ANNO XXVI -N. 5 SETTEMBRE -OTTOBRE 197 4 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DEllO STATO 


Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1974 

-



ABBONAMENTI 

P.~NNO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � L. 8.500 
UN NUMERO SEPARATO � . . . � . . . . . � . . . . . . . � 1.500 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, lO . RO~iA 
cfc postale 1/2640 

Stampato in Italia � Printed in Itaty 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(4219101) Roma, 1975 -Istituto Poligrafico dello Stato P.V. 


INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAlE (a cura 

dell'avv. Michele Savarese} . . . . . . . . � pag. l 037 

Sezione seconda: 
GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTERNA-
ZIONAlE (a cura dell'avv. Arturo Marzano} � l 081 

Sezione terza: 
GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
(a cura dell'avv. Benedetto Baccari} � l l 09 

Sezione quarta: 
GIURISPRUDENZA CIVIlE (a cura dell'avvocato 
Adriano Rossi} . , . . . . . . . . . . � l l 3 6 

Sezione quinta: 
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATI VA (a cura 
dell'avv. Ugo Gargiulo} . . � . , . . . . � � 1202 

Sezione sesta: 
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe .Ange/ini-Rota e Carlo Bafile} � 1212 

Sezione settima: 
GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE ED 
APPAlTI PUBBliCI (a cura dell'avv. Arturo 
Marzano} ...... ����� � � � � � 1278

1 , � � � � 

Sezione ottava: GIURISPRUDENZA PENAlE (a cura dell'avv. Paolo 
Di Tarsia di Belmonte} . . . . . . . 1 � � 1300� 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 


lEGISlAZIONE pag. 109 
CONSUlTAZIONI � 124 

la pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Francesco MARmzzo, Brescia; Giovanni CoNTu, Cagliari; Americo RALLO, 
Caltanissetta; Giovanni VAcmcA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL 
SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuiCCIARDI, Genova; 
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, 
Messina; Mooce1lo DELLA VALLE, MiLano; Serg~o LAPORTA, Napoli; Nicasio MANcuso, 
Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto 
GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo SCOTTI, Trieste; 
Giancarlo MAND�, Venezia. 


ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


DI TARSIA P., In tema di detenzione di materiale radioattivo e 
di segreto militare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DI TARSIA P., Note sul fermo di polizia . 

FAVARA F., La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
in materia di rapporti di concessione e la concessione-
contratto ..................... . 

MASCIA A., Osservazioni in tema di solidariet� nell'accertamento 
del debito di imposta . . . . . 

SICONOLFI L., Ancora in materia di prestazione di opera 

TAMIOZZO R., Il giudizio di ottemperanza in relazione alla 
recente disciplina normativa sui T.A.R. -Proponibilit� e 
limiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I, 1301 
I, 1309 
I, 1109 
I, 1212 
I, 1148 
I, 1202 


PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO-ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBLICHE ED ELETTRICIT� 


-Concessione e del!"ivazione -Disponibilit� 
dell'acqua -Accertamento 
della portata media -Acrcerlamenrto 
i~Cnad�e!(!Ua�to -RJ.eg.ittim~
t�, 1297. � 

-Concessione �e derrivazione -Rirnnovazione 
-Diniego -Presupposti, 
1294. 

- 
V. anche Atto amministra'bivo. 

ANT]jCHIT� E BELLE ARTI 

-Vdinooli re il:imitazi.oni ariJe propde~ 
rprivllite. -Mamrcar1la. ~eyi9ionedi llfl1Jdenn:i.ZZO -lil:lJegi!ttimjJt� rOOstitu:
zlionaLe -EsclrUJsione, 1071. 

APPALTO 

-Appailrto di DPellle pubbliche -Lavori 
appariflati oconcessi l!leililia Regione 
siciliana -illrtJeirressi swl'imporrto 
dOVUlto per :la revirsione dei 
rprezzi -Le~~e 9 maggio 1950, 

n. 329 -Applicabilit� -EscihtrSiornre, 
1278. 
- 
Appailto di opere rpubbiliche -Revisione 
dei prezzi -Inter�esrsi sW.:
J.'impoo:rto dOVUJto per la ~evirSiOile 
-Decorrenza daJI.'anno successivo 
aHa data di approva:zliorne drell'rllitto 
rdi cdlJLarurdo -Oaxratbere ecceziOIJJarle 
del IPI!"inciprio, 1278. 

ATTO AIMMINISTRATIVO 

-Diniego di rinnovazione di �conrcessrione 
d'acqua pubblioa -Ado�ziOIJJe 
:da parr1Je di mimsrtro �dimissionario 
-Legittimit�, 1294. 

- 
Sospensione -Eff,ertti rdelilia l!"e1a:ti


v:a ordinanza -Rapporti con la decisione 
di ammllamento -Cal'attere 
di 1IDansirtodet� de1l'ocddman7la 
di sospensiOIJJe, COil nota di 


R. TAMIOZZO, 1203. 
COMPETENZA E GIURIS[)IZIONE 

-AppaJrto di opere pubbiLiche -Interessi 
sull.'jmporrto dovuto per rla 
!'ev.ilsione dei p11ezzi -Dil'irbto sogg~
ettivo de1l'arppa11Jatoce -Giurirsdizione 
del �giudice ordinario, 
1278. 

-A.pp!lllto rdi operre pubb1Lche -RevisiOilJe 
drei prezzi -Nartura delila 
pretesa deLl'app!llltaJtore, 1278. 

-ConcessiOIJJi amm.inisf;mJti.vre su 
�beni -Determilnrazi:one dd canoni 
-Giw-ilsdizione dre1 giudice oodinario 
-Non sussiste, con nota rdi 

F. 
FAVARA, 1109. 
- 
Concetto arttuaLe di .gilllrisdizione 
-No:zlione, 1124. 

-~ir~rtti.. sog~ett~v:i. e ~eressi J.egilttilmi 
-DiSCI!"lmmaZIOille -Tuterla 
diretta ed immediata -Posizione 
di diritto �soggettivo, 1278. 

-Enti pubblici -AJppaWto -Assunta 
intermediazione nella assrunzione 
delrla mano d'opera �-~atrtispecie 
-Girurisdizione del giudice 
oodmSI!'io, 1129. 

-P .A .. convrenuta -Competenza tell"rito!
l"iale -Criteri di collegamento 
-Sede -Inappldicarbirldrt�, 1187. 

-Ptagamenti. deilJl:a P.A. -Compertem.
za per terrritorio -Sede del,
IIuff.icio di rtesO!'eria competente 
�ad eseguire il pagamento-Appliicabitit�, 
1188. 

-QuestiOilJe di �gioosdizione-Mancanza 
di speci�fica dmpugnazione 
sul punto del�la �sentenza dd pl'Lmo 
rgi!Jado -Ri:lievabirlit� d'uf:tlicio -
Sussirste, 113�9. 

~: 

1: 
~~ 



INDICE 
VII 

-Rapporto di pubbLico irnjpiego -
ALbo dd noo:niln:a requisilti per La 
detE!fl'IIIIIiJnazione giurr~sd:izionale, 
1126. 

-Ris~Wcimooto dam1i. aM'mtegrilt� 
fisica del dipendente provocati da 

�deficienm dehl'alhloggio di servizio 
-DiOOtto dd girulli!Sd:izione del.
�l'A.G.O. -Non sussiste, 1139. 
- 
Silnidaooto delia Cassazione �sulle 
d�ecisioni. del ConsL~o di Stato : 
osser'VIaiDZI8. dei il.imiJti. esterni giru!
rlsdiziOilJa�ld -Eccesso di ;poter1e 
g:LurisdiziOilJa'le : vaJLUJtazinne del 
meritto qruando �esista solo .giuri


�sdizione di ilegittim.itt� -Irnterplt'etazione 
del.il'artto ;impugnato: inva�
siODJe deLla sfera del meri>to -
EsclusrOilJe, 1120. 
COMUNIT� EUROPEE 

-AgricoLtura -Organizzazione cocomune 
dei mercati -Importazione 
-Nozione -SpediziOille delle 
meooi da una dogana rul'rutra Quando 
si verifichi l'impootazione, 
1090. 

-Agrri.colitru(!.'a -Organizzazione comune 
dei mer~cati-Regime deLLe 
cauzioni-Fmalit� -Svincolo dellla 
cauzione -� Ori<terio da adottare, 
1089. 

-AgricoLtura -Organizzazione .comune 
rdei meroati-Regime deLle 

�cauzioni -Forza ma~ore -Deducibiiliit� 
-Temtine -Insussistenza 
-Onere di ddlligenza, 109,1. 
-AgricoLtura -Organizzazione .comune 
dei me!I1carti -Regime dellile 
licenze -Dichiarazione d'importazione 
-AccetrtaziOille -Effetti 
:su1,l'obbligo dd. impootare, 1089. 

-AgricoLtura -Q(!.'ganizzazione comune 
rdei melt'cati -Regime deLLe 
licenze -SvillliCol� delila cauzione 
-Mancata o t~Wdiva importazione 
-Focza magg.ioll"e -Nozione, 1089. 

-AgricoLtura -Organizzazione ~comune 
dei mel!'cati -Regime delLe 
licenze e de,l�1e cauzioni -FinaUt� 
-Necessit� di unifovmi intel'IPretazione 
ed applicazione delle norme 
comunitarie, 1()90. 

- 
Agri-coltura -O'l'gand.zzazione comune 
dei me!l"cati -Regime delLe 

licenze e delle cauzioni -Forza 
maggiore-Nozione, 1090. 

-Libera ,ciJrrcolazione ded Lavorato!l"i 
-Deroga ;per �glli impieghi nelJ.a 
prubbli�ca ammimstraziooe -Poc
�tata, 1081. 

-Libera .clr.oolazione dei lavoratori 
-Div.i!eto di discr�ll:IlJinazioni -Discriminazioni 
foilldate suLLa lt"esidenza 
-Divteto -Limitti, 1()81. 

-Libera ,circolazione ded ]!avocatori 
-Div:i�eto ,di ruscrim.imJazdoni ne�Ile 
condizioni di !Lavoro -Condizioni 
di Lavoro-Nozdone-Comprende 
l'indennit� di separazione -Natura 
obbli!gartocia o :lloooLtarbilva 

�deLla corlt"esponsiollle e fornte dell�
l'obbldgo -I!l"ll"iLevan2la, 1081. 
- 
Pubblici ~dipendenti-PriviLegi ,ed 
immunit� -E~senzi<mi. fiscali Imposte 
nazionallii. SUJg�ld stilpendi, 
salari ed emolumenti corrisposti 
~dalLe Comunit� -Non comprendono 
il.'imposta 'di �successione, 
1106. 

-~bbllic;i dipendenti.-~riv_ilegi. ed 
:~mmurnit� -Esenz1<m1 :ffiscaU 
�Pensioni di rlve:t'SilbdJM� -.Aipp1i
�cabillit� deLLa esenziOille, 1106. 

-Reg011e di coillCOII."Il"enza -Aiuti 
concessi dagli Stati -Mancata comumcazione 
dell progetto -Aiuti 
i!rregoLari 1ncompatilbilli -Poteri 
delLa Commissione, con nota ,di 
IIM. BRAGUGLIA, 1099 . 

-Regolle di COII1CO!l"ll"enza -Aiuti 
cODJCessi dagli� Stati -� Nozrone, 
con nota di I.M. BRAGUGLIA, 1100. 

-Reg011e di �Conooi'Il"OOZa -Aiuti 
,concessi dagli Stati -Riduzione 
1JeJ:na;lorlanea per lle aziende tessHi 

�dell'ali-quota contributiva asseg�ni 
famhl:iari -Costituisce 'aiuto incompatihiWe 
con iii mercato comune, 
con nota di I.M. BRAGUGLIA, 
1100. 
CONCESSIONI AMMINJSTRATIVE 

-Batrimonio indi�sponibile dello 
Stato -Nocme iln mater.fa di affitlio 
di fondi !l"Ust1ci -lnappU.cabiiliit�, 
con nota di F. FAVARA, 1109. 

- 
V. anche Atto amministrativo. 


VIII 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Giudizi rper conflitti di attribuzione 
-Perenrtoriet� del telt:'mine 
-Sosp,e,nsion'e f�eri�aLe -InappUcabilit�, 
1044. 

-Situazione regoLata da .norme anteriori 
aLla Costttuzione -Dichiavazione 
di i[])CO:sti.Jtuzionalit� -LImiti, 
1139. 

COSA GIUDICATA 

-Esecuzione -Aprpiticabiilit� del lt:'icmso 
ex �alt:'t. 27 n. 4 T.U. 26 giu
�gno 1924 n. 1054 alle decisioni del 
giudi,ce a~nistvati;yo -SUJSSiste, 
con .nota di R. TAMIOZZO, 1203. 

-Esecuzione -PveSUipiposti .e 'li:miM 
del ricorso ex a['lj;. 27 n. 4 T.U. 
26 giugno 1924 n. 1054 -Ricorso 
Pelt:' Cassazione avverso deci,sioni 
�del Consi,gJio di Stato -Effertti in 
ordin�e alla sospensione del �giudizio 
p& ottemperanza -Non snspende 
-Conferma delhla mancata 
sospensione an,che �nel<l'�art. 37 
Legge n. 10341/1971 istitutiva dei 
T.A.R., con nota di R. TAMIOZZO 
1202. ' 

-Esecuzione -Ricocso p& ottemperanza 
avv�&so Le sentenze del 

T.A.R. impugnate o impugnabitli 
-AmmissibHilt� -Sussi�ste con 
norta di R. TAMIOZZO, 1203. ' 
- 
Esecuzione -Ricorso p& ottemperanza 
deH'ocdinanza di sospension~ 
-Ammissibilit� -Non sus~ 
�siste -Effetti ,e il'i:li1essi ,sulJl,a responsabilit� 
penale �e �ammimstm1iva, 
�Con nota di R. TAMIOZZO 

1203. 
. ' 

COS'DITUZIONE DELLA REiPUBBLICA 


-V. Antichit� e belle arti, Corte 
Costituzionale, Ferrovie, Impiego 
pubblico, Imposte e tasse in genere, 
Matrimonio, Monopoli, Pena, 
Polizia, Previdenza e assi


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
U'DILIT� 

-Decreto di ,e,sp!roplt'io i.nrtelt:'VeiJ:~uto 
in p.enderwa del giudizio lt:'isarcitOIJ:'
Ii:o 'P& o~ccupazio.ne ~1l!egi1Jtima 
-Opposizione ali1a stima -No.n 
necessa:ri�a, 1136. 

-Immobile della provincia assegna
�to ad Istirtluto tecnico ag<ralt:'io Spettanza 
dell.'iooe.nrot� dd eSipropdo 
�e del dsarcimento del danno 
p& occupazione, 1167. 

-Indennit� -Eclifilcabilit� del suolo 
-Crirtleri p& �La detea:'ll�nazione, 
1167. 

-Indennit� p& esp!roprio pa!rziailie 
-Danni dall'opera pubblica Computabilld!
t�, 1167. 

-Indennit� per esproprio parziale Danno 
derivante alla parte residua 
da limitazioni Iegali della 
propriet� -Non computabilit�, 
1167. 

-IndermiJt� per �esproprio Palt:'Zi~�e 
-linoremento di valore delt:'ivanrte 
daWI'esecuzdone di op&a pubblica 
-Computabi(Lit� e ilimiti, 1167. 

-Indennit� per e�spropcio parziale 
-Spesa per la recinzione del fondo 
residuo -Non computabilit� 
1167. ' 

-Soggetto eSipropriante -� tale chi 
risulta dal decveto di eS!prorplt'iazione, 
1144. 

FERROVIE 

-Pe11sonaLe addetto -QuaH.fica di 
.pubbUco ufficiale -Generalit� 
del!1a noomativa -IlJ1egittimtt� co'
stituzionale, 1061!. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Decisione di �annuWLamento -Ann'llll.
iLamento de:lil.'�atto i:mrpugnato Effetti 
conseguenziaU, con nota di 

R. TAMIOZZO, 12(}3. 
-Deci,sioni amministrative -Esecuti
�vit� -Ri,cooso pe!r cassazione rper 
�difetto 'assoluto di �giurlisdi.zione Non 
SOSI(>�ende l'esecutwtt�, con 
norta di R. TAMIOZZO, 1202. 

IMPIEGO PUBBLICO 

stenza, Procedimento civile, Pro-
Dimissioni volontade o d'ufficio 
cedimento penale, Regione, Sardegna, 
Sicilia, Sicurezza. 
-Perdirta del diritto a pensione -
I'llegittimit� ~costituzionaile, 1067. L 
1:: 
t 
-� ~ 

~':7:~~"7~~~~~:~~;i;~;-;;;;;;;;;;~~ 



INDICE 
IX 

IMPOSTA DI REGISTRO 

--'-Aecessione -PCDec<edente acqwsto 
della costruzione che ha assolto 

�l'imposta di registro -� idOIIleo a 
vi�ncere la preSU!tlZ�one di illr.asferimento 
dell'accessione, 1236. 
-Ac�cessiomi -PtertilllJeOZ�e imdlustriaI<
i -Ptresunzione -OoltlooaziOIIle 
da parrte di un eonduttooe -lmpossibhl!
e costittuzione del rrappmto 
pertinenziale -Esclusione della 
presunzione, 1245. 

-AgevoJ.aziorni petr la COSttruztone di 
autosillrade -S<UJbappalto -Estensione 
-Limilti, 1264. 

-Servi.tt� -Estinzione -Va<lutazione 
-Art. 15 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 
-Apipil<i<Ca<bi<liit�, 1252. 

- 
Servit� -Rinunce treoiproche � 
negozio biilateraiLe oneroso arssimilabi�
le �alla pett"m:uta, 1252. 

-Solddariet� -lmipugn:azione delJ.'<
aooertainento d:a parrte di uno 
dei ~condebitmi ,8Qlid<ali -Estensione 
degili �effetti inten-uttivi della 
preserizione agili al!IJri condebitori 
-Esclusione, con nota di A. 
MASCIA, 1212. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

-Agevolazioni per <l'industtriaMzzazione 
del Mezzogimno -Siabi!Umenrti 
.industriali -Cliniche -Si 
estende, 1269. 

-B1usvaltenzre tassabirl!i -Ptresupposto 
-Incorporazione di societ� Si 
verifica, 1239. 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-RivaLsa -E�se1usione -Eqwparrazione 
di un ente allo Stato -Pr�esupposti, 
1279. 

-RivaLsa -E~serciltabi<lit� nei COIIl:
fJronti dehla Regione sidli<ana -
Esoltusione, 1279. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Amnistia e indulto -Condizione 
de<l pagamento dei tributi -CondatiJ:
na non <definitiva -Icriliegirttimit� 
costirtuzion'81le -E<solusione, 
1037. 

-Azione msede �md�inaria -Doppio 
grado di giurisdizione -Rimessione 
al primo g1udiJce �ex aTi. 353 

�CJP;C. -E<stimazione semplice e 
'complessa -Nuovo mdinamento 
del contenzioso trLbutario -Non 
ha abolito id pa:-.inci(pli.o del doppio 
gr.ado di .giurisdizione 9er le con1irOV�
ei"sie pend<ettllti, 1248. 
-Azione in <sede mdinatria -Precedente 
decisiOtiJ:e di commissione T<
ermd.ne semestrale -Sospensione 
feTj,ale -Si �8JP<P<litca, 1249. 

- 
Imposta di successione -Valutazione 
automatica dei fondi il"Ustici 
-Coeffici.enlti. di vai.l.tutazione -
Difreoonza :fJra te:rrend., gi� censiti 
a nuo,vo catasto e gli altd -Illegittimit� 
costituzionale -Esoliusione, 
1061. 

-Imposte dirette -Azione in sede 
ordinada -Termine -P�ubblicazione 
dei :m1oU -Iscrizione 'a ifuolo 
prorvV'isoria Ittiaevanza, 
1232. 

-Imposte dirette -I�ndenrot� di 
mora -Nattwa -F.all.imenrto del 
<Contr~buente -INUevanza, 1274. 

-Imposte dkette -Opposizione 
con1iro il ll'Uolo -Azione ordinaria 
-Necessit� del preventivo ricovso 
al11ta Commissiorne, 1226. 

-Imposte indirette -Concorqato Modificazione 
per sopravvenuta 
.cO\Iloseenza <di eLementi nuovi Ammissi<
biilirt;�, 1271. 

-Imposte !Lillditrette -COIIltroversie 
di v�ail.utazione -R.iCOO'SO per C'lilssazione 
per �difetto <di motivazione 
-Impu~azione innanzi al :tribunale 
per mancanza o insufficienza 
<di �caLcolo -Differenze, 
1129. 

-Legge per Assisi -In<terrpretaZioII1e 
autentica -IJ.J.eg.ittimit� .costituzionale 
-E<so1usione, 1044. 

-Notif.ieazione al <COIIlttribuente Esonero 
daliLa spediziOIIlle del!l<a 
vaccomaiilldata -l!l�1egittimit� 'co
�Sti,tuzionale, 1064. 

-Repressioiille deltlte vioLazioni al,le 
nOtrme trlibutar.i!e -Ultrartti.V'it� 
.deHe disposizioni penali -li1legittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
1041. 


x 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


-So1idMiet� -Accertamento notificarto 
ad alcuno soll<tamrt;o dei oon.debitoll"
i sol!ida1i -Efficacia <nei 
.e<mfrOilJti di questo, ,con nota di 

A. 
MASC!A, 1212. 
-VioLazione di �1eggli finamzi�81l'ie e 
vahJJt81l'ie -Imposta generalie sul.l'
�~ata -Azi0111e in sede Oll"dinaria 
-'l1ermilne, 1257. 

-Viola.ziollle di iLeggi finanziJarie e 
v~utarie -Imposta generaiLe suJ.l'ellltrata 
-Decreto del Milllistro 
deLle FiilliatilZe -RdiOOl'ISo rper oovooaz�<
me -Natura -Sospensiorre 
del temnine !Peli' l'impugnazione 
OTdirnatria -Esc1UJsiOIIle -Atto coo:
fleTmartivo -Noo impugnabiil.it�, 
1257. 

LAVORO 

-LavOil"o autOIIlomo -Omtra1lto di 
ope!"a -In ,genere -D1:f~ 
dail il"8JPpoil'to di iliavoro suborrdinato 
-ELemenJti oompatibi1i, oon 
nota di L. SICONOLFI, 1148. 

-LaV'Oil"o atU1looomo -Differenza 
dal lavoro JSUbocdd:lliarto, 1197. 

MATRIMONW 

-COilllJlmJione degli ut11i e degl].i 
acquisti -Omessa JP["evilsione dea:la 
!l"el:artiva JP["esunzione -NiLegittimilt� 
costdtuzionaile -Etso1usione, 
1062. 

MONOBOLI 

~ 
Vendita ;dJei mezzi di nspooto sequestrati 
-!JJIJegiJttimit� oosti1luziona1e 
-Esol.usione, 1040. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

-Frode r.:ID!la 1eg.ge-Nozione-Poteri 
del ,grud.ice di merito in ordme 
ailla vatlurtaz.ione tdel!La sdituaZJi.
one -0eilJSUJI'Iab1Ut� .in Cassazilone 
-Limiti, .con nota di L. SICONOLFI, 
1148. 

-Intrinseca na1luirta del ['l!l(plporto Interlpvetazio!
Il!e dei �CO!Il!tmenti -
Hrilllcipio di autonomia, 1197. 

PENA 

-Libeooziooe condiziO!Il!atLe -Concessione 
tCOIIl decreto del Ministro 
di GrtaZJia .e Giustizia -Iililegittimit� 
�costituziooal.e, 1077. 

-Obilazione -Sper.equaziooe tva 
oLttadmo abbitente 1e 1n0111 �abbiente 
-Lllegittimit� �costi<tuzionale Esclusione, 
1079. 

POLIZIA 

-ServiZJio �sociaLe -Ruolo del pocsooaile 
-Funzioni giudi.ZJi81l'ie o 
di poldzia gifud.izi,811'1a -Il!Legittim.
it� ,costituzionale -Eso1usi'<me, 
1066. 

-V. anche Sicurezza pubblica. 

PREVIDENZA E ~STENZ~ 

-.AJSsictWazioni oomro ,1W,va:lidi�t�, 
vecchiaia 'e superstilti -Automaticit� 
delile preistazioni assicooa<
tive, 'con nota di F. CEROCCHI, 
1152. 

-Disoccupazione involO!Il!taria 
EsolUJSione deLl'i!Il!denrut� per i lavori 
stagioooli -ILI.egittimit� costituziooaile 
-Esc1UJsione, 1039. 

PRIVILEGIO 

-Privi.llegio del .credito dipen.denite 
da reato sul�Le cose oggetto di secquestro 
penaLe -'C!l"edito assistito 
da ipoteca automobi!liJsti,ca -Concorso 
-Pveval.enz.a del credirt;o 

�assiJstLto da dpoteoa automobilisti
�ca -Conc,orso -Preval,ellZla del 
tcred�lto dipe!Il!dente da ll'leato, 1194. 
PROCEDIMENTO .CIVILE 

-E1seou2liooe mob~lii81l'�e .oontll"o !Persona 
giull"oi.dica -Ptg.IJJOramento 
fuori deLla sede della debitfrice -
COIIlSegna ,delJl'avviso di pign,oramento 
nel.La sede deLla debimce Non 
necessall"io, 1185. 

-Procedimento di convalida di 
s:tivatto -Pronuncia tCOIIl riserva 
,sulil.e ,eccezioni del .conduttore ll!
legiJttimit� costituzionale -Esclusione, 
1043. 


INDICE 
XI 

-Revocazdone -N orm.atirva riltenuta 
appl.icabiile daNa sentenza dm'
pugnata -Sua app1Lctaibwt� anche 
,aili!Ja v!W.utaziOllle dei mezzi di 
prova in sede di giudizio di revocaziooe, 
1175. 

-Rievocazdone -Nuovi documenti 
decisi -s�ono tali solo quelli che 
otllrono J..a prova d.ill.'ell1Ja dci fatti 
di causa, 1175. 

-Rtcorso per Cassazione -RicoJ:'ISO 
incidenrbai1e autonomo proposto 
dopo ila �scadenza del1letNnirne ann.
uaJLe -:ma:mmissibi1it�, 1144. 

-Vizi del.lta !I'appresenrtlanza -Asse,
gnazione dd un .1lermillle per ila 
regoo~azdone -Facolit� e non 
obbligo d!eil giudllice istruttore :
mega..ttimiJt� costiruzionaile -E'
sclusione, l 055. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Assunzione di ,codmputati ,com'e 
testimoni -Dirv1eto -IiliLe~rtti!lll!it� 
~cosmtuziona,1e -Esclnlsione, 1070. 

-Coruce penale militare di pace Oa:
roerazione ~entiva -Concessione 
de:L1a libert� provvtso.:. 
ll'i-a -Esclusione del procedimento 
davanti al Tr1buna~le Supremo 
mi<lttare -Iil!1egirt�1;imi,t� costiJtuziona1e, 
1042. 

-Esame di testimoni in istruttocia Assistenza 
del perito di ufficio e 
non del �consulente tecni�co -IUegitti!
lll!it� costituziOllla~ -Esclusione, 
1069. 

-Esa~me di testimoni dn i~strruttoria Omesso 
deposito dei verbali-U1egilttimilt� 
cost~tuzionaJLe -Esclusione, 
1070. 

-Giudizio di Cassazione -AppUcazione 
di di.sposizioni pi� favorevoli 
a~l:l'imputato -rue,gittimit� 
costituzional!e -Esclusione, 1057. 

-lmpugnazione del P. M. -Notifica 
a ~cura del oaJil!ce],]j,ere -I<l1egittimit� 
'cosUtuzion~ -Escl!u'
sione, 1037. 

-Imputato aWe,stero -Decreto dd 
trreperiJbiUt� -Omesse !I'tcer:che 
nei luoghi di nascita o di uilitima 
dimoit'a -H1eg~ttimit� -cosUtuzionale, 
1054. 

-Imputato a�ll'estero -Obbligo di 
el!eggell'e domtci�ldo in ltaJ]j,a -U1ei�1ltimit� 
costuuziona'1e -Esclusione, 
1055. 

-Reati pUI!libi'li a querela -Pxo:
sc~o~emto deilil'iJmputato -Condanll!
a del quooe131Il!te IIl!e<Lle spese 
ariche per quooe1a 1COil!�irO ignoti -
Illegitt~rt� costiltuzdona~l,e, 1042. 

REATO 

-.Detenzione materiale radioattivo 
-Omessa denuncia -Centro 
di studi e !ricerche di medicina 
aeronautica e spaziale dell'aeronautica 
militare -Direttore 
del �centro -Detenzione di materiale 
radioattivo -Obbligo della 
denuncia -Inesistenza -Obbligo 
del segr.eto militare -Sussistenza, 
con nota di P. DI TARSIA, 1300. 

-Energia nuclea:re -In genere Materiali 
radioattivi -Detenzione 
-Omessa denuncia -Reato 
omissivo istantaneo, con nota di 
iP. DI TARSIA, 1300. 

REGIONE 

-Regione siciliana -Equiparazione 
allo Stato agli effetti fiscali Legge 
reg. sic. 22 marzo 195~, 

n. 6 -Questione di legitUmit� 
costituzionale -Manifesta infondatezza, 
1279. 
-Regione .siciliana -Estensione 
automatica della leg.ge nazionale Condizioni 
e limiti-Esercizio dei 
poteri di legislazione esclusiva -
Sucessive modifiche della legge 
nazionale -Effetti, 1278. 

-Regione siciliana -Leggi ll'egionali 
sulla revisione dei prezzi in 
materia di appalto di opere pubbliche 
-Questione di legittimit� 
costituzionale -Manifesta infondatezza, 
1279. 

- 
Turismo -Consorzi costituiti secondo 
la legge comunale e !Provinciale 
-Poteri di controllo Spettanza 
aHo Stato, 106'2. 


XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

RESiPONSABILITA CIVILE 

-Colpa della P.A. -Esercitazioni a 
fuoco -Norme regolamentari Discrezionalit� 
amministrativa Limiti, 
1188. 

SARDEGNA 

-Competenza in materia di pesca 
marittima -Autorizzazione a scarichi 
industriali -Spettanza allo 
Stato, 1073. 

SICILIA 

-Provvidenze a favore delle popolazioni 
colpite dalle alluvioni del 
1973 -Ulteriori provvidenze a 

favore delle popolazioni colipite 
dal terremoto del 1968 -Decretilegge 
e leggi di conversione -TIlegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
1040. 

SICUREZZA PUBBLICA 

-Armi, munizioni e materie esplodenti 
-Per:quisizioni e sequestri 
-Illegittimit� costituziona�le Esclusione, 
1043. 

-Rimpatrio con foglio di via -Fermo 
di polizia-Art. 157, 2� comma 

t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 
-Vigenza attuale dell'ordinamento, 
con nota di P. DI TARSIA, 
1309. 

INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

29 maggio 1974, n. 154 
29 maggio 1974, n. 155 
6 giugno 1974, n. 160 
6 giugno 1974, n. 161 
6 gd.ugno 1974, n. 162 
6 .giugno 1974, n. 164 
6 tgiugno 1974, n. 165 
6 ,giugno 1974, n. 167 
19 giugno 1974, n. 171 
19 giugno 1974, n. 173 
19 giugno 1974, n. 174 
19 ,giugno 1974, n. 175 
19 giugno 1974, n. 177 
19 giugno 1974, n. 178 
19 g.iiUgno 1974, n. 179 
19 giugno 1974, n. 184 
26 giugno 1974, n. 185 
26 giugno 1974, n. 186 
26 .giugno 1974, n. 187 
26 giugno 1974, n. 189 
26 giugno 1974, n. 190 
26 .giugno 1974, n. 1�91 
26 .giugno 1974, n. 192 
4 il!u~o 1974, n. 199 
4 1ugtlio 1974, n. 200 
4 luglio 1974, n. 201 
4 luglio 1974, n. 202 
4 'luglio 1974, n. 203 
4 luglio 1974, n. 204 
4 luglio 1974, n. 207 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 

12 :t�ebbraio 1974, nella causa 152/73 
15 maJg,gio 1974, nehla �cauasa 186/73 
28 maggio 1974, nella causa 3/74 
2 ilugliio 1974, nella causa 173/73 
3 luglio 1974, neMa causa 7/74 . . 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. Un., 21 maggio 1973, n. 1457 
Sez. Un., 13 ottobre 1973, n. 25.SO 
Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2866 
Sez. Un., 18 novembTe 1973, n. 2970 
Sez. Un., 7 f~bwaio 1974, n. 344 . . 

pag. 1037 
1037 
1039 
1040 
1040 
1041 
1042 
1042 
1043 
1043 
1044 
1044 
1054 
1055 
1055 
1057 
1061 
1062 
1062 
1064 
1066 
1067 
1069 
1069 
1070 
1070 
1071 
1073 
1077 
1079 

pag. 
1081 
1089 
1090 
1099 
1106 

pag. 
1109 
1212 
1126 
1212 
1120 


XIV 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 339 . . 
Sez. Un., 21 :liebblraio 1974, n. 487 
Sez. I, 13 ma~rzo 1974, n. 685 . 
Sez. I, 29 mM"zo 1974, n. 884 
Sez. I, 18 .aprile 1974, n. 1054 . 
Sez. I, 18 a!P["i1e 1974, n. 1057 . . , . 
Sez. Un., 20 aprile 1974, n. 1095 
Sez. I, 20 aprjffie 1974, n. 1102 .. 
Sezione Lav., 22 aprile :W74, n. 1123 
Sez. Lav., 22 apd1e 1974, n. 1141 
Sez. I, 26 apri!Le 1974, n. 1195 . . 
Sez. I, 4 maggio 1974, n. 1248 .. 
Sez. Ili, 6 mag;gio 1974, n. 1258 . 
Sez. Un., 10 maggio 1974, n. 1329 
Sez. Ili, 16 maggio 1974, n~ 1388 
Sez. I, 7 giugno 1974, 111. 1850 
Sez. I, 7 giugno 1974, n. 1687 
Sez. I, 7 giugno 1974, n. 1850 
Sez. I, 8 lJUglio 1974, n. 1985 
Sez. I, 12 luglio 1974, n. 2084 
Sez. I, 29 l!Uglio 1974, 111. 2286 .. 
Sez. l, 29 J.ug1io 1974, 111. 2291 . 
Sez. Un., 5 agosto 1974, n. 2330 
Sez. I, 5 settembre 1974, n. 2419 
Sez. l, 5 'settembre 1974, n. 2420 . 
Sez. I, 10 settembre 1974, n. 2451 
Sez. I, 11 settemlbre 1974, n. 2482 
Sez. Un., 12 ottobre 1974, n. 2817 

CORTE D'APPELLO 

Trieste (Magistratura del Lavoro), 8 maggio 1974, n. 505 . 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE 

27 maggio 1974, n. 8 . . , . 
27 maggio 1974, n. 9 . . . . . , . 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 30 ottobre 1973, n. 938 
Sez. V, 15 m!M'zo 1974, n. 245 . 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. VI, 6 noVIeiiilbre 1973, n. 1652 
Sez. III, 22 febbraio 1974, n. 5962 


TRIBUNALE 

Roma, Sez. III, 30 settembre 1974 . . , . . . . . , ... , . . . . 

pag. 1136 
1124 
1226 
1229 
1232 
1236 
1139 
1144 
1148 
1152 
1167 
1175 
1185 
1187 
1194 
1245 
1239 
1�245 
1248 
1249 
1252 
1257 
1129 
1264 
1269 
1271 
� 1274 
1278 

pag. 
1197 

pag. 
1294 
12�97 

pag. 
1202 
1203 

pag. 
1300 
1300 

pag. 
1309 



PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

-Antiche utenze -Riconoscimento 
-Canoni anterio:ri -Riscossione 
-Prescrizione -Decorrenza, 

124. 
.AJGRICOLTURA 

-Mutui agevolati, per rtmboschlmento 
-Richiedente non proprietario 
del fondo -Profugo della 
Libia -Concedibilit�, 124. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

-Ex dipendente a riposo -Nuovo 
incarico verbale a termine -Divieto 
di cumulo fra trattamento 
di quiescenza e di attivit�, 124. 

-Ex dipendenrte a riposo -Nuovo 
incarico ~�rbale a termine -Liquidazione 
compenso promesso -
Actio de in rem verso nei confronti 
della P.A., 124. 

ASSEGNI CIRCOLARI 

-Assegno postdatato -Illeciti fiscali 
-Accertamento -Giudicato 
penale in imputazione assegno a 
vuoto -Rapporti, 125. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-S'osta con disco ora!rio oltre H 
termine -Protrazione per diverse 
ore -Penalit� infrazioni -Esclusione, 
125. 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

-Concessioni Organismi ed 
aziende facenti parte dell'Amministrazione 
statale -Revisione dei 
canoni, 125. 

CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO 

-Fermo amministrativo -Compensazione 
-Debiti tributari -Crediti 
-Integrazione prezzo olio oliva 
-.AJmmisstbilit�, 125 . 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

-Mutui agevolati per rimboschimento 
-Richiedente non prop�rietario 
del fondo -Profugo della 
Libia -Concedibilit�, 125. 

DAZI DOGANALI 

-Spedizionieri doganali -Patente 
coo validit� illimitata -Rilascio Requisiti 
-Ius superveniens, 126. 

EmLIZIA ECOiNOIMICA E POPOLARE 


-E�dilizia residenziale pubblica Alloggi 
GESCAL -OccUIPazione 
senza titolo -Regolarizzazione 
rapporto -Limiti, 126. 

ESPROPRIAZIONE PUBBLICA 
UTILIT� 

-Immobile soggetto ad espropdazione 
forzata -Espropriazione 
per p.u. -Indennit� -Deposito 
alla Cassa Depositi e Prestiti Ordine 
di versamento all'ufficio 
che procede all'espropriazione 
forzata -Legittimit�, 126. 

FOREM'E 

-Mutui agevolati: per rimboschimento 
-Richiedente non proprietario 
del fondo -Profugo della 
Libia -Concedibilit�, 126. 


XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

GIUDIZIO CIVILE E PENALE 

-Assegno postdatato -Illeciti fiscali 
-Accertamento -Giudicato 
penale in imputazione assegno a 
vuoto -Rapporti, 1:27. 

IIMPIEGO PUBBLICO 

-Ex dipendente a riposo -Nuovo 
incarico verbale a termine -Divieto 
di cumulo fra trattamento 
di quiescenza e di attivit�, 127. 

-Ex dipendente a riposo -Nuovo 
incarico vel'bale a termine -Liquidazione 
compenso promesso -
Actio de in rem verso nei con~
ronti della P.A., :L27. 

-Imposte di consumo -Abolizione 
-Personale degli enti gestori 
ed appaltatori -Inquadramento 
nell'.Amministrazione delle Finanze, 
127. 

-Imposte di consumo -Abolizione 
-Personale degli enti gestori 
ed appaltatori -Inquadramento 
nell'Amministrazione delle Finanze, 
128. 

-lmposte di consumo -Abolizione 
-Personale degli enti gestori 
ed appaltatori -Inquadramento 
nell'Amministrazione delle Finanze, 
128. 

-Imposte di �consumo -Abo1iz:io


n:e -PerSOinrule degJ.i enti :gestori 
:ed awrul.:tatori -l:nquach-Jamento 
neLla AmmilniJStrazione delLe Fi
�nanze, 128. 
IMPOSri'A DI BOLLO 

-Esenzioni e agevolazioni -Costruzione 
di �strade e autostrade Espropriazione 
o acquisto di immobili 
-Certificati catastali, 128. 

IMPC>SrrA DI REGISTRO 

~ 
Debito da cambiali -Atto di dilazione 
-Registrazione a tassa fissa, 
128. 

-Imposta di !registro -AcceTtamento 
maggiore valore -Termine 
decorrenza, 129. 

~ 
Imposta di registro -Imposta 
complementare-Privilegio-Decadenza 
-Termine -Decorrenza, 
129. 

-Locazione -Immobile urbano Contratto 
pluriennale -Esenzione 
a favore di r�appresentanze 
diplomatiche e consolari, 129. 

IMPOSTE DI CONSUMO 

-Imposte di consumo -Abolizione 
-Personale degli enti gestori 
ed 3!ppaltatori -Inquadramento 
nell'Amministrazione delle Finanze, 
129. 

-Imposte di consumo -Abolizione 
-Personale degli enti gestori 
ed appaltatori -Inquadramento 
nell'Amministrazione delle Finanze, 
130. 

-Imposte di consumo -Abolizione 
-Personale degli enti gestori 
ed appaltatori -Inquadramento 
nell'Amministrazione delle Finanze, 
130. 

-lmposte di consumo -Abolizione 
personale degli-'enti gestori ed 
appaltatori-Inquadramento nell'Amministrazione 
delle Finanze, 

130. 
P�RIGIONIERI DI GUERRA 

-Prigioniero USA-Assegni di pri:
gionia -Differenza, 130. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Morte del procuratore -Sentenza 
resa successivamente alla interruzione 
del processo -Impugnazione 
-Autonoma riassunzione 
del processo interrotto -N ecessit� 
-Esclusione, 130. 



INDICE XVII 

LEGISLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

III -Questioni proposte pag. 109 


PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (*) 

CORTE COSTITUZIONALE, 29 maglgio 1974, n. 154-Pres. BonifacioRe 
l. Astuti-Di Palma (avv. Thiery) e Presi<liente Consi!gllio dei ministri 
(Sost. aw. gen. dello Stato Azzariti). 

Imposte e tasse _in genere -Amnist~a e indulto ~ Condizione del pagame~
to dei tributi -Condanna non definitiva -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 3, 27; d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, art. 9, n. 2, lett. a; d.P.R. 22 maggio 
1970, n. 283, art. 4, n. 2, lett. a). 

Non � fondata, con riferimento al diritto-di eguaglianza e di presunzione 
di innocenza, la questione -di legittimit�-costituzionale detlo 
art. 9, n. 2,, lett. a d.P.R. 4 giugno 1966, n. 322 e dell'art. 4 n. 2 lett. a 

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 203. nella parte in cui dette norme condizionano 
l'appLicazione dell'amnistia e dell'indulto finanziario al pagamento 
dei tributi evasi, anche per l'imputato condannato con sentenza 
non definitiva (l). 
(l) La Corte ha fatto applicazione degli -stessi principi gi� enunciati 
nella -sentenza l febbraio 1964 n. 5 in questa Rassegna 1964, 243. Sull'amnistia 
in generale cfr. 23 dicembre 1963, n. 171, e 14 luglio 1971, n. 175. 
CORTE, COST[TUZIONALE, 29 maggio 1974, n. 155 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rossi -Lioce (mc.). 

Procedimento penale -Impugnazione del P. M. -Notifica a cura del 
cancelliere -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 24, 112; c.p.p., art. 199 bis). 

Non � fondata, con riferimento al diritto di difesa e di iniziativa 
del P.M., la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 199 bis 

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha 
collaborato anche l'avv. CARLO SALIMEI. 



1038 RASSEGNA D,ELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura penale nella parte in cui attribuisce al Cancelliere 
che ha ricevuto l'impugnazione del P.M. il compito di notificarla, a pena 
di inammissibilit�, all'imputato (1). 

(Omissis). -La Corte �costituzionalie � chiamata a decidere se 
l'art. 199 bis �c.[p.p. -nella parte in cui attri!buisce al cancelliere che 
ha ricevuto la dichiarazione d'impugnazione del :pubblico ministero il 
compito di n.otificarla aJ1l'illlliPutato -contrasti o meno con il poteredovere 
del !PU'blblico ministero di eser~citare ]'azione penale e con il suo 
dioritto dii a~gire in .girud!zio su di un piano di eguaglianza con le altre 
parti del processo penale. (al'ltt. 112 e 24, primo comma, Cost.). 

La questione � infondata. 

\L'awlicazione della �no:m1a impugnata ha dato luogo a contrasti 
giuri~rudenzia1i e a ,�l'itiche da parte dehla d!ottrina, che ha posto in 
1ruice l'incongruit� di U!lla diStposizione �che col!piSICe con la sanzione di 
inammissilbillit� del gravame i vizi della tl"elativa notifica, in :relazione 
ai quali nessun. addebito pu� muoversi all'organo che ha esercitato il 
diritto id'ill:njpu~aJZione. Tuttavia l'art. 199 .bis 1c.p.p. mon contrasta 
con ,gli invocati [principi 'costituzionaU. Invero, posto che il pubblico 
ministero � parte sui generis nel rapporto ,processuale penale come riconosciuto 
dalla dottrina e dalla .giurisprudenza di questa Corte (sentenze 
n; 190 del 1970 e n. 136 d!el 1971), non sussiste la necessit�, per il legislatove, 
di attribui11gli urna posizione del tutto corril;ij>ondellite a quella 
delle altre !Parti !Pl"OCessualii. La natUJra di o11gano .giudiziario, propria 
del pubblico ministero, tpUJ� giustificare modalit� di esercizio del diritto 
di azione regolare in rapporto alla Sltruttur� dell'organo stesso, che per 
�'esplicazione della sua 0\Pera deve valersi di ausiliari. Nel[a specie il 
cancelliere ricevente la dlichiarazione d"ap[pello del :pubbJ.!ico mini:ste�ro 
ha il dovere d'ufficio di fare eseguire la notifica nei tempi e modi prescditti; 
in caso di omissione .dovr� �ris[ponderne discipilinarmente e anche, 
ove ne ricorrano .gli estremi, in via penale. N� pu� i�gnorarsi che in base 
al!l'art. 154 �C.[p.:p. i rcancellieri ,sono tenuti ad osservare le norme processuali 
e che il IPUbbliico ministero Ta il dtritto-dovert"e di vigilanza sullo 

(l) Sulla not:i:f�icazione de1l'ilmpugnazione del pubbhl�co m1ni,stero: 
PETRELLA, Le impugnazioni nel processo penale, Mi<lano, 196<5 e TR~NCHINA, 
La potest� di impugnare nel processo penale italiano, MUano, 1970. 
Le due sentenze sulla particolare posizione del pubblico ministero nel 
processo penale !richiamate dalla Corte sono pubblicate in questa Rassegna 
1971, 14 e 960. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1039 

operato degli stessi. Da quanto precede emer>ge che i vizi denu!lJCiati non 
derivano dalla norma ma daNa sua eventuale violazione, ad evitare la 
quale soccorrOJ:llo le regole sopra emmciate. 

Per quanto attiene irufine alil'art. 112 della Co:sttitluzione a!PlPare evidente 
,che la norma � stata invocata non coclerenttemente. Il! principio 
dell'obbligatoriet� dell'esertcizio dehl.'azione penale � diretto a escludere 
qualsiasi discrezionalit� del pubblico ministero: la modalit� di esereizio 
dell'azione, suppone necessariam.ente, per n SIUO ambito d'ajpplicazione, 
che il puM>lico ministero a]:}bia e.swcLtato in via effettiva l'azione penale, 
sicch� II10n /PfU� contrastare con l'art. 112 Cost. La violazione del iP'rincilpio 
costituzionale potrebbe essere aanmessa soltanto ove fosse possibile 
concludere che l'art. 199 bis ~c.p.p. consenta ila vanrificazione del diritto 
di'impugnazione del (piUibblico ministero, ma si �i gi� constatato che ~gli 
inconvenielllti lamentati non scmo dii siffatta natura e mai possono esser 
ricondotti alla �corretta RIPilieaizone della norma. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1974, n. 160 -Pres. Bonifacio 1Rel. 
Amadei -Campagnola (avv. Agosrt;ind.) e Presidente Consiglio 
dei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato Caa:-afa). 

Previdenza e assistenza -Disoccupazione involontaria -Esclusione 

dell'indennit� per i lavori sta~ionali -Ille~ittimit� costituzionale 


Esclusione. 

(Cost. art. 38; r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 76). 

Non � fondata, con riferimento alla tutela del diritto al lavoro, la 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 74, primo comma, r.d.l. 
4 ottobre 1935, n. 1827, che esclude dall'indennit� di disoccupazione i 
periodi di stagione morta nelle lavorazioni soggette a disoccupazione 
stagionale (l). 

(l) La Corte ha ,negato l~a fondatezza dell'eccepito pro!Dilo di incostituzionall.
i:t� affermando "'he la norma dev'e ,essere interPDetata neJ. senso 
che !'~escLusione dal dkitto ahl'indennit� di di'soccupazione vale ,so,lo per i 
lavoratori! ~che non !t'icMedono, neJ. periodo di sospensione del lavolt'o stag.
ionatlce, l'avviamento ad aJ.'�il'le occupazioni Lavorati\ne. 
SUil!l'assicuxazione ~colllt:ro 'la disoccupazione: Cm�te ~cost. 16 !luglio 1968, 

n. 103, in Giur. cost. 1968, 1627, con note. 

1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 giwgno 1974, n. 161 -Pres. Bonifacio -
Rel. Amadei -Nicoletti (irl.IC.) e Presiderute ConJSiglio dei Ministri 
(Sosrt:. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Monopoli -Vendita dei mezzi di trasporto sequestrati -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 24, 27; l. 31; ottobre 1966, n. 953). 

Non � fondata, con riferimento al diritto di difesa e di presunz.ione 
di non colpevolezza, la questione di legittimit� costituzionale dell'articolo 
unico della legge 17 luglio 1942, n. 907 sul monopolio del sale e dei 
tabacchi, nella parte im cui consente la vendita dei mezzi di trasporto 
che servirono a commettere il contrabbando (1). 

(l) La Corte ha escluso 1a violazione dei !plinJcipi oosbi1Juzionali' sulla 
considerazione che J.a norma in esame non � .che Ullla appldrcazione deJ. PTincipio 
generale enunciaw d.alH'arl. 625 cod. proc. pen. � 
CORTE COSTITUZIONALE, 6 �gi'lLgno 1974, n. 162 -Pres. Bonifacio 1Rel. 
De Mareo -Presidente Regione Sic:illia (avv. Villm-i, Sansone) 

c. Presidlente Consiglio dlei Ministri (Sost. avv. gen. dello Stato 
Savarese). 
Sicilia -Provvidenze a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni 
del 1973 -Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni colpite 
dal terremoto del1968 -Decreti-legge e leggi di conversione Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(St. Reg. Sic., art. 20, 36; d.l. 22 gennaio 1973, n. 2; d.l. 12 febbraio 1973 n. 8). 

Non sono fondate le questioni di legittimit� costituzionale, proposte 
in via principale dalla Regione Siciliana, avverso le disposizioni degli 
artt. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 dJ. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella 
legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni 
dei Comuni della Sicilia colpiti dalle aUuvioni del 1973; nonch� 
avverso l'intero decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella 
legge 15 aprile 1973, n. 94, recante ulteriori provvidenze a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto del 1968 (1). 

(l) SulLa potest� tribUJtairia deJ.la Regione Sidliana: VmcA, Diritto 
costituzionale, 19617 e LA RosA, Potest� e attivit� tributaria della Regione 
siciliana in Dir. e prat. trib. 1'969, I. 
Slill1La estensione deH:a potest� dello Starto in mateTia di tributi erariali 
attribuirti .aJ.ta Re~ione: sent. 6 gil\li~O 1973 n. 71, 19 giugno 1973, n. 81 
e 10 luglio 1973, n. 116 in Giur. cost. 19'73, 821, 867 e 1289. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1041 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1974, n. 164 -Pres. Bonifacio -

Rel. Rossi -Botto (n. c.) e PresMI!ente Consiglio dei Mi.a:IJLstri (Sost. 

avv. gen. dello Stato Carafa). 

Imposte e tasse in genere -Repressione delle violazioni alle norme 

tributarie -Ultrattivit� delle disposizioni penali -Illegittimit� 

costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. .3; l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la <.;~uestione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 20 delta Legge 7 gennaio 1929, 

n. 4, sulla ultrattivit� delle disposizioni penali delle leggi finanziarie (1). 
(Omissis). -La Corte costituzionale � chiamata a decidere se lo 
art. 20 dela le~e 7 gerunaio 1929, n. 4, nella parte in cui sanJCisce la 
cosidldetta wtrnttivit� delle disposizio~ penali delle le~ finanziarie, 
contrasti o meno con il rprilllcipio costituzionale d'eguagliana:a, per il 
d!ubbio che la deroga apportata ai !Principi comuni in tema di successione 
di liegJgi penali crei irrazionali dislparit� di trattamento tra i contravventori. 


La questione � priva dii fondamento. 

La norma impugnativa, diretta a garantire che la spinta psicologica 
all'osservanza della legge fiscale non sia sminuita nemmeno dalla SIPeraDIZa 
di mutamenti di legislazione, app9Jl'e ispirata alla twtela dell'interesse 
!PrimariO alla riJScossione dei tributi (art. 53 Cost.), che, come 
riconosciuto pi� volte da questa Corte, � costituzionalmente differenziato 
(,sentenze n. 45 del 1963, n. 91 del 1964, n. 50 del 1965) ed esige una 
tutela particolare. Non si ha pertanto violazione dell'art. 3 della Costituzione. 


N� esliste alcun ostacolo di �carattere costituzionale, giacch� l'art. 25 
della Costituzione vieta la ~retroattivit� dclla legge penale, ma non con,. 
cerne l'ultrattivit� che � dlisc�!Plinata dall'art. 2 del codice !Penale 


(Omissis). 

(l) In dottrina, sulla ultrattivit� delle norme penali finanziarie: 
LAMPis, Le norme pe'l" la repressione deUe violazioni dette leggi finanziarie, 
Padova 1942; SPINELLI, La repressione delle violazioni delle leggi finanziarie,. 
Milano 1954; S'ECHI, Diritto penale e processuale finanziario, Milano 
1966. 

1042 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 1974, n. 165 -Pres. Bonifacio -
Rel. Verz� -Giaime (:n.e.) e Presidente Consigliio dei Min<istri (Sost. 
avv. gen. dello Stato Carafa). 

Procedimento penale -Reati punibili a querela-Proscioglimento dell'imputato 
-Condanna del querelante nelle spese anche per querela 
contro ignoti -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost. art. 3; c.p.p. art. 382, 482). 

Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 382 e 482 c.p.p. nella 
parte in cui prevedono, in caso di proscioglimento, la condanna del querelante 
alle spese del procedimento anche nell'ipotesi di querela contro 
ignoti per un reato realmente verificatosi (1). 

(l) In dottrina, sul fOitldamento gilur.idi.co dell'obbligo del querelante 
alla 11ifusione delle spese anticipate da11o Stato: CANDIAN, Spese e danni 
nella querela -Spese nella remissione, in La querela, J.VIi:lano, 1951; BATTAGLINI, 
Spese e danni, in La querela, Torino 1958. 
CORTE COSTITUZIONALE, 6 giJugno 1974, n. 167 -Pres. Bonifacio -
Rel. Capalozza -Smoglian (n.e.). 

Procedimento penale -Codice penale militare di pace -Carcerazione 
preventiva -Concessione della libert� provvisoria -Esclusione del 
procedimento davanti al Tribunale Supremo militare -Illegittimit� 
costituzionale. 

(Cost., art. 3; c.p.m.p. art. 323, primo comma). 

� costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di eguaglianza, 
l'art. 323, primo comma, del codice penale mil-itare di pace, 
limitatamente all'inciso, � escluso il giudizio dinanzi al Tribunale Supremo 
militare � (1). 

(l) La Corte ha fatto esplicito richiamo a<Ua sua pr,ecedente pronuncia 
13 marzo 1974 n. 68, in questa Rassegna 1974, I, 770, nella quale ha affermato 
che la carcerazione preventiva � giustificata da esigenze processuali 
e non si atteggia perci� in modo diverso, quanto a funzione e finaUt�, nel 
rito ordinario e nel l!'ito militare. 
La Corte ha anche ricordato che analoga ,esch1sione rper mgiudizio di 
cassazione era prevista da11',art. 278 cod. proc. pen. prima deiia modif<icaziOitle 
introdotta con la legge 18 giugno 1955 n. 517. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1043 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 171 -Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi -Baroncini ed altri (n.�c.). 

Procedimento civile -Procedimento di convalida di sfratto -Pronuncia 

con riserva sulle eccezioni del conduttore -Illegittimit� costitu


zionale -Esclusione. 

(Cost., art. 2, 3; c.p.c. art. 657). 

Non � fondata, con riferimento al prinetpw di solidariet� sociale 
e di eguaglianza, la qu.estione di legittimit� costituzionale dell'art. 657 
c.p.c., sulla convalida di sfratto per finita locazione, con riserva delle 
eccezioni del conduttore (1). 

(l) La Corte ha fatto esplicito rLchiamo a<1le precedenJti sentenze 
18 maggio 1972 n. 89 e 27 giugno 1973 n. 94, in questa Rassegna 1972, 747 
e 1973, 1051, con <le quaJi ha gil� �esaminaw la legiJttia:nit� deHo speciale 
procedimento per coovalida di sf11atto. 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 173 -Pres. Bonifacio -
Rel. Reale -Battistutti (n.,c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. de1Jlo Stato Carafa). 

Sicurezza pubblica -Armi, munizioni e materie esplodenti -Perqui


sizioni e sequestri -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 2, 13, 14; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 41). 

Non � fondata, con riferimento alla libert� ed inviolabilit� del domicilio, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 41 t.u. delle 
leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) che autorizza 
gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a procedere a perquisizioni 
e sequestri per la ricerca di amri, munizioni e materie esplodenti non 
denunciate (1). 

(l) La Corte ha ribadito il �PTilliClJplO, gi� enunciato nelle precedenti 
sentenz.e 2 febbraio 1971 n. 10 �e 9 maggio 1973 n. 56, in questa Rassegna 
1971, 226 e 1973, 804,.che la protezione accordata aJ!la iLibert� di domLcilldo 
non � �assoluta, ma trova i limiti stabiililti dalli1a legg.e ai f]ni della tutela 
di PTerninenti intere,ssi costituzionalmente protetti. 

1044 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO-� 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 174 -Pres. Bondfacio -
Rel. Gioll!frida -Presidente Regione Campania (n.p.) c. Presidente 
Cosniglio dei Mini-stri (Sost. avv. gen. delllo Stato Savarese). 

Corte Costituzionale -Giudizi per conflitti di attribuzione -Perentoriet� 
del termine -Sospensione feriale -Inapplicabilit�.. 

(1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 39; I. 7 ottobre 1969, n. 742). 
Sono inammissibili� i� ricorsi per conflitto di attribuzione notificati 
oltre il termine perentorio di sessanta giorni, a nuLla rilevando la sospensione 
feriale dei termin.i, inapplicabile nel processo costituzionale (1). 

(l) Sulla inappLi,cabillit� ai giludid di �COstituzdornalit� delle nol'IJlle suLla 
sospensiOIIle dei teocm.iJni prooessuaJ.i nel periodo feriale : Corte cost. 9 febbraio 
1967 n. 15 in Giur. cost. 1967, 123, con nota di .ANDRIOLI, Inapplicabilit� 
della l. 14 luglio 1965 n. 818 ai giudizi avanti la Corte Costituzionale? 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, DI. 175 -Pres. Bonifacio -
Ret Volterra -Coliusisi ed altri (avv. Giannini, Al1orio, Scassellati, 
Sforzolini, Micheli, Sandulli, BaJ.lia4'ore Pal'lieri, Sorrentino, Carboni 
Corner, Pi!Perno, Nava, Dalmartello, D'Amelio, Villari, Ca!Pobianco) 
e Presidente Consdgllio dei Min.ilsrtrl (Sost. avv. gen. dlello Stato Savarese). 


~~poste e tasse in genere -Legge per Assisi -Interpretazione autentica 
-Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 3, 41, 53; I. 25 febbraio 1971, n. 110). 

Non � fondata, .con riferimento ai principi di eguaglianza, di libert� 
di irnqyresa e della capacit� contributiva, la questione di legittimit� costituzionale 
della legge 25 febbraio 1971, n. 110, recante interpretazione 
autentica deLl'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, sulla salvaguardia 
del carattere storico, monumentale ed artistico della citt� e del territorio 
di Assisi (1)'. 

(l) Sulle contraJStMllti in;~ni dehl'art. 15 del!la J.egrge 9 ottobve 
1957 n. 976, anteriortmente aU'entrata in vi�gO\t'e della l�egge !interpretauva 
25 :liebbrado 1971 n. 110: Trib. Perugia 20 f�ebbraio 1965 1n questa 
Rassegna 1965, I, 563, con nota dii CoRREALE; Tdb. Pe'l"Ug'ia 18 agosto 1965 
in Foro it. 1966, 93~; Catss. 10 �aprile 1968 n. 1079, in Dir. e prat. trib. 1970, 
Il, 669, �COn nota �di LUCIFREDI; e Cass. 23 febbTiaiO. 1973 n. 534, in Foro it. 
1973, I, 1797. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 10.:5 

(Omissis). -2. -Le questioni di legittimit� costituzionale sottoposte 
alla Corte in ord[ne alla legge citata sono le seguenti: 

a) L'art. l d:ella legge :n. 110 del 1971 contrasterebbe con l'art. 3 
della Costituzione in quanto con una legge che Sii definisce interpretativa 
avrebbe �creato runa arbitraria divensit� di trattamento lesiva del principio 
di uguaglian:za fra albergatori e gli altri indUJstriali operanti nel 
territorio di .AJSJSisi ([pretore di Assisi, tribunale di Perugia). Per il tribunale 
di Perugia la legge iiffiiPugnata sarebbe viziata di incostituzionalit� 
in riferimento al citato art. 3 in quanto avrebbe derogato al 
princilpio generale dell'ordinamento disposto dall'art. 11 delle disposizioni 
preliminari senza che swssistesse una valida ragione che potesse 
gmstificare la deroga a quel rprincipd.o, riservasdo agli imprenditori 
prima incentivati run trattamento arbitrariamente sfavorevole per il fatto 
di revocare ex 'tunc benefici fiscali inizialimelllte cOillcessi per indurii ad 
iniziative economiche che altrimenti non awebbero intrapreso. 

b) La legge n. 110 del 1971 contrasterebbe con l'art. 53 delJla 
Costituzione in quanto, introducendo un debito d'imposta che, in virt� 
della legge n. 976 del 1957, non sa\l'ebbe esistito nel territorio di Assisd., 
avrebbe valiutato situazioni dii fatto verillcatesi nel passato e quindi 
non �costituenti un ind!ice attendibile di potenzialit� contributiva attuale, 
nonch� avrebbe preso in considerazione, al fine di aiSistoggettarli a tributi, 
singoli atti economici \POsti in essere dall'imprenditore in epoca anteriore 
alil'entrata in vigore della legge, con riferimento a situazioni pregresse, 
�che per la !Pi� gran !Parte avrebbero esaurito nel tempo la loro 
funzione economica. Mancherebbe pertanto la necessaria connessione 
fu-a il presupposto d'imposta e la 'Capacit� contributiva dell'oblbltgato, 
dovendo questa po11sd in rrelazione non con una generica ed assoluta 
idoneit� .del soggetto ad eseguire la prestazione, ma specificatamente, 
con l!a IPaTtilcolare situazione che ha determinato l'insorgere del rapporto. 
Aggtungono ancora i giudi<Ci a quo che gli atti dell'imprend~toll"e 
8!S1Soggettati all'iin!Posta avrebbero conchmso nell'ambito dell'impresa il 
loro iter economjlco e q]Uindi avrebbero esaurito gli effetti positivi e 
negativi che vi erano collegati (jp\l'etore di Assliisi, tribunale di Roma, tribunale 
di Perugia). 

c) La legge denunziata contrasterebbe, inoltre, con l'art. 41, primo 
comma, Cost., iJn quanto la (Precedente n. 976 del 1957 aveva caratteTe 
di incentivazione, allo scopo di sollecitare e confeliffiare iniziative 
artigiane e industriali onde incoraggiare con tale mezzo l'evoliuzione e 
lo sviluppo �di attivit� rilevanti per l'economia essendo il fine ultimo 
della legge la salvaguardia dlel carattere storico, mol11U!ffientale e artisttco 
della dtt� e del territorio di .AiSsisi. Secondo i giudici a quo le 
somme di denaro 1che nell'ipotesi dellla vigenza deltriburto avrebbero 
dovuto essere ,corrisposte all'erario, sarebbero state invece, nella previ



1046 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sione degli imprenditori, destinate a far fronte alle spe,se dei nuovi 
i.n:J!pianti e alle strutture o11ganizzative delle .aziende. Pertanto il legislatore, 
una volta di~osto questo incentivo in favore della libera iniziativa 
economica, non potrebbe pi� revocare con effi.cacia retroattiva i 
benefid concessi �abbattendo�, come affe11mano le ordinanze, � indiJScriminatamente 
le 'PQ'evisioni e i frutti gi� conseguiti dall'imprenditore che 
ra realizzato l'iniziativa stimolata dal legislatore steSISO �� Sembra di 
cOiliSeguenza ai giudici a quo �che l'atteggiamento tenuto da�l legiJSlatore 
possa ferire il precedetto costituzionale nel iPUiltO in cui questo 
intende tutelare la libert� d'iniziativa economi,ca del privato � (tribunale 
di Roma, tribunale di Perugia). 

3. -Le questioni di legittimit� costituzionale sollevate dalle ordinanze 
in epigrafe partono necessaa:-iamente dal preswpposto che la legge 
n. 110 del 1971 non sia, malgrado la sua intitolazione, una legge di 
interpretazione autentica e ci� per i seguenti motivi: 
l) La legge impugnata non si porrebbe, rispetto ad un testo legislativo 
gi� esilstente come strumentale e quindi accessoria, al fine di 
sciogliere dubbi e riserve ~che siano sorti o che IPOSSano sol'lgere nella 
lettura di esso, lasciando intatta la sostanza della norma cui accede, 
limitandosi a chiarire ed a spiegare il suo effettivo significato senza 
modificare od alterare i] contenuto deilla norma interpretata, ma esp!l'imendone 
i veri intenti gi� presenti e reperilbili nella sua formulazione 
originaria. 

Ci� non !Si verificherebbe nella specie in quanto, secondo i giudici 

a quo, l'art. 15 d'ella ~egge n. 976 del 1957 non avrebbe ammesso aLcuna 

incertezza n� obbiettiva n� ~ragionevole in ordine all'esonero di tutti gli 

imprendiltori, che si fossero trovati in una particolare situazione, da tutti 

indistintamente i tributi (erariali, provinciali, comunali) e delle relative 

sovraimposte che su di essi sarebbero gravati in base all'ordinamento 

in conseguenza delle attivit� artigianali e industriali pOSite in essere 

(tribunale di Roma). 

2) Al medesdmo risultato si dov:rebbe giungere anche tenendo 

conto delle specifiche finalit� d'incentivazione che la normativa del 1957 

si proponeva di raggiungere. Fra gli strumenti scelti . per sollevare il 

territorio d'i AiSisisi da una situazione di d~ressione economica vi fu 

quello d.ell'esemione degli imiPil'lenditori da ogni onerre fiscale. Secondo 

il giudice a quo, tra queste agevolazioni non avrebbe potuto mancare 

l'esonero dei tributi indiretti in quanto questi riguardavano Sjpecifica


tamente la natura delle attivit� artigianali e industriali che la norma 

si proponeva di incoraggiare e di sostenere (�tribunale di Roma). 

3) Il significato ,g,rammaticale e logico dell'art. 15 della citata 
legge n. 776 del 1957 farebbe ritenere che l'esenzione concessa alle 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1047 

imprese artigiane e industriali nel te!'lritorio di Ass'isi sd riferiva a tutte 
le imposte erariali sia dirette che indirette. Pertanto, J.a legge n. 110 
del 1971, lllla;lOnendo Ulili'intenpretazione dell'aii't. 15 della legge n. 976 
del 1957, diversa dal senso 19UO .proprio e prospettando, invece, una 
certezza che non troverebbe �riscontro nel precedente testo le.gLslativo, 
avrebbe apportato innovazioni nel limHare a tTe soltanto i tributi per 
i quali veniva 'con,cessa l'esenzione. Ci� esoluderebbe la naura interpretativa 
della legge imu;mgnata. 

4. -L'Lillla;lostazione logica dell'indagine porta ad esaminare in primo 
luogo la questione !I'elativa alla natura della legge impugnata, n. 110 
del 1971, se cio� essa sia effettivamente, come si qualifica nel titolo, 
una legge d'inter.pretazione autentica dell'art. 15 della legge n. 976 del 
1957, avente pevtanto come oggetto l'eliminazione di dubbi o riserve 
cirea l'inte?'dimento e la povtata del predetto art. 15, ovvero sia una 
legge innovativa, s:tatuente cio� una nuova normativa, diver:sa da quella 
che H legislatore aveva effettivamente voluto stabilire con il citato articolo 
15. 
Tale indagine porta necessariamente ad esaminare se, come affe!rmano 
i giudici a quo e le difese delle parti private costituite in giudizio, 
la formulazione letterale dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957 fosse 
tale da non lascioce adito ad alcun ragionevole dubbio sulla portata e 
l'estensione del disposto che essa esprime. Vale a di:re se le parole usate 
in esso articolo non potessero essere intel"pretate alill'imenti che nel 
senso di esentare da .tutte le imposte dirette e indirette le im1prese artigiane 
e industriali che avessero eseguito il trasferimento o il nuovo 
iiiliPianto nelle zone destinate dal Comune di Assisd in forza dell'art. 14 
della richiamata legge del 1957, OIPPU!Te se a queste medesime parole 
.potesse Tagionevol!mente darsi un diverso signdficato e conseguentemente 
attribuire al disposto ere esse esprimono una differente estensione. 


La Corte non ritiene che possa accogliersi l'affermazione dei giudici 
a quo e delle difese delle parti private circa l'univocit� dell'intendimento 
dell'art. 15 della legge n.. 976 del 1957 e cirea l'assoluta certezza 
del suo significato quale da essi dichiarato cio� che l'esenzione dLSJposta 
da esso.articolo comprendesse tutte le imrposrte. 

Varie sentenze di autorit� giudiziade avevalllO dato differenti e 
contrastanti interpretazioni dell'art. 15 della legge n. 976 del 1957, 
onde risulta�va che all'interno della stessa autorit� vi era dissenso sull'intendimento 
d'ella norma. 

La Corte di appello di Perugia con sentenza 9 marzo 1966, ampiamente 
motivata, in riforma della sentenza del tribunale di Perugia 
25 agosto 1965, aveva, ajppUcando criteri ermeneutici letterali, logici e 


1048 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sistematici, interpretato la predetta no:rtma nel senso che l'esenzione 
fosse limitata alle sole imposte dirette. 
Viceversa J.a Corte di �cassazione �con sentenza 10 aprile 1968, 

n. 1079, basandosi sull'interpretazione letterale e grammaticale delle 
parole usate nell'art. 15, affermava che l'esenzione da questo disposta 
era �coJ:I!iP[ren:siva anche delle ill:nJposte indirette, senza proporsi il problema 
del conflitto fra la norma cosi intesa e altre norme deli'ordinamento 
giuridico, osservando per� che la stessa fo:rtmulazione dell'articolo 
presentava una deficielliZa di tecnica legislativa in quanto non era 
stata dettata. aLcuna specifica e particolareggiata regolamentazione circa 
la esenzione di tributi indiretti, il che, aglgi.ungeva, � non autorizza 
l'interprete ad attribuire alla legge un significato divel"So e pi� ristretto 
di quello che, �secondo la loro connessione, le parole adog;>erate abbiano 
voluto esprimere in piena aderenza con la ratio della legge stessa, e 
tanto meno a negarle :la sua immediata efficacia�. Con ci�, rilevando 
la deficiente formulazione tecnica della legge, ammetteva implicitamente 
l'opportunit� di un intervento 1nte:rpretativo e chiarificativo del legislatore. 
Successivamente infatti, emanata la legge n. 110 del 1971 di interpretazione 
autentica dell'ar.t. 15 della ilegge n. 976 del 1957, la medesima 
Corte di cassazione con sentenza 23 settembre 1973, n. 534, ne 
riconosceva la natura intel'!l�"etativa a tutti gli effetti, cassando una . 
sentenza di appello di Perugia 9 ma;rzo 1971. 

Quanto precede mostra che l'a stessa dizione letterale dell'ar.t. 15 
della legge n. 976 del 1957 dava adito a diulbbi e a intendimenti contrastanti 
e non consentiva una si�oora inter.pretazione lessicale e grammaticale 
in senso cos� estensivo. 

L'intendimento restrittivo del medesimo ar:ticolo nel senso che la 
esenzione concernesse le sole imtposte dirette era avvalorato dal SUJCcessivo 
art. 16 della legge, il quale dispone per gli impianti alberghieri 
nuovi o impliati �l'esenzione da ogni imposta o .tributo erariale�, no:rtma 
questa �che avrebbe costituito un'inutile ripetizione ove l'art. 15 avesse 
effettivamente concesso l'esenzione anche per le imposte indirette, tenendo 
conto che nella dizione �iimprese all'tigiane o industriali � usata 
da questo articolo rientravan� sicuramente quelle alberghiere. All'art. 16 
doveva necessariamente quindi attribuirsi una no:rtmativa diversa da 
quella del:l'articolo preced!ente e questa non poteva logicamente essere 
altra che l'estensione dell'esenzione fiscale alle imposte indirette, diver.
samente da quanto diSIPOiSto per le altre imprese a~r.tigiane e industriali, 
per le sole imprese albel'lghiere che avessero disposto nel territorio 
di Assisi nuovi impianti o avessero ampliato que:lli esistenti. 

Esaminando poi sul piano logico e SIUl quello sistema.Uco la norma 
enunciata nell'art. 15, coordinandola �con le varie diJS!Posizioni della legge 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

m. 976 del 1957 e in ~relazion� ai principi del sistema tributa!rio vigente, 
risultava ragionevole inte:qn-etare la volont� del legislatore nel 
senso dii concedere l'esenzione delle sole �ln[poste erariali dirette alle 
imprese artigiane e industriali indicate nel suddetto articolo che non 
:fossero quelle alberghi&e contemplate invece nell'art. 16. 
La stessa !plrecisa intestazione della legge indicava chiaTamente e 
dettagliatamente gli scopi di essa, scopi ai quali ~vano subordinati, 
in relaziorne di mezzo al fine, le disposizioni concedenti i benefici 
alle tmprese artigiane e industriali. 

Dal �COill(plesso delle disposizioni della leg1ge risultava, come evidenziato 
anche nei lavori preparatori della ilegge inteJ.1Pretativa del 
1971, che il legisil.atore con la legge del 1957 non si era prO(p()Sito l'indJUJStrializzazione 
di .Assisi (il che sarebbe stato in contrasto con i fini 
dichiarati nel titolo della legge n. 976 del 1957), ma aveva inteso emanaJre 
rprovvedimenti per la salvaguaxdia del carattere storico, monumentale 
e artistico della citt� e del territorio di .Aissisi Il!Onch� per conseg!
Uenti opere di interesse igienico e lburis:tico, il che era confermato 
dalla l�IInitazione a un decennio degli airuti :finanziari dello Stato quali 
disposti negli artt. 9 e 10, ed indennizzare indirettamente, mediante 
esenzioni fiscali, �gli imprenditori che avessero operato il trasferimento 

o il Illllovo impianto delil.e loro imprese in zone designate dal Comune di 
.Assisi d,'iilltesa con la sovraintendenza locale d!ei monumenti per l'Umbria 
nelle quali fosse possibile, come indicava testualmente l'art. 14, il 
libero tsviluppo della loro attivit� � senza detUJ.1P�are iJ. carattere storico 
e monumental'e e il paesaggio della citt� e del :f:erlritorio di .Aissisi �, 
zon~ do� periferiche e non ancora uxbanizzate. 
Ed era evidente alt!resd che la il.egge non coooiderava determinante 
a questi fini la produzione industriale che essa non mirava a :favorire 
e ad incrementare mediante una facilitazione di tutto il processo produttivo: 
pertanto era logi�camente da ritenere che ile esenzioni indicate 
nell'art. 15 non potessero riferirsi ai t!ributi indiretti strettamente collegati 
ai fatti economici, tanto da costituire elementi dei costi di p~rodiuzione 
e che inevitabiLmente si sarebbero trasferiti sui coillSIUIIlatori, 
incidendo su questi e non sui produttori. 

Questa constatazione era del :resto avvalorata dalla normativa dell'art. 
15, la quale non disciplinava direttamente �gli atti e i fattt economici 
e la p!roduzione indUJSt!riail.e ed artigiana, ma conteneva dislposizioni 
mj.ranti a favorire gli imprenditori mediante agevolazioni fiscali, 
senza chiaramente individuare, 51Pecificare e regolare i rappor.ti oggetto 
dell'illl(posizione e, conseguentemente, dell'esenzione. 

La mancanza della Sipecificazione la quale risponde ad una esigenza 
concreta. legislativamente riconosciuta nel sistema ftscale italiano, come 
rpu� dedu11si, fra J.e altre, dalle disposizioni dell'art. 4 della legge n. 762 


1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del 1940, degli artt. 77 e 78 della legge n. 1598 del 1947, avrebbe 
dovuto ind'u.rlre ragionevolmente l'intel'lprete ad escludere che il p1"edetto 
articolo contemplasSe nell'esenzione anche le imlposte indirette, in quanto 
in tal modo si sarebbe posta in essere una situazione che, riso;>etto alla 
normativa tributaria, sarebbe stata anomala ed aSSUTda. Tutti i pOSisibili 
atti economici compiuti dagli operatori sarebbero stati esentati dalle 
trollo da parte degli organi dello Stato iJn gui:sa che, in luogo di realizzare 
i fini voluti dal legislatore nell'interesse della collettivit�, si sarebbe 
resa possibile la pi� sfrenata speculazione a vantaggio di singoli 
privati, il che effettivamente, con l'estesa interpretazione data all'art. 15 
si � verificato con le gravissime conseguenze che saranno iJn appresso 
indicate. 

5. -Un ulteriore elemento per d'ulbitare ragionevollmente ere l'art. 15 
potesse disporre un'esenzione cosi ampia era fornito daLla considerazione 
�che l'interpa:'etazione di una n<Y.l'IIIla giuridica non pu� in alcun 
modo prescindere dal sistema legislativo di C!Ui essa inscindibilmente fa 
parte e dall'assoluta esigenza della compenetrazione e della fusione di 
ogni norma con l'intero sistema di un dato ordinamento: J.'ilnterpretazione 
deve pertanto essere condotta in guisa da attribuire alle parole 
del legislatore che esprimono la ~zione un significato ed una portata 
�che sia conforme ed a'l'monica all'Oil"ganicit� del sistema, nel senso 
che la norma non contrasti con altre vigenti nel medesimo ordinamento 
e non violi le prescrizioni di queste. 
L'intel'lpretazione dell'art. 15 della leg1ge n. 976 del 1957 nel senso 
di ritenere l'esenzione da questo 'concessa comprensiva di ogni specie di 
im,posta diretta e indiretta contrastava con il Trattato d!i Roma 25 marzo 
1957 istitutivo della CEE, !l'eso esecutivo in Italia con la legge 14 ottobre 
1957, n. 1223 e precisamente: 1) con gli artt. da 19 a 29 relativi 
alle tariffe doganali degli Stati comunitari e alla loro applicazione nell'ambito 
di questi; 2) con la normativa dei medesimi articoli in ordine 
ai diritti ~eciali di prelievo e in ordine alle importazioni da paesi fuori 
dall'area comunitaria particolarmente privilegiati sotto il profilo economico; 
3) con gli ar.tt. 92 e 93, i quali, prevedendo che uno Stato 
comunitario possa �concedere airuti per favorire lo sviluppo economico 
delle ~regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, opprure si 
abbia una grave forma di sottoccrup�azione, stabilisce per� che lo Stato 
concedente sia soggetto all'autorizzazione del Consiglio della Comunit� 
e alla revisione anniUale dell'autorizzazione medesima. 

La Corte con sentenza n. 183 del 1973 ha confermato gli obblighi: 
derivanti per l'Italia del Trattato di Roma e da tali obblighi derivava 
che una corretta interpretazione del'l'art. 15 della citata legge n. 976 
del 1957 doveva logicamente escludere che le parole ivi usate avessero. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

il significato di dispoNe l'esenzione da tutte le i~~te indirette in 
quanto una siffatta esenzione sarebbe stata in insanabile contrasto con 
il T.rattato e in quanto l'Italia, quale Stato membro della Comunit�, 
non avrebbe avuto il !POtere di concedere e di mantenere una siffatta 
esenzione. N� va taciuta la cirostanza che la legge 14 ottobre 1957, 

n. 1203, la quale xendeva esecutivo al l o gennaio 1958 il Trattato di 
Roma 25 marzo 1957 era di soli cinque giorni SUICcessiva alla citarta legge 
!Per .AJsstsi, nel deliberare la quale il legislatore non poteva non tenere 
presenti gli obbl:Lghi ai quali l'Italia si sarebbe assoggettata con la imminente 
citata legge di esecuzione. 
Sotto un altro profilo s'i.mjponeva all'inter:pTete di negare che all'art. 
15 della legge n. 976 del 1957 potesse essere attriooita la concessione 
di un'esenzione estesa anche a tutte le i~oste indirette e in paxticolare 
ai dazi doganali in quanto ad una siffatta di..s!Posizione avrebbe 
dovuto neceSISariamente accompagnarsi l'indi.:sjpensabile fissazione del 
contingentamento delle materie destinate ad entrare nel territorio oggetto 
dell'esenzione medesima, cos� come era stato attuato con la legge 
l o dicembre 19�8, n. 1438, i�stitruente una zona franca in parte del territorio 
della provincia di Gorizia, cosUtuendo altrimenti la norma citata 
un beneficio di inusitata estensione rispetto ad altri casi di esenzione 
fiscale e tale da essere incoliliPlitibile con l'ordinamenJto vigente e in 
contrasto con i principi fiSISa<ti dagli artt. 3, 41 e 53 dlella Costituzione. 

6. -La difficolt� di estendere l'art. 15 della legge n. 976 del 1957 
nel .senso che esso di�sponesse la esenzione anche di tutte le imposte 
indirette e il �contrasto �di questa interpretazione con la �norrrnativa esistente 
nel territoTio nazionale, con il sistema fiscale italiano, con gli 
stessi princ�pi costituzionali, nonch� con la ra<tio della legge citata e 
con .gli scqpi �che questa intendeva realizzare sono confermati in modo 
evidente dalla constatazione sul piano pratico delle conseguenze pravis-sime 
che si erano verificate (per effetto di tale interp�retazione e per il 
conseguente impedimento opposto all'amministrazione finanziaria d!i. esigere 
la riscossione del:le imposte indirette dalle imprese di cui al citato 
art. 15, consegiUenze denunciate ufficiaLmente in Parlamento e risultanti 
dai lavori parlamentari relativi alla preparazione e formulazione della 
legge denunziata, dagli atti dei giudici a quo, dalle ordinanz.e di rimessione, 
dalla docrumentazione prodotta dall'Avvocatura dello Stato. 
In seg1uito all'ajp.pUcaziOille dell!'estesa interpretazione del �citato 
art. 15 erano state create in Assisi, in violazione aruc�re alle stesse convenzioni 
internazionali, delle vere e proprie zone. franche di nuovo tipo, 
nelle quali affluiva, senza lli.mitazioni e senza essere assoggettata a contingen<
tamenti di sorta, merce i~ortata in esenzione di oneri fiscali e 
di diritti comrunitari di prelievo, destinata ad essere inviata e venduta 


1052 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in altra parte del te,nrito.rlio nazionale o anohe fuo;ri 1d:i es8o senza netptpure 
il �correttivo di sottoporre i prodotti ottenuti d!a lavorazioni di materie 
prime o le merci provenienti dall'estero all'intero tribUJto doganale nel 
caso di immissioni di essi al consumo fuori di Assisi, attuando in tal 
modo una delle pi� gravi, estese e ingiiUStificate speculazioni che si siano 
mai verificate in Halia. 

� fin trotprpo ev1dente che questo r1sultato realizzato m ISieg.uito all'intendimento 
cosi ampio del citato art. 15, era in netto contrasto con 
la ratio della legge n. 976 del 1957, sorta col fine dichiaTato di salvaguardare 
� il carattere storico, mOlili\Mllentale e artistico clelia citt� e del 
territorio di .A!ss1si, nonch� .per conse,guenti � (e quindi necessariamente 
indirizzate al conseguimento della salvaguardia indicata) � otpere di interesse 
igienico e turis1ico � e non certo per creare un'attivit� anomala 
di importazione e trasformazione favorita da una franchigia indiscriminata 
e per far sorgere una situazione di privilegio fiscale anomala rispetto 
all'ordinamento tributario nazionale che era chiaramente in contrasto 
con gli stessi prindpi di cui agli artt. 3, 41 e 53 della Costituzione. 
Si dava luogo infatti ad una evidente disparit� di condizione fra 
gli imprenditori di .A!ssi!si e gli altri cittadini, dS{Parit� che appariva ingmstifkata 
e irrazionale rispetto al fine che si proponeva la legge del 
1957 e che violava apertamente l'obbl:Lgo costituzionale di concorrere 
alle spese pubbliche in ragione della capacit� contributiva. 

7. -Quanto precede dimostra l'infondatezza della premessa da cui 
partono le ordinanze in ~igrafe per negarre che [a legge iiillPugnata 
n. 110 del 1971 costituisca interipXetazione autenUca dell'art. 15 della 
legge n. 976 d'el 1957, in quanto questo ultimo articolo non avrebbe 
ammesso per il suo significato grammaticale e logico alcuna incertezza 
n� obiettiva n� Tagionevole in ordine all'esenzione, a favoo:e delle imptese 
artigiane e industriali ivi indicate, di :tutte le imposte, anche di 
quelle indirette e dimostra altresi l'infon!datezza della tesi sostenuta, 
dalle difese delle parti private costituite in giudizio circa �l'assoluta 
mancanza di dlubbi d'a dirLmere in sede di interpretazione � del'la citata 
legge del 1957. 
Sussistevano invece i presupposti e l'iiillPrescindibile esigenza di interpretare 
autenticamente l'ar.t. 15 della medesima legge in modo da 
dare ad esso un s:eilJSo normativo unitario ed esclusivo. 

La mancanza di determinazione precisa della sfera di applicazione 
del pTedetto art. 15, le diverse decisioni degli organi giudiziari in ordine 
alla sua estensione, la necessit� di uniformare l'intendimento del ;precetto 
al sistema dell'ordinamento vigente nonch� di esdudere, eliminando 
i dubbi, la possibilit� di una plwralit� di inte~etazioni divergenti e 
di �Contrasti con altre norme e con princ1pi costituzionali, l'esigenza di 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1053 

assicurare la certezza del diritto, la coerenza legislativa, l'uguaglianza 
nel trattamento giuridl-co di specie analoghe hanno indotto il legis�latore 
ad emanare la legge n. 110 del 1971 dichiarata eSi!�'essamente nel titolo 
essere legge inte!jpcr.'etativa del citato art. 15. 

La Corte ritiene ere, dati i presujpposti indicati e il fine cui tende 
la legge impugnata, non possa ad essa nega�rsi la concreta ed effettiva 
natura di interpretazione autentica dell'art. 15 della precedente legge 

n. 976 del 1957. 
Tale natura � stata del resto riconosciuta ed esplicitamente dichiarata 
dalla ri-chiamata sentenza 23 febbraio 1973, n. 534 della Corte di 
cassazione, la quale, a differenza dei giudici a quo, non ha sollevato 
alcuna eccezione di incostituzionaut� della legge medesima, affermando 
invece non essere dubbio che essa � inte!jpcr.'etativa con efficacia retroattiJva 
per moltep<li1ci e concortrenti mo1Jivi e predoomente per La qualificazione 
espressamente data alla legge, per la 1S1Ua ratio, per il SIUO contenuto. 
La medesima sentenza ha precisato che �con tali diSIPOsizioni il 
legislatore, senza modificare il precetto di legge, ha s,pecifi�cato l'art. 15 
d~lla legge n. 976 del 1957. Non ha rilievo ai fini della qualificazione 
della legge in questione, la circostanza che, per effetto di essa, l'ambito 
d'ella norma originaria s.ia stato modificato con esclusione di fattispecie 
varie astrattamente tpotizzabili: questo � proprio ~'effetto della legge 
interpretativa 'che vuole appunto evitare l'applicazione della norma 
ai casi che l'interpretazione autentka esclude�. 

8. -Accertata la indublbia natura interpretativa della legge denunziata, 
si palesa l'infondatezza delle eecezioni sollevate, le quali si basano 
tutte sul presupposto necessario del ca�rattere innovativo della le.gge 
n. 110 del 1971. 
Ed infatti -ribadito il princi[[Jio della piena legittimit� costituzionale 
dell'tnterpretazione a!Utentica da par.te del legislatore e della relativa 
efficacia d'elle leggi interpretative, principio affermato da questa 
Corte sin dalla sentenza n. 118 del 1957 -la pretesa violazione dello 
art. 53 Cost., consistente nella dissociazione tra preSJUpposto di imposta 
e capacit� .contributiva, non sussiste, perch� il legislatore non ha introdotto 
ll'etroattivamente nuovi mbuti, ma ha sem:[[)Ucemente indicato 
quali imposte erano ri�comprese nell'esenzione aocordata dall'art. 15 
della legge n. 976 del 1957. 

Ci� vale anche a proposito della ritenuta violazione del principio 
di libert� di iniziativa economica privata di cui all'art. 41 della Costituzione. 
La Corte ritiene di non dovere affrontaTe il problema degli 
eventuali :limiti che il legislatore pu� incontr&e nel dtsporre modifiche 
anche retroattive di incentivazi0111e economica, poicx�, come si � detto, 
l'incentivazione aocordata riguardava fin dall'inizio solo i tributi elen



1054 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cati nell'art. 1 della legge n. 110 del 1971 e non indistintamente ogni 
imposta diretta e iiDJdi.retta. 

Infine, p~ quel che attiene all'aTt. 3 Cos:t., da Wl lato la leg,ge non 
ha affatto derogato al no:mnale regime dell'efficacia delle fonti nel 
tempo, !Pl"evisto comunque dall'art. 11 delle disposizioni ;preliminairi al 
codice dvile e pertanto non aSISUrto a rango costituzionale, se non ;per 
materia penale (art. 25 della Costituzione), dall'altro non ha revocato 
retroattivamente le agevolazioni accordate in danno dei soli i!Il!PTenditori 
industriali a differenza di qruelli alberghieiri, perch� tale differenza 
rimonta alla �disciplina contenuta nelle legge n. 976 del 1957. La disparit�, 
comunque, � del tutto razionale e si giustifica con la diversa natura 
delle attivit� e �col loro oggetto in coerenza �con i fini che si propone la 
legge del 1957 e con Ja cil'costanza oggettiva che l'attivit� degli esercenti 
di alberghi !POSti nelle zone di crui all'art. 14 della predetta legge si 
esplica esclusivamente nel teTITitotrio indicato senza che comporti il 
compimento fuori di questo di atti di commereio sottoposti a imposte 
indirette. 

9. -Devesi pertanto di�chiarare l'infondatezza delle eocezioni di illegittimit� 
cO!stituzionale sollevate dalle ordinanze in e;p�igrafe della legge 
25 febbiTaio 1971, n. 110, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 
e 53 della Costituzione -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 177 -Pres. BonifacioRel. 
Reale -Lahcen (n.e.). 

Procedimento penale-Imputato all'estero -Decreto di irreperibilit�Omesse 
ricerche nei luoghi di nascita o di ultima dimora -Illegittimit� 
costituzionale. 
(Cost., art. 24; c.p. art. 177 bis, comma secondo). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto di difesa, 
l'art. 177 bi:s codice di procedura penale nella parte in cui consente che 
il giudice o il pubblico ministero emetta il decreto di irreperibilit� nei 
confronti dell'imputato all'estero, quando non risuLti dagli atti notizia 
precisa della sua dimora senza precisare che siano previamente disposte 
nuove ricerche particolarmente nel luogo di nativit� o in quello di 
ultima dimora (1). 

(1-2) Quanto a1l'emissioone de�l decreto di neperibilit� non pTeceduta 
da nruove indagini, la Corte ha fatto. appLicazione dei principi enunci�arti 

nella p�recedente sentenza 22 marzo 1971 n. 54, in questa Rassegna 1971. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1055 

(Omissis). -La Corte costituzionale dichiara l'illegittimit� costituzionale 
del1'art. 177 bis, comma secondo, del codice di procedUTa penale 
nella parte in cui consente che il giudice o il pubblico ministero emetta 
il dereto di irreperibilit� nei confronti dell'imputato, all'estero, quando 
non risulti dagli atti notizia precisa della sua dimora, senza prescrivere 
che siano previamente distposte-nei senJsi e nei limiti di cui in motivazione 
-nuove r:Lcerche, particolarmente nel luogo di nascita o in quello 
di ultima dimora-(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 178 -Pres. Bonifacio Rel. 
Reale -Salemme (n.e.). 

Procedimento penale -Imputato all'estero -Obbli~o di ele~~ere do


micilio in Italia -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 24; c.p.p. art. 177 bis, commi primo e secondo). 

Non � fondata, con riferimento al principio di difesa, la questione di 
legittimit� costituzionale dell'art. 117 bis, commi primo e secondo, codice 
di procedura penale, che fa obbligo all'imputato dimorante all'estero di 
dichiarare od eleggere domicilio nel territorio nazionale (2). 

523; im tale sentenza la Corte aveva gi� affermato che La notificazione col 
rito degli irreperibili pu� essere ritenuta non lesiva del diritto di difesa 
solo �se sia disposta dopo che sia s1laito t!Jenmto ognd mezzo idoneo peT assiouratre 
che l'imputato sia reso edotto degli atti rprooossuw da notifkatrgli. 

Quanto all'obbligo dell'imputato dimomme aLl'estero di dichiaratre o 
eleggere domicilio nel territorio dello Stato, ila COO"te ne ha dichiarato 'la 
1egittimirt� costiltrumonale i!n qrumto ha rirteiliUto di aveT �elimia:Jato dalla 
normativa in questione ogni violazione del diritto di difesa con le precedenti 
senrtenze 23 aprile 1965 n. 31 im questa Rassegna 1965, 287 e 9 giugno 
1967 n. 70 in Giur. cost. 19�67, 759, con nota di BARosio, L'imputato 
residente all'estero e it suo diritto a un �congruo termine� per prov-. 
vedere alla dichiarazione o all'elezione di domicitio. 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 179 -Pres. Bonifacio -
Rel. Gionfrida -Mormile (n.'c.). 

Procedimento civile -Vizi della rappresentanza -Asse~nazione di un 
termine per la re~olarizzazione -Facolt� e non obbli~o del ~iudice 

istruttore -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 24; c.p.c. art. 182 c.p.c.). 


Non � fondata, con riferimento al principio di difesa, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 182 capoverso, codice di procedura 



1056 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

civile, nella parte in cui faculta e non obbliga, a pena di nullitd. H 
giudice istruttore a concedere un termine alle parti per la regolarizzazione 
di vizi della rappresentanza riscontrati nel processo (1). 

(Omissis). -2. -La questione non � fondata. 

Pur prescindendo dalla ~oblematkit� dell'inquadramento del vizio 
della rappresentanza tecnica (quale nella specie in concreto rilevato) 
nel �difetto di ra!p!In"esentanza � regolato dal comma secondo 
dell'art. 182 citato (e non nel �difetto di costituzione�, di cui al comma 
primo della stessa norma) e pur, quindi, movendo dalla tesi interpretativa 
sostenuta dal .giudice a quo, n0111 si ravvisano, invero, ragioni 
di �contrasto della norma impugnata con il precetto costituzionale 
dell'art. 24. 

Sta di fatto innanzitutto che la giurisprudenza propende in genere 
per ritenere che la sanatoria ai sensi dell'art. 182, per quanto rriguarda la 
legitimatio ad processum, ove non sia. di~osta dal g.i., possa sopravvenire 
ancre nel corso delle ulteriori fasi del giudizio. 

A parte ci�, � decisivo il rilievo che la facol>t� di cui al capoverso 
della norma citata non si traduce in o:nero arbitrio: in quanto (come 
anche la lettura dei lavori preparatori chiaramente consente di desumere) 
risponde all'esigenza di �adeguare la ragione di equit� alla variet� 
dei casi pratici�, 

Proprio tale variet� delle situazioni che in concreto al giudice possono 
'I>Tospettarsi, d'alitxa parte, vale a dimostrare l'irrazionalit� della 
contraria ipirevisione di un dovere di concessi0111e del termine per la 
regolarizzazione. Infatti una tale previsione implicherebbe la automatica 
iPOssibiUt� di sanatoria anche in casi (di domande, ad esempio, p�roposte 
abusivamente da chi non aveva la rappresentanza della parte), in 
CIUi il vizio della rappresentanza non aiPpaia dipendente da errore scusabile: 
onde la sua regolarizzazione -oltrech� pregiudicare :t'interesse 
della parte contrapposta ..:..._ finireblbe con il derogare al principio di 
ritualit� del contraddittorio, oltre il limite in cui tale deroga appare 
consentita dalla concorrente esigenza di colla;borazione tra il giudice 
e le-parti -(Omissis). 

(l) In dottrina, sulla natura non discreziOill�liLe del poter.e assegnato al 
giudice: LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Miilano 1959; 
MicHELI, Corso di diritto processuale civile, II, 1960 e MANDRIOLI, La rappresentJanza 
nel processo civile, Torino 195�9. 
Per >l'illlapplicabilit� dell'art. 182, 2� comma, allo � jus postulandi �: 
ANnRIOLI, Commento al codice di proc. civ., NapoJ.i, 1957 e MANDRIOLI, op. cit.; 
contra: LIEBMAN, Rimedi alla costit'uzione irregolare del difensore, in 
Riv. dir. proc., 1955, II, 205. 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1057 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1974, n. 184 -Pres. Bonifacio -
Rel. Crisafulli -Buriani (avv. Manfredi, Pansini), Parisi (avv. 
Angeliuoci) e Presidente Coillsiglio dei Ministd (Sost. avv. dello 
Stato Azzariti). 

Procedimento penale -G~udlzio di Cassazione -Applicazione di di


sposizioni pi� favorevoli all'imputato -Illegittimit� costituzio


nale -Esclusione. 

(Cost., art. 24, 111, 102, 108; d.l. 20 aprile 1974, n. 104, art. 1). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di difesa e sui poteri della 
Cassazione, la questione di legittimit�, costituzionale deLl'art. l d.l'. 
20 aprile 1974, n. 104 che autorizza la Corte di Cassazione ad applicare 
direttamente disposizioni di legge pi� favorevoli all'imputato, allorch� 
non sia necessario assumere nuove prove, diverse dall'esibizione di documenti 
(1). 

(Omissis). -2. -Forma o~getto delle Ol'dinanze l'arti�colo l del 
decreto legge 20 aprile 1974, n. 104, che attr~buisce alla Corte di cas�sazione 
il potere di decidere nel merito, senza annullamento e conseguente 
rinvio, � quando occore rappltcare disposizioni di legge pi� favorevoli 
all'�lniPutato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, e 
non sia necessario assrumere nuove p['ove, diverse dall"esibizione di documenti
�, cosi modifi.cando l'ultimo comma dell'art. 538 cod. proc. pen., 
che, nel suo testo originario e sempre con riferimento alla ipotesi di 
legge pi� favorevole, stabiliva che la Corte di cassazione provvedesse 
direttamente e senza rinvio (� nello stesso modo � come per la rettificazione 
di errori nel calcolo delle pene, d'i crui al comma !P['ecedente), 
purch� non fossero necessari � nuovi ac-certamenti di fatto �. 

Come detto in narrativa, la disposizione del dereto legge n. 104 
viene censurata dalle ordinanze per violazione degli artt. 24, secondo 
comma, e 111, .secondo comma, della Costituzione, oltre che (nella prospettazione 
di una sola tra esse) per violazione degli artt. 102, primo 
comma, e 108, primo comma. 

(l) La Corte ha esami111ato la iLegittimit� della disposizione del decretolegge 
prima .che interv.endlsse La �1eg.ge di conversione. Sulla validit�, anche 
successiva alla pubblicazione della leg�ge di conversi1one n()[l impugnata, 
dell>a impugnativa proposta contro un decreto-J�e�g1ge: .sent. 3 luglio 19�67 
n. 75. 
Per la manifesta ind'ondatezza dell�La questione di costituzionalit� dell'art. 
536 cod. proc. pen. nella parte in cui dispone che nel dibattimento 
di cassazdone la' presenza e Ie oondrusi10Illi dei difensori sono facO'ltative: 
Cass. 6 febbraio 1964 in Riv. pen. 196,5, II, 5�64. 

' 



1058 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

\, 

3. -La questione non � foncfuta. L'articolo l del decreto legge n. 104 
non contrasta con l'inviolabilit� del diritto di difesa � in ogni stato e 
g.rado del procedimento', affermata dall'art. 24, secondo comma, Cost., 
n� sotto il pil'ofilo della � autodifesa �, per l'assenza dell'imputato dal 
giudizio di ca~s~azione, n� sotto quello della difesa tecnica, per non essere 
richiesta la necessaria partecipazione del difensore alla discuSJSione del 
ll'��COI'ISO. 
Sotto il primo asjpetto, risulta chiaramente dalla stessa dizione letterale 
della disposizione denunciata, oltre che dalla logica del sistema 
in cui � destinata ad inserirsi, che, ove l'applicabilit� della normativa 
pi� favorevole non fosse ~in conc~re.to -a�ccertabile senza ri�correre a 
mezzi di prova diversi dalla esibizione di nuovi documenti (rendendosi 
necessaria, in particolare, la presenza d~U'imputato), si sarebbe fuori della 
fattispecie da essa ipotizzata e la Corte di cassazione non avrebbe che 
a provvedere secondo le ll'egole processuali preesistenti, annullando la 
sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice di merito. 

Tale rigorosa delimitazione del potere di cognizione dei fatti demandato 
alla Corte di cassazione, in ogni caso finalizzato al raggiungimento 
di un risultato pi� favorevole all'imputato, diversifica nettamente il 
nuovo istituto introdotto cful decreto legge n. 104, non soltanto dai comuni 
giudizi di merito dei precedenti gradi del processo, quanto altresl dallo 
stesso giudizio .di rinvio, nel corso del quale il giudice, sui punti che 
furono oggetto dell'annullamento e �salve le limitazioni stabilite dalla 
legge�, ra �gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu 
annullata � (art. 544, cod. proc. pen.). Si giustifica, pertanto, che, anche 
nella rpall'ttcola:ve iilpotesli p1revisrfla dal ,detto pll'oiVVed'imento LegiJsija,tiJVo, 
continuino a trovare applieazione le norme del codice che regolano 

"l'esercizio della difesa tecnica davanti alla Corte di cassazione: garantendo 
all�imputato il diritto ad essere assistito da un difensore di fiducia 
(od in mancanza, nominatogli d'ufficio) e al difensore il diritto di prender 
vLsione e copia degli atti, di presentare documenti e memorie scritte 
nonch� di ricevere avviso del giorno fissato per l'udienza e di prender 
parte alla dtscussione del ricol'lso, senza tuttavia condizionarne lo svolgimento 
alla sua effettiva partecipazione, come disposto, invece, unicamente 
per la fase dibattimentale degl'i altri g.radi dei giudizi penali. 

Non per questo, tuttavia, la ricordata disciplina si pone in contrasto 
con il secondo 'comma dell'art. 24 Cost., che enuncia, in termini generali, 
un fondamentale rprinctpio di ampltssima portata, senza peraltro distinguerre 
tra i dwems:i tipi dii giUJcfizi e tira le v;a~rie cfa:s:i :vts!P'ett:ive, n� comunque 
accennare al rapporto tra difesa pel'ISOnale e difesa tecnica, e senza 
che sia dato deSUill1.erne, con riferimento a tutti i giudizi ovvero ad alcune 
categorie di essi, l'inderogabile necessariet� della presenza attiva del 
difensore (che -come questa Co11te ha gi� avuto occasione di affermare 



PAltTE I, SEZ. I, GIURISPRtrDENZA COSTITUZIONALE 

con la sentenza n. 62 del 1971 -rapiPresenta, evidentemente, risa>etto 
al diritto alla difesa, in ,genere, ed allo ;stesso diritto alla difesa tecnico,
p['ofessionale, in parncolare, qualcosa di !Pi�, che pertanto la legge puma 
non deve, prescrivere con riguardo a deteNil�nate ipotesi.). 

4. -Nemmeno sussiste il denunciato contrasto con l'art1colo 11, 
secondo comma, Cost., non potendosi convenire nell'assunto delle ordinanze, 
stand~ al quale tale disposizione [precluderebbe alla legge ordinaria 
di affidare alla Corte di cassazione Coqlipiti ulteriori rispetto a 
quelli �che tradizionalmente e -alla stregua ora della richiamata norma 
costituzionale -necessariamente la caratterizzano, consistenti nel giudicare 
dei rtcoJ.'ISi � .per violazione di legge � avverso le sentenze ed i 
provvedimenti sulla libert� pe11sonale ;pronunciati dagli organi giurisdizionali 
ordinari e Sfpeciali. Il secondo comma dell'art. 111 VIUOle, bens�, 
che tale controllo di legittimit� sia sempre possibile e che spetti in ogni 
caso alla Corte di cassazione, ma non �t di ostacolo ad eventuali ampJiamenti 
del sindacato dell'a Corte medesima: com'� altres� confermato, 
per a11gomento a contrario, dalla diversa dizione del comma successivo, 
che testualmente cir�coscrive l'ammissibilit� del ri�corso contro le decisioni 
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti ai �soli motivi inerenti 
alla �giurisdizione�. 
D'altro lato, non sarebbe possibile, senza forzarne arbitrariamente 
la lettera e la ratio, leggere la norma del secondo comma dell'art. 111 
come se affermasse che tutte le sentenze di merito debbano essere, perch� 
tali, assoggettate al controllo di legittimit� della cassazione (controllo 
che, nella specie, verrebbe a mancare, decidendo la stes1sa cassazione 
anche in merito). La norma costituzionale parametro, infatti, non 
specifica il contenuto delle sentenze contro le quali [prescrive sia dato il 
ricorso di legittimit�. Le quali sono, precisamente, tutte quelle pronunciate 
da giudici ordinari o speciali (eccezion fatta 'delle decisioni del 
Cotlsiglio di S.tato e dellla Corte de conti, il"egolate nel comma seguente), 
purch� diversi -ovviamente -da quel giudice al quale il ri�co11so � 
diretto, e cio� dalla Corte di cassazione, che costituisce, nel sistema 
attualmente vigente, l'ultima e SIUipil'ema istanza giurisdizionale. 

5. -Non :ra cons~stenza, infine, il dubbio prospettato dall'ordinanza 
n. 2'1 del 22 aprile, che il! rtchiamo degli artt. 102, primo comma, e 108, 
primo comma, Cost. all'ordinamento giudiziario valga a sottrail're la 
disciplina delle funzioni, che in base ad esso spetterebbero alla Corte 
di cassazione (art. 65 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), ad innovazioni 
che non siano introdotte �con leggi formali ordinarie, ed anzi, pi� specialmente, 
con leggi espressamente rivolte a modificare proprio e � preliminarmente
� l'ordinamento stesso. 

1060 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� da rammentare, anzitutto, :che le nonne sull'ordinamento giwd:iziario 
non assumono, in virt� di quel richiamo, una posizione differen2liata 
da ogni altra noll'IIDJa posta dia fonti di paxi grado e sono p:el'lci� 
modifkalbili in tutto o in par.te, direttamente o indirettamente, nelle 
forme abituali della legi:slazione ondi.naria. La Costituzione si limita ad 
istituire in materia runa riserva di J:egge; ed � pacificamente ammesso, ed 
� :stato pi� volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, che la 
parificazione alle l'eggi formali degli atti � aventi forrza di legge � (tra i 
quali �certamente rientra il decreto legge) abiUta tali atti a incidere validamente, 
al pari delle leggi, nelle materie a queste riservate. 

Ci� p~remeStSo e [pll'eci:sato, deve soggiungensi che il decreto legge di 
cui � questione nella pTesente controversia detta una norma tipicamente 
p1rocessuale, in sostituzione di altra gi� per l'i.nlnanzi contenuta in un 
articolo del codice di procedura penale (l'art. 538, per l'appunto, come 
si � �Chiarito all'inizio). Ora, quallunque norma sulp~rocesso preswppone, 
certamente, che vi sia run'organizz�zione giudiziaria, e quindi un ordinamento 
giudiziall1io, ma \IlOn ne �, altrettanto �Certamente, in alcun m01do 
condizionata, dovendo viceversa l'ordinamento giudiziario adegtuarsi, 
semmai, alle esigenze funzionali derivanti dalle norme dei codici di rito, 
in genere, e da quelle di competenza, in special modo. 

Ma [pll'Oblemi del! genere, o pi� modestamente di se:trliPUce cooxdinamento 
formale, neppure si pongono nel 'Caso dell'articolo 65 del r.d. 

n. 12 del 1941, che, :nel riassumere in una formula ~comprensiva le funzioni 
apettanti alia Corte ,di cassazione, si conclude rinviando agli �altri 
compiti ad essa �conferiti dalla legge� (e cio�,a funzioni di natura diversa 
d!a quelle, che le sono istituzionalmente p~roprie, di nomofilachia 
e di regolamento dei ~rapporti tra le giurisdizioni e le competenze, cui 
sostanzialmente corrtspondono i richiami del secondo e terzo comma 
dell'art. 111 Cost.): tra i quali �altri compiti� viene ora a prender 
posto quello previsto dal decreto legge in oggetto. N� ra,prpresenta un 
unicum nella storia della caStSazione e nella legislazione che in atto la 
concerne che tale colil{Pito ilil{Plichi l'attribuzione ad eStSa, entro i limiti 
sop~ra descritti al rpwnto terzo, di competenza a conoscere anche del fatto. 
Giacch� le ipotesi in cui la cassazione era ed � investita di poteri analoghi, 
e talora anzi pi� vasti e penetranti, pW" se mal"lginali e secondarie 
rtspetto a quanto ne costituisce la competenza prqp!l'�a e qualificante, 
sono nrumerose e generalmente note: come, ad esempio, nei casi di crui 
agli a:vtt. 48, 49, 55 e 58 cod. pr-oc. pen., in tema di connessione, separazione 
o rlmessione di procedimenti: 68, in tema di rk,usazione di giudici; 
558, 569 e 574, in materia di r-evtsione e di riparazione; 668, in materia 
di estradizione, e via dicendo (a prescindere poi dai frequenti provvedimenti 
di clemenza suc.cedutisi nel tempo c�re, a fini di SIP�editezza ed 
economia processuale, le hanno esrpUcitamente conferito, in deroga allo 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1061 

art. 591 del codice, il potere di procedere agli ac�certamenti di fatto 
necessari per !risolvere questioni sull'applicabilit� dell'amnistia). 

Quanto ora osservato vale altresi� a dimostraTe come non sia consentito 
argomentare da una asserita � recezione � in Costituzione delle norme 
dell'ordinamento giudiziario del tempo, per desumerne che, quando 
in essa si fa riferimento alla cassazione, se ne accoglie imjplicitamente la 
figura pi� restrittiva, siccome civcoscritta al solo controllo di legittimit� 
e del rispetto dei limiti delle diver1se giurisdizioni. In primo luogo, jperch� 
la Cosid.tuzione non ha ~reo�ito l'art. 65 del :r.d. del 1941, n� lo 
avrebbe ,potuto, dal momento che ques.ta stessa disposizione si risolve 
in una d1chiarazione ~PTiva di valore costitutivo, in quanto meramente 
ricognitiva delia disciplina allora vigente in materia; in secondo luogo, 
perch�, gi� alla 'stregua di tale �disciplina, le :l�unzioni della Corte di cassazione 
non si. risolvevano esclusivamente nella nomofilachia e nel 
regolamento delle giurisdizioni, n� i poteri ad essa Sjpettanti si esaurivano 
sempre e per intero nel ,giudicare in ipl\lnto di diritto. -(Omissi). 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1974, n. 185 -Pres. Bonifacio -
Rel. Benedetti -Iacomelli (n..c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. dello Stato Carafa). 

Imposte e tasse in ~enere -Imposta di successione -Valutazione automatica 
dei fondi rustici -Coefficienti di valutazione -Differenza 
fra terreni, ~i� censiti a nuovo catasto e ~li altri -llle~ittimit� 
costituzionale -Esclusione. 
(Cost., art. 3; l. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. l, comma secondo). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. l, comma secondo, della legge 
20 ottobre 1954, n. 1044, che fissa diversi coefficienti di rivalutazione, 
nella valutazione automatica dei fondi rustici ai fini dell'imposta di successione, 
a seconda che trattisi di terreni gi� censiti, o non ancora censiti 
nel nuovo catasto, alla data di riferimento per l'applicazione dell'imposta 
straordinaria progressiva sul patrimonio (l). 

(l) La Coil'ie ha'esaJttamente ritemiUto ohe iLa :nrnrma, lungi dal p.Te�veder
�e due distinti e differenti criteri di vai.Lutazione per deterrninatre il 
vaLore dei fondi rustici, dn re�alt� tende ad assicurare iderr11tit� di trattamento 
nella determinazione di tale valore, in quanto tiene conto del fatto 
che p.er i teweni che nel 19<47 erano gi� censiti nel nuovo oartasto il vaLore 
rtsultante dalJce tabelle eJ.aborate ne'l 1947 va soLtanto rivalutato con un 
coelfficienrte di aggiornamento, mentre per i terreni censiti successivamente, 
occorre prima ricavare un valore riferibile al 1947 e poi provvedere 
all'aggiornamento con lo stesso coefficiente degli altri terreni. 

1062 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

COSTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1974, n. 186 -Pres. Bonifac10 -
Rel. Giomrida -Presidente Regione Calabria (avv. Carnlniti) c. Presidente 
Con:stglio dei Minist�ri (Sost. avv. gen. dello Stato Savarese). 

Regione -Turismo -Consorzi costituiti secondo la legge comunale e 
provinciale -Poteri di controllo -Spettanza allo Stato. 
(Cost., art. 117, 118, 130). 

Spetta allo Stato, e non alle Regioni a statuto ordinario, il controllo 
sugli Enti operanti nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, 
i quali siano costituiti neLle forme e con la disciplina dei consorzi previsti 
dall'art. 156 della legge comunale e provinciale (1). 

(l) La Co!I"te ha appl.iooto i principi enunciati! nella precedente sentenza� 
28 nov;embre 1972 n. 184, lin questa Rassegna 1972, 30, sWI'esartto presupposto 
che ai consO!rZi itnteooomunaU e illlrterlprovmdaili � nei!. oCl!IDpLesso 
applicabile iJ. regime giurddilco dei comuni e del!le province. 
CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1974, n. 187-Pres. Bonifacio -
Rel. .AIStuti -Greggio (n.e.). 

Matrimonio -Comunione degli utili e degli acquisti -Omessa previsione 
della relativa presunzione -Illegittimit� costituzionale Esclusione. 
(Cost., art. 29; c.c. art. 215). 

Non � fondata, con riferimento al principio dell'uguaglianza fra i 
coniugi, la questione di legittimit� costituzionale delt'art. 215 codice 
civile in quanto non prevede che la comunio-ne incidentale degli utili 
e degli acquisti sia presunta fr-a i coniugi (1). 

(Omissis). -2�. -La questione non � <fondata. Il p1rinc�ipdo dell'uguaglianza 
morale e giuridica dei conilugi, sancito dall'art. 29 della Costi


(l) Le precedenti [plrOnrtmcie drella Co:l.'lte in rtema di ~por.ti pattrimonilali 
fra coniugi sono: 23 :maggio 19�66 n. 46, 15 dicembre 1967 n. 144, 
26 marzo 19-69 n. 45; 13 :liuglio 1970 n. 133 e 27 giugno 1973 n. 91. 
La ~rilfOil"ma del ditrd.tto di famiglia attualme:rute in disCfUISsione al Sellllato 
prev;ede come regime legale della famLglia la comunione dei beni, estesa 



PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1063 

tuzione, esige �certamente che ad esso si adegui ed informi anche il regime 
positivo dei rapporti patrimoniali; ed � incontestabile che la vigente 
disciplina legislativa d1 questi rapporti pu� dar luogo a sitJUazioni di inadeguata 
tutela giun:-i-d.ica, tra le qruali appare parti-colarmente grave e 
meritevole di protezione, Sjpecie nel caso di SEUJarazione pevsonale, 
quella della donna priva di un proprio lavoro professionale autonomo, 
che abbia dedicato la srua attivit� al:l''adeill!Pimento dei doveri di moglie 
e di madre, occrupandosi assiduamente delle crure e faccende domestiche. 
In regime di s~arazione dei beni, il contributo recato dall'operosit� e 
dall'abnegazione della casalinga all'econ01nia familiare e al risparmio 
dell'azienda domestiJCa, molto spesso ragguardevole anche se diffi-cilmente 
va:lutabile in denaro, rimane privo di efficace tutela, specie qruando 
il marito a!bbia investito i risparmi, frutto delle comuni fatiche e rinun


zie, nell'acquisto a nome IP!rO!Prio d1 beni immobili o mobili. 

�Se, sotto questo profilo, si deve riconoscere che il vigente ordinamento 
italiano presenta una vera lacuna, occorre tuttavia dicriarare, 
con eguale chiarezza, che il potere di col:mare tale lacuna comp�ete 
esc1UJsivamente al legislatore. Ci� appare con stcura evidenza dalla stessa 
motivazione dell'ordinanza .di rinvio, ove si p!"Ospetta la questione di 
costituzicmalit� dell'art. 215 del codice civile, proponendo la sostituzione 
deJI regime l'egale di separazione dei beni con quello della comunione, 
e addirittura di uno speciale tipo di �comunione incidentale presunta
�, Umiiata agli acquisti effettuati dall'uno o dall'altro coniuge 
durante la convivenza coniugale, s:alva la fB~colt� di prova contraria. 

A .prescindere da ogni 'riserva srul merito della questione -poich�


la formula proposta non sembra, di per s�, s.uffiJCiente ad assicurare in 

ogni �caso l'uguaglianza dei coniugi nel regolamento dei reciproci rap


porti patrimoniali in caso di separazione, e d� luogo a moltepli-ci motivi 

di perplessit� -, � ovvio che una siffaita radicale riforma del regime dei 

rapporti patrimoniali tra coniugi non pu� che s1pettare al legislatore. E' 

superfluo aggiungere 'che ll.a riforma del regime dei rapporti patrimo


niali tra coniugi si inserisce necessariamente in una pi� ampia, or,ganica. 

riforma dell'intero ordinamento del matrimonio e del diritto di famiglia, 

con riflessi sul sistema d~lle suocessiioni, legittime e testamentarie. Solo 

in tale sede il legisl'atore potr� procedere ad una piena attuazione del 

principio costituzionale della parit� giuridica dei coniugi anche sotto il 

profilo dei rapporti patrimoniali -(Omissis). 

ai beni ,aoqui,staii da ognuno dei coniugi sruooessivameJ:llte al matrimonio,. 
con esclusione di quelli pervenuti per donazione, per successione o reimpiego. 




1064 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 gugn.o 1974, n. 189 -Pres. Bonifacio -
Rel. Rocchetti -Gazza (n.e.), Presidente Consiglio d'ei Ministri e 
Amm.in1strazione Finanze dello Stato (Sost. avv. gen. dello Stato 
Carafa). 

Imposte e tasse in genere -Notificazione al contribuente -Esonero 
dalla spedizione della raccomandata -Illegittimit� costituzionale. 
(Cost., art. 24; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 38, lett. c; d.P.R. 26 settembre 
1972, n. 636, art. 32 lett. e). 

� costituzionaLmente iUegittimo, con riferimento aL diritto di difesa, 
l'art. 38, Lett. e) deL Testo unico sulLe imposte dirette, approvato con d.P.R. 
29 gennaio 1958, n. 645, neHa parte in cui esonera it messo notificatore 
daHa spedizione deHa raccomandata aL contribuente per it quaLe la notifica 
non sia avvenuta a mani proprie; e, per inegittimit� derivata, la 
pronuncia va estesa all'art. 32, lett. c) d.P.R. 26 settembre 1972, n. 636 
recante �Revisione della disciplina delcontenzioso tributario� (1). 

(Omissis). -2. -La questione � fondata. 

Va osservato preliminarmente come la proposta questione di costituzionalit� 
� ci-rcoscritta alla sola forma della notificazione, anzi alla 
sola cautela ag;giuntiva d!ella spedizione della raccomandata, e non tocca 
altri aspetti di essa: in !Particolare quella del luogo ove la notifica debba 
.essere effettuata. Il 'contribuente deve essere perci� ricercato nel suo 
� dOIIlicilio fiscale� indicato nelle lettere c e d dello stesso art. 38, e 
che egli � telllUto ad indicare in tutti gJi atti, contratti, denunzie e dichiarazioni 
�~a presentarsi agli uffici finanziari, e ci� ai sensi dell'ultimo 
comma dell'art. 9 delo lstesso testo unico ed ora ai sensi dell'art. 58, 
qruarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni 
comuni in materia di aCJcertamento dell eimposte sui redditi. 

La precisa indi,cazione del luogo ove il contribuente debba essere 
ricercato, se da un lato facilita il compito dell'Amministrazione finanziaria, 
dall'altro rende necessario l'ad'emp1mento puntuale di tutte le 
altre formalit� utili a ra.g;gilungere_lo SCO\PO delle notificazioni. Non pu� 
pertanto dubitarsi che l'omissione di una formalit� di semplice esecuzione, 
come la ISIP�edizione di una lettera raccomandata a un indirizzo 
che sia gi� noto, non trovi una giustificazione razionale. Come non pu� 
dubital'lsi che il recapito di una 'comuni�cazione raccomandata in un luogo 

(l) In dottrina sui problemi di costtt!Uzionaut� posti dalle nOI"llle in 
questio�iJJe: GAZZERO, n domiciLio e Le notificazioni fiscaLi, 1971, e SERA, La 
notifica degli atti tributari a norma degLi artt. 140 e 148 c.p.c. e 38 t.u. imposte 
dil'ette, in Bohl. 'Th-ib. 1972, 1341. 

PARTE I, SEZ., I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1071 

CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1974, n. 202 -Pres. Bonifacio -

Rel. Volterra -Messana (n.e.) e Presidlente Consi,glio dei Ministri 

e Ministro per la P.I. (Sost. avv. gem.. dello Stato Carafa). 

Antichit� e belle arti -Vincoli e limitazioni alle propriet� private 


Mancata previsione di indennizzo -Illegittimit� costituzionale 


Esclusione. 

(Cost., art. 42; l. l giugno 1939, n. 1089, art. 21, primo comma). 

Non � fondata, con riferimento al principio della tutela della propriet�, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 21, primo comma, 
della legge l giugno 1939, n. 1089, che attribuisce al Ministro per 
la P.l. la facolt� di imporre vincoli e limitazioni alle propriet� private, 
per la salvaguardia �i cose di interesse storico ed artistico (1). 

(Omissis). -2. -La questione � infondata. 

La Corte ha ripetutamente precisato che l'art. 42 della Costituzione 
non impone indenlnizzo quando la legge regoli in via gem.erale i diritti 
dominicali in relazione a determinati bellli al fine di assicurarne la funzione 
sociale e per evitare lesioni all'interesse pubblico. La riserva di 
legge espressa nel citato articolo coosente al legilSI].atore di attribuire 
alla JPUibblica Amministraziooe il potere di incide;re sruhla concTeta disciplina 
del godimento degli immobili � qualora nella legge ordinaria siano 
contenuti elementi e 'criteri idonei a delimitare chiaramem.te la discrezionalit� 
dell'Amministraziooe � (sentem.za n. 38 del 1966 e n. 94 del 
1971). L'obbligo dell'indennizzo � imJPosto soltanto in caso di espropriazione 
per pubblico interesse. 

La norma denunziata non concerne l'espropriazione di immobili di 
propriet� privata, ma attribuisce al Milniistro per la pubblica istruzione 
la facolt� 'di prescrivere le distmze, le InisiUre e le altre norme dirette 
ad evitare CTe 1sia posta in pericolo la integrit� delle cose immobili che 
presentano mteresse artistico, storico, archeologico o etnografico, ne sia 
danneggiata la pro.SJPettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di 
ambiente e di decoro. 

(l) Sul problema dell':iJnd!ennizzabilit� dei limiti alla p'l:'opriet� privata: 
Corte cost. 20 febbraio 1973 n. 9, in Giur. cost. 1973, 31, con nota di PALADIN, 

1072 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La norma pertan.to non prevede nessuna ablazione del diritto di 
prOIPriet�, ma, ricO!Il.OSCendo L'inerenza di un pubblico interesse rispetto 
alla categoria dei beni predetti, ne disciplina il regime, accordando alla 
pubblica Amministrazione il potere di imporre dei limiti all'esercizio 
dei diritti pa-ivati in ~relazione ad UIIl !P!reciSO nteresse !Plllbblco mbase ad 
appa-ezzamento tecnico �sufficientemente dlefinito e controllabile, la cui 
discrezionalit� � chiaramente determinata. 

Di conseguenza la norma denUIIllZ�.ata non contrasta con l'art. 42, 
comma terzo, della Costituzione in quanto non rientra nei casi da questo 
previsti. 

Tale intel'lP�retazione � .pienamente condivisa dal Consiglio di Stato, 
il quale �lll ;particolare ha pi� volte dichiarato manifesttamente infondata, 
in relazione al .pa-edetto art. 42, comma terzo, della Costituzione, 
l'eccezione di illegittimit� costituzionale d'ell'art. 21 della legge n. 1089 
del 1939. 

Come ha esattamente individuato il supremo organo d'i giUIStizia 
amministrativa nella stia costaa:JJte giuris{prodenza, la medesima legge 

n. 1089 del 1939, attribuendo nell'art. 55 la facolt� al Ministro per la 
pUJbblica istruziOI!le di espropriare aree e edifici �quando ravvisi ci� 
necessario per isolare o ~restaurare monumenti, aSL'llicurarne la luce o la 
prospettiva, .garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte 
del pubblico, facilitaJ.'tll� l'accesso�, determina in modo preciso i diversi 
scopi di questa norma e di quella di ui all'art. 21 e di coruseguenza i 
confu:ti della discrezionalit� della pubblica AmmiJn,i:strazione nell'applicazione 
dell'uno o dell'altro articolo. 
Ove l'atto amministrativo che determini i V�illeoli alla propriet� privata 
ecceda i limiti fissati dall'art. 21 della legge n. 1089 del 1939 o 
violi il d!isposto di qllleSto che �. ripetesi, ~orme ai principi costituziooali, 
l'interessato avr� tutela giurisdizionale avanti gli organi competenti. 


Non sUJSSiste nemmeno violazione dell'al'it. 3, primo comma, della 
Costituzione in quanto il deDilllll.Ziato art. 21� della legge n. 1089 del 1939 
!Pirevede limitazioni della propriet� che non s'identificano con l'ablazione 
di questa e .pertaa:JJto pone in essere IUIIla situazione che non � in alcun 
modo parificabile a quella del propa-ietario espropriato. -(Omissis). 

Carattere n()'l'l, espropriativo di vincoli paesistici (tutela delle bellezze naturali 
ed ambientarli dei Colli Euganei). 
Per la giurisprudenza del Consiglio di Stato in tema di vincolo artistico 

o storl�co, Sez. IV, 30 mag.gio 1972 n. 486 e 20 gtugillO 1972 n. 540 in Foro 
a'TI1/m. 1972, I, 2, 575 e 771. 

PARTE I, SEZ, I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1073 

CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1974, n. 203 -Pres. Bonifacio -

Rel. Trimarchi -Presidente Regione Sal'degna (avv. Satta) c. Pre


sidente Consiglio dei Mniistri (Sost. avv. gen. dello Stato Zagari). 

Sardegna -Competenza in materia di pesca marittima -Autorizzazione 

a scarichi industriali -Spettanza allo Stato. 

(St. Reg. Sardegna, art. 3 lett. i; l. 14 luglio 1965 111. 963, art. 14; d.P.R. 24 no


vembre 1965, n. 1627, art. 1). 

Spetta aLlo Stato, e non alla Regione Sardegna, il potere di autorizzare 
l'immissione dei rifiuti di lavorazione industriale nelle acque 
marittime, al di l� del mare territoriale (1). 

(Omissis). -2. -Si cOillltroverte tra le parti circa la spettanza e 
l'ampiezza (della potest� legislativa e) delle attribuziood amministrative 
i!n materia di immissione o versamento di rifiuti industriali nelle acque 
del mare. Dalla Regone, a fondamento del proposto ricorso per conflitto 
d!i attribuzione, si assume che �-a sensi del combinato disposto degli 
artt. 14 de]la legge 14 Iruglio 1965, 145 del d.P.R. 2 ottobre 1968 e l 
del d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 -ila cornpete!IlZa a svolgere la 
istruttoria, a diS!Porre gli aocorgimenti tecmici necessari per evitare l'inquinamento, 
a concedere e revocare le autorizzazioni agli scarichi di 
rifi~ti industriali spetta in via esclusiva alla Regione sarda�, e che tale 
competenza trovi riscOIILtro negli artt. 3, lett. i, e 4, lett. a, 6, 56 e 57 
dello Statuto speciale. Dallo Stato, ilrwece, sd assume che spettino �alle 
autorit� statali le funzioni concem.enti il rilascio di aurt:orizzazione alla 
immissione di rifiuti di lavorazione indlu:striale o provenienti da servizi 
pubblici nelle acque marittime al di fuori del :l1rni.te del mare territoriale 
della Sal'degna �. 

Essendo pacifico tra le parti che rientrano tn.ella sfera di coiUipetenza 
costituzionale della Regione i poteri relativi ai permessi per il versamento 
dei rifiuti industriali nelle acque del mare territoriale, l'oggetto 
della controversia risulta delimitato: ciascuna delle parti pretende di 
essere compet~nte in ordine a quei permessi qrualora il versamento debba 
aver lruogo nelle acque del mare libero. 

(l) La sentenm 21 ,gennalio 1957 . 23 oui \La Corte si richiama � pubbiioota 
in Giur. cost. 19517, 3164. In dOibtrirna: BARSOTTI, Piattaforma litorale e 
competenza delle regioni davanti alla Corte costituzionale, dn Riv. dir. int. 
priv. proc. 1�9,69, 443; .ANDREANI, Note in tema di competenza dette regioni 
sul mare territoriale e sulla piattaforma continentale, in Rass. dir. pubbl. 
1069, II, 422; PALADIN, Territorio regionale e piattaforma continentale, in 
Giur. cast. 1968, 402. 

1074 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

A giud!izio dlla Corte, e per i motivi che seguolno, i poteri in contestazione 
SOI!JO di ~ettanza dello Stato. 

3. -A sensi dell'al1t. 3, lett. i, dello Statuto speciale la Regione 
ha potest� legisla.tiva in materia di �pesca�; e per il wocessivo art. 6, 
esercita le fumzioni amministrative nella stessa materia. 
�Pesca� come materia di competenza regionale, � l'attivit� diretta, 
indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine pe!rseguito, a catturare 
esem:pil.ari �di specie il .cui ambienJte abituale o naturale di vita siano 
date acque. 

Codesta atttvit�, in s� e final!is:ttcamente considerata, evidenzia determinati 
interes:sti. tipici, privati e pubbUci; e le norme che la disciplinano, 
pxoprio di codesti interessi �lnltegrano la tutela. 

Ac�canto ad essi sono altri interessi, il cui perseg;uimento � certamente 
giovevole alla pes�ca, ma che ra una ben pi� am:p�ia o generale 
portata: cosi, la �Cons�rvazione ed il miglioramento del patrimonio ittico, 
deHe riso11se biologiche del mare e dell'ambiente marino iJn genere sono, 
ormai ed in misUira sempre crescente, contenuto di esigenze da tUitti 
avvertite e considerate meritevoli di tutela m~ll'ord'inamento interno e 
sul piano internazionale. 

Per la .protezione di tali cose (insuscettibili per altro di far parte 
in via esclusiva d!i date zone giuridtcamente rilevanti del mare, e per 
esempio di quello territoriale), soccorrono vari strumenti, e tra questi 
rientra ita discipHna delle immissiO!rl!� nelle acque del mare di rifiuti 
industriali, siano essi inquinanti o meno. L'interesse che sotte!�lde a tali 
attivit�, an�che se connesso indirettamente a quelli caratterizzanti la 
pesca, ne � ovviamente diverso, e ci� basta, riguardando il fenomeno 
sotto l'angolo visuale che qui interes:sa, ad escludere che la � pesca �, 
assunta n�ello Statuto speciale de quo come materia dii potest� legislativa 

o di funzioni a'I�lminiJstrative, possa a rigore comprendere, in modo immediato 
o meno, anche le dette immissioni. 
Tale avviso trova r�ISContro Ln nna precedoote pronUil!cia di questa 
Corte (sentenza n. 23 del 1957). In quell'occasione, adita in sede di 
impugnativa in via diretta da parte dello Stato di un testo legislativo 
:3!pprovato il 7 marzo 1956 dal Consiglio regionale della Sar.c,iegna e contenente 
disposizioni relative all'eswcizio di flllnZioni amministrative in 
materia di .pesca, la Corte ebbe a dichiarare l'illegittimit� costituzionale 
della norma di cui all'art. 2 n. 5 del detto testo, in forza della quale alla 
amministrazione regionale sarebbe spettato di � concedere -sentita 
per le zone di mare la capitaneria di porto -le autorizzazioni e le 
limitazioni di �cui al disposto dell'art. 9 del :t.:u. 8 ottobre 1931, n. 1604 � 
e cio� quelle relative al versamento di rifiuti di stabilimenti industriali 
nelle acque pubbl'i�che e nelle zone di mare, e motiv� nel senso che 


PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

� tratta:si di materia d'industria piJUttosto che di pesca�, aggiungendo 
che detta materia, anche in sede di decentramento delle a;�"Opde funzioni, 
lo Stato aveva riservato ai (propri or.gani. 

Ora, tale pronnn:cia sul pwnto merita id'eSJSere cO!Il�fermato, per 
l'estraneit�, nel senso indicato, dell'intereSISe in oggetto a quelli ti(pid 
d'ella �pesca� come materia. 

4. -Intervenute le norme di attuazione dello Statuto speciare per 
la Sardegna in materia �di pesca (dt. d.P.R. n. 1627 del 1965) che prevedono 
il tra:sfedmento all'anrmilnistrazione regionale delle funzioni amm~
nistrative dell'autorit� marittima statale concernenti, tra l'ailitro, � i 
(permessi :per il vevsamento neUe acquei dei rifiuti industriaLi � relativamente 
al mare territoriale (ar.t. 1), e soprattutto tenendo conto di dette 
no:mne, sono m questa sede rprospettalte dalle parti le :richiamate (e contrastooti) 
tesi intel"IP�t"etative. 
Il pnnto di vista della Regione rtcorrente non !PU� esse�t"e condiviso. 
In p�t"imo luogo rilevano il contenuto ed il limite della � pesca � 
come materia ex art. 3, lett. i, dello Sta.tuto, come sopra rp�rectsati. 

In secondo luogo soccor.re il dato letterale offerto dal fatto che 
tanto nella intitolazione del decreto rpiresidenziale qual!llto nel testo del 
citato art. l si fa riferimento al mare territoriale. E non vale in contrario 
sostenere che tale riferimento s�erva pe!l." �precisare l'elemento 
costitutivo territoriale dell'ente attributario delle funzioni trasferite� 
e per �individuare attrave11so la relazione col territorio i soggetti abilitati 
a �chiedere l'autorizzazione all'immissione dei residUi �: in verit�, 
anche adi ammettere che quel riferimento giovi a codesti fini, � innegabile 
ere tali relazioni non sono le sole possibili. 

Va poi considerato che (p(l"aticamente con l'uso di quella espressione 
non 1si � operata una Ur~1itazione o riduzione deLla coiD(petenza statutaria; 
e si �, invece, operato un aiD(pliamento di essa in guanto alla tutela degli 
interessi !propri della pesca si � aggtwnta quella dell'interesse pea-seguibile 
attraverso la disci(plina delle ripetute immissioni nel mare territoriale 
di rifiuti industriali. 

Gli argomenti addotti d'alla Regione a sostegno d'ella tesi della limitazione 
o !Tiduzione e della ircrazionalit� e ingiUIStificatezza della steSJSa, 
non sono !pll"obanti e comunque non sono al fine deci:si.vi. 

Anche se si seguisse la tesi della Regione che la distanza della costa, 
e specificamente il: limite di ampiezza del mare territoriale, di per s� 
possa non avere valore giuridi�co per la ri(partizione delle competenze 
in materia tra Regione e Stato, e che, ai fini della salvaguardia del 
patrimonio idlrobiologico, so1talnJto ;rilevino i limiti e le modalit� degli 
s:carichi, 1si deve ricordare .che in generale al criterio spaziale si fa 
ricorso per comporre casi di conco11so o di onfiitto di diritti o di inte



1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ressi, e onstatare che mano a mano che ci si allontaJni dalla costa di 
una Regione (e nella specie, della Swdegna) il concreto interesse locale 
g.radatamente si affievolisce sino a venir meno. 

Poi, va tenuto im. lplt'emineillJte conto che per la dis'Ci.pl:im.a delle attivit� 
nel mare libero sono gli Stati chiamati a ~ovvedere anche in 
osseqruio a pattuizioni internazionali e possibilmellite in stretta collaborazione; 
e della violaziOI!IJe di norme o di regole o della lesione di 
interessi, da chiunque poste in essere in atto o tendenzialmente sono gli 
Stati a rispondere, di modo che, nella materia de qua e per la s:pecie, 
ap,paxe pi� che giustificato che sia lo Stato (italiano) a disciplinare, 
autorizzare, sorvegliare l'attivit� di pesca di tutti i cittadini nel mare 
libero e che sia lo Stato ad attendere alla disciplina, in astratto ed in 
concreto, delle i.mrn.iJssioni di. ;rifiuti industriali nel mare libero, considerate 
(ed in quanto siaJnO considerate) conneSJSe all'attivit� di pesca in 
quello stesso mare ed anche per le conseguenze dannose che quelle 
immissioni possano caUJSare nel mare terJ.'itoriale. 

Ed infine ,e SotPrattutto, rileva l'interesse nazionale, che in quanto 
tale richiede e comporta ooa competenza statale e ere impone unitariet� 
nella disciplina (e :nelle modaLit�, nonch� nei criteri di a(ppUcazione delle 
norme) delle immissioni di rifiuti industriali nel ma�re liibero; nteresse 
nazonale che qui opera anche come ratio della limitata aggregazione a 
quello tipico. della pesca di un settore ad esso estra!IJJeo. Ed inoltre, a 
parte la dimensione rultranazionale del problema, c'� una esigeillJZa di 
rparit� di trattamento so~a codesto punto, tra tutti i cittadini, e tra la 
Regione autonoma della Sardegna e le altre Regioni, a statuto speciale 
o ordinario, aventi o meno competeillJZa legislativa e attribuzioni amministrative 
in materia di pesca :nel mare tel'lritoriale. 

5. -In dipendenza di quanto sO[pra non sussi:stono gli estremi, in 
termini di rilevanza e di non manifesta im.fondatezza, perch� questa 
Corte possa e debba sollevare la questione dii legittimit� costituzionale 
degli artt. 14 della legge n. 963 del 1965 e l del d.P.R. n. 1627 del 1965 
in a�c�coglimento dell'eccezione ~oposta, in subordine, dalla Regione. 
Srul punto in controvemia, la competenza della Regione della Sardegna 
� quella che testualmente ;risulta dall'art. l del d.P.R. n. 1627 
del 1965, pi� volte citato. La norma :non pare in contrasto con l'art. 3, 
lett. i, dello Statuto; e non lo � neppure con il successivo art. 4, lett. a: 
i!lJOnostoote l'affermazione fatta da questa Corte nella ripetuta sentenza 

n. 23 del 1957 (affermazione incidentale, dato che in quella occasione si 
discuteva della conformit� o meno della norma regionale impugnata 
all'axt. 3, lett. i) rimane decisivo il fatto sopravvenuto della aggregazione 
della funzione de qua alla �pesca�. E le altre pretese violazioni 
degli artt. 6, 56 e 57 dello stesso Statuto, di conseguenza, non sono 
newure configrurabili. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1077 

I !POteri di cui si tratta sono, quillldi, -si ripete -di spettanza 
dello Stato. E questo, a mezzo delle autorit� a ci� preposte, non mancher� 
di farne buon uso in coerenza con l'interesse che al riguardo la 
Regione non pu� ~ruon avere. Il coorddnamento tra Stato e Regione nell'esercizio 
delle funzioni in materia di ;pesca potrebbe dirsi essere una 
costante dei rispettivi compovtamenti siccome, d'altronde, �! evidenziato 
dal secondo e terzo ,comma dello steSISo art. l del d.P.R. n. 1627 del 
1965. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1974, n. 204 -Pres. Bonifacio -
Rel. Am.adei -Tdnca (n.e.). 

Pena -Liberazione condizionale -Concessione con decreto del Mini


stro di Grazia e Giustizia -Ille~ittimit� costituzionale. 

(Cost., art. 24, 111; r.d. 28 maggio 1931, n. 602, art. 4.3). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al diritto di garanzia 
giurisdizionale, l'art. 43 r.d. 28 maggio 1931, n. 602, che consente 
al Ministro di Grazia e Giustizia di concedere la liberazione condizionale 
della pena (1). 

(Omissis). -La questione � foridata. 

2. -L'istituto della liberazione cnndiziona.le rappresenta Ulrl ;particolare 
aSipetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libert� 
!Personale e si iDJSerilsce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, 
quello, do�, di tendere al recupero sociale del condannato. Per eSISO, 
infatti, il condannato che abbia, durante il tempo della esecuzione, tenuto 
un comportamento ,tale da far il'itenere sicuro il suo ravvedimento e 
che abbia soddisfatto, avendone la C8{Pacit� economica, J.e obbligazioni 
civili derivanti dal commesso reato, pu� essere posto in libert� prima 
del termine !Previsto dalla sentenza definitiva di condanna, previa imposizione, 
da parte� del giudice di sorveglianza, incaricato dell'e:secuzione 
d!el provvedimento, di jprescrizioru idonee ad evitare la commissione di 
nuovi reati (artt. 228, secondo comma, e 230, primo comma, n. 2, del 
codice penale). 
Con l'art. 27, terzo 'comma, della Costituzione l'istituto ha assunto 
un peso e 1lll!l valore pi� incisivo di quelo che non avesse in Oll'igine; 
lt'apjpresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e 

(l) In dottrina, VASSALLI, La riforma della liberazione condizionale in 
Rass. st. pen. 1951, 997. 

1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il suo ambito di applicazi()([]:e presuppone un obbligo tassativo ;per il 

leg~slatore di teiillere non solo ~PQ"esenti le finalit� rieducative della pena, 

ma anche di predisporre tutti i mezzi idOIIlei a realizzarle e le forme 

atte a garantirle. 

Sulla base del precetto costituzionale sorge, di colliSeguenza, il diritto 
per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma 
di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva 
venga riesaminato al filne di a�ecertare se in effetti la quantit� di 
�pena ~iata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; 
tale diritto deve trovare mella legge una valida e ragionevole garanzia 

giurisdizionale. 

Non v'� dubbio che tale garanzia � del rutto carente nel procedi


mento ;previsto dal vigente ordinamento giuridico. Per la normativa in 

atto si determina, infatti, una anomala successione di interve!l1ti e di 

attribuzioni �che vanno dal giudice di sorveglianza al Mwstro della 

giustizia. 

Un siffatto legame tra organo del potere giudiziario e organo del 

potere esecutivo, tn un aspetto cosi importante della fase es�eootiva 

della pena, contrasta con quelle gua!I'entigie che attengono alla libert� 

pe~sonale, irn riferimento alla quale l'art. 24 della Costituzione, nel 

quadro dei precedetti contenuti nell'art. 13, ne ass:LcU!I'a la tutela giu


risdizionale. 

Devesi rilevare che il Ministro della giustizia gode di una discre


zionalit� talmente affi!Pia da poter disattendere il parere espresso, sulla 

istanza per l'appUcazione del beneficio, dalL'organo giudiziario, il solo 

idoneo, per le funzioni attrtbuitegli dalla legge nel processo esecutivo 

della pena, a poter valutare l'effettiva esistenza in concreto delle con


dizioni oggettive e soggettive -particolarmente quest'ultime -per 

la concessione di esso benefi�cio. 

La disarmonia del sistema aippare ancor pi� inaccettabile a seguito 

della legge 25 novembre 1962, n. 1634, cre ha modificato il testo origi


nario dell'art. 176 del codice penale e che, tra ~'altro, ha esteso l'appli


cazione dell'istituto della liberazione condiziooale anche ai condannati 

all'ergastolo. 

Per la legge n. 1634 del 1962 la liberazione condizionale assume 

senz'altro una fisionomia e una dimensione diverse da quelle attribuitele 

dal legislatore del 1930. 

Siamo in presenza di una vera e propria ;rinuncia, sia pure sotto


posta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato alla ulteriore realiz


zazione della pretesa punitiva nei riguardi di determinati condannati, 

rinuncia che non pu� certamente far capo ad un organo dell'eseootivo, 

ma ad un organo giudiziario, con tutte le garanzie sia per lo Stato che 

per il �condannato stesso. Oltretutto si tratta di interrompere l'esecuto




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 1079 

riet� di una sentenza passata in giudicato, legata a.JJ principio dell'intml!
gibilit�, salvo intterventi legiJSlativi (art. 2, comma secondo, del codice 
penale) o previsioni costituzionali (ru:t. 87, penultimo comma, della Costituzione), 
o provvedimenti giurisdizionali (artt. 553 e 554 del codice 
di procedura penale) fino a determinare la estinzione della pena, una 
volta adempiuti gl'i obblighi imposti. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 4 luglio 1974, n. 207 -Pres. Bonifacio -
Rel. Verzl -Diibiasi (n.e.). 

Pena -Oblazione -Sperequazione tra cittadino abbiente e non abbiente 
-Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 3; c.p. art. 162). 

Non � fondata, con riferimento al principio di uguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 162 codice penale, sull'ablazione 
nelle contravvenzioni (1). 

(Omissis).-Secondo le ordinanze di rimessione, l!'istituto dell'abla


zione, che �si fonda sulla SUJssisrtenza di lm :reqruiJSito esciLUJsivamente 

soggettivo�, e cio� sulle c<IDdizioni economiche del contravve:Ilitore vio


lerebbe il rp!l'incipio di uguaglianza, in qurunto il cittadino che non ha 

i mezzi sarebbe costretto a subire i1 procedimento ;penale, con relativa 

condanna e con tutte le 'conseguenze di essa comp:res.e eventualm.ente 

la conversione della pena pecUJniaria in detentiva e l'applicazione delle 

pene accessorie. 

La questione non � fondata. 

Trattando della �conversione delle pene pecruniarie in pene detentive 

questa Corte ha avuto occasione di esamina:re se srussiJSite violazione 

dell'art. 3 della Costituzione sotto il p:rof�lo del differenziato trattamento 

fra 'condannato abbiente e condannato non abbiente, che, rpe:r mancanza 

di mezzi, � �costretto a s1Ub1re l'esecuzione coattiva della pena convertita 

(l) La sentenza 27 mM'ZO 19<62 n. 29 !l'ichiamata dalJa Corte � pubblica1Ja 
in Giur. cost. 196�2, 225, 'con nota di GIANZI, Particolari aspetti del diritto 
di difesa giudiziania e del principio di eguaglianZQ.. 
In dorttrtna: BRICOLA, L'istituto della conversione della pena pecuniaria 
in pena detentiva, alla luce dei principi costituzionali, in Riv. it. dir. proc. 
pen. 19�61, 1073 �e PINTACUDA, Conversione delle pene pecuniarie in Riv. pen. 
1973, I, 345. 

Per una ipotesi partioola~re di �COI!lJV'emone dichi:3.['ata ill.egittima: sentenza 
30 girug~no 1971 n. 149 in Giur. cost. 19171, 1654, con nota di SECCI, 
Debiti verso lo Stato e prigione per debiti. 



1080 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

:iln detenzione. E, con la sent~a n. 29 del1962 ha escluso la sussi.Sitenza 

della denunziata illegittimit� adducendo che sono giUISitif�cate �quelle 

IPar.t'ticolaxit� di trattamento ,che inevitabilmente derivano dalla natura 

stessa di un :ilstituto giuridico; il che aP!P!UlltO s iverifica per la pena 

ila cui :liu:nzione � aie che deve poter trovare attuazione a cadeo di 

chiunque abbia commesso violazione di I1JII1a norma penale�. 

Le stesse :ragioni sono da richiamare per hstituto delJI'oblazione, che 
non si fonda -come ritiene il giudice a quo -sulla sussistenza del 
requ:ilsito soggettivo della solvibilit�, ma trova fondamento invece nell'interesse 
dello Stato di definire con economia di tempo e di sp.ese i 
� proced:ilmenti Telativi ai reati di minore imjpol'ltanza, e nell'interesse del 
contravventore di evitaTe iliPlt"oced:ilmento penale e la condanna con tutte 

le conseguenze di essa. 

Dal momento CTe, a seguito del coo:nmesso reato, il contravventore 

deve in ogni caso sopportare la pena pecunairia, il legislatore concede 

la facolt� di avvalersi di un istituto che ,gli consente Ulll minore sacri


:ficio economico. In siffatta situazione perde qualsiasi 'rilevanza l'ab


bienza o :non abbienza di chi, avendo violato la legge !Penale, deve su


bime inderogabilmente le conseguenze. 

Non � I'oblazione che Cll"ea la denunciata differ~, la quale invece 
rimane al di .fuori dell'istituto e �non sarebbe eliminata dalla dichiaTazione 
di illegittimit� di esso, cpereh�, in tal caso, tutti -ricchi e poveri 
-sarebbero soggetti ali procedimento penale OTdinario e il'insolvente 
srubirebbe la conversione della pena'peeruniaria in detentiva, convel1sione 
costituzionalmente legittima per le ragioni esposte nella sopraindicata 
sentenza n. 29 del 1962 di questa Corte. -(Omissis). 



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNI T ARIA 
E INTERNAZIONALE 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 12 febbraio 
1974, nella causa 152/73 -Pres. Lecourt -Rel. Pescatore -Avv. 
gen. Mayras -Domanda di {PrOiliUIThCia pregiudiziale proposta dal 
Bundesa'l'beitsgericht di Stoccarda nella causa Sotgiu c. Deutsche 
Bundespost -Interv.: Com.ntiJssione delle Comunit� europee (ag. 
Karpenstein e aw. Hilf), Governo tedesco (Seidel), e Gqvenno italiano 
(ag. Mares,ca e avv. Stato Zagari). 

Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori -Dero~a per 
~li impie~hi nella pubblica amministrazione -Portata. 
(Trattato CEE, art. 48, n. 4). 

Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori -Divieto di 
discriminazioni nelle condizioni di lavoro -Condizioni di lavoro Nozione 
-Comprende l'indennit� di separazione -Natura obbli~
atoria o facoltativa della corresponsione e fonte dell'obbli~o Irrilevanza. 


(Regolamento deJ. Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, art. 7, nn. l e 4). 

Comunit� europee -Libera circolazione dei lavoratori -Divieto di 
discriminazi9ni -Discriminazioni fondate sulla residenza Divieto 
-Limiti. 

(Regolamento deJ. Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, art. 7, nn. l e 4). 

La deroga stabilita con l'art. 48, n. 4 del trattato C.E.E. all'applicabilitd 
delle norme sulla libera circolazione dei lavoratori concerne 
esclusivamente l'accesso ad impieghi presso una pubblica amministrazione, 
senza alcun riguardo alla natura giurid.ica del rapporto che si 
instaura fra il lavoratore e l'amministrazione (1). 

(l) Nella prima paTte della de�cdsiol[]je in rassegna, di pa!l'Ucolare rilievo 
ed impol'tanza, aa OO!rte di gdustizia ha inte!rrp!l'emato l'arl. 48, n. 4, del trattato 
CEE, che esclude l'applicabilit� dei principi .stabiliti nei precedenti 
commi deUa disrposizilone � agli impieghi nella pubblica amministrazione �. 
Nella �Casusa principale, in!fatti, nn dip.endente delle poste tedesche, di 
dttaddi[]Janza italiana, aSSIUnto �con conroratto (prorogato poi a tern(po indeterminato), 
deduceva di aver .subdlto una d~scriminazilone wetata dal r.ego1amento 
del OonsLglio 15 ottobre 11968, n. 1612; e si trattava perci� di 



1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ai sensi dell'art. 7, nn. l e 4, del regolamento del Consiglio 15 ottobre 
1968, n. 1612 l'indennit� di separazione corrisposta in aggiunta 
alle retribuzione rientra nella nozione di ��condizioni di lavoro�, senza_ 
necessit� di distinguere se essa venga versata a titolo facoltativo oppure 
in forza di una legge o di un obbligo contrattuale (1). 

n tener conto deUa residenza in un altro Stato membro ai fini 
dell'attribuzione dell'indennit� di separazicme pu� costituire, in determinati 
casi, una discriminazione incompatibile con l'art. 7, nn. l e 4, 
del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612. Non vi � per� 
discriminazione s� iL sistema d'indennit� tiene conto di differenze abbiettive 
nella situazione dei lavoratori a seconda che, al momento della_ 
assunzione, essi risiedessero nel territorio nazionale oppure all'estero (3). 

(Omissis). -In diritto. Con ordinanza 28 marzo 1973, pervenuta 
in cancelleria il 20 Luglio 1973, il Bundesarbeitsgericht ha �sottoposto a 
questa Co~te, in forza dell'IWt. 177 del Trattato C.E.E., �tre questioni 
concern:tenti l'interpretazione dell'art. 48, n. 4, del Trattato C.E.E. e 
dell'art. 7, nn. l e 4, del regolamento del Co:rusiglio 15 ottobre 1968, 

n. 1612, relativo alla li!bera circolazione dei lavoratori all'iil1terno della 
Comunit� (G.U. 1968, n. L 257, pag. 2). 
acceT'ta!re �se l'applicabiilit� stessa di tale regolamento lllOn :Eosse da riltenere 

escliusa a priori in base aiHJa d&oga staJbiJdta, p& .gli impi�eghi neLla pubbld,ca 

amministlrazione, daJll'avt. 48, n. 4, de[ t:rrattato CEE. 

n GoV'e!rnO tedesco, dedrucendo la necessit� di una interp!retazione basata 

su11a nozione e sui �Concetto nazionali di rpt11bbllica ammin:istrezione e la 

esi.genza, quilndli, di tener .conto deLle dJffel'enti struttilll'e del[a pubbl:tca 

ao:runini,str:azione nei V�ari Stati memb!ri, escludev.a 'l'applicabild,t� delLe no=e 

sulLa lib&a .ci!fcolazione dei .Javwatori ai dipendenti delile poste, arnche se 

assumi con contl'atto di di!ritto p!l"ivato (per av& la nOII'Ima rigru,a!l'do all1a 

natura dell'attivit� �e non aLla posizione giuridica dell'impiegato); e tale 

assunto confortava con richiamo alla risoluzione del Parlamento europeo 

17 gennailo 1972, sulla de:l�inizione dell1e nozio;ni di ammirust:razione rpub


bllica e di pubbliche autorit� l!legli Stati memb!ri e ISIU!lle conseguenze di 

questa definizione.in relazione agli artt. 48, n. 4, e 5�5 del trattato CEE: 

risoluzione con la �quale, invero, il Parlamento europeo, pur auspicando che


gli Stati membri limitilllio l'applicazione delil'al't. 48, n. 4, agli :i:rnpi.eghi 

che impllichi!!lJo l'es&.cizio di pubbilici poteri, ha af:fiermato ohe � l'art. 48, n. 4,. 

1pu� essere applicato ad ogni impiego che venga comsiderato da uno Stato 

membro come servizio pubblico, i.'Y/Jdipendentemente dal tipo di attivit� 

svolta neLl'ambito di questo impiego � (G.U. 5 febb!r�llio 19'72, n. C 10, pag. 4). 

La Commilssione delle Comunit� europ.ee sosrtJeneva invece l'autonomia� 
della definizione di � impiego nella pubblica amministrazione � adottata dal 
TDattato .e la esigenza quindi di determinaJI'ne il .contenu<to in, Tel,aziolllie aH:e� 
esig�enze del diritto .comundJtar~o e basa�ndosi soCio in vila �subm�,dJinata SIU 
criter-i nazionali; e 1la esi.genza di formula['e ed illlite<nde'l"ie la llliOzione di. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1083 

Le questioni sono state sollevate nel corso di nna causa intentata 
contro l'amministrazione federale delle .poste da utn cittadino italiano 
occU!Pato coone operaio presso la suddetta amministrazione, causa avente 
ad oggetto il versamento dell'� indennit� di separazione � Sjpettante, in 
presenza 'di detell'llninati presupposti, ai lavoratori che prestano servizio 
in urna localit� diversa da quella della loro residenza. 

Sulla. prima questione. 

Con la prima questione si chiede se, in forza della deroga prevista 
nell'art. 48, n. 4, del Trattato C.E.E., il divieto di discriminazione enunciato 
dla1Ll'avt. 7, nn. l e 4, del regolamelllto n. 1612/68 possa non venire 
applicato nei confronti di lavoratori, occupati presso la iPIUbblica amministrazione 
di uno Stato membro nella fattiSjp.ecie l'amministra


1-


zione postale -mediante un contratto di Jiavoro di diritto privato. 

L'art. 48 del .Trattato ,garantisce la libera civcolazione dei lavoratori 
all'illltertno della Comunit� e prevede all'uopo (aTt. 48, n. 2) � l'abo~ 
lizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalit�, tra i lavoratori 
degli Stati membri, per quanto ~riguarda l'impiego, la retribuzione 
e le altre CO!llJdizioni di lavoro�. 

imp,iego netlla pubblica ammilniistrazilone soltanto in maniera unitaria e 
nelLa p;rospettiva de1 dki:tto cOiffiunitM"io veniva .ribadiifia con il rilievo che 

� lasciare agH Stati membri il diritto di definire in maniera autonoma Zia 
sfera deUa pubbHoa amministrazione significherebbe attribuire agli obblighi 
cui essi sono tenuti in forza del principio di libera circolazione, cio� uno 
dei principi fondamentali previs.ti dal Trattato, una rilevanza molto diversa 
da uno Stato all'.altro �, �ed intendendosi iJ. ilimite pl'oposto dal ParLamento 
europeo come -~mplicito ed �essenzita1e per dl .conseguimento deg[i obd,etti'Vi 
del Trattato. 
Nel merioo, la OommissdJrure, escludendo che �l'alrlt. 48, n. 4, del Trattato 
faccia rinvio al diritto degli Stati membri, proponeva di limitare la deroga 
in questione aile :llurnziO!llJi della pubbliloa amminitstr~one attinenti agli ilnteressi 
dello Stato !Pl'Op!riamente de.tti (riconoscendo do� a~gli Stati i'l diritto 
di disc]plinare -I�IIl manieva autonoma � non soltanto l'esercizio dei poteri 
delle pubbliche autoritd, ma anche tutte le attivitd della pubblica ammin~
straziome che sono, sia pure indirettamente, in qualche modo collegate 
coi poteri di decisione dello Stato � ), e quindi di rif.erire J'.eooezione ai soli 

� dipendenti che nello svolgimento .deLla loro attivitd nell'ambito dell'amministrazione 
devono prendere in considerazione gli interessi nazionali, in 
materia di segretezza o di sicurezza pubblica �; ed 8J!l!aloga soluzione veniva 
p!t'QpO!Sta dall'avv. gen. Maya:-as, iJ. qua,1e, rilevando che iiL 'principio della 
libeDt� di ci:l'co1azione si 1SV1UJote11ebbe di contenuto �Se .ciascuno Stato mem

1084 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'art. 7, n. l, del regolamento .n. 1612/68 precisa al riguardo che 
� il lavoratore cittadino di uno Stato membro non. pu� ricevere sul territorio 
degli alltJri Starti memmi, a motivo della proprria cittadinanza, un 
trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali !Per quanto concerne 
le condizioni di impiego e di lavoro, in !Particolare in materia di 
retribuzione... �. 

Il n. 4 del citato articolo recita: � 'Dutte le clausole di contratti collettivi 
o individuali o di altre regolamentazioni coLlettive concernenti 
l'accesso all'impiego, l'iiil\Piego, la retrilbuzione e le altre condizioni di 
lavoro e di licenziamento, sono nulle di diritto nella misura in cui prevedano 
o autorizzino 'condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori 
cittadini degli altri Stati memblri �. 

In forza dell'art. 48, n. 4, del Tlrattato, le diSJPosizioni sowammenzionate 
non 'si awJicano tuttavia �agli impieghi nella pubbltca amministrazion� 
�. 

� ,perci� necessario accertare la :portata della suddetta deroga. 

Tenuto conto del cm-attere fondamentale che asiSIUinono nel sis:tema 
del Trattato i princ�!Pi della libera circolazione e della JP�arit� di 
trattamento dei lavoratori all'interno della Comunit�, alle deroghe ammesse 
dal n. 4 dell'avt. 48 non. pu� essere attribuita una portata pi� 
ampia di quella 'connessa al pei1Seg:uirnento del loro SJPecifico scopo. 

Gli interessi, che la clal)Jsola di deroga permette agli Stati membri 
di tutelare, sono salvaguaa-dati grazie alla libert� di assumere cittadini 

bro potesse rendere applicabile !la deToga dell'M't. 48, n. 4, con l'attribuzione 
a1la pubblica ammindstrazione di de�termi'llJa:te attivit�, e �concorrdando 
qumdi sulla necessit� di una definizione autonoma .e comunitaria della 
nozione di impiego ne1la pubblica amministrazione, sottolineava la difficolt� 
di una definizione �che �consideri le 'situazioni intermedde tra le arttiv:it� 
della pubbHca anunwstrazione in senso classico (giusti21ia, polizda, difesa, 
e imposizio'llJe tributaria) e ile :attivit� volte invece alLa p1'estazione di 
se'I:'Viizi e gestite di norma .secondo �canoni a'llJaloghi a queilli del dirritto 
!P['ivato (pubbli'Ci servizi, industriali �e �oommwciali), e riferiva in derfini.rtiva 
l'a dero~a, ,secondo .criteri matwiali rrelativi aUe attribruziond prroprie del 
posto occupato ed alle attivit� realmente svolte da:l titoilrure del posto, ed 
indtpendentemente dalla natura gilurridica del Tappo:rio .di impiego, soltanto 
ai dipendenti cui competano poteri di decisione nei riguardi dei singoU o 
l�e cuiJ attivit� attengano .agli interessd lll!azionali �ed in paTti.co~axe a queHi 
conce11nenti 'la skurezza int�erna ed este'l"na delilo Stato. 

Ll Governo italdano, inv�ece, secondo un'�autonoma e dif:Derente impostazione 
del probiema, ri'Ieva:va .che l'art. 48, n. 4, del Trattato � voil.ta a 
~arramre la possibilit� perr �gli Stati membri .di ma'llJtenere una partico,larre 
discipUna :per quanto �concerne ila prop'l"ia pubbl1ca 'amministrazione, e riferiva 
quindi l'eccezione ai soli dipe�ndenti, m senso proprio ed O!rga:nico, 

::_:

della pubblica amministrazione, �escludendone i�nvece la ri!.evanza per i 

~ 


: 

~ 

: 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1085 

stranieri soltanto il!l certi settori e per certe attivit� della pubblica 
amministrazione. 

La citata norma non pu� invece giustifkare ruscrimil!laziooi in materia 
di retribuzione o di altre condizioni di lavoro nei confronti di 
lavoratori gi� entrati al servizio dell'ammindistraziooe. 

L'avvenuta assunzione dimostra il!lfatti, di per se stessa, che non 
sono in caru:sa gli interessi in difesa dei quali ]!'all't. 48, n. 4, consente 
di derogare al principio di non-discriminazione. 

Occorre, in secondo luogo, rstabilire se la portata della deroga di 
cui all'a:rt. 48, n. 4, possa dipendere dalla natura giuridica del rapporto 
di lavoro. 

In mancanza di qualsiasi distinzione neLle norme in esame, � irrilevante 
se un lavoratore abbia la qualifica di operaio, impiegato privato 
o impiegato pubblico e se il suo raP!Porto di dipendenza sia dilsciplinato 
dal d!iritto pubblico QP!P!Ure dal diritto privato. 

Le nozioni giuridiche utilizzate in questo cama;>o variano a seconda 
dei singoli Stati e non possono perci� fornire alcun criterio d'interpretazione 
valido a livello del diritto comunitario. 

L'art. 48, n. 4, del Trattato va quindi interp~retato nel senso che 
la deroga in esso ,prevista ~concerne esclJusivamenrte l'accesso ad; impieghi 

dipende1ntL legati a\ll'ente pubbUco, come neiJ.la rspecire oggetto del!la causa 
principale, da un rappwto di natua:a prd.vatistica. 

La tesi sostenuta dalLa Commissione �e dall'avv. �gen. Mayras � cootamente 
interessaTIJte, anche se pl'escinde dailll.a necess:ilt� di tene!t' conto, nell'in1ierp!
retaxe Je norme del Thattarto, ~anche della volont� delle Pa:rti contraenti, 
di rconside!rare, cio�, che rciascuno stato, :nel. COillCO!rda:!t'e la nomta 
in questione, intendeva ervidentemente 'l'lidierire la de!roga alla IP�OOIPria pubbli!
ca amministr,azione, qruantomeno nella rstruttura ed ooganiZZJazion:e a:rnm.inirstrativa 
esistente alla data del Trattato; e lo .stesso PaTlamento europeo, 
del II'esto, ha :rileVIato, �COme si � visto, rche rl'art. 48, n. 4, del Thattarto 
si applJi..ca ad ogni im[ldego � che venga considerato da uno Stato membro 
come pubblico servizio �. 

Non appa:re necessalt'io, pera:ltro, un approfondimento deLLa questione 
nell'ambito delira prospettiva discussa nel giudizio di interpretazione, in 
quan.to la Co:rrte rdi gdustizi,a non ha dato seguilto aJ.rla Tichilesta della Commissione 
,di definive ,]a nozione di � impiego nella pubblica amministrazione 
� quale deve Titenersi adottata nell'art. 48, n. 4, del Trattato, ma ha 
risolto la questione proposta dalila Corte di cassazione federaJe del lavmo 
SerCOrndo un'autonoma impostaziorne, rpO[])endo do� l'aoceTIJto suiJ.le preclusiond 
deTivan�til, in ipotesi di rlacvmartori di cittadinanza str.amera gi� ammessi 
alle dipendenze della pubblica ammin1strazione, darlJ,a ratio stessa 
deLla deroga. 

Gli interessi 'che la deToga dmterndre tutelall'e, ha osservrarto infatti la 
Corle di giustizira, � sono salvaguardati grazie alLa libert� di assumere stranieri 
soltanto in oerti settori e per certe attivit� delta pubblica amministrazione 
�; e nessuna discriminazione pu� quindii ammettersi nei ccmfxonti 



1086 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

presso una pubblica amminitstrazione, senza aJJcun riguardo alla natura 
gimidica del rapporto che si instaura fra il lavoratore e detta amminiskazione. 


Sulla seconda questione. 

Con la seconda questione si chiede se ~�art. 7, nn. l e 4, del regolamento 
1!1. 1612/68 vada interpretato nel senso che l'indennit� di separazione 
cOII'IriJSipoota in aggiunta alla retribuzione 1rientra nella nozione 
di � condizioni di lavoro �. 

La questione riguarda tanto la natura della [pll"estazione in esame, 
quanto la dl"lcostanza che, a norma delle leggi nazionali vigenti in materia, 
tale :prestazione ha carattere facoltativo. 

L'art. 7 del regolamento n. 1612/68 intende garantire la parit� di 
trattamento dei }avoratori cittadini degli Stati membri in relazione a 
tutte le noTme legali o �contrattuali che discipl~nano la loro situazione, 
ed in particolare i loro diri�tti pecuniari. 

L'indennit� �di separazione, in quanto serve a compensare il lavoratore 
per i disagi �che il medesimo subisce in seguito alla separazione 
dalla propria famiglia, rappresenta una ;retribuzione aggi'U:ntiva e rientra 
rperci� nella nozione di ~condizioni di lavoro � ai sen:si del ~regolamento 
m esame. 

dei lav;oratori stranieri gi� a�1le d.i;pendenze deUa pubblica �arrnministraz~one, 
per essere l'aNvenuta assunzione �sintomartn.oa, di per se stessa, dei!. fatto che 
non sono in causa gli interessi a garranzia dei quali viene in via di: principio 
esclusa l'app,lica~bilit� de11e nOII'ffie dell'�al"lt. 48, Iliil. l, 2 e 3 del trattato OEE. 

La soluzione adottata dalla Oorrte di �giusti:zda, oiltl"le ohe sostanzialmente 
equa, � invero convincente ed efficacemente motivata; .cosi come convince 
l'ulterio11e affetJ:'Imazdone SUilla kri:levanZJa, ai ftni' tn esaJme, della natura 
giuddica del rapporto di lav;oro. 

La soil:uzione non appa~re tuttavda risoil.utiva di ogni poss1bHe questione, 
quantomeno neJ!.la mi:SUl"la in �Cui compoirterebbe, �cosi �come prospettata, che 
ad un lavoca~tore ,stranilero, pe;r il �SIO�lo fatto di e1sserre stato assunto neLla 
pubbldca aJmmi<nistrazione, doV~rebbe �essere gaTantita, in base al p;rinci:pio 
della non-discriminazion�, la stessa possibilit� di perveniTe agli alti gradi 
consentilta ai dipendenti nazionali; e quindi 1a possillbi1lit�, in teoria, di e�sercitare 
pcro:prio quei poteri a .ga~ranzda dei quaU � :stata ra'Vvi�sata �la necessit� 
deLla dero~a i<n questione. 

(2) L'affermazione di principio � coerente con la sostanziale portata 
della noTma, quale risruta dall'interp!t'etaJZione forniltane gi� in altre occasioni 
dalla Corte dd gdustizia. 
1!1 divieto dd .di:scriminarioni � stato gi� in pa~rUcolare af:fiermato, con 
rifooimento aJ. regolamento del CoirJJsiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, quanto 
alla conseTvazdone del posto di .lavoTo dUi!.'ante il periodo di servizi1o militare 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS: COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1087 

In .proposito, � irrilevante accertMe se tale indennit� venga corrisposta 
iill forza di una legge o di un obbligo conrorattuale oppure venga 
versata dallo Stato (qnrl in veste di datore di iavoro) a titolo facoltativo. 

In sostanza, quando [o Stato fa uso dii una simhlle facolt� a benefido 
dei propri �Citta,dini, esso � tenuto a farne uso anche a beneficio 
dei lavoratori, .cittadini degli altri Stati membri, che si trovino nella 
stessa situazione. 

L'art. 7 ,nn. l e 4, del regd]amento n. 161�2/68 va perci� i:nJterpretato 
nel selliSO che l'indennit� di 'sejparaziolll!e colU"isposta in a,gJgiUllta 
alla retribuzione, :rientra nella nozione di �cOillldizioni di lavoro�, senza 
necessit� di distinguere se essa venga versata a titolo facoltativo owure 
in forza di una legge o di un obhligo contrattuale. 

Sulla terza questione. 

Con la ter�za questione si �chiede se :rart. 7, nn. l e 4, del regolamento 
n. 1612/68 vada inte;I'!pretato nel senso ch'esso vieta ogni discri~ 
minazione dei lavoratori in base non solo alla cittadinanza, ma anche 
alla ;residenza �illl uno Stato membro diverso da quello in crui sono 
<>ccupati. 

Il princi,p�io della parit� di trattamento, enunciato sia !lllel Trattato, 
sia nel regolamento n. 1612/68, vieta non soltanto le distcriminazioni 
palesi in base alla cittadinanza, ma altresi qualsiasi discriminazione 
dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, .pervenga 
al medesimo risultato. 

Una simile interpretazione, necessaria a garantire l'efficacia di uno 

dei rprindpi basilari dehla Comunit�, � espressamente riconosciuta dal 

:preambolo (5� cOiliSiderando) del regolamento n. 1612/68, in cui si legge 

che la pMit� di tra.ttamento dei !avocatori deve essere assicurata � di 

diritto e di fatto�. 

Non � qumdi escluso che i criteri basati sul luogo d'origine o sulla 

residenza di un lavoratoce possano, in determinate circoiSitanze, avere 

(senrt. 15 ottobre 1,069, nelila causa 1-5/�69, UGLIOLA, Racc., 3�63, e Foro it., H~69, 
IV, 147), in rfJema di tutela cOill!tro� iil. [ioenzilamenrto (sent. 13 di!cembire 197:2, 
nella causa 44/72, MARSMAN, Racc., 1243,.e Foro it., 19'73, IV, 32), per ie 
provvidenze contemplate dalle legislazioni nazionaU :per Ja ri�qualificazione 
sociaLe dei mirno:ralti (�sent. 11 arpru�e 1073, nelil.a causa 76/72, MicHEL S., 
Racc., 457, e Foro it., 1973, IV, 155), per ii �sussidi agli invalidii. (sent. 28 maggio 
1974, nella causa 187/73, CALLEMEYN, in motivazione, in questa Rassegna, 
retro, I, 863, con !Tichiami :Ln nota), e a proposito dei sussidi scolastki 
1ai fi�gli dei :Lavoratori (selllit. 3 ~ruglii.o Wl74, nelil.a causa 9/74, CASA
�GRANDE), mentre per il lt'eddirflo �garantito ailile pevsone anz.iane J,a :riiLevanza 
del il'egolamento n. 1�612/68 � Timasta a1so:rbita, secondo criterio adottato, 



1088 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gli stessi effetti pratici della discriminazione ;proibita dal Trattato e 
dal. :regol!amento n. 1612/68. 

Tuttavia, non � questo il caso dell'indennit� di s~arazione, qualora 
ai fini della .concessione e del vensamento della medesima vengano 
prese in 'considerazione J:e differenze obiettive che possono esistere nella 
situazione dei lavoratori a seconda che, al momento dell'assunzione, essi 
abbiano la residenza nel territorio nazionale oppure all'estero. 

Sotto questo aspetto, la differenza nell'allDmontare vemato pu� essere 
giustificata dal fatto che i dii.pendenti :residenti nel terJ:'irtorio. nazionale 
godono dell'indennit� di separazione per nn periodo di tempo 
limitato e sono obbligati a trasferire la !Propria ~residenza nella sede 
di servizio, mentre i lavoratori, di qualunque nazionalit�, con residenza 
all'estero non !Sono teDIUti al trasloco e godono della indennit� di se!Parazione 
a tempo indeterminato. 

In condwsione, non si pu� parlare di una d'iis:criminazione contraria 
al 'IIrattato ed al regolamento n. 1612/68, se, conrfrontando i due sistemi 
d'indennit� nel loro complesso, risulta che il lavoratore con res;idenza 
all'estero non � svantag,giato r1~etto al lavoratore residentE! nel terxitorio 
nazionale. 

Jlil tener 'conto della ireside:nza in un aLtro Stato membro ai fini dell'attribuzione 
dell'indennit� di separazione !PU� quindi, in determinati 
casi, �costituire Ullla discriminazione incompatibile coll'art. 7, nn. l e 4, 
del regolamento n. 1612/68. 

Non v'� per� disociminazione se il sistema d'mdennit� tiene conto 
di differenze obiettive nella situazione dei lavoratori a seconda che, 
al momento dell'assunzione, essi rlsiedessero nel territorio nazionale 
oppure all'estero. -(Omissis). 

anche nella sentenza resa nella causa 187/73, nell'affermato carattere previdenziail
�e del!l'e relativ�e prestaziond ('senrt. 22 ,gdug:no 1972, neHa causa 1/72, 
FRn.LI, Racc., 457, e Foro it., 1972, IV, 181). 

(3) M principio affermato daHa .Corte di giustiz~a neiJ.'ultima parrte 
del,la decisione in ~rassegna V�a evidentemente lficonosciruta una portata che 
trascende la ,singola fattispecie in �discussione e che ilo i'ender� utile a dirimel'e 
altre questioni in tema di dtitsCII'dminaz1oni fondate rul crHedo deHa 
res~denz,a; ed � significativo che la Corte abbia�espressamente ed in via di 
pll'ii!lJcipio escluso il'ammissibili.t� di ddscrimii!JJazioni che se pur fonda.te su 
criteri di,V!ersi da quello deLla naz.ionalit� �Conducarno in effetti aUo stesso 
rilsultato. 
Questioni in tema dd Tesidenza 1sono starte �esamitnate dal1a Corte di giustizia 
nelle �sentenze 17 giugno 1970, nella causa 3/70, DI BELLA, Racc., 415, 
e Foro it., 1971, IV, 60), e 12 t1uglio 1973, neLla C8JUSa 13/73, HAKENBERG 
(Racc., 935, e Foro i t., 1�974, IV, l); in ,aTgoonento cfr. anche l'ultima. p8Jrte 
delJ.e concLusioni PTesentate daU'avv. gen. Mayras per la .causa 1/72 (Raccolta, 
1972, 480). 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1089 

I 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 15 maggio 
1974, nella 'caUJSa 186/73 -Pres. Lecourt-Rel. Sorensen -Avv. gen. 
Mayras -Domanda di ip["onuncia pregiudiziale ,p!roposta dal Verwaltungsgericht 
di Francoforte sul Meno lll!ella carusa N orddeutsches 
Vieh-und Fleischkontor (avv. Wendlt) c. Einfuhr-und Vorratsstelle 
fiir Schlad1tvieh, Fleisch rmd Fle~scherz.eugnisse -I,nterv.: Commissione 
delle Comunit� eu!rop,ee (ag. Gil:sdorf). 

Comunit� europee -A~ricoltura -Or~anizzazione comune dei mer


cati -Re~ime delle cauzioni -Finalit� -Svincolo della cauzione Criterio 
da adottare. 
(Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 15). 


Comunit� europee -A~ricoltura -Or~anizzazione comune dei mer


cati -Re~ime delle licenze -Dichiarazione d'importazione -Accettazione 
-Effetti sull'obbli~o ~di importare. 

(Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 15). 

Comunit� europee -A~ricoltura -Or~anizzazione comune dei mer


cati -Re~ime delle licenze -Svincolo della cauzione -Mancata 

o tardiva importazione -Forza ma~~iore -Nozione. 
(Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 18). 
n regime della cauzione contemplato dall'art. 15 del regolamento 
della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373 � destinato a garantire l'effettuarsi 
delle importazioni ed esportazioni per cui vengono chieste delle 
licenze, onde consentire tanto alla Commissione, quanto agli Stati membri 
l'esatta conoscenza dei negozi progettati. n criterio decisivo per lo 
svincolo della cauzione si deve quindi desumere da una nozione comunitaria 
il cui senso e portata non possono dipendere dalle prassi doganali 
nazionali che non sono ancora state armonizzate (1). 

L'obbligo di importare pu� considerarsi adempiuto alla data di accettazione 
della dichiarazione d'importazione definitiva (che non im


(l e 4) Conf.: Corte di giustizia, 30 ~gennaio 1974, nella causa 158/73, 
KAMPFFMEYER, retro, I, 132, in motivazione. 

(2) La massima costituisce la sintesi della motivazione e del dispositivo. 
Nel dispositivo, infatti la Corte di giustizia ha affermato: � l) :per stabilire 
la data in cui, ai sensi dell'art. 15, n. l, lett. a, del regolamento n. 1373/70, 
si deve ritenere adempiuto l'obbligo d'importare in base alla licenza, l'accettazione 
da parte dell'ufficio doganal�e, ai sensi dell'art. 15, n. 5, lett. a, dell'atto 
mediante il quale il dichiarante manifesta la volont� di procedere alla 

1090 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

plica la favorevole definizione della pratica doganale) soltanto a condizione 
che la merce, sia pure in seguito, sia effettivamente messa in 
libera pratica (2). 

La nozione di forza maggiore contemplata alL'art. 18 del regolamento 
della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, non si limita all'impossibilit� 
assoluta, ma va estesa fino a ricomprendere le cirostanze 
anomale, estranee all'importatore e prodottesi ad onta del fatto che 
il titolare della licenza abbia preso tutte le precauzioni 'che ci si pu� 
aspettare da un operatore prudente e diligente (3). 

II 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 28 maggio 
1974, nella caiUJSa 3/74 -Pres. Lecourt -Rel. Donner -Avv. gen. 
Reischl -Domanda di rpronU!Illcia pregiudiziale proposta dal Bundesvt>..>
Wa]tung1Sgericht nella causa Einfuhr-und Vorratsstelle fiir 
Getreide Uilld Futtermittel c. dttta Wilhe1m Pfiitzemeuter (avv. 
Wendt) -Interv.: Commissione delle Comunit� eUil"orpee (ag. 
Gilsdorf). 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati 
-Regime delle licenze e delle cauzioni -Finalit� -Necessit� 
di uniformi interpretazione ed applicazione delle norme comunitarie. 


(Regolamento della Commissione 10 luglio 1970, n. 1373, art. 15). 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati 
-Importazione -Nozione -Spedizione delle merci da una 
dogana all'altra -Quando si verifichi l'importazione. 

(Regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, 111. 19, art. 16; regolamento della 
Commissione 28 luglio 1964, n. 102, art. 7, n. 2). 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati 
-Regime delle licenze e delle cauzioni -Forza maggiore Nozione. 
(Regolamento della Commissione 28 luglio 1968, n. 102, artt. 2, 3 e 8, n. 2). 

messa in libera pratica della merce non implica che la pratica doganale sia 
definitivamente conclusa a favore del dichiarante; 2) ai fini dell'art. 15, n. l, 
occorre che la merce, dopo essere stata imputata alla licenza a norma dell'art.. 
8, n. 2, secondo comma, l�ett. a, sia stata �effettivamente messa in libera 
pratica�; ma tali statuizioni, secondo cui per �Considerare adempiuto l'obbligo 
d'importare, ai fini dello svincolo della cauzione, non � suffictente l'accetta




PARTE I, SEZ.. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1091 

Comunit� europee -Agricoltura -Organizzazione comune dei mercati � 

Regime delle cauzioni -Forza maggiore -Deducibilit� -Termine 


Insussistenza -Onere di diligenza. 

(Regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102, art. 8). 

Il sistema di licenze d'importazione e d'esportazione e il relativo 
obbligo del deposito cauzionale sono stati istituiti onde fornire alle autorit�, 
competenti informazioni precise suLl'andamento del mercato e 
sulle previsioni relative al flusso delle operazioni di import-export. Alle 
relative norme � quindi necessario dare una interpretazione ed una applicazione 
uniformi in tutti gli Stati membri, per evitare che dalla difformit�, 
di criteri amministrativi traggano vantaggio talune correnti 
commerciali (4). 

L'art. 7 del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102 
non impedisce di considerare importazione, ai sensi dello stesso articolo, 
l'ingresso della merce nel Paese importatore, accertato dalle competenti 
autorit�, doganali, purch� sia ugualmente fornita la prova che la 
merce � stata successivamente sdoganata e messa in libera pratica (5). 

La nozione di forza maggiore di cui all'art. 8 del regolamento della 
Commissione 28 luglio 1964, n. 102 non si limita all'impossibilit�, assoluta, 
ma �com;p~Tende anche quelLe circostanze stmordinarie, indipendenti 
dalLa volont�, dell'importato~Te, che dal canto suo ha adottato tutte le 
precauzioni dettate dai criteri di p~Tudenza e diligenza cui deve ispim~Tsi 
il buon commerciante (6). 

L'art. 8 del regolamento della Commissione 28 luglio 1964, n. 102 
non stabilisce alcun termine per chiedere l'accertamento delLa fo~Tza maggiore, 
tuttavia, obbliga l'impo~Ttatore o l'esportatore a perseguire con la 
massima diligenza la tutela dei propri interessi (7). 

zione della dichiarazione d'importazione ma occorre che la merce sia stata 
effettivamente messa in libera !pratica, vanno evidentemente coordinate con 
il criterio, enunciato nella motivazione, secondo CIUi. � la gal'anzia che il regime 
della cauzione persegue non implica che la pratica doganale sia definitivamente 
�ConcLusa �a favore detl dtchi,aranrte, ma conseillte dii consd.de.rare 
l'obbligo come a.c�empd;uto ad una data a~nteriiOI'Ie, quale que11a in oui il.'ufficio 
doga~nale ha ricevuto l'atto mediante il qUJaJle il di�chial'ante manifesta 1a 
volont� di procedere alda messa iiil libera ptt"atica ded ptt"odotti, a condizione 
tuttavia �Che l�a messa in J.ibera ~attca a.bb~a effettdcv.amente lJUogo, -sfa pure 
in seguito �. 

Nella �Specie, 1a lineaa:-i.Jt� della ,soiluzione adottata daHa Corte, che non 
pu� non essere condivisa e la cui validit� � evidenziata, in particolare, proprio 
dai p�recedenti di fa�tto della causa di merito, era compromessa dalla lettera 
del r�egolamento della Commissione 10 luglio 1970; n. 1373, secondo �cui 

�l'obbligo di importare � considerato come adempiuto... il giorno dell'espletamento 
delle formalit� doganali � (art. 15, n. l, lett. a) e � si considera come 
giorno dell'espletamento delle formalit� doganali il giorno in cui l'ufficio 

1092 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

(Omissis). -In diritto. Con ordinanza 20 novembre 1973, pervenuta 
in cancelleria il 5 dicembre seguente, il Verwaltung:sgell'icht di 
Francoforte sul Meno ha �sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 
del Trattato CEE, una questione pregiud:iziale relativa all:'interpretazione 
del tero:n:ine � accetta � di �cui all'art. 15, n. 5, lett. a, del regolamento 
CEE dlella Commissione 10 J.uglio 1970, n. 1373 (G.U. n. L 158, 
pag. 1), �che stabillisce le modalit� comuni di attuazione per il regime 
delle licenze d'importazione e d'es~portazione e dei �Certificati di fissazione 
anti�ipata Lre1ativi a rprodotti agricoli soggetti ad un ;regime di 
prezzo unico. 

La questione � stata sollevata in una contLrovel'lsia :flra un importatore 
di �carne 1bovina �congelata e le aiU.torit� .tedesche, controversia vertente 
sullo svi!rucolo della cauzione ver:sata a garanzia d'ell'impor:tazione 
autorizzaJta con licenza valida per nn periodo determinato. Prima della 
scadenza del termilne, l'importatore pLresentava all'ispezione sanitaria 
una parr-tita 'di �carne proveniente dall'estero, ma l'impol'ltazione non 
poteva aver luogo giacch� la carne non possedeva i requ1siti sanitari 
prescritti dalla legge tedesca. 

L'a!'lt. 15, n. 2; del regolamento n. 1373/70 stabiUsce che lo svincolo 
della cauzione � subol'dinato alla rprova, �per l'importazione: dell'espletamento 
delle formalit� doganali di cui all'art. 8, n. 2, secondo comma, 
lett. a�. 

L'al't. 15, n. l, stabi:lisoe, per quanto !riguarda il :periodo di validi.t� 
delle licenze, �che � l'obbligo d'importare � considerato come adempiuto 
e il diritto all'importazione li.n base al titolo cOiffie utilizzato il giOO'no 
dell'espletamento delle formalit� doganali... �. 

doganale accetta l'atto mediante il quale il dichiarante manifesta la volont� 
di procedere all'immissione in libera pratica dei prodotti in causa � (art. 15, 

n. 5, J..ett. a). . 
.Sulla base-di .tali di�sposizioni si era quindi dtscusso, nella causa principale, 
se l'accettazione della dichiarazione d'importazione definitiva dovesse 
intendersi come materiale ricez-ione dell'atto (eine Tathandlung), o come manifestazione 
di volont� (sia pur�e tacita) impegnativa per l'Amministrazione 
(Zulassung), e tale comunque da condizionare �l'individuaz.ione det!J.a data 
di adempimento dell'obbLigo di importare; e a tail.e impostazione ,si adeguav:
a i�nflatti il .giudice (!))azionale neLla fo!I"mu1azione del quesito, voil:to a 
conos.c&e, 1aJppunto � se il ricevimento da rpalt'tbe de1l'uffi.cio dog�anale della 
domanda di sdoganamento �CO�Stitutsca "aecettazione" del1a relartiva dicmarazione 
'di volont�... oppure l' "accettazione"... vada inteTpretata, nel senso 
che e�ssa costLtuisee l'atto con cui iil pmcedimento doganaile viene definitivamente 
�conclus-o a favore del dkhiarante �. 

La stessa altwnarti:va venirva discussa tra le paTti nella fase .scritta del 
procedilrnento incidentale d'inter'ip(l.'eta.zione, ma in defdnd-tiva la Coll'te di 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1093 

L'art. 15, n. 5, stabiHsce che �il giorno in CJUi l'ufficio doganale 
accetta l'atto mediante il quale il dtchiarante manifesta la volont� di 
procedere al:l'immissione in libera pratica dei prodotti in causa� � considerato 
�come il giorno dell'e;spletamento delle formalit� doganali. 

Il regime dehla �cauzione � destinato a garantire l'effettua11s:i delle 
importazioni ed espor:tazioni .per �cui vengono chieste delle licenze, onde 
consentire tanto alla Commtssione, quanto agli Stati membri l'esatta 
conoscenza dei negozi progettati. Il criterio decisivo rper lo svincolo de1la 
cauzione si deve quindi desumere da Ul!la nozione comunitarria il cui 
senso e portata non poStSono di!Pendiere dalle prassi doganali nazionali 
che non sono ancora state a:mnonizzate. 

Ne ,consegue �che non si pu� coiliSliderare come unico criteriO l'autorizzazione 
con �cui l'ufficio doganale conclude la (plt'atica mettendo la 
mer�ce a disposizione dell'operatore, dato che questo atto pu� essere 
S1Ubordinato a �COndizioni diverse tllei vari Stati, :llra l'altro in relazio~e 
alle norme SIUi controllo sanitario della carne. 

Scopo dell'art. 15, nn. l e 5, � quello di starbiUre la data a partire 
dalla quale si deve :ritenere che il ti.Jtolare della Ucenza di'importazione 
abbia aderrljpiuto l'obbligo di vale11si della J:icenza ellltro il termine di 
vaHdit� ed abbia quindi soddisfatto la condizione ess,enzial'e per lo 
svincolo della .cauzione. La ga;ranzia �che i�l regime della cauzione persegue 
non impl1ca �Che la pratica doganale sia definitivamente conclusa 
a favore del dichiarante, ma �consente di considerare l'obbligo come 
adempiuto ad una dasta anteriore, quale quella in cui l'ufficio doganale 

giustizia, i:n adeTenza alla diVleTsa dmpostazione 'sostenuta dahla Commissione 
nella disoosstone ooaJ.e e segui.Jta ranche dall'avv. Maytras, si � arstenuta 
dal quarlificaTe l'atto di accettazione nel senso inizi�a:limente discusso, ed ha 
ri1solto la questione nei termini sopra indicati, �evitando una definizione 
che poteva i:q cone~reto il"isultare, nell'uno e nelJ.'�al<tro senso, ed in ragione 
della letteTa delle Sopil"a ricocdate disposizdoni, tanto formaltstica quanto 
pregiudizievole ag.Ji effetti p;rati.ci. 

Con il criterio adottato nella decisione in il"assegna, quindi, sono state 
conciliate e soddisfatte Le opposte esi�genz,e di sv1ncolare 'la mdividuazione 
della data di adernpimenrt;o dell'obbiligo di impo!t'taTe dai pail"ticolari e dicfferenti 
adempimenti richi�esti dalJ.e .sirngole �le,gi.slaziond 1Jiazionali rper lo 
sdoganamento e la immi1ssione in libera rpmti-ca dei prodotti impo!t'tati ([a 
parte attri�ce deliLa .causa pTi�ncilpa1e aveva �tllVIE!il"O dedotto, :Ln rparti.colare, 
la maggiore severirt� de[rla nOil"mativa tedesca dn tema di polizia sanirtaria 
rtsrpetto alle analoghe disposizioni deglil ail.tri Srtati membri), e di evdtare, 
al tempo stesso, �di conside!t1aa:-e adempiuto l'obbligo d'importare e nece�ssario, 
di conseguenza, l:o �SVincolo della .cauzione 'anche quando aH'accettazi:
one della ruchia.J.1azione d'impo!I"tazione non .segua il'eff�ettivo sdog.anamento 
dei prodotti, anche quando, do�, J.a immissi,ooe in 'l:ibe1ra rpTatitca 
risulti in conCTeto esclusa dalLa normativa nazionrue; e cr,a validU� delLa 
soluzione adottata trova imrp.Ucit? conferma nell'arJJalogo CTiterio appcr.icato 



1094 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ha dcevuto l'atto mediante il quale il dichiaraltlte manifesta la volont� 
di procedere alla messa in libera !ptrat:Lca dei prodotti, a condizione 
tuttavia ,che la messa in libera pratica abbia effettivamente luogo, sia 
pure in seguito. 

Dall'art. 15, n. 3, si de-sume infatti che la !Prova oui � subordinato 
lo svincolo della cauz!Oltle va fornita mediante esibizione dell'eseinjpt].are 

n. l della licenza, .sul quale sooo indicate le partite di mevce effettivamente 
imtPortate. 
Va ,cionondimeno rilevato che l'interesse pubblico, il quale richiede 
che l'andamento del:1e importazionli sia previsto nel modo pi� esatto 
possibile e giwstifica il deposito cauzionale all'atto del :rilascio della 
Ucenrza d'impo11tazione, va cOllliCiliato ,con l'esigenza, altlch'essa :facente 
parte de11J'intereSJSe pubblico, di non ostacolare il commereio mediante 
vincoli trOPIPO rigorosi. 

L'art. 18 del regolamento n. 1373/70 autorizza gli Stati membri, 
nel caso in cui l'importazione non abbia potuto essere tempestivamente 
effettuata per causa di forza maggiore, vuoi ad annullare l'obbligo d'importare 
e svi'lllcolare la cauzione, vuoi a [pl"Orogare la validit� della liCe'llJZa. 
La nozione �di forza maggiore accolta dal,regolamento va interpretata 
tenendo conto della particolare :natwra dei rapporti di diritto 
,pubblico che intevcorrono fra gli operatori economici e l'arn.ministra


zione nazionale, c�ome puTe degli scOIPi della dLscijpUna. 

Da detti scopi, come pure dalle disposizioni dei regolamenti di cui 
trattasi, si desume che la nozione di forza maggiore non si limLta alla 
impossibilit� assoluta, bensi va esrtesa fino a ri,comprrenidere le cir,co


per J.e 'esportazioni (hl cui obbligo si COi!lJsidera adelmpiJUto nel. .gioono in cui 

si !PTOVVede aJle f<mmalit� doganali) �e per [e relathne cauzioni (svincolate 

soJ.o quando sia proV1ata che i pirodotti siano effetrtiVlamente usciti dal ter


dtorio della Comunit�). 

Le due decisioni in rassegna semb~runo utili a4 integvare quanto affer


mato nena sentenza 115 dicembre 1971, neJ.la causa 35/71, ScHLESWIG


HoLSTEINISCHE HAUPTGENOSSENSCHAFT (Racc., 1083, e Foro it., 1972, IV, 81), 

secondo 'cui 'l'.impmtazdooe si conside11a effettuata, in ipotesi di mel'ci depo


eitate in magazzino in !regime di sospensione del pvelievo, � il giorno in cui 

le merci vengono ritirate dal magazzino �. 

(3 e 6) Le massime confermano �l'orrientamento della Corte di giustizia a 
pl'oposito deLla elastica nozione ,di foTz,a maggiore adottata nelJ.'oodinamento 
comrmitario, quale � stata deSIUirita daHe finalilt� LStesse deJ. sistema de\lile 
cauzioni. Cfr.: C<Y.rte 'di giustizia, 11 lugJ.io W6>8, nellLa ,causa 4/68, ScHWARzALDMILCH, 
Racc., 497, �e Dirr. scambi interrn., 1969, 138, ,con nota di CAPELLI; 
16 d1cembve 1970, neLla �causa 3�6170, GETREIDE-IMPORT, Racc., 1107, e Dir. 
prat. trib., 1971, II, 1015, con nota di MURATORI; 17 dicembre 1970, nella 
causa 11/70, lNTERNAII'IONALE HANDELGESELLSCHAFT, Racc., 1125, e Foro it., 
1971, IV, 137; 17 dicembre 1970, nella causa 25!70, KosTER, BERODT & Co, 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1095 

stanze anomale, estranee all'importatore e prodottesi ad onta del fatto 
che il titolare della licenza abbia !Pl'esO tutte le p,rec:auzioni che ci si 
pu� aspettare da un operatore p['udente e diligente. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -In diritto. Con ordinanza 16 :novembre 1973, perve:
nurta in cancelleria il.'ll gennaio 1974, il Bundesverwa1tu:ng51gericht ha 
sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 deL Trattato C.E.E., 
due questiom in merito. alla intei'IPI'etazione del regoLamento della Commilssione 
28 Jluglio 1964, n. 102, relativo alle licenze d'importazione e 
d'esportazione per i cereali, i prodotti trasformati a baJSe di cereail.i, il 
rilso, le ll'ottulre di riso ed i prodotti trasformati a base di riso (G.U. 

n. 126, pag. 2125). 
Come si desume dal: provvedimento di rinvio, la causa di merito 
tende essenzialmente a stabilire se talnne imp�ortazioni di orzo da bkra, 
effettuate nel 1967, siano state pwfezio:nate entro i termini intd:icati 
nelle relative licenze e IS!e, quindi, la �CauzJione depositata a nocma ~ll'art. 
7 del suddetto regolamento vada restituita. 

Il 31 maggio 1967 -uil.timo giorno di validit� delle Jlicenze ~ la 
ditta importatrice, attrice nella causa di merito, denunciava all'ufficio 
doganale di Emmerich-Hafen che la partita oggetto della controversia 
-cartcata su una nave -era in transito al valico doganale. L'autorit� 

Racc., 1161, e Foro it., 1971, IV, 119; 30 gennaio 1974, neLla causa 158/73, 

KAMPFFMEYER, retro, 13�2. 

Nella causa cui si riferisce �la seconda delle sentenze in ~rassegna si 

discuteva, in parti�colare, della imputabilit� del mancato temp�estivo sdoga


namento di parte dei prodotti, che la ditta interessata assumeva conse


guente al ritardo con cui i necessari documenti (trattenuti dalle dogane 

di confine e spediti poi per posta) erano pervenuti alla dogana alla quaLe 

i prodotti erano stati inoltrati sotto controllo. Per analo,ga ipotesi, cfr. Corte 

di giustizia, 30 gennaio 1974, nella causa 158/73, citata. 

(5) La soluzione della questione, concernente l'ipotesi di spedizione 
da dogana a doga:na, � ispirata a criterio analogo a quello adottato nella 
prima delle due sentenze, e .gi� �sopra commentato. Anche in questo caso 
si trattava �di conciliare ila lettera delle digposizioni comunitarie sulla data 
di adempimento dell'obbligo di importare con l'esigenza di consentire lo 
svincolo della cauzione nel solo ,caso di effettivo sdoganamento della mer,ce; 
e ~anche in questo caso la soluzione adottata dalla Corte di .giustizia, superando 
le difficolt� derivanti dalla mancanza di nO!l"ffie comunitarie sulla 
nozione di importazione, risulta idonea a risolvere anche per. quanto concerne 
,gli aspetti pratici la questione discussa tra le parti in causa. 
(7) Veramente, il pail.ese collle,gamento tra ie due proposizioni di cui 
consta la novma (:rd!p['udotta ne1la motivazione) induce inv.ece a 11itenere che 

1096 RASSEGNA DEI.L'AVVOCATURA DELLO STATO 

doganale Io steSISO gior.no faceva {Proseguire la partita per DUsseldorf 
rilasciando la relativa bolletta d'accompa1�namento doganale. Il 5 giugno 
1967, l'lllfficio doganale di Dilsseldorf compiva le opea:azioni di sdoganamento. 
Tale pras1si ea:a stata :seguita poich� all'ufficio doganale di 
Emrrnerich-Hafen non era stato IPOS:Sibile presentare tempestivamente i 
documenti necessari -e in particolare le licenze di imtportazione inviati 
dall'importatore alle dogane di .Andernach e di Dusseldbrf per 
lo sdoganamento di un'altra :partita, effettuato il 24 mag.gio 1967. I documenti 
ea:ano stati poi rispediti per posta all'importatore, ma il 31 maggio 
1967 il pUco non gli era ancora pervenuto. 

Sulla prime, questione. 

L'art. 7, n. 2, del !regolamento n. 102/64 sancisce: �Fatte salve 
le dispos,izioni dell'art. 8, quando l'obbligo di importare o di esportare 
non � 'stato soddisfatto entro il periodo di calidit� del titolo, la cauzione 
viene incamell'ata ... �. Tale norma si fonda, :P& quanto .riguaTd�a il meil.'cato 
dei �c&eali, sru:ll'art. 16 del regolamento del Consiglio 4 aiPi'ile 1962, 

n. 19 -�relativo alla gtraduale attuazione di un'organizzazione coillliUne 
dei mel'cati nel settore dei �cereali (G.U. n. 30, .pag. 933) -secondo il 
quale � il rilascio della licenza � subol'dinato alla costituzione di un 
deposito cauzionale che garantisce l'impegno di importare entro il periodo 
di validit� del <titolo e che resta acquisito ove l'importazione non 
abbia luogo entro tale periodo�. 
il caso di forza maggiore debba essere dedotto � entro il periodo di validit� 
del titolo �; n� sembra che possa in contrario attribuirsi rilevanza alle 
soggettive convinzioni delil'inlportato!l"�e quanto a:Jil.'osseTVanza deLla nonnativa 
�Comunitaria, specialmente quando si �COIIlsideTi che !l'interessato � in 
grado di avvea:ti!l"e ila impossibillit� di rproc�edere al.<l'.imq;>wtazione prima 
del:la �p!l"efissata e conosciuta scadenza del titolo, 'e .che anche in via di 
principio iLa �prO!l"oga di un te!l"mine stabilito a pena .di decadenza va chiesta 
prima della �scadenza del teTmi.ne. 

Il o!l"iterio enunciato nelLa massima, oltr.e�tutto, demanda al gi!udi.ce nazionale 
di V�erificare, :nei casi di :flO!l'za ma�ggdore, 1Se debba ritener.si o no 
osserrvato �l'onere di diUgenza quanto .alia �tempestivit� della deduzione deiLla 
fo:rza maggiO!l'e; �e si tratta, evidentemente, di una indagine :non ag.evole, per 
la diffiicolt� di pr�ecostituite deUmirtaziOIIli temporali, e suscettibiile, comunque, 
di risolV'eTsi in .conrfiDastrunti apprezzamenti a se�conda dei diffea:enti 
crite!l"i in a.r.gomento ri1eva11ti nei Vlari O!l"dinameillti nazdonaJ.i. 

Anche a questo proposito, quindi, �Cos� come per quanto .concerne la 
individuazione di casi di forrza mag.giO!l'e anche al �di fuO!l'li delle irpote�si 
contemplate dalla normativa comumtarrila, il �O!l"iterio ado�ttato neJ\la senrte�nza 
in rassegna non sembrra di sufficd�ente ,g�aTanzia per una uniforme app1i�cazione 
della normatiV'a comunitaria. 



PARTE I, SEZ. II, \1IURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1097 

Con la rprima questione si chiede se la nozione di 1InJPO!'ltazione ai 
sensi dell'art. 7 del regolamento 111. 102/64 vada interpretata secondo il 
diritto interno e, altrimenti, in quale momento debba considerami adempiuto 
l'obbligo di iinJPortare in <caso di spedizione delle merci ad altra 
dogana. 

Il sistema di J.icenze d'importazione e d'espoirtazione e il relativo 
obbligo del deposito ~cauzionale SOIIlO stati istituiti onde fornire alle au~ 
torit� competenti info:mnaziOill� p~recise 1sull'andamento de:U moocato e 
sulle previsioni relative al flU:SSo delle operazioni di import-export. Ci� 
pl'emesso, occorre dare alle norme in materia un'illltet'ip[l'etazione ed una 
appJ.icazione wnifol'IIll� in tutti gli Stati membri, per evitare che dalla 
diffoo:mit� di crited amministrativi tit'aggano vanta,ggio talune coll'irenti 

~comrrnoociali. 

In effetti, l'evoluzione della normativa in materia di politica agricola 
� ~car~tterizzata dalla tendelll!Zl:1-a precisare e chiarire a1CIUJile nozioni 
fondamental1i -come quelle d:'�imjportazione -allo scopo di agevolare 
la transizione daJ.le diverse ;procedurre nazionali ad un iter doganale 
comunitario ~standardizzato. Nel settore in causa le pietre miliari 
di rtale evoluzione sono stati i regolamenti 120/67 (G.U. 1967, n. 117, 
pag. 2269) e 473/67 (G.U. 1967, n. 204, pag. 16), che, nell'ambito di una 
pi� completa organizzazione comune dei mel"cati hanno soppii'esso il rilascio 
di Ucenze negli scambi illl~tracomunitari. Il p~rocesso si � concluso 
col regolamento della Commissione 10 luglio 1970, 111'. 1373, che stabilisce 
modalit� comuni di appUcazione per il lt'egirrne di titoli d'1mrportazione 
e di esportazione e di certificati di fissazione anticipata relativi 
a p<rodotti agricoli soggetti ad un lt'egime di prezzo unico. Per quanto 
lt'iguarda il [periodo di validit� delle licenze, �tale regolamento stabilisce 
all'art. 15 che �il'obbligo d'importare � considlerato come adempiuto e 
il diritto all'importazione in ba:se al titolo come utilizzato il giomo dell'espletamento 
delle formalit� doganali � di importazione. 

iDagli obiettivi deJ. sistema adottato, si deve argiUilre che la nozione 
di impol1tazione di ~cui all'art. 7 del regolamento n. 102/64, e alle norme 
che lo hanno sostituito, � ins1cindibile dall'operazione di sdoganamenrto. 
Tuttavia tale disposizione non !Precisa an�cora chiaramente il momento 
in crui l'importazione deve considera!'lsi inconfutabilmente peirfezionata 
sotto il pirofilo giuridtco. A tal fine non � sufficiente il fatto ~che la 
merce abbia regolarmente varcato la :lirontiera dello Stato membro in 
cui � diretta, stante illa possibilit� di rieSjportarla. Per la stessa ragione, 
la dichiaii'azione rrilascia,ta dall'impol'ltatore alle autorit� doganali e attestante 
~che <la mwce era destinata all'importazione ed alla messa in libera 
pratica, non prova esaurientemente l'avvenuta iinJPortazione. 

In effetti sarebbe inammissibile -in quanto incompatibile con il 
buon funzionamento del sistema delle licenze,-qualsiasi inlterpreta



1098 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione dell'art. 7 che sposti sull'autorit� competente l'onere della prova, 
cosicch� incombe all'autorit� dimostrare, eventualme!l!te, che l'operazione 
prevista non � stata effettuata. M 1contrario, ll.a poca chiarezza di tale 
norma, induce a ritenere che siano state rispettate le condizioni prescritte 
dalll'art. 7 se J!'im,portatore produce dei documenti attestanti che 
la merce � 'Stata tenllPestivamente presentata alla dogana del Paese .innportatore, 
� �stata posta sotto vincolo doganale e qui effettivamente 
sdoganata. 

In assenza di requisiti pi� precisi, si deve qumdi concludere che 
nessuna 'dliStPOISiizione ,dell'art. 7 del regolamento n. 102/64 vieta di considerare 
1come importazione, ai sen:si dello stesso artLcolo, l'ingn-eSJSo della 
merce nel Paese importatore, debitamente accertato dal'le COIIliPetenti 
autorit� doganali, purch� sia ugualmente fornita la prova che la me11ce 
� stata successivamente sdoganata e messa in libera pratica. 

Sulla seconda questione. 

A norma dell'art. 8 d!el regolamento n. 102/,64, �quando l'impor


tazione o l'espo11tazione non pu� essere effettuata entro il periodo di vali


dit� del,tito'l!o in .seguito a ci11costanze da considerare �come casi di forza 

maggiore, e purch� ma sta;ta presentata una domanda intesa ad ottenere 

�che tali circostanze siano prese in considerazione ... � l'obbligo d'impor


tare o d'esportare � annullato o prorogato nei casi elencati nei nn. 2 e 3 

dell'articolo ,stesso. 

Con la seconda questione si chiede in pa:-imo luogo se i giudici nazio


nali siano competenti a r~conoscere che sussiste forza maggiore anche nei 

casi �che non sono menzionati all'a11t. 8, n. 2, del regolamento n. 102/64, 

n� ricOII1osciuti dagli Stati membri m _conformit� al n. 3 della stessa 

dLsposizione. 

La nozione di forza ma~giore contenuta nel regolamento SIUiddetto 

va inte11pretata .tenendo 'cooto della natura particolare dei rapporti di 

diritto pubblico .1Jra operatori economici e amministrazione !!l'azionale, 

nonch� delle finalit� �dello stesso regolamento. Da dette finalit�, nonch� 

dalle disposizioni del regolamento, :risulta �che la nozione di forza mag


giore non si ll.imita a'll'impo.ss�bilit� aSISoiluta, ma com1prende anche quelle 

circostanze s1Jrao11dinarie, indipendenti dalla volont� dell'importatore, che 

dal �canto suo ha adottato tutte le precauzioni dettate ,dai criteri di !Pru


denza e diligenza cui deve ispirarsi il buon �commeriCia;nte. Il giudice 

naziooale pu� quindi, nei limiti deLla t�"opria COIIliPeteillZa, riconoscere 

l'esiJstenza della forza maggiore non solo nei ca1si ermmerati nel n. 2 o 

riconosciuti da.gli Stati membri, in conformit� al n. 3, ma anche in casi 

diversi. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1099 

Con la seconda questione si chiede inolta:'e se vi sia un termine per 
chiedere l'acc$tamento giudiziale della forza maggiore e, in .caso affermativo, 
quale LSia questo termine. 

A differenza dei regolamenti successivi, l'art. 8 non stabilisce a tal 
fine un termine preciJso: .tuttavia, dalla lettera e dallo spirito del sistema 
deLle licenze si desume che la domanda va presentata nel pi� breve 
tempo possibile, e preferibilimente prima 'che scada la validit� della 
licenza. Comunque, la fattispecie che ha originato il p~resente rinvio 
dimostra pienamente l'iJ:njpossibilit� di stabilire, al rigua~rdo, una :regola 
rigorosa ed assoluta, giacch� ad esempio la forza maggiore pu� eventuaLmente 
ven.in:'e invocata solo in ISUbovd:ine, dal momenJto che l'interessato 
� convinto di aver ottemperato a tutti i dettami del regolamento 
comunitario. 

lin conclusione, llart. 8 del regolamento n. 102/64, non stabilisce 
alcun termine p& chiede~re l'accertamento giudiziale della forza maggiore, 
tuttavia obbliga J.'im[por:tatore o l'esportatore a pel1Seguire con la 
massima diligenza la tutela dei :propri interessi -(Omissis). 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 2 luglio 1974, 
.nel!I:a 'causa 173/73 -Pres. Lecourt -Rel. Donner -Avv. gen. Warner 
(diff.) -Governo italiano (ag. Maresca e avv. Stato Braguglia) 

�C. Commissione delle Comunit� europee (avv. Mavchini Carnia e 
van Ackere). 
Comunit� europee -Regole di concorrenza -Aiuti concessi dagli 
Stati -Mancata comunicazione del progetto -Aiuti irregolari 
incompatibili -Poteri della Commissione. 

(Trattato CEE, artt. 93, n. 2 e 169). 

Comunit� europee -Regole di concorrenza -Aiuti concessi dagli 
Stati -Nozione. 
(Trattato CEE, art. 92). 

Comunit� europee -Regole di concorrenza -Aiuti concessi dagli 
Stati -Riduzione temporanea per le aziende tessili dell'aliquota 
contributiva assegni familiari -Costituisce aiuto incompatibile 
con il mercato comune. 

(Trattato CEE, art. 92; legge l dicembre 1971, n. 1101, art. 20). 

N el caso di aiuti istituiti o modificati senza previa comunicazione 
del progetto alla Commissione, questa pu� agire pe:r l'inadempimento 
dello Stato membro ai sensi dell'art. 169 Trattato CEE ovv'ero, se tra 


1100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'altro ritenga che l'aiuto non � compatibile con il mercato comune ai 
sensi dell'art. 92, pu� decidere che lo Stato interessato debba sowrimerlo 
o modificarlo, senza esser tenuta ad impartire alcun termine (1). 

L'art. 92 del trattato CEE, nel prevedere gli aiuti concessi dagli 
Stati o mediante riso!J'se statali, non distingue gli interventi a seconda 
della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro 
effetti. Di conseguenza, n� il carattere fiscale n� il fine sociale degli 
interventi sono sufficienti a sottrarli all'awlicazione della norma suddetta 
(2). 

La riduzione, per un periodo di tempo determinato ed a favore delle 
aziende tessili italiane, dell'aliquota contributiva per assegni familiari, 
costituisce un aiuto alle suddette aziende, concesso dallo Stato o mediante 
risorse statali, incompatibile con il mercato comune perch� potenzialmente 
idoneo a falsare la concorrenza intracomunitaria ( 3). 

(l) Esatta sembra la pronuncia di cui alla prima parte della massima, 
data l'assoluta diversit� di presupposti che presentano i �due procedimenti, 
quello ex art. 169 e quello ex art. 93, n. 2 del trattato CEE. 
Nel primo, infatti, il presupposto � costituito dalla mancata (previa) 
comunicazione del progetto di atuto alla Commissione (art. 93, n. 3) e la 
.finalit� del procedimento � quella di sanzionare tale comportamento omissivo 
dello Stato membro. Nel secondo, il presupposto risiede nell'esistenza 
di un aiuto che si pretende incompatibile con il mercato comune e la finalit� 
del procedimento � la sorpipressione o modificazione di tale aiuto. 

P:roprio a causa di tale diversit�, tuttavia, suscita notevoli perplessit� 
l'ultima parte della massima, laddove la Corte esclude che, nel' caso di 
aiuti irregolarmente istituiti, la decisione ex art. 93 n. 2 debba fissare il 
termine entro il quale lo Stato destinatario deve sOrpiprimere o modificare 
l'aiuto giudicato incompatibile. 

Sia dal punto di vista sostanziale, inv�ero, .sia .sotto il profilo del procedimento 
applicabile, altro � l'obbligo di comunicare previamente il progetto 
di aiuto e di non applicarlo nella fase preliminare alla decisione, 
altro � l'obbligo di sopprimere o modi:tlicare l'aiuto esistente giudicato 
incompatibHe. P.er cui non si riesce a scorgere come la violazione del primo 
obbligo possa reagire sul procedimento di imposizione del secondo, nel 
senso di escludere la pm-�espressamente prevista necessit� del termine 
entro il quale ademptere alla decisione di incompatibilit�. 

N� questo particolare passaggio viene chiarito dalla Corte, la quale 
si limita a 'richiamare la ratio dell'art. 93 ead affermare che una diversa 
interpretazione porterebbe a favorire l'inosse:rvanza della norma. Non:�onsiderando, 
peraltro, che la detta inosservanza pu� esser sanzionata ex articolo 
16�9 (come pur la Corte ammette), senza bisogno di forzare la lettera 
deH'art. 93, n. 2. 

(2-3) Senza fornire una definizione precisa del concetto di aiuti concessi 
dagli Stati o mediante risorse statali �(una siffatta definizione, �n effetti, 
sarrebbe pvessoch� impossibile), la Corte offre un'interpretazione teleologica 
dell'art. 92 del trattato CEE, affe!'mando che esso individua gli aiuti 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1101 

(Omissis). -In diritto. Con ricomo 9 ottobre 1973, il Governo 
della Repubblica Italiana ha chiesto, in forza delil.'art. 173 del Trattato 
C.E.E., IJ!'annullamento della :decisione adottata dalla Commissione 
il 25 l<U!glio 1973 in merito all'art. 20 della legge italiana l � dicembre 
1971, n. 1101, per la !riSI�ir'UrfJturazione, la riorganizzazione e la riconversione 
delil.'indluJSrtria tesJSile (G.U. de]l'11 settembre 1973, n. L 254, 
pag. 14). 

Il ricorso � basato su tre mezzi �IP'regirudiziali �, relativi aiJ!il.a forma 
della decisione impugnata e al procedimento di cui essa costituiva l'atto 
finale, e su tre mezzi � sulbordinati �, relativi aiJ. merito. 

Per ragioni di �connessione, i primi tre mezzi e, risjpe'btivamente, 
gli altri tre vanni esamtnati congiuntamente, sotto due dlverse rubriche. 

Sui mezzi pregiudiziali. 

Il Governo itaHano, ricorrente, critica in primo luogo il fatto che 
la decisione impugnata il"eciti, aLl'art. l: �La R~ubb!lica Italiana sopprime 
lo ~Sgravio teffi!Poraneo e parziale dlegli oneri sociali relativi agili 
assegni familliad, previsto dall'art. 20 della legge n. 1101 �. Questa formula 
impUcherebbe che l'atto debba produrre effetti diretti nell'ordinamento 
intero delil.o Stato membro destinatario. 

L'effi�cacia diretta sarebbe. ipco~tibile con il.'arrt;. 93, n. 2, del 
Trattato, secondo :cui la Commissione, dopo aver accertato che uno Stato 
membro � verw.to meno agli obblighi imposti dall'aci. 92, decide che lo 
Stato inter:e~SSato deve sopprimere urn determinato aiwto o modii.ficarlo 
nel termine da essa fi:ssarto. 

in funzione dei loro effetti, a prescindere dalla nattura dei relativi interventi 
statuali e �dalla sfera di appartenenza di essi (politica fiscale, sociale 
�etc.) nell'ambito dell'OTdinamento nazionale. Nel:lo stesso senso, sempre 
cio� con esclusivo riguardo agli effetti che l'intervento era idoneo a 
produrr:e e giudicando irrilevante il fatto che l'intervento medesimo avesse 
natura trvbutaria, la Corte si era �gi� espressa nelle cause 6 e 11/69 (sentenza 
10 dicembre 196�9, in Raoc., 540-541). La decisione del merito della 
contro�versia all'esame � pevtanto conseguente a tale premessa mentre, sotto 
altri profili, la Corte ha ritenuto sufficiente per giustificare l'incompatibilit� 
con il mercato comune l'accert�mento in astratto dell'tdoneit� della 
misura di aiuto a falsare la concorrenza intracomunicaria; e che siano da 
considerare aiuti � ... concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali ... � 
anche quelle misure che non :gravano su risorse dell'intera collettivit�, ma 
soltanto su fondi alimentati mediante contributi obbligatori e .g.estiti in 
conformit� della legislazione nazionale. Nel caso deciso, infatti, la minore 
entrata per la cassa assegni familiari (conseguente alla riduzione di aliquota 
giudicata aiuto incompatibile) era compensata dalle �COntribuzioni per 
l'assicurazione contro la disoccUJpazione, mediante un fondo, cio�, alimentato 
non dall'inte�ra collettivit� bensi soltanto da una categoria di sogg~tti. 

IVO M. BRAGUGLIA 



1102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In s;eco[l!do luogo, il rico,llrente lamenta che la �decisione impugnata 
non abbia stabilito alcUI!lJ termine per la sua a<ttuazione, e cotnclude che, 
dalta ila mancanza di tale elemento, essenzia,le per la legittimit� dell'atto, 
quesrt;'ultimo va considerato nulil:o. 

Il terzo mezzo �; inteso a far dichiarare che il procedimento preliminare 
di cui aill'art. 93, n. l, del Trattart;o C.E.E. si, � svoLto in modo 
irTegolare. 

Risulta che quanto disposto dall'art. 20 della legge ita,liana n. 1101, 
bench� costituisse un'innovazione Tisrpetlto aliJJa precedente situazione 
giurtdka deHe imiPrese ind'ulstriali e artigianali del settore tessile in Italia, 
non era ,stato previamente notificato alla Commissione: come prescritto 
daill'art. 93, n. 3. 

Dopo aver sentito le os1servazioni detlle aUJtorit� italiane e degli 
eSIPel'lti degli aLtri Stati membri, 1a Commissione -riJtennto che la 
norma in questione ~costituisse UJJ."l aiuto ai sensi degli al'ltt. 92 e 93 adottava 
la decisinne im!Pugnata. 

Al fine di garantire, ai sensi dell'art. 92, il graduale sviluppo e 
il buon funzionamento del merca,to comune, l'art. 93 prevede un esame 
rpe:rnnanente degli airwti concess~ o progettati dagli Sltati membri, esame 
che presuprpone una �continua collaborazione fra questi Stati e ~a Commisslione. 


L'art. 93 �contempla, ali n. 2, l'ipotesi in cui quest'esame dia modo 
alla Commissione di ac1certare che un aiuto concesso da 'I.U10 Sta,to membro 
� incompatibile �con l'art. 92, e s1tabiliJsce che in ta1l caso la decisione 
spetta alla Commissione, sotto il controllo della Corte di Giustizia. 

L'idea di COiltlaJborazione cui � informata la I!JJorma m questione implica 
�che, ne1Jla suddetta i;potesi, �la Commis1sione deve lasciare allo 
Stato interessaJrto un cevto termine per ottemperare alla decisione 
adottata. 

La fiJStSazione di un termine � tuttavia ISIUperflua nell'ipotesi contemplata 
dall'art. 93, n. 3 (pmgetto di aiuti ritenrwto incompatibile con 
l'art. 921, dal momento che a1l reil.ativo provvedimento n,on pu� essere 
data esecuzione. 

Coi mezzi �m esame �si tenta di dimostrare che un nuovo aiuto istituiJto 
da uno Sltato membro senza seguire ilp�rocedimento prescritto dal:
rart. 93, n. 3, va equiparato agli aiuti regolarmente coneessi, cosicch� 
ad es1so 's'i dloweb,be neee1~1sariamente a,pp.Ucare il procedlimento dii cui 
al :n. 2 dello stes1so articolo, comjpresa l'obbligatoria fissazione di un 
termine. 

Questa i1nrterp,retazione dell'art. 93 � tuttavia inammis,sibile, in 
quanto essa giunge a negare la forza vincOilante delle disposizioni contenute 
nel n. 3, e adidirittura a favorire ~'inosservanza di que,sta norma. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1103 

La ratio diell'artkolo in esame implica invece crhe La Commissione, 
qualora constati che un aiuto � staJto istituito o modificato senza tener 
c01nrto di quanrto prescritto dal n. 3, p;u� decidere-fra l'aLtro, se ritenga 
,che l'aiuto non � compatibile col mercato comune ai seilJSi dell'art. 92 che 
lo Stato interessato deve sowrimerlo o modifi.carlo, senza essere 
teiliUita ad im!P'artiTe alkun termi!Ile, e fatta sruva ila facolt� di adire la 
Coll"te, se lo Stato 'di 1cui tr,attasi non ottem!Peri alla decisdone con la 
dlovuta diligenza. 

Nell'ipotesi �considerata, i mezzi d'azione della Commissione non 
possono essere limitati al ricQil'ISo al pi� complesso ~oced!imento di cui 
all'art. 169. 

Va quindi respinto il mezzo secondo cui la decisione impugnata 
sarebbe destinata a produiTe elftfetti diretti nel,l'ordina.mento giuridico 
inrterno delila RepubbHca Italiana. All'art. 2 viene precisato, infatti, che 
�la Re[)ubihlitca Italiana � destinataria della. presentte decisione�, formula 
dalla quale si desume chiaramente che l'obbligo sancito dahl'art. l 
� imposto allo Stato inrteressato. 

Infine, il terzo mezzo, irela,tivo alle i!rregolarit� procedurali, non � 
stato su:ff:identemente .svilwppato, ed � quindi inammissibile. 
I mezzi dii cui sopra vanno perci� disattesi. 

Sui mezzi subordinati. 

Il Goverm.o ricorrente sostiene, in primo Luogo, che la decisione 

impugnata � viziata da eccesso di p.otere, poich~ invade una sfera riser


vata dal Trattato allila sovranit� degli Stati membrL 

In secondo luogo, esso fa valere che lo ~gravio degli oneri previden


ziali di 1cui trattasd doweblbe esistere 'consilderato un provvedimento :di 

carattere 'sociale, ,che perci� non rientrerebbe neH.'ambito degli arrtt. 92 

e 93. 

Pokh� il precedente sistema di fi.nanziamenrto degli assegni familiari 

costituiva uno � 's;va1ntaggio � per i settori con un'alta per.centuale di 

manodopera femminile, il p!l'ovvedimento di cui � causa aV!l'ebbe sem


plitcemente rieqruiltbrato i:l ststema riducendo l'onere gravante sull'in


dustria tessile italiana. 

Questa, d'altira !p8.11te, si <troverebbe in 1\.Ula situazione di svantaggio 

rispetto alle industrie tesshli degli atltri Starti membri, per il fatto che 

gli oneri sociald a 'carico degli irrnplrenditor!i oo.rebbero note;volmente pi� 

elevati in Irtalia che in questi ultimi Stati. 

Lnfi.ne, il parzialle sgravio degili. oneri sociali non potrebbe influire 

sugli scambi intracomunirtari, n� alterare la concorrenza nel mercato 

comune. 


1104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'art. 92 ha lo scOpo di evitare 'che sugl]i scambi fra S.tati membri 
incidano evenrtuatli vantaggi concessi dlalle pubbliche autorit�, i quali, 
sotto varie forme, al<terino o rischilno di alterare la coocorrenza, favorendo 
determinate illliPrese o determinati pmdotti. 

L'rurrt. 92 non di.stin.gue gli interventi di cui trattati a seconda della 
loro causa o del llioro scopo, ma li defi.rusce in funzione dei il:oro effetti. 

Di conseguenza, n� il carattere fiscale, n� il fine sociale deil. provvediimento 
iln questione sarebbm-o comunque sufficienti a sottrarlo alla 
applicazione deiU'art. 92. 

Quanrto all'argomento 1secondo cui il p,rovvedimento �Contestato non 
awebbe altro effetto �che quell'o dii riequilibrare :g1lri oneri derivanlti per 
l'industria tessile dali. sistema generale di 'contributi per la previdenza 
sociale, in i.specie per quanto riguarda .gli assegmi familiari, risulta �che 
il regime iltaliano vigente iln llllateria mira, come tutti i sistemi ana~oghi, 
a garantire al lavm"artore � una rertribuzinne adeguata ai bisogni della 
sua famig1lria. 

Pokh�, in un sistema del genere, i contributi dei datori di lavoro 
sono calcolarti in funzione delJ.'onere sallarfale g1ravante su ciascuna impresa, 
~a cilrcostanza ehe un numero relativamente ristretto dei dl1pendenti 
di Ulll'�ilniPll'esa possa pretendere, in. base alla qualirt� di capo-lfami~
lia, l'ed!ferttiva col'll'esponsione degli asse~i fa.miliari non costituisce n� 
un vantaggio n� uno svantaggio specw�co dell'iffi!Pll'esa considerata rispetto 
ad .altre im;po:ese in !Cui sia pi� aJJta fu p�ercentuale di dipendenti 
che percepisce gli assegni; iii relativo onere � esattamente parifi�cato per 
tutte le iffi!Pll'ese. 

Le c0111JSiderazioru test� .svo1Jte in merito agli oneri imposti dal regime 
de~i assegni fai!Ililiari al bilancio di una singola impresa valgono 
anche per quanto riguarda i trappor:ti :fu-a i vari settori industriali. 

ILe cifre adldotte dali GoveTI!lo ricorrente, secODJdo cui, nel 1971, nel 
settore tessile sarebbero starti versati contribUiti per 65,7 miliardi 9i 
[ire, mentre le prestazioni dle1Jla previdenza sociale a tito[o di assegni 
familiari nello stesso settore si sarebbero limitate a 42,4 miliardi, non 
servono a prrov:are 1che l'in.dUJSitria tessile si trovi in posizione di svan,.. 
taggio, riguardo ai costi di produzione, rispetto ad altri settori mdrusltil'iaJ.i. 

Si -deV'e 'concludere che il parziale sgravio degili o111eri sociali per 
assegni familiari a carico dei datori di !lavoro del settore rtes:si[e � un 
p!I'ovvedimento inteso ad alleviare in parte, a favro"e delhle imprese d'i 
un pax<tiocolare tsettOtre indUJstriale, ,gli oneri pecUJniari derivanti dalla normale 
ap~cazione del sistema generale di previdenza so.cia:le, senza che 
l'esonero sia giustificato dalla natura o dallla Sltruttura d'i taiLe sistema. 

Non si pu� accogliere .la tesi secondo cui lo sgravio iJn questione 
non sarebbe un �aiuto s~tatale �, perch� la diminuzione delle entrate 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1105 

ch'esso determina sarebbe COill(pEllliSata mediante rioorrse provenienti dai 
conrtributi versati a titolo di aS8icu11azione conrtro la rusOCICU!Pazione. 

I fondi di cui trattasi sono alimentati medianlte contributi obbtligatori, 
imJ?OrSti da11a il.egge, e vengono gestiti e ~ripartiti ,_ come dimostrano 
i fatti im. esame -in coruformit� alJla legisil.azione statale. Essi 
vanno quindi considerati �risome statali�, ai senffi delJl'wt. 92, arn,che 
qualora siano ammim.istrati dia enti distinti dagli organi statali. 

Quan!J;o all'a11gomento secondo cui gli oneri sociali gravanti sugli 
illl[prendl!tori del settore tessile saLrebbero pi� eil.evati irn Italia che negli 
alitri stati memmi, va osservato che, neil.l'81Ppilicare l'art. 92, n. l, si 
deve neceSISI81l'iamente tene1r conto 1dlella 1situazione esd!Sitente sul p1iano 
della concorrenza, illlel cercato comune, prima che venisse adottato il 
provvedlimento di cui trattasi. 

(Detta situazione risulta da vari fa,1Jtoci, aventi diversa incidenza sui 
costi di produzione nei vari Stati membri. 

Negli artt. 99-102, il Trait1;ato stabilisce del resto le modalit� per 
elianinwe eventuali dlistomlioru .generiche, �connes1se alle divell'!genze esdstenlti 
:fra i vari srustemi fiscali e previdlenziali dei vari Stati membri, 
tenendo cOilllto delle difficolt� struttruraili. di determinati setrtoiri }nd'uBitriali. 


Per contro, la modifica unilaterale dti un dato elemento dei costi 
.di pll'oduzione in un dato :settore dell'econoo:nia �dii uno Stato memiblro pu� 
allter8(['e 1'eq111ilibrio esiJSterute. 

� quindi ilnutile il ra:ftlirooto del1le relative aliquote di una determinata 
categoria dii 1costi sul costo di pLroduzione colll(plliessivo, poich� 
l'elemento decisivo � lo sl�ravio in s�, non gi� ia categoria di costi cui 
eSISO Sii riferisce. 

Inoltre, <gli oneri sociali ,gravanti sugli iinp!I1endJitoi'Ii sono CO!ffi(presi 
nehla pi� generale �categoria dei costi per la manodopera. 

Dal faJSc�!Colo si desume che questi ultimi sono iJn Italia relativamente 
bassi, per il settore tessile, il'tspetto allivehlo ch'es1si ~l'aggiungono, 
nello stesso settoil'e, neglli altri Stati membri. 

� evidente che lo sgravio degl'i oneri sociali, conltempl[ato' dall'art. 20 
d!ella legge n. 1101, ha l'effetto di ridurre H costo deil.la manodopera nel 
settore teSISile italiano. 

L'md'uistria teSISile italiana � in concorrenza con [e i.J:ntp!rese dello 
stesso settore degli altxi Srt;ati memmi, come dimosllra ili: voLume crescente 
di pll'odotti tessi11 itatliarn esportati im. q111eSiti Stati. 

La riduzione dei �costi di produzione dell'indlustria tessJJle italiana, 
ottenuta mediante lo sgravio degli oneri sociali, irufluis1ce necessariamente 
sugli scambi :lira gli Stati membri. 

Anche i mezzi dedotti in srubordilne vanno quindi disattesi 


(Omissis). 


1106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, 3 luglio 1974, 
nella �Causa 7-74 -Pres. Lecourt -Rel. Mertens De Wilmars -Avv. 
gen. Reichl -Domanda di p~ronuncia IPifegiudiziale p!roposrta dalla 
Corte di aJppello dell'Aja nella caUISa fuouelfiUJS van Nidek (avv. van 
den Be~rgh) c. I1S1P�ettore del registro e delile SIUCcessioni (Hendlrik;s) -
Interv.: Commis1sione dell'e COOlllUnit� eu~ropee (ag. Ute:rmann) e 
Col11Siglio delle Comunit� europee (ag. Peeters). 

Comunit� europee -Pubblici dipendenti -Privile~i ed immunit� Esenzioni 
fiscali -Pensioni di riversibilit� -Applicabilit� della 
esenzione. 
(Protocollo sui privilegi e sulle immunit� delle Comunit� europee, allegato 

al Trattato dell'8 aprile 1965, art. 13, secondo comma). 

Comunit� europee -Pubblici dipendenti -Privile~i ed immunit� Esenzioni 
fiscali -Imposte nazionali su~li stipendi, salari ed 
emolumenti corrisposti dalle Comunit� -Non comprendono l'imposta 
di successione. 
(Protocol1o sui privilegi e sulle immunit� delle Comunit� europee, allegato 

al Trattato dell'8 aprile 1965, art. 13, secondo comma). 

L'art. 13, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunit� 
delle Comunit� europee, secondo cui i dipendenti delle Comunit� 

�sono esenti da im:poste nazionali sugli stipendi, salari ed emoLumenti 
ve~rsati dal:le Comunit��, si applica alla pensione di riversibilit� spettante, 
in forza dello Statuto del personale delle Comunit�, alla vedova di un 
dipendente (1). 

L'imposta di successione, nella misura in cui � applicata indiscriminatamente 
ai superstiti dei dipendenti comunitari come a qualsiasi 
altro contribuente, non rientra tra le �imposte nazionali sugli sti!Pendi, 
salari ed emolumenti versati daHe Comunit�� di cui all'art. 13, secondo 
comma del Protocollo sui privilegi e sulle immunit� (2). 

(1-2) -Nel senso �che dei redditi esenti non pu� essere tenuto conto 
per determinai!\e l'aliquota d'imposta applicabile ad altri 1reddd:ti dei funzionari 
cfr., con rifedmento a�H'analoga disposizione del P:rotoco11o sui piriviilegi 
e le immunit� della C.E.C.A., Corte di g�IUsti.zia, 16 dicembre 1960, 
nella causa 6/60, HuMBLET, Racc., 1093. 

Nel senso �Che non costitui.scono imposte da �cui �le retribuzioni siano 
esenti n� le tasse �Costituenti la .contropartita pe1r l'uso �di un determinato 
se�rviztio pubblko (�anche quando la tassa sia .cakolata in ~ragione dello stipendio 
corrisposto al dipendente della Comunit�), n� i contributi de:stinati 
a finanziare un sistema p.revidenziale (anche se la riscossione avviene nelle 
fo:rme proprie della :riscossione degli oneri fiscali) cfr., rispettivamente, 
Corte di giustizia, 8 febbraio 1968, nella causa 32/67, VAN LEEUWEN (Racc., 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 1107 

(Omissis). -In diritto. Con provvedime.ruto 30 gennaio 1974, la 
Corte d'.A1p'pello dell'Aia ha sottoposto a questa Corte quattro questioni 
relative all'interpretazione deilll'art. 13, secondo capovooso, del PJ:o,tocollo 
sui privilegi e sulle immunit� delle Comunit� Eocopee, allegato al 
Trattato che istituisce un Consiglio uni.co ed una Comri�issione unica 
delle Comuntt� Europee (in p["osieguo : �P["otocollo �). 

In base a ta,le norma, i dilpenderuti del'le Comunit� �sono esenti da 
imposte nazionaJ.e sugli stipendi, salari ed emolumeruti versati dalle 
Comunit��. 

Le questioni proposte mirano ad accertare se ed in qual mtsoca si 
debba tener conto di taJ.e dispos!izione per l'applicazione della legge 
olandese sui diritti di ,suc,cessione (Suc,cessiewet) alla pensione di reversibilit� 
s[pethmte alla ved!ova di un dipendente deille Comurut� Europee. 

In primo Luogo si �chiede se l'art. 13, secondo capove11so, del P["otocollo 
si aJPIPllichi anche alla !P'elll~1ione 'corriiSJpOISta dlalle Comunit� Ewropee 
alla vedova di un dipendente. 

Tale pensione �Costituisce un emolumento versarto dalle Comunit� e 
che trova il proprio fondamento diretto e testuale nel regime iretributivo 
dei dipendenti comunitari, di cui � un elemento inseparabile. E' a buon 
diriitto, pertanto, ~che il regolameruto (EURATOM, C.E.C.A., C.E.E.) del 
Consiglio 25 marzo 1969, n. 549 (G.U. n. L 74, del 27 marzo 1969), adottato 
in esecuzione deH'art. 13, secondo capover1so; stabilisce che deLl'esenzione 
prevista da tale norma frui!scono �anche i titolari di pensioni di 
reversibilit�. D'altra parte, tali pensioni sono soggette, a vantaggio dell'e 
Comunit�, ad un'imposta sul reddito. La prima questione va pertanto 
rLsolta in senso affermativo. 

Con la seconda questione si chiede se fra le imposrte da �CUi le pensioni 
in causa sono esenti, a norma del secondo capove11so de1l'arrt. 13, 
rientri in linea di princ�\Pio anche l'imposta di successione. , 

Il secondo capoverso dell'art. 13 non pu� essere dilssociato dal primo, 
il quale stabilisce che � alle condizioni e secondo la rprocedma stabilita 
dal Consiglio ... i funzionari e gJ.i altri agenti della Comunit� sono soggetti 
a profit,to di questo ultimo ad un'imposta sugli st�\Pendi, salari ed 
emolumenti da1la stes1sa ver:sati �. Coerentemente con tale disposizione, 

59, Foro n., 19,68, IV, 59 �e Dir. prat. trib., 1968, II, 657, con nota di RoEMER), 

e 25 febbraio 1969, nehla causa 23/68, KLOMP (Racc., 43). 

Sui limiti della immunit� di giuri�sdizione, riferita � esc1usivame~JJJte agli 

atti che, per loro natura, costituiscono partedpazione di colui �che invoca 

<l'immuni,t� all'.espletamento dei compiti del�l'istituzione da .cui dipende �, 

dr. Corte di giustizia, 12 lugUo 1968, nel,la .causa 5/68, SAYAG, Racc., 521 

�e 10 luglio 1969, ne:lJl.a causa 9/69, SAYAG, Racc., 329 (l'elative a sinistro stra


dale provocato da autovei-colo condotto da dipendenti del�l:a CEEA in 

missione). 



1108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il secondo capovel1So esenta le retribuzioni sudldette dalle imposte nazionali, 
di .guisa che l'art. 13, nel suo complesso, gararntisce una tassazione 
uniforme per tutti i dipendenti della Comunit�, evitando in rparticola!re 
che, in �seguito alla riscossione di �J:n[>os;te nazionali divel'lse, la loro rimunerazione 
effettiva va!ri �D:1 ragione della loro nazionalit� o domicil:io ed 
aLtresi che, per effetto di una dopjpia imposizione, la rimunerazione 
stessa sia eccessivamente gravata. 

L'esenzione prevista dall'art. 13, secondo crupoverso, conce!r:ne, pe~tanto, 
unicamente le imposte nazionali analoghe a quelle IPel'Cepite dalla 
Comunit� 1sulle 1stesse fonti di reddito. Queste ultime costituiscono �'Ill\POste 
periodiche sul reddito, mentre l'imposta di successione colpilsce una 
tantum il patrimonio ereditario all'atto della sua trasmissione. Stando 
cosi le cose, l'imposta 1di successione, neLla milsura m cui � applicata 
indilscrilrniinatamente ai SU!PeriStiti dei dipendenti comunitari come a qualsiasi 
al;tro contribuente, non !rientra �tra le �imposte nazionali sugli stipendi, 
salari ed emoLumenti versati dalle ComUI!li�t� � di cui all'art. 13, 
secondo capoverso, del Protocoillo sui privitlegi e sulle immunit�. 

La soLuzione della seconda questione rende prive di oggetto le rimanenti 
questioni -(Omissis). 



SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI 
DI GIURISDIZIONE (*) 


CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Unite, 21 mag~gio 1973, n. 1457 -
Pres. RossatnO -Est. Montanari ViJSco -P.M. Tavolaro (coruf.) Ministero 
;dJelle finanze (Avv. dello Stato Albisinni) c. RiiPa (avv. De 
Palma). 

Concessioni amministrative -Patrimonio indisponibile dello Stato Norme 
in materia <Ji affitto di fondi rustici -Inapplicabilit�. 

(l. 12 giugno 1962, n. 567). 
Competenza e giurisdizione -Concessioni amministrative su beni Determinazione 
di canoni -Giurisdizione del giudice ordinario Non 
sussiste. 

(l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2 e 4). 
I rapporti concernenti l'utilizzazione di beni patrimoniali indisponibili 
dello Stato in modo compatibile con la loro particolare destinazione 
debbono di norma essere qualificati come rapporti di concessione amministrativa 
anche se al provvedimento concessorio deH'autoritd amministrativa 
segua o comunque si colleghi una convenzione attuativa soggetta 
a regime privatistico; per detti rapporti non trovano applicazione le 
norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, le quali si applicano invece a 
tutti i rapporti di affitto di fondo rustico regolati esclusivamente dal diritto 
privato (1). 

H giudice ordinario non pu� disporre la riduzione o comunque la 
modifica di canoni di concessione, canoni la cui determinazione � attribuita 
alla autoritd amministrativa (2). 

(1-2) La giurisdizione eslusiva del giudice amministrativo in materia di 
rapporti di concessione e la concessione-contratto. 

l. -Premessa. La sentenza in �esame .conferrrna, con qualche variazione, 
quanto [a stessa Corr>te di Cassazione 'aveva gi� affermato, Senl/PI1e con 
riguardo a;lilia disciipll.itrlJa degli affdtti di fondd !Nllstici, nelle sentenze 2.1 maggio 
1971, n. 1538 (in Foro it., 1971, I, 2815) ,e 9 gennaio 1973, n. 8, in questa 
Rassegna, 1973, I, 833, con annotazione di CARBONE C. e con richiamo della 
legge 10 dicembre 1973 n. 814, art. 5, che estende l'applicabilit� delle norme 
sUlla determinazione dei canoni alle �concessioni per sfalcio di erba e pascolo). 
Peraltro, le affermazioni fatte in .queste pronuncie si inseriscono in 
(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato 
anche l'avv. CARLO CARBONE. 



1110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Le norme della legge 12 giugno 1962, n. 567, essendo 
tspirate daLl'interesse generale deaa coil!Servazione diell'equilibrio 
delle ,pa:-estazioni 'contl-attuali, sono norme imperative che trovano applicazione 
in qualisiasi ,contratto di affitto di foodo rusti.co, senza che possa 
influire la qualit� di soggetto di .diritto pubblico in UllJO dei due contl-
aenti. Esse rpresU!Ppongooo, per�, l'esistenza di veri e p1ropri conJtratto di 

orientamenti giurisprudenziaU in larga i!IrlsUTa consolidati e sui quali focse 
non v:arrebbe la pena di ,soffe�rma!I"si se non fosse sO!pravvenuto l'art. 5 della 
legge n. 1034 del 1971, .iJstitutiva dei Tribunali Regionali Ammin1stl-ativi. 

La poctata innovativa dleJJ.e disposizioni dettate da tale �a!rtiicoiLo, le 
quali regolano un momento de�l ripa!I"to tra J.,e giurisdizioni mdinarie e amrrund.
straiive ma non mancheranno di &nflruir�e sulla sostanza dei varpporli 
di conc�essione armninisWativa, consiglia di rie,saminare analiticamente i 
principi costituenti, per cos� di'l'e, il su,pporto della sentenza in e1same e 
delle aLtre �citate, rper verificare se e in qual miSJUJra essi !rlotino .coerenti 
e compatibili �CO!Il una interpretazione dleJ. menzionato all't. 5 atto a perveni�l'e 
alla costruzione di un lineare ed efficiente � .sistema � di riparto tra },e 
giuri,sdizioni nella materia della quatte si rtratta. 

La 'sentem.a in iasse�gna ha � utiilizZlato � (non pu� di'l:1si � �enunciato ., 
posto che �SO!IlO tutt'aUro 'che nuovi) ~ we �'cdteriJ di gd;udizio � che seguono: 

I) lla qualificazione come pubbJica di una entit� (nclla spec-ie, un 
bene) .costituente l'oggetto �di un !l':aprporrto giuri.dico induce, in linea di prilllclpio, 
La quaJ.ificazione dii questo �come mppocto di diritto pUJbbtico (considerandosi, 
ovviamente, illll(pUcd,to un �ailtro presuipiposto, e do� la partecipazione 
aJ. rapporto di almeno un soggetto pubblico); l'ogtgetto ( � esiJstenza 
spa21iaiLe dr�coscritta... che atlmeno �logkamente � �capa�ce di peil"lli1airlenza dndefinirta 
netl ,tempo �, ,come scrive FALZEA, Efficacia giuridica, Enc. dir., XIV, 
467) pu� operrure e opel'a come ,entit�, �di per s�, quatlificante del fatto giuridico 
e del rapporrto giuriddoo; 

II) provvedimento amministrativo e �Contratto possono ,coesistere (cila


scuno conservando La rpiTopria auton~a) e concorrere al�La produzione di 

un ~Vapporto giuridico, H quaiLe peraltro si �configura �come unico e trae la 

quaJ.i,fi.camone di un rapporrto di dh�ttto pubhliJco, come si � dertto � per 

induzione �, daltla piriese=a di un og,getto pubbil.ico; 

III) hl .canone, altro oggetto del rapporto, � determinato d~re,ttamente 

ed �esclusivamente dal p~rovv�e,dimento ,rummi.n1,st!l':ati~o, nell'esercizdo dd un 

pote11e .caratterirz:zarto da di'scidzionalit�; �Cl�[1costa!IlZla .questa dalla qual'e si fa 

delri~rure J.'attribuzione �di un sindacato giurisddzionaile aJ. Giudi�ce ammi


ntsti'ativo. 

� Di questi tre � criteri di giudizio �, i,l primo e iJl terzo meritano pdena 

adesione e rimangono vaJ.ddi anche sotto il vigore delLe menzionate nuove 

dtsposizdoni; per il secondo di essi aprpa�l'e ilrlveee utile un desame, anche 

perch� la figura della concessione-�contratto � rimasta ,malgr1ado sia stata 

al centro di un vasto dibattito, .contro~ersa e oscura. 

2. -Concessione uniLaterale e concessione bilaterale (o contrattuale). 
Com'� norto, una prima distinzione tra �conce,ssiloni � uniLatel'aJ.i � e � bd1aterali�, 
avvertita, in Francia da BATBIE (Trait� de droit pubblic et administratif, 
VII, 186,8, 274) e anche -parr:ebbe -dal Consiglio ,di Stato iiJJa�.iano (in 
un parere datato W marrzo 1879, pi� voUe menziJonato dalla dottrina del

PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1111 

affitto e cio� di neg,ozi di dkitto ipirlvarto, nei qu.aH l'Ammi!Ilistrazione 
Pubblica (Stato od altro Ente pubblico) aSISiliDla una posizione non differenziabile 
da quella di un qualunque altro contraente privato. 

Nella specie ha pe11ci� carattere [prioriJtario la qualiftcazione diei due 
negozi conclUISi il 20 dicembre 1963 tra l'Ufficio !bollo e demanio di 
Ta�ranto ed il Ripa Donato e .concernenti l'utilizzazione agricola di alcuni 

l'epoca), � stata a�cquisita nel:la dottJri,na d!tail.iana sop.rattutto ad opera di 
MANTELLINI (Lo Stato e il codice civile, 1.S82, 504 e seg.). La distinzdone ha 
rigua�rdo non tanto alla struttura quanto a�gli effetti giuridici dell'atto di 
concessione; e quella che il MANTELLINI ha chiamato concessione � bilaterale 
� risul.ta sostanziail.mente .assimiil�abile ail.1a nozdone (individuata �IIl epo�a 
molto pi� recente) di provv�edimento arrnmi:nistvativo ,pmdutti:vo di effetti 
bilaterali, .anzich� alla nozione di concessione-.collltratto quale reperrita 

(come si vedll'�, �con 1SCall'sa precisione) dalla giurispruden2la. 

La �Concessione � bilat~aJ:e � �, per :il MANTELLINI, i!l quail.e ha rp11esente 
soprattutto >la .conce>ssione di costTUZione e gestione di opera pubbHca, call'atterizzata 
dall'essere produttiva di � obbliigazioni che si rassomi�gJ.d,ano alle 
obbltgazioni contrattuali, anche quando non lo sono realmente � (opera 
citata 506): � Lo Stato come Stato � attrdbui,sce ai concessionall'io facoiLt� 
ed esclusive, mentre � la concessione incidit in contractum o inserisce ad 
un �contratto sui generis ma pur contratto � aUorquanto lo Stato promette 
� sovvenzioni a fondo perduto � o � garanzie di rendite minime � 

(op. cit., 524). Petra1tro, subito dopo viene precisarto �Che � l'atto vevso lo 
Stato ,mentre partecipa �del 'contratto, rimane atto �di concessione, e per 
legge pi� che per contratto lo Stato... 'attribuisce tito~o a11e sovvenzioni in 
dana!l'o o a !l'ipete!l'e daiJ.l'>eral'lio le garanzie... � (op. cit., 5c215). 

Di circa un decennro posteriore (nel fTattemrpo era inte,rvenuta la il.eglge 
10 agosto 1884, n. 2644 sul:La derivazioni di >acq'llle pubbliche) � d:l 'dibattito 
tra GIORGI (La dottrina delle persone giuric'Liche, vol. II, �ed. 1891, 461 e seg., 
e vol. III, ed 1892, 273� e 'seg.) e RANELLETTI (TeCYria generale delle autorizzazioni 
e concessioni amministrative, 1894, 47 e seg.). n primo, pi� vicino 
aliLa dottrina francese, sostenito!l'e della �corrtrarpposiz~one tra � concessiondlicenz>
e � e � concessioni contrattuali �, :nell.e quali uUime obbligazioni e 
dilritti, sta del concedente che del 'concessionario, sono rp!l'Odotti da un contratto 
� adietto � ~che ac�compagna J.',atto uniJ.atwa1e di ,concessione ai terrnpo 
stesso congiung.endO>Si con esso in 1lilla figU!l'a mtsta e sui generis (pe!l'.altro 
lo >stesso GIORGI, dopo ave!l'e affermato che � �La fooma dell.a rega1ia � sempre 
un .contr.atto ,cadente 'O!l''a ISOp!l'a materie di cnaturail!e pe!l'tinenza della pubblica 
potest� ora sopra materia di cui il pubblico potere si arroga il monopolio �, 
aggiiUilge che � nonostante la forma contrattuale della regaWia, il vincolo 
giU!l'Ldico che ne deriva ;resta contempe11ato dail. pUJbbld.co intwesse', e ci� 
pwch� lo Stato o il �COI'IPO mO!l'ailJe concedente non vi inte!l'viene simpliciter 
loco privati e da pard a pari con il �COncessionardo � : op. cit., voi!.. I, ed. 1899, 
379), il secondo (RANELLETTI), pi� sensibile al Tichiamo della dottrina 
tedesca (che .peraltro proprio in quegli anni elaborava la nozione di contratto 
di diritto pubblico: ad esempio, la prima edizione dello Staatsrecht 
del LABAND � del 1878) � portato invece a ravvisare � in ogni concessione, 
la quale porti con s� degli obblighi per il concessionario (si noti, 
de'l concessional'io)... due negozi giU!l'idici, che sorgono in due momenti 



1112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

terreni compresi nei recinti militari delle contrade �Pilone� e � Manzo 
� di Taranto. Ahla prredetta qualificazione questo Suprremo Collegio 
pu� procederre 'con !Piena libert� di valfUtazinne degli elementi di fatto 
acquisiti agli atti, .costituendo tali elemenrti i presupposti rilevarnlfi per la 
;risoluzione della questiOIIIJe di giurisdizione prospettata col ricorso. 

Va innanzitutto premesso che, nel rapporto di conceSISione-conrtrratto, 
il !Provvedimento Uill.ilaterrale deJ.il~ P.A., che d� luogo alla conceSISione, e 

diversi, ognuno con vita propria: l'uno La dichiarrazione dii volont� del 
privato... l'altro il.'atto di conce,ssione � (op. cit., 90). 
Sono seguite, tra le altre, le prese di posizione di F. CAMMEo (l mono


, poli comunaLi, Arch. giur., 1895 e 189�6) wcina a quella di RANELLETTI, di 
RAGNisco (Sulle concessioni municipali, La legge, 1901, II, 711) sostanzialmente 
oonfo=e a queilila di GIORGI, e di FoRTI (Natura giuridica delle concessioni 
amministrativ�e, Giur. it., 1900, IV, 369 e seg.). Quest'uiltimo, rilevato 
che non la fo=a (o ~struttUI'Ia) degli atti bensi la sua � funzione � c�f:fu:e 
valido ~criterio per ila �loro �cila�ssilficazione, ~ropone Ultl!a distinzione tra conceSISioni 
� undlateTaU � (nelle quali incilude ile concessioni di beni, principalmente 
rivolte ,a ,sodd.i!s1ia'l'e il'intwe.sse del pdvato concessionarrio) e concessioni 
� bilaterali � coincidenti con le concessioni di pubblico servizio, 
ca:ratterizzate dailil'obbiJ.i,go del �concessionario dd prestaTe il serrvizio oggetto 
deHa con:l!essione, obbligo questo 'che � Sii trova in ilst!retto vincolo di causalit� 
~col diritto conceSISO � e �che, non potendo 'essere imposto per mezzo deUo 
irr~erium, diiScende dal consenso del pdvoato. Ber il FoRTI, 1e concessiond 

� bilatwaili � ,e �cio� dd pubbilko serviZiio :sarebbero cOltl!tratti dd diritto pubbHco, 
precisandosi p.e'l'� (e �La pveciiSizione merita di esserre :rilferlta per. gli 
sviluppi ,che LSOOJ.O seguiti) ,ohe � dn tutti questi casi lo stato, mettendosi in 
relazione �Con il .privato pel raggirungimento dei suoi find, d� V'irta ad un 
rapport� complesso, che �COnsta, a sua volrta di due :rapporti di natura ben 
diversa... una paTte pruramente conv.enzionale �che a"ligualrida i soli rappo:rti 
tra amrnimstrazione e �ConceiSsionario, �e una paTte (oggd si di'l'ebbe � org,anizzatodla 
�) oh.e concerne in modo diretto i11 'P'!lbblioo 1servizio e [,e reLazioni 
tra le drue parti contraenti 'e H rpubbiLico... � (op. cit., 418). 
La nozione, a .tllltt'oglgi valida e ope!I'ante, di �concessione a'lll!tili�nistrativ,
a � stata, in sostanza, elabomta dalla dottrirna (sop:rattutto da MANTELLINI, 
RANELLETTI e FORTI) tra H 1880 e l'inizilo del nostro ISecoilo; tale elaborazione 
� peTVenuta a risuiltati .concordanti sud punti fondameilltaili (,configu:
razdone del �rap~porto di 'concessione �come il'appor:to unitario e 11egoilato 
dal diritto pubblico, carattell'e pubblico deiil.'attivit� posta in esserre dalla 
amministrazione perr costituire detto rapporto, rd1evanza essenziale dell'og,
getto delila concessiorne, ilinee ,genen:illi dellla .discip1dna de'l 'l'apporto), 
le diverg,enze restando irncentrate soprattutto su un punto, e� cio� sul 
ruolo da assegnare alla manif,estazione di volont� del PTivoato per ila costituzione 
del rapporto di concessione. Nei decenni successivi non vi sono 
stati, perr .quanto 'S1ipecHicarrnente attiene aHa nozione di concessione ammi,_ 
ni,strartiva, apporti �Che a:bbi,ano condotto 'a mutamenti veramente significativi, 
mentre p.!I"ogressi sensiJbild sono stati registratil �ne[ �dibattito su:l pi� 
generaile tema de:pa .conf�.gurabilit� del ,conrtrartJto dd diritto pubblico e in 
genere sulla manifestazione di volont� del privato (soprattutto per merito 
dd MIELE, Le manifestazioni di volont� del privato nel diritto amministrativo, 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1113 

l'atto di natura convenzionaJ.e, relativo alla determinaziol!ie dei diritti, 
obblighi, e modalirt� della �COlllcessione, putr cOIDJservando ciascuno un'aurtonomia 
funzionale �coordinata all'assolvimento de1I:'unka co:mrpJ.essa funrzione 
fondamentale propda deLla fattispecie, possono anche eSISere contenuti 
in nn unico d!ocumento spettando al giudice, sulla base dell'interpretazione 
del documenrto stesso, srtabilire 'se effettivamente in eSISO possano 
riscontlra!l1si �contenuti entrambi gli atti; cio� quello autoritativo di 

1931, 12 'e seg., �e di GALLO, I rapporti contrattuali nel diritto amministrativo, 
1936, 97 e seg.). 

Intomo a[ 1930 ha oomd.ndato a mand!festa111si una propensione delJ.a dottrina 
ad accertare, �sia p'UJI'e con C~aJUtele e �Con riserve, gli orientamenti nel 
frattempo emersi iiil 'gdJuir.�Sp!IUdenza sUil.la �configurazione dellia concessione 
mnmin~Lstrativa. Ne~ 1anni 'a noi pi� vticini questa accettazione si � :liatta 
pi� piena (cfr., ad esempio, SILVESTRI, da uLtimo neLla voce Concessione 
amminist'l'ativa, Enc. -dir., 374, e GuLLO, Provvedimento e contratto neUe 
concessioni amministrative, 1965, 3�36 seg. e 402 1seg.) e ha sollecitato un 
cospicuo tentativo di cOIStruzione d.e[J.a categoria dei � contratti a.ccessivi a 
provvedimento � ricOIIllpl'esa nell'ambito dei � contratti ad oggetto pubbUco 
� (GIANNINI M. S., da iULtimo in Diritto amministrativo, vol. I, 1970, 743). 

3. -La formazione della nozione di concessione-contratto. Per tale 
ragione, merd.ta rilscoprire il'origine ,dell.'ortientamento della giurispTudenza 
in materia, e idperOOil"l'ere, sia pure per beni tratti, l'itinerario da essa 
percorso. litineralcio, come spess� awviene, � trovato �, 'sentenza dopo sentenza 
e �costantemente � deviato � da un notevole grado �di commistione tra 
problemi �concernenti ill fatto produlttirvo e �la di!scipilina , sostan~iaile del 
rapporto di �Concessi-one, e 'Pl'ObiLemi l'!elativi ai limiti della gi'UJI'dsdizione del 
giudice ordinario vuoi nei ri~ardi deHe attribuzioni amminitstrative vuoi 
nei d~di di quella che in seg;wito 1Sa'l'� chiamata -giuri-sdizione armmdnistrativa. 
. 
Per il periodo anteriore all'istituzione della IV sezione del Consiglio 

di Stato, merita di essere segnalata Ila sentenza 30 maggio 1879 della Cassa


zione ll'omalllla (dn Foro It., 1879, I, 1330), ove era affermato che � \Le conces


sioni dell'uso delle stesse (acque pubibiliche) :liatte d!aYo Sta�to non valgono 

ad attdbruire a[ concessiona!do �Che un �godimento precario subordd.nlaJto 

sempre agli interessi pi� �elevati dell'amm�I!liJSl'lta2'lione, la quale ne ha supll'e


ma rosposd.ziorr1e �e rtutela in vi,staJ delil'uthle pubblico, e ... pe11ci� tali conces


sion~ sono 11evocabdlli per iLoro essenza e rpeT �cause valliutabjJ_d. da1l'mnmini


s1IDazione concedente... (la �quale) senza i~rugerernm dd estra~ruei poteri che 

possano vincolare 'la lli!bert� de11Ja sua. azione... essa soila pu� essere giudice 

dell'opportunit� deil:la ccmtintUa2'li.one ~del:la �concessione o deliLa nece�ssit� 

di revocarla �. 
� 

Qualche ilustro pd� �tardi, 1dopo \La leg~e 31 ma!l'zo 1889 n. 5922, !L'orien


-tamento � sensd.billmente mutato: possono .segnalarsi le pressoch� contem


port1anee sentenze 2 m!llggio 1893 e 11 agosto 1893 de1la Cassazione a se2'lioni 

uni!te (m Giur. it., 1893, 5,10 1e 976); 6 ma!l'zo 1893 deJ:1a Cassazione fiorentina 

�� 
(ivi, 340) e 15 gdrugno 1893 della Oassazione torinese (ivi, 891). N-ei con 
:llronti della IV sezione del Consi1g1io di Stato wl .giudice oodinario il'ivend:i!ca 
a 1s� la .cognizione delile ccmtroversie in materia �di � indennizzo a colui che 
dellJa priv!lltiva viene ad �eSISeTe .spogliato, se a lrui era <stata data per un 



1114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

concessione, e quello �Convenzionale, disciplinante il suo oggetto e le sue 
modalit� (senrt;. n. 1604 del 1968). n fatto che l'attivit� della P.A. ll"isulti 
svolta e conclusa nella fo:mna della trattativa privata (come � avvenuto 
l!llella .specie) :non � quindi sufficiente, da solo, a determilllare la qualificazione 
dell'atto come negozio di diritto priv~to. 

NeLla specie, � elemenrto incontrovel'ISO che il collltratto abbia avuto 
ad oggetto l'UJtil.izzazione agricola di beni :patrimoniali illldisponilbU:i deLlo 
Stato. PertanJto, se � esatto .quallllto ha affermato la Corte del merito e 
cio� che anche i beni :patrimoniali indi.sjponibili possono foll'IIIlalre oggetto 

COIT~spettivo �, cosi c ...procLamando... dl diritto aM'indenmt� pell' la revoca 
dd una privativa �che si fosse concessa a rtitolo ooeroso �. D'al!tro canto (nella 
sentenza della Cassazione tOII"��llese), si afferma che :La conoossiooe di acque� 
l!liOn � rprecaria e ll"evocabile c p�rfino 'semplicemente ad nutwm del CQIIJ.Cedente 
�, ~n quanto c devonsi nel fiume o nel torrente distilng~Uere due pam, 
il'una esseooialmente \PUibblica <COStituita dal �complesso di servizd che l'acqua 
pu� :rendell'e al .ccmpo [p(i(Litico, all''Universaflit� dei cil1ltadim ... e il.'altra, che 
si [pU� dire privata, rilguarda i servizi dd vario ,genere che ile acque, senm 
detrimelllto delJl''USO pubblico, possono a.-endrell'e direttamente ad privati... 
sotto un quale :rappo:rto entrano nella classe delle oose esposte in commercio 
regolate dalLe ieggi <CirviM come qualunque alJ1::ro bene patrimoniale �. 
La ~denzla deil.le Corti di Cassazrone, 'al me del secolo scO!t'ISo, in 
sostEU:Wa, riconosce l'emstenza di diritti sotggettivi del concessionario nei 
il.'dgua!t1di del soggetto pubblico .concedente, cosi ll."itagliando Ulll ambito dii 
.giurisdizione del giudice Oll."dinario; �essa per� ricollega l'esistenza di tali 
diritti �a que11a ~che assume esSell'e ila dilsciplina J.ega:le del rapporrto di concessione, 
senza soffe:t'll:ll!lW.Si ad esaminall."e 1a ~adell'atto costiturlli.'VOdel 
(['lapipOrrto medesimo. E 'la COII."fte �totr.Lnese, llllel:la sentenza rlpol'ltata e in 
aa.tre conformi, pell' rpervenill."e al rticonoscimelllto �di diritti sog~ettivil del 
concessionall."io, affenn.a ii 'ca!t1attooe P'riViaJto del bene oggetto della con,. 

cessione. 

NeLla secotnda decade del secolo in ,cotrso 1a giurispJ.'IUdenza comincia a 
far IPII."OIPria in modo rpervell'o 'assai SUIPerf�ciaile la IP!l'Ob1ematica (['lelaitiva 
ailla ,struttura de!ll',atto di concessione, e utilizza J.':asserirlla rpl'esenza di un 
con~atto pell' pervlerui.ire ail rricotnoscimento �di diritti sog,gettim e all'affell'maJZJione 
della �giurisdrizilone Oll.",dinaria. NelLa ISeillteruJa 16 marzo 19,15 deillla 
Cassazione lllJQpoletana (m Foro i.t., 1.91,5, I, 1019), in una ,controvoosia conoei'II1eillte 
la concessione di nn ~sell'Vizio 'di � .spazzamento �, si osserva che [a 
dottrina � divisa t11a chi sostiene che \la <concessione ammilnlis1Jrlativa �non 
sia da consLderell"e run conimatto, ip�ell'�ch� � un atto ammimst:rarbi.vo determilllJalto 
da[ pubblico j,ntell'esse ... (e a'V1ente 1ad o~getto) cose le �qiUa<li non essendoin 
�comrm.e:rcio 'non possono forma!t1e og.getto di �cont:ratto �, e chi invece 
\ravvisa � un �contratto sui generis, il cosidetto contratto di diritto pubblico 
�; �concOII."demente, per� -aggilirmge Ila sentenza -� Tlil1lenuto che 
l'accettazione deLLa �concessLone .costituisca un vero e ipii."'Op[�o cont:ratto, 
pe11ch� il 1SUO og,getto non � pi� <COs~to dail.ie �cose fuori OOIID!tlle:rcio� 
dinanzi accennate, ma da p:restazione �dri opell'e o �di cose che 1sono oggetto 
di commell'cilo �. Di pochi mesi ,successiv:a la �sentenza 27 settemb'l'e 19�15� 
del!la Cassazione romana (in Foro It., 1915, I, 137-9), ove pell' afferma:re la 
sussistenza di un diritto �Soggettivo a favotre tirtollall."e di �Cotncessione S'lll. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1115 

idoneo di �Contl'atti �!i diriltto privato (i quali sono soltanto annulllabili 
~iniziativa deLla sola P.A. e non ~mche nulli se, attraveJ:Si tali contratti, 
il bene s.ia stato sottratto alJa sua destinazione, con oSIServanza dei modi 
prescriti dalle leggi arnminisftrative per tale cambiamenito), deve tuttavia 
trovare applicaziOIIlle il !Pr�indpio secondo cui ili Taru>orto pooto in essere 
dalla P .A. per �consenrt;h�e al privato l'utilizzazione d'i un bene patrimo


dematn.io marittimo, si asserisce che c coone orrmai non pi� se ne dubdita 
nella dottrina e nella giurisprudenza, le concessioni amministrative -contratti 
costituiscono negozi di diritto !PUbb1ico, nei qualli i'amrrnindstrazione 
concedente... si obibi!igla... a rispettM":e la faltta concessione e turtti i fatti! 
all'uopo consentiti �. 

Segue'la Sentenza 9 :liebbmdo 1916 della Oassazdone a sezioni umte (in 
FOO"o it., 1918, I, 487), IDEihla q:uatl.e, dopo rurna premessa senz'all,tro esatta e 
tuttora valida (c ila fo!I'Illl!a .convenzd.Oillalle non decide IDIU!1La rispetto aJ.ia 
definizione di JUn� rapporto come concessione amministrativa... ci� che 
decide � la materia ogg.etto della convenzdone �, viene -alquanto contraddittor~
nte -agginnto: � ...se la materia � un servizdo pulbblico ... nozione 
sostanzdaie � �quelila di concessione amminilstrativa, con aiDIIlesso e di!pendelllte 
rarpporto conwattuale dii diritto !Privato; ... la concessione ... contiene 
quale elememo irntegratore un !l'la!PPOrto di dimto privato... �; sicch� si 
aVIDebbe c un iOOlP\P�oclo .comipi].esso e misto, di diritto !PUbWco e di <llrLtto 
priV1ato �� Come si Vlede, in questa senter.n:za del 191-8 1si rinvengono gli 
equtvoci .che ha!ll!no frequentemente accompagnato la figua:-a �~urisprudenzda1e 
della concessione-contratto: da 'lliil WSCQII'ISO svoltosi Ln dottrLna su/1l'laltto 

(u.ni:larterale o contl'attuaiLe di diritto pubblico) 1si passa a un diseotrso sul 
il.'aJP!PO!l'!to, .e si V1Uo1e quest'Wtimo non integra1mernte pubblico ma, come si 
� detto, � misto dd diriltto pubbli�co e privato �. 

Questa � compos�ita. figura dd concessione-contratto (UJthldzzata del 
resto anche dal Consiglio di Stato, �Come risULta dalla decLsiO!ll!e 10 dicembre 
1919, in Foro it. 1920, III, l) .sii co!ll!SOlida attra~erso numeii.'Ose sentenze 
negli ,anni tra le dJUe .guevre, pur permanendo non appil'oiliondita e non definita. 
Ad esempio, sulla � forma d~ contratto � e sull'effetto della costituzione 
di c obbligazioni. (non si IParlav:a ,all'epoca dd obbUgazioni IPUbbiJ.iche) si 
sof:ferma la senifienza 20 febbraio 1925 della Cassazione ormai unificata (d.n 
FOO"o it., 1925, I, 591): � allorch� le concessioni amministra.tilve, assumendo 
la forma di contratti, vengono �a .creare delle obbli�gaziond aarohe da parte 
deli'amministrazione, per quanto ad �esse non siano strettamente applicabili 
tutte le no=e .stabilite pei contratti dii diritto priVIaJto, non pu� tuttavd.a 
ddsoo:noscer,si ... !'-esistenza dell'elemento pmato �collltra:ttuale, .innestato al 
l'arp<porto di dird.I!Jto piUbblico ... �. 

Il � pensiero del Supremo Collegio � vdJene !PI'esentato (ma con sensibili 
e non con:liessate �cottezdoni) da EULA, in una nota �aiJ.Ila sentenza 11 ma1ggio 
1931, n. 1760 della Oassazdone Oa nota � �in Riv. dir. pub. 1�931, II, 39-8, 
mentre la 'sentenza � in Giur. it., 1931, I, 870): � nell'atto di concessione 
(�di bene demaniale) si devono dli:sting:uel'e drue successivi momenti: netl 
primo a'VV1iso La deliberazdone umlaterale della P .A. �di sottl'l&'re all'uso 
pubb:Uco runa pertinenza demarua!Le �e �di darla irn UJtenza... al p!t'ivato; ne1 
seco;ndo la P.A., ~regolando il di!t'itto ,concesso entra in rapporto di obbUg:azdone 
con concessio!ll!ariJo... Si opooa cio� una stipulazdo!ll!e di contratto, acces




1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

niale inclisrponibile per fini �C~�atibili con la sua particolare destinazione, 
va ricondotto normalmente al rregime della �concessione amministrativa 
(�sent. n. 3587 del 1969). La 'conces:sione-�cOIIltrratto �cOSititruisce 
quiilJdi lo strumento tipico ed o!'dtl:narrio attravei'ISo il quale si suole consentire 
al privato I'utilizzaziOIIle dei beni del demaa:llio e del patrimonio 
ind�ISJPOniJbiJe. 

sor1a e .subordinata all'atto amm�inistr<aJtivo dd. ICOIIlcesmone...; � la stessa 
vo'lont� imperanJte dell'ente pubb.Uco �che �si 1si � determinata p�er la costituzione 
di un rarpporto in �cui assume veste e 1responsab.i!lit� di pdvato con


traente... �� 
Non � d1 .caso di .segna:l.oce singoLarrmente �Le 'P!'Oilluncie in materia (qualche 
�indi�cazione pu� tiraJ!1si dalle Relazioni deLl'Avvocato Generale per g;J.i 
anni 1930-1941 �e 1942-1950, riJspettiJvamente voL I, 59�8 �e vol. I, 210, e, per 
la posizione del Consigtio di stato, la Relazione di quel Consesso per il 
sessan.nio 11941-1946, vol. II, 3'69), e tanto meno di foil.mire una rassegna della 
~uri~denza degli ultimi trenta amni. E' su:f:ficiente ossa-varre come iil 
colLegamento tra� provvedirrnento e .contratto sia stato descritto nei modi 
pi� svariati .e .sia ,stato ritenuto produttivo dd. effetti rtutt"aJroro 'che preciJsati. 
Nelle .p�m numerose �sentenze accum1l'latesi in questi decentni si rinviene 
costantemente �La 'considerazione del rappoil:lto di �concessione �come unitario, 
e, al ten!IPO stesso, un<a sorta di � viV�ISezione � de'l !'appooto e deUa complessa 
f�atti<SJPecie �che l'�a:V!llebbe costituillto, non preceduta per� -questa 

� vivisezione � -da una 'analisi approfondita drca la sua amm;i;ssilbi11t� 
logico-gim-i,dJ.ca e da una 'soddisfacente indiJoozdone dei c;riteri da seguiTe 
per �ese~da. Provvedimento e contratto sono stati ri�giU;ardati come atti 
cia�scuno perfetto �e tra iloro distinti, �e cionondimeno concONenti aHa produzione 
dell'unico rarppoTto (anche la �sentenza in ~l'assegna � orientata in 
tal �senso); ma non � 'stata diJssolta, am:d. ru ,solito neppu't'e � stata avvertita, 
la ,difftcoM� dd ammettere che atti tanto diversi possano coUahora�re insieme 
alLa produzione dii effetti giumdic~ il1iducibili rad unit�. E non sono stati 
chi.ar~�ti, all'interno di tale rmiJt�, la possilhilit� �e i cdteri �di una, pm-praticarta, 
ddJstilll2lione tva effetti giurldd,ci .da a:ttlribuire �al provvedimOOJto ed 
ef:lietti 1giUTi-dici .da attlribuire al contratto. 
Uno �spostamento deil'attenzi�one dalla (�apparente) confl:gurazione degl!i 
atti ra:J. tema 'dlegli .effetti da essi prodotti awebbe probabHmente reso pi� 
cons<apevoil.d deL limiti della noziJone di concessione-,contr<atto. PeTvero, non 
� mancato �chi (GuLLo) ha tentato di operare dapprrima 1sul terreno degli 
effetti, per poi :risail.d!Te aLla �configurazione dei drue atti (provvedimento e 
conrtratto � annesso �). Non pa~re PeT� �che l'�elaborazione abbda dato frrutti 
soddiSifarcenti: esatte fino 'al!l'ewdenza r1e premesse, �e 1c~o� la impossibilit� 
di immaginare � �concessioni rcoatte � e � .concessionalrli. ta:l.i lo~To malgTado � 
nonch� iLa necessdt� di ri-conoscere alla voil�ont� del pri~art;o un � valOTe determinante 
�, � per� rimasta mdilmo,strata La necessit�, aJnzi la ineviJtabiUt�, 
del�la �costruzi:one di un VeTO .e propTio contratto (inteso �come negozdo giU!tidtoo 
bd!LatwaLe irmmedi�atamente � p1t1ecettivo.) e la possibilit� di affilanoarlo 
al p1rovveddmento: 1n :particolare, lll!On pare si�a .stato �dimostlrato che � la 
natura runilateraie del prorvv.edimento dd �Concessione � 'conduce necessariamente 
a!l.la � �esclusione del .suo vailo~Te quaLe f�atttspeci1e costitutiva degli 


obblighi del �COncessionario � (op. cit., 33,6�), �e rquindi ha finito per ri-suiJ.If;aTe 


PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1117 

In aggiunta a tale OSIServaziom.e pirelirnina!l'e va rilevato �Che nella 
~ecie: a) nelle due �Convenzioni in esame � stato usato il ter:rniDe di 
�concessione�, �Co'!lltra:riamente a quanto dalle ISitesse pa:rii era stato 
effettuato per una terza :scrittura �concernente il fondo della contrada 
� Ralpillo � per il quale era sato adoperato il rtermirne di � affitto �; 
b) nell'art. 3 delle colllVenzioni era stata espo:-essamente prevista la 
potest� da parte dlell'Amministrazione concedlenJte di risolvere umilateralimente 
ed anticipatamente il rapiJ;>Ol'lto, in qualsdasi momento, ili che 

priva di supporto il.'ruffermazione secondo CIUii � !P['Ovvedilm.ento e negozli.o 
(ove per negozio si � inteso si1gni:fi.caJre conwatto) SOOJ.O esse stesse fattispecie 
dLsrtmte pe!'ch� fonti autOIIlotme di effetti propri � (op. cit. 503). 

'"":&nche l'awtO!l'e che pi� avanti ha pootato hl tental:llivo di offtrire una 
v�este presentabd.Le alla � creazione �gil\l.TI�Jspll"Udenziale � della concessionecontratto 
non sembra abbia in modo COillVincente �SUIPel'ato �La difficolt� che 
sopra si � .evli.denziata: affermare �Che � illl'appoiJ:1to �Che nasce dali provvedimento... 
� disciplldnJarto mediante lo 1strumento 'contrattuale � (GIANNINI 1'/.[.S., 
op. cit., vol. I, 743) equivale, se non sii va �errarti, a dilre che il ii'~poil'to di 
concessione deve essere configu'l'lalto come 1\l[};�tall'io, .e rbru:lterebbe prodotto 
quanto alla �nasci-ta � dal. provV1edimento e quacnto aRa � disciplina � dal 
contratto. Questa, per�, a ben vedere, app,arre piuttosto rma proiezdone deilla 
descrizione �empirica dd alcune COIIlcessionil (quelle denominate, con eS!);l['essione 
di incerto sapore, � 'concessdoni ad ef:lletti pawilm.oni.ali non semplici �), 
che una .con~ncente ,costruzione delJ.'�isti�tuto; mecntre rimangono poco esp�loirati 
i modi di essere e di operar�e, e persino la ammissibilit�, del pur ritenuto 
.sussistente � collegamento � tra ill !pll'ovveddmento e il contratto -ancol'a 
una volta e<msideirato vero e proprio .contratto -ad esso � accessilvo � 

(�su1 tema dei T�apporti tra atti 'gli.uridid si possono .citare GIANNINI M.8'., 
Leggi delegate colLegate?, Giur. cost., 1916'1, 509, FALZEA, La condizione e gli 
elementi delL'atto giuridico, 1941, 13�3, GuiCCIARDI, Atti connessi, Giur. it., 
1954, III, 83, VIRGA, Il provvedimento amtministrativo, 19t68, 154, MESSINEO, 
Contratto colLegato, Enc. dir., 48). 

4. -Accantonamento delLa conce�ssione-contratto, anche in relazione 
alL'art. 5 deUa legge n. 1034 del 1971. Pi� sodddJsdlacente rls:uil.ta una configwazione 
del�l'attivit� gi.urildli.ca, Cihe tsolo empiricamente � descritta � modulo 
convenzionale � (GIANNINI MJS., op. cit.) o � fi~ra convenzionale � 
(RoMANO SANTI, Corso di diritto C1JI'n,ministrativo, Hl32, 245), cOtme momento 

� endo-pro�cedimenta:le �, inserito cio� nell'ambito del !pll'oceddmento ammini,
strativo concludentesi con dl !Pil'Ovvedimento di conc�essione (�e ci� anche 
allorch� ri.sp,etto a detto !P['ovvedimento 'la volont� del prltV1a,to abbia a 
manid'�estarsi in un tempo successi.Vlco). Una si:ffaMa considerazione non 
esclude di ce1t1to una �autonoma consideirazione delLa roanif.estazione di 
vruont� del privato, non per� caJlata in un artto � con efrfi.cacia ilndipendente � 
(MIELE, op. cit., 81), silbbene opel'a(J]Jte �come lt'eqrusi.to, �si�a pull'�e dnsostituihile, 
� per la� validit� o J.'eflli.cacda deU'a1lto ammirostrartivo � (MIELE, op. cit. 
49 sg.). La manif.estazione di volont� de'l privato ll'i:mane �indispensabill:e 
peil'�ch� dl l'appoTto si costituisca e �ehe si prospetta 1come influente sulla 
volont� principa�le � (cio� dell'amministr�a.zd:one), ma � hl op~rorvvedimento di 
conc,essione �Che � !P['Oduce da solo gli effetti .gil\ll'idtci oui i ,sog.getti mirano � 

1118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riproduceva quello che � uno dei connotarti caratteristici della posizione 
di supremazia ll"iservata all'Amministrazione :nei rarprporti di CO\n!cessione 
ammwstrativa; c) ile clausole rparticolari �!ndicate dalla riJcor:rem.te nell'atto 
di �im!Pllgnazione ed imponooti specifici obhlighi rpositivi (quale, 
ad esempio, lo iSfalcio delle erbe secche) e ~ecifici divieti di determinate 
attivit�, costiJtuivano ~restrizioni iDJsolite alle fa�colt� di godlimento 
di un �comune affittuario e, in quarn~to dettate all'evidenza, dalla finalit� 
di :salvaguarda~re l'mteresse militare, sotto il rprofilo della sioo~rezza e 
della seg~etezza dei cootigui impianti militari, comp�rovavano ulterior


(MIELE, op. cit., 52), e ail. quale solo deve a:t1Jr1Lbui111si tutto ll'insieme de.gli 
effetti .giuridici confluerl!ti nel II'aJpporto di concessione. 

Naturailmente, m:-a le V'arrie � �specie � �di concessioni sono !ravvisabhl.i 
diversi�t� alliChe !rima:rohevol.iJ quanto aLLa II1ileV1anza ed all1a effi.cacia delfla 
volonJt� del pdvato. Ma un'ossel'V'aZJione .si:ffiatta poota ail. pi� ad una distinzione 
tra �Concessioni � u:niilaJter.a:li � e � bilater�a:li � (o � coo<tra:ttua:li �) assimilabile 
�a quelle indilcate da MANTELLINI e RANELLETTI; dov�endosi, peraltro, 
tenere presente che in real.t� d:n tutte le �CO!rlJC�essioni � ~ra:vv:Lsa:bHe una qualche 
dose di bilaterall.it� vuoi a il.irv;el,lo rdJi atto (dal momento che una malllifestazione 
di volont� del rp!rdva:to v'� semrp!re, quanto meno sotto forma di 

� semplli�ce � ilstanza) V1Uod �a livello di eff�etti giuTiJdi,ci (dal momento che 
sono individua:bili situazioni giurd�diche a farvore o a �carico dd.. enJtrambi i 
soggetti del ~rapporto). 
Ci� che ma~giormente impressiona, in tutta la vicenda della coneessione-
�contratto, � comrmque Ja constatazione che rtaile fi~a � stata creata 
sorp~rattutrto per pervenilr ad alcune .soluzioni d.n tema 'di !l'i:rpa:rto tra 1e giurisdiziond., 
�soluzioni �cui awebbe potuto pervenimiJ -e senza ddfferenze di 
rilievo nei risultati �conore�ti -anche :fiac~mdo a meno di uno strumento 
oon�certtuale tanto ddsoutibi1e (.e �tanto discusso). Inv�ero, la qualificamone 
come dilritti soggettivi (�tutelab.iJli dinanzi aRa a.,g.o.) �di ail.cune situazioni 
giuridiche de�l concessiona~rio non l'endeva di oe!l'to necessario � trovare � 
un COII1tratto da affiancare al iprovvedimento; e parimenti non rpare S'UISsdstente 
la indispensabilit� di un cODJtratto ,siffa:tto per .spiega11e ii .sorgere di 
situazioni giuridiche passive (obblighi o anche obbUgazioni) a carico del 
concessionario. 

Comunque, !la -rpi� o meno SU'Perfiua -utilizzazione processuale del1la 
coneessione-�CO'llltratto dovrebbe �esaUTi�rsi, O!ra .che J.'arl. 5 del;J.a legge n. 10i34 
del 1971 ha devoluto al giudice amminilst!Vati~o la .giurisdim�one � esclusiva. 
(cos� autenticamente definita dal successirvo art. 7) dn materia di Taprporti di 
concessione di beni e servizi rpublbLici; non dovrebbe pi� avvertirsi infatti 
�ll1cuno stimoilo a defwma:re il :fiatto produttivo e la.. discirplina sostanziale 
del raJpporto dii .concessione, per pseudo-.esi:genze del riparto tra le giu!l'isdizioni. 
N� rp�u� manJtener.si in virta una �di.stinzione, �all'inJterno del � rarp�porto 
di �c.oncessione �, tra situazioni soggettiv�e (di>ritti sogge<ttirvi o ilnteressi 
Legittimi) fa�centi capo al 'PTovvediJmento e ,situa2lioni soggettive (ddTirtti sogg.
ettivi) facenti capo ad un � .contratto �aec�essivo �, aiJ. fine di sostene~re che 
solo a tutela delle prime 'POtrebbero av.e!l'Si � !l'icor:si contro �atti e provvedimenJtt 
� (cos� l'art. 5 �cilta:to): il'espr�essione legislativa descrive la normale 
modalit� di �eSel'cizio della tutela gilu!l'isdiziale ad O(pera del .giudice a.mmi




PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1119 

mente la i>Lrerninenza degli aoqpetti pubbliiclstici nel rappoll"lto posto in 
essere tra le parti. 

Accertato �che, per i fondi in questione, il rap!Porto instaurato tra 
la Pubbl.Lca Amministrazione ed il Ripa, inltegrava una concessione-con-
tratto e non un negozio privato di -affitto di fondi TlllstLci, ne d'eriva, come 
conseguenza �che &a irrl!P�rqponibile una dlomanda diretta ad ottenere dall'Autorirt� 
giudiziaria ordimarria la riduzione e fPerequazione dei canoni 
a sensi de1le d~sposizioni delJa legge n. 567 del 1962. 

Premesso �Che la convenzione attuativa della coll!CeSISione � s�ggetta 
al regime privattstico per quanJto .concerne i diritti e gli obblighi derivanti 
alle parti dalla �concessione, ma che l'autonomia della colliVenzione 
ste.sSa non pu� 1snaturaLre i rtermini del raPiPor:to cosrti1Juirto con la concessione 
stessa (senlt. n. 1576 del 1972), giacch� l'atto conveooionale 
resta sellliPl"e connesso e subordinato all'atto autoritativo di concessione 
(del quale costirtui:sce mera attuazione), va rilevato che l'a~S~S~Qggetta:bilit� 
del,canone al [pll'Oicedimento di adeguamento ad O(pera del ,giuddlce o!rdinario 
rimane esclusa per la Lragione che la determinazione d'el canone, 
im!Posto dalla P.A. al pll'ivato come corrisrpettivo, costituisce l'esrtri:nsecazione 
di un potere discrezionale della medesima !(>'Uibblica A:rnrn.inistrazione, 
in quanto attinente al modo dii utilizzazione del bene fonrn.anrte 
-oggetto �l.ella concessione e cio� al modo che l'.A.mrnia:J.iJstrazione ha ritenuto 
meglio riSIPondente al pubblico intereSISe per l'utilizzazione dello 
specifico anzidetto bene (IC:I�r. sent. nn. 1666 del 1963, 1538 del 1971 e 
7 del 1973). L'ese~cizio del p;redfetto .potere � !Pel'lci� sottll'atto" al s:indacato 
dell'A.G.O. e l'atto di concessione, qual!ora si deduca che sia affetto 
da illegittimi:t�, d!eve essere im!Pug:nato davanti agli organi della giustizia 
amministrativa. Deve escl!udensi che il canone possa essere modifi.cato 
con un pll,"ovvedimento del giudice mdinario, giacch� tale pll'ovvedimento 
inciderebbe, modificandolo, sull'atto amministrativo di detell'lllinazione 
del canone 1stesso, in violazione delJa diJslposizion.e di cui all'art. 4 d!ella 
le,gge 20 mall"'�Zo 1�86,5, n. 2,248 ali. E. -(Omissis). 

nistvartivo, e di �certo non milra a ISVUOtatt"e dd .significart:o innovatore l'intera 
d~sposizione (il primo comma dell'art. 5). 

Ovviamente, :l'esigenza di disrtingue~re iLe situazioni soggetti'Ve del conoes.
sionatt"io aventi consistenza di ,dimiftti �soggettivi da queliLe aventi natura 
di interessi legittimi po.t;r� porsi, dopo l'innovazd:one �inr1Jrodotta da menzionato 
art. �5, ai fini non processuali (ad esempio, per accertare la sussi-stenl'la 
di nn danno risaJI.'cdbdle); ma non paJI.'e �che a tali fini ~a nozione di 
concessione-�contratto possa ll"isWtaJI.'e �di qua,1che utilit�. 

Sicch�, a �COnclusione d~ questo diJscooso, pu� fo'l"xn:ula!l'si la previsione 
e -!'.auspi-cio di un accantonamento di taile nozione; ev�ento questo che non 
mancher� di rendere pi� ndtidi .gli asp.etti 'sosJianziali del ;rarpporto di concessione. 


FRANCO FAVARA 



1120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 febbraio 1974, 111. 344 -Pres. (ff.) 
LaJporta -Est. Miele -P.M. Di Majo (conf.) -Soc. Forletta e Polsinelli 
(avv.ti Gisrnondi e Ferranova) c. Soc. C<mces1sioni servizi 
automobiliJStid (avv. Zammi:t) e Mi:niJStero trasporti ed aviazione 
civile (avv. Stato Mataloni). 

Competenza e giurisdizione -Sindacato della Cassazione sulle decisioni 
del Consiglio di Stato: osservanza dei limiti esterni giurisdizionali 
-Eccesso di potere giurisdizionale: valutazione del 
merito quando esista solo giurisdizione di legittimit� -Interpretazione 
dell'atto impugnato: invasione della sfera del merito Esclusione. 


n sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio 
di Stato � limitato al controllo dell'osservanza dei limiti esterni della 
giurisdizione. 

Si verifica eccesso di potere giurisdizionale, tra gli aLtri casi, quando 
il giudice amministrativo abbia deciso sul merito della questione pur 
essendo soltanto autorizzato dalla legge a compiere l'indagine sulla 
legittimitd dell'atto; peraLtro tale ipotesi non � da ritenere verificata 
quando il predetto giudice amministrativo abbia interpretato l'atto in 
discussione. 

(Omissis). -Il Ministero dei Trasporti, com provvedimento del 
3 giu~no 1963, dopo aver ripartito tn paxrti �uguali fra la societ� 
S.A,C.S.A. e �Forletta e Polsinelli� i collegamenti automobilistici tra 
Sora e Roma, iriconosceva alla oociet� � Fo:rilietta e Po1sinelli � nna JPail'ticolaJre 
.posizione preferenziale p.er l'evenrtiuale futuro soddistfacimento 
del ma.ggior traffico che dovesse verificall'Si fra il cerntro di Sora per 
Roma e viceversa. Questo provvedimenlto vemva imrpu!~to dalla societ� 

S.A.C.S.A. per illegittimit� avanti al COil!SiigJ].io d1 StaJto. Durante il 
giudizio, iL'IIs!Pettoll"ato le<>mJPartimernta:Le della motorizzazidnre <Civile e 
(l) Le Sezioni Unite con :!Ja deci.1si..one SQIPiraindicata hanno anzitutto 
ribadito N costante or.ientamento .giuris:pqudenziale �secondo il quale fu-a la 
ecoeden2la del limite esterno �gi�ilWisdizion~e .censruirabile in Cassazione rientra 
l'ipotesi di rsindacato di� merito esercitato dal Consiglio di Stato nell'.
irpotesi di ,g.iudizio �di !legittimit� (c:Tr. su taJM punti SS.UU. 1�5 ma!l'ZO 1972, 
n. 745 in questa Rassegna, 1'972, I, II, 211). 
�, poi, del tutto COJ:'!l'�etta l'affermazione secondo cui nell'interrp�retazione 
del'l'atto impugnato non portl'ebbe ravvti:sall'Si eserci~o di giurisdizione di 
meri�to. 

Infatti tale attivit� �interrp�reta~tiva � di�11e~ta a detecrmina!l'e solo il contenuto 
dell'atto e non ha il fine di va,luta!l'e l'oppoTtunirt� e ;Ia convenienza 
dell'azione discl'ezionale ammind,strativa: per.tanto e�ssa si compenetra con lo 
st!l'etto potere gill'I'isdiziona[e di legittimit�. � 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1121 

iflraiSIPorti in ~concessione rper il Lazio, COilJ provvedimento dell'8 apll'ile 
1967, autorizzava la societ� �Forletta e Polsinelli � ad irntensifica!l'e in 
via sperimentale il proprio programma di ese11cizio medianJte l'introduzione 
di urna llliuova 1COP1Pia di corse giornaliere. Con aJ.tro pil"Ovved:i.mento 
del 28 rnovembre 1967, autorizzava la sociert� � Forletta e Polsinelli 
� ad intensificare in via SIPerimentalle il ~oprio progiramrna di 
esercizio mediante l'i!Illtroduzione di una muova coppia di co11se giol1naliere. 
Con altro provveddmenrto del 28 novembre 1967 lo stesso ufficio 
dichiarava defii!1itiva tale intensificazione. Anche questi altri due provvedimenti 
veniva im!PUgD:J.ati per illegittimit� avanti al Consiglio d Stato.. 

Il Consglio di Stato, sezione IV giurisdizionale, con decisione del 
21 ottobre 1969, aamuJ.Lava i tre provvedimenti. 

In questa decisione il Consiglio di Stato rilevava che con il pirOVvedimento 
del 3 g.tugno 1963 l'A.mrninJi.Stlrazione aveva considerato le 
due ~so1ciet� nella ~relazione Sora-Roma 1su un piano di pm�it�, ma, tuttavia, 
in constd:erazione dlelle diverse finaJ.it� !Pll'liJillcipali delile due linee, 
aveva ~ritenuto di addivenire, fin dia quel mOlllento, ad nna differenziazione 
delle linee stesse ed aveva attribuito, per l'eventtualirt� di future 
rtchieste di incremento dei r~ettivi prog1ra:mmi di esei'Icizio, una particolore 
posizione preferenez�iale alla ,societ� � F~orletta e Polsinelli � . Il 
Consiglio di Stato II"i.lteneva che, 1n tal modo, l'amminist:raziorne aveva 
[pcrovveduto non ,gi� in relazione ad una situazione di fatto attuale, ma 
si era vincolata a concedere uria posizione preferenziale alla societ� 
suddetta ,con riferimelll!to a situaziooi future ed evenrbuali, J:e quali, solo 
al loro eventuale verificoosi in futuro, awebbero avuto bilsogrno di parttcolare 
disamina. Osservava ancora che l'A.xntnil:ristr�zione, regolando 
in relazione ad una riconosciuta parit� delle due imp~rese, l!'espll.etamento 
del servizio pubblico, non poteva, contempora;nearne!Illte, con riferimento 
ad una situazione futura ed incerta, e quale l'eventuale inCII'emento del 
traffico, <ricono.scere, sin da qtuel momento, J.a p~Teferenza alla iJm:pll'esa 
�Forletta �, vincolandosi 'cos� nella sua attivit� pubblica per s~tuazioru, 

le quali avx~ebbero dovuto essere eiSi�lminate soLo al loro veri<filcars~. 

Avvemo questa dec:tsione la societ� �Foirletta e Polsinelli � propone� 

rico11so 'a questa Sezioru Unite della Cassazione per preteso dlifetto di 

giluri:sdiziorne del Conmgllio di Stato. 

La rsociet� S.A.C.S.A. resiste ~con controricorso. IJ. Minis,tero dei 

Trasporti e dell'Aviazione dvile si � costituita chiedendo 'che sia giu


dicato secOI!ldo giurstizia. 

Afferma la ,societ� ricorrente che la decirsione impugnata � viziata 

di ec~cesso giurisdizionale per vioJ.azione dell'art. 26 del ,t.u. 26 giu


gno 1924, n. 1054, in relazione agl:i a:l11lrt. 360 n. l e 362 c.rp.c. e agli 

artt. 46 e 56 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771. Al rigua11dio rileva che 

essa societ�, peil' effetto di prre,cedenti sentenze, � Ji'unka conces,srionalria 


1122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

deLla linea Sora-Roma, onde le sarebbe S!p�ttata aJUJtomaticamente la 
prefer�nza peT il rtraffico futuro aRa srtregua dell'art. 5 della legge 28 settembxe 
1939, n. 1822, (p["eferenza che doveva essere valutata discrezio!!
l!almente dalla prubblka a:rnrninj,strazione. 

Qu�itldi, avendo lia pubblica amm�itli.Strazione affermato, con valo;re 
puramente dichilll:"ativo e non rcostitutivo e ne1l'ese;rcizio del suo potere 
discrezionale, la rsruss:isltenza di taile stato dii. preferenza, che, per divewe 
effettivo, avrebbe r1chi�esto la valutazione della situazione al momento 
in �cui :si fosse dovuto procedere ahl'amrpliamento del servizio, l'esame 
del CollJSiglio di Stato, e il rilevato vizio di illegittimit�, si era poii'tato 
prorprio sull'esercizio del :poter�e discrezionale della pubblica ammilnistll'azione, 
la quale, rcon il :provvedimento annrullato, aveva qualificato 
i limiti fin:aliJStici dellla .conceSISione ISitessa, invadendo in tal modo la &era 
del' merito. Lnoltre, secondo la ricom-ente, il Consiglio di Stato ha inesattamente 
ritenuto senza altro vincolante per l!a pubblica amministrazione 
l'accordata preferenza, mentre, trattandosi di atto puramente d!ichiarativo, 
essa awebbe dovmlto, solo al momento della verificazione 
delle condizioni per l'ampliamento dell'ese11cizio automobilistico, valutare 
la .situazione, a�CJCOil'dando diJScrezionaJ.irnerute la preferenza. Aniche 
per tale c0111Siderazione, la societ� ricorrente ritiene che il Consdglio di 
Stato abbia rsuperato i limiti della g~isdizi01t1e attrrbuitale limitata ai 
soli vizi di legittimit�, con esclusione del merito dlell'atto impug\n.alto. 

La censura non � fondata deducendosi rcOr!l! essa nOr!l! gi� la �ltlesistenza 
del potere giurisdizional� del Col!liSiglio d!i Starto neLla questione 
sottopostale, quanto, pirutto~to, un em-oneo o, comunque, difettoso es:ercizio 
del potere giurisdizionale stesso. 

Lnvero questa suprema Corte ha ripetute volte affermato che :si 

verifica l'eccesso di (potere .giurisdizionale di legittimit� del Cornsiglio 

dii Staio quandlo esso, :fu-a gli altri casi, pll"ormltliZ� l'anu1lamento dell'atto 

impugnato rn.'Oin gi� per vizi di legittimit� ma dOiPO avere proced'Uito allla 

diretta valutazione dlell'interesse pubblico suilila cui base l'a pubblica am


ministrazione ha provveduto, portarndo in tal modo il suo esame sulla 

opporturnit� e la convenienza dell'atto (CassaziOille 15 ma:rzo 1972, 

n. 745), invadendo in ,tal modo la sfera riservata deJ.1a pubblica amrninistraziorne. 
Ci� rnon .si verifica (per� neL caso in esame essendosi hl Conrsi.glio . 
di Stato limitato aM'esame d'elJa legittimit� deliJ.'artto tmpug:narto, rilevando 
�che i Lpotere discreziornale concesso aill'a pubblica ammirnist["azione 
nel provvedimento in questione ltl:Oil1 possa �ltl ness.un caso prescindere 
dalla vaJ1utazione di runa situazione COi!lJCII"eta ed attuale e che 
quindi esso fOSISe stato illegittimamente esoocitato nel caso di sprecie in 
relazione ad una mtuaziOI!le [puramente ipotetica. A tarle conc1usi01!1e il 
Consiglio rdi Starto � pervenuto dorpo aver proceduto alla irnterpll'eta




PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1123 

zione dell'atto impugnato, il che rienrtra nei suoi poteri giurilsdizionali 
dii legittimit� illo:n esseilldo evidenJtemoote possibile giudizio SUI1la coillforo:
ni.t� a legge dell'atto impugmato senJZa la previa ii!ldividuazione della 
natura, d!egJ.i effetti e della finalit� dell'atto steSISo. N� l'attivit� intel"(p['etativa, 
diretta alla individuazione, con i etriteri della ermeneutica, della 
natura giuridica e del ~contenJuto obiettivo dell'atto ammnstraltivo imIPOrta 
un esame del mer.ilto dlell.'artto, pur dovellldosi a tal uopo esaminare 
la concreta s.iltuazione IPl."esupposta dell'atto amm.ia:J.dlstrativo, in quanto � 
diretta solo all.'aecertamento dJel1'ohiet!l;ivo cOilltenuto dell'atto, presdndend!
osi da ogni valutaziolrue di OIPIPOrlUi!lJ�t� o 'co:nvendenza ,(Lell'atrt:o 
stesso. 

Ne viene 'che l'interpretazione dell'atto impugmato, la quale deve 
precedere ltlleceSISariamenJte l'indagine circa la competenza e, iill gene[['e, 
circa i presupposti per il legittimo ese11cizio del potere da parte deiL]!'
autorit� amministrativa, si compem.etra col (potere giru:JrisdizionaJ.e di 
legittimit� e no:n invade affatto J.a 1s.fera del cOSiidldetto �merito� dell'atto 
amministrativo iiD(pug1nato. 

Il Consiglio di Stato, nel caso in esame, si � IimiJtato, come sii � 

osservarto, ad inteJ:1Pretare l'atto impu~ato ed ha concluso non gi� che 

il potere discrezionale fosse stato esercitaio senza il :rtspertlto dell'inte


reSISe pubblico 'concreto, bensil. 'che illlon poteva essere esercitato, 1!11Jaill


cando al momento della sua emanazione, la 'concreta Slituazione cui 

doveva essere rappoil'ltalta. 

Va aggitmto che, es/Sel!ld:o il sindacato delle Sezioni Umte delJla Corte 
di Cassazione sulle deciisioni del Consiglio dii Stato limiitato al controlJJ.o 
de1l'osservaltl1Za dei limiti esterni della guisdlizione del ConJSiglio di 
Stato (giuriS[lll"Udenza ~costanrte, :lira Le altre Cass. 25 maggio 1971, n. 1541) 
� preclusa l'aLtra 'ceTIISUira del mezzo la quale nol!ll conceme la pretesa 
inesistenza del potere gimisdizionale del COillJsig'].io di Stato ma un suo 
preteso difettoso esereizio. Lnrvero. con la cenJsura si ptrOSlpetta Ui!lJa pretesa 
erro:nea inrterpretazio:ne detl'atto amm.imSit;raltivo impugnato neL 
senso che esso non 'conterrebbe ~come ritenuto dai!. Coillsiglio dii Stato 
l'attribuzio:ne dellla ,P[['eferenza fin da quel momento a�d essa societ�, :tna, 
~piuttoSito, la seffilPUce affermazione a contenuto di1chiarativo deilla preferenza, 
cio� 1Si deduce che il Consi,glio ili Srtato sarebbe iiJJcortso in un 
e11roneo o difettoso esereizio dei cl!'iteri dell'ermeneutica, e il che iipotizza 
solo un vizio nell'eserdzio del ~potere gimtsdizionale, vizio che, pertanrto, 
, no:n investenJdo ila russisteltlJZa del potere giurisdizionale stesso, � ip[['ecLUJso 
all'esame di qu;eSita Corte Suprema m sede d[ regoilamenJto di gimi


sdizione. 

Pel'ltanto il :dcor:so, essendo infondato, va rigettato COitll la con/se


guente ,condanna dalla ricorreiJJte !Societ� alla perdita de:l deposito e alle 

spese. -(Omissis). 


1124 RASSEGNA DELT..'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbraio 1974, n. 487-Pres. (ff.) 
Pece -E~t. Moscorne -P. M. Di Majo (parz.. diff.) -P!residenza Consiglio 
dei Mimd;stri (avv. Stato Ceroc�chi) c..Benedettini (avv. Raffaelili). 


Competenza e giurisdizione -Concetto attuale di giurisdizione Nozione. 


Nel caso in cui si controverta circa la natura giuridica del rapporto 
de"dotto in giudizio e da una deUe parti si pretenda, anche soltanto in 
via subordinata, che esso � tale da determinare la giurisdizione di un 
giudice diverso da quello adito, si verifica un conflitto attuale di giurisdizione; 
pertanto sussiste l'interesse a vederlo risolto dalle Sezioni 
Unite le quali, all'uopo, devono provvedere anzitutto alla qualificazione 
giuridica del rapporto (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 novembre" 1973, n. 2866 -Pres. 
(ff.) Pece -Rel. Cusani -P. M. Tavolaro (diff.) -Presidenza de:l 
Consiglio dei Ministri (avv. Stato Ceroochi) c. PJ.a.chy Adolfo (avv. 
Roberti). 

Competenza e giurisdizione -.Rapporto di pubblico impiego -Albo di 
nomina requisiti per la determinazione giurisdizionale. 

Il provvedimento formale di nomina, il quale � costitutivo del rapporto 
di pubblico impiego ptU� consistere anche in un atto enunciante 

(l) La sentenza ~n Rassegna, importante rpe!r la definizione di � attualit� 
� del�l'interesse ad ottene!'e l'esame e 1la deci,s~one .sulla p!roposrta questione 
di giudsdiz[one, risol'Ve �correttamente il problema relativo all'incidenza, 
su1 �sorgere del �Coillfiitto, dell'eccezione subo!I1dinarta avanzata da una 
deJ:le pa~rti, ti:nerenti a.Ua qruaJ.ificaz~one gilurridic:a del rappOTto. 
Il P!re�cedenrte specifico trovasi nella motivazione della senJtenza SS.UU. 
29 marzo 1971, 111. 901, in Giust. civ., 1971, I, 1807; cf!r. altresi Cass. SS.UU. 
5 novembre 1973, n. 286.6 pubblicata qui di seguito. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1125 

un difforme proposito della P.A., ma che, in concreto, attui l'inserimento 
di un soggetto nell'organizzazione finch� effettui prrestazioni di 

lavoro subordinato (2). 

I 

(Omissis). -Col primo motivo di ricol'ISO si denunzia la violazione 
dell'art. 353 ,c.p.c., assumendo che, per affea:mare la giurisdizione dell'A'llltorit� 
Giudiziaria Ovdina~ria, era sufficie:nJte la esclusione del ;rappol'to 
di pubblico impiego e ~che, pertanto, doveva poi lasciansi impregiudicato, 
da parte dlella Corte d'Appello, il quesJto se iLe p;restazio!DJi 
del Benedettini integra~Ssero o meno gli estl'emi di un II'apjporto dii pll'estazione 
d'opera, ovvero d'impiego ~ivato. 

Col secO!Il!do motivo ci si duole di violazione e ma!llcata ap;pUcazione 
dell'art. 2222 c.,c. e di contraddittoriet� dlella motivazione. Ane;itutto, 
secondo la a:-t1coll'lrente, prima ancona d'india:gall'e se si vertesse in 
materia d'impiego pubblilco o !Pil'ivato, si sarebbe .dovuto stabilire se iJ. 
rapporto 'conbrove11so non costituisse c01t11Jrarbto d'opera, essendo 1a questione 
delll'esatta natura del rapporto prelirn.ina;re a1t11che risip�etto a quella 
di gillii'iJsdizione. 

]nol!tre, la qualificazione del rapporto cO!lltrovemo come d'imp�iego 
!Privato 'sarebbe enronea e contraddittoria, e queste Sezioni Unite dovrebbero 
riaffea:mar�e la giUII'isdizione dell'Autorit� Giudiziaria Oil1dlinaria, ma 
�sul divenso presupposto .della .sussiJsten.za di un rap;poll'io di !Pil'estazione 
d'opera. � 

Col terzo motivo si deduce il difetto di giUII'isdizione del GiJUdice 
OrdiJnariQ, !la violazione dlegli arlt. 29 e 30 t.u. 26 giugno 1924, !nJ. 1054, 
e �contraddlittoriet� della motivazione, sostenendo che, qualora si negasts:e 
trattansi di contil1atto d'opera, si dovrebbe ritenere che i decreti mi!DJisteriali 
di �coruferilrne:nJto d'incarico al Benedettim:i, per la loco natUII'a di 
provvedimenti autoritativi, diedero viJta a un rappmrto di pubblico 
impiego. 

Al ll'iguardo va preliminarme!llte osservato che non semma s!i !POSSa 
accogliere la richiesta principale d!el P. M., sec�ondo il quale il il"icOirSo 
per cassazione sarebbe iltllammilssibile, in quanto, 'considerate II:e tesi soste1IlJUJte 
riJ~ettivame!llte nei primi due motivi dii esso e nel controricomo, 

(2) Correttamente le SS.UU. hanno risolto la presente fattispede deci-
dendo sostanzia;lmente ~che, ai fini deUa .confi:gllraJbiiLit� del !rapporto di impiego 
pubblico, non rilew la configUJI'azione che ila P. A. gli aJbbia e:r<roneamente 
a~ttribruito senza tenere �Conto degli elementi e degli estremi l'icocrenti 
in concre.to. 
Per i precedenti, dr. SICONOLFI L., Un caso di pr~tazione di opera a 
javore dello Stato, in questa Rassegna, 1.973, I, 370� .con ampi rife!rlimenti giurisprudenziali. 




1126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

le parti, nOI!liostarite ll.a coDJt:rovensia circa il titolo del rapporto dedotto 
iiil giudizio (,cOilll"atto di lavoro auoowmo o di lavoro subordinato), sarebbero 
per� d'aoco~do sulla sua na<tura privatmca e, pertanto, nel ritenere 
che bene la sentenza i.m,pug1na.ta afferm� la giurisdizdO!lle del Giud!ice 
0111dilnario. Tale richiesta � basata sul fatto che solo in SIUibo~rdine sti. 
sostiene invece daUJ.a Presidenza del Consiglio, col terzo motivo, che il 
rapporto dledotto in giudizio � di pubblico imrpiego e che, quindi, la 
Corte d'.Aippello wr� nel non confermare la p!ronunzia del Tribunale, 
che aveva dichiarato la giurisdizione del Giudice Ammin~trativo. 

Ma, alloJ:'ICh� si cO!llltroverta circa la natura giuridica del rapporto 
d!edotto in giudizio, e da wna dlelle [parti si p!reteruia, anche ~n via semplicemente 
subocdinata, che esso � tale da determinaTe <l!a gi.Jurisdizione 
d!i un giudice diveriSO da queLlo admo, ci si rta-ova di :lironte a un cOil'lilitto 
attuale di gimisdizione e, di cO!llSe.guenza, sussiJSte l'interesse a vederlo 
risolto d!a queste Sezioni Uintte (Cass. S.U. 29 marzo 1971, n..901, nella 
motivazione), le quali all'uopo dowaJ!lllllo provvedere anzitutto alla qualifkazione 
giuridica pel !rap[porto. 

Ci� piremesso si deve iniziare l'indagine dal terzo motivo di ri.co:rso, 
starnte hl suo carattere pil"egiudiziale e aiSISorbenJte rispetto agii altri due. 
Tale motivo dev'essere ac,colto, p.er le medesdme ragioni ilnd!icate recentemente 
da queste Sezioni Utndite (5 novemme 1973, n. 2866) in un caso 
idlentico all'attuale. 

Esattamente la sentenza iiXl(p~ugnata nega che nei decxeti ministe


riall COI!li �oui, tra il 24 ottobre 1944 e il 31 maggio 1966, fUJrorno contferiti 

al Benedettini gli ilnca,richi in questiOIIlle, ;possa riconoscersi il conferi


mento d'incarichi PJ:ofes:sionali, da svolgere autonomamente. Vi osta 

infatti, oltre la 'circostanza del :dnrnovo colllJseclllltivo pediJss.equamente 

ri!petuto di 1semestre in semestre per una numerosa serie di anni, ila dif


fomnilt� delle ma'IliSioni affidate al Benedettini ~rispetto a quelle che ;pos


sono focmare oggetto degli ilncarichi 'Pirevilsti dalle illlorme citate dei 

decreti, le quali devono ~consistere essenzialmente in Sltudi Slpeciali e nel:la 

ricerca di 'soliuzioni per particolari problemi, e norn, gi� in ~compiti esecu


tivi richiedenti competenza !tecnica specifica. 

Del pari esattamenrte la sentenza imrpugnata ravvisa nel rapporto 

cosi �costituito l'elemento della suboodinazione nell'espletamenlto del1le 

mansioni affLd!ate al Benedettini, il quale nno solo svolgeva una aJttivit� 

che era ~costanrt;emente O obbiJ.igart;oriamente mdirizzata CO!ll OO'idi.ni di ser


vizio, ma era anche tenuto a ~rispettare og;n,i giorno l'OO'ario p~redete,r


mina,to dall'En.te. A oi� si aggiunga il modo di fissazione de!l comrpei!liSo, 

rilsultando quesrto fissato nei decreti in misura IP'revenltiva, globale e 

svinco'lata dall'effettiva quantit� e qualit� deill'oiPera ;p!restata. 

Ma .la ~entenza erra laddove nega che ai wdidetlti decx:eti ministe


riali si possa rtconoscere la funzione e il.a [portata di atti formali di no



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1127 

milna, qua!lli sono ll"'i;chies:ti per la costituzione di un rap!pO:rto di pubblico 
impiego. Con essi, infaJtti, noorostan.te il djffOil"!ffie proposito emii!liciato 
dall'A.m:ln.im.i!strazione, m realt� si attuava l'inlserimeruto del Benedettmi 
nell'organizzazione statale, afl�IIllch� vi svolgesse le matrlJSii.oru albta.i;buitegli, 
nelila posizione e con le modalit� soprra indicate. 

Pentaa:JJto, tnquadrato il rapporto dedotto m giudizio nel pubblico 
impiego, dev'essere dichiarata la giurisid!izione nel! CoDISiiglio di Stato in 
ovdline a rotte le domande del Benedettini, ivi compresa quella di risaxcimento 
per omessa iscrizione agli enti pa:-evidenziali, e dev'essere COI!lrse~
entemetrllte cassata lla sellltenza deHa Corte d'AppelJlo di Roma. 


(Omissis). 

II 

(Omissis). -Col primo motivo si denfUilllZia �d!ifetto di giuris:di


zione; violazione degli artt. 29, 30 t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, iJn rela


zione aLl'art. 360 nm.. l e 3 c.p.c. �. 

La ricor~rente .Amm.iJJ:JJistrazione pnmtette di volere malllltenoce ferma 

la proptia tesi .principale, secondo cui l'ope:ra prestata dal Plachy in 

base ai detti decreti m1nisteriali dj conferimento di mcarico non abbia 

mtegrato gli eSit:remi di illiil rappOirto di lavoro, bens�. solo quelli dello 

svolgimento del IP'articolare incar.tco conferito, medial!llte ~a prestazione 

di opera prrofessionale. 

Peraltro chiede l'aa:JJnullamento della sentenza della Corte di ap


pello, deducendo che l'affermazione della sussistenza di un rappoXIto di 

lavoro imp!Licherebbe il difetto di giurisdizione dell.A.G.O., avendo la 

Corte di merito er~roltlieamente asclUJSo che il provvedimento formale dj 

nomina, necessario per la qualificazione del r~porto come impiego pub


blico, potesse essere ravvisato nei dec:reti miJnislteriaJi di confocimento 

degli iltlicartchi annuali al Plachy. 

1La posizione 8:SISU!Ilta m :tal modo nel ricoll1SO � contraddittoria 


perch� la suggerita qualificazione del il."appo:rto come contratto d'opera 

prrofessiona'le ;comporterebbe ~a ,conferma e non gi� l'annullamenlto della 

declMatoria d:ell.a ,giurisdizione dell'A.G.O. -ed � alt:resi in contra


sto con quella assunta nel giudizio di secondo grado, nel quale si era 

chiesta in via priltlicipale la con.fetrma del riconoscimento d'el difetto di 

giurisdizione del giudice ordinario. 

Non sii ritiene peraltro che tali anoma1lie rendano ina.mrnissibile il 

proposto ricorso. 

� ben ver� 1che il ricorso per motivi attinenti alla gimtsdizione 

avverso una 'senltenza di secondo grado cost~tuis1ce, a differenrza del re


golamento ipil."eventivo da giurisdirzione, nn mezzo di impugnazionre. Que


sto, per�, non pu� non ade~a[l"!s.i alla peculia:rit� del suo oggetto, che 

� quello della determinazione d'el Giudice al quale FordinameiThto com



1128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mette ..___ senza im:l�luenza della volont� delle paXIti -hl potere di decidere 
la controversia. Consegue che le tesi del ricorrente non poSISono 
condizionare tale determinazione, [a quale va IP'llX sempre effettuailia 
mediante l'iJnquadramento dell'og,getrt;o della domanda nehla reale posizione 
sog1gettiva ,corrispondente all'astratta volionit� di le.g.ge che coiiJJSente 
una determinata e specifica tutela ,giurisdizionale. 

Nella specie deve dunque ugualmerute effettuarsi !l'esatta qualifieazione 
(sia pure soltallllto in astratto) del :rapporto dedotto in .giudizio, 
1Senza tener conto degli obbiettivi che la parrte ricorrente_ha di volrta 
in volta ritenuto di potelrsi IPirefiggere in concreto. 

In !Pil'OPOsi.to deve in pl'imo luogo :rileva!t'IS'i che -come esattamente 
si sostiene nel rtcorso -ai decreti miniSiteriali con i quali per 
ben 12 arnnd sono stati coruferiti al Plachy gJ.i incarichi in questione 
ben rpu� ll"iconosce:rsi la fu:n~one e ~a portata di atti formali d:i nolll:�ina 
e di as,sunzione allo svolgimento delle mansioni a lui attribuite. Contrariamente 
a quel che ha II'iitemruto la Corte di merito, invero, ai fini 
della �config11lll"abilit� deJJ :rarp(pOirto dii !PUJbibJ.ico �in!l>iego, non :rileva la 
divel'lsa qualificazione che la PubblliJca .Amministrazione abbia ritenuto 
di rpoter dare senza tener conJto degli estremi r1correnti in conC~reto. Ed 
� pe:r tale 'considerazione che queSito Supremo Collegio ha ripetutamente 
1Sitatuito, che cosrtitutivo del rapporto di pubbl1co �lmjpt�ego il provvedimento 
foll'Illale di nomina, il qua:l'e � di quel rarprporto � elemento 
eostitutivo, ben P'U� consistere in nn atto enUII1ciante un diffonme (proposito 
deJJl'ammhl!�is�trazione ma �che, in realt�, arttui l'�!nJSerimento di nn 
sog1getto nell'Oirganizzazione perch� effettui prestazioni di lavoro subordinato 
(dlr. Cass. 1861!69 e 1157/68). 

Erroneamente dUnque nella specie si � negata la 'conrfigurabilit� del 
raprporto di rpuibblico impiego :sotto il profilo della 'carenza dell'atto 
formale di nomina. 

D'altronde non pu� a.ccogliersi la tesi della ricorr.renrt;e Ammindstrazione 
tendente a[lla desc:rizione del raPIPorto come incarico !Pil'OfeiSISi.onale 
da svolgensi autonomamente, e quindi, alla SIUa qualificazione come 
� locartio ope:ris �. Vi osta anziturtto la tota~le diffmmilt� deile maiilrsioni 
affidate al Plachy rispetto a quelle c:he poSISono fonmare oggetto 
degli incarichi prev1Siti dalle norme citate dai dec:reti, le quali consistono 
essenzialmente in srturdi !S!Peciali e nella ricerca di soluzioni per 
particola'ri problemi e non gi� in compiti esecutivi richiedenti comipetenza 
tecnca �sp�ecifica. Vi �, poi, iJ. rinnovo pedissequameD:llte ripetuto 
;per ben 12 volte �consecutive e non gi� soltanJto per Le dlue voLte consentite 
dalla :rJJOil'IllaJtiva irrwocata. E, quell,che � p�i�, vi � il modo di determinazione 
del 'compenso e la carenza� di reale autonomia : il com,pellliSo 
risulta fi:ssato nei decreti di conferimento in miSUJra preventiva, globale 
.e sv1ncola11;a dall'effettiva quantit� e qualit� deU'op�ra prestata; quanto 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1129 

aLla 1subor:dinaziOI!le :rrell'esjpletameilJto delle IIIlalllJSioru, � sufficiente far 
riferimento alla necessit� di attenersi a determinati orari ed all'obbil!1go 
di eseguire le direttive e lle i:SI1lruzioni dei reBJPOflliSabili dell'ufficio. 

11 rapporto va pert�lmJto inquadrato i!1ello s'chema del pubblico impiego 
e J.a sua cognizione � perci� devoluta aJ. CollSILglio di Stalt,o aoche 
per quamrto 1COil/Cer:rJJe la domanda di risarcimento per omesso veil"Samento 
di contributi ass:iJSitenziali (cfr. 3371 e 3271/72). 

.&ocogliend01si, per:tanto, il ll'icolt'ISO per quanto di :ragione, deve dichiaramsi 
la giUII'~sdizione del Consigllio di Stato. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Uru., 5 agosto 1974, n. 2330 -Pres. Pece 
-Rel. PeriS!�ico -P. M. Pedlace (~cOillf.) -dlitllta Rooi e Tadioli (avv.ti 
BOII're1li e M�lmJgia) 'C. Manzotti ed ailltri' (avv. Severi!llo), nonch� c. 

C.N.E.N. (avv. Stato Ceroochi). 
Competenza� e giurisdizione -Enti pubblici -Appalto -Assunta intermediazione 
nella assunzione della mano d'opera -Fattispecie Giurisdizione 
del giudice ordinario. 

(1. 23 ottobre 1960, n. 1369). 
La controversia nata dalla pretesa .di essere considerati alLe dirette 
dipendenze di un ente pubbUoo', avanzata dai dipendenti deLl'impresa 
appaltatrice dei lavori di pulizia � anche particolare � e fondata 
sull'illecit� dell'appalto nonch� (Sulla utilizzazione immediata pure in 
mansioni di istituto, rientra nella giurisdizione det Giudice ordinario (1). 

(Omissis). -Con atto di dtaziOI!le notificato 1'8 febbraio 1971 

A1bevto Manzotti e gli altri 46 soggetti in epigrafe elencati, eSiponevano 

quanto aippll'ellSO : 

-che essi, assunti e retribumi dalla ditta Roilli e Tadioli, appal


tatrice del servizio di pulizia, ordinaria e pamcolare, deJJ Cerutro studi 

(l) La :sentenza, dd oui 'si tratta, trascende il'impootanza deHa massima 
sUI'Il'iportata, poich� tra ol'ai!Jtro considera, a!l!la luce de~ pr~ecedenti giurisprudenziali 
del!le stesse tsezioni unme in materia, 1sia la questione del!l.'applicabilit� 
della 1eg,ge n. 13�69/60 agli enti pubbld.ci non �econOimici, sia [a questione 
della operativi.t�, per tali enti, de!l.la presunzione di di.tretta d:iipendenza 
posta m via sanzionatocia dall'ultimo comma dell'art. l della 'leg;ge 
stessa, ghmgendo alla conclusione, ampiamenroe mothnata, soiflto 'VIall'i aspetti, 
che � la !I'e1aziooe emevgente dalia deolarratori>a 'di iilleceit� del contratto di 
appaf1to si li!nquadd tra quelle alle quali � coerente, tenuto conto che la 
retroazione degli �effetti incontra un rapporto privo, nel j'!UO momento genetico, 
di un requisito essen~iale a qualificaillo come pub"Jjlico �. 
Tale sentenza, pertanto, si pubblica integralmente. 

Il 



1130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nncleare del!la Casaccia del C.N.E.N., avevaiitO, in realt�, svolto mansj,
oni !Pi� ampie e diverse, usando materiali, �mac,chine ed attrezzi :forniti 
dal C.N.E.N., seguendo le direttive impartite dal personale del 
Centro; 

-che ii.'�mjpTendiltore suindi�cato altro son era che UllJ We~rmediairio 
nell'aSSUlllzione della manodopera; 

-tche, ai tSensi dell'art. l del!la tleg,ge 23 o:ttobTe 1960, n. 1369, il 
rapporto di lavoro deve ritener1si direttamenJte illlJSitam-ato tra essi istanti 
ed il C.N.E.N. 

TanJto rpremesso, convenivano in giudizio, diinan:zi al Tribunale di 
Roma, il C.N.E.N., nonch� I!Ja ditta Roni e Tadioli, per sentir dichiarare 
la illiceit� dei contrartti di appalto stipulati nel tempo per il servizio di 
puilizia, ed i!1 di�ri1lto di essi a~ttori ad eSISere coDISiiderati a tutti gli effetti 
alle dipendenze del C.N.E.N. dalJ.a data di iniziato lavoro, con condanna 
del med!esimo al rpagan:nento delle differenze retributive e conidallJlla di 
entrambi i convenuti solidaJimenlte alla ri:fusione delile spese di causa. 

I ~convenuti, costituitiJsi, conteSitavan.o la :fondatezza deiJ.Ila pretesa, 
ribadendo la Uceit� della convenzione, intega:-an:te gli estremi di nn appalto 
per l'eseCIUZione dei lavori di pulizia, ai sensi delJl'allrt. 5 della. 
legge ilnrvocata; inolitr'e, la ditta Roni e Tadioli eccepiva illi difetto di. 
gimisdlizione dell'autorit� giudiziaria ocdinaria. 

Nelle more del gudizio la medesima ditta, con atto del 5/13 ottoOO"
e 1971, ha rp<roposto a queste Sezioni Ullli�ite ricorso per regolan:nenJto 
;preventivo della giurilsdizione, dichiarando di propendere per quella 
del giudice all1IIl1�tnistrativo perch� viene dedotto in .giudizio ll.llr1 :rap-pwto 
non altrimenti quali:ficabi1e �che di pubblico i�m:piego, anche se,. 
nel! merito, il comma quanto dell'a,rt. l !della tleglge n. 1369 del 1960 non. 
aJP!Pare riferibile agli Eniti iPU.bblici non economici (dato che un raapporto 
di [pUbblico impiego non potrebbe costituirsi SIU1hl.a base della 
sempililce esp!liicazione di mans:ioru di :fatto) ; e, per il caso che si adotti 
Ullli'int~etazione es:teillSiva della norma suindlicata, solleva eccezion.e 
di illegitthnilt� 'costituzionale, per 'contrasto con Ji'art. 3 della Costituzione. 

Si sono ,costituite enrtJrambe le parti intimate: gli attori nel giudizio 
di merito (Ma!IlZotti ed altri) hanno sostenuto la soggezione degli Enti 
publblici ii10iil economici allla ,norma de qua; la non configurabilit�, in 
base al petitum sostanlziale, di un ra,ppOirto di pubblico impiego (trattamldosi 
di pretesa al riconoscimen,to di diritti patrimonia:Li garantiti 
direttamente dalla legge); la incostituzionalit� della norma, ove interpretata 
nel senso �caldeggiato dlalla dcorren:te Ditta Roni e Tandioli, per 
contrasto con gli allrt. 3 e 35 deilla Costituzione; a sua voilita H C.N.E.N. 
ha 'sostenuto l'aderenza del contratto di aP!Palto all'ipotesi contemp,lata 
dall'art. 5 lett. :f. della leg;ge in discussione (llll. 1369 deil. 1960), in quanrto 
l'i!mpiego ,di atltrezzarture fornite daJ. Centro e la sorveglianza da pa'l'te� 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1131 

del medesimo -ITdm.itatamente, peraLtro, ai lavori di prulizia particolaJre 
-satrebbero me1ra a1ttuazione delle prescrizioni im!Poste dal d.p.r. 
13 febbraio 1964, n. 185. 

Entrambe le pal'lti hanno depostiJtato memoria Hl.wstrativa. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

� da ~emettere che la allegazione circa la rinJUnzia al giudizio da 
parte di 45 dei 47 arbtori (i quaJ.i avrebbero ottenuto, a far data dal novembre 
1972, la 'collocazione in ruolo IPll"evio inquadiramento nella III 
cat. -manovaLi ~pecializzati -, iJn esecuzione di transazione oll'ldinata 
da1l'Lspettore del lavoro) non ha fartJt�l venir metnJO la rllevaJilJZa della 
proposta istanza di regolamento ai fini della domanda dii tutela giurisdizionale 
svolita in sede di merito, a111che pereh� non tutte le parti 
avrebbero accettato quella riJnunzia, mentre la ditrt:a convenwta av:rebbe 
addirittura iJ!llstaurato autonomo giudizio per Ji'acc�ertamento della validit� 
del contrarbto di appalto o per essere tenuta indenne dal C.N.E.N., 
quale mandaJillte, di og,nd conseguenza sfavorevole di fronte ai dipendenti, 
fornitori ed Enrti va!t"i. 

Per oprecilsa~re, poi, i limiti d'eRa questione di giurisdizione, � opportUJno 
�chiarire che, -essendo la decisione data dalil.'oggetto della 
domanda e dovendosi questa vaLutare col siiSitema del c.d. � petitum 
sostanziale � amJche quando il �criterio di dilslcr.imilnazione del[e competenz.e 
giurisdlizionali � dato non daLla consiiSitenza della posizione sog,getltiva 
vamJtata (come diritto od interesse) be11ISI� daiLla materia alla qua[e IPIU� 
rkondU11si il raipiporto dedotto (.com'� per la giull'isdizione esclluisiva del 
C01nsiglio di Stato di CIUi agli art. 29 n. l e 30 t.IU. a~pprovato con r.d. 26 
giiUgno 1924, n. 1054) ~ineriscono strettamente aliJra questione s1Jessa sia 
il punto dell'll(P.plicabilit� �della [egge n. 1369/60 agli Enti pubblici non 
economici, sia quello dlella operativit�, per tali EnJti, della presUII1Zione 
di diretta dlilpendlenza posta in via sanzionatoria dal:l'u.co. dell'a~rt. l 
della legge stessa. Ed ilnrvero, .diverJSamente 'da quaillto per J.'nno o per 
l'altro sostengono le par1ti (e da quel che accade quando la nuova normativa 
influisce direttamente sulla discipil.ina SOSitanziail.e di run rapporto 
del quale � incontestabile la ;natura !PIUbbli,ca: es. S.U. sent. 1811/68 
in relazione alla il.egge n. 604 del 1966), lllOn balsrt:erebbe in quesrt;a sede 
la 'constatazione che � stata �chiesrt;o, seprpure mondaJtamenrte, il ~riconoscimento 
di un rapporto dii lavoll'o pru:bblico o, viceveriSa, che la ltllorrna 
tnvocata neppru:re lo /Presuppone (salva al giudice di merito la identif1cazione 
dellla regula j,uris): a parrt;e la petizione di princtpio deille 

due tesi -ile quali trascurano la previa dimosrt;razione che un rap,po1rto 
con Ente prubblico co.erente ai fini istituzionali debba qualificarsi neces,
sariamente ,come rpubbil.ico o, per converso, che per ila equiparazione 


1132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

normativa e retributiva non occorra alcuna derivaziOtne dia un effelbtivo 
rapJPortO con l'E'orte stesso -non SUJSSilsterebbe alcuna difficoil.t� ad ammettere, 
m 1sede dogmatica, la cTeazione normativa ex tunc del ltitoilo 
cost:iJtutivo dello ~1Juis dii. pubblico dipenderute ed � questa l'ipotesi da 
verificare !P& risolvere la questione di gillll:isdizione in esame. 

La [egge n. 1369/60, in parte qua, persegue lo reopo di interrore 
la mediazione di manodopera, negando efficacia aJJ'aUJtonomia privata 
quando qruest'uiiJtima voglia !Perseguire la diretta apprensione ru pre~ 
stazioni merenti al ciclo prr-odu1Jtivo di un'impresa per hl. rtr~ite dii rm sog;
getto, mtei'I!llo od esterno, privo di una plrO{Piria organizzazione imprenditoriale, 
iiill :lirodie alilie leggi sul trattamento noil'IIIlartivo, retributivo, 
assiCUirartivo e previdenziale del rapporto di lavoro neill'imp~resa. Per 
rendere efficace tale interdizione la legge detertmltna ila dliSiso:Luzione 
dehle combiiillaziond negoziali poslte in essere attraverso la inJtermediazione 
Hlectita e pii'eiSICirli~ che 1e ,J:'Ielative figure contrattuali IP'OISite �in 
essere 'con:llluiscano llllella unica tipi�.ca del contratto di lavoro, mediante 
l'automaltico ada<tltamento soggettivo (sostituzione del commilttellllte al 
fonnitore di mano d'opera) �ed oggettivo (aiSisunzione del colllJtelllluto economico 
e normativa dei� contratti di ilavoro vigenti coi dipendenti del 
committerute). 

Poich� la nocmaJtiva sui d!ivieti (axrt;. l commi 1/3) � testuail.mente 
estesa agli Enti pubblid (comma 4) ed ili. congegno ad<JiPwato (�comma 5) 
ha porrt;alta LSanJZionatoria del divieto posto in via generale, i� pocoblema 
eil'IIIleneutico residuo. concerne l'ambito e gli effetti di quel[a estensione, 
sia in ordine alla interdizione deLl'attivit� negoziale che aJJ.'illllteg~razione 
legale dii essa. Sotto il primo p~rofhl.o, dall'accosrt;a:rne:fllto degli Enti pubbLici 
a<lle aziende ,dJi Stato e dall'inserimeruto di enrtJrambi nella categoria 
soggettiva destinataria (imp~renditori), � d'ato identifi.caTe un limirte 
fullllzionaJe, segnato dal coHegameruto tra le prestazioni lavorative 
erogalte e lo ISIVolgimento di una attivit� imprenditoriale. 

Tale limite non contrasrt;a con l'indirizzo dichiarato dal legiiSJ.ato~re 
e posto a fondameruto della disciplina comune (v. :relaz. alila Camera 
d!ei Deputati ed al Senalto), � coerente coi!JJ la materia regolata, ed ab


. braccia, oltre agli Enti puibblici economici, le attivit� imrprendiitoriali 
esterne degli Enti pubblici economid (previste dall'art. 2093 c.c.; per 
la casistica: v. S.U. sent. 209 e 3144!72; 985 e 2994/68; 933 e 2424/66; 
847/64), alle quali attiv':iJt� iner~sce una aut01nomia di fini, talle dia porre 
in ombra il caratteTe pubblici.stico dell'Ente evidenziandone -invece l'arbtiv:
iJt� imprenditoriale in senso rprivatistico e qualificandione ~a ge


\. 
stione 1come direttamente ed immedialtamente indLrizzata al solo conse-. 
gu:Lmento di :find economici (e quiiilldi !Privati) sia per l'inrtJrillllseca natura 
dehl'attiv:iJt� 1stes1sa e !Per le.particolari esigenze della sua wganizzazione, 
sia per il criterio di reddiltivit� che la :�ruforma. 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1133 

Rispetto a tale g.rll!P(PO di enJti non. � dubbia l:a compert;eniZa giurisdlizionale 
del]; giudice oodinlairio per ie relative questioni tPOich�, trattandosi 
di tipica gesti,one svoLta jure privatorum, rimane cOlllJSeguelrlJtemente 
escl'UISa \la $essa possibilit� dell'irnJSerimenrto de\1. dipendente nella 
011gamdzzazione vera e propir'ia de1l'Erute pubblico. 

In tale prQSIPei1;tiva mIC01loca il d.p.r. n. 1152/61 hl quale, d�IS(ponreruiO, 
ai sensi dell'art. 8 diella legge, per le azierudle di Stato, ha C01111Sel1tito 
l'assllJ11Zione �temporanea del peiM<>nale operaio ed illl(piegatizio in atto 
utilizzato, ma solo ,con 'contratti 'di dilll"iltto privato, esciLusa la acquJilslizione 
dlellila qualit� di impli.egalti od: operai dello Stato (con trattamenJto ecoil:10mico 
non inferiore a quello de\1. (pemonale dilpenderute con corrispondenti 
malrlJsioni, tenuto ,c001Jto del 'brarttamelrlJto normativo di cui al contil:"atto 
collettivo di lavoro vigell1te nel corrispondente settore privato). 

Relativamoote allo svolgimelrlJto d:e1le attivit� dii ilsltituto degli ElrlJti 
puhblici non economilci, J:a ,cOIIlfigurabilit� di rm'ipotesli. ricolrlJdUJCibile nel 
novero di quelle irnlt,et1dette che ~non esorbiti dall'indicato limite, � concepibile 
con riguavdo allla previlsione di cui al coona:na terzo deilil.'all't. 1 in 
riferimento ad opere o servizi dei q!Uali � lecita (nei limiti di cui alJ:'
all'lt. 5 od al!le ,condizioni di 'cui all'art. 3) il conferimento in a~ppalto a 
terzi, quando, per mancanza di propria ooganizz.azione ed aUJto:nomia 
dii gestione, la figura dell'appaltatore risuita apparente e l'Erute viene 
ad UJtilizzare la manodo.pera rpelr la diretta realizzazione dell'opera od 
esplert;amelrlJto del servizio. Ed a tale ipotesi � riconducibiil.e que!l:Ia di 
specie, aSSIUfffiendos:i che il pe!'lsonale apparentemente i.mpiegato dall'ap~ 
paltart;oce per i11servizio di pulizia degli imp'iaruti svoil:geva (in realt� od) 
anche �Compiiti dii istituto; ~con l'avvertimento che, nell'arn:bmto di rm 
appalto di ta!l:e servizio, aJ.le macchlne ed attrezzature dleve aversi rriguavdo 
m qu�lllrlJto beni strumentali per lo svolgimento del lavoco e lrlJOIIl 
in quanto oggetto interessato dalil.e prestazioni; e che, a d:iffere~nZa di 
lavori �di altro tipo, quelli di pulizia cOIIlls:istono in opeTazioni sUSICetrtive 
di quaiificami in :relazione ad una data cat~goria di impianti e, quindi, 
di impresa, si da apparirre riferibHi a un dato ciclo !PirOdruttivo tipico 
(senrt. 2751/71). 

� rp~recilsamelrlJte m:relazione ad essa che J!incidelrlJte di giurisdizione 
pone la questione della sensibilit� del congegJno di iilltegraziolrlJe legale e, 
subordinatamelrlJte, di 'costituzionalit� della norma, ove intesa come costirturtiva 
dello s~tatus di pubbiLico dipendente pur in mancanza deU'atrto 
formale dii nomina. 

Queste Sezioni UJniite esprimono l'avviso che 1a sanzione non pos1sa 
non �colpire anche :gli Enrt:i iPIUbblici (.selrlJt. 189/70) ma che la relazione 
dilretta che viene cosi ad instaurar& tra la manodo(pera dell'appaltatore 
e l'Einte non vallga ad instawrare un rappoxto di lavoro o dii imp�iego 
puibblico. 


1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Mentre, invero, non � 'com:Jiiviso d'alla �gliur�JSiprndenza (sent. 2H2,f71), 
l'assioma che del!l'attivit� 'coeSlSeiliZ�ale ai fini di mtuto sia necessario 
predicato la natuxa pubblica diel rapporto di lavoro o di impiego (pur 
trovando eco in dottritna, relativamente al problema deLla ammiSJSiibilit� 
di una forma di esteriorizzazione della volonTt� ruuttoritativa delJ.a 

P.A. divell'lsa da quel!la normale deLl'atto formale di nomitna), l'ordinamenrt;
o �consente che prestazioni di quel tilpo sriano acquisite attraverso 
cOIIlltratti di impiego o di lavori privati, fu"amite pOOS!Onale 11:1.m1 inserito 
nella prQp!ria orgaiilJ�zzaziorne: in particolare ;p�er queJ.le manuali e provvisorie, 
c01n rappOII"Iti a tempo detenn.inato, risolubilii ad 1111Utum, senza 
i!liSerzione nei ruoli (e la giurris;pmdlenza ne ha tratto le debite consreguelliZe 
sul piano delle COi!DtJ'etenze giurisdiziona3Ji, pur avvisando della 
piena com;partibilirt� 'con un ;rapporto di natura pubblica, ove sicuramente 
dimostrato �ln base ai requisiti suoi propri: sent. 1640/72; 1819/72; 
292/71; 2202/69; 2722/68; 51/63). 
� ,c:onsegue!lZiale che ila relazione emergente dalilla declaratoria di 
i1lice1t� del contrartJto di appalto m inquadlri tka quelle al1ie quali � coereme, 
tenuto conto �che la retroazione degli effetti incorut;ra un rapporto 
privo, nel ,suo momento genetico, di un requ1sito essenziale a qualificarlo 
'come puJbhliJco; .tamo pi� che, per assegrnare a:Jla no:rma pontata 
costirtutiva dello ISta:tUJs di pubbfllico dipendenlte, oocOI'If'etrebbe ascrivere 
a fond'amemo razionale di produzione del darto 'normativo una ptresU{Pposta 
esteriorizzazione anomala della volom� autoritativa delil'Ente, alla 
quale, v�ICeveriSa, chiaramente conJtradidice prop!rio l'impiego di UID. congeglno 
negoziale iDJteso adi estrania;re dai quadri deJJ.a prop!ria Oll"lgaruzzazione 
il soggetto erogatore dellila pll"estazione lavoil'ativa. N�, attesa la 
non aderenza alla fatlltiJ..."!Pecie iJn esame, pu� ll'itenemli pertinente il riferimemo 
alla discipil.imla dell'esercizio di fatto �Ji. prubbliche funzioni ad 
opera di sog1getto sprovv1sto. di ID.OIJll.�lr1a fig�UTa pec:uliar'e d!el di!ritto 
pubhlko ila quale, rperaltil'o, ooppu;r consente hl riferimenrt;o ailla P.A. 
dell'attivit� 'compiUJta, non attribuisce alla persona che la esell"'cita diri-tti 
ve11so l'Alrnimini:strazione se non nei ,casi dalla Legge rpreviJs.ti : sentenza 
3081/53. 

A tali pmc�p'i non msott;rae H C.N.E.N., N quale � benlsi ULn Ente 
pulbbUco (art. l l. 1240/71) non economico (per la jplremiJnell1Za dei 
compiti generali e per Ja :fiunziorne IS!trumemale di quelli �lililtJ!l'enditociali: 
art. 2 ,s.I.) cosil. 1come il suo Centro studi della Casaccia :non pu� es~ere 
configUJrato 'come rma impresa aurtonomamente gestita; ma che da un 
lato e prer il pe11scmale in generale � tenuto a !Sti(pulare a,c,cordi con le 
associazioni s.i~dacali da attuare nel Regolamento sullo sta1to giuridico, 
economico e previdenziale (ail'rt. 14), e d:a1l'altll"o, per la paxtitcollail'e natUJra 
del materiale, dehla rtcel'lca (fondamentale ed applicata), delle attrezzature, 
delle relazioni e~trailstituzionali ed intel'lniazionali, e.c,c. ha 



PARTE I, SEZ. III, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1135 

facoJ.it� di iilJSsumere pe11sonale teCDJJtco alitamerute specializzato e pemsonale 
di ricer~ca con contratti di lavoro a rtemiPO deterrminato; ment!re la 
Sltessa dtscipHm.a dei di.rirl:iti di invenzione ha riguar:do alla mera � eseclll,.. 
zione di prestazionli. a favore del C.N.E.N. � (arrt. 15). 

Pe11taJI11to la con1Jrove:rsia naia dalla pretesa di essere considerarti 
alle dirette .dipendenze dell'Ente avanzata dai dipendenti de1l'imp['esa 
appaltar!Jrice dei lavori di ~PULizia �anche particolare�, e foodata sull'i1Hcett� 
del!l'appalsto e sulla Uiti:lizzazio:ne IIlOll mediata aJiliChe iru llllan� 
sioni di istiltruto, rienrora nella giuri:sdizio:ne dlel giudice ordinario. 

Le eS!pOSite enunciazioni rpe11suadono, a11Jresi, della manifesta infondatezza 
delilii qruestione di costituzionalit� dellll'u.,co. dleLl'al'lt. l dell'esaminata 
legge .sotto il rprofHo indicaJto dalla dlitta istante per insU!SISistenza 
del pre~oSito addotto e risUiltano assovbenrti rispetto all'inverso profi.J.o 
indicato dagtli attori; salvo l'eventuale riesame, in sede di merito, con 
ri~ardo alla pe11tinenza del diritto. 

Attesa ila delicaJtezza odehle queSitioni t!rattate s:timasi dispONe la 
compensazione delle spese. -(Omissis). 


SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 febbraio 1974, n. 339 -Pres. Rossi Est. 
BOII'IrUSO -P.M. Minetti (,cOIJ:I.f.) -.Aissessorato regi01nale per le 
fina1111Ze della Regi01r1.e siciliana (avv. Stai.o Baccari) c. B01nanno 
Lucia ed altri (avv. MOIJ:I.Zini e Maggiore). 

Espropriazione per pubblica utilit� -Decreto di esproprio intervenuto 
in pendenza del ~indizio risarcitorio per occupazione ille~ittima Opposizione 
alla stima -Non necessaria. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51). 
A seguito dell'emissione del decreto di esproprio, la domanda, proposta 
per conseguire il risarcimento del danno per l'occupa,zione illegittima 
e l'utilizzazione di un fondo da parte della P.A. si converte ex 
legge nella domanda diretta ad ottenere la giusta indennit� (1). 

(Omissis). -C01r1. il [pfl'imo motivo di :rico!I1So iL'AISsessoil'ato !Per le 
fim.alri.Ze della regf01ne sidliana denunzia viooazione delH.'al'lt. 51 della 

l. 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'airl. 112 c.p.c. in rel.az. all'all'rt. 360, nn. 3 
e 5 c.p.�c. lameillta:ndo che, avendo le Bonanno pll'oposrto nel presente 
giud'izio esciLUJSivamente rma domanda di risarcimento di daruni IPell' l'abusiva 
occUtpazione dei [oro terreni, la Corte di merito non poteva elevare 
dl'rufficio l'indennit� .fissata [}Jel decreto !pll'efetrt:izio per �l'eSJpropdazione 
dei tEll'lreni medesimi imrtervenuta successivamen!te a detta occupazione, 
im. quanto ile espropriate avevano omesso di propOil'tre OPIPOSiziOiile c0il1tro 
la stima 'di detti terreni ai sensi de~ cirtato ant. 51. E ci� peDch� domanda 
per risa!rcimento dei .dianJni reonseg.uen~ti ad OCCfU/PaZ�oiDie seiDJZa titolo ed 
opjposizione alla indenmt� di eSIP!l'opriaziOIJ:I.e srurebbe.ro dlue aitrt:~ giuddici 
ben distinti per div&Sit� di �petitum �, di �causa petellldi � e di legiJttima~
one paS~Stiva. 

Irnolrtil'e la Cocte ili merito non sarebbe potUJta perveni!I'e alla determilnaziOIJ:
I.e de!ll'indenm..it� 'ruddietta senza !P['eviamelllte acqruisliD."e e, 
quindi, esammare la stima all'uopo effettuata in sed'e arnmicis1'brativa. 

(l) La sentenza rappresenta un'ulteriore con:lierma all'indirizzo giurisprude~
ale ioiziatosi 'con ile rpll'Onu~e. del S.C. 30 dtcembire 1968 n. 4086, 
in Foro it. 1969, I, 1334, e 1,5 aprile 1970, n. 1036, in Giust. Civ. 1970, I, 1376. 
P'llll' �confermando& ile mortivarte Ti!serve espr.esse al :riguaDdo nelil:a nota 
a!lla sentenza 18 ottabre 1:971, n. 293,6, in �qrue,sta Rassegna 1971, I, 13,60, non 
semb!t~a rpd.� op,portuno, :stante aliJ.'avvenuto �Consolidamento, riJpToporrre per 
il momento la questione. 

IIPiliMIIIIIIIMIIIlllirrlllllll@lllllllltltrllllt!llclrllliltlll~lffll 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Il motivo di ricoxso, relativo aJil:a COIIlrversione della domanda di ll"isareimento 
dei danni subiti per l'ililegittima occupazione del terreno in 
owosizione alla stima eseguilta dai periti ai fini della sua esu>ropriaziOIIle, 
� illlfOIIlldato. 

Invero, come questa Corte ha \P'i� volte avuto oocasdOtne di afferma~
re (c:llr. OOillteruze 30 dicembre 1968, n. 4086; 15 apriille 1970, n. 1036; 
18 ottobre 1971, n. 2936; 6 dJ.cembll"e 1972, n. 3511) la cOIIlversione suddetta 
non �COilil!Porta ai1cun mutamen,to n� del �rpetiW!rn �, n� della � causa 
petendi �. La somma �chiesta a rt.itoilo di imdermit� di esg;JTOpJ:"iaziOIIl.e 
non pu�, infatti, mai essere maggtoce di quella chieS>ta a ;titolo di risa~r�cimento 
e, peTci�, il � petit.UJm � rimane qucmtitativamerute tnva~riato o 
� add:irittllll"a lt"Morbto, rimam..endo �comunque s:eiiliPre .contenuto n,ei limiti 
della domanda originaria e costituendo, in. entrambi i casi, niente al�tll"o 
che l'equivalente p�ecuniario del diritto sacil'ificato. 

Neppure mll"i,gua!l"do alila ǥCaUJsa petendi � si ha a1oona sostaJiliZ�ale 
variaziorne, in quanto a fondamento di en,trambe iLe azioni v'� SeriliPil"e 
da parte dell'attore la .perdita di nn bene di sua prOg;J!I'iet� e hl <li!ritto 
di eSISeme ll"iistorato, ovviamente in base all tiltoJ:o per il quale tale r:ilstoro 
spetta �con rigua11do alla sirtuazione esisteil1te al momento della decisione. 
Come il dtritrto di pll"opil'I�.et� dell'esprO!Priato ISii. c01nverte in d'trtitto alJa 
indennit� di eSPI!"Opil'iazione, cosi il'azione di rtsardmeruto darund, fatta 
valer.e da�l pa:-opil'ietario per la !P�eil.'dita dell'immobile a cawsa delil.a sua 
abusiva occ11JPazioltlle, Sii convel'lte anch'esoo nell'azi01ne di oprposizi01ne ailla 
stima m virt� della quale � stata determilnata l'i!ndlennit� di eS[pii.'<JIPil"ia.
zione. Ci� anche se l'attore, aiilizich� adeguare le sue ri�chieste alla mutata 
situazione girulridica, continuti a formularil.e nell'originaria manie~ra. Difatti 
la conveii.'IS�ione dlel dirltto e la COIIJJSeguen~Ziale cOIIlversione dellia domanda 
hanno luogo in virt� di un ipirovv.edimeillto awtoritativo, i cui 
effetti Sii producono mdipendentemerute daiLla volont� dell'eSipiroprriato, 
che non .pu� n� !Provocarli ~n� evitaril.i. Una volta che sia inrtervell11Uto 
quel provvedimento, la �convell.'sione segue awtomatkame'Illte e, sailvo �che 
l'attore rinunzi alil.a domanda, questa deve e.slsere c01nsiderata d'ufficio 
come domanda diretta ad ottenere ila giusta indennit�, tenendo co!Illto 
che la ri�chiesta deillla giUJsta indennit� � vtrrtualmeillte 'compresa in quella 
del risar.cimento del danno e che spetta al giudice defil!l.iire la !Pireci:sa 

natura delll'azion1e fatta valere in ,giudizio, indipendentemente dlalla 

qualifi:cazio'Ille ;ptrospettata dalle parti. 

Quanto alla eccepita div.e!l"sit� di 1egittimazione pa�srsiva in o!I'dine a 

ciascuna delle due azioni delle q'Uali qui traJttasi � da il"i[evare che : 

a) � il'lrilevante che, ma<ncaJilldo la fornnale opposizione alla IS<tima 

di �cui al dtato art. 51, sda venuta a mancare anche J.a notificazione di 

tale qpposiziOIIl,e aJl p[[1efetto che ha emesiso hl decreto di esprolpl!'iaziOIIle. 


1138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tale orrussione, invero, IJ:lOIJ.l imponta difetto deLla coot1tuzione del contraddittorio, 
atteso 'che detta iiJJotificazione, IIlOIL essendo il prefetto parte 
del giudlizio di opposizione alila !Stima n� llin sell!So fOII"'llale n� in se!IliSo 
sostanziale, non � dfu:-etta a instauratre un rapporto ptrocessuale, ma ha 
solo lo scopo di po:Dtare a CO[LOrsce:nza del ;prefetto l'eslistencz;a del IPII'OCeSISo 
ai fini dehl'a!IIt. 55 della leg!�e del 1865, cio� uno scopo esdLuslivamente 
extraprocesruale; 

b) n�JP!P1Ure ri.J.eva cihe, nella S\I)ecie, l'azione di risarreimento danni 
per l'occUJPazione abusiva sia !Sitalta originall'iamenJte rivoruta_ dail.l'attor'e 
ve11so l'ESCAL,, quale soggetto occUJPante, mootre l'OIPposizione alla stima 
avrebbe d!ovuto essere illJotificata (o1t!I'ech� ali Plrefet.to) ahla regione 
siciliana, entj:! espropll'iante. E ci� ipierch�, essern!do, in virt� delil.a legge 
regionale siciliana 22 aprile 1968, n.. 8, la Regione Sicili8.<[La subentrata 
a1l'ESCAL nel presente processo facendone prop!I'ie tutte le difese, il 
contraddittorio dieve ritenemi realizzato tii'a le attmi,ci e la :regtone siciliana 
�SU tutti i punti deLla controver1sia e, cio�, tanto sulila domaiillda 
di ~rtsal'cimento dannd per l'abusiva occupazione, quanrto sulla O;piposiiione 
alla stima dei bend e.sptropriati. 

Se infondarto � il primo motivo dii ricooso, non altrettanto IPU� dirsi 
del secondo (congil\llllJtamento al quale viene esam1nata J.'ullitima censura 
fOllmU!lata col lplrimo motivo), con il quale il r1coNente diennncia violazione 
delfL'art. 5 della 1tgge regi0rnale s1cili8.<[La 19 maggio 1956, ii'IJ. 33 
e deLla legge ivi .richiamata 15 genii1Jaio 1885, iiJJ. 2892 in reLazi0rne allilo 
al't. 360, nn. 3 e 5 C.!P.oC., dlevaii'IJdo che J.a COI'Ite d"AJppello avreblbe cOrmpletamente 
omesso di �COii'IJsiderare dte l'iillJdennirt� di esp!I'Opriazione awebbe 
dovuto es1sere determinata nel�la @ecie con criteri particolall'i e, precisamenrte, 
in base alle IIl!Orme cOrnrtenlllte sulil.a legge petr il rislal!lamnto della 
citt� di Na1p<M (l. 15 gennaio 1885, n. 2892), sooza tener conto degli incrementi 
dii valore derivalllJti, sia direttamenrte che indiii'ettamelllJte, dai 
programmi e dalle esecuzioni di OIPere pubbUche, sia stataU che regionali 
-e di alifu'i enti IPUbblkli. 

Non v'� -dubbio, ilrufatti, 'che, �come il tricorrente ha :ritlevato, la Corte 

d'AppeLlo, itlleJJ raggua~are il.'ammonJtare dell'illlden:.ndt� di esproprio al 

valore venale dei tei�'end espropriati, abbia �compLetameillJte omes/So di 

J;llotivare la ragione della adozione di un siffatto Cl1iterio, ~ragiOIIlJe che, 

invece, non !POteva faa1si a meno di ennnciare, non JSOltanrto !Perch� nella 

realt� della nostii'a legisJ.az.ion.e numerosi soitllo i ca:si nei quali l'indennit� 

di espropniazione deve eSISere commisurata con orirteri pal'ti�colari, dle il 

pi� del:lie vOrlte ne faillJno scendere J.'am.mon.tare a!l! dri !Sotto del loro effet


tivo valore in regime dii libera �COrntratltaziOrne (mOrlti, do�, sono i casi in 

oui la legge deroga al priillJcilpio g,enerale posto nell'a!I'rt. 39 della l. fon


damentale 1suil.le eS(plropriazioni 25 giugJno 1865, itll. 2359), ma all1Che 

pel'lch�, nella sp�ecie, tr:attandOrsi di espropriazioitlle per !l:a cos11mu!zione di 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1139 

alloggi popo11ari im. S1chlia, dovevasi aocertar<e s'e anche il'eSJPI!'OfP'riazione 
delle porzioni dd terreno m queS!tione, deoreitarta il 24 serttembll'e 1969, non 
fosse avvenuta ai sensi della legge regionale siciliana 19 o:n.a.ggio 1956, 

n. 33 (come gi� lo el!'a .stata l'eSJPrropriaziOJ:1e deocetarta il 14 dicembre 
1962, di altri tel'II''end dei quaJli queJ!li in qiUesiJione cosrtirtu1scono una 
appendi-ce), legge che pt:rescTive per la determinazione d:eill'i!IlJdlei1!1Lt� di 
espropll'io l'adozione degli speciaU criteri conrtenuti nelila legge 15 genrnaio 
1885, n. 2892, sul risanamneto deilla citt� di NapoU. La causa va, 
n;>ertanJto, lt"imeSISa ad al!tro giudtce perch� compia l'accertamento sul punrto 
indubbiamente dlerc�iJsivo di cui _trattasi e provveda im. �conseguenza -(
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 apt:rile 1974, n. 1095 -Pres. Ro:slsano 
-Est. Miani -P. M. Cutil'upia (diff.) -Leonardi (avv. Calallldira) 
re. Ministero Interno (av;v. Stato Gi011g1io Azzariti). 

Competenza e ~iurisd.izione -Questione di ~iurisdizione -Mancanza 

di specifica impu~nazione sul punto della sentenza di primo ~rado -

Rilevabilit� d'ufficio -Sussiste. 

(cod. proc. civ., artt. 37 e 342)., 

Competenza e ~iurisd.izione -Risarcimento danni all'inte~rit� fisica 

del dipendente provato da deficienza dell'allo~~io di servizio Difetto 
di ~iurisdizione dell'A.G.O. -Non sussiste. 
(cod. proc. civ., art. 37; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29). 


Corte Costituzionale -Situazione re~olata da norme anteriori alla 
Costituzione -Dichiarazione di incostituzionalit� -Limili. 
(Cost., art. 136; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30). 

La proposizione dell'impugnazione, anche sul solo merito, senza 
alcuna specifica censura sul punto della giurisdizione deciso dal giudice 
a quo, � sufficiente perch� la questione sulla giurisdizione sia riesaminata 
anche d'ufficio dal giudice dell'impugnazione (1)" 

(1-3) Irl I>Tillncipio contenuto neHa prima masstma, ila cui esattezza non 
� disCIUrtiJhi1e, � rCOnrforme rarlla giurisprll!denza �COIIJJSOlitdata (V. �olJtre :J.a sentenza 
n. 1170 del 1973, :iJn Riv. leg. fisc., 1973; Cass., 2r1 agosto 19-72, n. 2697, 
in Giust. civ., 1972, I, 19;14; Cass. 7 marzo 19�6-8, n. 728, in Giust. civ., 1968, 
I, 782 ove ultimi richiami). 

La seconda maSISima lascia perpLessi. Dal!l'.esposiziorne dei :liatti contenuta 
darlla �sentenza irn rassegna TiSUJlta -che ila pTertesa !l'isal'c1tolria avanzata 
dal dilpendente pubblico (�gruall'dia rdi P.S'.) -era basata su11a arsserta okco




1140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� soggetta alla giuri8idizione ordinaria la domanda di risarcimento 
del danno proposta dal d.ipendente pubblico che lamenti la lesione de~ 
diritto primario alla propria integrit� fisica cagionata dall'Amministrazione 
per averlo alloggiato in abitazioni insalubri (2). 

La �dichiarazione di incostituzionalit� di una norma entrata in vigore 
prima della Costituzione produce effetti solo sulle situazioni, non 
ancora esaurite, costituitesi dopo l'entrata in vigore� deLla costituzione, 
mentre non incide suUe situazioni giuridiche costituitesi prima dell'entrata 
in vigore della Carta� costituzionale (3). 

(Omissis). -Va esaminata rper [prima, :si�ccome rpregiudiziale, la questione 
di giur~sdizione nuovamente sollevata dal Ministero dell'Intemo 
col ri,corso incidentale. 

La Corte �d'A~P~Pello, dav�anti alla quale il Ministero stesso aveva 
ancora eccepito H difetto di ,giuris,dizione dell'autorit� giud!iziall'ia oridinaria, 
ha ritenuto di non dover [prendere in constderazione tale e,c,cezione, 
osservando che la dectsdone del tribunale, che affermava la sua 
giurtsdizione, era fPaJSISata in giudicato in quanto sil.� !Punto il Minis,tero 
noq aveva prO[posto uno �S[pedfico motivo d'apiPello, e aveva, comunque, 
riproposto l'eccezione soltanto dqpo la ~ecisazione delle �conclusioni. 

stanza �che l'Ammimstr~e av�eva agito i.JJl,e�cd:tamente pe!l'ch� av.e�va folt'nito 
un aililog,gio di l*lt'Vtilzio non salubre. 

Ora non patl'e dubbio che .tra .gli obblighi a carico del dart�oll'e di lavaTo, 
de11ivanJti daJ. relativo con<Watto, vi :sia anche quehlo di assicuraTte l'imltegrilt� 
f1siea del dilpe[[]Jdente. Ci� sii TI�!cava, per �qruanto riflette Wl !l'aJP'POil'to di ]Ja,voro 
privato, dall'Mt. 2087 cod. civ. (v. per tll!tti ToRRENTE-IANNELLI-RUPERTo, 
Del lavoro, in Commentario del cod. civ., Toirino, 19.61, p. 87), lnOII'IIIla.che � 
sicUIDamente estensibiJ.e anche aJ. rapporto di pubbJ.ico impdego (v. Cass., 
13 ap!rile 1973, n. W55). � 

.AlppaTte cosi .chiaro ooa:ne il s.e. non poteva affermare che � la dorrnanda 
non trovava :Ll suo tiltolo necessario nel rappo!rto di pubbJ.:Lco impiego (che 
aV'eva darto soltanto occasione al fatto dannoso) �, pe11oh�, come si � vtsto, 
l'obbligo dieJ.La twtela dell'�JIJJtegDit� fisica del dipendente rl�entra nehl'ambito 
dei doveri rposti a �cadeo dehl�'Aimministrazio~ne dal ['arpporto di pubM:Lco 
impile,go. 

'I1rattandosi, pe11tanto, 1di ipl1etesa �Che trovava il 'suo titruo necessario 
ed UlllJ�ico nel !llarpporto di prubblico lmp.tego la giurisdizione sru di essa ern 
riservata aJ. girudtce amrrninistrat~vo. 

11 pri'lllcipio ,afferma11o [[]JeJ.Jla terza massima � conf.otrme allla giu!l'i.sprudenza 
della Co!rte cost:Ltruzionru'e -v. del: 4 maggio 1970, n. 67, in questa 
Rassegna, 1970, I, 374 OV'e <r.Lchiami. In g.e,nooaJ.e su~ efl�etti deUJa pronunzia 
di mcostituzionallit� della lle~ge v. C:ass., 26 J.rugLi:o 1973, n. 2818>3, iLn Foro it., 
1974, I, 1491; Cass., 26 marzo 1973, n. 828; Cass:., 26 :llebb11:1aio J.973, n. 487; 
Cass., 10 .g.ennaio 19-73, n. 57; Oass. 22 giu~o 1.972, n. 2043, !in Giur. it., 1973, 
I, l, 1135 ove uilteriori richiarmi; v. pure Cass., 11 ,.gdfUgno 1971, n. 1767, in 
questa Rassegna, 1971, I, 7111. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Di tale pronuncia si duole il II'i!corrente incidentale, denunziand!o la 
violazione e la falsa aa;>~Pli-cazione dell'art. 342 c.fP.'C. e aiSSUIIlento di 
avere, col �chiedere, nelle :sue �conclusioni di tS.econdo grado, la ~chiaii'azione 
di inall1lii1issilbilit� o im1prorpontbilit� delle domande dell'attore 
prima 'che il loro rigetto, ritualmente 'chiesto alla Corte d'ap1pello il 
riesame dii quel ~carpo della :sentenza di primo grado ,che le aveva ritenute 
�!:trlJPI"orponibili e ammissibili; Tiesame 'Che si sa~rebbe pevci� dovuto 
COITJiPie~re, e che awebbe rportato per le ragioni 'gi� adldotte 'davanti al 
tribunale, all'esclusione della giuriscMzione del giudice �ridinario. 

Al J:"iguavdo deve anzitutto osservarsi che n� appare fondata la 
ipll'�!ma �censra del 'l"i�corrente (rperch� 'concludere genericamente [per la 
inammissibilit� o l'�!ID(Prorponi!bilit� della domanda avversaria non s'ignifica 
rirprorporre i:n modo srpecilico la questione del difetto di giwri.isd!izione 
del giudice adito), n�, d'altii'a rp�arte, possono :ritene11si giuricMcamente 
esatte le 'consiJderazioni in base alle quali la sentenza �!m[pu.gnata 
ha affermato �che ii riesame dii tale questione era precluso dal giudlilcato 
(infatti la res judicata iSiUll.a giurisdizione sii f01l1ID.a �soltanto quando la 
sentenza che sul !PUnto ha LSitatuito non sia stata im!pugnata e non sia 
pi� imrpugnabHe da alcuna delle parti; mentre, come questa Sup~rema 
Corte ha gi� avuto occasione di affermare con le sentenze 21 agosto 
1972, n. 2697 e 28 a!Prile 1973, n. 1170, ,se la sentema � stata, come nel 
caso in es,ame, i!mpugnata .da una delle parti anche soltanto rper il merito, 
tanto basrta peDch� la questione di .giurisldJizione non resti preclusa per 
effetto del giUJd!icato e ne s~a 'consentito il riesame anche d'uffido). 

L'eccezione va qllinili riesaminata. Ma non la si rpu� ritenere fondata, 
e la decisli.one �!m[pugnata, �Che l'ha res[pdnta, va rpertanto mantenuta 
ferma, a norma dell'art. 384 'C.JP.'C., correggeilldione come segue la 
motivazione. 

Ai fini diella .giurisd!izli.one, deve ave11si r-LguM1do alla domanda, ;rislultante 
.dJal petitum e dalla causa petendi, cos� 'come rp~roposta dalla rparle, 
pre:scindend!o dalla :fondlatezza della domanda stessa. 

Nel ,caso 'conoreto, il petitum era il !pieno risavdmento del danno 
P,atrimoniale sofferto dal Leonaii'di e la causa petendi era la lesione, che 
egli asseriva causata da un COiffiiPortamento 1colposo della rpublbUca aa:nmin1stii'azione, 
del dliTitto soggettivo pri!mario di esso Leonardli all:a prop~
ria integrit� rp.er1sonale. La d:ounanda non trovava, [pertanto, il suo titolo 
neces1sario nel crarppoll"to 100 piUJbbli!co imjpi�ego (che aveva soltanto dato 
oc�casione al fatto danno,so) e non teilideva ad ottenere la .pensione o 
l'equo indennizzo ~ettanti al puiblblico dipendente ammalatosi !Pel' cawsa 
dii .servizio, ma tendeva a far conseguire all'attor�e, ind!irpendentemente 
dai dfuritti d:erivantig'li dall'anzidetto ra~IJ~Porto, quel risarcimento del 
danno !Patrimoniale, �causato 1dall'altrui d�atto illecito 1c:he -'SPetta al d:mne~
giato anche nei confii'onti della publblica ,amministrazione ed anche 


1142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

se egli d:~�ende da questa, quanldo eSisa albhia leso, violando il pdncipio 
neminem �zaedere, un suo diritto soggettivo pil'ti.mario. 
Non v'� dubbio, quindi �che la cognizione della controve11sia appartenga 
alla ,giurisldti.zione ordinaria. Il ricorso va pertanto rigettato. 

Il ricorrente prin.cijpale, con diue motivi che si tpossono esaminare 
congiuntamente in quanto �con entrambi 1si denuDJZia la violazione, sotto 
profili divel1Sd, degli artt. 2935 e 2937 c.�c., ha ri!Pil"'OPOsto la teSii, non 
accolta nel giud!i.ziio di merito, secondo la quale il suo diritto era sorto 
soltanto alla data in cui, p& effetto della rentenza 30 ,gennaio 1962, n. 1 
della Corte Costituzionale, &a �cessata l'efficacia delle nomne, contenute 
nel decreto luogotenenziale 21 otteilitre 1915, n. 1558 e nel x.td.l. 6 febbll"
ado 1936, n. 313, che escludevano ogni azione di 1danni, da parte d!i. 
chiunque, per l'invalidit� o la morte, per causa o in occasione di servizio, 
dlei pubblici d!ipendenti civili e militad: no.rtme che avevano reso 
giw:i.dli.camente l.mtpOISSi.bile, pdma dell'emanazione di quella sentenza, 
l'es:ertcizio del .suo dli.ritto al !l."isa:rrcimento, con la conseguenza che la 
prescrizione del 1d!iritto steSISO aveva ,cominciato a decor:rere soltanto 
dalla data d!i �cui S<JIPT'a. 

Il Tri:bunale d'i Caltanissetta aveva ll'espinto tale tesi e accolto quella 
d:el Ministero, secondk> la quale il di1l'litto aweblbie potuto esser fatto 
valere fin da quando, entrata in vigore la Costituzione, i 1deC1I"eti che lo 
negavano ernno divenuti illegittimi: sicch� da allora &a decomo il 
termine [pll'escxizionale. La sentenza impugnata ha, invece, r�1Sjpdnto la 
tesi medesdma �con una motivazione diversa, oss.eT~Vando che, essendo 

stati abrogati i decreti in parola con la legge 6 ma\I.'Zo 1950, n. 104, dalla 
diata di entrata in vilgore di detta legge era venuto meno ogni ostruco�lo 
all'esel'cizio dell'azione crils:arcitoria, cosicch� la prescTizione, decorrente 
almeno da quella data, si era comunque COIIllP'iuta. 

Anche su questo /PUnto la motivazione della sentenza � giuridica


mente erronea. Infatti, 1come gi� � stato osseTVato da questa SU(p:rema 

Corte 1con le sentenze del 14 ottobre 1952, n. 3019 e del 15 maggio 1956, 

n. 1614, lP& il [pll'inaipio di trretroattivit� della legge, a cui non � stato 
nella S!Pecie derogato, la legge n. 104 del 1950 non /PU� a[l!PiLical1Sii ai 
raworti .giurid!ici sorti sotto l'ilmtpe:rio delle leggi anteriori; dal che con,
segue �che ,essendo sorto prima del 1950 il :raptporto dedotto in giud!izio 
dal Leonat1di., la sop:ravvenuta abrogazione, con la �detta legge, dei decreti 
:del 1915 e del 1936. che eslcludevano il suo dliritto al risaTicimento, 
non faJceva venilr meno, nei suoi �con:fironti ed in relazione a quel ratpporto, 
l'a\PIPUcahilit� delle normne stesse. 
Nonostante l'erroneit� della motivazione di cui sqpra, la dects:ione 
che ha rigettato la domanda dell'attore � tuttavia, per le diver!se considerazioni 
�che s1i eS!Porranno in ap<presso, esatta in diritto, e non va per




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

tanto �cassata, dovendosene, a no;rnna dell'all't. 384 c.p.�c., soltanto corre�ggere 
la motivazione. 

La :situazione d!a cui l'attore assumer (per sorto il suo diritto, e cio� 
la ~produzione di un danno alla sua .persona in conseguenza di un asserito 
coa:nportamento :colpo:so della P�Wbblica amrmini:strazione, ebbe a v&ificarrs:
i, secondo il suo stesso assunto nel 1946 o 1947, e quind!i allorch� 
vtgevano i srurri:cortdati decreti, i quali (!I'elativamente ai casd. e ai soggetti 
in essli contemn;>,lati) negavano che potesse s:pettacre il ri:sar~cimento 
iP�er quel danno. Oi� posto, occor~re esaminall'e se sia fondata la tesi del 
ricor1rente, secondo la quale, SQIP!I'avvenuta la sentenza d'ella Corte Costituzionale 
che ha dichia~rato l'illegittimit� dei d!eC!I'eti stessi, l'azione di 
ri:savcimento che essi includevano sda oorta in s:uo favore dlal �giorno successivo 
alla pubbHcazione della sentenza stessa. La !l"isposta non !PU� 
essere �che negativa, ove si consideri che (�cOIIIl.e � 01'1Illai jpacillco in giuri~
denza e nella !Pil"eYalente dottrina) rgli effetti della rprronunzia che 
accoglie l'eccezione di illegittimit� costituzionale di una n01'1Illa sono 
aJSsianilabili non ~i� a quelli dell'aJbrogazione, n� a quelli dello jus superveniens, 
ma !Piuttosto a quelli dell'annullamento, pel"lch� la norma viene 
invalidata in quanto �Contraria alla Costituzlione, e quindli ab origine se 
trattasi dii una norJ:IlJfl suoc�ess:iva a questa, ma solo dalla data dell'emanazione 
della Costiturzione stessa (lo .gennaio 1948) se contenuta in una 
le~ge anteriore. Dal me consegue, in questo :secondo caJso, che la retroattivit� 
della pronunzia in (pa:rola non illlficia se non da quella data la 
d~osizione di�chiarata �costituzionalmente illegittima, e quindi non tocca 
:gli effetti :che essa ha :prodotti allorch� era non solamente efficace 
ma anche [p�enamente valida; e ne consegue ulteriormente che se una 
legge (o un atto avente forza d1 le~ge, �come i SOVII'aind'ilcati de.oreti) ne


gava che in deternninati �Casi e in favore di determinati soggetti potesse 

sorgere ed esser fatto valere un determinato diritto, l'effetto che quella 

le~ge ha o11mai prodotto relativamente alle s�.tuazioni formates1 nel !Pe


riodo 1di sua validlit�, imjpedendo �che da esse sorgesse quel dli:ritto, !Per


mane anche dOIPO l'annullamento della le~ge niede:stima. 

Nella :llattts:pede :conc:reta, :poich� tanto il fatto illecito quanto 

l'evento dannoso (raptPresentato dalla malattia causata dal fatto stesso) 

si sarebbero avverati, 1secondo l'assunto del L.eonaTidi, in epoca anteriore 

all'evento della Costituzione, si ha �che la situazione da �CUi egli !Pretende 

esse11gli :derivato il diritto al risarcimento del danno rientra !lira quelle 

rilstP�etto alle quali l'ol'ldtinamento allora vi.gente non riconosceva quel 

diritto: il quale, :perci� non so!l.1se allocra; n� pu� es1ser sorto in seguito, 

non essendosi ve11ificata nella vigenza della lSUccess:iva disciplina la situa


zione �conc:reta che lo aJV!l"eblbe potuto .determinare; dond!e, in conclu


sione, la .giuridica impossilbilit� �che il di:ritto ,stesso sia mai esi:stito n� 

esista. 


1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Da quanto sop,ra dliscenide �Che la decisione 'che ha rigettato la domanda 
d:i esso Leonarrdli, sebbene sOI'Iretta da una motivazione giuridicamente 
ertronea, � tuttavia esatta in dliritto, e non � {Pertanto so~getta 
a 'cassazione. E ne discende, inoltre, che il'lilmangono SUtPerate tutte le 
questioni oollevate dal rdcorrente e le argomentazioni da lui StVolte in 
tema di ,prescrizione. Tale istituto :riguavda, infatti, la sorte di un dirdtto 
che, fondatamente o infondatamente aeca:miPato da chi IPTE;ltende far�lo 
valere, sia tuttavia :rilconosciuto 'come tale dall'ordlinrunento giuridi!co 
del tempo in 'cui il sog1getto del diritto steiSISo lo avrebbe dovuto a�cquisilre: 
presU(p(posto 'che non rsusstiste relativamente alla fatUsp�cie dedotta 
dall'attore. Ri..."\Petto a questa, pertanto, non [possono :rdtenersi a{PIP11cabili 
n� l'art. 2947 ,c,,c. (che presrup(pone il ll'iconOSJCimento d'el dliritto), n� 
tanto meno l'art. 2935 d~llo rstes1so 'codice ~che presuwone un ostacolo 
all'esercizio del dlirlitto riconosciuto); mentre neJ. caso di cui trattasli � 
escluso 'che il riconOISC�IIllento dei diritto nell'asfu"atta previsione della 
legige derivi dalla pronun.ma della Corte cos>tituzionale oi:nca l'illegittimit� 
dei decreti rche lo nega'VIano, giaoch: se cos� non fosse si attribuirebbe 
a tale pronunzia, sulla base di una non {Pil'ecilsata estensione della 
sua retroattivit�, il Vlalore di uno ius superveniens. 

Anche il rico111sto princi(p<ale deve perci� essere rigettato, con la conseguente 
'concfunna del ricorrente alla perdita del suo d~oslito. {
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 a{Prile 1974, n. 1102 -Pres. Leone 
Est. Mazza:cane -P.M. Ou.tru(pia (diff.). Consorzio edii!Jizio piazzetta 
ptrtincipessa M!Wgherita ,di Napoli (avv. Lantz:ara) c. Univens:itt� dii Napoli 
(avv. Srt;ato Sopmiilo) c. Comrme di Napoli (avv. Glejses e 
Peccerillo). 

Espropriazione per pubblica utilit� -Soggetto espropriante -E tale 
chi risulta dal decreto di espropriazione. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 50). 
Procedimento civile -Ricorso per Cassazione -Ricorso incidentale 

autonomo proposto dopo la scadenza del termine annuale -Inam


missibilit�. 

(c.p.c., art. 334). 

Nel caso in cui il decreto di espropriazione sia stato emesso in favore 
di un soggetto (Comune) che dichiara di agire �in nome e per conto� 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1145 

di un altro soggetto (Consorzio edilizio), l'espropriazione deve ritenersi 
avvenuta in favore di quest'uLtimo (Consorzio che pertanto� � U solo 
legittimato (sia attivamente che passivamente) nel giudizio di opposizione 
all'indennizzo (1). 

La facolt�, prevista dall'a1"t. 334 c.p.c., di p!l"oporre impugnazione 
incidentale anche quando sia gi� decorso U termine di decadenza � applicabile 
solo alle impugnazioni incidentali vere e proprie (c.d. controimpugnazioni 
dirette a far valere un interesse contrario e quello deLL'impugnazione 
incidentale) e non aLle impugnazioni p!l"oposte a tutela di un 
interesse autonomo dell'impugnante (ad es. dell'aderente all'impugnazione 
principale) (2). 

(Omissis). -l[ ricooso !Principale e quello incidentale devono essere 
riunilti pel'lch� propo:sti c001tro la stessa senteniZa (art. 335 c.p.c.). 

H ConJsorzio edilizio !P'iazzetta ptl'i!tlcijpessa Margherita denuncia, con 
il primo motivo del ricol'ISo principale, la vioJ.azi001e deglli aJI'Itit. 23 delfl.a 
legige 17 agosto 1942, n. 1150, e 9 della legge 27 ottObtl'e 1951, n. 1402, 
in relazione aJll'art. 36d!, n. 3 'c.p,,c. Sostiene cll.e sia in virt� delle leggi 
menzi001ate, LSia in virt� dell:la conve!tliZiooe srtipulata da'l Comtliile iJ. 29 novembre 
1960, soggetto a1ltdvo del rappol'lto di eSjpropriazione, non era 
il Comrme ma esso Consorzio, beneficiario della espropriaziOOJ.e ed obbligato 
al pagamenlto della indenmt�: con la cO!tl.SeguetliZa ,che avrebbe 
dovuto essere ruchiarma ammissibile la opposizione del rioo!ITe!tllte, !Per 
la determinazione deilla giusta indennit�, e inammissibile, invece, quella 
delll'Unive:r~sit� in qrua!tllto (plrt'O!P'Osta (nei termini) soltanto nei condironti 
del COtniU!tle, carente di !liegittimazione !Passiva. 

Ll motivo � fondato. 

La Corte del merito ha fondato la sua decisione ssul :rilievo che, ne~ 
ststema della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui ,piani di rtcostr:uzione 
degli abiltati danJnegigiati dalla guerra, i soggetti del rapporto eS!PirOpriativo 
sono da rm Jato iJ. Comune, tiJtolare ex lege del dii.rirfJto !POtestativo 
di richiede:ve J.a espropriazione (art. 9 J.egge cit.) cud, aarta-esd, incombono 
tutti gli adempimenti !P& J.a rta:'ascrlzii.Oillie e per J.e necessa_,rie volture 
catastali (al'lt. 9 comma qui!tllto legge cit.) e, dall'altro, il soggetto contro 

1-2) ll princtp1o enunciato nella prima massima porta un UJlteriore 
chiarimento nel tOtrmentato probil.ema deHa coopea-azione fra vari enti nella 
reaHzzaz~one di opeil'e pubbliche. In ta:1e sirtuazione !Per 1a C.S'. assume rilevante 
dmportan2)a, al fine deH'individuazione del soggetto esp!t"opdante, la 
concreta formulazione del ptl'ovvedimento espropriativo. 

In 1senso confo!l'me, per un caso in �cui l'oc�CU\Pazione di un suo1o destinato 
ad .essere eS!PTO!Pa:'ia.to� sia stata effettuata da un �ente � in nome e per 



1146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il quale si svolge il1. :procedimenJto amm.Lntstraltivo. Pea.-coru:futaxe tale 
decisione non � swf:ficienJte l'aSISIUll:lJto del ColliSorzio II'I�coNente secondo 
ou:i esso � il !SOggetto attivo del rnppol'lto eSjpiropriativo in vill'lt� dellilo 
ar<t. 23 d~ella Legge mibanist:iJca 17 agOISito 1942, n. 1150 (Je cui disposizioni 
sono richiama/te dall'art. 12 della leg.ge 27 otrt:obre 1951, n. 1402, se 
comrpatibili 'con questa). Dnrfatti iL citato art. 23 prevede, per la formazione 
di COllliPal'lti. ediificatori Ullla C01111Pil.e&sa ,procedura (iiJ.Jel!l.a quale i 
COillSiOrzi possono aJSSIUmere la posizione di soggetti espmpriati) il cui iter, 
per quaruto triJsu1ta da1la sentenza impugnata, non � stato que11o seguiJto 
nella specie. 

� de!c:isrilvo, inrvetce, per dilinostraa.-e la erroneit� delle ~conclustioni cui 
� pervenuta la Corte del merito, osservare cile questa ha identificato 
i tsoggetti del rapporlto esprO\Pil"�ativo consdderal!l!do, esclusivamente, lo 
schema della legge n. 1402/51, e negando, per d� sollo, rilevanza a quei 
concreti elemenJti di faroto, dai quali appariva, come soggetto eiSIPirOpiante, 
il Consor2lio. 

Ora, � anzitu1tto inesatto che, nei!. siiSitema delil.a legge n. 1402/51, 
soggetto espropriante ISli.a soltanto il Comun:e, !POich� l'art. 9 di essa (sul 
quaJe ha fa:tto Jeva la sentenza i.mpug!Ilata) prevede (secondo comma) 
che il1. iplrovvedimenJto esprO!plriativo sia iniziato sru richiesta del Comune 
� o di altro avente titolo allla ie!Sp!rOIPriazione � e che gli adempinienti 
cOillsegJUenzi.ali alla esprOIPriazione siano eseguiJti. �a cura dell'espropriame 
�. In secondo luogo, ila pretesa difformit� del decreto d[ espropriazione 
dallo schema normativo della leg.ge n. 1402/51 avrebbe !POtUJto 
dar 1luogo, in �!POtesi, a questioni, nella sede competenJte, in ordline aHa 
legittimit� deil. decll."eto medesimo, ma tali evenltmrli questi<mli non essendo 
state iSIOtll:eva.te, la Corte dell' merito avrebb� dovuto, in ogni catso, identificatre 
in cOillcreto, i 1soggetti del rapporto eS!plropriaitivo e n.on SlllNa base 
della a:stratta :previsiOille l.egiJSlativa. 

Ora il rappOI'Ito di espropriazione per pru.bblica utiUt� si istaa:J2;a in 
mo:do diretto ed immediato :lira le rpar<ti interessate, ossia tra il soggetto 
a1ttivo a vantaggio del quale l'eSIPirOIPiriazione � pronuncialta ed il soggetto 
passivo nel ,cui pregiudizio vi�ene operato, !P'er motivi di in<ielt'essle generale, 
il sac!rificio della privata ptropriet�. N el caso iJn esame, come irlslull.lta 
dialla senJtenza impugnart;a, il decll'eto ptrefe,ttiz.io � stato eme�sso in favore 
del Comune di Napoli che � agtsce in IIl!Ome e per conto de'l C<msoll'zio 

conto � di un aJtro enrte v. Cass., 8 f�ebbraio 1973, n. 362, in questa Rassegna, 
1973, I, 379 ove no.ta di il'ichiami. 
Sul princ�irpd.o lt'iassru.nto nella seconda massima 'la ,giurispTudenza � 
costante (v. da ultimo Cass., 12 gennaio 1973, n. 9,8; Oass., 28 11ug~lio 1972, 

n. 2601; Cass., 23 giugno 1972, n. 2073; Cass., 7 aprile 1971, n. 1032, in questa 
Rassegna, 1971, I, 559 ove dchiami). , 

1147

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

edilizio piazzetrta prilllJCipessa MaTigherita �. La dttostanza non vale 
soltanto a p~recisare, come ha ritenUJto J.ia COII'fte del merito, il soggetto per 
il quale �detta amll:ll.i!Ilistrazione, tenuta per Ll.egge, ha procedruto adl.la 
esjpropriazione �, ma indi�Ca il soggetto iiil favore dell. quale, iJn C<mclreto, 
la espropriazione � avvenuta. Ci� � cOIIlifeimato dalle pattuizi0111Ji. i!nltervenurte 
il 29 novembre 1960 fra hl COttliSOrzio ed iii. Comune, riportato nel 
ric0l1So e non cOIIlltestate dall'Univemit� ll'esi�Sitenite, daLLLI.e quali risuJlta 
che :liurono tenute betn. ilisttimlte le all.'ee che il! Comtme aV~rebbe espropriato 
in nome e per cooto deil. COiliSOll.'zio (al'lt. 17) da queLLLI.e per ~e quali 
awebbe !P'recedwto neil. jplroprio interesse (al'lt. 19), e, altlrem, che il Consorzio 
si obblig� aJll'estorso diretto dehla indennit� dii espropriazione. 
La Corte del merito ha osservato �che [a convenzione ebbe la mera funzione 
di regolare i ra~p~Porti intern'i fra i ipll.'edetti soggetti, senza alcuna 
rilllevanza Vel'ISO i terzi, e senza incidere �sull:a posizione deLL Comune 
ooe per di'Sposizione dii legge � e ll.'esrta il soggetto titolall.'e del il."a(p(POrto 
espropriativo �. Ma, in tal modo, la Corte deil. me.t"ito, da nn Ll.ato, non 
ha tenuto conto che i 1r~l'lti :fu-a il CO!I.1SOrzio ed il Comlllne avevano 
ril1i.evo esterno per la pubbHcit� connessa ail decreto di espropriazione, 
nel quale fu poociJSato che il Comune agiva �in no:r;ne e per coo.to � del 
Consorzio, e, d!al['allltro, ha inJSdstito nel !richiamo allo schema normativo 
diehla il.egge n. 1402/51, ll'I�!chiamo inesarbto ed incO!Il:feretnJte, per le 
ragioni dianzi indii.cate. Il primo motivo del ricorso tprilllJCipale deve essere 
pertanto accolto, ~rimanendo assorbito il secondo motivo {relativo 

ali1a determinazione dell'ammontare della indennit�). 

Il lricorso ilnddentale adesdvo del Comtme di Napoli deve essell.'e 
dichiarato inammiSJSibile. Infatti !hl ConsOirzio, il 30 novembre 1971, ha 
proposto contll'o ii.'Univensit� degli Studi di Naip<ili per integ1razione deil. 
contraddittorio, ricOO'ISO [pfl'incipale per cassazione della senteniZa 5 dicembre 
1971 della Corte dd ~ello di Napoll.i, non !1.10tificata. Il Comuiil.le di 
Napoli ha ipll.'oposto ll"ic01'1S0 incidetnJtale adesivo con a\tlto notificato alla 
Ulnive11sit� ili 28 dicembre 1971, oltre un anno dalla prurbblicazione delil.a 
sentenza i.llllo;>rugmata (5 dicembre 1971). Ora l'all't. 334 c:.p.c. che consente 
alil.e pall'iti �cootro le quall.i � stata pll'oposta impugnazione e a quelle 
chiamate ad int~grare iJ. contraddittorio nelle cause insinJdacabili, di 
proporre impugmaziOI!le incidlentale anche quando per esse sia .gi� .decorso 
il termine, � a(plplilcabi[e solo alle impugnazioni ilnddentali vere e 
proprie (1le ,cosi dette contlro �lllliPUglnazioni d!irette a far vaJil.ere UIU itit.e:
resse IContrado a quelil.o .deliJ;'impugnazione principale), menrbre ne sono 
invece esdi.1Uis1e le alrtlre impugnaziOI!li proposte a �tutela di un interesse 
autonomo dehl'�Jnlipugnante, qrurale � q<Uello, come nella sp,ecie .deil.la adesione 
ahl�a impugnazione prilllcipail.e, cio� ile cosi:dette impugnazioni inci-� 
dentali autonome riS1Petto alil.e quali !rimane fermo il r1SIP'etto del termine 
ordinario (Cas~. 8 gennaio 1964, n. 19) -(Omissis). 


ll48 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sezione Lavoro, 22 S!Ptrile 1974, n. 1123 -
Pres. Pedroni -Est. Ttresca -P. M. Minetti ~conf.) -Pascolini, Deste 
ed Alt (avv. Padovani) c. Ministero Interno (avv. Stato Ceroc,chi). 

Obbligazioni e contratti -Frode alla legge -Nozione -Poteri del giudice 
di merito in ordine alla valutazione della situazione -Censurabilit� 
in Cassazione -Limiti. 
(art. 1344 c.c.; 360, n. 5, c.p.c.). 

Lavoro -Lavoro autonomo -Contratto di opera -In genere -Differenze 
dal rapporto di lavoro subordinato -Elementi compatibili. 
(c.c., artt. 2094 e 2222). 

Nel nostro ordinamento, il contratto in frode della legge non � colpito 
da norma sanzionatoria generale ma assume rilievo solo nel caso 
in cui costituisca strumento di violazione di norme imperative. L'accertamento 
di tale situazione rientra nei poteri del giudice di merito, la cui 
pronunzia sar� censurabile in sede di legittimit� nei limiti della sussistenza 
di vizi di logica e di diritto (1). 

Non costituiscono elementi incompatibili con la figura ilel lavoro 
autonomo il coordinamento dell'attivit� del prestatore con le esigenze 
del committente, la natura fissa della retribuzione, il carattere continuativo 
della pr�estazione medesima, il potere di comminare sanzioni, 
fermo restando, peraltro, che in tale rapporto costituisce oggetto della 
prestazione l'opera, e cio� il risultato dell'attivit� organizzata da parte 
del prestatore e non gi� l'energia lavorativa posta a disposizione del 
committente (2). 

(Omissis). -Col !Primo motivo del loro ricorso Pascolini Mario, 
Deste Fabio ed Alt Francesco denunziano la violazione dell'art. 1344 c.c. 

(1-2) Ancora in materia di prestazione di opera. 

l. -NeUa spede p!I'esa in esame dal SUpTemo CoiJJlegio, i l'ILco:rrenti, 
in se1grui1Jo a stiJpuilazione di contmrtto quaJ.tficato di � locazione di opera 
rprodiessiona1e �, espletavano il servizio di fuochlsti di un i.mpilanto di risca!
l,damento in nn camq:~o rpll'ofughi. 
Era <dedotto in ,cO'IlJtriatto <l'obbligo di flhl' funzi<OOlJlhl'�e l'impiJanto ad un 
determinato Tegime, con esclusione di ogni sorta di ingerenza della dir.ezione 
del campo nell'o!"ganizzazione del servizio e negli orari di lavoro. 

Gli a,ggiudkaltari avevano altres� ~La facolt� di f,lhl'si sostituire, a loro 
disCII.'ezione, da eLementi di loro scelta, in caso di mailJarttia o di altro 
impedimento. 

2. -Con J,a prrima massima il SUJpTemo Cbhlegio, l'ipmrtandosi alla 
copiosa ~gimisprudenza esistente in materia (vedasi la sentenza n. 3166 del 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1149 

in relazione all'art. 360, n. 5 'CiPIV. aSJSerendo che i contratti di locaz.ione 
d'opera 1sti!Pulati da essi deducenti con il MiniiSitero dell'interno rap[plresentavano, 
'con tutta evidenza, un mero espediente diretto a co[pllire una 
ben diversa realt� economico-,giuridica, ed agJgiungendo che tale punto 
decisivo della �controvel'ISia non era stato in alcun modo �consi:derato dalla 
Corte d:i Trieste. 

1971 ed ancora SS. UU. n. 63 dell'1�1 gennaio 1973, SrS. UU. sent. h. 302 del 
3 febbraio 1967) limita la configurabilit� del � contratto in frode alla legge �, 
conformemente al testo normatirvo di cui all'art. 1344 c.c., alla sussistenza 
di schemi negoziali i quali, ancorch� in s� astrattamente l�ec�ti, risultino 
esser stati posti in essere come �strumenti per la violazione di norme imperative. 


Escluso di �OOllJseguenza che il nostro ordinamento sia portatore di 
una .g.enelt'ailie ,sanzione posta a �co1pilt'e taiLe ti!Po di �contratto, non resta 
che fermare �l'attenzione sui i!'ilsu1tati in conCl'eto persepti dai contraenti, 
non ll'�ecependoli nell'Oil'dinarmento medesimo �quando, �come sii � ri-Levato, La 
fll'at1Jull'a o dhnergenza rtra ila ,ca'U!sa tilpioa del negozio 'e !La concre,ta determinaziolllJe 
causai1e deN.e palt"ti 'costi:twsoa soiLo �ed .esciLusivamente mezzo per 
l'�erusione di nOII'Ilne >impelt"ative. 

(V:edasi Oass., 16 novembit"e 1955, n. 3741). 

3. -La �Pi!'Onunzia ohe si esao:ni.na, nel poooe in ll'�1ievo 1a insussistenza, 
nelila 1sp.ecie, del ra'PPOil'to di SUJboodinazdone .gelt"aal''hica dei ricorr�enti ne'i 
oOIIllfironti deiJ. MiJll.istero �committente, ,enuclea come dato distin,tivo deUa 
convenzione de qua il1 persegui:melllJto 'di un il:'isul!tato finale, specifico e 
concreto (ill funzionamento deti !!JJOti imq;>d:IIDti}. 
OIDa, che La looatio operis costitui.soa contratto di risultato, in contrnpposto 
aLLa locatio operarum, dnteso come contratto di attivitd, avente ad 
og;getto :Le energ�ie 1a~tive .del p!l'esbaito!l"e, messe a disposi:Mone de�l 
datore di llavoro, .costituisce nozione basillare pacifica. 

(Vedasi, IPeT quanto utile Oass. 10 lrug1liro 1971, n. 2232; 10 lugUo 1971, 

n. 22~6; 5 ap!J:"�!Le 1971, n. 9�95). 
Strettamente cor<l:'elato a quanto cennato � ili. !l'equ~si.to deill'autonomia 
dell [>IDestatore di ope!l"a ohe .si 'espil'�ime nelJJa iLLbet'lt� di .sce!Lte in ordine ai 
mezzi da i!mpd.egaiJ'e rre,Jil',assofLvimelll!to dellil'obbligazione che a 1lru:i fa oalt"�!co. 

Ed in~ero, poi.ch� la ~estione tecn�!oa e proJies�sionalLe del procedimento 
produttivo � accentrata ne1la sua S'f)era, .e~li assume una posiz�ione 
di. piena indipendenza rispetto al committente. 

(V:edasi Oass. 8 agosto 1�961, n. W23; Cass. Sez. II sent. n. 631 del 
26 Jiebbr<aio 19169). 

Aspetto �complementare �dell'aJUtonomia � hl rischio da tlllteoo.ersi nel 
senso �che llia faoolit� di !l:'iOOtte<re ai mezzi ,g1Jrumen<ta.U rite�nuti pi� idonei, 
nelll'ambirto del pll'ogrnm,ma stabilito discrez.�!onailimelllJte dallo ste'<:1so pres1latooe, 
trae ~come �COIIlJse.guenza I�II}.eluttabille :J'aJssunzione �di r<esponsabililt� p�e1' 
manoaroa o non �esatta p!l"estazione de,11'op.era o sell'vizio pattuito. 

(V:edlasi Cass. 7 .aPit',He 1972, n. 1059; 21 'lug!Lio 1972, n. 1998; 22 luglio 
1971, n. 239,6; 2,9 di�cembiJ'�' 1970, n. 2781). 
La ISUssiJ~a di ta[,e es1Jr,emo riceve, ad avviso 'dell SU[la'emo Co1legio, 
�CO!!JJfe!l"ma nel oa,so in esame dalla facolt�, �conJierita ai lavoratod, di 



1150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La �censura � priva di fondamento. Come questo Supremo Collegio 
ha iP'recisato in sentenza recente (n. 3166 dlel 1971), il negozio simulato 
e quello indliretto non vaLgono, in s�, ad integ;rare �gli estremi del contratto 
in :lirode alla legge, il quale ~1com'� noto -non � 'colpito direttamente 
~con no:rma 1sanzionatoria generale perfetta, ma acquista rilievo 
solo se si risolve in uno strumento di violazione di norme �Jnjperative. 
Occonre, quindi, verificare di volta in volta se il negozio sia stato predi~
osto ed attuato al fine di eludere l'appli:cazione di norme imperative, 
e ci� ll"ientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, !a cui decisione 
1sar� censmabdle in questa sede di legittimit� solo se espressa con 
motivazione affetta da vizi di logica e di diritto. 

Nel 1caso di 'specie, la Cocte di Trieste, dopo avere rpreme1s1so che 
requisito �caratteristico del rapporto di lavoro dipendente � la subor


:liarsi �sostituire, in �Ca,so di loro impedimento, dia terzi estranei, direttamente 
'assunti o segnalati dilli rprestatori medesimi. 

Fleralrbro un pi� approfOIJJdito esame del ['�equisito dei1l'autonomia evidenzia 
�come questa non sia da iDJtendersi i�n 1Senso assoLuto. Invero, pur 
:non 1spettando al commiJtteDJte un ipOlte['e teani100 di direzione nei con:lironti 
del pr.estatore d'orpeva, non ,glli si rpu� oontesta�re 'I.IIIlla facolt� o diritto di 
indagine all. fine di consentilrglli un cOIJJtroHo di ddoneillt� e cOttispondenza 
dell'opel'la alLe quruit� e CM'altteri.sticlle pattuite. 

Esiste �cio�, rpur 'semrpre, un oollegameDJto :liun2lioOJ:ale tra le p!a['ti, essendo 
l'opera o H serviZJio attuato e posto .in essel'le nell'interesse .del datore di 
:Lavoro autonomo; d� che pallesemente non cO!liSe!IlJte un assoliuto sganci�amento 
del prestator.e ~og;ni controhl.o o inJg.erenza del primo. 

Vedasi MAzzoNI in Contratto di lavoro, FiTenze 1956, pa.g. 199; RIVA 
SANSEVERINO in Commentario Codice Civile, Scialoia Branca, 1963, sub. 
art. 2222, pag. 156-157. 

A tale forma di subordinazdone non .tecnica o latissimo sensu si contrappone 
la subordinazione ,g;el'larchica dell.o schema negoziale di cui 
ailJl',aa:-t. 2094 C.C. (in dottrina V1eda1Si SANTORO PASSARELLI, Lavoro (contratto 
di) in Nuov.ilssimo Digesto Ltalliano, pa:g. 496). 

La �subordinazione esprime �e concretizza la dipendenza del lavorato['e 
diJp,endente dal potere dirett.i.vo, 01rganizzativo e d.ilsciplina~re del datOil'e di 
iLaV1oro, al quaLe ,spetta La determmzione <'Lelll1e modallit� iDJtdnseche, oltre 
che di �tempo e di �luogo inel'lenti ahlla IWestazione deLle energie lavora,tive 
del dipendente. 

(V:edasi Oass. 10 luglio 1969, n. 2537; 3 marzo 1969, n. 676; 14 ms,~ggio 
1962, n. 1005). 

P�111aWtro, come riJlev.ato dai8Ja giwr:ispll"Udenza (vedasi, pe! u1tiJmo, Cass. 
Sez. II, .sent. 2251 del 6 luglio 19712) rtale dip,endenza pu�, in conC~reto, attenuarsi, 
senza �che iJn tal modo si decampi dllihl.o 1schema negoziale ex art. 2094 
c.c., sino a realizzM'!Si, all. Hmite, anche dspetto 1ad una mera dire~tiva 
dettata dall'imprenditol'e in via p.rogJ:'lammati.oa o �so!lrtianrto impressa nella 
str>uttuTa aziendale. � 

In tale tpotesi, non sono a,pparsi di~imenti � g;li �ev<eDJtuali maa:-gini pi� 

o meno ampi di autonomda, di iniziativa 'e di disC~rezdonaMt� dei quali il 
dipendente .goda �, assumendo, secondo i principi, iiJJVeoe vaJ.ore determi

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1151 

dinazione del lavoratore al datore di lavoro, ha osservato che le claUJSOle 
dei contratti a suo tempo stiprulati :Bra gli attuali .ricorrenti ed il Ministero 
de1gli Interni escludevano in modo �chiaro l'esistenza di detto requisito 
prrendlendo invece iri. �considerazione il risultato dell'attivit� lavorativa, 
che era quello di atssi�ura>re che il r~scaldamento fosse continuo nel 
campo pll"ofughi. 

La sentenza imjpugnata ha, poi, messo in risalto in fatto �che la dtrezione 
del �camjpo si d:Lsinteressava dell'orario di lavoro, dei metodi e 
della disciplina del servizio intervenendo solo quandlo la temjperatura 
erogata addlgLgali impianti non era quella r~chiesta, senza (peraltro ingeirirrsi 
nell'ooganizzazione dell'attivit� lavorativa che era rimessa gli interessati 
rpuvch� il risultato fosse quello rprevisto ed atteso. 

n!llnte 'solo la cos� detta dediz.ione funzionaLe deN.'enoogia J.avoraroiva del 
,prestatore al �risultato produttiJV'O rperseguito dalJ.'dmprendiltolle e caratterizmnte 
l'impresa. Ta>Le estremo solJt!llnto (presuppone ILa SUJSSilstenz:a di un 

pote11e .germ-chtco, con lLe connesse im(pUoazioni. 

4. -:Per quanto (l>Oi arotiene agli altri estremi ~ritenuti m sentenza non 
incomrpattbili col lavoro autonomo, si rileva che essi, in s� considerati, solitamente 
costituiscono invece dati :sintomatici della sussistenza di un rapporto 
di lavoro subordinato. 
Spetta comunque aiLl'inter;prete identifiom-e \La specie negoziaLe rico!l"vente 
suLla base di un apprezzamento �J].oballe degli estremi e termini in 
conCJ:Ieto ricorrenti (vedasi Cass. 6 febbmio 1967, n. 320; 15 maggio 1971, 

n. 4323, al di SO(l>r8 dello stesso nomen iuris eventualmente adoperato dai 
conctraenti. 
Vi � pe~raJ:tro da av�& presente che: 
a) la natura fissa della :retribuzione non � incompatitbLLe con la figura 

del �Lavoro autonomo, allo stesso modo che una retrdlbuzione stabilita in 

ma�niel'a divevsa (ad es. col sistema del cottimo o dellla partecipazione agli 

ut1li) non � inoompatibiile oon il rappoll'io di lavo,ro su:bordi!l!ato (vedasi 

Cass. sez. II, sent. 1059 del 7 aprile W72, sent. 540 del 5 mm-zo 1970); 

b) ancOil'Ch� la continuit� dellla prestazdone esplrima ~n �genere la dedi


zione funzionale del lavocatore subordinato 81lil.e finalit� produttive del da


tore di lavoro, pu� ben .concilim-si con ila prestazione dd op&a autonoma in 

costanza dei requisiti che lla ca~ratt&�izz:ano (Cass. 10 f�ebbiraio 1970,-n. 324); 

�c) pari considerazioni van~ f81tte per i[ coordinamento delJ.'attivit� 

1avOO'altiva de!l prestator,e con le necessit� e le esigenze di chi ha conferito 

l'inca~rico (vedasi Cass. 16 maggio 1966, n. 1238); 

d) per ulrtimo, poi, il pot&e di erogare mru1te, come ricorrente nella 
specie, pu� non trov:a�ve necessariamente il suo inquadramento neU.e sanzioni 
discip(li,nait'i, comminJabili da1l datore di }avoco a carico del lavorato!l"e 
d~pende:nte neH'ambiio del !l"app�Oil'to g&a['chioo di su:bolt'dinazione, ma costituiil'e 
Il1JV1ece un rimedio di diritto comune diretto esclusivamente ad assicura-
ve ,La puntuale ipl'estazione dem'opera o servizio commesso (sui .punti trattati 
vedasi amplius la nostra nota � Un caso di prestazione di opera a favore 
deilJ.o Stato � su questa Rivista, 1973-I-370). 

L. SICONOLFl 

1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ora, se si 'considera .che il contratto [pll:evedeva anche la sostituzione 
dell'aggiudicatario in caso di sua malattia, o d!i. altro impedimento con 
pe11Sona di sua scelta e fiducia ptwch� fosse assdeurato in ogni caso il 
funzionamento dell'impianto, non si pu� muovere vali:da censura di illogicit� 
alla sentenza impugnata se ha ritenuto di individuare anche in 
quest'ultimo elemento gli estremi dell'assunzione del rischio del prestatore 
d'Oipel"a, quale elemento essenziale del rapipOrto autonomo. 

Quanto, ipOi, alla dnunziata violazione degli artt. 2694 e 2222 c.c. 
di eui al secondo motivo di ricol'\So, si osserva che non sono incom[)atibili 
�Con la figuira del lavoro autonomo n� il fatto che l'attivit�-lavorativa 
dell'imJprenditore debba coor:dlinarsi �con la necessit� e le esigenz.e di chi 
ha �conferito l'incarico n� la natura fissa della retll"ibuzione e neppure il 
carattere continuativo della presta~one, dato che tale elementi non 
escludono ehe oglgetto della ipil'estaz.ione, Lrichiesta sia pur semp.re l'opera, 
ossia il risultato dell'attivit� wganizzata dell'imprenditore, e non 
gi� l'energia lavo~ativa dello stesso (per tutte: sent. 7 aprile 1972, numero 
1059). Da ci� se ne dediUJce 'che anche il potere di erogare multe, 
quando �come nel 'caso di :sjpecie sia diretto al solo scopo di stimolare il 
prestatoce d'opera affinch� asskmi la puntuale erogazione del caloce 
necessario per il riscaldamento di un campo [pll:ofughi senza (Peraltro incidere 
milla organizzazione del servizio di riscaldamento e sulla manutenzione 
degli impianti relativi, non possa assurgere ad elemento determinante 
e tiiPi!co della subordinazione, e, quindi, dell'esistenza del contratto 
di !avoco SUJbordinato. 

Ritiene, (Pertanto, la Corte che il rilcorso principale debba ess:ere respinto 
e �che la reiezione di esso �comporti l'assorbimento di quello incidentale 
del Ministero dell'Inte.rno, che � stato condizionato all'ac,coglimento 
di quello principale. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 22 aptrile 1974, n. 1141 -Pres. 
Grechi-Rel. Fanelli-P. M. Pandolfelli (conci. diff.) -I.N.P.S. (avv. 
Pittoni e Cannella) c. Giol'dano (avv. Sadi) c. Ministero Finanze 
(avv. Stato Ceroochi). 

Previdenza e assistenza (assicurazioni sociali) -Assicurazione contro 

l'invalidit�, vecchiaia e superstiti -Automaticit� delle prestazioni 

assicurative. 

Nell'assicurazione i.v.s. U rarmorto assicurativo sorge automaticamente 
col verificarsi dei requisiti soggettivi ed oggettivi al cui ricorrere 
la legge ne subordina l'esistenza e, cio�, in de.finitiva. col venire in essere 
del rapporto di lavoro. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1153 

Il principio dell'automatismo delle prestazioni non interferisce con 
quello dell'automatismo dell'assicurazione. 

Se il rapporto assicurativo gi� esiste, � irrilevante, perch� si abbia 
il diritto alle prestazioni, l'avvenuto versamento o meno dei contributi 
(1). 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Jole Gioodano im[piegata alle dtpendenze della Sede di Potenza dell'Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale, in data 3 ottobre 1960 
rivolse alla ;predetta sede dell'I.N.P.S. istanza diretta ad ottenere la 
liquidazione della pensione per vec,chiaia. Il ricorrso fu respinto, con la 
motivazione ~che non e1rano trascol"ls:i. al:meno 15 anni dalla data di inizio 
dell'as1sicurazione (intziata, secondo l'I.N.P.S., in data l o febbraio 1950) 
e pel"lch� non ii"isultava ve11sato il numero di contributi necessario (516 
invece di 572). 

La Gio11dano Ticorse al Comitato Esecutivo dell'Istituto, affermando 
che es1sa aveva iniziato l'assicurazione obbli.gatoria non alla data ritenuta 
daJJr'I.N.P.S., boosi a quelila precedente del 15 novembre 1942, 

(l) La se,DJtenza � importante peTch� affe!l"ma, per la P!l"ima voJta, il 
P!l"indpio de1l'automati,smo a[}lche nell'a,ssicUII"azione i.v.s. 
Deve subito rliev:arsi che si tratta di affell'mazione che sovverle i principi 
fino ad O!l"a concordemente affermati daJ1,1a Dottrina e dana Giurisprudenza 
in tema di automatismo, o meno, delle assicurazioni sociali obbil.igatoll"
ie, nel senso che, in linea genei.,ale, tale ~automatismo sussiste (art. 2116, 
.1o ~comma, c:c.), ma ohe per alcune fOii"me di assi,curazione, ed, in isp~ecie, 
peli." quel'la i.v.s., essendo div:ersame,nte disposto dalLe leg,gi speciali che la 
disclip[inano, i,l detto automatismo, invece, non sussiste, o, per lo meno, non 
sussisteva fino ,a quando lo stesso non � ,stato introdotto dall'art. 40 della 
leg;ge 30 a'P!l"iiLe 1969, n. 153. 

� appena il caso di precisa~re che per automatismo qui si intende -e 
tale 'Lo ha inteso la sentenza che si annota -automatismo delle prestazioni 
e, do�, il diTitto del prestator~e di iLavocro ane prestazioni assicurative da 
paii".te dell'I,stituto assiCU!l"a1Joll'e anche quando il datore di lavoro non abbia 
versato regolaii"ffiente i conrtributi dovuti (cfr. cit. primo comma, arti~ 
oo1o 2116 c.c.). 

� da tempo, inV1eoe, a:ffiermato, e g~eneral.mente acooHo, il princ1pio dell'automaUsmo, 
neU'assi,ouraz,fone i.v.s., del 11'\aJPporto assicurativo, nel senso 

� 


1154 RASSE(;NA DELL'AVVOCATURA ~ELLO. STATO 

allol"ch� era stata assunta come avventizia preSiSO gli uffici delil'Intendenza 
di Finanza d'i Potenza, rpresso cui aVIeva prestato servizio fino al 
31 marzo 1943; e che in detto periodo, essa aveva regolamente vensato 

contributi asskuirativi. 
Ma il ricorso fu respinto. 
A seguito di d� la Giordano, 1con citazione dell'8 aprile 1963, con


veniva innanzi al Tribunale di Potenza l'Ammin1strazione delle Finanze 
dello Stato affermando che il mancato accoglimento della sua domanda 
di pensione dipendeva dal fatto 'che l'Intendenza di FinaJ?.za, allorch� 
essa era 1stata alle sue dipendenze, non aveva regolarizzato la sua !POSizione 
ass~curativa, �c01me era risultato dagli accertamenti effettuati dall'I.
N.P.S.; 'che ,di �conseguenza l'amministrazione era reSjponsabile rper la 
omessa liquidazione della pensione. Chiedeva pertanto �che l'amministra� 
zione fosse 'condannata a risa11cirle i danni. 

che i.ll detto rapporto �SOil'ge automaticamente ool verific~i dei :l'equisiti 
soggettivi ed oggettivi 1ail oui :ricOITere ila leg~ ne subo!'di!DJa !l.'esisten2la, e 
cio�, in defimtiva, ooil V'eni.!re in essere del ll'arprpOII'Ito di ilavoro. 

La sentenza m(l'assegna ha rtbadito tale prmcipio, tpOnendolo, pera:ttro, 

. oome p11esurpposto logico del diV'erso, e rpi� avanzato, principio di cui si � 
detto. Ciome precedenti .La Cassazione ha richilama!to !!.e seguenti sentenze: 
Sez. .II, 21 aprile 1>961, n. 899 (Giust. civ., 1961, I, 1180), che � la pi� specifica, 
ma �sempre generica, in .qllamJto afferma l'automatica esistenm del raippOII'to 
previ:denziale �quando ,esiJsta iJl. (l'aipp0l'1Jo di il:aV'Ol'O, ma non parla di obbligo 
di prestaz,ioni da pa~t~te dell'I.N.P,S. anche se 'IlOil siano stati V'el'sati i contributi; 
S. U., 15 luglio 1969, n. 21604 (F. I., 1970, I, 2341, e in questa Rassegna, 
1969, l, 820), che afferma che dJ. rapol'pto assicurativo sor-ge ex lege 
con iJ. mppooto di iliavoro; Oatss., Il, 12 settemlxr�e 1970, n. 1413 (Rep. F.I., 
1970, voce Pl'>evideil!Zia SociaiLe, nn. 21~2-1.3), per l�a quaLe hl irapporto di assicurazione 
sodale � condizionato alil'esistenza di un rarprporto di LavQ(l'O subordmato. 
Ber un elabooato svoJ.gimento delilo stesso p~riJncipio -que'lJ.o delr.
automatismo deil r3JPPOlt'ltO ass~cur,artiJV'O -si 11'1cmama �anche la imlpoit'tan<te 
sentenza Cass., II, 8 mag1gio 1971, n. 1304 (Foro it., 19171, I, 2272), con la 
quallie � stato ,a:ffieo:rrnato Clhe iLa [pii'eSCir.izione decennaJle del diri.ltto del il.avoratore 
'al risalt'cimento de[ danno ex art. 12116 �c.c. �decoii'ii'e, non dall'epoca 
delLa oo:nissione contrilbutiva (tcome era .stato detto �COIJ1 ~a sellltenza II Sez., 
2 .geillll:aio .1968, 111. 4, Foro i t., 1968, I, 27, e in questa Rassegna, 19>68, 
I, 412), o da queilJ.a delila oessa2lione del I'13JPPmo di ilia�voro (1secondo la 
giJur~sprudenZJa pi� ccmsueta), ma daillla data del rptrOVV1edimento oon iJl quale 
l'l:stituto previdenziale ha !I'�i:filuta1Jo di COII'Il'i.lsponde(l'e, in tutto o in rpa['ite, la 
pensione. 

Il principio del non automatismo delle p!restazioni uell'assicurazione 
i.v.>s. � posto, sia pur�e implic~tamente, dalile varie disposizioni che erano 
state rkhia.mate dahl'I.N.P.S. o dell1e quali la Cassazione :iJn questa sentenza 
ha mimmizzato l'i.mrportanza. In pail'ticolal"e, 'l'art. 27 del r.�dJl. 14 april1e 1939, 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1155 

L'Ammin~s1Jrazione delle Finanze resisteva alla domanda, deducendo 
di a'Ver regolamnente !PI'O'VVeduto ad assi-curare la Giordano nel periodo 
in �cui era ,stata alle 1sue dipendenze, vel'lsando a suo favore le prescritte 
marche mensili. 

Nel �corso del giudizio, dtmostrava di a'Ver ac,creditato al piTQIPl'io 
economo mensilmente le sOinme necessarie per l'acquisto delle marche 
aS!Skurative, [precisando d1e la tessera assicurativa, consegnata dall'I.
N.P.S., e.ra rimasta presso essa Amminis1Jrazione ed era andata distrutta 
a seguito del saCJcheggio subito, nell'anno 1943, per eventi b�lHci, 
dalil'Intendenza d'i Finanza di Potenza; deduceva a11cora-che essa 
amministraizone aveva inutilimente chiesto all'I.N.P.S. il dUI!Plkato della 
tessera assi,curativa, e che l'I.N.P.S. aveva motivato il IPTQIPl'io rifiuto 
affel'mand:o 'che era inter�corsa la prescrizione decennale. 

In ~conseguenza di d� la Giordano, �con atto del 18 marzo 1966, 
convenwa l'I.N.P.S. innanzi al Tri.Jbunale di Potenza e, premesso in fatto 
quanto sopil"a, deduceva ~che essa gi� alla data del 19 maggio 1956 aveva 
maturato l'et� necessaria per la liquidazione d'ella pensione e che nel 
novembr� 1957 a'Veva maturato anche i 15 anni dall'inizio dell'assicurazione, 
avendo' iniizato a prestare lavoro subordinato alle dipendenze 

n. 636 la cui rilevanza, nel senso ora detto, � massimame,nte evidenziata 
dal citato art. 40 della legge n. 153/1969, con il quale, per introdurre, innoVlando, 
11 principio d�ell.'auromattsmo del!le prestazioni anche nell'assicurazione 
i.v.s., � stato disposto: 
� Ahl.'art. 27 del .r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, � aggiunto il seguente 
comma: 
� !Il. requisirto di contrtbu:zione stabilLto per il diritto a1le prestazioni 
di vec.chiai.Ja, invalidit� e suel'sttti, si intende verificato anche quaai.do i 
contributi non siano �effettivamente versati, ma ri.Jsulti.Jno dovuti nei limiti 
deHa prescrizione decenna:le �. 
La regolamentazione del caso � completata daLl'art. 2116 c.c., il quale, 
aff�ermato �con il Pll"imo ~comma il principio generail.e deLl'a!Utomatismo deliJ.e 
prestazioni ne1,Le assicumzioni di previ.Jdenza e di assistenza obbligatorrie, 
sancisce, con iJ. secondo comma, l'obbligo del datove di lavoro al risarcimento 
del danno deriva,nte al lavoratore peo:-omissi�oni contributive, quando 
l'automati<smo delle prestazioni non sussista (come nell'assicurazione i.v.s.). 

TaJLe secondo �Comma dell'w-t. 2116 c.�c. � una tiptca norma di � chiusura 
� del sistema. Essa esplicitamente prevede che tra le varie forme di 
previ>denz�a ed assistenza (assiCIUrazioni sociali obbJ.igato!de) v�e ne possa 
essere qua10UIIla non assi.Jsti.Jta dal :pdnci.Jpio del!l'automatismo delle pTe.stazioni, 
e fa sail.va La posiztone del lavOII'atore con �la responsabHit� del datore 
di il.av�oro per le om1ssioni contributive. 

La Cassazione in tUJtta la motiVlazicme della sentenza, non solo ha accuratamente 
ignorato questo secondo �Comma delll'art. 2116 c.c., ma si � anche 
posta in conJ1rasto con ,lo stesso .svoLgendo una serie di aJrgomentazioni in 



1156 RASS.EGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'Intendenza di Finanza il 15 novemlbre 1942; che, [poich� l'Amministrazione 
delle Finanze sosteneva di avere effettuato il versamento dei 
contributi assicurativi, eSJSa Gioodano, avendo :raggiunto il minimo contributivo 
richiesto [per legge, aveva diritto alla ll.iquidazione della pensione, 
e di >Conseguenza �chiedeva che venisse ll'iconosciuto tale diritto e 
che l'I.N.P.S. :foSISe 1condannato al /Pagamento dei ratei di [pensione SICaduti 
dall'epoca in cui aveva [ptresentato domanda di liquidazione. 

L'I.N.P.S. resisteva alla domanda e ,deduceva che la Giordano non 
aveva diritto alla liquidazione della /Pensione, non risultando mai V&Sati 
p:resso esso Istituto i contributi assicurativi :relativi al periodo dal 15 novembre 
1942 al 31 marzo 1943, come mevinceva dalle stesse ammis1sioni 
dell'Intendenza di Finanza, edl essendosi ormai prescritto il diritto dell'assicurata 
ad ottenere il dU[pltcato della tes1sera assicurativa relativa 
a detci contributi. 

L�e due cause erano :riunite per ragioni di connessione ed all'eS!i.to 
dell'istruttoria il Tr:Lbunale di Potenza, con sentenza del 17 giugno 1969, 
ac.coglieva Ila domanda proposta da]]a Gi011dano contro il'I.N.P.S., condannando 
quest'ultimo al pagamento dei ratei di pensione decorrenti 
d:al 1� novembre 1960. 

Osservava il Tr1bunale ~che, al momento della [pl'esentazione della 
domanda, la Giord!ano aveva maturato tutti i requiJS!i.ti prescritti /Per la 
liquidlazione della pensione, ossia �COIIJIPimento d'el 55� anno di et�, de-

base ail!1e quali dovrebbe escludersi �che vi possa �essere, o vi possa essere 
stata, qualche forma di assicurazione socia�le obblig,atoria non assistita daill'automati
�smo delle prestazioni. 

T~esa all'affermazione dell nuovo pri>ndpio, la sentelllZa si � po1aTizzata 
sul fatto �che (L'I.N.P.S., nehle sue dif.ese, aV'esse par>1ato di � iscrizione � nell'assicurazione 
i.v~s., � i>stituto �, q'lllesto, o ~concetto, cui J.a legge, affanna la 
CSJSSazione, f.a .riferimento in varie norme (che �l'I.N.P.S. aveva. citato), ma 
tutte detta>te a fini particolari, mentre di taJ.�e � iJsCTizione � � non si rinv.iene 
in a(J.C'Uina altra parte de11a normativa riguardante 1'assicm.azione i.v.s. una 
qualsiasi definizione o regoilamentazdone �. 

Sembra P�er� che (J.'mdagine della S>UJprema Corte si si�a a que>sto punto 

svi-ata, >Soffermandosi pi� sultLa denominazione formail�e da attribui<rsi al fatto 

costi>tl.lJente l'inizio del(J.'assicurazione, ,che non suJ. fatto conCTeto in cui tale 

inizio si sostanzia, faJtto .che � ~costitui.to dalil'effettivo v�ersamento dei oon


tri>bwti, a cominciare dal) primo, come � da>to desu;mere, olJtDech� daHe sin


gole disposizioni di cui si � detto, che parlano di iscriz.ione nehl'assicu;razion�e 

(quelle che la sentelllZa ha minilmizza�to), da(J.tle norme fondamentali e pi� 

deciiSive in base aiUe quali � sta>to sempa:-e ooncotrdemente affermato il I[)!I'in


cipio del non automatismo deHe prestaziOIIJ.i neH'a�ssicu;razione i.v.s. e, cio�, 

non solo dallo stesso art. 2116 c.c., ma anche, ora, da(J. citato e gi� trascritto 

art. 40 della le,gge 30 apTile 1969, n. 153. 

Gli inoonvenien>ti derivanti dal non automatismo, che La Cassazione ha 

addotto a conforto deUa te>si delil'automatismo, sono eliminati dailila di�spo


sizione co:ntenuta nel se�condo comma dell'art. 2116 c,c., e cosi anche la 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1157 

corso dal termine di almeno quindici anni dall'inizio dell'assicurazione 
e versamento del mmnm-o minimo dei contributi; che, su questi ultimi 
due punti, non poteva !POrsi in dubbio che l'assiicurazione era iniziata il 
15 novembre 1942, allorch� la Giordano aveva iniziato a lavorare alle 
dijpendenze d'ella Intendenza di Finanza (il 'che era JPadfico fra tutte le 
parti), indipendentemente dalla questione del vex~samento dei contributi, 
per l'automatismo assicurativo vigente anche in matm-ia di assicurazioni 
per invalidit� e vecchiaia, e non .poteva ugualmente porsi in dubbio che 
al novembre 1957 (epoca in �cui la Giordano aveva raggiunto 1co~ l'et� 
pensionabile 'come i quindici anni .dall'inizio dell'a:SIS1curazione) l'attrilce 
aveva uguaLmente realizzato anche il terzo requisito, avendo versato 
a quell'epoca (sempre indipendentemente dai contributi relatilvi al 
servizio pa:-estato presso l'Amrrnini:strazione delle Finanze e con riferimento 
ai SJOli �contributi vemati durante il servizio !Pirestato alla dipendenza 
dell'I.N.P.S.) 399 'contributi in luogo dei 364 sufficienti in forza 
delle rdisciJPHne transitorie 'contenute nell'art. 25 della leg;ge n. 218 
del 1952. 

Tale decisione, a seguito di aPIPello dell'Istituto, era confermata 
nella Corte di Potenza �con sentenza 17 novembre 1970. 

Osservava fra l'altro la Corte che il ,punto centrale della controversia 
era quello relativo all'inizio dell'a:sstcurazione, negando,si dall'I.
N.P.S. �che :POtesse tene11si �conto del servizio ptrestato dalla Gior:dano 

ventilata illegittimit� costi<tuziona1e (del.Joe nonne daLLe quaili si rdcava il 
principio del non automatismo), illegittimit� costituzionale formaQmente 
eccepita dal Procuratore Gene'l"a1e in udienza (H che vuoil. dil'le che iii. Procuratme 
stesso escludeva l'a:utomatiSIIIJ:o), eccezione questa che la Cassazione 
aveva ailtra volta dkhila:rata mani:i)estamente inrfonda�ta, argomentando, 
tra l'a,ltro, proprio in base alla disposizione oo!!litenruta nel sec<mdo comma 
dell'art. 2116 c.c. (Cass., II, 16 luglio 19�6,9, n. 2629, Foro it., 1970, I, 272). 
Anche questa voLta la Cassazione ha dichiwato manifestamente infondata 
l'eocezdone di iHegittimit� costituzionaJ.e, ma swlla base della divel'ISa affermazione 
de'l.l'automa�ti<smo delle pre,stazioni anche ne!l.I'assi.curazione i.v.s. 
� vero che 1a sentenza emessa dalla Cassazione in que,sta causa � favo


revole all'Amministrazione, datri.ce di lavoro dell'attrice Giordano; ma di 

tale ris,ulta.to non ci si pu� ra:ii.Jeglra:re troppo. 

Neil. controri�corso, in data 14 aprile 1971, l'Ammi�ni,strazione, pur affeirmando 
di av�ere a suo tempo v�ersati i oontri!buti e di avere fo;rnito neLLe 
pTecedenti :Basi del giudizio vari elementi proba:toci, anche documentali, a 
confaTto di taile sru.a aff.ermazione, in base ai quali elementi av;eva anche 
�chiesto all'I.N.P.S. H dupUcato della tessera, :rtcMesta cui l'Istituto aveva 
opposto la inte!l"ve�nuta pres�cdz-ione, ha eccepito anch'essa la pTescrizione di 
ogni di!l'i.1Jto �che la GioTdano potesse vantare ex art. 2116 c.c., nei. riguavdi di 
essa A.!mmini�strazione, per il bl'leve periodo di �servizio, come avventizia, 
prestato dal 15 novembre 1942 al 31 marzo 1943 presso l'Intendenza di 
Finanza di Potenz,a. All:lora, infatti, la giurisprudenza aff.e'l"ffia�va i�J. pil'ilncipio, 
di oui alila citata sentenza Cass., II, 2 g.ermaio 1968, n. 4, deilla decortrenza 


�::: 

,. 

;:

i: ,, 
...... 



1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in relazione all'art. 360 n. 3 >C.[p.�C., lamenta >che la Corte d'aa;J~Pello, considerando 
>Che, in virt� della sua � obbligatoriet� �, sancita dall'art. 37 
del il".dl.l. n. 1827 del 1935, l'assiOOJrazione per l'invalidtt� e ila vecchiaia 
sorge ope legis per il fatto stesso <dell'esistenza del rapJPorto di 
lavoro, abbia ;ritenuto ohe il requ�JSlito dell'anzianit� assicurativa poSISa 
consiJdlerarsi suSISistente anche quando non si sia fatto luogo al pagamento 
dei �contrLbuti, e, <Cio�, anche quando il lavoratore non risulti 
iscritto nell'aSIS1curazione .gene~rale obbligatoria. N� dal carattere obbligatorio 
dell'a.Siskurazione per l'invalidit� e la vecchiaia, n� dal principio 
�della sua ~costituzione automattca pu� discendere la �onseguenza 
che il requis:ito dell'anzianit� assilicurativa prescinda dall'effettivo versamento 
di almeno un contributo, pel'lch�, aJdl avviso del ricorrente, 
quando, >come nel �caso dell'assi:curazione invalidit� e vecchiaia, non vige 
fjper i rap[porti anteriori alla ,sua poi intervenuta estensione anche a 
tal �caso) il [principio deU'automatilsmo delle prestazioni, non pu� farsi 
luogo alle jprestazioni se non risultano regolarmente ade:Ill!Piuti dal datore 
'di lavoro ,gli obblighi che valgono a costituire in testa al lavo;ratore 
i .requisiti richiesti <hl:lla tlegge per la CQI[lCessione dellle !l,)lreiS!tazioni; sic,ch� 
quandio la legge jprescrive che l'assicurato debba far valere, unitamente 
all'et�, i ;requisiti dell'anzianit� assicurativa e di un certo numero di 
contributi, tali II'equisiti devono eSISie~re �concretamente e non solo asrtrattamente 
!POsseduti, e ad essi deve colt'lri:Sjpondere un effettivo adempimento 
degli obbltghi gravanti sul datore di la>Voro; ~con la conseguenza 
che, in tal ~caso, anzianit� assicurativa non pu� che significare anzianit� 
di iscrizione nell'aSIS1curazione obbl1gatoria, a prescindere dalla insorgenza 
autoonatica o meno del rapp>orto assikurativo. 

Il ricoil'lrente ]stituto afferma, inoltre, >che anche da varie diSIIPosizioni 
normative si desume >che, :parlando di anzianit� o requisito assicurativo, 
il legislatore aibbia inteso riferirsi ad una effettiva iscrizione 
dell'assicmato nell'ass1curazione (e quindi ad un effettivo versamento 
dei ~contributi); tali l'art. 63 del il".d.l. n. 1827 dlel 1935, 1che, sia pure ad 
altri fini, autenticamente interpreta l'eSjpressione �periodo di assicurazione 
� >come � periodo intercorrente tra la settimana cui si rife:rislce il 
primo >Contributo e la data in ~cui l'assicurato ecc... �; l'art. 25 della 
legge n. 218 del 1952, �che !PaiTlando di � anzianit� di iscrizione �, sti. ;riferisce 
chiaramente e identicamente all'anzianit� assicurativa; l'all't. 156 
d!el r.d.l. n. 1827 del 1935, facente riferimento all'inizio dell'assicurazione 
e a .contributi effettivamente vet'!sati; l'art. 49 della legge n. 153 
del 1969, 1che fa rife~rimento a � periodi di isc:rizione nell'assicurazione �; 
l'art. 22 della legge n,. 1047 dleli 1957, anch'esso riferentes.i al requisito 
dell'anzianit� assicurativa ,come � anzianit� di iscrizione "; e, anche 
sulla ~corta ,di ~citazioni dottrinarie e di indirette al'lgomentazioni tratte 
d!a sentenze di questa Corte, ribadiSice che quando la legge (parla di an




1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in relazione all'art. 360 n. 3 c.p..c., lamenta che la Corte d'awello, considerando 
'che, in virt� della sua c obbligatoriet� �, sancita dall'art. 37 
del il",dl.l. IIl. 1827 del 1935, l'assioocazione per l'invalidit� e J.a vecchiaia 
!Sorge ope legis per il fatto stesso dell'esistenza del rli!PJPOrto di 
lavoro, abbia il"itenuto che il requisito dell'anzianit� assicurativa IPOSISa 
consildlerarsi sussistente anche quando non si sia fatto luogo al pagamento 
dei �contributi, e, cio�, anche quando il lavoratore non :risulti 
iscritto nell'assicurazione genell'ale obbligatoria. N� dal carattere obbligato:
rio dell'assilcurazione per l'invalidit� e la vecchiaia, n� dal !Princtpio 
della ISIUa �costituzione automatica pu� discendere la conseguenza 
che il requisdto dell'anzianit� arsstcu:rativa !P!l'escinda dall'effettivo versame~
to di almeno un contil"ibuto, ;pevch�, aKll avviso del ricorrente, 
quand'o, �come nel �caso dell'aiSSii:cu:razione invalidit� e vecchiaia, non vi,ge 
~per i raworti antell'iori alla ,sua poi intervenuta estensione anche a 
tal ca�so) il principio dell'auto.matilslmo delle p!l'estazioni, non !PU� farsi 
luogo alle [Jtl'estazioni se non risultano regola!l.'ttnente ademtPiuti dal datore 
di lavoro gli obblighi che valgono a costituire in testa allavoil"atore 
i requisiti il'ichieSJti dalla ll.egge per J.a cOIIlcessdone delile 1p1re!Stazioni; sicch� 
quando la legge !Pfretserive 'che l'assicurato debba far valere, unitamente 
all'et�, i requisiti dell'anzianit� asSii:curativa e di un certo numero di 
contributi, tali il'equiiS'iti devono essere concretamente e non solo aSitrattarnente 
!POSSeduti, e ad essi deve C'OLt'll'i:spondere un effettivo adempimento 
degli obblighi gravanti sul dlatore di larvo:ro; �con la conseguenza 
che, in tal �Caso, anzianit� aSISiicurativa non pu� che significare anzianit� 
dii isCtrizione nell'asstcurazione obbli:gatoria, a !PI'e:scindere dalla insorgenza 
automatica o meno del Ta~P~Porto a,ssiLcurativo. 

Il ricoorente ]stituto afferma, inoltre, �che anche da varie disposizioni 
nol'lmative si desume �che, parlando di anzianit� o requ~s:ito assicurativo, 
il legislatore aibbia inteso riferiil".si ad una effettiva ~scrizione 
diell'aSISicmato nell'aSISicurazione (e quindi ad un effettivo versamento 
dei 'contdbuti); tali l'art. 63 del il".d.l. n. 1827 id!el 1935, tche, 1sia !Pure ad 
altri fini, autentkamente intel'!Preta l'e~essione � !periodo di aJSisicurazj.
one � 'Come � periodo intwcorrente tra la settimana ,cui si riferisce il 
primo �contributo e la data in �cui l'assicurato ec.c... �; l'art. 25 della 

;i non legge n. 218 del 1952, che parlando di � anzianit� di i.SICirizione �, sti riferrnato 


risce chiaramente e identicamente all'anzianit� assicurativa; l'art. 156 

il suo 

d!el r.d!.l. n. 1827 del 1935, facente ri.ferilmento all'inizio dell'asskura


:per il7.r,d. 28: zione e a .contr~buti effettivamente versati; l'art. 49 della legge n. 153 
zione d~ del 1969, �che fa riferimento a � periodi di ilsc['izione nell'assicurazione �; 
ssrouraZl! l'art. 22 della �legge n. 1047 dle/JJ 1957, anch'esso riferentesi al requisito

�, prevl 

dell'anzianit� asskurativa �come � anzianit� dii ~scrizione �; e, anche 

ll'igua.rd~ 

sulla !SCorta di dtazioni dott:rinarie e di indirette al'lgomentazioni tratte

�ativo. : 
~li dii\es~J d!a .sentenze di questa Co:rte, ribadi:SICe �che quando la legge (parla di anff3.1tto 
in 
tsa � stl 



1162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

il diritto a (pensione) altro non''sia che il raworto assicurativo o l'assicurazione. 
Quando, rpe:t'lci�, la ll.legge ne richiede JUna durata milnd.ma, la 
data iniziale di questa non (potr� essere ,che quella di nascita del l"Bl.P!POrto. 

In proposito � [pLrincipio [p!ressoch� pacifico in giuri~udenza e in 
dottrina (d'altronde fatto [p!roprio dallo stesso Istituto ricom-ente, uno 
dei �due egregi difensori ldlel quale � autore, in sede scientif~ca, di una 
sua completa e rigorosa dimostrazione, .pubblicata nella Rivista ufficiale 
dell'Istituto) che anche nell'assicurazione per l'invalidit�, la vecchiaia 
e i superstiti (come in tutte le altre fo:mne di assi�curazione 
obbligatoria) il rappoo:to assicurativo sOl'!ge automaticamente col verifi�arsi 
~ei ~requisiti :soggettivi e oggettivi al cui :ri�correre la legge ne 
subordina l'esistenza, e cio�, in definitiva, �col venir in essere del raiPporto 
di lavoro, senza che all'uopo :rilevi alcuna manifestazione di volont�, 
o mera attivit� ,che sia, del datore di lavoro e dell'Iistituto, quali 
la richiesta o il rilascio della tessera assicurativa (Ca&S., 12 settembre 
1970, n. 1413;. 15 luglio 1969, n. 2604; 21 aprile 1961, n. 899). 

Invero, i vari adein(pimenti posti dalla legge a �carico del datore 
di lavoro o degli Lstituti assicurativi non sono fatti costitutivi del ra;pporto 
assicurativo, ma attengono soltanto alla sua attuazione. Cosi, la 
richiesta di tessera assicurativa da parte del datore di lavoro � una 
semG.J[ke modalilt� per l'esecuzione del di lui obbligo di Vlel"Sare i contributi 
assicurativi mediante l'a!PIPlicazione delle apposite marche sulla 
tessera, obbligo sussistente gi� prima di tale formalit�, dato che il 
datore � r~onsabile di omesso versamento dei contributi anche se 
non abbia ricevuto la tessera; e, �correlativamente, anche il rilascio 
della tessera dia parte dell'Istituto noli ha effetto costitutivo di quel 
([p!reesi!stente) obbligo, e non rientra, dunque, nella categoria degli atti 
amministrativi di ammissione (cui istituzionalmente � riconnesso un 
effetto del genere), a differenza di quanto avviene per l'assicurazione 
facoltativa o per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione, in cui, 
invece, l'atto dell'Lstituto (iscrizione .del richiedente e rilaSJcio del libretto: 
r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, artt. 56-59) � costitutivo dlel rapporto 
assicurativo, �che prende data appunto da esso. 

N� alcuna interferenza �col ;princ~io dell'automatismo dell'assdcurazione 
ha quello dell'automatismo delle [p!restazioni, nel senso che, ove 
manchi quest'ultimo, manchi anche il primo, con la conseguenza che, 
essendo pacifico 1che detto automatismo delle prestazioni non era appUcabile 
all'assicurazione per l'invalidit� e la vecchiaia (fino a quando 
non � stato eS[p!ressamente introdotto anche per essa dall'art. 40 della 

l. 30 aprile 1969, n. 153, p�eraltro suocessiva alla instaurazione del rap

PARTE I, SEZ. IV, 'GIURISPRUDENZA CIVILE 1163 

porto di cui � causa), ne derivi la impossibilit� dell'insorgenza automatica 
di tale aiSISicurazione. 

Infatti il princ1pio, posto in via generale dall'art. 2116 c.c., che le 
prestazioni !l�"evidenziali sono dovute al lavoratore anche quando il 
datore di lavoro non aibbia coorisposto i contributi dovuti, vale a dire 
il principio per cui non esiste un lt"apporto sinallagmatico fra ve<rsamento 
d~i contributi ed erogazione delle pcres.tazioni, presuppone soltanto 
1che il 11"8JIPIPOrto di assicurazione esista, ma [Ihl'escinde del tutto dal 
modo in 1cui sia venuto in essere: se detto raPIPorto gi� esiste (quale 
che sia il suo fatto genetico: una manifestaizone di volont� delle parti 
di esso, ovvero il mero verificall1Si dei requisli.ti d!i legge) � il'irilevante, 
rpe,rch� si abbia il diritto alle prestazioni, l'avvenuto versamento o meno 
dei contrli.buti. 

Dunque -come � stato esattamente ossel'Vato (e come, d'altronde, 
questa COI'Ite ha gi� affermato nehla cit. sen:t. n. 899 del 1961) -non 
solo l'automatistmo delle (prestazioni non !l�"esuprpone necessariamente 
la costituzione automat~ca del r8J1P1Po:rto assicurativo, ma tale costituzione 
!PU� avvenire automaticamente anche se nOII!J esista iL'automatistmo 
dellle !Prestazioni: il che si verificava, appunto (nell'epoca che 
interessa ai fini della presente controversia) per l'assicurazione invalkl,
it� e vecchiaia. 

Occorre ora esaminare se alla conclusione cui si � cosi pervenuti, 
che l'insoil'ge~re del raworto assicurativo si identifica con quello della 
costituzione del raPIPortO di lavoll"o, e che da tale momento, pertanto, 
p,rende dlata l'anzianit� assicurativa it'ichiesta dall'art. 9 del r.d.l. 14 
B~Pil"ile 1939, n. 636, non osti quanto stabilito da specifiche disposizioni 
di legge. 

Illl"icorrente !Sii richiama, innanzi tutto, all'a~rt. 63 del r.d.l. n. 1827 
del 1935, il quale forn~ebbe un'intet'(pl'etazione autentica dell'esp~ressione 
c periodo di assicurazione � nel senso che per tale debba intendell1Si 
c il periodo intoocoorente tra la settillllana cui si riferisce il primo 
contributo e la data in �cui l'assicurato ha acquisito il diritto alla liquidazione 
della pensione �. Ma tale disposizione, come d'altronde lo 
stesJso ricol'irente non manca di ammettere, � dettata ad altri particolari 
filni, e do� per il calcolo deilla pensione, e non pu� trarsene, dlwnque, 
un principio generale, valevole anche per ipotesi gi� disciplinate dalla 
.stessa legge nelle disposizioni che precedono questa. 

Non 1Si riesce, poi, a vedere pe~rch� detto pll"imo versamento debrba 
-come il ri�corrente sostiene -identificarsi con il':Lscrizione nella 
as1sicllirazione obbHgatocia, da nessuna norma in qualche modo disciplinata, 
e 1Come possa, quindi, valere a determinare l'inizio dell'assicurazione. 



1164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Con dgual'ldo, appunto, a tale � iscrizione �, il ricorrente asiSUllle 

ohe, J:'I�.fel'endooi l'art. 2,5 della l. 4 aprile 1952, n. 2'18 ~che fissa in 

via transitoria i requisUti ridotti di contribuzione) al requisito, che 

laSICia fermo, della � anzianit� di iscrizione �, questa e l'anzianit� assi


curativa rsono identi!ca �cosa; e richiama all'u~o altre norme (art. 156 

del r.d.l. n. 1827 del 1935, peraltro in�sistente; art. 49 della l. 30 apri


le 1969, n. 153, dl'lca i contributi fig1.lll'ati'Vi per eserrcizio militare; art. 

22 .della l. 26 ottobre 1957, n. 1047, e 18 della l. n. 613 del 1966, che 

estendono riS~Petti'Vamente ai coltivatori di!retti, me7/zadri e coloni ed 

ai !Piccoli commercianti l'assicurazione obbligatoll'ia) le quali parlano 

di anzianit� o periodi di iscrizione. 

Ma di questa � ilsc:rizione �, oocasionalirnente e ai fini d~l tutto 

particolaJri menzionata dalle rcitate norme, non si rinviene in alcuna 

altra a;mrte della normativa rriguarrdante l'assicurazione per l'invalidit� 

e la vecchiaia una qualsiasi definizione o r:regolamentaizone: neppure 

il rregolamento n. 1422 del 1924, �che si sofferma a disci[plinare minu


ziosamente vari aspetti di detta aiSSiicW-azione, :lira cui quello (unica


mente in connesstione roconologica e funzionale al quale ci si potrebbe 

aspettare un'attivit� di iscrizione) della emissione delle tessere e del 
� vel'lsarmento dei rcontributi mediante l'B~ro>osizione delle marche (Titolo 
IV, artt. 39-53), se ne OOCUIPa affatto, sebbene regoli l'iscrizione, la 


relativa domanda e i rconri~nti effetti dguarrdo dell'assicurazione. 

facoltativa (Titolo VI, art. 56 e segg.). 

Da rci� non ,pu� che trarrsi la conseguenza che non ;prevedendo la 

legge, pre1r l'assic~one oblbUgatoria, aLcune forme di i�scrri71ione (a 

differenza di quanto a�ocade per la facoltativa, nella quale anzi, come 

rsi � ,gi� detto, l'atto della isc:rizione assume valore costitutivo), la men


zione �che di essa spOil'adicamente vien fatta (d'altra [parte in normne 

particolarissime e in nessun modo connesse alla discilplina dell'insor


genza del :rapporrto assic1.lll'ativo e del requisito assilcurativo) con ogni 

;probabilit� rsi rlferisce ad! un atto !(J>1.lll'amente interno dell'I!Stituto, privo � 

di ogni rilevanza a livello dell'orrdinamento generale (rilevanza che non 

potrebbe �certo essergli attribuita -quanto meno allo rspeciftco scopo 

in esame -da quella occarsi.onale menzione). 

L'iscrizione, 'Viceversa, era prrevirsta e discilplinata allol'ICh� l'assi


curazione per l'in'Validit� e la vecchiaia era organizzata m basi mera


mente facoltative (l. 17 luglio 1898, n. 350, spec. art. 6; l. 30 maggio 

1907, n. 376, spec. art. 13); ma, resa quella assricuraziqne obbligatoria 

dal d.Ugt. r21 aprile 1919, n. 603, dii iscrizione pi� non si ebbe a par


lare, se non in ~relazione alla disciplina (aJrtt. 35 e 36) della particolare 

posizione di coloro che erano gi� iscritti alla allora Cassa nazionale 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

di pTevidlenza : dal che si trae ulteriore conferma che la �SCJ:'!izione ha 
silgnifi�cato solo in regime dii. assicurazione facoltativa, mentre !Pea.�e 
ogni ;ragion d'esse;re e. ove di fatto esista, .gimidtco valore in :regime 
di assicurazione obbligatoria, 

La neiSISuna illlCidenza sulle posizioni soggettive dell'assicurato di 
una eventuale �sorizione rche venga effettuata da :parte dell'Istituto lP& 
sue finalit� interne e meramente organizzat~ve resta inoltre avvalorata 
dalla �COllJSidlerazione che, identifilcandosi tale i:sctrizione -secondo il 
preciiSo assunto dell'Istituto II'icol11"ente -col veil'Salilento del primo 
contributo, essa potrebbe avvenire solo vario teiiliPO dopo tale momento 
(che oorebbe, poi, il momento iniziale detrassicurazione), e cio� sol 
quando venga versata presso gli uffici dell'Istituto la tessera con le 
marche applicatevi: solo allora, infatti, l'Istituto ha la [possibilit� d'i 
rilevare la data del primo vel'!Samento, con l'inaccettabile conseguenza 
che l'atto che si vortrebbe genetico del rapjp01'1;o verrebbe .posto in es�sere 
molto tempo rdO(po il momento che si aSISUillle iniziale del rapporto 
stesso. 

Ove, {Valtronde, si accogliesse la tesi sostenuta dall'IISJtituto, la 
sussistenza del :requisito assicurativo (e, quindi, S!Pesso anche la sorte 
del diil'itto a pensione, da quella condizionato) ver:rebbe fatta d!ijpendere 
dal caJsuale e formalistico evento del ve;rsamento di anche un sol 
rcontrilbuto in una rcerta data, sd che, a !Parit� d'i situazione d!i. obbligo 
da (pa[l'te del datare di lavoro, il lavoratore maturerebbe o meno il 
requisito dell'anzianit� assicU[l'ativa a seconda che tale obbligo sia stato 

o meno tempestivamente (ed anche se mediante a!PIPosizione di una sola 
marca iniziale, tSeffi[p[l'ech� si sia in un secondo momento completato 
il <requisito contii'ihutivo) adempiuto. 
Di pi�, il richiede;re �che, eome conclusirvamente si afferma nel 
ricorso, il requisito dell'anzianit� assicurativa debba trovare effettivo 
riscontro negli adempimenti del datore di lavoro coffi[porterebibe, :lira 
l'alrtro, che in caso di complleta manrcarnza del requisito contributivo 
{per omissione di vemamento da parte del datore di lavoro) il :requisito 
aJSsrircuratiivo (do� il [periodlo minimo di assicurazione) non !POtrebbe 
mai sussisrtere, in quanto marncherebbe sempre un suo momento iniziale; 
�Con l'assurda conseguenza che IPUT dopo l'introduzione del !P<rindpio 
dell'automatismo delle prestazioni anche nell'assilcurazione invalidit� 
e vecchiaia (all"t. 40 della l. 30 ap[l'ile 1969, n. 153, cit.) questo 
non potrebbe, in prratka, funzionan!, perch� comunque mancherebbe 
il <requilsito assicurativo, non avendo mai potuto iniziare a decor<rere 
(rstante il mancato vell'ISiamento tdL almeno un �contributo iniziale) il periodo 
di assilcurazione. 


U66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tale evidente disparit� di trattamento ha indotto il Pubblico Ministero 
(�che muoveva dal !Pl'esuppOISto 1che il requisito dell'anzianit� 
assi!cll.l'!ativa dovess:e essere inteso nel senso sOI'>tenuto dall']jstituto riCOl'lrente) 
a sollevare questione di illegittimit� costituzionale dell'all"t. 
25 del d.l. n. 636 del 1939, che quel requisito pone, e dell'art. 25 della 

l. n. 218 del 1952, che lo a:ichiama nel far rifell"imento all'anzianit� di 
iscrizione, (peli." contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione. 
Vicevel'ISa, per quanto Sii � detto, l'inte:qpretazione di dette no'l'tme 
da a�ccogliell"e � quella oppOI'>ta, sicch� vien meno il !PI'6SU(p[posto su cui 
l'eccezione �di incostituzionalit� si fonda, la quale deve quindi ritenersi 
manifestamente infondata. Non senza, pell"altll"o, rilevM"e che, cosi intesa, 
�la norma appare in M"!Inonia, e non in �contrasto col dettato co-stituzionale, 
onde ulteriOII."e conforto si trae alla sua intei"ptretazione 
nei vilsti sensi dal canone oocondo 1cui, nel dubbio, una nocma va intex:
pretata nel senso che ne ,comporti la �conformit� alla Costituzione, 
!Piuttosto 1che in quello 'che ne possa far sospettall."e l'incostituzionalit�; 

In definitiva, � l'iscrizione � di cui talvolta padano le legigi !Previdenziali 
pu� intendel1S1i. se mai riferita al caso normale, fiisiologko 
del regolall"e inizio del pagamento dei contll"ibuti, che d� modo poi all'Istituto, 
allorch� venga in !POSSesJso della tessera su cui sono state 
applicate le !Pil'.escritte an.aJ."che, di eventualmente annotall"e (comunque 
1con :proprio atto intell."no, privo dii efficacia esterna, ossia di ogni incidenza 
1sulle !POsizioni soggettive dell'assicurato) la data in cui risultano 
iniziati i voosamenti. Ma l'obbligo �contributivo � indipendente da tale 

� iscrizione � (�come fatto palese dai casi dd omiSISiione), il che vale a 
dire che la � ,data iniziale dell'assicurazione �, di cui al dt. art. 9 del 
ll'.d.l. n. 636 del 1939, � quella del venir in essere dei presupposti di 
fatto �cui l'ol1dinamento riconnette la nascita del rapporto assicocativo, 
data �che, nella normalit� dei casi, potr� anche coin�cidere con quella 
della eventuale iscrizione, ma che comunque non � da questa in alcun 
modo condizionata. 
La censUJI"a [pl"incipale �, dunque, infondata; ed altrettanto lo � 
quella ,subordinata, dato �che, p& .quanto gi� sd. � detto, nessuna ll'ilevanza 
pu� riconoscer& alla menzione della � anzianit� di iscrizione � 
contenuta nell'art. 25 della l. n. 218 del 1952, sia consild&ata in s� 
e per s�, ,s[a sopratutto, inquadll."ata, �come meglio si conviene, nella 
generale regolamentazione del requisito in discUJs:Sione: requisito che, 
dunque, anche in 1caso -1come si v&i.fica nella IS!Pecie -di applicazione 
della disciplina transitOII."ia dei minimi di �contribuzione, da essa 
nortm.a il"ecata, non !PU� non trovare il 1suo momento iniziale in quello 
del �costituirlsi del rapporto previdenziale, e non in quello di uria pretesa 
e non meglio identificata iscrizione. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1167 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 apl'ile 1974, n. 1195 -Pres. Saja Est. 
Caleca-P. M. Antoci (coni.) -Amminisrtrazione provinciale di 
Messina (avv. Moschella) c. A.N.A.S. (avv. Stato Gio11gio Azzariti) 
ed altri. 

Espropriazione per pubblica utilit� -Immobili della 'provincia assegnato 
ad Istituto tecnico agrario -Spettanza dell'indennit� di 
esproprio e del risarcimento del danno per occupazione. 

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 52; l. 15 giugno 1931, n. 889, artt. 23 e 24). 
Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� -Edificabilit� del suolo ~ 
Criteri per la determinazione. 

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39). 
Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� per esproprio parziale Incremento 
di valore derivante dall'esecuzione di opera pubblica -
Computabilit� e limiti. 

(1. 25 giugno 1865, h. 2359, artt. 40 e 41). 
Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� per esproprio parziale Danno 
derivante alla parte residua da limitazioni legali della 
propriet� -Non computabilit�. 

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 46). 
Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� per esproprio parziale Danni 
dall'opera pubblica -Computabilit�. 

(l. 25 giugno 1865, n. 2.359, art. 46). 
Espropriazione per pubblica utilit� -Indennit� per esproprio parziale -_ 
Spesa per la recinsione del fondo residuo -Noncomp utabilit�. 

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 40 e 41). 
Allorch� vengono espropriati per pubblica utilit� 1dei terreni che, 
appartenendo ad un'Amministrazione provinciale, siano stati da questa 
destinati ad azienda agraria di un Istituto tecnico agrario (legge 15 giugno 
1931, n. 889 ), l'ente territoriale � titolare di tutti i diritti dominicali 
relativi all'immobile e alla sua attrezzatura, compreso auello di 
pretendere P-all'espropriante il pagamento dell'indennizzo per l'esproprio 
nonch� il risarcimento dei danni per il protrarsi dell'occupazione (1). 

(1-6) La prima massima costituisce l'esatta appli.cazione del prinmp~o 
contenuto !I1ell'a.Tt. 52 delJ.a legge n. 2359 del 1005, secondo cui l'espa-opriazione 
� pironunz~ata contro hl proprieta.Tio ,e tutti i di:riltti spetta!I1ti a terzi 



1168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

n carattere edificatorio di un suolo pu� essere desunto da un complesso 
di qualit� obbiettive ed univoche quali la facilit� di accesso ad 
esso, l'esistenza .di vie pubbliche e collegamento con vicini enti abitati, 
edificazioni gi� iniziate nella zona, la presenza di servizi pubblci necessari 
alla convivenza civile (2). 

Nella determinazione dell'indennit� spettante per l'espropriazione 
parziale di un terreno perch� sia possibile detrarre dal valore dell'area 
l'incremento ad essa derivato dalla edificazione dell'opera pubblica oc_corre 
che si tratti di incremento speciale ed immedliato, mentre nessuna 
detrazione � possibile quando il vantaggio sia generico e comune a tutti 
gli inte_ressati (3). 

Nell'indennit� di espropriazione non possono essere compresi i danni 
derivanti dalle ltmitazioni legali della propriet�, anche se quest'ultime 
si rendono applicabili in conseauenza della destinazione ad opera pubblica 
dell'area espropriata (4). 

I danni permanenti derivanti dalla perdita o dalla diminuzione di 
un diritto in conseguenza di un'opera pubblica (costruzione di una strada 
in rilevato con conseguente difficolt� di accesso per la propriet� restante) 
vanno tenuti in considerazione nella determinazione dell'indennit� spettante 
per l'espropriazione parziale del fondo (5). 

La necessit� di recingere il fondo residuo, onde impedire l'intromissione 
di terzi non -pu� essere rapportata con nesso di causalit� diretta 
all'evento dell'espropriazione per la costruzione di una strada e la relativa 
spesa non va computata nell'indennizzo (6). 

(Omissis). -L'Amministrazione provinciale di Messina, con il primo 
mezzo di ricooso, denuncia la violazione degli artt. 345, 112, 324, 
360 n. 3 e 5 c.p.c., 2009 c.�c., sostenendo che la Corte di merito av:rebbe 

sull.'hnmobile vanno esercitati sull.'dndennit�. Infurtti la provincia essendo 
propdetaxila dell.'immobi<le .e de:lJ.'attr�ezZJaJtura ivi coJ..I.ocata �era abilitata a 
pretendeil1e l'intero indemtizzo saJ.v�a l'azione degll.i eventuaili aventi dWirtto 
sull'indennizzo medesimo. 

Sul principio contenurto nella seconda massima la .gimisprudenza � 
costairlite: da ultimo v. Cass. 22 gennaio 1974, n. 172, iJn questa Rassegna, 
1974, I, ove richiami. � � 

Ber una esatta puntuaUzzazione suJ.la nozione di � incremento speciale 
ed immediato � di cui aJJ.a terza massima v. Cass., 19 novoembre 1.973, n. 3095, 
in questa Rassegna, 1974, I, ove richiami. 

Sul�la quM'ta massima v. in senso conf. Cass., 9 ottobre 1�972, n. 2936; 
C'ass. 24 ottobre 1968, n. 3458; Cass., 15 novembre 1967, n. 2739, in Foro it., 
19<68, I, 72 con nota di V. A. la cui critica � superata dalla Corte cost.,'22 giugno 
1971, n. 133, in Foro it., 1971, I, 1777 ove richiami. 

Pm tra.ttandosi di aff.ermazione ormai .costante nell.a giurisprudenza 

(d�a uLtimo v. Ca.ss., 15 mag,gio 1971, 1404, in FCYI'o amm., 1972, I, I, 89 oVIe 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1169 

dovuto dichiarare inammiJSsibili il motivo dii appello con il quale era 
stata contestata la legittimazione della Provincia a chiedere l'indennizzo 
per il periodo di OCICUiPaZiione legittima del SIUOlo a"'PPI'O{Pl'iato nonch� il 
risareimento dei danni jper il successivo !Periodo di occupazione illegittima; 
secondo la medesima, infatti, la questione anzidetta sarebbe stata 
sollevata per la \Pl'lili:na volta in a<ppello, in violazione a quanto dis\Posto 
dall'art. 345, c.{P.c. 

La CelliSU['a � infondata. 

L'A.N.A.S., :Contestando il diritto dell'A.nm�niJStrazione ;pro�vinciale 
a \l)!l'etendere gli indennizzi di cui sopra perch� di tale dliiritto satrebbe 
stato titolare altro so,gg,etto, ha sollevato una vera e propria ecrce:
z;ione, manifesto essendo l'intento di \l)!l'ovocare, con essa; il rigetto delle 
\Pretese dell� contrOI\Parte. 

Ora � dia �ritenetre, secondo quanto ~costantemente affermato da questa 
Corte Suprema che la dils1posizione dii cui al comma secondo dell'art. 
345 C.(p.c., non pone nessun. litmite alla prQIPoni:bilit�; nel giudizio 
di appello, di eccezdoni nuove (salve le 'conseguenze in ordine all'onere 
delle S\Pese) senza alcuna distinzione tra le varie categorie nelle quali 
le eccezioni sono inquadirabili. 

Con il secondo mezzo la ricorrente principale denuncia vio~azione 
e faLsa �liPIPliicazione degli artt. 22, 23, 24 della legge 15 giugno 1931, 

n. 889; 144 lett. e dlel t.u. Comunale e !provinciale 3 marzo 1934, n. 383; 
1021 e 2909 'c.�c.; 324 tC.jp.'C. in relazione agli artt. 112 e 360, n. 3 e 5 
stesso codice. La medesima sostiene che la Corte di merito sarebbe incorsa 
in ertr�re di diritto allor�ch� ha ritenuto che l'Almm:inistrazione 
provinciale, selbbene prQIPil'ietaria del Terreno esprOjpTiato, non ave.sse 
diritto a pretendere l'indennizzo per il \Periodo , di oocwpa:z;ione legittima 
nonch� il r~SI!Wc:imento dei danni jper il (pel'liod!o di ooc1.l[Pazione 
illegittima, in quanto tali pretese avrebbero potuto esser fatte valeil'e 
richiami) i,l,principio contenuto neLla quinta massima '1ascLa perplessi tutte 
le volte che se ne faccia appll.ioazione a ,situazioni (come quella esamina;ta 
datlila deoisrone in !rassegna) nelle qua.li, ove hl �compoil'tamento fosse stato 
posto da un privato, n0\11 darebbe luogo ad a1oun obbligo di indennizzo. 
Se, infatti, il rprCJIP["ietario ~conftnante innaii.Zla una ,co.struzione e, quindi, priva 
di aria e luce il fondo findUmo, rpuvch� ila costruzione sia conf()['!Ile alla 
le.gge, a nessuno veuebbe in mente che H rproprietall'io deH'aJta:-o fondo poss1a 
pretende!r'e un indennizzo. 

Non 'Si ~comprende perch�, aLlorch� ilo stesso comportamento venga 
posto� in essere �daU'Ammini1strazione ,che oos1muisca una nuova orpe'l'a (ad 
es. una strada, una ferrovia), rta1e 'Pretesa sia II'itenuta leg,i:ttillna. 

ln gene,rale suJ. prohl�ema VmGILIO, Appunti in tema di responsabilit� 
deLla P. A. per atti legittimi, d.n questa Rassegna, 1971, I, 767. 
Esatto, mfine, dJ rpT.incirpio ~enuncLato nelt1a sesta matSsima, su cui non 
constano precedenti. 



1170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dallo � Istituto tecnico a.gtrario CUIPPari �, al medesimo essendo stato 
assegnato, in permanente dotazione, il terreno anzidetto. 

Secondo l'Amm.ne !PI"OV.le, i giudici di aa;Jipello, in tal guisa decidendo, 
aweblbero omesso dii constderare: a) �che le dispo&izioni contenute 
nella legge n. 889 del 1931 non escludono affatto il didtto 
della PII."O'VIincia a (pell."cepdire gli indennizz;i in questione, a'P!Parendo chiaro 
che se gli enti locali sono tenuti a fornilre, [pemnanentemente a;gli Istituti 
agrari, la azienda agricola, ci� de'Ve eSISere effettuato non l'attrezzatura 
e la manutenzione della stessa; b) che la � permanente dotazione 
� non pu� essere mtesa come � estrinsecazione di un diritto JPl'Opll1io 
� rdi detti Istituti, <con esclusione del prop~rietario dell'immobile. 

La -censura � fondata. 

Con gli artt. 23 e 24 della � legge 15 .giugno 1931, n. 889 sul !I'iordinamento 
della ilstruzione tecnica � non solo � stabilito che <gli enti 
pubblici locali sono tenuti � a fornire permanentemente i locali ed il 
relativo arredamento, U matell."iale dlidatti'Co e scientiftco, l'azienda, l'officina 
o il laboratorio 'convenientemente attrezzati �, ma � anche statuito 
cile detti enti sono tenuti � ad assumersi ogni altra spesa relativa 
agli :impianti in ra(p!Porto al ti:po ed alla :liinalit� della scuola o dello 
Istituto (art. 23) �, nonch� � a p~rovvedere alla manutenzione degli ediftci 
scolastici, �COIITl[Piresi q�elli per le o:llficine ed i laboratori e quelli 
dell'azienda agraria, dei relativi ar~redamenti, nonch� del materiale 
scientid�i!co e didattico (art. 24) �. L'art. 144 lett. F �comma terzo del t.u. 
della legge 1comunale e provinciale 1934, n. 383, elenca, IPOi, tm le 
spese olbbltgatOII."ie a �carico della Amministrazione. provinciale � la sommini:
Sibrazione, rilscalidamento, proV'V'i!Sta di acqua per gli istituti di 
tstruzione �. 

'I1rattasi di d1SIPosizioni di legge, <che, d!ils1Cilplinandio le attribuzioni 

delle Provincie nel �CallllG?O della pubblica istruzione per il soddis:faci


mento delle esigenze dii quest'ultima, im(pongono alle medesime jpa:rti


colari oneri di carattere anche patrimoniale. Ma il <contenuto di cia


scuna d!i dette norme non autorizza, affatto,� l'inter[prete a ~ritenere che 

la Provincia perlda, in relazione a beni che � destinata ad asrsegn.are 

al funzionamento degli Istituti tecnici agrari, akuno dei [propri dli.ritti 

dominicali, fra i quali quelli <che .competono ad ogni JPTO[prietario quan


do un tel'll."eno dello steSISio venga oocurpato, legitttmamente o illegitti


mamente, in vm� di un :pll."oV'Vedimento dell'autorit� ammintstrativa. 

N� d!a alcuna dii dette nOil'IIIle pu� d:esumemi 1che gli lstituti tecni<C!i, per 

effetto dell'assegnazione [permanente dell'azienda agraria, swbentrino 

all'Ente [pl'QPII."ietaTio nella titolariet� di al�cuno dei diritti domintcali 

del medesimo. 

Ma l'inte11IJiretazione adottata dai ,giudici di merito, oltre a non 

trovare fondlamento nelle nOI'Illle <citate, � anche contrastata da al"go




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

mentazri.oni di Oll'ldine logico. Basti, al rigua11do, constderare che la Provi.
nJcia, d!apo la destinazione :del rprqprio tenreno ad azienda apola 
degli !istituti di i:srtruzione tecni:ca agraria e dopo l'approntamento di 
tutta la n(lcessaria attrezzatura, d:eve �Continuare a provvedere alla manutenzione 
1dli tale azienda con conrseguenti ulteriori oneri [pa1Jrilllloniali. 
Le dis[posizioni di .legge in esame prevedono, quind:i, una �continua ingerenza 
della Provin�cia nella allllllllini:strazione e nella gestione dell'azienda 
agraria, �cosicch� agli oneri normali di {Pil"opil'ietaria dei beni dati in 
d'ota21ione vengono ad: aggiungersi, per i.mpos:i.zione di legge, ulterlori 
oneri per il sodldi:sfadment!? di interessi di natura pubblica. 

Deve essere, pertanto, affermato .che, nell'i:(Potesi di espropriazione 
per pubblica utilit� �di terreni che, di 'Pil"O(P.riet� della Provincia, risu�tino 
!destinati [pel'IIIl!anentemente a funzionare da azienda agraria di 
Istituti tecnici agrall"i (legge 15 giugno 1931, n. 889), la Provincia, nc.lla 
sua qualit� dii prO(Prietaria del terreno e delle attll"ezzatme dell'azienda 
agraria medesima, � titolare dii tutti i dil"itti dominicali relativi ai beni 
anzidetti tCOI!llrpreso quello di pretendere, dall'Ente esprO(Pil'iante, il pagamento 
.di indennizzo per l'occU(Pazione legitttma nonch� il il.'i:saroimento 
dei danni derivati, nel COil.'so del pll"ocedimento di ~O(Pil"iazione, da 
una eventuale occU(Pazione illegittima. 

Alccogliendosi il mezzo in esame, non fa d'UOJPO indugiare srul ter�zo 
mezzo dell'Almministrazione provinciale adldotto, e 1con il quale la stes" 
sa, ISempll"e in o:elazione alla quesrtione oggetto del motivo sopra esaminato, 
denuncia anche la violazione e falsa awUcazione degli artt. 

27. e 72 della legge sulle eS(Propo:iazioni; il terzo mezzo, [pertanto, rimane 
asiSOTbito. 
L'A.N.A.S., con il rprimo mezzo dlel1SUO ricOil.'so inci,dentale, denun<
Cia la omessa motivazione su un punto decisivo della causa e sostiene 
che la Corte di merito, nel ritenere �che il tei'Il''eno eS(Piropo:iato fo~ dia 
qualificare edificabile e non ag1rario, non a'V!relbbe 1considerato: a) che 
iP'rima dell'eSJPII"O(Pil"iazione l'attivit� edilizia del villaggio era stata limitata 
alle ISitrislce �di tenreno prospicienti la vec�chia strada statale e non 
aveva mai, in alcun modo, interessato terreni che non fossero contigui 
alla vectchia strada e �che aVII"ebbero mantenuto la loro d�stinazione 
agricola; b) che i terreni eSIPrrQPriati jper la ICostll"uzione della variante 
non erano rproS(PiJCienti la vecchia strada statale n� a1cun'altra strada, 
ma si trovavano ad una distanza 'SU(Periore alla profondit� della striscia 
interessata dallo ISVilU(P!PO edilizio. 

La �censura � infondata. 

La Corte di merjto � pervenuta al convinc,iJmento �che il tei'II'eno 
e~propriato aveSISe natura edificabile e non agr:iJcola avendlo considerato 
(desumendolo dal 1contenuto di ben due il"elazioni 1dli 'consulenza a tecniche 
di ufficio) �che: a) il tenreno era adiacente ad un villagJgio; b) 


1172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esistevano soovizi pubblici essenziali (acqua, luce, fognatura); c) pirima 
della cootruzione della variante le due particelle catastali, contigue 
all'abitato dlel villaggio, avevano sulla vec�chia � strada statale 114 � 
un fronte la11go, r~ettivamente, mt. 150 e mt. 45 onide entrambe le 
(parUcelle (604 e 7) � risultavano dii immediata accessibilit� �; d) esistevano 
una stazione .fel'\l"oviaria, una linea di autolbus ed una linea 
telefon~ca; e) una delle � pa,rticelle �catastali la 7 �, era gi� stata pa!I'zialmente 
adilbita alla �costruzione di una chiesa e di una scuola ele~ 
menta~e; f) esisteva una moltepli!Cit� di fabbricati, �destinati tanto a 
ville quanto ad abitazioni, quanto adi attivit� i:m(plrenditoriali. 

In tal modo motivando i giudici di merito ha ben tenuto conto di 
tutti ,gli elementi che, normalmente, fanno qualificare per � area edificabile 
� un teNeno; e siffatta mot1vazione �, altl'esi, immune da errori 
di diritto. Infatti, il carattere ediftcatotr.io di un suolo iben pup 
essere desunto, come ,g.i�, affell'tnato da questa C'orte Suprema (sent. 

n. 1986 del 1966) da un coonplesso di qualit� obiettive ed inequivoche, 
le quali attestino un1attuale e �concreta edilficabilit� e che [pOSSOno consisteva 
proprio nella facilit� dii accesso, nella esistenza di vie iPUibbli!che 
e �Collegamenti con i vicini centri abitati, in una edificazione gi� iniziata 
nella zona, nella p~resenza di IS&Vizi !PUbblici necessari alla convivenza 
civile. 
Con il secondo motivo di ricorso l'A.N.A.S., nel denundare violazione 
e falsa a!P!Plicazione dlell'atrt. 41 della legge sulle esprqpriazioni 
(25 giugno 1968, n. 2359) nonch� omessa moti'Vazione su un (punto 
decisivo, lamenta che la Corte di merito, nella determinazione della 
indennit� ai selliSi dell'art. 41 ISOjpra 'citato, si sarebbe � rifiutata � di 
considerare l'inC!I'emento di valoil'e che sarebbe derivato ai ter~reni in 
questione dalla 'costruzione della nuova variante della st!I'ada statale, 
e ci� in base al �convincimento -assolutamente ilmmotivato -che 

� il vanta~o speciale � ,g:i estendesse ad altil'i fondi della medesima 
zona rimasti estranei alla eS[pil'OIPriazione, ed in base all'e11ronea int&p~
retazione dell'art. 41 avendo .confuso il significato del termine � vantaggio 
speciale �, di cui al [predetto articolo, con quello del termine 
� vanta,ggio 
escilwsivo � . 
La 'censura � infondata. 
La Corte di merito ha 1ba�sato, il convincilmento 'che dalla costil'uzione 
della � variante statale � non fosse deri'Vato alcun vantaggio S(peciale 
ed immediato alle parti rimanenti del terreno e~ro!Priato, sul 
rilievo di �c�arattere decisivo ed assmbente rispetto ad ogni altra ail'gomentazione, 
'che � fosse fuori dubbio che al piredetto tevreno, �gi� ap&to 
ed accessibile alla 1statale 114, era derivato pregiudizio e .non vantag1gio 
dalla �costruzione d'ella variante e ci� :sia a motivo della 1�ill1itazione 
che, in forza dell'art. l �Jel �r.d.l. 8 dkembre 1933, n. 1740, era deri




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1173 

vata alle zone lati:stanti alla SUfPeriJicie OCICUfPBta dalla nuova strada... 
sia a motivo della notevole �COJ:lllPII"omissione 'costituita dalla sottomLssione 
del tel'lreno alla variante questa SIVilUIPIPBndosi su un rilievo di 
metri 2 lugo i mt. 156 di fronte della particella � 7 � e ~su un rilevato 
da l a 6 metri lungo i 262 metri della particella 604, �che, p�er essere 
attraversata dalla nuova :strada, ne rimane impegnata da aJmibo i lati �. 

Trattasi di motivazione congrua e 'COI'Iretta e quindi inceillsurabile 
in sede di legittimit�; infatti, nel 'CaJso di e~ropriazione parziale di un 
fonido, costituisce aCICertamento di fatto quello concernente l'aumento o 
meno di valore derivato dall'esecuzione dell'OIPera pubblica alla [pa!l"te 
resddua del fondo. 

La Corte :di merito soltanto con mottvazione ad abundantiam, e 
quindi senza necessit� di approrfonrure il suo esaliile sul particolare 
punto, ha enu.nciato il pTincitpio secondo cui non poteva costituire � vantaggio 
SJPeciale � quello estendentesi ad altri fondl della medesima zona 
rimasti estranei alla e~opriazione. 

Peraltro, va rilevato che gi� questa Corte 8U!P!l"ema, in relazione 
alla partLcolare questione, ha affermato che, per la legittimit� della 
detrazione, la norma (art. 41) esige il d:UiPHce requisito del vantaggio 

� speciale � ed � immediato � e necessa~rialmente vieta all'intel'IPir'ete di 
attribuire rilievo a quel vantaggio che rultasse, invece, � generico � e 
� �comune a tutti gli interessati � (s:ent. 22 novemlbre 1969, n. 3801). 
L'A.N.A.S., eon il terzo mezzo del suo lcicol'lso, denuncia violazione 
e falsa applicazione de�gli artt. 40 e 46 della legge sull'espropriazione, 
nonch� 'contraddittoriet� della motivazione che la Corte di merito awebbe 
attri!buito ll"ilevanze, al fine della determinazione della indennit� di 
esproprio, al pregiudizio economico ravvisaibile nel fatto 'che, in foma 
dell'art. l del r.d.l. 8 dicembre 1933, n. 1740, le zone latistanti alla 
superficie occupata non sono ;p-i� edincabili IPeil" la profondit� di tre 
metri; �che, in tal :guisa decidendo, i 1giud:ici sar�11:)bero incOII'si in el'll'Ore 
dii diritto per la il"agione ehe le limitazioni poste �dalla legge alla !Propriet� 
privata, non sono indennizzabili in BIP!PliJcazione dello art. 41 
della Costituzione. 

La 1cenSUil'a � fondata. 

Infatti se � vero �che nella indennit� di es,prO!Pil"iO devono essere 
compresi i danni prevedLbili sulla ;parle Tes~dua del fondo, sia che essi 
derivino direttamente dalla espropriazione sia invece che traggano oTigine 
dalla esecuzione dell'opera pubblica o d:all'eser'Cizio dlel IPUJbblico 
servizio �cui tale opera sia destinata, tuttavia, tale principio pu� trova!
l'e a!Pplicazione 1solo se sussista un raJP!PortO immediato tra la pamiale 
espropriazione ed il 1danno e non pure quando questo derivi, come nel 
caso di SJPecie, .dJa una limitazione legale del dlkitto di propriet�, limi



1174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tazione �che non pu� dar luogo ad indennizzo anche se � resa concretamente 
awUcabile in dipendenza della destinazione, di interesse pubblico, 
data alla parte es!PrQPiriata (C. Cass. sent. n. 2739 d!el 1969). 

Pertanto, la Corte di merito, nel ca1colarre l'entit� del depll"ezzamento, 
non awebbe dovuto tener �conto della limitazione �lmiPOsta dall'art. 
l n. 11 r.d.l. 8 dicemlbll."e 1933, n. 1740, cihe {POne il divieto di 

�coSJtit"uire carse, oltre falbibriche o mUil"i di cinta lungo le strade fuori 
degli abitati, a diJstanza minOII."e dd tre metri dal confine della strada. 
Con altra ceiiJSIUTa, l'A.N.A.S. sootiene �che ell."'l."onearmente i giudici 
di awello hanno ll"arvvilsato ulteriore ragione di IP'Il"egiudizio economico 
nella c sottomissione � del residuo terreno espirOIP'Ir�ato, alla variante 

� .svil~ntesi su un lrilevato di m t. , 2 lungo i mt. 156 di fronte della 
pait"tkella 7 e su un rilevato da l a 6 metri lungo i metri 262 della 
particella 604; infatti, nella ~ecie, si vel'ISerebbe nell'ipotesi d:ella co~
zione di una nuova strada pubblica, in relazione alla quale il cittadino 
non tSaTebbe titolarre di diritto soggettivo a che la �s:tradla medesima 
sia �costruita, e �che sia �costruita ad una dete:mninata quota. 
La �CeiiJSIUTa non merita accoglimento. 

L'arrt. 46 della legge sulle es,pa"OJPI'iazioni (p!l'evede, quale condizione 
per la �Coril"eS(ponsione di un indennizzo ai !Proprietari dei fondi parzia1a:
nente esproip!l"iati, �che i medesiJmi vengano .gravati, dall'esecuzione 
dell'o!Pera di pubblica utilit�, di s:ervit�, o vengano a soffrire un danno 
penrn.anente derivante dalla perdita o dlalla di!lll:inuzione di un diritto. 
Pertanto deve trovare applicazione, nel caso in eSiame, il !Principio altre 
volte enunciato in materia (Cass. sent. n. 1810 del 1960) secon:do il 
quale la !PUbblica amministrazione � tenuta ad indennizzarre il !Pirivato 
quando, nell'eseguire o modificare le condizioni di una strada pubblica, 
sia !PUJre (per ragione di interessi generali, ne elevi �od abbassi il s:uolo 
cosi da rendere pi� :difficoltOIS'O o meno agevole l'accesso ai fablbricati 

o ai fondi limitrofi; nella d.i.tsciplilna dell'art. 46 citato devono infatti 
ricondUXIsi, �con �clriteri di analogia, tutte le ipotesi di danno (Permanente 
(alle rprivate [plrorp~riet� immobiliari) legato all'opera rpubblica da un nesso 
di causalit� obiettiva; l'in:dennizzo, in tale ipotesi, deve esrsere commisurato 
al danno effettivamente ed oggettivamente prodotto. 
Non �, in verit�, dubitabile che nella ~cie la sottomisrsione � al


c 

la parte in rilievo della nuova JSt;mda -og~getto d:i accertamento di 
fatto insindacabile in questa sede -costituisca, obiettivamente, un 
danno [permanente alla !Parrte residua del fondo e&jplropriato; e non ha, 
ovviamente il"ilevanza, in relazione al contenuto d!el diritto rche la ricoil'data 
norma intende tutelare, che il pregiudizio sia arrecato dalla 
costruzione �di una nuova strada ovvero dalla modif~cazione di una 
strada gi� esistente. 



PARTE l, ~EZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1175 

Le a11gomentazioni anzidette sono di carattere asso11bente ris!Petto 
ad ognd altra 1ragione dii dloglianza espressa 'con il motivo di ir.ilcomo in 
esame. 

Con il qu.all1;o mezzo di annullamento l'A.N.A.S., nel denunciare 
violazione e faLsa a{()IPlicazione degli artt. 40 e 46 della legge sulle espropriazioni 
nonch� omessa motivazione su un fPUDto decisivo, sostiene che 
erroneamente la Corte >di merito ha ritenuto che dovesse essere rimborsata 
la IS!l)esa dii l.iJre 6�55.060 d:al]'Ammini!Stirazione provinciale sostenuta 
per la recinzione del folldo residuo, sul confine della variante 
onde [pireservarlo dalla intirom.issi.one di estranei. 

La censura merita a:ccoglia:nento in quanto la suc,cinta motivazione 
addotta dai-.giudici di merito sul particolare IP�UDto di aP!Palesa non conforme 
al diTitto. 

Infatti, la necessit� di recingere il fondo residuo onde impedire 
l'introoni:siSione di terzi non !PU� essere 1:1a[P[p0l'tata, con nesso di causalit� 
diiretta, all'ev�ento della eSjprO[priazione per la costruzione della 
stmda. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 4 maggio 1974, n. 1248 -Pres. Rossi 
-Est. Leone -P.M. Pedace (conf.). MliiniSJtero Tesoro (Avv. Sltato 
Zagari) c. S.p.A. Grand Hotel Laurana (Avv. Aind!'eicich): 

Procedimento civile -Revocazione -Normativa ritenuta applicabile 
dalla sentenza impugnata -Sua applicabilit� anche alla valutazione 
dei mezzi di prova in sede di giudizio di revocazione. 
(c.p.c., art. 395). 

Procedimento civile -Revocazione -Nuovi documenti decisi -Sono 
tali solo quelli che offrono la prova diretta dei fatti di causa. 
(c.p.c., art. 395). 

La normativa ritenuta applicabile dalla sentenza che forma oggetto 
di domanda di revocazione deve regolare nella sua interezza il rapporto 
dedotto in causa anche per quanto concerne la rilevanza, la valutazione 
dei mezzi di prova e l'interpretaziooe delle prove documentaLi (1). 

Costituiscono nuovi documenti decisivi al fine della impugnazione 
per revocazione di una sentenza solo quelli che offrono una prova docu


(1-2) La decisione contiene una ti.nteressante P!l.'ecisaziione di alcuni 
princLpi che presiedono al giudizio di impugnazione ;per revocazione. 
Sembra da condividere l'�afienn.azione, riassunta nelLa prima massima, 
secondo cui la verifka del�la r�levanza dei nuovi mezzi di prova introdotti 



1176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mentale diretta dei fatti della ca'U3a, non quelli che diano una prova di 
fatti diversi e successivi a quelli dedotti in ca'U3a e dai quali si possono 
ricavare indizi, da valutare poi nella loro eventuale efficacia di prova 
presuntiva rispetto all'oggetto della lite (2). 

(Omissis). -Con atto di citazione notificato il 9 g1u~o 1965 la 
S.rp.A. Grand Hotel Laurrana esponeva che lll:el IIXl.aiggio del 1945 lo Stato 
JugoSlavo aveva naziOillaJlizzato l'azienidla aLberghiera appail'ltene!Ilite aHa 
societ� riCOl'Te!Ilrte e sirta mLaurrana, provincia del CamaTo. 

Successivamente, a segui.lto degli accO!l"di Italo~Jugoslavi del 23 maggio 
1949 e 23 ge!Il!Il.aio 1950 il Mi.nistero del tesoro aveva fatto valutare 
l'azi�nda, riconO!SCenJdio il valore colll!Plessivo dii L. 3.941.944 SUJlla base 
del vaLore del 1938! 

Turtltavia era starto rifiutato �l'indenndzzo previlsto dal[a il.eg;ge 8 novembre 
1956, n. 1325, Titenendosi fittizia la vendita dell'intero pacchetto 
azfonatrio della societ� ai cittactini italiani Scorza Iacovini, Giuseppe e 
De Candia SiLvio effettuata il 28 gi~o 1943 da Hub!Iler Giovanni; e ci� 
iJn relazione al diJ~osto dell'art. 3 della stessa legge, secO!Ildo oui dovevano 
essere escluse dall'IDdennit� .le rpartecirpazioni sociali che aLla data 
del l marzo 1945 llisiu[lltassero di propriet� di ci1ltadi!Ili di stati ex nemici 
della Repubblica Jugoslava. 

Ci� premesso conveniva in ~Uidizio dina!Ilzi al Tribunale di Roma il 
Ministero del tesoro per senti:rlo condannare al pagamento della somma 
di L. 52.709.720 (risuLrtanJte daJ.l'aPfPillicazione dei coefficie!Illti previsti dail.i'al'lt. 
l legge 8 .novembre 1956) a .titolli di �!Illdle!Iliillzzo, deduCe!Ilido che la 
venmta deLle azioni era stata ipl"ovata nei modi di legge e che comrmqrue 

nel 'P!l"ocesso .con la domanda di ~revocazione va fatta aila stre~ua della 
nortnaltiva in base �alla qua1le il .giudlce della sentenza impugnata ha deciso 
la causa.. 

Si tenga 'P!l"eseqte, infatti, che il giudica�to importa, per cosi dilre, una 
consolidazione dei principi di diritto ~n base ai quali � stato deciso il caso 
conoreto, ed � del tutto �conseguente ritenere che sia in base ai princitpi 
giuridici su cui si fonda i.l giudicato �che deve essere vaiutaJta la nuova 
produzione porobatoria documentale odi colui .che ha proposto la domanda di 
revocazione. 

Non altrettanto convincente aippa!re l'affermazione contenuta nella seconda 
massima. 
Secondo il S. C. uno o pi� dooumenti 'sarebbero decisivi solo se sono 
in grado di offri~re la prova diretta dei fatti di carusa. 

Siffatta interpretazione sembra doversi rltena-e eccessivamente ~restrittiva 
e .comunque in contrasto �con il precedente inJsegnamento giurtsprudenziale. 


Secondo J.a precedente giurisprudenza l'elemento deH.a decisivit� non 
va inteso in senso assoluto, richiedendo soltanto l'idoneit� del documento 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1177 

lo Hunber aveva dttadirumza aUJStriaca e .notn germamca e pertanlto non 
poteva essere escluso dall'indettllllizzo. 

Con sentenza 19 1u~o 1966 il Tri:bUlilla!l.e accoglieva ila domanda, 
I"'�!conoscendlo ill: rproprio difetto di giurisdiziOIIte limi.tatamenltle ail.la liquidazione 
de111:'indenrnilt� spettante alla societ� a1ltlrice, :in quanlto di compeiteil!
Za d!ell'autorit� amnl.inistrativa. 

Su g~ravame di entrambe le parti, Ja Coil"lte di .A,pjpello di Roma, 
con senrt;enza 27 giu~o 1968, contfermava -i<ntegrailmente l'impugnata 
decisione. 

Rlicorerva per caJSSaziOIIte H Mi.tnisttero del Tesoro e ila Suprema Corte, 
co11-sentellliZa 8 settembre 1970 rigettava il ricorso. 

Qu:indi, con atto di citazione notificato il 20 lu~o 1971 il Minisltero 
del Tesoro i.mpuglllava per revocazione la sentenza di secondo grado pronuilliciata 
tra le parti. 

Sosteneva tH Mi<nistero che .iln da:ta 21 giuglrl.o 1971 aveva ricevuto 
da parte dii Amta Hwbner, mariltata po:ima Daltmasso e poi Calabresi, un 
atto di �comwnkazione e monitorio contenente l'imlicazione di circostanz~ 
documentate che, un!itamente alle risulitatnze dii oocertametnJti 
coinlpiwti ~presso la c�rnlcelleria del TribUlillale di Roma, dimostravatno la 
simuJ.aziooe del 1lraisferimenJto de11e azioni de11Je S.p.A. Lawrana a cittadini 
italiani, simU�laziooe �che la senJtenza impuglllata aveva escLuso per 
difetto di rprova. La soc. Lauratn.a, nel costitu1mi in giud!izio, ribadiva le 
difese gi� svolte, e chiedeva che il Ministero del Tesoro fosse conidlannata 
al pagametnJto degli interessi legali del 5% sull'indenni.zo gi� llqui-" 
dato a pal"lt:itre dalla data delfta domanda di revocazione per il ritardo 
nel pagamento. 

Con sentenza 3 malt'ZO 1973 la Corte d'.Apipello !rigettava la diomatnda 
di revocazione e dli.chiarava IDammissi.bi1e la domanda i!tlddeiilltalle deii.Ja 
societ� convenuta. 

Rigettate prel.iminarmente le eccezioni di carenza di interesse ad 
agire in revocato!ria e di iJnJamtm1ss.ibilit� della domanda per mancatnza 
di novilt� della questione, in quanto l':Lnteresse ad agire trovava ila sua 
giustificazione nell'a soccombenza dell'A.mmiln.islllrazione, la quale aveva 

a fornirre nuovi elementi probatori �ta1i rper cui il giudice, se ne avesse avuto 
tempestiva cognizione 'avrrepbe trLsolto in modo diverso (e favol'\evole a chi 
ha proposto l'impugnazione !Per revocazione) 'la lite (v. sent. 14 f,ebbraio 1967, 

n. 368; �sent. 15 giugno 1967, n. 1405). 
Anche l'orientamento della dottrina �, in prev;a,lenza, nel senso pi� 
liberale cfr. ATTARDI, La revocazione, Padova 1959, rp. 173 seg.; CoLESANTI, 
Sentenza Civile (revocazione della), in Nuovissimo dirg. it., volwrne XVI, 

p. 1166 ~seg. In senso contrario tuttavia SATTA, Commentario at codice di 
procedura civile, MILANO, 1959/62, vol. II, parte II, p. 327. 
Perr aLcuni rif�erimenti v. pure Cass. 22 gilugno 1971, n. 1967, in FO'I'o it. 
1971, I, 2774. 

11 



1178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rmvenlllto elemelllti probatori nuovi, che con:sentivano il riesame <ieNa 
stessa questione di IS:�JiruJilazione gi� pa."esa m cdi!JSiderazione nelle precedenJti 
fasd del giudizio, la Cortte affermava che neLla specie ISIUJSSi.stevam.
o m pieno le conJd!i.ziond previste dall'art. 395 c.p.c. per l'azione di 
revocaziooe. 

Nel me:rdto, tuttavia, alcuni documelllti prodotti a sostegno della 
domanda di revocazione erano privi di requisdito essenziale del.ila novilt�, 
infatti quelJJi depositarti presso la CaJillCelleria commerciale de[ Tribunale 
potevano essere agevolmente acquisirti nel col1SO d!el pll'egre.sso giudizio 
e la loro mancata produzione non dipendenva da un impedimenlto obbiettivo 
SEmZa cdltpa dell'alll.IU�niJSitil'azio.ne del tesoro, che, e51Plicanldo la normale 
dliligenza, awebbe gi� dovwto eseguire spontam.eamente le ricell'che 
iln questione. 

Nuovi invece eram.o i documenti pt"ovenienti d!a Anita Hubner, dei 
quali l'ammilllistrazione ignorava senza colpa :t'esistenza; ma essi, peralitro, 
erano IPOC'ivi del :requilsito deLla dlecisivit� richiesto dall'art. 395 

n. 3 c.p.c., illli quamo non ell'ano tali da ddmostrare o far legittimamente 
presumerre ila sdmulazion:e del trapasso delle azioni . 
.N� del ll"�sto poteva configural1Si iJ:a diversa ipotesi di revocazione 
determilnata dlal dolo di una delle parti a danno del!l'altra (art. 395 n. l 
c.p.�c.), in qualllito non ll'iiSiultava individuato un preciso atteggiamento di 

:fu-ode addebitabile alla ISOC. Laurana e impeditivo dell'accertamento 
della verit�, 'lllon esselllido ISIUfficiente a tal fine il mero si1�1Il1Zio di una 
delle prur!Ji 1SU circostanze devanti ai fini delil.a decisione. 

COllitll'o rtalle sentenza ricorre il Mindstero del Teso!ro; resiste e ricoo:'
lre incideilltailmenrte �la S.p.A. Gran Hotel Lall!rana, che ha ailliChe p!resentato 
ampia memoria. 

I due ricorsi, relativi alla medlesima sentenza, debbono esse!re riuniti, 
in appl!icazione dlell'art. 335 c.p.c. ' 

La societ� resistente assume ehe il suo ricorrso incidentale propone 
questioni preliminari a'SISor:benti e ne sohlecirta la tlraittazione in via [primaria. 
Soslliene che l'Amministrazione del Tesoro p!ropose in via di 
azion�e, non di eccezione, lLa domanda di ac�cei'Itamenlto dellLa simulazione 
d!ellla vendita da parle delil:'Hubner, a cittadini i!tailiani, delle azioni della 
soc. Lamana. Anche l'attuale giudizio di revocazione tenderebbe all'accoglimento 
>dii detta domanda: di qui l'interesse della resistente ad eccepire 
tla ;prescrizione dell'azione simulatoria, eccezione di caTalttere as1sorbente; 
di qui anche li'nteresse a far valell'e con ricomo incidentale l'erll'Oil'e 
deilla diversa prospettazione data daJJla Coll'te di'Appello che ha ritenuto 
asSO!rbita la qruestione primaria cos�. proposta. 

La ceiliSIUra si risolve, dunque, nellLa dchieslta di modificazione della 
motivazione della pronunzia di rigetto, quanto alla domanda di ~revocazione, 
emessa daNa Corte d'AppeHo. Ma, anzitutto, � irnarnmislsibile il 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

ricOl'\So �l!liCidlenJtale diretto esclusivameiDJte ad ottenere la semp'lli.ce modifica 
deJ[a mOitli.vazione della sentenza impugnata (Cass. 13 gennaio 1971 

n. 43). lin secOilido luogo, quando il processo di revocazione non supera 
la fase del giudizio rescindente deUa sentenza impugnata, rimangono in 
vigore J.e preclUJSiionii in ordine alle questioni risalite con ila serutenza 
stessa, questioni che M giudice deUa revocazione non pu� riesamitnare 
per alct.lln effetrto modificativo della statuizione emessa con la sentenza 
della quale � chie\Sita la .revocazione. Ne1Jla specie la se.ntenza impugnata 
per revocazione fu confermata da que\Sita Col'lte di Cassazione e cOSitituisce, 
:perci�, giudlicato (formale): con la consegu~ che, prima d'ella 
rescissione d:i essa, IDIOD pu� essere r:Lproposta la qruestione se l'accertamento 
della simuJ!azione del!la vendita fu dedetto in via di azione o 
di eccezione e, nel primo caso, se il contraddittorio sru1 punto fu integro 
o parziale o se a:nanc� del tultto, per maniCata partecipazione delle parti 
passivamente il.egdttimate. 
Con le osservazioni ora �svolrte ri:rnatllgono confutati i primi tre �motivi 
del r:Lcomo incidentale della soc. La.urana. Il quarto motivo, relativo 
aJJ.a dichiarazione di inamm~ibili.t� della domanda di liquidazione 
dlei danni per responsabilit� processuale aggravata, non jpll'esenta CQ['attere 
di pregiudizialit� .rispetto al merito dell'impugnazione p:rincipale, 
anzi a~ppare essere conseguenziale alhl'esame (con rlsuil.tato 111egativo) 
C�T'Ca 1Ja fondatezza delila domanda di revocazione, pertamrt;o, sar� esaminata 
dopo iJ. ricomo principale dell'AmminiJStrazione del Tesoro. 

Detrta Amministrazione, allil qruale, dinanzi a Cll'itiche aCili della societ� 
resistenlte, � giusto dare atto dii avere svolto con impegno-ma senza 
eccessi la wtela de~ inrteressi dello Stato in una sitruazione di fatto 
COilll!Pilessa e certamente OSICura ed incertta, nei drue motivi di dco.rso 
cellJSUI'a ila sentenza impugnata anzitutto quanto alila inrt~etazione della 
lettera 14 girugno 1957 di John Hubner alla sorella Anita (primo motivo), 
poi qruanto alla affermazione fatta daruta CCJII'Ite d'.Appello che Qll'lgomenti 
di raffronto confetmnerebbero l'inlesiJStelnza dell'asserita simulazione 
ed i:l carattere ll1iOin decisdvo del! detto docrumeruto col contell!Ufto 
dlarto,gli. dalla Corte medesima, quanJto alla dimostrazione deil.la simulazione 
della vendita del pacchetto azionario da parte di John Hubner 
(sec011ldlo motivo). 

I due motivi sono iP'roposti �ome mdiipendenrti ragioni di caSISaZione 
dellla sentenza imJPugnata: ma � suilificiente la breve enunciazione fattane 
per dedlull'lre che in realt� U seco1!11do motivo � obiettivamerr11te subordinato. 


Se, come hanno ritenuto i giudici deil merito, la lettera 14 giugno 
1957 comporta solo cihe John Hubner riconOSICeva dovuta ailila soreilla 
Alllita rma riparazione dlel pregiudizio da essa r:Lserutito a carusa degli atti 
dispositivi fatti dai genitoxi a favore di Johin, preferito ad Alllita, e poi 


1180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

da John con l'alienazione a terzi dei beni cosi ottenuti e H rlfell."imenJto, 
contenuto nella lettera, alla !SOmma che Il!'Amminrilslta.-aziOIIlie del TE!ISO!l"' 
awebbe pagato per i beni della soc. Lamana fatlti propri da1lio Stato 
Iugoslavo ha aVUito 'la sola :liwnzione di stabilire !iJ. parametro obiettivo 
di determinazione dell'ilnderundzzo dovuto da John ad Anilta, non rlrrume 
ombra dii dubbio SUJl pUIIlJto che la lettera non porta alCIUil conJ1Jributo, 
decisivo o meno, aUa tesi della :simulazione deLla vendd:ta da ;pa~rte di 
John Hubner delle azioni della soc. Laurana. Sicch� {POChissimo rhlievo 
assumono 1e brevi e coiilcise dediuzioni ~SUSSidiarie con 'CUi la Corte d'Alppello 
ha ~rafforzato il ragionamento cilrca la lllOll decisivit� d:eHa Llettera 
m ordine ama detlta simuJ.azione. 

La _stessa Amm.in.dJSibrazi{)l[).e riconosce il carattere marginale che 
neLl'economia dielila motivazione assumono gli � argomeDJti. di conforto� 
lt'lelativi alle ciXtcostanze che UJna commissione misrta-iugosllava ebbe a 
riconoscere il dir-itlto della soc. Law.-a.:na all'im.dennizzo per Lla ;perdita dei 
beni espropriati da11a lugosllavia, che in'Vece le autorit� aUJStri.ache avevano 
dgettato la ri,chiesta. di ind'enltlizzo, per identica causa, rprO!PQSta 
dagli Huebner, che la vendita delle azionli avvenoo nel 1943, in epoca 
cio� in cui era inlsussistente ila neceSsit� di precostiJtuirsli il.la prova del 
diritto ad un indetmizzo che a quella data lllion era neppure prevedli.bi:le. 
Talli argomenti di cOillforto l'AmmillliistrazionJe corutiwta � per oClltl1lPletezza 
dii im.dagioo �. Ma si :braltta di argomenti che ,dato il loro caa:aJttere SIUSIsidiario, 
possono avere efficaJCia rafforzativa di 'llln :ragionamento svol!to 
su ragioni prilmaJrle e ;preminenti, mentre illOl1J haJnlllio !P()l'ltata di prova 
aUJton.oma !SUfficiente, per esplicita vaillwtazione della stessa Corte d'AppelJ:
o cile li ha adoperaJti come elem.enrtd presu�llltivi di cOillforto del pro


tprio conviJDJcimenJto basato ISUll'i.nJterlpreta7Ji.one deillla lettera 14 gliu


gno 1957. 

Le cenJSUI'Ie d!el secondo motivo, pertalllito, debbono ritenemli prive 

di efficacia nel caso di infondatezza delle cetliSiUI"e dedotte coll primo 

motivo del dcOI'ISO pr.inJcipale. 

E queste ceil!SUl'e sono in effetti infooda!te. 

Anzilturbto giova rilevare che, pur essendo richiamata nel motivo 

in esame la violazione d'elle norme ermeneUJtiche degli artlt. 1362, 1363, 

1364, 1366, 1367, 1368 1371 c.c., in rea1t� il ragionamento svolto dalla 

ricorrente si risolve in critiche di ilhlogidt� e d!i contraddizione nella 

motivazione deilla sentenza impugnata: solo in Ul!l8. succilll!ta ;ricapito


lazione finale, sono indicate .come .violate le norme suiDJdicat~, senza 

alcUJIIl ,sostegno specifico di ~ragioni. Ci� COIIliSiderato, potrebbe apparire 

essere c l'ISpinto senza esame � il prilmo motivo d'el ricOJ.'ISO, pe:reh� mdi


ca violate norme del cod!i!ce civhle italiano, mentre nelJ.a fattispecie 

dovrebbe �liP!Pl�!Carsi Ila disciJpllim.a normativa austriaca, legge nazionale 

dei ,CODJtraenrti, legge del luogo del contratto e del luogo ove si trova




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

vano le cose che ne hanno costituito l'oggetto: ci� in B~P~Plicazione del 
dilsposto dell'art. 25 de!la.e diJSiposi.zioni sulla legge iiil gell.leB."ale, piremesse 
nel nostro c.c. 

La tesi pera1Jtro ha un cOillltenwto meramente formale, nel SlelliSO di 
ri!Spetto dell'esd,genza che il lrico.nso indichi. la norma di legge violata; 
la stessa !resiiSitente infatti dichiara che �nel caiS'O <conoceto ['intell�Pl"E!tazione 
dalta alllatlto del 1957 dai giudici di merito in realt� � i.n ammonia 
tailllto con la legge italiana qualllJto con la legge aUJStriaca �. Ma in tale 
portata formale l'eooezione ll100I ha pregio, perch� l'art. 366 c.p.c. allorch� 
richiede che il riconso per ca~S~Sazione contenga l'esposizione dei 
motivi per i quali sd. chiede ila cassazione, con ['indicazione delle norme 
di diiritto su. cui .si fOillldano, pone UII1 precetto unico relativo all'esigenza 
che sia il!lldicata J.a ragione specifica di H.!legii1:JIJimilt� dell.a decisione im!P'llgnata, 
tndicazione che pu� riswtare in modo sufficienJte anche dalle ragioni 
<svolte nel ricorso, a prescirndere <fulla enunciazione espressa delle 
norme di diriJtJto che sii ritiene siano state violate. Ln pli� deve osservarsi 
che anche la quesltione deilila discip<lirna normativa che deve regolare la 
fatttspecie � rstata risolta sia pure impldciltamente con la selilltenza passata 
irn giudicato cui si il'iferiiSice [a doman'<ili di revocazion.e e ~a nomw.tiva 
cos� adottata deve ~regolare nella sua Lnterezza il rapporto dedotJto in 
causa, anche per quanto concerne la rhlevanza, la valutazione dei mezzi 
di prova e l'irnter!pretazion.e delle pirove documentali. 

N elila !Specie il'Alll1IIl1iilliSiazione ricorrenJte, con svolgime.ruto adtiidttura 
eswberante, ha ~P~recilsato i vizi che, a suo pa~rere, sono ravvisabili 
neNa se�rten<m ilmpug111ata e che dowebbe~ro pol'ltaire alla cassazione de!l[a 
stessa; e d'altra parte ncl giudizio concluso col giudicato di oui sd. chiede 
la 'l'escissione hl. rappor1to che ha dato liuogo alla me � stato inquadrnto, 
senza riseTVe, nelll'ambilto deJl'o:t'ldinamento giocid!i.co irtail:iano quarnJto alla 
discifplma sostalilltiva che deve regolado. 

Tol'llllan�to ,dopo questa rp:recLsazi.one, all'esame dcl jprimo motivo del 
il"icOl'ISo p'l'mci,pale, qUie!Sito SUjpll"emo Collegio deve escludere che SIUBISI�.Sta 
contradldlizi.one tra l'afferrmazione de1la Coo-te d'A:ppe1lo che la &ttera di 
John Hubner presen'ti v&ore indiziario e la conclusione cui la stessa 
Corte � giunta, che la ilebtera non coSJtiltuislce va[dda p~rova del:la simula.
2lion.e de[la vendita delle azioni deliLa soc. Laurana. Inve~ro l'attll"ibuire 
ad una ciircostan;za di fatto vailore indiziario l!lJOn significa che questo 
val01re TaggiUIIllga hl conJtelliUto e l'efficacia di (pOOIV'a giuridicamente valida, 
occorrendo a tale effetto che la ciil'costanza indiziante, olrtre che certa, sia 
grave, preclisa ed univocamernJte significativa delia sussistenza dlel fatto 
da provare. Nella specie la Corte d'Awello ha largamente spiegato che 
ll<contenuto della lette~ra si presta ad inlterpretazion.i divell'se cio� � equivoco; 
vaiJ.utando poi le ilnte11p1retazioni poosibili p1rospettate rispettivamente 
tda1le rparti, a1l'a slbregua anche degili altri elementi di fa<tto acqui



1182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

s~ti, la Corte � giunta al convincimento che ~a lettera ha Ul!l certo contenuto 
e �che �con rigua.Tdo ad esso la il.ettera medesd.ma non ha v~ore 
di prova delia sirrnlullazione dehla vendi:ta : conclusione questa che sia 
dal punto di vtsta logko, sia da queil.lo giUJridlico, appare corretta ed in 
ll.iJnea 'con le nOII'ffie ed i [pll"iJncipi del TagiOI!laffiento jp�er IP!I'esnmzioni : sicch� 
cade la cenSI\N'a di conrtradd'izione. 

Neppu!!I'e � ravvisabile incoerenza logica ncl puJIJJto in cui la Cor:te 
di AlppeLJ:o ha affermato 1che il.'ac,cwdo Joh!n-Arnita ha avuto la sua causa 
nell'mtento del ~imo di r1parare l'ingiUJSta ptreferenza d>ei genitori che 
gli aveva:no a:sse~ato i prOjprri beni, restituendo alla soreB..a Anita parte 
del valove dei beni a il.ui attribmti ed ha rpoi ritenuto che t~e rtpar�azione 
� ISftata �realizzata �con il paga:mento di una parte delil.o mdeiiJJnizzo che lo 
Starto Italiano avre!bbe rpagato per l'eSIPl"orp;riazione dei beni ad qpera 
deli1o stato Iugoslavo, esrptrO!Pil'iazione avvenwta quando, secondo il coovincimenrto 
delllia Corte, i beni non erano pi� dell'Hubner. 

A pal1te la 'cons-ilderazione che la libera a:trtivit� d&spoiSi.,tiva dei soggetti 
interesiSati alla composizione di una siltuazione di cOIIllflitto di interess 
;pu� non a~ere o non rilevare una strertrta iLogtca oggettiva, nella 
specie ola Corte di merito ha ravvtsato la logica del criterio di riparazione 
enunciato da John Hubner nella lettera del 1957, neil.l'in:btento di 
ripa:rtilre �con la soreil.il.a Anita anche l'incidenza negativa IP!I'odotrta dallo 
stato di ~uerra SUJlla SO:rlte dei beni, che finirono rper eSISere esrp~r:orpriati 
sia pure con indennizzo: tale logtca del criterio, invero, da una parte 
ev~tava il ,dlairuno ldd Ani�ta di ll"icevere solo una parte del prezzo ricavato 
da John con la !IJJecessitata vendita dei beni a terzi, a\rvenuta nel 1943 
IP!I'�ffia della ,grossa svalutazione delle monete, daU'aLrtra consentiva hl 
riparto (del valore) d'ei beni, secondo peooentuali d:i.screzionalmenJte stabilite 
da~li interessati, come se il fatto bellico esprqpriativo fosse avvel!
l!Uto nei diretti confu'onti d~li Hubner, come sarerbbe avvenuto se la 
vendita non fOSISe stata fatta. 

Che ,si ISi.a fatto poi riferimento all'indennit� � pagata � e non aJl'indennizzo 
�liquidato� (1nel che ila ricONente ravvisa al.tra iJncoerenza 
deLla interpretazione areolta d:alla COll'te d'Arppelil.o) non COIIlllporta contraddizione, 
in quanto ri~ondeva ahl'interesse di John Hubner di pagare 
l'obbligazione assunta vemo la sorella quando sarebbe stato sicura:
mente defilndto, con [a riscossione, il preciso importo dell'indennizzo 
che si riteneva potesse eSISere >Clorrisposto �in denaro o in vallori di 
aLtra natura �. 

L'A.lmministrazione ricorrente ravvisa IPa!I':ttcolarmenrte so'l"lprendente 
l'mte11pretazione data dalila Col'ite d'Aiprpello ahle locuzioni della lettera 
14 giugno 1957 con �cui John Hubner precisava di rilasciare la dichiarazione 
Idi impe~o in favore della soreLla anche a nome delile societ� 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1183 

Veneziana Allber.ghi e della societ� Grand Hotel Laurana e si obbligava 
a 'procurare ahla sorella le relative dichiarazioni di oblbiligo deille d'Ile 
societ�; locuzioni �che, secOl'JJdo l'apprezzamento deO.la Corte d',Av;pello 
nnn dimostrano una :pe11sisterute ;posizione di Johin Hubner atta a dargli 
il 'controlilo dehle societ� e sono sta.te riferite all'intento di offrire aUa 
sorella una pi� ampia garawa. 

La Col'lte d!'_Avpe1lo, ;per�, non ha ne1gato che le locuzioni era riferite 
'comportassero dlulbbi e (perplessit� ed ha esciliuJSo che esiS:O coSJtituis.
sero espressione di .sicuro dominio azionario da parte dell'Hubtner, perch� 
non era indicaJta la fonte dell'asserito potere tpil'ocuxatorio nei corn:
fironti .de1le ooclet� e per�ch� queste irn realt� non rhl.:asciarono le dkihiarazi<
mi di -proprio obbligo venso l'Anita, ~cch� l'impegno assurnto da 
J ohn era rimasto ll.lettera moll1ta. .Anzi la Coote d'AppeLlo da questi rilievi 
ha dedotto che l'Hubner vant� poteri ed aS1SUiliSe im;peg:ni tper le societ� 
� pUJr di realizzare il complesso ac,cor.do �com la sorella, che investiva 
le i:pall"tectpazioni originarie, della famiglia Hubner anche in altre societ� 
aJllberghiere, oltll'e le due es;pressamernte indica�te �: acceillillando cosi 
cautamente a garanzie promesse dallo Hilllbner, che pure sapeva di non 
potere fondatamente !Piretendlerle dalle societ�. 

Dai riferi.ti ll"iiliievi, comunque, riSIUlta indubb1a l'equivocit� del contenuto 
delila lettera 111el :punto in esame, e tale equivocit� ridnnda ad 
ineffi.�cacia del docwn.ento quale tprova decisiva dell.:la pa.-etesa Sli.mulazione 
della vendita a ;terzi delle azioni della societ� Hotel Laurana. 

IDd: a conclusione di tutto quanto � stato detto innanzi circa l'i:nfondatezza 
�dlel motivo di ri�corso in esame, deve rilevansi che quanto il:'art. 
395 ,c.p.c. ~regola la revocazi0111e delle sentenze per essere srtati lbrovati, 
dopo la sentenza, una o pi� docrumenti decisivi, si riferisce ad una pTova 
documentale diretta dei fatti dellla causa, non ad Uli1 documento che dia 
prova di fatti diversi e suaceS1Sivi a quello dedotto in causa e dai qual!i. 
si possono ricava~re irndlizi, da valuta11e !POi nehla :loro evenltiU.ale efficacia 
di prova presuD:lltiva, rispetto all'oggetto della lite. 

Quanto � stato dedotto innanzi circa la cor.rettezza e la sufficienza 
della motiva:zione vale anche ad escludere il:e aJS1Serite e non motivate 
violazioni deUJ.e nol'lffile ermeneutiche 51P�Cie ove si CO!l'IIS'ideri: 

a) che l'illl!telripretazione con,cerrn.e una l~era, cio� urn documento 
con �dichia:razi<miiUinilaterali, nel quale ci� che � scritto dev'essere inteso 
e va:Lutato quale enunciazione della volont� del solo dlchiaranrte; 

b) 'Che ila disposizione tp�er cui :le claurole d/el rn.egozio si interpretano 
secood!o il senso che risiUJlta dai comtpil.eS1SO dell'atto (alt'lt. 1363 
c.e.) presuppone pilllr sempre che di ciascuna .clausoila sia stabiltito il 
signifi�cato proprio, tper !POi risalire a comporre i risultati cosi trovati 
nel 'cnntenurto ~complessivo dell'atto: come in conc�reto ha fatto la Corte 
d'Appello; 


ll84 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

c) che il criterio dehl'i(llltel'tpiretazione di buona fede (art. 1366 c-c.) 
di ea~rattere LSIUI9Sidiarr'io, non pu� essere ad'ottato quando COinJC!l'eti darti di 
fattto portano a ritenere che determinati moveruti psicologici hanno .O{Perato 
negativamenrt;e qu~to alla reale rispondenza delle dichiarazioni 
al\lie ..sirbuazi0111i giuridiche in esse ll'appres:entate: e neLla specie questa 
divergenza � stata messa in rilievo dalla Corte di merito, come s'� detto; 

d) �che l'inlterpretazione adottata .daJft:a CO!l"'le d'Appello attribuisce 
allla i1ett&a 1del 1957 nn effetto dii concreta :utilit� rper il dichiBill'ante, 
anche se tale effetto divooge da queffilo sperato dall'.Ammindstrazione, 
sicch� non ricorre la violazione dell'ar:t. 1367 c.c.; 

e) che la Corte d'Aipjpello ha cercato apjpUnto dii dare al!le e'Spll'essiO(
Oi� equivoche iJ. senso pi� convemente all'oggetto della dichiBill'azione 
ed aLle fina1ilt� di essa. 

All'dinfonidatezza del primo motivo di ll'icorso consegue, come � stato 
detto innanzi, il'irrilevan!Za delle �celliSU!Te .contenute tn1eil secondo motivo 
e relative ad a~rgomenti ll'afforzativi svolti dalla Corte di me!l'ito, privi 
di aut0111oma efficacia deciJSiva. 

Resta da esamiillare iii quarto motivo d'el ll'�corso incidemale della 
societ� Lamana e reilativo aJ.. idgetto d'ella domanda della societ� di condanna 
della Amm.imstrnzi0111e ali pagamento de.gli inter~i legali suJ.l'�:
InjpOII'to delil'itnldennizzo dovutole dall'.Ammindstrazione del Tesoll'O'. 

Detta id{)~ fu pll'oposta COill. riguamo agli mteressi tlegali a partire 
dal 20 11uglio 1971, data della domanJda di revocazione avan!Zata dail. 
Ministero del T~ro, e fu basata rul ritardo IIlJe1 pagamento del!L'mdennizzo 
dovuto. 

La Corte d'A!I>pello ha !l'espmrt:o la domanda, in coillSiderazione delil.a 
natura e dei ilimiti del giudizio dii !l'evocazione, soprattutto nell'ambito 
della prima fase. SOISitiene ora ila ll'icolU'Ieiilite inlciden.tale che essa imptliciltamenrt:
e 'chiese :la c0111danna ex art. 96 c.p.c., d!o~a cihe, a SIUO parere, 
potrebbe essere prOfPosta a;n;che nel giudizio di cassaz:ioo.e; per 
il che ila ISOC. Laurana ampilia in questa mde la domarnda pa.-O/.POOrt:a e 
chiede la condanna del M�ltli5tero al pagameinJto degli in�tere:ssi dal dicemlbre 
1954, dalla d!ata cio� in ooi il Miiiiiistero aweblbe percepd.to dallo 
Stato JugoSlavo ile somme per ,gli indemlizzi dovuti per i beni italiani 
eS{PI'opriati da detto Stato, o q!Uanto meno daLla data di enrt:tr'ata tn vigorre 
de1a.a legge 1325 del: 1956 che diispose le modaJ.d.t� di pagamento dell'indennizzo 
di cui 1Jrattasi; aggiUIIlge che [a domanda � giUISitifi,cata anche 
ai .se:tlJSi dell'art. 2041 c.c. 

La Corte S'll{Prrema osserva che la domanda, come origi.Jnariamenlte 
proposta, fO(llldata cio� sul dtardo dell'ademp!imeDJto d'el pagamento dell'i.!
IIideillnizzo dilsposto con ila sentenza oggetto tdleiHa domanda di rrevocazione, 
legittimameJJJte � stata dilsattersa, tra~dosi di dom8illida di merito 
inammissibile gi� nel giJUdizio dii appehlo in cui fu emessa ila sentenza 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

impugnata per revocazione e comUIIlque non ripropOOJibile prima deilla 
riapertura dlel giudizio di merito in virt� della resci:ssione delila sentenza 
di appello a se.guito d'ell'a~er:uto deilla domanda di revocaziooe. 

N� � vero che la domanda dovesse essere intesa come proposta sul 
presupposto della re!)1ponsabiUt� aggravata processuail.e dell'Amministrazione. 
La soc. Lawrana ha acoosato il'.Amministraziooe di aver p!l"oposto 
la domanda di revocazione con (plllnltigli.o e senza foodamelllto di P!t"Ove, 
ma .non ha colil.egato a tale compo!'il;:amento il ritardo nelila riscOSISione 
dell').nide:tliilizzo, il .cui pagamento del 111esto era stato gi� disposto con la 
sentenza esecutoria oggetto della domanda di revocaz:iooe, senrtellfl8. che 
aveva conservatto la sua effi,cacia esecutiva, non essendo stata accolta 
l'istanza di sospensione .pr~ta dal!1'Am.mialistrazione impugnante. 

Quanrt;o rpoi a1!1.a proponibiil.it� di!l"ettamente a1!1.a Corte di CaSISazione 
delil.a :iJslta!lliZa di condailJIIa della �Controparte al ll"'.�isarcimento dei d.aamd 
per respon!Sabilit� aggravata ex all"lt. 96 (Pil"imo comma c.p.c., anche a 
ritenerla !pOssiibile, la domanda dowebbe ritenersi ilimitarta ai daimi causati 
dalla proposizione del ricOI'ISO per ca~S~sazione con male fed'e o coLpa 
grave. Ma, a parte le �glrosse questionli cilrtca la responsabill.it� delilo Stato 
per i fatti 8JI111;tgiuriidici e dlamtosd dei prqpri funrziooari, neiJ.;l'a specie, 
come s'� aa.npiaa.nente detto �lnillanzi, l'Amministrazione ha agito con accor
�ta diligenza a tutela degli inlteressi deil.lo Stato in nna situazione di 
fatto che dava adito a IIIIOn Uevi sospetti, so.spetti che ,per la verit�, noo 
sono stati del tutto fugati. 

In definitiva debbOIIlo essere rigettati sia il ricorso principale, sia 
quello mcicJiental,e, con c01Illd81Ilna d'elila soc. Laurana alll.'a pe11dita del 
d'eposdto. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 mag;gio 1974, n,. 1258-Pres. Boccia 
-Est. De Santis -P.M. Autoci (conrf.). S.p.A. M:i.ne~raria di Piedilruco 
(avv. Spada) c. MiniJStero delle Finanze (avv. Stato� AIIIlgeil.iniRota). 


Procedimento civile -Esecuzione mobiliare contro persona giuridica Pignoramento 
fuori della sede. della debitrice -Consegna dell'avviso 
di pignoramento nella sede della debitrice -Non necessario. 
(c.p.c., artt. 139, 145 e 518}. 

In caso di pignoramento mobiliare eseguito in danno di una persona 
giuridica fuori deLla sede dell'ente, l'avviso plf'evisto daLl'art. 518 c.p.c. 


1186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

va consegnato alla persona addetJta aL Luogo dove � stato eseguito H 
pignoramento e non a chi � addetto aUa sec�e deHa persona giuridica (1). 

(Omissis). ~ La Ammi.tnisrllrazione rre~istente ha ecCie!Pito pre1iminarmenJte 
ila inammissibil:it� del ricorso, per difetto di i.tn�teresse ,derivaiJJte, 
a .suo avviso, dal �comp:Lmento dell'es:ecuzione, mediarute ila vendita 
dei beiJJi pignorati, rrispetto alla quale resterebbe senza effetto la 
stesso nullit�, everutua'llmente riconosciuta, degli atti esecutivi che la 
precedettero, ai seJ:l.IS[ dell'a11t. 2929 c.c. 

La eccezione � priva di fondamento. 

La OIPPOsizione della Societ� mi.tneraria di Piediil.uco, fu invero prroposta 
pcima del COIIliPimento dlella esecuzione, essendo stata beiJJSl fatta 
la vendita, ma non amclle ila d~stribuzione della somma ricavata. Che la 
vendita dovesse 1rtmaner ferma anche in �caso di :riconosciuta IIl!Uillit� del 
pignoramento non esdudeva poi che rtale nU!lllit� potesse essere faUa 
valooe per a\l:bri divei'ISi effetti. 

Qullllllto infine alla presente impug~n.azione il.'intea:-esse a p!ro;poa:-la � 
determinata dalla soccombelrlsZa subita d.Mla Societ� mineran:ia nel giudizio 
svoltosi di:~;wn.tzi al Pretore. 

LI riOOl'lso d!eve essere perci� esaminato nel. meriJto. 

Con il primo mezzo di amullamooto, ['a -ricorrente deiJJUI!lJZ:ia la violazione 
d!egli a11tt. 518 terzo comma, 139 seconido comma, 155, 156, 160 
C.IP.C. in relazione all'art. 360, n. 3, 4 e 5 c ..p.c., sostenendo nuovamente 
in questa sede che :l'avviso dell'eseglllito pignoramento av:reblbe dovuto 
essere dato a;hl;a debitrice 'con ile modalilt� stabilite dall'art. 145 p.p. c.p.c. 
per J.e notificazioni alle persone gi.U!ridiche. 

La mancata regolare coiJJsegna d6ll'avviso, in quanto che Alfredo 
Vescovi non riV1�istiva alcuna delle qualifiche richieste nell'art. 145 e 
neLlo stesso art. 139 c.p.�c., determi.tnerebbe la ID!ullit� del pig!noramento, 
non essendosi verificato l'effetto voluto dalla legge, della conoscenza 
del pignOII"amento da par.te d!ellla debitrice. 

La ceooll!ra � priva di fondameruto. 

Non vi � alcUill dubbio 'che ID!ella materria che ne ocewpa non possa 
trovare appHcazione l'art. 145c.p..c. relativo alle notificazionri. da fare 
alle pwsone giuridiche. 

(l) Questione nuov�a ed esattamente risolta. 
La dottrina peraltro � concorde nel 'senso che J.'wfficiale .giudiziario che 
procede al pignoramento, in �caso di assenza del debitore, deve consegnare 
�l'avviso d'ingiunzione 
alla per�sona che si trova nel luogo dell'eseguito 
pignoramento e nella detenzione della cosa per incarico o per rapporto di 
famiglia con il debitore (v. SATTA, Commentario al codice di procedura 
civile, Milano 19159/6�5, vol. III, p. 263; ANDRIOLI, Commento al codice di 
procedura civile, Napoli, 19�57, vol. III, p. 145 segg.; D'ONOFRio, Commento 
al codice di procedura civile, Torino, 1957, vol. III, p. 84 seg.g.). 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Ci� :non tanto per i1 fatto �che l'art. 145 non � richiamato� tne11'a~rtt. 518 

c.p..c., �Come il Pretore ha esattamente ;rilevato; ma soprattutto lP& al!bra 
assorbente ragi01ne e cio� quellla che l'avviso di cui al 518 comma terzo 
c.p..c., va dato al momento stesso 'del pign01ramento e nel luogo dove 
questo � avvenuto. Le notificazioni regolate dall'art. 145 comma primo 
c.rp.c. vanno invece esegmite nelle sedi delle per,sone giuridiche e ile 
persone fisiche cui J.e copie degli atti notificati potSisono essere collllsegnate 
'sono tper l'appUII1to quelfe addette alle sedi degl:i enti desttinatari 
de@i atti medesimi. 011bene � normale che dette persone non s~ tro".< 1.0 
nel �luogo del pignoramento, se questo non � eseguito nella sede de,gli 
enti esecutati. 
Quanto rpoi a1l'a:ssunto che l'All�redo Vescovi non rivestiva nep~,,,__:rre 
le qualifiche richieste da1N''ar.t. 139 c.p.�c., questo � resisrt:ito daLle risultanze 
degli atti. NOill vi � d�ibbio invero che il pignoramenrto :liu eseguito 
presso la debitrke; questa ~o riconobbe ~essamente nell'atto di opposizione 
deducendlo che i beni pignora� erano stati rinvenuti in un'area 
d!i sua pertinenza. Orbene il Vescovi :liu quivi trovato da11'uffi!Ciale giudiziario 
procedenrte e si dichiar� ammiruistrato~re dell'azienda agraria 
Fattoria di Piediluco, con ci� manifestando che la Societ� M�tn!eraria di 
Piedi1uco era [piro;prietaria anche di tale azienda, tanto che i1 Vescovi 
medesimo aggiunse �che avrebbe riferi.to a detta debitrice ['a richiesta 
di pagame.nJto e quanto stava a.ccadendo. Nessun dulbbio dunque che nel 
Vescovi debba identifkarsi persona addetta ad una azienda deUa debi-� 
trice, ai sensi deLl'art. 139 comma secondo �C.p.c., ;richiamato dalll'art. 518. 

La ll'�Jc()!l'll"ente aggiunge che 'l'avviso dell'eseguito jp�iglnorameinto non 
fu consegnato nepiPure al Vescovi ma ad UII1a sua figlia. Questa affermazione 
trova per� .smentita nel vevbale di plig:n.oramento, dia C!Ui si 
evince che l'avviso per la debitrice fu dato aJ.!la rpemone presente che 
era il Vescovi e iDIOn tsua figlia, non menzlionata affatto nellll'atto. 

Non ;rico;rrendo quindi a1c:un vizio dell'artto appare del: tutto impossibile 
e nOill solo superfluo indagare se, in iJpote~, il vizio potesse dar 
luogo ad una IlJU�lit� . -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, S.U., lO maggio 1974, n. 1329 -Pres. La 
Porta -Est. Delfini -P.M. Pedace (diff.) Ministero Difesa (avv. 
Stato Cascina) c. Annkhiarico (avv. ValensiJse). 

Competenza e giurisdizione -P. A. convenuta -Competenza territoriale 
-Criteri di collegamento -Sede -Inapplicabilit�. 
(c.p.c., artt. 19 e 25). 


1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Competenza e giurisdizione -Pagamenti della P. A. -Competenza 

per territorio -Sede dell'ufficio di tesoreria competente ad eseguire 

il pagamento -Applicabilit�. 

(c.p.c., art. 25, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54; r.d. 23 maggio 1924, 

n. 827, artt. 278, 287 e 407). 
Responsabilit� civile-Colpa della P. A. -Esercitazioni a fuoco -Norme 
regolamentari -Discrezionalit� amministrativa -Limiti. 
(c.c., art. 2043). 

AZ fine di determinare Za competenza per territorio in un giudizio 
in cui Zo Stato sia convenuto, il criterio deUa sede non � appUcabiZe. I 
soZi criteri di coZlegamento che consentono di individuare il foro avanti 
aZ quale l'Amministrazione statale pu� essere chiamata in giudizio sono 
queZZi previsti daLl'art. 25 C.P.C. (Luogo dove si trova la cosa mobile o 
immobile, Zuogo ove � sorta Z'obbtigazione e Zuogo dove l'obbligazione 
deve essere eseguita) (l). 

Nel caso di pagamenti che debbono esser�e eseguiti dalla P.A. Za 
competenza territoriale spetta aZZ'Autoritd giudiziaria deZ luogo dove 
travasi l'ufficio di tesoreria che -secondo Ze norme relative alla contabititd 
generale dello Stato -deve procedere al pagamento a segwito 
di regolare mandato (2). 

AZ fine di valutare la cotpa di un dipendente della P.A. che con 
H suo .comportamento ha cagionato danno ad un terzo occorre tener 
conto delle norme regolamentari che disciplinano Z'attivitd specifica e 
riconoscere che Za puntuale osservanza di queste norme esclude la colpa 
e l'illegit>timitd della condotta dell'autore del danno, sempre che dette 
norme contengano una disciplina minuziosa e particolareggiata della 
attivitd. Quando, invece, le norme regolamentari contengono soltanto 
un richiamo generico alla comune prudenza o espressioni equivalenti � 
sujf~oiente per stabilire la colpa l'accertamento della imprudenza nella 
condotta del dipendente (3). 

(Omissis). -Con iJ. primo motivo di ll'icorso s[ dea:ru:nda, in ll.'elazi<
me a1l'a11t. 360, n. 2 e 3 c.p.c., la violazione e :failsa a!PIPHcazio:ne delle 

(1-3) A commento dell'all.'t. 25 c.p.c. in run recenti.ssimo volume si legge: 

� impropria � la rubrica dell'art., ove si parla di "foro della pubblica amministrazione 
" �. In primo luogo nella pubblica amministrazione si comprendono 
anche gli enti pubblici diversi dallo Stato, ma essi non sono contemplati 
nell'articolo in e�same, giacch� il loro foro � disc1plinato dall'aTt. 19. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1189 

1n0rme relative al foro erariale (artt. 19, primo comma, 25, 28 e 38, 
primo comma del codice di procedura civile, ed artt. 6, primo comma, e 
9 del r.d. n. 1611 del 1933), nonch� del�].i amtt. 42 (rectius 43) primo 
comma, 1182, 2043 e 2058 del codice civile; si denwncia altres�, ai sell1Jsi 
dell'art. 360, n. 5 c.p..c., il difetto e la c.ontraddi>trtoriet� di motivazione 
cwca nn punto decisivo della controversia relativo alla dete!rmi<nazione 
del giudice competente per territorio. 

Si sostiooe nel ric0111So che il gilUldJi,ce teirll'itorialmen.te COlll\Petente 
doveva essere indiv.i:dluarto mbase al luogo dellll'iincidente, ed era qud!ndi 
il 1lribtmale di .Ainoona; e si esclude ila competenza del tribu111ale di Roma, 
pevch� nei r:iguall'ldi dleill'ammilllistrazione startale illOn � confi~bile una 
sede alllaloga a qUJella delle !pel'SOne .gill!l'I�diChe e perch� -trattandosi 
di un'obbligazione dd rlsa:r1cimento dann.i -qruesta doveva essere adempiuta 
llllel luogo in cui era SOII.'Ita e non neil illuogo indicato daLl'ari. 1182 
uLtimo comma cod. civile. 

I !l"iJ.ievi dell'ammilllistrazione ricOilTente circa iL'impossibilit� di ap


plicare allo Stato di concetto di sede -e, quindi, di riavvisare neLla 

capitale [a sede dell'amministrazione centrail.e de1lo Stato -sono fon


dati. Lnvero di sede si parla nei l'lj,gual'ldi dielle persone giuridiche pub


bliche dli.verse dallo Stato, perch� [e s�il'Ut~ure, i finii e le attivilt� di tali 

enti pemnettono di illlidividiuare uno speciale collegamento flra essi ed 

un determinato Luogo; ma lo Stato � neil.lo steiSISO modo presente in 

tutto il territorio che ilo costituilsce e la particolare posizione deil.la capi


tale non detel'lmi;na nei ri~roi de& giUI'isdizione ordiina!l'ia una d:isllin


zione processualmen.te !l"ileva.Illte fra questo iluogo e le altre :localit� 

comprese neLl'ambito dell suo te:rritorio. � per questo motivo che IL'art. 25 

In secondo luogo, lo Stato non ha un furo proprio, nel senso in cui ciascun 

individuo ha il foro del suo domicilio o della sua residenza o nel senso 

in cui ogni persona giuddtca ha iii foro della sua sede: 'Io Stato � ugual


mente ~esente neHe va!l"ie parti del suo terrirtorio e perci� ila legge g:li 

riconosce tanti fori, disseminati dalle Alpi alle Isole � (,cosi SEGRE, in 

Commentario del codice di procedura civile di!l'etto da E . .ALLORIO, Torino 

1973, vol. I, p. 278). 

A questi esatti crHeri si � attenuta Ia sentenza che si annota, enun


ciando il principio contenuto neHa prima massima, che � conforme del resto 

alla p!l'ecedente ,giu!l'isprudenza (v. Cass. 25 novembre 1969, i!l. 3827). 

Anche il principio contenuto neJJl�a seconda massima � conforme alla 

giruri1sprudenza oonsolidata (v. da ultimo Cass. 29 ottobre 1973, n. 2806; 

Cass. 4 1ugil.io 1962, n. 1704; Cass. 16 marzo 1960, n. 537, 1n Foro It. 1960, 

I, 1345). 

Di notevole interesse :H ~principio �affermato nella terza massima. 

� 'la prima volta, per quanto consta, che ii S. C. affenna in modo ;reciso 

ii �principio �che al fine della valuta:zlione della coil.pa �sfugge al sindacato 



1190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STAT� 

del codice di procedura dviil.e, ind\tcando il foro della pubblica amministrazione, 
quando questa � convenuta m giudizio, non CODJtiene ailciUill 
riferimento alila �sede ~ dello StaJto e, qiUillldi, esclluide la possibilit� dii 
applicare in taLe ilpotesli. il principio generale cOilltenuto ne1Ill'art. 19 
dello 'stesso codice; :pertanto -come questa Coote ha gi� avuto occasione 
di sta:bil�ire -nei confronti deLlo Stato non � apjp:lica:bile, al fine 
di detemlima,re la COlll(petema :per texuittorio, il cll'iterio dlelJla sedie delle 
persone gliuridiche (v. sentenza n. 3827 deil. 1969). 

Si deve .perci� riconoscere che i soli criteri di coJflegamento, che consentono 
di i~JJ;dliviidluare il foro avanti al quaile l'ammilnistrazione statale 
pu� essere chiamata in giudimo, sono quelli espressamente prevLsti dal 
predetto all.'lt. 25 c.p.c., e cio� -oltre aJ. luogo inJ cui si trova la cosa 
oggetto della domaJnda -i(L ruogo in oo[ � sorta l'obbligaziOIJJ;e e qruEillo 
in cui il!'dbbligazione deve essere eseguita. 

C<mSegUe da ci� che il primo argoonenJto svoLto nella sentenza impu~
gnata 'per mortivare il rigetto diE!U'eccezione d'i.DJCOillJI)etenza per territorio 
non � gi!Udicamente cOI'Iretto. Ma ila sentenza stessa COIJJ;tiene ulteriori 
cOIIJS�:deraziOili�, che sono su.f:ficienti a giJUstilicare tale decmione. Iii. 
giudice di merito, inlve~ro, ha accelrtaJto che il pagall�ieillto deilila sOII'rima, 
che l'armrni!l1istrazione awebbe dovuto dare all'Amlichiarico secol!lido la 
domanda proposta in g.iJUdizio, doveva eseguirsi a mezzo del tesoriere 
pri:nciJpale, che rtrovasi in Roma, e questo accertamento di fatto ~ che 
non � stato specificamente impugnato-consen.te di affermare la competenza 
territoriiill.:e del rtribunale di Roma. � infatti ptrincipio costantemente 
afiel'llllato daLla giurisprudenza di questa Corte, quello per cui, 
quando ISi tratti di pagamenti che devono essere eseguiti da UIIla pubblica 
ammimstrazione, la competenza per tel'll'1torio spetta allil'a!Utorlt� 

del giudiiCe ordina!t'io i!l comportamento del dipendente deNa P. A. il quale, 
neHo svolgimento dell'attivit� da cui sia derivato danno a teTzi, abbia 
conformato la sua azione a>lle nOil'lllle regolamentru-i, pur.ch� queste ultime 
disciplinino in modo completo e minuzioso l'a malte!t'ia. 

� noto, infatti, come la giurisprudenza anche in !)['esenza di un com(por


tamento perfettamente osservante della disciplina spedfi�ca dettata dalla 

P. A. a riguardo di una determinata attivdt�, ritenga sempre possibHe valu-' 
tare .}',esistenza della colpa sotto il 'P'l'ofilo dell'illliP!t'Udenza, nel senso che 
il .compo!t'tamento del dipe.DJdente dovrebbe comrunque essere semP!t'e valutato 
�alila stregua di quest'ul:timo criterio quando vi sia la lesione di un 
dicritto so.~ettivo (v. da ultimo Oalss. 9 aprile 1973, n. 997, in questa Rassegna, 
1973, I, 1088). 
� auspicabile che il prlncilpio affermato nella sentenza che si annota 
si consolidi, anche m reazione all'eccessilva dilatazione che la no�zione di 
coLpa va sempre pi� assumendo. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

giudiziaria del luogo in cui risiede il tesociere che -secondo le norme 
relative alla pubblica conrtabilirt� -deve procedere al relativo pagamento 
a seguito di regola!l'e ma.ndato (v. sentenza 1n. 626 del 1963). 

L'applicazione di ql\lesto prindpio al caso in esame_ rende superflua 
l'i.l:ndlagline su1le aJJtre censme svoLte nel {Pirimo motivo di gravame 
e, in particolare, tSUi !Pil'ObLemi sOillevati da[la difesa de1l'amminds!�il"azione 
rricOITeilite in ordine all'IDdivid!uaziO!lle d'el foro tera.irtorria1mente 
com;petente, seconidlo i criterli g,eneralii. (vaJ.id!i. jper J!Jultti i soggetti a prescindere 
dallila loro quailifkazione p!l.l!bblic�ISitica), per la de.ciJSiiO!lle delle 
controV!ersie relart;ive a domande di risareimento danni per fart;to illecito. 

Con il secondo motivo dii rricqrso si de:nJU!Ilcia la vioilazione e faisa 
aJPPlicaziO!lle degli artt. 177, 178, 244, 342 e 345 cod. pil'oc. cine, nonch� 
l'omessa e c<mtraiillittollia motivazione su un punto decisivo deLla conr 
traversia rel/aJtivo all'amm.issione deLla !Pil'OVa per testi. SOSitiene il.'ammimstraZiiO!
nie rri.cOl"l"ente che errO!lleame~n~te la Conte dii merito ha negato 
la amm.issibilrilt� di quest� prova, !Pereh� il motivo posto a ibaJse di tale 
decisione (e cio� il ll'iJ1ievo che il'OO'Idinanza del giudice istru<btolre, cO!llJ cui 
era stata dichdarart;a ila decadenza . dclla parte� convenuta mordine a tale 
prova, non era stata espressamente impugnata avan,ti al collegio nel 
corso del giJudiiZI�o di {Pirimo �oado) non giustificava la e<mJClU!Sione che 
ne era stata dedotta; Sii affemna infatti nel ricorso che l!lOI1 � ll:lJeces.. 
sario un esjpllicito reclamo al co].[egio, n� 'll.>!lB specifica conJCiiJulsione in 
tal senso nella fase filil.aJ.e dJe1 giurl!izio di pil"imo g.rado, perch� il giudice 
collegiale ven.ga investito della potest� di revocare un ol'ldirum!La del 
giJUdice :is'tz,urttore ll'ela.tiva aLla decadenza daLila deduzione dlella !Pil'Ova, 
e che, quind:i, la Seillten.za di primo grado che, esplicitamOOJte o ~icitamen.
t� conferma tale ordinanza, pu� sempre esse:re rifonnata su 
questo prunto, qualora l'appelilanrte lo richieda con iL'atto di imJpugnazione, 
~che !POSsa fam valere aLcuna precil.usione al ~ail"db. 

Con. qJUesto mezzo di gravame Sii celliSIUII'a una delle argomentazioni 
svoLte nella senltenza impugu:JJata in Olid:in.e al rigetto dell'istanza forrrm~
ata dalla !parrte appe1lanrte, e !precisamente queL!la parte delJ.a mortivaziO!
lle 1con cui si afferma l'i.nJamrmilssibmt�, iii. :rito, dell'�mjp!Ugnazione 
aVV!er.so il [plrovvedimento di decadenza dlella pil'ova. Ma la sentenza non 
si � limitata a >l"ilevare tale inammissibilit�; essa ---:-an�corch� potesse 
logicamente asten.ei1Sielllle -ha esaminato anche, nel merito, il.'implugnazione 
stessa e J.'ha giudicata tnfondata, avendo rilevato -in fatto che 
si era verificato da parte dell'amrrlJini,sitrazione conven.ulta � run radicale 
ma:dempimento agld oneri legali cirea ila deduZiione della prova 
conrt:rraria �, ed avenidb ritenuto -in diritto -che da ltale inadelil(I�mento 
derivava, �come giuridica �conseguenza, la decadenza daUa provanel]: >COI1SO del giudizio dJi primo grado, aLla quail.e no:tl si poteva ovviarre in 


� 


1192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sede dii appeLlo coo il.'ammissione della prova r1chiesta, percll� questa 
non integrava un fatto �nuovo e d!ivel'ISo � riapetto a quello sul quale 
si era svolta la prova avanti al tribunale. 

Con1iro qruesti argomenti, che -a prescimdere dalle a!Ltre colllSii.derazioni 
svolte daiJJla Corte dii merito -sono sufficienlti a SOJ.'Il'eggere di 
tper .s� tSOli -tla decisione di rigetto delia !Prova per testi richiesta 
da1l'arnm:1nilstlrazione mil.itt.are, nessuna $ecifica censura � stata formulata 
dall'attuale ricor.retllte, Olllde 1n ogni caLSo quella deciiSiione non potrebbe 
mai essere �caSISata; !Pertanto lll'~azione ricoore!!llte � priva 
di interesse ad :imjpll�J:}al'e quella parte deUa motivazione deltla sentenza 
impugnata, che forma oggetto detl secondo motivo di illl!Pugn,azione, 
sicch� tale mezzo di gravame ri:suil.ta linam:mi.ss1bhle. 

COlli 11 rteroo motivo di ~ricol'ISO Sii dlenu!Ilicia la vioJ.azione e falsa applicazione 
degli arltt. 2043 e 2697 C.�C., e degli a!'itt. 115, 116 e 345 del 
codice ,di p!I"'Cedura civile, nonch� J.'om.essa e contraddittoria motivazione 
su un (pUillJto deciJSivo del:la controversia il"eelativo alla sussilstenza di 
un fatto illecito riferibile atltl'ammiinistraziooe militare. 

La ricorrel111le, solJ.evarndo sostarnziaJ.meillte una questiooe di giurisdizione, 
sostiene che, per il principio dlella divisione diei poteri, il com.pol'ltamento 
dell'ufficiale i:strluttore, al quale era affidato l'Amldchiarico, 
1n quanto costituiva tl'esp'Licaziooe di un s:ervizdo millita;re noo !POteva 
1n alcun modo Vi�IDJir sifndacato a[ giudice ordinario. 

Questa cetliSlm"a � priva di foru:hun:elllto, perch� iJ1. princi.jplio richJi.amato 
nel ricorso non escLude la ~responsabilit� della pubiblica amministrazione 
per la il.esione di diritti soggettivi, quando q/Uesta xti.sulti l'effetto 
della violazione dlel precetto gene.rale del !Ileminem ll:ae<fure; e l'accel'tamento 
di tatle ~respomabilit� appartiene atl giudice Ol'ldli.nario, cui 
cOlll!Pete -a 1n01ma degli a:J.'Itt. 103 e 113 delJ.a CostituziO!Ile -la giurisdizione 
iiil tema di diJritto soggettivi. 

1in tal senso � orierJJta,ta da tempo la COiliSOlidata giur.iiSprudenza di 
questa Corte, la quale, in caSI�. analoghi, ha avuto occatsiO!Ile di affermare 
che anche !IlelJ.'ese:reizio di U!Il'attivit� dlisoreziona1:e ila !PUbblica 
amministrazione � i!;enUJta altla osse.rvanza .dei i1.imi1ti imposti da no.rme 

d:i legge e dal principio dlel nemitnem laedere, e che allorq/Ua!Ildo dalla 
predetta attivit� sia derivata la lesione di lll!Il diiri1Jto SOiggettivo del 
privato spetta al giudice wdinario a<ccertare se tali limiti siano stati 
SUIPerati o meno (v. seilitElllllZa llll. 447 del 1970). Pertanto, pur dovendosi 
dconosGere che a:l .giluJdiice o11dinario � inibito sindacare !l'organdzzazione 
ed hl :funzionamento dei !PUbblici servizi, rimessi alJ.'app!rezzamento discrezionale 
diella pubbJ.ica amministrazione, twttavia deve riltenet'ISi che 
tale discre2liona1.iit�, anco.l'lch� di caratte~re tecllllico, trova U!I1 lillllite lrJJetl 
dovere di osservare le di~osiziOllli di il.egge o di regolamento, nOi!liCh� 
le noime eLementari di diligenza e di prudenza: oode i:l �giudice ordi

� 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 1193 

nario pu� accertare, ai fini del cisarcimento, se ia faM:o deLla pulbblica 
amministrazione abbia leso hl fondamentale diritto del cittadilno alla 
inltegrit� pei'ISIOnaJle, pea:' avere superato i limtti del! potere diJSclt'ezionale, 
violando ile noo:me anzidette (v. sentenza n. 3 del 1964). 

Richiamandosi sostanzia'Lm.ente a questa giuri~dema l'amministrazione 
irLCOl'lt'elllte, ~con altra OeiliSIUTa <:OilltetliUita nel:lo stesso motivo di 
gravame, ilamenrt;a il mancato esame da pmrt;e del giudice di merito delle 
norme regolamellltari relative ailil'esercitaziom a fuoco, e :sOO!ti:ene che, 
essendo rstate queste !norme [piUIThtuaLmente osservate, la Corte di merito 
aV!rebbe doV'Uta esciliu!dere, perci� solo, il'ililegi.ttimit� del comporrtamenJto 
del:l'ufftciaie :istruttore. 

Osserva la Coll'lte che il giudtce da. merito, al fine di valiutare 'la 
colpa dii un organo deilila iPUbbilica �mmilllistrazion.e che, con il suo compovtamento, 
ha cagiOIIlato danlllo a un terzo, ~non (pU� !pll'escillldere dalla 
valutazione rde1la condotta de11.'alllltore del fatto e, �!tl parilikoll;are, non 
pu� omettere di acceil'ltare ,se tale condoM:a sia tStata confo!I'me, o n.o, alle 
norme I!I'ego'l.amenrt:ari rche d:isctplinano, nelle dvco:sltanze del fatto, la 
attivit� ~del!la pu:bbltca amministrazione. E, d'o['ldtnario, sd. deve riconoscere 
che la !Pnntuale osservanza di qrueste noil'lllle pu� esclludere J.a 
colpa e rl'i1legitimirt� della� coodotta di colui al quale si vuole ascrivere 
la responsabilit� drel fatto. L'aprplicazi.one di taile C!I'iterio varia per�, 
necessariamenrt;e, �!tl relazione ail. contenllllto conc~reto deil.ile i110il'!Itle il'egolamentari: 
quand~ queste sono mitllllziOISe e pal'lticola~reggiate, analoghe 
caratteri.:srtiche dow� avere l'indagine del giudice, nonch� ila motivazione 
della sua :sentenza su qQL�1S11;o punto, ma quando ess'a contengo!tlto so1tantto 
un generico rilchdamo alla colllJUIIlie ipl'Udenza, o espressdoni eqiUJ�vail.enti, 
nessuna parucolare valutazione � necessaria da parte del giudri.oe; questi, 
iln tal caso, adempie esauri.e�temenJte la SIUa funzione accerta!rudo 
l'imp~rudenza deilJ1a condortta, pereh� con questo egli accel'lta anche, immediatamente 
e senza necesstt� di uLteriore motivazione, il.'linosservaruza 
delle norme ll'egoiamentari. 

Nrel rcaso m esame, qualurnrqiUe sia il valore da attribuire alila c1rrcolare 
richiamata dall'amministrazione ricOl'II"ente, non si !PU� dtre che ne 
rsda mancato il.'esame da (pa["te della Corte il.'omana, pet:'l�h� qruesrta ha valutato 
i fa,tti, ISIOtrtolposrti al suo esame, e ila condotta deill'ufficiaie tstruttoo:-e 
jponendoli a rcorufronto ~~on iLe :regole di comune pr;udenza, che coilllcidono 
COIIl i criteri e ile jpil'escriziOIIlJ� cOIIlte:IlJUte in quella cL11colare; q,ues�ta 
infatti n.on aggiurnge nulla dii ~a quelle :regole, ma si Jimirta, 
sostanziaLmente, a richiamarsi ad esse. 

Pel'ltanto la sentenza im;pugnata � irmmune dal vizio di motivazione 
denrunciato con i\1. rterzo motivo di ricorso, e anche tale motivo deve 
essere rirgettarto. -(Omissis). 

12 


. 1194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 16 maggio 1974, n. 1388 -Pres. 
Boccia -Est. Lagrotta -P.M. Pandlolfelli (conf.). S.p.A. S.A.V.A. 
(avv. Spag~nruolo e Carrrieri) Minilstero Finanze (avv. Stato Vitalia!ni). 

Privilegio -Privilegio del credito dipendente da reato sulle cose oggetto 
di sequestro penale -Credito assistito da ipoteca automobilistica 
-Concorso -Prevalenza del credito dipendente da reato. 

(c.c. artt. 2778 e 2779; c.p., art. 189). 
Il privilegio, che assiste i crediti dipendenti da reato sull'autoveicolo_
che ha formato oggetto di sequestro penale, ha priorit� rispetto alla 
ipoteca sul medesimo autoveicolo anc'he se iscritta anteriormente (1). 

(Omissis). -Con contratto del 15 gennaio 1962 la S.p.A. S.A.V.A. 
vendeva a Giuseppe Tomese il'autocal"l'o targato LE 33371, isclrivendo 
ipoteca legale per la (pall1te del (prezzo non cOil.'il"isposta. 

Ln seguito ad ina<diempimell'llto deL compratore, Ila S.A.V.A. procedeva 
al sequestro ed aLla vendita dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 7 
della il.eglge 15 marzo 1927, n. 436. Neil. relativo procedimento esecutivo 
svoltasi alla Preturn di Baoc-i interveniva tra gli altri il cancel!l!iere del 
Trlbuna�le di Tarallllto, ii quale chiedeva che la somma ricavata daLla vendita 
fosse accanJtonata in attesa della definizione di un giudizio penale 
nel �camo �lel qurue era stato disposto il seqlllesrbro deilil.'awtocaNo. 

In sede di ddlstrriibuziane del prezzo ricavato (dii L .1.005.000) il G.E., 
ravvisa<Illdo lllcll'intervento del cancelliere una contestazione in ltema di 
dirittti di ipll'elazione, rimetteva le !Parti dava<Illti al 'I'ribunail.e di Bari. 
La causa veniva riaiSSUII1Jta, con atto di citazione del 1 marzo 1965, a 

(1) La decisione ha H !Pl'egio della no�vi.lt� �e quel'lo di una esa,tta interpretazione 
della ilegge. 
� �la rpdma voLta ,per quanto consta, ,che il S. C. affronta il problema 
della portata deM'art. 2779 �cod. �civ. e la decisione adottata-!p['evailenza del 
priviilegio che assiste i �m-�editi dtpendenti da reato suill'ipoteca automobiliJstica 
-arppare del ,tutto �confolrilne alla �lettera e allo .spii'ito della legge. 

Non sembra, :Lnvero, che possa dubita'l's�. che H richiamo contenuto nel 

n. 7 dell'art. 2778 'cod. civ. ,aH:e norme del �codi,ce rpenale e �di prrocedrura 
penale T'ifletta unicamente � l'ordine � de1le p!re:flerenze ~evisto dal�l'art 191 
C. P., �come pu� ulteriOil'ilneillte alt'gufuosi da11a dirfferenrte locuzione usata 
dalla norma in esame e l'art. 27�68 cod. civ. 
Nello .stesso senso in dottrdna ANDRIOLI, Commentario del codice civile 
a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1957, p. 243. Contra tutta'Via 
GAETANo, Il privilegio, in Trattato di diritto civile diretto da Vassali, Todno 
1�957, p. 138; FERRARA, Autoveicoli, in Nuovissimo dig. it., vol. II, p. 602 
nota 3. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

CIUil'a della 1Soc. S.A.V.A., la quale, coowenendo m .giudizio II:'Ammillllistrazione 
delle Finanze delilo Stato, domandava che, dichiarato improponibile 
l'intervento del Cancelliere, fossero rimessi di lllJUiOvo gl!i rutti 
al Pretore di Bari perch� provvedesse a11.'assegnazione deitla somma. 

L'Ammimdstraz.ione, costiltuitasi, sosteneva ila p;riorit� del pll'iviilegio 
ex art. 2778, n. 7 c.c. rispetto all'ipoteca iscriltlta sul!l'autoveicoil.o, pll"ecisando 
1che il sequeslt.ro conservativo ipeJila].e, diSIPOSito con oll"dlinanza deJ. 
14 ottobre 1963, era starto eseguito il 18 successivo, alllteriormente alla 
vendita giwdiziaria dell'autocarro, avvenn.tta il 17 dicembre 1963. 

Con sentenza 18 dicembre 1968, 7 febbraio 1969 l'adito TribUillale 
di Bari, ll.'lirtenerJJdlo che a .nonrna deJ.l'al'lt. 2779 c�.c. l'ipoteca era tpOISIPOSita 
ail privilegio per i crediti dijpendenti da reato, anche se sorti posteriormenrt;
e, dichiarava Ja priorit� del credito dell'Amministrazione rispetto 
al credito deLla S.A.V.A. 

Tale d'edsti.one, impugnata dalla soccomberute, vellliva corrufermata 
con sentenza 10 marzo, 23 a!Prile 1970 della Corte d'Appello di Bari, 
la quale :rilevava che l'!Wt. 2778 c.c., in quanto insell'�ISICe neilil.'ordine 
dei privill'egi mobiliari i oredli'bi diitpendenrt;i da reato, abroga ila disposizione 
dell'art. 189, sesto COililma c.p.: ~osti.zione in balse ailla <llllllle 
gli anz}detti oredilti � S'i .consti.ilierano privilegiati rilspetto ad ogJni�. altro 
credito non IPrivileg[ato di d:ata alnlteriore ed ai crediti sorti posi{;erior'mente
�. ConseguetntemeDJte, a nol'lllla dell'al'lt. 2779 c.c. -secondo cui 
le ilpoteche sugli a:utoVJe!�.coli sono po51poste ai privilegi menzionalti nei 
primi 1sette llliUJmeri de]['al'lt. 2778 c.c. -i 'crediti dipenderuti da ~reato 
(tp['evisti dal n. 7), prevalgono, anche se sorti posteriormente, su quelli 
garalllltiti dall1e ipoteche anzidette. 

Avverso la [ptrOiliUillcia di secondo grado ha iprOIPOSitO dcorso per 
cassazione �la soc. S.A.V.A., deducendo un unico mezzo di a:niiliUilllamento, 
illustrato con memoria. 

Resiste con controrlco11so J.'Amministrazione delle Finanze dello 

Stato. 

MOTIVI DELLA DEOISIONE 

Con l'unico mezzo la ri.co11relllfle, de.nunzialt'lJdo violazione dell'articolo 
2779 c.c. in ~relazione all'art. 189 c.p., censurra la sentenza impugnata 
perr aver riteniUJto [a priorit� del credtto dipendente da reato l'ispetto 
a~l cll"edito da ipoteca su autoveicolo in ba,se a.Ha prremes,sa che 
si a.BISIUffie erronea -de11.a ta.cita abrrogazione della dis!Posizione del 
sesto comma del citato art. 189 C.\P. 

Il motivo va dtsaltteso. Per li.l testuale disposrto dell.'ar:t. 2779 c.c., 

nell'ipotesi di concomo tra le dlue cause di preJ.azione, le ipoteche sugli 


1196 RASSEGNA DELL'AVVO�ATURA DELLO STATO 

aurtoveicolli rono posposte ai privilegi menzionati llliei primi sette llJUmeri 
dei!: precedenrt;e art. 2778, tra i ,quail.i � compreso ~l privilegio, !Pirevisto 
dal in!. 7, relativo ai crediti rupenderuti da :reato (e vi rimane ovviamoote 
inolUJSO am.che IS1e, per effetto di una successiva norma dii le,gge 
-l'art. 66 l. 30 aprile 1969, n. 153 -che ha d~sposto l'i1JJ.1serzione al 

n. 1 di altra 'categ,oria di ocediti privilegia~ti, ne !risulta ~ostato di una 
nnilt� N illiUmero d'ordilllie). 
Obietta la ricorrenrt;e che la collocaziOille al settimo posrt;o nel ra>10.go 
dei priviJlegi � prrevista e51Pres&amente per �i casi e seCOIIlldlo il.'ordine 
stabilito dai codici [penale e di procedura penale�. 

-L'es[presso richiamo a1la rusci[pJ.\ina della \legge penale escluderebbe 
l'asserita rtac~a abrogaziOille dlel sesto comma dell'art. 189 c.p. in virt� 
del quale ai ~ccrediti dipendenti da ,reato vanno preferiti ti c:rediti assistiti 
da aLtri rprrivilegi, se sorti anterioxmente. Ma l'obiezione n010. � fOilldata. 
Il} richiamo aJlle dliJsposizli.Oilli delile leggi penali d!eve irnltendersi 
'Illecessariamente ilimitato, come riswta anche dalla chiara lettera della 
d�isposizione, all1e norme che SltabiliiscOillo J.'orrune di priorn� nefli'ambito 
degli stessi 'crediiti ~ilipen.dleniti da reato. Il rall:Jjgo irwece di tali crediti 
rispetto ai 'crediiJti priviJlegiati di altra natura � ovviamenlte dieterminato 
dalla stessa il.oro ~collocazione neilJ.a graduatoria dell'art. 2778 �.~c., in 
virt� della quale essi vanno rposposti a quelli elencati nei Illl.lmeri che 
precedono hl ([)J. 7 e vanno preferiti a quelil.i che lo seguono. Ove la prio� 
rit� dovesse stabilirsi iDlOill in baoo all'ordine risultante da ta[e coJ.locaziOille, 
ma in base al criterio cronologi,co ip1revilsto dall'ail.'lt. 189, sesto 
comma 'c.p.; ll:'inserzione dei crediti in questione nell'ovdine dei privilegi 
indicati nell'm. 2778 c.~c. &i. svuoterebbe m ogru conJtenwto e si,gnificato, 
essendo evidenti ~che sono tra loro incompatibili i criteri seguiti dlalle 
due noo:'IIlle, il'uno ancorato alla causa del: credito, l'altro ail[l'elemento 
ternrporail.e. 

Se ~tale ~incompatibilit� comporti, ed enJtro qua[]. limiti, l'abrogazidne 
deHa citata disposizione del codice penale, � problema che non 
:iJnteressa 1specificamenrt;e risolvere ai fini. della IPresenrl:e decisione. A tali 
fini � sufficiente aver clrlarrdlto 1che tale ~izione, nella paLrte iJnJ ooi 
determ.irna l.lia IPiriorit� tra ocediiti da Teato ~d: altri crediti privilegiati in 
base al ~criterio ,crOOlJOilogico, !OOii1 � richiamata d'all'art. 2778, n. 7 c.c. 
Lnvero, poich� anche lL'art. 2779 dehlo stesso codtce (plrescmde dall'elemento 
oconoil.ogico, II1iOill v'� dubbio che �lnl forza del suo inequivocabiJle 
dettato i ~crediti ,garam.tilti da ipoteche rugli aUJtoveicoli devono esse,re in 
ogni ~caso rposposti ai crediti derivanti da reato, indipendielntemente dalla 
d!ata in cui sono sorti. 

Il ricooso va pertanto rigettato co:n le conseguenze di legge . (
Omissis). 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVIL�E 1197 

CORTE D'APPELLO dti Trieslte, (Ma,gistra1mrn del Lavoro), 8 maggio 
1974, n. 505 -Pres. Zu:min -Rel. Adelman Della Nave -Istituto 
Naziooaile Previde!Ilza Sociale (avv..ti Ian~Che e VeDJto) c. MIDistea:o 
della Samt�. 

Obbli~azioni e contratti -Intrinseca natura del rapporto -Inter


pretazione dei contraenti -Principio di autonomia. 

(artt. 1322, 1362 c.c.). ' 

Lavoro -Lavoro autonomo -Differenza dal lavoro subordinato. 

(c.c. artt. 2094, 2222). 
In tema di ermeneutica contrattual.e, il ricorso a criteri rinterpretativi 
che ptl'escindono dalla com'Uhte intuizione delle parti, quate � resa 
palese dat senso letterale deLle parole, costituisce violenza at vrincipio 
di autonomia. 

Nel rapporto d'opera, t'oggetto detta ptl'estaz;Wne � rapptl'esentato 
dalt'opus commesso, da intendersi come risultato delt'attivitd autonoma 
del vrestatore; messo a reatizzarta a suo rischio; net tavoro subordinato, 
invece, merc� t'impiego dette energie del. vrestatore atle dipendenze det 
datore di lavoro, si attua t'inserimento det lavoratore netta struttura e 
neH'organizzazione dell'impresa (l). 

(Omissis). -L.'aweJ.ruo ~oposto dall'I.N.P.S. si awa'lesa i.nfoo:dato 
e deve essere reS!pilnJto. 

BrevemeDJte riaJSSUJinell(do i fatti d!i. causa si osserva che l'I.N.P.S. 
ha corwenuto in giudizio davliiiliti al Tribunale di Th.-ieste il Meddco Prov~
nciale di queslta citt�, dottor Vincenzo Bocchetta, ed liJ. M.irn:iSitero dellla 
Sam.it� per fM" aoce:I'Itare chi dei d!ue corweiliUiti ea:a stato il datore di 
:Jiavoro di Zarditni Lucia in PTeSICa dall'li maglgio 1964 al 12 dicembre 

(l) La �sentenza affTonta il tema della posizione giw-idica dell'incaTiiCato 
�dei ~avori di pulizia dei locali di un uffi�cio pUJbblico. 
La materia della quale la Ra�ssegna si era .gi� interessata (vedasi sentenza 
Corte di Appello di P�erugi.a -Magistratw-a Lavmo 28 gennaio 1970 

n. 30 confermata da Cassazione, Sez. II, 2 febbTaio 1973 nella Rassegna 1973, 
I, Sez. III, rispettivamente a pag. 894 e 369) contiiliUa a mantene�re la sua 
attualit�, attesa la pendenza. di svariate controversie sull'aTgomento. 
Nella specie, n pervicace tentativo operato dall'listi�tuto Assicurativo 
di alttrarre i'l lt'aprpo!I'Ito in esame nell'ambito del lavmo subordinato col 
conseguente obbligo del ver.samento dei contributi assicurativi a carico 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1198 

1969 per l'attivit� lavorativa prestata presso l'Ufficio de'l Medlko provindale 
e coll\damlJare, dii oOIIliSe~EmZa il convenuto respOliliSabile ai!: pagamenrto 
all'I.N.P.S. deiJa somma di L. 842.166, oltre alile spese�. 

In quesrt;a sede d'~ello J.a posizione del Medico provilnciale, dott. 
Bocchetta, nella mstaurata vertenza, � cmmai fuori discUJSsione avendo 
rr.N.P.S. faiflto piena acquiescenza alla dieoiJsi.one del Tiribunallie per q!Uanto 
lo trigtuaroa. 

Da un attenrto esame degli atti !balza evid�ell:llte la consiillerazione 
che, 111ella ~cie, non � 1stato �concluso aLcUIIl 'coln!traltto rdli lavoro <tra 
l'Ammilll~strazi0111e �convenuta e la Zardinli, in quanto quest'ullitima ha 
manifestato IP'er iscritlto urna volont� conroraria a tale 'cOIIllcillusione ed ha 
mteso invece dare vita ad una prestaziooe d'~ra (all't. 2222 ,c,,c.), \Sotltoscrirvendo 
nna tnequivoca dichiarazione dd. 23 otJtolbre 1965 che � stata 
prodoltlta iln �causa. 

Ail11Cihe qua~ndo, dopo Jla cessazione dei11a sua arfltivit�, la Z�lll'!dmi. ha 
illloltralto denUIIlZia al locale Ispettorato k:llel Lavoro, jpl'ovocando cos� 
il.'illlo1Jtro dli una d'enunJcia alila Pretltl1a penale di Trieste colrutro il Medico 
Provdn!Ciail.e, non ha potuto non amrne1Jtere di tritenere � che l'uffido 
stesso mi abbia cOIJ:liSiderata quale im!Pirenditrice �. 

JCOnJCor'danJdo con :ill: pWDJto di vilsta del Ministero della Sarut� si 
osserva che, dii fro~ ad Ullla malndfestazdone di vo'llolllt� (scriltta) ruretta 
a costirbu~e rwn contratto d'opera e aJ. il'liconoscimento che ila medesima 
intenzione fosse stata resa paJlese all'altra parte del rapporto, la pretesa 
delll'I.N.P.S. dii qlllalifiJCare il medesimo rapponto come raiP!Porto di 
lavoro subordilllalto �fa violenza al pJ.'i.ndpio dSll'autonomia contrattuale, 
�tuttora vigenrt:e nel nostro c..c. (Mlt. 1322) �. La SIUiddetta dlichiarazione 
sctriJtta smenJtiiSJCe che vJ. sia stata una (pll"ecisa detea.'lminaziOine 
di un orario di lavoro con retribuzione fissa mensile. Si legge nella 
dichiarazione 'che la Za1'dini si era impegnata a svolgere il servizio m 
pulizia dei locali dell'Ufficio del Medico Provinciale d'i Trieste �in alcuni 

dell'Amministrazione, ha provocato la riaffermazione da parte dei giudi


canti, con la prima massima, del principio di autonomia contrattuale come 

dato basilare del nostro ordinamento, da apprezzare e valutare sulla base 

dell'effettivo rilievo da attribuirsi alla convenzione in concreto posta in 

essere. 

Post� taie premessa, la corte di merito evidenzia i �Ca�ratteri distintivi, 

ormai da Titenel.'e classici, �conf()['lj;ati come rson() da �Costante dottrina e giu


r,isprudenza, dello 'schema �CO:rllfirattuale di cui all'art. 2222 in �contrapposto 

aHa :fiatti<specie �legale ex art. 2094 c. c. 

La tematica di carattere generale trovasi compiutamente trattata nella 

nota di L. SICONOLFI � Un caso di prestazione di opera a favore dello Stato � 

(in questa Rassegna, 1973, I, III, pag. 370) alla quale si rimanda. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVILE 

giorni feriaili, da11.e 17 alle 19, che mi ooranno di vo1ta in voil.ta indicati 
dal �CaJ.PO de11l'Ufficio medesimo e verso cortrespoiillsione di una quota 
oraria di L. 300 (ltrecenrto) �. 

La mam�canru1 di un. preciso orario di lavoro � staJta cootfermata dal 
teste Scala, il quale ha cihiamto che il ragioniere dell'ufficio corrispondeva 
il 'compelliSO alla Zaridillld, SIUilla base del iiJiumero deLle ore dii lavoro 
i!lldlicate in nna !l"elazione mensille del' medlesimo. SoltaJIIlJto per esi:gen:z.e 
contabili la liq!Uidazione � avveniUJta a scag.lioni mensilli. e il.'ammoiilltare 
occasiOilale mensile, peroopilto da1l'interessata, ha ISI.ibirto delle variazioni 

i:n rapporto alle ore di lavoro ed al COIIIl(penso ora~rio dall:e steSJS:e, fissarto 
in successi_one dii tempo da L. 300 a L,. 400, tcome riJsu!llta dal/l'elenco 
di farbtuTa di liquidazione, pTodotto daJlla dedluceiilJte. L'aumento del 
compenso d:a L. 15.000 a L. 16.200 llllon rappresenta UJn aumelruto di 
retr~buzione mensile ma �corrisponde ad ore di lavoro effettuate in pi�, 
sempre rsu1la base del �concordato coJ.'Il'iJspettivo dd L. 300 orarie. ImiJIJ.e, 
l'�impOI'\to dii L. 17.600 non � compreiiJ!sivo di 1/12 de11a lbredlicesima 
mensili.tt�, rboos� corrils(Ponde alla,iliquidazione di 44 ore di lavoro per 
J.a quota oraria dii L. 400. llll e:ffet!Jti, sono state [iqll.l.idate, lruel/lJ'ultimo 
periodo, 44 ore al mese X L. 400 cio� L. 17.600. 
]l :teste Scala ha cosi precisato: ...... Escludo che nella milsura del 
compenso corrisposto a:lla Zardini :fo:sisero compresi ratei di tredicesima 
�. :n teste dott. Fenranlte, dellocaile Ispettorato del Lavoro, ha riconosciluto 
� �che nei compensi indicati nel pro!q)etto, a1meno per quanJto 
concei'Ineva il 67, 68, 69, fossero tl'icomp!l"esi i ratei de11la 13� � un'iLlazione 
~che l'Lspettorato fece ISlU!lla base della dichiarazione de111a lavoratrice 
'che aveva detto dii avere continnato a lavorare per due ore al 
giOl'lllO �. 

Va os1servato �che il'Ir!q)etbtorato ha dato esclUJslivo Cll"eddto al:la la�voratdce 
:senza tener aLCUJn coiillto Kte111.a pa~rti>col:a;reglgiata relazione del 
Medico ProV�!Itllciale e deLle pil'ove documentali, tra ie quali 1lJilla dichiarazione 
ptl'O'('eniente dalla lavoratrice medesima. 

Mancano :nel 'caso illl esame -il mievo � esat!Jto .,.--per la configurazione 
di nn irRIP!Porlo di lavoro subor�Lilnato gli indisp.ensabili presu:
pposti dlelll'a SU:bOil"di..lliazione (che in UJna ptUbbilica AillJlllliJnruSibrazioiilJe 
da Luogo al :raJPIPOirto di gera~rtchia), dii un rpreciso orario di lavoro e 
della posslibili.tt� d[ ilrulllig,gere al lavoratore sanzioni rusci(pllinari. 

I :servizi di tpiUili.zia nei locali de1Le .Ammnd:strazioru peri:fell"1Jche vengono 
:svolti, di rregola (e 1cosi anche a Trieste) nelle ore in CIUi glli uffici 
sono chiusi. Fondatamente sostiene tl Ministero della Sanit� che il lavoro 
viene tSVoUo nei modi che a c011ui ~che .il servizio ha assunto sembrano 
pi� OPIPOII't:uni. Non vi � rma i>nterferel!l!Za dei presumi � s:uperliori � sul 
lavoro s!VoLto. Manca per.ci� il criterio alla subor:dinazione o rappo~rto 
d<i geral'chia. 


1200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In reail.t� si ha ISd.lltaiillto ll"iisOil~one diel rappOil'!t:o q ual!ldo hl ll'istult a to 
� del servizio svoMo a:ron vdene riterJIUto soddisfacellllte. 

Esatto del !Pari il irl!.llievo che, ncl costituire questi rap!p<m"rti, si ha 

di mira solitanJto il risullitato dell'attivit� affidalta a qrueslte pensune e da 

costoro svolta: la IJ,)Itilizlia dei locali, Iii modo ed iJl. come quesl1x.l risultato 

viene ~raggi'UIIllto non ill1tereSISa aNa .Ammill1dJstirazione, che a(plprunto pe~rci� 

rimane del tutto esltmnlea aU'es[pilicazione dii tta[e attivirt�. Viene ipll'eso 

ill1 'consJJderaziQine solitaJnlto dl risulrtato � il'opus � e s011!tanto quello. 

Non ha imjporttama il fatto che le pulizie venivano 1svolte giornal


mente, 1sa�lvo casi ;prurticolari, il che comportava una retri'buzJ.oa:re che 

poteva_ amche, a periodii fissi, non varia<Ve; n� !JJa cmc�ostanza 'che la �ma


teria � necEl.SISiaria P& effettua~re !JJa prulizia, fOS!Se fO!l'll1lilta dalll'Ammin[


stirazicme � eletm1enrt:.o d!etel"llllilnanJte, conside~rarto hl di.spOISito dell'arrt. 2223 

c..c. (e, per l'lliP!Palto, dlell'al"lt. 1658 c.c.). 

Fond:a!to il rilievo che � attravi'!II'so la cos1Ji.ltuzione del rapporto di 

lavoro rubol1dinato il !Pirestatore d'opera viene inserirto nerul!a smutltura 

e nell'wganizzazione dJelllJ'iio:npresa (o, nel caS:o, dell'Ufficio Pubbilico) 

� Non � pe:nsabille �che tale :Lnserzione si verifichi nei caiSii dii cui tlrattasd. : 

il modo come l'aWvtt� viene svolta, la mancanza dlel rapJPOrto di srulbor


dinazione, i momenJI:ii ISitessi ill1 crui l'attivit� � esp.letata (OII"e, duranifle le 

qruali l'ufficio � chiuso) fanno ll"itenere che neppUJ"e questi elementi 

dlel l"BlP!Porto si possono rinvenire neil caso inl esame. 

Uin il"'arpporto di lavoro privato non IPfU� essel"e configu~rato nei con


fronti di l\lll1a pubbilica AmrnilndiS1lrazlione. 

EsattamenJte i IPil"'imi ,gtudizi, escrudencfu da IUil1 ilato l'inserimento 

dellla donna neN.'ovganli:zzazione teonico-ammtnt~S!tirativa della IPIUbblica 

.AimminJiistlraziOille -(la intende:riSii correttamnetle quale estiraneiJt� di 

costei dall'organizzazione del lavoro delil' A.mminliJstlrazione sudidetta, anzi 

che qua!le c:a~renza di l\lll1a irrilevanJte pil.'eposlizione formale a mallliSI�oni dii 

modesta il110ml.alit� ill1 favore dell'.Aantrnmisttrazione ._ e ve:rdficando aii.


1Jresl l'assenza di assoggettamento a1oo:no della stessa d01l1111a ailla srupre


�mazia giuridica dei dilrigenti del Ministero della Saniit� -Ufficio deil 

Medico Provinciale dd Tlriestle -hanno conclUISio coll'idenltifica~e nel 

me:ro rilsuil.tato assicuil"'atosd dailll:'Ammindsltrazione (pulizia dlei il.ocali, da 

ottenersi con l'alttivilt� oomUiii.IqJU:e svollta fuori dlell'orario del personale 

d'rufficio, senza SOl"IVeglliallliZa n� lt"iscontiro della Cll'onolQ�ia) la preiStazione 

conrtrat1ltiualmente convenJUJta. 

Neil caso conCII'eto, negativamet'llte risoJJto, nella diDamica dleil. rap


pol"to, l'assoggettaibi!lli.t� de1lla lavoatirooe al cODJtil"'ollo di ipll'es:enza gioil.'


nailiero e del pt8lri 1111egativamenJte definJJto il problema dell'orario di 

!lavoro quotidiano, devono l'I�itenensi confe:mnate e l'inesistenza di una 

collaborazione organica della pulitrice nell'ooganizzazion.e diell'Ammini


stirazione in ragione d/elll''ill1trrinseca autonomia deillla pll"ima riiSIPeitlto alla 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA CIVIL�E 

seconda e J.'escliuisi0011e di !POteri {Pil'al1lici di dlirezion:e e vigilanza, da cui 
si evmce, come Il'Ammind.sitraziooe Sii sia mossa soltanto 1Illell1a diJrettiva 
d'mgloba<re la prestazione -pulizia dei ilocali -nel novei!."' del rapporto 
di lav01ro a'Uitonomo. 

~a, poich� nel ra!P[p011;o di lavOil'o aUJtonomo, oggetto dellllia ;pa:-estazione 
lavOil'ativa, � l'opera, intesa come risultato dell'attivit� aJIJJche organizzativa 
del prestatOil'e mOSISO a rea1izzarrlla a suo rirohio, dlive!I'ISamente 
dal r8IPIPOII'to di lavoro �ISIUiborddlnatto, cile richiedie che oggeibto della pll'estazione 
cOtl'II'i!Siponienrte l'alttivilt� lavorativa sia aSISiicurraJto al daJto(["e di 
lavoro senza r:ilschio sotto diretltive, v1giJlJarnza e cootll'oilllo di lu~, ritiene 
la Corte che ila !pUlizia degJ.i uffici dlell' .Aa:nminis1lrazione, affidata o meglio 
rimessa aMa Zavdruni, debba aJI!JIO.OVerarsi IIllel ll'BIPIPOil'lt<> d'OIPell'a. Ne coosegue 
l'escltusione dJel ll'8JIPIP01'1to arssiCIUll'aroivo obbligatorio. -(Omissis). 


SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

I 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 30 ottobre 1973, n. 938 -Pres. Potenza 
-Est. Pianese -Rizzmto (avv.:ti Bongi.Oltrlo Pincitore e Gor~gone Qua:
sini) c. Commissione rcenitrale vigilanza edilri.zia ecOID.Omi�ICa e pofPOIlia~
re) (rn..c.), Soc. �coop. edillii.zia �La nuova tecnica� in Palermo 
(avv. Conso) e Milnisrtero dei lavori pubbilici (llli.C.). 

Cosa giudicata -Esecuzione -Presupposti e limiti del ricorso ex art. 
27 n. 4 T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 -Ricorso per Cassazione avverso 
decisioni del Consiglio di Stato -Effetti in ordine alla sospensione 
del giudizio per ottemperanza -Non sospende -Conferma 
della mancata sospensione anche nell'art. 37 L. n. 103411971 
istitutiva dei T. A. R. 

Giustizia amministrativa -Decisioni amministrative -Esecutivit� Ricorso 
per cassazione per difetto assoluto di giurisdizione Non 
sospende l'esecutivit�. 

Per effetto deLl'art. 37 l. 6 dicembre 1971, n. 1034, che discipLina i 
ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento delL'obbligo dell'autorit� amministrativa 
di conformarsi ai giudicati dell'autorit� giudiziaria ordinaria 
e degli organi di giustizia amministrativa, deve ritenersi legislativamente 
sancito l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 27 n. 4 

t.u. 26 gugno 1924 n. 1054 � stato ritenuto applicabile anche aLle decisioni 
pronunciate dal giudice amministrativo; l'art. 37 citato ha altres� 
determinato il giudice amministrativo competente (rispettivamente t.a.r. 
o Consiglio di Stato) a giudicare i ricorsi diretti a dottenere l'ottemperanza 
della Autorit� amministrativa al giudicato dell'Autorit� giudiziaria 
ordinaria e a quello degli organi di giustizia amministrativa; non 
trova, pertanto, giustificazione un riesame dell'indirizzo del Consiglio 
di Stato secondo cui il ricorso ex art. 27 n. 4 per l'esecuzione del giudicato 
deve ritenersi proponibile anche qualora risulti che la decisione 
di annullamento � stata impugnata alle SS.UU. della Cassazione per 
motivi attinenti alla giurisdizione (1). 
(1-6) Il giudizio di ottemperanza in relazione alla recente disciplina 
n:>rmativa sui T.A.:a. -Proponibilit� e limiti. 

Nelle decisioni �Che si annotano sia Ia S'ez. IV che la Sez. V del Consiglio 
di Stato hanno confermato la tesi dell'ammissibiLit� del r1corso ex 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1203 

Poich� le pronunce degli organi di giustizia amministrativa operano 
sull'atto amministrativo, in una materia dalla quale � escluso ogni altro 
giudice, le decisioni di annullamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali 
Amministrativi Regionali (queste ultime ancorch� appellate ex art. 
28 l. 1034/1971) sono suscettibili di esecuzione, cio� sono .idonee a produr?
�e l'istantanea eliminazione dell'atto amministrativo illegittimo p1tr 
in pendenza di ricorso per difetto assoluto di giurisdizione (2). 

II 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 15 marzo 1974, n. 245 -Pres. Breglia Est. 
Callabr� -CeniD!i (avv. DallaJri) c. Aziendia munidpalizzata mer


�cato :bngl'loss:o orto:lll'\UlttiJcolo di Bologna (avv.ti RomaJDJeli1i e Gra:ssani) 
e Ditta Ra:mba1si (n.e.). 
Cosa giudicata -Esecuzione. -Applicabilit� del ricorso ex art. 27 n. 4 

T. U. 26 giugno 1924 n. 1054 alle decisioni del giudice amministrativo. 
-Sussiste. 
Giustizia amministrativa -Decisione di annullamento -Annullamento 
dell'atto impugnato -Effetti conseguenziali. 

Cosa giudicata -Esecuzione -Ricorso per ottemperanza avverso le 
sentenze del T. A. R. impugnate o impugnabili-Ammissibilit�Sussiste. 


Atto amministrativo �-Sospensione -Effetti della relativa ordinanza rapporti 
con la decisione di annullamento -Carattere di transitoriet� 
dell'ordinanza di sospensione. 

Cosa giudicata-Esecuzione-Ricorso per ottemperanza dell'ordinanza 
di sospensione -Ammissibilit� -Non sussiste -Effetti e riflessi 
sulla Responsabilit� penale e amministrativa. 

Anche se l'art. 27 n. 4 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 pu� essere appli-� 
cato per l'esecuzione delle decisioni del giudice amministrativo, devesi 

art..27 n. 4 del t. u. 26 �giugno 1924 n. 1054 anche nei casi in cui avvterso 
la decisione dell'organo giru.dsdizionale amministrativo sia .stato 'Ptl'Oposto 

o possa esser�e proposto ricorso per difetto di giurisdizione ~nnanzi alle 
SS. UU. della CassaZiione. 
La sentenza n. 938 della 8ez. �1v, inoltre, ha esteso J.'app.Ucazione di 
ta�le indirizzo anche alJ.e deci�sioni dei T.A.R. 
Ed invero il suenundato orientamento effettivamente ha trovato ap,pUcazione 
in maniera pressoch� unifonne in tutta la pi� 11ecente giur1spa-udenza 
del Constglio di Stato. 



1204 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pur sempre tener conto delle caratteristiche proprie ed ineLiminabili di 
taLi decisioni, profondamente diverse dalle decisioni dei giudici ordinari. 
Con la decisione di annullamento del giudice amministrativo l'atto 
amminis~rativo annullato viene posto nel nulla ipoo iure al mD71!-ento 

Fino al 1969, pm-altro, tutt'affatto con~a!da era il'opi.nione del!l'organo 

giurisdizionale �amministrativo: Iii .giudizio di ottempera~a, infartti, era 

riltenuto proponibiJ.e solo nei con:lirOilltli. delil.e pronunce giurisdiziooa:li passart;e 

in gillldioato (1). 

L'obblli.go de1l'.Aa:nmi.ni!S'brazione di revocare o di uniformarsi comunque 
a11a pronuncia di a:Dllllllil!larr:nento dell'atto riconosci.UJto :Hlegittli.mo in ta.nto 
poteva riteners~ sussistente -secondo la citata �giurilsrptrrud;enza -in quanto 
l'accertamento contenuto nella decisione fosse divenuto definitivo e irrevo:. 
cabile e cio� in quanto la decisione avesse effettivamente esaurito H. rapporto 
processuale, conferendo alia pretesa giuridica del privato dl carattere della 
definiltirva certezza. 

La decisione 1'71/1965 della VI .Sezione, in ();llaT'ticolare, in reil.azione al 
problema della esecuzione deil.il.a sentenza, aveva osservato cihe, poich� H 

t. u. delle iJ:eggi sul Consiglio di Stato e dl reil.wtivo Rego'lamenJto di esecuzione 
non contengono alicutna disposizione esplioirba in Ol1dine agli effetti 
del ricorso per cassazione per di:lietto assoil.uto di giurisdizione delle decisioni 
del COill:si,glio di Stato, doveva trov:are applicazione U principio generale 
fissato dall'art. 373 c.p.c., secondo �cui il ricOil'SO per cassazione non sospende 
l'esecuzione deil�la sentenza I�mrpiUgnata. 
�Giova it'icordare a tale riguardo che per le decisioni del COOJSigJio di 
Stato non si pone un problema di esecuzione coattiva; il Regolarr:nento 
17 agosto 1907 n. 642, �al'l'art. 8, .stabilisce infatti che la esecuzdone di dette 
dectisioni si fa in via amministrativa, fatta eccezione per la condanna alle 
spese. 

Fe11mo restando, dnoiltre, che l'.arl. .27 n. 4 <t. ru. Consi.g.ldo di Stato � 
stato ciriginarlamente introdotto con esclusivo riferimento alle decisioni 
degli organi di ,giuris<llizione ordinaria e solo succesSirvamente arpipil.ioato 
anche alle decisioni de>Ha gilllrisdizione amrrndnishrativa in via di interpretazione 
estensiva (non �gi� di applicazione analogica, dato il camttere di 
eccezionalit� del potere .giurisdizionale di merito neil. quale ilo strumeillto 
in esame rientra) (2), non va llliElP'PUl"e dimenticato cihe anclle nei casi in 
cui venga coilJCeSSa la prOV'Visoria esecuzione, non rper questo ~brapotersil 
ritenere ammissibile senza riserve il ricorso di ottemperanza: si rpensi, 

(l) Cfr. al riguardo Sez. IV, 11 giugno 1954 n. 396, in Foro Amm. 1954, l, 
l, 330; Sez. VI, 25 ottobre 1955 n .700, ivi, 1956, l, 3, 66; Sez. V, 28 novembre 1959 
n. 783, ivi, 1959, I, 1523; Sez. VI, 25 luglio 1964 n. 563, ivi, 1964, I, 2, 915; Sez. VI, 
12 marzo 1965 n. 171, ivi, 1965, l, 2, 403; Sez. VI, 25 marzo 1966 n. 286, ivij, 1966, 
I, 2, 586; Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 437, ivi, 1967, l, 2, 1269; Sez. V, 17 ottobre 
1967 n. 1178, ivi, 1967, I, 2, 1216. 
(2) Cfr. al riguardo Cass. SS. UU. 8 luglio 1953 n. 2157 in FOTo Amm. 1953, 
Il, l, 182 con nota di MIELE; nonch� Ca�ss. SS. UU. 2 ottobre 1953 n. 3141, ivi, 1954, 
Il, l, 32 la quale ultima ebbe ad escludere l'ammissibilit� del ricorso per ottemperanza 
in relazione alle decisioni su ricorso straordinario al Capo dello Stato. Per 
una approfondita analisi della questione cfr. AZZARITI � In tema di proponibilit� 
del giudizio di ottemperanza avverso una decisione amministrativa non ancora 
passata in giudicato~ in questa Rassegna, 1969, I. 1095 segg. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1205 

detta pubblicazione deUa decisione; t'Amministrazione, pertanto, deve 
adeguarsi senza ritardi aLle statuizioni del giudice le quaLi non possono 
distinguersi fra esecutive e non esecutive; nei confronti di dette decisioni, 
infatti, non s'USs,istono i problemi propri deLle sentenze deH'A.G.O., 
n� trovano applicazione aUa materia in esame le norme del c.p.c. suLla 
esecutivit� deHe decisioni dei giudici ordinari (3). 

amministrativa, si � esclusa la possibilit� dell'applicazione alle decisioni del 
impugnato ,comporti per J.'Ammimstrazione la necessit� di provvedere al 
pagamento di somme: in difetto di una decisione passata li.n ~ucHca;to sono 
le noo:me stesse di -conrtabiliit� a rprecLudere la possibilli.rt� deLl'�emanazione 
dei relativi mandati dii pagamento e dei decreti dii spesa; cosicch� pensare 
ana proposizli.one del .giudizio di otteo:nperanza per COIIJSeguire una ta:le 
finatit�, legislativameiJJte rpreclusa, � un asSUI11do dn senso tecnico-giuridtco, 
non rpotendosi procedere all'illllrpegno ,se non in velazione ad artti dd carattere 
definitiVO ed implicanJti VIDCOili �T'l'eVIOcabli.li per ,]!B PUibblica Amminisfu
�azione (3). 

Del !l."esto le decisioni� del Consiglio dii Stato (come J.e ordinanze di 
sospensione dei provvedimenti ammi.rustraJti'Vi) sono immediatamente esecutive 
e possono essere eseguite a pwtiTe dati. momento mcui divengono operanti,, 
e ~cio� dal momento dclla [pUbblicazd.one, ma il'all'rt. 88 Reg. di rprocedlura, 
che parla di ,esecuzione in via amttninistraM.v;a, va ll.'li:ferito non tanto ai casi 
di vera e propria esecuzlione (1senrtenze nelle quali � conJtenUJto un comando 
rivolto all'A.mmini,strazdone), quanto piu1ltoiSto ai ,cast, ben pi� :fu:-eque:c:ti in 
tema di ,giurisdizione amministrativa, di annuLlamento dei provvedimento 
ammdnistrativo, nei quald all'A.mmilniJstrazione spetta solo l'c ottemperanza.: 
le decisioni di annullamento, infatti, non ~comportano tanto dov~i di � esecuzione 
�, quanto solo di � ottemperanza �, intesa quest'ultima espressione 
nel senso di doveri per il:a p.a. �di Tilpristinar�e ex tunc, in relazione a(H'eff,ertto 
costitUJtivo delila decisione di ~annulLamento che ha eliminato dal mondo 
g:iuri:diico il provvedimento amministrativo annull-ato, ila siltuazione giurtdica 
che si sarebbe av:uta se l'atto ~annullato non fosse stato mali emanato, e cio� 
di adeguare la situazione di fatto alla situazione di dilritto venUJta a prodUTIS�, 
� elimioondo 'dal mondo del reale tutto d� che contra!Sti con questa 
e (l'eaMzzano tutto ci� che, iure, la situ~ione di dddtto esige che venga 
realiJzZJato � (4). 

Fevme le �suesposte considerazioni, torniamo alla elaborazione giurisprudenzdaile 
pi� recente. 

Un mdicale mutamento 'di indirizzo si � aJVUJto �con !l:a decisione della 
AidunJan:Z~a PLenaria 2.1 maTzo 1969, n .10 (5), neLl!B q'llaile, in consid~one 
di una asserita diversit� dlei sistemi delila grustizia civHe e dehla giustizia 

(3) A norma dell'art. 277 del Regolamento di contabilit�, infatti, � la liquidazione 
delle spese deev essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto 
acquisito dei creditori �; tale diritto acquisito evidentemente non pu� essere che 
quello certo e definitivo e, in particware per le sentenze, quello che scaturisce 
dalle decisioni irrevocabili, cio� passate in cosa giudicata. 
(4) Cosi SANDULLI, Il Giudizio davanti at Consigtio di Stato e ai Giudici sottordinati, 
MoRANO 1963, 413. 
(5) In Foro Amm., 1969, I, 2, 171. 

1206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In relazione all'art. 33, secondo e terzo comma l. 6 d;icembre 1971, 

n. 1034, deve ritenersi ammissibile il ricorso per esecuzione delle sentenze 
del T.A.R. anche se esse siano state impugnate o siano ancora impugnabili 
in sede di gravame (4). 
L'ordinanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto amministrativo 
impugnato ha l'efficacia di paralizzare i.pso :ilwre l'atto sospeso come l'an


amministrativa, si � esclusa la possibilit� dell'applicazione alle decisioni del 
Consiglio di Stato delle rnOl'lllle prev.iste da'l codice di rito secondo Je qualli 
non possorno essere og.getto di eseoozione irn quanto non passate formalmente 
in .giudicato ile sen~tenze aV'VIe!l1So le quali ri.sulti :proposto appello, 
ri�corso per .cassazione o per !l'evocazione ex art. 3�95 n. 4 e 5 c.p ..c., o rispetto 
alle quali comunque non siano ancora deco!I'si i te~ni per la proposmorne 
di sicffatti rimedli. 

Tal decisione ha alitresi escluso, fissando un principio di carattere pi� 
gene!I'aLe, l'applicabiUt� alle decisioni degli ol'gani .giurisdizionali amministrativi 
dei principi suHa �cosa giudicata 'stabiliti dal �codice dd procedura 
civile .e in parti.colare della a:J.Orma che esclude il passa�g:gio in g.iudica�to 
della sentenza sog�getta a revoca:zJ.ione ex art. 395 �c.p..c., n. 4 e 5, ci<tato 
SOpi'a. 

Sempr.e irn omag.gio alla asserita diversit� dei sistemi nei quali si in


quadrano rispettivamente la giustizia civile e queLl!a amministrativa, la 

Sez. VI con decisione 27 .giuglno 1969 n. 319 (6) ha �cornfel'mato l'indmzzo 

enuncia�to daHa Adunanza Plenaria, pre�ctsando che i�l rico:nso ail sensd del


l'art. 27 n. 4 del T.U. 1054/19�24 � ammissibile anche se la d1ecisione non 

sia passata in .giudicato esserndo sta,to proposto ricorso al�la Suprema C'orte 

per d!ifetto di giurisdi:zJ.ione. 

La motivazione deille due ultime decisioni citate � pressoch� identica: 

inapplicabHM� allie decisioni giU'l'i�sdizionaH del Cornsiglio di Stato delle 

norme su:t .giudicato poste dali codice di procedura cl~ile, dilversit� dei due 

sistemi, impossibi-lit� �di faTe riferimento ai principi del didtto processuale 

cLvile al firne di deter:minarre i pl'e,suppoSiti del giudizdo <di ottemperanza, 

cOilJSeguernziale obbligo per <l'Arnuninistrazione di ottemperarre a!Ua decisione 

nonostante �la pendenza del gravame e malgrado i�l rilevato inconveniente 

dii vedere l'Amministl'azione co�stretta a dare esecuziorne ad una pronuncia 

che .in pa:osieg.uo potr� essere !l1evocata o �Ca�ssata: a ben vedere, �queHe enun


ciate sembrarno pi� affermazioni di principio che vere e proprie motiva


zioni, cos� come non sembra .sufficientemente approfondita la rnatuTa delila 

� ottemp.eranza � che, pa,rticolar11nente in 'l'el'az:iorne alle decisioni di arnnul


lamento, non �, come si � g:i� ri�levato, � esecuzione � sic et simpliciter (7). 

Di indubbio interesse � �peraltfl:ro l'ax�gomentaziorne che si rtinviene rneHa 

decisione m. 10/1900, laddove si �chiaTisce che \la norma �di cui aH'art. 324 

c.p.,c., che :ffissa i cri-teri per il passag.g.io in giudkato della sentenza � ... si 

sp~ega in un sistema nel quale tutte le pronunce sono appellabili ed � sem


pre ammesso il ricor.so per cassazione in via generale per violazione di 

(6) In questa Rassegna, 1969, I, 1094. 
(7) Una �serrata critica alla decisione 319/1969, in tutti gli �aspetti che qui interessano 
� stata fatta dall'AzzARITI nella nota gi� citata, alla quale rimandiamo 
il lettore. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1207 

nullamento pronunciato con decisione; peraltro, a differenza delZ'annullamento, 
la sospensione non cancella dal mondo giuridico l'atto; inolt1�e 
l'ordinanza di sospensione pu� essere revocata e fin dall'origine ha carattere 
transitorio essendo destinata a scomparire con la pubblicazione 
della decisione (5). 

Contro l'ordinanza di sospensione non � ammissibile il ricorso per 
ottemperanza; qualom l'atto di 'cui � stata ord'inata la sospens.ione dal 

legge e cio� per tutti i mo�tivi previsti dall'art. 360 c.p,c. In questa ipotesi 
l'esecuzione delle sentenze non ha luogo normailmente dopo la pubblicazione, 
ma l'ordinamento prevede i mezzi, ti.gnoti ne.l sistema della giustizia 
ammindstrativa, per Tendere provvisoriamente esecutorie le p!['onunce avVe!
l'ISO l�e quali � consenti.to �Un gravame �. 

Come appare evideri�te, non si .parla mai di � ottemperanza �, ma di 

� e�secuzione � o di � provvisoria esecutoriet� �; tuttavia � approfondito 
!'�aspetto della diversit� di ordine sistematico, ddiffici�lmente confutabile 
anche se le Sezioni1 Unite della Cassazione, con �la decisione n. 1563 del 
18 .settembre 1970 (8), ne'l cassare senza rinvio la decisiollle 319/1969, hanno 
accettato la tesi sostenuta daill'A'V'Vocatura sulla -identit� de�lla funzione dei 
trdbunaU ordinaTi e degli organi della .giusti2lia amministratilva, identit� di 
funzione gimisdizional.e ch!e non incide sWJ.e diffeTenziazioni di O!l"dine sistematico, 
nonch� su!lJ.a appl1cazione estensiva al giudi.cato ammilliistrativo 
dell'art. 27 n. 4, aippltcazione che esclude l'�esperdibiUt� del II'~eotrso in assenza 
di un .giudicato, presUJpposto richiesto in primo luogo dalla lettera del dettato 
legislativo (H termine � giudicato �, che non pu� ce!I'to signifi,care sempliJcemente 
� deci<sione esecutiva �, � del resto ribadito anche nell'art. 90, 
2� comma, del R.D. 17 agosto 1907 n. 642, Reg. di proc. di Consiglio di Stato), 
nonch� da ragioni logilche e giuridiche .cui si coUegano i principi fondamentali 
in tema di esecuzione nei conf.ronti deJJla Pubblica Amministrazione. 
� semp!l'e la Suprema Cor.te a chiarire altres� che il processo che segue 
al giudizio di ottemperanza non � un mero � processo di esecuzione �, neppure 
�quando m esso 1si fa.cd�a 'V'alere la pretesa che l'Annministrazione conformi 
la sua attivit� aUa dectsti.one del giudi.ce amministrativo. 

Se infatti l'art. 00 Reg. di procedurra citato stabi.Usce che � l'esecu


zione del�le decisioni si fa in vda amministrativa, eccetto che peT J.a parte 

relativa .M,le spese �, :iii ri�corso ex art. 27 n. 4 evidentemente deve avea-e 

un oggetto, un petitum div.er.so, cio� l'espletamento dell'attivit� conseguen


ziale alla �pronuncia, in una parola l'� ottemperanza �, pa:etesa che la parte 

vincitrilce non pu� far valere .se non dn presenza del requiiSito di certezza 

derivante dall passa1~gio in giudicato deJil:a decisione. 

Anche la circostanza che oon siano ammesse avve:r:so le decisioni del 
Consiglio di Stato tutte le im[:lu~nazionii consentite eon<tro le sentenze dei 
tribunali mdinari non riveste carattere assorbente e il'��solutivo pe:t'!Ch� Illeippure 
contro ile senten2'Je dei ~iudici oodinari sono sempre consentiti tutti i 
mezzi di impugnazione menzionati IJJe1l'art. 324 c.p.c.: l'inappeNahH!it� del:le 
sentenz,e, che ad esempio � st�bilita dal�l'art. 9 l. 3 ma~gio 19.67, n. 317, � 
una deroga al p't'oincipio del doppio grado di giurrisdizione pienamente con


(8) Cfr. Foro ItaHano 1970, I, 2349. 

1208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giudice amministrativo sia stato uguaLmente portato ad esecuzione, colui 
che l'ha eseguito pur a conoscenza dell'ordinanza di sospensione deve 
ritenersi responsabile sotto il profilo amministrativo nonch� penale ex 
art. 650 c.p. (6). 

senti�ta non dsUJltmdo detto prinC�ipio costiiJJuzJion:aJ.iz:ooto (9); iJn og.ni caiSO 
l'wgomentazione ha ormai �perduto rilevanza considerato il sistema del 
doppio .grado introdotto daJ.1a l. 6 dLcembr�e 1971 n. 1034 anche neLla sfera 
della gtustizda amminilstrativa. 

N�-come rileva ii SllJP['emo Collegio-il.'illll!llled:i:ama proponibdlit� del 
g.iudizdo di ottemperama per J:e deci:siond �del Cop~sigilio di Stato potrebbe 
ricollega:rsi �alJ.a loro illll!lllediata esecutivdlt�, ove si �Consideri che anche 
numerose sentenze dei tJ.'ILbuna.U Oll'dilnaJri hanno� ,efficacia esecutiva senza 
co.sUtuitre giudicato: CO!Sioch� dovrebbe CO!OISenttirsi la proponibilit� del 
ricorso per ottemperanza anche in presenza dii �UJDJa senrtenza del giudice 
Oll'�dinario dichiarata provvisoriamente esecutiva o pronunciata in sede di 
appelJ.o: ma la IJ.ettera de1l'art. 27 n. 4 lo esclludle esplt"essamente. 

Prima della !PU!bblicazione deii.J.a sentenza delle SS.UU. delJ.a Cassazione 

n. 156�3 il Consiglio di Stato aveva avuto altre due occasioni per r.tbadire 
il proprio <indirizzo faJVOil'evollie alJ.a .ammissibilit� deJ. :rdcorso ex art. 27 n. 4 
anche in pendenza ,dJel termine per proporre riocOil"So per difertto dd giUII'isdi�zione 
(10), peralit!l'o senza motivaziornJi. de~e di pa'l'lticolari alppl'O!fo([JJdJimenti 
ai nostri fimi. 
�limmediartamente sucoeSS�IV'a aJila pronuncia della Ca:ssazione � invece la 
decisione n. 901 in data 24 novembre 1970 della Sez. IV (11), La quale con. 
ferma integraJ.mente n coillltrall'lio indirizzo delll'~gano gdUli'isdizionale am


ministrativo. 

Ulteriore �conferma si rinviene nella decisione che si annota n. 9�38 
della IV Sez. in data 30 ottobre 19173, ne11a quale si sostiene che l'art. 37 
delila legge istitU!tdva dei T.A.R. non giustif~�cherebbe nn riesame .del consollildaJto 
indi!l'izzo del Consig!l1o dt Stato, seco([}Jd,o cui per l'QPP�UJnto il l'licoil'\So 
ex ail."t. 27 n. 4 � amttn.iJssilbiile anche in pendenza deJ.l'impu~aJtiva per difetto 
di gd�urdsdizione innanzi all!le SS.UU. della Cassazione. 

Motilva pi� specificamente la S~ione osse!I"Va'llldo ooe le decisioni deJ. 
gh1dioce amministrativo (T.A.R. e Coosiglio di Stato) ()perano suil.l'atto amministrativo 
e pel"tanto sono su.soettiJbili di esecuzione e cio� idonee ad elimina'!'
e con !la pu!bhl:icaziiOtne l'atto i�Hegilttimo, ancorch� i.mprtllgnaJto per difetto 
di ~iucisdizione. � 

(9)Cfr. al riguardo artt. 339 e 618 c.p.c., nonch� le decisioni della Corte Costituzionale 
n. 110 del 1963 in Foro It., 1963, I, 1281; n. 41 del 1965, ivi 1965, I, 1124; 

n. 54 e 87 del 1968, ivi 1968, I, 1370 e 2042. 
(10) Cfr. Ad. Plen. 10 aprile 1970 n. l in Foro Amm. 1970, I, 2, 375; Sez. IV 
14 aprile 1970 n. 265, ivi, 1970, I, 2, 389. 
(11) In Foro Amm. 1970, I, 2, 1194. Cfr. anche Sez. V 22 dicembre 1970 n. 1248, 
ivi, 1970, I,� 2, 1470; Cons. Giust. Amm. 19 giugno 1971 n. 349, ivi, 1971, I, 2, 789; 
pi� recentemente Sez. V 17 aprile 1973 n. 404 ivi, 1973, I, 2, 440; Sez. IV 15 maggio 
1973 n. 564 ivi, 1973, I, 2, 400. A tale giurisprudenza si � gi� uniformato anche 
il T.A.R. per il Piemonte con la decisione n. 17 del 9 maggio 1974 pubblicata in 
fase di redazione della presente nota ne n Consiglio di Stato 1974, parte speciale, 
pag. 19. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1209 

Ricollegandosi aJ:l'<U:~t. 37 e pi� specificamente all'ar.t. 33 l. 6 di.rcembre 
1971 n. 1004, la Sezione pveCiisa al!tr.esi che, se 1e �senten2le dei T.A.R. 
sono espg:-essamente dichi�arate esecutive, anche se appeHate al Coll!S~glio 
di Stato, � sarebbe u:ri non senso sostenere che le sentenze dell Consi,gNo 
di Stato non siano suscettibHi di esecuzione sol pe11ch� imp�ugnate per 
cassazione per difetto di giw:d:sd!izione �. 

� In altre parole men1IDe s<U:~ebbero .wsoettibiiJ.i di �eseoozdone le sentenie 
de1 T.AJR. anco11ch� appellate (art. 28), non �lo sarebbero quelle del Consiglio 
di S1tato nonostante che l'atto imprugnato sia stato annulllato ... �. 
L'aT'gomentazione non pare, peraltro, del tutto persuasiva, ove si considero 
ohe, se peli.' le decdsioni del T.A.R. � Pll.'evd.sta J.a possibilit� del:La !richiesta 
di sos~pensione del1a esecuzione, per Le decisioni del Consigl].io di 
Stato acquistano ipUT' 1semp�r�e ci!Ji,evo l'ambdto del gwidizio di ottemperanza, 
la sua autonomia e i! suoi limiti. 

E invero �la sospensione dehla �esecuzione dellla sentenza del T.A.R. pu� 
essere disposta dal Consiglio di Stato su I�IStanza di parte e con ordinanza 
motivata quando dalla eseouzione possa dem~are un danno � g!rawe ed drg:-eparabhle 
� (art. 33, comma go l. 1034/1971); Ila form'U!la dell'art. 33 'I"ichiama 
quellla deLI'ruiLtimo comma dell',art. 21 che si !riferisce alla sospensione del 
provvedimento �che il 'I"��COrrente pu� chiedere al T.A.R. allegando � danni 
gravd e irreparabiLi �: tale formula si dlistingue da queLla che era contemplata 
�neLI'�art. 39 del t.u. sul Consig!Jio di !Stato che Pll.'evedeva la sospensione 
del provvedimento � 'per gravi ragioni �: evidentemente la nuova 
formula � meno ampia e comporta una minore discvezionaUt� di valutazione 
per il giudicante �soprattutto per la introduzione del requisito della 

� Irreparabillit� � (12). 
Per le decdsioni del ConsigLio di 1Stato, invece, fermi i !pll.'incipi fissati dal 
SuPII.'�emo Collegio in p<U:~ticolare con l:a citata decisione 1563/1970, va sottolineato 
�che .J'obbUgo di ottemperanza non pu� riferirsi al cbmando giurisdizionale: 
nelle decisioni del Consiglio di Stato un tale comando diretto 
normalmente � assente in quanto, .come �si � l'�C011darto, la decisione rdi annullamento 
si impone pe�r forza propria senza bi-sogno di parttcolare � esecuzione 
�; d compiti � esecutivi � deLl'Amm:inistrazione cos� si risolvono nella 
semplice il'imozione del:l'atto annullato e neLlo !Svolgimento dell'attivit� conseguenziale 
accessoria : ci� prova che f,l �gi!Udizio di ottemperanza non � un 
giudizio di esecuzione, ma ip��uttosto e principalmente u:n giludizio di cognizione 
avellllte ad oggetto l'a�ccertamento dell1att:ivit� dovuta da:Iil'Amministll.'azione 
�di fronte ad un giudicato. 

Ne:Ha decisione 10/1969 .PAdrunanza Plenaria ebbe ad evidenz.ia,re, con 
l'ammi.ssibiJ.it� del ricor�SO :per ottemperanza anche prima del pa�ssaggio in 
giUJdicato de,lJle de�cisioni del Consi�gldo �di Stato, anche la necessit� di evitare 
una diversa soluzione � ... �Che proJ.ungherebbe in maniera eccessiva e intollel'abHe 
la dll['a:ta dei Pli.'OCedimentL �g1�JUrisdizffionail.i �, rpur rendendosi, nel 
coltlJtempo, conto che la soluzione accolrta 'Pll.'esenta l'inconveniente di costmng.
ere l'AmministraZJione a dare esecuzione ad una !pronuncia che in prosieguo 
potr� anche e�ssere revoc.ata o ca.ssata; giustific�, tuttavia, detta solluzione 

(12) Su tale aspetti cfr. SEPE-PEs Le nuove ~eggi di giustizia amministrativa, 
Milano, Giuffr�, 1972, p. 239 e seg. con ampi richiami bibliografici. La possibilit� di 
proporre il giudizio di ottemperanza anche per l'esecuzione delle decisoni del T.A.R. 
in pendenza di appello al Consiglio di Stato � stata recentemente sostenuta in 
dottrina dal VmGA, I tribuna~i amministrativi regionali, Milano, 1972. 

1210 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con t1 diichiarato intento di non offdrre aJ.le amminLstrazioni uno strumento 
per resistere anche a iJJ!mgo ailla legir1Jt1ma richiesta del cittaddno di ottenere 
l'esecuzione di una decisione 'giurisdizcionaie � ... IJTOcrastiJnandone l'attuazione 
e :rendendo cos� pressoch� inorperante hl silstema di gua;r-entigde ali 
medesimo concesse di fronte �alla P. A. �. 

Orbene, fermo restando che ne[ caso che la decisione venga cassata 

o revocata evidentemente iJ. cittadino non aveva affatto e ab origine a~lcuna 
� '1egi:thlma � rtchiesta da ~opo:r~re agli or.gand deLla giustizda armnilnistrativa, 
ma una richiesta rivelatasi rpri<Va di fondamento gttur1dico, il discorso dei 
cosiddetti tempi lrunghi da evd.tare a tutti d costi ci lascia piuttosto perplessi, 
considerato che � forse :proprio iJ. gtuddzio di ottemperanza, in un 
o11dinamento come il nostro cosi divel1So da �aLtri ben pi� �solleciti, come ad 
esempio que1110 cinglese, ad 1essoosi costantemente riveLato semrprre lungo, 
macchinoso e incerto; e questo anche perch� il giudizio di ottemperanza 
non � una specie di prosecuzione del giudizio cui si riferisce, che consenta 
al:l'orrgano giudicante di provvedere al ripristino della situazione 
aJ.terata dail. provv�edimento .illegittimo, ma -giova rilbadiT'lo -� ~Prima 
di tutto ed essenzialmente un giudizio dd �Cognizione: esso, cio�, tende ad 
a~ccertare, a stabiLirre unicamente ci� che ,r>.A!rn.mjn,istrazione abbia omesso di 
fare e debba quindd ancoca di,sporre in �adempimento del!La decisione crud si 
:rif.erisce (13); ecco rperclh� non si pongono <sulilo stesso piano il giudizio� 
di ottemperanza e �la concessione �della provvisoria esecuzione delle sentenze 
del giuddce ordinao:io e pe11ch� non � possibi[e r.i:tenea-e ammissibiJ.e quehlo 
pao:tenrdo da questa; e altrettanto steriiLe � ventiJ.are ti:mori di rico�r{li per 
motivi di giurisdizione, proposti ,a mero ,scopo defatigatorio dalJ.a P. A., 
quando comunque tale rpossilbil!it� pur semrprre sussiste rper quanto rilgruaTJda 
le sentenze del giudtce o:rldinao:.io: senza considerao:e, poi, a taJ.e ultilmo 
riguardo, che l'esperienza pratica non sembra dimostrare alcuna frequenza, 
o peggio �abuso, neJ. ricor>so aUo strumento �in paroll.a, neppure rperr :Le .sentenze 
dei giudici or>ddnari; ma questo non � atrgomento giuridico. 
:� in,j;eressante notare che, rp!ressoch� contemporaneamente alJ.a decisione 

n. 93>8, 1e SS.UU. deNa Cassazione con decisione n. 21863 del 5 novembre 
19�73 (14) ribadivano U rprrincirpio che il giudizio di ottemperan~a, prevdst� 
e regolato daJ.l'art. 27, � consentito anche nei conf:ronJti deLle deci~
ioni del Consig;[io di Stato purch� esse siano passate in giudicato, non 
essendo sufficiente che si tratti di pronunzie immediabamente esecutive. 
La seconda e pi� !recente delJ.e decisioni che si annotano (n. 245 della 
Sez. V) � del 15 marrzo 1974; essa .conferma in pieno l'indi!rizzo del Consiglio 
di Stato ed � di particolare interesse per al.cunri rprrincipi enunciati 
in materia dt provvedimenti di sospensione. 

.&naJlizzando la mortivaZJione per quanto qui occoTre, � dato rinvenb:e 
anzitutto una orig;inaJ.e interrprretazione del termine giudicato, contenuto� 
neH'ao:t. 27, n. 4, che non sta111ebbe a significare � cosa giudi,cata �, ma solo� 

(13) Cfr. Cass. 25 febbraio 1959 n. 535, Giust. Civ. Mass., 1959, 187; Cons.. 
di Stato, Sez. V, l� luglio 1961 n. 351, Foro Amm. 1961, I, 1424. In dottrina cfr. SANnuLLI, 
Manuale di diritto amministrativo, II parte IV, Napoli Jovene 1973, 155 segg.; 
MoNTESANO, Sui caratteri cognitivi e contenziosi del processo previsto dall'art. 27 
n. 4 t. u. Consiglio di Stato, Foro Amm. 1963, I, 248; CERINO-CANOVA, Passaggio in 
giudicato delia sentenza amministrativa e giudizio di adeguamento, Giuris. It. 1970,. 
IV, 88. 
(14) In Giust. Civ. Mass. 1973, 1488. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

� ci� che � stato giludicato, cio� deciso � da1l'Autori't� Giuddziaria, e ci� con 
evidente riferimento alle lontane radici storiche de'1l'isti-tuto e alle sue 
pl'ime formulazioni J.egislative (15). 
De<tta inteTipretazione troverebbe ulteriore conferma, secondo 1a Se:
zJione, nel combinato disposto dell'art. 37, comma 3�, e deLl'art. 33, coo:nrrna 2�, 
deHa l. n. 1034/1971. 

Peraltro entrambe le norme citate non sembrano autoritzzare siffatta 
interp!I1etaziO[Je. 

NO[) Fart. 37, 1J. quale al 3� comma si � limitato a disciplinare i r~corsi 
diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo del1l'autoirdJt� amm.inistrativa 
di confol'ffiarsi ai ~iuJdi,caU del COIJJSi,~lio dd Stato 'e ded T.A.R., :l.'ecependo hl 
termine � giudicato � sic et simpliciter dalll'art. 4 deLla legge del 1865 e 

dall'art. 27 del t.u. del 1924 e configurando cosi l'obbligo di ottelll!Peranza 
non tanto come esecuzione del comando ghwisdiziooale contenuto neHa 
decisiO[Je, che si impone per forza pil'Oip!t"�a essendo dd per s� esecutiva,' 
quanto come svolgimento dd ogni ulteriore a~tti'Vit� conseg;uenrte alla rimozione 
deilil'atto illegittimo. 

Non J.'al't. 33, 2� comma, i�l quale si Umirta a stabm!re che il ricorso in 
appello al ConsigUo di Stato non sospende l'esecuzione delle sentenze dei 
tribnnali ailJJIIld,ntstrativi l"egionaU. 

Anzi � proprio quest'ultimo articolo -col prevedere la facoU� del 
ConsilgJ.io di Stato di ordinaxe la sospensione in �caso di danno ~ave e 
iTrerparabHe, derivante da1l'esecuzione della sentenza appeLlata del T.A.R.a 
offrire lo spunto per una ulterio�re meddtazdone deil. p~roblema: come si 
comporteT� il Consigllio di Stato, investito di .giudizlio di ottemperanza 
ex art. 27, n. 4, di :flronJte ad nna deci!sione avvocso la quale sia pendente 
ricorso per cassazione per motivi dd giudsdi:zldone, quando daLla sua esecuzione 
possa derivare un danllliO � iTrerparab.ile � per l'.Aim:minirst:razione? 

La domanda non appare solo teorica, tanto che la stessa Sez. IV nelil.a 
decisione 15 mag,gio 1973, n. 5>64 (1<6) se �l'� esp~ressamente posta, risolvendoila 
in motivaz,ione �con la considerazione che � ,spettetr� aMa prudenza deil giudice, 
investito peT altro di giurisdiziO[Je di� meTito, scegliere il metodo pi� 
idoneo per evl:tare conseguenz,e irrerparabdU docivantd dall'ordine di ottemperanza 
lmipartito aill'am:ministrazione �: ma a nostro sommesso avviso la 
scelta o� obbligata poich� il giuddce noo potr� che seguire la via di non 
imp!lll'tke l'oxdine, sospendendo cosi i[t .gliUJdizio di ottemperanza in attesa 
dell'estto del rico11so alite SS.UU., non essendo ovviamente in condirz:ione di 
rigett!ll'e la domanda nel me'l'lito: ed � questa un:a corna>licazione che non 
giova certo a.U.a rapidit� del giudizio e �che vertrebbe anch'essa SlicUJramente 
evi-tata con i'�aUJsp-i.cabiile ri-torno da parte deg.li organi dellla gilutrisddzione 
amministrativa alla tesi che era gi� loro propria e che tuttora trova su 
posizioni decisamente consolidate le Serloni Umte del S.urp!remo Collegio. 

RAFFAELE TAMIOZZO 

(15) Cfr. al riguardo la motivaziOIIle della citata dee. 564/1973 della Sez. IV 
in nota (11); si � comunque gi� ricordato che la Cassazione nella dee. 1563/1970 
escluse che il termine � giudicato � possa significare solo � decisione esecutiva �. 
(16) Cfr. nota (11). 

SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 ottoooe 1973, n. 2580 -Pres. Laporta 
-Est. Mirabelli -P. M. TavolaTo (diff.) -Ministero delle 
FLnanze (avv. Stato TaTirn) c. Cecchetti ed altri (avv. Severini). 

Imposte e tasse in ~enere -Solidariet� -Accertamento notificato ad 
alcuno soltanto dei condebitori solidali -Efficacia nei confronti 
di questo. 

L'accertamento notificato a taluno soltanto dei condebitori di imposta 
� efficace nei confronti di questo, anche in difetto di notificazione 
agli altri. Il debitore, per rendere apponibile ai coobbLigati l'accertamento 
stesso ed ogni atto compiutp dal.l'Amministrazione nei suoi confronti, 
pu� esercitare i mezzi di cui ogni debitore solidale dispone per 
rendere apponibili ai condebitori gli eventi che intervengono tra lui e 
il creditore (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Uin., 18 novemba.-e 1973, n. 2970 -Pres. 
Laporla -Est. Boselli -P. M. Tavolaro (diff.) -MiinisrtJero delle Finanze 
(avv. Stato Freni) .c. De Seta (avv. Roosi). 

Imposta di re~istro -Solidariet� -Impu~nazione dell'accertamento 
da parte di uno soltanto dei condebitori solidali -Estensione de~li 
effetti interruttivi della prescrizione a~li altri condebitori Esclusione. 


Anche a norma dell'art. 141 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, non 
sono comunicabili p,i condebitori solidali gli atti pregiudizievoli compiuti 
da uno di essi; pertanto l'effetto interruttivo della prescrizione che 
consegue alla impugnazione dell'accertamento dinanzi alle Commissioni 
e che permane per tutta la durata del giudizio, non si estende ai condebitori 
solidali che ne siano rimasti estranei (2). 

(1-2) Osservazioni in tema di solidariet� nell'accertamento del debito 
di imposta. 

La prima pronuncia ~u� �considerarsi un punto fffi'mo nell'avvio a soluZJione 
dei var-i �problemi aperti a seguito deil.la nuova impostazione darba al!la 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1213 

I 

(Omissis). ~ La questi<me che viene prosrpettarta con il ricorso in 
esame costituisce Uill corollario del mutamento :itruiJm-venuto lllelJJ.a gilwriSjpmlldenza 
di questa Corlte in relazi<me aJ.la cosidletta �sOilidall'iet� tribUJtaria 
�. 

Com'� noto, iillfatti, qlllesta Conte aveva costantemente affermato, 
fino arma senroe!IliZa 30 novernlbre 1967, 1111. 2850, emessa, tra ll:'altll'o, in una 
oootrovemia avente oglgetto eguale a qiUella di cui si discrultle, il rpll'�illciJpio 
che: �La solidariet� fra pli� soggetti di Ullli'uruca obbligazione rflributaTia 
ha .carattere :non ISiolo soSitaillZiale, ma anche rprocess:uale, slioch� glli accertaJIIllente' 
e -gli artrt;i. compiuti ll'ispetto ad IUIIliO solbmto dei co1111diebitori soilidali 
spiegano i [oro effetti a1111ohe nei 'co:rufronti dl~gli ailitri, ai quali si 
comUill�c�aiJ1io e si estendono i~o jure. Il ;prii!lcip!io deiiD.a s:dllidall'iet� ha 
nel,s:iJsltema illrilbuta.rio nn carattere pi� rigoroso, e rp.erci� d:ivet'lso, risjpetto 
a qQllello fiiSJsato dalle norme di diritto coiilJUil1e. L'obiblJ�Jgazione ltribrutarlia 
� essenziaf!Jmente Ullrioa, RI1Jche quando faCJCia caxico a p�i� sog!getti 'P!l!ISISivi. 

so.Udariet� tributaria daHa sentenza }6 maggio 19,68, n. 48 della Corte 
Costituzionale. 

I concetti di maggi.OII' rUievo che 'carattell'izzano la decisione ci sembrano 
due. IJ. primo riguail'da l'affeil'ffiazdOID.e deHa validit� delll.'acceT.tamento 
limitatamente a quello dei �Contlriibuenti che ricevette una ii'egolare notifica, 
anche se J:a notifica manc� nei �confronti degJ.1 altTi. 

Il secondo consi1ste nellla precisazione di alcuni dei possibdli effettd derivanti 
dalla suddetta ipote.sd di limitazione del:l'effitcacia dell'accer.tarmento 
al solo eontTibuente notificato. 

lil pll'irmo deli due a<S~Petti om �accennati non p!t'esenta pi� p�rurticolare 
inte!t'esse, anche se esso �, per 'la pr~ma volta (e peT g.iunrt;a cos� autorevo[mente) 
affermato dalla s.e. Di:flatti. netto &a stato in dottTina il dissenso 
provocato da Cass, 1357/72 (1), che aveva sostenruto l'ineffi�cacia deWaccertamento 
non notificato a tutti i conldebito!I'i di drmposta anche per coaui che � 
avesse ricevuto la notifica. La sentenza in rassegna, pertanto, va consideTata 
una doverosa, �anche se imporlante, messa :a rpunto di un aspetto 
fondamentale ne1la CO[ltil'OVeil'sa materi>a. 

Essa ,costiltuisce anche una di!l"etta ritsposta a quanti, di ll"ecente, avevano 

addiiJ:'ittU!I'a ritenuto di ravvisaTe, nelLe affermazioni fatte da Cass. 1357/72, 

� finallimente un po' di luce nella tormentata vicenda deLla solidariet� til'ibutarda 
� (2). 
MeritevoLe, invece, di pi� diffusa ihlUJstTaz:ione � la ,seconda e non meno 
importante affeTmazi�one, concernente .g.H �effetti che derivam.o daH'ammet


(l) Ricordiamo qui, oltre a quanto rilevato da BAFn.E (Sui problemi della 
so!idarietd trbutaria), in questa Rassegna 1972, I, 663, lo scritto di G. AMORTH, Condebitori 
solidali di imposta e notificazione dell'accertamento, Dir. e Prat. Trib., 1973, 
II, 13. 
(2) FANTozzr, nota a Casa, n. 1357j72, dal titolo riportato nel testo tra virgolette, 
Giur. It., 1974, I, l. 235. 

1214 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Pertanrto, da wn lato, l'a1ltivilt� di dasCIUIIlo dei conidebiJtoli solidalli � Ojperatilva 
nei cOOld�ro:niti degli ail:bri, qualwnque sia hl ll'ilsulJtaJto, favOit'evdLe o 
sfavorevole, che 111e rpossa derivaroe; dallil'allltro, 'gli accertamenti e g1i aJtti 
Com[piuti dai competenti uffici fiscali nei confronti di uno solo diei contribuenrti 
spiegano i lOII'o effetti ancih.e nei conironti dei codbUgati solidaili. 
Non possono aJPipllka.rtsti. le ncmme di diillt'1tto 'comune, contmsrtanti o 1ncoontpaltibili 
,con le pamcolari 'call'atrbedstiche deHa sol1dall'ielt� :fuscail.e, e 
non opera, quitndi, il principio civilisrtico secondo cui in materia di 
obbliga:zionli oollliJdali iiJe aJttivit� compiute da uno solo diei condehi.tori, o 
contro wno solo di eSSti., rpossono giovare, ma non ill!Uoc:eil'e, agli altri �. 

Successivamente, !Per�, arl1bravemo wn !Pil'Ofondo riesame del s:Lstema 
vigenrt;e,-.condlotto rsullila scol'lta delil.e COil!SiderazionJ. esjpOOite 111eliLa sentenrza 
dlella Cortte Costituzionale 16 ma.ggio 1968, n. 48, questa COO'Ite, con 
receruti prOIIlunce, ha ripetutamenJte affermato che �in mancanrza di una 
concreta norm.a di diritto posiltivo che sanciiSca l'unitall'iet� ed mdis!Cindi'bililt� 
d1elll'obbfliigazione solidale tributaria, vale ail!Cihe per quesrt;a il 

tere l'efficaclia dell'accertamento per uno o alcuni dei contribuenti notificati, 
pucr quando la notifica n0111 sia stata effettuata nei conf,ronti dd tutti. 

Il pit'imo dubbio che pu� soit'gere .dai1l'ao:nmettea'e una .e:ffiicada sog,gettivamente 
~imitata della obbUgazione tributaria so~da:le � che questa possa 
rimanere limi<ta,ta, anche nel suo contenuto oggettiJvo, a<hla quota sp�ettante, 
nel raJpporto interno di regresso, al CQ[11Jribuente rag~giunto dalla notifica. 
� ben chia:it'o, peraltro, .che una �conseguenza del gener�e s:Lgnifichelt'ebbe H 
ripudio pressoch� totale della solida:it'iet� in tema di accertamento tribut!
hl'io; ~d � ail:tre,s� evidente come una tale posizdone di rpoco si ddscosti da 
queUa rUenuta accettabdle dalla citata Cass. 1,3.57/72; tuttavia non � mancato, 
in dottrina, chi ha ritenuto di accogliere questa opinione (3). 

Una conclusione siffatta app�are per� singo1ar.e, ed � coonunque rivelatlt'ice 
di un vizlio di impostazione, che Ja sentenza che stiamo annotando 
off�re l'occasione di a'ettificait'e. 

L'�elt'rore cui aUudi.a:mo � quelJo di ritenere che l'accertamento tributa:it'io, 
data l'unicit� del pre.SUiPPOISto di imposta per tutti i condebitoci, non possa 
esselt'e coonpiuto se non ned 'coni~ID<mti di 1Jur1J1Ji i pwte'C!dpi del viJncoJo. 

Si tlt'atta della nota teocria del FANTOZZI, :secondo cui .ne.Ua fase plt'ocedimentale 
delil'accertamento, la solidatriet� sait'ebbe catraUerizzata daLla necessit� 
dell'intervento di tutti i s01gg.etti (4). 

Ora 11 plt'Oblema Clt'UJciale della solidariet� (.che la sentenza n. 1357 del 
1972 non ha :rti'solto) sta plt'orplt'io in cli�: che occorreva indivitdua!l'e un punto 

(3) MILITERNI e VELLA, n nuovo contenzioso tributario, .Tovene, Napoli, 1974, 
pag. 123, ove leggesi: � Nell'ipotesi, invece, che l'accertamento di maggior valore 
non sia stato notificato a tutti i contribuenti della medesima imposta, non potendosi 
ritenere sorta per tutti l'obbligazione solidale, il Fisco dovr� limitarsi a richiedere 
al contribuente che abbia ricevuto l'avviso di Inaggior valore la sua quota di imposta, 
e, nel caso in cui i notificatari siano pi� di uno, da ciascuno di essi potr� pretendere 
la sua quota, maggiorata da quella degli altri notificatari �, 
(4) Oltre allo scritto gi� citato, vedasi dello stessi Autore n nuovo corso della 
solidariet� tributaria, Giur. It., 1971, I, l, 1425. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1215 

prmc:tpio generale secondo cui nell'oibbligazione assunta da pi� SIOglgetti 
m rsoilido Sii ha rma pLuralit� di obbligaziorn con unica caUJSa � (Cass., 
28 otto~ 1969, n. 3534; 5 gennaio 1972, n. 13), con [a conseg)Uenza 
ehe ila situazione di solidariet� passii.va nel debito tributario � non consente 
di ritenere giustificaJta anche rma muJtua !t"a!P!Pil"esetlllt~ processuale 
tira �Cooibligati, che valga ad estend!ere, in dell"'ga alle disiposdzioni 
di �cui agli artt. 1309 e 2909 �C.�C., a tutti i coobligart;i gli effetti del riconosd.
menlto del debito o diel giudd!caJto, i.nltereorso o formatOIS!i. !bra UillO di 
essi e l'ente titolare del rcredito lbributario � (Cass., 20 gellJD!aio 1969, 

n. 135). 
La �lll<l!P!POI!libilit� ai coobbligati delle Sli.tuaZJionii. sd:avorevoH verifi
�oo.te.si nei �onflmnti di uno degli obbligatli, rcui rgli altri non abbiano pall"teciparto, 
viene affel'llllaltla, ormai, COI!l giUfl'�s!P!I'1UJdenza cosrtanlte (Cass., 
9 giug\!10 1972, n. 1805; 19 gi!UJgiUo 1972, n. 1944; 10 gennaio 1973, n. 40; 
26 marzo 1973, n. 824; 30 marzo 1973, n. 832). 

Da questa nJUova prospettazione muove, peraLtro, hl quesito di cui 
qui si tratta. 

Finch� � stato riltenlurto, infatti, che og,nri atto compii.uto nei oon:
l�ronti �di rwno dei rcoobbligalti albbia efficacia nei confroilllti degli a[tri, non 
poteva essere so1/llevato a1CIUII1 dlu!bbio illltoo:'lllo alla oppOI!lii.b:iJ.it� di tali atti 

di raccordo e di collltemperamento tra le due esigenze confii:g.genti: queiLla 
df far salva, piUJI" nei �coruf�ronti di un sooo debitore, in vista de1l'umcit� del 
vincolo, l'efficacia integrale dell'accertamento, e quella di far salva comunque 
l'azione di reg~resso, ned confrolllti di quei debito!I"i che, per non essere 
stati raggiunti da una tempestiva notifica (e non aver potuto quindi esercitall"
e il loro dlilriltto di difesa), a'Vl'ebbem potuto considerare illleffi�caci peli" 
loro gli atti compli.uti dahl'amministrazione finanziaida. 

Questo punto di raccordo non � esp.UcitamenJte individuato nella sentenza 
che commentiamo. E�sso � per� dii non difficile individuazione, ove si 
considerino gli svlilUIPPi dei rarpporti na�scenti daLla situazione ogg.etto de!lll.a 
deci,sione. 

Il .prin-cipio, te�stualmente non espresso, da cui rsi sono derivate if:e conseguen~
e amme,sse (e cio� La possirbrilit� da parte dei!. contribuente notificato 
di valersi dei comuni rimedi a disposizione del condebdJt<X!'e per rendere 
apponibili agli altri consorti gli �eventi che intervengono tra lui e il creditore) 
� che l'efficacia del!l'accertamento non pOIStula la sua notitfica a tutti 
i contribuenti, essendo invece sufficiente, a questo fine, la pura e semplirce 
oppombilit� di e'sso, raggiunta attrav.erso i comuni rimedi aLl'uopo consentiti 
al debitore solidale. 

� questo i[ punto di maggilor rilie�vo delil.a pronuncia, il culi mell"iito 
consiste neH'arver mostrato -sia pure per via impil.icita, at1Jr,ave!I'ISO le 
conclusioni culi � perv.enu:ta -che l'influenza svolta dal mancato risp�etto 
del diritto di difesa (conse,guente alla mancata notifica deLl'�accertamento) 
� di tipo forma�le ed � pea:-ci� il:'imediabile non arprpena si dia il.a possibiLit� 
della restaurazione del diritto medesimo. E taLe possibilit� � stata dimostrata 
in mordo sicUII"o e convincente da�Lla sentenza con hl riferimelllto ai 



1216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ai coobbligati, non soltanto nei rSJPPorti ttra costorro ed ill Filsco, ma 
anche nei l"a!PPOII'Iti inltel'J:lli, ossda quanldo daLl'obbligato che abbia effettuato 
il p�agamento dlell tributo venga esm'lciJtata ila pretesa d!i. reg:resso. 

Ma, nna volta �che � stata affermata l'ilnoppombilit� e sono state 
dichbwate a~PP!d�caibili anche all'oblbligazione 'solidale trihUJta:rda le rego[e 
comwni in materia di obbligazioni solidali, � divenuto [egittimo iJl dubbio 
che tale in~onibilit� SUJssiJSta SIIliche nei rapporti tra i coobligati, 
e do� in ll'li:ferimell!to a[lil'esereizio della pretesa di mg,res/So ad 0/I)era de~ 
debitorre che abbia adempiwto. 

Da tale dubbio, che potrebbe a.pparire di limitata incidelliZa, ne � 
derivato un'aLtro, di pi� vasto rill!ievo, e cio� il dUJbibio Jilntomo a1l'effica!
Cia deH'accertametnto del debito tflributario che ven1ga effettuato nei 
con:lironJti d& tal'lll!lo sd1tanto dei contribueruti. 

Sulli [pre.suppOIS!to, imrfatti, che l'accertamento compiuto nei confronti 
di UJno non sia OIPIPOIIli�bile agli alttri e sulla coil!Siderazione che, corusegJuentemente, 
il cOillJcfubitore nei oui condironti sia stato effettuato poSISa 
trovansi neLla situazione di TlianSIIllere assog.gettato all'imposlta senza pos:sibllit� 
di reg:rElSSIO, ci si � �chiesti se l'accertamento, lllOtificarto ad aLcuno 
sdl:tanto dei coobbligati, possa essere rirtetnuto efficace nei con:flronti dello 
stesso qppure d!eblba essere considierarto diel twtto meffica�ce, anche nei 

� mezzi di cui ogni~ debitme solidale dispone per rendere orpponibf.Ii ai 
condebitori g1li eventi che intervengono tra ~ui ed moredi,tme �. 
Pu� a!l1COTa a~giungensi che anche se la soluzione � stata visrta in fun


zione della dimostrazione della esercitabi<Lm� del diritto di lt'egJresso, essa 

plt'ospetta la concreta possibilit� di una piena reinte,glt'azione funzdon�ale 

de1l'obb[1gazione sol1dail.e, come conse~uenza del ripristino del di:lt'itto di 

difesa dei!. ,collltribuente �che non aveva ricevuto la notifica del�l'acceirtamento. 

La confelt'ma della esattezza deJ..la impostazdone ora accennata deve 

muov.elt'e dal con!ronto e dall'ana[~si dei concetti fondamentali espressi da!l:la 

sentenza n. 48 del 1968 della Corte Costituzionale. Ci pare, infatti, e nono


stante tle pur serie �iriserve in contrario p!t'Ospettate (5) che non possa mmai 

pi� prescindersi dail'assetto dato alla materia daJD.a citata JPTOII!Uncia costi


tuzionale e che, oltre che dell'abbandono del tradizionale concetto dell'indi


v]sibi1Lt� deil.ll'obbU~azione tributaria solidale (6) debba tenersi conto del


l'altro aspetto posto in evidenza dai giudici costituzionali, concernente la 

necessdt� del rispetto del diTitto di dif.esa dei vari condebitovi di imposta. 

Si tratta, in palt'td�colare, di veli'ificaxe se la P!t'Ospettiva delineata dalla 

s.e. con la sentenza in il'asse~a sia compatibUe con le affermazioni deil.la 
Corte Costi,tuzionalle. 
Potlt'ebbe, �invero, nasaex�e �11 dubbio �Che, qua!l1do iJl .contribuente notificato 
vog�Li:a avvalersi di alcuno dei rimedi a sua disposizione per rendeTe 
opponibili agli altri gli atti contro di lui promossi dall'Amministrazione 

(5) AZZARITI, La soHdariet� tributaria processua!e e iL responso de!!a Corte 
Costituzionale, Giust. Civ., 1969, IV, 221. 
(6) GIANNINI, AD., Istituzioni di Dir. Trib., 1956, pag. 99 e seg. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1217 

con:l�ronJti di 'colui ,cui sia srtato il'ituail..merrllte diretto, aJPiPIUI!lltO perch� eventualim.
ente !Privo di effetti nei condiroo:uti. degli altri. 

Per l'inefficacia dell'ac,cectamenrto rsi � prrOOliUillciata la Prima Sezione 
di questa Corte, con la senrtenza 5 maggio 1972, n. 1357, e gi� !Pirima 
si era pil"OIIliU!lJciata la Commissione Cenrtlrale deillle lma;>osrte, con la plt'o!
ll'lllllJCia qui impru!glnlata. 

Con la !Sentenza ora mdiicata questa Corte, muovendo apprunJto dalla 
riaffemnazione dlel!l'li.inopponibilliit� del!l'aocemamenrto ai coobblliga,ti, cui 
non sia stato :notificato, e rileva!lldo l'esigenza, :i!lllsisrt:a nel sisltema, che 
l'accertamento acquisti l'efficacia sostanziale di detemniiJJJazione del debito 
tributario che gli � piropilla, lll'ei con.frolllti di turtti i condlebttori, e 
che si abbia, quindi, ll1ll1 aocectamento rmk:o ed u:niltario, ha riteruut:o 
che tali 'co:rllsd.derazioni cOitl!ducano necessariamente aJID'affermazione della 
totale inefficacia dell'accel1tame!llto, notificato a ta:lru!llo soilita!lllto dei condebitori 
di imposta. 

Questa Sezioni Unilte nOilJ ritengono dii potere seguke, per�, la tesli 
cos� enunciata. 

Dall'affermazione dell'Qornbi1it� ,dJel!J.'aocertamento a chi non sda 
stato notificato, non di:s,cen~de, i'lllfatti, necessariamente la deduzione de1la 
totale inefficacia di questo. 

Dall'affermazione deil<l'ino.ppO!lliibilit� emergono due orddn.i di interessi, 
meritevOili di tutela, l'interesse dell.'ammi!l1iSJtrazione a rendere 
opera!lllte l'acc&ta:mento nei confronti di tutti e l'interesse del conde


finanziarria (e dunque pe:r salvare il suo regresso) egU possa sentirsi oppoTTe 
dai condebitooi che 'l'in&zia del creditore nei loTO confronti ha definitivamente 
determinato l'estdnzione non solo di ogni possibile diretta prete,sa 
del oredit01re, ma anche -e conseguentemente -dell'az,ione di reg:resso 
di esso contribuente notificato. 

E d� perch� la notifica delJ.'accertamento, essendo atto sogg~etto a decadenza, 
non potrebbe inquadlt'aTsi nello schema deLl'art. 13,10, l o comma, 
c,c., che ammette l'estensione dell'e:ffiicacia degli atti del ocedi:tore, i!llterruttivi 
della prescrizdone, ai condebitori solddaO,i. TTattandosi invece di atto 
sog1getto a termine di de,cadenza, la ma11cata notifica dell'accertamento comporterebbe 
la impossibiU.t� di un ta1e eff,etto estensivo, con ila conseguenza 
che i contribuenti non raglgirunti da una tempestiva notifica potrebbero 
constdera!l'si ldberati non solo nei coltl.fu-onti deJ. oceditore, ma anche nei 
cornfu-onti del condebdrtore cui fu effettuata la notifica. 

� ev,Ldente, pera.iltro, che un tal modo di impostaTe il disco<rso sa<rebbe 

gravemente viziato, non fosse aUro che per la inammissibile cOill'seguenza 

pratica che deriverebbe daJ. negare ia. :regresso. 

Questa inaccettabUe ,conseguenza, tuttavi~a, non potrebbe respingersi se 

non dimostrando che la decadenza verificatasi per aJlcuni condebitori non 

� di ostacoJ.o alla sop<rarvviv;enza dell'azione di regresso. 

Ai fini di tale dimostrazione �i deve partire dall'affermazione fatta 

dalla Corte Costituzionail.e con la citata sentenza n. 4H/1968, secondo cui 

la notifica del!l.'accertamento ad uno solo dei contribuenti � idonea ad im




1218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bitore, nei OUii confroDJti l'accertam~nto sia staJto COIIliPiuto, ad ass1curavsi 
iLa pi�na e.se11cirtabilit� d!ehla pretesa di regrooso nei confronti dei 
coobbligati. 

Non �sembra, per�, a queste Sezioni Unjjte che tali due imlteressi 
siam.o ~ivi eli tutela rncl ststema legiJSJ.ativo vigenrt�e, IUilla vo!lta che sia 
stata negata l'applicabilit� deil. prmcia;>,io della cosd,d'etta sOO.idariet� tributaria. 


Coane, maJtti, l'Amm.ini'Sitrazione pu� tutelare iii prop!l'io irnteresse 
OUJrando che l'aocertamenJto venga a �conosceiliZa, nei modi opportuni 
perch� ISda efficace, di .tutti i coobblli:garti, cosa H condebitore, cui l'accertamento 
sia rituail.men:te pervel!liUto, ha a disrposizione, pe:r la tutela de[ 
suo interesse tutti i mezzi che l'ocdinamento pr.edlispone /Perch� gli 
-eventi giuridicamente rilevanrti siano portati a conoscenza d!i col01r�o nei 
cui confroDJti sono sUJScettibili dri effetti e pevch� sia mantenuta integra 
l'eoordtabilit� delle pretese cadlucabili. 

Tali mezzi va;rmo daLla cOillliiJJilli!cazione di data cerrta e dall'imltimazione 
rsrtrragiudimale aMa prrqporziorne di domanda condizionail.e ed alla 
chiamata neil. gi~dizio instawato nei corndironrt:i dell'Amministrazione, ed 
a]:ltpaiono adeguati a soddirstfare l'esigenza, aprprmto, di tutela dell'interesse 
del condebitore, mtimato od escusso, a manrtenere il.'esel'citabilit� 
della /Prretesa di regi'IeSSo. 

L'affetrmaziorne de1l'inefficacia deil.l'accertamento non rnotilicaJto a 
iruJtlti i �coobbligati Bip/Pare, irJ:wero non soltanto c<mtrastante con [�'esi


pedire la decadenza dell'Amministrazione (dalla .sua pretesa a tassare il 

maggior valore accell'tarto) ma non rpu� valell'e a far decol'lrere ii! terrrnine per 

ricOII'Il'ell'e avverso l'accertamento anche per colOII'o che tale notifica non 

ricevettero . 

Di dedsiva importanza, �a questo punto, � chiarire la poo:tata dell'effetto 

imrpeditivo ritenuto legittimo dllllla 'Coo:te Costituzionale. 

In po:oposi,to � in pTimo luogo da 'es�c�ludere che la notifica tempestiva 

ad un coobbligato comporti la possibilit� per la Finanza di avvalersi di una 

proroga del termine di decadenza nei confronti degli altri. Va tenuto 

inf,atti presente che la COll'te ha posto a fondamento de11'mpedimento de1la 

decadenza anche nei confronti di colOII'o che non ricevettero una teffi/Pe


stiva notifica, � un larghdSlsimo a.ccorstamento all'aTt. 130'8 c.c. � (e, conse


guentemente, a1l'art. 1310, in esso richiamato). 

Il quesito che potrebbe porrsi ~ queiJJlo se sia aprplicabHe, in materia 

di decadenm, una nmrma, l'art. 1310, l � cOi!Ilffia, c.c., che rig�u!lll'da specifi


camente l'inteo:.ruzione deil.la pre�scrizdone, in presenza di un p:rrincipio, come 

queJ.lo dettato dall'art. 29,64 c.c., vl�et!llllte l'estensione alla decadenza di tutto 

ci� che conce!I'ne l'interruzione delrla prescrizione. La risposta al quesito va 

data tenendo conto che occoT~re dtstinguere tra intell'l'Uzione prura e sem


plice deHa prersc11izione e limiti so.ggettivi dell'efficacia del�l'atto intell'ruttivo 

nelle obbligazioni solidaJli: mentre la regola deJ.l'interromrp-ib1Ht� della pre


scrizione non � assoJ-utamente trasferirbile nel campo del~a decadenza, per


ch� importerebbe la proroga del termine relativo, trasferibile � invece la 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1219 

genza fondamerntlille de1l'effi,cacia dell'eswcizio teffi(pesti.vo della pretesa 
tributarda nei confrOIIllti dei soggetti pa:sJSivi del fu:-Lbruto, che siano agevohnente 
individiuabili, ma anche ultronea in ~relazione all'esigeniZa, che 
si intende 'soddisfa~re, dell'owoni'bilit� ldlell'a,acertamento nei lra!P!Porti 
interni tra coobblligati. 

L'affermazione diehl'iiilefficacia non trova, d'altronde, giustificazione 
in relazione ai IPirincipi di diritto comrme sulle obbHgazioni soliJda[i, in 
quanto nell'ambito di questi non � diubbio che sia i:l creddtoTe che i:l 
debitore escooso hanno a d'i~osizione mezzi suffidenti per assi,curare 
l'opponibilit� ai ~cO!Ildebttori degli. eveinti 1che mverificano nei rapporti 
tra loro. 

Quest� Sezioni Unite ritengono, pentanto, che debba essere ernrunaiato, 
al dguaJ:'Ido, il seguente !Pil"incilpio: 

�L'accertamento notifi,cato a taJ.uno soltanto dei condebmori di imposta 
� efficace nei coa:l:lironti di ques,to, anche in di:lletrt;o di notificazione 
agli altri. Il debitore, IPei' rendere opponibill'e ai coobbliigati il'accertamento 
stesso ed ogni atto COffi!PiluJtO dall'.Aa:n!Ini!Ilislazione lllJei sruoi oo!l1iironti, 

'Seconda possibdlit�, per cui Feff�e>tto impeditivo deihla decadenza � estens1bi1e 
al condebitore non notifi�cato. 

Scrive in proposito 11 TEDESCHI (7): � Quanto all'art. 1310, regolante la 
presC['izione nelle obbligazioni in ~soUdo, esso pu� estendersi anche aLla de~
cadenza, poi.ch� [e rag1Ioni che vi stanno a base non sono peculiari all'istituto 
deLla prescrizione. Naturalmente, a,Ll'intetr~rU.Zioue, di cui livi � pa~rola, va 
sostituito l'impedimento, con le conseguenze tutte del caso �. 

Leggendo l'art. 13,10 c.~c. nel senso on pro~S~Pettato, si ha che gli ~atti 
con i ~quali il credi>toTe impedlisce >bi decadenza nei con:f!ronti di nno dei 
condebilltori hanno effetto riguardo agili a>ltr~. 

Poich�, pe1raltro, si � gi� visto che l'impedimento delJ.a decadenza anche 
per i .coobbligati non pu� in nessnm ca,so trasfrnr:m.arsi lin una pro~roga del 
termine a disposizione del creditoo:e; n� pu� va1eo:e -come espo:essamente 
CJNve~rHto daHa Cm�te CostituzionaJ.e -a far decOTTeTe i.l1 termine peo: ricorrere 
avv~e~r~so l'avviso di ~accertamento, ne conse,gue che l'effetto impeditivo 
non !P'U� che :vigua!l'da.re i irapporti mterni tra i condebitori, determinando, 
in particolare, ['impossibilit� peT i ~condebi<tori non notifica~ti di eccepire la 
decadenza al condebitore notificato che agisce in regresso. 

Ne consegue che gli sviluppi ipotlizzabili del :raJprpolrto possono desc!riveDsi 
con la seguente casistica: 

I -Iil contribuente che ha ricevuto la notifica omette di ,sperimentare 
i mezzi a :sua disposizione pe!r rendere oooon:LbiU agli alrtrd condebito!ri gli 
atti del creditore. TaJ.e ipotesi d� \luogo ai seguenti effetti: 

-nei rapporti inteTni tra condebitO!ri, i'l contribuente che ha ricevuto 
la notifica peTde ogni diritto di regresso, mentre 'gli altri restano defii!1Jitivamente 
~iberati; 

(7) Voce Decadenza, Enc. Giur. Giuffr�, Vol. XI, pag. 790. 
rtrmcrrll&fllttllt11rifi\,1fi1:rrti1i:fili!ii~::!ii:mlr'i'i~)~rlrtlllrfr?rlar~:!rliftlt=lfillil1rrl1tillrllftllf~~,~~tlll1i 



1220 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
pu� eser'Citart i mezzi di cui ogni debito.re soilddail.e diJSponre per lre/Illdere 
oppombi:li ai �condebitori gli evenrti che i.lntervengano tra iLui ed il c~redi:
tore �. -(Omissis). 
II. 
(Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso ii.'Amministrazione 
finantziruria denunzia violazione degli artrt. 1310, 2941, 2942 e 2945, c.c., 
140 e 141 della leg!ge ocgan~ca dii registro nonch� OlffieSJSa, insud�fi,cdente e 
cOilltlradd'ittoria motivazione su punti dec~sdvi deliL'a controvertSda, iJn ;relazione 
ail'rurt. 360 nn. 3 e 5 c.p..c., e sostiene: 
a) �che, iJn pendenza del ;proceSiso installlrato a seguito di opposizione 
del conrtribluente aMa i!!lJgilulnizione :l�iJscale, non s.i vmifica Uina � sospensione 
� della p~rescrizione del �credirto d'imposta, bensi UiilJa � interruzinne 
� della iPil'etscriz.ione medesima, i cui effetti si pell'!PetuaillO fino al 
passaggio I�in. giudicato della sentenza che definisce il grudizio; 
b) �che, pertanto, 1'1potesi non rienrtr�a -come el'll'oneamenJte ritenuto 
dalia Cocrte del merito -neillla ,p~revisdon.e, del secondo como.na 
dell'art. 1310 c.�c. o:na in queLla del iPil'�ffiO comma di d!ertrto articolo, a 
-nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria creditrice unico debitore 
:rimane colui che !ricevette la notifi.ca e iL'ammintstrazione pe:~:~de il 
diri.tto di persegui~re gli altri contribuenti. 
II -Il contl'libuente che ha ricevuto .Ia notifica sperimenta qualcuno 
dei mezzt a ISIUa disposizione per rendere oprponibili ai condebitori gli 
atti p'I'omossi daLl'amministrazione finanziaria. L'aUe'I'Thativa possibd1e � che: 
-i condebit01ri rimangano del tutto inerti; 
-ovvero che assumano le iniziative ad esst coiliSentite :pe;r ddfendersi 
dagli atti compiuti dall'Amministrazione (che �, in fondo, l'unico modo per 
tentare di evitare l'opponibilit� degli attd .stessi). 
Nel primo caso (e sia pure nei BOli TaJprpD~rti inte'I'nd di regresso) l'accertamento 
diviene pienamente oprponibile ai condebitori che non. si Bono 
difesi. 
Nel sceondo caso, l'attivi�t� di difesa (svoLta neHa sede in cui si svoilge 
l'impugnativa proposta dal contribuente notificato, ovve;ro, nel caso di mancata 
p["oposizione de1l'tmpugnativa da parte di questi, 'svolta con l'aiUrtonoma 
impugnativa proposta, ne1l'o!l'i�ginario termine a disposizione del contribuente 
che ricevette Ja notifi.ca, dag.U a!ltri) (8) rposta in essere ned diTetti corufronti 
dell'Amministrazione finanziaria vale non solo e non tanto a rendere oppo(
8) Non ,sembra, quindi, che possa condividersi l'idea espressa da Cass. 
n. 1312f73, secondo la quale il condebitore notificato potrebbe -a c�ontenzioso oon 
la Finanza esaurito -far valere la sua pretesa di regresso nei confronti degli altri 
condebitori. Si deve invece ritenere che se le iniziative del contribuente notificato �:.. 
non siano tanto tempestive da consentire agli altri di difendersi nel contraddittorio ��� 
ccm la Amministrazione finanziaria, esse risultino del tutto_ inefficaci. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARI.!). 1221 

norma del quale il'irruterruzion.e d'ella ~es,crizione, anche se arttualta nei 
confronti di UJ!l.O solo dei coobbligati in sol~do, ha effetto riguardo agli 
a11J:ri �condebitoxi e comporta che, anche rispetto a costoro, il nuovo <llerm~
ne rprescrizionale rprenlde a dec011rere dail!la data in cui il:'effetto permanente 
(della domanda giudiziale) viene a cessare; 

c) 'che, a l!lJOII'IIIlia ldiell'art. 141 della legge o;rgank:a di Regtsrtro, un 
tale fenomeno (eSitensti.one soggettiva degli effetti delia i:nteiT~Uzione rispetto 
ai condebitori soliidali) si verifica anche qual!lJdo -come nella 
specie -ad interxomp,ere la rpr.escrizione non sia stato iJ. creditore ( ossia 
l'.Am:mil!lJi:strazione finanzia:rti.a) ma UI!1JO dei condebitori deLla imposta 
che abbia ms1taurato nn procedimento in sede amministrativa o 
giurisdizionale. 

L'art. 141 della legge di registiro ~SIPiega la rLconrente-si ispira 
infatti alla steSiSa � ratio � dle1l'all'lt. 2945 c.c. e la dive11sa portata deLla 
norma tdbutaria si giustifica con la necessit� dello adattamento della 
regola di diritto �civile al peooliare sistema del diritto tributario che 
affida al comJtribuente, anzich� alla Amministrazione creditrice, l'inti.ziativa 
dellla contestazione. 

La tesi ora esposta, pur muovendlo da �premesse esatte, perviene 
tuttavia a concl!Uisioni che non possono 6S!Sere condivise. 
Le 1eensure della Finanza pirorpongono all'esame di questa Supil"ema 
Corte due fondamentali questioni: 
l) .se, in pendenza di un p!locedimento in via ammi.l!ldstrativa o giudiziaria, 
il cwso della prescrizione dell'azione del:la Fmanza (rper richi~


nibili gli atti di quest'Ultima nei !rapporti interni di�. ;reg;resso, ma principalmente 
a ricreare �la diretta opponibhlit� degli atti 'a tutti i soggetti passd.vi 
de.l rapporto, con la piena ricosrtituzione di tutti gli aspetti-deLla solLdariet�. 

Quest'uJ.tima conseguenm discende in maniera piana dalle premesse: 
se � vero che la limitazione .soggetUva deliJ.a efficacia de1l'atto di acce~rtamento, 
impeditivo delila decadenza, � motivata daHa necessit� di evitMe 
una le�sione del diritto di difesa di ~colui che non ricevette la notifica, � 
giustificata illazione quella di :dtenere che Ila detta limitaZlione soggettiva 
venga meno (e quindi l'atto di accertamento � effica�ce anche per coloro 
che non ne ricevettero la notifica) al!l.orch� .i,l diri.tto dd difesa � stato concretamente 
esercitarto. 

La 'considerazione ora accennata consente dd ribadire come la pronuncLa 
di illegittimit� �costituziona,le, di cui aliJ.a sentenza n. 48 del 1968 abhda 
riguMdato ila solidariet� tributarria esclusivamente sotto J.'aspetto formale 
del di!ritto a;Lla tutela giurisdizionale; ove questo ddritto sia salvagua"Dda<to 

(ad es. �con ile attivit� di difesa svoLte dai contribuenti che non ricevettero 
la notifica) nessuna traccia rimane della mancata notifica dell'accectamento, 
e la soUdariet� si r!icostitui.sce integralmente. 

Converr� anche aggiungere che la ;ragione di i.Jlegittimit� costituzionale 
evidenziata nella sentenza n. 48/6,8 � spedfica aliJ:a ipotesi di atto di accer




1222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d!ere iltPa.gamento della tassa dii ~reg~stro) dleibba il'litenffi'Sii sospeso OIPIPUre 
interrotto fi<IJJch� dma il giudizio rpiromos;so com la domanda; 

2) e, nehla ipotesi ili sempJd.ce interxiUZione della presc:riziom.e, se la 
estensione soggettiva degli effetti il:rute!'lruttivi (rispetto ai cond:ebirtori 
solidali rimasti estranei al procediimento) -estensione prevdsta dal primo 
comma del!l'a.rt. 1310 c.c. con riferimeruto agli atti compiuti dal ctre


�d!itOII'e -sd verifichi arncihe nel 1ca.so �che la intenru.zione derivi, in Ifavore 
della Finanza, da~IJ.'atto di uno dei cOiiJ.Idebilto:ri (ar.g. ex a.rt. 141 Legge 
di Registro). 
Il ,primo quesito :ripete ila .sua so1uzion.e da quella del pi� genetratle 
problema, agitatosd in sede di mtet'IPII"etazicme � delil:'art. 2945 secondo 
comma-�C.�c., ~relativo agli effetti in genere della pendenza del processo 
suJ: �conso della prescrrizi011Je estintiva; ptroblema -questo -rilspeJtto al 
qruale la giuTisrprudenza delll'e Sezioni semplici di questa SuiPI'ema Corte 
manifesta un rad:iocale mutamento. di indiiri:zzo, esserndoisli. recentemente 
ritenuto (con la s:entellliZa 14 giugno 1972, n. 1873 ed in conttrasto con le 
precedenti decisioni del 10 ottobre 1964, l!lJ. 2635; del 17 agosto 1965, 

n. 1961 e del 31 gennaio 1967, n. 282) che il citato art. 2945 secondo 
comma c.c. �sancisce nna vera e rpiropria � sosrpetliSiOIIlle � della prescTizione. 
Queste Seziom.i Uooe, wi a cagione deH.'aocennato cO!!Jitrns:to � stata 
rimessa la deciJsicme de[ presente <l"icOii"so nel quale �si p~rospetta la 
stessa questione di diriltito, e~onoil'avvilso che debbaiS!i. invece ten.etre 
fermo il precedente mdirizzo dellla giurilsrprudenza deille Seziofni se~lici, 

tamento soggetto a decadenza: ove invece l'atto di accetrtamento (ad 

es. ingiunzione fiscale per richiesta di imposta suprpletiva di registro) sia 

soggetto a IJ['esCtrizione (art. 136 legge di regj;stro del 19-23) esso possiede 

una piena e:ffica�cia interruttiva anche nei confronti dei contribuenti non 

rag.giunti daUa notifica, pW'ch� questa, si intende, sia avveiJJUta in termini 

nei confronti di uno almeno dei contribuenti medestmi. E ci� perch� l'effetto 

interruttivo della prescrizione, che si verdfica anche per chi non fu dest�


natario del!l'atto interruttivo, non tpl'egiruldica il diritto di difesa in girudcizio, 

dato .che l'interruzione del�la IJ['esCII'Ii.zjone non determina a1tro effetto che 

quello delJa conservazione della situazione ante<riore. 

Cos� non �, iinvece, rper l'atto sottoposto a decadenza, il quale, inseren


dosi in una serie procedimentale, acquiiSisc.e aJl procedimento effetti nno,vi, 

contro la �cui produzoine al !SOglgetto passivo deve II'Iiconoscersi diritto 

di difesa. 

Ed � qui il caso di accennaTe come d'ora iin poi, a seguito delle nuove 

dtsposizioni contenute nel d.P.R. n. 634/19712 (di�scirp1lina dell'imposta di 

registro) ag�ld a<rtt. 74, 75 e 7�6, nonch� nel d.P.R. n. 637/1972 (discirpJ.ina 

dell'imposta sulle ,succes;sioni �e donazioni) a,gli a:l'tt. 34 e 41, u. c., in fase 

di accertamento non potr� pi� da~si l'ipotesi del[a presCtrizione, ma solo 

quella della decadenza. 

A. M.AJSCIA 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

come quello che maggiortrnente si adegua alla evoluzione del pensiero e 
della diJSci(plma legislativa S!Uil pnnto controverso. 

Sotto l'impero del<l'abrogato c.c. 1865, che si iJ..ilrni,tava (axmt. 212& 
e 2129) adi attrilbuire efficacia interTIUttiva della prescrizione cosi aJJl.a 
domanda giudiziale �orune a qual'll!Ilque al.It:ro atto di costituzione in mora 
della periSOlla �contro �cui rsti. vuole ilmpedil"e il corrso d:ella ;p~resrocizione non
�Ch� al r!iconorscilmento del diritto �da parte di rcolui �Contro il quale il d!iritto 
pu� essere fatto valere, sorse questione-in difertto di UJil:a dis[posizione 

. oorriJS[pondente a qruellila dell'art. 2945, secondo comma del c.<C. vigente 
-dJ:'ca il momento dal quale dovevasi fare decO'ITere il. rn,uovo teTIIIline 
prescrizinna'le ti.n rtlwtti i carsti. in cui il.'intertr:uzione fosrse dovurta a domanda 
giud!iziale o ad affitro atto !p["ocesrsruale, ossia ad atti la orui ef:ficacia giuil'idica 
era fulrllluenzata dalle cOOllJPI].esse vicenJdie del pTocedilmenJto giludiziairio. 
Dorttrill1a e ~ispmdenza furono d'ac,cOil'do nel riternere che, in tali 
casi, il nuovo periodo presc:riziorn,ale non potesse avere inizio se non 
daJl!la �concilusti.one deil. (pil'ocedimenrto (sia ip'ill"e lilmiltatamente a ciaiSICrun 
~ado del .giudizio). E tale soluzione ~enne comUJil:emente �jegata ricoc'rrendo 
alla Jipotesi <Che, al!lio effetto intent"llllttivo (ilstarntaneo) ipToprio della 
domanda, si aggilurngesse un effetto divemo edi eventuale, di caa:-attere 
propriamernrte sospensivo, per 1:rurtta la diurrarta delrla pendenza del 
giudizio. 
In linea sistematica, anzi, e come corollario di tale concezione, si 
rritenne che, in caso di perenzione deil. gi.udizio, !PUil' rrestando arnnrulllato 
il'effetto i!lltermtti~o della domanda (arl. 2128 <C.�c. 1865), residtuarsse e 
tfosrse fatta rsail.va l!;uttavia l'effilcacia sospensiva de[ila medesima, con il 
conseguente cumulo, ai fi,ni della presC!I"izione, del periodo anrteriore 
alla domanda con quello succeSISivo alla pubblricazione del!l'a SJe!lltenza 
(cfr. Cass. 29 lugll.io 1940, in Foro It., 1941, I, 402). 
Ed � precisamente questa soluzi�one che ha mteso recepire il. legisLatore 
>tributario allooch�, nella formulazione del!l'art. 140 de[!l.a leg_ge� 
organica di Registro (rr.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), ha tesrtruaJmernte� 
diSIPosto (secondo comma) che �la presca:izinne dlell'azione del contTibuente 
o deill'azti.on:e della Filnalllza interrotta mediante d!omanda giudizi~
le, rimane sospesa finch� dura hl giudizio promOISISo con la domanda� .. 
�Questa singolare Slpiegazione del fenomerno (fond!ata cio� suM.a congirunzione 
dell'effetto inrteJ:'ruttivo della domarnda con un effetto sospen'
sivo in SlerulO te1cn1c.o) non iP!We !P&� posrsa ancooa a:-eggere dopo l'en.trata 
in vigooe del muovo c ..c., �che, pur codiiiicarndo (i11eil.l'arrrt. 2945, secondo 
�Comma) quella soluzione �che, dottrina e giurisprudenza avevano� 
dato al p~roblema della decorrenza del nuovo termiDJe di IPirescrrizione 
nel 'caso in emi ll'internuzione fosrse do~ta a domanda giudiziale, ilo ha 
fatto tuttavia iJn modo da conferia.1e allla sol!uzti.one medesima Ullla :impo-� 


1224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stazione pi� linea:re e rigorosa, e tale comunqrue da dtssd{pare i vari dubbi 

i!lltei'Iplretativi cui la precede!llte disciplina (segnatamente la formulazione 

dlelll'art. 2128 abr.) aveva dato luogo (Relaz.. al Liblro VI, n. 142). 

S~curamente indicaUva di questo nuovo orientamento, [peli" la sua 
evidente COillllessiooe col principio della tassativH� dei casi di soSjpelllJS�Oille 
della presoriziooe enUil1ciati daMa Legge (artt. 2941 e 2942), � la stessa 
formu/llaziooe J.etterale della noll"ffia esaminata (art. 2945, secondo comma) 
nella quale, a differenza di qruanto operato nella redazione dei preoeden:
ti artt. 2941 e 2942 e di quanto a ruo tempo O[perato dal legislatore 
del 1923 nella redazione dell'art. 140 delila legge di Regi!Sitro, il 
illJUovo legislatore noo adop,era pi� -~coo evidente prl'Oposito di maggiore 
'tecn~cismo -la espressione � la prescrizione rimane sospesa�, 
ma d'ice che �Se J'interrruzione � avvenuta media!llte uno degli atti indicati 
dai primi diue commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre .fmo 
al momento in. �cui passa in giudicato J.a sentenza che defmtsce dil 
giudizio�. 

Ma, ad avalilare il ripudio di una �ipotizzabille cOOJCoa:nitanza, nru 
caso esaminato, fra fatto intelir'Uttivo e stato dd sospensione o, peggio, 
di una trasformazione della intel'I'IU.zione iJn sosu>ensione, concorrooo ad 
avvilso di questo s.e. -ul,teriori e pi� decisivi argomenti, e IPrecisamenrt;
e : 

a) sw1 piano !Pl'Opriamente concetltuale, la stes1sa differenrza di 
:funzioo:re e f'Oilldamento tipico che sussiste fra i due fenomeni: la sospensione 
mirando a fermare il COl'ISo della prescrizione di :fironte ad uno 
stato di �ose dru qua,le si presume derivi la impossrtbiliit� o quanto meno 
una gravissima di:fficolit� per il soggetto di far valere efficacemente H 
diritto; e la interruzione 1:raendo invece la giustificazione dlegl].i effetti 
suoi propri dal verifi.carsi di un fatto �che attesta l'energia vitale del 
dkitto e che bene -come avviene appunto con J.a iiilsrt;arurazioo.e di un 
giuddzio per l'eserdzio del diritto -pu� protlrarsi nel tempo senza discontinuit�; 


b) e, rul piano sistematico, la circostanza che, innovando r�S/Petto 
alla precedente disciplina, l'art. 2945, terzo ~comma, dispone che, se i~ 
;processo si estiil'IJgue (>l'estinzione tien liuog.o, nel llliUOVO codice di rito, 
dei vecchio istituto della perenzione), rimane :liemmo ['effetto i!lltent'IU!ttivo 
della domanda ed il llliUOVO [periodo di IPil'escriiione comincia dalla data 
dell'atto iil'IJterruttivo; ladidove, nel vigore del [precedente art. 2128, si 
riteneva -come a .suo iluogo accennato .-esattamente il con1:rario, e 
<Cio� che la petrenzione facesse venir mooo l'effetto interll"Uttivo ma non 
.an�he que1lo sospensivo della domanda. 

Si ha pertanto ra.giooevrue motivo per con�ludere -sru questo 
primo punto d''ilndagine -, iJn. armonia con Ja ptrevallentte dottrina ed in 
eonform.it� dell'indirizzo meno recente ma pi� costantemente seguHo 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1225 

dalla ,giurisp:rudenza delle Sezioni semplici di qruesta Suprema Corle, 
che, a se~to deLla proposizione di una domarndla gi.ruJdiziale ed �lll pendenza 
del l);>["ocesso da[lJ.a stessa instaurato�, nOllJ si verifica n� trasfOJ:'IlnaziOille 
deLla :Lnrt:emtUzione :Ln SOSJPeiJ.ISione .n� aggiunta di un {Periodo d'i 

soSipenJSione aLla mei'Il'UZione della ~escrizione, be:tl!Si una inteNUzione 
pernnanente deilila prescrizione medesima, d811. momento che la pendenza 
del processo detel'Illilila il penpetuarsi degli effetti dlella :Lnrt:erruziooe 
propirli. dlella domanda fino al paJssaggio in giud1cato della sentenza che 
definLsce ili giudizio. 

Ed identica soluzione si impone ormai anche in matocia di imposta 
di a:"egi:stro_.�per effetto del necessario coordinamento dell'art. 140 della 
legge 011garuca d'i RegLstro con il sistema, o:r ora delineato, introdotto 
dal :nruovo codice civiJ.e. 

Ln virlt� del combinalto dLsposto degli arltt. 247 e 248 delle disposiziOJJ.
i� del llJUOVO codice, dev�o infatti ritenensi ~ive di effetto le 
cause di rsOS(pensione ~eLla prescrizione divemse da quelle ammesse da[ 
codice, ancorch� conrtelnJplalte da disposizioni di J.eggi SIPeciali; ePfPell"tanto 
la norma del secondo comma dehl'ant. 140 Legge di Registro deve 
essere irntesa tnel senso che, :inrter~otta la /Pl"eSICT�Z�on.e (del!l'azione del 
COillJtribUJente o di quella della Finanza) mediaa:Jite domanda giudiziale, 
~a pendenza del giudizio non costitillsce IPI�� una carusa d!i. sOSjpenSio:ne 
ma solo un ostacolo allo inizio deJ. decOl'ISo del nuovo teronine !Pil"escrizionale. 


1Contrari~ente per� a qruanrt:o sostiene il'AmminilstTazione rkoll'll'enrt:e, 
l'esclusione delll'effetto sosrpernsivo della domanda giudiziale non trae 
seco, necessariamente ed automaticamenrt:e -e qui sii pa!SISQ ad esaminaTe 
il secOillJdo dei ques:i�ti enilll!cialtli in principio della presente motivazione 
-la appltcaziOillJe rde1l'art. 1310, /Pl"EO comma, c.c. ovvero la 
estensione degli effetti mltel'll'IUittivi rispetto ai condebitori solidali della 
M:niposta, quaJlora ila inteNruzione anzich� da run atto del oceditore deLla 
imposta derivi da un atto de[ debitorre (rneJ.rla specie, opposizione ad 
ingirunzione fiscale). 

Ben � vero ehe, a oorma dell'art. 141, /Pl"EO comma, dehla Legge 
di Registro, II:a domanda del conrtribueJn~te intell'll'OffiiP�e la !PII'eSCT'izione in 
favor�e di ambe le parti, e qUJindi. anche in favore �iehla FinatnZa. 

Ed � [pure vero che la norma �lll esame, dettata nel sistema originario 
delila legge di registro 'con r~gtuardo al ricorso gerarehico, s:i esrten~ 
de oggi dopo J.a riforma del contenzioso triibutario, al :ricooso giurisdizionale 
alle CommLssioni tribUJtarie ed aLla domanda giudiziale. 

Sen01nch�, dal momento che la estetnsione degli effetti :Lntermttivi 
deLla rpres�crizione in !Pil"egiudizio di tutti i condebitori solidali � pTevista 
dal dtato pll'EO comma dell'ari. 1310 c.rc. �lll relazlione ailla iporteiSi che 
la intel'll'!Uzione derivi da u:n atto del creditore, identica efficacia non 


1226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

potreibbe essere iriconosciluta �J. comportamenrt;o del cOOlldebitoo.-e se non 
in virt� dii una estelliSione analogica a dletta lfattilsipecie diella citata dii.rstposizioln!
e delhl.a legge civile (al.'lt. 1310, primo comma). 

Cosi posto il ipiroblema, non �ritengono queste Sezioni Unilte che ahlo 
stesso possa darsi soll:uzione affermativa senza arttribuiil"e ahla riferita 
disposizione dell'art. 141 Le~e di Registro IUlila pootarta che siooramenrte 
non le 'conviene: quelila do� di introdllli'il"e UIIla dell'aga al fonidamEmitale 
princijpio cui si i~ala discilplina privatilstica deJJ.e obbligaziooli. solidali 
e che si sostanzia-com'� noto-nella :non comunicabilit� ai condebitori 
degli atti tptregiudizievoli compiuti da uno dd essi e nella estensione 
deg!ti atti vanltaggiosi. 

Nel riJSpetto del prmcipio ora accerunato, la fattiJStpecie collitem;plata 
dall'art. 141 Legjge di Reg,iJstro (intetiTuzionedella [ptreiSICII"izione d!ella azione 
del crediltoo.-e in dilpen!denza di nn atto ptroptrio del debitore) non ptresenta 
possibilit� dii accostamento se non a quella contemplata dall.l'a::rt. 1309stesso 
'cod. (riconoscimento del debito); ma questa norma, quand'anche 
ne fosse cOIIliSelllltilt~ la applicazione an�J.ogica a dertrta fattispecie, cc;>nd!
uirrebbe egualmente alla soluzli.one lllJegartiva del problema che si � esam.
ilnarto (se, cio�, il irico11So prO[posto da Ullio dei condebitori solidali possa 
vail.ere ad interrOllltP&e 'la [pll'escrizione dell'azione dellila Finanza anche 
nei conrfronti degli altri condebiltori). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 mao:-zo 1974, n. 685 -Pres. Leone Est. 
Elia -P.M. Ou1mu[pia (conf.) -Soc. I.M.V.E. c. Mimstero delle 
Fiiil!arnze (avv. Stato Sotptrano). 

Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Opposizione contro il 
ruolo -Azione ordinaria -Necessit� del preventivo ricorso alla. 
Commissione. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 188, 209 e 288; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639,. 
art. 22). 
Il ricorso contro l'iscrizione a ruolo deve essere proposto dinanzi 
alle Commissioni tributarie e solo dopo una decisione definitiva di esse 
� ammissibile l'azione dinanzi al giudice ordinario (1). 

(l) Deci,sione di evidente esattezza ~e confmme ad un principdo costante 
(Cass. 11 gtugno 1971 n. 1741 in questa Rassegna, 1971, I, 1153). Per le� 
altre situazioni in oui eccezionalmente 'si ammette la pxoponLbilit� iiiilffiediata 
dell'azione o'l'lddnaxia (indebito oggettivo, accertamento negativo, opposizione 
di persona obbligata al pagamento diversa da1l .contribuente) v. nota 
a Cass. �28 maxzo 1973 n. 824, ivi, 1073, I, 7,12. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1227 

(Omissis). -Col primo motivo del ricoo-so la ricomente societ� 
denuncia Vliol1.<azi01Ile dell'art. 120 del r.d. 11 ll.u:g[io 1907, n. 560, che 
assume turttora m vigore, per effetto deiD:'wt. 288 lett. B) del t.u. 29 gen11.11aio 
1958, n. 645, in relazione all'art. 360, :n. 3 c.p.c. deducenido che 
erroneamente il Tribunale ha il"itenruto� che l'azione davanti al giudice 
Oil"dinario ,pil"oposta dia essa il"�'Cor:rente foSJSe subordinata al !Pifleventivo 
espletamento del ~ricol'ISo dliJSICilpldina'to dall'art. 188 del citato t.u. n. 645 
del 1958, laddove, trattandosi di il[egitti.mit� del il'IUOilo dipendente da 
ircregolare notificazione, a tenmini dell'art. 114 del regolamento citato, 
11 luglio 1907, :n. 560, l'azione davanti al giludi,ce ordlnario :non era 
:invece condizionata al ricordo amministrativo davanti ll.e Comtn�lSISioni 
tbril:rutarie, n� per ll.'art. 188 del t.u. llli. 645 !del 1958, n� iPer il'arl. 22 d.l. 
7 agosto 1936, n. 1639. 

La �censura � infondata. L'interpretazione dell.la domanda giudizia[e 
si risolve in un aocerltamento di fatto r�IServa�to al giudice <ti. merito e 
non si:ndacabhle in Cassazione se congruame:nlte e. correttamente motivato. 
Nella Sjpecie, con chiara motivazione, scevra di &Tori logici ed 
iSJPira�ta ad esatte cOIIlisiderazioni di diritto, la Coo-te di merito ha accertato 
cih.e �con la domand!a giudiziail.e la !ricorrente non prop:ose urn'azione 
di :indebito oggettivo con ll'iferlmento all'art. 2033 c.c., n� as~serl, n� 
[pll"OV�, un pagamento di somma non dovuta, ll.imitalllldosi, invece, a chiedere 
la decla~ratoria di nuillit� dell'iscrizione a ruOilo, titolo dlell'azione 
esecurrtiva esattoo-iale, per motivi ilnerenti alla irregolarit� della sua formazione, 
e cio� per irri<tualit� deNa preventiva notifica dell'avviso di 
accertamento. Tale apprezzamento di fatto dJella Corle di merito si 
fonda rsu ll'iferimenti agLi atti di causa (citazione i.nJtrrodurttiva, difese, 
atto di appe[hlo) e sul pd:ncilpio pi� volte affermato da questa Corte Sup!
rema cile il'azio:ne d'indebito oggettivo !P!resuptpone la prova, da parte 
dell'attore, dell'avvenuto jpagamento di una somma non dovuta (Cass. 
29 luglio 1963, n. 2153) onde � da Lritenemi. adeguatamerute motivato e 
non 1sindacabile in sede di legfuttimit� (Cass. 5 dicembre 1969, n. 3890). 
Per rJ.'art. 209 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, con.1lro gtli a<bti esecutivi esattOII"
iali (�in vtrt� dehl'iscrizio:ne al ruolo esecultivo di cui agli axtt. 173 e 

200 dello stesso t.u.) non sono ammesse ile oppos.i.zfioni rego[ate dagli 
artt. 615 e 618 c.p.c. I contribuenti !POSSOno, a termimi dell'art. 188 del 

t.u. medesimo �(lettera a) ricol'fl"e, contro ]:'iSICirizione a ruolo, per irregolarit� 
della notifica dell'avviso di ac.certamenlto, ahl'Ufficio IIlliPosrte, 
che, se non intende accogliere hl mero-so, lo trasmette alla coffiipetente 
Commilssione Tribrulta~ria. Iil! contribuente !POtr� agire davallllti alla arutodt� 
igiudizialt"ia o11dim.ail"ia, conrtro l'iscrizione a ruolo, a termilllli delil'arlt. 22 
d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sOilo dopo che sia intervenuta una decisione 
definitiva dehle Commissioni tributarie. Tale sistema non viola, a giudizio 
dehla Corte Costitruzi01nale (senltenza 7 luglio 1962, n. 87), la ga

1228 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ranzia delila tutela giurisdizionale contro ~ atti illJJ.egirbtimi della Pubbli-
ca .Arm:m:iJnistrazione, d!ato che la �competetil!Za del giudice ordilnario 
swge, in via SIUJccessiva a quella ammitniSitrativa (CaiSIS. Sez. Un. 29 g,ennaio 
1970, IIJJ. 103), anche con sindacato SIU irregoilarit� del procedimento 
di ima;Josizione che abbiano lesi diriltti del contribuente (Cass. 
13 marrzo 1970, n. 641). 

Il �siSitema cosi �chiaramente risulltante dalil:'d.nsieme delle disposizioni 
richiamate � stato dailila �costante ,giur�ISipll'uidenza di questo Supremo 
Collegio interpretato nel tS.enso �che iii. rico11so �contro l'iscrizione e ruoil.o 
deve esser prO!PostO dinanzi alle Commissioni tributarie e 1Solo suocessivamerute1 
ossia dOIPO rma dedsione definitiva da parte dii tali Collllm�SISioni, 
� arnmi!ssilbile l'azione davanti al giudice ordinario (Cass. Sez.. Un. 
19 gennaio 1970, n. 103). 

Le disposizi<>ni, risultanti dal �combinato disposto delle no~rme d1 cui 
agli articoli 188 r.d. 29 gennaio 1958, n. 645 e 22 r.d. 7 agosto 1936, 

n. 1639, intendono regolar.e tutta la materia inerente ai rico!Ils!i contro 
le iscrizioni a ruolo e gi� sotto questo profilo vengono ad abTogare, per 
implicito, a �termini dell'art. 15 delle dlisrposdzioni p,reliminari ai Codice 
Civile, ogni norma anteriore, e specie ogni norma prre�c.edente che riSiUlti 
incompatibUe col nuovo sistema, per impossibildt� di aprpilcazione coiilJtemporanea. 
Il disposto del citato art. 15 disp�. prel. CC. eonsen.te 
infatti di coillfigUil"a:re l'abrogazione impilici;ta di una IIl.oo:'lllla d1 legge in 
ipotesi di ima;Jossli:bilit� di con~oranea awlicazione (Ca;ss. 19 giugno 
1964, n. 1598) con ail.tra norma successiva. E poich� l'arrt. 22 del r.d. 
n. 1639 del 1936 e il.'a:rt. 188 del t.u. n. 645 del 1958. c01ndizionano il'azione 
davanti al giud'ice ordinario, contro l'iscrizione a ruolo, al pll."evio esiP'e�rim.
ooto dei ricOI'ISI� alil.e Commissioni tl'ILbutarie, ne deriva l'aooogazione 
ima;Jlicita di ogni al!tra norma �che invece negasse l'esistenza deLla �condicio 
jur~s � richiesta .dalle sojpra.ggiunte leggi �citate, IP�er impossfubilit� di 
contemrp01ranea aprpil.icazione. 
!Consegue da tail.i cOIIliSii:derazioni che la IIJJOII"Ima deLl'art. 120 r.d. 11 luglio 
1907, n. 560, se in ,cOIJJtr.rasto con le sopraggiunte norme degli articoli 
188 del t.u. n. 645 del 1958 e 22 del r.d. n. 1639 deve ri.tenersi abrogata, 
rper ima;Jossibil1it� di ajpjpll.icazione contemp01ranea con le nuove norme, 
per quanto arbtiene alla rprqponibilit� incond!izionata dell'azione davansti 
al giudtce ordinario. La rilevalta inoOillla;JatLbilit� obiettiva srpli.ega effetti 
SiUilla interp!retazione delil.'art. 288 lettera B, t.u. n. 645 del 1958, che 
ab!roga ilrr.d. n. 560, del 1907, ma fa salve ile diEIPOS�ZiQIIlii dgua!l'danti i 
l'ILcorsi alle �commLssioni rtributarie ed ail.la autorit� giudiziaria, nel senso 
che, indtpendentemente dall'abrogazione espressa ope.rata d'all'art. 288, 
d!eve ritenersi abrogato, imrpliiCitamente, per l'art. 15 dilsiP. att. CC. ancihe 
la nOil"ffia dell'art. 120, del r.l�. 11 luglio 1907, n. 560. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1229 

� dnnque esatto iJ. principio, afferma~to daJlla Corte di merito, circa 
ila iJD.ammissibildt� dell'azione giudiziaria, proposto da!lla ricOII'Xente, ed 
il prilmo motivo di ricorso deve dunque essere rigettato. 

Col secOilldo motivo di ricomo la societ� ricol'll"enrte denWltcia omessa 
motivazione ciiDca nn punto decisivo deLla corntroversia, in relazione 
all'art. 360, n. 5 c.p,,c., per non avere la Corte di merito esaJmiJD.ata iJD. 
motivazione ila questione sulla attuale aJP!PlLcabhlit� d!ell'art. 120 del 

r.d. 11 J.uglio 1907 n. 560 1relativamernte aJll'ammiiSsibilit� deLla azlione 
rprqposta da essa ricotrll'ente. La censura � infondata. DichiaraltlJd!o, con 
ampia motivazione, ed iJD. rife;rimento alle norme degli articoli 188 t.u. 
n. 645 del 1958 nonch� 22 del r.d.l. n. 1639 del1936, inammissibiile l'azio~
ne per difetto di preventivo esperimento d!ei rico;rsi alle Coma:nislsioni 
Tributarie, la Corte �di appeLlo ha palesemente . rirllenluta ahrorgata, da 
dette nor:me, la norma del p�reced!ente art. 120, per incompat�bi.ll:Lt�, e 
ci� chdaramenrte risiUlta, come �iter logico � della decisione, o!IlJd'e non 
SIUJssiste alcnn difetto di motivazione a termini dell'art. 360, !01. 5 c.rp..c. 
(Cass. 20 gennaio 1966, n. 257) -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZWNE, Sez. I, 29 ma~rzo 1974, n. 884 -Pres. MirabeLli 
-Est. Bran~ca,ccio -P.M. Shlocchi (conf.) -ScaTlato (avv. MaTotta) 
c. Minisltero delile Finanze (avv. Stato Corsini). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Controversie di valutazione 
-Ricorso per Cassazione per difetto di motivazione Impugnazione 
innanzi al tribunale per mancanza o insufficienza 
di calcolo -Differenze. 

(Cost., art. 111; d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). 

Il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost, e il ricorso innanzi al 
tribunale ex art. 29 terzo comma d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, contro la 
decisione ,della Commissione provinciale di valutazione, sono ambedue 
mezzi di impugnazione di mera legittimit� che attengono alla motivazione 
della decisione impugnata. Peraltro l'impugnazione innanzi al 
tribunale attiene ai vizi della motivazione che riguardano le O'J)erazioni 
aritmetiche del calcolo e la considerazione degli elementi da porre a 
base di esso, mentre il ricorso per Cassazione attiene a vizi di motivazione 
di diversa natura (1). 

(l) Si tenta di lrisoilve!I'e il'antica questione deLla distinzione fra le due 
impugnazioni amme,sse contro la decisione deHa Commissione proiVinciale � 
delle imposte in tema di valutazione, per difetto di calcolo (innanzi al 

1230 RASSEGNA DELL'AVYOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Va preliminaTmente Tilevarto 'che l'Amrninisltrazdone 
delle Finanze ha eccepito l'inammisls:ibiliit� deli ricorso, sostenendo che, 
poich� i ,rico11renti si dolgono soltanto del fatto che ila Commisrsiol!le provinciale 
ablbia detel'lminato il valore dei beni in diiscUJSrsione senza tener 
cooto di alcuni elementi 'che per le~ge avrebbe~o dovuto forrrna11e oggetto 
di consi:deramone !SJPeCifica, si � in presenza del'l'a demmcia di nn vizio 
della decilsione impug1nata il quale sostanzialmente si traduce in mancanza 
o inJsufficienza di 'cailicolo nella detel"'I1in!azione di quel valore, cio� 
in un vizio rt�ipiiJco !Per cui � dato rivolgersi all'autorit� giudiziaria ordinaria 
in base all'arlt. 29, III .comma, Lr.d. 7 agosrto 1936, n. 1639, ma 
non � �colllS�ntito p,rqpol'il"e hl ricorso per Cassazione, previsto dall'ar.t. 111 
deH:a CoStituzione. 

L'esame di questa eccezione richiama l'attenzione sulla questione 
se ed entro quali limiti avve11so le dlecisioni pronwnciarte in gra,do di 
aJP(pello dalla C<lll:l1'Irlissione provinciale deil1'imposta, Sezione valutazione, 
sia eStPeribile il ~ricorso !Per cessazione ai sensi dellll.'art. 111 Cos.t. suUa 
base di denuncia di vim della motivazione. 

Nella �giU!l'i:SIPirwdenza di questo Slljp["emo Collegio si rin:~engono 
sollllzioni �contmsta:nti di tale questione. Molite sentEmze affermano che il 

tribunale) �e per difetto di motivazione (innanzi aJJ.a Cassazione). � sicuramente 
esatta ila po:-eme1ssa �che ambedue ile impugnazdoni sono di sola 
legittimit� (soltanto rescindenti); meno pTecioso � i�l co~rol�lario che i!l ricorso 
per Cassazione sia un genus di cui l'impugnazione ex art. 29 � una species. 
Ma .con ci� non sono superate le difficolt�, .perch� J.a deci�sione deiLla Commissione 
non adeguatamente motiv;ata, se manca dei requisiti minimi genericamente 
richiesti .per ogni ptronuncia giutrtsdd.zionale (ed � qll.lindi i.mpugnabile 
ex art. 111 Cost.) manca anche deHe OIPerazioni aritmetiche e deUa 
considerazione de,gli elementi del calcolo, cio� ,iJ. vizio di g�enere compLrende 
il vizio di �specie come H pi� comprende il meno. Ne consegue che la 
demaTcazione delle due iffiiPugnazioni non pu� esseTe riferdrta alila decisione 
obiettiV1amente conside!I'ata, ma si trasferisce sui motivi deiLI'impugnazione 
in conCTeto proposta, ;rilimanendo neJJla f.acolt� de1la pa:rte la _scelta 
del mezzo d'impugnazione, anche se ,la sceJ.ta QIPeTata obbU,ga ad una quald.
ficazione dei moUvi delle imp'ilgnazioni. In tal m�tdo si ritorna ali punto 
d'incertezza da cui si era palrtiti, alla, in definitiva riconoscimenta, coincidenza 
fra l'area dei v;izi di motivazione e quella dei vizi deducibiU 
ex art. 29 III comma. 

ln verit� la vera dtstinzione tra le due ,impugnazioni resta quehla tracciata 
con la sent. delle Sez. Un. 18 .genn�io 1971 n. 90 (in questa Rassegna, 
1971, I, 400); l'impugnaz1ione ex art. 29 � bens� di legittimit� e limitata al 
indicium rescindens, ma di una legittimit� �quali.ficata � che non si limita 
al semplice accertamento di una motivazione logica e coerente, ma � cos� 
peneterante, specie suJ. piano tecnico, da diventare un conttrollo � concettualmente 
di merito � che viene considerato come controHo di lergittimit�. 
� per questo che H difetto di calcolo si assimila e assai spesso si compenettra 
con l'errore di apP!rezzamento, differenziandosi nettamente dal difetto 
di motivazione. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1231 

rtc011So � ammiJSsibiilie (25 ottobre 1971, 11:1. 3014, 21 luglio 1971, llli; 2371, 

.3 lugli.o 1971 lll. 2068, s.u. l" agosto 1968 ed altre). La ragione d!ell'am


mi,ssibilirt�, qru:arndo � enunciata, viene indicata nella distinzione fra i 

vizi ,d!i motivazione e quelli deducibili ex art. 29, III comma, ravvisata 

nel rifenimento tde.i primi a una violazione di le~ge oonc,ernente la rego


lariJt� del!Pl'ocedimento e dlei secondi al me:rd.to della valutaztctne (dlr. per 

es. ila dtata sentenza n. 2737 detl 1968). 

QuaLche ,senJte!IJIZa � per lla solluzione negativa, che gi�ustifica con la 

considerazione della IStOiStanziale idootit� d'elle aree di incidenza dei due 

t~i tdd vizi (.cosil. per ei.Sl. ila sent. 13 luglio 1171, n. 2279). La rimed:ittazione 

della que~tione convitnce della i;mpossibiliJt.� di risolverla con una enun


ciazione di carattere generale. 

La ri�cor1data �giUJri.sjprruJd!enza, pur nel contrasto detlle sotluzioni etla


borarte, sembra ~concovde nell'aderire al pri!IlJcilpd.o consolidato s�econdo 
Al quale iJl ricoxso ex art. 111 Cost. poSitula che ti provvedilrnento decisorio 
�cenSUJrato sia sottratto ad ogni aLtra fOil'IIIla di. impugnazione (cfr. 
ancora la ciJt. sent. n. 2737 del 1968), come anche nell'ac,cetta!re l'altro 
prmciJpio non meno fermo, per il qurue iii. cicomo all'autorit� giudiziaria, 
eontemplato nell'art. 29, III comma, costituisce un vero e proi);m:'io mezzo 
di impugnazione, che si i[)JSerisce nel \Pil"Ocesso tributaTio (su questo 
punto ,cff. specifkamente, da ult., Cass. 14 marzo 1973 n. 721); tantto 

che im(posta il probilema negli stessi termini di co�lllciden~ o meno fra 

le aree dei due tipi di vizi. 

Questa im{P'o1stazione, che ha il merito dii meri11si. coerenJtemente nel 

quadro giurisprudewale dei prd.ncipi che retgolano la materia, IIl!oo:t pu� 

non ~rHene11si co;rretta e deve essere anche qui seguita. 

Ci� premesso, va subito osservato che l'affermazione secondo la 

quale i vizi di motivazione attengono alla llegittimitt� del proc�edimento 

e quelli �che consentono il ricol1SO ex art. 29, III comma, !l"igua11dano il 

merito, non pu� essere condivisa, perch� essa � in COI!litrasto, senza ragio


nevole spiegazione, con l'orientamento costantemente segui:to da questa 

Suprema Corte, secondo il quale l'ill11Pl,lig1nazione pirevista nell'art. 29, 

III COI11Il1a, anche se rpu� impitng:ere nel mertto, nei !ristretti limiti di 

una irivalutazione degli clementi di fa.tto gi� acquisirti ag[i atti, � una 

impugnazione di :mera legitttmit� (sent. 21 giugno 1971, n. 1926, 25 

marzo 1969, n. 958, 26 ottobre 1968, n. 3568, s.u. 10 giug;no 1955, 

n. 1783 e. mo!lte altre). 
Stante questa caratteristica della impugnazione di cui si dLscoNe, �lll 
'linea di massima non vi sono osta,coli per ritenere dennnciabiili con essa 
i vizi di motivazione del provvedimento irrn(ptugnato, dap!Poich� � paciftco 
tche questo td.(po di vizi tnves'te la legittimit� dii tale p~rovvedimenrto. 

Peraltro ci� �� Sltato sempre ritentUto da questa Suprema Co�rte 
quando si � soffermata sulla itntei"JPretaziOtne dell'art. 29, III comma, 


1232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

evidenziando che, in base a questa norma, i� sindacato del giudice Oirdinario 
si estende aiP'Puillto al!1a motivaziome della decisione dehla Comrnissd<
me I�"OVinciale (dr., da ult., la sent. 14 n:taTzo 1973, n. 721). 

Se cos� �, meilltre nOill s.i. !PU� escl!Udere in l!inea di princiJpio, la coinc~
denza :flra l'area dei vizi di motivazione e quella dei vizi dedlucibili ex 
art. 29, III comma, la questiome si ridruce a stabilire quali limiti codesta 
coincidenza incOIIllbra nehla fo:mnrua di questa norma. 

Secondo u:na inte11pretazione di indubbio fOilldamemto accolta nella 
giuriSiplt'IUJdenza rd:i questa Suprema Col'lte, ltale formula si riferisce ai 
vizi di motivaziome IIlJeilla llJart� moui si richiama alla mancanza o insuffidenza 
di calcolo nella determinaziome d!el valore (c;fr. la citata sentenza 
n. 721 del1973). 

Poilch� nehla fattispecie cos� illldlicata rientrano ile operazioni ari�tmetiche 
del 1calcolo e soprattutto la consdil!erazione degli elemelllti da 
rporre a base di questo, si deve concludere che la coincidenza fra i . due 
suddetti tipi id!i vizi resta limitata aLla motivazione,che concerne quelle 
qperazioni e quegli elementi. Consegue che i vdii di motivaziome delle 
decisiomi emesse dallla Commissione provinciale delle imposte, Sezione 
valruJtazione, sono dermmciabi1i. in Cass�azione ex art. 111 Cost. soltanto 
se essi si riferiscono a fatti diversi da quelli rilevanti in sede di calcoil.o 
per la determirnazione del valore. 

Nella 'specie, tcome eSJattamente ha rilevato l'Amrnimistrazdone delle 
Finanze, �col 1dcorso per CaSISazione si sono dedlotti esclusivamente vizi 
di motivazione reil.ativi alla assunta omeSJSa con!Siderazione di elementi 
dii questo .genere !cio� ruevanti per il detto caLcolo, pertalllJto il :ricomo 
� inammissibile, e in questi sensi va emessa declaratoiria -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 li!P�ri�e 1974, n. 1054 -Pres. !cardi 
-Est. Arienzo -P.M. Martilllelli (comf.). Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Foligno) c. Eillte Comunale d!i Consumo di Vli.ttorio Veneto 
(avv. Faraone). 

Imposte e tasse in genere-Imposte dirette-Azione in sede ordinariaTermine 
-Pubblicazione dei ruoli -Iscrizione a ruolo provvisoria Irrilevanza. 


(t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 53; Reg. 11 luglio 1907, n. 560, art. 120; r.d. 
7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). 
Il termine semestrale per l'azione in sede ordinaria in materia di 
imposte dirette decorre dalla pubblicazione del ruolo definitivo, non 
avendo rilevanza l'iscrizione a ruolo provvisoria, anche quando l'iscri




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1233 

zione a ruolo sia stata preceduta dalla decisione di una Commissione, 
giacch� anche dopo la . pronunzia della Corte Costituzionale 11 luglio 
1969, n. 125, che ha eliminato la subordinazione della azione Oll"dinaria 
alla pubblicazione del ruolo, il termine di decadenza stabilito nello 
art. 53 del t.u. 24 agosto 1877 n. 4021, � rimasto immutato (1). 

(Omissis). -L'E:nrt;e Comunale di ConSIUffio di Virttorio Veneto, a 
seguito della definizione dei reddi:ti di l!".m. ctg. B ;per gli esevcizi 1951, 
1952, 1953 e 1954, in sede <ID. rinvio, da parte della CommiSlsione Provinciale 
di VeJJJezia con decisione 27 maggio 1966, co'!Weniva l'A.mmitndswazione 
delile Finanze dello Stato d]nanzi aJ. tribwnale di Venezia e 
chiedeva 'che, previ declaratmia di illegLttimit� dell.a !Piretesa fiscale, 
ila convenuta fosse condannata alla resti�1ruzio:ne delle somme gi� ![>agate, 
con gli interesSJi, sostenendo la iP'l'OIPI!"ia intassabilit� sog1gettiva e quella 
oggettiva degli avanzi di gestione. L'Ammirustrazione delle :ffinanze, 
costituitasi in giudizio, eccepiva l'inamm:iJssilbilit� dell'azione �pevch� l'atto 
dii �citazione era stato notificarto oltre il .termine di sei mesi dal!la notifica 
della decisione definirtiva diella Commi!sJSione Pll'orvinciale di Venezia e, 
nel merito, si OIPfPO!lleva alla richiesta dell'attore. 

,n TribuJna,1e di Venezia respingeva l'eccezione prel'imimare e dichiarava 
l'i1legitt:iJmit� degli accertamenti tributari con senltell!Za 21 marzo-l 
giugno 1968 che � starta confermata, s:u glravame de!lll'Ammini!Sltrazione 
delle Finanze, d!ailla Corte di A!Prpello di V enezda con la se:nrt;enza 28 mrurzo 
1970, impugnata per cassazione dalla ,stessa Arn.rni;n,i,strazione con due 
motivi ai quali remsrte con conttrroricorso l'Enite Comunale dii Consumo: 
eilltrambe ]e rpall'ti hanno presentato memoria e note di udienza. 

(l) Dopo la pronunzia della Cmte Costituz,ionaJ.e che ha fatto venir 
meno l'imp.ropond.bhlit� della domanda innanzi a[J.'A.G.O. Plrima della pubblicazione 
del ruolo, consentendo al contribuente l'impugnazione immediata 
della decisione della Comm~ssione, si era posto il problema della deCOTrenza 
del termine in relazione alla data della notifica della decisione (Relazione 
Avv. Stato, 1966-70, II, 534). � 
Ora si afferma che dorpo la notifica de~Jca decisione della Commissione 
l'azione � .proponibile ma non � soggetta a termine �che, �come per il passato, 
comincer� a decoreexe solo con :J.a ptllbblicaztione del ruolo. Vi � in ci� una 
certa incon~enza, ma -in effetti la noo:ma dell'art. 53 del t. u. del 1877 non 
� fonnalmente intaccata daJlla pronunzia costituzionale. 

Altra questione � se �l'iscrizione a ruolo provvtsoria, che normalmente 
precede la decisione della Commissione, sia rilevante agH effetti del termine. 
In passato non si sarebbe dubitato che l'iscrizione a ruoilo e il conseguente 
pagamento, ,sia pur parziale, de[l'imposta, arl pari dell'aprpUcazione della 
ritenuta, fossero sufiic~enti ad arpirire la strada rper l'azione ordinaria che 
non poteva e1ssere ulteri()['[Ilente preclusa al contribuente, dorpo la soprav




1234 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con i dlue motivii di iricorso, l'Ammin�istrazione Finanzia:ria d!educe 
la violazione e la faLsa aJP.P].:i!cazione degli al'11lt. 53 t.u. 24 agosto 1877, 

n. 4021; 22, quarto c:omma ll.'".d.l. 7 agosrto 1936, !l'l:. 1639 �ln re]azione allo 
art. 120 reg. 11 Luglio 1907, n. 560 e all'acl. 360 n. 3 C.IP.'C. e sostiettle che 
la .decorrenza rdel !termine per la proposizione dell'azione davanti all'autorit� 
giudiziaria oit'idJi.naria andava ricollegata alil.a notifica della decisione 
ldlefind.�tiva della comm�ISS!ione tributaa:-ia anche nel caso di is,cTizione 
a ruoillo (.provvisorio) in 'base ad ac.cel'tamento !IlJOOl d!efinJitivo, a 
tlJUlla rilevando l'iscriziOille definitiva. 
Le dogliam:ze ,sono infOI!IlJdate. 

La sentenza imprugnata ha ,ritenuto ,che non si era verificata J.:a dedotta 
decadenza per aver l'Ente di cOIJJSumo adita l'aJUJtordt� giudiziaria 
oltre hl. .termine di sei mesi dalla notifica della decisione definitiva della 
Commissione P,rovinciale, pel'cih� iillel caso d!i f:'�P�ecie, gli imponibili acce~
ta�ti a carico delJl'E.C.A. d1 Vittorio VEmeto erano stati ]scritti a ruolo 
rper �la met�, in via !Pl"OVVisoria, nel 1962 e SIUCcessdvamenJte, per !hl. r<esiduo 
aocertamento, in via defLTI�itiva, nel ruolo del 1966; dopo la decisione 
della Commissione Provinciale. Ha, quindi, coll1Siderato che ai seiills:i dello 
art. 53 t.u. 24 agosto 1877, n. 2021, ancora �ln vigore secondlo l'art. 288 

t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, d!elle leggi SIU:lle imposte dirette, si decade 
dal d:i!ritto dii ri�como alil:'autorit� gi<UJdiiziaria, l!;}er qua:Lsiasi ques,tione 
riguardaiillte hl. debito di ima;>osta, trascorso il term�ine di s1ei mesi daJ 
venuta deci:sione, fino ail.l'i!scrizione definitiva, e ci� tanto pi� perch� la 
iscrizione a ruolo, se pure a titolo provviiSOil"io, poteva anche trife~iT'si all'intero 
tdbuto (art. 175 lett. c del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645) s� che in 
caso di decisione di rigetto del dcorso del contribuente, poteva non aversi 
mai una iscrizione a II'IUolo definitiva. Di conseguenza l'azione in sede 
wdinarrd.a diventava proponibile dopo la rpronuncia della commi,ssione ed 
era soggetta aJ. termine decotrrente daihla rclativa notifica. Non divemo dow-
ebbe essere og.gi il ragionamento ai fini del deCOII'ISO del termine quando 
prima dclla decisione de1Jla commissione vi sia stata iscrizione a ruolo provvisoria 
(o aipplicazione di ritenuta) per l'intero trilbruto o una parte di esso, 
specie se si considera che in tale sLt�azione solitamente si domanda, come 
nel caso deciso, il rimborso delle imposte pagate in base al ruolo provviso!rio. 

La sentenza in esame ha ritenuto di poter sUJperaa:-e ,tali considerazioni 
sulla base della sensibilit� dimostrata dalla Corte Costituzionale per la 
tutela giurisdizionale del contribuente, ma non sembra che tale criterio 
sia da condividersi. Una cosa, difatti, � la rimozione dell'ostacolo a detta 
tutela costituita dalla mancata pubblicazione del ruolo, ed altra cosa � la 
rimozione della decadenza per decorrenza del termine di sei mesi dalla 
pubblicazione del ruolo rprovvisorio. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1235 

giorno della prubblli.�caziOIIle del ruolo COIIl riferimento a quello definitivo 
pubbil.kaJto, nel !Caso in esame, il 5 febbraio 1967, !Pe:' CIUi la citazione 
del 18 febbraio 1967 era stata notificata nel SJUdde:bto termi!l1le. Infine, 

il.a sente~ impugnata ha osservato che la decil.aratoria di illllegittimit� 
costituzionale (C.C. 11 lruglio 1969, n. 125) deliL'art. 6, secondo coa:ru:na, 
l. 20 marzo 1865, n. 2248 ali. E e dell'all't. 22, quarto coa:nma, dl.l. 7 agosto 
1936, n. 1639, diretta al riconoscimento della facolt� di adire il 
giud1ce Oll"dinal1io �lJ!nche p�rima della ~scriziOIIle a ruol!o dell'�imjpo.Sita, II10n 
ha �coljpito proprio rpel"ch� favorevole aJ contribuente, �lJ!nche il termine 
semestrale decorrente daHa pubblicazione dei ruoli, rimaslto in vigore. 
Lrnvero,_ La Co~~:te Costituzionale ha [pronunciato la illegittimit� costiiruJzionale 
delle citate !Illorme limitatamente alffie parli in cui condizio111:ano 
l'esercizio dell'azioore dei �COIIltribuente, rlinanzli all'autorit� gi!Uidiziaria 
ovd!inaria alla IPU:bblicazione dlel ruolo e ail.l'iscrizione a ruolo dell'hn1posta 
per eliininare un ii.Mnite, costituito da un ingi.UJsrtilicabiil.e ritardo, alia 
tutela 1giurisdizio:nale del soggetto privato. Per effetto del sistema esistente, 
a :seguito della cernnata rpronuncia, il termine iniziale per il 
ricorso al giudtce ordinario � stato anticipato r1s1Petto ail.la tpiUibblicazione 
dei ruoli ai serllsi dell'art. 53 t.u. 1877. 

L'asSIUinto dell'.Ammdrustrazione Finanziaria che il citato articoil.o, 
oon riferimento aillla ipiUibblicazione del ruolo come momento iniziale di 
decorrenza del tel'lmine :semesltrale per adire l'A.G.O., nOIIl ;pone alcuna 
distinzione tra ilscriziOIIle provvisoria e defindtiva !Per cui dleve farsi 
ri:lie~~:wento alla rprima, ci� deducendo dail.l'art. 120 del Reg. del: 1907, 

n. 560, non pru� essere ~ritenuto conforme al s[Sltema. Infatti, !11lel shlenzio 
dell'art. 5�3 cit., a seguito della [ll!l"onuncia della Corte Costituzionale, che 
� :stata !Sensibile ailila tutela giurisdizionale del contribuente, deve consii.deransi 
rpe~~: la .deco[Tenza del ,termine semesrtrail.e per ad!i:l'e il.'A.G.O. la 
d!ata deLla rpubbUcaziorn:e del ruolo definitivo che assolve alla fUltliZiOIIle 
di rendere de:fi.nitivamente esigibile il rtri:buto, donde sorge l'interesse 
processuale del �coa:JJtribruente di agire i�!lJ via giurisdizionale. N� pu� 
trarsi a!rgomento contrario dall'art. 120 Reg. cit., che S!POisrta il termine 
di decadenza, nel�la i!Potesi dell'isCI!�zione :p!l"OV'ViJsoria, alla data della 
notifi�ca della decisione d!efinitiva rpro[pl'io pel'lch� da tale norme si desume 
l'irrilevanza della !Prima iscrizione ai finii della decadenza del diritto di 
dcorl'ere aJil.l'A.G.O., i'!l quanto l'interesse del contribuente a tale azio!Ile 
diecor:re definitivamente dal momento in 'cui l'.Amrmi!liistrazione fa valere, 
ne1la ISIUa d!nte~~:ezza, il.a iPtreiesa lbributaria. 
Pert�lJ!nto, la locuzione � rpubiblicazione del ruolo � usata dalil.'arrt. 53 

t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, per indicare il momento iniziale del tel'mine 
di sei mesi per ad:li.re ii.'A.G.O. !Per ogni questione Lrig)Uardanrte il debito di 
iiTllposta deve tintendensi con" riferimento al ruolo definitivo e non a 
quello rprovv~sorio ~ (Omissis). i 
l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l

' 

wlirlilftrtlr,lrrrlllliillilillrlfl&~illlrrirrrrii~Jrwrrlflrfil!flril&llllllllllflr@ 



1236 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 arpll'ile 1974, n. 1057 -Pres. Saya 
-Est. L,eon.e -P.M. De MaTCo (�conf.) -Ferioli (avv. Mos,chelJ.a) c. 
Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). 

Imposta di registro -Accessione -Precedente acquisto della costruzione 
che ha assolto l'imposta di registro -� idoneo a vincere la 
presunzione di trasferimento dell'accessione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 2369, art. 47). 
L'atto idoneo a vincere la presunzione� dell'art. 47 della legge di 
registro non deve necessariamente essere tale da creare con effetti reali 
la separazione del. .diritto superficiario dall.a propriet� del suolo, s� da 
poter validamente attribuire all'acquirente deLla sola accessione immobiliare 
il diritto su di essa evitando il normale effetto della accessione; 
� sufficiente invece la prova che l'accessione sia pervenuta all'acquirente 
con atto che, anche se non valido a costituire il diritto reale, abbia 
assolto regol-armente l'imposta di registro (l). 

(Omissis). -Riltiene la Corte che il sec0011do motivo del ricoTJSo sti 
preseillta pregiudiziale, pe11ch� afferma l'esisteilJZa di un atto di data certa, 
!Per effetto di registl'lazioillJe, dal quale ;risuLta che la casa � stata trasferita, 
a titolo dii !P[["opriet� sUJperJ�iciaria, ad esso Feriali in data aillJteriore 
al regito di trasferimento deLl'area ,SfUJda quaille la casa � cosrtnuita: la 
Covte d'Aippello non avrebbe motivato in ovd!ine a qu,esto [p'Ulllto decisivo 
della caiUISa. 

l. 
� ovvio che se la censura � fondata, ri'Silllta SIUiperfltua l'ii!ldagitne se 
nella �Sipeciale dtsciplina normativa applicabile ai beni del!la partecipa


(l) Questa sentenza, al pari dell'altra citata 9 dicembre 1971 n. 3�557 
(Riv. leg. fisc., 1972, 1303) si allontana daUe rego[e comunemente seguite 
in materia di accessione. Non solo per la presunzione ftscale ma anche 
secondo le nOTme di dirritto comune, la� vendita de'l suolo comprende anche 
le costruzioni in esso edificate a meno che esse non appartengano ad alt'l"i 
(lo stesso acquiTente o un terzo) in forza di un tito[o idoneo ad impedire 
i normali effetti deLla accessione; se il titolo manca la costruzione (quali 
che possano essere i diritti di credito :fir~ aUJtore deHa costruzione e proprietario 
del suolo) non pu� concepim come separata dal suolo. L'art. 47 
della legge di registro, nel.l'e�stgere la data certa dell'atto che ha tmp.edito 
l'accessione, non crea una finzione, ma si confocma al diritto comune. 
Se cosi �, non giova a nuJda il dire che per il trasferill:nento de(Ua costruzione 
(ma pi� verosimdilmente per il trasfertmento stia del.J.a costruzione 
che del suolo) � gi� stata in passato assolta l'imposta di registro; tutto questo 
.pu� verificarsi. in ogni occasione; pu� sempre avvenfre che dopo la 
registrazione di un atto che per una qua1stiasi ragione non ha plt'odotto gli 
effetti voluti si stipuli un nuovo atto di eguale contennto, ma oi� non basta 
ad escludere la necessit� di una seconda r�egistrazione. L'art. 47 non mira 
soltanto a gairantire che un'imlposta sul trasferimento della co,struzion�' 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARiA 1237 

zione agraria di Ceillto, il dirHxto dJ propriet� sU!perf�.ciaria JPOssa ~risultare 
da atti non negoziaH della IP~llltectpazione agraria medesima (avente 
personalit� giuridica). 

Esaminando rpe:rd� in via primaria detto secondo motivo va rilevato 
che in esso il FeriOOi dedluce dd av,ere acquis,tato la casa da ALbe'l'lto 
Gal1erani c01n1 rogirto Frignani del l novembre 1923 regisrtrato a Ferrara 
i!l 13 novembre 1923 al n. 1015, esibito fin nel giudizio di primo grado. 
Il Gallerani a � rsua voLta aveva a1cquistata la casa da Amltonio Berte1li 
con atto ll"egistrato a Cento dl 27 noViembre 1919 al n. 315: il'Amministrazione 
finanziaria, pel'lci�, a~giunge il Fea-ioli, ha riscomo due imtPOste 
di trasferimento deLla casa e non pu� pretendere ora di conrsideral'lla 
accesrsione-del SIUolo. per pl'ietendere una nuova imporsrta. 

Non rilevandlo ifJUltto 'ci�, sostiene il rdcorrente, la COI'1te d'Alpjpello, 
oltre a violare l'art. 47 l. reg., � ~caduta nel vizio dii omemo esame dii 
punto dec1sivo o, quanto meno, di omessa o insuffid�ente motivazione. 

Eccepisce l'Almmi!J:�SJflrazione finanziaria che: se la censura va co!tltsiderata 
ISOtto tl profilo della duplicazione di imposta, con eSISa mFerioili 
awebbe rproposta una questione nnova inammissibile in questa sede di 
legltttimtt�. Ma replica nella memoria difensiva il ricorrente che la 
dleduzione ,concer1ne la fondamentale questione di merito, aglitatasli in 
tutte le fasi del giudizio, circa la sussiste!l!Z� di un atto di acquisto dlella 
pll"opriert� (ISIU!Perficiada) deLla casa, di data anteriore aill'acqiUiiSito dell'area 
sul'la quale la casa � stata costruita. 

venga, pri:ma o poi, pagata, ma soprattutto ad assicurare che con la vendita 

del suolo non si trasferisca anche la costruzdone. 

La r�ecente giruri;S'pll"U!denza, di,scutendo il problema delle concessioni 
ad aedificandum, soprattwtto con rifeTimento aLl'agevolazione dei1la leg,ge 
2 luglio 1949 n. 408, ha ropetutamente affermato che per escludere che il 
fabbdcato costruito segua il regime di a[>rpartenenza deil suo1o, � necessario 
'un atto idoneo a produrre effetti reali, senza deil quale non � mai possibile 
evitare g11i effetti nmmali delJla accessione (Cass. 10 marzo 1971 n. 688; 
5 giugno 1971 n. 1670; 19 grugno 1971 n. 1887, in questa Rassegna, 1971, I, 
662, 1127 e 139,2); a.l punto che peT i territori sogge.tti al regime tavo~are, � 
stata affe!I'Ili1ata la necessdt� de1l'int�1Voilatura dell'atto di costituzione del 
diritto di super,ficie come presUpposto per escludere l'accessione del fab


bricato al suolo (14 novembre 1973, n. 3027, ivi, 1974, I, 457). 

Se dunque, come ne1l'ipotesi, non infrequente, del caso deciso, taluno 
aoqui,sta un :liabb!I'fcato, anche undtamente al suolo, da chi ritiene ne sia 
proprietario e successivamente, scoperto che il .suolo aprpaT.teneva ad altri, 
p~rocede all'acquisto del suolo, in r�eaiLt�, e non soiltamo per presunzione 
:fisca1e, solo con questo secondo atto acquista suollo e fabbiricato, mentre 
iJ. ip!I'imo atto non � servito a nulla. E' quindi logico che ~'ultimo atto 
l'imposta venga pagata SU/l suolo e suill'accessione, poco ril-evando che su 
un precedente atto che non ha ragg1iunrto lo scopo sia stato pagata altra 
1mposta non ripetibile. 



1238 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E l� COT!te SruJprerna non !pU� che conrferlrullre tale contenuto della 
cenJS\Ul'a in esame. 

Essa aa;>pare aJ:l!c:he fondata. Prospettata, in carusa analoga, nei medesimi 
rtermin[ (nel ricorso Tassinari E,gon contro l'A.mmirni.srtrazione 
dehle Finanze), la questione � stata gd� decisa in Sleillso favo:11wole al 
contribuente, con [a sentenza di questo s.e. in data 9 dkemblre 1971, 

n. 3557, ahla quaile entrambe le parti dell'attJuarle ,giudizio hanno fatto 
esplicito ri:llerimento nella od!ierna discU!Ssione orail:e, senza confutarla. 
Fu oslservato in dletrta sentenza e deve essere qrui ripelmrto, ltlJOn sussistendo 
ll"agione di modifkare il xa,gionamenrto srvolto, che la Corte d'A!Ppello 
ha er:rato quando, inrtel'lpl'letando rax,t. 47 deLla Jegge di regiJSfu-o 

n. 32,69 del 19,2'3', ha critenuto che tale norma pxestliPIPone �che la po:-opriet� 
SU[perficiaria lSd sta ,,gi� staccarta da quella deil SIUolo in virt� di rogito 
registrato, si da porlsi .come entit� giuridica aurtonoona riSjpetto alla p(l'Opooiet� 
del suolo; nel senso che lo strumenrto iPJ\Oibatorio prev:Lsrto diall'acrt. 
47 l. reg. debba dimostll"are non solo che ila costruzione � perveltlJlllta 
in precedlenza aJJ.'acquirente del rsuolo, come enrtiJt� diJStinta e s�eparata, 
ma anche me colui che tale ilrasferimento ha ope.rato era il le,gi,ttimo 
proprietado della costruzione medesiJma, per averJJa cosltirruita in 
forza di regolare conceSJsione del proprietrurtio del SIUOlo, cihe aveva cos� 
inteso evitare il'effetto delil'aocessione. 
Questa intel'!pretazione comp.lessa e il'igorosa Sjppail'e eccessiva. La 

nol1Illa in esame vuole evttare le poslSibili collusioni in danno deil Fisco, 

art;tuabili 'col ddchiarare di acquistare soltanto il SIUolo per essere gi� 

prqpll"i.etario� delia ,cOIStmuzione sovrastante, allo scopo di sfug,gire in 

pairte all'obbligo triJbutrurtio e sotfu-arsi al ~pagamento dell'imiPOiSta 1sul 

v:alore tdeilla cOISitiruzione divenendo egualmente propdetall"io ailiCihe di 

questa per dliritto di accessione. 

Data questa :f�naJiJt� deLla nor1ma, appare evidente che ai fini fiscali 

ci� 'che riileva noo � che la costruzione sia stata in precedenza trasferita 

a1l'acquirenrte del SIUolo con atto valido ed efficace, bensl. che essa Slia 

pervenrtllta a quest'ultiJmo �con un atto di trasferimento sul qua/le Slia 

stata assolta regolarmenrt.e l'i.mposta di xegtstro dovuta. Pel'lcep[!ta tale 

imposta l'Ufficio non ha interesse e neppure il pOitere di inficiare di 

nn�lit� il negozio traslativo reg:Lstrato. 

Di �conseguenza, con riferimento alla concreta fattiJSpecie m esame, 
poich� ,d]ai :rogiti prodotti in causa e regol.armenrte regLsrtrati II"isuiltava 

�che 1la ,costruzione esistente sul suolo oggetto della compravendlita 3 luglio 
1956 !Per not. Sotgiu di Cento re�g�!Sitrato il 23 successhro era pervenuta 
�, al Fenoli per acquisto fatrtone da Alberto Gallarani con artto 
cregi,strato il 13 novembre 1923 e che, a sua volta, i.'l Ga1larani aveva 
a.cquistato la costruzione da tale Antonio Berteilli con atto regirstrato ill 
27 novembre 1919, la Col'lte d'Appeillo avrebbe dovurto senz'alitro dichia

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTAR'IA 1239


rare che il Ferioli aveva fornito (la specifica prova 111chiesta dall'art. 47, 
secondo comma, della legge dii regilsrtro di ciUii. al �t.u. n. 3269 del 1923 
ed aveva con ci� vinto !la presunzione di trasferimento deill'ac,cessione 
dedlotta da!lil'Arn.mims:trazione. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 g.itug,no 1974, 111. 1687 -Pres. Giam.


nattaSii.o -Est. Caleca -P. M. Seooo (diff.) -Min.i!srt;ero dielie Finanze � 

(avv. Stato Carbone) c. Soc. Villa Monltaillegro (avv. Tacelli). 

Imposta di ricchezza mobile -Plusvalenze tassabili -Presupposto lncorporazione 
di societ� -Si verifica. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 81, 100 e 106). 
La pLusvaLenza, che costituisce un reddito �siUi generis � separatamente 
considerato nel capoverso delL'art. 81 del t.u. sulLe imposte dirette, 
consiste neLl'aumento del vaiore di scambio che uno� stesso cespite patrimoniale 
assume nel tempo rispetto al suo valore o costo iniziale ed 
� tassabile quando diventa certa e definitiva, quando cio� si cristaLLizza 
in capo al beneficiario in modo da poter essere considerata una entit� 
staccata ed autonoma rispetto al cespite p!f"od'-uttore, senza che sia nenecessaria 
la percezione dJi un corrispettivo e quindi indipendentemente 
da un trasferimento a titolo oneroso. Conseguentemente, nel caso di fusione 
di societ� per incorporazione, si realizza e diventa tassabile la 
plusvalenza prodottasi in capo aLla societ� incorporata che si eStingue, 
posto che in questo momento L'incremento di valore diventa certo e 
definitivo e non pi� suscettibile di variazioni (1). 

(l) Decisione di evidente esattezza. Per negare la tassabiUt� delle� 
plusvailenze neil caso di regolarizzazione di societ� di fatto si era sottolineato 
che con la regolarizzazione iJ1 soggetto resta :identico, pur mutando veste 
giuxidica, si che non pu� paclaiDSi di tra:sf�rimento'o altro evento che � realiz2ia 
� l'incremento (Cass. 213 settembre 197;1 n. 2645, in questa Rassegna, 
1972, I, 84 e precedenti iJvi ri:ohiarrnati). 
Ma quando inequivocBJbi-lmep,te il soggetto in C8JPO al quale si � focmata 
la plusvalenza si estingue e si determina una successione a titolo 
universale, non pu� assolutamente esclude.rsi la � �cristalilizzazione. dell'incremento 
patrimoniale, anche se la SIUccessione ha luogo a .titolo ~atuito. 
Degna di nota � quest'UJ11lima puntlllalizzazione; in passato si era ritenuto 
che la � realizzazione � della plusvalenza prr�eSUip[lone la conversione in 
moneta del bene (1sent. citata nonch� 29 ottobire 1970 n. 2231, ivi, 1971, I, 833 
com nota �critka di A. Rossi); oggi rpi� collTettamente si i()Teci-sa che <la plusvalenza 
si � realizza � diventando un'entit� staccata e autonoma rispe,tto ail 
cesp-ite produttore e concretizzandosi in un valore di scambio, indipendentemente 
da�lila effettiva percezione di un cooriiSpettivo. 



1240 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -L'.Ammimstrazione fi!llaJilZ�aria con il primo mezzo di 
ricorso denuncia, in reJ.azione aLl'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione degli 
arltJt. 20, 22, 23 deLla leg,ge 5 gennaio 1956, n. l, trasdlusi negli a11tt. 100, 
102, 103, 106, 107 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, noncih� iii1 relazione 
a1l'arlt. 360 IIlJ. 5 c.p.�c. omeS�Sa ill'!Jsufficielllte e contraddittoria motivazione 
su punti decisivi dehla conillrovensia. 

La ricorrenrte r:i'leva, aruzitutto, che iil punto cenrtrail.e della motivazione 
della Col'lte di merito � cosltitulito dalla negazione deilila possibilit� 
di ravvisare, nella fusione di societ� per mcorporazione e nella 
conrelativa esti!l2lione delile societ� incor1porate � la cristallizzazione � 
dlelle pliuJSvalenze in capo alille societ� incoil:'(p<Xrate (e quindi ila loro tassahilit�-
con imposta di r.m.) per la ragio!IlJe che i !l."apporti perltineruti 
alle societ� incorporate pa!SIS&ebbero �in stato di pendenza� o �in itinere 
� aJ.!la societ� incorporante. La tricocrenrte ri'leva, inoli1Jre, che le 
am1dette argomenrtazioni risultano ib�asate sulla 'corusdidlerazione che, con 
la :liUJSione per mcor:porazione, le societ� i[[}JCo<nporate, pur esti:nguendosli 
dal puillto di vista giu:ridtco, rimarrebbero in vita da[ pwnlto dii vista 
economico. 

Secondo lu�.Airnministrazione finanJZiaria sliffatta motivazione sa1rebbe 
erraJta: l) perch� per decidere 'l.lJI1a questione giuridi.ca 'llJOill pu� eSJre!r 
.fatto Tiferimelllto a concetti schiettamente economici senza i!lJCorrere in 
risluilitati erronei e del tutto divel'ISi da quelli dieSIUilllibili d'all'ordinamelllto 
giUtridico, come nel caso in esame sarebbe arvv.enuto per [a nozione di 
� estinzione di run soggetto avente .personalit� gklir.idica �; 2) pereh�, 
quando anche l'estinzione delle societ� incorporate avesse rilevanza solta[[}
Jtf;o 1sul piano giuridico formaile, ci� non impedirebbe di :ravvisare i.ln 
essa uno diei 'casi di �~realizzazione� delle plusvaileiD.IZe patrimoniali; 
infatti, la estinzione del soggetto m capo al qua,le il reddito si � formato 
impo�l'fterebbe sempre definitiva acquisimone dellla IPhl/Sivalenza, questa 
non essendo pi� SUISicettibile, a seguito del[a estinzione, n� d!i a(Umernto 
n� �di ~riduzione; 3) pertch� in ir'ealt�, J.'estiln.zione di una societ� non sarebbe 
soilta!IlJto 'giluricUca ma anche economica, in qualllto nell'incorpo~ 
razione Tiesce trasvolto il ~IPO sociaile cihe m precedenza aveva una 
S/Ua individualit�, e quelil.o 'che era l'organismo economico 'che eoSitituiva 
:iJ1 substrato de1la pe11sona giuridica va a confondemi ed a comiPenetra,rsi 
con l'organlilsmo d1eaila societ� incortporante perdendo ~a !Pir'OIPiria ill'!Jdivkllual'irt;
�. 

La ricol'II"ente, inoJJtre, lamelllta �che la Corte del merito, llllel negare 
che !la � rpl.llJSIValenza � emersa aill momento della fusione de!Lle societ� 
fosse tassabile, non avrebbe in alcUIIl modo esalffi�ilato le argomentazioni 
che la difesa dei11'Ammi�I1�istraZJiooe aveva tratto, a sostegno della p.rorpria 
tesi, da parrt;ilcolari disposizioni di l~gge, le quali, concedendo il beneficio 
diella es.enzione dall'iil:ntPosta di R. M. per le !P'lus;valenze emer~genti 



P~RTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

d:agli atti d!i fu:sdone di societ�, starebbero a di:mostrare, argomentando 
a �contrario, che tali plusva1enze, senza l'esonero esrp~ressamente <:Imposto, 
avrebbero doVIUto essere sottoposte aLl'imposta. 

Le ceiliSIU!l"e spno fondate. 

!La Corte del merito, dopo avere affermaJto: a) che iJl concetto di 
plusvalenza vie�ne UJSiato per indicare le variazioni iJru pi� che, nel teiffiiPO, 
si verifi�cano nei valorti dei benti e che tale pii.UISvalore � espresso dalla 
differenza rtrra il costo del bene al momenrto in cui esso, per a�cqlllisto o 
prodluzione, entra a far parte del patrimonio del soggetto ed il maggior 
valore del bene stesso ail. momenrto in cui esce dal patrimonio cui � 
appartenuto �; e b) che hl realizzo diella plUISvalenza va inteso come 
evento idoneo a determinare una cristaJ.lizzazione del plusvalore come 
reaLt� definitiva�, ha, ~tuttavia, ritenuto che, nella Stpecie, l'evernlto anzfdetto 
non si sarebbe verificato. Ed a tailJe conclusione � IP'ervenuta avendo 
considerato che, con la fusione (per incorrporazione) deLle socie:t�, il fenomeno 
econ()([Jli!co �che ~odiU�ce arrrricchimento non giungerebbe alla sua 
COillclusione, cio� al suo realizzo, ma COilltinJu.erebbe il suo � i�ter � nel 
patrimOillio del:la societ� iillCorrporante; il � pliuJsvalore � in siffa<bto evento, 
non si staccherebbe, infatti, daLla propria causa produttiva e lo stesso, 
quindi, non acquisterebbe una sua autonomia ed una sua separata produttivit�; 
�che inoltre, anche cOIInlprendendo nell'ampio concetto dii � realizzazione 
� il.'i;potesi del trasferimento a titolo non oneroso, l'iJDJcorrpo:
razione di una societ� in un'altra sarebbe un evento involgenrte la 
estinzione dii un ente �con la suc�cesrsione, nel suo universum ius, dd un 
altro ente, con ila conseguenza che, mantenendlosi in itinere e quindi in 
srtato di pendenza .tutte !Le siJtuazioni giuridiche ed economiooe riguardanti 
le societ� incorporate, anche il pluSJValore non uscirebbe dallo 
stato ,di potenziaUt� che gi� lo caratterizzava presso la societ� i.Jrucorporata 
e 1o poneva iJn condizione di non attillale tassabhlit�. 

Ortbene, siffatta motivazione si arppail.esa determinata da nn poco 
apjp,rofODJdito esame della normativa esistenrte in materia di rtassazione 
delrle plusvalenze, rnormativa dalla quale, a giudizio di q\Uesta Corte Suprema, 
deve ess,erl'e desunta una divffi'Sa portata giuriJd~ca del concetto 
di � reail.izzo � di piliursvalenza. 

Va, arnzitutto, ll"ilevato �che � i maggio;ri v:alor:i � delle attivit� dlel1e 
iiil!prese in qual:stiasi forma costituite 'sarno stati, per la prima volita in 
modo esplicito, assoggettati allia imposta di R.M. con l'art. 20 della legge 
5 1gennaio 1956, n. l, con quesito amcolo essendo stato s1tabiiliito che 
detti maggiori valori � �concorrono a formare il. redldito imrponibiJle � 
nell'esercizio d:el quale �sono ll"eaJ!izzati � o dislt:ri'buiti o iJscrirtti )i,n 
bHancio �� 

La materia, poi, � stata rego[aJta, in modo pi� compil.erto, nei!. vigente 
t.u. 29 gennaio 1958, �n. 645 (delle leggi sulle imposte dirette), 


1242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con ili quale non solo sono stati indicati i soggetti passivi deilil.a particolare 
imposizione tdbutaria, (jp&sOIIle :ffisiche in .genere, iilljpii'ese 
commerciali, !Societ�, enti :tassabili in base a ibilimcio) ma sOIIlo stati 
iiilldilcati anche i modi iiil cui ile �pJ.usvaleruze � (taJe ter:mine � wsato 
nel ~testo unico in (Luogo di � i ma~giori valori � dii cui alla legge precedente) 
si possono concrclaxe. 

llnrfatti, con l'art. 81 del menzionato t.u., dopo essere srtabnito che 
�presurru>osto deilil'imposrta � ia pa.-odJu:zione di UIIl reddito netto, in dalllaro� 

o in natura, continuativo o occasionale, derdvante da un calpittaile o da 
1avoll."o o dal cOTIJcoa:so di ca~pitale e lavoro... �, � e~essan�ente sancito 
che �costituiiS'cono, inolrtre, preSIU[plposto dell'imposta iLe plUJS!Valenze e 
le so,pravvenieruze indicate dai successivi al'ltt. 100 e 106, le ipil.UJS!Valeruze 
da �chirunque realizzalte in ditpendenza dii operazioni Slpeculative, nOIJJch�� 
i premi S'Ili prestilti e le vincite di 'Lotteria, concorsi a ;p!I'emi, giuochi e 
scommesse�, e nei richiamati artt. 100 e 106 del .t.u. � specificalto che 
�'concoNOIIlO a formare i.tl. reddlito �l!l:llPOI!libiil.e J.e plusvalenze, com\Pil"esO 
l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impit'esa ad nn. 
prezzo �sua;>eriore aiL �costo lllJon ammortizzato... (art. 100) � e che �le pl.IUJsvail.
enze di W11;hl i beni aru>artenenti ai soggetti :tassrabili iiil base al bilarncio 
�conco11rono a form.are il. [[1eid!dito 1u:njpon&bile dell'eswcizio neJ. quale 
sono :realizzate, dilstr.tbuite, iscritte in ibi1ancio (art. 106). 
DaM.e SOiP�ra riportate disposizdoni di il.egge si desume, RIIlzi.tutto, chela 
� plusvalenza � viene presa in considerazione, ai fini della S'Ila tassabilit� 
con imposrta d'i R.M. nnn quale � reddito � inteso nel seilJSo tipico� 
dii inC11"�1mento iPatrimoniale diipendente dalil.'impiego di capirtale o di attivit� 
umallla, ma quale � redditto sui generis � -.tanto da essere sepa~
raltamente considerato rn:el capovei'ISO delil.'arrt. 81 del citato t.u. e precisamente 
�quale aumento del vail.ore di scambio che UIIlO stesso cespite� 
pailrimoniale assume nel tempo rispetto al suo valor�e o costo iniziale. 

Si .dJesume anche che la legge, second'o quanto ormai generalmente� 
riltenutto, ha ac1colto, per la tassabilitt� delil.a plusvalenza, il criterio della 
certezza e ld'efinitivit�, nel senso che il'illliPOS!ta <N R.M. pu� applicall"Si 
solo in quRIIlto detti requisiti SUJssilstano. 

Una iPil.usvalenza, quindi, � tassabdle quando il:'aumento di valore 
dlel cespite costituisce 'non 'llllla sempli-ce possibilit� furtur� ma un incremeillto 
acquisito al !Patrimonio .del soggetto in modo defin,i,tivo cosil. da 
potere, esso, essere considerato lllil'eilltit� srtactcata ed autonoma ll"islp�et>to 
a1l ce51Pite produttore. 

� sufficiente, in atLtri te:mnilni, che la plusvafllenza si sia concretizzata. 
in ben de.t.erminatt� valore di scambio del bene e cio� che detrto vail.ore 
si sia ormai 1Cil"isrtal:lizzato in capo al ibenefilciario, senza che s[a necessaria 
alllche J.a pel'icezione, da parte di quest'ultimo, dii. UIIl coTriSipeittivo_ 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1243' 

N� avvel1So quest'ultima argomentazione, varrebbe obiettare che il 
termine �prezzo� impiegato meLI:'art. 100 d/el t.u. (.gi� rlportwto) starebbe 
a dimostrare che le plus:valeMe considerate dalla legge ai fini detlila 
im!Posta di R.M. siano so1tanto queLle ~realizzate con un lbrasferimento 
a titolo oneroso. 

Infatti, J.'intei'IPretazione logica della nonna in questione, Jilll:duce 
al convincimento, cosi �come � ritenuto arn:che da una pa.rrte della dottrina, 
che il: temniillle � (Pit"ezzo � sia sta�to dal legislatore wSialto quaJ.e sinonimo 
di � vailo:re �, per CIUi [e �plusvaJ.enze devono ritenel1Si tassabi1i con 
iJm:posta <di R.M. non nel solo cBJSo in cui ile stesse Sii tlraduicBJno in nn 
cor\l'ispettivo in danaro. 

lin verit�, BJnche r:ruella �!(Potesi di nn'alienazione a tllitolo gratu1to la 
p1usvalell!za acqui.Jsrta, in capo aJ.l'alienante, certezza e de:finiJti.vit�, !Per 
cui tn base al diritto tributario, llllon \SUISSI�S!terebbe motivo alcuno !Per 
esc.1uidlerla dalla tassazione. 

Mla stregua dei /P[l'incipi sopra enwncialti � ora da ritene1re che, 
nEiJJl'ipotesi di fusione, 1per incorporazione, di societ�, lben posSOilliO dtenel1Si 
~realizzate, e quilndi tassabili, le plUISIValeme evenJtualmenJte IProdottesi 
in capo a1le societ� che, per effetto deNa �lllicOTiporazione, vengono 
ad estinguersi. 

lin ,siffatta ipotesi l'eventuale p1UJsvalenza oocel'ltata dall'Ufficio con 

riferimento alle societ� che ISii estinlguono, � definitiva; essa cio� non 

� pi� suscettibiLe di va.riazione alcuna (n� in aumento, n� �!lll ddminu


zione) e ila stessa � ormai cOilllsiderBJta dagl]i iJ!lteresJSati come staccata 

dalla sua �causa produttiva. L'estinzione della societ�, a VBJnta,ggio della 

quail!e la [p[)Jusvalenza si � formata, coinc!Lde, inrfatti, con la ces.sazione 

di o~ attivit� della societ� medesima e con la conciLuSiione d!i un. ciclo 

produttivo; �, pertanto, in relazione a detto mome!llito che ai fini di 

eventuali imposiziond tributarie, acquista II'ilevanza gilulri.dica hl vaioo'e 

effettivo del rpatrimo:ndo della societ�, patrimonio che potr� rnuilitare 

costttuilto oltre che dal .capitale iniziale di conferimento anche da.g!li 

evenJtuali awmenrt;d di va[ore dei beni ooNa societ�, aumenti di valore 

mai twssBJti (Perch� mai evidenziati. Edi � altres�., da considerare c:he i;n 

occasione dell'OPerazione di :llwsione di pi� s�ciet�, � il'effetUvo valore 

del patrimonio di 'Ci�liSCUilla dd esse che viene [p!t"eso in esame e che le 

delibere <Con cui sono approvate le fusiioni ~non ipll"escindono, orvviameiJJte, 

dalla vaJutazione anzidetta . 

Ne coltlSeg)Ue che, m quel pBX~ticolare momento, le eventuali plus


v:aleooe si ~eal:tzzano effettivamente, le stesse allo['a IP'ienamente pale


sandosi nella loro esistenza ed entit� e le stesse venendlo considerate 

come valori ormai staccati dallla cBJUSa che J.i ha (Prodotti, tBJIJJto da costi


tuire nno dlei rHeva.tlJti elementi di valutazione nell'operazione di fUJsioillle. 


1244 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La tesi 'contraria, se appltcata, porterebbe, come gti.JUJSii;amoote rilevato 
da rma (pa[l11;e deihla dottrina, a1la conseguenza di un �salto di imposta
�, iJ1! ,che � inam:misls:Lbile in campo tribwtario. Al rigua~do � oppo.r.tuno 
considerare che una societ� di ,capitali, I�lil capo alla quale si sia realizza,ta 
da pilusvalenza d'i liD suo bellje, � un soggetto che non solo ha rpensoilllalit� 
giruridica distinta da qlllella dei sod e da quella dehla societ� che la 
incoX~pora, ma ha anche in proprio patrimonio. Pertal!lJto ila stes-sa quando 
vieillle mcorporata in. altra societ� si estingue in twtta la sua entit�, 
costcch� ((;'estinzione non solo � giuridica ma anJChe economica. 

Le uliteriori vi,cenide del patrimonio che ile � appartenuto e le situazioni 
giuridiche ed economiche ad esso relatiVIe viguarderanno non pi� 
essa ma rm divenso so1g1getto, rprecisamel!lJte la societ� incortporante. 

Concludendo, va affermato che la rpi].UIS!Valenza formata,sli a vantaggio 
deil.l'ente che si estingue sia certa e definiltiva e che soltanto detto ente 
sia, (per es!Pressa dispos1zdone di legge, il soggetto passivo dehla in:n(posta 
a ,cui la tphllsJValenza mediesilma va assoggettata. Del (pag,amento di detto 
tributo � ten!Uto, ogni volta, a ri~ondere, quale SUJccessore del!l.'enrte 
estinto, l'ente incovporante. In&atti, la :liusione per iJ!llcorporazione di nna 

o pi� societ� in altra societ� reaildzza una s1tuazi0ille giuridica a,ssiimilabile 
a quello delil.a 'successione unive11sale e produce l'effetto che dei 
debiti della estinta riisrp'Oiil!da l'ente cihe alla stessa � suc,ceduto. 
Argomenti a co!liValida di quanto ritenuto da questa Corte.Suprema 
potrebbero essere desiU'I1ti a,nche dal rilievo cile il legisilatore ha dovuto, 
volta p& volta, ~p~rovved:er,si e~ressamente qua,ncJio, per fi:ni rpa'I'Itkolari e 
con riferimento a determinarti !Periodi di tempo, ha voiluto diSiPorre il'esonero 
da imposta di R.M. propdo in :relazione a [piLUISValenze ta,ssabi1i in 
COillJseglUemz:a di operazioni di tmsformazione e di :llusiione di societ� 
(art. l, 'comma secondo d.l. 7 maggio 1948, n. 1057; art. 41 l. 11 gennaio 
1951, n. 25; aTJt. 2 1. 18 mar2lo 1965, n. 170); (provvedimenti ll.e,gislativi, 
i predetti 1che, [plresU;P[r;mnendo, ovviamente, la ta:SISiabilit� d'elle 
pluS!Valenze nelle ipotesi anzidette, mal s:i. conciliano con l'iilllterpiretaziOille 
a!dottata dai giudici di merito i quaili, in verit� non hanno esaminato 
J.a questione sotto tale profilo. 

Va \infine, rilevato 'che non possono costituire [precedenti rilevanti, 
contrari alla JPT6Siente decisione, (le sentenze di quesrt;a Corte Suprema 
emesse (sent. n. 1062 del 1937), m materia in epoca ii.OOlltana, quando, 
non esistendo oocora J.a normativa OO(P['a esaminata, v'igeva hl t.u. suna 
imposta di R.M. del 1877, il quale, nOill distponendo in modo eSiPiresso 
in oodine a1le plliusva,lenze ed a,l modo in cui iLe stesse si potessero concretare, 
lptl'e'Vedeva genericamel!lJte 1soltanto un'imposlta da atppUcare ai 
contribuenti sui ~redditi che questi ultimi �percepivano� (art. 8). 


(Omissis). 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARlA 1245 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez.. I, 21 giugno 1974, n. 1850-Pres. RossiEst. 
Sanrtosuosso -P. M. Secco (�coruf.) -Vanner (avv. Romane~lti) 
�C. Mini,stero delle Finanze (avv. Stato Salltini). 

Imposta di re~istro -Accessioni -Pertinenze industriali -Presunzione 
-Collocazione da p;;trte di un conduttore -Impossibile costituzione 
del rapporto pertinentiale -Esclusione della presunzione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47). 
La presunzione delL'art. 47, ed anche quella pi� grave del quinto 
comma, presuppone che tra l'immobiLe e le cose mobili sia stato costituito 
un valido rapporto di destinazione pertinenziale secondo. i principi 
di diritto civile; di conseguenza � da escludere la presunzione di 
trasferimento quando il soggetto che ha colLocato la cosa mobile, avendo 
su quelLa immobile un mero diritto personale (nelLa specie locazione), 
non possa costituire un rapporto pertinenziale (1). 

(Omissis). -Con l'nnico mezzo di ri<corso, si sostiene che la presunz:
i.Oille contenuta neLl'art. 47 della legge di registro opera solo quando 
sussista dn concreto hl. rajpiporlo perrtinenziale; ~rapporto che nella specie 
manca in quaruto i ma,ochinari e (Le attrezzature SJOI!lo seilllpQ'e stati illlcontestabi'Lmerute 
di prO(p(riet� della Soc. TEA, locataria degli immobili, la 
quaile mai avrebbe potuto costituire il rapporto per:tilllenziale. Del resto, 
awginnge il ricorrerute, per viJncere la presunzione non sarebbe stato 
possibile smontare e traspol'ltare alrtrove macchinari che non apparteng�no 
ail. rprOI);Jtrietario e venditore dell'immobile. Diversamente, se si accetta,
sse l'iillterp~retazlione .dlella nomna accolta dalla 1sentenJZa impugnata, 
essa sarebbe incostituzionale, poich� in contrasto con �Wli artt. 3 e 53 
OOISt. 

(l) La decisione de1sta moLte rper:piLessit�. L'art. 47 c01111sidooa iJ. melt'o 
fatto deiwa esistenza di 'accessioni o di pertmenze 'e Pil'escinde dai l'laiPPOrti 
personali. che hal!liil!o dato luo,go ad esse; nei!. caso S~Pecifico dei!. quinto comma, 
1a pl'lesenza di maochiiruar:i. enrtlro un opificio da iluogo �allla P'I~esunzlione di 
trasferimento quale ,che sia dJ. titoi!Jo in baJSe ail. quaile un terzo 'abbia provvedllito 
alla d!nstalil:az:tone ,di essi. Il!ld�atti la ptr"QIV'a contrada, ove sdJa !li(ffi(ffiessa, 
di appartenenza ad altri, miil'la appunto a dirmostra!'le, nei modi p!'lescll'itti, 
l'eststeltl.Za di un ra[>po!I'Ito ma iJl pll'opri,etarlio deilil.'i�fffifffiobiile ed un tell'zo; 
non aw<ebbe 'senso la pll'ova ,co,DJtDaria su11a appall'teiillenza ad allJ1Jrd, se si 
a:ffieJ:'In/asse che il!a presunziooe it10n orpeil'la affatto tutte Le voi!Jte che un sog

1246 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La prima parte deil!la Ceii1SIUra � fonrliata, e qudindi :riJSIUJl.ta superfluo 
deliiberare iii (pll"':f�lo dii �legiJttimit� costituzionale della norma in questione. 
Questa Corte SUIPl"etma ha pi� voLte affermaJto (da ultimo, sent. 

n. 2391172; 1381/71) che ra.rt. 47, quinto comma, del r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3269, rpone una !Pil"esunzione assoluta, secondo cui, in caso di 
aliinazione dd. IUJil Q~Pificio inJdlustriaJ.e e m difetto del distacco e del tra~
orto altrove dei maJochlnari di cui � dotaJto, non /PU� essere d!ata la 
prova lde1l'appatt"tenenza ad aLtri di questi Ulltimi, IP!resumendosi il trasferimenJto 
runitario dei vari elementi che lo compongono. 
E tale giU:l'liiSiprudenza deve essere nei limiti della sua formulazione 

confffi':!~Wita, !POkih� in ~realt� la normativa tribwtaria del 1923 fissa rper 

le [pertinenze industriali (art. 47, quinto comma) dei criteri !Pi� rigjdi 

di quelili previsrtrl. n.ei rp1rimi commi dello stesso axticolo circa le normaili 

ipotesi. p,er le [pertinenze industll'iali, invero, si ;p1revede l'imJ.evanza 

sia dell'ipotesi che i macchinari siano stati esclusi dalla vendita dello 

immobile, sia del caso d:i. intei'\POSizione fittizia di pel'ISOna; e SQIPII'attwtto 

non si c<msente, rper vincere la preSUIIlzione del trasferimenJto ded mo


bili Ui:litariamente all'ilmmobile, la prova cont11aria che all'acquill'ente 

della 'cosa !Pirincipale le penttnenze siano pervenute da aLtri o che le 

stesse a[plpal'l1;engano ancora ad altri, ma si �contempla, come unico mezzo 

per vincere ta:le !Piresunzione, la prova che i mobili siano effettivamente 

smontati e tll'aS[poirtati altrove. 

Tuttavia, se la presrunzio:ne (per ile !Pertinenze industriali � pi� ~rigo


rosa di quella ;p1revista per le no!l'mali ipotesi di rappovto pertim.enziale, 

le relaJtiv(:! norme haJimO enrtrambe un ~.PresuPposto comune, quello cio� 

che tira l'irrumolbile e le 'cose mobili sia stato costituito un vaHdo raprpoii'Ito 

di destinazione p1ertinenziale, secondo i IPII'incilpi di diritto cttvile. 

La legge tll"ibutaria, per quanto iiSIPirata da esigenze di rigide ed 
ampie !Pil"esunzti!oni �CO!lltro :l'evasione fiscale, non ha inteso innovare anche 

getto d:iV1erso da:l propr.iJeta~rio � tito~'ail'e dieWLe peil.'ooenze. Ll rappo~r,to di 

desooa:zl�!OIIlle petrooenziailie va invece detel'IIDI�iilla,to sollo in senso ll'leaiLe ed 

abjjettivo (Oass. 13 maggtlo 1971, n. 1381 e 5 lugJJio 19.n, n. 1894, in questa 

Rassegna, 1971, I, 9012 e 1973, I, 960). 

Non sembm nemmeno 'esatta ,l'aflietrmazdone che il titoiLa~re di un ddrirtlto 
soilo pe!'SOiliMe SIUilila oosa princdprue non possa imrpll'I�mere a:lilia cosa mobti'lle 
quel VI�!Ilcolo fu:nzrornalie con l'LmmobliliJe quaiLLficabd'lle carme rappoirto pell"binenzitailie. 
Ll titO�ialre dd nn diritto Pei!1SOJJJale, quale hl COI1Jduttooe, pu� ben 
oostitui:rJe nn rappoo:to pert.i.IJJemziLaile agendo I)e<r como del proprietall'I�JO e 
-.SOimariJtutto, ilnse!l'erndo suhla cosa ,LoClaJta mobiJ.:i destirnalti a rimalll!ervi asserwti 
anche dopo \La cessaziorne deilil;a locazdone. Ed � !PII'OPI'io questa ~'I�ipotesi 
normale a cud � rifell'lilto il quLnto cormma: se itl cooduttO!l'e non ha :rJea,l




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1247 

1 :princi!pi di dirirtto comUiille in tema di vincolo IPel.'ltinen:ziaile, come � 
fatto ~alese d:alle �espll"eslsiooi mate nel citato art. 47 legge d1 regi!Stro, 
in cui il leg�,slatoce si � limitato a ;preSUPIPONe che � gli immobili per 
destilllazione che rtrovansi in servizio� e �i ma�c,cihinari che servono�, in 
modo confoo::me a quanto stabilirto nell'acl. 817 c.,c. vtgente e negli 
al'ltt. 413, 414 c.,c. abrogato. 

Con riferimento al �caso ~concreto, non oocONe -n� saxebbe 'consentito 
-esamina~re in questa sede le questioni, d!i mero fatto, relative 
ailla titolarit� d!eilile 'cose �che formano o~e~o delle pretese pertilllenze, 
essendo sufficiente rilevaxe, in linea ,dii IPir�inei!Pdo, che i titolari dd ,diritti 
personruli ISULla cosa [priniCipale, ai s.eniSi 'dei citati articoli del 'c.c., non 
sono legittimati a daxe aUa 'cosa mobile quell'agglregazione :funzion)ale 
0010. l'imr�wbhl.e qua:lificabhle rappol'lto poctinen:ziale. 

Ne deriva che ila !plresiUJIJ.Zione stabilita dall'art. 47 legge di regtstro, 
anche secondo la pi� rtgorosa norma r1guardante la vendirta di opificio 
industriale, non QPera dn mancanza del [In'esupposto che sia stato costiiluito 
dai soggetti iLegi<ttimati nn valido vincolo IP'el'lttn�nziale; e la caxenza 
di rtale !Pil'esuprpOIS<to Ticorre nel caso in cui s!ia prova.to che i maochi.nairi 
�erano di [pl'OptrJet� del locatario deLl'immobhl.e aLienato, e che ~o stesso 
locatario li aveva posti al servizio deill'O{Pificio, ivi da lui ol')garuzzato. 

A coruferma dii questa concln1lsione, !P'Il� osservaxSii che soilo un valido 
rapporto .pertinenziaile, (pl'eesistente alla vendita deill'immobile, costitui!
Sce la logtca giUSitificazione dana jpll"esU!IliZione dellll'esteillsinne del rtra.
s:fertmeillto anche ai mobili in esso esistenti, ed tmplica ll:a gliuridica e 
concreta possibiltt� Idi villlcere la preJSIU!IlZinne lllell'unico modo consentito, 
e cio� atrtravel'so ilo smontaggio ed il trasferlmen<to dei detti mobili. 
-(Omissis). 

meDJ1Je cxeaJto un ~pooto di pootinenza � nOl'IIIJJllil,e ohie ai!. tennJ�JIJJe della 
iLocamone i maochda:JJari 8Uamo smoDJ1Ja<ti e 1lrlliSIP01'1la�td; se ci� non a.vvdene � 
;ra.gicmevole IJ['Iesumere che �ln base <ald un titollo si sia s1JabdMto un rapporto 
per1:Jilnlen.zdl~e per dii. qualie hl tiDasferimento del:l'opd:ficio cOIIll[lll'ell:lde anche 
~l tl'asferimento �dieli macchlillartJ.i, che cio� dii p!l'O(pl1iletario deJil'edi..ficto albbi,a 
acqulisdto-iii 1ddlriltto SUii macchiDall'li an forza dii ooCOil'di intercorsi con ii 
<Xmduttore. 

� vero .che la plt'leSUIDIZione pu� appardll'e gtraiVOISia qUJ!i1111do la veln�iilfJa 
dell'immobile abbia luogo non al termine ma in pendenza della locazione 
�oon la possibroilit� ohe da soaldelll2la, 'che operer� ned confr()[]:td deilll'acqulil'ente, 
i macchinlalri sfano dn concreto rimossi; ma 111esta sempre La rposslib~
mt� che nel contratto dii locaZiion�e sia prev.iiS!to hl illrlaJsjjerimento o dd 
.vi!Scartto deli maochinrurd a beneficio dell pro.prietall'lio, e comwnqUJe ila divocsa 
gwa'V�it� de~ effutti deilllia preSUJIZiione ltlJe!liLe singoile :ipotesi non pu� esse['e 
una ragione per i~etrut'le troppo JJLberameillte Ila nO!t'ma. 



1248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 lugHo 1974, 111. 1985 -Pres. Giannattasio 
-Est. Novelli -P. M. Di Mal"co (coruf.) -Mini.s.tero delle 
Final!lZe (avv. Stato Tracanna) c. Priotti. 

Imposte e tasse in genere -Azione in sede ordinaria -Doppio grado 
di giurisdizione -Rimessione al primo giudice ex art. 353 c.p.c. -
Estimazione semplice e complessa -Nuovo ordinamento del contenzioso 
tributario -Non ha abolito il principio del doppio grado 
di giurisdizione per le controversie pendenti. 

(c.p.c. art. 353; d.p. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 43). 
La Timessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione a norma 
dell'art. 353 c.p.c. va disposta quando il giudice di appello ritiene di 
estimazione complessa la questione sulla quale il prrimo giudice ha dichiarato 
il difetto di giurisdizione considerando la questione di estimazione 
semplice. Le norme del d.p. 26 ottobre 1972, n. 636, che hanno 
abolito in materia tributaria il p!Tincipio del doppio grado di giurisdizione, 
non influiscono sui giudizi iniziati innanzi al giudice ordinario 
secondo il precedente ordinamento (1). 

( Omissis) -Con il :primo motivo di ricorso l'Ammirr�strazione delile 
Finame dello Stato demmzia la violazione e falsa app>Ucazioille dell'art. 
353 �C.p.�c., iJn relazione a:ll'art. 360 stesso codice. In parlicoilare la ricorren!
te d'educe �che iii. Tribunaile d'i Torino, aderendlo alila tes:i sostenuta 
dlaJlil'Amministrazione, aV!eva affermato la natura di estimazione semplice 
delle questiOIIli :prospettate dal Priotti, attuale resistente, nel suo 
atto di �citazione avverso le :pretese lbribUJtarie dell'Ufficio imposte di11ette 
di Torri.no e di conseguenza aveva dichiarato ~propolllibi.le per 
difetto dd giuri!Sdrizione le domande dell'attore. 

La COJ.'Ite d'Appeililo, �con diverb9o avviso, aveva :ritenuto che ila litemvolgesse 
questioni d!i estimazione coonpJ.essa ed aveva quind!i affermato 
la giurisdizione del giudiice ordinario; da ci� conseguiva ila necessit� 
del rilnvio delle pal'lti innanzi al primo giudice ai sensi dell'rurt. 353 C.{P.c., 
mentl1e invece, la Corte aveva deciso nel merito la causa. 

(l) D:eoiJsiOltlJe esatJti,ssiim:a. SeneJa dubbio � Uil1Ja questi0111Je di gful['iJSdiZiione 
quella vertente sulla estimazione semplice o complessa e di conseguenza 
deve trovar.e pilena .apipi]illcazione l'�art. 3�53 c.p.c. qUJaindo ILa giU['isdi:zione 
neg~ata dail PTimo g-iudlice slia riconosciuta dai!. giudiiJOe dd appeililo (Cass. 
24 gli'lllg;no 1965, n. 1322, in questa Rassegna 1965, I, 1058). 
� poli �e'Vc�idente che il IIlUOIVO Q['!dJilr:uamenrt;o ibributM'iio ll0111 ha fatto vendir 
meno hl princip[o deL dopp[o wrado di .g~iJlmi,sdJizione pe~r que�i giuddzii che, 
Vc�iglelllJdo il P!I'eoedelllJte ststema, ernll10 starti :introdoillti C�OIIl az�one o~rdiinall'lia 
comune appuillto itliilla!IlZii ail tl1ibUiDJaiLe. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARiA 124!) 

La dog.ldanza � fOOJJdata. 
Non v'� dubbio che il p~r:Lncipio del doppo grado d[ giJUrr'isdizione 


con la ~Pt"ecedente ~regoJ.amenrtazione deil. Co111tenzioso triibwta.rio doveva 
esse~re salvagua11d:ato anche in ~teria ttributall'ia, rper [e contlroV�
ei'Isie di competenza del giudi�ce ordinario; e ci� valeva anche per ~e 
questioni di difetto di giurisdizione per esti!rnazione s:empHce come questa 
Corte ha av:uto modo di affermare (Cass. Sez. Urute 24 giugno 1965, 

n. 1322). 
L'attuale revisione dlella discdip:f.ina del Contenzioso tribWtaTio disposta 
'con il d.P.R. 26 orttobre 1972, 111. 636, modifica rtale ['egime, ma 
l'art. 43 del d'ecreto stesso espressamente !Pil'evede, per le con:troversie 
pendenti, �la possibHit� per le parti di ~perire l'azione ,giudiziaria dinanzi 
ai tdbunali, secondo le dtsppsizioilli dii legge anteriormente vigenti, 
ovvero di proporll'e iJ. J:'icorso ,pe~r cassazione, sempcr:e che i risp,ettivi 
rtermimi 1!1001 siano decorsi. Se tale � la regolamentazi0111e ltrarrJ.:Sitoria, 
a maggior ragione essa v1fle per le �cause gi� indziate innanzi al giudice 
ordinario, a prescindere da ogni tndlagine sulla data di iinsediamento 
delle commissioni tributarie �Che interessano, oui ISi il'liierisce l'art. 42 delLo 
stesso decreto e dalil.a quale inizia ad applicailsi la nuova regolamentazione. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 luglio 1974, 111. 2084 -Pres. Giannattasio 
-Est. Alibrandi -P. M. Mililotti (,conf.) -Minisrte~ro delle 
Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Trtentin (avv. Asquini). 

Imposte e tasse in genere -Azione in sede ordinaria -Precedente decisione 
di commissione -Termine semestrale -Sospensione 
feriale -Si applica. 

(l. 14 luglio 1965, n. 818, art 1). 
n termine di sei mesi per proporre l'azione in sede ordinaria dopo 
la pronuncia di una commissione � di natura processuale e quindi soggetto 
alla sospensione feriale (1). 

(l) Con la sentenZJa 18 gLugno 19�73, n. 1773 (ti:n questa Rassegna, 19�73, 
I, 937) fu c:hlar�ito che ilia sospel!llsLOIIlle :fierdallie � applicabdilie ai te<I'IITlli:ni d�11 
pirocesso trdbut81rio iam:arnzJi aili1e COlllllllissdollld; non si poteva quindi escludwe 
che H teTmLne semestrallie che costliJtJuJiJsce un coil.iLeg.amenrto teilll!PO!Nll1e 
:lira due pll'Ocessd sd,a di llllaJtUlira pirooessuail�e. Div�erse Co~rti di merito ave'VIalllJo 
pooaffitiro d tel!l!Uto i'l .conlbrtaoc-lio suililia bruse de[ pr�lncdipdo della autoltl!omda fira 
piroceddmel!llto dilnanzi ailil�e Commd.ssruolllli e azd.one gtudJ.ZI�iariJa, ma lia SuPil'ema 
Cocte ha Oll'�a chla~rdto che r!Jallie autonomia non escLude il colllega

1250 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con tl'Utllico motivo del ricorso l'Amministrazion,e delle 
finanze denunzia violazione e mancata ~icazione dell'art. l della ilegge 
14 Jiuglio 1965, n. 818; violazione e faLsa ~tPiJ.i.cazion.e dell'art. 146 :Legge 
o[1gamca di II'egLSftrio (r.d:. 30 dicembre 192,3, n .. 32�69), dell'art. 12 dlelle 
di!S[posizion.i SJUlla illegge m generaile, noncih� degli al'!tt. 152 e segg. c.p.c. 
e 2964 e sregg. c.�c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.rc.; eNata motivazione 
cirea i rSiil!Poll'lti tra ill ;procedlimeTIJto tributario innanzi Le CommdSI.Sioni e 
quello o11dinario. Sostiene la ricorrente che ila Corte Q.el merito � incorsa 
in eNore nelll'aver (('itenuto che al termine di sei mesti, prrevdsto daiL dtato 
art. 146 per promuovere l'azione giudiziaria, non � app<UcabiJle la sospensione 
disposta con tl.'art. l della leg,ge n. 818 del 1965 e ci� sruiD.'inesatta 
opinione ,che dlebto termine non sia processuale. Deduce che, lttattandosd 
di rtermim.e ;previsto IP'er iJl COI!IliPimento d!i atto del [p(('Ocesso, quatl.e � la 
citazione, atto isrtitutivo del raworto processruale, iiliOn pu� esciludel'IS[ il 
carattere processuale del termine sudide!Jto; aggiunge che ltale natura 
riSUJl.ta ancor pd� evidenite ove si cons~deri che tale termine � coLlocato 
neL mezzo di dlue ;procedimenti, quello avanJti le ComrrniJssioni tributarie 
e quelllo avanti il g1UJdice ordinario. 

Il motivo � fonrdarto. 

Va ;premestsO che [a decisione p.rODJUnlzialta dalla Commdssione cen,.. 
fu"al]e deHe imposte � stata nortifi!cata il 24 febbraio 1968, onlde il termine 
semestra1P, staibilito a pena di decadenza per ila proposizione deH'azione 
giudiziaria, veniva a scad!ere dJl 24 agosto 1968, mentre l'atto di citazione 
� starto notificato il 13 settembre dello stesso anno. Rilevante �, quinldi, 
stabi:lire se ail:l'aCJcennato termi!ne sia, Oipjpure non, app!l!ircabile [a so\S1t)renslone 
dei te:rrrn:in:i. procers~srua1i di cui all'aTtt. l deihla legge 14 Luglio 1965, 

n. 818, per�ch�, in 'ca:so 'di soluzione affermativa, la decadenza !t10n si 
sarebbe Vlerificata, restando prorogato di 46 giorni l'accennato ltermme 
semestraile. 
Ci� premesso, rilevasi che !Per chiarire dl significato d!eLl'eSJP["essione 
�termini ;processuali �, inlserito nei cOOlftesto del!J:a norma di c:ui aM'art. l, 
oomma primo, della citarta legge n. 818 deil 1965 ( � i:l col1SO dei termini 
pa-oces:suali, scadenti rtlra il 1 � agosto e il: 15 settemlbr.-e, � sospeso di 
diritto fino a �quest'ultima darta �), occorre far !riferimento al concetto 
di �termini processuaili che si desume da1l'a;(('r1;. 152, comma tPTimo, c.1P'.C. 

merrrto :lira i due prooed�menti. TaLe c01111egamenrt;o, dd cru<l(('a !!11aMma p(('OCessuailie, 
consi!ste ilruflaJttli nel l'I��iiJevo 1che ~ eff,e,1J1Ji de�ilia cosa gliuddicata sprerttarnti 
ailll'a decisi!one cOJncLusi!va dei!. rprocerddmeiillto ddnJarnzi aililJe Commdssioni 
poss01no essooe pwaWiz:llart:ri meddraiJJJte dl successivo e'Se!I'cizlio dellil',aziOJne gri:udJiz]<
l((',ia La quailJe, ip.UJr non pornre!!11dosi come irrnpugrnJaJZionre in senso rtecJlllico 
del.Wa dectsi!one deill}a Oollilrri1�JSsdone, ViailJe tuttavia :a lntrodll!m'e nn procedi!
mento 'che, per La efficacia prevrallieme deLla gtUJrisddzione o;rrdlinari'a vispetto 
a quehla srpecirule, pu� pmdUNe i detti eff,etti rp3.(('1atl.izzanti. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1251 
Secondo questa disposizione detti termini, sia legaLi, sia giudiziali, sono 
queLli stabiliti per il compimento degli atti del proceSISO. Ora, va rilevato 
che la �citazione, quale atto che i!lJStaura il irap[pOrto processuale, deve 
considerarsi atto del: processo, �come � stato dato desumere dlall'intel'lplretazione 
,sistematica delle norme d!el c.[p�.'C. Lrufatti, � mediante la citaziorne 
che si IPirOpone ila domanda (atrtt. 163, �comma primo) rneoessaria !Per far 
valere fl1[1 diritto in giudizio (art. 99), ed � con la notificazione della 
citazione che tSti cOISitiltuisce il rappor.to processuall.e, tanto vero che la 
J:egge ,si riferisce a quel momento per determirnare J.a pa-even'zione agli 
effetti della JitisiPendenza (art. 39, comma terzo, c.p.c.). 
D'alrtro lato, come � sostenuto da autorevoJie dottrim:a, il caratte�re 
processuail.e d!i un atto non si ricollega soll.tanrto a�l SIUO compier;si nel pa:-ocesso, 
ma anche al siUo valere per il processo, cio� per gJ.:i effettti che 
esplica sul rap[porto processuale, in quacrllto ilo cosltituis1ce, ilo SIVoilge e 
lo conclude. In altri termini, � proc,essuale l'atto ohe prur n�m essendo 
stato !POsto in essere nel !PITOcesso, � turttavia dotato d'i rilevarnza lrLSIP�etlto 
�al processo. 
A non diversa soiluzione si pervierne in ibase adi interpretaztione che 
tenga �conto delle finalit� della legge, emanata per assiCIU!l'are, con Clriterio 
di ampia pil"evisiorne, per un periodo di riSipetto. E questo, che 
coincide �con il periodo feriail.e, � accordato a favore di tutti i soggetti 
tenuti ad ossell"Vare termini stabhliti per hl 'compimento di atti [p['OoesSJUali. 
Tale fine non sarebbe, sia pure in parte, realizzato ove si ac�colga 
la soluzione oondivtisa dlalia sentenza im[pugnata. 
Un altro ordine di �considerazione �concorre con i motivi s!Vol!ti a 
far ritenere ili. �call"attere procesSIUaiLe del termine semestrale d!i c!U� tratta:
si. Tale termine, in base alle norme che disciplinano la !PirOIPOstizione 
deLl'azione .'giudiziaria, dopo Ilo mo:Lgimem.to della [p['Ocedlura avanlti le 
Commissioni tributarie, :rtealizza iii. coordinamento temporale tra li due 
processi, in quarnto funge da tratto di uati.one, da ellemento di raccordO 
tra le due procedure. Ed appUllllto perch� � posto tra queste il suo ca~rattere 
di termine processuale non !PU� essere esclJUso. 
N� quest'ultimo a:rtgomento � efficacemente contra1dldetto dal irilie'Vo, 
ampiamente svolto daLla Co:rtte del! meirito, m ordine all'a111tonomia del 
procedimento tribiUJtario avanti ile Corrimissiorni rispetto affi p~rocedimernto 
tributall"io avanti hl gtudice ordlinario. Il rilievo, tin il.inea generale, � 
esatto, ma non � idoneo a giustificare una co!DJcillusione che neghi carattere 
processuale al termine in esame. Irnfatti, l'autonomia delle due [p['Ocedure 
attiene al 'contenuto ed ai iliimiti della maten-ia litigiosa, nonch� 
.al! regilme delle in�validirt� deglli atti dei 'due [p(['ocedimenti, non gi� aile 
.regole �che IP'residiano la consecuzione delil.e diue JPII'Ocedlure. j 
l 

rlt�Bitlrsl&tiu�!Itif�rr~fwjrrili~�lllf1frf,ilirtAiix�ft:1ir�llrtlll&~ltt!li,�iil4 



1252 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

N�, ad orientare diversamente il giudizdo di questo Collegio, vale 
l'M'Igomenrt;o 'tratto dalla difesa dei resi.Jsrtenti da una recente JP['OOliUncia 
di questa Corte SUjpTema (�sent. 13 lugilio 1973, n. 2033) che ha ritenuto 
inapplicabile 'la sospensione dii cui alla legie n. 818 del 1965 aw teilml..tn.e 
per proporre iii g�udizio di Tevtsiione dela stima, fatta dai periti nel 
proced!imento di esproprizaione per pubblica util!Lt�. 

Infatti questa sentenza -per essere mtervoouta con riferimento 
a termme di natura d1iaramoote sostanziale e, quindi, rispetto a fattispecie 
diversa da quella in e1same -1110n costttuisce precedente di giurisprudenza. 
-(Om.issis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2286 -Pr�es. MacICSJI"
one -Est. Bmnca<CICci.o -P. M. Cutrupia (d!iff.) -Mmistero delle 
Finanze (avv. Stato Coronas) c. Casteilli ed alrttri (avv. Baioccihi ed 
aUri). 

Imposta di re~istro -Servit� -Rinunce reciproche -� ne~ozio bilaterale 
oneroso assimilabile alla permuta. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 51 e tariffa A, art. 1). 
Imposta di re~istro -Servit� -Estinzione -Valutazione -Art. 15 r. d. 
7 a~osto 1936 n 1639 -Applicabilit�. 

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 15). 
Il negozio col quale pi� soggetti reciprocamente rinunciano a servit� 
sui propri fondi non pu� essere conSiderato come una serie di rinunce 
unilaterali a titolo gratuito, ciascuna da sottoporre ad autonoma tassazione, 
ma va qualificato come un negozio pluriterale a titolo onerososoggetto 
ad imposizione unica da determinare secondo le regole della 
permuta (1). 

Per la valutazione dell'atto di rinuncia alla servit�, bisogna sempre� 

far riferimento all'art. 15 del r.d. 7 agosto 1936 n. 1639 (sebbene in detta 

norma si faccia menzione soLtanto del trasferimento di beni o di costi


tuzione di diritti e non della loro estinzione) per stabilire il valore ve


nale in comune commereio, considerando tuttavia che il decremento� 

(1-2) Dedskme da condllivide!l1e rpllienameo::ute. Quan<to aJ.Ja p!t1ima massima 
� evtdeilllte che ~a :r<ecirp!l1ooiJt� d� iLuogo ad un cOIIllllratto a p!t1e,stazdonf 
co!l1r1spettive. si1a che si 1ID8Jtti delilia costituzdooo di una servi.t� (Oass. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1253 

di valore del fondo dominante e rincremento di valore del fondo servente 
costituiscono rispettivamente H limite minimo e massimo della 
valutazione della estinzione della servit� (2). 

(Omissis).-Con l'unko motivo dii rkocso, l'AmminiJStlrazione delle 
FiJl1anze dellio Stato -denrmciando violazione e falsa lliP[plicazione degli 
all'tt. 8, �51 e 30 della legge o11ganica di :registro, emanata con II'.d. 30 diicemiblve 
19.2r3, n. 32,6�9, nonch� diell'all't. l d!ella tall'iffa all. A alla leg~gre 
medesima e contraddittoriet� di motivazione -si duole cihe la Co!rlte 
dii appello :pur avendo. il."iconosciuto 1che l'aJIJto per notair De LIUcia del 
25 gennaio 1963 contiene non singole dichiarazioni unilaterali di rimmzia 
a diritti di 1servit�, sottoposte ciasc'llll:a adi un'aJUJtOIIlOIIla imposizione 
dii reg~stro, come rite:ruurt;o dai �contribuenti, ma, come rilevato da essa 
.Ailn:rntnistrazione fin.anziaira, un unrico contratto plua:il.aterale, con ipii'estazioni 
cor:ri:Sjpettive cootituite da reciproche rinunzie a quei diritti, 
contratto nel quaile J.a manifestazione di viOII.OOllt� di ciascun ll'ifruunzia�Il!te 
� in r31PPorto ISinallagm.atico �con queillla degJ.i altri, e che pertanto il 
detto rco:tJJtra.Jtto era sog;getto a imposizione unica, abbia, poi, incoerentemente 
determinato la base imponibile nella diminuzione dii valoll'e 
subita rdai sbngoli fondi dominanti in virt� dlehla volont� di II'�niUnZia 
espressa dai vari !PII'OiPrietari, e non invece, come sarebbe stato il:ogico 
e legittimo, nehl'irrl!cremento di valore di rcui si venivano a gioval'le i fondi 
serventi :Iter effetto della liberazione dahle servit�. 

Il motivo � fondato per quanto di ragione. 

Devesi anzitutto ri1evall'e che, in mancanrz:a di imp!UJg;nazione incidentale, 
non si !pU� rimettere in di:srcwssione, in adesione alia ll'I�IChlesta 
di qualcuno d!ei -controricor:renti, la confilg;wrazione data dalla Corte d'appello 
all'atto De L�UJcia del 26 gennaio 1963. Pertanto l'identificazi0011e 
in questo atto di un rcontratto :pil:urilateraile, in cUli ciascuna :parte ha 
rmunziato alla servit� O alle Slel'Vit� ICOStitllli.Jte a favore del rpl!'op!riO fondo 
mediante il .cor:rbSjprettivo di recl(prr-oche analoghe II'inuz:ie delle altii'e 
rpamti, rcdo�, in sostanza di un contratto plurilaterale di estinzione di servi
�t� reciproche, resta un i!:l<Uinto ferma dehla causa e, ailila srtlregua di 
esso, deve essel!'e :posta la questione del�a det&minazione e valutazione 
dlehla base imponibile. 

:29 maggio 1971, n. 16-23, in qrueSJ1Ja Rassegna, 1971, I, 1121) sm deifila esmn2lione 
di essa. La rseoonda maJSsima � arSsai pers[J!Loua neil. diefindir.e i:1 oara.Jttel'le 
�g:ene!railiilssbmo del PT'incdrpto dell'all't. 1-5 deil il".d. n. 1639 del 193:6 e 
iLa SUJa rappli<cabdrliit� a qurunnque neg;ozdo che dia luogo ad rma questio1r1e 
di Vlal.rutaziooo. 



1254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D~LLO STATO 

Per la ISOliuzione dii codesta questione occorre mwovere dal ;rilievo 
che il �contTatto di cui si rtratta nO\Il.. II'ientra lin nessuno dei cdntratti previsti 
�f&Pressamente dalla legge di a:egisrtxo e� dalla tariffa aLlegata. Tuttavia 
non pu� dulbital'Si -n� in effetti si d!Uibita neppure dai coltl!tribuenti 
-�che esso sia so~getto a ~imposizione di ll"egistro, posto che 
;realizza una fattispecie cOII'II'ispondeillte affi IPII'iltlicilprio generale secOindo il 
quaJle qwesta imposJ.z.ione trova di regola awJ.icazione in relazione ad 
ogni a:mmifestazione di capacit� .contributiva evideruziata daihl.'es:eTcizio 
di nn'attivi<t� giuridica. 

In :mancanza di �wna <pii'evisione espa:ess:a, il detto contratto deve 
essere �COinsdderato alla stregua della diSCi{pilina del rtipo ltliegoziale pi� 
ad esso vicdno per caratteristiche intr�iniSecihe ed effetti. Questo tipo 
sembii'a essere ._ e su d� si conviene con una proposizione che �l\ implicita 
nella sentenza �ffiiPUJgl!lata -quello deJ. coilltratto di per:muta (art. 
51 ll!.r.). 

La regola che presiede alla vaiLwtazione d!i quesrta categoll'ia giua:idica 
� che ila �base il:npollli.btle � costituita dalla IPII'Iestazione pi� onerosa 
QppUre, ove trattasi di <pii'eStaziollli presumibilmente di eguale onerosit�, 
da una sola di queste. 

L'adattamelllJto dii questa iregola al conrtratto per notall' De LIUJcia, 
staillte le �caratteristiche, del SUJO sinahlagma, costituito da <UI!la pluraJ.it� 
di pii'estaZJioni intlrecdate, potrebbe powe il problema del: se ila base impOillibile 
sia da ravviJsaii'e nella somma di tutte le singole prestazioni 
individuate in �ciascun sog~etto da esse gravato o nelila met� di questa 
somma o, addidttura, nel Clllimulo delle somme dell'e ll?lrestazioni !richieste 
mirelazione a tutte ile sil!lgole irinunzie. Ma questo problema � estraneo 
ahla decisione di quesrta SU\Pil'ema Corte, peooh� il:'.A!tn.J:ni,ni,sazione finanziaria 
fin dlal giudizio di merito ha limitato le sue II'i�chieste arttenendosi 
alla �tesi pi� favorevole ai <Conrt:riJbuenti, che � quella del' riferimento alla 
met� della somma deJLe !PII'estazioni individualmeillte cOiliSI�.derate, e ci�, 
fra J.'aLtro, su[ presup!Posto di un'eguale onerosilt� delle IPil'estazioni coridsp,
ettive. 

Al :riguardo si !PU� allora, affermare che la base imponibile � q�i 
data da tale met�. 

La <determinazione tCOnC'reta di quesrta ibase com delilmitata dilpenJde 

dalla <COII'II'etta ilndividuazione deLle ,giJngole !plr'estazioni. Queste !PII'es:tazioni 

palesemente consistono nelle dichiaraziqru estiJilltive dei diii'itti di servit�. 

Come (base imponibile 'la prestazione viene in rhlievo per il] suo 

ogJgetto e per il valore che questo assume iJn relazione al contenuto e 

agLi eff,etti della !Pil'estazione stessa. Ci� comporrta che l'a rilevanza della 

dtchiarazio[]!e estintiva di servd.t� s1i incentra nel <dilritto <che ne � l'o�g


getto e nel valore �che questo assume in presenza deHa volont� di abdi


care ad eSISo �Coil! <COI!lSeguenJt,e effetto di segname la fine. In questa pro



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA '1255 

spettiva la base imponibile viene, in defi!Illitiva, ad identifi�carsi col valo;re 
del diritto di servit� esti.nlto. 
Tale valore n<llt1 ;pu� essere accertato con esclwsdvo ri:ferimelnto n� 

a:l decremento di val�oo-e derivante al fondo dominante, come effetto 
deli'estinzione, n� al co~is;pondenJte illlCl'lemento dii valore del f<llt1do 
servente. 
Questo dearemelllto o incremento s:o1n0 iln!dLi�cativi soltanrto del valore 
di UJSO del diritto di servit�; ma tail.e tia;>o di vail:ore � e.srtlra:~neo al cdteii'io 
dd vaLutazione .oollllteiU(pJ.ato nella legge come parametro iPil'emilllente o 
esclusivo. 

Il pall'ametro legale di val!UJtazione qui appliica;bile � dlettato dall'art. 
15 r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, nel quale si pu� leggere :iJ1! !Pil'incipio 
.generail.e secondo cui la valutazione va effettuata ailla stregua del 
valore venale iln comnne commercio del bene o diil'itto ogg.etto del negozio 
al giOII'no iiil cui questo pil'Oduce �l SIUO effetto tipico. 

Non IS:i potrebbe obbiettare che l'al'lt. 15 menziona espressamente i 
soli trasferimenti di beni o di diil'itti e non ancihe l'estilllzione di questi 
u11limi, e �che comnnQJUe, per il:'estilllzione deLle servit� non si IJ;ltU� configull'are 
un parametro foo:tnito dal � cOill!Um.e commercio~. 

La legge ~non �collltiene nessuna altra di!Sposizione di carattere generale 
rper la va\Lutazi<llt1e dei negozi diversi da quel:li che impol'ltano trrus:ferimenti. 
Ora, ;poLch� anche questi negozi diverSii, per !LI IPII'inci!Pio generale 
gi� sopil'a en'U!lltciato, quando costituiscono maJni:festazione di capacit� 
contrLbutiva, sono soggetti ad imposta di registro e debbono quwnld!i. essere 
valutati, devesi di neoess:Lt� ammettere che l'arrt:. 15 � formulato :Lmpll'o:
priamente e 'che perrt:anJto esso IIlOill IPOSISa iriferirs:i. s:oltanto ai IIlegozi traslativi 
-�come appare da:Ua sua lettera -ma concerna qualsiasi :bipo 
di negozio tassabile, epper� a:lllche queil:li che abbiano effetti estiiiltivi (se 
tassabili). 

La ma~ncaiilZa nella legge dellla indicazione di cxilteri generali di valutazi<
llt1e d!i.versi da quello del �valore venale di coill!Wle commercio � 
cOIIlduce, IPOi, a :ritenere 'che questa espiressione debba eSISere intesa in 
senso ampio, come riferita al valoo-e che assume la prestazione iDJel[a 
pra:ti.ca d!ei negozi che sono ad essa ipll'opii'i, 61P1Per� con iriguardo a tutte 
le d11costanze cOIIlJarete tche !POssono eS~Sere in {Pil"opos[rto si~cartive: in 
questa G;ccezione l'eBlPTessiOine � ben idonea a compil'enideil''e anche LI parametro 
per va1utatre l'estinzione di una serv:Lt�. 

Del tresto della neceSisit� diel :r.iJcorso al principio posto dall'art.. 15 
non 1Si potll'ebbe dubitare, se s[ doveStSe .giiUJdicare dlell'ipotesi della estinzione 
tdi una servilt� ottenuta mediaitlte un cordsrpettivo in denaro. In 
questo tCa:so ~ evidelllte che, dovendo taSISall'e iJl negozdo, ila congruit� del 
coril'�spettivo lnon potrebbe essere apprezzata alitrimenti che cOIIliS:idlerando 
il valore venale :Ln COililfUIIJ;e cOIIIlmevcio del di!ritto estmto. Se per questa 


1256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

.i!potesi non si !POtrebbe fare a meno di .riconoscere l'a~P~Plicabilit� di questo 
criterio, n<m vi � ~ragione per una divema cOillc~us:ione quando il.'estinzione 
del diritto ha il suo corriSJpettivo nOill in nna somma di danaro, ma 
in una quaLsiasi ail.t.ra entit� ec0!110mica che coSitituisce un vantaggio per 
il crinuncia:nte, fosse anche, per esemplificare 'con pertinenza al caso di 
.s,peci.e, la .rinuncia ad! una servit� it'eciproca. 

Il richiamo al' CJriterio del va:locre velnale, come qui inteso, s1e escllude 
la rileva:nza assoluta dello inc~remento o del dec~remento di valore rispettivamel!
llte' del folllJdlo serv,ente e del fOilldo dominanrte, per effetto della 
estinzione della servit�, non significa che queSite circostanze SJiano affatto 
indifferenti: esse� vanno apprezzate ms:ieme �con le a�lrtlre, svolgendo 
nel!l'ecOillomia del giudizio ila :flunziOille che � propcria d!el1 valore di'uso in 
correlazione con quelLo di mel'lcato. 

Di questa funzione va sottolineato l'aspetto limitativo che il valocre 

di UJSO qui assume; !POich� !Illella :pratica dci commer'Ci non � con:figu


rabhl.e una rinuncia ad UJna se~rVit� per nn cocrriSipettivo inrfeiiore o sup�e


rioll1e 'COII'TeJia'bivamente al diecremento di valore del fondio dominante e 

all'mcremel!llto di vaJ'01re diel fondo :servente, queSito dec:remeruto o incre


mento costituiscono :cispettivamente il limite minimo e massimo dellla 

valutazi01ne dell'esltillliZione dlella servit�. 

H 'ccriterio di va1ultazione qui accolito denun�cia in II"adlice il'eT!lloil'e delJ.a 

sel!lltenza impu;~ata, consisrtelllJte nehla Sltessa impostazione de1la questione 

di valutazione da essa decdJSa, queSitiOille che non si poneva in termini di 

alterna:tivit� della riievaniZa esc!lUJSiva del decll'emento di valoil'e del fondb 

dominante o dell'ilniccremeruto di valore del :fiondo servente, ma in rte:rmini 

di individiuazione dei pr�iniC�iP'i sop1ra enuncdati. 

In applicazione di questi prin(!ipl�. ila valutazione del contra:rtrto De 
Lucia del 25 ;gennaio 1963 deve essere effettuata co:.rusidea:-�ando ila met� 
dehla somma dei valori dei ddxitti di servit� eSiti�nti, valori da stabilirsi 
in relazione a co:.rutrattazioni dlello stesso tipo, epper� considerando tutte 
Ile dl'ICostanze �concerete al riguardo si~cative, incluse queLle dell'inc:
remel!llto e del deccremel!llto :riSJpettivamel!llte del valore dei fondi serventi 
. e dei fondi domina:.ruti, come 'conseguenza deilil'esttnzi01ne deille dette servit�, 
ilnccremenJto o deccremento da apprezzall'e, fra l'altro, per esiClllldere 

valori SUIPeriocri al primq o inferiori al sec01ndo. 

� appena il ,caso di aggiungere che l'ar;gomenrtazione fondamel!lltale 

che sorregge ila sentenza della Corte di merito, e sec'Oindo la qualle degli 

incrementi dii valooe dei fondi serveruti non Sii potrebbe mai tener como, 

perch� essi non sono un effetto giu.ridico del llllegozi? estintivo dehla 

servit�, non 1ri:s:uilta IP'el'ltl�.Illente ai fini del rilievo J:imita:to che si � rico


noscruto a quegli incrementi, i quaili veng01no qui in co111s:iderazione non 

eome effetti giUII'idici, ma come civcosrtanze di fatto. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1257 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 luglio 1974, n. 2291 -Pres. Maccarone 
-Est. L�lpari -P.M. Del Grosso (1conf.). Serrao c. Ministero 
delle Fina~e (avv. stato Tar~n). 

Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Imposta 
gener.ale sull'entrata -Decreto del Ministro delle Finanze 
-Ricorso per revocazione -Natura -Sospensione del termine 
per l'impugnazione ordinaria -Esclusione -Atto confermativo Non 
impugnabilit�. 

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 58; l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52; reg. 22 maggio 
1910, n. 316, art. 7). 
Imposte e tasse in genere -Violazione di leggi finanziarie e valutarie Imposta 
generale sull'entrata -Azione in sede ordinaria -Termine. 

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52). 
Contro il decreto del Ministro delle Finanze che conclude il procedimento 
per l'accertamento dell'imposta sulL'entrata non � ammessa una 
vera e p!l"opria revocazione, s� che l'istanza diretta a provocarne un riesame 
non si configura come un rimedio amministrativo e quindi non 
influisce suUa definitivit� del decreto; il successivo provvedimento di 
modifica o revoca parziale del decreto rn�lnisteriale non � impugnabile 
per la parte sostanzialmente confermativa del precedente decreto (1). 

A seguito dell'ordinanza deUa Corte Costituzionale 9 novembre 1973 

n. 163, con la quale � stata corretta la portata deUa precedente sentenza 
30 dicembre 1961, n. 79, il termine per l'azione innanzi aU'A.G.O. in materia 
di imposta sull'entrata � quello di 60 giorni di cui all'art. 52 della 
legge 19 giugno 1940, n. 762 (2). 
(1-2) Sullffa rprdma :tnaJssima La g1i.rurliJSp[U�iJenza � oomad cos1lainrte (Cass. 
28 febbraio 1972, n. 589, in ques!Ja Rassegna, W72, I, 328, con riCihilarrni). 
Mia nna voLta sta:bdill:Lto che non esiste lllleil sisttema una revocaZiione i.llllteoo 
come mezzo di itmpug~nazi<>lllle straoodinari:a che pirodru:ca Jia sospe!liSiolllle 
,�iJell. termilne pea.-l'dtmipuJgtn�:ziO!llle OII'Idiilr!Jar.La, non � necessario. accerla!re se 
]l,PTovvedime!Illto che pa.-OOliUJilJZiia sullll'~ graziosa di m<>d!ifica deil. deeireto 
ormad defiiJJitivo sia o no ,ooruflell'I!IlJaJtWo, lliasciatndo al giudice di merito il 
IOOlia:tivo aooer1Jamento, e ammettendo cosi una poSISibdWi<t� di impugnazti.one 
ru un pa.-ovveditme!Illto che non siJa rwtea:mto confe!rmati:vo. Dopo che il 
dieeireto mintiS111eiriaile � div�e:tJJUto definitivo, l''eventuaLe parZI�!aJJe modifica di 
esso a vantaggio del cOO::trtmibuenrfle, IlJOIIl :pu� mali nilaprdire JJa via afi!La contestazione 
deLl'obbligo tributario. 

La secOIJJdta massitma non aVlente cotnJtei!JJuto deo1sorio, � u:na !rassegna 
su nna questiOIJJe SOTta SUJlllia ipiOII'tarta delJJa senrtenza deiLla Col!'lte� CI)IStdtuzional.
e 30 dicembre 1961, n. 79, sul rpunto cio� se la dichiarazione di 

16 

ri&fllliBiitlllttrlri%ri?rrrfWit[firilwl&?rlrlllllrrfB!IIff(lflllifi 
! 


1258 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis).-Con il1P1resente ricorso, articolato su diue motivi, iJ]; contribuente 
lamenta che J:a Corlte del merito abbia lritetliUto imtproporubile 
l'azione jper tardivit�, aggaJJJciando il te:mnine ail decreto dJeil 1960, revocato 
da que'lJ.o successivo del 1962 (1 mezzo), ed omesso l'esame dei 
jpUIDJto decisivo rappresenltato da!l.la ,:richiesta dii apiPilicazione del condono 
(Il mezzo). 

Entrambe le censrure sOIIlo prive di giuridico fondamento. 
In parttcolare, con iJ]; !PrimO motivo, dieniU!lJciatndb la violazione e 
lfa:Lsa applicazione degli art. 52, dehla [. 19 giJUgno 1940, n. 762, e 58 dehla 

l. 7 gennaio 1929, n. 4, il ll'icoorente, :nel presupposto che il grarvame 
contro il decreto del Ministro all'A.G.O. deve prO[pOO:Si nel rtermine dii 
sessaruta ,gioo:lni, addebita alla Come di aver ritenuto che il gJravame 
stesso, pur forma11mente ed eSjplressamente diretto contro il IPI"OV'Vedimento 
del 1962, lriguaXI�l.alsse sostallJ2lialmente ili dee~reto del 1960, atteso 
il'ca,:rattere meramerute tconfermativo del.J.e Sttatuiziond delllliUovo decll'eto� 
quamltomeno in orldine all'addlebito sottOIPosto al vaglio dei giudici ordinaTi, 
nonostante !l'espressa ~revoca di quelilo IP!recederute noln pi� sUSICettibile 
di S!Piegare effetti giUil'idici ed! a ooi si era sovrappoSJto il succes!-sivo, 
modificandolo nell'entLt� dellla pena jpecuniaria. lt1. deoreto deil 
1960, si sostiene, stante J.'intell'Venwta modifica, non poteva COillsiderarsi 
� definitivo � e non era perci� imrpug1nabile in difeltto di rtale condizione 
dettata dall'art. 52 della legge fondamentale suhl'I.G.E. L'unico �titolo� 
esecutivo era ormai il nuovo decreto che doveva essere valwtato nella 
sua giloba:Ut�, e al giudice non &a consentito di sctnderlo e riten.erlopro 
parte innovativo e pro parte confermativo, pe11ch� ci� compolrltava 
UlilJ riesame del merito dell'atto amminist!I"ativo sindacanddne hl contenwto 
e modifi,candone la poll'tata attraverso una indelbita equiiP�all'azione� 
della �revoca� alla �conferma�. 
2. -Punto centrale della causa �, dlunque, quel.J.o dell'osservanza 
del ierm�ine di cui all'art. 52 dlellla il. n. 762 d!el 1940 IPel' l'esercizio della 
azione davamlti all'A.G.O., e specificamente del suo aggaiilJCio al primo 
decreto mwsteriail.e del 1960, ovvero al secondo del 1962. 
i:b1eg1iifrlli.mit� ,c0S11Jituziona[e del secondo periodo del secondo comma deill'tall.'
t. 52 dehla legg~e 19 �giugno 1940, n. 76,2, riguardasse soiLtanroo rulJ solve 
et repete o anche il termine di 60 giorni per la proposizione dell'azioneoodinarita. 
Dopo ailtcUIIlli tentennamerlllli il!a COll'te di Cassazdl()[be (Selllit. 15 marr.-zo 
1�9n, n. 740. tin questa ,Rassegna, 19.73, I, 607) si era prollliunzd;ata per La 
sop!p[':essiooe ta�nche del termitne di 60 giOIJ:'IIli, ipll'etcisando tuttavia che atnJche 
per l'rimposta sulH.',entl1atta come per tutte :Le ailtre dlll/Poste india:�ette va 
osservato iJl. tennialJe di sei me,si. � pe~r� sop!l'avvenurtla l'Oil'dii!1Ja1Il2la di cocvezione 
delJLa COll'te Oostituzd:oiilla:1e 9 llliovembll.'e 1973, n. 163, che ha eS!Piliattamente 
limirtato ILa 'ditcma/l'a:ll�!ooe di i'11egd.ttimit� coSltituziontail.e al solve: 
et repete. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

1259 

Viene dato IPeT pacdfko dall'e pal'lti e dai giudici cih.e detto termine 
sia semq;>re stato, e sia rtuttoJ."a, di sessaJI'llta giorni seoondio la Lettera del 
testo odginario del comma 2, periodo secondo, del citato art. 52. 

Ma, aJ. contrario, hl. p.rob!Lerri.a della commisurazione di tale temtine 
sorto per effetto della sentenza di accoglimento della Coote CostituzionaJle, 
n. 79 del 1961, � tUJtt'ora aperto, ha� dato Jru.ogo a decisioni non 
univoche nell'a stessa giurisprudenza di questo CoJ.legio, e si rirpropone 
in tutta la sua delicatezza a seguito della II'Iecente ordinanza dlella Col'lte 
medesima n�. 163 del 1973 che ha operato una coNezione ll:iJmitativa deilila 
po:ntata dlella ciJtata sentenza n. 79, prOIIlJUi!lJciata nel lonltaino 1961. 

L'economia de!lla pll"esente decilsion.e non.dmpone al COillegio di risolverlo, 
ma non si pu� 1pil'escdndere dall'ilffiiPostarlo, .gia�c�ch� solo dk:>IPO 
averne tracciato le linee fondamentali sar� \POSSibile col!lisrtatare che ['a[tetrtnativit� 
delle soluzioni astrattamente pil'Q$ettabili non inc~de ~ulLa 
decisione del caso dii specie. 

Come � :noto, �con ila sentenza n. 79 del 1961, :La CoTrte CosrtiJtuzionaile� 
dicihiall"�, fra l'ailrtro, testualmente in disposiJtivo l'i1legirttimit� cosrtiJtuzionaile 
in riferimento a.gli avtt. 3, 24 'e 113 Cosrt. �del secondo periodo del 
secondo comma dell'ad. 52 della legge 19 giug:no 1940, n. 762 �. Dal 
conrtesto della decdsione, nella parte �riJtenuto in fatrto � rirslulta che [e 
orilinanze di rimeS!Sion.e investiva~I~Jo rtutte i!l primcipio del soLve et repete. 
E nella motivazione (� COI!liSiderazion.i in dli:ritto �), dopo aver ricordato 
che 'Con �la p!l'ecedenrte sentenza m 21 del 1961 era srtata dichiall'ata l'�wtegiJttimLt� 
�costi<tuzionale della il'egola del solve et repete, enJUnciata neill'al'lt. 
6 dehla l. 20 marzo 1865, lll. 2248 (senza OIP'erarne l'estel!lJSione a 
tUJtte ile disposizioni di J:egge che ila il''ibadivano, per i sil!lJgoli tributi: e 
su questo aspetto deLla !Pll"Onuncda si �concentr� il.'in1Jeresse della dottrina) 
ila Cor:te al !P111!lJ1;o 3, di fronte adJ,'LlliUl generi<ca de:nunzia delil'intero articolo, 
1Pill"ecis� che l'esame andava limitato al secondio (periodo del secon.do� 
comma � dato che le questioni solil.evate investon.o iUIJllilcamente la legittimit� 
<d:Eill'mtlllto deil. solve et repete al quale si riferisc'e ila sola (parte 
menzionarta dell'articolo�, e ne 'trascrisse il dettato. 

Detto seconido .comma consta di due periodi separati rda un punto 

feTilllo. Il ~Primo di essi suona �Contro l'Oll"dinaln~a definitiva dell'inrten


de!nrte di finanza, o conrtil'o il decreto d!el min~Sitro IPer le fimanze emesso 

a norma delil'amt. 58 della stessa il.egge (� ila legge n. 4 d!el 1929) � coltlJ


sentiJto ~avame dlinaJnZi all'au<torilt� giudiziaria im sede civ]l'e �. H pe


riodo immediartamenrte succeS~Sivo recita: �lil detto .gravame d!eve essere 

Pll'O\POSto, previo !Pagamenrto deLl'imposta e della eventuale so(pil'atassa, 

dete:vminate dall'oT<dinanza d!ell'Inrtendente, o nel deCill"eto del Ministro 

d!ehl.e finanze, nel rtermiln!e di sessanta .giorni dalrla notificazione della 

stessa o:vdinanza o deCill"eto �. 


1260 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Talle dilsjposizione ha quindi duplilce contelllJUto: . da un ila�to detta la 
regola del salve et repete, dall'aLtro fissa il tett'lllline lP& 1a propO!Sizion.e 
del ,gravame, subordinato al previo pagamento dlel :tr.tb!Uito corn:testatto. 
StTIUlt1rura1menrt:e la jpiOOposizion.e (l.'elativa al salve et repete � i!llserita in 
guisa di inciso nel discorso sul termJnie; e il'inciso �: evidenziato da 
due virgole runa deJ1e quali, �COme � stato sottolineato I�!ll d!Oitrtr�illa e precisamelllte 
quella posta dotPo il.a paa.-ola � finanJze � non. � stata !t"iptrodottta 
nel testo ripoo1tato in motivazione dalla Corte (e se ne � tra�tto argomenJto 
per sostenere, in verit� non. troppo persuasivamenJte, che i gi.rudici 
della �consulta�, intesero la enunciaziO!lle normativa come I�!nJScindibiie). 

La legge fissa il termine dti sessanta .giOTIIld., rammentalllldo ai!. conttribuelllte 
che prima dow� rpagaa.-e. Ln ili.tnea dii massima il'eliminazione del 
saLve et repete non deve q'U�!lldi necessariamente 111�petl"cuote:11si sul termme. 
Senonch� hl dispositivo della senrtelllJZa categoricamente si � riferito 
all'intero sec�Oillldo �comma, e cio� non solo alla sta1Iuizione slrl: salve et 
repete, ma altres�. .a quella sud termine. 

fu questa situazione agli operato!l."i giurh:i!ici si prospettavano t;re 
possibili alternative; 

a) attenersi rtgorosamenrte alil.a ilettera del: dispositivo e considerare 
cadiucati illllsieme e Ila (l"egola del soil.ve et repete e la determinazione 
tetniporaile; 

b) le�ggere la sentelllZa coordinando dispotivo e motivazione per 
giungere alla conclusione che ila pronl.lJilllZ�a doveva essere li.Jmitarta al solo 
salve et repete; 

c) affidare alla Cocle Costirtuzionale il.a risoluzione d!el dubbio 
mediante un illlrt;e;rvento correttivo, ovvero interpretativo, delil.a sua precedente 
decisione. 

Ed in effeibti ;tutte e tre le vie sono starte seguite. 

Un primo grtUpipO di decisioni di questo Siu[pil'emo CoJll:egio non ha 
a:llfrontato espilicitamente il problema, cOIIl:tinuando de plano ad applicare 
l'all'lt. 52 dieilla legge Slllll'I.G.E., come se fosse IPUl" sem[pil'e op&allllte 
la presc!l."izione deil. .termine di decail!enza di 60 giorni (Cass. 16 ~aio 
1968, n. 96; 26 aprJJ.e 1968, n. 1280; 25 ,genm.aio 1969, n. 223, 29 apcr:ile 
1969, n. 1375, 7 settembre 1970, n. 1269). 

Solo dii �l'ecenlte si � avuta runa presa di posizione espressa con la 
selll1lenza n. 833 d!el 20 marzo 1972, �IIl cui la Corte, avvalil.ando la impostazione 
della cenJSUJra, cile dava. per ammessa l& caducazione (anche) 
deJ:la norma �Cih.e fissava il termine, �controveclendosi :flra ile parti solo 
in wd!ine alile conseguenze di que1la caducazione, riteneva (ed �sattamente 
a1l:a stregua del presupposto da cui muoveva) che nn u1te;rtiorre 
term�IIle di decadenza doveSJse rivellltrsi nel sistema, e ilo ilndividluava in 
quello semeSJtrale stabilito dall'art. 33 della l. 23 apdle 1911, n. 501, e 
divem:uto generale rpe[[' le collltrovel1Sie relative a tlll�tte le imposte mdirette 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1261 

erariali per effetto del ;r.d:. 19 aprile 1923, n. 938, disattendendo J'assunto 
che voleva por:re come Hrni.te all'azione solo la decortrenza d!el periodo 
presc~rizionale. La tesi veniva 1ribadilta dalla seruternza 15 marzo 1973, 

n. 740, e pu� consdderal'lsd nn (p1Ult111;o fermo se si ritelnJga che i giudici dovevalllo 
attenensi alla Lettera dell: (solo) dlisposiltivo della Slentenza di accoglimento, 
senza [pQSISibiDt� di cor~relarlo aJlla motivazione. 
Alcune pronunce di merito hanno ritenuto, in.vece, di potere attribuire 
alla senJtenza di illegittimilt� portata :restrittiva, in.dilpeiilidentemoote 
da ogni iruterveruto della Corte, �confel'IIIlaUdo la pel.'lsdistente vigenza del 
termine d!i sessanta giorni. 

Il TriJbunaJ:e di Napoli, infine, con ordinanza 28 mag~gio 1973 (noo 
pubblldcata sulla Gazzetta Ufficiale), postosi il dubbio che [a Corte 
costirtuziooale fosse incorsa in run e:m-:ore materiale esrtoodendo ila illlegittimilt� 
al rtermine per la opposizione, esciLudeva di poterrlo :risolvere e 
� 1Seg!nalava � la questione aJ:la Corrte medesima, perch� prorvvedesse al 
riguardo, oye ne avesse raVvisalto .gli estremi, ai sensli del.l'all'lt. 21 delle 
no:mne ilrutegrative per i gliudizi davanti ad essa (aJIPIPII"Ovate il 16 marzo 
1956) >che prevede espressamoote tall:e procedimento di col'T'ezione anche 
riS[petto alle pirOiliUJUce di iiLlegittimilt�, richiaJmaJDJdb iJn [plroposito l'art. 30 
~p~riano e secondo comma della l. n. 87 del 1953, rigua,r!dalllte le foxme 
di IPIU'bbJ:icaziooe del diSjpositivo di siffaJtte sett'lltenze. 

La Corte costituziOillale, ribadito il prO[pll'lio potere, inldipendentemente 
daJll'impUilso di parte, di !provvede:re d'ufficio alla cDtV~rezione del:le 
omissioni e dlegli e:rrori delle sue !pronunzie � comunque UJe venga a conoscenza
�, ed aa;J~PII"OVata l'iniziativa dii �segnalazione� del Tribunale, 
ha :ravvisato [a :sUJSISlisrternza del denUJnZiarto errore teSitualmeUJte OII'Idinando 
che �il dispositivo dell'a sentenza n. 79 del 1961 venga cortretrto mediante 
agJgiiUIIllta delle parole � liJmitatamente alila parte in ooi im[pOne il previo 
pagamen.to d!ell'd.mposrt;a e delLa SOjpll'atassa determinate nella OTidinanza 
de1l'lnitendenrte !Per le finanze �. 

La cool'dlilnazione delrl'or:dinaJUZa � d1 corll'ezione � n. 163 del 1973 
con J:a sentenza � cortretta � .n. 79 del 1961 non � agevole, �J:llip01l1tando la 
presa di posizione su questioni dibattute in dottll'ina e c:he S'i riverberano 
immediatamente SUJl !PiaJno !Pratico della determinazione del.l! termine ootro 
ooi l'azione andava proposrta dopo l'emanazione della seUJtenza d'el 
1961 e f.PiriJma che SOjpii"aggiUUJgesse l'or.dinanza di cONezione illrattaUJdlosi 
specificamente di stahi.J.dre se �l'azione prO[pOISita nel periodo intevcDtV~rente 
rfra le due pronuncie (dal 1961 al 1973) olrtre i seSISaruta giortni, ma entro 
il 'semestre (giusrta J:'in>terpretazion� di questo Supremo Corriegio) delbba 
riten~si tempestiva. 

Laddove iinvece la proposizione del gravame scavalca il termdne 
semestrale il.a .ta~rdivit� resta incontrovensa a prescindere daMa soluzione 
accolta. 


1262 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ed � questo, llJPIPlHlto, H caso sottoposto all'esame del Collegio in 
cui, in meootmento �al secondo .dieCII'eto l'az-ione � teiTlJPestiva �con riguardo 
al termine 100.-eve di sessanta giorni mentre dspetto al pmmo !dleC!I"eto � 
taT~diva anche alla stregua del termine lungo semestraJle f1ssato in via 
intei'!pretativa dalla .girudspruldenza deMa Cassazione. 

Esilia, pertanto, dalla ratio decidendi Ullla presa di posizione sulle 
qruesti01ni �cui d� JIUogo la Oi'dinaiilZa n. 163 del 1973, iLa jprdma che abbia 
O[pffi"ato Ullla correzione di senJtenza di aecogllimensto. 

3. -Nel passare a[la con:Jiutazione deiL primo motivo osserva il Collegio 
.che, �c011111JrariamenJte al!l'assu\Ilito deiL :rtcoi.U"ente, l'orientamento girurd.
JEIPrudlenzia1e Idi questo Collegio gli � lPUUtua.limente stfavorevole. E neUe 
fattiS!pecie gi� decise la Corte ha gi� esaminato e d~sa1Jteso le lp['inc.ipail.i 
argomentazioni ora riprOtposte. 
Con sentenza delle Sezioni Unite 28 ottobre 1959, n. 3157, si affea:-m� 
:hl :p:rinci!P'io di diritto �che in materia di im!PoSita sulll'enJtrata il ricoo-so 
:per ~revocazione 1contro il decreto deiL ministro non costituisce un ulteriore 
Timedio ammin:iJs,trativo, sia pure strao:rdinario, ma si ip['esenta 
come una seffi!PJ:~ce istanza di11etta ad eccitare il potere dii revoca della 

P.A. ohe non mdd:e sruiL ca;rartrt&e di definitivit� del decreto medesimo. 
E m runa specie :iJn oui era stato �revocato il precedente diec~reto, riducendo 
l'irn!POII'to della imposta evasa e deii.J.a !Pena !PeCIUllliaria, si escluse 
ohe il secondo deCII'eto, quaLe atto di r:iJnrulllcia ad Ulll diritto delil!'amministrazione 
gi� acqu:iJsito, consentisse la Tiaperlma dei tel'III1i!ni. Ail[a obiezione 
dell'allora !I'Iicoi.U"ente che, per evita<re la conseguenza dell'tncorsa 
decadenza, faceva leva sulil.a circostanza cihe il secondo decre.to aveva 
espressamente revocato hl primo, afferma\Ilido una :nuova pretesa divell'sa 
da quella ortgirnaria, si O!P!POSe :iJn motivazione, che dagli atti ipll"oceSISua!l.i, 
giJUJSita l'ilncensurabile ac1cerrtamento del gi:udtce dii merito, emergeva che 
il secondo decreto era IParziailimente confermativo del !Pil"imo, in quanto 
con esso l'amm~trazione aveva limitato quantitativamente la pretesa 
onigtnaria 'che, nei limtti risultanti dahla riduzione, era :rimasta idenJtka 
in entrambi i decreti. 
Alllalogamente, �con elaborarta dedsione 29 aptrile 1969, 111. 1375, le 
medesime S.U. haa:mo il'ibadito hl loro orienJtamento in IUI11i caso esattamente 
corri.slpondente a quel�lo in esame. Ed anJcora pi� di ll'ecente, con 
sentenza 28 :liebibraio 1972, n. 587, � stato ritenuto tntempestivo il g~ravame 
:riferito al decreto emesso a seguirto di 1stan7a di revocazione, giudicando 
i:l'll'ilevante la rcircostalllZa che �con il secondo dec['eto foss:e stata 
Hmtrtata quantitativamente ila pretesa origtnaria, dato che ci� non comportava 
lesione di Ulll di-ritto soggettivo sostanziale del contribuente divel'lso 
da quello illl precedenza esamillla�ta.. 

E !POich� le deduziOill� del ricorrente non sono twli dia indurre a 
modifi�care il precedenrte orientamento, ritiene il Col.ll:egio di dovere Iriaf




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

1263 

:femnare che: con!ttro il decreto dea. mitn.iJstro delle f�inalllze emesso in materia 
di i.rufraziooi alla legge sull'imposta entrata il.'impug,na,tiva dinanzi 
all'autorit� gi!Udiziaria ~dinaria � collJSerutita nel tea:tmine di legge (restando 
impregiudicata, pw.ch� non in:f1uente nella specie, la questione se 
lllra il'emanazione della sentenza n. 79 d!el 1961 che ha dichiarato l'i1legit-� 
timit� 'costituzionaile d'eilil'art. 52, secondo comma, secondo periodo della 

l. 19 grugno 1940, 111. 762, e dell'o~din:alnza di c~ezione n. 163 del 1973 
che ha limitato la portata della p~onwncia ail solo prinJCipio dei salve et 
repete fa,cendo salva la Sltatuizione del temnine, debbano ritene!I'ISi tempestive 
J.e azioni prr-oposte entro iJ. semestre dalla notdficazione). Ta[e 
termine non soflire ec;cezione nel caso in cui sia stata JPII'Oip<O\Sita aillo 
stesso Milnisttro impugnativa iln !l'evocazione per errore 'di :faJtto o di caleolo 
(ai sensi dell'art. 7 �secOII1do �comma del !I'.d. 22 maggio 1910, n. 316) 
suhl.a quale il medesimo si sia pronunciato emanando alfu-o decreto che, 
a preseilndere dalla dizione impiegata (nella s;pecie di � revoca � del precedente 
decreto) sia sostanzialmente conf~tivo del p.rimo, per ll:a parte 
che forma oggetto della domanda giudiziaile, giusta il.'ilnterpretazione incensurabile, 
pel'ch� congruamente motivata e ;giuxidicamente corretta, 
del �gill1dice dii merito. Ogni qualvolta UJn SIUJCcessiivo provvedimen!to ne 
confermi uno precedente, nei CIUi confuoiilJti il termine di gravame sia 
interamente deconso, �1.preclusa oglni possibilit� di ricorso corutro il provvedimeruto 
,con:fermarl;ivo. 
Deve. pertanto, ritenersi tardiva il.'iJlliPugnazione p1roposta iii. 5 settembre 
1962, c0!!111IDo iiJ. decreto ministeriale 27 giugno 1960, a nulla rilevando 
che, per ila parte impugnata, detto proVV!edimeiilJto fosse stato confermaJto 
da aLtro decreto 7 agosto 1962. 

L'inteliPreta2'liOII1e deLl'atto amministrativo � potere non con.rtestabiil.e 
del,giudice ond[nario, che non commette alcuna esorlbitanza ind!ividuando 
oL1me la intitolazione del provvedimento la sua effettiva portata. � 
ovvio 'che l!atto con:fwmativo, proprio pereh� tale, � atto formalmente 
diverso da queLlo ,con:fermato e vi si sostiJtudsce Pll'en!dendone il posrt;o. 
La enucleaziOille della 1categoria delil'atto ,co:nfel1mativo, neLil.a pii'ospettiva 
della .giustizia amminisfu-ativa, mira :P!I'Oprio ad e1scLude['e la posibilit� 
di una autonoma impugnabilit� degli atti che ci si ascrivono. 

E con:fermaJtivo � .ritenuto l'atto che, emesso dalla stessa autorit�, 
riprodluce il contenuto dii. quello ipii'ecedente con identica motivazione. 

� quiln:di esartlto, ma irriilevanlte, ossell'IVare che 1\:itoilo giuridico della 
pretesa tributaria � iJl nuovo atto, .p~ch� lrliOn � la novit� formale che 
viene iln 'cons:id!erazione, ma la identit� so\Sitanziale di quaruto � stato 
conCil'etamente disposto negli stessi tel'mini deLla precedente sltatuizione. 

E 'che il processo interpretativo possa S!P'ingersi :liino ad eruudeare 
nell'un~t� fomnale dell'atto una .pame IOOIIl! valore innovaJtivo ed alitra 
:paTite 'con valore ,con:fe~ivo non ,pu� ll"evocami in dubbio, specie quan



1264 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

do, 'come nella specie, la rustinziOIIle si :ri�connette ad una pnntuale impostazione 
dd:sgiiUntiva messa in evidenza dia un comretto prrocerumeal!to 
ermeneutico aderrente al!la effettiva .porrtata deiL decrreto, i rui termini 
sono stati ampiamente iripootati pi� sqprra. Niel caso in esame, meffetti, 
come ha a'VU!to cura di sottolineare la Corrte d!el merito, la soila modifica 
formale fra atto confermante ed atto cOID.fermato � afferente pll"o quota 
a1l'a pena pecuniaxda dovuta per un addebilto che IIlOlll viene pi� in considerazione 
dava!tlJti all'autorit� giudiziaria. 

N� ha senso cOillteSitare ex post ila derfiniJtivit� del primo decreto; � 
sia peJ.'Ich� la dlefinitivit� e un attributo tipdco del provvedimento in 
quanto emesso in un:a determinata fase deLl'iter procerumellltaile; sia 
pwch�, in prindpio, la definttivit� non viene meno iLn rellazione allo 
straord!inacrio 'strumento delila ~t'evocazione; Slia pe!'lch�, ed il rilievo ha 
carattere assorbente, in 'C<?llliCl'!eto ri~etto all'i.n:frazione 'sottO/Posta al vaglio 
dell'aUJtOTiilt� giudiziaria vi era corriJsponde.nza fra le statuizi0111i dei 
diue deCfreti ICOnSecUJtivi, non avendo avuto l'esito Sfi)erato SJUl pUIIllto. l'ulteriore 
ricorso. 

In COlllcii.UISiOIIle, neSSUIIla, dehl.e cemure fomwlate nel mezzo co.glie 
nel se~o , e la deciJSiione della Corte, sorrretta da analitica e, penmaJSiiva 
motivazione, resiste alle critiche. 

4.-Nemmeno il secondo motivo !PU� essere acco1Jto. Avendo la Corte 
d'AiP\Pello dlichiaTato improponibile il'azione giUJdiziaria si era evidentemente 
LSpogliata delil:a potest� Idi giurisdizione suflla domanda iJn ogni sua 
possibiJle iJmpilicaziOIIle. La richiesta di 'cOIIldono divensamelllte da quei!. che 
ISemJbra opinare il ricornente, non ha neilla LSpeCie una sua autonolllllia 
rilspetto alla c0111troversia tributaria pontata all'esame del giudace ordinario, 
ll"appreserut�l!!lldo un possibile esito della vicendla con margini di 
'contll"overrtibiliit� arbtinenti alla valiutazione de:rn.a f0111datezza dell'addebito. 
Ed invero hl giJudlke n0111 aw:ebbe potwto aocogilierrla se non verificando 
l'assunlto dell .contribuente che la evasi0111e non ISIUISSiiSteva :rispetto all'acquisto 
dei materiali da �cCIIStruzione, esaminando cio� almeno sotto questo 
profilo, nel merdtto il gravame; il cile, invece, lll!Olll poteva fare stante la 
twdivit� deNa proposiziOIIle. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 settembre '1974, n. 2419 -Pres. LcaTdi 
-Est. Val01re -P. M. Cu1lruipia (conf.). -Ministero delle Finaruz,e 
(avv. Stato Cavalli) c. Man�tovani (avv. Di Segni). 

Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di autostrade Subappalto 
-Estensione -Limiti. 

(l. 24 luglio 1961, n. 729, art. 8). 
L'agevolazione dell'art. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, non 
comprende quegli atti del tutto eventuali, stipulati da u.n soggetto diverso 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1265 

dall'A.N.A.S. o dalla societ� concessionaria che sono i destinatari del 
beneficio tributario; conseguentemente l'agevolazione deve ritenersi di 
norma non estensibile ai subappalti, a meno c�he il subappalto non sia 
stato approvato dall'appaltante agli effetti dell'art. 339 della legge 20' 
marzo 1865, n. 2248 aH. F (1). 

(Omissis). -L'Ammirustraziooe ricorrente d~duce la viollazione e 
faLsa applicazione dell'all1t. 8 della legge 24 luglio 1961, n. 729, in relazione 
ahl'art. 360, n. 3 'c.:p.1c., in quaDJto tale norma non il!Jomina li subarppaliti 
ma unicamente .gli aiiJ~Paliti e, trattandosi d!i di.s!posizione eocezionale, 
non � suscettibile di estenzione analogica. Il beneficio � stato concesso 
dall: legislatore soilo aglii atti strumentalmeil!Jte neeessaTi alla artltuazione 
della legge e tra eS!Si non possono (['ientrare i contratti di subapJPalito, che 
peraltro sono vieta,ti, nel caiiilJPo dei lavori pUibbll:ici, daLl'art. 339 della 
legge 20 marzo 1865, aill. F., onde tutt'al pi� solo in caso di subaPIPa1ti 
autorizzati potrebbe amm.etterJSi !l'esenzione. Inoltre dal punto di vli.sta 
sQgJgettivo i beneficiari del:l'esenzione fiscale ISIOIIlJO solo l'A.N.A.S. e le 
societ� concessionarie e non gi� rma \Serie indeterminabhle dii altrli. soggetti. 
Infine occorre COi!JJSiderare che il legislatore ha neso favorire la " 
costruzione delle autostrade, non gi� l'attiviJt�. dii iintermediazione nella 
relativa esecuzione. 

La ce!liSura � fonda.ta nei limiti di cui apjptresso. 

Dispone l'art. 8 della dtata leggJe n. 729 del1961, (�Piano di il!Juove 
costruzioni stradali ed autostradali �) �che � tUJttli. gli atti e contratti occorrenti 
per l'attuazione dehla preseil!Jte legge ivi 'cOtmlp(['esi le convenzioni per 
le conces1sioni, i contratti r:elativi al~e cost:mzioni ed all'ese:vcizio delle 

(l) La pronunzia � stata ribadita con le sentenze 19� settembre 1974, 
da n. 2505 a n.. 2512, d~ cui ~>i omette la pubbUcazione. Con sentenza 
3 marzo 1972, n. 611 (m questa Rassegna, 19'72, I, 444) l'agevoLazlioOCIJe fu 
ritenuta aJpipitlJca.biiLe ali subajpipai]Jbi V1ailenJdosli. deiLlo, spesso abusato, pir.iniCiilpdo 
di co1nne,ssio0C1Je di mezzo al :fiJne. Con aJ1J1lr.a seilltenm 19 novembre 1973, 
Ii. 3092 (ivi, 1974, I, 681) si dilatava ancor pi� la connessione includendo 
nella agev01La2Jione iLe fideiusslioiilli bancari�e mascdate a:gJd appaiLtaltoll'i come 
mezzo di .sostituzione (:liatooil.i1JaJtiw) deillLa cauzione deWl'appallito. In nota a 
quest'mtima ISeil!Jtel!lZia si rileV1aMa 'che iil I"l�liPiP'OO't<> di ilneire=a .tra il.'atJto 
tassato e hl fi.Ille aSSUJDJto dallila noo:ma (costruzione dii aurtosJtirlade) non pu� 
conoepi;nsi i1n �t~lllli di sempilltce utillirt�, ma sop["lattUJtto che iil. beneficio 
tribut~io, che IIWiDJ � nna ag,evolLazli.nne ma un regime sOIS'bitutivo dd abbonamento, 
in tanto pu� sussistere in ,quanto l'atto giova al soggetto tenuto 
a1ll'1abbonamento ('l'A.N.A.S. o lia socilet� COi!JJCessio!l'l.lalria) e non pu� mrui 
abbrialcciare . g1i 'atti che iilJJte~ressano d terZJi e che non infiLui:scono suil. 
001st0 delil'opeiDa. 
E.satt~ente su questa mea si pongOi!JJO iLe pi� vecenti prOil.IUIIlZie. 
L'latto � occOil'II"Ieiillte � pe~r ,pattuazdol!lJe 1deiliLa Legge non � qualrmque aJtto 
aflierenJte, ma sollo queiill.o che, pUII' senza presentaTsi come neoeSISario, sda 



1266 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

autostrade ipirevd,s.te d!alla stessa legge; i contratti di a(plpaJ1to e di forlllitma 
pe'l.' la cosrt::ruzione, man~UJtenzione e gestione delle strade di ct�i sop'l.'
a; i conirartti di finanziamento di 'consolidamento, di estinzione e revoca 
dei finrun.ziameJJJti stessi, com,prese le fid'eiussioni ~estarte dagli 
Enti P'Uibblici (per iil servizio dei mutui; l'em�I.SISione di obblligazion:i ed i 
relativi ilnte'l.'es,si, n01noh� !g1li atti di 'ces.siOIThe dei contri!bruti (previsti dagli 
a!l'ticoli 2, 18 e 19 della ipresetnJte leg1ge, sono esenti dia tasse, impo.Site e 
t'l'ibuti i[Jil"esenti e futu'l'i, spett:mti sia al!l'Era:rio dello Starto sia agli Enti 
locali�. 

'� be:n vero che, dtenendo 'che al suba(plp�alto S(pe1Jti lo stesso benefido 
t'l'ibutall"io dell'rup!Palto, la Corte di mell"ito si � colrllformata alil.'ulllica 
;precedente pr01nuncia suillla questione della SuP'!.'ema Come (Cass. 3 marzo 
1972, tn. 611), ma questo Collegio, rimediltarta ed apjprofotnd'irta la questione, 
� di'avviso �che lo iSipirito e Le fim:aili!t� della no;rrrna di agevolazi01ne, 
nonch� i [JlrilrliCi!Pi getnera1i m materia di ISIU!bappalto di opere pubbliche, 
non COirliSentano ,(li affermare che indiscrimtn:atamerute tutti i contratti di 
subappaLto ;rientrino neLla categoria dei negozi beneficiari delJI:'a11t. 8 in 
esame. 

Se � vero 1che la elencazione deg1i atti e 'contratti menzionati in dietta 
norma � fatta non a titO!lo rtassartivo, ma esellljpll.ifi:cativo, e che il s'Uibll(Ppa1to 
-:figu!l.'a sostanzialmente non dissimile dlall'apiPafLto -�) sog1getto, 
per la leg1ge di registro, allo stesso ttrattameruto tributario di quest'ultimo 
contratto, ci� non impll.tca che al primo sda RJUJtomaticamente � estensibiile 
quaJ.siasi norma ftscale di favore dettata per determinarti contratti di appalto. 
A prescindere dal carattere di ec,cezio:naUt� delle norme di agevo


run un l'aJPPorto di s1Jrulmentattit� efficiente; ma soprnrotutto i'ag;evoiLaz.ione ha 

u:n lhlmi<te soggelttiJVO 1s� che tnOIIl poSSOI!JJO ritenel'ISI� LnciLusi 1n essa g1lii artti 
riferibili ad un soggetto � che persegue finalit� sue proprie, ultronee e 
ilrlri:levanti ai :f�irlJ� dellilia P.A. �; poich� Lo scopo ldelll1a nocma si esaurisc'e 
eon il contratto di appalto, non pu� avere rilevanza l'eventuale subappalto 
�che � un � quid pilurds � 'estraneo ail ooe pubbLico. Poteva esseil'e sufficieme 
queiSI1Ja pa!l.'te dei!Wa motlLVIaZiOI!JJe per escliudere in ogni caso l'estensiolll!e deliLa 
agevooaZJiOI!JJe al subappaiLto. 
Pe'l.' ricercare una rlconferma della inesistenza del rapporto di connessione, 
La s.e. ha irti.llevato che neg1lii appaiti IPUbbildci li subappail.ti sono Vlietati 
dalil',a:rt. 3<3'9 de\lilJa Leg,g,e fonJdarrnentaLe sui LL.PP. s� che rr110n pu� 
ipotiz21!Wsi 1a estelll!si�one deliLa ,agevoo~Oirlle ald u:n arlito co~ntra legem; ma 
ci� fa,cendo si � dovuto amme1J1lere .che l'agevoLaZiiO!Il� deve rd.te~n~e~rsd estensibiJ1e 
ai subappailti cOirliSelll!1iti (approvati) daiLl'lll!P!P'altame. Su 'questo� pUIIllto 
iLa �moti:vaziolll!e deill11a sentenza � melllJO ooer.ente. L'approvazione dell subappaJlto, 
che pu� �essooe gli.lliS1Ji.,ficaJta da vag&om di va:rdla �tllai1lutra e se!IIljplt'e 
su un p~ano ben divemo di conSitdooazliOIIrlli, non Cll'ea ii! 11aJPporto di mere=a 
che sol!iitarrnente manca. Qua~n~do lla mollitepl:idt� e compi!Jessilt� deiLiLe opere 
rLcmede, nell'interesse dell'Amministrazione, e per La mglior il"liuscd:ta deljJ.'.
opern, i� vicorso ad ifmplt"ese sp,eoiJaillizzate, a oi� si provvede or.igLnall"ILa




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1267 

!azione tributaria, �, i:nfatti, ben possibile che il subarpipalto resti escluso 
dalla ratio gitlJS1tificaJtrice dell'eccezionale regime in vista di sue specifiche 
particolarit�. 

Lo scopo md[scusso della legge in esame � queill.o dii favorire il.a costruzione 
delle autostrade, �Tiducendone i costi, ma tale SCO(pO viene, di 
nomna, �conseguito mediante l'agevolazione di nno solo di vaxi rapporti 
attrave11so 'cui pu� attuavsi la 1co.struzione, e >Cio� del contratto di a!PIPailto 
che esaurosce (Lo Sltl1umelllto negoziale atto ad assicurare il compimento 
deLl'opera prevista e il raggiungime:ruto del pU!bbilico interesse. L'eventuale 
'subappailito sarebbe, quindi, un quid pLuris non indispoosab1le per 
raggiungere il fine (pUbbUco. Inoltre l'esenzione-di carattere indiubbiamente 
o.ggettivo, avendo riguardo agli � atti e contratti � -mcontrerebbe 
aJ:liche �nn impl:idto limite soggettivo, giaocih�, facendo ila legge riferimento 
agli atti e contratti posti in essere dall'A.N.A.S. e dailil.e societ� 
COIIlicessionarie per la costl1UZione delle autostrade, solo in queste. 
societ� o enti dovrebbero individuarsi i destinatari del beneficio; talch�, 
in via di massima, non potrebbero ritenersi mciLusi neLl'agevolazione gli 
atti posrti in essere da UJ:li soggetto (l'appaltatore) che persegue finalit� 
.sue prO(prie, ultronee e it"lrilevanti il"1spetto al. fini deLla P .A. , 

N�,. peralltro, aLcun SIUfl�ragio alla tesi della SIUISsunzione del subappalto 
neLl'appalto pu� 1tra11si daLle decisiioni di questa Suprema Corlte 
del 23 marzo 1965, n. 478 e 6 ottobre 1959, n. 2690 che, con specifico 
riferimenlto aiHa norma dell'art. 14 della le,gge 2 iluglio 1949, n. 408, 
sull'iiJJJcreme:ruto delle costiDuzioni edilizie, hanno affe~rmato ['estensione 

mente con ap!plai11Ji ,sep�arati o scorporati; ma ne�JJ:',amb\Lto dii nn UTIJko 1appail.to, 
� .iJntell'esse solio delil.'imp11esa appa.Jitartr�oe serv:Wsi de'lJJJa coillliaborazdon,e di 

a11IDe iffiprese. 

L'eventuail.e consenso ,aiJ. subapp,aiJ.to dato dailil'a.rpp,aJJtante non diip.ende 
qumdJi dail!1a oppo!rtUIJJi:t� rdii :llar esegUJiil)e un <dete~rmiiJ:llato lavoco <ad nna 
�imrp!vesa (.soeil<ta .dail.l'aprpalitatooe) quaJ.ifrLCiaJtla., ma <da 'altre cons!�Jdel!'az.ioocui; 
se mali valle iJl[prrd,n,cip[o oon1IDario e ,cio� che iii. oonseDJiso pu� esse~r daJ1Jo sollo 
rpe!r queil.le opel"le pd.� semg;rldJcd rpe~r i!Je quailJi DJion si richiieldono quei� ll)eqruiiSirtJi. 
soggetti.v.i di didoneit� tecmoa; �ed infutti il.'art. 339 consente iJ.',eseCIUZione 
!Pe!r ,cot1J1m[ (subappaliti) dei sempil.iioi rm<J<V.imenti dii >bell"II'a. Iii. dliJvieto deil,
J.Iart. 339 � poli fundiart:.o su ailtr.e Tlag'iom di tutt'ailrtlro oaraltte~re; teiJ:llde cio� ad 
evitare, al pari del divieto di cessione di credito sancito daH.a stessa 
DJIOII"'ffia e 'del dliwerto dii seques1IDi 'e dd p.ignoramen1li contenuto ne1l'a!rt. 351, 
ehe �Le somme spese <daJJl'ammia::IJiJs1IDazione pubblica pe!r una dete!r!Il\inalta op~eJ:
1a non ,siano ilmpiJegate <Pe!r ilo 'scopo 'P!r�eiV:�sto e che iJ.',app,aiJ.tatO!I'e a causa di 
obbliighi asSU11.11li ~con 1Jerzi, non 'esegua d !Lavoc.i. con ~desidel!'ata !I1egoiliardrt;�.. 

lin ogmd. modo '�il. subappa.Jito, 'anche 'se .appll'OV1!llto daiJ.l',appail.tante, il1eslta 
pUJr 1semp!1e un ~atto successivamente 'e :liacoiL1la!�liJVIamelllite volluto dai!. so[o 
<aJppaii.Jtatore .e nel,suo �lntooesse, e quindi 'soggettiVIameiJ:llte non r.iJconducibliJLe 
l(l(Ll',agevolaziJone. Sa!r,ebbe quindii pi� 'coell)eiJ:llte 'escludere &n ognli caso il'a.g:evolazione 
per liJl,subappail.to, 'anche peli" queillo .approVIa,to o pe~r U quaile non 
.� ct1iJchiJesta 1\approvazdone. 

lll&.II~Cfllrll�fllllllllltllllllllllllllltilllil!lllllllriMIIlllllllllll 



1268 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ai �contratti di suba:IJ!Palto del beneficio fi~cale prevjjsto !Peli" .gli aiP(palti. 
Irnvero la !l"atio di questo testo normativo � quelila di ID<C!l"ementare l'edilizia 
ecooromi<ca privata (case di abitazione non di lusso), ll'idlucendo i 
costi, e il'agevolazione fiscale � concessa sernza alcun ii'i!lierimernto a ;requisiti 
di inerenza e di occorrenza; ta1ch� J.'analogia tra i dlue contTa,tti in 
questione � swflficiente a far ri<comprendere l'lllno e l'alitro sotto urn'u.ndca 
inrtitolazione di appaLto. Ma, nellll.a marteria delle opere piUbblicihe, tale 
analogia, per q'Ualnrto si diir� appresso, non � pi� sufficiente. 

Occor;re, quindi, esaminare 1se il conrtr&trto di subappalto possa rirtenensi 
� occorTenrte � per l'attuazione della leglge. 

BUI!" esciliudendlo cihe rtale rtermine im(pilid� il:'esigenza di nn rappodo 
di strwmentalirt� necesS'alria ed inderogabile (in quanto aLcuni dlei negozi 
indicati dallo stesso J.egislatore in via esemplificativa sonJO si SJtriumentali, 
ma :non indispensabili e solitanto evenrtuali), non aprpare <giUIStificato� 
ri<tenere �che il termine in questione 1stia &d indicare urn qualisiasj_ rarppol'lto 
di afferenza dlell'aroto al Piano di costruzione: che Sia sutlficiente,. 
cio�, che l'a1tto abbia un qual!che ridilesoo allllche indiretto nelila realizzazione 
delle finalit� perseguite dalla ilegge. 

� in:neg1abile cihe, attesa la molterpilicit� e complessit� �dlelle O!Pere 
di �dliverso tenore e stTutltura tecni�ca clle la �costrluzione di IU:Ila awtostrad'a. 
richiede, una impresa ap(pa1tatrice, anche di notevoli dimensioni (ma, 
di ordinario, specializzata in ilavori stradali), poosa non essere in. grado� 
di a:llfrontare dete.mninate opere, p'er cui si rende necessario ifar ri<corno 
alil:'aJUsilio di aLtre imprese avernti l'aMJrezzatU!l"a idonea all'effettuazione 
delle opere medesime. 

In tali casi il1conltratrto di suba.ppailto si pone come atto strumentalmente 
necessario al,complletamento dlell'orpera. Ma, neil caiffiiPO dei lavori 
!PUibblici (e J.a senrtenza impugnata non ha esaminato la questione sotto 
questo particola!l"e aspetto) detrto contratto -pi� che guardato con disfavore 
-� espres:samoote vietato daWart. 339 de:Ila leg1ge 20 marzo 
1865, n. 2448 AIJ.. F, salvo es!Plicita approvazione deilla autorit� competente. 
La ratio di tale norma � fachlmenrte mtuibile. Invero la vailwtazione 
dell'idoneit� rtoonica dell'impresa, in velazione all'oggetto specirfko del 
contratto di appalto e, qumdi, all'imrportan.za, ailila mole, aUe caratteristi!
Cihe, ed allia natura dei lavori da eseguire, � p:regiudiziale ahl!'affidamenrto 
d~ll'ap.palto medesimo. Onde, col divielto del subappalto, si vuole 
evitare che l'esecuzione deill'orpera venga effettuata da chi non fornisce 
adeguata garanzia e sdlugge comunque ad! una d.ireltta v;erifica di idoneit�. 

Orbene, pur dconoscend!o cihe c�stituisce ormai 'llii1 principio di 
costante applicazione giurisprudenziale 'queLlo IPeir cui � le norme cihe 
concedono agevolaziorni fiscaLi debbono essere intel'lPret&te m modo che 
nel loro ambilto di arpjplicazione rieJnrtrino twtti i casi ai quali esse possonoricollegam 
secondo l'esrp~reSISione letterale e la ratio ilegts �, non app�are 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1269 

concepibile che diJ: ilegi&artore abbia voruto concedere ile agevolazioni di 
cui al citato al'lt. 8 in via generale al sulbappaltatore, qruaiil:do costui a!bibia 
agito OOIJ:)J1Jra legem. Deve quindi, escludersi che ru:n contratto di subappalto 
non autorizzato possa essere considerato giuridicamente �occorrente
�. Solo relativamerute ai 'contratti debi.Jtamente a;prprovati -a 
seguirto CU valutazione, da parte dell'amministrazione appaLtante, delle 
esigenze tecniche e dehl.'idoneirt� del sruibappalitatore ~ pu� ravvilsail'Si 
quel carattere fillla1lis1ti:co che la Corte torinese ha riscont1rato, mvece in 
trutti i c<mtratti di sUJbappalto, 1ndi:pendenJtemente d!ail.la approvazione. 

E poich� riguardo alla SUSISistenza o meno della a(W>rovazic:me nessuna 
indagine � starta effetrt:luata dad. giudice dii merito, menJtre il.'im:presa 
resistente sostiene che, nella specie, il sub8IPIPSlitO era stato autorizzato 
e dedluce altresi che i lavoll'i. srubappalitati concernevano semplicemente 
�movimeruti di ter:ra � (~consentiti in base al1citarto al'lt. 339), il !I'IiJcOil'ISo va 
accoLto per quanto di ragione e Ila sentenza irr:upru:gJnata c3JSSiata, coll :rinvio 
della causa :per :nuovo esame ad aLtro giud~ce, cui atPIPare QpjpOil'tuno 
demandare �!i provvedere anche sulle spese di questa fase. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 settembre 1974, :n. 24~0 -Pres . . 
!caridi-Est. Novelli-P. M. Mall'tinelli (conf.)-Ministero Jdielle Finanze 
(avv. Stato Gallean.i) c. Soc. StOil'ella. 

Imposta di ricchezza mobile -A~evolazioni per l'industrializzazione 
del Mezzo~iorno -Stabilimenti industriali -Cliniche -Si estende. 

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, art. 3). 
L'a!1evolazione dell'art. 3 del d.l. 14 dicembre 1947, n. 159.8 sugli 
.stabilimenti industriali tecnicamente organizzati nell'Italia meridionale 
si estende alle cliniche che, sia come orga7!1�Smi ricett�vi (assimilabiLi 
agli alberghi), sia come eomplessi di attrezzature medico-chirurgiche, 
debbano considerarsi stabilimenti industriali (1). 

(Omissis) -Con di1: priino motivo IJ.'amminisltrazio:ne delle f�il1al!lze 
.dennncia la viol]azione e fal,sa applicazione degli articdli 3 d.il. C'.!P.S. 
14 dicemb11e 1947, n. 1598; 2195 c.,c.; al'lt. 14 dilsposizi<>IIld preliminari al 
�codice dvliil.e (per aver afferm.ato, ai fini dell'ao;>plicabilit� della esenzione 
decennale delle imposte dirette prevista da detto decreto !Per gili impianlti 

(l) Si conferma l'orientamento aperto con la .sentenza 7 febbraio 
1974, n. 326, in questa Rassegna 1974, I, 966. 

1270 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

indusflria(li insrt;aJllati nell'I.talia meridionale, che l'attivit� di rma clirui.ca 
attrezzata per ospitare ammalarti e n�rl soltanto per currurli, operi nel 
campo economico come produzione di servizi ai se:nJSi dell'art. 2195 
codi. dv., mentre m ;realit� essa � essenzialmente attivit� di assistenza 
sanitaria a ilivello professionale intellettuale e la rkettivit� non �i che 
un mezLZo oo-dilniato al fine del compimento di quell'attivit� esSienziale. 

La doglianza � infondata. 

Questa Corte ha gi� avuto mod'o di esaminare �l'ambito di arn>J.icazione 
del decreto n. 1598 del 1947 ed ha gi� [pi� volte espressto i1 giudizio 
che J:'art. l, nel comi>J:endere tutti gli stabilimenti tndustdaili, nQQl pu� 
non includere quellli diretti alla produzione dii servizi quali �gli alberghi 
(Cass. 25 maggio 1967, n. 1134), le seggiovie (Cass. 27 ottoib!re 1966, 

n. 2645). 
O:rlbene aJ.la srtregua di tale ,giuirisprudenza, il Collegio ritiene, come 
gi� le CommiJSisioni Tcirbu.tarie e i �giudici di merito, che ile clliniche pos'" 
sono assimilM""Si agli esereizi albel'lghieri. 

Ed invero, non, [pU� esservi dubbio che la cliniea -nella .sua a�ccezione 
ordinaria e il caso di Stpec:ie conforta taJ.e definizi�one rbrattandosli 
di un eserdzio di n,otevole importanza per IPOsti-iletto e atttrezzature costituisce 
uno stabiiliimento diretto a permette;re l'attivit� di ricovero 
e ouxa degli ammalati. 

'I'rattasi dii un servizio essenziale che, in un ;regime ad economia 
m~srta, :pubblica e [p:rirvata, e finch� l'assistenza non verr� diversamente 
articolata, costit!Wsce insieme agili ospedaili, elemento essenziale della 
struttura economi�ca del rpaes:e e quindi non vi sono motivi pel'lch� la 
norma di agevolazione c:he ha riguardo al!le regioni meno dotate di stabilimenti 
industrialli, debba aver mteso escludere tali aziende. 

N� !PU� essere motivo di dubbio il'~ess!ione �stabilimenti indlt�


striali � IPOSito cihe �l'art. 2195 cod. civ. chiaramente definisce wndlust'l'iale 

anche l'attivit� diretta alla produzione di servizi, mentre con il termine 

� stabilimento � si fa idferimeruto al luogo e a:il.le attrezzarture dove dette 

aJttivdt� sono svolte. 

L'indicato cararttere di produttivit� di un servizio af:fierisce aiJ:e cliniche 
quale strumento di :ricettivit� dei malati e giUiSitame~I:Lte illi giudii�ce 
di me;rito ha distmto i semplici ambulatori dove il'arttrezzatura � al s1ervizio 
del professionis,ta soprattutto per accertamenti dliagnosrti!Ci salvo 
piccole .cure, dalle diniche dove si attrua iJnnanzitutto attivit� assis.tenziale 
di aJ.J.oglgio degil.i ammalati -attivit� che assume una Sllla autonomia 
economioca rispetto alle [(n"estazioni e ai comp�ensi dOIVU!ti ai medici 
-essa srtessa !Pl'Oduttrice di servizi non di natura intelllettual1e 
compresi nell'arrno;>ia �categoria delle attivit� indUJStriali di ooi alla citata 
norma 2195 cod. civ. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1271 

La clwca quindi rientra quanJto meno i.:n. !ragione della sua alttrezzatul'a 
alberghiera tra gli stabilimenti industriooi; ma il. COillegio ritiene 
che anche vista con ~riferli.mento al complesso dellile sue attrezzature 
mediche-chimrgkhe, 'COi!liP'iderate nel loro insieme e non con :riferimento 
all'utilizzazione esclusiva da parle di !UI1 :individuato me<Uco, e qruindi 
quaLe :Parte I�.llltegn-ante di un'azienda economicamente gestita in modo 
autonomo e globale, conferma la natura ilrudJUISitriale de1l'azienda produttrice 
del servizio a favore degJli stessi medici e degli ammalarti. 

(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 settembre 1974, n. 2451 -P1�es.. 
Rossi-Est. Miele-P. M. Pedace (�conf.) -Fwrero ed altri (avv. Bellinzoni) 
c. Mimstero delle Finanze (avv. Stato Salrtini). 

Imposte e tasse in ~enere -Imposte indirette -Concordato -Modificazione 
per sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi -Ammissibilit�. 


(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 35). 
In base alla norma generale del'art. 35 del t.u. suLle imposte dirette,. 
applicabile anche alle imposte indirette, il concordato pu� essere modificato 
quando l'Ufficio venga a conoscenza di elementi nuovi, e quindi 
nel caso che terrewi. agricoli assoggettati a vaLutazione automatica siano 
stati trasferiti, come aree edibicabiH (1). 

(Omissis). -Va ora esaminato il primo motivo dlel ~ricorso di 
Elooa Ousani e l'identico motivo (n. 5) del ricorso di Matd!lde Fel'liero 
e degli altlri �cOill.Sorti di lite, con il quale ISi affe!l'ma che la Corte di me~rito 

(l) Decisione di notevoLe inte!l'esse. L'iiillteg~razd<me e mod.i.:li�!CJazd!()l[]je dei 
ooncooda<to pil'evi:sta neli'1arl, 35 dell t.u. deiLle dmiposte d1:rette non pu� non 
esse~re 1ammessa d:n. tentni.ni ~ene!l'a!Li pea.-iLe dmposte mddirette, anche se 
ooquanto I�.imprrobabiJLe ip'U� essea.-e la iSO!pXQVVenuta .oonoroenza di fuJtJti nuovi 
rispetto ,a beni det�ii'llll�!IlJarbi as~etbati a stima (1ed a questi soiLtanto, come 
si vedrr�, � lli:fiea.-11b1�i1e I�il O()l[]jCoodato) e a!tliche se VlaJl'lile dd.fftcoU� sd. preoont81!
1o nel r.ife:rllirre ,ailil;e im[Joste indliil'ette !i t�1I"'lrl:nd stabdlliti neilll'<a~rt. 35 deil 
t.u. n. 645. Le precedenti pronuncie citate 3 luglio 1968, n. 2220 (Riv. Leg. 
fisc., 1968, 242) e 6 otrtobll)e 1972, n. 2864 (d:n. questa Rassegna, 1973, I, 220) 
sono mvero poco pe!t'ltine:nti i:n quanto :flanno ri:l�etrimento ailla modificazione 
die1l',aocertamento e ldieJ. concorld!arto piuttosto �come iliimite ai rpoterri de[l'AmmimdJstrazione 
pea.-'esc'1udeir�e ailtve possibdillit� dd. 1mrpugnazione. 
In sostanza � questa la pil"ima decisione con la quale in modo esplicitosi 
,af:li!'l()l[]jta hl probi1ema. Lndubbiamente 1esatta � il'Wifea.-mazione che il'e1si




1272 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ha erroneameillte riltell!Uto che il concordato in questione fosse noo. definiti.
vo e come tale suscettibile di modificazione !Per pretesi nuovi elementi 
di cui l'Amministrazione finanziaria sarebbe velliUita a conQlSICenza. 
Seccmdo rle dcoxre!lllti la modificabillilt� dell �ccmcorrdato IP�er sopravvenuta 
conoscenza di IDIUovi elementi, stabililta daJil'all'lt. 35 del t.u. imposte dirette 
(ll".d. 29 gennaio 1958, n. 645) � norma speciale valevole solo peli" gli 
accertamenti relartivi alle im{poste di11ette e come tale non estensibile 
agli accertamenti in materia di imposte indirebte, per le quali il.'accertamen.
rto delll'imponibile � :regO!lato da norme apposite (e cio� gl[ artt. 15 

r:d.l. 7 agosto 1936, n. 1639; 44 r.d!. 30 dice:rn!bre 1923, n. 3270). 
La �censura non � fondata. Oome ha gi� ritenuto questa Corrte su\
Pil"ema (OaJSIS. 3 luglio 19�6�8, n. 22.2.0, 6 ottobre 1972r, n. 2r8�64) H pll"inlcipio 
irnrtrodotrto dall'art. 35 del t.ru. citato, pur esse11Jdlo dettato ~essame!lllte 
per le imposte dirette, vale ancihe per i conco11d'ati in materia di iilll!Poste 
indirette, in qruanto detta norma � suscettibile di i:ntel'{Pretazione 
estensiva, in rCOOOderazione sia della Tatio della nortma sia della un~cit� 
dei principi �generali neli campo delle leggi rtributade. law&o Ila finalit� 
delila lnOl'!!Ila in questione esprimenrt;e l'es~genza della corrispondenza 
de1l'accel'ltamento dell'imposta alle reali rcondizioni �contributive IPeT reddito 
del ciltrtadino, non (piU� ritene:t'ISi. limitata al solo Ca'llliJ.lO deiLle imposte 
dil1ette valendo detta esigenza d!i p&equazi�one ~tributaria anche per 
le imposte indirette, con adattamento del pll"incipio alla dlirvertsit� delle 
norme ll"egolanti l'accell"tamento deil.la base imponibile. Si aggiunga che, 
stabilita la modificabilit� del concovdarto relartivo a[[e imposte dirette, 
detto prrdnc�IJ.l�o rc:l!eve vaLere anche per quello relativo aJ.le imposte indli.rette 
avend!o il concordato nel campo dellJ diritto til'�brutado identica natUil"
a, do� quella di aJtto rm:hlarterale dell'amministrazione �tributaria, con 
il quaJlie, rCOn l'adesione del contribuente, si provvede alla determinazione 
della rbase dmpornribile. Se cosi non fosse, si verificherebbe t1IIlra ingiu


genza dehlia �cOil'!l:"li.spOilllderruJa deilil'accertamento aiJ.il.e ll"eail.i condizriorni�. conrbriburt.
dve del cittadino ViaLe eguailmenroe per IJ.e :imp:QIS~e indirette COIIDe pelt' 
lie dil'ette; rdell prall"i dnecce;pj!bdilie � rlra OOillsiderraz:ione che, in reilazione argJti 
elementi che rl'rall"t. 15 del r.d. 7 ragosrto 1936, n. 1639, a~ssume OO'llle determiJnarnrti 
deil.ila base impornribjjle, :Le rccmdi:moni drerl merrcrato ail. momento del 
1ll'lasl�eriJmento sono S�!l:l1IPil1� COillrOScibliili dailil'.Amrm.Lniistlr'aziOille mentre IlJOI!l 
seanrp11e lo sono ilie quallii.t� e oaLMtterirstirc:he ilrubr:ilnrseche d~ bene. Noo:t � :l�aroile 
rstahlfue i rl:imdti rima ci� �Che rpoteVJa esserre cOIIlJOiSIC�ruto dalll'Uf:fdrcio che ha 
eseguito una stima analitica, e ci� che � reale sopravvenuta conoscenza 
dd un �eLemento rnon conoscibille; ma irl pdrrJJcipio � corrnnnque e�satto. 

Resta ra vedei~e, come si � a~ccernrnJarto, quallri sirano i terrndni entro i 
quaWi possa tpl'OOederrsri. aiiJlJa modi:llicazdooe delll'oocertamernto, e se, in conseguenza, 
l'af:fiermariJa modifricabrirliit� deihl'a~ooertamento sira ISlUSCettiJbi.lle di 
pratica utilit� (hl che rsarebbe dubbio se irl. termme vern:isse mdrivirduato dn 
que!llo rarrmUJallre dell:l'arrrt. 21 dell dA. 7 ragosrto 1936, n. 1639�, anche pereh� � 



PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1273 

stifica:ta discriminazione :nell'ambito dello stesso istituto giuridico, il che 
non � logicamente ammilssibile.� 

N� pu� di11si, secondo q;uanto sostengono li ricorrrenti, che aMa estensione 
del principio di modificabitit� osterebbe ~a dive11sa base imponibile 
costituita per ~e imposte dkette dal reddito, aUJcune delLe componenti 
del quale IPOtrebbe.m sfuggire ~n un primo momento ed essere 
accertate oolo successivamente, mentre nel rcaso delle imposte 
ind~ette � �costituito, invece, da un bene economicwnente valutabile 
e determinato, onde una volta individuato, esso non sarebbe suscettibile 
.di mutamento per la SOJ)Iravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 
Cosi ragionando si dimenti�ca :che la 1base imponibhle dellle imposte indirette 
� rcosti1mita dal valore venale in comune comrne11cio al! giorno del 
trasferimento del bene oggetto del trasferimento, che � il ;presruiPIPOsto 
dell'imposta indiJretta (all't. 15 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639). Occorre, cio�, 
fare riferimento a crneri di valutazione economici, e questi s01l10 costituiti 
da un lato dalile coodizioni del mevcato al momento del trasferimento 
in relazione al bene trasferito, da:lll'altro daNe caratteristiche 
intrinseche di esso che, sw piano economico, assumono Sjpeciifica rhlevanza, 
incidlendo dbbiettivamente sulla valutazion:e del bene stesso. Ora 
mentre le condizioni di meil'cato al momento del trasferimento sono e, 
possono, es1sere rconosiC'iute senz'altro dall'ammintstrnzione finanziaria lo 
stesso non pu� <tinsi per quelle qualit� o caratteristiche d/ella cosa che, 
se, rconosciute, av:rebbero importato una diversa quaMficazione del bene 
oggetto deQ trasferimento e rma dive11sa conseguente valutazione economica 
di esso SIW mercato. Si fa-ccia l'esempio di un immobile valiultato 
dalla amministrazione :fi!nanziaria, senza tener conto, perch� ignorata, 

per altra Viia riconosciuto ~Filnianza dii poltetre di rinnovare il.'oocertamerruto 

prima dell decorso rdel termine 81l11Ilrurue (V. Relazione Avv. Stato, 1966, 70, 

II, 458). 

B~so~a petr� consider�lll'e che per 1e imposte indi!rette e paxti,oo~lllt'melll


te le imposte di successione, l'accertamento e il concordato non coprono 

tutta :La base impombillie ma solrtlafllJto quei beni suscettibili dd stima SOOOilJdo 

H Viallotre Vlenrue; rdd rCOttuseguenza ogni questione aJtrbilniente ailliJa ipl1eiSCil.lutsiOill.e 

costituita dal .oonooXICliato Via �esamilllata sodo m11:1elazione ai beni che dii esso 

sono stati og.~tto (v. (OOte a OaSIS. 6 olttoibtre 1972, n. 2864 cit.). Nel!: ooso di 

specie. i!Ja Viallrutazi!one automatLca di teNelllli agrrd,ool:i non era stata ogg;etto 

di rooncordato ma dd se:IIllpi]Jice ~azdOIIl!e deiLJ.a lbabeilila precostituim. I:l 

problema che si poneva era allora se e in quali limiti temporali l'Ufficio 

poteva modlifio;we ~ detei1tlli�illlaZione de1Jla base impolrlibiil.e ritefllJendJo non 

soggetti ra Vlallutazd.one arutomaJti>ca queglli stessd beni e sottoponendolii per 

la pritma volta 1aid aooer<tamento di congll"Uit�. Ci� il'Uf:fdcio pu� sirOU!I'amente 

:Dare, ind~pelllldenteiDell'llte d~sopmvvenruta conoscenza dlt elementi nuorvli. 

e :sen2la aLcuna pll'eclusione dd �concordato, entr-o iii. t�1J:"'Ini,ne raJniliUale, ma � 

assaJi dubbio che possa :liaJrllo suooessilvlamenrte. 

17 



1274 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dii rma servit� attiva (quale ad es. a1tius, non tollendi) e di particolari 
caratteristiche del suolo che mc1dano obbiettivamente ~ulla consisrt:enza 
economka di es1so. In questi casi [a revisione d:el'l!a valutazione effettuata 
con concordato awebbe J.uogo non per edifetto di un diverso apprezzamento 
di elementi obbiettivi ~i� noti e gi� valutati e delle condizioni di 
me11cato (ad es. assumendosi che iJ. /Prezzo di mercato di queil bene fosse 
superiore), ma in conseguenlla di una quailit�, di una caratteristica del 
bene, ignorata al momento del concordato edi accertata solo successivamente. 
Imi questa prospettiva, la /POSsibilit� edificatoria del suolo (in relazione 
a una pa!I'tilcolMe sua situazione alJ.e qualit� fiskhe del suOilo al!la 
esistenza di norma di {Piano regoilatore), accl'lescendo le po:ssibildt� di 
muttamen>to economico di esso, costituiiSce una specifica caratteristica 
del bene, la qJUale ~ssume, nel comune commereio, una particolare considerazione. 


Deriva da ci� che l'ao:nmiJnd,srt;razione finan2.iaria, se ha ignorata tale 
caratteriSitiJCa qualificando il suolo come agricolo, confOO"lllemente ana 
qualificazione cata,stale, e su tale ,presupposto � adidivenuta a coocordato, 
ben pu� in IUIU secondo tempo, avuta conoscenza d'eNa reale natura 
e ,cOlllsiJstenlla del bene, farla vallere ai fini della modificazione della 
base !imponibile. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 11 se>ttemboce 1974, n. 2482 -Pres. 
Rossi -Est. Saya -P. M. Sei!io (conf.) -Fallilrnento Di So!ribello 
(avv. Andolina) c. Esaitltoria di Ca,tania (avv. Cascio) e Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Salto). 

Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Indennit� di mora Natura 
-Fallimento del contribuente -Irrilevanza. 

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 194; d.p. 15 maggio 1963, n. 858, art. 56; 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 55). 
L'indennit� di mora, che non ha carattere sanzionatario ma costituisce 
indennizzo, predeterminato dalla legge, per il ritardato pagamento, 
si distingue dagli interessi moratori sui tributi per la diver~it�, oltr~ 
che deLle percentuali, deLL'incidenza del rita'l"do nel pagamento. Con,.. 
~eguentemente aU'inden.nit� di mora, che segue lo stesso regime della. 
imposta, non � applicabile l'art. 55' della legge fallimentare ed essa � 
sempre dovuta per il sol fatto .del mancato pagamento nel termine. (1). 

(l) E.sattamente condiO!Mle � il.'131ltra sentenza in patrd. data n. 2481. Decisione 
da conddv1dea:e pi.renlamente. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1275 

(Omissis). -Con il ~imo motivo, parte del secoodo e con il terzo, 
che vanno �co:ngi!untamerute esaminati pereh� COI!lJcementi in sosiamz:a 
un''UI!lJica �censura, il r1cowente curatoo:-e del fa.Uimeruto, denunziando la 
violazione degli artioco[i 183 bis e 194 t:u. 29 gen~~JJaio 1958, n. 645; 56 t.u. 
15 maggio 1963, n. 858, 1282 codi. civ. 42, 44 e 55 iJ:egge falliilliOO/tare in 
relaziOI!lJe aU'art'. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., sostiene che erroneamerute la 
Corte di merito ha ritenuto 'che � dovuta ll.'indennit� dd mora sui tributi 
ammeSISii al passivo dell. fallimento perch� detti tlribwti risuLtano iS~CXitti in 
ruoli SJUCcessivamerute alla dichiarazione dd fallimento. 

La �censura non pru� trovare accogllmeruto, sebbene stia inesatta la 
premessa posta dalla Come di merito a base ~l suo ragionamenlto. 

Non �, invero, possibile aderire al riteruurt;o carattere saniZionatorio 
della indeni.rt� di mora, ail. quale, perailtro, l'I�lniPugnata sentenza � perve:
nuta SJUlla base, di u:na mera affermazione, iSienza una !PQ'ectisa !POSizione 
del problema, che pur � stato dibattuto da moliti anrni in dottrirna ed � 
stato esaminato, a fini diversi, tn varie decisdorni dei giudici di merito 
e d!i questa Corte Suprema. 

La funzione dell'tndennit� di mora non � quella di urna san.zione, 
essendo Ila medesima diretta a �rtsareire il dan:no cagiona.to dal :nttardo 
nel pagamento del tributo con [a sola pecruliarit�, comurne perailrtro ad 
aLtre forme di il.iquidazione forfettaria, che il danno � fissato dlalla legge 
a fP'l'�olri (nella miSJUra di tcenteslimi 1diue per ogni liira tdlel debito, se ilpaga;
mento � effettuato oLtre il detto rtermine) e qutndli non oCICorre una appo;,
ta liqruidiazione. Tale furnziOI!lJe trova con.ferma nell fatto che il.'il!lJdennLt� 
~ora spetta all'esattore su[le entrate per le quali � rtenuto allt'olbblLg,o 
non ri:scosso �come riscosso e all'ente dmposdtore per le allt!r'e entrate 
\~7 t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, modif. con d.l. 6 novemb!re 1930, 
';art. 56 t.u. 15 maggio 1963, flll. 858, e art. 3 ottavo comma d.P.R. 
'rbre 1973, n. 603), non potendo avere detta disciplirna una giu'\
e diver�sa dalla it'hl.eva.ta natuil'a il'isareitoria .delll'indenni.rt� di 
\uanto essa � devoluta al sogrgetto che 1S1Ubdisrce il nocumento 
0 al ritardato pagamento del tribiUJto (esattore ovvero ente 
~entme, 1se si til'attasse di saneione, dowebbe spettare neees~ 

~i caso alla pubb!lica amminis.tit'azione. 

'l.giungere cihe per a.deguait'e la terminologia alll'essenza 

.,...:tisrtituto, iii J.egislatoo:-e ha abbandornalto a:e vecchie espil'est


...lliLta di mora� (art. 27 l. 20 aprile-1871, n. 192 e rt.u. 29 g'iu


.-1902, n. 281) o sempil.icemente �mul�ta � (art. 27 t.u. 17 ottobre 1922, 

n. 1401 secondo il .testo originario) e ha denominato oCl!l'rettamente l'isrtiturto 
�indennit� di mora � (art. 4 r.d.l. 6 novembre 1930, n. 1465 che ha 
modificato il t.u. 1401 del 1922) usando poi costantemente tale deno:
rn.i.nazdone nellla legislazione successiva; ed in pil'oposi<to vanno pa.rticd.
larmentte .ricoo:-date le due J.eggi organiche, rappr'eSentarte dal t.u. 29 gen

1276 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

naio 1958, n. 645 e del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ove, non solo 
essa � chiamata� indennit� di mora� (rUU>ettivamente al'lt. 194 e 30) ma 
anche nella cohl.ocazi01ne � nettamente distinta dalle � sanzioni � previ<Srte, 
rtspettivamente nel tiltolo XI (arrt;. 243 e s.e~g.) e nel Uto1o te;rzo (art. 92 
e se,gg.) . 

.A.wunto argomentando sostanzia,1mente in tali sensi la miglior parte 
della dottTina esclude che l'indelllntt� di mora abbia ~caTattelfe sanzionatorio. 


Analogo � ll'orientamelllto dehl.a giurisprudenza di questa Corte la 
quale ha deciso rtpetutamente che hl. privilegio a'ccordato ai crediti degli 
enti puibblici per le imposte dirette si estende anche all'indennit� di 
mora che costituisce un accessorio naturale del tributo come indennizzo 
dlel ma:ncato pagamento in tel"Jll1ni avente lo stesso carattere pubblicistico 
della imposta, (cfr. ser11t. 13 del 1963, 2788 dell. 1958 e 3782 del 
1956) : il ,che iha per indispensabile presuposto che IL'indennit� di mora 
non oostiltudJSca una sa~ione ,giacch� in caiSO contrario non sarebbe con


.figurabile un'obbligazione, avente per oggetto il trilbulto e come a~ocessorio 
l'indelllll�t� d'i mora, ma si avrebbero due diLstinte obbligazioni, diverse 
per natura e per collltenuto, se pure dipendelllti, relativa l'Uil1a al rapporto 
:tributario e lli'altTa a quello punitivo, s:iJcoh� non sarebbe possibile, 
nel silenzio dell.la legge, estendere alila seconda la discipil.ina normativa 
prevista per la (plfima. 

Se non ha carattere sanzionaJtodo, ll.'indennilt� di mora, non pu� 

neppure equipararsi ai normali interessi moratori, contrruriamente a 

quanto pretenderebbe il rie<mrente curatore i1 quale da ci� deduce, 

conformemente a quanto deciso dal Ta:-ibun:ale, che, trattandosi di tri


buti iscritti in ruali formati SUJccessivamelllte alla dichiarazione, essa 

non sarebbe dovwta in base alla disposizione dell'art. 55 r.d. 16 mar


zo 1942, n. 267 (~c.d. llegge fallimentare), per rui, tra l'al!Jtro, dalla data 

di >detta dicihiaa"aaZione � SOS19000 dl ,oOII\So degli interessi, ai fini dlel con


corso, a meno cile i �crediti non siano grurantiti da ipoteca o pegno ovvero 

muniti d1 prtivilegi. 

In proposliito, a parte ogni altro rilievo, devesi osservare che l'inden


mt� di mora nOOJ pu� essere equiparata agli interessi moratori trattandosi 

di nn istiltuto 1c:he ha fisionomia e caratteristiche pa:oprie, skch� non � 

possibile estendere ad esso sic et simpLiciter la dis,ciplina (\et:tata dal 

legislatore (Per gli mteressi suddetti. 

I du!'l ist11llllti, invero, se han1no un'affinit� di :fum.lzione !Perch� :rela


tivi alla liquidazione del danno cagionato da inadempimelllto, sono, sotto 

ili. (Profilo strutturale disciplinati diversamente, sicch� non ne � possi


bile l'equiparazione. 

Sono elementi diff&enziatori, non soJ.o la diversit� di percentJUaile 

Tispetto agli interessi e il!a possibilit� di !riduzione Sie il pagamento av




PARTE I, SEZ. VI, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1277 

viene �1Illtro il terzo giorno, ma principalmente il fatto che l'ind�1IlJnit� 
di mora non � ancorata alla durata nel ~ritardo nell'adeiriiPiere, mentre 
gli ilntereSISi sono strettamente collegati al ritardo p!l'edetto. Ne corusegue 
per effetto dehla rapidit� ed ef:l�tcacia dei mezzi coercitivi in tema di 
riscossione esattoriale, i quali in genere colllSentono il pa:-onrt;o recupero 
del oredi.to, che l'i1nd�1IlJnit� di mora vierJ!e noo.'malmente a costituire una 
misura pi� energica degli intereSISd moratori, essendo doV'Uita, dopo il 
terzo giorno, illlella pereenttuale del sei per cento sru!ll'amm0!111ta!l'e del 
tributo anche se hl ritm-do � limitato a pochi giorni. Indlubbiamente non 
� estraneo a ta[e congegno l'esigenza deLlo Slf;ato alla teiriiP�estiva riscos~ 
sione delle imposte per poter realli.zzare i suoi &i istiltuziollW.li, esigenza 
che determina un maggior rigore nella liquidazione forfettaria del danno 
e �che in 1sostanza giustifica la sostituzione in subiecta materia degli interessa 
m oratori con.l'indennit� di mora. Questa perci� non rientra nella 
previsione dell'art. 55 della legge fallimeDJtaTe ed � dovuta inJ ogni caso 
per il fatto obiettivo de[ mancato pagamento nei te:rmilrui. stabiliti c:ful[a 
legge: il fa'hlim�1Illto, se vuole evitarla, deve JP!l'Ovved&e a rp�aga!l'e il tributo 
tempestivamente, e SJe ci� omette dii fare, non pu� p!l'etendere, al 
pari di ogllli alrtro contribuente, d!i sottrarr:si a una conseguenza ricollegata 
dalla leg:ge in maniera automatica e generale al ritardo nell'adempimento. 


Inutilmente poi il ricorrente iillJS�iJste su[ principio della par condicio, 
dato che esso non ha carattere assolurto e deVIe cedere ad una situazione 
degna 1dii ma,ggior tutela nell'i!llter�esse collettivo dei con!sociati, quale 
que[la della telilJPestiva riscossione delle imposte. L'esamina.ta doglianza, 
per le cODJsiderazioni sopra svolte, l!lJO!ll pu� quindi trovare accog~imento 
�vend!o in definlitiva la Corte di merito, sia pure con una crr�iticabile 
impostazione de[ pa:-oblema, cornettamente deciso. -(Omissis). 


SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA 
DI ACQUE E-APPALTI PUBBLICI(*) 


CORTE DI CASSAZIONE, 1sez. rm., 12 ottobre 1974, n. 2817 -Pres. 
La;porta -Est. Lazzaro -P.M. Di Majo (;par~. diff.) -Assessorato 
dei lavori IPUbbUci della R~gione siciliana (avv. Stato G. Azzariti) 

<C. Costarr:utilni (avv. Maniscalco Basile, Criapi e Fornario). 
Competenza e ~iurisdizione -Appalto di opere pubbliche -Revisione 
dei prezzi -Natura della pretesa dell'appaltatore. 

(D.l. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, conv. con legge 9 maggio 1950, n. 329; 
Jegge reg. sic. 28 dicembre 1948, n. 50; l. reg. sic. 23 ottobre 1964, n. 22). 
Competenza e ~iurisdizione -Appalto di opere pubbliche -Interessi 
sull'importo dovuto per la revisione dei prezzi -Diritto so~~ettivo 
dell'appaltatore -Giurisdizione del ~iudice ordinario. 

(D.l. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3, terzo comma, nel testo modificato 
con la legge 9 maggio 1950, n. 329). 
Competenza e ~iurisdizione -Diritti so~~ettivi e interessi le~itti.�ni 
Discriminazione -Tutela diretta ed immediata -Posizione di 
diritto so~~ettivo. 

Re~ione -Re~ione siciliana -Estensione automatica della le~~e nazionale 
-Condizioni e limiti -Esercizio dei poteri di le~islazione 
esclusiva -Successive modifiche della le~~e nazionale -Effetti. 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Revisione dei prezzi -Interessi 
sull'importo dovuto per la revisione -Decorrenza dall'anno successivo 
alla data di approvazione dell'atto di collaudo -Carattere 
eccezionale del principio. 
(Dl. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3, terzo comma, nel testo modificato 

con la legge 9 maggio 1950, n. 329). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Lavori appaltati o concessi 
nella Re~ione siciliana -Interessi sull'importo dovuto per la revisione 
dei prezzi -Le~~e 9 ma~~io 1950, n. 329 -Applicabilit� Esclusione. 


(d.l. C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 3, terzo comma, nel testo modificato 
con la legge 9 maggio 1950, n. 329). 
(*)Le decisioniin materia di acque pubbliche sono massimate ed annotate 
dall'avv. PAOLO VITTORIA. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1279 

Re~ione -Re~ione siciliana -Le~~i re~ionali sulla revisione dei prezzi 
in materia di appalto di opere pubbliche -Questione di le~ittimit� 
costituzionale -Manifesta infondatezza. 

(Cost., artt. 3, 5, e 42, terzo comma; legge reg. sic. 28 dicembre 1948, n. 50; 
legge reg. sic. 23 ottobre 1964, n. 22). 

Imposta ~enerale sull'entrata -Rivalsa -Esclusione--Equiparazione 
di un ente allo Stato -Presupposti. 
(Legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, terzo comma). 

Imposta ~enerale sull'entrata -Rivalsa -Esercitabilit� nei confronti 
della Re~ione siciliana -Esclusione. 
(Legge 19 giugno 1940, n. 762, art. 6, terzo comma; d.l. P.R. 12 aprile 1948, n. 507, 
art. l; l. reg. sic., 22 marzo 1952, n. 6; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074). 

Re~ione -Re~ione siciliana -Equiparazione allo Stato a~li effetti 

fiscali -Le~~e re~. sic. 22 marzo 1952, n. 6 -Questione di le~ittimit� 
costituzionale -Manifesta infondatezza. 
(Statuto reg. sic., art. 36; l. reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6). 


La pretesa del privato diretta ad ottenere dalla pubblica amm~mstraziorl!
e il provvedimento di revisione dei prezzi degli appalti delle 
opere pu.bbtiche (il cui contenuto patrimoniale non pu� costituire da 
solo elemento decisivo per affermare la natura di diritto soggettivo) ha 
natura di interesse legittimo, configurandosi la revisione come una facolt� 
dell'amministrazione pubblica it cui esercizio le � affidato in funzione 
di un apprezzamento equitativo di complesse circostanze, da condurre 
in vista delle finalit� sue proprie ed in relazione al soddisfacimento 
di pubbliche esigenze (a meno che non sia espressamente convenuto, in 
sede contrattuale, che, verificandosi determinate condiziorni, si dovr� 
procedere aLla .revisione dei prezzi, nel qual caso soltanto la posizione 
del privato m configura come diritto soggettivo) (1). 

(l) La iiJJatlwa di in1lea-esse JJegittimo deLLa !Pil'etesa delil.'aprpa:ltaJtore volta 
ad ottenere il1a II'evi�lsiooe dei pa-.ezzi oontl'attuaild � p.acifioa im. dottrilnia ed in 
giUI'Iisprudenza. Cftr., ,dJa ultime, COillJs. Sillato, sez. IV, 30 novemblt'e 1973, 
n. 1140, Cons. Stato, 1973, I, 1628; CoiliS. Stato, sez. IV, 3 lu!glio 1973, n. 6169, 
ibidem, I, 960; Cons. Stato, sez. IV, 29 maggio 1971, n. 583, Giust. civ., .1972, 
II, 9; Oass., sez. un., 16 mar2io 1968, n. 9�33. 
Alnohe ilia del'Oga .al !Pil'indrpio, 'enunciata ([}e[i'u'ltima pa~rte deUa masstma, 
� stata alitre voLte affermJata (cdir., I�IIl partd,oowe, Cass., sez. nn.. 
26 marzo 1968, n. 933), ma ,SU!iiJl',esattezza d:i ta'Le ,af:J�errmazione sembrano 
ilnvece posstbilli 11�'Setrve. SecOillJdo J.'ortenltamento gliU:risplrU!denziale, dnve;ro, 
un'autonoma regol,amentazione d�hla iDevisione odeti. pTezzi sarebbe !POSsibile 
prescindendosi dalla d1sciplina legale (che orpera, com'� noto, al di 
:fuori e dial!l'estemo del :c.OillJtratto �ed attrd!buisce al colllJtraente priV'at� so:o 
una posiz:i:one dii intooesse legirttilmo), .con il tricoooscdme([}to p.etra�tro, in taol 
caso, di un diritto 'sog1g1ettivo delil'apparltatoll'e arl[a il'evisione ded proezzJ 

: 


1280 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Una volta riconosciuto a favore delL'appaltatore di opera pubblica il 
buon fondamento della chiesta revisione, da ci� stessa deriva, al di 
fuori di ogni potere discrezionale della pubbLica amministrazione, H 
diritto alla corresponsione degli interessi legali, con la decorrenza stabilita 
dall'art. 3, terzo comma, del d.l. c.p.s. 6 dicemb'l"'e 1947, n. 1501, 
sull'ammontare concesso con la revisione; la relativa controve1�sia appartiene 
quindi alla giurisdizione del giudice ordinario (2). 

Ai fini dell'attribuzione di un diritto soggettivo perfetto di fronte 
ad un'attivit� della pubblica amministrazione, pur non bastando che la 
condotta di questa sia imposta �da una norma di legge, � sufficiente che 

(ilntesa, in questa diff,ereme rpcrospettiva, emme mezzo ccmcorrenlte dd dete�crmina2lione 
del �COI'Irispettivo); �e tal.e pos&bdillit� vden futta de:rdV'aire daWl'ino1so 
� salvo patti in contrario � dd cui �aJ1'art. l del d.il. C.P.S. 6 dicembre 
1947, n. 1501, inteso nel �senso di ccmsemdire ail.tl'.AJrnmi.ndstr.adone non so[o 
dd escludere l:a rewsione ma anche di il1�!oonoscet'ilia come didtto soggettivo 
d~l �contr>aente privato, o 'addirilttlllra, emme pure � stato affeiriPiato (Coo:nm.. 
min. pair. 12 mag@o 1970, n. 1797, Arb. app., 1972, 147), di reg&ame i criteTi 
m maniera dif:llorme da1ila rpirevisione normativa. In tal.e valurtJazione 
non appBJ['e rper� �c<msiderlato �che J'1stdtuto de!Lla revilsiOIIle costituilsce espressa 
deroga aJ prrinci(plio delJa :invairdlabilit� dei rpr.ezzi, stabilito da!lil''�lrl. 3�216 
del!lJa J.egge 20 mail"Zo 1865, n. 2248, BliLl. F., e che ned soli ilimiti coiJJJ3enr1Jiti 
dal!La le,gllisl.azione specdaJe, q'llindd, pu� �ta�l,e dero,ga ammettersi, senza possilbiil1t� 
dd rpr.evedere dn vd:a aut0!11J01ma �e pattizd:a�, e aJ. dd fuord del ['le�gime 
l�egaile, la revisione dei pr.ezzd ,ooflltratrtua:li; ed � evtd�!11Jte che nel-l'ambito 
di taLe pil"ospettiva, e sa:lvo quanto oca ddsposrto con l1a [egge 22 :llelbbraio 
1973, n. 78, nQin ,aJtr>o pocta!Ua poteva attribUJLrsd a!Lla :liacollit� del patto contrario 
(dn coerenza COiil :il ipil1�incipio .se�condo cui J.'applic:abiilit� deilila revlisio!
l1Je dei pil"ezzi pii'escinde da pr�evlilsWnd ne,gozlliali) se !l1!0n qiUJell�a di esc,ludooe 
del tutto Ll'amm1ssibillit� stes~ dellia revisione. L'a.ttribuziiotne di un 
diri�tto �sogg.etti.vo in argomemo .potrebbe quindd tutt'al! pi� ipotizzars�i (ed 
m taJ s�!11Jso risulta dn effetrti riconosciuto dalla COJrlte di cassazione) nei 
soli ildrrnilti m cui &a ammdssiJbil'e La faoolt� de1il'.An:nmindstil"azone di conceder
�e ila 11evision�e dei prezzi, iiJJeJ. �senso �cio� che� Ll1a possibilit� di procedere 
BJiLla Tevdsione (d!n dpotesi facoJ!Uatd~a) sia limJv,ece contr>attuailmeme concordata 
come contenuto di un diritto sog.gettivo dell'arppaJtato!l'e, ma sempr.
e senza deroghe a!Lla discirpli!11!a legale. Secoil1Jdo cciterdo deil tutto ana�logo 
a quel:lo �1JPPllcato a prop.osil1lo deil.L:a quilnrt;a e sesta massima del,La decdsione 
iln Tassegna, semb1t1a dov�ersi dnrflattd lriteiiJJ�re che o~deroga aiLla disclipllina 
legale della revisione, per il fatto stesso che gi� tale disciplina � di caratte
�re eocezioiiJJaJ,e, ir1su1terebbe in v1ol.lazione deil rpri.ncipdo genexaJ.e delLl.a invariabilit� 
dei pr-ezzi negli appal.ti pubblici: ed H fatto che ta�l.e p!l'incipio 
sia �ri.masto ne1La sostanrzJa supooato ,dalLJ.a vigente discipllina suLla re�vi,sione 
dei proezzi, cosrtituisce ulrteriOil"e motivo per COIIltenoere IIJJ�i soli :Limiti J.e,gaU 
ogn1i de:roga, e non �ceil"to ragione per ;privar.e iii. princ1plio� di ognd sua concr.
eta rdlevanZJa. 

ln argomento, �ed dn senso �contil"ardo BJI.l'orden1Jam�!11Jto giu:risp:rudenzi,a[e, 
cfr.: CIANFLONE, L'appalto di opere pubbliche, 19�71, pag. 696; !ANNONE, 
La revisione dei prezzi contrattuali e la clausola del patto contrario ne7l'appalto 
di oo.pp., Riv. amm., 1970, .pagg. 453 �e segg.; nel senso che la re




PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1281 

la norma assicuri in modo diretto ed immediato la tutela della posizione 
soggettiva del privato, con ci� riconoscendo che l'interesse di cui si tratta 
� prop'l'io ed escLusivo di costui ( 3). 

La estensione automatica della legge nazionale al territorio della 
Sicilia si verifica soltanto nell'ipotesi in cui dalla Regione siciliama non 
siano stati esercitati, in una determinata materia, i suoi poteri di legislazione 
esclusiva, mentre, ove la Regione Li abbia esercitati, le modifiche 
della legge nazionale non possono che riferi1�si alL'ordinamento statale, 
spettando alla Regione di vagliare l'opportunit� di modificare eventualmente 
la propria legislazione ( 4). 

La regola introdotta dalla legge 9 maggio 1950, n. 329, per cui gli 
interessi legali sull'importo riconosciuto per la revisione dei prezzi negli 
appalti pubbli,.i decorrono dopo un anno dall'approvazione degli atti 
di collaudo, � di carattere eccezionale, sia perch� deroga al principio 
di diritto amminist~rativo secondo cui i debiti pecuniari deLlo Stato 
producono interessi a favore dei creditori solo dopo che la spesa sia 
stata ordinata daLla competente amministrazione 'con l'emissione del relativo 
titolo (art. 270 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827), sia perch� � in 
contrasto con il principio di diritto comune per il quale, nello stesso 
ordine :di idee, i crediti pecuniari fruttano interessi soltanto quando 
siano liquidi ed esigibili (art. 1282 cod. civ.) (5). 

Il criterio di decorrenza degli interessi suU'importo della r�evisione 
dei prezzi stabiUto dall'art. 3, terzo comma, del d.l. C.p.S. 6 dicembre 
1947, n. 1501, nel testo modifimto con la legge 9 maggio 1950, n. 329, 

V]Sl()ne costituisca una eocezi,o~ne ail rpdnctpio deli1a invania~biHt� dei prezzi 
conwattuali, dr., ~n pa!I"ticoiLall'e, CoM. all'b.. 21 �dwembll'e 1968, Arb. app., 
1970, 129; v. pU!re, sull~a rpol"11ata del patto contl'lario, SANFELICI, La revisione 
dei prezzi contrattuali di opere pubbliche e un recente pare.re della Commissione 
consultiva ministeriale, Riv. amm., 1968, pag. 337 e segg.; Dr GIOIA, 
Facolt� di deroga aLle norme sulla revisione dei prezzi contrattuali delle 
opere pubbliche, Nuova rassegna, 1967, rpag. 2786 e seg.g. 

Nel senso �che 1a rev1sione ded prezzi non si applica ad �lavori arprp�alta�ti 
dalle Ferrovie dello Stato, cfr.: Cass., 26 ottobre 1970, n. 2168; sulla giurisdiZJione 
de�l giu11:iice Oll"dilliail'io �a oonoscere deLla controvel'ISia sul�1a esisterrwa 
o meno di t1lil ddtritto so~ge111Jivo al'1a ['!e'Visione, cfr.: Con-s. Stato, 
sez. IV, 3 luglio 1973, n. 6fjg, citata. 

(2) RilleV1anrte -ed �esatta �affermazione di rp:r1ncirpio, di cui non co;ns.tano 
pr�ecedenti. 
(3) Iil rprindrpio enunciato neLla massima costituisce, come � noto, consolddato 
Cll'iotez,io d~ �~scxliminazio;ne in tema di ~iu;r.1sdizione; conf., da ultimo, 
Oass., ISeZ. UIIl., 11 .giu~ 1971, n. 1742. 
(4) Conf.: Oass., .sez. nn., 22 dicembre 1971, n. 3739. 
(5) lil prmcirpi,o �cond�erma �1a Vla!LiJdit� di quanto osservato, in nota alla 
sentenz,a 19 novembre 19173, n. 3089, delia Corte di cassazione (in questa 
Rassegna, 1�973, I, 1194, v. pag. 1W7) .sul �Call'attere eooeziOin!l!le delle norme 
pveviste, in favore dell'appaltatore, in tema di mte[';essi Slllli pa�gamentd. 

1282 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non si applica per i lavori appaltati o concessi nella Regione siciliana, 

e di competenza della Regione o degli enti pubblici locali (6). 

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costituziona


le, in relazione aLL'art. 14 dello Statuto speciale per la Regione siciliana 

ed in riferimento agli articoli 3, 5 e 42, terzo comma, della Costitu~ 

zione, delle leggi regionali siciLiane 28 dicembre 1948, n. 50 e 23 otto~ 

bre 1964, n. 22 (7). 

Ai fini della esclusione del diritto di rivalsa dell'imposta generale 

suLl'entrata, a concretare l'equiparazione allo Stato �ad ogni effetto 
'fiscale�, di un ente determinato � necessario e sufficiente che l'ente 
medesimo sia costituito, rispetto al tributo, nella identica posizione dello 
Stato, vale a dire che sia allo stesso attribuita la titolarit� del tributo (8). 

n diritto di rivalsa previsto dall'art. 6, terzo comma, della legge 

istitutiva deLL'imposta generale sull'entrata non � esercitabile nei con


fronti della Regione siciLiana (9). 

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzio


nale, in riferimento all'art. 36 dello Statuto speciale per la Regione 

siciliana, della legge regionale siciLiana 22 marzo 1952, n. 6 (10). 

(6) L'esaruriente e coovialJoenJte motirvazione adotitata norn consente dubbi 
sullJa vaildidit� del principio. 
(7) Non oons1laino precedenti. 
(8) Conf.: Cass., 28 gennaio 1974, n. 218; 15 gennaio 1973, n. 117; Cass., 
sez. un., 25 febbraio 1972, n. 565. 
(9). Suili1Ja questione, e con dii �soLo precedelll1ie COlli1Jrario de�lla se.ntenza 
5 d:iJcemooe 1970, n. 2567, :l'ortierntamento deLla Col'te di ca!Slsaziiorne pu� 
dirs~ ormai c�nsolidato; cfr.: Cass., 28 gennaio 1974, n. 218; 24 gennaio 1974, 

n. 190; 15 gennaio 1973, n. 117; 9 novembre 1972, n. 33f>l; sez. un., 25 febbraio 
1972, n. 565; sez. un., 8 febbraio 1972, n. 311; 9 febbraio 1970, n. 300. La 
esattezza della soluzione � stata nella decisione in rassegna ribadita, in aderenza 
all'impostazione sostenuta nell'interesse della :ricorrente Amministrazione, 
arnche con rigua;rdo alla posmone della Regione siciliana nell'ordinamento 
costituzionale, tale da costituire autonoma giustificazione della impossibilit� 
di esercitare nei suoi confronti il ruritto di Tivalsa. c Si pu�, quindi, 
tronquinamente affermare-conclude infatti la Corte di cassazione-che, 
in virt� della sua posizione soggettiva nell'ordinamento costituzionale dello 
Stato, la Regione siciliana � subentrata, con carattere di generalit�, in un 
complesso di posizioni di diritto tributario tipiche deLlo Stato, per cui, 
anche se le norme che hanno disciplinato tale subentro non ne hanno sufficientemente 
delineato tutti gli effetti, non pu� revocarsi in dubbio che 
tutto ci� riguarda no.n soltanto la titolarit� delle entrate, ma tutto L'insieme 
dei rapporti inerenti, fra cui, necessariamente, in relazione al pi� volte 
citato terzo comma deLl'art. 6 della legge istitutiva dell'i.g.e., anche il privilegio 
di non essere sottoposta aLl'obbligo delta rivalsa di tale imposta 
negli stessi ,limiti entro i quali non � sottoposto lo Stato �. 
(lO) Non COI!llstarno pDecedenti. 

In teTmini analoghi a quelli della decisione in rassegna risultano le 
sentenze 28 ottobre 1974, n. 3201 e n. 3202, :rese dalle sezioni unite della 
Corte di cassazione in altre due vertenze tra l�e stesse parti.. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1283 

(Omissis). -l. -Il riCOI1SO principale aell'Assessorato Regionale dei 
LL.PP. della Regione Siciliana e quello incidientale del Costanrtini devono 
essere triuniti, perch� proposti contro Ll.a stessa sentenza (art. 335 
c.p.c.). 

L'unico motivo nel quale ISi ai'Iti:coll.a il riconso mcidentale del CostanJti:
ni deve essere !preso in esame con .carattere di lpciori:t�, in quanto, 
bench� proposto conldizionamente, per il caso che sia riJtenuto meritevole 
di accoglimento il primo motivo del :ricOl'SO avvel1Sario concernente 
il diritto agli dnteressi sull'importo ~revi::si.onale dei prezzi dello 
a:ro>alto, solleva una questione di giurisdizione, la qua!re � questione ~egiudizialle 
rHevabile anche di'ufficio che ;rende priva di efficacia la condizione 
apposta (v. Cass., sez. un., sent. 24 marrzo 1969, n. 934). 

L',eccezione �cosi proposta, che, ponendo in discussione i IJ.imiti deLla 
giurisdizione del ,giudice ordinario, ha determinato ila rimessione dei 
ricorsi a queste Sezioni Umte, �, per�, priva di fondamento. 

Secondo il Costantini, le nOl'me nazionali e quelile regionali che 
disciplinano l'istituto de'lila il'evisione dei prezzi dei pubblici atp~paliti 
atttribuWscono alla pubblica amministrazione, in via del twtto dt:iJscrezionale, 
il [potere ,di dare 'Corso alla revisione, co:sioch�, da tali norme, non 
possono ,scaturire, a favore degli impre'nditorri, diritti soggettivi perfetti 
e, conseguentemente, la gimisdizione suUe relatdve controversie noo 
compete al giudi-ce ordinairio, ma a quello ammini:strativo. 

Senonch�\, se putre � esatto che, sia sulla base della dliscipUna data 
in sede naziooale dal citato d.LL.C.p.S. n. 15,01 del 1947, !l"atificato e modificato 
dialll.a l. n. 329 del 1950, 1sia sulla base deUa ddlsci!PJ:ina d!ata in 
sede regionale dalla legge il'eg. S�'C. 28 dicembre 1948, n. 50 e dalla 
J:egge reg. sic. 23 ottobre 1964, n. 22, non sembra potoosi contestare la 
natura d'interesse della pretesa del ,privato diretta ad ottenere dalla 
pulbblica amministrazione il .procedimento di ~revisione diei IP'l'ezzi degli 
appaliti deLle O!peire pubbUche (ill cui contenuto patlrimorniale non pu� 
costituire da solo elemento decisivo per affermare la natwra di diritto 
sogg~ettivo), configlurandosi la revisione come una facolt� dell'amministrazione 
pubb!lica il cui ese.I'Icizio Ile � affidato in funzione di un apprezzamento 
equitativo di 'complesse oircostatllze, da 'condluTtre in viSita delle 
finalit� 1sue prroiiJirie ed in relazione. al soddisfa'Cimento di pubbJlche esigenze 
(a meno che non sia espressamente COll!Ven.uto, iJn sede contratI!
Juale, che, verificandosi determinate condiziooi, si dow� (procedie!l"e aJ.la 
revisione dei rprezzi, nel quel caso �so1tanlto la [pOSizione del privato si 
configura .come diritto soggettivo -v., in al'g., Cass., sez. un., 26 marzo 
1968, 111. 933), deve tuttavia, osserval1Si .che nella specie non: si discute 
affatto di una pretesa del rprivato di ottenere l'apertura del IP'ro'
cedimento di revisione, ma 'che la controver;sia s'incenttra, neiJ: pacifico 
presUJpposto �che la revisione � 'Stail:a ac,corda,ta e che Iii ~ocedimento si 


1284 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� concluso favorevolmente all'iiinrprenclitore, SJU1la !ben dJiversa questione 
se .sussiste, o meno, in capo a quest'uLtimo, un diritto soggettivo, ttute�l.
abile davanti all'autorit� giudiziaria ordinaria, alla CO!fresrpoo.ISii.one d~li 
interessi nella miS!tm'a iegalle sull'irnporto della liquidatagt];i differenza, 
a fail'e rtemrpo dal!la data di aprpirovazione degli atti del collaudo. 

La risposta al quesito, cosi i!dentillcato e precisato, non pu� esseTe 
dubbia. 

Premesso Cihe la giurisdiziolllle va determinata con riferimel!llto all'oggetto 
delila �controvelt1sia, in base cio� al petitum soslta.nziaJ.e, caratterizzato 
dall'i�nteresse fatto valere in concreto indipendentemelllJt.e daUa 
proSJPerttazione delila rpalt1te, ll.a norma su cui la domanda del Costantind 
risulta fondata (airt. 3, �comma .terzo, d.l.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, 
modi:!'. dalla leg~ge 9 maggio 1950, n. 329), il crui tenore testuale � che 
�dorpo un anno dalla a.tprp["ovazione degJ.i atti di collaudo decor:rerarnno 
gli interessi il'egali a favore dell'imp~resa sull'importo do'VIUito per ila revisione 
dei prezzi�, appare tale da assicu:raa:-e direttamente ed immediatamente 
la �tutela della posizione soggettiva del privllfto�, !nel senso che, 
una volta riconosci!uto a favore dell'appaltatore il1buon fondamento d'ella 
chiesta revisione, da ci� stesso deriva, al di fum-i di ogni potere discrezionale 
della pubblica ammillllistrazione, il diritto ana come1S1p0111Sione 
sul!. TJelativo ammontare degli inJteressi legali, con la decorrenza sopra 
precisata. 

�, illllfa<tti, �cos,tanrte l'insegnamento che, ai fini dell.l'attribuzione di 
un diritto ,soggettivo pedetto di fu:onte ad un'attivit� d'etlla publblka amministrazione, 
pur non .bastando che la condotta di questa �sia iJmposta 
da �una nm-ma di legge, � SJUfficiente che ila norma aSISicruri m modo 
dilretto ed imrnedia,to la 11utela della posizione soggettiva del !P�rivato, con 
ci� riconoscendo ehe l'inrtereisse di cui si tratta � prrorprio ed esclusivo 
di �Costui (v., fra le pi� recel!llti, CasiS'., sez. un., 11 giug~no 1971, n. 1742). 

Devesi, pertanto, �cQI!llclud:ere che la controversia appmt:iene alla 
giurisdizione deil. .giudice o11dinario e non a quella del gitudi�ce ammin�lstrativo. 


2. -Con il primo motivo d'el :ricorso plrincipale, l'AssessoTato Regionale 
dei LL.PP. della Regione siciliana, tnel denunciare ~a violazione 
e la falsa awlicazione della i~gge reg. sic. l luglio 1947, n. 3, dell.la ~egge 
reg. si�c. 28 dicembre 1948, n.� 50, delila legge reg. sie. 23 ottob~r'e 1964, 
n. 22, dell'aTJt. 3, comma rterzo, d.l.C.1p.S. 6 dkembre 1947, n. 1501, modif. 
dialla leg~ge 9 mag:gio 1950, ill'� 329, censura la sentenza impugnata per 
avere a<ttribuito ali. Costantini, fa�cendo ap[pi]i�cazione delJa normativa statale, 
gli interessi legalii su1la somma COi['i['isrposrt;agli per :revisione dei 
prrezzi dell'a,ppailito a fare tem;po dalla da.ta dell'aprprovazio'ne degli atti 
di collaudo, mentre, nell'ambito del t.errltorio delila Regione si�ciliana, 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1285 

tale normativa nQ([l � applicabile, onde val'll'ebbe il principio secondo cui 
i debiti pecuniari della Regione, come, in genere, quelli drulo Stato, 
producono interessi solo quando sono il:iquidi ed esigibili. In pal'lttcolaa:-e, 
ded!uce a sostegno della doglianza che le leggi della Regiooe siciliana, 
la quale in materia ha potest� legislativa esdtusiva, pur aVJendo dilsciplinato 
la rewsione dei (prezzi di ~to delle opere pulbbliche, non 
hanno 1po:"eVi:srto la 'co<r.re,sa;>onsione di intere,ssi., 'come, invece, in 'sedie nazionale, 
ha fatto la legge 1n. 329 del 1950, che, neill ~atiikare tl dJLC,p.S. 

n. 1501 del 1947, ha tntrodotto 1n ;proposito H rioor.dato terzo comma 
sul quaTe la sentenza impugnata ha basato la d!edsione d� condanna. 
Infatti, p~osegue l'a:s:ses:oorato ;rtconrente, avendo la legge reg. stc. l lu,
glio 1947, n. 3, d!iJspos:to ~che, fino a quan!do l'assemblea regj,onale non 
abbia d!ive11samente dilsposrto, continua ad appli.tcami la legislaziooe dello 
Stalto tn vigore al 25 maggio 1947 ed avendo Ila Corte Costituzionale 
prectsato che ,fino a quando ll.a Regione siciliana non si sar� avvalsa 
della potesta legislativa, anche esclusiva, collltinuano ad a;ppUcalt'ISi. nel 
territorio della regione le leggi dello stato, deve essere tenuto !Pl'esente 
ohe sooo starte e:rnan:a:te due leggi ~egionali (la n. 50 del 1948 e [a n. 22 
del 1964) che ha�nno regolato la materia, per cui il concreto esercizio 
dlella potest� legislativa si � avuta, con la cO!llJSeguenza che, essendo la 
legge del 1950 intervenuta quando la Regione siciliana, in .tema di revisione 
dei prezzi degli a~p~PaLti delle opere pubbliche, si era gi� avvalsa 
deLla sua potest�, non! vi � da colmare aLcun vuoto l~g1slativo con l'apporto 
della dtsci(plina nazionale, anche se la legge regionale del 1948 
e quella del 1964 noo hanno dettato ~cuna norma specifica circa la 
decorrenza degli tnteressi legali in deroga al (pl11incipio generale, ac~co1to 
daLl'art. 270 del il"egolamento dii contabilit� del 23 maggio 1924, n. 827, 
in forza del quale, cooformemente all'art. 1282 c.,c., i debilti pecuniari 
dello Stato p11oducono interessi .solo dopo che lLa spesa sia stata ordinata 
dal!J:a ICOilliPetelllte amministrazione con l'emissione del it"elaJtivo titolo. 
Il motivo � fondato e deve essere accolto. 

La :sentenza della co11te di Palermo � petil"Venwta all'accoglimento 
della domanda d!el Costantini nel preSIUIP!Posto che la di�sposizione dell'art. 
3, 'comma terzo, d.l.C.p.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, nel testo modificato; 
sia applicalbile anche nel �t~rriltorio della Regione sicdliana, in 
quanto le leglgi regionali con ll.e quali la detta RE!Igione, avvalend!osi della 
potest� ll.eg1sll.ativa esclusiva in materia di lavori pubblici, conferirta dalll.'
art. 14 lett. g dello Statuto ~eciale, approvato 'con r ..d.l. 11 maggio 
1946, n. 455, convel'ltiJto in legge costituziona~e con leg1ge cost. 26 febbraio 
1948, n. 2, ha legiferato emanando !P'l'�prie norme circa l'istituto 
deNa revisione dei .prezzi di a~p~Palto d!elle opere pulbbliche, llJJOitl ha,ll!no 
-come � pacifico in ca'l.llsa -dettato a.J1cuna disposizione, n� negli 
a:r:tt. 5 e 6, rispettivamente corrispondenti al ricordalto al'lt. 3 dlelJJ.a [�egge 


1286 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nazionale, n� in almm altro degli articoli di cui risultano formate, circa 
g1:i inJteressi in parola. 

1n altri termina, nella materia specifka degli interesrsi, 'che � l'oggetto 
delrla �controve11sia, la Regione non avrebbe eswcitato la sua potest� 
legislativa, onde la lacuna che ne deriva dovrebbe essere colmata 
mediarute la legislazione vigenrt:e derllo Stato im. virt� della forza espansiva 
dii qruesrta. Ora, se pure � esa�tto che -malgrado u:na certa corrente 
dottrinale sia delraru,torevole avviso 'Che rl'arlla norma cosrtituztonrale attlt'ibutiva 
delila competenza ilegislartiva esclusiva a favore della Regione sicHiana 
r.scaturisrca un effetto preclusivo dell'effica<C!ia delle leggi sta1ali 
concernenti le marterie devolute alla compertemza predetta (a meno di 
ricezione da parte dell'organo legislativo della regione) -darprpll'ima 
l'.Mita Corte per ila Regione siciliana (sent. 29 marzo 1952; sent. 30 giu.
gno 1952), poi la Corte Corstituzionale (,sent. 26 gennaio 19,57, n. 6), 
hanno esteso alla Sicilia la regola genera�le, col11/Une a truJtrte le Regionri, 
che rla legislazione dello Siato corutinua ad appHcarrsi, anche alla materia 
esclusiva, finch~ la Regione tSiJciliana non eman~ ;proiplrie norme e che 
anche nell'ambito dii tale competenza le leggi dello ,Stato, tanto anteriori 
che posteriori alla istituzione della regione, hanno sempre automatica 
applicazione dn rt�.tto i11erritorio nazionale, COllliPTesa la Sicilia, 
senza che accorrano leg.gi regionali di ricezione, [e qua!li. � sarebbero 
srurperllue ed incosti.tuzionali (quale ad es. pal'le deblba considerarsi la 
legge ll'eg'. ~c. l luglio 1947, nr. 3 -emessa sotto l'a suggestione della 
riocol'ldata dottrina -la quale ha ~srtabdlito che tnel <territorio della Re


gione sidliana, fino a quando l'Assembilea regiona[e it10n abbia diversa


mente disiporsto, con&rua ad ati>IPliCal1Sii la legislazione dello Stato in 
vigore al 25 mag,gio 1947), tUJtrtavia ile stesse decisioni, e, in seguito, 
la sentenza n. 21 del 18 marzo 1959 della cor,te Costituzionale, hanlno 
chiadto che la legislazione esclUrSJ.va, attribuita alrla Regione sticillian.a, 
sarebbe ;priva dii valore giuridi-co se non s'intende :nel slenso che le 
leggi dello Stato ~concernenti una delle indicate materie di cui all'art. 14 
Stat. reg. rsic. noln hanno efficacia nell'ambito d'ella Regione predetta 
qualora rsru tme materia siamo state e~te dall'Arsseniiblea regionale 
no:rnne legislative che, n.el rispetto .dei limiti rposti alla portes/t� i:n questione, 
abbiano rego1ato l.a materia autonomamerute. In quaruto non eccedano 
tali limiti, le leggi regionali relative a materie atrtrlbruite alla 
legislazione esclusiva assumono l'lispertto raMe leggi dello Sta.to sruhla stessa 
materia la posiz1ooe di leggi speciali :rispetto a quelle generali, e, come 
tali, prevaLgono su queste ultime. 

Sulla SJcia di tali autorevoli insegnamenti, qiUe.srte SeziOll.I� U:ni,te 
(~soot. l aprile 1957, n. 1121; sent. 22 dicembre 1971, n. 3739) hanno 
avuto occasione 'di affermarre il conseguenziale princ1pio che la estensione 
automatica de(lrla legge nazi<male al territorio della SdiCilia si 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1287 

verifica solitanJto nell'ipotesi in �cui dalla Regione siciliana non siano 
SJtati esercitati, in una determinata materia, IL suoi pOiteri dti. ilegislazion1e 
esclUJsiva, mentre, ove la Regione li abbia esevc:Ltati, le modifiche della 
legge na~iona!e non poSSoino che riferirsi all'ordinamento statale, srpettando 
aLla Regione d'i vagll.iare :l.'oppor.1JunJilt� di modificare eveniiJualmenJte 
la rpro,pria legislazione (v., in tal1senso, anche Cons. Stato, sez. I, 11 settembre 
1968, n. 263). 

NeLla ~ede, non si cO!lltesta, da parte del resistente, che la ilisrposizione 
che attribuisce aLl'ap,paJtatore H diritto agli interessi )egali dalla 
data �di approvazione degli atti del colJlaudo � stata tntrodlot,ta nella 
legislazione Sltatale solo con la ll.egge 9 maggio 1950, n. 329, quando 
cio� la materia de[[a revisione dei prezzi di appalto delle operre pubbUche 
era stata disciplinata dialla Regione siciliana con la ilegge reg. 
28 dicembre 1948, n. 50 e che, quando ila Sltessa Regione ha nuovame!llJte 
legiferato in ~oposito (legge !Sic. 23 ottobre 1964, :n. 22), nessuna disposizione 
ha emanato al fine di linserida nel sistema della discjpUna da 
lei adottata. 

Resta solo da vedere se, secondo qlllanlto assume il res.iJSJtente, si 
possa ll"itenNe 'che [a disciplina regionale della materia sia per tale 
o:rnfusiSlione lacunol9a e se, in base ai iPl1�ncipti. sopra ll"ilcoridati, si postsa affermare 
che, per effetto di tale incompleta legiferaziooe, ['effi.cacia delle 
norme statali venga meno solto per quanlto in �Concreto � 'stato disciJplinato 
dalla Regione, rimanentdo integra, ,per ili. carattere JPil"l�mario delle norme 
medesime, .per quanlto non espressamente disposlto. 

La ll'�lsrposlta al quesito � negativa. Invero, come bene ootseTVa l'Avvocatura 
deLlo Stato, dal fatto che le leggi regionali del 1948 e del 1964 
non cO!lltengono all.cnna norma espressa circa gli interessi sugli itnjpoll"ti 
revisionali e la loro decorrenza, :non deriva alcun vuoto legislativo 
che debba colrnarisii. con la legge dello Stato. 

Come ammette la stessa senrtenza ii.mpugnata, la regola introdotta 
dahla legge 9 maggio 1950, n. 329, � di carattere ec,cezionale, sia perch� 
deroga al p�ri'Il.ICipio di diri<tto amrministra.tivo (v. art. 270 r.d. 23 maggio 
1924, n. 827), secondo cui ii debiti :pecuniari dello Stato producono 
interessi a favore dei creditori solo dopo che J.a spesa sia Slta.ta orrdinata 
dalla competente ammirustrazi0111e �con l'emissione del relativo titolo, sia 
peroh� � in COIIltraslto 'con ill(lll'�itlci.pti.o .generaLe di dirirtto comune (v. art. 
1282 c.c.), per il quale, ne11o Sltesso ordine di idee, i crediti poouniari 
fxlllttano itntterressi oolltanto quando siano liqutd[ ed esigib�ili. Pertanto, la 
mancanza, neLla il~gislazione regionaJe, di una norma parimenti dero-. 
gatrice comporta l'applicabilit� di tali pritncipi, onde si deve ritenere 
che sia stata prrec:isa volont� del legts1atore regionale rdii non intrordiurll"e 
alicuna eccezione circa ~a disciplina degll.i inlteressi din questione, diversa 
Ida tali regole generali. 


1288 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IJ: �che ttrova riscontro nello 'Stesso �COmportamento rtenuto origina'l'iamente 
dal legiSlatore nazionale allorch� ha emanata il d.iL.C. .p.S. n. 1501 
del 1947, sulla cui falsariga si � mantenuto il il.eg.tslatore I'legionale, non 
ritenendo necessaria rma specifica discipJina, nonch�i neLl'uLteriore comportame:
nl1:o di quest'ultimo, il quale, aa:JJcihe nel 1964, quando gi� da 
a~nni la deroga era stata imi1Jrodotta neHa legislazione statale, ha preferito 
non includerla :lira ile prOiPI11�e norme. 

Si tratta, ad evtdenza, di una !Precisa scelta di ;poliUca leg:i!slatitVa, 
come rtale insindacabile in questa sede gi'Ul'ilsdizionale. 

Resta soltanto da esaminare se, in reil.azione all'art. 14 Stat. reg. sic., 
sia stato osservato il limite, espressamente imposto da tale norma, del 
rispetto, da parte delL' Alssemblea legiferantte, delle ieggi costiltuzionali 
dello Stato. 

La difesa del resistente denuncia il'illegi1ltimit� costdtuzionale delle 
le~i :regionaili n. 50 del 1948 e n. 22 del. 1964 sotto un triplice profilo: 

a) per disparit� di tratrtamentto degli imiPrenditori operanti tn 
Sllicilia e di quelli qperanti nel restante terriltorio de'lilo Stato (avt. 3 
Cost.); 

b) per la violazi0111e diel quadro dei principi generali dell'ordinamento 
dehlo Stato (art. 5 Cost.); 

c) ;per l'attribuzione all'AmmiJniSitrazione regionaile del godimerntto 
del denaro di spettanza dlegli imprenditori senza al�oun compenso (a:rtt. 42, 
comma terzo, Cost.). 

Le eooeziOllli sono tutte manifestamente inlf<mdate. 

Per quanto CQ!liCeTI!lte la IPII:"ima, � ISUfficientte cOTIJSdderare che iJ;e leggi 
regionali denunziate si 81P\J.)ilicano ugualmente a tutti gli i.m;prendirtoxi 
che stipulano coill1rratrti di appalto conia regione siciLiana e che, comunque, 
a parte 1che dehla pi� limitata decorrenza degli interessi in questione 
J.'iiillteressato pu� tener conto in sede di offexrta, quaLe elemento, 
che, :Lnsieme agli alm, ne determina il quap,tum, ila diversit� del'lla diJsciplilna 
legislativa :lira teriTirtorio nazionale e rterrirtorio !l'legionale � conseguenza 
del tutto :normale, !propria dell'istituto dell'autonomia ilegislativa 
regionale. 

CdiDca la pretesa violazione del �C.d. quadro dei IPrinci�pi generaJ.i 
dell'ordi!namento dello Stato, se pure il resistente � nel vero allorch� 
ri�corda la 'subordlilnazione della Regione allo Srtato anche nel:la materia 
di legislazione escillllsiva (Corte Cost., 26 gennaio 1957, n. 9), onde la 
competenza .delLe ITegio,ni � strettamente J.imitata alLe materie quali sono 
elencate negli Staturti s;peCiiali, restando esclUJSO che, rispetto a ques:te, 
possano valere ,criteri fiJnalistici che nOIIll ris!Ultino da val'Uitaziooe del 
tutto obiettiva dlel il.oro contenuto (v. da ultimo, Corte Cost., 30 giugno 
1964, n. 66), deve, tuttavia, osservarsi che ila decorrenza de.gli interessi 
in contestazione, a pa:rtte l'accevtata natura eccemona1e della norma 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1289 

statale che J.i fa decorrere retroaJttivamente dal'la aa;>IPI"ovazione degli 
atti di collaudo, iiJJOtn � certo manifestaziOOle di un princilpio geiiJJeraile 
dell'Ol'dinamenfto �giuridico (axlt. 12, comma secondo, preleggi), tali dovendosi 
illltend'ere so1tanJto qruei prirncipi di portata generale ooi hl diritto 
positivo ri-sulta is!Pirato :nel suo complesso, costituendone, attravel1So la 
costante, ripetUJta, immutata applica2lione, il ltesiSuto cOiiJJnettivo essenziale. 
Pel'tanto, tl!inesilstenza di norma di analogo contenuto nelfl'ordinamen:
to regionale sicilliano non !PU� costiltuire travaHcamelllto dei limiti 
dJella potest� legi:sla�tdva e, tanto meno, violazione dell'UJniJt� fondamentale 
della Repubblica sancita dall'art. 5 del'la Costituzione. 

Im.fine, il negare, come assume i:l :resisltenrt;e, il diri1lto ad un giusto 
compenso per la mancata diJsiponibiliJt� deil denaro durante le more fra 
il �colil.audo dell'O[pera ptlibblica e la (evernrbuaTe) liquidazione dell'funa;>OI'Ito 
revisionale dei prezzi delll'a!PJPa1to, non pare possa delinea11si come violazione 
del prmcipio 'cosrtituzionale deill'art. 42, comma terzo, Cost., 
secondo �CUi la ,propriet� ,privata pu� essere espropl1iata per motivi d'irnteresse 
generale solrtaiiJJto mediante indeillll�zzo, in quanrt;o si tratta non 
gi� del rsaorifido di ,tale diritto, ma, nell'ambito del rappovto obbligatorio 
che na,sce dall'appalito, di UJn pavticolatre assetto dei contrapposti 
mt eressi. 

3. -Con il secondo motivo d�11. ll'iOO!t'ISO pri�ncipale, l'Assessorato, 
nel denunciare la vio!Lazione e la falsa aJP!P.Ucaztone dell'art. l d.l.vo 
Pres. 12 R!PII"ile 1948, n. 507 (�recante la disci;plina provvisoria d'ei rappo11ti 
filllanziari fra ro Stato e J.a Regione siciliana), dell'art. 6, comma 
terzo, 'legge 19 giugno 1940, .n. 762 (ilstitutiva dell'il:n;posta generale 
sull'entrata) e dell'wt. l legge :reg. sic. 22 ma:rzo 1952, n. 6 (sul tlrattame!
llto tributario degli organi delila Regione siciliana), censura la sentenza 
impugnata (per avere accoLto la domanda del Costallltini tendernte 
al rtmborso dell'ilmporto dehl'I.G.E. da lui corrisposta sul pTezzo dell'appalto 
commessogli. 
A~ohe ta�le motivo deve esrsere accolto. 

Giova premettere �.che J.a sentenza imputgnata � pervenuta alla censurata 
decisione, osservando �che la Regione sidliana non pu� rltenel1Si 
equiparata all'.&mminisrbrazione statale �ad ogni effetto &cale�, n� 
in tforza dlel d.l. 12 ajpri:le 1948, n. 507, n� iJn forza della legge :reg. si�c. 
22 marzo 1952, m. 6, e che questa wltima discip!lina soltanto i rap,porld 
tributari in 1C1Ui la Regione assume la qualit� di collltriibuenrt;e di di'l"itto 
e non anche quelli in cui aSISume la ;posizione di contribuente di fartto. 

Ci� mon � .esatto. Inverro, dopo dlue conliJrastanti dlec:iJsioni a sezione 
semjp].ke (tsent. 9 feibbraio 1970, m. 300 e sent. 5 dicembre 1970, n. 2567), 
queste Sezioni Unite, con le sentelllZe 8 febbrato 1972, n. 311 e 25 febbraio 
1972, n. 565 (tseguiJte in confOII'IIlllilt� dalla prima s.ezione con le 


1290 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sootenre 6 ottobre 1972, n. 3351, 9 novembre 1972, n. 3351, 15 gennaio 
1973, m. 117, 3 ottobre 1973, n. 2405 e 24 gernnaio 1974, n. 190), hanno 
ritenJUJto che iJ. di~ritto di rivaLsa pirevi.S�to dal rt&zo comma dlehl.'art. 6 
della legge i:stitutiva dell.'imposta non � eserdtabille nei conillronrti della 
Regione siciliana. 

Sd �, irullatti, osse!I'Vato, pren!dendo le mosSie tdlalla dtata dliJSipos:izione 
della legge 762 del 1940, secondo cui � tale diritto (di rivaJJsa) itlion compete 
nei corufironti delle ammirnilstrazioni dirette ed autonome de1lo Stato, 
nonch� di quegli:i enti che, per legge, siano in tutto equtpalii'ati, ad ogni 
effetto fiscail.e, a11'AmminiSitrazione dello Stato � e con~siderando che si 
tratta �di norma ordinaria che non impediStCe a:l legisiJ.artore di derttare 
in materia una divel'ISa discipUna con sureessive <lisposizioni aventi la 
stessa efficacia di il.egge formale, che in tanJto ipiU� 1ritener1si escl!uso in 
favore di un ente diverso dallo Stato iii. dirii!Jto in questione, mquanto 
tale esclusione discenda o da leg,ge equiparante in tutto, � ad ogni effetto 
fiscale�, l'ente medesimo allo Stato, o da legge che dfusponga l'esclusione 
in favore di detto ente a prescindelil'e daO.ila detta equiJparazione, o, inmne, 
da una legge che, sia (PUII'e \limitatamente ad una determinata materia, 
dtsponga la equiparazione del �traJttamenJto tri:bwtario dell'ente a queil!lo 
dello Stato. Esclusa pacifircamenlte la ISUJSISi.stenza di U!lla legge de'll'uno o 
dell'aLtro dei .tipd dia ru1timo indicati per quanto CO!llcerne la Regione 
siciliana, di clironte aWla questione dehl'esdstenza di run'equipall"azione di 
talle il"egione allo Srtalto �ad ogni effetto fiscale�, si �, poi, :rilevato che 
l'opinione cO!lltil"aria (adottata daila s:eillltenza n. 2567 del 1970), secondO 
cud. il richiamo all'ari. 2 legge 12 ap1rile 1948, n. 507, non pu� giovare 
pereh� tale l!l!orma non �contiene aLcun esplicita previsione neil. senso 
anzidei!Jto, ma si �limita a conferire a:lil.a Regione siciliana unicamente 
la :tirtolarit� del rdirirtrto ahla :riscossione del tributo, :non regge ad un pi� 
attento vaglio critico e non !reca un contributo veramenlte decisivo per 

J:a valutazione della effettiva portata della ora citata ieg;ge. Infai!Jti, tenuto 
conto �che il legislatore del 1940 non pu� avere inteso formuiJ.are e 
dettare .direi!Jtamente hl conJtenurto testua:le della ilegge idonea a sortire 
l'effetto pil'evisrto, ma riferil'ISi p�iuttosto ai ri�srultati che dal complesso della 
discipillina e dalrle attribuzioni �conferite aJll'ente in materia triburta:ria 
rpu� eS!Sere [ecito desumere anche per vd.a indiretta, si � ritenuto, in base 
al plrillicipio che le esigenze logico-sistematiche nol!l! pos1sono non p:revalere 
,su~'ossequio formale per �la !lettera deilla J.egge, che, se -come 
non pa:re dUibbio -il divieto di rivalsa nei confronti dello Stato cosltituilsce 
aJptplicazio:ne sia pure indiretta diella !regola per cui lo Srtarto non 
pu� essere soggetto passivo deLle imposte da esso i-stituite, sioc�ch� non 
pu� assumere la ~gulra del contribuente sia rprure di fatto, � J.ecirt;o inferi.
rne che a concretare l'equiparazione ail:lo Stato �di un enrte determinato 
�ad ogni effetto fi�scale � � nece11sario e sufficiente che l'ente medesimo 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1291 

sia �costituito, riSIPeihto ati tributo, nella identica posizione dlello Stato, 
vale a dire che sia allo stesso attribuita la titolarlt� del ;tributo. In:fiine, 
si � concluso, alla stre~a delle considerazioni fin qui riportate, che 
per l'appunto l'art. 2 della legge n. 507 del 1948, lungi dal corufea:-ire 
alla Regione siciliana unicamenrt;e Ja Utolarit� del dirirbto alla riscossione 
del tributo, le attrib)lisce la stessa posizdone di soggetto imposlirtore che 
nel raa>pol'lto d'imposta ha lo Stato., l� dove, al primo comma, stabilisce 
che la Regione ~riscuote direttament�e le erntrate di sua �spettanza � ed, 
al secondo comma, aggiunge che a tail.e effetto sono considerate di spettanza 
della Regione medesima le entrate del bilancio dli previ,sdone disposto 
per J.'esel'lcizio finanziario 1947/1948, !fu-a ile quali quehle derivanti 
dall'I.G.E., il che trova pw:uimale colll'fenna, che diSJSdpa og1ni eventuale 
ct'estduo dubbio, nell'art. 2 rd.P.R. 26 lugllio 196,5, n. 1074, il qua]e 

~


affel'lffia ~che � spettano � alla Regdone siciliana, oltre ahle ellltlra.Jte da 
essa direttamente deliberate, .tutte le entrate tributarie erariail.i ris,cos,se 
nell'ambito del suo terrri:torio. Non sd �, peraltro, trascurato' di sottolineare, 
nel quadro de}la rprosp.ettiva giuridica cosi deli:neata, che l'art. l 

.,

legge reg. sic. 22 marzo 1952, n. 6, il quale stabhlds1ce che � agli effetti 

la

di quaLsiasi imposta ... di spettanza della Regione, ... la Regione sici


~to

liana e gli organi ed ammini,strazioni da essa dipendenti frudscono dello 

idi-

stesso trattamenrto tributario sta:bilito per le amministrazioni de!!J.o Sta


' ll\lr

to �, non pu� inrtendensi �con esC'Lusione del dir!i.tto di rivail.sa srul Jrifl.esso 

~l�


che, per la sua natura ;privatistica, non afferisce al rapporto tributario 

~ti


strettamente inteso, pokh� il fenomeno economico del'l'a trraslaziorne del


�~ in

l'iilJiPOISta, del quale normalmente la ilegge tributaria si disin,teressa, �, 

bin

nella materia in esatme, regolato dalla legge tributaria a particoilari 

' in1


fini. 

tJ_dla

Da ta1e ormai consolidato orientamento non vi � ragione di distac


~stra


cal'lsi, anche se talune argomentazioni difensive del iresisrtenrte impongono 

o per
ta1une 'Prec1saziorn1, Sjpecie quelle che concernono la tesi, sostenuta dal


uadrrO

l'Avvoca1rull"a dello Stato, secondo cui l'esonero della Regione sic1Jliana 

j AiJ.ta

dall'obbligo del!la rivalsa discende dal sistema cosrtirtuzio:nale, che, in 

lmente

materia I�II'ibutaria, delinea e disciplina le competenze :dspettive delia 

teso il

Regione e dello Stato. 

~one).

In verit�, deve essere ammesso ~che il.'indagine condotta sulla ibase 

~ta d'al

delle norme di diritto positivo, statali e regionali, pi� volte richiamate, 

~a di


non 'co11.11sen:te d'identificare con sicurezza urna ragione che giustifichi in 

da sua

termini assol!uti J.a escilusione del diritto di rivalsa nei confronti della 

legdlsJ.a


Regione siciliiana, in quanto quella 1che queste Sezioni Unite hanno fatto 

~one nei

propria nella motivazione delle ricordate decis!ioni, secondo cui lo Stato 

iaire, per

non pu� assumere la figUJra del contribuente, sia iPfUre di fatto, per la 

rgis'latiVO

contraddizione che rnon consente ad un soggetto di essere ad un tempo 
creditore e debHore di s� medesimo, 1se pure cog111ie urn aspetto impor




1294 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(l)egionale volto a dare una pa11ticolare regolamentazione a rapporti intel1swbbiettivi 
privati � ammissibile quando, �come nella specie, sia giustificato 
dall'esigenza di assicurare il rperseguim.wto di finalit� ed interessi 
d'ordilne prubbUco, ,propri della Regione medesima (v. Cass, 24 gennaio 
1957, n. 36). 

4. -In conclusione, in esito aH'ac�coglimento dei due motivi del 
idco11so rprincipai].e, la 'sentenza impugnata deve essere cassata in ~�ela2Jione 
ad entrambi i �capi di domanda a�ccofti e le questioni doV'ranno essere 
ries~minart;e dal giudice di rinvio, che sd !ritiene di des~g;nare nella 
Cwte di aipipello di MeSISina, la quale si a�uterr�, rispettivamente, al principio 
�che, dn materia di dlecorrenza degli mteressi legali sugli impor.ti 
della revisione dei prezzi di �contratti di ~alto di opere pubbHcihe per 
lavori appaltati o 'comunque �Concessi neLla Regione siciliana, e di competenza 
del!Ia Regione stessa o degli entd. !PUbblici locali, non rtrova applicazione 
la l. 9 maggio 1950, n. 329, ed al !Principio, in materia di diritto 
di rivaLsa del!l'I.G.E., oihe tale diritto non � esereiltabile nei �Confronti della 
Regione Siciliana -(Omissis). 
TRIBUNALE SUPERIORE AICQUE, 27 maggio 1974, n. 8 -Pres. Giannattasio 
-Est. Salvatore -Milan ed altri (avv. Barillaro) c. Miniistero 
dei lavori pubblici (avv. Stato Fiumara), Consorzio d'irrigazione 
Brenta (avv.rti Dalle Mole e Are) e Menegotto ed aLtri (avv. 
CaPipellaro). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Rinnovazione 
-Diniego -Presupposti. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 28 e 30). 
Atto amministrativo -Diniego di rinnovazione di concessione d'acqua 
pubblica -Adozione da parte di ministro dimissionario -Legittimit�. 


La concessione di derivare acque pubbliche pu� essere rinnovata 
se non vi ostino ragioni di pubblico interesse e sempre che persistano i 
fini della derivazione. � pertanto legittimo il provvedimento di rigetto 
della domanda di Tlinnovazione che sia fondato sugli inconvenienti determinati 
dall'utenza, concretatisi in esondazioni, allagamenti, infrigidimento 
dei terreni circostanti, e sul superamento, per ragioni tecniche, 
del tipo di utilizzazione assentito, quale quello della produzione di ener




PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1295 

gia elettrica per un opificio suscettibile di agevole aLlacciamento ad una 
vicina cabina delL'Enel (1). 

Rientra nei poteri di un ministro dimissionario, in quanto non eccede 
la sfera dell'ordinaria amministrazione, l'adozione di un provvedimento 
di rigetto dell'istanza di rinnovazione di una concessione di derivazione 
di acque pubbliche (2). 

(Omissis). ~Con il primo motivo i tdcorrenti deducono violazione 
degli artt. 28 e 30 del' lbesto uni�co su:IJ.e acque ed ecceSISQ di potere per 
fa1sa causa e .travisamento d!ei fatti. Sosteillgono i dcorrelliti che nel decreto 
�.mjpugna1Jo (la causa degli incOIWenien,ti -che avrebbero ind!otto 
l'AmmiJnilstrazione al diniego del ~rinnovo della concessione -saa.-ebbe 
stata individuata 1n nn'OIPera necessaria per derivare l'acqua (sba~rra'
mento delle Vamporazze) che, invece, no:n poteva eSISere contsiderarta [a 
fonte degli inconvenienti medesimi e che, inolrtre, non presentava [e 
caratteristiche IPII'esupposte nel provvedimenltlo impuglnato. 

Tale motivo � mondato. 

Lnvero, iJ. provvedimento impugnato, :ltmgi da~~'esaurirsi netll'articolamone 
prospettata dai Ticorrelllti e, quindi, nell'ancorare ad! un manufatto, 
II'ig!Uardarto come unico :lionte di inconVterli�enti, le ll'agioni ostartive 
al richiesto rirmovo della conceSISione, si ffiiUOVe in una p~rospettiva lo.gitca 
dive~sa e p�i� vasta, che costituisce, peraltro, cor\retta awlicazione delle 
disposizioni nOII'martive, di cui i lt"i!correnrti lamellitano la violazione. 

Infatti, ai setrliSi degli artt. 28 e 30 del testo unico Sllllle a�cque, ll:'AmmiJnistrazione 
deve accordare :la :rinnovazione della conce,SISione, qualora 
non ostino ra,gioni di pubblico iJntereSISe e sempre che :persistano i fini 
della derivazione. 

E !PII'Oiprio questa valutazione compa�rativa degli interessi, che nellla 
specie venivano in :rdlievo, che l'Amministrazione ha compiurto, con un 
procedimento immune da vizi iSUJl piano del:la logica giuridica, il.'unico 
sind'acabile in questa sede di ,pura legilttimilt�, ladidove ha, da un lato,

1

constatarto �che (l.'utenza, e non �gi� uno ~ecifico manwfatto, produceva 
una serie di inconvenienti, ovviamente non contestati nella :loro realt� 

(l) In tema di rinnov;azd.one, iJ.,a g.iJuritSIPII."Udenm ha posto in rilieVto come, 
se la tsitUJaZiioillle giluridica soggettiVta dell'utente �si atte,ggia a I�!ntell'.esse 
1egitrtillmo, dacch� l'esame oi.vca l'esi!stenza dei presum>osti ;ri;chi�esti per la 
l'innovaziooe non pu� p~resciil'IJde~re dail. cciferimeilllto a11'utiDie pubblico e resta 
come tale devoluto alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione 
(Trib. sup. acque, 14 ottobre 1965, n. 23, Foro it. 1966, I, 148, Trib. sup. 
acque, 20 luglio 19�60, n. 28, Acque bonif. costr. 19�60, 394), tassative siano 
tuttavia iLe coilllddzioni, !1:11sul1Ja,nti dal coordinato dtspo,sto� degld all'it. 28 e 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1296 

fenomeni-ca (concretruntesi in esondazioni, allagamenti, infrigidimento di 
circa 400 ettruri dd terOO!llo nel periodo IP-�� delicato, vaJ.e a dire quello 
nO!ll irriguo) e, dal['altro, ooservato che �le utenze :Per forza mortrice, 
dotate di una loro vailid!it� in un'epoca caratterizzata dalla mancanza di 
un'efficiente rete di distribuzione di energia, si 8(pipa1Lesano oggi, dn un 
quad!ro divel'ISIO di necessario �coordinamento deH'utilizzazione delle fonrti 
energetiche, (pllive di una loro raZJionale giUSitificazione, ben ;potendo gli 
opid:id essere vanJtaggiosamentte azionati con l'enel.'lgia elettrica, nella 
SIPecie economicamente forrubNe da u:n.a vkina cabina dell'E.N.E.L. 

Per quanto concerne poi [e argomentazioni ded ricoo:-renti, secon.do 
le quali gli incO!llvenienti sopradcordati, in quanto prod'otti dail.lo sbarramento 
deLle Va!m[pOrazze, potrebbero essere agevoJ.mentte elirninaJti 
mediirunte l'asportazione dello sbal.'lramento e la contemporanea modifi.ca 
di al.rtiri SbarJ.'amenti, �che, peralttro, se.rvirebbero esc,lusivamente al Consorzio 
&enta, non vi � dubbio che le stesse, nonostante l'abile prOSipettazione, 
mirano neTla SIOstanza ad eccitare un sindacato su valutazioni di 
meri~dii escillusiva spettanza della Pubblica Amministrazione ed, in definitiva, 
ad u:n.a rivalUJtazione de1le risurlta.r:~Ze dell'i.sltrurtJto.ria amministrativa 
non �consentita in quE!ISita sede,_al pari della rdnnovazione della stessa, 
alla quale rmtvocamente preordinate si aPIPalesano le richieste istrutto;rie 
che non possono cihe essere disattese anche perch� non sd confi.giUira alcuna 
con�traddliriJtoriet� nelle risultanze in aJtrti. 

Alila luce delle sueSIPoste oonsideraziond, il primo mo�tivo di gravame 
deve essel'!e II'esrp�into. 

30 t.u. 1775 deJ 193�3, og,getto di val1utazion.e da parle de1J.'Auto!l'i.t� amministrativa, 
che � obbligata a far luogo alla :rinnovazione quante volte le 
ritenga esistenti (Cass. Sez. un., 14 agosto 1951, n. 2518, Fo.ro it. Rep. 195�1, 
acque, 87-90; Trib. sup. acque, 6 febbraio 1952, n. �1, Foro it. 1952, I, 1407). 

In ordine alla motivazione del provvedimento, si � �ritenuta non necessaria 
una particolare motivazione per dimostrare la insussistenza di supell'liO!
l'li :t1agdoni di rpubbld<:o interesse che ostino a11a rirunovazd:one (Trilb. 
sup. acque, 12 dicembre 19.59, n. 35, Foro amm. 19'59, II, 3, 65) e necessaria 
per �Ccmrtro una specid:ica motiVIaiZione pe!r negare �la rimloV'azione (Trib. 
sup. acque, 7 giugno 1968, n. 14, in questa Rassegna 1968, I, 65.3). Si � os,
servato che l'inter:esse IPI\lbbtico ostativo al rinnovo pu� essere de-l�la pi� 
ddrversa natura �e cos� � ,consiJderarto lllLCO!l'!l'ere neLl'ipotesi di altra utenza 
incompatibile, ritenuta pi� importante (Trib. sup. acque, 14 ottobre 1965, 
cit.). Quanto �al1l'alltro rp!reSU!P!POsto, deLLa persdistenza dei fini deHa de~riV'azicm�
e, � stato :ritenuto legittlimo ill. �ddmdego di rinlno'Vaz.i.one motivato dall 
pr.ecedente mancato esercizio de!J'utenza (Trib. SUIP. acque, 7 giugno 19:68, 

n. 14, oit). 
(2) Nello stesso .senso, Trib. sup. acque, 17 giugno 1958, n. 19, Acque 
bonif. costr. 1958, 415 e Cons. Stato 195,8, II, 120, nonch� Cass., 20 novembre 
1959, n. 3430, rd.chiama�1Ja in motivaz:1one, d.n questa Rassegna 1960, 14. 

PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1297 

In ordine ane censure dedotte col secondo mezzo, � sufficiente osservare, 
per diJsattenderle, che il provvedimento impugnato fa riferimento 
generico alle opjposizioni p.resen>tate, tra le quali i ricorreruti omettono 
di menZJionare quella ben 'consiJstoote del Consorzio d'cl Brenta, in 
quanto gli inconvenierllti, ll'itenuti ostativi del rinnovo dellla concessione, 
sono stati indivi�luati nel loro contenuto generale ed obiettivo e senza 
specifico ri:lierdmento ane singole opposizioni, men,j)re il caratte!l'e provvisorio 
dell'autorizzazione rilasciata nel cor:so dell'istT!ulttoria dal'I.'Ufficio 
del Genio ci-vile esclude di per se stesso, JP!l'Oprio in relazione aila 
situazione in ordine alla quale � stata adorbtata, [a confii�Uil'abilit� di quel 
vizio di �contll'ad!dittoriet� nei confronti dehla determinazione minisrteria:
le proStpelltarto dai ricorrenrti. 

Del tutto destiJtuito di giuridico fondamento � infine l'ultimo motivo 
di gravame, non potendo validamente contesta~rsi, a prescindere da altre 
possibili 'considerazioru, che il'adozione del provvedimento im{P'u!�nato, 
non ec�cedend'o [a sfera d'ell'Oil'd!inaria amminisrt!l'azli.one, rieiOltrava nei 
poteri di un Ministtro dimissionario (dr. CaSISI. SS.UU. 20 novembre 1959, 

n. 3430). 
Da quanto sop;ra coil/Segue che il ricorso deve essere resp�into. (
Omissis). 

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 27 maggio 1974, n. 9-Pres. Giannattasio 
-Est. Salvatore -Ma;rzeltti e aLtri (avv.ti Bartolomei e Cartbone) 
c. Ministero dei J.avori !PUbblici (avv. Stato Bronzini) e Sbarbaro 
(avv. Veutro). 

Acque pubbliche ed elettricit� -Concessione e derivazione -Disponibilit� 
dell'acqua -Accertamento della portata media -Accertamento 
inadeguato -Illegittimit�. 

(T.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 8). 
n provvedimento di concessione di acque pubbliche per uso di ir?�igazione 
� illegitvimo sia per carenza suL piano Logico neLLa motivazione 
sia suL piano istruttorio per La inadeguatezza degli ac�certamenti se la 
P.A., anzich� individuare la portata media del corso d'acqua attraverso 
pi� misurazioni scagLionate neLL'arco del periodo irriguo tenendo anche 
conto dei periodi di 1naggiore siccit�, desu.?M la disponibiLit� deLL'acqua 
da derivarsi dal raffronto di dati temporalmente non omogene.i, perc'h� 
desunti da rilevazioni seguite a distanza di anni e non nel medesimo 
periodo, e inattendibili, perch� frutto di una rilevazione ep~sodica in



1298 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

fluenzata da precedente precipitazione o eseguita in periodo non irriguo 
(1). 

(Omissis). -Ili. (pll'irno motivo di gravame, coli. quale vliene dedotto 
il vizio di eccesso di potere per error.e nei preSU{PI.Pooti, cOOJtraddizione 
ed insuffidenza della motivazione, � mondato e va, qruindJi, disatteso. 

Irnvero le �CenSIUire prospettate dai ricom-enii muovono dal presupposto 
erroneo che l'Amministrazione abbia istruito ile dOmande p~oposte 
dalla ditta Sball'baro come richieste di cOillcessione 1i..n sanatoria, accordando 
la �C�hiesta �C()[)JCessione in sanatoria senza previaa:nenrte veri-ficare in 
fatto l'avvenuto l.IiSO precario di a�cqua per imgaziooe da p~te della ditta 
Sbarbaro e senza neppUlt"e coooidera11e che prqprio tall.e uso precarrio era 
stato e&Plicitaa:nente escluso nel,precedente provvedimento in data 9 febbraio 
1966. 

Infatti la di~ta Sbarb~H"o aveva f00"ll11Ulato una richiesta di derivaZi0111e 
per IUISO aziendale ed abbev�eraggio di bestiame, che veniva ~respinta 
non essendo necessario per :l'uso lin questione ailcuna concessione, giusta 
gli ooi �consetudinari esplilcitamente riconosciuti dall'Amministrazione 
ilillponendo aLla ditta Marzetti �l'obhligo di J.asciare sempre disponLbili 
dalla so11gente Bucine la IPOrrta�ta di l/sec. l per �gli rusi potabHi, abbeveraggio 
e Javaggio e servizio IPU'bbli:co �, noncih� una seconda richiesta di 
concessione a scopo i~tguo che in fatto � stata i�~ru:ita ed russentita come 
conceSJsione ex novo, come comprova, wa l'al1lro, runcihe la d!eco!I"'l'enza 
de:lla stessa che si identifica con l� data del decreto. 

Fondato �, mvece, il secondo motivo. 

Invero nelparel'le del 23 novembre 1967, iii Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubbllici aveva osserva�to che la effootiva disponibilit� idrica de1 
fosso (Arlena) nel periodo 1l"lr1guo non pu� desumersi da una sdn,gola 
miSUrrazione esegutta fuori del periodo stesso e pel"ltanto aveva ~r1tenuto 
necessario �che �l'uffi!Cio di concerto �con la Sezione idrografica di Roma 
procedesse rud accertare quali. � [a jpOrrl;ata media del fosso A:rtlena in detto 
periodo ed dn condizioni idrolog1che normali... �. 

Nel voto del 22 dicemblre 1969, nel qua~le � cootenurta sostanzialmente 
la motivazione del! decreto di concessione, si il.egge che � sebbene l'Ufficio 
non abbia proeeduto, come tP~escrltto nei!. voto (del 23 novembre 

(l) La dedSiiOille .aJppl!ica rali1a specie il prindpio p,er �cui, dove non S���a 
pl'evtsto che ['�aoolaJr.amerJJto degilii �elementi di :Batto da acqui.sdive ai ''fini 
della decisione debba �esser coodortto se�ondo rm modo plt'edeteJ:'IIIldlllJarto daiLlra 
norma, l�a rsceLta rdi quersto e J.a stessa v;a~lutazi,one suHa suffLdenza degli 
elementi raccolti sono sindacabili in .quanto affette da vizi di ordine logico. 
In tema di istruttoria nel procedimento amministrativo, cfr. SANDULLI, 
MatnuaLe di diiritto arnminis1:n.1attvo, NapoLi, 1969�, p. 380; GIANNINI M.S., Diritto 
rartlJIDlilllJistraiivo, II, MdiLatrLO. 1970, p. 897 ss. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE ED APPALTI PUBBL. 1299 

1967) alla determinazione della portata media del fosso nel periodo irriguo, 
n� ad un esame approfoo:rdtto delle op,posizioni tenendo debito conto 
delle portate 'conc,e:sse aLle ditte reclamanti, tuttavia si deve oSIServare 
che la portata di l/sec. 93,50, mtsura'ta nel fosso il 30 giugno 1969, 
anche se influenzata da :plrecedenti precipitazioni... messa in reiJ.azione 
con la portata minima del :liosso accertata dn iL/sec. 43,48 il 16 ottobre 
1954, dimostra che nel periodo irriguo giugno-settembre la poil"tata media 
disponibile � presumibi1rnente sempre contenuta in detti limiti�. 

Ora non pu� validamente contestarsi che tali con.siderazioni, rc:epite 
nel decreto impugnato e poste a fondamento deJ.lo stesso, denotino, 
sul piano logico, una carenza nella motivazione e, sul piano isilrUJttorio, 
una inadeguatezza degli accertamenti. 

Sul piano 1ogico, in quanJto, per indivddua~e la portata media ne'l 
periodo irdguo giugno-1settembre, sono stati presi come termini di :riferimento: 
un dato, quello rNevato il 30 giugno 1969, che pur cadendo nel 
periodo ir:rliguo si appales:a inattendibile, oltre che per essere :flrutto di 
una rilevazione 'epi:sod:tca anche, e segnatamente, pevch� si riconosce 
che .Io stesso � ii:n.dluenzato da precedenti 'precipitazioni; ed un alta.-o, 
quel1o accertato il 16 ottobre 1954, che, oltre ad ess,ere ternp.oralmente 
non omogeneo ~con il primo hl. che gi� di per s� inilicia la va:Udit� del 
processo logico-comparativo, � del pari scarsamente attendibile, ai fini 
che rUevano, in questo scaturente da lUna mtsurazione effettuata al di 
fuori del periodo ivriguo. 

Sul piano istruttorio, perch�, rper individuare una portata media, 
era necessario, da un lato, effettuare pi� misurazioni, sca!!gli0111ate nell'arco 
del periodo i.Jrriguo e preferilbilmente con riferimento anche ai 
mesi di maggiore siccit� e, dall'altro, ripetere queliJ.a misurazione che 
era ,stata ,effettuata dl'lca quindici anni prima e che poteva, quanto meno, 
non es:sere pi� covretto indice di una sit!Uazione attillale. 

Il ricorso va, quindi, accolto sotto tale assoobente profilo e, per 
l'effetto, va annullarto il provvedimento impugnato, salvi ovviamente 
restando gli 'lllliteriori provv.edimenrti dell'Amministrazione. 

In relazione aLla delicatezza del:la questione ed alila natura dleglii 
interes:si �conJtraJPiPOSti che richiedevano una particolare valutazione, le 
spese 'e ._,gli onorari di causa possono essere integralimente compensati. (
Omissis). 



SEZIONE OTTAVA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

I 

CORTE DLl CASSAZIONE, Sez. VI, 6 novembre 1973, n. 1652 -Pres. 
M01ngiar:d!o -Rel. Giorgioni -P.M. De Andreis (con:f.) -Ric. Princi[
pe. 

Reato -Ener~ia nucleare -In ~enere -�Materiali radioattivi -Detenzione 
-Omessa denuncia -Reato omissivo istantaneo. 

(l. .31 dicembre 1962, n. 1860, art. 3). 
L'omessa denuncia della detenzione di materiale radioattivo, che 
secondo l'art. 3 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, (suWimpiego pacifico 
dell'energia nucleare) deve essere fatta entro il termine perentorio 
di cinque giorni da queLlo in cui iL detentore ne sia venuto in possesso, 
� reato omissivo istantaneo, perch�, decorso inutilmente H detto 
termine, l'obbligato non � in grado di far cessare lo stato antigiuridico 
gi� dete~"tinato dalla condotta omissiva, e resta definitivamente e irrimediabilmente 
leso l'interesse tutelato daLla norma alla tempestiva conoscenza 
da parte deUa pubblica amministrazione, dell'ubicazione e r�eperibilit� 
di tale materiale. 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, III Sez., 22 febbraio 1974, n. 5962 -Pres. 
Musco!l.o -Rel. Marufra -P.M. Caldore (�conlf.) -rdc. Rossanigo. 

Reato -Detenzione materiale radioattivo -Omessa denuncia -Centro 
di studi e ricerche di medicina aereonautica e spaziale dell'aereonautica 
militare -Direttore del centro -Detenzione di materiale 
radioattivo -Obbli~o della denuncia -Inesistenza -Obbli~o del 
se~reto militare -Sussistenza. 

(d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185; r.d. 11 luglio 1941, n. 1161). 
n d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, concernente la difesa della popolazioni 
delle radiazioni derivanti dall'impiego pacifico dell'ener�gia nucleare 
che, fra l'altro, prevede l'obbligo della denuncia della detenzione 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1301 

di materiale radioattivo al medico provinciale, non � applicabile agli 
impianti ed alle attivit� miLitari, sia per L'incompatibiLit� del suo contenuto 
con le norme di cui al r.d. 11 lugtio 1941, n. 1161, che impongono 
il segreto miLita1�e, sia per le funzioni specifiche attribuite, con 
autonoma organizzazione e gestione degli impianti e della protezione 
sanitaria, aLL'Amministrazione militare (l). 

(Omissis).-Con sentenza 29 marzo 1973 il !IJ111etore di Roma affermava 
la penale ll'eSjponsabi,lit� del colonnello Rossanrugo F.ranco, direttore 
del �c.entro deU'aeronautilca militare, di 1srtudi e �rtcer�che di medtcina 
areonautica spaziale, per avere omesso di dennnciare al medtco provinciale 
la detenzione di materiale radioattivo. 

Il ilYI"etore, !ri:levando �Che il Legislatore aveva imposto �a cihi<Un.que � 
l'obbligo delila 'comuni�cazione e che il segreto militare lrigiUardava !la 
natura delle ricerche e degli eSjperimenti 'che si .Sitavano �conducendo, 
non J.a deten2lione del materiale, �condannava il Roosanigo alla pena in 
epigrafe. 

Avvenso ila sentenza ha proposto rilcoT!so per Cassazione il Rossanigo, 
deducendo, �con un primo motivo, l'erronea aptpUcazione del d.P.R. 
13 febbraio 1964, n. 175, �lll relazione allil.'ar.t. 524, n. l c.p.p. 

SoS;iene il ricorrente �che ila sentenza aveva el'roneamente esrteso la 
sfera d'applicazione della ilegge, oltre i casi cOiliSenUti, in quanto, es


(l) In tema di detenzione di materiale radioattivo e di� segreto militare. 
La �sentenza delWa C<>crte Supr:ema, dineccepibiile nella motivazttone e nel 
dispositivo, � di notevol�e d.mpOII'talll!za perch� � iLa pTilma volta, a quanto 
rilsulta, �che la Cassazione, afDvontalll!do specificatamente hl po:oblietmJa dei 
l'lapporn fra dJivel'ISi organi deillo Stato, arff.erma il princilpio, ,sostenuto dalii.'
Avvocatura, delll'autonomia degli oJDgatnd neill'eserciziio ,deliLe r.iJSjpettive 
funzioni. 

Nel caso di �specie, il giudice di merito aveva ritenuto di dover distinguere 
�le ricerche e gli esperimenti che sull'energia nucleare si conducevano 
.presso il Centro dell'Aereonautica e Spaziale dalla semplice detenzione 
di materiale �radioattivo, per affermare che di quest'ulttma 
avrebbe dovuto comunque essere data comunicazione al medico prov.
iJncilaile, aJ. fine di 1ren1deve possibili e .tempestivi d controLli colllcernemti 
l'ado~one dei mez2li cautelativi COIIlltro iiil pericolo delil.e ~radiazioni ioniz2lanti. 
E, ag;g~eva quel g;iudiJce, probabdllmente 1lai1e diversa f.inaliit� ero 
stata tenuta [plt'esenrte dal leglisLartore qualll!do aveva limpOISto a chiunque 
l'obbilig;o, della cortnJUJni,cazione, onde lllJOn sarebbero consentite de~rogbie 
filn quando non siano introdotte dal ileg,islatol'le steiS\so. �� 

Era evidente che �con queste 1argomentaziond, basate esclu:sivamen1le su�l 
testo !LetteraLe della noll:'ma, 1ero stata 'ei'irOIIlJeamente estesa la sfera d'appJi... 
caZJione deLla ilegge oltre d 'casi con:sentiti, contro iil siistema, e con SICa~rsa 
aderenza al caso esamilnato. � 

Infatti ill �Centro di Studi e Ihlcerohe di Medicina Ae.t~eonautie!ll e S!Paziale, 
ha, come Ticorda la sentenza che si annota, fra i suoi compiti quello. 



1302 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sendo dl Cenrtro di ricer~che areonautiche un ente militare, non era perd� 
soggetto alla !legge m questione, che limitava le sue d1sposizioni all'im[
piego �pacifico� dell'energia :nucleare. Tanlto i p~rinc�pi di diritto ammin1stll."
ati.vo, ,con [a xiconOISCiuta autonomia de,gli organi deMo Stato, nell'ese~
rcizio delle ll:'i:s!P,ettive funzioni, quanto il contenuto della Legige mvoca,
ta, escLudevano l'aptpil:icazione di quesrta agli impiooti ed alle alttivit� 
mmtani. 

Con un rsecondo motivo deduceva mosseii."Vanza ed ell'lronea applicazioll'JJe 
degli arrtrt. 1, 2, 3, 4, 5, del r.d. 11 !lugilio 1941, n. 1161, e dell'art. 
524, n. 1 ~c.p.p., [per avere hl !Pretore ritenuto, a torto, che le norme 
sulrsegreto militare non potessero essere iJ:wocarte, dovendosi 1fa1r distinzione 
~tra rrice~rche ed esperimeruti, destmart�. a rimanere segreti, e la comunicazione, 
al medico prrovin�ciale, della detenzione del materiaJ.e radioattivo. 
:m: pretore aveva ignorato la jpOrtata penaUstiJca del concetto 
di notizia segreta, ed av.eva 1lraJSCiUII:'ato l'obbligo di non divu[gaxe de~tte 
notizie, nonch� di coordinare [a legge 1964, col r.d. del 1941, eviltando 
di !Pomi hl !PirOblema se il Rossanigo fosse o meno tenuto a dare la notizia 
al medico provinciale. 

Con ultLmo motivo deduce inosservanza del C.JP.m.p. art. 40, avendo 
il !P'revenuto ubbidito agli ordini dei SUIPeriori gerarchici, non smdacabili 
nella loro ~egirttimit� sostoo:ZiaJ.e. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Osserva la Corrte ohe il ricorso appare fondato, in primo luogo per 
quanto attiene alla causa di non p!U!llibi:lit� invocaJta dal !Pil'�Ven1Uto. La 
senrteUJZa �ffiiP'UJgnata difetta nella motivazione, alloo-rch�, Lnterp~retando il 

di accertare l'operativit� dei .reparti impiegati in caso di guerra in zone 

inquinate dal fall-out atomico e il limite di r~esistenza dell'organismo uma


no negli impieghi militari in presenza di sorgenti radoattive. Ri.entrano pu


re ll'JJei �oompirti del Centro gli stUJdi� mtesi a prevenire J:e COlllSeg>Urernz,e c\he 

l'dmpj.ego dri mezzi IJ:'IaJdioaJttdrVii da paiJ:'Ite di un i!Potetko nemioo po~�r!'ebbe 

ave~re sui f~SI�Jco dei rpHoti e degili equipag,gd. millitari impegnati in azione, 

cosi �come pure �1a :PIJ:'IOteZiionre de�Li equipwggri stessi destinati a trasportarre 

acrmi atomiche. 

Jil Centro Studi e RLcerrche dd. Medicina Aereolllraruticra Srpaziail,e � per


ci� un organo del Ministero della Di:llesa che esplica compiti di delicata 

importaJnZa e rrtelllltvantd. liJJelrle furnz10lll� PII:'O!Pil'�e dreil. Mtnrirstero della Dife,sa 

ed ha perrtanto essenziailmente come scopo [a driscipil.rirnra drene mordralit� dd 

impiego miJJ.itare dei!J'enell:"gia nucleare, sia p>Urr sotto il rprroifiJlo medico. 

Non pote~va quLndi ritener& applrioaOOle ag.lri impianti militari una i!Jegge 

che pe~r sua stessa derfdndziooe si autolimita a .giamntire COllltro d pe~ricoH 

delle T�addazio!Illi iomzZalllrti drerrd.~anti. daH'impiego pacifico deilil'enrergia nu


dearre i lavora~tori e le popoLaZiiOllli. � questa un�,wgomentaziooo che si 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1303 

tevmine � chiunque � di cui all'art. 92 del testo legislativo sul!l:'impiego 
pacifico deH'energia l!liUCleare, fa dipendere la natura di �segreta� della 
notizia, dal:la pel'!cepibiJit� di essa, da pal.'lte di un numero indeterminato 
di persone. Nella sua accezione pi� comune, il se.g;reto � quello stato di 
fatto, per cui una IIl!Otizia � conosciuta solo da m1a persona o da urna ristrettLssima 
�cerclria di persone. E ['a garanzia giuridica si attua col divieto 
di portare la notizia a cOtnOOcenza di pe:t'ISotne diverse da quelle che 
ne sono i natiU.raJ.i CUistodi: rtrattasi, in sostanza, di un obbligo negativo 
imposto ai soggetti. 

Una parUcolare regolamentazione leg�slartiva � attuata, coil. r.d. 2 luglio 
1941, l!ll. 1161, in relazione al segreto militare, ila cui nozione giuridica 
impo:rrta :la considerazione di urna SiPecifica categoria dti segreto poli!
tico, attinente alla difesa degll'interessi mi1itari dehlo Stato e dell'efficienza 
del:le forze arr:mate. 

L'art. 6 dell'eLenco allegato al r.d. 1941 (che ha sostituto il r.d. 
28 settembre 1934, n. 1728), enumera Je notizie di cui � vietata ila divuil.gazione, 
e fra esse, sono illlidicate quelle relative � a[ materiale di qualunque 
genere comunque aa;l!Partenente alle forze armarte dello Stato�. 
L'al'lt. 3 dello stesso aLlegato, ~richiama le notizie relative ai programmi 
navali ed aereonautid ed! � agli studi ed applicazioni di nuovi ritrovati 

avw:le di un'dntm'p!retaz.ione llettwale che non ha minoir pregio di queLla 
di ohi arveva d!ntea:pretato li:l � ,ohd.unque � usarto dal legislatore ne:ll'art. 92 
del d.P.R., m. 185 del 1,964, come tse fosse a<Vulso deiL testo deHa l�egge e 
senza COIJJsiderare qumdd se, ne:ll'ambito di .questa, i[ terlrniilne SOifftra eccez~
oni: � infatti evidente che se, peir ipotesi, la leg.ge non fosse arpptlicabi:le 
arHe a.ttivdt� mhldta!I'i, d:a:l � chiunque � ISatrebbe esc:lu:si. i mitlitari. Un corretto 
cri.terio ermeneutico avrebbe dovuto imporre prima l'indagine sulla sfera 
d':a~pplioaz[one de:lla l:eg~g.e e poi que1J1a suhla rr1feil'libillit� del terrmin�e � chiunque 
�, mentre tnveoo so:lo con Ulil so:liisma pote'Va dirsi che [a ;teg�ge si appliJca 
perch� chiunque vuol dire ogl!lli cittadino. 

Gld avgomenti !Per� lP'er esc:ludeire J.'applicabill.it� delia Legge agi!Ji impilanti 
ed alle attirvdt� mi1itall'li. non .sono soltamto� desumib11i da:l tito:lo della 
Leg~ge, ma soprattutto dia[ suo contenuto e dai p!I'im!cipi del diritto amminilstrativo. 


P.er quanto �COitl!ce~rne questi ulttimi, � impoo-tamte ill rich!iamo al ptrdnoipdo 
de[,La autonomi�a deg.Li org~ami :neH'eserei.zdo dei1re rispettive funzioni 
ohe ~reg~g,e i�l nostro sistema di dd.dtto pubbUoo �e nel qua[e ahle varie hranohe 
della pubbLica ammiJruistrazione sono rkonosciute per :J.egge (art. 97 Costituzdone) 
funzioni speoifilche e p~ro:pl'lie. '11ale pl'lincipio comporta la necessit� 
dd dnte!rP!retare Le leggi che disciplinamo le varie :fiUinziood. in modo non 
contmddilttorio e contraddittol'lio ,sarrebbe i�nveoe riconoscere ad un'Arrnrrnintstvazione 
stata[e il!a competernza d.n un setto1re e devoJ.veD:'Il�a contempor�neamen�
te �ad un'�altra. 

A�J'AJrnm,i,nliist!r,azione m:hlitare �, 'come � noto, attr.ilbuito 11 compito delLa 
preparazdone dieiliLe for~e armate ed i:l mantendmenrto e potenzi,aan.ento 
delLa loro efficenza miJli,tJa,re, .compito val'lio ed estl1ernamente complesso, 
ad esp1etair�e 11 quale � attribuito :fira J.'alltro li:l potere di svolgere studi ed 
esperienze, tanto tche p!I'�esso l'Ammimstr.azione del:l'Aereonauti.Jca � d.stituita 



1304 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scientifici �. Data la rgelllerica dizione del testo, non v'ha dubbio che tra 
dette notizie debbano essere c~equelle attinenlti alla scorta, detenzione, 
ecrc. di materiale fiiEr5ii�e, dlestinato ad' usi militari. In rsenso 
conforme, questa S. Corte si � gi� pronunziata, con sentenza 17 luglio 
1940, Tic. Ioa:nni.di e sent. 14 il.ugl'io 1939, ree. Cagismoli. 

Su1la prurtioolare qualifica, irivestita d'al irlcorrerute, e su:lle funzioni 
daUo stesso espletate, quale diTigente, all'epoca, del Centa:o di medicina 
aereonawtica spaziale, non sussistono dubbi. 

Che un fa<tto rsia pevcepibile dia un :numero indeterminato, ma non 
infinito, di persone, :non . importa, a termini delle norme sul segreto 
militare, !la rcOIJJsegruenza che esso finisca di essere colljS�derato segreto. 
L'a�r�t. 7 del r.d~. 1941 prevede l'obbligo del segrreto per quanti vengano 
a �conoscenza �di una notizia di rc�arattere .segreto o destinata a non essere 
diVIUlgata, per ragioni di rcariJca, impiego, professiollle o servizio, con ci� 
stesso pTevede:nldo la compatibilit�, :fra un grup!PO detero:ni.nato di persone, 
�che siano a conoscenza de1la notizia, e l'obbiligo, per tutte, del 
segrreto. 

I ;priJnc�.pi tspiratori della tutela del segreto militare non sono contrastallllti, 
ma pienamente conciliabili �con la Costituzione de!l'l.a Repub-

UIJJa rapposita direzione ~eneralLe (v. t.u. 23 febbraio 1928, n. 327, d.ll. 31 luglio 
1945, n. 560; d!l. 30 ragosto 1925, ll1. 1523; lr.d. 20 ago,sto 1942. !11. 1318, 
sulile .attl1ibu2liond delil'.AJJ:nmi:niswazione de11a gue:rm e rsu quella dell'Aereona:
utilca). Fra i �CCJrllllPiti dd rstuidi e ricerche, marssdma importan:za hanno ila 
spermentazione, produzione ed arppldlcaziOIIle del�la energila nucleare e quello 
delle sue conseguenze, sia sotto dJ. profillo offensivo che so.tto quelilo 
difensivo, ai qua-li ii.'An:nmindJstJrlazdrone mil1itare provvede neLl'esercizio di 
funzioni proprie, che .certo non presuppongono l'impiego pacifico dell'energ;
ta nuc1earre e �che r.iJchtedono un'aut01noma efficenza deiLl.'Ammirni.strazione 
della Difesa, �sia nell'organizzazione �e nella gestione degli impianti, sia 
nellla predisposiZJi,one rdettla protezione sanitaria. 

Per qu:anrto oorncerne iil oOIIltenuto rde1la [eggre n.185 del 1�964, esso ancotr 
pi� !P(l['Suarde del�1a sua iJnapplilcarbiUt� a�l carso �esaminato dalla SUJPtrerna 
Corte, specie se coordin:ato con il'obbldgo de�l se~eto aiJ. quale per legge 
l'imputato, Dkettol'e del Cenrt:ro, era .tenuto. 

Nella rsentenza annullata rdarll!a Oarssazione, dopo essersi dato atto che 
1a Gondrand :aveva denuiil!cdraito (come pe1r Le~�e era tenuta a fare), arl Medico 
provincilarle rl'rarvvenruta conse~a del materdtail.e rarddo-attivo al Centro 
de1La Aereonaruti�oa Mililtalre, ,si era statuito che non aveva senso � omettere 
La comunicaztone ,a,l Meddco proviJnciale adducendo irl pretesto del segil'leto 
mill.irtare, qu:arndo q.uelii.'.Aiutolrit� stessa � dest�Jnarta ugualmellllte a venire 
ra conoscenza del fatto che si pretende dd mantener se.greto � . 

�L'unico risultato �che �Si consegue � .quello di ritardare, non gi� di esc1ude[
l)e la cOIIloscenza e di �Conseguenza di triltarrda:re gil.i opportuni cOIIltrolli che 
a quell'Autorit� sono rper (legge detnra:llldarti �. 
� Le norme sul se~�eto :m.iJJJitare si invocano dunque a torto, essendo 
evidente che un dato di fatto percepibile da un numero interminato di persone 
~di/pendenti del�La Gondrand, Uffici<:> del Medico prinvilnciale) cessa 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1305 

bl!ica, art. 2, m quarnrt!o ~a ii'ealt� deLlo Starto non pu� rifiutare v~ore 
giuridico al richiamo dehla tutela della collettivit�, che posrtula il sacrifido 
della 'libert� del sin1golo, affinch� la difesa socirue, nel S'UO complesso, 
sia pi� efficace. 

�, pertarnJto, giuridicamente fondato il coo!l1dinamenlto delle norme 
di oui al ll".d. 1941 con l'insieme delle altre ill'Oil'llle che rbutelano il se~
reto millitare nelle J.eggi penali sostalliZ�ali e proceSISIUali vigen:uti, significative, 
tra queste, quell'e di cui agli artt, 342; I Cjprv. e 352, secondo 
comma, c.p.p. 

Iii tlimite d'a1p1Pl1cazion.e delle dLs,posizioni del r.di. 1941, non va poi 
cercato, :nella conostcenza diella notizia, da ;p�arte di un :numerro indeterminato 
di jpe!l1sone, ma nella :notoriet� della notizia srtessa, siccome gi� 
affermato da questa S. Corte con le s�entenze 28 giugno 1958, Sez. I, 

P.M. c/Pinrto e 5 di�cembre 1958, in Giu. pen. 1959, II, coJ.. 234 e 786. 
Per cui, nessuna rilevallliZa pu� attribui:nsi aN'avvenurta segnalazione del 
trasporto di mate-riale atomico, da parte del vettore Gondirandl, il cui 
com:porrtamento non si :lega, con nesso d!i. alcun genere, ai doveri, positivi 
e negativi, dcl Rossanigo. 
di essere � segreto �, potendo al pi� :atteg�g;iaa:lsi a :fiatto dd CJall"a,ttere � riservato
�� 

� Pu� ~~giung.ersi, comunque, che una cosa � il!a natura deJ:le ll'icerehe 
e degli. �esperimemi �che si .stanno cooduce;ndo e .che si V'Uole non �siano divulg.
ati, �e cosa ben divel'!sa � [,a mooa 'comunicazione ad un organo quaUfiloato 
(Mediloo Pmvinciale che, del !l'esto, � pena�lmente V'�ineolato a IliOOli l'I�.V'elare 
gli eV'entuall segweti da �lui conosCiiuti per II'agioni di ufficio) delLa sempJ:ooe 
detenzione de[ materia1le radio atrtivo, per re;ndere possib:hli e tempestivi i 
controlLi, concernenti unircamenrte �l'ardoz�ione dei mezzi cautelativi oonrtll'o il 
pericolo id radiazioni ionizzanti �. 
Con queste a!l'gomentazioni si �ea-a commessa una serie di g.!l1avi el'll'ori 
d� diritto, perch� si era ignorata la definizione e la portata della nozione 
penalistica di notizia .segreta, va 'era omesso di ,cornsidooare J.'obbUgo individuale 
imposto a quanti vi sono �tenuti di non divulgare le notizie e si era 
ilgnorato i�l coOII'dimlamento fra �La legge n. 185 del W64 e H r.d. n. 1161 
del 1941. 

Affermare ,che un d!arto di futto pe!1cep:Lbi[e da un ;numero i!nidetel'IIl.�onato 
di persone �Cesserebbe di .esselt'ie segreto e potrebbe tutt'al pi� atteggiall'S'i a 
fatto di ca:rattere ri,serV'ato, � in 'contrrusto con [a no~rma della leg.ge e con 
l'e1a:borazdone .giUII'�IS!PrudenzLaie e dottril!lJa�Le. 

La legge 1stessa ,prev,ede ilruf.atti (art. 5 e 7 r.d. n. 1611 del 1941) \J'e,stensione 
dell'obbligo del segreto a chiunque per ragione della carica, impiego, 
pil'ofessione o rservizio o :Ln occasio!rlie derl,l'esea-cti.zio di essi venga a conoscenza 
dd. notizde 'di �caratte!I'e segr.eto o dservato, p:re!V'ede do� una ptena COIITl{Paidbilit� 
fra indeterminatezza delle persone che .sono a conoscenza della notizia 
ed obbligo de1 segreto. 

D'altro �canto, dottrina .e gilurisprudenza coll'rerttamel!l!te richiamata dal�La 
Cassazione, hanno avuto modo di precisare che il limite di applicazione 
deHe nOII'ime che imlpo;ngono �l'obblirgo del segil'eto e della non divulgazione 
consi�ste non gi� ;nelJ.'esseire la notizia a conoscenza di un indete:rmitnato 

19 


1306 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Deve ora osservare ila Col'te che il sostanziale divieto di rivelazione 
del segreto militar,e, divieto manifestato con carattere perentorio dalla 
legge (artt. l e 2 del r.d. 1941), e che, a:-differenza di quanto stabilito 
nelll'art. 622 ,c.p., non prevede ila giJuJsrt;a causa, ma solo deroghe pa!l.'ticolalri, 
investe tanto il campo oggettivo, quanto quello sog,~ttivo, BJbtinenti 
ahla maJteria. Ma iii Pretore ha omesso oglni indlagine, per valJUtare 
la posiziooe soggettiva del IJ:)l'evenuto e determinare per quaile raglione il 
Rossandgo in presenza di una notizia segreta o, comunque, ris:exvata, 
sarebbe stato ltenruto a comlliillJca<rla al medico provinciale, violando, 
per�, 'conte~ID~Poraneamente, giLi artt. l e 2 dhl r.d. 1941, le cui sanzioni, 
peraJltro B~P~Paiono ben pi� gravd di quelle previste dalla disciplina dell''
lllSo, per scopi :pacifici, deill'enengia atomica. Non � inrfaJtti esatta, ed 
� persino in contrasto con �le finalit� della iLegge, ila d.ist:iln:zione operarta 
dal P11etore, rseconJdo cui il segreto militare andrebbe rispettato per quanto 
attiene alle rtcerche ed! agili esperimenti, menrtlre sarebbe oblbliJgatoria 
la pubblicit� della denuncia delila detenzione del matria[e radioattivo. 

htvrero, l'obbligo della de:ruUllJCia � in :llum:zione dei conltrolli sulle a1Jtivit� 
successive, e dipendenti dahl'wtilizzazione deille sorgenti n,ucleari; lo 
stretto colilegamento, tra denuncia e detenzione del materia!Le, 10011Jde 
giuridicamenJte impossibile una !Soltanto parziale applicazione diel~ ileg,ge. 

Ma il r�!Col'ISo deve essere aoco1to anche per a:Ltro, fondamentale 
motivo. 

Jil 'centro di studi e !l"i�cerche di medicina areonaurttca Sjpaziale di cui 
H Rossamgo era direttore, aU'ett~oca dei fatti, ha, tra i suoi comJ?iti, quello 
d'aocerrta~re ['op,erativit� dei reparti impiegati, in caso di g1U!erra, in zone 
inquinate dal farl:l oUit atomico, ed il limite di resi!Stenza dell'organismo 
umano negli dmpieghi militari, in :presenza di soa:gerruti radioattive. Cura, 
1noltre, l'accertamento e ila prevenzione delle conseguenze atomiche sul 
fisico dei rphlOiti e degli equipargrgi militari, impegnati in azioni beNiche o 
nel trarsporto di anni atomiche. 

numeroo di persone, ma nella notorietd del.l:a notizria stessa �e per di pm 
con un'accezione particolarmente rigorosa del termine (� stato ritenuto ii 
r~eato di ~cui ,aLl'art. 258 c.p. 'anche neWdpotesi di 8J.Prpil"estamenti militarri noti 
alla maggior parte degli abitanti della localit� ove gli appr-estamenti sono 
fatti: Cass. 5 dicembre 1958 in Giust. Pen., 19r59, II, 786; in dottrina ANToLISEI, 
Dir. Pen. 19,53, voJ.. II, .tomo I ;p. 46). L'indagine quindi ohe incombeva 
.al gi'l.lJdice di merito ,e 'che questi arvceva de'l tutto omesso, consi.,steva 
ne1l'aecertare se, data 1a natUJl'a di notizia segr.eta o co:tnllli1que riserva,ta 
(si tratti di segreto ,e di divieto di 'divulgraztone, come parre a norma del 

r.d. del '1941, i termini del problema non si spostano) l'imputato fosse tenuto 
-�come in astratto ,presordrv,e il:a legge del 1�964 -oppur-e no -come
1

il il.'egdo decreto del 1941 imporne -a daa: la :notiz~a ,~W_ medico provinciale. E' 
evidente �cio� che il p!I"ob1ema concerneva sia una valutazione della posizione 
soggettiva dell'imputato, sia l'interpretazione coordinata dei due suecitati 
testi di :legge e daLle quali rindagtni, se fossero state :liatte, si sareb




PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1307 

Detto Cerutro � un organo del Ministero della Difesa ed � stato 
i\Sitituilto ai fini deiJa disciplina, sotto hl profilo medico, dell'impiego 
dell'ene11gia lliUOleall'e. 

� facile o5\Servare 1c:he le furnziooi del Centro farn~no parte dei compiti, 
estremamente comp~essi, arttribuiti alJ' Am:rnini.sltrazi<me Inililtal"e, 
per hl irmmtendmento ed H potenrziamento dell'efficienza delle focze armate 
e 'c:he la trattazione di~a mater.ia delJ'energia nucleare, tanto sotto 
il !Pil'ofilo offen&vo, che difelliSiivo, viene seguilto, della detta amministrazione, 
neiJ'eserei�zio di funJzioni jproprrie, con autonoma organizzazione 
e gestiQID.e degl'ilmjp[anti e della protezione sandlta:rria. 

Siffatto impiego dell'energia nneileare, non pu� e&ser definito 
pacifico. 

NOillJ tpU�, pertanto, esser riltenuta applicabile agli imputati Inilitaxi 
una legge, che gi� da s� si definisce indirizzata a scop�i pacifici, come 
rilsuJJta dail. ti/tOllo della legge 13 febbraio 1964, n. 185: � Sioorezza e protezione 
,cOillJtro i pericoli del,le radiaziooi dell'ivanti daJ.l'UISO pacifi.co dell'energia 
IIliUicieare :~>. 

1\l vizio kia cui � af:l�etta la senJtenza dru Plret�>re si concreta nell'avere 
omesso di portare l'esame sulla sfera di appHcazione della ~egge, !Pil'ima 
ancora d'inte~etare i:l termine �chiunque�, di cui al gi� citato art. 92. 

E l'esame del 'contenuto della legge dimositll'a che essa non � applicabile 
agl'imp,ianti ed aiile atti'Vit� IniHta:rri. 
I :Precedenti legis[ativi scmo costituiti dilla legge 3 dicembre 1962, 

n. 1860, sull'impiego pacifico defl'enengia nucleare, in ordine ai materia:
li lidentifkati e definiti dall'EURATOM (ComUll!i!t� europea pell' la 
energia atom.ilc:a), o:rgano palesemente esi�il'aneo ad inJteressi milita;ri. 
bero watte quelLe conclusioni alle quaU � poi pervenuto il giuddioo di Legittimit�. 


Era poi 'altrettal!l:to, �erl!'oneo, in ba,se ad UII!a tinamm.iss:]bhle ddistinziOIIl.e 
fra le i'Lcerohe �e ,gli esp~ell'limenti da un iato e iLa detenzione del materiale 
vadioattivo' daWaltro, affeo:rmatre che di quest'u.l:timo dov:esse essere :l�atta 
La denuncia ;per rOOJdef!le possilbiJ.i a liJem;pestivi li controiLli conoernenrti unicamente 
l'adozione dei mezzi �cautelativa coni�il'O il pe!I'iJcolo di ;radiazioni 
ioni.zzanti. Cosi rurgomentando si ilntroooceva una distmi!one glilE.'idicamente 
impossibiiLe ed una IiJrnitazwne d'applicazione della il.egge dal 19164 aJ.trettanto 
impossibile; questa o non si appUca agli impianti militari per le 
ragioni sopra esposte, o si app.Uca tota:Ihnente ed al.lore non � possi:bile 
ddistinguell)e f;ra esper.tmenti segt~eti e detenz�,one di materi:ale nucle8!11e, non 
segreto o meno segreto. Basta inv:e!I'o 1eggere hl testo dehla legge del 1964 
ed in particolare il suo art. 45 peT stabilire che l'obbHgo della denuncia 
� in funzione dei ~controlli suhle 'attivit� successiv;e e Peli' accertare che 
sono proprio a:e p:rove rnucl.eari, ,per 1a loro per.tcol:osit�, quelle che richiamano 
i pi� rpenewanti interventi del Co.tniJtato Naz,ionaJ.e per ii:''Ea:lel!lglia 
Nucleare. 

PAOLO DI TARSIA di BElMONTE 



1308 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La legge dlilSlciplina hl commercio, l'ilmportazione, l'esportazione, il 
trasporto dei materiali atoznllici, le modalit� !Per Ila cost:ruziooe degl'ilrnpi�iDti 
di produzione dell'energia nnclea!re, la resporusabilit� civile dipen,. 
dente dlall'UISo, aJil!cora llllna volita defi:nito padfko, di detta energia, i 
brevetti per in'V'enzioni in materia nudeaJre. 

La legge attualmerute m vigore, 13 febbraio 1964, n. 185, dimostra 
la sua estraneit� ahl'Amm.i:n-i~Sftrazione ed aHe attiv-ilt� militari, in primo 
[uogo !Per ila composizione degli organi di dltrezione e sorveglianza dP.J.le 
attiv-ilt� inereruti all'enea1gia nucleare. Al Consilglio iruterministeriale di 
coo:rdmamenJto, partecipano i ra!{)!Presenta!llti di quasi tutti i ministeri: 
:lira essi, contro un rappresentante dell'aviazione civile, e due della madna 
mercantile, esiste un solo ra:pprese!lltante deil. Minisltero dehla difesa, 
cio� m rruumero uguale al MimSftero del Turismo, arlt. 10); nessun eSIPerto 
mil!ita!re fa parte delia Commissione teCillica del (comitato per il'energia 
niUJcileare, composto di 14 membri, art. 2); menibre viene, invece, cmata, 
tra le amnimistrazio:ni inlteressate, la Madna mercantile, art. 13). Nessun 
organo delJ.'ammillli's,trazione militare fa parlte delle Comm~ssioni provinciali 
per la protezi0011e sanmaria delila popolazione, art. 89). 

N�, trattandosi d'i.mplutato che riveSfte la qualit� di militare, soggetrbo 
all'oblblligo deil. segreto, pu� essere omesso il coordinamenlto della legge 
in esame con il r.d. 1941, n. 1161. � !Palese l'inconciliabiJ.iJt� della il.egge 
con hl dtato r.d.: gli artt. 13 .e 14 della legge sull'IUISo della energia 
nucleare, prevedono e disci[pil.inano i poteri deglli Lspettori del Comitato 
teCillico, accesso negli impianti, consruwtaziO!lle di docume:ruti, richieSfte di 
infon.rnazioni, ec,c. 

Infine, le prescrizioni sul modo di regolare 'gl'impianti, a scopi scien,. 
tifici o mdusltriali, art. 52, la classificazione degli esercizi commerciali 
di materie radioalttive, art. 32; i poteri di revoca di autorizzazioni, conferiti 
al Ministero dell'Ind!us1Jria e Comme11cio, arlt. 56; la cOOil(petenza 
del Min-i~Sftero del Lavoro per ila formazione del persona.l1e sanitario, di 
initesa, anche, con la Marina mercantile, art. 76; ile d~sposizioni iJrnpartite 
per li. �datori di (lavoro�, art. 77, sono alcune tra le varie d:�ISIPOsizioni 
che dimoSftra!llo come la legge sia riV'olta alla I'legolamentazione 
dell'uso dell'energia n'Uicleare, per scopi diversi da quelli persegu:Lti dail1'
amministrazione milita!I"e. 

11 mancato approfondiito esame di qiUestJi aSIPetti salienti deiLle questioni 
[plrO~ettate, vizia il giudizio espresso :nella sentenza imprugnata, 
per quanto attiene all'ambito di applicazione della [egge in esame, erroneamente 
estesa oltre i casi consentiti e contro !il sistema dell'autonomia 
degli organi dello Stato, nell'esel'cizio delle risp,ettive fU!IlZiollli. 

Apipaiono, di 'conseguenza, fondata le censure di erronea appiUca


zio:ne dehla legge, rivoilite dal ricoTI'IellJte alla sentenza, che deve ess1ere 

annuJ.lata senza :rmvli.o, i:n quanto il fatto ascritto al Rossanigo ltl!Oitl! � po:-e


veduto da:lla [e,gge come reato. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1309 

TRIBUNALE DI ROMA, Sez. III, 30 settembre 1974. VoLpari -Pres. 
est. -P. M. Cannata (parz. diff.) -P.roc. gen. c. Bisogno Mario. 

Sicurezza pubblica -Rimpatrio con fo~lio di via -Fermo di polizia 


Art. 157, II comma T. U. delle le~~~ di pubblica sicurezza -Vi


~enza attuale dell'ordinamento. 

(art. 157 t.u. 18 giugno 1931, n. 773; I. 27 dicembre 1956, n. 1423). 

La legge n. 1423 del 1956, contenente misure di prevenzione nei 
confronti di perso111.e pericolose per la sicurezza e la pubbLica moralit� 
e che consente il rimpatrio di coloro che s~ trovino fuori dai luoghi di 
residenza e rientrino nelle �ategorie indicate nell'art. 1, Mn ha abrogato 
il secondo comma dell'art. 157 del t.u. de.tle leggi di pubblica sicurezza 
che � quindi, nelLa parte non dichiarata illegittlima dalla sentenza 
della Corte costituzionale 14 giugno 1956, n. 2, tuttora in vigore (1). 

(Omissis). -L'll .giugno 1968 Gian:l�ranco Spadaccia, Luca Bracci 
e Angiolo Band'ineHi presentavano una denuncia nelila quale era sostanzia:
lmente eSIPosto quanto sejWe: 

1Per il 2 giugno 1968 ila federazione romana dleJ. partito radicale 
aveva programmato la 'distribuzione di volantini per eslpQ'imere il dissenso 
dal �carattere militariJstico impresso al:la celebrazione dell'anniversarrio 
dell'istituzione deil.la Repubblica. 

La mattina del 2 giugno alcuni aderenti al pal'ltito !radicale, ap~pena 
usciti dala, sede dei!. partito in via 24 Maggio, erano stati avvicinati da 
agenti di P.S. in bor~ghese che, senza akuna spiegazione, avevano inti-

Note sul fermo di polizia 

(l) La sentenza delia lli Sezd!one rpenale del Tribun�l!le di Roma, che 
ha affuoontato con ri1g.o�re scientifi,co, a.ll:l!ohe se non .esente da talune imprecisioni 
ed tnesattezze, U pll"Obl�ema deilil'estensione e della portarba de.liJ':iJsti.tuto 
prr-evisto dail. J,J .comma dei,J',all't. 157 t.u. del:le leggi �di Pubbltca Siomezza, 
merita attenzione, sia pocch� giunge alla conclusione, conforme alla cor;
r.etta inteT~pr"etazioll:l!e della Jegge, delia viJgenza attuaLe nell'ordinlamell:l!to 
gtmiJdico deM'dsti:tuto, si.a perch� esclude -e qui perail.wo offre dl fianco 
alla critica -�che ne.U'istituto possa identiftoall'!si un � fermo di polizia � 
e che ,esso costituisca una l:imitazione delLa libe~rt� p,ei\SonaJ.e. 
Come � noto. dol no8Wo Oll'dillllamento giuridico col!losce var"i�e forme 
di restrizione della libert� personale, pTofondamente differenti fra di loTo 
per le condizioni che ne legittimano J'.app.Hcazione, per le ftnaHt� �Che 
perseguono �e poc ll..a durata del provvedimen,to aff.Jittivo ed accumunate 
soltanto dalla necessit� del rd,gOO'oso rispetto delle norme, a .gaii'anZia del 
dill'itto �di libevt�, solel!lnemente garantito dalla CostituzioiiJJe e daU'tdentit� 
dei!. contenuto: privazione della 1Ubert� fisica, pe1r un tempo pi� o meno 



1310 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mato loro di seguirli in Quesba. Alla richiesta di spiegazioni, gli agenti 
cari�cavano dii ;peso su 'lliil'auto di servizlio due delle cinque pemone uscirte 
dahla sede del !Pal"\tirto, e preci.JSamenite il. demmcianrte Banditnelli e Roberto 
Cicciomesswe, e poi, su altre autovetture, le altre due (sic!). La 
stessa sorte toc�cava ai ICOffi!Ponenrti di IUfll: secondo g>ruppo, ilira i qua!li gli 
altri deDIUlllcianti Slpadaccia e Bracci. 

Si precisava nella denuncia che il Bracci e il Bandinelli erano srtaU 
percossi cl!agli agenti rl!i. P.S. 

SUlla base di rtale dentmcia Vlenivano ib:"atti ali. ,giudizio dJel prertore 
dii Roma il dott. Mario Bisogno, funzionario di servizio, nOIDJch� aLcwni 
sottuff~ciali e guardie, per tr~'OIDJdere del reato di cui all'art. 606 c.p. e, 
ad eccezione del Bisogno, dei reati di CJUi agli aTtt. 581 e 612 c.p. 

In esito al dibattnenrto, il P~ertore, menJtre proscioglieva dia illurbti 
glii adcl!ebirti gli altri im:putati, condannava il dott. Bisogno ailla pena 
di mesi tre di recliusione, ritenendoll.o coll.pevole del contestato reato di 
arresto ihlegale. 

Su BiPIPello dell'imputato, sootiti Ja P.C. il P.M. e la difesa, M: Tribtmale 
osserva in 

Diritto. 

E' necessario, inn!IDZi tutto, mettere nn po' d'ordine neLla ricosrhrluzione 
dei fatti e ci� perch� il Pretore mostra, nella rsua s'entenza (pag. 8), 
di aVIer valutato H �cOlll(porrltamento dehl'iJ:npuJta:to escliusiva.mente ssulla 
base di quanto esposto in doonncia, senza tenere in alcUII1 conto [e parti'
COla!ri <Circostanze di tempo e dii luogo dell'accaduto e senza dare ail!cnn 

Lungo, ma �che pur.tu1Jtavia �oomporta, sempre, un sac!l"ificio dei dd!l'itto di 
libert� personale garantito, con le eccezioni ivi previste, dalla Costituzione 
e dalo1e nOl'me di diritto .intemaziona1e di cui si dir� appresso. 

Si dis1:i�II:.IJguono la "'arcerazio~e, l'air~resto, il fea:-mo di poilizia giudiziaria 
ed il fermo dd pollizi�a. La �Call'cerazione � .i�l ;pJ:OVVedimento esecutivo di 
una �pen:a detentiV.a gi� :ccxr:nmiData (art. 581 c.p.p.) a conclusione di un 
pvocesso m�CUi ,si,a tnrtervenuta sentenza di condalllllla. E' quindi PirOVVedimento 
definitivo che mira alla eBfPW.zdone della pena e che ha come condizione 
,Ja persistenza di una �sentenza penale irr�evoc,abiile (tranne che nel 
caso di �call:'cerazione .po:-ev.entiva, per d1 qua.J;e per� si applica. La nomna di 
cui all'art. 137 c.p.). 

L'atro:".esto � �in'V'ece provvedimento cautel!are dd.r.etto a .porre, come H 
fermo di polizia grudiz]ail"ia, lohi � �colto in nagranza di il."eato -o chi � 
g:ravemen�te i~d.iztato di ll."eato e v'� fondato sospetto di fuga-a disposizdone 
�dell'iautorit� gwdizi:aria per �le necessi�t� del1l'i:stru1Jtoria. 

L'rurtresto e iii. fea:-mo di polizia gd.uddz�~aria 0art. 235 e ss., 23H e 238 b~s 
c.p.p.) .sono quindi p:vovved:i:menti cautelari, rpirovvisori a durata ilimitata 
-non possono superare i quattro g�iorni dopo di �che -l'arrestato o il :Eermato 
devono essere �l!iberati o deve esse�:ve disposto dall'autorit� giudiziaria 
alitro 'PII:'Ovvedimento restriottivo (art. 244, 245 c.p.p.; ad. 238 c.p.p.; al't. 
246 c.p.p.) -e preordinati all'istruttoria penale. 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1311 

peso alle contraddizioni, a dk poco sconcertanJti, in cui sono illiCorsi i 
deiliUIIlcialllJ1;i. 

Ci� 'che la dentmeia, ilrwero, non dice � che la via 24 Maggio fa 
p811'1te delle strade che dovevano essere percorse dalle aurtorvetture del 
Presddeme della R;epubbllica e delle pemone dii eSIUO Slguito per recarsi 
!Prima a'lii.'Mtare dlella Patria e poi in via dei Fori Imperiali e che le forze 
di rpolizia, delle quali facevano parte il.'appellanJte e gli ail.tri irrnputati 
ormai assolti, si trovavano lamgo quel percorso [per SV'oiJJgere i loro compiti 
di prevenzione e di tutela della sicurezza pufbiblica. 

Nel como delil':iJsrtruttoria, IS[peciallinenrte dibartJtimentail.e, era, [poi, 
emerso che la deo:JJU.liliCia non conrterreva rurna corrupleta esposizione dei fatti 
e che, anzi, laddove dchiamava l'attenzione su.J.J.a circostanza che �nes-\ 
suno del gru.PIPO d'ei prrimi quattro� usciti dalla sed'e deil. [parnrto, ilira i 
quali H Bandinehli'edl il Ciociomessel'le; aveva dei manifestini (v. pag. 4), 
conteneva delle a:l�fermazioni ~Chiaramente e vol.UJtamenrte fa!lis'e. Lo stesso 
Bandimilli, dnrvero, sia in sede di conferma e chiarimento della denrunrcia 
che in �dibattim.ento, aveva dichiarato di aver aVJUJto dei marufesrtini avvolti 
in un giornale. Ed il C:iJcciomessere, &il canto suo., ha� precisato 

1il fell"mo di polizia (art. 13 Cost.. art. 157 t.u. 18 giugno 1931, n. 223) 
poti � provvedimento ancor pi� dilverso, ~ativo,di natura p!l'eventi.
VIa al quale IJ."IicOITe J.a rpoJ.izia di sicurezza indirpoodentemente daU'esereizio 
di un'�azione p,enale a1La quale non � pll1eoa:~dinato, a(l;l>pl.JicabiiLe nei corufronti 
di chiunque per motivi di ordine, di sicurezza pubblica o di pubblica 
moralit� e che per derimzione prescinde dalla oommissione di un reato o 
daJ. �grave indizio di averlo commesso, normalmente a durata ben 1pi� limitata 
1dei quattro giOOIDi, in funzione delLe vagioni che J.o hanno dertel'III1�inato 
e ,costituente manifestazione del rpotere dd coaztioa:l!e fisica pil'op/J."I�O deihla 
Pubblica sicurezza. 

Negare, come, sia rpur implicitamente fa la sentenza che si annota, 
che !il potere di accompa,gnarmento e di <identificazione non costitui!sca una 
limitazione della libert� personale non pare sostenibile a meno che non 
si accetti un criterio quantitativo :logicamente erroneo e per H quale una 
l!imitazione deUa l�ibert� di bl"ieve dull"'alta non costituillma un sacrificio del 
dill1itto di ilibeil't�. 

Il fermo di polizia (v. C.A. TESTI. n fermo di polizia: attuaut� del 
problema m Riv. Pen.. 19�73, I, [pag. 398 e ss.; C.A. TEsTI. Ancora sul fermo 
di polizia in Enciclopedia del diritto; BRACCI. Sul fermo di polizia irn Giust. 
Pen., I, 19'58, c. 314; v. diJSegno di 'Legge n. 4209. Camera dei deputati, IV 
legi,srLatura; dise.gno di 'Leg,ge n. 760. Senato delLa Repugblilca -VI Leglislatura 
� ;Dj,sp.osizioni suLla tutela preventiva de11a 'sicurezZJa pubbLica � ), ha 
tl"lovato 1a sua rego�1amentaztione nell'ari. 157 del r.d. 18 gi'UJgno 1931, n. 773 
anche ,se questa iron � (l.'rmica ilpotesi di fermo prevista da queilla l�egge 
che conrti!ene altre nonne <che prevedono forme di restrizione dei11a ilibert� 
personale (le norme del t.u. ,di pubblica sic"l.Wezza inf>atti pll'evedono numerosi 
'Casi in <cui aHa Polizia � attribuito un [potere m coazion,e fisica, con 
urua latiturdme proparztionarta -per ll.'esig.enza del rispetto dei diritti 
,garantiti� dana Costituzione -agli atti da 'compiere � v. ad es. l'art. 5 



1312 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di essere uscito da:W.a sede del partito proprio allo scopo dii distribuire dei 
volarnJtini; ha aggiull1to di �non ricordare� se al moonenJto deH'inlterv&llto 
de~li agenti di P.S. aveva avuto il iempo di distribu1rtl.i ed ha conclUJSO 
dichiarando che, non volendo aderire all'imrvtito rivOilto~ dag!li agenti, 
si era sediUJto in terra. 

Gi� queste d!ue dichiarazioni rsarebber<o sufficienti a far rilevare 
come erroneamente il primo giudlice abbia fondato il proprio convincimento 
ersc1Jusivamente sul conttenuto deLla denll!ncia ed altrettanto erroneamente 
,abbia affermato 'Che �non si sa ne!PPl.IJl"e chi erano i due manifestanti
� (v. pag. 6 sent.) dei quali parla it1 Bisogno nel suo :pTimo interrogatorio. 


Il primo gilud~oe, inoltre, ha ritenuto attendibtl.i ~e prurrti lese -che 
hanno negato di aver ~ricevuto, prima di essere a�oc�oonpagnarte in Questw-
ara, llichiesta di fornire ile proprie generalit� -sulla base di tre 
cirlcostanze d1 fatto: 1) neSISUIIJ.o dei manitfestanti � stato dlenunciato per 
il reato di ooi all'art. 651 c.p.. ; 2) tutti i manifestanti, una voLta g'i.unti 
in ,Questma, hanno esibiJto senza difftcolit� i !Pl'Op.ri dOCIUJmenJti; 3) akruni 
agenti hanno dichiarato: � non facemmo in tempo a chiedere le gene-

impiego della forza per l'.esecuzione dei pd'ovvedimenti; l'art. 15, che 
dispone l'accompagnamento deHa !Peil1sona dnutilmente invitata a .comparire; 
il.'arl. 16 che .consente aLla Poldzia di accedere in quahm�que 
ora nei locali destinati al:l'eserrcizio di attivit� so~gette ad autorizzazioni 
di P.S.; ,r,ao:t. 24-che consente lo sciog!limento deg[i assembioomenti; l'art. 
82, .che �Consente lo sgombero dei �locaU dd .pubbl.!iico spettacolo; l'aTt. 144, 
che consente di sottopol11'e lo strtaniero a riil.ievi se~letici �. Nel caso 
dell'art. 157, che prevede il pericolo per �l'ordine pubblico e nel quale 
i'atto da 'compier<e �, a ,differenza che :negli altri casi, indetetmi.nato e defi.rubi1e 
rsoltanto come la necessit� di ovviare al peritooil.o, � il.o.gitco e coil'lrispondoote 
al sistema ohe �la !Latituddne dei poterd della pOilizta sia massimo). 
Il suddetto articolo consentiva (prima delil.a sua [paTzia:le abrogazione in 
seguito alil.a sentenza deli1a Corte Costituzionale n. 2 del 23 giu~o 1956) 
�alil.a .Pubblica Si,curezza :J.',accompa~namento del\l.e persone sospette o che 
non potessero o che non volessero d;we contezza di s� ed il successivo !~.'dmpatrio 
�con fog�ldo di via obbligatorio. Questa norma, pd'evista dail primo 
comma delil.'rart. 157 rsi ,appU.cava alil.e persone che si �trovassero fuori del 
Oomune di ll1esidenza, mentre il secondo eomma .estendeva i potel!'li. suddetti 
a�lil.e persone !Peri.colo�se rper l'ordine, ILa Sicurezza pubblica e �la pubblka 
morail.it�. Il tenore �letteraiJ..e delle nOil'me ed il '1o11o contenuto consentiva alilo 
organo di Pubblic�a SkurezZJa rma notevole latitudine di poteri diJscrezionaU, 
mentr.e non ei'ano pll1ecvi.ste �~aTanzie [per i d~rittti dei cittadini per quanto 
concerne sopratutto il!a durata del fermo: 'Ila le~ge risentiva evddentemente 
del .clima polititco dell'epoca nella quaile etra stata posta, tant'� che, modificatosi 
il qualdxo politico-costituzionale, si avverti l'esigenza di delimitare 
l'istituto .con norme pi� dspettose dei .diritti :di il.i!bert� dei dttadini. A ci� 
si provvide 'con d.U. 20 g.ermaio 1944, n. 45, .che modific� ,n te�sto delil.'art. 238 

c.p.p. e introdusse l'art. 238 bis. Nel �testo deH'�ao:t. 238, che dilscipU.nava 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1313 

ralit� )(Coco Otello); �non ho chiesto ai giovooi i doc:umenrti � (Gioacchini 
Giovanni). � non ho Clhiesto i docume:nti e non ho sentito aiJ..cuno 
che lo facesse � (Fiorellli Andrea); � non so se fossero stati chiesti i dooometllti 
� (Di Nieri Pasquale). 

ID! primo punto, secondo hl. quale si pu� affermare che, nel corso di 
una serie di avvei�im.enti cond�uJsi e complessi, un farbto contravvenzionail.e 
non � srtato commesso sol per1ch� non � stato denunciato, non sembra 
meritare una particolare attenzione. Il secondo :punto, seconid�o il qiUale 
sarebbe irrlispiegabille run irifiuto di fomi.re le proprie generalit� da pa'l'lte 
di chi, suCicessivamente condotto in Questura, esibisce senza difficolt� i 
propri documenti, contra'srta con l'esperienza comune a chinnque si occupi 
di cose giudiziarie e non tiene conto del fatto che, di 11egola, � ,proprio 
�cosi che ISii. ,ginnge aHa identificazione di cihi, in precedenza, aveva 
rifiutato di daire indicazioni sulla IP'ropria idlentit� (pel1sonale. Il terzo 
pU!Ilito � frutto 1di. lUna non atte:nta valutazione deilil.e dichiarazioni degli 
agenti. !il Coco Otello, infarbti, ha precisato cile il dott. Bisogno aveva 
ordinato di id!enJtificax:e i due giovani che avevano lanciato i manifestini, 
aggiungendo. �non facemmo in tempo a c:hiedere le genmalit� irr1 qiUanto 
i ragazzi si gettarono repentinamente a terra�. !Il GioaCichini ha ;riferito 
di ave.r visto un giovane che lanciava manifestini e cihe, alil'ilnvilto di al-

esclusivamente il fermo di polizia giudiziaria -applicabile nei corifronti 
di chi fosse gr�:avemente indiziato di un l!'eato per H qua.le sia obbilig�atolrio 
n mandato di cattUJra -venne dntrodotto J.'inciso: � e possono " con il'i!l5errimento 
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o delila forza pubbil.ka " 

altres� fermare le persone la cui condotta appaia particolarmente pericolosa 
per l'ordine sociale o la sicurezza pubblica �. I suooessivi periodi contenuti 
nel testo dell'Mtico1o, �secondo la modifka del d.U., concernevano le 
modalit� di 'app\l.:i�cazione del f�6['{Jl}O e �l'obbligo, imposto all'autoii'it� di P.S., 
de1la sua .comunicazione al PiroCU~Vatore deUa Repubblica o al Pretore. 
L'airt. 238 bis, ,a sua vota, tdiSo�(p1imwa la durata ma,ssima del fermo, ;La sua 
convalida da par.te de1l'AutOir.iJt� GiudiziJaria e ile sanzioni applicabili agli 
org.ani di pubblica sicurezza m 'casi dd i.11egalit� del feii"'Ilo, di mancata 
comuni-cazione o di omessa tr.aduzione del fermato nelle carceri giudiziarie 
o mandJamentali. Alppave evidente lo scopo de,lila nuova normativa: 
app�:icave :all'Istituto del fermo dd. poildzia, in ,considerazione della ,grnvit� 
del tsacrlificio im(posto ai diritti 'di libert� del cittadino -diritti che pur 
tuttavia si 'continuava a OC'konoscwe suboll'dinati <BJ1.,1e esig.enze di sicuirezza 
pubbUca e di ovdilne sociale -norme che potessero g,al"antire contro gli 
abusi e che limitassero ano stretto necessario la restrizione della libert� 
'personale. La rlifo=a pooaltro ~cos� tattuata era ben .lUIIlJgi dal:l'essere 
organica e completa, sia pooch� delle v,ar�i:e iLpotesi Ln c:ui. dalJ.'ordinao:nento 
allora vigente eirano Pir�eviste :restrizioni a,1la Hbeirt� deil. cittadino veniva 
rLohiamata -e nemmeno inte11amenrte, come 'si di['� appTesso -soltanto 
quella disposta p�er motivd. di pell:'i.colosirt� e venivano 'la.sci,ati fuo!t'i gli 
altri casi (come quelil.i gi� .citati pl!'evi,sti dagli artt. 15 e 144 del t.u. di 
pubblica ,si-curezza) che pur aVirebbero dchi:esto norme analoghe di garan




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

1314 

lont8ll1arsi rivo11.1ogli dal Bi!Sog1110, si era sdraiato per terra; ha aggimtto 
che il Bisogno � ol'ldli:n� di rimuovere l'ostinato c:he iJntra1ciava iii. traffico 
mentre stava 1per sopraggiungere il Presidente �; !Pil1eciJSaio di aver 
collaborato con altri a carica~re il .giovane ed nn'aJ.tra pe:t'ISOJlla su una 
autovettura dEill.a Polizia e di non aver chiesto ai giovani i d'ooumenti. 
LI Fiorelli ha riferito che il Biso:gno ordilll� di idlenti.ficare i giovani che 
lanciavano i manifestini, ma che � in quel momento una persona si 
gett� a terrra � ed egli si adoper� per tria!tzarla e cO!!l:Segnama ad alltri che 
la rtraspOil'ltarono ru lll!!l'auto. � Io -ha coniCiluso ill Fiorelli -non ho 
chiesto aroun documento e non iho sentito al'Cuno che ilo faceSJSe �. Il Di 
Nieri ha riferito che, aliL'avvicinM~Sti. degli agenJti, due delle peJ."ISIOitl.e che, 
stando in mezzo ailla strada, lanciavano manifestmi si erano gettate a 
terrra. Egli, SJU otrl!ine deiL B!isogno, aveva provveduto a caricare i due su 
un'aiUJ1Jo d'el[a Polizia ed a 1portall"li in Questura �perch� ostacolavano il 

zia, �sia perch� d p!l."estl!P'POsti �di a.ppli�caziooe deil fermo ea:-oano solo ap!p["ossimati'vmnente 
dellineati. La �condotta pedcolosa en:t infatti genedcamente 
pvevi�sta in II'elazione all'or,dine .sociafle (concetto nuovo e non speciif1cato, 
mentme il testo dell',art. 157 si memsce a.lil'ocddne pubb1ico, che ha se noo 
altro i:l p["egio di una pi� sicura definizione, sta:nte ;La ri�ooa eil.aborozione 
dottrinaLe in materta) ed alla sicUII'ezza pubblica, mentre veniva lasciata 
fuord ,la pubblic~a moraliot� (si noti, invece, che questa, prevista da.H'art. 157, 
� pm pll'evi.sta dail disegno di !legge sul fermo di poHzia pl'esent1Ja�to al Senato). 
Ci� induce ad af:liermail".e che dl legislatoil"e del 1944, plt'essato dalla 
necessit� .di .provvedere �alla il"iforma delle norme che appariv;ano pi� gravemente 
J:esiV1e dei .diritti dellia persona uma:na, noo si propose di disciplinare 
coonpirutamentel'intera materia deil fermo, ma �soltanto di applicare a questo-
dopo aveil"lo sommar~amente dchiamato, norme di g.aranzi�a che il 
nuovo ordinamento democratico rendeva impe11enti. Cosi :liacendo, si ovviava 
agli inconvenienti che �COIIll!llagg1or f~equenza �si il"ealizzavano in concreto, 
po~ch� non v'� dubbio .che ilia ipotesi rpi� dcorr.ente di feTmo eil"a 
queHa disposta Peil" motivi di ordine �e d.i siourezz.a p.ubbil.ica, ma non si 
d.iscip.Unav.a :t'intera materia gi� ~rego~�ata da p!l."ecedenti nOII."IIle, sicch� queste 
potessero ritenersi impUcitamente �abrogate a norma dell'art. 15 deille 
disposizioni �sullla ll.egge in genera�1e e .so!p['atutto non ,si estendeva queJ.La 
discipJ.ina alle ipotesi non �Pil"e"Viste dal d.il..l. del 1944, coone li1 fermo dello 
stvaniero peir i riU,evi segnaJ1etiJCi o ,J',accompagnamento al posto di P.S. a 
norma dell'art. 15 e lo stesso fermo .prevLsto dall'ail"t. 157, in quanto aa 
ipotesi del primo .comma si triferiv�a a �Chi stesse fuori dal comune di residenza, 
ed entrambe, quelle del primo e del secondo comma erano -prima 
dellila dtchi'arazione di Hlegtttimirt� costituzdonale -preordmate .al dmpatrio 
mediante �traduzione tant'� che, 'PtLr sotto .n vi�gore del d.U. del 1944, 
non si dubit� mai doelil'aprpli:cabilit� delJJa sucoitata norma de�l t.u. d� P.S. 
e tamo meno ne dubit� la Coote CostiJttl21onale, .che pm ha affrontato nn 
problema che a'Veva rper suo logi�oo pvesup1posto ,J',accertamento della permanenza 
n�l.l'oll'diill!amento deWart. 157. 

Quando intervenne la iLegge 18 �giug:no 19-55, n. 517 �che 1nnov� il codtce 
di proc.edura penall.e al fine di adeguarlo alil.a normativa costituzionale in 


PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1315 

passa�ggio del corteo presidenziale �. Non sapeva se ai due fOISsero stati 
chiesti i documenti. 1 

Ortbene, dal contesto deLLe varie dichiarazioni � facile rilevare che 
vi fu un prectso ordine di identificare i dimOSitraruti, ma che �gi].i agenti si 
trovaTono neiD.a i:tniPossibiliit� di esegui!do, dovendo preOCIClUIP<a�rsi, ormai, 
di idmuovere daiD.a stradia i due ,giovani che, gettatisi a terra, costituivano 
un ostacolo aiD.'i.mmiruetnJte passa~gio del corteo pa:-esidetnZiale. 

Con tutto ci� non vuole iJl Tribunale 1t1egare cred!i!bdlit� a'Lle dichiarazioni 
delle parti il.ese drt�a il matn:cato invito ad esibire i documenti, ma 
intende rriilevare come la tnOn identificazione S<Ul posto, s:e vliWutata in 
relaziOIIle alle ail.tre � di�chiarazioni degli stessi agenti ai qruali H Pretore 
riconosce piena atterudibi.il.it�, non pu� essere consdderata una censurabile 
omilssione in d!anno dei manifestanti, l� quali, con iii. loro collll(portamento, 
avevano .gi� dimostrato di voler contrastare :l'eseCJUziOllle d!ell'ordtne 
i'lll(partito diaJ. Biso~o. 

Anche nella specie, �come SIP�esso aJocade, la verit� non sta da lllina 
sola parte. non da�l:la sola ,parrtte de1l'�:tniPUJtato, iJl quale afferma che due 
.s~e !Persone furooo �condotte d'a!Utorit� iJn Questura e che turt;te [e alibre 

~ si recarono ~pOllltatn:eamerute; n� dalla sola parte diegli offesi, i quali 
'~engono di essere 1stati tUJtti � fermati � sema a1outn motivo e appena 
\ti dalla sede del paa.-tito. 

ili difesa degli ianlputati, <neWart. 238 fu eliminata ol.a pa�rte concer\
mmo doi persone sociailmente pericolose e si motiv� tale soluzione 
wa:nioni SiiStematiche, iJn qUatn:tO fU tritenuta Sedes materiae pi� 
\t �Legge dii P.8. Rtmase cosi alJJ.a Polizia, come :llondamento noit"'\
P[llicare .quelLe m1SU1'e di trestrizione deLla 1ibei"<t� persoiOJale 
~eviste daglli ordinamenti dei mode;rni Stati demoora.tici e che 
~ ed ammesse dalle stesse lllorme inte~rnaziona�i (v. art. 2,9, 
'razione uni�versaole dei diifitti dell'uomo firmata a Barigi il 
~ che statuisce: � nell'esercizio dei suoi diritti e della 
mo deve �essere �soggetto soiltanto a quelLe limitazioni 
~g.e, esclush>iamente per lo scopo di assk'UI"are il dovuto 
'"Lspetto per i 'd:itritti e le ,libevt� degli altxi e pr sodidi
�e deililoa mo;ralit�, dell'oodine pubbl�ico e del genel!"lale 
�~ democratica �; v. anche l'art. 5 �lett. c) della con:
ixitti dell'uomo .e ru1le Ubert� fOllldamentali fi!ll".-
vembire 1950) il'art. 157 del t.u. �e gli art. 15 e 144 per 
....:ele norme previste. La norma prevista dall'art. 1,57 non ha 
~" vaglio della Corte Costituzionale di :Jlronte alila quaile fu po;r<,~.
uestione della sua :LllegittimLt� �costituziona1e con riferimento agli 

13 e 16 della Costitl,lZione: il pr�imo garairlltisce come � noto La tnvio:
1Jabi:1i.t� de11a libert� personale, nnn consentendo forme di detelllzione o 
comunque di re�strizione deUa liibert� per,sonale se non rper atto motivoato 
dall'Aiutocit� Giudiziaria e nei 1ca.si e nei modi p:r1evisti daliLa legge e consente 
.aLl'autorit� di P.S. di .adottare ,i provvedtmenlti pirovv1sori in casi 
di necessit� ed urgenza tassativamente indicati dalLa legge, da com~kaTsi 



1316 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Fo11se, visto q!Uaillto accaduto al Bwd.inelli ed ail Ciccioonesswe, gli 
altri vollero, per sOilida:riet�, segu�im.le la sorte (v. intel'll". Fiorellli) e chlesero 
d!i essere anch'essi COil!dotti iJn Questura. Forse :lluro~o 1mltti coodotti 
d'autorit� in macchina con la forza. Certo �, per�, che negli uffici della 
Questura si rparl� di essi come di pe11sooe � ac�com(pagnate � e come tali 
furOillo C<mllsiderati ai fini dell'identificazione e de�].i altri accertamenti 
di !I'ito. 

D'altra parte non. i soli Ban.dinelli e CicciomeSISere ilanciaron.o i manifestini 
e si sedettero' per tel'll"a, ma anclle ailitri si comrportaron.o nello 
stesso modo e nOill certo sulla soglia del portone. Dice, infatti, Giancarlo 
Rubini. � Flui chiamaJto per d~s:tribuire man.ifestini. A{Pipena 'UISicito e 
mentre at1xravEIDSavo la via 24 Ma~ggio :fiui ferma ... �; e Angelo Car.riere. 
�Mi ero recato ne!llla sedie del pa.a:-tito !Percl:t� volevo rpalt'tecipare aJ.la distrib!
Uzion.e dei volanrti:ni � ; e Mario Saveil.li. � ... so:no sceso dlorpo un 
qrua:rto d'ora con. dei volantini ... mi sedetti per terra tra hl mareiapiedi 
e ~a strada �; e SilvaJIIla Ingargiola : � ... ero aJilJcorra SIUil. portone con Ullla 
boma in cui avevo dei volantini da dis1xrtbuirre ... Non mi gettai a tel'll"a. 
AiLtri di :noi si � ; e A1oiJsio Rendi : � Io buttai tin aria i manifestini e mi 
sedetti per terra coo aLtri compagni�. 

iLa ver~ � che era stato fissato un aJ!P!PU!Ditamento nella sede ~el 

partito per le orre 8,30 dlel 2 giugno (v. depos,, J:ngargiola) proprio alilo 

al:l',autori�t� ,girudiziJa:ria entro le 48 ore e da coova.lida:rsi da que,sta ultima 
entro 1e 48 ()['e successive. L'art. 16 poi ga!l'aJntisce la libert� di circol�azione 
e 'soggiomo dei �Cittadini in qualsiasi patrte del tel'll"itmio nazionale, salvo 
le !limitazioni che La legge stabilisc.e in via generale per motivi di sanit� 

o di siC!Urezza. La Coil"te Costituzio~nale, 1C001 la surdcordata decisione ha 
stabilito l'illegittimit� costi�tuzionale del rprimo e del secondo comma dello 
art. 157 nella parte r.elativa al rimpatrio obbligatorio o rper traduzione di 
per.sone sospette .sahna l'ipotesi di traduzione coattiva pe:r ordine deLl'autortt� 
giudiziaria, mentre ha ritenuto la legittimi�t� del se.coodo e del terzo 
comma dell'art. 1�57 r�i�tenendo che i motivi di oodirne, di sicurezza pubblka 
e di pubblica moralit�, dei quali fornisce deHe chial"e definimoni, possano 
essere �CO�mpl"esi in quei � motivi di sicurezza � indicaJti nell'art. 16 delloa 
Carta Costituzionale. ln quelLa deci�siotne stessa si � definito l'm.dine pubblico. 
precisando che il perLco~o a que.sto non pu� coosister.e iln ,semplici 
maJnifestazioni �di natura 1Social1e o polittca, bens� in manifestazioni esteriori 
di insoffeve~nZa o di ribellione ai pvecetti legilslavi'Vi ed ai legittimi 
ordini deUa pubbliJca autorit�, manifestazioni che possono fadlrrne~nte dar 
luogo a stati di aUa:rme e a violenzre. La de,cisione d�illa Corte Costituzionale 
ha cos� da un lato portato �come conseguenza una rpi� pr.ecisa delimitaztione 
dei pl"esurprposti di applicabilit� delle rnOTme che consentono i provV
�edimenti di l'estrizione della lli:berrt� pea:sonal.e e dall'altro ha coosentirto 
l'applicabilit� del secondo comma dell'art. 157, ormai non pi� preoroinato 
-e sar.ebbe j,n,esatto ritenerlo -al rimpatrio ed �alla traduzione e 
vincol:ato, per n ne.cessardo collegamento con l'axt. 13, �terzo comma della 
Costituzione, al ri�spetto dei te,rmini e delle modalit� ivi indiJcat�e. Non si 

PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 1317 

scopo di attuare, mediante :l:lilllJcio e distribuzione di volantini prima e 
durante il (passaggio del col1teo presidenziale, la programmata marnfestazione 
di dissenso. Tutti i partedpanti ailla riU!Uione voLlero quella 
manifestazione, anche se solo una parte di eSIS!i ebbe il compito di attua!l'la 
materialmente. Di :lironte al COIIJIPOrtamento di quesiti U!lti�mi ed all'atrte~
giamento degli altri, interverruti :per sostenerme le ~ragioni e contt:rastall'e 
il dieeiso intei!'V'ento 1delle foa-ze dii [poli:z:ia, non semblr�a inca.-edrubile 
che il Bisogno, pressato dall'm1genza di r~stabilire la ca!lima, a!bbia ordinato 
l'accompagnamento in. Questura dltUJtti i manifestanti. 

� a questo punto 1che 1S0111ge il quesito d:rtca la legittimit� del rprrovvedimenrt;
o adottato da:Ii' ajprp�ellanrte. 

Sia l'imputato cihe ila rpairte civme e lo stesso P~retore hanno fatto 
riferimento al � feirmo di :polizia� discip[inato dall'art. 157 t.u.l.p.s:., 
senza a�ccorgel1si di confondere due istituti iben dive11si :lira loro, il che, 
a giudizio di quesito Collegio, � �la cawsa delle contrastanti conclusioni 
alle quali, ciascuno per via diverrsa, sono pervenuti. 

!1l co1sididetto �fermo di polizia�, dii natwra tp!I'eventiva, venne introdotto 
dal d.!Ll. 20 gennaio 1944, n. 45, che modificando l'art. 238 c.(p.p. 
ed aggilwngendo l'art. 238 bis 1c.p.p., estese hl gi� rpa:-evisto i:stitUJto di pofizia 
giudiziarria aLle � pemone la cui condotta appaia pal1ticolarmenlte peri


comp;rende infatti perch� mai di fronte ad una norma chiaramente percettiva 
come .questa le garanzie ivi previste non dovrebbexo estendersi al 
fermo disci[)linato dall'art. 157; sotto questo prr'olfilo 1a sentenza del Tribunale 
non � meno oscura di quella, riformata, del Pretore. La Corte Costituzionale 
ha riconosciuto che l�a disposiz�ione contenuta neil. p:rimo comma 
dell'la!I1t. 13 Cost. :non va intesa �come ga:ranzda di indisc:riminata e illimitata 
libert� di �condotta de�l. �cittadino �ed ha quindi messo in eviden2la la 
legittimit� dei poter'i degli uffidali ed .a.g.enti �di P.S. ,dj accexta~e, ,con ll.'accompagnamento 
delle pe'l'sone innanzi all'autorit� locale di polizia, Ia sussistenZJa 
delle condizioni 1di peri!colosit�. 

Non d si pu� invero 1imita:re ad aff.ermare che l'ac.compa,gnamento 
dev:e tende;re esclusivamente amaccertamento delLa idenUt� personale: in 
tal modo l'1stituto dei!. f:e;rmo verrebbe �svuotato deil. suo contenuto e non 
sarebbe consentirto aUa Pubblica Sicuxezza l'�espletamento di quelle funZJioni, 
che 1'ol'dinamento Ie att:ribuisce, di ga.ranzia e salvaguaxd:La de1lil.,ordine 
pubbU.co e sop.r.attutto i suoi 'compiti vexr:ebbero degradati a quelli di 
rm ufficio .anagrofico. 

Giuri!sprudenza e dottrina e 1a stessa gi1llri'SIP�l'udenza delLa Cor.te Costituzionale 
indicano invece che il fexmo � rp:reoil'dinato a scopi diversi e 
pi� ampi �d:i queil.li di un mexo accertamento. Cosi, come esattamente annota 
iJl BR.AJCCI (op. Loc. cit.), quando La Corte Costituzionale, a p:roposito 
del fermo di polizia, defini�sce la silcurezza pubblic.a come ordinato vivere 
civile che consenta ai cittadini il pacifico godimento dei diritti, che rimane 
ostacolato da�hlo .stato di .allarme prodotto anche daLLa semplic1e alt:rui insoffe:
ren2la ai precetti le�gisiativi �e agli o11dini legittimi deH'autoil"it�, essa aff.
e!I1ma .che 1la finalit� della noxma 'costituziOIJJail.e -e quindi di que.Ue che 
ne costituiscono applicazione -� quena di concilia~re l'esigenza di non 1a




1320 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tenritorio nazionale, salivo le il.imitazioni stabifl.ilte dalla legge m via gene


rale per motivi di sanit� o di slicurezza. 

Con sentem;a 14 giugno 1956, n. 2, ila Corte dichiar� ll.'i'llegilttimit� 
delil'art. 157 limitatamerube alle panti in cui prevedeva H rimp,artrio per 
1Jraduzione ad iniziativa dell'Aiutorit� di P.S. (,cJ:ie, avendo narfmTa d'i 
pil"orvvedimento restrittivo defimitivo, va J:"is;ervato aJ.Il'AUJtoll'it� Giudiziaria) 
e iii. rimpatrio, anche se con �foglio rl:i via�, in base a sempl.ici 
sogpebti (cihe, risolveilJdosi in incoilltirollabiJi vaLutazioni soggettive, avrebbero 
potuto condurre ad aT'bitrarie limitazioni delil.a libert� di cirrcolazione 
e dii. sogJgiorrno). Per il res,to, la Corte giudtc� legittimo il'art. 157 
e, in !Particolare, non contrario alla CostHm:zione iii. potere attribuito 
alil'Autorit� di P.S. di � a'ccompagnarr~e � periSone soS(Pette o socialmente 
pericolose, al fine di identificalil.e e di ordiname, evenrtua!limente, il rimpatrio. 


Non � fuor di iluogo osservare che ia decisione deLla Corte fornisce 
un'uLteriore dimostrazione dehla profonda differenza esiSitente fra il 
�fermo di :polizia� e l'istituto di:scipil.inato nell'arlt. 157 t.u.l.p.s. Se, 
irufatti, l'accom(pagnamento al fine di iderutificare ed everubualmente rimpatriare 
costituisse, al pari de'l fermo, una il.imtiazione deHa [ihert� pelrsonaile, 
� evidenrte che anche la parte dell'al"lt. 157 che prevede un s:imiil.e 
potere sarebbe s1tata dichiarata illegittima, non essend!o il potere Sltes,so 
sottoposto alle garanzie giulris,dizionaili sancite dall'art. 13 deLla Costituzione. 
E d�, a giudizio di quesrto Colil.egio, sarebbe gi� sufficiente a 
legittimare i pi� seri dubibi circa la 'Confi~abililt� d!e:J: reato di cui alil.o 
art. 606 c.p. (arresto i1legale) :nJella ipotesi di un i:llegirttimo uso di queil. 
potere. 

Per provvedere aille incompletezze il.egiiSlative che potevano derivare 
dal.J.a dichiarazione di iLLegittimit� costituzionale di una parte de[[ll'al'lt. 157 
t.u.l.rp'.IS., fu emanata ila J.egge 27 diJcembre 1956, n. 1423, contenente miSIU!
re di prevenzione nei con:fironti di persone pericolose per la sicurezza 
e la pubblica mora'lit�. 

La ilegge, pur disc�(plinll!ndo l'istituto del :rimpll!trio alla luce dei 
criteri indicati da:J!la Coll1te Costituzionale, non ha regolato, come invece 
afferma il Pretore, ll.'mtera mlliteria delJ.'ar:t. 157 Jt.u..I.p.s. -Non pu� 
esservi dubbio ooe sorpravvive ad essa e ad essa si affianca il secondo 
eomma dell'art. 157, non iflravolito daLla sentenza della Coote e d�IS!ciplinante 
nn'ipotesi non prevista dalila legge n. 1423 deJ. 1956: queilla di 
pel'!Sone pericdlose tper l'ordine e la sicurezza !PillbbJ.ica o p,er la pubb[ica 
moralit�, 1Che si 1Jrovi:no fuori dei luo~ di ~res~denza e che non rientrino 
m alcuna delel cinque categorie indica,te dall'art. l della legge n. 1423. 
Sll!l'ebbe assurdo, ilnvero, ritenere ,che l'attivi.lt� di prevenzione deLla P.S. 
deVIe arrestarsi, perch� non risrponidenrte alle esigenze deil.[a difesa sociale, 
di fronte ail.la ,concilamata perico:lostt� di JPensone che si tlrovino fuori dei 



:tO 

1320 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


territorio IU.aZionale, sa'llvo le ilianiltazioni stabillilte dalla legge in via generale 
per motivi di sanit� o di sd.curezza. 

Con sellltenza 14 giugno 1956, n. 2, ila Corte dichiar� ll.'iiJ.legilttimit� 
delil'art. 157 Umitatamenre alle parrti in cui pcr:-evedeva il l'�ltnpatt'io per 
1Jraduzione ad iniziativa dell'.AIUitorit� di P.S. (�Cil:ie, avendo narbuxa di 
pl"o!VVedimento restr1ttivo definitivo, va riservato aJI.l'AU!torlt� Giudiziaria) 
e il :rLmpa1rrio, anche se con �foglio di via�, in base a semplici 
sosp61Jti (che, risolvendosi in incOilitrollabili vaLutazioni soggettive, avrr~bero 
potuto co:ndurre ad arbitrarie limitazioni dellla libert� di cirreolazione 
e dii sog!gioll'nio). Per il resto, la Corte giudic� legittimo il.'art. 157 
e, in particolare, non cont:rario alla CostHnxzione :iJ1. potere attribuito 
alll' AUitorit� di P .S. di � aocO!llJPagnare � pex!Sone sospette o socialmetnlte 
pericolooe, al fine di identifica:rlle e di ordiname, eventuafllmente, il rimpatrio. 


Non � fuor di [uogo oSIServare che :ta deciJSione delila Corte formiJSce 
wn'u'literioret dimootrazione delila profoil!da dillerenza esimente fra il 
�fermo di polizia� e l'istituto disciplinato nell'arlt. 157 t.ru.l.p.s. Se, 
infatti, l'aocOI!IliP3Jgnamento aJ. fine di iderutificare ed evenifJualmente rimpaltriare 
costituisse, al pari dle1! fermo, una il.imtiazione de1la [iberl� personale, 
� evic;lelllte che anche la parte dell'art. 157 che prevede un simiile 
pote,re sarebbe s1tata dichiarata dllegittima, non esJSellldb il potere SJtesoo 
solttoposto alle garamie giUirlsdizionail.i sancilte dall'art. 13 delil.a Costituzione. 
E ci�, a giudizio di quesrto Col!legio, sarebbe gi� suffidente a 
legjrttimare i pi� seri dubibi drca la config1Uirab1lilt� d!e!l: reaJto di cui al!lo 
art. 606 c.p. (arresto illegale) n<ella ipotesi di un Hlegittimo uso di que.I 
potere. 

Per lP'l'OVVedere aJ.le in<CO!IliPletezze il.egiJSlative che potevano derivare 
daNa di!chiarazione di ilWegi1Jtimit� coot:irtuzionale di nna parte deilll'art. 157 
rt.u.l.!p.rS., fu emanaJta ila il.eg1ge 27 d:iicembre 1956, n. 1423, contenenrte miSIUlt'e 
di prevenzione nei conflronti di IPei'ISOne pericolose per la sicurezza 
e la pubblica moraU1i�. 

La ieg1ge, !P'UT disci[lhlnando l'istituto del :rimpatrio aUa :l:uce dei 
ociteri indicati dallil.a Coote Costituzionale, non ha regolato, come invece 
afferma il fuetore, il.'intera materia dell'art. 157 t.u.l.p.s. -Non pu� 
esservi dubbio che sopravvive ad essa e ad essa si affianca il secondo 
cOI!lllma dell'art. 157, non travollto daJJ.a sentenza della C�rte e dLSiCiplinante 
run'ilpotesi non prevista dalla legge n. 1423 del 1956: quella di 
pel'ISone perkdlose [>er J.'ordine e la sicurezza pubhlica o per la pubbaica 
moralit�, che si 1rrovino fuori dei luoghi d� :residenza e che non rienltrino 
m alcuna delel cinque categorie Lndtcate dailil'art. l della legg!e n. 1423. 
Sarebbe assurdo, ilnvero, rritenere .che l'attivilt� di prevenzione della P.S. 
devte arrestarsi, !Pe:t'lch� non risponidelllte alle esigenze deiiJla difesa sociale, 
di fronJte ailla �conclamata perico'losi.t� di !Persone che si trovino fuod dei 



PARTE I, SEZ. VIII, GIURlSPRU'l>ENZA Pll!NALE . 1317 

,i. a1ltua:re, mediante ilalncio e distribuzione dii volantini prima e 

a il !Passaggio del col'lteo !Presidenzia!e, la prograi1lllru'11ta manife~ 

,e di dissenso. Tutti i parteci!panti allla riunione voLlero quella 

estazione, anche se solo una !Parte di essi ebbe il compiJto di arotua1"~ 

terialmente. Di :lironte ail COllJIPOrtamento di questi uilt�ilni ed all'a<t~ 

amooto degli alttri, intervenJUti per s:osteneme le ~ragioni e cOXlitlra~ 

� il dieJcilSIO in~nto idlelle f<lll1Ze ldli IPO]i:zli:a, non sembra inCII'edilibile 
il Btsogno, pressaio da1l'oogenza di ~rilstabiliil:'e la calllma, abbia Olld'i~ 
1 l'accompagnamento in Questura di twtti i manifestanti. 
� a questo punto ICihe ISOOf:\'e !il quesito 'c:Wca la le,g,ittimit� d.el /Pil'OV� 
limento ado<ttart:o d.alli'appellalllte. 
Sia l'tllljpiUiato cile da rparle civide e lo steiSS'O P.retore hanno fatto 

�erilm.ento ai �feit"ffio di polizia� <lise4ilinato dadl'art. 157 t.u.l.p.s., 

mza a.ccorgel'ISi. di corufondere due iStituti iben divel'ISi. :lira loro, il che, 

giru:dizio di questo Collegio, � Ila caUISa delle conil:raiSltanJti conclusioni 

tlle quali, ciascuno per via diversa, sono pervenuti. 

]l cosidldetto � fenrno di fP!O[W.zia �, dii :nat!Uira /Pil:'eventiva, venne intro~ 
dotto daJ. d.il.l. 20 genrnaio 1944, n. 45, che modificando l'art. 238 c.p.p. 
ed a.ggirulngendo l'art. 238 bis c.p.!P., estese i[ gi� previ.sto i:stitwto di p&i~ 
zia giudiziaria aLle � pem.one la cui condotta appaia particolaxmellll:e peri~ 

compl'end� infatti perch� mai di fronte ad una nonna chiaramente percettiva 
Qotne q�Uesta le garanzie ivi previste non dovrebbero estendersi al 
fermo dl:.sci\P'lmato d>Sa.l':ar.t. 157; sotto questo profilo la sentenza del Tribunale 
non � meno oscura di quella, riformata, del Pretore. La Corte Costituzionale 
ha il'iconosciuto che la :disposi2lione eOillltenuta nel primo comma 
dem8!t'lt. 13 Oost. noo va Lntesa oome .g~a di imdiscriminata e :Lllimitata 
Ubert� di coodoita del cittadino �ed ha �quindi messo in evidenza ia 
legittimit� dei poteri degli ufficiali ed agenti di P.S. di accer1lall.1e, con {l'accorniPagnamenJto 
delle peroone �lnlllantii all'autorit� looale di IPQLizi<a, la suss�I$
tet12Ja delle coodizi{)l.tli di perloolosit�. 

Non d si pu� :irn:vero J:imitail:'e ad affevmare cl:J.e l'acoompagn<amento 
deve tende~re esciWsivamente all'accertamento della identit� persooale: in 
tal modo il.'istttuto del :fermo vewebbe svuotato dcl suo cootennto e noo 
sarebbe conserntilto alla Pubblica Siourezza �l'espletamento di quelle funzi{)
l.tli, che l'ovdinamento le attribuisce, di garall:lZ:ia e salvaguardi>a delll,ordine 
pubblico e :sopr.attutto i .suoi eompiti verrebbero degradati a quelli di 
U!U ufficio �aJnag:rtafico. � 

Giuri!SIPT'Udenza e dottrina e La stessa giurhiprudenza delLa Corte Costituziooale 
inddcano ctnvece cl:J.e il fermo �. ipil'eoodirnato a� scopi divea"Si e 
pi� ampi di quelli di un me~ro accertamento. Cosi, come esaJttamente annota 
iiL BRAiCCI (op. loc. cit.), quando La Carte Costiltuziooale, a proposito 
del fermo di poJ.izila, definiooe la silcurezza IPUlbbldtca come ordinato vive~re 
,civile ohe consenta ai cittadini H pacifico godimento dei diritti, che rimane 
ostacolato dailil.o stato di allarme prodotto anche dia:lilia semplice altrui insofferenza 
ai precetti J.egd:slativi e agli ordtn1 legittimi d~11'a<Utorit�, essa affenm� 
,che iLa fina:lit� della :noo:ma. costituzi:Oill!aile -e quindi di quelle oh~ 
me cost1tuiseono applicazione -� qu-eUa di conciliar~� l'esigenza di non la



PARTE I, SEZ. VIII, GIURISPRUDENZA PENALE 

picclrettaggio 11101!1 solo era iSitata preannun.ciata, ma venne anche posta 
in essere, se � vero, come � vero, che alc:uni dei :manilfestanti si sd!raia:
rono rsulla !Strada, all'evidente rscopo di impedire o disturbM"e il passaggio 
del co:rte01 PTesidenziale e lo svolgimento dellla ce:rimOI!l�a, olrlie che 
di sottrax~si alil.'orldi.lne di identificazione impartito daill :responsabi.Jle del 
servizio di siou:rezza. 

Orbene, se mtiene !Pl'esenlte che hl. concetto d!i �siC~Urezza pubblica�, 
indicato nell'art. 157 T.U.L.P.S., � stato eS�Pil'esso dalla gi� cita.ta sentenza 
della Corte COS!tituzionale nel senso di �situazione nelda qua~e 
sia assicurato ai �cirttadini il pacifico es~cizio di quei diritti di libert� 
che la CostituziOI!le garantisce�, di � Oll'dinato vivere civile, onde sia 
possibile al cittadino svo:I!gere Ila propria attivit� senza eSJSere m.i.l!lacciato 
da offese aHa prQP!ria personalit� fisica o morale �; se si tiene presente 
cihe la �pericolOISiit� � per ila siou:rezza pubblica cosi intesa � resa pail.ese 
�da mal!lifesrtaziOI!li esteriori di insofferenza o di r1bellione a quei pll'incip[ 
ed ai legittimi o~dini della pubbJ.ica Autorit��, non ip!U� cihe conculdensi 
per la perfetta legittimit� deill:'accom:pagnamento in Questura 
di tutti i manifeSitanJti, Cihe qrueilla insof:flerenza e quelda ribellione avevano 
�COiliCII'etamente dimostll'ato, al fine di idenrti:ficarli e prorvvedere, 
eventuaLm.enJte, alla loro diffida od anche alloro riiDJPaJtrio. -(Omissis). 


PARTE SECONDA 



--l 

�����������������'""""""""""""m.ao.c................................................. 


l 

~~~~~~=fl;f1~filli!~J;;i~i:=:l==!11!;:r;1ir!.i!:�=�====ill�:���~=li!:illiillt!=�~=ifi~~::~IJiJJj!)JlJJIIIJ;1;,~Jiffiijrt1jiifjpiiiMiilill,lllli 


LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

Hl -QUES'illONI PROPOSTE 

Codice civi�le, art. 19 disp. prel. (a.rtt. 3 e 2�9 rdelila Costituzione). 

Giudice rconchliatore di MHano, ordinanza 24 ma.ggio 1�974, G.U. 
9 ottobre 1974, n. 263. 

codice civile, art. 155 (artt. 3, 2�4, 2,5 e . 3r1 rdeHa Costituzione). 
Tribunale per i minorenni Idi Bologna, ordinanza 27 giugno 1973, 

G. U. 2r5 rsettembre 1974, n. 2<50. 
codice civile, art. 252, terzo comma (artt. 29 e 30, terzo comma, 
deLla Costituzione). 

Tribunale di Milano, ordinanza 14 marzo 1974, G. U. 4 settembre 
1<974, n. 2�31. 

codice civile, artt.252, terzo comma, e 278 c�pv. (artt. 3 e 30 del�la 
Costituzione). 

T�ribunale di Treviso, ol'dinanza 5 wprHe 1-974, G.U. 2.3 ottobre 
1974, n. 277. 

codice civile, art. 392, secondo e terzo �omma (artt. 3 e 29 della 
Costituzione). 

':Dribunale di Aosta, ol'dinanza 18 ,giugno 1974, G. U. 30 ottobre 
1974, n. 284. 

codice civile, art. 1886 (a�rt. 3 e a~l'art. 3�8, secondo rcomma, der1la 
Costituzione). 

Giudtce del lavoro del Tribnnarle di Bolzano, ordinanza 1�8 aprile 
1974, G.U. 4 rsettembre 1974, rn. 2r31. 

codice civile, art. 1901 (a.rtt. 41 e 3 deHa Costituzione). 

Pretme di CaUtri, Ol'dinanza 2r3 novembre 1973, G.U. 4 settembre 
1974, n. 231. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

110 

Pretore di Gubbio, ordinanza 31 gennaio 1974, G.U. 4 settembre 
1974, n. 231. 
Pretore Idi Fog1gia, o:rdinanza 4 ma!rzo 1974, G.U. 4 s.ettembre 
1974, n. 2�31. 
P.retoi'e di Barra, ordinanze 11 JugJ.io 1974 (tre), G. U. 23 ottobre 
1974, n. 277. 

c�odice civile, art. 2111, primo comma (art. 52, secondo .comma, della 
Costituzione). 
Pxetore di Napoli, ordinanza. 30 maggio 1'974, G.U. 9 ottobre 
1974, n. 2163. 

codice civile, art. 2540 (artt. 3 e 24 deLla Costituzione). 
Corte di appe:hlo di Palermo, ordinanza l" mall"zo 1974, G.U. 25 
settembre 1974, n. 2150. 

codice di procedura civile, art. 247 (axtt. 3 e 24 deliLa Costituzione). 
Pretme di MisHmeri, ordinanza 1�3 'luglio 1'97�4, G. U. 10 ottobre 
1�974, n. 2�6'5. 

codice di procedura civile, art. 409, n. 5, nel testo modificato della 
legge '11 agosto 1973, n. 533 (artt. 3 e 215 della Costituzione). 

Pretore di Toll"Lno, o11dinanza 2�8 ,giugno 1'974, G.U. 30 ottobre 
l9N, n. 284. 

codice di procedura civile, art. 413 (artt. 3 e 3�5 della Costituzione). 

P<retore di A!rona, ordmanza 2.8 febbraio 1974, G.U. 4 settembre 
1974, n. �2131. 

codice di procedura civile, artt. 414, 4.16, secondo e terzo comma e 
429, terzo comma, nel testo modificato della legge 11 agosto 1973, n. 533 
(artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Pretore di �Roma, ordinanza 1� apri�le 1974, G.U. 215 settembre 
1974, n. 250. 

cocfi.ce di procedura civile, art. 416, secondo e terzo comma, mod�ificato 
dalla �legge 11 agosto 1973, n. 533 (artt. 3 e 24 !della COIStirbuz.ione). 
Pretore di San Severino Mavche, ordLnanza 10 maggio 1974, 

G. U. 30 ottobre 1974, n. 284. 

PARTE II, LEGISLAZIONB 

codice di procedura civile, art. 429, terzo comma, nel testo �d>i c:ui alla 
legge '11 ag�osto 1973, n. 533 (art. 3 deLLa Costituzione). 
Pretore di Roma, o11dtnanza 6 apriJ.e 1974, G.U. 2,5 settembre 
1974, n. 250. 
Pretore di Rotondella, o11dinanza 2,6 ,gi,wgno 1974, G.U. 30 ottobre 
1974, n .. 284. 

codice di �procedura civile, art. 4l1, primo e secondo c:omma, nel testo 
di .cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533 (a!rltt. 3 �e 24, secondo comma, deLla 
Costituzione). 

PretoJ:e di Chiavenna, ordinanza 16 aprile 1974, G.U. 2,5 settembre 
1974, n. 2�50. 

codice penale, artt. 23, 132, 624 (artt. 3 e 27, terzo comma della 
Costituzione). 

Pretore di Ptrato, ordinanza 11 aprhle 1974, G.U. 4 settembre 
1974, n. 231. 

codice penale, art. 8�1, primo comma (artt. 1�3, 2,5 �e 3 deLla Costituzione). 


Pretore di Codigoro, ordinanza 10 maggio H>74, G.U. 9 ottobre 
1974, n. 2163. 

c:�odic:e penale, art. 106 (rurt. 3, primo comma, della Costituzione). 

Gilwdtce di sorveglianza del Ta:-ibunale di Firenze, ordtnanza 28 
maglgio 1974, G.U. 2.3 ottobre 1974, n. 277. 

codice penale, art. 164, quarto c:omma (art. 3, pdmo coi!IlJlila della 
Costituzione). 

Breto,re di OJ:~betelJo, o11dinanza 8 marzo 1974, G.U. 9 ottobre 
1974, n. 26�3. 
Preto!l'e di Gubbio, o11dinanza 1,8 aprile 1974, G.U. 23 ottob!l'e 
1974, n. 2�77. 

codice penale, art. 176 (artt. 3 p.rp. e 27, terz.o 'comma, deLla Costituzione). 


Gilwdice di soll.'Veglianza del Tribunail.e di Oa:-1stano, ordinanz�a 2,2 
maggio 1974, G.U. 23 ottobre 1974, n. 277. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

112 

codice penale, art. 177, ultimo comma (artt. 3, 24, �25 e 27 deilila 
Costituzione). 

G1udiJCe di 'sorrvegJ.ianza del Tribunale di Prato, ordinanza 26 agosto 
1974, G. U. 30 ottobre 1974. n. 284. 

codice di procedura penale, art. 70, quarto comma (a-rt. 2�5 della Costituzione). 


'IIribunale di Gro:sseto, oroinan2la 3 aprile 197-4, G. U. 215 !settembre 
1974, n. 2�50. 
Tribunale di Ver:ceLli, ordinanza 10 a:prile 1974, G.U. '2'5 settembre 
1o97�4, n. 2160. 

codice di �procedura penale, artt. 76, 369 e 37~ (artt. 3, 2�4 e 112 del�la 
Costituzione). 
Giudice istruttore del T~tbunale di Pisa, ordinanza 31 dicembre 
1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2163. 

codice di procedura pena�le, artt. 93, secondo cpv., 41 S, secondo cpv., 
468, primo cpv. (art. 24, secOIIldo cpv., della Costituzione). 

Pcr:eto!l'e di Cant�, ordinanza 118 gennaio 1974, G.U. 30 ottobre 
1�974, n. 2-84. 

c�odice di procedura penale, artt. 144 cpv. c.p. (artt. 1012 p.:p. e 110 
deHa Costituzione). 

Giudice di sorveglianza del 'IIribuna~e di Oristano, ordinanza 2�2 
ma~gio 1974, G.U. 23 ottobre 1�974, n. 277. 

codice di procedura penale, artt. 226-bis, primo comma, n. S, 226-ter, 
primo comma e 339 (artt. 101, secondo comma, 107, terzo e quarto 
comma, U2 deilila Costituzione). 

Pretore 1di Tmino, ordinanza 30 aprile 1�974, G.U. 9 ottobre 
1974, n. 2.6�3. 

codice di procedura penale, art. 226-ter (artt. 3, 2�5 e 112 deHa 
Costituzione). 

~retore di Bologna, ordinanza 2,3 arprile 1974, G. U. 25 settembre 
1974, n. 2'50. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 113 

codice di procedura penale, art. 378 (art. 2.4, secondo ,cocmma, delJla 
Costituzione). 

Giudice ilstruttore del 'Dribunale di Torino, ordinanza 6 febbraio 
1974, G. U. 215 settembre 1974, n. 2150. 

codice di procedura �penale, art. 382 (art. 3 della Costituzione). 

Ptretore di VaHo della Lucania, ordinanza 2 �luglio 1974, G. U. 
30 ottobre 1974, n. 284. 

codice di procedura penale, art. 503, ultimo comma, ultima .parte (articoli 
3, primo comma, e 2.4, secondo comma, della Costituzione). 

Tdbunale di Torino, ordinanza 2 apri~e 1973, G. U. 30 ottobre 
1974, n. 284. 

codice di procedura penale, disp. att., art. 43 (artt. 10~ p.p. e 110 
della Costituzione). 

Gtudilce di sorveg~lianza del Tribunale di Ortstano, ordinanza 
2,2 ma,ggio 1974, G.U. 23 ottobre 1�974, n. 277. 

legge 7 luglio 190�1, n. 283, artt. 6 e 7 (art. 3�3, quinto comma, della 
Costituzione). 

Trtbuna.le di SaLuzzo, o11dinanze 13 febbraio 1.974 (due), G. U. 
25 settembre 1974, n. 250. 

legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 10 (art. 29 deLla Costituzione). 

Giudice conchliatore di Milano, ondinanza 24 maggio 1974, G.U. 
9 ottobre 1�974, n. 263. 

r.d.J. 15 marzo 19�23, n. 69:2, primo e secondo comma (a.rt. 3,6, rpdmo 
e secondo comma, della Costituzione). 
Corte d'appello di Roma, ondinanze 16 giugno 1<973, G. U. 9 ottobre 
1974, n. 2�6�3, e �5 ottobre 1973, G. U. 2,5 settembre 1974, n. 2'50. 

r.c!. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 12 e 14 (a,rtt. 3 e 5:3 deilla Costituzione). 


Tribunale di Milano, ordinanza 15 apriJle 1973, G. U. 9 ottobre 
1974, n. 263. 


T~ribuna1e di Udine, or:dinanza 2,5 gennaio 1974, G.U. 215 settembre 
1974, n. 2~50. 
T~ribuna1e di Udine, or:dinanza 2,5 gennaio 1974, G.U. 215 settembre 
1974, n. 2~50. 
114 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r.d. 30 dic:embre 1923, n. 3269, art. 18, terzo c:omma (a.rtt. 3 e 24 
deLla Costituzione). 
Corte d'appello di Bologna, ordinanza 4 dicembre 197~, G.U. 
25 settembre 1974, n. 2.50. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4, art. 20 (art. 3 tdeJ,la Costituz,ione). 

Tribunale di Fe11rara, ortdinanza 2�3 ~rHe 1974, G.U. 215 settembre 
1974, n. 250. 

legge 7 gennaio 1929. n. 4, art. 20 (artt. 3, 41 e 43 della Costituzione). 


Tdbrmale di Verona, ordinanza 18 aprHe 197,4, G.U. 4 settembre 
1974, n. 231. 

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, aJiegato A, artt. 26, quinto e sesto c:omma, 
e 27, quarto c:omma (artt. 3, 3'5 e 3,5 della Costituzione). 
Pretore di Napoili, ordinanza 22 apri1le 1974, G.U. 23 ottoblre 
1974, n. 277. 

d.l. 8 gennaio 1931, n. 148, allegato A, artt. 26, quinto, sesto e settimo 
c:omma, e 27 (artt. 36 e 3 della Costituzione). 
Pretore di Ca.glia�ri, ortdinanza 17 aprHe 1974, G.U. 215 settembre 
1974, n. 2'50. 

r.d. 3 marzo 1~934, n. 383, art. 20 (artt. 40, 70, 7�6, 77 della Costituzione). 
Pretore di Rieti, Oirdinanza 6 giugno 1974, G.U. 30 ottobre 1974, 

n. 2~84. 
r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 178 e 251 (artt. 2,1 e 43 della 
Costituzione). 
Pretore di Montegiorgio, ordinanza 2,6 febbraio 1974, G.U. 25 
settembre 1974, n. 250. 

r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8 (art. 3 deLla Oostituzione). 
Pretore di Calitri, ordinanza '2�6 ottobre 1973, G.U. 4 settembre 
1974, n. 2~1. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

r.d. 9 settembre 194'1, n. 1023, artt. 34 e 35 (artt. 1:3, 2:4, secoouio 
comma, e 111, primo e secondo comma, deLla Costituzione). 
Giudice mi!litare di sorveglianza del Tdbunalle SU!Pretmo militare, 
ordinanza 2�4 Luglio 197�4, G.U. 30 ottobre 1�974, n. 284. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 2, 196 e 202 (artt. 3 e 2�4 'della Costituzione). 
Corte di 81P1Pello di Palermo, ordinanza l" marzo 1074, G.U. 2.5 
settembre 1974, n. 2�50. 

legge 17 luglio 1942, n. 907, artt. 45 e seguenti (artt. 3�2, 41 e 43 
dehl.a Costituzione). 
Tribunale di Brescia, ordinanza 16 gennaio 1974, G.U. 9 ottobre 
197�4, n. 2i6�3. 
'!1ribunalle di Bolzano, ordinanza 27 g.iugno 1�974, G.U. 30 ottobre 
1974, n. 284. 

legge 17 luglio 1942, n. 907, art. 109, quarto e quinto comma (artt. 24, 
secondo �comma e 27, secondo �comma della Costituzione). 
Oiuidtce istruttore del Tribunale di Napolli, ordmanza 8 novembre 
1973, G. U. 2:5 settembre 1974, n. 2�50. 

legge 11 gennaio 1943, �n. 138, artt. 1:1, secondo comma, e 36, primo 
comma (art. 27 deLla Costituzione). 
J>retore di Avigliano, o11dmanza 1 � f.ebbraio 1974, G. U. 215 settembre 
1974, n. 2:50. 

d.lg.lgt. 28 dicembre 1944, n. 411, art. 5 (a:rtt. 2�3, 41, ultimo comma, 
e 91 deLla Costituzione). 

Tribunale di Roma, ordinanza 2:1 novembre 1973, G.U. 9 ottobre 
1974, n. 2t6�3. 

d.lg.lgt. :14 febbraio �194�6, n. 27, art. '1, u�ltimo comma (artt. 5�2, secondo 
�comma, e 36 della Costituzione). 
Pretore di Aosta, ordinalllZa 20 mag�gio 19�74, G.U. 9 ottobre 
1974, n. �2:6,3. 

d.Jg. C.P.S. 13 settembre 1'946, n. 303, art. 2 (artt. 3, p�rimo comma, 
e 52, secondo comma, deHa Costituzione). 
Pretore di Aosta, o!'dinanza 20 maglgio 1974, G.U. 9 ottobre 
1974, n. 263. 


116 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d.lg. C.P.S. 15 settembre 1~947, n. 896, art. 1 (artt. 23, 41, IUJltimo 
comma, e 97 dell.a Costituzione). 

'11ribulnale di Roma, ordinanza 21 novembve 1~97~3, � G. U. 9 ottobre 
1974, n. 2~63. 

legge 29 aprile 1949, n. 264, art. 11, n. 5 (art. 3 deilila Costituzione). 

Corte d'a;ppel!lo di Roma, o11dinama 30 .gennaio 1974, G.U. 215 
settembre 1974, m. 2~50. 

�legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 23, primo comma (all't. 2,7 della Costituziorne). 


PII'etore di Avi~gliano, o11dinarnza l" febbraio 1974, G.U. 25 settembl1e 
1974, n. 250. 

legge 21 marzo 1953, n. 161, art. 5, primo comma (art. 3 della Costituzione). 


Corte dei conti, ordinanza 9 lugJio 1~973, G.U. 2,3 ottobre 1974, 

n. 277. 
~legge :22 ottobre 1954, n. 1041, art. 21 (art. 2,4, secondo co!mma, deHa 
Costituzione). 

P11etore <di Napoll.i, o11dirnanza 23 febbraio 1974, G.U. 4 settembre 
1'974, n. 231. 

d.P.'R. 30 maggio .1955, n. 797, art. 82, primo e secondo comma (articolo 
27 delLa Costituziorne). 

P:retore di Avilgliano, ordinanza 1� febbraio 1974, G.U. 2;5 settembre 
1<974, n. 2~50. 

legge 4 agosto 1955, n. 692, art. 4 (artt. 23 e 3 deLI.LI.a Costituzione). 

Pretore di Mill.a.rno, 011dinanza 2 a1gosto 1973, G. U. 215 settembre 
1974, n. 2~50. 

legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. U (arlt. 3 e 53 della Costituzione). 


'11rilbunall.e di Torino, ordinanza 14 dicembre 1973, G.U. 9 ottobre 
1974, n. 26,3. 

d.P.R. 5 �agosto 1956, n. 1'214, art. 9 (artt. 2,1 e 43 della Costituzione). 
Pretore di Montegio11gio, oo:1dilnanza 2�6 febbraio 1974, G.U. 25 
settembre 1974, n. 2150. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 27 dic:embre 1956, n. 14�23, art. 2 (arlt. 1�3, primo e secondo 
comma, 16, primo comma, 3, primo c.omma, e 2,5, sec01ndo comma, 
deHa Costituzione). 

P�retore di Prato, OII'Idinanze 12 ma�rZJo 1974, e 1�5 ma.g;gio 19.74, 

G.U. 4 settembre 1.974, n. 2�31. 
legge 5 febbraio 19�57, n. 18, art. 2 (art. 3, primo comma, deHa 
Costituzione). 
Pretore di Palermo, ordinanza 30 ma,g;gio 1974, G.U. 10 ottobre 
1974, n. 26�5. 

legge 26 ottobre 1957, n. 1047, art. 18, sec:ondo comma (art. 3 della 
Costituzione). 
Giud~ce de'l lavoro del Tribunale di Modena, ordinanza 2,6 aprile 
1974, G.U. 2�5 settembre 1974, n. 2r50. 

legge 2 a.prile 1958, n. 339, artt. 1 e 17, lettera bi (artt. l, primo 
comma, e 3�6, primo C<Xmfll1a, della Cos1tituzione). 

Pretore di La Spezia, ordinanza l" aprile 1974, G.U. 4 settembre 
1974, n. 231. 

legge 2 aprile 1958, n. 339, art. '10, sec:ondo c:omma, art. 16, prim�o 
c:omma, art. 17 (art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Bari, ordinanza 13 ma�rzo 1'974, G.U. 215 settembre 
1974, n. 2'50. 

d.P.R. 2 gennaio 1962, n. 281, nella parte in cui rende efficace e1�ga 
omnes l'a�rt. 34, primo c01mma, del contratto colrlettivo nazironafe di 
lavoro .peT i dipendenti delle aziende �commerciali, sUpulato hl 2,8 
giugno W5�8 (art. 3�6, primo comma della Costituz.ione). 
Corte di arppello di Roma, ordinanza 16 gtugno 1973, G. U. 9 ottobre 
1974, n. 2,63. 

legge 25 gennaio 1962, n. 20, art. 11, sec:ondo c:omma (artt. 1�34 e 13�5 
della Costituzione). 

Corte costituzionale, ordma:nza 9 ottobre 1~974, G.U. 10 ottobre 
1974, n. 265. 


118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 22 agosto 1962, n. 1338, art. 2, secondo comma, lettera al (articolo 
3 della Costituzione). 

G1udice del lavoro del Tr1buna�1e di Bologna, orotnanza 14 rnarrzo 
1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. 
T-ribunale di Piacenza, ordinanza 27 maggio 1974, G.U. 2.5 settembre 
1>974, n. 250. 

legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo comma (art. 2�4 
de{I;La Costituzione). 

Pretore di Arena, 011d'inanza 3 maggio 1974, G.U. 4 settembre 
11974, n. 2�31. 

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, art. 13, ultimo comma (art. 3 della 
Costituzione). 

~etore di Casacalenda, ovililllanza 10 maggio 1974, G.U. 30 ottobre 
1<974, n. 2.84. 

legge 14 febbrai-o 1963, n. 60, art. 1<1, penu<ltimo comma (art. 2�7 della 
Costituzione). 

Bretore di Avigiliano, o11ililllanza lo febbraio 1974, G.U. 2,5 settembre 
-1974, n. 2150, 

legge 6 novembre 1963, n. 1444, artt. 1, primo e secondo comma, e 3 
(artt. 42, secorndo comma, e 3 �gehla Costituzione). 

P(('letOII'e di Roma, 011dinanza 19 giugno 1�974, G. U. 30 ottobre 
W74, n. �2,84. 

legge 3 febbraio 1965, n. 14, art. 9 (art. 3 delLa Costituzione). 

Coll'te d'aJP!Pelilo di Roma, oodinanza 2�1 dicembre 197�3, G.U. 4 
settembre 1974, n. 213�1. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11~4. art. 2, primo comma (artt. 76 e 38 
opv. della Costituzione). 
Giud~ce del lavoro del tribunade di Trento, oooirn.anz.e 31 Lugilio 
1974 (due), G. U. 30 ottobre 1974, n. 2184. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 11-24, art. 3 (artt. 3, 315 e 38 deLla Costituzione). 
Pll'etOII'e di Reg1gio Emilia, ovdinanze 9 marzo 1�974, G.U. 2�5 settembre 
1974, n. 2�50. 



PARTE "II, LEGISLAZIONE 

Tribunatle di Vicenza, oodinanza 10 ma,ggio 1974, G. U. 30 ottobre 
1974, n. 2,84. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. H24, art. 3 e tabella �aH. 4 (a>rtt. 3, 315, 38 
dehla Costituzione). 
Tribunale di La Spezia, ordinanza 2,9 aprHe 197,4, G.U. 9 ottobre 
1974, n. 216,3. 
Pu.-etore di Reggio Emilia, ordinanza 215 ma,ggio 1974, G.U. 30 
ottobre 197,4, n. 2'84. 
Pretore di Trento, oodinanza 30 maggio 1974, G.U. 9 ottobre 
1'974, n. 263. 

,d.P.R. 30 giug.no 1965, n. 1124', artt. 20, n. 2, 2'8, 44, 50, pl'imo c:omma, 
e 1,95 (arl. 27 della Costituzione). 

Pretore di Avi,gliano, ovdinanza l" febbraio 1074, G.U. 2,5 settembre 
1974, n. 2<50. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. lr124, art. 79 (artt. 7'6, 3 e 3r8, secondo 
comma, della Costituziooe). 
Giudic'e del J.avoro del tribunale di Torino, o11dinanza 2� mag,gio 
11974, G.U. 9 ottobre 1'974, n. 2163. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1>124, artt. 205, primo c:omma (artt. 3 e 38 
della Costituzione). 
Bretore di Re,ggio EmHia, o11dinanza 6 1ugUo 1974, G.U. 30 ottobre 
1974, n. 284. 

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1O (au.-t. 3 dehla Costituzione). 
Corte d'appello di TJ:"ieste, ordinanza 212 ma;g,gjJo 1,9,74, G.U. 10 ottobre 
1974, n. 26�5. 

legge 20 marzo 1968, n. 304, artic:�olo unic:o (a�rt. 3 dehla Costituzione). 

!Pretore di Feltre, ordinanza l'H marzo 1.974, G.U. 4 settembr�e 
1974, n. 2131. 

legge ,30 aprile 1969, n. 153, art. 20 (artt. 4 e 315 dehla C'orstituzione). 
Giudice del la,voro presso H tribuna,le di Cosenza, o~dinanza 9 
aprile 197�4, G. U. 4 settembre 1974, n. 231. 


120 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA,DELLO STATO 

legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 23 (rurtt. 3�8, pri:mo e secondo. comma, 
e 3 della Costituziooe). 

G.tudic'e del la!V'oro del tribunale di Bologna, ordinanza 14 marzo 
1974, G.U. 4 settembre 1974, n. 2'31. 
POC!etore di La Spezia, mdimanza 10 a~priite 1'974, G.U. 4 settembre 
1974, n. 213�1. 
Plretore di Reggio Emilia, ordinanza 4 maggio 1974, G.U. 30 ottobre 
1974, n. 2�84. 
Tribuna,le di Piacenza, ordinanza 27 ma1gJgio 1�974, G.U. 215 settembre 
1974, n. 250. 

1

Giudice del lavoro del tr.tbuna.le di Reggio Emi.Ua, OII'dimanza 12 
giugno 1974, G.U. 10 ottobre 11974, n. 21615. 

legge 30 aprile 1969, n. 1�53, art. 25 (�a!l't. 3 della Costituzione). 

Giudtce del lavoro del tribunale di Modena, ordinanza 26 aJPrHe 
1974, G. U. 25 settembre 1r97�4, n. 250. 
tP:retore di Pescara, ordinanza 29 gennaio 1974 e 9 aprHe 1974, 

G.U. 4, settembre 1974, n. 21M, e 23 ottobre 1974, n. 2'77. 
legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (a�rtt. 3 e 2�4, secondo comma, 
della Costituzione). 

Pr.etore di .AJsti, OOC!dinanza 28 gennaio 1�974, G.U. 25 settembre 
1974, n. 2150. 
'Dribunaie di �irvdtavecohta, o11dinanza 2:8 giugno 1974, G. U. 30 
ottobre 1974, n. 284. 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32 (artt. 3 e 41 della Costituzione). 


P.retore di Gubbio, ordinanza 3,1 gennaio 1974, G.U. 4 settembre 
1'974, n. 213�1. 
Pretore lidi Ba11ra, ordinanze l1 Luglio 1974 (tre), G. U. 23 ottobre 
1.9H, n. 277. 

d.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1053, art. 1 (artt. 7�6 e 77 deLla Costituzio'll!
e). 
Oorte d'appello di Ftrenze, ordinanza 3 aJPrile 1974, G.U. 4 settembr.
e 1�97�4, n. 2,3.1. 

.legge 20 maggio 1970, n. 300, art; 18, secondo comma (artt. 3 e 24 d�lla 
Costituzione). 

~etore di Roma, 011dinanza 25 marzo 1974, G.U. 9 ottobre 1974, 
n. 2�6,3. 

PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 37 (artt. 3, primo comma, e 24, 
primo comma, deltla Costituzione). 

Tdbuna1e di PaJ.ermo, o11dinanza 5 aprile 1;97�4, G.U. 30 ottobre 
1974, n. 2�84. 

legge 20 maggio 1970, n. 336, art. 4 (artt. 3, prctmo comma, e 5.2, 
primo e secondo �comma, deHa Costituzione). 

Pretore di Aosta, o11dina~a 20 ma,g~gio 1974, G. U. 9 ottobre 1974, 

n. 2�613. 
�d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 3�2 (.artt. 2,3 e 3 deHa COIStituzione). 

Pretore di Milano, oodinanza 2 agosto 1973, G.U. 215 'settembre 
1974, lll. 2�50. 

legge 1� dicembre 1970, n. 898, art. 2 (art. 7 deJ..la Costituzione). 

Tdbunale di Lecce, o11dinanza 30 ma,ggio 1�9�7�3, G.U. 9 ottobre 
1974, n. 26.3. 

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 3�2 (M"tt. 41, 42 e 44 dellla Costituzione). 


Trihunale di Lanciano, ol1dinanza 14 gi,ug.no 1<9�7�4, G.U. 23 ottobre 
1974, n. 277 

legge 11 giugno 19711, 11. 426, artt. 38 e 39 (art. !3 deltla GOIStituzione). 

Pretore di Viadana, ordinanza 1�9 febbraio 1<97�4, G.U. 4 settembre 
1974, n. 2�31. 

legge 2�2 ottobre 1971, n. 865, art. 13, quarto comma (art. 113, secondo 
comma, della Costituzione). 

Tribuna,Je amministrativo regionale per l'Ahruzz.o, o11dinanza 9 
ma<g~gio 1974, G.U. 9 ottobre 1974, n. 2.6a. 

legge 22 ottobre 19~1. n. 865, artt. 16 e 20, terzo comma (artt. 3 e 42, 
terzo comma, della Oostituz.ione). 

<Corte d'appeHo di Torino, o11dinanza 30 no'V'embre HJ73, G. U. 4 
settembre 1974, n. 2<31. 


122 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 40 (artt. 12r5, secondo comma, 
3, pr1:mo ;comma, 2r4, primo e secondo comma, e 113, primo comma, 
de}Jla Costituzione). 

Trtbuna,le ammin~s'brativo regionaJle per la Sidlia, ordinanze 11 e 
2r6 aprile 1r974, G.U. 4 settembre :1974, n. 2.31, e 10 ottobre 1974, 

n. 265. 
d.P.R. 3:1 dicembre 1971, n. 1432, art. 5 (art. 7�6 deLla Costituzione). 
Pretore di Reg.gio Emilia, ovdinanza 15 gtugno 1974, G. U. 30 ottobre 
1974, n. 284. 

�legge reg. Puglia a.ppr. 22 aprile 1r97<2 e riappr. 1O settembre 1974. 

[Ar,esidente del cons1glio dei miniJs'bri, r1col1So depooitato 1'8 ottobre 
1974, G. U. 30 ottobre 1974, n. 2M. 

,Jegge 8 agosto 1972, n. '457, art. 4 (arrtt. 3 e 3r8 deLla Costituzione). 

Pvetore di Reg,gio Emilia, orrdmanzra 6 1ugrlio 1974, G.U. 30 ottobre 
1r974, n. 2H4. 

d.P.R. 26 ottobre r197.2, n. 636 (artt. 1Q.2, seco!DJdo comma e VI d�ISp. 
transitoria, 7r6, 111, secondo ~comma, 3, 2;4, 10r8, secondo como:na, della 
Costituzione). 
Trd:bunaJe di Genova, ovdinanza 4 febbraio 1974, G.U. 2r3 ottobre 
1r974, n. 277. 

d.l. 24 lug�lio 1973, n. 427, artt 1 e 2 (art. 41 delLa Costituzione). 
Pretore di Gaeta, ovclinanza 4 marglgio 1974, G. U. 30 ottobre 1974, 

n. 
2r84. 
Fretore di Sora, ordinanza 1r3 maJg;gio 1974, G.U. 9 ottobre 1,974, 
n. 263. 
legge 
11 agosto 1973, n. 533, art. 409 n. 5 (artt. 3 e 10,2 della Costi' 


tuzione). 

Pretore di Milano, ovdinanza 2 aprhle 1974, G. u: 9 ottobre 1974, 

n. 263. 
legge 11 agosto 1973, n. 533, artt. 4l6, seco�ndo e terzo comma, 423, 
secondo comma, e 429, terzo comma (artt. 3 e 24, sercondo �comma, della 
Costituzione). 

Pretore di Alben>ga, ordinanza 9 mag;gto 1974, G.U. 4 settembre 
1974, n. 2,31. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 123 

d.P..R. 22 dicembre 1973, n. 834, art. 1, prime e secondo comma (art. 3 
della Costituzione). 
Trtbuna�le di Palermo, Ol'dinanze 2>2 febbraio 1974 (tre), G. U. 9 
ottobre 1974, n. 2.63. :proGiudice 
istruttore del tribunale di Lucca, ordinanza 9 ma.g.gio ~ ac.
imaJ.e

1974, G.U. 30 ottobre 1974, n. 284. 

~oto 
~era~
tato

legge reg. Tosc.ana appr. 11 febbraio 1974 e ria.p�pr. 1� luglio 1974. 

55) 
Presidente del Corusi.glio dei MintstQ"i, dco:r1so d<:~positato H 27 lu


glio 1974, n. 12, G.U. 4 settembre 1974, n. 2�3�1. 

legge reg. abruzzese appr. 24 aprile 1974 e ria�ppr. 25 luglio 197'4. 

jPe-

Presidente del Consiglio dei Minilstri, dco'I'so depositato 2>3 agosto 
1974, n. 15, G.U. 4 settembre 1<974, n. 213�1. 

brse 

tm


d.l. 19 giugno 1974, n. 229, art. 3 (artt. 8, 47, secondo comma, e 5�4, 
:= 
quarto comma, delLo Statuto speciale per la Saroe~na). 
>Regione sarda, ricorso depositato 2�6 lrugUo 1�974, n. 11, G. U. 4 
settembre 1974, n. 231. ~ta


). 

d'.l. 6 luglio 1974, n. 251 (a.rtt. 8, 47 e 54, quarto comma, de:Ho statuto 
speciale per la Saride~na). 

Regione sa:r1da, dcorso depositato 8 agosto 1974, n. 14, G. U. 4 
settembre 1>974, n. 2131. 

legge reg. siciliana appr. 19 luglio 1974. 

Commissario del�lo Stato per la Regione sicHiana, rico11so depusitato 
3 agosto 1974, n. 13, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. 

_,

' 

t, 


126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prietario del fondo su cui le ope11e vanno ,compiute, in particolare quando 
chi !l"ichiede il mutuo � un profugo della Libia, cui la 1. 25 luglio 1�971, n. 536, 
estende la concessione di detti mutui (n. 116). 

DAZI DOGANALI 

Spedizionieri doganali -Patente con validit� illimitata -Rilascio -Requisiti 
-Ius superveniens -(l. 23 gennaio 1968, n. 29, art. 2, n. 5; d.P.R. 
18 dicembre 1971, n. 18, art. 125). 

Se rpossa essere !rilascia~a patente con validit� illimitata a sogg.etto 
che, gi� 'spediziomeil'e doganale, tale non fosse pi�, n� di didtto n� di fatto, 
alla data del 30 giugJno 1971 (n. 84). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Edilizia residenziale pubblica -Allogi GESCAL -Occupazione senza titolo 
-Regolarizzazione rapporto -Limiti-(l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.P.R. 
30 dicembre 1972, n. 1035. art. 25). 

'Se possa essere arprpUcato l'art. 25 del d.P.R. n. 1035. del 30 dicembre 
1972, �che prevede� la regolaii'iz2lazione dei rerpporti J.ocativi relativi ad alloggi 
oocurpati senza titolo al1a data di 1entmta in vigore deHa legge 22 ottobre 
1971, n. 865, neil caso in �Cui .gU allogg,i abusiV!amente occupati avevano, 
anteriormente alla .emanazione del citato d.P.R. n. 1035/72 formato gi� 
oggetto di assegnazione ai legittimi destinatari (n. 259). 

ESPROPRIAZIONE PUBBLECA UTILITA' 

Immobile soggetto ad e~rop.riazicme forzata -Espropriazicme per p:u. -
Indewnitd -Deposito aHa Cassa Depositi e Prestiti -Ordine di versamento 
all'ufficio che procede all'espropriazione forzata -Legittimit� 


(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 55 e 56; l. 3 aprile 1926, n. 686). 
Se 1a Cassa Depositi e Prestiti, depositaria dd. indennit� di esprorpriazdone 
per pubblica utiJi.t�, sia tenuta a dare esetCUZJ.one ad un provvedimento 
giurisdizionale che ordini il versamento dell'indennit� a favore dell'ufficio 
giudiziario pr.esso il quale � m corso J.'espropil'iazione forzata delil.'irrumobile 

(n. 344). 
FORESTE 

Mutui agevolati per rimboschimento -Richiedente ncm proprietario del 
fcmdo-Profugo deLla Libia-Concedibilit� -(l. 27 ottobre 1966, n. 910, 
art. 32; Z. 25 luglio 1971, n. 586, art. 1). 

Se i mutui agevolati per opell'e di rimboschimetll!to di oui aJ�'art. 32, 

l. 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere acco!I'dati �atll!che a chi non � prropdetario 
del fondo .su cui iLe orp.ere vanno compiute, m part1cola~re qua,ndo 
chi richiede il mutuo � un profugo della Libia, cui la L 25 luglio 1971, 
n. 536, estende la concessione di detti mutui (n. 13). 

126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prietario del fondo su cui le opere v.anno ,compiute, in partioolaa-e quando 

chi !l'ichiede il mutuo � un profugo della Libia, cui la l. 25 luglio 1971, n. 536, 

estende 1a ~concessi{)[le di detti mutui (n. 116). 

DAZI DOGANALI 

Spedizionieri doganali -Patente con validit� ilLimitata -Rilascio -R,equisiti 
-Ius superveniens -(l. 23 gennaio 1968, n. 29, art. 2, n. 5; d.P.R. 
18 di-cembre 1971, n. 18, art. 125). 

Se possa essere rrilasciartla patente con validit� illimita,ta a sogg:etto 
che, gi� spedizi~erre doganale, tale non fosse pi�, n� di didtto n� di fatto, 
alla data del 30 giugmo 1971 (n. 84). 

EDILIZIA ECONOMIC:A E POPOLARE 

EdiLizia residenziale pubblica -Atlogi GESCAL -Occupazione senza titolo 
-Regolarizzazione rapporto -Limiti-(l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.P.R. 
30 dicembre 1972, n. 1035. art. 25). 

1Se possa essere aJpplicato l'arrt. 25 del d.P.R. :n. 1035. del 30 dicembre 
1972, ~che prevede �La regolail'izmzione dei ll"aJpporti il.ocativi relativi ad alloggi 
ocOOJPati senza tttoil.o alla data di ,en1;rr1ata m vdgore del.iLa legge 22 otto


l, 
o 
bre 1971, n. 865, nell caso in .cui g,u aJ.logg[ abustvami'mte occupati avevano, 
anteriormente alla emam.azione del citato d.P.R. n. 1035172 forrmato gi� 
oggetto di assegnazione ai legittimi destinatari (n. 259). 

ESPROPRlAZIONE PUBBLllCA UTILITA' 

u


Immobile soggetto ad esq:>r()f>riazione forzata -Espropriazione per p.u. Indennit� 
-Deposito alla Cassa Depooiti e Prestiti -Ordine di versamento 
all'ufficio che procede all'espropriazione forzata -Legittimit� 


no 

sia 

(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 55 e 56; l. 3 aprile 1926, n. 686).
:di 
Se La Cassa Depositi e Prestiti, depositaria di indennit� di espropria


1al


mone per pubblica utiJli.t�, sia tenuta a dare esecutione ad 1liil p.rovvedimento

tra


giurisdizionale che ordini il versamento dell'indennit� a favore dell'ufficio

uie


giu.


giudiziario pr.esso il quale � m corso J.'esprropriazione forzata delil'immobile 
(In. 344). 

~ione 

P.A. 
FORESTE 

o sta 
Mutui agevolati per rimboschimento -Richiedente non proprietario del 

fondo-Profugo della Libia-Concedibilit� -(l. 27 ottobre 1966, n. 910,

m.e di 
art. 32; l. 25 luglio 1971. n. 586, art. 1).

PQ:sta, 

e del 
Se i mutui agevolati per operre di rimboschimento di oui adil'art. 32, 
pu:re 
l. 27 ottobrre 1966, n. 910, possono essere accOO'dati anche a chi non � protrr1etario 
del fondo su cui iLe opere vanno compiute, m partLco1are qua,ndo 

P.A. 
chi richiede il mu.truo � un profugo della Libia, cui la L 25 1ugli� 1971, 
n. 536, estende la concessione di detti mutui (n. 13). 

PARTE II, LEGISLAZIONE 123 

licembre 1973, n. 834, art. 1, pl"im�o e secondo comma (art. 3 
ione). 

~ di Pale11mo, ovdinanze 212 febbraio 1974 (tre), G. U. 9 

n. 2�63. 
istruttore del tribunale di Lucca, ordinanza 9 mag.gio 
lO ottobre 1974, n. 284. 

g. Tosc:�ana a�ppr. 11 febbraio 1974 e ria.ppr. 1 � luglio 1974. 
1te del Coms1glio dei Min1s1Jri, dconso depositato H 27 lu. 
12, G. U. 4 settembre 1�974, n. 21311. 

~g. abruzzese appr. 24 aprile 1974 e riG1ppr. 25 luglio 197'4. 
mte del Consiglio dei Minmtri, rkOl'ISo depositato 213 ago


t. 15, G. U. 4 settembre 1�974, n. 213�1. 
giugno 1974, n. 229, art. 3 (artt. 8, 47, secondo comma, e 54, 
nma, deill1o Statuto .speciale per la Sal'ldegna). 

ne sarda, ricorso depositato 2<6 lugJ.io 1�974, n. 11, G.U. 4 
1974, n. 2<31. 

lugJio 1974, n. 251 (artt. 8, 47 e 54, quarto comma, de1lo staiale 
per la Sardegna). 

one sarda, .riJcovso depotSitato 8 agosto 1<974, n. 14, G. U. 4 
e 1<974, n. 2131. 

e reg. siciliana appr. 19 luglio 1974. 

nmissario �deHo Stato pe�r la Regione sicHiana, ricoi'ISo depositgosto 
1974, n. 13, G.U. 4 settembre 1974, n. 231. 

ed appalta


-(d.P.R. 
(r.rJ, . 

. con




PARTE II, CONSULTAZIONI 

Imposta di regist>ro -Accertamento maggiore valO'I'e -Termine decorrenza (
art. 21, d.l. 7 agosto 1936, n. 1639), 

Se iJ. termime annuale di decadenza prev.iJSto dall'art. 21 del d.l. 7 agosto 
1936, n. 1639, per lia notifica dell'avviso di accertamento di maggior 
valore de�cona dal pagamento dell'iffi!Posta, sia essa IJTindpale, complementare 
o suppletiva, ovvero, comunque dalla registrazione dell'atto, sia ohe la 
convenzione. il cui valore � ,sottoponibile a giudizio di congruit� ex all'tt. 20 
e 21 d,l. cit., sia stata immediatamente tassata in via principale, sta che 
essa sia ,stata per la prima voUa sottoposta ad imposizione in sede di verifica 
ispettiva, �come nel1'1potesi ,di ,trasformazione di soci,et� di f,atto i'n societ� 
per azioni alloreh�, in sede di !registrazione, non sia stata sottoposta 
ad imposta di ,registro iLa ,costLtuzione della societ� di :llatto (n. 409). 

Imposta di regist>ro -Imposta complementare -Privilegio -Decadenza Termine 
-Decorrenza -(art. 97 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). 

Se il termine per l'orpe!I'ativit� del privilegio che assiste la dmposta 
complementaTe di !registro da ritenersi di decadenza e non rpil'escdzione, 
decorra daHa data �di registrazione deJ.l'atto ovvero dalla data in cui si � 
reso esigibile il credito rper imposta complementare (n. 411). 

Locazione -Immobile urbano -Contratto pluriennale -Esenzione a favore 
di rappresentanze diplomatiche e consolari -(l. 31 ottobre 1966, n. 946 
-Annualit� anteriori-l. 29 dicembll'e 1962, n. 1744). 

Se tenuto �conto �che secondo l'interp�retazione giurisprudenz1:ale della 
Corte Surprema la ileg,ge 29 dicembire 1962�, n. 1744 deToga, quanto ai contl'atti 
di ilocazione immobiliari pluriennali, alle norn�.e degli ar.tt. 54 e 12 
della legge di registro, 'sostituendo al principio delila unLtariet� deUa liquidazione 
delil'imposta peT tutta la durata del contratto, quello della periodicit� 
dei.la liquidazione con. .riferimento aHe singoile annualit� del !l'appor-to 
locatizio l'esenzione dall'imposta di l('legistro sui �contm�tti di locazion.e degli 
irrnmobili adibtti ad uffici deJ.le 'l'larpoiJ['esentanze dipilomatiche e consol�ri 
estere e ad abitazione del rpel'ISonale delle rarpopresentanze stesse introdotta 
con la legge 31 ottobre 1966, n. 946, debba essere arppUoata alle annualit� 
ricadenti nel periodo �temporale di orpeTativit� della disposizione di :l�avore, 
mentre la relativa imposta di registro vada pretesa con iri.guardo alle annualit� 
iniziate 'anteriormente alila entrata d,n vigO!I'e della disposizione medesima 
(n. 408). 

IMPOSTE DI CONSUMO 

Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaLtatori 
-Inquadl/'amento nell'Amministrazione delle Finanze -(d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 649). 

Se, per effetto del passaggio alle dipendenze dello Stato del persona,le 
deUe cessate imposte di consumo, ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n; 649, 
l'Amministrazione delle Finanze si sia int�gralmente sostituita ai precedenti 
datori di lavoro nei rapporti con detto personale e quindi anche nelle vertenze 
giudiziarie in corso ~elativo al ll.'l�l!pporto di lavoro (n. 26). 


130 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposte di consumo -Abolizione -Personale degti enti gestori ed appal


tatori -Inquadramento nell'Amministrazione dette Finanze -(d.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 649). 

Se eventuali sentenze o �transazioni �giudiziali intervenute successivamente 
al 31 dtcembr.e 1972, �nei giudizi pendenti a quelLa data tira ~ ex 
appaltatori delle imposte di coosumo ed i loro dipendenti e concernenti 
riconoscimento di qualifiche superiori ,siano vincolanti anche per l'Amministrazione 
delle Finanze in sede di iscrizione dei detti .dipendenti nel 
quadro spec~ale (n. 26). 

Imposte di consumo -Abolizione -Personale degli enti gestori ed appaltatori 
-Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze -(d.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 649). 

:Se, sia 1p0ssibHe o conveniente l'intocvento dell'Amministrazione delle 
Finanze nei giudizi in corso tra gli ex aippaltatoci ed i. loro dipendenti ora 
trasferiti nel quadro �speciale, ove si controvexte nel riconoscimento di qualifiche 
(n. 26). 

Imposte di consumo -Abolizione personale degli enti gestori ed appaltatori-
Inquadramento nell'Amministrazione delle Finanze (d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 649) . 

. 
Se, in sede di iscrizione del :personale delle cessate imposte di consumo 
nel quadro speciale di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, il'A:rnmitndstrazione 
delle Finanze debba rl.conoscere qualifiche attribuite a detto personale 
dn base a toonsazioni stragi'Uidiziali sttpuilate tra l'ex appa:J.tatore ed 
il [lil"Oprio dipendente con l'intervento dell'Ufficio provinciale del lavoro e 
della massilma occUPazione (n. 27). 

PRIGIONIERI DI GUERRA 

Prigioniero USA -Assegni di prigionia -Differenza. 

Se il prigioniero italdano di guerra che durante la prigioa:rla abbi>a percepito 
Ul!la paga inferiore a quella fissata dalla Convenzione di Ginevra 
del 27 luglio 1929. suil tratt�mento dei prigionieri di .guerra, sia titolare di 
un diritto �soggettivo azion8Jbiile nei confronti del Govevno Italiano per ottene['
e la differenza degil.i assegni di prigionia (n. 20). 

PROCEDIMENTO� C:IVILE 

Morte del procuratore -Sentenza resa successivamente alla interruzione del 
processo -Impugnazione. -Autonoma riassunzione del processo interrotto 
-Necessit� -Esclusione -(artt. 301 e 305 c.p.c.). 

Se in ipotesi di interruzione del processo per morte del procUII'atore, e 
.di successiva sentenza nulla per dimetto di �contraddittorio, sia necessario 
provvedere, oltre alla impugnazione della sentenza, anche alla riassunzione 
del processo interrQ.tto nei sei mesi dalla dichiarata conoSCrelllza dell'evento 
interrnttivo (n. 52).