ANNO XXVI -N. 5 SETTEMBRE -OTTOBRE 197 4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEllO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1974 - ABBONAMENTI P.~NNO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO � . . . � . . . . . � . . . . . . . � 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, lO . RO~iA cfc postale 1/2640 Stampato in Italia � Printed in Itaty Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (4219101) Roma, 1975 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAlE (a cura dell'avv. Michele Savarese} . . . . . . . . � pag. l 037 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNA- ZIONAlE (a cura dell'avv. Arturo Marzano} � l 081 Sezione terza: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari} � l l 09 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA CIVIlE (a cura dell'avvocato Adriano Rossi} . , . . . . . . . . . . � l l 3 6 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATI VA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo} . . � . , . . . . � � 1202 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe .Ange/ini-Rota e Carlo Bafile} � 1212 Sezione settima: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED APPAlTI PUBBliCI (a cura dell'avv. Arturo Marzano} ...... ����� � � � � � 1278 1 , � � � � Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENAlE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte} . . . . . . . 1 � � 1300� Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO lEGISlAZIONE pag. 109 CONSUlTAZIONI � 124 la pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARmzzo, Brescia; Giovanni CoNTu, Cagliari; Americo RALLO, Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuiCCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Mooce1lo DELLA VALLE, MiLano; Serg~o LAPORTA, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI DI TARSIA P., In tema di detenzione di materiale radioattivo e di segreto militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . DI TARSIA P., Note sul fermo di polizia . FAVARA F., La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di rapporti di concessione e la concessione- contratto ..................... . MASCIA A., Osservazioni in tema di solidariet� nell'accertamento del debito di imposta . . . . . SICONOLFI L., Ancora in materia di prestazione di opera TAMIOZZO R., Il giudizio di ottemperanza in relazione alla recente disciplina normativa sui T.A.R. -Proponibilit� e limiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 1301 I, 1309 I, 1109 I, 1212 I, 1148 I, 1202 PARTE PRIMA INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBLICHE ED ELETTRICIT� -Concessione e del!"ivazione -Disponibilit� dell'acqua -Accertamento della portata media -Acrcerlamenrto i~Cnad�e!(!Ua�to -RJ.eg.ittim~ t�, 1297. � -Concessione �e derrivazione -Rirnnovazione -Diniego -Presupposti, 1294. - V. anche Atto amministra'bivo. ANT]jCHIT� E BELLE ARTI -Vdinooli re il:imitazi.oni ariJe propde~ rprivllite. -Mamrcar1la. ~eyi9ionedi llfl1Jdenn:i.ZZO -lil:lJegi!ttimjJt� rOOstitu: zlionaLe -EsclrUJsione, 1071. APPALTO -Appailrto di DPellle pubbliche -Lavori appariflati oconcessi l!leililia Regione siciliana -illrtJeirressi swl'imporrto dOVUlto per :la revirsione dei rprezzi -Le~~e 9 maggio 1950, n. 329 -Applicabilit� -EscihtrSiornre, 1278. - Appailto di opere rpubbiliche -Revisione dei prezzi -Inter�esrsi sW.: J.'impoo:rto dOVUJto per la ~evirSiOile -Decorrenza daJI.'anno successivo aHa data di approva:zliorne drell'rllitto rdi cdlJLarurdo -Oaxratbere ecceziOIJJarle del IPI!"inciprio, 1278. ATTO AIMMINISTRATIVO -Diniego di rinnovazione di �conrcessrione d'acqua pubblioa -Ado�ziOIJJe :da parr1Je di mimsrtro �dimissionario -Legittimit�, 1294. - Sospensione -Eff,ertti rdelilia l!"e1a:ti v:a ordinanza -Rapporti con la decisione di ammllamento -Cal'attere di 1IDansirtodet� de1l'ocddman7la di sospensiOIJJe, COil nota di R. TAMIOZZO, 1203. COMPETENZA E GIURIS[)IZIONE -AppaJrto di opere pubbiLiche -Interessi sull.'jmporrto dovuto per rla !'ev.ilsione dei p11ezzi -Dil'irbto sogg~ ettivo de1l'arppa11Jatoce -Giurirsdizione del �giudice ordinario, 1278. -A.pp!lllto rdi operre pubb1Lche -RevisiOilJe drei prezzi -Nartura delila pretesa deLl'app!llltaJtore, 1278. -ConcessiOIJJi amm.inisf;mJti.vre su �beni -Determilnrazi:one dd canoni -Giw-ilsdizione dre1 giudice oodinario -Non sussiste, con nota rdi F. FAVARA, 1109. - Concetto arttuaLe di .gilllrisdizione -No:zlione, 1124. -~ir~rtti.. sog~ett~v:i. e ~eressi J.egilttilmi -DiSCI!"lmmaZIOille -Tuterla diretta ed immediata -Posizione di diritto �soggettivo, 1278. -Enti pubblici -AJppaWto -Assunta intermediazione nella assrunzione delrla mano d'opera �-~atrtispecie -Girurisdizione del giudice oodmSI!'io, 1129. -P .A .. convrenuta -Competenza tell"rito! l"iale -Criteri di collegamento -Sede -Inappldicarbirldrt�, 1187. -Ptagamenti. deilJl:a P.A. -Compertem. za per terrritorio -Sede del, IIuff.icio di rtesO!'eria competente �ad eseguire il pagamento-Appliicabitit�, 1188. -QuestiOilJe di �gioosdizione-Mancanza di speci�fica dmpugnazione sul punto del�la �sentenza dd pl'Lmo rgi!Jado -Ri:lievabirlit� d'uf:tlicio - Sussirste, 113�9. ~: 1: ~~ INDICE VII -Rapporto di pubbLico irnjpiego - ALbo dd noo:niln:a requisilti per La detE!fl'IIIIIiJnazione giurr~sd:izionale, 1126. -Ris~Wcimooto dam1i. aM'mtegrilt� fisica del dipendente provocati da �deficienm dehl'alhloggio di servizio -DiOOtto dd girulli!Sd:izione del. �l'A.G.O. -Non sussiste, 1139. - Silnidaooto delia Cassazione �sulle d�ecisioni. del ConsL~o di Stato : osser'VIaiDZI8. dei il.imiJti. esterni giru! rlsdiziOilJa�ld -Eccesso di ;poter1e g:LurisdiziOilJa'le : vaJLUJtazinne del meritto qruando �esista solo .giuri �sdizione di ilegittim.itt� -Irnterplt'etazione del.il'artto ;impugnato: inva� siODJe deLla sfera del meri>to - EsclusrOilJe, 1120. COMUNIT� EUROPEE -AgricoLtura -Organizzazione cocomune dei mercati -Importazione -Nozione -SpediziOille delle meooi da una dogana rul'rutra Quando si verifichi l'impootazione, 1090. -Agrri.colitru(!.'a -Organizzazione comune dei mer~cati-Regime deLLe cauzioni-Fmalit� -Svincolo dellla cauzione -� Ori<terio da adottare, 1089. -AgricoLtura -Organizzazione .comune rdei meroati-Regime deLle �cauzioni -Forza ma~ore -Deducibiiliit� -Temtine -Insussistenza -Onere di ddlligenza, 109,1. -AgricoLtura -Organizzazione .comune dei me!I1carti -Regime dellile licenze -Dichiarazione d'importazione -AccetrtaziOille -Effetti :su1,l'obbligo dd. impootare, 1089. -AgricoLtura -Q(!.'ganizzazione comune rdei melt'cati -Regime deLLe licenze -SvillliCol� delila cauzione -Mancata o t~Wdiva importazione -Focza magg.ioll"e -Nozione, 1089. -AgricoLtura -Organizzazione ~comune dei mel!'cati -Regime delLe licenze e de,l�1e cauzioni -FinaUt� -Necessit� di unifovmi intel'IPretazione ed applicazione delle norme comunitarie, 1()90. - Agri-coltura -O'l'gand.zzazione comune dei me!l"cati -Regime delLe licenze e delle cauzioni -Forza maggiore-Nozione, 1090. -Libera ,ciJrrcolazione ded Lavorato!l"i -Deroga ;per �glli impieghi nelJ.a prubbli�ca ammimstraziooe -Poc �tata, 1081. -Libera .clr.oolazione dei lavoratori -Div.i!eto di discr�ll:IlJinazioni -Discriminazioni foilldate suLLa lt"esidenza -Divteto -Limitti, 1()81. -Libera ,circolazione ded ]!avocatori -Div:i�eto ,di ruscrim.imJazdoni ne�Ile condizioni di !Lavoro -Condizioni di Lavoro-Nozdone-Comprende l'indennit� di separazione -Natura obbli!gartocia o :lloooLtarbilva �deLla corlt"esponsiollle e fornte dell� l'obbldgo -I!l"ll"iLevan2la, 1081. - Pubblici ~dipendenti-PriviLegi ,ed immunit� -E~senzi<mi. fiscali Imposte nazionallii. SUJg�ld stilpendi, salari ed emolumenti corrisposti ~dalLe Comunit� -Non comprendono il.'imposta 'di �successione, 1106. -~bbllic;i dipendenti.-~riv_ilegi. ed :~mmurnit� -Esenz1<m1 :ffiscaU �Pensioni di rlve:t'SilbdJM� -.Aipp1i �cabillit� deLLa esenziOille, 1106. -Reg011e di coillCOII."Il"enza -Aiuti concessi dagli Stati -Mancata comumcazione dell progetto -Aiuti i!rregoLari 1ncompatilbilli -Poteri delLa Commissione, con nota ,di IIM. BRAGUGLIA, 1099 . -Regolle di COII1CO!l"ll"enza -Aiuti cODJCessi dagli� Stati -� Nozrone, con nota di I.M. BRAGUGLIA, 1100. -Reg011e di �Conooi'Il"OOZa -Aiuti ,concessi dagli Stati -Riduzione 1JeJ:na;lorlanea per lle aziende tessHi �dell'ali-quota contributiva asseg�ni famhl:iari -Costituisce 'aiuto incompatihiWe con iii mercato comune, con nota di I.M. BRAGUGLIA, 1100. CONCESSIONI AMMINJSTRATIVE -Batrimonio indi�sponibile dello Stato -Nocme iln mater.fa di affitlio di fondi !l"Ust1ci -lnappU.cabiiliit�, con nota di F. FAVARA, 1109. - V. anche Atto amministrativo. VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi rper conflitti di attribuzione -Perenrtoriet� del telt:'mine -Sosp,e,nsion'e f�eri�aLe -InappUcabilit�, 1044. -Situazione regoLata da .norme anteriori aLla Costttuzione -Dichiavazione di i[])CO:sti.Jtuzionalit� -LImiti, 1139. COSA GIUDICATA -Esecuzione -Aprpiticabiilit� del lt:'icmso ex �alt:'t. 27 n. 4 T.U. 26 giu �gno 1924 n. 1054 alle decisioni del giudi,ce a~nistvati;yo -SUJSSiste, con .nota di R. TAMIOZZO, 1203. -Esecuzione -PveSUipiposti .e 'li:miM del ricorso ex a['lj;. 27 n. 4 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 -Ricorso Pelt:' Cassazione avverso deci,sioni �del Consi,gJio di Stato -Effertti in ordin�e alla sospensione del �giudizio p& ottemperanza -Non snspende -Conferma delhla mancata sospensione an,che �nel<l'�art. 37 Legge n. 10341/1971 istitutiva dei T.A.R., con nota di R. TAMIOZZO 1202. ' -Esecuzione -Ricocso p& ottemperanza avv�&so Le sentenze del T.A.R. impugnate o impugnabitli -AmmissibHilt� -Sussi�ste con norta di R. TAMIOZZO, 1203. ' - Esecuzione -Ricorso p& ottemperanza deH'ocdinanza di sospension~ -Ammissibilit� -Non sus~ �siste -Effetti ,e il'i:li1essi ,sulJl,a responsabilit� penale �e �ammimstm1iva, �Con nota di R. TAMIOZZO 1203. . ' COS'DITUZIONE DELLA REiPUBBLICA -V. Antichit� e belle arti, Corte Costituzionale, Ferrovie, Impiego pubblico, Imposte e tasse in genere, Matrimonio, Monopoli, Pena, Polizia, Previdenza e assi ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA U'DILIT� -Decreto di ,e,sp!roplt'io i.nrtelt:'VeiJ:~uto in p.enderwa del giudizio lt:'isarcitOIJ:' Ii:o 'P& o~ccupazio.ne ~1l!egi1Jtima -Opposizione ali1a stima -No.n necessa:ri�a, 1136. -Immobile della provincia assegna �to ad Istirtluto tecnico ag<ralt:'io Spettanza dell.'iooe.nrot� dd eSipropdo �e del dsarcimento del danno p& occupazione, 1167. -Indennit� -Eclifilcabilit� del suolo -Crirtleri p& �La detea:'ll�nazione, 1167. -Indennit� p& esp!roprio pa!rziailie -Danni dall'opera pubblica Computabilld! t�, 1167. -Indennit� per esproprio parziale Danno derivante alla parte residua da limitazioni Iegali della propriet� -Non computabilit�, 1167. -IndermiJt� per �esproprio Palt:'Zi~�e -linoremento di valore delt:'ivanrte daWI'esecuzdone di op&a pubblica -Computabi(Lit� e ilimiti, 1167. -Indennit� per e�spropcio parziale -Spesa per la recinzione del fondo residuo -Non computabilit� 1167. ' -Soggetto eSipropriante -� tale chi risulta dal decveto di eS!prorplt'iazione, 1144. FERROVIE -Pe11sonaLe addetto -QuaH.fica di .pubbUco ufficiale -Generalit� del!1a noomativa -IlJ1egittimtt� co' stituzionale, 1061!. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Decisione di �annuWLamento -Ann'llll. iLamento de:lil.'�atto i:mrpugnato Effetti conseguenziaU, con nota di R. TAMIOZZO, 12(}3. -Deci,sioni amministrative -Esecuti �vit� -Ri,cooso pe!r cassazione rper �difetto 'assoluto di �giurlisdi.zione Non SOSI(>�ende l'esecutwtt�, con norta di R. TAMIOZZO, 1202. IMPIEGO PUBBLICO stenza, Procedimento civile, Pro- Dimissioni volontade o d'ufficio cedimento penale, Regione, Sardegna, Sicilia, Sicurezza. -Perdirta del diritto a pensione - I'llegittimit� ~costituzionaile, 1067. L 1:: t -� ~ ~':7:~~"7~~~~~:~~;i;~;-;;;;;;;;;;~~ INDICE IX IMPOSTA DI REGISTRO --'-Aecessione -PCDec<edente acqwsto della costruzione che ha assolto �l'imposta di registro -� idOIIleo a vi�ncere la preSU!tlZ�one di illr.asferimento dell'accessione, 1236. -Ac�cessiomi -PtertilllJeOZ�e imdlustriaI< i -Ptresunzione -OoltlooaziOIIle da parrte di un eonduttooe -lmpossibhl! e costittuzione del rrappmto pertinenziale -Esclusione della presunzione, 1245. -AgevoJ.aziorni petr la COSttruztone di autosillrade -S<UJbappalto -Estensione -Limilti, 1264. -Servi.tt� -Estinzione -Va<lutazione -Art. 15 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 -Apipil<i<Ca<bi<liit�, 1252. - Servit� -Rinunce treoiproche � negozio biilateraiLe oneroso arssimilabi� le �alla pett"m:uta, 1252. -Solddariet� -lmipugn:azione delJ.'< aooertainento d:a parrte di uno dei ~condebitmi ,8Qlid<ali -Estensione degili �effetti inten-uttivi della preserizione agili al!IJri condebitori -Esclusione, con nota di A. MASCIA, 1212. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Agevolazioni per <l'industtriaMzzazione del Mezzogimno -Siabi!Umenrti .industriali -Cliniche -Si estende, 1269. -B1usvaltenzre tassabirl!i -Ptresupposto -Incorporazione di societ� Si verifica, 1239. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -RivaLsa -E�se1usione -Eqwparrazione di un ente allo Stato -Pr�esupposti, 1279. -RivaLsa -E~serciltabi<lit� nei COIIl: fJronti dehla Regione sidli<ana - Esoltusione, 1279. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Amnistia e indulto -Condizione de<l pagamento dei tributi -CondatiJ: na non <definitiva -Icriliegirttimit� costirtuzion'81le -E<solusione, 1037. -Azione msede �md�inaria -Doppio grado di giurisdizione -Rimessione al primo g1udiJce �ex aTi. 353 �CJP;C. -E<stimazione semplice e 'complessa -Nuovo mdinamento del contenzioso trLbutario -Non ha abolito id pa:-.inci(pli.o del doppio gr.ado di .giurisdizione 9er le con1irOV� ei"sie pend<ettllti, 1248. -Azione in <sede mdinatria -Precedente decisiOtiJ:e di commissione T< ermd.ne semestrale -Sospensione feTj,ale -Si �8JP<P<litca, 1249. - Imposta di successione -Valutazione automatica dei fondi il"Ustici -Coeffici.enlti. di vai.l.tutazione - Difreoonza :fJra te:rrend., gi� censiti a nuo,vo catasto e gli altd -Illegittimit� costituzionale -Esoliusione, 1061. -Imposte dirette -Azione in sede ordinada -Termine -P�ubblicazione dei :m1oU -Iscrizione 'a ifuolo prorvV'isoria Ittiaevanza, 1232. -Imposte dirette -I�ndenrot� di mora -Nattwa -F.all.imenrto del <Contr~buente -INUevanza, 1274. -Imposte dkette -Opposizione con1iro il ll'Uolo -Azione ordinaria -Necessit� del preventivo ricovso al11ta Commissiorne, 1226. -Imposte indirette -Concorqato Modificazione per sopravvenuta .cO\Iloseenza <di eLementi nuovi Ammissi< biilirt;�, 1271. -Imposte !Lillditrette -COIIltroversie di v�ail.utazione -R.iCOO'SO per C'lilssazione per �difetto <di motivazione -Impu~azione innanzi al :tribunale per mancanza o insufficienza <di �caLcolo -Differenze, 1129. -Legge per Assisi -In<terrpretaZioII1e autentica -IJ.J.eg.ittimit� .costituzionale -E<so1usione, 1044. -Notif.ieazione al <COIIlttribuente Esonero daliLa spediziOIIlle del!l<a vaccomaiilldata -l!l�1egittimit� 'co �Sti,tuzionale, 1064. -Repressioiille deltlte vioLazioni al,le nOtrme trlibutar.i!e -Ultrartti.V'it� .deHe disposizioni penali -li1legittimit� costituzionale -Esclusione, 1041. x RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -So1idMiet� -Accertamento notificarto ad alcuno soll<tamrt;o dei oon.debitoll" i sol!ida1i -Efficacia <nei .e<mfrOilJti di questo, ,con nota di A. MASC!A, 1212. -VioLazione di �1eggli finamzi�81l'ie e vahJJt81l'ie -Imposta generalie sul.l' �~ata -Azi0111e in sede Oll"dinaria -'l1ermilne, 1257. -Viola.ziollle di iLeggi finanziJarie e v~utarie -Imposta generaiLe suJ.l'ellltrata -Decreto del Milllistro deLle FiilliatilZe -RdiOOl'ISo rper oovooaz�< me -Natura -Sospensiorre del temnine !Peli' l'impugnazione OTdirnatria -Esc1UJsiOIIle -Atto coo: fleTmartivo -Noo impugnabiil.it�, 1257. LAVORO -LavOil"o autOIIlomo -Omtra1lto di ope!"a -In ,genere -D1:f~ dail il"8JPpoil'to di iliavoro suborrdinato -ELemenJti oompatibi1i, oon nota di L. SICONOLFI, 1148. -LaV'Oil"o atU1looomo -Differenza dal lavoro JSUbocdd:lliarto, 1197. MATRIMONW -COilllJlmJione degli ut11i e degl].i acquisti -Omessa JP["evilsione dea:la !l"el:artiva JP["esunzione -NiLegittimilt� costdtuzionaile -Etso1usione, 1062. MONOBOLI ~ Vendita ;dJei mezzi di nspooto sequestrati -!JJIJegiJttimit� oosti1luziona1e -Esol.usione, 1040. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Frode r.:ID!la 1eg.ge-Nozione-Poteri del ,grud.ice di merito in ordme ailla vatlurtaz.ione tdel!La sdituaZJi. one -0eilJSUJI'Iab1Ut� .in Cassazilone -Limiti, .con nota di L. SICONOLFI, 1148. -Intrinseca na1luirta del ['l!l(plporto Interlpvetazio! Il!e dei �CO!Il!tmenti - Hrilllcipio di autonomia, 1197. PENA -Libeooziooe condiziO!Il!atLe -Concessione tCOIIl decreto del Ministro di GrtaZJia .e Giustizia -Iililegittimit� �costituziooal.e, 1077. -Obilazione -Sper.equaziooe tva oLttadmo abbitente 1e 1n0111 �abbiente -Lllegittimit� �costi<tuzionale Esclusione, 1079. POLIZIA -ServiZJio �sociaLe -Ruolo del pocsooaile -Funzioni giudi.ZJi81l'ie o di poldzia gifud.izi,811'1a -Il!Legittim. it� ,costituzionale -Eso1usi'<me, 1066. -V. anche Sicurezza pubblica. PREVIDENZA E ~STENZ~ -.AJSsictWazioni oomro ,1W,va:lidi�t�, vecchiaia 'e superstilti -Automaticit� delile preistazioni assicooa< tive, 'con nota di F. CEROCCHI, 1152. -Disoccupazione involO!Il!taria EsolUJSione deLl'i!Il!denrut� per i lavori stagioooli -ILI.egittimit� costituziooaile -Esc1UJsione, 1039. PRIVILEGIO -Privi.llegio del .credito dipen.denite da reato sul�Le cose oggetto di secquestro penaLe -'C!l"edito assistito da ipoteca automobi!liJsti,ca -Concorso -Pveval.enz.a del credirt;o �assiJstLto da dpoteoa automobilisti �ca -Conc,orso -Preval,ellZla del tcred�lto dipe!Il!dente da ll'leato, 1194. PROCEDIMENTO .CIVILE -E1seou2liooe mob~lii81l'�e .oontll"o !Persona giull"oi.dica -Ptg.IJJOramento fuori deLla sede della debitfrice - COIIlSegna ,delJl'avviso di pign,oramento nel.La sede deLla debimce Non necessall"io, 1185. -Procedimento di convalida di s:tivatto -Pronuncia tCOIIl riserva ,sulil.e ,eccezioni del .conduttore ll! legiJttimit� costituzionale -Esclusione, 1043. INDICE XI -Revocazdone -N orm.atirva riltenuta appl.icabiile daNa sentenza dm' pugnata -Sua app1Lctaibwt� anche ,aili!Ja v!W.utaziOllle dei mezzi di prova in sede di giudizio di revocaziooe, 1175. -Rievocazdone -Nuovi documenti decisi -s�ono tali solo quelli che otllrono J..a prova d.ill.'ell1Ja dci fatti di causa, 1175. -Rtcorso per Cassazione -RicoJ:'ISO incidenrbai1e autonomo proposto dopo ila �scadenza del1letNnirne ann. uaJLe -:ma:mmissibi1it�, 1144. -Vizi del.lta !I'appresenrtlanza -Asse, gnazione dd un .1lermillle per ila regoo~azdone -Facolit� e non obbligo d!eil giudllice istruttore : mega..ttimiJt� costiruzionaile -E' sclusione, l 055. PROCEDIMENTO PENALE -Assunzione di ,codmputati ,com'e testimoni -Dirv1eto -IiliLe~rtti!lll!it� ~cosmtuziona,1e -Esclnlsione, 1070. -Coruce penale militare di pace Oa: roerazione ~entiva -Concessione de:L1a libert� provvtso.:. ll'i-a -Esclusione del procedimento davanti al Tr1buna~le Supremo mi<lttare -Iil!1egirt�1;imi,t� costiJtuziona1e, 1042. -Esame di testimoni in istruttocia Assistenza del perito di ufficio e non del �consulente tecni�co -IUegitti! lll!it� costituziOllla~ -Esclusione, 1069. -Esa~me di testimoni dn i~strruttoria Omesso deposito dei verbali-U1egilttimilt� cost~tuzionaJLe -Esclusione, 1070. -Giudizio di Cassazione -AppUcazione di di.sposizioni pi� favorevoli a~l:l'imputato -rue,gittimit� costituzional!e -Esclusione, 1057. -lmpugnazione del P. M. -Notifica a ~cura del oaJil!ce],]j,ere -I<l1egittimit� 'cosUtuzion~ -Escl!u' sione, 1037. -Imputato aWe,stero -Decreto dd trreperiJbiUt� -Omesse !I'tcer:che nei luoghi di nascita o di uilitima dimoit'a -H1eg~ttimit� -cosUtuzionale, 1054. -Imputato a�ll'estero -Obbligo di el!eggell'e domtci�ldo in ltaJ]j,a -U1ei�1ltimit� costuuziona'1e -Esclusione, 1055. -Reati pUI!libi'li a querela -Pxo: sc~o~emto deilil'iJmputato -Condanll! a del quooe131Il!te IIl!e<Lle spese ariche per quooe1a 1COil!�irO ignoti - Illegitt~rt� costiltuzdona~l,e, 1042. REATO -.Detenzione materiale radioattivo -Omessa denuncia -Centro di studi e !ricerche di medicina aeronautica e spaziale dell'aeronautica militare -Direttore del �centro -Detenzione di materiale radioattivo -Obbligo della denuncia -Inesistenza -Obbligo del segr.eto militare -Sussistenza, con nota di P. DI TARSIA, 1300. -Energia nuclea:re -In genere Materiali radioattivi -Detenzione -Omessa denuncia -Reato omissivo istantaneo, con nota di iP. DI TARSIA, 1300. REGIONE -Regione siciliana -Equiparazione allo Stato agli effetti fiscali Legge reg. sic. 22 marzo 195~, n. 6 -Questione di legitUmit� costituzionale -Manifesta infondatezza, 1279. -Regione .siciliana -Estensione automatica della leg.ge nazionale Condizioni e limiti-Esercizio dei poteri di legislazione esclusiva - Sucessive modifiche della legge nazionale -Effetti, 1278. -Regione siciliana -Leggi ll'egionali sulla revisione dei prezzi in materia di appalto di opere pubbliche -Questione di legittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza, 1279. - Turismo -Consorzi costituiti secondo la legge comunale e !Provinciale -Poteri di controllo Spettanza aHo Stato, 106'2. XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO RESiPONSABILITA CIVILE -Colpa della P.A. -Esercitazioni a fuoco -Norme regolamentari Discrezionalit� amministrativa Limiti, 1188. SARDEGNA -Competenza in materia di pesca marittima -Autorizzazione a scarichi industriali -Spettanza allo Stato, 1073. SICILIA -Provvidenze a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1973 -Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni colipite dal terremoto del 1968 -Decretilegge e leggi di conversione -TIlegittimit� costituzionale -Esclusione, 1040. SICUREZZA PUBBLICA -Armi, munizioni e materie esplodenti -Per:quisizioni e sequestri -Illegittimit� costituziona�le Esclusione, 1043. -Rimpatrio con foglio di via -Fermo di polizia-Art. 157, 2� comma t.u. delle leggi di pubblica sicurezza -Vigenza attuale dell'ordinamento, con nota di P. DI TARSIA, 1309. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 29 maggio 1974, n. 154 29 maggio 1974, n. 155 6 giugno 1974, n. 160 6 giugno 1974, n. 161 6 gd.ugno 1974, n. 162 6 .giugno 1974, n. 164 6 tgiugno 1974, n. 165 6 ,giugno 1974, n. 167 19 giugno 1974, n. 171 19 giugno 1974, n. 173 19 giugno 1974, n. 174 19 ,giugno 1974, n. 175 19 giugno 1974, n. 177 19 giugno 1974, n. 178 19 g.iiUgno 1974, n. 179 19 giugno 1974, n. 184 26 giugno 1974, n. 185 26 giugno 1974, n. 186 26 .giugno 1974, n. 187 26 giugno 1974, n. 189 26 giugno 1974, n. 190 26 .giugno 1974, n. 1�91 26 .giugno 1974, n. 192 4 il!u~o 1974, n. 199 4 1ugtlio 1974, n. 200 4 luglio 1974, n. 201 4 luglio 1974, n. 202 4 'luglio 1974, n. 203 4 luglio 1974, n. 204 4 luglio 1974, n. 207 CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 12 :t�ebbraio 1974, nella causa 152/73 15 maJg,gio 1974, nehla �cauasa 186/73 28 maggio 1974, nella causa 3/74 2 ilugliio 1974, nella causa 173/73 3 luglio 1974, neMa causa 7/74 . . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 21 maggio 1973, n. 1457 Sez. Un., 13 ottobre 1973, n. 25.SO Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2866 Sez. Un., 18 novembTe 1973, n. 2970 Sez. Un., 7 f~bwaio 1974, n. 344 . . pag. 1037 1037 1039 1040 1040 1041 1042 1042 1043 1043 1044 1044 1054 1055 1055 1057 1061 1062 1062 1064 1066 1067 1069 1069 1070 1070 1071 1073 1077 1079 pag. 1081 1089 1090 1099 1106 pag. 1109 1212 1126 1212 1120 XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 339 . . Sez. Un., 21 :liebblraio 1974, n. 487 Sez. I, 13 ma~rzo 1974, n. 685 . Sez. I, 29 mM"zo 1974, n. 884 Sez. I, 18 .aprile 1974, n. 1054 . Sez. I, 18 a!P["i1e 1974, n. 1057 . . , . Sez. Un., 20 aprile 1974, n. 1095 Sez. I, 20 aprjffie 1974, n. 1102 .. Sezione Lav., 22 aprile :W74, n. 1123 Sez. Lav., 22 apd1e 1974, n. 1141 Sez. I, 26 apri!Le 1974, n. 1195 . . Sez. I, 4 maggio 1974, n. 1248 .. Sez. Ili, 6 mag;gio 1974, n. 1258 . Sez. Un., 10 maggio 1974, n. 1329 Sez. Ili, 16 maggio 1974, n~ 1388 Sez. I, 7 giugno 1974, 111. 1850 Sez. I, 7 giugno 1974, n. 1687 Sez. I, 7 giugno 1974, n. 1850 Sez. I, 8 lJUglio 1974, n. 1985 Sez. I, 12 luglio 1974, n. 2084 Sez. I, 29 l!Uglio 1974, 111. 2286 .. Sez. l, 29 J.ug1io 1974, 111. 2291 . Sez. Un., 5 agosto 1974, n. 2330 Sez. I, 5 settembre 1974, n. 2419 Sez. l, 5 'settembre 1974, n. 2420 . Sez. I, 10 settembre 1974, n. 2451 Sez. I, 11 settemlbre 1974, n. 2482 Sez. Un., 12 ottobre 1974, n. 2817 CORTE D'APPELLO Trieste (Magistratura del Lavoro), 8 maggio 1974, n. 505 . TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 27 maggio 1974, n. 8 . . , . 27 maggio 1974, n. 9 . . . . . , . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 30 ottobre 1973, n. 938 Sez. V, 15 m!M'zo 1974, n. 245 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. VI, 6 noVIeiiilbre 1973, n. 1652 Sez. III, 22 febbraio 1974, n. 5962 TRIBUNALE Roma, Sez. III, 30 settembre 1974 . . , . . . . . , ... , . . . . pag. 1136 1124 1226 1229 1232 1236 1139 1144 1148 1152 1167 1175 1185 1187 1194 1245 1239 1�245 1248 1249 1252 1257 1129 1264 1269 1271 � 1274 1278 pag. 1197 pag. 1294 12�97 pag. 1202 1203 pag. 1300 1300 pag. 1309 PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE -Antiche utenze -Riconoscimento -Canoni anterio:ri -Riscossione -Prescrizione -Decorrenza, 124. .AJGRICOLTURA -Mutui agevolati, per rtmboschlmento -Richiedente non proprietario del fondo -Profugo della Libia -Concedibilit�, 124. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Ex dipendente a riposo -Nuovo incarico verbale a termine -Divieto di cumulo fra trattamento di quiescenza e di attivit�, 124. -Ex dipendenrte a riposo -Nuovo incarico ~�rbale a termine -Liquidazione compenso promesso - Actio de in rem verso nei confronti della P.A., 124. ASSEGNI CIRCOLARI -Assegno postdatato -Illeciti fiscali -Accertamento -Giudicato penale in imputazione assegno a vuoto -Rapporti, 125. CIRCOLAZIONE STRADALE -S'osta con disco ora!rio oltre H termine -Protrazione per diverse ore -Penalit� infrazioni -Esclusione, 125. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Concessioni Organismi ed aziende facenti parte dell'Amministrazione statale -Revisione dei canoni, 125. CONTABILIT� GENERALE DELLO STATO -Fermo amministrativo -Compensazione -Debiti tributari -Crediti -Integrazione prezzo olio oliva -.AJmmisstbilit�, 125 . CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI -Mutui agevolati per rimboschimento -Richiedente non prop�rietario del fondo -Profugo della Libia -Concedibilit�, 125. DAZI DOGANALI -Spedizionieri doganali -Patente coo validit� illimitata -Rilascio Requisiti -Ius superveniens, 126. EmLIZIA ECOiNOIMICA E POPOLARE -E�dilizia residenziale pubblica Alloggi GESCAL -OccUIPazione senza titolo -Regolarizzazione rapporto -Limiti, 126. ESPROPRIAZIONE PUBBLICA UTILIT� -Immobile soggetto ad espropdazione forzata -Espropriazione per p.u. -Indennit� -Deposito alla Cassa Depositi e Prestiti Ordine di versamento all'ufficio che procede all'espropriazione forzata -Legittimit�, 126. FOREM'E -Mutui agevolati: per rimboschimento -Richiedente non proprietario del fondo -Profugo della Libia -Concedibilit�, 126. XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO GIUDIZIO CIVILE E PENALE -Assegno postdatato -Illeciti fiscali -Accertamento -Giudicato penale in imputazione assegno a vuoto -Rapporti, 1:27. IIMPIEGO PUBBLICO -Ex dipendente a riposo -Nuovo incarico verbale a termine -Divieto di cumulo fra trattamento di quiescenza e di attivit�, 127. -Ex dipendente a riposo -Nuovo incarico vel'bale a termine -Liquidazione compenso promesso - Actio de in rem verso nei con~ ronti della P.A., :L27. -Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori -Inquadramento nell'.Amministrazione delle Finanze, 127. -Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 128. -lmposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 128. -Imposte di �consumo -Abo1iz:io n:e -PerSOinrule degJ.i enti :gestori :ed awrul.:tatori -l:nquach-Jamento neLla AmmilniJStrazione delLe Fi �nanze, 128. IMPOSri'A DI BOLLO -Esenzioni e agevolazioni -Costruzione di �strade e autostrade Espropriazione o acquisto di immobili -Certificati catastali, 128. IMPC>SrrA DI REGISTRO ~ Debito da cambiali -Atto di dilazione -Registrazione a tassa fissa, 128. -Imposta di !registro -AcceTtamento maggiore valore -Termine decorrenza, 129. ~ Imposta di registro -Imposta complementare-Privilegio-Decadenza -Termine -Decorrenza, 129. -Locazione -Immobile urbano Contratto pluriennale -Esenzione a favore di r�appresentanze diplomatiche e consolari, 129. IMPOSTE DI CONSUMO -Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed 3!ppaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 129. -Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 130. -Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 130. -lmposte di consumo -Abolizione personale degli-'enti gestori ed appaltatori-Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze, 130. P�RIGIONIERI DI GUERRA -Prigioniero USA-Assegni di pri: gionia -Differenza, 130. PROCEDIMENTO CIVILE -Morte del procuratore -Sentenza resa successivamente alla interruzione del processo -Impugnazione -Autonoma riassunzione del processo interrotto -N ecessit� -Esclusione, 130. INDICE XVII LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE III -Questioni proposte pag. 109 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 29 maglgio 1974, n. 154-Pres. BonifacioRe l. Astuti-Di Palma (avv. Thiery) e Presi<liente Consi!gllio dei ministri (Sost. aw. gen. dello Stato Azzariti). Imposte e tasse _in genere -Amnist~a e indulto ~ Condizione del pagame~ to dei tributi -Condanna non definitiva -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3, 27; d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 9, n. 2, lett. a; d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, art. 4, n. 2, lett. a). Non � fondata, con riferimento al diritto-di eguaglianza e di presunzione di innocenza, la questione -di legittimit�-costituzionale detlo art. 9, n. 2,, lett. a d.P.R. 4 giugno 1966, n. 322 e dell'art. 4 n. 2 lett. a d.P.R. 22 maggio 1970, n. 203. nella parte in cui dette norme condizionano l'appLicazione dell'amnistia e dell'indulto finanziario al pagamento dei tributi evasi, anche per l'imputato condannato con sentenza non definitiva (l). (l) La Corte ha fatto applicazione degli -stessi principi gi� enunciati nella -sentenza l febbraio 1964 n. 5 in questa Rassegna 1964, 243. Sull'amnistia in generale cfr. 23 dicembre 1963, n. 171, e 14 luglio 1971, n. 175. CORTE, COST[TUZIONALE, 29 maggio 1974, n. 155 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossi -Lioce (mc.). Procedimento penale -Impugnazione del P. M. -Notifica a cura del cancelliere -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 24, 112; c.p.p., art. 199 bis). Non � fondata, con riferimento al diritto di difesa e di iniziativa del P.M., la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 199 bis (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO SALIMEI. 1038 RASSEGNA D,ELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura penale nella parte in cui attribuisce al Cancelliere che ha ricevuto l'impugnazione del P.M. il compito di notificarla, a pena di inammissibilit�, all'imputato (1). (Omissis). -La Corte �costituzionalie � chiamata a decidere se l'art. 199 bis �c.[p.p. -nella parte in cui attri!buisce al cancelliere che ha ricevuto la dichiarazione d'impugnazione del :pubblico ministero il compito di n.otificarla aJ1l'illlliPutato -contrasti o meno con il poteredovere del !PU'blblico ministero di eser~citare ]'azione penale e con il suo dioritto dii a~gire in .girud!zio su di un piano di eguaglianza con le altre parti del processo penale. (al'ltt. 112 e 24, primo comma, Cost.). La questione � infondata. \L'awlicazione della �no:m1a impugnata ha dato luogo a contrasti giuri~rudenzia1i e a ,�l'itiche da parte dehla d!ottrina, che ha posto in 1ruice l'incongruit� di U!lla diStposizione �che col!piSICe con la sanzione di inammissilbillit� del gravame i vizi della tl"elativa notifica, in :relazione ai quali nessun. addebito pu� muoversi all'organo che ha esercitato il diritto id'ill:njpu~aJZione. Tuttavia l'art. 199 .bis 1c.p.p. mon contrasta con ,gli invocati [principi 'costituzionaU. Invero, posto che il pubblico ministero � parte sui generis nel rapporto ,processuale penale come riconosciuto dalla dottrina e dalla .giurisprudenza di questa Corte (sentenze n; 190 del 1970 e n. 136 d!el 1971), non sussiste la necessit�, per il legislatove, di attribui11gli urna posizione del tutto corril;ij>ondellite a quella delle altre !Parti !Pl"OCessualii. La natUJra di o11gano .giudiziario, propria del pubblico ministero, tpUJ� giustificare modalit� di esercizio del diritto di azione regolare in rapporto alla Sltruttur� dell'organo stesso, che per �'esplicazione della sua 0\Pera deve valersi di ausiliari. Nel[a specie il cancelliere ricevente la dlichiarazione d"ap[pello del :pubbJ.!ico mini:ste�ro ha il dovere d'ufficio di fare eseguire la notifica nei tempi e modi prescditti; in caso di omissione .dovr� �ris[ponderne discipilinarmente e anche, ove ne ricorrano .gli estremi, in via penale. N� pu� i�gnorarsi che in base al!l'art. 154 �C.[p.:p. i rcancellieri ,sono tenuti ad osservare le norme processuali e che il IPUbbliico ministero Ta il dtritto-dovert"e di vigilanza sullo (l) Sulla not:i:f�icazione de1l'ilmpugnazione del pubbhl�co m1ni,stero: PETRELLA, Le impugnazioni nel processo penale, Mi<lano, 196<5 e TR~NCHINA, La potest� di impugnare nel processo penale italiano, MUano, 1970. Le due sentenze sulla particolare posizione del pubblico ministero nel processo penale !richiamate dalla Corte sono pubblicate in questa Rassegna 1971, 14 e 960. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1039 operato degli stessi. Da quanto precede emer>ge che i vizi denu!lJCiati non derivano dalla norma ma daNa sua eventuale violazione, ad evitare la quale soccorrOJ:llo le regole sopra emmciate. Per quanto attiene irufine alil'art. 112 della Co:sttitluzione a!PlPare evidente ,che la norma � stata invocata non coclerenttemente. Il! principio dell'obbligatoriet� dell'esertcizio dehl.'azione penale � diretto a escludere qualsiasi discrezionalit� del pubblico ministero: la modalit� di esereizio dell'azione, suppone necessariam.ente, per n SIUO ambito d'ajpplicazione, che il puM>lico ministero a]:}bia e.swcLtato in via effettiva l'azione penale, sicch� II10n /PfU� contrastare con l'art. 112 Cost. La violazione del iP'rincilpio costituzionale potrebbe essere aanmessa soltanto ove fosse possibile concludere che l'art. 199 bis ~c.p.p. consenta ila vanrificazione del diritto di'impugnazione del (piUibblico ministero, ma si �i gi� constatato che ~gli inconvenielllti lamentati non scmo dii siffatta natura e mai possono esser ricondotti alla �corretta RIPilieaizone della norma. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1974, n. 160 -Pres. Bonifacio 1Rel. Amadei -Campagnola (avv. Agosrt;ind.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Caa:-afa). Previdenza e assistenza -Disoccupazione involontaria -Esclusione dell'indennit� per i lavori sta~ionali -Ille~ittimit� costituzionale Esclusione. (Cost. art. 38; r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 76). Non � fondata, con riferimento alla tutela del diritto al lavoro, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 74, primo comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, che esclude dall'indennit� di disoccupazione i periodi di stagione morta nelle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale (l). (l) La Corte ha ,negato l~a fondatezza dell'eccepito pro!Dilo di incostituzionall. i:t� affermando "'he la norma dev'e ,essere interPDetata neJ. senso che !'~escLusione dal dkitto ahl'indennit� di di'soccupazione vale ,so,lo per i lavoratori! ~che non !t'icMedono, neJ. periodo di sospensione del lavolt'o stag. ionatlce, l'avviamento ad aJ.'�il'le occupazioni Lavorati\ne. SUil!l'assicuxazione ~colllt:ro 'la disoccupazione: Cm�te ~cost. 16 !luglio 1968, n. 103, in Giur. cost. 1968, 1627, con note. 1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 6 giwgno 1974, n. 161 -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Nicoletti (irl.IC.) e Presiderute ConJSiglio dei Ministri (Sosrt:. avv. gen. dello Stato Azzariti). Monopoli -Vendita dei mezzi di trasporto sequestrati -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 24, 27; l. 31; ottobre 1966, n. 953). Non � fondata, con riferimento al diritto di difesa e di presunz.ione di non colpevolezza, la questione di legittimit� costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio del sale e dei tabacchi, nella parte im cui consente la vendita dei mezzi di trasporto che servirono a commettere il contrabbando (1). (l) La Corte ha escluso 1a violazione dei !plinJcipi oosbi1Juzionali' sulla considerazione che J.a norma in esame non � .che Ullla appldrcazione deJ. PTincipio generale enunciaw d.alH'arl. 625 cod. proc. pen. � CORTE COSTITUZIONALE, 6 �gi'lLgno 1974, n. 162 -Pres. Bonifacio 1Rel. De Mareo -Presidente Regione Sic:illia (avv. Villm-i, Sansone) c. Presidlente Consiglio dlei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Provvidenze a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1973 -Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del1968 -Decreti-legge e leggi di conversione Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (St. Reg. Sic., art. 20, 36; d.l. 22 gennaio 1973, n. 2; d.l. 12 febbraio 1973 n. 8). Non sono fondate le questioni di legittimit� costituzionale, proposte in via principale dalla Regione Siciliana, avverso le disposizioni degli artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 dJ. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni della Sicilia colpiti dalle aUuvioni del 1973; nonch� avverso l'intero decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1968 (1). (l) SulLa potest� tribUJtairia deJ.la Regione Sidliana: VmcA, Diritto costituzionale, 19617 e LA RosA, Potest� e attivit� tributaria della Regione siciliana in Dir. e prat. trib. 1'969, I. Slill1La estensione deH:a potest� dello Starto in mateTia di tributi erariali attribuirti .aJ.ta Re~ione: sent. 6 gil\li~O 1973 n. 71, 19 giugno 1973, n. 81 e 10 luglio 1973, n. 116 in Giur. cost. 19'73, 821, 867 e 1289. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1041 CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1974, n. 164 -Pres. Bonifacio - Rel. Rossi -Botto (n. c.) e PresMI!ente Consiglio dei Mi.a:IJLstri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Imposte e tasse in genere -Repressione delle violazioni alle norme tributarie -Ultrattivit� delle disposizioni penali -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. .3; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la <.;~uestione di legittimit� costituzionale dell'art. 20 delta Legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla ultrattivit� delle disposizioni penali delle leggi finanziarie (1). (Omissis). -La Corte costituzionale � chiamata a decidere se lo art. 20 dela le~e 7 gerunaio 1929, n. 4, nella parte in cui sanJCisce la cosidldetta wtrnttivit� delle disposizio~ penali delle le~ finanziarie, contrasti o meno con il rprilllcipio costituzionale d'eguagliana:a, per il d!ubbio che la deroga apportata ai !Principi comuni in tema di successione di liegJgi penali crei irrazionali dislparit� di trattamento tra i contravventori. La questione � priva dii fondamento. La norma impugnativa, diretta a garantire che la spinta psicologica all'osservanza della legge fiscale non sia sminuita nemmeno dalla SIPeraDIZa di mutamenti di legislazione, app9Jl'e ispirata alla twtela dell'interesse !PrimariO alla riJScossione dei tributi (art. 53 Cost.), che, come riconosciuto pi� volte da questa Corte, � costituzionalmente differenziato (,sentenze n. 45 del 1963, n. 91 del 1964, n. 50 del 1965) ed esige una tutela particolare. Non si ha pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione. N� esliste alcun ostacolo di �carattere costituzionale, giacch� l'art. 25 della Costituzione vieta la ~retroattivit� dclla legge penale, ma non con,. cerne l'ultrattivit� che � dlisc�!Plinata dall'art. 2 del codice !Penale (Omissis). (l) In dottrina, sulla ultrattivit� delle norme penali finanziarie: LAMPis, Le norme pe'l" la repressione deUe violazioni dette leggi finanziarie, Padova 1942; SPINELLI, La repressione delle violazioni delle leggi finanziarie,. Milano 1954; S'ECHI, Diritto penale e processuale finanziario, Milano 1966. 1042 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1974, n. 165 -Pres. Bonifacio - Rel. Verz� -Giaime (:n.e.) e Presidente Consigliio dei Min<istri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Procedimento penale -Reati punibili a querela-Proscioglimento dell'imputato -Condanna del querelante nelle spese anche per querela contro ignoti -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3; c.p.p. art. 382, 482). Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 382 e 482 c.p.p. nella parte in cui prevedono, in caso di proscioglimento, la condanna del querelante alle spese del procedimento anche nell'ipotesi di querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (1). (l) In dottrina, sul fOitldamento gilur.idi.co dell'obbligo del querelante alla 11ifusione delle spese anticipate da11o Stato: CANDIAN, Spese e danni nella querela -Spese nella remissione, in La querela, J.VIi:lano, 1951; BATTAGLINI, Spese e danni, in La querela, Torino 1958. CORTE COSTITUZIONALE, 6 giJugno 1974, n. 167 -Pres. Bonifacio - Rel. Capalozza -Smoglian (n.e.). Procedimento penale -Codice penale militare di pace -Carcerazione preventiva -Concessione della libert� provvisoria -Esclusione del procedimento davanti al Tribunale Supremo militare -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 3; c.p.m.p. art. 323, primo comma). � costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, l'art. 323, primo comma, del codice penale mil-itare di pace, limitatamente all'inciso, � escluso il giudizio dinanzi al Tribunale Supremo militare � (1). (l) La Corte ha fatto esplicito richiamo a<Ua sua pr,ecedente pronuncia 13 marzo 1974 n. 68, in questa Rassegna 1974, I, 770, nella quale ha affermato che la carcerazione preventiva � giustificata da esigenze processuali e non si atteggia perci� in modo diverso, quanto a funzione e finaUt�, nel rito ordinario e nel l!'ito militare. La Corte ha anche ricordato che analoga ,esch1sione rper mgiudizio di cassazione era prevista da11',art. 278 cod. proc. pen. prima deiia modif<icaziOitle introdotta con la legge 18 giugno 1955 n. 517. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1043 CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 171 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi -Baroncini ed altri (n.�c.). Procedimento civile -Procedimento di convalida di sfratto -Pronuncia con riserva sulle eccezioni del conduttore -Illegittimit� costitu zionale -Esclusione. (Cost., art. 2, 3; c.p.c. art. 657). Non � fondata, con riferimento al prinetpw di solidariet� sociale e di eguaglianza, la qu.estione di legittimit� costituzionale dell'art. 657 c.p.c., sulla convalida di sfratto per finita locazione, con riserva delle eccezioni del conduttore (1). (l) La Corte ha fatto esplicito rLchiamo a<1le precedenJti sentenze 18 maggio 1972 n. 89 e 27 giugno 1973 n. 94, in questa Rassegna 1972, 747 e 1973, 1051, con <le quaJi ha gil� �esaminaw la legiJttia:nit� deHo speciale procedimento per coovalida di sf11atto. CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 173 -Pres. Bonifacio - Rel. Reale -Battistutti (n.,c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. de1Jlo Stato Carafa). Sicurezza pubblica -Armi, munizioni e materie esplodenti -Perqui sizioni e sequestri -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 2, 13, 14; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41). Non � fondata, con riferimento alla libert� ed inviolabilit� del domicilio, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 41 t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che autorizza gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a procedere a perquisizioni e sequestri per la ricerca di amri, munizioni e materie esplodenti non denunciate (1). (l) La Corte ha ribadito il �PTilliClJplO, gi� enunciato nelle precedenti sentenz.e 2 febbraio 1971 n. 10 �e 9 maggio 1973 n. 56, in questa Rassegna 1971, 226 e 1973, 804,.che la protezione accordata aJ!la iLibert� di domLcilldo non � �assoluta, ma trova i limiti stabiililti dalli1a legg.e ai f]ni della tutela di PTerninenti intere,ssi costituzionalmente protetti. 1044 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO-� CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 174 -Pres. Bondfacio - Rel. Gioll!frida -Presidente Regione Campania (n.p.) c. Presidente Cosniglio dei Mini-stri (Sost. avv. gen. delllo Stato Savarese). Corte Costituzionale -Giudizi per conflitti di attribuzione -Perentoriet� del termine -Sospensione feriale -Inapplicabilit�.. (1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39; I. 7 ottobre 1969, n. 742). Sono inammissibili� i� ricorsi per conflitto di attribuzione notificati oltre il termine perentorio di sessanta giorni, a nuLla rilevando la sospensione feriale dei termin.i, inapplicabile nel processo costituzionale (1). (l) Sulla inappLi,cabillit� ai giludid di �COstituzdornalit� delle nol'IJlle suLla sospensiOIIle dei teocm.iJni prooessuaJ.i nel periodo feriale : Corte cost. 9 febbraio 1967 n. 15 in Giur. cost. 1967, 123, con nota di .ANDRIOLI, Inapplicabilit� della l. 14 luglio 1965 n. 818 ai giudizi avanti la Corte Costituzionale? CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, DI. 175 -Pres. Bonifacio - Ret Volterra -Coliusisi ed altri (avv. Giannini, Al1orio, Scassellati, Sforzolini, Micheli, Sandulli, BaJ.lia4'ore Pal'lieri, Sorrentino, Carboni Corner, Pi!Perno, Nava, Dalmartello, D'Amelio, Villari, Ca!Pobianco) e Presidente Consdgllio dei Min.ilsrtrl (Sost. avv. gen. dlello Stato Savarese). ~~poste e tasse in genere -Legge per Assisi -Interpretazione autentica -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3, 41, 53; I. 25 febbraio 1971, n. 110). Non � fondata, .con riferimento ai principi di eguaglianza, di libert� di irnqyresa e della capacit� contributiva, la questione di legittimit� costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110, recante interpretazione autentica deLl'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, sulla salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della citt� e del territorio di Assisi (1)'. (l) Sulle contraJStMllti in;~ni dehl'art. 15 del!la J.egrge 9 ottobve 1957 n. 976, anteriortmente aU'entrata in vi�gO\t'e della l�egge !interpretauva 25 :liebbrado 1971 n. 110: Trib. Perugia 20 f�ebbraio 1965 1n questa Rassegna 1965, I, 563, con nota dii CoRREALE; Tdb. Pe'l"Ug'ia 18 agosto 1965 in Foro it. 1966, 93~; Catss. 10 �aprile 1968 n. 1079, in Dir. e prat. trib. 1970, Il, 669, �COn nota �di LUCIFREDI; e Cass. 23 febbTiaiO. 1973 n. 534, in Foro it. 1973, I, 1797. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 10.:5 (Omissis). -2. -Le questioni di legittimit� costituzionale sottoposte alla Corte in ord[ne alla legge citata sono le seguenti: a) L'art. l d:ella legge :n. 110 del 1971 contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione in quanto con una legge che Sii definisce interpretativa avrebbe �creato runa arbitraria divensit� di trattamento lesiva del principio di uguaglian:za fra albergatori e gli altri indUJstriali operanti nel territorio di .AJSJSisi ([pretore di Assisi, tribunale di Perugia). Per il tribunale di Perugia la legge iiffiiPugnata sarebbe viziata di incostituzionalit� in riferimento al citato art. 3 in quanto avrebbe derogato al princilpio generale dell'ordinamento disposto dall'art. 11 delle disposizioni preliminari senza che swssistesse una valida ragione che potesse gmstificare la deroga a quel rprincipd.o, riservasdo agli imprenditori prima incentivati run trattamento arbitrariamente sfavorevole per il fatto di revocare ex 'tunc benefici fiscali inizialimelllte cOillcessi per indurii ad iniziative economiche che altrimenti non awebbero intrapreso. b) La legge n. 110 del 1971 contrasterebbe con l'art. 53 delJla Costituzione in quanto, introducendo un debito d'imposta che, in virt� della legge n. 976 del 1957, non sa\l'ebbe esistito nel territorio di Assisd., avrebbe valiutato situazioni dii fatto verillcatesi nel passato e quindi non �costituenti un ind!ice attendibile di potenzialit� contributiva attuale, nonch� avrebbe preso in considerazione, al fine di aiSistoggettarli a tributi, singoli atti economici \POsti in essere dall'imprenditore in epoca anteriore alil'entrata in vigore della legge, con riferimento a situazioni pregresse, �che per la !Pi� gran !Parte avrebbero esaurito nel tempo la loro funzione economica. Mancherebbe pertanto la necessaria connessione fu-a il presupposto d'imposta e la 'Capacit� contributiva dell'oblbltgato, dovendo questa po11sd in rrelazione non con una generica ed assoluta idoneit� .del soggetto ad eseguire la prestazione, ma specificatamente, con l!a IPaTtilcolare situazione che ha determinato l'insorgere del rapporto. Aggtungono ancora i giudi<Ci a quo che gli atti dell'imprend~toll"e 8!S1Soggettati all'iin!Posta avrebbero conchmso nell'ambito dell'impresa il loro iter economjlco e q]Uindi avrebbero esaurito gli effetti positivi e negativi che vi erano collegati (jp\l'etore di Assliisi, tribunale di Roma, tribunale di Perugia). c) La legge denunziata contrasterebbe, inoltre, con l'art. 41, primo comma, Cost., iJn quanto la (Precedente n. 976 del 1957 aveva caratteTe di incentivazione, allo scopo di sollecitare e confeliffiare iniziative artigiane e industriali onde incoraggiare con tale mezzo l'evoliuzione e lo sviluppo �di attivit� rilevanti per l'economia essendo il fine ultimo della legge la salvaguardia dlel carattere storico, mol11U!ffientale e artisttco della dtt� e del territorio di .AiSsisi. Secondo i giudici a quo le somme di denaro 1che nell'ipotesi dellla vigenza deltriburto avrebbero dovuto essere ,corrisposte all'erario, sarebbero state invece, nella previ 1046 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sione degli imprenditori, destinate a far fronte alle spe,se dei nuovi i.n:J!pianti e alle strutture o11ganizzative delle .aziende. Pertanto il legislatore, una volta di~osto questo incentivo in favore della libera iniziativa economica, non potrebbe pi� revocare con effi.cacia retroattiva i benefid concessi �abbattendo�, come affe11mano le ordinanze, � indiJScriminatamente le 'PQ'evisioni e i frutti gi� conseguiti dall'imprenditore che ra realizzato l'iniziativa stimolata dal legislatore steSISO �� Sembra di cOiliSeguenza ai giudici a quo �che l'atteggiamento tenuto da�l legiJSlatore possa ferire il precedetto costituzionale nel iPUiltO in cui questo intende tutelare la libert� d'iniziativa economi,ca del privato � (tribunale di Roma, tribunale di Perugia). 3. -Le questioni di legittimit� costituzionale sollevate dalle ordinanze in epigrafe partono necessaa:-iamente dal preswpposto che la legge n. 110 del 1971 non sia, malgrado la sua intitolazione, una legge di interpretazione autentica e ci� per i seguenti motivi: l) La legge impugnata non si porrebbe, rispetto ad un testo legislativo gi� esilstente come strumentale e quindi accessoria, al fine di sciogliere dubbi e riserve ~che siano sorti o che IPOSSano sol'lgere nella lettura di esso, lasciando intatta la sostanza della norma cui accede, limitandosi a chiarire ed a spiegare il suo effettivo significato senza modificare od alterare i] contenuto deilla norma interpretata, ma esp!l'imendone i veri intenti gi� presenti e reperilbili nella sua formulazione originaria. Ci� non !Si verificherebbe nella specie in quanto, secondo i giudici a quo, l'art. 15 d'ella ~egge n. 976 del 1957 non avrebbe ammesso aLcuna incertezza n� obbiettiva n� ~ragionevole in ordine all'esonero di tutti gli imprendiltori, che si fossero trovati in una particolare situazione, da tutti indistintamente i tributi (erariali, provinciali, comunali) e delle relative sovraimposte che su di essi sarebbero gravati in base all'ordinamento in conseguenza delle attivit� artigianali e industriali pOSite in essere (tribunale di Roma). 2) Al medesdmo risultato si dov:rebbe giungere anche tenendo conto delle specifiche finalit� d'incentivazione che la normativa del 1957 si proponeva di raggiungere. Fra gli strumenti scelti . per sollevare il territorio d'i AiSisisi da una situazione di d~ressione economica vi fu quello d.ell'esemione degli imiPil'lenditori da ogni onerre fiscale. Secondo il giudice a quo, tra queste agevolazioni non avrebbe potuto mancare l'esonero dei tributi indiretti in quanto questi riguardavano Sjpecifica tamente la natura delle attivit� artigianali e industriali che la norma si proponeva di incoraggiare e di sostenere (�tribunale di Roma). 3) Il significato ,g,rammaticale e logico dell'art. 15 della citata legge n. 776 del 1957 farebbe ritenere che l'esenzione concessa alle PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1047 imprese artigiane e industriali nel te!'lritorio di Ass'isi sd riferiva a tutte le imposte erariali sia dirette che indirette. Pertanto, J.a legge n. 110 del 1971, lllla;lOnendo Ulili'intenpretazione dell'aii't. 15 della legge n. 976 del 1957, diversa dal senso 19UO .proprio e prospettando, invece, una certezza che non troverebbe �riscontro nel precedente testo le.gLslativo, avrebbe apportato innovazioni nel limHare a tTe soltanto i tributi per i quali veniva 'con,cessa l'esenzione. Ci� esoluderebbe la naura interpretativa della legge imu;mgnata. 4. -L'Lillla;lostazione logica dell'indagine porta ad esaminare in primo luogo la questione !I'elativa alla natura della legge impugnata, n. 110 del 1971, se cio� essa sia effettivamente, come si qualifica nel titolo, una legge d'inter.pretazione autentica dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957, avente pevtanto come oggetto l'eliminazione di dubbi o riserve cirea l'inte?'dimento e la povtata del predetto art. 15, ovvero sia una legge innovativa, s:tatuente cio� una nuova normativa, diver:sa da quella che H legislatore aveva effettivamente voluto stabilire con il citato articolo 15. Tale indagine porta necessariamente ad esaminare se, come affe!rmano i giudici a quo e le difese delle parti private costituite in giudizio, la formulazione letterale dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957 fosse tale da non lascioce adito ad alcun ragionevole dubbio sulla portata e l'estensione del disposto che essa esprime. Vale a di:re se le parole usate in esso articolo non potessero essere intel"pretate alill'imenti che nel senso di esentare da .tutte le imposte dirette e indirette le im1prese artigiane e industriali che avessero eseguito il trasferimento o il nuovo iiiliPianto nelle zone destinate dal Comune di Assisd in forza dell'art. 14 della richiamata legge del 1957, OIPPU!Te se a queste medesime parole .potesse Tagionevol!mente darsi un diverso signdficato e conseguentemente attribuire al disposto ere esse esprimono una differente estensione. La Corte non ritiene che possa accogliersi l'affermazione dei giudici a quo e delle difese delle parti private circa l'univocit� dell'intendimento dell'art. 15 della legge n.. 976 del 1957 e cirea l'assoluta certezza del suo significato quale da essi dichiarato cio� che l'esenzione dLSJposta da esso.articolo comprendesse tutte le imrposrte. Varie sentenze di autorit� giudiziade avevalllO dato differenti e contrastanti interpretazioni dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957, onde risulta�va che all'interno della stessa autorit� vi era dissenso sull'intendimento d'ella norma. La Corte di appello di Perugia con sentenza 9 marzo 1966, ampiamente motivata, in riforma della sentenza del tribunale di Perugia 25 agosto 1965, aveva, ajppUcando criteri ermeneutici letterali, logici e 1048 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sistematici, interpretato la predetta no:rtma nel senso che l'esenzione fosse limitata alle sole imposte dirette. Viceversa J.a Corte di �cassazione �con sentenza 10 aprile 1968, n. 1079, basandosi sull'interpretazione letterale e grammaticale delle parole usate nell'art. 15, affermava che l'esenzione da questo disposta era �coJ:I!iP[ren:siva anche delle ill:nJposte indirette, senza proporsi il problema del conflitto fra la norma cosi intesa e altre norme deli'ordinamento giuridico, osservando per� che la stessa fo:rtmulazione dell'articolo presentava una deficielliZa di tecnica legislativa in quanto non era stata dettata. aLcuna specifica e particolareggiata regolamentazione circa la esenzione di tributi indiretti, il che, aglgi.ungeva, � non autorizza l'interprete ad attribuire alla legge un significato divel"So e pi� ristretto di quello che, �secondo la loro connessione, le parole adog;>erate abbiano voluto esprimere in piena aderenza con la ratio della legge stessa, e tanto meno a negarle :la sua immediata efficacia�. Con ci�, rilevando la deficiente formulazione tecnica della legge, ammetteva implicitamente l'opportunit� di un intervento 1nte:rpretativo e chiarificativo del legislatore. Successivamente infatti, emanata la legge n. 110 del 1971 di interpretazione autentica dell'ar.t. 15 della ilegge n. 976 del 1957, la medesima Corte di cassazione con sentenza 23 settembre 1973, n. 534, ne riconosceva la natura intel'!l�"etativa a tutti gli effetti, cassando una . sentenza di appello di Perugia 9 ma;rzo 1971. Quanto precede mostra che l'a stessa dizione letterale dell'ar.t. 15 della legge n. 976 del 1957 dava adito a diulbbi e a intendimenti contrastanti e non consentiva una si�oora inter.pretazione lessicale e grammaticale in senso cos� estensivo. L'intendimento restrittivo del medesimo ar:ticolo nel senso che la esenzione concernesse le sole imtposte dirette era avvalorato dal SUJCcessivo art. 16 della legge, il quale dispone per gli impianti alberghieri nuovi o impliati �l'esenzione da ogni imposta o .tributo erariale�, no:rtma questa �che avrebbe costituito un'inutile ripetizione ove l'art. 15 avesse effettivamente concesso l'esenzione anche per le imposte indirette, tenendo conto che nella dizione �iimprese all'tigiane o industriali � usata da questo articolo rientravan� sicuramente quelle alberghiere. All'art. 16 doveva necessariamente quindi attribuirsi una no:rtmativa diversa da quella del:l'articolo preced!ente e questa non poteva logicamente essere altra che l'estensione dell'esenzione fiscale alle imposte indirette, diver. samente da quanto diSIPOiSto per le altre imprese a~r.tigiane e industriali, per le sole imprese albel'lghiere che avessero disposto nel territorio di Assisi nuovi impianti o avessero ampliato que:lli esistenti. Esaminando poi sul piano logico e SIUl quello sistema.Uco la norma enunciata nell'art. 15, coordinandola �con le varie diJS!Posizioni della legge PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE m. 976 del 1957 e in ~relazion� ai principi del sistema tributa!rio vigente, risultava ragionevole inte:qn-etare la volont� del legislatore nel senso dii concedere l'esenzione delle sole �ln[poste erariali dirette alle imprese artigiane e industriali indicate nel suddetto articolo che non :fossero quelle alberghi&e contemplate invece nell'art. 16. La stessa !plrecisa intestazione della legge indicava chiaTamente e dettagliatamente gli scopi di essa, scopi ai quali ~vano subordinati, in relaziorne di mezzo al fine, le disposizioni concedenti i benefici alle tmprese artigiane e industriali. Dal �COill(plesso delle disposizioni della leg1ge risultava, come evidenziato anche nei lavori preparatori della ilegge inteJ.1Pretativa del 1971, che il legisil.atore con la legge del 1957 non si era prO(p()Sito l'indJUJStrializzazione di .Assisi (il che sarebbe stato in contrasto con i fini dichiarati nel titolo della legge n. 976 del 1957), ma aveva inteso emanaJre rprovvedimenti per la salvaguaxdia del carattere storico, monumentale e artistico della citt� e del territorio di .Aissisi Il!Onch� per conseg! Uenti opere di interesse igienico e lburis:tico, il che era confermato dalla l�IInitazione a un decennio degli airuti :finanziari dello Stato quali disposti negli artt. 9 e 10, ed indennizzare indirettamente, mediante esenzioni fiscali, �gli imprenditori che avessero operato il trasferimento o il Illllovo impianto delil.e loro imprese in zone designate dal Comune di .Assisi d,'iilltesa con la sovraintendenza locale d!ei monumenti per l'Umbria nelle quali fosse possibile, come indicava testualmente l'art. 14, il libero tsviluppo della loro attivit� � senza detUJ.1P�are iJ. carattere storico e monumental'e e il paesaggio della citt� e del :f:erlritorio di .Aissisi �, zon~ do� periferiche e non ancora uxbanizzate. Ed era evidente alt!resd che la il.egge non coooiderava determinante a questi fini la produzione industriale che essa non mirava a :favorire e ad incrementare mediante una facilitazione di tutto il processo produttivo: pertanto era logi�camente da ritenere che ile esenzioni indicate nell'art. 15 non potessero riferirsi ai t!ributi indiretti strettamente collegati ai fatti economici, tanto da costituire elementi dei costi di p~rodiuzione e che inevitabiLmente si sarebbero trasferiti sui coillSIUIIlatori, incidendo su questi e non sui produttori. Questa constatazione era del :resto avvalorata dalla normativa dell'art. 15, la quale non disciplinava direttamente �gli atti e i fattt economici e la p!roduzione indUJSt!riail.e ed artigiana, ma conteneva dislposizioni mj.ranti a favorire gli imprenditori mediante agevolazioni fiscali, senza chiaramente individuare, 51Pecificare e regolare i rappor.ti oggetto dell'illl(posizione e, conseguentemente, dell'esenzione. La mancanza della Sipecificazione la quale risponde ad una esigenza concreta. legislativamente riconosciuta nel sistema ftscale italiano, come rpu� dedu11si, fra J.e altre, dalle disposizioni dell'art. 4 della legge n. 762 1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del 1940, degli artt. 77 e 78 della legge n. 1598 del 1947, avrebbe dovuto ind'u.rlre ragionevolmente l'intel'lprete ad escludere che il p1"edetto articolo contemplasSe nell'esenzione anche le imlposte indirette, in quanto in tal modo si sarebbe posta in essere una situazione che, riso;>etto alla normativa tributaria, sarebbe stata anomala ed aSSUTda. Tutti i pOSisibili atti economici compiuti dagli operatori sarebbero stati esentati dalle trollo da parte degli organi dello Stato iJn gui:sa che, in luogo di realizzare i fini voluti dal legislatore nell'interesse della collettivit�, si sarebbe resa possibile la pi� sfrenata speculazione a vantaggio di singoli privati, il che effettivamente, con l'estesa interpretazione data all'art. 15 si � verificato con le gravissime conseguenze che saranno iJn appresso indicate. 5. -Un ulteriore elemento per d'ulbitare ragionevollmente ere l'art. 15 potesse disporre un'esenzione cosi ampia era fornito daLla considerazione �che l'interpa:'etazione di una n<Y.l'IIIla giuridica non pu� in alcun modo prescindere dal sistema legislativo di C!Ui essa inscindibilmente fa parte e dall'assoluta esigenza della compenetrazione e della fusione di ogni norma con l'intero sistema di un dato ordinamento: J.'ilnterpretazione deve pertanto essere condotta in guisa da attribuire alle parole del legislatore che esprimono la ~zione un significato ed una portata �che sia conforme ed a'l'monica all'Oil"ganicit� del sistema, nel senso che la norma non contrasti con altre vigenti nel medesimo ordinamento e non violi le prescrizioni di queste. L'intel'lpretazione dell'art. 15 della leg1ge n. 976 del 1957 nel senso di ritenere l'esenzione da questo 'concessa comprensiva di ogni specie di im,posta diretta e indiretta contrastava con il Trattato d!i Roma 25 marzo 1957 istitutivo della CEE, !l'eso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 1957, n. 1223 e precisamente: 1) con gli artt. da 19 a 29 relativi alle tariffe doganali degli Stati comunitari e alla loro applicazione nell'ambito di questi; 2) con la normativa dei medesimi articoli in ordine ai diritti ~eciali di prelievo e in ordine alle importazioni da paesi fuori dall'area comunitaria particolarmente privilegiati sotto il profilo economico; 3) con gli ar.tt. 92 e 93, i quali, prevedendo che uno Stato comunitario possa �concedere airuti per favorire lo sviluppo economico delle ~regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, opprure si abbia una grave forma di sottoccrup�azione, stabilisce per� che lo Stato concedente sia soggetto all'autorizzazione del Consiglio della Comunit� e alla revisione anniUale dell'autorizzazione medesima. La Corte con sentenza n. 183 del 1973 ha confermato gli obblighi: derivanti per l'Italia del Trattato di Roma e da tali obblighi derivava che una corretta interpretazione del'l'art. 15 della citata legge n. 976 del 1957 doveva logicamente escludere che le parole ivi usate avessero. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE il significato di dispoNe l'esenzione da tutte le i~~te indirette in quanto una siffatta esenzione sarebbe stata in insanabile contrasto con il T.rattato e in quanto l'Italia, quale Stato membro della Comunit�, non avrebbe avuto il !POtere di concedere e di mantenere una siffatta esenzione. N� va taciuta la cirostanza che la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la quale xendeva esecutivo al l o gennaio 1958 il Trattato di Roma 25 marzo 1957 era di soli cinque giorni SUICcessiva alla citarta legge !Per .AJsstsi, nel deliberare la quale il legislatore non poteva non tenere presenti gli obbl:Lghi ai quali l'Italia si sarebbe assoggettata con la imminente citata legge di esecuzione. Sotto un altro profilo s'i.mjponeva all'inter:pTete di negare che all'art. 15 della legge n. 976 del 1957 potesse essere attriooita la concessione di un'esenzione estesa anche a tutte le i~oste indirette e in paxticolare ai dazi doganali in quanto ad una siffatta di..s!Posizione avrebbe dovuto neceSISariamente accompagnarsi l'indi.:sjpensabile fissazione del contingentamento delle materie destinate ad entrare nel territorio oggetto dell'esenzione medesima, cos� come era stato attuato con la legge l o dicembre 19�8, n. 1438, i�stitruente una zona franca in parte del territorio della provincia di Gorizia, cosUtuendo altrimenti la norma citata un beneficio di inusitata estensione rispetto ad altri casi di esenzione fiscale e tale da essere incoliliPlitibile con l'ordinamenJto vigente e in contrasto con i principi fiSISa<ti dagli artt. 3, 41 e 53 dlella Costituzione. 6. -La difficolt� di estendere l'art. 15 della legge n. 976 del 1957 nel .senso che esso di�sponesse la esenzione anche di tutte le imposte indirette e il �contrasto �di questa interpretazione con la �norrrnativa esistente nel territoTio nazionale, con il sistema fiscale italiano, con gli stessi princ�pi costituzionali, nonch� con la ra<tio della legge citata e con .gli scqpi �che questa intendeva realizzare sono confermati in modo evidente dalla constatazione sul piano pratico delle conseguenze pravis-sime che si erano verificate (per effetto di tale interp�retazione e per il conseguente impedimento opposto all'amministrazione finanziaria d!i. esigere la riscossione del:le imposte indirette dalle imprese di cui al citato art. 15, consegiUenze denunciate ufficiaLmente in Parlamento e risultanti dai lavori parlamentari relativi alla preparazione e formulazione della legge denunziata, dagli atti dei giudici a quo, dalle ordinanz.e di rimessione, dalla docrumentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato. In seg1uito all'ajp.pUcaziOille dell!'estesa interpretazione del �citato art. 15 erano state create in Assisi, in violazione aruc�re alle stesse convenzioni internazionali, delle vere e proprie zone. franche di nuovo tipo, nelle quali affluiva, senza lli.mitazioni e senza essere assoggettata a contingen< tamenti di sorta, merce i~ortata in esenzione di oneri fiscali e di diritti comrunitari di prelievo, destinata ad essere inviata e venduta 1052 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in altra parte del te,nrito.rlio nazionale o anohe fuo;ri 1d:i es8o senza netptpure il �correttivo di sottoporre i prodotti ottenuti d!a lavorazioni di materie prime o le merci provenienti dall'estero all'intero tribUJto doganale nel caso di immissioni di essi al consumo fuori di Assisi, attuando in tal modo una delle pi� gravi, estese e ingiiUStificate speculazioni che si siano mai verificate in Halia. � fin trotprpo ev1dente che questo r1sultato realizzato m ISieg.uito all'intendimento cosi ampio del citato art. 15, era in netto contrasto con la ratio della legge n. 976 del 1957, sorta col fine dichiaTato di salvaguardare � il carattere storico, mOlili\Mllentale e artistico clelia citt� e del territorio di .A!ss1si, nonch� .per conse,guenti � (e quindi necessariamente indirizzate al conseguimento della salvaguardia indicata) � otpere di interesse igienico e turis1ico � e non certo per creare un'attivit� anomala di importazione e trasformazione favorita da una franchigia indiscriminata e per far sorgere una situazione di privilegio fiscale anomala rispetto all'ordinamento tributario nazionale che era chiaramente in contrasto con gli stessi prindpi di cui agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione. Si dava luogo infatti ad una evidente disparit� di condizione fra gli imprenditori di .A!ssi!si e gli altri cittadini, dS{Parit� che appariva ingmstifkata e irrazionale rispetto al fine che si proponeva la legge del 1957 e che violava apertamente l'obbl:Lgo costituzionale di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacit� contributiva. 7. -Quanto precede dimostra l'infondatezza della premessa da cui partono le ordinanze in ~igrafe per negarre che [a legge iiillPugnata n. 110 del 1971 costituisca interipXetazione autenUca dell'art. 15 della legge n. 976 d'el 1957, in quanto questo ultimo articolo non avrebbe ammesso per il suo significato grammaticale e logico alcuna incertezza n� obiettiva n� Tagionevole in ordine all'esenzione, a favoo:e delle imptese artigiane e industriali ivi indicate, di :tutte le imposte, anche di quelle indirette e dimostra altresi l'infon!datezza della tesi sostenuta, dalle difese delle parti private costituite in giudizio circa �l'assoluta mancanza di dlubbi d'a dirLmere in sede di interpretazione � del'la citata legge del 1957. Sussistevano invece i presupposti e l'iiillPrescindibile esigenza di interpretare autenticamente l'ar.t. 15 della medesima legge in modo da dare ad esso un s:eilJSo normativo unitario ed esclusivo. La mancanza di determinazione precisa della sfera di applicazione del pTedetto art. 15, le diverse decisioni degli organi giudiziari in ordine alla sua estensione, la necessit� di uniformare l'intendimento del ;precetto al sistema dell'ordinamento vigente nonch� di esdudere, eliminando i dubbi, la possibilit� di una plwralit� di inte~etazioni divergenti e di �Contrasti con altre norme e con princ1pi costituzionali, l'esigenza di PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1053 assicurare la certezza del diritto, la coerenza legislativa, l'uguaglianza nel trattamento giuridl-co di specie analoghe hanno indotto il legis�latore ad emanare la legge n. 110 del 1971 dichiarata eSi!�'essamente nel titolo essere legge inte!jpcr.'etativa del citato art. 15. La Corte ritiene ere, dati i presujpposti indicati e il fine cui tende la legge impugnata, non possa ad essa nega�rsi la concreta ed effettiva natura di interpretazione autentica dell'art. 15 della precedente legge n. 976 del 1957. Tale natura � stata del resto riconosciuta ed esplicitamente dichiarata dalla ri-chiamata sentenza 23 febbraio 1973, n. 534 della Corte di cassazione, la quale, a differenza dei giudici a quo, non ha sollevato alcuna eccezione di incostituzionaut� della legge medesima, affermando invece non essere dubbio che essa � inte!jpcr.'etativa con efficacia retroattiJva per moltep<li1ci e concortrenti mo1Jivi e predoomente per La qualificazione espressamente data alla legge, per la 1S1Ua ratio, per il SIUO contenuto. La medesima sentenza ha precisato che �con tali diSIPOsizioni il legislatore, senza modificare il precetto di legge, ha s,pecifi�cato l'art. 15 d~lla legge n. 976 del 1957. Non ha rilievo ai fini della qualificazione della legge in questione, la circostanza che, per effetto di essa, l'ambito d'ella norma originaria s.ia stato modificato con esclusione di fattispecie varie astrattamente tpotizzabili: questo � proprio ~'effetto della legge interpretativa 'che vuole appunto evitare l'applicazione della norma ai casi che l'interpretazione autentka esclude�. 8. -Accertata la indublbia natura interpretativa della legge denunziata, si palesa l'infondatezza delle eecezioni sollevate, le quali si basano tutte sul presupposto necessario del ca�rattere innovativo della le.gge n. 110 del 1971. Ed infatti -ribadito il princi[[Jio della piena legittimit� costituzionale dell'tnterpretazione a!Utentica da par.te del legislatore e della relativa efficacia d'elle leggi interpretative, principio affermato da questa Corte sin dalla sentenza n. 118 del 1957 -la pretesa violazione dello art. 53 Cost., consistente nella dissociazione tra preSJUpposto di imposta e capacit� .contributiva, non sussiste, perch� il legislatore non ha introdotto ll'etroattivamente nuovi mbuti, ma ha sem:[[)Ucemente indicato quali imposte erano ri�comprese nell'esenzione aocordata dall'art. 15 della legge n. 976 del 1957. Ci� vale anche a proposito della ritenuta violazione del principio di libert� di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione. La Corte ritiene di non dovere affrontaTe il problema degli eventuali :limiti che il legislatore pu� incontr&e nel dtsporre modifiche anche retroattive di incentivazi0111e economica, poicx�, come si � detto, l'incentivazione aocordata riguardava fin dall'inizio solo i tributi elen 1054 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cati nell'art. 1 della legge n. 110 del 1971 e non indistintamente ogni imposta diretta e iiDJdi.retta. Infine, p~ quel che attiene all'aTt. 3 Cos:t., da Wl lato la leg,ge non ha affatto derogato al no:mnale regime dell'efficacia delle fonti nel tempo, !Pl"evisto comunque dall'art. 11 delle disposizioni ;preliminairi al codice dvile e pertanto non aSISUrto a rango costituzionale, se non ;per materia penale (art. 25 della Costituzione), dall'altro non ha revocato retroattivamente le agevolazioni accordate in danno dei soli i!Il!PTenditori industriali a differenza di qruelli alberghieiri, perch� tale differenza rimonta alla �disciplina contenuta nelle legge n. 976 del 1957. La disparit�, comunque, � del tutto razionale e si giustifica con la diversa natura delle attivit� e �col loro oggetto in coerenza �con i fini che si propone la legge del 1957 e con Ja cil'costanza oggettiva che l'attivit� degli esercenti di alberghi !POSti nelle zone di crui all'art. 14 della predetta legge si esplica esclusivamente nel teTITitotrio indicato senza che comporti il compimento fuori di questo di atti di commereio sottoposti a imposte indirette. 9. -Devesi pertanto di�chiarare l'infondatezza delle eocezioni di illegittimit� cO!stituzionale sollevate dalle ordinanze in e;p�igrafe della legge 25 febbiTaio 1971, n. 110, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 53 della Costituzione -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 177 -Pres. BonifacioRel. Reale -Lahcen (n.e.). Procedimento penale-Imputato all'estero -Decreto di irreperibilit�Omesse ricerche nei luoghi di nascita o di ultima dimora -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 24; c.p. art. 177 bis, comma secondo). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto di difesa, l'art. 177 bi:s codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice o il pubblico ministero emetta il decreto di irreperibilit� nei confronti dell'imputato all'estero, quando non risuLti dagli atti notizia precisa della sua dimora senza precisare che siano previamente disposte nuove ricerche particolarmente nel luogo di nativit� o in quello di ultima dimora (1). (1-2) Quanto a1l'emissioone de�l decreto di neperibilit� non pTeceduta da nruove indagini, la Corte ha fatto. appLicazione dei principi enunci�arti nella p�recedente sentenza 22 marzo 1971 n. 54, in questa Rassegna 1971. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1055 (Omissis). -La Corte costituzionale dichiara l'illegittimit� costituzionale del1'art. 177 bis, comma secondo, del codice di procedUTa penale nella parte in cui consente che il giudice o il pubblico ministero emetta il dereto di irreperibilit� nei confronti dell'imputato, all'estero, quando non risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza prescrivere che siano previamente distposte-nei senJsi e nei limiti di cui in motivazione -nuove r:Lcerche, particolarmente nel luogo di nascita o in quello di ultima dimora-(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 178 -Pres. Bonifacio Rel. Reale -Salemme (n.e.). Procedimento penale -Imputato all'estero -Obbli~o di ele~~ere do micilio in Italia -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 24; c.p.p. art. 177 bis, commi primo e secondo). Non � fondata, con riferimento al principio di difesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 117 bis, commi primo e secondo, codice di procedura penale, che fa obbligo all'imputato dimorante all'estero di dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale (2). 523; im tale sentenza la Corte aveva gi� affermato che La notificazione col rito degli irreperibili pu� essere ritenuta non lesiva del diritto di difesa solo �se sia disposta dopo che sia s1laito t!Jenmto ognd mezzo idoneo peT assiouratre che l'imputato sia reso edotto degli atti rprooossuw da notifkatrgli. Quanto all'obbligo dell'imputato dimomme aLl'estero di dichiaratre o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ila COO"te ne ha dichiarato 'la 1egittimirt� costiltrumonale i!n qrumto ha rirteiliUto di aveT �elimia:Jato dalla normativa in questione ogni violazione del diritto di difesa con le precedenti senrtenze 23 aprile 1965 n. 31 im questa Rassegna 1965, 287 e 9 giugno 1967 n. 70 in Giur. cost. 19�67, 759, con nota di BARosio, L'imputato residente all'estero e it suo diritto a un �congruo termine� per prov-. vedere alla dichiarazione o all'elezione di domicitio. CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 179 -Pres. Bonifacio - Rel. Gionfrida -Mormile (n.'c.). Procedimento civile -Vizi della rappresentanza -Asse~nazione di un termine per la re~olarizzazione -Facolt� e non obbli~o del ~iudice istruttore -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 24; c.p.c. art. 182 c.p.c.). Non � fondata, con riferimento al principio di difesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 182 capoverso, codice di procedura 1056 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO civile, nella parte in cui faculta e non obbliga, a pena di nullitd. H giudice istruttore a concedere un termine alle parti per la regolarizzazione di vizi della rappresentanza riscontrati nel processo (1). (Omissis). -2. -La questione non � fondata. Pur prescindendo dalla ~oblematkit� dell'inquadramento del vizio della rappresentanza tecnica (quale nella specie in concreto rilevato) nel �difetto di ra!p!In"esentanza � regolato dal comma secondo dell'art. 182 citato (e non nel �difetto di costituzione�, di cui al comma primo della stessa norma) e pur, quindi, movendo dalla tesi interpretativa sostenuta dal .giudice a quo, n0111 si ravvisano, invero, ragioni di �contrasto della norma impugnata con il precetto costituzionale dell'art. 24. Sta di fatto innanzitutto che la giurisprudenza propende in genere per ritenere che la sanatoria ai sensi dell'art. 182, per quanto rriguarda la legitimatio ad processum, ove non sia. di~osta dal g.i., possa sopravvenire ancre nel corso delle ulteriori fasi del giudizio. A parte ci�, � decisivo il rilievo che la facol>t� di cui al capoverso della norma citata non si traduce in o:nero arbitrio: in quanto (come anche la lettura dei lavori preparatori chiaramente consente di desumere) risponde all'esigenza di �adeguare la ragione di equit� alla variet� dei casi pratici�, Proprio tale variet� delle situazioni che in concreto al giudice possono 'I>Tospettarsi, d'alitxa parte, vale a dimostrare l'irrazionalit� della contraria ipirevisione di un dovere di concessi0111e del termine per la regolarizzazione. Infatti una tale previsione implicherebbe la automatica iPOssibiUt� di sanatoria anche in casi (di domande, ad esempio, p�roposte abusivamente da chi non aveva la rappresentanza della parte), in CIUi il vizio della rappresentanza non aiPpaia dipendente da errore scusabile: onde la sua regolarizzazione -oltrech� pregiudicare :t'interesse della parte contrapposta ..:..._ finireblbe con il derogare al principio di ritualit� del contraddittorio, oltre il limite in cui tale deroga appare consentita dalla concorrente esigenza di colla;borazione tra il giudice e le-parti -(Omissis). (l) In dottrina, sulla natura non discreziOill�liLe del poter.e assegnato al giudice: LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Miilano 1959; MicHELI, Corso di diritto processuale civile, II, 1960 e MANDRIOLI, La rappresentJanza nel processo civile, Torino 195�9. Per >l'illlapplicabilit� dell'art. 182, 2� comma, allo � jus postulandi �: ANnRIOLI, Commento al codice di proc. civ., NapoJ.i, 1957 e MANDRIOLI, op. cit.; contra: LIEBMAN, Rimedi alla costit'uzione irregolare del difensore, in Riv. dir. proc., 1955, II, 205. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1057 CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 184 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli -Buriani (avv. Manfredi, Pansini), Parisi (avv. Angeliuoci) e Presidente Coillsiglio dei Ministd (Sost. avv. dello Stato Azzariti). Procedimento penale -G~udlzio di Cassazione -Applicazione di di sposizioni pi� favorevoli all'imputato -Illegittimit� costituzio nale -Esclusione. (Cost., art. 24, 111, 102, 108; d.l. 20 aprile 1974, n. 104, art. 1). Non � fondata, con riferimento ai principi di difesa e sui poteri della Cassazione, la questione di legittimit�, costituzionale deLl'art. l d.l'. 20 aprile 1974, n. 104 che autorizza la Corte di Cassazione ad applicare direttamente disposizioni di legge pi� favorevoli all'imputato, allorch� non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti (1). (Omissis). -2. -Forma o~getto delle Ol'dinanze l'arti�colo l del decreto legge 20 aprile 1974, n. 104, che attr~buisce alla Corte di cas�sazione il potere di decidere nel merito, senza annullamento e conseguente rinvio, � quando occore rappltcare disposizioni di legge pi� favorevoli all'�lniPutato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e non sia necessario assrumere nuove p['ove, diverse dall"esibizione di documenti �, cosi modifi.cando l'ultimo comma dell'art. 538 cod. proc. pen., che, nel suo testo originario e sempre con riferimento alla ipotesi di legge pi� favorevole, stabiliva che la Corte di cassazione provvedesse direttamente e senza rinvio (� nello stesso modo � come per la rettificazione di errori nel calcolo delle pene, d'i crui al comma !P['ecedente), purch� non fossero necessari � nuovi ac-certamenti di fatto �. Come detto in narrativa, la disposizione del dereto legge n. 104 viene censurata dalle ordinanze per violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, .secondo comma, della Costituzione, oltre che (nella prospettazione di una sola tra esse) per violazione degli artt. 102, primo comma, e 108, primo comma. (l) La Corte ha esami111ato la iLegittimit� della disposizione del decretolegge prima .che interv.endlsse La �1eg.ge di conversione. Sulla validit�, anche successiva alla pubblicazione della leg�ge di conversi1one n()[l impugnata, dell>a impugnativa proposta contro un decreto-J�e�g1ge: .sent. 3 luglio 19�67 n. 75. Per la manifesta ind'ondatezza dell�La questione di costituzionalit� dell'art. 536 cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che nel dibattimento di cassazdone la' presenza e Ie oondrusi10Illi dei difensori sono facO'ltative: Cass. 6 febbraio 1964 in Riv. pen. 196,5, II, 5�64. ' 1058 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO \, 3. -La questione non � foncfuta. L'articolo l del decreto legge n. 104 non contrasta con l'inviolabilit� del diritto di difesa � in ogni stato e g.rado del procedimento', affermata dall'art. 24, secondo comma, Cost., n� sotto il pil'ofilo della � autodifesa �, per l'assenza dell'imputato dal giudizio di ca~s~azione, n� sotto quello della difesa tecnica, per non essere richiesta la necessaria partecipazione del difensore alla discuSJSione del ll'��COI'ISO. Sotto il primo asjpetto, risulta chiaramente dalla stessa dizione letterale della disposizione denunciata, oltre che dalla logica del sistema in cui � destinata ad inserirsi, che, ove l'applicabilit� della normativa pi� favorevole non fosse ~in conc~re.to -a�ccertabile senza ri�correre a mezzi di prova diversi dalla esibizione di nuovi documenti (rendendosi necessaria, in particolare, la presenza d~U'imputato), si sarebbe fuori della fattispecie da essa ipotizzata e la Corte di cassazione non avrebbe che a provvedere secondo le ll'egole processuali preesistenti, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di merito. Tale rigorosa delimitazione del potere di cognizione dei fatti demandato alla Corte di cassazione, in ogni caso finalizzato al raggiungimento di un risultato pi� favorevole all'imputato, diversifica nettamente il nuovo istituto introdotto cful decreto legge n. 104, non soltanto dai comuni giudizi di merito dei precedenti gradi del processo, quanto altresl dallo stesso giudizio .di rinvio, nel corso del quale il giudice, sui punti che furono oggetto dell'annullamento e �salve le limitazioni stabilite dalla legge�, ra �gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata � (art. 544, cod. proc. pen.). Si giustifica, pertanto, che, anche nella rpall'ttcola:ve iilpotesli p1revisrfla dal ,detto pll'oiVVed'imento LegiJsija,tiJVo, continuino a trovare applieazione le norme del codice che regolano "l'esercizio della difesa tecnica davanti alla Corte di cassazione: garantendo all�imputato il diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia (od in mancanza, nominatogli d'ufficio) e al difensore il diritto di prender vLsione e copia degli atti, di presentare documenti e memorie scritte nonch� di ricevere avviso del giorno fissato per l'udienza e di prender parte alla dtscussione del ricol'lso, senza tuttavia condizionarne lo svolgimento alla sua effettiva partecipazione, come disposto, invece, unicamente per la fase dibattimentale degl'i altri g.radi dei giudizi penali. Non per questo, tuttavia, la ricordata disciplina si pone in contrasto con il secondo 'comma dell'art. 24 Cost., che enuncia, in termini generali, un fondamentale rprinctpio di ampltssima portata, senza peraltro distinguerre tra i dwems:i tipi dii giUJcfizi e tira le v;a~rie cfa:s:i :vts!P'ett:ive, n� comunque accennare al rapporto tra difesa pel'ISOnale e difesa tecnica, e senza che sia dato deSUill1.erne, con riferimento a tutti i giudizi ovvero ad alcune categorie di essi, l'inderogabile necessariet� della presenza attiva del difensore (che -come questa Co11te ha gi� avuto occasione di affermare PAltTE I, SEZ. I, GIURISPRtrDENZA COSTITUZIONALE con la sentenza n. 62 del 1971 -rapiPresenta, evidentemente, risa>etto al diritto alla difesa, in ,genere, ed allo ;stesso diritto alla difesa tecnico, p['ofessionale, in parncolare, qualcosa di !Pi�, che pertanto la legge puma non deve, prescrivere con riguardo a deteNil�nate ipotesi.). 4. -Nemmeno sussiste il denunciato contrasto con l'art1colo 11, secondo comma, Cost., non potendosi convenire nell'assunto delle ordinanze, stand~ al quale tale disposizione [precluderebbe alla legge ordinaria di affidare alla Corte di cassazione Coqlipiti ulteriori rispetto a quelli �che tradizionalmente e -alla stregua ora della richiamata norma costituzionale -necessariamente la caratterizzano, consistenti nel giudicare dei rtcoJ.'ISi � .per violazione di legge � avverso le sentenze ed i provvedimenti sulla libert� pe11sonale ;pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e Sfpeciali. Il secondo comma dell'art. 111 VIUOle, bens�, che tale controllo di legittimit� sia sempre possibile e che spetti in ogni caso alla Corte di cassazione, ma non �t di ostacolo ad eventuali ampJiamenti del sindacato dell'a Corte medesima: com'� altres� confermato, per a11gomento a contrario, dalla diversa dizione del comma successivo, che testualmente cir�coscrive l'ammissibilit� del ri�corso contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai �soli motivi inerenti alla �giurisdizione�. D'altro lato, non sarebbe possibile, senza forzarne arbitrariamente la lettera e la ratio, leggere la norma del secondo comma dell'art. 111 come se affermasse che tutte le sentenze di merito debbano essere, perch� tali, assoggettate al controllo di legittimit� della cassazione (controllo che, nella specie, verrebbe a mancare, decidendo la stes1sa cassazione anche in merito). La norma costituzionale parametro, infatti, non specifica il contenuto delle sentenze contro le quali [prescrive sia dato il ricorso di legittimit�. Le quali sono, precisamente, tutte quelle pronunciate da giudici ordinari o speciali (eccezion fatta 'delle decisioni del Cotlsiglio di S.tato e dellla Corte de conti, il"egolate nel comma seguente), purch� diversi -ovviamente -da quel giudice al quale il ri�co11so � diretto, e cio� dalla Corte di cassazione, che costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima e SIUipil'ema istanza giurisdizionale. 5. -Non :ra cons~stenza, infine, il dubbio prospettato dall'ordinanza n. 2'1 del 22 aprile, che il! rtchiamo degli artt. 102, primo comma, e 108, primo comma, Cost. all'ordinamento giudiziario valga a sottrail're la disciplina delle funzioni, che in base ad esso spetterebbero alla Corte di cassazione (art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), ad innovazioni che non siano introdotte �con leggi formali ordinarie, ed anzi, pi� specialmente, con leggi espressamente rivolte a modificare proprio e � preliminarmente � l'ordinamento stesso. 1060 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � da rammentare, anzitutto, :che le nonne sull'ordinamento giwd:iziario non assumono, in virt� di quel richiamo, una posizione differen2liata da ogni altra noll'IIDJa posta dia fonti di paxi grado e sono p:el'lci� modifkalbili in tutto o in par.te, direttamente o indirettamente, nelle forme abituali della legi:slazione ondi.naria. La Costituzione si limita ad istituire in materia runa riserva di J:egge; ed � pacificamente ammesso, ed � :stato pi� volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, che la parificazione alle l'eggi formali degli atti � aventi forrza di legge � (tra i quali �certamente rientra il decreto legge) abiUta tali atti a incidere validamente, al pari delle leggi, nelle materie a queste riservate. Ci� p~remeStSo e [pll'eci:sato, deve soggiungensi che il decreto legge di cui � questione nella pTesente controversia detta una norma tipicamente p1rocessuale, in sostituzione di altra gi� per l'i.nlnanzi contenuta in un articolo del codice di procedura penale (l'art. 538, per l'appunto, come si � �Chiarito all'inizio). Ora, quallunque norma sulp~rocesso preswppone, certamente, che vi sia run'organizz�zione giudiziaria, e quindi un ordinamento giudiziall1io, ma \IlOn ne �, altrettanto �Certamente, in alcun m01do condizionata, dovendo viceversa l'ordinamento giudiziario adegtuarsi, semmai, alle esigenze funzionali derivanti dalle norme dei codici di rito, in genere, e da quelle di competenza, in special modo. Ma [pll'Oblemi del! genere, o pi� modestamente di se:trliPUce cooxdinamento formale, neppure si pongono nel 'Caso dell'articolo 65 del r.d. n. 12 del 1941, che, :nel riassumere in una formula ~comprensiva le funzioni apettanti alia Corte ,di cassazione, si conclude rinviando agli �altri compiti ad essa �conferiti dalla legge� (e cio�,a funzioni di natura diversa d!a quelle, che le sono istituzionalmente p~roprie, di nomofilachia e di regolamento dei ~rapporti tra le giurisdizioni e le competenze, cui sostanzialmente corrtspondono i richiami del secondo e terzo comma dell'art. 111 Cost.): tra i quali �altri compiti� viene ora a prender posto quello previsto dal decreto legge in oggetto. N� ra,prpresenta un unicum nella storia della caStSazione e nella legislazione che in atto la concerne che tale colil{Pito ilil{Plichi l'attribuzione ad eStSa, entro i limiti sop~ra descritti al rpwnto terzo, di competenza a conoscere anche del fatto. Giacch� le ipotesi in cui la cassazione era ed � investita di poteri analoghi, e talora anzi pi� vasti e penetranti, pW" se mal"lginali e secondarie rtspetto a quanto ne costituisce la competenza prqp!l'�a e qualificante, sono nrumerose e generalmente note: come, ad esempio, nei casi di crui agli a:vtt. 48, 49, 55 e 58 cod. pr-oc. pen., in tema di connessione, separazione o rlmessione di procedimenti: 68, in tema di rk,usazione di giudici; 558, 569 e 574, in materia di r-evtsione e di riparazione; 668, in materia di estradizione, e via dicendo (a prescindere poi dai frequenti provvedimenti di clemenza suc.cedutisi nel tempo c�re, a fini di SIP�editezza ed economia processuale, le hanno esrpUcitamente conferito, in deroga allo PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1061 art. 591 del codice, il potere di procedere agli ac�certamenti di fatto necessari per !risolvere questioni sull'applicabilit� dell'amnistia). Quanto ora osservato vale altresi� a dimostraTe come non sia consentito argomentare da una asserita � recezione � in Costituzione delle norme dell'ordinamento giudiziario del tempo, per desumerne che, quando in essa si fa riferimento alla cassazione, se ne accoglie imjplicitamente la figura pi� restrittiva, siccome civcoscritta al solo controllo di legittimit� e del rispetto dei limiti delle diver1se giurisdizioni. In primo luogo, jperch� la Cosid.tuzione non ha ~reo�ito l'art. 65 del :r.d. del 1941, n� lo avrebbe ,potuto, dal momento che ques.ta stessa disposizione si risolve in una d1chiarazione ~PTiva di valore costitutivo, in quanto meramente ricognitiva delia disciplina allora vigente in materia; in secondo luogo, perch�, gi� alla 'stregua di tale �disciplina, le :l�unzioni della Corte di cassazione non si. risolvevano esclusivamente nella nomofilachia e nel regolamento delle giurisdizioni, n� i poteri ad essa Sjpettanti si esaurivano sempre e per intero nel ,giudicare in ipl\lnto di diritto. -(Omissi). CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1974, n. 185 -Pres. Bonifacio - Rel. Benedetti -Iacomelli (n..c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Imposte e tasse in ~enere -Imposta di successione -Valutazione automatica dei fondi rustici -Coefficienti di valutazione -Differenza fra terreni, ~i� censiti a nuovo catasto e ~li altri -llle~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3; l. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. l, comma secondo). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. l, comma secondo, della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che fissa diversi coefficienti di rivalutazione, nella valutazione automatica dei fondi rustici ai fini dell'imposta di successione, a seconda che trattisi di terreni gi� censiti, o non ancora censiti nel nuovo catasto, alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio (l). (l) La Coil'ie ha'esaJttamente ritemiUto ohe iLa :nrnrma, lungi dal p.Te�veder �e due distinti e differenti criteri di vai.Lutazione per deterrninatre il vaLore dei fondi rustici, dn re�alt� tende ad assicurare iderr11tit� di trattamento nella determinazione di tale valore, in quanto tiene conto del fatto che p.er i teweni che nel 19<47 erano gi� censiti nel nuovo oartasto il vaLore rtsultante dalJce tabelle eJ.aborate ne'l 1947 va soLtanto rivalutato con un coelfficienrte di aggiornamento, mentre per i terreni censiti successivamente, occorre prima ricavare un valore riferibile al 1947 e poi provvedere all'aggiornamento con lo stesso coefficiente degli altri terreni. 1062 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO COSTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1974, n. 186 -Pres. Bonifac10 - Rel. Giomrida -Presidente Regione Calabria (avv. Carnlniti) c. Presidente Con:stglio dei Minist�ri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). Regione -Turismo -Consorzi costituiti secondo la legge comunale e provinciale -Poteri di controllo -Spettanza allo Stato. (Cost., art. 117, 118, 130). Spetta allo Stato, e non alle Regioni a statuto ordinario, il controllo sugli Enti operanti nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, i quali siano costituiti neLle forme e con la disciplina dei consorzi previsti dall'art. 156 della legge comunale e provinciale (1). (l) La Co!I"te ha appl.iooto i principi enunciati! nella precedente sentenza� 28 nov;embre 1972 n. 184, lin questa Rassegna 1972, 30, sWI'esartto presupposto che ai consO!rZi itnteooomunaU e illlrterlprovmdaili � nei!. oCl!IDpLesso applicabile iJ. regime giurddilco dei comuni e del!le province. CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1974, n. 187-Pres. Bonifacio - Rel. .AIStuti -Greggio (n.e.). Matrimonio -Comunione degli utili e degli acquisti -Omessa previsione della relativa presunzione -Illegittimit� costituzionale Esclusione. (Cost., art. 29; c.c. art. 215). Non � fondata, con riferimento al principio dell'uguaglianza fra i coniugi, la questione di legittimit� costituzionale delt'art. 215 codice civile in quanto non prevede che la comunio-ne incidentale degli utili e degli acquisti sia presunta fr-a i coniugi (1). (Omissis). -2�. -La questione non � <fondata. Il p1rinc�ipdo dell'uguaglianza morale e giuridica dei conilugi, sancito dall'art. 29 della Costi (l) Le precedenti [plrOnrtmcie drella Co:l.'lte in rtema di ~por.ti pattrimonilali fra coniugi sono: 23 :maggio 19�66 n. 46, 15 dicembre 1967 n. 144, 26 marzo 19-69 n. 45; 13 :liuglio 1970 n. 133 e 27 giugno 1973 n. 91. La ~rilfOil"ma del ditrd.tto di famiglia attualme:rute in disCfUISsione al Sellllato prev;ede come regime legale della famLglia la comunione dei beni, estesa PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1063 tuzione, esige �certamente che ad esso si adegui ed informi anche il regime positivo dei rapporti patrimoniali; ed � incontestabile che la vigente disciplina legislativa d1 questi rapporti pu� dar luogo a sitJUazioni di inadeguata tutela giun:-i-d.ica, tra le qruali appare parti-colarmente grave e meritevole di protezione, Sjpecie nel caso di SEUJarazione pevsonale, quella della donna priva di un proprio lavoro professionale autonomo, che abbia dedicato la srua attivit� al:l''adeill!Pimento dei doveri di moglie e di madre, occrupandosi assiduamente delle crure e faccende domestiche. In regime di s~arazione dei beni, il contributo recato dall'operosit� e dall'abnegazione della casalinga all'econ01nia familiare e al risparmio dell'azienda domestiJCa, molto spesso ragguardevole anche se diffi-cilmente va:lutabile in denaro, rimane privo di efficace tutela, specie qruando il marito a!bbia investito i risparmi, frutto delle comuni fatiche e rinun zie, nell'acquisto a nome IP!rO!Prio d1 beni immobili o mobili. �Se, sotto questo profilo, si deve riconoscere che il vigente ordinamento italiano presenta una vera lacuna, occorre tuttavia dicriarare, con eguale chiarezza, che il potere di col:mare tale lacuna comp�ete esc1UJsivamente al legislatore. Ci� appare con stcura evidenza dalla stessa motivazione dell'ordinanza .di rinvio, ove si p!"Ospetta la questione di costituzicmalit� dell'art. 215 del codice civile, proponendo la sostituzione deJI regime l'egale di separazione dei beni con quello della comunione, e addirittura di uno speciale tipo di �comunione incidentale presunta �, Umiiata agli acquisti effettuati dall'uno o dall'altro coniuge durante la convivenza coniugale, s:alva la fB~colt� di prova contraria. A .prescindere da ogni 'riserva srul merito della questione -poich� la formula proposta non sembra, di per s�, s.uffiJCiente ad assicurare in ogni �caso l'uguaglianza dei coniugi nel regolamento dei reciproci rap porti patrimoniali in caso di separazione, e d� luogo a moltepli-ci motivi di perplessit� -, � ovvio che una siffaita radicale riforma del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi non pu� che s1pettare al legislatore. E' superfluo aggiungere 'che ll.a riforma del regime dei rapporti patrimo niali tra coniugi si inserisce necessariamente in una pi� ampia, or,ganica. riforma dell'intero ordinamento del matrimonio e del diritto di famiglia, con riflessi sul sistema d~lle suocessiioni, legittime e testamentarie. Solo in tale sede il legisl'atore potr� procedere ad una piena attuazione del principio costituzionale della parit� giuridica dei coniugi anche sotto il profilo dei rapporti patrimoniali -(Omissis). ai beni ,aoqui,staii da ognuno dei coniugi sruooessivameJ:llte al matrimonio,. con esclusione di quelli pervenuti per donazione, per successione o reimpiego. 1064 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 26 gugn.o 1974, n. 189 -Pres. Bonifacio - Rel. Rocchetti -Gazza (n.e.), Presidente Consiglio d'ei Ministri e Amm.in1strazione Finanze dello Stato (Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). Imposte e tasse in genere -Notificazione al contribuente -Esonero dalla spedizione della raccomandata -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 24; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38, lett. c; d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636, art. 32 lett. e). � costituzionaLmente iUegittimo, con riferimento aL diritto di difesa, l'art. 38, Lett. e) deL Testo unico sulLe imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, neHa parte in cui esonera it messo notificatore daHa spedizione deHa raccomandata aL contribuente per it quaLe la notifica non sia avvenuta a mani proprie; e, per inegittimit� derivata, la pronuncia va estesa all'art. 32, lett. c) d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636 recante �Revisione della disciplina delcontenzioso tributario� (1). (Omissis). -2. -La questione � fondata. Va osservato preliminarmente come la proposta questione di costituzionalit� � ci-rcoscritta alla sola forma della notificazione, anzi alla sola cautela ag;giuntiva d!ella spedizione della raccomandata, e non tocca altri aspetti di essa: in !Particolare quella del luogo ove la notifica debba .essere effettuata. Il 'contribuente deve essere perci� ricercato nel suo � dOIIlicilio fiscale� indicato nelle lettere c e d dello stesso art. 38, e che egli � telllUto ad indicare in tutti gJi atti, contratti, denunzie e dichiarazioni �~a presentarsi agli uffici finanziari, e ci� ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 delo lstesso testo unico ed ora ai sensi dell'art. 58, qruarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di aCJcertamento dell eimposte sui redditi. La precisa indi,cazione del luogo ove il contribuente debba essere ricercato, se da un lato facilita il compito dell'Amministrazione finanziaria, dall'altro rende necessario l'ad'emp1mento puntuale di tutte le altre formalit� utili a ra.g;gilungere_lo SCO\PO delle notificazioni. Non pu� pertanto dubitarsi che l'omissione di una formalit� di semplice esecuzione, come la ISIP�edizione di una lettera raccomandata a un indirizzo che sia gi� noto, non trovi una giustificazione razionale. Come non pu� dubital'lsi che il recapito di una 'comuni�cazione raccomandata in un luogo (l) In dottrina sui problemi di costtt!Uzionaut� posti dalle nOI"llle in questio�iJJe: GAZZERO, n domiciLio e Le notificazioni fiscaLi, 1971, e SERA, La notifica degli atti tributari a norma degLi artt. 140 e 148 c.p.c. e 38 t.u. imposte dil'ette, in Bohl. 'Th-ib. 1972, 1341. PARTE I, SEZ., I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1071 CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1974, n. 202 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterra -Messana (n.e.) e Presidlente Consi,glio dei Ministri e Ministro per la P.I. (Sost. avv. gem.. dello Stato Carafa). Antichit� e belle arti -Vincoli e limitazioni alle propriet� private Mancata previsione di indennizzo -Illegittimit� costituzionale Esclusione. (Cost., art. 42; l. l giugno 1939, n. 1089, art. 21, primo comma). Non � fondata, con riferimento al principio della tutela della propriet�, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 21, primo comma, della legge l giugno 1939, n. 1089, che attribuisce al Ministro per la P.l. la facolt� di imporre vincoli e limitazioni alle propriet� private, per la salvaguardia �i cose di interesse storico ed artistico (1). (Omissis). -2. -La questione � infondata. La Corte ha ripetutamente precisato che l'art. 42 della Costituzione non impone indenlnizzo quando la legge regoli in via gem.erale i diritti dominicali in relazione a determinati bellli al fine di assicurarne la funzione sociale e per evitare lesioni all'interesse pubblico. La riserva di legge espressa nel citato articolo coosente al legilSI].atore di attribuire alla JPUibblica Amministraziooe il potere di incide;re sruhla concTeta disciplina del godimento degli immobili � qualora nella legge ordinaria siano contenuti elementi e 'criteri idonei a delimitare chiaramem.te la discrezionalit� dell'Amministraziooe � (sentem.za n. 38 del 1966 e n. 94 del 1971). L'obbligo dell'indennizzo � imJPosto soltanto in caso di espropriazione per pubblico interesse. La norma denunziata non concerne l'espropriazione di immobili di propriet� privata, ma attribuisce al Milniistro per la pubblica istruzione la facolt� 'di prescrivere le distmze, le InisiUre e le altre norme dirette ad evitare CTe 1sia posta in pericolo la integrit� delle cose immobili che presentano mteresse artistico, storico, archeologico o etnografico, ne sia danneggiata la pro.SJPettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. (l) Sul problema dell':iJnd!ennizzabilit� dei limiti alla p'l:'opriet� privata: Corte cost. 20 febbraio 1973 n. 9, in Giur. cost. 1973, 31, con nota di PALADIN, 1072 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La norma pertan.to non prevede nessuna ablazione del diritto di prOIPriet�, ma, ricO!Il.OSCendo L'inerenza di un pubblico interesse rispetto alla categoria dei beni predetti, ne disciplina il regime, accordando alla pubblica Amministrazione il potere di imporre dei limiti all'esercizio dei diritti pa-ivati in ~relazione ad UIIl !P!reciSO nteresse !Plllbblco mbase ad appa-ezzamento tecnico �sufficientemente dlefinito e controllabile, la cui discrezionalit� � chiaramente determinata. Di conseguenza la norma denUIIllZ�.ata non contrasta con l'art. 42, comma terzo, della Costituzione in quanto non rientra nei casi da questo previsti. Tale intel'lP�retazione � .pienamente condivisa dal Consiglio di Stato, il quale �lll ;particolare ha pi� volte dichiarato manifesttamente infondata, in relazione al .pa-edetto art. 42, comma terzo, della Costituzione, l'eccezione di illegittimit� costituzionale d'ell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939. Come ha esattamente individuato il supremo organo d'i giUIStizia amministrativa nella stia costaa:JJte giuris{prodenza, la medesima legge n. 1089 del 1939, attribuendo nell'art. 55 la facolt� al Ministro per la pUJbblica istruziOI!le di espropriare aree e edifici �quando ravvisi ci� necessario per isolare o ~restaurare monumenti, aSL'llicurarne la luce o la prospettiva, .garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitaJ.'tll� l'accesso�, determina in modo preciso i diversi scopi di questa norma e di quella di ui all'art. 21 e di coruseguenza i confu:ti della discrezionalit� della pubblica AmmiJn,i:strazione nell'applicazione dell'uno o dell'altro articolo. Ove l'atto amministrativo che determini i V�illeoli alla propriet� privata ecceda i limiti fissati dall'art. 21 della legge n. 1089 del 1939 o violi il d!isposto di qllleSto che �. ripetesi, ~orme ai principi costituziooali, l'interessato avr� tutela giurisdizionale avanti gli organi competenti. Non sUJSSiste nemmeno violazione dell'al'it. 3, primo comma, della Costituzione in quanto il deDilllll.Ziato art. 21� della legge n. 1089 del 1939 !Pirevede limitazioni della propriet� che non s'identificano con l'ablazione di questa e .pertaa:JJto pone in essere IUIIla situazione che non � in alcun modo parificabile a quella del propa-ietario espropriato. -(Omissis). Carattere n()'l'l, espropriativo di vincoli paesistici (tutela delle bellezze naturali ed ambientarli dei Colli Euganei). Per la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di vincolo artistico o storl�co, Sez. IV, 30 mag.gio 1972 n. 486 e 20 gtugillO 1972 n. 540 in Foro a'TI1/m. 1972, I, 2, 575 e 771. PARTE I, SEZ, I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1073 CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1974, n. 203 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi -Presidente Regione Sal'degna (avv. Satta) c. Pre sidente Consiglio dei Mniistri (Sost. avv. gen. dello Stato Zagari). Sardegna -Competenza in materia di pesca marittima -Autorizzazione a scarichi industriali -Spettanza allo Stato. (St. Reg. Sardegna, art. 3 lett. i; l. 14 luglio 1965 111. 963, art. 14; d.P.R. 24 no vembre 1965, n. 1627, art. 1). Spetta aLlo Stato, e non alla Regione Sardegna, il potere di autorizzare l'immissione dei rifiuti di lavorazione industriale nelle acque marittime, al di l� del mare territoriale (1). (Omissis). -2. -Si cOillltroverte tra le parti circa la spettanza e l'ampiezza (della potest� legislativa e) delle attribuziood amministrative i!n materia di immissione o versamento di rifiuti industriali nelle acque del mare. Dalla Regone, a fondamento del proposto ricorso per conflitto d!i attribuzione, si assume che �-a sensi del combinato disposto degli artt. 14 de]la legge 14 Iruglio 1965, 145 del d.P.R. 2 ottobre 1968 e l del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 -ila cornpete!IlZa a svolgere la istruttoria, a diS!Porre gli aocorgimenti tecmici necessari per evitare l'inquinamento, a concedere e revocare le autorizzazioni agli scarichi di rifi~ti industriali spetta in via esclusiva alla Regione sarda�, e che tale competenza trovi riscOIILtro negli artt. 3, lett. i, e 4, lett. a, 6, 56 e 57 dello Statuto speciale. Dallo Stato, ilrwece, sd assume che spettino �alle autorit� statali le funzioni concem.enti il rilascio di aurt:orizzazione alla immissione di rifiuti di lavorazione indlu:striale o provenienti da servizi pubblici nelle acque marittime al di fuori del :l1rni.te del mare territoriale della Sal'degna �. Essendo pacifico tra le parti che rientrano tn.ella sfera di coiUipetenza costituzionale della Regione i poteri relativi ai permessi per il versamento dei rifiuti industriali nelle acque del mare territoriale, l'oggetto della controversia risulta delimitato: ciascuna delle parti pretende di essere compet~nte in ordine a quei permessi qrualora il versamento debba aver lruogo nelle acque del mare libero. (l) La sentenm 21 ,gennalio 1957 . 23 oui \La Corte si richiama � pubbiioota in Giur. cost. 19517, 3164. In dOibtrirna: BARSOTTI, Piattaforma litorale e competenza delle regioni davanti alla Corte costituzionale, dn Riv. dir. int. priv. proc. 1�9,69, 443; .ANDREANI, Note in tema di competenza dette regioni sul mare territoriale e sulla piattaforma continentale, in Rass. dir. pubbl. 1069, II, 422; PALADIN, Territorio regionale e piattaforma continentale, in Giur. cast. 1968, 402. 1074 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO A giud!izio dlla Corte, e per i motivi che seguolno, i poteri in contestazione SOI!JO di ~ettanza dello Stato. 3. -A sensi dell'al1t. 3, lett. i, dello Statuto speciale la Regione ha potest� legisla.tiva in materia di �pesca�; e per il wocessivo art. 6, esercita le fumzioni amministrative nella stessa materia. �Pesca� come materia di competenza regionale, � l'attivit� diretta, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine pe!rseguito, a catturare esem:pil.ari �di specie il .cui ambienJte abituale o naturale di vita siano date acque. Codesta atttvit�, in s� e final!is:ttcamente considerata, evidenzia determinati interes:sti. tipici, privati e pubbUci; e le norme che la disciplinano, pxoprio di codesti interessi �lnltegrano la tutela. Ac�canto ad essi sono altri interessi, il cui perseg;uimento � certamente giovevole alla pes�ca, ma che ra una ben pi� am:p�ia o generale portata: cosi, la �Cons�rvazione ed il miglioramento del patrimonio ittico, deHe riso11se biologiche del mare e dell'ambiente marino iJn genere sono, ormai ed in misUira sempre crescente, contenuto di esigenze da tUitti avvertite e considerate meritevoli di tutela m~ll'ord'inamento interno e sul piano internazionale. Per la .protezione di tali cose (insuscettibili per altro di far parte in via esclusiva d!i date zone giuridtcamente rilevanti del mare, e per esempio di quello territoriale), soccorrono vari strumenti, e tra questi rientra ita discipHna delle immissiO!rl!� nelle acque del mare di rifiuti industriali, siano essi inquinanti o meno. L'interesse che sotte!�lde a tali attivit�, an�che se connesso indirettamente a quelli caratterizzanti la pesca, ne � ovviamente diverso, e ci� basta, riguardando il fenomeno sotto l'angolo visuale che qui interes:sa, ad escludere che la � pesca �, assunta n�ello Statuto speciale de quo come materia dii potest� legislativa o di funzioni a'I�lminiJstrative, possa a rigore comprendere, in modo immediato o meno, anche le dette immissioni. Tale avviso trova r�ISContro Ln nna precedoote pronUil!cia di questa Corte (sentenza n. 23 del 1957). In quell'occasione, adita in sede di impugnativa in via diretta da parte dello Stato di un testo legislativo :3!pprovato il 7 marzo 1956 dal Consiglio regionale della Sar.c,iegna e contenente disposizioni relative all'eswcizio di flllnZioni amministrative in materia di .pesca, la Corte ebbe a dichiarare l'illegittimit� costituzionale della norma di cui all'art. 2 n. 5 del detto testo, in forza della quale alla amministrazione regionale sarebbe spettato di � concedere -sentita per le zone di mare la capitaneria di porto -le autorizzazioni e le limitazioni di �cui al disposto dell'art. 9 del :t.:u. 8 ottobre 1931, n. 1604 � e cio� quelle relative al versamento di rifiuti di stabilimenti industriali nelle acque pubbl'i�che e nelle zone di mare, e motiv� nel senso che PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE � tratta:si di materia d'industria piJUttosto che di pesca�, aggiungendo che detta materia, anche in sede di decentramento delle a;�"Opde funzioni, lo Stato aveva riservato ai (propri or.gani. Ora, tale pronnn:cia sul pwnto merita id'eSJSere cO!Il�fermato, per l'estraneit�, nel senso indicato, dell'intereSISe in oggetto a quelli ti(pid d'ella �pesca� come materia. 4. -Intervenute le norme di attuazione dello Statuto speciare per la Sardegna in materia �di pesca (dt. d.P.R. n. 1627 del 1965) che prevedono il tra:sfedmento all'anrmilnistrazione regionale delle funzioni amm~ nistrative dell'autorit� marittima statale concernenti, tra l'ailitro, � i (permessi :per il vevsamento neUe acquei dei rifiuti industriaLi � relativamente al mare territoriale (ar.t. 1), e soprattutto tenendo conto di dette no:mne, sono m questa sede rprospettalte dalle parti le :richiamate (e contrastooti) tesi intel"IP�t"etative. Il pnnto di vista della Regione rtcorrente non !PU� esse�t"e condiviso. In p�t"imo luogo rilevano il contenuto ed il limite della � pesca � come materia ex art. 3, lett. i, dello Sta.tuto, come sopra rp�rectsati. In secondo luogo soccor.re il dato letterale offerto dal fatto che tanto nella intitolazione del decreto rpiresidenziale qual!llto nel testo del citato art. l si fa riferimento al mare territoriale. E non vale in contrario sostenere che tale riferimento s�erva pe!l." �precisare l'elemento costitutivo territoriale dell'ente attributario delle funzioni trasferite� e per �individuare attrave11so la relazione col territorio i soggetti abilitati a �chiedere l'autorizzazione all'immissione dei residUi �: in verit�, anche adi ammettere che quel riferimento giovi a codesti fini, � innegabile ere tali relazioni non sono le sole possibili. Va poi considerato che (p(l"aticamente con l'uso di quella espressione non 1si � operata una Ur~1itazione o riduzione deLla coiD(petenza statutaria; e si �, invece, operato un aiD(pliamento di essa in guanto alla tutela degli interessi !propri della pesca si � aggtwnta quella dell'interesse pea-seguibile attraverso la disci(plina delle ripetute immissioni nel mare territoriale di rifiuti industriali. Gli argomenti addotti d'alla Regione a sostegno d'ella tesi della limitazione o !Tiduzione e della ircrazionalit� e ingiUIStificatezza della steSJSa, non sono !pll"obanti e comunque non sono al fine deci:si.vi. Anche se si seguisse la tesi della Regione che la distanza della costa, e specificamente il: limite di ampiezza del mare territoriale, di per s� possa non avere valore giuridi�co per la ri(partizione delle competenze in materia tra Regione e Stato, e che, ai fini della salvaguardia del patrimonio idlrobiologico, so1talnJto ;rilevino i limiti e le modalit� degli s:carichi, 1si deve ricordare .che in generale al criterio spaziale si fa ricorso per comporre casi di conco11so o di onfiitto di diritti o di inte 1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ressi, e onstatare che mano a mano che ci si allontaJni dalla costa di una Regione (e nella specie, della Swdegna) il concreto interesse locale g.radatamente si affievolisce sino a venir meno. Poi, va tenuto im. lplt'emineillJte conto che per la dis'Ci.pl:im.a delle attivit� nel mare libero sono gli Stati chiamati a ~ovvedere anche in osseqruio a pattuizioni internazionali e possibilmellite in stretta collaborazione; e della violaziOI!IJe di norme o di regole o della lesione di interessi, da chiunque poste in essere in atto o tendenzialmente sono gli Stati a rispondere, di modo che, nella materia de qua e per la s:pecie, ap,paxe pi� che giustificato che sia lo Stato (italiano) a disciplinare, autorizzare, sorvegliare l'attivit� di pesca di tutti i cittadini nel mare libero e che sia lo Stato ad attendere alla disciplina, in astratto ed in concreto, delle i.mrn.iJssioni di. ;rifiuti industriali nel mare libero, considerate (ed in quanto siaJnO considerate) conneSJSe all'attivit� di pesca in quello stesso mare ed anche per le conseguenze dannose che quelle immissioni possano caUJSare nel mare terJ.'itoriale. Ed infine ,e SotPrattutto, rileva l'interesse nazionale, che in quanto tale richiede e comporta ooa competenza statale e ere impone unitariet� nella disciplina (e :nelle modaLit�, nonch� nei criteri di a(ppUcazione delle norme) delle immissioni di rifiuti industriali nel ma�re liibero; nteresse nazonale che qui opera anche come ratio della limitata aggregazione a quello tipico. della pesca di un settore ad esso estra!IJJeo. Ed inoltre, a parte la dimensione rultranazionale del problema, c'� una esigeillJZa di rparit� di trattamento so~a codesto punto, tra tutti i cittadini, e tra la Regione autonoma della Sardegna e le altre Regioni, a statuto speciale o ordinario, aventi o meno competeillJZa legislativa e attribuzioni amministrative in materia di pesca :nel mare tel'lritoriale. 5. -In dipendenza di quanto sO[pra non sussi:stono gli estremi, in termini di rilevanza e di non manifesta im.fondatezza, perch� questa Corte possa e debba sollevare la questione dii legittimit� costituzionale degli artt. 14 della legge n. 963 del 1965 e l del d.P.R. n. 1627 del 1965 in a�c�coglimento dell'eccezione ~oposta, in subordine, dalla Regione. Srul punto in controvemia, la competenza della Regione della Sardegna � quella che testualmente ;risulta dall'art. l del d.P.R. n. 1627 del 1965, pi� volte citato. La norma :non pare in contrasto con l'art. 3, lett. i, dello Statuto; e non lo � neppure con il successivo art. 4, lett. a: i!lJOnostoote l'affermazione fatta da questa Corte nella ripetuta sentenza n. 23 del 1957 (affermazione incidentale, dato che in quella occasione si discuteva della conformit� o meno della norma regionale impugnata all'axt. 3, lett. i) rimane decisivo il fatto sopravvenuto della aggregazione della funzione de qua alla �pesca�. E le altre pretese violazioni degli artt. 6, 56 e 57 dello stesso Statuto, di conseguenza, non sono newure configrurabili. PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1077 I !POteri di cui si tratta sono, quillldi, -si ripete -di spettanza dello Stato. E questo, a mezzo delle autorit� a ci� preposte, non mancher� di farne buon uso in coerenza con l'interesse che al riguardo la Regione non pu� ~ruon avere. Il coorddnamento tra Stato e Regione nell'esercizio delle funzioni in materia di ;pesca potrebbe dirsi essere una costante dei rispettivi compovtamenti siccome, d'altronde, �! evidenziato dal secondo e terzo ,comma dello steSISo art. l del d.P.R. n. 1627 del 1965. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1974, n. 204 -Pres. Bonifacio - Rel. Am.adei -Tdnca (n.e.). Pena -Liberazione condizionale -Concessione con decreto del Mini stro di Grazia e Giustizia -Ille~ittimit� costituzionale. (Cost., art. 24, 111; r.d. 28 maggio 1931, n. 602, art. 4.3). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto di garanzia giurisdizionale, l'art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, che consente al Ministro di Grazia e Giustizia di concedere la liberazione condizionale della pena (1). (Omissis). -La questione � foridata. 2. -L'istituto della liberazione cnndiziona.le rappresenta Ulrl ;particolare aSipetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libert� !Personale e si iDJSerilsce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, do�, di tendere al recupero sociale del condannato. Per eSISO, infatti, il condannato che abbia, durante il tempo della esecuzione, tenuto un comportamento ,tale da far il'itenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia soddisfatto, avendone la C8{Pacit� economica, J.e obbligazioni civili derivanti dal commesso reato, pu� essere posto in libert� prima del termine !Previsto dalla sentenza definitiva di condanna, previa imposizione, da parte� del giudice di sorveglianza, incaricato dell'e:secuzione d!el provvedimento, di jprescrizioru idonee ad evitare la commissione di nuovi reati (artt. 228, secondo comma, e 230, primo comma, n. 2, del codice penale). Con l'art. 27, terzo 'comma, della Costituzione l'istituto ha assunto un peso e 1lll!l valore pi� incisivo di quelo che non avesse in Oll'igine; lt'apjpresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e (l) In dottrina, VASSALLI, La riforma della liberazione condizionale in Rass. st. pen. 1951, 997. 1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il suo ambito di applicazi()([]:e presuppone un obbligo tassativo ;per il leg~slatore di teiillere non solo ~PQ"esenti le finalit� rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idOIIlei a realizzarle e le forme atte a garantirle. Sulla base del precetto costituzionale sorge, di colliSeguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al filne di a�ecertare se in effetti la quantit� di �pena ~iata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare mella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale. Non v'� dubbio che tale garanzia � del rutto carente nel procedi mento ;previsto dal vigente ordinamento giuridico. Per la normativa in atto si determina, infatti, una anomala successione di interve!l1ti e di attribuzioni �che vanno dal giudice di sorveglianza al Mwstro della giustizia. Un siffatto legame tra organo del potere giudiziario e organo del potere esecutivo, tn un aspetto cosi importante della fase es�eootiva della pena, contrasta con quelle gua!I'entigie che attengono alla libert� pe~sonale, irn riferimento alla quale l'art. 24 della Costituzione, nel quadro dei precedetti contenuti nell'art. 13, ne ass:LcU!I'a la tutela giu risdizionale. Devesi rilevare che il Ministro della giustizia gode di una discre zionalit� talmente affi!Pia da poter disattendere il parere espresso, sulla istanza per l'appUcazione del beneficio, dalL'organo giudiziario, il solo idoneo, per le funzioni attrtbuitegli dalla legge nel processo esecutivo della pena, a poter valutare l'effettiva esistenza in concreto delle con dizioni oggettive e soggettive -particolarmente quest'ultime -per la concessione di esso benefi�cio. La disarmonia del sistema aippare ancor pi� inaccettabile a seguito della legge 25 novembre 1962, n. 1634, cre ha modificato il testo origi nario dell'art. 176 del codice penale e che, tra ~'altro, ha esteso l'appli cazione dell'istituto della liberazione condiziooale anche ai condannati all'ergastolo. Per la legge n. 1634 del 1962 la liberazione condizionale assume senz'altro una fisionomia e una dimensione diverse da quelle attribuitele dal legislatore del 1930. Siamo in presenza di una vera e propria ;rinuncia, sia pure sotto posta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato alla ulteriore realiz zazione della pretesa punitiva nei riguardi di determinati condannati, rinuncia che non pu� certamente far capo ad un organo dell'eseootivo, ma ad un organo giudiziario, con tutte le garanzie sia per lo Stato che per il �condannato stesso. Oltretutto si tratta di interrompere l'esecuto PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1079 riet� di una sentenza passata in giudicato, legata a.JJ principio dell'intml! gibilit�, salvo intterventi legiJSlativi (art. 2, comma secondo, del codice penale) o previsioni costituzionali (ru:t. 87, penultimo comma, della Costituzione), o provvedimenti giurisdizionali (artt. 553 e 554 del codice di procedura penale) fino a determinare la estinzione della pena, una volta adempiuti gl'i obblighi imposti. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1974, n. 207 -Pres. Bonifacio - Rel. Verzl -Diibiasi (n.e.). Pena -Oblazione -Sperequazione tra cittadino abbiente e non abbiente -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; c.p. art. 162). Non � fondata, con riferimento al principio di uguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 162 codice penale, sull'ablazione nelle contravvenzioni (1). (Omissis).-Secondo le ordinanze di rimessione, l!'istituto dell'abla zione, che �si fonda sulla SUJssisrtenza di lm :reqruiJSito esciLUJsivamente soggettivo�, e cio� sulle c<IDdizioni economiche del contravve:Ilitore vio lerebbe il rp!l'incipio di uguaglianza, in qurunto il cittadino che non ha i mezzi sarebbe costretto a subire i1 procedimento ;penale, con relativa condanna e con tutte le 'conseguenze di essa comp:res.e eventualm.ente la conversione della pena pecUJniaria in detentiva e l'applicazione delle pene accessorie. La questione non � fondata. Trattando della �conversione delle pene pecruniarie in pene detentive questa Corte ha avuto occasione di esamina:re se srussiJSite violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il p:rof�lo del differenziato trattamento fra 'condannato abbiente e condannato non abbiente, che, rpe:r mancanza di mezzi, � �costretto a s1Ub1re l'esecuzione coattiva della pena convertita (l) La sentenza 27 mM'ZO 19<62 n. 29 !l'ichiamata dalJa Corte � pubblica1Ja in Giur. cost. 196�2, 225, 'con nota di GIANZI, Particolari aspetti del diritto di difesa giudiziania e del principio di eguaglianZQ.. In dorttrtna: BRICOLA, L'istituto della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, alla luce dei principi costituzionali, in Riv. it. dir. proc. pen. 19�61, 1073 �e PINTACUDA, Conversione delle pene pecuniarie in Riv. pen. 1973, I, 345. Per una ipotesi partioola~re di �COI!lJV'emone dichi:3.['ata ill.egittima: sentenza 30 girug~no 1971 n. 149 in Giur. cost. 19171, 1654, con nota di SECCI, Debiti verso lo Stato e prigione per debiti. 1080 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO :iln detenzione. E, con la sent~a n. 29 del1962 ha escluso la sussi.Sitenza della denunziata illegittimit� adducendo che sono giUISitif�cate �quelle IPar.t'ticolaxit� di trattamento ,che inevitabilmente derivano dalla natura stessa di un :ilstituto giuridico; il che aP!P!UlltO s iverifica per la pena ila cui :liu:nzione � aie che deve poter trovare attuazione a cadeo di chiunque abbia commesso violazione di I1JII1a norma penale�. Le stesse :ragioni sono da richiamare per hstituto delJI'oblazione, che non si fonda -come ritiene il giudice a quo -sulla sussistenza del requ:ilsito soggettivo della solvibilit�, ma trova fondamento invece nell'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di sp.ese i � proced:ilmenti Telativi ai reati di minore imjpol'ltanza, e nell'interesse del contravventore di evitaTe iliPlt"oced:ilmento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa. Dal momento CTe, a seguito del coo:nmesso reato, il contravventore deve in ogni caso sopportare la pena pecunairia, il legislatore concede la facolt� di avvalersi di un istituto che ,gli consente Ulll minore sacri :ficio economico. In siffatta situazione perde qualsiasi 'rilevanza l'ab bienza o :non abbienza di chi, avendo violato la legge !Penale, deve su bime inderogabilmente le conseguenze. Non � I'oblazione che Cll"ea la denunciata differ~, la quale invece rimane al di .fuori dell'istituto e �non sarebbe eliminata dalla dichiaTazione di illegittimit� di esso, cpereh�, in tal caso, tutti -ricchi e poveri -sarebbero soggetti ali procedimento penale OTdinario e il'insolvente srubirebbe la conversione della pena'peeruniaria in detentiva, convel1sione costituzionalmente legittima per le ragioni esposte nella sopraindicata sentenza n. 29 del 1962 di questa Corte. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA COMUNI T ARIA E INTERNAZIONALE CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 12 febbraio 1974, nella causa 152/73 -Pres. Lecourt -Rel. Pescatore -Avv. gen. Mayras -Domanda di {PrOiliUIThCia pregiudiziale proposta dal Bundesa'l'beitsgericht di Stoccarda nella causa Sotgiu c. Deutsche Bundespost -Interv.: Com.ntiJssione delle Comunit� europee (ag. Karpenstein e aw. Hilf), Governo tedesco (Seidel), e Gqvenno italiano (ag. Mares,ca e avv. Stato Zagari). Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori -Dero~a per ~li impie~hi nella pubblica amministrazione -Portata. (Trattato CEE, art. 48, n. 4). Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori -Divieto di discriminazioni nelle condizioni di lavoro -Condizioni di lavoro Nozione -Comprende l'indennit� di separazione -Natura obbli~ atoria o facoltativa della corresponsione e fonte dell'obbli~o Irrilevanza. (Regolamento deJ. Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, art. 7, nn. l e 4). Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori -Divieto di discriminazi9ni -Discriminazioni fondate sulla residenza Divieto -Limiti. (Regolamento deJ. Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, art. 7, nn. l e 4). La deroga stabilita con l'art. 48, n. 4 del trattato C.E.E. all'applicabilitd delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori concerne esclusivamente l'accesso ad impieghi presso una pubblica amministrazione, senza alcun riguardo alla natura giurid.ica del rapporto che si instaura fra il lavoratore e l'amministrazione (1). (l) Nella prima paTte della de�cdsiol[]je in rassegna, di pa!l'Ucolare rilievo ed impol'tanza, aa OO!rte di gdustizia ha inte!rrp!l'emato l'arl. 48, n. 4, del trattato CEE, che esclude l'applicabilit� dei principi .stabiliti nei precedenti commi deUa disrposizilone � agli impieghi nella pubblica amministrazione �. Nella �Casusa principale, in!fatti, nn dip.endente delle poste tedesche, di dttaddi[]Janza italiana, aSSIUnto �con conroratto (prorogato poi a tern(po indeterminato), deduceva di aver .subdlto una d~scriminazilone wetata dal r.ego1amento del OonsLglio 15 ottobre 11968, n. 1612; e si trattava perci� di 1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ai sensi dell'art. 7, nn. l e 4, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 l'indennit� di separazione corrisposta in aggiunta alle retribuzione rientra nella nozione di ��condizioni di lavoro�, senza_ necessit� di distinguere se essa venga versata a titolo facoltativo oppure in forza di una legge o di un obbligo contrattuale (1). n tener conto deUa residenza in un altro Stato membro ai fini dell'attribuzione dell'indennit� di separazicme pu� costituire, in determinati casi, una discriminazione incompatibile con l'art. 7, nn. l e 4, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612. Non vi � per� discriminazione s� iL sistema d'indennit� tiene conto di differenze abbiettive nella situazione dei lavoratori a seconda che, al momento della_ assunzione, essi risiedessero nel territorio nazionale oppure all'estero (3). (Omissis). -In diritto. Con ordinanza 28 marzo 1973, pervenuta in cancelleria il 20 Luglio 1973, il Bundesarbeitsgericht ha �sottoposto a questa Co~te, in forza dell'IWt. 177 del Trattato C.E.E., �tre questioni concern:tenti l'interpretazione dell'art. 48, n. 4, del Trattato C.E.E. e dell'art. 7, nn. l e 4, del regolamento del Co:rusiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla li!bera circolazione dei lavoratori all'iil1terno della Comunit� (G.U. 1968, n. L 257, pag. 2). acceT'ta!re �se l'applicabiilit� stessa di tale regolamento lllOn :Eosse da riltenere escliusa a priori in base aiHJa d&oga staJbiJdta, p& .gli impi�eghi neLla pubbld,ca amministlrazione, daJll'avt. 48, n. 4, de[ t:rrattato CEE. n GoV'e!rnO tedesco, dedrucendo la necessit� di una interp!retazione basata su11a nozione e sui �Concetto nazionali di rpt11bbllica ammin:istrezione e la esi.genza, quilndli, di tener .conto deLle dJffel'enti struttilll'e del[a pubbl:tca ao:runini,str:azione nei V�ari Stati memb!ri, escludev.a 'l'applicabild,t� delLe no=e sulLa lib&a .ci!fcolazione dei .Javwatori ai dipendenti delile poste, arnche se assumi con contl'atto di di!ritto p!l"ivato (per av& la nOII'Ima rigru,a!l'do all1a natura dell'attivit� �e non aLla posizione giuridica dell'impiegato); e tale assunto confortava con richiamo alla risoluzione del Parlamento europeo 17 gennailo 1972, sulla de:l�inizione dell1e nozio;ni di ammirust:razione rpub bllica e di pubbliche autorit� l!legli Stati memb!ri e ISIU!lle conseguenze di questa definizione.in relazione agli artt. 48, n. 4, e 5�5 del trattato CEE: risoluzione con la �quale, invero, il Parlamento europeo, pur auspicando che gli Stati membri limitilllio l'applicazione delil'al't. 48, n. 4, agli :i:rnpi.eghi che impllichi!!lJo l'es&.cizio di pubbilici poteri, ha af:fiermato ohe � l'art. 48, n. 4,. 1pu� essere applicato ad ogni impiego che venga comsiderato da uno Stato membro come servizio pubblico, i.'Y/Jdipendentemente dal tipo di attivit� svolta neLl'ambito di questo impiego � (G.U. 5 febb!r�llio 19'72, n. C 10, pag. 4). La Commilssione delle Comunit� europ.ee sosrtJeneva invece l'autonomia� della definizione di � impiego nella pubblica amministrazione � adottata dal TDattato .e la esigenza quindi di determinaJI'ne il .contenu<to in, Tel,aziolllie aH:e� esig�enze del diritto .comundJtar~o e basa�ndosi soCio in vila �subm�,dJinata SIU criter-i nazionali; e 1la esi.genza di formula['e ed illlite<nde'l"ie la llliOzione di. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1083 Le questioni sono state sollevate nel corso di nna causa intentata contro l'amministrazione federale delle .poste da utn cittadino italiano occU!Pato coone operaio presso la suddetta amministrazione, causa avente ad oggetto il versamento dell'� indennit� di separazione � Sjpettante, in presenza 'di detell'llninati presupposti, ai lavoratori che prestano servizio in urna localit� diversa da quella della loro residenza. Sulla. prima questione. Con la prima questione si chiede se, in forza della deroga prevista nell'art. 48, n. 4, del Trattato C.E.E., il divieto di discriminazione enunciato dla1Ll'avt. 7, nn. l e 4, del regolamelllto n. 1612/68 possa non venire applicato nei confronti di lavoratori, occupati presso la iPIUbblica amministrazione di uno Stato membro nella fattiSjp.ecie l'amministra 1- zione postale -mediante un contratto di Jiavoro di diritto privato. L'art. 48 del .Trattato ,garantisce la libera civcolazione dei lavoratori all'illltertno della Comunit� e prevede all'uopo (aTt. 48, n. 2) � l'abo~ lizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalit�, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto ~riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre CO!llJdizioni di lavoro�. imp,iego netlla pubblica ammilniistrazilone soltanto in maniera unitaria e nelLa p;rospettiva de1 dki:tto cOiffiunitM"io veniva .ribadiifia con il rilievo che � lasciare agH Stati membri il diritto di definire in maniera autonoma Zia sfera deUa pubbHoa amministrazione significherebbe attribuire agli obblighi cui essi sono tenuti in forza del principio di libera circolazione, cio� uno dei principi fondamentali previs.ti dal Trattato, una rilevanza molto diversa da uno Stato all'.altro �, �ed intendendosi iJ. ilimite pl'oposto dal ParLamento europeo come -~mplicito ed �essenzita1e per dl .conseguimento deg[i obd,etti'Vi del Trattato. Nel merioo, la OommissdJrure, escludendo che �l'alrlt. 48, n. 4, del Trattato faccia rinvio al diritto degli Stati membri, proponeva di limitare la deroga in questione aile :llurnziO!llJi della pubbliloa amminitstr~one attinenti agli ilnteressi dello Stato !Pl'Op!riamente de.tti (riconoscendo do� a~gli Stati i'l diritto di disc]plinare -I�IIl manieva autonoma � non soltanto l'esercizio dei poteri delle pubbliche autoritd, ma anche tutte le attivitd della pubblica ammin~ straziome che sono, sia pure indirettamente, in qualche modo collegate coi poteri di decisione dello Stato � ), e quindi di rif.erire J'.eooezione ai soli � dipendenti che nello svolgimento .deLla loro attivitd nell'ambito dell'amministrazione devono prendere in considerazione gli interessi nazionali, in materia di segretezza o di sicurezza pubblica �; ed 8J!l!aloga soluzione veniva p!t'QpO!Sta dall'avv. gen. Maya:-as, iJ. qua,1e, rilevando che iiL 'principio della libeDt� di ci:l'co1azione si 1SV1UJote11ebbe di contenuto �Se .ciascuno Stato mem 1084 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'art. 7, n. l, del regolamento .n. 1612/68 precisa al riguardo che � il lavoratore cittadino di uno Stato membro non. pu� ricevere sul territorio degli alltJri Starti memmi, a motivo della proprria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali !Per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in !Particolare in materia di retribuzione... �. Il n. 4 del citato articolo recita: � 'Dutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni coLlettive concernenti l'accesso all'impiego, l'iiil\Piego, la retrilbuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano o autorizzino 'condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati memblri �. In forza dell'art. 48, n. 4, del Tlrattato, le diSJPosizioni sowammenzionate non 'si awJicano tuttavia �agli impieghi nella pubbltca amministrazion� �. � ,perci� necessario accertare la :portata della suddetta deroga. Tenuto conto del cm-attere fondamentale che asiSIUinono nel sis:tema del Trattato i princ�!Pi della libera circolazione e della JP�arit� di trattamento dei lavoratori all'interno della Comunit�, alle deroghe ammesse dal n. 4 dell'avt. 48 non. pu� essere attribuita una portata pi� ampia di quella 'connessa al pei1Seg:uirnento del loro SJPecifico scopo. Gli interessi, che la clal)Jsola di deroga permette agli Stati membri di tutelare, sono salvaguaa-dati grazie alla libert� di assumere cittadini bro potesse rendere applicabile !la deToga dell'M't. 48, n. 4, con l'attribuzione a1la pubblica ammindstrazione di de�termi'llJa:te attivit�, e �concorrdando qumdi sulla necessit� di una definizione autonoma .e comunitaria della nozione di impiego ne1la pubblica amministrazione, sottolineava la difficolt� di una definizione �che �consideri le 'situazioni intermedde tra le arttiv:it� della pubbHca anunwstrazione in senso classico (giusti21ia, polizda, difesa, e imposizio'llJe tributaria) e ile :attivit� volte invece alLa p1'estazione di se'I:'Viizi e gestite di norma .secondo �canoni a'llJaloghi a queilli del dirritto !P['ivato (pubbli'Ci servizi, industriali �e �oommwciali), e riferiva in derfini.rtiva l'a dero~a, ,secondo .criteri matwiali rrelativi aUe attribruziond prroprie del posto occupato ed alle attivit� realmente svolte da:l titoilrure del posto, ed indtpendentemente dalla natura gilurridica del Tappo:rio .di impiego, soltanto ai dipendenti cui competano poteri di decisione nei riguardi dei singoU o l�e cuiJ attivit� attengano .agli interessd lll!azionali �ed in paTti.co~axe a queHi conce11nenti 'la skurezza int�erna ed este'l"na delilo Stato. Ll Governo italdano, inv�ece, secondo un'�autonoma e dif:Derente impostazione del probiema, ri'Ieva:va .che l'art. 48, n. 4, del Trattato � voil.ta a ~arramre la possibilit� perr �gli Stati membri .di ma'llJtenere una partico,larre discipUna :per quanto �concerne ila prop'l"ia pubbl1ca 'amministrazione, e riferiva quindi l'eccezione ai soli dipe�ndenti, m senso proprio ed O!rga:nico, ::_: della pubblica amministrazione, �escludendone i�nvece la ri!.evanza per i ~ : ~ : PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1085 stranieri soltanto il!l certi settori e per certe attivit� della pubblica amministrazione. La citata norma non pu� invece giustifkare ruscrimil!laziooi in materia di retribuzione o di altre condizioni di lavoro nei confronti di lavoratori gi� entrati al servizio dell'ammindistraziooe. L'avvenuta assunzione dimostra il!lfatti, di per se stessa, che non sono in caru:sa gli interessi in difesa dei quali ]!'all't. 48, n. 4, consente di derogare al principio di non-discriminazione. Occorre, in secondo luogo, rstabilire se la portata della deroga di cui all'a:rt. 48, n. 4, possa dipendere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro. In mancanza di qualsiasi distinzione neLle norme in esame, � irrilevante se un lavoratore abbia la qualifica di operaio, impiegato privato o impiegato pubblico e se il suo raP!Porto di dipendenza sia dilsciplinato dal d!iritto pubblico QP!P!Ure dal diritto privato. Le nozioni giuridiche utilizzate in questo cama;>o variano a seconda dei singoli Stati e non possono perci� fornire alcun criterio d'interpretazione valido a livello del diritto comunitario. L'art. 48, n. 4, del Trattato va quindi interp~retato nel senso che la deroga in esso ,prevista ~concerne esclJusivamenrte l'accesso ad; impieghi dipende1ntL legati a\ll'ente pubbUco, come neiJ.la rspecire oggetto del!la causa principale, da un rappwto di natua:a prd.vatistica. La tesi sostenuta dalLa Commissione �e dall'avv. �gen. Mayras � cootamente interessaTIJte, anche se pl'escinde dailll.a necess:ilt� di tene!t' conto, nell'in1ierp! retaxe Je norme del Thattarto, ~anche della volont� delle Pa:rti contraenti, di rconside!rare, cio�, che rciascuno stato, :nel. COillCO!rda:!t'e la nomta in questione, intendeva ervidentemente 'l'lidierire la de!roga alla IP�OOIPria pubbli! ca amministr,azione, qruantomeno nella rstruttura ed ooganiZZJazion:e a:rnm.inirstrativa esistente alla data del Trattato; e lo .stesso PaTlamento europeo, del II'esto, ha :rileVIato, �COme si � visto, rche rl'art. 48, n. 4, del Thattarto si applJi..ca ad ogni im[ldego � che venga considerato da uno Stato membro come pubblico servizio �. Non appa:re necessalt'io, pera:ltro, un approfondimento deLLa questione nell'ambito delira prospettiva discussa nel giudizio di interpretazione, in quan.to la Co:rrte rdi gdustizi,a non ha dato seguilto aJ.rla Tichilesta della Commissione ,di definive ,]a nozione di � impiego nella pubblica amministrazione � quale deve Titenersi adottata nell'art. 48, n. 4, del Trattato, ma ha risolto la questione proposta dalila Corte di cassazione federaJe del lavmo SerCOrndo un'autonoma impostaziorne, rpO[])endo do� l'aoceTIJto suiJ.le preclusiond deTivan�til, in ipotesi di rlacvmartori di cittadinanza str.amera gi� ammessi alle dipendenze della pubblica ammin1strazione, darlJ,a ratio stessa deLla deroga. Gli interessi 'che la deToga dmterndre tutelall'e, ha osservrarto infatti la Corle di giustizira, � sono salvaguardati grazie alLa libert� di assumere stranieri soltanto in oerti settori e per certe attivit� delta pubblica amministrazione �; e nessuna discriminazione pu� quindii ammettersi nei ccmfxonti 1086 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO presso una pubblica amminitstrazione, senza aJJcun riguardo alla natura gimidica del rapporto che si instaura fra il lavoratore e detta amminiskazione. Sulla seconda questione. Con la seconda questione si chiede se ~�art. 7, nn. l e 4, del regolamento 1!1. 1612/68 vada interpretato nel senso che l'indennit� di separazione cOII'IriJSipoota in aggiunta alla retribuzione 1rientra nella nozione di � condizioni di lavoro �. La questione riguarda tanto la natura della [pll"estazione in esame, quanto la dl"lcostanza che, a norma delle leggi nazionali vigenti in materia, tale :prestazione ha carattere facoltativo. L'art. 7 del regolamento n. 1612/68 intende garantire la parit� di trattamento dei }avoratori cittadini degli Stati membri in relazione a tutte le noTme legali o �contrattuali che discipl~nano la loro situazione, ed in particolare i loro diri�tti pecuniari. L'indennit� �di separazione, in quanto serve a compensare il lavoratore per i disagi �che il medesimo subisce in seguito alla separazione dalla propria famiglia, rappresenta una ;retribuzione aggi'U:ntiva e rientra rperci� nella nozione di ~condizioni di lavoro � ai sen:si del ~regolamento m esame. dei lav;oratori stranieri gi� a�1le d.i;pendenze deUa pubblica �arrnministraz~one, per essere l'aNvenuta assunzione �sintomartn.oa, di per se stessa, dei!. fatto che non sono in causa gli interessi a garranzia dei quali viene in via di: principio esclusa l'app,lica~bilit� de11e nOII'ffie dell'�al"lt. 48, Iliil. l, 2 e 3 del trattato OEE. La soluzione adottata dalla Oorrte di �giusti:zda, oiltl"le ohe sostanzialmente equa, � invero convincente ed efficacemente motivata; .cosi come convince l'ulterio11e affetJ:'Imazdone SUilla kri:levanZJa, ai ftni' tn esaJme, della natura giuddica del rapporto di lav;oro. La soil:uzione non appa~re tuttavda risoil.utiva di ogni poss1bHe questione, quantomeno neJ!.la mi:SUl"la in �Cui compoirterebbe, �cosi �come prospettata, che ad un lavoca~tore ,stranilero, pe;r il �SIO�lo fatto di e1sserre stato assunto neLla pubbldca aJmmi<nistrazione, doV~rebbe �essere gaTantita, in base al p;rinci:pio della non-discriminazion�, la stessa possibilit� di perveniTe agli alti gradi consentilta ai dipendenti nazionali; e quindi 1a possillbi1lit�, in teoria, di e�sercitare pcro:prio quei poteri a .ga~ranzda dei quaU � :stata ra'Vvi�sata �la necessit� deLla dero~a i<n questione. (2) L'affermazione di principio � coerente con la sostanziale portata della noTma, quale risruta dall'interp!t'etaJZione forniltane gi� in altre occasioni dalla Corte dd gdustizia. 1!1 divieto dd .di:scriminarioni � stato gi� in pa~rUcolare af:fiermato, con rifooimento aJ. regolamento del CoirJJsiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, quanto alla conseTvazdone del posto di .lavoTo dUi!.'ante il periodo di servizi1o militare PARTE I, SEZ. II, GIURIS: COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1087 In .proposito, � irrilevante accertMe se tale indennit� venga corrisposta iill forza di una legge o di un obbligo conrorattuale oppure venga versata dallo Stato (qnrl in veste di datore di iavoro) a titolo facoltativo. In sostanza, quando [o Stato fa uso dii una simhlle facolt� a benefido dei propri �Citta,dini, esso � tenuto a farne uso anche a beneficio dei lavoratori, .cittadini degli altri Stati membri, che si trovino nella stessa situazione. L'art. 7 ,nn. l e 4, del regd]amento n. 161�2/68 va perci� i:nJterpretato nel selliSO che l'indennit� di 'sejparaziolll!e colU"isposta in a,gJgiUllta alla retribuzione, :rientra nella nozione di �cOillldizioni di lavoro�, senza necessit� di distinguere se essa venga versata a titolo facoltativo owure in forza di una legge o di un obhligo contrattuale. Sulla terza questione. Con la ter�za questione si �chiede se :rart. 7, nn. l e 4, del regolamento n. 1612/68 vada inte;I'!pretato nel senso ch'esso vieta ogni discri~ minazione dei lavoratori in base non solo alla cittadinanza, ma anche alla ;residenza �illl uno Stato membro diverso da quello in crui sono <>ccupati. Il princi,p�io della parit� di trattamento, enunciato sia !lllel Trattato, sia nel regolamento n. 1612/68, vieta non soltanto le distcriminazioni palesi in base alla cittadinanza, ma altresi qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, .pervenga al medesimo risultato. Una simile interpretazione, necessaria a garantire l'efficacia di uno dei rprindpi basilari dehla Comunit�, � espressamente riconosciuta dal :preambolo (5� cOiliSiderando) del regolamento n. 1612/68, in cui si legge che la pMit� di tra.ttamento dei !avocatori deve essere assicurata � di diritto e di fatto�. Non � qumdi escluso che i criteri basati sul luogo d'origine o sulla residenza di un lavoratoce possano, in determinate circoiSitanze, avere (senrt. 15 ottobre 1,069, nelila causa 1-5/�69, UGLIOLA, Racc., 3�63, e Foro it., H~69, IV, 147), in rfJema di tutela cOill!tro� iil. [ioenzilamenrto (sent. 13 di!cembire 197:2, nella causa 44/72, MARSMAN, Racc., 1243,.e Foro it., 19'73, IV, 32), per ie provvidenze contemplate dalle legislazioni nazionaU :per Ja ri�qualificazione sociaLe dei mirno:ralti (�sent. 11 arpru�e 1073, nelil.a causa 76/72, MicHEL S., Racc., 457, e Foro it., 1973, IV, 155), per ii �sussidi agli invalidii. (sent. 28 maggio 1974, nella causa 187/73, CALLEMEYN, in motivazione, in questa Rassegna, retro, I, 863, con !Tichiami :Ln nota), e a proposito dei sussidi scolastki 1ai fi�gli dei :Lavoratori (selllit. 3 ~ruglii.o Wl74, nelil.a causa 9/74, CASA �GRANDE), mentre per il lt'eddirflo �garantito ailile pevsone anz.iane J,a :riiLevanza del il'egolamento n. 1�612/68 � Timasta a1so:rbita, secondo criterio adottato, 1088 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gli stessi effetti pratici della discriminazione ;proibita dal Trattato e dal. :regol!amento n. 1612/68. Tuttavia, non � questo il caso dell'indennit� di s~arazione, qualora ai fini della .concessione e del vensamento della medesima vengano prese in 'considerazione J:e differenze obiettive che possono esistere nella situazione dei lavoratori a seconda che, al momento dell'assunzione, essi abbiano la residenza nel territorio nazionale oppure all'estero. Sotto questo aspetto, la differenza nell'allDmontare vemato pu� essere giustificata dal fatto che i dii.pendenti :residenti nel terJ:'irtorio. nazionale godono dell'indennit� di separazione per nn periodo di tempo limitato e sono obbligati a trasferire la !Propria ~residenza nella sede di servizio, mentre i lavoratori, di qualunque nazionalit�, con residenza all'estero non !Sono teDIUti al trasloco e godono della indennit� di se!Parazione a tempo indeterminato. In condwsione, non si pu� parlare di una d'iis:criminazione contraria al 'IIrattato ed al regolamento n. 1612/68, se, conrfrontando i due sistemi d'indennit� nel loro complesso, risulta che il lavoratore con res;idenza all'estero non � svantag,giato r1~etto al lavoratore residentE! nel terxitorio nazionale. Jlil tener 'conto della ireside:nza in un aLtro Stato membro ai fini dell'attribuzione dell'indennit� di separazione !PU� quindi, in determinati casi, �costituire Ullla discriminazione incompatibile coll'art. 7, nn. l e 4, del regolamento n. 1612/68. Non v'� per� disociminazione se il sistema d'mdennit� tiene conto di differenze obiettive nella situazione dei lavoratori a seconda che, al momento dell'assunzione, essi rlsiedessero nel territorio nazionale oppure all'estero. -(Omissis). anche nella sentenza resa nella causa 187/73, nell'affermato carattere previdenziail �e del!l'e relativ�e prestaziond ('senrt. 22 ,gdug:no 1972, neHa causa 1/72, FRn.LI, Racc., 457, e Foro it., 1972, IV, 181). (3) M principio affermato daHa .Corte di giustiz~a neiJ.'ultima parrte del,la decisione in ~rassegna V�a evidentemente lficonosciruta una portata che trascende la ,singola fattispecie in �discussione e che ilo i'ender� utile a dirimel'e altre questioni in tema di dtitsCII'dminaz1oni fondate rul crHedo deHa res~denz,a; ed � significativo che la Corte abbia�espressamente ed in via di pll'ii!lJcipio escluso il'ammissibili.t� di ddscrimii!JJazioni che se pur fonda.te su criteri di,V!ersi da quello deLla naz.ionalit� �Conducarno in effetti aUo stesso rilsultato. Questioni in tema dd Tesidenza 1sono starte �esamitnate dal1a Corte di giustizia nelle �sentenze 17 giugno 1970, nella causa 3/70, DI BELLA, Racc., 415, e Foro it., 1971, IV, 60), e 12 t1uglio 1973, neLla C8JUSa 13/73, HAKENBERG (Racc., 935, e Foro i t., 1�974, IV, l); in ,aTgoonento cfr. anche l'ultima. p8Jrte delJ.e concLusioni PTesentate daU'avv. gen. Mayras per la .causa 1/72 (Raccolta, 1972, 480). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1089 I CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 15 maggio 1974, nella 'caUJSa 186/73 -Pres. Lecourt-Rel. Sorensen -Avv. gen. Mayras -Domanda di ip["onuncia pregiudiziale ,p!roposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno lll!ella carusa N orddeutsches Vieh-und Fleischkontor (avv. Wendlt) c. Einfuhr-und Vorratsstelle fiir Schlad1tvieh, Fleisch rmd Fle~scherz.eugnisse -I,nterv.: Commissione delle Comunit� eu!rop,ee (ag. Gil:sdorf). Comunit� europee -A~ricoltura -Or~anizzazione comune dei mer cati -Re~ime delle cauzioni -Finalit� -Svincolo della cauzione Criterio da adottare. (Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 15). Comunit� europee -A~ricoltura -Or~anizzazione comune dei mer cati -Re~ime delle licenze -Dichiarazione d'importazione -Accettazione -Effetti sull'obbli~o ~di importare. (Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 15). Comunit� europee -A~ricoltura -Or~anizzazione comune dei mer cati -Re~ime delle licenze -Svincolo della cauzione -Mancata o tardiva importazione -Forza ma~~iore -Nozione. (Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 18). n regime della cauzione contemplato dall'art. 15 del regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373 � destinato a garantire l'effettuarsi delle importazioni ed esportazioni per cui vengono chieste delle licenze, onde consentire tanto alla Commissione, quanto agli Stati membri l'esatta conoscenza dei negozi progettati. n criterio decisivo per lo svincolo della cauzione si deve quindi desumere da una nozione comunitaria il cui senso e portata non possono dipendere dalle prassi doganali nazionali che non sono ancora state armonizzate (1). L'obbligo di importare pu� considerarsi adempiuto alla data di accettazione della dichiarazione d'importazione definitiva (che non im (l e 4) Conf.: Corte di giustizia, 30 ~gennaio 1974, nella causa 158/73, KAMPFFMEYER, retro, I, 132, in motivazione. (2) La massima costituisce la sintesi della motivazione e del dispositivo. Nel dispositivo, infatti la Corte di giustizia ha affermato: � l) :per stabilire la data in cui, ai sensi dell'art. 15, n. l, lett. a, del regolamento n. 1373/70, si deve ritenere adempiuto l'obbligo d'importare in base alla licenza, l'accettazione da parte dell'ufficio doganal�e, ai sensi dell'art. 15, n. 5, lett. a, dell'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volont� di procedere alla 1090 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO plica la favorevole definizione della pratica doganale) soltanto a condizione che la merce, sia pure in seguito, sia effettivamente messa in libera pratica (2). La nozione di forza maggiore contemplata alL'art. 18 del regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, non si limita all'impossibilit� assoluta, ma va estesa fino a ricomprendere le cirostanze anomale, estranee all'importatore e prodottesi ad onta del fatto che il titolare della licenza abbia preso tutte le precauzioni 'che ci si pu� aspettare da un operatore prudente e diligente (3). II CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 28 maggio 1974, nella caiUJSa 3/74 -Pres. Lecourt -Rel. Donner -Avv. gen. Reischl -Domanda di rpronU!Illcia pregiudiziale proposta dal Bundesvt>..> Wa]tung1Sgericht nella causa Einfuhr-und Vorratsstelle fiir Getreide Uilld Futtermittel c. dttta Wilhe1m Pfiitzemeuter (avv. Wendt) -Interv.: Commissione delle Comunit� eUil"orpee (ag. Gilsdorf). Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati -Regime delle licenze e delle cauzioni -Finalit� -Necessit� di uniformi interpretazione ed applicazione delle norme comunitarie. (Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 15). Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati -Importazione -Nozione -Spedizione delle merci da una dogana all'altra -Quando si verifichi l'importazione. (Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, 111. 19, art. 16; regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102, art. 7, n. 2). Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati -Regime delle licenze e delle cauzioni -Forza maggiore Nozione. (Regolamento della Commissione 28 luglio 1968, n. 102, artt. 2, 3 e 8, n. 2). messa in libera pratica della merce non implica che la pratica doganale sia definitivamente conclusa a favore del dichiarante; 2) ai fini dell'art. 15, n. l, occorre che la merce, dopo essere stata imputata alla licenza a norma dell'art.. 8, n. 2, secondo comma, l�ett. a, sia stata �effettivamente messa in libera pratica�; ma tali statuizioni, secondo cui per �Considerare adempiuto l'obbligo d'importare, ai fini dello svincolo della cauzione, non � suffictente l'accetta PARTE I, SEZ.. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1091 Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati � Regime delle cauzioni -Forza maggiore -Deducibilit� -Termine Insussistenza -Onere di diligenza. (Regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102, art. 8). Il sistema di licenze d'importazione e d'esportazione e il relativo obbligo del deposito cauzionale sono stati istituiti onde fornire alle autorit�, competenti informazioni precise suLl'andamento del mercato e sulle previsioni relative al flusso delle operazioni di import-export. Alle relative norme � quindi necessario dare una interpretazione ed una applicazione uniformi in tutti gli Stati membri, per evitare che dalla difformit�, di criteri amministrativi traggano vantaggio talune correnti commerciali (4). L'art. 7 del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102 non impedisce di considerare importazione, ai sensi dello stesso articolo, l'ingresso della merce nel Paese importatore, accertato dalle competenti autorit�, doganali, purch� sia ugualmente fornita la prova che la merce � stata successivamente sdoganata e messa in libera pratica (5). La nozione di forza maggiore di cui all'art. 8 del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102 non si limita all'impossibilit�, assoluta, ma �com;p~Tende anche quelLe circostanze stmordinarie, indipendenti dalLa volont�, dell'importato~Te, che dal canto suo ha adottato tutte le precauzioni dettate dai criteri di p~Tudenza e diligenza cui deve ispim~Tsi il buon commerciante (6). L'art. 8 del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102 non stabilisce alcun termine per chiedere l'accertamento delLa fo~Tza maggiore, tuttavia, obbliga l'impo~Ttatore o l'esportatore a perseguire con la massima diligenza la tutela dei propri interessi (7). zione della dichiarazione d'importazione ma occorre che la merce sia stata effettivamente messa in libera !pratica, vanno evidentemente coordinate con il criterio, enunciato nella motivazione, secondo CIUi. � la gal'anzia che il regime della cauzione persegue non implica che la pratica doganale sia definitivamente �ConcLusa �a favore detl dtchi,aranrte, ma conseillte dii consd.de.rare l'obbligo come a.c�empd;uto ad una data a~nteriiOI'Ie, quale que11a in oui il.'ufficio doga~nale ha ricevuto l'atto mediante il qUJaJle il di�chial'ante manifesta 1a volont� di procedere alda messa iiil libera ptt"atica ded ptt"odotti, a condizione tuttavia �Che l�a messa in J.ibera ~attca a.bb~a effettdcv.amente lJUogo, -sfa pure in seguito �. Nella �Specie, 1a lineaa:-i.Jt� della ,soiluzione adottata daHa Corte, che non pu� non essere condivisa e la cui validit� � evidenziata, in particolare, proprio dai p�recedenti di fa�tto della causa di merito, era compromessa dalla lettera del r�egolamento della Commissione 10 luglio 1970; n. 1373, secondo �cui �l'obbligo di importare � considerato come adempiuto... il giorno dell'espletamento delle formalit� doganali � (art. 15, n. l, lett. a) e � si considera come giorno dell'espletamento delle formalit� doganali il giorno in cui l'ufficio 1092 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). -In diritto. Con ordinanza 20 novembre 1973, pervenuta in cancelleria il 5 dicembre seguente, il Verwaltung:sgell'icht di Francoforte sul Meno ha �sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiud:iziale relativa all:'interpretazione del tero:n:ine � accetta � di �cui all'art. 15, n. 5, lett. a, del regolamento CEE dlella Commissione 10 J.uglio 1970, n. 1373 (G.U. n. L 158, pag. 1), �che stabillisce le modalit� comuni di attuazione per il regime delle licenze d'importazione e d'es~portazione e dei �Certificati di fissazione anti�ipata Lre1ativi a rprodotti agricoli soggetti ad un ;regime di prezzo unico. La questione � stata sollevata in una contLrovel'lsia :flra un importatore di �carne 1bovina �congelata e le aiU.torit� .tedesche, controversia vertente sullo svi!rucolo della cauzione ver:sata a garanzia d'ell'impor:tazione autorizzaJta con licenza valida per nn periodo determinato. Prima della scadenza del termilne, l'importatore pLresentava all'ispezione sanitaria una parr-tita 'di �carne proveniente dall'estero, ma l'impol'ltazione non poteva aver luogo giacch� la carne non possedeva i requ1siti sanitari prescritti dalla legge tedesca. L'a!'lt. 15, n. 2; del regolamento n. 1373/70 stabiUsce che lo svincolo della cauzione � subol'dinato alla rprova, �per l'importazione: dell'espletamento delle formalit� doganali di cui all'art. 8, n. 2, secondo comma, lett. a�. L'al't. 15, n. l, stabi:lisoe, per quanto !riguarda il :periodo di validi.t� delle licenze, �che � l'obbligo d'importare � considerato come adempiuto e il diritto all'importazione li.n base al titolo cOiffie utilizzato il giOO'no dell'espletamento delle formalit� doganali... �. doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volont� di procedere all'immissione in libera pratica dei prodotti in causa � (art. 15, n. 5, J..ett. a). . .Sulla base-di .tali di�sposizioni si era quindi dtscusso, nella causa principale, se l'accettazione della dichiarazione d'importazione definitiva dovesse intendersi come materiale ricez-ione dell'atto (eine Tathandlung), o come manifestazione di volont� (sia pur�e tacita) impegnativa per l'Amministrazione (Zulassung), e tale comunque da condizionare �l'individuaz.ione det!J.a data di adempimento dell'obbLigo di importare; e a tail.e impostazione ,si adeguav: a i�nflatti il .giudice (!))azionale neLla fo!I"mu1azione del quesito, voil:to a conos.c&e, 1aJppunto � se il ricevimento da rpalt'tbe de1l'uffi.cio dog�anale della domanda di sdoganamento �CO�Stitutsca "aecettazione" del1a relartiva dicmarazione 'di volont�... oppure l' "accettazione"... vada inteTpretata, nel senso che e�ssa costLtuisee l'atto con cui iil pmcedimento doganaile viene definitivamente �conclus-o a favore del dkhiarante �. La stessa altwnarti:va venirva discussa tra le paTti nella fase .scritta del procedilrnento incidentale d'inter'ip(l.'eta.zione, ma in defdnd-tiva la Coll'te di PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1093 L'art. 15, n. 5, stabiHsce che �il giorno in CJUi l'ufficio doganale accetta l'atto mediante il quale il dtchiarante manifesta la volont� di procedere al:l'immissione in libera pratica dei prodotti in causa� � considerato �come il giorno dell'e;spletamento delle formalit� doganali. Il regime dehla �cauzione � destinato a garantire l'effettua11s:i delle importazioni ed espor:tazioni .per �cui vengono chieste delle licenze, onde consentire tanto alla Commtssione, quanto agli Stati membri l'esatta conoscenza dei negozi progettati. Il criterio decisivo rper lo svincolo de1la cauzione si deve quindi desumere da Ul!la nozione comunitarria il cui senso e portata non poStSono di!Pendiere dalle prassi doganali nazionali che non sono ancora state a:mnonizzate. Ne ,consegue �che non si pu� coiliSliderare come unico criteriO l'autorizzazione con �cui l'ufficio doganale conclude la (plt'atica mettendo la mer�ce a disposizione dell'operatore, dato che questo atto pu� essere S1Ubordinato a �COndizioni diverse tllei vari Stati, :llra l'altro in relazio~e alle norme SIUi controllo sanitario della carne. Scopo dell'art. 15, nn. l e 5, � quello di starbiUre la data a partire dalla quale si deve :ritenere che il ti.Jtolare della Ucenza di'importazione abbia aderrljpiuto l'obbligo di vale11si della J:icenza ellltro il termine di vaHdit� ed abbia quindi soddisfatto la condizione ess,enzial'e per lo svincolo della .cauzione. La ga;ranzia �che i�l regime della cauzione persegue non impl1ca �Che la pratica doganale sia definitivamente conclusa a favore del dichiarante, ma �consente di considerare l'obbligo come adempiuto ad una dasta anteriore, quale quella in cui l'ufficio doganale giustizia, i:n adeTenza alla diVleTsa dmpostazione 'sostenuta dahla Commissione nella disoosstone ooaJ.e e segui.Jta ranche dall'avv. Maytras, si � arstenuta dal quarlificaTe l'atto di accettazione nel senso inizi�a:limente discusso, ed ha ri1solto la questione nei termini sopra indicati, �evitando una definizione che poteva i:q cone~reto il"isultare, nell'uno e nelJ.'�al<tro senso, ed in ragione della letteTa delle Sopil"a ricocdate disposizdoni, tanto formaltstica quanto pregiudizievole ag.Ji effetti p;rati.ci. Con il criterio adottato nella decisione in il"assegna, quindi, sono state conciliate e soddisfatte Le opposte esi�genz,e di sv1ncolare 'la mdividuazione della data di adernpimenrt;o dell'obbiligo di impo!t'taTe dai pail"ticolari e dicfferenti adempimenti richi�esti dalJ.e .sirngole �le,gi.slaziond 1Jiazionali rper lo sdoganamento e la immi1ssione in libera rpmti-ca dei prodotti impo!t'tati ([a parte attri�ce deliLa .causa pTi�ncilpa1e aveva �tllVIE!il"O dedotto, :Ln rparti.colare, la maggiore severirt� de[rla nOil"mativa tedesca dn tema di polizia sanirtaria rtsrpetto alle analoghe disposizioni deglil ail.tri Srtati membri), e di evdtare, al tempo stesso, �di conside!t1aa:-e adempiuto l'obbligo d'importare e nece�ssario, di conseguenza, l:o �SVincolo della .cauzione 'anche quando aH'accettazi: one della ruchia.J.1azione d'impo!I"tazione non .segua il'eff�ettivo sdog.anamento dei prodotti, anche quando, do�, J.a immissi,ooe in 'l:ibe1ra rpTatitca risulti in conCTeto esclusa dalLa normativa nazionrue; e cr,a validU� delLa soluzione adottata trova imrp.Ucit? conferma nell'arJJalogo CTiterio appcr.icato 1094 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ha dcevuto l'atto mediante il quale il dichiaraltlte manifesta la volont� di procedere alla messa in libera !ptrat:Lca dei prodotti, a condizione tuttavia ,che la messa in libera pratica abbia effettivamente luogo, sia pure in seguito. Dall'art. 15, n. 3, si de-sume infatti che la !Prova oui � subordinato lo svincolo della cauz!Oltle va fornita mediante esibizione dell'eseinjpt].are n. l della licenza, .sul quale sooo indicate le partite di mevce effettivamente imtPortate. Va ,cionondimeno rilevato che l'interesse pubblico, il quale richiede che l'andamento del:1e importazionli sia previsto nel modo pi� esatto possibile e giwstifica il deposito cauzionale all'atto del :rilascio della Ucenrza d'impo11tazione, va cOllliCiliato ,con l'esigenza, altlch'essa :facente parte de11J'intereSJSe pubblico, di non ostacolare il commereio mediante vincoli trOPIPO rigorosi. L'art. 18 del regolamento n. 1373/70 autorizza gli Stati membri, nel caso in cui l'importazione non abbia potuto essere tempestivamente effettuata per causa di forza maggiore, vuoi ad annullare l'obbligo d'importare e svi'lllcolare la cauzione, vuoi a [pl"Orogare la validit� della liCe'llJZa. La nozione �di forza maggiore accolta dal,regolamento va interpretata tenendo conto della particolare :natwra dei rapporti di diritto ,pubblico che intevcorrono fra gli operatori economici e l'arn.ministra zione nazionale, c�ome puTe degli scOIPi della dLscijpUna. Da detti scopi, come pure dalle disposizioni dei regolamenti di cui trattasi, si desume che la nozione di forza maggiore non si limLta alla impossibilit� assoluta, bensi va esrtesa fino a ri,comprrenidere le cir,co per J.e 'esportazioni (hl cui obbligo si COi!lJsidera adelmpiJUto nel. .gioono in cui si !PTOVVede aJle f<mmalit� doganali) �e per [e relathne cauzioni (svincolate soJ.o quando sia proV1ata che i pirodotti siano effetrtiVlamente usciti dal ter dtorio della Comunit�). Le due decisioni in rassegna semb~runo utili a4 integvare quanto affer mato nena sentenza 115 dicembre 1971, neJ.la causa 35/71, ScHLESWIG HoLSTEINISCHE HAUPTGENOSSENSCHAFT (Racc., 1083, e Foro it., 1972, IV, 81), secondo 'cui 'l'.impmtazdooe si conside11a effettuata, in ipotesi di mel'ci depo eitate in magazzino in !regime di sospensione del pvelievo, � il giorno in cui le merci vengono ritirate dal magazzino �. (3 e 6) Le massime confermano �l'orrientamento della Corte di giustizia a pl'oposito deLla elastica nozione ,di foTz,a maggiore adottata nelJ.'oodinamento comrmitario, quale � stata deSIUirita daHe finalilt� LStesse deJ. sistema de\lile cauzioni. Cfr.: C<Y.rte 'di giustizia, 11 lugJ.io W6>8, nellLa ,causa 4/68, ScHWARzALDMILCH, Racc., 497, �e Dirr. scambi interrn., 1969, 138, ,con nota di CAPELLI; 16 d1cembve 1970, neLla �causa 3�6170, GETREIDE-IMPORT, Racc., 1107, e Dir. prat. trib., 1971, II, 1015, con nota di MURATORI; 17 dicembre 1970, nella causa 11/70, lNTERNAII'IONALE HANDELGESELLSCHAFT, Racc., 1125, e Foro it., 1971, IV, 137; 17 dicembre 1970, nella causa 25!70, KosTER, BERODT & Co, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1095 stanze anomale, estranee all'importatore e prodottesi ad onta del fatto che il titolare della licenza abbia !Pl'esO tutte le p,rec:auzioni che ci si pu� aspettare da un operatore p['udente e diligente. -(Omissis). II (Omissis). -In diritto. Con ordinanza 16 :novembre 1973, perve: nurta in cancelleria il.'ll gennaio 1974, il Bundesverwa1tu:ng51gericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 deL Trattato C.E.E., due questiom in merito. alla intei'IPI'etazione del regoLamento della Commilssione 28 Jluglio 1964, n. 102, relativo alle licenze d'importazione e d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a baJSe di cereail.i, il rilso, le ll'ottulre di riso ed i prodotti trasformati a base di riso (G.U. n. 126, pag. 2125). Come si desume dal: provvedimento di rinvio, la causa di merito tende essenzialmente a stabilire se talnne imp�ortazioni di orzo da bkra, effettuate nel 1967, siano state pwfezio:nate entro i termini intd:icati nelle relative licenze e IS!e, quindi, la �CauzJione depositata a nocma ~ll'art. 7 del suddetto regolamento vada restituita. Il 31 maggio 1967 -uil.timo giorno di validit� delle Jlicenze ~ la ditta importatrice, attrice nella causa di merito, denunciava all'ufficio doganale di Emmerich-Hafen che la partita oggetto della controversia -cartcata su una nave -era in transito al valico doganale. L'autorit� Racc., 1161, e Foro it., 1971, IV, 119; 30 gennaio 1974, neLla causa 158/73, KAMPFFMEYER, retro, 13�2. Nella causa cui si riferisce �la seconda delle sentenze in ~rassegna si discuteva, in parti�colare, della imputabilit� del mancato temp�estivo sdoga namento di parte dei prodotti, che la ditta interessata assumeva conse guente al ritardo con cui i necessari documenti (trattenuti dalle dogane di confine e spediti poi per posta) erano pervenuti alla dogana alla quaLe i prodotti erano stati inoltrati sotto controllo. Per analo,ga ipotesi, cfr. Corte di giustizia, 30 gennaio 1974, nella causa 158/73, citata. (5) La soluzione della questione, concernente l'ipotesi di spedizione da dogana a doga:na, � ispirata a criterio analogo a quello adottato nella prima delle due sentenze, e .gi� �sopra commentato. Anche in questo caso si trattava �di conciliare ila lettera delle digposizioni comunitarie sulla data di adempimento dell'obbligo di importare con l'esigenza di consentire lo svincolo della cauzione nel solo ,caso di effettivo sdoganamento della mer,ce; e ~anche in questo caso la soluzione adottata dalla Corte di .giustizia, superando le difficolt� derivanti dalla mancanza di nO!l"ffie comunitarie sulla nozione di importazione, risulta idonea a risolvere anche per. quanto concerne ,gli aspetti pratici la questione discussa tra le parti in causa. (7) Veramente, il pail.ese collle,gamento tra ie due proposizioni di cui consta la novma (:rd!p['udotta ne1la motivazione) induce inv.ece a 11itenere che 1096 RASSEGNA DEI.L'AVVOCATURA DELLO STATO doganale Io steSISO gior.no faceva {Proseguire la partita per DUsseldorf rilasciando la relativa bolletta d'accompa1�namento doganale. Il 5 giugno 1967, l'lllfficio doganale di Dilsseldorf compiva le opea:azioni di sdoganamento. Tale pras1si ea:a stata :seguita poich� all'ufficio doganale di Emrrnerich-Hafen non era stato IPOS:Sibile presentare tempestivamente i documenti necessari -e in particolare le licenze di imtportazione inviati dall'importatore alle dogane di .Andernach e di Dusseldbrf per lo sdoganamento di un'altra :partita, effettuato il 24 mag.gio 1967. I documenti ea:ano stati poi rispediti per posta all'importatore, ma il 31 maggio 1967 il pUco non gli era ancora pervenuto. Sulla prime, questione. L'art. 7, n. 2, del !regolamento n. 102/64 sancisce: �Fatte salve le dispos,izioni dell'art. 8, quando l'obbligo di importare o di esportare non � 'stato soddisfatto entro il periodo di calidit� del titolo, la cauzione viene incamell'ata ... �. Tale norma si fonda, :P& quanto .riguaTd�a il meil.'cato dei �c&eali, sru:ll'art. 16 del regolamento del Consiglio 4 aiPi'ile 1962, n. 19 -�relativo alla gtraduale attuazione di un'organizzazione coillliUne dei mel'cati nel settore dei �cereali (G.U. n. 30, .pag. 933) -secondo il quale � il rilascio della licenza � subol'dinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l'impegno di importare entro il periodo di validit� del <titolo e che resta acquisito ove l'importazione non abbia luogo entro tale periodo�. il caso di forza maggiore debba essere dedotto � entro il periodo di validit� del titolo �; n� sembra che possa in contrario attribuirsi rilevanza alle soggettive convinzioni delil'inlportato!l"�e quanto a:Jil.'osseTVanza deLla nonnativa �Comunitaria, specialmente quando si �COIIlsideTi che !l'interessato � in grado di avvea:ti!l"e ila impossibillit� di rproc�edere al.<l'.imq;>wtazione prima del:la �p!l"efissata e conosciuta scadenza del titolo, 'e .che anche in via di principio iLa �prO!l"oga di un te!l"mine stabilito a pena .di decadenza va chiesta prima della �scadenza del teTmi.ne. Il o!l"iterio enunciato nelLa massima, oltr.e�tutto, demanda al gi!udi.ce nazionale di V�erificare, :nei casi di :flO!l'za ma�ggdore, 1Se debba ritener.si o no osserrvato �l'onere di diUgenza quanto .alia �tempestivit� della deduzione deiLla fo:rza maggiO!l'e; �e si tratta, evidentemente, di una indagine :non ag.evole, per la diffiicolt� di pr�ecostituite deUmirtaziOIIli temporali, e suscettibiile, comunque, di risolV'eTsi in .conrfiDastrunti apprezzamenti a se�conda dei diffea:enti crite!l"i in a.r.gomento ri1eva11ti nei Vlari O!l"dinameillti nazdonaJ.i. Anche a questo proposito, quindi, �Cos� come per quanto .concerne la individuazione di casi di forrza mag.giO!l'e anche al �di fuO!l'li delle irpote�si contemplate dalla normativa comumtarrila, il �O!l"iterio ado�ttato neJ\la senrte�nza in rassegna non sembrra di sufficd�ente ,g�aTanzia per una uniforme app1i�cazione della normatiV'a comunitaria. PARTE I, SEZ. II, \1IURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1097 Con la rprima questione si chiede se la nozione di 1InJPO!'ltazione ai sensi dell'art. 7 del regolamento 111. 102/64 vada interpretata secondo il diritto interno e, altrimenti, in quale momento debba considerami adempiuto l'obbligo di iinJPortare in <caso di spedizione delle merci ad altra dogana. Il sistema di J.icenze d'importazione e d'espoirtazione e il relativo obbligo del deposito ~cauzionale SOIIlO stati istituiti onde fornire alle au~ torit� competenti info:mnaziOill� p~recise 1sull'andamento de:U moocato e sulle previsioni relative al flU:SSo delle operazioni di import-export. Ci� pl'emesso, occorre dare alle norme in materia un'illltet'ip[l'etazione ed una appJ.icazione wnifol'IIll� in tutti gli Stati membri, per evitare che dalla diffoo:mit� di crited amministrativi tit'aggano vanta,ggio talune coll'irenti ~comrrnoociali. In effetti, l'evoluzione della normativa in materia di politica agricola � ~car~tterizzata dalla tendelll!Zl:1-a precisare e chiarire a1CIUJile nozioni fondamental1i -come quelle d:'�imjportazione -allo scopo di agevolare la transizione daJ.le diverse ;procedurre nazionali ad un iter doganale comunitario ~standardizzato. Nel settore in causa le pietre miliari di rtale evoluzione sono stati i regolamenti 120/67 (G.U. 1967, n. 117, pag. 2269) e 473/67 (G.U. 1967, n. 204, pag. 16), che, nell'ambito di una pi� completa organizzazione comune dei mel"cati hanno soppii'esso il rilascio di Ucenze negli scambi illl~tracomunitari. Il p~rocesso si � concluso col regolamento della Commissione 10 luglio 1970, 111'. 1373, che stabilisce modalit� comuni di appUcazione per il lt'egirrne di titoli d'1mrportazione e di esportazione e di certificati di fissazione anticipata relativi a p<rodotti agricoli soggetti ad un lt'egime di prezzo unico. Per quanto lt'iguarda il [periodo di validit� delle licenze, �tale regolamento stabilisce all'art. 15 che �il'obbligo d'importare � considlerato come adempiuto e il diritto all'importazione in ba:se al titolo come utilizzato il giomo dell'espletamento delle formalit� doganali � di importazione. iDagli obiettivi deJ. sistema adottato, si deve argiUilre che la nozione di impol1tazione di ~cui all'art. 7 del regolamento n. 102/64, e alle norme che lo hanno sostituito, � ins1cindibile dall'operazione di sdoganamenrto. Tuttavia tale disposizione non !Precisa an�cora chiaramente il momento in crui l'importazione deve considera!'lsi inconfutabilmente peirfezionata sotto il pirofilo giuridtco. A tal fine non � sufficiente il fatto ~che la merce abbia regolarmente varcato la :lirontiera dello Stato membro in cui � diretta, stante illa possibilit� di rieSjportarla. Per la stessa ragione, la dichiaii'azione rrilascia,ta dall'impol'ltatore alle autorit� doganali e attestante ~che <la mwce era destinata all'importazione ed alla messa in libera pratica, non prova esaurientemente l'avvenuta iinJPortazione. In effetti sarebbe inammissibile -in quanto incompatibile con il buon funzionamento del sistema delle licenze,-qualsiasi inlterpreta 1098 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione dell'art. 7 che sposti sull'autorit� competente l'onere della prova, cosicch� incombe all'autorit� dimostrare, eventualme!l!te, che l'operazione prevista non � stata effettuata. M 1contrario, ll.a poca chiarezza di tale norma, induce a ritenere che siano state rispettate le condizioni prescritte dalll'art. 7 se J!'im,portatore produce dei documenti attestanti che la merce � 'Stata tenllPestivamente presentata alla dogana del Paese .innportatore, � �stata posta sotto vincolo doganale e qui effettivamente sdoganata. In assenza di requisiti pi� precisi, si deve qumdi concludere che nessuna 'dliStPOISiizione ,dell'art. 7 del regolamento n. 102/64 vieta di considerare 1come importazione, ai sen:si dello stesso artLcolo, l'ingn-eSJSo della merce nel Paese importatore, debitamente accertato dal'le COIIliPetenti autorit� doganali, purch� sia ugualmente fornita la prova che la me11ce � stata successivamente sdoganata e messa in libera pratica. Sulla seconda questione. A norma dell'art. 8 d!el regolamento n. 102/,64, �quando l'impor tazione o l'espo11tazione non pu� essere effettuata entro il periodo di vali dit� del,tito'l!o in .seguito a ci11costanze da considerare �come casi di forza maggiore, e purch� ma sta;ta presentata una domanda intesa ad ottenere �che tali circostanze siano prese in considerazione ... � l'obbligo d'impor tare o d'esportare � annullato o prorogato nei casi elencati nei nn. 2 e 3 dell'articolo ,stesso. Con la seconda questione si chiede in pa:-imo luogo se i giudici nazio nali siano competenti a r~conoscere che sussiste forza maggiore anche nei casi �che non sono menzionati all'a11t. 8, n. 2, del regolamento n. 102/64, n� ricOII1osciuti dagli Stati membri m _conformit� al n. 3 della stessa dLsposizione. La nozione di forza ma~giore contenuta nel regolamento SIUiddetto va inte11pretata .tenendo 'cooto della natura particolare dei rapporti di diritto pubblico .1Jra operatori economici e amministrazione !!l'azionale, nonch� delle finalit� �dello stesso regolamento. Da dette finalit�, nonch� dalle disposizioni del regolamento, :risulta �che la nozione di forza mag giore non si ll.imita a'll'impo.ss�bilit� aSISoiluta, ma com1prende anche quelle circostanze s1Jrao11dinarie, indipendenti dalla volont� dell'importatore, che dal �canto suo ha adottato tutte le precauzioni dettate ,dai criteri di !Pru denza e diligenza cui deve ispirarsi il buon �commeriCia;nte. Il giudice naziooale pu� quindi, nei limiti deLla t�"opria COIIliPeteillZa, riconoscere l'esiJstenza della forza maggiore non solo nei ca1si ermmerati nel n. 2 o riconosciuti da.gli Stati membri, in conformit� al n. 3, ma anche in casi diversi. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1099 Con la seconda questione si chiede inolta:'e se vi sia un termine per chiedere l'acc$tamento giudiziale della forza maggiore e, in .caso affermativo, quale LSia questo termine. A differenza dei regolamenti successivi, l'art. 8 non stabilisce a tal fine un termine preciJso: .tuttavia, dalla lettera e dallo spirito del sistema deLle licenze si desume che la domanda va presentata nel pi� breve tempo possibile, e preferibilimente prima 'che scada la validit� della licenza. Comunque, la fattispecie che ha originato il p~resente rinvio dimostra pienamente l'iJ:njpossibilit� di stabilire, al rigua~rdo, una :regola rigorosa ed assoluta, giacch� ad esempio la forza maggiore pu� eventuaLmente ven.in:'e invocata solo in ISUbovd:ine, dal momenJto che l'interessato � convinto di aver ottemperato a tutti i dettami del regolamento comunitario. lin conclusione, llart. 8 del regolamento n. 102/64, non stabilisce alcun termine p& chiede~re l'accertamento giudiziale della forza maggiore, tuttavia obbliga J.'im[por:tatore o l'esportatore a pel1Seguire con la massima diligenza la tutela dei :propri interessi -(Omissis). CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 2 luglio 1974, .nel!I:a 'causa 173/73 -Pres. Lecourt -Rel. Donner -Avv. gen. Warner (diff.) -Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Braguglia) �C. Commissione delle Comunit� europee (avv. Mavchini Carnia e van Ackere). Comunit� europee -Regole di concorrenza -Aiuti concessi dagli Stati -Mancata comunicazione del progetto -Aiuti irregolari incompatibili -Poteri della Commissione. (Trattato CEE, artt. 93, n. 2 e 169). Comunit� europee -Regole di concorrenza -Aiuti concessi dagli Stati -Nozione. (Trattato CEE, art. 92). Comunit� europee -Regole di concorrenza -Aiuti concessi dagli Stati -Riduzione temporanea per le aziende tessili dell'aliquota contributiva assegni familiari -Costituisce aiuto incompatibile con il mercato comune. (Trattato CEE, art. 92; legge l dicembre 1971, n. 1101, art. 20). N el caso di aiuti istituiti o modificati senza previa comunicazione del progetto alla Commissione, questa pu� agire pe:r l'inadempimento dello Stato membro ai sensi dell'art. 169 Trattato CEE ovv'ero, se tra 1100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'altro ritenga che l'aiuto non � compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92, pu� decidere che lo Stato interessato debba sowrimerlo o modificarlo, senza esser tenuta ad impartire alcun termine (1). L'art. 92 del trattato CEE, nel prevedere gli aiuti concessi dagli Stati o mediante riso!J'se statali, non distingue gli interventi a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti. Di conseguenza, n� il carattere fiscale n� il fine sociale degli interventi sono sufficienti a sottrarli all'awlicazione della norma suddetta (2). La riduzione, per un periodo di tempo determinato ed a favore delle aziende tessili italiane, dell'aliquota contributiva per assegni familiari, costituisce un aiuto alle suddette aziende, concesso dallo Stato o mediante risorse statali, incompatibile con il mercato comune perch� potenzialmente idoneo a falsare la concorrenza intracomunitaria ( 3). (l) Esatta sembra la pronuncia di cui alla prima parte della massima, data l'assoluta diversit� di presupposti che presentano i �due procedimenti, quello ex art. 169 e quello ex art. 93, n. 2 del trattato CEE. Nel primo, infatti, il presupposto � costituito dalla mancata (previa) comunicazione del progetto di atuto alla Commissione (art. 93, n. 3) e la .finalit� del procedimento � quella di sanzionare tale comportamento omissivo dello Stato membro. Nel secondo, il presupposto risiede nell'esistenza di un aiuto che si pretende incompatibile con il mercato comune e la finalit� del procedimento � la sorpipressione o modificazione di tale aiuto. P:roprio a causa di tale diversit�, tuttavia, suscita notevoli perplessit� l'ultima parte della massima, laddove la Corte esclude che, nel' caso di aiuti irregolarmente istituiti, la decisione ex art. 93 n. 2 debba fissare il termine entro il quale lo Stato destinatario deve sOrpiprimere o modificare l'aiuto giudicato incompatibile. Sia dal punto di vista sostanziale, inv�ero, .sia .sotto il profilo del procedimento applicabile, altro � l'obbligo di comunicare previamente il progetto di aiuto e di non applicarlo nella fase preliminare alla decisione, altro � l'obbligo di sopprimere o modi:tlicare l'aiuto esistente giudicato incompatibHe. P.er cui non si riesce a scorgere come la violazione del primo obbligo possa reagire sul procedimento di imposizione del secondo, nel senso di escludere la pm-�espressamente prevista necessit� del termine entro il quale ademptere alla decisione di incompatibilit�. N� questo particolare passaggio viene chiarito dalla Corte, la quale si limita a 'richiamare la ratio dell'art. 93 ead affermare che una diversa interpretazione porterebbe a favorire l'inosse:rvanza della norma. Non:�onsiderando, peraltro, che la detta inosservanza pu� esser sanzionata ex articolo 16�9 (come pur la Corte ammette), senza bisogno di forzare la lettera deH'art. 93, n. 2. (2-3) Senza fornire una definizione precisa del concetto di aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali �(una siffatta definizione, �n effetti, sarrebbe pvessoch� impossibile), la Corte offre un'interpretazione teleologica dell'art. 92 del trattato CEE, affe!'mando che esso individua gli aiuti PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1101 (Omissis). -In diritto. Con ricomo 9 ottobre 1973, il Governo della Repubblica Italiana ha chiesto, in forza delil.'art. 173 del Trattato C.E.E., IJ!'annullamento della :decisione adottata dalla Commissione il 25 l<U!glio 1973 in merito all'art. 20 della legge italiana l � dicembre 1971, n. 1101, per la !riSI�ir'UrfJturazione, la riorganizzazione e la riconversione delil.'indluJSrtria tesJSile (G.U. de]l'11 settembre 1973, n. L 254, pag. 14). Il ricorso � basato su tre mezzi �IP'regirudiziali �, relativi aiJ!il.a forma della decisione impugnata e al procedimento di cui essa costituiva l'atto finale, e su tre mezzi � sulbordinati �, relativi aiJ. merito. Per ragioni di �connessione, i primi tre mezzi e, risjpe'btivamente, gli altri tre vanni esamtnati congiuntamente, sotto due dlverse rubriche. Sui mezzi pregiudiziali. Il Governo itaHano, ricorrente, critica in primo luogo il fatto che la decisione impugnata il"eciti, aLl'art. l: �La R~ubb!lica Italiana sopprime lo ~Sgravio teffi!Poraneo e parziale dlegli oneri sociali relativi agili assegni familliad, previsto dall'art. 20 della legge n. 1101 �. Questa formula impUcherebbe che l'atto debba produrre effetti diretti nell'ordinamento intero delil.o Stato membro destinatario. L'effi�cacia diretta sarebbe. ipco~tibile con il.'arrt;. 93, n. 2, del Trattato, secondo :cui la Commissione, dopo aver accertato che uno Stato membro � verw.to meno agli obblighi imposti dall'aci. 92, decide che lo Stato inter:e~SSato deve sopprimere urn determinato aiwto o modii.ficarlo nel termine da essa fi:ssarto. in funzione dei loro effetti, a prescindere dalla nattura dei relativi interventi statuali e �dalla sfera di appartenenza di essi (politica fiscale, sociale �etc.) nell'ambito dell'OTdinamento nazionale. Nel:lo stesso senso, sempre cio� con esclusivo riguardo agli effetti che l'intervento era idoneo a produrr:e e giudicando irrilevante il fatto che l'intervento medesimo avesse natura trvbutaria, la Corte si era �gi� espressa nelle cause 6 e 11/69 (sentenza 10 dicembre 196�9, in Raoc., 540-541). La decisione del merito della contro�versia all'esame � pevtanto conseguente a tale premessa mentre, sotto altri profili, la Corte ha ritenuto sufficiente per giustificare l'incompatibilit� con il mercato comune l'accert�mento in astratto dell'tdoneit� della misura di aiuto a falsare la concorrenza intracomunicaria; e che siano da considerare aiuti � ... concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali ... � anche quelle misure che non :gravano su risorse dell'intera collettivit�, ma soltanto su fondi alimentati mediante contributi obbligatori e .g.estiti in conformit� della legislazione nazionale. Nel caso deciso, infatti, la minore entrata per la cassa assegni familiari (conseguente alla riduzione di aliquota giudicata aiuto incompatibile) era compensata dalle �COntribuzioni per l'assicurazione contro la disoccUJpazione, mediante un fondo, cio�, alimentato non dall'inte�ra collettivit� bensi soltanto da una categoria di sogg~tti. IVO M. BRAGUGLIA 1102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In s;eco[l!do luogo, il rico,llrente lamenta che la �decisione impugnata non abbia stabilito alcUI!lJ termine per la sua a<ttuazione, e cotnclude che, dalta ila mancanza di tale elemento, essenzia,le per la legittimit� dell'atto, quesrt;'ultimo va considerato nulil:o. Il terzo mezzo �; inteso a far dichiarare che il procedimento preliminare di cui aill'art. 93, n. l, del Trattart;o C.E.E. si, � svoLto in modo irTegolare. Risulta che quanto disposto dall'art. 20 della legge ita,liana n. 1101, bench� costituisse un'innovazione Tisrpetlto aliJJa precedente situazione giurtdka deHe imiPrese ind'ulstriali e artigianali del settore tessile in Italia, non era ,stato previamente notificato alla Commissione: come prescritto daill'art. 93, n. 3. Dopo aver sentito le os1servazioni detlle aUJtorit� italiane e degli eSIPel'lti degli aLtri Stati membri, 1a Commissione -riJtennto che la norma in questione ~costituisse UJJ."l aiuto ai sensi degli al'ltt. 92 e 93 adottava la decisinne im!Pugnata. Al fine di garantire, ai sensi dell'art. 92, il graduale sviluppo e il buon funzionamento del merca,to comune, l'art. 93 prevede un esame rpe:rnnanente degli airwti concess~ o progettati dagli Sltati membri, esame che presuprpone una �continua collaborazione fra questi Stati e ~a Commisslione. L'art. 93 �contempla, ali n. 2, l'ipotesi in cui quest'esame dia modo alla Commissione di ac1certare che un aiuto concesso da 'I.U10 Sta,to membro � incompatibile �con l'art. 92, e s1tabiliJsce che in ta1l caso la decisione spetta alla Commissione, sotto il controllo della Corte di Giustizia. L'idea di COiltlaJborazione cui � informata la I!JJorma m questione implica �che, ne1Jla suddetta i;potesi, �la Commis1sione deve lasciare allo Stato interessaJrto un cevto termine per ottemperare alla decisione adottata. La fiJStSazione di un termine � tuttavia ISIUperflua nell'ipotesi contemplata dall'art. 93, n. 3 (pmgetto di aiuti ritenrwto incompatibile con l'art. 921, dal momento che a1l reil.ativo provvedimento n,on pu� essere data esecuzione. Coi mezzi �m esame �si tenta di dimostrare che un nuovo aiuto istituiJto da uno Sltato membro senza seguire ilp�rocedimento prescritto dal: rart. 93, n. 3, va equiparato agli aiuti regolarmente coneessi, cosicch� ad es1so 's'i dloweb,be neee1~1sariamente a,pp.Ucare il procedlimento dii cui al :n. 2 dello stes1so articolo, comjpresa l'obbligatoria fissazione di un termine. Questa i1nrterp,retazione dell'art. 93 � tuttavia inammis,sibile, in quanto essa giunge a negare la forza vincOilante delle disposizioni contenute nel n. 3, e adidirittura a favorire ~'inosservanza di que,sta norma. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1103 La ratio diell'artkolo in esame implica invece crhe La Commissione, qualora constati che un aiuto � staJto istituito o modificato senza tener c01nrto di quanrto prescritto dal n. 3, p;u� decidere-fra l'aLtro, se ritenga ,che l'aiuto non � compatibile col mercato comune ai seilJSi dell'art. 92 che lo Stato interessato deve sowrimerlo o modifi.carlo, senza essere teiliUita ad im!P'artiTe alkun termi!Ile, e fatta sruva ila facolt� di adire la Coll"te, se lo Stato 'di 1cui tr,attasi non ottem!Peri alla decisdone con la dlovuta diligenza. Nell'ipotesi �considerata, i mezzi d'azione della Commissione non possono essere limitati al ricQil'ISo al pi� complesso ~oced!imento di cui all'art. 169. Va quindi respinto il mezzo secondo cui la decisione impugnata sarebbe destinata a produiTe elftfetti diretti nel,l'ordina.mento giuridico inrterno delila RepubbHca Italiana. All'art. 2 viene precisato, infatti, che �la Re[)ubihlitca Italiana � destinataria della. presentte decisione�, formula dalla quale si desume chiaramente che l'obbligo sancito dahl'art. l � imposto allo Stato inrteressato. Infine, il terzo mezzo, irela,tivo alle i!rregolarit� procedurali, non � stato su:ff:identemente .svilwppato, ed � quindi inammissibile. I mezzi dii cui sopra vanno perci� disattesi. Sui mezzi subordinati. Il Goverm.o ricorrente sostiene, in primo Luogo, che la decisione impugnata � viziata da eccesso di p.otere, poich~ invade una sfera riser vata dal Trattato allila sovranit� degli Stati membrL In secondo luogo, esso fa valere che lo ~gravio degli oneri previden ziali di 1cui trattasd doweblbe esistere 'consilderato un provvedimento :di carattere 'sociale, ,che perci� non rientrerebbe neH.'ambito degli arrtt. 92 e 93. Pokh� il precedente sistema di fi.nanziamenrto degli assegni familiari costituiva uno � 's;va1ntaggio � per i settori con un'alta per.centuale di manodopera femminile, il p!l'ovvedimento di cui � causa aV!l'ebbe sem plitcemente rieqruiltbrato i:l ststema riducendo l'onere gravante sull'in dustria tessile italiana. Questa, d'altira !p8.11te, si <troverebbe in 1\.Ula situazione di svantaggio rispetto alle industrie tesshli degli atltri Starti membri, per il fatto che gli oneri sociald a 'carico degli irrnplrenditor!i oo.rebbero note;volmente pi� elevati in Irtalia che in questi ultimi Stati. Lnfi.ne, il parzialle sgravio degili. oneri sociali non potrebbe influire sugli scambi intracomunirtari, n� alterare la concorrenza nel mercato comune. 1104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'art. 92 ha lo scOpo di evitare 'che sugl]i scambi fra S.tati membri incidano evenrtuatli vantaggi concessi dlalle pubbliche autorit�, i quali, sotto varie forme, al<terino o rischilno di alterare la coocorrenza, favorendo determinate illliPrese o determinati pmdotti. L'rurrt. 92 non di.stin.gue gli interventi di cui trattati a seconda della loro causa o del llioro scopo, ma li defi.rusce in funzione dei il:oro effetti. Di conseguenza, n� il carattere fiscale, n� il fine sociale deil. provvediimento iln questione sarebbm-o comunque sufficienti a sottrarlo alla applicazione deiU'art. 92. Quanrto all'argomento 1secondo cui il p,rovvedimento �Contestato non awebbe altro effetto �che quell'o dii riequilibrare :g1lri oneri derivanlti per l'industria tessile dali. sistema generale di 'contributi per la previdenza sociale, in i.specie per quanto riguarda .gli assegmi familiari, risulta �che il regime iltaliano vigente iln llllateria mira, come tutti i sistemi ana~oghi, a garantire al lavm"artore � una rertribuzinne adeguata ai bisogni della sua famig1lria. Pokh�, in un sistema del genere, i contributi dei datori di lavoro sono calcolarti in funzione delJ.'onere sallarfale g1ravante su ciascuna impresa, ~a cilrcostanza ehe un numero relativamente ristretto dei dl1pendenti di Ulll'�ilniPll'esa possa pretendere, in. base alla qualirt� di capo-lfami~ lia, l'ed!ferttiva col'll'esponsione degli asse~i fa.miliari non costituisce n� un vantaggio n� uno svantaggio specw�co dell'iffi!Pll'esa considerata rispetto ad .altre im;po:ese in !Cui sia pi� aJJta fu p�ercentuale di dipendenti che percepisce gli assegni; iii relativo onere � esattamente parifi�cato per tutte le iffi!Pll'ese. Le c0111JSiderazioru test� .svo1Jte in merito agli oneri imposti dal regime de~i assegni fai!Ililiari al bilancio di una singola impresa valgono anche per quanto riguarda i trappor:ti :fu-a i vari settori industriali. ILe cifre adldotte dali GoveTI!lo ricorrente, secODJdo cui, nel 1971, nel settore tessile sarebbero starti versati contribUiti per 65,7 miliardi 9i [ire, mentre le prestazioni dle1Jla previdenza sociale a tito[o di assegni familiari nello stesso settore si sarebbero limitate a 42,4 miliardi, non servono a prrov:are 1che l'in.dUJSitria tessile si trovi in posizione di svan,.. taggio, riguardo ai costi di produzione, rispetto ad altri settori mdrusltil'iaJ.i. Si -deV'e 'concludere che il parziale sgravio degili o111eri sociali per assegni familiari a carico dei datori di !lavoro del settore rtes:si[e � un p!I'ovvedimento inteso ad alleviare in parte, a favro"e delhle imprese d'i un pax<tiocolare tsettOtre indUJstriale, ,gli oneri pecUJniari derivanti dalla normale ap~cazione del sistema generale di previdenza so.cia:le, senza che l'esonero sia giustificato dalla natura o dallla Sltruttura d'i taiLe sistema. Non si pu� accogliere .la tesi secondo cui lo sgravio iJn questione non sarebbe un �aiuto s~tatale �, perch� la diminuzione delle entrate PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1105 ch'esso determina sarebbe COill(pEllliSata mediante rioorrse provenienti dai conrtributi versati a titolo di aS8icu11azione conrtro la rusOCICU!Pazione. I fondi di cui trattasi sono alimentati medianlte contributi obbtligatori, imJ?OrSti da11a il.egge, e vengono gestiti e ~ripartiti ,_ come dimostrano i fatti im. esame -in coruformit� alJla legisil.azione statale. Essi vanno quindi considerati �risome statali�, ai senffi delJl'wt. 92, arn,che qualora siano ammim.istrati dia enti distinti dagli organi statali. Quan!J;o all'a11gomento secondo cui gli oneri sociali gravanti sugli illl[prendl!tori del settore tessile saLrebbero pi� eil.evati irn Italia che negli alitri stati memmi, va osservato che, neil.l'81Ppilicare l'art. 92, n. l, si deve neceSISI81l'iamente tene1r conto 1dlella 1situazione esd!Sitente sul p1iano della concorrenza, illlel cercato comune, prima che venisse adottato il provvedlimento di cui trattasi. (Detta situazione risulta da vari fa,1Jtoci, aventi diversa incidenza sui costi di produzione nei vari Stati membri. Negli artt. 99-102, il Trait1;ato stabilisce del resto le modalit� per elianinwe eventuali dlistomlioru .generiche, �connes1se alle divell'!genze esdstenlti :fra i vari srustemi fiscali e previdlenziali dei vari Stati membri, tenendo cOilllto delle difficolt� struttruraili. di determinati setrtoiri }nd'uBitriali. Per contro, la modifica unilaterale dti un dato elemento dei costi .di pll'oduzione in un dato :settore dell'econoo:nia �dii uno Stato memiblro pu� allter8(['e 1'eq111ilibrio esiJSterute. � quindi ilnutile il ra:ftlirooto del1le relative aliquote di una determinata categoria dii 1costi sul costo di pLroduzione colll(plliessivo, poich� l'elemento decisivo � lo sl�ravio in s�, non gi� ia categoria di costi cui eSISO Sii riferisce. Inoltre, <gli oneri sociali ,gravanti sugli iinp!I1endJitoi'Ii sono CO!ffi(presi nehla pi� generale �categoria dei costi per la manodopera. Dal faJSc�!Colo si desume che questi ultimi sono iJn Italia relativamente bassi, per il settore tessile, il'tspetto allivehlo ch'es1si ~l'aggiungono, nello stesso settoil'e, neglli altri Stati membri. � evidente che lo sgravio degl'i oneri sociali, conltempl[ato' dall'art. 20 d!ella legge n. 1101, ha l'effetto di ridurre H costo deil.la manodopera nel settore teSISile italiano. L'md'uistria teSISile italiana � in concorrenza con [e i.J:ntp!rese dello stesso settore degli altxi Srt;ati memmi, come dimosllra ili: voLume crescente di pll'odotti tessi11 itatliarn esportati im. q111eSiti Stati. La riduzione dei �costi di produzione dell'indlustria tessJJle italiana, ottenuta mediante lo sgravio degli oneri sociali, irufluis1ce necessariamente sugli scambi :lira gli Stati membri. Anche i mezzi dedotti in srubordilne vanno quindi disattesi (Omissis). 1106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 3 luglio 1974, nella �Causa 7-74 -Pres. Lecourt -Rel. Mertens De Wilmars -Avv. gen. Reichl -Domanda di p~ronuncia IPifegiudiziale p!roposrta dalla Corte di aJppello dell'Aja nella caUISa fuouelfiUJS van Nidek (avv. van den Be~rgh) c. I1S1P�ettore del registro e delile SIUCcessioni (Hendlrik;s) - Interv.: Commis1sione dell'e COOlllUnit� eu~ropee (ag. Ute:rmann) e Col11Siglio delle Comunit� europee (ag. Peeters). Comunit� europee -Pubblici dipendenti -Privile~i ed immunit� Esenzioni fiscali -Pensioni di riversibilit� -Applicabilit� della esenzione. (Protocollo sui privilegi e sulle immunit� delle Comunit� europee, allegato al Trattato dell'8 aprile 1965, art. 13, secondo comma). Comunit� europee -Pubblici dipendenti -Privile~i ed immunit� Esenzioni fiscali -Imposte nazionali su~li stipendi, salari ed emolumenti corrisposti dalle Comunit� -Non comprendono l'imposta di successione. (Protocol1o sui privilegi e sulle immunit� delle Comunit� europee, allegato al Trattato dell'8 aprile 1965, art. 13, secondo comma). L'art. 13, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunit� delle Comunit� europee, secondo cui i dipendenti delle Comunit� �sono esenti da im:poste nazionali sugli stipendi, salari ed emoLumenti ve~rsati dal:le Comunit��, si applica alla pensione di riversibilit� spettante, in forza dello Statuto del personale delle Comunit�, alla vedova di un dipendente (1). L'imposta di successione, nella misura in cui � applicata indiscriminatamente ai superstiti dei dipendenti comunitari come a qualsiasi altro contribuente, non rientra tra le �imposte nazionali sugli sti!Pendi, salari ed emolumenti versati daHe Comunit�� di cui all'art. 13, secondo comma del Protocollo sui privilegi e sulle immunit� (2). (1-2) -Nel senso �che dei redditi esenti non pu� essere tenuto conto per determinai!\e l'aliquota d'imposta applicabile ad altri 1reddd:ti dei funzionari cfr., con rifedmento a�H'analoga disposizione del P:rotoco11o sui piriviilegi e le immunit� della C.E.C.A., Corte di g�IUsti.zia, 16 dicembre 1960, nella causa 6/60, HuMBLET, Racc., 1093. Nel senso �Che non costitui.scono imposte da �cui �le retribuzioni siano esenti n� le tasse �Costituenti la .contropartita pe1r l'uso �di un determinato se�rviztio pubblko (�anche quando la tassa sia .cakolata in ~ragione dello stipendio corrisposto al dipendente della Comunit�), n� i contributi de:stinati a finanziare un sistema p.revidenziale (anche se la riscossione avviene nelle fo:rme proprie della :riscossione degli oneri fiscali) cfr., rispettivamente, Corte di giustizia, 8 febbraio 1968, nella causa 32/67, VAN LEEUWEN (Racc., PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1107 (Omissis). -In diritto. Con provvedime.ruto 30 gennaio 1974, la Corte d'.A1p'pello dell'Aia ha sottoposto a questa Corte quattro questioni relative all'interpretazione deilll'art. 13, secondo capovooso, del PJ:o,tocollo sui privilegi e sulle immunit� delle Comunit� Eocopee, allegato al Trattato che istituisce un Consiglio uni.co ed una Comri�issione unica delle Comuntt� Europee (in p["osieguo : �P["otocollo �). In base a ta,le norma, i dilpenderuti del'le Comunit� �sono esenti da imposte nazionaJ.e sugli stipendi, salari ed emolumeruti versati dalle Comunit��. Le questioni proposte mirano ad accertare se ed in qual mtsoca si debba tener conto di taJ.e dispos!izione per l'applicazione della legge olandese sui diritti di ,suc,cessione (Suc,cessiewet) alla pensione di reversibilit� s[pethmte alla ved!ova di un dipendente deille Comurut� Europee. In primo Luogo si �chiede se l'art. 13, secondo capove11so, del P["otocollo si aJPIPllichi anche alla !P'elll~1ione 'corriiSJpOISta dlalle Comunit� Ewropee alla vedova di un dipendente. Tale pensione �Costituisce un emolumento versarto dalle Comunit� e che trova il proprio fondamento diretto e testuale nel regime iretributivo dei dipendenti comunitari, di cui � un elemento inseparabile. E' a buon diriitto, pertanto, ~che il regolameruto (EURATOM, C.E.C.A., C.E.E.) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 549 (G.U. n. L 74, del 27 marzo 1969), adottato in esecuzione deH'art. 13, secondo capover1so; stabilisce che deLl'esenzione prevista da tale norma frui!scono �anche i titolari di pensioni di reversibilit�. D'altra parte, tali pensioni sono soggette, a vantaggio dell'e Comunit�, ad un'imposta sul reddito. La prima questione va pertanto rLsolta in senso affermativo. Con la seconda questione si chiede se fra le imposrte da �CUi le pensioni in causa sono esenti, a norma del secondo capove11so de1l'arrt. 13, rientri in linea di princ�\Pio anche l'imposta di successione. , Il secondo capoverso dell'art. 13 non pu� essere dilssociato dal primo, il quale stabilisce che � alle condizioni e secondo la rprocedma stabilita dal Consiglio ... i funzionari e gJ.i altri agenti della Comunit� sono soggetti a profit,to di questo ultimo ad un'imposta sugli st�\Pendi, salari ed emolumenti da1la stes1sa ver:sati �. Coerentemente con tale disposizione, 59, Foro n., 19,68, IV, 59 �e Dir. prat. trib., 1968, II, 657, con nota di RoEMER), e 25 febbraio 1969, nehla causa 23/68, KLOMP (Racc., 43). Sui limiti della immunit� di giuri�sdizione, riferita � esc1usivame~JJJte agli atti che, per loro natura, costituiscono partedpazione di colui �che invoca <l'immuni,t� all'.espletamento dei compiti del�l'istituzione da .cui dipende �, dr. Corte di giustizia, 12 lugUo 1968, nel,la .causa 5/68, SAYAG, Racc., 521 �e 10 luglio 1969, ne:lJl.a causa 9/69, SAYAG, Racc., 329 (l'elative a sinistro stra dale provocato da autovei-colo condotto da dipendenti del�l:a CEEA in missione). 1108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il secondo capovel1So esenta le retribuzioni sudldette dalle imposte nazionali, di .guisa che l'art. 13, nel suo complesso, gararntisce una tassazione uniforme per tutti i dipendenti della Comunit�, evitando in rparticola!re che, in �seguito alla riscossione di �J:n[>os;te nazionali divel'lse, la loro rimunerazione effettiva va!ri �D:1 ragione della loro nazionalit� o domicil:io ed aLtresi che, per effetto di una dopjpia imposizione, la rimunerazione stessa sia eccessivamente gravata. L'esenzione prevista dall'art. 13, secondo crupoverso, conce!r:ne, pe~tanto, unicamente le imposte nazionali analoghe a quelle IPel'Cepite dalla Comunit� 1sulle 1stesse fonti di reddito. Queste ultime costituiscono �'Ill\POste periodiche sul reddito, mentre l'imposta di successione colpilsce una tantum il patrimonio ereditario all'atto della sua trasmissione. Stando cosi le cose, l'imposta 1di successione, neLla milsura m cui � applicata indilscrilrniinatamente ai SU!PeriStiti dei dipendenti comunitari come a qualsiasi al;tro contribuente, non !rientra �tra le �imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emoLumenti versati dalle ComUI!li�t� � di cui all'art. 13, secondo capoverso, del Protocoillo sui privitlegi e sulle immunit�. La soLuzione della seconda questione rende prive di oggetto le rimanenti questioni -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Unite, 21 mag~gio 1973, n. 1457 - Pres. RossatnO -Est. Montanari ViJSco -P.M. Tavolaro (coruf.) Ministero ;dJelle finanze (Avv. dello Stato Albisinni) c. RiiPa (avv. De Palma). Concessioni amministrative -Patrimonio indisponibile dello Stato Norme in materia <Ji affitto di fondi rustici -Inapplicabilit�. (l. 12 giugno 1962, n. 567). Competenza e giurisdizione -Concessioni amministrative su beni Determinazione di canoni -Giurisdizione del giudice ordinario Non sussiste. (l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2 e 4). I rapporti concernenti l'utilizzazione di beni patrimoniali indisponibili dello Stato in modo compatibile con la loro particolare destinazione debbono di norma essere qualificati come rapporti di concessione amministrativa anche se al provvedimento concessorio deH'autoritd amministrativa segua o comunque si colleghi una convenzione attuativa soggetta a regime privatistico; per detti rapporti non trovano applicazione le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, le quali si applicano invece a tutti i rapporti di affitto di fondo rustico regolati esclusivamente dal diritto privato (1). H giudice ordinario non pu� disporre la riduzione o comunque la modifica di canoni di concessione, canoni la cui determinazione � attribuita alla autoritd amministrativa (2). (1-2) La giurisdizione eslusiva del giudice amministrativo in materia di rapporti di concessione e la concessione-contratto. l. -Premessa. La sentenza in �esame .conferrrna, con qualche variazione, quanto [a stessa Corr>te di Cassazione 'aveva gi� affermato, Senl/PI1e con riguardo a;lilia disciipll.itrlJa degli affdtti di fondd !Nllstici, nelle sentenze 2.1 maggio 1971, n. 1538 (in Foro it., 1971, I, 2815) ,e 9 gennaio 1973, n. 8, in questa Rassegna, 1973, I, 833, con annotazione di CARBONE C. e con richiamo della legge 10 dicembre 1973 n. 814, art. 5, che estende l'applicabilit� delle norme sUlla determinazione dei canoni alle �concessioni per sfalcio di erba e pascolo). Peraltro, le affermazioni fatte in .queste pronuncie si inseriscono in (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. CARLO CARBONE. 1110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, essendo tspirate daLl'interesse generale deaa coil!Servazione diell'equilibrio delle ,pa:-estazioni 'contl-attuali, sono norme imperative che trovano applicazione in qualisiasi ,contratto di affitto di foodo rusti.co, senza che possa influire la qualit� di soggetto di .diritto pubblico in UllJO dei due contl- aenti. Esse rpresU!Ppongooo, per�, l'esistenza di veri e p1ropri conJtratto di orientamenti giurisprudenziaU in larga i!IrlsUTa consolidati e sui quali focse non v:arrebbe la pena di ,soffe�rma!I"si se non fosse sO!pravvenuto l'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, .iJstitutiva dei Tribunali Regionali Ammin1stl-ativi. La poctata innovativa dleJJ.e disposizioni dettate da tale �a!rtiicoiLo, le quali regolano un momento de�l ripa!I"to tra J.,e giurisdizioni mdinarie e amrrund. straiive ma non mancheranno di &nflruir�e sulla sostanza dei varpporli di conc�essione armninisWativa, consiglia di rie,saminare analiticamente i principi costituenti, per cos� di'l'e, il su,pporto della sentenza in e1same e delle aLtre �citate, rper verificare se e in qual miSJUJra essi !rlotino .coerenti e compatibili �CO!Il una interpretazione dleJ. menzionato all't. 5 atto a perveni�l'e alla costruzione di un lineare ed efficiente � .sistema � di riparto tra },e giuri,sdizioni nella materia della quatte si rtratta. La 'sentem.a in iasse�gna ha � utiilizZlato � (non pu� di'l:1si � �enunciato ., posto che �SO!IlO tutt'aUro 'che nuovi) ~ we �'cdteriJ di gd;udizio � che seguono: I) lla qualificazione come pubbJica di una entit� (nclla spec-ie, un bene) .costituente l'oggetto �di un !l':aprporrto giuri.dico induce, in linea di prilllclpio, La quaJ.ificazione dii questo �come mppocto di diritto pUJbbtico (considerandosi, ovviamente, illll(pUcd,to un �ailtro presuipiposto, e do� la partecipazione aJ. rapporto di almeno un soggetto pubblico); l'ogtgetto ( � esiJstenza spa21iaiLe dr�coscritta... che atlmeno �logkamente � �capa�ce di peil"lli1airlenza dndefinirta netl ,tempo �, ,come scrive FALZEA, Efficacia giuridica, Enc. dir., XIV, 467) pu� operrure e opel'a come ,entit�, �di per s�, quatlificante del fatto giuridico e del rapporrto giuriddoo; II) provvedimento amministrativo e �Contratto possono ,coesistere (cila scuno conservando La rpiTopria auton~a) e concorrere al�La produzione di un ~Vapporto giuridico, H quaiLe peraltro si �configura �come unico e trae la quaJ.i,fi.camone di un rapporrto di dh�ttto pubhliJco, come si � dertto � per induzione �, daltla piriese=a di un og,getto pubbil.ico; III) hl .canone, altro oggetto del rapporto, � determinato d~re,ttamente ed �esclusivamente dal p~rovv�e,dimento ,rummi.n1,st!l':ati~o, nell'esercizdo dd un pote11e .caratterirz:zarto da di'scidzionalit�; �Cl�[1costa!IlZla .questa dalla qual'e si fa delri~rure J.'attribuzione �di un sindacato giurisddzionaile aJ. Giudi�ce ammi ntsti'ativo. � Di questi tre � criteri di giudizio �, i,l primo e iJl terzo meritano pdena adesione e rimangono vaJ.ddi anche sotto il vigore delLe menzionate nuove dtsposizdoni; per il secondo di essi aprpa�l'e ilrlveee utile un desame, anche perch� la figura della concessione-�contratto � rimasta ,malgr1ado sia stata al centro di un vasto dibattito, .contro~ersa e oscura. 2. -Concessione uniLaterale e concessione bilaterale (o contrattuale). Com'� norto, una prima distinzione tra �conce,ssiloni � uniLatel'aJ.i � e � bd1aterali�, avvertita, in Francia da BATBIE (Trait� de droit pubblic et administratif, VII, 186,8, 274) e anche -parr:ebbe -dal Consiglio ,di Stato iiJJa�.iano (in un parere datato W marrzo 1879, pi� voUe menziJonato dalla dottrina del PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1111 affitto e cio� di neg,ozi di dkitto ipirlvarto, nei qu.aH l'Ammi!Ilistrazione Pubblica (Stato od altro Ente pubblico) aSISiliDla una posizione non differenziabile da quella di un qualunque altro contraente privato. Nella specie ha pe11ci� carattere [prioriJtario la qualiftcazione diei due negozi conclUISi il 20 dicembre 1963 tra l'Ufficio !bollo e demanio di Ta�ranto ed il Ripa Donato e .concernenti l'utilizzazione agricola di alcuni l'epoca), � stata a�cquisita nel:la dottJri,na d!tail.iana sop.rattutto ad opera di MANTELLINI (Lo Stato e il codice civile, 1.S82, 504 e seg.). La distinzdone ha rigua�rdo non tanto alla struttura quanto a�gli effetti giuridici dell'atto di concessione; e quella che il MANTELLINI ha chiamato concessione � bilaterale � risul.ta sostanziail.mente .assimiil�abile ail.1a nozdone (individuata �IIl epo�a molto pi� recente) di provv�edimento arrnmi:nistvativo ,pmdutti:vo di effetti bilaterali, .anzich� alla nozione di concessione-.collltratto quale reperrita (come si vedll'�, �con 1SCall'sa precisione) dalla giurispruden2la. La �Concessione � bilat~aJ:e � �, per :il MANTELLINI, i!l quail.e ha rp11esente soprattutto >la .conce>ssione di costTUZione e gestione di opera pubbHca, call'atterizzata dall'essere produttiva di � obbliigazioni che si rassomi�gJ.d,ano alle obbltgazioni contrattuali, anche quando non lo sono realmente � (opera citata 506): � Lo Stato come Stato � attrdbui,sce ai concessionall'io facoiLt� ed esclusive, mentre � la concessione incidit in contractum o inserisce ad un �contratto sui generis ma pur contratto � aUorquanto lo Stato promette � sovvenzioni a fondo perduto � o � garanzie di rendite minime � (op. cit., 524). Petra1tro, subito dopo viene precisarto �Che � l'atto vevso lo Stato ,mentre partecipa �del 'contratto, rimane atto �di concessione, e per legge pi� che per contratto lo Stato... 'attribuisce tito~o a11e sovvenzioni in dana!l'o o a !l'ipete!l'e daiJ.l'>eral'lio le garanzie... � (op. cit., 5c215). Di circa un decennro posteriore (nel fTattemrpo era inte,rvenuta la il.eglge 10 agosto 1884, n. 2644 sul:La derivazioni di >acq'llle pubbliche) � d:l 'dibattito tra GIORGI (La dottrina delle persone giuric'Liche, vol. II, �ed. 1891, 461 e seg., e vol. III, ed 1892, 273� e 'seg.) e RANELLETTI (TeCYria generale delle autorizzazioni e concessioni amministrative, 1894, 47 e seg.). n primo, pi� vicino aliLa dottrina francese, sostenito!l'e della �corrtrarpposiz~one tra � concessiondlicenz> e � e � concessioni contrattuali �, :nell.e quali uUime obbligazioni e dilritti, sta del concedente che del 'concessionario, sono rp!l'Odotti da un contratto � adietto � ~che ac�compagna J.',atto uniJ.atwa1e di ,concessione ai terrnpo stesso congiung.endO>Si con esso in 1lilla figU!l'a mtsta e sui generis (pe!l'.altro lo >stesso GIORGI, dopo ave!l'e affermato che � �La fooma dell.a rega1ia � sempre un .contr.atto ,cadente 'O!l''a ISOp!l'a materie di cnaturail!e pe!l'tinenza della pubblica potest� ora sopra materia di cui il pubblico potere si arroga il monopolio �, aggiiUilge che � nonostante la forma contrattuale della regaWia, il vincolo giU!l'Ldico che ne deriva ;resta contempe11ato dail. pUJbbld.co intwesse', e ci� pwch� lo Stato o il �COI'IPO mO!l'ailJe concedente non vi inte!l'viene simpliciter loco privati e da pard a pari con il �COncessionardo � : op. cit., voi!.. I, ed. 1899, 379), il secondo (RANELLETTI), pi� sensibile al Tichiamo della dottrina tedesca (che .peraltro proprio in quegli anni elaborava la nozione di contratto di diritto pubblico: ad esempio, la prima edizione dello Staatsrecht del LABAND � del 1878) � portato invece a ravvisare � in ogni concessione, la quale porti con s� degli obblighi per il concessionario (si noti, de'l concessional'io)... due negozi giU!l'idici, che sorgono in due momenti 1112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO terreni compresi nei recinti militari delle contrade �Pilone� e � Manzo � di Taranto. Ahla prredetta qualificazione questo Suprremo Collegio pu� procederre 'con !Piena libert� di valfUtazinne degli elementi di fatto acquisiti agli atti, .costituendo tali elemenrti i presupposti rilevarnlfi per la ;risoluzione della questiOIIIJe di giurisdizione prospettata col ricorso. Va innanzitutto premesso che, nel rapporto di conceSISione-conrtrratto, il !Provvedimento Uill.ilaterrale deJ.il~ P.A., che d� luogo alla conceSISione, e diversi, ognuno con vita propria: l'uno La dichiarrazione dii volont� del privato... l'altro il.'atto di conce,ssione � (op. cit., 90). Sono seguite, tra le altre, le prese di posizione di F. CAMMEo (l mono , poli comunaLi, Arch. giur., 1895 e 189�6) wcina a quella di RANELLETTI, di RAGNisco (Sulle concessioni municipali, La legge, 1901, II, 711) sostanzialmente oonfo=e a queilila di GIORGI, e di FoRTI (Natura giuridica delle concessioni amministrativ�e, Giur. it., 1900, IV, 369 e seg.). Quest'uiltimo, rilevato che non la fo=a (o ~struttUI'Ia) degli atti bensi la sua � funzione � c�f:fu:e valido ~criterio per ila �loro �cila�ssilficazione, ~ropone Ultl!a distinzione tra conceSISioni � undlateTaU � (nelle quali incilude ile concessioni di beni, principalmente rivolte ,a ,sodd.i!s1ia'l'e il'intwe.sse del pdvato concessionarrio) e concessioni � bilaterali � coincidenti con le concessioni di pubblico servizio, ca:ratterizzate dailil'obbiJ.i,go del �concessionario dd prestaTe il serrvizio oggetto deHa con:l!essione, obbligo questo 'che � Sii trova in ilst!retto vincolo di causalit� ~col diritto conceSISO � e �che, non potendo 'essere imposto per mezzo deUo irr~erium, diiScende dal consenso del pdvoato. Ber il FoRTI, 1e concessiond � bilatwaili � ,e �cio� dd pubbilko serviZiio :sarebbero cOltl!tratti dd diritto pubbHco, precisandosi p.e'l'� (e �La pveciiSizione merita di esserre :rilferlta per. gli sviluppi ,che LSOOJ.O seguiti) ,ohe � dn tutti questi casi lo stato, mettendosi in relazione �Con il .privato pel raggirungimento dei suoi find, d� V'irta ad un rapport� complesso, che �COnsta, a sua volrta di due :rapporti di natura ben diversa... una paTte pruramente conv.enzionale �che a"ligualrida i soli rappo:rti tra amrnimstrazione e �ConceiSsionario, �e una paTte (oggd si di'l'ebbe � org,anizzatodla �) oh.e concerne in modo diretto i11 'P'!lbblioo 1servizio e [,e reLazioni tra le drue parti contraenti 'e H rpubbiLico... � (op. cit., 418). La nozione, a .tllltt'oglgi valida e ope!I'ante, di �concessione a'lll!tili�nistrativ, a � stata, in sostanza, elabomta dalla dottrirna (sop:rattutto da MANTELLINI, RANELLETTI e FORTI) tra H 1880 e l'inizilo del nostro ISecoilo; tale elaborazione � peTVenuta a risuiltati .concordanti sud punti fondameilltaili (,configu: razdone del �rap~porto di 'concessione �come il'appor:to unitario e 11egoilato dal diritto pubblico, carattell'e pubblico deiil.'attivit� posta in esserre dalla amministrazione perr costituire detto rapporto, rd1evanza essenziale dell'og, getto delila concessiorne, ilinee ,genen:illi dellla .discip1dna de'l 'l'apporto), le diverg,enze restando irncentrate soprattutto su un punto, e� cio� sul ruolo da assegnare alla manif,estazione di volont� del PTivoato per ila costituzione del rapporto di concessione. Nei decenni successivi non vi sono stati, perr .quanto 'S1ipecHicarrnente attiene aHa nozione di concessione ammi,_ ni,strartiva, apporti �Che a:bbi,ano condotto 'a mutamenti veramente significativi, mentre p.!I"ogressi sensiJbild sono stati registratil �ne[ �dibattito su:l pi� generaile tema de:pa .conf�.gurabilit� del ,conrtrartJto dd diritto pubblico e in genere sulla manifestazione di volont� del privato (soprattutto per merito dd MIELE, Le manifestazioni di volont� del privato nel diritto amministrativo, PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1113 l'atto di natura convenzionaJ.e, relativo alla determinaziol!ie dei diritti, obblighi, e modalirt� della �COlllcessione, putr cOIDJservando ciascuno un'aurtonomia funzionale �coordinata all'assolvimento de1I:'unka co:mrpJ.essa funrzione fondamentale propda deLla fattispecie, possono anche eSISere contenuti in nn unico d!ocumento spettando al giudice, sulla base dell'interpretazione del documenrto stesso, srtabilire 'se effettivamente in eSISO possano riscontlra!l1si �contenuti entrambi gli atti; cio� quello autoritativo di 1931, 12 'e seg., �e di GALLO, I rapporti contrattuali nel diritto amministrativo, 1936, 97 e seg.). Intomo a[ 1930 ha oomd.ndato a mand!festa111si una propensione delJ.a dottrina ad accertare, �sia p'UJI'e con C~aJUtele e �Con riserve, gli orientamenti nel frattempo emersi iiil 'gdJuir.�Sp!IUdenza sUil.la �configurazione dellia concessione mnmin~Lstrativa. Ne~ 1anni 'a noi pi� vticini questa accettazione si � :liatta pi� piena (cfr., ad esempio, SILVESTRI, da uLtimo neLla voce Concessione amminist'l'ativa, Enc. -dir., 374, e GuLLO, Provvedimento e contratto neUe concessioni amministrative, 1965, 3�36 seg. e 402 1seg.) e ha sollecitato un cospicuo tentativo di cOIStruzione d.e[J.a categoria dei � contratti a.ccessivi a provvedimento � ricOIIllpl'esa nell'ambito dei � contratti ad oggetto pubbUco � (GIANNINI M. S., da iULtimo in Diritto amministrativo, vol. I, 1970, 743). 3. -La formazione della nozione di concessione-contratto. Per tale ragione, merd.ta rilscoprire il'origine ,dell.'ortientamento della giurispTudenza in materia, e idperOOil"l'ere, sia pure per beni tratti, l'itinerario da essa percorso. litineralcio, come spess� awviene, � trovato �, 'sentenza dopo sentenza e �costantemente � deviato � da un notevole grado �di commistione tra problemi �concernenti ill fatto produlttirvo e �la di!scipilina , sostan~iaile del rapporto di �Concessi-one, e 'Pl'ObiLemi l'!elativi ai limiti della gi'UJI'dsdizione del giudice ordinario vuoi nei ri~ardi deHe attribuzioni amminitstrative vuoi nei d~di di quella che in seg;wito 1Sa'l'� chiamata -giuri-sdizione armmdnistrativa. . Per il periodo anteriore all'istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, merita di essere segnalata Ila sentenza 30 maggio 1879 della Cassa zione ll'omalllla (dn Foro It., 1879, I, 1330), ove era affermato che � \Le conces sioni dell'uso delle stesse (acque pubibiliche) :liatte d!aYo Sta�to non valgono ad attdbruire a[ concessiona!do �Che un �godimento precario subordd.nlaJto sempre agli interessi pi� �elevati dell'amm�I!liJSl'lta2'lione, la quale ne ha supll'e ma rosposd.ziorr1e �e rtutela in vi,staJ delil'uthle pubblico, e ... pe11ci� tali conces sion~ sono 11evocabdlli per iLoro essenza e rpeT �cause valliutabjJ_d. da1l'mnmini s1IDazione concedente... (la �quale) senza i~rugerernm dd estra~ruei poteri che possano vincolare 'la lli!bert� de11Ja sua. azione... essa soila pu� essere giudice dell'opportunit� deil:la ccmtintUa2'li.one ~del:la �concessione o deliLa nece�ssit� di revocarla �. � Qualche ilustro pd� �tardi, 1dopo \La leg~e 31 ma!l'zo 1889 n. 5922, !L'orien -tamento � sensd.billmente mutato: possono .segnalarsi le pressoch� contem port1anee sentenze 2 m!llggio 1893 e 11 agosto 1893 de1la Cassazione a se2'lioni uni!te (m Giur. it., 1893, 5,10 1e 976); 6 ma!l'zo 1893 deJ:1a Cassazione fiorentina �� (ivi, 340) e 15 gdrugno 1893 della Oassazione torinese (ivi, 891). N-ei con :llronti della IV sezione del Consi1g1io di Stato wl .giudice oodinario il'ivend:i!ca a 1s� la .cognizione delile ccmtroversie in materia �di � indennizzo a colui che dellJa priv!lltiva viene ad �eSISeTe .spogliato, se a lrui era <stata data per un 1114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO concessione, e quello �Convenzionale, disciplinante il suo oggetto e le sue modalit� (senrt;. n. 1604 del 1968). n fatto che l'attivit� della P.A. ll"isulti svolta e conclusa nella fo:mna della trattativa privata (come � avvenuto l!llella .specie) :non � quindi sufficiente, da solo, a determilllare la qualificazione dell'atto come negozio di diritto priv~to. NeLla specie, � elemenrto incontrovel'ISO che il collltratto abbia avuto ad oggetto l'UJtil.izzazione agricola di beni :patrimoniali illldisponilbU:i deLlo Stato. PertanJto, se � esatto .quallllto ha affermato la Corte del merito e cio� che anche i beni :patrimoniali indi.sjponibili possono foll'IIIlalre oggetto COIT~spettivo �, cosi c ...procLamando... dl diritto aM'indenmt� pell' la revoca dd una privativa �che si fosse concessa a rtitolo ooeroso �. D'al!tro canto (nella sentenza della Cassazione tOII"��llese), si afferma che :La conoossiooe di acque� l!liOn � rprecaria e ll"evocabile c p�rfino 'semplicemente ad nutwm del CQIIJ.Cedente �, ~n quanto c devonsi nel fiume o nel torrente distilng~Uere due pam, il'una esseooialmente \PUibblica <COStituita dal �complesso di servizd che l'acqua pu� :rendell'e al .ccmpo [p(i(Litico, all''Universaflit� dei cil1ltadim ... e il.'altra, che si [pU� dire privata, rilguarda i servizi dd vario ,genere che ile acque, senm detrimelllto delJl''USO pubblico, possono a.-endrell'e direttamente ad privati... sotto un quale :rappo:rto entrano nella classe delle oose esposte in commercio regolate dalLe ieggi <CirviM come qualunque alJ1::ro bene patrimoniale �. La ~denzla deil.le Corti di Cassazrone, 'al me del secolo scO!t'ISo, in sostEU:Wa, riconosce l'emstenza di diritti sotggettivi del concessionario nei il.'dgua!t1di del soggetto pubblico .concedente, cosi ll."itagliando Ulll ambito dii .giurisdizione del giudice Oll."dinario; �essa per� ricollega l'esistenza di tali diritti �a que11a ~che assume esSell'e ila dilsciplina J.ega:le del rapporrto di concessione, senza soffe:t'll:ll!lW.Si ad esaminall."e 1a ~adell'atto costiturlli.'VOdel (['lapipOrrto medesimo. E 'la COII."fte �totr.Lnese, llllel:la sentenza rlpol'ltata e in aa.tre conformi, pell' rpervenill."e al rticonoscimelllto �di diritti sog~ettivil del concessionall."io, affenn.a ii 'ca!t1attooe P'riViaJto del bene oggetto della con,. cessione. NeLla secotnda decade del secolo in ,cotrso 1a giurispJ.'IUdenza comincia a far IPII."OIPria in modo rpervell'o 'assai SUIPerf�ciaile la IP!l'Ob1ematica (['lelaitiva ailla ,struttura de!ll',atto di concessione, e utilizza J.':asserirlla rpl'esenza di un con~atto pell' pervlerui.ire ail rricotnoscimento �di diritti sog,gettim e all'affell'maJZJione della �giurisdrizilone Oll.",dinaria. NelLa ISeillteruJa 16 marzo 19,15 deillla Cassazione lllJQpoletana (m Foro i.t., 1.91,5, I, 1019), in una ,controvoosia conoei'II1eillte la concessione di nn ~sell'Vizio 'di � .spazzamento �, si osserva che [a dottrina � divisa t11a chi sostiene che \la <concessione ammilnlis1Jrlativa �non sia da consLderell"e run conimatto, ip�ell'�ch� � un atto ammimst:rarbi.vo determilllJalto da[ pubblico j,ntell'esse ... (e a'V1ente 1ad o~getto) cose le �qiUa<li non essendoin �comrm.e:rcio 'non possono forma!t1e og.getto di �cont:ratto �, e chi invece \ravvisa � un �contratto sui generis, il cosidetto contratto di diritto pubblico �; �concOII."demente, per� -aggilirmge Ila sentenza -� Tlil1lenuto che l'accettazione deLLa �concessLone .costituisca un vero e ipii."'Op[�o cont:ratto, pe11ch� il 1SUO og,getto non � pi� <COs~to dail.ie �cose fuori OOIID!tlle:rcio� dinanzi accennate, ma da p:restazione �dri opell'e o �di cose che 1sono oggetto di commell'cilo �. Di pochi mesi ,successiv:a la �sentenza 27 settemb'l'e 19�15� del!la Cassazione romana (in Foro It., 1915, I, 137-9), ove pell' afferma:re la sussistenza di un diritto �Soggettivo a favotre tirtollall."e di �Cotncessione S'lll. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1115 idoneo di �Contl'atti �!i diriltto privato (i quali sono soltanto annulllabili ~iniziativa deLla sola P.A. e non ~mche nulli se, attraveJ:Si tali contratti, il bene s.ia stato sottratto alJa sua destinazione, con oSIServanza dei modi prescriti dalle leggi arnminisftrative per tale cambiamenito), deve tuttavia trovare applicaziOIIlle il !Pr�indpio secondo cui ili Taru>orto pooto in essere dalla P .A. per �consenrt;h�e al privato l'utilizzazione d'i un bene patrimo dematn.io marittimo, si asserisce che c coone orrmai non pi� se ne dubdita nella dottrina e nella giurisprudenza, le concessioni amministrative -contratti costituiscono negozi di diritto !PUbb1ico, nei qualli i'amrrnindstrazione concedente... si obibi!igla... a rispettM":e la faltta concessione e turtti i fatti! all'uopo consentiti �. Segue'la Sentenza 9 :liebbmdo 1916 della Oassazdone a sezioni umte (in FOO"o it., 1918, I, 487), IDEihla q:uatl.e, dopo rurna premessa senz'all,tro esatta e tuttora valida (c ila fo!I'Illl!a .convenzd.Oillalle non decide IDIU!1La rispetto aJ.ia definizione di JUn� rapporto come concessione amministrativa... ci� che decide � la materia ogg.etto della convenzdone �, viene -alquanto contraddittor~ nte -agginnto: � ...se la materia � un servizdo pulbblico ... nozione sostanzdaie � �quelila di concessione amminilstrativa, con aiDIIlesso e di!pendelllte rarpporto conwattuale dii diritto !Privato; ... la concessione ... contiene quale elememo irntegratore un !l'la!PPOrto di dimto privato... �; sicch� si aVIDebbe c un iOOlP\P�oclo .comipi].esso e misto, di diritto !PUbWco e di <llrLtto priV1ato �� Come si Vlede, in questa senter.n:za del 191-8 1si rinvengono gli equtvoci .che ha!ll!no frequentemente accompagnato la figua:-a �~urisprudenzda1e della concessione-contratto: da 'lliil WSCQII'ISO svoltosi Ln dottrLna su/1l'laltto (u.ni:larterale o contl'attuaiLe di diritto pubblico) 1si passa a un diseotrso sul il.'aJP!PO!l'!to, .e si V1Uo1e quest'Wtimo non integra1mernte pubblico ma, come si � detto, � misto dd diriltto pubbli�co e privato �. Questa � compos�ita. figura dd concessione-contratto (UJthldzzata del resto anche dal Consiglio di Stato, �Come risULta dalla decLsiO!ll!e 10 dicembre 1919, in Foro it. 1920, III, l) .sii co!ll!SOlida attra~erso numeii.'Ose sentenze negli ,anni tra le dJUe .guevre, pur permanendo non appil'oiliondita e non definita. Ad esempio, sulla � forma d~ contratto � e sull'effetto della costituzione di c obbligazioni. (non si IParlav:a ,all'epoca dd obbUgazioni IPUbbiJ.iche) si sof:ferma la senifienza 20 febbraio 1925 della Cassazione ormai unificata (d.n FOO"o it., 1925, I, 591): � allorch� le concessioni amministra.tilve, assumendo la forma di contratti, vengono �a .creare delle obbli�gaziond aarohe da parte deli'amministrazione, per quanto ad �esse non siano strettamente applicabili tutte le no=e .stabilite pei contratti dii diritto priVIaJto, non pu� tuttavd.a ddsoo:noscer,si ... !'-esistenza dell'elemento pmato �collltra:ttuale, .innestato al l'arp<porto di dird.I!Jto piUbblico ... �. Il � pensiero del Supremo Collegio � vdJene !PI'esentato (ma con sensibili e non con:liessate �cottezdoni) da EULA, in una nota �aiJ.Ila sentenza 11 ma1ggio 1931, n. 1760 della Oassazdone Oa nota � �in Riv. dir. pub. 1�931, II, 39-8, mentre la 'sentenza � in Giur. it., 1931, I, 870): � nell'atto di concessione (�di bene demaniale) si devono dli:sting:uel'e drue successivi momenti: netl primo a'VV1iso La deliberazdone umlaterale della P .A. �di sottl'l&'re all'uso pubb:Uco runa pertinenza demarua!Le �e �di darla irn UJtenza... al p!t'ivato; ne1 seco;ndo la P.A., ~regolando il di!t'itto ,concesso entra in rapporto di obbUg:azdone con concessio!ll!ariJo... Si opooa cio� una stipulazdo!ll!e di contratto, acces 1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO niale inclisrponibile per fini �C~�atibili con la sua particolare destinazione, va ricondotto normalmente al rregime della �concessione amministrativa (�sent. n. 3587 del 1969). La 'conces:sione-�cOIIltrratto �cOSititruisce quiilJdi lo strumento tipico ed o!'dtl:narrio attravei'ISo il quale si suole consentire al privato I'utilizzaziOIIle dei beni del demaa:llio e del patrimonio ind�ISJPOniJbiJe. sor1a e .subordinata all'atto amm�inistr<aJtivo dd. ICOIIlcesmone...; � la stessa vo'lont� imperanJte dell'ente pubb.Uco �che �si 1si � determinata p�er la costituzione di un rarpporto in �cui assume veste e 1responsab.i!lit� di pdvato con traente... �� Non � d1 .caso di .segna:l.oce singoLarrmente �Le 'P!'Oilluncie in materia (qualche �indi�cazione pu� tiraJ!1si dalle Relazioni deLl'Avvocato Generale per g;J.i anni 1930-1941 �e 1942-1950, riJspettiJvamente voL I, 59�8 �e vol. I, 210, e, per la posizione del Consigtio di stato, la Relazione di quel Consesso per il sessan.nio 11941-1946, vol. II, 3'69), e tanto meno di foil.mire una rassegna della ~uri~denza degli ultimi trenta amni. E' su:f:ficiente ossa-varre come iil colLegamento tra� provvedirrnento e .contratto sia stato descritto nei modi pi� svariati .e .sia ,stato ritenuto produttivo dd. effetti rtutt"aJroro 'che preciJsati. Nelle .p�m numerose �sentenze accum1l'latesi in questi decentni si rinviene costantemente �La 'considerazione del rappoil:lto di �concessione �come unitario, e, al ten!IPO stesso, un<a sorta di � viV�ISezione � de'l !'appooto e deUa complessa f�atti<SJPecie �che l'�a:V!llebbe costituillto, non preceduta per� -questa � vivisezione � -da una 'analisi approfondita drca la sua amm;i;ssilbi11t� logico-gim-i,dJ.ca e da una 'soddisfacente indiJoozdone dei c;riteri da seguiTe per �ese~da. Provvedimento e contratto sono stati ri�giU;ardati come atti cia�scuno perfetto �e tra iloro distinti, �e cionondimeno concONenti aHa produzione dell'unico rarppoTto (anche la �sentenza in ~l'assegna � orientata in tal �senso); ma non � 'stata diJssolta, am:d. ru ,solito neppu't'e � stata avvertita, la ,difftcoM� dd ammettere che atti tanto diversi possano coUahora�re insieme alLa produzione dii effetti giumdic~ il1iducibili rad unit�. E non sono stati chi.ar~�ti, all'interno di tale rmiJt�, la possilhilit� �e i cdteri �di una, pm-praticarta, ddJstilll2lione tva effetti giurldd,ci .da a:ttlribuire �al provvedimOOJto ed ef:lietti 1giUTi-dici .da attlribuire al contratto. Uno �spostamento deil'attenzi�one dalla (�apparente) confl:gurazione degl!i atti ra:J. tema 'dlegli .effetti da essi prodotti awebbe probabHmente reso pi� cons<apevoil.d deL limiti della noziJone di concessione-,contr<atto. PeTvero, non � mancato �chi (GuLLo) ha tentato di operare dapprrima 1sul terreno degli effetti, per poi :risail.d!Te aLla �configurazione dei drue atti (provvedimento e conrtratto � annesso �). Non pa~re PeT� �che l'�elaborazione abbda dato frrutti soddiSifarcenti: esatte fino 'al!l'ewdenza r1e premesse, �e 1c~o� la impossibilit� di immaginare � �concessioni rcoatte � e � .concessionalrli. ta:l.i lo~To malgTado � nonch� iLa necessdt� di ri-conoscere alla voil�ont� del pri~art;o un � valOTe determinante �, � per� rimasta mdilmo,strata La necessit�, aJnzi la ineviJtabiUt�, del�la �costruzi:one di un VeTO .e propTio contratto (inteso �come negozdo giU!tidtoo bd!LatwaLe irmmedi�atamente � p1t1ecettivo.) e la possibilit� di affilanoarlo al p1rovveddmento: 1n :particolare, lll!On pare si�a .stato �dimostlrato che � la natura runilateraie del prorvv.edimento dd �Concessione � 'conduce necessariamente a!l.la � �esclusione del .suo vailo~Te quaLe f�atttspeci1e costitutiva degli obblighi del �COncessionario � (op. cit., 33,6�), �e rquindi ha finito per ri-suiJ.If;aTe PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1117 In aggiunta a tale OSIServaziom.e pirelirnina!l'e va rilevato �Che nella ~ecie: a) nelle due �Convenzioni in esame � stato usato il ter:rniDe di �concessione�, �Co'!lltra:riamente a quanto dalle ISitesse pa:rii era stato effettuato per una terza :scrittura �concernente il fondo della contrada � Ralpillo � per il quale era sato adoperato il rtermirne di � affitto �; b) nell'art. 3 delle colllVenzioni era stata espo:-essamente prevista la potest� da parte dlell'Amministrazione concedlenJte di risolvere umilateralimente ed anticipatamente il rapiJ;>Ol'lto, in qualsdasi momento, ili che priva di supporto il.'ruffermazione secondo CIUii � !P['Ovvedilm.ento e negozli.o (ove per negozio si � inteso si1gni:fi.caJre conwatto) SOOJ.O esse stesse fattispecie dLsrtmte pe!'ch� fonti autOIIlotme di effetti propri � (op. cit. 503). '"":&nche l'awtO!l'e che pi� avanti ha pootato hl tental:llivo di offtrire una v�este presentabd.Le alla � creazione �gil\l.TI�Jspll"Udenziale � della concessionecontratto non sembra abbia in modo COillVincente �SUIPel'ato �La difficolt� che sopra si � .evli.denziata: affermare �Che � illl'appoiJ:1to �Che nasce dali provvedimento... � disciplldnJarto mediante lo 1strumento 'contrattuale � (GIANNINI 1'/.[.S., op. cit., vol. I, 743) equivale, se non sii va �errarti, a dilre che il ii'~poil'to di concessione deve essere configu'l'lalto come 1\l[};�tall'io, .e rbru:lterebbe prodotto quanto alla �nasci-ta � dal. provV1edimento e quacnto aRa � disciplina � dal contratto. Questa, per�, a ben vedere, app,arre piuttosto rma proiezdone deilla descrizione �empirica dd alcune COIIlcessionil (quelle denominate, con eS!);l['essione di incerto sapore, � 'concessdoni ad ef:lletti pawilm.oni.ali non semplici �), che una .con~ncente ,costruzione delJ.'�isti�tuto; mecntre rimangono poco esp�loirati i modi di essere e di operar�e, e persino la ammissibilit�, del pur ritenuto .sussistente � collegamento � tra ill !pll'ovveddmento e il contratto -ancol'a una volta e<msideirato vero e proprio .contratto -ad esso � accessilvo � (�su1 tema dei T�apporti tra atti 'gli.uridid si possono .citare GIANNINI M.8'., Leggi delegate colLegate?, Giur. cost., 1916'1, 509, FALZEA, La condizione e gli elementi delL'atto giuridico, 1941, 13�3, GuiCCIARDI, Atti connessi, Giur. it., 1954, III, 83, VIRGA, Il provvedimento amtministrativo, 19t68, 154, MESSINEO, Contratto colLegato, Enc. dir., 48). 4. -Accantonamento delLa conce�ssione-contratto, anche in relazione alL'art. 5 deUa legge n. 1034 del 1971. Pi� sodddJsdlacente rls:uil.ta una configwazione del�l'attivit� gi.urildli.ca, Cihe tsolo empiricamente � descritta � modulo convenzionale � (GIANNINI MJS., op. cit.) o � fi~ra convenzionale � (RoMANO SANTI, Corso di diritto C1JI'n,ministrativo, Hl32, 245), cOtme momento � endo-pro�cedimenta:le �, inserito cio� nell'ambito del !pll'oceddmento ammini, strativo concludentesi con dl !Pil'Ovvedimento di conc�essione (�e ci� anche allorch� ri.sp,etto a detto !P['ovvedimento 'la volont� del prltV1a,to abbia a manid'�estarsi in un tempo successi.Vlco). Una si:ffaMa considerazione non esclude di ce1t1to una �autonoma consideirazione delLa roanif.estazione di vruont� del privato, non per� caJlata in un artto � con efrfi.cacia ilndipendente � (MIELE, op. cit., 81), silbbene opel'a(J]Jte �come lt'eqrusi.to, �si�a pull'�e dnsostituihile, � per la� validit� o J.'eflli.cacda deU'a1lto ammirostrartivo � (MIELE, op. cit. 49 sg.). La manif.estazione di volont� de'l privato ll'i:mane �indispensabill:e peil'�ch� dl l'appoTto si costituisca e �ehe si prospetta 1come influente sulla volont� principa�le � (cio� dell'amministr�a.zd:one), ma � hl op~rorvvedimento di conc,essione �Che � !P['Oduce da solo gli effetti .gil\ll'idtci oui i ,sog.getti mirano � 1118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO riproduceva quello che � uno dei connotarti caratteristici della posizione di supremazia ll"iservata all'Amministrazione :nei rarprporti di CO\n!cessione ammwstrativa; c) ile clausole rparticolari �!ndicate dalla riJcor:rem.te nell'atto di �im!Pllgnazione ed imponooti specifici obhlighi rpositivi (quale, ad esempio, lo iSfalcio delle erbe secche) e ~ecifici divieti di determinate attivit�, costiJtuivano ~restrizioni iDJsolite alle fa�colt� di godlimento di un �comune affittuario e, in quarn~to dettate all'evidenza, dalla finalit� di :salvaguarda~re l'mteresse militare, sotto il rprofilo della sioo~rezza e della seg~etezza dei cootigui impianti militari, comp�rovavano ulterior (MIELE, op. cit., 52), e ail. quale solo deve a:t1Jr1Lbui111si tutto ll'insieme de.gli effetti .giuridici confluerl!ti nel II'aJpporto di concessione. Naturailmente, m:-a le V'arrie � �specie � �di concessioni sono !ravvisabhl.i diversi�t� alliChe !rima:rohevol.iJ quanto aLLa II1ileV1anza ed all1a effi.cacia delfla volonJt� del pdvato. Ma un'ossel'V'aZJione .si:ffiatta poota ail. pi� ad una distinzione tra �Concessioni � u:niilaJter.a:li � e � bilater�a:li � (o � coo<tra:ttua:li �) assimilabile �a quelle indilcate da MANTELLINI e RANELLETTI; dov�endosi, peraltro, tenere presente che in real.t� d:n tutte le �CO!rlJC�essioni � ~ra:vv:Lsa:bHe una qualche dose di bilaterall.it� vuoi a il.irv;el,lo rdJi atto (dal momento che una malllifestazione di volont� del rp!rdva:to v'� semrp!re, quanto meno sotto forma di � semplli�ce � ilstanza) V1Uod �a livello di eff�etti giuTiJdi,ci (dal momento che sono individua:bili situazioni giurd�diche a farvore o a �carico dd.. enJtrambi i soggetti del ~rapporto). Ci� che ma~giormente impressiona, in tutta la vicenda della coneessione- �contratto, � comrmque Ja constatazione che rtaile fi~a � stata creata sorp~rattutrto per pervenilr ad alcune .soluzioni d.n tema 'di !l'i:rpa:rto tra 1e giurisdiziond., �soluzioni �cui awebbe potuto pervenimiJ -e senza ddfferenze di rilievo nei risultati �conore�ti -anche :fiac~mdo a meno di uno strumento oon�certtuale tanto ddsoutibi1e (.e �tanto discusso). Inv�ero, la qualificamone come dilritti soggettivi (�tutelab.iJli dinanzi aRa a.,g.o.) �di ail.cune situazioni giuridiche de�l concessiona~rio non l'endeva di oe!l'to necessario � trovare � un COII1tratto da affiancare al iprovvedimento; e parimenti non rpare S'UISsdstente la indispensabilit� di un cODJtratto ,siffa:tto per .spiega11e ii .sorgere di situazioni giuridiche passive (obblighi o anche obbUgazioni) a carico del concessionario. Comunque, !la -rpi� o meno SU'Perfiua -utilizzazione processuale del1la coneessione-�CO'llltratto dovrebbe �esaUTi�rsi, O!ra .che J.'arl. 5 del;J.a legge n. 10i34 del 1971 ha devoluto al giudice amminilst!Vati~o la .giurisdim�one � esclusiva. (cos� autenticamente definita dal successirvo art. 7) dn materia di Taprporti di concessione di beni e servizi rpublbLici; non dovrebbe pi� avvertirsi infatti �ll1cuno stimoilo a defwma:re il :fiatto produttivo e la.. discirplina sostanziale del raJpporto dii .concessione, per pseudo-.esi:genze del riparto tra le giu!l'isdizioni. N� rp�u� manJtener.si in virta una �di.stinzione, �all'inJterno del � rarp�porto di �c.oncessione �, tra situazioni soggettiv�e (di>ritti sogge<ttirvi o ilnteressi Legittimi) fa�centi capo al 'PTovvediJmento e ,situa2lioni soggettive (ddTirtti sogg. ettivi) facenti capo ad un � .contratto �aec�essivo �, aiJ. fine di sostene~re che solo a tutela delle prime 'POtrebbero av.e!l'Si � !l'icor:si contro �atti e provvedimenJtt � (cos� l'art. 5 �cilta:to): il'espr�essione legislativa descrive la normale modalit� di �eSel'cizio della tutela gilu!l'isdiziale ad O(pera del .giudice a.mmi PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1119 mente la i>Lrerninenza degli aoqpetti pubbliiclstici nel rappoll"lto posto in essere tra le parti. Accertato �che, per i fondi in questione, il rap!Porto instaurato tra la Pubbl.Lca Amministrazione ed il Ripa, inltegrava una concessione-con- tratto e non un negozio privato di -affitto di fondi TlllstLci, ne d'eriva, come conseguenza �che &a irrl!P�rqponibile una dlomanda diretta ad ottenere dall'Autorirt� giudiziaria ordimarria la riduzione e fPerequazione dei canoni a sensi de1le d~sposizioni delJa legge n. 567 del 1962. Premesso �Che la convenzione attuativa della coll!CeSISione � s�ggetta al regime privattstico per quanJto .concerne i diritti e gli obblighi derivanti alle parti dalla �concessione, ma che l'autonomia della colliVenzione ste.sSa non pu� 1snaturaLre i rtermini del raPiPor:to cosrti1Juirto con la concessione stessa (senlt. n. 1576 del 1972), giacch� l'atto conveooionale resta sellliPl"e connesso e subordinato all'atto autoritativo di concessione (del quale costirtui:sce mera attuazione), va rilevato che l'a~S~S~Qggetta:bilit� del,canone al [pll'Oicedimento di adeguamento ad O(pera del ,giuddlce o!rdinario rimane esclusa per la Lragione che la determinazione d'el canone, im!Posto dalla P.A. al pll'ivato come corrisrpettivo, costituisce l'esrtri:nsecazione di un potere discrezionale della medesima !(>'Uibblica A:rnrn.inistrazione, in quanto attinente al modo dii utilizzazione del bene fonrn.anrte -oggetto �l.ella concessione e cio� al modo che l'.A.mrnia:J.iJstrazione ha ritenuto meglio riSIPondente al pubblico intereSISe per l'utilizzazione dello specifico anzidetto bene (IC:I�r. sent. nn. 1666 del 1963, 1538 del 1971 e 7 del 1973). L'ese~cizio del p;redfetto .potere � !Pel'lci� sottll'atto" al s:indacato dell'A.G.O. e l'atto di concessione, qual!ora si deduca che sia affetto da illegittimi:t�, d!eve essere im!Pug:nato davanti agli organi della giustizia amministrativa. Deve escl!udensi che il canone possa essere modifi.cato con un pll,"ovvedimento del giudice mdinario, giacch� tale pll'ovvedimento inciderebbe, modificandolo, sull'atto amministrativo di detell'lllinazione del canone 1stesso, in violazione delJa diJslposizion.e di cui all'art. 4 d!ella le,gge 20 mall"'�Zo 1�86,5, n. 2,248 ali. E. -(Omissis). nistvartivo, e di �certo non milra a ISVUOtatt"e dd .significart:o innovatore l'intera d~sposizione (il primo comma dell'art. 5). Ovviamente, :l'esigenza di disrtingue~re iLe situazioni soggetti'Ve del conoes. sionatt"io aventi consistenza di ,dimiftti �soggettivi da queliLe aventi natura di interessi legittimi po.t;r� porsi, dopo l'innovazd:one �inr1Jrodotta da menzionato art. �5, ai fini non processuali (ad esempio, per accertare la sussi-stenl'la di nn danno risaJI.'cdbdle); ma non paJI.'e �che a tali fini ~a nozione di concessione-�contratto possa ll"isWtaJI.'e �di qua,1che utilit�. Sicch�, a �COnclusione d~ questo diJscooso, pu� fo'l"xn:ula!l'si la previsione e -!'.auspi-cio di un accantonamento di taile nozione; ev�ento questo che non mancher� di rendere pi� ndtidi .gli asp.etti 'sosJianziali del ;rarpporto di concessione. FRANCO FAVARA 1120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 febbraio 1974, 111. 344 -Pres. (ff.) LaJporta -Est. Miele -P.M. Di Majo (conf.) -Soc. Forletta e Polsinelli (avv.ti Gisrnondi e Ferranova) c. Soc. C<mces1sioni servizi automobiliJStid (avv. Zammi:t) e Mi:niJStero trasporti ed aviazione civile (avv. Stato Mataloni). Competenza e giurisdizione -Sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato: osservanza dei limiti esterni giurisdizionali -Eccesso di potere giurisdizionale: valutazione del merito quando esista solo giurisdizione di legittimit� -Interpretazione dell'atto impugnato: invasione della sfera del merito Esclusione. n sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato � limitato al controllo dell'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione. Si verifica eccesso di potere giurisdizionale, tra gli aLtri casi, quando il giudice amministrativo abbia deciso sul merito della questione pur essendo soltanto autorizzato dalla legge a compiere l'indagine sulla legittimitd dell'atto; peraLtro tale ipotesi non � da ritenere verificata quando il predetto giudice amministrativo abbia interpretato l'atto in discussione. (Omissis). -Il Ministero dei Trasporti, com provvedimento del 3 giu~no 1963, dopo aver ripartito tn paxrti �uguali fra la societ� S.A,C.S.A. e �Forletta e Polsinelli� i collegamenti automobilistici tra Sora e Roma, iriconosceva alla oociet� � Fo:rilietta e Po1sinelli � nna JPail'ticolaJre .posizione preferenziale p.er l'evenrtiuale futuro soddistfacimento del ma.ggior traffico che dovesse verificall'Si fra il cerntro di Sora per Roma e viceversa. Questo provvedimenlto vemva imrpu!~to dalla societ� S.A.C.S.A. per illegittimit� avanti al COil!SiigJ].io d1 StaJto. Durante il giudizio, iL'IIs!Pettoll"ato le<>mJPartimernta:Le della motorizzazidnre <Civile e (l) Le Sezioni Unite con :!Ja deci.1si..one SQIPiraindicata hanno anzitutto ribadito N costante or.ientamento .giuris:pqudenziale �secondo il quale fu-a la ecoeden2la del limite esterno �gi�ilWisdizion~e .censruirabile in Cassazione rientra l'ipotesi di rsindacato di� merito esercitato dal Consiglio di Stato nell'. irpotesi di ,g.iudizio �di !legittimit� (c:Tr. su taJM punti SS.UU. 1�5 ma!l'ZO 1972, n. 745 in questa Rassegna, 1'972, I, II, 211). �, poi, del tutto COJ:'!l'�etta l'affermazione secondo cui nell'interrp�retazione del'l'atto impugnato non portl'ebbe ravvti:sall'Si eserci~o di giurisdizione di meri�to. Infatti tale attivit� �interrp�reta~tiva � di�11e~ta a detecrmina!l'e solo il contenuto dell'atto e non ha il fine di va,luta!l'e l'oppoTtunirt� e ;Ia convenienza dell'azione discl'ezionale ammind,strativa: per.tanto e�ssa si compenetra con lo st!l'etto potere gill'I'isdiziona[e di legittimit�. � PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1121 iflraiSIPorti in ~concessione rper il Lazio, COilJ provvedimento dell'8 apll'ile 1967, autorizzava la societ� �Forletta e Polsinelli � ad irntensifica!l'e in via sperimentale il proprio programma di ese11cizio medianJte l'introduzione di urna llliuova 1COP1Pia di corse giornaliere. Con aJ.tro pil"Ovved:i.mento del 28 rnovembre 1967, autorizzava la sociert� � Forletta e Polsinelli � ad intensificare in via SIPerimentalle il ~oprio progiramrna di esercizio mediante l'i!Illtroduzione di una muova coppia di co11se giol1naliere. Con altro provveddmenrto del 28 novembre 1967 lo stesso ufficio dichiarava defii!1itiva tale intensificazione. Anche questi altri due provvedimenti veniva im!PUgD:J.ati per illegittimit� avanti al Consiglio d Stato.. Il Consglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con decisione del 21 ottobre 1969, aamuJ.Lava i tre provvedimenti. In questa decisione il Consiglio di Stato rilevava che con il pirOVvedimento del 3 g.tugno 1963 l'A.mrninJi.Stlrazione aveva considerato le due ~so1ciet� nella ~relazione Sora-Roma 1su un piano di pm�it�, ma, tuttavia, in constd:erazione dlelle diverse finaJ.it� !Pll'liJillcipali delile due linee, aveva ~ritenuto di addivenire, fin dia quel mOlllento, ad nna differenziazione delle linee stesse ed aveva attribuito, per l'eventtualirt� di future rtchieste di incremento dei r~ettivi prog1ra:mmi di esei'Icizio, una particolore posizione preferenez�iale alla ,societ� � F~orletta e Polsinelli � . Il Consiglio di Stato II"i.lteneva che, 1n tal modo, l'amminist:raziorne aveva [pcrovveduto non ,gi� in relazione ad una situazione di fatto attuale, ma si era vincolata a concedere uria posizione preferenziale alla societ� suddetta ,con riferimelll!to a situaziooi future ed evenrbuali, J:e quali, solo al loro eventuale verificoosi in futuro, awebbero avuto bilsogrno di parttcolare disamina. Osservava ancora che l'A.xntnil:ristr�zione, regolando in relazione ad una riconosciuta parit� delle due imp~rese, l!'espll.etamento del servizio pubblico, non poteva, contempora;nearne!Illte, con riferimento ad una situazione futura ed incerta, e quale l'eventuale inCII'emento del traffico, <ricono.scere, sin da qtuel momento, J.a p~Teferenza alla iJm:pll'esa �Forletta �, vincolandosi 'cos� nella sua attivit� pubblica per s~tuazioru, le quali avx~ebbero dovuto essere eiSi�lminate soLo al loro veri<filcars~. Avvemo questa dec:tsione la societ� �Foirletta e Polsinelli � propone� rico11so 'a questa Sezioru Unite della Cassazione per preteso dlifetto di giluri:sdiziorne del Conmgllio di Stato. La rsociet� S.A.C.S.A. resiste ~con controricorso. IJ. Minis,tero dei Trasporti e dell'Aviazione dvile si � costituita chiedendo 'che sia giu dicato secOI!ldo giurstizia. Afferma la ,societ� ricorrente che la decirsione impugnata � viziata di ec~cesso giurisdizionale per vioJ.azione dell'art. 26 del ,t.u. 26 giu gno 1924, n. 1054, in relazione agl:i a:l11lrt. 360 n. l e 362 c.rp.c. e agli artt. 46 e 56 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771. Al rigua11dio rileva che essa societ�, peil' effetto di prre,cedenti sentenze, � Ji'unka conces,srionalria 1122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO deLla linea Sora-Roma, onde le sarebbe S!p�ttata aJUJtomaticamente la prefer�nza peT il rtraffico futuro aRa srtregua dell'art. 5 della legge 28 settembxe 1939, n. 1822, (p["eferenza che doveva essere valutata discrezio!! l!almente dalla prubblka a:rnrninj,strazione. Qu�itldi, avendo lia pubblica amm�itli.Strazione affermato, con valo;re puramente dichilll:"ativo e non rcostitutivo e ne1l'ese;rcizio del suo potere discrezionale, la rsruss:isltenza di taile stato dii. preferenza, che, per divewe effettivo, avrebbe r1chi�esto la valutazione della situazione al momento in �cui :si fosse dovuto procedere ahl'amrpliamento del servizio, l'esame del CollJSiglio di Stato, e il rilevato vizio di illegittimit�, si era poii'tato prorprio sull'esercizio del :poter�e discrezionale della pubblica ammilnistll'azione, la quale, rcon il :provvedimento annrullato, aveva qualificato i limiti fin:aliJStici dellla .conceSISione ISitessa, invadendo in tal modo la &era del' merito. Lnoltre, secondo la ricom-ente, il Consiglio di Stato ha inesattamente ritenuto senza altro vincolante per l!a pubblica amministrazione l'accordata preferenza, mentre, trattandosi di atto puramente d!ichiarativo, essa awebbe dovmlto, solo al momento della verificazione delle condizioni per l'ampliamento dell'ese11cizio automobilistico, valutare la .situazione, a�CJCOil'dando diJScrezionaJ.irnerute la preferenza. Aniche per tale c0111Siderazione, la societ� ricorrente ritiene che il Consdglio di Stato abbia rsuperato i limiti della g~isdizi01t1e attrrbuitale limitata ai soli vizi di legittimit�, con esclusione del merito dlell'atto impug\n.alto. La censura non � fondata deducendosi rcOr!l! essa nOr!l! gi� la �ltlesistenza del potere giurisdizional� del Col!liSiglio d!i Starto neLla questione sottopostale, quanto, pirutto~to, un em-oneo o, comunque, difettoso es:ercizio del potere giurisdizionale stesso. Lnvero questa suprema Corte ha ripetute volte affermato che :si verifica l'eccesso di (potere .giurisdizionale di legittimit� del Cornsiglio dii Staio quandlo esso, :fu-a gli altri casi, pll"ormltliZ� l'anu1lamento dell'atto impugnato rn.'Oin gi� per vizi di legittimit� ma dOiPO avere proced'Uito allla diretta valutazione dlell'interesse pubblico suilila cui base l'a pubblica am ministrazione ha provveduto, portarndo in tal modo il suo esame sulla opporturnit� e la convenienza dell'atto (CassaziOille 15 ma:rzo 1972, n. 745), invadendo in ,tal modo la sfera riservata deJ.1a pubblica amrninistraziorne. Ci� rnon .si verifica (per� neL caso in esame essendosi hl Conrsi.glio . di Stato limitato aM'esame d'elJa legittimit� deliJ.'artto tmpug:narto, rilevando �che i Lpotere discreziornale concesso aill'a pubblica ammirnist["azione nel provvedimento in questione ltl:Oil1 possa �ltl ness.un caso prescindere dalla vaJ1utazione di runa situazione COi!lJCII"eta ed attuale e che quindi esso fOSISe stato illegittimamente esoocitato nel caso di sprecie in relazione ad una mtuaziOI!le [puramente ipotetica. A tarle conc1usi01!1e il Consiglio rdi Starto � pervenuto dorpo aver proceduto alla irnterpll'eta PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1123 zione dell'atto impugnato, il che rienrtra nei suoi poteri giurilsdizionali dii legittimit� illo:n esseilldo evidenJtemoote possibile giudizio SUI1la coillforo: ni.t� a legge dell'atto impugmato senJZa la previa ii!ldividuazione della natura, d!egJ.i effetti e della finalit� dell'atto steSISo. N� l'attivit� intel"(p['etativa, diretta alla individuazione, con i etriteri della ermeneutica, della natura giuridica e del ~contenJuto obiettivo dell'atto ammnstraltivo imIPOrta un esame del mer.ilto dlell.'artto, pur dovellldosi a tal uopo esaminare la concreta s.iltuazione IPl."esupposta dell'atto amm.ia:J.dlstrativo, in quanto � diretta solo all.'aecertamento dJel1'ohiet!l;ivo cOilltenuto dell'atto, presdndend! osi da ogni valutaziolrue di OIPIPOrlUi!lJ�t� o 'co:nvendenza ,(Lell'atrt:o stesso. Ne viene 'che l'interpretazione dell'atto impugmato, la quale deve precedere ltlleceSISariamenJte l'indagine circa la competenza e, iill gene[['e, circa i presupposti per il legittimo ese11cizio del potere da parte deiL]!' autorit� amministrativa, si compem.etra col (potere giru:JrisdizionaJ.e di legittimit� e no:n invade affatto J.a 1s.fera del cOSiidldetto �merito� dell'atto amministrativo iiD(pug1nato. Il Consiglio di Stato, nel caso in esame, si � IimiJtato, come sii � osservarto, ad inteJ:1Pretare l'atto impu~ato ed ha concluso non gi� che il potere discrezionale fosse stato esercitaio senza il :rtspertlto dell'inte reSISe pubblico 'concreto, bensil. 'che illlon poteva essere esercitato, 1!11Jaill cando al momento della sua emanazione, la 'concreta Slituazione cui doveva essere rappoil'ltalta. Va aggitmto che, es/Sel!ld:o il sindacato delle Sezioni Umte delJla Corte di Cassazione sulle deciisioni del Consiglio dii Stato limiitato al controlJJ.o de1l'osservaltl1Za dei limiti esterni della guisdlizione del ConJSiglio di Stato (giuriS[lll"Udenza ~costanrte, :lira Le altre Cass. 25 maggio 1971, n. 1541) � preclusa l'aLtra 'ceTIISUira del mezzo la quale nol!ll conceme la pretesa inesistenza del potere gimisdizionale del COillJsig'].io di Stato ma un suo preteso difettoso esereizio. Lnrvero. con la cenJsura si ptrOSlpetta Ui!lJa pretesa erro:nea inrterpretazio:ne detl'atto amm.imSit;raltivo impugnato neL senso che esso non 'conterrebbe ~come ritenuto dai!. Coillsiglio dii Stato l'attribuzio:ne dellla ,P[['eferenza fin da quel momento a�d essa societ�, :tna, ~piuttoSito, la seffilPUce affermazione a contenuto di1chiarativo deilla preferenza, cio� 1Si deduce che il Consi,glio ili Srtato sarebbe iiJJcortso in un e11roneo o difettoso esereizio dei cl!'iteri dell'ermeneutica, e il che iipotizza solo un vizio nell'eserdzio del ~potere gimtsdizionale, vizio che, pertanrto, , no:n investenJdo ila russisteltlJZa del potere giurisdizionale stesso, � ip[['ecLUJso all'esame di qu;eSita Corte Suprema m sede d[ regoilamenJto di gimi sdizione. Pel'ltanto il :dcor:so, essendo infondato, va rigettato COitll la con/se guente ,condanna dalla ricorreiJJte !Societ� alla perdita de:l deposito e alle spese. -(Omissis). 1124 RASSEGNA DELT..'AVVOCATURA DELLO STATO I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbraio 1974, n. 487-Pres. (ff.) Pece -E~t. Moscorne -P. M. Di Majo (parz.. diff.) -P!residenza Consiglio dei Mimd;stri (avv. Stato Ceroc�chi) c..Benedettini (avv. Raffaelili). Competenza e giurisdizione -Concetto attuale di giurisdizione Nozione. Nel caso in cui si controverta circa la natura giuridica del rapporto de"dotto in giudizio e da una deUe parti si pretenda, anche soltanto in via subordinata, che esso � tale da determinare la giurisdizione di un giudice diverso da quello adito, si verifica un conflitto attuale di giurisdizione; pertanto sussiste l'interesse a vederlo risolto dalle Sezioni Unite le quali, all'uopo, devono provvedere anzitutto alla qualificazione giuridica del rapporto (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 novembre" 1973, n. 2866 -Pres. (ff.) Pece -Rel. Cusani -P. M. Tavolaro (diff.) -Presidenza de:l Consiglio dei Ministri (avv. Stato Ceroochi) c. PJ.a.chy Adolfo (avv. Roberti). Competenza e giurisdizione -.Rapporto di pubblico impiego -Albo di nomina requisiti per la determinazione giurisdizionale. Il provvedimento formale di nomina, il quale � costitutivo del rapporto di pubblico impiego ptU� consistere anche in un atto enunciante (l) La sentenza ~n Rassegna, importante rpe!r la definizione di � attualit� � del�l'interesse ad ottene!'e l'esame e 1la deci,s~one .sulla p!roposrta questione di giudsdiz[one, risol'Ve �correttamente il problema relativo all'incidenza, su1 �sorgere del �Coillfiitto, dell'eccezione subo!I1dinarta avanzata da una deJ:le pa~rti, ti:nerenti a.Ua qruaJ.ificaz~one gilurridic:a del rappOTto. Il P!re�cedenrte specifico trovasi nella motivazione della senJtenza SS.UU. 29 marzo 1971, 111. 901, in Giust. civ., 1971, I, 1807; cf!r. altresi Cass. SS.UU. 5 novembre 1973, n. 286.6 pubblicata qui di seguito. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1125 un difforme proposito della P.A., ma che, in concreto, attui l'inserimento di un soggetto nell'organizzazione finch� effettui prrestazioni di lavoro subordinato (2). I (Omissis). -Col primo motivo di ricol'ISO si denunzia la violazione dell'art. 353 ,c.p.c., assumendo che, per affea:mare la giurisdizione dell'A'llltorit� Giudiziaria Ovdina~ria, era sufficie:nJte la esclusione del ;rappol'to di pubblico impiego e ~che, pertanto, doveva poi lasciansi impregiudicato, da parte dlella Corte d'Appello, il quesJto se iLe p;restazio!DJi del Benedettini integra~Ssero o meno gli estl'emi di un II'apjporto dii pll'estazione d'opera, ovvero d'impiego ~ivato. Col secO!Il!do motivo ci si duole di violazione e ma!llcata ap;pUcazione dell'art. 2222 c.,c. e di contraddittoriet� dlella motivazione. Ane;itutto, secondo la a:-t1coll'lrente, prima ancona d'india:gall'e se si vertesse in materia d'impiego pubblilco o !Pil'ivato, si sarebbe .dovuto stabilire se iJ. rapporto 'conbrove11so non costituisse c01t11Jrarbto d'opera, essendo 1a questione delll'esatta natura del rapporto prelirn.ina;re a1t11che risip�etto a quella di gillii'iJsdizione. ]nol!tre, la qualificazione del rapporto cO!lltrovemo come d'imp�iego !Privato 'sarebbe enronea e contraddittoria, e queste Sezioni Unite dovrebbero riaffea:mar�e la giUII'isdizione dell'Autorit� Giudiziaria Oil1dlinaria, ma �sul divenso presupposto .della .sussiJsten.za di un rap;poll'io di !Pil'estazione d'opera. � Col terzo motivo si deduce il difetto di giUII'isdizione del GiJUdice OrdiJnariQ, !la violazione dlegli arlt. 29 e 30 t.u. 26 giugno 1924, !nJ. 1054, e �contraddlittoriet� della motivazione, sostenendo che, qualora si negasts:e trattansi di contil1atto d'opera, si dovrebbe ritenere che i decreti mi!DJisteriali di �coruferilrne:nJto d'incarico al Benedettim:i, per la loco natUII'a di provvedimenti autoritativi, diedero viJta a un rappmrto di pubblico impiego. Al ll'iguardo va preliminarme!llte osservato che non semma s!i !POSSa accogliere la richiesta principale d!el P. M., sec�ondo il quale il il"icOirSo per cassazione sarebbe iltllammilssibile, in quanto, 'considerate II:e tesi soste1IlJUJte riJ~ettivame!llte nei primi due motivi dii esso e nel controricomo, (2) Correttamente le SS.UU. hanno risolto la presente fattispede deci- dendo sostanzia;lmente ~che, ai fini deUa .confi:gllraJbiiLit� del !rapporto di impiego pubblico, non rilew la configUJI'azione che ila P. A. gli aJbbia e:r<roneamente a~ttribruito senza tenere �Conto degli elementi e degli estremi l'icocrenti in concre.to. Per i precedenti, dr. SICONOLFI L., Un caso di pr~tazione di opera a javore dello Stato, in questa Rassegna, 1.973, I, 370� .con ampi rife!rlimenti giurisprudenziali. 1126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO le parti, nOI!liostarite ll.a coDJt:rovensia circa il titolo del rapporto dedotto iiil giudizio (,cOilll"atto di lavoro auoowmo o di lavoro subordinato), sarebbero per� d'aoco~do sulla sua na<tura privatmca e, pertanto, nel ritenere che bene la sentenza i.m,pug1na.ta afferm� la giurisdizdO!lle del Giud!ice 0111dilnario. Tale richiesta � basata sul fatto che solo in SIUibo~rdine sti. sostiene invece daUJ.a Presidenza del Consiglio, col terzo motivo, che il rapporto dledotto in giudizio � di pubblico imrpiego e che, quindi, la Corte d'.Aippello wr� nel non confermare la p!ronunzia del Tribunale, che aveva dichiarato la giurisdizione del Giudice Ammin~trativo. Ma, alloJ:'ICh� si cO!llltroverta circa la natura giuridica del rapporto d!edotto in giudizio, e da wna dlelle [parti si p!reteruia, anche ~n via semplicemente subocdinata, che esso � tale da determinaTe <l!a gi.Jurisdizione d!i un giudice diveriSO da queLlo admo, ci si rta-ova di :lironte a un cOil'lilitto attuale di gimisdizione e, di cO!llSe.guenza, sussiJSte l'interesse a vederlo risolto d!a queste Sezioni Uintte (Cass. S.U. 29 marzo 1971, n..901, nella motivazione), le quali all'uopo dowaJ!lllllo provvedere anzitutto alla qualifkazione giuridica pel !rap[porto. Ci� piremesso si deve iniziare l'indagine dal terzo motivo di ri.co:rso, starnte hl suo carattere pil"egiudiziale e aiSISorbenJte rispetto agii altri due. Tale motivo dev'essere ac,colto, p.er le medesdme ragioni ilnd!icate recentemente da queste Sezioni Utndite (5 novemme 1973, n. 2866) in un caso idlentico all'attuale. Esattamente la sentenza iiXl(p~ugnata nega che nei decxeti ministe riall COI!li �oui, tra il 24 ottobre 1944 e il 31 maggio 1966, fUJrorno contferiti al Benedettini gli ilnca,richi in questiOIIlle, ;possa riconoscersi il conferi mento d'incarichi PJ:ofes:sionali, da svolgere autonomamente. Vi osta infatti, oltre la 'circostanza del :dnrnovo colllJseclllltivo pediJss.equamente ri!petuto di 1semestre in semestre per una numerosa serie di anni, ila dif fomnilt� delle ma'IliSioni affidate al Benedettini ~rispetto a quelle che ;pos sono focmare oggetto degli ilncarichi 'Pirevilsti dalle illlorme citate dei decreti, le quali devono ~consistere essenzialmente in Sltudi Slpeciali e nel:la ricerca di 'soliuzioni per particolari problemi, e norn, gi� in ~compiti esecu tivi richiedenti competenza !tecnica specifica. Del pari esattamenrte la sentenza imrpugnata ravvisa nel rapporto cosi �costituito l'elemento della suboodinazione nell'espletamenlto del1le mansioni affLd!ate al Benedettini, il quale nno solo svolgeva una aJttivit� che era ~costanrt;emente O obbiJ.igart;oriamente mdirizzata CO!ll OO'idi.ni di ser vizio, ma era anche tenuto a ~rispettare og;n,i giorno l'OO'ario p~redete,r mina,to dall'En.te. A oi� si aggiunga il modo di fissazione de!l comrpei!liSo, rilsultando quesrto fissato nei decreti in misura IP'revenltiva, globale e svinco'lata dall'effettiva quantit� e qualit� deill'oiPera ;p!restata. Ma .la ~entenza erra laddove nega che ai wdidetlti decx:eti ministe riali si possa rtconoscere la funzione e il.a [portata di atti formali di no PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1127 milna, qua!lli sono ll"'i;chies:ti per la costituzione di un rap!pO:rto di pubblico impiego. Con essi, infaJtti, noorostan.te il djffOil"!ffie proposito emii!liciato dall'A.m:ln.im.i!strazione, m realt� si attuava l'inlserimeruto del Benedettmi nell'organizzazione statale, afl�IIllch� vi svolgesse le matrlJSii.oru albta.i;buitegli, nelila posizione e con le modalit� soprra indicate. Pentaa:JJto, tnquadrato il rapporto dedotto m giudizio nel pubblico impiego, dev'essere dichiarata la giurisid!izione nel! CoDISiiglio di Stato in ovdline a rotte le domande del Benedettini, ivi compresa quella di risaxcimento per omessa iscrizione agli enti pa:-evidenziali, e dev'essere COI!lrse~ entemetrllte cassata lla sellltenza deHa Corte d'AppelJlo di Roma. (Omissis). II (Omissis). -Col primo motivo si denfUilllZia �d!ifetto di giuris:di zione; violazione degli artt. 29, 30 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, iJn rela zione aLl'art. 360 nm.. l e 3 c.p.c. �. La ricor~rente .Amm.iJJ:JJistrazione pnmtette di volere malllltenoce ferma la proptia tesi .principale, secondo cui l'ope:ra prestata dal Plachy in base ai detti decreti m1nisteriali dj conferimento di mcarico non abbia mtegrato gli eSit:remi di illiil rappOirto di lavoro, bens�. solo quelli dello svolgimento del IP'articolare incar.tco conferito, medial!llte ~a prestazione di opera prrofessionale. Peraltro chiede l'aa:JJnullamento della sentenza della Corte di ap pello, deducendo che l'affermazione della sussistenza di un rappoXIto di lavoro imp!Licherebbe il difetto di giurisdizione dell.A.G.O., avendo la Corte di merito er~roltlieamente asclUJSo che il provvedimento formale dj nomina, necessario per la qualificazione del r~porto come impiego pub blico, potesse essere ravvisato nei dec:reti miJnislteriaJi di confocimento degli iltlicartchi annuali al Plachy. 1La posizione 8:SISU!Ilta m :tal modo nel ricoll1SO � contraddittoria perch� la suggerita qualificazione del il."appo:rto come contratto d'opera prrofessiona'le ;comporterebbe ~a ,conferma e non gi� l'annullamenlto della declMatoria d:ell.a ,giurisdizione dell'A.G.O. -ed � alt:resi in contra sto con quella assunta nel giudizio di secondo grado, nel quale si era chiesta in via priltlicipale la con.fetrma del riconoscimento d'el difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Non sii ritiene peraltro che tali anoma1lie rendano ina.mrnissibile il proposto ricorso. � ben ver� 1che il ricorso per motivi attinenti alla gimtsdizione avverso una 'senltenza di secondo grado cost~tuis1ce, a differenrza del re golamento ipil."eventivo da giurisdirzione, nn mezzo di impugnazionre. Que sto, per�, non pu� non ade~a[l"!s.i alla peculia:rit� del suo oggetto, che � quello della determinazione d'el Giudice al quale FordinameiThto com 1128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mette ..___ senza im:l�luenza della volont� delle paXIti -hl potere di decidere la controversia. Consegue che le tesi del ricorrente non poSISono condizionare tale determinazione, [a quale va IP'llX sempre effettuailia mediante l'iJnquadramento dell'og,getrt;o della domanda nehla reale posizione sog1gettiva ,corrispondente all'astratta volionit� di le.g.ge che coiiJJSente una determinata e specifica tutela ,giurisdizionale. Nella specie deve dunque ugualmerute effettuarsi !l'esatta qualifieazione (sia pure soltallllto in astratto) del :rapporto dedotto in .giudizio, 1Senza tener conto degli obbiettivi che la parrte ricorrente_ha di volrta in volta ritenuto di potelrsi IPirefiggere in concreto. In !Pil'OPOsi.to deve in pl'imo luogo :rileva!t'IS'i che -come esattamente si sostiene nel rtcorso -ai decreti miniSiteriali con i quali per ben 12 arnnd sono stati coruferiti al Plachy gJ.i incarichi in questione ben rpu� ll"iconosce:rsi la fu:n~one e ~a portata di atti formali d:i nolll:�ina e di as,sunzione allo svolgimento delle mansioni a lui attribuite. Contrariamente a quel che ha II'iitemruto la Corte di merito, invero, ai fini della �config11lll"abilit� deJJ :rarp(pOirto dii !PUJbibJ.ico �in!l>iego, non :rileva la divel'lsa qualificazione che la PubblliJca .Amministrazione abbia ritenuto di rpoter dare senza tener conJto degli estremi r1correnti in conC~reto. Ed � pe:r tale 'considerazione che queSito Supremo Collegio ha ripetutamente 1Sitatuito, che cosrtitutivo del rapporto di pubbl1co �lmjpt�ego il provvedimento foll'Illale di nomina, il qua:l'e � di quel rarprporto � elemento eostitutivo, ben P'U� consistere in nn atto enUII1ciante un diffonme (proposito deJJl'ammhl!�is�trazione ma �che, in realt�, arttui l'�!nJSerimento di nn sog1getto nell'Oirganizzazione perch� effettui prestazioni di lavoro subordinato (dlr. Cass. 1861!69 e 1157/68). Erroneamente dUnque nella specie si � negata la 'conrfigurabilit� del raprporto di rpuibblico impiego :sotto il profilo della 'carenza dell'atto formale di nomina. D'altronde non pu� a.ccogliersi la tesi della ricorr.renrt;e Ammindstrazione tendente a[lla desc:rizione del raPIPorto come incarico !Pil'OfeiSISi.onale da svolgensi autonomamente, e quindi, alla SIUa qualificazione come � locartio ope:ris �. Vi osta anziturtto la tota~le diffmmilt� deile maiilrsioni affidate al Plachy rispetto a quelle c:he poSISono fonmare oggetto degli incarichi prev1Siti dalle norme citate dai dec:reti, le quali consistono essenzialmente in srturdi !S!Peciali e nella ricerca di soluzioni per particola'ri problemi e non gi� in compiti esecutivi richiedenti comipetenza tecnca �sp�ecifica. Vi �, poi, iJ. rinnovo pedissequameD:llte ripetuto ;per ben 12 volte �consecutive e non gi� soltanJto per Le dlue voLte consentite dalla :rJJOil'IllaJtiva irrwocata. E, quell,che � p�i�, vi � il modo di determinazione del 'compenso e la carenza� di reale autonomia : il com,pellliSo risulta fi:ssato nei decreti di conferimento in miSUJra preventiva, globale .e sv1ncola11;a dall'effettiva quantit� e qualit� deU'op�ra prestata; quanto PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1129 aLla 1subor:dinaziOI!le :rrell'esjpletameilJto delle IIIlalllJSioru, � sufficiente far riferimento alla necessit� di attenersi a determinati orari ed all'obbil!1go di eseguire le direttive e lle i:SI1lruzioni dei reBJPOflliSabili dell'ufficio. 11 rapporto va pert�lmJto inquadrato i!1ello s'chema del pubblico impiego e J.a sua cognizione � perci� devoluta aJ. CollSILglio di Stalt,o aoche per quamrto 1COil/Cer:rJJe la domanda di risarcimento per omesso veil"Samento di contributi ass:iJSitenziali (cfr. 3371 e 3271/72). .&ocogliend01si, per:tanto, il ll'icolt'ISO per quanto di :ragione, deve dichiaramsi la giUII'~sdizione del Consigllio di Stato. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Uru., 5 agosto 1974, n. 2330 -Pres. Pece -Rel. PeriS!�ico -P. M. Pedlace (~cOillf.) -dlitllta Rooi e Tadioli (avv.ti BOII're1li e M�lmJgia) 'C. Manzotti ed ailltri' (avv. Severi!llo), nonch� c. C.N.E.N. (avv. Stato Ceroochi). Competenza� e giurisdizione -Enti pubblici -Appalto -Assunta intermediazione nella assunzione della mano d'opera -Fattispecie Giurisdizione del giudice ordinario. (1. 23 ottobre 1960, n. 1369). La controversia nata dalla pretesa .di essere considerati alLe dirette dipendenze di un ente pubbUoo', avanzata dai dipendenti deLl'impresa appaltatrice dei lavori di pulizia � anche particolare � e fondata sull'illecit� dell'appalto nonch� (Sulla utilizzazione immediata pure in mansioni di istituto, rientra nella giurisdizione det Giudice ordinario (1). (Omissis). -Con atto di dtaziOI!le notificato 1'8 febbraio 1971 A1bevto Manzotti e gli altri 46 soggetti in epigrafe elencati, eSiponevano quanto aippll'ellSO : -che essi, assunti e retribumi dalla ditta Roilli e Tadioli, appal tatrice del servizio di pulizia, ordinaria e pamcolare, deJJ Cerutro studi (l) La :sentenza, dd oui 'si tratta, trascende il'impootanza deHa massima sUI'Il'iportata, poich� tra ol'ai!Jtro considera, a!l!la luce de~ pr~ecedenti giurisprudenziali del!le stesse tsezioni unme in materia, 1sia la questione del!l.'applicabilit� della 1eg,ge n. 13�69/60 agli enti pubbld.ci non �econOimici, sia [a questione della operativi.t�, per tali enti, de!l.la presunzione di di.tretta d:iipendenza posta m via sanzionatocia dall'ultimo comma dell'art. l della 'leg;ge stessa, ghmgendo alla conclusione, ampiamenroe mothnata, soiflto 'VIall'i aspetti, che � la !I'e1aziooe emevgente dalia deolarratori>a 'di iilleceit� del contratto di appaf1to si li!nquadd tra quelle alle quali � coerente, tenuto conto che la retroazione degli �effetti incontra un rapporto privo, nel j'!UO momento genetico, di un requisito essen~iale a qualificaillo come pub"Jjlico �. Tale sentenza, pertanto, si pubblica integralmente. Il 1130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nncleare del!la Casaccia del C.N.E.N., avevaiitO, in realt�, svolto mansj, oni !Pi� ampie e diverse, usando materiali, �mac,chine ed attrezzi :forniti dal C.N.E.N., seguendo le direttive impartite dal personale del Centro; -che ii.'�mjpTendiltore suindi�cato altro son era che UllJ We~rmediairio nell'aSSUlllzione della manodopera; -tche, ai tSensi dell'art. l del!la tleg,ge 23 o:ttobTe 1960, n. 1369, il rapporto di lavoro deve ritener1si direttamenJte illlJSitam-ato tra essi istanti ed il C.N.E.N. TanJto rpremesso, convenivano in giudizio, diinan:zi al Tribunale di Roma, il C.N.E.N., nonch� I!Ja ditta Roni e Tadioli, per sentir dichiarare la illiceit� dei contrartti di appalto stipulati nel tempo per il servizio di puilizia, ed i!1 di�ri1lto di essi a~ttori ad eSISere coDISiiderati a tutti gli effetti alle dipendenze del C.N.E.N. dalJ.a data di iniziato lavoro, con condanna del med!esimo al rpagan:nento delle differenze retributive e conidallJlla di entrambi i convenuti solidaJimenlte alla ri:fusione delile spese di causa. I ~convenuti, costituitiJsi, conteSitavan.o la :fondatezza deiJ.Ila pretesa, ribadendo la Uceit� della convenzione, intega:-an:te gli estremi di nn appalto per l'eseCIUZione dei lavori di pulizia, ai sensi delJl'allrt. 5 della. legge ilnrvocata; inolitr'e, la ditta Roni e Tadioli eccepiva illi difetto di. gimisdlizione dell'autorit� giudiziaria ocdinaria. Nelle more del gudizio la medesima ditta, con atto del 5/13 ottoOO" e 1971, ha rp<roposto a queste Sezioni Ullli�ite ricorso per regolan:nenJto ;preventivo della giurilsdizione, dichiarando di propendere per quella del giudice all1IIl1�tnistrativo perch� viene dedotto in .giudizio ll.llr1 :rap-pwto non altrimenti quali:ficabi1e �che di pubblico i�m:piego, anche se,. nel! merito, il comma quanto dell'a,rt. l !della tleglge n. 1369 del 1960 non. aJP!Pare riferibile agli Eniti iPU.bblici non economici (dato che un raapporto di [pUbblico impiego non potrebbe costituirsi SIU1hl.a base della sempililce esp!liicazione di mans:ioru di :fatto) ; e, per il caso che si adotti Ullli'int~etazione es:teillSiva della norma suindlicata, solleva eccezion.e di illegitthnilt� 'costituzionale, per 'contrasto con Ji'art. 3 della Costituzione. Si sono ,costituite enrtJrambe le parti intimate: gli attori nel giudizio di merito (Ma!IlZotti ed altri) hanno sostenuto la soggezione degli Enti publblici ii10iil economici allla ,norma de qua; la non configurabilit�, in base al petitum sostanlziale, di un ra,ppOirto di pubblico impiego (trattamldosi di pretesa al riconoscimen,to di diritti patrimonia:Li garantiti direttamente dalla legge); la incostituzionalit� della norma, ove interpretata nel senso �caldeggiato dlalla dcorren:te Ditta Roni e Tandioli, per contrasto con gli allrt. 3 e 35 deilla Costituzione; a sua voilita H C.N.E.N. ha 'sostenuto l'aderenza del contratto di aP!Palto all'ipotesi contemp,lata dall'art. 5 lett. :f. della leg;ge in discussione (llll. 1369 deil. 1960), in quanrto l'i!mpiego ,di atltrezzarture fornite daJ. Centro e la sorveglianza da pa'l'te� PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1131 del medesimo -ITdm.itatamente, peraLtro, ai lavori di prulizia particolaJre -satrebbero me1ra a1ttuazione delle prescrizioni im!Poste dal d.p.r. 13 febbraio 1964, n. 185. Entrambe le pal'lti hanno depostiJtato memoria Hl.wstrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE � da ~emettere che la allegazione circa la rinJUnzia al giudizio da parte di 45 dei 47 arbtori (i quaJ.i avrebbero ottenuto, a far data dal novembre 1972, la 'collocazione in ruolo IPll"evio inquadiramento nella III cat. -manovaLi ~pecializzati -, iJn esecuzione di transazione oll'ldinata da1l'Lspettore del lavoro) non ha fartJt�l venir metnJO la rllevaJilJZa della proposta istanza di regolamento ai fini della domanda dii tutela giurisdizionale svolita in sede di merito, a111che pereh� non tutte le parti avrebbero accettato quella riJnunzia, mentre la ditrt:a convenwta av:rebbe addirittura iJ!llstaurato autonomo giudizio per Ji'acc�ertamento della validit� del contrarbto di appalto o per essere tenuta indenne dal C.N.E.N., quale mandaJillte, di og,nd conseguenza sfavorevole di fronte ai dipendenti, fornitori ed Enrti va!t"i. Per oprecilsa~re, poi, i limiti d'eRa questione di giurisdizione, � opportUJno �chiarire che, -essendo la decisione data dalil.'oggetto della domanda e dovendosi questa vaLutare col siiSitema del c.d. � petitum sostanziale � amJche quando il �criterio di dilslcr.imilnazione del[e competenz.e giurisdlizionali � dato non daLla consiiSitenza della posizione sog,getltiva vamJtata (come diritto od interesse) be11ISI� daiLla materia alla qua[e IPIU� rkondU11si il raipiporto dedotto (.com'� per la giull'isdizione esclluisiva del C01nsiglio di Stato di CIUi agli art. 29 n. l e 30 t.IU. a~pprovato con r.d. 26 giiUgno 1924, n. 1054) ~ineriscono strettamente aliJra questione s1Jessa sia il punto dell'll(P.plicabilit� �della [egge n. 1369/60 agli Enti pubblici non economici, sia quello dlella operativit�, per tali EnJti, della presUII1Zione di diretta dlilpendlenza posta in via sanzionatoria dal:l'u.co. dell'a~rt. l della legge stessa. Ed ilnrvero, .diverJSamente 'da quaillto per J.'nno o per l'altro sostengono le par1ti (e da quel che accade quando la nuova normativa influisce direttamente sulla discipil.ina SOSitanziail.e di run rapporto del quale � incontestabile la ;natura !PIUbbli,ca: es. S.U. sent. 1811/68 in relazione alla il.egge n. 604 del 1966), lllOn balsrt:erebbe in quesrt;a sede la 'constatazione che � stata �chiesrt;o, seprpure mondaJtamenrte, il ~riconoscimento di un rapporto dii lavoll'o pru:bblico o, viceveriSa, che la ltllorrna tnvocata neppru:re lo /Presuppone (salva al giudice di merito la identif1cazione dellla regula j,uris): a parrt;e la petizione di princtpio deille due tesi -ile quali trascurano la previa dimosrt;razione che un rap,po1rto con Ente prubblico co.erente ai fini istituzionali debba qualificarsi neces, sariamente ,come rpubbil.ico o, per converso, che per ila equiparazione 1132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO normativa e retributiva non occorra alcuna derivaziOtne dia un effelbtivo rapJPortO con l'E'orte stesso -non SUJSSilsterebbe alcuna difficoil.t� ad ammettere, m 1sede dogmatica, la cTeazione normativa ex tunc del ltitoilo cost:iJtutivo dello ~1Juis dii. pubblico dipenderute ed � questa l'ipotesi da verificare !P& risolvere la questione di gillll:isdizione in esame. La [egge n. 1369/60, in parte qua, persegue lo reopo di interrore la mediazione di manodopera, negando efficacia aJJ'aUJtonomia privata quando qruest'uiiJtima voglia !Perseguire la diretta apprensione ru pre~ stazioni merenti al ciclo prr-odu1Jtivo di un'impresa per hl. rtr~ite dii rm sog; getto, mtei'I!llo od esterno, privo di una plrO{Piria organizzazione imprenditoriale, iiill :lirodie alilie leggi sul trattamento noil'IIIlartivo, retributivo, assiCUirartivo e previdenziale del rapporto di lavoro neill'imp~resa. Per rendere efficace tale interdizione la legge detertmltna ila dliSiso:Luzione dehle combiiillaziond negoziali poslte in essere attraverso la inJtermediazione Hlectita e pii'eiSICirli~ che 1e ,J:'Ielative figure contrattuali IP'OISite �in essere 'con:llluiscano llllella unica tipi�.ca del contratto di lavoro, mediante l'automaltico ada<tltamento soggettivo (sostituzione del commilttellllte al fonnitore di mano d'opera) �ed oggettivo (aiSisunzione del colllJtelllluto economico e normativa dei� contratti di ilavoro vigenti coi dipendenti del committerute). Poich� la nocmaJtiva sui d!ivieti (axrt;. l commi 1/3) � testuail.mente estesa agli Enti pubblid (comma 4) ed ili. congegno ad<JiPwato (�comma 5) ha porrt;alta LSanJZionatoria del divieto posto in via generale, i� pocoblema eil'IIIleneutico residuo. concerne l'ambito e gli effetti di quel[a estensione, sia in ordine alla interdizione deLl'attivit� negoziale che aJJ.'illllteg~razione legale dii essa. Sotto il primo p~rofhl.o, dall'accosrt;a:rne:fllto degli Enti pubbLici a<lle aziende ,dJi Stato e dall'inserimeruto di enrtJrambi nella categoria soggettiva destinataria (imp~renditori), � d'ato identifi.caTe un limirte fullllzionaJe, segnato dal coHegameruto tra le prestazioni lavorative erogalte e lo ISIVolgimento di una attivit� imprenditoriale. Tale limite non contrasrt;a con l'indirizzo dichiarato dal legiiSJ.ato~re e posto a fondameruto della disciplina comune (v. :relaz. alila Camera d!ei Deputati ed al Senalto), � coerente coi!JJ la materia regolata, ed ab . braccia, oltre agli Enti puibblici economici, le attivit� imrprendiitoriali esterne degli Enti pubblici economid (previste dall'art. 2093 c.c.; per la casistica: v. S.U. sent. 209 e 3144!72; 985 e 2994/68; 933 e 2424/66; 847/64), alle quali attiv':iJt� iner~sce una aut01nomia di fini, talle dia porre in ombra il caratteTe pubblici.stico dell'Ente evidenziandone -invece l'arbtiv: iJt� imprenditoriale in senso rprivatistico e qualificandione ~a ge \. stione 1come direttamente ed immedialtamente indLrizzata al solo conse-. gu:Lmento di :find economici (e quiiilldi !Privati) sia per l'inrtJrillllseca natura dehl'attiv:iJt� 1stes1sa e !Per le.particolari esigenze della sua wganizzazione, sia per il criterio di reddiltivit� che la :�ruforma. PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1133 Rispetto a tale g.rll!P(PO di enJti non. � dubbia l:a compert;eniZa giurisdlizionale del]; giudice oodinlairio per ie relative questioni tPOich�, trattandosi di tipica gesti,one svoLta jure privatorum, rimane cOlllJSeguelrlJtemente escl'UISa \la $essa possibilit� dell'irnJSerimenrto de\1. dipendente nella 011gamdzzazione vera e propir'ia de1l'Erute pubblico. In tale prQSIPei1;tiva mIC01loca il d.p.r. n. 1152/61 hl quale, d�IS(ponreruiO, ai sensi dell'art. 8 diella legge, per le azierudle di Stato, ha C01111Sel1tito l'assllJ11Zione �temporanea del peiM<>nale operaio ed illl(piegatizio in atto utilizzato, ma solo ,con 'contratti 'di dilll"iltto privato, esciLusa la acquJilslizione dlellila qualit� di impli.egalti od: operai dello Stato (con trattamenJto ecoil:10mico non inferiore a quello de\1. (pemonale dilpenderute con corrispondenti malrlJsioni, tenuto ,c001Jto del 'brarttamelrlJto normativo di cui al contil:"atto collettivo di lavoro vigell1te nel corrispondente settore privato). Relativamoote allo svolgimelrlJto d:e1le attivit� dii ilsltituto degli ElrlJti puhblici non economilci, J:a ,cOIIlfigurabilit� di rm'ipotesli. ricolrlJdUJCibile nel novero di quelle irnlt,et1dette che ~non esorbiti dall'indicato limite, � concepibile con riguavdo allla previlsione di cui al coona:na terzo deilil.'all't. 1 in riferimento ad opere o servizi dei q!Uali � lecita (nei limiti di cui alJ:' all'lt. 5 od al!le ,condizioni di 'cui all'art. 3) il conferimento in a~ppalto a terzi, quando, per mancanza di propria ooganizz.azione ed aUJto:nomia dii gestione, la figura dell'appaltatore risuita apparente e l'Erute viene ad UJtilizzare la manodo.pera rpelr la diretta realizzazione dell'opera od esplert;amelrlJto del servizio. Ed a tale ipotesi � riconducibiil.e que!l:Ia di specie, aSSIUfffiendos:i che il pe!'lsonale apparentemente i.mpiegato dall'ap~ paltart;oce per i11servizio di pulizia degli imp'iaruti svoil:geva (in realt� od) anche �Compiiti dii istituto; ~con l'avvertimento che, nell'arn:bmto di rm appalto di ta!l:e servizio, aJ.le macchlne ed attrezzature dleve aversi rriguavdo m qu�lllrlJto beni strumentali per lo svolgimento del lavoco e lrlJOIIl in quanto oggetto interessato dalil.e prestazioni; e che, a d:iffere~nZa di lavori �di altro tipo, quelli di pulizia cOIIlls:istono in opeTazioni sUSICetrtive di quaiificami in :relazione ad una data cat~goria di impianti e, quindi, di impresa, si da apparirre riferibHi a un dato ciclo !PirOdruttivo tipico (senrt. 2751/71). � rp~recilsamelrlJte m:relazione ad essa che J!incidelrlJte di giurisdizione pone la questione della sensibilit� del congegJno di iilltegraziolrlJe legale e, subordinatamelrlJte, di 'costituzionalit� della norma, ove intesa come costirturtiva dello s~tatus di pubbiLico dipendente pur in mancanza deU'atrto formale dii nomina. Queste Sezioni UJniite esprimono l'avviso che 1a sanzione non pos1sa non �colpire anche :gli Enrt:i iPIUbblici (.selrlJt. 189/70) ma che la relazione dilretta che viene cosi ad instaurar& tra la manodo(pera dell'appaltatore e l'Einte non vallga ad instawrare un rappoxto di lavoro o dii imp�iego puibblico. 1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Mentre, invero, non � 'com:Jiiviso d'alla �gliur�JSiprndenza (sent. 2H2,f71), l'assioma che del!l'attivit� 'coeSlSeiliZ�ale ai fini di mtuto sia necessario predicato la natuxa pubblica diel rapporto di lavoro o di impiego (pur trovando eco in dottritna, relativamente al problema deLla ammiSJSiibilit� di una forma di esteriorizzazione della volonTt� ruuttoritativa delJ.a P.A. divell'lsa da quel!la normale deLl'atto formale di nomitna), l'ordinamenrt; o �consente che prestazioni di quel tilpo sriano acquisite attraverso cOIIlltratti di impiego o di lavori privati, fu"amite pOOS!Onale 11:1.m1 inserito nella prQp!ria orgaiilJ�zzaziorne: in particolare ;p�er queJ.le manuali e provvisorie, c01n rappOII"Iti a tempo detenn.inato, risolubilii ad 1111Utum, senza i!liSerzione nei ruoli (e la giurris;pmdlenza ne ha tratto le debite consreguelliZe sul piano delle COi!DtJ'etenze giurisdiziona3Ji, pur avvisando della piena com;partibilirt� 'con un ;rapporto di natura pubblica, ove sicuramente dimostrato �ln base ai requisiti suoi propri: sent. 1640/72; 1819/72; 292/71; 2202/69; 2722/68; 51/63). � ,c:onsegue!lZiale che ila relazione emergente dalilla declaratoria di i1lice1t� del contrartJto di appalto m inquadlri tka quelle al1ie quali � coereme, tenuto conto �che la retroazione degli effetti incorut;ra un rapporto privo, nel ,suo momento genetico, di un requ1sito essenziale a qualificarlo 'come puJbhliJco; .tamo pi� che, per assegrnare a:Jla no:rma pontata costirtutiva dello ISta:tUJs di pubbfllico dipendenlte, oocOI'If'etrebbe ascrivere a fond'amemo razionale di produzione del darto 'normativo una ptresU{Pposta esteriorizzazione anomala della volom� autoritativa delil'Ente, alla quale, v�ICeveriSa, chiaramente conJtradidice prop!rio l'impiego di UID. congeglno negoziale iDJteso adi estrania;re dai quadri deJJ.a prop!ria Oll"lgaruzzazione il soggetto erogatore dellila pll"estazione lavoil'ativa. N�, attesa la non aderenza alla fatlltiJ..."!Pecie iJn esame, pu� ll'itenemli pertinente il riferimemo alla discipil.imla dell'esercizio di fatto �Ji. prubbliche funzioni ad opera di sog1getto sprovv1sto. di ID.OIJll.�lr1a fig�UTa pec:uliar'e d!el di!ritto pubhlko ila quale, rperaltil'o, ooppu;r consente hl riferimenrt;o ailla P.A. dell'attivit� 'compiUJta, non attribuisce alla persona che la esell"'cita diri-tti ve11so l'Alrnimini:strazione se non nei ,casi dalla Legge rpreviJs.ti : sentenza 3081/53. A tali pmc�p'i non msott;rae H C.N.E.N., N quale � benlsi ULn Ente pulbbUco (art. l l. 1240/71) non economico (per la jplremiJnell1Za dei compiti generali e per Ja :fiunziorne IS!trumemale di quelli �lililtJ!l'enditociali: art. 2 ,s.I.) cosil. 1come il suo Centro studi della Casaccia :non pu� es~ere configUJrato 'come rma impresa aurtonomamente gestita; ma che da un lato e prer il pe11scmale in generale � tenuto a !Sti(pulare a,c,cordi con le associazioni s.i~dacali da attuare nel Regolamento sullo sta1to giuridico, economico e previdenziale (ail'rt. 14), e d:a1l'altll"o, per la paxtitcollail'e natUJra del materiale, dehla rtcel'lca (fondamentale ed applicata), delle attrezzature, delle relazioni e~trailstituzionali ed intel'lniazionali, e.c,c. ha PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1135 facoJ.it� di iilJSsumere pe11sonale teCDJJtco alitamerute specializzato e pemsonale di ricer~ca con contratti di lavoro a rtemiPO deterrminato; ment!re la Sltessa dtscipHm.a dei di.rirl:iti di invenzione ha riguar:do alla mera � eseclll,.. zione di prestazionli. a favore del C.N.E.N. � (arrt. 15). Pe11taJI11to la con1Jrove:rsia naia dalla pretesa di essere considerarti alle dirette .dipendenze dell'Ente avanzata dai dipendenti de1l'imp['esa appaltar!Jrice dei lavori di ~PULizia �anche particolare�, e foodata sull'i1Hcett� del!l'appalsto e sulla Uiti:lizzazio:ne IIlOll mediata aJiliChe iru llllan� sioni di istiltruto, rienrora nella giuri:sdizio:ne dlel giudice ordinario. Le eS!pOSite enunciazioni rpe11suadono, a11Jresi, della manifesta infondatezza delilii qruestione di costituzionalit� dellll'u.,co. dleLl'al'lt. l dell'esaminata legge .sotto il rprofHo indicaJto dalla dlitta istante per insU!SISistenza del pre~oSito addotto e risUiltano assovbenrti rispetto all'inverso profi.J.o indicato dagtli attori; salvo l'eventuale riesame, in sede di merito, con ri~ardo alla pe11tinenza del diritto. Attesa ila delicaJtezza odehle queSitioni t!rattate s:timasi dispONe la compensazione delle spese. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 339 -Pres. Rossi Est. BOII'IrUSO -P.M. Minetti (,cOIJ:I.f.) -.Aissessorato regi01nale per le fina1111Ze della Regi01r1.e siciliana (avv. Stai.o Baccari) c. B01nanno Lucia ed altri (avv. MOIJ:I.Zini e Maggiore). Espropriazione per pubblica utilit� -Decreto di esproprio intervenuto in pendenza del ~indizio risarcitorio per occupazione ille~ittima Opposizione alla stima -Non necessaria. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51). A seguito dell'emissione del decreto di esproprio, la domanda, proposta per conseguire il risarcimento del danno per l'occupa,zione illegittima e l'utilizzazione di un fondo da parte della P.A. si converte ex legge nella domanda diretta ad ottenere la giusta indennit� (1). (Omissis). -C01r1. il [pfl'imo motivo di :rico!I1So iL'AISsessoil'ato !Per le fim.alri.Ze della regf01ne sidliana denunzia viooazione delH.'al'lt. 51 della l. 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'airl. 112 c.p.c. in rel.az. all'all'rt. 360, nn. 3 e 5 c.p.�c. lameillta:ndo che, avendo le Bonanno pll'oposrto nel presente giud'izio esciLUJSivamente rma domanda di risarcimento di daruni IPell' l'abusiva occUtpazione dei [oro terreni, la Corte di merito non poteva elevare dl'rufficio l'indennit� .fissata [}Jel decreto !pll'efetrt:izio per �l'eSJpropdazione dei tEll'lreni medesimi imrtervenuta successivamen!te a detta occupazione, im. quanto ile espropriate avevano omesso di propOil'tre OPIPOSiziOiile c0il1tro la stima 'di detti terreni ai sensi de~ cirtato ant. 51. E ci� peDch� domanda per risa!rcimento dei .dianJni reonseg.uen~ti ad OCCfU/PaZ�oiDie seiDJZa titolo ed opjposizione alla indenmt� di eSIP!l'opriaziOIJ:I.e srurebbe.ro dlue aitrt:~ giuddici ben distinti per div&Sit� di �petitum �, di �causa petellldi � e di legiJttima~ one paS~Stiva. Irnolrtil'e la Cocte ili merito non sarebbe potUJta perveni!I'e alla determilnaziOIJ: I.e de!ll'indenm..it� 'ruddietta senza !P['eviamelllte acqruisliD."e e, quindi, esammare la stima all'uopo effettuata in sed'e arnmicis1'brativa. (l) La sentenza rappresenta un'ulteriore con:lierma all'indirizzo giurisprude~ ale ioiziatosi 'con ile rpll'Onu~e. del S.C. 30 dtcembire 1968 n. 4086, in Foro it. 1969, I, 1334, e 1,5 aprile 1970, n. 1036, in Giust. Civ. 1970, I, 1376. P'llll' �confermando& ile mortivarte Ti!serve espr.esse al :riguaDdo nelil:a nota a!lla sentenza 18 ottabre 1:971, n. 293,6, in �qrue,sta Rassegna 1971, I, 13,60, non semb!t~a rpd.� op,portuno, :stante aliJ.'avvenuto �Consolidamento, riJpToporrre per il momento la questione. IIPiliMIIIIIIIMIIIlllirrlllllll@lllllllltltrllllt!llclrllliltlll~lffll PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Il motivo di ricoxso, relativo aJil:a COIIlrversione della domanda di ll"isareimento dei danni subiti per l'ililegittima occupazione del terreno in owosizione alla stima eseguilta dai periti ai fini della sua esu>ropriaziOIIle, � illlfOIIlldato. Invero, come questa Corte ha \P'i� volte avuto oocasdOtne di afferma~ re (c:llr. OOillteruze 30 dicembre 1968, n. 4086; 15 apriille 1970, n. 1036; 18 ottobre 1971, n. 2936; 6 dJ.cembll"e 1972, n. 3511) la cOIIlversione suddetta non �COilil!Porta ai1cun mutamen,to n� del �rpetiW!rn �, n� della � causa petendi �. La somma �chiesta a rt.itoilo di imdermit� di esg;JTOpJ:"iaziOIIl.e non pu�, infatti, mai essere maggtoce di quella chieS>ta a ;titolo di risa~r�cimento e, peTci�, il � petit.UJm � rimane qucmtitativamerute tnva~riato o � add:irittllll"a lt"Morbto, rimam..endo �comunque s:eiiliPre .contenuto n,ei limiti della domanda originaria e costituendo, in. entrambi i casi, niente al�tll"o che l'equivalente p�ecuniario del diritto sacil'ificato. Neppure mll"i,gua!l"do alila ǥCaUJsa petendi � si ha a1oona sostaJiliZ�ale variaziorne, in quanto a fondamento di en,trambe iLe azioni v'� SeriliPil"e da parte dell'attore la .perdita di nn bene di sua prOg;J!I'iet� e hl <li!ritto di eSISeme ll"iistorato, ovviamente in base all tiltoJ:o per il quale tale r:ilstoro spetta �con rigua11do alla sirtuazione esisteil1te al momento della decisione. Come il dtritrto di pll"opil'I�.et� dell'esprO!Priato ISii. c01nverte in d'trtitto alJa indennit� di eSPI!"Opil'iazione, cosi il'azione di rtsardmeruto darund, fatta valer.e da�l pa:-opil'ietario per la !P�eil.'dita dell'immobile a cawsa delil.a sua abusiva occ11JPazioltlle, Sii convel'lte anch'esoo nell'azi01ne di oprposizi01ne ailla stima m virt� della quale � stata determilnata l'i!ndlennit� di eS[pii.'<JIPil"ia. zione. Ci� anche se l'attore, aiilizich� adeguare le sue ri�chieste alla mutata situazione girulridica, continuti a formularil.e nell'originaria manie~ra. Difatti la conveii.'IS�ione dlel dirltto e la COIIJJSeguen~Ziale cOIIlversione dellia domanda hanno luogo in virt� di un ipirovv.edimeillto awtoritativo, i cui effetti Sii producono mdipendentemerute daiLla volont� dell'eSipiroprriato, che non .pu� n� !Provocarli ~n� evitaril.i. Una volta che sia inrtervell11Uto quel provvedimento, la �convell.'sione segue awtomatkame'Illte e, sailvo �che l'attore rinunzi alil.a domanda, questa deve e.slsere c01nsiderata d'ufficio come domanda diretta ad ottenere ila giusta indennit�, tenendo co!Illto che la ri�chiesta deillla giUJsta indennit� � vtrrtualmeillte 'compresa in quella del risar.cimento del danno e che spetta al giudice defil!l.iire la !Pireci:sa natura delll'azion1e fatta valere in ,giudizio, indipendentemente dlalla qualifi:cazio'Ille ;ptrospettata dalle parti. Quanto alla eccepita div.e!l"sit� di 1egittimazione pa�srsiva in o!I'dine a ciascuna delle due azioni delle q'Uali qui traJttasi � da il"i[evare che : a) � il'lrilevante che, ma<ncaJilldo la fornnale opposizione alla IS<tima di �cui al dtato art. 51, sda venuta a mancare anche J.a notificazione di tale qpposiziOIIl,e aJl p[[1efetto che ha emesiso hl decreto di esprolpl!'iaziOIIle. 1138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tale orrussione, invero, IJ:lOIJ.l imponta difetto deLla coot1tuzione del contraddittorio, atteso 'che detta iiJJotificazione, IIlOIL essendo il prefetto parte del giudlizio di opposizione alila !Stima n� llin sell!So fOII"'llale n� in se!IliSo sostanziale, non � dfu:-etta a instauratre un rapporto ptrocessuale, ma ha solo lo scopo di po:Dtare a CO[LOrsce:nza del ;prefetto l'eslistencz;a del IPII'OCeSISo ai fini dehl'a!IIt. 55 della leg!�e del 1865, cio� uno scopo esdLuslivamente extraprocesruale; b) n�JP!P1Ure ri.J.eva cihe, nella S\I)ecie, l'azione di risarreimento danni per l'occUJPazione abusiva sia !Sitalta originall'iamenJte rivoruta_ dail.l'attor'e ve11so l'ESCAL,, quale soggetto occUJPante, mootre l'OIPposizione alla stima avrebbe d!ovuto essere illJotificata (o1t!I'ech� ali Plrefet.to) ahla regione siciliana, entj:! espropll'iante. E ci� ipierch�, essern!do, in virt� delil.a legge regionale siciliana 22 aprile 1968, n.. 8, la Regione Sicili8.<[La subentrata a1l'ESCAL nel presente processo facendone prop!I'ie tutte le difese, il contraddittorio dieve ritenemi realizzato tii'a le attmi,ci e la :regtone siciliana �SU tutti i punti deLla controver1sia e, cio�, tanto sulila domaiillda di ~rtsal'cimento dannd per l'abusiva occupazione, quanrto sulla O;piposiiione alla stima dei bend e.sptropriati. Se infondarto � il primo motivo dii ricooso, non altrettanto IPU� dirsi del secondo (congil\llllJtamento al quale viene esam1nata J.'ullitima censura fOllmU!lata col lplrimo motivo), con il quale il r1coNente diennncia violazione delfL'art. 5 della 1tgge regi0rnale s1cili8.<[La 19 maggio 1956, ii'IJ. 33 e deLla legge ivi .richiamata 15 genii1Jaio 1885, iiJJ. 2892 in reLazi0rne allilo al't. 360, nn. 3 e 5 C.!P.oC., dlevaii'IJdo che J.a COI'Ite d"AJppello avreblbe cOrmpletamente omesso di �COii'IJsiderare dte l'iillJdennirt� di esp!I'Opriazione awebbe dovuto es1sere determinata nel�la @ecie con criteri particolall'i e, precisamenrte, in base alle IIl!Orme cOrnrtenlllte sulil.a legge petr il rislal!lamnto della citt� di Na1p<M (l. 15 gennaio 1885, n. 2892), sooza tener conto degli incrementi dii valore derivalllJti, sia direttamenrte che indiii'ettamelllJte, dai programmi e dalle esecuzioni di OIPere pubbUche, sia stataU che regionali -e di alifu'i enti IPUbblkli. Non v'� -dubbio, ilrufatti, 'che, �come il tricorrente ha :ritlevato, la Corte d'AppeLlo, itlleJJ raggua~are il.'ammonJtare dell'illlden:.ndt� di esproprio al valore venale dei tei�'end espropriati, abbia �compLetameillJte omes/So di J;llotivare la ragione della adozione di un siffatto Cl1iterio, ~ragiOIIlJe che, invece, non !POteva faa1si a meno di ennnciare, non JSOltanrto !Perch� nella realt� della nostii'a legisJ.az.ion.e numerosi soitllo i ca:si nei quali l'indennit� di espropniazione deve eSISere commisurata con orirteri pal'ti�colari, dle il pi� del:lie vOrlte ne faillJno scendere J.'am.mon.tare a!l! dri !Sotto del loro effet tivo valore in regime dii libera �COrntratltaziOrne (mOrlti, do�, sono i casi in oui la legge deroga al priillJcilpio g,enerale posto nell'a!I'rt. 39 della l. fon damentale 1suil.le eS(plropriazioni 25 giugJno 1865, itll. 2359), ma all1Che pel'lch�, nella sp�ecie, tr:attandOrsi di espropriazioitlle per !l:a cos11mu!zione di PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1139 alloggi popo11ari im. S1chlia, dovevasi aocertar<e s'e anche il'eSJPI!'OfP'riazione delle porzioni dd terreno m queS!tione, deoreitarta il 24 serttembll'e 1969, non fosse avvenuta ai sensi della legge regionale siciliana 19 o:n.a.ggio 1956, n. 33 (come gi� lo el!'a .stata l'eSJPrropriaziOJ:1e deocetarta il 14 dicembre 1962, di altri tel'II''end dei quaJli queJ!li in qiUesiJione cosrtirtu1scono una appendi-ce), legge che pt:rescTive per la determinazione d:eill'i!IlJdlei1!1Lt� di espropll'io l'adozione degli speciaU criteri conrtenuti nelila legge 15 genrnaio 1885, n. 2892, sul risanamneto deilla citt� di NapoU. La causa va, n;>ertanJto, lt"imeSISa ad al!tro giudtce perch� compia l'accertamento sul punrto indubbiamente dlerc�iJsivo di cui _trattasi e provveda im. �conseguenza -( Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 apt:rile 1974, n. 1095 -Pres. Ro:slsano -Est. Miani -P. M. Cutil'upia (diff.) -Leonardi (avv. Calallldira) re. Ministero Interno (av;v. Stato Gi011g1io Azzariti). Competenza e ~iurisd.izione -Questione di ~iurisdizione -Mancanza di specifica impu~nazione sul punto della sentenza di primo ~rado - Rilevabilit� d'ufficio -Sussiste. (cod. proc. civ., artt. 37 e 342)., Competenza e ~iurisd.izione -Risarcimento danni all'inte~rit� fisica del dipendente provato da deficienza dell'allo~~io di servizio Difetto di ~iurisdizione dell'A.G.O. -Non sussiste. (cod. proc. civ., art. 37; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29). Corte Costituzionale -Situazione re~olata da norme anteriori alla Costituzione -Dichiarazione di incostituzionalit� -Limili. (Cost., art. 136; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30). La proposizione dell'impugnazione, anche sul solo merito, senza alcuna specifica censura sul punto della giurisdizione deciso dal giudice a quo, � sufficiente perch� la questione sulla giurisdizione sia riesaminata anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (1)" (1-3) Irl I>Tillncipio contenuto neHa prima masstma, ila cui esattezza non � disCIUrtiJhi1e, � rCOnrforme rarlla giurisprll!denza �COIIJJSOlitdata (V. �olJtre :J.a sentenza n. 1170 del 1973, :iJn Riv. leg. fisc., 1973; Cass., 2r1 agosto 19-72, n. 2697, in Giust. civ., 1972, I, 19;14; Cass. 7 marzo 19�6-8, n. 728, in Giust. civ., 1968, I, 782 ove ultimi richiami). La seconda maSISima lascia perpLessi. Dal!l'.esposiziorne dei :liatti contenuta darlla �sentenza irn rassegna TiSUJlta -che ila pTertesa !l'isal'c1tolria avanzata dal dilpendente pubblico (�gruall'dia rdi P.S'.) -era basata su11a arsserta okco 1140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � soggetta alla giuri8idizione ordinaria la domanda di risarcimento del danno proposta dal d.ipendente pubblico che lamenti la lesione de~ diritto primario alla propria integrit� fisica cagionata dall'Amministrazione per averlo alloggiato in abitazioni insalubri (2). La �dichiarazione di incostituzionalit� di una norma entrata in vigore prima della Costituzione produce effetti solo sulle situazioni, non ancora esaurite, costituitesi dopo l'entrata in vigore� deLla costituzione, mentre non incide suUe situazioni giuridiche costituitesi prima dell'entrata in vigore della Carta� costituzionale (3). (Omissis). -Va esaminata rper [prima, :si�ccome rpregiudiziale, la questione di giur~sdizione nuovamente sollevata dal Ministero dell'Intemo col ri,corso incidentale. La Corte �d'A~P~Pello, dav�anti alla quale il Ministero stesso aveva ancora eccepito H difetto di ,giuris,dizione dell'autorit� giud!iziall'ia oridinaria, ha ritenuto di non dover [prendere in constderazione tale e,c,cezione, osservando che la dectsdone del tribunale, che affermava la sua giurtsdizione, era fPaJSISata in giudicato in quanto sil.� !Punto il Minis,tero noq aveva prO[posto uno �S[pedfico motivo d'apiPello, e aveva, comunque, riproposto l'eccezione soltanto dqpo la ~ecisazione delle �conclusioni. stanza �che l'Ammimstr~e av�eva agito i.JJl,e�cd:tamente pe!l'ch� av.e�va folt'nito un aililog,gio di l*lt'Vtilzio non salubre. Ora non patl'e dubbio che .tra .gli obblighi a carico del dart�oll'e di lavaTo, de11ivanJti daJ. relativo con<Watto, vi :sia anche quehlo di assicuraTte l'imltegrilt� f1siea del dilpe[[]Jdente. Ci� sii TI�!cava, per �qruanto riflette Wl !l'aJP'POil'to di ]Ja,voro privato, dall'Mt. 2087 cod. civ. (v. per tll!tti ToRRENTE-IANNELLI-RUPERTo, Del lavoro, in Commentario del cod. civ., Toirino, 19.61, p. 87), lnOII'IIIla.che � sicUIDamente estensibiJ.e anche aJ. rapporto di pubbJ.ico impdego (v. Cass., 13 ap!rile 1973, n. W55). � .AlppaTte cosi .chiaro ooa:ne il s.e. non poteva affermare che � la dorrnanda non trovava :Ll suo tiltolo necessario nel rappo!rto di pubbJ.:Lco impiego (che aV'eva darto soltanto occasione al fatto dannoso) �, pe11oh�, come si � vtsto, l'obbligo dieJ.La twtela dell'�JIJJtegDit� fisica del dipendente rl�entra nehl'ambito dei doveri rposti a �cadeo dehl�'Aimministrazio~ne dal ['arpporto di pubM:Lco impile,go. 'I1rattandosi, pe11tanto, 1di ipl1etesa �Che trovava il 'suo titruo necessario ed UlllJ�ico nel !llarpporto di prubblico lmp.tego la giurisdizione sru di essa ern riservata aJ. girudtce amrrninistrat~vo. 11 pri'lllcipio ,afferma11o [[]JeJ.Jla terza massima � conf.otrme allla giu!l'i.sprudenza della Co!rte cost:Ltruzionru'e -v. del: 4 maggio 1970, n. 67, in questa Rassegna, 1970, I, 374 OV'e <r.Lchiami. In g.e,nooaJ.e su~ efl�etti deUJa pronunzia di mcostituzionallit� della lle~ge v. C:ass., 26 J.rugLi:o 1973, n. 2818>3, iLn Foro it., 1974, I, 1491; Cass., 26 marzo 1973, n. 828; Cass:., 26 :llebb11:1aio J.973, n. 487; Cass., 10 .g.ennaio 19-73, n. 57; Oass. 22 giu~o 1.972, n. 2043, !in Giur. it., 1973, I, l, 1135 ove uilteriori richiarmi; v. pure Cass., 11 ,.gdfUgno 1971, n. 1767, in questa Rassegna, 1971, I, 7111. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Di tale pronuncia si duole il II'i!corrente incidentale, denunziand!o la violazione e la falsa aa;>~Pli-cazione dell'art. 342 c.fP.'C. e aiSSUIIlento di avere, col �chiedere, nelle :sue �conclusioni di tS.econdo grado, la ~chiaii'azione di inall1lii1issilbilit� o im1prorpontbilit� delle domande dell'attore prima 'che il loro rigetto, ritualmente 'chiesto alla Corte d'ap1pello il riesame dii quel ~carpo della :sentenza di primo grado ,che le aveva ritenute �!:trlJPI"orponibili e ammissibili; Tiesame 'Che si sa~rebbe pevci� dovuto COITJiPie~re, e che awebbe rportato per le ragioni 'gi� adldotte 'davanti al tribunale, all'esclusione della giuriscMzione del giudice �ridinario. Al J:"iguavdo deve anzitutto osservarsi che n� appare fondata la ipll'�!ma �censra del 'l"i�corrente (rperch� 'concludere genericamente [per la inammissibilit� o l'�!ID(Prorponi!bilit� della domanda avversaria non s'ignifica rirprorporre i:n modo srpecilico la questione del difetto di giwri.isd!izione del giudice adito), n�, d'altii'a rp�arte, possono :ritene11si giuricMcamente esatte le 'consiJderazioni in base alle quali la sentenza �!m[pu.gnata ha affermato �che ii riesame dii tale questione era precluso dal giudlilcato (infatti la res judicata iSiUll.a giurisdizione sii f01l1ID.a �soltanto quando la sentenza che sul !PUnto ha LSitatuito non sia stata im!pugnata e non sia pi� imrpugnabHe da alcuna delle parti; mentre, come questa Sup~rema Corte ha gi� avuto occasione di affermare con le sentenze 21 agosto 1972, n. 2697 e 28 a!Prile 1973, n. 1170, ,se la sentema � stata, come nel caso in es,ame, i!mpugnata .da una delle parti anche soltanto rper il merito, tanto basrta peDch� la questione di .giurisldJizione non resti preclusa per effetto del giUJd!icato e ne s~a 'consentito il riesame anche d'uffido). L'eccezione va qllinili riesaminata. Ma non la si rpu� ritenere fondata, e la decisli.one �!m[pugnata, �Che l'ha res[pdnta, va rpertanto mantenuta ferma, a norma dell'art. 384 'C.JP.'C., correggeilldione come segue la motivazione. Ai fini diella .giurisd!izli.one, deve ave11si r-LguM1do alla domanda, ;rislultante .dJal petitum e dalla causa petendi, cos� 'come rp~roposta dalla rparle, pre:scindend!o dalla :fondlatezza della domanda stessa. Nel ,caso 'conoreto, il petitum era il !pieno risavdmento del danno P,atrimoniale sofferto dal Leonaii'di e la causa petendi era la lesione, che egli asseriva causata da un COiffiiPortamento 1colposo della rpublbUca aa:nmin1stii'azione, del dliTitto soggettivo pri!mario di esso Leonardli all:a prop~ ria integrit� rp.er1sonale. La d:ounanda non trovava, [pertanto, il suo titolo neces1sario nel crarppoll"to 100 piUJbbli!co imjpi�ego (che aveva soltanto dato oc�casione al fatto danno,so) e non teilideva ad ottenere la .pensione o l'equo indennizzo ~ettanti al puiblblico dipendente ammalatosi !Pel' cawsa dii .servizio, ma tendeva a far conseguire all'attor�e, ind!irpendentemente dai dfuritti d:erivantig'li dall'anzidetto ra~IJ~Porto, quel risarcimento del danno !Patrimoniale, �causato 1dall'altrui d�atto illecito 1c:he -'SPetta al d:mne~ giato anche nei confii'onti della publblica ,amministrazione ed anche 1142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO se egli d:~�ende da questa, quanldo eSisa albhia leso, violando il pdncipio neminem �zaedere, un suo diritto soggettivo pil'ti.mario. Non v'� dubbio, quindi �che la cognizione della controve11sia appartenga alla ,giurisldti.zione ordinaria. Il ricorso va pertanto rigettato. Il ricorrente prin.cijpale, con diue motivi che si tpossono esaminare congiuntamente in quanto �con entrambi 1si denuDJZia la violazione, sotto profili divel1Sd, degli artt. 2935 e 2937 c.�c., ha ri!Pil"'OPOsto la teSii, non accolta nel giud!i.ziio di merito, secondo la quale il suo diritto era sorto soltanto alla data in cui, p& effetto della rentenza 30 ,gennaio 1962, n. 1 della Corte Costituzionale, &a �cessata l'efficacia delle nomne, contenute nel decreto luogotenenziale 21 otteilitre 1915, n. 1558 e nel x.td.l. 6 febbll" ado 1936, n. 313, che escludevano ogni azione di 1danni, da parte d!i. chiunque, per l'invalidit� o la morte, per causa o in occasione di servizio, dlei pubblici d!ipendenti civili e militad: no.rtme che avevano reso giw:i.dli.camente l.mtpOISSi.bile, pdma dell'emanazione di quella sentenza, l'es:ertcizio del .suo dli.ritto al !l."isa:rrcimento, con la conseguenza che la prescrizione del 1d!iritto steSISO aveva ,cominciato a decor:rere soltanto dalla data d!i �cui S<JIPT'a. Il Tri:bunale d'i Caltanissetta aveva ll'espinto tale tesi e accolto quella d:el Ministero, secondk> la quale il di1l'litto aweblbie potuto esser fatto valere fin da quando, entrata in vigore la Costituzione, i 1deC1I"eti che lo negavano ernno divenuti illegittimi: sicch� da allora &a decomo il termine [pll'escxizionale. La sentenza impugnata ha, invece, r�1Sjpdnto la tesi medesdma �con una motivazione diversa, oss.eT~Vando che, essendo stati abrogati i decreti in parola con la legge 6 ma\I.'Zo 1950, n. 104, dalla diata di entrata in vilgore di detta legge era venuto meno ogni ostruco�lo all'esel'cizio dell'azione crils:arcitoria, cosicch� la prescTizione, decorrente almeno da quella data, si era comunque COIIllP'iuta. Anche su questo /PUnto la motivazione della sentenza � giuridica mente erronea. Infatti, 1come gi� � stato osseTVato da questa SU(p:rema Corte 1con le sentenze del 14 ottobre 1952, n. 3019 e del 15 maggio 1956, n. 1614, lP& il [pll'inaipio di trretroattivit� della legge, a cui non � stato nella S!Pecie derogato, la legge n. 104 del 1950 non /PU� a[l!PiLical1Sii ai raworti .giurid!ici sorti sotto l'ilmtpe:rio delle leggi anteriori; dal che con, segue �che ,essendo sorto prima del 1950 il :raptporto dedotto in giud!izio dal Leonat1di., la sop:ravvenuta abrogazione, con la �detta legge, dei decreti :del 1915 e del 1936. che eslcludevano il suo dliritto al risaTicimento, non faJceva venilr meno, nei suoi �con:fironti ed in relazione a quel ratpporto, l'a\PIPUcahilit� delle normne stesse. Nonostante l'erroneit� della motivazione di cui sqpra, la dects:ione che ha rigettato la domanda dell'attore � tuttavia, per le diver!se considerazioni �che s1i eS!Porranno in ap<presso, esatta in diritto, e non va per PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE tanto �cassata, dovendosene, a no;rnna dell'all't. 384 c.p.�c., soltanto corre�ggere la motivazione. La :situazione d!a cui l'attore assumer (per sorto il suo diritto, e cio� la ~produzione di un danno alla sua .persona in conseguenza di un asserito coa:nportamento :colpo:so della P�Wbblica amrmini:strazione, ebbe a v&ificarrs: i, secondo il suo stesso assunto nel 1946 o 1947, e quind!i allorch� vtgevano i srurri:cortdati decreti, i quali (!I'elativamente ai casd. e ai soggetti in essli contemn;>,lati) negavano che potesse s:pettacre il ri:sar~cimento iP�er quel danno. Oi� posto, occor~re esaminall'e se sia fondata la tesi del ricor1rente, secondo la quale, SQIP!I'avvenuta la sentenza d'ella Corte Costituzionale che ha dichia~rato l'illegittimit� dei d!eC!I'eti stessi, l'azione di ri:savcimento che essi includevano sda oorta in s:uo favore dlal �giorno successivo alla pubbHcazione della sentenza stessa. La !l"isposta non !PU� essere �che negativa, ove si consideri che (�cOIIIl.e � 01'1Illai jpacillco in giuri~ denza e nella !Pil"eYalente dottrina) rgli effetti della rprronunzia che accoglie l'eccezione di illegittimit� costituzionale di una n01'1Illa sono aJSsianilabili non ~i� a quelli dell'aJbrogazione, n� a quelli dello jus superveniens, ma !Piuttosto a quelli dell'annullamento, pel"lch� la norma viene invalidata in quanto �Contraria alla Costituzlione, e quindli ab origine se trattasi dii una norJ:IlJfl suoc�ess:iva a questa, ma solo dalla data dell'emanazione della Costiturzione stessa (lo .gennaio 1948) se contenuta in una le~ge anteriore. Dal me consegue, in questo :secondo caJso, che la retroattivit� della pronunzia in (pa:rola non illlficia se non da quella data la d~osizione di�chiarata �costituzionalmente illegittima, e quindi non tocca :gli effetti :che essa ha :prodotti allorch� era non solamente efficace ma anche [p�enamente valida; e ne consegue ulteriormente che se una legge (o un atto avente forza d1 le~ge, �come i SOVII'aind'ilcati de.oreti) ne gava che in deternninati �Casi e in favore di determinati soggetti potesse sorgere ed esser fatto valere un determinato diritto, l'effetto che quella le~ge ha o11mai prodotto relativamente alle s�.tuazioni formates1 nel !Pe riodo 1di sua validlit�, imjpedendo �che da esse sorgesse quel dli:ritto, !Per mane anche dOIPO l'annullamento della le~ge niede:stima. Nella :llattts:pede :conc:reta, :poich� tanto il fatto illecito quanto l'evento dannoso (raptPresentato dalla malattia causata dal fatto stesso) si sarebbero avverati, 1secondo l'assunto del L.eonaTidi, in epoca anteriore all'evento della Costituzione, si ha �che la situazione da �CUi egli !Pretende esse11gli :derivato il diritto al risarcimento del danno rientra !lira quelle rilstP�etto alle quali l'ol'ldtinamento allora vi.gente non riconosceva quel diritto: il quale, :perci� non so!l.1se allocra; n� pu� es1ser sorto in seguito, non essendosi ve11ificata nella vigenza della lSUccess:iva disciplina la situa zione �conc:reta che lo aJV!l"eblbe potuto .determinare; dond!e, in conclu sione, la .giuridica impossilbilit� �che il di:ritto ,stesso sia mai esi:stito n� esista. 1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Da quanto sop,ra dliscenide �Che la decisione 'che ha rigettato la domanda d:i esso Leonarrdli, sebbene sOI'Iretta da una motivazione giuridicamente ertronea, � tuttavia esatta in dliritto, e non � {Pertanto so~getta a 'cassazione. E ne discende, inoltre, che il'lilmangono SUtPerate tutte le questioni oollevate dal rdcorrente e le argomentazioni da lui StVolte in tema di ,prescrizione. Tale istituto :riguavda, infatti, la sorte di un dirdtto che, fondatamente o infondatamente aeca:miPato da chi IPTE;ltende far�lo valere, sia tuttavia :rilconosciuto 'come tale dall'ordlinrunento giuridi!co del tempo in 'cui il sog1getto del diritto steiSISo lo avrebbe dovuto a�cquisilre: presU(p(posto 'che non rsusstiste relativamente alla fatUsp�cie dedotta dall'attore. Ri..."\Petto a questa, pertanto, non [possono :rdtenersi a{PIP11cabili n� l'art. 2947 ,c,,c. (che presrup(pone il ll'iconOSJCimento d'el dliritto), n� tanto meno l'art. 2935 d~llo rstes1so 'codice ~che presuwone un ostacolo all'esercizio del dlirlitto riconosciuto); mentre neJ. caso di cui trattasli � escluso 'che il riconOISC�IIllento dei diritto nell'asfu"atta previsione della legige derivi dalla pronun.ma della Corte cos>tituzionale oi:nca l'illegittimit� dei decreti rche lo nega'VIano, giaoch: se cos� non fosse si attribuirebbe a tale pronunzia, sulla base di una non {Pil'ecilsata estensione della sua retroattivit�, il Vlalore di uno ius superveniens. Anche il rico111sto princi(p<ale deve perci� essere rigettato, con la conseguente 'concfunna del ricorrente alla perdita del suo d~oslito. { Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 a{Prile 1974, n. 1102 -Pres. Leone Est. Mazza:cane -P.M. Ou.tru(pia (diff.). Consorzio edii!Jizio piazzetta ptrtincipessa M!Wgherita ,di Napoli (avv. Lantz:ara) c. Univens:itt� dii Napoli (avv. Srt;ato Sopmiilo) c. Comrme di Napoli (avv. Glejses e Peccerillo). Espropriazione per pubblica utilit� -Soggetto espropriante -E tale chi risulta dal decreto di espropriazione. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 50). Procedimento civile -Ricorso per Cassazione -Ricorso incidentale autonomo proposto dopo la scadenza del termine annuale -Inam missibilit�. (c.p.c., art. 334). Nel caso in cui il decreto di espropriazione sia stato emesso in favore di un soggetto (Comune) che dichiara di agire �in nome e per conto� PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1145 di un altro soggetto (Consorzio edilizio), l'espropriazione deve ritenersi avvenuta in favore di quest'uLtimo (Consorzio che pertanto� � U solo legittimato (sia attivamente che passivamente) nel giudizio di opposizione all'indennizzo (1). La facolt�, prevista dall'a1"t. 334 c.p.c., di p!l"oporre impugnazione incidentale anche quando sia gi� decorso U termine di decadenza � applicabile solo alle impugnazioni incidentali vere e proprie (c.d. controimpugnazioni dirette a far valere un interesse contrario e quello deLL'impugnazione incidentale) e non aLle impugnazioni p!l"oposte a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante (ad es. dell'aderente all'impugnazione principale) (2). (Omissis). -l[ ricooso !Principale e quello incidentale devono essere riunilti pel'lch� propo:sti c001tro la stessa senteniZa (art. 335 c.p.c.). H ConJsorzio edilizio !P'iazzetta ptl'i!tlcijpessa Margherita denuncia, con il primo motivo del ricol'ISo principale, la vioJ.azi001e deglli aJI'Itit. 23 delfl.a legige 17 agosto 1942, n. 1150, e 9 della legge 27 ottObtl'e 1951, n. 1402, in relazione aJll'art. 36d!, n. 3 'c.p,,c. Sostiene cll.e sia in virt� delle leggi menzi001ate, LSia in virt� dell:la conve!tliZiooe srtipulata da'l Comtliile iJ. 29 novembre 1960, soggetto a1ltdvo del rappol'lto di eSjpropriazione, non era il Comrme ma esso Consorzio, beneficiario della espropriaziOOJ.e ed obbligato al pagamenlto della indenmt�: con la cO!tl.SeguetliZa ,che avrebbe dovuto essere ruchiarma ammissibile la opposizione del rioo!ITe!tllte, !Per la determinazione deilla giusta indennit�, e inammissibile, invece, quella delll'Unive:r~sit� in qrua!tllto (plrt'O!P'Osta (nei termini) soltanto nei condironti del COtniU!tle, carente di !liegittimazione !Passiva. Ll motivo � fondato. La Corte del merito ha fondato la sua decisione ssul :rilievo che, ne~ ststema della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui ,piani di rtcostr:uzione degli abiltati danJnegigiati dalla guerra, i soggetti del rapporto eS!PirOpriativo sono da rm Jato iJ. Comune, tiJtolare ex lege del dii.rirfJto !POtestativo di richiede:ve J.a espropriazione (art. 9 J.egge cit.) cud, aarta-esd, incombono tutti gli adempimenti !P& J.a rta:'ascrlzii.Oillie e per J.e necessa_,rie volture catastali (al'lt. 9 comma qui!tllto legge cit.) e, dall'altro, il soggetto contro 1-2) ll princtp1o enunciato nella prima massima porta un UJlteriore chiarimento nel tOtrmentato probil.ema deHa coopea-azione fra vari enti nella reaHzzaz~one di opeil'e pubbliche. In ta:1e sirtuazione !Per 1a C.S'. assume rilevante dmportan2)a, al fine deH'individuazione del soggetto esp!t"opdante, la concreta formulazione del ptl'ovvedimento espropriativo. In 1senso confo!l'me, per un caso in �cui l'oc�CU\Pazione di un suo1o destinato ad .essere eS!PTO!Pa:'ia.to� sia stata effettuata da un �ente � in nome e per 1146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il quale si svolge il1. :procedimenJto amm.Lntstraltivo. Pea.-coru:futaxe tale decisione non � swf:ficienJte l'aSISIUll:lJto del ColliSorzio II'I�coNente secondo ou:i esso � il !SOggetto attivo del rnppol'lto eSjpiropriativo in vill'lt� dellilo ar<t. 23 d~ella Legge mibanist:iJca 17 agOISito 1942, n. 1150 (Je cui disposizioni sono richiama/te dall'art. 12 della leg.ge 27 otrt:obre 1951, n. 1402, se comrpatibili 'con questa). Dnrfatti iL citato art. 23 prevede, per la formazione di COllliPal'lti. ediificatori Ullla C01111Pil.e&sa ,procedura (iiJ.Jel!l.a quale i COillSiOrzi possono aJSSIUmere la posizione di soggetti espmpriati) il cui iter, per quaruto triJsu1ta da1la sentenza impugnata, non � stato que11o seguiJto nella specie. � de!c:isrilvo, inrvetce, per dilinostraa.-e la erroneit� delle ~conclustioni cui � pervenuta la Corte del merito, osservare cile questa ha identificato i tsoggetti del rapporlto esprO\Pil"�ativo consdderal!l!do, esclusivamente, lo schema della legge n. 1402/51, e negando, per d� sollo, rilevanza a quei concreti elemenJti di faroto, dai quali appariva, come soggetto eiSIPirOpiante, il Consor2lio. Ora, � anzitu1tto inesatto che, nei!. siiSitema delil.a legge n. 1402/51, soggetto espropriante ISli.a soltanto il Comun:e, !POich� l'art. 9 di essa (sul quaJe ha fa:tto Jeva la sentenza i.mpug!Ilata) prevede (secondo comma) che il1. iplrovvedimenJto esprO!plriativo sia iniziato sru richiesta del Comune � o di altro avente titolo allla ie!Sp!rOIPriazione � e che gli adempinienti cOillsegJUenzi.ali alla esprOIPriazione siano eseguiJti. �a cura dell'espropriame �. In secondo luogo, ila pretesa difformit� del decreto d[ espropriazione dallo schema normativo della leg.ge n. 1402/51 avrebbe !POtUJto dar 1luogo, in �!POtesi, a questioni, nella sede competenJte, in ordline aHa legittimit� deil. decll."eto medesimo, ma tali evenltmrli questi<mli non essendo state iSIOtll:eva.te, la Corte dell' merito avrebb� dovuto, in ogni catso, identificatre in cOillcreto, i 1soggetti del rapporto eS!plropriaitivo e n.on SlllNa base della a:stratta :previsiOille l.egiJSlativa. Ora il rappOI'Ito di espropriazione per pru.bblica utiUt� si istaa:J2;a in mo:do diretto ed immediato :lira le rpar<ti interessate, ossia tra il soggetto a1ttivo a vantaggio del quale l'eSIPirOIPiriazione � pronuncialta ed il soggetto passivo nel ,cui pregiudizio vi�ene operato, !P'er motivi di in<ielt'essle generale, il sac!rificio della privata ptropriet�. N el caso iJn esame, come irlslull.lta dialla senJtenza impugnart;a, il decll'eto ptrefe,ttiz.io � stato eme�sso in favore del Comune di Napoli che � agtsce in IIl!Ome e per conto de'l C<msoll'zio conto � di un aJtro enrte v. Cass., 8 f�ebbraio 1973, n. 362, in questa Rassegna, 1973, I, 379 ove no.ta di il'ichiami. Sul princ�irpd.o lt'iassru.nto nella seconda massima 'la ,giurispTudenza � costante (v. da ultimo Cass., 12 gennaio 1973, n. 9,8; Oass., 28 11ug~lio 1972, n. 2601; Cass., 23 giugno 1972, n. 2073; Cass., 7 aprile 1971, n. 1032, in questa Rassegna, 1971, I, 559 ove dchiami). , 1147 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE edilizio piazzetrta prilllJCipessa MaTigherita �. La dttostanza non vale soltanto a p~recisare, come ha ritenUJto J.ia COII'fte del merito, il soggetto per il quale �detta amll:ll.i!Ilistrazione, tenuta per Ll.egge, ha procedruto adl.la esjpropriazione �, ma indi�Ca il soggetto iiil favore dell. quale, iJn C<mclreto, la espropriazione � avvenuta. Ci� � cOIIlifeimato dalle pattuizi0111Ji. i!nltervenurte il 29 novembre 1960 fra hl COttliSOrzio ed iii. Comune, riportato nel ric0l1So e non cOIIlltestate dall'Univemit� ll'esi�Sitenite, daLLLI.e quali risuJlta che :liurono tenute betn. ilisttimlte le all.'ee che il! Comtme aV~rebbe espropriato in nome e per cooto deil. COiliSOll.'zio (al'lt. 17) da queLLLI.e per ~e quali awebbe !P'recedwto neil. jplroprio interesse (al'lt. 19), e, altlrem, che il Consorzio si obblig� aJll'estorso diretto dehla indennit� dii espropriazione. La Corte del merito ha osservato �che [a convenzione ebbe la mera funzione di regolare i ra~p~Porti intern'i fra i ipll.'edetti soggetti, senza alcuna rilllevanza Vel'ISO i terzi, e senza incidere �sull:a posizione deLL Comune ooe per di'Sposizione dii legge � e ll.'esrta il soggetto titolall.'e del il."a(p(POrto espropriativo �. Ma, in tal modo, la Corte deil. me.t"ito, da nn Ll.ato, non ha tenuto conto che i 1r~l'lti :fu-a il CO!I.1SOrzio ed il Comlllne avevano ril1i.evo esterno per la pubbHcit� connessa ail decreto di espropriazione, nel quale fu poociJSato che il Comune agiva �in no:r;ne e per coo.to � del Consorzio, e, d!al['allltro, ha inJSdstito nel !richiamo allo schema normativo diehla il.egge n. 1402/51, ll'I�!chiamo inesarbto ed incO!Il:feretnJte, per le ragioni dianzi indii.cate. Il primo motivo del ricorso tprilllJCipale deve essere pertanto accolto, ~rimanendo assorbito il secondo motivo {relativo ali1a determinazione dell'ammontare della indennit�). Il lricorso ilnddentale adesdvo del Comtme di Napoli deve essell.'e dichiarato inammiSJSibile. Infatti !hl ConsOirzio, il 30 novembre 1971, ha proposto contll'o ii.'Univensit� degli Studi di Naip<ili per integ1razione deil. contraddittorio, ricOO'ISO [pfl'incipale per cassazione della senteniZa 5 dicembre 1971 della Corte dd ~ello di Napoll.i, non !1.10tificata. Il Comuiil.le di Napoli ha ipll.'oposto ll"ic01'1S0 incidetnJtale adesivo con a\tlto notificato alla Ulnive11sit� ili 28 dicembre 1971, oltre un anno dalla prurbblicazione delil.a sentenza i.llllo;>rugmata (5 dicembre 1971). Ora l'all't. 334 c:.p.c. che consente alil.e pall'iti �cootro le quall.i � stata pll'oposta impugnazione e a quelle chiamate ad int~grare iJ. contraddittorio nelle cause insinJdacabili, di proporre impugmaziOI!le incidlentale anche quando per esse sia .gi� .decorso il termine, � a(plplilcabi[e solo alle impugnazioni ilnddentali vere e proprie (1le ,cosi dette contlro �lllliPUglnazioni d!irette a far vaJil.ere UIU itit.e: resse IContrado a quelil.o .deliJ;'impugnazione principale), menrbre ne sono invece esdi.1Uis1e le alrtlre impugnaziOI!li proposte a �tutela di un interesse autonomo dehl'�Jnlipugnante, qrurale � q<Uello, come nella sp,ecie .deil.la adesione ahl�a impugnazione prilllcipail.e, cio� ile cosi:dette impugnazioni inci-� dentali autonome riS1Petto alil.e quali !rimane fermo il r1SIP'etto del termine ordinario (Cas~. 8 gennaio 1964, n. 19) -(Omissis). ll48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 22 S!Ptrile 1974, n. 1123 - Pres. Pedroni -Est. Ttresca -P. M. Minetti ~conf.) -Pascolini, Deste ed Alt (avv. Padovani) c. Ministero Interno (avv. Stato Ceroc,chi). Obbligazioni e contratti -Frode alla legge -Nozione -Poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della situazione -Censurabilit� in Cassazione -Limiti. (art. 1344 c.c.; 360, n. 5, c.p.c.). Lavoro -Lavoro autonomo -Contratto di opera -In genere -Differenze dal rapporto di lavoro subordinato -Elementi compatibili. (c.c., artt. 2094 e 2222). Nel nostro ordinamento, il contratto in frode della legge non � colpito da norma sanzionatoria generale ma assume rilievo solo nel caso in cui costituisca strumento di violazione di norme imperative. L'accertamento di tale situazione rientra nei poteri del giudice di merito, la cui pronunzia sar� censurabile in sede di legittimit� nei limiti della sussistenza di vizi di logica e di diritto (1). Non costituiscono elementi incompatibili con la figura ilel lavoro autonomo il coordinamento dell'attivit� del prestatore con le esigenze del committente, la natura fissa della retribuzione, il carattere continuativo della pr�estazione medesima, il potere di comminare sanzioni, fermo restando, peraltro, che in tale rapporto costituisce oggetto della prestazione l'opera, e cio� il risultato dell'attivit� organizzata da parte del prestatore e non gi� l'energia lavorativa posta a disposizione del committente (2). (Omissis). -Col !Primo motivo del loro ricorso Pascolini Mario, Deste Fabio ed Alt Francesco denunziano la violazione dell'art. 1344 c.c. (1-2) Ancora in materia di prestazione di opera. l. -NeUa spede p!I'esa in esame dal SUpTemo CoiJJlegio, i l'ILco:rrenti, in se1grui1Jo a stiJpuilazione di contmrtto quaJ.tficato di � locazione di opera rprodiessiona1e �, espletavano il servizio di fuochlsti di un i.mpilanto di risca! l,damento in nn camq:~o rpll'ofughi. Era <dedotto in ,cO'IlJtriatto <l'obbligo di flhl' funzi<OOlJlhl'�e l'impiJanto ad un determinato Tegime, con esclusione di ogni sorta di ingerenza della dir.ezione del campo nell'o!"ganizzazione del servizio e negli orari di lavoro. Gli a,ggiudkaltari avevano altres� ~La facolt� di f,lhl'si sostituire, a loro disCII.'ezione, da eLementi di loro scelta, in caso di mailJarttia o di altro impedimento. 2. -Con J,a prrima massima il SUJpTemo Cbhlegio, l'ipmrtandosi alla copiosa ~gimisprudenza esistente in materia (vedasi la sentenza n. 3166 del PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1149 in relazione all'art. 360, n. 5 'CiPIV. aSJSerendo che i contratti di locaz.ione d'opera 1sti!Pulati da essi deducenti con il MiniiSitero dell'interno rap[plresentavano, 'con tutta evidenza, un mero espediente diretto a co[pllire una ben diversa realt� economico-,giuridica, ed agJgiungendo che tale punto decisivo della �controvel'ISia non era stato in alcun modo �consi:derato dalla Corte d:i Trieste. 1971 ed ancora SS. UU. n. 63 dell'1�1 gennaio 1973, SrS. UU. sent. h. 302 del 3 febbraio 1967) limita la configurabilit� del � contratto in frode alla legge �, conformemente al testo normatirvo di cui all'art. 1344 c.c., alla sussistenza di schemi negoziali i quali, ancorch� in s� astrattamente l�ec�ti, risultino esser stati posti in essere come �strumenti per la violazione di norme imperative. Escluso di �OOllJseguenza che il nostro ordinamento sia portatore di una .g.enelt'ailie ,sanzione posta a �co1pilt'e taiLe ti!Po di �contratto, non resta che fermare �l'attenzione sui i!'ilsu1tati in conCl'eto persepti dai contraenti, non ll'�ecependoli nell'Oil'dinarmento medesimo �quando, �come sii � ri-Levato, La fll'at1Jull'a o dhnergenza rtra ila ,ca'U!sa tilpioa del negozio 'e !La concre,ta determinaziolllJe causai1e deN.e palt"ti 'costi:twsoa soiLo �ed .esciLusivamente mezzo per l'�erusione di nOII'Ilne >impelt"ative. (V:edasi Oass., 16 novembit"e 1955, n. 3741). 3. -La �Pi!'Onunzia ohe si esao:ni.na, nel poooe in ll'�1ievo 1a insussistenza, nelila 1sp.ecie, del ra'PPOil'to di SUJboodinazdone .gelt"aal''hica dei ricorr�enti ne'i oOIIllfironti deiJ. MiJll.istero �committente, ,enuclea come dato distin,tivo deUa convenzione de qua il1 persegui:melllJto 'di un il:'isul!tato finale, specifico e concreto (ill funzionamento deti !!JJOti imq;>d:IIDti}. OIDa, che La looatio operis costitui.soa contratto di risultato, in contrnpposto aLLa locatio operarum, dnteso come contratto di attivitd, avente ad og;getto :Le energ�ie 1a~tive .del p!l'esbaito!l"e, messe a disposi:Mone de�l datore di llavoro, .costituisce nozione basillare pacifica. (Vedasi, IPeT quanto utile Oass. 10 lrug1liro 1971, n. 2232; 10 lugUo 1971, n. 22~6; 5 ap!J:"�!Le 1971, n. 9�95). Strettamente cor<l:'elato a quanto cennato � ili. !l'equ~si.to deill'autonomia dell [>IDestatore di ope!l"a ohe .si 'espil'�ime nelJJa iLLbet'lt� di .sce!Lte in ordine ai mezzi da i!mpd.egaiJ'e rre,Jil',assofLvimelll!to dellil'obbligazione che a 1lru:i fa oalt"�!co. Ed in~ero, poi.ch� la ~estione tecn�!oa e proJies�sionalLe del procedimento produttivo � accentrata ne1la sua S'f)era, .e~li assume una posiz�ione di. piena indipendenza rispetto al committente. (V:edasi Oass. 8 agosto 1�961, n. W23; Cass. Sez. II sent. n. 631 del 26 Jiebbr<aio 19169). Aspetto �complementare �dell'aJUtonomia � hl rischio da tlllteoo.ersi nel senso �che llia faoolit� di !l:'iOOtte<re ai mezzi ,g1Jrumen<ta.U rite�nuti pi� idonei, nelll'ambirto del pll'ogrnm,ma stabilito discrez.�!onailimelllJte dallo ste'<:1so pres1latooe, trae ~come �COIIlJse.guenza I�II}.eluttabille :J'aJssunzione �di r<esponsabililt� p�e1' manoaroa o non �esatta p!l"estazione de,11'op.era o sell'vizio pattuito. (V:edlasi Cass. 7 .aPit',He 1972, n. 1059; 21 'lug!Lio 1972, n. 1998; 22 luglio 1971, n. 239,6; 2,9 di�cembiJ'�' 1970, n. 2781). La ISUssiJ~a di ta[,e es1Jr,emo riceve, ad avviso 'dell SU[la'emo Co1legio, �CO!!JJfe!l"ma nel oa,so in esame dalla facolt�, �conJierita ai lavoratod, di 1150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La �censura � priva di fondamento. Come questo Supremo Collegio ha iP'recisato in sentenza recente (n. 3166 dlel 1971), il negozio simulato e quello indliretto non vaLgono, in s�, ad integ;rare �gli estremi del contratto in :lirode alla legge, il quale ~1com'� noto -non � 'colpito direttamente ~con no:rma 1sanzionatoria generale perfetta, ma acquista rilievo solo se si risolve in uno strumento di violazione di norme �Jnjperative. Occonre, quindi, verificare di volta in volta se il negozio sia stato predi~ osto ed attuato al fine di eludere l'appli:cazione di norme imperative, e ci� ll"ientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, !a cui decisione 1sar� censmabdle in questa sede di legittimit� solo se espressa con motivazione affetta da vizi di logica e di diritto. Nel 1caso di 'specie, la Cocte di Trieste, dopo avere rpreme1s1so che requisito �caratteristico del rapporto di lavoro dipendente � la subor :liarsi �sostituire, in �Ca,so di loro impedimento, dia terzi estranei, direttamente 'assunti o segnalati dilli rprestatori medesimi. Fleralrbro un pi� approfOIJJdito esame del ['�equisito dei1l'autonomia evidenzia �come questa non sia da iDJtendersi i�n 1Senso assoLuto. Invero, pur :non 1spettando al commiJtteDJte un ipOlte['e teani100 di direzione nei con:lironti del pr.estatore d'orpeva, non ,glli si rpu� oontesta�re 'I.IIIlla facolt� o diritto di indagine all. fine di consentilrglli un cOIJJtroHo di ddoneillt� e cOttispondenza dell'opel'la alLe quruit� e CM'altteri.sticlle pattuite. Esiste �cio�, rpur 'semrpre, un oollegameDJto :liun2lioOJ:ale tra le p!a['ti, essendo l'opera o H serviZJio attuato e posto .in essel'le nell'interesse .del datore di :Lavoro autonomo; d� che pallesemente non cO!liSe!IlJte un assoliuto sganci�amento del prestator.e ~og;ni controhl.o o inJg.erenza del primo. Vedasi MAzzoNI in Contratto di lavoro, FiTenze 1956, pa.g. 199; RIVA SANSEVERINO in Commentario Codice Civile, Scialoia Branca, 1963, sub. art. 2222, pag. 156-157. A tale forma di subordinazdone non .tecnica o latissimo sensu si contrappone la subordinazione ,g;el'larchica dell.o schema negoziale di cui ailJl',aa:-t. 2094 C.C. (in dottrina V1eda1Si SANTORO PASSARELLI, Lavoro (contratto di) in Nuov.ilssimo Digesto Ltalliano, pa:g. 496). La �subordinazione esprime �e concretizza la dipendenza del lavorato['e diJp,endente dal potere dirett.i.vo, 01rganizzativo e d.ilsciplina~re del datOil'e di iLaV1oro, al quaLe ,spetta La determmzione <'Lelll1e modallit� iDJtdnseche, oltre che di �tempo e di �luogo inel'lenti ahlla IWestazione deLle energie lavora,tive del dipendente. (V:edasi Oass. 10 luglio 1969, n. 2537; 3 marzo 1969, n. 676; 14 ms,~ggio 1962, n. 1005). P�111aWtro, come riJlev.ato dai8Ja giwr:ispll"Udenza (vedasi, pe! u1tiJmo, Cass. Sez. II, .sent. 2251 del 6 luglio 19712) rtale dip,endenza pu�, in conC~reto, attenuarsi, senza �che iJn tal modo si decampi dllihl.o 1schema negoziale ex art. 2094 c.c., sino a realizzM'!Si, all. Hmite, anche dspetto 1ad una mera dire~tiva dettata dall'imprenditol'e in via p.rogJ:'lammati.oa o �so!lrtianrto impressa nella str>uttuTa aziendale. � In tale tpotesi, non sono a,pparsi di~imenti � g;li �ev<eDJtuali maa:-gini pi� o meno ampi di autonomda, di iniziativa 'e di disC~rezdonaMt� dei quali il dipendente .goda �, assumendo, secondo i principi, iiJJVeoe vaJ.ore determi PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1151 dinazione del lavoratore al datore di lavoro, ha osservato che le claUJSOle dei contratti a suo tempo stiprulati :Bra gli attuali .ricorrenti ed il Ministero de1gli Interni escludevano in modo �chiaro l'esistenza di detto requisito prrendlendo invece iri. �considerazione il risultato dell'attivit� lavorativa, che era quello di atssi�ura>re che il r~scaldamento fosse continuo nel campo pll"ofughi. La sentenza imjpugnata ha, poi, messo in risalto in fatto �che la dtrezione del �camjpo si d:Lsinteressava dell'orario di lavoro, dei metodi e della disciplina del servizio intervenendo solo quandlo la temjperatura erogata addlgLgali impianti non era quella r~chiesta, senza (peraltro ingeirirrsi nell'ooganizzazione dell'attivit� lavorativa che era rimessa gli interessati rpuvch� il risultato fosse quello rprevisto ed atteso. n!llnte 'solo la cos� detta dediz.ione funzionaLe deN.'enoogia J.avoraroiva del ,prestatore al �risultato produttiJV'O rperseguito dalJ.'dmprendiltolle e caratterizmnte l'impresa. Ta>Le estremo solJt!llnto (presuppone ILa SUJSSilstenz:a di un pote11e .germ-chtco, con lLe connesse im(pUoazioni. 4. -:Per quanto (l>Oi arotiene agli altri estremi ~ritenuti m sentenza non incomrpattbili col lavoro autonomo, si rileva che essi, in s� considerati, solitamente costituiscono invece dati :sintomatici della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Spetta comunque aiLl'inter;prete identifiom-e \La specie negoziaLe rico!l"vente suLla base di un apprezzamento �J].oballe degli estremi e termini in conCJ:Ieto ricorrenti (vedasi Cass. 6 febbmio 1967, n. 320; 15 maggio 1971, n. 4323, al di SO(l>r8 dello stesso nomen iuris eventualmente adoperato dai conctraenti. Vi � pe~raJ:tro da av�& presente che: a) la natura fissa della :retribuzione non � incompatitbLLe con la figura del �Lavoro autonomo, allo stesso modo che una retrdlbuzione stabilita in ma�niel'a divevsa (ad es. col sistema del cottimo o dellla partecipazione agli ut1li) non � inoompatibiile oon il rappoll'io di lavo,ro su:bordi!l!ato (vedasi Cass. sez. II, sent. 1059 del 7 aprile W72, sent. 540 del 5 mm-zo 1970); b) ancOil'Ch� la continuit� dellla prestazdone esplrima ~n �genere la dedi zione funzionale del lavocatore subordinato 81lil.e finalit� produttive del da tore di lavoro, pu� ben .concilim-si con ila prestazione dd op&a autonoma in costanza dei requisiti che lla ca~ratt&�izz:ano (Cass. 10 f�ebbiraio 1970,-n. 324); �c) pari considerazioni van~ f81tte per i[ coordinamento delJ.'attivit� 1avOO'altiva de!l prestator,e con le necessit� e le esigenze di chi ha conferito l'inca~rico (vedasi Cass. 16 maggio 1966, n. 1238); d) per ulrtimo, poi, il pot&e di erogare mru1te, come ricorrente nella specie, pu� non trov:a�ve necessariamente il suo inquadramento neU.e sanzioni discip(li,nait'i, comminJabili da1l datore di }avoco a carico del lavorato!l"e d~pende:nte neH'ambiio del !l"app�Oil'to g&a['chioo di su:bolt'dinazione, ma costituiil'e Il1JV1ece un rimedio di diritto comune diretto esclusivamente ad assicura- ve ,La puntuale ipl'estazione dem'opera o servizio commesso (sui .punti trattati vedasi amplius la nostra nota � Un caso di prestazione di opera a favore deilJ.o Stato � su questa Rivista, 1973-I-370). L. SICONOLFl 1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ora, se si 'considera .che il contratto [pll:evedeva anche la sostituzione dell'aggiudicatario in caso di sua malattia, o d!i. altro impedimento con pe11Sona di sua scelta e fiducia ptwch� fosse assdeurato in ogni caso il funzionamento dell'impianto, non si pu� muovere vali:da censura di illogicit� alla sentenza impugnata se ha ritenuto di individuare anche in quest'ultimo elemento gli estremi dell'assunzione del rischio del prestatore d'Oipel"a, quale elemento essenziale del rapipOrto autonomo. Quanto, ipOi, alla dnunziata violazione degli artt. 2694 e 2222 c.c. di eui al secondo motivo di ricol'\So, si osserva che non sono incom[)atibili �Con la figuira del lavoro autonomo n� il fatto che l'attivit�-lavorativa dell'imJprenditore debba coor:dlinarsi �con la necessit� e le esigenz.e di chi ha �conferito l'incarico n� la natura fissa della retll"ibuzione e neppure il carattere continuativo della presta~one, dato che tale elementi non escludono ehe oglgetto della ipil'estaz.ione, Lrichiesta sia pur semp.re l'opera, ossia il risultato dell'attivit� wganizzata dell'imprenditore, e non gi� l'energia lavo~ativa dello stesso (per tutte: sent. 7 aprile 1972, numero 1059). Da ci� se ne dediUJce 'che anche il potere di erogare multe, quando �come nel 'caso di :sjpecie sia diretto al solo scopo di stimolare il prestatoce d'opera affinch� asskmi la puntuale erogazione del caloce necessario per il riscaldamento di un campo [pll:ofughi senza (Peraltro incidere milla organizzazione del servizio di riscaldamento e sulla manutenzione degli impianti relativi, non possa assurgere ad elemento determinante e tiiPi!co della subordinazione, e, quindi, dell'esistenza del contratto di !avoco SUJbordinato. Ritiene, (Pertanto, la Corte che il rilcorso principale debba ess:ere respinto e �che la reiezione di esso �comporti l'assorbimento di quello incidentale del Ministero dell'Inte.rno, che � stato condizionato all'ac,coglimento di quello principale. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 22 aptrile 1974, n. 1141 -Pres. Grechi-Rel. Fanelli-P. M. Pandolfelli (conci. diff.) -I.N.P.S. (avv. Pittoni e Cannella) c. Giol'dano (avv. Sadi) c. Ministero Finanze (avv. Stato Ceroochi). Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) -Assicurazione contro l'invalidit�, vecchiaia e superstiti -Automaticit� delle prestazioni assicurative. Nell'assicurazione i.v.s. U rarmorto assicurativo sorge automaticamente col verificarsi dei requisiti soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere la legge ne subordina l'esistenza e, cio�, in de.finitiva. col venire in essere del rapporto di lavoro. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1153 Il principio dell'automatismo delle prestazioni non interferisce con quello dell'automatismo dell'assicurazione. Se il rapporto assicurativo gi� esiste, � irrilevante, perch� si abbia il diritto alle prestazioni, l'avvenuto versamento o meno dei contributi (1). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Jole Gioodano im[piegata alle dtpendenze della Sede di Potenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in data 3 ottobre 1960 rivolse alla ;predetta sede dell'I.N.P.S. istanza diretta ad ottenere la liquidazione della pensione per vec,chiaia. Il ricorrso fu respinto, con la motivazione ~che non e1rano trascol"ls:i. al:meno 15 anni dalla data di inizio dell'as1sicurazione (intziata, secondo l'I.N.P.S., in data l o febbraio 1950) e pel"lch� non ii"isultava ve11sato il numero di contributi necessario (516 invece di 572). La Gio11dano Ticorse al Comitato Esecutivo dell'Istituto, affermando che es1sa aveva iniziato l'assicurazione obbli.gatoria non alla data ritenuta daJJr'I.N.P.S., boosi a quelila precedente del 15 novembre 1942, (l) La se,DJtenza � importante peTch� affe!l"ma, per la P!l"ima voJta, il P!l"indpio de1l'automati,smo a[}lche nell'a,ssicUII"azione i.v.s. Deve subito rliev:arsi che si tratta di affell'mazione che sovverle i principi fino ad O!l"a concordemente affermati daJ1,1a Dottrina e dana Giurisprudenza in tema di automatismo, o meno, delle assicurazioni sociali obbil.igatoll" ie, nel senso che, in linea genei.,ale, tale ~automatismo sussiste (art. 2116, .1o ~comma, c:c.), ma ohe per alcune fOii"me di assi,curazione, ed, in isp~ecie, peli." quel'la i.v.s., essendo div:ersame,nte disposto dalLe leg,gi speciali che la disclip[inano, i,l detto automatismo, invece, non sussiste, o, per lo meno, non sussisteva fino ,a quando lo stesso non � ,stato introdotto dall'art. 40 della leg;ge 30 a'P!l"iiLe 1969, n. 153. � appena il caso di precisa~re che per automatismo qui si intende -e tale 'Lo ha inteso la sentenza che si annota -automatismo delle prestazioni e, do�, il diTitto del prestator~e di iLavocro ane prestazioni assicurative da paii".te dell'I,stituto assiCU!l"a1Joll'e anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolaii"ffiente i conrtributi dovuti (cfr. cit. primo comma, arti~ oo1o 2116 c.c.). � da tempo, inV1eoe, a:ffiermato, e g~eneral.mente acooHo, il princ1pio dell'automaUsmo, neU'assi,ouraz,fone i.v.s., del 11'\aJPporto assicurativo, nel senso � 1154 RASSE(;NA DELL'AVVOCATURA ~ELLO. STATO allol"ch� era stata assunta come avventizia preSiSO gli uffici delil'Intendenza di Finanza d'i Potenza, rpresso cui aVIeva prestato servizio fino al 31 marzo 1943; e che in detto periodo, essa aveva regolamente vensato contributi asskuirativi. Ma il ricorso fu respinto. A seguito di d� la Giordano, 1con citazione dell'8 aprile 1963, con veniva innanzi al Tribunale di Potenza l'Ammin1strazione delle Finanze dello Stato affermando che il mancato accoglimento della sua domanda di pensione dipendeva dal fatto 'che l'Intendenza di FinaJ?.za, allorch� essa era 1stata alle sue dipendenze, non aveva regolarizzato la sua !POSizione ass~curativa, �c01me era risultato dagli accertamenti effettuati dall'I. N.P.S.; 'che ,di �conseguenza l'amministrazione era reSjponsabile rper la omessa liquidazione della pensione. Chiedeva pertanto �che l'amministra� zione fosse 'condannata a risa11cirle i danni. che i.ll detto rapporto �SOil'ge automaticamente ool verific~i dei :l'equisiti soggettivi ed oggettivi 1ail oui :ricOITere ila leg~ ne subo!'di!DJa !l.'esisten2la, e cio�, in defimtiva, ooil V'eni.!re in essere del ll'arprpOII'Ito di ilavoro. La sentenza m(l'assegna ha rtbadito tale prmcipio, tpOnendolo, pera:ttro, . oome p11esurpposto logico del diV'erso, e rpi� avanzato, principio di cui si � detto. Ciome precedenti .La Cassazione ha richilama!to !!.e seguenti sentenze: Sez. .II, 21 aprile 1>961, n. 899 (Giust. civ., 1961, I, 1180), che � la pi� specifica, ma �sempre generica, in .qllamJto afferma l'automatica esistenm del raippOII'to previ:denziale �quando ,esiJsta iJl. (l'aipp0l'1Jo di il:aV'Ol'O, ma non parla di obbligo di prestaz,ioni da pa~t~te dell'I.N.P,S. anche se 'IlOil siano stati V'el'sati i contributi; S. U., 15 luglio 1969, n. 21604 (F. I., 1970, I, 2341, e in questa Rassegna, 1969, l, 820), che afferma che dJ. rapol'pto assicurativo sor-ge ex lege con iJ. mppooto di iliavoro; Oatss., Il, 12 settemlxr�e 1970, n. 1413 (Rep. F.I., 1970, voce Pl'>evideil!Zia SociaiLe, nn. 21~2-1.3), per l�a quaLe hl irapporto di assicurazione sodale � condizionato alil'esistenza di un rarprporto di LavQ(l'O subordmato. Ber un elabooato svoJ.gimento delilo stesso p~riJncipio -que'lJ.o delr. automatismo deil r3JPPOlt'ltO ass~cur,artiJV'O -si 11'1cmama �anche la imlpoit'tan<te sentenza Cass., II, 8 mag1gio 1971, n. 1304 (Foro it., 19171, I, 2272), con la quallie � stato ,a:ffieo:rrnato Clhe iLa [pii'eSCir.izione decennaJle del diri.ltto del il.avoratore 'al risalt'cimento de[ danno ex art. 12116 �c.c. �decoii'ii'e, non dall'epoca delLa oo:nissione contrilbutiva (tcome era .stato detto �COIJ1 ~a sellltenza II Sez., 2 .geillll:aio .1968, 111. 4, Foro i t., 1968, I, 27, e in questa Rassegna, 19>68, I, 412), o da queilJ.a delila oessa2lione del I'13JPPmo di ilia�voro (1secondo la giJur~sprudenZJa pi� ccmsueta), ma daillla data del rptrOVV1edimento oon iJl quale l'l:stituto previdenziale ha !I'�i:filuta1Jo di COII'Il'i.lsponde(l'e, in tutto o in rpa['ite, la pensione. Il principio del non automatismo delle p!restazioni uell'assicurazione i.v.>s. � posto, sia pur�e implic~tamente, dalile varie disposizioni che erano state rkhia.mate dahl'I.N.P.S. o dell1e quali la Cassazione :iJn questa sentenza ha mimmizzato l'i.mrportanza. In pail'ticolal"e, 'l'art. 27 del r.�dJl. 14 april1e 1939, PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1155 L'Ammin~s1Jrazione delle Finanze resisteva alla domanda, deducendo di a'Ver regolamnente !PI'O'VVeduto ad assi-curare la Giordano nel periodo in �cui era ,stata alle 1sue dipendenze, vel'lsando a suo favore le prescritte marche mensili. Nel �corso del giudizio, dtmostrava di a'Ver ac,creditato al piTQIPl'io economo mensilmente le sOinme necessarie per l'acquisto delle marche aS!Skurative, [precisando d1e la tessera assicurativa, consegnata dall'I. N.P.S., e.ra rimasta presso essa Amminis1Jrazione ed era andata distrutta a seguito del saCJcheggio subito, nell'anno 1943, per eventi b�lHci, dalil'Intendenza d'i Finanza di Potenza; deduceva a11cora-che essa amministraizone aveva inutilimente chiesto all'I.N.P.S. il dUI!Plkato della tessera assi,curativa, e che l'I.N.P.S. aveva motivato il IPTQIPl'io rifiuto affel'mand:o 'che era inter�corsa la prescrizione decennale. In ~conseguenza di d� la Giordano, �con atto del 18 marzo 1966, convenwa l'I.N.P.S. innanzi al Tri.Jbunale di Potenza e, premesso in fatto quanto sopil"a, deduceva ~che essa gi� alla data del 19 maggio 1956 aveva maturato l'et� necessaria per la liquidazione d'ella pensione e che nel novembr� 1957 a'Veva maturato anche i 15 anni dall'inizio dell'assicurazione, avendo' iniizato a prestare lavoro subordinato alle dipendenze n. 636 la cui rilevanza, nel senso ora detto, � massimame,nte evidenziata dal citato art. 40 della legge n. 153/1969, con il quale, per introdurre, innoVlando, 11 principio d�ell.'auromattsmo del!le prestazioni anche nell'assicurazione i.v.s., � stato disposto: � Ahl.'art. 27 del .r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, � aggiunto il seguente comma: � !Il. requisirto di contrtbu:zione stabilLto per il diritto a1le prestazioni di vec.chiai.Ja, invalidit� e suel'sttti, si intende verificato anche quaai.do i contributi non siano �effettivamente versati, ma ri.Jsulti.Jno dovuti nei limiti deHa prescrizione decenna:le �. La regolamentazione del caso � completata daLl'art. 2116 c.c., il quale, aff�ermato �con il Pll"imo ~comma il principio generail.e deLl'a!Utomatismo deliJ.e prestazioni ne1,Le assicumzioni di previ.Jdenza e di assistenza obbligatorrie, sancisce, con iJ. secondo comma, l'obbligo del datove di lavoro al risarcimento del danno deriva,nte al lavoratore peo:-omissi�oni contributive, quando l'automati<smo delle prestazioni non sussista (come nell'assicurazione i.v.s.). TaJLe secondo �Comma dell'w-t. 2116 c.�c. � una tiptca norma di � chiusura � del sistema. Essa esplicitamente prevede che tra le varie forme di previ>denz�a ed assistenza (assiCIUrazioni sociali obbJ.igato!de) v�e ne possa essere qua10UIIla non assi.Jsti.Jta dal :pdnci.Jpio del!l'automatismo delle pTe.stazioni, e fa sail.va La posiztone del lavOII'atore con �la responsabHit� del datore di il.av�oro per le om1ssioni contributive. La Cassazione in tUJtta la motiVlazicme della sentenza, non solo ha accuratamente ignorato questo secondo �Comma delll'art. 2116 c.c., ma si � anche posta in conJ1rasto con ,lo stesso .svoLgendo una serie di aJrgomentazioni in 1156 RASS.EGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'Intendenza di Finanza il 15 novemlbre 1942; che, [poich� l'Amministrazione delle Finanze sosteneva di avere effettuato il versamento dei contributi assicurativi, eSJSa Gioodano, avendo :raggiunto il minimo contributivo richiesto [per legge, aveva diritto alla ll.iquidazione della pensione, e di >Conseguenza �chiedeva che venisse ll'iconosciuto tale diritto e che l'I.N.P.S. :foSISe 1condannato al /Pagamento dei ratei di [pensione SICaduti dall'epoca in cui aveva [ptresentato domanda di liquidazione. L'I.N.P.S. resisteva alla domanda e ,deduceva che la Giordano non aveva diritto alla liquidazione della /Pensione, non risultando mai V&Sati p:resso esso Istituto i contributi assicurativi :relativi al periodo dal 15 novembre 1942 al 31 marzo 1943, come mevinceva dalle stesse ammis1sioni dell'Intendenza di Finanza, edl essendosi ormai prescritto il diritto dell'assicurata ad ottenere il dU[pltcato della tes1sera assicurativa relativa a detci contributi. L�e due cause erano :riunite per ragioni di connessione ed all'eS!i.to dell'istruttoria il Tr:Lbunale di Potenza, con sentenza del 17 giugno 1969, ac.coglieva Ila domanda proposta da]]a Gi011dano contro il'I.N.P.S., condannando quest'ultimo al pagamento dei ratei di pensione decorrenti d:al 1� novembre 1960. Osservava il Tr1bunale ~che, al momento della [pl'esentazione della domanda, la Giord!ano aveva maturato tutti i requiJS!i.ti prescritti /Per la liquidlazione della pensione, ossia �COIIJIPimento d'el 55� anno di et�, de- base ail!1e quali dovrebbe escludersi �che vi possa �essere, o vi possa essere stata, qualche forma di assicurazione socia�le obblig,atoria non assistita daill'automati �smo delle prestazioni. T~esa all'affermazione dell nuovo pri>ndpio, la sentelllZa si � po1aTizzata sul fatto �che (L'I.N.P.S., nehle sue dif.ese, aV'esse par>1ato di � iscrizione � nell'assicurazione i.v~s., � i>stituto �, q'lllesto, o ~concetto, cui J.a legge, affanna la CSJSSazione, f.a .riferimento in varie norme (che �l'I.N.P.S. aveva. citato), ma tutte detta>te a fini particolari, mentre di taJ.�e � iJsCTizione � � non si rinv.iene in a(J.C'Uina altra parte de11a normativa riguardante 1'assicm.azione i.v.s. una qualsiasi definizione o regoilamentazdone �. Sembra P�er� che (J.'mdagine della S>UJprema Corte si si�a a que>sto punto svi-ata, >Soffermandosi pi� sultLa denominazione formail�e da attribui<rsi al fatto costi>tl.lJente l'inizio del(J.'assicurazione, ,che non suJ. fatto conCTeto in cui tale inizio si sostanzia, faJtto .che � ~costitui.to dalil'effettivo v�ersamento dei oon tri>bwti, a cominciare dal) primo, come � da>to desu;mere, olJtDech� daHe sin gole disposizioni di cui si � detto, che parlano di iscriz.ione nehl'assicu;razion�e (quelle che la sentelllZa ha minilmizza�to), da(J.tle norme fondamentali e pi� deciiSive in base aiUe quali � sta>to sempa:-e ooncotrdemente affermato il I[)!I'in cipio del non automatismo deHe prestaziOIIJ.i neH'a�ssicu;razione i.v.s. e, cio�, non solo dallo stesso art. 2116 c.c., ma anche, ora, da(J. citato e gi� trascritto art. 40 della le,gge 30 apTile 1969, n. 153. Gli inoonvenien>ti derivanti dal non automatismo, che La Cassazione ha addotto a conforto deUa te>si delil'automatismo, sono eliminati dailila di�spo sizione co:ntenuta nel se�condo comma dell'art. 2116 c,c., e cosi anche la PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1157 corso dal termine di almeno quindici anni dall'inizio dell'assicurazione e versamento del mmnm-o minimo dei contributi; che, su questi ultimi due punti, non poteva !POrsi in dubbio che l'assiicurazione era iniziata il 15 novembre 1942, allorch� la Giordano aveva iniziato a lavorare alle dijpendenze d'ella Intendenza di Finanza (il 'che era JPadfico fra tutte le parti), indipendentemente dalla questione del vex~samento dei contributi, per l'automatismo assicurativo vigente anche in matm-ia di assicurazioni per invalidit� e vecchiaia, e non .poteva ugualmente porsi in dubbio che al novembre 1957 (epoca in �cui la Giordano aveva raggiunto 1co~ l'et� pensionabile 'come i quindici anni .dall'inizio dell'a:SIS1curazione) l'attrilce aveva uguaLmente realizzato anche il terzo requisito, avendo versato a quell'epoca (sempre indipendentemente dai contributi relatilvi al servizio pa:-estato presso l'Amrrnini:strazione delle Finanze e con riferimento ai SJOli �contributi vemati durante il servizio !Pirestato alla dipendenza dell'I.N.P.S.) 399 'contributi in luogo dei 364 sufficienti in forza delle rdisciJPHne transitorie 'contenute nell'art. 25 della leg;ge n. 218 del 1952. Tale decisione, a seguito di aPIPello dell'Istituto, era confermata nella Corte di Potenza �con sentenza 17 novembre 1970. Osservava fra l'altro la Corte che il ,punto centrale della controversia era quello relativo all'inizio dell'a:sstcurazione, negando,si dall'I. N.P.S. �che :POtesse tene11si �conto del servizio ptrestato dalla Gior:dano ventilata illegittimit� costi<tuziona1e (del.Joe nonne daLLe quaili si rdcava il principio del non automatismo), illegittimit� costituzionale formaQmente eccepita dal Procuratore Gene'l"a1e in udienza (H che vuoil. dil'le che iii. Procuratme stesso escludeva l'a:utomatiSIIIJ:o), eccezione questa che la Cassazione aveva ailtra volta dkhila:rata mani:i)estamente inrfonda�ta, argomentando, tra l'a,ltro, proprio in base alla disposizione oo!!litenruta nel sec<mdo comma dell'art. 2116 c.c. (Cass., II, 16 luglio 19�6,9, n. 2629, Foro it., 1970, I, 272). Anche questa voLta la Cassazione ha dichiwato manifestamente infondata l'eocezdone di iHegittimit� costituzionaJ.e, ma swlla base della divel'ISa affermazione de'l.l'automa�ti<smo delle pre,stazioni anche ne!l.I'assi.curazione i.v.s. � vero che 1a sentenza emessa dalla Cassazione in que,sta causa � favo revole all'Amministrazione, datri.ce di lavoro dell'attrice Giordano; ma di tale ris,ulta.to non ci si pu� ra:ii.Jeglra:re troppo. Neil. controri�corso, in data 14 aprile 1971, l'Ammi�ni,strazione, pur affeirmando di av�ere a suo tempo v�ersati i oontri!buti e di avere fo;rnito neLLe pTecedenti :Basi del giudizio vari elementi proba:toci, anche documentali, a confaTto di taile sru.a aff.ermazione, in base ai quali elementi av;eva anche �chiesto all'I.N.P.S. H dupUcato della tessera, :rtcMesta cui l'Istituto aveva opposto la inte!l"ve�nuta pres�cdz-ione, ha eccepito anch'essa la pTescrizione di ogni di!l'i.1Jto �che la GioTdano potesse vantare ex art. 2116 c.c., nei. riguavdi di essa A.!mmini�strazione, per il bl'leve periodo di �servizio, come avventizia, prestato dal 15 novembre 1942 al 31 marzo 1943 presso l'Intendenza di Finanza di Potenz,a. All:lora, infatti, la giurisprudenza aff.e'l"ffia�va i�J. pil'ilncipio, di oui alila citata sentenza Cass., II, 2 g.ermaio 1968, n. 4, deilla decortrenza �::: ,. ;: i: ,, ...... 1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in relazione all'art. 360 n. 3 >C.[p.�C., lamenta >che la Corte d'aa;J~Pello, considerando >Che, in virt� della sua � obbligatoriet� �, sancita dall'art. 37 del il".dl.l. n. 1827 del 1935, l'assiOOJrazione per l'invalidtt� e ila vecchiaia sorge ope legis per il fatto stesso <dell'esistenza del rapJPorto di lavoro, abbia ;ritenuto ohe il requ�JSlito dell'anzianit� assicurativa poSISa consiJdlerarsi suSISistente anche quando non si sia fatto luogo al pagamento dei �contrLbuti, e, <Cio�, anche quando il lavoratore non risulti iscritto nell'aSIS1curazione .gene~rale obbligatoria. N� dal carattere obbligatorio dell'a.Siskurazione per l'invalidit� e la vecchiaia, n� dal principio �della sua ~costituzione automattca pu� discendere la �onseguenza che il requis:ito dell'anzianit� assilicurativa prescinda dall'effettivo versamento di almeno un contributo, pel'lch�, aJdl avviso del ricorrente, quando, >come nel �caso dell'assi:curazione invalidit� e vecchiaia, non vige fjper i rap[porti anteriori alla ,sua poi intervenuta estensione anche a tal �caso) il [principio deU'automatilsmo delle prestazioni, non pu� farsi luogo alle jprestazioni se non risultano regolarmente ade:Ill!Piuti dal datore 'di lavoro ,gli obblighi che valgono a costituire in testa al lavo;ratore i .requisiti richiesti <hl:lla tlegge per la CQI[lCessione dellle !l,)lreiS!tazioni; sic,ch� quandio la legge jprescrive che l'assicurato debba far valere, unitamente all'et�, i ;requisiti dell'anzianit� assicurativa e di un certo numero di contributi, tali II'equisiti devono eSISie~re �concretamente e non solo asrtrattamente !POsseduti, e ad essi deve colt'lri:Sjpondere un effettivo adempimento degli obbltghi gravanti sul datore di la>Voro; ~con la conseguenza che, in tal ~caso, anzianit� assicurativa non pu� che significare anzianit� di iscrizione nell'aSIS1curazione obbl1gatoria, a prescindere dalla insorgenza autoonatica o meno del rapp>orto assikurativo. Il ricoil'lrente ]stituto afferma, inoltre, >che anche da varie diSIIPosizioni normative si desume >che, :parlando di anzianit� o requisito assicurativo, il legislatore aibbia inteso riferirsi ad una effettiva iscrizione dell'assicmato nell'ass1curazione (e quindi ad un effettivo versamento dei ~contributi); tali l'art. 63 del il".d.l. n. 1827 dlel 1935, 1che, sia pure ad altri fini, autenticamente interpreta l'eSjpressione �periodo di assicurazione � >come � periodo intercorrente tra la settimana cui si rife:rislce il primo >Contributo e la data in ~cui l'assicurato ecc... �; l'art. 25 della legge n. 218 del 1952, �che !PaiTlando di � anzianit� di iscrizione �, sti. ;riferisce chiaramente e identicamente all'anzianit� assicurativa; l'all't. 156 d!el r.d.l. n. 1827 del 1935, facente riferimento all'inizio dell'assicurazione e a .contributi effettivamente vet'!sati; l'art. 49 della legge n. 153 del 1969, 1che fa rife~rimento a � periodi di isc:rizione nell'assicurazione �; l'art. 22 della legge n,. 1047 dleli 1957, anch'esso riferentes.i al requisito dell'anzianit� assicurativa ,come � anzianit� di iscrizione "; e, anche sulla ~corta ,di ~citazioni dottrinarie e di indirette al'lgomentazioni tratte d!a sentenze di questa Corte, ribadiSice che quando la legge (parla di an 1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO in relazione all'art. 360 n. 3 c.p..c., lamenta che la Corte d'awello, considerando 'che, in virt� della sua c obbligatoriet� �, sancita dall'art. 37 del il",dl.l. IIl. 1827 del 1935, l'assioocazione per l'invalidit� e J.a vecchiaia !Sorge ope legis per il fatto stesso dell'esistenza del rli!PJPOrto di lavoro, abbia il"itenuto che il requisito dell'anzianit� assicurativa IPOSISa consildlerarsi sussistente anche quando non si sia fatto luogo al pagamento dei �contributi, e, cio�, anche quando il lavoratore non :risulti iscritto nell'assicurazione genell'ale obbligatoria. N� dal carattere obbligato: rio dell'assilcurazione per l'invalidit� e la vecchiaia, n� dal !Princtpio della ISIUa �costituzione automatica pu� discendere la conseguenza che il requisdto dell'anzianit� arsstcu:rativa !P!l'escinda dall'effettivo versame~ to di almeno un contil"ibuto, ;pevch�, aKll avviso del ricorrente, quand'o, �come nel �caso dell'aiSSii:cu:razione invalidit� e vecchiaia, non vi,ge ~per i raworti antell'iori alla ,sua poi intervenuta estensione anche a tal ca�so) il principio dell'auto.matilslmo delle p!l'estazioni, non !PU� farsi luogo alle [Jtl'estazioni se non risultano regola!l.'ttnente ademtPiuti dal datore di lavoro gli obblighi che valgono a costituire in testa allavoil"atore i requisiti il'ichieSJti dalla ll.egge per J.a cOIIlcessdone delile 1p1re!Stazioni; sicch� quando la legge !Pfretserive 'che l'assicurato debba far valere, unitamente all'et�, i requisiti dell'anzianit� asSii:curativa e di un certo numero di contributi, tali il'equiiS'iti devono essere concretamente e non solo aSitrattarnente !POSSeduti, e ad essi deve C'OLt'll'i:spondere un effettivo adempimento degli obblighi gravanti sul dlatore di larvo:ro; �con la conseguenza che, in tal �Caso, anzianit� aSISiicurativa non pu� che significare anzianit� dii isCtrizione nell'asstcurazione obbli:gatoria, a !PI'e:scindere dalla insorgenza automatica o meno del Ta~P~Porto a,ssiLcurativo. Il ricoorente ]stituto afferma, inoltre, �che anche da varie disposizioni nol'lmative si desume �che, parlando di anzianit� o requ~s:ito assicurativo, il legislatore aibbia inteso riferiil".si ad una effettiva ~scrizione diell'aSISicmato nell'aSISicurazione (e quindi ad un effettivo versamento dei 'contdbuti); tali l'art. 63 del il".d.l. n. 1827 id!el 1935, tche, 1sia !Pure ad altri fini, autentkamente intel'!Preta l'e~essione � !periodo di aJSisicurazj. one � 'Come � periodo intwcorrente tra la settimana ,cui si riferisce il primo �contributo e la data in �cui l'assicurato ec.c... �; l'art. 25 della ;i non legge n. 218 del 1952, che parlando di � anzianit� di i.SICirizione �, sti riferrnato risce chiaramente e identicamente all'anzianit� assicurativa; l'art. 156 il suo d!el r.d!.l. n. 1827 del 1935, facente ri.ferilmento all'inizio dell'asskura :per il7.r,d. 28: zione e a .contr~buti effettivamente versati; l'art. 49 della legge n. 153 zione d~ del 1969, �che fa riferimento a � periodi di ilsc['izione nell'assicurazione �; ssrouraZl! l'art. 22 della �legge n. 1047 dle/JJ 1957, anch'esso riferentesi al requisito �, prevl dell'anzianit� asskurativa �come � anzianit� dii ~scrizione �; e, anche ll'igua.rd~ sulla !SCorta di dtazioni dott:rinarie e di indirette al'lgomentazioni tratte �ativo. : ~li dii\es~J d!a .sentenze di questa Co:rte, ribadi:SICe �che quando la legge (parla di anff3.1tto in tsa � stl 1162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il diritto a (pensione) altro non''sia che il raworto assicurativo o l'assicurazione. Quando, rpe:t'lci�, la ll.legge ne richiede JUna durata milnd.ma, la data iniziale di questa non (potr� essere ,che quella di nascita del l"Bl.P!POrto. In proposito � [pLrincipio [p!ressoch� pacifico in giuri~udenza e in dottrina (d'altronde fatto [p!roprio dallo stesso Istituto ricom-ente, uno dei �due egregi difensori ldlel quale � autore, in sede scientif~ca, di una sua completa e rigorosa dimostrazione, .pubblicata nella Rivista ufficiale dell'Istituto) che anche nell'assicurazione per l'invalidit�, la vecchiaia e i superstiti (come in tutte le altre fo:mne di assi�curazione obbligatoria) il rappoo:to assicurativo sOl'!ge automaticamente col verifi�arsi ~ei ~requisiti :soggettivi e oggettivi al cui :ri�correre la legge ne subordina l'esistenza, e cio�, in definitiva, �col venir in essere del raiPporto di lavoro, senza che all'uopo :rilevi alcuna manifestazione di volont�, o mera attivit� ,che sia, del datore di lavoro e dell'Iistituto, quali la richiesta o il rilascio della tessera assicurativa (Ca&S., 12 settembre 1970, n. 1413;. 15 luglio 1969, n. 2604; 21 aprile 1961, n. 899). Invero, i vari adein(pimenti posti dalla legge a �carico del datore di lavoro o degli Lstituti assicurativi non sono fatti costitutivi del ra;pporto assicurativo, ma attengono soltanto alla sua attuazione. Cosi, la richiesta di tessera assicurativa da parte del datore di lavoro � una semG.J[ke modalilt� per l'esecuzione del di lui obbligo di Vlel"Sare i contributi assicurativi mediante l'a!PIPlicazione delle apposite marche sulla tessera, obbligo sussistente gi� prima di tale formalit�, dato che il datore � r~onsabile di omesso versamento dei contributi anche se non abbia ricevuto la tessera; e, �correlativamente, anche il rilascio della tessera dia parte dell'Istituto noli ha effetto costitutivo di quel ([p!reesi!stente) obbligo, e non rientra, dunque, nella categoria degli atti amministrativi di ammissione (cui istituzionalmente � riconnesso un effetto del genere), a differenza di quanto avviene per l'assicurazione facoltativa o per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in cui, invece, l'atto dell'Lstituto (iscrizione .del richiedente e rilaSJcio del libretto: r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, artt. 56-59) � costitutivo dlel rapporto assicurativo, �che prende data appunto da esso. N� alcuna interferenza �col ;princ~io dell'automatismo dell'assdcurazione ha quello dell'automatismo delle [p!restazioni, nel senso che, ove manchi quest'ultimo, manchi anche il primo, con la conseguenza che, essendo pacifico 1che detto automatismo delle prestazioni non era appUcabile all'assicurazione per l'invalidit� e la vecchiaia (fino a quando non � stato eS[p!ressamente introdotto anche per essa dall'art. 40 della l. 30 aprile 1969, n. 153, p�eraltro suocessiva alla instaurazione del rap PARTE I, SEZ. IV, 'GIURISPRUDENZA CIVILE 1163 porto di cui � causa), ne derivi la impossibilit� dell'insorgenza automatica di tale aiSISicurazione. Infatti il princ1pio, posto in via generale dall'art. 2116 c.c., che le prestazioni !l�"evidenziali sono dovute al lavoratore anche quando il datore di lavoro non aibbia coorisposto i contributi dovuti, vale a dire il principio per cui non esiste un lt"apporto sinallagmatico fra ve<rsamento d~i contributi ed erogazione delle pcres.tazioni, presuppone soltanto 1che il 11"8JIPIPOrto di assicurazione esista, ma [Ihl'escinde del tutto dal modo in 1cui sia venuto in essere: se detto raPIPorto gi� esiste (quale che sia il suo fatto genetico: una manifestaizone di volont� delle parti di esso, ovvero il mero verificall1Si dei requisli.ti d!i legge) � il'irilevante, rpe,rch� si abbia il diritto alle prestazioni, l'avvenuto versamento o meno dei contrli.buti. Dunque -come � stato esattamente ossel'Vato (e come, d'altronde, questa COI'Ite ha gi� affermato nehla cit. sen:t. n. 899 del 1961) -non solo l'automatistmo delle (prestazioni non !l�"esuprpone necessariamente la costituzione automat~ca del r8J1P1Po:rto assicurativo, ma tale costituzione !PU� avvenire automaticamente anche se nOII!J esista iL'automatistmo dellle !Prestazioni: il che si verificava, appunto (nell'epoca che interessa ai fini della presente controversia) per l'assicurazione invalkl, it� e vecchiaia. Occorre ora esaminare se alla conclusione cui si � cosi pervenuti, che l'insoil'ge~re del raworto assicurativo si identifica con quello della costituzione del raPIPortO di lavoll"o, e che da tale momento, pertanto, p,rende dlata l'anzianit� assicurativa it'ichiesta dall'art. 9 del r.d.l. 14 B~Pil"ile 1939, n. 636, non osti quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge. Illl"icorrente !Sii richiama, innanzi tutto, all'a~rt. 63 del r.d.l. n. 1827 del 1935, il quale forn~ebbe un'intet'(pl'etazione autentica dell'esp~ressione c periodo di assicurazione � nel senso che per tale debba intendell1Si c il periodo intoocoorente tra la settillllana cui si riferisce il primo contributo e la data in �cui l'assicurato ha acquisito il diritto alla liquidazione della pensione �. Ma tale disposizione, come d'altronde lo stesJso ricol'irente non manca di ammettere, � dettata ad altri particolari filni, e do� per il calcolo deilla pensione, e non pu� trarsene, dlwnque, un principio generale, valevole anche per ipotesi gi� disciplinate dalla .stessa legge nelle disposizioni che precedono questa. Non 1Si riesce, poi, a vedere pe~rch� detto pll"imo versamento debrba -come il ri�corrente sostiene -identificarsi con il':Lscrizione nella as1sicllirazione obbHgatocia, da nessuna norma in qualche modo disciplinata, e 1Come possa, quindi, valere a determinare l'inizio dell'assicurazione. 1164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Con dgual'ldo, appunto, a tale � iscrizione �, il ricorrente asiSUllle ohe, J:'I�.fel'endooi l'art. 2,5 della l. 4 aprile 1952, n. 2'18 ~che fissa in via transitoria i requisUti ridotti di contribuzione) al requisito, che laSICia fermo, della � anzianit� di iscrizione �, questa e l'anzianit� assi curativa rsono identi!ca �cosa; e richiama all'u~o altre norme (art. 156 del r.d.l. n. 1827 del 1935, peraltro in�sistente; art. 49 della l. 30 apri le 1969, n. 153, dl'lca i contributi fig1.lll'ati'Vi per eserrcizio militare; art. 22 .della l. 26 ottobre 1957, n. 1047, e 18 della l. n. 613 del 1966, che estendono riS~Petti'Vamente ai coltivatori di!retti, me7/zadri e coloni ed ai !Piccoli commercianti l'assicurazione obbligatoll'ia) le quali parlano di anzianit� o periodi di iscrizione. Ma di questa � ilsc:rizione �, oocasionalirnente e ai fini d~l tutto particolaJri menzionata dalle rcitate norme, non si rinviene in alcuna altra a;mrte della normativa rriguarrdante l'assicurazione per l'invalidit� e la vecchiaia una qualsiasi definizione o r:regolamentaizone: neppure il rregolamento n. 1422 del 1924, �che si sofferma a disci[plinare minu ziosamente vari aspetti di detta aiSSiicW-azione, :lira cui quello (unica mente in connesstione roconologica e funzionale al quale ci si potrebbe aspettare un'attivit� di iscrizione) della emissione delle tessere e del � vel'lsarmento dei rcontributi mediante l'B~ro>osizione delle marche (Titolo IV, artt. 39-53), se ne OOCUIPa affatto, sebbene regoli l'iscrizione, la relativa domanda e i rconri~nti effetti dguarrdo dell'assicurazione. facoltativa (Titolo VI, art. 56 e segg.). Da rci� non ,pu� che trarrsi la conseguenza che non ;prevedendo la legge, pre1r l'assic~one oblbUgatoria, aLcune forme di i�scrri71ione (a differenza di quanto a�ocade per la facoltativa, nella quale anzi, come rsi � ,gi� detto, l'atto della isc:rizione assume valore costitutivo), la men zione �che di essa spOil'adicamente vien fatta (d'altra [parte in normne particolarissime e in nessun modo connesse alla discilplina dell'insor genza del :rapporrto assic1.lll'ativo e del requisito assilcurativo) con ogni ;probabilit� rsi rlferisce ad! un atto !(J>1.lll'amente interno dell'I!Stituto, privo � di ogni rilevanza a livello dell'orrdinamento generale (rilevanza che non potrebbe �certo essergli attribuita -quanto meno allo rspeciftco scopo in esame -da quella occarsi.onale menzione). L'iscrizione, 'Viceversa, era prrevirsta e discilplinata allol'ICh� l'assi curazione per l'in'Validit� e la vecchiaia era organizzata m basi mera mente facoltative (l. 17 luglio 1898, n. 350, spec. art. 6; l. 30 maggio 1907, n. 376, spec. art. 13); ma, resa quella assricuraziqne obbligatoria dal d.Ugt. r21 aprile 1919, n. 603, dii iscrizione pi� non si ebbe a par lare, se non in ~relazione alla disciplina (aJrtt. 35 e 36) della particolare posizione di coloro che erano gi� iscritti alla allora Cassa nazionale PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE di pTevidlenza : dal che si trae ulteriore conferma che la �SCJ:'!izione ha silgnifi�cato solo in regime dii. assicurazione facoltativa, mentre !Pea.�e ogni ;ragion d'esse;re e. ove di fatto esista, .gimidtco valore in :regime di assicurazione obbligatoria, La neiSISuna illlCidenza sulle posizioni soggettive dell'assicurato di una eventuale �sorizione rche venga effettuata da :parte dell'Istituto lP& sue finalit� interne e meramente organizzat~ve resta inoltre avvalorata dalla �COllJSidlerazione che, identifilcandosi tale i:sctrizione -secondo il preciiSo assunto dell'Istituto II'icol11"ente -col veil'Salilento del primo contributo, essa potrebbe avvenire solo vario teiiliPO dopo tale momento (che oorebbe, poi, il momento iniziale detrassicurazione), e cio� sol quando venga versata presso gli uffici dell'Istituto la tessera con le marche applicatevi: solo allora, infatti, l'Istituto ha la [possibilit� d'i rilevare la data del primo vel'!Samento, con l'inaccettabile conseguenza che l'atto che si vortrebbe genetico del rapjp01'1;o verrebbe .posto in es�sere molto tempo rdO(po il momento che si aSISUillle iniziale del rapporto stesso. Ove, {Valtronde, si accogliesse la tesi sostenuta dall'IISJtituto, la sussistenza del :requisito assicurativo (e, quindi, S!Pesso anche la sorte del diil'itto a pensione, da quella condizionato) ver:rebbe fatta d!ijpendere dal caJsuale e formalistico evento del ve;rsamento di anche un sol rcontrilbuto in una rcerta data, sd che, a !Parit� d'i situazione d!i. obbligo da (pa[l'te del datare di lavoro, il lavoratore maturerebbe o meno il requisito dell'anzianit� assicU[l'ativa a seconda che tale obbligo sia stato o meno tempestivamente (ed anche se mediante a!PIPosizione di una sola marca iniziale, tSeffi[p[l'ech� si sia in un secondo momento completato il <requisito contii'ihutivo) adempiuto. Di pi�, il richiede;re �che, eome conclusirvamente si afferma nel ricorso, il requisito dell'anzianit� assicurativa debba trovare effettivo riscontro negli adempimenti del datore di lavoro coffi[porterebibe, :lira l'alrtro, che in caso di complleta manrcarnza del requisito contributivo {per omissione di vemamento da parte del datore di lavoro) il :requisito aJSsrircuratiivo (do� il [periodlo minimo di assicurazione) non !POtrebbe mai sussisrtere, in quanto marncherebbe sempre un suo momento iniziale; �Con l'assurda conseguenza che IPUT dopo l'introduzione del !P<rindpio dell'automatismo delle prestazioni anche nell'assilcurazione invalidit� e vecchiaia (all"t. 40 della l. 30 ap[l'ile 1969, n. 153, cit.) questo non potrebbe, in prratka, funzionan!, perch� comunque mancherebbe il <requilsito assicurativo, non avendo mai potuto iniziare a decor<rere (rstante il mancato vell'ISiamento tdL almeno un �contributo iniziale) il periodo di assilcurazione. U66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tale evidente disparit� di trattamento ha indotto il Pubblico Ministero (�che muoveva dal !Pl'esuppOISto 1che il requisito dell'anzianit� assi!cll.l'!ativa dovess:e essere inteso nel senso sOI'>tenuto dall']jstituto riCOl'lrente) a sollevare questione di illegittimit� costituzionale dell'all"t. 25 del d.l. n. 636 del 1939, che quel requisito pone, e dell'art. 25 della l. n. 218 del 1952, che lo a:ichiama nel far rifell"imento all'anzianit� di iscrizione, (peli." contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. Vicevel'ISa, per quanto Sii � detto, l'inte:qpretazione di dette no'l'tme da a�ccogliell"e � quella oppOI'>ta, sicch� vien meno il !PI'6SU(p[posto su cui l'eccezione �di incostituzionalit� si fonda, la quale deve quindi ritenersi manifestamente infondata. Non senza, pell"altll"o, rilevM"e che, cosi intesa, �la norma appare in M"!Inonia, e non in �contrasto col dettato co-stituzionale, onde ulteriOII."e conforto si trae alla sua intei"ptretazione nei vilsti sensi dal canone oocondo 1cui, nel dubbio, una nocma va intex: pretata nel senso che ne ,comporti la �conformit� alla Costituzione, !Piuttosto 1che in quello 'che ne possa far sospettall."e l'incostituzionalit�; In definitiva, � l'iscrizione � di cui talvolta padano le legigi !Previdenziali pu� intendel1S1i. se mai riferita al caso normale, fiisiologko del regolall"e inizio del pagamento dei contll"ibuti, che d� modo poi all'Istituto, allorch� venga in !POSSesJso della tessera su cui sono state applicate le !Pil'.escritte an.aJ."che, di eventualmente annotall"e (comunque 1con :proprio atto intell."no, privo dii efficacia esterna, ossia di ogni incidenza 1sulle !POsizioni soggettive dell'assicurato) la data in cui risultano iniziati i voosamenti. Ma l'obbligo �contributivo � indipendente da tale � iscrizione � (�come fatto palese dai casi dd omiSISiione), il che vale a dire che la � ,data iniziale dell'assicurazione �, di cui al dt. art. 9 del ll'.d.l. n. 636 del 1939, � quella del venir in essere dei presupposti di fatto �cui l'ol1dinamento riconnette la nascita del rapporto assicocativo, data �che, nella normalit� dei casi, potr� anche coin�cidere con quella della eventuale iscrizione, ma che comunque non � da questa in alcun modo condizionata. La censUJI"a [pl"incipale �, dunque, infondata; ed altrettanto lo � quella ,subordinata, dato �che, p& .quanto gi� sd. � detto, nessuna ll'ilevanza pu� riconoscer& alla menzione della � anzianit� di iscrizione � contenuta nell'art. 25 della l. n. 218 del 1952, sia consild&ata in s� e per s�, ,s[a sopratutto, inquadll."ata, �come meglio si conviene, nella generale regolamentazione del requisito in discUJs:Sione: requisito che, dunque, anche in 1caso -1come si v&i.fica nella IS!Pecie -di applicazione della disciplina transitOII."ia dei minimi di �contribuzione, da essa nortm.a il"ecata, non !PU� non trovare il 1suo momento iniziale in quello del �costituirlsi del rapporto previdenziale, e non in quello di uria pretesa e non meglio identificata iscrizione. -(Omissis). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1167 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 apl'ile 1974, n. 1195 -Pres. Saja Est. Caleca-P. M. Antoci (coni.) -Amminisrtrazione provinciale di Messina (avv. Moschella) c. A.N.A.S. (avv. Stato Gio11gio Azzariti) ed altri. Espropriazione per pubblica utilit� -Immobili della 'provincia assegnato ad Istituto tecnico agrario -Spettanza dell'indennit� di esproprio e del risarcimento del danno per occupazione. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 52; l. 15 giugno 1931, n. 889, artt. 23 e 24). Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� -Edificabilit� del suolo ~ Criteri per la determinazione. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� per esproprio parziale Incremento di valore derivante dall'esecuzione di opera pubblica - Computabilit� e limiti. (1. 25 giugno 1865, h. 2359, artt. 40 e 41). Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� per esproprio parziale Danno derivante alla parte residua da limitazioni legali della propriet� -Non computabilit�. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 46). Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� per esproprio parziale Danni dall'opera pubblica -Computabilit�. (l. 25 giugno 1865, n. 2.359, art. 46). Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� per esproprio parziale -_ Spesa per la recinsione del fondo residuo -Noncomp utabilit�. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 41). Allorch� vengono espropriati per pubblica utilit� 1dei terreni che, appartenendo ad un'Amministrazione provinciale, siano stati da questa destinati ad azienda agraria di un Istituto tecnico agrario (legge 15 giugno 1931, n. 889 ), l'ente territoriale � titolare di tutti i diritti dominicali relativi all'immobile e alla sua attrezzatura, compreso auello di pretendere P-all'espropriante il pagamento dell'indennizzo per l'esproprio nonch� il risarcimento dei danni per il protrarsi dell'occupazione (1). (1-6) La prima massima costituisce l'esatta appli.cazione del prinmp~o contenuto !I1ell'a.Tt. 52 delJ.a legge n. 2359 del 1005, secondo cui l'espa-opriazione � pironunz~ata contro hl proprieta.Tio ,e tutti i di:riltti spetta!I1ti a terzi 1168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n carattere edificatorio di un suolo pu� essere desunto da un complesso di qualit� obbiettive ed univoche quali la facilit� di accesso ad esso, l'esistenza .di vie pubbliche e collegamento con vicini enti abitati, edificazioni gi� iniziate nella zona, la presenza di servizi pubblci necessari alla convivenza civile (2). Nella determinazione dell'indennit� spettante per l'espropriazione parziale di un terreno perch� sia possibile detrarre dal valore dell'area l'incremento ad essa derivato dalla edificazione dell'opera pubblica oc_corre che si tratti di incremento speciale ed immedliato, mentre nessuna detrazione � possibile quando il vantaggio sia generico e comune a tutti gli inte_ressati (3). Nell'indennit� di espropriazione non possono essere compresi i danni derivanti dalle ltmitazioni legali della propriet�, anche se quest'ultime si rendono applicabili in conseauenza della destinazione ad opera pubblica dell'area espropriata (4). I danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto in conseguenza di un'opera pubblica (costruzione di una strada in rilevato con conseguente difficolt� di accesso per la propriet� restante) vanno tenuti in considerazione nella determinazione dell'indennit� spettante per l'espropriazione parziale del fondo (5). La necessit� di recingere il fondo residuo, onde impedire l'intromissione di terzi non -pu� essere rapportata con nesso di causalit� diretta all'evento dell'espropriazione per la costruzione di una strada e la relativa spesa non va computata nell'indennizzo (6). (Omissis). -L'Amministrazione provinciale di Messina, con il primo mezzo di ricooso, denuncia la violazione degli artt. 345, 112, 324, 360 n. 3 e 5 c.p.c., 2009 c.�c., sostenendo che la Corte di merito av:rebbe sull.'hnmobile vanno esercitati sull.'dndennit�. Infurtti la provincia essendo propdetaxila dell.'immobi<le .e de:lJ.'attr�ezZJaJtura ivi coJ..I.ocata �era abilitata a pretendeil1e l'intero indemtizzo saJ.v�a l'azione degll.i eventuaili aventi dWirtto sull'indennizzo medesimo. Sul principio contenurto nella seconda massima la .gimisprudenza � costairlite: da ultimo v. Cass. 22 gennaio 1974, n. 172, iJn questa Rassegna, 1974, I, ove richiami. � � Ber una esatta puntuaUzzazione suJ.la nozione di � incremento speciale ed immediato � di cui aJJ.a terza massima v. Cass., 19 novoembre 1.973, n. 3095, in questa Rassegna, 1974, I, ove richiami. Sul�la quM'ta massima v. in senso conf. Cass., 9 ottobre 1�972, n. 2936; C'ass. 24 ottobre 1968, n. 3458; Cass., 15 novembre 1967, n. 2739, in Foro it., 19<68, I, 72 con nota di V. A. la cui critica � superata dalla Corte cost.,'22 giugno 1971, n. 133, in Foro it., 1971, I, 1777 ove richiami. Pm tra.ttandosi di aff.ermazione ormai .costante nell.a giurisprudenza (d�a uLtimo v. Ca.ss., 15 mag,gio 1971, 1404, in FCYI'o amm., 1972, I, I, 89 oVIe PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1169 dovuto dichiarare inammiJSsibili il motivo dii appello con il quale era stata contestata la legittimazione della Provincia a chiedere l'indennizzo per il periodo di OCICUiPaZiione legittima del SIUOlo a"'PPI'O{Pl'iato nonch� il risareimento dei danni jper il successivo !Periodo di occupazione illegittima; secondo la medesima, infatti, la questione anzidetta sarebbe stata sollevata per la \Pl'lili:na volta in a<ppello, in violazione a quanto dis\Posto dall'art. 345, c.{P.c. La CelliSU['a � infondata. L'A.N.A.S., :Contestando il diritto dell'A.nm�niJStrazione ;pro�vinciale a \l)!l'etendere gli indennizzi di cui sopra perch� di tale dliiritto satrebbe stato titolare altro so,gg,etto, ha sollevato una vera e propria ecrce: z;ione, manifesto essendo l'intento di \l)!l'ovocare, con essa; il rigetto delle \Pretese dell� contrOI\Parte. Ora � dia �ritenetre, secondo quanto ~costantemente affermato da questa Corte Suprema che la dils1posizione dii cui al comma secondo dell'art. 345 C.(p.c., non pone nessun. litmite alla prQIPoni:bilit�; nel giudizio di appello, di eccezdoni nuove (salve le 'conseguenze in ordine all'onere delle S\Pese) senza alcuna distinzione tra le varie categorie nelle quali le eccezioni sono inquadirabili. Con il secondo mezzo la ricorrente principale denuncia vio~azione e faLsa �liPIPliicazione degli artt. 22, 23, 24 della legge 15 giugno 1931, n. 889; 144 lett. e dlel t.u. Comunale e !provinciale 3 marzo 1934, n. 383; 1021 e 2909 'c.�c.; 324 tC.jp.'C. in relazione agli artt. 112 e 360, n. 3 e 5 stesso codice. La medesima sostiene che la Corte di merito sarebbe incorsa in ertr�re di diritto allor�ch� ha ritenuto che l'Almm:inistrazione provinciale, selbbene prQIPil'ietaria del Terreno esprOjpTiato, non ave.sse diritto a pretendere l'indennizzo per il \Periodo , di oocwpa:z;ione legittima nonch� il r~SI!Wc:imento dei danni jper il (pel'liod!o di ooc1.l[Pazione illegittima, in quanto tali pretese avrebbero potuto esser fatte valeil'e richiami) i,l,principio contenuto neLla quinta massima '1ascLa perplessi tutte le volte che se ne faccia appll.ioazione a ,situazioni (come quella esamina;ta datlila deoisrone in !rassegna) nelle qua.li, ove hl �compoil'tamento fosse stato posto da un privato, n0\11 darebbe luogo ad a1oun obbligo di indennizzo. Se, infatti, il rprCJIP["ietario ~conftnante innaii.Zla una ,co.struzione e, quindi, priva di aria e luce il fondo findUmo, rpuvch� ila costruzione sia conf()['!Ile alla le.gge, a nessuno veuebbe in mente che H rproprietall'io deH'aJta:-o fondo poss1a pretende!r'e un indennizzo. Non 'Si ~comprende perch�, aLlorch� ilo stesso comportamento venga posto� in essere �daU'Ammini1strazione ,che oos1muisca una nuova orpe'l'a (ad es. una strada, una ferrovia), rta1e 'Pretesa sia II'itenuta leg,i:ttillna. ln gene,rale suJ. prohl�ema VmGILIO, Appunti in tema di responsabilit� deLla P. A. per atti legittimi, d.n questa Rassegna, 1971, I, 767. Esatto, mfine, dJ rpT.incirpio ~enuncLato nelt1a sesta matSsima, su cui non constano precedenti. 1170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dallo � Istituto tecnico a.gtrario CUIPPari �, al medesimo essendo stato assegnato, in permanente dotazione, il terreno anzidetto. Secondo l'Amm.ne !PI"OV.le, i giudici di aa;Jipello, in tal guisa decidendo, aweblbero omesso dii constderare: a) �che le dispo&izioni contenute nella legge n. 889 del 1931 non escludono affatto il didtto della PII."O'VIincia a (pell."cepdire gli indennizz;i in questione, a'P!Parendo chiaro che se gli enti locali sono tenuti a fornilre, [pemnanentemente a;gli Istituti agrari, la azienda agricola, ci� de'Ve eSISere effettuato non l'attrezzatura e la manutenzione della stessa; b) che la � permanente dotazione � non pu� essere mtesa come � estrinsecazione di un diritto JPl'Opll1io � rdi detti Istituti, <con esclusione del prop~rietario dell'immobile. La -censura � fondata. Con gli artt. 23 e 24 della � legge 15 .giugno 1931, n. 889 sul !I'iordinamento della ilstruzione tecnica � non solo � stabilito che <gli enti pubblici locali sono tenuti � a fornire permanentemente i locali ed il relativo arredamento, U matell."iale dlidatti'Co e scientiftco, l'azienda, l'officina o il laboratorio 'convenientemente attrezzati �, ma � anche statuito cile detti enti sono tenuti � ad assumersi ogni altra spesa relativa agli :impianti in ra(p!Porto al ti:po ed alla :liinalit� della scuola o dello Istituto (art. 23) �, nonch� � a p~rovvedere alla manutenzione degli ediftci scolastici, �COIITl[Piresi q�elli per le o:llficine ed i laboratori e quelli dell'azienda agraria, dei relativi ar~redamenti, nonch� del materiale scientid�i!co e didattico (art. 24) �. L'art. 144 lett. F �comma terzo del t.u. della legge 1comunale e provinciale 1934, n. 383, elenca, IPOi, tm le spese olbbltgatOII."ie a �carico della Amministrazione. provinciale � la sommini: Sibrazione, rilscalidamento, proV'V'i!Sta di acqua per gli istituti di tstruzione �. 'I1rattasi di d1SIPosizioni di legge, <che, d!ils1Cilplinandio le attribuzioni delle Provincie nel �CallllG?O della pubblica istruzione per il soddis:faci mento delle esigenze dii quest'ultima, im(pongono alle medesime jpa:rti colari oneri di carattere anche patrimoniale. Ma il <contenuto di cia scuna d!i dette norme non autorizza, affatto,� l'inter[prete a ~ritenere che la Provincia perlda, in relazione a beni che � destinata ad asrsegn.are al funzionamento degli Istituti tecnici agrari, akuno dei [propri dli.ritti dominicali, fra i quali quelli <che .competono ad ogni JPTO[prietario quan do un tel'll."eno dello steSISio venga oocurpato, legitttmamente o illegitti mamente, in vm� di un :pll."oV'Vedimento dell'autorit� ammintstrativa. N� d!a alcuna dii dette nOil'IIIle pu� d:esumemi 1che gli lstituti tecni<C!i, per effetto dell'assegnazione [permanente dell'azienda agraria, swbentrino all'Ente [pl'QPII."ietaTio nella titolariet� di al�cuno dei diritti domintcali del medesimo. Ma l'inte11IJiretazione adottata dai ,giudici di merito, oltre a non trovare fondlamento nelle nOI'Illle <citate, � anche contrastata da al"go PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE mentazri.oni di Oll'ldine logico. Basti, al rigua11do, constderare che la Provi. nJcia, d!apo la destinazione :del rprqprio tenreno ad azienda apola degli !istituti di i:srtruzione tecni:ca agraria e dopo l'approntamento di tutta la n(lcessaria attrezzatura, d:eve �Continuare a provvedere alla manutenzione 1dli tale azienda con conrseguenti ulteriori oneri [pa1Jrilllloniali. Le dis[posizioni di .legge in esame prevedono, quind:i, una �continua ingerenza della Provin�cia nella allllllllini:strazione e nella gestione dell'azienda agraria, �cosicch� agli oneri normali di {Pil"opil'ietaria dei beni dati in d'ota21ione vengono ad: aggiungersi, per i.mpos:i.zione di legge, ulterlori oneri per il sodldi:sfadment!? di interessi di natura pubblica. Deve essere, pertanto, affermato .che, nell'i:(Potesi di espropriazione per pubblica utilit� �di terreni che, di 'Pil"O(P.riet� della Provincia, risu�tino !destinati [pel'IIIl!anentemente a funzionare da azienda agraria di Istituti tecnici agrall"i (legge 15 giugno 1931, n. 889), la Provincia, nc.lla sua qualit� dii prO(Prietaria del terreno e delle attll"ezzatme dell'azienda agraria medesima, � titolare dii tutti i dil"itti dominicali relativi ai beni anzidetti tCOI!llrpreso quello di pretendere, dall'Ente esprO(Pil'iante, il pagamento .di indennizzo per l'occU(Pazione legitttma nonch� il il.'i:saroimento dei danni derivati, nel COil.'so del pll"ocedimento di ~O(Pil"iazione, da una eventuale occU(Pazione illegittima. Alccogliendosi il mezzo in esame, non fa d'UOJPO indugiare srul ter�zo mezzo dell'Almministrazione provinciale adldotto, e 1con il quale la stes" sa, ISempll"e in o:elazione alla quesrtione oggetto del motivo sopra esaminato, denuncia anche la violazione e falsa awUcazione degli artt. 27. e 72 della legge sulle eS(Propo:iazioni; il terzo mezzo, [pertanto, rimane asiSOTbito. L'A.N.A.S., con il rprimo mezzo dlel1SUO ricOil.'so inci,dentale, denun< Cia la omessa motivazione su un punto decisivo della causa e sostiene che la Corte di merito, nel ritenere �che il tei'Il''eno eS(Piropo:iato fo~ dia qualificare edificabile e non ag1rario, non a'V!relbbe 1considerato: a) che iP'rima dell'eSJPII"O(Pil"iazione l'attivit� edilizia del villaggio era stata limitata alle ISitrislce �di tenreno prospicienti la vec�chia strada statale e non aveva mai, in alcun modo, interessato terreni che non fossero contigui alla vectchia strada e �che aVII"ebbero mantenuto la loro d�stinazione agricola; b) che i terreni eSIPrrQPriati jper la ICostll"uzione della variante non erano rproS(PiJCienti la vecchia strada statale n� a1cun'altra strada, ma si trovavano ad una distanza 'SU(Periore alla profondit� della striscia interessata dallo ISVilU(P!PO edilizio. La �censura � infondata. La Corte di merjto � pervenuta al convinc,iJmento �che il tei'II'eno e~propriato aveSISe natura edificabile e non agr:iJcola avendlo considerato (desumendolo dal 1contenuto di ben due il"elazioni 1dli 'consulenza a tecniche di ufficio) �che: a) il tenreno era adiacente ad un villagJgio; b) 1172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esistevano soovizi pubblici essenziali (acqua, luce, fognatura); c) pirima della cootruzione della variante le due particelle catastali, contigue all'abitato dlel villaggio, avevano sulla vec�chia � strada statale 114 � un fronte la11go, r~ettivamente, mt. 150 e mt. 45 onide entrambe le (parUcelle (604 e 7) � risultavano dii immediata accessibilit� �; d) esistevano una stazione .fel'\l"oviaria, una linea di autolbus ed una linea telefon~ca; e) una delle � pa,rticelle �catastali la 7 �, era gi� stata pa!I'zialmente adilbita alla �costruzione di una chiesa e di una scuola ele~ menta~e; f) esisteva una moltepli!Cit� di fabbricati, �destinati tanto a ville quanto ad abitazioni, quanto adi attivit� i:m(plrenditoriali. In tal modo motivando i giudici di merito ha ben tenuto conto di tutti ,gli elementi che, normalmente, fanno qualificare per � area edificabile � un teNeno; e siffatta mot1vazione �, altl'esi, immune da errori di diritto. Infatti, il carattere ediftcatotr.io di un suolo iben pup essere desunto, come ,g.i�, affell'tnato da questa C'orte Suprema (sent. n. 1986 del 1966) da un coonplesso di qualit� obiettive ed inequivoche, le quali attestino un1attuale e �concreta edilficabilit� e che [pOSSOno consisteva proprio nella facilit� dii accesso, nella esistenza di vie iPUibbli!che e �Collegamenti con i vicini centri abitati, in una edificazione gi� iniziata nella zona, nella p~resenza di IS&Vizi !PUbblici necessari alla convivenza civile. Con il secondo motivo di ricorso l'A.N.A.S., nel denundare violazione e falsa a!P!Plicazione dlell'atrt. 41 della legge sulle esprqpriazioni (25 giugno 1968, n. 2359) nonch� omessa moti'Vazione su un (punto decisivo, lamenta che la Corte di merito, nella determinazione della indennit� ai selliSi dell'art. 41 ISOjpra 'citato, si sarebbe � rifiutata � di considerare l'inC!I'emento di valoil'e che sarebbe derivato ai ter~reni in questione dalla 'costruzione della nuova variante della st!I'ada statale, e ci� in base al �convincimento -assolutamente ilmmotivato -che � il vanta~o speciale � ,g:i estendesse ad altil'i fondi della medesima zona rimasti estranei alla eS[pil'OIPriazione, ed in base all'e11ronea int&p~ retazione dell'art. 41 avendo .confuso il significato del termine � vantaggio speciale �, di cui al [predetto articolo, con quello del termine � vanta,ggio escilwsivo � . La 'censura � infondata. La Corte di merito ha 1ba�sato, il convincilmento 'che dalla costil'uzione della � variante statale � non fosse deri'Vato alcun vantaggio S(peciale ed immediato alle parti rimanenti del terreno e~ro!Priato, sul rilievo di �c�arattere decisivo ed assmbente rispetto ad ogni altra ail'gomentazione, 'che � fosse fuori dubbio che al piredetto tevreno, �gi� ap&to ed accessibile alla 1statale 114, era derivato pregiudizio e .non vantag1gio dalla �costruzione d'ella variante e ci� :sia a motivo della 1�ill1itazione che, in forza dell'art. l �Jel �r.d.l. 8 dkembre 1933, n. 1740, era deri PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1173 vata alle zone lati:stanti alla SUfPeriJicie OCICUfPBta dalla nuova strada... sia a motivo della notevole �COJ:lllPII"omissione 'costituita dalla sottomLssione del tel'lreno alla variante questa SIVilUIPIPBndosi su un rilievo di metri 2 lugo i mt. 156 di fronte della particella � 7 � e ~su un rilevato da l a 6 metri lungo i 262 metri della particella 604, �che, p�er essere attraversata dalla nuova :strada, ne rimane impegnata da aJmibo i lati �. Trattasi di motivazione congrua e 'COI'Iretta e quindi inceillsurabile in sede di legittimit�; infatti, nel 'CaJso di e~ropriazione parziale di un fonido, costituisce aCICertamento di fatto quello concernente l'aumento o meno di valore derivato dall'esecuzione dell'OIPera pubblica alla [pa!l"te resddua del fondo. La Corte :di merito soltanto con mottvazione ad abundantiam, e quindi senza necessit� di approrfonrure il suo esaliile sul particolare punto, ha enu.nciato il pTincitpio secondo cui non poteva costituire � vantaggio SJPeciale � quello estendentesi ad altri fondl della medesima zona rimasti estranei alla e~opriazione. Peraltro, va rilevato che gi� questa Corte 8U!P!l"ema, in relazione alla partLcolare questione, ha affermato che, per la legittimit� della detrazione, la norma (art. 41) esige il d:UiPHce requisito del vantaggio � speciale � ed � immediato � e necessa~rialmente vieta all'intel'IPir'ete di attribuire rilievo a quel vantaggio che rultasse, invece, � generico � e � �comune a tutti gli interessati � (s:ent. 22 novemlbre 1969, n. 3801). L'A.N.A.S., eon il terzo mezzo del suo lcicol'lso, denuncia violazione e falsa applicazione de�gli artt. 40 e 46 della legge sull'espropriazione, nonch� 'contraddittoriet� della motivazione che la Corte di merito awebbe attri!buito ll"ilevanze, al fine della determinazione della indennit� di esproprio, al pregiudizio economico ravvisaibile nel fatto 'che, in foma dell'art. l del r.d.l. 8 dicembre 1933, n. 1740, le zone latistanti alla superficie occupata non sono ;p-i� edincabili IPeil" la profondit� di tre metri; �che, in tal :guisa decidendo, i 1giud:ici sar�11:)bero incOII'si in el'll'Ore dii diritto per la il"agione ehe le limitazioni poste �dalla legge alla !Propriet� privata, non sono indennizzabili in BIP!PliJcazione dello art. 41 della Costituzione. La 1cenSUil'a � fondata. Infatti se � vero �che nella indennit� di es,prO!Pil"iO devono essere compresi i danni prevedLbili sulla ;parle Tes~dua del fondo, sia che essi derivino direttamente dalla espropriazione sia invece che traggano oTigine dalla esecuzione dell'opera pubblica o d:all'eser'Cizio dlel IPUJbblico servizio �cui tale opera sia destinata, tuttavia, tale principio pu� trova! l'e a!Pplicazione 1solo se sussista un raJP!PortO immediato tra la pamiale espropriazione ed il 1danno e non pure quando questo derivi, come nel caso di SJPecie, .dJa una limitazione legale del dlkitto di propriet�, limi 1174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tazione �che non pu� dar luogo ad indennizzo anche se � resa concretamente awUcabile in dipendenza della destinazione, di interesse pubblico, data alla parte es!PrQPiriata (C. Cass. sent. n. 2739 d!el 1969). Pertanto, la Corte di merito, nel ca1colarre l'entit� del depll"ezzamento, non awebbe dovuto tener �conto della limitazione �lmiPOsta dall'art. l n. 11 r.d.l. 8 dicemlbll."e 1933, n. 1740, cihe {POne il divieto di �coSJtit"uire carse, oltre falbibriche o mUil"i di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a diJstanza minOII."e dd tre metri dal confine della strada. Con altra ceiiJSIUTa, l'A.N.A.S. sootiene �che ell."'l."onearmente i giudici di awello hanno ll"arvvilsato ulteriore ragione di IP'Il"egiudizio economico nella c sottomissione � del residuo terreno espirOIP'Ir�ato, alla variante � .svil~ntesi su un lrilevato di m t. , 2 lungo i mt. 156 di fronte della pait"tkella 7 e su un rilevato da l a 6 metri lungo i metri 262 della particella 604; infatti, nella ~ecie, si vel'ISerebbe nell'ipotesi d:ella co~ zione di una nuova strada pubblica, in relazione alla quale il cittadino non tSaTebbe titolarre di diritto soggettivo a che la �s:tradla medesima sia �costruita, e �che sia �costruita ad una dete:mninata quota. La �CeiiJSIUTa non merita accoglimento. L'arrt. 46 della legge sulle es,pa"OJPI'iazioni (p!l'evede, quale condizione per la �Coril"eS(ponsione di un indennizzo ai !Proprietari dei fondi parzia1a: nente esproip!l"iati, �che i medesiJmi vengano .gravati, dall'esecuzione dell'o!Pera di pubblica utilit�, di s:ervit�, o vengano a soffrire un danno penrn.anente derivante dalla perdita o dlalla di!lll:inuzione di un diritto. Pertanto deve trovare applicazione, nel caso in eSiame, il !Principio altre volte enunciato in materia (Cass. sent. n. 1810 del 1960) secon:do il quale la !PUbblica amministrazione � tenuta ad indennizzarre il !Pirivato quando, nell'eseguire o modificare le condizioni di una strada pubblica, sia !PUJre (per ragione di interessi generali, ne elevi �od abbassi il s:uolo cosi da rendere pi� :difficoltOIS'O o meno agevole l'accesso ai fablbricati o ai fondi limitrofi; nella d.i.tsciplilna dell'art. 46 citato devono infatti ricondUXIsi, �con �clriteri di analogia, tutte le ipotesi di danno (Permanente (alle rprivate [plrorp~riet� immobiliari) legato all'opera rpubblica da un nesso di causalit� obiettiva; l'in:dennizzo, in tale ipotesi, deve esrsere commisurato al danno effettivamente ed oggettivamente prodotto. Non �, in verit�, dubitabile che nella ~cie la sottomisrsione � al c la parte in rilievo della nuova JSt;mda -og~getto d:i accertamento di fatto insindacabile in questa sede -costituisca, obiettivamente, un danno [permanente alla !Parrte residua del fondo e&jplropriato; e non ha, ovviamente il"ilevanza, in relazione al contenuto d!el diritto rche la ricoil'data norma intende tutelare, che il pregiudizio sia arrecato dalla costruzione �di una nuova strada ovvero dalla modif~cazione di una strada gi� esistente. PARTE l, ~EZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1175 Le a11gomentazioni anzidette sono di carattere asso11bente ris!Petto ad ognd altra 1ragione dii dloglianza espressa 'con il motivo di ir.ilcomo in esame. Con il qu.all1;o mezzo di annullamento l'A.N.A.S., nel denunciare violazione e faLsa a{()IPlicazione degli artt. 40 e 46 della legge sulle espropriazioni nonch� omessa motivazione su un fPUDto decisivo, sostiene che erroneamente la Corte >di merito ha ritenuto che dovesse essere rimborsata la IS!l)esa dii l.iJre 6�55.060 d:al]'Ammini!Stirazione provinciale sostenuta per la recinzione del folldo residuo, sul confine della variante onde [pireservarlo dalla intirom.issi.one di estranei. La censura merita a:ccoglia:nento in quanto la suc,cinta motivazione addotta dai-.giudici di merito sul particolare IP�UDto di aP!Palesa non conforme al diTitto. Infatti, la necessit� di recingere il fondo residuo onde impedire l'introoni:siSione di terzi non !PU� essere 1:1a[P[p0l'tata, con nesso di causalit� diiretta, all'ev�ento della eSjprO[priazione per la costruzione della stmda. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 maggio 1974, n. 1248 -Pres. Rossi -Est. Leone -P.M. Pedace (conf.). MliiniSJtero Tesoro (Avv. Sltato Zagari) c. S.p.A. Grand Hotel Laurana (Avv. Aind!'eicich): Procedimento civile -Revocazione -Normativa ritenuta applicabile dalla sentenza impugnata -Sua applicabilit� anche alla valutazione dei mezzi di prova in sede di giudizio di revocazione. (c.p.c., art. 395). Procedimento civile -Revocazione -Nuovi documenti decisi -Sono tali solo quelli che offrono la prova diretta dei fatti di causa. (c.p.c., art. 395). La normativa ritenuta applicabile dalla sentenza che forma oggetto di domanda di revocazione deve regolare nella sua interezza il rapporto dedotto in causa anche per quanto concerne la rilevanza, la valutazione dei mezzi di prova e l'interpretaziooe delle prove documentaLi (1). Costituiscono nuovi documenti decisivi al fine della impugnazione per revocazione di una sentenza solo quelli che offrono una prova docu (1-2) La decisione contiene una ti.nteressante P!l.'ecisaziione di alcuni princLpi che presiedono al giudizio di impugnazione ;per revocazione. Sembra da condividere l'�afienn.azione, riassunta nelLa prima massima, secondo cui la verifka del�la r�levanza dei nuovi mezzi di prova introdotti 1176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mentale diretta dei fatti della ca'U3a, non quelli che diano una prova di fatti diversi e successivi a quelli dedotti in ca'U3a e dai quali si possono ricavare indizi, da valutare poi nella loro eventuale efficacia di prova presuntiva rispetto all'oggetto della lite (2). (Omissis). -Con atto di citazione notificato il 9 g1u~o 1965 la S.rp.A. Grand Hotel Laurrana esponeva che lll:el IIXl.aiggio del 1945 lo Stato JugoSlavo aveva naziOillaJlizzato l'azienidla aLberghiera appail'ltene!Ilite aHa societ� riCOl'Te!Ilrte e sirta mLaurrana, provincia del CamaTo. Successivamente, a segui.lto degli accO!l"di Italo~Jugoslavi del 23 maggio 1949 e 23 ge!Il!Il.aio 1950 il Mi.nistero del tesoro aveva fatto valutare l'azi�nda, riconO!SCenJdio il valore colll!Plessivo dii L. 3.941.944 SUJlla base del vaLore del 1938! Turtltavia era starto rifiutato �l'indenndzzo previlsto dal[a il.eg;ge 8 novembre 1956, n. 1325, Titenendosi fittizia la vendita dell'intero pacchetto azfonatrio della societ� ai cittactini italiani Scorza Iacovini, Giuseppe e De Candia SiLvio effettuata il 28 gi~o 1943 da Hub!Iler Giovanni; e ci� iJn relazione al diJ~osto dell'art. 3 della stessa legge, secO!Ildo oui dovevano essere escluse dall'IDdennit� .le rpartecirpazioni sociali che aLla data del l marzo 1945 llisiu[lltassero di propriet� di ci1ltadi!Ili di stati ex nemici della Repubblica Jugoslava. Ci� premesso conveniva in ~Uidizio dina!Ilzi al Tribunale di Roma il Ministero del tesoro per senti:rlo condannare al pagamento della somma di L. 52.709.720 (risuLrtanJte daJ.l'aPfPillicazione dei coefficie!Illti previsti dail.i'al'lt. l legge 8 .novembre 1956) a .titolli di �!Illdle!Iliillzzo, deduCe!Ilido che la venmta deLle azioni era stata ipl"ovata nei modi di legge e che comrmqrue nel 'P!l"ocesso .con la domanda di ~revocazione va fatta aila stre~ua della nortnaltiva in base �alla qua1le il .giudlce della sentenza impugnata ha deciso la causa.. Si tenga 'P!l"eseqte, infatti, che il giudica�to importa, per cosi dilre, una consolidazione dei principi di diritto ~n base ai quali � stato deciso il caso conoreto, ed � del tutto �conseguente ritenere che sia in base ai princitpi giuridici su cui si fonda i.l giudicato �che deve essere vaiutaJta la nuova produzione porobatoria documentale odi colui .che ha proposto la domanda di revocazione. Non altrettanto convincente aippa!re l'affermazione contenuta nella seconda massima. Secondo il S. C. uno o pi� dooumenti 'sarebbero decisivi solo se sono in grado di offri~re la prova diretta dei fatti di carusa. Siffatta interpretazione sembra doversi rltena-e eccessivamente ~restrittiva e .comunque in contrasto �con il precedente inJsegnamento giurtsprudenziale. Secondo J.a precedente giurisprudenza l'elemento deH.a decisivit� non va inteso in senso assoluto, richiedendo soltanto l'idoneit� del documento PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1177 lo Hunber aveva dttadirumza aUJStriaca e .notn germamca e pertanlto non poteva essere escluso dall'indettllllizzo. Con sentenza 19 1u~o 1966 il Tri:bUlilla!l.e accoglieva ila domanda, I"'�!conoscendlo ill: rproprio difetto di giurisdiziOIIte limi.tatamenltle ail.la liquidazione de111:'indenrnilt� spettante alla societ� a1ltlrice, :in quanlto di compeiteil! Za d!ell'autorit� amnl.inistrativa. Su g~ravame di entrambe le parti, Ja Coil"lte di .A,pjpello di Roma, con senrt;enza 27 giu~o 1968, contfermava -i<ntegrailmente l'impugnata decisione. Rlicorerva per caJSSaziOIIte H Mi.tnisttero del Tesoro e ila Suprema Corte, co11-sentellliZa 8 settembre 1970 rigettava il ricorso. Qu:indi, con atto di citazione notificato il 20 lu~o 1971 il Minisltero del Tesoro i.mpuglllava per revocazione la sentenza di secondo grado pronuilliciata tra le parti. Sosteneva tH Mi<nistero che .iln da:ta 21 giuglrl.o 1971 aveva ricevuto da parte dii Amta Hwbner, mariltata po:ima Daltmasso e poi Calabresi, un atto di �comwnkazione e monitorio contenente l'imlicazione di circostanz~ documentate che, un!itamente alle risulitatnze dii oocertametnJti coinlpiwti ~presso la c�rnlcelleria del TribUlillale di Roma, dimostravatno la simuJ.aziooe del 1lraisferimenJto de11e azioni de11Je S.p.A. Lawrana a cittadini italiani, simU�laziooe �che la senJtenza impuglllata aveva escLuso per difetto di rprova. La soc. Lauratn.a, nel costitu1mi in giud!izio, ribadiva le difese gi� svolte, e chiedeva che il Ministero del Tesoro fosse conidlannata al pagametnJto degli interessi legali del 5% sull'indenni.zo gi� llqui-" dato a pal"lt:itre dalla data delfta domanda di revocazione per il ritardo nel pagamento. Con sentenza 3 malt'ZO 1973 la Corte d'.Apipello !rigettava la diomatnda di revocazione e dli.chiarava IDammissi.bi1e la domanda i!tlddeiilltalle deii.Ja societ� convenuta. Rigettate prel.iminarmente le eccezioni di carenza di interesse ad agire in revocato!ria e di iJnJamtm1ss.ibilit� della domanda per mancatnza di novilt� della questione, in quanto l':Lnteresse ad agire trovava ila sua giustificazione nell'a soccombenza dell'A.mmiln.islllrazione, la quale aveva a fornirre nuovi elementi probatori �ta1i rper cui il giudice, se ne avesse avuto tempestiva cognizione 'avrrepbe trLsolto in modo diverso (e favol'\evole a chi ha proposto l'impugnazione !Per revocazione) 'la lite (v. sent. 14 f,ebbraio 1967, n. 368; �sent. 15 giugno 1967, n. 1405). Anche l'orientamento della dottrina �, in prev;a,lenza, nel senso pi� liberale cfr. ATTARDI, La revocazione, Padova 1959, rp. 173 seg.; CoLESANTI, Sentenza Civile (revocazione della), in Nuovissimo dirg. it., volwrne XVI, p. 1166 ~seg. In senso contrario tuttavia SATTA, Commentario at codice di procedura civile, MILANO, 1959/62, vol. II, parte II, p. 327. Perr aLcuni rif�erimenti v. pure Cass. 22 gilugno 1971, n. 1967, in FO'I'o it. 1971, I, 2774. 11 1178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rmvenlllto elemelllti probatori nuovi, che con:sentivano il riesame <ieNa stessa questione di IS:�JiruJilazione gi� pa."esa m cdi!JSiderazione nelle precedenJti fasd del giudizio, la Cortte affermava che neLla specie ISIUJSSi.stevam. o m pieno le conJd!i.ziond previste dall'art. 395 c.p.c. per l'azione di revocaziooe. Nel me:rdto, tuttavia, alcuni documelllti prodotti a sostegno della domanda di revocazione erano privi di requisdito essenziale del.ila novilt�, infatti quelJJi depositarti presso la CaJillCelleria commerciale de[ Tribunale potevano essere agevolmente acquisirti nel col1SO d!el pll'egre.sso giudizio e la loro mancata produzione non dipendenva da un impedimenlto obbiettivo SEmZa cdltpa dell'alll.IU�niJSitil'azio.ne del tesoro, che, e51Plicanldo la normale dliligenza, awebbe gi� dovwto eseguire spontam.eamente le ricell'che iln questione. Nuovi invece eram.o i documenti pt"ovenienti d!a Anita Hubner, dei quali l'ammilllistrazione ignorava senza colpa :t'esistenza; ma essi, peralitro, erano IPOC'ivi del :requilsito deLla dlecisivit� richiesto dall'art. 395 n. 3 c.p.c., illli quamo non ell'ano tali da ddmostrare o far legittimamente presumerre ila sdmulazion:e del trapasso delle azioni . .N� del ll"�sto poteva configural1Si iJ:a diversa ipotesi di revocazione determilnata dlal dolo di una delle parti a danno del!l'altra (art. 395 n. l c.p.�c.), in qualllito non ll'iiSiultava individuato un preciso atteggiamento di :fu-ode addebitabile alla ISOC. Laurana e impeditivo dell'accertamento della verit�, 'lllon esselllido ISIUfficiente a tal fine il mero si1�1Il1Zio di una delle prur!Ji 1SU circostanze devanti ai fini delil.a decisione. COllitll'o rtalle sentenza ricorre il Mindstero del Teso!ro; resiste e ricoo:' lre incideilltailmenrte �la S.p.A. Gran Hotel Lall!rana, che ha ailliChe p!resentato ampia memoria. I due ricorsi, relativi alla medlesima sentenza, debbono esse!re riuniti, in appl!icazione dlell'art. 335 c.p.c. ' La societ� resistente assume ehe il suo ricorrso incidentale propone questioni preliminari a'SISor:benti e ne sohlecirta la tlraittazione in via [primaria. Soslliene che l'Amministrazione del Tesoro p!ropose in via di azion�e, non di eccezione, lLa domanda di ac�cei'Itamenlto dellLa simulazione d!ellla vendita da parle delil:'Hubner, a cittadini i!tailiani, delle azioni della soc. Lamana. Anche l'attuale giudizio di revocazione tenderebbe all'accoglimento >dii detta domanda: di qui l'interesse della resistente ad eccepire tla ;prescrizione dell'azione simulatoria, eccezione di caTalttere as1sorbente; di qui anche li'nteresse a far valell'e con ricomo incidentale l'erll'Oil'e deilla diversa prospettazione data daJJla Coll'te di'Appello che ha ritenuto asSO!rbita la qruestione primaria cos�. proposta. La ceiliSIUra si risolve, dunque, nellLa dchieslta di modificazione della motivazione della pronunzia di rigetto, quanto alla domanda di ~revocazione, emessa daNa Corte d'AppeHo. Ma, anzitutto, � irnarnmislsibile il PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE ricOl'\So �l!liCidlenJtale diretto esclusivameiDJte ad ottenere la semp'lli.ce modifica deJ[a mOitli.vazione della sentenza impugnata (Cass. 13 gennaio 1971 n. 43). lin secOilido luogo, quando il processo di revocazione non supera la fase del giudizio rescindente deUa sentenza impugnata, rimangono in vigore J.e preclUJSiionii in ordine alle questioni risalite con ila serutenza stessa, questioni che M giudice deUa revocazione non pu� riesamitnare per alct.lln effetrto modificativo della statuizione emessa con la sentenza della quale � chie\Sita la .revocazione. Ne1Jla specie la se.ntenza impugnata per revocazione fu confermata da que\Sita Col'lte di Cassazione e cOSitituisce, :perci�, giudlicato (formale): con la consegu~ che, prima d'ella rescissione d:i essa, IDIOD pu� essere r:Lproposta la qruestione se l'accertamento della simuJ!azione del!la vendita fu dedetto in via di azione o di eccezione e, nel primo caso, se il contraddittorio sru1 punto fu integro o parziale o se a:nanc� del tultto, per maniCata partecipazione delle parti passivamente il.egdttimate. Con le osservazioni ora �svolrte ri:rnatllgono confutati i primi tre �motivi del r:Lcomo incidentale della soc. La.urana. Il quarto motivo, relativo aJJ.a dichiarazione di inamm~ibili.t� della domanda di liquidazione dlei danni per responsabilit� processuale aggravata, non jpll'esenta CQ['attere di pregiudizialit� .rispetto al merito dell'impugnazione p:rincipale, anzi a~ppare essere conseguenziale alhl'esame (con rlsuil.tato 111egativo) C�T'Ca 1Ja fondatezza delila domanda di revocazione, pertamrt;o, sar� esaminata dopo iJ. ricomo principale dell'AmminiJStrazione del Tesoro. Detrta Amministrazione, allil qruale, dinanzi a Cll'itiche aCili della societ� resistenlte, � giusto dare atto dii avere svolto con impegno-ma senza eccessi la wtela de~ inrteressi dello Stato in una sitruazione di fatto COilll!Pilessa e certamente OSICura ed incertta, nei drue motivi di dco.rso cellJSUI'a ila sentenza impugnata anzitutto quanto alila inrt~etazione della lettera 14 girugno 1957 di John Hubner alla sorella Anita (primo motivo), poi qruanto alla affermazione fatta daruta CCJII'Ite d'.Appello che Qll'lgomenti di raffronto confetmnerebbero l'inlesiJStelnza dell'asserita simulazione ed i:l carattere ll1iOin decisdvo del! detto docrumeruto col contell!Ufto dlarto,gli. dalla Corte medesima, quanJto alla dimostrazione deil.la simulazione della vendita del pacchetto azionario da parte di John Hubner (sec011ldlo motivo). I due motivi sono iP'roposti �ome mdiipendenrti ragioni di caSISaZione dellla sentenza imJPugnata: ma � suilificiente la breve enunciazione fattane per dedlull'lre che in realt� U seco1!11do motivo � obiettivamerr11te subordinato. Se, come hanno ritenuto i giudici deil merito, la lettera 14 giugno 1957 comporta solo cihe John Hubner riconOSICeva dovuta ailila soreilla Alllita rma riparazione dlel pregiudizio da essa r:Lserutito a carusa degli atti dispositivi fatti dai genitoxi a favore di Johin, preferito ad Alllita, e poi 1180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da John con l'alienazione a terzi dei beni cosi ottenuti e H rlfell."imenJto, contenuto nella lettera, alla !SOmma che Il!'Amminrilslta.-aziOIIlie del TE!ISO!l"' awebbe pagato per i beni della soc. Lamana fatlti propri da1lio Stato Iugoslavo ha aVUito 'la sola :liwnzione di stabilire !iJ. parametro obiettivo di determinazione dell'ilnderundzzo dovuto da John ad Anilta, non rlrrume ombra dii dubbio SUJl pUIIlJto che la lettera non porta alCIUil conJ1Jributo, decisivo o meno, aUa tesi della :simulazione deLla vendd:ta da ;pa~rte di John Hubner delle azioni della soc. Laurana. Sicch� {POChissimo rhlievo assumono 1e brevi e coiilcise dediuzioni ~SUSSidiarie con 'CUi la Corte d'Alppello ha ~rafforzato il ragionamento cilrca la lllOll decisivit� d:eHa Llettera m ordine ama detlta simuJ.azione. La _stessa Amm.in.dJSibrazi{)l[).e riconosce il carattere marginale che neLl'economia dielila motivazione assumono gli � argomeDJti. di conforto� lt'lelativi alle ciXtcostanze che UJna commissione misrta-iugosllava ebbe a riconoscere il dir-itlto della soc. Law.-a.:na all'im.dennizzo per Lla ;perdita dei beni espropriati da11a lugosllavia, che in'Vece le autorit� aUJStri.ache avevano dgettato la ri,chiesta. di ind'enltlizzo, per identica causa, rprO!PQSta dagli Huebner, che la vendita delle azionli avvenoo nel 1943, in epoca cio� in cui era inlsussistente ila neceSsit� di precostiJtuirsli il.la prova del diritto ad un indetmizzo che a quella data lllion era neppure prevedli.bi:le. Talli argomenti di cOillforto l'AmmillliistrazionJe corutiwta � per oClltl1lPletezza dii im.dagioo �. Ma si :braltta di argomenti che ,dato il loro caa:aJttere SIUSIsidiario, possono avere efficaJCia rafforzativa di 'llln :ragionamento svol!to su ragioni prilmaJrle e ;preminenti, mentre illOl1J haJnlllio !P()l'ltata di prova aUJton.oma !SUfficiente, per esplicita vaillwtazione della stessa Corte d'AppelJ: o cile li ha adoperaJti come elem.enrtd presu�llltivi di cOillforto del pro tprio conviJDJcimenJto basato ISUll'i.nJterlpreta7Ji.one deillla lettera 14 gliu gno 1957. Le cenJSUI'Ie d!el secondo motivo, pertalllito, debbono ritenemli prive di efficacia nel caso di infondatezza delle cetliSiUI"e dedotte coll primo motivo del dcOI'ISO pr.inJcipale. E queste ceil!SUl'e sono in effetti infooda!te. Anzilturbto giova rilevare che, pur essendo richiamata nel motivo in esame la violazione d'elle norme ermeneUJtiche degli artlt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368 1371 c.c., in rea1t� il ragionamento svolto dalla ricorrente si risolve in critiche di ilhlogidt� e d!i contraddizione nella motivazione deilla sentenza impugnata: solo in Ul!l8. succilll!ta ;ricapito lazione finale, sono indicate .come .violate le norme suiDJdicat~, senza alcUJIIl ,sostegno specifico di ~ragioni. Ci� COIIliSiderato, potrebbe apparire essere c l'ISpinto senza esame � il prilmo motivo d'el ricOJ.'ISO, pe:reh� mdi ca violate norme del cod!i!ce civhle italiano, mentre nelJ.a fattispecie dovrebbe �liP!Pl�!Carsi Ila disciJpllim.a normativa austriaca, legge nazionale dei ,CODJtraenrti, legge del luogo del contratto e del luogo ove si trova PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE vano le cose che ne hanno costituito l'oggetto: ci� in B~P~Plicazione del dilsposto dell'art. 25 de!la.e diJSiposi.zioni sulla legge iiil gell.leB."ale, piremesse nel nostro c.c. La tesi pera1Jtro ha un cOillltenwto meramente formale, nel SlelliSO di ri!Spetto dell'esd,genza che il lrico.nso indichi. la norma di legge violata; la stessa !resiiSitente infatti dichiara che �nel caiS'O <conoceto ['intell�Pl"E!tazione dalta alllatlto del 1957 dai giudici di merito in realt� � i.n ammonia tailllto con la legge italiana qualllJto con la legge aUJStriaca �. Ma in tale portata formale l'eooezione ll100I ha pregio, perch� l'art. 366 c.p.c. allorch� richiede che il riconso per ca~S~Sazione contenga l'esposizione dei motivi per i quali sd. chiede ila cassazione, con ['indicazione delle norme di diiritto su. cui .si fOillldano, pone UII1 precetto unico relativo all'esigenza che sia il!lldicata J.a ragione specifica di H.!legii1:JIJimilt� dell.a decisione im!P'llgnata, tndicazione che pu� riswtare in modo sufficienJte anche dalle ragioni <svolte nel ricorso, a prescirndere <fulla enunciazione espressa delle norme di diriJtJto che sii ritiene siano state violate. Ln pli� deve osservarsi che anche la quesltione deilila discip<lirna normativa che deve regolare la fatttspecie � rstata risolta sia pure impldciltamente con la selilltenza passata irn giudicato cui si il'iferiiSice [a doman'<ili di revocazion.e e ~a nomw.tiva cos� adottata deve ~regolare nella sua Lnterezza il rapporto dedotJto in causa, anche per quanto concerne la rhlevanza, la valutazione dei mezzi di prova e l'irnter!pretazion.e delle pirove documentali. N elila !Specie il'Alll1IIl1iilliSiazione ricorrenJte, con svolgime.ruto adtiidttura eswberante, ha ~P~recilsato i vizi che, a suo pa~rere, sono ravvisabili neNa se�rten<m ilmpug111ata e che dowebbe~ro pol'ltaire alla cassazione de!l[a stessa; e d'altra parte ncl giudizio concluso col giudicato di oui sd. chiede la 'l'escissione hl. rappor1to che ha dato liuogo alla me � stato inquadrnto, senza riseTVe, nelll'ambilto deJl'o:t'ldinamento giocid!i.co irtail:iano quarnJto alla discifplma sostalilltiva che deve regolado. Tol'llllan�to ,dopo questa rp:recLsazi.one, all'esame dcl jprimo motivo del il"icOl'ISo p'l'mci,pale, qUie!Sito SUjpll"emo Collegio deve escludere che SIUBISI�.Sta contradldlizi.one tra l'afferrmazione de1la Coo-te d'A:ppe1lo che la &ttera di John Hubner presen'ti v&ore indiziario e la conclusione cui la stessa Corte � giunta, che la ilebtera non coSJtiltuislce va[dda p~rova del:la simula. 2lion.e de[la vendita delle azioni deliLa soc. Laurana. Inve~ro l'attll"ibuire ad una ciircostan;za di fatto vailore indiziario l!lJOn significa che questo val01re TaggiUIIllga hl conJtelliUto e l'efficacia di (pOOIV'a giuridicamente valida, occorrendo a tale effetto che la ciil'costanza indiziante, olrtre che certa, sia grave, preclisa ed univocamernJte significativa delia sussistenza dlel fatto da provare. Nella specie la Corte d'Awello ha largamente spiegato che ll<contenuto della lette~ra si presta ad inlterpretazion.i divell'se cio� � equivoco; vaiJ.utando poi le ilnte11p1retazioni poosibili p1rospettate rispettivamente tda1le rparti, a1l'a slbregua anche degili altri elementi di fa<tto acqui 1182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO s~ti, la Corte � giunta al convincimento che ~a lettera ha Ul!l certo contenuto e �che �con rigua.Tdo ad esso la il.ettera medesd.ma non ha v~ore di prova delia sirrnlullazione dehla vendi:ta : conclusione questa che sia dal punto di vtsta logko, sia da queil.lo giUJridlico, appare corretta ed in ll.iJnea 'con le nOII'ffie ed i [pll"iJncipi del TagiOI!laffiento jp�er IP!I'esnmzioni : sicch� cade la cenSI\N'a di conrtradd'izione. Neppu!!I'e � ravvisabile incoerenza logica ncl puJIJJto in cui la Cor:te di AlppeLJ:o ha affermato 1che il.'ac,cwdo Joh!n-Arnita ha avuto la sua causa nell'mtento del ~imo di r1parare l'ingiUJSta ptreferenza d>ei genitori che gli aveva:no a:sse~ato i prOjprri beni, restituendo alla soreB..a Anita parte del valove dei beni a il.ui attribmti ed ha rpoi ritenuto che t~e rtpar�azione � ISftata �realizzata �con il paga:mento di una parte delil.o mdeiiJJnizzo che lo Starto Italiano avre!bbe rpagato per l'eSIPl"orp;riazione dei beni ad qpera deli1o stato Iugoslavo, esrptrO!Pil'iazione avvenwta quando, secondo il coovincimenrto delllia Corte, i beni non erano pi� dell'Hubner. A pal1te la 'cons-ilderazione che la libera a:trtivit� d&spoiSi.,tiva dei soggetti interesiSati alla composizione di una siltuazione di cOIIllflitto di interess ;pu� non a~ere o non rilevare una strertrta iLogtca oggettiva, nella specie ola Corte di merito ha ravvtsato la logica del criterio di riparazione enunciato da John Hubner nella lettera del 1957, neil.l'in:btento di ripa:rtilre �con la soreil.il.a Anita anche l'incidenza negativa IP!I'odotrta dallo stato di ~uerra SUJlla SO:rlte dei beni, che finirono rper eSISere esrp~r:orpriati sia pure con indennizzo: tale logtca del criterio, invero, da una parte ev~tava il ,dlairuno ldd Ani�ta di ll"icevere solo una parte del prezzo ricavato da John con la !IJJecessitata vendita dei beni a terzi, a\rvenuta nel 1943 IP!I'�ffia della ,grossa svalutazione delle monete, daU'aLrtra consentiva hl riparto (del valore) d'ei beni, secondo peooentuali d:i.screzionalmenJte stabilite da~li interessati, come se il fatto bellico esprqpriativo fosse avvel! l!Uto nei diretti confu'onti d~li Hubner, come sarerbbe avvenuto se la vendita non fOSISe stata fatta. Che ,si ISi.a fatto poi riferimento all'indennit� � pagata � e non aJl'indennizzo �liquidato� (1nel che ila ricONente ravvisa al.tra iJncoerenza deLla interpretazione areolta d:alla COll'te d'Arppelil.o) non COIIlllporta contraddizione, in quanto ri~ondeva ahl'interesse di John Hubner di pagare l'obbligazione assunta vemo la sorella quando sarebbe stato sicura: mente defilndto, con [a riscossione, il preciso importo dell'indennizzo che si riteneva potesse eSISere >Clorrisposto �in denaro o in vallori di aLtra natura �. L'A.lmministrazione ricorrente ravvisa IPa!I':ttcolarmenrte so'l"lprendente l'mte11pretazione data dalila Col'ite d'Aiprpello ahle locuzioni della lettera 14 giugno 1957 con �cui John Hubner precisava di rilasciare la dichiarazione Idi impe~o in favore della soreLla anche a nome delile societ� PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1183 Veneziana Allber.ghi e della societ� Grand Hotel Laurana e si obbligava a 'procurare ahla sorella le relative dichiarazioni di oblbiligo deille d'Ile societ�; locuzioni �che, secOl'JJdo l'apprezzamento deO.la Corte d',Av;pello nnn dimostrano una :pe11sisterute ;posizione di Johin Hubner atta a dargli il 'controlilo dehle societ� e sono sta.te riferite all'intento di offrire aUa sorella una pi� ampia garawa. La Col'lte d!'_Avpe1lo, ;per�, non ha ne1gato che le locuzioni era riferite 'comportassero dlulbbi e (perplessit� ed ha esciliuJSo che esiS:O coSJtituis. sero espressione di .sicuro dominio azionario da parte dell'Hubtner, perch� non era indicaJta la fonte dell'asserito potere tpil'ocuxatorio nei corn: fironti .de1le ooclet� e per�ch� queste irn realt� non rhl.:asciarono le dkihiarazi< mi di -proprio obbligo venso l'Anita, ~cch� l'impegno assurnto da J ohn era rimasto ll.lettera moll1ta. .Anzi la Coote d'AppeLlo da questi rilievi ha dedotto che l'Hubner vant� poteri ed aS1SUiliSe im;peg:ni tper le societ� � pUJr di realizzare il complesso ac,cor.do �com la sorella, che investiva le i:pall"tectpazioni originarie, della famiglia Hubner anche in altre societ� aJllberghiere, oltll'e le due es;pressamernte indica�te �: acceillillando cosi cautamente a garanzie promesse dallo Hilllbner, che pure sapeva di non potere fondatamente !Piretendlerle dalle societ�. Dai riferi.ti ll"iiliievi, comunque, riSIUlta indubb1a l'equivocit� del contenuto delila lettera 111el :punto in esame, e tale equivocit� ridnnda ad ineffi.�cacia del docwn.ento quale tprova decisiva dell.:la pa.-etesa Sli.mulazione della vendita a ;terzi delle azioni della societ� Hotel Laurana. IDd: a conclusione di tutto quanto � stato detto innanzi circa l'i:nfondatezza �dlel motivo di ri�corso in esame, deve rilevansi che quanto il:'art. 395 ,c.p.c. ~regola la revocazi0111e delle sentenze per essere srtati lbrovati, dopo la sentenza, una o pi� docrumenti decisivi, si riferisce ad una pTova documentale diretta dei fatti dellla causa, non ad Uli1 documento che dia prova di fatti diversi e suaceS1Sivi a quello dedotto in causa e dai qual!i. si possono ricava~re irndlizi, da valuta11e !POi nehla :loro evenltiU.ale efficacia di prova presuD:lltiva, rispetto all'oggetto della lite. Quanto � stato dedotto innanzi circa la cor.rettezza e la sufficienza della motiva:zione vale anche ad escludere il:e aJS1Serite e non motivate violazioni deUJ.e nol'lffile ermeneutiche 51P�Cie ove si CO!l'IIS'ideri: a) che l'illl!telripretazione con,cerrn.e una l~era, cio� urn documento con �dichia:razi<miiUinilaterali, nel quale ci� che � scritto dev'essere inteso e va:Lutato quale enunciazione della volont� del solo dlchiaranrte; b) 'Che ila disposizione tp�er cui :le claurole d/el rn.egozio si interpretano secood!o il senso che risiUJlta dai comtpil.eS1SO dell'atto (alt'lt. 1363 c.e.) presuppone pilllr sempre che di ciascuna .clausoila sia stabiltito il signifi�cato proprio, tper !POi risalire a comporre i risultati cosi trovati nel 'cnntenurto ~complessivo dell'atto: come in conc�reto ha fatto la Corte d'Appello; ll84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO c) che il criterio dehl'i(llltel'tpiretazione di buona fede (art. 1366 c-c.) di ea~rattere LSIUI9Sidiarr'io, non pu� essere ad'ottato quando COinJC!l'eti darti di fattto portano a ritenere che determinati moveruti psicologici hanno .O{Perato negativamenrt;e qu~to alla reale rispondenza delle dichiarazioni al\lie ..sirbuazi0111i giuridiche in esse ll'appres:entate: e neLla specie questa divergenza � stata messa in rilievo dalla Corte di merito, come s'� detto; d) �che l'inlterpretazione adottata .daJft:a CO!l"'le d'Appello attribuisce allla i1ett&a 1del 1957 nn effetto dii concreta :utilit� rper il dichiBill'ante, anche se tale effetto divooge da queffilo sperato dall'.Ammindstrazione, sicch� non ricorre la violazione dell'ar:t. 1367 c.c.; e) che la Corte d'Aipjpello ha cercato apjpUnto dii dare al!le e'Spll'essiO( Oi� equivoche iJ. senso pi� convemente all'oggetto della dichiBill'azione ed aLle fina1ilt� di essa. All'dinfonidatezza del primo motivo di ll'icorso consegue, come � stato detto innanzi, il'irrilevan!Za delle �celliSU!Te .contenute tn1eil secondo motivo e relative ad a~rgomenti ll'afforzativi svolti dalla Corte di me!l'ito, privi di aut0111oma efficacia deciJSiva. Resta da esamiillare iii quarto motivo d'el ll'�corso incidemale della societ� Lamana e reilativo aJ.. idgetto d'ella domanda della societ� di condanna della Amm.imstrnzi0111e ali pagamento de.gli inter~i legali suJ.l'�: InjpOII'to delil'itnldennizzo dovutole dall'.Ammindstrazione del Tesoll'O'. Detta id{)~ fu pll'oposta COill. riguamo agli mteressi tlegali a partire dal 20 11uglio 1971, data della domanJda di revocazione avan!Zata dail. Ministero del T~ro, e fu basata rul ritardo IIlJe1 pagamento del!L'mdennizzo dovuto. La Corte d'A!I>pello ha !l'espmrt:o la domanda, in coillSiderazione delil.a natura e dei ilimiti del giudizio dii !l'evocazione, soprattutto nell'ambito della prima fase. SOISitiene ora ila ll'icolU'Ieiilite inlciden.tale che essa imptliciltamenrt: e 'chiese :la c0111danna ex art. 96 c.p.c., d!o~a cihe, a SIUO parere, potrebbe essere prOfPosta a;n;che nel giudizio di cassaz:ioo.e; per il che ila ISOC. Laurana ampilia in questa mde la domarnda pa.-O/.POOrt:a e chiede la condanna del M�ltli5tero al pagameinJto degli in�tere:ssi dal dicemlbre 1954, dalla d!ata cio� in ooi il Miiiiiistero aweblbe percepd.to dallo Stato JugoSlavo ile somme per ,gli indemlizzi dovuti per i beni italiani eS{PI'opriati da detto Stato, o q!Uanto meno daLla data di enrt:tr'ata tn vigorre de1a.a legge 1325 del: 1956 che diispose le modaJ.d.t� di pagamento dell'indennizzo di cui 1Jrattasi; aggiUIIlge che [a domanda � giUISitifi,cata anche ai .se:tlJSi dell'art. 2041 c.c. La Corte S'll{Prrema osserva che la domanda, come origi.Jnariamenlte proposta, fO(llldata cio� sul dtardo dell'ademp!imeDJto d'el pagamento dell'i.! IIideillnizzo dilsposto con ila sentenza oggetto tdleiHa domanda di rrevocazione, legittimameJJJte � stata dilsattersa, tra~dosi di dom8illida di merito inammissibile gi� nel giJUdizio dii appehlo in cui fu emessa ila sentenza PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE impugnata per revocazione e comUIIlque non ripropOOJibile prima deilla riapertura dlel giudizio di merito in virt� della resci:ssione delila sentenza di appello a se.guito d'ell'a~er:uto deilla domanda di revocaziooe. N� � vero che la domanda dovesse essere intesa come proposta sul presupposto della re!)1ponsabiUt� aggravata processuail.e dell'Amministrazione. La soc. Lawrana ha acoosato il'.Amministraziooe di aver p!l"oposto la domanda di revocazione con (plllnltigli.o e senza foodamelllto di P!t"Ove, ma .non ha colil.egato a tale compo!'il;:amento il ritardo nelila riscOSISione dell').nide:tliilizzo, il .cui pagamento del 111esto era stato gi� disposto con la sentenza esecutoria oggetto della domanda di revocaz:iooe, senrtellfl8. che aveva conservatto la sua effi,cacia esecutiva, non essendo stata accolta l'istanza di sospensione .pr~ta dal!1'Am.mialistrazione impugnante. Quanrt;o rpoi a1!1.a proponibiil.it� di!l"ettamente a1!1.a Corte di CaSISazione delil.a :iJslta!lliZa di condailJIIa della �Controparte al ll"'.�isarcimento dei d.aamd per respon!Sabilit� aggravata ex all"lt. 96 (Pil"imo comma c.p.c., anche a ritenerla !pOssiibile, la domanda dowebbe ritenersi ilimitarta ai daimi causati dalla proposizione del ricOI'ISO per ca~S~sazione con male fed'e o coLpa grave. Ma, a parte le �glrosse questionli cilrtca la responsabill.it� delilo Stato per i fatti 8JI111;tgiuriidici e dlamtosd dei prqpri funrziooari, neiJ.;l'a specie, come s'� aa.npiaa.nente detto �lnillanzi, l'Amministrazione ha agito con accor �ta diligenza a tutela degli inlteressi deil.lo Stato in nna situazione di fatto che dava adito a IIIIOn Uevi sospetti, so.spetti che ,per la verit�, noo sono stati del tutto fugati. In definitiva debbOIIlo essere rigettati sia il ricorso principale, sia quello mcicJiental,e, con c01Illd81Ilna d'elila soc. Laurana alll.'a pe11dita del d'eposdto. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 mag;gio 1974, n,. 1258-Pres. Boccia -Est. De Santis -P.M. Autoci (conrf.). S.p.A. M:i.ne~raria di Piedilruco (avv. Spada) c. MiniJStero delle Finanze (avv. Stato� AIIIlgeil.iniRota). Procedimento civile -Esecuzione mobiliare contro persona giuridica Pignoramento fuori della sede. della debitrice -Consegna dell'avviso di pignoramento nella sede della debitrice -Non necessario. (c.p.c., artt. 139, 145 e 518}. In caso di pignoramento mobiliare eseguito in danno di una persona giuridica fuori deLla sede dell'ente, l'avviso plf'evisto daLl'art. 518 c.p.c. 1186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO va consegnato alla persona addetJta aL Luogo dove � stato eseguito H pignoramento e non a chi � addetto aUa sec�e deHa persona giuridica (1). (Omissis). ~ La Ammi.tnisrllrazione rre~istente ha ecCie!Pito pre1iminarmenJte ila inammissibil:it� del ricorso, per difetto di i.tn�teresse ,derivaiJJte, a .suo avviso, dal �comp:Lmento dell'es:ecuzione, mediarute ila vendita dei beiJJi pignorati, rrispetto alla quale resterebbe senza effetto la stesso nullit�, everutua'llmente riconosciuta, degli atti esecutivi che la precedettero, ai seJ:l.IS[ dell'a11t. 2929 c.c. La eccezione � priva di fondamento. La OIPPOsizione della Societ� mi.tneraria di Piediil.uco, fu invero prroposta pcima del COIIliPimento dlella esecuzione, essendo stata beiJJSl fatta la vendita, ma non amclle ila d~stribuzione della somma ricavata. Che la vendita dovesse 1rtmaner ferma anche in �caso di :riconosciuta IIl!Uillit� del pignoramento non esdudeva poi che rtale nU!lllit� potesse essere faUa valooe per a\l:bri divei'ISi effetti. Qullllllto infine alla presente impug~n.azione il.'intea:-esse a p!ro;poa:-la � determinata dalla soccombelrlsZa subita d.Mla Societ� mineran:ia nel giudizio svoltosi di:~;wn.tzi al Pretore. LI riOOl'lso d!eve essere perci� esaminato nel. meriJto. Con il primo mezzo di amullamooto, ['a -ricorrente deiJJUI!lJZ:ia la violazione d!egli a11tt. 518 terzo comma, 139 seconido comma, 155, 156, 160 C.IP.C. in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 c ..p.c., sostenendo nuovamente in questa sede che :l'avviso dell'eseglllito pignoramento av:reblbe dovuto essere dato a;hl;a debitrice 'con ile modalilt� stabilite dall'art. 145 p.p. c.p.c. per J.e notificazioni alle persone gi.U!ridiche. La mancata regolare coiJJsegna d6ll'avviso, in quanto che Alfredo Vescovi non riV1�istiva alcuna delle qualifiche richieste nell'art. 145 e neLlo stesso art. 139 c.p.�c., determi.tnerebbe la ID!ullit� del pig!noramento, non essendosi verificato l'effetto voluto dalla legge, della conoscenza del pignOII"amento da par.te d!ellla debitrice. La ceooll!ra � priva di fondameruto. Non vi � alcUill dubbio 'che ID!ella materria che ne ocewpa non possa trovare appHcazione l'art. 145c.p..c. relativo alle notificazionri. da fare alle pwsone giuridiche. (l) Questione nuov�a ed esattamente risolta. La dottrina peraltro � concorde nel 'senso che J.'wfficiale .giudiziario che procede al pignoramento, in �caso di assenza del debitore, deve consegnare �l'avviso d'ingiunzione alla per�sona che si trova nel luogo dell'eseguito pignoramento e nella detenzione della cosa per incarico o per rapporto di famiglia con il debitore (v. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano 19159/6�5, vol. III, p. 263; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 19�57, vol. III, p. 145 segg.; D'ONOFRio, Commento al codice di procedura civile, Torino, 1957, vol. III, p. 84 seg.g.). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE Ci� :non tanto per i1 fatto �che l'art. 145 non � richiamato� tne11'a~rtt. 518 c.p..c., �Come il Pretore ha esattamente ;rilevato; ma soprattutto lP& al!bra assorbente ragi01ne e cio� quellla che l'avviso di cui al 518 comma terzo c.p..c., va dato al momento stesso 'del pign01ramento e nel luogo dove questo � avvenuto. Le notificazioni regolate dall'art. 145 comma primo c.rp.c. vanno invece esegmite nelle sedi delle per,sone giuridiche e ile persone fisiche cui J.e copie degli atti notificati potSisono essere collllsegnate 'sono tper l'appUII1to quelfe addette alle sedi degl:i enti desttinatari de@i atti medesimi. 011bene � normale che dette persone non s~ tro".< 1.0 nel �luogo del pignoramento, se questo non � eseguito nella sede de,gli enti esecutati. Quanto rpoi a1l'a:ssunto che l'All�redo Vescovi non rivestiva nep~,,,__:rre le qualifiche richieste da1N''ar.t. 139 c.p.�c., questo � resisrt:ito daLle risultanze degli atti. NOill vi � d�ibbio invero che il pignoramenrto :liu eseguito presso la debitrke; questa ~o riconobbe ~essamente nell'atto di opposizione deducendlo che i beni pignora� erano stati rinvenuti in un'area d!i sua pertinenza. Orbene il Vescovi :liu quivi trovato da11'uffi!Ciale giudiziario procedenrte e si dichiar� ammiruistrato~re dell'azienda agraria Fattoria di Piediluco, con ci� manifestando che la Societ� M�tn!eraria di Piedi1uco era [piro;prietaria anche di tale azienda, tanto che i1 Vescovi medesimo aggiunse �che avrebbe riferi.to a detta debitrice ['a richiesta di pagame.nJto e quanto stava a.ccadendo. Nessun dulbbio dunque che nel Vescovi debba identifkarsi persona addetta ad una azienda deUa debi-� trice, ai sensi deLl'art. 139 comma secondo �C.p.c., ;richiamato dalll'art. 518. La ll'�Jc()!l'll"ente aggiunge che 'l'avviso dell'eseguito jp�iglnorameinto non fu consegnato nepiPure al Vescovi ma ad UII1a sua figlia. Questa affermazione trova per� .smentita nel vevbale di plig:n.oramento, dia C!Ui si evince che l'avviso per la debitrice fu dato aJ.!la rpemone presente che era il Vescovi e iDIOn tsua figlia, non menzlionata affatto nellll'atto. Non ;rico;rrendo quindi a1c:un vizio dell'artto appare del: tutto impossibile e nOill solo superfluo indagare se, in iJpote~, il vizio potesse dar luogo ad una IlJU�lit� . -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, S.U., lO maggio 1974, n. 1329 -Pres. La Porta -Est. Delfini -P.M. Pedace (diff.) Ministero Difesa (avv. Stato Cascina) c. Annkhiarico (avv. ValensiJse). Competenza e giurisdizione -P. A. convenuta -Competenza territoriale -Criteri di collegamento -Sede -Inapplicabilit�. (c.p.c., artt. 19 e 25). 1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Competenza e giurisdizione -Pagamenti della P. A. -Competenza per territorio -Sede dell'ufficio di tesoreria competente ad eseguire il pagamento -Applicabilit�. (c.p.c., art. 25, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54; r.d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 278, 287 e 407). Responsabilit� civile-Colpa della P. A. -Esercitazioni a fuoco -Norme regolamentari -Discrezionalit� amministrativa -Limiti. (c.c., art. 2043). AZ fine di determinare Za competenza per territorio in un giudizio in cui Zo Stato sia convenuto, il criterio deUa sede non � appUcabiZe. I soZi criteri di coZlegamento che consentono di individuare il foro avanti aZ quale l'Amministrazione statale pu� essere chiamata in giudizio sono queZZi previsti daLl'art. 25 C.P.C. (Luogo dove si trova la cosa mobile o immobile, Zuogo ove � sorta Z'obbtigazione e Zuogo dove l'obbligazione deve essere eseguita) (l). Nel caso di pagamenti che debbono esser�e eseguiti dalla P.A. Za competenza territoriale spetta aZZ'Autoritd giudiziaria deZ luogo dove travasi l'ufficio di tesoreria che -secondo Ze norme relative alla contabititd generale dello Stato -deve procedere al pagamento a segwito di regolare mandato (2). AZ fine di valutare la cotpa di un dipendente della P.A. che con H suo .comportamento ha cagionato danno ad un terzo occorre tener conto delle norme regolamentari che disciplinano Z'attivitd specifica e riconoscere che Za puntuale osservanza di queste norme esclude la colpa e l'illegit>timitd della condotta dell'autore del danno, sempre che dette norme contengano una disciplina minuziosa e particolareggiata della attivitd. Quando, invece, le norme regolamentari contengono soltanto un richiamo generico alla comune prudenza o espressioni equivalenti � sujf~oiente per stabilire la colpa l'accertamento della imprudenza nella condotta del dipendente (3). (Omissis). -Con iJ. primo motivo di ll'icorso s[ dea:ru:nda, in ll.'elazi< me a1l'a11t. 360, n. 2 e 3 c.p.c., la violazione e :failsa a!PIPHcazio:ne delle (1-3) A commento dell'all.'t. 25 c.p.c. in run recenti.ssimo volume si legge: � impropria � la rubrica dell'art., ove si parla di "foro della pubblica amministrazione " �. In primo luogo nella pubblica amministrazione si comprendono anche gli enti pubblici diversi dallo Stato, ma essi non sono contemplati nell'articolo in e�same, giacch� il loro foro � disc1plinato dall'aTt. 19. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1189 1n0rme relative al foro erariale (artt. 19, primo comma, 25, 28 e 38, primo comma del codice di procedura civile, ed artt. 6, primo comma, e 9 del r.d. n. 1611 del 1933), nonch� del�].i amtt. 42 (rectius 43) primo comma, 1182, 2043 e 2058 del codice civile; si denwncia altres�, ai sell1Jsi dell'art. 360, n. 5 c.p..c., il difetto e la c.ontraddi>trtoriet� di motivazione cwca nn punto decisivo della controversia relativo alla dete!rmi<nazione del giudice competente per territorio. Si sostiooe nel ric0111So che il gilUldJi,ce teirll'itorialmen.te COlll\Petente doveva essere indiv.i:dluarto mbase al luogo dellll'iincidente, ed era qud!ndi il 1lribtmale di .Ainoona; e si esclude ila competenza del tribu111ale di Roma, pevch� nei r:iguall'ldi dleill'ammilllistrazione startale illOn � confi~bile una sede alllaloga a qUJella delle !pel'SOne .gill!l'I�diChe e perch� -trattandosi di un'obbligazione dd rlsa:r1cimento dann.i -qruesta doveva essere adempiuta llllel luogo in cui era SOII.'Ita e non neil illuogo indicato daLl'ari. 1182 uLtimo comma cod. civile. I !l"iJ.ievi dell'ammilllistrazione ricOilTente circa iL'impossibilit� di ap plicare allo Stato di concetto di sede -e, quindi, di riavvisare neLla capitale [a sede dell'amministrazione centrail.e de1lo Stato -sono fon dati. Lnvero di sede si parla nei l'lj,gual'ldi dielle persone giuridiche pub bliche dli.verse dallo Stato, perch� [e s�il'Ut~ure, i finii e le attivilt� di tali enti pemnettono di illlidividiuare uno speciale collegamento flra essi ed un determinato Luogo; ma lo Stato � neil.lo steiSISO modo presente in tutto il territorio che ilo costituilsce e la particolare posizione deil.la capi tale non detel'lmi;na nei ri~roi de& giUI'isdizione ordiina!l'ia una d:isllin zione processualmen.te !l"ileva.Illte fra questo iluogo e le altre :localit� comprese neLl'ambito dell suo te:rritorio. � per questo motivo che IL'art. 25 In secondo luogo, lo Stato non ha un furo proprio, nel senso in cui ciascun individuo ha il foro del suo domicilio o della sua residenza o nel senso in cui ogni persona giuddtca ha iii foro della sua sede: 'Io Stato � ugual mente ~esente neHe va!l"ie parti del suo terrirtorio e perci� ila legge g:li riconosce tanti fori, disseminati dalle Alpi alle Isole � (,cosi SEGRE, in Commentario del codice di procedura civile di!l'etto da E . .ALLORIO, Torino 1973, vol. I, p. 278). A questi esatti crHeri si � attenuta Ia sentenza che si annota, enun ciando il principio contenuto neHa prima massima, che � conforme del resto alla p!l'ecedente ,giu!l'isprudenza (v. Cass. 25 novembre 1969, i!l. 3827). Anche il principio contenuto neJJl�a seconda massima � conforme alla giruri1sprudenza oonsolidata (v. da ultimo Cass. 29 ottobre 1973, n. 2806; Cass. 4 1ugil.io 1962, n. 1704; Cass. 16 marzo 1960, n. 537, 1n Foro It. 1960, I, 1345). Di notevole interesse :H ~principio �affermato nella terza massima. � 'la prima volta, per quanto consta, che ii S. C. affenna in modo ;reciso ii �principio �che al fine della valuta:zlione della coil.pa �sfugge al sindacato 1190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAT� del codice di procedura dviil.e, ind\tcando il foro della pubblica amministrazione, quando questa � convenuta m giudizio, non CODJtiene ailciUill riferimento alila �sede ~ dello StaJto e, qiUillldi, esclluide la possibilit� dii applicare in taLe ilpotesli. il principio generale cOilltenuto ne1Ill'art. 19 dello 'stesso codice; :pertanto -come questa Coote ha gi� avuto occasione di sta:bil�ire -nei confronti deLlo Stato non � apjp:lica:bile, al fine di detemlima,re la COlll(petema :per texuittorio, il cll'iterio dlelJla sedie delle persone gliuridiche (v. sentenza n. 3827 deil. 1969). Si deve .perci� riconoscere che i soli criteri di coJflegamento, che consentono di i~JJ;dliviidluare il foro avanti al quaile l'ammilnistrazione statale pu� essere chiamata in giudimo, sono quelli espressamente prevLsti dal predetto all.'lt. 25 c.p.c., e cio� -oltre aJ. luogo inJ cui si trova la cosa oggetto della domaJnda -i(L ruogo in oo[ � sorta l'obbligaziOIJJ;e e qruEillo in cui il!'dbbligazione deve essere eseguita. C<mSegUe da ci� che il primo argoonenJto svoLto nella sentenza impu~ gnata 'per mortivare il rigetto diE!U'eccezione d'i.DJCOillJI)etenza per territorio non � gi!Udicamente cOI'Iretto. Ma ila sentenza stessa COIJJ;tiene ulteriori cOIIJS�:deraziOili�, che sono su.f:ficienti a giJUstilicare tale decmione. Iii. giudice di merito, inlve~ro, ha accelrtaJto che il pagall�ieillto deilila sOII'rima, che l'armrni!l1istrazione awebbe dovuto dare all'Amlichiarico secol!lido la domanda proposta in g.iJUdizio, doveva eseguirsi a mezzo del tesoriere pri:nciJpale, che rtrovasi in Roma, e questo accertamento di fatto ~ che non � stato specificamente impugnato-consen.te di affermare la competenza territoriiill.:e del rtribunale di Roma. � infatti ptrincipio costantemente afiel'llllato daLla giurisprudenza di questa Corte, quello per cui, quando ISi tratti di pagamenti che devono essere eseguiti da UIIla pubblica ammimstrazione, la competenza per tel'll'1torio spetta allil'a!Utorlt� del giudiiCe ordina!t'io i!l comportamento del dipendente deNa P. A. il quale, neHo svolgimento dell'attivit� da cui sia derivato danno a teTzi, abbia conformato la sua azione a>lle nOil'lllle regolamentru-i, pur.ch� queste ultime disciplinino in modo completo e minuzioso l'a malte!t'ia. � noto, infatti, come la giurisprudenza anche in !)['esenza di un com(por tamento perfettamente osservante della disciplina spedfi�ca dettata dalla P. A. a riguardo di una determinata attivdt�, ritenga sempre possibHe valu-' tare .}',esistenza della colpa sotto il 'P'l'ofilo dell'illliP!t'Udenza, nel senso che il .compo!t'tamento del dipe.DJdente dovrebbe comrunque essere semP!t'e valutato �alila stregua di quest'ul:timo criterio quando vi sia la lesione di un dicritto so.~ettivo (v. da ultimo Oalss. 9 aprile 1973, n. 997, in questa Rassegna, 1973, I, 1088). � auspicabile che il prlncilpio affermato nella sentenza che si annota si consolidi, anche m reazione all'eccessilva dilatazione che la no�zione di coLpa va sempre pi� assumendo. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE giudiziaria del luogo in cui risiede il tesociere che -secondo le norme relative alla pubblica conrtabilirt� -deve procedere al relativo pagamento a seguito di regola!l'e ma.ndato (v. sentenza 1n. 626 del 1963). L'applicazione di ql\lesto prindpio al caso in esame_ rende superflua l'i.l:ndlagline su1le aJJtre censme svoLte nel {Pirimo motivo di gravame e, in particolare, tSUi !Pil'ObLemi sOillevati da[la difesa de1l'amminds!�il"azione rricOITeilite in ordine all'IDdivid!uaziO!lle d'el foro tera.irtorria1mente com;petente, seconidlo i criterli g,eneralii. (vaJ.id!i. jper J!Jultti i soggetti a prescindere dallila loro quailifkazione p!l.l!bblic�ISitica), per la de.ciJSiiO!lle delle controV!ersie relart;ive a domande di risareimento danni per fart;to illecito. Con il secondo motivo dii rricqrso si de:nJU!Ilcia la vioilazione e faisa aJPPlicaziO!lle degli artt. 177, 178, 244, 342 e 345 cod. pil'oc. cine, nonch� l'omessa e c<mtraiillittollia motivazione su un punto decisivo deLla conr traversia rel/aJtivo all'amm.issione deLla !Pil'OVa per testi. SOSitiene il.'ammimstraZiiO! nie rri.cOl"l"ente che errO!lleame~n~te la Conte dii merito ha negato la amm.issibilrilt� di quest� prova, !Pereh� il motivo posto a ibaJse di tale decisione (e cio� il ll'iJ1ievo che il'OO'Idinanza del giudice istru<btolre, cO!llJ cui era stata dichdarart;a ila decadenza . dclla parte� convenuta mordine a tale prova, non era stata espressamente impugnata avan,ti al collegio nel corso del giJudiiZI�o di {Pirimo �oado) non giustificava la e<mJClU!Sione che ne era stata dedotta; Sii affemna infatti nel ricorso che l!lOI1 � ll:lJeces.. sario un esjpllicito reclamo al co].[egio, n� 'll.>!lB specifica conJCiiJulsione in tal senso nella fase filil.aJ.e dJe1 giurl!izio di pil"imo g.rado, perch� il giudice collegiale ven.ga investito della potest� di revocare un ol'ldirum!La del giJUdice :is'tz,urttore ll'ela.tiva aLla decadenza daLila deduzione dlella !Pil'Ova, e che, quind:i, la Seillten.za di primo grado che, esplicitamOOJte o ~icitamen. t� conferma tale ordinanza, pu� sempre esse:re rifonnata su questo prunto, qualora l'appelilanrte lo richieda con iL'atto di imJpugnazione, ~che !POSsa fam valere aLcuna precil.usione al ~ail"db. Con. qJUesto mezzo di gravame Sii celliSIUII'a una delle argomentazioni svoLte nella senltenza impugu:JJata in Olid:in.e al rigetto dell'istanza forrrm~ ata dalla !parrte appe1lanrte, e !precisamente queL!la parte delJ.a mortivaziO! lle 1con cui si afferma l'i.nJamrmilssibmt�, iii. :rito, dell'�mjp!Ugnazione aVV!er.so il [plrovvedimento di decadenza dlella pil'ova. Ma la sentenza non si � limitata a >l"ilevare tale inammissibilit�; essa ---:-an�corch� potesse logicamente asten.ei1Sielllle -ha esaminato anche, nel merito, il.'implugnazione stessa e J.'ha giudicata tnfondata, avendo rilevato -in fatto che si era verificato da parte dell'amrrlJini,sitrazione conven.ulta � run radicale ma:dempimento agld oneri legali cirea ila deduZiione della prova conrt:rraria �, ed avenidb ritenuto -in diritto -che da ltale inadelil(I�mento derivava, �come giuridica �conseguenza, la decadenza daUa provanel]: >COI1SO del giudizio dJi primo grado, aLla quail.e no:tl si poteva ovviarre in � 1192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sede dii appeLlo coo il.'ammissione della prova r1chiesta, percll� questa non integrava un fatto �nuovo e d!ivel'ISo � riapetto a quello sul quale si era svolta la prova avanti al tribunale. Con1iro qruesti argomenti, che -a prescimdere dalle a!Ltre colllSii.derazioni svolte daiJJla Corte dii merito -sono sufficienlti a SOJ.'Il'eggere di tper .s� tSOli -tla decisione di rigetto delia !Prova per testi richiesta da1l'arnm:1nilstlrazione mil.itt.are, nessuna $ecifica censura � stata formulata dall'attuale ricor.retllte, Olllde 1n ogni caLSo quella deciiSiione non potrebbe mai essere �caSISata; !Pertanto lll'~azione ricoore!!llte � priva di interesse ad :imjpll�J:}al'e quella parte deUa motivazione deltla sentenza impugnata, che forma oggetto detl secondo motivo di illl!Pugn,azione, sicch� tale mezzo di gravame ri:suil.ta linam:mi.ss1bhle. COlli 11 rteroo motivo di ~ricol'ISO Sii dlenu!Ilicia la vioJ.azione e falsa applicazione degli arltt. 2043 e 2697 C.�C., e degli a!'itt. 115, 116 e 345 del codice ,di p!I"'Cedura civile, nonch� J.'om.essa e contraddittoria motivazione su un (pUillJto deciJSivo del:la controversia il"eelativo alla sussilstenza di un fatto illecito riferibile atltl'ammiinistraziooe militare. La ricorrel111le, solJ.evarndo sostarnziaJ.meillte una questiooe di giurisdizione, sostiene che, per il principio dlella divisione diei poteri, il com.pol'ltamento dell'ufficiale i:strluttore, al quale era affidato l'Amldchiarico, 1n quanto costituiva tl'esp'Licaziooe di un s:ervizdo millita;re noo !POteva 1n alcun modo Vi�IDJir sifndacato a[ giudice ordinario. Questa cetliSlm"a � priva di foru:hun:elllto, perch� iJ1. princi.jplio richJi.amato nel ricorso non escLude la ~responsabilit� della pubiblica amministrazione per la il.esione di diritti soggettivi, quando q/Uesta xti.sulti l'effetto della violazione dlel precetto gene.rale del !Ileminem ll:ae<fure; e l'accel'tamento di tatle ~respomabilit� appartiene atl giudice Ol'ldli.nario, cui cOlll!Pete -a 1n01ma degli a:J.'Itt. 103 e 113 delJ.a CostituziO!Ile -la giurisdizione iiil tema di diJritto soggettivi. 1in tal senso � orierJJta,ta da tempo la COiliSOlidata giur.iiSprudenza di questa Corte, la quale, in caSI�. analoghi, ha avuto occatsiO!Ile di affermare che anche !IlelJ.'ese:reizio di U!Il'attivit� dlisoreziona1:e ila !PUbblica amministrazione � i!;enUJta altla osse.rvanza .dei i1.imi1ti imposti da no.rme d:i legge e dal principio dlel nemitnem laedere, e che allorq/Ua!Ildo dalla predetta attivit� sia derivata la lesione di lll!Il diiri1Jto SOiggettivo del privato spetta al giudice wdinario a<ccertare se tali limiti siano stati SUIPerati o meno (v. seilitElllllZa llll. 447 del 1970). Pertanto, pur dovendosi dconosGere che a:l .giluJdiice o11dinario � inibito sindacare !l'organdzzazione ed hl :funzionamento dei !PUbblici servizi, rimessi alJ.'app!rezzamento discrezionale diella pubbJ.ica amministrazione, twttavia deve riltenet'ISi che tale discre2liona1.iit�, anco.l'lch� di caratte~re tecllllico, trova U!I1 lillllite lrJJetl dovere di osservare le di~osiziOllli di il.egge o di regolamento, nOi!liCh� le noime eLementari di diligenza e di prudenza: oode i:l �giudice ordi � PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1193 nario pu� accertare, ai fini del cisarcimento, se ia faM:o deLla pulbblica amministrazione abbia leso hl fondamentale diritto del cittadilno alla inltegrit� pei'ISIOnaJle, pea:' avere superato i limtti del! potere diJSclt'ezionale, violando ile noo:me anzidette (v. sentenza n. 3 del 1964). Richiamandosi sostanzia'Lm.ente a questa giuri~dema l'amministrazione irLCOl'lt'elllte, ~con altra OeiliSIUTa <:OilltetliUita nel:lo stesso motivo di gravame, ilamenrt;a il mancato esame da pmrt;e del giudice di merito delle norme regolamellltari relative ailil'esercitaziom a fuoco, e :sOO!ti:ene che, essendo rstate queste !norme [piUIThtuaLmente osservate, la Corte di merito aV!rebbe doV'Uta esciliu!dere, perci� solo, il'ililegi.ttimit� del comporrtamenJto del:l'ufftciaie :istruttore. Osserva la Coll'lte che il giudtce da. merito, al fine di valiutare 'la colpa dii un organo deilila iPUbbilica �mmilllistrazion.e che, con il suo compovtamento, ha cagiOIIlato danlllo a un terzo, ~non (pU� !pll'escillldere dalla valutazione rde1la condotta de11.'alllltore del fatto e, �!tl parilikoll;are, non pu� omettere di acceil'ltare ,se tale condoM:a sia tStata confo!I'me, o n.o, alle norme I!I'ego'l.amenrt:ari rche d:isctplinano, nelle dvco:sltanze del fatto, la attivit� ~del!la pu:bbltca amministrazione. E, d'o['ldtnario, sd. deve riconoscere che la !Pnntuale osservanza di qrueste noil'lllle pu� esclludere J.a colpa e rl'i1legitimirt� della� coodotta di colui al quale si vuole ascrivere la responsabilit� drel fatto. L'aprplicazi.one di taile C!I'iterio varia per�, necessariamenrt;e, �!tl relazione ail. contenllllto conc~reto deil.ile i110il'!Itle il'egolamentari: quand~ queste sono mitllllziOISe e pal'lticola~reggiate, analoghe caratteri.:srtiche dow� avere l'indagine del giudice, nonch� ila motivazione della sua :sentenza su qQL�1S11;o punto, ma quando ess'a contengo!tlto so1tantto un generico rilchdamo alla colllJUIIlie ipl'Udenza, o espressdoni eqiUJ�vail.enti, nessuna parucolare valutazione � necessaria da parte del giudri.oe; questi, iln tal caso, adempie esauri.e�temenJte la SIUa funzione accerta!rudo l'imp~rudenza deilJ1a condortta, pereh� con questo egli accel'lta anche, immediatamente e senza necesstt� di uLteriore motivazione, il.'linosservaruza delle norme ll'egoiamentari. Nrel rcaso m esame, qualurnrqiUe sia il valore da attribuire alila c1rrcolare richiamata dall'amministrazione ricOl'II"ente, non si !PU� dtre che ne rsda mancato il.'esame da (pa["te della Corte il.'omana, pet:'l�h� qruesrta ha valutato i fa,tti, ISIOtrtolposrti al suo esame, e ila condotta deill'ufficiaie tstruttoo:-e jponendoli a rcorufronto ~~on iLe :regole di comune pr;udenza, che coilllcidono COIIl i criteri e ile jpil'escriziOIIlJ� cOIIlte:IlJUte in quella cL11colare; q,ues�ta infatti n.on aggiurnge nulla dii ~a quelle :regole, ma si Jimirta, sostanziaLmente, a richiamarsi ad esse. Pel'ltanto la sentenza im;pugnata � irmmune dal vizio di motivazione denrunciato con i\1. rterzo motivo di ricorso, e anche tale motivo deve essere rirgettarto. -(Omissis). 12 . 1194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 16 maggio 1974, n. 1388 -Pres. Boccia -Est. Lagrotta -P.M. Pandlolfelli (conf.). S.p.A. S.A.V.A. (avv. Spag~nruolo e Carrrieri) Minilstero Finanze (avv. Stato Vitalia!ni). Privilegio -Privilegio del credito dipendente da reato sulle cose oggetto di sequestro penale -Credito assistito da ipoteca automobilistica -Concorso -Prevalenza del credito dipendente da reato. (c.c. artt. 2778 e 2779; c.p., art. 189). Il privilegio, che assiste i crediti dipendenti da reato sull'autoveicolo_ che ha formato oggetto di sequestro penale, ha priorit� rispetto alla ipoteca sul medesimo autoveicolo anc'he se iscritta anteriormente (1). (Omissis). -Con contratto del 15 gennaio 1962 la S.p.A. S.A.V.A. vendeva a Giuseppe Tomese il'autocal"l'o targato LE 33371, isclrivendo ipoteca legale per la (pall1te del (prezzo non cOil.'il"isposta. Ln seguito ad ina<diempimell'llto deL compratore, Ila S.A.V.A. procedeva al sequestro ed aLla vendita dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 7 della il.eglge 15 marzo 1927, n. 436. Neil. relativo procedimento esecutivo svoltasi alla Preturn di Baoc-i interveniva tra gli altri il cancel!l!iere del Trlbuna�le di Tarallllto, ii quale chiedeva che la somma ricavata daLla vendita fosse accanJtonata in attesa della definizione di un giudizio penale nel �camo �lel qurue era stato disposto il seqlllesrbro deilil.'awtocaNo. In sede di ddlstrriibuziane del prezzo ricavato (dii L .1.005.000) il G.E., ravvisa<Illdo lllcll'intervento del cancelliere una contestazione in ltema di dirittti di ipll'elazione, rimetteva le !Parti dava<Illti al 'I'ribunail.e di Bari. La causa veniva riaiSSUII1Jta, con atto di citazione del 1 marzo 1965, a (1) La decisione ha H !Pl'egio della no�vi.lt� �e quel'lo di una esa,tta interpretazione della ilegge. � �la rpdma voLta ,per quanto consta, ,che il S. C. affronta il problema della portata deM'art. 2779 �cod. �civ. e la decisione adottata-!p['evailenza del priviilegio che assiste i �m-�editi dtpendenti da reato suill'ipoteca automobiliJstica -arppare del ,tutto �confolrilne alla �lettera e allo .spii'ito della legge. Non sembra, :Lnvero, che possa dubita'l's�. che H richiamo contenuto nel n. 7 dell'art. 2778 'cod. civ. ,aH:e norme del �codi,ce rpenale e �di prrocedrura penale T'ifletta unicamente � l'ordine � de1le p!re:flerenze ~evisto dal�l'art 191 C. P., �come pu� ulteriOil'ilneillte alt'gufuosi da11a dirfferenrte locuzione usata dalla norma in esame e l'art. 27�68 cod. civ. Nello .stesso senso in dottrdna ANDRIOLI, Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1957, p. 243. Contra tutta'Via GAETANo, Il privilegio, in Trattato di diritto civile diretto da Vassali, Todno 1�957, p. 138; FERRARA, Autoveicoli, in Nuovissimo dig. it., vol. II, p. 602 nota 3. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE CIUil'a della 1Soc. S.A.V.A., la quale, coowenendo m .giudizio II:'Ammillllistrazione delle Finanze delilo Stato, domandava che, dichiarato improponibile l'intervento del Cancelliere, fossero rimessi di lllJUiOvo gl!i rutti al Pretore di Bari perch� provvedesse a11.'assegnazione deitla somma. L'Ammimdstraz.ione, costiltuitasi, sosteneva ila p;riorit� del pll'iviilegio ex art. 2778, n. 7 c.c. rispetto all'ipoteca iscriltlta sul!l'autoveicoil.o, pll"ecisando 1che il sequeslt.ro conservativo ipeJila].e, diSIPOSito con oll"dlinanza deJ. 14 ottobre 1963, era starto eseguito il 18 successivo, alllteriormente alla vendita giwdiziaria dell'autocarro, avvenn.tta il 17 dicembre 1963. Con sentenza 18 dicembre 1968, 7 febbraio 1969 l'adito TribUillale di Bari, ll.'lirtenerJJdlo che a .nonrna deJ.l'al'lt. 2779 c�.c. l'ipoteca era tpOISIPOSita ail privilegio per i crediti dijpendenti da reato, anche se sorti posteriormenrt; e, dichiarava Ja priorit� del credito dell'Amministrazione rispetto al credito deLla S.A.V.A. Tale d'edsti.one, impugnata dalla soccomberute, vellliva corrufermata con sentenza 10 marzo, 23 a!Prile 1970 della Corte d'Appello di Bari, la quale :rilevava che l'!Wt. 2778 c.c., in quanto insell'�ISICe neilil.'ordine dei privill'egi mobiliari i oredli'bi diitpendenrt;i da reato, abroga ila disposizione dell'art. 189, sesto COililma c.p.: ~osti.zione in balse ailla <llllllle gli anz}detti oredilti � S'i .consti.ilierano privilegiati rilspetto ad ogJni�. altro credito non IPrivileg[ato di d:ata alnlteriore ed ai crediti sorti posi{;erior'mente �. ConseguetntemeDJte, a nol'lllla dell'al'lt. 2779 c.c. -secondo cui le ilpoteche sugli a:utoVJe!�.coli sono po51poste ai privilegi menzionalti nei primi 1sette llliUJmeri de]['al'lt. 2778 c.c. -i 'crediti dipenderuti da ~reato (tp['evisti dal n. 7), prevalgono, anche se sorti posteriormente, su quelli garalllltiti dall1e ipoteche anzidette. Avverso la [ptrOiliUillcia di secondo grado ha iprOIPOSitO dcorso per cassazione �la soc. S.A.V.A., deducendo un unico mezzo di a:niiliUilllamento, illustrato con memoria. Resiste con controrlco11so J.'Amministrazione delle Finanze dello Stato. MOTIVI DELLA DEOISIONE Con l'unico mezzo la ri.co11relllfle, de.nunzialt'lJdo violazione dell'articolo 2779 c.c. in ~relazione all'art. 189 c.p., censurra la sentenza impugnata perr aver riteniUJto [a priorit� del credtto dipendente da reato l'ispetto a~l cll"edito da ipoteca su autoveicolo in ba,se a.Ha prremes,sa che si a.BISIUffie erronea -de11.a ta.cita abrrogazione della dis!Posizione del sesto comma del citato art. 189 C.\P. Il motivo va dtsaltteso. Per li.l testuale disposrto dell.'ar:t. 2779 c.c., nell'ipotesi di concomo tra le dlue cause di preJ.azione, le ipoteche sugli 1196 RASSEGNA DELL'AVVO�ATURA DELLO STATO aurtoveicolli rono posposte ai privilegi menzionati llliei primi sette llJUmeri dei!: precedenrt;e art. 2778, tra i ,quail.i � compreso ~l privilegio, !Pirevisto dal in!. 7, relativo ai crediti rupenderuti da :reato (e vi rimane ovviamoote inolUJSO am.che IS1e, per effetto di una successiva norma dii le,gge -l'art. 66 l. 30 aprile 1969, n. 153 -che ha d~sposto l'i1JJ.1serzione al n. 1 di altra 'categ,oria di ocediti privilegia~ti, ne !risulta ~ostato di una nnilt� N illiUmero d'ordilllie). Obietta la ricorrenrt;e che la collocaziOille al settimo posrt;o nel ra>10.go dei priviJlegi � prrevista e51Pres&amente per �i casi e seCOIIlldlo il.'ordine stabilito dai codici [penale e di procedura penale�. -L'es[presso richiamo a1la rusci[pJ.\ina della \legge penale escluderebbe l'asserita rtac~a abrogaziOille dlel sesto comma dell'art. 189 c.p. in virt� del quale ai ~ccrediti dipendenti da ,reato vanno preferiti ti c:rediti assistiti da aLtri rprrivilegi, se sorti anterioxmente. Ma l'obiezione n010. � fOilldata. Il} richiamo aJlle dliJsposizli.Oilli delile leggi penali d!eve irnltendersi 'Illecessariamente ilimitato, come riswta anche dalla chiara lettera della d�isposizione, all1e norme che SltabiliiscOillo J.'orrune di priorn� nefli'ambito degli stessi 'crediiti ~ilipen.dleniti da reato. Il rall:Jjgo irwece di tali crediti rispetto ai 'crediiJti priviJlegiati di altra natura � ovviamenlte dieterminato dalla stessa il.oro ~collocazione neilJ.a graduatoria dell'art. 2778 �.~c., in virt� della quale essi vanno rposposti a quelli elencati nei Illl.lmeri che precedono hl ([)J. 7 e vanno preferiti a quelil.i che lo seguono. Ove la prio� rit� dovesse stabilirsi iDlOill in baoo all'ordine risultante da ta[e coJ.locaziOille, ma in base al criterio cronologi,co ip1revilsto dall'ail.'lt. 189, sesto comma 'c.p.; ll:'inserzione dei crediti in questione nell'ovdine dei privilegi indicati nell'm. 2778 c.~c. &i. svuoterebbe m ogru conJtenwto e si,gnificato, essendo evidenti ~che sono tra loro incompatibili i criteri seguiti dlalle due noo:'IIlle, il'uno ancorato alla causa del: credito, l'altro ail[l'elemento ternrporail.e. Se ~tale ~incompatibilit� comporti, ed enJtro qua[]. limiti, l'abrogazidne deHa citata disposizione del codice penale, � problema che non :iJnteressa 1specificamenrt;e risolvere ai fini. della IPresenrl:e decisione. A tali fini � sufficiente aver clrlarrdlto 1che tale ~izione, nella paLrte iJnJ ooi determ.irna l.lia IPiriorit� tra ocediiti da Teato ~d: altri crediti privilegiati in base al ~criterio ,crOOlJOilogico, !OOii1 � richiamata d'all'art. 2778, n. 7 c.c. Lnvero, poich� anche lL'art. 2779 dehlo stesso codtce (plrescmde dall'elemento oconoil.ogico, II1iOill v'� dubbio che �lnl forza del suo inequivocabiJle dettato i ~crediti ,garam.tilti da ipoteche rugli aUJtoveicoli devono esse,re in ogni ~caso rposposti ai crediti derivanti da reato, indipendielntemente dalla d!ata in cui sono sorti. Il ricooso va pertanto rigettato co:n le conseguenze di legge . ( Omissis). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVIL�E 1197 CORTE D'APPELLO dti Trieslte, (Ma,gistra1mrn del Lavoro), 8 maggio 1974, n. 505 -Pres. Zu:min -Rel. Adelman Della Nave -Istituto Naziooaile Previde!Ilza Sociale (avv..ti Ian~Che e VeDJto) c. MIDistea:o della Samt�. Obbli~azioni e contratti -Intrinseca natura del rapporto -Inter pretazione dei contraenti -Principio di autonomia. (artt. 1322, 1362 c.c.). ' Lavoro -Lavoro autonomo -Differenza dal lavoro subordinato. (c.c. artt. 2094, 2222). In tema di ermeneutica contrattual.e, il ricorso a criteri rinterpretativi che ptl'escindono dalla com'Uhte intuizione delle parti, quate � resa palese dat senso letterale deLle parole, costituisce violenza at vrincipio di autonomia. Nel rapporto d'opera, t'oggetto detta ptl'estaz;Wne � rapptl'esentato dalt'opus commesso, da intendersi come risultato delt'attivitd autonoma del vrestatore; messo a reatizzarta a suo rischio; net tavoro subordinato, invece, merc� t'impiego dette energie del. vrestatore atle dipendenze det datore di lavoro, si attua t'inserimento det lavoratore netta struttura e neH'organizzazione dell'impresa (l). (Omissis). -L.'aweJ.ruo ~oposto dall'I.N.P.S. si awa'lesa i.nfoo:dato e deve essere reS!pilnJto. BrevemeDJte riaJSSUJinell(do i fatti d!i. causa si osserva che l'I.N.P.S. ha corwenuto in giudizio davliiiliti al Tribunale di Th.-ieste il Meddco Prov~ nciale di queslta citt�, dottor Vincenzo Bocchetta, ed liJ. M.irn:iSitero dellla Sam.it� per fM" aoce:I'Itare chi dei d!ue corweiliUiti ea:a stato il datore di :Jiavoro di Zarditni Lucia in PTeSICa dall'li maglgio 1964 al 12 dicembre (l) La �sentenza affTonta il tema della posizione giw-idica dell'incaTiiCato �dei ~avori di pulizia dei locali di un uffi�cio pUJbblico. La materia della quale la Ra�ssegna si era .gi� interessata (vedasi sentenza Corte di Appello di P�erugi.a -Magistratw-a Lavmo 28 gennaio 1970 n. 30 confermata da Cassazione, Sez. II, 2 febbTaio 1973 nella Rassegna 1973, I, Sez. III, rispettivamente a pag. 894 e 369) contiiliUa a mantene�re la sua attualit�, attesa la pendenza. di svariate controversie sull'aTgomento. Nella specie, n pervicace tentativo operato dall'listi�tuto Assicurativo di alttrarre i'l lt'aprpo!I'Ito in esame nell'ambito del lavmo subordinato col conseguente obbligo del ver.samento dei contributi assicurativi a carico RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1198 1969 per l'attivit� lavorativa prestata presso l'Ufficio de'l Medlko provindale e coll\damlJare, dii oOIIliSe~EmZa il convenuto respOliliSabile ai!: pagamenrto all'I.N.P.S. deiJa somma di L. 842.166, oltre alile spese�. In quesrt;a sede d'~ello J.a posizione del Medico provilnciale, dott. Bocchetta, nella mstaurata vertenza, � cmmai fuori discUJSsione avendo rr.N.P.S. faiflto piena acquiescenza alla dieoiJsi.one del Tiribunallie per q!Uanto lo trigtuaroa. Da un attenrto esame degli atti !balza evid�ell:llte la consiillerazione che, 111ella ~cie, non � 1stato �concluso aLcUIIl 'coln!traltto rdli lavoro <tra l'Ammilll~strazi0111e �convenuta e la Zardinli, in quanto quest'ullitima ha manifestato IP'er iscritlto urna volont� conroraria a tale 'cOIIllcillusione ed ha mteso invece dare vita ad una prestaziooe d'~ra (all't. 2222 ,c,,c.), \Sotltoscrirvendo nna tnequivoca dichiarazione dd. 23 otJtolbre 1965 che � stata prodoltlta iln �causa. Ail11Cihe qua~ndo, dopo Jla cessazione dei11a sua arfltivit�, la Z�lll'!dmi. ha illloltralto denUIIlZia al locale Ispettorato k:llel Lavoro, jpl'ovocando cos� il.'illlo1Jtro dli una d'enunJcia alila Pretltl1a penale di Trieste colrutro il Medico Provdn!Ciail.e, non ha potuto non amrne1Jtere di tritenere � che l'uffido stesso mi abbia cOIJ:liSiderata quale im!Pirenditrice �. JCOnJCor'danJdo con :ill: pWDJto di vilsta del Ministero della Sarut� si osserva che, dii fro~ ad Ullla malndfestazdone di vo'llolllt� (scriltta) ruretta a costirbu~e rwn contratto d'opera e aJ. il'liconoscimento che ila medesima intenzione fosse stata resa paJlese all'altra parte del rapporto, la pretesa delll'I.N.P.S. dii qlllalifiJCare il medesimo rapponto come raiP!Porto di lavoro subordilllalto �fa violenza al pJ.'i.ndpio dSll'autonomia contrattuale, �tuttora vigenrt:e nel nostro c..c. (Mlt. 1322) �. La SIUiddetta dlichiarazione sctriJtta smenJtiiSJCe che vJ. sia stata una (pll"ecisa detea.'lminaziOine di un orario di lavoro con retribuzione fissa mensile. Si legge nella dichiarazione 'che la Za1'dini si era impegnata a svolgere il servizio m pulizia dei locali dell'Ufficio del Medico Provinciale d'i Trieste �in alcuni dell'Amministrazione, ha provocato la riaffermazione da parte dei giudi canti, con la prima massima, del principio di autonomia contrattuale come dato basilare del nostro ordinamento, da apprezzare e valutare sulla base dell'effettivo rilievo da attribuirsi alla convenzione in concreto posta in essere. Post� taie premessa, la corte di merito evidenzia i �Ca�ratteri distintivi, ormai da Titenel.'e classici, �conf()['lj;ati come rson() da �Costante dottrina e giu r,isprudenza, dello 'schema �CO:rllfirattuale di cui all'art. 2222 in �contrapposto aHa :fiatti<specie �legale ex art. 2094 c. c. La tematica di carattere generale trovasi compiutamente trattata nella nota di L. SICONOLFI � Un caso di prestazione di opera a favore dello Stato � (in questa Rassegna, 1973, I, III, pag. 370) alla quale si rimanda. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE giorni feriaili, da11.e 17 alle 19, che mi ooranno di vo1ta in voil.ta indicati dal �CaJ.PO de11l'Ufficio medesimo e verso cortrespoiillsione di una quota oraria di L. 300 (ltrecenrto) �. La mam�canru1 di un. preciso orario di lavoro � staJta cootfermata dal teste Scala, il quale ha cihiamto che il ragioniere dell'ufficio corrispondeva il 'compelliSO alla Zaridillld, SIUilla base del iiJiumero deLle ore dii lavoro i!lldlicate in nna !l"elazione mensille del' medlesimo. SoltaJIIlJto per esi:gen:z.e contabili la liq!Uidazione � avveniUJta a scag.lioni mensilli. e il.'ammoiilltare occasiOilale mensile, peroopilto da1l'interessata, ha ISI.ibirto delle variazioni i:n rapporto alle ore di lavoro ed al COIIIl(penso ora~rio dall:e steSJS:e, fissarto in successi_one dii tempo da L. 300 a L,. 400, tcome riJsu!llta dal/l'elenco di farbtuTa di liquidazione, pTodotto daJlla dedluceiilJte. L'aumento del compenso d:a L. 15.000 a L. 16.200 llllon rappresenta UJn aumelruto di retr~buzione mensile ma �corrisponde ad ore di lavoro effettuate in pi�, sempre rsu1la base del �concordato coJ.'Il'iJspettivo dd L. 300 orarie. ImiJIJ.e, l'�impOI'\to dii L. 17.600 non � compreiiJ!sivo di 1/12 de11a lbredlicesima mensili.tt�, rboos� corrils(Ponde alla,iliquidazione di 44 ore di lavoro per J.a quota oraria dii L. 400. llll e:ffet!Jti, sono state [iqll.l.idate, lruel/lJ'ultimo periodo, 44 ore al mese X L. 400 cio� L. 17.600. ]l :teste Scala ha cosi precisato: ...... Escludo che nella milsura del compenso corrisposto a:lla Zardini :fo:sisero compresi ratei di tredicesima �. :n teste dott. Fenranlte, dellocaile Ispettorato del Lavoro, ha riconosciluto � �che nei compensi indicati nel pro!q)etto, a1meno per quanJto concei'Ineva il 67, 68, 69, fossero tl'icomp!l"esi i ratei de11la 13� � un'iLlazione ~che l'Lspettorato fece ISlU!lla base della dichiarazione de111a lavoratrice 'che aveva detto dii avere continnato a lavorare per due ore al giOl'lllO �. Va os1servato �che il'Ir!q)etbtorato ha dato esclUJslivo Cll"eddto al:la la�voratdce :senza tener aLCUJn coiillto Kte111.a pa~rti>col:a;reglgiata relazione del Medico ProV�!Itllciale e deLle pil'ove documentali, tra ie quali 1lJilla dichiarazione ptl'O'('eniente dalla lavoratrice medesima. Mancano :nel 'caso illl esame -il mievo � esat!Jto .,.--per la configurazione di nn irRIP!Porlo di lavoro subor�Lilnato gli indisp.ensabili presu: pposti dlelll'a SU:bOil"di..lliazione (che in UJna ptUbbilica AillJlllliJnruSibrazioiilJe da Luogo al :raJPIPOirto di gera~rtchia), dii un rpreciso orario di lavoro e della posslibili.tt� d[ ilrulllig,gere al lavoratore sanzioni rusci(pllinari. I :servizi di tpiUili.zia nei locali de1Le .Ammnd:strazioru peri:fell"1Jche vengono :svolti, di rregola (e 1cosi anche a Trieste) nelle ore in CIUi glli uffici sono chiusi. Fondatamente sostiene tl Ministero della Sanit� che il lavoro viene tSVoUo nei modi che a c011ui ~che .il servizio ha assunto sembrano pi� OPIPOII't:uni. Non vi � rma i>nterferel!l!Za dei presumi � s:uperliori � sul lavoro s!VoLto. Manca per.ci� il criterio alla subor:dinazione o rappo~rto d<i geral'chia. 1200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In reail.t� si ha ISd.lltaiillto ll"iisOil~one diel rappOil'!t:o q ual!ldo hl ll'istult a to � del servizio svoMo a:ron vdene riterJIUto soddisfacellllte. Esatto del !Pari il irl!.llievo che, ncl costituire questi rap!p<m"rti, si ha di mira solitanJto il risullitato dell'attivit� affidalta a qrueslte pensune e da costoro svolta: la IJ,)Itilizlia dei locali, Iii modo ed iJl. come quesl1x.l risultato viene ~raggi'UIIllto non ill1tereSISa aNa .Ammill1dJstirazione, che a(plprunto pe~rci� rimane del tutto esltmnlea aU'es[pilicazione dii tta[e attivirt�. Viene ipll'eso ill1 'consJJderaziQine solitaJnlto dl risulrtato � il'opus � e s011!tanto quello. Non ha imjporttama il fatto che le pulizie venivano 1svolte giornal mente, 1sa�lvo casi ;prurticolari, il che comportava una retri'buzJ.oa:re che poteva_ amche, a periodii fissi, non varia<Ve; n� !JJa cmc�ostanza 'che la �ma teria � necEl.SISiaria P& effettua~re !JJa prulizia, fOS!Se fO!l'll1lilta dalll'Ammin[ stirazicme � eletm1enrt:.o d!etel"llllilnanJte, conside~rarto hl di.spOISito dell'arrt. 2223 c..c. (e, per l'lliP!Palto, dlell'al"lt. 1658 c.c.). Fond:a!to il rilievo che � attravi'!II'so la cos1Ji.ltuzione del rapporto di lavoro rubol1dinato il !Pirestatore d'opera viene inserirto nerul!a smutltura e nell'wganizzazione dJelllJ'iio:npresa (o, nel caS:o, dell'Ufficio Pubbilico) � Non � pe:nsabille �che tale :Lnserzione si verifichi nei caiSii dii cui tlrattasd. : il modo come l'aWvtt� viene svolta, la mancanza dlel rapJPOrto di srulbor dinazione, i momenJI:ii ISitessi ill1 crui l'attivit� � esp.letata (OII"e, duranifle le qruali l'ufficio � chiuso) fanno ll"itenere che neppUJ"e questi elementi dlel l"BlP!Porto si possono rinvenire neil caso inl esame. Uin il"'arpporto di lavoro privato non IPfU� essel"e configu~rato nei con fronti di l\lll1a pubbilica AmrnilndiS1lrazlione. EsattamenJte i IPil"'imi ,gtudizi, escrudencfu da IUil1 ilato l'inserimento dellla donna neN.'ovganli:zzazione teonico-ammtnt~S!tirativa della IPIUbblica .AimminJiistlraziOille -(la intende:riSii correttamnetle quale estiraneiJt� di costei dall'organizzazione del lavoro delil' A.mminliJstlrazione sudidetta, anzi che qua!le c:a~renza di l\lll1a irrilevanJte pil.'eposlizione formale a mallliSI�oni dii modesta il110ml.alit� ill1 favore dell'.Aantrnmisttrazione ._ e ve:rdficando aii. 1Jresl l'assenza di assoggettamento a1oo:no della stessa d01l1111a ailla srupre �mazia giuridica dei dilrigenti del Ministero della Saniit� -Ufficio deil Medico Provinciale dd Tlriestle -hanno conclUISio coll'idenltifica~e nel me:ro rilsuil.tato assicuil"'atosd dailll:'Ammindsltrazione (pulizia dlei il.ocali, da ottenersi con l'alttivilt� oomUiii.IqJU:e svollta fuori dlell'orario del personale d'rufficio, senza SOl"IVeglliallliZa n� lt"iscontiro della Cll'onolQ�ia) la preiStazione conrtrat1ltiualmente convenJUJta. Neil caso conCII'eto, negativamet'llte risoJJto, nella diDamica dleil. rap pol"to, l'assoggettaibi!lli.t� de1lla lavoatirooe al cODJtil"'ollo di ipll'es:enza gioil.' nailiero e del pt8lri 1111egativamenJte definJJto il problema dell'orario di !lavoro quotidiano, devono l'I�itenensi confe:mnate e l'inesistenza di una collaborazione organica della pulitrice nell'ooganizzazion.e diell'Ammini stirazione in ragione d/elll''ill1trrinseca autonomia deillla pll"ima riiSIPeitlto alla PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVIL�E seconda e J.'escliuisi0011e di !POteri {Pil'al1lici di dlirezion:e e vigilanza, da cui si evmce, come Il'Ammind.sitraziooe Sii sia mossa soltanto 1Illell1a diJrettiva d'mgloba<re la prestazione -pulizia dei ilocali -nel novei!."' del rapporto di lav01ro a'Uitonomo. ~a, poich� nel ra!P[p011;o di lavOil'o aUJtonomo, oggetto dellllia ;pa:-estazione lavOil'ativa, � l'opera, intesa come risultato dell'attivit� aJIJJche organizzativa del prestatOil'e mOSISO a rea1izzarrlla a suo rirohio, dlive!I'ISamente dal r8IPIPOII'to di lavoro �ISIUiborddlnatto, cile richiedie che oggeibto della pll'estazione cOtl'II'i!Siponienrte l'alttivilt� lavorativa sia aSISiicurraJto al daJto(["e di lavoro senza r:ilschio sotto diretltive, v1giJlJarnza e cootll'oilllo di lu~, ritiene la Corte che ila !pUlizia degJ.i uffici dlell' .Aa:nminis1lrazione, affidata o meglio rimessa aMa Zavdruni, debba aJI!JIO.OVerarsi IIllel ll'BIPIPOil'lt<> d'OIPell'a. Ne coosegue l'escltusione dJel ll'8JIPIP01'1to arssiCIUll'aroivo obbligatorio. -(Omissis). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA I CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 ottobre 1973, n. 938 -Pres. Potenza -Est. Pianese -Rizzmto (avv.:ti Bongi.Oltrlo Pincitore e Gor~gone Qua: sini) c. Commissione rcenitrale vigilanza edilri.zia ecOID.Omi�ICa e pofPOIlia~ re) (rn..c.), Soc. �coop. edillii.zia �La nuova tecnica� in Palermo (avv. Conso) e Milnisrtero dei lavori pubbilici (llli.C.). Cosa giudicata -Esecuzione -Presupposti e limiti del ricorso ex art. 27 n. 4 T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 -Ricorso per Cassazione avverso decisioni del Consiglio di Stato -Effetti in ordine alla sospensione del giudizio per ottemperanza -Non sospende -Conferma della mancata sospensione anche nell'art. 37 L. n. 103411971 istitutiva dei T. A. R. Giustizia amministrativa -Decisioni amministrative -Esecutivit� Ricorso per cassazione per difetto assoluto di giurisdizione Non sospende l'esecutivit�. Per effetto deLl'art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, che discipLina i ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento delL'obbligo dell'autorit� amministrativa di conformarsi ai giudicati dell'autorit� giudiziaria ordinaria e degli organi di giustizia amministrativa, deve ritenersi legislativamente sancito l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 27 n. 4 t.u. 26 gugno 1924 n. 1054 � stato ritenuto applicabile anche aLle decisioni pronunciate dal giudice amministrativo; l'art. 37 citato ha altres� determinato il giudice amministrativo competente (rispettivamente t.a.r. o Consiglio di Stato) a giudicare i ricorsi diretti a dottenere l'ottemperanza della Autorit� amministrativa al giudicato dell'Autorit� giudiziaria ordinaria e a quello degli organi di giustizia amministrativa; non trova, pertanto, giustificazione un riesame dell'indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui il ricorso ex art. 27 n. 4 per l'esecuzione del giudicato deve ritenersi proponibile anche qualora risulti che la decisione di annullamento � stata impugnata alle SS.UU. della Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (1). (1-6) Il giudizio di ottemperanza in relazione alla recente disciplina n:>rmativa sui T.A.:a. -Proponibilit� e limiti. Nelle decisioni �Che si annotano sia Ia S'ez. IV che la Sez. V del Consiglio di Stato hanno confermato la tesi dell'ammissibiLit� del r1corso ex PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1203 Poich� le pronunce degli organi di giustizia amministrativa operano sull'atto amministrativo, in una materia dalla quale � escluso ogni altro giudice, le decisioni di annullamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali (queste ultime ancorch� appellate ex art. 28 l. 1034/1971) sono suscettibili di esecuzione, cio� sono .idonee a produr? �e l'istantanea eliminazione dell'atto amministrativo illegittimo p1tr in pendenza di ricorso per difetto assoluto di giurisdizione (2). II CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 15 marzo 1974, n. 245 -Pres. Breglia Est. Callabr� -CeniD!i (avv. DallaJri) c. Aziendia munidpalizzata mer �cato :bngl'loss:o orto:lll'\UlttiJcolo di Bologna (avv.ti RomaJDJeli1i e Gra:ssani) e Ditta Ra:mba1si (n.e.). Cosa giudicata -Esecuzione. -Applicabilit� del ricorso ex art. 27 n. 4 T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 alle decisioni del giudice amministrativo. -Sussiste. Giustizia amministrativa -Decisione di annullamento -Annullamento dell'atto impugnato -Effetti conseguenziali. Cosa giudicata -Esecuzione -Ricorso per ottemperanza avverso le sentenze del T. A. R. impugnate o impugnabili-Ammissibilit�Sussiste. Atto amministrativo �-Sospensione -Effetti della relativa ordinanza rapporti con la decisione di annullamento -Carattere di transitoriet� dell'ordinanza di sospensione. Cosa giudicata-Esecuzione-Ricorso per ottemperanza dell'ordinanza di sospensione -Ammissibilit� -Non sussiste -Effetti e riflessi sulla Responsabilit� penale e amministrativa. Anche se l'art. 27 n. 4 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 pu� essere appli-� cato per l'esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo, devesi art..27 n. 4 del t. u. 26 �giugno 1924 n. 1054 anche nei casi in cui avvterso la decisione dell'organo giru.dsdizionale amministrativo sia .stato 'Ptl'Oposto o possa esser�e proposto ricorso per difetto di giurisdizione ~nnanzi alle SS. UU. della CassaZiione. La sentenza n. 938 della 8ez. �1v, inoltre, ha esteso J.'app.Ucazione di ta�le indirizzo anche alJ.e deci�sioni dei T.A.R. Ed invero il suenundato orientamento effettivamente ha trovato ap,pUcazione in maniera pressoch� unifonne in tutta la pi� 11ecente giur1spa-udenza del Constglio di Stato. 1204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pur sempre tener conto delle caratteristiche proprie ed ineLiminabili di taLi decisioni, profondamente diverse dalle decisioni dei giudici ordinari. Con la decisione di annullamento del giudice amministrativo l'atto amminis~rativo annullato viene posto nel nulla ipoo iure al mD71!-ento Fino al 1969, pm-altro, tutt'affatto con~a!da era il'opi.nione del!l'organo giurisdizionale �amministrativo: Iii .giudizio di ottempera~a, infartti, era riltenuto proponibiJ.e solo nei con:lirOilltli. delil.e pronunce giurisdiziooa:li passart;e in gillldioato (1). L'obblli.go de1l'.Aa:nmi.ni!S'brazione di revocare o di uniformarsi comunque a11a pronuncia di a:Dllllllil!larr:nento dell'atto riconosci.UJto :Hlegittli.mo in ta.nto poteva riteners~ sussistente -secondo la citata �giurilsrptrrud;enza -in quanto l'accertamento contenuto nella decisione fosse divenuto definitivo e irrevo:. cabile e cio� in quanto la decisione avesse effettivamente esaurito H. rapporto processuale, conferendo alia pretesa giuridica del privato dl carattere della definiltirva certezza. La decisione 1'71/1965 della VI .Sezione, in ();llaT'ticolare, in reil.azione al problema della esecuzione deil.il.a sentenza, aveva osservato cihe, poich� H t. u. delle iJ:eggi sul Consiglio di Stato e dl reil.wtivo Rego'lamenJto di esecuzione non contengono alicutna disposizione esplioirba in Ol1dine agli effetti del ricorso per cassazione per di:lietto assoil.uto di giurisdizione delle decisioni del COill:si,glio di Stato, doveva trov:are applicazione U principio generale fissato dall'art. 373 c.p.c., secondo �cui il ricOil'SO per cassazione non sospende l'esecuzione deil�la sentenza I�mrpiUgnata. �Giova it'icordare a tale riguardo che per le decisioni del COOJSigJio di Stato non si pone un problema di esecuzione coattiva; il Regolarr:nento 17 agosto 1907 n. 642, �al'l'art. 8, .stabilisce infatti che la esecuzdone di dette dectisioni si fa in via amministrativa, fatta eccezione per la condanna alle spese. Fe11mo restando, dnoiltre, che l'.arl. .27 n. 4 <t. ru. Consi.g.ldo di Stato � stato ciriginarlamente introdotto con esclusivo riferimento alle decisioni degli organi di ,giuris<llizione ordinaria e solo succesSirvamente arpipil.ioato anche alle decisioni de>Ha gilllrisdizione amrrndnishrativa in via di interpretazione estensiva (non �gi� di applicazione analogica, dato il camttere di eccezionalit� del potere .giurisdizionale di merito neil. quale ilo strumeillto in esame rientra) (2), non va llliElP'PUl"e dimenticato cihe anclle nei casi in cui venga coilJCeSSa la prOV'Visoria esecuzione, non rper questo ~brapotersil ritenere ammissibile senza riserve il ricorso di ottemperanza: si rpensi, (l) Cfr. al riguardo Sez. IV, 11 giugno 1954 n. 396, in Foro Amm. 1954, l, l, 330; Sez. VI, 25 ottobre 1955 n .700, ivi, 1956, l, 3, 66; Sez. V, 28 novembre 1959 n. 783, ivi, 1959, I, 1523; Sez. VI, 25 luglio 1964 n. 563, ivi, 1964, I, 2, 915; Sez. VI, 12 marzo 1965 n. 171, ivi, 1965, l, 2, 403; Sez. VI, 25 marzo 1966 n. 286, ivij, 1966, I, 2, 586; Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 437, ivi, 1967, l, 2, 1269; Sez. V, 17 ottobre 1967 n. 1178, ivi, 1967, I, 2, 1216. (2) Cfr. al riguardo Cass. SS. UU. 8 luglio 1953 n. 2157 in FOTo Amm. 1953, Il, l, 182 con nota di MIELE; nonch� Ca�ss. SS. UU. 2 ottobre 1953 n. 3141, ivi, 1954, Il, l, 32 la quale ultima ebbe ad escludere l'ammissibilit� del ricorso per ottemperanza in relazione alle decisioni su ricorso straordinario al Capo dello Stato. Per una approfondita analisi della questione cfr. AZZARITI � In tema di proponibilit� del giudizio di ottemperanza avverso una decisione amministrativa non ancora passata in giudicato~ in questa Rassegna, 1969, I. 1095 segg. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1205 detta pubblicazione deUa decisione; t'Amministrazione, pertanto, deve adeguarsi senza ritardi aLle statuizioni del giudice le quaLi non possono distinguersi fra esecutive e non esecutive; nei confronti di dette decisioni, infatti, non s'USs,istono i problemi propri deLle sentenze deH'A.G.O., n� trovano applicazione aUa materia in esame le norme del c.p.c. suLla esecutivit� deHe decisioni dei giudici ordinari (3). amministrativa, si � esclusa la possibilit� dell'applicazione alle decisioni del impugnato ,comporti per J.'Ammimstrazione la necessit� di provvedere al pagamento di somme: in difetto di una decisione passata li.n ~ucHca;to sono le noo:me stesse di -conrtabiliit� a rprecLudere la possibilli.rt� deLl'�emanazione dei relativi mandati dii pagamento e dei decreti dii spesa; cosicch� pensare ana proposizli.one del .giudizio di otteo:nperanza per COIIJSeguire una ta:le finatit�, legislativameiJJte rpreclusa, � un asSUI11do dn senso tecnico-giuridtco, non rpotendosi procedere all'illllrpegno ,se non in velazione ad artti dd carattere definitiVO ed implicanJti VIDCOili �T'l'eVIOcabli.li per ,]!B PUibblica Amminisfu �azione (3). Del !l."esto le decisioni� del Consiglio dii Stato (come J.e ordinanze di sospensione dei provvedimenti ammi.rustraJti'Vi) sono immediatamente esecutive e possono essere eseguite a pwtiTe dati. momento mcui divengono operanti,, e ~cio� dal momento dclla [pUbblicazd.one, ma il'all'rt. 88 Reg. di rprocedlura, che parla di ,esecuzione in via amttninistraM.v;a, va ll.'li:ferito non tanto ai casi di vera e propria esecuzlione (1senrtenze nelle quali � conJtenUJto un comando rivolto all'A.mmini,strazdone), quanto piu1ltoiSto ai ,cast, ben pi� :fu:-eque:c:ti in tema di ,giurisdizione amministrativa, di annuLlamento dei provvedimento ammdnistrativo, nei quald all'A.mmilniJstrazione spetta solo l'c ottemperanza.: le decisioni di annullamento, infatti, non ~comportano tanto dov~i di � esecuzione �, quanto solo di � ottemperanza �, intesa quest'ultima espressione nel senso di doveri per il:a p.a. �di Tilpristinar�e ex tunc, in relazione a(H'eff,ertto costitUJtivo delila decisione di ~annulLamento che ha eliminato dal mondo g:iuri:diico il provvedimento amministrativo annull-ato, ila siltuazione giurtdica che si sarebbe av:uta se l'atto ~annullato non fosse stato mali emanato, e cio� di adeguare la situazione di fatto alla situazione di dilritto venUJta a prodUTIS�, � elimioondo 'dal mondo del reale tutto d� che contra!Sti con questa e (l'eaMzzano tutto ci� che, iure, la situ~ione di dddtto esige che venga realiJzZJato � (4). Fevme le �suesposte considerazioni, torniamo alla elaborazione giurisprudenzdaile pi� recente. Un mdicale mutamento 'di indirizzo si � aJVUJto �con !l:a decisione della AidunJan:Z~a PLenaria 2.1 maTzo 1969, n .10 (5), neLl!B q'llaile, in consid~one di una asserita diversit� dlei sistemi delila grustizia civHe e dehla giustizia (3) A norma dell'art. 277 del Regolamento di contabilit�, infatti, � la liquidazione delle spese deev essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dei creditori �; tale diritto acquisito evidentemente non pu� essere che quello certo e definitivo e, in particware per le sentenze, quello che scaturisce dalle decisioni irrevocabili, cio� passate in cosa giudicata. (4) Cosi SANDULLI, Il Giudizio davanti at Consigtio di Stato e ai Giudici sottordinati, MoRANO 1963, 413. (5) In Foro Amm., 1969, I, 2, 171. 1206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In relazione all'art. 33, secondo e terzo comma l. 6 d;icembre 1971, n. 1034, deve ritenersi ammissibile il ricorso per esecuzione delle sentenze del T.A.R. anche se esse siano state impugnate o siano ancora impugnabili in sede di gravame (4). L'ordinanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato ha l'efficacia di paralizzare i.pso :ilwre l'atto sospeso come l'an amministrativa, si � esclusa la possibilit� dell'applicazione alle decisioni del Consiglio di Stato delle rnOl'lllle prev.iste da'l codice di rito secondo Je qualli non possorno essere og.getto di eseoozione irn quanto non passate formalmente in .giudicato ile sen~tenze aV'VIe!l1So le quali ri.sulti :proposto appello, ri�corso per .cassazione o per !l'evocazione ex art. 3�95 n. 4 e 5 c.p ..c., o rispetto alle quali comunque non siano ancora deco!I'si i te~ni per la proposmorne di sicffatti rimedli. Tal decisione ha alitresi escluso, fissando un principio di carattere pi� gene!I'aLe, l'applicabiUt� alle decisioni degli ol'gani .giurisdizionali amministrativi dei principi suHa �cosa giudicata 'stabiliti dal �codice dd procedura civile .e in parti.colare della a:J.Orma che esclude il passa�g:gio in g.iudica�to della sentenza sog�getta a revoca:zJ.ione ex art. 395 �c.p..c., n. 4 e 5, ci<tato SOpi'a. Sempr.e irn omag.gio alla asserita diversit� dei sistemi nei quali si in quadrano rispettivamente la giustizia civile e queLl!a amministrativa, la Sez. VI con decisione 27 .giuglno 1969 n. 319 (6) ha �cornfel'mato l'indmzzo enuncia�to daHa Adunanza Plenaria, pre�ctsando che i�l rico:nso ail sensd del l'art. 27 n. 4 del T.U. 1054/19�24 � ammissibile anche se la d1ecisione non sia passata in .giudicato esserndo sta,to proposto ricorso al�la Suprema C'orte per d!ifetto di giurisdi:zJ.ione. La motivazione deille due ultime decisioni citate � pressoch� identica: inapplicabHM� allie decisioni giU'l'i�sdizionaH del Cornsiglio di Stato delle norme su:t .giudicato poste dali codice di procedura cl~ile, dilversit� dei due sistemi, impossibi-lit� �di faTe riferimento ai principi del didtto processuale cLvile al firne di deter:minarre i pl'e,suppoSiti del giudizdo <di ottemperanza, cOilJSeguernziale obbligo per <l'Arnuninistrazione di ottemperarre a!Ua decisione nonostante �la pendenza del gravame e malgrado i�l rilevato inconveniente dii vedere l'Amministl'azione co�stretta a dare esecuziorne ad una pronuncia che .in pa:osieg.uo potr� essere !l1evocata o �Ca�ssata: a ben vedere, �queHe enun ciate sembrarno pi� affermazioni di principio che vere e proprie motiva zioni, cos� come non sembra .sufficientemente approfondita la rnatuTa delila � ottemp.eranza � che, pa,rticolar11nente in 'l'el'az:iorne alle decisioni di arnnul lamento, non �, come si � g:i� ri�levato, � esecuzione � sic et simpliciter (7). Di indubbio interesse � �peraltfl:ro l'ax�gomentaziorne che si rtinviene rneHa decisione m. 10/1900, laddove si �chiaTisce che \la norma �di cui aH'art. 324 c.p.,c., che :ffissa i cri-teri per il passag.g.io in giudkato della sentenza � ... si sp~ega in un sistema nel quale tutte le pronunce sono appellabili ed � sem pre ammesso il ricor.so per cassazione in via generale per violazione di (6) In questa Rassegna, 1969, I, 1094. (7) Una �serrata critica alla decisione 319/1969, in tutti gli �aspetti che qui interessano � stata fatta dall'AzzARITI nella nota gi� citata, alla quale rimandiamo il lettore. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1207 nullamento pronunciato con decisione; peraltro, a differenza delZ'annullamento, la sospensione non cancella dal mondo giuridico l'atto; inolt1�e l'ordinanza di sospensione pu� essere revocata e fin dall'origine ha carattere transitorio essendo destinata a scomparire con la pubblicazione della decisione (5). Contro l'ordinanza di sospensione non � ammissibile il ricorso per ottemperanza; qualom l'atto di 'cui � stata ord'inata la sospens.ione dal legge e cio� per tutti i mo�tivi previsti dall'art. 360 c.p,c. In questa ipotesi l'esecuzione delle sentenze non ha luogo normailmente dopo la pubblicazione, ma l'ordinamento prevede i mezzi, ti.gnoti ne.l sistema della giustizia ammindstrativa, per Tendere provvisoriamente esecutorie le p!['onunce avVe! l'ISO l�e quali � consenti.to �Un gravame �. Come appare evideri�te, non si .parla mai di � ottemperanza �, ma di � e�secuzione � o di � provvisoria esecutoriet� �; tuttavia � approfondito !'�aspetto della diversit� di ordine sistematico, ddiffici�lmente confutabile anche se le Sezioni1 Unite della Cassazione, con �la decisione n. 1563 del 18 .settembre 1970 (8), ne'l cassare senza rinvio la decisiollle 319/1969, hanno accettato la tesi sostenuta daill'A'V'Vocatura sulla -identit� de�lla funzione dei trdbunaU ordinaTi e degli organi della .giusti2lia amministratilva, identit� di funzione gimisdizional.e ch!e non incide sWJ.e diffeTenziazioni di O!l"dine sistematico, nonch� su!lJ.a appl1cazione estensiva al giudi.cato ammilliistrativo dell'art. 27 n. 4, aippltcazione che esclude l'�esperdibiUt� del II'~eotrso in assenza di un .giudicato, presUJpposto richiesto in primo luogo dalla lettera del dettato legislativo (H termine � giudicato �, che non pu� ce!I'to signifi,care sempliJcemente � deci<sione esecutiva �, � del resto ribadito anche nell'art. 90, 2� comma, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, Reg. di proc. di Consiglio di Stato), nonch� da ragioni logilche e giuridiche .cui si coUegano i principi fondamentali in tema di esecuzione nei conf.ronti deJJla Pubblica Amministrazione. � semp!l'e la Suprema Cor.te a chiarire altres� che il processo che segue al giudizio di ottemperanza non � un mero � processo di esecuzione �, neppure �quando m esso 1si fa.cd�a 'V'alere la pretesa che l'Annministrazione conformi la sua attivit� aUa dectsti.one del giudi.ce amministrativo. Se infatti l'art. 00 Reg. di procedurra citato stabi.Usce che � l'esecu zione del�le decisioni si fa in vda amministrativa, eccetto che peT J.a parte relativa .M,le spese �, :iii ri�corso ex art. 27 n. 4 evidentemente deve avea-e un oggetto, un petitum div.er.so, cio� l'espletamento dell'attivit� conseguen ziale alla �pronuncia, in una parola l'� ottemperanza �, pa:etesa che la parte vincitrilce non pu� far valere .se non dn presenza del requiiSito di certezza derivante dall passa1~gio in giudicato deJil:a decisione. Anche la circostanza che oon siano ammesse avve:r:so le decisioni del Consiglio di Stato tutte le im[:lu~nazionii consentite eon<tro le sentenze dei tribunali mdinari non riveste carattere assorbente e il'��solutivo pe:t'!Ch� Illeippure contro ile senten2'Je dei ~iudici oodinari sono sempre consentiti tutti i mezzi di impugnazione menzionati IJJe1l'art. 324 c.p.c.: l'inappeNahH!it� del:le sentenz,e, che ad esempio � st�bilita dal�l'art. 9 l. 3 ma~gio 19.67, n. 317, � una deroga al p't'oincipio del doppio grado di giurrisdizione pienamente con (8) Cfr. Foro ItaHano 1970, I, 2349. 1208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudice amministrativo sia stato uguaLmente portato ad esecuzione, colui che l'ha eseguito pur a conoscenza dell'ordinanza di sospensione deve ritenersi responsabile sotto il profilo amministrativo nonch� penale ex art. 650 c.p. (6). senti�ta non dsUJltmdo detto prinC�ipio costiiJJuzJion:aJ.iz:ooto (9); iJn og.ni caiSO l'wgomentazione ha ormai �perduto rilevanza considerato il sistema del doppio .grado introdotto daJ.1a l. 6 dLcembr�e 1971 n. 1034 anche neLla sfera della gtustizda amminilstrativa. N�-come rileva ii SllJP['emo Collegio-il.'illll!llled:i:ama proponibdlit� del g.iudizdo di ottemperama per J:e deci:siond �del Cop~sigilio di Stato potrebbe ricollega:rsi �alJ.a loro illll!lllediata esecutivdlt�, ove si �Consideri che anche numerose sentenze dei tJ.'ILbuna.U Oll'dilnaJri hanno� ,efficacia esecutiva senza co.sUtuitre giudicato: CO!Sioch� dovrebbe CO!OISenttirsi la proponibilit� del ricorso per ottemperanza anche in presenza dii �UJDJa senrtenza del giudice Oll'�dinario dichiarata provvisoriamente esecutiva o pronunciata in sede di appelJ.o: ma la IJ.ettera de1l'art. 27 n. 4 lo esclludle esplt"essamente. Prima della !PU!bblicazione deii.J.a sentenza delle SS.UU. delJ.a Cassazione n. 156�3 il Consiglio di Stato aveva avuto altre due occasioni per r.tbadire il proprio <indirizzo faJVOil'evollie alJ.a .ammissibilit� deJ. :rdcorso ex art. 27 n. 4 anche in pendenza ,dJel termine per proporre riocOil"So per difertto dd giUII'isdi�zione (10), peralit!l'o senza motivaziornJi. de~e di pa'l'lticolari alppl'O!fo([JJdJimenti ai nostri fimi. �limmediartamente sucoeSS�IV'a aJila pronuncia della Ca:ssazione � invece la decisione n. 901 in data 24 novembre 1970 della Sez. IV (11), La quale con. ferma integraJ.mente n coillltrall'lio indirizzo delll'~gano gdUli'isdizionale am ministrativo. Ulteriore �conferma si rinviene nella decisione che si annota n. 9�38 della IV Sez. in data 30 ottobre 19173, ne11a quale si sostiene che l'art. 37 delila legge istitU!tdva dei T.A.R. non giustif~�cherebbe nn riesame .del consollildaJto indi!l'izzo del Consig!l1o dt Stato, seco([}Jd,o cui per l'QPP�UJnto il l'licoil'\So ex ail."t. 27 n. 4 � amttn.iJssilbiile anche in pendenza deJ.l'impu~aJtiva per difetto di gd�urdsdizione innanzi all!le SS.UU. della Cassazione. Motilva pi� specificamente la S~ione osse!I"Va'llldo ooe le decisioni deJ. gh1dioce amministrativo (T.A.R. e Coosiglio di Stato) ()perano suil.l'atto amministrativo e pel"tanto sono su.soettiJbili di esecuzione e cio� idonee ad elimina'!' e con !la pu!bhl:icaziiOtne l'atto i�Hegilttimo, ancorch� i.mprtllgnaJto per difetto di ~iucisdizione. � (9)Cfr. al riguardo artt. 339 e 618 c.p.c., nonch� le decisioni della Corte Costituzionale n. 110 del 1963 in Foro It., 1963, I, 1281; n. 41 del 1965, ivi 1965, I, 1124; n. 54 e 87 del 1968, ivi 1968, I, 1370 e 2042. (10) Cfr. Ad. Plen. 10 aprile 1970 n. l in Foro Amm. 1970, I, 2, 375; Sez. IV 14 aprile 1970 n. 265, ivi, 1970, I, 2, 389. (11) In Foro Amm. 1970, I, 2, 1194. Cfr. anche Sez. V 22 dicembre 1970 n. 1248, ivi, 1970, I,� 2, 1470; Cons. Giust. Amm. 19 giugno 1971 n. 349, ivi, 1971, I, 2, 789; pi� recentemente Sez. V 17 aprile 1973 n. 404 ivi, 1973, I, 2, 440; Sez. IV 15 maggio 1973 n. 564 ivi, 1973, I, 2, 400. A tale giurisprudenza si � gi� uniformato anche il T.A.R. per il Piemonte con la decisione n. 17 del 9 maggio 1974 pubblicata in fase di redazione della presente nota ne n Consiglio di Stato 1974, parte speciale, pag. 19. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1209 Ricollegandosi aJ:l'<U:~t. 37 e pi� specificamente all'ar.t. 33 l. 6 di.rcembre 1971 n. 1004, la Sezione pveCiisa al!tr.esi che, se 1e �senten2le dei T.A.R. sono espg:-essamente dichi�arate esecutive, anche se appeHate al Coll!S~glio di Stato, � sarebbe u:ri non senso sostenere che le sentenze dell Consi,gNo di Stato non siano suscettibHi di esecuzione sol pe11ch� imp�ugnate per cassazione per difetto di giw:d:sd!izione �. � In altre parole men1IDe s<U:~ebbero .wsoettibiiJ.i di �eseoozdone le sentenie de1 T.AJR. anco11ch� appellate (art. 28), non �lo sarebbero quelle del Consiglio di S1tato nonostante che l'atto imprugnato sia stato annulllato ... �. L'aT'gomentazione non pare, peraltro, del tutto persuasiva, ove si considero ohe, se peli.' le decdsioni del T.A.R. � Pll.'evd.sta J.a possibilit� del:La !richiesta di sos~pensione del1a esecuzione, per Le decisioni del Consigl].io di Stato acquistano ipUT' 1semp�r�e ci!Ji,evo l'ambdto del gwidizio di ottemperanza, la sua autonomia e i! suoi limiti. E invero �la sospensione dehla �esecuzione dellla sentenza del T.A.R. pu� essere disposta dal Consiglio di Stato su I�IStanza di parte e con ordinanza motivata quando dalla eseouzione possa dem~are un danno � g!rawe ed drg:-eparabhle � (art. 33, comma go l. 1034/1971); Ila form'U!la dell'art. 33 'I"ichiama quellla deLI'ruiLtimo comma dell',art. 21 che si !riferisce alla sospensione del provvedimento �che il 'I"��COrrente pu� chiedere al T.A.R. allegando � danni gravd e irreparabiLi �: tale formula si dlistingue da queLla che era contemplata �neLI'�art. 39 del t.u. sul Consig!Jio di !Stato che Pll.'evedeva la sospensione del provvedimento � 'per gravi ragioni �: evidentemente la nuova formula � meno ampia e comporta una minore discvezionaUt� di valutazione per il giudicante �soprattutto per la introduzione del requisito della � Irreparabillit� � (12). Per le decdsioni del ConsigLio di 1Stato, invece, fermi i !pll.'incipi fissati dal SuPII.'�emo Collegio in p<U:~ticolare con l:a citata decisione 1563/1970, va sottolineato �che .J'obbUgo di ottemperanza non pu� riferirsi al cbmando giurisdizionale: nelle decisioni del Consiglio di Stato un tale comando diretto normalmente � assente in quanto, .come �si � l'�C011darto, la decisione rdi annullamento si impone pe�r forza propria senza bi-sogno di parttcolare � esecuzione �; d compiti � esecutivi � deLl'Amm:inistrazione cos� si risolvono nella semplice il'imozione del:l'atto annullato e neLlo !Svolgimento dell'attivit� conseguenziale accessoria : ci� prova che f,l �gi!Udizio di ottemperanza non � un giudizio di esecuzione, ma ip��uttosto e principalmente u:n giludizio di cognizione avellllte ad oggetto l'a�ccertamento dell1att:ivit� dovuta da:Iil'Amministll.'azione �di fronte ad un giudicato. Ne:Ha decisione 10/1969 .PAdrunanza Plenaria ebbe ad evidenz.ia,re, con l'ammi.ssibiJ.it� del ricor�SO :per ottemperanza anche prima del pa�ssaggio in giUJdicato de,lJle de�cisioni del Consi�gldo �di Stato, anche la necessit� di evitare una diversa soluzione � ... �Che proJ.ungherebbe in maniera eccessiva e intollel'abHe la dll['a:ta dei Pli.'OCedimentL �g1�JUrisdizffionail.i �, rpur rendendosi, nel coltlJtempo, conto che la soluzione accolrta 'Pll.'esenta l'inconveniente di costmng. ere l'AmministraZJione a dare esecuzione ad una !pronuncia che in prosieguo potr� anche e�ssere revoc.ata o ca.ssata; giustific�, tuttavia, detta solluzione (12) Su tale aspetti cfr. SEPE-PEs Le nuove ~eggi di giustizia amministrativa, Milano, Giuffr�, 1972, p. 239 e seg. con ampi richiami bibliografici. La possibilit� di proporre il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle decisoni del T.A.R. in pendenza di appello al Consiglio di Stato � stata recentemente sostenuta in dottrina dal VmGA, I tribuna~i amministrativi regionali, Milano, 1972. 1210 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con t1 diichiarato intento di non offdrre aJ.le amminLstrazioni uno strumento per resistere anche a iJJ!mgo ailla legir1Jt1ma richiesta del cittaddno di ottenere l'esecuzione di una decisione 'giurisdizcionaie � ... IJTOcrastiJnandone l'attuazione e :rendendo cos� pressoch� inorperante hl silstema di gua;r-entigde ali medesimo concesse di fronte �alla P. A. �. Orbene, fermo restando che ne[ caso che la decisione venga cassata o revocata evidentemente iJ. cittadino non aveva affatto e ab origine a~lcuna � '1egi:thlma � rtchiesta da ~opo:r~re agli or.gand deLla giustizda armnilnistrativa, ma una richiesta rivelatasi rpri<Va di fondamento gttur1dico, il discorso dei cosiddetti tempi lrunghi da evd.tare a tutti d costi ci lascia piuttosto perplessi, considerato che � forse :proprio iJ. gtuddzio di ottemperanza, in un o11dinamento come il nostro cosi divel1So da �aLtri ben pi� �solleciti, come ad esempio que1110 cinglese, ad 1essoosi costantemente riveLato semrprre lungo, macchinoso e incerto; e questo anche perch� il giudizio di ottemperanza non � una specie di prosecuzione del giudizio cui si riferisce, che consenta al:l'orrgano giudicante di provvedere al ripristino della situazione aJ.terata dail. provv�edimento .illegittimo, ma -giova rilbadiT'lo -� ~Prima di tutto ed essenzialmente un giudizio dd �Cognizione: esso, cio�, tende ad a~ccertare, a stabiLirre unicamente ci� che ,r>.A!rn.mjn,istrazione abbia omesso di fare e debba quindd ancoca di,sporre in �adempimento del!La decisione crud si :rif.erisce (13); ecco rperclh� non si pongono <sulilo stesso piano il giudizio� di ottemperanza e �la concessione �della provvisoria esecuzione delle sentenze del giuddce ordinao:io e pe11ch� non � possibi[e r.i:tenea-e ammissibiJ.e quehlo pao:tenrdo da questa; e altrettanto steriiLe � ventiJ.are ti:mori di rico�r{li per motivi di giurisdizione, proposti ,a mero ,scopo defatigatorio dalJ.a P. A., quando comunque tale rpossilbil!it� pur semrprre sussiste rper quanto rilgruaTJda le sentenze del giudtce o:rldinao:.io: senza considerao:e, poi, a taJ.e ultilmo riguardo, che l'esperienza pratica non sembra dimostrare alcuna frequenza, o peggio �abuso, neJ. ricor>so aUo strumento �in paroll.a, neppure rperr :Le .sentenze dei giudici or>ddnari; ma questo non � atrgomento giuridico. :� in,j;eressante notare che, rp!ressoch� contemporaneamente alJ.a decisione n. 93>8, 1e SS.UU. deNa Cassazione con decisione n. 21863 del 5 novembre 19�73 (14) ribadivano U rprrincirpio che il giudizio di ottemperan~a, prevdst� e regolato daJ.l'art. 27, � consentito anche nei conf:ronJti deLle deci~ ioni del Consig;[io di Stato purch� esse siano passate in giudicato, non essendo sufficiente che si tratti di pronunzie immediabamente esecutive. La seconda e pi� !recente delJ.e decisioni che si annotano (n. 245 della Sez. V) � del 15 marrzo 1974; essa .conferma in pieno l'indi!rizzo del Consiglio di Stato ed � di particolare interesse per al.cunri rprrincipi enunciati in materia dt provvedimenti di sospensione. .&naJlizzando la mortivaZJione per quanto qui occoTre, � dato rinvenb:e anzitutto una orig;inaJ.e interrprretazione del termine giudicato, contenuto� neH'ao:t. 27, n. 4, che non sta111ebbe a significare � cosa giudi,cata �, ma solo� (13) Cfr. Cass. 25 febbraio 1959 n. 535, Giust. Civ. Mass., 1959, 187; Cons.. di Stato, Sez. V, l� luglio 1961 n. 351, Foro Amm. 1961, I, 1424. In dottrina cfr. SANnuLLI, Manuale di diritto amministrativo, II parte IV, Napoli Jovene 1973, 155 segg.; MoNTESANO, Sui caratteri cognitivi e contenziosi del processo previsto dall'art. 27 n. 4 t. u. Consiglio di Stato, Foro Amm. 1963, I, 248; CERINO-CANOVA, Passaggio in giudicato delia sentenza amministrativa e giudizio di adeguamento, Giuris. It. 1970,. IV, 88. (14) In Giust. Civ. Mass. 1973, 1488. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA � ci� che � stato giludicato, cio� deciso � da1l'Autori't� Giuddziaria, e ci� con evidente riferimento alle lontane radici storiche de'1l'isti-tuto e alle sue pl'ime formulazioni J.egislative (15). De<tta inteTipretazione troverebbe ulteriore conferma, secondo 1a Se: zJione, nel combinato disposto dell'art. 37, comma 3�, e deLl'art. 33, coo:nrrna 2�, deHa l. n. 1034/1971. Peraltro entrambe le norme citate non sembrano autoritzzare siffatta interp!I1etaziO[Je. NO[) Fart. 37, 1J. quale al 3� comma si � limitato a disciplinare i r~corsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo del1l'autoirdJt� amm.inistrativa di confol'ffiarsi ai ~iuJdi,caU del COIJJSi,~lio dd Stato 'e ded T.A.R., :l.'ecependo hl termine � giudicato � sic et simpliciter dalll'art. 4 deLla legge del 1865 e dall'art. 27 del t.u. del 1924 e configurando cosi l'obbligo di ottelll!Peranza non tanto come esecuzione del comando ghwisdiziooale contenuto neHa decisiO[Je, che si impone per forza pil'Oip!t"�a essendo dd per s� esecutiva,' quanto come svolgimento dd ogni ulteriore a~tti'Vit� conseg;uenrte alla rimozione deilil'atto illegittimo. Non J.'al't. 33, 2� comma, i�l quale si Umirta a stabm!re che il ricorso in appello al ConsigUo di Stato non sospende l'esecuzione delle sentenze dei tribnnali ailJJIIld,ntstrativi l"egionaU. Anzi � proprio quest'ultimo articolo -col prevedere la facoU� del ConsilgJ.io di Stato di ordinaxe la sospensione in �caso di danno ~ave e iTrerparabHe, derivante da1l'esecuzione della sentenza appeLlata del T.A.R.a offrire lo spunto per una ulterio�re meddtazdone deil. p~roblema: come si comporteT� il Consigllio di Stato, investito di .giudizlio di ottemperanza ex art. 27, n. 4, di :flronJte ad nna deci!sione avvocso la quale sia pendente ricorso per cassazione per motivi dd giudsdi:zldone, quando daLla sua esecuzione possa derivare un danllliO � iTrerparab.ile � per l'.Aim:minirst:razione? La domanda non appare solo teorica, tanto che la stessa Sez. IV nelil.a decisione 15 mag,gio 1973, n. 5>64 (1<6) se �l'� esp~ressamente posta, risolvendoila in motivaz,ione �con la considerazione che � ,spettetr� aMa prudenza deil giudice, investito peT altro di giurisdiziO[Je di� meTito, scegliere il metodo pi� idoneo per evl:tare conseguenz,e irrerparabdU docivantd dall'ordine di ottemperanza lmipartito aill'am:ministrazione �: ma a nostro sommesso avviso la scelta o� obbligata poich� il giuddce noo potr� che seguire la via di non imp!lll'tke l'oxdine, sospendendo cosi i[t .gliUJdizio di ottemperanza in attesa dell'estto del rico11so alite SS.UU., non essendo ovviamente in condirz:ione di rigett!ll'e la domanda nel me'l'lito: ed � questa un:a corna>licazione che non giova certo a.U.a rapidit� del giudizio e �che vertrebbe anch'essa SlicUJramente evi-tata con i'�aUJsp-i.cabiile ri-torno da parte deg.li organi dellla gilutrisddzione amministrativa alla tesi che era gi� loro propria e che tuttora trova su posizioni decisamente consolidate le Serloni Umte del S.urp!remo Collegio. RAFFAELE TAMIOZZO (15) Cfr. al riguardo la motivaziOIIle della citata dee. 564/1973 della Sez. IV in nota (11); si � comunque gi� ricordato che la Cassazione nella dee. 1563/1970 escluse che il termine � giudicato � possa significare solo � decisione esecutiva �. (16) Cfr. nota (11). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 ottoooe 1973, n. 2580 -Pres. Laporta -Est. Mirabelli -P. M. TavolaTo (diff.) -Ministero delle FLnanze (avv. Stato TaTirn) c. Cecchetti ed altri (avv. Severini). Imposte e tasse in ~enere -Solidariet� -Accertamento notificato ad alcuno soltanto dei condebitori solidali -Efficacia nei confronti di questo. L'accertamento notificato a taluno soltanto dei condebitori di imposta � efficace nei confronti di questo, anche in difetto di notificazione agli altri. Il debitore, per rendere apponibile ai coobbLigati l'accertamento stesso ed ogni atto compiutp dal.l'Amministrazione nei suoi confronti, pu� esercitare i mezzi di cui ogni debitore solidale dispone per rendere apponibili ai condebitori gli eventi che intervengono tra lui e il creditore (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Uin., 18 novemba.-e 1973, n. 2970 -Pres. Laporla -Est. Boselli -P. M. Tavolaro (diff.) -MiinisrtJero delle Finanze (avv. Stato Freni) .c. De Seta (avv. Roosi). Imposta di re~istro -Solidariet� -Impu~nazione dell'accertamento da parte di uno soltanto dei condebitori solidali -Estensione de~li effetti interruttivi della prescrizione a~li altri condebitori Esclusione. Anche a norma dell'art. 141 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, non sono comunicabili p,i condebitori solidali gli atti pregiudizievoli compiuti da uno di essi; pertanto l'effetto interruttivo della prescrizione che consegue alla impugnazione dell'accertamento dinanzi alle Commissioni e che permane per tutta la durata del giudizio, non si estende ai condebitori solidali che ne siano rimasti estranei (2). (1-2) Osservazioni in tema di solidariet� nell'accertamento del debito di imposta. La prima pronuncia ~u� �considerarsi un punto fffi'mo nell'avvio a soluZJione dei var-i �problemi aperti a seguito deil.la nuova impostazione darba al!la PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1213 I (Omissis). ~ La questi<me che viene prosrpettarta con il ricorso in esame costituisce Uill corollario del mutamento :itruiJm-venuto lllelJJ.a gilwriSjpmlldenza di questa Corlte in relazi<me aJ.la cosidletta �sOilidall'iet� tribUJtaria �. Com'� noto, iillfatti, qlllesta Conte aveva costantemente affermato, fino arma senroe!IliZa 30 novernlbre 1967, 1111. 2850, emessa, tra ll:'altll'o, in una oootrovemia avente oglgetto eguale a qiUella di cui si discrultle, il rpll'�illciJpio che: �La solidariet� fra pli� soggetti di Ullli'uruca obbligazione rflributaTia ha .carattere :non ISiolo soSitaillZiale, ma anche rprocess:uale, slioch� glli accertaJIIllente' e -gli artrt;i. compiuti ll'ispetto ad IUIIliO solbmto dei co1111diebitori soilidali spiegano i [oro effetti a1111ohe nei 'co:rufronti dl~gli ailitri, ai quali si comUill�c�aiJ1io e si estendono i~o jure. Il ;prii!lcip!io deiiD.a s:dllidall'iet� ha nel,s:iJsltema illrilbuta.rio nn carattere pi� rigoroso, e rp.erci� d:ivet'lso, risjpetto a qQllello fiiSJsato dalle norme di diritto coiilJUil1e. L'obiblJ�Jgazione ltribrutarlia � essenziaf!Jmente Ullrioa, RI1Jche quando faCJCia caxico a p�i� sog!getti 'P!l!ISISivi. so.Udariet� tributaria daHa sentenza }6 maggio 19,68, n. 48 della Corte Costituzionale. I concetti di maggi.OII' rUievo che 'carattell'izzano la decisione ci sembrano due. IJ. primo riguail'da l'affeil'ffiazdOID.e deHa validit� delll.'acceT.tamento limitatamente a quello dei �Contlriibuenti che ricevette una ii'egolare notifica, anche se J:a notifica manc� nei �confronti degJ.1 altTi. Il secondo consi1ste nellla precisazione di alcuni dei possibdli effettd derivanti dalla suddetta ipote.sd di limitazione del:l'effitcacia dell'accer.tarmento al solo eontTibuente notificato. lil pll'irmo deli due a<S~Petti om �accennati non p!t'esenta pi� p�rurticolare inte!t'esse, anche se esso �, per 'la pr~ma volta (e peT g.iunrt;a cos� autorevo[mente) affermato dalla s.e. Di:flatti. netto &a stato in dottTina il dissenso provocato da Cass, 1357/72 (1), che aveva sostenruto l'ineffi�cacia deWaccertamento non notificato a tutti i conldebito!I'i di drmposta anche per coaui che � avesse ricevuto la notifica. La sentenza in rassegna, pertanto, va consideTata una doverosa, �anche se imporlante, messa :a rpunto di un aspetto fondamentale ne1la CO[ltil'OVeil'sa materi>a. Essa ,costiltuisce anche una di!l"etta ritsposta a quanti, di ll"ecente, avevano addiiJ:'ittU!I'a ritenuto di ravvisaTe, nelLe affermazioni fatte da Cass. 1357/72, � finallimente un po' di luce nella tormentata vicenda deLla solidariet� til'ibutarda � (2). MeritevoLe, invece, di pi� diffusa ihlUJstTaz:ione � la ,seconda e non meno importante affeTmazi�one, concernente .g.H �effetti che derivam.o daH'ammet (l) Ricordiamo qui, oltre a quanto rilevato da BAFn.E (Sui problemi della so!idarietd trbutaria), in questa Rassegna 1972, I, 663, lo scritto di G. AMORTH, Condebitori solidali di imposta e notificazione dell'accertamento, Dir. e Prat. Trib., 1973, II, 13. (2) FANTozzr, nota a Casa, n. 1357j72, dal titolo riportato nel testo tra virgolette, Giur. It., 1974, I, l. 235. 1214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pertanrto, da wn lato, l'a1ltivilt� di dasCIUIIlo dei conidebiJtoli solidalli � Ojperatilva nei cOOld�ro:niti degli ail:bri, qualwnque sia hl ll'ilsulJtaJto, favOit'evdLe o sfavorevole, che 111e rpossa derivaroe; dallil'allltro, 'gli accertamenti e g1i aJtti Com[piuti dai competenti uffici fiscali nei confronti di uno solo diei contribuenrti spiegano i lOII'o effetti ancih.e nei conironti dei codbUgati solidaili. Non possono aJPipllka.rtsti. le ncmme di diillt'1tto 'comune, contmsrtanti o 1ncoontpaltibili ,con le pamcolari 'call'atrbedstiche deHa sol1dall'ielt� :fuscail.e, e non opera, quitndi, il principio civilisrtico secondo cui in materia di obbliga:zionli oollliJdali iiJe aJttivit� compiute da uno solo diei condehi.tori, o contro wno solo di eSSti., rpossono giovare, ma non ill!Uoc:eil'e, agli altri �. Successivamente, !Per�, arl1bravemo wn !Pil'Ofondo riesame del s:Lstema vigenrt;e,-.condlotto rsullila scol'lta delil.e COil!SiderazionJ. esjpOOite 111eliLa sentenrza dlella Cortte Costituzionale 16 ma.ggio 1968, n. 48, questa COO'Ite, con receruti prOIIlunce, ha ripetutamenJte affermato che �in mancanrza di una concreta norm.a di diritto posiltivo che sanciiSca l'unitall'iet� ed mdis!Cindi'bililt� d1elll'obbfliigazione solidale tributaria, vale ail!Cihe per quesrt;a il tere l'efficaclia dell'accertamento per uno o alcuni dei contribuenti notificati, pucr quando la notifica n0111 sia stata effettuata nei conf,ronti dd tutti. Il pit'imo dubbio che pu� soit'gere .dai1l'ao:nmettea'e una .e:ffiicada sog,gettivamente ~imitata della obbUgazione tributaria so~da:le � che questa possa rimanere limi<ta,ta, anche nel suo contenuto oggettiJvo, a<hla quota sp�ettante, nel raJpporto interno di regresso, al CQ[11Jribuente rag~giunto dalla notifica. � ben chia:it'o, peraltro, .che una �conseguenza del gener�e s:Lgnifichelt'ebbe H ripudio pressoch� totale della solida:it'iet� in tema di accertamento tribut! hl'io; ~d � ail:tre,s� evidente come una tale posizdone di rpoco si ddscosti da queUa rUenuta accettabdle dalla citata Cass. 1,3.57/72; tuttavia non � mancato, in dottrina, chi ha ritenuto di accogliere questa opinione (3). Una conclusione siffatta app�are per� singo1ar.e, ed � coonunque rivelatlt'ice di un vizlio di impostazione, che Ja sentenza che stiamo annotando off�re l'occasione di a'ettificait'e. L'�elt'rore cui aUudi.a:mo � quelJo di ritenere che l'accertamento tributa:it'io, data l'unicit� del pre.SUiPPOISto di imposta per tutti i condebitoci, non possa esselt'e coonpiuto se non ned 'coni~ID<mti di 1Jur1J1Ji i pwte'C!dpi del viJncoJo. Si tlt'atta della nota teocria del FANTOZZI, :secondo cui .ne.Ua fase plt'ocedimentale delil'accertamento, la solidatriet� sait'ebbe catraUerizzata daLla necessit� dell'intervento di tutti i s01gg.etti (4). Ora 11 plt'Oblema Clt'UJciale della solidariet� (.che la sentenza n. 1357 del 1972 non ha :rti'solto) sta plt'orplt'io in cli�: che occorreva indivitdua!l'e un punto (3) MILITERNI e VELLA, n nuovo contenzioso tributario, .Tovene, Napoli, 1974, pag. 123, ove leggesi: � Nell'ipotesi, invece, che l'accertamento di maggior valore non sia stato notificato a tutti i contribuenti della medesima imposta, non potendosi ritenere sorta per tutti l'obbligazione solidale, il Fisco dovr� limitarsi a richiedere al contribuente che abbia ricevuto l'avviso di Inaggior valore la sua quota di imposta, e, nel caso in cui i notificatari siano pi� di uno, da ciascuno di essi potr� pretendere la sua quota, maggiorata da quella degli altri notificatari �, (4) Oltre allo scritto gi� citato, vedasi dello stessi Autore n nuovo corso della solidariet� tributaria, Giur. It., 1971, I, l, 1425. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1215 prmc:tpio generale secondo cui nell'oibbligazione assunta da pi� SIOglgetti m rsoilido Sii ha rma pLuralit� di obbligaziorn con unica caUJSa � (Cass., 28 otto~ 1969, n. 3534; 5 gennaio 1972, n. 13), con [a conseg)Uenza ehe ila situazione di solidariet� passii.va nel debito tributario � non consente di ritenere giustificaJta anche rma muJtua !t"a!P!Pil"esetlllt~ processuale tira �Cooibligati, che valga ad estend!ere, in dell"'ga alle disiposdzioni di �cui agli artt. 1309 e 2909 �C.�C., a tutti i coobligart;i gli effetti del riconosd. menlto del debito o diel giudd!caJto, i.nltereorso o formatOIS!i. !bra UillO di essi e l'ente titolare del rcredito lbributario � (Cass., 20 gellJD!aio 1969, n. 135). La �lll<l!P!POI!libilit� ai coobbligati delle Sli.tuaZJionii. sd:avorevoH verifi �oo.te.si nei �onflmnti di uno degli obbligatli, rcui rgli altri non abbiano pall"teciparto, viene affel'llllaltla, ormai, COI!l giUfl'�s!P!I'1UJdenza cosrtanlte (Cass., 9 giug\!10 1972, n. 1805; 19 gi!UJgiUo 1972, n. 1944; 10 gennaio 1973, n. 40; 26 marzo 1973, n. 824; 30 marzo 1973, n. 832). Da questa nJUova prospettazione muove, peraLtro, hl quesito di cui qui si tratta. Finch� � stato riltenlurto, infatti, che og,nri atto compii.uto nei oon: l�ronti �di rwno dei rcoobbligalti albbia efficacia nei confroilllti degli a[tri, non poteva essere so1/llevato a1CIUII1 dlu!bbio illltoo:'lllo alla oppOI!lii.b:iJ.it� di tali atti di raccordo e di collltemperamento tra le due esigenze confii:g.genti: queiLla df far salva, piUJI" nei �coruf�ronti di un sooo debitore, in vista de1l'umcit� del vincolo, l'efficacia integrale dell'accertamento, e quella di far salva comunque l'azione di reg~resso, ned confrolllti di quei debito!I"i che, per non essere stati raggiunti da una tempestiva notifica (e non aver potuto quindi esercitall" e il loro dlilriltto di difesa), a'Vl'ebbem potuto considerare illleffi�caci peli" loro gli atti compli.uti dahl'amministrazione finanziaida. Questo punto di raccordo non � esp.UcitamenJte individuato nella sentenza che commentiamo. E�sso � per� dii non difficile individuazione, ove si considerino gli svlilUIPPi dei rarpporti na�scenti daLla situazione ogg.etto de!lll.a deci,sione. Il .prin-cipio, te�stualmente non espresso, da cui rsi sono derivate if:e conseguen~ e amme,sse (e cio� La possirbrilit� da parte dei!. contribuente notificato di valersi dei comuni rimedi a disposizione del condebdJt<X!'e per rendere apponibili agli altri consorti gli �eventi che intervengono tra lui e il creditore) � che l'efficacia del!l'accertamento non pOIStula la sua notitfica a tutti i contribuenti, essendo invece sufficiente, a questo fine, la pura e semplirce oppombilit� di e'sso, raggiunta attrav.erso i comuni rimedi aLl'uopo consentiti al debitore solidale. � questo i[ punto di maggilor rilie�vo delil.a pronuncia, il culi mell"iito consiste neH'arver mostrato -sia pure per via impil.icita, at1Jr,ave!I'ISO le conclusioni culi � perv.enu:ta -che l'influenza svolta dal mancato risp�etto del diritto di difesa (conse,guente alla mancata notifica deLl'�accertamento) � di tipo forma�le ed � pea:-ci� il:'imediabile non arprpena si dia il.a possibiLit� della restaurazione del diritto medesimo. E taLe possibilit� � stata dimostrata in mordo sicUII"o e convincente da�Lla sentenza con hl riferimelllto ai 1216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ai coobbligati, non soltanto nei rSJPPorti ttra costorro ed ill Filsco, ma anche nei l"a!PPOII'Iti inltel'J:lli, ossda quanldo daLl'obbligato che abbia effettuato il p�agamento dlell tributo venga esm'lciJtata ila pretesa d!i. reg:resso. Ma, nna volta �che � stata affermata l'ilnoppombilit� e sono state dichbwate a~PP!d�caibili anche all'oblbligazione 'solidale trihUJta:rda le rego[e comwni in materia di obbligazioni solidali, � divenuto [egittimo iJl dubbio che tale in~onibilit� SUJssiJSta SIIliche nei rapporti tra i coobligati, e do� in ll'li:ferimell!to a[lil'esereizio della pretesa di mg,res/So ad 0/I)era de~ debitorre che abbia adempiwto. Da tale dubbio, che potrebbe a.pparire di limitata incidelliZa, ne � derivato un'aLtro, di pi� vasto rill!ievo, e cio� il dUJbibio Jilntomo a1l'effica! Cia deH'accertametnto del debito tflributario che ven1ga effettuato nei con:lironJti d& tal'lll!lo sd1tanto dei contribueruti. Sulli [pre.suppOIS!to, imrfatti, che l'accertamento compiuto nei confronti di UJno non sia OIPIPOIIli�bile agli alttri e sulla coil!Siderazione che, corusegJuentemente, il cOillJcfubitore nei oui condironti sia stato effettuato poSISa trovansi neLla situazione di TlianSIIllere assog.gettato all'imposlta senza pos:sibllit� di reg:rElSSIO, ci si � �chiesti se l'accertamento, lllOtificarto ad aLcuno sdl:tanto dei coobbligati, possa essere rirtetnuto efficace nei con:flronti dello stesso qppure d!eblba essere considierarto diel twtto meffica�ce, anche nei � mezzi di cui ogni~ debitme solidale dispone per rendere orpponibf.Ii ai condebitori g1li eventi che intervengono tra ~ui ed moredi,tme �. Pu� a!l1COTa a~giungensi che anche se la soluzione � stata visrta in fun zione della dimostrazione della esercitabi<Lm� del diritto di lt'egJresso, essa plt'ospetta la concreta possibilit� di una piena reinte,glt'azione funzdon�ale de1l'obb[1gazione sol1dail.e, come conse~uenza del ripristino del di:lt'itto di difesa dei!. ,collltribuente �che non aveva ricevuto la notifica del�l'acceirtamento. La confelt'ma della esattezza deJ..la impostazdone ora accennata deve muov.elt'e dal con!ronto e dall'ana[~si dei concetti fondamentali espressi da!l:la sentenza n. 48 del 1968 della Corte Costituzionale. Ci pare, infatti, e nono stante tle pur serie �iriserve in contrario p!t'Ospettate (5) che non possa mmai pi� prescindersi dail'assetto dato alla materia daJD.a citata JPTOII!Uncia costi tuzionale e che, oltre che dell'abbandono del tradizionale concetto dell'indi v]sibi1Lt� deil.ll'obbU~azione tributaria solidale (6) debba tenersi conto del l'altro aspetto posto in evidenza dai giudici costituzionali, concernente la necessdt� del rispetto del diTitto di dif.esa dei vari condebitovi di imposta. Si tratta, in palt'td�colare, di veli'ificaxe se la P!t'Ospettiva delineata dalla s.e. con la sentenza in il'asse~a sia compatibUe con le affermazioni deil.la Corte Costi,tuzionalle. Potlt'ebbe, �invero, nasaex�e �11 dubbio �Che, qua!l1do iJl .contribuente notificato vog�Li:a avvalersi di alcuno dei rimedi a sua disposizione per rendeTe opponibili agli altri gli atti contro di lui promossi dall'Amministrazione (5) AZZARITI, La soHdariet� tributaria processua!e e iL responso de!!a Corte Costituzionale, Giust. Civ., 1969, IV, 221. (6) GIANNINI, AD., Istituzioni di Dir. Trib., 1956, pag. 99 e seg. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1217 con:l�ronJti di 'colui ,cui sia srtato il'ituail..merrllte diretto, aJPiPIUI!lltO perch� eventualim. ente !Privo di effetti nei condiroo:uti. degli altri. Per l'inefficacia dell'ac,cectamenrto rsi � prrOOliUillciata la Prima Sezione di questa Corte, con la senrtenza 5 maggio 1972, n. 1357, e gi� !Pirima si era pil"OIIliU!lJciata la Commissione Cenrtlrale deillle lma;>osrte, con la plt'o! ll'lllllJCia qui impru!glnlata. Con la !Sentenza ora mdiicata questa Corte, muovendo apprunJto dalla riaffemnazione dlel!l'li.inopponibilliit� del!l'aocemamenrto ai coobblliga,ti, cui non sia stato :notificato, e rileva!lldo l'esigenza, :i!lllsisrt:a nel sisltema, che l'accertamento acquisti l'efficacia sostanziale di detemniiJJJazione del debito tributario che gli � piropilla, lll'ei con.frolllti di turtti i condlebttori, e che si abbia, quindi, ll1ll1 aocectamento rmk:o ed u:niltario, ha riteruut:o che tali 'co:rllsd.derazioni cOitl!ducano necessariamente aJID'affermazione della totale inefficacia dell'accel1tame!llto, notificato a ta:lru!llo soilita!lllto dei condebitori di imposta. Questa Sezioni Unilte nOilJ ritengono dii potere seguke, per�, la tesli cos� enunciata. Dall'affermazione dell'Qornbi1it� ,dJel!J.'aocertamento a chi non sda stato notificato, non di:s,cen~de, i'lllfatti, necessariamente la deduzione de1la totale inefficacia di questo. Dall'affermazione deil<l'ino.ppO!lliibilit� emergono due orddn.i di interessi, meritevOili di tutela, l'interesse dell.'ammi!l1iSJtrazione a rendere opera!lllte l'acc&ta:mento nei confronti di tutti e l'interesse del conde finanziarria (e dunque pe:r salvare il suo regresso) egU possa sentirsi oppoTTe dai condebitooi che 'l'in&zia del creditore nei loTO confronti ha definitivamente determinato l'estdnzione non solo di ogni possibile diretta prete,sa del oredit01re, ma anche -e conseguentemente -dell'az,ione di reg:resso di esso contribuente notificato. E d� perch� la notifica delJ.'accertamento, essendo atto sogg~etto a decadenza, non potrebbe inquadlt'aTsi nello schema deLl'art. 13,10, l o comma, c,c., che ammette l'estensione dell'e:ffiicacia degli atti del ocedi:tore, i!llterruttivi della prescrizdone, ai condebitori solddaO,i. TTattandosi invece di atto sog1getto a termine di de,cadenza, la ma11cata notifica dell'accertamento comporterebbe la impossibiU.t� di un ta1e eff,etto estensivo, con ila conseguenza che i contribuenti non raglgirunti da una tempestiva notifica potrebbero constdera!l'si ldberati non solo nei coltl.fu-onti deJ. oceditore, ma anche nei cornfu-onti del condebdrtore cui fu effettuata la notifica. � ev,Ldente, pera.iltro, che un tal modo di impostaTe il disco<rso sa<rebbe gravemente viziato, non fosse aUro che per la inammissibile cOill'seguenza pratica che deriverebbe daJ. negare ia. :regresso. Questa inaccettabUe ,conseguenza, tuttavi~a, non potrebbe respingersi se non dimostrando che la decadenza verificatasi per aJlcuni condebitori non � di ostacoJ.o alla sop<rarvviv;enza dell'azione di regresso. Ai fini di tale dimostrazione �i deve partire dall'affermazione fatta dalla Corte Costituzionail.e con la citata sentenza n. 4H/1968, secondo cui la notifica del!l.'accertamento ad uno solo dei contribuenti � idonea ad im 1218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bitore, nei OUii confroDJti l'accertam~nto sia staJto COIIliPiuto, ad ass1curavsi iLa pi�na e.se11cirtabilit� d!ehla pretesa di regrooso nei confronti dei coobbligati. Non �sembra, per�, a queste Sezioni Unjjte che tali due imlteressi siam.o ~ivi eli tutela rncl ststema legiJSJ.ativo vigenrt�e, IUilla vo!lta che sia stata negata l'applicabilit� deil. prmcia;>,io della cosd,d'etta sOO.idariet� tributaria. Coane, maJtti, l'Amm.ini'Sitrazione pu� tutelare iii prop!l'io irnteresse OUJrando che l'aocertamenJto venga a �conosceiliZa, nei modi opportuni perch� ISda efficace, di .tutti i coobblli:garti, cosa H condebitore, cui l'accertamento sia rituail.men:te pervel!liUto, ha a disrposizione, pe:r la tutela de[ suo interesse tutti i mezzi che l'ocdinamento pr.edlispone /Perch� gli -eventi giuridicamente rilevanrti siano portati a conoscenza d!i col01r�o nei cui confroDJti sono sUJScettibili dri effetti e pevch� sia mantenuta integra l'eoordtabilit� delle pretese cadlucabili. Tali mezzi va;rmo daLla cOillliiJJilli!cazione di data cerrta e dall'imltimazione rsrtrragiudimale aMa prrqporziorne di domanda condizionail.e ed alla chiamata neil. gi~dizio instawato nei corndironrt:i dell'Amministrazione, ed a]:ltpaiono adeguati a soddirstfare l'esigenza, aprprmto, di tutela dell'interesse del condebitore, mtimato od escusso, a manrtenere il.'esel'citabilit� della /Prretesa di regi'IeSSo. L'affetrmaziorne de1l'inefficacia deil.l'accertamento non rnotilicaJto a iruJtlti i �coobbligati Bip/Pare, irJ:wero non soltanto c<mtrastante con [�'esi pedire la decadenza dell'Amministrazione (dalla .sua pretesa a tassare il maggior valore accell'tarto) ma non rpu� valell'e a far decol'lrere ii! terrrnine per ricOII'Il'ell'e avverso l'accertamento anche per colOII'o che tale notifica non ricevettero . Di dedsiva importanza, �a questo punto, � chiarire la poo:tata dell'effetto imrpeditivo ritenuto legittimo dllllla 'Coo:te Costituzionale. In po:oposi,to � in pTimo luogo da 'es�c�ludere che la notifica tempestiva ad un coobbligato comporti la possibilit� per la Finanza di avvalersi di una proroga del termine di decadenza nei confronti degli altri. Va tenuto inf,atti presente che la COll'te ha posto a fondamento de11'mpedimento de1la decadenza anche nei confronti di colOII'o che non ricevettero una teffi/Pe stiva notifica, � un larghdSlsimo a.ccorstamento all'aTt. 130'8 c.c. � (e, conse guentemente, a1l'art. 1310, in esso richiamato). Il quesito che potrebbe porrsi ~ queiJJlo se sia aprplicabHe, in materia di decadenm, una nmrma, l'art. 1310, l � cOi!Ilffia, c.c., che rig�u!lll'da specifi camente l'inteo:.ruzione deil.la pre�scrizdone, in presenza di un p:rrincipio, come queJ.lo dettato dall'art. 29,64 c.c., vl�et!llllte l'estensione alla decadenza di tutto ci� che conce!I'ne l'interruzione delrla prescrizione. La risposta al quesito va data tenendo conto che occoT~re dtstinguere tra intell'l'Uzione prura e sem plice deHa prersc11izione e limiti so.ggettivi dell'efficacia del�l'atto intell'ruttivo nelle obbligazioni solidaJli: mentre la regola deJ.l'interromrp-ib1Ht� della pre scrizione non � assoJ-utamente trasferirbile nel campo del~a decadenza, per ch� importerebbe la proroga del termine relativo, trasferibile � invece la PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1219 genza fondamerntlille de1l'effi,cacia dell'eswcizio teffi(pesti.vo della pretesa tributarda nei confrOIIllti dei soggetti pa:sJSivi del fu:-Lbruto, che siano agevohnente individiuabili, ma anche ultronea in ~relazione all'esigeniZa, che si intende 'soddisfa~re, dell'owoni'bilit� ldlell'a,acertamento nei lra!P!Porti interni tra coobblligati. L'affermazione diehl'iiilefficacia non trova, d'altronde, giustificazione in relazione ai IPirincipi di diritto comrme sulle obbHgazioni soliJda[i, in quanto nell'ambito di questi non � diubbio che sia i:l creddtoTe che i:l debitore escooso hanno a d'i~osizione mezzi suffidenti per assi,curare l'opponibilit� ai ~cO!Ildebttori degli. eveinti 1che mverificano nei rapporti tra loro. Quest� Sezioni Unite ritengono, pentanto, che debba essere ernrunaiato, al dguaJ:'Ido, il seguente !Pil"incilpio: �L'accertamento notifi,cato a taJ.uno soltanto dei condebmori di imposta � efficace nei coa:l:lironti di ques,to, anche in di:lletrt;o di notificazione agli altri. Il debitore, IPei' rendere opponibill'e ai coobbliigati il'accertamento stesso ed ogni atto COffi!PiluJtO dall'.Aa:n!Ini!Ilislazione lllJei sruoi oo!l1iironti, 'Seconda possibdlit�, per cui Feff�e>tto impeditivo deihla decadenza � estens1bi1e al condebitore non notifi�cato. Scrive in proposito 11 TEDESCHI (7): � Quanto all'art. 1310, regolante la presC['izione nelle obbligazioni in ~soUdo, esso pu� estendersi anche aLla de~ cadenza, poi.ch� [e rag1Ioni che vi stanno a base non sono peculiari all'istituto deLla prescrizione. Naturalmente, a,Ll'intetr~rU.Zioue, di cui livi � pa~rola, va sostituito l'impedimento, con le conseguenze tutte del caso �. Leggendo l'art. 13,10 c.~c. nel senso on pro~S~Pettato, si ha che gli ~atti con i ~quali il credi>toTe impedlisce >bi decadenza nei con:f!ronti di nno dei condebilltori hanno effetto riguardo agili a>ltr~. Poich�, pe1raltro, si � gi� visto che l'impedimento delJ.a decadenza anche per i .coobbligati non pu� in nessnm ca,so trasfrnr:m.arsi lin una pro~roga del termine a disposizione del creditoo:e; n� pu� va1eo:e -come espo:essamente CJNve~rHto daHa Cm�te CostituzionaJ.e -a far decOTTeTe i.l1 termine peo: ricorrere avv~e~r~so l'avviso di ~accertamento, ne conse,gue che l'effetto impeditivo non !P'U� che :vigua!l'da.re i irapporti mterni tra i condebitori, determinando, in particolare, ['impossibilit� peT i ~condebi<tori non notifica~ti di eccepire la decadenza al condebitore notificato che agisce in regresso. Ne consegue che gli sviluppi ipotlizzabili del :raJprpolrto possono desc!riveDsi con la seguente casistica: I -Iil contribuente che ha ricevuto la notifica omette di ,sperimentare i mezzi a :sua disposizione pe!r rendere oooon:LbiU agli alrtrd condebito!ri gli atti del creditore. TaJ.e ipotesi d� \luogo ai seguenti effetti: -nei rapporti inteTni tra condebitO!ri, i'l contribuente che ha ricevuto la notifica peTde ogni diritto di regresso, mentre 'gli altri restano defii!1Jitivamente ~iberati; (7) Voce Decadenza, Enc. Giur. Giuffr�, Vol. XI, pag. 790. rtrmcrrll&fllttllt11rifi\,1fi1:rrti1i:fili!ii~::!ii:mlr'i'i~)~rlrtlllrfr?rlar~:!rliftlt=lfillil1rrl1tillrllftllf~~,~~tlll1i 1220 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pu� eser'Citart i mezzi di cui ogni debito.re soilddail.e diJSponre per lre/Illdere oppombi:li ai �condebitori gli evenrti che i.lntervengano tra iLui ed il c~redi: tore �. -(Omissis). II. (Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso ii.'Amministrazione finantziruria denunzia violazione degli artrt. 1310, 2941, 2942 e 2945, c.c., 140 e 141 della leg!ge ocgan~ca dii registro nonch� OlffieSJSa, insud�fi,cdente e cOilltlradd'ittoria motivazione su punti dec~sdvi deliL'a controvertSda, iJn ;relazione ail'rurt. 360 nn. 3 e 5 c.p..c., e sostiene: a) �che, iJn pendenza del ;proceSiso installlrato a seguito di opposizione del conrtribluente aMa i!!lJgilulnizione :l�iJscale, non s.i vmifica Uina � sospensione � della p~rescrizione del �credirto d'imposta, bensi UiilJa � interruzinne � della iPil'etscriz.ione medesima, i cui effetti si pell'!PetuaillO fino al passaggio I�in. giudicato della sentenza che definisce il grudizio; b) �che, pertanto, 1'1potesi non rienrtr�a -come el'll'oneamenJte ritenuto dalia Cocrte del merito -neillla ,p~revisdon.e, del secondo como.na dell'art. 1310 c.�c. o:na in queLla del iPil'�ffiO comma di d!ertrto articolo, a -nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria creditrice unico debitore :rimane colui che !ricevette la notifi.ca e iL'ammintstrazione pe:~:~de il diri.tto di persegui~re gli altri contribuenti. II -Il contl'libuente che ha ricevuto .Ia notifica sperimenta qualcuno dei mezzt a ISIUa disposizione per rendere oprponibili ai condebitori gli atti p'I'omossi daLl'amministrazione finanziaria. L'aUe'I'Thativa possibd1e � che: -i condebit01ri rimangano del tutto inerti; -ovvero che assumano le iniziative ad esst coiliSentite :pe;r ddfendersi dagli atti compiuti dall'Amministrazione (che �, in fondo, l'unico modo per tentare di evitare l'opponibilit� degli attd .stessi). Nel primo caso (e sia pure nei BOli TaJprpD~rti inte'I'nd di regresso) l'accertamento diviene pienamente oprponibile ai condebitori che non. si Bono difesi. Nel sceondo caso, l'attivi�t� di difesa (svoLta neHa sede in cui si svoilge l'impugnativa proposta dal contribuente notificato, ovve;ro, nel caso di mancata p["oposizione de1l'tmpugnativa da parte di questi, 'svolta con l'aiUrtonoma impugnativa proposta, ne1l'o!l'i�ginario termine a disposizione del contribuente che ricevette Ja notifi.ca, dag.U a!ltri) (8) rposta in essere ned diTetti corufronti dell'Amministrazione finanziaria vale non solo e non tanto a rendere oppo( 8) Non ,sembra, quindi, che possa condividersi l'idea espressa da Cass. n. 1312f73, secondo la quale il condebitore notificato potrebbe -a c�ontenzioso oon la Finanza esaurito -far valere la sua pretesa di regresso nei confronti degli altri condebitori. Si deve invece ritenere che se le iniziative del contribuente notificato �:.. non siano tanto tempestive da consentire agli altri di difendersi nel contraddittorio ��� ccm la Amministrazione finanziaria, esse risultino del tutto_ inefficaci. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARI.!). 1221 norma del quale il'irruterruzion.e d'ella ~es,crizione, anche se arttualta nei confronti di UJ!l.O solo dei coobbligati in sol~do, ha effetto riguardo agli a11J:ri �condebitoxi e comporta che, anche rispetto a costoro, il nuovo <llerm~ ne rprescrizionale rprenlde a dec011rere dail!la data in cui il:'effetto permanente (della domanda giudiziale) viene a cessare; c) 'che, a l!lJOII'IIIlia ldiell'art. 141 della legge o;rgank:a di Regtsrtro, un tale fenomeno (eSitensti.one soggettiva degli effetti delia i:nteiT~Uzione rispetto ai condebitori soliidali) si verifica anche qual!lJdo -come nella specie -ad interxomp,ere la rpr.escrizione non sia stato iJ. creditore ( ossia l'.Am:mil!lJi:strazione finanzia:rti.a) ma UI!1JO dei condebitori deLla imposta che abbia ms1taurato nn procedimento in sede amministrativa o giurisdizionale. L'art. 141 della legge di registiro ~SIPiega la rLconrente-si ispira infatti alla steSiSa � ratio � dle1l'all'lt. 2945 c.c. e la dive11sa portata deLla norma tdbutaria si giustifica con la necessit� dello adattamento della regola di diritto �civile al peooliare sistema del diritto tributario che affida al comJtribuente, anzich� alla Amministrazione creditrice, l'inti.ziativa dellla contestazione. La tesi ora esposta, pur muovendlo da �premesse esatte, perviene tuttavia a concl!Uisioni che non possono 6S!Sere condivise. Le 1eensure della Finanza pirorpongono all'esame di questa Supil"ema Corte due fondamentali questioni: l) .se, in pendenza di un p!locedimento in via ammi.l!ldstrativa o giudiziaria, il cwso della prescrizione dell'azione del:la Fmanza (rper richi~ nibili gli atti di quest'Ultima nei !rapporti interni di�. ;reg;resso, ma principalmente a ricreare �la diretta opponibhlit� degli atti 'a tutti i soggetti passd.vi de.l rapporto, con la piena ricosrtituzione di tutti gli aspetti-deLla solLdariet�. Quest'uJ.tima conseguenm discende in maniera piana dalle premesse: se � vero che la limitazione .soggetUva deliJ.a efficacia de1l'atto di acce~rtamento, impeditivo delila decadenza, � motivata daHa necessit� di evitMe una le�sione del diritto di difesa di ~colui che non ricevette la notifica, � giustificata illazione quella di :dtenere che Ila detta limitaZlione soggettiva venga meno (e quindi l'atto di accertamento � effica�ce anche per coloro che non ne ricevettero la notifica) al!l.orch� .i,l diri.tto dd difesa � stato concretamente esercitarto. La 'considerazione ora accennata consente dd ribadire come la pronuncLa di illegittimit� �costituziona,le, di cui aliJ.a sentenza n. 48 del 1968 abhda riguMdato ila solidariet� tributarria esclusivamente sotto J.'aspetto formale del di!ritto a;Lla tutela giurisdizionale; ove questo ddritto sia salvagua"Dda<to (ad es. �con ile attivit� di difesa svoLte dai contribuenti che non ricevettero la notifica) nessuna traccia rimane della mancata notifica dell'accectamento, e la soUdariet� si r!icostitui.sce integralmente. Converr� anche aggiungere che la ;ragione di i.Jlegittimit� costituzionale evidenziata nella sentenza n. 48/6,8 � spedfica aliJ:a ipotesi di atto di accer 1222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d!ere iltPa.gamento della tassa dii ~reg~stro) dleibba il'litenffi'Sii sospeso OIPIPUre interrotto fi<IJJch� dma il giudizio rpiromos;so com la domanda; 2) e, nehla ipotesi ili sempJd.ce interxiUZione della presc:riziom.e, se la estensione soggettiva degli effetti il:rute!'lruttivi (rispetto ai cond:ebirtori solidali rimasti estranei al procediimento) -estensione prevdsta dal primo comma del!l'a.rt. 1310 c.c. con riferimeruto agli atti compiuti dal ctre �d!itOII'e -sd verifichi arncihe nel 1ca.so �che la intenru.zione derivi, in Ifavore della Finanza, da~IJ.'atto di uno dei cOiiJ.Idebilto:ri (ar.g. ex a.rt. 141 Legge di Registro). Il ,primo quesito :ripete ila .sua so1uzion.e da quella del pi� genetratle problema, agitatosd in sede di mtet'IPII"etazicme � delil:'art. 2945 secondo comma-�C.�c., ~relativo agli effetti in genere della pendenza del processo suJ: �conso della prescrrizi011Je estintiva; ptroblema -questo -rilspeJtto al qruale la giuTisrprudenza delll'e Sezioni semplici di questa SuiPI'ema Corte manifesta un rad:iocale mutamento. di indiiri:zzo, esserndoisli. recentemente ritenuto (con la s:entellliZa 14 giugno 1972, n. 1873 ed in conttrasto con le precedenti decisioni del 10 ottobre 1964, l!lJ. 2635; del 17 agosto 1965, n. 1961 e del 31 gennaio 1967, n. 282) che il citato art. 2945 secondo comma c.c. �sancisce nna vera e rpiropria � sosrpetliSiOIIlle � della prescTizione. Queste Seziom.i Uooe, wi a cagione deH.'aocennato cO!!Jitrns:to � stata rimessa la deciJsicme de[ presente <l"icOii"so nel quale �si p~rospetta la stessa questione di diriltito, e~onoil'avvilso che debbaiS!i. invece ten.etre fermo il precedente mdirizzo dellla giurilsrprudenza deille Seziofni se~lici, tamento soggetto a decadenza: ove invece l'atto di accetrtamento (ad es. ingiunzione fiscale per richiesta di imposta suprpletiva di registro) sia soggetto a IJ['esCtrizione (art. 136 legge di regj;stro del 19-23) esso possiede una piena e:ffica�cia interruttiva anche nei confronti dei contribuenti non rag.giunti daUa notifica, pW'ch� questa, si intende, sia avveiJJUta in termini nei confronti di uno almeno dei contribuenti medestmi. E ci� perch� l'effetto interruttivo della prescrizione, che si verdfica anche per chi non fu dest� natario del!l'atto interruttivo, non tpl'egiruldica il diritto di difesa in girudcizio, dato .che l'interruzione del�la IJ['esCII'Ii.zjone non determina a1tro effetto che quello delJa conservazione della situazione ante<riore. Cos� non �, iinvece, rper l'atto sottoposto a decadenza, il quale, inseren dosi in una serie procedimentale, acquiiSisc.e aJl procedimento effetti nno,vi, contro la �cui produzoine al !SOglgetto passivo deve II'Iiconoscersi diritto di difesa. Ed � qui il caso di accennaTe come d'ora iin poi, a seguito delle nuove dtsposizioni contenute nel d.P.R. n. 634/19712 (di�scirp1lina dell'imposta di registro) ag�ld a<rtt. 74, 75 e 7�6, nonch� nel d.P.R. n. 637/1972 (discirpJ.ina dell'imposta sulle ,succes;sioni �e donazioni) a,gli a:l'tt. 34 e 41, u. c., in fase di accertamento non potr� pi� da~si l'ipotesi del[a presCtrizione, ma solo quella della decadenza. A. M.AJSCIA PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA come quello che maggiortrnente si adegua alla evoluzione del pensiero e della diJSci(plma legislativa S!Uil pnnto controverso. Sotto l'impero del<l'abrogato c.c. 1865, che si iJ..ilrni,tava (axmt. 212& e 2129) adi attrilbuire efficacia interTIUttiva della prescrizione cosi aJJl.a domanda giudiziale �orune a qual'll!Ilque al.It:ro atto di costituzione in mora della periSOlla �contro �cui rsti. vuole ilmpedil"e il corrso d:ella ;p~resrocizione non �Ch� al r!iconorscilmento del diritto �da parte di rcolui �Contro il quale il d!iritto pu� essere fatto valere, sorse questione-in difertto di UJil:a dis[posizione . oorriJS[pondente a qruellila dell'art. 2945, secondo comma del c.<C. vigente -dJ:'ca il momento dal quale dovevasi fare decO'ITere il. rn,uovo teTIIIline prescrizinna'le ti.n rtlwtti i carsti. in cui il.'intertr:uzione fosrse dovurta a domanda giud!iziale o ad affitro atto !p["ocesrsruale, ossia ad atti la orui ef:ficacia giuil'idica era fulrllluenzata dalle cOOllJPI].esse vicenJdie del pTocedilmenJto giludiziairio. Dorttrill1a e ~ispmdenza furono d'ac,cOil'do nel riternere che, in tali casi, il nuovo periodo presc:riziorn,ale non potesse avere inizio se non daJl!la �concilusti.one deil. (pil'ocedimenrto (sia ip'ill"e lilmiltatamente a ciaiSICrun ~ado del .giudizio). E tale soluzione ~enne comUJil:emente �jegata ricoc'rrendo alla Jipotesi <Che, al!lio effetto intent"llllttivo (ilstarntaneo) ipToprio della domanda, si aggilurngesse un effetto divemo edi eventuale, di caa:-attere propriamernrte sospensivo, per 1:rurtta la diurrarta delrla pendenza del giudizio. In linea sistematica, anzi, e come corollario di tale concezione, si rritenne che, in caso di perenzione deil. gi.udizio, !PUil' rrestando arnnrulllato il'effetto i!lltermtti~o della domanda (arl. 2128 <C.�c. 1865), residtuarsse e tfosrse fatta rsail.va l!;uttavia l'effilcacia sospensiva de[ila medesima, con il conseguente cumulo, ai fi,ni della presC!I"izione, del periodo anrteriore alla domanda con quello succeSISivo alla pubblricazione del!l'a SJe!lltenza (cfr. Cass. 29 lugll.io 1940, in Foro It., 1941, I, 402). Ed � precisamente questa soluzi�one che ha mteso recepire il. legisLatore >tributario allooch�, nella formulazione del!l'art. 140 de[!l.a leg_ge� organica di Registro (rr.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), ha tesrtruaJmernte� diSIPosto (secondo comma) che �la presca:izinne dlell'azione del contTibuente o deill'azti.on:e della Filnalllza interrotta mediante d!omanda giudizi~ le, rimane sospesa finch� dura hl giudizio promOISISo con la domanda� .. �Questa singolare Slpiegazione del fenomerno (fond!ata cio� suM.a congirunzione dell'effetto inrteJ:'ruttivo della domarnda con un effetto sospen' sivo in SlerulO te1cn1c.o) non iP!We !P&� posrsa ancooa a:-eggere dopo l'en.trata in vigooe del muovo c ..c., �che, pur codiiiicarndo (i11eil.l'arrrt. 2945, secondo �Comma) quella soluzione �che, dottrina e giurisprudenza avevano� dato al p~roblema della decorrenza del nuovo termiDJe di IPirescrrizione nel 'caso in emi ll'internuzione fosrse do~ta a domanda giudiziale, ilo ha fatto tuttavia iJn modo da conferia.1e allla sol!uzti.one medesima Ullla :impo-� 1224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stazione pi� linea:re e rigorosa, e tale comunqrue da dtssd{pare i vari dubbi i!lltei'Iplretativi cui la precede!llte disciplina (segnatamente la formulazione dlelll'art. 2128 abr.) aveva dato luogo (Relaz.. al Liblro VI, n. 142). S~curamente indicaUva di questo nuovo orientamento, [peli" la sua evidente COillllessiooe col principio della tassativH� dei casi di soSjpelllJS�Oille della presoriziooe enUil1ciati daMa Legge (artt. 2941 e 2942), � la stessa formu/llaziooe J.etterale della noll"ffia esaminata (art. 2945, secondo comma) nella quale, a differenza di qruanto operato nella redazione dei preoeden: ti artt. 2941 e 2942 e di quanto a ruo tempo O[perato dal legislatore del 1923 nella redazione dell'art. 140 delila legge di Regi!Sitro, il illJUovo legislatore noo adop,era pi� -~coo evidente prl'Oposito di maggiore 'tecn~cismo -la espressione � la prescrizione rimane sospesa�, ma d'ice che �Se J'interrruzione � avvenuta media!llte uno degli atti indicati dai primi diue commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre .fmo al momento in. �cui passa in giudicato J.a sentenza che defmtsce dil giudizio�. Ma, ad avalilare il ripudio di una �ipotizzabille cOOJCoa:nitanza, nru caso esaminato, fra fatto intelir'Uttivo e stato dd sospensione o, peggio, di una trasformazione della intel'I'IU.zione iJn sosu>ensione, concorrooo ad avvilso di questo s.e. -ul,teriori e pi� decisivi argomenti, e IPrecisamenrt; e : a) sw1 piano !Pl'Opriamente concetltuale, la stes1sa differenrza di :funzioo:re e f'Oilldamento tipico che sussiste fra i due fenomeni: la sospensione mirando a fermare il COl'ISo della prescrizione di :fironte ad uno stato di �ose dru qua,le si presume derivi la impossrtbiliit� o quanto meno una gravissima di:fficolit� per il soggetto di far valere efficacemente H diritto; e la interruzione 1:raendo invece la giustificazione dlegl].i effetti suoi propri dal verifi.carsi di un fatto �che attesta l'energia vitale del dkitto e che bene -come avviene appunto con J.a iiilsrt;arurazioo.e di un giuddzio per l'eserdzio del diritto -pu� protlrarsi nel tempo senza discontinuit�; b) e, rul piano sistematico, la circostanza che, innovando r�S/Petto alla precedente disciplina, l'art. 2945, terzo ~comma, dispone che, se i~ ;processo si estiil'IJgue (>l'estinzione tien liuog.o, nel llliUOVO codice di rito, dei vecchio istituto della perenzione), rimane :liemmo ['effetto i!lltent'IU!ttivo della domanda ed il llliUOVO [periodo di IPil'escriiione comincia dalla data dell'atto iil'IJterruttivo; ladidove, nel vigore del [precedente art. 2128, si riteneva -come a .suo iluogo accennato .-esattamente il con1:rario, e <Cio� che la petrenzione facesse venir mooo l'effetto interll"Uttivo ma non .an�he que1lo sospensivo della domanda. Si ha pertanto ra.giooevrue motivo per con�ludere -sru questo primo punto d''ilndagine -, iJn. armonia con Ja ptrevallentte dottrina ed in eonform.it� dell'indirizzo meno recente ma pi� costantemente seguHo PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1225 dalla ,giurisp:rudenza delle Sezioni semplici di qruesta Suprema Corle, che, a se~to deLla proposizione di una domarndla gi.ruJdiziale ed �lll pendenza del l);>["ocesso da[lJ.a stessa instaurato�, nOllJ si verifica n� trasfOJ:'IlnaziOille deLla :Lnrt:emtUzione :Ln SOSJPeiJ.ISione .n� aggiunta di un {Periodo d'i soSipenJSione aLla mei'Il'UZione della ~escrizione, be:tl!Si una inteNUzione pernnanente deilila prescrizione medesima, d811. momento che la pendenza del processo detel'Illilila il penpetuarsi degli effetti dlella :Lnrt:erruziooe propirli. dlella domanda fino al paJssaggio in giud1cato della sentenza che definLsce ili giudizio. Ed identica soluzione si impone ormai anche in matocia di imposta di a:"egi:stro_.�per effetto del necessario coordinamento dell'art. 140 della legge 011garuca d'i RegLstro con il sistema, o:r ora delineato, introdotto dal :nruovo codice civiJ.e. Ln virlt� del combinalto dLsposto degli arltt. 247 e 248 delle disposiziOJJ. i� del llJUOVO codice, dev�o infatti ritenensi ~ive di effetto le cause di rsOS(pensione ~eLla prescrizione divemse da quelle ammesse da[ codice, ancorch� conrtelnJplalte da disposizioni di J.eggi SIPeciali; ePfPell"tanto la norma del secondo comma dehl'ant. 140 Legge di Registro deve essere irntesa tnel senso che, :inrter~otta la /Pl"eSICT�Z�on.e (del!l'azione del COillJtribUJente o di quella della Finanza) mediaa:Jite domanda giudiziale, ~a pendenza del giudizio non costitillsce IPI�� una carusa d!i. sOSjpenSio:ne ma solo un ostacolo allo inizio deJ. decOl'ISo del nuovo teronine !Pil"escrizionale. 1Contrari~ente per� a qruanrt:o sostiene il'AmminilstTazione rkoll'll'enrt:e, l'esclusione delll'effetto sosrpernsivo della domanda giudiziale non trae seco, necessariamente ed automaticamenrt:e -e qui sii pa!SISQ ad esaminaTe il secOillJdo dei ques:i�ti enilll!cialtli in principio della presente motivazione -la appltcaziOillJe rde1l'art. 1310, /Pl"EO comma, c.c. ovvero la estensione degli effetti mltel'll'IUittivi rispetto ai condebitori solidali della M:niposta, quaJlora ila inteNruzione anzich� da run atto del oceditore deLla imposta derivi da un atto de[ debitorre (rneJ.rla specie, opposizione ad ingirunzione fiscale). Ben � vero ehe, a oorma dell'art. 141, /Pl"EO comma, dehla Legge di Registro, II:a domanda del conrtribueJn~te intell'll'OffiiP�e la !PII'eSCT'izione in favor�e di ambe le parti, e qUJindi. anche in favore �iehla FinatnZa. Ed � [pure vero che la norma �lll esame, dettata nel sistema originario delila legge di registro 'con r~gtuardo al ricorso gerarehico, s:i esrten~ de oggi dopo J.a riforma del contenzioso triibutario, al :ricooso giurisdizionale alle CommLssioni tribUJtarie ed aLla domanda giudiziale. Sen01nch�, dal momento che la estetnsione degli effetti :Lntermttivi deLla rpres�crizione in !Pil"egiudizio di tutti i condebitori solidali � pTevista dal dtato pll'EO comma dell'ari. 1310 c.rc. �lll relazlione ailla iporteiSi che la intel'll'!Uzione derivi da u:n atto del creditore, identica efficacia non 1226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO potreibbe essere iriconosciluta �J. comportamenrt;o del cOOlldebitoo.-e se non in virt� dii una estelliSione analogica a dletta lfattilsipecie diella citata dii.rstposizioln! e delhl.a legge civile (al.'lt. 1310, primo comma). Cosi posto il ipiroblema, non �ritengono queste Sezioni Unilte che ahlo stesso possa darsi soll:uzione affermativa senza arttribuiil"e ahla riferita disposizione dell'art. 141 Le~e di Registro IUlila pootarta che siooramenrte non le 'conviene: quelila do� di introdllli'il"e UIIla dell'aga al fonidamEmitale princijpio cui si i~ala discilplina privatilstica deJJ.e obbligaziooli. solidali e che si sostanzia-com'� noto-nella :non comunicabilit� ai condebitori degli atti tptregiudizievoli compiuti da uno dd essi e nella estensione deg!ti atti vanltaggiosi. Nel riJSpetto del prmcipio ora accerunato, la fattiJStpecie collitem;plata dall'art. 141 Legjge di Reg,iJstro (intetiTuzionedella [ptreiSICII"izione d!ella azione del crediltoo.-e in dilpen!denza di nn atto ptroptrio del debitore) non ptresenta possibilit� dii accostamento se non a quella contemplata dall.l'a::rt. 1309stesso 'cod. (riconoscimento del debito); ma questa norma, quand'anche ne fosse cOIIliSelllltilt~ la applicazione an�J.ogica a dertrta fattispecie, cc;>nd! uirrebbe egualmente alla soluzli.one lllJegartiva del problema che si � esam. ilnarto (se, cio�, il irico11So prO[posto da Ullio dei condebitori solidali possa vail.ere ad interrOllltP&e 'la [pll'escrizione dell'azione dellila Finanza anche nei conrfronti degli altri condebiltori). -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 mao:-zo 1974, n. 685 -Pres. Leone Est. Elia -P.M. Ou1mu[pia (conf.) -Soc. I.M.V.E. c. Mimstero delle Fiiil!arnze (avv. Stato Sotptrano). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Opposizione contro il ruolo -Azione ordinaria -Necessit� del preventivo ricorso alla. Commissione. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 188, 209 e 288; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639,. art. 22). Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo deve essere proposto dinanzi alle Commissioni tributarie e solo dopo una decisione definitiva di esse � ammissibile l'azione dinanzi al giudice ordinario (1). (l) Deci,sione di evidente esattezza ~e confmme ad un principdo costante (Cass. 11 gtugno 1971 n. 1741 in questa Rassegna, 1971, I, 1153). Per le� altre situazioni in oui eccezionalmente 'si ammette la pxoponLbilit� iiiilffiediata dell'azione o'l'lddnaxia (indebito oggettivo, accertamento negativo, opposizione di persona obbligata al pagamento diversa da1l .contribuente) v. nota a Cass. �28 maxzo 1973 n. 824, ivi, 1073, I, 7,12. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1227 (Omissis). -Col primo motivo del ricoo-so la ricomente societ� denuncia Vliol1.<azi01Ile dell'art. 120 del r.d. 11 ll.u:g[io 1907, n. 560, che assume turttora m vigore, per effetto deiD:'wt. 288 lett. B) del t.u. 29 gen11.11aio 1958, n. 645, in relazione all'art. 360, :n. 3 c.p.c. deducenido che erroneamente il Tribunale ha il"itenruto� che l'azione davanti al giudice Oil"dinario ,pil"oposta dia essa il"�'Cor:rente foSJSe subordinata al !Pifleventivo espletamento del ~ricol'ISo dliJSICilpldina'to dall'art. 188 del citato t.u. n. 645 del 1958, laddove, trattandosi di il[egitti.mit� del il'IUOilo dipendente da ircregolare notificazione, a tenmini dell'art. 114 del regolamento citato, 11 luglio 1907, :n. 560, l'azione davanti al giludi,ce ordlnario :non era :invece condizionata al ricordo amministrativo davanti ll.e Comtn�lSISioni tbril:rutarie, n� per ll.'art. 188 del t.u. llli. 645 !del 1958, n� iPer il'arl. 22 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639. La �censura � infondata. L'interpretazione dell.la domanda giudizia[e si risolve in un aocerltamento di fatto r�IServa�to al giudice <ti. merito e non si:ndacabhle in Cassazione se congruame:nlte e. correttamente motivato. Nella Sjpecie, con chiara motivazione, scevra di &Tori logici ed iSJPira�ta ad esatte cOIIlisiderazioni di diritto, la Coo-te di merito ha accertato cih.e �con la domand!a giudiziail.e la !ricorrente non prop:ose urn'azione di :indebito oggettivo con ll'iferlmento all'art. 2033 c.c., n� as~serl, n� [pll"OV�, un pagamento di somma non dovuta, ll.imitalllldosi, invece, a chiedere la decla~ratoria di nuillit� dell'iscrizione a ruOilo, titolo dlell'azione esecurrtiva esattoo-iale, per motivi ilnerenti alla irregolarit� della sua formazione, e cio� per irri<tualit� deNa preventiva notifica dell'avviso di accertamento. Tale apprezzamento di fatto dJella Corle di merito si fonda rsu ll'iferimenti agLi atti di causa (citazione i.nJtrrodurttiva, difese, atto di appe[hlo) e sul pd:ncilpio pi� volte affermato da questa Corte Sup! rema cile il'azio:ne d'indebito oggettivo !P!resuptpone la prova, da parte dell'attore, dell'avvenuto jpagamento di una somma non dovuta (Cass. 29 luglio 1963, n. 2153) onde � da Lritenemi. adeguatamerute motivato e non 1sindacabile in sede di legfuttimit� (Cass. 5 dicembre 1969, n. 3890). Per rJ.'art. 209 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, con.1lro gtli a<bti esecutivi esattOII" iali (�in vtrt� dehl'iscrizio:ne al ruolo esecultivo di cui agli axtt. 173 e 200 dello stesso t.u.) non sono ammesse ile oppos.i.zfioni rego[ate dagli artt. 615 e 618 c.p.c. I contribuenti !POSSOno, a termimi dell'art. 188 del t.u. medesimo �(lettera a) ricol'fl"e, contro ]:'iSICirizione a ruolo, per irregolarit� della notifica dell'avviso di ac.certamenlto, ahl'Ufficio IIlliPosrte, che, se non intende accogliere hl mero-so, lo trasmette alla coffiipetente Commilssione Tribrulta~ria. Iil! contribuente !POtr� agire davallllti alla arutodt� igiudizialt"ia o11dim.ail"ia, conrtro l'iscrizione a ruolo, a termilllli delil'arlt. 22 d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sOilo dopo che sia intervenuta una decisione definitiva dehle Commissioni tributarie. Tale sistema non viola, a giudizio dehla Corte Costitruzi01nale (senltenza 7 luglio 1962, n. 87), la ga 1228 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ranzia delila tutela giurisdizionale contro ~ atti illJJ.egirbtimi della Pubbli- ca .Arm:m:iJnistrazione, d!ato che la �competetil!Za del giudice ordilnario swge, in via SIUJccessiva a quella ammitniSitrativa (CaiSIS. Sez. Un. 29 g,ennaio 1970, IIJJ. 103), anche con sindacato SIU irregoilarit� del procedimento di ima;Josizione che abbiano lesi diriltti del contribuente (Cass. 13 marrzo 1970, n. 641). Il �siSitema cosi �chiaramente risulltante dalil:'d.nsieme delle disposizioni richiamate � stato dailila �costante ,giur�ISipll'uidenza di questo Supremo Collegio interpretato nel tS.enso �che iii. rico11so �contro l'iscrizione e ruoil.o deve esser prO!PostO dinanzi alle Commissioni tributarie e 1Solo suocessivamerute1 ossia dOIPO rma dedsione definitiva da parte dii tali Collllm�SISioni, � arnmi!ssilbile l'azione davanti al giudice ordinario (Cass. Sez.. Un. 19 gennaio 1970, n. 103). Le disposizi<>ni, risultanti dal �combinato disposto delle no~rme d1 cui agli articoli 188 r.d. 29 gennaio 1958, n. 645 e 22 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, intendono regolar.e tutta la materia inerente ai rico!Ils!i contro le iscrizioni a ruolo e gi� sotto questo profilo vengono ad abTogare, per implicito, a �termini dell'art. 15 delle dlisrposdzioni p,reliminari ai Codice Civile, ogni norma anteriore, e specie ogni norma prre�c.edente che riSiUlti incompatibUe col nuovo sistema, per impossibildt� di aprpilcazione coiilJtemporanea. Il disposto del citato art. 15 disp�. prel. CC. eonsen.te infatti di coillfigUil"a:re l'abrogazione impilici;ta di una IIl.oo:'lllla d1 legge in ipotesi di ima;Jossli:bilit� di con~oranea awlicazione (Ca;ss. 19 giugno 1964, n. 1598) con ail.tra norma successiva. E poich� l'arrt. 22 del r.d. n. 1639 del 1936 e il.'a:rt. 188 del t.u. n. 645 del 1958. c01ndizionano il'azione davanti al giud'ice ordinario, contro l'iscrizione a ruolo, al pll."evio esiP'e�rim. ooto dei ricOI'ISI� alil.e Commissioni tl'ILbutarie, ne deriva l'aooogazione ima;Jlicita di ogni al!tra norma �che invece negasse l'esistenza deLla �condicio jur~s � richiesta .dalle sojpra.ggiunte leggi �citate, IP�er impossfubilit� di contemrp01ranea aprpil.icazione. !Consegue da tail.i cOIIliSii:derazioni che la IIJJOII"Ima deLl'art. 120 r.d. 11 luglio 1907, n. 560, se in ,cOIJJtr.rasto con le sopraggiunte norme degli articoli 188 del t.u. n. 645 del 1958 e 22 del r.d. n. 1639 deve ri.tenersi abrogata, rper ima;Jossibil1it� di ajpjpll.icazione contemp01ranea con le nuove norme, per quanto arbtiene alla rprqponibilit� incond!izionata dell'azione davansti al giudtce ordinario. La rilevalta inoOillla;JatLbilit� obiettiva srpli.ega effetti SiUilla interp!retazione delil.'art. 288 lettera B, t.u. n. 645 del 1958, che ab!roga ilrr.d. n. 560, del 1907, ma fa salve ile diEIPOS�ZiQIIlii dgua!l'danti i l'ILcorsi alle �commLssioni rtributarie ed ail.la autorit� giudiziaria, nel senso che, indtpendentemente dall'abrogazione espressa ope.rata d'all'art. 288, d!eve ritenersi abrogato, imrpliiCitamente, per l'art. 15 dilsiP. att. CC. ancihe la nOil"ffia dell'art. 120, del r.l�. 11 luglio 1907, n. 560. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1229 � dnnque esatto iJ. principio, afferma~to daJlla Corte di merito, circa ila iJD.ammissibildt� dell'azione giudiziaria, proposto da!lla ricOII'Xente, ed il prilmo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato. Col secOilldo motivo di ricomo la societ� ricol'll"enrte denWltcia omessa motivazione ciiDca nn punto decisivo deLla corntroversia, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p,,c., per non avere la Corte di merito esaJmiJD.ata iJD. motivazione ila questione sulla attuale aJP!PlLcabhlit� d!ell'art. 120 del r.d. 11 J.uglio 1907 n. 560 1relativamernte aJll'ammiiSsibilit� deLla azlione rprqposta da essa ricotrll'ente. La censura � infondata. DichiaraltlJd!o, con ampia motivazione, ed iJD. rife;rimento alle norme degli articoli 188 t.u. n. 645 del 1958 nonch� 22 del r.d.l. n. 1639 del1936, inammissibiile l'azio~ ne per difetto di preventivo esperimento d!ei rico;rsi alle Coma:nislsioni Tributarie, la Corte �di appeLlo ha palesemente . rirllenluta ahrorgata, da dette nor:me, la norma del p�reced!ente art. 120, per incompat�bi.ll:Lt�, e ci� chdaramenrte risiUlta, come �iter logico � della decisione, o!IlJd'e non SIUJssiste alcnn difetto di motivazione a termini dell'art. 360, !01. 5 c.rp..c. (Cass. 20 gennaio 1966, n. 257) -(Omissis). CORTE DI CASSAZWNE, Sez. I, 29 ma~rzo 1974, n. 884 -Pres. MirabeLli -Est. Bran~ca,ccio -P.M. Shlocchi (conf.) -ScaTlato (avv. MaTotta) c. Minisltero delile Finanze (avv. Stato Corsini). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Controversie di valutazione -Ricorso per Cassazione per difetto di motivazione Impugnazione innanzi al tribunale per mancanza o insufficienza di calcolo -Differenze. (Cost., art. 111; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). Il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost, e il ricorso innanzi al tribunale ex art. 29 terzo comma d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, contro la decisione ,della Commissione provinciale di valutazione, sono ambedue mezzi di impugnazione di mera legittimit� che attengono alla motivazione della decisione impugnata. Peraltro l'impugnazione innanzi al tribunale attiene ai vizi della motivazione che riguardano le O'J)erazioni aritmetiche del calcolo e la considerazione degli elementi da porre a base di esso, mentre il ricorso per Cassazione attiene a vizi di motivazione di diversa natura (1). (l) Si tenta di lrisoilve!I'e il'antica questione deLla distinzione fra le due impugnazioni amme,sse contro la decisione deHa Commissione proiVinciale � delle imposte in tema di valutazione, per difetto di calcolo (innanzi al 1230 RASSEGNA DELL'AVYOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Va preliminaTmente Tilevarto 'che l'Amrninisltrazdone delle Finanze ha eccepito l'inammisls:ibiliit� deli ricorso, sostenendo che, poich� i ,rico11renti si dolgono soltanto del fatto che ila Commisrsiol!le provinciale ablbia detel'lminato il valore dei beni in diiscUJSrsione senza tener cooto di alcuni elementi 'che per le~ge avrebbe~o dovuto forrrna11e oggetto di consi:deramone !SJPeCifica, si � in presenza del'l'a demmcia di nn vizio della decilsione impug1nata il quale sostanzialmente si traduce in mancanza o inJsufficienza di 'cailicolo nella detel"'I1in!azione di quel valore, cio� in un vizio rt�ipiiJco !Per cui � dato rivolgersi all'autorit� giudiziaria ordinaria in base all'arlt. 29, III .comma, Lr.d. 7 agosrto 1936, n. 1639, ma non � �colllS�ntito p,rqpol'il"e hl ricorso per Cassazione, previsto dall'ar.t. 111 deH:a CoStituzione. L'esame di questa eccezione richiama l'attenzione sulla questione se ed entro quali limiti avve11so le dlecisioni pronwnciarte in gra,do di aJP(pello dalla C<lll:l1'Irlissione provinciale deil1'imposta, Sezione valutazione, sia eStPeribile il ~ricorso !Per cessazione ai sensi dellll.'art. 111 Cos.t. suUa base di denuncia di vim della motivazione. Nella �giU!l'i:SIPirwdenza di questo Slljp["emo Collegio si rin:~engono sollllzioni �contmsta:nti di tale questione. Molite sentEmze affermano che il tribunale) �e per difetto di motivazione (innanzi aJJ.a Cassazione). � sicuramente esatta ila po:-eme1ssa �che ambedue ile impugnazdoni sono di sola legittimit� (soltanto rescindenti); meno pTecioso � i�l co~rol�lario che i!l ricorso per Cassazione sia un genus di cui l'impugnazione ex art. 29 � una species. Ma .con ci� non sono superate le difficolt�, .perch� J.a deci�sione deiLla Commissione non adeguatamente motiv;ata, se manca dei requisiti minimi genericamente richiesti .per ogni ptronuncia giutrtsdd.zionale (ed � qll.lindi i.mpugnabile ex art. 111 Cost.) manca anche deHe OIPerazioni aritmetiche e deUa considerazione de,gli elementi del calcolo, cio� ,iJ. vizio di g�enere compLrende il vizio di �specie come H pi� comprende il meno. Ne consegue che la demaTcazione delle due iffiiPugnazioni non pu� esseTe riferdrta alila decisione obiettiV1amente conside!I'ata, ma si trasferisce sui motivi deiLI'impugnazione in conCTeto proposta, ;rilimanendo neJJla f.acolt� de1la pa:rte la _scelta del mezzo d'impugnazione, anche se ,la sceJ.ta QIPeTata obbU,ga ad una quald. ficazione dei moUvi delle imp'ilgnazioni. In tal m�tdo si ritorna ali punto d'incertezza da cui si era palrtiti, alla, in definitiva riconoscimenta, coincidenza fra l'area dei v;izi di motivazione e quella dei vizi deducibiU ex art. 29 III comma. ln verit� la vera dtstinzione tra le due ,impugnazioni resta quehla tracciata con la sent. delle Sez. Un. 18 .genn�io 1971 n. 90 (in questa Rassegna, 1971, I, 400); l'impugnaz1ione ex art. 29 � bens� di legittimit� e limitata al indicium rescindens, ma di una legittimit� �quali.ficata � che non si limita al semplice accertamento di una motivazione logica e coerente, ma � cos� peneterante, specie suJ. piano tecnico, da diventare un conttrollo � concettualmente di merito � che viene considerato come controHo di lergittimit�. � per questo che H difetto di calcolo si assimila e assai spesso si compenettra con l'errore di apP!rezzamento, differenziandosi nettamente dal difetto di motivazione. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1231 rtc011So � ammiJSsibiilie (25 ottobre 1971, 11:1. 3014, 21 luglio 1971, llli; 2371, .3 lugli.o 1971 lll. 2068, s.u. l" agosto 1968 ed altre). La ragione d!ell'am mi,ssibilirt�, qru:arndo � enunciata, viene indicata nella distinzione fra i vizi ,d!i motivazione e quelli deducibili ex art. 29, III comma, ravvisata nel rifenimento tde.i primi a una violazione di le~ge oonc,ernente la rego lariJt� del!Pl'ocedimento e dlei secondi al me:rd.to della valutaztctne (dlr. per es. ila dtata sentenza n. 2737 detl 1968). QuaLche ,senJte!IJIZa � per lla solluzione negativa, che gi�ustifica con la considerazione della IStOiStanziale idootit� d'elle aree di incidenza dei due t~i tdd vizi (.cosil. per ei.Sl. ila sent. 13 luglio 1171, n. 2279). La rimed:ittazione della que~tione convitnce della i;mpossibiliJt.� di risolverla con una enun ciazione di carattere generale. La ri�cor1data �giUJri.sjprruJd!enza, pur nel contrasto detlle sotluzioni etla borarte, sembra ~concovde nell'aderire al pri!IlJcilpd.o consolidato s�econdo Al quale iJl ricoxso ex art. 111 Cost. poSitula che ti provvedilrnento decisorio �cenSUJrato sia sottratto ad ogni aLtra fOil'IIIla di. impugnazione (cfr. ancora la ciJt. sent. n. 2737 del 1968), come anche nell'ac,cetta!re l'altro prmciJpio non meno fermo, per il qurue iii. cicomo all'autorit� giudiziaria, eontemplato nell'art. 29, III comma, costituisce un vero e proi);m:'io mezzo di impugnazione, che si i[)JSerisce nel \Pil"Ocesso tributaTio (su questo punto ,cff. specifkamente, da ult., Cass. 14 marzo 1973 n. 721); tantto che im(posta il probilema negli stessi termini di co�lllciden~ o meno fra le aree dei due tipi di vizi. Questa im{P'o1stazione, che ha il merito dii meri11si. coerenJtemente nel quadro giurisprudewale dei prd.ncipi che retgolano la materia, IIl!oo:t pu� non ~rHene11si co;rretta e deve essere anche qui seguita. Ci� premesso, va subito osservato che l'affermazione secondo la quale i vizi di motivazione attengono alla llegittimitt� del proc�edimento e quelli �che consentono il ricol1SO ex art. 29, III comma, !l"igua11dano il merito, non pu� essere condivisa, perch� essa � in COI!litrasto, senza ragio nevole spiegazione, con l'orientamento costantemente segui:to da questa Suprema Corte, secondo il quale l'ill11Pl,lig1nazione pirevista nell'art. 29, III COI11Il1a, anche se rpu� impitng:ere nel mertto, nei !ristretti limiti di una irivalutazione degli clementi di fa.tto gi� acquisirti ag[i atti, � una impugnazione di :mera legitttmit� (sent. 21 giugno 1971, n. 1926, 25 marzo 1969, n. 958, 26 ottobre 1968, n. 3568, s.u. 10 giug;no 1955, n. 1783 e. mo!lte altre). Stante questa caratteristica della impugnazione di cui si dLscoNe, �lll 'linea di massima non vi sono osta,coli per ritenere dennnciabiili con essa i vizi di motivazione del provvedimento irrn(ptugnato, dap!Poich� � paciftco tche questo td.(po di vizi tnves'te la legittimit� dii tale p~rovvedimenrto. Peraltro ci� �� Sltato sempre ritentUto da questa Suprema Co�rte quando si � soffermata sulla itntei"JPretaziOtne dell'art. 29, III comma, 1232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO evidenziando che, in base a questa norma, i� sindacato del giudice Oirdinario si estende aiP'Puillto al!1a motivaziome della decisione dehla Comrnissd< me I�"OVinciale (dr., da ult., la sent. 14 n:taTzo 1973, n. 721). Se cos� �, meilltre nOill s.i. !PU� escl!Udere in l!inea di princiJpio, la coinc~ denza :flra l'area dei vizi di motivazione e quella dei vizi dedlucibili ex art. 29, III comma, la questiome si ridruce a stabilire quali limiti codesta coincidenza incOIIllbra nehla fo:mnrua di questa norma. Secondo u:na inte11pretazione di indubbio fOilldamemto accolta nella giuriSiplt'IUJdenza rd:i questa Suprema Col'lte, ltale formula si riferisce ai vizi di motivaziome IIlJeilla llJart� moui si richiama alla mancanza o insuffidenza di calcolo nella determinaziome d!el valore (c;fr. la citata sentenza n. 721 del1973). Poilch� nehla fattispecie cos� illldlicata rientrano ile operazioni ari�tmetiche del 1calcolo e soprattutto la consdil!erazione degli elemelllti da rporre a base di questo, si deve concludere che la coincidenza fra i . due suddetti tipi id!i vizi resta limitata aLla motivazione,che concerne quelle qperazioni e quegli elementi. Consegue che i vdii di motivaziome delle decisiomi emesse dallla Commissione provinciale delle imposte, Sezione valruJtazione, sono dermmciabi1i. in Cass�azione ex art. 111 Cost. soltanto se essi si riferiscono a fatti diversi da quelli rilevanti in sede di calcoil.o per la determirnazione del valore. Nella 'specie, tcome eSJattamente ha rilevato l'Amrnimistrazdone delle Finanze, �col 1dcorso per CaSISazione si sono dedlotti esclusivamente vizi di motivazione reil.ativi alla assunta omeSJSa con!Siderazione di elementi dii questo .genere !cio� ruevanti per il detto caLcolo, pertalllJto il :ricomo � inammissibile, e in questi sensi va emessa declaratoiria -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 li!P�ri�e 1974, n. 1054 -Pres. !cardi -Est. Arienzo -P.M. Martilllelli (comf.). Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno) c. Eillte Comunale d!i Consumo di Vli.ttorio Veneto (avv. Faraone). Imposte e tasse in genere-Imposte dirette-Azione in sede ordinariaTermine -Pubblicazione dei ruoli -Iscrizione a ruolo provvisoria Irrilevanza. (t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 53; Reg. 11 luglio 1907, n. 560, art. 120; r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). Il termine semestrale per l'azione in sede ordinaria in materia di imposte dirette decorre dalla pubblicazione del ruolo definitivo, non avendo rilevanza l'iscrizione a ruolo provvisoria, anche quando l'iscri PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1233 zione a ruolo sia stata preceduta dalla decisione di una Commissione, giacch� anche dopo la . pronunzia della Corte Costituzionale 11 luglio 1969, n. 125, che ha eliminato la subordinazione della azione Oll"dinaria alla pubblicazione del ruolo, il termine di decadenza stabilito nello art. 53 del t.u. 24 agosto 1877 n. 4021, � rimasto immutato (1). (Omissis). -L'E:nrt;e Comunale di ConSIUffio di Virttorio Veneto, a seguito della definizione dei reddi:ti di l!".m. ctg. B ;per gli esevcizi 1951, 1952, 1953 e 1954, in sede <ID. rinvio, da parte della CommiSlsione Provinciale di VeJJJezia con decisione 27 maggio 1966, co'!Weniva l'A.mmitndswazione delile Finanze dello Stato d]nanzi aJ. tribwnale di Venezia e chiedeva 'che, previ declaratmia di illegLttimit� dell.a !Piretesa fiscale, ila convenuta fosse condannata alla resti�1ruzio:ne delle somme gi� ![>agate, con gli interesSJi, sostenendo la iP'l'OIPI!"ia intassabilit� sog1gettiva e quella oggettiva degli avanzi di gestione. L'Ammirustrazione delle :ffinanze, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inamm:iJssilbilit� dell'azione �pevch� l'atto dii �citazione era stato notificarto oltre il .termine di sei mesi dal!la notifica della decisione definirtiva diella Commi!sJSione Pll'orvinciale di Venezia e, nel merito, si OIPfPO!lleva alla richiesta dell'attore. ,n TribuJna,1e di Venezia respingeva l'eccezione prel'imimare e dichiarava l'i1legitt:iJmit� degli accertamenti tributari con senltell!Za 21 marzo-l giugno 1968 che � starta confermata, s:u glravame de!lll'Ammini!Sltrazione delle Finanze, d!ailla Corte di A!Prpello di V enezda con la se:nrt;enza 28 mrurzo 1970, impugnata per cassazione dalla ,stessa Arn.rni;n,i,strazione con due motivi ai quali remsrte con conttrroricorso l'Enite Comunale dii Consumo: eilltrambe ]e rpall'ti hanno presentato memoria e note di udienza. (l) Dopo la pronunzia della Cmte Costituz,ionaJ.e che ha fatto venir meno l'imp.ropond.bhlit� della domanda innanzi a[J.'A.G.O. Plrima della pubblicazione del ruolo, consentendo al contribuente l'impugnazione immediata della decisione della Comm~ssione, si era posto il problema della deCOTrenza del termine in relazione alla data della notifica della decisione (Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 534). � Ora si afferma che dorpo la notifica de~Jca decisione della Commissione l'azione � .proponibile ma non � soggetta a termine �che, �come per il passato, comincer� a decoreexe solo con :J.a ptllbblicaztione del ruolo. Vi � in ci� una certa incon~enza, ma -in effetti la noo:ma dell'art. 53 del t. u. del 1877 non � fonnalmente intaccata daJlla pronunzia costituzionale. Altra questione � se �l'iscrizione a ruolo provvtsoria, che normalmente precede la decisione della Commissione, sia rilevante agH effetti del termine. In passato non si sarebbe dubitato che l'iscrizione a ruoilo e il conseguente pagamento, ,sia pur parziale, de[l'imposta, arl pari dell'aprpUcazione della ritenuta, fossero sufiic~enti ad arpirire la strada rper l'azione ordinaria che non poteva e1ssere ulteri()['[Ilente preclusa al contribuente, dorpo la soprav 1234 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO MOTIVI DELLA DECISIONE Con i dlue motivii di iricorso, l'Ammin�istrazione Finanzia:ria d!educe la violazione e la faLsa aJP.P].:i!cazione degli al'11lt. 53 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021; 22, quarto c:omma ll.'".d.l. 7 agosrto 1936, !l'l:. 1639 �ln re]azione allo art. 120 reg. 11 Luglio 1907, n. 560 e all'acl. 360 n. 3 C.IP.'C. e sostiettle che la .decorrenza rdel !termine per la proposizione dell'azione davanti all'autorit� giudiziaria oit'idJi.naria andava ricollegata alil.a notifica della decisione ldlefind.�tiva della comm�ISS!ione tributaa:-ia anche nel caso di is,cTizione a ruoillo (.provvisorio) in 'base ad ac.cel'tamento !IlJOOl d!efinJitivo, a tlJUlla rilevando l'iscriziOille definitiva. Le dogliam:ze ,sono infOI!IlJdate. La sentenza imprugnata ha ,ritenuto ,che non si era verificata J.:a dedotta decadenza per aver l'Ente di cOIJJSumo adita l'aJUJtordt� giudiziaria oltre hl. .termine di sei mesi dalla notifica della decisione definitiva della Commissione P,rovinciale, pel'cih� iillel caso d!i f:'�P�ecie, gli imponibili acce~ ta�ti a carico delJl'E.C.A. d1 Vittorio VEmeto erano stati ]scritti a ruolo rper �la met�, in via !Pl"OVVisoria, nel 1962 e SIUCcessdvamenJte, per !hl. r<esiduo aocertamento, in via defLTI�itiva, nel ruolo del 1966; dopo la decisione della Commissione Provinciale. Ha, quindi, coll1Siderato che ai seiills:i dello art. 53 t.u. 24 agosto 1877, n. 2021, ancora �ln vigore secondlo l'art. 288 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, d!elle leggi SIU:lle imposte dirette, si decade dal d:i!ritto dii ri�como alil:'autorit� gi<UJdiiziaria, l!;}er qua:Lsiasi ques,tione riguardaiillte hl. debito di ima;>osta, trascorso il term�ine di s1ei mesi daJ venuta deci:sione, fino ail.l'i!scrizione definitiva, e ci� tanto pi� perch� la iscrizione a ruolo, se pure a titolo provviiSOil"io, poteva anche trife~iT'si all'intero tdbuto (art. 175 lett. c del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645) s� che in caso di decisione di rigetto del dcorso del contribuente, poteva non aversi mai una iscrizione a II'IUolo definitiva. Di conseguenza l'azione in sede wdinarrd.a diventava proponibile dopo la rpronuncia della commi,ssione ed era soggetta aJ. termine decotrrente daihla rclativa notifica. Non divemo dow- ebbe essere og.gi il ragionamento ai fini del deCOII'ISO del termine quando prima dclla decisione de1Jla commissione vi sia stata iscrizione a ruolo provvisoria (o aipplicazione di ritenuta) per l'intero trilbruto o una parte di esso, specie se si considera che in tale sLt�azione solitamente si domanda, come nel caso deciso, il rimborso delle imposte pagate in base al ruolo provviso!rio. La sentenza in esame ha ritenuto di poter sUJperaa:-e ,tali considerazioni sulla base della sensibilit� dimostrata dalla Corte Costituzionale per la tutela giurisdizionale del contribuente, ma non sembra che tale criterio sia da condividersi. Una cosa, difatti, � la rimozione dell'ostacolo a detta tutela costituita dalla mancata pubblicazione del ruolo, ed altra cosa � la rimozione della decadenza per decorrenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo rprovvisorio. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1235 giorno della prubblli.�caziOIIle del ruolo COIIl riferimento a quello definitivo pubbil.kaJto, nel !Caso in esame, il 5 febbraio 1967, !Pe:' CIUi la citazione del 18 febbraio 1967 era stata notificata nel SJUdde:bto termi!l1le. Infine, il.a sente~ impugnata ha osservato che la decil.aratoria di illllegittimit� costituzionale (C.C. 11 lruglio 1969, n. 125) deliL'art. 6, secondo coa:ru:na, l. 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E e dell'all't. 22, quarto coa:nma, dl.l. 7 agosto 1936, n. 1639, diretta al riconoscimento della facolt� di adire il giud1ce Oll"dinal1io �lJ!nche p�rima della ~scriziOIIle a ruol!o dell'�imjpo.Sita, II10n ha �coljpito proprio rpel"ch� favorevole aJ contribuente, �lJ!nche il termine semestrale decorrente daHa pubblicazione dei ruoli, rimaslto in vigore. Lrnvero,_ La Co~~:te Costituzionale ha [pronunciato la illegittimit� costiiruJzionale delle citate !Illorme limitatamente alffie parli in cui condizio111:ano l'esercizio dell'azioore dei �COIIltribuente, rlinanzli all'autorit� gi!Uidiziaria ovd!inaria alla IPU:bblicazione dlel ruolo e ail.l'iscrizione a ruolo dell'hn1posta per eliininare un ii.Mnite, costituito da un ingi.UJsrtilicabiil.e ritardo, alia tutela 1giurisdizio:nale del soggetto privato. Per effetto del sistema esistente, a :seguito della cernnata rpronuncia, il termine iniziale per il ricorso al giudtce ordinario � stato anticipato r1s1Petto ail.la tpiUibblicazione dei ruoli ai serllsi dell'art. 53 t.u. 1877. L'asSIUinto dell'.Ammdrustrazione Finanziaria che il citato articoil.o, oon riferimento aillla ipiUibblicazione del ruolo come momento iniziale di decorrenza del tel'lmine :semesltrale per adire l'A.G.O., nOIIl ;pone alcuna distinzione tra ilscriziOIIle provvisoria e defindtiva !Per cui dleve farsi ri:lie~~:wento alla rprima, ci� deducendo dail.l'art. 120 del Reg. del: 1907, n. 560, non pru� essere ~ritenuto conforme al s[Sltema. Infatti, !11lel shlenzio dell'art. 5�3 cit., a seguito della [ll!l"onuncia della Corte Costituzionale, che � :stata !Sensibile ailila tutela giurisdizionale del contribuente, deve consii.deransi rpe~~: la .deco[Tenza del ,termine semesrtrail.e per ad!i:l'e il.'A.G.O. la d!ata deLla rpubbUcaziorn:e del ruolo definitivo che assolve alla fUltliZiOIIle di rendere de:fi.nitivamente esigibile il rtri:buto, donde sorge l'interesse processuale del �coa:JJtribruente di agire i�!lJ via giurisdizionale. N� pu� trarsi a!rgomento contrario dall'art. 120 Reg. cit., che S!POisrta il termine di decadenza, nel�la i!Potesi dell'isCI!�zione :p!l"OV'ViJsoria, alla data della notifi�ca della decisione d!efinitiva rpro[pl'io pel'lch� da tale norme si desume l'irrilevanza della !Prima iscrizione ai finii della decadenza del diritto di dcorl'ere aJil.l'A.G.O., i'!l quanto l'interesse del contribuente a tale azio!Ile diecor:re definitivamente dal momento in 'cui l'.Amrmi!liistrazione fa valere, ne1la ISIUa d!nte~~:ezza, il.a iPtreiesa lbributaria. Pert�lJ!nto, la locuzione � rpubiblicazione del ruolo � usata dalil.'arrt. 53 t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, per indicare il momento iniziale del tel'mine di sei mesi per ad:li.re ii.'A.G.O. !Per ogni questione Lrig)Uardanrte il debito di iiTllposta deve tintendensi con" riferimento al ruolo definitivo e non a quello rprovv~sorio ~ (Omissis). i l l l l l l l l ' wlirlilftrtlr,lrrrlllliillilillrlfl&~illlrrirrrrii~Jrwrrlflrfil!flril&llllllllllflr@ 1236 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 arpll'ile 1974, n. 1057 -Pres. Saya -Est. L,eon.e -P.M. De MaTCo (�conf.) -Ferioli (avv. Mos,chelJ.a) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposta di registro -Accessione -Precedente acquisto della costruzione che ha assolto l'imposta di registro -� idoneo a vincere la presunzione di trasferimento dell'accessione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 2369, art. 47). L'atto idoneo a vincere la presunzione� dell'art. 47 della legge di registro non deve necessariamente essere tale da creare con effetti reali la separazione del. .diritto superficiario dall.a propriet� del suolo, s� da poter validamente attribuire all'acquirente deLla sola accessione immobiliare il diritto su di essa evitando il normale effetto della accessione; � sufficiente invece la prova che l'accessione sia pervenuta all'acquirente con atto che, anche se non valido a costituire il diritto reale, abbia assolto regol-armente l'imposta di registro (l). (Omissis). -Riltiene la Corte che il sec0011do motivo del ricoTJSo sti preseillta pregiudiziale, pe11ch� afferma l'esisteilJZa di un atto di data certa, !Per effetto di registl'lazioillJe, dal quale ;risuLta che la casa � stata trasferita, a titolo dii !P[["opriet� sUJperJ�iciaria, ad esso Feriali in data aillJteriore al regito di trasferimento deLl'area ,SfUJda quaille la casa � cosrtnuita: la Covte d'Aippello non avrebbe motivato in ovd!ine a qu,esto [p'Ulllto decisivo della caiUISa. l. � ovvio che se la censura � fondata, ri'Silllta SIUiperfltua l'ii!ldagitne se nella �Sipeciale dtsciplina normativa applicabile ai beni del!la partecipa (l) Questa sentenza, al pari dell'altra citata 9 dicembre 1971 n. 3�557 (Riv. leg. fisc., 1972, 1303) si allontana daUe rego[e comunemente seguite in materia di accessione. Non solo per la presunzione ftscale ma anche secondo le nOTme di dirritto comune, la� vendita de'l suolo comprende anche le costruzioni in esso edificate a meno che esse non appartengano ad alt'l"i (lo stesso acquiTente o un terzo) in forza di un tito[o idoneo ad impedire i normali effetti deLla accessione; se il titolo manca la costruzione (quali che possano essere i diritti di credito :fir~ aUJtore deHa costruzione e proprietario del suolo) non pu� concepim come separata dal suolo. L'art. 47 della legge di registro, nel.l'e�stgere la data certa dell'atto che ha tmp.edito l'accessione, non crea una finzione, ma si confocma al diritto comune. Se cosi �, non giova a nuJda il dire che per il trasferill:nento de(Ua costruzione (ma pi� verosimdilmente per il trasfertmento stia del.J.a costruzione che del suolo) � gi� stata in passato assolta l'imposta di registro; tutto questo .pu� verificarsi. in ogni occasione; pu� sempre avvenfre che dopo la registrazione di un atto che per una qua1stiasi ragione non ha plt'odotto gli effetti voluti si stipuli un nuovo atto di eguale contennto, ma oi� non basta ad escludere la necessit� di una seconda r�egistrazione. L'art. 47 non mira soltanto a gairantire che un'imlposta sul trasferimento della co,struzion�' PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARiA 1237 zione agraria di Ceillto, il dirHxto dJ propriet� sU!perf�.ciaria JPOssa ~risultare da atti non negoziaH della IP~llltectpazione agraria medesima (avente personalit� giuridica). Esaminando rpe:rd� in via primaria detto secondo motivo va rilevato che in esso il FeriOOi dedluce dd av,ere acquis,tato la casa da ALbe'l'lto Gal1erani c01n1 rogirto Frignani del l novembre 1923 regisrtrato a Ferrara i!l 13 novembre 1923 al n. 1015, esibito fin nel giudizio di primo grado. Il Gallerani a � rsua voLta aveva a1cquistata la casa da Amltonio Berte1li con atto ll"egistrato a Cento dl 27 noViembre 1919 al n. 315: il'Amministrazione finanziaria, pel'lci�, a~giunge il Fea-ioli, ha riscomo due imtPOste di trasferimento deLla casa e non pu� pretendere ora di conrsideral'lla accesrsione-del SIUolo. per pl'ietendere una nuova imporsrta. Non rilevandlo ifJUltto 'ci�, sostiene il rdcorrente, la COI'1te d'Alpjpello, oltre a violare l'art. 47 l. reg., � ~caduta nel vizio dii omemo esame dii punto dec1sivo o, quanto meno, di omessa o insuffid�ente motivazione. Eccepisce l'Almmi!J:�SJflrazione finanziaria che: se la censura va co!tltsiderata ISOtto tl profilo della duplicazione di imposta, con eSISa mFerioili awebbe rproposta una questione nnova inammissibile in questa sede di legltttimtt�. Ma replica nella memoria difensiva il ricorrente che la dleduzione ,concer1ne la fondamentale questione di merito, aglitatasli in tutte le fasi del giudizio, circa la sussiste!l!Z� di un atto di acquisto dlella pll"opriert� (ISIU!Perficiada) deLla casa, di data anteriore aill'acqiUiiSito dell'area sul'la quale la casa � stata costruita. venga, pri:ma o poi, pagata, ma soprattutto ad assicurare che con la vendita del suolo non si trasferisca anche la costruzdone. La r�ecente giruri;S'pll"U!denza, di,scutendo il problema delle concessioni ad aedificandum, soprattwtto con rifeTimento aLl'agevolazione dei1la leg,ge 2 luglio 1949 n. 408, ha ropetutamente affermato che per escludere che il fabbdcato costruito segua il regime di a[>rpartenenza deil suo1o, � necessario 'un atto idoneo a produrre effetti reali, senza deil quale non � mai possibile evitare g11i effetti nmmali delJla accessione (Cass. 10 marzo 1971 n. 688; 5 giugno 1971 n. 1670; 19 grugno 1971 n. 1887, in questa Rassegna, 1971, I, 662, 1127 e 139,2); a.l punto che peT i territori sogge.tti al regime tavo~are, � stata affe!I'Ili1ata la necessdt� de1l'int�1Voilatura dell'atto di costituzione del diritto di super,ficie come presUpposto per escludere l'accessione del fab bricato al suolo (14 novembre 1973, n. 3027, ivi, 1974, I, 457). Se dunque, come ne1l'ipotesi, non infrequente, del caso deciso, taluno aoqui,sta un :liabb!I'fcato, anche undtamente al suolo, da chi ritiene ne sia proprietario e successivamente, scoperto che il .suolo aprpaT.teneva ad altri, p~rocede all'acquisto del suolo, in r�eaiLt�, e non soiltamo per presunzione :fisca1e, solo con questo secondo atto acquista suollo e fabbiricato, mentre iJ. ip!I'imo atto non � servito a nulla. E' quindi logico che ~'ultimo atto l'imposta venga pagata SU/l suolo e suill'accessione, poco ril-evando che su un precedente atto che non ha ragg1iunrto lo scopo sia stato pagata altra 1mposta non ripetibile. 1238 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E l� COT!te SruJprerna non !pU� che conrferlrullre tale contenuto della cenJS\Ul'a in esame. Essa aa;>pare aJ:l!c:he fondata. Prospettata, in carusa analoga, nei medesimi rtermin[ (nel ricorso Tassinari E,gon contro l'A.mmirni.srtrazione dehle Finanze), la questione � stata gd� decisa in Sleillso favo:11wole al contribuente, con [a sentenza di questo s.e. in data 9 dkemblre 1971, n. 3557, ahla quaile entrambe le parti dell'attJuarle ,giudizio hanno fatto esplicito ri:llerimento nella od!ierna discU!Ssione orail:e, senza confutarla. Fu oslservato in dletrta sentenza e deve essere qrui ripelmrto, ltlJOn sussistendo ll"agione di modifkare il xa,gionamenrto srvolto, che la Corte d'A!Ppello ha er:rato quando, inrtel'lpl'letando rax,t. 47 deLla Jegge di regiJSfu-o n. 32,69 del 19,2'3', ha critenuto che tale norma pxestliPIPone �che la po:-opriet� SU[perficiaria lSd sta ,,gi� staccarta da quella deil SIUolo in virt� di rogito registrato, si da porlsi .come entit� giuridica aurtonoona riSjpetto alla p(l'Opooiet� del suolo; nel senso che lo strumenrto iPJ\Oibatorio prev:Lsrto diall'acrt. 47 l. reg. debba dimostll"are non solo che ila costruzione � perveltlJlllta in precedlenza aJJ.'acquirente del rsuolo, come enrtiJt� diJStinta e s�eparata, ma anche me colui che tale ilrasferimento ha ope.rato era il le,gi,ttimo proprietado della costruzione medesiJma, per averJJa cosltirruita in forza di regolare conceSJsione del proprietrurtio del SIUOlo, cihe aveva cos� inteso evitare il'effetto delil'aocessione. Questa intel'!pretazione comp.lessa e il'igorosa Sjppail'e eccessiva. La nol1Illa in esame vuole evttare le poslSibili collusioni in danno deil Fisco, art;tuabili 'col ddchiarare di acquistare soltanto il SIUolo per essere gi� prqpll"i.etario� delia ,cOIStmuzione sovrastante, allo scopo di sfug,gire in pairte all'obbligo triJbutrurtio e sotfu-arsi al ~pagamento dell'imiPOiSta 1sul v:alore tdeilla cOISitiruzione divenendo egualmente propdetall"io ailiCihe di questa per dliritto di accessione. Data questa :f�naJiJt� deLla nor1ma, appare evidente che ai fini fiscali ci� 'che riileva noo � che la costruzione sia stata in precedenza trasferita a1l'acquirenrte del SIUolo con atto valido ed efficace, bensl. che essa Slia pervenrtllta a quest'ultiJmo �con un atto di trasferimento sul qua/le Slia stata assolta regolarmenrt.e l'i.mposta di xegtstro dovuta. Pel'lcep[!ta tale imposta l'Ufficio non ha interesse e neppure il pOitere di inficiare di nn�lit� il negozio traslativo reg:Lstrato. Di �conseguenza, con riferimento alla concreta fattiJSpecie m esame, poich� ,d]ai :rogiti prodotti in causa e regol.armenrte regLsrtrati II"isuiltava �che 1la ,costruzione esistente sul suolo oggetto della compravendlita 3 luglio 1956 !Per not. Sotgiu di Cento re�g�!Sitrato il 23 successhro era pervenuta �, al Fenoli per acquisto fatrtone da Alberto Gallarani con artto cregi,strato il 13 novembre 1923 e che, a sua volta, i.'l Ga1larani aveva a.cquistato la costruzione da tale Antonio Berteilli con atto regirstrato ill 27 novembre 1919, la Col'lte d'Appeillo avrebbe dovurto senz'alitro dichia PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR'IA 1239 rare che il Ferioli aveva fornito (la specifica prova 111chiesta dall'art. 47, secondo comma, della legge dii regilsrtro di ciUii. al �t.u. n. 3269 del 1923 ed aveva con ci� vinto !la presunzione di trasferimento deill'ac,cessione dedlotta da!lil'Arn.mims:trazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 g.itug,no 1974, 111. 1687 -Pres. Giam. nattaSii.o -Est. Caleca -P. M. Seooo (diff.) -Min.i!srt;ero dielie Finanze � (avv. Stato Carbone) c. Soc. Villa Monltaillegro (avv. Tacelli). Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenze tassabili -Presupposto lncorporazione di societ� -Si verifica. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81, 100 e 106). La pLusvaLenza, che costituisce un reddito �siUi generis � separatamente considerato nel capoverso delL'art. 81 del t.u. sulLe imposte dirette, consiste neLl'aumento del vaiore di scambio che uno� stesso cespite patrimoniale assume nel tempo rispetto al suo valore o costo iniziale ed � tassabile quando diventa certa e definitiva, quando cio� si cristaLLizza in capo al beneficiario in modo da poter essere considerata una entit� staccata ed autonoma rispetto al cespite p!f"od'-uttore, senza che sia nenecessaria la percezione dJi un corrispettivo e quindi indipendentemente da un trasferimento a titolo oneroso. Conseguentemente, nel caso di fusione di societ� per incorporazione, si realizza e diventa tassabile la plusvalenza prodottasi in capo aLla societ� incorporata che si eStingue, posto che in questo momento L'incremento di valore diventa certo e definitivo e non pi� suscettibile di variazioni (1). (l) Decisione di evidente esattezza. Per negare la tassabiUt� delle� plusvailenze neil caso di regolarizzazione di societ� di fatto si era sottolineato che con la regolarizzazione iJ1 soggetto resta :identico, pur mutando veste giuxidica, si che non pu� paclaiDSi di tra:sf�rimento'o altro evento che � realiz2ia � l'incremento (Cass. 213 settembre 197;1 n. 2645, in questa Rassegna, 1972, I, 84 e precedenti iJvi ri:ohiarrnati). Ma quando inequivocBJbi-lmep,te il soggetto in C8JPO al quale si � focmata la plusvalenza si estingue e si determina una successione a titolo universale, non pu� assolutamente esclude.rsi la � �cristalilizzazione. dell'incremento patrimoniale, anche se la SIUccessione ha luogo a .titolo ~atuito. Degna di nota � quest'UJ11lima puntlllalizzazione; in passato si era ritenuto che la � realizzazione � della plusvalenza prr�eSUip[lone la conversione in moneta del bene (1sent. citata nonch� 29 ottobire 1970 n. 2231, ivi, 1971, I, 833 com nota �critka di A. Rossi); oggi rpi� collTettamente si i()Teci-sa che <la plusvalenza si � realizza � diventando un'entit� staccata e autonoma rispe,tto ail cesp-ite produttore e concretizzandosi in un valore di scambio, indipendentemente da�lila effettiva percezione di un cooriiSpettivo. 1240 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -L'.Ammimstrazione fi!llaJilZ�aria con il primo mezzo di ricorso denuncia, in reJ.azione aLl'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione degli arltJt. 20, 22, 23 deLla leg,ge 5 gennaio 1956, n. l, trasdlusi negli a11tt. 100, 102, 103, 106, 107 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, noncih� iii1 relazione a1l'arlt. 360 IIlJ. 5 c.p.�c. omeS�Sa ill'!Jsufficielllte e contraddittoria motivazione su punti decisivi dehla conillrovensia. La ricorrenrte r:i'leva, aruzitutto, che iil punto cenrtrail.e della motivazione della Col'lte di merito � cosltitulito dalla negazione deilila possibilit� di ravvisare, nella fusione di societ� per mcorporazione e nella conrelativa esti!l2lione delile societ� incor1porate � la cristallizzazione � dlelle pliuJSvalenze in capo alille societ� incoil:'(p<Xrate (e quindi ila loro tassahilit�- con imposta di r.m.) per la ragio!IlJe che i !l."apporti perltineruti alle societ� incorporate pa!SIS&ebbero �in stato di pendenza� o �in itinere � aJ.!la societ� incorporante. La tricocrenrte ri'leva, inoli1Jre, che le am1dette argomenrtazioni risultano ib�asate sulla 'corusdidlerazione che, con la :liUJSione per mcor:porazione, le societ� i[[}JCo<nporate, pur esti:nguendosli dal puillto di vista giu:ridtco, rimarrebbero in vita da[ pwnlto dii vista economico. Secondo lu�.Airnministrazione finanJZiaria sliffatta motivazione sa1rebbe erraJta: l) perch� per decidere 'l.lJI1a questione giuridi.ca 'llJOill pu� eSJre!r .fatto Tiferimelllto a concetti schiettamente economici senza i!lJCorrere in risluilitati erronei e del tutto divel'ISi da quelli dieSIUilllibili d'all'ordinamelllto giUtridico, come nel caso in esame sarebbe arvv.enuto per [a nozione di � estinzione di run soggetto avente .personalit� gklir.idica �; 2) pereh�, quando anche l'estinzione delle societ� incorporate avesse rilevanza solta[[} Jtf;o 1sul piano giuridico formaile, ci� non impedirebbe di :ravvisare i.ln essa uno diei 'casi di �~realizzazione� delle plusvaileiD.IZe patrimoniali; infatti, la estinzione del soggetto m capo al qua,le il reddito si � formato impo�l'fterebbe sempre definitiva acquisimone dellla IPhl/Sivalenza, questa non essendo pi� SUISicettibile, a seguito del[a estinzione, n� d!i a(Umernto n� �di ~riduzione; 3) pertch� in ir'ealt�, J.'estiln.zione di una societ� non sarebbe soilta!IlJto 'giluricUca ma anche economica, in qualllto nell'incorpo~ razione Tiesce trasvolto il ~IPO sociaile cihe m precedenza aveva una S/Ua individualit�, e quelil.o 'che era l'organismo economico 'che eoSitituiva :iJ1 substrato de1la pe11sona giuridica va a confondemi ed a comiPenetra,rsi con l'organlilsmo d1eaila societ� incortporante perdendo ~a !Pir'OIPiria ill'!Jdivkllual'irt; �. La ricol'II"ente, inoJJtre, lamelllta �che la Corte del merito, llllel negare che !la � rpl.llJSIValenza � emersa aill momento della fusione de!Lle societ� fosse tassabile, non avrebbe in alcUIIl modo esalffi�ilato le argomentazioni che la difesa dei11'Ammi�I1�istraZJiooe aveva tratto, a sostegno della p.rorpria tesi, da parrt;ilcolari disposizioni di l~gge, le quali, concedendo il beneficio diella es.enzione dall'iil:ntPosta di R. M. per le !P'lus;valenze emer~genti P~RTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA d:agli atti d!i fu:sdone di societ�, starebbero a di:mostrare, argomentando a �contrario, che tali plusva1enze, senza l'esonero esrp~ressamente <:Imposto, avrebbero doVIUto essere sottoposte aLl'imposta. Le ceiliSIU!l"e spno fondate. !La Corte del merito, dopo avere affermaJto: a) che iJl concetto di plusvalenza vie�ne UJSiato per indicare le variazioni iJru pi� che, nel teiffiiPO, si verifi�cano nei valorti dei benti e che tale pii.UISvalore � espresso dalla differenza rtrra il costo del bene al momenrto in cui esso, per a�cqlllisto o prodluzione, entra a far parte del patrimonio del soggetto ed il maggior valore del bene stesso ail. momenrto in cui esce dal patrimonio cui � appartenuto �; e b) che hl realizzo diella plUISvalenza va inteso come evento idoneo a determinare una cristaJ.lizzazione del plusvalore come reaLt� definitiva�, ha, ~tuttavia, ritenuto che, nella Stpecie, l'evernlto anzfdetto non si sarebbe verificato. Ed a tailJe conclusione � IP'ervenuta avendo considerato che, con la fusione (per incorrporazione) deLle socie:t�, il fenomeno econ()([Jli!co �che ~odiU�ce arrrricchimento non giungerebbe alla sua COillclusione, cio� al suo realizzo, ma COilltinJu.erebbe il suo � i�ter � nel patrimOillio del:la societ� iillCorrporante; il � pliuJsvalore � in siffa<bto evento, non si staccherebbe, infatti, daLla propria causa produttiva e lo stesso, quindi, non acquisterebbe una sua autonomia ed una sua separata produttivit�; �che inoltre, anche cOIInlprendendo nell'ampio concetto dii � realizzazione � il.'i;potesi del trasferimento a titolo non oneroso, l'iJDJcorrpo: razione di una societ� in un'altra sarebbe un evento involgenrte la estinzione dii un ente �con la suc�cesrsione, nel suo universum ius, dd un altro ente, con ila conseguenza che, mantenendlosi in itinere e quindi in srtato di pendenza .tutte !Le siJtuazioni giuridiche ed economiooe riguardanti le societ� incorporate, anche il pluSJValore non uscirebbe dallo stato ,di potenziaUt� che gi� lo caratterizzava presso la societ� i.Jrucorporata e 1o poneva iJn condizione di non attillale tassabhlit�. Ortbene, siffatta motivazione si arppail.esa determinata da nn poco apjp,rofODJdito esame della normativa esistenrte in materia di rtassazione delrle plusvalenze, rnormativa dalla quale, a giudizio di q\Uesta Corte Suprema, deve ess,erl'e desunta una divffi'Sa portata giuriJd~ca del concetto di � reail.izzo � di piliursvalenza. Va, arnzitutto, ll"ilevato �che � i maggio;ri v:alor:i � delle attivit� dlel1e iiil!prese in qual:stiasi forma costituite 'sarno stati, per la prima volita in modo esplicito, assoggettati allia imposta di R.M. con l'art. 20 della legge 5 1gennaio 1956, n. l, con quesito amcolo essendo stato s1tabiiliito che detti maggiori valori � �concorrono a formare il. redldito imrponibiJle � nell'esercizio d:el quale �sono ll"eaJ!izzati � o dislt:ri'buiti o iJscrirtti )i,n bHancio �� La materia, poi, � stata rego[aJta, in modo pi� compil.erto, nei!. vigente t.u. 29 gennaio 1958, �n. 645 (delle leggi sulle imposte dirette), 1242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con ili quale non solo sono stati indicati i soggetti passivi deilil.a particolare imposizione tdbutaria, (jp&sOIIle :ffisiche in .genere, iilljpii'ese commerciali, !Societ�, enti :tassabili in base a ibilimcio) ma sOIIlo stati iiilldilcati anche i modi iiil cui ile �pJ.usvaleruze � (taJe ter:mine � wsato nel ~testo unico in (Luogo di � i ma~giori valori � dii cui alla legge precedente) si possono concrclaxe. llnrfatti, con l'art. 81 del menzionato t.u., dopo essere srtabnito che �presurru>osto deilil'imposrta � ia pa.-odJu:zione di UIIl reddito netto, in dalllaro� o in natura, continuativo o occasionale, derdvante da un calpittaile o da 1avoll."o o dal cOTIJcoa:so di ca~pitale e lavoro... �, � e~essan�ente sancito che �costituiiS'cono, inolrtre, preSIU[plposto dell'imposta iLe plUJS!Valenze e le so,pravvenieruze indicate dai successivi al'ltt. 100 e 106, le ipil.UJS!Valeruze da �chirunque realizzalte in ditpendenza dii operazioni Slpeculative, nOIJJch�� i premi S'Ili prestilti e le vincite di 'Lotteria, concorsi a ;p!I'emi, giuochi e scommesse�, e nei richiamati artt. 100 e 106 del .t.u. � specificalto che �'concoNOIIlO a formare i.tl. reddlito �l!l:llPOI!libiil.e J.e plusvalenze, com\Pil"esO l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impit'esa ad nn. prezzo �sua;>eriore aiL �costo lllJon ammortizzato... (art. 100) � e che �le pl.IUJsvail. enze di W11;hl i beni aru>artenenti ai soggetti :tassrabili iiil base al bilarncio �conco11rono a form.are il. [[1eid!dito 1u:njpon&bile dell'eswcizio neJ. quale sono :realizzate, dilstr.tbuite, iscritte in ibi1ancio (art. 106). DaM.e SOiP�ra riportate disposizdoni di il.egge si desume, RIIlzi.tutto, chela � plusvalenza � viene presa in considerazione, ai fini della S'Ila tassabilit� con imposrta d'i R.M. nnn quale � reddito � inteso nel seilJSo tipico� dii inC11"�1mento iPatrimoniale diipendente dalil.'impiego di capirtale o di attivit� umallla, ma quale � redditto sui generis � -.tanto da essere sepa~ raltamente considerato rn:el capovei'ISO delil.'arrt. 81 del citato t.u. e precisamente �quale aumento del vail.ore di scambio che UIIlO stesso cespite� pailrimoniale assume nel tempo rispetto al suo valor�e o costo iniziale. Si .dJesume anche che la legge, second'o quanto ormai generalmente� riltenutto, ha ac1colto, per la tassabilitt� delil.a plusvalenza, il criterio della certezza e ld'efinitivit�, nel senso che il'illliPOS!ta <N R.M. pu� applicall"Si solo in quRIIlto detti requisiti SUJssilstano. Una iPil.usvalenza, quindi, � tassabdle quando il:'aumento di valore dlel cespite costituisce 'non 'llllla sempli-ce possibilit� furtur� ma un incremeillto acquisito al !Patrimonio .del soggetto in modo defin,i,tivo cosil. da potere, esso, essere considerato lllil'eilltit� srtactcata ed autonoma ll"islp�et>to a1l ce51Pite produttore. � sufficiente, in atLtri te:mnilni, che la plusvafllenza si sia concretizzata. in ben de.t.erminatt� valore di scambio del bene e cio� che detrto vail.ore si sia ormai 1Cil"isrtal:lizzato in capo al ibenefilciario, senza che s[a necessaria alllche J.a pel'icezione, da parte di quest'ultimo, dii. UIIl coTriSipeittivo_ PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1243' N� avvel1So quest'ultima argomentazione, varrebbe obiettare che il termine �prezzo� impiegato meLI:'art. 100 d/el t.u. (.gi� rlportwto) starebbe a dimostrare che le plus:valeMe considerate dalla legge ai fini detlila im!Posta di R.M. siano so1tanto queLle ~realizzate con un lbrasferimento a titolo oneroso. Infatti, J.'intei'IPretazione logica della nonna in questione, Jilll:duce al convincimento, cosi �come � ritenuto arn:che da una pa.rrte della dottrina, che il: temniillle � (Pit"ezzo � sia sta�to dal legislatore wSialto quaJ.e sinonimo di � vailo:re �, per CIUi [e �plusvaJ.enze devono ritenel1Si tassabi1i con iJm:posta <di R.M. non nel solo cBJSo in cui ile stesse Sii tlraduicBJno in nn cor\l'ispettivo in danaro. lin verit�, BJnche r:ruella �!(Potesi di nn'alienazione a tllitolo gratu1to la p1usvalell!za acqui.Jsrta, in capo aJ.l'alienante, certezza e de:finiJti.vit�, !Per cui tn base al diritto tributario, llllon \SUISSI�S!terebbe motivo alcuno !Per esc.1uidlerla dalla tassazione. Mla stregua dei /P[l'incipi sopra enwncialti � ora da ritene1re che, nEiJJl'ipotesi di fusione, 1per incorporazione, di societ�, lben posSOilliO dtenel1Si ~realizzate, e quilndi tassabili, le plUISIValeme evenJtualmenJte IProdottesi in capo a1le societ� che, per effetto deNa �lllicOTiporazione, vengono ad estinguersi. lin ,siffatta ipotesi l'eventuale p1UJsvalenza oocel'ltata dall'Ufficio con riferimento alle societ� che ISii estinlguono, � definitiva; essa cio� non � pi� suscettibiLe di va.riazione alcuna (n� in aumento, n� �!lll ddminu zione) e ila stessa � ormai cOilllsiderBJta dagl]i iJ!lteresJSati come staccata dalla sua �causa produttiva. L'estinzione della societ�, a VBJnta,ggio della quail!e la [p[)Jusvalenza si � formata, coinc!Lde, inrfatti, con la ces.sazione di o~ attivit� della societ� medesima e con la conciLuSiione d!i un. ciclo produttivo; �, pertanto, in relazione a detto mome!llito che ai fini di eventuali imposiziond tributarie, acquista II'ilevanza gilulri.dica hl vaioo'e effettivo del rpatrimo:ndo della societ�, patrimonio che potr� rnuilitare costttuilto oltre che dal .capitale iniziale di conferimento anche da.g!li evenJtuali awmenrt;d di va[ore dei beni ooNa societ�, aumenti di valore mai twssBJti (Perch� mai evidenziati. Edi � altres�., da considerare c:he i;n occasione dell'OPerazione di :llwsione di pi� s�ciet�, � il'effetUvo valore del patrimonio di 'Ci�liSCUilla dd esse che viene [p!t"eso in esame e che le delibere <Con cui sono approvate le fusiioni ~non ipll"escindono, orvviameiJJte, dalla vaJutazione anzidetta . Ne coltlSeg)Ue che, m quel pBX~ticolare momento, le eventuali plus v:aleooe si ~eal:tzzano effettivamente, le stesse allo['a IP'ienamente pale sandosi nella loro esistenza ed entit� e le stesse venendlo considerate come valori ormai staccati dallla cBJUSa che J.i ha (Prodotti, tBJIJJto da costi tuire nno dlei rHeva.tlJti elementi di valutazione nell'operazione di fUJsioillle. 1244 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La tesi 'contraria, se appltcata, porterebbe, come gti.JUJSii;amoote rilevato da rma (pa[l11;e deihla dottrina, a1la conseguenza di un �salto di imposta �, iJ1! ,che � inam:misls:Lbile in campo tribwtario. Al rigua~do � oppo.r.tuno considerare che una societ� di ,capitali, I�lil capo alla quale si sia realizza,ta da pilusvalenza d'i liD suo bellje, � un soggetto che non solo ha rpensoilllalit� giruridica distinta da qlllella dei sod e da quella dehla societ� che la incoX~pora, ma ha anche in proprio patrimonio. Pertal!lJto ila stes-sa quando vieillle mcorporata in. altra societ� si estingue in twtta la sua entit�, costcch� ((;'estinzione non solo � giuridica ma anJChe economica. Le uliteriori vi,cenide del patrimonio che ile � appartenuto e le situazioni giuridiche ed economiche ad esso relatiVIe viguarderanno non pi� essa ma rm divenso so1g1getto, rprecisamel!lJte la societ� incortporante. Concludendo, va affermato che la rpi].UIS!Valenza formata,sli a vantaggio deil.l'ente che si estingue sia certa e definiltiva e che soltanto detto ente sia, (per es!Pressa dispos1zdone di legge, il soggetto passivo dehla in:n(posta a ,cui la tphllsJValenza mediesilma va assoggettata. Del (pag,amento di detto tributo � ten!Uto, ogni volta, a ri~ondere, quale SUJccessore del!l.'enrte estinto, l'ente incovporante. In&atti, la :liusione per iJ!llcorporazione di nna o pi� societ� in altra societ� reaildzza una s1tuazi0ille giuridica a,ssiimilabile a quello delil.a 'successione unive11sale e produce l'effetto che dei debiti della estinta riisrp'Oiil!da l'ente cihe alla stessa � suc,ceduto. Argomenti a co!liValida di quanto ritenuto da questa Corte.Suprema potrebbero essere desiU'I1ti a,nche dal rilievo cile il legisilatore ha dovuto, volta p& volta, ~p~rovved:er,si e~ressamente qua,ncJio, per fi:ni rpa'I'Itkolari e con riferimento a determinarti !Periodi di tempo, ha voiluto diSiPorre il'esonero da imposta di R.M. propdo in :relazione a [piLUISValenze ta,ssabi1i in COillJseglUemz:a di operazioni di tmsformazione e di :llusiione di societ� (art. l, 'comma secondo d.l. 7 maggio 1948, n. 1057; art. 41 l. 11 gennaio 1951, n. 25; aTJt. 2 1. 18 mar2lo 1965, n. 170); (provvedimenti ll.e,gislativi, i predetti 1che, [plresU;P[r;mnendo, ovviamente, la ta:SISiabilit� d'elle pluS!Valenze nelle ipotesi anzidette, mal s:i. conciliano con l'iilllterpiretaziOille a!dottata dai giudici di merito i quaili, in verit� non hanno esaminato J.a questione sotto tale profilo. Va \infine, rilevato 'che non possono costituire [precedenti rilevanti, contrari alla JPT6Siente decisione, (le sentenze di quesrt;a Corte Suprema emesse (sent. n. 1062 del 1937), m materia in epoca ii.OOlltana, quando, non esistendo oocora J.a normativa OO(P['a esaminata, v'igeva hl t.u. suna imposta di R.M. del 1877, il quale, nOill distponendo in modo eSiPiresso in oodine a1le plliusva,lenze ed a,l modo in cui iLe stesse si potessero concretare, lptl'e'Vedeva genericamel!lJte 1soltanto un'imposlta da atppUcare ai contribuenti sui ~redditi che questi ultimi �percepivano� (art. 8). (Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARlA 1245 CORTE DI CASSAZIONE, Sez.. I, 21 giugno 1974, n. 1850-Pres. RossiEst. Sanrtosuosso -P. M. Secco (�coruf.) -Vanner (avv. Romane~lti) �C. Mini,stero delle Finanze (avv. Stato Salltini). Imposta di re~istro -Accessioni -Pertinenze industriali -Presunzione -Collocazione da p;;trte di un conduttore -Impossibile costituzione del rapporto pertinentiale -Esclusione della presunzione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47). La presunzione delL'art. 47, ed anche quella pi� grave del quinto comma, presuppone che tra l'immobiLe e le cose mobili sia stato costituito un valido rapporto di destinazione pertinenziale secondo. i principi di diritto civile; di conseguenza � da escludere la presunzione di trasferimento quando il soggetto che ha colLocato la cosa mobile, avendo su quelLa immobile un mero diritto personale (nelLa specie locazione), non possa costituire un rapporto pertinenziale (1). (Omissis). -Con l'nnico mezzo di ri<corso, si sostiene che la presunz: i.Oille contenuta neLl'art. 47 della legge di registro opera solo quando sussista dn concreto hl. rajpiporlo perrtinenziale; ~rapporto che nella specie manca in quaruto i ma,ochinari e (Le attrezzature SJOI!lo seilllpQ'e stati illlcontestabi'Lmerute di prO(p(riet� della Soc. TEA, locataria degli immobili, la quaile mai avrebbe potuto costituire il rapporto per:tilllenziale. Del resto, awginnge il ricorrerute, per viJncere la presunzione non sarebbe stato possibile smontare e traspol'ltare alrtrove macchinari che non apparteng�no ail. rprOI);Jtrietario e venditore dell'immobile. Diversamente, se si accetta, sse l'iillterp~retazlione .dlella nomna accolta dalla 1sentenJZa impugnata, essa sarebbe incostituzionale, poich� in contrasto con �Wli artt. 3 e 53 OOISt. (l) La decisione de1sta moLte rper:piLessit�. L'art. 47 c01111sidooa iJ. melt'o fatto deiwa esistenza di 'accessioni o di pertmenze 'e Pil'escinde dai l'laiPPOrti personali. che hal!liil!o dato luo,go ad esse; nei!. caso S~Pecifico dei!. quinto comma, 1a pl'lesenza di maochiiruar:i. enrtlro un opificio da iluogo �allla P'I~esunzlione di trasferimento quale ,che sia dJ. titoi!Jo in baJSe ail. quaile un terzo 'abbia provvedllito alla d!nstalil:az:tone ,di essi. Il!ld�atti la ptr"QIV'a contrada, ove sdJa !li(ffi(ffiessa, di appartenenza ad altri, miil'la appunto a dirmostra!'le, nei modi p!'lescll'itti, l'eststeltl.Za di un ra[>po!I'Ito ma iJl pll'opri,etarlio deilil.'i�fffifffiobiile ed un tell'zo; non aw<ebbe 'senso la pll'ova ,co,DJtDaria su11a appall'teiillenza ad allJ1Jrd, se si a:ffieJ:'In/asse che il!a presunziooe it10n orpeil'la affatto tutte Le voi!Jte che un sog 1246 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La prima parte deil!la Ceii1SIUra � fonrliata, e qudindi :riJSIUJl.ta superfluo deliiberare iii (pll"':f�lo dii �legiJttimit� costituzionale della norma in questione. Questa Corte SUIPl"etma ha pi� voLte affermaJto (da ultimo, sent. n. 2391172; 1381/71) che ra.rt. 47, quinto comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, rpone una !Pil"esunzione assoluta, secondo cui, in caso di aliinazione dd. IUJil Q~Pificio inJdlustriaJ.e e m difetto del distacco e del tra~ orto altrove dei maJochlnari di cui � dotaJto, non /PU� essere d!ata la prova lde1l'appatt"tenenza ad aLtri di questi Ulltimi, IP!resumendosi il trasferimenJto runitario dei vari elementi che lo compongono. E tale giU:l'liiSiprudenza deve essere nei limiti della sua formulazione confffi':!~Wita, !POkih� in ~realt� la normativa tribwtaria del 1923 fissa rper le [pertinenze industriali (art. 47, quinto comma) dei criteri !Pi� rigjdi di quelili previsrtrl. n.ei rp1rimi commi dello stesso axticolo circa le normaili ipotesi. p,er le [pertinenze industll'iali, invero, si ;p1revede l'imJ.evanza sia dell'ipotesi che i macchinari siano stati esclusi dalla vendita dello immobile, sia del caso d:i. intei'\POSizione fittizia di pel'ISOna; e SQIPII'attwtto non si c<msente, rper vincere la preSUIIlzione del trasferimenJto ded mo bili Ui:litariamente all'ilmmobile, la prova cont11aria che all'acquill'ente della 'cosa !Pirincipale le penttnenze siano pervenute da aLtri o che le stesse a[plpal'l1;engano ancora ad altri, ma si �contempla, come unico mezzo per vincere ta:le !Piresunzione, la prova che i mobili siano effettivamente smontati e tll'aS[poirtati altrove. Tuttavia, se la presrunzio:ne (per ile !Pertinenze industriali � pi� ~rigo rosa di quella ;p1revista per le no!l'mali ipotesi di rappovto pertim.enziale, le relaJtiv(:! norme haJimO enrtrambe un ~.PresuPposto comune, quello cio� che tira l'irrumolbile e le 'cose mobili sia stato costituito un vaHdo raprpoii'Ito di destinazione p1ertinenziale, secondo i IPII'incilpi di diritto cttvile. La legge tll"ibutaria, per quanto iiSIPirata da esigenze di rigide ed ampie !Pil"esunzti!oni �CO!lltro :l'evasione fiscale, non ha inteso innovare anche getto d:iV1erso da:l propr.iJeta~rio � tito~'ail'e dieWLe peil.'ooenze. Ll rappo~r,to di desooa:zl�!OIIlle petrooenziailie va invece detel'IIDI�iilla,to sollo in senso ll'leaiLe ed abjjettivo (Oass. 13 maggtlo 1971, n. 1381 e 5 lugJJio 19.n, n. 1894, in questa Rassegna, 1971, I, 9012 e 1973, I, 960). Non sembm nemmeno 'esatta ,l'aflietrmazdone che il titoiLa~re di un ddrirtlto soilo pe!'SOiliMe SIUilila oosa princdprue non possa imrpll'I�mere a:lilia cosa mobti'lle quel VI�!Ilcolo fu:nzrornalie con l'LmmobliliJe quaiLLficabd'lle carme rappoirto pell"binenzitailie. Ll titO�ialre dd nn diritto Pei!1SOJJJale, quale hl COI1Jduttooe, pu� ben oostitui:rJe nn rappoo:to pert.i.IJJemziLaile agendo I)e<r como del proprietall'I�JO e -.SOimariJtutto, ilnse!l'erndo suhla cosa ,LoClaJta mobiJ.:i destirnalti a rimalll!ervi asserwti anche dopo \La cessaziorne deilil;a locazdone. Ed � !PII'OPI'io questa ~'I�ipotesi normale a cud � rifell'lilto il quLnto cormma: se itl cooduttO!l'e non ha :rJea,l PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1247 1 :princi!pi di dirirtto comUiille in tema di vincolo IPel.'ltinen:ziaile, come � fatto ~alese d:alle �espll"eslsiooi mate nel citato art. 47 legge d1 regi!Stro, in cui il leg�,slatoce si � limitato a ;preSUPIPONe che � gli immobili per destilllazione che rtrovansi in servizio� e �i ma�c,cihinari che servono�, in modo confoo::me a quanto stabilirto nell'acl. 817 c.,c. vtgente e negli al'ltt. 413, 414 c.,c. abrogato. Con riferimento al �caso ~concreto, non oocONe -n� saxebbe 'consentito -esamina~re in questa sede le questioni, d!i mero fatto, relative ailla titolarit� d!eilile 'cose �che formano o~e~o delle pretese pertilllenze, essendo sufficiente rilevaxe, in linea ,dii IPir�inei!Pdo, che i titolari dd ,diritti personruli ISULla cosa [priniCipale, ai s.eniSi 'dei citati articoli del 'c.c., non sono legittimati a daxe aUa 'cosa mobile quell'agglregazione :funzion)ale 0010. l'imr�wbhl.e qua:lificabhle rappol'lto poctinen:ziale. Ne deriva che ila !plresiUJIJ.Zione stabilita dall'art. 47 legge di regtstro, anche secondo la pi� rtgorosa norma r1guardante la vendirta di opificio industriale, non QPera dn mancanza del [In'esupposto che sia stato costiiluito dai soggetti iLegi<ttimati nn valido vincolo IP'el'lttn�nziale; e la caxenza di rtale !Pil'esuprpOIS<to Ticorre nel caso in cui s!ia prova.to che i maochi.nairi �erano di [pl'OptrJet� del locatario deLl'immobhl.e aLienato, e che ~o stesso locatario li aveva posti al servizio deill'O{Pificio, ivi da lui ol')garuzzato. A coruferma dii questa concln1lsione, !P'Il� osservaxSii che soilo un valido rapporto .pertinenziaile, (pl'eesistente alla vendita deill'immobile, costitui! Sce la logtca giUSitificazione dana jpll"esU!IliZione dellll'esteillsinne del rtra. s:fertmeillto anche ai mobili in esso esistenti, ed tmplica ll:a gliuridica e concreta possibiltt� Idi villlcere la preJSIU!IlZinne lllell'unico modo consentito, e cio� atrtravel'so ilo smontaggio ed il trasferlmen<to dei detti mobili. -(Omissis). meDJ1Je cxeaJto un ~pooto di pootinenza � nOl'IIIJJllil,e ohie ai!. tennJ�JIJJe della iLocamone i maochda:JJari 8Uamo smoDJ1Ja<ti e 1lrlliSIP01'1la�td; se ci� non a.vvdene � ;ra.gicmevole IJ['Iesumere che �ln base <ald un titollo si sia s1JabdMto un rapporto per1:Jilnlen.zdl~e per dii. qualie hl tiDasferimento del:l'opd:ficio cOIIll[lll'ell:lde anche ~l tl'asferimento �dieli macchlillartJ.i, che cio� dii p!l'O(pl1iletario deJil'edi..ficto albbi,a acqulisdto-iii 1ddlriltto SUii macchiDall'li an forza dii ooCOil'di intercorsi con ii <Xmduttore. � vero .che la plt'leSUIDIZione pu� appardll'e gtraiVOISia qUJ!i1111do la veln�iilfJa dell'immobile abbia luogo non al termine ma in pendenza della locazione �oon la possibroilit� ohe da soaldelll2la, 'che operer� ned confr()[]:td deilll'acqulil'ente, i macchinlalri sfano dn concreto rimossi; ma 111esta sempre La rposslib~ mt� che nel contratto dii locaZiion�e sia prev.iiS!to hl illrlaJsjjerimento o dd .vi!Scartto deli maochinrurd a beneficio dell pro.prietall'lio, e comwnqUJe ila divocsa gwa'V�it� de~ effutti deilllia preSUJIZiione ltlJe!liLe singoile :ipotesi non pu� esse['e una ragione per i~etrut'le troppo JJLberameillte Ila nO!t'ma. 1248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 lugHo 1974, 111. 1985 -Pres. Giannattasio -Est. Novelli -P. M. Di Mal"co (coruf.) -Mini.s.tero delle Final!lZe (avv. Stato Tracanna) c. Priotti. Imposte e tasse in genere -Azione in sede ordinaria -Doppio grado di giurisdizione -Rimessione al primo giudice ex art. 353 c.p.c. - Estimazione semplice e complessa -Nuovo ordinamento del contenzioso tributario -Non ha abolito il principio del doppio grado di giurisdizione per le controversie pendenti. (c.p.c. art. 353; d.p. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 43). La Timessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione a norma dell'art. 353 c.p.c. va disposta quando il giudice di appello ritiene di estimazione complessa la questione sulla quale il prrimo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione considerando la questione di estimazione semplice. Le norme del d.p. 26 ottobre 1972, n. 636, che hanno abolito in materia tributaria il p!Tincipio del doppio grado di giurisdizione, non influiscono sui giudizi iniziati innanzi al giudice ordinario secondo il precedente ordinamento (1). ( Omissis) -Con il :primo motivo di ricorso l'Ammirr�strazione delile Finame dello Stato demmzia la violazione e falsa app>Ucazioille dell'art. 353 �C.p.�c., iJn relazione a:ll'art. 360 stesso codice. In parlicoilare la ricorren! te d'educe �che iii. Tribunaile d'i Torino, aderendlo alila tes:i sostenuta dlaJlil'Amministrazione, aV!eva affermato la natura di estimazione semplice delle questiOIIli :prospettate dal Priotti, attuale resistente, nel suo atto di �citazione avverso le :pretese lbribUJtarie dell'Ufficio imposte di11ette di Torri.no e di conseguenza aveva dichiarato ~propolllibi.le per difetto dd giuri!Sdrizione le domande dell'attore. La COJ.'Ite d'Appeililo, �con diverb9o avviso, aveva :ritenuto che ila litemvolgesse questioni d!i estimazione coonpJ.essa ed aveva quind!i affermato la giurisdizione del giudiice ordinario; da ci� conseguiva ila necessit� del rilnvio delle pal'lti innanzi al primo giudice ai sensi dell'rurt. 353 C.{P.c., mentl1e invece, la Corte aveva deciso nel merito la causa. (l) D:eoiJsiOltlJe esatJti,ssiim:a. SeneJa dubbio � Uil1Ja questi0111Je di gful['iJSdiZiione quella vertente sulla estimazione semplice o complessa e di conseguenza deve trovar.e pilena .apipi]illcazione l'�art. 3�53 c.p.c. qUJaindo ILa giU['isdi:zione neg~ata dail PTimo g-iudlice slia riconosciuta dai!. giudiiJOe dd appeililo (Cass. 24 gli'lllg;no 1965, n. 1322, in questa Rassegna 1965, I, 1058). � poli �e'Vc�idente che il IIlUOIVO Q['!dJilr:uamenrt;o ibributM'iio ll0111 ha fatto vendir meno hl princip[o deL dopp[o wrado di .g~iJlmi,sdJizione pe~r que�i giuddzii che, Vc�iglelllJdo il P!I'eoedelllJte ststema, ernll10 starti :introdoillti C�OIIl az�one o~rdiinall'lia comune appuillto itliilla!IlZii ail tl1ibUiDJaiLe. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARiA 124!) La dog.ldanza � fOOJJdata. Non v'� dubbio che il p~r:Lncipio del doppo grado d[ giJUrr'isdizione con la ~Pt"ecedente ~regoJ.amenrtazione deil. Co111tenzioso triibwta.rio doveva esse~re salvagua11d:ato anche in ~teria ttributall'ia, rper [e contlroV� ei'Isie di competenza del giudi�ce ordinario; e ci� valeva anche per ~e questioni di difetto di giurisdizione per esti!rnazione s:empHce come questa Corte ha av:uto modo di affermare (Cass. Sez. Urute 24 giugno 1965, n. 1322). L'attuale revisione dlella discdip:f.ina del Contenzioso tribWtaTio disposta 'con il d.P.R. 26 orttobre 1972, 111. 636, modifica rtale ['egime, ma l'art. 43 del d'ecreto stesso espressamente !Pil'evede, per le con:troversie pendenti, �la possibHit� per le parti di ~perire l'azione ,giudiziaria dinanzi ai tdbunali, secondo le dtsppsizioilli dii legge anteriormente vigenti, ovvero di proporll'e iJ. J:'icorso ,pe~r cassazione, sempcr:e che i risp,ettivi rtermimi 1!1001 siano decorsi. Se tale � la regolamentazi0111e ltrarrJ.:Sitoria, a maggior ragione essa v1fle per le �cause gi� indziate innanzi al giudice ordinario, a prescindere da ogni tndlagine sulla data di iinsediamento delle commissioni tributarie �Che interessano, oui ISi il'liierisce l'art. 42 delLo stesso decreto e dalil.a quale inizia ad applicailsi la nuova regolamentazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1974, 111. 2084 -Pres. Giannattasio -Est. Alibrandi -P. M. Mililotti (,conf.) -Minisrte~ro delle Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Trtentin (avv. Asquini). Imposte e tasse in genere -Azione in sede ordinaria -Precedente decisione di commissione -Termine semestrale -Sospensione feriale -Si applica. (l. 14 luglio 1965, n. 818, art 1). n termine di sei mesi per proporre l'azione in sede ordinaria dopo la pronuncia di una commissione � di natura processuale e quindi soggetto alla sospensione feriale (1). (l) Con la sentenZJa 18 gLugno 19�73, n. 1773 (ti:n questa Rassegna, 19�73, I, 937) fu c:hlar�ito che ilia sospel!llsLOIIlle :fierdallie � applicabdilie ai te<I'IITlli:ni d�11 pirocesso trdbut81rio iam:arnzJi aili1e COlllllllissdollld; non si poteva quindi escludwe che H teTmLne semestrallie che costliJtJuJiJsce un coil.iLeg.amenrto teilll!PO!Nll1e :lira due pll'Ocessd sd,a di llllaJtUlira pirooessuail�e. Div�erse Co~rti di merito ave'VIalllJo pooaffitiro d tel!l!Uto i'l .conlbrtaoc-lio suililia bruse de[ pr�lncdipdo della autoltl!omda fira piroceddmel!llto dilnanzi ailil�e Commd.ssruolllli e azd.one gtudJ.ZI�iariJa, ma lia SuPil'ema Cocte ha Oll'�a chla~rdto che r!Jallie autonomia non escLude il colllega 1250 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con tl'Utllico motivo del ricorso l'Amministrazion,e delle finanze denunzia violazione e mancata ~icazione dell'art. l della ilegge 14 Jiuglio 1965, n. 818; violazione e faLsa ~tPiJ.i.cazion.e dell'art. 146 :Legge o[1gamca di II'egLSftrio (r.d:. 30 dicembre 192,3, n .. 32�69), dell'art. 12 dlelle di!S[posizion.i SJUlla illegge m generaile, noncih� degli al'!tt. 152 e segg. c.p.c. e 2964 e sregg. c.�c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.rc.; eNata motivazione cirea i rSiil!Poll'lti tra ill ;procedlimeTIJto tributario innanzi Le CommdSI.Sioni e quello o11dinario. Sostiene la ricorrente che ila Corte Q.el merito � incorsa in eNore nelll'aver (('itenuto che al termine di sei mesti, prrevdsto daiL dtato art. 146 per promuovere l'azione giudiziaria, non � app<UcabiJle la sospensione disposta con tl.'art. l della leg,ge n. 818 del 1965 e ci� sruiD.'inesatta opinione ,che dlebto termine non sia processuale. Deduce che, lttattandosd di rtermim.e ;previsto IP'er iJl COI!IliPimento d!i atto del [p(('Ocesso, quatl.e � la citazione, atto isrtitutivo del raworto processruale, iiliOn pu� esciludel'IS[ il carattere processuale del termine sudide!Jto; aggiunge che ltale natura riSUJl.ta ancor pd� evidenite ove si cons~deri che tale termine � coLlocato neL mezzo di dlue ;procedimenti, quello avanJti le ComrrniJssioni tributarie e quelllo avanti il g1UJdice ordinario. Il motivo � fonrdarto. Va ;premestsO che [a decisione p.rODJUnlzialta dalla Commdssione cen,.. fu"al]e deHe imposte � stata nortifi!cata il 24 febbraio 1968, onlde il termine semestra1P, staibilito a pena di decadenza per ila proposizione deH'azione giudiziaria, veniva a scad!ere dJl 24 agosto 1968, mentre l'atto di citazione � starto notificato il 13 settembre dello stesso anno. Rilevante �, quinldi, stabi:lire se ail:l'aCJcennato termi!ne sia, Oipjpure non, app!l!ircabile [a so\S1t)renslone dei te:rrrn:in:i. procers~srua1i di cui all'aTtt. l deihla legge 14 Luglio 1965, n. 818, per�ch�, in 'ca:so 'di soluzione affermativa, la decadenza !t10n si sarebbe Vlerificata, restando prorogato di 46 giorni l'accennato ltermme semestraile. Ci� premesso, rilevasi che !Per chiarire dl significato d!eLl'eSJP["essione �termini ;processuali �, inlserito nei cOOlftesto del!J:a norma di c:ui aM'art. l, oomma primo, della citarta legge n. 818 deil 1965 ( � i:l col1SO dei termini pa-oces:suali, scadenti rtlra il 1 � agosto e il: 15 settemlbr.-e, � sospeso di diritto fino a �quest'ultima darta �), occorre far !riferimento al concetto di �termini processuaili che si desume da1l'a;(('r1;. 152, comma tPTimo, c.1P'.C. merrrto :lira i due prooed�menti. TaLe c01111egamenrt;o, dd cru<l(('a !!11aMma p(('OCessuailie, consi!ste ilruflaJttli nel l'I��iiJevo 1che ~ eff,e,1J1Ji de�ilia cosa gliuddicata sprerttarnti ailll'a decisi!one cOJncLusi!va dei!. rprocerddmeiillto ddnJarnzi aililJe Commdssioni poss01no essooe pwaWiz:llart:ri meddraiJJJte dl successivo e'Se!I'cizlio dellil',aziOJne gri:udJiz]< l((',ia La quailJe, ip.UJr non pornre!!11dosi come irrnpugrnJaJZionre in senso rtecJlllico del.Wa dectsi!one deill}a Oollilrri1�JSsdone, ViailJe tuttavia :a lntrodll!m'e nn procedi! mento 'che, per La efficacia prevrallieme deLla gtUJrisddzione o;rrdlinari'a vispetto a quehla srpecirule, pu� pmdUNe i detti eff,etti rp3.(('1atl.izzanti. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1251 Secondo questa disposizione detti termini, sia legaLi, sia giudiziali, sono queLli stabiliti per il compimento degli atti del proceSISO. Ora, va rilevato che la �citazione, quale atto che i!lJStaura il irap[pOrto processuale, deve considerarsi atto del: processo, �come � stato dato desumere dlall'intel'lplretazione ,sistematica delle norme d!el c.[p�.'C. Lrufatti, � mediante la citaziorne che si IPirOpone ila domanda (atrtt. 163, �comma primo) rneoessaria !Per far valere fl1[1 diritto in giudizio (art. 99), ed � con la notificazione della citazione che tSti cOISitiltuisce il rappor.to processuall.e, tanto vero che la J:egge ,si riferisce a quel momento per determirnare J.a pa-even'zione agli effetti della JitisiPendenza (art. 39, comma terzo, c.p.c.). D'alrtro lato, come � sostenuto da autorevoJie dottrim:a, il caratte�re processuail.e d!i un atto non si ricollega soll.tanrto a�l SIUO compier;si nel pa:-ocesso, ma anche al siUo valere per il processo, cio� per gJ.:i effettti che esplica sul rap[porto processuale, in quacrllto ilo cosltituis1ce, ilo SIVoilge e lo conclude. In altri termini, � proc,essuale l'atto ohe prur n�m essendo stato !POsto in essere nel !PITOcesso, � turttavia dotato d'i rilevarnza lrLSIP�etlto �al processo. A non diversa soiluzione si pervierne in ibase adi interpretaztione che tenga �conto delle finalit� della legge, emanata per assiCIU!l'are, con Clriterio di ampia pil"evisiorne, per un periodo di riSipetto. E questo, che coincide �con il periodo feriail.e, � accordato a favore di tutti i soggetti tenuti ad ossell"Vare termini stabhliti per hl 'compimento di atti [p['OoesSJUali. Tale fine non sarebbe, sia pure in parte, realizzato ove si ac�colga la soluzione oondivtisa dlalia sentenza im[pugnata. Un altro ordine di �considerazione �concorre con i motivi s!Vol!ti a far ritenere ili. �call"attere procesSIUaiLe del termine semestrale d!i c!U� tratta: si. Tale termine, in base alle norme che disciplinano la !PirOIPOstizione deLl'azione .'giudiziaria, dopo Ilo mo:Lgimem.to della [p['Ocedlura avanlti le Commissioni tributarie, :rtealizza iii. coordinamento temporale tra li due processi, in quarnto funge da tratto di uati.one, da ellemento di raccordO tra le due procedure. Ed appUllllto perch� � posto tra queste il suo ca~rattere di termine processuale non !PU� essere esclJUso. N� quest'ultimo a:rtgomento � efficacemente contra1dldetto dal irilie'Vo, ampiamente svolto daLla Co:rtte del! meirito, m ordine all'a111tonomia del procedimento tribiUJtario avanti ile Corrimissiorni rispetto affi p~rocedimernto tributall"io avanti hl gtudice ordlinario. Il rilievo, tin il.inea generale, � esatto, ma non � idoneo a giustificare una co!DJcillusione che neghi carattere processuale al termine in esame. Irnfatti, l'autonomia delle due [p['Ocedure attiene al 'contenuto ed ai iliimiti della maten-ia litigiosa, nonch� .al! regilme delle in�validirt� deglli atti dei 'due [p(['ocedimenti, non gi� aile .regole �che IP'residiano la consecuzione delil.e diue JPII'Ocedlure. j l rlt�Bitlrsl&tiu�!Itif�rr~fwjrrili~�lllf1frf,ilirtAiix�ft:1ir�llrtlll&~ltt!li,�iil4 1252 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO N�, ad orientare diversamente il giudizdo di questo Collegio, vale l'M'Igomenrt;o 'tratto dalla difesa dei resi.Jsrtenti da una recente JP['OOliUncia di questa Corte SUjpTema (�sent. 13 lugilio 1973, n. 2033) che ha ritenuto inapplicabile 'la sospensione dii cui alla legie n. 818 del 1965 aw teilml..tn.e per proporre iii g�udizio di Tevtsiione dela stima, fatta dai periti nel proced!imento di esproprizaione per pubblica util!Lt�. Infatti questa sentenza -per essere mtervoouta con riferimento a termme di natura d1iaramoote sostanziale e, quindi, rispetto a fattispecie diversa da quella in e1same -1110n costttuisce precedente di giurisprudenza. -(Om.issis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2286 -Pr�es. MacICSJI" one -Est. Bmnca<CICci.o -P. M. Cutrupia (d!iff.) -Mmistero delle Finanze (avv. Stato Coronas) c. Casteilli ed alrttri (avv. Baioccihi ed aUri). Imposta di re~istro -Servit� -Rinunce reciproche -� ne~ozio bilaterale oneroso assimilabile alla permuta. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 51 e tariffa A, art. 1). Imposta di re~istro -Servit� -Estinzione -Valutazione -Art. 15 r. d. 7 a~osto 1936 n 1639 -Applicabilit�. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15). Il negozio col quale pi� soggetti reciprocamente rinunciano a servit� sui propri fondi non pu� essere conSiderato come una serie di rinunce unilaterali a titolo gratuito, ciascuna da sottoporre ad autonoma tassazione, ma va qualificato come un negozio pluriterale a titolo onerososoggetto ad imposizione unica da determinare secondo le regole della permuta (1). Per la valutazione dell'atto di rinuncia alla servit�, bisogna sempre� far riferimento all'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 (sebbene in detta norma si faccia menzione soLtanto del trasferimento di beni o di costi tuzione di diritti e non della loro estinzione) per stabilire il valore ve nale in comune commereio, considerando tuttavia che il decremento� (1-2) Dedskme da condllivide!l1e rpllienameo::ute. Quan<to aJ.Ja p!t1ima massima � evtdeilllte che ~a :r<ecirp!l1ooiJt� d� iLuogo ad un cOIIllllratto a p!t1e,stazdonf co!l1r1spettive. si1a che si 1ID8Jtti delilia costituzdooo di una servi.t� (Oass. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1253 di valore del fondo dominante e rincremento di valore del fondo servente costituiscono rispettivamente H limite minimo e massimo della valutazione della estinzione della servit� (2). (Omissis).-Con l'unko motivo dii rkocso, l'AmminiJStlrazione delle FiJl1anze dellio Stato -denrmciando violazione e falsa lliP[plicazione degli all'tt. 8, �51 e 30 della legge o11ganica di :registro, emanata con II'.d. 30 diicemiblve 19.2r3, n. 32,6�9, nonch� diell'all't. l d!ella tall'iffa all. A alla leg~gre medesima e contraddittoriet� di motivazione -si duole cihe la Co!rlte dii appello :pur avendo. il."iconosciuto 1che l'aJIJto per notair De LIUcia del 25 gennaio 1963 contiene non singole dichiarazioni unilaterali di rimmzia a diritti di 1servit�, sottoposte ciasc'llll:a adi un'aJUJtOIIlOIIla imposizione dii reg~stro, come rite:ruurt;o dai �contribuenti, ma, come rilevato da essa .Ailn:rntnistrazione fin.anziaira, un unrico contratto plua:il.aterale, con ipii'estazioni cor:ri:Sjpettive cootituite da reciproche rinunzie a quei diritti, contratto nel quaile J.a manifestazione di viOII.OOllt� di ciascun ll'ifruunzia�Il!te � in r31PPorto ISinallagm.atico �con queillla degJ.i altri, e che pertanto il detto rco:tJJtra.Jtto era sog;getto a imposizione unica, abbia, poi, incoerentemente determinato la base imponibile nella diminuzione dii valoll'e subita rdai sbngoli fondi dominanti in virt� dlehla volont� di II'�niUnZia espressa dai vari !PII'OiPrietari, e non invece, come sarebbe stato il:ogico e legittimo, nehl'irrl!cremento di valore di rcui si venivano a gioval'le i fondi serventi :Iter effetto della liberazione dahle servit�. Il motivo � fondato per quanto di ragione. Devesi anzitutto ri1evall'e che, in mancanrz:a di imp!UJg;nazione incidentale, non si !pU� rimettere in di:srcwssione, in adesione alia ll'I�IChlesta di qualcuno d!ei -controricor:renti, la confilg;wrazione data dalla Corte d'appello all'atto De L�UJcia del 26 gennaio 1963. Pertanto l'identificazi0011e in questo atto di un rcontratto :pil:urilateraile, in cUli ciascuna :parte ha rmunziato alla servit� O alle Slel'Vit� ICOStitllli.Jte a favore del rpl!'op!riO fondo mediante il .cor:rbSjprettivo di recl(prr-oche analoghe II'inuz:ie delle altii'e rpamti, rcdo�, in sostanza di un contratto plurilaterale di estinzione di servi �t� reciproche, resta un i!:l<Uinto ferma dehla causa e, ailila srtlregua di esso, deve essel!'e :posta la questione del�a det&minazione e valutazione dlehla base imponibile. :29 maggio 1971, n. 16-23, in qrueSJ1Ja Rassegna, 1971, I, 1121) sm deifila esmn2lione di essa. La rseoonda maJSsima � arSsai pers[J!Loua neil. diefindir.e i:1 oara.Jttel'le �g:ene!railiilssbmo del PT'incdrpto dell'all't. 1-5 deil il".d. n. 1639 del 193:6 e iLa SUJa rappli<cabdrliit� a qurunnque neg;ozdo che dia luogo ad rma questio1r1e di Vlal.rutaziooo. 1254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D~LLO STATO Per la ISOliuzione dii codesta questione occorre mwovere dal ;rilievo che il �contTatto di cui si rtratta nO\Il.. II'ientra lin nessuno dei cdntratti previsti �f&Pressamente dalla legge di a:egisrtxo e� dalla tariffa aLlegata. Tuttavia non pu� dulbital'Si -n� in effetti si d!Uibita neppure dai coltl!tribuenti -�che esso sia so~getto a ~imposizione di ll"egistro, posto che ;realizza una fattispecie cOII'II'ispondeillte affi IPII'iltlicilprio generale secOindo il quaJle qwesta imposJ.z.ione trova di regola awJ.icazione in relazione ad ogni a:mmifestazione di capacit� .contributiva evideruziata daihl.'es:eTcizio di nn'attivi<t� giuridica. In :mancanza di �wna <pii'evisione espa:ess:a, il detto contratto deve essere �COinsdderato alla stregua della diSCi{pilina del rtipo ltliegoziale pi� ad esso vicdno per caratteristiche intr�iniSecihe ed effetti. Questo tipo sembii'a essere ._ e su d� si conviene con una proposizione che �l\ implicita nella sentenza �ffiiPUJgl!lata -quello deJ. coilltratto di per:muta (art. 51 ll!.r.). La regola che presiede alla vaiLwtazione d!i quesrta categoll'ia giua:idica � che ila �base il:npollli.btle � costituita dalla IPII'Iestazione pi� onerosa QppUre, ove trattasi di <pii'eStaziollli presumibilmente di eguale onerosit�, da una sola di queste. L'adattamelllJto dii questa iregola al conrtratto per notall' De LIUJcia, staillte le �caratteristiche, del SUJO sinahlagma, costituito da <UI!la pluraJ.it� di pii'estaZJioni intlrecdate, potrebbe powe il problema del: se ila base impOillibile sia da ravviJsaii'e nella somma di tutte le singole prestazioni individuate in �ciascun sog~etto da esse gravato o nelila met� di questa somma o, addidttura, nel Clllimulo delle somme dell'e ll?lrestazioni !richieste mirelazione a tutte ile sil!lgole irinunzie. Ma questo problema � estraneo ahla decisione di quesrta SU\Pil'ema Corte, peooh� il:'.A!tn.J:ni,ni,sazione finanziaria fin dlal giudizio di merito ha limitato le sue II'i�chieste arttenendosi alla �tesi pi� favorevole ai <Conrt:riJbuenti, che � quella del' riferimento alla met� della somma deJLe !PII'estazioni individualmeillte cOiliSI�.derate, e ci�, fra J.'aLtro, su[ presup!Posto di un'eguale onerosilt� delle IPil'estazioni coridsp, ettive. Al :riguardo si !PU� allora, affermare che la base imponibile � q�i data da tale met�. La <determinazione tCOnC'reta di quesrta ibase com delilmitata dilpenJde dalla <COII'II'etta ilndividuazione deLle ,giJngole !plr'estazioni. Queste !PII'es:tazioni palesemente consistono nelle dichiaraziqru estiJilltive dei diii'itti di servit�. Come (base imponibile 'la prestazione viene in rhlievo per il] suo ogJgetto e per il valore che questo assume iJn relazione al contenuto e agLi eff,etti della !Pil'estazione stessa. Ci� comporrta che l'a rilevanza della dtchiarazio[]!e estintiva di servd.t� s1i incentra nel <dilritto <che ne � l'o�g getto e nel valore �che questo assume in presenza deHa volont� di abdi care ad eSISo �Coil! <COI!lSeguenJt,e effetto di segname la fine. In questa pro PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA '1255 spettiva la base imponibile viene, in defi!Illitiva, ad identifi�carsi col valo;re del diritto di servit� esti.nlto. Tale valore n<llt1 ;pu� essere accertato con esclwsdvo ri:ferimelnto n� a:l decremento di val�oo-e derivante al fondo dominante, come effetto deli'estinzione, n� al co~is;pondenJte illlCl'lemento dii valore del f<llt1do servente. Questo dearemelllto o incremento s:o1n0 iln!dLi�cativi soltanrto del valore di UJSO del diritto di servit�; ma tail.e tia;>o di vail:ore � e.srtlra:~neo al cdteii'io dd vaLutazione .oollllteiU(pJ.ato nella legge come parametro iPil'emilllente o esclusivo. Il pall'ametro legale di val!UJtazione qui appliica;bile � dlettato dall'art. 15 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nel quale si pu� leggere :iJ1! !Pil'incipio .generail.e secondo cui la valutazione va effettuata ailla stregua del valore venale iln comnne commercio del bene o diil'itto ogg.etto del negozio al giOII'no iiil cui questo pil'Oduce �l SIUO effetto tipico. Non IS:i potrebbe obbiettare che l'al'lt. 15 menziona espressamente i soli trasferimenti di beni o di diil'itti e non ancihe l'estilllzione di questi u11limi, e �che comnnQJUe, per il:'estilllzione deLle servit� non si IJ;ltU� configull'are un parametro foo:tnito dal � cOill!Um.e commercio~. La legge ~non �collltiene nessuna altra di!Sposizione di carattere generale rper la va\Lutazi<llt1e dei negozi diversi da quel:li che impol'ltano trrus:ferimenti. Ora, ;poLch� anche questi negozi diverSii, per !LI IPII'inci!Pio generale gi� sopil'a en'U!lltciato, quando costituiscono maJni:festazione di capacit� contrLbutiva, sono soggetti ad imposta di registro e debbono quwnld!i. essere valutati, devesi di neoess:Lt� ammettere che l'arrt:. 15 � formulato :Lmpll'o: priamente e 'che perrt:anJto esso IIlOill IPOSISa iriferirs:i. s:oltanto ai IIlegozi traslativi -�come appare da:Ua sua lettera -ma concerna qualsiasi :bipo di negozio tassabile, epper� a:lllche queil:li che abbiano effetti estiiiltivi (se tassabili). La ma~ncaiilZa nella legge dellla indicazione di cxilteri generali di valutazi< llt1e d!i.versi da quello del �valore venale di coill!Wle commercio � cOIIlduce, IPOi, a :ritenere 'che questa espiressione debba eSISere intesa in senso ampio, come riferita al valoo-e che assume la prestazione iDJel[a pra:ti.ca d!ei negozi che sono ad essa ipll'opii'i, 61P1Per� con iriguardo a tutte le d11costanze cOIIlJarete tche !POssono eS~Sere in {Pil"opos[rto si~cartive: in questa G;ccezione l'eBlPTessiOine � ben idonea a compil'enideil''e anche LI parametro per va1utatre l'estinzione di una serv:Lt�. Del tresto della neceSisit� diel :r.iJcorso al principio posto dall'art.. 15 non 1Si potll'ebbe dubitare, se s[ doveStSe .giiUJdicare dlell'ipotesi della estinzione tdi una servilt� ottenuta mediaitlte un cordsrpettivo in denaro. In questo tCa:so ~ evidelllte che, dovendo taSISall'e iJl negozdo, ila congruit� del coril'�spettivo lnon potrebbe essere apprezzata alitrimenti che cOIIliS:idlerando il valore venale :Ln COililfUIIJ;e cOIIIlmevcio del di!ritto estmto. Se per questa 1256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .i!potesi non si !POtrebbe fare a meno di .riconoscere l'a~P~Plicabilit� di questo criterio, n<m vi � ~ragione per una divema cOillc~us:ione quando il.'estinzione del diritto ha il suo corriSJpettivo nOill in nna somma di danaro, ma in una quaLsiasi ail.t.ra entit� ec0!110mica che coSitituisce un vantaggio per il crinuncia:nte, fosse anche, per esemplificare 'con pertinenza al caso di .s,peci.e, la .rinuncia ad! una servit� it'eciproca. Il richiamo al' CJriterio del va:locre velnale, come qui inteso, s1e escllude la rileva:nza assoluta dello inc~remento o del dec~remento di valore rispettivamel! llte' del folllJdlo serv,ente e del fOilldo dominanrte, per effetto della estinzione della servit�, non significa che queSite circostanze SJiano affatto indifferenti: esse� vanno apprezzate ms:ieme �con le a�lrtlre, svolgendo nel!l'ecOillomia del giudizio ila :flunziOille che � propcria d!el1 valore di'uso in correlazione con quelLo di mel'lcato. Di questa funzione va sottolineato l'aspetto limitativo che il valocre di UJSO qui assume; !POich� !Illella :pratica dci commer'Ci non � con:figu rabhl.e una rinuncia ad UJna se~rVit� per nn cocrriSipettivo inrfeiiore o sup�e rioll1e 'COII'TeJia'bivamente al diecremento di valore del fondio dominante e all'mcremel!llto di vaJ'01re diel fondo :servente, queSito dec:remeruto o incre mento costituiscono :cispettivamente il limite minimo e massimo dellla valutazi01ne dell'esltillliZione dlella servit�. H 'ccriterio di va1ultazione qui accolito denun�cia in II"adlice il'eT!lloil'e delJ.a sel!lltenza impu;~ata, consisrtelllJte nehla Sltessa impostazione de1la questione di valutazione da essa decdJSa, queSitiOille che non si poneva in termini di alterna:tivit� della riievaniZa esc!lUJSiva del decll'emento di valoil'e del fondb dominante o dell'ilniccremeruto di valore del :fiondo servente, ma in rte:rmini di individiuazione dei pr�iniC�iP'i sop1ra enuncdati. In applicazione di questi prin(!ipl�. ila valutazione del contra:rtrto De Lucia del 25 ;gennaio 1963 deve essere effettuata co:.rusidea:-�ando ila met� dehla somma dei valori dei ddxitti di servit� eSiti�nti, valori da stabilirsi in relazione a co:.rutrattazioni dlello stesso tipo, epper� considerando tutte Ile dl'ICostanze �concerete al riguardo si~cative, incluse queLle dell'inc: remel!llto e del deccremel!llto :riSJpettivamel!llte del valore dei fondi serventi . e dei fondi domina:.ruti, come 'conseguenza deilil'esttnzi01ne deille dette servit�, ilnccremenJto o deccremento da apprezzall'e, fra l'altro, per esiClllldere valori SUIPeriocri al primq o inferiori al sec01ndo. � appena il ,caso di aggiungere che l'ar;gomenrtazione fondamel!lltale che sorregge ila sentenza della Corte di merito, e sec'Oindo la qualle degli incrementi dii valooe dei fondi serveruti non Sii potrebbe mai tener como, perch� essi non sono un effetto giu.ridico del llllegozi? estintivo dehla servit�, non 1ri:s:uilta IP'el'ltl�.Illente ai fini del rilievo J:imita:to che si � rico noscruto a quegli incrementi, i quaili veng01no qui in co111s:iderazione non eome effetti giUII'idici, ma come civcosrtanze di fatto. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1257 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2291 -Pres. Maccarone -Est. L�lpari -P.M. Del Grosso (1conf.). Serrao c. Ministero delle Fina~e (avv. stato Tar~n). Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Imposta gener.ale sull'entrata -Decreto del Ministro delle Finanze -Ricorso per revocazione -Natura -Sospensione del termine per l'impugnazione ordinaria -Esclusione -Atto confermativo Non impugnabilit�. (l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58; l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52; reg. 22 maggio 1910, n. 316, art. 7). Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Imposta generale sull'entrata -Azione in sede ordinaria -Termine. (l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52). Contro il decreto del Ministro delle Finanze che conclude il procedimento per l'accertamento dell'imposta sulL'entrata non � ammessa una vera e p!l"opria revocazione, s� che l'istanza diretta a provocarne un riesame non si configura come un rimedio amministrativo e quindi non influisce suUa definitivit� del decreto; il successivo provvedimento di modifica o revoca parziale del decreto rn�lnisteriale non � impugnabile per la parte sostanzialmente confermativa del precedente decreto (1). A seguito dell'ordinanza deUa Corte Costituzionale 9 novembre 1973 n. 163, con la quale � stata corretta la portata deUa precedente sentenza 30 dicembre 1961, n. 79, il termine per l'azione innanzi aU'A.G.O. in materia di imposta sull'entrata � quello di 60 giorni di cui all'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762 (2). (1-2) Sullffa rprdma :tnaJssima La g1i.rurliJSp[U�iJenza � oomad cos1lainrte (Cass. 28 febbraio 1972, n. 589, in ques!Ja Rassegna, W72, I, 328, con riCihilarrni). Mia nna voLta sta:bdill:Lto che non esiste lllleil sisttema una revocaZiione i.llllteoo come mezzo di itmpug~nazi<>lllle straoodinari:a che pirodru:ca Jia sospe!liSiolllle ,�iJell. termilne pea.-l'dtmipuJgtn�:ziO!llle OII'Idiilr!Jar.La, non � necessario. accerla!re se ]l,PTovvedime!Illto che pa.-OOliUJilJZiia sullll'~ graziosa di m<>d!ifica deil. deeireto ormad defiiJJitivo sia o no ,ooruflell'I!IlJaJtWo, lliasciatndo al giudice di merito il IOOlia:tivo aooer1Jamento, e ammettendo cosi una poSISibdWi<t� di impugnazti.one ru un pa.-ovveditme!Illto che non siJa rwtea:mto confe!rmati:vo. Dopo che il dieeireto mintiS111eiriaile � div�e:tJJUto definitivo, l''eventuaLe parZI�!aJJe modifica di esso a vantaggio del cOO::trtmibuenrfle, IlJOIIl :pu� mali nilaprdire JJa via afi!La contestazione deLl'obbligo tributario. La secOIJJdta massitma non aVlente cotnJtei!JJuto deo1sorio, � u:na !rassegna su nna questiOIJJe SOTta SUJlllia ipiOII'tarta delJJa senrtenza deiLla Col!'lte� CI)IStdtuzional. e 30 dicembre 1961, n. 79, sul rpunto cio� se la dichiarazione di 16 ri&fllliBiitlllttrlri%ri?rrrfWit[firilwl&?rlrlllllrrfB!IIff(lflllifi ! 1258 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis).-Con il1P1resente ricorso, articolato su diue motivi, iJ]; contribuente lamenta che J:a Corlte del merito abbia lritetliUto imtproporubile l'azione jper tardivit�, aggaJJJciando il te:mnine ail decreto dJeil 1960, revocato da que'lJ.o successivo del 1962 (1 mezzo), ed omesso l'esame dei jpUIDJto decisivo rappresenltato da!l.la ,:richiesta dii apiPilicazione del condono (Il mezzo). Entrambe le censrure sOIIlo prive di giuridico fondamento. In parttcolare, con iJ]; !PrimO motivo, dieniU!lJciatndb la violazione e lfa:Lsa applicazione degli art. 52, dehla [. 19 giJUgno 1940, n. 762, e 58 dehla l. 7 gennaio 1929, n. 4, il ll'icoorente, :nel presupposto che il grarvame contro il decreto del Ministro all'A.G.O. deve prO[pOO:Si nel rtermine dii sessaruta ,gioo:lni, addebita alla Come di aver ritenuto che il gJravame stesso, pur forma11mente ed eSjplressamente diretto contro il IPI"OV'Vedimento del 1962, lriguaXI�l.alsse sostallJ2lialmente ili dee~reto del 1960, atteso il'ca,:rattere meramerute tconfermativo del.J.e Sttatuiziond delllliUovo decll'eto� quamltomeno in orldine all'addlebito sottOIPosto al vaglio dei giudici ordinaTi, nonostante !l'espressa ~revoca di quelilo IP!recederute noln pi� sUSICettibile di S!Piegare effetti giUil'idici ed! a ooi si era sovrappoSJto il succes!-sivo, modificandolo nell'entLt� dellla pena jpecuniaria. lt1. deoreto deil 1960, si sostiene, stante J.'intell'Venwta modifica, non poteva COillsiderarsi � definitivo � e non era perci� imrpug1nabile in difeltto di rtale condizione dettata dall'art. 52 della legge fondamentale suhl'I.G.E. L'unico �titolo� esecutivo era ormai il nuovo decreto che doveva essere valwtato nella sua giloba:Ut�, e al giudice non &a consentito di sctnderlo e riten.erlopro parte innovativo e pro parte confermativo, pe11ch� ci� compolrltava UlilJ riesame del merito dell'atto amminist!I"ativo sindacanddne hl contenwto e modifi,candone la poll'tata attraverso una indelbita equiiP�all'azione� della �revoca� alla �conferma�. 2. -Punto centrale della causa �, dlunque, quel.J.o dell'osservanza del ierm�ine di cui all'art. 52 dlellla il. n. 762 d!el 1940 IPel' l'esercizio della azione davamlti all'A.G.O., e specificamente del suo aggaiilJCio al primo decreto mwsteriail.e del 1960, ovvero al secondo del 1962. i:b1eg1iifrlli.mit� ,c0S11Jituziona[e del secondo periodo del secondo comma deill'tall.' t. 52 dehla legg~e 19 �giugno 1940, n. 76,2, riguardasse soiLtanroo rulJ solve et repete o anche il termine di 60 giorni per la proposizione dell'azioneoodinarita. Dopo ailtcUIIlli tentennamerlllli il!a COll'te di Cassazdl()[be (Selllit. 15 marr.-zo 1�9n, n. 740. tin questa ,Rassegna, 19.73, I, 607) si era prollliunzd;ata per La sop!p[':essiooe ta�nche del termitne di 60 giOIJ:'IIli, ipll'etcisando tuttavia che atnJche per l'rimposta sulH.',entl1atta come per tutte :Le ailtre dlll/Poste india:�ette va osservato iJl. tennialJe di sei me,si. � pe~r� sop!l'avvenurtla l'Oil'dii!1Ja1Il2la di cocvezione delJLa COll'te Oostituzd:oiilla:1e 9 llliovembll.'e 1973, n. 163, che ha eS!Piliattamente limirtato ILa 'ditcma/l'a:ll�!ooe di i'11egd.ttimit� coSltituziontail.e al solve: et repete. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1259 Viene dato IPeT pacdfko dall'e pal'lti e dai giudici cih.e detto termine sia semq;>re stato, e sia rtuttoJ."a, di sessaJI'llta giorni seoondio la Lettera del testo odginario del comma 2, periodo secondo, del citato art. 52. Ma, aJ. contrario, hl. p.rob!Lerri.a della commisurazione di tale temtine sorto per effetto della sentenza di accoglimento della Coote CostituzionaJle, n. 79 del 1961, � tUJtt'ora aperto, ha� dato Jru.ogo a decisioni non univoche nell'a stessa giurisprudenza di questo CoJ.legio, e si rirpropone in tutta la sua delicatezza a seguito della II'Iecente ordinanza dlella Col'lte medesima n�. 163 del 1973 che ha operato una coNezione ll:iJmitativa deilila po:ntata dlella ciJtata sentenza n. 79, prOIIlJUi!lJciata nel lonltaino 1961. L'economia de!lla pll"esente decilsion.e non.dmpone al COillegio di risolverlo, ma non si pu� 1pil'escdndere dall'ilffiiPostarlo, .gia�c�ch� solo dk:>IPO averne tracciato le linee fondamentali sar� \POSSibile col!lisrtatare che ['a[tetrtnativit� delle soluzioni astrattamente pil'Q$ettabili non inc~de ~ulLa decisione del caso dii specie. Come � :noto, �con ila sentenza n. 79 del 1961, :La CoTrte CosrtiJtuzionaile� dicihiall"�, fra l'ailrtro, testualmente in disposiJtivo l'i1legirttimit� cosrtiJtuzionaile in riferimento a.gli avtt. 3, 24 'e 113 Cosrt. �del secondo periodo del secondo comma dell'ad. 52 della legge 19 giug:no 1940, n. 762 �. Dal conrtesto della decdsione, nella parte �riJtenuto in fatrto � rirslulta che [e orilinanze di rimeS!Sion.e investiva~I~Jo rtutte i!l primcipio del soLve et repete. E nella motivazione (� COI!liSiderazion.i in dli:ritto �), dopo aver ricordato che 'Con �la p!l'ecedenrte sentenza m 21 del 1961 era srtata dichiall'ata l'�wtegiJttimLt� �costi<tuzionale della il'egola del solve et repete, enJUnciata neill'al'lt. 6 dehla l. 20 marzo 1865, lll. 2248 (senza OIP'erarne l'estel!lJSione a tUJtte ile disposizioni di J:egge che ila il''ibadivano, per i sil!lJgoli tributi: e su questo aspetto deLla !Pll"Onuncda si �concentr� il.'in1Jeresse della dottrina) ila Cor:te al !P111!lJ1;o 3, di fronte adJ,'LlliUl generi<ca de:nunzia delil'intero articolo, 1Pill"ecis� che l'esame andava limitato al secondio (periodo del secon.do� comma � dato che le questioni solil.evate investon.o iUIJllilcamente la legittimit� <d:Eill'mtlllto deil. solve et repete al quale si riferisc'e ila sola (parte menzionarta dell'articolo�, e ne 'trascrisse il dettato. Detto seconido .comma consta di due periodi separati rda un punto feTilllo. Il ~Primo di essi suona �Contro l'Oll"dinaln~a definitiva dell'inrten de!nrte di finanza, o conrtil'o il decreto d!el min~Sitro IPer le fimanze emesso a norma delil'amt. 58 della stessa il.egge (� ila legge n. 4 d!el 1929) � coltlJ sentiJto ~avame dlinaJnZi all'au<torilt� giudiziaria im sede civ]l'e �. H pe riodo immediartamenrte succeS~Sivo recita: �lil detto .gravame d!eve essere Pll'O\POSto, previo !Pagamenrto deLl'imposta e della eventuale so(pil'atassa, dete:vminate dall'oT<dinanza d!ell'Inrtendente, o nel deCill"eto del Ministro d!ehl.e finanze, nel rtermiln!e di sessanta .giorni dalrla notificazione della stessa o:vdinanza o deCill"eto �. 1260 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Talle dilsjposizione ha quindi duplilce contelllJUto: . da un ila�to detta la regola del salve et repete, dall'aLtro fissa il tett'lllline lP& 1a propO!Sizion.e del ,gravame, subordinato al previo pagamento dlel :tr.tb!Uito corn:testatto. StTIUlt1rura1menrt:e la jpiOOposizion.e (l.'elativa al salve et repete � i!llserita in guisa di inciso nel discorso sul termJnie; e il'inciso �: evidenziato da due virgole runa deJ1e quali, �COme � stato sottolineato I�!ll d!Oitrtr�illa e precisamelllte quella posta dotPo il.a paa.-ola � finanJze � non. � stata !t"iptrodottta nel testo ripoo1tato in motivazione dalla Corte (e se ne � tra�tto argomenJto per sostenere, in verit� non. troppo persuasivamenJte, che i gi.rudici della �consulta�, intesero la enunciaziO!lle normativa come I�!nJScindibiie). La legge fissa il termine dti sessanta .giOTIIld., rammentalllldo ai!. conttribuelllte che prima dow� rpagaa.-e. Ln ili.tnea dii massima il'eliminazione del saLve et repete non deve q'U�!lldi necessariamente 111�petl"cuote:11si sul termme. Senonch� hl dispositivo della senrtelllJZa categoricamente si � riferito all'intero sec�Oillldo �comma, e cio� non solo alla sta1Iuizione slrl: salve et repete, ma altres�. .a quella sud termine. fu questa situazione agli operato!l."i giurh:i!ici si prospettavano t;re possibili alternative; a) attenersi rtgorosamenrte alil.a ilettera del: dispositivo e considerare cadiucati illllsieme e Ila (l"egola del soil.ve et repete e la determinazione tetniporaile; b) le�ggere la sentelllZa coordinando dispotivo e motivazione per giungere alla conclusione che ila pronl.lJilllZ�a doveva essere li.Jmitarta al solo salve et repete; c) affidare alla Cocle Costirtuzionale il.a risoluzione d!el dubbio mediante un illlrt;e;rvento correttivo, ovvero interpretativo, delil.a sua precedente decisione. Ed in effeibti ;tutte e tre le vie sono starte seguite. Un primo grtUpipO di decisioni di questo Siu[pil'emo CoJll:egio non ha a:llfrontato espilicitamente il problema, cOIIl:tinuando de plano ad applicare l'all'lt. 52 dieilla legge Slllll'I.G.E., come se fosse IPUl" sem[pil'e op&allllte la presc!l."izione deil. .termine di decail!enza di 60 giorni (Cass. 16 ~aio 1968, n. 96; 26 aprJJ.e 1968, n. 1280; 25 ,genm.aio 1969, n. 223, 29 apcr:ile 1969, n. 1375, 7 settembre 1970, n. 1269). Solo dii �l'ecenlte si � avuta runa presa di posizione espressa con la selll1lenza n. 833 d!el 20 marzo 1972, �IIl cui la Corte, avvalil.ando la impostazione della cenJSUJra, cile dava. per ammessa l& caducazione (anche) deJ:la norma �Cih.e fissava il termine, �controveclendosi :flra ile parti solo in wd!ine alile conseguenze di que1la caducazione, riteneva (ed �sattamente a1l:a stregua del presupposto da cui muoveva) che nn u1te;rtiorre term�IIle di decadenza doveSJse rivellltrsi nel sistema, e ilo ilndividluava in quello semeSJtrale stabilito dall'art. 33 della l. 23 apdle 1911, n. 501, e divem:uto generale rpe[[' le collltrovel1Sie relative a tlll�tte le imposte mdirette PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1261 erariali per effetto del ;r.d:. 19 aprile 1923, n. 938, disattendendo J'assunto che voleva por:re come Hrni.te all'azione solo la decortrenza d!el periodo presc~rizionale. La tesi veniva 1ribadilta dalla seruternza 15 marzo 1973, n. 740, e pu� consdderal'lsd nn (p1Ult111;o fermo se si ritelnJga che i giudici dovevalllo attenensi alla Lettera dell: (solo) dlisposiltivo della Slentenza di accoglimento, senza [pQSISibiDt� di cor~relarlo aJlla motivazione. Alcune pronunce di merito hanno ritenuto, in.vece, di potere attribuire alla senJtenza di illegittimilt� portata :restrittiva, in.dilpeiilidentemoote da ogni iruterveruto della Corte, �confel'IIIlaUdo la pel.'lsdistente vigenza del termine d!i sessanta giorni. Il TriJbunaJ:e di Napoli, infine, con ordinanza 28 mag~gio 1973 (noo pubblldcata sulla Gazzetta Ufficiale), postosi il dubbio che [a Corte costirtuziooale fosse incorsa in run e:m-:ore materiale esrtoodendo ila illlegittimilt� al rtermine per la opposizione, esciLudeva di poterrlo :risolvere e � 1Seg!nalava � la questione aJ:la Corrte medesima, perch� prorvvedesse al riguardo, oye ne avesse raVvisalto .gli estremi, ai sensli del.l'all'lt. 21 delle no:mne ilrutegrative per i gliudizi davanti ad essa (aJIPIPII"Ovate il 16 marzo 1956) >che prevede espressamoote tall:e procedimento di col'T'ezione anche riS[petto alle pirOiliUJUce di iiLlegittimilt�, richiaJmaJDJdb iJn [plroposito l'art. 30 ~p~riano e secondo comma della l. n. 87 del 1953, rigua,r!dalllte le foxme di IPIU'bbJ:icaziooe del diSjpositivo di siffaJtte sett'lltenze. La Corte costituziOillale, ribadito il prO[pll'lio potere, inldipendentemente daJll'impUilso di parte, di !provvede:re d'ufficio alla cDtV~rezione del:le omissioni e dlegli e:rrori delle sue !pronunzie � comunque UJe venga a conoscenza �, ed aa;J~PII"OVata l'iniziativa dii �segnalazione� del Tribunale, ha :ravvisato [a :sUJSISlisrternza del denUJnZiarto errore teSitualmeUJte OII'Idinando che �il dispositivo dell'a sentenza n. 79 del 1961 venga cortretrto mediante agJgiiUIIllta delle parole � liJmitatamente alila parte in ooi im[pOne il previo pagamen.to d!ell'd.mposrt;a e delLa SOjpll'atassa determinate nella OTidinanza de1l'lnitendenrte !Per le finanze �. La cool'dlilnazione delrl'or:dinaJUZa � d1 corll'ezione � n. 163 del 1973 con J:a sentenza � cortretta � .n. 79 del 1961 non � agevole, �J:llip01l1tando la presa di posizione su questioni dibattute in dottll'ina e c:he S'i riverberano immediatamente SUJl !PiaJno !Pratico della determinazione del.l! termine ootro ooi l'azione andava proposrta dopo l'emanazione della seUJtenza d'el 1961 e f.PiriJma che SOjpii"aggiUUJgesse l'or.dinanza di cONezione illrattaUJdlosi specificamente di stahi.J.dre se �l'azione prO[pOISita nel periodo intevcDtV~rente rfra le due pronuncie (dal 1961 al 1973) olrtre i seSISaruta giortni, ma entro il 'semestre (giusrta J:'in>terpretazion� di questo Supremo Corriegio) delbba riten~si tempestiva. Laddove iinvece la proposizione del gravame scavalca il termdne semestrale il.a .ta~rdivit� resta incontrovensa a prescindere daMa soluzione accolta. 1262 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ed � questo, llJPIPlHlto, H caso sottoposto all'esame del Collegio in cui, in meootmento �al secondo .dieCII'eto l'az-ione � teiTlJPestiva �con riguardo al termine 100.-eve di sessanta giorni mentre dspetto al pmmo !dleC!I"eto � taT~diva anche alla stregua del termine lungo semestraJle f1ssato in via intei'!pretativa dalla .girudspruldenza deMa Cassazione. Esilia, pertanto, dalla ratio decidendi Ullla presa di posizione sulle qruesti01ni �cui d� JIUogo la Oi'dinaiilZa n. 163 del 1973, iLa jprdma che abbia O[pffi"ato Ullla correzione di senJtenza di aecogllimensto. 3. -Nel passare a[la con:Jiutazione deiL primo motivo osserva il Collegio .che, �c011111JrariamenJte al!l'assu\Ilito deiL :rtcoi.U"ente, l'orientamento girurd. JEIPrudlenzia1e Idi questo Collegio gli � lPUUtua.limente stfavorevole. E neUe fattiS!pecie gi� decise la Corte ha gi� esaminato e d~sa1Jteso le lp['inc.ipail.i argomentazioni ora riprOtposte. Con sentenza delle Sezioni Unite 28 ottobre 1959, n. 3157, si affea:-m� :hl :p:rinci!P'io di diritto �che in materia di im!PoSita sulll'enJtrata il ricoo-so :per ~revocazione 1contro il decreto deiL ministro non costituisce un ulteriore Timedio ammin:iJs,trativo, sia pure strao:rdinario, ma si ip['esenta come una seffi!PJ:~ce istanza di11etta ad eccitare il potere dii revoca della P.A. ohe non mdd:e sruiL ca;rartrt&e di definitivit� del decreto medesimo. E m runa specie :iJn oui era stato �revocato il precedente diec~reto, riducendo l'irn!POII'to della imposta evasa e deii.J.a !Pena !PeCIUllliaria, si escluse ohe il secondo deCII'eto, quaLe atto di r:iJnrulllcia ad Ulll diritto delil!'amministrazione gi� acqu:iJsito, consentisse la Tiaperlma dei tel'III1i!ni. Ail[a obiezione dell'allora !I'Iicoi.U"ente che, per evita<re la conseguenza dell'tncorsa decadenza, faceva leva sulil.a circostanza cihe il secondo decre.to aveva espressamente revocato hl primo, afferma\Ilido una :nuova pretesa divell'sa da quella ortgirnaria, si O!P!POSe :iJn motivazione, che dagli atti ipll"oceSISua!l.i, giJUJSita l'ilncensurabile ac1cerrtamento del gi:udtce dii merito, emergeva che il secondo decreto era IParziailimente confermativo del !Pil"imo, in quanto con esso l'amm~trazione aveva limitato quantitativamente la pretesa onigtnaria 'che, nei limtti risultanti dahla riduzione, era :rimasta idenJtka in entrambi i decreti. Alllalogamente, �con elaborarta dedsione 29 aptrile 1969, 111. 1375, le medesime S.U. haa:mo il'ibadito hl loro orienJtamento in IUI11i caso esattamente corri.slpondente a quel�lo in esame. Ed anJcora pi� di ll'ecente, con sentenza 28 :liebibraio 1972, n. 587, � stato ritenuto tntempestivo il g~ravame :riferito al decreto emesso a seguirto di 1stan7a di revocazione, giudicando i:l'll'ilevante la rcircostalllZa che �con il secondo dec['eto foss:e stata Hmtrtata quantitativamente ila pretesa origtnaria, dato che ci� non comportava lesione di Ulll di-ritto soggettivo sostanziale del contribuente divel'lso da quello illl precedenza esamillla�ta.. E !POich� le deduziOill� del ricorrente non sono twli dia indurre a modifi�care il precedenrte orientamento, ritiene il Col.ll:egio di dovere Iriaf PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1263 :femnare che: con!ttro il decreto dea. mitn.iJstro delle f�inalllze emesso in materia di i.rufraziooi alla legge sull'imposta entrata il.'impug,na,tiva dinanzi all'autorit� gi!Udiziaria ~dinaria � collJSerutita nel tea:tmine di legge (restando impregiudicata, pw.ch� non in:f1uente nella specie, la questione se lllra il'emanazione della sentenza n. 79 d!el 1961 che ha dichiarato l'i1legit-� timit� 'costituzionaile d'eilil'art. 52, secondo comma, secondo periodo della l. 19 grugno 1940, 111. 762, e dell'o~din:alnza di c~ezione n. 163 del 1973 che ha limitato la portata della p~onwncia ail solo prinJCipio dei salve et repete fa,cendo salva la Sltatuizione del temnine, debbano ritene!I'ISi tempestive J.e azioni prr-oposte entro iJ. semestre dalla notdficazione). Ta[e termine non soflire ec;cezione nel caso in cui sia stata JPII'Oip<O\Sita aillo stesso Milnisttro impugnativa iln !l'evocazione per errore 'di :faJtto o di caleolo (ai sensi dell'art. 7 �secOII1do �comma del !I'.d. 22 maggio 1910, n. 316) suhl.a quale il medesimo si sia pronunciato emanando alfu-o decreto che, a preseilndere dalla dizione impiegata (nella s;pecie di � revoca � del precedente decreto) sia sostanzialmente conf~tivo del p.rimo, per ll:a parte che forma oggetto della domanda giudiziaile, giusta il.'ilnterpretazione incensurabile, pel'ch� congruamente motivata e ;giuxidicamente corretta, del �gill1dice dii merito. Ogni qualvolta UJn SIUJCcessiivo provvedimen!to ne confermi uno precedente, nei CIUi confuoiilJti il termine di gravame sia interamente deconso, �1.preclusa oglni possibilit� di ricorso corutro il provvedimeruto ,con:fermarl;ivo. Deve. pertanto, ritenersi tardiva il.'iJlliPugnazione p1roposta iii. 5 settembre 1962, c0!!111IDo iiJ. decreto ministeriale 27 giugno 1960, a nulla rilevando che, per ila parte impugnata, detto proVV!edimeiilJto fosse stato confermaJto da aLtro decreto 7 agosto 1962. L'inteliPreta2'liOII1e deLl'atto amministrativo � potere non con.rtestabiil.e del,giudice ond[nario, che non commette alcuna esorlbitanza ind!ividuando oL1me la intitolazione del provvedimento la sua effettiva portata. � ovvio 'che l!atto con:fwmativo, proprio pereh� tale, � atto formalmente diverso da queLlo ,con:fermato e vi si sostiJtudsce Pll'en!dendone il posrt;o. La enucleaziOille della 1categoria delil'atto ,co:nfel1mativo, neLil.a pii'ospettiva della .giustizia amminisfu-ativa, mira :P!I'Oprio ad e1scLude['e la posibilit� di una autonoma impugnabilit� degli atti che ci si ascrivono. E con:fermaJtivo � .ritenuto l'atto che, emesso dalla stessa autorit�, riprodluce il contenuto dii. quello ipii'ecedente con identica motivazione. � quiln:di esartlto, ma irriilevanlte, ossell'IVare che 1\:itoilo giuridico della pretesa tributaria � iJl nuovo atto, .p~ch� lrliOn � la novit� formale che viene iln 'cons:id!erazione, ma la identit� so\Sitanziale di quaruto � stato conCil'etamente disposto negli stessi tel'mini deLla precedente sltatuizione. E 'che il processo interpretativo possa S!P'ingersi :liino ad eruudeare nell'un~t� fomnale dell'atto una .pame IOOIIl! valore innovaJtivo ed alitra :paTite 'con valore ,con:fe~ivo non ,pu� ll"evocami in dubbio, specie quan 1264 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO do, 'come nella specie, la rustinziOIIle si :ri�connette ad una pnntuale impostazione dd:sgiiUntiva messa in evidenza dia un comretto prrocerumeal!to ermeneutico aderrente al!la effettiva .porrtata deiL decrreto, i rui termini sono stati ampiamente iripootati pi� sqprra. Niel caso in esame, meffetti, come ha a'VU!to cura di sottolineare la Corrte d!el merito, la soila modifica formale fra atto confermante ed atto cOID.fermato � afferente pll"o quota a1l'a pena pecuniaxda dovuta per un addebilto che IIlOlll viene pi� in considerazione dava!tlJti all'autorit� giudiziaria. N� ha senso cOillteSitare ex post ila derfiniJtivit� del primo decreto; � sia peJ.'Ich� la dlefinitivit� e un attributo tipdco del provvedimento in quanto emesso in un:a determinata fase deLl'iter procerumellltaile; sia pwch�, in prindpio, la definttivit� non viene meno iLn rellazione allo straord!inacrio 'strumento delila ~t'evocazione; Slia pe!'lch�, ed il rilievo ha carattere assorbente, in 'C<?llliCl'!eto ri~etto all'i.n:frazione 'sottO/Posta al vaglio dell'aUJtOTiilt� giudiziaria vi era corriJsponde.nza fra le statuizi0111i dei diue deCfreti ICOnSecUJtivi, non avendo avuto l'esito Sfi)erato SJUl pUIIllto. l'ulteriore ricorso. In COlllcii.UISiOIIle, neSSUIIla, dehl.e cemure fomwlate nel mezzo co.glie nel se~o , e la deciJSiione della Corte, sorrretta da analitica e, penmaJSiiva motivazione, resiste alle critiche. 4.-Nemmeno il secondo motivo !PU� essere acco1Jto. Avendo la Corte d'AiP\Pello dlichiaTato improponibile il'azione giUJdiziaria si era evidentemente LSpogliata delil:a potest� Idi giurisdizione suflla domanda iJn ogni sua possibiJle iJmpilicaziOIIle. La richiesta di 'cOIIldono divensamelllte da quei!. che ISemJbra opinare il ricornente, non ha neilla LSpeCie una sua autonolllllia rilspetto alla c0111troversia tributaria pontata all'esame del giudace ordinario, ll"appreserut�l!!lldo un possibile esito della vicendla con margini di 'contll"overrtibiliit� arbtinenti alla valiutazione de:rn.a f0111datezza dell'addebito. Ed invero hl giJudlke n0111 aw:ebbe potwto aocogilierrla se non verificando l'assunlto dell .contribuente che la evasi0111e non ISIUISSiiSteva :rispetto all'acquisto dei materiali da �cCIIStruzione, esaminando cio� almeno sotto questo profilo, nel merdtto il gravame; il cile, invece, lll!Olll poteva fare stante la twdivit� deNa proposiziOIIle. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 settembre '1974, n. 2419 -Pres. LcaTdi -Est. Val01re -P. M. Cu1lruipia (conf.). -Ministero delle Finaruz,e (avv. Stato Cavalli) c. Man�tovani (avv. Di Segni). Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di autostrade Subappalto -Estensione -Limiti. (l. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). L'agevolazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, non comprende quegli atti del tutto eventuali, stipulati da u.n soggetto diverso PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1265 dall'A.N.A.S. o dalla societ� concessionaria che sono i destinatari del beneficio tributario; conseguentemente l'agevolazione deve ritenersi di norma non estensibile ai subappalti, a meno c�he il subappalto non sia stato approvato dall'appaltante agli effetti dell'art. 339 della legge 20' marzo 1865, n. 2248 aH. F (1). (Omissis). -L'Ammirustraziooe ricorrente d~duce la viollazione e faLsa applicazione dell'all1t. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, in relazione ahl'art. 360, n. 3 'c.:p.1c., in quaDJto tale norma non il!Jomina li subarppaliti ma unicamente .gli aiiJ~Paliti e, trattandosi d!i di.s!posizione eocezionale, non � suscettibile di estenzione analogica. Il beneficio � stato concesso dall: legislatore soilo aglii atti strumentalmeil!Jte neeessaTi alla artltuazione della legge e tra eS!Si non possono (['ientrare i contratti di subapJPalito, che peraltro sono vieta,ti, nel caiiilJPo dei lavori pUibbll:ici, daLl'art. 339 della legge 20 marzo 1865, aill. F., onde tutt'al pi� solo in caso di subaPIPa1ti autorizzati potrebbe amm.etterJSi !l'esenzione. Inoltre dal punto di vli.sta sQgJgettivo i beneficiari del:l'esenzione fiscale ISIOIIlJO solo l'A.N.A.S. e le societ� concessionarie e non gi� rma \Serie indeterminabhle dii altrli. soggetti. Infine occorre COi!JJSiderare che il legislatore ha neso favorire la " costruzione delle autostrade, non gi� l'attiviJt�. dii iintermediazione nella relativa esecuzione. La ce!liSura � fonda.ta nei limiti di cui apjptresso. Dispone l'art. 8 della dtata leggJe n. 729 del1961, (�Piano di il!Juove costruzioni stradali ed autostradali �) �che � tUJttli. gli atti e contratti occorrenti per l'attuazione dehla preseil!Jte legge ivi 'cOtmlp(['esi le convenzioni per le conces1sioni, i contratti r:elativi al~e cost:mzioni ed all'ese:vcizio delle (l) La pronunzia � stata ribadita con le sentenze 19� settembre 1974, da n. 2505 a n.. 2512, d~ cui ~>i omette la pubbUcazione. Con sentenza 3 marzo 1972, n. 611 (m questa Rassegna, 19'72, I, 444) l'agevoLazlioOCIJe fu ritenuta aJpipitlJca.biiLe ali subajpipai]Jbi V1ailenJdosli. deiLlo, spesso abusato, pir.iniCiilpdo di co1nne,ssio0C1Je di mezzo al :fiJne. Con aJ1J1lr.a seilltenm 19 novembre 1973, Ii. 3092 (ivi, 1974, I, 681) si dilatava ancor pi� la connessione includendo nella agev01La2Jione iLe fideiusslioiilli bancari�e mascdate a:gJd appaiLtaltoll'i come mezzo di .sostituzione (:liatooil.i1JaJtiw) deillLa cauzione deWl'appallito. In nota a quest'mtima ISeil!Jtel!lZia si rileV1aMa 'che iil I"l�liPiP'OO't<> di ilneire=a .tra il.'atJto tassato e hl fi.Ille aSSUJDJto dallila noo:ma (costruzione dii aurtosJtirlade) non pu� conoepi;nsi i1n �t~lllli di sempilltce utillirt�, ma sop["lattUJtto che iil. beneficio tribut~io, che IIWiDJ � nna ag,evolLazli.nne ma un regime sOIS'bitutivo dd abbonamento, in tanto pu� sussistere in ,quanto l'atto giova al soggetto tenuto a1ll'1abbonamento ('l'A.N.A.S. o lia socilet� COi!JJCessio!l'l.lalria) e non pu� mrui abbrialcciare . g1i 'atti che iilJJte~ressano d terZJi e che non infiLui:scono suil. 001st0 delil'opeiDa. E.satt~ente su questa mea si pongOi!JJO iLe pi� vecenti prOil.IUIIlZie. L'latto � occOil'II"Ieiillte � pe~r ,pattuazdol!lJe 1deiliLa Legge non � qualrmque aJtto aflierenJte, ma sollo queiill.o che, pUII' senza presentaTsi come neoeSISario, sda 1266 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO autostrade ipirevd,s.te d!alla stessa legge; i contratti di a(plpaJ1to e di forlllitma pe'l.' la cosrt::ruzione, man~UJtenzione e gestione delle strade di ct�i sop'l.' a; i conirartti di finanziamento di 'consolidamento, di estinzione e revoca dei finrun.ziameJJJti stessi, com,prese le fid'eiussioni ~estarte dagli Enti P'Uibblici (per iil servizio dei mutui; l'em�I.SISione di obblligazion:i ed i relativi ilnte'l.'es,si, n01noh� !g1li atti di 'ces.siOIThe dei contri!bruti (previsti dagli a!l'ticoli 2, 18 e 19 della ipresetnJte leg1ge, sono esenti dia tasse, impo.Site e t'l'ibuti i[Jil"esenti e futu'l'i, spett:mti sia al!l'Era:rio dello Starto sia agli Enti locali�. '� be:n vero che, dtenendo 'che al suba(plp�alto S(pe1Jti lo stesso benefido t'l'ibutall"io dell'rup!Palto, la Corte di mell"ito si � colrllformata alil.'ulllica ;precedente pr01nuncia suillla questione della SuP'!.'ema Come (Cass. 3 marzo 1972, tn. 611), ma questo Collegio, rimediltarta ed apjprofotnd'irta la questione, � di'avviso �che lo iSipirito e Le fim:aili!t� della no;rrrna di agevolazi01ne, nonch� i [JlrilrliCi!Pi getnera1i m materia di ISIU!bappalto di opere pubbliche, non COirliSentano ,(li affermare che indiscrimtn:atamerute tutti i contratti di subappaLto ;rientrino neLla categoria dei negozi beneficiari delJI:'a11t. 8 in esame. Se � vero 1che la elencazione deg1i atti e 'contratti menzionati in dietta norma � fatta non a titO!lo rtassartivo, ma esellljpll.ifi:cativo, e che il s'Uibll(Ppa1to -:figu!l.'a sostanzialmente non dissimile dlall'apiPafLto -�) sog1getto, per la leg1ge di registro, allo stesso ttrattameruto tributario di quest'ultimo contratto, ci� non impll.tca che al primo sda RJUJtomaticamente � estensibiile quaJ.siasi norma ftscale di favore dettata per determinarti contratti di appalto. A prescindere dal carattere di ec,cezio:naUt� delle norme di agevo run un l'aJPPorto di s1Jrulmentattit� efficiente; ma soprnrotutto i'ag;evoiLaz.ione ha u:n lhlmi<te soggelttiJVO 1s� che tnOIIl poSSOI!JJO ritenel'ISI� LnciLusi 1n essa g1lii artti riferibili ad un soggetto � che persegue finalit� sue proprie, ultronee e ilrlri:levanti ai :f�irlJ� dellilia P.A. �; poich� Lo scopo ldelll1a nocma si esaurisc'e eon il contratto di appalto, non pu� avere rilevanza l'eventuale subappalto �che � un � quid pilurds � 'estraneo ail ooe pubbLico. Poteva esseil'e sufficieme queiSI1Ja pa!l.'te dei!Wa motlLVIaZiOI!JJe per escliudere in ogni caso l'estensiolll!e deliLa agevooaZJiOI!JJe al subappaiLto. Pe'l.' ricercare una rlconferma della inesistenza del rapporto di connessione, La s.e. ha irti.llevato che neg1lii appaiti IPUbbildci li subappail.ti sono Vlietati dalil',a:rt. 3<3'9 de\lilJa Leg,g,e fonJdarrnentaLe sui LL.PP. s� che rr110n pu� ipotiz21!Wsi 1a estelll!si�one deliLa ,agevoo~Oirlle ald u:n arlito co~ntra legem; ma ci� fa,cendo si � dovuto amme1J1lere .che l'agevoLaZiiO!Il� deve rd.te~n~e~rsd estensibiJ1e ai subappailti cOirliSelll!1iti (approvati) daiLl'lll!P!P'altame. Su 'questo� pUIIllto iLa �moti:vaziolll!e deill11a sentenza � melllJO ooer.ente. L'approvazione dell subappaJlto, che pu� �essooe gli.lliS1Ji.,ficaJta da vag&om di va:rdla �tllai1lutra e se!IIljplt'e su un p~ano ben divemo di conSitdooazliOIIrlli, non Cll'ea ii! 11aJPporto di mere=a che sol!iitarrnente manca. Qua~n~do lla mollitepl:idt� e compi!Jessilt� deiLiLe opere rLcmede, nell'interesse dell'Amministrazione, e per La mglior il"liuscd:ta deljJ.'. opern, i� vicorso ad ifmplt"ese sp,eoiJaillizzate, a oi� si provvede or.igLnall"ILa PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1267 !azione tributaria, �, i:nfatti, ben possibile che il subarpipalto resti escluso dalla ratio gitlJS1tificaJtrice dell'eccezionale regime in vista di sue specifiche particolarit�. Lo scopo md[scusso della legge in esame � queill.o dii favorire il.a costruzione delle autostrade, �Tiducendone i costi, ma tale SCO(pO viene, di nomna, �conseguito mediante l'agevolazione di nno solo di vaxi rapporti attrave11so 'cui pu� attuavsi la 1co.struzione, e >Cio� del contratto di a!PIPailto che esaurosce (Lo Sltl1umelllto negoziale atto ad assicurare il compimento deLl'opera prevista e il raggiungime:ruto del pU!bbilico interesse. L'eventuale 'subappailito sarebbe, quindi, un quid pLuris non indispoosab1le per raggiungere il fine (pUbbUco. Inoltre l'esenzione-di carattere indiubbiamente o.ggettivo, avendo riguardo agli � atti e contratti � -mcontrerebbe aJ:liche �nn impl:idto limite soggettivo, giaocih�, facendo ila legge riferimento agli atti e contratti posti in essere dall'A.N.A.S. e dailil.e societ� COIIlicessionarie per la costl1UZione delle autostrade, solo in queste. societ� o enti dovrebbero individuarsi i destinatari del beneficio; talch�, in via di massima, non potrebbero ritenersi mciLusi neLl'agevolazione gli atti posrti in essere da UJ:li soggetto (l'appaltatore) che persegue finalit� .sue prO(prie, ultronee e it"lrilevanti il"1spetto al. fini deLla P .A. , N�,. peralltro, aLcun SIUfl�ragio alla tesi della SIUISsunzione del subappalto neLl'appalto pu� 1tra11si daLle decisiioni di questa Suprema Corlte del 23 marzo 1965, n. 478 e 6 ottobre 1959, n. 2690 che, con specifico riferimenlto aiHa norma dell'art. 14 della le,gge 2 iluglio 1949, n. 408, sull'iiJJJcreme:ruto delle costiDuzioni edilizie, hanno affe~rmato ['estensione mente con ap!plai11Ji ,sep�arati o scorporati; ma ne�JJ:',amb\Lto dii nn UTIJko 1appail.to, � .iJntell'esse solio delil.'imp11esa appa.Jitartr�oe serv:Wsi de'lJJJa coillliaborazdon,e di a11IDe iffiprese. L'eventuail.e consenso ,aiJ. subapp,aiJ.to dato dailil'a.rpp,aJJtante non diip.ende qumdJi dail!1a oppo!rtUIJJi:t� rdii :llar esegUJiil)e un <dete~rmiiJ:llato lavoco <ad nna �imrp!vesa (.soeil<ta .dail.l'aprpalitatooe) quaJ.ifrLCiaJtla., ma <da 'altre cons!�Jdel!'az.ioocui; se mali valle iJl[prrd,n,cip[o oon1IDario e ,cio� che iii. oonseDJiso pu� esse~r daJ1Jo sollo rpe!r queil.le opel"le pd.� semg;rldJcd rpe~r i!Je quailJi DJion si richiieldono quei� ll)eqruiiSirtJi. soggetti.v.i di didoneit� tecmoa; �ed infutti il.'art. 339 consente iJ.',eseCIUZione !Pe!r ,cot1J1m[ (subappaliti) dei sempil.iioi rm<J<V.imenti dii >bell"II'a. Iii. dliJvieto deil, J.Iart. 339 � poli fundiart:.o su ailtr.e Tlag'iom di tutt'ailrtlro oaraltte~re; teiJ:llde cio� ad evitare, al pari del divieto di cessione di credito sancito daH.a stessa DJIOII"'ffia e 'del dliwerto dii seques1IDi 'e dd p.ignoramen1li contenuto ne1l'a!rt. 351, ehe �Le somme spese <daJJl'ammia::IJiJs1IDazione pubblica pe!r una dete!r!Il\inalta op~eJ: 1a non ,siano ilmpiJegate <Pe!r ilo 'scopo 'P!r�eiV:�sto e che iJ.',app,aiJ.tatO!I'e a causa di obbliighi asSU11.11li ~con 1Jerzi, non 'esegua d !Lavoc.i. con ~desidel!'ata !I1egoiliardrt;�.. lin ogmd. modo '�il. subappa.Jito, 'anche 'se .appll'OV1!llto daiJ.l',appail.tante, il1eslta pUJr 1semp!1e un ~atto successivamente 'e :liacoiL1la!�liJVIamelllite volluto dai!. so[o <aJppaii.Jtatore .e nel,suo �lntooesse, e quindi 'soggettiVIameiJ:llte non r.iJconducibliJLe l(l(Ll',agevolaziJone. Sa!r,ebbe quindii pi� 'coell)eiJ:llte 'escludere &n ognli caso il'a.g:evolazione per liJl,subappail.to, 'anche peli" queillo .approVIa,to o pe~r U quaile non .� ct1iJchiJesta 1\approvazdone. lll&.II~Cfllrll�fllllllllltllllllllllllllltilllil!lllllllriMIIlllllllllll 1268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ai �contratti di suba:IJ!Palto del beneficio fi~cale prevjjsto !Peli" .gli aiP(palti. Irnvero la !l"atio di questo testo normativo � quelila di ID<C!l"ementare l'edilizia ecooromi<ca privata (case di abitazione non di lusso), ll'idlucendo i costi, e il'agevolazione fiscale � concessa sernza alcun ii'i!lierimernto a ;requisiti di inerenza e di occorrenza; ta1ch� J.'analogia tra i dlue contTa,tti in questione � swflficiente a far ri<comprendere l'lllno e l'alitro sotto urn'u.ndca inrtitolazione di appaLto. Ma, nellll.a marteria delle opere piUbblicihe, tale analogia, per q'Ualnrto si diir� appresso, non � pi� sufficiente. Occor;re, quindi, esaminare 1se il conrtr&trto di subappalto possa rirtenensi � occorTenrte � per l'attuazione della leglge. BUI!" esciliudendlo cihe rtale rtermine im(pilid� il:'esigenza di nn rappodo di strwmentalirt� necesS'alria ed inderogabile (in quanto aLcuni dlei negozi indicati dallo stesso J.egislatore in via esemplificativa sonJO si SJtriumentali, ma :non indispensabili e solitanto evenrtuali), non aprpare <giUIStificato� ri<tenere �che il termine in questione 1stia &d indicare urn qualisiasj_ rarppol'lto di afferenza dlell'aroto al Piano di costruzione: che Sia sutlficiente,. cio�, che l'a1tto abbia un qual!che ridilesoo allllche indiretto nelila realizzazione delle finalit� perseguite dalla ilegge. � in:neg1abile cihe, attesa la molterpilicit� e complessit� �dlelle O!Pere di �dliverso tenore e stTutltura tecni�ca clle la �costrluzione di IU:Ila awtostrad'a. richiede, una impresa ap(pa1tatrice, anche di notevoli dimensioni (ma, di ordinario, specializzata in ilavori stradali), poosa non essere in. grado� di a:llfrontare dete.mninate opere, p'er cui si rende necessario ifar ri<corno alil:'aJUsilio di aLtre imprese avernti l'aMJrezzatU!l"a idonea all'effettuazione delle opere medesime. In tali casi il1conltratrto di suba.ppailto si pone come atto strumentalmente necessario al,complletamento dlell'orpera. Ma, neil caiffiiPO dei lavori !PUibblici (e J.a senrtenza impugnata non ha esaminato la questione sotto questo particola!l"e aspetto) detrto contratto -pi� che guardato con disfavore -� espres:samoote vietato daWart. 339 de:Ila leg1ge 20 marzo 1865, n. 2448 AIJ.. F, salvo es!Plicita approvazione deilla autorit� competente. La ratio di tale norma � fachlmenrte mtuibile. Invero la vailwtazione dell'idoneit� rtoonica dell'impresa, in velazione all'oggetto specirfko del contratto di appalto e, qumdi, all'imrportan.za, ailila mole, aUe caratteristi! Cihe, ed allia natura dei lavori da eseguire, � p:regiudiziale ahl!'affidamenrto d~ll'ap.palto medesimo. Onde, col divielto del subappalto, si vuole evitare che l'esecuzione deill'orpera venga effettuata da chi non fornisce adeguata garanzia e sdlugge comunque ad! una d.ireltta v;erifica di idoneit�. Orbene, pur dconoscend!o cihe c�stituisce ormai 'llii1 principio di costante applicazione giurisprudenziale 'queLlo IPeir cui � le norme cihe concedono agevolaziorni fiscaLi debbono essere intel'lPret&te m modo che nel loro ambilto di arpjplicazione rieJnrtrino twtti i casi ai quali esse possonoricollegam secondo l'esrp~reSISione letterale e la ratio ilegts �, non app�are PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1269 concepibile che diJ: ilegi&artore abbia voruto concedere ile agevolazioni di cui al citato al'lt. 8 in via generale al sulbappaltatore, qruaiil:do costui a!bibia agito OOIJ:)J1Jra legem. Deve quindi, escludersi che ru:n contratto di subappalto non autorizzato possa essere considerato giuridicamente �occorrente �. Solo relativamerute ai 'contratti debi.Jtamente a;prprovati -a seguirto CU valutazione, da parte dell'amministrazione appaLtante, delle esigenze tecniche e dehl.'idoneirt� del sruibappalitatore ~ pu� ravvilsail'Si quel carattere fillla1lis1ti:co che la Corte torinese ha riscont1rato, mvece in trutti i c<mtratti di sUJbappalto, 1ndi:pendenJtemente d!ail.la approvazione. E poich� riguardo alla SUSISistenza o meno della a(W>rovazic:me nessuna indagine � starta effetrt:luata dad. giudice dii merito, menJtre il.'im:presa resistente sostiene che, nella specie, il sub8IPIPSlitO era stato autorizzato e dedluce altresi che i lavoll'i. srubappalitati concernevano semplicemente �movimeruti di ter:ra � (~consentiti in base al1citarto al'lt. 339), il !I'IiJcOil'ISo va accoLto per quanto di ragione e Ila sentenza irr:upru:gJnata c3JSSiata, coll :rinvio della causa :per :nuovo esame ad aLtro giud~ce, cui atPIPare QpjpOil'tuno demandare �!i provvedere anche sulle spese di questa fase. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 settembre 1974, :n. 24~0 -Pres . . !caridi-Est. Novelli-P. M. Mall'tinelli (conf.)-Ministero Jdielle Finanze (avv. Stato Gallean.i) c. Soc. StOil'ella. Imposta di ricchezza mobile -A~evolazioni per l'industrializzazione del Mezzo~iorno -Stabilimenti industriali -Cliniche -Si estende. (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3). L'a!1evolazione dell'art. 3 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 159.8 sugli .stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nell'Italia meridionale si estende alle cliniche che, sia come orga7!1�Smi ricett�vi (assimilabiLi agli alberghi), sia come eomplessi di attrezzature medico-chirurgiche, debbano considerarsi stabilimenti industriali (1). (Omissis) -Con di1: priino motivo IJ.'amminisltrazio:ne delle f�il1al!lze .dennncia la viol]azione e fal,sa applicazione degli articdli 3 d.il. C'.!P.S. 14 dicemb11e 1947, n. 1598; 2195 c.,c.; al'lt. 14 dilsposizi<>IIld preliminari al �codice dvliil.e (per aver afferm.ato, ai fini dell'ao;>plicabilit� della esenzione decennale delle imposte dirette prevista da detto decreto !Per gili impianlti (l) Si conferma l'orientamento aperto con la .sentenza 7 febbraio 1974, n. 326, in questa Rassegna 1974, I, 966. 1270 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO indusflria(li insrt;aJllati nell'I.talia meridionale, che l'attivit� di rma clirui.ca attrezzata per ospitare ammalarti e n�rl soltanto per currurli, operi nel campo economico come produzione di servizi ai se:nJSi dell'art. 2195 codi. dv., mentre m ;realit� essa � essenzialmente attivit� di assistenza sanitaria a ilivello professionale intellettuale e la rkettivit� non �i che un mezLZo oo-dilniato al fine del compimento di quell'attivit� esSienziale. La doglianza � infondata. Questa Corte ha gi� avuto mod'o di esaminare �l'ambito di arn>J.icazione del decreto n. 1598 del 1947 ed ha gi� [pi� volte espressto i1 giudizio che J:'art. l, nel comi>J:endere tutti gli stabilimenti tndustdaili, nQQl pu� non includere quellli diretti alla produzione dii servizi quali �gli alberghi (Cass. 25 maggio 1967, n. 1134), le seggiovie (Cass. 27 ottoib!re 1966, n. 2645). O:rlbene aJ.la srtregua di tale ,giuirisprudenza, il Collegio ritiene, come gi� le CommiJSisioni Tcirbu.tarie e i �giudici di merito, che ile clliniche pos'" sono assimilM""Si agli esereizi albel'lghieri. Ed invero, non, [pU� esservi dubbio che la cliniea -nella .sua a�ccezione ordinaria e il caso di Stpec:ie conforta taJ.e definizi�one rbrattandosli di un eserdzio di n,otevole importanza per IPOsti-iletto e atttrezzature costituisce uno stabiiliimento diretto a permette;re l'attivit� di ricovero e ouxa degli ammalati. 'I'rattasi dii un servizio essenziale che, in un ;regime ad economia m~srta, :pubblica e [p:rirvata, e finch� l'assistenza non verr� diversamente articolata, costit!Wsce insieme agili ospedaili, elemento essenziale della struttura economi�ca del rpaes:e e quindi non vi sono motivi pel'lch� la norma di agevolazione c:he ha riguardo al!le regioni meno dotate di stabilimenti industrialli, debba aver mteso escludere tali aziende. N� !PU� essere motivo di dubbio il'~ess!ione �stabilimenti indlt� striali � IPOSito cihe �l'art. 2195 cod. civ. chiaramente definisce wndlust'l'iale anche l'attivit� diretta alla produzione di servizi, mentre con il termine � stabilimento � si fa idferimeruto al luogo e a:il.le attrezzarture dove dette aJttivdt� sono svolte. L'indicato cararttere di produttivit� di un servizio af:fierisce aiJ:e cliniche quale strumento di :ricettivit� dei malati e giUiSitame~I:Lte illi giudii�ce di me;rito ha distmto i semplici ambulatori dove il'arttrezzatura � al s1ervizio del professionis,ta soprattutto per accertamenti dliagnosrti!Ci salvo piccole .cure, dalle diniche dove si attrua iJnnanzitutto attivit� assis.tenziale di aJ.J.oglgio degil.i ammalati -attivit� che assume una Sllla autonomia economioca rispetto alle [(n"estazioni e ai comp�ensi dOIVU!ti ai medici -essa srtessa !Pl'Oduttrice di servizi non di natura intelllettual1e compresi nell'arrno;>ia �categoria delle attivit� indUJStriali di ooi alla citata norma 2195 cod. civ. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1271 La clwca quindi rientra quanJto meno i.:n. !ragione della sua alttrezzatul'a alberghiera tra gli stabilimenti industriooi; ma il. COillegio ritiene che anche vista con ~riferli.mento al complesso dellile sue attrezzature mediche-chimrgkhe, 'COi!liP'iderate nel loro insieme e non con :riferimento all'utilizzazione esclusiva da parle di !UI1 :individuato me<Uco, e qruindi quaLe :Parte I�.llltegn-ante di un'azienda economicamente gestita in modo autonomo e globale, conferma la natura ilrudJUISitriale de1l'azienda produttrice del servizio a favore degJli stessi medici e degli ammalarti. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 settembre 1974, n. 2451 -P1�es.. Rossi-Est. Miele-P. M. Pedace (�conf.) -Fwrero ed altri (avv. Bellinzoni) c. Mimstero delle Finanze (avv. Stato Salrtini). Imposte e tasse in ~enere -Imposte indirette -Concordato -Modificazione per sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi -Ammissibilit�. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 35). In base alla norma generale del'art. 35 del t.u. suLle imposte dirette,. applicabile anche alle imposte indirette, il concordato pu� essere modificato quando l'Ufficio venga a conoscenza di elementi nuovi, e quindi nel caso che terrewi. agricoli assoggettati a vaLutazione automatica siano stati trasferiti, come aree edibicabiH (1). (Omissis). -Va ora esaminato il primo motivo dlel ~ricorso di Elooa Ousani e l'identico motivo (n. 5) del ricorso di Matd!lde Fel'liero e degli altlri �cOill.Sorti di lite, con il quale ISi affe!l'ma che la Corte di me~rito (l) Decisione di notevoLe inte!l'esse. L'iiillteg~razd<me e mod.i.:li�!CJazd!()l[]je dei ooncooda<to pil'evi:sta neli'1arl, 35 dell t.u. deiLle dmiposte d1:rette non pu� non esse~re 1ammessa d:n. tentni.ni ~ene!l'a!Li pea.-iLe dmposte mddirette, anche se ooquanto I�.imprrobabiJLe ip'U� essea.-e la iSO!pXQVVenuta .oonoroenza di fuJtJti nuovi rispetto ,a beni det�ii'llll�!IlJarbi as~etbati a stima (1ed a questi soiLtanto, come si vedrr�, � lli:fiea.-11b1�i1e I�il O()l[]jCoodato) e a!tliche se VlaJl'lile dd.fftcoU� sd. preoont81! 1o nel r.ife:rllirre ,ailil;e im[Joste indliil'ette !i t�1I"'lrl:nd stabdlliti neilll'<a~rt. 35 deil t.u. n. 645. Le precedenti pronuncie citate 3 luglio 1968, n. 2220 (Riv. Leg. fisc., 1968, 242) e 6 otrtobll)e 1972, n. 2864 (d:n. questa Rassegna, 1973, I, 220) sono mvero poco pe!t'ltine:nti i:n quanto :flanno ri:l�etrimento ailla modificazione die1l',aocertamento e ldieJ. concorld!arto piuttosto �come iliimite ai rpoterri de[l'AmmimdJstrazione pea.-'esc'1udeir�e ailtve possibdillit� dd. 1mrpugnazione. In sostanza � questa la pil"ima decisione con la quale in modo esplicitosi ,af:li!'l()l[]jta hl probi1ema. Lndubbiamente 1esatta � il'Wifea.-mazione che il'e1si 1272 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ha erroneameillte riltell!Uto che il concordato in questione fosse noo. definiti. vo e come tale suscettibile di modificazione !Per pretesi nuovi elementi di cui l'Amministrazione finanziaria sarebbe velliUita a conQlSICenza. Seccmdo rle dcoxre!lllti la modificabillilt� dell �ccmcorrdato IP�er sopravvenuta conoscenza di IDIUovi elementi, stabililta daJil'all'lt. 35 del t.u. imposte dirette (ll".d. 29 gennaio 1958, n. 645) � norma speciale valevole solo peli" gli accertamenti relartivi alle im{poste di11ette e come tale non estensibile agli accertamenti in materia di imposte indirebte, per le quali il.'accertamen. rto delll'imponibile � :regO!lato da norme apposite (e cio� gl[ artt. 15 r:d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; 44 r.d!. 30 dice:rn!bre 1923, n. 3270). La �censura non � fondata. Oome ha gi� ritenuto questa Corrte su\ Pil"ema (OaJSIS. 3 luglio 19�6�8, n. 22.2.0, 6 ottobre 1972r, n. 2r8�64) H pll"inlcipio irnrtrodotrto dall'art. 35 del t.ru. citato, pur esse11Jdlo dettato ~essame!lllte per le imposte dirette, vale ancihe per i conco11d'ati in materia di iilll!Poste indirette, in qruanto detta norma � suscettibile di i:ntel'{Pretazione estensiva, in rCOOOderazione sia della Tatio della nortma sia della un~cit� dei principi �generali neli campo delle leggi rtributade. law&o Ila finalit� delila lnOl'!!Ila in questione esprimenrt;e l'es~genza della corrispondenza de1l'accel'ltamento dell'imposta alle reali rcondizioni �contributive IPeT reddito del ciltrtadino, non (piU� ritene:t'ISi. limitata al solo Ca'llliJ.lO deiLle imposte dil1ette valendo detta esigenza d!i p&equazi�one ~tributaria anche per le imposte indirette, con adattamento del pll"incipio alla dlirvertsit� delle norme ll"egolanti l'accell"tamento deil.la base imponibile. Si aggiunga che, stabilita la modificabilit� del concovdarto relartivo a[[e imposte dirette, detto prrdnc�IJ.l�o rc:l!eve vaLere anche per quello relativo aJ.le imposte indli.rette avend!o il concordato nel campo dellJ diritto til'�brutado identica natUil" a, do� quella di aJtto rm:hlarterale dell'amministrazione �tributaria, con il quaJlie, rCOn l'adesione del contribuente, si provvede alla determinazione della rbase dmpornribile. Se cosi non fosse, si verificherebbe t1IIlra ingiu genza dehlia �cOil'!l:"li.spOilllderruJa deilil'accertamento aiJ.il.e ll"eail.i condizriorni�. conrbriburt. dve del cittadino ViaLe eguailmenroe per IJ.e :imp:QIS~e indirette COIIDe pelt' lie dil'ette; rdell prall"i dnecce;pj!bdilie � rlra OOillsiderraz:ione che, in reilazione argJti elementi che rl'rall"t. 15 del r.d. 7 ragosrto 1936, n. 1639, a~ssume OO'llle determiJnarnrti deil.ila base impornribjjle, :Le rccmdi:moni drerl merrcrato ail. momento del 1ll'lasl�eriJmento sono S�!l:l1IPil1� COillrOScibliili dailil'.Amrm.Lniistlr'aziOille mentre IlJOI!l seanrp11e lo sono ilie quallii.t� e oaLMtterirstirc:he ilrubr:ilnrseche d~ bene. Noo:t � :l�aroile rstahlfue i rl:imdti rima ci� �Che rpoteVJa esserre cOIIlJOiSIC�ruto dalll'Uf:fdrcio che ha eseguito una stima analitica, e ci� che � reale sopravvenuta conoscenza dd un �eLemento rnon conoscibille; ma irl pdrrJJcipio � corrnnnque e�satto. Resta ra vedei~e, come si � a~ccernrnJarto, quallri sirano i terrndni entro i quaWi possa tpl'OOederrsri. aiiJlJa modi:llicazdooe delll'oocertamernto, e se, in conseguenza, l'af:fiermariJa modifricabrirliit� deihl'a~ooertamento sira ISlUSCettiJbi.lle di pratica utilit� (hl che rsarebbe dubbio se irl. termme vern:isse mdrivirduato dn que!llo rarrmUJallre dell:l'arrrt. 21 dell dA. 7 ragosrto 1936, n. 1639�, anche pereh� � PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1273 stifica:ta discriminazione :nell'ambito dello stesso istituto giuridico, il che non � logicamente ammilssibile.� N� pu� di11si, secondo q;uanto sostengono li ricorrrenti, che aMa estensione del principio di modificabitit� osterebbe ~a dive11sa base imponibile costituita per ~e imposte dkette dal reddito, aUJcune delLe componenti del quale IPOtrebbe.m sfuggire ~n un primo momento ed essere accertate oolo successivamente, mentre nel rcaso delle imposte ind~ette � �costituito, invece, da un bene economicwnente valutabile e determinato, onde una volta individuato, esso non sarebbe suscettibile .di mutamento per la SOJ)Iravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Cosi ragionando si dimenti�ca :che la 1base imponibhle dellle imposte indirette � rcosti1mita dal valore venale in comune comrne11cio al! giorno del trasferimento del bene oggetto del trasferimento, che � il ;presruiPIPOsto dell'imposta indiJretta (all't. 15 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639). Occorre, cio�, fare riferimento a crneri di valutazione economici, e questi s01l10 costituiti da un lato dalile coodizioni del mevcato al momento del trasferimento in relazione al bene trasferito, da:lll'altro daNe caratteristiche intrinseche di esso che, sw piano economico, assumono Sjpeciifica rhlevanza, incidlendo dbbiettivamente sulla valutazion:e del bene stesso. Ora mentre le condizioni di meil'cato al momento del trasferimento sono e, possono, es1sere rconosiC'iute senz'altro dall'ammintstrnzione finanziaria lo stesso non pu� <tinsi per quelle qualit� o caratteristiche d/ella cosa che, se, rconosciute, av:rebbero importato una diversa quaMficazione del bene oggetto deQ trasferimento e rma dive11sa conseguente valutazione economica di esso SIW mercato. Si fa-ccia l'esempio di un immobile valiultato dalla amministrazione :fi!nanziaria, senza tener conto, perch� ignorata, per altra Viia riconosciuto ~Filnianza dii poltetre di rinnovare il.'oocertamerruto prima dell decorso rdel termine 81l11Ilrurue (V. Relazione Avv. Stato, 1966, 70, II, 458). B~so~a petr� consider�lll'e che per 1e imposte indi!rette e paxti,oo~lllt'melll te le imposte di successione, l'accertamento e il concordato non coprono tutta :La base impombillie ma solrtlafllJto quei beni suscettibili dd stima SOOOilJdo H Viallotre Vlenrue; rdd rCOttuseguenza ogni questione aJtrbilniente ailliJa ipl1eiSCil.lutsiOill.e costituita dal .oonooXICliato Via �esamilllata sodo m11:1elazione ai beni che dii esso sono stati og.~tto (v. (OOte a OaSIS. 6 olttoibtre 1972, n. 2864 cit.). Nel!: ooso di specie. i!Ja Viallrutazi!one automatLca di teNelllli agrrd,ool:i non era stata ogg;etto di rooncordato ma dd se:IIllpi]Jice ~azdOIIl!e deiLJ.a lbabeilila precostituim. I:l problema che si poneva era allora se e in quali limiti temporali l'Ufficio poteva modlifio;we ~ detei1tlli�illlaZione de1Jla base impolrlibiil.e ritefllJendJo non soggetti ra Vlallutazd.one arutomaJti>ca queglli stessd beni e sottoponendolii per la pritma volta 1aid aooer<tamento di congll"Uit�. Ci� il'Uf:fdcio pu� sirOU!I'amente :Dare, ind~pelllldenteiDell'llte d~sopmvvenruta conoscenza dlt elementi nuorvli. e :sen2la aLcuna pll'eclusione dd �concordato, entr-o iii. t�1J:"'Ini,ne raJniliUale, ma � assaJi dubbio che possa :liaJrllo suooessilvlamenrte. 17 1274 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dii rma servit� attiva (quale ad es. a1tius, non tollendi) e di particolari caratteristiche del suolo che mc1dano obbiettivamente ~ulla consisrt:enza economka di es1so. In questi casi [a revisione d:el'l!a valutazione effettuata con concordato awebbe J.uogo non per edifetto di un diverso apprezzamento di elementi obbiettivi ~i� noti e gi� valutati e delle condizioni di me11cato (ad es. assumendosi che iJ. /Prezzo di mercato di queil bene fosse superiore), ma in conseguenlla di una quailit�, di una caratteristica del bene, ignorata al momento del concordato edi accertata solo successivamente. Imi questa prospettiva, la /POSsibilit� edificatoria del suolo (in relazione a una pa!I'tilcolMe sua situazione alJ.e qualit� fiskhe del suOilo al!la esistenza di norma di {Piano regoilatore), accl'lescendo le po:ssibildt� di muttamen>to economico di esso, costituiiSce una specifica caratteristica del bene, la qJUale ~ssume, nel comune commereio, una particolare considerazione. Deriva da ci� che l'ao:nmiJnd,srt;razione finan2.iaria, se ha ignorata tale caratteriSitiJCa qualificando il suolo come agricolo, confOO"lllemente ana qualificazione cata,stale, e su tale ,presupposto � adidivenuta a coocordato, ben pu� in IUIU secondo tempo, avuta conoscenza d'eNa reale natura e ,cOlllsiJstenlla del bene, farla vallere ai fini della modificazione della base !imponibile. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 se>ttemboce 1974, n. 2482 -Pres. Rossi -Est. Saya -P. M. Sei!io (conf.) -Fallilrnento Di So!ribello (avv. Andolina) c. Esaitltoria di Ca,tania (avv. Cascio) e Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto). Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Indennit� di mora Natura -Fallimento del contribuente -Irrilevanza. (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 194; d.p. 15 maggio 1963, n. 858, art. 56; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55). L'indennit� di mora, che non ha carattere sanzionatario ma costituisce indennizzo, predeterminato dalla legge, per il ritardato pagamento, si distingue dagli interessi moratori sui tributi per la diver~it�, oltr~ che deLle percentuali, deLL'incidenza del rita'l"do nel pagamento. Con,.. ~eguentemente aU'inden.nit� di mora, che segue lo stesso regime della. imposta, non � applicabile l'art. 55' della legge fallimentare ed essa � sempre dovuta per il sol fatto .del mancato pagamento nel termine. (1). (l) E.sattamente condiO!Mle � il.'131ltra sentenza in patrd. data n. 2481. Decisione da conddv1dea:e pi.renlamente. PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1275 (Omissis). -Con il ~imo motivo, parte del secoodo e con il terzo, che vanno �co:ngi!untamerute esaminati pereh� COI!lJcementi in sosiamz:a un''UI!lJica �censura, il r1cowente curatoo:-e del fa.Uimeruto, denunziando la violazione degli artioco[i 183 bis e 194 t:u. 29 gen~~JJaio 1958, n. 645; 56 t.u. 15 maggio 1963, n. 858, 1282 codi. civ. 42, 44 e 55 iJ:egge falliilliOO/tare in relaziOI!lJe aU'art'. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostiene che erroneamerute la Corte di merito ha ritenuto 'che � dovuta ll.'indennit� dd mora sui tributi ammeSISii al passivo dell. fallimento perch� detti tlribwti risuLtano iS~CXitti in ruoli SJUCcessivamerute alla dichiarazione dd fallimento. La �censura non pru� trovare accogllmeruto, sebbene stia inesatta la premessa posta dalla Come di merito a base ~l suo ragionamenlto. Non �, invero, possibile aderire al riteruurt;o carattere saniZionatorio della indeni.rt� di mora, ail. quale, perailtro, l'I�lniPugnata sentenza � perve: nuta SJUlla base, di u:na mera affermazione, iSienza una !PQ'ectisa !POSizione del problema, che pur � stato dibattuto da moliti anrni in dottrirna ed � stato esaminato, a fini diversi, tn varie decisdorni dei giudici di merito e d!i questa Corte Suprema. La funzione dell'tndennit� di mora non � quella di urna san.zione, essendo Ila medesima diretta a �rtsareire il dan:no cagiona.to dal :nttardo nel pagamento del tributo con [a sola pecruliarit�, comurne perailrtro ad aLtre forme di il.iquidazione forfettaria, che il danno � fissato dlalla legge a fP'l'�olri (nella miSJUra di tcenteslimi 1diue per ogni liira tdlel debito, se ilpaga; mento � effettuato oLtre il detto rtermine) e qutndli non oCICorre una appo;, ta liqruidiazione. Tale furnziOI!lJe trova con.ferma nell fatto che il.'il!lJdennLt� ~ora spetta all'esattore su[le entrate per le quali � rtenuto allt'olbblLg,o non ri:scosso �come riscosso e all'ente dmposdtore per le allt!r'e entrate \~7 t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, modif. con d.l. 6 novemb!re 1930, ';art. 56 t.u. 15 maggio 1963, flll. 858, e art. 3 ottavo comma d.P.R. 'rbre 1973, n. 603), non potendo avere detta disciplirna una giu'\ e diver�sa dalla it'hl.eva.ta natuil'a il'isareitoria .delll'indenni.rt� di \uanto essa � devoluta al sogrgetto che 1S1Ubdisrce il nocumento 0 al ritardato pagamento del tribiUJto (esattore ovvero ente ~entme, 1se si til'attasse di saneione, dowebbe spettare neees~ ~i caso alla pubb!lica amminis.tit'azione. 'l.giungere cihe per a.deguait'e la terminologia alll'essenza .,...:tisrtituto, iii J.egislatoo:-e ha abbandornalto a:e vecchie espil'est ...lliLta di mora� (art. 27 l. 20 aprile-1871, n. 192 e rt.u. 29 g'iu .-1902, n. 281) o sempil.icemente �mul�ta � (art. 27 t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401 secondo il .testo originario) e ha denominato oCl!l'rettamente l'isrtiturto �indennit� di mora � (art. 4 r.d.l. 6 novembre 1930, n. 1465 che ha modificato il t.u. 1401 del 1922) usando poi costantemente tale deno: rn.i.nazdone nellla legislazione successiva; ed in pil'oposi<to vanno pa.rticd. larmentte .ricoo:-date le due J.eggi organiche, rappr'eSentarte dal t.u. 29 gen 1276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO naio 1958, n. 645 e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ove, non solo essa � chiamata� indennit� di mora� (rUU>ettivamente al'lt. 194 e 30) ma anche nella cohl.ocazi01ne � nettamente distinta dalle � sanzioni � previ<Srte, rtspettivamente nel tiltolo XI (arrt;. 243 e s.e~g.) e nel Uto1o te;rzo (art. 92 e se,gg.) . .A.wunto argomentando sostanzia,1mente in tali sensi la miglior parte della dottTina esclude che l'indelllntt� di mora abbia ~caTattelfe sanzionatorio. Analogo � ll'orientamelllto dehl.a giurisprudenza di questa Corte la quale ha deciso rtpetutamente che hl. privilegio a'ccordato ai crediti degli enti puibblici per le imposte dirette si estende anche all'indennit� di mora che costituisce un accessorio naturale del tributo come indennizzo dlel ma:ncato pagamento in tel"Jll1ni avente lo stesso carattere pubblicistico della imposta, (cfr. ser11t. 13 del 1963, 2788 dell. 1958 e 3782 del 1956) : il ,che iha per indispensabile presuposto che IL'indennit� di mora non oostiltudJSca una sa~ione ,giacch� in caiSO contrario non sarebbe con .figurabile un'obbligazione, avente per oggetto il trilbulto e come a~ocessorio l'indelllll�t� d'i mora, ma si avrebbero due diLstinte obbligazioni, diverse per natura e per collltenuto, se pure dipendelllti, relativa l'Uil1a al rapporto :tributario e lli'altTa a quello punitivo, s:iJcoh� non sarebbe possibile, nel silenzio dell.la legge, estendere alila seconda la discipil.ina normativa prevista per la (plfima. Se non ha carattere sanzionaJtodo, ll.'indennilt� di mora, non pu� neppure equipararsi ai normali interessi moratori, contrruriamente a quanto pretenderebbe il rie<mrente curatore i1 quale da ci� deduce, conformemente a quanto deciso dal Ta:-ibun:ale, che, trattandosi di tri buti iscritti in ruali formati SUJccessivamelllte alla dichiarazione, essa non sarebbe dovwta in base alla disposizione dell'art. 55 r.d. 16 mar zo 1942, n. 267 (~c.d. llegge fallimentare), per rui, tra l'al!Jtro, dalla data di >detta dicihiaa"aaZione � SOS19000 dl ,oOII\So degli interessi, ai fini dlel con corso, a meno cile i �crediti non siano grurantiti da ipoteca o pegno ovvero muniti d1 prtivilegi. In proposliito, a parte ogni altro rilievo, devesi osservare che l'inden mt� di mora nOOJ pu� essere equiparata agli interessi moratori trattandosi di nn istiltuto 1c:he ha fisionomia e caratteristiche pa:oprie, skch� non � possibile estendere ad esso sic et simpLiciter la dis,ciplina (\et:tata dal legislatore (Per gli mteressi suddetti. I du!'l ist11llllti, invero, se han1no un'affinit� di :fum.lzione !Perch� :rela tivi alla liquidazione del danno cagionato da inadempimelllto, sono, sotto ili. (Profilo strutturale disciplinati diversamente, sicch� non ne � possi bile l'equiparazione. Sono elementi diff&enziatori, non soJ.o la diversit� di percentJUaile Tispetto agli interessi e il!a possibilit� di !riduzione Sie il pagamento av PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1277 viene �1Illtro il terzo giorno, ma principalmente il fatto che l'ind�1IlJnit� di mora non � ancorata alla durata nel ~ritardo nell'adeiriiPiere, mentre gli ilntereSISi sono strettamente collegati al ritardo p!l'edetto. Ne corusegue per effetto dehla rapidit� ed ef:l�tcacia dei mezzi coercitivi in tema di riscossione esattoriale, i quali in genere colllSentono il pa:-onrt;o recupero del oredi.to, che l'i1nd�1IlJnit� di mora vierJ!e noo.'malmente a costituire una misura pi� energica degli intereSISd moratori, essendo doV'Uita, dopo il terzo giorno, illlella pereenttuale del sei per cento sru!ll'amm0!111ta!l'e del tributo anche se hl ritm-do � limitato a pochi giorni. Indlubbiamente non � estraneo a ta[e congegno l'esigenza deLlo Slf;ato alla teiriiP�estiva riscos~ sione delle imposte per poter realli.zzare i suoi &i istiltuziollW.li, esigenza che determina un maggior rigore nella liquidazione forfettaria del danno e �che in 1sostanza giustifica la sostituzione in subiecta materia degli interessa m oratori con.l'indennit� di mora. Questa perci� non rientra nella previsione dell'art. 55 della legge fallimeDJtaTe ed � dovuta inJ ogni caso per il fatto obiettivo de[ mancato pagamento nei te:rmilrui. stabiliti c:ful[a legge: il fa'hlim�1Illto, se vuole evitarla, deve JP!l'Ovved&e a rp�aga!l'e il tributo tempestivamente, e SJe ci� omette dii fare, non pu� p!l'etendere, al pari di ogllli alrtro contribuente, d!i sottrarr:si a una conseguenza ricollegata dalla leg:ge in maniera automatica e generale al ritardo nell'adempimento. Inutilmente poi il ricorrente iillJS�iJste su[ principio della par condicio, dato che esso non ha carattere assolurto e deVIe cedere ad una situazione degna 1dii ma,ggior tutela nell'i!llter�esse collettivo dei con!sociati, quale que[la della telilJPestiva riscossione delle imposte. L'esamina.ta doglianza, per le cODJsiderazioni sopra svolte, l!lJO!ll pu� quindi trovare accog~imento �vend!o in definlitiva la Corte di merito, sia pure con una crr�iticabile impostazione de[ pa:-oblema, cornettamente deciso. -(Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE E-APPALTI PUBBLICI(*) CORTE DI CASSAZIONE, 1sez. rm., 12 ottobre 1974, n. 2817 -Pres. La;porta -Est. Lazzaro -P.M. Di Majo (;par~. diff.) -Assessorato dei lavori IPUbbUci della R~gione siciliana (avv. Stato G. Azzariti) <C. Costarr:utilni (avv. Maniscalco Basile, Criapi e Fornario). Competenza e ~iurisdizione -Appalto di opere pubbliche -Revisione dei prezzi -Natura della pretesa dell'appaltatore. (D.l. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, conv. con legge 9 maggio 1950, n. 329; Jegge reg. sic. 28 dicembre 1948, n. 50; l. reg. sic. 23 ottobre 1964, n. 22). Competenza e ~iurisdizione -Appalto di opere pubbliche -Interessi sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi -Diritto so~~ettivo dell'appaltatore -Giurisdizione del ~iudice ordinario. (D.l. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3, terzo comma, nel testo modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329). Competenza e ~iurisdizione -Diritti so~~ettivi e interessi le~itti.�ni Discriminazione -Tutela diretta ed immediata -Posizione di diritto so~~ettivo. Re~ione -Re~ione siciliana -Estensione automatica della le~~e nazionale -Condizioni e limiti -Esercizio dei poteri di le~islazione esclusiva -Successive modifiche della le~~e nazionale -Effetti. Appalto -Appalto di opere pubbliche -Revisione dei prezzi -Interessi sull'importo dovuto per la revisione -Decorrenza dall'anno successivo alla data di approvazione dell'atto di collaudo -Carattere eccezionale del principio. (Dl. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3, terzo comma, nel testo modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Lavori appaltati o concessi nella Re~ione siciliana -Interessi sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi -Le~~e 9 ma~~io 1950, n. 329 -Applicabilit� Esclusione. (d.l. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3, terzo comma, nel testo modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329). (*)Le decisioniin materia di acque pubbliche sono massimate ed annotate dall'avv. PAOLO VITTORIA. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1279 Re~ione -Re~ione siciliana -Le~~i re~ionali sulla revisione dei prezzi in materia di appalto di opere pubbliche -Questione di le~ittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza. (Cost., artt. 3, 5, e 42, terzo comma; legge reg. sic. 28 dicembre 1948, n. 50; legge reg. sic. 23 ottobre 1964, n. 22). Imposta ~enerale sull'entrata -Rivalsa -Esclusione--Equiparazione di un ente allo Stato -Presupposti. (Legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, terzo comma). Imposta ~enerale sull'entrata -Rivalsa -Esercitabilit� nei confronti della Re~ione siciliana -Esclusione. (Legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, terzo comma; d.l. P.R. 12 aprile 1948, n. 507, art. l; l. reg. sic., 22 marzo 1952, n. 6; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). Re~ione -Re~ione siciliana -Equiparazione allo Stato a~li effetti fiscali -Le~~e re~. sic. 22 marzo 1952, n. 6 -Questione di le~ittimit� costituzionale -Manifesta infondatezza. (Statuto reg. sic., art. 36; l. reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6). La pretesa del privato diretta ad ottenere dalla pubblica amm~mstraziorl! e il provvedimento di revisione dei prezzi degli appalti delle opere pu.bbtiche (il cui contenuto patrimoniale non pu� costituire da solo elemento decisivo per affermare la natura di diritto soggettivo) ha natura di interesse legittimo, configurandosi la revisione come una facolt� dell'amministrazione pubblica it cui esercizio le � affidato in funzione di un apprezzamento equitativo di complesse circostanze, da condurre in vista delle finalit� sue proprie ed in relazione al soddisfacimento di pubbliche esigenze (a meno che non sia espressamente convenuto, in sede contrattuale, che, verificandosi determinate condiziorni, si dovr� procedere aLla .revisione dei prezzi, nel qual caso soltanto la posizione del privato m configura come diritto soggettivo) (1). (l) La iiJJatlwa di in1lea-esse JJegittimo deLLa !Pil'etesa delil.'aprpa:ltaJtore volta ad ottenere il1a II'evi�lsiooe dei pa-.ezzi oontl'attuaild � p.acifioa im. dottrilnia ed in giUI'Iisprudenza. Cftr., ,dJa ultime, COillJs. Sillato, sez. IV, 30 novemblt'e 1973, n. 1140, Cons. Stato, 1973, I, 1628; CoiliS. Stato, sez. IV, 3 lu!glio 1973, n. 6169, ibidem, I, 960; Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 1971, n. 583, Giust. civ., .1972, II, 9; Oass., sez. un., 16 mar2io 1968, n. 9�33. Alnohe ilia del'Oga .al !Pil'indrpio, 'enunciata ([}e[i'u'ltima pa~rte deUa masstma, � stata alitre voLte affermJata (cdir., I�IIl partd,oowe, Cass., sez. nn.. 26 marzo 1968, n. 933), ma ,SU!iiJl',esattezza d:i ta'Le ,af:J�errmazione sembrano ilnvece posstbilli 11�'Setrve. SecOillJdo J.'ortenltamento gliU:risplrU!denziale, dnve;ro, un'autonoma regol,amentazione d�hla iDevisione odeti. pTezzi sarebbe !POSsibile prescindendosi dalla d1sciplina legale (che orpera, com'� noto, al di :fuori e dial!l'estemo del :c.OillJtratto �ed attrd!buisce al colllJtraente priV'at� so:o una posiz:i:one dii intooesse legirttilmo), .con il tricoooscdme([}to p.etra�tro, in taol caso, di un diritto 'sog1g1ettivo delil'apparltatoll'e arl[a il'evisione ded proezzJ : 1280 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Una volta riconosciuto a favore delL'appaltatore di opera pubblica il buon fondamento della chiesta revisione, da ci� stessa deriva, al di fuori di ogni potere discrezionale della pubbLica amministrazione, H diritto alla corresponsione degli interessi legali, con la decorrenza stabilita dall'art. 3, terzo comma, del d.l. c.p.s. 6 dicemb'l"'e 1947, n. 1501, sull'ammontare concesso con la revisione; la relativa controve1�sia appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario (2). Ai fini dell'attribuzione di un diritto soggettivo perfetto di fronte ad un'attivit� della pubblica amministrazione, pur non bastando che la condotta di questa sia imposta �da una norma di legge, � sufficiente che (ilntesa, in questa diff,ereme rpcrospettiva, emme mezzo ccmcorrenlte dd dete�crmina2lione del �COI'Irispettivo); �e tal.e pos&bdillit� vden futta de:rdV'aire daWl'ino1so � salvo patti in contrario � dd cui �aJ1'art. l del d.il. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, inteso nel �senso di ccmsemdire ail.tl'.AJrnmi.ndstr.adone non so[o dd escludere l:a rewsione ma anche di il1�!oonoscet'ilia come didtto soggettivo d~l �contr>aente privato, o 'addirilttlllra, emme pure � stato affeiriPiato (Coo:nm.. min. pair. 12 mag@o 1970, n. 1797, Arb. app., 1972, 147), di reg&ame i criteTi m maniera dif:llorme da1ila rpirevisione normativa. In tal.e valurtJazione non appBJ['e rper� �c<msiderlato �che J'1stdtuto de!Lla revilsiOIIle costituilsce espressa deroga aJ prrinci(plio delJa :invairdlabilit� dei rpr.ezzi, stabilito da!lil''�lrl. 3�216 del!lJa J.egge 20 mail"Zo 1865, n. 2248, BliLl. F., e che ned soli ilimiti coiJJJ3enr1Jiti dal!La le,gllisl.azione specdaJe, q'llindd, pu� �ta�l,e dero,ga ammettersi, senza possilbiil1t� dd rpr.evedere dn vd:a aut0!11J01ma �e pattizd:a�, e aJ. dd fuord del ['le�gime l�egaile, la revisione dei pr.ezzd ,ooflltratrtua:li; ed � evtd�!11Jte che nel-l'ambito di taLe pil"ospettiva, e sa:lvo quanto oca ddsposrto con l1a [egge 22 :llelbbraio 1973, n. 78, nQin ,aJtr>o pocta!Ua poteva attribUJLrsd a!Lla :liacollit� del patto contrario (dn coerenza COiil :il ipil1�incipio .se�condo cui J.'applic:abiilit� deilila revlisio! l1Je dei pil"ezzi pii'escinde da pr�evlilsWnd ne,gozlliali) se !l1!0n qiUJell�a di esc,ludooe del tutto Ll'amm1ssibillit� stes~ dellia revisione. L'a.ttribuziiotne di un diri�tto �sogg.etti.vo in argomemo .potrebbe quindd tutt'al! pi� ipotizzars�i (ed m taJ s�!11Jso risulta dn effetrti riconosciuto dalla COJrlte di cassazione) nei soli ildrrnilti m cui &a ammdssiJbil'e La faoolt� de1il'.An:nmindstil"azone di conceder �e ila 11evision�e dei prezzi, iiJJeJ. �senso �cio� che� Ll1a possibilit� di procedere BJiLla Tevdsione (d!n dpotesi facoJ!Uatd~a) sia limJv,ece contr>attuailmeme concordata come contenuto di un diritto sog.gettivo dell'arppaJtato!l'e, ma sempr. e senza deroghe a!Lla discirpli!11!a legale. Secoil1Jdo cciterdo deil tutto ana�logo a quel:lo �1JPPllcato a prop.osil1lo deil.L:a quilnrt;a e sesta massima del,La decdsione iln Tassegna, semb1t1a dov�ersi dnrflattd lriteiiJJ�re che o~deroga aiLla disclipllina legale della revisione, per il fatto stesso che gi� tale disciplina � di caratte �re eocezioiiJJaJ,e, ir1su1terebbe in v1ol.lazione deil rpri.ncipdo genexaJ.e delLl.a invariabilit� dei pr-ezzi negli appal.ti pubblici: ed H fatto che ta�l.e p!l'incipio sia �ri.masto ne1La sostanrzJa supooato ,dalLJ.a vigente discipllina suLla re�vi,sione dei proezzi, cosrtituisce ulrteriOil"e motivo per COIIltenoere IIJJ�i soli :Limiti J.e,gaU ogn1i de:roga, e non �ceil"to ragione per ;privar.e iii. princ1plio� di ognd sua concr. eta rdlevanZJa. ln argomento, �ed dn senso �contil"ardo BJI.l'orden1Jam�!11Jto giu:risp:rudenzi,a[e, cfr.: CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, 19�71, pag. 696; !ANNONE, La revisione dei prezzi contrattuali e la clausola del patto contrario ne7l'appalto di oo.pp., Riv. amm., 1970, .pagg. 453 �e segg.; nel senso che la re PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1281 la norma assicuri in modo diretto ed immediato la tutela della posizione soggettiva del privato, con ci� riconoscendo che l'interesse di cui si tratta � prop'l'io ed escLusivo di costui ( 3). La estensione automatica della legge nazionale al territorio della Sicilia si verifica soltanto nell'ipotesi in cui dalla Regione siciliama non siano stati esercitati, in una determinata materia, i suoi poteri di legislazione esclusiva, mentre, ove la Regione Li abbia esercitati, le modifiche della legge nazionale non possono che riferi1�si alL'ordinamento statale, spettando alla Regione di vagliare l'opportunit� di modificare eventualmente la propria legislazione ( 4). La regola introdotta dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, per cui gli interessi legali sull'importo riconosciuto per la revisione dei prezzi negli appalti pubbli,.i decorrono dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo, � di carattere eccezionale, sia perch� deroga al principio di diritto amminist~rativo secondo cui i debiti pecuniari deLlo Stato producono interessi a favore dei creditori solo dopo che la spesa sia stata ordinata daLla competente amministrazione 'con l'emissione del relativo titolo (art. 270 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sia perch� � in contrasto con il principio di diritto comune per il quale, nello stesso ordine :di idee, i crediti pecuniari fruttano interessi soltanto quando siano liquidi ed esigibili (art. 1282 cod. civ.) (5). Il criterio di decorrenza degli interessi suU'importo della r�evisione dei prezzi stabiUto dall'art. 3, terzo comma, del d.l. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, nel testo modifimto con la legge 9 maggio 1950, n. 329, V]Sl()ne costituisca una eocezi,o~ne ail rpdnctpio deli1a invania~biHt� dei prezzi conwattuali, dr., ~n pa!I"ticoiLall'e, CoM. all'b.. 21 �dwembll'e 1968, Arb. app., 1970, 129; v. pU!re, sull~a rpol"11ata del patto contl'lario, SANFELICI, La revisione dei prezzi contrattuali di opere pubbliche e un recente pare.re della Commissione consultiva ministeriale, Riv. amm., 1968, pag. 337 e segg.; Dr GIOIA, Facolt� di deroga aLle norme sulla revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche, Nuova rassegna, 1967, rpag. 2786 e seg.g. Nel senso �che 1a rev1sione ded prezzi non si applica ad �lavori arprp�alta�ti dalle Ferrovie dello Stato, cfr.: Cass., 26 ottobre 1970, n. 2168; sulla giurisdiZJione de�l giu11:iice Oll"dilliail'io �a oonoscere deLla controvel'ISia sul�1a esisterrwa o meno di t1lil ddtritto so~ge111Jivo al'1a ['!e'Visione, cfr.: Con-s. Stato, sez. IV, 3 luglio 1973, n. 6fjg, citata. (2) RilleV1anrte -ed �esatta �affermazione di rp:r1ncirpio, di cui non co;ns.tano pr�ecedenti. (3) Iil rprindrpio enunciato neLla massima costituisce, come � noto, consolddato Cll'iotez,io d~ �~scxliminazio;ne in tema di ~iu;r.1sdizione; conf., da ultimo, Oass., ISeZ. UIIl., 11 .giu~ 1971, n. 1742. (4) Conf.: Oass., .sez. nn., 22 dicembre 1971, n. 3739. (5) lil prmcirpi,o �cond�erma �1a Vla!LiJdit� di quanto osservato, in nota alla sentenz,a 19 novembre 19173, n. 3089, delia Corte di cassazione (in questa Rassegna, 1�973, I, 1194, v. pag. 1W7) .sul �Call'attere eooeziOin!l!le delle norme pveviste, in favore dell'appaltatore, in tema di mte[';essi Slllli pa�gamentd. 1282 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non si applica per i lavori appaltati o concessi nella Regione siciliana, e di competenza della Regione o degli enti pubblici locali (6). � manifestamente infondata la questione di legittimit� costituziona le, in relazione aLL'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana ed in riferimento agli articoli 3, 5 e 42, terzo comma, della Costitu~ zione, delle leggi regionali siciLiane 28 dicembre 1948, n. 50 e 23 otto~ bre 1964, n. 22 (7). Ai fini della esclusione del diritto di rivalsa dell'imposta generale suLl'entrata, a concretare l'equiparazione allo Stato �ad ogni effetto 'fiscale�, di un ente determinato � necessario e sufficiente che l'ente medesimo sia costituito, rispetto al tributo, nella identica posizione dello Stato, vale a dire che sia allo stesso attribuita la titolarit� del tributo (8). n diritto di rivalsa previsto dall'art. 6, terzo comma, della legge istitutiva deLL'imposta generale sull'entrata non � esercitabile nei con fronti della Regione siciLiana (9). � manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzio nale, in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, della legge regionale siciLiana 22 marzo 1952, n. 6 (10). (6) L'esaruriente e coovialJoenJte motirvazione adotitata norn consente dubbi sullJa vaildidit� del principio. (7) Non oons1laino precedenti. (8) Conf.: Cass., 28 gennaio 1974, n. 218; 15 gennaio 1973, n. 117; Cass., sez. un., 25 febbraio 1972, n. 565. (9). Suili1Ja questione, e con dii �soLo precedelll1ie COlli1Jrario de�lla se.ntenza 5 d:iJcemooe 1970, n. 2567, :l'ortierntamento deLla Col'te di ca!Slsaziiorne pu� dirs~ ormai c�nsolidato; cfr.: Cass., 28 gennaio 1974, n. 218; 24 gennaio 1974, n. 190; 15 gennaio 1973, n. 117; 9 novembre 1972, n. 33f>l; sez. un., 25 febbraio 1972, n. 565; sez. un., 8 febbraio 1972, n. 311; 9 febbraio 1970, n. 300. La esattezza della soluzione � stata nella decisione in rassegna ribadita, in aderenza all'impostazione sostenuta nell'interesse della :ricorrente Amministrazione, arnche con rigua;rdo alla posmone della Regione siciliana nell'ordinamento costituzionale, tale da costituire autonoma giustificazione della impossibilit� di esercitare nei suoi confronti il ruritto di Tivalsa. c Si pu�, quindi, tronquinamente affermare-conclude infatti la Corte di cassazione-che, in virt� della sua posizione soggettiva nell'ordinamento costituzionale dello Stato, la Regione siciliana � subentrata, con carattere di generalit�, in un complesso di posizioni di diritto tributario tipiche deLlo Stato, per cui, anche se le norme che hanno disciplinato tale subentro non ne hanno sufficientemente delineato tutti gli effetti, non pu� revocarsi in dubbio che tutto ci� riguarda no.n soltanto la titolarit� delle entrate, ma tutto L'insieme dei rapporti inerenti, fra cui, necessariamente, in relazione al pi� volte citato terzo comma deLl'art. 6 della legge istitutiva dell'i.g.e., anche il privilegio di non essere sottoposta aLl'obbligo delta rivalsa di tale imposta negli stessi ,limiti entro i quali non � sottoposto lo Stato �. (lO) Non COI!llstarno pDecedenti. In teTmini analoghi a quelli della decisione in rassegna risultano le sentenze 28 ottobre 1974, n. 3201 e n. 3202, :rese dalle sezioni unite della Corte di cassazione in altre due vertenze tra l�e stesse parti.. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1283 (Omissis). -l. -Il riCOI1SO principale aell'Assessorato Regionale dei LL.PP. della Regione Siciliana e quello incidientale del Costanrtini devono essere triuniti, perch� proposti contro Ll.a stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). L'unico motivo nel quale ISi ai'Iti:coll.a il riconso mcidentale del CostanJti: ni deve essere !preso in esame con .carattere di lpciori:t�, in quanto, bench� proposto conldizionamente, per il caso che sia riJtenuto meritevole di accoglimento il primo motivo del :ricOl'SO avvel1Sario concernente il diritto agli dnteressi sull'importo ~revi::si.onale dei prezzi dello a:ro>alto, solleva una questione di giurisdizione, la qua!re � questione ~egiudizialle rHevabile anche di'ufficio che ;rende priva di efficacia la condizione apposta (v. Cass., sez. un., sent. 24 marrzo 1969, n. 934). L',eccezione �cosi proposta, che, ponendo in discussione i IJ.imiti deLla giurisdizione del ,giudice ordinario, ha determinato ila rimessione dei ricorsi a queste Sezioni Umte, �, per�, priva di fondamento. Secondo il Costantini, le nOl'me nazionali e quelile regionali che disciplinano l'istituto de'lila il'evisione dei prezzi dei pubblici atp~paliti atttribuWscono alla pubblica amministrazione, in via del twtto dt:iJscrezionale, il [potere ,di dare 'Corso alla revisione, co:sioch�, da tali norme, non possono ,scaturire, a favore degli impre'nditorri, diritti soggettivi perfetti e, conseguentemente, la gimisdizione suUe relatdve controversie noo compete al giudi-ce ordinairio, ma a quello ammini:strativo. Senonch�\, se putre � esatto che, sia sulla base della dliscipUna data in sede naziooale dal citato d.LL.C.p.S. n. 15,01 del 1947, !l"atificato e modificato dialll.a l. n. 329 del 1950, 1sia sulla base deUa ddlsci!PJ:ina d!ata in sede regionale dalla legge il'eg. S�'C. 28 dicembre 1948, n. 50 e dalla J:egge reg. sic. 23 ottobre 1964, n. 22, non sembra potoosi contestare la natura d'interesse della pretesa del ,privato diretta ad ottenere dalla pulbblica amministrazione il .procedimento di ~revisione diei IP'l'ezzi degli appaliti deLle O!peire pubbUche (ill cui contenuto patlrimorniale non pu� costituire da solo elemento decisivo per affermare la natwra di diritto sogg~ettivo), configlurandosi la revisione come una facolt� dell'amministrazione pubb!lica il cui ese.I'Icizio Ile � affidato in funzione di un apprezzamento equitativo di 'complesse oircostatllze, da 'condluTtre in viSita delle finalit� 1sue prroiiJirie ed in relazione. al soddisfa'Cimento di pubbJlche esigenze (a meno che non sia espressamente COll!Ven.uto, iJn sede contratI! Juale, che, verificandosi determinate condiziooi, si dow� (procedie!l"e aJ.la revisione dei rprezzi, nel quel caso �so1tanlto la [pOSizione del privato si configura .come diritto soggettivo -v., in al'g., Cass., sez. un., 26 marzo 1968, 111. 933), deve tuttavia, osserval1Si .che nella specie non: si discute affatto di una pretesa del rprivato di ottenere l'apertura del IP'ro' cedimento di revisione, ma 'che la controver;sia s'incenttra, neiJ: pacifico presUJpposto �che la revisione � 'Stail:a ac,corda,ta e che Iii ~ocedimento si 1284 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO � concluso favorevolmente all'iiinrprenclitore, SJU1la !ben dJiversa questione se .sussiste, o meno, in capo a quest'uLtimo, un diritto soggettivo, ttute�l. abile davanti all'autorit� giudiziaria ordinaria, alla CO!fresrpoo.ISii.one d~li interessi nella miS!tm'a iegalle sull'irnporto della liquidatagt];i differenza, a fail'e rtemrpo dal!la data di aprpirovazione degli atti del collaudo. La risposta al quesito, cosi i!dentillcato e precisato, non pu� esseTe dubbia. Premesso Cihe la giurisdiziolllle va determinata con riferimel!llto all'oggetto delila �controvelt1sia, in base cio� al petitum soslta.nziaJ.e, caratterizzato dall'i�nteresse fatto valere in concreto indipendentemelllJt.e daUa proSJPerttazione delila rpalt1te, ll.a norma su cui la domanda del Costantind risulta fondata (airt. 3, �comma .terzo, d.l.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, modi:!'. dalla leg~ge 9 maggio 1950, n. 329), il crui tenore testuale � che �dorpo un anno dalla a.tprp["ovazione degJ.i atti di collaudo decor:rerarnno gli interessi il'egali a favore dell'imp~resa sull'importo do'VIUito per ila revisione dei prezzi�, appare tale da assicu:raa:-e direttamente ed immediatamente la �tutela della posizione soggettiva del privllfto�, !nel senso che, una volta riconosci!uto a favore dell'appaltatore il1buon fondamento d'ella chiesta revisione, da ci� stesso deriva, al di fum-i di ogni potere discrezionale della pubblica ammillllistrazione, il diritto ana come1S1p0111Sione sul!. TJelativo ammontare degli inJteressi legali, con la decorrenza sopra precisata. �, illllfa<tti, �cos,tanrte l'insegnamento che, ai fini dell.l'attribuzione di un diritto ,soggettivo pedetto di fu:onte ad un'attivit� d'etlla publblka amministrazione, pur non .bastando che la condotta di questa �sia iJmposta da �una nm-ma di legge, � SJUfficiente che ila norma aSISicruri m modo dilretto ed imrnedia,to la 11utela della posizione soggettiva del !P�rivato, con ci� riconoscendo ehe l'inrtereisse di cui si tratta � prrorprio ed esclusivo di �Costui (v., fra le pi� recel!llti, CasiS'., sez. un., 11 giug~no 1971, n. 1742). Devesi, pertanto, �cQI!llclud:ere che la controversia appmt:iene alla giurisdizione deil. .giudice o11dinario e non a quella del gitudi�ce ammin�lstrativo. 2. -Con il primo motivo d'el :ricorso plrincipale, l'AssessoTato Regionale dei LL.PP. della Regione siciliana, tnel denunciare ~a violazione e la falsa awlicazione della i~gge reg. sic. l luglio 1947, n. 3, dell.la ~egge reg. si�c. 28 dicembre 1948, n.� 50, delila legge reg. sie. 23 ottob~r'e 1964, n. 22, dell'aTJt. 3, comma rterzo, d.l.C.1p.S. 6 dkembre 1947, n. 1501, modif. dialla leg~ge 9 mag:gio 1950, ill'� 329, censura la sentenza impugnata per avere a<ttribuito ali. Costantini, fa�cendo ap[pi]i�cazione delJa normativa statale, gli interessi legalii su1la somma COi['i['isrposrt;agli per :revisione dei prrezzi dell'a,ppailito a fare tem;po dalla da.ta dell'aprprovazio'ne degli atti di collaudo, mentre, nell'ambito del t.errltorio delila Regione si�ciliana, PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1285 tale normativa nQ([l � applicabile, onde val'll'ebbe il principio secondo cui i debiti pecuniari della Regione, come, in genere, quelli drulo Stato, producono interessi solo quando sono il:iquidi ed esigibili. In pal'lttcolaa:-e, ded!uce a sostegno della doglianza che le leggi della Regiooe siciliana, la quale in materia ha potest� legislativa esdtusiva, pur aVJendo dilsciplinato la rewsione dei (prezzi di ~to delle opere pulbbliche, non hanno 1po:"eVi:srto la 'co<r.re,sa;>onsione di intere,ssi., 'come, invece, in 'sedie nazionale, ha fatto la legge 1n. 329 del 1950, che, neill ~atiikare tl dJLC,p.S. n. 1501 del 1947, ha tntrodotto 1n ;proposito H rioor.dato terzo comma sul quaTe la sentenza impugnata ha basato la d!edsione d� condanna. Infatti, p~osegue l'a:s:ses:oorato ;rtconrente, avendo la legge reg. stc. l lu, glio 1947, n. 3, d!iJspos:to ~che, fino a quan!do l'assemblea regj,onale non abbia d!ive11samente dilsposrto, continua ad appli.tcami la legislaziooe dello Stalto tn vigore al 25 maggio 1947 ed avendo Ila Corte Costituzionale prectsato che ,fino a quando ll.a Regione siciliana non si sar� avvalsa della potesta legislativa, anche esclusiva, collltinuano ad a;ppUcalt'ISi. nel territorio della regione le leggi dello stato, deve essere tenuto !Pl'esente ohe sooo starte e:rnan:a:te due leggi ~egionali (la n. 50 del 1948 e [a n. 22 del 1964) che ha�nno regolato la materia, per cui il concreto esercizio dlella potest� legislativa si � avuta, con la cO!llJSeguenza che, essendo la legge del 1950 intervenuta quando la Regione siciliana, in .tema di revisione dei prezzi degli a~p~PaLti delle opere pubbliche, si era gi� avvalsa deLla sua potest�, non! vi � da colmare aLcun vuoto l~g1slativo con l'apporto della dtsci(plina nazionale, anche se la legge regionale del 1948 e quella del 1964 noo hanno dettato ~cuna norma specifica circa la decorrenza degli tnteressi legali in deroga al (pl11incipio generale, ac~co1to daLl'art. 270 del il"egolamento dii contabilit� del 23 maggio 1924, n. 827, in forza del quale, cooformemente all'art. 1282 c.,c., i debilti pecuniari dello Stato p11oducono interessi .solo dopo che lLa spesa sia stata ordinata dal!J:a ICOilliPetelllte amministrazione con l'emissione del it"elaJtivo titolo. Il motivo � fondato e deve essere accolto. La :sentenza della co11te di Palermo � petil"Venwta all'accoglimento della domanda d!el Costantini nel preSIUIP!Posto che la di�sposizione dell'art. 3, 'comma terzo, d.l.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, nel testo modificato; sia applicalbile anche nel �t~rriltorio della Regione sicdliana, in quanto le leglgi regionali con ll.e quali la detta RE!Igione, avvalend!osi della potest� ll.eg1sll.ativa esclusiva in materia di lavori pubblici, conferirta dalll.' art. 14 lett. g dello Statuto ~eciale, approvato 'con r ..d.l. 11 maggio 1946, n. 455, convel'ltiJto in legge costituziona~e con leg1ge cost. 26 febbraio 1948, n. 2, ha legiferato emanando !P'l'�prie norme circa l'istituto deNa revisione dei .prezzi di a~p~Palto d!elle opere pulbbliche, llJJOitl ha,ll!no -come � pacifico in ca'l.llsa -dettato a.J1cuna disposizione, n� negli a:r:tt. 5 e 6, rispettivamente corrispondenti al ricordalto al'lt. 3 dlelJJ.a [�egge 1286 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nazionale, n� in almm altro degli articoli di cui risultano formate, circa g1:i inJteressi in parola. 1n altri termina, nella materia specifka degli interesrsi, 'che � l'oggetto delrla �controve11sia, la Regione non avrebbe eswcitato la sua potest� legislativa, onde la lacuna che ne deriva dovrebbe essere colmata mediarute la legislazione vigenrt:e derllo Stato im. virt� della forza espansiva dii qruesrta. Ora, se pure � esa�tto che -malgrado u:na certa corrente dottrinale sia delraru,torevole avviso 'Che rl'arlla norma cosrtituztonrale attlt'ibutiva delila competenza ilegislartiva esclusiva a favore della Regione sicHiana r.scaturisrca un effetto preclusivo dell'effica<C!ia delle leggi sta1ali concernenti le marterie devolute alla compertemza predetta (a meno di ricezione da parte dell'organo legislativo della regione) -darprpll'ima l'.Mita Corte per ila Regione siciliana (sent. 29 marzo 1952; sent. 30 giu. gno 1952), poi la Corte Corstituzionale (,sent. 26 gennaio 19,57, n. 6), hanno esteso alla Sicilia la regola genera�le, col11/Une a truJtrte le Regionri, che rla legislazione dello Siato corutinua ad appHcarrsi, anche alla materia esclusiva, finch~ la Regione tSiJciliana non eman~ ;proiplrie norme e che anche nell'ambito dii tale competenza le leggi dello ,Stato, tanto anteriori che posteriori alla istituzione della regione, hanno sempre automatica applicazione dn rt�.tto i11erritorio nazionale, COllliPTesa la Sicilia, senza che accorrano leg.gi regionali di ricezione, [e qua!li. � sarebbero srurperllue ed incosti.tuzionali (quale ad es. pal'le deblba considerarsi la legge ll'eg'. ~c. l luglio 1947, nr. 3 -emessa sotto l'a suggestione della riocol'ldata dottrina -la quale ha ~srtabdlito che tnel <territorio della Re gione sidliana, fino a quando l'Assembilea regiona[e it10n abbia diversa mente disiporsto, con&rua ad ati>IPliCal1Sii la legislazione dello Stato in vigore al 25 mag,gio 1947), tUJtrtavia ile stesse decisioni, e, in seguito, la sentenza n. 21 del 18 marzo 1959 della cor,te Costituzionale, hanlno chiadto che la legislazione esclUrSJ.va, attribuita alrla Regione sticillian.a, sarebbe ;priva dii valore giuridi-co se non s'intende :nel slenso che le leggi dello Stato ~concernenti una delle indicate materie di cui all'art. 14 Stat. reg. rsic. noln hanno efficacia nell'ambito d'ella Regione predetta qualora rsru tme materia siamo state e~te dall'Arsseniiblea regionale no:rnne legislative che, n.el rispetto .dei limiti rposti alla portes/t� i:n questione, abbiano rego1ato l.a materia autonomamerute. In quaruto non eccedano tali limiti, le leggi regionali relative a materie atrtrlbruite alla legislazione esclusiva assumono l'lispertto raMe leggi dello Sta.to sruhla stessa materia la posiz1ooe di leggi speciali :rispetto a quelle generali, e, come tali, prevaLgono su queste ultime. Sulla SJcia di tali autorevoli insegnamenti, qiUe.srte SeziOll.I� U:ni,te (~soot. l aprile 1957, n. 1121; sent. 22 dicembre 1971, n. 3739) hanno avuto occasione 'di affermarre il conseguenziale princ1pio che la estensione automatica de(lrla legge nazi<male al territorio della SdiCilia si PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1287 verifica solitanJto nell'ipotesi in �cui dalla Regione siciliana non siano SJtati esercitati, in una determinata materia, IL suoi pOiteri dti. ilegislazion1e esclUJsiva, mentre, ove la Regione li abbia esevc:Ltati, le modifiche della legge na~iona!e non poSSoino che riferirsi all'ordinamento statale, srpettando aLla Regione d'i vagll.iare :l.'oppor.1JunJilt� di modificare eveniiJualmenJte la rpro,pria legislazione (v., in tal1senso, anche Cons. Stato, sez. I, 11 settembre 1968, n. 263). NeLla ~ede, non si cO!lltesta, da parte del resistente, che la ilisrposizione che attribuisce aLl'ap,paJtatore H diritto agli interessi )egali dalla data �di approvazione degli atti del colJlaudo � stata tntrodlot,ta nella legislazione Sltatale solo con la ll.egge 9 maggio 1950, n. 329, quando cio� la materia de[[a revisione dei prezzi di appalto delle operre pubbUche era stata disciplinata dialla Regione siciliana con la ilegge reg. 28 dicembre 1948, n. 50 e che, quando ila Sltessa Regione ha nuovame!llJte legiferato in ~oposito (legge !Sic. 23 ottobre 1964, :n. 22), nessuna disposizione ha emanato al fine di linserida nel sistema della discjpUna da lei adottata. Resta solo da vedere se, secondo qlllanlto assume il res.iJSJtente, si possa ll"itenNe 'che [a disciplina regionale della materia sia per tale o:rnfusiSlione lacunol9a e se, in base ai iPl1�ncipti. sopra ll"ilcoridati, si postsa affermare che, per effetto di tale incompleta legiferaziooe, ['effi.cacia delle norme statali venga meno solto per quanlto in �Concreto � 'stato disciJplinato dalla Regione, rimanentdo integra, ,per ili. carattere JPil"l�mario delle norme medesime, .per quanlto non espressamente disposlto. La ll'�lsrposlta al quesito � negativa. Invero, come bene ootseTVa l'Avvocatura deLlo Stato, dal fatto che le leggi regionali del 1948 e del 1964 non cO!lltengono all.cnna norma espressa circa gli interessi sugli itnjpoll"ti revisionali e la loro decorrenza, :non deriva alcun vuoto legislativo che debba colrnarisii. con la legge dello Stato. Come ammette la stessa senrtenza ii.mpugnata, la regola introdotta dahla legge 9 maggio 1950, n. 329, � di carattere ec,cezionale, sia perch� deroga al p�ri'Il.ICipio di diri<tto amrministra.tivo (v. art. 270 r.d. 23 maggio 1924, n. 827), secondo cui ii debiti :pecuniari dello Stato producono interessi a favore dei creditori solo dopo che J.a spesa sia Slta.ta orrdinata dalla competente ammirustrazi0111e �con l'emissione del relativo titolo, sia peroh� � in COIIltraslto 'con ill(lll'�itlci.pti.o .generaLe di dirirtto comune (v. art. 1282 c.c.), per il quale, ne11o Sltesso ordine di idee, i crediti poouniari fxlllttano itntterressi oolltanto quando siano liqutd[ ed esigib�ili. Pertanto, la mancanza, neLla il~gislazione regionaJe, di una norma parimenti dero-. gatrice comporta l'applicabilit� di tali pritncipi, onde si deve ritenere che sia stata prrec:isa volont� del legts1atore regionale rdii non intrordiurll"e alicuna eccezione circa ~a disciplina degll.i inlteressi din questione, diversa Ida tali regole generali. 1288 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IJ: �che ttrova riscontro nello 'Stesso �COmportamento rtenuto origina'l'iamente dal legiSlatore nazionale allorch� ha emanata il d.iL.C. .p.S. n. 1501 del 1947, sulla cui falsariga si � mantenuto il il.eg.tslatore I'legionale, non ritenendo necessaria rma specifica discipJina, nonch�i neLl'uLteriore comportame: nl1:o di quest'ultimo, il quale, aa:JJcihe nel 1964, quando gi� da a~nni la deroga era stata imi1Jrodotta neHa legislazione statale, ha preferito non includerla :lira ile prOiPI11�e norme. Si tratta, ad evtdenza, di una !Precisa scelta di ;poliUca leg:i!slatitVa, come rtale insindacabile in questa sede gi'Ul'ilsdizionale. Resta soltanto da esaminare se, in reil.azione all'art. 14 Stat. reg. sic., sia stato osservato il limite, espressamente imposto da tale norma, del rispetto, da parte delL' Alssemblea legiferantte, delle ieggi costiltuzionali dello Stato. La difesa del resistente denuncia il'illegi1ltimit� costdtuzionale delle le~i :regionaili n. 50 del 1948 e n. 22 del. 1964 sotto un triplice profilo: a) per disparit� di tratrtamentto degli imiPrenditori operanti tn Sllicilia e di quelli qperanti nel restante terriltorio de'lilo Stato (avt. 3 Cost.); b) per la violazi0111e diel quadro dei principi generali dell'ordinamento dehlo Stato (art. 5 Cost.); c) ;per l'attribuzione all'AmmiJniSitrazione regionaile del godimerntto del denaro di spettanza dlegli imprenditori senza al�oun compenso (a:rtt. 42, comma terzo, Cost.). Le eooeziOllli sono tutte manifestamente inlf<mdate. Per quanto CQ!liCeTI!lte la IPII:"ima, � ISUfficientte cOTIJSdderare che iJ;e leggi regionali denunziate si 81P\J.)ilicano ugualmente a tutti gli i.m;prendirtoxi che stipulano coill1rratrti di appalto conia regione siciLiana e che, comunque, a parte 1che dehla pi� limitata decorrenza degli interessi in questione J.'iiillteressato pu� tener conto in sede di offexrta, quaLe elemento, che, :Lnsieme agli alm, ne determina il quap,tum, ila diversit� del'lla diJsciplilna legislativa :lira teriTirtorio nazionale e rterrirtorio !l'legionale � conseguenza del tutto :normale, !propria dell'istituto dell'autonomia ilegislativa regionale. CdiDca la pretesa violazione del �C.d. quadro dei IPrinci�pi generaJ.i dell'ordi!namento dello Stato, se pure il resistente � nel vero allorch� ri�corda la 'subordlilnazione della Regione allo Srtato anche nel:la materia di legislazione escillllsiva (Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 9), onde la competenza .delLe ITegio,ni � strettamente J.imitata alLe materie quali sono elencate negli Staturti s;peCiiali, restando esclUJSO che, rispetto a ques:te, possano valere ,criteri fiJnalistici che nOIIll ris!Ultino da val'Uitaziooe del tutto obiettiva dlel il.oro contenuto (v. da ultimo, Corte Cost., 30 giugno 1964, n. 66), deve, tuttavia, osservarsi che ila decorrenza de.gli interessi in contestazione, a pa:rtte l'accevtata natura eccemona1e della norma PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1289 statale che J.i fa decorrere retroaJttivamente dal'la aa;>IPI"ovazione degli atti di collaudo, iiJJOtn � certo manifestaziOOle di un princilpio geiiJJeraile dell'Ol'dinamenfto �giuridico (axlt. 12, comma secondo, preleggi), tali dovendosi illltend'ere so1tanJto qruei prirncipi di portata generale ooi hl diritto positivo ri-sulta is!Pirato :nel suo complesso, costituendone, attravel1So la costante, ripetUJta, immutata applica2lione, il ltesiSuto cOiiJJnettivo essenziale. Pel'tanto, tl!inesilstenza di norma di analogo contenuto nelfl'ordinamen: to regionale sicilliano non !PU� costiltuire travaHcamelllto dei limiti dJella potest� legi:sla�tdva e, tanto meno, violazione dell'UJniJt� fondamentale della Repubblica sancita dall'art. 5 del'la Costituzione. Im.fine, il negare, come assume i:l :resisltenrt;e, il diri1lto ad un giusto compenso per la mancata diJsiponibiliJt� deil denaro durante le more fra il �colil.audo dell'O[pera ptlibblica e la (evernrbuaTe) liquidazione dell'funa;>OI'Ito revisionale dei prezzi delll'a!PJPa1to, non pare possa delinea11si come violazione del prmcipio 'cosrtituzionale deill'art. 42, comma terzo, Cost., secondo �CUi la ,propriet� ,privata pu� essere espropl1iata per motivi d'irnteresse generale solrtaiiJJto mediante indeillll�zzo, in quanrt;o si tratta non gi� del rsaorifido di ,tale diritto, ma, nell'ambito del rappovto obbligatorio che na,sce dall'appalito, di UJn pavticolatre assetto dei contrapposti mt eressi. 3. -Con il secondo motivo d�11. ll'iOO!t'ISO pri�ncipale, l'Assessorato, nel denunciare la vio!Lazione e la falsa aJP!P.Ucaztone dell'art. l d.l.vo Pres. 12 R!PII"ile 1948, n. 507 (�recante la disci;plina provvisoria d'ei rappo11ti filllanziari fra ro Stato e J.a Regione siciliana), dell'art. 6, comma terzo, 'legge 19 giugno 1940, .n. 762 (ilstitutiva dell'il:n;posta generale sull'entrata) e dell'wt. l legge :reg. sic. 22 ma:rzo 1952, n. 6 (sul tlrattame! llto tributario degli organi delila Regione siciliana), censura la sentenza impugnata (per avere accoLto la domanda del Costallltini tendernte al rtmborso dell'ilmporto dehl'I.G.E. da lui corrisposta sul pTezzo dell'appalto commessogli. A~ohe ta�le motivo deve esrsere accolto. Giova premettere �.che J.a sentenza imputgnata � pervenuta alla censurata decisione, osservando �che la Regione sidliana non pu� rltenel1Si equiparata all'.&mminisrbrazione statale �ad ogni effetto &cale�, n� in tforza dlel d.l. 12 ajpri:le 1948, n. 507, n� iJn forza della legge :reg. si�c. 22 marzo 1952, m. 6, e che questa wltima discip!lina soltanto i rap,porld tributari in 1C1Ui la Regione assume la qualit� di collltriibuenrt;e di di'l"itto e non anche quelli in cui aSISume la ;posizione di contribuente di fartto. Ci� mon � .esatto. Inverro, dopo dlue conliJrastanti dlec:iJsioni a sezione semjp].ke (tsent. 9 feibbraio 1970, m. 300 e sent. 5 dicembre 1970, n. 2567), queste Sezioni Unite, con le sentelllZe 8 febbrato 1972, n. 311 e 25 febbraio 1972, n. 565 (tseguiJte in confOII'IIlllilt� dalla prima s.ezione con le 1290 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sootenre 6 ottobre 1972, n. 3351, 9 novembre 1972, n. 3351, 15 gennaio 1973, m. 117, 3 ottobre 1973, n. 2405 e 24 gernnaio 1974, n. 190), hanno ritenJUJto che iJ. di~ritto di rivaLsa pirevi.S�to dal rt&zo comma dlehl.'art. 6 della legge i:stitutiva dell.'imposta non � eserdtabille nei conillronrti della Regione siciliana. Sd �, irullatti, osse!I'Vato, pren!dendo le mosSie tdlalla dtata dliJSipos:izione della legge 762 del 1940, secondo cui � tale diritto (di rivaJJsa) itlion compete nei corufironti delle ammirnilstrazioni dirette ed autonome de1lo Stato, nonch� di quegli:i enti che, per legge, siano in tutto equtpalii'ati, ad ogni effetto fiscail.e, a11'AmminiSitrazione dello Stato � e con~siderando che si tratta �di norma ordinaria che non impediStCe a:l legisiJ.artore di derttare in materia una divel'ISa discipUna con sureessive <lisposizioni aventi la stessa efficacia di il.egge formale, che in tanJto ipiU� 1ritener1si escl!uso in favore di un ente diverso dallo Stato iii. dirii!Jto in questione, mquanto tale esclusione discenda o da leg,ge equiparante in tutto, � ad ogni effetto fiscale�, l'ente medesimo allo Stato, o da legge che dfusponga l'esclusione in favore di detto ente a prescindelil'e daO.ila detta equiJparazione, o, inmne, da una legge che, sia (PUII'e \limitatamente ad una determinata materia, dtsponga la equiparazione del �traJttamenJto tri:bwtario dell'ente a queil!lo dello Stato. Esclusa pacifircamenlte la ISUJSISi.stenza di U!lla legge de'll'uno o dell'aLtro dei .tipd dia ru1timo indicati per quanto CO!llcerne la Regione siciliana, di clironte aWla questione dehl'esdstenza di run'equipall"azione di talle il"egione allo Srtalto �ad ogni effetto fiscale�, si �, poi, :rilevato che l'opinione cO!lltil"aria (adottata daila s:eillltenza n. 2567 del 1970), secondO cud. il richiamo all'ari. 2 legge 12 ap1rile 1948, n. 507, non pu� giovare pereh� tale l!l!orma non �contiene aLcun esplicita previsione neil. senso anzidei!Jto, ma si �limita a conferire a:lil.a Regione siciliana unicamente la :tirtolarit� del rdirirtrto ahla :riscossione del tributo, :non regge ad un pi� attento vaglio critico e non !reca un contributo veramenlte decisivo per J:a valutazione della effettiva portata della ora citata ieg;ge. Infai!Jti, tenuto conto �che il legislatore del 1940 non pu� avere inteso formuiJ.are e dettare .direi!Jtamente hl conJtenurto testua:le della ilegge idonea a sortire l'effetto pil'evisrto, ma riferil'ISi p�iuttosto ai ri�srultati che dal complesso della discipillina e dalrle attribuzioni �conferite aJll'ente in materia triburta:ria rpu� eS!Sere [ecito desumere anche per vd.a indiretta, si � ritenuto, in base al plrillicipio che le esigenze logico-sistematiche nol!l! pos1sono non p:revalere ,su~'ossequio formale per �la !lettera deilla J.egge, che, se -come non pa:re dUibbio -il divieto di rivalsa nei confronti dello Stato cosltituilsce aJptplicazio:ne sia pure indiretta diella !regola per cui lo Srtarto non pu� essere soggetto passivo deLle imposte da esso i-stituite, sioc�ch� non pu� assumere la ~gulra del contribuente sia rprure di fatto, � J.ecirt;o inferi. rne che a concretare l'equiparazione ail:lo Stato �di un enrte determinato �ad ogni effetto fi�scale � � nece11sario e sufficiente che l'ente medesimo PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1291 sia �costituito, riSIPeihto ati tributo, nella identica posizione dlello Stato, vale a dire che sia allo stesso attribuita la titolarlt� del ;tributo. In:fiine, si � concluso, alla stre~a delle considerazioni fin qui riportate, che per l'appunto l'art. 2 della legge n. 507 del 1948, lungi dal corufea:-ire alla Regione siciliana unicamenrt;e Ja Utolarit� del dirirbto alla riscossione del tributo, le attrib)lisce la stessa posizdone di soggetto imposlirtore che nel raa>pol'lto d'imposta ha lo Stato., l� dove, al primo comma, stabilisce che la Regione ~riscuote direttament�e le erntrate di sua �spettanza � ed, al secondo comma, aggiunge che a tail.e effetto sono considerate di spettanza della Regione medesima le entrate del bilancio dli previ,sdone disposto per J.'esel'lcizio finanziario 1947/1948, !fu-a ile quali quehle derivanti dall'I.G.E., il che trova pw:uimale colll'fenna, che diSJSdpa og1ni eventuale ct'estduo dubbio, nell'art. 2 rd.P.R. 26 lugllio 196,5, n. 1074, il qua]e ~ affel'lffia ~che � spettano � alla Regdone siciliana, oltre ahle ellltlra.Jte da essa direttamente deliberate, .tutte le entrate tributarie erariail.i ris,cos,se nell'ambito del suo terrri:torio. Non sd �, peraltro, trascurato' di sottolineare, nel quadro de}la rprosp.ettiva giuridica cosi deli:neata, che l'art. l ., legge reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6, il quale stabhlds1ce che � agli effetti la di quaLsiasi imposta ... di spettanza della Regione, ... la Regione sici ~to liana e gli organi ed ammini,strazioni da essa dipendenti frudscono dello idi- stesso trattamenrto tributario sta:bilito per le amministrazioni de!!J.o Sta ' ll\lr to �, non pu� inrtendensi �con esC'Lusione del dir!i.tto di rivail.sa srul Jrifl.esso ~l� che, per la sua natura ;privatistica, non afferisce al rapporto tributario ~ti strettamente inteso, pokh� il fenomeno economico del'l'a trraslaziorne del �~ in l'iilJiPOISta, del quale normalmente la ilegge tributaria si disin,teressa, �, bin nella materia in esatme, regolato dalla legge tributaria a particoilari ' in1 fini. tJ_dla Da ta1e ormai consolidato orientamento non vi � ragione di distac ~stra cal'lsi, anche se talune argomentazioni difensive del iresisrtenrte impongono o per ta1une 'Prec1saziorn1, Sjpecie quelle che concernono la tesi, sostenuta dal uadrrO l'Avvoca1rull"a dello Stato, secondo cui l'esonero della Regione sic1Jliana j AiJ.ta dall'obbligo del!la rivalsa discende dal sistema cosrtirtuzio:nale, che, in lmente materia I�II'ibutaria, delinea e disciplina le competenze :dspettive delia teso il Regione e dello Stato. ~one). In verit�, deve essere ammesso ~che il.'indagine condotta sulla ibase ~ta d'al delle norme di diritto positivo, statali e regionali, pi� volte richiamate, ~a di non 'co11.11sen:te d'identificare con sicurezza urna ragione che giustifichi in da sua termini assol!uti J.a escilusione del diritto di rivalsa nei confronti della legdlsJ.a Regione siciliiana, in quanto quella 1che queste Sezioni Unite hanno fatto ~one nei propria nella motivazione delle ricordate decis!ioni, secondo cui lo Stato iaire, per non pu� assumere la figUJra del contribuente, sia iPfUre di fatto, per la rgis'latiVO contraddizione che rnon consente ad un soggetto di essere ad un tempo creditore e debHore di s� medesimo, 1se pure cog111ie urn aspetto impor 1294 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (l)egionale volto a dare una pa11ticolare regolamentazione a rapporti intel1swbbiettivi privati � ammissibile quando, �come nella specie, sia giustificato dall'esigenza di assicurare il rperseguim.wto di finalit� ed interessi d'ordilne prubbUco, ,propri della Regione medesima (v. Cass, 24 gennaio 1957, n. 36). 4. -In conclusione, in esito aH'ac�coglimento dei due motivi del idco11so rprincipai].e, la 'sentenza impugnata deve essere cassata in ~�ela2Jione ad entrambi i �capi di domanda a�ccofti e le questioni doV'ranno essere ries~minart;e dal giudice di rinvio, che sd !ritiene di des~g;nare nella Cwte di aipipello di MeSISina, la quale si a�uterr�, rispettivamente, al principio �che, dn materia di dlecorrenza degli mteressi legali sugli impor.ti della revisione dei prezzi di �contratti di ~alto di opere pubbHcihe per lavori appaltati o 'comunque �Concessi neLla Regione siciliana, e di competenza del!Ia Regione stessa o degli entd. !PUbblici locali, non rtrova applicazione la l. 9 maggio 1950, n. 329, ed al !Principio, in materia di diritto di rivaLsa del!l'I.G.E., oihe tale diritto non � esereiltabile nei �Confronti della Regione Siciliana -(Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE AICQUE, 27 maggio 1974, n. 8 -Pres. Giannattasio -Est. Salvatore -Milan ed altri (avv. Barillaro) c. Miniistero dei lavori pubblici (avv. Stato Fiumara), Consorzio d'irrigazione Brenta (avv.rti Dalle Mole e Are) e Menegotto ed aLtri (avv. CaPipellaro). Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Rinnovazione -Diniego -Presupposti. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 28 e 30). Atto amministrativo -Diniego di rinnovazione di concessione d'acqua pubblica -Adozione da parte di ministro dimissionario -Legittimit�. La concessione di derivare acque pubbliche pu� essere rinnovata se non vi ostino ragioni di pubblico interesse e sempre che persistano i fini della derivazione. � pertanto legittimo il provvedimento di rigetto della domanda di Tlinnovazione che sia fondato sugli inconvenienti determinati dall'utenza, concretatisi in esondazioni, allagamenti, infrigidimento dei terreni circostanti, e sul superamento, per ragioni tecniche, del tipo di utilizzazione assentito, quale quello della produzione di ener PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1295 gia elettrica per un opificio suscettibile di agevole aLlacciamento ad una vicina cabina delL'Enel (1). Rientra nei poteri di un ministro dimissionario, in quanto non eccede la sfera dell'ordinaria amministrazione, l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovazione di una concessione di derivazione di acque pubbliche (2). (Omissis). ~Con il primo motivo i tdcorrenti deducono violazione degli artt. 28 e 30 del' lbesto uni�co su:IJ.e acque ed ecceSISQ di potere per fa1sa causa e .travisamento d!ei fatti. Sosteillgono i dcorrelliti che nel decreto �.mjpugna1Jo (la causa degli incOIWenien,ti -che avrebbero ind!otto l'AmmiJnilstrazione al diniego del ~rinnovo della concessione -saa.-ebbe stata individuata 1n nn'OIPera necessaria per derivare l'acqua (sba~rra' mento delle Vamporazze) che, invece, no:n poteva eSISere contsiderarta [a fonte degli inconvenienti medesimi e che, inolrtre, non presentava [e caratteristiche IPII'esupposte nel provvedimenltlo impuglnato. Tale motivo � mondato. Lnvero, iJ. provvedimento impugnato, :ltmgi da~~'esaurirsi netll'articolamone prospettata dai Ticorrelllti e, quindi, nell'ancorare ad! un manufatto, II'ig!Uardarto come unico :lionte di inconVterli�enti, le ll'agioni ostartive al richiesto rirmovo della conceSISione, si ffiiUOVe in una p~rospettiva lo.gitca dive~sa e p�i� vasta, che costituisce, peraltro, cor\retta awlicazione delle disposizioni nOII'martive, di cui i lt"i!correnrti lamellitano la violazione. Infatti, ai setrliSi degli artt. 28 e 30 del testo unico Sllllle a�cque, ll:'AmmiJnistrazione deve accordare :la :rinnovazione della conce,SISione, qualora non ostino ra,gioni di pubblico iJntereSISe e sempre che :persistano i fini della derivazione. E !PII'Oiprio questa valutazione compa�rativa degli interessi, che nellla specie venivano in :rdlievo, che l'Amministrazione ha compiurto, con un procedimento immune da vizi iSUJl piano del:la logica giuridica, il.'unico sind'acabile in questa sede di ,pura legilttimilt�, ladidove ha, da un lato, 1 constatarto �che (l.'utenza, e non �gi� uno ~ecifico manwfatto, produceva una serie di inconvenienti, ovviamente non contestati nella :loro realt� (l) In tema di rinnov;azd.one, iJ.,a g.iJuritSIPII."Udenm ha posto in rilieVto come, se la tsitUJaZiioillle giluridica soggettiVta dell'utente �si atte,ggia a I�!ntell'.esse 1egitrtillmo, dacch� l'esame oi.vca l'esi!stenza dei presum>osti ;ri;chi�esti per la l'innovaziooe non pu� p~resciil'IJde~re dail. cciferimeilllto a11'utiDie pubblico e resta come tale devoluto alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione (Trib. sup. acque, 14 ottobre 1965, n. 23, Foro it. 1966, I, 148, Trib. sup. acque, 20 luglio 19�60, n. 28, Acque bonif. costr. 19�60, 394), tassative siano tuttavia iLe coilllddzioni, !1:11sul1Ja,nti dal coordinato dtspo,sto� degld all'it. 28 e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1296 fenomeni-ca (concretruntesi in esondazioni, allagamenti, infrigidimento di circa 400 ettruri dd terOO!llo nel periodo IP-�� delicato, vaJ.e a dire quello nO!ll irriguo) e, dal['altro, ooservato che �le utenze :Per forza mortrice, dotate di una loro vailid!it� in un'epoca caratterizzata dalla mancanza di un'efficiente rete di distribuzione di energia, si 8(pipa1Lesano oggi, dn un quad!ro divel'ISIO di necessario �coordinamento deH'utilizzazione delle fonrti energetiche, (pllive di una loro raZJionale giUSitificazione, ben ;potendo gli opid:id essere vanJtaggiosamentte azionati con l'enel.'lgia elettrica, nella SIPecie economicamente forrubNe da u:n.a vkina cabina dell'E.N.E.L. Per quanto concerne poi [e argomentazioni ded ricoo:-renti, secon.do le quali gli incO!llvenienti sopradcordati, in quanto prod'otti dail.lo sbarramento deLle Va!m[pOrazze, potrebbero essere agevoJ.mentte elirninaJti mediirunte l'asportazione dello sbal.'lramento e la contemporanea modifi.ca di al.rtiri SbarJ.'amenti, �che, peralttro, se.rvirebbero esc,lusivamente al Consorzio &enta, non vi � dubbio che le stesse, nonostante l'abile prOSipettazione, mirano neTla SIOstanza ad eccitare un sindacato su valutazioni di meri~dii escillusiva spettanza della Pubblica Amministrazione ed, in definitiva, ad u:n.a rivalUJtazione de1le risurlta.r:~Ze dell'i.sltrurtJto.ria amministrativa non �consentita in quE!ISita sede,_al pari della rdnnovazione della stessa, alla quale rmtvocamente preordinate si aPIPalesano le richieste istrutto;rie che non possono cihe essere disattese anche perch� non sd confi.giUira alcuna con�traddliriJtoriet� nelle risultanze in aJtrti. Alila luce delle sueSIPoste oonsideraziond, il primo mo�tivo di gravame deve essel'!e II'esrp�into. 30 t.u. 1775 deJ 193�3, og,getto di val1utazion.e da parle de1J.'Auto!l'i.t� amministrativa, che � obbligata a far luogo alla :rinnovazione quante volte le ritenga esistenti (Cass. Sez. un., 14 agosto 1951, n. 2518, Fo.ro it. Rep. 195�1, acque, 87-90; Trib. sup. acque, 6 febbraio 1952, n. �1, Foro it. 1952, I, 1407). In ordine alla motivazione del provvedimento, si � �ritenuta non necessaria una particolare motivazione per dimostrare la insussistenza di supell'liO! l'li :t1agdoni di rpubbld<:o interesse che ostino a11a rirunovazd:one (Trilb. sup. acque, 12 dicembre 19.59, n. 35, Foro amm. 19'59, II, 3, 65) e necessaria per �Ccmrtro una specid:ica motiVIaiZione pe!r negare �la rimloV'azione (Trib. sup. acque, 7 giugno 1968, n. 14, in questa Rassegna 1968, I, 65.3). Si � os, servato che l'inter:esse IPI\lbbtico ostativo al rinnovo pu� essere de-l�la pi� ddrversa natura �e cos� � ,consiJderarto lllLCO!l'!l'ere neLl'ipotesi di altra utenza incompatibile, ritenuta pi� importante (Trib. sup. acque, 14 ottobre 1965, cit.). Quanto �al1l'alltro rp!reSU!P!POsto, deLLa persdistenza dei fini deHa de~riV'azicm� e, � stato :ritenuto legittlimo ill. �ddmdego di rinlno'Vaz.i.one motivato dall pr.ecedente mancato esercizio de!J'utenza (Trib. SUIP. acque, 7 giugno 19:68, n. 14, oit). (2) Nello stesso .senso, Trib. sup. acque, 17 giugno 1958, n. 19, Acque bonif. costr. 1958, 415 e Cons. Stato 195,8, II, 120, nonch� Cass., 20 novembre 1959, n. 3430, rd.chiama�1Ja in motivaz:1one, d.n questa Rassegna 1960, 14. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1297 In ordine ane censure dedotte col secondo mezzo, � sufficiente osservare, per diJsattenderle, che il provvedimento impugnato fa riferimento generico alle opjposizioni p.resen>tate, tra le quali i ricorreruti omettono di menZJionare quella ben 'consiJstoote del Consorzio d'cl Brenta, in quanto gli inconvenierllti, ll'itenuti ostativi del rinnovo dellla concessione, sono stati indivi�luati nel loro contenuto generale ed obiettivo e senza specifico ri:lierdmento ane singole opposizioni, men,j)re il caratte!l'e provvisorio dell'autorizzazione rilasciata nel cor:so dell'istT!ulttoria dal'I.'Ufficio del Genio ci-vile esclude di per se stesso, JP!l'Oprio in relazione aila situazione in ordine alla quale � stata adorbtata, [a confii�Uil'abilit� di quel vizio di �contll'ad!dittoriet� nei confronti dehla determinazione minisrteria: le proStpelltarto dai ricorrenrti. Del tutto destiJtuito di giuridico fondamento � infine l'ultimo motivo di gravame, non potendo validamente contesta~rsi, a prescindere da altre possibili 'considerazioru, che il'adozione del provvedimento im{P'u!�nato, non ec�cedend'o [a sfera d'ell'Oil'd!inaria amminisrt!l'azli.one, rieiOltrava nei poteri di un Ministtro dimissionario (dr. CaSISI. SS.UU. 20 novembre 1959, n. 3430). Da quanto sop;ra coil/Segue che il ricorso deve essere resp�into. ( Omissis). TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 27 maggio 1974, n. 9-Pres. Giannattasio -Est. Salvatore -Ma;rzeltti e aLtri (avv.ti Bartolomei e Cartbone) c. Ministero dei J.avori !PUbblici (avv. Stato Bronzini) e Sbarbaro (avv. Veutro). Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Disponibilit� dell'acqua -Accertamento della portata media -Accertamento inadeguato -Illegittimit�. (T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 8). n provvedimento di concessione di acque pubbliche per uso di ir?�igazione � illegitvimo sia per carenza suL piano Logico neLLa motivazione sia suL piano istruttorio per La inadeguatezza degli ac�certamenti se la P.A., anzich� individuare la portata media del corso d'acqua attraverso pi� misurazioni scagLionate neLL'arco del periodo irriguo tenendo anche conto dei periodi di 1naggiore siccit�, desu.?M la disponibiLit� deLL'acqua da derivarsi dal raffronto di dati temporalmente non omogene.i, perc'h� desunti da rilevazioni seguite a distanza di anni e non nel medesimo periodo, e inattendibili, perch� frutto di una rilevazione ep~sodica in 1298 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fluenzata da precedente precipitazione o eseguita in periodo non irriguo (1). (Omissis). -Ili. (pll'irno motivo di gravame, coli. quale vliene dedotto il vizio di eccesso di potere per error.e nei preSU{PI.Pooti, cOOJtraddizione ed insuffidenza della motivazione, � mondato e va, qruindJi, disatteso. Irnvero le �CenSIUire prospettate dai ricom-enii muovono dal presupposto erroneo che l'Amministrazione abbia istruito ile dOmande p~oposte dalla ditta Sball'baro come richieste di cOillcessione 1i..n sanatoria, accordando la �C�hiesta �C()[)JCessione in sanatoria senza previaa:nenrte veri-ficare in fatto l'avvenuto l.IiSO precario di a�cqua per imgaziooe da p~te della ditta Sbarbaro e senza neppUlt"e coooidera11e che prqprio tall.e uso precarrio era stato e&Plicitaa:nente escluso nel,precedente provvedimento in data 9 febbraio 1966. Infatti la di~ta Sbarb~H"o aveva f00"ll11Ulato una richiesta di derivaZi0111e per IUISO aziendale ed abbev�eraggio di bestiame, che veniva ~respinta non essendo necessario per :l'uso lin questione ailcuna concessione, giusta gli ooi �consetudinari esplilcitamente riconosciuti dall'Amministrazione ilillponendo aLla ditta Marzetti �l'obhligo di J.asciare sempre disponLbili dalla so11gente Bucine la IPOrrta�ta di l/sec. l per �gli rusi potabHi, abbeveraggio e Javaggio e servizio IPU'bbli:co �, noncih� una seconda richiesta di concessione a scopo i~tguo che in fatto � stata i�~ru:ita ed russentita come conceSJsione ex novo, come comprova, wa l'al1lro, runcihe la d!eco!I"'l'enza de:lla stessa che si identifica con l� data del decreto. Fondato �, mvece, il secondo motivo. Invero nelparel'le del 23 novembre 1967, iii Consiglio Superiore dei Lavori Pubbllici aveva osserva�to che la effootiva disponibilit� idrica de1 fosso (Arlena) nel periodo 1l"lr1guo non pu� desumersi da una sdn,gola miSUrrazione esegutta fuori del periodo stesso e pel"ltanto aveva ~r1tenuto necessario �che �l'uffi!Cio di concerto �con la Sezione idrografica di Roma procedesse rud accertare quali. � [a jpOrrl;ata media del fosso A:rtlena in detto periodo ed dn condizioni idrolog1che normali... �. Nel voto del 22 dicemblre 1969, nel qua~le � cootenurta sostanzialmente la motivazione del! decreto di concessione, si il.egge che � sebbene l'Ufficio non abbia proeeduto, come tP~escrltto nei!. voto (del 23 novembre (l) La dedSiiOille .aJppl!ica rali1a specie il prindpio p,er �cui, dove non S���a pl'evtsto che ['�aoolaJr.amerJJto degilii �elementi di :Batto da acqui.sdive ai ''fini della decisione debba �esser coodortto se�ondo rm modo plt'edeteJ:'IIIldlllJarto daiLlra norma, l�a rsceLta rdi quersto e J.a stessa v;a~lutazi,one suHa suffLdenza degli elementi raccolti sono sindacabili in .quanto affette da vizi di ordine logico. In tema di istruttoria nel procedimento amministrativo, cfr. SANDULLI, MatnuaLe di diiritto arnminis1:n.1attvo, NapoLi, 1969�, p. 380; GIANNINI M.S., Diritto rartlJIDlilllJistraiivo, II, MdiLatrLO. 1970, p. 897 ss. PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1299 1967) alla determinazione della portata media del fosso nel periodo irriguo, n� ad un esame approfoo:rdtto delle op,posizioni tenendo debito conto delle portate 'conc,e:sse aLle ditte reclamanti, tuttavia si deve oSIServare che la portata di l/sec. 93,50, mtsura'ta nel fosso il 30 giugno 1969, anche se influenzata da :plrecedenti precipitazioni... messa in reiJ.azione con la portata minima del :liosso accertata dn iL/sec. 43,48 il 16 ottobre 1954, dimostra che nel periodo irriguo giugno-settembre la poil"tata media disponibile � presumibi1rnente sempre contenuta in detti limiti�. Ora non pu� validamente contestarsi che tali con.siderazioni, rc:epite nel decreto impugnato e poste a fondamento deJ.lo stesso, denotino, sul piano logico, una carenza nella motivazione e, sul piano isilrUJttorio, una inadeguatezza degli accertamenti. Sul piano 1ogico, in quanJto, per indivddua~e la portata media ne'l periodo irdguo giugno-1settembre, sono stati presi come termini di :riferimento: un dato, quello rNevato il 30 giugno 1969, che pur cadendo nel periodo ir:rliguo si appales:a inattendibile, oltre che per essere :flrutto di una rilevazione 'epi:sod:tca anche, e segnatamente, pevch� si riconosce che .Io stesso � ii:n.dluenzato da precedenti 'precipitazioni; ed un alta.-o, quel1o accertato il 16 ottobre 1954, che, oltre ad ess,ere ternp.oralmente non omogeneo ~con il primo hl. che gi� di per s� inilicia la va:Udit� del processo logico-comparativo, � del pari scarsamente attendibile, ai fini che rUevano, in questo scaturente da lUna mtsurazione effettuata al di fuori del periodo ivriguo. Sul piano istruttorio, perch�, rper individuare una portata media, era necessario, da un lato, effettuare pi� misurazioni, sca!!gli0111ate nell'arco del periodo i.Jrriguo e preferilbilmente con riferimento anche ai mesi di maggiore siccit� e, dall'altro, ripetere queliJ.a misurazione che era ,stata ,effettuata dl'lca quindici anni prima e che poteva, quanto meno, non es:sere pi� covretto indice di una sit!Uazione attillale. Il ricorso va, quindi, accolto sotto tale assoobente profilo e, per l'effetto, va annullarto il provvedimento impugnato, salvi ovviamente restando gli 'lllliteriori provv.edimenrti dell'Amministrazione. In relazione aLla delicatezza del:la questione ed alila natura dleglii interes:si �conJtraJPiPOSti che richiedevano una particolare valutazione, le spese 'e ._,gli onorari di causa possono essere integralimente compensati. ( Omissis). SEZIONE OTTAVA GIURISPRUDENZA PENALE I CORTE DLl CASSAZIONE, Sez. VI, 6 novembre 1973, n. 1652 -Pres. M01ngiar:d!o -Rel. Giorgioni -P.M. De Andreis (con:f.) -Ric. Princi[ pe. Reato -Ener~ia nucleare -In ~enere -�Materiali radioattivi -Detenzione -Omessa denuncia -Reato omissivo istantaneo. (l. .31 dicembre 1962, n. 1860, art. 3). L'omessa denuncia della detenzione di materiale radioattivo, che secondo l'art. 3 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, (suWimpiego pacifico dell'energia nucleare) deve essere fatta entro il termine perentorio di cinque giorni da queLlo in cui iL detentore ne sia venuto in possesso, � reato omissivo istantaneo, perch�, decorso inutilmente H detto termine, l'obbligato non � in grado di far cessare lo stato antigiuridico gi� dete~"tinato dalla condotta omissiva, e resta definitivamente e irrimediabilmente leso l'interesse tutelato daLla norma alla tempestiva conoscenza da parte deUa pubblica amministrazione, dell'ubicazione e r�eperibilit� di tale materiale. II CORTE DI CASSAZIONE, III Sez., 22 febbraio 1974, n. 5962 -Pres. Musco!l.o -Rel. Marufra -P.M. Caldore (�conlf.) -rdc. Rossanigo. Reato -Detenzione materiale radioattivo -Omessa denuncia -Centro di studi e ricerche di medicina aereonautica e spaziale dell'aereonautica militare -Direttore del centro -Detenzione di materiale radioattivo -Obbli~o della denuncia -Inesistenza -Obbli~o del se~reto militare -Sussistenza. (d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185; r.d. 11 luglio 1941, n. 1161). n d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la difesa della popolazioni delle radiazioni derivanti dall'impiego pacifico dell'ener�gia nucleare che, fra l'altro, prevede l'obbligo della denuncia della detenzione PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1301 di materiale radioattivo al medico provinciale, non � applicabile agli impianti ed alle attivit� miLitari, sia per L'incompatibiLit� del suo contenuto con le norme di cui al r.d. 11 lugtio 1941, n. 1161, che impongono il segreto miLita1�e, sia per le funzioni specifiche attribuite, con autonoma organizzazione e gestione degli impianti e della protezione sanitaria, aLL'Amministrazione militare (l). (Omissis).-Con sentenza 29 marzo 1973 il !IJ111etore di Roma affermava la penale ll'eSjponsabi,lit� del colonnello Rossanrugo F.ranco, direttore del �c.entro deU'aeronautilca militare, di 1srtudi e �rtcer�che di medtcina areonautica spaziale, per avere omesso di dennnciare al medtco provinciale la detenzione di materiale radioattivo. Il ilYI"etore, !ri:levando �Che il Legislatore aveva imposto �a cihi<Un.que � l'obbligo delila 'comuni�cazione e che il segreto militare lrigiUardava !la natura delle ricerche e degli eSjperimenti 'che si .Sitavano �conducendo, non J.a deten2lione del materiale, �condannava il Roosanigo alla pena in epigrafe. Avvenso ila sentenza ha proposto rilcoT!so per Cassazione il Rossanigo, deducendo, �con un primo motivo, l'erronea aptpUcazione del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 175, �lll relazione allil.'ar.t. 524, n. l c.p.p. SoS;iene il ricorrente �che ila sentenza aveva el'roneamente esrteso la sfera d'applicazione della ilegge, oltre i casi cOiliSenUti, in quanto, es (l) In tema di detenzione di materiale radioattivo e di� segreto militare. La �sentenza delWa C<>crte Supr:ema, dineccepibiile nella motivazttone e nel dispositivo, � di notevol�e d.mpOII'talll!za perch� � iLa pTilma volta, a quanto rilsulta, �che la Cassazione, afDvontalll!do specificatamente hl po:oblietmJa dei l'lapporn fra dJivel'ISi organi deillo Stato, arff.erma il princilpio, ,sostenuto dalii.' Avvocatura, delll'autonomia degli oJDgatnd neill'eserciziio ,deliLe r.iJSjpettive funzioni. Nel caso di �specie, il giudice di merito aveva ritenuto di dover distinguere �le ricerche e gli esperimenti che sull'energia nucleare si conducevano .presso il Centro dell'Aereonautica e Spaziale dalla semplice detenzione di materiale �radioattivo, per affermare che di quest'ulttma avrebbe dovuto comunque essere data comunicazione al medico prov. iJncilaile, aJ. fine di 1ren1deve possibili e .tempestivi d controLli colllcernemti l'ado~one dei mez2li cautelativi COIIlltro iiil pericolo delil.e ~radiazioni ioniz2lanti. E, ag;g~eva quel g;iudiJce, probabdllmente 1lai1e diversa f.inaliit� ero stata tenuta [plt'esenrte dal leglisLartore qualll!do aveva limpOISto a chiunque l'obbilig;o, della cortnJUJni,cazione, onde lllJOn sarebbero consentite de~rogbie filn quando non siano introdotte dal ileg,islatol'le steiS\so. �� Era evidente che �con queste 1argomentaziond, basate esclu:sivamen1le su�l testo !LetteraLe della noll:'ma, 1ero stata 'ei'irOIIlJeamente estesa la sfera d'appJi... caZJione deLla ilegge oltre d 'casi con:sentiti, contro iil siistema, e con SICa~rsa aderenza al caso esamilnato. � Infatti ill �Centro di Studi e Ihlcerohe di Medicina Ae.t~eonautie!ll e S!Paziale, ha, come Ticorda la sentenza che si annota, fra i suoi compiti quello. 1302 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sendo dl Cenrtro di ricer~che areonautiche un ente militare, non era perd� soggetto alla !legge m questione, che limitava le sue d1sposizioni all'im[ piego �pacifico� dell'energia :nucleare. Tanlto i p~rinc�pi di diritto ammin1stll." ati.vo, ,con [a xiconOISCiuta autonomia de,gli organi deMo Stato, nell'ese~ rcizio delle ll:'i:s!P,ettive funzioni, quanto il contenuto della Legige mvoca, ta, escLudevano l'aptpil:icazione di quesrta agli impiooti ed alle alttivit� mmtani. Con un rsecondo motivo deduceva mosseii."Vanza ed ell'lronea applicazioll'JJe degli arrtrt. 1, 2, 3, 4, 5, del r.d. 11 !lugilio 1941, n. 1161, e dell'art. 524, n. 1 ~c.p.p., [per avere hl !Pretore ritenuto, a torto, che le norme sulrsegreto militare non potessero essere iJ:wocarte, dovendosi 1fa1r distinzione ~tra rrice~rche ed esperimeruti, destmart�. a rimanere segreti, e la comunicazione, al medico prrovin�ciale, della detenzione del materiaJ.e radioattivo. :m: pretore aveva ignorato la jpOrtata penaUstiJca del concetto di notizia segreta, ed av.eva 1lraJSCiUII:'ato l'obbligo di non divu[gaxe de~tte notizie, nonch� di coordinare [a legge 1964, col r.d. del 1941, eviltando di !Pomi hl !PirOblema se il Rossanigo fosse o meno tenuto a dare la notizia al medico provinciale. Con ultLmo motivo deduce inosservanza del C.JP.m.p. art. 40, avendo il !P'revenuto ubbidito agli ordini dei SUIPeriori gerarchici, non smdacabili nella loro ~egirttimit� sostoo:ZiaJ.e. MOTIVI DELLA DECISIONE Osserva la Corrte ohe il ricorso appare fondato, in primo luogo per quanto attiene alla causa di non p!U!llibi:lit� invocaJta dal !Pil'�Ven1Uto. La senrteUJZa �ffiiP'UJgnata difetta nella motivazione, alloo-rch�, Lnterp~retando il di accertare l'operativit� dei .reparti impiegati in caso di guerra in zone inquinate dal fall-out atomico e il limite di r~esistenza dell'organismo uma no negli impieghi militari in presenza di sorgenti radoattive. Ri.entrano pu re ll'JJei �oompirti del Centro gli stUJdi� mtesi a prevenire J:e COlllSeg>Urernz,e c\he l'dmpj.ego dri mezzi IJ:'IaJdioaJttdrVii da paiJ:'Ite di un i!Potetko nemioo po~�r!'ebbe ave~re sui f~SI�Jco dei rpHoti e degili equipag,gd. millitari impegnati in azione, cosi �come pure �1a :PIJ:'IOteZiionre de�Li equipwggri stessi destinati a trasportarre acrmi atomiche. Jil Centro Studi e RLcerrche dd. Medicina Aereolllraruticra Srpaziail,e � per ci� un organo del Ministero della Di:llesa che esplica compiti di delicata importaJnZa e rrtelllltvantd. liJJelrle furnz10lll� PII:'O!Pil'�e dreil. Mtnrirstero della Dife,sa ed ha perrtanto essenziailmente come scopo [a driscipil.rirnra drene mordralit� dd impiego miJJ.itare dei!J'enell:"gia nucleare, sia p>Urr sotto il rprroifiJlo medico. Non pote~va quLndi ritener& applrioaOOle ag.lri impianti militari una i!Jegge che pe~r sua stessa derfdndziooe si autolimita a .giamntire COllltro d pe~ricoH delle T�addazio!Illi iomzZalllrti drerrd.~anti. daH'impiego pacifico deilil'enrergia nu dearre i lavora~tori e le popoLaZiiOllli. � questa un�,wgomentaziooo che si PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1303 tevmine � chiunque � di cui all'art. 92 del testo legislativo sul!l:'impiego pacifico deH'energia l!liUCleare, fa dipendere la natura di �segreta� della notizia, dal:la pel'!cepibiJit� di essa, da pal.'lte di un numero indeterminato di persone. Nella sua accezione pi� comune, il se.g;reto � quello stato di fatto, per cui una IIl!Otizia � conosciuta solo da m1a persona o da urna ristrettLssima �cerclria di persone. E ['a garanzia giuridica si attua col divieto di portare la notizia a cOtnOOcenza di pe:t'ISotne diverse da quelle che ne sono i natiU.raJ.i CUistodi: rtrattasi, in sostanza, di un obbligo negativo imposto ai soggetti. Una parUcolare regolamentazione leg�slartiva � attuata, coil. r.d. 2 luglio 1941, l!ll. 1161, in relazione al segreto militare, ila cui nozione giuridica impo:rrta :la considerazione di urna SiPecifica categoria dti segreto poli! tico, attinente alla difesa degll'interessi mi1itari dehlo Stato e dell'efficienza del:le forze arr:mate. L'art. 6 dell'eLenco allegato al r.d. 1941 (che ha sostituto il r.d. 28 settembre 1934, n. 1728), enumera Je notizie di cui � vietata ila divuil.gazione, e fra esse, sono illlidicate quelle relative � a[ materiale di qualunque genere comunque aa;l!Partenente alle forze armarte dello Stato�. L'al'lt. 3 dello stesso aLlegato, ~richiama le notizie relative ai programmi navali ed aereonautid ed! � agli studi ed applicazioni di nuovi ritrovati avw:le di un'dntm'p!retaz.ione llettwale che non ha minoir pregio di queLla di ohi arveva d!ntea:pretato li:l � ,ohd.unque � usarto dal legislatore ne:ll'art. 92 del d.P.R., m. 185 del 1,964, come tse fosse a<Vulso deiL testo deHa l�egge e senza COIJJsiderare qumdd se, ne:ll'ambito di .questa, i[ terlrniilne SOifftra eccez~ oni: � infatti evidente che se, peir ipotesi, la leg.ge non fosse arpptlicabi:le arHe a.ttivdt� mhldta!I'i, d:a:l � chiunque � ISatrebbe esc:lu:si. i mitlitari. Un corretto cri.terio ermeneutico avrebbe dovuto imporre prima l'indagine sulla sfera d':a~pplioaz[one de:lla l:eg~g.e e poi que1J1a suhla rr1feil'libillit� del terrmin�e � chiunque �, mentre tnveoo so:lo con Ulil so:liisma pote'Va dirsi che [a ;teg�ge si appliJca perch� chiunque vuol dire ogl!lli cittadino. Gld avgomenti !Per� lP'er esc:ludeire J.'applicabill.it� delia Legge agi!Ji impilanti ed alle attirvdt� mi1itall'li. non .sono soltamto� desumib11i da:l tito:lo della Leg~ge, ma soprattutto dia[ suo contenuto e dai p!I'im!cipi del diritto amminilstrativo. P.er quanto �COitl!ce~rne questi ulttimi, � impoo-tamte ill rich!iamo al ptrdnoipdo de[,La autonomi�a deg.Li org~ami :neH'eserei.zdo dei1re rispettive funzioni ohe ~reg~g,e i�l nostro sistema di dd.dtto pubbUoo �e nel qua[e ahle varie hranohe della pubbLica ammiJruistrazione sono rkonosciute per :J.egge (art. 97 Costituzdone) funzioni speoifilche e p~ro:pl'lie. '11ale pl'lincipio comporta la necessit� dd dnte!rP!retare Le leggi che disciplinamo le varie :fiUinziood. in modo non contmddilttorio e contraddittol'lio ,sarrebbe i�nveoe riconoscere ad un'Arrnrrnintstvazione stata[e il!a competernza d.n un setto1re e devoJ.veD:'Il�a contempor�neamen� te �ad un'�altra. A�J'AJrnm,i,nliist!r,azione m:hlitare �, 'come � noto, attr.ilbuito 11 compito delLa preparazdone dieiliLe for~e armate ed i:l mantendmenrto e potenzi,aan.ento delLa loro efficenza miJli,tJa,re, .compito val'lio ed estl1ernamente complesso, ad esp1etair�e 11 quale � attribuito :fira J.'alltro li:l potere di svolgere studi ed esperienze, tanto tche p!I'�esso l'Ammimstr.azione del:l'Aereonauti.Jca � d.stituita 1304 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scientifici �. Data la rgelllerica dizione del testo, non v'ha dubbio che tra dette notizie debbano essere c~equelle attinenlti alla scorta, detenzione, ecrc. di materiale fiiEr5ii�e, dlestinato ad' usi militari. In rsenso conforme, questa S. Corte si � gi� pronunziata, con sentenza 17 luglio 1940, Tic. Ioa:nni.di e sent. 14 il.ugl'io 1939, ree. Cagismoli. Su1la prurtioolare qualifica, irivestita d'al irlcorrerute, e su:lle funzioni daUo stesso espletate, quale diTigente, all'epoca, del Centa:o di medicina aereonawtica spaziale, non sussistono dubbi. Che un fa<tto rsia pevcepibile dia un :numero indeterminato, ma non infinito, di persone, :non . importa, a termini delle norme sul segreto militare, !la rcOIJJsegruenza che esso finisca di essere colljS�derato segreto. L'a�r�t. 7 del r.d~. 1941 prevede l'obbligo del segrreto per quanti vengano a �conoscenza �di una notizia di rc�arattere .segreto o destinata a non essere diVIUlgata, per ragioni di rcariJca, impiego, professiollle o servizio, con ci� stesso pTevede:nldo la compatibilit�, :fra un grup!PO detero:ni.nato di persone, �che siano a conoscenza de1la notizia, e l'obbiligo, per tutte, del segrreto. I ;priJnc�.pi tspiratori della tutela del segreto militare non sono contrastallllti, ma pienamente conciliabili �con la Costituzione de!l'l.a Repub- UIJJa rapposita direzione ~eneralLe (v. t.u. 23 febbraio 1928, n. 327, d.ll. 31 luglio 1945, n. 560; d!l. 30 ragosto 1925, ll1. 1523; lr.d. 20 ago,sto 1942. !11. 1318, sulile .attl1ibu2liond delil'.AJJ:nmi:niswazione de11a gue:rm e rsu quella dell'Aereona: utilca). Fra i �CCJrllllPiti dd rstuidi e ricerche, marssdma importan:za hanno ila spermentazione, produzione ed arppldlcaziOIIle del�la energila nucleare e quello delle sue conseguenze, sia sotto dJ. profillo offensivo che so.tto quelilo difensivo, ai qua-li ii.'An:nmindJstJrlazdrone mil1itare provvede neLl'esercizio di funzioni proprie, che .certo non presuppongono l'impiego pacifico dell'energ; ta nuc1earre e �che r.iJchtedono un'aut01noma efficenza deiLl.'Ammirni.strazione della Difesa, �sia nell'organizzazione �e nella gestione degli impianti, sia nellla predisposiZJi,one rdettla protezione sanitaria. Per qu:anrto oorncerne iil oOIIltenuto rde1la [eggre n.185 del 1�964, esso ancotr pi� !P(l['Suarde del�1a sua iJnapplilcarbiUt� a�l carso �esaminato dalla SUJPtrerna Corte, specie se coordin:ato con il'obbldgo de�l se~eto aiJ. quale per legge l'imputato, Dkettol'e del Cenrt:ro, era .tenuto. Nella rsentenza annullata rdarll!a Oarssazione, dopo essersi dato atto che 1a Gondrand :aveva denuiil!cdraito (come pe1r Le~�e era tenuta a fare), arl Medico provincilarle rl'rarvvenruta conse~a del materdtail.e rarddo-attivo al Centro de1La Aereonaruti�oa Mililtalre, ,si era statuito che non aveva senso � omettere La comunicaztone ,a,l Meddco proviJnciale adducendo irl pretesto del segil'leto mill.irtare, qu:arndo q.uelii.'.Aiutolrit� stessa � dest�Jnarta ugualmellllte a venire ra conoscenza del fatto che si pretende dd mantener se.greto � . �L'unico risultato �che �Si consegue � .quello di ritardare, non gi� di esc1ude[ l)e la cOIIloscenza e di �Conseguenza di triltarrda:re gil.i opportuni cOIIltrolli che a quell'Autorit� sono rper (legge detnra:llldarti �. � Le norme sul se~�eto :m.iJJJitare si invocano dunque a torto, essendo evidente che un dato di fatto percepibile da un numero interminato di persone ~di/pendenti del�La Gondrand, Uffici<:> del Medico prinvilnciale) cessa PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1305 bl!ica, art. 2, m quarnrt!o ~a ii'ealt� deLlo Starto non pu� rifiutare v~ore giuridico al richiamo dehla tutela della collettivit�, che posrtula il sacrifido della 'libert� del sin1golo, affinch� la difesa socirue, nel S'UO complesso, sia pi� efficace. �, pertarnJto, giuridicamente fondato il coo!l1dinamenlto delle norme di oui al ll".d. 1941 con l'insieme delle altre ill'Oil'llle che rbutelano il se~ reto millitare nelle J.eggi penali sostalliZ�ali e proceSISIUali vigen:uti, significative, tra queste, quell'e di cui agli artt, 342; I Cjprv. e 352, secondo comma, c.p.p. Iii tlimite d'a1p1Pl1cazion.e delle dLs,posizioni del r.di. 1941, non va poi cercato, :nella conostcenza diella notizia, da ;p�arte di un :numerro indeterminato di jpe!l1sone, ma nella :notoriet� della notizia srtessa, siccome gi� affermato da questa S. Corte con le s�entenze 28 giugno 1958, Sez. I, P.M. c/Pinrto e 5 di�cembre 1958, in Giu. pen. 1959, II, coJ.. 234 e 786. Per cui, nessuna rilevallliZa pu� attribui:nsi aN'avvenurta segnalazione del trasporto di mate-riale atomico, da parte del vettore Gondirandl, il cui com:porrtamento non si :lega, con nesso d!i. alcun genere, ai doveri, positivi e negativi, dcl Rossanigo. di essere � segreto �, potendo al pi� :atteg�g;iaa:lsi a :fiatto dd CJall"a,ttere � riservato �� � Pu� ~~giung.ersi, comunque, che una cosa � il!a natura deJ:le ll'icerehe e degli. �esperimemi �che si .stanno cooduce;ndo e .che si V'Uole non �siano divulg. ati, �e cosa ben divel'!sa � [,a mooa 'comunicazione ad un organo quaUfiloato (Mediloo Pmvinciale che, del !l'esto, � pena�lmente V'�ineolato a IliOOli l'I�.V'elare gli eV'entuall segweti da �lui conosCiiuti per II'agioni di ufficio) delLa sempJ:ooe detenzione de[ materia1le radio atrtivo, per re;ndere possib:hli e tempestivi i controlLi, concernenti unircamenrte �l'ardoz�ione dei mezzi cautelativi oonrtll'o il pericolo id radiazioni ionizzanti �. Con queste a!l'gomentazioni si �ea-a commessa una serie di g.!l1avi el'll'ori d� diritto, perch� si era ignorata la definizione e la portata della nozione penalistica di notizia .segreta, va 'era omesso di ,cornsidooare J.'obbUgo individuale imposto a quanti vi sono �tenuti di non divulgare le notizie e si era ilgnorato i�l coOII'dimlamento fra �La legge n. 185 del W64 e H r.d. n. 1161 del 1941. Affermare ,che un d!arto di futto pe!1cep:Lbi[e da un ;numero i!nidetel'IIl.�onato di persone �Cesserebbe di .esselt'ie segreto e potrebbe tutt'al pi� atteggiall'S'i a fatto di ca:rattere ri,serV'ato, � in 'contrrusto con [a no~rma della leg.ge e con l'e1a:borazdone .giUII'�IS!PrudenzLaie e dottril!lJa�Le. La legge 1stessa ,prev,ede ilruf.atti (art. 5 e 7 r.d. n. 1611 del 1941) \J'e,stensione dell'obbligo del segreto a chiunque per ragione della carica, impiego, pil'ofessione o rservizio o :Ln occasio!rlie derl,l'esea-cti.zio di essi venga a conoscenza dd. notizde 'di �caratte!I'e segr.eto o dservato, p:re!V'ede do� una ptena COIITl{Paidbilit� fra indeterminatezza delle persone che .sono a conoscenza della notizia ed obbligo de1 segreto. D'altro �canto, dottrina .e gilurisprudenza coll'rerttamel!l!te richiamata dal�La Cassazione, hanno avuto modo di precisare che il limite di applicazione deHe nOII'ime che imlpo;ngono �l'obblirgo del segil'eto e della non divulgazione consi�ste non gi� ;nelJ.'esseire la notizia a conoscenza di un indete:rmitnato 19 1306 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Deve ora osservare ila Col'te che il sostanziale divieto di rivelazione del segreto militar,e, divieto manifestato con carattere perentorio dalla legge (artt. l e 2 del r.d. 1941), e che, a:-differenza di quanto stabilito nelll'art. 622 ,c.p., non prevede ila giJuJsrt;a causa, ma solo deroghe pa!l.'ticolalri, investe tanto il campo oggettivo, quanto quello sog,~ttivo, BJbtinenti ahla maJteria. Ma iii Pretore ha omesso oglni indlagine, per valJUtare la posiziooe soggettiva del IJ:)l'evenuto e determinare per quaile raglione il Rossandgo in presenza di una notizia segreta o, comunque, ris:exvata, sarebbe stato ltenruto a comlliillJca<rla al medico provinciale, violando, per�, 'conte~ID~Poraneamente, giLi artt. l e 2 dhl r.d. 1941, le cui sanzioni, peraJltro B~P~Paiono ben pi� gravd di quelle previste dalla disciplina dell'' lllSo, per scopi :pacifici, deill'enengia atomica. Non � inrfaJtti esatta, ed � persino in contrasto con �le finalit� della iLegge, ila d.ist:iln:zione operarta dal P11etore, rseconJdo cui il segreto militare andrebbe rispettato per quanto attiene alle rtcerche ed! agili esperimenti, menrtlre sarebbe oblbliJgatoria la pubblicit� della denuncia delila detenzione del matria[e radioattivo. htvrero, l'obbligo della de:ruUllJCia � in :llum:zione dei conltrolli sulle a1Jtivit� successive, e dipendenti dahl'wtilizzazione deille sorgenti n,ucleari; lo stretto colilegamento, tra denuncia e detenzione del materia!Le, 10011Jde giuridicamenJte impossibile una !Soltanto parziale applicazione diel~ ileg,ge. Ma il r�!Col'ISo deve essere aoco1to anche per a:Ltro, fondamentale motivo. Jil 'centro di studi e !l"i�cerche di medicina areonaurttca Sjpaziale di cui H Rossamgo era direttore, aU'ett~oca dei fatti, ha, tra i suoi comJ?iti, quello d'aocerrta~re ['op,erativit� dei reparti impiegati, in caso di g1U!erra, in zone inquinate dal farl:l oUit atomico, ed il limite di resi!Stenza dell'organismo umano negli dmpieghi militari, in :presenza di soa:gerruti radioattive. Cura, 1noltre, l'accertamento e ila prevenzione delle conseguenze atomiche sul fisico dei rphlOiti e degli equipargrgi militari, impegnati in azioni beNiche o nel trarsporto di anni atomiche. numeroo di persone, ma nella notorietd del.l:a notizria stessa �e per di pm con un'accezione particolarmente rigorosa del termine (� stato ritenuto ii r~eato di ~cui ,aLl'art. 258 c.p. 'anche neWdpotesi di 8J.Prpil"estamenti militarri noti alla maggior parte degli abitanti della localit� ove gli appr-estamenti sono fatti: Cass. 5 dicembre 1958 in Giust. Pen., 19r59, II, 786; in dottrina ANToLISEI, Dir. Pen. 19,53, voJ.. II, .tomo I ;p. 46). L'indagine quindi ohe incombeva .al gi'l.lJdice di merito ,e 'che questi arvceva de'l tutto omesso, consi.,steva ne1l'aecertare se, data 1a natUJl'a di notizia segr.eta o co:tnllli1que riserva,ta (si tratti di segreto ,e di divieto di 'divulgraztone, come parre a norma del r.d. del '1941, i termini del problema non si spostano) l'imputato fosse tenuto -�come in astratto ,presordrv,e il:a legge del 1�964 -oppur-e no -come 1 il il.'egdo decreto del 1941 imporne -a daa: la :notiz~a ,~W_ medico provinciale. E' evidente �cio� che il p!I"ob1ema concerneva sia una valutazione della posizione soggettiva dell'imputato, sia l'interpretazione coordinata dei due suecitati testi di :legge e daLle quali rindagtni, se fossero state :liatte, si sareb PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1307 Detto Cerutro � un organo del Ministero della Difesa ed � stato i\Sitituilto ai fini deiJa disciplina, sotto hl profilo medico, dell'impiego dell'ene11gia lliUOleall'e. � facile o5\Servare 1c:he le furnziooi del Centro farn~no parte dei compiti, estremamente comp~essi, arttribuiti alJ' Am:rnini.sltrazi<me Inililtal"e, per hl irmmtendmento ed H potenrziamento dell'efficienza delle focze armate e 'c:he la trattazione di~a mater.ia delJ'energia nucleare, tanto sotto il !Pil'ofilo offen&vo, che difelliSiivo, viene seguilto, della detta amministrazione, neiJ'eserei�zio di funJzioni jproprrie, con autonoma organizzazione e gestiQID.e degl'ilmjp[anti e della protezione sandlta:rria. Siffatto impiego dell'energia nneileare, non pu� e&ser definito pacifico. NOillJ tpU�, pertanto, esser riltenuta applicabile agli imputati Inilitaxi una legge, che gi� da s� si definisce indirizzata a scop�i pacifici, come rilsuJJta dail. ti/tOllo della legge 13 febbraio 1964, n. 185: � Sioorezza e protezione ,cOillJtro i pericoli del,le radiaziooi dell'ivanti daJ.l'UISO pacifi.co dell'energia IIliUicieare :~>. 1\l vizio kia cui � af:l�etta la senJtenza dru Plret�>re si concreta nell'avere omesso di portare l'esame sulla sfera di appHcazione della ~egge, !Pil'ima ancora d'inte~etare i:l termine �chiunque�, di cui al gi� citato art. 92. E l'esame del 'contenuto della legge dimositll'a che essa non � applicabile agl'imp,ianti ed aiile atti'Vit� IniHta:rri. I :Precedenti legis[ativi scmo costituiti dilla legge 3 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico defl'enengia nucleare, in ordine ai materia: li lidentifkati e definiti dall'EURATOM (ComUll!i!t� europea pell' la energia atom.ilc:a), o:rgano palesemente esi�il'aneo ad inJteressi milita;ri. bero watte quelLe conclusioni alle quaU � poi pervenuto il giuddioo di Legittimit�. Era poi 'altrettal!l:to, �erl!'oneo, in ba,se ad UII!a tinamm.iss:]bhle ddistinziOIIl.e fra le i'Lcerohe �e ,gli esp~ell'limenti da un iato e iLa detenzione del materiale vadioattivo' daWaltro, affeo:rmatre che di quest'u.l:timo dov:esse essere :l�atta La denuncia ;per rOOJdef!le possilbiJ.i a liJem;pestivi li controiLli conoernenrti unicamente l'adozione dei mezzi �cautelativa coni�il'O il pe!I'iJcolo di ;radiazioni ioni.zzanti. Cosi rurgomentando si ilntroooceva una distmi!one glilE.'idicamente impossibiiLe ed una IiJrnitazwne d'applicazione della il.egge dal 19164 aJ.trettanto impossibile; questa o non si appUca agli impianti militari per le ragioni sopra esposte, o si app.Uca tota:Ihnente ed al.lore non � possi:bile ddistinguell)e f;ra esper.tmenti segt~eti e detenz�,one di materi:ale nucle8!11e, non segreto o meno segreto. Basta inv:e!I'o 1eggere hl testo dehla legge del 1964 ed in particolare il suo art. 45 peT stabilire che l'obbHgo della denuncia � in funzione dei ~controlli suhle 'attivit� successiv;e e Peli' accertare che sono proprio a:e p:rove rnucl.eari, ,per 1a loro per.tcol:osit�, quelle che richiamano i pi� rpenewanti interventi del Co.tniJtato Naz,ionaJ.e per ii:''Ea:lel!lglia Nucleare. PAOLO DI TARSIA di BElMONTE 1308 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La legge dlilSlciplina hl commercio, l'ilmportazione, l'esportazione, il trasporto dei materiali atoznllici, le modalit� !Per Ila cost:ruziooe degl'ilrnpi�iDti di produzione dell'energia nnclea!re, la resporusabilit� civile dipen,. dente dlall'UISo, aJil!cora llllna volita defi:nito padfko, di detta energia, i brevetti per in'V'enzioni in materia nudeaJre. La legge attualmerute m vigore, 13 febbraio 1964, n. 185, dimostra la sua estraneit� ahl'Amm.i:n-i~Sftrazione ed aHe attiv-ilt� militari, in primo [uogo !Per ila composizione degli organi di dltrezione e sorveglianza dP.J.le attiv-ilt� inereruti all'enea1gia nucleare. Al Consilglio iruterministeriale di coo:rdmamenJto, partecipano i ra!{)!Presenta!llti di quasi tutti i ministeri: :lira essi, contro un rappresentante dell'aviazione civile, e due della madna mercantile, esiste un solo ra:pprese!lltante deil. Minisltero dehla difesa, cio� m rruumero uguale al MimSftero del Turismo, arlt. 10); nessun eSIPerto mil!ita!re fa parte delia Commissione teCillica del (comitato per il'energia niUJcileare, composto di 14 membri, art. 2); menibre viene, invece, cmata, tra le amnimistrazio:ni inlteressate, la Madna mercantile, art. 13). Nessun organo delJ.'ammillli's,trazione militare fa parlte delle Comm~ssioni provinciali per la protezi0011e sanmaria delila popolazione, art. 89). N�, trattandosi d'i.mplutato che riveSfte la qualit� di militare, soggetrbo all'oblblligo deil. segreto, pu� essere omesso il coordinamenlto della legge in esame con il r.d. 1941, n. 1161. � !Palese l'inconciliabiJ.iJt� della il.egge con hl dtato r.d.: gli artt. 13 .e 14 della legge sull'IUISo della energia nucleare, prevedono e disci[pil.inano i poteri deglli Lspettori del Comitato teCillico, accesso negli impianti, consruwtaziO!lle di docume:ruti, richieSfte di infon.rnazioni, ec,c. Infine, le prescrizioni sul modo di regolare 'gl'impianti, a scopi scien,. tifici o mdusltriali, art. 52, la classificazione degli esercizi commerciali di materie radioalttive, art. 32; i poteri di revoca di autorizzazioni, conferiti al Ministero dell'Ind!us1Jria e Comme11cio, arlt. 56; la cOOil(petenza del Min-i~Sftero del Lavoro per ila formazione del persona.l1e sanitario, di initesa, anche, con la Marina mercantile, art. 76; ile d~sposizioni iJrnpartite per li. �datori di (lavoro�, art. 77, sono alcune tra le varie d:�ISIPOsizioni che dimoSftra!llo come la legge sia riV'olta alla I'legolamentazione dell'uso dell'energia n'Uicleare, per scopi diversi da quelli persegu:Lti dail1' amministrazione milita!I"e. 11 mancato approfondiito esame di qiUestJi aSIPetti salienti deiLle questioni [plrO~ettate, vizia il giudizio espresso :nella sentenza imprugnata, per quanto attiene all'ambito di applicazione della [egge in esame, erroneamente estesa oltre i casi consentiti e contro !il sistema dell'autonomia degli organi dello Stato, nell'esel'cizio delle risp,ettive fU!IlZiollli. Apipaiono, di 'conseguenza, fondata le censure di erronea appiUca zio:ne dehla legge, rivoilite dal ricoTI'IellJte alla sentenza, che deve ess1ere annuJ.lata senza :rmvli.o, i:n quanto il fatto ascritto al Rossanigo ltl!Oitl! � po:-e veduto da:lla [e,gge come reato. -(Omissis). PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1309 TRIBUNALE DI ROMA, Sez. III, 30 settembre 1974. VoLpari -Pres. est. -P. M. Cannata (parz. diff.) -P.roc. gen. c. Bisogno Mario. Sicurezza pubblica -Rimpatrio con fo~lio di via -Fermo di polizia Art. 157, II comma T. U. delle le~~~ di pubblica sicurezza -Vi ~enza attuale dell'ordinamento. (art. 157 t.u. 18 giugno 1931, n. 773; I. 27 dicembre 1956, n. 1423). La legge n. 1423 del 1956, contenente misure di prevenzione nei confronti di perso111.e pericolose per la sicurezza e la pubbLica moralit� e che consente il rimpatrio di coloro che s~ trovino fuori dai luoghi di residenza e rientrino nelle �ategorie indicate nell'art. 1, Mn ha abrogato il secondo comma dell'art. 157 del t.u. de.tle leggi di pubblica sicurezza che � quindi, nelLa parte non dichiarata illegittlima dalla sentenza della Corte costituzionale 14 giugno 1956, n. 2, tuttora in vigore (1). (Omissis). -L'll .giugno 1968 Gian:l�ranco Spadaccia, Luca Bracci e Angiolo Band'ineHi presentavano una denuncia nelila quale era sostanzia: lmente eSIPosto quanto sejWe: 1Per il 2 giugno 1968 ila federazione romana dleJ. partito radicale aveva programmato la 'distribuzione di volantini per eslpQ'imere il dissenso dal �carattere militariJstico impresso al:la celebrazione dell'anniversarrio dell'istituzione deil.la Repubblica. La mattina del 2 giugno alcuni aderenti al pal'ltito !radicale, ap~pena usciti dala, sede dei!. partito in via 24 Maggio, erano stati avvicinati da agenti di P.S. in bor~ghese che, senza akuna spiegazione, avevano inti- Note sul fermo di polizia (l) La sentenza delia lli Sezd!one rpenale del Tribun�l!le di Roma, che ha affuoontato con ri1g.o�re scientifi,co, a.ll:l!ohe se non .esente da talune imprecisioni ed tnesattezze, U pll"Obl�ema deilil'estensione e della portarba de.liJ':iJsti.tuto prr-evisto dail. J,J .comma dei,J',all't. 157 t.u. del:le leggi �di Pubbltca Siomezza, merita attenzione, sia pocch� giunge alla conclusione, conforme alla cor; r.etta inteT~pr"etazioll:l!e della Jegge, delia viJgenza attuaLe nell'ordinlamell:l!to gtmiJdico deM'dsti:tuto, si.a perch� esclude -e qui perail.wo offre dl fianco alla critica -�che ne.U'istituto possa identiftoall'!si un � fermo di polizia � e che ,esso costituisca una l:imitazione delLa libe~rt� p,ei\SonaJ.e. Come � noto. dol no8Wo Oll'dillllamento giuridico col!losce var"i�e forme di restrizione della libert� personale, pTofondamente differenti fra di loTo per le condizioni che ne legittimano J'.app.Hcazione, per le ftnaHt� �Che perseguono �e poc ll..a durata del provvedimen,to aff.Jittivo ed accumunate soltanto dalla necessit� del rd,gOO'oso rispetto delle norme, a .gaii'anZia del dill'itto �di libevt�, solel!lnemente garantito dalla CostituzioiiJJe e daU'tdentit� dei!. contenuto: privazione della 1Ubert� fisica, pe1r un tempo pi� o meno 1310 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mato loro di seguirli in Quesba. Alla richiesta di spiegazioni, gli agenti cari�cavano dii ;peso su 'lliil'auto di servizlio due delle cinque pemone uscirte dahla sede del !Pal"\tirto, e preci.JSamenite il. demmcianrte Banditnelli e Roberto Cicciomesswe, e poi, su altre autovetture, le altre due (sic!). La stessa sorte toc�cava ai ICOffi!Ponenrti di IUfll: secondo g>ruppo, ilira i qua!li gli altri deDIUlllcianti Slpadaccia e Bracci. Si precisava nella denuncia che il Bracci e il Bandinelli erano srtaU percossi cl!agli agenti rl!i. P.S. SUlla base di rtale dentmcia Vlenivano ib:"atti ali. ,giudizio dJel prertore dii Roma il dott. Mario Bisogno, funzionario di servizio, nOIDJch� aLcwni sottuff~ciali e guardie, per tr~'OIDJdere del reato di cui all'art. 606 c.p. e, ad eccezione del Bisogno, dei reati di CJUi agli aTtt. 581 e 612 c.p. In esito al dibattnenrto, il P~ertore, menJtre proscioglieva dia illurbti glii adcl!ebirti gli altri im:putati, condannava il dott. Bisogno ailla pena di mesi tre di recliusione, ritenendoll.o coll.pevole del contestato reato di arresto ihlegale. Su BiPIPello dell'imputato, sootiti Ja P.C. il P.M. e la difesa, M: Tribtmale osserva in Diritto. E' necessario, inn!IDZi tutto, mettere nn po' d'ordine neLla ricosrhrluzione dei fatti e ci� perch� il Pretore mostra, nella rsua s'entenza (pag. 8), di aVIer valutato H �cOlll(porrltamento dehl'iJ:npuJta:to escliusiva.mente ssulla base di quanto esposto in doonncia, senza tenere in alcUII1 conto [e parti' COla!ri <Circostanze di tempo e dii luogo dell'accaduto e senza dare ail!cnn Lungo, ma �che pur.tu1Jtavia �oomporta, sempre, un sac!l"ificio dei dd!l'itto di libert� personale garantito, con le eccezioni ivi previste, dalla Costituzione e dalo1e nOl'me di diritto .intemaziona1e di cui si dir� appresso. Si dis1:i�II:.IJguono la "'arcerazio~e, l'air~resto, il fea:-mo di poilizia giudiziaria ed il fermo dd pollizi�a. La �Call'cerazione � .i�l ;pJ:OVVedimento esecutivo di una �pen:a detentiV.a gi� :ccxr:nmiData (art. 581 c.p.p.) a conclusione di un pvocesso m�CUi ,si,a tnrtervenuta sentenza di condalllllla. E' quindi PirOVVedimento definitivo che mira alla eBfPW.zdone della pena e che ha come condizione ,Ja persistenza di una �sentenza penale irr�evoc,abiile (tranne che nel caso di �call:'cerazione .po:-ev.entiva, per d1 qua.J;e per� si applica. La nomna di cui all'art. 137 c.p.). L'atro:".esto � �in'V'ece provvedimento cautel!are dd.r.etto a .porre, come H fermo di polizia grudiz]ail"ia, lohi � �colto in nagranza di il."eato -o chi � g:ravemen�te i~d.iztato di ll."eato e v'� fondato sospetto di fuga-a disposizdone �dell'iautorit� gwdizi:aria per �le necessi�t� del1l'i:stru1Jtoria. L'rurtresto e iii. fea:-mo di polizia gd.uddz�~aria 0art. 235 e ss., 23H e 238 b~s c.p.p.) .sono quindi p:vovved:i:menti cautelari, rpirovvisori a durata ilimitata -non possono superare i quattro g�iorni dopo di �che -l'arrestato o il :Eermato devono essere �l!iberati o deve esse�:ve disposto dall'autorit� giudiziaria alitro 'PII:'Ovvedimento restriottivo (art. 244, 245 c.p.p.; ad. 238 c.p.p.; al't. 246 c.p.p.) -e preordinati all'istruttoria penale. PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1311 peso alle contraddizioni, a dk poco sconcertanJti, in cui sono illiCorsi i deiliUIIlcialllJ1;i. Ci� 'che la dentmeia, ilrwero, non dice � che la via 24 Maggio fa p811'1te delle strade che dovevano essere percorse dalle aurtorvetture del Presddeme della R;epubbllica e delle pemone dii eSIUO Slguito per recarsi !Prima a'lii.'Mtare dlella Patria e poi in via dei Fori Imperiali e che le forze di rpolizia, delle quali facevano parte il.'appellanJte e gli ail.tri irrnputati ormai assolti, si trovavano lamgo quel percorso [per SV'oiJJgere i loro compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza pufbiblica. Nel como delil':iJsrtruttoria, IS[peciallinenrte dibartJtimentail.e, era, [poi, emerso che la deo:JJU.liliCia non conrterreva rurna corrupleta esposizione dei fatti e che, anzi, laddove dchiamava l'attenzione su.J.J.a circostanza che �nes-\ suno del gru.PIPO d'ei prrimi quattro� usciti dalla sed'e deil. [parnrto, ilira i quali H Bandinehli'edl il Ciociomessel'le; aveva dei manifestini (v. pag. 4), conteneva delle a:l�fermazioni ~Chiaramente e vol.UJtamenrte fa!lis'e. Lo stesso Bandimilli, dnrvero, sia in sede di conferma e chiarimento della denrunrcia che in �dibattim.ento, aveva dichiarato di aver aVJUJto dei marufesrtini avvolti in un giornale. Ed il C:iJcciomessere, &il canto suo., ha� precisato 1il fell"mo di polizia (art. 13 Cost.. art. 157 t.u. 18 giugno 1931, n. 223) poti � provvedimento ancor pi� dilverso, ~ativo,di natura p!l'eventi. VIa al quale IJ."IicOITe J.a rpoJ.izia di sicurezza indirpoodentemente daU'esereizio di un'�azione p,enale a1La quale non � pll1eoa:~dinato, a(l;l>pl.JicabiiLe nei corufronti di chiunque per motivi di ordine, di sicurezza pubblica o di pubblica moralit� e che per derimzione prescinde dalla oommissione di un reato o daJ. �grave indizio di averlo commesso, normalmente a durata ben 1pi� limitata 1dei quattro giOOIDi, in funzione delLe vagioni che J.o hanno dertel'III1�inato e ,costituente manifestazione del rpotere dd coaztioa:l!e fisica pil'op/J."I�O deihla Pubblica sicurezza. Negare, come, sia rpur implicitamente fa la sentenza che si annota, che !il potere di accompa,gnarmento e di <identificazione non costitui!sca una limitazione della libert� personale non pare sostenibile a meno che non si accetti un criterio quantitativo :logicamente erroneo e per H quale una l!imitazione deUa l�ibert� di bl"ieve dull"'alta non costituillma un sacrificio del dill1itto di ilibeil't�. Il fermo di polizia (v. C.A. TESTI. n fermo di polizia: attuaut� del problema m Riv. Pen.. 19�73, I, [pag. 398 e ss.; C.A. TEsTI. Ancora sul fermo di polizia in Enciclopedia del diritto; BRACCI. Sul fermo di polizia irn Giust. Pen., I, 19'58, c. 314; v. diJSegno di 'Legge n. 4209. Camera dei deputati, IV legi,srLatura; dise.gno di 'Leg,ge n. 760. Senato delLa Repugblilca -VI Leglislatura � ;Dj,sp.osizioni suLla tutela preventiva de11a 'sicurezZJa pubbLica � ), ha tl"lovato 1a sua rego�1amentaztione nell'ari. 157 del r.d. 18 gi'UJgno 1931, n. 773 anche ,se questa iron � (l.'rmica ilpotesi di fermo prevista da queilla l�egge che conrti!ene altre nonne <che prevedono forme di restrizione dei11a ilibert� personale (le norme del t.u. ,di pubblica sic"l.Wezza inf>atti pll'evedono numerosi 'Casi in <cui aHa Polizia � attribuito un [potere m coazion,e fisica, con urua latiturdme proparztionarta -per ll.'esig.enza del rispetto dei diritti ,garantiti� dana Costituzione -agli atti da 'compiere � v. ad es. l'art. 5 1312 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di essere uscito da:W.a sede del partito proprio allo scopo dii distribuire dei volarnJtini; ha aggiull1to di �non ricordare� se al moonenJto deH'inlterv&llto de~li agenti di P.S. aveva avuto il iempo di distribu1rtl.i ed ha conclUJSO dichiarando che, non volendo aderire all'imrvtito rivOilto~ dag!li agenti, si era sediUJto in terra. Gi� queste d!ue dichiarazioni rsarebber<o sufficienti a far rilevare come erroneamente il primo giudlice abbia fondato il proprio convincimento ersc1Jusivamente sul conttenuto deLla denll!ncia ed altrettanto erroneamente ,abbia affermato 'Che �non si sa ne!PPl.IJl"e chi erano i due manifestanti � (v. pag. 6 sent.) dei quali parla it1 Bisogno nel suo :pTimo interrogatorio. Il primo gilud~oe, inoltre, ha ritenuto attendibtl.i ~e prurrti lese -che hanno negato di aver ~ricevuto, prima di essere a�oc�oonpagnarte in Questw- ara, llichiesta di fornire ile proprie generalit� -sulla base di tre cirlcostanze d1 fatto: 1) neSISUIIJ.o dei manitfestanti � stato dlenunciato per il reato di ooi all'art. 651 c.p.. ; 2) tutti i manifestanti, una voLta g'i.unti in ,Questma, hanno esibiJto senza difftcolit� i !Pl'Op.ri dOCIUJmenJti; 3) akruni agenti hanno dichiarato: � non facemmo in tempo a chiedere le gene- impiego della forza per l'.esecuzione dei pd'ovvedimenti; l'art. 15, che dispone l'accompagnamento deHa !Peil1sona dnutilmente invitata a .comparire; il.'arl. 16 che .consente aLla Poldzia di accedere in quahm�que ora nei locali destinati al:l'eserrcizio di attivit� so~gette ad autorizzazioni di P.S.; ,r,ao:t. 24-che consente lo sciog!limento deg[i assembioomenti; l'art. 82, .che �Consente lo sgombero dei �locaU dd .pubbl.!iico spettacolo; l'aTt. 144, che consente di sottopol11'e lo strtaniero a riil.ievi se~letici �. Nel caso dell'art. 157, che prevede il pericolo per �l'ordine pubblico e nel quale i'atto da 'compier<e �, a ,differenza che :negli altri casi, indetetmi.nato e defi.rubi1e rsoltanto come la necessit� di ovviare al peritooil.o, � il.o.gitco e coil'lrispondoote al sistema ohe �la !Latituddne dei poterd della pOilizta sia massimo). Il suddetto articolo consentiva (prima delil.a sua [paTzia:le abrogazione in seguito alil.a sentenza deli1a Corte Costituzionale n. 2 del 23 giu~o 1956) �alil.a .Pubblica Si,curezza :J.',accompa~namento del\l.e persone sospette o che non potessero o che non volessero d;we contezza di s� ed il successivo !~.'dmpatrio �con fog�ldo di via obbligatorio. Questa norma, pd'evista dail primo comma delil.'rart. 157 rsi ,appU.cava alil.e persone che si �trovassero fuori del Oomune di ll1esidenza, mentre il secondo eomma .estendeva i potel!'li. suddetti a�lil.e persone !Peri.colo�se rper l'ordine, ILa Sicurezza pubblica e �la pubblka morail.it�. Il tenore �letteraiJ..e delle nOil'me ed il '1o11o contenuto consentiva alilo organo di Pubblic�a SkurezZJa rma notevole latitudine di poteri diJscrezionaU, mentr.e non ei'ano pll1ecvi.ste �~aTanzie [per i d~rittti dei cittadini per quanto concerne sopratutto il!a durata del fermo: 'Ila le~ge risentiva evddentemente del .clima polititco dell'epoca nella quaile etra stata posta, tant'� che, modificatosi il qualdxo politico-costituzionale, si avverti l'esigenza di delimitare l'istituto .con norme pi� dspettose dei .diritti :di il.i!bert� dei dttadini. A ci� si provvide 'con d.U. 20 g.ermaio 1944, n. 45, .che modific� ,n te�sto delil.'art. 238 c.p.p. e introdusse l'art. 238 bis. Nel �testo deH'�ao:t. 238, che dilscipU.nava PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1313 ralit� )(Coco Otello); �non ho chiesto ai giovooi i doc:umenrti � (Gioacchini Giovanni). � non ho Clhiesto i docume:nti e non ho sentito aiJ..cuno che lo facesse � (Fiorellli Andrea); � non so se fossero stati chiesti i dooometllti � (Di Nieri Pasquale). ID! primo punto, secondo hl. quale si pu� affermare che, nel corso di una serie di avvei�im.enti cond�uJsi e complessi, un farbto contravvenzionail.e non � srtato commesso sol per1ch� non � stato denunciato, non sembra meritare una particolare attenzione. Il secondo :punto, seconid�o il qiUale sarebbe irrlispiegabille run irifiuto di fomi.re le proprie generalit� da pa'l'lte di chi, suCicessivamente condotto in Questura, esibisce senza difficolt� i propri documenti, contra'srta con l'esperienza comune a chinnque si occupi di cose giudiziarie e non tiene conto del fatto che, di 11egola, � ,proprio �cosi che ISii. ,ginnge aHa identificazione di cihi, in precedenza, aveva rifiutato di daire indicazioni sulla IP'ropria idlentit� (pel1sonale. Il terzo pU!Ilito � frutto 1di. lUna non atte:nta valutazione deilil.e dichiarazioni degli agenti. !il Coco Otello, infarbti, ha precisato cile il dott. Bisogno aveva ordinato di id!enJtificax:e i due giovani che avevano lanciato i manifestini, aggiungendo. �non facemmo in tempo a c:hiedere le genmalit� irr1 qiUanto i ragazzi si gettarono repentinamente a terra�. !Il GioaCichini ha ;riferito di ave.r visto un giovane che lanciava manifestini e cihe, alil'ilnvilto di al- esclusivamente il fermo di polizia giudiziaria -applicabile nei corifronti di chi fosse gr�:avemente indiziato di un l!'eato per H qua.le sia obbilig�atolrio n mandato di cattUJra -venne dntrodotto J.'inciso: � e possono " con il'i!l5errimento agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o delila forza pubbil.ka " altres� fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica �. I suooessivi periodi contenuti nel testo dell'Mtico1o, �secondo la modifka del d.U., concernevano le modalit� di 'app\l.:i�cazione del f�6['{Jl}O e �l'obbligo, imposto all'autoii'it� di P.S., de1la sua .comunicazione al PiroCU~Vatore deUa Repubblica o al Pretore. L'airt. 238 bis, ,a sua vota, tdiSo�(p1imwa la durata ma,ssima del fermo, ;La sua convalida da par.te de1l'AutOir.iJt� GiudiziJaria e ile sanzioni applicabili agli org.ani di pubblica sicurezza m 'casi dd i.11egalit� del feii"'Ilo, di mancata comuni-cazione o di omessa tr.aduzione del fermato nelle carceri giudiziarie o mandJamentali. Alppave evidente lo scopo de,lila nuova normativa: app�:icave :all'Istituto del fermo dd. poildzia, in ,considerazione della ,grnvit� del tsacrlificio im(posto ai diritti 'di libert� del cittadino -diritti che pur tuttavia si 'continuava a OC'konoscwe suboll'dinati <BJ1.,1e esig.enze di sicuirezza pubbUca e di ovdilne sociale -norme che potessero g,al"antire contro gli abusi e che limitassero ano stretto necessario la restrizione della libert� 'personale. La rlifo=a pooaltro ~cos� tattuata era ben .lUIIlJgi dal:l'essere organica e completa, sia pooch� delle v,ar�i:e iLpotesi Ln c:ui. dalJ.'ordinao:nento allora vigente eirano Pir�eviste :restrizioni a,1la Hbeirt� deil. cittadino veniva rLohiamata -e nemmeno inte11amenrte, come 'si di['� appTesso -soltanto quella disposta p�er motivd. di pell:'i.colosirt� e venivano 'la.sci,ati fuo!t'i gli altri casi (come quelil.i gi� .citati pl!'evi,sti dagli artt. 15 e 144 del t.u. di pubblica ,si-curezza) che pur aVirebbero dchi:esto norme analoghe di garan RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 1314 lont8ll1arsi rivo11.1ogli dal Bi!Sog1110, si era sdraiato per terra; ha aggimtto che il Bisogno � ol'ldli:n� di rimuovere l'ostinato c:he iJntra1ciava iii. traffico mentre stava 1per sopraggiungere il Presidente �; !Pil1eciJSaio di aver collaborato con altri a carica~re il .giovane ed nn'aJ.tra pe:t'ISOJlla su una autovettura dEill.a Polizia e di non aver chiesto ai giovani i d'ooumenti. LI Fiorelli ha riferito che il Biso:gno ordilll� di idlenti.ficare i giovani che lanciavano i manifestini, ma che � in quel momento una persona si gett� a terrra � ed egli si adoper� per tria!tzarla e cO!!l:Segnama ad alltri che la rtraspOil'ltarono ru lll!!l'auto. � Io -ha coniCiluso ill Fiorelli -non ho chiesto aroun documento e non iho sentito al'Cuno che ilo faceSJSe �. Il Di Nieri ha riferito che, aliL'avvicinM~Sti. degli agenJti, due delle peJ."ISIOitl.e che, stando in mezzo ailla strada, lanciavano manifestmi si erano gettate a terrra. Egli, SJU otrl!ine deiL B!isogno, aveva provveduto a caricare i due su un'aiUJ1Jo d'el[a Polizia ed a 1portall"li in Questura �perch� ostacolavano il zia, �sia perch� d p!l."estl!P'POsti �di a.ppli�caziooe deil fermo ea:-oano solo ap!p["ossimati'vmnente dellineati. La �condotta pedcolosa en:t infatti genedcamente pvevi�sta in II'elazione all'or,dine .sociafle (concetto nuovo e non speciif1cato, mentme il testo dell',art. 157 si memsce a.lil'ocddne pubb1ico, che ha se noo altro i:l p["egio di una pi� sicura definizione, sta:nte ;La ri�ooa eil.aborozione dottrinaLe in materta) ed alla sicUII'ezza pubblica, mentre veniva lasciata fuord ,la pubblic~a moraliot� (si noti, invece, che questa, prevista da.H'art. 157, � pm pll'evi.sta dail disegno di !legge sul fermo di poHzia pl'esent1Ja�to al Senato). Ci� induce ad af:liermail".e che dl legislatoil"e del 1944, plt'essato dalla necessit� .di .provvedere �alla il"iforma delle norme che appariv;ano pi� gravemente J:esiV1e dei .diritti dellia persona uma:na, noo si propose di disciplinare coonpirutamentel'intera materia deil fermo, ma �soltanto di applicare a questo- dopo aveil"lo sommar~amente dchiamato, norme di g.aranzi�a che il nuovo ordinamento democratico rendeva impe11enti. Cosi :liacendo, si ovviava agli inconvenienti che �COIIll!llagg1or f~equenza �si il"ealizzavano in concreto, po~ch� non v'� dubbio .che ilia ipotesi rpi� dcorr.ente di feTmo eil"a queHa disposta Peil" motivi di ordine �e d.i siourezz.a p.ubbil.ica, ma non si d.iscip.Unav.a :t'intera materia gi� ~rego~�ata da p!l."ecedenti nOII."IIle, sicch� queste potessero ritenersi impUcitamente �abrogate a norma dell'art. 15 deille disposizioni �sullla ll.egge in genera�1e e .so!p['atutto non ,si estendeva queJ.La discipJ.ina alle ipotesi non �Pil"e"Viste dal d.il..l. del 1944, coone li1 fermo dello stvaniero peir i riU,evi segnaJ1etiJCi o ,J',accompagnamento al posto di P.S. a norma dell'art. 15 e lo stesso fermo .prevLsto dall'ail"t. 157, in quanto aa ipotesi del primo .comma si triferiv�a a �Chi stesse fuori dal comune di residenza, ed entrambe, quelle del primo e del secondo comma erano -prima dellila dtchi'arazione di Hlegtttimirt� costituzdonale -preordmate .al dmpatrio mediante �traduzione tant'� che, 'PtLr sotto .n vi�gore del d.U. del 1944, non si dubit� mai doelil'aprpli:cabilit� delJJa sucoitata norma de�l t.u. d� P.S. e tamo meno ne dubit� la Coote CostiJttl21onale, .che pm ha affrontato nn problema che a'Veva rper suo logi�oo pvesup1posto ,J',accertamento della permanenza n�l.l'oll'diill!amento deWart. 157. Quando intervenne la iLegge 18 �giug:no 19-55, n. 517 �che 1nnov� il codtce di proc.edura penall.e al fine di adeguarlo alil.a normativa costituzionale in PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1315 passa�ggio del corteo presidenziale �. Non sapeva se ai due fOISsero stati chiesti i documenti. 1 Ortbene, dal contesto deLLe varie dichiarazioni � facile rilevare che vi fu un prectso ordine di identificare i dimOSitraruti, ma che �gi].i agenti si trovaTono neiD.a i:tniPossibiliit� di esegui!do, dovendo preOCIClUIP<a�rsi, ormai, di idmuovere daiD.a stradia i due ,giovani che, gettatisi a terra, costituivano un ostacolo aiD.'i.mmiruetnJte passa~gio del corteo pa:-esidetnZiale. Con tutto ci� non vuole iJl Tribunale 1t1egare cred!i!bdlit� a'Lle dichiarazioni delle parti il.ese drt�a il matn:cato invito ad esibire i documenti, ma intende rriilevare come la tnOn identificazione S<Ul posto, s:e vliWutata in relaziOIIle alle ail.tre � di�chiarazioni degli stessi agenti ai qruali H Pretore riconosce piena atterudibi.il.it�, non pu� essere consdderata una censurabile omilssione in d!anno dei manifestanti, l� quali, con iii. loro collll(portamento, avevano .gi� dimostrato di voler contrastare :l'eseCJUziOllle d!ell'ordtne i'lll(partito diaJ. Biso~o. Anche nella specie, �come SIP�esso aJocade, la verit� non sta da lllina sola parte. non da�l:la sola ,parrtte de1l'�:tniPUJtato, iJl quale afferma che due .s~e !Persone furooo �condotte d'a!Utorit� iJn Questura e che turt;te [e alibre ~ si recarono ~pOllltatn:eamerute; n� dalla sola parte diegli offesi, i quali '~engono di essere 1stati tUJtti � fermati � sema a1outn motivo e appena \ti dalla sede del paa.-tito. ili difesa degli ianlputati, <neWart. 238 fu eliminata ol.a pa�rte concer\ mmo doi persone sociailmente pericolose e si motiv� tale soluzione wa:nioni SiiStematiche, iJn qUatn:tO fU tritenuta Sedes materiae pi� \t �Legge dii P.8. Rtmase cosi alJJ.a Polizia, come :llondamento noit"'\ P[llicare .quelLe m1SU1'e di trestrizione deLla 1ibei"<t� persoiOJale ~eviste daglli ordinamenti dei mode;rni Stati demoora.tici e che ~ ed ammesse dalle stesse lllorme inte~rnaziona�i (v. art. 2,9, 'razione uni�versaole dei diifitti dell'uomo firmata a Barigi il ~ che statuisce: � nell'esercizio dei suoi diritti e della mo deve �essere �soggetto soiltanto a quelLe limitazioni ~g.e, esclush>iamente per lo scopo di assk'UI"are il dovuto '"Lspetto per i 'd:itritti e le ,libevt� degli altxi e pr sodidi �e deililoa mo;ralit�, dell'oodine pubbl�ico e del genel!"lale �~ democratica �; v. anche l'art. 5 �lett. c) della con: ixitti dell'uomo .e ru1le Ubert� fOllldamentali fi!ll".- vembire 1950) il'art. 157 del t.u. �e gli art. 15 e 144 per ....:ele norme previste. La norma prevista dall'art. 1,57 non ha ~" vaglio della Corte Costituzionale di :Jlronte alila quaile fu po;r<,~. uestione della sua :LllegittimLt� �costituziona1e con riferimento agli 13 e 16 della Costitl,lZione: il pr�imo garairlltisce come � noto La tnvio: 1Jabi:1i.t� de11a libert� personale, nnn consentendo forme di detelllzione o comunque di re�strizione deUa liibert� per,sonale se non rper atto motivoato dall'Aiutocit� Giudiziaria e nei 1ca.si e nei modi p:r1evisti daliLa legge e consente .aLl'autorit� di P.S. di .adottare ,i provvedtmenlti pirovv1sori in casi di necessit� ed urgenza tassativamente indicati dalLa legge, da com~kaTsi 1316 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fo11se, visto q!Uaillto accaduto al Bwd.inelli ed ail Ciccioonesswe, gli altri vollero, per sOilida:riet�, segu�im.le la sorte (v. intel'll". Fiorellli) e chlesero d!i essere anch'essi COil!dotti iJn Questura. Forse :lluro~o 1mltti coodotti d'autorit� in macchina con la forza. Certo �, per�, che negli uffici della Questura si rparl� di essi come di pe11sooe � ac�com(pagnate � e come tali furOillo C<mllsiderati ai fini dell'identificazione e de�].i altri accertamenti di !I'ito. D'altra parte non. i soli Ban.dinelli e CicciomeSISere ilanciaron.o i manifestini e si sedettero' per tel'll"a, ma anclle ailitri si comrportaron.o nello stesso modo e nOill certo sulla soglia del portone. Dice, infatti, Giancarlo Rubini. � Flui chiamaJto per d~s:tribuire man.ifestini. A{Pipena 'UISicito e mentre at1xravEIDSavo la via 24 Ma~ggio :fiui ferma ... �; e Angelo Car.riere. �Mi ero recato ne!llla sedie del pa.a:-tito !Percl:t� volevo rpalt'tecipare aJ.la distrib! Uzion.e dei volanrti:ni � ; e Mario Saveil.li. � ... so:no sceso dlorpo un qrua:rto d'ora con. dei volantini ... mi sedetti per terra tra hl mareiapiedi e ~a strada �; e SilvaJIIla Ingargiola : � ... ero aJilJcorra SIUil. portone con Ullla boma in cui avevo dei volantini da dis1xrtbuirre ... Non mi gettai a tel'll"a. AiLtri di :noi si � ; e A1oiJsio Rendi : � Io buttai tin aria i manifestini e mi sedetti per terra coo aLtri compagni�. iLa ver~ � che era stato fissato un aJ!P!PU!Ditamento nella sede ~el partito per le orre 8,30 dlel 2 giugno (v. depos,, J:ngargiola) proprio alilo al:l',autori�t� ,girudiziJa:ria entro le 48 ore e da coova.lida:rsi da que,sta ultima entro 1e 48 ()['e successive. L'art. 16 poi ga!l'aJntisce la libert� di circol�azione e 'soggiomo dei �Cittadini in qualsiasi patrte del tel'll"itmio nazionale, salvo le !limitazioni che La legge stabilisc.e in via generale per motivi di sanit� o di siC!Urezza. La Coil"te Costituzio~nale, 1C001 la surdcordata decisione ha stabilito l'illegittimit� costi�tuzionale del rprimo e del secondo comma dello art. 157 nella parte r.elativa al rimpatrio obbligatorio o rper traduzione di per.sone sospette .sahna l'ipotesi di traduzione coattiva pe:r ordine deLl'autortt� giudiziaria, mentre ha ritenuto la legittimi�t� del se.coodo e del terzo comma dell'art. 1�57 r�i�tenendo che i motivi di oodirne, di sicurezza pubblka e di pubblica moralit�, dei quali fornisce deHe chial"e definimoni, possano essere �CO�mpl"esi in quei � motivi di sicurezza � indicaJti nell'art. 16 delloa Carta Costituzionale. ln quelLa deci�siotne stessa si � definito l'm.dine pubblico. precisando che il perLco~o a que.sto non pu� coosister.e iln ,semplici maJnifestazioni �di natura 1Social1e o polittca, bens� in manifestazioni esteriori di insoffeve~nZa o di ribellione ai pvecetti legilslavi'Vi ed ai legittimi ordini deUa pubbliJca autorit�, manifestazioni che possono fadlrrne~nte dar luogo a stati di aUa:rme e a violenzre. La de,cisione d�illa Corte Costituzionale ha cos� da un lato portato �come conseguenza una rpi� pr.ecisa delimitaztione dei pl"esurprposti di applicabilit� delle rnOTme che consentono i provV �edimenti di l'estrizione della lli:berrt� pea:sonal.e e dall'altro ha coosentirto l'applicabilit� del secondo comma dell'art. 157, ormai non pi� preoroinato -e sar.ebbe j,n,esatto ritenerlo -al rimpatrio ed �alla traduzione e vincol:ato, per n ne.cessardo collegamento con l'axt. 13, �terzo comma della Costituzione, al ri�spetto dei te,rmini e delle modalit� ivi indiJcat�e. Non si PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1317 scopo di attuare, mediante :l:lilllJcio e distribuzione di volantini prima e durante il (passaggio del col1teo presidenziale, la programmata marnfestazione di dissenso. Tutti i partedpanti ailla riU!Uione voLlero quella manifestazione, anche se solo una parte di eSIS!i ebbe il compito di attua!l'la materialmente. Di :lironte al COIIJIPOrtamento di quesiti U!lti�mi ed all'atrte~ giamento degli altri, interverruti :per sostenerme le ~ragioni e contt:rastall'e il dieeiso intei!'V'ento 1delle foa-ze dii [poli:z:ia, non semblr�a inca.-edrubile che il Bisogno, pressato dall'm1genza di r~stabilire la ca!lima, a!bbia ordinato l'accompagnamento in. Questura dltUJtti i manifestanti. � a questo punto 1che 1S0111ge il quesito d:rtca la legittimit� del rprrovvedimenrt; o adottato da:Ii' ajprp�ellanrte. Sia l'imputato cihe ila rpairte civme e lo stesso P~retore hanno fatto riferimento al � feirmo di :polizia� discip[inato dall'art. 157 t.u.l.p.s:., senza a�ccorgel1si di confondere due istituti iben dive11si :lira loro, il che, a giudizio di quesito Collegio, � �la cawsa delle contrastanti conclusioni alle quali, ciascuno per via diverrsa, sono pervenuti. !1l co1sididetto �fermo di polizia�, dii natwra tp!I'eventiva, venne introdotto dal d.!Ll. 20 gennaio 1944, n. 45, che modificando l'art. 238 c.(p.p. ed aggilwngendo l'art. 238 bis 1c.p.p., estese hl gi� rpa:-evisto i:stitUJto di pofizia giudiziarria aLle � pemone la cui condotta appaia pal1ticolarmenlte peri comp;rende infatti perch� mai di fronte ad una norma chiaramente percettiva come .questa le garanzie ivi previste non dovrebbexo estendersi al fermo disci[)linato dall'art. 157; sotto questo prr'olfilo 1a sentenza del Tribunale non � meno oscura di quella, riformata, del Pretore. La Corte Costituzionale ha riconosciuto che l�a disposiz�ione contenuta neil. p:rimo comma dell'la!I1t. 13 Cost. :non va intesa �come ga:ranzda di indisc:riminata e illimitata libert� di �condotta de�l. �cittadino �ed ha quindi messo in eviden2la la legittimit� dei poter'i degli uffidali ed .a.g.enti �di P.S. ,dj accexta~e, ,con ll.'accompagnamento delle pe'l'sone innanzi all'autorit� locale di polizia, Ia sussistenZJa delle condizioni 1di peri!colosit�. Non d si pu� invero 1imita:re ad aff.ermare che l'ac.compa,gnamento dev:e tende;re esclusivamente amaccertamento delLa idenUt� personale: in tal modo l'1stituto dei!. f:e;rmo verrebbe �svuotato deil. suo contenuto e non sarebbe consentirto aUa Pubblica Sicuxezza l'�espletamento di quelle funZJioni, che 1'ol'dinamento Ie att:ribuisce, di ga.ranzia e salvaguaxd:La de1lil.,ordine pubbU.co e sop.r.attutto i suoi 'compiti vexr:ebbero degradati a quelli di rm ufficio .anagrofico. Giuri!sprudenza e dottrina e 1a stessa gi1llri'SIP�l'udenza delLa Cor.te Costituzionale indicano invece che il fexmo � rp:reoil'dinato a scopi diversi e pi� ampi �d:i queil.li di un mexo accertamento. Cosi, come esattamente annota iJl BR.AJCCI (op. Loc. cit.), quando La Corte Costituzionale, a p:roposito del fermo di polizia, defini�sce la silcurezza pubblic.a come ordinato vivere civile che consenta ai cittadini il pacifico godimento dei diritti, che rimane ostacolato da�hlo .stato di .allarme prodotto anche daLLa semplic1e alt:rui insoffe: ren2la ai precetti le�gisiativi �e agli o11dini legittimi deH'autoil"it�, essa aff. e!I1ma .che 1la finalit� della noxma 'costituziOIJJail.e -e quindi di que.Ue che ne costituiscono applicazione -� quena di concilia~re l'esigenza di non 1a 1320 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tenritorio nazionale, salivo le il.imitazioni stabifl.ilte dalla legge m via gene rale per motivi di sanit� o di slicurezza. Con sentem;a 14 giugno 1956, n. 2, ila Corte dichiar� ll.'i'llegilttimit� delil'art. 157 limitatamerube alle panti in cui prevedeva H rimp,artrio per 1Jraduzione ad iniziativa dell'Aiutorit� di P.S. (,cJ:ie, avendo narfmTa d'i pil"orvvedimento restrittivo defimitivo, va J:"is;ervato aJ.Il'AUJtoll'it� Giudiziaria) e iii. rimpatrio, anche se con �foglio rl:i via�, in base a sempl.ici sogpebti (cihe, risolveilJdosi in incoilltirollabiJi vaLutazioni soggettive, avrebbero potuto condurre ad aT'bitrarie limitazioni delil.a libert� di cirrcolazione e dii. sogJgiorrno). Per il res,to, la Corte giudtc� legittimo il'art. 157 e, in !Particolare, non contrario alla CostHm:zione iii. potere attribuito alil'Autorit� di P.S. di � a'ccompagnarr~e � periSone soS(Pette o socialmente pericolose, al fine di identificalil.e e di ordiname, evenrtua!limente, il rimpatrio. Non � fuor di iluogo osservare che ia decisione deLla Corte fornisce un'uLteriore dimostrazione dehla profonda differenza esiSitente fra il �fermo di :polizia� e l'istituto di:scipil.inato nell'arlt. 157 t.u.l.p.s. Se, irufatti, l'accom(pagnamento al fine di iderutificare ed everubualmente rimpatriare costituisse, al pari de'l fermo, una il.imtiazione deHa [ihert� pelrsonaile, � evidenrte che anche la parte dell'al"lt. 157 che prevede un s:imiil.e potere sarebbe s1tata dichiarata illegittima, non essend!o il potere Sltes,so sottoposto alle garanzie giulris,dizionaili sancite dall'art. 13 deLla Costituzione. E d�, a giudizio di quesrto Colil.egio, sarebbe gi� sufficiente a legittimare i pi� seri dubibi circa la 'Confi~abililt� d!e:J: reato di cui alil.o art. 606 c.p. (arresto i1legale) :nJella ipotesi di un i:llegirttimo uso di queil. potere. Per provvedere aille incompletezze il.egiiSlative che potevano derivare dal.J.a dichiarazione di iLLegittimit� costituzionale di una parte de[[ll'al'lt. 157 t.u.l.rp'.IS., fu emanata ila J.egge 27 diJcembre 1956, n. 1423, contenente miSIU! re di prevenzione nei con:fironti di persone pericolose per la sicurezza e la pubblica mora'lit�. La ilegge, pur disc�(plinll!ndo l'istituto del :rimpll!trio alla luce dei criteri indicati da:J!la Coll1te Costituzionale, non ha regolato, come invece afferma il Pretore, ll.'mtera mlliteria delJ.'ar:t. 157 Jt.u..I.p.s. -Non pu� esservi dubbio ooe sorpravvive ad essa e ad essa si affianca il secondo eomma dell'art. 157, non iflravolito daLla sentenza della Coote e d�IS!ciplinante nn'ipotesi non prevista dalila legge n. 1423 deJ. 1956: queilla di pel'!Sone pericdlose tper l'ordine e la sicurezza !PillbbJ.ica o p,er la pubb[ica moralit�, 1Che si 1Jrovi:no fuori dei luo~ di ~res~denza e che non rientrino m alcuna delel cinque categorie indica,te dall'art. l della legge n. 1423. Sll!l'ebbe assurdo, ilnvero, ritenere ,che l'attivi.lt� di prevenzione deLla P.S. deVIe arrestarsi, perch� non risrponidenrte alle esigenze deil.[a difesa sociale, di fronte ail.la ,concilamata perico:lostt� di JPensone che si tlrovino fuori dei :tO 1320 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO territorio IU.aZionale, sa'llvo le ilianiltazioni stabillilte dalla legge in via generale per motivi di sanit� o di sd.curezza. Con sellltenza 14 giugno 1956, n. 2, ila Corte dichiar� ll.'iiJ.legilttimit� delil'art. 157 Umitatamenre alle parrti in cui pcr:-evedeva il l'�ltnpatt'io per 1Jraduzione ad iniziativa dell'.AIUitorit� di P.S. (�Cil:ie, avendo narbuxa di pl"o!VVedimento restr1ttivo definitivo, va riservato aJI.l'AU!torlt� Giudiziaria) e il :rLmpa1rrio, anche se con �foglio di via�, in base a semplici sosp61Jti (che, risolvendosi in incOilitrollabili vaLutazioni soggettive, avrr~bero potuto co:ndurre ad arbitrarie limitazioni dellla libert� di cirreolazione e dii sog!gioll'nio). Per il resto, la Corte giudic� legittimo il.'art. 157 e, in particolare, non cont:rario alla CostHnxzione :iJ1. potere attribuito alll' AUitorit� di P .S. di � aocO!llJPagnare � pex!Sone sospette o socialmetnlte pericolooe, al fine di identifica:rlle e di ordiname, eventuafllmente, il rimpatrio. Non � fuor di [uogo oSIServare che :ta deciJSione delila Corte formiJSce wn'u'literioret dimootrazione delila profoil!da dillerenza esimente fra il �fermo di polizia� e l'istituto disciplinato nell'arlt. 157 t.ru.l.p.s. Se, infatti, l'aocOI!IliP3Jgnamento aJ. fine di iderutificare ed evenifJualmente rimpaltriare costituisse, al pari dle1! fermo, una il.imtiazione de1la [iberl� personale, � evic;lelllte che anche la parte dell'art. 157 che prevede un simiile pote,re sarebbe s1tata dichiarata dllegittima, non esJSellldb il potere SJtesoo solttoposto alle garamie giUirlsdizionail.i sancilte dall'art. 13 delil.a Costituzione. E ci�, a giudizio di quesrto Col!legio, sarebbe gi� suffidente a legjrttimare i pi� seri dubibi drca la config1Uirab1lilt� d!e!l: reaJto di cui al!lo art. 606 c.p. (arresto illegale) n<ella ipotesi di un Hlegittimo uso di que.I potere. Per lP'l'OVVedere aJ.le in<CO!IliPletezze il.egiJSlative che potevano derivare daNa di!chiarazione di ilWegi1Jtimit� coot:irtuzionale di nna parte deilll'art. 157 rt.u.l.!p.rS., fu emanaJta ila il.eg1ge 27 d:iicembre 1956, n. 1423, contenenrte miSIUlt'e di prevenzione nei conflronti di IPei'ISOne pericolose per la sicurezza e la pubblica moraU1i�. La ieg1ge, !P'UT disci[lhlnando l'istituto del :rimpatrio aUa :l:uce dei ociteri indicati dallil.a Coote Costituzionale, non ha regolato, come invece afferma il fuetore, il.'intera materia dell'art. 157 t.u.l.p.s. -Non pu� esservi dubbio che sopravvive ad essa e ad essa si affianca il secondo cOI!lllma dell'art. 157, non travollto daJJ.a sentenza della C�rte e dLSiCiplinante run'ilpotesi non prevista dalla legge n. 1423 del 1956: quella di pel'ISone perkdlose [>er J.'ordine e la sicurezza pubhlica o per la pubbaica moralit�, che si 1rrovino fuori dei luoghi d� :residenza e che non rienltrino m alcuna delel cinque categorie Lndtcate dailil'art. l della legg!e n. 1423. Sarebbe assurdo, ilnvero, rritenere .che l'attivilt� di prevenzione della P.S. devte arrestarsi, !Pe:t'lch� non risponidelllte alle esigenze deiiJla difesa sociale, di fronJte ailla �conclamata perico'losi.t� di !Persone che si trovino fuod dei PARTE I, SEZ. VIII, GIURlSPRU'l>ENZA Pll!NALE . 1317 ,i. a1ltua:re, mediante ilalncio e distribuzione dii volantini prima e a il !Passaggio del col'lteo !Presidenzia!e, la prograi1lllru'11ta manife~ ,e di dissenso. Tutti i parteci!panti allla riunione voLlero quella estazione, anche se solo una !Parte di essi ebbe il compiJto di arotua1"~ terialmente. Di :lironte ail COllJIPOrtamento di questi uilt�ilni ed all'a<t~ amooto degli alttri, intervenJUti per s:osteneme le ~ragioni e cOXlitlra~ � il dieJcilSIO in~nto idlelle f<lll1Ze ldli IPO]i:zli:a, non sembra inCII'edilibile il Btsogno, pressaio da1l'oogenza di ~rilstabiliil:'e la calllma, abbia Olld'i~ 1 l'accompagnamento in Questura di twtti i manifestanti. � a questo punto ICihe ISOOf:\'e !il quesito 'c:Wca la le,g,ittimit� d.el /Pil'OV� limento ado<ttart:o d.alli'appellalllte. Sia l'tllljpiUiato cile da rparle civide e lo steiSS'O P.retore hanno fatto �erilm.ento ai �feit"ffio di polizia� <lise4ilinato dadl'art. 157 t.u.l.p.s., mza a.ccorgel'ISi. di corufondere due iStituti iben divel'ISi. :lira loro, il che, giru:dizio di questo Collegio, � Ila caUISa delle conil:raiSltanJti conclusioni tlle quali, ciascuno per via diversa, sono pervenuti. ]l cosidldetto � fenrno di fP!O[W.zia �, dii :nat!Uira /Pil:'eventiva, venne intro~ dotto daJ. d.il.l. 20 genrnaio 1944, n. 45, che modificando l'art. 238 c.p.p. ed a.ggirulngendo l'art. 238 bis c.p.!P., estese i[ gi� previ.sto i:stitwto di p&i~ zia giudiziaria aLle � pem.one la cui condotta appaia particolaxmellll:e peri~ compl'end� infatti perch� mai di fronte ad una nonna chiaramente percettiva Qotne q�Uesta le garanzie ivi previste non dovrebbero estendersi al fermo dl:.sci\P'lmato d>Sa.l':ar.t. 157; sotto questo profilo la sentenza del Tribunale non � meno oscura di quella, riformata, del Pretore. La Corte Costituzionale ha il'iconosciuto che la :disposi2lione eOillltenuta nel primo comma dem8!t'lt. 13 Oost. noo va Lntesa oome .g~a di imdiscriminata e :Lllimitata Ubert� di coodoita del cittadino �ed ha �quindi messo in evidenza ia legittimit� dei poteri degli ufficiali ed agenti di P.S. di accer1lall.1e, con {l'accorniPagnamenJto delle peroone �lnlllantii all'autorit� looale di IPQLizi<a, la suss�I$ tet12Ja delle coodizi{)l.tli di perloolosit�. Non d si pu� :irn:vero J:imitail:'e ad affevmare cl:J.e l'acoompagn<amento deve tende~re esciWsivamente all'accertamento della identit� persooale: in tal modo il.'istttuto del :fermo vewebbe svuotato dcl suo cootennto e noo sarebbe conserntilto alla Pubblica Siourezza �l'espletamento di quelle funzi{) l.tli, che l'ovdinamento le attribuisce, di garall:lZ:ia e salvaguardi>a delll,ordine pubblico e :sopr.attutto i .suoi eompiti verrebbero degradati a quelli di U!U ufficio �aJnag:rtafico. � Giuri!SIPT'Udenza e dottrina e La stessa giurhiprudenza delLa Corte Costituziooale inddcano ctnvece cl:J.e il fermo �. ipil'eoodirnato a� scopi divea"Si e pi� ampi di quelli di un me~ro accertamento. Cosi, come esaJttamente annota iiL BRAiCCI (op. loc. cit.), quando La Carte Costiltuziooale, a proposito del fermo di poJ.izila, definiooe la silcurezza IPUlbbldtca come ordinato vive~re ,civile ohe consenta ai cittadini H pacifico godimento dei diritti, che rimane ostacolato dailil.o stato di allarme prodotto anche dia:lilia semplice altrui insofferenza ai precetti J.egd:slativi e agli ordtn1 legittimi d~11'a<Utorit�, essa affenm� ,che iLa fina:lit� della :noo:ma. costituzi:Oill!aile -e quindi di quelle oh~ me cost1tuiseono applicazione -� qu-eUa di conciliar~� l'esigenza di non la PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE picclrettaggio 11101!1 solo era iSitata preannun.ciata, ma venne anche posta in essere, se � vero, come � vero, che alc:uni dei :manilfestanti si sd!raia: rono rsulla !Strada, all'evidente rscopo di impedire o disturbM"e il passaggio del co:rte01 PTesidenziale e lo svolgimento dellla ce:rimOI!l�a, olrlie che di sottrax~si alil.'orldi.lne di identificazione impartito daill :responsabi.Jle del servizio di siou:rezza. Orbene, se mtiene !Pl'esenlte che hl. concetto d!i �siC~Urezza pubblica�, indicato nell'art. 157 T.U.L.P.S., � stato eS�Pil'esso dalla gi� cita.ta sentenza della Corte COS!tituzionale nel senso di �situazione nelda qua~e sia assicurato ai �cirttadini il pacifico es~cizio di quei diritti di libert� che la CostituziOI!le garantisce�, di � Oll'dinato vivere civile, onde sia possibile al cittadino svo:I!gere Ila propria attivit� senza eSJSere m.i.l!lacciato da offese aHa prQP!ria personalit� fisica o morale �; se si tiene presente cihe la �pericolOISiit� � per ila siou:rezza pubblica cosi intesa � resa pail.ese �da mal!lifesrtaziOI!li esteriori di insofferenza o di r1bellione a quei pll'incip[ ed ai legittimi o~dini della pubbJ.ica Autorit��, non ip!U� cihe conculdensi per la perfetta legittimit� deill:'accom:pagnamento in Questura di tutti i manifeSitanJti, Cihe qrueilla insof:flerenza e quelda ribellione avevano �COiliCII'etamente dimostll'ato, al fine di idenrti:ficarli e prorvvedere, eventuaLm.enJte, alla loro diffida od anche alloro riiDJPaJtrio. -(Omissis). PARTE SECONDA --l �����������������'""""""""""""m.ao.c................................................. l ~~~~~~=fl;f1~filli!~J;;i~i:=:l==!11!;:r;1ir!.i!:�=�====ill�:���~=li!:illiillt!=�~=ifi~~::~IJiJJj!)JlJJIIIJ;1;,~Jiffiijrt1jiifjpiiiMiilill,lllli LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE Hl -QUES'illONI PROPOSTE Codice civi�le, art. 19 disp. prel. (a.rtt. 3 e 2�9 rdelila Costituzione). Giudice rconchliatore di MHano, ordinanza 24 ma.ggio 1�974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 263. codice civile, art. 155 (artt. 3, 2�4, 2,5 e . 3r1 rdeHa Costituzione). Tribunale per i minorenni Idi Bologna, ordinanza 27 giugno 1973, G. U. 2r5 rsettembre 1974, n. 2<50. codice civile, art. 252, terzo comma (artt. 29 e 30, terzo comma, deLla Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 14 marzo 1974, G. U. 4 settembre 1<974, n. 2�31. codice civile, artt.252, terzo comma, e 278 c�pv. (artt. 3 e 30 del�la Costituzione). T�ribunale di Treviso, ol'dinanza 5 wprHe 1-974, G.U. 2.3 ottobre 1974, n. 277. codice civile, art. 392, secondo e terzo �omma (artt. 3 e 29 della Costituzione). ':Dribunale di Aosta, ol'dinanza 18 ,giugno 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. codice civile, art. 1886 (a�rt. 3 e a~l'art. 3�8, secondo rcomma, der1la Costituzione). Giudtce del lavoro del Tribnnarle di Bolzano, ordinanza 1�8 aprile 1974, G.U. 4 rsettembre 1974, rn. 2r31. codice civile, art. 1901 (a.rtt. 41 e 3 deHa Costituzione). Pretme di CaUtri, Ol'dinanza 2r3 novembre 1973, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 110 Pretore di Gubbio, ordinanza 31 gennaio 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. Pretore Idi Fog1gia, o:rdinanza 4 ma!rzo 1974, G.U. 4 s.ettembre 1974, n. 2�31. P.retoi'e di Barra, ordinanze 11 JugJ.io 1974 (tre), G. U. 23 ottobre 1974, n. 277. c�odice civile, art. 2111, primo comma (art. 52, secondo .comma, della Costituzione). Pxetore di Napoli, ordinanza. 30 maggio 1'974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2163. codice civile, art. 2540 (artt. 3 e 24 deLla Costituzione). Corte di appe:hlo di Palermo, ordinanza l" mall"zo 1974, G.U. 25 settembre 1974, n. 2150. codice di procedura civile, art. 247 (axtt. 3 e 24 deliLa Costituzione). Pretme di MisHmeri, ordinanza 1�3 'luglio 1'97�4, G. U. 10 ottobre 1�974, n. 2�6'5. codice di procedura civile, art. 409, n. 5, nel testo modificato della legge '11 agosto 1973, n. 533 (artt. 3 e 215 della Costituzione). Pretore di Toll"Lno, o11dinanza 2�8 ,giugno 1'974, G.U. 30 ottobre l9N, n. 284. codice di procedura civile, art. 413 (artt. 3 e 3�5 della Costituzione). P<retore di A!rona, ordmanza 2.8 febbraio 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. �2131. codice di procedura civile, artt. 414, 4.16, secondo e terzo comma e 429, terzo comma, nel testo modificato della legge 11 agosto 1973, n. 533 (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di �Roma, ordinanza 1� apri�le 1974, G.U. 215 settembre 1974, n. 250. cocfi.ce di procedura civile, art. 416, secondo e terzo comma, mod�ificato dalla �legge 11 agosto 1973, n. 533 (artt. 3 e 24 !della COIStirbuz.ione). Pretore di San Severino Mavche, ordLnanza 10 maggio 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. PARTE II, LEGISLAZIONB codice di procedura civile, art. 429, terzo comma, nel testo �d>i c:ui alla legge '11 ag�osto 1973, n. 533 (art. 3 deLLa Costituzione). Pretore di Roma, o11dtnanza 6 apriJ.e 1974, G.U. 2,5 settembre 1974, n. 250. Pretore di Rotondella, o11dinanza 2,6 ,gi,wgno 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n .. 284. codice di �procedura civile, art. 4l1, primo e secondo c:omma, nel testo di .cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 (a!rltt. 3 �e 24, secondo comma, deLla Costituzione). PretoJ:e di Chiavenna, ordinanza 16 aprile 1974, G.U. 2,5 settembre 1974, n. 2�50. codice penale, artt. 23, 132, 624 (artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione). Pretore di Ptrato, ordinanza 11 aprhle 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. codice penale, art. 8�1, primo comma (artt. 1�3, 2,5 �e 3 deLla Costituzione). Pretore di Codigoro, ordinanza 10 maggio H>74, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2163. c:�odic:e penale, art. 106 (rurt. 3, primo comma, della Costituzione). Gilwdtce di sorveglianza del Ta:-ibunale di Firenze, ordtnanza 28 maglgio 1974, G.U. 2.3 ottobre 1974, n. 277. codice penale, art. 164, quarto c:omma (art. 3, pdmo coi!IlJlila della Costituzione). Breto,re di OJ:~betelJo, o11dinanza 8 marzo 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 26�3. Preto!l'e di Gubbio, o11dinanza 1,8 aprile 1974, G.U. 23 ottob!l'e 1974, n. 2�77. codice penale, art. 176 (artt. 3 p.rp. e 27, terz.o 'comma, deLla Costituzione). Gilwdice di soll.'Veglianza del Tribunail.e di Oa:-1stano, ordinanz�a 2,2 maggio 1974, G.U. 23 ottobre 1974, n. 277. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 112 codice penale, art. 177, ultimo comma (artt. 3, 24, �25 e 27 deilila Costituzione). G1udiJCe di 'sorrvegJ.ianza del Tribunale di Prato, ordinanza 26 agosto 1974, G. U. 30 ottobre 1974. n. 284. codice di procedura penale, art. 70, quarto comma (a-rt. 2�5 della Costituzione). 'IIribunale di Gro:sseto, oroinan2la 3 aprile 197-4, G. U. 215 !settembre 1974, n. 2�50. Tribunale di Ver:ceLli, ordinanza 10 a:prile 1974, G.U. '2'5 settembre 1o97�4, n. 2160. codice di �procedura penale, artt. 76, 369 e 37~ (artt. 3, 2�4 e 112 del�la Costituzione). Giudice istruttore del T~tbunale di Pisa, ordinanza 31 dicembre 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2163. codice di procedura pena�le, artt. 93, secondo cpv., 41 S, secondo cpv., 468, primo cpv. (art. 24, secOIIldo cpv., della Costituzione). Pcr:eto!l'e di Cant�, ordinanza 118 gennaio 1974, G.U. 30 ottobre 1�974, n. 2-84. c�odice di procedura penale, artt. 144 cpv. c.p. (artt. 1012 p.:p. e 110 deHa Costituzione). Giudice di sorveglianza del 'IIribuna~e di Oristano, ordinanza 2�2 ma~gio 1974, G.U. 23 ottobre 1�974, n. 277. codice di procedura penale, artt. 226-bis, primo comma, n. S, 226-ter, primo comma e 339 (artt. 101, secondo comma, 107, terzo e quarto comma, U2 deilila Costituzione). Pretore 1di Tmino, ordinanza 30 aprile 1�974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2.6�3. codice di procedura penale, art. 226-ter (artt. 3, 2�5 e 112 deHa Costituzione). ~retore di Bologna, ordinanza 2,3 arprile 1974, G. U. 25 settembre 1974, n. 2'50. PARTE II, LEGISLAZIONE 113 codice di procedura penale, art. 378 (art. 2.4, secondo ,cocmma, delJla Costituzione). Giudice ilstruttore del 'Dribunale di Torino, ordinanza 6 febbraio 1974, G. U. 215 settembre 1974, n. 2150. codice di procedura �penale, art. 382 (art. 3 della Costituzione). Ptretore di VaHo della Lucania, ordinanza 2 �luglio 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. codice di procedura penale, art. 503, ultimo comma, ultima .parte (articoli 3, primo comma, e 2.4, secondo comma, della Costituzione). Tdbunale di Torino, ordinanza 2 apri~e 1973, G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. codice di procedura penale, disp. att., art. 43 (artt. 10~ p.p. e 110 della Costituzione). Gtudilce di sorveg~lianza del Tribunale di Ortstano, ordinanza 2,2 ma,ggio 1974, G.U. 23 ottobre 1�974, n. 277. legge 7 luglio 190�1, n. 283, artt. 6 e 7 (art. 3�3, quinto comma, della Costituzione). Trtbuna.le di SaLuzzo, o11dinanze 13 febbraio 1.974 (due), G. U. 25 settembre 1974, n. 250. legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 10 (art. 29 deLla Costituzione). Giudice conchliatore di Milano, ondinanza 24 maggio 1974, G.U. 9 ottobre 1�974, n. 263. r.d.J. 15 marzo 19�23, n. 69:2, primo e secondo comma (a.rt. 3,6, rpdmo e secondo comma, della Costituzione). Corte d'appello di Roma, ondinanze 16 giugno 1<973, G. U. 9 ottobre 1974, n. 2�6�3, e �5 ottobre 1973, G. U. 2,5 settembre 1974, n. 2'50. r.c!. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14 (a,rtt. 3 e 5:3 deilla Costituzione). Tribunale di Milano, ordinanza 15 apriJle 1973, G. U. 9 ottobre 1974, n. 263. T~ribuna1e di Udine, or:dinanza 2,5 gennaio 1974, G.U. 215 settembre 1974, n. 2~50. T~ribuna1e di Udine, or:dinanza 2,5 gennaio 1974, G.U. 215 settembre 1974, n. 2~50. 114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO r.d. 30 dic:embre 1923, n. 3269, art. 18, terzo c:omma (a.rtt. 3 e 24 deLla Costituzione). Corte d'appello di Bologna, ordinanza 4 dicembre 197~, G.U. 25 settembre 1974, n. 2.50. legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 tdeJ,la Costituz,ione). Tribunale di Fe11rara, ortdinanza 2�3 ~rHe 1974, G.U. 215 settembre 1974, n. 250. legge 7 gennaio 1929. n. 4, art. 20 (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione). Tdbrmale di Verona, ordinanza 18 aprHe 197,4, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, aJiegato A, artt. 26, quinto e sesto c:omma, e 27, quarto c:omma (artt. 3, 3'5 e 3,5 della Costituzione). Pretore di Napoili, ordinanza 22 apri1le 1974, G.U. 23 ottoblre 1974, n. 277. d.l. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A, artt. 26, quinto, sesto e settimo c:omma, e 27 (artt. 36 e 3 della Costituzione). Pretore di Ca.glia�ri, ortdinanza 17 aprHe 1974, G.U. 215 settembre 1974, n. 2'50. r.d. 3 marzo 1~934, n. 383, art. 20 (artt. 40, 70, 7�6, 77 della Costituzione). Pretore di Rieti, Oirdinanza 6 giugno 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 2~84. r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 178 e 251 (artt. 2,1 e 43 della Costituzione). Pretore di Montegiorgio, ordinanza 2,6 febbraio 1974, G.U. 25 settembre 1974, n. 250. r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8 (art. 3 deLla Oostituzione). Pretore di Calitri, ordinanza '2�6 ottobre 1973, G.U. 4 settembre 1974, n. 2~1. PARTE II, LEGISLAZIONE r.d. 9 settembre 194'1, n. 1023, artt. 34 e 35 (artt. 1:3, 2:4, secoouio comma, e 111, primo e secondo comma, deLla Costituzione). Giudice mi!litare di sorveglianza del Tdbunalle SU!Pretmo militare, ordinanza 2�4 Luglio 197�4, G.U. 30 ottobre 1�974, n. 284. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 2, 196 e 202 (artt. 3 e 2�4 'della Costituzione). Corte di 81P1Pello di Palermo, ordinanza l" marzo 1074, G.U. 2.5 settembre 1974, n. 2�50. legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 3�2, 41 e 43 dehl.a Costituzione). Tribunale di Brescia, ordinanza 16 gennaio 1974, G.U. 9 ottobre 197�4, n. 2i6�3. '!1ribunalle di Bolzano, ordinanza 27 g.iugno 1�974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 284. legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 109, quarto e quinto comma (artt. 24, secondo �comma e 27, secondo �comma della Costituzione). Oiuidtce istruttore del Tribunale di Napolli, ordmanza 8 novembre 1973, G. U. 2:5 settembre 1974, n. 2�50. legge 11 gennaio 1943, �n. 138, artt. 1:1, secondo comma, e 36, primo comma (art. 27 deLla Costituzione). J>retore di Avigliano, o11dmanza 1 � f.ebbraio 1974, G. U. 215 settembre 1974, n. 2:50. d.lg.lgt. 28 dicembre 1944, n. 411, art. 5 (a:rtt. 2�3, 41, ultimo comma, e 91 deLla Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 2:1 novembre 1973, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2t6�3. d.lg.lgt. :14 febbraio �194�6, n. 27, art. '1, u�ltimo comma (artt. 5�2, secondo �comma, e 36 della Costituzione). Pretore di Aosta, ordinalllZa 20 mag�gio 19�74, G.U. 9 ottobre 1974, n. �2:6,3. d.Jg. C.P.S. 13 settembre 1'946, n. 303, art. 2 (artt. 3, p�rimo comma, e 52, secondo comma, deHa Costituzione). Pretore di Aosta, o!'dinanza 20 maglgio 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 263. 116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.lg. C.P.S. 15 settembre 1~947, n. 896, art. 1 (artt. 23, 41, IUJltimo comma, e 97 dell.a Costituzione). '11ribulnale di Roma, ordinanza 21 novembve 1~97~3, � G. U. 9 ottobre 1974, n. 2~63. legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 11, n. 5 (art. 3 deilila Costituzione). Corte d'a;ppel!lo di Roma, o11dinama 30 .gennaio 1974, G.U. 215 settembre 1974, m. 2~50. �legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 23, primo comma (all't. 2,7 della Costituziorne). PII'etore di Avi~gliano, o11dinarnza l" febbraio 1974, G.U. 25 settembl1e 1974, n. 250. legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 5, primo comma (art. 3 della Costituzione). Corte dei conti, ordinanza 9 lugJio 1~973, G.U. 2,3 ottobre 1974, n. 277. ~legge :22 ottobre 1954, n. 1041, art. 21 (art. 2,4, secondo co!mma, deHa Costituzione). P11etore <di Napoll.i, o11dirnanza 23 febbraio 1974, G.U. 4 settembre 1'974, n. 231. d.P.'R. 30 maggio .1955, n. 797, art. 82, primo e secondo comma (articolo 27 delLa Costituziorne). P:retore di Avilgliano, ordinanza 1� febbraio 1974, G.U. 2;5 settembre 1<974, n. 2~50. legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 4 (artt. 23 e 3 deLI.LI.a Costituzione). Pretore di Mill.a.rno, 011dinanza 2 a1gosto 1973, G. U. 215 settembre 1974, n. 2~50. legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. U (arlt. 3 e 53 della Costituzione). '11rilbunall.e di Torino, ordinanza 14 dicembre 1973, G.U. 9 ottobre 1974, n. 26,3. d.P.R. 5 �agosto 1956, n. 1'214, art. 9 (artt. 2,1 e 43 della Costituzione). Pretore di Montegio11gio, oo:1dilnanza 2�6 febbraio 1974, G.U. 25 settembre 1974, n. 2150. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 27 dic:embre 1956, n. 14�23, art. 2 (arlt. 1�3, primo e secondo comma, 16, primo comma, 3, primo c.omma, e 2,5, sec01ndo comma, deHa Costituzione). P�retore di Prato, OII'Idinanze 12 ma�rZJo 1974, e 1�5 ma.g;gio 19.74, G.U. 4 settembre 1.974, n. 2�31. legge 5 febbraio 19�57, n. 18, art. 2 (art. 3, primo comma, deHa Costituzione). Pretore di Palermo, ordinanza 30 ma,g;gio 1974, G.U. 10 ottobre 1974, n. 26�5. legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, sec:ondo comma (art. 3 della Costituzione). Giud~ce de'l lavoro del Tribunale di Modena, ordinanza 2,6 aprile 1974, G.U. 2�5 settembre 1974, n. 2r50. legge 2 a.prile 1958, n. 339, artt. 1 e 17, lettera bi (artt. l, primo comma, e 3�6, primo C<Xmfll1a, della Cos1tituzione). Pretore di La Spezia, ordinanza l" aprile 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. legge 2 aprile 1958, n. 339, art. '10, sec:ondo c:omma, art. 16, prim�o c:omma, art. 17 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 13 ma�rzo 1'974, G.U. 215 settembre 1974, n. 2'50. d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 281, nella parte in cui rende efficace e1�ga omnes l'a�rt. 34, primo c01mma, del contratto colrlettivo nazironafe di lavoro .peT i dipendenti delle aziende �commerciali, sUpulato hl 2,8 giugno W5�8 (art. 3�6, primo comma della Costituz.ione). Corte di arppello di Roma, ordinanza 16 gtugno 1973, G. U. 9 ottobre 1974, n. 2,63. legge 25 gennaio 1962, n. 20, art. 11, sec:ondo c:omma (artt. 1�34 e 13�5 della Costituzione). Corte costituzionale, ordma:nza 9 ottobre 1~974, G.U. 10 ottobre 1974, n. 265. 118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 22 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lettera al (articolo 3 della Costituzione). G1udice del lavoro del Tr1buna�1e di Bologna, orotnanza 14 rnarrzo 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. T-ribunale di Piacenza, ordinanza 27 maggio 1974, G.U. 2.5 settembre 1>974, n. 250. legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo comma (art. 2�4 de{I;La Costituzione). Pretore di Arena, 011d'inanza 3 maggio 1974, G.U. 4 settembre 11974, n. 2�31. legge 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 13, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). ~etore di Casacalenda, ovililllanza 10 maggio 1974, G.U. 30 ottobre 1<974, n. 2.84. legge 14 febbrai-o 1963, n. 60, art. 1<1, penu<ltimo comma (art. 2�7 della Costituzione). Bretore di Avigiliano, o11ililllanza lo febbraio 1974, G.U. 2,5 settembre -1974, n. 2150, legge 6 novembre 1963, n. 1444, artt. 1, primo e secondo comma, e 3 (artt. 42, secorndo comma, e 3 �gehla Costituzione). P(('letOII'e di Roma, 011dinanza 19 giugno 1�974, G. U. 30 ottobre W74, n. �2,84. legge 3 febbraio 1965, n. 14, art. 9 (art. 3 delLa Costituzione). Coll'te d'aJP!Pelilo di Roma, oodinanza 2�1 dicembre 197�3, G.U. 4 settembre 1974, n. 213�1. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11~4. art. 2, primo comma (artt. 76 e 38 opv. della Costituzione). Giud~ce del lavoro del tribunade di Trento, oooirn.anz.e 31 Lugilio 1974 (due), G. U. 30 ottobre 1974, n. 2184. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11-24, art. 3 (artt. 3, 315 e 38 deLla Costituzione). Pll'etOII'e di Reg1gio Emilia, ovdinanze 9 marzo 1�974, G.U. 2�5 settembre 1974, n. 2�50. PARTE "II, LEGISLAZIONE Tribunatle di Vicenza, oodinanza 10 ma,ggio 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 2,84. d.P.R. 30 giugno 1965, n. H24, art. 3 e tabella �aH. 4 (a>rtt. 3, 315, 38 dehla Costituzione). Tribunale di La Spezia, ordinanza 2,9 aprHe 197,4, G.U. 9 ottobre 1974, n. 216,3. Pu.-etore di Reggio Emilia, ordinanza 215 ma,ggio 1974, G.U. 30 ottobre 197,4, n. 2'84. Pretore di Trento, oodinanza 30 maggio 1974, G.U. 9 ottobre 1'974, n. 263. ,d.P.R. 30 giug.no 1965, n. 1124', artt. 20, n. 2, 2'8, 44, 50, pl'imo c:omma, e 1,95 (arl. 27 della Costituzione). Pretore di Avi,gliano, ovdinanza l" febbraio 1074, G.U. 2,5 settembre 1974, n. 2<50. d.P.R. 30 giugno 1965, n. lr124, art. 79 (artt. 7'6, 3 e 3r8, secondo comma, della Costituziooe). Giudic'e del J.avoro del tribunale di Torino, o11dinanza 2� mag,gio 11974, G.U. 9 ottobre 1'974, n. 2163. d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1>124, artt. 205, primo c:omma (artt. 3 e 38 della Costituzione). Bretore di Re,ggio EmHia, o11dinanza 6 1ugUo 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 284. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1O (au.-t. 3 dehla Costituzione). Corte d'appello di TJ:"ieste, ordinanza 212 ma;g,gjJo 1,9,74, G.U. 10 ottobre 1974, n. 26�5. legge 20 marzo 1968, n. 304, artic:�olo unic:o (a�rt. 3 dehla Costituzione). !Pretore di Feltre, ordinanza l'H marzo 1.974, G.U. 4 settembr�e 1974, n. 2131. legge ,30 aprile 1969, n. 153, art. 20 (artt. 4 e 315 dehla C'orstituzione). Giudice del la,voro presso H tribuna,le di Cosenza, o~dinanza 9 aprile 197�4, G. U. 4 settembre 1974, n. 231. 120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA,DELLO STATO legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (rurtt. 3�8, pri:mo e secondo. comma, e 3 della Costituziooe). G.tudic'e del la!V'oro del tribunale di Bologna, ordinanza 14 marzo 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 2'31. POC!etore di La Spezia, mdimanza 10 a~priite 1'974, G.U. 4 settembre 1974, n. 213�1. Plretore di Reggio Emilia, ordinanza 4 maggio 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 2�84. Tribuna,le di Piacenza, ordinanza 27 ma1gJgio 1�974, G.U. 215 settembre 1974, n. 250. 1 Giudice del lavoro del tr.tbuna.le di Reggio Emi.Ua, OII'dimanza 12 giugno 1974, G.U. 10 ottobre 11974, n. 21615. legge 30 aprile 1969, n. 1�53, art. 25 (�a!l't. 3 della Costituzione). Giudtce del lavoro del tribunale di Modena, ordinanza 26 aJPrHe 1974, G. U. 25 settembre 1r97�4, n. 250. tP:retore di Pescara, ordinanza 29 gennaio 1974 e 9 aprHe 1974, G.U. 4, settembre 1974, n. 21M, e 23 ottobre 1974, n. 2'77. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (a�rtt. 3 e 2�4, secondo comma, della Costituzione). Pr.etore di .AJsti, OOC!dinanza 28 gennaio 1�974, G.U. 25 settembre 1974, n. 2150. 'Dribunaie di �irvdtavecohta, o11dinanza 2:8 giugno 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (artt. 3 e 41 della Costituzione). P.retore di Gubbio, ordinanza 3,1 gennaio 1974, G.U. 4 settembre 1'974, n. 213�1. Pretore lidi Ba11ra, ordinanze l1 Luglio 1974 (tre), G. U. 23 ottobre 1.9H, n. 277. d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053, art. 1 (artt. 7�6 e 77 deLla Costituzio'll! e). Oorte d'appello di Ftrenze, ordinanza 3 aJPrile 1974, G.U. 4 settembr. e 1�97�4, n. 2,3.1. .legge 20 maggio 1970, n. 300, art; 18, secondo comma (artt. 3 e 24 d�lla Costituzione). ~etore di Roma, 011dinanza 25 marzo 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2�6,3. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 37 (artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, deltla Costituzione). Tdbuna1e di PaJ.ermo, o11dinanza 5 aprile 1;97�4, G.U. 30 ottobre 1974, n. 2�84. legge 20 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3, prctmo comma, e 5.2, primo e secondo �comma, deHa Costituzione). Pretore di Aosta, o11dina~a 20 ma,g~gio 1974, G. U. 9 ottobre 1974, n. 2�613. �d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 3�2 (.artt. 2,3 e 3 deHa COIStituzione). Pretore di Milano, oodinanza 2 agosto 1973, G.U. 215 'settembre 1974, lll. 2�50. legge 1� dicembre 1970, n. 898, art. 2 (art. 7 deJ..la Costituzione). Tdbunale di Lecce, o11dinanza 30 ma,ggio 1�9�7�3, G.U. 9 ottobre 1974, n. 26.3. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3�2 (M"tt. 41, 42 e 44 dellla Costituzione). Trihunale di Lanciano, ol1dinanza 14 gi,ug.no 1<9�7�4, G.U. 23 ottobre 1974, n. 277 legge 11 giugno 19711, 11. 426, artt. 38 e 39 (art. !3 deltla GOIStituzione). Pretore di Viadana, ordinanza 1�9 febbraio 1<97�4, G.U. 4 settembre 1974, n. 2�31. legge 2�2 ottobre 1971, n. 865, art. 13, quarto comma (art. 113, secondo comma, della Costituzione). Tribuna,Je amministrativo regionale per l'Ahruzz.o, o11dinanza 9 ma<g~gio 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2.6a. legge 22 ottobre 19~1. n. 865, artt. 16 e 20, terzo comma (artt. 3 e 42, terzo comma, della Oostituz.ione). <Corte d'appeHo di Torino, o11dinanza 30 no'V'embre HJ73, G. U. 4 settembre 1974, n. 2<31. 122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 40 (artt. 12r5, secondo comma, 3, pr1:mo ;comma, 2r4, primo e secondo comma, e 113, primo comma, de}Jla Costituzione). Trtbuna,le ammin~s'brativo regionaJle per la Sidlia, ordinanze 11 e 2r6 aprile 1r974, G.U. 4 settembre :1974, n. 2.31, e 10 ottobre 1974, n. 265. d.P.R. 3:1 dicembre 1971, n. 1432, art. 5 (art. 7�6 deLla Costituzione). Pretore di Reg.gio Emilia, ovdinanza 15 gtugno 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. �legge reg. Puglia a.ppr. 22 aprile 1r97<2 e riappr. 1O settembre 1974. [Ar,esidente del cons1glio dei miniJs'bri, r1col1So depooitato 1'8 ottobre 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 2M. ,Jegge 8 agosto 1972, n. '457, art. 4 (arrtt. 3 e 3r8 deLla Costituzione). Pvetore di Reg,gio Emilia, orrdmanzra 6 1ugrlio 1974, G.U. 30 ottobre 1r974, n. 2H4. d.P.R. 26 ottobre r197.2, n. 636 (artt. 1Q.2, seco!DJdo comma e VI d�ISp. transitoria, 7r6, 111, secondo ~comma, 3, 2;4, 10r8, secondo como:na, della Costituzione). Trd:bunaJe di Genova, ovdinanza 4 febbraio 1974, G.U. 2r3 ottobre 1r974, n. 277. d.l. 24 lug�lio 1973, n. 427, artt 1 e 2 (art. 41 delLa Costituzione). Pretore di Gaeta, ovclinanza 4 marglgio 1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 2r84. Fretore di Sora, ordinanza 1r3 maJg;gio 1974, G.U. 9 ottobre 1,974, n. 263. legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 409 n. 5 (artt. 3 e 10,2 della Costi' tuzione). Pretore di Milano, ovdinanza 2 aprhle 1974, G. u: 9 ottobre 1974, n. 263. legge 11 agosto 1973, n. 533, artt. 4l6, seco�ndo e terzo comma, 423, secondo comma, e 429, terzo comma (artt. 3 e 24, sercondo �comma, della Costituzione). Pretore di Alben>ga, ordinanza 9 mag;gto 1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 2,31. PARTE II, LEGISLAZIONE 123 d.P..R. 22 dicembre 1973, n. 834, art. 1, prime e secondo comma (art. 3 della Costituzione). Trtbuna�le di Palermo, Ol'dinanze 2>2 febbraio 1974 (tre), G. U. 9 ottobre 1974, n. 2.63. :proGiudice istruttore del tribunale di Lucca, ordinanza 9 ma.g.gio ~ ac. imaJ.e 1974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 284. ~oto ~era~ tato legge reg. Tosc.ana appr. 11 febbraio 1974 e ria.p�pr. 1� luglio 1974. 55) Presidente del Corusi.glio dei MintstQ"i, dco:r1so d<:~positato H 27 lu glio 1974, n. 12, G.U. 4 settembre 1974, n. 2�3�1. legge reg. abruzzese appr. 24 aprile 1974 e ria�ppr. 25 luglio 197'4. jPe- Presidente del Consiglio dei Minilstri, dco'I'so depositato 2>3 agosto 1974, n. 15, G.U. 4 settembre 1<974, n. 213�1. brse tm d.l. 19 giugno 1974, n. 229, art. 3 (artt. 8, 47, secondo comma, e 5�4, := quarto comma, delLo Statuto speciale per la Saroe~na). >Regione sarda, ricorso depositato 2�6 lrugUo 1�974, n. 11, G. U. 4 settembre 1974, n. 231. ~ta ). d'.l. 6 luglio 1974, n. 251 (a.rtt. 8, 47 e 54, quarto comma, de:Ho statuto speciale per la Saride~na). Regione sa:r1da, dcorso depositato 8 agosto 1974, n. 14, G. U. 4 settembre 1>974, n. 2131. legge reg. siciliana appr. 19 luglio 1974. Commissario del�lo Stato per la Regione sicHiana, rico11so depusitato 3 agosto 1974, n. 13, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. _, ' t, 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prietario del fondo su cui le ope11e vanno ,compiute, in particolare quando chi !l"ichiede il mutuo � un profugo della Libia, cui la 1. 25 luglio 1�971, n. 536, estende la concessione di detti mutui (n. 116). DAZI DOGANALI Spedizionieri doganali -Patente con validit� illimitata -Rilascio -Requisiti -Ius superveniens -(l. 23 gennaio 1968, n. 29, art. 2, n. 5; d.P.R. 18 dicembre 1971, n. 18, art. 125). Se rpossa essere !rilascia~a patente con validit� illimitata a sogg.etto che, gi� 'spediziomeil'e doganale, tale non fosse pi�, n� di didtto n� di fatto, alla data del 30 giugJno 1971 (n. 84). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Edilizia residenziale pubblica -Allogi GESCAL -Occupazione senza titolo -Regolarizzazione rapporto -Limiti-(l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. art. 25). 'Se possa essere arprpUcato l'art. 25 del d.P.R. n. 1035. del 30 dicembre 1972, �che prevede� la regolaii'iz2lazione dei rerpporti J.ocativi relativi ad alloggi oocurpati senza titolo al1a data di 1entmta in vigore deHa legge 22 ottobre 1971, n. 865, neil caso in �Cui .gU allogg,i abusiV!amente occupati avevano, anteriormente alla .emanazione del citato d.P.R. n. 1035/72 formato gi� oggetto di assegnazione ai legittimi destinatari (n. 259). ESPROPRIAZIONE PUBBLECA UTILITA' Immobile soggetto ad e~rop.riazicme forzata -Espropriazicme per p:u. - Indewnitd -Deposito aHa Cassa Depositi e Prestiti -Ordine di versamento all'ufficio che procede all'espropriazione forzata -Legittimit� (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 55 e 56; l. 3 aprile 1926, n. 686). Se 1a Cassa Depositi e Prestiti, depositaria dd. indennit� di esprorpriazdone per pubblica utiJi.t�, sia tenuta a dare esetCUZJ.one ad un provvedimento giurisdizionale che ordini il versamento dell'indennit� a favore dell'ufficio giudiziario pr.esso il quale � m corso J.'espropil'iazione forzata delil.'irrumobile (n. 344). FORESTE Mutui agevolati per rimboschimento -Richiedente ncm proprietario del fcmdo-Profugo deLla Libia-Concedibilit� -(l. 27 ottobre 1966, n. 910, art. 32; Z. 25 luglio 1971, n. 586, art. 1). Se i mutui agevolati per opell'e di rimboschimetll!to di oui aJ�'art. 32, l. 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere acco!I'dati �atll!che a chi non � prropdetario del fondo .su cui iLe orp.ere vanno compiute, m part1cola~re qua,ndo chi richiede il mutuo � un profugo della Libia, cui la L 25 luglio 1971, n. 536, estende la concessione di detti mutui (n. 13). 126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prietario del fondo su cui le opere v.anno ,compiute, in partioolaa-e quando chi !l'ichiede il mutuo � un profugo della Libia, cui la l. 25 luglio 1971, n. 536, estende 1a ~concessi{)[le di detti mutui (n. 116). DAZI DOGANALI Spedizionieri doganali -Patente con validit� ilLimitata -Rilascio -R,equisiti -Ius superveniens -(l. 23 gennaio 1968, n. 29, art. 2, n. 5; d.P.R. 18 di-cembre 1971, n. 18, art. 125). Se possa essere rrilasciartla patente con validit� illimita,ta a sogg:etto che, gi� spedizi~erre doganale, tale non fosse pi�, n� di didtto n� di fatto, alla data del 30 giugmo 1971 (n. 84). EDILIZIA ECONOMIC:A E POPOLARE EdiLizia residenziale pubblica -Atlogi GESCAL -Occupazione senza titolo -Regolarizzazione rapporto -Limiti-(l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. art. 25). 1Se possa essere aJpplicato l'arrt. 25 del d.P.R. :n. 1035. del 30 dicembre 1972, ~che prevede �La regolail'izmzione dei ll"aJpporti il.ocativi relativi ad alloggi ocOOJPati senza tttoil.o alla data di ,en1;rr1ata m vdgore del.iLa legge 22 otto l, o bre 1971, n. 865, nell caso in .cui g,u aJ.logg[ abustvami'mte occupati avevano, anteriormente alla emam.azione del citato d.P.R. n. 1035172 forrmato gi� oggetto di assegnazione ai legittimi destinatari (n. 259). ESPROPRlAZIONE PUBBLllCA UTILITA' u Immobile soggetto ad esq:>r()f>riazione forzata -Espropriazione per p.u. Indennit� -Deposito alla Cassa Depooiti e Prestiti -Ordine di versamento all'ufficio che procede all'espropriazione forzata -Legittimit� no sia (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 55 e 56; l. 3 aprile 1926, n. 686). :di Se La Cassa Depositi e Prestiti, depositaria di indennit� di espropria 1al mone per pubblica utiJli.t�, sia tenuta a dare esecutione ad 1liil p.rovvedimento tra giurisdizionale che ordini il versamento dell'indennit� a favore dell'ufficio uie giu. giudiziario pr.esso il quale � m corso J.'esprropriazione forzata delil'immobile (In. 344). ~ione P.A. FORESTE o sta Mutui agevolati per rimboschimento -Richiedente non proprietario del fondo-Profugo della Libia-Concedibilit� -(l. 27 ottobre 1966, n. 910, m.e di art. 32; l. 25 luglio 1971. n. 586, art. 1). PQ:sta, e del Se i mutui agevolati per operre di rimboschimento di oui adil'art. 32, pu:re l. 27 ottobrre 1966, n. 910, possono essere accOO'dati anche a chi non � protrr1etario del fondo su cui iLe opere vanno compiute, m partLco1are qua,ndo P.A. chi richiede il mu.truo � un profugo della Libia, cui la L 25 1ugli� 1971, n. 536, estende la concessione di detti mutui (n. 13). PARTE II, LEGISLAZIONE 123 licembre 1973, n. 834, art. 1, pl"im�o e secondo comma (art. 3 ione). ~ di Pale11mo, ovdinanze 212 febbraio 1974 (tre), G. U. 9 n. 2�63. istruttore del tribunale di Lucca, ordinanza 9 mag.gio lO ottobre 1974, n. 284. g. Tosc:�ana a�ppr. 11 febbraio 1974 e ria.ppr. 1 � luglio 1974. 1te del Coms1glio dei Min1s1Jri, dconso depositato H 27 lu. 12, G. U. 4 settembre 1�974, n. 21311. ~g. abruzzese appr. 24 aprile 1974 e riG1ppr. 25 luglio 197'4. mte del Consiglio dei Minmtri, rkOl'ISo depositato 213 ago t. 15, G. U. 4 settembre 1�974, n. 213�1. giugno 1974, n. 229, art. 3 (artt. 8, 47, secondo comma, e 54, nma, deill1o Statuto .speciale per la Sal'ldegna). ne sarda, ricorso depositato 2<6 lugJ.io 1�974, n. 11, G.U. 4 1974, n. 2<31. lugJio 1974, n. 251 (artt. 8, 47 e 54, quarto comma, de1lo staiale per la Sardegna). one sarda, .riJcovso depotSitato 8 agosto 1<974, n. 14, G. U. 4 e 1<974, n. 2131. e reg. siciliana appr. 19 luglio 1974. nmissario �deHo Stato pe�r la Regione sicHiana, ricoi'ISo depositgosto 1974, n. 13, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. ed appalta -(d.P.R. (r.rJ, . . con PARTE II, CONSULTAZIONI Imposta di regist>ro -Accertamento maggiore valO'I'e -Termine decorrenza ( art. 21, d.l. 7 agosto 1936, n. 1639), Se iJ. termime annuale di decadenza prev.iJSto dall'art. 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per lia notifica dell'avviso di accertamento di maggior valore de�cona dal pagamento dell'iffi!Posta, sia essa IJTindpale, complementare o suppletiva, ovvero, comunque dalla registrazione dell'atto, sia ohe la convenzione. il cui valore � ,sottoponibile a giudizio di congruit� ex all'tt. 20 e 21 d,l. cit., sia stata immediatamente tassata in via principale, sta che essa sia ,stata per la prima voUa sottoposta ad imposizione in sede di verifica ispettiva, �come nel1'1potesi ,di ,trasformazione di soci,et� di f,atto i'n societ� per azioni alloreh�, in sede di !registrazione, non sia stata sottoposta ad imposta di ,registro iLa ,costLtuzione della societ� di :llatto (n. 409). Imposta di regist>ro -Imposta complementare -Privilegio -Decadenza Termine -Decorrenza -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). Se il termine per l'orpe!I'ativit� del privilegio che assiste la dmposta complementaTe di !registro da ritenersi di decadenza e non rpil'escdzione, decorra daHa data �di registrazione deJ.l'atto ovvero dalla data in cui si � reso esigibile il credito rper imposta complementare (n. 411). Locazione -Immobile urbano -Contratto pluriennale -Esenzione a favore di rappresentanze diplomatiche e consolari -(l. 31 ottobre 1966, n. 946 -Annualit� anteriori-l. 29 dicembll'e 1962, n. 1744). Se tenuto �conto �che secondo l'interp�retazione giurisprudenz1:ale della Corte Surprema la ileg,ge 29 dicembire 1962�, n. 1744 deToga, quanto ai contl'atti di ilocazione immobiliari pluriennali, alle norn�.e degli ar.tt. 54 e 12 della legge di registro, 'sostituendo al principio delila unLtariet� deUa liquidazione delil'imposta peT tutta la durata del contratto, quello della periodicit� dei.la liquidazione con. .riferimento aHe singoile annualit� del !l'appor-to locatizio l'esenzione dall'imposta di l('legistro sui �contm�tti di locazion.e degli irrnmobili adibtti ad uffici deJ.le 'l'larpoiJ['esentanze dipilomatiche e consol�ri estere e ad abitazione del rpel'ISonale delle rarpopresentanze stesse introdotta con la legge 31 ottobre 1966, n. 946, debba essere arppUoata alle annualit� ricadenti nel periodo �temporale di orpeTativit� della disposizione di :l�avore, mentre la relativa imposta di registro vada pretesa con iri.guardo alle annualit� iniziate 'anteriormente alila entrata d,n vigO!I'e della disposizione medesima (n. 408). IMPOSTE DI CONSUMO Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaLtatori -Inquadl/'amento nell'Amministrazione delle Finanze -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). Se, per effetto del passaggio alle dipendenze dello Stato del persona,le deUe cessate imposte di consumo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n; 649, l'Amministrazione delle Finanze si sia int�gralmente sostituita ai precedenti datori di lavoro nei rapporti con detto personale e quindi anche nelle vertenze giudiziarie in corso ~elativo al ll.'l�l!pporto di lavoro (n. 26). 130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte di consumo -Abolizione -Personale degti enti gestori ed appal tatori -Inquadramento nell'Amministrazione dette Finanze -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). Se eventuali sentenze o �transazioni �giudiziali intervenute successivamente al 31 dtcembr.e 1972, �nei giudizi pendenti a quelLa data tira ~ ex appaltatori delle imposte di coosumo ed i loro dipendenti e concernenti riconoscimento di qualifiche superiori ,siano vincolanti anche per l'Amministrazione delle Finanze in sede di iscrizione dei detti .dipendenti nel quadro spec~ale (n. 26). Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori -Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze -(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649). :Se, sia 1p0ssibHe o conveniente l'intocvento dell'Amministrazione delle Finanze nei giudizi in corso tra gli ex aippaltatoci ed i. loro dipendenti ora trasferiti nel quadro �speciale, ove si controvexte nel riconoscimento di qualifiche (n. 26). Imposte di consumo -Abolizione personale degli enti gestori ed appaltatori- Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649) . . Se, in sede di iscrizione del :personale delle cessate imposte di consumo nel quadro speciale di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, il'A:rnmitndstrazione delle Finanze debba rl.conoscere qualifiche attribuite a detto personale dn base a toonsazioni stragi'Uidiziali sttpuilate tra l'ex appa:J.tatore ed il [lil"Oprio dipendente con l'intervento dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massilma occUPazione (n. 27). PRIGIONIERI DI GUERRA Prigioniero USA -Assegni di prigionia -Differenza. Se il prigioniero italdano di guerra che durante la prigioa:rla abbi>a percepito Ul!la paga inferiore a quella fissata dalla Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929. suil tratt�mento dei prigionieri di .guerra, sia titolare di un diritto �soggettivo azion8Jbiile nei confronti del Govevno Italiano per ottene[' e la differenza degil.i assegni di prigionia (n. 20). PROCEDIMENTO� C:IVILE Morte del procuratore -Sentenza resa successivamente alla interruzione del processo -Impugnazione. -Autonoma riassunzione del processo interrotto -Necessit� -Esclusione -(artt. 301 e 305 c.p.c.). Se in ipotesi di interruzione del processo per morte del procUII'atore, e .di successiva sentenza nulla per dimetto di �contraddittorio, sia necessario provvedere, oltre alla impugnazione della sentenza, anche alla riassunzione del processo interrQ.tto nei sei mesi dalla dichiarata conoSCrelllza dell'evento interrnttivo (n. 52).