.E. 1sui prodotti vinosi 
(art. 4 d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315) valga a porre a caTdco dehlo Stato le 
spese di stampa delile bohlette stes,se ed a oosti�.tudre fil diritto degli appaltatori 
delle imposte di c01D.Sumo (dncarioati della riscossione delil'I.G.E.) alla distribuziione 
grartuita ed a!l conseguente :l1imborno delle spese sostenute a causa della 
mancata wstribuzione (n. 170). 

l.G.E. sui prot:Dotti vinosi -Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della 
,riscossione -Pretese di rimborso delle spese per la stampa delle bollette di 
accompagnamento -Incompetenza della commissione per la definizione dei 
rapporti tra comuni ed appaltatori -(d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; &P.R. 
14 dicembre 1961, n. 1315,� art. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). 
Se [a pretesa degli ex appaltatoru dehle imposte di consumo di�. essere r1mborsa!
ti del 1costo del1a stampa delle bollette di oocompagin:amento emesse per [a 
tlsoossione dell'I.G.E. sui priodotti vinosi che, a partfu:"e del 1962, avrebbero dovuto 
essere � distr,ibuite � da.file Intendenze di Fd:nanze possa essere aV'alll.Zata iirunanzi 
alla commdissione speciaJle cos1Jituirta (ex art. 3 d.P.R. 26 ol:ltobre 1972, ID.. 649) rper 
i1:a definizione dei irapporti tra comuni e appaltatori�. in ,di�.pendenza dell'abolizione 
del�e dmposrte di consumo (n. 168). 

l.G.E. sui prodotti vinosi appaltatori delle imposte di consumo incaricati della 
riscossione -Qualit� di agenti contabili -Approvazione del rendiconto -Pretese 
successive -(art. 74 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; &P.R. 14 dicembre 
1961, n. 1315). 
Se ,gfil :appaltatori delile imposte di consumo che per quanto concerne la a:iiscossdonie 
defil'LG.E. sono contabiili defilo Stato so~getti afflle i!lOI1IIle deLla conta� 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

146 

biillit� pubblica ed in prurtliOOilaxe all'obbligo di rendiconto, possono avanzare IM"e,
tese dii rimbooso del costo della stampa dethle bollette di accompagnamento 
emesse per [a rriscassione delil'l.G.E. siU� prodotti vinosi (che a parti!l'e da� 1962 
avtrebbero dovuto esse!l'e � dismbuite � da:lle Intendenze ,di FI�inanza) dopo che 
il renddcooto sia stato la(plpll'Ovato senza pretes'e o !l'iserv,e di sorva (n. 169). 

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 

Azione di arricchimento -Contratto di appalto -Ritenute IG.E. sui corrispettivi Passaggio 
al rregime I.V.A. -Ritardo nell'entrata in vigore -Indebita completazione 
dell'amministrazione committente -Configurabilit� -Limiti -(d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633, artt. 89 e 94; l. 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 15, 3� comma 
e 19; cod; civ., art. 2041). 

Se ['appa1tatore di opera pubblica che assume di aver pattuito un deterrndnato 
prezzo in vista deM'ent!l'ata I�.111 vigore dcl !l'egime dclla dm.posta su valore 
aggiunto, che avrebbe dovuto avvenfre il 1� di:eembre 1972, e di aver perci� subito 
un 1aggmvio iLn conseguenza delle [eggi che ne hanno ritardato ['entmta in vigore 
al 1� gennaio 1973, possa agi!l'e contro l'amministrazione co:rmnittente per ingiustificato 
arricchimento ai sensi del 2041 cod. civ. (n. 6). 

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica -Natura -Indennit� di 
mora -Applicabilit� -(d.m. 8 luglio 1924,� d.l. 16 gennaio 1936, n. 54, all. C; 

d.l. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, art. 6). 
Se l'imposta erariale sul consumo dcl gas e delil'energia elettrJ.ca di cui al 

t.u. 8 [ugldo 1924 costituisca un'imposta di fabbricazione e trovi perci� per essa 
applicazione l'art. 6 del d;l. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, sull.'indellillit� di 
mO!l'a !in materia di dmposta di fabbricazione (111. 30). 
Imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica -Sanzioni per le violazioni Natura 
-(d.m. 8 luglio 1924, art. 15; d.l. 16 gennaio 1936, n. 54, all. C. art. 5; 

l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 4). 
Se ila pena pecundaria rommilllata ,dallJ.'art. 15 dcl t.u. 7 [ug1io 1924, recante 
disposizioni di carattere [egislativo concernenti l'wposta err-ariale sul consumo 
del gas e dell'energia elettrica, per il !l'itaridato pagamento delil'dmposta costituisca 
una vera pena pecundar&a ovvero una sovratassa (n. 29). 

Imposta sul consumo del gase e dell'energia elettrica -Sanzioni per le violazioni 
-Oblazione -Applicabilit� -(d.m. 8 luglio 1924, art. 15; d.l. 16 gennaio 1936, 

n. 54, all. C, art. 5; d.l. C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1286, art. 6; l. 7 gennaio 1929, 
n. 4, art. 15). 
Se rispetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'art 15 del t.u. 8 luglio 1924, 
recall1te disposizioni dd carattere legislativo concernehti ['imposta erariale sul 
OO!llsumo del gas e dell'energda clettrica, possa ,trovare applicazione ['art. 15 deltla 
legge 7 gennaio 1929, n. 4, che prevede ila possdbiliit� di oblazione meddante pagamento 
di un sesto dell'ammontare massimo della pena pecuniaria (n. 31). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

IMPOSTE E TASSE 

Appalti della P. A. -Appalti aggiudicati anteriormente all'entrata in vigore della 
nuova legge di registro di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 ma rientranti 
nel regime di questa ed assoggettati ad imposta fissa di registro -Riducibilit� 
dlei compensi in relazione alla non t$ebenza di un'imposta proporzionale 
di registro -Inammissibilit� -(art. 77 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634; 
art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 

Se, per gli appalti. aggiudicati prima del 31 dicembre 1972 ma rientranti 
sotto il reg,1me della nuova legge di regi!stro d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 per 
essere l'approvazione intervenuta dopo il 1� gennaio 1973 e assoggettati quindi 
ail!l'imposta fissa di registro <in quanto soggetti all'Iva, si possano ridurre d corrispettivi 
di 1lLll ammontare pari a quello del.La non dovuta dmposta proporzionaile 
di registro (111. 605). 

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P. A. Atti 
aggiuntivi per lavori eccedenti il quinto d'obbligo stipulati successivamente 
alla data di riferimento stabilita dell'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1977 

n. 633, ammissibilit� deUa riduzione dei corrispettivi previsti da tale no~ma Limiti 
-(art. 89 ,d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 344 l. 20 marzo 1865 
n. 2248 all. F). 
Se, per gli appalti conclusi anteriormente alla data del 17 ottobre 1971 (data 
di entrata in vigore defila ~egge di delega per la riforma tribu1Jarfa 9 ottobre 1971, 

n. 85) per i quali siano per� dopo tale data intervenuti atti aggiuntivi per 
lavOI1� eccedenti i�ll quinto d'obbligo, .fa revdsione dei corriS(lJettivi stabi1ita daJlra.
rt. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 possa essere estesa anche ai ,compensi relativi 
a tali atti aggiU111tivi solo in quanto questi ultimi abbiano carattere ricognitivo, 
prevedendo l'esecuzione degli ulteriori lavori alle stesse condizioni 
considerate nel contratto originario, ovvero anche ahloreh� gli ,atti aggiuntivi, 
�abbiano carattere dnnovativo (n. 604). 

Contratti di cessione di beni e di prestazioni di servizi -Appalti della P. A. Atti 
aggiuntivi per lavori ricompresi nel quinto d'obbligo stipulati successivamente 
alla data di riferimento stabilita dall'art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633 -Ammissibilit� della riduzione dei corrispettivi prevista da tali norme (
art. 89 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 344 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). 
Se, per gli appwti concLusi anteriormente affila data del 17 ottobre 1971 (data 
di entrata in vigore della legge di delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971 

n. 825) per i quali ,siano per o' dopo tale data intervenuti atti aggiuntivi per 
lavori compresi nel quinto d'obbligo, la revisione dei corrispettivi prevista dall'art. 
89 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 possa essere estesa anche ai compensi relativi 
a tali atti aggiuntivi (111. 603). 
Contratti di cessione di beni e di prestazioni t:Di servizi -Appalti della P. A. Data 
di riferimento per l'ammissibilit� della riduzione di corrispettivi nel 
passaggio del regime lge al regime Iva -Momenti di conclusione del contratto 
-Aggiudicazione -(art. 15, comma terzo, l. 9 ottobre 1971, n. 825; art. 89 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 16, comma quarto, r. d. 18 novembre 1923, 
n. 2440). 
Se, ai fini dell'applicazione del pri111oipio di riduzione dei corrispettivi stabilito 
da11'art. 89 d.P .R. 26 ottobre 1972 :n. 633 per i contratti di cessione di benli 


1JO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sino a 55 per gli invalidi di guerra, civiLi, ed equi,parati, come previsto per l'ipotesi 
di chiamata diretta senza conco11so per le anzidette carriere e per !'[potesi di 
concorsi concernenti ile carriere direttive o di cOlilCetto dall'�art. 12 ~egge 
2 aprile 1968, n. 482 (n. 36). 

ISTRUZIONE 

Provincie � Spese obbligatorie � Arredamento uffici � Provveditorati agli studi � 
Impianto telefonico -Onere della spesa � (r.d. 3 marzo-1934, n. 383, art. 144, 
lett. E, n. 1, n. 3 e n. 5). 

Se l~onere di provvedere ~lle spese per J'impianto teleforuioo dei provveditorati 
agli studi faccia camco alle .amministrazioni provinciali (n. 44). 

LAVORO 

Dipendenti C.N.E.N. � Sospensione cautelare per procedimento penale � ( d.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3, artt. 91 e 92; e.e. art. 2129). 

Se il C.N.E.N. abbia la possib~1it� di adottare nei confronti di propri dipendenti 
.soggetti a procec:Umento penale l'istituto della sospensione cautelare, 
obbligatorfa o facoltativa (n. 96). 

Dipendenti C.N.E.N. � Sospensione cautelare per procedimento penale � Assoluzione 
-Ripristino del rapporto � Decorrenza � (d.P.R. IO gennaio 1957, n. 3 
art. 97). 

Se, nel caso in cui un dipendente del C.N.E.N. sottoposto a procedimento 
penale e, nelle more di questo, sospeso cautelarmente dall'impiego venga successivamente 
assolto, il 11ipI1istino ai fini economici del rapporto di impiego abbia 
efficacia retroattiva ovvero .solo dal� giorno della ripresa del serv.izio (n. 97). 

'invalidi civili -Pensione -Controversie -Rito del lavoro � Applicabilit� -(l. 30 
marzo 1971, n. 118 art. 22; cod. proc. civ. artt. 409 e 442; l. 11 agosto 1973, 

n. 533, art. 1). 
Se in caso di controversia relativa al.J'accertamento dei presupposti :legalmente 
.predeterminati per la concessione di pensione di invalido civile inabile 
al lavoro sia applicabhle Jo speciale rito del lavoro, potendo ila mater~a essere 
ricondotta �ai rapporti di p�revideilza e assistenza obbLigatoria o di �sicurezza 
sociale (n. 95). 

LOCAZIONI DI COSE 

Alloggi di propriet� dell'amministrazione -Concessione per ragioni di servizio Dipendente 
in pensione -Stipula di contratto di locazione -Sfratto in via 
amministrativa proroga legate � (r.d. 29 dicembre 1927, n. 2452, artt.. 5, n. 7, 13 
e 15; & min. finanze 5 luglio 1928; d.l. 24 luglio 1973, n. 426, art. I; l. 4 agosto 
1973, n. 495; l. 22 dicembre 1973, n. 841). 

Se sia possibi�le ottenere, mediante 011dinanza di rilascio eseguibile in vilia 
amministrativa, la disponibilit� di alloggi di propriet� dell'amministrazione dei 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

monopoli di Stato inizialmente concessi a dipendenti per ragioni di servmo e 
relativamente ai quali sia .stato stipulato contratto di locazione in favore del 
concessiionariio collocato a riposo (n. 152). 

Locazione di immobile urbano -Amministrazione locataria -Proroga legale -Denuncia 
di contratto verbale -Speitanza dell'obbligo -(dJ.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 634, artt. 3 e 55; l. 12 agosto 1974, n. 351). 
Se l'amministrazione locataria di un i�mmobile, adibito a .sede di uffioio pubblico, 
che intende avvailer.si della proroga lega�le dei contratti di locazione sia 
tenuta a presentarr-e ila c.d. denuncia di contrattiQ verbale ovvero se tale obbligo 
incomba solo alla controparte pr.ivata :locatrice (n. 153). 

MATRIMONIO 

Divorzio -Dipendente pubblico -Ordine di corresponsione diretta reddlito al 
coniuge -Determinazione del tempo del pagamento -Vincolativit� per lo 

P.A. -(l. 1� dicembre 1970, n. 898, art. 8). 
Se possa darsi esecuzione a una sentenza che, pronunciando Jo sciog.Lirnento 

o la cessazione degli effetti civiili del matrimonio disponga che l'assegno da cor:
rispondere da �parte dell'amministra2lione direttamente ail.l'ex-coniuge del pubblico 
dipendente .siia pagabile nei prirni gforni del mese ossia prima della scadenza 
dei termini ordina11i per il pagamento deHo stipendio o della pensione ai pubblici 
dipendenti (n. 32). � 
Divorzio -Dipendente pubblico -Ordine dli corresponsione diretta reddito al 
coniuge -Estraneit� della P.A. al giudizio -Eseguibilit� limiti -(l. 1� dicembre 
1970, n. 898, art. 8; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33). 

Se l'amministra2lione �Sia tenuta a dare int~rale esecuzione a una sentenza 
che, pronunciando lo scioglimento o ria cessazione degli effetti civili del matrimonio 
a seguito di giudizio nel quale essa non fu chiamata a pa11tecipare abbia 
posto direttamente a carico delJ'arnmin~straz:ione ai sensi dell'art. 8 della legge 
1� dicembre 1970, n. 898, l'obbligo di cor.iiispondere aiLI'ex-coniuge del dipendente 
stata�le una quota dello stipendio a questi �spettante, .supemore a quel;Ja cedibile, 
sequestrabile o pignorabile giusta le disposdzioni dell'oart. 33 del t.u. (n. 31). 

Stipendio del dipendente -Assegnazione di quota direttamente a favore della 
moglie divorziata -Limiti di legge -(l. 1� dicembre 1970, n. 898, art. 8, 2� comma; 
dJ.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 33). 

Se l'amministrazione possa dare esecuzione alla sentenza con la quale, a 
mente dell'art. 8 c.p.v. del�la L 1� dicembre 1970, n. 898, � stata disposta l'assegnazione 
di una quota parte dello :stipendio del dipendente .statale direttamente a 
avore della moglie divorziata al!lChe nell'ipotesi in cui l'entit� dell'as�s~o di mantenimento 
superi i Hrmtlti di cui aLl'art. 33 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. ~6). 

Stipendio dlel dipendente -Assegnazione di quota direttamente a favore della 
moglie divorziata -Sentenza di divorzio provvisoriamente esecutiva -Eseguibilit� 
-(r.d. 23 maggo 1924, n. 827, artt. 277 e 644; d.m. 15 dicembre 1972, 
art. 575; l. 1� dicembre 1970, n. 898, art. 8, 2� comma). 

Se l'amministrazione debba dare immediata esecuzione aLla sentenza dichiarata 
provv.isorfamente �esecutiva con Ia quale, a mente dell'art. 8 cpv. della 


152 
RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

, 
1. 1� dicembre 1970, n. 898, � stata disposta l'assegnazione di Uilla quota parte 
dehlo stipendio del ctipendente stata}e direttamente a favore della moglie divorziata 
ovvero occorra che la sentenza stessa sia passata in cosa giudicata (n. 35). 


I/ 

MILITARI 

Servizio di leva -Arruolamento -Questioni di legabilit� -Competenza del tribunale 
-Foro dello Stato -Applicabilit� -(r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, art. 68; 


d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 55; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6; 
cod. proc. civ. art. 25). 
Se per Je cause di cui all'ar.t. 68 del r.d. 24 febbraio 1938, n. 329, modificato 
dall'art. 55 del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, relative ailla Jegalit� degli arruolamenti 
disposti dai consigli di leva e devolute il!lla competenza del tribunaJe nella 
cui giurisdizione ,siede il consiglio di ~eva, sia appJJcabile H principio generale 
del foro dello Stato di cui aU'art. 25 cod. proc. civ. e all'art. 6 , del t.u. 30 ot


g

tobre 1933, n. 1611 (n. 30). 

I 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

I 

I @ 

Crediti verso la P.A. -Cessione -Conoscenza da parte della P.A. -Equiparazione 
alla notificazione limiti -(r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 69, primo comma; 
cod. civ. art. 1264, secondo comma). 


Se fa morma de11'art. 1264, secondo comma cod. civ. che equipara la conosoienza 
della cessione aL1a notificazione dell'atto di cessJone del crndito sia app:
licabile anche nei confmnti deLla pubblica wnministrazione (n. 59). 


Crediti verso la P.A. -Procura irrevocabile a riscuotere -Effetti -(cod. civile 
art. 1265, primo comma; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 294, primo comma). 


Se la procura inrevocabdle 'a riscuotere un credito in nome, vece e per conto 
del mandante costituisca il procuratore titolare del credito ed equivalga pertanto 
a cessione dello s�tesso (m. 60). 


OPERE PUBBLICHE 

Acque pubbliche -Acque sotterranee -Modificazione del regime delle acque cagionate 
da costruzioni di opere pubbliche -(art. 103 t.u. 11 dicembre 1933, 


n. 1775). 
Se i premi e vimborsi prevdsti dall'art. 103 del t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, 
in favore di coJui che, .in seguito a ricerche, �Scopra .acque sotterranee aventi i 
requisHi de11e acque pubbliche, competano all'ente costruttore di opera pubblica 
(galleria ferroviaria) che modifichi il regime delle acque sotterranee gi� affio


I

ranti in superficie convogliandole dn Juogo diverso da quello in cui prima affioravano 
(n. 148). 


� 



PARTE II, CONSULTAz;mNI 

Acque pubbliche -Acque sotterranee -Recisione di vena idrica cagionata dalla 
costruzione di opera pubblica -Indennizzo per gli utenti delle acque pubbliche 
-Utenti di fatto -(art. 48 r.d. 11 d!icembre 1933, n. 1775; art. 46 

l. 25 giugno 1865, n. 2359). 
Se sia dovuto all'.utente di fatto di acque pubbliche ~non munito di concess~
one amminist�rativa o riconoscimento) <l'indennizzo prev1sto dall'art. 48 r,d. 
11 dicembre 1933, n. 1775 per :la .perdita deH'acqua derdvante dail!la recisione della 
vena idrica sotterranea cagionata dalla costruzione di opera pubblica (n. 146). 

Acque pubbliche -Acque sotterranee -Recisione di vena idrica cagionata da 
costruzione di opera' pubblica -Indennizzo per il proprietario del fondo (
art. 103, quarto comma r.d. 11 dicembre 1953, n. 1775; art. 93 r.d. 11 dicembre 
1933, n. 1775; art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359). 

Se :l'indenndzzo pI1evis�to dall'art. 46 della legge 25 gjugno 1865, n. 2359 in 
favore del proprietario del fondo che dall'esecuzione dell'opera di pubblica uti� 
iit� venga a .soffrire un danno permainente sia dovuto a1l proprietario del fondo 
per ila perdita della possibilit� di estran:e acque dal sottosuolo e di utilizzaI11e 
per usi domestici (n. 147). 

Appalto -Revisione prezzi -Ricorsi gerarchici -Silenzio rigetto -Termine pe� 
rentorio -Applicabilit� -(d.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199. Art. 6 -d.l. C.P.S. 
6 dicembre 1947, n. 1509, art. 4.) 

Se, in materia di revcisione dei prezzi per i contratti dci pubhlico appalto, 
il termine perentorio previsto dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 
per la formazione del silenzio-rigetto su ricorso gerarchico possa trovare appli� 
cazione (n. 154). 

Appalto � Revisione prezzi � Successione di leggi nel tempo � Momento di riferimento 
della normativa da applicare � (l. 23 ottobre 1963, n. 1481; l. 17 
febbraio 1968, n. 93; r.d. 19 novembre 1923, n. 2440, art. 16). 

Se, qualora occorra p!1ocedere alla revis.ione dei prezzi nei contratti di pubblico 
�appalto in base alle disposizioni di legge v:igenti aU'epocoa del contrattoo, 
siamo da applicare Je norme in vigore a!lla data del verbale di aggiudicazione 
ovvero le norme che essendo successiva:mente intervenute .r,isultino fo 
vigore alla data della formale stipulazione del contratto (n. 155). 

Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministeri 
LL.PP. -Aumento delle opere � Variazioni nelle varie specie di opere � Equo 
compenso.� Ammissibilit� -Limiti -(art. 13 d!.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; 
-art. 14 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063; art. 1661 e.e.). 

Se ed in quali Limciti sia applicabile l'art. 13 comma quinto del capitolato 
generale appalto opere M. LL.PP. (d.P.R. 16 luglio 1962, n. 2063) che prevede la 
corresponsione di un equo compenso per vadazioni di lavori ~mportanti modifiche 
nelle quantit� delle varie specie di opere tali da produrre un notevole 
pregiudizio economico per l'appaltatore sul capo di aumento dell'importo com� 
plessivo dei lavori ex art. 14 stesso capitolato che disciplina la facolt� dell'amministrazione 
di ordinare un aumento delle opere le modalit� di esercizio 
'ed i correlativi obblighi dell'appaltatore (n. 142). 


154 

llASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere di competenza ministeri 

LL.PP. -Equo compenso per variazioni nelle quantit� dei lavori -Stipula


zione di atto aggiuntivo -Effetti -(artt. 13 d.P.R. 16 luglio 196~, n. 1063). 

Se la stipulazione dell'atto aggiuntivo riguardato assieme al contratto principale 
come unico contesto nego2liale renda <IDappHcabile J'art. 13 del capitolato 
generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 risp�tto alle 
varfaziond di quantit� dd opere in esso atto aggiuntivo previste, precludendo 
all'appaltatore ogni diritto all'equo compenso facendo venir meno precedenti 
riserve ed impedendo riserve future in ordine alla stessa materia (n. 141). � 

Appalto di opere pubbliche -Capitolato generale opere �di competenza ministeri 
LL.PP. -Variazioni nelle quantit� dei lavori concordate con l'appaltatore 
-Equo compenso non� spetta -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). 

Se l'equo compenso previsto in favore dehl'appaJ.tatore dall'art. 13 del 
capitolato generale opere M. LL.PP. di cui al d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, 
per dl caso di variazioni di lavori importanti modifkhe sulle quantit� delle 
varie specie di opere tali da produrre un notevole pregiudizio economico per 
l'appaltatore medesimo possa essere applicato in caso di variazione concordata 
ed accettata dall'appaltatore. 

Appalto di op0re pubb.liche -Equo indennizzo per variazioni di 01pere 
Ribasso o fJ.sta -Ammissibilit� -(art. 13 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063). 

Se debba operarsi ;:il ribasso d'asta sulle somme riconosciute all'impresa 
appaltatrice a titolo di equo indennizzo ex art. 13 capitolato generale opere 
M. LL. PP. di cui al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che prevede un equo 
compenso per varfazioni di lavori importanti modiffiche nelle quantit� delle 
quantit� delle varie specie di opere tali da produrre un notevole preg,iudizio 
economico per l'impresa appaltatrice (n. 143). 

Capitolato speciale di appalto di opera pubblica -Previsione di "compenso 
a corpo� accanto alle altre voci � ripartito l'ammontare dell'appalto. Diffe-' 
renza dal �lavoro a corpo" -Spettanza indipendentemente da opere specifiche 
da contabilizzare -(art. 326 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). 

Se, allorch� nel capitolato speciale venga indicato l'ammontare dell'appalto 
ripartito in varde voci fra '1e quali figuri compenso a corpo (che concorra 
appunto a ,formare l'ammontare complessivo dell'appalto medesimo) 
questo debba ritenersi nQn r.iferibile ad akuna categorfa di favoro e quindi 
competere indipendentemente da opere specifiche che possono essere riportate 
in contabilit� ed in aggiunta ai prezzi per queste ultime c~ntabi-lizzati 

(n. 149). 
Immobili Pubblici -Servizi di pulizia -Appalti -Procedimento &i gara Pubblicazione 
dei bandi -Nuove norme -Applicabilit� -(l. 2 febbraio 1973, 

n. 14, artt. 1 e 7; cod. civ., art. 1655). 
Se agili appalti per la pulizia di ediffoi pubblici si applichino le norme di 
cui alla legge 2 febbraio 1973, n. 14 sui procedimenti di gara negli appalti di 
opere pubbliche e iln particolare quelle (art. 7) che prevedono la pubb[icazione 
dei bandi di gara (n. 156). � 



PARIB II, CONSULTAZIONI 155 

PATRIMONIO 

Beni -Appartenenza e circolazione -Assimilazione al regime degli enti pubblici Limiti 
-(cod. civ. art. 831, primo comma). 

Se gli enti ecclesiastici siano assimilabili agli enti pubblici o se, quanto 
meno, p;rerogative e attributi caratteristioi dei secondi siano da riconosce;re 
ain�he ai prJmi quanto al regime di appartenenza e di circolazione dci beni (n. 9). 

Beni immobili adibiti a sede di pubbli�o ufficio o adJ uso pubblico s'ervizio Autotutela 
della P.A. non proprietaria n� titolare di diritti reali -(e.e. art. 823; 

e.e. art. 826; d.l. 7 maggio 1948, n. 1221, art. 12; l. 31 dicembre 1962, n. 1859, 
art. 15). 
Se l'ammmistraziO!lle possa procede;re �lil via di autotutela per ottenere nei 
confronH di occupanti abusivi (in partkolare dipendenti, gi� assegnatari di 
ahloggio di se;rv,izio, trnsferiti o ces1sati dai! servizio) dl riilascio di beni ~mmobm 
adibiti a sede di pubblico .ufficio o ad un pubblico servdzio sui quali essa non 
valllti alcun diritto ;reale (n. 10). 

PENA 

Detenuto condannato -Successivo ricovero in manicomio giudiziario -Onere 
delle spese -(cod. pen. art. 148; l. 14 febbraio 1904, n. 36, art. 6). 

Se J'onere delle �spese di manterumento di condannati ricoverati in manicomio 
giudiziario .per sopravvenuta dnfermit� rpskhica ai sensi dell'art. 148 
cod. pen. faccia caPico ano Stato (amministrazione di Grazia e Giustizia) ovvero 
all'amministrazione prnvinciaile (n. 33). 

PIANI REGOLATORI 

I 

Costruzioni sui beni patrimoniali dello Stato -Licenza edilizia -Non necessariet� 
-(art. 29, l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10 l. 6 agosto 1961, n. 765). 

Se sussista obbligo di licenza edilizia del comune per costruzioni dello 
Stato su beni del patrimonio (n. 33). 

Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato -Omessa richiesta di licenza del 
comune ed omessa richiesta del parere del comune sulla compatibilit� con 
le prescrizioni urbanistiche -Configurabilit� di reato -Esclusione -(art. 29, 

l. 17 agosto 1942, n. 1150; art. 10, l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 13, l. 6 agosto 1967, 
n. 765; art. 41, lett. B, l. 17 agosto 1942, n. 1150). 
Se 1sia configurabile a carico di funzionario statale il reato previsto dagli 
artrt. 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e 41 Jett. B della Jegge 17 agosto 1942, 

n. 1150, per costruzione senza� .ldcenza ncl caso di 1costruzione di opere statali 

156 

RASSEGNA DELI.'AWOCATURA DELLO STATO 

sui beni del patrimonio dello Stato senza richiesta di [icenza e senza il rJspetto 
d~gli adempimenti -contro:Ho de1l'amminis.trazione dei LLPP. e parere del 
oomune -prevJsti dall'art. 10 deJhla �stessa ilegge 6 agosto 1967, n. 765 (n. 35). 

Costruzioni su beni patrimoniali dello Stato '. Parere del comune sulla compatibilit� 
con le prescrizioni urbanistiche -Necessit� -(art. 29, l. 17 agosto 1942, 

n. 1150; art. IO, l. 6 agosto 1967, n. 765). 
Se la norma de[l'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha introdotto 
H parere obb1igatorto del comune per [e costruzioni dello Stato sui beni demaniali, 
debba essere ritenuta applicabile anche per le costruzioni dello Stato 
sui beni patrimonial!i (n. 34). 

Urbanistica -Insediamenti produttivi -Edifici postali a carattere industriale Aree 
per costruzione -Diritto di superficie -(l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27; 

l. 7 giugno 1975, n. 227). 
Se :J'amministraziOille delle Poste e Teilec01IDunicazioni, per la costrullione in 
edifJoi pos1Jali a carattere Jndus1Jriale (edifici per [avorazione meccanizzata della 
corrispondenza) possa pretendere dai comuni interessati la cessione in propriet� 
delle arree destinate a insediamenti produttiv:i, �e se, sempre per la medesima 
esigenza, l'amministrazfone possa edifiica:re su aree relativamente aHe quali i 
oomuni interessati �abbiano concesso iii diritto di superficie (n. 32). 

POLIZIA 

Legge antismog -Chiusura degli impianti termici irregolari -Impianto non regolarizzato 
ma non usato -Contravvenzione -Non sussiste -(art. 27, legge 
13 luglio 1966, n. 615). 

1Se la fattispecie contravvenziOillale di cui ar11'art. 27 u[timo comma della legge 
13 luglio 1966, n. 615, che legittima il sequestro dell'impianto consiste nell'uso 
deU'Jmpianto termico cui non 1siano stati apportati gli adattamenti e [e modifiche 
ritenuti necessari ovv�ero COills1i�sta nel non aver adottato tai!J adattamenti o 
modifiche entro il termine stabilito pur senza aver posto in uso l'impianto 

(n. 44). 
Leggi antismog -Corpo Nazionale cnei Vigili del Fuoco -Qualit� di ufficiali o 
agenti di polizia giudiziaria e subordinazione all'autorit� giudiziaria -Limiti (
art. 219 c.p.p.; l. 13 luglio 1966, n. 615). 

Se gH appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco siano ufficiali 

o agenti di polizia giudiziaria e come tali .siano tenuti ad ottemperare aghl ordini 
dell'autorit� giudiziar.ia solo nei Umiti deLle .funllioni [oro attribuite dall'ordinamento 
(n. 45). 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

Urbanistica -Insediamenti produttivi -Edifici postali a carattere incnustriale Aree 
per costruzione -Diritto di superficie -(l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 27; 

l. 7 giugno 1975, n. 227). 
Se il'a�nministrazione delle Poste e Telecomunicazioni, per la costruz�Oille iin 
edifici .postali a caratter.e ,industriale (�difki per lavorazione meccanizzata della 



PARTE II, CONSULTAZIONI 157 

corrispondenza) possa prdendere dai comuni :interessati la cessione in proprJet� 
delle airee destinate a insediamenti �produttivi, e se, sempre per la medesdma 
efilgenza, ['ammini-strazione possa edificare su aree relativamente alle quali i 
comuni dnter�essati abbiano concesso il dir.itto di superficie (n. 153). 

PRESCRIZIONE 

Atti interruttivi -Costituzione dli parte civile -Coobbligato in solido -Effetto 
permanente -(cod. civ.� art. 2943, 1� comma; cod. proc. pen. art. 92). 

Se fa costituzione di parte civiile nel processo penale rientri tra gli atti interruttivi 
della prescrizione previsti dall'art. 2943, 1� comma, cod. civ. e spieghi 
effetto interruttivo permanente, per tutta la durata del processo, anche nei confronti 
dei coobbligati �S01idali rimasti estranei al processo (n. 90). 

Giudicato civile o penale -Conversione del termine prescrizionale -Coobbligato 
in so~ido -Estensione -Condizioni -(cod. civ. art. 2953; cod. proc. pen. 
art. 27, 1� comma). 

�Se la conversione del termine prescrizionale prevista dall'art. 2953 cod. civ. 
(secondo cui i diritti per i qmdi Ja legge stabilisce una prescrJzione pi� breve 
di 10 anni, quando riguardo ad essi � .intervenuta sentenza di condanna, anche 
solo generica, passata in giudicato, si prescrivono con il decoI1So di 10 anni) 
operi anche nei confu-onti del condebitore in solido rimasto estraneo al g.iudizfo 
penale o .civile quale si � fo11mato il giudicato sul diritto in ogni caso ovvero solo 
quando il condebitore in soJ.ido (responsabile civHe) sia .stato posto in condizione 
di partecipare al giudizio (n. 91). 
PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Dipendenti esattorie -Omesso versamento contributi -Credito -Cauzioni esattoriali 
-Privilegio -Limiti (1. 30 aprile 1969, n. 153, art. 66; cod. civ. art. 2778; 
cod. civ. art. 2753; d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 38). 

Se il credito degli istituti di previdenza nei conf.ronti degli es�attori per 
omesso versamento di contributi relativi ai proprJ dipendenti goda, sulle cauzioni 
esattoriali, del priv;iiegio di cui agli artt. 66 della Jegge 30 ap11hle 1969, n. 153, 
2778 e 2753 cod. civ. (n. 112). 

Tasse e imposte indirette sugli affari -Personale periferico -Fondo di previdenza 
-Natura -Riscossione degli importi dovuti -Competenza -(d.m. 11 febbraio 
1952; 1. 7 febbraio 1951, n. 168; 1. 30 marzo 1961, n. 254; 1. 19 luglio 1962, 

n. 959; d.m. 22 giugno 1965; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 8). 
, Se ili. fondo di previdenza a favore del persona:le periforko delle tasse e 
imposte indirette sug1i �affari, gi� dstituito con diversa denominazione con d.m. 
11 febb11aio 1952, modificato con d,m. 22 giugno 1965 e riconosciuto con J'art. 8 
dd d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, abbia esist�enza giur~dica autonoma rispetto 
aH',~nistrazfone finanziarfa dello 1Stato .e quindri sia abiJ!itato mediante !i 
propri organi a riscuotere le somme ad esso dovute (n. 109). 


1f8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

PRIVILEGI 

Dipendenti esattorie -Omesso versamento contributi -Credito -cauzioni esattoriali 
� Privilegio -Limiti -(l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 66; cod. civ. art. 2778; 
cod. civ. art. 2753; d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 38). 

Se il credito degli istituti di �prewdenza nei confronti d~li esattord per 
omesso versamento di contributi .relativi ai proprd dipendenti goda, sulle cauzioni 
�esattoriali, deJl privhlegio di cui agli artt. 66 della 1legge 30 aprile 1969, n. 153, 
2778 e 2753 cod. civ. (n. 13). 

PROCEDIMENTO CIVILE 

Quartieri generali Nato � Accordo di Parigi dJel 1961 -Dipendenti -Controversie 
relative al trattamento economico -Intervento in giudizio della P.A. -Accordo 
Parigi 26 aprile 1961 -(art. 8, l. 18 settembre 1962, n. 2083; cod. proc. civ., 
art. 105). 

Se sia configurabile un interesse deH'ammini:strazione statale dtaliana ad 
intervenire nei igi:uddzi proposti �contro un quartier generale aL1eato da dipendenti 
� a statuto locale � di questo per la corresponsione della differenza -pretesa 
in base amart. 8 dell'accordo di Parigi 26 aprile 1961, rntificato con legge 18 settembre 
1962, n. 2083 -tra Ia :retribuzione percepita e quella assicurata, dal�l'ordinamento 
dtaliano alle categorioe affmi di Iavorntori (n. 58). 

Volontaria giurisdizione � Decreti camerali di svincolo depositi -Sottoscrizione 
del cancelliere -Mancanza -Effetti -(c.p.c. art. 57). 

Se .la 1mancanza della sottoscrizJione del cancelliere oiin calce ai provvedimenti 
camerali di volontaria giurisdizione, e in �particolare in calce ai decreti 
di svincolo di depositi costituiti presso fa cassa depositi e prestiti per indennit� 
di espropriazione e �simili, ~mporti nu11it� deLla decisione (n. 57). 

Volontaria giurisdizione -Decreti camerali di svincolo depositi -Sottoscrizione 
del cancelliere -Necessit� -(c.p.c. art. 57). 

Se occorra, qua;1e r�equisito formaLe con funzione autenticativa, la sottoscrizione 
del �Cancelliere accanto a quella del giumce anche ,per i provveddmenti 
camernli di volontwia giurisdizlione e in particolare per i dec11eti di svincolo dei 
depositi costituiti pl!'esso .ra cassa depositi e prestiti per mdennit� di espmpriazione 
e �simili (n. 56). 

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 

Legge sulla casa � Case popolari -Contributo statale -Approvazione programmi Competenza 
della regione o degli I.A.C.P. -(l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 62 1 
e 63; d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, artt. 22 e 27; statuto Friuli-Venezia Giulia, 

I li 

Se gli artt. 62 e 63 della I. 22 ottobre 1971, n. 865 relativi alla procedura di 
approvazione dei programmi ed~1izi assistiti da contDibuto statale siano appli




PARTE II, CONSULTAZIONI 

cabili anche nell'ambito della .regione Friuli-Venezia Giulia ovvero \Se spetti 
alla regione, in wrt� degli artt. 22 e 27 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, esercitare 
le funzioni demandate agli istituti autonomi case popolari. 

REGIONI 

Sistemazione i~ogeologica e conservazione del suolo -Provvedimenti di esonero 
dal vincolo idrogeologico -Competenza� statale e competenza regionale 
-(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, a.rt. 4 lett. G; r.d. 30 dicembre 1923, 

n. 3267, art. 13). 
Se ai sensi dell'art. 4 lett. G) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 in materfa di 
sistemazione idrogeologica e di conservazione del .ruolo debbano ritenersi tuttora 
.ricompresi nella competenza statale i provvedimenti che concedono l'esonero 
dal v.incolo idrogeologico su terreni gi� assoggettati al vincolo medesimo 
(n. 230). 

RICORSI AMM1NISTRATIVI 

Appalto -Revisione prezzi -Ricorsi gerarchici -Silenzio rigetto -Termine perentorio 
-Applicabilit� -(d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6; d.l.C.P.S. 
6 dicembre 1947, n. 1509, art. 4). 

Se, in materia di revisione dei prezZJi per i cont!I"atti di pubblico appalto, il 
termine perentorio previsto dall'art. 6 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, per 
la formazione del silenzio-rigetto su !ricorso gerarchico possa trovare applicazione 
(n. 35). 

Ricorso gerarchico -Accoglimento totale -Decisione emessa dopo 90 giorni dalla 
proposizione -Effetti sul ricorso giudizionale proposto -( d.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199, art. 6; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, settimo comma). 

Se [a decisione di accoghlimento totale di un ricorso gerarchico (proprio o 

�improprio) emessa dopo il decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione 
del ricoI'So determini la cessazione della materia del contendere nel ricorso 
giudsdiziona,le che sia stato proposto a seguito del 'silenzio rigetto gi� formatosi 
(n. 29). 

Ricorso gerarchico -Accoglimento parziale -Decisione emessa dopo 90 giorni 
dalla proposizione -Effetti sul ricorso giurisdizionale proposto -( d.P.R. 
24 novembre 1971, n. 1199, art. 6; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, settimo 
comma). 

Se a �Seguito della decisione di accoglimento par2liale di un :rfoorso gerarchico 
(proprio o improprio) emessa dopo i'l �eco1'SO del tel1ITline di 90 giorni 
dalla proposizione del ricorso ,gforisc:Lizionale che sii.a stato proposto a seguito 
del silenzio-rigetto gi� fo11matosi debba essere comunque deciso, salvi i provvedimenti 
che J'autorit� amministrativa gerarchicamente inferiore ritenga di 
adottare (n. 30). 


160 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ricorso gerarchico -Decisione di riget.to -Emessa dopo 90 giorni dalla proposizione 
-Effetti -(d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). 

Se la decisione di rigetto di un ricorso gerarchico proprio o improprio 
emes�sa dopo ii! decorso dcl termine di 90 1giorni da:lla proposizione del ricorso 
debba ritenersi inutiliter data (n. 28). 

Ricors9 gerarchico -Esteso al merito -Decorso del termine di 90 giorni -Effetti 
sul potere di decisione delle censure di merito -(d.P.R. 24 novembre 1971, 

n. 1199; art. 6); 
Se nel caso di !ricorso gerarchico es�teso anche al merito mentre i�l ricorso 
g.iurisdiZlionaie avverso il provvedimento originario � dato solo per motivi di 
legittimit�, ~l decorso del termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso 
faccia venir meno il potere dell'autorit� gerarchicamente superiore di decidere 
il ricorso gerarchico per quanto attiene alle censure di merito (n. 31). 

RISCOSSIONE 

l.G.E. 
sui prodotti vinosi -Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della 
riscossione -Distribuzione delle bollette di accompagnamento a cura delle 
intendenze di finanza -Onere della stampa (art. 4 d.P.R. 14 dlicembre 1961, 
n. 1315). 
Se !la prevdsione deUa � distribu2lione � a cura delle intendenze di finanza 
deHe bollette di accompagnamento per Ja riscossione dell'I.G.E. sui prodotti 
vinosi (art. 4 d.p. 14 dicembre 1961, n. 1315) valga a porre a carico dello Stato 
le spese di stampa delle bollette stesse ed a costituiire dl diritto degli appaltatori 
delle imposte di consumo (incaricati deLla riscossione dell'I.G.E.) alla distribuzione 
gratuita ed al conseguente rimborso delle �spese sostenute a causa 
della mancata distribuzione (n. 26). 

l.G.E. sui prodotti vinosi 
-Appaltatori delle imposte di consumo incaricati della 
riscossione -Pretese di rimborso delle spese per la stampa delle bollette 
dli accompagnamento -Incompetenza della commissione per la definizione 
dei rapporti tra comuni ed appaltatori -(d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162; 
d.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1315; art. 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). 
Se :la pretesa degli ex appaltatori delle imposte di consumo di essere rimborsati 
del costo della stampa delle bollette di accompagnamen�to emesse per 
la riscossione dell'IG.E. sui prodotti vinosi che, a ,partire del 1962, avrebbe dovuto 
essere �distribuite � dalle �Intendenze di finanza possa essere avanzata 
innanzi aiila commissione speciale costituita (ex art. 3, d.p. 26 ottobre 1972, n. 649) 
per !la defini2lione dei rapporti tra comuni �e appaltatori in dipendenza del['
abolizione delle imposte di consumo (n. 24). 

I.G.E. 
sui prodotti vinosi -Appaltatori delle imposte di consumo incaricati 
della riscossione -Qualit� di agenti contabili -Approvazione del rendiconto 
-Pretese successive (art. 74 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; d.P.R. 
14 dicembre 1961, n. 1315). 
Se gli appaltatori delle imposte di consumo che per quanto concerne la 
riscossione dell'I.G.E. sono contabili deLlo Stato soggetti alle norme della con




.PARTE II, CONSULTAZIONI 161 

tabilit� pubblica ed fa particolare all'obbligo di rendiconto, possono avanzare 
pretese di .rimborso del costo della stampa delle bolilette di accompagnamento 
emesse per la riscossione dell'l.G.E. sui prodotti vinosi (che a partire dal 1962 
avr.ebbero dovuto essere � distmbuite � dalle dntendenze di finanza) dopo che 
il .rend1conto sia stato approvato senza pretese o riserve di sorta (n. 25). 

Ingiunzione fiscale -Notifica al curatore -Ammissibilit� -Procedura di accertamento 
del debito tributario -Necessit� -(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 
artt. 51 e 93). 

Se il procedimento di accertamento del debito tributario del fallito nei confronti 
della massa faillimentare debba .svolgersi con il rispetto delle forme previste 
dag.Ji art. 92 e segg. dehla legge fal.Jimentare ovvero se J'amministrazione 
finanziaria possa, in costanza di fallimento, emettere e notificare al curatore 
ingiunzione fiscale di .pagamento (n. 27). 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Depenalizzazione -Infrazioni commesse da minori -Ordinanza prefettizia -Notifica 
all'esercente la patria potest� -(1. 3 maggio 1967, n. 317, art. 9). 

Se fordinanza prefet<ti2lia di cui all'art. 9 della :1. 3 maggio 1967, n. 317, emessa 
nei confronti dd un minore d'et�, debba essere notificata anche a coJui che 
esercita la patria potest� (n. 11). 

STRADE 

Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore -Autorizzazione 
all'apertura di accessi -Competenza -Licenza -Canoni -Spettanza 
-(l. 6 agosto 1967, n. 765; l. 7 febbraio 1961, n. 59, art. 4, quinto comma; 
�r.d. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 5). 

Se competente a .rilasciarjf l'autonizzazione per l'apertura di accessi sui 
tratti delle strade statali inteI1lle ai centri abitati con :popolazione infe11iore 
a 20.000 abitanti 'sia l'A.N.A.S. ovvero il comune, cUJi ai sensi dell'art. 4, quinto 
comma della I. 7 febbraio 1961, n. 59, va corr1isposto dai privati il canone per 
le relative iLicenze (n. 112). 

Strade statali -Percorsi interni ai comuni con popolazione inferiore -Zone 
limitrofe -Licenze edilizie e prescrizioni urbanistiche -Competenza dei 
comuni -Limiti -(l. 6 agosto 1967, n. 765; 1. 7 febbraio 1961, n. 59). 

Se un comune con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, le cui strade 
statali d.nteme sono perci� .affildate in forza della J. 7 febbraio 1961, n. 59, alfa 
tutela e manutenzione deH'A.N.AB., possa autonomamente, ai �sensi della [egge 
urbanistica 6 agosto 1967, lll. 765, emanare :prescrizioni edilizie in zone Jimitrofe 
e contigue ai tratti di strade stata;}~, interni al centro abitato ovvero necessiti 
a1l'uopo di :preventiva autorizzazione da parte deU'A.N.A.S. (n. 111). 


162 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

TRATTATI E CONVENZIONI 

Quartieri generali N.A.T.O. -Accordo di Parigi del 1961 -Dipendenti -Controversie 
relative al trattamento economico -Intervento in giudizio della 

P.A. -Accordo Parigi 26 aprile 1961 (art. 8, l. 18 settembre 1962, n. 2083; cod. 
proc. civ., art. 105). 
Se sia configurabile un interesse dell'amministrazione statale itailiana ad 
intervenire nei giuddzi proposti 1i:;ontro un quartier �generale alleato da dipendenti 
� a statuto loca:le � di questo per fa corresponsione deJila differenza-pretesa 
in base aH'art. 8 dell'accordo di Parigi 26 aprile 1961, .ratificato con 1. 18 settembre 
1962, .n. 2083 -tra :la �rewibuzione percepita e quella assicurata, da:ll'ordinamento 
italiano alle categol'ie affini di lavoratori (n. 43). 

VENDITA 

Cose mobili -Di interesse storico e artistico -Alienazione -Preventiva autorizzazione 
-Mancanza -Controllo amministrativo -Effetti -(l. 1� giugno 1939, 

n. 1089, artt. 7, 12, 14, 15 e 26). 
Se il trasferiimento della propriet� di una cosa mob~le, costituente opera 
d'arte, avvenuta senza l'autorizzazione preventiva del Ministero della Pubblica 
Istruzione prevista dall'art. 26 della J. 1� giugno 1939, n. 1089, abbia l'effetto di 
sottrnrre definitivamente la cosa d'arte al regime di controllo amministrativo 
diretto a garantire :la sua conservazione e il rispetto di eventuali situazioni di 
pubblico godimento (n. 23). 



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