ANNO XXV- N. 5 SETTEMBRE - OTTOBRE 1973
RASSEGNA
DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Pubblicazione bimestrale di servizio
ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1973
ABBONAMENTI
ANNo ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.500
UN NUMERO SEPARATO • • • • • . • • • • . • • • • • • • » 1.500
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LIBRERIA DELLO STATO~ PIAZZA G. VERDI, 10 ~ROMA
cf c postale 1/2640
Stampato in Italia • Printed in Italy
Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. Ù089 del 13 luglio 1966
(4219051) Roma, 1974 - Istituto Poligra:fico dello Stato P.V.
A decorrere dal presente numero la Sezione di
,giurisprudenza in materia di acque pubbliche, appalti
e forniture viene curata dal collega ARTURO
MARZANO.
Al collega FRANco CARUSI, collocato a riposo a
sua domanda, la Redazione rivolge un cordiale saluto
ed il più vivo ringraziamento per la proficua
attività svolta.
LA REDAZIONE

INDICE
Parte prima·: GIURISPRUDENZA
Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE
(a cura dell'avv. Michele Savarese) pag. 781
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTLONI DI GIURISDIZIONE
(a cura dell'avv. Benedetto Baccari) » 833
Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro
de Francisci) » 860
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del7
l'avv. Ugo Gargiulo} . » 898
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati
Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) » 905
Sezione sesto: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBUCHE,
APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv.
Arturo Marzano) . . . . » 979
Sezione settimo! GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo
Di Tarsia di B.elmonteÌ ; » 1006
Parte seconda: QUESTIONI - LÌ:GISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO
CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO
QUESTIONI pag. 137
LEGISLAZIONE » 1·59
INDICE BIBLIOGRAFICO » 168
CONSULTAZIONI » 169
NOTIZIARIO » 204
La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO
CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE
Avvocati
Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna;
Francesco MAI\mzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO,
ealtanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL
SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuiCCIARDI, Genova;
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI,
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso,
Palermo; Pier Giorgio LI~NANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto
GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste;
Giancarlo MANDÒ, Venezia.
\
ARTICOLI, NOTEt OSSERVAZIONI, QUESTIONI
BAFILE C., Azione riconvenzionale delLa Finanza e azione di
accertamento positivo . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 910
DI CIOMi.V.m R., n provvedimento di espropriazione della legge
sulla casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II, 137
MARZANO A., L'onere della tempestiva riserva per i danni da
sospensione dei lavori . . . . . . . . . . . . I, 980
INDICE ANALITICO - ALFABETICO
DELLA GIURISPRUDENZA
ACQUE iPUBBUCHE E-D ELET'
rn!IOITA
- Impianti elettrici - Servizi di·
elettrodotto - Indennità compr.ensiva
del soprapiPiÙ dreil. quinto -
lliegittimiltà costituz~onale, 784.
.APPALTO
- .Aippa1to di opere !P'Ubbliche -
Danni dra prolrmgata drwrata dei
il:avoci- Riserve deil.l'8J1P1PaltatoreTermine,
con nota di A. MARZANo,
982.
- Appalto di opere pubbliche -
Istituto del1e riserve - Cwattere
geneTalie - Fondamento, con nota
di A. MARZANO, 979.
- Appalto di opere pubbliche -
Istituto delle l'IÌ!serve - Caratteore
generaLe - Fondamento ,con nota
di A. MARZANO, 981.
- Appalto di opere pubblicihe -
Onere della tempestiva riserva -
Quando sussiste, con nota di
A. MARZANO, 979.
- Appalto di orpere tPrubblkhe -
Onere delta tempestiva riserva -
Quanldo sussiste, con nota di
A. MARZANO, 981.
- AprpaWto di op•ere pubbliche -
Riserve dell'app.aJitatore - Memoria1e,
con nota di A. MARZANO, 979.
- .Aippailito di O!p•eTe pubbUche -
SoSIPensione dei larvoid - Danni -
Onere della riserva - Srussi·stenZìa
- Momento m cui l'onere diventa
attuale, con nota di A. MARZANO,
979,
-Appalto di opere rpubbltèhe -
Sospensione dei lavori - Danni -
Riserve dell'aprpaltatoce - Indiicazione
deJ. numero deil.le giornate
cui la :ri1SeTVa intenda riJierirsi -
• NecetSSità, •con nota di A. MARZANO,
979.
- Appallito di opere pubbliche -
Sospensione dei lavod - Maggiori
spese - Onere del!la tempestiva
ris~a - Sussistenza - Momento
in CIUi. il.'onooe divea:llta attuale,
con nota di A. MARZANO, 962.
- Collaudo - Certifkato di collarudo
- Mmcata sottoscrizione da
pa!t'te dell'appal•tatore - Effetti,
865 .
.A!PPiROVVIGIONAMENTI E CONSUMI
- Discirptina dei prezzi - Violazioni
di lieve entiltà - Obbiligatorietà
deJ. mandato di cattrwra - Illegittimità
costirtuzionale, 781.
ATTO AM!MIN]STRATIVO
- Atto confermativo - NuQIVa istruttoria
e vallutazione di nuova pretesa
- Non è tale, 902.
- CIRCOLAZIONE STRADALE
- Trasporti di carico eccedente La
pO\t'ltaJta utile ,del veicolo - .Applicabillità
delLe sanzioni dell'art. 10
codice stradale, 891.
COMPETENZA E GIDR]SD!ZIONE
- Bene del1Patrimonio indisrpombi:
Le - Utilizzazione agrico.1a - Concessione
- Contratto - Domanlda
,gi!UJdiziaJJe dirertta alla perequazione
del canone - Improponibilità,
•COill nota di C. CARBONE, 833.
- Farmacia: gestione provvisoda
ed assegnazione a vi:nJcitore di
concor.so - .Indennità di avviamento
- Provvedimento - Impugnazione
- Di:lietto di giurisdizione
dei!. Consiglio di Stato, 85•6.
INDICE IX
- Impiego pubblico - .&ssunzione
di fatto in conrtlrasto OOIIl di~eto
legislativo Idi assunzione - Rap,..
.parlo d'i.mpi,ego rpri~aJto: effetti,
.con nota di C. CARBONE, 846.
-'Imposta comunale Irndrustrie,
Comme'l'ci, Arti e Professioni -
RipMto tra più oomuni - Decisione
gerar~chlcà del Ministro
delle Finanz.e - Gi.turi..<ldiziOIIle del
Consiglio di Stato - Sussi:srte, 901.
del termine da parte del·l'assegnatario
- De·cadenza - Legittimità,
902.
ELEZIONI
- Contenzioso elettocal·e ammJ.m
·strativo - Non imparzialità dei
~componenti il TTibunaiLe- Illegittimità
Oosti,tuziona1e - Escliusione,
811.
CONTABlLITÀ GENERALE
STATO
DI ESPROPRIAZIONE PER iPUBBLICA
UTILITÀ
- Obbligo del!La corresponsione de'
gli illlteressi da pal'ltle della P. A. -
Decorrenza daJla 'data di emis'
si:one del •titolo di spesa, 885.
CORTE COSTITUZIONALE
- Giudizi di legittimità oostitmiona1e
in via rprlnci!P,ale - Ri()()il"Si
dellile lRegioni - Violazione dclla
. competenza :11egionale - Inamm.is ..
sibilità tdi aLtre oenstn:"e- Questiol"'.
i nuove - AmmiiSSibilità di mQtivi
!!lJUOVÌ, 789.
COSTITUZIONE . DELLA REPUBBLICA
- V. Acque pubbliche ed elettricità,
Approvvigionamenti e consumi,
Corte Costituzionale, Elezioni,
Filiazione, Friuli Venezia
Giulia, Gratuito patrocinio, Imposte
e tasse in genere, Lavoro,
Ordinamento, Pensioni, Previdenza
e assistenza, Procedimento penale,
Regione, Sicilia.
EDl!LIZIA POPOLARE ED ECONOMICA
- AI!Ioggi cooperativi - Decadenza
dall'assegnazione per omessa,
tempestiva occupazione - Sanatoria
.ex 1eg.ge 9 febbraio 1963,
n. 13·1 -Non si applica, 903.
- Alllog.gi cooperativi - V:erbale di
conse.gna - Termine di 30 ·giomi.
per l'occupazione - Inosservanza
- Individuazione dei beni- Indicazione
dei soli estremi ctaJtastali -
Compil!etezza del piano parcellare
,aJ,Legato al decreto di esp!l'opdo
- Legittimità, 898.
- Indu:strializzaziQne · del Mezzo,
giomo - Deposito iiJJdennità -
Art. 147 T. U. 30 giugno 1967,
n. ,1•5,23 - C'ontrasto con l'art. 42
della Costituzione- Manifesta infondatezza,
8:98 .
- Industdalizzazione del Mezzo,giomo
- Depòsito indennità -
Art. 147 T. U. 3Qt giugno 19:67,
n. 1523 - Contrasto con l'art. 3
della Costituzione - Manifesta infO!!
lJdatezza, 898.
- Industdalizzazione del Mezzogiorno
- Deposito indennità -
Art. 147 T. u. 30 ~gil\llglllO 19:67,
n. 1523 - È applicabile, 898.
- Industrializzazione del Mezzo.
giorno - Deposito inden·nità -
Art. 147 T. u. 30 gi'll!glnO 19t67,
n. 1523 - Procedimento, 89H.
FliLIAZIONE
- Figli naturali dconosciuti o dichiarati
- Riserva di Legittimo -
Sperequazione dspetto ai figli legittimi
- I~1egitrtimità costituzionale,
800.
FRIULI VENEZIA GIULIA
- Controllo .sui Comuni e Provinde
- Competenza ad oodinare il
deposi•to dei conti conSUiÌlJtivi alla
Prorvincia - Cbtr·te dei conti, 8'16.
x RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
GIUSTIZIA AMMLNliSTRATIV A
- .Piano il'egolatore - Censure :r.eliative
all'osservanza di norme del
procedimento - Proposizione di
queste da pall'1Je di sogg.etto pa:-orp:
rietario di area ricadente in
zona diversa da quella modifi.
cata •con il provvedime:nto che si
a:ssume viUato - linter.esse - Non
susSiste, 900.
GRATUITO PATROCINIO
- CQiffiipensi ai Consulenti tecnid -
Mancata anticipazione degli onorari
- illegittimità costiltuzionatLe
- EscLusione, 809.
IMPOSTA DI REGiiSTRO
- Accessione - Macchfna!I'i di opificio
non materi:!lllmente smontati
- Presunzione assoluta di tra•
sferimento, 960.
- Ag.evolazione per i •COnsorzi agrari
- Limiti, 965.
- Agevolazioni per iLe case di abitazi
·one non di lusso - Mutuo per
<la costruzione di un :fabbricato di
vari appartamenti - CostrUzione
di un so~o app.ll["1lamento con ,caratteristiche
di russo - Decadenza
dsilll'agevol!azione per l'i!llltera
Oiperazione 1di !lnUtuo, 967.
- Ag.evolazioni per JJe Oipere prubWiche
di interesse degli enti J.o
·cali - O!Pera non ammissibile a
cont!ributo ex lege 3 agosto 1949,
n. 589 - Agevolazione in base
alla leg;ge 6 :fiebbraio 1951, n. 126-
Compete, 9'711.
- Agevolazioni PII'·eviste -dal r .d.l.
2 :llebbraio 1_.93,9 n. 302 per la costruzione
di impianti sportiv·i -
Pit'ocedimento amministrativo -
App~rovazione prefettizia dei [progetti
- P~re9Uiprposto cui è condizionata
['ag1evolazione, 977.
- Appa:lto - Noz.ione - Assunzione
di rischio - Necessi'tà - Gestione
a rimborso spese - Esclusione
9'76. '
- Cessione di wed:ilto ~ Funzione di
garanzia - Estensione deRa ga!
l"anzi•a di una ~cessione .già r~egistrata
ad un nuovo debito - Nuova
registrazione della cessione,
945.
- Mandato - Nozione - Incarico di
attività esecutiva o ma1le!riale -
Esclusione, 976.
- Mutuo fondiario in carteltle - .Aieconto
in contanti - Non è comp!
I'eso nèlJ.'1abbonamento P\OOV'i.sto
ne1l'atVt. 27 del r)d. 16 lugl].io 1905,
n. 646, 966.
- Obbligazioni di somme non altrimenti
sottO!poste a rtarssa di registro
- Contratto atip~co di affildamento
di g·esttone di servi2'lio
a :rimboil:\so di spese e senza as~
sunzione di Ti<Schio - TassabiUtà
ex art. 28 taTiffa A, della :Legge
di 11egistro, 976.
- Prescrizione - Atti sogg.etti a
condizione sospensiva - Obbligo
1di denunci·a - Omi1ssione - Prie.
scri2lione ventennallie, 938.
- Società - 1Sodetà a responsabilli
·tà limitata - Aumento di capi
·ta1e - Deliberazione di assemblea
- Tassabilità solo dopo :La
ISGttoscrizione del·le quote - . Obbligo
della relativa.denrmcia, 93•8.
- Solidarietà - Parte contraente -
Soggetto che ha partecipato alila
form.azione dell'atto come raP~P~t"esentante
- È tal•e, 966.
IMPOSTA DI SUOCEISSIONE
- Deduzione di passività - Debi·to
cambiarrio - AnnotazioiilJe sui libri
di commercio degli elementi
essenziali - Necessità - Annotazione
per riassunto- Inidoneità -
AlpplicabiUJtà alle cambiali della
le!?)ge 24 dicembre 196,9, n. 1038 -
Esclusione, 943.
IIMiPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
- Rimborso - Regolare istanza -
Necessità, 885.
liMPOSTE COMUNALI E iPROVLNCIALI
- Ripln'tizione tva più comuni -
Criteri ·direttivi - Elementi di va[
utazione - Illegittimità, 902.
INDICE Xl
IMPOSTE E TASSE IN GENERE
- AcceTJtamento - Notifica - Obbligo
del denunciante di dicmarr~We
il domtciJJio e iLe eventuali SUJccessive
vadazioni ·- Elezione di
domicilio .contenuta in rioolrso
aMa Commissiolllie - Notifica del
·l'accertamento al domilcilio eletto
- Legittii!Il.Ìità, 948.
-Accertamento - Nozione - Funzione
- Rispondenza a[[a leg·~e e
ai pll:'esupposti di fatrto - .Controlllo
giurisdizionale, con norta di C.
BAFn.E, 910.
- Competenza e ·~uriJsdizione - Tribunale
faliJ.iJmentare - Assoobe La
competenza del tribunaiLe del fOO:o
erariale - Coind.denza di rtell:'rirtorio
- Escliusion~ detla que•stione
di competenza, 905.
- Competenza e ·giw:isdiziolllie- Tribunale
faJ;limentare - C!r·edi to non
ancora insinuato - Opposizione
deLla ·CUTate,Ja in sede ordinaria -
AmmissibiHtà, 905.
- D-iritti ca.tastali - Atto soglgetto
a.d imposta fi!Ssa ldi regist!ro - Sono
dovuti in ragione del valore
degli immobilli trMf,eriti, 93,6.
- Diritti catastali - ·commiSIUTazione
al valoce dieHe rpe!rUnen7ie mobiLiari
durevòlment·e destinate al
·se!rvizio o ·ahl'ornamento dell'immobile
t!rasferito - Esclusione,
936.
- Imposte indirette - Comp·etenza
e giuri-sdizione- Aziof!!e di acce!rtamento
- .Aoce!rtamento posttivo
rtchiesto dallta Finanza - Azione
rtconvenziona1e- AmmissibilitàLimt.
ti, con nota di C. BAFn.E,
910.
- Imposte indiTette - Competenza e
giurisdizione - Decisi·one della
Commissione provincia,le di vaiLutazione
:su questioni .di diritto -
Impugnazione •Pe!r incompetenza
innanzi al . Tribunale ex art. 29,
terzo' comma, r.d. 7 agosto 193,6,
n. 1639 - Inammissibilità, 933.
- Impo,ste indi!rette - Ing.tunz.ione -
Qwosizione - Posizione proces
·sua1e delle parti - Azione !lliconvenziona1e
de[l:a Finanza - Pretesa
della stessa imposta o di parte
di essa fondata su un diverso
ti-tolo - .A!mandissibiliità, COOJ. nota
di C. BAFn.E, 910.
- Imposte :Lndmette - lnte!ressi -
Imposta .compLementare - Fatto
non imprutabi1Le al COOJ.tribuente -
Grave <diver,g:enz:a tra i valori denunciati
ed aece!lltati .. ApprezZlamento
di me!rito, 948.
- Imposte mdfu:':ette - Interessi -
Imposta 'complementare- Fondamento
- Obbligo di coLlaborazione
del ·contr~buente - Colpevole
imp:veci!sione de[la dichi•arazione
di valore - Entità della divergenza
tra i valori dichiarati ed
accerlati - .Ap[)Tlezza.mento di merito,
949.
- Imposte i1lldirette - I1llteressi -
1imposta comp[ementare - Natura
- Decol'lt'enza <per i ·rapporti
antell'iore aJ.l'entrata m V'i~e
deUa Legge 26 gennaio 1961, n. 29,
948.
- Imposte indk·etrte - linteTessi -
Pr·escTizione - Inrhel'lt'UZÌ.one - l!nterruzione
del CIDedito d'imposta -
Si estende agli inteTessi, con nota
di U. GARGIULO, 9·60.
- Caffè - Accezione • fa comunque
circolare • di cui all'art. 12 legge
26 maggio 196'6, n. 344 - Significato,
1007.
- Interessi - Autonomia del credito
degli intevessi risp•etto al credito
del tributo - Atto interrulttivo
della 'IJ['escrizione del tributo
- Sua ir!ri1evanza rispetto ail
credito di inte!ressi - Fattispecie
in tema di atto di dilazione, con
nota di U. GARGIULO, 961.
- Brocedimento dinanzi aRe Commissioni
- T·ermine per l'impugnazione
di decisi·one - So1sp.en,
sione ferial·e - È appUcabile, 9317.
- Violazione delll:e Leggi finanziarie
e valutade - Reato estinto - Ingiunzione
rper ;iJ1 rpagamento del
solo 'tributo - Legittimità - Necessità
del l?reventivo procedimento
di ·Contestazione in sede
amministrativa -Esclusione, 9'69.
- Violazione leg.gi tributarie - Poteri
di pe!rquisizione domiciliare
della polizia 'tributaria - Illegittimità
costituzionale - Esclusione,
804.
XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
INFORTUNIO SUL LAVORO
~ Inforlunio in itinere - Mancanza
rdi un rischio specifico o generico
agg~ravato - Non indenmzzabilità,
860.
LAVORO
- Coll!SIU!lenti del Lavoro - Contributi
per J.'.Aibo - Riserva di
1egg.e - IJJ.egittimirtà costituzionale
- Esclusiooo, 827.
- Intri!tllseca natura del !I'IaJPPOO'to -
Intenziooe dei ·collli1lraenti, 894.
- Lavoro autonomo - Orilteiri distinti
vi dal rapporto di larvoro
subordinato, 894.
- Rappol'lto di lavoro domestico -
Indennità di liiCenziamento non
oomprensi<Va del v·ttto e delll'al'
log.gio - li11egittimiJtà COISUtuziona:
J.e - Detennimsazio:ne delle tait'i:
lìlie per ·vi<tto e aJ:loggio - Le.
gittimità, 829.
- Riposo settimanale - Addetti ai
pubblid ISel'Vi.zi di tit'a,spOTito in
concessione - iMam:oato scaglionamento
del riposo - Illegittimità
.costituzionale, 825.
MEZZOGirO!RNO
- C11SSa Peir i[ Mezzogio1'no - Diniego
di ·CO!llltributi - Osservanza
di precedenti dWettive - Legittimttà,
900.
- Cassa per il Mezzogiorno - Diniego
di CO!tlJtributi - Procedi!
llllento osservato - Legi·ttimirtà,
899.
MILITARE
- Seirvizio di lerva - Esonero - Diniego
- Motivazione insuffidente
- l1legittimttà, 904.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
- Constglio superiore della magistratura
- Riesame delJ.e deliberazioni
de~e, commissioni - Pa1rtecipazione
dei membri di diritto
- me~ttimi.tà costirtuzionale,
802.
PENSIONI
- Nuovo trattamen.to economico
·deli1:a magistlt'atura - InaJPrpJ.icabiJità
a[ personale ooilocato a riposo
a'l'lJteriormente al l • settembre
1971 - Il1egirbtimità costirtuzionar1e
- E,scJ.usione, 807.
PIANO REGOLATORE
- Illegittimità parziale - Co:nseguenm
- ~Illegittiotà tdell'inteit'o
piano - EtscltUsione, 900.
- Vmcoli di destinazione e limiti di
edificabilità - Questione di lègittimirtà
costittuzionale ·- Manitlie.sta
infonda<tezza, 900.
PREVIDENZA E ASSJ$TENZA
- Infoll'ltuni sul lavoro - Reiterazioni
,dell'inadetmrpienza deJ. datoce
di lavoro - Obbligo per le prestazioni
inforrtunistiche -- IlJ.egittimttà
costituzionale - Esolusio:
ne, 821.
PROCED]MENTO CIVILE
- Appello da parte del Legittimato
av'V'er,so la se'1'lltenza di primo ~do
emessa nei ,confronti del falsus
procurator - .Ammitssibilità ·ed effetti,
865.
- En<te Acquedotti S1cN.iani - Appello
proposto dal Pa.-esidente -
Atto di 01'dinall'ia amministrazione,
890.
- Ente pubblico - Rappresentanza
in giudizio- Nocme staturtade che
disciplinano '!:a ratpp~resentanza in
giudizio di un ente pubblico- Effetti,
890.
INDICE Xlfi
- RiCOl'ISO per cassa:Uooe mcidenrtale
concm:Uonato - !Riflettente questione
pregiudizia:le rilevabile
d'ufficio - E'srume i:n via prio:ritar~
a, 865.
PROCEDIMENTO PENALE
- D~chiarazione di Il!Ulliità - Effetm
- Mti di polizia gi:UJdizLaria
- InteTTogatorio - Nu1l:ità -
Successivo :i:Illterrogartiorio reso al
magistrato an:cor,cihè .conrfennativo
del precedente - Nulilità -
Esclusione, 1006.
- Dkhiar-azione di nullità. - Ef:
lietti - EStensione agili artti SIOOOOSsivi
- Condiziooe - Applicazione
in tema di perizia, 1006.
- P!l."egiuldizi.a1irtà dei prooedimen'
ti - DiscrezionaJ:ità per ila riunione
- I1legi1ltimità costituzionrue -
Esclusione, 795.
- Tribunale dei :rninJorenni - Oibbli.
go 1di procedere •semipl."e con istruzione
sommMi:a - Illegittimità costituziooale
- Escliusione, 797.
PROPRIETÀ
- Costruzione eseguita da pacle di
un 'COillliPJ:oprieta!lio su aerea di
proprietà 'COffiiU'Ile - .Aiooessione a
favooe di rutti i compropl"!ietad
in proporzione delle rispettive
quolte - Si verifica, 862.
REATO
- E!Lemenrlio soggettivo (rpsicologi•
OO) - Coopa - lin genere - .Mtiviltà
sportiva pWrticolarmenlte per1colosa
- Accettazione del ri,
schio da paxte deg[i spettatori -
EsclUJSione - Farttisp,ecie, 1008.
REGIONE
- Regi~ a .stamuto Oll'dinario - Acquisto
di beru immobili da !pM'te
dei Comum e Pll."orvincie - Competenza
all'aJUtorizzazione- Spettanza
deHo• Stato, 8:12.
- Regioni a statuto oodina!l'lio -
Tasse ~Le concessioni gaverDJatifve
- Concessioni sulla caccia -
Spettanza aMo Stato, 789.
RlCORSI AMMINISII'RATIVI
- Decisione wdiva di ricorso geITWchico
- P!roposizione di rilcorso
stl."aOI'dinario contro la deci,
sione ,tal'diva - Conseguenze in
011d.i!ne ail !I."Ì:C011SO ~urisdizionale
già !pl."oposto contro il silenzio -
rigetto - · Irrilevanza, 903·.
- Silenzio della Bubblica .AmmJndstra:
UOille - ll?rovvedimento ema:
nJalto dopo t1a scadenza del tennine
- Cessazione dellla mate!l."ita dci
collltendere - Non si configura
(d.P.R. 24 novembre 197,1, n. 1199,
arl. 6), 903.
SICILIA
- R3JPPO!I."1i finanziall."li con lo Stato -
IJG.E. riscossa fuori il ter<rttorlo
regtonai!Je - Atti economici compiuti
in Sicilia da fili:oo e stabiliimeDJti
di Società. - Spettanza
allo Stato, 829.
INDICE ANALITICO - ALFABETICO
DELLE QUESTIONI
IMPOSTA DI REGISTRO
- Agevolazioni tri:brutarie - Decadenza
- De.coo:renza della pt"escrizione
dell.'illllPosta noxmale, 156.
- Agevolazioni tributarie a favore
dellil.'edilizi:a - Se lil ce1'11li:fic!llto di
abirtlabildtà rU:asciato con effetti
retroarttivi imposto alla !l'eghrtrazione,
sia vaiLido per iLa concessione
dei benefici, 156.
- .AJg.evolazioni ·trjjbutarie pér l'edilizia
- Se l'agevolazione possa
essere •concessa nel caso di :rill•ascio
di certificato di · abitalbiJd·tà
coodizionata, 156.
- Quietanze menzio!llalte in sentenza
e non ifinven.ute nei fasciocoli
•di •Causa - Se sia legittima l'applicazione
deJ.l'imposta !P!foporzionale;
156.
IMPOSTE E TASSE IN GENERE
- Commissioni tdbutarie - Processo
$ri.bllltall"io - Se ~a aJI>Plicabile
l'istimto dell'inrtel"l'Uzione, 157.
- Coonmissioru rtri1b'Utall"ie - Se ailla
iilllP'Ugnativa dinanzi l'A.G.O. dellie
decisioni tribiUta:rie ;siano applicabili
le stesse norme nell'evento
intell"['Uttivo del!. pil:'ocesso,
157. '
- Concordato tr.iibllltario- Sottoscrizione
da par!te del OuraJtoife sen-
. za l'autorizzazione del tribunale -
Se sia nullo o annul·labile o sia
sanato per l'iiiiUJtile decO!I:'So del
termine di cui all.'art. 34 t. u. sul-
.. iLe imposte .dirette, 157.
- Fallimento della moglie separata
- Se il marito, cumulando i
prop!l:'i veidditi con quelli della
moglie, ne debba rispoi11dere ai
fini deiLl'iimposta complementare,
158.
INDICE ANALITICO - ALFABETICO
DELLE CONSULTAZIONI
AGRICOLTURA
- Concessione ed affitto di fondd
rustici - FOtllidi in pr{)prietà di
enti 1ocaili - .A!ggiruidicazione - Licitazione
privaJta - Trattativa
pll'IÌ.vata - Sorteg,gio - (1. 11 febbraio
1971 n. 111, mt. 22) - Concessione
{)d arlifi<bt{) di fondi rustici
- Sistemi dd aJggiudicazione a
.'Singoli - Fondi comunali C{)[l!CeSSi
alla generaiLi.rtà deglli abitanti -
Aip!p].ica~bilità - (1. 11 febbraio
1.97•1, n. 11, ar<bt. 212 e 24; t. u. 3
marzo 1994, n. 31a.a, aB:'t. 190, a• 4•
e 5• comma) - .Ailifitto di fonidi rustilci
- Nuova ruscliplina - Fondi
,gravati 'di usi· civlici - .A!pp;];icabilità
- (J.. H febbraio 1971, n. 111),
169.
- Lavoro a~icolo - Collocamento -
Violazioni- Sanzioni amminiiStrative
- Obbligazioni poouni.arie -
Trasmissibilità a.gli eredi - ( d1l.
3 febbraio W70, n. 7, oonv. J.. Ll..l
marzo 1970, n. 83, art. 20, ·u.c.;
l. 3 ma,ggio 1•96'7, n. 317, art. 4),
169.
- iPiccolì :imprenditori a~icold -
Scamhio di marnodiolpera. - (d.l.
3 febbraio 1970, n. 7, conv. con
mod. in l. 11 marzo 1970, p. 83,
art. 10, •8• comma; c .. c.; art. ·2139•),
169. .
A:MMl!NlSTRAZJ:ONE PUBBLICA
- Contratti per :lìmmture traspOTti
e lavori - Divieto di anticipazioni
- Ente pubbJ.ioo - A{piplicabilità
- Deroga - (r.d. 18 novembre
1923, W'lt. 12, 4• comma; il. 218 ottobre
1970, n. 775, art. 6; d.P.R.
30 ,giugno 19172, n. 627, art. 2;
d.m. 25 novemhre 19•72), 170.
- Enti Autonomi ili<rici - Consiglio
dd amminilstrazione - Scioglimento
- Presidente - Permanenzia -
Gestione autonoma concerti deJl'Accademia
Nazionale di S. Ce
·cilia - Consi•gldo di amministrazione
- Sciogllimento - Sovrintentendente
- Esonero (l. 14 agos:flo
19•67, n. 800, all.'ltt. 10, 2• comma,
e 13, 8~ comma), 170. '
- Giudizio av~ti il Consiglio di
stato - Difesa deill'atto impugnato
- il.VIaterie tras!fìerite alle Regioni
a statuto ordinario - Conseguenze
- Rilcorsi amm.imstrativi -
Rilcmso .gerarchico - Materie tras:
liecilte alle Regioni a statuto ordi
·nario - Decisione - Competenz,a,
170. .
- Natanti dello S~rto- ASIS:iJcurazione
obbil.igaJtoria (1. 24 dicembre
1965, n. 990, art. 2; d.P.R. 24 novembre
·1970, n. 573, wt. 3), 171.
- Persone .giuridiche - Acquisto di
immobili - Aùtorrizzazione glOVea:-nativa
- A vvooatrura dello Stato -
Parere - · (•c,,c., art. 17), 171.
- Società :priv:ata - Consiglio· di
Amministrlazione - Membro di eliritto
- Funzionario delllo Stato,
171.
- Edilizi·a •soo~astioa - A{pipaliti dei
Comuni su concessione dello Stato
- Pagamento anticipato delJ.a
rata di saJ!do (1. 28 luglio 1967,
n. 641, art. 16-, 5• comma; il. 17
febbraio 19·68, n. 93, art. 4), 171.
ASSICURAZIONE
- Assi.curazione obbligatmia di veicoli
e natami dello Stato - Contratti
- Disciplina (l. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre
1923, n. 244()), 171.
-Natanti de11o Stato- Assicurazione
obbligaJtoria (l. 24 dicembre
1965, n. 990, art. 2; d.P.R. 24 novembre
1'970, n. ·573, artt. 3), 171.
AUTOVEICOLI
- Assicurazione obbJlgatooia di wdcoli
e :natanti delllo Stato - ContraJtti
- mscilplillla (l. 24 di.oembre
1969, n. ·990, art. 5; r.d. 18 novembr.
e 1923, n. 2440), 172.
XVlli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Determinazione mdenmtà - Competenza
- (1. 00 m&-zo 1966, n. 422;
J:. 1• norvemb:re 1965, n. U79; l. 22
ottob'l1e 19·71, n. 665; dJ. 15 gennaio
1972, n. 8; Coot., arlt. 1J.7 e
:118); 179.
- Edifici GESCAL - Consegna agli
assegnatari prima del !rilascio della
licenza edilizia- Responsabilità
penale - (t.u. 27 Lu.glio 1934,
n. 1265, >artt. 220 e 221), 179.
- Edilizia economica e o;>~oiLare -
EspropriaziO!lli >ed ocoopaziond -
Comp•ete!l2la - Edilizia ed urbanistica
- Opere. rpubb:J:i.·che statali o
nazionali di caratte.re affirne -
Espr0$Jdazioni: ed occupazioni -
Competenza - DisciJplina - (Gost.
alcit. 117 •e 118; l. 11 ottobre 1971
n. 865, axtt. 13 e 20; d.P.R. 15 .gennaio
1972, n. 8, artt. ·2, 3, 8), 179.
- E.spmpriazionè p.u. - Nuorva disciplina
- Stilngole O$Jere rpubbilche
statali - OostT!UziO!lle caserma vigili
del fuoco - Applicabilità -
(1. 22 ottobre ,1>971, n. 86·5, artt. 9
segg.; l. 25 lfebbrraio 1972, n. 13,
art. l ter), 180.
- ESIPToo;>!l'iazioni GES'CAL - AlppJi'
cabilità legge •suJiLa casa 22 ottobre
197·1, n. 865 - E•spropriazioni
in corso - (1. 22 ottobre 1971,
n. 865, artt. 9, 16), 180.
ESECUZIONE FORZATA
- Pi·gnoramtmto presso l'Amministrazione
deYe Poste di depositi
. .giJUdiziard e di vaglia !P<lstaili -
.Ammilssibilità - (art. 545 e 547
c.p.c.; r.rd. 27 febbraio 1936, n. 645,
artt. 11 e 30), 180.
ESPROPRIAZIONE PER PUBiBL[CA
UTILITÀ
-Alloggi .economici e popoil.lliJil'i -
Piani dii zona - Espropriazioni per
acqrudsizione we.e - I1ts superveniens
-Procedimento- Indencltà
- (1. 18 aprile 1962, n. 167, artt. 12
. e segg.; J.. 5 ottobre 19·612, n. 14311;
l. 22 orbtobrre 1971, n. 865, arlt. 9
e 16), 180.
- AM!oggi per lavoratori - Costruzione
su fondo altrui - iPrincipdo
di a•ooessione- AlppU!cabilità- Limiti
- Farbtispecie (l. 29 ao;>riil.e
1949, n..- 264; artt. 59 seg1g.; c.c.
art. 934) - Costruziorne su fondo
altrui -Espropriazione del ~erreno
per p.u. - J.Jegg:e suhla casa -
Alrpplicabilità - (l. 22 ottobre 1971,
n. 6165, artt. 9 e segg.), 181.
- Boilllo - Di'l'itti oarllastaJ.i - Imposte
irpotecarLe - Atti e documenti
relativi a esprop!l'iazione per p.u.
promossa dalil'ENEL - Esenzi01ne
- (l. 21 nov<embrre 1967, n. 1149,
art. l), 181.
- Case rpoo;>olari - Nozione di O$Jera
pubbHca -·Occupazione ed espropciazione
aa-ee - Competenza -
Determinazione indennità - Competenza
- (1. 28 marzo 1968, numero
422; 1. 1• norvembre 1965,
n. 1179; l. 22 ottobre 1971, n. 865;
d.J.. 15 gennaio 197,2, n. 8; Cost.,
artt. 117 e 118), 181.
- Danni da esecuzione dii orpe!l'a
pubblica - ·R!i.medi per prrevenirrli
- Onere del propll'ietario - Ammissibilità
- RisaJl'cimento per i
danni inerenti ai dmedi - Misuilla
- (l. 25 .giugno 1865, n. 2359,
art. 46; arrt. 1122'1 c.c.), 182.
- Edilizia economica e popolare -
E,spropriazioni ed occwpazioni -
Col!lliPetenza - Edildzia ed urbani'
stica - Opeve pubbil.iche statali o
nazionali di caratte11e affine -
Esp!l'<>Jptciazioni ed occupazioni -
Competenza - D~sciJpUna - (cost.
arrtt. U7 e 118; l. 11 ottob:l'le 1971,
n. 865, all'ltt. 13 e 20; d.P.R.l•5 gennaio
wn, n. 8, wtt. 2, 3, 8), 182.
- Espropriazione rper l'a cosllruzdone
di uffici postali - Leg:ge smla casa
22 ottobre 1971, n. 865 - Applicabilità
- (l. 22 ottobre 1971, n. 8615,
artt. 9, 16), 182.
- ESirp!l'Orpriazione per interrventi inldiustria1i
nel Mezzogiorno - Leg.
ge sulla ·casa 22 ottobre 1971,
n. 865 - Indennità di espr0$Jrio -
Applicabilità - (t.u. 30 gdrugno
1967, n. 1523, art. 147; l. 6 ottobre
197il, n. 653, art. 83; l. 22 Olt
·tobre ,197[, n. 865, artt. 9, 16), 182 .
- Espropriazione per la costrruzà.one
di orpem pubbllica - Applicabiil.ità
INDICE XIX
della disci~lina della le~ge sulla
.casa - (1. 22 o~ttobre 1971, n. 865,
art. 9), 183.
- E~~riazione (per pu.bblillca uti.Mtà
- Edlilizia sooJ.astica - DeCII"eto
di vincollo - Nec,esJSità - (arl. 5,
il. 2,2 dicemoo-e 1969, n. 9'52), 183.
- Esp:Ì-opriazione p.ru. - Nuova disciplina
- Si·ngolle opere pubbiliche
sta,tali - Oostrruzdone case.rma vi'
gifli del fuoco - .AippUcabiliDtà -
(1. 122 ottobre 1971, n. 005, arlt. 9
~segg.; l. 25 febbraio 1.972, n. 13,
arrt. l ter), 183.
- E'spr~riazioni GESCAL - Alppil.ioab:
ill1tà legge sulla casa 22 ottobre
197,1, n. 865- Espropriazioni
m corso - ('1. 22 ottobre 19711,
n. 86,5, actt. 9, 16), 183.
- EspropriaZioni !Per ·costruzione di
aeroporti dvhli - . Applicabi!l.ità
della legge 22 o~bre ·1971, numero
865 - (L 22 o'ttobve 19'11,
n. 865, artt. 9), 183.
F ALLIMEN'.JZO ,
- Fal.J.i!l:li,ento- Imprenditore individuale
- Cessazione attività -. Debito
d'im!Po.ste dirette - Pei'sistenza
- Effetti - (r.d. 16 maTZO
1M2, n. 267, ail'i. 10; d.P.R. 29 ~n-
. naio 1·958, n. 645, ail'i. 261, 2• comma),
184.
- Fallimento - V:ermoa stato passivo
- Matillcanza di domande o
ritiro delle stesse - Chiusura della
veri:fica - Domanda di msinuazd.
one tal'ldiva - Chiluisuxa de[ failJ.
imenfu - Legi1ltii.m.iità - (r.d. 16
marzo 1~942, n. 267, art. 118, n. l)
- Faillimento - Ohirusura - Recl!amo
- Decisionè d'arppelJ.o - Ricorso
per Cassazione - Ammissibil~
- '(r .d. 1,6 marzo 1942, n. 267,
art. 118, n .1), 184.
- Servizio teJ.ex - FaLlimento del•
il.'abbOIJJatto - Cessazione del rapporto
- (d.P.R. 7 febbraio 1963,
n. 735, art: 22; wtt. 72, 74, Leg~ge
falilimenta11e), 184.
FERROVIE
- Cose :smaocrite - Tremi o ailtri luoghi
'di pertinenza ferroviaria -
Invenzione - (c.c. art. 929; cc.~t.
~r. ·Con d.P.R. 30 marzo 196,1,
n. 197, a;r"~tt. 9, 10, .60), 184.
- Staziorne furroviaria - Concessione
•esercizio caffè ristoroote -
Scadenza - Gestione rprovvdsoria
fino a IOIUOVa conoessioltlJe - Cano,_
ne, la4.
- Trasporto feNorviario.- Trasporto
di merci - Avaria per ritardata
resa - BespOitlJSaibililtà deJ. vettoTe
- (,CJC. arl. 169,3; COilJV. int. tmspoll'lto
merci 25 febbraio 1·96,1,
!l"atif. con l. 2 marzo 19,63, n. 806,
,a;rrt, 34), l,S5.
lMPlEGO PUBBLICO
- .AJ:l!og,gi INCIS in locazione a dipendenti
.stataJ.i - RiteiOIIlta suno
stipendio e pag.ameblto de[ camome
- (.1. 9 marzo 19•61, n. 17:1,
ail'i. 3; t.111. 28 aprile 1938, n. 1.165,
art. 385; t.u. 5 .gei!JJDaio 1950,
m. 180, atr·tt. 60, 62), 185.
- Impileg.ato pUJbbli{)()- Matrimo!ll:io
- tSciog!l.imento - Cessazione effetti
- Aggiunta di famiglia rper
il coni.luge - Revoca - Dec()['['enza
·- (l dicembTe 1970, m. 89·8,
aTt. 10 opv.), la5.
:uMPOSTA DI BOLLO
- Bo!l:lo - Diritti catastali - Imposte
ipotecarie - Atti e docrumenti relativi
a ~esprQPriaZiione per p.u.
piromossa dailll'EiNE'L - Esenzione
- (J.. 21 novembre 1967, n. 1149,
aTt. 1), 185.
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
- Filati - .lmposta. di fabbricazione
- Restituzione all'esportazione
- Domanda dd detrazione del
canone di abbonamento - PTesorizione
- (d.l. l maggio 1970,
n. 195, .conv. in l. l lugilio 1970,
n. 415, art. 6 u.·c.; d.!l.. 2 1ug1io
1969, m. 319, coTIIV. ~n l. l agosto
1969, n. 478; d.[. 18 marzo 1952,
n. U 7, art. 4), 185.
xx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
IMPOSTA DI REGli:STIRO
- Imposta di 11egi1Stl'o - Concessioni
su beni demaniali - QuaJ.ifìcaz.tone
- (x.dl. 30 dicembre 19'23,
n. 3269, ad. l, tar. ali. A), 186.
IMPOSTA DI SUCCESSIONE
- Imposta di successione - Azioni
od obbligazioni di società itailiacne
- Deposito allJl'estero - AssoggettabitldJtà
- (rr .d.l. 30 dicemb:t'e
1923, 111. 3270, a!t"tt. l, 20), 186.
- Imposta di 'successione - Privile,
gio - Eredità beneficiata - (r .d.l.
30 dicembre 119123, 111. 3270, art; 68;
•C.C. •aTtt. 2758, 2• comma, 2772,
2• ·comma), .100.
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
- Imposta •sul -consumo deiLl'ener.gia
ell.ettrica - Disperrsione accklenrtaile
di COI'l"ente - Aliquota appli
·.Ciibile, · 186 ..
IMPOSTE DIRETTE
- FaJJdmento -JimprendiJtore individuale
- Cessazione 811Jtività - Debi:
rto d'imposte diTertrte - Perrsistenza
- Effetti - (r.d. 16 marzo 1942,
n. 1267, arrrt. 10; d.P.R. 29 .gennaio
1958, n. 645, art. 261, 2• comma),
1<86.
- Imposta ·complementare progressirva
1sU:l patrio:nondo- Omesso pagamento
da rparrte del marito ovvero
deil. di·chia't"anroe - RespOilliSabiUtà
della moglie o dii altri ~pal'ltenenti
ail. ll/l.ljcLeo fumiliaJre -
(t.u. 29 g.ennaio 1'958, n. 645, arrttooU
131, 138), 187.
IMPOSTE E TASSE
- Aumel!lJto del tasso di interesse
su debi:ti tributaTi - Decorrenza -
Applicabilità a rapporti pendenti
•e a tributi .diretti - (1. 26 ottob!
re 1970, n. 745, al"t. 21), 187.
IMPOSTE IPOTECARIE
- BoiLlo - DiTitti catastali - li:m(po-
18\te ipotecarJ,e - Atti e documenti
velaitivi a espropria2li.one per p.u.
promossa daihl'ENEL - Esenzione-
(1. 21 .novembre 1967, n.1149,
art. 1), 187.
IMiPOST~ VAij.IE
- Jmposta .sul consumo del-l'energi·a
·elebtrica - Di!spel'lsione accidentale
di corrente - Aliquota applicabile,
187.
INTERESSI
- Aumento del ·tasso di tnteoosse
· •su debirti tributari - Decorrenza
- Alpplicabil1ità a rapporti !Pendenti
e a tributi diretti - (J.. 26
ottobre 1.970, n. 745, a'l't. 21), 188.
LAVORO
~ Larv:oro a~gricoLo - Collocamento
- VioLazioni - Sanzioni aiilllllJimstr:
ative - Obbligazioni peooniarrie
- TrasmissibiJ.iJtà agili eredi
· - (dJ. 3 :febbraio 1·970, n. 7, conrv.
l. iJ.:l ffi!M'ZO 1970, n. 83, M~t. 20
u.c., L 3 mag~o 1967, n. 317,
a'I"t. 4), 188.
- Piccoli imprenditori agr.iJcoli -
Scambio •di manodopere - (d.l. 3
febbraio 1970, n. 7, ,conv. con mod.
in l. U m~M"zo 1970, n. 83, al'lt. 10,
a• comma; c.c. art. 213•9), 188.
LOCAZIONE
- Concessione ed affitto di fondi
rustici - FOilldi in proprietà di
enti J.oc:a:li - .Aggiudicamone- Li
·citazione priv811Ja -: Trattartirva pit"ivata
- Sorteg~o - (<l. 11 febb!Nlio
1971, n. 11, art. 212) - Concessione
ed affitto 1di fondi rustici - Sistemi
•di aggiudtcazione a singoU - Fondi
comunali •concessi alll·a generralità
degli abitanti- Applicabilità(
L 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22
INDICE XXI
e 24; t.u. 3 marzo 197.1, n. 181,
art. 190, 3•, 4• e 5• c.omma)
Affirtto di fondi !I'UJstici - Nuova
mscilplina - Fondi gravati dii rusi
civici - Applicabilità - (1. 11 febbraio.
1971, Il;· 11), 188.
MA'Nl!LMONIO
- Impiegato pubblico - Matrimonio
- Sciogldmento - Cessazi0111e
,effetti - .Aig~a di famiglia peli'
il comu~e - Revoca - Decorrenza
- (\l. l di.ICembii'e 1970, n. 898,
a!J:'It. 10 cpv.), 189.
MEZZOGIORNO
- Esp!l.'opciazi0111e per interventi indUJStriaili
nel Mezzogiorno - Legge
sulla •CaJsa 22 ottObre 197<1,
. n. 865 - lindermirtà di esproprio -
.Aipplicabililtà .:. (t.u. 30 giugno
19·67, :n. ,1523, art. 1147; l. 6 o:btobre
1971, n. 853, art. 83; l. 22 ot-
. tobrre 1971, n. 865, arlt. 9, 16), 169.
- \Mezzogiorno - Nruovi incentivi
finanziari rpeoc- le i.mprese industii'iali
- Applicabilità della nru.ova
ddJsci[pl:i:na al!le imprese industriali
di ,grande dimensione -
Decorrenza - C!I'iteoc-i - (1. 6 ottobii'e
1971, n. 853, art. 6; d.P.R. 30
girugno 1967, n. 15123, a:r1it. 10·1,
102 e 103), .100.
MINIERE
- Bacino idrotermale di Sciacca -
Devoliuzi01ne aJla Regione Sidlia
- Trlasfer.imento - Epoca - Va:lutazdone
beni - lllldennizzo - Inteoc-
essi- Svalutazdone- (d.l.p. !I'eg.
Sic. 12 di·cembr·e 1949, n. 3•5, irat.
con l.r. 13 marrzo 1950, n. 26),
190.
NAVI
-Cassa Pvevidenza Marin:am -
Equipaggio di nave iscii'irtta nella
matii'icola delle navi maggioii'i -
Misura dei c0111tcibuti - (r .. d.l. 26
ottobre 1919, n. 1996, a!I'•t. 14 ultimo
comma; d.P.R. 26 dicembre
1962,. n. 2109, art. 17 ultimo comma),
190.
- Natanti dello Stato - Assi,Crtl!l.'azione
obbligatoria - (1. 24 dicembre
1965, n. 990, all't. 2; d.P.R.
24 novembre 1970, :n. 973, art. 3),
190.
- Na:V'e nazd0111ailJe - Vendita forzata
disposta da stato estero - AggJrudilcazione
a strarueoc-o - Cancellazione
della nàJve - Dismissione di
bandiera- (Cod. Navigazione arti,
coli 156, 157 e 163), .191.
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
- Pll'O!I'oga dei temrliilli. per le oper
·azioni banca!I'ie per impossibilità
di funzionamento de[le banche -
E.srtensibilirtà ad orpe!l.'azioni di terzd
.eseguibili anche in altii'o modo ·
- (d.l.l5 gennaio 1948, n. l, art. 1),
1911.
OPERE PUBBLICHE
- Edilizia :SColastica - .Aippalti dei
·cOIDUI!li ,su cOOJJCeSSione dello Stato
- Pa~ento anticipato della
;rata di saldo - (1. 28 luglio 1967,
n. 641, 5° .comma; l. 17 febbraio
l,.968, n. 9•3, art. 4), 191.
- Esprorpriazdone peli' la costruzione
di orpeoc-a rpiUbblica - Applicabilità
della discirp;lirna della legge
sulla casa - (1. 22 ottob!I'e 1971,
n. 865, art. 9), 19'1. -
- Esrpil'OP!I.'Jiazione rpell' la costruzione
di uffici ,postali - Legge sulla
.casa 22 ottobre 197,1, n. 865 - .Aipplicabilità
- (1. 22 ottobre 1971,
n. 865, artt. 9, 16), 191.
- Esprorpll'iazioni peoc- costii'illzione di
aerorpOII'ti .civili '- .Aipplicabilità
della legge 22 o:btobll'e 1·9·71, lllrtlmeoc-
o 865 - (1. 22 ottobre 1971,
n. '865, art. 9), 192.
PENA
- TraspoTti T,IR - Mancato o fraudolento
scall'ico carmerts - Ol1ganizzazione
,garante EAM - Garanzia
pagamento dazi doganali e pena-
'
XXII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
lità - Operatività - Condizioni -
(concessione TIR 1•5 ·gennaio 1958,
rat. •con l. 12 giugno 1962, n. 117,
aa:t. 6), 192.
- Trasporn TliR - Accettazione e
pvesa m ·carico dei .camets- Organizzazione
g:wa!llte EAn.VI - Garanzia
~gamento dazi dogrun.all e
penalità - Operatività- (convenzione
T.IR 1·5 .gennaio 1959 rart:.
·con l. 1•8 agosto 19•62, n. 117,
axt. 8) - CO!lltrabbrundo - Pene pecuniarie
- Riscossione - Rdlcevi
·tori delle do~e princirpaili -
Compet~a- (all'lt. 205 e seg. tar.
.penaJJe . r rl. 23 dioembll'le 1865,
n. 2701; art. l, l. 26 agosto 18•6·5,
n. 4548; aa:t. l, r.d. 15 novembre
1968, n. 4708; art. 35·1, !l'eg, dog.
r.d. 13 felbbraio 1896, n. 65), 1·92.
PENSIONI
- :Càssa P11ev~denza Marinara -
Eqruilpaggjjo di naVIe i.scritta nella
ma1lrttc01La •dJelile lllJavi maggiori -
:MiJSUX"a dei ·contributi - (r.d.l. 26
ottobre 1919, n. ·1•996, afl"t. 14 uLtico
cooruma; d.iP .Ii. 26 dicembre
1962, :n. 2109, art. 17 ultimo comma),
193. ·
PERSONA GIURIDlCA
- Pel1SO!lle •giluridtche - Acquisto di
immobili - Alutorizz:azione governativa
- AvvocatUra deillo Stato
- Parere - (c.c., art. 17), 193.
PIANI REGOLATORI
- Espropriazione per pubblica utiilità
- Edilizia scolastica - Decreto
di vincolo - Necessità - (art. 5
l. 22 dicembre 1969, n. 952), 193.
PIGNORA:MENTO
- Pignomme:nto (presso l'Amministrazione
de11e Poste di depositi
·~iari •e di vagUa postali -
Allnmissiobilità - (art. 545 e 547
CJP.c.; r.d. 27 febbraio 1936, n. 645,
aa::tt. H e 30), 194.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
- Pignooamenro pr·esso il'Alllmrlnislrazione
delile Poste di ·depositi
·giruJdimari e ,di Vlalgllia postaM -
Ammissilbilità - (artt. 545 e 547
c.p.c.~ r.d. 27 febbll'laio 193·6, n. 645,
artt. 11 e 30), 194.
- Servizio telex - ~aJJlimento dell'
·abbonato - Cessazione dell. rappm-
to - (d,P:R. 7 febbraio 19•63,
n. 735, ·art. 22; artt. 72, 74 il.egge
fallimentare), 194.
PRESCRIZIONE
- Civcolmone stradale - Depenalizzazione
- Vioilazioni anteriori -
Sanzioni •amministratiVIe - Prescrizione
- Decorrenza - (1. 3
mag,gio 1·967, n. 317, art. 12), 194.
- Fiilati - Imposta dd. fabbricazio ..
ne - Restituzione all'espo;rtazione
- Domanda di .detrazioille dal
canone di abbonamento - Pres~
one - (d.l. 11 maggio 1970,
n. 195, •COnv. in J.. l lrug[io 1970,
n. 415, art. 6 ru.c.; d.L 2 ilruglio
1969, n. 319, oonv. in L l agosto
1·969, n. 478; dJ. 18 marzo 1952,
n. 117, art. 4), 195 ..
PREVIDENZA E ASSISTENZA
- Alssi•curazioni obbligatorie - Pr•estazioni
dovute dalil'INPS - Deci.
stO!lle del Comitato provi711Ci,alle
lNPS - Ricorso del Direttore di
sede - Efficacia sospensiva -
(d.P.R. 30 aprile 1970, n. 6·39,
art. 44, 6• ·e 7• comma, ail't. 46,
3" comma), 195.
PRIVILEGI
- Imposta di !SUccessione - Privilegio-
Ell'edttà benefi.ciata- (r.d.l.
30 dicembre .11923, n. 3270, art. 6.S;
c;c. alfltt. 2758, 2• comma, 2772, 2•
comma), 195.
PROCEDIMENTO PENALE
- Pertto d'uffilcio - Liquidazione
compenso - oroinanza pretorille -
INDICE XXIII
Visto del P.M. - rutiuto - Nuova
OTidlinanza pT'etorile di.chiararn
·te la esecutività - Confl.irflto di
competenza- (r .. d. 18ma·ggio 1931,
n. 602, 'ar:t. 23; r.d. 3 mag.gio 1003,
n. 1043, .al'lt. 26, .art. 51, 2• comma,
c.p.p.), 195.
PROPRJIETA
- Cose ~smarr~te - Tl'leni o altri 1ruog,
hi di pertinenza :lierroviarla -
Invenzione- (c.c.1a!l.'lt. ·929; OC.TT.
· appr. :con d.P.R. 30 mar~o 1961,
n. 19•7, amtt. 9, 10 e 60), 196.
REGIONE SIClLIA
- Bacino . ilch'oterroaLe di Sciooca -
De'V'oluzione .alil:a Regione Silci\
l.i:a - 'Th1asliarimento - Epoca - Valutazione
·beni - Indennizzo - Interessi-
SvaLutazione- (d.l.p. Reg.
Stc. 12 dicembre 1949, n. 3·5, ra:t.
con l.!l'. 13 marzo 1950, n. 26),
196.
REGIONI
- Case popolari - Nozione di opera
pubblica - OcCU!paziO!Ile ed esprropriazione
aree - Competenza - Deterrminazione
indennità - Competenza
- (1. 28 marzo 1968, n. 422;
1. 1 • novembl'le 1965, n. 1,179; L 22
ottobil'e 197:1, n. 865; d.L 15 gennado
1>972, n. 8; Cost., artt. 117 e
118), 197.
- Edilizia economilca e popoilare -
E.sp'l"opriazioni ed occupazioni -
Competenza - Edli.lizia ed Ul"bani,
stka - Ope'l"e pubbUche statali o
nazionali di .carartroerre affine -
E'sprop!l'iazioni ·ed occupaz&oni -
Competenza - DiJscilplina - (Cost.
artt. 117 e 118; '1. 11 ottobre 19'71,
n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15
gennado 1972, n. 8, artt. 2, 3 e 8),
197.
- GilllJdli.zio avanti il Consiglio di
stato- Di:llesa delJl'atto impugnato
- Materr.ie t!l'as:liedte alll.e RegiO!
Ili a statuto ol'ldinado - Conseguenze
- Riloor,si amministrativi
- Rkorso •g:erai'IChioo - MateIIie
traslieri·te alle Regioni a s.tatuto
oodinar.io - Decisione - Comrpet~
a, 197.
- Ufficio del veterina!l'io provinciale
- TrraslierLmento alle Regioni a
staruto oodli.oorlo - Riaprpresenrtan:
zJa m giudizio - Ufficio del veterina'l"
io rprovilnici:al1e ·- Provvedimento
emesso quarndo agiva come
organo dehllo Stato- Giudizio sulla
legittimi!tà - Legitimatio ad
causam - (d.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 4, axrt;. 12; tJU. 30 ottobre 1933,
n. 1611, arrt. 43), 1918,
RESPONSABLLITA CIVILE
- Re.sponsabillità civiLe - Incidente
stradale - Ordinanza istrruttor.i:a
che liqwda p!rovvLsiona:Le- Impu.
gnabilità - (1. 24 ddJcembire 19·6·9,
n. 990, art. 24, 2• comma), 198.
RICORSI .AIMJ.Vm:NLSTIRATIVI
~ A:ssicura7liond. obbli!gatorie - Prestaziooi
doV'Ute dalii.'INPS - Decisione
del Comitato ip['ovmcia1e
INPS - Rilcol'lso del Diil'ettor.e di
sede - Efficacia sospensiva ~
(d.IP.R. 30 arprile 1970, n. 639,
•art. 44, s,• e 7• comma, art. 46,
a• comma), 198.
- Giudi7lio av;anti il Consiglio di ·
Stato- Di:llesa dell'atto impugnato
- Matfn';te trasdlerite alle Regioni
a statuto orronario - Conseguenze
.;. Ricorsi amministrativi
- Ricoir.so ge'l"a!rchiko - Materie
trasferi<te alle Regioni a statuto
ordinario - Decisione - Competenza,
198.
- Violazioni tributarie - Pena pe•
Cuniaria - Ordinanza inr1Jendentizia
- Ricorrso al Ministro - Appltcabiilità
del silenzio-rigetto -
XXIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
(1.. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55
segg.; d.P,R. 24 no!Vemba:e 1971,
ll. 1<19·9, art. 6), 199.
SANITARI
- Ufficio del veterinario p.rovinciale
- 'IIrasferimento alle Regioni a
statuto oodinario- Ralplp['esenJtariza
in ·giudizio - Uffkio del veterinario
pa-ovdmciall:e - Provveddmento
omesso quando agiva come
ocgano dello Stato - Giudizio sul.:.
la JJegittimi•tà - Legittimatio ad
causam- (d;P,R. 14 gennaio 1972,
n. 4, art. 1.2; t.u. 30 ottobre 1933,
n. HHl, art. 43), 199.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
- Circolazione stradale - DepenaLizmzione
- ViO'lazdonri anteriori -
Sanzioni amministr-ati!Ve - Prescrizione
- DeCQil"l''eel17la - (1. 3
mag;gio 1967, n. 3•17, art. 12), 199.
- Lavoro agdco,lo - Collocamento
- Violazdoni - Sanzioni am.ministmtive
- ObbiJJigazioni pecuniarie
- Trasmilssibilità a,gli e11edi -
(d,l. 3 febbraio 1970, n. 7, cònv.
·1. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20
u.c., l. 3 maggio 1967, n. 317,
art. 4), 200.
SOCIETÀ
- Sodetà pa-ivata - Consigfliio di
Almministl"azione - Membro di
diritto·- Funzionario deLlo Stato,
200.
STRADE
- Limiti di inedificabilità a tutela
delle strade - Art. 26, l. 6 agosto
1967, n. 765 - d.m. l" ao;>·rile
1968 - Costruzioni già autorizzate
all'entrata in vi,gore detlla
nuova normativa - Applicabilità
- Oostl'll2lioni ,già iniziate all'enJtrata
in vigore detl.Ja nuoiVa normativa
- Applicabilità, .200.
TITOLI DI CREDITO
- IIn{Posta di successione - Azioni
od obbligazioni di società italiane
- Deposito all'estero - Assoggettabilità
- (r.d.l. 30 dicembre
1923, n. 3270, artt. l e 20), 200.
TRASPORTO
-'- TraspOI"ti TIR - Mancallio o fraudolento
scarico camets - Organizzazione
garante EAM - Garanzia
pagamenroo dazi doganali e pena-
' Jità - Operatività - Condizioni -
(.convenzione TIR 15 gennaio
1959, rat. con J.. l~ giugno 1962,
n. 1117, art. 6), 201.
- Tl"asporti TlR - Alccettazione e
pre.sa in carico dei ,carrrnets - Organizzazione
garante EAfM - Garanzia
pagamento dazi· doganali
'e penalità - Operatività - (con!
Venzd,one TIR 15 gennaio 19·5,9,
;rat. •con 1. 12 agosto 19·62, n. 117,
.art. 6) - Contr·abbando - Pene
pecuniarie - Riscossione - Ricevirtoci
deJ:Le dogane principali -
ComJpetenza - (art. 205 e seg. tar.
penale r.d. 23 dicembre 1865,
n. 2701; art. l, l. 26 ag;osto 1-865,
n. 4548, art. l r.d. 13 novembre
1868, n. 47·68; art. 351 ~reg. dog.
r.d. 13 febbraio 1896, n. 65), 201.
- Trasporto ferroviario - Trasporto
di merci - Avaria per ritavdata
resa - Responsabilità del vettore
- ('c.c. art. 1693; conv. in:t.
trasrporrto merci 25 febbraio 1961,
ratif. con l. 2 marzo 1963, n. 806,
art. 34), 202.
TURISMO E SPORTS
- Elllll;i .Arutonomi lirici - Consiglio
di ammi!llistl"azione - Scioglimen-
. w - Presidente - Permanenza -
Gestione autonoma concerti delJ.'
Accademia Naziona·le di S. GedLia
- ConsLglio di amminiJstrazione
- Sciog'J.imento - Sovrintendente
- Esonero - (l. 14 agosto
1967, n. 800, artt. 10, 2• comma
e 13, a• ·comma), 202.
INDICE xxv
USI_ C[V!C[
- Concessione ed affitto di fondi rustici
- Fondi in rpTO!prietà di enti
locaili - Aggiudicazione - Li.lcitazione
privata - ~arttativa privata
- Sooteggio - (L V febbraio
197,1, n. 11, ~art. 22) - Con!CeSsione
ed affiltto di fondi !['IUstici -
Sistemi di aggiudicaziOtne a singoLi
- Fondi comunali cOtncessi
aJ.la ·generalità de~i abitanti -
Applicabilità - ('1. 11 fepbrnio
1971, n. ·l!l, aii:'1Jt. 22 e 24; t.u.
3 marzo 1934, n. 3,83, M't. 390, 3•,
4• e ~· 'comma) - Affitto di fondi
rustici - Nuorva disc.i(plina -
Fondi ~~avarti di UISi ciVÌJCi - .Aprpl:
icabilità - (1. 11 febbraio 1971,
n. H), 202. •
VIOLAZIONI TRIBUTARIE
- Violazioni tributarie - Pena pecundaria
- Orddnanza mtendeDJtizia
- Ricorso al Ministro - Applicabiliità
del si1enzio-ri~ge·tto - (1. 7
gennaio 1929, n. 4, art.t. 55 segg.;
d.P.R. 24 novembre 197,1, n. 1199,
arl. 6), 203.
INDICE CRONOLOGICO
DELLA GIURISPRUDENZA
CORTE COSTITUZIONALE
12 apdle 1973, n.. 4fl. .
30 ap:rhle 1973, n. 46 .
30 apriLe 19·73, n. 47 .
30 apriLe 1973, n. 48 .
30 aprlle 1973, n. 49 .
30 ap!l'1le 1973, n. 50 .
30 aprlle 19.73, n. 51 .
9 maggio 1973, n. 56 .
9 mag·gio 1973, n. 57 .
9 maggio· 1973, n. 58 .
9 maggio L973, n. 60 .
23 maggio 1973, n. 62 .
23 maggio 1973, n. 63 .
23 maggio 1973, n. ·64 .
23 maggio 1973, n. 65 .
23 maggio 1973, n. 67 .
6 ,giugno 1973, n. 71 .
6 giugno 1973, n. 72 .
. .
GIURISDIZIONI CIVILI
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I, f2.7 Luglio 1972, n. 2573 .
Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2863 .
Sez. Un., 9 .gennaio 1973, n. 8 . , .
Sez. Un., n:gennaio 1973, n. 63 .
Sez. Un., 18 gennaio 1973, n. 1·68 . ·'
Sez. I, 26 marzo 1.973, n. 831 ...
Sez. II, 7 maggio 1·915•3, n. 1203 .
Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1297 .
Sez. I, 12 mag.gio 1973, n. 1299 .
Sez. I, 16 maggio 1973, n. 1389 .
Sez. I, 28 maggio 1973, n. Ì570 .
Sez. I, 28 maggio 1973, n. 1575 ..
Sez. I, 12 giugno 1973, n. 1691 .
Sez. I, 18 .giugno 1973, n. 1773 .
Sez. I, 18 girugno 1973, n. 17,93 .
Sez. I, 26 .girugnp 1.973, n. 1833 .
Sez. I, 5 luglio 1973, n. 1875 .
S'ez. I, 5 luglio 1973, n. 1889 .
pag. 761
pag.
»
784
78·9
795
797
800
802
804
807
809
811
812
816
821
825
8·27
829
829
905
9110
833
846
856
9r61
860
862
865
885
933
890
936.
937
938
943
945
948 .
INDICE XXVII
Sez. I, 5 luglio 1973, n. 1894 . pag. 960
Sez. ILI, 6 :J.uglio 1973, n. 1946 . 891
Sez. I, 13 luglio 1973, n. 20·16 . 949'
Sez. I, 13 luglio 1973, n. 2023 . 960
Sez. I, 18 iluglio 1973, n. 2111 . 965
Sez. Un., 25 wglio 19'73, n. 2168 . 97·9
Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2278 . 966
Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2286 . 966
Sez. I, 9 •agosto 1973, n. 2289 . 969
Sez. I, 9 agosto 1973·, n. 2290 . 971
Sez. I, 9 ago,sto 1973, n. 2307 . 976
Sez. I, 3 ottobre 1<973, n. 2486 . 9In
Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2488 . 977
CORTE DI APPELLO di Perugia (Magi!straturn del LaVO!I'o)
28 .gennaio 1970, n. 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . • » 894
GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE
CONSliGLIO DI STATO
Sez. IV, lO aprd.le 1973, n. 374.
Sez. IV, lO aprile 1973, n. 385.
Sez. IV, l() apvU.e 1973, n. 3.95 .
Sez. IV, 10 aprile 1-973, n. 3·97.
Sez. IV, 17 arprile 1973, n. 432 .
Sez. IV, 17 aprile 1973, n. 45·5 .
GIURISDIZIONI PENALI
CORTE DI CASSAZIONE
Sez. I, 3 arpd1e 1·9·73, n. 1005 .
Sez. III, 4 aprhle 1973, n. 1696 .
Sez. II, 5 aprile 1973, n. 1476 .
Sez. IV, 12 aprile 1'973, n. 1699 .
·z•.·:·.·.·.·.·.·-·.•.·.·-·.·.•.·.·.·-·-·-·-·-·.·-·-·-·-·.·-·-·.·-·-·.-.-.·.·-·-·-·.·---·.·-·.·.·.·.··-·.·.··.·· ....... ,. ... ,. .. ,. ..... .,....,. .... ,.
pag. 898
899
900
901
902.
903
pag. 1006
1007
1006
1008
SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA
LEGISLAZIONE
QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
III. - Questioni proposte .
INDICE BIBLIOGRAFICO
NOTIZIARIO ...
pag. 159
166
204
PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA·
SEZIONE PRIMA
GIUR, ISPRUDENZA. COSTITUZIONALE
E INTERNAZIONALE(*)
CORTE COSTITUZIONALE, 1,2 apl'lil!e 1973, n. 42- - Pres. Bonifarelio -
Rel. CaJParlozz,a - Chii:aoomcmi (n.e.).
Approvigionamenti e consumi - Disciplina dei prezzi - Violazioni di
lieve entità - Obbligatorietà del mandato di cattura - Illegittimità
costituzionale.
(Carta Cost. 3; d.l. C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, art. 15, secondo comma).
È costituzionalmente iLLegittimo, con riferimento at principio di
eguaglianza, t'art.,,l5, 1secondo comma, ,del d.l. C.p.S. '15 settembre 19:47
n. 896, nella parte in cui prescrive l'emissione obbLigatoria del mandato
·di ·cattura per Ze violazioni alta disciplina ,dei prèzzi, anche quando il
fatto contestato sia di lieve entità (1).
(Omissis). - 2. - !Ja queshlone di legittimità riguarda l'art. 15·,
secondo oomma, del d.ll.C.p.,S. 15 'settemme 1947, n. 896, neMa pall'1Je
in cui presoowe l'em~ss1one obl)liigatoda del mandato di carttum., anche
se ili. re1aJto, essendo di •lieve entnà, è pun~ito solo con la multa (&rt. 14,
t&zo coonma, de11o stesso deooeto leg1sl!ativo). Norme di mffll'onto sono
giLi ar.tt. 3, 13 e 24 Oost.
3. - Il p!I"'blema, quli, è dlivooso da quclLo risoù.to con la sentooza ·
n. ,39 del 1970, che ha ruohilooato l'iilll.egirttimi.tà co~cmaiLe deN.'obb]
1go delil.'all.U'elsto in fl.agTarnza (art. 220 m re·Lazione ail!l'aa:t. 8'5 del t.u.
(l) La precedente sentenza ~O marzo 1970, n. 39, cui ila Coirte si richiama
è pubblicata in Giur. cost., 1970, 471 con note di FERRUA.
(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha
collaborato anche l'avv. Carlo SALIMEI.
782 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
de:W.e <leg~gi dii p.•s. 18 giJUgno 1931, n. 773·), per nn reato puni:biie con la
pena' del!l'amm;enda. Diverso, p~chè, mentre la pena edtttaJe com.mdnata
per iii r·eato c<mtraiVVenZiionale del citato a<rt. 8<5 t.u:l.p.<s. era semp<re e
sol!tao:.to peffilillami!a, nel'la dilsoilplina •che ne occupa l'obbltgatortetà del
mandato di cattuJ:ria COIIlcerne nn deliltto la emi pena base è La reclusLOIIle
fiiilo a trè aiiliili e, cong1iutli'bamente la multa fino a dieci mtld·oni (oca
quattrocento miiliiond: acrt. 3 della 1egg·e 12 luglio 1961, n. 60·3), pena che
sail.e a11Ja reclus101Ile silno a sei anni e ailLa multa smo a venti (ora ottocento)
mili:Oilli, se ill fatto è di c .paJJ.'I1lico1are grav1tà • (secoodo comma
deN'•art. 14 del decreto legisl~ivo), e che è de•1la sola mll!l.ta silno a quind!
icfunilla (ora <seiloontomilla) lilre, se H :lla<tto è di c Ueve entità • (terzo
comma de1l'a<rt. 14).
Di tal •che, negli •a<IJ:'tt. 85 e 2210 ·t.u.!l.rp.<s. La rp<reVIilsione de:W.'ar·resto
obbl1gatoll'ia ad opera della poliZJiJa giÌJU.diz!i:aria rtgual'ldava un rearbo per
il •quale nOIIl poteVIa mai essere oommipata una pena detentiva, e, per
oootro, ne~lilia speci,e, ta:I·e pena è P!'leV'ilsta sia per i casi di ellll:dtà, per
così dire, coorente, sia per quelli di paiJ:'Itilcolare gll'la'ViLtà.
'J1uttaV'ia, la soluzi:Oill·e deve essel'le la stessa. Appar-e, mver~, ill'll'lazi:
onale ·e, rper.oiò, ·iLlegittimo ex art. 3 Cost. •che l'autorità .giudiziail.'lia sila
obbligatoriamente tenuta a dilspoore la cattu11a an1che :t;).e<r un fai'bto nel
quail.e essa stessa, nellla sua prelimmaTe delibazione, raVV'ilsd gli e•stremi
del1la tenu1tà.
Né si dilca che la wlutaZJione dell'entità del fatto e del g11ado del-
. l'ti.1lec1to .sila affidata escl!usivamente al<l:a rase dibattimentale: ciò è tanto
poco vero che l''all'lt. 14 cOIIltempl:a ilpotesi di competenza del pretore e,
per i oasi di pa!'lttoolar.e g\t'a'VNà, di competenza del tr.iibUII1Jal1e, iii che
PI'etsuppone nna sceLta .pl'leventiv.a (pur condiZiiona.ta, ben s'mtende, agli
artt. 445 ·e 447. ·c.rp.p., 'all1011chè gli estremi delLa particoLare gt1avttà
emergano m .sede d1battimen1Jail.e). D'.ail.tronde, ti.l ;liatto di Heve entità
come ta:Ie cootestato, in rel:aziOIIle alla ·OOIIlcreta fattilsrpecie per J.a quale
si .procede lll'Oill ·comp011'ba solo una a<S~SaJi c.oosiJstente dd.miinJuizione deMa
pena peonniall'lia edittale, sebbene l'e11mina2li:one totale della pena detentiva
e la in'ogazione di un'unica pena, quehla pecnniarda. In sostan-
2la, iLa !legge :stahhliJsoe nna pena dt specie diversa.
- La iiJ:'I11aglionevol!ezza aJppaJre talllJto pti.ù vtilstosa, se si pooga mente:
a) ,che aJ1la obbliilgatorietà delLa oottura non c011l'lilsponde Fobbl!ig~atorietà
deill'aNesto in fl:agll'laiilZa ('art. 2<35 c.p.p.), 'che avrebbe dato, almeno
una parven2la ·di .giJUstilfioaztOIIle 'alLa norma (a ,prescilnder-e dail.la sua
legittimità: vedaisd iLa .mentovata 'sentenza n. 39 <del 1970) 'con l'ovviait'e
al p~iloOilo che l'dmprutato renda pti.ù difficile l'acqutsimone del]le
rp<rOve; b) 'che, per ailitl'lo,_ hl reato nOIIl è <di. lniarhura ltail.e da postUJlarre, dti.
II'·egola, queJ.rla deliJoaJtez2la dii mdagmi, aJile quail.i potrebbe a<riJ:'IeCa<r nooumento,
mquilniando o dev~alllJdo le pro:ve, hl. preV~ernuto a piede libero;
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 783
c) .che, risolvendosi La •car,ceraz·~one preventil\lla iJn nn'anticipaz.1one della
pena detentw~a, la mtsm<a provvisooia di restrdZJione dell.la Ubertà p&Sonale
filnilsce con l'atpa~rire mcon~a ed eccessihra.
4. - Queistla OOI"Ite ha g1ià avuto occa~sione di afferma!le, con Sill'a
sooteil.Zla n. 13:1 del 1,970 (a proposito deùilia p.erna detootiva prevdistla per
i •casi ,più •glravi di Vli:olazione dell'wt. 116 del 1r.d. 2'1 dicembre 193~,
n. 1736), che SUJss~ste l'esi:g,oo:~Ja di una rttuail!e contestamone espllicita e
dettaglli~ata del vearto nei suOli aspetti ttpicizzaillti: da ciò si dedU!Ce che,
anche per i reati ora cOIIlSideoo1Ji, la contestazione deve esse~re for:rruulata
con :rlilguwdo aill''ilmpOI"ItalllZa del fatto addebitalto.
5. - Va da :sè che, quando H :liartto non vooga siJn dall'ilnmo quail:ificato
di lieve entirtà, ma si:a :rlitenuto taLe m nn secondo tempo, cioè dopo La
cattul'a, sulLa base di dalti pvobatori sucoossi'V'a!IIlente emersi o di eiement1
di grudi:~Jio SUJccessirv~a~menrte maturarbi:, la norma conservi la sua vaJilldlità
e non possa essere tlratvo1ta dai1Jla di:chi•a~razioiile di ilJlegirttim'i.tà costitll2li0Illa
·le.
6. - In vid:erlwento a~gl:i M"Jtt, 13 e 24 Colst. la questione è da ritooerni
assorbita.
7. - Lla. dtclrialrazione di pa~rzialle i!llegittimità non è, ovvilamente,
di ostacolo lail!La :piena opeva1iirvjrt;à - nnche nehl'•i:potesi di oontestamone
del fatto di Lieve entità - ,ai1Jlo stesso atrt. 115, prjmo comma, che preScrÌJVe
il rilto direttilsslimo. Va p.t'edsato m proposito che q:uesto rd.to,
prervtsto ,dJafi',a~rt. 502 :c.p.p., ail qu~le l'art. 15 della ileg1ge timpuglnata
rii!IlVia, va aida1Jta<to rul'ev;entulille ·dliversa sirbuazione processuaie:
·solo 1se vi: è nn :a~estato (m ftagr:anza), è attuabhle m modo rj;gorosa~
mente ,COOliforme !all:la d~sci:plma del •codilce, mentire, se nO!Il . v'è nn
awesta<to, '11 rilto ldirettlilssimo :si •svolge :senza J.a presentamone coatta
delll.'impu.rfJato ~dinanzli al .g;i~Udiice (conte ld'atssilse, tlribunaiJ.e, pretore). Tale
{l"lirto, ·come è noto, può av'ere illliglresso ilndi:pendentemente dalll'·a~r~resto
(m flagranz:a): art. 21 1eg1ge 8 d:ebbJ.'aliio 19,48, n. 47, SUJLla starr:nrpa;
arl. 87 t.ru. deUe il!eg1gi per iJ!a ell.e~iOIIlle atl!la Camera dei DepUitalti 30 marzo
1957, n. 361; art. 9[egge 2 ottobJ.'e 1967, n. 8195:, Sl\lNe arrtm~i.
8. - Deve, rpertallllto, ldilchiJalrarsi iilleglitrtJÌima ila nocma denunz:ilarfla
nella pwte dn CUJi p~revede e :rende obbli:g1a1Jo['lia l'a oa:tt:ua:-a anche quando
sia contestato hl 1latto preViisto dall'alt"'!;. 14, ullitilmo comma, deil decreto
n. 8<9•6 del 1<947. - (Omiss.is).
784 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
CORTE COSTITUZiONALE, 30 aprile 1973, n. 46 - Pres. Verzi - Ret.
mO'lldirida - Enel (avv. San:dtilli, COOJte, Pli:acitel1li), Cappem
(a~. SoNenti!llJo), Soc. Vemuri (•avv. BeTardi).
Acque pubbliche ed elettricità - Impianti elettrici - Servizi di elettrodotto
- Indennità comprensiva del soprappiù del quinto - Ille~ittimità
costituzionale.
(Cost. art. 3.; t.u. 11 dicembre 1933, n. 2775, art. 123, comma secondo}.
E' castituzionalmente illegittimo, con riferimento al prinetp~o di
uguagLi'!Lnza, l'art. 123, secondo comma, del t.u. S'ULle acque e sugLi
impianti elettrici, netta parte in cui istituisce l'aggiunta del sovrapp.iù
del quinto alLa indennitd per servitù di elettrodotto (1).
(Omissis). - 3. - L'art. 123 del r.d. 11 dtcembr.e 1933, n. ;t 77·5 (.t.u.
delle ile~gi sulle ·•a•oque e .sU!gllii impia!llJti elettrici), f,l quaJ.e• detta la discilpldna
concffi'lllen,te la i!llJdenniltà dovuta al proPTie<tario deil fundo asso~
gettato ~ •servitù di ellettrodotto, dopo a'V'ell'e, nell pr!imo comma,
s1Jal'liuito che l•a mden:ni.tà deve e•ssere determinata c tenendo COillltO de'lla
diminuzione dii va•lOII'e che per la servitù wbiscono i!l suolo e ~l :lìa:blbTicato
•in .tuirtJo od in parte •, d~spone, néll setcOil!do COIIIlffia, c che· il valoce
dell'·irrnmobille graCV"ato ·dalla servitù è comprutato neHo stato in ooi esso
WOCV"a.si atlll'~to de'l!l:a ocoopazJiOI!le e ·sen:lla de!Wa2lione per qooilsdasd carico
che lo •collp~ca e ool so.pll'appiù del qUJinto •.
La questione di iJ:egilttimiltà costituzd.onale che questa Coll'lte è Cihiamarta
a dso1vere concerne questa paQ"te relativa all sopra!ppiù del qui'lllto.
Le ordllinrunze sopra :ilndtcate, !plre!llJdendo le mO!SISie dal riiJ!ievo che 1:a norma
1si il:'ltcolilega geneticamente ail disposto deLl'art. ·603 del c.c.
del l8t6t5, relativa al11a IS~e~IV1tù coatti'Va di acquedotto, il q<uwle appunto
stabil]irv"a nn • •SIO!prappiù del quinto • oltll'e !hl va!LOII'e di stima dei
tei'Irenli da ooooparsi. e dall!a cons~deraziOI!le che queSta magl~O~OI!le,
pur se 'COII'l"iissponldente a un:a [un:ga tradizione, coosacra:ta allliChe nell co-
{l) In dottrioo, s.Wl'aurrnento deil ·quinto dell'indennità per ILa sell"VVÌtù
di elettrodotto: PATERNò, Sulla costituzionalitd detl'aumento del quinto
previsto dal secondo comma dell'art. 123 del t.u. sulle acque ed impianti
elettrici, in Rivista giuridica dell'E.N.E.L., 19,69, 566 e CANFORA, Alcune
considerazioni circa la legittimitd costituzionale degli artt. 122, 4• e 5•
comnna e 123, 2• e 4• comma del t.u. n. 177·5, dell't! dicembre 1933, in
relazione al principio costituzionale di solidarietd. in Rivista giuridica dell'E.
N.E.L., 1970, 671.
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 785
d~ce a1~ber>tino, è starlla SOIP'Pressa, in qu:alnlto anaCTonistica e i!l"razdomrle,
nella d:iJsciJpHna delil.'·a,cquedOitto dettata daù:l'atrt. 103,8 de•l c.c. ~gente,
rpo:OISIPetta:no dl dubbio che il cita-to oo:rna:n.a secOinldo deil.,l'art. 123
del t.IU., n. 1775 del 1933, man•tenelnldo la predetta ma,g1gdocazione
peo: 'la 1S€1I'V'irtù di ellettrodotto e attri!buelnldo cosi a1l p~rorpll'lieta!l"rio del fondo
·aSSe!l"VIito una 'indennità superiore 'al T'i:stO!l"o deiJ. p!re,giiUdiZJio economiJCo
da lwi effettiv,amente SIUbìto, contrasti con g1i artt. 42 e 3 Oost.
Conll'~g:ua~do· al!la V·iola:zJione d~l principio dii e'grua,gUanza, ila ing1riust~
filca·ta dmpall"ità dii trattamento è rp!rospettata sotto <trdtp[ice rp!l"ofilo:
ri1spetto a:i proprJe,ta•ri d1 fondi graov·ati dallle a'lltre se·rvitù coattive prev~
ste da'l codice, ·civdlle, e in pa!rt~col:are dalla servirtù dJ acquedotto
(mt. 1038 IC.'C.); tr~spetto •ai ·propll'lietavi nei 1CUJi corufron.t·i, per la
co~z·ione di •conduttura elettr.i!ca di•chimata di rpubbl:ica utiJirtà, si
proceda, anzi•chè a1d impoJSiZJidne di servitù, ad esp!rorpdazione deilla
parte del fondo occorrente 1per ila reail.'izzaZJi·one dell'opera e per IL'eserciZiio
del1la Hnea, :con indennizzo ex mtt, 39 e 40 le,g:ge 2·5 gd'll!g1no 18·65;
n. 23519; !l"ispetto, lilllfine, ,ai pvoprietari di fondli che, in di.Jpelndenza deillla
costru2lione dcla:a conduttill!l"a medialtllte ocoopazione di Ull'genza, ptro'brartrta
olrt!l"e m. bien1111io e non segu~ta dalle formaJ.ità pe1r il.'aSISe!I"Viimentt:o o la
esproipdazione, abbiano &ritto al .r~arcimento del danno effettirvo, senza
a1l•cuna mag1gio'l"a2l~one.
4. - La •que.sUone è, 'so·tto H profilo del con·trasto con il"a!l"t. 3 Cost.,
indubbiamente fondata.
Var.t. 123 del T.d. 11 di,cembre 1-9•33, n. 1775, rtproduce, saJ.vo
a·1CUJne vamanti del!le qua1i si d:i!l"à poi, il'arl. 6 deil.la le,gge 7. giugno 18194,
n. 2~•2., rnl qrua1e cordspondeva, quasi testuaJ.mente, al diJsÌ)osto deH'arlbicolo
603 del 'C.IC. del 18·65, sruhl'a servitù di acquedotto coattivo.
Deve escludersi 1che n ·1egi•sil.IBrtO!l"e del 1894, .prescrirvendo che alla ilndennirtà,
da ra,ggua.g.Uar~Si aHa d!iminUZJione· del valore de•l Sllloilo, dooveSISe
aggtnngersi ill. .sopr:appiù deil. quinto, fosse stato mOSISO da11l'app~rezz:amenrto
d!i Taglioni pecuCJ:i1atr~i a'l,la servitù di elettlrodotto, dru[ta·ndo invece
chla!ramenrte espresso nei \la'V'oll'li prepall'artivi (vedi, tra l'altro, la re1aZÌJOille
al progetto dii legge rpresentata dal Min~Sit!l"o BoseUi aUa Camera
nell!a ISediUta del 1•2 marzo 11H9,4) !Che ,si rirteneva rugilior consiJglio quelllo
di ·a]10111Jtanarsi 'il meno· possi1bile dalile • dilspo,sizdoni di le,gge che su
le materi-e an,a•loghe » 1si •contenevano nel codice ci'V'ille, e in pa!l"ticola!I"e
di segui~re il ;s~stema tracciato dn rtema dii seT'VIÌtù di acquedortrto.
L·e ragioni 1che, l'IÌispetto a .quest'UJ1tima, avevano iiSipitra,to, nel!le antiche
'origim, ill 'Soprappiù deLla indennità, •sia che que,srto Tap!p·re:sen:ta,s:se
H compelnlso per Ila dmposta folnldi,aria, che ~resta'Va a 'car~co de·l p~oplrie786
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
taxù:o, si:a 1che, 1come rutri opi!nava, fosse sOTto :iln :funzlion,e della coarttiwtà
del ISaCTI.iiic1o imposto 8Jl didtto del proprietario, analogamente a
qruella magg1orazi<me del valoo:-e venale ~che adoune J.eg1slaziorni straJniere
del secOilo 'scorso attribuivano al propri1etaJrio esprop['Lato per ra,gionli.
di pubhlLca utiil.ità, iSOito state ormai xitea:JJUJte d.n~cO!Il!sistea:JJti dal legdislatooe
del cod:tce dvile vigente, nel quale U predetto ·sopraJppiù è stato
SOippT·elsso. Nè fficruna di ~esse può ~costitUJill'e Viail!1da giUJstific~ione per
manten:erlo :rd!spetto all'Liln:den~nità ll'elathna a:lil'a servitù di elettrodotto,
posto che 'B!nche tale mdennità va determinarta senza detrnZ'ion,e • per
qualsiasi em-ico • che colpisca J'.wmobHe, ill ,che deve dntendersi al
lordo, ,e non a1l netto 'delLa stessa imposta fO!Il!diaria.
Irn rflanto potrebbe, :comunque, rflrmnaJrsene una ragione giustilfilca-.
triJce, dn qu8JI1to tla 'indennità, costirtuen.te iLa base della maggiorazlione
del .quinto, non ,cOinpll'endesse, sec01:1do i crit&-i dettati dai!. ciltaito articolo
1;2.3 delLa legge del 1933, tutto fui pregiiU!dizio economico derirva!Illte
dailla impoSi2lione dellia 'Serrvitù di elettrodotto.
E aJppUllto ,su 'questa d!iretti.va si muorve l'opinione di chi, ·in base
alla Locuzione del comma secondo del pr.edetto ooticolo, che • il vailiore
dell'immobille 'graJVarfiQ daUa ;servi!tù è 'computato nello stato in crui esso
1Jrovasi all':artto deHa occrupaZ'ione •, riJ1Jiene che Ila diminuZiione di valoll'e
debba essere determinata con ll'iferdmento a!lil'limmobille così come troVaJVasi
all'atto della ocCUJpa2li!one, con rliguaJrdo cioè lllila delsti!nazion,e
.specid'i!ca 'Che ,aveva <in que1 momento, presci!ndendo da!l:la posSibillità di
diverso sfumttaJmento, ancorchiè essa non dli.Jpea:JJdesse da cill'costaJnZe mevamente
eventuaU ed ~potetiche, ma avesse caxtalttere dii artJtualità.
SenO!Il!chè, è aJnZirflutto da rilevaJre che chi sostiene la predetta mterpreta:
zi.one delllla locuziJone 'Sopra ll'ilportata r1c0illega la ratio d~ disposlizione
l!'estrirttiva aLla. :liaco1tà, preVIilsta dali'art. 122, quatrlto e qui!nto
comma, del t.u., d1 ·chiedere 1a rdmozione dehl'eletiiDodotto quando
•s'i!ntenda appootaJre ·i!nnovazioni al :li01:1do servente; cosiochiè, l'assel1i!
ta limitazioo,e, nehla determinazione della base dellla dndenniità, se trova
iìl ·suo contrappeso nell'a amovlibiliità della servitù, non potrebbe porsi
a giustid'i!cazione del soprappiù del qui!nto. Si potrebbe, se mai, dliscutere
,se questo soprapipiù, presci!ndoodosi dallile ragion:i che !irndussero H
legilslatore a prescriverlo, possa ora :rdmaJnere giustificato ]limitatamente
alle servitù inaJmovibiH, .come ~in defìnirtJiva fini!sce col sostenere, si'a piU!re
suboodimaltaJmente, \La dLfesa del Cappelli.
Ma qua1siJasi argomentazione a·l mguwdo è comunque viziata in
radilce perchè rpartte da 'lllil pl'eiSUIPPOSto erroneo.
E', ·infartJti, dottrlma dominarnte e giiU!l'1spl'IU!denza cO!IllsoiL'iJdata che la
nOO'ma dd pri!ncipio posta dal .c:lomma primo dehl'artt. 1,23, :impone che nelPARTE
I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 787
la determinaziooe della indenndtà si tenga conto di tutto il pregiudizio
economico 'Che per .effetto dellila ISe'l'vitù dd elettrodotto SUJbils1ca il fondo
servente, e dò in base ai i!lorma'li criteri che sono vaUdi per le altre servitù
coattiv•e e che col'll'lispondorno anche a quello de<ttato in via generale,
nel ;caso di esptroptriaz.tone .parztalle per pubbl~ca utilHà, d!aill',arr~t. 40 della
le~ge 25 giugno 1865, n. 2359.
In p~rrtkolare, possono ormai dirsi fermi i purnti seguernti:
a) che la diminuzione di valore conseguente ,aU·a impolsizlione deilla
servdtù 'dd e1ettrodotto va determinata COill Tifel"imento a~l'·illltero fondo
serve[}Jte, .e non già aHa .sola •striscia di telt'r.eno materialmente asserrvUa:
n che è confermato datl fatto che l'art. 12~ non pTevede più, distintamente
daUa indennità dd· cui ai!. rpll'limo comma, i danni de.rhranti
dalla 'separazione in più parrti o intersecazione del fOilldo, che, tanto
l'art. 603 c.~c. 1865, quanto l'art. 6 dellLa citata legge sull'elettrodotto
deil 18-94, menziornavano come dovuti illl a~giunta al[a irndenrnLtà;
b) che nessuna Hmi~tazione al prdndpio dell'inte,graile i~denrnizzo
del prregiudizio effettivo deruva dal dovel"si cnns1deroce l'.immobtle nello
stato illl oui trovasi a'H'·atto della occupazione, perchè con ciò deve
intender!si escluso soltanto che possa tenersi conto deHa possibiLità di
futm'e desrtilllazioni dipendenti dal ·corrcorrso di cirr<costanze me·ramente
ipotetiche, mentre è ~certo che, al di là della contLng.ente de•stinazione
. in ·que'l momento (ad es. agricola), deve aversi riguaii'do ·anche a quene
destinazioni, la cui possilb~liità, in base ad eilemenibi obiettivi ed idooei,
si .presenti con cail'attere di eonoreta attualità in modo da porter·Sii considerare
una qualità delil'immobile (ad es. edificatoria).
Tale risultando la inrterpreta:zJione deii.J.a norma, la di,sposizione relativa
al .soprrappiù de[ qudnto dà luogo ad ingiustifi:cata d~parità d'i trattamenlto
·ri•spertto a s.ituazioni sostanzialmente identkhe. Nè hanno consistenza
le argomentazioni in coll1itrario svolte ne1l giudizio innanZii questa
COTte, le quali pongono in rilsalto l'a maggiore ampiezza o illltensità
degLi .effetti pregiudlizi.ev;oU dieltl:a ·serviirtù di ·elettrrodiotto, II.''ÌIS!P•etto a
que1lii di altrre se•rvirtù coartltive, e, con particolare riguardo alle lin.ee ad
alta tensione da costruiTlsi dall'ENEL, s'appuntarno sulle prescrtziooi
·~· relative a•li1a irnamovihilità (art. 9 d.l. 1•96•5, n. 342), e su queille per cui le
linee non devono • soprapassa.re • gilli edilfrci (arrt. 65 r.d. 1940, n. 1·968)
e deve essere astsi!curata Ja mancanza di pe'l'kolo per la Lncolumità pubbUca,
giacchè anche gli effetti di taH .pre·sorizioni, nella misura :in eui
Lmpedi•scono o limitano le :fiacoltà del proprietario deH'immobile dii uibiHzzru:
e le aree asservite e quelle adiacenti, incidono sui v;a,lore del bene
e vanno pertanto tenuti in conto neill•a deterrminazione deolla indennità
a1i ·sensi del ·comma ,primo demarrt. 123 d~l t.u.
788 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Lo stesso è a dire dspetto agli effetti preghllchlzievoH che de11i'Va1D.O
da•lile :liacoi!Jtà 'Con:lier.ite all'utente del!la servitù dd elet1ll'lodotto daiJ.l'art. 121
del t.u. !predetto e, in péill'ticolare, da quel:La rela1Ji!VIa aU'aocesso
del personale addetto a!l:l:a sol'Veglianza e manutenzione degli im.plianti,
come pure rr~spetto ai dlisturbi che possono cagiona,re le V'ibrazioni o il
ronzio dei .cavi a:ttraver.sati dalla ooNente.
Quooto •a questi dilsturbi, è 'mdiscwtibiJe iLa J.oro inoidenza suJ. godimento
deil bene e la rillevooza, sotto ili pr.ofiilo econoonJi:co e giluridi·co,
almeno nel caso che si!a SU'perato i!l limite del!la norrrnale tolilerabHiltà :
il ·che risponde a p11mcipi ·che tl"ovooo anche espressione, in materia
di l'apporti di vicinato, neil!la tutela, dii ·carattere reaiJ.e, a~ccordata dall'art.
844 •C.'C. per J.e ·immissioni.
Quanto aJ. pregiudizio· relJati:vo aJl transito di cui al su citato articolo
121 lett. d, 1H l"illieV'o deUa dìifesa del Oa~ppe11:i che la legge non ne
assioura i'l rà!storo integtt"a:le, ben potendo hl danno SUJPera~re quel quarto
del va!lore dell'area necessaria che è previsto dal terzo comma delil.'
art. 123, •si basa su un presupposto €1l'l'oneo. Il cOIIlliilla ora citato non
va inteso nel senso che ·iii pregiudiziÒ per iii diritto dd pa~saggi:o e per
le ocoupaZJioni di suolo :ivi previste, debba esoLudeT'si nel COilllPUto del:l:a
rea•le diminuzione di vailiore del fondo ai sensi del primo comma e indenniz2lal'lsi
iln base aJila cosiddetta .stima convenzion~1le, bensì - come
vitenuto da .prevalente dottrma iln malterila dd estilmo - nel senso che,
qualora H quantum determinato secondo il p:rimo comma ri•sultli infe-
. riore ·a quello convenztona~e del terzo comma, l'indennizzo debba essere
ragguagliato a quest'IU!ltimo.
Posto pertanto che i!I. minus vail.ore da indea:mdzZJare ai senJsi del primo
·Comma dell'art. 123, •comprende tutti ti titoli di danno conseguenti
aJia imposizione della •Sel'Vitù, l'aggiunta del quinto disposta dal secondo
comma, comporta una mg1ustidì·cata disparità di trattamento, rispetto,
non solo al:le a~Mlre sei.'V'itù coalttive disoilplii!nate dal codice oi'Vitl.e, ma
a10che alila norma't~va appUcabtle nel caso, non di'V€111SO sotto l'a!spetto
qui ,cons~derato, in cui, per La •costr:uzdone. de•Ha iinea elettrica, si proceda,
anziochÈ> a.Ua iillllpOsizione dii •servitù, a'lla espropriazione del suo~o
occorrente ana realizzazione deLl'opera.
Ciò :basta per ritene11e sussilstente iJl. contrasto della disposizdorne
de qua •con il'•al'lt. 3 Cost., senza che occorra scendel"e ailll'esame del- ''
il.'ultel'liore dedotto profilo di contrasto con lo stesso 'Pl'incilpio di
uguaglianza, nehla 1ilpotesi ,iJn •cui, dJn dilpendenza dti costruzione di
eLettrodotto con ~Uegittima occupazdone oltre il biennio rnon seguita
dia decreto di asservilmento o di espropriazione, sia dovuto H :rli'Siarcimento
del danno ef:tlettivo.
Resta assOI'Ibilta ·la questi•one di legittimità costituzionale della no;rma
in viferimento a~lol'mt. 42 Cost. (Omissis).
PARTll!, I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 789
CORTE COSTITUZIONALE, 30 Blprole 197·3, n. 47 - Pres. Verzì - Rel.
'11rima1"chd - Près~dente Regi:ooe Toscan:a (avv. Predlieri), Presidente
Consigiliio dei Mi:ni:strli ~sost. 'a'V'V. gen. Stato SaVIarese) c. MillliMero
delle Fin·anze (sost. avv. gen. StaJto Corona'S).
Corte costituzionale - Giudizi di le~ittimità costituzionale in via principale
- Ricorsi delle Re~ioni - Violazione della competenza re~ionale
- Inammissibilità di altre censure - Questioni nuove - Ammissibilità
di motivi nuovi.
(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1934, n. 87, artt. 22, 23).
Re~ione - Re~ioni a statuto ordinario - Tasse sulle concessioni ~overnative
- Concessioni sulla caccia - Spettanza ·allo Stato.
(Cost. artt. 117, 118, 119; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. l, tariffa n. 26).
E' inammissibile la questione di Legittimità costituzionale proposta
da una Regione in via principaLe, che non comporti e•x se violazione
deLLa competenza regionale; mentre sono ammissibiLi pro1iLi nuovi di
una questione rituaLmente proposta (1).
Lle tasse di concessione governativa pe1· licenze di porto d'arma.
per uso di caccia, nonchè Le reLative soprattasse, sono di spettanza dello
Stato (2).
(Om~ssis). - l. - Con i due ricol'lsi i'Ildi,cati in epLgra:fe la Regione
Toscana assume 'che la sfera di .competenza ad essa attribuita dag·:Li
artt. H7, !118 e 119 della Costituzione 1n !relazione agli artt. 3 deliJ.a legge
16 maJ,gg:io 1970, n. 281, e l, lett. o, e 19 del d.P.R. 1·5 gennaio 19·72,
n. 11, sia .stata ·tnVIasa dail!lo Stato •con la nota de·l 13 settembre 1972,
pl'lot, 13/1989/72, del MmLstro per le finanze e con H d.P.R. 26 ottobre
197.2, n. 641. E TilspettivaJmente, chiede che siano dìchiaTaJte di sua
esc'1UJswa 1spettanza le attri:buzioni preViste d~l!l'a['lt, 3 delia ilegge n. 2811
del 1970, ;rel,ativamente a•Lle taJsse e sopoo,1Jtasse .per licenze di ooccia di
cui aglii a~rtt. 90 e 91 del ~r.d. 5 g;iugno 193·9, n. 1016, sostttuiti dag:Li
arlt. 37 e 38 del'la legge 2· agosto 1·9·67, n .. 7.99, e sia an.nullaJto il detto
pl'IOV"V'echmento mnstedale; e ,che venga d~cMa~rata l'i11egittimi.tà costttuzionale
deWart. 1 del d.P.R. n. 641 del 1972, m ~rilfel'limento a,l n. 26
delJJa twiffa alilegata, e delle novme ad eslso col·legaJte o dipendenti,
per aV'er ill legisLatore delegato previsto !in :lia'V'ore dello Stato UJna tassa
(l) Principio più volte affermato dalla Corte: cfr. sent. 10 febbraio
1969, n. 11, in Giur. cost., 1969, 69 e 4 marzo 1971, n. 39, ivi, 1971, 182.
(2) ln .dottrina: C1GOLINI, Commento alla nuova legge sulla caccia.
790 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
d:i C<IDcessione goveTnativa per ll:1cenze di caccia in violazione, oltre che
deilile d~sposdzioni sopracitate, del.l'all'·t. 76 Cost.
E' ·cosi sott01posto all'esame dei1la COJl'lte un oompilesso di questioni,
prod:ì!li e al!1gcmenti che si riferiscono ana stessa matexia e che PJI'esentano
punti di iderli1Jità o d:i stretta connessdone.
R!reoTTono, pertanlto, ~le ·condizioni rpe,rchè i due PJI'Ocedimenti sdano
T'iluniJti e J.e xemtwe ooUJse vengano decire con un'unka sentenza.
2. - Ncl secondo procedimento la difesa deil Presidente del Consiglio
dei mimd:st;r<i ha p!roposio due ecceziOOl!i di inam~ssj.biJ.iltà del dcorso
che debbòno esseil'e elsamimate rpreltm1narrilente anche peil' l'mcidenza
che la loro valìlll1larlone può aveil'e sU:ll'indiv~duazione dell'oggetto del
gtudizio.
a) In ordine ailla denuncia di 1llegitt1mità costi.tuzionaile del
d.P.R. 111. 641 del 1972,, !Pell' co111tra~sto con l'all'it. 76 Cost., viene
eccepito che elssa ha ad oggetto· Ullla rpll'etesa violazione della Jegge
di delega che non compOII"ta ex se vioJ:azi0111e deHa competenza regionale
e non arprpme neppure strumentale Tispetto a queUa della lesione
di detta .competenza .
. Per \La <Regione, invece, r:i!corre,rebbe tale nes1so di strumenrt:alità,
atteso che la VÙOilazione dell'élll't. 76 sall'ebbe il presupposto o n modo di
queilla degli a!l:"tt. 117, 118 e 119, ·ed addirittura la normativa denunciata
sarebbe stata posta in essere rper violare o Vlìolando queste disposizioni.
Escluso che nel comportamento del legislatore delegato si possa
vedere l'attuazione di tale intento, la Corte ritiene che il preteso supeT'artnento
dei limm della delega raPPll'esenti solo H modo in cui si sarebbe
avuta la violazione del:le dette d!i,spomziond costituzionali attit'!i.bUJtive
dii 'competenza.
E pertanto, non Ti'cOOTendo •le c01n1dizioni necessarie peil' l'ros,taura.
zilone del giudizio di legittimità costituzionale dn via PJI'incirpafl.e (sentenze
nn. 11 del 1196·9 e 39 del 1971), la questione deve drehi'avrursi inam·
miJssi!biJle.
b) Alll'udi€il1Za di discussione l'Avvocalbm-a dello Sta~to ha proposto
una ,secOtnda ecce~i01l1e di inaJmmiJssibHità del dc orno: l!a Regione
Tosca~na, sostenendo pe'r la prima volta nella memoria che con hl detto
deoreto iil legislaJtore delegato aveva sottratto ad essa Regione le sopmttasse
di <cui ml'arl. 91, in reJ,azione all'art. 92, del r.d. 111. 1016 dei!
19319, 1come 1sostituiti con gli artt. 38 e 39 della legge n. 799 del 1967,
aw-ebbe so[o .con gue11o sCII'Iitto ,difensi'V'o indii,caJto ,sp,edfi,camenlte il
detto motivo, che pertanto sarebbe nuovo.
Va al riguaroo tenuto presente che il ricorso per l'impugnativa
in via pl'indpa,le di una legge, ai sensi dell'aTt. 22 deHa ilegge 11 maJTzo
1953, n. 87, e in relazione all'art. 6, n. 3, del r.d. 17 a~gosto 1907,
n. 642, deve contenere le tn~dicazioni prescritte dal primo eomma delPARTE
I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 791
l'art. 23 delil:a legge n. 87 de'l 1953, con la ·specifi:cazdone dei motivi di
dennncia. E 'che per ciò non è .consentita, nel cor;so de~ procecHmen:to,
la inld:ilcaztione di nuovi motivi.
Ma va a·ltll'e·sì considerato ·che ne'l procedimento costituzionale
quando nelle dette norme si parla del motivo, ci si intende riferilre alla
questione, e che c'è novità qualora 1sia denunciata una norma di legge
('g1ià ogìgertto o meno di aJ.tra e l'ituale denunc~a) per contra1sto con una
dtsposizione 1costttuzionale di,stinta o 1diversa da queilla già i!llvocata a
rafuonto.
Nel caso 1in esame, la Reg1ione Toscana, con H !"i!corso, ha d~dotlto
ila violazione del!le di-sposizi·oni 'costituzionalli rel,attve al:le attribuzioni
regionali in mateTia tributarta e per il .collegamento ;in,tercOI"rente txa
la ·potestà amrrnilnilstrativa e que,Jila tr1buta!ria; e nelil;a memoria, per cdò
che la'norma,tiva denuncia·ta • mantiene a favore dello Stato la soprattassa
• di ~cui ~aJ. citato a'rt. 3-8 della legge n. 799 dell 1967, ha rtilevato
Ptnva!Si:one dellila • sfe,ra delle matel'ie riserva·te alJle Re;gioni anche sotto
un altro ,profi,lo, relativo all'esercizio dei poieri amm:inilstrati\ni, iln quanto
connessi a quelli tributari •. Così facendo, non ha dedotto neLla memoria
WJ. motivo nUOVO e CLOè •solilevato una questione 'lliUOVa~ ma SVOltO
solo a~gomenti nuovi a sostegìno delila denuncia di Hlegittilmi.tà costiJtuzionale
già specdfi·camente a'V1anzata con tl ri:cor'so.
Pertanto, l'eccezione di .inammi,ssibiUtà in esame non è fondata.
3. - La Regione Toscana assume, a fondamento delle richieste avanzate
con ·i due r~corsi, ·Che, anteriol'mente al tra.sfel'imento ail.le Regioni
a staJturto orddnar·io delle :liunzioni ammimstrative statali in materta di
caccila, le licenze di caccia costituivano artti ammindstrativi distinti daJl.ile
licenze di porto d'a['mi (anche nei casi in cui, eser'c:itandorsi la caocia
con le armi, Ue licenze dii portarle erano :necessarie) e che ad e'sse si
riferivano le tasse sulle concessioni governative in materia di porto
d'a~ e di caccia; e 'che le attribuzioni relative a dette li;cenze di caleeia
ed al!le conne'sse tasse sulle concessioni erano state ad esse Regioni
rtrasferite. E da qui fa d~scendere la denunciata ·ilnwsione dellla sua
sfera di cOIIlllpetenza.
Le premesse 1S1U cui si basa la Regione, almeno entJr.o i limiti in cui
esse Tlillevano ne,l'le cause iln dedsione, non possono essere condivise.
a) Considerando J.e ipotesi di ese['Ciizio dell!la cacoia con armi hmghe
da fuoco, e quindi escludendo daU'.esame la materia relartThva al
porto di armi non da caecta (per le ~quall!i è parcinco che le 'lilcenze eraiOJo
e sono di 'COIIlllpetenza dello Stato) e all'e,sel'cizio deHa caccia senza armi
(senza per altro comprendervi l'attività venatoria esercitata con cani le·
· vrieri, con furetti o 'con fail.,chi, ipotesi questa a:ssimillata all'altra di
eserciZJio deLla ;caccia con armi), deve riconoscerlsi che neHa normaifliva
e nellila prassi ammilni·srtrativa, prima del trasfeTimento aUe Regioni a
792 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
statuto or:dlin~Wio di fnn2lioni in malteria di caccia, anche se concettuaJmente
erano 1ndividuabHi sia le Hcenze di porto d',armi che que!lle di
caccia, gJJi nn~ci atti effettivamente esi!stenrti erano le Hcenze di porto
d'~Wmi per uso dii ca1ccia. Non esistevano, i!nvece, nella materia sopra
ind~ca!Ìla, ,liJcenze dii cacc~a come atti a sè stanti, p€111Cihè, · nonostante che
ne pacr:tl:assevo 'VIaiÙe le~gi e, tra le altre·, liJl r.d. n. 1016 del 1·93·9, e il!a
~egge n. 799 del 1967, esse non si erano concretizzate in autonome 81btiv1tà
·ammin:ilstratJi:ve: 1previ!sto, i:nfart;ti, che, per la loro stessa esistenza
e vawidmà, fosse ,necessaTio 'che dsuLtassero da documenti con dart;e cara:
tteT!ilsttche (art. 8 ultimo comma, del r.d. n. 1016 del 19,39, come sostiltUJito
d~l',art. l de'Ha legge n. 799 del 1967), non è i!ntervenruto i!l decreto
'che avrebbe dovuto determinare • i mode'l.li delle Ucen:re dii caccia
e ile loro.caratterist~che • e quindi sono mancate le fwme che aVlrebbero
dovurto :rd:vestliJI·e e documentare questi a1M:.
Le licenze di porto d'a,rrni per •uso di cacC!i.'a veni'Vano così a svolgere
una dupldice funzione: arutorizza•vano aJ.. porto d'anni e nel contempo
~M'esercizio de~l'attività venatoria, 'si·ccome ·r'.iJsrultava da tutta J:a norma:
ti'Va ·.iJn materda e sigrufi:caUvamente dail'art. 32 de'l r.d. 24 settembre
1923, n. 2448, •secondo cui 'H permesso di porto di a!l"ma 1unga da
:fuoco • .serve anche per ulso di cacda •.
Ma, 'come si è detto, gJi uni,ci atti amministrativi effettiivamenrte
esistenti ·erano le Hcenze dii porto d'·a,rmi. Per iJl loro riLascio erano
mdi,cate le autorlità competenti, e le ·condizioni e le moda[ità, nonchè le
. caratteristi,che dei documenti che le dovevàno rivestire e ne do!Veva!Il!o
attest8!l'e l'esi·stenza, ed i1l tutto a mezzo di apposite no!l"me (e tra le allbre,
degLi aTitt. 30 de:Ha 'le~ge 213· aprile 1911, n. 509, 42 e se,guenti del r.d.
18 giu~o 1931, n. 733, 61 e ·seguenti del !l".d. 6 ma~gio 1940, n. 6315',
n. 48 deilll:a tabeH!a a:1legata al d.P.R. 10 marzo 1961, n. 121, e al"lt. l
dell:a le~ge n. 799 del 1•967).
b) Strettamente lega,to al p!roblema relativo all'esiste!llZa e vaHdità
de~i aJttJi :ammirnd.strativi attinenti aUa materia tn esa~me, è J'ail.tro
concerrnelllte ·iQ 1IDa,tta,ffiento tributal'lio.
Fffi'lmo elssendo che, fossero o meno -i perme,ssi di por.to d'·8!l'mi e le
1~cenze di ca,ccia atti dltstinti e dive!l"si, i tributi previsti pé!l" :iJl loro riJlascio
o I'lilnnovo e quelli :arn!nua1i erano le -tasse e soprata,sse sulile concessioni
govern:ative in materia di povto d'~·i e di caccia, l:a COII."te non
vitiene aocettahhle la tesi detl!a Regione Tosca,na secondo crui ta1i tasse e
sopTialttasse si riferi'Vano al!le licenze di oa,ocia e non (anche) ·ai permessi
di ,parlo d'•aTmi. E ciò, anzitutto pe:r:chè codesti trdbruti concernevano
atti per cui erano ,riJchie,ste forme pavticolwi (permessi di porrto d'armi)
e 'che ~evalll!o tassativamente indicati con leggi (e nel1l:a specie, con qruehle
tenute pl'elsenti nel .teSto ·nnic-o delle d~sposiZJioni !in mate!l"ia d'i tasse
sulile concessioni goverrna·tive, approvato con :iJl d.P.R. n. 121 del 1,961),
ed il secondo luogo, perchè il n. 48 del!la cirtata .tabeJlla a1!Le~ta al
l
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 793
d.P.R. ova detto, non può consi:deransi impH<cirtamente abrogato, siccome
ilnvece a<ssume 'la Regione, dagli artt. 37 e 38 de]la legge n. 7,9,9 de!l.
1967, atteso che .questi :arUcoJd, dal.PUlllto di vilsta tributario, hanno su
tutto, trao:me <che su una s01la voce della tabellla (Hcenza di caccia con
uso di fuchle a un coLpo) d!i. ri<Lievo J:imitarti<ssimo e non qual.li.tficante, confermato
la normativa del 1961.
4. - Le norme rel<a•tlive •al tralsfur'imento a<lle Regdoni, a statuto
orldi<nari:o di funzioni statali in materia di cacci<a, non hanno attribUiito
ana Regione ToscaJna le tasse e sopra<ttasse SU!l:Le concessi:oni governative
per 'Le Hcenze di porto d'armi per uso di cacoia.
Va, <a <ta<l rigua<rdo, ·anzitutto, tenuto presente ·che la competenza al
· riJLa1scio deLle autorizzaZJioni di cui tratta è oggetto di specifica rtse~
in favore de111o Stato, ·avendo l',art. l, lett. o, uLtima par.te·, del d.P.R.
n. 11 del 1<972, espr·essamente detto <che • dmaiilie ferma la competenza
degli ol'!gani <sta•taJii per ti rilascio della Ucen2la di porto d'armi per uso
·di caccia •, e che comunque tali auto11izz;azioni <rientrooo tra quehle a~ttinenlti
a~l!la <pubbl!i<ca sicurezza e sono sempre delil.o Stato le attr.ilbuz'ionli
in quest'u!ltima mate,ria nonchè quelhle altre che, <p'Ur essendo· eserCii.·ta,te
m r<e!l.<azione alle a·ttività di cui al detto deCJ;eto n. 11 del 1972, ri<guardooo
ma,ter.ie (e quindi, la pubblica sicu<rezza) non comprese nellil'articol:
o 117 Oost. (art. 5 del rdipetuto decreto).
Sul piaJno 1ll'!ibutario, poi, essendo ogg·etto di contesa ta<sse e sopmttasse
'su •concessioni, ed <ahla l<Uce del disposto degli artt. l, 2, 3 e 14
deJil!a legge n. 281 del 1<970, si deve escl.Judere la possi<bill:ità che silano
· stati ,a,ttrilbU!iti alle Regioni, in tutto o in pa111Je, tali tributli nonostante
che gH stessi fossero dovuti e :l"iJscossi per con<oossioni governattve; cosi
come non dovrebbero ammettersi qualli tributi pr01pri delle RegiO!Il'i,
tasse sUJHe concessioni regionailii appl!icate ad atti e pl"ovvedimenti regli.onali
non corrispondenti a quelli già di competenza de!I.IJ.o Stato assoggettati
ahle ta1sse sul'le concessioni governative;
·5. - Non si può, d'a11Jra pa!J."te, l"i1Jenere co:ri la Regli.one Toscana
che, maJntenendo a favore dello Stato le soprattasse previste dahl'art. 38
dehla ·Legge n. 799 del 1967, il d.P.R. n. 641 del 1972, abbia mvaso l·a
sfera deìli1e materie rtservate ·alle Regioni sotto hl profi,lo relativo ail'esercizio
dei poteri amm~ni!strativi, in 'quanto connessi a quelld tJributar:
i. E <ciò, in particolare, perchè H (prOVento di queLle sO!pmttasse,
costirtuenlti un prelievo a destinazione determinata, è m parte 'l.'ilpart~
to, sia pure nell'ambito ·di percentua1i prefilssate, secondo determinazioni
discrezionaLi (art .. 3'9, lettera b e d della ri<petuta leg~g~e n. 7:9,9 del
1967); e \Jia mancata dilsponLbillità di esso 'provento da pacle delle Regioni,
alle <quali sarebbero <state trasferite !l:e attribuzioni relatlive aUa valutazione
delll'importanz;a fauni<sUca di cui a•1la detta lettera b e ahl'ap-
II·····JI111:rlll41111JIIIArJIIIM=IIlllfllll=1!illiiiJrllll
794 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
prOVlazione di artti·virtà tecrnd•che 'specifiche delle Associazioni venatO!l"iJe, di
cui alli ilettera d, os,tacoierebbe l'esercizio di tali artrtribuz,ioni.
Infatti, dato che le t·a1sse ·sulle conce·ssion'i governntive per le ld1cenze
di po!l'to d'armi per uso di caccia •sono di spettanza del,lo Stato, non
è 'ammilssibile <che iJ..e 1sopra.tta·s:se in quanto taii abbiano una sorte differente
o che la loro 1Spedfi.ca destina~ione sia ·talle da determinaTe· l'attrazione
nella vd!cenda (trasferimento) che attiene ane funz:i:ond. che con
e•sse dovrebbero essere svolte.
Le OOp!l'attalsse - siccome 1ammette wa stessa Regione Toscana - costirtu~
scono un tutt'uno con le tasse e sono quindi anche es1se di spettanza
dello Sta•to, ma questo è tenuto, giusta quanto disrp·one H secondo
comma deLl'art. 39, a stanziare H proven•to compilessivo di dette soprattaJsse
in ·arprposi·to capitolo de~•lo •stato di previsione della spesa del
Milnilstero del1l'.agri•coLturn e delle foreste, ed a rpTovvedere allil.'erogazione
del pTovento entro tre mesi dalJ.'aivvenuta ~scrizione in bHancio.
H ·che silgnifica che agli Enti <interessati (Amministrazione PTovincd•a<li,
Labornrtori di zoologia applicata a<lla caccia e Associazioni venatO!I'ie
di 1cud. all'oart. 86 del citato t.u. suHa caccia) è garantito il pro~
porZJionale rpTovento deJ.le sopTa.tta.sse, e nel contempo è assicurata la
condiZJione necessaria rperchè .le attività arrnmm~strartiv•e sopra ricordate
siano svolte secondo la pTevisione normativa.
Delle relative attribuZJioni, pertanto, non può dirsi che venga operata
comrpTessione o la negazione.
6. - Dailloe consideraztoni che precedono dilscende che tanto la nota
ministertaile del 13 settembre 1972 quanto il d.P.R. 111. 64'1 del 1972, non
hanno i11:waso la Slfera di competenZJa della Regione Toscana, peTchè le
U'Cenze di rpocr.'lto d'armi per uso di caceia erano e sono !'imaste di competenza
dello Stato e le· t.aiSISe e ISopratta;sse, dovute e ds,ooiSISe rpeT ta<li
~llicell.1Ze, erano e sono di spettanza deHo Stato; ed il d.P.R. citato, iJn
par.tLcolare, ~chè il leg~sllatore delegato, in re!laz~one ailla SJPecifiea
materi·a delle ail'mi, non ha innovato nei confronrbi della p!l:'ecedente
normatirva nè ha comunque ostacolato o reso rnrpossihile aiLle Re1giJoni
lo .svolgimento di funzoni ad esse tr'aSife'!'lite iJn ma.teda di caccia.
Il rtcor,so delll.a Reg-ione Toscana de·l 9 novembre 1972, deve esserre
pertanto respdnto e si deve dichiarare che al'1'a.tto in cui è inte!I'VenJI.lita
ila nota m~nistertale del 13-18 settembre 1972,, spettavano allo Stato e
non aUa Regione Toscana J.e tasse e le sopr.attasse dovute e it'iscosse sulle
licenze di rporio d'armi rper uso di caccia.
E del pari vanno dichiarate non fondate le que<stioni di le•gllittimità
costttuziona•le sollev·a.te, con l'altro ricorso dalla ste·ssa Regione, in ordine
all'all':t. l del d.P.R. n. 641 del 1972, in reJazione al n. 26 de<lla ta!l:'dffa
allegata, e aUe norme ad esso coHegate e ddpendenti, in rilfeTimento
agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - (Omissis).
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E ·INTERNAZIONALE 795
CORTE COSTITUZIONALE, 30 aprhle 1973, n. 48 - Pres. Bonddiacio -
Rel. G~olozza - Barone (n. c.) c. Pil'esidente 0011rsigli!o dei MiiD.ilstmi
Csost. avv. ~en. Stato Az2larwi).
Procedimento penale - Pregiudizialità dei procedimenti - Discrezionalità
per la riUnione - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 25; c.p.p., art. 18).
Non .è fondata, in relazione al princ.itpio della precostittLZione de!
giudice, la questione di Legittimità costituzionale dell'art. 1'8 c.p.p., che
consente al giudice della causa ditpendente da altra di non di-sporre la
ri.unione dei procedimenti pur se essa è possibile (1).
(Omissis). - E' stata sottoposta a~lila COI'Ite l:a seguerute questtone:
se tl'art. 118 detl -c.p.p., conoontendo, al giuddce mvestd-to di un p!I'ocedilmeiillto
la 'cui defin[l)LOIIle ·ddpenda da quclla di atltro procedimento,
di non diJSpO!I'!I'e iLa lriU!lÙOilre dei medesimi, nel oaso .m. cui questa, prur
essendo possibile, iiWil 1si rtteng:a oppo!I'tuna ~cOIIl il c0111seguente r1nvd:
o del pcimo procediimento s1no a che non sia prOIIlunci:ata la sentenza
d.stru!tto!I'ia di [pl'osciogJ.imento nOIIl più so~etta a iliiil!PU~a:lliOIIle
o, nel ,gtudizio, sentenza ir!I'evocabile o sia dirven-ta.to eseootirvo il de<
IDeto penale dd 'COIIldanna, aJ.iLa stre1gua de-ll'acl. 3, secondo coonma,
c.p.p.), determÌinli. una doooga atltle regole sulWa connesstone dettate dagld
artt. 45 e 46 'c.p.p. e vtoli l'art. 215·, primo comma, della Cost., per
U quale • nessuno P'\IÒ essere distolto dal ·~udtce naturaJ.e precosti.UULto
Per :le~ge •.
2. - La questi011re non è fondata.
Anzi.Wrtto va ~Llevato che è fuori di Luogo ti l'lichtamo afl pll"oblema
relativo aLla rimessi0111e (disoreZJiOil.laJ.e) dei procedimentd oo un ~iUJddce
divffi'ISo da quello origi_(na:ri:amente competente (artt. 30, sec011rdo e terzo
comma, 31, secondo ·comma, c.p.ip.; 10 'l'.d.l. 20 lu~o 193,4, n. 1404),
La quaJ.e è stata diohliarnta rostiltuz~onaiLmente ille~ttima da questa
Corte (senteln2ia n. 8>8 del 19,62), ~acchè qui non si tratta, come
nelLe predette ipotesi di cui agli wtico1i testè cttati, de[!La facoLtà discrezionatle
di rimettere la cogndzilone del it'eato ad nn gdruidrce diJvrel'ISo da
queJJo ·competente secondo le regole :g.enerroi o da que11Jlo che rtisul:td
competente 1n base ai pa:-incipi delLa ronnessi!one, sibbene del!La facoltà
di mantenere fumna, per i due procedimenti che si trovano in reLazili0111e
dii dipendenZJa, la trattazione separata innanZJi ai l'lilspettivi gLUJdlici : ili
(l) Come esattamente ·r'Hevato dalla Corte iLa norma dennnciartla comporta
non !Lo spostarrnento ma la permanenza del procedimento dinanzi
al 'giudice origina:riameme COIIJ(petente. Sda nozione dd giudice naturale
precostituito per legge: Corte Costituzionale 22 giugno 1971, n. 139, in
questa Rassegna, 1971, I, 971.
796 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
che non impo!'lta alcuna dero~a a,l precetto sulla pre'costituziO!lle per
!Leg~ del !?liruidt~ce naturaJle.
La riunione dtei procedimenti è dafl:lta legge p!l"evista p& m&e ragioni
di economia processua,le; e anche quando rtco!l"rano casi di cO!llnessione,
cO!ll possibi'le spostamento di competenza, detta riUlillione risponde
atd un crirbe!l"io 'Che non ha ca~attere a:ssoluto, tan,to che l'art. 50
c.,p.rp. 'stahiiltsce tche la inosservanza dehle !l"ego}e relative aili1a connessione
non fP!l"Oduc'e nulltità, satlNo alcune irpotersi esp!l"essarrnente irvi
previste; e, purr se 'siasi fatto luogo al1o spostamento di competenza pe!l"
connesstone, si può procedere alla separaziO!lle dei procedimenti, non
solo in ·sede di 'd~batttimento (,art. 414 IC.fP.IP·), ma anche in sede istruttoria
medial!lte hl ·oos~ddetto streioio ex art. 46, secondo comma,
Questo pll'evede, appunto, ·l!a separazione di procedimenti conneSlsi se
nell'ttstruZiione • si manifesta per ailicuni ~mputartli o per qua1khe reato
la neceSISihl;à di mdatgin:i per le quali non si possa procedere prolrlJtamelllte
a:lla 'oh!1Utsurra dell"~SIWuzi.one o suss~stono part~col·ari motirv<i pe;r~C~hiè questa
sta r1ta,l1darta • (a p!rorposi•to di che questa Corte ha di'ch1a!l"arbo non
fondata lia questiO!lle di le~Ittimità coSltittUZJionalLe, in ritferimemo all'art.
2.5, p!l"imo comma, Cost., con sentenza n. 139 del 1971).
A p!'lescmere daHa prob1ema,tJtca relatliva aHa p!recOISitiLtuzr.tO!lle de'l
~iud~ce e datltla r~sposta che, quanto alla cO!llnessione, ha da,to la Corte
CO!ll l:a crnentovatta sentenza n. 139 del 1971, per cui • la noz1one di ~iudltoe
Ilialturrale non si crilstaUizza nella, determinaz,ione legiSilamrva di una
competenza ~ene!l"Jale, ma si foll'ma anche di tutte que!He d!isposiz:ioni le
quali dero~ano a tale competenza sulla base di criteri che raztonaime~
nJte vatl'Uitano i d:~sparatli interessi posti in g1oco dal p!l"ocesso • e per
cui, ~alLtresì, lo strailclio di un proced!imelllto da altro obietttli'Vamente CO!llnesso
(art. 415, c.p.p.) • si innesta nel sistema della competenza per
oonn€Slsione, porrbandovi non e'CJCeziolrlJe, ma contenuto •; a rprelscin=
dere da tutto ciò, 'quel che vileva 1si è che, ne11la quèstione co!Ilice!I"nente
l'arl. 1,8, · nO!ll dell'i:stittuto deHa connessione si ~tratta, bensì del di'VetrSlO
i:stttuto del,la p!reg1'Udtizia(IJità, ,che resiste o può relsi:ste!l"e, per imp!l"esCii!ndibilli
Tagioni logi:che, a1Jlia 'l"'iUillione dei ipTOCedrlmenti :. O!I'bene, ooliLa fat-
1J~spedLe, l'azione pe~nJa'le esercitata (per la faLsa tesbwO!llianz:a) ha. dato
luogo ad un ·procediimento penal·e dana cui definizione certameiilite' dipende
- ·a:lmeno sul pdcano della matemaldtà e, oVV'Lame:nJte, ICO!ll pileno
dtstmpegno c~ca l'elemento psicologico - ~a defi,niziolrlJe dell'IBilrbro p!rOced~
ento (:per cailunni,a)~
Del l"'esto, il dlltbbio di costituzionalità in alltl"la oecasiO!lle soll"lto - e
già diJSatteso da:ll:a Col'lte: ,sentenza n. 130 del 19·63 - atteneva aJilo
spastamento dellla competenza per la vis actractiva (artt. 45 e· 46, p!'limo
comma, ,c.p.p.), e nO!ll tcome nella :specie, alia pe:rnrumenza del pro-
< ce,dimento dtnanzi al .giudilce che le norme più g'eneraH (a!I"tt. 29-44
c.p.p.) renldono competente. - (Omissis).
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 797
.COR'I1E COSTITUZIONALE, 30 aprhle 1973, n. 49 - Pres. Bondrfa1cio -
Rel. .Amodei - Foogli1001e (1avv. Colella) c. Presidente ConsilgUo dei
Mimstd (•sost. a'V'V. gen. Stato Azzariti).
Procedimento penale - Tribunale dei minorenni - Obbligo di procedere
sempre con istruzione sommaria - Illegittimità costituzionale -
Esclusione.
(Cost. art. 3, 25; r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 13. primo comma).
Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di
precostituzione del giudice, la quest.ione deLl'art. 13, primo comma, del
r.cU. 20 lugltLo 1934, n. 1404, che per i reati di competenza de·t Tribunale
dei minorenni dispone che si proceda sempre con istruzione sommaria
(1).
(Omissis). - Con l'ordim:anZia del tribuna'le per i mtnooem!!lli. di
Roma è sOilllevartJa questione di leg1i.Uimttà oostituzdOIIla!le delll'alt'lt. 13,
prdmo comma, dei! r.d.l. 20 luglio 11934, n. 1404, coove~rtito neHa il.eg1ge
27 nmggio 19135, n. 835 (IIStituZiiOIIle e funzionamento de1l tribnnatle per
i mtnorenni), m rdd:erlimento ai prindpi affermati dall'arl. 3, primo comma
- eguagliia!IlZia dei cittadinJ da'V'aillbi a'l1a legg'e - e dall!l'ail:lt. 215,
primo 'comma - imde~ogabUttà del g]utdice natura!le. precostiltudlto per
legge - della Costituzione. Tale violazione di principi si avrebbe per
i1 :lia•tto 'che 1l'art. 13, ~primo comma, del ricordato il'.d.l. 1404 del 19,3·4,
determilnerebbe, 'cOil rp~evedeTe che peli' i • Tearti di competenza dea tribunale
ded mì:nOTeiilllli si procede .sempre COIIl istruZJi:one sommaria· •,
IDiOIIl •sOilo una dilsparotà di trlilttamento, sull piano delJ:a eguaglianza, tra
i mmori degi]Ji anni 18 e maggiooi degLi anni 14 e colwo che hairun.o
!1.1aggrunto la ,pde!IJia capaciltà penale, 'Per l'a consegru:.ente esc1utsÌJone dellle
maggiori gM"anz!Ìe che ·sarebbero pl'orpll'ie· deli1a ilstruZiion.e foomail.e, ma
anche nna ,sottrn.ZiioiDie dci p:rimi. aa. gioud~ce natUJraO.e detl.ll.'i.JSitruzi101Ile furmale
(il giud~ce iJstruttOTe) mppl'lesentando, peli" H nootro mstema processuaJ.
e, l'iJstruzdone •sommaTia l'eccezione e l'tsfu'ruz,iOIIle :fo'l".llla1·e 'la
regola.
La quelst1Jione non è foodata.
(l) La precedente sentenza 23 marzo 1964, n. 25, cui la Corte si richiama
è pubblicata m Giur. cost. 1964, 223, con nota di ORIANI, Cenni
su alcune questioni di coiStituzionalità in tema di istruttoria sommaria.
Sui pl'Obilemi di ,costituzJOIIJia!liltà posti dalJJ.'i.IStr:uzipne sommaria: VAsSALLI,
La vicenda dell'istruzione sommaria dinanzi atta Corte Costituzionale,
lin Giur. coot. 1965, 1088 e CoNso, La c doppia pronuncia. sulle ga-ranzie
della difesa nell'istruzione sommaria: str.uttura ed efficacia, ivi, 1129.
798 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
l. ~ La Cor:te ha avuto già occasione di ditchi:a<rarre non :liondata, sia
pUTe in Tiferimenrto a;l secondo comma délil'a~rrt. 24 Cost., iLa qruestilone
delila 1J..egittilmlirtà ~costitru~ionale de1l'arrt. 13, priJmo <comma, del1la !l:egge
1stiotUibiva dell tnilbun~e per i minorenJil!i (<sent. n. 215 del 1964).
In. taiJ.e sentenza 1801110 sta,ti approdlooditi ·e SVihlurppaM glii aspetti ipla!r~
ticolari 'Che la ~~struzione 'SommaT'Ì!a assume nel procedime'Illto ptmaJle
daVIanti ·ail 1wibnna1e pe1r i minOl'eiliil!i e rsono /state rwenrute vaiJitde ed
apprezzabill:i 'le !l'agioni che hanno i<n~dortto i<l !legi:sl<a!tore, ne!ll'eser!Cizio
del suo potere di~soc.eZiio<nJale, ad adottarre dJl solo :l'ito· tstrrutrtorio somma~
r..to in true rp!l'ocedimento.
l<l leg1sla!tore ha <mtrodotto, Ml nostro s:i:stema processuale, accanrto
alla ilstruzione focmaile, all1che nstru.Ziione 1Somffia~ia, OOIIllllocendo a quest'uLtima
d:tmensioni e iliatituldimi dirverse •secondo la parttco!l:are matura
del TlappOIJ:'Ito processwaJle. Mentre per 1 <l?)rudiz:i di competenza del mbunale
ord~io ·e della Corte di assilse ha, come regola, reso obiblilgatorio
iii. rito :liormaJle (art. 2,9,5 ,c.p.p.), consentendo !',adozione del rito sommario
1n casi predeterminati (art. 289, primo, secondo e terzo comma,
<c.ip.p.), 1per li giudizli di competenza rpretorile ('arl. 38<9, uilttmo
comma, c.rp.rp.) e per li giudim di 'OOlll'Petern.za del trilbrunaile per
i mmorenni ha preVIista l'adJozilone del 1solo 111ito sommarrilo. I due rirti,
per v;oilonrtà dell :l!egtslatore, hanno vita ~autonoma mel VIÌ!gente silstema
processua!le, per 'Cui ·lia ilegittimilità costttruzionaJle del rito sommart"to, dm
sè e per sè 'considooato, è :lluo<ri disoossione. La stessa 0111dinarn.za, de[
resto, non 'Contesta m legirttimlirtà del rito sornmal'1io, sotto questo· aspetto,
ma ·contesta !la ,lJegittimità costituzionalle 1dell'ail1t. 13, primo comma, del[a
legge mmociile, :im quanto non 'affianca, 'Come previlsto nei proceOOffienti
da'VIarn.ti ail .giJUJdtce ord~narilo, ail ll'ito <sommaa:~io anche i~ r-tto formale
come ;regol:a.
2. - Umo dei motWi a sostegno delLa mcostiltuziiona,linà dei!. più volte
rilcordato arrt. 13., primo comma, deli1a legge, s'imperni·a su[la. coooildera~
2liorn.e ~che i minori deglii ammi 18 'e maggi0111Ì degli annd 14 non godrebbero
nella fase ilstruttwia, 'in dipendenza di um mero dato arn.aglrlafi,co,
quaile è l'età, dehle .ga111anzie pr.orprie della ilstr.uzione :flormale.
L'ordinanza norn. ha tenuto conto deli1a sentern.za de·hla Corte dm tema
di diritti della dirfesa nelll'istruZIIorn.e, ·sia essa :flormaile o sommarda. Nella
sentenza n. 1212 del 1966, la Corte ha 1statruito che il • pcr:ocedtmern.to
mimori:le •non è SVIIDcoliato, se non nei punti espressamente dilsc~i
dalla legge spectale, dal l'lilspetto delile no~rme dettate dal coruce dii pro~
ced'll.Ta penale •. Irn. :bema di dkitti della dirfesa ila Corte ha elimirnato
ogni differenza sostanmarle <bra J.e due forme di ~tstruzione (,sentenze n. 52
del 1·96,5 e n. 11 del 1M5).
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. CO.STITUZIONALE E INTERNAZIONALE 799
linoltre, in quest',u!litima .sootenza, la Corte ha, 'in pal.t'1l~c01131re, staJbi
·~ito che tl'UIIll~ca dli:trerenza tra Le due forme di listruzi·one è ll'3ipip\l."esenta-
ta daLLa dlwensnà degli o11gan.i che vi procedono e non ~à da1 :lìarbto
che l'nna - •quellla ISOIIllJilll31l1Ìia- abbta 'Call"lartteTe eccezd!onaìle ned rdiguall"di
dell'ai11Jra, O !S]a 'Cl!irvei!"ISa tper •SUa nartura, o m :re1a.z.i.one alle fitnaMtà persegwte
o in dipendenza deiJ. tdivwso modo con •cu:i si ·cQIDJciliuJde. Sono
modi questi, dii 'cO!lls~dwa'l'le e ·carrattwizzlarr,e J.'~sWu.zi:O!lle somm~!t"IÌ.a che
non possono -ave'l'le ri.nftuenza •alcuna SUJhle ,garan:ZJte costistumOinali per la
d~esa.
D',~a parrte, non può 'Cl!ilsconosce!t"si che il puibb]ico mostero aJSSUme,
n.eiltp!1ooosso tmitnOI!"Ihle, un !t"Udlo e una fiJstonom]a del W.<tto sin:go1a!t"e
che .si ciccillega ali fine p!1oprio dellla rlegge ~sti<tutiva del t!t"ilbuooie dei
minorenni. Esso !n!On <è •so1:1Jarnto l'organo .1Jfl01l~e delll'eserelizò.o detlJ.'azliO!n!e
pooar1e in funZiione tdehla eventuale rea:Hzzazione deli.La pretesa pun!irtliva
da pall1te de1Jlo Stai\Jo, ma aJDJche, ed è •qruesto nn aspetto rdlevarnte, l'Q!Tgano
che prestede e ·coopell'a al •CQIDiseguiJmento dell pecul:iarre inlte11essedovere
dehlo Stato al J.'~Cl.llpe!t"O del minore: a ql\llestò interesse è adldi-
11tttooa ·subol!"idiÌ.Inarta La Q"eallizzaZJione o meno ·dell!a o;J1118tesa pwniltisva. Anche
rsotto questo profillo , iLa scet11Ja del le~sl!attOQ"e C()[Td,sponde ald un
accettabi!le .cr~erio dii II"Iagionervolezza, che serve a llegittimarl:a.
3. - Per •quanJto a~ene ·a!tla •prospettaJta v;io1azi!one deiH'a!t"t. 25, primo
comma, Cost. - non ~~ogarbilità del gj!uldice natu!t".arle precostistullito
·p& legge -devesi .OSS€1r\11aire che La q1Jiestione· non ha mg,tone d'eSlse!t"e,
una volta Tliconolscruta la ·legittimità costiJ1JuzOOnaJ;e del rilto SOil1lllilJalr1o
tnehle tdìivoose atppLilcaZiionù: volui1Je dal •legislatore, e, 'qUJÌil]di, atnche come
dto esclusiv:o, tcosl. •come prevdisto .per !t tprtOcErliroenti a carilco dei minorenni
e, del resto, anJChe per i procedimenti dii competenza pretor:ile.
n trlbUJilJale Idei mlin.OQ"eDJDii di lklma llle1Jl.o sviilupparre l' ecceziO!n!e
sotto questo a~, si è impi]d!citarmeDJ1le ricrnamarto alla senterwa n. 117
del 196·8 dii questa Corte.
Ben di'V'ei'Isa è l'·impostazione pentinente a tale dec~stone. Si è 1lr3Jttato,
•i!n!faroti, di deciide!t"e tse iiJ. ,prisnci!pio dellla tnon deròtgabmtà de!l. giudti.:ce
natU!t"ale trorvasse atptpliiicazione ooche nella diase ~istruttoria dell pTocesso
penale, ar11011chè tè dalfra .Legge preso11L1lto tche tsi protceda .con ts1Jru.zti.O!n!e
fOQ"maJe. La Corte ha dectso in tsenso affe.rnnartwo, e, in •cODiseguenza del
T'iconosctmento di UlilJa non dubbiJa natU!t"a ~iurdlsdizion.arle' ·alLa at.rtJività
pQ"ocessuale del ,gil\llruce ,iJstruttoTie, ha •starb~o che l'jmpl\lltarto rveniva
ditstolto dal •suo giUJdìtce naitl\llra1e tutte ·le v;dlte ·che, pm non ric0l1!t"enldo
le ipotesi 'ptrevtste da.lil.'arrt. 3198 C.ipJp., 1'1Jstrwttor.ila v:enirva ;bmlttenuta dal
pubblitco min:ilstero. 'IIUJtto ciò, però, in Tirfler.imento al!1a Pl'e'Vl•SiODJe OIOQ"mati'Via
.delle •due forme ·di &st!t"Uztone nei procedimenti di competenza
del 1Jr,ibUJnaì1e 011ditnaruo e ·deiJ:a Corte dii assilse e ailll.a li:OQ"O d~sciJp11ina
4
800 RASSEGNA DELL'AVVOCA~URA DELLO STATO
gturidioo~proceSSIUaiLe. Per qurunto 'rogururda i rprocedlimenti ,pmalri a caII"
ico dei mi.Jnori 'la legge non prevede alternative di i•strruttoria che possono
dar luogo al,lo stesso probllema esaminato nelila ci<talta sentem:a. -
(Omissis).
CORTE COSTITUZIONALE, 30 apvi.Ie 1973, n. 50 - Pres. Booi:facio -
Rel. Volterra - QU'albrinli. (avv. Azzaa:-irti).
Filiazione - Fi~li naturali riconosciuti o dichiarati - Riserva di le~ittimo
- Sperequazione rispetto ai fi~li le~ittimi - Ille~ittimità costituzionale.
(Cost., artt. 3, 30; c.c., artt. 539, 538, 540).
È fondata, con riferimento aL principio di eguaglianza e di tutela
delLa filiazione naturale, La questione di Legittimità costituzionale dell'art.
539 c.c. - e degli artt. 538, 539 e 540 stesso codice in quam.to
rinviino a detta disposizione - che fissa fa riserva di legittima pei
figli naturali riconosciuti o dichiarati in maniera diversa da quelLa stabiLita
per i figli legittimi (1).
(Omissis). - 2. - La questione è fondata.
Con sentenza n. 7,9 de•l 196·9, la C<mte costituzionaile, esamin•rundo
la questionè di ICOstitruzionaHtà in rel,aziJorne aJgld. ar1Jt. 3 e 30, comma
terz,o, Colst., degli artt. 577 e 467 del IC.'c., ha di!chial!'ato l'llilegitttmità
•costituzionale del rprimo di questi e del se·condo Hmitatamente
alla p·a;r.te li.n cui esdJUJde dailila raprpreSelll:tazione H fi,giJ.io naturale
dii chi, figlio o :llra·tel'lo del de cuius, non potendo o non volendo accet.taa:-
e ·l'eredità, non lasci o non abbia discendenti ;Legittimi, nonchè, a
norma dell'<M"t. 2.7 deHa legge 11 marzo 1953·, n. 8•7, del<l'a<rt. 468 del
c.,c. e negli stessi ìlimiti di cui al precedente wt. 467.
Con detta 1Se11J:tenza IJ.a Cor<te ha interpretato il.'art. 30, comma terzo,
Oost., neil 'senso che :questo gm-antisce ail fi;glio naturale l'!Lconosciuto
o dtchiacrato • ogni • tutela giuri.Jdllica e sociale, quando lll01l1 urti
con :~Id interessi • dei membri delila iliamig1ia legittima •, hl che non
rpuò che ,tntendersi a!ltrimenti che come tllltela aJdegruata a·Ha posizione
(l) La Corte ha fatto applicazione dei principi in precedenza enunciati
con la sentenza 11 aprile 1969, n. 79, in Giur. cost., 1969, 1133.
Sulil'opera<tività deilla tru<teila .costituzionale so[o per i figli llllal1rurWi. riconosciuti
o dichiarati: Corte Costituzionale 28 dicembre 1970, n. 205, in
questa Rassegna, 1971, I, l, 30.
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 801
di figl!io 'simiile a quelil:a che l'ord~namooto att:vtbuilsce in ogni campo
ai figli :legittilmi, 'compreso que'1l:o della successione e!I"editaria, dlato che
m'spetto ad essa l:o status di figHo legi1ltimo o naturale ha, s.e,coiOJdo i
priiOJcilpi, !I'i:levanza P'redsa. Ed ha ;interpretato ila il.imirtazilone deil. teno
comma dell'art. 30 Cost., • coiil[}a.tibile con i diritti dei membri delJ.
a cfamigHa legittJima • mel S001so che (Per • ;liami,giLia legirtl1JiJma, •
debba ill1Jtende:vsi 'quella cosHt:uita,si co11 matrimonio de1l .pa1d!I"e naturale
e composta dal con,i:uge e dai figli 'legilttilmi.
Seguendo ·taJe in:terp!I"·eta:?Jione deiD.a norma oostiltuzionale di raffronto
appa!I"e eV!iJdente l'iliJ.egittiJmità 1COSti1luzionale deltl'arrt. 5,39 C.C., il quale
dispone 1a a:tise!t'Va a favore dei figli natura'li ricono,soiuti o di:oMarati,
stabilendo ·che ad ·essi debba essere rLser·vato un terzo del patrimonio
del genitore 1se :questi J.aslci nn ~solo figlto naturale, o ila metà ,se, i figli
naturi sono più, 'Salvo quanto è dilsposto da,~li a!l1tt. 541, 5>4Q, 543, 545
e 546 per i ca1si di concorso.
'IIale norma stahilliisc,e, per tla :vilserva e~reditaria a favore dei figli
natura1l!i !I'Ì!conosciUJti o dichilarrati quando manchino figli legittimi o coniuge
del de cuius e .quiJl'di non ·sulssilstano 1diTitti ded. membri della
famigHa legittilma, che 'l'art. 30, ·comma terzo, Cost., inteiOJde· espressamente
tutelare, una dispa11ità :1:1ispetto alla rilserva ere,dirtlaria a
favOl'e dei filgl!i ile~ittilmi dichiJaiT,ata dal'l'art. 37 c.'c. (metà deil patll"'imonio
deil. genitore se qrue,sto lascia un figHo solo; due terzi se i figli sono
più, ISialvo ·quanto è dilsposto da1gili artt. 541 e 542,, per i calsi di concorso).
Pel'ltanto, l'ar•t. 539 c.c., iJn quanto in cont,rasto con l'oct. 30, comma
t'ffi'zo, Cost. ,che a,ssicrura • ogni tutela giu11Ld:tqa e socd!a,le compa1libile
'con i diritti dei membri deHa :fiamLglia il.e>g~i<ttima • e con J.'al'lt. 3
Cost., in quanto st.abiHsce, in mancanz;a di membri della :fiamLgtlia
legitttma, un trattamento non g;iuridi!camente giustifi,cato, dii disparità
succ•essoria .pe:r i fig.J:i natUII"ali [11spetto ai figli ilegi,ttdmd, deve
essere dichiarato cosrtituziona.1mente i.Hegittimo nelle paroti iJn cui
fissa ila riserva ereditaria a :fiavore dei figl!i naturatli dconosciuti
o dLchiar·ati nel!la mtsu:va di un terzo del patr:tmon:io de[ .gernirtore se
questo lascila nn so[o figUo naturale o la mertà 'se i fi,gu sono più e non
nella 'stessa mi!sU!I""a prev~sta dall'art. 537 c.,c. a favo,re de:i fi,gli legittimi
e cioè nella m~SUII"a della metà ;se i1l genitore J.a,sc1a un fi.g]io soilo e di
due teni se i filgU sono più.
Dato l'espresso richi'amo deH'art. 539 c.c. agli a.r,tt. 545 e 546 stesso
codice, la Corte prende in esame aJ:l!che il.a legittimità costituzionale de[l'arrt.
5·45 c.:c., H quale dd'spone .i!l 'conco11so di ascen:d.enM. legittimi con
figli natul'a'U e dell'art. 546, H ·qua'le di!spone H COIOJCOII"ISIO di asoenldenrti .
legittimi, figli naturaLi e coniuge. Conseguentemente a~H'1nte!rpretazione
che ·con la i!I"khi.,amata sentenza n. 79 del 1969; la Corte ha dato all'art.
30, 'Comma teil'zo, Co,st., 'intendendo per • fami,glia le,gitti!ma •
solo que'lla ·costi:tuitasi col matrimonio del padve natUII"a,le e composta
802 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
dail coiliiuge e dai fìlgli il.egilttimi, .gli •éllrltt. 5·45 e 546 c.:c. rilsu!Ltarno cootrastare
coo la predetta norma costituzionale in qulmto iLLm:i<tarno i èldJrt.iJttd
del figlilo Ilaitu!I1aile anJche qua!Ildo manchilllo • membri deHa :familglia il.egtttima
•, noo ll'lientrallldo :lira questi gl!i ascoodentti. legilttimi del de cuiu.s
e quillldi qua!Ildo noo SUtSsiste I'.incompatilbillttà prevista dail dtato aci. 30,
C<Xlll!Illa rterzo, Oost., e iJn quanto contrastano C!Oill J.'•art. 3·, Cost., stabille:
ndo 1l!Il 1lrattame!Ilto noo ·giur1dicarmen.te gliustifi•cato di disparità
succe8soria dei fì!gili .naturali <dspetto ai fig.Ii legittimi. H. conconso del
coniuge coo i fig'lti n.atw1ail:i è già l'egolato dal!l'arl. 543 c.•c., cosi come
è il"ego1ato dall'art. 541 :stesso codice, U cooconso di figli Leglittllilm.
i e .figli nat:Uil1aili e daH'ail"t. 542:, thl •concorso di fi·gLi Jegittilmi, ooIIliiUJge
·e lfigJ..i .narllumWi. Peil"tarnto i dwi:tti dei membri de1la :flamiglia
legilttilma rilspetllto a ·filgH narurali dccmosciruti o dLch!ialt'ati r>ilsuiLtano tu
·telati iJn pite!Ila co:nformiltà della dilsposi:ciooe deill'art. 30, comma terzo,
della COistituzLone.
3. - CO!Ilseguootemente, per l'attuazione del princi.Jpio costiltuziOI!lllrle
di. :cui aLI':aOC!t. •30, .comma terzo, Cost., ila leglge deve stabilWe che a
dlarv>ore dei .figli n.a:tUil"aJ:i, quanlo lta fiUamone è rLconosciuta o dichilarartìa,
è riservata la metà del pa1Jrtilmon.io del genitore se questo
ilasèia ÙJn .so1o fìJgHo narura1e o ·i due terzi se i figli naturaill sono più,
sailvo quarnto è di:sposto dagli artt. 541, M2, 543 per i casi di concorso,
4. - La •Cor<te, a lllJorma de]J',arrt. 27 deLl:a legge 11 mail"zo 19•53, n. 87,
afferma l'hllegLtJtimità oos1Jiltuzrl:ooa!le degli oott. 545 e 546 c.c. e conlsegliUe:
nrbemente l'dJilegittilmiltà costiltuziJO:n:a!le degli a~J:,tt. 538, 53;9 e 540 del!lo
stesso 'codd!ce, n1eili1e parti iJn •cui ~o richiamo ai predertìti oott. 5145 e
546 .. - (Omissis).
CORTE COS'I1ITUZIONALE, 30 aprille 1973, n. 5'1 - Pres. Bo:nirfacio• -
Rel. Rossi - Al:nigu:gliaro (mrv. Piccardi) c. PTesildente CO!Ilsi!glio dei
Millldist11i (V'i!ce arvv. goo. Sta:to Agrò).
Ordinamento giudiziario - Consiglio superiore della magistratura -
Riesame delle deliberazioni delle commissioni - Partecipazione dei
membri di diritto - Illegittimità costituzionale.
(Cost., art. 3; d.P.R. 16 novembTe 1958, n. 916, art. 54, ultimo comma).
È costituzionalmente ilLegittimo con riferimento al principio costituzionale
di eguaglianza, l'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 16 settembre
1958, n. 916, che, prima dell'entrata in vigore delLa legge 18 dicembre
1967, n. 1198, escLudeva i membri di diritto del Consiglio supePARTE
I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 803
riore deUa Magistratura daL divieto di partecipare alte deLiberaz.iani det
ConsigLio sui ricorsi e recLami contro te deLiberazioni dette Commissioni
(1).
(Omiss-bs). - Secondo il silstema normatwo v~gente prima deH'entrata
in vilgore deilll'a!rl. 6 del•l:a .Legge 1•8 di1cembre 19•67, n. 119&, H. primo
Presidente del!la Cor.te di calssazione, presidente della COIÌnmiSISione di
SCl'flltt.ruio a mag.iJstra•to di Cassazione, poteva pwrtecilpa'l'e· ail.lle deci!sioni
del OorniSI~gHo supeol'i.ore dellla magiJstratuTa da adottarsi ·in sede di reclamo
avverso •le del!ilbere della Oommi,ssdone stessa, a differenza degli
altri membr:i eletti'Vi ·del ConJSi,glio .superiore, nei cui oon.lfronti operra'Va
come •causa d'-incompatihhlità l'a•ver già fatto \Parte della suddetta Commilssdone
(aortt. 1~, u.•c., !legge 24 marrzo 1958, n. 195, e r54, d.P.R. 16 settembre
19518, n. 916).
La Oorte •costli.rtuzionaile deve ·quindi decidere se la doppia veste
che ve[[]iva in ta\l. modo ad assumere il prrimo P·resildente deHa Ca/SIS'azdon.
e, membro di ddr:i.1tto del Con.si.gHo SUiperiore , dellia magliSitratura. ai
seilJSi deU'art. 104 Oost., :c•<mtrasrta.sse o meno .con .gli al'ltt. 97 e 3 della
Carta.
Sotto ill primo profilo è stata prospettata J.'eV'enrtuaUtà che la composdzilone
deill'Oil"gano ,procedente al riesame potesse· !l'i•sultall'e IOOirllbrastante
con i!l prin'Cilpio di imparziaUtà della pubblica Ammini.s1Jrazione,
per l'•i(llltervento necessario di colui che a'Vendo già Pll'esiedu.to [a Commi•
ssione di tPI"imo .grrarlo, non awelbbe potuto non esse·re inlfl.uenza,to dal
voto ·già esprelsso.
Sotto ~l sec01ndo profi.llo è stata posta in lu<Ce una [(lllgiuSitifi.ICata dispariJtà
di tra1Jtam€[[]to tra i ·d!iveT'si membri del Co[[]Siglio SUIP€Il'iore della
magistraJtura, esse[[]do iiiJI~bi.Jto a quelli e!lettivi, e non al -Pil'imo Pr~d€(lllte
della cassazione, .come gLi altri membri' di di.ll'ltto, di parrtecipall'e al!la
delliibera dd revilsione degli SOil'Urtini, •qualoTa aveslse:ro fatto parte dellla
relativa commilsstone. A\l.rbr:a dl~spm'ttà è stata Ta'Vvilsata tra i di'Versi scrutiJna,
ti e in opal'ticolall'e tra ool1ui « che abbi:a ri.!por;tato tra i Wlti favorevoli
quello del rprimo Presidente e che possa quilndi CO!Ilrba~re su urna
coerente nuova :lia'VOil"eVOle vailiutazione, ed il collega che dertto voto n01n
abbia riportato e rche debba ·quirndi tem&e U(lll'a coerente DIUOVa valutazione
·sfa'V'Oil'evole • .
(l) Sulil.a :pwrtecipa.Uone del Primo presiden1:e della Corte di C8JSL'llazione
alla commisione di scrutinio a magistrato di cassa2lione : CoNso, I
poteri del Primo P'l'esidente della Corte di cassazione, in Giur. it. 19•6•7,
IV, 33.
804 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
La questione è fondata con lt1Ìife>rimento .a:Warl. 3 Cost., da cui
dtscenrde, 1per r.egola genel'lar1e, 1la 1parHà di tutti i componenti gLi org.
ani collegiali, t:Ltolarl'li di uguarH dtritti e doveri.
La partecipazione del prtmo Prelsi!dente della Carssazione a'llla delibera
'CODJshlial'e di ~revisione dehlo scvutilllio non implLcherebbe di per sè
sola, automartilca violazione de'l princi:pio di imparzdarlinà de:Ha pubblica
Ammimstraztone, attesa l'amplfssima composiz,ione de:lil'organo di secondo
grado e l'assenza di un ilnteresse di parrte nella persoil'JJa del primo
Pvesidelllte.
È ,iJnvece da .vilevaT~e che la qualiltà deil p!['limo Presidente della Oo;rte
di •calssazione, consildera,to daNa Costituzione come titolo per la sua parrtec1pazione
• d!i diT<itto • 'al OODJsiglio supwi:ore de!Lla magistratura, nQn
può aUitoriz:llaTe una dilsoriminazione tra membri e'letti:vi del Oo!lllsig!J..io
slllperiore de]la magilstr•atura, e membri di diritto, ooosentoodo a questi
ultimi, ·iJn deroga ai prmo~pi gen•emli vig.enti in materia, l'ulteriore potere
di far vall&e una seoooda volta ·la propria opilnione, quando il
ConsigJ:to riesamini glii 1scrutini diJSpo:sti dall'<apposita commissione.
Rilmane colsi assorbita ogni uLteriQre cenSUJra prospettata ne[l'oll'dinanZJa
di remilssione. (Omissis).
CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 1.973, n. 56 - Pres. Bonifacio -
Rel. Capolozza - Mori (n.e.) c. Presilde!lllte Consiglio dei Minilsfu-i
(:sost. avv. gen. S:tato Azza!riti).
Imposte e tasse in ~enere - Violazione le~~~ tributarie - Poteri di perquisizione
domiciliare della polizia tributaria - Ille~ittimità costituzionale
- Esclusione.
(Cost. artt. 24, 14; 1. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 30, 31, 32, 33).
È manifestamente infondata, ccm riferimento ai principi di difesa
e di inviolabilità del domicilio la questione di legittimità costituzionale
degLi artt .. 30, 31, 32 e 33 deLla legge 1 gennaio 19~9, n. 4, sulLa repressione
deLle violazioni aUe Leggi finanziarie, che consentono agli ufficiali
della polizia tributaria di provvedere a perqutsizicmi domiciliari (1).
(l) Sui J.ilmUi deLla tutela della libertà domiciLiare, in dottrina: BARILE
e CHELI, Domicilio (libertà di) in Enc. dir., 859. Per una !precedente affermazione,
in tema, da parte della Corte: sent. 9 aprile 1963, n. 45, in
Giur. cost. 1963, 170.
In dottrina, sui poteri di ispezione della polizia tributaria: CARBONE
e TOMMASICCHIO, Le sanzioni fiscali, Torino, 1959, 70; SECCHI, Milano 1966,
50; OKMAR, I poteri di verifica ed ispezione della polizia tributaria, in
Giur it. 1970, l, l e GALLO, Diritto penale e processuale tributario, Milano,
1971.
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 805
(Omissis). - 2. - Per i gLud!~ci a quibus (il pretore di L~vorno e
~l tribun:aJ1e di P~sto~a) l'equiparazione deHa poUzlia tributaria alla po>llizLa
giudi:zJ~ria (aTtt. 30, 311 e 32 della legge 7 gennaio i9,29, n. 4) e, più
pal'ticolaocmente, iJl potere :loro attdbuito di effettuaq_-e perqui1sizioni domici1iJaq_-
i (al't. 3·3 della stessa legge) • senza che - essi affermano -
sta prevista una· qua'Ls~asi gaTanzia per i dirLut~ del!la difelsa ~ sarebbe
in contva:sto con l'art. 2.4, secondo comma, Cost.
3. - La quest~one non ha .fondamensto.
Oli a1vtt. 30, 31 e 3,2 della legge contengono norme di caQ'attere
ol1ganizz;ativo e di competenza funziona[e, ila ooi matrice rts~ede nell'art.
221, ultimo comma, c.p.p. ·e che, di per sè, non conferiscono agli
ufficiaJl1i ed agenti di polizia t11ibutarìa (e ai loro coadiutori) po~teri diversi
da qu,elli che H codice di ,dto prevede per la polizia grudiziada.
linveq_-o, l'al't. 30 statuisce che l'accertamento delJl,e violazioni al<le
disposizioni contenute nelJle leggi finanzia~rie spetta agli ufficiailit ed agenti
della polizia tributaria e agli uffida1i ed agenti della poLizia giudiziaria.
L'art. 3,1 i:ndìca le ~categorie degli ufficiali e degli agenti d:i poilizia
1lri:butarm, ati qual1i equ~para, nei lÌimiiti deliLa materia stabhlita dalla legislaziòne
.speiCiJalle e del,servizio cui sono destinati, i. illnnzionaTi e gli agenti
dell'amrnm~strazione fitnan:zJLarìa. L'art. 32 vegola i Tapporti, per l'accertamento
dei reati finanztari, tra la polizia tributaria e la polizia gtuidlizimia,
nonchè le attribuZJioni, sia concor:l'enrlli che sostttuti'Ve, della poiLiZJia
giudizLarm.
Non v'è velazione aJlJcuna tra gli artiJcoU ora riassnnti e l'art. 24,
secondo ,comma, Cost., ,che non ne è, Illè può essevne, w1nerato; e, d'altronde,
in entrampe le o!1diJnanz;e manca qualsiasi motivazione in proposiJto.
4. - Di<Vel1so è il problema ~che attiene RILl'al'lt. 3,3 della 1egge n. 4
de~ 1929, che autorizza gli ufficiali della polizia t:dbutaria, senza provvedÌJlnento
del!l'autoriJtà giuidi:zJiariJa, a 'Pl"Ocedere a perqu~sizioni domiciliari,
• ,quallora atbbiano notizia o fondato solspetto di violazioni delle
leggi finanZJiarte costituenti reato •.
5. - È estran:eo all'-:imdagliJne ·hl coi!Jlegamensto dell'art. 33 deffil!a legge
(i:l quale, nel suo secondo comma, detta che la facoLtà d:i eseguire perqu~
sizioni domtcHiaT'i attiene • esclusivamente aJlle vioLazioni di leggi
concementi i tl'!ibuti dog1anali, la PQ"ivati'Va dei ·sali e tabacchi, le impOISte
di fabbdcazione sugli spiJriti, zucche11i e ,polveri pi1dche o agili aJ1tri cRISi
~in cui sia esp~ressamente 1stahHiJto dalle legg1i speo~a[<i •) con l'autonoma
:rego1amentaz;ione ~contenuta nell'art. 54 del r.dJ. 14 settembre 193,1,
n. 1175 (t.u. della finanza ·locale). Ohè, anzi, Le 011dmanze di rÌilllessLone
806 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Ill01l ne :llann;o hl. benlchè milllimo •cenno (i ·capi di imputazione si conoscono
sollo dia[ fas~CÙ~Coilii dellle caruse di mro-ito), presUJpponoodo per implicito
l'appli!oaibi•Lirtà alle res iudi9andae del cellllsurato art. 33.
6. - Non è dato risol1veve la questione senza tenere prelsooti allicune
i.n!WspensarbiU premesse:
A) V'è dHf·erenza tra la mviola:bi!Iirtà della libertà peTISOill'ale, qualle
è tuteilata dalltl'a~r•t. 13 Cost., e la in'V'io1ahilirtà de•l domtci!lio, quale lo è
daihl'arrt. 14 Cost. La perquisizione .pevsonale e ila iiSJpezione pe!1SOnale
~al rpari della detenzdone e di qual.siarsi aJtra folrllllia ili restrizliJone
della 1ilberrtà personale) non ISOil!O ammesse· • se non per atto motilvato
dell'·arutOJ:Iiltà gtudi2Jiarlri•a e nei soli ca•si e modi pirev~sti dJa[[a
legge • (•arrt. 13, secondo comma) e i prOV'V'eldimenrtd provvjsoci restlrdtthr.
i delila ~bertà pel'ISOilaile ad ope11a de1l'a:utmità di pubb[iJc•a stcurez.za
sono sottoposti alile cOI!lJdizionli, ta<ssa1Jive ed estremamente Ti.;gorose, dell'ecceziona1irtà,
deil!la necessità e deH'ul"genza (arl.. 13, tro-zo comma),
men;tre, per l'in~dl!abildtà del domilclili'o, l'equirpaii"azione ar[l'dnviolabiili·tà
della libeTrtà .p€Jlisona[e e l'esten;sione dellle steSISe garanzde. prescdtte
per l1a tutela di quest'rulttma (art. 14, secondo comma) subiscono una
deroga esplre!Ssa, a fini e·conomi1ci e fi·sool:i·, oltrechè pe1r motivi dri sanità
e di in;col.umità pwbbilii.!ca (a·l't. 14, terzo comma).
B) L'a~rt. 2214 c.p.ip., COIIl.S&.lte a'lila rpolizda girudi~i!aria. di <procedere
di prop!ria iniziartdva a perqu~zrone per<sonale e domi<ciHaxe nelllla flagrnnza
del reato o quando vi sia sta•ta evasi·one. Orbene, l'art. 3·3·, prtmo
comma, delllla legge n. 4 dei 1929, che si apre con la dizione • 01tre a
quanto stabillilto dlill codiJce di procedura pena·le· per gli uffic1a<li d:i poilizda
grudizi:al!"ia ecc. • non innova il silstema, perchè non fa che estendere
questo potro-e - eppe·rò soil<tanto per le perquiiSizion•i per!Sonall!i - ad
a<11Jr>e .situazioni, in agg~uOCJJta a quelle pre·v~ste daJ.la legge p11ocessru<aJe
comwne, rdtenurte de jure contin<~bili, U'l."lgenti e mro-itevoli di prOOito
intervefitto per ii! ra<ggiwngtmento di scopi di essenziaile inrte~resse pubblico,
oostiltuzi·onalmente protetto. Questa Goote, ooourpandos~ de1il'art. 8
dei! d.P.R. 119 marzo 195•5, n. 520, che dà facOltà agli ispettori del [avoro
di viJsitarre laboll"atori, opifici, carntieri e looaH annessi e connessi con
l'esertcizdo deLl'azienda, ha a•SIS&ito che tale norma, rientrando nell'armbilto
del tro-zo comma deH'artt. 14 Cost., è pienamente legittima (sentenza
n. 10 del 1•971).
C) È da tener fermo che, .se H sospettato diventa imputato (e
an<che p1'li!ma per g1li aibti di<vel'Sd da quefl.ili in esame: senrtenza n. 8{ì del
1968 dii questa Corte), van;no ri<spefJtate· le noTine sulll'ilstruzd·one pena[e.
D) Va da sè che già neil1a fase dii accevtamento è ammessa ~a
presenza del. difensore che sia avvwtito e chia::rnato dal sospettato od
mquistto. Ed è appena ill caso di oss~al!"e che, per quanto rigua·Tida la
perqui1siZJione domichlljJare, la garanma dife:nsi<va si esprime, arppunto,
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 807
nella facoLtà del difunsorre di a:slsilstervi, senza il divitto alhla cOlJ.llllllil:ÌJcazione
dell:l'artJto che sta rpeT carnpievsi (art. 304 ter, teTzo comma, c.p.p.;
sentenza n. 6•3 del 1972 di questa Corte).
]in condlrusione, IllOOl SUJSISiiJste n conwsto tra l'art. 33 del[a 1e~ge e
l'art. 24, secondo comma, Cost. - (Omissis).
CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 1973, n. 57 - Pres. Bonif·acio -
Rel. De Marco - Della COTte (avv. Lanzara) c. Presidente Consiglio
dei Ministri (Sost. avv. Gen. dello Stato Giorgio Azzariti).
Pensioni- Nuovo trattamento economico della ma~istratura- Inapplicabilità
al personale collocato a riposo anteriormente al l 0 settembre
1971 - Ille~ittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 36, 3; d.P.R. 21i dicembre 1970, ~. 1080, art. 4, secondo comma).
Non è fondata, con riferimento ai principi della giusta retrib-uzione
differita e di eguaglianza, la q.uestione di legittimitd costituzionale
dell'art. •1, comma secondo, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, in
forza deL quale, ai fini del tmttamento di quiescenza per il pe?WonaLe
delLa Magistratura colLocato a riposo anteriotrmente al l" settembre
1971, contin-uano ad essere computati gli stipendi spettanti al
30 giugno 1970 (1).
(Omissis). - l. - Come si è posto in rilievo in narrativa, viene contestata
davanti a 1qruoesta Corte, in r.iferlilmento agli artt: 36 e· 3 Oost.,
la leg~i.lttilmità delil'.alrlt. 4, •comma •seiCOilldo, del d.P.R. 28 dilc·embre 1970,
n. 1080, ·in forza del quale, ari fini dci trattamenti ordinari ~ quiescenza,
normali e .privilegia·ti, continuano ad elssere computati .gli stirpendli e gli
ailtroi emolumenti pensionabilli •spettanti al 30 .giugno 1970, fino a·l
31 agosto 1971.
2. - ·Le questioni così prOiposte riJSultano infondate sotto entrambi
i profili •della '!:_io1azione del•l'al"lt. 36, comma p11imo, e de[l'a:rt. 3 Cost.
(l) Sulla natura retributiva del trattamento di quiescenza, oltre alle decisioni
citate in motivazione, cfr. sent. 27 giugno 1968, n. 75, in Giur. cost.,
1968, 100·5, •con nota di S. GruGNI, Indennitd di anzianità.
Sulla· diV1e!l'Si:tà ·di situazione tra impiegarto in •servizio attivo .e in pensione,
cfr. sent. 9 di.cembre 1968, n. 124 in Giur. cost., 1968, 216·1.
808 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Sotto il primo di tali profili deve ri'levarsi:
Con le sentenze n. 105 del 1963, n. 3 del 1966, n. 78 del 1967,
n. 112 del 1968, sia pure ad altri fini (conservazione del trattamento
di quiescenza ai pensionati colpiti da condanna penale impli-cante interdizione
dai pubbltci uffici o da misure disciplinari), muovendo dal
oaa-aJttere retriibmwo del trattamento di quiescenza spettante dn conseguenza
di un rapporto di lavoro e dalla a-rUcolata protezione di cui nel
vigente ordinamento costituzionale viene fatta oggetto, sul piano
morale e su quello patrimoniaJe la retribuzione dei prestatori d'opera,
questa Corte è pervenuta, in sostanza, all'affermazione deH'arpplicabilità
dei rprincilpi ~andti da1l'taJrt. 3'6, CQliDffia prtmo, Cost., 1110n soLo alla
retribuzione spettante in attività di servizio, ma anche a quella differita
spettante dopo ,il11col!locam.ento iil.1. quiescenza.
Oon ciò, peraltro, anche se si è pervenuti all'affermazione della
intangibilità della pensione alla quale si sia acquisito il diritto ed al
riconoscimento che debba essere assicurato al pensionato ed alla sua
famiglia come all'impiegato in attività di servizio «un'esistenza libera
e dignitosa • non si è giunti fino a stabilire criteri e limiti ai quali
l'ammintstrazione ,sia obbU.g~ata, in base all.a Costituzione, ad attenern,i
nello stabilire come a quale assicurazione debba provvedersi.
Si è, anzi, riconosciuto ·che appartiene alle valutazioni del letgislatore
ordinario disporre i mezzi 'per attuare tale principio, applicando
in ogni caso il criterio della proporzionalità rispetto alla qualità e
quantità del lavoro prestato durante il servizio attivo.
Ed, .infatti, .]l l·egislatore ordinario, pur avendo stabilMo U pll'indpio
che la pensione debba essere liquidata ~sulla base dell'ultima retribuzione
~conseguita in servizio attivo, ne stabilisce la misura in rapporto
aHa 'durata di tale servizio con opportune graduazioni, a seconda chte
gli anni di servizio attivo dal minimo necessario per a~cquisire il diritto
al trattamento di pensione giungano al massimo (di regola 40 anni)
nel qual caso, comunque, la pensione non può superar,e 1'80 % dell'ultima
retribuzione pensionabile conseguita.
Ma tutto questo implica, dal punto di vista della- costituzionalità,
soltanto l'obbUgo di tener presente H principio da attuare, ma non
Pl1eclude, nell'ambito di una razionale discrezionalità, il potere del
legislatore di stabilire le modalità ed i criteri, anche quantitativi, della
disciplina concernente la materia.
Ne consegue tClhe specie netlla ipotesi di vaste ed onerose innovazioni,
come quella introdotta con i decreti nn. 1030 e 1081 del 1970,
anche in relazione alle esigen:l)e di bilando, si adotti un 'Criterio di
gradualità nello estendere al trattamento di quiescenza ,le maggiorazioni
accordate per quello di attività, tanto 'Più quando qu1esta gr'adua:
Iità sia mantenuta, come nella specie, in un ristretto limite di
tempo.
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 809
3. - Questo criterio di gradualità, di per sè non Hlegittimo sul
piano ·costituzionale, concorre a dimostrare come la dedotta violazione
del principio di egua.gli:anza non sussista: ed infatti non è dubbio che
le situazioni dei 'collocati a riposo ·sono legittimamente differenziate
in riferimento alla data di cessazione dal servizio. - (Omissis).
CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 1973, n. 58 - Pres. Bonifacio -
Rel. Rossi - Alodino (n.e.).
' Gratuito patrocinio - Compensi ai Consulenti tecnici - Mancata anticipazione
degli onorari - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 3, 24; r.d. 30 dicembre 1923, n . .3282, art. 11, nn. 3, 4).
Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di
difesa, la questione di legittimità costituzionaLe dell'art. 11. nn. 3 e 4 deL
r.d. 30 dicembre 1923, sul gratuito patrocinio. che esclude l'obbligo
deLl'erario di anticipare ai consulenti tercnici anche le somme spettanti
a titolo di onorari (1).
(Omissis). - La Corte Costituzionale deve decidere se l'ai"t. 11,
nn. 3 1e 4, del r.d. 30 dkembre 1923, n. 3282, nella parte in cui esclude
l'obbligo dell'erario di antkipare ai consulenti tecnici anche le somme
spettanti a titolo di onorari, contrasti o meno con .gli artt. 3, opv., e
24, terzo comma, Cost., •Che 1impolllgorno al [eg1slart01re, I"Lspettruvamente,
di r1muovere ~li ostacoli economici ohe limitano di fatto l'eguagli.am.za
dei cirttaldi.ni, e di asstou~a·r·e .ai non abbienti, 'con aJppositi ilstttuti, i mez~
i per ·agire e dMendoosi ·in gi'Lldizto.
Nel!l'o11dmanza di T'Lmessione 1Si aff.erma ·Che ihl. sistema v&gente,
non assicurando una pronta retribuzione .professionale ai consulenti
tecnici, realizzerebbe una difesa dei non abbijenti del tutto insoddisfacente.
Questa Corte ha più volte esaminato il .problema della adeguatezZJa
del•1a dLscilpUna del .g~atUJito patrocinio al fine ·~arruntito dalla
(l) La Corte ha fatto applicazione dei medesimi principi enunciati
ri~o alla di:llesa d'uf:lìLcio dell'imputato con la precedente sentenza
12 aprile 1973, n. 35, in questa Rassegna, 1973, 647.
810 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Costituzione. Ha più volte affermato che « de lege ferenda e da un
pUll1to di vista di politica legislativa ip'UÒ anche auspicarsi una diversa
e migliore ·disci!plina dteila difesa dei non abbienti; ma dalla opinione
che un diverso ordinamento del servizio potrebbe meglio •corrispondere
aiLl:e :fina:lità detlil.'ar.t. 24 Com., n<m. si può trame il'dnduzi,Oille dena
Ì!tllcost11Juz,ioooil.ità deli mezz,i o·ra esistenti, che a quelile :firnailità sorno ugtUa<lmernte
diretti • (:sent. n. 114 del 1964; .cfr. anche sentenza n. 97 de•l 1970
e 14<9 del 1972).
Asrsai recentemente - ·con decisione concernente gli avvocati e
procuratori, ma valida, neHa sua motivazione, anche per i consulenti
tecnici - ha riconosciuto che le disposizioni che non assdcurano un
compe!Iliso al professionista nOIIl violano <g1i aT>tt. 3 e 2:4 Cost., pe!l'1chè il
g·ratuìto patrocindo e <il l(lomplesso dehle norme vigenti !irn marterila, costitUiiscono
• mezzi per a<g,iJre e ddrfernde!l'si dawnti ad ogni gillwiJSdlizione •
comptresi nellla nozione di • appositi istituti • ad()!perata daHa Costttumone
(sen,t. n. 35 deil 1973).
In particolare va ri.levato, .per ciò che concerne l'ausilio del consulente
tecnico alla difesa del litigante non abbiEmte, che l'anticipazione
delle Sipese vive da parte dieill'erario (art. 11 r.d. 30 dicembre
1923, n. 3282) rimuove, nei limiti ritenuti congrui dal legislatore,
gli ostacoli di ordine economico ·cìhe limitano di fatto l'uguaglianza
dei cittadini in questo settore, e rappresenta uno strumento
rientrante negli appositi istituti che assicurano i mezzi per agire e
difendersi in giudizio (artt. 3 e 24 Cost.).
Si è provveduto infatti ad assicurare l'assistenza ai non abbienti
sotto il profilo in esame, con l'anticipazione, al consulente tecnico, da
parte dell'erario, delle Sipese di viaggio e di tutte le altre .effettivamente
so•stenute. e con l'd.•mipOISÌ:I)iOIIle deLl'obbligo di prestare gratuitamente
la propria opera professionale. La colliStatazione di eventuali
inconvenienti non può indurre ad ignorare che il legislato·l'lel, rpur facendo
legittimo affidamento sull'osservanza delle norme deontologiche
proprie dell'ordine pr()1fiessionale, ha affidato al ·giudice il compito di
diri<gere e controllare l'opera del consulente tecnico (artt. 194 el
196 c.p.c.).
Al fine poi di garantire che il consulente _tecnico presti sempre
la propria opera in maniera del tutto adeguata alle necessità della
fattispecie, è stata prevista la sottOiposizione del professiQnista ad· un
apposito procedimento disciplinare per il caso di manchevol.ezze nell'espletamento
dell'incarico (artt. 19 SIS'. disp. attuaz. c.p.c.).
Per i casi più gravi soccorrono infine, ricorrendone gli estremi,
le diS!posizioni degl-i arrtt. 3·28 e 366. (Omissis).
850 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
di normali •effetti anche da un contratto di lavoro nuHo o annullato,
il ,giudice del merito non poteva far altro che partire dai connotati concreti
de'l rarppor.to concreto per tral'ne poi le conseguenze giul'idiche.
Di gu~sa ·che, accertato <insindacabilmente essersi in PTesenza di un
rapporto di impiego privato, restano assorbite tutte le questioni sollevate
dal ricorrente in ordine alla configurabilità di diverso contratto
(appalto) ed alla nullità di questo, come restano del pari assorbilte tutte
le questioni relative all'eventuale indebito arricchimento, compresa
quella di giurisdizione collegata in questa sede esclUJSivamente aJ.l'dndebito
medesi.tmo. Laddov·e vanno esaminate tutte J.e censure relative
alla a<ppUcabilità o meno aHa .spede dell'art. 2.126 :c.c. E pe!r !pTi:ma
quella tesi del ricorreillte non escluderebbe in radice l:a predetta appl<icabilità:
sostiene irufatti l'Assessorato siciliano che, ammettendo - come
già rtcorda:to - le leggi regionali del 195•8 e 195·9, nell'ipot~si di
assunZJ1ond di personale non di Tudlo e fuori concorso, la responsabHità
illimitata e soltda·le degli amministra.<tori, ne conseguivano ra];l!porti
iNegolari fosse stato posto in essere, la manca<nza, in qualsiasi ipotesi
e sotto •qua1sia·si profilo, dd responsabilità dell'Amministrazione e
l'impossibilità di attribuire •hl. rapporto stesso all'Amministrazione, onde
l'inapplicabilità illl via dd principio deH'arl. 21126 c.c.
Ma - come <già esattamente ha ritenuto 11a Corte del merito - la
tesi suesposta non rpuò essere seguita. Accertato ·che le citate leggi
regionali hanno sancito, nel caso di assunzione di personale se non
per pubblico concorso, non solo la nulHtà del provvedlimento relativo,
ma anche ila respon~abiUtà per<Sonale e soli:da'le degli Amministratori
idella Regione •e degli enti sottoposti alla sua V'igilanza, che abbiano
emesso i relativi provvedimenti, in ordine agli impegni di spesa conseguenti
all'assunzione, è chiaro che queste 'leggi sta:bH:i>scono esclusivamente
una ·respoiiiSabililtà personale verso l'Ente degli amministratori,
nel <senso ·che .in definj,tiJva il.'iéllllllffi!iln.ilstrazi.one non abb:La a subire danni
dame assunzioni irregolari e ·gli impegni di ·spesa siano <rimborsati in
ultima ana<Hsi degli amministratovi che abbiano irufranto il divieto di
Legge, ma non <silgni!ficano afiiatto deroga al principio fondamentale, derivante
da:l rapporto di <immedesimazione oDganica, che le obbligazioni
assunte dai .funzionari e ammim:i~tratori per motivi inerenti aH'attirvità
e funzionalità dell'ente pubblico e non esclusivamente personale in
dettd funzionari, :fanno carpo aile ammmi!strazioni di cui e,sffi erano
organi: principio generale che non ,è venuto meno, ·come è costante giurd:
sprudenza, neanche çlopo la norma del!l'art. 28 della Costituzione. Quindi
laddov,e si sia in PTesenza di rapporti privatistici posti in essere da
oogani dell'a:mmin<istrazd!one m Vlioiliazilone di determinate norme, H r<aipporto
:fiarà sempr,e •Capo all'Ente, salva, se prevista, una responsabilità
del funzionario, che abbia violata la norma, verso l'Ente. E ciò appunto
avviene nella specie, do.è nel caso di <irregolare assunzi,one di personale
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 849
Tutti i suddetti punti sono criticati dal'l' Assessorato ricorrente attraverso
le varie censure che vanno raggruppate ed esaminate secondo
il loro ordine ~logico. Ed in primo luogo queHe che ancor oggi si muovono
avverso la qualificaZJione del raipporto. Il ricorr,ente insiste nel
negare la suddetta qualificazione di rapporto privato di impiego, ancora
fermandosi sulla definizione di rapporto anomailo di appalto, mascherante
un rapporto di lavoro vietato da'Ile leggi siciliane e quindi nullo
perchè, dir.etto ad eLudere il predetto divieto legislativo (artt. 1344 e
1418 c.c.), onde non sarebbe rimasta che Ia possibilità di un indebito
arricchimento in ordine al quale però vi ·sarebbe stato un difetto di
g'iu!r'i.tsdizione de'l,gi:udLce .OI!1dinari·o, 'che av:rebbe Lnv'a,so, i:n r·elaz,ione aila
determinazione dell'utilitas conseguita daH' A.lmministrazione, H campo
della di,screzionalità riservato . a que•st'ul·tima. Ma, in realtà, una tale
censura si dir<Lge contro un a•ccertamento di fatto, in quanto spetta al
giudice del merito quale gLudice dei!. fatto, determinare . il contenuto
concreto di un determinato rapporto ·conformemente alla volontà deHe
parti ed alla int·rinseca natura delle pattuizioni. E si è già accennato
come la sentenza impugnata, ne·l procedere al detto aece·rtamento, abbia
esaminato ~esaurientemente tutti gli atti e le risultanze deilla prova testimoniale
e cioè deHe dichiarazioni di • qualificati, numerosi e concordi
testimoni » per <giungere a'l ·convincimento ohe vi fu una vera e pTopria
assunzione diretta dei • cooperativi.sti » da parte del:!' Assesso·rato, indipendentemente
da ogni intermediazione della. copisteTia Averna (ehe è
accerta.to non esser,e esistita) pTima, e della cooperativa Edera poi, assunz,
ione diretta che Ln mancanza di un fatto formale di nomina, non poteva
dar luogo, secondo la costante giuTi·sprudenza, se non a un rapporto
di impiego di natura privatistica una volta ritenuto l'a continuità
delle ipre,stazioni, iJ. 'carattere poc-ofe,ssiona<le di e<ssa, [a suboodinazlione e
la co·Uahorazione con <i fini dell'ente. Di guisa che cade anehe ogni
accenno (puT contenuto nel ricorso) a difetto di moti'V'azione, appa'lesandosi
quest'ultima esauriente e completa in mdine a tutti i mezzi di
prova acquisiti. Nrè può dir.si, come accennato al principio del ricorso,
che la conseguente qualificazione del rapporto come impiego privato
sia ·erronea da un punto dd. vista giuridico in quanto una qualsiasi assun-
. zdone ~ra vd.etata dal'le citate norme, regionali, onde anche se ci fosse
stata una assunzi.one contro ·quel divieto, • da ·queU'ipotetico :r;nezzo non
poteva in nessun caso derivaTe alcuna conseguenza giuridica •.
Invero è facile vedere come l'impostazione data al problema della
sentenza <impugnata fosse quella giuridicamente eosartta: in presenza (non
- occorre dimentica·rlo) di un rapporto di natrura privatistica, che da una
parte si tendeva a definire di impiego sia pur di fatto e dall'altro di
a1ppalto ·stipulato • in fraudem legis • ed in presenza delle norme deil'art.
212,6 la quale, come è noto, ammette, sia pure entro ce·r'hi limiti
(non i-lliceità della causa o dell'oggetto) la sussistenza e la produzione
848 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
bero cessate : questo provvedimen_to venne ia:npugnato, sia dalla Cooperativa
sia dai singoli soci, avanti i:l Consi!glio di gtust<izia amrnini!strativa
della Regione siciliana H quale con decisione del 215 febbraio 1966,
dichiarò inammilssibi~e <iJ d•co:11so per difetto dii .guiJstddz:ione • ma~ncando
·non solo un atto di nomina, ma anche una sia pure implicita volontà
de>ll'amminilstrazione di assumere i :ricorrenti •. F·rattanto, però, il l luglio
1965, in attesa di una preventivata nuov•a legge di s:i:stemazione,
i • cooperativist'i • .furono riammessi a svolgere •lo stesso lavoro di pria:na,
ma con l'intesa che non avrebb~ro percepito alcuna retribuzione: tuttavia
nel dicembre 1'!}63 ,fu ad ognuno corrisposta la somma di L. 85.000
con mandati singoli, giustHìcati come • liqu~dazione fattura 30 ottobre
1965 rela.tdvi, a lavori di .cop~steria effettuati per conto del Fondo siciliano
•. Finalmente ne'l'l'ottobre 1966 i • coorperativLsti • furono definitivamente
estromessi dal lavoro a mezzo deil.l'.Autorità di P.S. e denunciati
per il reato di cui aH'art. 340 c.p. (tul'bamento della regolarità di
un ufficio pubbld<co), reato dal quail.e bono assoJti, perchè i:l fatto non
sussiste, dal pretore con sentenza 2·9 dicembre 1966.
Nel contempo la resistente aveva iniziato il.'attuale girudizio innanzi
il g·iudice ordinario, b~sando le sue domande suil.la affel'mata sussistenza
di un rapporto di impiego <privato. Di fronte a tale affermazione e a
quella contrastante deH' Asse•ssorato, il quale negava potesse configurarsi
un rappoo-to di impiego anche privato, onde poteva farsi ricorso
se mai ail.la fì•gura dell'indebi!to arri.cchlmento con un palese difetto di
giurisdizione del ·giudice ordinario ed ag·giu~ngerva che comunque un
siffatto rappo'I'to sarebbe stato nuHo per i'l contrasto con le leggi regionali
n. 14 del 1.9'5•8 e 15 del 195,9, e non avrebbe potuto produrre al·cun
effetto ex art. 21126 c.~., 'la Corte del merito, ·COllifurmando nel r·esto la
decisione di primo g·ra<do, ha ritenuto in fatto, attraverso l'esame delle
varie prove, anche testimoni,ali, acquisite al prooosso, che si fosse in
presenza di un rapporto di impiego privato, sia pure di fatto e che
quindi potesse trovare applicazione ll'·art. ·211·2t6· c.c. che esclude la retribuzione
per il iJ.avoro di fatto .prestato solo quando la causa o l'oggetto
fossero stati •illeciti: ila Corte palermitana, poi, con una complessa
motivazione (suUa quale si ritornerà a proposito delle singole censure)
ha escluso che potesse parlarsi di HUceiltà della causa sia ex art. 1343,
sia ex art. 1344 ed ha e'scluso anche la presenza di un motivo i'llecito
comune ex art. 1345 c.c. Nè, infine, secondo ilia stessa Corte, l'appilicabilità
dell'art. 2,126 c.c. sar,ebbe stata esclusa dalle norme delle leggi
regionaU citat·e, che sancivano per il caso di assunztoni contra legem
la •responsabHità personale degli amministratori, trattandosi di una responsabilità
nei confronti dell'Amministrazione, non eHdente queHa basata
'SU .ptrii~cÌipi gene~aù.i dell' Ammiitllistrazione medesia:na ned. confronti
dei terzi.
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 847
ma neH'assunzicme da parte delta Regicme siciliana per la prestazione
di attività necessaria al funzionamento di un suo ufficio, di dipendenti
in violazione del div~eto posto daUe citate leggi regionali, si ccmfigura
un contratto di lavoro iLLegale, non a causa iLLecita) (1).
(Omissis). - P.er tla esatta comprensione del contenuto della sen.
tenza impugnata •e delle critiche ad essa mosse con il ricorso è opportuno
tprremettere .sinteticamente i dati di fatto, quali accertati dalla
sentenza impugru:1ta, che hanno dato luogo all'attuale controv.ersia. È
stato accertato infatti che la resistente fa parte di un gruppo di persone
(circa 15.0) le quali, nel periodo dal 1960 a·l 196'2, erano state ammesse
senza alcun provvedimento di assunzione (peraltro vietato tassartli!
V1amernte rdaHe !leggi regiO!I1i. s~chlial!le, n. 14 del 19t5t8 e n. 15 deil. 195·9),
a .svoLgere marns1oni :ilmptiegrutli.zie presso l' .Aissessornto da11a Ueg1one sitciliana
del lavoro e della cooperazione per la necessità di far funzionare
il Fondo ·siciliano per l'assistenza ed il colil.ocamento dei lavoratori
disoccupati, istituito nel 1951 e potenziato nel 195:9: in un primo
momento il predetto personale era stato ·retribuito mediante un mandato
collettirvo intestato alla • copisteria Averna • e successirvamente,
dal luglio 1:9621, mediante mandati di pagamento emessi a favore de'lla
cooperativa • Edera • costituita tra .gli assunti con lo scopo di • mighlol'lm-
e le tC·ondiztioni •econom!1che dei ·soci, con il promuovere ooa pdccola
attività lavorativa, orga·nizzando m :liorma cooperativ1stica un servizio
di lavoco di coptsteria, dattillogrrufia, stenografia e coHaboxazione
tecnica e amministrativa •presso le amministrazioni dello Stato, del·la
Regione, enti locali ed enti di diritto tpUbblico •. Tale sit1Juaz1one durò
fino al g.ennffio 19·6·5, a!Llorchè, a seguito dii reirteratti cilie'V1i deti revitsori
del Fondo, 11' Assessore regionale del >Lavoro, rappresentante ex lege del
fondo stesso, comunicò alla Cooperativa che le sue prestaz1oni sareb-
(l) Sul principio contenuto nella prima parte della massima ·va ricordato
l'orientamento g,iurisprudenziale già mrunifestatosi in Cass., 30 luglio
1969, n. 2887, v. Rep. F.I., 1184, 27, secondo til quale non può parlarsi di atto
formale di nomina, estel'lllaJnte llia volontà de1l'entte di dm- luogo ad iUIIJ.
regolare 11apporto di impiego pubblico quando lo stesso .ente riconosca che
sussisteva, all'epoca dell'assunzdone, il diviJeto di assumer.e altro personale
e, quindi, il divieto di dar vita ad altri rapporti di impiego pubblico.
Per !'·ulteriore ptrdtncipio secondo d!l quail.e dn difetto di atto formalle ,
può aversi, solo, raJp~po!l"'to di irmpiego privat1Jo soggetto alLa g]urilsdiziooe
ordinaria, v. Cass. 10 giugno 1972, n. 1829 e 11 ottobre 1971, n. 2823,
entrambe in Foro it., 1972, I 3108 con nota di F. Satta.
Sul problema dell'iiH1cettà del·la 'causa nei contrattti tiptci v. GIORGIANNI,
Causa (dw. privato), Enciclopedia del diritto, 1960, VI, n. 10.
Sullo stesso argomento, cfr. SxcoNOLFI, Un caso di prestazione di opera
a favore dello Stato, in ,questa Rassegna, 1972, I, 370.
c.c.
846 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
agrari~ di taH o~gani giudiziari. E la cassazione de'Ila sentenza 1mpugnata
deve avvenire senza rinvio, giacchè, non sussistendo una nol'lma
che ammette la perequaz.ione dei ·canoni attinenti al rapporto de quo,
ila ['elattva 'C<l!U!sa non poteva essere pl!'oposta (•art. 382, ter:w comma
c.p,c.). - (Omissis).
CORTE DI C&SSAZIONE, Sez. Un., ·u gennato 1973, n. 63 - Pres.
Flore - Rel. Tamburrino - P. M. Tavolaro (conci. conf.) - .A!ssessorato
della Regione ·sici!liana del lavoro e della coope•razione (avv.
Stato Carafa) e SieripepoU (avv.ti Sciortino e C. Fomario).
Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Assunzione di fatto
in contrasto con divieto legislativo di assunzione - Rapporto
d'impiego privato: effetti.
(cod. civ., art. 1325, 1343, 1344, 1345, 2096, 2126; L. region. siciliana, 7 maggio
1958, n. 14 e 7 maggio 1959, n. 15).
L'attività svolta con i caratteri deLla professionalità e della subordinazione,
aLle dipendenze di un ente pubblico, nell'ambito deLla realizzazione
dei fini di questo, dà luogo, ove manchi un formaLe atto di
nomina, ad un rapporto di impiego privato la cui cognizione rientra
nei poteri dell'AGO: in particolare, la violazione deile leggi regionali
che vietano alla Regione siciliana di assumere dipendenti senza concorso,
produce la nuUità del provvedimento di assunzione e la responsabilità
personale degli amministr.atori che l'hanno adottato, ma non ,.
impedisce che al rapporto d'impiego privato, che di fatto deriva dall'attività
prestata dal dipendente così assunto, sia applicabile la disciplina
prevista per lo stesso. e quindi non esclude che le prestazioni
eseguite dal dipendente medesimo siano retribuibili dalla Regione (si
ha contratto in frode alla legge quando le parti adottano uno schema
negoziale astrattamente lecito per conseguire un risultato vietato dalla
Legge; tale ipotesi non ricorre nell'assunzione· da. parte della Regione
siciLiana di dipendenti per la prestazione di lavoro subordinato contro
il divieto posto dalle leggi regionali sopra indicate: infatti, La causa,
come funzione economico-sociale del negozio, va intesa, nei contratti
tipici, come funzione concreta obiettiva, che corrisponde ad una delle
funzioni tipiche ed astratte determinate dalla legge; pertanto, anche
nei contratti tipici, avendo riguardo a detta funzione concreta, è conce-.
pibile una causa illecita, che si ha quando le parti, con l'uso di uno
schema negoziate tipico, abbiano illirettamente perseguito uno scJopo
contrario ai principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento,
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 845
Non occorre, da ultimo sottolineare la nessuna efficacia della ch"costanza
che ·la stessa Amministrazione delle Finanze, con circolare 11
giugno W65· della Direzione Generale· del Demanio (oircola·re esiJbita
nel giudizio di merito in copia infOime dai Lombardo), avrebbe espresso
opinione favorevole alla perequabi:lità dei canoni al patrimonio indisponibile
dello Stato; è, infatti, pacifico (v., da ultimo, Oa•ss. sent. 5
giugno 1971, n. 1674) che le circolari minicsteria1i spiegano effetto solo
nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffid della stessa amministrazione
e dai loro funzionari, e, quindi, non possono co1stituke fonti di
di!vttto a :fuwore di terzli. nè di obblilghi a carrco dehl'a!IllillliiDiJStrazione e
neppure può attribuirsi loro ·valore preminente e risolutivo quale mez,zo
d'interpretazione di norme di legge.
Infine, è opportuno osser'Vare che sul:la presente fatUspecie contenziosa
non può incidere in a1Lcun modo la recentissima sentenza della
Coote Cost.ituzli.IO!Ilaile n. 15,5 deil. 27 il.wglio 197.2 (ddsposilticvo ID G.U. n. 201
del 2 agosto 1972., edizione speda'le) che, pubblicata dopo la di:scussd.one
del ricorso del!l' Avvocatura deUo Stato contro iJ. Lomba-vdo, ha drchdarato
l'i'llegittimità costituzionale di alcune norme deLla legge 11 febbraio
1971, n. n. ~,
Ta1ti. norme non interessano, nè in via pregiudizda·le assorbente, nè
in via di riflesso, il problema specifico prospettato con talericorso. Infatti,
se con ta'le sentenza (n. 2 del d~spositivo) è stata dichiarata, tra
il.'altro, il.'illegirttim:iltà delJ.'rurlt. 3, 1secoodo e sesto comma delLa iLegge che
fissava tra 12 e 15, e •con riferi\roento ad un caso partioola·re, n. 36 1i
coefficienti di moltiplicazione del redd1to domi!nica·le ai fini della determinazione
del canone, dò ,può ri,guardair.e soltanto, e rendere dn viatemporanea
e inoperante (fìnchiè non si sia provveduto· da·l legicslatore
ordinario; !COSÌ, iSpecifi•camente, per l'annata 1971-19·72, l·a Legge a agosto
1972, n.· 46121), .tutto il sistema di perequazione dei canoni secondo
i •Criteri dnnovativi, dettati dalla nuova legge; ma tali criteri erano destinati
ad entraTe in appilicazione •soltanto a decorll'ere dall'annata agraria
1970-lr971 (secondo ·la dispo•sizione transitoria contenuta nell'art. 30),
mentre, nella •specie, si trattava delle annate comprese tra il 1961 e il
:1!96,7, e la perequazione era stata chiesta !in conformità del,le precedenti
nOime, di cui agli artt. 3 e •SS. della leooe n. 567 del 196,2, non travolte
in sè da alcuna iJ<l'Onuncia di incostituzionalità (v., nsl senso della costituzionaiità
dél!le norme sulla perequazione dei canoni dettate dalla
il.eg:ge del 1<962, 1a sentenza de11a Corte Costituzionale n. 40 deil. 213 magl?
lio 1964).
In conc·lusione, essendo fondato il primo motivo, il ricor·so deve
essere accolto, risuil.tandone assorbito il secondo motivo, che, come si
è visto prospettata una questione, del tutto subord1nata, di competenza
tra 'r.riibunale e Corte d'Appello in sede çrdinaria e Sezioilli. speciali
844 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
contratto aventi pea.- oggetto benl patrimoniali inJdiJspoo.Ìibili (OVVeTO beni
demaniali).
Si è cosi, vdsto che i precedenti immediati e la ragione immediata
delila nOl'lllla di 1CIUIÌ. aill'art. 2,2, non rCO'l'!roborrano il'in.tea.,pretazd.ane positiva
che potrebbe emergere dalle espressioni c comunque concessi •.
La considerazione, poi, di rtutto il s~stema normativo della nuova legge
comporta il convincimento che non possano essere state yolute dal
:J.egislato~re così drastiche inddenze, non soLtanto sull'aspetto paritario
e sinaHagmatico, ma, di riflesso e necessariamente anche Sll.lll'.aspetto
unilateTaile e autoritativo del rapporto di conrcessione-,contratto. Vuole,
cioè, dirsi, che tutti, o, almeno ila maggior pa'l"te, degli altri ÌIStituti che
formano ,quel complesso normativo, correlativo alle parti sopravviventi
della legge dei 19r6r2, appaiono, sia che funzionino automaticamente, sia
per aUJtodtà del giudice, incompatibili con la posizione di preminenza,
e di immanente tutela di un interesse pUJbblico - diverso da quelilo che
presiede al regime vinco~isrtico dei rapporti privati agrari - che conserva
il concedente pubblico di ibeni pubblici. Così, dicasi, >ad esempio,
per le ampie facoltà e iniziative attdbuite unilateralmente alil'affi.ttuario
da wtto 'Ìil TitoLo LI della ilegge del 1971 (art. 10 e ss.), peT ila traS!foirmazione
i!l miglioramento dei terr,eni; cosi dicasi per l'imposizione all'affittante
dei migHoramenti consentiti daH'Lspettorato Agrario o, in via
alternativa, per l'eseoozione dir~etta dagli ste,ssi miglioramenti in dan.rno
dell'affittante (art. 11), così per ila cessione, semp17e nella stessa ipotesi,
del contratto, anche senza n consenso de'l locat~re, a membri della famiglia
~dell'affittuario, nettamente in contrasto con iil naturale carattere
intuitu p~ersonae, rdeHe ICOillcessioni-rcOOlltratto (arrt. 12, terzro comma).
Non occor,re, infine, insisteTe nel rilevare in quaie milsura inciderebbe
sulle concerssioni-contratto, ove ad esse aprpilii:cabile, la disposizione
finale (art. 2r4) che prevede addirittura una trasformazione coattiva -
a richiesta del coltivatore - della natura giuridica de'l contratto, quale
voluto e stipulato dalle parti, cioè il mutamelllto in affitto di rappoTto
propriamente di arltra natura (uti:Iizzazione di erbe, certi contratti di
pascolo ecc.) solo che in alcuni di essi vli siano elementi del contratto
di affitto (ancorehè non pirevalenti).
E sarebbe ben a~drua ope~ra per l'interrprerte - in difetto di una
clausola legislativa di riserva, quale • rin quanto compatibile . con la
natura del 11aprporto • ecc. - tentare di stabilire, neH'ambito dell'unico
complesso normativo, una discriminazione e una graduatoTia di cofupatibhlità
tra l'uno o l'altro dei singoli istituti e le concessioni-contratto,
·nel senso di a~ccettare, rcome meno gravemente incidenti sull'elemento
arutodtaJtwo, iLe norme ISUltl.a perequazione dei canoni, e dd rifiutare, invece,
quald aventi ma1g1gi01re e rpiù gra:vosa mcLdenm; ~ altri i!stwtuti da
uiltimo menzionati.
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 843
minazione del prezzo e del canone di affitto attraverso quei meccanismi
e quelle procèdure si palesassero incompatibili con una successiva ailterazione,
specialmente in danno della P: A., del canone cosi stabHito,
attraverso •1e pronunce g\iurisdizionali delle Sezioni Specializzate a.g·rarie
e l'applicazione dei criteri perequativi fissati dane previste Commissioni
provinciali. E, infatti, soltanto con le sentenze 18 gennaio 1969, nu- ..
meri 114-118 e 22, dicembre 1970, n. 2744 (1), s. c. ha avuto occas1one
di chiarire che le norme del'la legge 12 giugno 19,62, n. 571, e·ssendo
ispirate all'interesse generaLe dell'equilibrio delle prestazioni contrattuaLi,
sono norme 1impe11atiove 1Che .trovano appltcaz;i:ooe d!n quailisiasi ICOIIltratto
di affitto 'di fondo rustico, senza alcuna particolare rustinztone concernente
•la qua.Iità dei contraenti, se, cioè, soggetti p:r'ivati o enrti pubblici
e morali. AI"bitrariamente; tuttavia, dalle massime di tali sentenze
il ·resistente deduce che la grurisprudenz;a dd. questa Corte avesse già
risolto in terminis H pur diverso caso, qui, come si è dertto, controvel'lso,
dall'a·pplicabilità del regime vtncolistico dei canond dei fondi rustici aUe
concessioni-contratto aventi per og1getto terreni appartenenti al patrimonio
indisponibHe (in ispecie; deil!lo Stato), e ohe la norma dell'articolo
22 non abbia fatto altro che consaèrarre legislativamente ta•le soluz;
ione.
;È sufficiente, in proposito, consi1derare che le citate sentenze del
196<9 .e ·del 1•970, 'l"Ì!g\uardaV!ano ,contr<atroi. di •affitto di fondi ;:rust~ci appartenenti
ad un minore ente pubblico, non ter:r'itoriale istituzione di assistenza
~;: beneficienza: (Pio Istituto di Santo Spi.rdto), facenti parte del
suo patrtmonio disponibi!le iure privatorum, cioè non destinati a pubblico
servizio ,secondo Ile ,prevllisioni ·dehl'.art. 830, 1secondo oOIIll!IIlla c.,c., e,
quindi, non assi:miilablli a beni del !patrimonio indisponibi1e dello Stato,
. delle P·rovince e dei Comuni: e che il problema specifico, sottoposto all'esame
del Supremo Collegio, era appunto e soltanto se a tali contratti
fossero appUcabilli le norme dell'oequo fitto, di cui al:l:a Legge n. 567 del
1962, atteso che l'iaffittuario si era reso aggiudicatario dell'affitto in
sede d'asta, cioè con la :forma prescritta ,dalle leggi sulle istituzioni di
assistenza e beneficenza. In pregiudicato rimaneva, quindi il problema
che, estraneo a quelile fattispecie concrete non risultava ancora emerso
in termini 'altrettanto drastici nell:a giurisprudenza di merito - se
quanto veniva stabiltto per contratti di entf pubblici, aventi, per i:l loro
oggetto, carattere intrinsecamente privato, ancorchè • l'eVtidenza, pubblica
• si fosse pMesata nei 'Procedimenti amministrativi di formazione
dei contratti stessi, fosse trasferibile sul diverso campo d~Ue concessioni-
(l) Cfr., per la legislazione precedente iJ.e •sentenze 19 gennaio 1954,
n. 90; 20 maggio 1952, n. 1461; 10 f·ebbraio 1951, n. 325 e 29 novembre 1951,
n. 2717. ·
842 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
gntfilcativo ['ar.t. 22. della detta legge ~contenruta nel Td!tolo VI -
Norme finali) laddove (primo comma) stahilisce:
• Le norme della legge 12 giugno 1962,, n. 567, e della presente
legge si applicano anche a'i terreni che comunque vengano concessi pex
l'utiilizzazione agricola o silvo-pastorale dreno Stato, della provincia, dei
oanOOlli e da altri enti • (omissis).
Non Titiene, tuttavia questa s.e. che la norma invocata possa avere
alcuna efficacia visolutiva dell'attuale controversia.
E ciò nonostante le espr~sstoni, prima facie stgnificative · • che comunque
vengano conce'Ssi •, e nonostante la generica tntenzione interpretalbiva,
o, ad ogni modo, retroattiva, che, ben può attdbutrsi aUa
norma in ogg:etto, laddove essa, dopo avere, nella seconda parte del
primo co:g1ma, stabilito che per tali coneessiooi deve essere adottata
la 'licitazione o ila trattativa privata, aggiunge, .nel secondo comma, che
• la disposi:zdone del comma precedente si applica laddove sia stata
indetta un'asta pubbLica •; la quale ultima norma sembra avere significato
pregnante, cioè nel senso sia che tutte le dilsposizioni della le~ge
n. 11 del 1971 e di •quella n. 567 del 1962 si appUcano a • concessioni •
in corso, ancorchiè assenttte .d.n base ad aste pubbliche già esaurite, sia,
inoltre, ·che, ove siano state indette delle aste, ancora non esaurite, la
loro inJdicaz,ione si intende revocata, per fal'lsi luogo alla nuova imposta
modalità di contrattazione. Tali prectsazioni, tuttavda, ancora non significano
che le apparentemente ampie e onnicomprensive espressioni
deHa nuova legge abbiano effettivamente rl signifi:çato di coinvolgere
anche rapporti non meramente contrattua1i, ma aventi, in relazione al
loro oggetto-bene pubblico, cioè demaniale o patrimoniale indisponihile
- ·la configurazione della conc.essione-contré!tto. E qui soccorre anzitutto
l'indagine sull'origine della norma, eme11sa nell'ambito del. travagliato
iter legisiativo deUa legge n. 11 del 1971. Risulta da[La re:lazione al Senato
delila J;tepubbliica deHe Commissioni 2• e a• (r-elativi Martini e
Srulari, rcomunicata al P.restdente H 6 rdricembre 11969), che lo scopo della
norma fu 'quello di precisare • che la qualificazione giuridica di soggetto
di diritto pubblico de'l locatore non esclude l'appli:cabi'lità della normativa
portata dreUa nuova legge •.
Ciò, ev~dentemente, in rapporto alle incertezze mantfestatesi nella
giurisprudenz1a di merito. quanto all'appUcahhlità derlla legge n. 5,67 del
1962, e, particolaTmente, delle norme di e·ssa rigua11danti la pereqruazione
dei canoni, ai ·contratti di affitto di fondi. rustici stipurlati, per- terreini
appartenenti 'al loro patrimonio ·dtsponibtle, dallo Stato, dalle Pa:-ovdnce,
dai Comuni e ·da altri enti pubblici minori. Tali incertezze si viconnettevano,
principalmente, a1l procedimento amministrativo e al modo di
formazione del contratto, essendo sembrato, ad alcuni giudici e ad alcnni
commentatori, ·che il procedimento dell'asta pubblica, 'richiesto normalmente
per l'affitto di quei fondi rustici, ·ed, tn particolare, alla deterPARTE
I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 841
danno dell'ammi<Illistrazione inadempiente, e rimanendo parimenti escluso
!hl ~rimedio del1a 11~s01luztone, 1sempre ante tempus, iln danno dell'amministra:
m.one, per eccessiva onerosità sopravvenuta o alternativamente, la
-rilduztone 1e1d •elq~ità (•arl. 1467 'C. C. pr>i1no e terzo comma); questa
ultima notaZJione ha rilievo ·particolare nella 1specie, giacchè i criteri generalissimi
che stanno a base dei vmcoliSimi legali, quanto ailla riduzione
ed equità dei canoni attinenti ai fondi rustici (come, del resto, per quelli
-attinenti ai \fondi urbani), si riconducono, in gran pa!t'te, al concetto di
una sopravvenuta onerosiltà. In coerenza a tutto quanto pr.ecede, riguardo
alle loca2lioni dei fondi urbani, è stato, -appUSQto, ritenuto pacifico che i
vincoli legali attinenti al prezzo ·e alla durata delle •locazioni, non siano
applicabiLi, laddove difetti una specifica norma di legge in contrario
estensiva della relativa disciplina, alle concessioni-contratto che attribuiscono
i privati al godimento di ~mmobiU appartenenti al demanio o
al patrimonio indi:sponibile de'Ilo .Stato (v. Ca·ss. sentenza 12 giugno
1953, n. 1720; sent. 30 aprile 1949, n. 1067; sent. 211 luglio 194·9, n. 1903;
Sent. 30 apri:le 1949, n. 1067).
R!iguardo ai fondi rustici ('prescindendo dal prolblema deLle proroghe
•legali, ancorate a diverso ·complesso normatirvo), l'esame dél:la legge
n. 567 del 196.2, nelle •sue articolazioni, non dà adito a ritenere che essa
sia applicabile a concessioni del tipo di cui si dtsoute. La terminologia
• affitto ·di fondi rustici • in essa usata non appare, inrvero adeguata per
designare anche le dive11se entità .giuridiche consi'stenti neLle conoessionicon.
tratto aventi per oggetto l'utilizzazione agrieola di terreni appartenenti
al patrimonio indisponiilnie dello Stato, e non esiste alcuna norma
che permette di ritenere ·che, ·sia nel momento genetico, sia nel momento
di esecuzione del contratto, alla volontà dell'Amministrazione, manid:estantesi
appunto, nella fissazione iniziail.e de•l canone, possano sovraprporsi
i limiti determinati dalle Commissioni te·cniche provinciali e, in ca•so
di contestazione, ·le pronunce delle Sezioni specializzate.
Bene, quindi, iL'ammiln•iJStraz,ione ll'ileva che, 'flriattalllldolsi di canollliÌ
per l'uso speciale di beni patrimoniaLi indispontbi[i, la loro reVIilsione
è rimessa soitanto ai poteri unHatera.U ed autoritativi della P. A. nelle
forme e nei iLimi.ti fi:ssatJi dai deCil'eti il.egtiJslativ1i (l!'.d. 215• febbraio 1924,
n. 456 e modificazioni successive) dtati a sostegno del motivo: normativa,
questa, alla quale esiste un chiaro richiamo nella clausola n. '25
dell'atto del 1962.
Soltanto nel corso della discussione ora11e ile parti hanno discusso,
per tra!t'ne. opposte conclusioni, l'i:nfluen:tJa che, sulla fatti:specie contenziosa,
potrebbe avere, quale ius $Uperveniens, la legge 11 febbraio 1971,.
n. 11 (Nuova disciplina de:Waffitto dei fondi rustici), entrata in vigore
in epoca successiva alla proposizione del !rlicorso; è stato, cioè, dal patrocinio
della resistente indicato quale parti:colarmente pertinente e si840
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
ta'le ·concLusione si perVtiene- attraverso un triplice ordisne di considerazioni,
attinente aUa subordinazione della convenzione attuativa all'atto
ammisnistrativ;o unilaterale, in ·quanto Io .scopo di interesse pubblico perseguito
dalla P. A. è •preminente rispetto aHo scopo, per lo più di natura
economica, rpersegq.ito dal privato; a:il'inscinldtbile correlazione tra l'uno
e l'altro atto, in quanto ben può dirsi che la volontà dell'Amministrazione,
manifestazione della sua potestà .pubblica, siasi determinata aHa
concessione, ed aJbbia vailiutato l'interesse pubblico di provvedere ad
emanaTe l'atto cr:-elativo, isn funzione anche di tutta la struttura concreta
della ·Convenzione attuativa (durata, misura del canone ecc.); nella necessari'a,
•quindi, incidenza di ogni eventuale provvedimento giudizia'l'io,
. che modifichi il modo di .essere della convenzione attuativa, suH'atto
unhlaterale e autorativo che ne rappresenta H presupposto; infine, all'impossibilità
di identifi,care iDJe1la <Legge n. 567 del 1962, 'Ima 'VoloiDJtà
del legislatore •estensiva della relativa discLplina aHe concessioni-contratto.
Sotto H secondo e il terzo profilo, derve ricordal'si chè i limiti ai
rpote!lli dell' A.G.O., ideSUillliÌbi•Li dagli a~rtt. 2 ·e 4 deLLa legge n. 2!214!8 del
186•5, 'abolitrice de!l1c0Illtenmoso ammisni!slxativ:o, dniibliscono non soltanto
l'emanazione da parte dell' A.G.O., nei confronti della P.A., di sentenze
che, sovrapponendosi al'la volontà pubblica espressa nell'atto amministrativo,
implichino •la revoca e la modificaZJion·e diretta del'l'atto stesso,
ma, in via più generale, di emettere pronunce che incidano e si sovrarppongano,
ancorchè in via indi.Tetta ed implicita, sulla volontà pubblica,
o tendano ad integrarla o modifica'l'la. Trattasi di principi generali del
nostro Ol'dinamento •giuridico, che - ancorchè ad essi non sia stata riconosciuta
dignità di precetto costituzionale, cosicchè ben possono essere
derogati dal legislatore o11dinario, e sono stati derogati per sdngol.e fattispecie
astratte - conservano .tutto il loro vigore, anche come criterio
genera'le di inte11pretazione, lado\ne la volontà derogativa de'l legislatore
non il'Ìisulti ·in m()do isn.equivoco (v. oltre; 1Si isn·tmde, poi, che liJ.
· legislator·e ordinario rpuò anche intervenire direttamente a modificare
le çlausole della convenzione attuativa, ne·l qual caso, sorgendo· controversia,
le sentenze :dell' A.G.O. avrebbero il v;alore di sempUce acc·ertamento
e non già costitutivo e, dete!1ffiinativo). In a!der·enza a tali principi
e in considerazione dell'isnevita!bhle riftuire dell'estinzione o modificazione
della ·convenzion·e attuativa sull'atto unilatera'le che ne sta a base, dottrina
e giudsprudenza preval.enti hanno rtstretto in ben precisi limiti
il concetto ohe da tale 'convenzione· nascono anche .a favol'e del privato
diritti soggettivi tutelabHi da'vanti all'autorità 'giudiziaria ordinaria; ciò
ne'l senso che la tutela è normaJlmente Limitata aJ'l'a·ccertamento di eventuali
comportamenti colposi dell' AmminÌistrazione, alla declaratoria relativa,
e alla condanna al risarcimento dei danni, r'Lmanendone esclusa
la T.isOiluz;ione ante tempus, ex art. 1453 ,c.,c., per autovLtà del giudice, lin
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 839 •
alla quaLità della mano d'opera ~mpiegata dal conce-ssionar[o (clausola
n. 11), l'imposizione de'll'obbli:go al conce•ssionario medes'Lmo di com-
. piere, nell'•ev~dente interesse della funzionalità del cespite princilpale
e rcon modaLità minuziosamente determinate e in conformità di previsti
ulteriori o~dini delil'auto!t"ità mi'litare, sfail'Ci di erbe e di cespugli secchi,
entro un'ampria zona di ri:spetto intorno agl>i edifid, e di asportare erbe
e ·cespugli fuori del recinto entro il termine di quarantotto ore (clausola
n. 5); prevtsioni, tutte queste, re·Lative ad un facere, ad un non tacere
e ad un patì, ·che, se si adeguano perfettamente al:la destinazione pubblica
dei ben[ immobili princilpali: adibiti a polveriera. e officina pirotecn:
Lca - non sembrano compatirbHi con la pienezza deHe faco:J:tà di
godimento spettanti normalmeri·te ad un affittuario o conduttore 1n base
ad un ·contratto di mero diritto privato.
E, di fronte ad indici così persuasivi, perdono rHievo sia l'espressione
• 'Contratto • contenuta negli a·tti, e ricorrente prom:Lscuamente con
l'espressione • concessione •, sia il richiamo di istituti contrattuali (condizione
risolutiva espressa per inadempimento del ·concessionado, ecc.),
perfettamente, del resto, compatìbHi com 1a convenz-ione attuativa di
una concessione. Deve, analogamente, rilevarsi che non possono condiv~
dersi le dedu~ioni che la Corte di merito ha creduto di dovere trar·re
dalla forma deilile rconven.zdorni (:scrr:Ltt.ur·e prriv:ate reg:Lstrate), g1LaCIChè è
normale rche i dÌISIOLp~1nari de'lile •corncessiolliÌ-IC·ontratto veiJJg•ano stipuJ.a•te
con scrittura :pr;iV'a1Ja, meiilJtre Ja reglistra~itOne ocoor!l"e al11ohe per gli atti
contmttuali dehlo •Stato, al fine dii 'dare a tadi atti dartJa certa. ìNè, infine,
importa la circostanza che l'attività dell'Amministrazione risulta globalmente
essersi risolta e concretata ne1la forma della trattativa privata.
Se, infatti, è vero che, in J.inea di massima, ciò ma·l si concilia col procedimento
di cui •l'atto autoritativo di concessione è il culmine (Cass.
sent. 28 settembre 19•5r5, n .. 2658), è, tuttavia, altrettanto vero che, in
un raprporto di conceiSsione-•contratto, i due att'i che nel relativo procedimento
si riscontrano, ·l'uno avente natura di p!rovvedimento unilaterale
della P. A., e l'altro avente natura cornvenZ'ionale e di relativa determinamone
dei diritti, obbli<ghi e modalità deHa concessione, pur conservando
ciascuno una rp·ropr:La autonomia funziona•le coovdinata all'assol>
VimeJ?,to rdell'unica compllessa funz~one fondamentale propria d~~la
fattispecie neUa sua globalità, possono, anzichè da·re vita a due distinti
documenti, .essere •contenuti in un solo documento; spe.ttando poi, al giudice,
sulla base dell':Lnterpret•azione del documento stesso, stabilire se in
esso possano ritenersi .contenuti entrambi gli. atti, quello autoritativo di
concetssl1one .e quelilo ·conven~oiJJale (rcclir. Ca•ss. 1sent. 24 gennaio 1967,
n. 2114 e la più volte citata sentenza n. 1614 del 196·8).
Itde:n:tificato neH'atto in contestazione una concessione contratto, ne
deriva l'inapplioabiUtà, rispetto ad esso, detJ.l'istituto della perequazione
giudiziale dei canoni secondo le norme della Jegge n. 567 del 196r2r. A
838 . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
mente revocabile, ante tempus, del rapporrto. V:ero è anche che la circostanza
~ohe, data la n:atUlra dell'og~getto, ll',ammifn!ilstTiazdone dovesse e
potesse disporre di alcune ~sue utilità a favore del privato soltanto attravellso
'lo st11umento tipico deHà con'cessione-contxatto, non significa ancorra,
dii per sè, ohe ll'ammi.!ndJsWaZJione non abbia, mve'ce·, stiJpUilato un
normale ed efficace contratto di locazione o d'af!itto. Infatti, a differenza
dei beni pubblliJci, app8.1I"1ioo!enti al de~o. i beni patri.morualJi. indlisponibili,
pur essendo anch'essi destinati al conse·guimento di fini pubblici,
possono fol'Illare oggetto idoneo di contratto iure privatorum, hl
quale è ,soltanto annullabile - per essere stato il bene sottratto alla
sua de,stinaZJione seDZJa l'oss~rvanza dei modi p·resoritti daHe leg~gi amministrative
-;- essendo, peraltro,. leg~ittimata all'azione di annuUamento
soltanto la P. A., e, rimanendo, altrimenti H contratto convaUdato e
assoggettato, pèr tutti i riflessi, alla disciplina del'le convenziooli di diritto
privato 'in ·cui sia parte la P. A. (v., oltre la più volte c'itata sentenza
n. 1604 del 19,68; :cass. sent. 5 dicembre 1960, n. 3209; sent. 24 maggio
1956, n. 175,8). Senolli!chè, daihl'esame de,glli atti 212 ruovembre 19,6·1 e 14
maggio 1965- esame che queste S.U. hanno il potere di compiere, con
giudizio di fatto autonomo, di'l'etto ed assorbente, in quanto si tratta di
identificare e qualificare, ai fini della giuTi:scf.iziooe (cioè ai fini della
dedotta imprroponibiilità assoluta della domanda) ·la natura de'l nego·zio e
di interpretame la portata - non emerge ~affatto l'ipotesi sopra delineata,
.pur sempre anomala dato l'og~getto del contratto.
Infatti, il carattere di concessione si desume, an;zitutto, daUa clausola
n. l dell'auto del 1961, che ammette, in ,pre'Vlisione dell'in:sor·genza
di necessità deill'ammmiJstrazdone stipulante o deLLa M<8.1l'dna militare,
[a c rescissione • anticiJpata del contratto pe'r i:niziativa unilaterale del['
a:mn:tJÌJniJstrazione, pvevio b'l'eviSISiimo prrea'V'Vlliso e \Seil1Zia poSs~bilJi.tà, per
il .concessionario, di 'Pretendere alcun compenso; neHa qruale previsione
è agevole riscontrare 'quel contrassegno tipico dell'intrinseco c fievoiiezza
• e 1prrecarietà della posiz'ione del còncessionaTio, sulla quale sowasta
sempre H potere discrezionale di revoca uniJlaterale da parte
dehl'ammi:n'istraZJ1one per sopravvenute es~genze prubbhlche, m contrra~pposto
aUa stabilità del godimento attribuito normalmente al conduttore,
o affittuado, per tutto il tempo pattuito. Appaiono, poi, significative le
numerose clausole dell'atto principaLe che impongono gravose restrizioni
aill'esplicazione del godimento del concessi'onario, quale la rtgida
limitazione t·emporrale deHa facoltà di accesso al 'fondo entro determinate
ocre, comprese tra l'alba e H tramonto (C'lausola n. 10), con ri,gorosa
esclusione dell'accesso o permanenza nottmma, e la facoltà della P. A.
di esolrude·re in ogni ora, la presenZJa dell conc·essionado e dei suoi dic
pendenti i:n occasione di operaZJioni pal't,icolari, non uUeri.ormente determi:
nate, da ~compiersi nell'opera (clausola n. 9), la facoltà di ingerenza
e di 'controllo, da parte dell'autorità mHitaii'e, i:n o11dine alla quantità e
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 837
30 ottobre 1969,. n. 3581; 9 novembrè 1967, n. 2·705; 12 giugno 1963,
n. 1576). È anche noto che, nonostante ila posizione per ailcwni riflessi
paritetica delle parti per quanto !fli,guarda [e ;prevdsioni del disciplinare,
i ratppoTti .giuridici, in tali fatttspecie, non si esauriscono in
quelle previsioni, e che se da queste possono, come si è c;letto, nascere
diritti tSOggelitwi del •OOllicessiona!fli,o ver.so l'amminitstrazione, t!Juttavia Ìll.
dilrli.tto stesso talla •c<mservazi0111e della C0111Cessione è nn mero dÌ1'1itto affievolito,
che, nel contrasto con un .prevalente interesse puJbblico, proftlantesi,
in ,gener•e, per ci'l"costanze sopravvenute, può esS-ere soppresso unilateralmentte
dallil'ammi.lmstTta.Zione, 1con ,iJl 'l"imedio t~pico della revoca
unilaterale dell'atto di concessione, e con la con:seguentte caduta della
convenzione attuativa; rtmedio ben distinto, questo, anche per la diversità
dei modi e dellè sedi dèlla tutela giurisdizionale del privato, da
quello della risoluzione, sia pure attuata per determtna:zJione uni.llaterale
della P. A., a seguito di inadempienza del concessi·onario (cdir. anco'l"a la
sentenza del S.e. n. 16()2 del 1968). A questo punto, ·devesi riievare che,
secondo una tesi, di cui si trova un riflesso nella sentelwa ilmpugnata,
il principio della indeclin:abilità del mezzo da atd~bire per concedere la
utilizzaZtione a favore di privati di beni appartenenti al patrimonio indisponibile
dello Stato troverebbe una deroga, nel senso che tali beni
potrebbero formare anche oggetto di pl'livate contrattazioni a contenuto
obbUgatorio (non reale o tra:slativo), e, •quindi, di locazione o di affitto,
sempre che taU rrapporti non contradddcano atla desttnazione di taii beni,
e, ·particolarmente, se l'atto di contrattazione privata attenga a parti
meramente accessorie del bene, ovvero importi il trasferimento al privato
di utilità meramente marginali ritra~bili dal bene stesso. Senonchè
tale optnione, benchè sostenuta da parte della dottr:in:a, con riguarrdo
particolare appunto a terreni, suscettibili di ·sfruttamento agricolo, di
pascolo, di rracco-lte d'erbe e di arbusti, ma costituenti zone di rispetto
di edtfici e .stabitlimenti CIIPPartenenti ai patrtmonio (anche militare)
in:dtsp<milbile o tanohe ail demarnio (ancorchè :mJiJlitare) del:lo Stato, e benchè
se ne trovi traccia anche In alcune pronun.cie di questa s.e. (v. la
cttata tsentenza n. L575 del 19,6·3, e queLla 28 ,giugno 1951, n. 1741), non
può essere approvata.
Deve considerarsi, anzitutto, che sia che trattisi di beni accessori,
sia che tratti:si di beni di carattere tpertinenZtiale, principi generali :i!mpongono
che essi .seguano, pe·r ogni riflesso, la disoi•plina e il regime giuridico
del bene principale, anche quando siano, in concreto, assoggettati
a ·distmti atti di d~sposizione (cfr. art. 818, secondo comma c. c.).
Deve l'lilevar·si, inoltre, che il rapporto di accessorietà, di servizio, con iii.
bene !pll'ino~pa1e, delstmato distitruz~ooolmente ta scopo tpll!bbl!~co, postula un
immanente contrOillo, da parte della P. A., sUilla persistenm della compatibilità
delle facoltà e delle utilizzazioni concesse al !pll'ivato con quella
destinazione, e, qumdi, il carattere. essenzialmente precario e unilateral-·
836 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
è opinione pressochè incontroversa - ailtresì di carattere tassativo dell'elencazione
dei beni demaniali e la necessità dii una' intel'ipl'ebazione
l'estrittiva - .che deve traJttarsi di opere che sexvano in vù.a immediata
e diÌII'etta alla d.ifesa, quali ile fortezze e simhl.i (•cfr. il'>art. 427 dell c. c.
del 186,5), essendone escluse ,quelle opere e cose, ·che, rpur a;vendo attinenza
alla dÌifesa miilitar·e, alle esigenz.e dei 'servizi delle :forze armate,
solo :indirettamente ·servano a taile difesa; ciò si argomenta dal·l'articolo
826, che annovera tra d. beni appa~tenenti al patrimonio i!lldisponilbile
deillo Stato le caserme e gU armamenti; del che, considerato n carattere
esemplificativo di 'quest'ultima enlÌ!merazione, ila dottrina e la giurli:sprudenza
(v. Ca·ss. sent. 215 maggio 196•8, n. 1604) inclUJdono. tra gli armamenti,
tra l'•a·ltro, .gli aT~enaU, i polverifici e [e polveriere (salvo n caso,
che non ·risulta ricorrere neHa •specie, del'la poilveriera ohe sia annessa ad
una fortezza); risultato al quale, •Secondo altra opinione, Si pUÒ pervenire
considerando tali edifi:ci e stabilimenti quali beni destinati ad un
pubblico servizdo (v. articoLo citato).
Bene patrimoniaile indiosponibile, quin:di, 'la polveriera mHitare; e
bene patrimonffiale mdilspo!lllibdile a!lliChe iii terreno oiJrcOIStaJnte, desti!llJato,
come ovvio, a creare una sia pure ampia zona di rispetto intorno all'edificio
i-nserviente al deposito e alla manipolazione di sostanze e materiali
di cosi facile ·e intensa deflagrabilità, e, quindi, perico•losità. Ora, è noto
che, ·così come per d beni ·propriamente dernaniaU, cosi anche per i beni
patrimoniali indi:sponibili, data la loro comune destinazione alla dilretta
soddisfazione di pubbili.ci interessi, •l'unico modo !legittimo e tipico, idoneo
a sottrarli alla destinazione stessa attribuendone, entro certi limiti e
per alcune .utilità, la loro disponibilità a privati - ,ciò, per i beni patrimoniali
.mdilspO!lllilbHi, secondo le pr.evi:sLoni deLl'art. 828, secondo
comma c. !C., it'i.nrv;ilate al!le i!Jeg:g1i ammÌIIl!Lstratwe è queUo delUa concessione
amministrativa -; vale a dilre, che i rapporti posti in essere
dalil',artn!IIlJÌ!llJistl'lazione pell' .consetrlltil:re >ail pl1i'Vato J.'UJtLlizzazione di un bene •
patrimonia1e indisponibile, per fini compatibili con •la sua particolare destinazione
pubblica, non possono non essere dcondotti alla disciplina
dei negozi ,giuridici di diritto pubbilico, .ciqè, in concreto, al re~ilme della
concessione amminilstrativa dei beni .pubblici (v. oltre la g1ià citata sentenza
n. 1604 del 1,96•8, e le sentenze di questa S.C. 215 maggio 1966,
n. 1604; 10 marzo 1.9615, n. 3195; 9 aprile 1964, n. 8H; 12 giugno 1963,
n. 1575; 28 marzo 195:6, n. 957), assumendo, normalmente, tali n~gozi
la configurazione della concessione-contratto; fattispecie, qruesta complessa,
r1sultante da>lla convel;'genz•a di un nego:l'lio undlaterale e autoritativo
(atto deliberativo) deilla P. ,A., è di una convenzione attuativa
(contratto, .capitolato, disciplinare ·Che dir si voglia), e quitlldi, di un rapporto
·contrattuale bilateraLe che crea e attr!i:buisce obblighi e diritti
reciproci all'ente concedente e al privato concessionario (v., oltre le
{§ià più volte >Citate !sentenze, n. 1606; deil 1968, ile >Sentenze di questo S.C.
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 835
meno, tali beni potr.ebbero formaT·e oggetto esclusivamente dl ;rapporti
di diritto pubbLico. ·
Nemmeno gioverebbe richiamare gli schemi della concessione-contratto;
tale qualificazione non gioverebbe, infatti, a modificaTe la natura
pubblicistica del canone.
Con n secondo motivo del 11icorso, si censura, in subwdine, :la sentenza,
denunciando l'incompetenza delle ~sezioni specializzate in materia
di controversie agrarie relative all'affitto di fondi rustici.
Non pOteva, secondo la ricorr.ente, venire in considerazione l'artilco1o
l, de11a le1~ge 12 giugno 1962, n. 567, dato che, a tutto collllcedere,
l'Amministrazione avrebbe dato in affitto UIIl fondo rustico ma a.ppartenente
al patrimonio indisponibtle dello Stato, cosiccbiè la competenza
della sezione Specializzata, limitata ai rapporti privatdlstici di affitto, non
avrebbe poturto i'n nessun caso estendersi a rapporti prubblidstici di con-·
ce,ssione come quello in contestazione.
Il primo motivo del ricorso è fòndato.
Al fine di identificare la natu11a deLrapportq intercorrente tra l'Amministrazione
deUe Finanze deHo Stato e H Lomba11do eTa ed è rilevante,
anzitutto, accertare •la natura e El regime giurtdico generale cui
è assoggettato il terl'eno ·Che forma oggetto del ·rapporto medesimo; daHa
determinazione di tale natura e del correlativo regime giuddi:co deriva
l'identificazione e l'assimHazione, o, al contriM.'io, la non identificazione e
non assimilazione del rapporto con uno di quei contratti agrari ai quali .
sono applicabili 1e norme sulle pe·requazioni di affitto dei fondi rustici
cootellllute 1su:Lla ll.egge l~ gdugno 1·962, n. ,5,67 (v. al1trt. 2-5 e ss. per la
formazdone delle apposite taJbelle da parte delle Cormmtssioni tecniche
provinciali e· della Commissione tecnica 'centrale, e, partfcolarmente, l'articolo
7, che prevede l'adizione, da parte delil'runo o dell'aUro contraente,
delile 'Se:llioni Specializzate del TTibunale ,per l'equo canone, ove il canone
convenuto non sia contenuto entro i ltmirbi detea:-minati delle Commissioni
tecniche).
Ora, considerato che il terreno appartenente all'Amministrazione
militare, è attribuito, con d!l rapporto de quo dell'Amministrazione delle
Flinanze a·l Lombardo, per utilizzazione pastorizia e agricola (seminazione)
circonda una po}v·e·riera militare, con annessa officina pirotecnica,
è compreso nel suo recinto, e ne costituisce p·arte iilltegrante, o se si
vuole, un accessorio o una pertinenza, · 'l'ima:ne esCJluso, a priori, che si .
tratti di bene appartenente al patrimonio di:sponi:bile dello Stato, .e
l'alternativa, posta, ~sia pure senza trarne conclusioni diff,erenziate, dall'.&
mmindstrazione ricorrente, tra l'appartenenza al demanio pubblico in
senso ,stretto, o, invece, al patrimonio ~ndisponìbile, deve essere risolta
nel senso dell'appartenenza al patrimonio indisponibille. In:fatti, l'articOllo
822 •c. ,c., nel pirlimo .comma, enuncia, ,bem tra lÌ beni ll(ppa<rtenenti
al demanio pubblico, le opere destinate aHa difesa nazionale; ma
~··
834 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
dovrebbe qualificarsi i:l rapporto di specie, nel qua·le il canone veniva
. discreziona.<:Lmernte determmto dall' .Ail:nmirni:straziorne e poteva essere
modificato con ulteriori det~rmina2lioni dell' Ammintstraziorne, e rnorn certo
com un provv·edimento del giudice ordinario, che avrebbe inciso, modificando1o,
'sull'atto amministrativo. Si porne, al riguardo, in rilievo che ila
giUJrispruidenza della Cassaziorne ha ricorufermato ll carattere pubblicistico
dei canoni per l'uso speciale ded beni demorniali (Cass. 1893/69).
Su tall.i canoni, siano essi determinati ·per legge, sia per provvedimento
specifico delle autorità, non potrebbe incidere l'A.G.O.; la revd'Siorne dei
canorni, ~che ICIO!Iltrattuali, è, del l"esto, prevista dall'art. l, comma 4
del r.d.l. n. 45•6 del 19'214.
Quindi, la dr·costanza che le cornvernzioni regolatrici siano state
stipul1a~e com le forme delle sorilttlure private registrate non iVal"l'ebbe
a modificare la natura sostarnzi:ale de'l !l'apporto e non comporterebbe
l'eccezione che si tratti di beni di utHità margi:rnale dspetto al bene
pubblico (polveriera). Non è esatto che i beni del patrimonio indisponibile
possano f011Inare oggetto ·di private corntrattaziorni a cont.enuto
obbligatorlio. Infatti, quando il carattere di mdisponibiUtà non venga
com'è noto, il momernto pubblidstico e che in definitiva esuilano daill'ambito
swettamente privatiJStico.
La difesa dehlo <Start;o ave\lla sempre sostenuto, anche. in sede consuLtiva
- •e tale asS<Unto trova oggi autorev<Ole conferma giurisprudenziale
-, •Che i beni demaniali o patrimoniaùd indisponibiLi non sono
suscettibiLi Idi .costituiire l'og1g.etto di un contratto (ma, solo, di un atto
autoritativo di concessione, a'ccompag,nato, ·ali rpiù, da un • modulo • convenzionale
di diritto pdva<to ('c.d. concessione~.c)oDJtratto) e che le norme
contenute nella citata Legge si riferissero, pur adoperando il termime
• concessione • in 'Senso .ampio ed atecnico, sempre e sollo a :l'appO!l'ti di
di!r~tto prhnato ·che lo Stato o l'Ente pubbLico stipulano irn ordine a beni .
del patrimonio' disponibile con gli strumenti negoziali del diritto comune.
• Concessione •, pertanto, nelle n01rme in ,esame, aJccanto ad • affitto •,
sta ad indicare non lo strumento genetico del rapporto (concessione come
atto), ma dll. •Contenuto economko di una :rellazione che 1lrova alltrove La
propria fonte (concessione ·come contenuto economico del negozio).
Per lLa ·g~urilsdizione del giud~oe amminiswativo a decilde<De sulLa controversi<
a :reilJatiJV1a alLa leg1ittimirtà del canone de!l'Ìvante dafl:la concessione
in uso di bep,e appartenente •al demanio, ·of!t'. Oass. 21 .giugno 1962, n. 1666
in Rep. FOI1'o it., 1963, Demanio 22.
In dottrina v., E. FAVARA, Canoni di affitto di beni di enti pubblici
aggiudicati al sistema dei pubblici incauti e perequazione tabeHare, in
Giur. agr. it., 1967, 55; Gobbi, Concessioni amministrative e diritto di
.prelazione, ild., 19·68, 653.
La questione è, in parte, superata dalLa recente legge 10 ·d~cembre 1973,
n. 814, art. 5, che estende Papplicabilità delle noll'me sulla determinazione
dei canoni ai rte<Dreni demaniali da'ti in concessione rper s:falcio di erbe 0
pàScoilo.
c.c.
SEZIONE SECONDA
GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI· GIURISDIZIONE (*)
CORTE m CASSAZIONE, Sez. Un., 9 gennaio 1973, n. 8 - Pres. Rossano-
Rel. La Farina- P. M. Di Majo (diff.)- Mimstero delle finanze
(Avv. rdeltLo rStato .Ail!bisinlrui) c. Lòmharoi (arvv. De Pahna).
Competenza e giurisdizione - Bene del patrimonio indisponiblle -
Utilizzazione agricola - Concessione - Contratto - Domanda giudiziale
diretta alla perequazione del' canone- Improponibilità.
(art. 22 l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 7, l. 12 giugno 1962, n. 567).
Anche dopo l'entrata in vigore detla legge 11 febbraio 1971 n. 11
non e proponibite ta domanda di perequazione gitudiziate c:lei canoni di
affitto agrari nei confronti !deLla P. A. statale che abbia disposto per l'utilizzazione
agricola di un bene appartenente at pat.rimonio ind.ispolftibite
mediante concessiòne-contratto (1).
(Omissis),. - Con H prirmo motri'V1o del riJcOil'so rdeilJl'.Aimmin~straZJione
delle Finanze, si denun.ci•a difetto di .giurisdizione, violazione e falsa arpp]
JLCazione deihl'arl. 4 dle:hl:a llegge 210 mmzo 1965, n. 21248, all. E, dn
reilralZione agli arrtrucoli 13·6:2:, 1363, ~3,67, e lr36:9 c. c., aMa J.egge t2
giugno 1962 n. 567 e ai principi sui ·proventi dell pubbli'co demanio contenuti
nel r.d. 215 !llebbrad.o 192r4, n. 4!5r6, nel rd.ll. C.P.S. l genll:lJaio 1947,
n. ,24, neillLa legge ·8· genil:lJaio 1'9419, n. 8 e ~nella :Legge 21 diJcembre 1961,
n. 1501, nonchè insuffici.ente e contraddlittorla motivazione su rpunrti decilsir\
ri rdeMa oontrov~sia (art. 360, nn, 1-3·-8 c.p.c.).
~ostiene l'Amministrazione ·che il rapporto di ·concessione· in· uso
speciale dei beni del demanio (o qruantom~o di beffi rpammoniali indisponibili)
si ·quaUfica come rapporto publblli'Cistico di ,concessione. E taie
(l) L'.itma;>oo:1Janrte sentenza trova dil 1suo specd:fioo rprecedenJte in
Oass. SS. UU. 25 maggio 1971, n. 1538; Foro it. 1971, l, 2815 (nota).
DLSCIU1lendosi :iJn tale fartf;]sp.ecie ISUJlla CO!IlCessiorne rdi UJn [paJScoil:o arppartenente
al patrimonio indirsponibille delil'Ente di svilurprpo in Saroegna,
la rOorte rsuprema ebbe rad affermare l'imprOIPonibdilLtà dell'azione diirertta
alla pereqruaziooe del oonone dinanzi ail:l'AGO.
Nel caso di spe.cie si trattava di stabilire se le leggi 1962/567 e
1971/11 fOISisero 3(p[pilioalbili a r!l[p(p011"1Ji !ooocessirvi nei qruallti rp~redomina,
(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha
collaborato anche l'avv. Carlo CARBONE.
832 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Tale !M'ticolo stabiW~sce i oompLti del!le COil'IlffiÌISSIÌOilli p!rovinciaili peT
il lavO!l'o domesti!co fra i quali vi è quelilo dd. detennirnaxe le tall."iffe
coovenmona!Li del!. vitto e delil'atl.Jlogg~o. Le deQd:be!l'azìiolll.i deJ[e Com.mi!ssi:
oni sono rese esecutive coo decreto p:retfettizdo contro LI qua[e è ammesso
rÌicQil'lSIO a[ Mirnilstro peT hl. lavO!l'o e la. previldenza sodail.e che decide
sentita la Oomm~ssiOillle CE!Itl.ltrlail.e per la dilscilpllina del lavoro domestilcò.
Nel prooednento di fO!l'mazione deilJle tariffe rÌISUilta assÌICI1Wata la
p~M'tecipazliooe dei lav:Ofl.'taltori, domestLci. I loro rappresenltanti, desLgntati
daOO.e a~ssoci:azioni smdlliOOili di categ01r,ia, sono presenrti, iiJ:l qÙal>ità di
componenti ed iiJ:l numero ugtUale a quehlo assegnato ai l'lalp!l'eiSentanti
dei datori di liav;oro, sia nella Commm~O'l'1e centrale (art. 11) che nelle
Commilssiood provmciaJli (~M't. 12). Viene cosi protetta neihl!a fare ammimstratÌfV'a
la. posiiliOOle dei lavocatori ai quaiLi nOill è m~tre p!reclulsa, in
base ai rpri:ncipi g'ene,rali, l'a tutela ghrni:sdizionale prevista daH'ooddnamento.
- (Omissis) . .
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 831
cal'atter·e di contilillu1tà. QUJan!do ciò accalde, ovviamente, lli()[l può essere
d~sconosc1u1Ja la nCI!tui'a retrilbutiva del Vitto e deil.l'aiLloggio; e~i ~esentano
paa:-:te del ool'!rjjgpetthno convenuto e dQIV!Uto per il. LaJVoro prestato
e deil. loro equi~ente in denaro dev.e,· pertanto, tenersi necessariamente
conto a<i filtlli del11a determmazillone della miiSUJra oompilessiva deUa retTi-.
buziOitlle.
Dal<1a premessa che, in tutti i ·casi in cui staltlio convenziJ<mail.mernte
dov<UJti, m. v~tto e l'aii.J.oggilo COOllCOI"Il'òno a :llormw-e la retribuzione de'l
lavovatore dilscende evildente la c0011seguenza che non può presciJndeii.''SIÌ
da11a Loro coooreta VJalurtaziOitlle qualtlido occorra ca,1colall.'e l'·imldenrnità di
anzialtllità da cOl'll.'iJspoltliCÌeiDe per le ilpotesi di ltcenzilamento o di ddmilssroru
dellavovaJtore. Una puntuale regola in tali. SeltliSO è stabill:ita nelil'all.'t. 21.2'1,
ultimo coma, c.1c., ~relativo 1al c()l(llJptllto del~e m~ di preavvd.so
e di anzi~m1tà, 11 quale espressamente IÌitliclude neil. cail!cCJi!o delila retl'tbU2ìione
« l'eqUJiJvalente del vitto e deU'aHog~g1o do'VIUto al prestatoll.'e
di lavoro •. La ldm1tazi:one prevista dailil'all't. 17 dell~ legge iJtnwgn:ata
che commilsura, mvece, l'iJndennità di anzi:anirtà dei lavoratori domestrei
a'l1a soil!a retl'iJbU2ìilone in dena<ro compoll'ta, qudlnldi, una disparità· di trattamento
v1spetto agli alltri laVJoratori subordmati che non appare :lioOOata
su a11cuna 11azilonail.e gdJUJstifi:cadone.
La nonma denunciata, d'•a1tronde, non si arm6nli.zza e, anzi, è in
palese contl'asto ·COl contenuto di aJ1tre diJsposÌ2li.OitliÌ delJJo stesso OOsito
-legislatilvo: non riesce, ilnrfartti, a ·comprenlde11si pe!rchiè quelrua va~tazione
e:;tcliUJsa nel computo delll'iltlidennità di anzi~mi:tà sia stata. per contll.'o,
r1oonoscruta in tema dd trattamento economroo per le feriJe (durarnte le
quali spetta al laVJoratore «un compenso sostilturtivo • deil vitto e dell',
aJilog,gto - art .. 10); per' i!l ooogedo matrilmoniale (nel qualle «è COII"!risposta
La normJa!le retr~buzi:ooe in denaro ed il COIII."il'Lspertti'V'O di queil.la
m. natura • - art. 115) e per il caso di 1Lcen2l~ameiÌllto sen2:1a preavvilso
(in cui è dOV'Urto, Oltre alLa 11etrilbuzione in denaro, an,che • urn compenso
economLco sosttturtilvo • deil. vitto e dell'aililog~gto - oot. 16, terzo comma).
Per le cOllllSÌideiDazilloni anzi svolte va, qu:irnldi, riternuta l'iilile~irttdmità
costituzionale, per cootrasto con l'art. 3 Cost. delLa norma :impUJglllata
nella parte in ooi essa, nelle lettere a e b lilmilta 11 oaiLcolo dell\irllldelllfll1tà
di oozianità a11a -sOl·a retrLbU2iione in denall'o e non va:J.uta l'eqru:iWlllen.te
del vitto e de1l'aJ.l!oglg·~o ·che silano conven2:1Looalmente dorvuti al prestatore
di lavoro.
Irn siffatta prOiliUIIllcia restano, ovviamente, a:ssoobtti gili all·tri motivi
di d·ncostituziollliaiLità prospettati in riJ:Ilerimento a:gli ar·ticoli 35 e 36 Cost.
3. - Non :llondata, invece, è la questilone di legtttimità costttuzioooile
so1Ieva•ta délll pretore di Firenze nei conrfronti delJ.'a["t. 14 della legge
'in esame.
6
830 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
escludendo 1il 'Vitto e L'alloggio, mentre non è fondata la questione delL'art.
17 della stessa le.gge sulla formazione delle tariffe per vitto e
alloggio (1).
(Omissis). - l. - Con !le due orldirnanze ilnd~cate irn epigrafe del
pretore e de'l tr1bm,alle di. Fill"ellZe viene soHe\'lata iLa questione di leg1ittimi•
tà costitruz:iOilla[e, irn 11i!ferimento agili arrt:Jt. 3, 3'5 e 36 delhla Colstilbuzi0111e,
dell'<art. 17, letterè a e b, della legge 2 apr!iJ·e 195,8, n. 3·3·9, • per la tute,la
del 11appooto di Lavoro domest~co • ne1la parte irn cui la norma oO!IDIIlisura
l'inlden111nà di anzianità, dovuta nél. ca1so di 1i1Cenz,tamento. o dimissioni,
alil1a soll'a retriJbuzi,Oille in denaro e n0111 ti,ene, irnv;ece, conto de[ vitto
e dell'a·HoggiJo che pure rappresenterebbero paTite integrante del1l·a retribuzione.
.,}
Il pretore di F~venze ha inOiltre denundato l'irn,costituzionall.ità, in
dferimento agH .artt. 36· e 214 Oost., dell'ad. 14 della citata legge
nelia rparte dn lcui la norma detta Ja dilscirplina per la detevmmaz1one
delil·e ta·riffe conV'enz'ionali relati~,e al vitto e ali.J.'allioggio, rilev;
ando 1che \L'av.eve at1m1buito a'lil'autorità ammirn1stramwa ila determinazione
· di una pa11te dell1a retrdlbuzi!one spettante al lavoratore dom~stilco comporterebbe
la sottrazione aJ. giudice del potere-dovere di: valutare· l'adeguatezza
e sufficielllZa della l'e,tr1buzione e La viio,l:azione, nel contempo,
del d1rnto dei! laVloratore di agiJre irn giJudizliJo a tutela delle pr~ie
l'agioni.
I due grudizi, congjuntamente dtscUissi all'udienza, possono essere
ll.'iuniti e decisi con ·un1ca se:rirtenza.
2. - F'Oillldata è 1a denrmda di i<nJcostituziJonailnà, irn rilfertmenito
ahl'arl. 3 Oost., :liormu.J:ata daiHe ordiinalllZe di r.imessione nei rigua!l'di
deill''éll't. 17, Lettere a e b, delll'a Leg1ge impugnata.
Nel vapporto · di Lavoro domestilco hl' oorriJspettiV'O irn · dena~ro non
è SOOl(pre l'unilca componente delLa prestazione ail..ta qua[e hl dat01re di
~avooo è tenuto nei confronti deil 1avorrarllo!re.
A voJte, watti, le parti .c0111•oordano nel volere 1che hl vitto ~ l'alloggio
siano aJSisiJCliDat~ aJ 1av:ooatove a compenso del lavoro prestato e c0111
· (l) La questione era stata ,dJtchiarata manHestamente ~rufondlata·, com
riferimento sia al:l'art. 3 1s~a all.ll.'oot. 3,6 ·Cost., da Cass. 11 novemlbTe 197[,
n. 3234 in Foro it .• 1972, I, 1609.
m altre decisioni ·La Corte ha affermato ,che le IPa!I"ticolari camtteristiche
del rapporto di lavoro domestico possono giustificare una speciale
disciplina difforme da quella del rapporto di lavoro nell'impresa (sent.
15 luglio 1969, n. 135, in questa Rassegna 1969, I, 811).
Sul prinldpio 'che la presta.zi0111e del vitto e delJ'aHoglgio fa parte delil.a
retribuzione: Cass. 16 novembre 1968, n. 3750, in Foro it., 1969, I, 31.
• PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 829
RJepubbllica, emesso ,su pll'oposta del Mirnstro petr il lavoro eia ~eviqlenza
sociale.
L'anzilderbta di,sciplm,a cOOllselllte, peTICiò, di aff~atre che SIUJssLstooo
nel prelsente caso 1imi:ti e COil1Wolli sufficienti petr gatraiilltire gU obbliighi
allla pres1Ja:zJil0111e e p& esCilruideTe -che nel1~ norma irrn.Pugnata si ravvisi la
Jamootata violazi,ooe deWatrt. 213 Cost. - (Omissis).
CORTE COSTITUZIONALE, 6 grugilliO 19:73, n. 71 - Prés. Bonifacio -
Rel. Reale - Pre1stdente Regtone Sichlilrutl!a (a'VV. OttaviJano) c. Ptresildente
Consjl~lio, dei M.tn~stri (So1st. avv. g~. deLlo Stato Cooooa1s).
Sicilia - Rapporti :fulanziari con lo Stato - I. G. E. riscossa fuori il territorio
re~ionale - Atti economici compiuti in Sicilia da filiali e
stabilimenti di Società - Spettanza allo Stato.
(St. Reg., art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 10'74, art. 4).
Spettano alLo Stato, e non alla Regione SiciLiana, i proventi den'IGE
riscossa in iltbbonamento dagLi uffici finanziari deLLo Stato aventi sede
fuori :del territorio rregionaLe siciLiano e relativi ad atti economici compiuti
rin Sictia 'da fiLiaLi, 'depositi .e ~stabiLimenti di Società •ed enti aventi
la sede centrale in altra parte del territorio detto Stato (1).
(l) Sui mpporti ooanz:ila:ri tra lo Stato e Ila RegiO!tle s1ciliana, in dottrina:
G. ZINGALI, Del riparto dei tributi tra lo Stato e la Regione Siciliana,
Milano, 1960.
Sulla inamrnisstbilità dell',azione di rivalsa nei confroa'lti deUa Re:gione,
crfr. Sez. Un. 25 febbraio 1972, n. 565, in questa Rassegna, 1972, I, 322.
CORTE COSTITUZiONALE, 6 g1UJgno 1973, n. 72 - Pres. Booifacio -
Rel. Benedetti - A.ira.'tgoni ed ruwi (!Il. c.) IC. Ptres~dente Cons1~11o dei
Mmilstri (Sost. a'V'v. gen. delLo Stato Oa!rafu).
_Lavoro - Rapporto di lavoro domèstico - Indennità di licenziamento
non comprensiva del vitto e dell'allo~~io - Ille~ittimità costituzionale
- Determinazione delle tariffe per vitto e allo~~io - Le~ittim.ità,
· (Cost., art. 36; l. 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, lett. a e b, art. 12).
È fondata, con riferimento al principio deLla giusta retribuzione,
la questione di legittimità costituzionaLe dell'art. 17 Letter·e a e b detta
legge 2 aprite 1958, n. 339, suLLa ~uteZa deL Lavoro domes.tico, neLla pa.rte
in cui commisura L'indennitd di anzianitd aLLa soLa retribuzione in ,denaro,
828 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
2. - La questione noo. è fondata.
H p-oblema deH:a intel'lptret·aziollle e .portata dell'al'lt. 23 Cost.,
è ·stato rilpetutamente afllrO!Illtato e dsoLto daJJa Co~rte. NeLle numerose
p:r:oounce mg,w~danti ,que,sto 1prec·etto è stato •ptrecisato ohe e1sso
è. ~ilroabile a quaLsiJalsi prestazioo.e patrimoniaJe o persoo.ale obb1ig.
at01rilamenlte c dmpOISta • irn base alila legge, chiarendosi inolrtlre che
:nelila nmma l·eg1i,sLathna che confe~ri•sce H potere di impo1sizione norn de•ve
essere necessariamente spedficato il l•imite massilmo dellila presta~iorne
imponilbhle. Il pri'lllcilpio posto nelil',a<r•t. 23 Cost. esige, invece, c):le· neilla
llegge siano indicati critooi idolllei e sufficientf a de·lilmii1Jatre la dilscrezionaJità
de[l'Etlllte ilmposit01re irn modo che sia precLusa la possibailità di un
esercizio a't1bitl'la:rio del potere. attvilbuitog]i.
3. - Venendo ova aiW.esame delLa questione oggetto del pre,seil1Jte
g1udiZJiJo è anZJitutto da l'lill·evare che i coll1tri:buti obbUgato!l.'iamente imposti
a cacr:-iico dei COII1sulenti del lavoro vi•entrario, pecr:- detto l·Oiro calflatltere,
nel!l!a sfe!l.'a di a1pplldJcaztone delll'art. 23 delll!a Costituzione. Occor~re peTtall1to
v&difilcatr'e se neHa legge 12 ottobr·e 1964, n. 108·1, deHa qua•le fa
parte 1a d1iJSpOISizi•oo.e denunci,ata, siano coocretamente Ìllllldlilcati i c:ri>tèil':i
e i limiti ilndilspensalbHi peT i:l legittimo eS>e[lciz.io del poteTe di impos[ZÌ!
Oil1•e da pall11Je del ConisiJglio na:z;ionrue ·dei coosulenti de•l lavoro. Dal
testo delil'art. 2~ Lette~ra c), coo!l.'dilnato con ,altre. disposiziom deUa legge
iil1. esame, è dato iJJ::Idiea'iorre che esiste un criterio li:mite peil' 1a de•te~rminazi0il1e
dei c01l1tl'ilbuti e che non mancano i controni suill'opernto dell'orrgano
delilbenmte. La derte=ilnaz'Ì'Oil1e dei contributi: è anz:L1mitto anCOil'ata
dal legiJslat01re al Umilte del fabb~sogno finanziario c strettamente
necessa!l.'io a coprire 1e spese • di funzi0il1•amento degli organi coil1.Sd:l<iall"i.
L'·entiltà coil11creta di dette spese è a sua v;o1ta deiSIUmi!bi:le da-i bilLanC'i
consuntwi annuali sulLa ooi regolarità .si esel"ciJta sra i:l coll1tTol1o intel'lil1!o
dei rev~sori dei conti ~aT'ttcolli · 19 e 22'), sia la vigilanza ~stema del
Min~stevo del lavoro e del•la prev~de<?Zq:t sooial·e e del lVLilnisrteil'o di gll'•azia
e giustizia (•~t. 215). La riJgorosa oommi•SUil'aZJione delllle prestazioni c ilmposte
• aLle sole spese str,ettamentE! necessar1ie pe!l' 11 fahb~sogno deg[i
Oil'gani rapp!l',esenta, quilllJdi, in!V'aJìi:calbille e va:1ido l<imite deJ potere di
imposizione iJn esame.
È mo:Ltre da rhlevarre che ili. procEdimento di formaz1·0il1e deohla deHbevazione
r•elatdrvla ai cotllltriJbuti 11i!S>U11ta nelila specie dis1cipHnai1Jo iJn modo
dia .a:ssi!cur•ar'e la pai1'1JeloiJpazi:Oil1·e ed. il conkoUo e deN;a ca.te,goTia i'lllteressata
e degi1i orrgani di vigiLanza. La delilberazione, i'lllfatti, non è l'limessa
aHa sola inima1Jilva del Consiglio naziOil1•alle, ma viene adottata
su1ila base di •Specifi,che proposte aJll'uopo formulla·te· dai vari Colllisilgli
pr1ovindaJi la ooi o!l'ilgme elettiva Vla1e a rendere attuail·e la Taipp!l'esentanza
degli in·teressi dei!l1a categori:a dei colllJSUil·enti de1l lavoro; la d~lilberazione
.. deve pe~raJ.tro essere approvata con decre,to del Pr.esidente deUa
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 827
CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggti,o 1973, In. 67 - Pres. BOIIlJifulcoo -
ReL. Booedetti - P.ws~co (avv. Lttbl'ano) .Mbo deri COirLSUJlenti del
Lav·oro Idi Roma (avv. Sa!l.ari) c. Presidente Cons1giliio dei Ministri
~Sost. arvv. goo. del11o Stato OaTafa).
Lavoro - Consulenti del Lavoro - Contributi per l'Albo - Riserva di
le~~e - Ille~ittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 23; l. 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 23, lett. c).
Non è fondata, con riferimento aL principio deLLa riserva di Legge
in materia di prestazioni patrimoniaLi, La questione di Legittimità costituzionaLe
deLL'art. 23, tett. c, deLLa Legge 12 ottobre 191,64, n. 108a, che
attribuisce 1a~ ConsigLio NazionaLe dei ConsuLenti del Lavoro iL potere di
stabiLire i contributi dovuti per L'iscrizione aLL'ALbo (1).
(Omissis). - l. - La questione di Jegilttimità rcostitUZJiooale prorporsta
dal giluldrllce concillt1artore dii Roma, come è dato chiaramente desume!I'e
dalla parte motiva delù.'Ol'dinrarnza di rime,ssione, non si 11i!lle!t"i!soe a!l.l'intero
art. 23 delila legge 12. ottobre lr964, n. 1081, ben:sì a:l!l.a soLa di!sposizione
'oontoourba nella 1lettel'a c) dello stesso articoLo•, Jia quale attr1bu~sce
al Consi!gli!o na2lional1e dei cooSUJlenti éLelllarvolt"o il .potere di dertermilnalt"e,
• su p!'Opolsta dei Oonsi!gli provi!noi!a!l.i, en1Jl'o i Li!mitri strettamente neloossari
a •Coprlil'e le spese, 1a mirsulra dei .contributi di curi ailil.a iLettera i) del
pr:ecedenlte arti!colo 14 • (ossia rhl lcontlt"ilbuto !Per l'r~scriz~one nelil'Albo,
queLlo da cor11i!spondersi ann:uaJlmen:te dargli iscritti e i con1Jl'ibru.ti per
il rHascio dii oertirficati o attestaziOilli) • nD~rLChè la quota necessaria per
hl fun.ZJiOillamen:to del Con:silgJ.dJo naZJionale •.
· ]l giudice a quo dennncira H contrasto dellla norma in questLone col
pri!nc~io enunc~ato dail!l'al'lt. 2:3 Cost., ~secoodo dl quale nessuna prestaZJione
partrfutllon~ale può esse!I'e rs1Jabi1ita lse non dn barse alla legge,
11Hevando 'che i ,singoli d.interessatri non av.r.ebbero iLa !POSsLbi!1ità di
eserci!tar.e un con•t!I'ollo SUJlwa di!screZJLori,aHtà wsata dall.ll'Ente iimposLtoce
nel..I'eserciZJto del potere a1rbnbuitogl!i.
(l) La Col'lte ha :lìatto ~Ucazione del .princ1p1o più voilte affermato
che la riserva di legge garantita dall'art. 23 Cost., è rispettata ove la legge
che attribuisce all'amministrazione poteri discrezionali, contenga criteri
idonei a delimitare l'ambito dei poteri stessi (sent. 11 luglio 1969, n. 129,
in Giur. cost., 1969·, 1765 e 18 marzo 1957, n. 47, ivi, 1957, 598, con note
di richiami).
826 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
(Omissis). - 3. - GlJi ar,tt. 21, 26, 3,1, 34 deiHe dilsposizilo!llli annesse
ati rj,chiamato r.d.il. 19,2'3, n. 23'28, conttmgooo _di!sposizioni no:rmattve
letter,ahnente idelllltilohe e differiscono soltanto rispe<tto ar1le categorie
de1i soggetti ai qua,1i og!llli silngOìla dispolsizdorn,e si r,ifurilsce.
Ir:ruliaroti, l'art. 21 dilsc,ilpLina H r1poso periodico deil. personaJe di scorta
ai tremi e del perso!lliale na:vtgante; l'~rt. 26', quelJo delle staz.iornii e degii
scailii; l'a1rt. 31, quelllo del per1sonale deHe linee; e', infine, l'art. 34, que[lo
del personalle ~,io.
Le noa:me impugnate dettano, in per:fìetta silncronia : • tra i r'ipos.i
continuati in resildenza ... ve ne debbono essere S2, alll'anno de,Ua durata
di 2,4 or·e, senza pr,egiludizio del congedo, reg:olarr,terntare •.
4. - Questa Cor,te ha già dilch!iararto, com sentenza n. 146 del 1971,
il.'.mll!egirtJtimirtà costituzliorna!Le dell',:wt. 211, unil:fìOJ."Ima!llidosi aHa sentenza
n. 1150 del 1'9·67, com La qOOil.e è starta dtchiéli['Qta l'iJ1egilttim1tà costiltuzional'e
deiD.'art. 16· deLlo stesso r.d.l. 1923, n. 2312,8, e r1!fer1Jbi<le al riposo
perilodi!co del personale· di ma:cchiJna,. Oorn,segue, pertallllto, la marniffesta
ind:ondatezza deLl'a questione soil<l:evata in merito aU'art. 21.
5. - La Corte, com le se!llitenze n. 150 de[ 1<9<67 e n. 146 de!L 1·971, ha
riltenuto che la :fìormwazdone vaga e impr.edsa delle norme contemplate
VlioU m plli!lliCÌipio dell d:i.II"irtto aJl riposo settimanale ne•l COiiJJCetto elspresso
daH'art. 36, terzo 'comma, Oost., in quanto consente di rag;grulppa.re
·in modo irrnztonale e arbitrario ,le gìiomate di rilposo, e di co!llicederle
anche do1po :Lnnghi periodi di 1a'V'Oll'O o addiriJttur,a in un unico contesto
di tempo.
La Corrte ha ar1tvesì stabilito, con 1e ri!chlamate sentenze, che l'a!I"t. 36,
terzo 'Comma, Gost., 'coil .termine •riposo settilmarnaile » mtende affermare
ila ,perioddicità del ,ri!po1so, mel 11apporto, in ilinea di ma:ssima,
di un g,iJOll'no 1SU sei 'di 'la'Vioro. Ha ,chia!I'ito, infine, che La V'arietà
di quaLità e di tilpi di lavoro non consern,te una uniJfO!I"me dDsctplma che
ur.ter,ebbe contll'o gl1i interessi del mondo del 1avoro· e degU ste'ssi lavoratori,
Per cui devesi nece,ssadamente ammerttelie Ira },eg;itrtimità di una
perdrodilcità differenziata. Tale dÌISci!pJma differ,enziliata deve attenensd. ai
seguenti prin!C'iiPi :
a) :sii tJll'aJt,tJi di ca1si di nec'e!ssiltà a tutel!a di apprezzabìlti inteoc:erssi;
b) non V'eng;arno ruperati i Hmilti di vagione'V'Oilezza sia rÌIS!Petto
a]1e esilgenze partilcolari deLla specialità de'l lavoro, sia r,iJspertto alila tutela
degli intere1ssi del lavol"latore, soprarotutto per quanto vfguarrla la salute
dello stesso.
Polilchè le· nolt'me LmpUlgrnate con le olt"lddnranze de'l triJburnail.e di Mi!Larno
e della Corte di a1ppeHo di Genov:a viJoodono ne.Jilo Sil!eiSISo V'imo già vtlevarto
per gl.i :wtt. 16 e 2,1 deil. medesimo r.d.l., dO'V'rà erssetr>ne tilcornosciuta
l'iLLegittimità Colstitlmiona1e. - (Omissis).
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 825
6. - Si assume, mne, che il porre a cafl'ltco de'l datore di la~oco
la prestazione ass~cu:rativa, nel caso di !WV'ellJUto infoc:tunio, qllmiliulnque
sia l'dmpol"to, mag1giore o minoce, di detto ooere, violerebbe iii prdinic~io
delila propocZiione e de11a gr<aduruliltà con la carpaJ<i1tà conmbutiva, di cui
amart. 5•3 Cost.
Anche qru~sto assunto non è :llondlato. E'sso PTeiSUP'PO'lle che -iii suaccennato
onere vada !'~condotto neWambito del s~stema tributardo, mentre
si è dEost11ato che ne prescmde per diversità di .1Jito1o e per aruto-.
nome ragioni, che attengolno ailla sospoosd.one deglli effetti deiJJI.a ga·ranzciJa
a:ssilcuratif\11a. L'.onere Wilbutardo va tenuto distilnto da queUo che, ·invece,
attiene a1l',adempi.Jmento del!le prestaz1oru fondamentali e comuni Eposte
.a tutti i daltwi d!i lavo!I'o per fina·Li-tà di premilnenJte inte!I'esse g.enerale
m matell'ia dd infor,tundstica.
Si tratta qui Idi colnJseguenze giuvildi.che, a carattere i.nJddrettamoote
sanzionato.rio, ba:sate su fatti obiettivi e non adeguabili, neiHà lO!I"o valuta:
llione pecuniaria, •a dspettilve rposi2lioni •contrilbutive. - (07Mssis).
CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggio 1'973, n. 65 - Pres. Bonàrfucio -
Rel. Amadei - Aratore (avv. Santoro) •c. Az.ienda trasporti IniUJIJ!idpa1iz~
ata di Mil1a:no (avv. vmavi).
Lavoro - Riposo settimanale - Addetti ai pubblici servizi di trasporto
in concessione - Mancato sca~lìonamento del riposo - Ille~ittimità
·costituzionale.
(Cost. art. 36; r.d.l. 19 ottobre'1923, n. 2328, disp. omesse, artt. 26, 31, 34).
Sono costituzionalmente iLlegittime, per èoritrasto col diritto al riposo
settimanaLe, gLi artt. 26, 31, 34 delLe disposizioni annesse al r.cL.
19 ottobre r1923, '11-. ,2328, rrecante norme per gli orari e i turni dii servizio
al personale addetto ai \PUbblici servizi di tragporti in concessione,
in quanto consentono di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario
le giornate di riposo settimanale (1).
(l) La Corte ha fatto applicazione dei medesimi principi enunciati
-nelle precedenti sentenze 15 dicembre 1967, n. 150 e 30 giugno 1971, n. 146,
richiamata in motivazione (in questa Rassegna, 1968, I, 8 e 1971; 7, 980).
In dott~ina, TAVASSI, Riposo settimana.le e art. 36 della Costituzione,
in Giur. cost. 1967, 1746 e CoRRADO, L'p_rt. 3·6, commq. 3• Cos·tit. e la disciplina
del riposo settimanale degli addetti con turni periodici ad attività
non passibile di interruzione, in Giur. it. 1968, I, l, 1302.
824 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
di con1IDilbuti a tiltolo di prremio, e sia di assunzi:one di spese dell'alssicurazione,
le quéll1i sono· • ad esciLusivo cwilco del da1lore di l!lWOro •
(B.Il't. 27 t.u.). III datore di lavmo, che a tutto ciò si sottragga, el!udendo
gili oneri rellatiV'i, viene a· perdere iii beneficio delia prop'l'ia copertura
assiOUJI1artiva, che v:a 1sempre esc1usa, in via di prl!Ilcipto cOlll1JUIIle, quando
l'infortUinio si verddlichi duranrte iii per~odo di madempielwa. Siffatta sospensione
di copEIDtt11ra, che non esonera l'INAIL dall liiquildao:-e le pre
·stazioni dovute ·alJl',ilnlfortUI!llato, giJUistifilca twttavda iii cHrritto al r.ÌimJboll."'so
eventua,Lmente soltanto parZJ~alle, •secondo iii tempel"amernto sua~coonnarto,
come razionallè diretta conseguenza, anche m considerazione che • il reoupeo:
o. delle somme eo:qgate fornisce ailil.'ilstiltuto a:ss~cura1Jore una de.He
:lionti di finan:zJiamento e qumdi delle stesse possibiLità opeo:atwe dellmstituto
stesso» (lsentenZJa n. 78 dell 19712~. A~ga/sli che, peo:- diiSC!rezi:
ona:le vailurtazione l!egilslattva, iii diritto al l"imbooso viene :liatto incidere
sull'ipotesi di maggiore gr.avità soggettiva, costituita dailila re,iterazione
di maidempienZJa.
4. - Ciò premesso a necessaria pTecilsazlione deHa sirtua~ione normativ:
a, ila Oor·te osiseo:IVa. che non sussilste aiLcuna deHe dedotte vrolazioni
al pr1i,Illoilpio delil'IUJgua,gL1alllZa di tratllta~mento.
L'18.11't. 51 impugnato commina UgiUa'l'i c;onseguernze rilsarottor.ie per
tutti oolloro., èhe si:ano da comprel]dere nella stessa oatelgor,i.Ja degil.~i irnadempierruti
veiterati.
'l1alii •conseguelllZe sorno oggettivamente 1identtche peo: tutti gld madempienti
e J.e di:ffel'enti ccmseguenze qrUJanti.tative seguorno la vadabiJJità
degU accadimenti uinani .e, proporziornarn1dosi ad essi, non intaccano la
v:ali:dità e l'oper·ativLtà del. cennato princilpi!o, ba~sato ooll'aJssurn~tone apriori!
sti!ca del rilsehto, ~lobalmente cons~derarto, nel suo a'ccidentale ve!t'dficar:
si.
5. - Parimenti, norn è forndata 1a qiUJestiorne ci<wa l·a contra;rietà de>Ha
norma •impugnata aH'ar•t. 38 Cost., sohleiV'ata con l:a prti1ma ora:isnanZJa
<del trtbunéll1e di Bologna. Si assume ·che, ·addossando inteil'amente
suJl datore di lavoro inaldemp1ente re[,terato, o1tre H ve~Mamento
di somme aggiuntiV'e ed irnteo:essi, H peso economico delle prestazioni
a:ss~curativ:e, •si ve!I'rebbero ad altevare i [pl'Ì!ncipi di mutualttà e di automati!
cità deli1e p!l'eistaZJi.cmi de·ttati nell'art. 38.
La Corte osserva che qUJesto avticolo, deri'V'ato del principio general•
e, posto da1lll'arl. 315, deUa • tutela del 1a1Vooo· irn twtte ~e sue forme
ed appiJJilcamoni • sta al di fuoii'i e aii di sop!I'a deLLa questi:one m esame .
. Jil ststema deHa l:e~ge .ilnlfort,unilsti!ca gwantilsc.e m ogrnd caso i dtr1tti del
l•avoratore e norn è gi'lllsttfi,carta ~a pr.etesa del datore di laV'oro ifllladempiente
di inV'ooare anche per .sè una tute•la che rperr primo ha oollltr.i!bUJtto
ad elluJdere, esponendolsli volonta~viamente ali1e conJSegìUJenz,e ·di rilgore
esposte al! numéro pre1celdente.
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 823
L'acr:"lt. 51, pl'evede !POi La pail"ttcoJJB.re ipotesi dd una SUCIC·es:sdva mcfraz~
one a~gli stessi obb1~ghii. suinldioatd, comminando, in a~g~giWOJta ai veT'Samernti
da eseguire come SOipil"a, l'obbHgo peT l'inBJdempliente di rmnbiQ!rSa!
re l'oistituto alss~ooratore dell'ammontail"e delle pit"'e\Stazioni liiqru~date
arlil'dllldiOil"tunato ai soosi delll.'art. 6·7 citato t.u.
Algg.iUIIllgasi che con lerglge 21 a~prille 1967, n. 2'7>2, l'obbll:Lgo del dmbor.
so mtegrraile è st8Jto artltenuato nella misura qruantLtatm, consentendo
una gil"arduaz:iJooe delil'oneve, d:Lsposta da parle dei Coo.sigU d!i ammi.niswà.?
Jione degllii :Lsti<tultli assicuratori, telllUto conto, carso peil" calso, delila
gtrraviltà rdell'ina~dempienZJa, della buOilla fede e dell'avvenuta spoortarnea
r•egiolarit"izzazione· rderliJ.'dtru:udempirenZJa: 11 tutto· entro lirm~i massfuni slJaibiHti
su~la. balse rdi Cll"li.rtleri di cail"attere g~ene:rale da applt"ovarrni dal Mfunistero
del 1arvl01ro e deLira previldenZJa sociaile.
Oiò posto, ·1a Corte osserva che, per quanto attiene all1a definizione
dell'oneve come sorpit"a adddssa>to ail datore di ·Lavoro reiter·atamente madempiente,
non sia necessario nè dec~ivo esrtendea>e l'esame all pwnto
se Wa·ttdisi di· sanzi!O!ll:e ammm18Wat1va m seooo proprio, arlrl!a s:tessa s1lreg1Wa
ed m ana1og1a a quanto sotto aiJ.tro V•eTiso ritenuto da questa Corte
con >sentenza n. 76 derl 19•66, a rpit"O!POrsito delle . • somme aggiuntive •
dovute darg!Li i!naldempiellllti aJ. pagamento dei contribwtd all.·l'Irstituto nazionalle
deLla previdenza soctale.
Nel.:la situazione in esame, il g1udizio deriva da consi.rderaZiiooi che
pl'escindoo.o in certo senso dall :liormar1e rcilch1amo aJ concetto di sanzd.o!Il!i
ed attengono aUa n1atwra e modallità del peculiare si1srtema delJ.'arsstcwrazione
i.lllr.forr1Juni m furrima mUJtua~list~ca. .
Tratta~si di a~ssi!cwrazione obb~igator>ia Garrt. l citato t.u. del 196,5)
che ha per eff·etto, non so(J.o di esoneraxe iJ. datore dd lavooo daillla responsabilità
cwil1e (1arr.t. 10, primo comma, sa['V'o le eccezliood. di cui ai
successivi commi), ma an1che • -i:n conseguenza derl favor voLuto aocoTdaTe
all 1avcoratore, di addossare all'Istituto le prestazioni p!'evidenzdali,
in ogni carso: cioè, tarnto nel Gaso m cui ricortl'a run comporrtamei!Ìrto colpevo.
Le del datoce di l!éliV'oro, quanto ne·l carso m cùi ciò non ricorra,
costLtuendo iJl v·ersamento dei conrtributi la controparridta deiHe erogazdoni
a carilco delll'INAIL peT ogni altra specd1e di r;i.Jschiò ilnteTente arlila
attwità impre!Il!dirtodale dell'a~SÌicwrato, per il quale non rlicoit"ra iJl suo
compor.tamento collpevole • (1sentenza n. 134 de·l 1971, in relJaz,ione ag'Li
artt. 10 e 1<1 •t.u.).
I,l sistema legiÌJsLalbi'VO, nell!la sua pecu1ia(["lità e specirfi;c•irtà (glià rilevate
nelilJa 1senrtenza m'a ciltarta), dSIJILta, pe:r.tanto, basato su due dati:
da un Lato, il datò• costante dell'·automatiiCirtà de•lila pre1stazlione da pait"te
deLl'istituto arss~cu:ralbwo onde ga11anttre sempTe tl dw~to del 1a.voratoTe
alla turbe~a previrdenzia[e sancita dalll'art. 3•8 Cost.; da1['ailtro, i1l dato
costmLto dall.·l'raipporto do•V'uto dail datore di l·avmo, mediante puntuaLi
aldempi!men1Ji, sila i!n:liovmarti'V'i di situaz~oni di fat•to, sia di ver·samento
822 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), il quaLe pone a carico cLe>l
datore ·di lavoro reiteratamente inadempiente gli obblighi assicurativi
l'obbligo di rimborsare all;INAIL l'ammontare delle prestazioni Liquidate
per infortuni {1).
(01!1-issis). - 2. - Tutte Le ordmanz,e alsSUJinono ,che l'a,rrt. 51
t.u., n. 1124 del 1965, dispoOClJèndo che alla reiterazdoOClJe, da parte
dei da~i di lavoiro, deHe illladempi!ooze prerviste ne>H'arti!co1lo pretc>edente,
consegue l'obbiJJigo, a loro caJI'itco, di 11imbovsare all!l',tSitLtuto alssictllra'bol'e
l'ammontare delle pr,eSitazioni Liquidate per in:liorrtrmi, atc1cadluti.
nel periodo di inadempiooza, violerebbe l'art. 3· Cost., ;per 1rraz1ona>
lità del tr.atrtamooto p[ù Ollleroso rilservato a quei darto!l:'li di LaV'oro,
i cui di.lpe:ndeOClJti sub~scooo occasionalmente un illl1footunio, nei
confronti degli alrtri datori di lavoro che, ugtU.allimente madempielll!ti,
illOill annove!l:'lino neLl'ambito de(Ha !oro ÌtlnPII"esa mforiuni da iilldelll!nizzare.
Le o:rdmamz,e dei w~bulll!ali di SaJV'ona, Bari e Bologna (quwt'ru.!l·timo
ne1l'ordimanza l giugno 1971) prospettano antche la vtioil.azione de[l'a!"t. 53
Goot., in quanrto ila dilspmdrtà di ttrattamento si il.'isolverebbe m vioilaZÌ!
Oille del princilpio di rispondenza deil.l'cmexe aJJJ.e silllgole capacità COI!ltrubutive.
La predetta ordinanza del rtribuOClJale di BoW,gOClJa aglgliJun<ge
Che potrebbe di11si violato •aOClJche l'art. 38 CoSit., ·che filssa i prr:in,CfÌipi de~la
protez,iOille indiO!'tU!niJs,ti,ca.
3. - Le question[ ll!Oill SOillO fondate.
NOI!l è, iJn prno luog:o, fondata La dedotta violaz:1one de!ll'a:rt. 3
deltla CostituZIÌone.
Va tooUJto presel!lrte c>he, netl sistema deilila Legge vi!genrte (rtesto unico
d.P.R. n. U24 del 1965), la norma impugnata fa seg~Uito e si da:lla'Ocia
al: pvecedoo.te aTt. 5(), ·che prevede sanztoni peouruarie (ammooda)
e, mdipelllldel!l'terrj.el!l'te dall proood~moo<to penale·, prervede quote supplemootari
di premio a cadeo di coloro che non adelll(pialno aJll'obbl!ilgo
della dell!UOClJcm dell lavoro eseii"'cirtato ed al!treiSi prevede· iLl vemamento
di quote supplemootari nei casi di m01rosirtà e di: denunJCie infudel<i o
incomplete o iooSlltte.
(l) In dottrina, SUJ11e sanzioni per l'inadempienza agU obbli;ghi assicma:
tivi in ma<tell'm d[ mforbuni sul la:V'oro: LIGNOLA, Il sistema delle sanzioni
per le infrazioni alle norme in materia di legislazione degli infortuni
sul lavoro, 45; CATALDI, Sistema giuridico dell'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, III, 553.
Sul prr.inclipio di UJguagtiaiiJZa in tema di sanzioni pen.alli: PIZZoRusso,
Le norme sulla misura delle pene e il controllo della ragionevolezza, il!l
Giur. it. 1~71, IV, 192.
PARTE I;' SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 821
pubbUci, come que!sta Oor·te ha r:tconosc~uto prul'ticola!l"IIIlJente oo1la .già
citl:\ta ·sentenza n. 68 del :L971, e 'come ll'iconosci:uto 1anohe dana giurisp!
IUden.ZJa élldeguaw~oe deililie SeZ!ioni nnii1Je de111a COll'te .di aassamone.
Con ciò non va •escilJusa la possilbilJità di una i:na~giore per:lie~bil!iJtà
del sistema, onde fatvor~e l'.immediatez2la di cogmuione e dd esame, da
par·te dlel:l'ol'lgooo g.irulsdilcenroe; medilante l'·~stituzJ~one di seztioni regd.o!OOJ:i
delJ.a Corte dei •conti come •giLà deLineato in un diseglno di legge governativo.
1il prindpi:o ilillilormatooe del silstema resta, comunque, ·cO!Difermato
.con la prOispet:ti!VIa di una sua più pmtilca attuaZlione.
7. - Da Ul11limo, 1a <dicfiesa del!1a Retgiooe prospetta nelLa • memoria
• aggiunta un ooovco ~gomento, béllséllto swlrlia diJstinZJione tra i rendic~
i genell'ai1i degLi eni1Ji ed i l'apporti cootabil!i 1Jr1a agenibi ed enti: a
dlifllerenza dei sec0111di, soH1anto i pdmi, assimi!l!abUI!i allla situMilone in
esame, darebbero liuogo atd ·un control:lo ammmtstrativo, sia pure rilvestito
da forme girulrilscHziooé111i, come nell'·ilportesi tLpi:ca del!l•a pall'ifrcazione
del rend~cooto generale delilo Stato.
L',avgomento non è esatto ed aLtera i termini dell!a questi!one. È la
stessa normatirv;a SUJliia Corte dei conti (t.u. n. 1214 del 19~.4., all't. 13)
che precisa e distingue, Ln sooso opposto é11l1a prospettaZ!iooe della dktìesa.
Tra i òompirti éiiSseg,narti aJJlia Òoote sono considell'ati ddlstintamente, da
un lato La parmcazd,ooe del roodilconrtJo genem1le conswntiV'O deilll'amrninistrazione
dehlo Stato e queil.J.i deLle azienlde a gestione aJUtOO•oma soggette
a rilscootro, prima che siéllllo presentaibi a[ P•aml•amento e, da1l'al1tro
lato • ·~1 gliUJdizio sui conti che debbono roodell'e tutti coll.oro che héllnno
maneggio d:i denal'o o di vaJ10liÌ. dehlo Stato e di altre puibbliche amminilstraziJoni
•. · Nel ca~so in esame, si tratta, senza dUJbbto, deLla seconda
~pote!si, regolata da pverne,sse e conseguenze non confondibili con la
prima. - (Omissis).
CORTE COSTITUZIONALE, 213 maggio 19.73, n. 64 -. Pres. Bonddiacio -
Ret. Ogiglioni - S01cietà Metalmecc•anica dell Savino (avv. Poggeoohi),
.soc. Malaguti (arvv. Sbaiz); INAIL (1avv. Fontal!lla) c. PresLdelll!te
Coostglio dei MJn~stri 0s01st. a'Vv. g.en. Srbasbo Sawrese).
Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro - Reiterazioni dell'inadempienza
del datore di lavoro - Obbli~o per le prestazioni infortunistiche
- Ille~ittimità costituzionale - Esclusione.
(Cost. artt. 3, 38, 53; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 124, art. 51).
Non è fondata, con riferimento ai principi di eguagLianza, ài assistenza
sodate e ·ài .capacità contributiva, ta questione ài te.gittimità
costituzionaLe deLl'art. 51 t.u., dette assicurazioni contro gLi infortuni
820 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
dagli oogarnii di cootroillo tstHmùsti in seno agli entd, abbia dato Luogo a
ll"ilevamOilli di 'anomalie 0\TV'ero a reclami ed osservaZJioni di te;rzi.
,Si è già posto m rLLie\"o, al ·precedente n. 21, a ,prorposit1Q, delll'aa:lt. 3110
del .t.u. del 1934, che 1a traS1aZJione de1gld. atti, in ogni caso, aU'organo
surpertooe, esterno al·l'ente preposto aLI''e1same tecnico-g,iiUJrirdilco del r'en·
d~conto, è stato tvi_imposto, m via di principdro,.come atto dOVIUto, senza
che • 1deduzooni, osservaZJiOil!i e x:edlami •, vooificaibli!li sdlo • eventualmente
•, ne condiztonino l'ese11ciz;io. La parentesi degli anni 1o9'4H-119'60,
!dchiama,ta a[ precedente n. 2 e dovuta a stasi nell' elsercizli.o dii d!eteirminate
pubbltche atttvttà, con l'~eff,etto di a'sseg,nare al I'ich~amarto prilndrpio
nna dooogla solrtallllto temporooea, conferma ·ill prÌIIlicirpto stesso in
:forza del ruocesswo rli.priJstmo, atttuato IlJOiriffialmelllite sino a qjualtlldo
all' orga111o di cOltlltroHo tecmilco~gimildico, neHa COlilJPQS'ÌZlicme di a!l!lorn,
è starto poi d~scOilloScÌIUto l'esercizio di portere de1cdlsi:onaile giuri.lsdi.Zl:tonaile.
Il che, se VJal'e per i Consigil.i di pre:liettwra, Viale, per uguaile e a maglgti'or
11agione, per gl1i oogtani regionall'i di conitJroll!o, subentrati, in :forza del
cirtato d.P.R. n. 960 del 1965, nelle funzion:i dei COillsi!gli di pre:liettma.
M'a, pur venuta meno 1a competenza gilllTIÌISdiZlÌIOOa1e dell'oogano
decentrato, rÌimalllie, Ìlmmanente la vigenza del prindpli.o generaiLe di
. necessarietà di un giiUJdizilo che, 'superanido la :fase di controlilo mernmente
colllitabile amminilstrati'V'o, 'che è str~UJmentalLe riJspe,tto aJ resto,
COillsenta di perVJeniTe, mediante più penetrante campo di ÌIIlld!àgine, a
dectsione di aJmpio contelllJUto ga11amilstilclo. fudevogabile è, pelt"itallllto.
il'esi,genza delllia tuteLa di iltlltere1ssi generali: ciò, senza che possa d!ilrsi
qrui saooiJfiJcata J',arutOillomia delLa Regione che, seccmdo glitl!I'Ìispirruidenza
costante di qUJesta Oorle, non è mai preg,iJudiaata da cOltlltroillli gi'l.l!l"dsrdizionaLi
qualle è qruel]1o pre·vilsto dali testo un~co del 1934. _
In pr:opostto, punj;rulal1e è il testo unÌICo del 19314 suÙ'oodlilnamelllito
delLa Oovte dei conrbi. che conrferilsce alila stessa, come attrtibUZJione girurtsdiztonale,
i ,giud~zi di c(JillJto ~e di respOIIlJSabiLità) nei confronti di
tutte Le categorie di gestori di pubbil'Ìico denaro, obbUgati al·la presentazione
del conto e che, pel :liaitJto stesso di questa pr.esentazione, si consiJder
·alllio • ICOstituilrti iJn giudi2lio • (~artt. 44-4'5,).
Questa che, nel conte1s1J<;» de11a leg1ge, viene definiJta come • resa
g1udizi,a1e del conto •, trova poi nel Regolamelllito di proced'U!ra gli s1Jl1umenti
di eff.ettua~~one cost~tuiJti daH'obbLtgo di depolsito dei c,onti, spontan
·eamente adempiuto, ovvero, Ìln caso dii omilssiolllle, soggetto· a. formale
rilchioesta delLa Come, in relLazi.one ail!I'all't. 27 di de,1J1io l"iego1amento (citato
nel]!' o11dilnanza de quo) e in diJpendenza de·l genera~e po,tere ~strrutifiorio
di aJcqru~sizione dii aJtti e documenti necessairi (art. 14). -
Sovrasta su Mto e ne giustmca iii modus procedendi ill concetto
di una competen~a generaJI,e delLa Corte dei conti in mate·rLa di contabi:
Htà pubbl!Lca, atta a garalllltire iJn :liorma gi'U!r~sd1zionaJle, l'tirnteresse
oggettwo aUa regolarità di gesticmi finanZJiJariJe e patrimontaiJ.ri. diegil!i enti
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 819
fine di conoscere i vi.Jsu1tati deO. controllo su:glld atti de,Uberatlivi di cornto,
per • .ev1denm,a>re e>Venttuali iiTegoi1a11~tà dall1e qrualli possono dell'ii.vare
farbt~spede dii re1sponsab~Lttà previ1ste dagli arrbt. 251 e segg. deil cirtJarllo
testo · un:~co • . Lo stesso per quanto dguaa:'lda l'ordine di depomo rwolto
agLi orgarni regionaili (Ginn,1Ja proV'mciale - Com1tato cootre!J.,e di cootrollo)
aUo stesso firne di 'CUi sopra, con testual·e vMerimento all'art. 11
deHe norme d!i attuazione deO.wo Staturto reg:~()llllail.e.
L'imposta~i:ooe data ne1l'o'l'dmanza è dulllque queillla di nna resa
di colllti giuldizia1e, quale prev~sta pag:li a!l'rtt. 44 e .g,5 del cdltato ()ll'IWnamento
dell:a Oocte come fase successilva ail.1la presen,tazlione di detti coilltti,
mtroduc~bHe dllietvo ~stanza dell pubbUco mmi,Sitelro· pre,sso 1a Co!I'te stessa:
nornchè prevùJsta e regoLata nel suo svolg1mnooto, arnche a1gli effetti
del!l'e\llootuaQe 'COIÒISeguernte giudizio di resp()llllsabHità dag(li artJt. 27, 42,
43 e 44 del regolamellllto di procedura di cui ai r.d. 1·3· agosto 1'933,
n. 1038.
Va richmmata al r~a!l'do la sentenza ·di questa Oorte n. 618 dell'anno
19711 che, nel diilchiantre che spetta adla ProCU!l'a generaile p!resso
la Corte de,i conti prom:uov·ere l' a~iooe di respoo,saibùlldJtà nei cOOllfvonti
dei dilpelllldenti 1deil!la He,g.i:one FdU!l.ii-Vene~a GilulW. pe!I' gli ~ecilti commessi
ne]l'esercimo delll.e lO!I'o att!l'~buZJioni, ha pr~c~sato che giud~i di
conto e g~udi~i di responsabi,l!iità sono st!l'e>ttamente connessi e sottoposti
aJlle medesmne regole. La C()ll'rte ha dcondotto tale attività giurdlsdizi:onale
nell'a~mbwo de'l secon.do comma de0.1l'avt. 103 dellla CostirtJuzione,
osservando che oodelSta arttiv~tà ~tende a ga.l'anrti!I'e l'mteresse genera:l.e
oggetti>Vo ail.lla regolélll'ità dehla gestione fiilltanz~aa:'llia e pa1Jrim0illt1a!l!e de•ll'
·ente, in ottemperanza allllche al dupHc.e priilltcilpio deil.la • impall'zia[1tà •
e del • buon aJllldìamento • dell' Aanmustraz,tone di cUli aLl'all'.t. 97 della
Costirtu~iooe.
Que1sta seillttenm è stata preceduta da allitra (n. 110 de'l 1-9'70) nel.ila
quale è stata :r:ilconosc1uta la na1JU!ra giludsdìizliona11e de'i giudizi di conto,
anche con partilc>oilare r.ilferimeilltto atlla :linnzilone già esell'IC'itata dJa,i Consigli
di prefettu'l1a: ed a1t!l'esi è star!Jo riJconosciUJto che la dilsc~liillta dei
giludìizi di conto deve oOilltSide~tM'Isi app>1i1cahHe ail1e Regliooi, sia a Statuto
spetcia'l'e che ordmall'io.
6. - L'laSISiUI11to de1Ua Regione è che·, poste;> che l'esame de'i cOillti da
parte del Com1tato cen,tra•le regmalle ·dii coot!l'ollo si è conclulso senza
alcurllla nille>Vazione di negolax'nà, non w sa~reibbe più lUJo,go ad uLteriori
illlliervenm gruriiSdizionaU, sia come g1udi2lio · sui conti, sia come giud~io
di responsablillità.
L',assullllto non è, tùtta>Via, da giludiiClél!l'~ foilltdato·.
Non è concfo'l'me a legge subol'diilltare l'effettuazdone de'i g~zi sui
conti alla drco$11;an~a che l'esilto deg)li esami effettua,ti in primo tempo
818 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Secoodo Lo Sta~to speciooe (legge costimuzionarle 3'1 gennaio 19'6'3,
n. 1), la Regliooe ha potestà leg~sLa:tiva sulla d~scilpiUna dei controlli
degli amti de~i enti locall!i, ddJscilpj:i[}Ja dia esercita~rsi da ovgani. delJlJa
Reglione (,at11Jt. 5, n. 4 e 60). Segruono ile nortme di attuaZiione deil.lo Statuto,
in materia di c<m1ll'ohlo degli aJtti delle P['OV>iltl!cie e dei Comuni
(d.P.R. 26 ,giJugno 1965, ·n. 960, in c01nnessione con la legge 10 febbraio
11!)15·3, n. 62, sulLa costi.rtuzione ed iii. 'fnnzionamento degli Ol'gallli
regionalli). Con detto deCireto (art. l) Le attrilbuzi!oni dei COillisilgli di Prefettur,
a in matea:-ia V 1engo[}Jo affidati agH oogani reg:tOilliali di conmroll.'lo :
mo1tr·e ('airlt. 11) 1si diilspone che gLi oog:ani regiO!llallii, prepo~ti ad cO[}JiJrolLi,
qualora vengano a conoscenza di fatti impll:ilcalll•ti respoosabHdtà dii amministl'atrn,
imptega!bi o, in genere, di chi ha maneggio di denaro pcubbLilco,
a•i sen,si de[ testo nntco deLla legge comunale e pirovd!llci:aile (~icoli
da 2.51 e 2'519) debba~no fa['fle dénUifllcita ail ConsilgUo di Prefe·ttura
e che, mdilpendenrtemenrbe da t~le denuncia, n pirocedlilmento su t~le
vespooisabiliittà polteva essea:-e in,iztato dii uffido o sopra r.ilchiesta delJ.e
altre .autor.ità di vilgillalllza e defilllito arlliche separatamente dall!l'esame o
dal •giJUdlizio 1SUJi •conti, ai ~Sensi deWJ.'a•r.t. · 2,60 deJ. sOpiracttarto t.u.
In&e, •con iLa legge ll'egionale 2 mar:zJo 19·66, n. 3, suihl'esevcizilo delle
Jiunzilooi di 'contro1lo e di ammilnilstr.~ion•e atti'VIa, vengono derbel'IDIDati
gli orga~ni di controllo e la ìovo composi2li·one.
4. - TUJ11bo diò ,piremesso, la Col'te, a:i fiDi di necessar.ia mtegrazd:one
di quanto surrrilfevilto a proposito della LegiJsla:zJione naz,ionafle e regilona:
le, rilchiama la p:r1op11iJa sentenza 17 mag,gilo 1966, n. 515, che .ha dichiarato
l'tilhle1gitti!mità dehl',art, 310 t.u., della legge •comun,aJ.e e pii'oV1IDda1e
del 19,3.4, nella 1pal'te ·in •CUli dtsponeva [a ·sorttoposirione del
conto OODISU'llltilvo a1l gi'UidiZJio dei Consilgil'i di Pl'efet1Jurla : ciò pea:- motivi
~ilgruardalllti la lwo composi:zJilone arlliomaLa lilll lsede dd giurilsdizdone
contabille e ila mancalllza m detta :sede di . una .garanzia dei!. pieno eseii'ciZiio
dei dilriltti di dirliesa.
5. - Pll'ocedendio Ol'a aJ.l'e~S~a~IDe di mevito del conflitto, la Cor.te riie'Vla
e pirecilsa che ·l'ordiJnanz<a delLa Ool'te dei conti rirSUJlta testUJailmente
emessa iJn un giUJdizio su conti consuntirvli resi dal Tesoriere pii"OIV1IDciale,
gmdizdo i(()JS'taiUJmto ad dlstan2Ja di quel Procuratore genel'la1e e regolato
da,11e rirchiamate no11me· déll'all'lt. 45 t.u. 12 lUJglilo 192~, n. 12·14, sul['oiTdinamento
deliLa Coll'I1Je stessa: cioè, del ,gJiuldi:zJto di· conto e dii rerspoosabillità
nel quadro di attl'L~ioni giiUJràisdlizilonalli, tutto come indtcarto neJ.
capo quilnto, se:zJione prlima, del predetto testo unico, lilll oui l'a'l"t. 4!5· è
com,pveso.
L'o11dilnlall1Za è motirvata nel senso· che trarsmi!ssione e depiQisito dei
!1.1ilchiesti docum~ti, rilguardanti gH else11cizi 1970 e preèedenti, corl'ispondOillio,
pea:- quanrbo 11ilguax~da l'Ol'dine darbo al Prefetto d!i TII''ieste, ali
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 817
Per cui, la chiu1sUJra defl!la :liase :di controlllo in sede ammdn:istrartiva,
senza l'IHeva:zJion.e di vizi o di itm·.eg()l];arirtà, escluderebbe • a priori • ila
a1pertU!ra non necessi,tata di ogni suocessirvo giudizio sui oollllti.
2. - I motivi 'dell solil.levato confl:itto non sono fondati.
V·a dato atto, in pràmo luogo, che la natura e l'esiJgenza dei grudizi
srii conti si l'linvel!llgono nel telsto nntco dell!a legge comunaJ.e e pil'OV~c~
aJe dell 3 mao:-zo W34 ,n. 81818, modidlca1.o dalJle le1gJg1i n. 351 del 1942
e n. 530 del 1'947. Il quaf!Je testo un~co a'ggioma e purntJUaliizza qfUanto
già cootenuto ne!l[a ,pre,cedente legi!slaziooe m marteria.
Inv.ero, l'!llrrt. 8110· ha pr·eiCilsarto ill conteniUto ed i termini di svilwppo
del pl'locedfunen1.o, 3['1:Jilco1ato m più fusà: U!lla prima, costitulit1Ja dalla
de1iherazi,one suJ. conto COI!llsun,ti'Vo da p!llrle de!l Con,stglio comltllll.aile o
provinoLaJ:e; la seconda, cost1tuita· dal1l.a obtil.igatoria trasmilss1one del
conto, così deliberato, ·!lll Ooosi!glio di Pr,efelttura, al qUJalle • è tr!llsmesso
• per e1ssere • sottoposto a g1udiiZJio • ('quarto comma); la tell'za, costituita
~daH'esei'cizro !liiDipOO di queste funZJioni di giudizio, da p!llrle del
Ooos1g1to :stesso, nellla duplice veste di or~no amminliJSif;rrlativo e1d rosàeme
giniD~sdiziooale, carnJpetente, cioè, neMa 1stessa sede,. ali. contro1Jlo
ammirÌlilstraihlvo del cornto, a(hl':esame dei • doCU!menti giiUstidl·catM del!la
enwata e dehla spesa •, ail.l'es!llffie delle deduZJWni e dei recil.am:i • eventuaLmente
pr'esen:bati •, ill tutto onde perrvellllill'e ahl'emissi0111e del • giudizto
• SUI'il'iÌiohiamarto, meditante • dectsi!one • impugnabUe da'Vanti aMa
Corte dei 1c0111ti: ldeci!si:0111e sull.lla. regoLarità sostanz.iaile dei conti !llllche
ai fini .di accertamento di ~espoosabhlttà conrtabill.e, sempa:-e e comunque
rilevabhle ISU nZiiativa di ufficio (ai't. 260 ottato t.u., in :reLazione agH
ar:tt. 215>1 se~g.).
T!llle ne1cessa:r'to col1legamooto . di atti!VIistà :liunzionaU ha, in seìgutto,
subito nn pèrtodo dii sospensi!OIIle .per drcostanze cOIIltmgJe!DJti e tran,sitorie.
Inf!lltti, 1COill decreto l·e.gilslatilvo n. 1372 del 19,48, lsi stabHi'Va (art. 5)
ohé, fino a'l 31 d~cembre· 19150, ove fosse iiDltell'Vennta una de:1i!bell'a suJ.
conto n0111 contestata nel.Le dSU'lrtanZJe, iii oooto doveva iuterndersi come
• ldefin11lilv!liiD€1!111:Je • ~approvato, tenendo luogo La _deli!beraz.jone, ·a tutti
g1i effetti, del1a dec1sione del Consiglio dd Pireferbtrtifra. !il pl'eldetto 'termi!
llle dii operatiMUà della noll'Illa tl'!llllsitoria è stato< in seguito p1J'oro1gato
c0111 legge 7 apr.ile 1'9514, n. 142, fino !lll 31 dtcembre 1955 e con SIUICOOSsiva
leg.ge 11 mar:zo 19158, n. 209, :smo ,al 31 dtoembll'e 1960 e non olLtre,
rimanendo, di co~nseguen:z;a, so1tanrto erntro i!l ,segnato termme, • non
app1i'cabil1e • (come pl'elotsarto nehl'aiJ'lt .. 3 capov,er'SO, delila pll'ima legge
di proro.g,a) il.'arl. 31 O t. u.
3. - La Corrte cons~dell'a poi, ai fini della ri.soluzdone dell. pll'esente
conflirtto, la situaz;ione pM"ti!co1aTe, inerente al'l'o11dmamoorto deHa Regione
Frduli-~el!llez:ta Gtruil.m.
816 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
In breve: l'autorizzazione governativa vale a rimuorvel'le, caso per
caso, un limite generale di qrdine .pubblico che grava, in linea di pdndpio,
su tutte le persone giuridrehe, pìubbliche e private, ed è perciò
qualita~tivamente 'diversa dagli ordinari 'controlli di merito, cui, nel
loro stesso interesse, sono dalla tle.gge sottoposti determinati atti degli
,enti rpUJbblici dell'una o dell'altra .specie, ed in particolare determinate
deliberazioni dei minori enti territodali.
Pertanto, poichè 'le leggi che attribuiscono: il relativo potere allo
Stato non sono in .. contrasto con 1'art. 130 Cost., il iricorso de'Ve ess•erre
accolto. - (Omìssis).
CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggio 1973, n. 6•3 - Pres. BomtlaiCio.Rel.
Oggtoni - Plrie!sidente Regione· FriuU-Venezia Giu1i!a (arvv. Pacia)
c. Presildenlte OQilliSÌgftio dei Ministri (n.e.).
Friuli Venezia Giulia - Controllo sui Comuni e Provincie - Competenza
ad ordinare il deposito dei conti consuntivi alla Provin.c ia - Corte dei conti.
(Cost., art. 103; St. sp., art. 5, n. 4, 8, 60; d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960)-.
Spetta ano Stato, .e per •eSSO aLLa Corte dei Conti, la competenza
ad ordinare ,az Presidente del-Le Giunte provinciali detta Regione FriuLiVenezia
Giulia, di depositare i conti consuntivi e gti atti relativi, resi
dal Tesoriere provinciale (1).
( Om~ssiS). - l. - Secondo l'assunto deiliLa Regiooe F1rwU-Venezia
GiwÌiai, coilltenuto nelil'atto ciQin cui il confUtto di ~ttr]bUZiione è staw
sollevato, l'ol'dmanza ·def11,a Sezme ,giurÌisdiziooa1e del'la Corte dei cooti',
emessa nel grudizdJo, 1SU1i cooti conSUintiV'i deiHa Provmcia di Trieste re,si
dal tesorowe provdooiale con il.'<Ja:'dme all PTes1doote del!la Giunrta pro.t
vin1Cia1e tdi deposÌibare, presso 1a Oorrte, detrti _ CO!ll!ti per g1i ese·rcizi 1970
e oprecedenti, sarebbe mrvasÌIVO de]1a compatenza dellla Regd:one, spet-.
taDJdo estll'lllsiv;amente aid essa 1e :liwnzioni di cootroltLo sugli atti de~
enrt:Ji l01oalld, sec.ond!O .g!li adt. 5 n. 4, 8, 60 de11lo Statuto spe.ciaiJJe: ciò in
quanto la Heg,iOIIle, per effetto dell'a'l"t. l, secondo comma, delle nOit'ffie
di attuazione del predeilJto Startruto (<d.P.R. 216 gilll!gno 19:6r5:, n. 960) è
subentrata m dette funZ!iJo!ll!i, .già .spettanti ad. CO!ll!Si!g!li di preferttura.
(l) In dottrina, BuscEMA, La giurisdizione contabile, Milano 1963, 419.
Suhla giUit'isdizione generale della Ciocie dei oonti i:n materia di contabiHtà
pubblica: Cass. S.U. 20 luglio 1969, n. 2616, in Foro it., 1968, I,
2074 e Cass. S.U. 5 febbraio 1969, n. 363, ivi, 1969, I, 2962.
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 815
tenza dello Stato : al quale s1curamente non è fatto obbligo - ru:Jcche
se non è vietato, quando non contrasti con principi o con specifiche
.norme deLla Costituzione -- di decentrare, ·con apposita ·legge, alle
Regioni taluni tra i compiti attualmente da esso .esplicati in marteria.
4. - Quanto fin qui osservato potrebbe anche rendere superfluo
indugiare sul secondo ordine aJ."tgomentati:vo svolto dalla difesa della
Regione, pel'chè, ad ammettere in ipotesi che l'istituto della autorizzazione
agli acquisti degli enti morali sia ormai privo di una sufficiente
giustificazione, non ne deriverebbe .per questo .che la relativa competen~
a debba •DOIIlJsiiderans~ ·compresa IDlel 1maSiferimen<to alle Regioillli di
·sposto dahl'art. 130 Cost.
Ad abbondanza, può tuttavia rilevar.si che, se effettivamente parte
della dottrina (.quella su cui insiste la difesa vegionale) ebbe ad esprimersi
a suo tempo nel •senso che alle finalità all'inizio proprie de1la
autorizzazione in oggetto (1mpediTe i:l foll"marsi dehla cosiddetta «manomorta
» nonchè quanto ai lasciti e donazioni, proteggere i diritti dei
successibili) altre e diverse sarebbero venute poi a•ocompagnandosd (di
tutela dell'interesse degli enti, come negli ordinari controlJ.i di merito),
è •anche vero, d'altr? fato, •che nella dottrina più recente si è visto al
contrario riaffermarsi la configurazione tradizionale dell'istituto come
tuttora dotato di una sua reale ·consistenza e ragion d'essere. E, quel
che più conta, la legislazione positiva ha mostrato in più di un'occasione
di mantener fe·rmo il criterio, secondo cui l'esigenza fondamentale
e sempre atrtuale alla quale risponde l'autorizzazione governativa
è di ~contenere nei limiti del necessario .gU acquisti patrimoniaH destinati
a mero scopo di investimento e di reddito.
Così, ad esémpio, (J.a generalità e inderogabilità dlell'autorizz•azione
nei •confronti deg.U enti ecclesiastici « di qualsiasi natura » non
soltanto risulta espressamente prevista daMa legge 27 maggio 1929,
n. 848, nell':art. 10, ma è stata ribadita negli artt. 11 del Trattato e
29 del GoncoTdato con la Santa Sede: dove, all'atto di dichiarare esenti
da ogni ingerenza statale gli enti ·centrali della chiesa cattolica; si è
avouto •crura di precisare tuttavia che anche ad essi sono applicabili
« le disposizioni delle .legg_i italiane •concernenti gli acquisti dei corpi
mo'l'ali». Cosi ancora, le disposizioni della legge d:el 1896 sono state,
in epoca recentissima, estese alle associazioni agrarie con la legge
4 marzo 1958, n. 180; mentre, per converso, con riferimento agli istituti
autonomi per le •case popolari, in relazione agli acquisti di immobili
destinati alla realizzazione dei programmi costruttivi dagli .stessi .effettuati
o da effettuarsi, è stato ~n~ec.e1ssario - p·er ·eliminaTe l'es1genza
dell'autorizzazione - che inter<Venisse un'appoiSii.ta deroga, disposta
dalla legge de·l 26 luglio 1965, n. 970.
5
814 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
non ·estendersi del pari all'interpretazione dell'art. 130, che, attribuendo
ad organi regionali « il controllo di legittimità » e - in casi
determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame -
«il controllo di merito» sugli atti dei predetti enti territoriali, mostra,
anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli ·wenerali e
tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte · prorvìnciali
amministrative. I quali sono poi, anche per 1a coscienza comune e
per la pratica amminiJstrativa, i controlli quasi per antonomasia, che
con la loro .presenza, le loro modalità di appHcazione e la varia intensità
dì ·cui sono dì volta in vo1ta dotati, condizionano nel ior-o complesso
·le autonomie degli enti territoriali e concorrono a definime ·la
posizione nell'ordinamènto giuridico.
Di ciò •consapevole, la difesa della Regione, nell'intento di dimostrare
1a legittimità dell'operato del Comitato di controllo, svo1ge un
duplice ordine di avgomenti: da un 1ato, cercando di indirviduare un
attendibile motivo che valga a differenziare la posizione dei Comuni
e delle Provincie da quella degli enti assistenziali e di beneficenza;
dalJ'altro, insistendo sul rilievo dell'essere venuta meno, al giorno
d'oggi, quella che fu la ratio originaria della speciale autorizzazione
agU acquisti degli enti morali. Ma nessuno dei due ordini argomentativi
può essere accolto.
3. - Non il primo, al quale è agevole obiettare, .che semmai, proprio
nei confronti di Comuni e Provincie la permanenza in capo allo
Stato del potere di cui si controvel'lte troverebbe ancor più solido fondamento
razionale e di diritto ;posìtirvo che non in ordine ad altri
enti locali, i quali, o(perando nell'ambdto di materie su cui spettano
alle Regioni competenze ·legislative ed amministrative, risultano in
definitiva sorttOIPosti per molteplici aspetti ai .poteri di supremazia a
quelle attribuiti.
Ed infatti, che l'autonomia comunale e provincia•le :sia garantita
a livello costituzionale, è .piuttosto un a·rgomento contra•rio alla tesi
difensiVIa della Regione, poichè lo stesso art. 128 rinvia in' tproposito
a « leggi .generaU della Repubblica ». In base alla normartilva dettata
dal .testo costituzionale, d'altronde, in ordine a Comuni e Provincie
spettano alle Regioni esclusivamente i poteri e le facoltà di cui agli
artt. 118, ultimo comma (delega di \funzioni amministrative od utilizzazione
dei loro uffici) e 132, secondo ·comma, in relazione all'art. 117,
' secondo alinea (istituzione di nuovi Comuni e modifica de1le loro cirscrizioni
e denominazioni), oltre - beninteso - a quei •controlli sugli
atti che sono previsti dall'art. 130 e dei quali è appunto questione nel
pr;esente ·giudizio.
Ma, al di fuori di queste particolari tpotesi, ogni altro aspetto del
regime dei Comuni e delle Provincie ricade per intero nella compePARTE
I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 813
(limitatamente però a Comuni, Provincie e loro consorzi). È da rilevare,
più particolarmente, che, nella imminenza del concreto inizio di
funzionamenrto delle Regioni a statuto ordinario, ed anteriormente
alla adozione deUe delibere in oggetto, due circolari, rispettivamente
del Ministro per le Regioni, in data 14 ottobre 1970, e del Ministro
per l'interno, in data 15 marzo 1971, avevano provveduto ad impartire
le opportune disposizioni per realizzare, in via breve, il concreto
passa.ggio alle Regioni medesime dei poteri di controllo ad esse attribuirti,
precisandosi (nella seconda) che restava ferma, tra l'altro, la
competenza statale ane autorizzazioni agli acquisti, trattandosi di «un
potere di ·carattere generale ·con:lierito allo Stato nei confronti di tutti
gli enti morali, volto a tutelare l'interesse dello Stato e di determinrati
!soggetti in 'contraprposiz,ione a queltlo delhl'ente, in relazdone a
finalità di ordine pubblico». Mette anzi conto di osservare al ri•guardo
-- pur senza volerne t•rarre, sul rpiano giuridico, conseguenze contrastanti
·con il principio, sempre ribadito dalla giurisprudenza di questa
Corte, deLla i!lliaipipLtcahi:liltà dell'i,stituto deH~ acquiescell1Za al campo
de1la giustizia costituzionale - che avverso detta circolare nè la
Regione della Tos:cana nè alcun'altra Regione ha ritenuto, a suo tempo,
di ricorrere.
La questione è insorta, invece, in occasione dell'impugnativa promossa
da alcune Regioni contro il decreto legislativo n. 9 diel 15 gennaJio
1972, emesso 1sulla ba,se della le~ge di del·e~ n. 281 del 1970, e
concernente H tras:fierimento alle Re.gioni di diritto comune delle funzioni
amministrative in mateda di benefi•cenza pubblica, essendosene
tra l'altro censurato l'art. 5, n. 3, che riserva allo Stato le competeD.Zie
relative all'autorizzazione agli acquisti degli enti che svolgono la loro
attività in tale settore. E la questione fu dalla Corte dichia11ata non
fondal1;a, con la ·s•entenza n. 139 del 1972, argomentando dalla peculiarre
figura di siffatta forma di controllo, « inerente al regime comune a tutte
le persone giuridiche, quali che ne siano· la natura e gli scopi istituzionali
».
2. - Nella specie oggi sottoposta al giudizio della Corte, trattandosi
di autorizzazioni a Comuni, non si versa nella materia cui aveva
specifico riferimento detta sentenza, nè in alcun'altra tra quetlle elencate
neWart. 17 Cost., e ricomprr-.ese pertanto nel:l'ambito della de•lega di
cui aHa legge n. 2·81. Ve•ngono, •1nV'e•ce·, in considerazione l'art. 130 Gost.,
e le sopra rammentate disposizioni della legge n. 62 del 1953, che
ad esso strettamente si ricollegano rper tutto quel che concerne Comuni,
Provincie e loro consorzi.
Ma è ch1aro che il prindrpio affermato nella sentenza n. 139, per
la sua generalità e per le considerazioni che lo sorreggono, non può
812 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
tivo, pubblico, politico, di cui il magistrato stesso sia partecipe come
uomo e come cittadino.
Se, invece, il giudice abbia in qua·lche modo partecilpato all'impugnativa
delle delibere ·consiliari, mani:lies:tato opinioni, o se in qualsiasi
maniera venga a delinearsi un ~suo interesse particolare, soccorreranno
i principi generali in tema di incompatibilità, astensione e
ricusazione, rperfettamcnte applicabili anche ai giudizi in materia elettorale.
(Omissis).
CORTE COSTITUZIO~ALE, 23 maggio 1973, n. 62 - P1·es. Bonifa·cio -
Rel. Crisofulli - Pre·sidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv.
Gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Toscana (av·v.
Cheli).
Regione - Regioni a statuto ordinario - Acquisto di beni immobili da
parte dei Comuni e Provincie - Competenza all'autorizzazione -
Spettanza dello Stato.
(Oost., 130; l. 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 56, 60).
Spetta allo Stato il potere di auvorizza1·e Comuni e Provincie ad
acquistare beni immobiLi e ad accettare lasciti e donazioni (1).
(Omissis). - l. - Il conflitto ·di attribuzione soUevato con il ricorso
di !CUi SOIPra ha per og.getto la spettanza del potere di 1awtorlizzare
Comuni e Provincie ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare
beni immobili, a norma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1896, n. 218,
e del relativo regolamento: potere eSplicato - nella specie - dal
Comitato regionale di ·controllo, sezione di Arezzo, attraverso sei delibere,
!(iatate dal 31 agosto al 4 dicembre 1971, con cui ill Comune
di Cavriglia veniva autorizzato ad acquistare determinati terreni, con
la conseguente invasione, come si assume nel ricorso, dehl.a sfera di
competenza statale.
Le deliberazioni impugnate si fondano espressamente, oltre che
sulla legge del 1896 testè citata, sugli a1'>tt. 59 re 60 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, ·che in effetti disciplinano, in attuazione dell'art. 130
Cost., l'eserrcizio Ida' parrte del!le, Regioni a statuto Oirdilllar:i:o dei ooo~
olli di il.egittimità e dii merito rugli atti dergli enti locaLi minoird
(l) Sui limiti del potere di controllo attribuito alle Regioni sui Comuni
e sulle Provincie, oltre alla sentenza 24 luglio 1972, n. 132, citata in motivazione,
v. altresì la sentenza 28 novembre 1972, n. 164, in questa Rassegna.
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 811
CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 1973, n. 60 - Pres. Bonifacio -
Rel. Rossi - Coccorvi (n.p.) c. Bresidente Consiglio dei Ministri
(1Sost. avv. g·en. d~llo Stato Del Greco).
Elezioni - Contenzioso elettorale amministrativo - N o n imparzialità
dei componenti il Tribunale - Ille~ittimità Costituzionale - Esclusione.
(Cost., art. 101, l. 23 dicembre 1966,• n. 1147, artt. l, 7).
Non è fondata, con riferimento aL principio della imparziaUtà deL
giudice, La questione di legittimità costituzio'l'l.aZ.e degli artt. 1 e 7 della
legge 23 dicembre 1966, n. 1147 sul ccYntenzioso· eletto-nate amministrativo,
relativa alla composizione dei TribunaLi, nelle persone di giudici
che sono anche elettori nel Comune (1).
(Omissis). - Le due ordinanze del tribunale di Parma sollevano
una sola questione ehe va decisa ·con unica sentenza e può cosi riassumersi:
'se contrastino con il principio d'imparzialità del giudice
(a1rt. 101, secondo comma, Cost.) gli artt. l e 7 della legge 23 dicembre
196'6, n. 1147, in quanto attribuiscono al tribunale arvente sede
nel Comune o nella Provincia la competenza a decidere le controzvel'lSie
relative aUa eleggibilità a constgliere comunale o provinciale, mentre
anche i giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della
relativa azione popolare.
La questione è infondata.
La legge riconosce a tutti gli elettori del Comune e della Provincia
(compresi ovviamente i giudici) ·l'interesse ·e il diritto, mediante l'azione
popo!l.are, ad impugnare le delibere dei Consigli comunali 1e del Consiglio
:provinciale in tema ·di eleggibilità. L'interesse cosi protetto è
quello generale alla buona amministrazione, anche se a questo interesse
possono sottostarne altri di carattere personale, o di partito.
L'interesse astratto del giudice elettore alla buona amministTazione
e la sua titolarità ad un'azione elettorale ·correttiva non possono
·di .per sè renderlo meno impar:z;iale. In 1caso opposto si dorvrebbe
concludere assurdamente che non vi è giudice capace di rendere vera
giustizia quando la controv·ersia rivesta un interesse ,genevale, collet-
(l) La questione era stata dd:chia11artla manifestamente irufonidaJta da
Cass. 11 aprile 1972, n. 1101, in F.oro it., 1972, I, 1210.
Per l'escl.UJSione, m •081SO. anaJ.ogo, tdell'1Jpotesi di ·astensiOillle o di ricusazione,
cfr. Cass., 11 ottobre 1972, n. 2997, in Giust. civ. mass., 1972, 1660.
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 851
att!'averso un contratto prrivatistico: tale irregolare assunzione - come
d'altronde già ha affermato questa Cor.te supr.ema (sent. n. 108 del
1967) - può essere fonte di responsabilità verso l'ente dei funzionari
che abbia disposta l'a'Ssunzione stessa, ma non incide sulla sorte e sulla
disciplina del rapporto, specie quando il comportamento dell'ente importi
il riconoscimento di situazioni che in linea di fatto si pongono
come •prestazioni di servizi.
Ora, appunto, in linea di fatto, la •sentenza impugnata, ha acceTtato
insindacabillmente che un tale Ticonoscimento vi è stato e che vi
è stato • un inse·rimento del lavoratore nella organizzazione dell'Assessorato
che ha tratto dal:le prestazioni della resistente innegabile utmtà • :
onde, . ove conseguenze giuridiche possano derivare da quel rapporto
di lavoro i~rrego'laTe o addirittuTa nullo (e tal'i conseguenze non possono
che derivare ex art. 212,6 dall'esecuzione di fatto deill'attività lavorativa)
tali conseguenze non possono che essere imputati all' Amministl'azione,
rpur tsempre soggetta d!n base ai principi suddetti, del IT<l!P'porto
di lavoro, sia pure di fatto. Si vuoi dire insomma che,. poichè
l'art. 2126 dispone che - salva ·l'eccezione di cui si pa'l"lerà in seguito
-- normalmente la nullità del contratto di lavoro non produce
effetti per il periodo in cui il rappmto ha avuto esecuzione, ~l che
significa che in questo periodo di rappmto produce tutte le conseguenze,
sia pure di fatto, appare chiaro che tali conseguenze non possono non
sorgere che peT i due so~getti. del rapporto che sono da un lato H lavoratore
e dall'altro l'Ente, sia sulla base del rappoTto organico, sia su'lla
base del riconoscimento e dell'uthlizzazione del servizio di fatto rpTestato.
E pertanto tl'ultimo punto tLn d1scussione non può che e'sl:re~re quetllo
relativo alla applicabilità concreta del:l'art. 212{). Il qua'le, come è noto
e come è ·stato già dianzi accennato, concerne i c.d. rappmti lavorativi
di fatto e cioè le ipotesi di prestazioni di attività lavorativa concreta
e di fatto in esecuzione di un contratto di la·voTo nutllo e annullabi,le
e pone al riguardo una regola e una eccezione: la regola è ~abil!ita
in considerazione della particolare natura della prestazione del lavoro
e delle finalità cui ·la retrribuzione mira e fa salve le conseguenze del
rapporto, come se J:a nullità o l'annullamento non ci fosse stato (essi
• sono senza effetti • secondo la parola della legge) durante H periodo
in cui effettivamente il lavoratore ha .p~restato· la sua attività, l'eccezione
è stabilita, in omaggio al principio che nessun contraente può
allegare la propria turpitudine, nell'ipotesi che la nullità derivi dail.'la
illiceità deH'oggetto o della causa, ipotesi nella quale risorge Ja norma
contrattuale generale deilla assolut·a inefficacia ex tunc del contratto
nullo. Di guisa che è 'Chiaro come ·l'art. 212,6, si inquadri nel si:stema
generale di •cui oéJJgli artt. 1343 ss., 1346· ss. e 1148 c.c., dtstilllJguendo
nell'ampia categoria del contratto illegale quella del contratto li.Uecito,
che è tale quando i!llecito sia l'oggetto ovvero illecita sia (art. 1343) o
852 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
si !l"eputi per legge (al'lt. 1344), [a causa ovv;el'lo hllectta sia il motivo
comune e detel'lminante (art. 1345): anzi proprio in considerazione del
contratto di lavoro viene in esame una disciplina differenz'ia·ta del contratto
i:llecito nei confronti del contratto per altre ragioni i:llegali, <in
quanto, mentre in linea generale e l'uno e \l'altro .producono i medesimi
effetti (nullità radica,le ex tunc), per H contratto di lavoro tale ultimo
eff·etto è proprio solo del contratto illecito, producendo H contratto di
_lavoro illegale per altre ragioni ma di fatto eseguito un !'lapporto efficace
di Javoro.
Ora, nel caso in esame, non potendosi parlare certamente di illiceità
dell'oggetto (e di,fatti di una tale illiceità mai •si è parlato nemmeno
del ricorrente nell'attuale giudizio) e dovendo ri!pieg•a,re, per escludere
aa posstbi1Uà di raffigwr_axe un'efficace !l'apporto di >lavoro di fatto,
suHa 1illliceità della causa, il ricorrente, ·spe.cie tn questa sede, insiste
soprattutto 'della ·configurabiUtà di una assunzione in :lìrode ana legge,
che pol'lterebbe alla illiceità del:la prima ex art. 1344 ed è evidente
questa insistenza ov·e •si ·parla dall'impostaziooe che alla ricostruzione
giuridica dema fattispede concreta dà la difesa del ricorrente, che parte
dalla 1stipulazione ·di un contratto, sia pure anoma,lo, di appalto, stirpulazione
fatta per evitare i divieti e ·la nu!Htà sancita dalle leggi regionali
del 195·8 e del 19·59: solo ove tale rd:costl'IUZione fosse esatta si potrebbe
discutere se vi fosse i!n realtà un intento fraudatorio secondo
!'!art. 1344 'Cioè d'·eiludere attraverso un mez2'lo tipico, l'applicazione di
norme imperative. Ma, ·la opposta ricostruzione, incensurabHmente operata
dal ,giudice de~ me11i~o, essel'lsi nella specie in presenza di un rapporto
di lavoro direttamente posto in essere anche se ·in contrasto con
le. norme regionali, appare evidente l'impossibilità di far ricorso, anche
in astratto, aH'appltcabilità dell'art. 1344 c.c.
Se è vero, ·come è affermato dalla più forte co!'lrente dottvinalle e
daHa ·costante giuris.pll"udenza che contratto in frode alla legge, la cui
causa è rfpetuta illecita dal richiamato art. 1344, consiste neH'uso di
un mezzo tipico, astrattamente lecito, non nello intento di raggiungere
il dsu1tato tipico Pt;T il quale esso è previsto, ma per eludere l'applicazione
di una norma ·imperativa, volendo indirettamente giungere ad
un dsultato contrastante con la norma di 'legge, di guisa che - come
è stato detto- la differenza tra negozio direttamente illecito (art. 13143)
e negozio in :lirode è meramente strumenta.1e, in quanto con il primo
le parti pongono in essere uno strumento che direttamente raggwnge
il 1risultato vtetato, urtando .quindi cfrontalment•e nel divieto, mentre con
il secondo intendono ra,ggiungere lo stesso risUJltato attraverso una via
indir·etta e tortuosa, c·ioè con l'uso di un mezzo astrattamente lecito,
ma reso illecito dal•lo indiretto risultato che in frode al divteto legislativo
vorrebbesi raggiungere, nella specie si ha proprio quel negozio
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI. DI GIURISDIZIONE 853
che di,rettamènte va verso il visultato voluto. Onde è che •soltanto si
può vedere se la causa sia direttamente ~llecita ex art. 1343 c.•c. : perciò
anche il rico!'rente ·sia pure in subordine è costretto a siffatta mdagine,
come risulta dai vari passi del tricorso d:n cui (ripetendosi le deduzioni
!fondamentali di appello) si riscontra nelle leggi regionali del 1958
e ·del 195,9 l'eststenza di nOtrme imperative e di ordine pubblico vietanti
le assunzioni irregolari di peTsonale alle dipendenze della Regione:
La sentenza .impugnata ha esclusa l'applicalbili·tà dell'art. 1.3·43 anzitutto
in via principale sulla ·basè dell'argomentazione, discendente dalla
rigorosa applicazione del 'concetto obbiettiv1stico del!la causa, de'll'impossibilità
di concepire in un negozio tipico quale H contratto di ~avoro,
ne·l ·quale la causa, come· funzione economico-sociale de·l ·contratto, è
stabilita da'll'ordinamento, una illiceità della stessa: in secondo luogo,
i:n via subordinata, ritenendo, anche a vollersi accogliere un concetto
• meno formalistico • della causa come • funzione economico-sociale
concretamente assegnata dalle parti al rapporto in esame •, che nella
specie tale funzione non sarebbe contrastante con nOtrme imperative o
con l'ordine pubbUco.
Certo, ove si accettasse in tutto il suo rigore 'la teoria obiethlvistica
della causa o ·si affermasse ·che la funzione economi:co-sociale del contrattò
è stabiUta astrattamente ed immutabm:mente dall'ordinamento in
relazione ad ogni tipo contrattuale e solo per i contratti atilpici sarebbe
lasciata aUa libera determinazione delle parti con i Umiti di cui all'art.
1322, ogni discussione sarebbe eliminata, dacchè per H contratto
tipi:co di lavoro sa,rebbe, come per tutti gli altri contratti tipici, inconcepibile
una Hliceità della causa. Ma questo supremo Collegio seguendo
i dubbi e 1e ricostruzioni che da lungo tempo affiorano ne1le proprie
precedenti decisioni, ritiene che una siffatta concezione rigorosamente
astratta della causa sia contrastante al si:stema le,gi,slativo vigente con
gH artt. 1343 e 141,8 ammette in via genevale la illiceità della causa,
nel senso ·che restringere la illiceità della causa al solo contratto atipico
sarebbe contrastante per i:l sistema, che regola nell'art. 1343 la causa
in geneve senza dtstinzione tra ti!pi di contratti e anzi, a ben vedere,
la tregola con 1parti:colare riguardo proprio ai ~contratti tipici, dato che
ai contratti atipici •c'è solo, .ex art. 13'2~. una estensione del<le regole
(tra cui l'art. 1343) dettato per i contratti tipici. La conferma di una
tale sistemazione viene proprio dall'art. 212'6, il quale prevede espressamente,
per un contratto tipico come quello di lavoro, la possibilità
di configurazione di una • causa illecita • con particolad proprie conseguenze
giuridiche: l'affermare (come fa la sentenza impugnata) che
per il conttratto di lavoro (come per gli altri contratti tip-ici) la illiceità
della ·causa :Eunz~ona solo neHe ipotesi de·l:l'art. 1344 (negozio in frode)
e delil'art. 1345 (motivo come unico determinante) sembra ev~dentemen854
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
te 1in ·contrasto 'COn 'la generalità, dianzi chiarita, della normativa sulla
causa, tanto più che le ipotesi di cui all'a.rt. 1344 ( • l'a causa si reputa
illecita •) e dell'art. 1346 (• H contratto è anche ~Uecito •) sono ipotesi
susstdiarie di fr0f11te a quei1a regoilaa:-e e nOTitll!ale deHa iUeci'Cità diiretta
che affi1gge H negozio (art. 1343).
Ora, non può questo supremo Collegio nemmeno fermarsi sui tentativi
:fatti per 'SUperàre n suddetto ostacolo e dare una precisa nozione
di causa conforme al si,stema adombrato dal legislatore, tentativi che
non solo sono (e numerosi) delia modea:-na dottrina; ma anche della
stessa ,giurisprudenza (v. Cass. 28 giugno 19,52, n. 2·781, e 13 giugno 19517,
n .. 2213), ma ritiene di poter seguire la corrente giurisprudenziale (attualmente,
sia pure con diversi riflessi, seguita dal[a rdcorrente dottrinale
dominante) affermatasi con la sentenza n. ,9,85 del 1961 e continuata,
rpa:-oprio in relazione ail contratto di lavoro, daHe sent. n. 835
del 1964 e 2i9,13 del 19·6'9 (le quali considera'VIalllo riflessi iJJ.eciti deUa
causa del concreto 'contratto di lavoro). Nel senso che, non ripudiandosi
il concetto astratto ed obbiettivo di causa come funzione e~conomico-<
sociale del negozio, funz,ione posta direttamente dalla norma per
ciascun con1Jratto tipico e presente rpur nei contratti atipici attravea:-so
H J,imite della rispondenza concreta ad una delle funzioni astratte degne
di tutela secondo l'ordinamento, devesi però ammettere che tale funZiione
non deve rimanere neil Idmite dell'astrattezza, ma deve esse,re pa:-esente
anche neil contratto, pur .tipico, concretamente posto in essere:
quest'ultimo cioè deve avere una funzione concreta, obbiettiva, che corrisponda
ad una delle funzioni tipicamente ed ast't'attamente determinate,
come nella ipotesi del ·contratto atipico la causa creata dalile parti
deve rientrare in una delle funzioni degne di tutela.
Pertanto, anche ~n oroine ,ai contratti tipici, il normale processo
ermeneutico cìhe consiste nel vedere se un determinato contratto posto
in 'essere .. in concreto !risponda ad un determinato tipo ed abbia tutti
gli elementi e tutte le caratteristiche volute dal tipo astratto, deve essere
fatto in relazfone a tutti 'gli elementi previsti dall'art. 13215· e quLndi
anche in relazione alia causa, in ordine alla quale quindi va affrontata
la :Eunzione del negozio concretamente creata con la funzione astratta
stabHita per quel tipo e che è pur sempre funzione obbiettiva, indipendente
dai motivi che hanno determinata la contrattazione. E certamente
l'a prima e più rilevante delle situazioni che da ta~e raffronto può scaturire
è quella che le parti, ricorrendo a quella determinata funzione
tipica e ·quindi a quel certo schema tipico, abbiano direttamente perseguito
uno scopo ·contrario alle norme imperative, all'ordine pu!bbHco,
al buon costume, nel senso che abbiano voluta una funzione che direttamente
arrivi a quel risultato vietato; di qui la Illiceità ex art. 1343,
non potendo l'ordinamento ammettere che la funzione tipica di un
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 855
contratto possa direttamente, in ·concreto, portare a risultati contrari
all'ordine pubblico, a norme imperative o al buon costume. Onde anche
i contratti tipici è ben concepibile una causa illecita in concreto.
Applicando i suddetti concetti e rapresentando la funzione concreta
per la quale il contratto di 'lavoro nella specie è stato posto in esseo:e
con il tdpo astratto regolato dalJ.'ordiname•nto, questa Corte SupTema
non può non condividere la dedsione che, pure in subordine; fu presa
dalla sentenza Jmpugna,ta, allQ['chè essa affermò che, comunque non
vi è stato nel caso in esame alcun .contrasto con norme imperative o
con l'ordine pubblico. Contrasto a norme imperative o ali'ordine pubblico
non può che essere contrasto con norme fondamentali e g·enerali
o ·coo i pr·i!ncdlpi basiiaTi •pubblidst~ci delJ.'•ordinamento: nella spede si
è .in presenza ·di •contra·tto di lavoro che tendeva alil'asSUI1Ziione di forze
lavoTati:ve rese e da•l .gli.rudice affermate ne•cessarie per H funz•tonamento
di un ente locale, che altrimenti si sarebbe arenato, e che di fatto, come
accertato dal giudice di mertto, fu pea: questi lecitissimo scopo utilizzato.
Tale utilizzazione non può certo essere contraria aUe norme ed
ai pdnc]pi fondamentaili dell'ordinamento: J.'assunzione sa;rà stata fa.tta
in modo irregolare e cioè non rispettando le disposizioni regionali, H
che può anche importare la nullità della assunzione medesima, ma non
si sarà mai nel campo dello illecito, sebbene dalia mea:a ristretta illegalità
che non impedirà l'esecuZlione di fatto de1la atUvità lavorativa
con tutte le conse•guenze che ne derivano. Il che è conforme alla norma
· dell'art. 2126 che - come premesso - vuole che anche il contratto
di lavcoro nu1lo, doè i.lilegale, quando noo contrasti con d. principi girur·idici
ed etici fondamentali dell'ordinamento, impo!t'ti i suoi norma'li
effetti ove di fatto eseguito.
Per completezza è necessario appena un c·enno alla subocdinata
ipotesi della violazione dell'a!t't. 1345: a parte ogni altra considerazione,
e poiohè anche illice,ità del motivo comune det·erminante significa pur
sempre contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o con
U buon costume, basta quanto ·suddetto circa l'inesistenza in concreto,
a proposito deH'assunzione della resistente, di un ·siffatto contrasto per
escludere anche la sussistenza di un motivo dHecito detel'minante che
abbia dato luogo all'assunzione stessa.
È a concludersi, pertanto, che nessuna delle censure contenute nel
dco!t'lso può essel"e a•cco.lta. La reieziooe deil rd!corso mede.simo impocta
la condanna del ricorrente a·l ·pagamento delle spese del p!resente grado:
nella liquidazione degli onorari si tiene conto dell'unica difesa deHa
presente resistente, con i resistenti di un numeroso gruppo di controversie,
tutte giuddicamente identiche. Il deposito, non dovuto per legge,
deve essere restituito al ricorrente. - (Omissis).
856 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 g:ennaio 1973, n. 1618 - Pres.
Pece - Ret Moscone - P. M. Di Majo (:coof.) - Ma~chetti (avv. Catalano)
c. Paolucci ·(avv. Giannini) e Medico provinciale di Milano
(avv. Stato Terranova).
Competenza e giurisdizione - Farmacia: gestione provvisoria ed assegnazione
a vincitore di concorso - Indennità di avviamento -
Provvedimento - Impugnazione - Difetto di giurisdizione del Consiglio
di Stato.
(Cost., art. 111; C P è artt. 360, n. l; 362, I co.; T. U. 26 giugno 1924, n. 1054,
art. 48).
Le decisioni del ConsigUo di Stato s~no soggette al controllo della
Corte di cassazione soUanto per vizi attinenti ai cosiddetti Limiti esterni
deLla giurisdizione, con esclusione di. ogni sindacato sul modo di esercizio
di essa; da ciò consegue che non è consentito denunziare pretesi
« errores in judicando »,·neppure al fine di dedurne che, se non li avesse
commessi, il giudice amministrativo sarebbe risultato privo di giurisdizione:
questa, infatti, va determinata in astratto, in base àlla domanda,
prescindendo· dall'effettiva esistenza, a favore· di chi propone la domanda
stessa, del diritto soggettiv·o o dell'interesse legittimo fatto valere,
poichè ogni questione che concerne tale esister~rza attiene già al
merito della controversia; e ciò anche quando si discuta se sussista, o
come vada interpretata, la norma in base aLla quale si pretenda di
·essere titolari del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo (fattispecie
in tema di assegnazione di farmacia) (1).
l
(Omissis). - A sostegno della sua Lmpugnazione il Marchetti ha
dedotto nel ricorso quattro distinti motivi, ri:spettivamen·te contraddistinti
•con le lettere a), b), c), d), che successivéllmente, forse a se·guito
dffil'eccezione d'improponibilità :formulata per gli ultimi tre dal resi-
(l) Per ·la decisione cassata (Cons. Stato, Sez. ·IV, 15 dicembre 19·70,
n. 974) v. in Fo!f'o it., 1971, III, 1:23 (nota); ANDRINI, in Foro amm., J.970,
II, 193.
Sul .principio ·consolidato secondo iJ. qurue ILe cootroversie reliative
all'i:ndennità di avviamento spettanti al precedente 'concessionario di fa.rmada
l'lientrano nella ,gi:uri•sdiziooe del!J.'AGO (ddritto sog:gettivo), v.
Céllss. 11 ottobre 1965, n. 2113. in Foro it., 196•6, I, 85.2 (nota) e, :iJn particolare
Cass. 18 ottobre 1971, n. 2945, in Foto it., 1972, I, 1714, nota di
C. M. BARONE. Nella specie n provV1edi:mento amministrativo di asse,gnaz~
one ·escludeva iJl ddrttto del gestove pil'ovvti,sorio aJ.l'indenn~tà di avviamento,
e iLa re1aUva questione rientr:wa nella g;i,wriJsdizione del grudice
ordinario, onde le Sezioni unite solo sotto questo aspetto hanno cassato la
decisione dffi Cionsi~lio di Stéllto.
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 857
stente Paoluèci, ha qualificato nella memmria come aspetti particolari di
un unico motivo, vale a dire della censura di d>id:etto di giurisdizione
del Consiglio di Stato. Ma, comunque sia, certo è che quanto dedotto
sotto le lettere b), c), d) va dichiarato inammiss~bile, per la sua improponibilità
in questa sede.
Inve:ro, poichè per n combinato disposto de·gli artt. 48 t.u. 2.6 giugno
1924, n. 1054, 360, n. l, e 362, primo comma, c.p.c., e 111, terro
comma, Cost., le decisioni de·l Consiglio di Stato sono soggette aJl controllo
del1a Corte di cassazione soltanto per vizi attinenti ai cosiddetti
limiti esterni della giurisdiz-ione, con esclusione di ogni sindacato sul
modo di esercizio di essa, non è consentito denunziare pretesi errores
in judicando neppure al fine di dedurne che, se non li av·esse commessi,
il giudice amministrativo sarebbe risultato privo di giurisdizione. La
giurisdizione, infatti, va dete·rminata in astratto in base ana domanda,
pr·escindendo dall'effettiva esistenza, a favore di chi propone la domanda
stessa, del dir>itto soggettivo o dell'interesse legittimo con essa fatto
valere, poi-chè ogni questione •che concetrne rta,le esistenza att•iene già
al merito della conttroversia: e ciò anche quando si discuta se sussista
o come vada interpretata la norma in base alla quale si pretende di
essere titolari del dil'itto soggettivo o dell'interesse legittimo fatto
valere.
Ora, le censure dedotte sotto le Lettere b), c), d) atteng<>no appunto,
nel senso anztdetto, al merito della controversia e i:n sostanza consistono
in una mera denunzia di pretesi errores in judicando, H cui sussistere
o meno è irrilevante al fine di Tisolvere la questione del denunziato
d1fetto di gi!ll:r~sdizione del Consiglio di Stato. Secondo tali censure,
infatti, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere: che
(lett. b) l'art. 17 della legge 2 aprille 196·8, n. 475, attribuisca il diritto
all'indennità di avviamento ai .gestori provvisori di farmacie di nuova
istituzione, anzichè soltanto a una categoria di g·estori ptrovvi:sori di
:fa.rmade non •ci>i nuova dstituzione; ohe Glett. c) •i!l citato art. 17 11iguarrdi
anche le assegnazioni di farmacie effettuate in esecuzione di , concorsi
conclusi rpdma della sua entrata in vigo·re; che (lett. d), in caso di -mancata
corresponsione dell'indennità di avviamento, n Paolucci possa chieder
·e la decadenza del Marchetti dalla assegnazione della farmacia, quantunque
il bando di concorso non facesse cenno dell'obbligo di ta·le corresponsione
e del suo ammontare.
L'esame di queste Sezioni Unite dev'essere pertanto limitato al
prLmo motivo di ricorso, col quale il Marchetti sostiene che il Consiglio
di Stato ha travaHcato i limiti della sua giuTisdizione quando ha deciso
sull'.e1silstenza ·dii un diritto soggettivo tperfetto del Paolucci a rpercerp1tre
l'indennità di avviamento e che la richiesta di annullamento del decreto
di assegnazione della farmacia era stata dal medesimo Paolucci
proposta al Consiglio di Stato a scopo meramente strumentale, e cioè
858 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELI:O STATO
appunto per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un tale suo preteso
diritto.
La censura è fondata.
Com'è noto, ìl Consiglio di Stato difetta di giurisdizione qualora
avanti ad esso •si faccia valere un diritto ·soggettivo perfetto, anzichè
un interesse legittimo, anche se formalmente venga richiesto 'l'annullamento
di un atto amministrativo. Ciò si verifica ogniqualvolta il !l'ichiedente
assuma, in sostanza, che l'atto è •lesivo di un propll'io d1ritto
e che, proprio e soltanto per questa ragione, dev'essere annullato, cosicchè
per definire la controversia si renda nece•ssario risolvere in via p~inciJpale
una o più questioni attinenti al preteso diritto e costituenti oggetto
diretto ed esclusivo del giudizio. (Sez .. Un. sent. n. 983 del 1962,
con riferimento specifico al diritto o meno alla indennità di avviamento
nel caso di trapasso di gestione di una farmacia).
·Nella speci-e il Paolucci, quale farmacista autorizzato da alcuni
anni alla gestione pTovvisoria di una farmacia di nuo·va istituzione,
aveva domandato al Consiglio di Stato l'annrultlamento del decreto di
autorizzazi1one alilia gestrione detlla fai'mada ·stessa da rparte de·l Ma,rchetti,
vincitore del r·elativo concorso, dolendosi esclusivamente che in tale
decreto il Medico provincia-le non aves,se fatto menzione dell'obbligo
(che egli sosteneva far ca.rico all'assegnatario a norma dell'art. 17 della
legg·e 2 aprile 19•68, n. 475, in relazione aU'art. 110 del t.u. delle leggi
sanitarie) di corrispondergli l'indennità di avviamento prevista dal citato
art. 110, e che avesse anzi esplicitamente negato nelle premesse
l'esistenza di un obbligo siffatto. L'oggetto del giudizio era pertanto
costituito dalrle questioni se, ai sensi delle norme predette, l'indennità
sia dovuta dàll'assegnatario di una farmacia di nuova istituzione al
gestore provvisorio che l'abbia eventualmente preceduto e, in caso affermativo,
se sia dovuta anche neU'i:potesi di concorso bandito ed espletato
prima dell'entrata in v1gore della leg•ge del 1968. Ma questioni di tale
genere, ·concernendo esclusivamente le obbHgazioni nascenti da·l regoil.
amento dei rapporti patrimoniali fra d pr.ivati che, sia pure con 1'1ntervento
della pubblica amministrazione, si succedono neUa titolarità o
nella gestione delle fair'maeie, riguardando per loro naturrra diritti soggettivi
perfetti: come tali, esse nella specie dovevano e potevano (e lo
potranno eventualmente ancma) essere sottoposte aUa Autord·tà Girud.1-
z1<ilr1a 011dinaria.
È, !infatti, giurisprudenza cmtante di questa Corte Suprema che
quello derl •precedente gestore alla indennità di avviamento di una farmacia
è un ddoritto soggettivo, i:l cui accertamento, e nella sua esistenza
e nel suo ammonta!l'e, è devoluto al giudice ordinario (in proposito,
oltre al'la menzionata sentenza n. 983 del 1962, le sentenze n. 195·1 del
1969, n. 1646 del 1964).
PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 859
E poi·chè •la g1ui'isdizione va oidentifkata .in base al petitum sostanziaLe,
il pdnoi!pio di cui sopra :deve essere tenuto :llermo anche nella
~potesi tn cui, sia pur·e rappresentata formalmente come incidente nel
procedimento di assegnazione di uBa :farmacia, in realtà la questione
sottoposta al ,giudice amministrati!vo verte esclusivamente sulla spettanza
o meno del diritto aHa indennità d'avviamento in capo a'l precedente
gestore della :farmacia.
Concludendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, occorre
cassaore la •dedsione impugnata per ditfetto di giurisdizione del Consiglio
di Stato e, di conseguenza, ordinare la restituzione del deposito
per il caso di soccombenza. - (Omissis).
862 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
esatti principi •che hanno &sp~11ato la dedsione dei giud~ci de·l merito,
per escludel'e quaLsiasi nesso di causa·11tà fra ~nfmttmio e lavoro, e con
esso la tndenrnizzabi:Utà dell'irnfortunio stesso.
Oausa1~tà, si vuol dire, immediata e d~etta, per cui non giova
aiifermare, come :Ila ~l T'~corrente, che se non si :lìolsse dovuto recare sttl
posto di Lavoro, egli ,con quel tempo, avrebbe potuto rtmanere comodamente
a .casa, senza _correre quel rischio, g~acohè tale Tlischio è :hl
rischio di tutti, quanto di1re generico, e però non oggetto di spec1f~ca
tutela, questa essendo vilservata nnicamente ai casi ~n cui, per mgg1rmgere
11 posto di ,lavoro, l'ass~curato debba necessariamente peroocrere
1n trel!az~one stretta con le maiiJJsioni a lui affidate, una strada un~ca e
determinata che presenti ri!schi divel'si da qruelili delle strade comuni
(·sentenza 27 febraio 1970, n. 487; 12 giugno 1971, n. 1808). - (Omissis).
CORTE DI ~ASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1297 - Pres.
licardi - Est. Mazzacane - P. M. Secco (cOIIJJf.) - Russo e FOII11Jana
(avv. Coppa) c. Mirnistero Finanze (avv. Stato Arnone) e Asborno
(.avv. Goduti).
Proprietà - Costruzione ese~uita da parte di un comproprietario su
area di proprietà comune - Accessione a favore di tutti i comproprietari
in proporzione delle rispettive quote - Si verifica.
(cod. civ., 934, 1101, 1102, 1108).
n principio deLL'accessione applicato aLL'ipotesi di comproprietd delrarea
importa la conseguenza che la costruzione eseguita da uno dei
condòmini con materiaLi propri si acquista in comunione pro-indiviso
tra tutti i comproprietari secondo quote ideati proporzionate alLe quote
di proprietd dell'area stessa. L'acquisto del diritto sulla costruzione
a favore di tutti i comproprietari può essere escLuso soLtanto daLLa esistenZJa
di aUro diritto !feaLe che a favore deL costruttore condòmino siasi
costituito nei modi e con Le forme di Legge (1).
(l) :m. principio .contenuto dalla ai!JJllotata ,senteillZa (e ohe è stato già
enunciato in Oass., 5 giugno 1971, n. 1674 (motivazione); in quest•a Rassegna,
1971, I, 1127; Cass., 30 maggio 1963, n. 1308, in Giust. civ., 1963,
I, 2064 (motivazione); Cass., 19 maggio 196·1, n. 1192, in Giur. it. mass., 196,1,
343; Cass., 23 J.ugll.d,o 1946, n. 960, in Giur. compl. cass. civ., 1946, II, 221;
Ttrib., Roo:na, 6 atprile 1964, in Temi rom., 1964, 560; Tirib. Avellino, 22
marzo 1950) trova H suo fondamento nel combinato disposto degli articoli
1101, 2• comma e 934 c.c.
Se, infatti, c~asouno dei partecipanti aLla comunione concorre, in IJ['Oporzlione
deiJ..l:a propria quota, •ai pesi e ai vantag.gi derivarti dalla cosa
PARTE. I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 863
(Omissi.s). - I il".ilcOII"T'OOti, con il prirmo moti'VO, <leirunci.ano la vio~
lazione deglli aJrtt. 934, 1102. 1108 e 1120 c.•c. Sostellllgono che ill princilpio
della accessione non ha una portata gener.ale nel1. oostro aromamento
giJJ.w~dtco e che esso è stato erroneamente appHcato dalla Cot1"lte
del merdlto al •caso di costruzione esegulita dal condòmino sul!l'area
comnne, poÌIChè •tale ~potesi è ruscilpHnata dalhl.'art. 1102 c.,c., per cui ciascuno
dei •comun~sti ha hl didtto di ·chiedere la demol<izione deilll'opera
iJn qua!D.Ito lesiiV'a del!. ·suo diritto all'uso ed al godimento deHa cosa comune,
donde la ilnCOJ:nJpaltiibhl.iltà di una requilsizi;one di rproprJetà suilJ.a
costl'U2lilone !l"'ÌISipetto al diirtto suddetto: medio tempoce SUlSiSÌ!Site una
propriletà sUJpel"'filci:aTia a :llaV'ore del costruttore.
La 'coosura è iln:llonldata.
La 'sentenza ·impugnata ha ·accertato ·che !la costruzione (sopraeleva~
ione di due pilam) fu eseguita da un condòmilno su aJrea a lui appartenente
in comunione con altro condòmmo e ne ha tratto la conseguenza
che essa, rp& accessione (art. 934 1C.1c.), era divenuta di propdetà comune
di entrambi -i 'condòimdtn:i, i quaH a!V'eiVa!D.JO esteso iii. loro dliJritto
a11a •costru~i001e 1n rel~ione ailla quota !l"'ispettm, m difetto, nelil:a futtispecie,
d!i titolo cont!l"'aJI"io.
La conclusione •Cui è .pervenuta La Corte del merito è giJl.wildi~mentè
esatta ('crpr. per vitferimenti, Gass., 118 ma~gio 196~, n. 119;3 e,
in motivazione, O!Jss., 5 ~Lugno 1971, :n. 1674). IiiWero iii prmci'Pio della
aacelssione, ip€11" ill qUJaile il proprietario dell'area •acquista ipso iure, per
effetto e nel momento ·deli1a incol"lpor·azione dell'opera, le costruzioni
comune, è del tutto •COnJSe~ente :r:iltenere .che anclle 1'-accessiO!D.e si verifischi
a favore •di tutti i condòmini •in proporzione deLle quote (dir. BRANCA,
Comunione, Condominio negLi edifici, in Commentario det codice civile a
cura di SCIALOJA e BRANCA• Bologna-iRoma, 1965, p. 49).
La tesi dei ~ricorrenti, sooondo .cui lia prorprietà esclusiva della costruziO!
D.e spettereiblbe a,l condomindo che l'ha eseguita semb1ra trov!l["e
qualche addentel·lato neLla giur~gprudenza secondo 'CUÌ i plt"incipi dell'M't. 9•34
e segg. c.-c. non si applicano ai rapporti fra i condÒmini, i quali,
essendo lega~i da vi-ncolo ~reciproco, :non sono terz·i fra loco (in taiLe senso
Cass., 24 maggio 19fì8, n. 1593; Cass., 13 agosto 1965, n. 1959, in Giust.
civ., 19,66, I, 74; Oass., 30 gennaio .19<61, n. 181, in Giur. agr. it., 19<61, 499).
In realltà detta gilmispruidenza viene flfaintesa: dn essa si vuole affenmail."
e ,soLtanto, .coone riSIUlta daLlia motivazione dell!la sentenza n. 18.1
del 1961, che l'art. 936 c.c. non vi è ostacolo all'applicazione delle norme
sulla comunione che consentono ai comproprietari di ottenere l'é'.bbattimento
dello costruzione abusivamente realizzata sull'area comune.
In oodine ral p~roblema :q.o:n a.fiirontato in sentenza, del diritto del condominio
costruttore all'indennizzo ex art. 936 c.c., v. App. Torino 22
maggdo 1958, in Giur. it., W5.S, rèp. voce comunione e condominio n. 72
e T:r.ib. NapoLi, 2 febbraio 1948, in Giur. it., 1950, I, 2, 175, che :riconoscono
ta~le diritto.
864 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
che vi siano eseguite, appltcato aJlla ipotesi dii comprorpdetà dehl.'a:rea, .
importa la conseguenza che la costruzione (eseguita da altri, o come
nel.la ,srp•ede, da uno dei rcondòmini) in cromun·inne pro.,mdivÌiso_ per tutti
i rcompropr,ietatri, 'secondo quote ideali rproporzinna.ti arlle quote di proprietà
delil'area stessa. L'acqui!sto del diT'itto aUa costruzione può essere
esc1Uiso ~solitanto dalila esistenzra di 'altro diri-tto re1ai1e che a favore del
costruttor·e-lcondòmtno siasi 1cosHtuito nei modi e con le folfiill:e di legge.
Ciò non è avvenuto nella specie: né 'sotto i!l :rMlesso, del resto nemmeno
dedotto, dari 1compimento di uoo usucarptnne; nè sotto· il prafiJ.o
della dedotta prorpl'ietà supell'lfilcriaria, poichè in •conside·razi·nne della
indkarta automatircità del!l'a1cqruito pe1r arccessione, per ~a costituzi-one
di •essa non 'sa·rebbe certo suffirciente, come in deillin..itiva si a,ssUJme, iìl.
mero :lìatto rdelrla avv.enuta •costruzione, bensì un valLiJdo accordo che àlìl.a
proprietà di quote i:deaH avesse sostituito l'a proprietà separata dei piani
sorpraelev·ati.
Nè l'a~cqmsto dell'orpe.ra rper accessione a favo~re dei condòmini non
costruttori è inconJCi:liabiìl.e cnn i!l preteso d]r]tto di ch!i:ede~rne la rÌimozione
ex art. 11021 c.1c., rpoichè in ogni carso si tratterebbe di una :liarcoltà
o pote.stà, che se non eswcitata, 'come in concreto non è stata e'Serrcttata,
non potrebbe rp~rodurre l'e:lìfetto di pa•raliizzare ìl.'accessi0lt1e·.
Onn i'l secondo motivo i ri!c01r1renti, dennndando la violazione del['
art. 113·4 c.c., sostengono che 1a Corte del meTito ha e'rTonea~mente
affe~rmato che l'illllfffiedmto acquirsto .delil'opera da parte degli aìl.tlr:i cnndòmmi
non importa ·alLcun onere, no npotendo il condòmi:no costruttorre
Va~ntare diritti a'l rÌJmborso delle 1spese sostenute; che iJllfatti ill princi!
pi:o 'enunciato ·concel'ne, in realtà, ile spese fatte dal condòmmo peT
la cosa rcomnne e non rl'iJpotesi della cd.stru2lione sulla cosa comnne.
La cenSU'l'a concerne un aT'gomento ma!l'ginaìl.e addotto dalila. Gocte
del meri-tordi 'cui non è necessario 'controllare ila e1sa-ttez~a, essendo SIU1ff~
ciJenti a sostenere la decisione cui essa è peTvenuta ile con·siderrazioni
che· si lsòno in precedenza esammarte.
Con H terzo motivo i rtcottenti, denundano la violazione de1l'arrtico1o
6·2·1 ·c.p.'c., ra!ssumono 1che l·a Corte del merito avrebbe do'VUto ammettere
J.ra prova testimqrniarnldo diretta a dimostrare ·che i moibiìl.i arn-edanti
il qumto ed f.l 1sesto 1pilano erano di il.oro .propTietà; che iruf!atrti,
trovandosi detti mobili m un edificio adibÌito ad uso commel'C'iail.e e
qundi m una azienda già appartenente ail. loro dante Ca'lllsa ( Gaertarno
Fontana) e concessa in locazione a rter2li pe'l' uso ail.ber,ghi.ero, a'Vl'eibbe
dovuto appUrcamsi i'arrt. 6121 c.p.,c., oi'I"ca !l'eccezione al genel'a,le oovieto
di pTorva pe'l' testi.
La ~censura è infondata.
La CO!'te deil meTÌito ha rilevato che : non ri1sult:ava che H dante
causa degli attuail:i r·icorrrrenti o che i·l debi,torre OTigina:rio svol.gesseTo
m ip'I'orpdo nn'attWità co:rnmoociale; che essri 'erano soolta:nto condòmini
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 865
de~ fabbricato, dò 'che non rendeva affatto veros1mile il diritto vrarnta•to;
che non poteva de,surrner·si l'attiv1tà commerciale di al:be•rgatori da'lla
loro qualità di soci de1la s.T.l. Hotel Mimmare rpo~chè il socio di una
società di ·capita~'Ì non acquista .peTciò solo, ilia qualità di impTenditolfe
in proprio. Da taU ·a·ccertamenti di fatto, 'adeguatamente moti'V'arti, ha
tratto la esatta ~conseguen:lla che nellta srpecie non ricoN·eva npotesi (veTosim~
gl1ianza delira es~stenza ·del diritto varntato per ll!a rp~Tofes,sione od H
cornmercto eselfC'i,tati da·l terzo o cfuil debitore) rpe·r la qua,le l'art. 621
c.rp.1c., 'COilllsentendii derogaOC"e a'l di'Vieto della prova te,stianoniale. -
(Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1299 - P1·es. Giannattasio-
Est. Upari - P. M. Chirò (rparz. conf.) - Bemini (avv. De
Siervo) 1c. E.T.F.A.8. (avv. Stato Onufrio).
Procedimento civile - Ricorso per cassazione incidentale condizionato -
Riflettente questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio - Esame in
via prioritaria.
(c.p.c., artt. 371 e 384).
Procedimento civile - Appello da parte del legittimato avverso la sentenza
di primo grado emessa nei confronti del falsus procurator -
Ammissibilità ed effetti.
(cod. proc. civ., art. 75).
Appalto - Collaudo - Certificato di collaudo - Mancata sottoscrizione
da parte dell'appaltatore - Effetti.
(c.p.c .. art. 75).
n ricorso incidentale, con il quale si sollevino questioni preliminari
o pregiudiziali rilevabiti d'ufficio, anche se espressamente condizionato
all'accoglimento di quello principale, va sempre esaminato in via prioritaria,
prescindendo dall'operato condizionamento, come se si tratta_sse
di ricorso puro e semplice (1).
(1-3) La sentenza melfita segnalazione per.chè contiene un riesrune ampio
e ·compileto delle questioni rprocessuali ,che sono riassunte nelil.e prime
drue massime, anche se trattasi di affermazioni o!I"IIna'i pac:ifi.che nellla giurisprudenza
del s.e., come r:isulta dai richiami colllltenuti nella ste·ssa
sentenza.
In part.Lcolare non sembra dubbia l'esa.ttezza dell!la prima massima, non
potendosi ne,gare che jl g,LUJd.Lce debba pll"escilllldere dai!. potere dispositivo
866 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
n soggetto per cui in primo grado abbia agito un fallsus procurator
può appellare, nei termini di Legge, avverso la sentenza emessa nei confronti
di quest'uU.imo {anche se a lui non è stata notificata) comportando
La proposizione del gravame (volto a sostenere la fondatezza della
domanda di merito contenuta nella citazione introduttiva), la volontà
di ratifica, con effetto retroattivo, degli atti processuali compiuti in
suo nome e la conseguente legittimazione all'impugnazione quale parte
originaria del rapporto processuale (2).
A norma dell'art. 107 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 't'accettazione delle
risultanze del certificato di coLLaudo costituisce l'effetto legale della
mancata sott:oscrizione e non si deve aver riguardo alla voLontarietà (o
meno) dell'omissione cui l'effetto si collega (3).
(Omissis). - Anzitutto deve essere di.spolsta ·la riunione del ricorso
prmcilpa1e e di quello imo~denta!le, entrambi proposti avvwso la medesEa
8enten2a, e che r~tano •isooitti sotto dLstilllti numei->i di ruolÒ;
ri111Ilione da effettuaTisi :llacendo •caJpo •a quelllo rpiù antico (1processo 111. 5032
del ruolo .genemle rper l'anno 1969).
La Corte 1di a:ppeHo di Cagliavi, con ila sentenza impugnalfla, pur
ritenendo amm~ss~bille iJl gooJVame della parte :I"appreserutata in primo
grado da Ulll falsus procurator, ha diJchJiarato wproponihile la domanda
di .compensi maggiori di quelLi risultanti dal certirffcato di cOillaude
relatwamente :aJ1. rapporto. di appallto di opere 'PUibbUche illltwcorso fra
['ETF AS (Ente rper la trasformazione fondLaria ed agrar<ia in Saroegna)
e l'.Epresa iÌnruv:iJooale di AJLdo Bemini.
deLle parli quimdo per Legge è ·chiamato a pronunziarsi d'ufficio in ordine
ad una questione sottoposta al suo esame. ·
Sullia diversa, ma connessa, questione attilllente all'amm:ilssibiJ.ità del
ricorso ]ncLdentale •condizionato 'che rifletta ·questione preliminare o pregiudiziai1e
a·l merito, J.a s.e., dopo ila fondamentale dedsione 11 B!Prtle 1960,
n. 826, in Giust. civ., 1960, I, 879, è ormai nettamente oriellltata a ll'ilconoscerne
l'oammissibHità. (V. da ultirmo Oass., 7 lugllio 1972, n. 2254, in
Giust. civ., 1973, I, 515 •con :nota di A. F. e in Foro it., 1973, I, 493, con
nota di L. RovELLI ove ampi richiami). Si noti tuttavia che con altra
recente decisione (Cass. 14 nov~bre 1972, n. 3368, in Foro it., 1973, I,
1139) è stato affermato ,che qua:DJdo sia stato proposto ricorso incidentaile
(non col!lJdizionato) su qruestione [pll'elimina!re aJl merito, il ,giudice deve esam:
Lna!l'e iil !l"Ì-COII'SO incidentale [pll'ima del merito.
Il pTil!lJcilpio ·contenuto nella ·seconda massima si fonJda su un prrinci!PiO
di • ·economia proceSISIUale e di 11agionevolezza • che sembra difficile contestare
(in 1senso conrfoll'me ·alle decisioni citate in sentenza v.· Oass., 3
dilcermbre 1970, n. 2530, in Giust. civ., 19,71, I, 239).
In senso 'contrardo tuttavia è orientata la maggioranza deJJLa dottrina
che è dtata tn MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civHe, Torino
SJd., ma 19,59, p. 308 1seg. a ,cui si 11ilnvia per un ampio esame della p;roblemati>
ca della rappresentan:zJa nel [pll'Ocèsso dvUe. Nel senso deLla senPARTE
I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 867
Le censure mosse ailila ~entenza in questa sede investono sia la
questione processuale che il merito del·la ca·Uisa.
L'appaltatore sostiene, con <l'unico mezzo del T'Ì<COTSO princiJpale, che
la JilliDcata sottosocd.zione del ceTtidì<Cato di colil.audo non comporta l'ab~
bandono del'le prete.se di maggior compe!llSo ancora non definite percM
r,i.ferentesi a dserve ritualmente isocitte. L'ente, con r~col"so dncidentale
•condiziona.to, nega che il sog.getto falsamen,te r~esentàto
nel processo di pli"imo grado, al .quale sia rimasto estraneo, possa appel- .
lare 1contro l~ sentenza emessa nffi condironti del proprio sedicente rappresentante
privo d!i poteri.
Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento giuridi•co e devono
esse~re rigettati .
. Poilchè l'ETFAS ha impugna•to la deciJSiione sulla questione preliminaa-
e dell'amm.i!ss.ibd.lità dell'appello condiZJionatamente all'accogiLimento
.· del riJCorso de1l'éllppaltatore, occorre in ·primo luogo •stabiiLtre se un riCOI1SO
siliatto "sia amm~ssibi<l:e e se la condizione a'PPosta sia vi•ncolante
ad. fini del!la determinazione deLla priocità di eséllllle.
RLtiene la Come che il ricooso condizionato, quando investe, come
nella specie, questioni preil:Lminari o p!regiuldiziali ri!levaibilli di uffilcio
intròduce nel processo una impugnazioqe am.missible, ma 'supe!rflua,
che non 'spiega a11JCnn e!ffetto di subordinaZJione. Operano ail rilguardo
con pienezza i pote~ri o:lifiJCiosi deil giudice che sarebbe tenuto ad esaminare
tale •questioni 81i!lJChe se il ricoriSo non fosse stato proposto, ed
· apprunto pel"Ciò p!rescinde, nel procede~rvi, dall'wdine pdoTitail"io richiesto
dalla parte, unifornnandolsi a quello logico, natura[e e conseguenzia~rio,
cui sd. Irichiama, del Te•sto, 1a stessa Je~ge proce,ssua·le (aTt. 276, comma
secondo, c.p.IC.).
Come è noto il problema della possilbiilità di subordinare all'accoglimento
dell'imp'lll~azione principa1le di cootroparte, i'impu~azione intenza
in rassegna v. però SATTA, Commentario al codice di procedura civile,
Milano 1959, vol. I, pp. 266-267.
· L'affermazione ·contenuta nellla teTm massima cQir!r~onde aiLla piena
intel!'lpretazione •dell'arl. 1017 del ;regolamenrt;o suii.\La direzione, contabilità e
collaudazione dei lavoci eseguiti ·dal Ministelro dei Lavori Pubblici, n. 350
del 1895.
Detta norma, infatti, nel!lo stabililre •che la mancata sotto,scri:bione (o
la sottoscrizione senza domande) del 'certificato di col·laudo iin).porla che
«le TiSUJltanze di esso si avranno •Come defi.nitivamernte a'cce'ttate • attribuilsce
,ai suddetti compOirtameiJJti de1l'l!llppaltatore nn p!I'e<Ciso effetto (definitiva
a.ccettazione delle risultruaze del •CoJ.iliaudo) che non ll!llscia spazio
l'b1la dimostrazione della volontà contraTia deal'a[ppaltatore.
Pe:ralt:ro il S.C. ha precisato r·ettifkando così la diveDsa interpretazione
che poteva arg!Uiii's'i dailla motivazione della sentenza deHa Corte
868 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
ddentalle relativa a questioni litis ingressum impedientes, sulle qua'li
si è avuta soocomben21a, nonostante la vittori·a nel merilto, non ha
ancora r.i.cevuto univoca risposta nelal giurtspTudenza di questa Corte
(.per~si!stendo osciiHazioni anche ne11e recenti dedsioni), e nemmeno la
dottrina :si è :assestata su una tesi che possa dirsi i•ncontra!stata, o, quantomeno,
domilnarnte.
Sono state, ·illlfatti, avanzate quattro prilnci:pali soluzioni che vanno
da que,Ua più Lata •che •ammette il condizionamen,to per ogni impugnazione
irnJC1dentale (:si:a in a•ppe1lo •che in cassazione), a quelle più restrtttive
·che nega ·sempre effica·cia alla condizione, con conseguente ~nammiisstbi:
lità :del'l'impugrnaZJtone incidentale cO!lldizionata, attraverso posizioni
ilntermedie ·che attrtbuilscono effioaci:a al ricorso per cassazione
condizionato (ma negano 'che possa dansi appeLlo •subol'dilllato), ovvero,
pua:- escludendo ll'.effica~cia della condizione, ritengono che l'impugnazione
proposta .iln subordine ·cO!l!servi valore come impugnazione pura e
s·empUce.
Ma potohè nel1a 'specie H ricorso incildenta~le solleva una questione
ilndubibamernte ri'LeVIélbile d'uffiJCio, non occorre prendere pOisizione globaLmente
:sul •cO!lltroverso tema, 'circoscrivendo l'indagine al solo :profilo
della apponibhl.ità del<l:a .condizione rÌ!spetto a ricorsi per cassazione che
soLlevano questioni non rilcondru:cibilli al :poter·e dispositivo delle pavti,
per qua~nto l:atamente lo si voglia intendere, e che devono :perJCiò in ogni
stato e grado dell1gi<udizio essere valutate ex officio, punché non si siano
formate a:l I'lilguando p:reCilUJsioni.
In verità l'enucleazione delle questioni rhlevabhli d'uffilcio dal novero
di ·quelle ·prelimilnari (o pregiudiziali) della cui deducibitlità in
via di impugnazione ,subord~nata (o •condizionata) si d~scuteva non è
stata i!mmedi~a,ta; ma una volta acqui!s1ta iLa consapevolezza del[a dilstinzione
:si è formata in 'proposito una convergenza di indiQ"izzi dottrilnalJ.i e
gilurisprudenzioatli; ,siJochè la :soluzione raggiunta rappresenta ru:n sicuro
punto fermo nelJLa temat~ca del tCOilldiiziOillaillento delle impu:gnaziond
~ncidenta<li.
Dev•e, quindi, ria:llfer~marsi ·che H ri!corso incidentale con 11 quale
si :solleVIino questioni preliminari o prègiudiziali rri!levabhli di ufficio,
di merito, che la preclusione derivante dal verifica<rsi del,la fattispecie prevista
dal terzo comma deLl'art. 107 del citato regolamento, non prec:Lude
l'esame del·le •riserve, tempestivamente prCJ!POISte a norma degli a~rtt. 54
e 64 de'l .citato regollamento, a meno che esse siano state prese in considerazione
(e respinte) nel certificato di collaudo (è da aggiungere), che
il loro accoglimento sia •comunque incompatibile ,con la defini.tività del·le
ri,sultanze del •Certificato di colLaudo.
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 869
a!Illche se espressamente condizionato al<l'aocogUmento di quello p:rmcipale
del!la 'Contropal'lte, va .sempr.e esaminato in via pdo!ritada, prescindendo
dJa:Wopevato 'Condizion!IIIllento, .e 'come se si trattasse di ~rLcorso puro
e sempUce (é sempre ·Ohe :si tratti di una vera e. propria impugnazione
diretta 1conrtro hl d~spositivo ·e non rilvo'lta alla sostituzione o modifiiCazione
·deilila motirvazione: o . nel qual ca,so la pseudo-impugnazLone sarebbe
inammissiJbile).
L'acco~ta solu:zJi.one si ·r~aHaccia ad un consoUdato orientamento
giurilspvudenzi:a,le (Oa:ss., 30 marzo 1972·, n. 1008; Ca:ss., 19 aJpr]le 19·71,
n. 1120; Oass., 7 gennaJi:o 1970, n. 22.; Oa,ss., 2.4 marzo 196,9, n. 9'34; Casls.,
11 ma1g1g1io 1•968, n. 1468; Cass., 20 maggio 1966, n. 1307; Oa1ss., 19 Lug1lio
1965, n. 16,2,9; Cass., 24 marzo 1964, n. q64; Cass., S.U. 30 ma.gg1io 19,61,
n. 112,80; Oass., S.U. 11 aprile 1960, n. 826), di cui è opporbu:no sottolineare
le genesi e giustificare il fondamento.
Come :si è .aceenrnato, la estraneità al tema dei cond!izionamen.to de'll'.
impug1Illazione LniCidentale, deiLle questioni ,pr·egi!udiZJia·li (o preliminari)
sottratte al potere dispositivo delle padi, rperchè rHevabHi èi'ufficio,
non v;enne colta dall'originario Lndirizzo della giurisprudenza di questa
Come. La prima :sentenza ·emanata iln proposito (Cass., 24 ma,g1g.io 19'55,
n. 1541) riguardava proprio una fattispecie di di,fetto di l.egittimazione
processua·1e rilevabi!le di uffi!cio; ma non venne evidenzi•ata taJle circostanza
ed il riJcor1so cfu dichiarato mammissi:bi,le pe·r considerazioni d'ordiJne
generale. La_ tesi deLLa i:ndilsodmina.ta inammissibiLità fu seguita
in manJiera uniforme, e senza operare alcun opportuno • distinguo • a
proposito dell1a rilevabiwi:tà d'ufficio, ,per >Circa un qui:nquennio (Oass.,
~· 2491 del 1955; 8615•, 1!5·6·9•, 370'8, 3742, 3·810, 4624 del 1957; 406, 660,
115·8, 1567, 2•2196, 31~515· del 195,8; 926, 2051 del 1959; 3'5'6 del11960).
Ma <:on sentenza deli1e S.U. 11 aprile 1960, n. 826, si ve11i.Jficò un
radicale mutamenrto di ·gi,uriJsprudenza (s.tabilendosi che la parte totalmente
vittoriosa potesse proporre ricooso per cassazione su questioni'
rpregtuciizialii o preliminari ·condizionandolo alla ritenuta fondatezza del
ri:corso principale. In tale dedsione venne rpreiCi!sato che • i:l giudice,
a!llChe di cassazione, deve rispetare iii principio dispositivo e quindi
esaminare •le q_uestioni che non siano rilevabiU di ,ufficio, ne:tl'o~diné
rpropo1sta dalle parti ».
Questa enunJCI~azione va 'sottolineata non tanto pe'r que'l ohe si afferma
e per la ragione dedotta ·Ìin proposito (dato che p•roprio sulla decidwità
del ri!ch!ia:mo aJl 1princiJpio disposirti:vo, per ammettere il coodizionamenrto,
la poLemica è aperta e la dottrma divisa), quanto per quel
10he ,si_ nJega, g.iacchè si pone in evidenza che l'el,emento volontariJstiiCo,
quel disporre delil'·oodine del processo m sequen2la apparentemente contraria
aLla logica delila progressione, giustificato o ingi,ustidiieato che
sia .in presenZJa di un potere dilspositiJvo, non ha ragione di essere, e non
spiega clficacia aJouna la1ddove spetta al giudilce di inrdivilduare 1a que87(}
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
sU001e rilevabi:le. d',uffiJC~o e di ·r~sol'V'erla, senza ed anche cOilJtro, la volontà
delrle parrti. Da ri~evabi!Lità d'uffkio, infatti C001'sen,te al giudice
. di prescindeTe da rquanto le i)arti ·hanno • d~sposto » C001 !r~grtlatrldO atUa
teonilca stlrUIIlletnrtaJle del procedimento, e di fare quehlo che esse non
gli hanno chiesto, ed anche se gli hanno chielstro di non farlo.
ll d~sco11so implidto del'la rsentooza n. 826 del 1·960, viene, iJrufatti,
limproamente dmpostarto in questi te11mrini nellila SUJccessiva sentenza deNe
S.U. 30 maggio 196,1, n. 12180, Ja quale, ne1l'~fonrd~ la so1Wli001e
del problema del cOilJdizior.i!Rmento delle impugnazioni inJCirdentali, ha
CUJra di precisare che la· rsubordinazi,001e alla cOilJservazione de]lra sentenza
wpug111ata non . è 1sempre possib1le • potchè esmtono motivi di
ÌlllllpUJglnarzione che I'l~propOilJgono aJl ,girudilce superiore qjuestioni 11iJlevab11i
d'ufficio. In taJli oasi la condizione n·001 può avere erf:ficac~a aiLourna
perchè, o1tretuttro, nessuna impugnazione, c<mdizionata o no, sarebbe
necessaria, dato ·iii potere del ,giudilce rdell'rimpru!gnazione di I'lilevare
tlali questioni d'·udlficio, purchè non precluse •.
Le ulteriori sen·tooze ricra!lcarno .quest'indicizzo. E se le mass1me si
[citano a sottolineare che la ·cO!lJdiz:ione deve ritenoosi • priva di efficacia
•, • ·come non apposta •, la ratio de1ila accOil·ta sOiluzione va ravvisata
aJppUJnto nel potere~dovere di rilevazione rd'uffilcio che rende super:
lilJua qualsiasi 1mpugnazione, ed a maggior ragione frustando la sub011dilnazione
ad un certo iportizzato evento processuale dehl'esoocizio derl
potere oil!filcioso del rgiudilce insuscetti:biJe, come taJle, di essere pariM:izZJato
nell'an e nel quomodo da un assedto potere dtsposi,1Jivo deHe pa~ti,
a s&peramenrto del quarle è stato conferito.
E questa supe!(ffi:ui!tà dell'impug~na:Zione (e del cor:rclativo condizionamento)
iJn 'Cassazione va ribadita anche arlla stregua delle rargioni
p!'atiche che inducono, dri solito, le parti ail.la prroposizi001e del il'lirc011So
mddenrt;ale suibordiJnato ISU .que,stirone prelimiJnaoc-e (O pr.egiurdiziJale) e che
si rwoUegarno arl!la man~canza, neiJ. giudizio davanti a questa Cwte, di
una norma ,paraillel!a e quella dell'•all't. 346 c.p.c. (che consente in appeUo
ila pura e sempliJce rÌiproposizione delle domande e de1le ecceZJioni non
arccolte in primo gmdo).
La pa~te vittorio'sa nel merito, ma r~asta soccombetnte su questioni
prelimilnari, quando !11001 si lilmiti a chiedere al gmdrice superiore
di dare alle questioni medesime runa rsorluzione più corretta, fermo lrestan:
do il d~spositi:vo (in tal ~caso non si propone, infartti, una ve·ra e
propria impugnazion1e, ma una pseudo impugnazione, inammissibile barstando
il :rilcoll1so aJ!lo rstl'lUJinento deil1a còrrrezione del!la moti;vaZJione
ex art. 384 c.p.rc.), e intenda attaccare proprio irl d~spositivo nel qua:Ie
è venuta a· riverbera11si la ·soluz.i,one, per erssa sfavorevole, data al1a questione,
non T•iprop011re la ~quesH001e stessa, in via di ecrc.ezione con il
contro~rilcorso; si vede, perciò, costretta a pr.e,sentare apposita impugoozione
inci:detntale per farre sa1lve r}e tesi giuridirche dirsattese dalrla senPARTE
I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 871
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tenza e ·che si 'collocano l} monte deil!le ulteriori ragioni a11Jla stregua ·delile
quali è risultata vilncirbrice. Tuttavia il'annuill!amento deHa sentenza, sostanzia(
l!mente favorevole, rappresenta per 1a parrte medesima l'estrema
ratio cui farr ri·corso 'Soltanto .quando 1a vittoria sulla linea de!l. medto
sfuma perr l'aocogil:irmento del rico11so prihcipaile avversario ed è determinato
rilpiegare sulla linea arretrata (anche se logtcamenille priorttaria)
delle e.ccezioni preliminarri (o pregiudi:ztilaili), disattese dail giudice di
secondo •grado selllza pratilca inddenza sulil'atrbri:buzione de'l bene delhla
vita m contestaziooe. Da ciò l'espediente del condiziooamento, ispilralto
a ben compl'!elJJ5Ì!bi!li rragiooi di prudenza e di economia processuaJle.
Ma tali motivi d'ordine pratico non veilligono più in corusildemziOillie
quando si tratti di questioni pregiuldizila1li (o prel·iminari) riilevabdli d'urffiJCio
·dspetto alle quaili i!l controricor;so è tdooe•o a sollecitare iil. giudice
a([ll'esercizio del potere di autonomo esame.
In cono1ulsdone : noo è consell1ttto a1le parti di sovrrarpporrsi, pacr.-alizzando,
o sempliJcemente condizionandolo, aU'officium iudicis; 'la II."ÌJlevabhlità
d'mfiJCio 1comporrta ìil necessario esame priorrita~rio delle qruestiooi
che presentmo i 'Carratteri delila pregiudizia!l'ietà (o prelimina~rWtà), dspetto
•alle U!lteriori questioni di merrito. E la proiblemati:ca del coodlizionamento
del rilcorso trova spazio solo quando incida su questioni non
rtlevabtli d'ufficio Cre1stanido, pe11a1tro qui impre~udic·ato quale debba
essere la correUa soluzione da adottarre in p!rorpolsito).
Ciò posto, si de:ve, in pr1mo 1uogo, sta.biHre, a pre,scindere datllla
subordinazione voluta dailiJ.'ETF AS, e daUa stessa proposiZJione deLl'impugnazione
inddenta([.e, se i giudici cagli.lal'Ltani abbiano fatto cocretta
arppl.icazione della le•gg.e ammettendo l'imprenditore Bernini a propor!I'e
dli:rettamente aippelilo contro la sentenza emessa nei coitl!fu'ointi dei!. suo
falsus procurator, pre·via I'atifica r.etroattiva dell'operato di que!Siti.
Non vi è dubbio, infatti, che la que1stione di ammiss~biilità delil'aa;>pe'lilo
è rileva~dle d'uffido, e •che al TIÌlguardo, nel processo, noo si
sono forrmate p!l'eclusioni.
La 'Censura a questa statuizione, che fa le'VIa sul pTIÌ.Illlcipio deil[a
. sanabi([ità del diroetto di legitimatio ad processum m ogni gmdo e staJto
del grudizio con effetti retroattivi, e •gi.ustifi.ca la soluzione accoilta coo
il richiamo ad evLdenti 11a•gioni di. economia processoole, è svoiLta dalrETF
AS alla stregua di un uni:co argomento. Si sostiene che iii. Be!I'llillli,
non essendo stato parte de'l giudizio·, noo poteva imrpugn·are la .sentenza
per far vailer·e i ISUOi illlte~ressi, in quanto ilcegittimati a p!ropor!I'e
arppello ed interessati aJ.1l'impugnaziooe, sono soltanto i soggetti soccombenti
·che si·ano stati parti nel giudizio di prrimo gr,ado. L'Ì!mp!l'enditore,
quindi, avrebbe dovuto fur valere m gepaT~ato giudiZiio di primo gu:ado
il suo prreteso di:ritto a maggiori compensi per l'appailto de quo, ma noo
poteva inserd~rsi con Ll gravame nel rapporto prrocessuailce instaU!I'ato dal
jalsus p1·ocurator, •cui era rimasto est~aneo.
872 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
La C€1111sura Via disattesa e la soluzione cui sono giunti i giudtci di
secondo grado merirta conremna, sia pure attrave~so una impostazione
rpiù ampia ed ar.tiJcoLata di quelLa, 'stni.ngata, ma ineccepibile, adottata
dai giudici sardi e 'che non va CÌII'ICoSicrttta ailla mera cooUiutaztone di
quanto sostenuto daHa did:esa deLl'Ente, sia per la ritenuta riilevahiiLità
d'uffi:cio sia, e sop11attutto, pevchè il problema, nei suoi preci.Jsi termini,
si pre,senta per la rprima voita, all'esame di questa Corte, ed inve1ste
un tema di iJnd'l!lbbia deli:catezza, da svol1gere, peraltro, in coerenza
conseguenziaria con ,gli indirizzi giJul'ILsprudenziali già eme11si in tema
di rat1:lloa deglli atti processuaii del falsus procurator.
Esattamente 1i ,giudiJai di secondo .grado hanno sottolineato, richiaman,
do una dedsione di quel.~ta Corte (esp['essione di consoUdato indirizzo)
'che hl difetto di legitimatio ad processum è rHevabHe in oglni
stato e grado del giudizio e può esseve eltminato mediante manifestazione
di volontà del •sogg,etto che iJmporrti La l'egol1ariz~az,ione del :rapporto
processua1le, operando una sanatoria la qua,le, esp11ca e:ll:fletti retroattivi
facendo v:enir meno nnteresse ad 'eccerph-e :i.il vizio (sa1ve le
decadenze ·già verifiJcatesi). (Cfr. per le prime comunicaZJioni del principio,
neHa v1g,enZJa de1l'attua1e codi:ce di ~ito: Oa1ss., l~ gennaio l!Ì4,5,
n. 33; Calss., 7 dtcembre 1946, n. 1342; Cass., 22 febbraio 1947, n. 252;
Cass., 20 giugno 1949, n. 1878; Cass., 7 di!cembre 1946, n. 1~'42; Oass.,
22 febbràio 19,47, n. 2<5,2; Oass., 20 giug~no 1949, n. 1878; e inol~e le
cesioni nn. 401, 1002,, 3438 de.l 1915<4; 2518, 2010, 2158 .. del 195,9·, 899 e
4076 del 19'5'6, 85 del 19519 e numerose ·altre .fm oui, da ultimo
Oass., l ottohre 1970, n. 111515; Cass., 20 mano 1969, n. S.82; Cass.,
6 Luglio 196~8, n. 2'315).
La noz~one di legitimatio ad processum (a pve~cindere da ogni sua
caratterizzazione dottrina!l.e) riguarda, a negativis, tre dLstinti profil!i: il
difetto di potere rappresentativo; 1i! difetto di •capacità p!'ocessualle (o
capacità di agire); H difetto della qualità di orglélJilo di poosona giuriJdiica.
Ai :!lini. delJla deciJsione Vl~ene Ìlll ìCOillsilde<raZJione n dtfetto di potere
~appresen.tattvo, la dLsci1pllina dell'att~vi:tà posta in essere dal falsus
procurator; ed in questa direzione deve essere approfondita !'!indagine,
che ha 'come punto di pa<rtenza obblilga:to, 'La diilscrimmaz,:Lone :lira gestione
di affari aJliu:ui e faLsa rappresentanza, nel rp:mcesso CÌ'viile.
In effetti sia nella dottrilna che neLla giJlllrliJsprudenza si ritrovano
usati rpromi!scua·men~te 'i termini • fal1so procuTiatore • e • gestore d'affal'li
• per inldtcare il soggetto che ag1sce nel proceiSJso senza speciftca
mvesti,tura del dominus negotii.
La indiJstinzione e ~sovra:pposizione dei concetti si manifusta più :llre- ·
quentemente riJspetto alLa gestione rappresentativa, data la Ldentità di
dilsciJplma rpvocessuale.
La differenza ~strutturale fra le due figure deiJ. falsus procurator e
del negotiorum gestor in nome altrui (o réllppr.esentative) secondo una
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 873
prospettata ~potesi ri>costvuttiva anJdr.ebbe :ravv~sata nel!la aircostan~a che
il primo agi<rebbe m nome deHa parte <dichi:arandosene rap1presentante
e lasciando intendere, o dichiarando espr.essamente, che gli è stata conferita
procura, ·mentr.e in reaJltà procura -non ·c'è, e <con intento (aLmeno
di malssima) di perseguire il proprio escil.usivo interesse; mentre H gestore
rappresentativo, ·che spende il nome dell dominus, si qua,lifica
espr·essa,mente, o tacitamente, ~come gestore, cioè come curatore spontaneo
senza mcardJco ·del dominus, di interessi aJ1ieni e agisce ;per spilrito
dii sol1darietà, cioè con l'animus aLiena negotia gerendi .. Og-ni approfondimento
.sul pun1to appare peraltro sUJper:fluo, attesa la già sottoline<
ata irrileVJanza di tale dtstilnzione nel campo del processo.
Deve teners'i presente, tuttavia, che ~la negotiorum gestio processuaLe
non si esaul'1ilsee nella gestione rappresentativa; si può infatti gestire
un processo altvui non solo 'come aiJ:trui, ma anche come propri:o.
Ma la gestione del pil'ocesso altrui ICOiffie proprio è unanimarmente !dconosciuta
msuscettibile di ratifitca a 'Seguito de:Ll'utititer coeptum et gestum
che .surrogherebbe la vatM~~cà (mentre per quell'la vappll'esentativa la ratif~
ca è generalmente a~mmessa).
Opel"a1Ja questa s!Jntettca puntualizzazione, e re<strilngendo dll dilsco!'lso
al fa:Lsus procurator, i termini deil problema si pongono con dgua11do aJl
11iJconosc1mento deil,l'ilnizia1e dMetto di legittimaz.ione proeessuaiJ.e ed aLla
ammilssibhlità ed ai hlmiti dellla T:atifiDca.
Iil nostro •sistema ;procesruale, ·come 1si x:iJcava tdaU'art. 77 c.p.•c., è
·ispirato allla d~stilnzione fm ra1p1pr·esentanza •processua1e e rappresentanza
negoZJiaille. Dal!la necessità del mandato espresso e per h;critto postu:Lata
per la rappresentanza processuale del citato art. 77 c.p.•c., d!i•scende la
i!naJmmilssibhlttà di una rappresentanza senz;a (rituaLe) maill!dato ed il
conseguente vizio del rapporto processuale instaurato da (o contro) un
falso procuratore.
Ma questo vizio è sarnato dall'applilcazione, dilretta .come sostiene
taluno, o ·analogica (come 'più esa,ttamente, affermano altri, dell'art. 182
c.1p.•C. (mentre la sanatoria de1l'attività svolta del negotiorum gestor
rappresentativo Vliene desunta dall'art. 2032 c.c.).
E' stato osservato al rtguardo che, in linea di Pl!'i:Illci!pio, non vi
sono ostacoli •ad aJmiDettel'le che l'istituto deLla rati:fi!ca, rkonosciuto da!l
diritto sostanZJia1le ~cfr. artt. 1399, 1188 comma secondo, 2·82·2 comma
secondo, 1C.•c.: da 1cui 1si dcava la rioZJione di 11atmoa come negozio integ.
rati!vo (lon il qua·Ie !'·interessato r:ende efficace per ·sè l'atto che è
stato ·Conc1uso Ln suo nome, facendone propri gli effetti), trovi aJpplicazione
anohe nel processo; e si è 'l'avvisato H supporto normativo specifico
per taJle applicazione nel citato art. 1<82 c.p.c., che appall'e ilsp~ato
ad una 1Chi.a,ra 1·atio di economia ·processuaJle. Una volta reallizzata La ritua:
bità del con•tradd!ilttorio, aJttraveiJso la pll'eSenza dei legittimi contraddittori,
una volta •avutasi, cioè, nel processo la presenza del dominus
874 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
rntifkante, viene meno ogni ~egittimo 1ntere•sse deUa pairte ad eccepire
l'i~nizi:rue dirfetrto dii legitimatio ad processum, salve le decadenze già
verifiloatesi. L'adozione deLla opposta restrirttiva opinion.e, inve·oe, comporterebbe
un inutiiLe ·spreco di .attiV'ità giurisdrniona1e. La ratilica,
quarle procura SUJccessiva si ·Configura come fonte di rapprerseilltanza vol()[
ltaria accanto aaJlra procura preventiva. E sul piano del d1ritto polsd.two
tale ratifi!oa è giustificata, arppunto, draH.'art. 182 c.p .. c., che le ha aperto
un .va~co normatwo. Silcchè deve ritenersi rpossi•bile oruwre l'dstituto de!Ja
ratifilca dal dirirtto sostantivo al processo cornsenteooo arl rappresentato
dali procuratore privo di (valiÌidi) poteri di far PTOIPiria l'attività di costui,
con edifi•cacia ret~roaltttva, ma con ~lV'ezza de~ dill'itti questi e della già
verifilcatesi decadenza.
1!1 processo gestito, attivamente o passi-vamente, da[ falsus procurator
lllaiSce, qUiiooi, infi!ciato dal, vizio di difetto di legittimaz:ione processurue
ed è, come tale, esposto a\l1a reiJ.rathna eccezione soUevalta dailla
pwrte interessata, o rilevata ex officio deil giudice. Ma 1a parte fallisamente
rappresentata, saJ.ve le decadenze neil :IÌI1attempo v€1r·iftcatesi ed
hl rilspertto dei di.Ti!tti quesiti, può sempre costiltuh'si in giudizio ed assumere
hl p~rocesso, ovvero può proVV'ede·re a rillasciare al p~rocuratoce,
che ne era sprovvilsto, una regol•wre p~rocura conrseguendo i medesimi
eMetti ('con identkhe salvezZJe). E una volta ammessa, in p~riooipio, la
rporsstbhl.ità di ratifica in ogrni stato e ~ado de!l giru.rdizio, di :lironte ad una
sentenza dii primo grado, emessa nei corullronti de·l falsus procurator al
mall!amenrte réllpprersenrtato sono aperte quattro vie: l'arprpe•lll.o diTieltto
corntro la sentenza (che però, come è stato arcutamente rilevato in
dottrina, non comporla necessariamente la ratifica di quanto orpernto
dail fulso rapp!I'esenrta·to, senza valido titollo di investitura rap!p'resellitativa,
ma può essere volto a dedu:rtre prop11io quel difetto di rappresentanza
e ad invaJ.tda,re conseguentemente il p~roce·s1so); l'dnt€1rvento ratilf~
cante nel gi•wdizio di appello tempestivamente pr'oposto dal falsus
procurator (e qui va sottoUneato da un lato l'impiego in accezione
atecnilca del termine • !intervento • come modulo ve'l'barie che stgndrfica
il reailizzall'si nel rprrocesso della ra-Hftca, i.Jl sostituiTsi del rappresen1Jato
al falrso l"aipipresellltante, e l'nn1direzionailtà finaJ'i!sti.Jca dellla ratHltca, che
importa necessall'iamente la volontà del ratificante. di fam pwrrte); il
ri:lascio di procura ratifkante in forZJa della quarle irl procuratore, 11r01t1 più
fatsus ma verus, può in rpeindenza dei t€1rmilni, rprroporre hl ~vame;
iLa vdgHante • artte•sa • (rimanendo il dominus estraneo a1 proc·esso che
si svolrge dn suo nome, per farlo prorprio o respingE!'I'lo secundum
eventum litis).
Il princilpi.Jo costantemente rira:lìferma:to da'lla giurirsprudenza di questa
Corte è starto appuntò queil1o di riconoscere l'ammilssd..biilità de1lra ratifilca
deJil'attiV'ità p!I'ocerssuale svofta dal falsus procurator (dr. da ul:tilmo
Ca·ss., 20 marzo 1969, n. 8rS.8:2!, e per una diffusa motrivaziorne sul proPARTE
I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 875
blema in .generaJ.e, Oaiss., 11 novembre 1957, n. 4353). Tane orilenrbamenrto
si è svolto 1precilp0011Ilente COill rigllaJl'ldo al . giiUidizio di arppeillo.
COill senten~a 10 •agosto 1946, n. 1169 (robadlirta dalla sentenm 30
dLcembre 1949, n. 2676), questa Corte ha riteDJUto che oil dirretto i.nteresséllto,
mterv;enellldo nel ,giudi2'lio d'appelLo, in'irouailmente 'Pl'OIPOSto del
falsus procurator, può :fruil.'e dell'attiVità prooossualle 1spiegata ÌIIl suo
favore, 1purchè abbia la .possilbillità di rinnOVlare l'atto di aJppe1lo proposto
dal !l.'appresentante !pll'livo di poteri, possilbillità da escludersi quallldo
~l divetto mteressato, al •quale sia 'stata notmcatà iLa sentenza di primo
grado, abbi!a lasda:to 'decorrere ill te!l.'mme per appeLlare, prima di illlterv;
enire nel ,giudizio (nel1o !Stesso senso. cft-. il:e sentenze n. 1496 dell 1048,
n. 2611 del 19419, n. 1477 del 1950, n. 18:9·3 del 1'9156, n. 1703 del 1,9:58,
n. 2·40:2 e 11.1. 2552 del 1962, 11.1. 15194 del 1965). -
Le ~ilcordate decisioni s011.1o •silgniftcative perchè nell'ammettere la
ratmca ·iln •gtl'adio 1di appei]J1o (e dd un appellllo proposto dal falsus procuratar),
pur [}JOill :OOoCaiilido •eispreiSsalmeiillte la 'questione ora in elsame dellll'ammisstbililtà
deiH'appelllo diretto ratidi:cante del dominus, ne postulano la
so1u2'lione positilva.
Se :iJl. dominus rpuò 1inlseriTsi nel !Vapporrto processua1le svoil:gentesi in
grado di: .a,ppelil.o a 1seguito di gtt'a~v;ame dell falsus procurator, purchè abbia
la possibilità di rinnovare l'atto di appello (e nOill ill:nJpo['ta qrui COillsilderare
a quali coodUJiooi tale possi!bHità 1skl subordinata) deve r.ilconosoersi a
fortiori ail dominus la falooil:tà di Tati!fica indipenden~ente da:J.la già
avv;enUJta propasi2'lilone dell ,gtl'a<Vame (quale ulteriore a:tto processuaJ.e alllch'esso
bisognoso dd !VartJidÌJca), 1avvailendolsi d:elllla atti'V'ità spiegata dll1 suo
nome fino a quel momento, senza 1mcontrare 'uno specMl!oo lilmi.te nellla
ci11costaln2'la 1che è IStalta ei1'1adléllta nna sentenm :impugnabia.e, ma 1!101ll ancooa
'~mpu~a<ta, d!all falsus procurator.
Solo ll:imilte alla ratidica è il'ilntervenuta decadenza. Ma la emanazione
di IUIIla sentenm ÌIIl poodenza Idei termini dii illilìpUJgnaziOille sca[}Jdilsce
un •tempo delllla viloenda prooosSUiale, ma non detel'lffiina nna CelllSUJra, una
soluzliOille di ·OOilltiJDJUità [}Jell ~aJpporto tale da ilmpedire il.'intserimento del
dominus.
Urna vollta ammessa la posstbilità di 111atifioa 11~spetto al proce'sso gestito
·a:ttiV'armenrte o passiNamente dall falsus procuratore, e nniJtar.mmente
cOillstderato, m ogni 1stato e .gr,ado del giiUid!izio, 1salve ,precll.usiOilli, non può
elscludersi. ·ohie ta1e rrart;ifica si 'oomp~a - c~rn. efficaCia xetiDoatJti<Va - media~
nte J.'arttOc d'aiPPeil1o, ÌIIl cui è logilcamente •tsollabi1le, come .iJinpl'lesciJilldibil1e
ipl'eSUIPPasto, 1iJI momento 1deil!la <appropria2'ltone dell'a:ttività rdel fats1Ls
procurator, (come può age'V'olmente ll'iJLevarsi - .caso per caso - dal
dsc0111tl'o delù.e ·co~n:clJUJs~oni foa:1Irmlate), e qUJmdi l'•assunzi:oiJJJe ab origine
(in forza deH'·effetto xerti'oattivo) deHa qualità di rp1arte dei!. giuldiz,io (di
primo 'gradlo), come rba1e legitttmata .ad ampugnare la sentell12'la.
876 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
La ·situazione di .specie non comporta, quindi, il superamento di speoifi,
che ulJterio!ri difficoltà TÌ!Spetto a queJ11le affirontate da[l.e 'J:W011da:te sentenze.
H punto nod,ale non 1sta nell'ti.nvocazione del prinC'i'Pio che colle•ga
la 1-egittiJmazione ad ·impugnare alla !preesÌISitente qualità di parte socoombente,
ma nell'anmnettere o negaT.e, in linea di 1prin•ci.pio, la poSIS.ihitl'i'tà
del!J.a :ratifi-ca.
E poÌiohè nel ·carso Ìln esame, 'come si è precisato, non vi è Sitata notific
·a detl·la rsenrtenza di p!!"imo 'grado al BeTnini e questi ha pll"oposto l'appello
Ìln 1proprto rtempestwamente, H Colle•gio nel da111si card,co, sia pure
per hrevi 'cenni, delle obiezioni ·che lsi muovono altla pos51ihi:lità di ra1Jifi,ca
dell'attività p111ocesrsuale spiegata dlli!l falsus procurator, non deve occupall1si
del •Pil10b1ema d:E:ma f011ma~ione del .giudica,to, ,sulle •senrtenze emesse
a rse~irto di ·domande ipll"Oposte dal falsus procurator neri 'con.:lìront'i del
dominus. Neille rioMamarte decisioni, .per operare i[ 'collegamento con il
falsamente rrap!pQ"elsen·tato e 'consentiTe che i:l giud~cato copr1SISe la mvaHd!
ità della lrap(plresenrta!IlZa, si &a fatto 'I'~corso a~lo strumento delila no<bificazione
al rap!pQ"esentarto stersso ·che farebbe scatta·re irl termii!lle breve
peT l'Ìimpug1Ilaziooe, Tendendo ·ÌJmpossibHe l'eccezione, o ila :1-atifioa, stan·te
il furmarrsi del .giudicato nei confronti del·lo stesso rapìprer3entato .
. Pel resto .questa soluzdon·e, vivacemente contrastata in dottil'ina, non
tocca •se •non marginallmente 'l,a tematiJca de'l·l•a !I'atifi,cabi•lità, a1g1gilun;gendo
a'l •consueto ltmdte della preclusione, quel,lo del giudicato (e di un certo
• ,siJstema • per provoca:rlo).
Pa:rtendo daHa rcoostartaz.iorne che J.a tesi favol'evole ·alla rratifica è
queli1a più ll1ÌIS!pondente .alile e1sig•enze de(U'.economia rprocel:>'suale e deHa
ragionev;otlezza, ipeli:Chlè non •si costrmge il rappresentato da'l falsus procurator
a TÌicommciare ex novo un processo iniziato neri suo mteTe,sse, e condotto
,ffi modo da Lui gtudilcaio .soddisfacente, le 01pposte aorgomentaztoni
non ap1paiono insuperabHi.
Contll"o 1'opiindione che eSICiluJde la ra11irfioc•abilità ;pe~rchè ritiene nultlo, o
addirittura melsl.istente, H rapporto •processua,le instaurato da o contil'o ill
falsus procurator, è stato osSeT•vato da un J:ato che la teoria d~ raworto
processuale ·i!nes~stente n1on è nella logica del si1stema ;perehè se fosse dato
di coocepd!re un iraipipor·to veramente ineststente non ci sa.rebbe alocun
mezzo .per far 'dÌichiarare tale inesistenza, daWaltro che taLe !Pil"OOOSISO
non è IIJJuhlo, ma Ìlmpil"ocediJbhle, ovv.ero s1e•condo all1lrra •Ìimpostaz1oi!lle, che
hl vizto dehla domanda del falsus procurator, è vizio di inammilssi:biiUtà
de1Lla trattazri1one del merito, 'comportante che ·la domanda, pur essendo
valida •come >tale, non 'SaTebbe tuttavia ammirs&ib'iloe come domaiiJJda del
pr.eteso rappresentato, o nei suoi con:l!roiiJJti.
Nè valle ~sorstenerre ·che la Legitimatio ad processum, quaile ;pil"esupposto
pl'ooossuaJ.e, secondo ·cla1ss~ca opiJnione, deve sussis.tell"e al momenrto derJ..la
domanda ·essendo sufficiente richiJamare m prorposlirto, an,cora una vo,lta,
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 877
l'efl:ietto retroattdVlO, •con 'Salvezza delle preduJ:s>ioni, che s'i accompagna a11<la
rartMÌ!ca.
Nemmeno l'acuto rilievo •che la ratifica introdurrebbe, &nammiJSs~bilmente,
lllel po:ocesso, vuo.i di •prrimo ·Che di se,condo grado, una domanda
sog:getttvamente diversa da que11a tnizdai1e è decilsh~'o, pote,ndosi ,cootrrobattere
che la rart:dfica Jl!edeSJima O!Pera .come sanata11ta r~spetto· alla domanda
del falsus procuratm·, ·che va •Considerata come la sola domanda
proposta.
Si sostiene, a1l r·Ì!gua'I1do, d1e una domanda d1e per Ja prÌ!ma volta
aJppare ·effe:ttwamente ri,condudbhle ad un 'soggetto (il 11a1ppresenta1Jo) è
nuova sotto l'aspetto sog:ge1roivo, r:Ì!spetto ard unra domanrda og:g.et1Jivamente
identrea, ma che non aveva, prima ·deH<a rati.fica, tale valirdlità soggettiva,
perrchè ,p11oposta da un falsus procurator. Essendosi, qu~ndi, ·iniziato il
pvocesso di rpr:Ì!mo ,grr-a1do nei 1confl'onrti de·l falso rappre·sentante hl Tappresentato
noo potrebbe a·cqui,stare ila qualLtà di parte senz·a Vliolare ~l prindpio
che vteta 'la proposizione di domande ~nuove in rprimo grado (articolo
184·c.p.,c.) e irn appeLLo (~art. 3,45 c.p.c.).
Ma questa suggesm'Va tnlpostazione si 'supera facendo leva, a!IlJco~ra
una volta, ISUilla re1Jl'oatUv:ità della ratifica che produce l'effetto di dcondtl['
l"e 1rult1Ji :g1i atti ·compiuti dai1 rappresentante ·senza poteri 'al r'appresentato
·COill J.'acquisizd:one della m~s~ma effioocia C·he aW"ehbero a\ruto se
fosse~ro ·stati 'compiuti dail. rappresentante medes~o, o da un rappresentante
mUJil!i<to di valliJd:i poteri nel momento· irn. cui li pon,eva in e•sse!l.'e.
l!! limite dii 'questa efficacia ·re1JToa,t1Jiva (·come si è già sottolineato) è
dato da(JJla ,saJ.vezza per le decadenze eventualmente vetrifi,catesi e pe1r i
didtti quesiti: Ne consegrue 'che la 'legittimaz'Ìone del grr-a.vame del Bemini
avverso 'l'a sentenza emel51sa nei .con:lil'onti del suo falsus procurator, come
efl:ietto de\Lla ~ratifica dd cui e~ra <espressione la stessa rproposdzione dell'appello
•Che al!l',attivttà precedentemente svolta dal procU~ratore si rtoo!I.Jega
:tlacendola proprria, rpuò essere affermata solo pTeVIio acceTtamento
- onde tenere fevma tale tratifi,ca nella ma,ssima p!roiezioo.e a vitvooo dei
suoi efferflti - del1a lsUJs~stenz:a Tispetto <a~l ·sudde·tto atto di a!PpeHo, di
situaZJioni [)['ocessuali tdonee a pa<ra.Uzzare ta!l.e T·etroattivttà, inquadT1abHi
nel!le cate,golrie <dellle ·decadenze e dei dirttti quesiti.
Ma ~noo,sembra 10he possa dcostruir<si ,come di11itto quesito· l'aspettativa
del cornrvenuto il qualle vedendosi cMama~re in giudiztio con domanda
proposta 1da un rappresentante che aprpare p!["~vo dei relativ·i ,po,teri, :pretenda
di limitare rill gtudizto a quelila ISOila dom31Dda, i~iz.ialmen:te awnzata
contro di lUii, acqillstando .così ·i.l diritto di quai1ifkare come nuova,
no!IlJolst31Dte ila ·retroattività .della ratifi•oa, ila dom31Dda proposta coo d1l
primo valido· atto di esercizio deH'·a:z>ione del dominus.
Deve darsi, al riJguardo, il dovuto ri<liievo a!l!la contemplatio domini
che caratte["izza prur 'semi~e la doma!IlJda 1proposta ·da!l. ra;pptre<sentall1te il
878 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
qua\Le ddichiara di agjjre lin nome e per cooto altrtl!i, OO!che se ditfetta dei
oocessad poteri l'aipipresenta1li'V'i.
In :llorZJa Idi tale contemplatio la doma!Ilda, di per sè inidooea a vale.re
come esertcizio .deil!l'aZJione del l'appreseilltato, ha la possilbHiltà dii acquisire
illl futuJro, ex post, va~idirtà soggettiva in tal senso, mediante opportuna
xoatifica.
La.-d!Cllffialnida 'Proposta dal falsus p1·ocurator si presenta, qu:itndi, fin
daill'origillle ISU!ScettibHe di andare mcontro a vicende di opposto segno:
è esposta, ilndlatti, ahla ecceZJione di parte ed alla rillevabillLtà d'uffilcio
dell!la ilmpmcedilbilità; ma può, 'correlatiwanente, giovarsi de:tlla possibiiliirtà
deilila ratifica e dei ICOIIllsegJUenJti eflietti !l'etlròattivi. La parte coovenuta
cooosce ab origine questa dupHce eventualità e deve attivam tenendone
conto DJei .smgoli momenti del processo in fuse di svolg~ento, senza
che le sila ·COIIlJSentito di :lla111e •etSclUJSiVO •affidamento <SU[ viz'i:o imz]a,le, mdipenden1Jemente
dal SUJccessivo matUJral'lsi di siltuazioni preciliUJsive, necessariamente
ulteviori r·tspetto a quelLa iniZJiale.
In conc1usiooe: >i!l :s~getto rappresentato illl primo g.rado da. un
falsus procurator !pUÒ appel.ll.&-e, nei termini ·di ilegge, aiV'Vetl'ISO Ila sentenz•a
emessa nei ooncflronti di questo (lllillche se noo gli sia stata notificata),
comport!llilldo la pvorposizione dlel gravame vo~to a sostenere J:a :liOIIlldatezza
deill!a domanda di mer·ito ,cOIIlJtenuta n,ehla ciltaZJione illltlroduttiva, come
imprescinJdibilie pl'esuppolsto, la volontà di ll'atifica, ooo eff•etto retroattivo,
degli atlli proceSSUJa'Li ·compiuti in suo nome e la conseguente legittdmazione
a!hla iliil:pulglnaZiiO!Ile quale parte .originaria del rarpporrto rprocessua[e;
nè può essertgl!i opposto che tale le~ttimazione spetti esc1usiwanente ai
soggetti ISoccombenti parti del g~udi:z;io dd rprfuno .grado, :llra i q'll!ali deve
essere egli 'PUT·e annoverato all;a stregua del prrmcip·to di retroarttilvità.
Con H .l'l~covso :prd11Jcilpale, che ora vilene illl considetraZiiO!Ile, !',imprenditore
Bertnillli, lamentando la viollaZiione e cfallsa applilca~ione degtli arii~
colli 104-107 e 109 deil :r.rd. 215 maggio 18-915·, n. 3·50, !Contenente le norme
de!l regolamento per 1a dire:z;tooe, contabdfiJità e coH:a!Udaziooe dei ~arvord
dello Stato, 1di !Competenza deil Mwstero dei Lavori Pubbli.ci (ind~scutiJbilmente
app!lilcabhle ail. raipiporrto di apparl·to illltertcOtriSO •con l'ETFAS),
sostiene- 'Come si è già sintetiloamen.te a!ooen.nato·- che la Corte d'appell1o
ha •erroneamente illlterrpretarto ·l'arnt. 107 iii quale comporta- a suo
avvilso -l'accetta~ione definiti'V'a dia paJI"te deilil'appaJ.tatore che· non abbia
sottoscritto iJl. vooba1e dii: 'col!laudo, o· l'abblia sottoscritto SetllZJa l"lilseTve,
de]lle dsU!ltanze di •esso solo illl ordine all.le 'deteiVIIJJinazioni e dieciJsiJoni definitiV'e
deUa 'staz'iJone appail.<tante. Se qumdi il 'collaudatore stabiJiiisce di
comuntoar•e in ral~a Sede l.e proprie determilllazioni sarebbe aiSSUVdio pa:-etendere
che l'•aprpa!ltator.e :formuli osserva®oni rtspetto a deciJsioru che glli
sono ignote; ed <am~cora pliù assurdo p~retendru-e che si a~cquieti ahle decisioni
medesilme dservate in pectore dal colhlaudiatore.
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 879
E poichiè nel!la <specie dltoortifi:cato di collaudo riJconobbe lrlil'~
nn crediJto Idi L. 8160.659, ma rinviò ffia decilstone suliLe :rtilserve da questa
1JempestWartnenJte foo:mu'late, a norma dell'art. M del Regoil.amooto, la
mancata .sottoscrizione del certidìlcato di collaudo non poteva essere ÌID.telrp11etata,
tOOIÌle aveva fatto IJ.a Corte, ~quale volontà deiJ.l'appaltatOII'e di abbandonall"
e qualtsiatsi rivoodilcaziione, prteelUJsilva, quindi ('si precisa ÌID. merooll'ia),
deliJ.e l'IÌichieste ~ià ;formulate in precedenza ed ilnserite nella il.ettera
14 marzo 196'4 1nV'iata daill'itmpresa alla stazione apipailtallllte.
La diffusa esposizione del molli<vo tconsenrt;e di •cogt1iere la raddlcale
diversità di ilmpostaZJione rispetto all1a teSi .sostoouta, senza solruziooi di
dcambio od ,a[1Jerlll!atilve, davanti a!lla COll'te di a~ppello e il!a d~Uevanza
dell1e consider,aZJioni tsvolte ci.lrtca T'intel'lpretaZJi<me che si ,pretende sia da
d~si all'1alt'lt. l 07, II'Ìispetto ·a quelLa 'cOIIlliPiuta in OOIIl!creto dai giru!diJCii di
secondo ~~ado (e che in re e per sè, non pl"esenta l'el'T'Oire ilpotizmto); e
di oontstatare, di conseg'Uenl'ia, iii malll!cato ~ra·coorldo :Er:a l'interesse ~gui1lo
dal il"icQIITeil,te di veiiere esaminate nel merito (Le domaill!de e l'attacco
mosso aTla p~ronurJJOia, che' non cogltie nel segno pel'\chè da nn lato
mtroduce nell giludizio di 1cassazione UIIla questiOille nuova e dailtl'aflitlfo non
indi<vidua net:Ha sentenZia impUJgnata ~l viziJo <che la tra<vag1ia, che non va
raV'VIisato nelLa :inrterplfetazriolll!e data atll'ail"t. 107, ~ ooNa :inliidoneiltà di
quelLa (esatta, ma non esecutiva) interplfetazione a sor~reg.gere un dispositivo
'che ne tlfavalica l'ambito, o per errOII'e di rilevaZJiOIIl!e del(J.e componenti
,daiJJla domanda di ma~gi01ri 'Compenisi, o per elsorl>itante dillatazdJOIIl!e
. del mgiOillamento svolto nel momento dii f01l'ffiru1azione de(). dilsposirtilvo
medesimo.
Vi è an2litutto, in questa sede, 'Un mutamento di fOIIl!do nellile tesi difoosi<
ve del Beriil!illl!i. ,Davanti ai giludici di ,secondo ~grado egtli si era 1ilmdtato
a negare che ~l'a~ccettazione d.ell oertilficato di co111aooo per mancata
sottosooizione (su. ,cui l'Ente a~ppaltante si baisatVa per sostenell"e l'ilmproponibi[
iltà delle domandle a:Vanzate e qUJilll!di dii tutte le velatilve componenti)
non potwa pirelsumel"si, e 'compOII'tall'e perciò le pretese cOillseg'Uenze
neg:ative, avendo !l'rimpresa ,cOIIl!fermarto, con la ll'ichtamata Lettera 14 marzo
1964; 1e 11ilserve rpreoodentemente is~ilbte, ed espresso, qruli:ndi, chial'lamente
vdlOIIl!tà OOIIl!tifartta taJII'a:c,cettaz.ione imp11cii1Ja. In appelllo, cioè, oon
si ~acerva ques1Th011l!e da palrte de1l'·appailtat01l'e oillfoa la poq;rbata, l'ambilto
di efficacia gÌIUif~diica ldell'a~CicettaziOIIl!e; non si !imlpostaJVIa nn diJscoriSO VQQto
a ciJrcosCOCIWer,e, e tohiaTiaJIIlJelnte indi<vidru.are, le ri'sulrtanz,e del oerrbifilCiato
da aversi per defirndrti<Vamente accettate nel limite de'lle ope~razioni contabi:
lii 1compmte dail collaudatore. Nè, si sosteneva che dovendo il giUJdizio.
su!1le rtselfVe av;ere un sruo cOll'so separato ed autonomo a paxtiJre dalila
!l'eliazione se~eta del c0111arudatore, IJ.'•aocettazione del certificato di ooliLaudo
non potesse, in nessun caso, cC>IilllvtdLg:&e le lf·ilserve ritualmente
:llOII'mulJatte (p~re<via V'erdfilca della non inrtell'Venuta decade!llZa per ciasCUilla
di esse). Pretendeva, alll'opposto, l'a~ppaltat01re che l'effetto ·~wente quel
9
880 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
determinato ambifu opera;;,icmaile, che !'·Ente aJSSUmeva pil.'teclUISIÌJV1o dellJ.'Iilntem
domanda, non potesse prodoosi ove il!a vollontà di ooquiesceill2la dell'll!
PPailtatooe lfolsse dia escludere, iniCentmndo ed esaurendo [a difesa neill'affetrllnaziOIIle
rche in conweto acquiescenza non vi em starta a segru!Lto
de1l'in'V'io di nna 'Certa lettwa con nn rdarto conten'l.liVo conilietrllnati'V'O delle
l['lirserve prrerooderntemoo:te espresse (e su cui la Coote llJO(ll hra a:vrtllto motivo
di soffel'IDaTISi, <COIIlllpiendo 'l.liii. 'aJccertamernto· di fatto, una volta escl,wso
- cOII'tl'ettamente _.:.._ che cOiilllpOiiienrt:i volontall'istiche potessea.-o aJSSUmere
l'lilievo nelllra fattilslpercie di accettazi'one dàll'ail'lt. 107). ~
Nell giudizio rdi arppeil:lo è mallll(la<ta, pereiò, la contelstaZliolne SUJll'aa:nbito
deglii effetti rdelil'arccettazione e si è soltanto discusso suJl'esSeii"Si o
meno veriJ6Jcato ill. :llatto giuddiloo liJdoneo a p!I'OdUJl'lre tali effefl1Ji. E pilllr
av.erndo ultertiorrmente eccepito l'ETF AS che le rirserve non ·eTiano state
formUJlrate vaii.Jidamen1Je, non irdtsu.lrta · ·che l'Ìimp!l.'esa si sia data cariJco di
dÌimostrare che talii r>irserve c'erano state ed erano ]donee a giJulsrtidìioaa-e .[a
rpr,eiJesa (e tutta [a rprertesa) di mag,gior'i. roompensi. Ed irl:wero iLa tesi grucidilca
oggi, rper la priJma vollrtJa, a~anzarta, postulando l'autonomia del[a
decisione sulle r·ilserve l'liJsrpetto ai!Jl'arprprovazione dell collaudo e rc.arattevizzando
la 1iJq'Uildazione rcontenu<lla neLl'atto di arpp!OOVazione medesimo,
qUJaJilldo esiJstono rirser'V'e, come liJquildaziooe aNo stato, sicchè !l.'adelsione
ana· •UqiUiiJdazione medesima !tlOII.'l <potl:-ebbe essere ·intesa come OOUi!lJC.Ìa, o
preclwsi:one, a far vailere irn,,giwdi:zJio ile domande rcontenUJte neJ!le l'lirserve
(questa SOOJ!br>a essere, d.nfatti, La cc:mretta irmpolstazione da darsi aiLle ragioni
.gj.1l!riJdiohe rche sottendooo il ipUilltuale motivo), non è 11ma tesi g,ÌIU-
. r~di:ca SUJScettùlbile di ilnflUJixe Ìlmmediatamente SUJJ.la qwdifircazione dei fa11tii
acceil'ltrati nell pvooosso, iin cui manca aprpwnto og,nii. ded'llZione cil'lca ila esistenza
e la ;ritiUiailiirt;à deflle pveesirstenti rirserve, e cÌII'Ca J'mserÌimento formaile
nelil'ra1Jto di teolllarudo di ·que1Jle treilati:ve a tale atto è che costituivano,
<quantitativamente il niUicleo :più cospicuo deLLe pretese ;pecwniJarrdre
(llllon OOstalllldO certo al(lo SCO!pO 'l'•Ìinvio di Wlla semp[iJce lette!I"a ai} collarudatore).
'
Anche a!d ammettea:-e, d'l.llllque, che La Corte d'aprpreilllo avelsse dato
~'·i!rJsteoopretazione che iii Bemirni pil.'etende di ~cernsu~rare, 1a cernSlllra formulata
;in astratto, piUJr se. riJconosciuta 8/Stralbtamernte forndata, non sacr:ebbe
SUJScettiblitle di mciJdwe ·su[[[ra 11ealtà :Processuale, pwchè questa Suprema
Corte llllon può rprenderla in ~deraziooe attersi i lÌimÌiti ilsrtlituzionaUi defJ.la
prorpria furnzione, dato <che dJl nuovo profìJ.o ddfensivo ooinvollge siltuatJionJ
Idi fatto che awrebbero rdovruto essere accertate nel g.iJudlizto di merito
e IChe non potfJrebberto più etSSerilO, a seguito di cassazione rper v'iJo!laziooe
rdi; legge, nell. :processo dd rmv1o rche è un processo chiuso ne[ qu;ale
noo sarebbe reoosentito ·svoiLgea:-e nuova attività asserr:tWra e ,pvobatrorria pe:r
stabHixe se rsuissilsta effettivamente UJiii d'ivado :lira quanto defilllirtivamente
aceertato nel ·certidìrcato di cd11audo e quanto evenrtua,lmen.te l'aprp,arltartore
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 881
p<$-ebbe pr:etendere irn remÌJOOlle :a riserve tempesthne, rituali. (ed estran~
e aiLLa d:ase deilla oOilll:aJUidazd.oo.e).
Non rpruò, pe.rtanto, il Bera::rlnd, per la p~r:ima voLta irn Oassazione, i.illtrodurtre-
ill. :beona dehle riserve, eventrualo:nent~ pendenti, non aVlendo deillta
questi0011e espressao:nen.te sohleiVlato, chiedooldone la .trattazione, sia prure
in via srubordirn:ata nel 'COOso del gilludi.zi:o di o:nerito e llJOill a'VI€iilldo mosso,
cOOnrtmqrue - irn ,questa sede - dogldialnza per vizi in procedendo
alddebitaJbHi rula sentenza i~rugnata per arvere tadruto sul prunto.
La tesi ~dilca, aSi1JDat1mnernte svolita, .ha un suo p!J.'IOOilso rdlscontro
m tUJil!a situazli:one di: fatto e di diJr1tto che non è stata :liatta Vlai!ere n:eJJI'oppoo:
rbtma sede di merito e ~e implilca il conttroil:lo defila temrpestliiv:ità e ritua[,
iJtà dehle rd18er'Ve lungo tutto l',a!I1co di svolLgimento del rarpportto dd.
arppaJJto fino aiL col!Jaudo i.nlclUiso.
Sempl:iJciJSticamente, al r-i:gua!I1do, ,si rilcmama ne[ dcoroo l'wt. 54 dell.
r·egolao:nento n. 3150 dell 1895, :sila 1pe!I1Chè questa IlJO!I1ffia non ·esaJUI'Iisce la
d!tsciJpllirna irn tema di rdiserve, sia perehè I'iilldividuaziOltle del!le ilì01I1ti normatWe
rappresenta il mero paa.-ao:netro dei!. gd.uidi:zio di :fu.tto, dai riscontro
da operare per ognli dOIIIllaillda di rtnaJggior compenso. Ed inesarlitao:nente si
adomooa l'iasstmdità di un onere di Tli.\Sipelbto rule det~oni del!la
maz:ione arppaJtanrter ancora da preilldere, giaocllè l'onere del!l'appaltatore
r.ilgua!I1da illOltl ,già il'asserita replilca a quanto statbiilito nel!la vailiuitazdtOine
delle ilil.serve, o:na l:a mwodruzione, nel rapporto di appailto,·· delle rdiserve
medesime, nel rilspetro del!le d:oro:ne e dci tempi al!l'uorpo rpil."escriltti, e da
mtender!Si quali domande di mag1gi~i comperlJSIÌ. In e:ffietti tutto iii. procedio:
nento sulLe riserve m materia di opere pubb>Uche è scandito da
adempio:nenti :rrilgoll'OJSa[IlJe'llte foro:nali, sanziornati da decadenze sruooossirve.
Non sdlo ai .sen!Sd del!l'ail."t. 5,4 l'appa~ltatore è tenuto a fiT!IIlail."e hl r.egù.tsrtro
di IContabilliJtà senza dHaziorne ogni qualvolrta g.]J vien:e presentato, i.rnlco~rrooldo
altr.ilmenti in decadenza circa La contestaz~one dei fatti regiJstil."~ti,
ma nella !Stessa decadenza incoore se, pm avoendo foro:nuil.ato 1e riserve,
non !le espliiJciltJi. temperSII;:ùvamente. Inoltre, a parte 1e speci:fiJche presoriziooi
de1gli arlt. 5:1 e 319, comma qruail."to e dell'art. 2a, costrwte oocoodo
iiJl 'consueto schema per oui aJffia non e:ffiettruata, o non sviilurpiparta rdlserrva ·
:lia r~~oontro la preiClrusLone delile doo:nande r~el!ative ai fatti dooomeilltati
nel reg.~stil."o, al termine 1dei 1arvori, dsrp,etfJo al :coruto finrue; l'arppaiLtatore
nel sottosc11tverilo è teniUto a oon:liermail."e le ri!Serve già regoi.J;a~rme:rube
.isctitte e non può f01'll11U111arnè di nuove, nè per oggetto, nè peil." imporrto;
e se non sottolSICI'Iirv·e c dll conto lfi.rnlalle 'Si avrà peT' definitivaiiDeillte a1ocettato
• (a!I1t. 64).
Ed a!l]che ne:hla :lias1e de1hla ~collarudazi·one de11e opere il collauidaltolt'e
è tenuto ad e'samina~re le so1e domande deWappal!tatore regolLarmente
1Jsor1t1Je nel regiistro di ~contabiwttà ,e confermate ne[l conto finalLe (all't. 9:1).
Di frOillte alLa relazlione,segr~eta in ·Cui viene appunto esp:rresso iii. pail."ere
882 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
sul1le r~~e (art. 100, ~comma secondo) staln.lno 11a reiliaziooe pa!lese SUilla
oolllaUJdabiD.dità dell':Opera ed il certitficato di colfl:audo nelt1Ja sottoscrizione
del quale l'aJppaltaillore può agghmgere eventua1Ji domande :r~spetto aiNe
operazroni di ool!lauido, r:femne ll'lestaiildo le decadell2le gtà verddìioatesi a
moote ded rocordaibi artt. ·54 e 64, per omilssioni di firme, di riiserve, o di
esplilooiD!one del!le medesime nel registro di COI!ltabiJità, o per mancata
cOil:lLfuTma del conto fi.inaJ.e:
Le mserV'e che toccano Le opera7lioni di collaudo varuno pure esse
espHcate; e, secondo la oosfJalllJte del sistema, se l'arppalitatore non firma H
certtfica:to, o non formula o non esp11ca le riserve stesse, 1e riSUiltanze del
oertifi,camo Si aJV'rartmo dia lui 'come definlitivamente accettate. Se poi rù.sel"
Vie (ossel"Viazioni) vengono mosse r:~spetto all.o stesso certificato di
colla11.1do, anche di esse de'V'e tener conto i:l coJil:auldatore dn un SUJppllemento
alLa rela7liooe segreta.
Questo 1Schematilco T-ilchà!amo al!Silstema 1di formUilazi:Oille delJle l'li:sel"Ve
~rmde chmm che le salV'ezze delJ.'i:mprenrutore i:n caso di mancarta sotooscrizione
del certilfiJcato di colliaudo nOIIl opell'laiilO certamente per quel
che 'attiene aflle dogliaiilze relative alLa fuse del collaudo, e vale a rilbadwe,
comunqrue, che LLa salvezza teOl'~ca, non può dìiventll'le salvezm pnttiJca
1se le v'ilcende del shllgolo l'laJpporto processualle non consentaiilo pJù
i: necessari accel'ltamenti ,cil'lca 1a ri1JUJalità delle singole domande ll'idierite
a specifiche l'liJ~.
Questo profilo 'dìi inammilssilbi1ità della questi:Oille i:ntel'lpr€ibath,a proposta,
per il suo ll"ifiettetnsd. in una siJtuazione Pl'IOcessuafle che ooiJnvoLgerebbe
accertamenifJi di :llatto, preSU!ppone che la illaffisa .iJntei'Ipl"etazd.on,e diell',
aT't. 107, dedotiba tsia stata effetthnamente compiuta dalila Corte d'appelllo.
v;ero è però 1che, ~con ev~ildente forzatull"a 11 rilcm'Tente postwa Ullla
erl'loneità di inrtel'lpretaztone che ne11a sentenm impugnata non si lliln'V.tene.
H problema m1lell"p;retativo ~che la Corte ha affrontato nell'esame dell'eccez~
one di improponLb~ld.tà per avvenuiba decadelllZa nOIIl !l"igUJaJ!'Idia'Va la
indiv1duaZiilone dellJle Di:sultaiil.Ze del cell"ltifiCaJto del oolfuruido, dia aversi per
• ,defitnilti'Vamente a~ccertaJte •, quando :llossero state formruJ.ate riJserve, la
asseilita il.irmitaiba operatilv1tà delLe conclusioni fissate dal collooldo con riguardo
tal1.tl'e!SaJme obbiettd.vo delLa contabilità iJn sè, e rispetto aicre opere,
senza poogituldìizio per talli il"iserve (e cioè Pl'IOpri:o quei rprofiU Dtrodotti
con H motiJvo Idi ~rilcomo), ma era ,ci:l'lcosocitto a fissare gLi e:ffietti che conseguono
immeddlaltamente ~ omilssiOIIle di firma ( quehlo negarowo consisterne
nelLa decadenza dell'91ppal1.taJtore dal potere di impugootre i dati
contabi,M; 'e quelLo posd.ti:vo, rc01111SiJstenoo nena definitti'Vità, o inldillsoutliilb~il!
iJtà di tali dati :che medd.ata:mente si II'iV'erbera suMa azionabillità dei
dill'itti crui talli r:fatti contaibllli si ricoLlegaiilo~ anche rils[petto a comportamenti
de[l['appaiLtatore ta:Li da escluidere, :iJn ipotesi, l'aJcqui.escenza.
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 883
]1. tema dem.'ambito e dei limiti de[ ceirlifrcaJto dd co&udo nel!l.a
prospettiva dehle r~serve, non è trlattato affatto nefLla motdrvazi:onè delilia
se:nJtenza ilmpu:gnarta.
Questa pl'ecisa che 1a somma residurue dd L. 860.658 calJooilata aàla
str,egua deill1a vi!lev~B.zione dei dati ogge.ttwamente effettuata dJafl. oollaiUdatoce,
in base aill'esame de[ilia contabiiliità e deNe opere, noo è più contestabille
a segrui]to dehla mancata sottoscrizione, siloohè deve dteneT'Si
dedìn.~amelllJte accettata e non suscettli:bille di impulgnrazione, oono,S/tante
a[l'omessa sottoscr.iz,ione :liacesse dscontro l'inlvfo della l!etiteTa.
Ora, dn si:ffatti tennmi, la moti~azione è di dnduhbia esartmez~a perchè
è certo che, vispetto a qruell.1a somma, non vi è polssibiillità gidiuridica
di impUlglnazione.
Ed 'è da notaa:·e che, l'a prospettiva in cui la Corte si è col!locata, l'ha
condotta a dare m~mo rilievo a quewl'effetto (Hmirta:to) dti decatdenm, in
un cer:to senso scootarto, mcentrando l'aT!giOmentazdone SIU quella che era
L'oibliezlione dell'~ditore, il quale, ·costruirta [a decadEnZa come conseguenziallie
ad un ·compovtamento di a:cquiescenm, negava la profi'l:a:b[Utà
della COn!Cl'eta acquiescenza nehla specie, mvocando la lettera.
Succmta, ma esatta, è la motivazJione dell'impugnata sentenza sul
punto: l'accettazdone deMe vilsultanze del certilfiooto dd. collaudo, costitudlsce
l'effetto 1eg&e delhla mancata sottOISicrizione, e non sd deve aver
!lii,gumrlo ai1la volonrt.acietà dell'omissione 1cui l'effetto sd rloollega.
Oootro la tesi della presunzi~e di acqwiescenza è stato, mvero,
. esattamernrtle oss&'VIalto che iii. porl'le ca:so per wso la queS!biooe di specie
per esct1uldooe od ammettere, a seoonda delle situazd<>llli di fatto, che il
concreto compOIJ."tamento omiJsisiNo tenuto sd presenti come sufficientemente
indicatJivo deil!l'olr'ientamento a:cquiescenrte dehla volO!tlltà, pl'OOOdendo
evenrl:rlllaJmelllJte all'·esame della ·prova cbnilraria focnita, non si
concilia con La fartt~spooie normativa dell'alrlt. 107 (e :te stesse ~coo~detraZiiond
potrebbero rLpetersi p& l'apposiz;tone del[e dserve per 1a loro
esplLcazdone).
Questa non cOil!Senrte - infutti - di .configurare intel'lptetaziJOo:li del
comportamento ~ssivo e di daa:-e ingll"e$o e prova contrarÌ!a. La :furma
noo J.'laippl'leiSeta moda[irtà di esternazione del[a volontà dii oontestaa:e 'i
d.aiJi ·contabili; e qudndd !la sua om~ssione non può far pr•esumere 1a vo:
lontà 1con'tra~r1a di l!licquJ.escenza. L'accettazione dei dati conrtabNi, ove non
la .si vogHa rLcostrudlre come presunzione assolruta iusis et de iure (diate
ile cl'lwiche che dn 1generare tsi muovono a questa figma c•oocettuail.e), con
ildentiltà di ~r~sulLtati può essere consLdera•ta come effetrtJo leg,aile delle norme
reg<>lamentaxli.
Alla rstregua rdell'arl. 107 d.n esame, se ['appaltatore non sottoscrive
il cerrtiJficato di col·laudo si ha la fattispecie legale delll'Olll'~ssi<mJe; e un
eventuale ri.Jconoscimento o dtsoonoscimento dei dati cootabiil.i noo sa884
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
rebbe ,giJu111ildiJcamente J:'li1evante !"1estanldo a\SsOil'bito lllella prewsiollle iLe~e
degli effetti di talle omessa sottosCl'lizione. Di COOliSe!§l]enm per lJl Bermini,
i!l quacr:e nOIIl aveva firma1Jo l!ltoortificato di colJl!arudo, i dati confJatbi1i
di questo ooano definJitiiVi e non impugnabili.
Nel riJcOIIlOISc&i1o !l!a Ome IJlJOn è •OOI'lto irnoo111sa in. e:t"'10fl'li di dir.rittto.
Essa però nOIIl ha tdato nessUIIl conto delil'w:teriore progressione del pa:-oprilo
ragionamento per ooi, p11esciJndendo dda , esistenza di ll"~serve e
drul.l'in1cildenza ,dJellile medesime tstrlJJa fattispecie di accettaziOIIle di cui
811l'art. 107, ha lll!elgato, m àiJsposiJtiVlo, ingJreSSO a doonm:JJde che non si
apptmtJavano contro i dati cOIIl<babhli del , certificato, ma rugUJall1ckwano
anche 11e l1ÌiseTVle. Ed ha, ·quinldi, deciJso la causa coine se La decadenza
fosse p:reclUJswa dii qua]siasi domanda iJndiJpoodentemente daliiJa temrpestwa
e v1tuale fOII'Imruaz1one di riserve, in ipotesi nOIIl dgual1datnti la fatse
deil.J.a ooflJLa'll!dazione; nè si è p11eoccUJpafJa di scevera'l'e fra le riserve,
quelle non tra'V'o1fle daOO'omissiOIIle di sottosCll'iZLOIIle deil .certificato dti collaudo
per,chè eS!t:ftalllee a detta fase.
La rell!ati:va probllemattca è ,sfJa1Ja del tutto tralasciJata dalfl•a Corte
che non ha dato ,alfl'M't. 107, l''inteT!pretazione che l'a,ppa11Jatooe vorrebbe
oen)SU'l'a'l'e, ma, nel diJchiarare la decadenza per tutte le componentd. delila
domanda, è pervenuta al medesimo l'liJsuLtato cui sa'l'ebbe giunta se avesse
esplLcitamOOJte ~adottato quella iJntel1pretaziOIIle dall'al'lt. 107, che il rilcorvent
·e ,preflenlde •abbiJa consapevolmente accolrta, decidendo la ça'Ulsa coane
,ge l!a dedì.llliitiiVa accettazione delLa tsomrma col'rilspondelllte ai dati COillifJabiJli
delila coi'JilauldaziOille ·chiudesse defin,itivamente l'adito ad ogni cOIIltestaziOIIle,
n.onostante iLa (rituale) derdluzione di (tutt'ora opel"'anti) l'IÌJserve.
]jn 1JaJ1e sitUJaZJ1one il vizcio delfla sentenzca non è pe:rtciò indi:v~duabile
ne11'illl.twprertaz,i011le mta - cowetta, ma pa:rzdale"- che .tocca l'all'ticolo
secOIIldo U!Ila 1iJmriJtata v~stliale, ma tnOIIl t'l'atta I''ll!lterio'l'e pa:-oblemat~ca
che si pone ·a prescinlde'l'e da qUJanlto (esattamente) rttenuto, in. una diversa
p11ospettiva, più adevellllte aille prmtUJali domande di mag~O'l'i compensi
avanzate che ·si batsaVIano non già suilla inammhssibhl<e lt'e!Vis1one
dei dati contabilli defitniltiVIi, ma sulla ·asse'l'ita pdSSIÌJbiliJtà di iJntegrazLOIIle
dei dati medesimi aJllla stregua delle dserve che iJn tanto potevano essere
esatrninate iJn quanto ne :liosse stata riconosciuta l'esiJstenZJa e la :r:itUJa1iltà,
e ne fosse stata eiSdlUJsa, per tutte e per ctascUIIla, la decadenza.
Mia di •questa iJncongruen.ZJa :lirn motivazdone e di!Spositivo, che inrteg:r·a
man.idlelstarooote un vizio in procedendo dell:a sentenza, H Be'l'!l1iJni (c·oone
si è 'acc.ennato) non :si è do1uto a que.sta Corte, nOIIl può q'Ultndi traTne conseguenze
faiVO'I'evoili per l'atppaltafJOII'Ie. È appena ill caso di villeVIa'l'e che
probabilmente 1a suggesti•Oille in senso estensivo delLa preclUìsione operò
n.etl ~Uìdizio di tsecolll:do g~rado nOIIl soltan.rto nei confu-onti deLla parte privata,
ma de~1o stesso collegio deddente, iJnducendo al sa1to 1otgilco dlra
quanto mothnamente diJmostrato e quanto tl1asfuso nel d~spositivo senza
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 885
adeguata motiVJaZJiooe l'laJppOl'iJata alLa domanda, nel preSUJPIPOI.sto che sull.l'am:
billlo ulteriore 1deg:Li effe1Jtli delLa ma'lllcM1a sottoscrizione (una VOilta
esclusa la rill,e\11alrlza pall"aiHZ2'laltrilce della Lettera), vi fosse piena ConJCQ['dalllza
di opmone ifu'a Ente ed appailrtJBitQ['e. ·- (Omissis).
CORTE DI C.AISSAZIONE, Sez. I, 16 ma~ggt1o 1973, 111. 1389 - Pres. Miiliano
- Est. Orue,ca - P. M .. Secco ~c0011f.) - CBIS8Jssa (a'V'V. Girlllsialll!a) c •
. Ministero Finanze (avv. Stato Abignente).
Imposta ~enerale sull'entrata - Rimborso - Re~olare istanza - Necessità.
(1. 19 giugno 1940, n. 762, art. 47).
Contabilità ~enerale di Stato - Obbli~o della corresponsione de~li interessi
da parte della P. A. - Decorrenza dalla data di emissione
del titolo di spesa.
(r.d. 18 novembre 1923, n. 244o, art. 55; r.d. 23 maggio 1924, 827, art. 270 seg.;
c.c., art. 1218 e segg,).
1L secoodo comma deLL'art. 47, detta legge istitutiva deU'impo:}ta generaie
sulL'entrata, dispone che chi vuole ottenere il rimborso di un cootributo
versato e non dovuto deve proporre regolare istanza il cui effetto
. è quello di sollecitare all'amministrazione il compimento delle attività
previste dalla legge di cootabilità per l'emissione del relativo provvedimento.
Non può considerarsi regolare istanza di rimborso la dichiarazione
posta a tergo del tagliando di versamento con la quale si fa « riserva »
di chiedere il rimborso medesimO (1).
I debiti pecuniari deUo Stato, in deroga alla norma contenuta nell'art.
1282 c.c., diventano liquidi ed esigibili e generano, come tali, l'obtbLigo
del pagamento degli interessi a carico delL'amministrazione solo
quando quest'uttima abbia emesso il relativo titolo di spesa (2).
(1-2) La prdma massÌitna è di ovv1a esattezza.
La domanda dd dmborso ha lo !Scopo di eccitare il!a P.A. a pa:'QV'Vedere
in otr"dme alJla ll"iohiesta. Tla·le istanza !Pell" produrre il.'eflietto deve essell"e
regolall"e, cioè [pll"esentare iJ. m.iJnimo inidispensabhle delle :focme e m;mifestar.
e l'im.tenddrrnento del sottoscrittore di ottenell"e il trdtmlbomo.
Non ll"ispOillde certo a taile ·fine la dichi!araz~one posta sul il'etro dei!.
tagUa•ndo di versamento eoo cui 'si fa • riseil'Va • di chiedere iii. ll"imlbOil"SS.
Con rllalie espressione. si dimostra chlarrameme 1a v~tà di non esigere immediatamente,
ma di manifestar-e in un secondo momento, qu:mto ll"itenuto
più QIP!PO!I'I1rulno, il IJ['O!Pl'io reale. intendimento.
La seconda massima ,conferma un indill"izzo (appall"entemente) costante
e pacifico neLla giwispll"udenza del s.e. Le disposiz-ioni contenute nella
886 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
(Omissis). - Il Oalsa!ssa, 1con l'unko mezzo di riOOO'ISo, den~, in
reitazione alil'arrt. 360, n. 3 c.p.c., la vdolaztooe degld arrtt. 12'18, 12'19, 121214,
12182, 2033, 2041 c.c.; 47 r.d.[. 9 gennaio 1940, n. 2; 40, 41, 52, 50 e s·ewg.
r.d. 1H novembre 19·23, n. 2440; 26,9 e sewg. Reg. •23 m:awgio 1~24, n. 82~7;
Il e 4 legge 20 marzo 186,5, n. 2248, aJJleg·ato E.
Il medestmo sostiene, anz.i.illutto, che l'aff,erm~iooe della Corte torinese,
seCOIIldo oui. la domanda di rtmbooso in sede ammin~Sitmtdva exa
stata ~opOISta noo tempe1stdivamente, ,sarebbe enmta e contraddittoria;
errata peoohJè allfl'anz~detta domanda avrebbe dovuillo eSsei-e arttribru~ hl
Viail!ore della • l!'~uale iJstalllza • prevtsta d.aWl'Mt. 47 delLa legge oogalll1ca
suhl'I.G.E., norma- questa- che non stabi!ii:sce al rdtguru:do ailicuna forma
parrtlicolare; contraddittoria, se ratpipo!l'ltata con la IUJJterioa:e COIIlltestua~e
affetl'llllaZiODJe che c un oredlito verso lo Stato non può ddtrlsi esiiWìbhle fino
a ~q'll.alllldo n0111 veDI~ emesso il mandato di pagamento •.
Le cemru~re sono ia:lrf011lda1le.
La OOI'Ite di merito ha r~uto che gilustarJ::nente m sede ammrmflt:
riativa em stata respilnta, pe11chè tardiva_ ~con ri.lferimento ail sruo procemmento
ammillldlstrati~o), la domanda di r~bOfl'ISO, illl base al ~rilievo
che n0111 poteva essere attrtbutto (1per dddletto dei requils1ti di :lìorma e di
sostanza) hl vaU:ore di reg01la1re dJOIIllalllda dii rimborso alle diiChiall'azilooi
precedentemente apposte dal1fla c Oasassa • sull retro delile polizze dei silllgoì!
Ji 'VIe'l'ISamenti I.G.E.; polizze 00!11-,le quali la medesima, vdlta per volta,
si ma rilsel'Varta di chiledere il r~borso delile somme parwa-te a tale
titolo.
Ora m ootiiVIillllcimento espresso dali gtudici di merito sul parrt~collaire
puilllto apprure coolforme ahla disposi.2n0111e di CUJi a[[J.'al'lt. 47, secondo comma,
della le1g;ge n. 762, del 1940 sruihl'I.G.E., c0111 .Ja quale è tassativamenlegge
di contabilità detroglano aJ.J.e norme di di~itto comnne, in quanto
impongono all'amministrazione delle particolari attività senza il cui assol.
vimento il pagamento del debito non può essere effettuato.
E poichè n0111 è !POssilbile p·ensare che IJ['ima de1l'ilnteg:r~e compnento
di tutte le attività volute dalla legge l'amminitrazione possa ritenersi obbligata
ad eseguire di pagamento, ne deriva che l'eventuale ritardo dovuto allo
adempimento dei detti illll;oombenti non può dar luogo alla marturazione
di ilnteressi nè lcortrispettilvli iJJ.è di mora.
(V. Cass., rlO maggio 1968, n. 1428, ~n Foro it., 1968, I, 1821; Cass.,
3 :liebbraio 1965, n. 17·2, iln questa Rassegna, 1965, I, 135, ove in nota richiami).
Devesi rilevare però che la decisione 6 ottobre 1971, n. 2737 (del
tutto ddentica a queMa avente ll:a stessa data e ;portante il n. 2748, in
Giust. civ., 1971, I, 1733), seppure in via generale sembra confermare dei
principi richiamati, in reaiLtà incontrasti, IPeTChé afferma che c ila de-oga
.:;
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 887
te pre~itto ~he il rimbo11So dell'.imposta ei'Il'oneamente coll'risposta è ammesso
m balse a c regolare distanza • da prodUII'ISi. dagli interessati nel
tell'mme di Ull1 anoo daffil'effettuato pagamento deihl'dmposta.
Non possoo:o, inrliatti, essere assiimillate a reg01Larri ilstanze di rimborso
le dtchiareziornd appcl~Ste a tel1go dei menzionarti tagliandi di versamento
I.O.E., con le qualii, la società si ere riservata di chiederne il r!imboll'so;
detta rii.lserva elsprdmeva, mvero, 11.1n semp1~ce proposito, COill essa essendo
rinviato a tempo successivo La presentazione deihla domanda alrl'ufficio
competente.
Nè nella motivazione del.iiJa sentenza è rarvvisaibdile · contmsto logico
arlcuno 1roa l'affermazione che la domanda di rimbol'ISO delll'limposta non
dovruta deve essere il'iltuarlmenrte e tempesthnamente propostJa e l'a:ffiermaziione
che H credito verso lo Starto c non può dirlsd eSi:gLbhlre fino a
quando II100 venga emesso il mall1ldato dd pargamento •.
lll1àl.tti, l'ilstanm di rimbooso m sede ammnstrartwa, da proporsi
- rtpeitesi - ritua[rmell,lte e tempesthram~te, è diretta pr01prio a sOillleoiltaLre
il oompJmento, da palt'te derll'ammin~a2lione, di rtutte le attwirtà
che, per ~e, devono necesSIM'Iiamente precedere l'ordilne di rimbOil'So
di Ull1 tributo non dOVUJto.
Quindi, neSSIU!Il vizio di COilltradldizi:one 1roa i·· due denrtlllldati punti
dehla motirv;azOOIIle, vJzio che rrucor11e solltooto quando le ragioni esposte
dari .gtudilce siano tra loro contrastall1lti arl rpunto da clud~si a vi·cenda.
Il ricOO'lt'enrte sostilene che non esisterebbe, conwariamenite a quanto
rite!Iluto dari giudiJci di merd:to, alCUill principio, desumilbille da norma dd
legge, in base a[ qua[e Ila esigL~lità rdi Ull1 Cll'edilto v;e11so lo Stato debba
coilncildere con ill momento iiil cui è emesso il mandato di pagamento; che,
infatti: a) gli atrtt. 55 del.iiJa lergge n. 2440 dell 19,23 e 277 del regorlamento
(da pall'te dellla nOO'IIIlativa sulla .contabilità rdi Stato arlla ruscilplina di diritto
comune) roguaroa rSo1amente gli interessi crudspetthni dovuti, indipendentemente
daMa :molla, m base .al princi[pio generalLe secoodo cui la
utilizzazione di un caJp.itale o di nna ·cosa fu:uttifera obbUga l'utente al
pag•amento di UIIla Òosa dello rstesso rglenere, !Pil'OIPOrzionata, cioè, corll'ispettiva
al godimento ricavato. Essa non vale nei confronti dell'amministrazione
relativamente agli interessi mo•ratori, presupponenti il ritardo colpevole
(cioè la mora) nell'adempimento dell'obbligazione •.
La rsentenza iiil rrasseg:na, e di qui ·la sua imp<>r"tarnza, rettifica l'affermazione
traJSC!I'Iirtta [perrchè afferma che • iJn mantcan2la di parbtuizdone e di
speciali norme ·che ~vedono rgli interessi :per ill ritMido, non !PUÒ fatrsi
addebito all'amministrazione di non av•er osservato n termine per l'adempi;.
mento dell'obbligaziione, importando la distribuzione delle spese e l'emissione
dei relativi ordim di pagamento il'esercizìo di un potere discrezionale
che sfugge a;l conrtrono rde1l'A.G. e .che, in ogni C!l!SO, esclrwde 11a possibilità
888 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
n. 827 del 19,24, non contengono alcuna diru-oga al priÌ!OJCÙip~o genooale dit
cui ail.l'arl. 128,2 c.,c., diiJSposizilone - ~quest'.u11Jima - volita rprOipll.'io ad
evdta["e un .illJLeci~o aa."ll'iicchitrnenlto a favore di Ul!l:a pa["te e dannJo dal1l'altm;
b) nessu!llla norma, inoltre, dLspone che illlon silano dioVIIllti ~i intereslsi,
che ~costiJtuliiscono ·hl ~corr~spettwo dehla nat'Uiralle fecondità del d~o;
c) la prova dehl'mesLstenza di deroghe alla esigibildtà immeddata dd crediltd
v·erso lo Stato s~bbe, ilnWle, da ravvma["e oohla 1eg~ge 26 genilllaio
19611, n. 219.
Le censure sono infondate.
Già questa Corte Suprema, con 'sue precedenrtJi decilstoni (,cfr. da
l
ultimo Caiss. C'iv., Sez. H, 6 ottobre 1971, n. 2737; Sez. 'l, 3 :liebbtraào
1~9·6,5, n. 172) ·ha 'l"Wenuto che dali complesso deilJ1e dLsposizion:i su1H:a contab111tà
,dJe1lo Stato, :pail'ticoilartrnen.te PeT l'art. 270, del tt1eglo1amento di
contaM!ità generale 23 magglio 1924, n. 8,2,7, si evince ohe i debLti pecunJÌlaa:-
i delilo S1Jat0, ID deroga . aiJ.la n011ma de(Ll'alflt. 1,282· C.IC., diJveMano
l~quLdi ed esig1bhli e genru-ano, come tali, l'obbilJj;go del pagamento degli
mtru-essi di dmtto a 1CM"~CO delil':ammin~tstraztone ·solo ,qu:aDJdo· ILa spe>Sa
del!IJa ·competente ammin:iJstrazli:one sila stata oDdmata con l'emilssione deil
ll1elatwo • t1tollo dii spesa ~.
Ed iln'V'ero, la legg·e su1la contabi:liità generail.e deililo Stato pr;evede una
compil,essa sooie di a~dempÌimenJtd e coni1Jrol1i cui è cOilllddzionaJto l'wdme di
pagamento di UIÌl debito. Basti al roguoodo, tra l'alltro, consi!detl"IM"'e: a) che
prjma de11a emÌISsiO!lJe deil .f;i,to[o dii spesa deve procede11si, a n011ma deill'art.
270 del regoLamento n. 8-27 del H)214, :aH'oper:azd:one di il:tqllJ!~dazltone
del 'credito oggetto del titolo medesimo, o:pffi'aztone 'con La quale deve
essere ,precisato il dfuoiJtto a~cqudJsito dal IOOeditore dehlo Stato nel SUJO effettivo
importo, e 'ciò dopo iil :necessario esa~me deli documenti comprovall'lti
l'esistenza 1del 'credito (ru-t. 277 del 'citaJto regolamento); b) che f',ail't. 55
della 'Legge sulla IContabiHtà pvevede, moltre, per itl ipa!g'aJmento deLl1e somme
dovute, Wl .complimento di moltep1Lci formalità e controlili da rpail'te dii
funzionarri espressa~meDJte ilnwca1Ji dialla norma anzidetta.
delLa configurazione di un termine al quale ri:fa!l'lsi p.er .adduTre l'esistenza
d el ri twdo • .
La dottrma però è nell'>assoiluta prtevalenz:a, contraria aill'i!ndirizzo
del s.e.
Vedasi oltre gl:i AA. richitamati in nota :a Cass., n. 1712 del 1965, GIANNINI
M. S., Le obbligazioni pubbLiche, Città di CasteLlo, 1964, p. 86 seg.;
!ANNOTTA, In tema di adempimento da parte della P.A. di obbligazioni pecunarie,
in Foro amm., 1964, II, 97; ANIELLO, Osservazioni in tema di obbligazioni
pecuniarie dello Stato, in Foro pad., 1966, I, 1119.
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 889
Drmcwe, se è vero, come pemltro gtà aff·enmato da questa Corte nelJla
r1corc1Jata sentenzia n. 172 del1,965, che •in via giea:l.emle 1e regdle di diritto
oomrme suhl.'aldempimenrtJo e sugli: eflietti deill1e obbil:Lga2Jioni si a!ppililcarno
ailllche ai debiti deihlo Stato, è a,l1Jl'eiJ1Jaiillto ~o che tali :regolle pOISsooo
esseTe de!rog.ate dalle accemlate disposizioni coli1tenute nella legge e nel
11:1egolaJineilllto su:Llia conrtJabil1ità deill1o Stato, le qUJali non oostttu~scooo. norme
i!IJiteme di c<m1JabiJ1Lìà, ma harnno V'erla e proprila :liO!r2la vim!co1ante di
d!Lritto obiettwo, nei •corufironti ·sLa dml',amtnJi!n.;ilsiJl'azioone chie deli oreditOTi,
per l'esecuz;tOilJe dehl.e prestaZIÌIOillli pecUJil:ilaJrlie del·la prima.
Nè il convrocimeilllto sopra espresso può esseTe cootralstato dail r~Hevo
che la :legge 26 .geìlli1aio 1·9•61, n. 2t9, ha IStatuito, pr.oprio m ma•te!ria di
int&essi suillle somme pagate e r:LtenUJte non doVute p& tasse e imposte
imJdJirette SUl~ affari, IChe det:JIJi del'eSSi deCO!r!rarl10 dJa[ giJomO della
domanda di rd.mboriSO (art. 5).
Detta d11sposiziooe, itrufatti, sta a dimostrare che in materia si è do-
. vuto pll'OVV'edere espTessamen,te p!roprio per La 11agàolle che prwa dehl.a
entrarta in vilgoce dellla legge, ill complesso deLle dilspOISiiziooi suilJlJa contabiJJLtà
deLlo Smto impediva, cOIIllbrlaciaJinenrte a quailllto sostenuto da[ rLoor!
rente, ,che la co!r!respOilJsLooe degli Lnteressi in qruestiooe potesse fumi
decOl'Tere da dalta aJillt&i·ore a qtUJel:La deilJLa ernilssioone del titolo di spesa.
Iil 11ilcO!rrente !l:amenfla che, iJn ogni ooso, i gi,udici: di merito awebbero
omesso di acceri:ar.e, ari fini deLla correspoilllsilooe di mteTessi mO!ratrtOTi, se
ilia .pubbllilloa .ammilnlils1Jraz:Lone era irncorsa iJn rifla111do ool.pevolle nehl.'iter
ammiln:iJstrart:Jwo della legge imposto .p& il pagamenrbo del!le somme da
l'estituwe, e che i medesiomi, PaJ11Ìimenti, af\7111ebb&o omesso di identifiiCia~re
il momernto dail. qUJail1e .si portelsse far·e decOII'Ìrere iJl g~O!rlllo dellla domanda
di cui ahl'arl. 20213 c.c.
La dogLiall:'rnà' è irruflondata.
I .gi~dtci di merilto, m:liatti, harnno in modo espresso dLsatteso le
p11ertese concernenti gli mt&essi moraflOIIrli ed iJl dsw~i!mento dei diallliili,
iln base .al rllievo che sotrto il profilo giur:Udi:Uco non • avrebbe rpoflUJto mai
par1larsi. di mOTa o di rita~do dlell'amminilstmzi:one nelLa omÌissiooe de[
titolo di spe1sa, 11ilspondènrdo de,tta a:ttiV.i:tà a criteri dÌJscrezd:ooai1i di m&:Lto
ammÌ:IIliils1Jra1li'V!o.
Le 11a~iooi adidotte dailila Corte t<:Jirln,e,se, ed ll!SSOil'beli1ti dspeflto ad
ogn·i altra conside!l1a2Jiooe, si awai1esarno eseilllti da erTO!ri giluJri:Ud:Uci e oon:
liormi esattamente •a pl1Ìill!cÌipi :già ~c:Uati in matema da questa Corte
Suprema e seiCO([lJdO cui, in maitllcarnza dii pattuiz:UOIIl'i o di specÌia:li norrtrne
che prev·edano gli 1interessi 1peT d!l ritwdo, n:on rpuò :fa111si addebito a~Ll'ammmstrazioltle
di rnon av;ere osservato H lbemnilne per l'adempimento deill'obbliJ~
aziOlUJe, importando, 1a d:Ustmbu2JLone delle spese e 1a em:Ussione
dei rellarti~i ordroati'V'i di pagaJinenrto, l'·eserciziJo di un potere d:UscreZIÌ!ona~
e 'che sfugge a[ cootr011lo dehl',aJUtor.ità giUJdiziaJ11ia e che, in ogni ca~so,
890 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
esclude la possibi!lità delila c<m!figtm"azione di wn termine all quarle rifu..
il'irsi rper addwrre l'esiJStenza del ir'ita['ldO (Oass. dirv., Sez. l, a· febbraio
1965, n. 172). - (Omissis).
CORTE DI C.AJSSAZIONE, Sez. l, 28 imlalggi!o 1973, n. 157•5 - Pres. GLann!
attasi.o - Est. PrasoaiSi.o - P.M. Paseial1ino (oolllif.) - Ente .Aioquedotti
Silohlia!O!i (arvv. Stato Ciamulfli) c. 1Diteili1sa'lll0, ~ed ed all.ttri (8/Vvooato
Vivarcl'li).
Procedimento civile - Ente pubblico - Rappresentanza in giudizio -
Norme statutarie che disciplinano la rappresentanza in giudizio
di un ente pubblico - Effetti.
(c.p.c., art. 75 e r.d. 23 febbraio 1942, n. 369, a!j:. 4).
Procedimento civile - Ente Acquedotti Siciliani - Appello proposto dal
Presidente - Atto di ordinaria amministrazione.
(c.p.c., art. 75 e r.d. 23 febbraio 1942, n. 369, art. 4).
La disposizione statutaria di un ente pubblico, che prevede ta necessità
dell'autorizzazione da parte det consiglio di amministrazione at
presidente pe'l" iniziare un giudizio, non ha efficacia esterna, per cui it
difetto di .autorizzazione può essere eccepito solo dall'ente (.1).
La proposizione dell'appeno avverso una sentenza emessa in un
giudizio in cui t'ente sia convenuto rientra nei poteri det presidente a
cui sia demandata t'ordinaria amministrazione (2i).
(Omissis). - Con ll'iUIO!ico motirvo l'Ente .AJoquedotti SiJcliil.iJain,i, denunciando
~a violaziolll!e dell'art. 4, iett. i, del r.d. 2.3 febbraio 1942, n. 369,
in re·1a~iooe ahl'.lM"•t . .3•60, n. 3 e 5 c.p.•c., nonchè dei prmoLpi rclativi aUa
(1-2) La (plrima massima cOOllferma il principdo, già enunciato nella
sentenza 12 ottobre 1970, n. 1962, in Giust civ., 1·971, I, 1863, secondo iil
quale anche le disposizioni degli statuti degli Enti pubblici che riflettano
l'organizzaziOOlle dehl'ente sono no:rnne ·inte!l'llle e .qu;ia]di possono essere fatte
V·~ere solo dall'ente.
In senso contrario tuttavia Cass., 26 ottobre 1968, n. 3572, in Giust.
civ., 1969, I, 23; Class., 5 ~ruglio ·1956, n. 2447; Oass., 5 h~giio 1956, n. 245(1.,
in Giust. Civ., 1956, ii, 1210. ln generaile sul ip<roblema della rilevanza nei
confronti dei terzi delle norme contenute negli statuti degli enti pubblici,
v. CoRAPI, Sutl'efficacia nei confronti dei terzi degli istituti di credito di
diritto pubblico e delle -norme bancarie uniformi, in Foro pad., 1969, I,
1107; Rossi A., Brevi osservazioni sulta np.tura giuridica degli istituti di
credito di diritto pubblico, in Riv. dir. comm., 1965, II, 354, ove richiami.
Sembm opportuno sottolinea•re che ben dirvea;,sa è ~·a disciplina che
riflette gli enti tooritoriall.i. '
E' pacifico infàtti che la mancanza di autorizzazione, debirtamenrte approvata
dagli Ol'gani di collltrohlo, da pa(['te del •COilliSiglio al sindaco a stal"e
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 891
capacità a 1s1Jwe in giudiizio degiH Enti puibbldlci, sostiene che iJl Presidente
deve essere ·autol'lizmto dail COI11S~glio di ·ammilndistraz1cme s011taoto per
in1Jl'lalprendeve un giUJdiiZ'~o, ma non per (['eisLsteve o per p.roporre gravami
m un giudi:zJto neil qUJalle sia stato ·conrvenruto.
La ICeili.Sil['la è folllldaJba .
.M rl~guwdo tè 'anZJirbutto dia ri1e'VIare che - come questa Cori1Je Suprema
ha Mlroa vOilJta aff·ermartJo- l'arutOil'!iz;t!lamone dd 'lliil Ente pubbfldlco a
stwe m giuldizio, essEmdo sta1ru!Lta a MeLa deil. .medesimo, esartl!l'Ùisce la
sua efficada ne(bl'lamMto :dell'artrtkvtità intema dii questo m qiUianlto le DJOrme
che la presooivono non hanno efficacia esterna, per cui il dJidìertto dellla
stessa autorizzazione può esseve :r'i!J..eva·to s0111lanto daihl'Ente medesimo
(1sent. n. H)62 d1eil 12 ottobre 1970) :. hl. chie neJ oaJso ll!O!ll :riiJsu:Jta aJVVenruto.
Se 'poi Si ooo~dei'Ià 1a nratulrla delll'~o, non può essere oobblio che
quando esso tende - come nel ooso m esaJIDe - a conilmistare una do·manda
prop01sta ned ~ornrti deilll'Ente o a ipll'opOII'!re gra'Vaiiilli neil g1udiz1o
1n 1cui questo sia stato convenuto, essendo d~to allia cons:e.rrvazion.
e del patrimonio del medesimo, attilene affiLa ordJi.InwLa ammfundlstrrarlone,
in Te(bazione aMa quaJe non è ~prescrirtrtla a!Lcuna autoo'izza;llÌOtnre o
BIPPl'OVJazione turboria (sent. n. 1188 del 2,0 a~prile 1968). - (OmiJssis).
o re~re IÌJil giudizio I"ende non valida o priva di effkacia lia costituzione.
Tale ineffkacia è rilevabile d'ufficio da parte del gi<UJd.dlce (da 'Uilitimo
Cass., 10 f,ebbirlaio 1972, n. 374).
Tale divei'Isità trovia 1a 'sua giusttficazione nella m81IliCamla di 8!Uitonoo::nda
statutaJria da parte degli enti territor~aìli essendo ila loro Ol'gaJU'izzaziane
discijp>Unata integl"almen<te ldaL1a ilegge.
La secooda massima è di ovvia evidenza.
L'art. 4, lett. i) dello statuto dell'E.A.S. prevede che spetta al consiglio
di -amministrazione di autorizzare l'inizio di giudizi. E' chiaro pertanto
che iii. pre~dente, a CUli è affidata c tutta ilia gestione dell'ente • cosi
art. 2, lett. a) è legittimato a proporre appello avverso una sentenza emessa
in un gj,udizio in ,criJ. !'.ente eoo ICOiliVenruto, non trattmdosi di iniziare un
giudizio, ma di resilstere ald una pvetesa.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 luglio 1973, n. 1946 - Pres. Stiile -
Est. Baoconi - P. M. MartinelLi. (ccm:f.) - Rognoni (avv. Barbetta)
c. Milniilstero deilll'Lntevno (aJVV. SWo Gaa,gilulo).
Circolazione stradale - Trasporti di carico eccedente la portata utile
del veicolo - Applicabilità delle sanzioni dell'art. 10 codice stradale.
La violazione commessa da chi effettua senza l'autorizzazione prevista
dall'art. 10 cod. strad. il trasporto di un carico eccedente la portata
892 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
utile del veicolo, ma non La portata determinata dai Limiti potenziaLi di
carico risuLtanti dal documento di circolazione, è punita a norma del
VII comma deU'art. 10. e non ~a norma del III comma deLl'art. 121 (1).
(Omissis). - Con l'unrtco motivo, i dcorrenti denUIIlZi:ano la viOilazione
degli oott. 121 e 10 del cod. strad., sostooendo che, quan:do non
vengono rispettate ~e prescrizioni contenute neil.l'autorizzazione, ovve•ro
quan:do il trasporto viene e:Efettuato senza l'autorizzaziolllle, che però
avrebbe potuto essere conc.es:sa, ricorre l'ipotesi prevista dalQ'art. 10 e
non quelWa prevista dall'avt. 1211 e ritenuta dal Ptretore.
Per hl rhlascio de1l'auto!I'izzaz1one, po~, è sufficiente che iJ veicolo
abbia la pootata potenziale idonea, e, quindi, possa essere adtbiito a
trasporto eccezionali; e che ricorrano anche g>li altri requisilti. (compatibilità
del trasporto con l'integrità della strada, eccez:ionalirtà del ca·so
ed esistenza di giustificati motivi), la ve\rifica de,i quali è peraltro rimessa
aLl'apprezzallllento degli organi amministrativi e non è silndacabile da
parte del giudice. Perciò, siccome il1 carico non superava i limiti potenziali
l'i:sUJltanti dalla li!cenz1a di ci.rcolazione, l'autov1zz1azione averebbe
potuto essel'e concessa, e deve essere sanzionata soltanto la sua mancaxwa,
applilcanldo appunto l'art. 10 del cod. strad.
La censura è fondata.
Dal confronto e dal colleg·;:ùnento tra gJ.i artkoli 10, 33 e 12.1 del
cod. ·strad., 11ilsUJlta che ~ enti propriletari delle strade possono autoriz-
. zare deroghe ai Limiti massimi di peso, :llissati. iJn via generale de]['art. 33
per le varie categorie di v·eicOili, iJn tre ipotesi tassative e semprechè non
venga superato • iJ limite potenziale di carico indicato nella carla di
circolazione •.
Le tre !ipotesi sòno· queJ.Qe prevÌiste nelle ·lettea:e a), b) e c) del pr!Lmo
comma deLl'art. 10 riguardanti, r]spettivamente: il1 trasporto di cose
indi'V'iJsilbiJi, e perciò insuscettLbili di essere ripartite in rpiù carichi
(lett. a), il tm~sporto di cose ··che, rpur supea:ando ·la portata utile e pur
essendo divisibiU., può .tuttavia essere consentito • in casi eccezLon.ald. e
per giustificati motiv-i • (le.tt. b), e la circolazione di ve.~coli ecooZlionali
per dimensiond e per peso (J.ett. c).
Pertanto, melllltre iii rilspertto dei limiti potenziailii. di cail."i'Co è iJ confine
obiettivo che non può essere superato. iJn nessun caso, ed m ordine
aJl quale nessun potea:e discrezionale di deroga è cOI!l!ferito ag[i organi
ammin.ilstrativ-i (al't. 10, comma 5, e art. 121), entro quel confilne la
concessione defll'autorizzazione è rimessa all'apprezzamento di tali organi,
i quaLi de'V'ono valutare caso per caso l'esistenza degli altri requi-
(l) Sentenza di particolare interesse, che interpreta e coatrdina l·e
nome degli artt. 10, 33 e 121 del codice stradale sui trasporti eccezionali.
PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 893
sitd, .sia di 'Crur,attere gooeraJe (come la oom.palttbmtà del tiraspor·to con
la 'COI[)Jservazi:Otne del manto stradale e la stabilità dei manurfatti: art. 10,
comma 4), sia di carattere particolare (come l'eccezionalità e l'esisrteruza
di giusti.tlli:ca:ti motilvi: ~art. 10, lett. b). Ne consegue che. i trasporti eccedenti
la portaifla utile vanno dtstinti in due categorie·: quelli noo. auto-·
rizzabHi, pevchè compm.tan.o il supera:mento allliche dei ilimiti potenziali
di ca:riloo del veicolo, e, perciò, sempre legi-ttimi; e queil.iLi che, riJspettrulido
i limiti .suddetti, possono essere autorizzati, sta pure a date condizioni
e ·col rispetto delle cautele di volta iJn volta prescrttte.
L'HLegittimià · di questi uLtimi trasporti può, dunque, sussistere o
meno,- a seconda che !l'autorizzazione - astirattamente concedi'Wle -
sia stata ,iJn concreto con·cessa o non, o, se concessa, sia stata o mea::to
il'l1spettata nelle sue modaiLità.
Le iln:frazioni ·collegate a ciascuna del!le dipotesi ora descriltte comportano
up. dtverso sistema sanzionatorio, essendone· evidentemente diversa
la gravità.
La sai!1Zi:one più grave, prevista dal terzo comma dell'rurt. 121, è
riservata a chi ·oi:roola ·oon un •car>~co supertore a que·l1o utile, :se aJ veLcolo
non è 'stata riconosciuta una portata potenziale o se quella rroonosciuta
viene superata: .cioè a 1chi effettua un trasporto, non ,solo non autorizzato,
ma RI[)JChe non auto'l"àlzzabi!Le, perchè, a .prescindere dalle altre
condizioni ri!chd:este da~le legge, manca anche ed in primo Juo•go l'idoneità
del vetcol:o a tra:spo!l"tare il cail"ico di cui si tratta.
A 1chi, iJnvece, circola con un carico che supera bensi la portata
utile, ma non quelJJ;a potenziale, idconoscdwta al veicolo, deve essere a:ppltcata
la sanzione più lieve, comminata daJ sètttmo comma dell'ar>t. 10,
gilacchè ·si rtratta di un :raspoTto autO!l"izmbile, anco~chè in conCil."eto non
autol"lizzato; e J.'irrullrazione consiste appunto nel non avere richiesto, o
comunque ottenuto, il'autO!l"izzazione, ovvero nel non avere ottemperato
a1le presodzi:oni dettate dagli organi competenti.
La differente €'1[)Jt[tà deLla sanzione è ampiamente giustificata dal
:11atto che, 'quando il i1iJmite potenziale di carico non è supemto, !il :trasporto
è illegilttimo soltanto perchè non è stato autorizzato, ma viene
però effettuaJto con un veicolo ,che è stato ooonoscLuo idoneo ad effettua:!
l"·lo.
Ricorrendo questa oondizione non è nè necessario, nè CQI[)Jsentdto,
che il grudioo indaghi ex post se l'autorizzazione sarebbe stata iJn coocreto
·cOIIllcessa, ove ::tlosse stata richlesta: per·chè da un lato basta Ja sua
mancanza a rendere applilcabille Ja sanzione di cm a:lll'art. 10, comma 7,
e, daliL'ailtro, basta la sua concedibiJJiltà per escludere \lia più grave sanziooe
di ,cui all'art. 121, comma 3.
La sentenza denunziata, che non si è attenuta ai criteri suesposti,
deve dunque ·e,ssere ,cascata, con r'invio ad altro Pretore, che dedder-à
l'opposizione atpplicando tl seguente prillllcipio di didtto: • iLa vi:o1aztone
894 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
commessa da chi effettua senza l'autorizzazione prevista daU'ai'It. 10 del
cod. strad. 11 trasporto di un carico eccedente la pol'ltata utille del ved!cdlo,
ma non la portata determi.nata dai limtti potenZ'tali di carico l'lilsultanti
dal documento di circolazione, è rpun1ta a .norma del settimo comma
delJ.o stesso art. 10, e non a norma dell'art. 1211, comma 3 •. - (Omissis).
CORTE DI APPELLO di Perugia (Magistratura del Lavoro), 28 gennaio
1970, n. 30 - Pres. Soggiu - ReZ. Cea:netrbi - Ministero delle
Finanze ·c. Valecchi Giruserppina (avv. Secondari e Lorenzini).
Lavoro - Lavoro autonomo - Criteri distintivi dal rapporto di lavoro
subordinato.
(c.c. artt. 2094, 2222).
Lavoro - Intrinseca natura del rapporto - Intenzione dei contraenti.
(c.c. artt. 1362. 2094, 2222).
NeZ contratto d'opera iZ prestatore di lavoro promette it risuttato
deZZa sua attività, mentre neZ contratto di Zavoro Ze parti convengono
una semplice prestazione di energia Zavorativa senza diretto riferimento
aZ risultato aZ quaLe taLe energia è indirizzata.
IZ modo di ccmjigurazione deL rapporto, indipendentemente dat nomen
iuris adoperato, costituisce valido criterio per l'identificazione deLla
fattispecie negoziate cui Ze parti hanno fatto ricorso (1).
(Omissis). - Valecchi Giuseppil!la, che dal 1949 al 1961 aveva provveduto
alle pulizie dei locali dell'Ufficio delle Imposte dirette di Foligno,
con atto 23 dilcembre 1964, rbraeva ii.'Ammil!lilstta21ione Final!lZ'iarda
dello Stato dil!lanzi al pretore di 'quel!la città per sentir condannare
detta amminisrflrazione a cOl'l'IÌJspoodere iLa somma di L. ·5·.775 per ilndennità
di ·prea'V'Viso e di L. 49.230 per indennità di il!icen2liamento.
· Costituirtosi. hl. cOI!ltraddrL'IìtorJ,o, l'mmninisrbra2lione negava di dover
ail.cul!lchè, rperchè ~ rapporto esistito tl'la il.'atim~ce e l'Ufficio delile impo-
(l) La 'sentenZia 1delila Oor<te d'.A.ippeillo dd Perugia, che .si IPUibblica, è
stata 'sostaJllZi,a:lrmente -corufell:"maata dalla Corte di Cassam01ne con la sentenza
della Sezione II, 2 febbraio 1973, n. 324, riportata per esteso su
questa Rassegna, retro, 369 con nota deil. col!Lega SINICOLFI.
E' parso utile rportaa:'1la ·a cooosoeD.ZJa dei iLettori :per una più precilsa
conoscenza degli .estremi Idi futto del 1caso dd specie deciso , ed in reilaziOI!le
anche ·aà1e moltepJ.tci .controversie sorte in materia sia in sede civille che
penale (per imputazioni elevalfe a cadeo dei diTigenti di Uififfi.cl per omesso
versamento di 1COI!ltributi aJssielllVativi o pz1evidenziali), ·
P ARTE I, SEZ. III, GIURISPRl,TDENZA CIVILE 895
ste diTette di FoUgno non poteva essel'e qua!lilfi•cato di pubblico impiego
~per mancanza di tm forma,le atto di assunzione), nè di lavoro subordinato
(mancando i requisiti deWinserimento del lavòratore neLla organizzazione
dell. da·tore di lavoro ed. il vincOilo della subwdinazione) bensl
un contratto d'opera. Chiedeva •pertanto che la domanda fosse respinta.
Il pretore, :dopo aver provveduto all'istruzione della causa per
mezzo dell'assunzione di alcuni .testim<mi, pronundava sentenza 2•-11 ottobre
196'8 con J.a quale accoglieva la domanda c<mdarnmmdo l'amministrazione
convenuta al pagamento della somma richiesta, oJ.tre a'lle spese
ed agli onorall'i del ~udizio.
L'Amministrazione finanziaria proponeva Tituale appello deducendo,
con. miico motivo, che il pretore di Foligno, oltre a non avèr cons~derato
che i rapporti di lavoro subordinato di dil."litto :prwato con l'Amrninistraziooe
dello Stato, noo .solo hanno 'Ca,.rattere eccezlional1ssimo, ma ;noo
possono •prescindere da certe formaLità che nella specie ea:ano manJCate,
non aveva nemmeno esattamente valutato una ·serie di circostanze, emerse
nel procedimento di primo grado, che avrebbero dovuto portM"e alla
reiezione del1la domanda. ·Era rrsultato cioè H dirfetto d'inserimento dell!a
Valecchi nel!1a ol"lganizzazione delil''llfficio imposte, non avendo 'la stessa
niente a che fare con l'organizzazione istituzionail.e di quello ufficio;
ed era anche rimasto accertato il difetto di una dipendenza gerarchica
rettamente intesa, essendo la Valecchi libera di svOlgere il suo lavoro
come e quando voLeva, al di fuori di ogni controllo diretto, poichè ia
Sua obbligazione era tipkamente d;i 'risultato. Chiedeva pertanto· che
questa Corte, i:n riforma dell'impugnata sentenza, réspingesse la domarnda
cOll!dannando la Valecchi ari pagamento del:le spese di entrambi
i gradi del giudizlio.
La Valecchi provvedeva a costituirsi in giudizio chiedendo ia rei:ezione
del gravarne. La causa veniva posta i:n decisione all'udienza del
10 dicembre 1969, avendo le parti ·concLuso come trascritto in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gra'Vame è fondato e merito di essere accolto.
Gli elementi dai quali, a giudizio dehl'apel1ata (ed anche del giru!dtce
di ,pdmo graJdo), dovrebbe desumersi 'Che la natui"a del rapporto' intercorso
.1Jra essa Vsleoch!i e l'Uffi.cio delle ]jmposte Dirette di FOil~gno, fu
di ilia·VOrO SUbordinato, ISOnO 1Ì lSeguel1Jti: a) l'aver eseguito rpresta:zlioni di
call'attere manuale (puliz~a degli uffici ed accensione delle stufe; b) l'aJVer
osservato tm preciso orario di 'lavoro, compatilbi!lmente connesso, anche
se' necessariamente in antitesi, 'con 'l'orario degli uffici; c) l'aJVer goduto
per la inter,a durata del rapporto di una paga mensile fissa; d) l'aver
lO
896 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
percepito ogni anno ·la gratifica nata1izita; e) l'avrer svolto le mansioni
nella •sede del datore di lavoro; f) l'aver prestato un'attività protrattasi
in modo •continuativo e non saHJUario; g) l'aver usufruito dei mezzi e
degli ·arnesi di lavoro forniti daill'ufficio; ih) l'essersi limitata a somministrare
le tpropde energie di lavoro in una o111ganizzazione da altri predisposta
•senza incorrere in alcun'a1ea e subendo IJ.e altr·ud direttive.
Ma pare a questa Corte •che ila llinnga , •serie degili eilementi, SO(pll'a
riportati, ·in parte sila inconferente ai fini della distinzione :lira contratto
d'opera e ·contratto di: lavoro subordinato e, in parte, sia frutto di una
erra.ta interpretazione giwi:ditca delle risultanze dehl'esperita indagine
probatoria. H criterio distintivo sta neiJ. fatto che nel contratto d'opera
i:l prestatore tdi lavo!l'o promette il ·risultato della sua attività, mentre nel
contratto di lavoro le p·a~rti convengono una semp:Uce prestazione di
energi!a laViO!l'ativa, senza diTetto riferimento al risu1tato a[ quale tale
energia è indkizzata.
Nel 'Caso di spe•cie, la VaJecchi aveva 9'Ssunto ['impegno di puiJ.ire
i locali dell'ufficio delle imposte di Foligno e di accudi:re (nel periodo
invernale) aJ:la accensi:one dehle stufe: è ovvio dunque che il suo larvOit"'O
arvesse tcaratte~re manuaile e con1JÌilliUlatilvo, e dovesse esse!l'e avolto (lsrvooto)
nella sede del datore di lavoro; che i mezzi fossero forniti dal datore
di lavoro (vedi art. 212·2~ c.c.) e che la retr1buz:i!oill!e :llosse semp~re uguale
(dato •che era stata for.fettariamente determinata).
Si tratta di elementi perfettamente ·Compatibili con H contratto
d'opera, tcome •msciplinato dall'art. 22122 tc.,c., !IJiè è il"ilsultato çhe l'appe[]Jarlla
fosse tenuta ad osservare un .pr·eciso orario di lavO!l'O, nè che fosse inserita
ne1l'ol'!ga:nizzazi!one dell'ufficio e che fosse sottoposta alle dilrettive del
datore· di lavoro. La ntaura stessa del ser'Viizi:o che s'era !impegnata di
prestar·e •le ·imponeva di non interlerire col normale orardo d'ufficio, ma
questa <limitazione di •carattere nègativo non ~igni!fi.ca affiatto (come il
pretore ha ~ritenuto) che fos~ obbligata ad osservare un orario, potendo
svolgere i'l tsuo lavoro nelle altre ·sedici o:r:e del giorno (e della notte)
a ,seconida delle sue es~genze o dei suoi comodd. ,
Inoltre è elt"Tato sostenere che vi fosse inserimento della Vale·c·chi
n:eH'organizzazi:one del'l'ufficio, so1l perchè la puli:zia dei locali era necessaria
per la pel'!manenza e per lo svoLgimento de•l lavoro degli imlpiegati:
m ben altro senso detto inserimento va inteso, e cioè nel modo
in cui H laViOTatore opera nel contesto dell'ufficio (o dell'azienda) e che
per il la<Voratore ,subordilnato soprattutto consiste (il ricordarlo sembra
perfino una tautooogia) nella subordilnaz~one. Requ~sirto che fa difetto
!in modo asso•luto nel ·caso di specie in cu!i la Valecchi po·teva ol'!ganizzare
il proprio lavoro iJn piena libertà •ed autonomia al di :fuori, non soLo deLla
presenza, ma anche della ingerenza del datore dì •lavoro, cui interessava
il :rilsUiltato e non di dtsporre delle attitudini lavorative deHa prestatrice
PARTE I, SEZ. III, _GIURISPRUDENZA CIVILE 897
di lavoro (attitudini ,che non avrebbe nemmeno PQtuto utilizzare oltre
l'ambito del servizio pattuito).
Nè .giova ec.cepire che costui conservava run potere dd. vigilanza sul
modo in <cui il lavoro veniva svolto, perchè questo potere non può essere
n~gato al ·committen~. al fine di a.ssicuraJrsi che il servizio sia prestato
in ·coruformità dei patti convenuti.
Da ultimo, non ·giova nemmeno eccepire che l'assenza del rischio e
la .gratifiea nataUzli:a (percepita per molti anni di durata deil. rapporto)
sono d'ostacolo a 1che possa ·ra'V'VIiJSall'ISi, neil.1a SIPeeiile, run contratto d'<J\PE!OO.
Non è affatto vero che il rischio dÌ!futtaJVa: la Valecchi non aveva me·sso
a disposizione del dartore di lavoro le prr:opo:-ie energie lavOlt'ative per un
certo nurmero dd. or•e <giomaiHere, aveva inf\liece rpcr.-ome~so il riiSUJltato delila
sua attività 'e perlanto, ,se detto risultato fosse stato giudicarflo non conforme
a quanto ,convenuto, era ovvio che la pr<estazione dovesse essere
ripetuta senZa. llllltell'ìore compen\SO; in questo 1consi:steva il II'li.lschio (modesto
data ~a modestia e la naturra del <contratto). La ~~a1lirfica l!lla<talizda
è invece e<stranea al ,contratto d'opeve, ma non incompatibile con questo,
ch'è consistito in un servi:llio !P["estato per lunghi anni, se si consideri che
detta ,gratifi·ca (vedi testo Bisaoohri Pi1an) non venne cO!l'll"lisposta fin dall'
·inizio de'l rapporrflo; comunque ~questo !Uillico elemento non è ta:le da
muta!l'e la natura del contratto quale risulta, come sopra è stato esposto,
da tutte le ailtre caTattel'i:stiche, che ne rivelano e qua!f.ificano la intrinseca
essenza, e da tutte le altre modalità di attuazione per il periodo di
ben dodici anni.
Vappello deve dunqlll!e essere accolto ed, in rifoct'ma dell'impugnata
sentenza, la domanda del1a Valecchi deve essere respinta; tuttavia questa
Corrile ne[!la natura dehle ca'Lllse !l'a'V'Vlilsa ci .giustli motiw per una totale
compensazione del!le spese. - (Omissis).
SEZIONE QUARTA
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*)
CONSIGLIÒ DI STATO, Sez. IV, 10 ~aprile 1973, n. 374 - Pres. Potenza -
Est. Schinata - Mottola (avv. Grimaldi) c. Predletto di Oatam.zaro
(.avv. Stato Casentino) e ConsorZJio Nucleo lndustrj,alizzaztone di
Crotone (avv. Spagna Musso).
Espropriazione per pubblica utilità - Industrializzazione del Mezzogiorno
-Deposito indennità- Art. 147 T. U. 30 giugno 1967, n.1523-
E' applicabile.
Espropriazione per pubblica utilità - Industrializzazione del Mezzogiorno.,
Deposito indennità- Art.147 T. U. 30 giugno 1967, n.1523-
Contrasto con l'art. 3 deila Costituzione - Manifesta infondatezza.
Espropriazione per pubblica utilità - Industrializzazione del Mezzogiorno-
Deposito indennità- Art.147 T. U. 30 ~iugno 1967, n.1523-
Contrasto con l'art. 42 della Costituzione - Ma~ifesta infondatezza.
Espropriazione per pubblica utilità - Industrializza;z;ione del Mezzogiorno-
Deposito indennità- Art. 147 T. U. 30 giugno 1967, n.1523.
Procedimento.
Espropriazione per pubblica utilità - Individuazione dei beni - Indicazione
dei soli estremi catastali - Completezza del piano parcellare
allegato al decreto di esproprio - Legittimità.
Legittimamente il Prefetto dispone il deposito dell'indennità, di
esproprio entro :ur giorni dalla data di rilascio o consegna del bene,
anzichè ordinarne il deposito presso la Cassa DepÒsiti e Prestiti prima
dell'adozione del provvedimento di espropriazione, poichè, in caso di
contestazione tra espropriante ed espropriato, l'art. 147, 4• comma del
t.u. 30 giugno )967. n. 1523, a diffe~·enza di quanto prescritto in via
genemle daLl'art. 30 delLa legge, 25 giugno 1865, n. 2359, a ciò espressamente
abilita il Prefetto nel caso che la espropriazione sia pronunciata
a favore di un nucleo industriale costituito ai sensi deLl'art. 144 del t.u.
30 giugno 1967, n. 1.'>2.~ (1).
(1-4) Circa J'autonomta deLla disciplina introdotta daJ. t.u. 30 giugno
1967, n. 1523, che ha coordinato ·la precedente n01rmativa sugili interventi
a favor·e deJ. Mezzogi01rno, vedasi, anche per riflessi sul piano urbanistico,
Sez. VI, 5 giugno 1970, n. 496, Consiglio di Stato, . 1970, I, 1097 e segg,
(*) Alla redaZJione delle massime e delle note di questa sezione ha
collaborato anche l'avv. Francesco MARÌuzzo.
PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 899
E' manifestamente infondata la questione di Legittimità costituzionale
dell'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, per contrasto con il
principio di uguagtmnza stabilito dall'art. 3 delta Costituzionè: e ciò
poichè La diversità della procedura prescr~tta ai fini del deposito de~la
indennità rispettivamente dell'art. 30 della legge 25 giugno.1865, n. 2359
e dall'art. 147 clel t.u. 30 giugno 1967~ n. 1523 è oggettivamente giustificata
dalla normativa speciale dettata, infatti, per meglio realizzare ta
:finalità di industria'Lizzazione del Mezzogiorno (2).
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, per contrasto con
t'art. 42, 3•, comma della Costituzione, poichè l'obbligo di far salvo· l'indennizzo
nei casi di espropriazione per motivi di interesse generale non
esige che quest'ultimo sia determinato o liquidato (e quindi depositato)
prima dell'emanazione del provvedimento di esprCYPrio (3).
Legittima.mente il Prefetto omette di pubblicare l'avviso con l'indi.
cazione dei giorni in cui i periti procederanno alla stima dei beni da
esprCJIPriare, ai sensi di quanto prescritto in via generale dall'art. 36
· àella legge 25 giugno 1865, n. 2359, prevedendo l'art. 147, 3• comma del
t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, che tale fase del procedimento sia sostituita
dalla predisposizione a cura del Consorzio espropriante dell'elenco dei
beni soggetti ad esproprio con l'indicazione dei prezzi offerti per ciascun
bene (4).
E' legittimo il decreto di e·sproprio che si Limiti ad indicare i meri
dati catastali dei beni espropriati, ancorchè sia omessa l'indicazione dei
rispettivi con:fìni, nell'ipotesi che, al :fine di consentire l'esatta identificazione
dei beni medesimi, si faccia richiamo nel provvedimento al piano
parceltare, ove con apposta rappresentazione gra:fìca sono indicati i confini
delle particelle ed il punto in cui esse vanno suddivise ai :fini della
espropriazione (5). '
(5) Sempre con dferimento specifko ahle opere per l'LndustriaJ.izzazione
del Mezzogiorno cfr. Sez. IV, 20 giugno 1972, n. 536, Consiglio di
Stato 1972, I, 931 e segg.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. l'V, 10 april:e· 1973, n. 385 - Pres. Potenza -
Est. IannQtta - Soc. Montecatini Ed~son ed ailrtJri (avv.ti Ce~ciello e
Soo:Tentino) c. Cassa Opere ~str·aorrdinari:e dii: !PUbblico interesse Itailta
meddionale ('avv. Stato ·P~olesi).
Mezzo~iorno - Cassa per il Mezzo~iorno - Dinie~o di contributi -
Procedimento osservato - Le~ittimità.
900 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Mezzogiorno - Cassa per il Mezzogiorno - Diniego di contributi -
Osservanza di precedenti direttive - Legittimità.
E'· legittimo il diniego di contributo richiesto ex art. 18 della ìegge
29 luglio 1957, n. 684 atta Cassa per il Mezzogiorno, ove risulti che il
Consiglio di amministrazione di questa, prima di adottare la relativa
delibera, abbia ampiamente discusso sui criteri da seguire per la concessione
dei contributi stessi (1).
Qualora in sede di direttive da parte del Comitato dei Ministri per
il Mezzogiorno sia stata esclusa la erogazione di contributi nette i(potesi
in cui le singole unità proq.uttive non realizzino un prodotto vendibile
sul mercato, legittimamente la Cassa per il Mezzogiorno nega la conces.
sio11!€ del contributo in difetto di tale requisito del prodotto·, allorchè
i
quest'uttimo sia in concreto preordinato alla produzione di altro bene
attraverso un unico processo produttivo, a nuHa rilevando la mera vendibilità
merceologica del prodotto stesso (2).
(1-2) Massime da approvare in quanto applicazdone di principi generali.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 apri•le 1973, n. 395 - Pres. Pmenza -
Est. Battara - Serafiini (avv. Pa!llottitno) 1c. Minilstero dei LL.PP.,
de1la P.I. e rde,i Trasporti e Comune d.i Roma (avv. ·Rago).
Piano regolatore - Illegittimità parziale - Conseguenza - Illegittimità
dell'intero piano - Esclusione.
Piano regolatore - Vincoli di destinazione e limiti di edificabilità -
Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
(1. 19 novembre 1968, n. 1787, artt. l, 2 e 5; I. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7).
Giustizia amministrativa - Piano regolatore - Censure relative alla
osservanza di norme del procedimento - Proposizione di queste
da parte di soggetto proprietario di area ricadente in zona diversa
da quella modificata con il provvedimento che si assume viziato -
Interesse - Non sussiste.
La pqrziale invalidità di un piano regolatore generale non importa
l'annullamento deLl'intero piano, risoJvendosi ogni piano in una S(!rie
di pre•scrizioni concernenti l'assetto di tutto il territorio comunale, di
takhè la illegittimità di una di queste non si riflette necessariamente
PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 901
sulle aLtre: in conseguenza, ove il piano regotatore approvato si discosti
da una delle prev'iisioni sulle quali era stato richiesto it parere del Consiglio
di Stato, t'inosservanza dell'art. 1 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466,
che fa obbligo per il Ministro competente di sentire il Consiglio dei
Ministri in detta ipotesi, si traduce nell'itte•gittimità del piano soltanto
in relazione alle previsioni in questione, conseguendo l'illegittimità delt'intero
piano nel solo caso in cui il piano approvato si discosti in toto
dal parere ovvero in difetto del parere ste,sso (1).
E' manifestamente infondata la questione di legittimità cost'i!tuzionate
degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4 della legge 17. ago·sto 1942, n. 1150, cosi
come modificati dalla legge 19 novembre 19168) n. 118,7, per violazione
dell'art. 42, 3• comma detta Costituzione, poichè i vincoli posti dalle
suddette norme non si risolvono in una limitazione a tempo indeterminato
dello jus a,edificandi, sebbene in una limitazione della durata
degli stessi per l'adozione dei piani particolareggiati e per t'autorizzazione
dei piani di tottizzazione convenzionale (21).
Non può essere riconosciuto alcun interesse all'impugnativa del decreto
presidenziale di approvazione di un piano regolatore generale da
parte del proprietario di area posta in' zona non interessata atte modifiche
introdotte al piano adottato dat Comune, ancorchè sia dedotto
t'omesso previo rinvio a quest'ultimo del piano stesso per t'adesione alle
modifiche così introdotte ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 8, 9 e 10
della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (3).
(1-3) V:edasi., in temntnd, ,8ez. IV, 19 ottolwe 1971, n. 890, 1l Consiglio
di Stato, 1971, I, 173·9 .con giurispl'udenza e dottrina ivi richiamate.
(2) L'lincostituzionailità della disciplina in 'esame è stata dichiarata con
sentenza 29 maggio 1968, n. 55 della Cocte costituzionale m questa Rassegna
1968, I, pag. 661; 'cfu". aoohie ,s.ez. IV, W ottoblt'le 1971, :n. 8'89, 1t Consiglio
di Stato 1971, I, 1733 e segg.
CONSIGLIO DI rSTATO, Sez. IV, 10 apri!le 1973, n. 397 - Pres. Potenza -
Est. B~anese - ComUJne dd SenaLes (avv .. ti Gwtner e Pl,acmi) c. Ministero
delle Finanze (avv. Stato Bistolesi), Comune di NaJPoili (arvv.1ii
Jochberger e ~osper>i), Comune di Bolzano ~arvv. Giam:IJni), Comune
di Meriimo (avvAli BlWbato e Costa) e Coon'UIOe di Mal"Lengo (avv. Riz).
Competenza e giurisdizione - Imposta comunale Industrie, Commerci,
Arti e Professioni - Riparto tra più comuni - Decisione gerar•
chica del Ministro delle Finanze - Giurisdizione del Consiglio di
Stato - Sussiste.
.,
902 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Imposte comunali e provinciali - Ripartizione tra più comuni - Criteri
direttivi - Elementi di valutazione - lll~ggittimità.
(t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 161).
Rientra neLla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato conoscere
del provvedimento del Ministro delle Finanze adottato a seguito
di ricorso gerarchico avanzato · contro il riparto tra più Comuni dei
redditi prodotti ai· fini deLl'imposta comunale sulLe indust'l"ie, commerci,
arti e professioni, risolvendosi la decisione gerarchica in un atto amministmtivo
contenente la discrezionale valutazione deLl' Amministrazione
in ordine alla rilevanza dei singoli elementi determinanti il riparto in
concreto attuato (1).
Secondo quanto prescritto dall'art. 161 del t.u. 14 settembre 1931,
n. 1175 la ripartizione del reddito prodotto in più Comuni va effettuata,
ai fini dell'applicazione dell'imposta suLle industrie, commerci, arti e
professioni, tenendo conto non soltanto dei Comuni ove il ciclo produttivo
si conclude, ma anche di quelli nel cui ambito l'industria dà corso
a cicli produttivi in funzione della realizzazione del reddito: è, pertanto,
illegittimo n provvedimento del Ministro delle Finanze con n quale sia
assegnata una percentuale irrisoria di detto reddito al Comune nel quale
siano concentrati una diga, un bacino, un canale ed una condotta forzata
di una àzienda elettrica consorziale (2).
(1-2) Con le due massime in rassegna J.a Sezione 'ha dato puntuale
applicazione al.J:a sentenza delJ.a Corte di Cassazione SS.UU. 27 febbraio
1971, n. 830, Giust. Civ. 1971, I, 1267: e ciò siJa sul punto ireJ.ativo all'esistenza
delJ.a competema giurisdizionale del ConsigMo di Stato in tema
di irilparto tira più Comuni deJ. reddito prodotto e non, [.IlJVece, in ordine .
. aLla sussistenza dei presupposti di fatto, .sia, per quanto !l'iguaroa il merito,
ciroa la applicazione delJl'art. 161 deJ. t.u. 14 settemb:re 1931, n. 1175.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 aprile 19•73, m. 432 - Pres. Mere•
gazzà - Est. Cairborne - Di•ana (.avv.ti ATagorna e Pirocchi) c. Minilstero
dei LL.PP. (avv. Stato Siconoùfi) e Soc. coop. :m La'V'OrO (avv.
Raspa).
Atto amministrativo -Atto confermativo - Nuova istruttoria e valutazione
di nuova pretesa - N o n è tale.
Edilizia popolare ed economica- Alloggi cooperativi- Verbale di consegna-
Termine di 30 giorni per l'occupazione- Inosservanza del
termine da parte dell'assegnatario - Decadenza - Legittimità.
PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 903
Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Decadenza
dall'assegnazione per om:essa, tempestiva occupazione - Sanatoria
ex legge 9 febbraio 1963, n. 131 - Non si applica.
(1. 9 febbraio 1963, n. 131).
Non ha natura confermativa t'atto amministrativo adottato sulla
base di nuova istruttoria e di fronte a richiesta diversamente fondata
rispetto a queLla in precedenza respinta (1).
E' Legittima La dichiarazione di decadenza dall'asseg~zione di atloggj.
o coaperativo per omessa, tempestiva occupazione neL termine di 30
giorni posto neL relativo verbaLe di consegna, ancorchè non risulti la
specificà sottoscrizione detta clausoLa suddetta: it rapporto, intercorrente
tra La cooperativa assegnante e socio assegnatario non è, infatti, riducibite
entro schemi meramente privatistici, di tatchè è improprio it riferimento
ad istituti che trovano significato in rapporti di mero diritto
privato (2). ·
Non è applicabile la sanatoria prevista daLla. legge 9 jebbraio 1963,
n. 131 aLL'intervenuta decadenza daLL'assegnazione di alloggio cooperativo
per omessa, tempestiva occupazione, ave risuLti debitamente t~ascritta
nel Telativo verbaLe di consegna la narma che commina La decadenza
aL socio che non occupa t'appartamento assegnato entro it t,ermine
di 30 giarni e risulti, del pari, che il verbaLe sia stato a suo· tempo
regolarmente sottoscritto daLL'interessato (3).
· (l) Giurispirudenza costante.
(2-3) Massime da approvare: dr. Sez. VI, 29 novembire 1966, n. 944,
n Consiglio di Stato, 1966, Lr, 2219; ,suU'applicabilirtà deliLa legge 9 :febb:
rad.o 1963, n. 131 vedasi Sez. VI, 29 ottobre 1966, n. 807, ivi, 18156; Sez. VI,
18 orttob'fle 1966, n. 747, ivi, 1804.
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 apri.>le 1H73, n. 415·5 - Pres. Uccel'~
toll'e - Est: P~anese - Colombo (a'V'V. Pdrooa11.1di) c. Mim.lilstero deHa
Di.:fusa (avv. Stato Ferri).
Ricorsi amministrativi - Silenzio della Pubblica Amministrazione -
Provvedimento emanato dopo la scadenza del termine - Cessazione
della materia del contendere - Non si configura (d. P. R.
24 novembre 1971, n. 1199, art. 6).
Ricorsi amministrativi - Decisione tardiva di ricorso ~erarchico -
Proposizione di ricorso straordinario contro la decisione tardiva -
Conseguenze in ordine al ricorso giurisdizionale già proposto
contro il silenzio - Rigetto - Irrilevanza.
904 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DÈLLO STATO
Militare - Servizio di leva - Esonero - Diniego - Motivazione insufti•
ciente - Illegittimità.
Trascorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 6, de l d. P .R.
24 novembre 1971, n. 1199, per la decisione del ricorso gerarchico, l'eventuale,
successiva adozione del provvedimento decisorio è •inut1ldJter data,
ove l'atto amministrativo già gravato in via gerarchica sia impugnato in
sede giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario; pertanto, il provvedimento
di rigetto tardivamente emanato è inidoneo a produrre la
cessazione della materia del contendere in sede giurisdizionale, ancorchè
possa valere, al più, come nuovo provvedimento neLl'ipotesi che all'organo
gerarchico sia riconosciuto un potere di intervento d'ufficio (1).
Al ricorso straordinario proposto contro la decisione del ricorso
gerarchico tardivamente emanata non pu() esse,re riconosciuto alcun effetto
in ordine all'ammissibiUtcì del ricorso giurisdizionale tempe'stivamente
promosso, dovendo la decisione mede:sima essere considerata come
mrutiliter da•ta (2).
È iLLegittimo il provvedimento col quale il Consiglio di leva respinge
l'istanza di esonero dal servizio miLitare in base alla generica formula
secondo cui • con ~a pwrtenza delL'iscritto la famiglia acquisita non viene
a perdere i necessari mezzi di sussistenza • (formula predisposta conte.
nuta in una stampiglia con l'aggiunta a penna della parola c acquisita • ),
ove manchi qualsiasi cenno al processo logico seguito per giungere alla
decisione ed alle deduzioni poste a sostegno di tale convincimento, in
rapporto alla domanda ed ai documenti dell'interessato dai quali risulti
che la famiglia acquisita del medesimo (moglie e due figli) vive con iL
suo solo stipendio (3).
(1-3) La nuova disciplina dei ricoo-si ammi'IlJÌJSitirati'Vi in:brodotta con il
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha indotto il .Consiglio di Stato a mutare
la rprQIIn'ia precedente, ,consolidata giurisprudenza in tema di ,cessazione
della materia del contendere, determinata dalla decisione tardivamente
adottata in via gerarchica: cfr. •sotto tale ultimo profilo Ad. ipil. 3 maggio
1960, n. 8, Ccmsiglio di Stato, 1960, I, 822; dn dottrina vedasi: .CAPACCIOLI,
Prime considerazioni sulla nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, G'iur.
it., 1973, IV, I; FAVARA, Il ricorso amministrativo dopo la istituzicme dei
Tribunali regionali amministrativi, Riv. dir. P":Oc., 1972, 619.
SEZIONE QUINTA
GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 Luglio 1972, n. 2573 - Pres. Giann:
attasio - Est. Longo - P. M. Del Grosso (conf.). - Min~stero delle
Filnianze (avv. StartJo A1i.bra~ndi) c. Falilill:ne11.11to Lotito.
'
Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Tribunale
fallimentare - Assorbe la competenza del tribunale del foro erariale
- Coincidenza di territorio - Esclusione della questione di
competenza.
(r.d. 16 marzo 1942, n. 367, art. 23).
Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Tribunale
fallimentare - Credito non ancora insinuato· - Opposizione della
curatela in sede ordinaria - Ammissibilità.
(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 96 e 101).
Dopo la dichiarazione di faLLimento tutte le azioni di accertamento
dei crediti, e quindi anche quelle relative a tributi, debbono convergere
nelLa procedura concorsuale in71-anzi al tribunale fanimentare; tuttavia
non può porsi una questione di competenza tra tribunale ordinario e
tribunale fallimenta1·e quando e·ssi non siano territorialmente d~ti (1).
Dopo ta dichiarazione di falLimento ma prima che il credito sia insinuato,
La curatela può proporre oppOISizione contro L'ingiunzione intimata
al curatore per supplemento di imposta nei modi ordinari, non
ess~ndo possibile 'in questo momento l'opposizione innanzi al giudice
delegato al fallimento (21).
(l - 2) Questa sentenza con rapidissimi accenni :dsolve, non sempre
esattamente p["obl-emi assai compLessi.
J?r.endiamo atto, quanto aLla prima massima, rdeWaffell'mazdO!lle che
la COOI1!Petenza del tribUJnale faLlimentare [p['evale su quella del tribunale
del foro delLa PUibbldJca Alffimintstrazione, come era già stato af:lierlmato
da1la Sez. Unite (22 Inla['zo 1972, n. 879, Giust. civ., 1972, I, 1274).
La prima massima è però in netto contrasto 'con la seconda. Se, per
ragioni di mera tecndtca 'del procedimento, si esCiltide 'che la curnte1a possa
proporre innanzi al rfribrmalè :li:rlUmentooe domande inerenti a ~crediti ID!OU
ar~~cora diniSinuati si ,che deve faJr rico:11so altl'azione 011dinaria, questa azdOID!e
non va più l{n'oposta innanzi al Tribunale :fallimei111la~re ma a quello del
foro deil.lo Sta~to; e tla stessa regola dovrebbe va~lere rper la doma~nda rp~ro906
RASSEGNA D~LL'AVVOCATURA DELLO STATO
(Omissis). - Con atto di opposizione not1Ifìcato i'l 17 mar:w 19.67,
l'aVv. Adolfo La Volpe, cu~ratore del faHimento di LIU!i!gi Lo Tito, conveniva
innanzi aiJ. tribunal•e di Bari l'Amministrazione delle F~nanze dello
Stato, ·esponendo: che ·CO!ll II'ogi11o !ll!Otaii' Oa~rbOFlle del 17 marzo 1960, l·a
società • Ftscambi • di MHano aveva concesso un mutuo di cento miLioni
al Lo Tito, imprenditore edile in Ba!I'i, per •la costruzione di uno
stabile di' 'Civile abitazion·e non di lusso; che l'atto era stato 11egistrato
in Bari, con i ben·efici fiscali accovdati dail.la legge 2 luglio 19·49, n. 408
(art. 18); 'che 'C'on ingiunzione fiscale, notifi,cartla il 7 mar2lo 1967, l'Ufficio
del Registro di Bari av•èva intimato aHa Curate,la · de·l fallimento, nel
rvattempo dichiaràto, del Lo T1to, di pa1gare la somma di L. 1.721.5'90
per imposte complementa-ri di registro e ·ipote·cada (compresi re·lativi
dn:teressi e .spese), ossia 1a differenza tl'ia il'imposta .già pell'cepita e queB:a
normale, ·e ciò in quanto non era stata dimostrata ne·i termini di i·egge
Jia ~[sfbenJZéll dii. alliCIU!ni dici pve~osti dlell lbenefilcio irwocato. Ciò premesso,
la ·cura·tela opJPOOlienrte chiedievla « 'R!llilliULlia!I'sru » il' iil!g1i.IU!n~olllJe come
illegittima, sussistendo le condizioni richieste per l'agevolazione fiscail.e.
L',amministra:llione convenuta res~steva all'opposdz,i:one, chiedendone
H rigetto n·el merito e successivamente, neil corso dell'·istruzione
della ·causa, sosteneva in linea principa·le doversi dichiarare l'improponibilità
e l'<inammissi!bhlità della domanda, deducendo •che la decisione sulia
sussistenza dei requi~iti per far .val·ere H credito nei corufronti del fahli}
Ilento e ·~unque per l'insinuazione ne'l passi·vo spettava esclusivamente
al giudice delega~o per il faHimento stesso - giudtce al quale :fu-attanto
posta dalla Finanza, il! che è .stato puntualmente esctl.ruiso con la sentenza
citata. ~
,. Non pruò cond:iv.idersi lla motivazione !laddove si afferma che a segWto
della dichiarazione dd :flallim«;!nOO viene meno ila potestà amministrativa di
acc~e il credi,to di Ì:IllfP01sta; il fallimento non inflU!isce sul portere dell'Amministl'iazione
e non elimina 'la necessità (o[tre ·che lla fa·coUà) di
determinaTe in sede ammind.strativa l'obbligazione :tributa~ria rpTima che se
ne domandi la verifica in sede gilurtsdizionale. (V. nota a Cass. 6 ottobre
1972, n. 2663, ultra, I, 9'10). N01n si rpruò aÌ>s01Iwbamente dire che a seguito
dell1a 1dichiamzione dd fallimento la Fitnanza è costretta a p;ropmre, con
l'tinsrunuazione, una domanda gi1udizia[e di acCie['tamento positivo in sostituziOlllJe
deil.l'ooCie['tamento iÌ!ll ·sede amministrativa. L'accertamento in sede
ammi,nist!'ativa pruò ·e deve esse!I'e PII'onrmciato 'e 1se dopo ll'insmuazione il
CI'iedirto viene anrmesso, sd anrmette il cr.edito accertato dalla Fiinanza e
non conrt;estarto e non .g,ià un credito •Che si accerti conveiWiOlllJalrmente,
col consenso deil.la C'Ul'artJeil.a, in 'sede di msinuazione.
Quel che viene meno con ila dichiarazione QJi faHimento è so[1Jan.to
(art. 51 e 52 legge :flall.) l'azione esecut!iva individuale. Ne consegue che
'La Finanza deve Semp!t'e eleva~re iil supplemento (accer1mnento) nei confronti
della curatela, ma non può metter lo in. riscossione con esecuzione
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA
1
907
l'Amministrazione aveva rivolto istanza di ammissione tardiva del credito
e, in rprosieguo, al trlibnnale 'ia1ililmellltare, ai sensi degli a~t. 96
e seguenti delLa ~legge sul faHdmento.
Oon sentenZJa d~positata :Ll 7 ottoooe 1969, dLl trà:boo.ale dilcma;raMa
··~ ilmprosegui!bile • l'opposizione e condannava la curatela aile ~ese del'
giudizio, ritenendo che, ve:rtendosi su una ragiollle di cvedito che c poteva
essere ed era ,staJta dnsinuata nel 'passivo del faHimento •, la contestaZ!
ione in ordin·e 1aLla stessa, pUJr se Umitata all'esame della sola 1egUtimità
dell'ingiunzil()IIle, • avrebbe dovuto trovare luogo attraverso il dmedio
dell'opposizione • (aHo stato passi'V'o) c dilnanzi al trilbuna1le fatlimentare
•, e ciò ai sensi dell'art. 24 della legge predetta.
AppeLla'V'a 1a curatela. L'Ammin1Jstrazione delle Finanze resisteva
al g:ravaJIDe.
Con la sentenza denunziata, la Corte d'appel,lo di Bari, accogliendo
l'impugnaz~one, d~chi!arava il!1egittima l'ingwn.zione tfisca'le e condannava
l'Amministrazione appeHata nelle ·spese del giudizio.
Considérava 1a Corte, d!ra l'altrò: che, contrariamente a q1.1anto
ritenuto dal tribunale, ,suhl',~stanza di ammissione tal'diva del credito
dell'Amministrazione il ,gÌJUldi!oe delegato non ,si e11a ancora proounzliato;
che, in ogni caso, non si sarebbe potuta a'V'ere • opposizione • al!J.o stato
passivo bensl, nehl'i!potesi di ·contestaZ!ione da parte della curatela ri-.
spetto ad una eventuale ammissione rboodwa, iJ.'·Lstruzione di un Ol'd:inario
individuale. Poichè l'atto con cui si accerta il CI'Iedito per imposta suppletiv,
a è l'ing:inmzione (·che di norma ·cumula le caratteristiche dell'atto sostanziale
di accet'ltalmento :e deil.l'.atto ~processuaile :.- 'P!"ecetto - di intimazione
di pagamento) l'amministrazione per elevare il supplemento deve
necessariamente intimare J.'ilngiunzione al cmatore; naturalmente questa
ingi'llllzione ha •soltanto ~contenruto ·di atto sostanziale di accertamento (se
di norma l'ii!JJgiunzione ha dupUce contenuto, non .. sono tuttavta eccezionali
le :situazioni in cui 'l'ingiunzione abbia ·solo valore di [pll"ecetroo o solo
dd aroto di accertamento). Si deve quindi concWudere che •contro l'ingiunzione
intima1la al cul1atore iLa curateil.•a non ha interesse a rpropOlt"l'e OPPOsizione,
mentre potrà •contestare il merito della legittirrniltà del SUIP!PiLemento
quando il 'credito verrà insiJnua,to. Non .sembra che possa seriàmente
affevmarsi che la curarteLa abbia interesse ad oppo!l"Si. afll'ingiunzione,
·consiidooaJta ·come atto di esecuzione, nel ,sospetto che /POSSa dar
luogo ad una esecuzione i,ndividuaile; 'l'ingiunzione, .specd-e ,se limrtimarta al
CUII'Iatore, ·è un atto di sempLice accertamento e non si può seriamente
parlare di pericolo cti esecuzione, che potrebbe sempre essel'e rimosso
successivamente se l'esecuzione fosse v.eramente promossa. Il vero è che
la curàtela intendeva con l'azione promossa contestare il merito della legittimità
del supplemento. Una tale domanda, se vera la premessa cti cui alla
prima massima, non poteva essere proposta con azione ordinaria prlima
della insinuazione e non vi era nessuna ragione appvezzabile per far riferimento
.al principio che dopo la dichiarazione di fallimento non sono più
possibili le esecuzioni individuali.
908 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA.DELLO STATO
giudizio di cognt:zJione; che questo ultimo sarebbe stato com'l.tnlque riseTvato
ailo stesso tr~bumille di Bari, non pot.endosi concepire, nel(J.'amlbito
diel medesimo, un- • trilbuna(J.e fallimentare • come organo giudiziario
avente ~competenm speciale ed autonoma; che d'·a1tra pa~rte l'opposi.z~ooe
aU'ingiimzione non awebbe potuto ~ritualmente proporsi a,l giudice delegato
del fal:ldmento; che ai fini della decdJsilooe deilla causa insflatlll'lata con
!':opposizione appari~a prel'i.min:are ed assorbente ·la clircostanza chie
il.' ~trnz1one Finoo.zdarm lll!veva notM1cato l'iingliJunzione di pagamento
alla curatela, e 'quindli qopo iLa d~chiaTiaZione di facrlliimento, con evidente
~,iolaZJione dehl.'atlrt. 512; dehla J:egge diahldmenrtarre secondo cui • oglnii credilto
•, :a!J:llche se mun:ito di prelazione, deve essere accertato in conformità
d!eHe • norme del ~capo V • del:la legge, e cioè mediante insinuazione nel
palssi~o diahldmentare; :che pertanto iLa pretesa delil'amm.inilistrazione di
ottenere un pagamento dk·etto era inammilssibiJe, e l'ingiunzione fiscale
veJ.ati'V'a al credito in questione anda'V'a dichiatrata i:lilegittima.
Avverso tale prOIÌJJUillzia ·l'Amministrazione delle Finanze ha proposto
ri:corso per cassazion,e, deducendo· unico motivo di doglianza.
Resiste la curatela fallimentare con contrortcorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
·.'.
Oon l'unico mezzo l'Amministrazione finanziaria censura _la sentenZia
della Corte di Bari per • violazione delle norme relative aHa
co~etenza del tribunale fa(J.limentare, ex ao:-t. 24, 1r.d. 16 marzo 194:2,,
n. 267 •.
Osser'V'a 'Ì!n proposito J.a ricOI'II'ente :che dJl citato art. 24, va dn>terpretato
nel senso ,chè neJila procedura concol'ISUale debbano convergere tutte
le azioni di accertamento di crediti nei confronti del fahl!ito,, in modo
da ,assoggettai'le a una d:i'Scipl:ina unitaria e realiz:z;are l'unità della eseoozlione
SiUJl patrimonfo del medesimo, senZJa che sia dato· dilstinguere fra
crediti per cui penda già un giudizio di cognizione e crediti che non
abbiano ,fQrmato oggetto di a1lcun giludizdo. -
Da tale plr'mcipio la ricorrente deduce che l'opposizione all'ingiunztooe
fiscale emessa nei condironm delila C'tLVatela awebbe dovuto !plroporsi
c innan:z;i al giudice fall:imentare ».
Avverso tale conclusione, fatta prop1ria dai "t:fiJbuhale, non va!leva
opporre, ,come ritenuto dal:la Corte d'appelllo, che l'ingiunzione era stata
emessa irritualmente in quanto l'a ;sola vta per fa~r Vlalere [a pretesa
delil'ammi:nlwazione m-a qruella dell'<insin'lllaziolll!e nel pa:ssi~o :liaillimentare.
Così ragiOillallldo 'la Corte avrebbe mvertito l'ordine giru.Tidico delle
questioni; ordme 'per crui, secondo la ricorrente, anche amme,sso che
l',ingiunzione fosse stata emessa Hlegittimamente, c la questione di comPARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 909
petenza del Tribunale rpe1r l'opposizione avreibbe dovuto comunque essere
esaminata in via di pr,i:orità •, ed • il vizio della :ingiunzione non poteva
esser fatto valere •che dinanzi a•l tri:buna!l.e comrpetentte, cioè - pex ii
citato art. 24 - dinanzi al tlribunal!e fallimentare •.
La doglianza come articolata nelle• suinldicate proposiziom, non
appare meritevoLe di accoglimento. .
È c•ertamente ·esatto H pdnctp~o, premesso dalla riconente, secondo
cui nelLa pl'ocedura •concOTsual:e debbOOJO convel'gere tutte le azioni di
accertamento di cxetditi nei con:lironti del :fa[itto.
Ma è appunto lSU codesto prin.cipio che si è fondata la pronunzia
della Oorte, affermando in ~:~ostanZJa cihe anche Lo speciale accerr:tamento
con efficacia esecutiva, contenuto nell'ingiunzione r•elativa al cxedito fiscale,
aweblbe dorvuto ll'limanere IP!r·ecluso aLl'armminli.Jst!razione, neancihe
esso sottraendosi, malgxado La sua peculiarità, agili effetti de'l principio
stesso.
Su tal,punto di diritto non viene ·pl'oposta, dail!la :ricorrente, censura
alcuna, se non sotto il profilo che, sia pur con hl :risultato di veder
dichiaTare 1'iUegittimità dell'ingiunzione fiscal-e sotto l'aspetto pocanzli.
mdim'to, il'oppo!Sii:zJilone avtr1elbbe dovruto pl'opo!r!Sii. « d!ioo.nrm 'ail tlribuooJ.e
competente, e 1Cli:oè ... aJ: ltriburniaUe faJtllimenrt;are ».
Ma .questo è p~roprio quanto· è •avvenuto, onde sotto tale profilo
la ·censura ditfetta di consistenza gi!acchè tribunale fallimenltare, nella
specie, ·era appnnto qucl1o <dd Bari adito dalilia CIUl'ateil.a; e, come ripetutamente
affeTmato da •questo Suipremo ColJ.egio (da ultimo, con le sentenze
n. 26•8-3 del 2 ottobre 1971; e tt 13·5-9 del 26 aprile 1969) non è
ipotizZJahil!e una questione di competenza fra trilbuna~e ordinario e tribunale
fallimentaTie, quando essi non siano territOTialmente d~stinti.
Nè l'opposiztone, nei caso di specie, avrebbe potuto essei" proposta
:ilmanzi al .giud~ce delegato, ancocchiè con il solo risultato di far dich1ara1'
1e irl!Legittima iJ.'ingiunZJione per insussistenza del potte!re dell'Amministrazfone
di emettexla; rpoichè si vel'smna in un momento anteriore a;liJ.a
domanda d'insinuazione Ida rpall'fte dehl'ammnstrazione orediltll'lice, siffatta
opposizione avrebbe 'concretato,. in V'ero, 'l1!tl trimedio :Lgnoto alla parti•colrure
disciplina dleil. pTocesso fallimento. - (Omissis).
910 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
CORTE DI CASSAZLONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 286'3 - Pres. Giannattasi!
o - Est. I.iiJpari - P. M. De Marco (conf.). - Ministero delle
Fiiname (arvv. Stato Carafa) c . .Soc. ImmobiHare A1debaran, .A:ltaixi
e Albatros {avv. Baccani).
Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingi'unzione - Opposizione
- Posizione· pròcessuale delle parti - Azione riconvenzionale
della Finanza - Pretesa della stessa imposta o di parte di essa
fondata su un diverso titolo - Ammissibilità.
Imposte e tasse in genere - Accertamento - Nozione - Funziòne - Rispondenza
alla legge e ai presupposti di fatto - Controllo .giurisdizionale.
Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza e giurisdizione-
Azione di accertamento- Accertamento positivo richiesto
dalla Finanza - Azione riconvenzionale - Ammissibilità -
Limiti.·
· ··L'opposizione ad ingiunzione fiscaLe determina l'instaurazione di un
vero e proprio giudizio di cognizione piena avente per oggetto La sussistenza
delLa obbligaziOne tributaria, nel quale L'Amministrazione convenuta
ha il diritto di proporre 4omande o eccezioni riconvenzionali,
nel rispetto deLLe regole processuaU èirca il tempo e il modo di proposizione,
per dedurre 1a fondamento deLLa ,sua pretesa un titolo diverso da
quello indicato neLLa ingiunzione ed al fine di sostenere l'ulteriore pretesa
tributaria riguardante il mede,simo presupposto che ha già originato
l'obbligazione soddisfatta col pagamento deLL'imposta principale, sempre
che, in caso di mutamento delLa causa petendi, siano rispettate le
regole dell'onere delLa prova (1).
La nozione di accertamento tributario (in- cui va ricompresa anche
l'ingiunzione), in senso lato, va riferita a quel complesso di atti e di
(1-3) Azione riconvenzionale della Finanza e azione di accertamento
positivo. ·
La decisione mette a fuoco un ~an numero dL prob'lieriù che vanno
ben oltre La modesta portfJata del càsO .deci,so.
I problemi ·connessi alla ,posizione procesSUJale dell'Ammin1strazione
convenuta nel ,giudizio di OipipOISÌZione ,ad in~runzione fiscale sono staiti
più volte trattati (C. BAFILE, Note sull'azione riconvenzionale della Finanza
nel giudizio di opposiZione all'ingiunzione fiscale, in questa Rassegna,
196,9, ,I, 527; Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel
giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, ivi, 916, e annotazioni varie
alJle sentenre a(p(presso citate). Irn questi scritti si è pOISto in luce che una
azione riconv·enziona1e della Finan~a non è mali neoosSélll'IÌa fino a quando
si discute del:La stessa imposta già pvetesa con l'ingiunzione e neLla stessa
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 911
posizioni giuridiche attraverso Le quaLi, in sequenza procedimentate, iL
precetto deLLa norma impositiva viene appLicato neL caso di specie e La
pretesa tributaria si concreta nei suoi eLementi costitutivi. Ogni tributo,
infatti, si riferisce ad un pre•supposto, ad un fatto, ad una situazione da
cui dipende iL sorgere deLLa obbligazione tributaria per La determinazione
deLLa quaLe La Legge detta una specifica ,di.sciptina volta a fissare La c.d.
base imponibiLe. Pe1· assicurare La rispondenza deLL'accertamento aLLa
Legge e atta situazione di fatto ·da questa considerata sono predi,sposti i
rimedi che sogtiono ricomprendersi neLL'espressione • contenzioso tributario
• (21).
L'azione davanti aH'au~orità giudiziaria ordinaria in tema di trib'l!-ti
suL trasferimento deLLa ricchezza, può avere per oggetto un accertamento
giurisdizionaLe circa La sussistenza deL presupposto giuridico deLLa pretesa
tributaria e La portata deLLa norma" che dilsciptina t'imposizione, accertamento
che è proponibiLe ogni voLta che si verifica una situazione di
obiettiva incertezza che impLica un pregiudizio attuate e giuridicamente
apprezzabiLe da rimuovere coL raggiungimento di una certezza circa La
esistenza di un diritto proprio o L'inesistenza di un diritto altrui; L'interesse
ad una taLe azione di accertamento (negativo o positivo) è riferìbiLe
sia aL contribuente che aLL'ente impositore, tuttavia. L'accertamento
giurisdizionale non può portare a far emettere daL giudice ordinario una
pronuncia suLLa determinazione deLLa misura deL tributo, suLLa quantificazione
deLLa base imponibiLe, o suLLa determinazione deLLa misura deL
·tributo suLLa base di una quantificazione risultante aliwnde, una pronunzia
cioè con cui iL giudice si sostituisca aLL' Amministrazione finanziaria nei
suoi compiti tecnici. È tuttavia possibiLe in sede di azione di accertamento
definire i presupposti di puro diritto deLLa pretesa tributaria, in
base ai quaLi in sede amministrativa (ovvero, su ricorso dei contribuenti,
daLLa Commissione) sarà determinato it concreto debito tributario (3).
milswa; 'UIIJJ!). ve11a domanJdia r.tcOillvenzionale, cioè wna dOIIDailldla prOIPosta
dal ·convenuto coone attoce e che non è dil'etta so1tarnto a Desistere aliD:a
domanid:a dell'attOTe !PI"inciJpafle, sarebbe \PI"Ocessua!mente neoessatrlia ove
La Ftnanza dOIIDa'Illdasse il pagamento di un'imposta più •gt"laV•e di qruelila
por.tata nell'ingiunzione o di UJ!lla 1\lllteriore imposta che si agg.tunge a
quelLa 1già dòmandlata senza assoobdrilia, ma un.a 1Jal1e dOIIIllanda è dubbio
che possa ·essere Pll"OIPOsta non gdà per ·ragdoni strettamenrte processuafli,
ma per l'impossibiitità di trasferit-e illlnanz;i all gi:wd.Lce Oil'ld.Lna~rio La :liurnzdone
di accertamenrto deLl',imposta, ·funzione che è attribuita in VILa escLusiva
all'amministrazione. Si innesta cosi l'altro problema delle azioni di accertamento,
positivo ·e negativo, anch'esso più voLte esaminato (ReLazione
Avv. Stato 1966-70, II, 522 e ss., e annotazioni alle sentenze di seguito
.ci:tate).
La dotta .sentenza oil1a i!n esame affronta •oonginntamente i due problemi
con riferimento ad un'azione Ticonvenziomill!e deolla EU.rnanza dM"etta
11
912 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
{Omissis). - Con ·l'umco mezzo de~ ~icooso ii.'Ammmtstra:zione Fd!
nanZiiaria 1si duole ohe ila Oo!rte di merito abbia escluso la rpropcmilbil<ità
delLa domanda volta a fare accertare, in sede di opposizione ad ingiunZiione
fiscale, iii. diritto di e1ssa finanza di pretendere H pagamento della
n'Orma1e imposta di registro su' un atto OT'iginari!amente ammesso a god~
e di una agevolazione tributaria (queUa di cui al d.l.[. 26 marzo 1946,
n. 2:215) rel!ativamente ad una parte dei beni trasferiti con quel!l'atto,
che non presenta'VIano 'i requisiti richiesti dalla legge di esenzione, mellltre
con lJa ilngiunzione opposta (revocata d'ufficio) illegittimamente era
stata negata [a spettanza dei benefi,ci rispetto ail'intero compendio immobiliaTe
tmsd:ertto (rperchè ali'atto del tTasd:erimento i laiVori di ricostruzione
sarebibea:'o già stati m corso).
Ma, come ha puntualtzzato i!l l'aprpresentante deH' Avvocatura dleHo
Stato nella d.isoossicm·e 'Orale, la 'sollevata questione investe una tl['oblemahlca
rpiù generale, '11iguwdante i Jimiti di lp['Oponi_bdiità deilile ;r.i!conad
ot~e un accertamento positivo del credito di im!Posta. La pronwnzia
dev.e. essere ,arttentamoo.·te Vlallutata sp~t>e JP'er quella paa:-.te che attiene
all'azione di oocertamento.
E' certamente incOliJtestaiblile che Il' .Ammir.nistlr<az,i001e 'convenuta nel
giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale possa, rdnuncilando o no
fomnailmente Wlia li.ngi'IJJilZione, sostenere, in tutto o Ìlll parte, 'Ila fondialtezza
dellla pretesa tributrurda, invOClai!lido u:na dive!l'ISa norma o p:mspettando una
diversa quaili:ficazione giurildica dehl'lllltto o 'anche deducendo nuovi presupposti
dd futto, anche se in qUJeSt'Wti!rnp. .àrpotesi deve OSSei'V'ilre le rego\le
geneJ:'Ialli. ,suliJ.'onea-e della prova e 1SUJ1lie modaildtà delila ded.uZiione dei mezz~
istruttori. Non 'solo ·tutto dò è consenU.to .con J.a ~zione delila domanda
riconv;enzionale, ma anm Ulll:a vera e propria domandìa rli.coiwenzionale
(sailvo situaz:ionli. del tutto eccezionaili) non è nemmeno necessaa:-li.a
(Cass. 9 ma~gio 1969, 111. 1581 e Hi·85, in questa Rassegna, 1969, I, 5·27; 19
agosto 1969, n. 3010, e 23 luglio 1969, n. 2775, ivi, 917; 28 ottobre 1969, n. 3536,
ivi, 1153; 10 marzo 1970, n. 609, ivi, 1970, I, 431; 10 febbraio 1971,
n. 338, ivi, 1971, I, 599), al punto che il mutamento della causa
petenèli è stato riconosciiUJto ammisibile anche in g1r1ado dii a~ppelll.o (27 gennaio
1971, n. 202, ivi, 420; 6 il.uglio 1971, n. 2103, ivi, 1399) semprechè non
vi sia in questa sede immutazione dei ipiOOSUIPPostli. 'di fatto (13 luglio 1!)17,1,
n. 2277, ivi, 143·1); è 1stato·1altresì affermato che illa pil'etesa illrdbmail'ia può,
come nel caso 'ora deciso, .essere 'dicll.iamta legittima soiLo per una palt"te
deilll.a somma pretesa l!lJell'in'giunzione senza che ciò COillJPortli. a1ll!lJ1.1iiJlamento
o revoca dell',atto amministrativo e renda necessaria iLa lpll'aposizione della
domanda riconvenzionale (19 agosto 1969, n. 3010 già cit.) e che, a seguito
di dichiarazione di nullità dell'ingiunzione (a cui deve. equipararsi l'an:
dUJ1l:!li!IIlento di rufftcio ), iii. giujii!ce può Pll'onunciare la condantlla dell:l'opponente
al pag1amento 1dehla stessa 1somtna oglgetto dell'tngiwnzione (o di
paa.-te di ·essa) fondando la !pretesa tributaria sui!Jo stesso tli.rtoilo o su !llltlro
di.'Vierso (20 settembre 19171, n. 26,23, ivi, 1971, I, J.473).
Nel ·CiaiSO di sp.ecie €Q1a stata solll1evata un'altra questione: la corie di
a~P~PeililO a~Vev;a negato la ipToponibilità della doonanda deHa Fin:amm (e
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 913
venzionali in sede ·c"Ù opposizione ad ingiunzione fiscale, in Telazione ai
poteri dell'Autodtà g•iudiziaria in ·ordirne all'accertamento contenuto in
tale ingiunzione.
L'Ammirn~straz!ione Fi!DJanZ!iaria denuncia, rper.tanto, la vJolazione _e
la falsa appl:icazione degli artt. 4 e 6 della llegge 20 ma'l'Zo 18<65:, n. 212148,
alli. E, •degli aTitt. 8 e 9 dehl'a legge di regdistro e dei ipl'incilpi :genocali m
materia •di 'procedimento monitorio fiscale, a1rticolando H motwo in tre
punti.
Viene, an~itutto, richiamato l'·orJentamento giurdsprudenziaJle di
questo s.e. ·secondo ·cui la finanza, in sede di opposizione ad ingiunzione
fiscale, può P'ropone domande riconvenziona'li in primo grado e nruove
eccezioni in grado di appeno, e il giud1ce può rÌ1:1·saminacre hl titolo giuridico
posto dall'ufficio a base della tassaz!ione' giustificandola irn base
ad una div;ersa definizione legale deH'atto, ovvero in base alle mgi:oni
ed eoceziol[}li anche nuove, dedotte dall'ammnstrazi·one.
non rileva se essa fosse avanzata in via principale o riconvenzionale)
in quanto si .conCTetava in un',azione dii accerrùam.ento di'retta a :llar dicmaracre
gi·udiziJailimente la sussistenza di un debito oo imposta che non era
stato oggetto di un pcrecedente accm'tamento in sede amministrativa. La
decisione dellla corte oo mecriJto exa cetr1iam€1[}1Ìe errata, ma hl pcrobllema da
essa posto iJndrubbiamente esilste. Molto -irnter,esse perciò V'a attribuito alla
pacrte della decisiorn·e og~etto delll:a seconda è dellla terz1a massiJma.
La •seconda IDaJssima defini,sce correttamente, soilo come pi'l"emE!SSa alla
successhna disamina, :iil cararotere deilil'acc,er1Jam€1[}1Ìo 1Irdbutario e opipOTtlunamente
mc~a in modo esplliJcito· la natucra wohiacrativa di esso, secondo
una linea 'co8tal[}ltemente seguita nel:la giurisprudenza de1l!a S. C'. (v. Relazione
Avv. Stato, 1966-70, II, 454) ma vivamente contestata dalla dottdna.
Ma è lim[>ortante notare ·come, siJa pure im:pil.iJci1Jalmente, si rlcon:
Dérma che l''aooertamento è una fUJ!l!Zione a!lll!ITllÌnistcrativa rispetto alla
qua.ile il conternzioso tributarrio ha UJ!l!a funziorne dii .controllo di i1egillimità
ma non di sostituzdone.
Ma ciò in IP'acrte si diJmeDJtic,a neilil'UJltima massima ove, aiflrornrtlando
il tema deille aZJtoni di accertamento, si afferma che tale ,dO!ll!lmda, che
si ~cornfig)Ur.a a~l.ilo ste,sso modo 'Sia pe~ il, contribuente che per la Fdnarnza,
è 1Semp'I'e proponibi:1e ogni vOilta che si profili un interesse giurid!iJcamente
aP!Prezzabhle a Timuove11e una ISi·tuaz,ione di inc.ertezza (llll[}lche se norn determtnata
Ida un IPirecedente accertamento in .sede ammimstmrtliva), ooil.
solo liJmiJte, per il giuruoe oodinario, di non pqter,si proDJÙn.iciacre nè SUJlla
semplroe •estimazione nè 1SUJlla iliquidaz!ione delil'imposta (definita un compito
tecnico dell'amministrazione); si aggiunge che, al di fuori della sem.
plice estimazione, Ì.l giuddlce o~rdinario può defirnre in via astratta i !Presupposti
deilila obblLi,gazione, indipendentemente dalll''apip['ezzam~ deil.
fatto generatore deill'imposta che sarà definito successivamente in sede
·amministrativa.
Su quest'ultima massima vanno fatte alcune considerazioni. Non ecra
necessario scava'I'e tanto a fondo per risolvere la questione oggetto deil
giudiZiio perchè, come 'Si .è visto, il ·sostenere :H fond.iamel[}lto parziale dellla
914 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
·Si osserva, poi, che ia Oor1Je, pur dichiarando di prestare ossequio
a tale orientamento, lo ha sostanzialmente d!ilsapplwato, ritenendo improponi!
bìle la ri!convenzional'e in quanto :sarrebbe mancato l'atto di accertamento
tributario, quale momento insopprimi!bile del rapporto di imposta.
LnifiJire, m pone lin IIIUJce ffi'eq!Udvooo liinJ CUJi. è ilnJcOII'ISa lia COll'te d'appeUo
milanese ritenendo che, nella specie, ia domanda de1l'ammin~strazione
richiedesse al 1giuidice ordinario una modidìcazione, o una sostituzione,
delil·a tassazione, Jiaddove si trattava di valutare la fondatezm
delLa prretesa ·impositiva nella sua interezza, e non quaie esclusivamente
portata diaU'in:giunzione, a pr.escindere dal .previo accertamento, e si fa
notare che se si esigesse nn :previo accertamento ammintstrativo, quale
condizione '<:iella proponibil:ità di dconvenzional'i in sede di opposizione
ad illlgiunzione fisca:l1e, si verrebbe ad escludere automaticamente in
concreto la possiJbi!Htà di una proposizione siffatta. Nel!la specie la riconvenzionaLe
dell'amministramone era diretta ad ottenere una minore imposizione
comprresa in 'quella dell'ingiunzione opposta, sicchè restando
iìèrmo LI thema decidendum, non occor-reva ipotizzare un nuovo atto
impositivo 'qual·e condizione del potere del giudice chiamato ad a~ccer:
tare l'inesistenza ~del diritto dell'opponente a fruire dei benefid fiscali
pretesa f·atta V1aJ1ere con l'ingiunzione in base a ragioni giurÌidiJche diverse
o 1a presupposti di fatto nuovi non ISLgni:ficava .proporre una domanda di
accertmnento positivo indiipeiJJdente da una deterJ:llinJazione am.tninistrativ:
a, ma soltan:to COI"Jreggere questa determinazione. L'azione !l"iconvenzic::
mailie, ·anzi pdù c0<r:r1ettamente la semu;>(Lice eccezione, :non implica aiJJohe
la proposizione di un'azione Idi aooerf;arrnentO dÌJSSOciata da Un precedente
accertamento ao::mnd!lliswativo e dwetta a fa!r eseguire dal giudice quell'accertamento
che non ha eseguito l'amministrazione; al contrario, come
nel!le t,ante rsifuazioni in . cui ,si è discusso dell'azlione riloonvenzionaile senza
po11si af:fiatto il prohleo:Tha deU',a:zione 1di aocertameiJJto, nteLla :fiattilspecde esami!
llaroa esiistev:a un accertamento llltnllllÌJnd;stmtivo di ooi in sede giruxisdizionale
si ver"lifica'VIa la leg,ittimità (monosciuta pa:rzial!mente) sia pure per
ragiOIJJi giurkliche di~erse ma attinenti alla stessa impoota. Bertanto la
motivazione della sentenza avrebbe potuto, oome tutte iLe aLtre, arresta!l"si
sulla pllima massima, dicMa:ranidJo che el'II'.onef~~IDente lLa corte di merito
aVIeVla .deciso suLl'dmrao:nmìJssibilità di un'az[one dii· accertamento che invece
non si poneva af:fiaJtto.
Ma V'oliutamente si è rtoe!l"cata a[ 1di là del caso spec:i:litco, una solliuzione
più generale, oonside!l"a!lldo che • 1soJ.o accidentalmente • ila pretesa originaria
oggetto dell'ingiunzione ,e quella successiva fatta valere con l'azione
(l."iconvenzionaile arvevano i.noce!llza allo stesso raa;>IPOT'to e alLa stessa
norma e che non ha importanza rdetermli,nante .iJ1 fatto che oon La domanda
dconvenztonaile, 1si sia qperata una I1Ldluz.ione della prete,sa ori:ginaTia, si,cchè
ailla stessa •ConcLusione (po:brebbe gtnng.ersi ove una 'tale cOII"Il':iJ~ondenza
non si verificasse e ov:e non si desse una ddlllzione delhla pretesa.
E' certamente esatto, iJn termimd generali, dichlart"lall'e che è propc::mibile
un'azione di ;31coertamento positi'V'o dehla Fmanza tutte le volte che è POISPARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 915
di cui al d.•l.l. 26 marzo 19·46, n. 225, relativamente a quelli fra i beni
oggetti del 1Ta·sferimento non danooggiati <da eventi beH:ici nella misura
voluta dalla legge. Nè tale cognizione comportava l'esame di questioni
di estimazione semplice, trattandosi di ri:solvere· un problema ci!'ca l'esistenza
del diritto aHa agevolazione fi'scale.
Il motivo è fondato, e va accolto.
E' assolutamente rpa'Cifico nella giurisprudenza di questa Suprema
Corte (a partire daHa sentenza 18 dicembre 195,6, n. 445·3) che, proposta
,daJ. .contribuente 1'opposizi!()(ne ad iLngiwnzd:one fi•scale, l'AmministraZJione
Finanz,iar.ia, ·c:redi·tl'i.Jce, viene ad a•ssumere •la posizione lp["ocessuale
di convenuta, e, come tale, ha H diritto di proporre domande (ed
eccezioni) Ti-convenzionali ex art. 36 c.p.c.
La ricognizione dei tratti salienti deH'elaborazi:one giurisprudenziale
in ar.gomento ·rappre•senta il punto di partenza obbHgato peli" ip["Ocedere
a·Ha confutazione del·le tesi giur~diche della Corte· milanese.
Ha insegnato questo S.C. che l'opposizione ad ingiwnzione fiscale
determina ·l'instarurazione di un vero e p·rop·rio giudizio di cognizione,
avente per oggetto la sussistenza dell'obbligazdone tributaria, nel quale
l'a~imazJione può dledUirire a fomlamento delllia sua pretesa un, titolo
diverso da •quello indicato nell'ingiunzione, nei 'limiti in cui è consenti-
ta la modi:ficazd·one in genere della causa petendi, pre·cisando che· in
tal caso i:l ·giudice ordinario deve conoscere de·l nuovo titolo dedotto,
sibiJ.e nello stesso vaprporto un'azdone di accerlamento negativo del contribuente.
Ma è sUJlla proponib1lità del!J.'azione di acce~rtamento de[ contlrlibuente
che non si può tOOOliSelllti!t"e con l'orientamento più recente, per
quanto ,aD1cora Jirammenta:rio, della giurriaip!t"Udenza delLa s.e. riconfea:mato
e generaMzzato nella ,sel'lltenza che si commenw.
E' stato .il!lvero affermato che l'azione di accertamento negativo è
proponibile perfino quando il dubbio sulla debenza di un tributo sia
originato da un • comportamento • dell'amministrazione, anche se relativo
a situazioni indeterminate o a fatti futuri, come nel caso il dubbio
sia g·enerato da un atto di caratt&e generale (circolare, risoluzione,
risposta a quesito) non incidente su rapporti giuridici individuati
(Cass. 24 giugno 1972, n. 2134, 8 giugno 1968, n. 1751, in Foro it.,
1969, I, 165), ammettendo cosi ,che l'azione di accertamento possa trasferirsi
in una dissertazione accademica, insuscettibile di creare un giudicato,
avulsa da un concreto rapporto giuridico; parallelamente, per le
imposte dkette, •si è lrtitenuto che con l'azione di accertamento possa elrudersi
il limite della giurisdizione condizionata al preventivo giudizio
delle CommiJssioni (Cass. 16 maggii.o 1972 n. 1484, in questa Rassegna, 1972,
I, 709; 22 dicembre 1971, n. 3738 e 27 ottobre 1971, n. 3021, ivi, 146). Ma
queste tesi non poosono esse!t"e 'condiV'i,se e comunque la possibildrtà pe~r la
E1inanza di dedurre, eveltlitu,almente in vda crico:nvenzionale, un di·Ve!t"SO fondamento
della 1sua pretesa ·non deve essere •amme,ssa a questo ip["ezzo e
giustificata da una dilatazione delll'azione di a'cc&tamento concessa al
contribuente. lin pacrti•col,ar.e per Le imposte di regis,tro e dii ·successione non
916 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
anche indipendentemente dalla . domanda p~oposta dall'attor·e, ai fini
dell'accm-tamento del credi·to fatto valer~ dal!l'amministrazione (Cass.
20 settembve 1971, n. 216:2:3). L? FinanZia può propoNe ·tutte le ecceziooi
che la VIeste di convenuta 1e •consente, nei modi e nei tempi stabiliti
dal codiloe di rito (Oass. 6 luglio 1971, n. 21103); dedurre tutte· ·le ragioni
che giustilfì.cllino ·la pretesa fatta valere coo l'ingiunz·i:one opposta
(Cass., 3 luglio 1971, n. 2074; Cass., 2:4 luglio 196H, n. 2673); non solo
quelle dirette a :rendere inefficace l'azione, ma anche quelle che foodiano
la pretesa >su un titolo diverso da quello !indicato nell'ingiunzione
(Cass., 13 ·luglio 1971, n. 21277); è quindi consentito invocare un diverso
titolo a gilustificazione anche parziale del procedimento ingiluntivo, :!."i-conoscendo
:l'inesistenza di quello su cui inizialmente H procedilmento
stesso era stato :fondato (Cass., 22 giugno 1971, n. 1978; Oass., 10 febbrlado
1971, IIll. 338). E ip!UÒ avere i!!llgresso iln •sede di oppro~sizione l'eieceZJione
ricoovenziJona1e della finanza che, rispetto alla pretesa del contvibuente
:di godm-e di 'll!tla determmata agevo1aziooe, sostenga che il'aotto
debba sottostare •al nwmale trattamento tributari:o (Cass., 27 gennaio
1971, n. 202}. iM•ilra ·la riconvenzionale (che opera quando non è stato
possibile render·e inefficace •l'azione del cont].'libuente fondata sulla illegittilmità
deH'ingiunzione per ragiooi :fo~au o stanz·ia'li) a far valere
[•esistenza del diri·tto del ·fisco alla Pffi'oeZione del tr'ilbuto, non più sosteni:
biLe ISU'Ha base delle ragioni addotte nell'ingiunzione (Cass., lO marsi
V'ede •Come il dubbio che (legdttimerebbe l'a2lione di accevtamento pOISSa
.sorgere, prima e dJnddpendentemente daiLla domanda di 'SUJP'Plemento arvanZJata
con l'iltllgilun2lione (il'accertamento di valOil'e ad fini de1l'irnposta compllemenrtar:
e noo vra preso iJn oonsilde:ra2lione perehè !nOIIl può ,d!lJr !Luogo ad
una questione rproponibne innanzi alil'AGO). Bevtanto, sul problema posto
oda!l caso 1deoiso, non ha vagione di essere per nulla UJtHizzato rul priDoilpio
deliLa correlativù:tà tra l'accertamento negativo dei! contribuente e l'accertamento
positivo dell'ammini•strazione; cosi facendo, se si riportasse nei
giusti (assai angusti) limiti l'azione del contribuente, si restringerebbe fino
ad ann'!lllare la proponibilità dell'azione riconvenzionale della Finanzà ove
si consilderasse setniplt'e ad essa ·ool!Le~ata un'a2lione di aJCcertamento positiV'o,
il che, come si è Wsto, è da esc1uidere.
Resta a vedere, allora, se l'amministrazione possa proporre un accertamento
positivo entro limiti più ampi di quelli da assegnare all'azione
del contdbuente.
Nel giudizio di opposizione l'amministrazione potrebBe dedùrre un
mutamento ldel'l:a domanda, che noo investe ISOlitanto la causa petendi ma
anche ~l petitum, aVIanmillldo sulila base ldd un nuovo preSUJP!Posto di fatto
una pretesa tributaria dd'V'€1I'!Sa !in sostirtuzione di quella ori1ginaria. Anche
~n questo ca:so, sempoochè si res1Ji. nei limiti quantitativ:i delLa rpretesa ooigina!
fioa, non è :a pall'iliar di :azd:one dd accertamento positivo; si dilsouote ancora
delila tassazione di que.U'atto, anche in !riferilmento ad nna norm.a
diVIersa, ald una quailificazdone gimidica nuow o ad un prestl(plposto dd
:liClltto che, se pm tvCIIScmrato precedentemente, integi'aw fin dall'origine
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 917
zo 1970, n. 609) ed a prescindere dal valore forrruti'e del titolo medesimo
(Cass., 13 >luglio 1969, n. 2·649).
, Nel·1o stesso senso della possibilità di dedurre in divel'lso titolo giustilficativo
dJeilJLa (pll"etesa, Si è, prommciar!Jo 'P!tù vtdlJte ·ed altlJChe 1Jn epooa
meno recente, questo Supremo Col1eg~o (Cass., 9 gennaio 1·967, n. 2339;
Cass., 112 novembre 1196·5, n. 2~56; Cass., 13 fubbraio 1963, n. 2:84; Cass.,
11 luglio 1962, n. 1849).
Si tratta di :appUl'lare se sussistall!o in conCI'eto i presupposti staibiliti
dalla legge :perché debba rilconoscersi l'obbligo del contrilbuoo.te dd
cordspo:nJdere i!l tri:buto nella misura :pretesa dell'ente impositore, a ·~Utela
dei diritti soggettivi, si'a di ·questo che dei contr~buenti, sui qUa'li
incilde iJl raJPporto trilbutario; ed a tal fine il'ammtn:i!strazione :può atnohe
addurre l'esistenZJa di un titolo diverso :al:lta percezdone del tributo, mutando
la causa 1predichiarata dall'ingiunzione, e· l'lioonoscendo 1'1nesistenza
del titolo 'su .·cui :quest'ultima si fondava, deducell!do in sua vece
motivi ·giUl'lidici diversi da quelli fatti vaLere precedentemente e ri-
' spetto a'i quali !Sta :a suo carico ·l'onere probatori:o (Cass., 9 giugno 196:9,
n. 2018).
Nel ·giudìzio di opposiZ!ione, qua~le giudizio a cogniz~one piena
(Cass., 2:234, 212,2.9, 2019/69) l' Ammindstrazione Fmanzilaria, una voLta
riconosciuta l"insussilstenza del titolo sul quale era :basata l'ingiunzione
può, dunque, invocare un diverso titolo a giustificazione della pretesa,
la fattispecie legale. Se, ad esempio, si è negata l'agevolazione dell'art. 14
della legge 2 luglio 1949, n. 408, perchè la costruzione non era stata ultimalta
entro Ìl1 .biennio (TilJOitivo a~ssorbente che avew. fatto 1lrascuiram.e
a!~trd possilbi1i) e poi, venuta meno questa 11a~one per effetto dd norme
intel'!pretarbive SOjpll"aJVVeiJJUte, m sede Ol'lddnarila ISÌ sostiene che l'agevolazione
non (pUÒ essett1e eguailmen1le aooordaba perehè 1a OOISa costruita ha
ca11atteristiche di !lusso (raglione :che, oV"VVÌÌamEEDDle, awebbe potuto essere
allegartla :lliJll dailil' 011igilne) 1si deduce beiJJSi un di VeJ:'ISO :presUJPIPOIS'bo dii faJtto
che non influisce soltanto sulla causa petendi, ma la pretesa tributaria l'esta
og1gettivamente -la stessa ISi . che ILa p:roilJUiiiJCia che il ~~uddice è chi.amlllto ad
emettere è IPU!l" 1sempre una dichi:arlazione dii Legittimità dell'di~nmone
e non un acoertarrnento ex novo dd una {Piretesa che non ha wuto una preventiva
tdeteJ.'IIDÌII1azione in sede am:tniÌirlliiS1va. Infatti ~a Finanza potrebbe
tindubbdamente idedUl1l1e un nuovo presupposto deihla sua pretesa
anche innanzi alla Commissione delle Imposte, innanzi alla quale ovviamente
non sarebbe [pll"'ponib1le una dQillalnda ll1iicon'V'enziona1e av.ente per
oggetto un'azione di accertamento.
L':ailLegazione dd 'I.1II1 div;eJ.'ISo p11eSUIPPOsto di fatto, ed ·a mag1gior ragione
1a :prospetta:l!ione di una div;ersa. qiUalllificazione og.iJul11dica deill'atto o ['atppilii.cazione
dd una :divema n0il1lllla 'gliuridliica ÌlmiPlica soltanto un pa:-oblema
processuale, p.er quanto •attiene aJi .anodi e ai rtemniiilJi. dellia deduzione di
pvove o dd ragioni :fli:n daill'origirrle deducibili. Tutto questo vale, ovviamente,
anche quando, come cneil ICaiSO deciso, si dichiara so1o ·in parte iliegJi:
ttdano rul ,supp(lemento, fondlamido questa mìnore pretesa •SU un fatto di918
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
pUIIchè fornilsca J.a prrova della nuova causa petendi, eventualmente
riconnessa all'esclusione del,J.a invocata a•gevoiazione tributaria (Cass.,
9 maJgglio 1969, nn. 1581 e 15•85; Oa·~s., 9 ,giugno 1969, n. 2019 ci<t.). In
una fattilsipeoie iJn •cui l'Amrrninvstrazdone Finanz'iarr:ia pretendeva l'imposta
nella misura normale, ipotizzando la necessità di un. certo presupposto
nell'agevolazione ·ed H contrtbuente resisteva aH'ingiunzione, sostenendo
che 'la legge non ·lo richiedeva, questo S.C. ha alffiiilesso che
la F:iUJanza ll'iconosciuta l'indlolll!datezza dehla tesi gliuridica invocata dail'ufficio
nell'emettere Yingiunzione potesse a sostegno della prretesa, dedurre
il dilfetto di un ulteriore elemento previsto per l'opei'ati'Vità del
beneficio, respingendo la domanda nel merito solo per difetto di prova
(Cass., 15'8'1/69 dt.). Ed iJn situazione del tutto analoga (Cass., 158•5/69
cit.) si è riconosciuta la facoltà del1la Filnanza di negare l'agevolazione
per una ragione diverrsa da quella affermata nell'ingiunzione (pull'chè
nel rispetto dei limiti temporali previsti perr •la propo>sizione delle domande
ricon:venzionaJ.i).
Quanto ai profili attinenti alla giurisdizione si è osservato che nel
giludizio di opposizd·one ad ingiunzione fiscale non può proporsi '!!a domanda
di ann'll.!Hamento o •di xevoca dell'ingiunzione medesima, ma si
vruuta J.a fondatezza della p!retesa dell' .Aanminilstraziohe Filnanziall'lia alila
percezione del tri!buto, ·richiedendo al riguardo l'opponente ·un accerrta-
Vlerso ma che sempre fa .capo al regime giuridico dell'atto tassato secondo
i presuP!Posti costd·tuiti all. momento della ll'e.gdstrazione; e Viale altresì
qualll!do dichia!l'lartla (o r1cooosciuta.) 1a nullità de1l'ingdunzdone, come artJto
coattivo dd riscossione, 1si pronuncia condanna dellll'oppOllJelll!te a[ pagamento
dellla stessa tillll[IOsta indicata ne1l'illllgVunzione che, p'UT perdendo i caratteri
dd atto .nzti.all.e del proc.edimellito esecutivo, resta pur sempre valdda
come atto ammini!straM.vo di accerrtaJmenrt.o.
Perta101to nel ·Caso dd specie, si rirpete, non aveva ragione di essere posto
hl proMema dell'accertamelllto positivo; ,se, come si è visto, l'Amministrazione
alleg·a::ndo un diverso fondamento della p!l.'etesa non propone
un'amolllle mconvenzioné\We ma solo resiste .al!la domaa:lJda dell'attore non
può minimamente par~aTrsi di un',aZJi.one di aooertamelll!to posiM.vo della
F.inanz,a.
Tuittavia una problematica per ll.'acce!l.'tame::nto positdvo da par·te deilla
Finanza esiste ed è di difficile soluzione. Essa emerge qualora la
Ellinanz,a volesse JP['oporre un'amone veramente 11ll!ddpendenrte da un acce!
l'tarrn'eillto WlllilÙJni1straM.vo, il che rpotrebbe ver!MiJcaJrsi, dJn ;irpotesi non
cell"lto .consuete, qua·ndo i'A!lilO:IldJni!str,azione volesse ag1ixe in vda di albtore
principale (un'Ipotesi ·del •genere è stata decÌJSa con la sentenza 6 febbraio
1971, n. 309, Riv. leg. fisc., 1971, 1285, riguardo all'imposta di consumo)
o più verosimilmente quanto l'amministrazione, convenuta nel
giudizli.o dd opposizdone, volle1sse proporre una domalllldra, che saJrebbe vemmente
ri,conv.enz•ionaJle, diretta a far ~accertare una pr,etesa tributalt'ia
dd ma,glgdore entità che sostituisce quel'l'a fatta valere con l'ingiunzione
o ad essa •si aggdunge: ad esempio, dopo che è stato el.evato un SUPIP1ePARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 919
meiillto ne>gartJirvo (Cass., 10 febhmd.o 1971, n. 338; CaiSIS., 6 ottobre 1971,
n. 273•6) che si riV!eTbera iSUl:l'ingiunzione deteTminandone l'Hlegittimità
ai fini della di'sappl:icazione. E :si è precrsato, più specificamente, che
ove Ln sede di opposizione, ed in via rioconvenzionatle l' AmmM1:Lstrazione
Fdnanz1arta deduca IW]a nuorva causa petendi, riJCornosceooo :t'inesistenza
del titolo giuridico posto a fondamento de1l'in,giunzione, H giud:Lce delil.'
opposizione rpu.ò ·conoscere di ta•le nuorva causa petendi, non comportando
H relatirvo esame un annullamento deU'atto amm1ni:stratirvo, dato
che è la stessa ammirustrazione creditrice che, nell'esplicazione di una
facoltà legittima, modifica ed integra la specifica pretesa fatta valere
nei riguardi de•l •con·tribuente (Cass., 9 giugno 19•69, n. 2019 cit.).
La diffusa rassegna giurisprudenziale che precede (pU!l' senza alCIUnia
· pretesa dd. comrpilietezza~ è già dii per sè sufficd.en\temente Jim.tdlilcat1va
dlel nK>n buon forndamento gJJuridlilco dlella senlten•za denUIIl!Z:iata e fa
comprendere che li. ·giudici milanesi hanno prestato ossequio solo fOTmale
all'irndirizzo di questo S.C., senza intenderne a pieno la portata
e le implicazioni.
Secondo :La Cwte del merdto l' Amm:Ln:Lstrazione Finanziaria, dopo
aver aillliUllato l'ingiunzione fiscale che rappresenta (anche) l'atto di
accertamernto del tr•ibuto, non •potrebbe ·a.gi:re giudizialmente, né in via
principale (nè, correlativamente, in via dconvenz.iona•le) • per ottenere
dal ·giudice ordinario in. via originaria ed autonoma, l'accertamento
del debito di imposta, neppure limitatamente all'an debeatU1· •.
mento per \la pe!l'cezdone dell'aliquota normale in un contratto di loca~
~ione, a 1Se•g1Uito di OPfPOSizdone del conrtr:iJbuente ILa Finan:Za !Pretentle
un'imposta assali più .grave di quell1a · pocta•ta neill'.ingi11.1Jnzi01l!e qualificando
queil.l'atto come a/I)paito o, andando oltre, :in aggi.rl:mta alla pretesa già
:liatta valere ·col SU[pipLemenJto pretende anche un'altre im[posta su una diversa
coowenzione ·contenuta o enUillcli.a<ba nela'a:tto. In qlllJestol caso 'la
domanda giudiziale sostituisce il supplemento (accertamento); l'amministrazdone
cioè inve1ce di 'accertwe l'impoSitia in sede ammini1Sit~aJtiva ne
cmede .come attore, in via p!r!Lndpale o I1iconvemona[e, i'acCierrbamento in
sede gduri:sdli.Ziiona'Le; quersta 1sarebbe v~eramente un'azione di aooertamento
positivo. Secondo iLa :sent~a che si annota una tale azione dorvrebibe
ritene11si .sicuramente pirO[pO!llioole; la 'soluzione affermati..va drata al prob1ema
deùll.'ammissibiiHtà dell'azione odi accertamento prescinde dalla inerenza
1aillo ~stesso a:1apporto del.tl.'hl1giunzione e deil.la domm11da dconven.zionale
e non è determinata dal fatto che la p['etesa giudiziale ha un oggetto
più Umitato della ingiunzione. S'lrl.l1a prO[pon:iibiWità dd un'azione cosi
conc.epita sorgono rtuttavi:a deHe :peripilessità avv.alotrarbe, 1se non a!l•tro, dal(]a
tradizione, giacchè in simili ipotesi l'amministrazione ha sempre seguito
la via :di el-evare .con .ingi•unZJione un ·secondo S'llip/PQemento·.
Si pone innanzd. tutto un prob1ema dd. giur·tsdizione: ll.'accertamen.to
dell'imposta è l'og,getto dd un'attività ammini,strativa attmibuita in via esc•lusiva
all'ente impositore (Cass. 10 giugno 1968, n. 1766, in questa Rassegna,
920 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
La finan:z;a potrebbe prooodeve ad un nuovo accertamento, ma non
le sarebbe consentito in sede giudiziaria richiedere una decisione dii
merito sulla sussistenza di presupposti di fatto del:l'limposwione d~versi
da quehli enunciati nella motLvazione deH'IÌrllJgiJulrwione.
La tesi delila senteniZ1a dlem.micllialta va ICO'lliSÌ!deraJta sila m IL1nea di prilndpio,
sia nella ·sua .congruità o meno rispetto alla situazione su cui la
Corte era ,cbJiamata a dec~dere.
Ed invero alcune argomentazioni non possono essere condi'Vise in
sè e :per sè, mentre aUre enU!nciano prdn1c~pi gmtidi!Ci di inldubbia esattezza,
ma che non si atta:gliJano alla fattispecie.
Esattamente 'l'Avvocatura dello Stato osserva che la Corte del merito
non ha edito che l'impostazione di fondo prescelta, ella vorrebbe
pretSCIÌ!Illde:re daJaia <tJemarbiJca dleùll!e riJCOII1V'elllZI~Oillald del fi.'SOO m sede di
opposizione ad ingiunzione fiscale, non consente di far salvo, come pur
si pretenderebbe, l'orientamento giurispru!denziale di questo s.e. nemmeno
restrilngendolo ai ·casi in cui la riconvenzronale • non si:a comunque
impropon~bHe a cagione del suo intrinseco contenuto •:
1968, l, 378) atmVIità che non rpuò nemmeno i:n pa:l'j;e e nemmeno m cilrcostanre
rpaa:tiJc011ari essere 1lra~sllea."li:ta innarun al:l' .AJGO; <lome il giudilce ()['dinari
o non può a.nnulJlarre o modifioore ~·artto lliinmÌlniJS1lra1livo di aooertamento
nè sospenderne l'esecutorietà (Cass. 7 maggio 1969, n. 1543, ivi,
· 1969, I, 691), cosi non rpuò ~crearre lo stesso atto dii accertamento. La giuniJSdi:
z;ione dell.l',AGO rpuò s01lo v;erificare la conformità ahla :Legge deLla,
prete1sa tributaria già manJifestata 'i:n ,sede aanmini,strativa e dlichiamre i
pnesupposti dehl'il:niponibdiliità, ma non può acceil'taJre e meno che mai ldqwdaìre
ti:l credito di &mposta. Quando poi l'AmministrazliO!llJe avanza per
la prima voillta ·,con l',a:zJione Ol"ldmaa:iJa u_na 'PI!'etesa del tutto :IlJUOVa, non
esiste llletnmelllO UIO'ci situaZJione di Ìlncertezza sulla ISUSSÌistenza di Ull ddritto,
si che di aZJiOillie di accertamento non [potrebbe nemmeno pa~rlarSi
PnÌima che ,siJa da~to di Vleni,fi,oaa:e se ,la pretesa sia oocettata o contestata
dal connbuel!l!te.
E' stata prospettata con la sent. 6 febbraio 1971, n. 310 (citata), e vi
accenna anche la sentenza in esame, la possibilità che l'amministrazione,
a 1cW indulbbiamente spetta la potestà di accertane e liquidare ìl'im:posta,
l'inuncd aL1e sue pnerogaJtiVle ed .assuma La veste di attoo.'e nel ~Uidizio ordiJ!
lario :per :lia!l" dtchi,aJra:re d:n via !pl'ev;entiva e con efJJiJcacia di ~udioarto
La fondatez:z;a della 'SUa pretesa; per efJJetto dii questa auto1imi1lazione la
a~ttività ammio::lilstrativa dd diritto pubblico si trasfOTII:ll8rebbe in nn'attiVIità
alrtenna:tirva dd dilritto pnirvato.
Ma drrmanzli tutto è assai dubbio ·Che uoo rinuncia aWLe prerogative
delJla P .A. in mater.iJa di iLm!Poste sia ,arnmiJssibli'le; nella indiscussa mdisponibi[
tità del ,credito di dmposta nientra anche l'Ja:Tinuncdahililtà ati mezzi
speoia'li. di accertamento e di rd·scossiOillie che rendono più IP'l"Onta ed 'efficace
la pence:z;ione de1l'en1mata; penaltro l'auto:Limiltazione non potrebbe
mai :rti,sultaJne impHcitamente dalla proposi~ione de'lll'aZJione dd aocel'taPARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 921
I gi~dici mi'lanesi non spiegano quaH riconvenzionali sarebbero
!iipotizzabili ove la proponihilità ne postulasse in ogni caso il necessario
tramite dell'accertamento del competente ufficio tri:butal"io. Ed in effetti,
:la teorica ammissibHità delle domande riconvenzionali non appare conciliabtle
in ·concreto •con l'accolta configurazione dei rapporti fra accertamento
·tributario ed accertamento giudiziario. Nella prospettiva che
qui viene in ri:Uevo delle imposte indirette ~Lscosse mediante ing1unZJiooe
ilia deduZiione dii ,UJn nuovo tllitol1o giur1d:ilco a sostegno delllia pootlesa
tributaria 'comporrta ·sempre e necessariamente che il vecchio accertamento
amministrativo venga investito nella sua componente normativa,
ri~ardante l'an debeatur (con poss~bHità di un'ulteriore condizionamento
!in ordine •al quantum). Ma H giudtce ordinario ben può conoscere
delle questi!oni di applicazione delLe norme impositive del tributo
e della portata delile eventuali eccezioni (agevolazioni fiscali) su domanda
di accertàmento proposta dal contribuente, ovvero daB:a stessa
amministrazilone.
Giova, lal rilgual'dO, prendere anzrl.tutto m eS9Jille quei pl'linciJpi in
tema di accertamento trilbutario amministrativo e di accertamento giudiziario
dei, tributi ai quali la Corte mHanese pretende di riallacciarsi,
del:iriean.do ~litvesi ti J:i!miti ai poteT~ deùll.'autovLtà g1udiziaJ:'ILa, tenendo
men<to ma dowebbe essere delibevata in ·un autonomo e motivato atto
amrrniruistratti.vo di •cui ISaJI.'ebbe ai'duo detìruire i camttell"i. Ma quando JPlUITe
si accedesse alila 181Illiilliissi:biiliJtà deLLa autolilmitazione, non si :liarebbe con
questo 1sWgere Qa .g,iurisdizione del .giudice ordinario. La facoltà delii'Ammicllis1ll'~
one di agilre iure privatorum .può conce~Pimi quando esista gdà
una potestà .alitertmativa, qu!)Jllldo .cioè la P .A. ·sia anche titolatre ~neLla stessa
ma1leria dti. una O!l!Paci.tà giur.iJdillca di ·diritto privato che possa :furr vWe!I"e
come un !privato •cittaruno (Lpotesi dei beni IPUibbliJci .per li quaili lo Srtato
.può esevcit!)Jl'e ailrtlemativamente i poteri 1del ;propr.tetall.'io); ma qUiallldo la
amministrazione è titolare della sola potestà pubblica a cui non corrisponde
un 1dimi1Jto prW:ato aJlteamativo, non può esevcitatre q1,1esta potestà
con l'azrl.one wdinaria; come non rpotr·ebbe domandare al giJUiddce oodilnario
di .prolliUnciare •Con •sentenza IUll'·espl'opria.zlione o di oodinare iJJa chiusU!l'a
al mvaffilco di ~na stl"ada, •cosi non potrebbe :con aJUtolimitaziorui di SOtrta
far swgere ILa gi!wisdiztone del giUidllice oJ:~dinario in una materia che ad
esso è sotWatta. ·
Va alJIJoosl cons.Lderato ·che il contribuente non può essere privato del
dMtto 1di 1adempiere ILa prestazione in sede anliiiDnistralti.va senm essere
conv:enuto dilrettamente •in girudi2lio e ancor più dell. dir<iltto, per quanto
:lìacoltattvo nelle imposte liru:Lilrette, di rti.CO!'Tère a~Lle commissioni.
E' quindi assai dubbio che l'amministrazione abbia il potere di propOi'l'e
una vera •e propria 1azione di accertamento ·positivo intesa, come si
è detto, come una ·domalllida che, sia essa principale o riconvenzti.onale, è
droetta a :lìar ·accertare dal giudi!ce ordmar.io i1l credito di imposta soprprimendo
\La :lìase amministrativa deil.l'accertamento.
Del tr•esto quando si dice, come nellila sentenza in esame, che in nessun
caso iJ1 giudice wdinario potrebbe liquildave l'imposta (.sul che non
922 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
soprnt1ru1lto !PI"€SetnJ1le l'01denrta!menillo deill11a gtudSIPil'!Ud!enza ed evttando
di :far dipendere ~a soluzione accolta dail'adesione a tesi che vedono
la dottrina di.'Visa.
I'll!dubbiamente l'ingiunzione fiscale (sen~a che sia ·qui ii caso di
riesamtnarne funditus 1a quaUficazione .giuridica) ha valOTe di atto d!i
accertamento del credito, •perrchè nell'ordii.ne di pagamento emesso dal
competente ufficio si ·contiene la deteTminazione ammin~stratilva della
somma richiesta, mediante enunciazione del titolo giuridico del:la prretesa
attuativa della potestà di •imposizione, indicazione deHa somma
dovuta ed indivtduazione della persona tenuta a cOTrisponderla.
La nozione di accertamento tributario, in senoo lato generico, va
riferita a quel comples•so di atti e di posiziond giuridiche attraverso le
quali, in sequenza procedimentale, il precetto della norrma impositirva
viene appHcato nel ·caso di specie e la prestazione tributarda si concreta
nei suoi elementi costitutivi. È noto che Io schema del procedimento
di imposizione non è unitario, ma presenta varietà strutturaild. In tema
di imposte indirette è prevista la denunzia (per nmposta di sruceessione)
o la presentazione degli atti (salve le denunzie ded contratti veTbali,
per !'·imposta di ·registl"lo). A <seguito della denunCiia, o deRa pa:esentazione
dell'atto, l'ufficio determina e Hquida il tri!bruto che derve
essere pagato secondo tale liquidazione che conserva però un caratterre
nasce lhl mJ.n<Imo dUJbbdo) si fa un'afferrmazione che si fonda sulle st€<S!Se
· ragiond Oll'a esposte. La liqWdazione dehle imposte (non 'La determ!inazione
quanti<tat1va dehla base imponibi<Ie che è sempre sottratta !ill giudi<ce Oll'ldina!
l'io) <attiene .a[la a!pip].i•caz·ione delila legge; essa non è preclusa al giudice
in modo assoluto in quanto • compito tecnico dell'amministrazione •;
infatti se nella 'liquidazione amministrativa vengono commessi errori; spetta
a<hl'AGO dd rilevarli, anche se in questa sede non sd emette una nuova
ltquidazione ma si tStabiiliscono i •criteri in base ad quaJ.i la Hqruidazi.one
andava fatta. Oiò sig,nifioa che l·a Jiquidazrl.one amminista-ativa deve precedere
•l'azrl.01ne OTidi!llJaTia che, menta-e può V1e;rHì:care l'esattezza deillla ldquidazione
f<atta, non ,può ad essa precedere. Ma :se la liquidazione deve
precedere l'azione ordinaria, a maggior m,gione deve p!recede~re l'aocetrtamenrto
cile dellila l!1qwdazione è i<l preslliPposto.
La ;ragdone ·Che impedisce ai1 giudice or:dina~rio di liq'llJÌda~re ['i'ffi!Posta
è quella stessa che gli imq:Jedi1sce di accertare gil:i e:J.ementi costiotutivd del;..
l'obbUgazrl.one indipendentemente da un procedimento ammiilÌ!Strart:ivo.
Vi è un'<ul:tima conside!l'azdone da fare .sulla sentenza in ra!Ssegna e
che si ri.anno<da ahl:e pvecedenti. Scendendo aB'esame specifico dell'agevolazione
discussa (sd tratta degli •atti relativi allla dcostlruzione di edifici
danne,ggiati peil.' eventi ibelldd disciplinata dai!. d.l. 26 m&zo 1Q46, n. 225),
la S.C. dopo aver ammesso che l'amministrazione convenuta potesse cont.
estaa·e in parte il dill'i<tto a(lll'agevo:lazione per nn motivo diver!SO da quello
origina;rio, e cioè peil.':chè ail<cuni deg:li immobHd trasfeTim non :ri:S~U;ltavano
da una cern,fi•cazione dell'UTE danneggiati perr almeno un teTzo, rdleva
che il .gtudic·~ oodinaii'io non doveva « verr<ific•arre l'esattezza neil merdto •
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 923
di provvisorietà, .essendo prevista la posstb~lità di controllo deJ:l'atto
di imposizione originario, e di correzione od in<begrazdone dell'imposizione.
stessa, con conseguente richiesta, medtant.e l'ingiunzione fiscaie,
di wposte complementari od imposte SU!pp~etilve. Tale mgirunz,ione deve
contenere - ·come si è visto - tutti gli elementi ca:ratterizzanti la
pve.staz~one tributaria ·che H contribuente è tenuto ad adempiere.
Ogni tdbuto si ·rifensce, infatti, ad un presupposto, ad un fatto o
situazione da cui d~pende il sorgere deH:a obbligaZione trilbutaria, che
può avere delle dimensioni diverse, per Ut detevmmazione dehle quali
la legge detta una ·specifica discipUna, volta a fissa:re la c.d. iba:s.e iirnponibHe,
fissata, in moneta, quantità, valOfe o peso a seconda del·l'oggetto
materiale del singolo tributo, ·s~a pure in dipendenza del compimento
di atti .giuridici t~pici (ipotesi del tributo di registro). Per assicurare
la rispondenza dell'atto amministrati'Vo di imposizione alla legge,
ed aUa situazione di fatto da questa considerata, sono pre<disposti rimedi
giuridici che sogliono ricomprendersi nell'espressione • contenzioso
tributario •. In questo sistema trovano tutela non '·solo Ie situazioni
giJUridiche soggettive dei contribuenti, ma anche quelle dell'ente
iJmpositore (che può avvalersi, però, anche di mezzi di autotutela).
/
della tesi del!1a FiJnanza e decidere in conareto ed in futto se e quanti
de~li •edifici r~sultavano danneggiati nelLa :milisu:ra p!l.'efissarta, ma soilo afferma!
l.'e • m IPI'incdlpio • che negfti acquisti di irml:nobili comprendenti solo
parzdallmente edifici danne~giati oltre rul terzo, •l'esenzione non ~q>ert;ta per
l'intero compendio ma deve essere appli:cam ipiropo.rzionailmente ai soli
beni aventi 1e caratteriJsUche volute daHa le~g,e, \l.asoia.ndo alla SUJooessi.rva
fase arrmniÌIIlistratlva !la determiJnazione •conweta dei beni che, in base ~i
odteri ennnc.iati in sente=a, doV!I.'anno essere compii'esd neihl'a~evolazWtn.e
o da 1Ss'sa esciliusi. Ciò è stato Wiermato per oonfuta'l'e 1a tesi dei contribuenti
secondo la quale, ritenendo ammissibile la nuova pr·etesa della
F&nanm, rsi 1saoobbe i.mmustato n pvesupposto dd fatto e 1si sruoobbe creata
una ·interlerenZJa con hl ~i,udizio pendente davanti a[[J.a CollllitlliJSsione, 1a
sooa cormpertente ad nn'indagi.ne di fatto. Ln 1oiò vi è una certa confusione
di concetti che ha !p()ll'tato ad una affermaz!Lone che non sembra esatta.
Va pr.emesso ·che non •cadeva per nuLla in esame una questione di
sempUce ~estiJma:zlione e 1che il verificalt'e in rp.unto cm :liatto se ~ edifici
fossero o no distrutti oilJtre il terzo e ·Se la rel1altiva dooUJmentazione fosse
ade~ata doveva esseve o~getto dei g~1udi:zlio di •fliP!Pliiloaziom:e delLa le~ge
vimesso a~a ,oOIIIlJillissione IP1'0Vinci.al1e per le •qruestiom 1di dfu:d·tto e al giudice
oodinario 'essendo questo esame del 'P['eiSIUIPfPOISto cosa ben diversa
daliLa ldquilda:zJione della miSUJra del tvibruto; non ·esiste dunque a1cnna
prr-eiClJUJSIÌOIIJJe de1l'.AJGQ ISU[l'indagine 1di :liatto ·e Wcuna possibilità di interfwenza
,con ]l ·g,iUJdizio dinnanzi aililia Commissione, giacchè La CoimmiJssdone
innanzli .allla .qual1e rpruò diJScutersi delLa .condizione degli imrrnobtilld ai fini
dell',appiUcaOOlità delle agevoiLazioni può essell'e soiltanto 1Ja OormmiJssdone
per le questioni ·di :diritto ,che, ooone è del trutto pacifico, gmd!Ìica autonomamente
·e senz;a 'interferenza a1Cillllla ,sul giU!dti:zlio oodinardo. Quanto al924
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Non si dubita che il diritto dei singoli contdbuenti alla in'begrdtà
del proprio patrimonio sia un diritto soggettivo pwfetto; il patrimonio
può •essere ·tnciso dal prelievo tributario solo nei limiti consenti·ti da·lia
leg.ge (artt. 2~ e 5·3 Cost.) e contro ogni posstb11e abuso viene attribuito
al soggetto passivo H potere di chiedere a·l giu!di·ce un provvedimento
vaWu;tarbivo delLa iliegitltimdtà deill'alj)to tl'iibutall'lio asser!iltamenlfte ematlllaito
senza 'il rispetto della disciplina dell'attiv!ità impositiv·a del'la P.A.: sia
sotto H profilo procedimentale, sia sotto queH.o sostanziale per quanto
riguarda la determinaz•ione quantitativa della base imponibi.'l:e, ovvero
la ricostruzione del titolo giuridico della pretesa. A tale contrtapposizione
di profili giuridici risponde ila determinazione deHa competenza
delle Commissioni in tema di imposte indirette sugl!i affar-i, distinta a
seconda che si tratti di controversie relative alla determinazione del
valor-e e di ·controV'er-sie rel•ative all'oapp]icaz:ione dlel•la •leggi€ (T.d(.ll.
7 agosto 1936, n. 1639, art. 29, •commi 2 e 3).
La tute1a davanti all'autorità giudiziaTia incontra i1l limite deUa
estimazione semplice, il che peraltro non comporta che al giudice ordinario
sia precluso l'esame di ogni ·que·stione di fatto non riguardante
la determinazione quantitativa del presupposto. Correlativamente si :ritiene
che, ment!re la tute•la svolta davan·ti aUe Commissioni è diretta
aill'annuHamento dell'atto impositivo, l'azione davanti al giudice ord!inamio
tende ,aiJ.1a 'drucMruraz:iOJ:lJe di iillllegdrt;it1lrruiltà deJ.1'aJtt:o. Sltesso.
Processo davanti alle ·commissioni ed azione davanti al giudice
ordinario ·sono del tutto autonomi ed indipenden1Ji, tranne che per
l'altro punto, come si è precedentemente osservato, non esiste a:LcUilia prrecliusione
(1sal~ ìl.'osservanza delle regole processuaiJ.i comtmi) a dare rilevanza
ad nn fa1Jto non :oonsidelt"ato :precedentemente ma a!Ppartenen1Je oll."iginariarrnente
alll.a falttliiS[)ecie. PeJ:ltanto le rpa-eoccmpazdoni :che hanno determinato
questa parte della motivazione non avevano ragione d'essere.
BiJSogna aUoa1a V•edere 1se .si•a esatta l'.affero:nazione ooncìl.usi.va pocanzi
ria&SUnlta. Senza drubbdo il 1Jribunale al quaile e~a stata prospetta.ta una
nu~ ragione di !inapp'Li.cahiilità ~pall"zdJeJle) deìl.ila .agevolazione che S!i fondava
su un documento (certifica.to UTE) acqmsito agl·i atti fin dalll'origine,
ben porteva esamina~re iìl. fatto, vaìl.utaa:1e cioè il certilficato e determina~re"
purr senza liiqmdare ìl.'iillliPosta, a quaìl.i immobdli l'agevolazdone era B!P!P[i~
cabile ed a qruallii no, deLineando i presupposti e i ordtelri dii tassazione in
base ai quaM la lliqmdazlione dell'imposta :si sarebbe risol•ta in un sempìl.
1ce calJcolo ari1metruco. Ciò facendo il tribunale non awebibe nè immutato
illi1egi:ttdimamente H :fiatto, nè 1SUjperato d limdti dell1a sua girurrisdiziorne
nè emesso una prOIIliU!IlJcia ·di accertamento pOISi®vo; avrebbe semplicemente
ve11ificato la legittiiiTiiotà, !I'itenendo[a solo IParrzda[e, del SU!P!P'lemento
rpomto nehl'ingiunzione. '
Resrta aìl.ilora •da vede11e :se d!1 tribunale avl"lebbe :potuto anche non
seendere alìl.'esame l(leìl. :fatto e diJchiarlWe soltanto • in pmci!P~O • o in via
Vli•a g.eilJelt'aìJ.e deve dtenerrsi :che non sia consentito al giudice o:rdinario
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 925
quanto riguaTda la detera:n.inazione dei va'loii imponibili ai fini deHe
imposte di trasf€[1imento di riochezm.
Tale determinazione è affidata, invero, esclusiwmente ai giudici
speci:a'li (commissioni trilbutaT~e, :la cui giurisddzionalità, contestata da[la
Corte costituzionaie è stata riaffermata da ·questa S.C.). E contro· la
vaLutazione definitiva delle commissioni il ricOO"SS aU'autorità giudiz.iaria
ordin.aTia si pone come una impugnati'Va vel'la e pTopria, !Limitata
ail.la vernca del(l'el'lrOTe (grave ed evidente). di aipprezzamento O di insufficienza
di •Calcolo, che si esaul'lisce in un cootrol1lo formale deHa
decisione per stahilire se da essa si!a possi!bil.e desumere gli elementi
dii fatto o postd 1a· ba!sie 1die!lWa: dooisdloiiJ.Ie. Nell caso di accoglimento de}lla
dornattlldla il giudilce aJD~nJulila lia. decisli.!one impU)gtnaltia., ed a taiLe a[lldisiJone
segue run nuovo ~iludi~iJo rlli merito, davanllli aJJlia CommilssioiiJ.Ie proWn!cdiaifu.
In sede di opposizione ad ingiunzione fiscale, davanti alle commissioni
trtbutarie, H contdbuente può pToporre questioni sull'an o sul
quantum, oppuTe suH'uno e ~Sull'altro •aspetto deill'ilmposizione, questioni
di diiDitto :e questioni attinenti ana determinazione• dle!la base imponibHe
(sul valore) rispettando l:a divi!sione di competenza rper materia aU'uopo
stabilita, cui si è fatto cenno.
Questa div~sità di discip.Jina del contenzi!oso . tributaT.io fra questioni
sull'an debeatur e sul quantum, lfra question-i di applilcazione
del diritto e queiStioni di estimazione si riverbera 'da·l pTocesso davanti
a:He Commissioni su quello davanti al ·giudice orddnario.
Il discorso condotto nella ·sentenza impugnata sulla prorponihiilità
o ilmproponibilità di certe domande in sè e per sè davanti al!l'autorità
• di pwro di~riAJto • i ·crlted gene~rali dellilla tassazione, lasciando all'Amministrazione
di applicare i principi di diritto al caso concreto, di valutare
cioè il documenio e identificare gli immobili cui spettava l'agevolazione.
N~l'i!P()IIlesi d.n ~~e ila :qtreSitione poteva essoce di poco conto, trattanidosi
soltanto dd esamio:l:are un ceil"tifilcato che, in base ailila legge, costàtudlsoe
prova Legale vmoolante deil PTesupposto :dell'a~gevolazione; ma in
diohiarere soilt!llllll;o dn vi<a di rpwro dilritto i ~esupposti dehla obibli~azione
iilldilipe!lldentemenre da un esame dd merito; la funzione girurlsdizdona[e
consiste non solo nella interpretazione della legge, ma anche sulla sua
awilicaz:ione al IOOISO •corroreto e 'llllla :dissociazdo:ne di queiSti due momenti
. (.promessa ~IDa~ggj,ore e IPTomessa IlliLnore del ·silJ.ogismo) non è possibile
nooi ISOilo rpe!l'·Chè tin ~a[ moldo si trasfurisce in sede amministrati va rma
funz.ione gi'UII'Iilsddzionale, ma arrliche pocchè la pronunzàa ·del giudice rimane
un'astratta e i(po·teti:ca dTIJteiriplretazione deiLla norma che non produce
effetti 1ddlri€I!Jti ed d!tnmed!i.:artii su un tr1appOO)to giurtdi•co :determinato. Se, infatti,
ndentifi:cazione degli :immolbiÌi da ricomij;)rendere neilll'·agevolaz:ione
ese~a in sede 8!Ilmliinistrativa non fosse accettata dail contrdbuente, non·
potrebbe ad •esso .negarsi il dlilrdtto di 1PirOpoir'I'ie rma nuova azione in sede
oodmaria ed il. giudice ·dOVIrebbe comptere in 'lliil seoonido momento quell'esame
che non ha ~uto prima. Basta questa soiLa considocazione
926 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
giudiziaria, ha quindi una ,sua coerenza in questa prospettiva di controllo
della determinazione dell:a base ~mponihHe, quale riS'Uilta dal concreto
accertamento amministrativo tl"libutaa-io, ed in tanto ha ragion
d'essere in quanto ·tale accerta•mento resti :lle:rmo, ovvero V'eil:uto meno
(per annulJlamento o revoca) venga rinnovato.
Ma l'azione davanti all'autorità giudiziaria in tema di tributi sui
tra~edmenti di •ricchezza non ·si esaurisce nel controHo della compònente
valutati:va dell'accertamento, potendo anche tendere immedi•atamente
all'a·ccertamento gtudi:ziario circa la susststenza di un presupposto
gi'llll"lidiJco deLla pretesa tributaria, o la portata deHa ·norma (o di
nna delle moltepHci nOl'IIIl!e) che d~sci:p]ina l'imposiztone e giustifica la
pretesa. E •!'<interesse ad un accertamento .giurisdizionale del genea.-e è
i!potizzabile sia •in capo alll'ente imposttore sia da parte del contrilbuente.
Per 1'31lllmilssibilità deH'azi:one di mero accertamento in materia
trilbutaria si è già espresso questo S.e. (crfr., da ultimo, Oass., 25 febbraio
1971, n. 487).
Ed è noto ·Che per richiedere l'accert3Jlllento non occorre V'i si:a
stata •lesione del diritto, ma basta che <sia verilficata, una situazione di
obiettiva incertezza la .qual·e implica un pregiudizio attuale e giurid!icamente
apprezzabHe da rimuovere con iJl ragg~ungimento di una certezza
cil'ca 'l'esistenza di un diritto proprio o l'inesistenza di un diritto
a11lrui (Oa·ss., 17 febbl"lato 1970, n. 376; Ca:ss., 17 ottobre 1967, n. 2497;
eass., 215 febbraio 1971, n. 487 cit.; eass., S.U. 29 gennato 1966, n. 347;
eass., 4 agosto 196<7, n. 267; Cass., 18 1ug.Jio 1.967, n. 13~3).
L'accertamento (ammin·i!strativo) tributario non va, inrfatti, confuso
con 'l'accertamento (:giuri!sdi:monale) deHa prete•sa tributari,a, nè i due
profili dell'accertamento giurisdiziona•1e ed amministrativo sono utiolper
•Concludere •che la prOnJUncia del giudice deve necessariamente 00\tltenere
sia :l'apprezzamento deL presupposto di fatto sia la determinazione
degiLi effetti della norma. Di'V'ersamente H problema può presentarsi per
le imposte dirette ove esiste una ben div•ersa separazione tra la giurisdizione
(non facoltattVJa) delile Ooo:rurnissiond e que[la del gduddlce ordinario;
ma per l·e do:n;poste indWDette il :liatto pre9U1Pposto del<La obbltgazione ifributaria,
per tutto •ciò che norrt 'concerne la <SEmlJPlllice v;aliutazione deilila base
impombdl<e, deve .essere •CO<nOisciuto ·dall'AGO e posto a balSe· de!lna decisione
che deve definire tutti gli elementi della obbligazione tributaria.
Quest'ultima affermazione contenuta nella sentenza in nota è una conseguenza
delle precedenti e testimonia La tendenza della giurisprudenza della
s.e. ad allarga:r~e, ,sp,ecie sulil'::istanza del contribuente, il concetto del:la
azione di ·accertamento fino ,aJ punto dd rendere a.mnùssibili azioni tendenti
ad una dichiaraz:ione .astrnatta de11a poo.'1Jata deilile norme 1lvibutarie
prdma o .indi:p·endentemente dalla mantfestaz~OIIJJe ·concreta di rma pretesa
tributaJria, come <se fosse possib.ill.e emettooe pr·OnJUnz1e giuriisdiziona'li i!POtetiche
su rapporti ·che potranno anche non 'sorgere e su PTestllPPOSti
ipotizza.ti ma non verificati; nelil.'ambito ·di .questa tendenza possono spiegarsi
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 927
mente Tiioonduictilbdil!i ,aJd: umtà geiniedca che non potr!ebbe far vetllir meno
le caa-atteri!s1Ji,che e gH effetti tipilci rispettiJv:i deH'atto amministrativo
da un !lato e di quello ·giurisdizioD~ale dall'altro. ·
Ne 1conse~e ,che se ·l'accertamento tributario è l''imprescilndibile
pl"esupposto per ll'azdone di controLlo deU'autorità girud'iziaria sul1'opell'lato
del!l'ammimstrazione e se deve escludersi che lil giudice ordinario
possa sostituh-e alla Hquidazione del quantum e:ffe:lltu:ata dall'amministrazione
una sua propria Uquidazione, o più in· genìerale modificare
o ·sostituire una tassazione ad un',altva (Oass., S.U. 13 febbraio 1963,
n. 2.84; Oa.ss., H> apvhle 1953, n. 99), rientra invece nei poteri istituzionali
del ,giJUdice ordinario, non solo dspetto ahla pretesa attUJale del
fisco (espressa ~e1l'ingiunzione) ma a quella potenziale cmad'lamente rd.conduc~
bile l!lJd un ben 'individuato rapporto <tributario, inserdtrsi nelle
vi~de di ta·le ra~pporlo per valutavne J',a:stmtta congruità con ilo schema
legale e per giudicare, ,jn parrticoliare, ,ge una circostanza di fatto con
determinarte .connotazioni comporti a~pplicazione di una determinata norma,
e quindi UJn tmt1lamento impOI.Siiltd'V'o dii: un ~ertllo 'ÌlilpO pi!Uttostlo che di
un altro.
Il limite dell'estimazione 'semplice vaie apip'UIIlto a circoscrivere
l'ambito deUa potestà giwmdizionaile delil' AGO sia !rtspetto alle azioni
di accertamento, che ad ogni altl"o tipo dii azione esperlbi!lie in materia
trilbutaa'i:a. Ma si è fuori dell'ambito delll'estimazione sempl~ce quando
si .•chiede al giudice di stabilire se una ~orma tributari'a gù,ustifichi una
certa rpl'letesa: e ·se un dato ordi:ne di fatti rientri astrattamente nella
previsione di tale :nO'l'!ffia. Pll'obabi:lmente 'l'affermazione generalizzata·
deilla Corte 1si ra!dilca su un'accezione troppo 'lata della nozrone di estimaz~
one 'semplice. Ma non è necessario approfondire iii punto, nna volta
affermazioni di questo ,genere che finiscono cOI ,1:JrasforinaJre la :liunzione
gill!l'l;sddzionale in UIIlJa SOl"1la dii r.ilsoluzione preventiva dd confiirtti di interessi
metamenlte rpossibiJLi. IMa è propTio questo iil vlizio del rtentativo di
alliairgaa-e la rp<llr'ta1la d:eli'azione di accertamento ed è prorp:rdo rper evitare
questo pea:iioollo che è (POISto al .g.iluJdi,ce il divieto, che si tenta di indiram.gere,
dd ~e l'imposta !Sostituendosi neilla funzione amo:ndrustrativa.
L'alllli1llissibli:Utà dell'azione 'dd accertamento deve ·dunque essere ripootata
nei ,gli.usti ildlmiti sia qrururudo è ·proposta dail coill1n:dbuenrte sila qUJando
è rprorposta dallll'Ammd.nilstrazione. Ciò tutt!llVia non impedilsce che l'AgpimiIJJiJstrazione
convenuta nel giudizio di opposizicme possa ded:UJr:re un diverso
fon~éLametnlto gLUII'IiJddco, sila in fatto cile in diritto, delllia sua pll'etesa,
poochè ciò :liacendo non rpropcme 1\lllla ·azicme di accoo1Jamento e non propone
nemmeno una dom.arnda rilconvenzionale.
Azione di accertamento positivo .e .aztione :r:iJConv€1M:!Ìonale sono dunèlue
due isti1ìuti che non COIJJdizionano la posizione pll'ocessualie delJI'Amrninistrazione
Finanzdaria nel .l?)iludizdo di opposizione all'ingiunzione fiscale.
C. BAFILE
12
928 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
messo iri evidenza che l'acceTtamento giurisdizionale in materia tributaria
è ipotizzahile solo rispetto a casi non lin~ol·gent:i questioni di estimazione
semplice delle quaH pacificamente l'Autorità giudiziaria non
può conosceTe, ed ·è, pertanto, indubbiamente ammJcss~bile trtispetto a
questioni di diritto imperniate sulla interr"~pretazitme di norme impositive.
L'opposizione giudiziar.ia all'ingiunzione fi•sca•le- si è visto- apre
un normal·e ·giudizio di cognizione che non rimane circoscritto ail controUo
sul!la legittimità formale o sostanziale della pretesa contenuta
neU'ingirunzione, alla strergua 'delle ragiooi di di:ri:tto e di futto i~ enunciate,
ma è ·incentrato sul rapporto tributrurio nei suoi connotati di identificazione
rid'e'ribHi a·l prersupposto di imposta per cui, coo l'ordginario
accertamento amministrativo, è già stata percepita il'imposta principale,
e che è suscettibile di .i!lltegrazione con l'ulteriore accertamento amministrati~
o rappresen·tato dall'ingiunziooe per ~l pagamento del'l'imposta
complemoota111e o rSU'Pipllethna. Ora aroJche se rper effetto dei}l'allliiliU~,
della revoca (o del'la dichiarazione di illegittimità giud.iziaile) viene
meno il titolo della pretesa ulteriove rappresentato dall'ingiunzione, va
tenuto presente che il rapporto trilbutaTio di cui si discute noo trovava
in quella ringiunzione la fonte esclusiva, ponendosi a monte dell'ingiunzione
rl'ori•gi!llario accell'tamento (provviJsorio} sfociJato nella percezione
dell'imposta prindpale.
Su tale ra•pporto aHa cui radice è quindi pur sempre individuabile
una composizione mediante accertamento tributà!I'io amministrativo, è
possibi'le instaurare un giudizio che rispetti i limiti istituzionali del
potel'ie del .giudice ordinario nei con:fu'onti della P.A.; e tale è ceTtamente
la ·questrone di puro diTitto sull'an debeatur, che investe H fondamento
.gf.widico, dr! titolo, ~a causa petendi, irl momento genetiloo (secondo
·le varie espressioni terminolog.iche che si rinvengono nella giurisprudenza)
dell'obbligazione tributaria, deH'ufteriore pretesa impositiva
~elativa ad un medesimo presupposto e quindi anche d~ll'applicabilità
di un dato beneficio, condizionato a'll·a suSISistenza di determinate
situazioni di fatto.
Al giudice ordin1ario, per converso, non si potrebbe chiedere di
determinare la misura concreta del tributo, di quantidìca:re la base !imponibile,
di operare H calcolo sulla base di una •quanti!fi·cazLone ri,suJ.tan
·te aliunde, di sost1tu:i:rsd, cioè, ahl'Ammimstraziooe Fi!llanzi81I"ia nei
suoi compiti tecnici.
H riconoscimento dell'iHegittimità fo!l'male, o sostanziale, dell'ingiunzione
comporta rl'inidoneità di queUo specifico atto imposfuti'Vo a
fondare la pretesa, ma non esclude la possibilità che ta•le pretesa possa
trovare in altra norma tributaria il suo buon fondamento. Lo schema
del processo civ.ile di cognizione consente al fisco di contrapporre alla
azione di accertamento negativo del contr~buente quella di accertamento
positivo del dii!l'itto aHa pretesa cor·relata a'l medesimo rapporto triPARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 929
butario per un titolo diverso da quello che, secondo l''attore, non sarebbe
stato idoneo a gtusUficarrla.
Ta'le modo di procedere appare pienamente compatibile con i pl!."incipi
che l!."egolano il <:ontenZJioso trihuta!l'lio.
Non v.engono in .gioco le norme sul!l'e,srtimaziooe sellllp:I:i.ce, perehè
si verte in tema di legittimità sostanzial,e della prete,sa in r~laz,ione
all'inteT~pretaz:ione di norme trrbuta:r:ie e non si d~scute della quantificaz:
ione deHa base imponihitle della pretesa medesima.
Non è coinvolto il divileto fatto al giudice di annuUare o re·vocare
l'atto ammini,strattvo (dii accertamento) per,chè iJ. preelsi,stente a·ccerrtamento
amministrativo è stlato travolto non già dalla pronuncia giurisdiziona•
le, ma dallo stesso comportamento della pubblica ammmisttrazione.
Le consi:deraZJioni sin ·qui svolte si attaglfano puntua,lmente a>lla
specie in materia di·· esenzione.
Si trattava di stabililre se su un atto di compl!."avendita le illllposte
di trasfe·rimento dovessero essere .corrisposte secondo la normale aHquota
della tal'iffa, o se dovessero applicarsi le agevolazioni di cUli. ~l
d.l.l. 2'6 marzo 1946, n. 2t25.
Con l'ingiunzione opposta la finanza negò che tale esenziQne spettasse,
adducendo runa rragione palesemente infondata, tanto che in sede
di opposiZJione ne fu ammessa }a 'inconsistenza. Ritenne però l'amministra;
done di poter ulter1iorrmente contestacr:e H dir·itto delle cootrilbuenti
·a :fruilre de'll'esenziooe, sia pure limitatamente a parte degH immobili,
in ba1se ad una diversa ragiQne gi:uridilca, deducendo la mancanza di
una diversa condizione richiesta per 1'a,gevolazione.
Poiché ile 'ilm.poste di regilsttro ed ~pote,carde sono dovute in misura
fissa sulla ·compraven~ita di edifici distrutti o gravemente danneggiati
da eventi bellici e la legge considera ·gravemente danneggiato il.'ed>i.ficio
che, per almeno un ·terzo della sua consistenza complessiva, all'atto
del tra,sfertmento. 11i:sulti dist:fiUtto od inutiHz.mbitle (arl. 2 d.l.!. 26 marzo
1946, n. 255), purchè la di,struzione o il dannegg.iamento nella prevista
misura siano comp·rovati da attestazione de\L Sindaco, oppucr:e degli
uffici del Genio ci<vHe, ovvero degli uffici tecnid eTa:fliaH. competenti pe!r
territorio (art. l d.l.l. 7 giugno 1945, n. 322,), la Finanza aveva tempestivamente
Pifoposto ,in primo grado una riconvenzionale, volta a sentix
dichiarare che l'atto in questione noo po:beva fruire deHe invocate agevolazioni
dspetto ai beni trasferiti che, secondo il certificato deH'UTE,
non risultavano dannegggiati per oltre un terzo.
Nè r:i1eva 1la: pecu[;rarrittà deiL caso, 9e1r CIUL l.'a,ccertaiiDento richiesto
non sa·1va 1a pretesa t·v~butaria nella sua interezz·a, ma in una minor
parte determinabile.
ln effetti al giudice ordinario non è chiesto di individuare iln concreto
ta1e parte, ma di affermare, in principio-, che neg'li acquisti di
930 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
~Illflllobi1i IC01lll(pr€1Ilidenti solo parz1aùmente edilfid distrutti o danneggliati
oltre hl terzo per eventi belHci, l'esenzione non spetta per l'intero compendio
immobHiare, dOV'endo essere applicata proporzionalmente.
E non 1si rtratta, in 'questa sede, di veri.fi,care l'esattezza :nel merilto
della tesi ·giUI'Ii,d~ca !Sostenuta daLl'amministva2lione, ma di stabiiliiJre se
questa possa ·essere ~ca1la:ta in una ~riconvenzi:onale in sede di apposizione
giudizJi~ ad ing~iun2lione fiscale, ove l'amministrazi:one medesima abbia
provveduto ad e!li!mma:re l'atto ingiuntivo.
In éffetti ·la sentenza denunziata, pur essendo impostata su princilpi
.,generali, lll!elle propOISizioni fina.1i delila motivazione m diritto, sembra
far leva sul1a modificazione dei presupposti di fatto opea:'ata dalla
dconvenzionale. Ed anche 'lia diiesa delle contribuenti, 1sia nel ricorso
che nella discussione oraLe, ha insistito sulla interfurenza fra questo
accertamento giudsdizionail.e astratto ed il giudizio pendente davanti
a:11e Oommi!Ssion'i, :rlilevanldo che, fino a quando tal~e giudizao non sia
concluso, di fronrte a<lla tesi che ::Le contribue!li1Ji godono del beneficio
solo limitatamente a cel1li ,edilfici, non è poss~bile stabilire quale sia la
misum de:l 1Jr!ibuto ·da pagave e che l'mdi'V'iduazione degl:i !immobili concretamente
ammessi al beneficio, ~comportebbe una !indagine di fatto
preclusa al giudi1ce ordinario.
La :paventata d!ntenferenza non SU!SISLste, ed, anza, ie 0Sser'Va2lioni
delle ooncludenti 'consentono • a ·contrario • di porre in evidenza l'esatoo
lél/lllbito entro cui è civcoscdtta Ja doméllllda dell'Amministrazione
Finanziaria che del INl!PIPOr·to ·tl'lihutario trelativo alla <tassazione dd nn
determilll!ato atto prende in considerazione non già gli aspetti relati'Vi
alJJa detel1IIllillla2li:one de1la base impontbile, ma queUi di puro diriltto,
attinenti al modo d'essere deHa tassazione, .se a tariffa normale o a tariffa
agevolata.
Ed ·inrJlatti H presente giu:dizio non tende a stabHire quale debba
esswe H v:a>Lor·e da attrib1,1ire aii beni comptravenduti, od aHa parte di
essi 'in ipotesi ta,ssabil1e 'con al!1quota normaile, nè micr:a - come già si è
detto - ad indilviduare concretamente quali fra detti beni siano. da
r1tenere disttrutti o d!a:nneggtati per oltre ,un terzo e qua'li no. H concl'leto
debito tri!butario ·sarà quindi, anche nella specie, determinato a'l.la
stregua dell'applilcazi<me dei pl'lfu:tciJpi 'gli'llT'idilci fissati nehl'a:cceT~tamento
giludiziario aila base imponibile ·calcolata daill'uffico (ovvero, su doorso
dei ccmtri<buenti, dalla Commissione). E 1a competenza del g:iudi!ce ordinacio
a !fissare tali !pl'dniCIÌ!pi, ,siJa !PUìre in vLa di mero accertamento·, è
fuori discussione. Ovviame~te i criter.i m~Junciati pQSsono influire sulla
quantiificazione del tributo. E neHa specie tale !incidenza si manirfesta
stabi.lendo 'l'ambito di operati'V'ità dell'esenzione rltspetto a un atto comprendente
·soil:o t~uni beni che presentino certe caratteristiche (distrutti
e danneggiati) 1ira una plruraHtà di i!mmoibili trasferiti con nnico altto.
Ma H giudice non ima:nuta 'i presupposti di fatto conoscendo deilla viPARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 931
conv·enzionale che ·hnpl:ica tale accertamento giucliziario dell'accertamento
tamminist!'ativo tributardo, che è pur sempre dipendente dal!l'atto
di trasferimento sottoposto a registro, ma detta H criterio di applilcabi-
1ità del:l'esenz.ione (cl'iterio che nella specie coiil(p<l!l'ta [a riduzione deiH.a
pretesa supplettiva della finanm limitando eventualmente iJ.'esenzione ai
sol:i beni effettivamente distl'utti o danneggiaVi oltre il teno ed itndividiu:
alti dlal OOI'ItifiJCiatJO tdelll.'UTE le• non daJ. ,gdiudlilce).
Pertanto dalla pronuncia sulila ricomrenzionale, quale proposta dalla
Finanza, non cornsegue ooa indebita uS~UXpaz~one dei poteri d!.t accertamento
dservatd al:la P.A. (e 'SUccessivamente alle Commissioni tbrliJbutarie)
nella loro spedfi•ca dimensione quantitathra-valutativa e dd &tito.
l'l rapporto tribut:ado viene IÌ!Il considerazione ne.Ua sua componente
lrllorma,1Jiva, rtiDaltllaJndosli dii .sba'biùliJre se·, ed i:n che mdislum, nn ceil.'fto atlto
debba essere ammesso a godere del beneficio fiscale previsto da date
norme (fermo H presupposto di fatto costituito dal ceTitificato dellll'UTE).
Si di:scuteva nella causa, attraverso le contrapposte domande, se
l'esenJZione spettasre .poc tutti i benli ilmmobhllil tmlsiferiti, o pett" una
sol!a parte di essi. E perchè in ortgdne, in ba·se all'ingiunzione opposta,
:itl fisco aveva escluso il beneficio per la total~tà dei beni, so~ia[mente
la riconvenzionale comporta una • r.itduZiione • di quelia pretesa.
Ma non è in questa operata • riduztione • di queil'la pretesa che va rruvv.
isata la ·condizione di legittimità della domanda. È quindi, esatto, ma·
non prod~cente, H rilievo delle società che non · essend"ovi omogeneità
· nel titolo girur.itdico della .pretesa non può ipotizzar·si una mera limitazione
del quantum; •le due pretese, quel1la originaria e quella dedotta
riconven2lionalmente, hanno .in comune l'inerenza allo stesso l'apporto,
e, ma non solo accidentalmente, il dipendere da una stessa diJsposiZJione
giuridica, tJ'UT fondandosi su distinte proposizioni deHa disposizlione medesima.
E tale dedu2lione di una causa petendi divei'sa ben poteva essere
compiuta da:Ua F·inanza i cui poteri in sede di opposizdone non sono
limitati aila qualtificazione giuridica diversa dall'atto da tassare, ma
riguatrdano, più penetrantemente, l'inv.ocazione di un diverso SIUIPPOirto
nor::mattivo della pretesa, dopo che è venuto meno quello su CUli si è
fondat~ il.'·ingiunzione.
L'opposizione all'ingiunzione consente, quindi, aHa Firn:anza di radi
·care la pretesa collegata al rapporto tributario riguardante il regime
di tassazione di un deter.minato atto, su una diNersa base no!t'mativa e
se questa nuo'V'a base non copre <tutta tla pretesa la consegu•enza d'ordine
pratico p:iù appal'iscente sarà che il giudice non' potii'à (nè nella specie
gli viene chiesto) mantenere fermo d·l quantum del tributo dovendosi
limitare ·ed enunda!t'e l'operativnà per qual rapporto tributar'i:o di un
canone giuvidico vùnco!l.ante, nell'accertamento giurisdizionale della por·tata
della norma che regola . nella specie H potere di impos'izione.
·:·.·.·.·.·.·.·.······················
~32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Il motiV'o del :r<kol'so deHa Finanza merita quindi di essere accoLto.
Nè al suo ,esame può opporsi l'ecce:zJione di impropond:bHità fonda,ta sul
rHievo che l<a rioonvenzionale 'Comportel'ehbe la deduzione di una questione
di ,estimaz!ione sempltoe. La confutazione di questo assunto :ri- '
sulta daUe ,considerazioni <in precedenza svoUe tenendo ben distinta la
sfera estimativa da queUa applicativa delle norme giuridiche su cui si
muove tlia dJOimanda, 'el'il"oneamell1tie ldlhcMarrata ,iffipr<oponlibile daUa Cotrte
del merito.
r~wero, quand'anche il giudice di ~secondo g~ado avesse dichiarato
,tmproponibile la domanda della Finanza, perchè sottoposta all'A.G.O.
una questione di esttmaZiione semplice, sal"ebbe stato possibile conte'
st<are, in <sede di 'impugnazione, !',esattezza di t3!1e qualificaZJione.
Ma, 'come si è dtmostrato, la domanda proposta non comportava
i'esame di <questioni di ~estimazione <semplice da parte dell'AGO. Sotto
questo profiLo, quindi, non può esseve revocata in dubbio ila competenza
del giuditce ovdin~Wio e la propon:ibHità deHa domanda stessa.
La sentenZia della Corte milanese deve essere, pertanto, annullarta,
con rinvio <della causa, per nuovo esame, ailla Corte d'appello di Brescia,
l<a quale provvederà anche suNe spese di questo gvado del giudizio.
I giudici dii rinvio si uni::tiormeranno al seguente pl'inci<pio di dtritto:
• Il giudizio di opposizione ad dngiunzi:one fi,scale, promosso in
mat~ia di ,imposte sui 'Was:tierimenti di l'icchezza, è un ,~udizio di
co~izione ptena, nel ,quale l' Ammmisttrazi:one F\inanziaria ha il di:l'1itto
di 'Pl'Opol'lr,e domande (o eccezioni) riconvenzional:i ai sensi dell'art. 36
c.p.'c., nel tdspetto delle regole proceduraLi ctrca H tempo ed H modo
di 1proposiztone. Essa può, quindi, l'tconosctuta ['illleststenza delle ragioni
gi:uridiiiChe poste a fondamento delllaccertamento (complementaT<e o sup~
pleMvo) contenuto nel1'ìngiunzione opposta, a'l fine di sostenere l'u1teniore
pretesa tri:butatria riguardante H medesimo presupposto, che ha già
origilll,ato l'obbligazione soddisfatta con H pagamento delil'limposta prin~
cipa<le, illlvocare una nuova e diversa vagi·on·e gi~roica e ciò sia per
l'eventualità che l'i:ngiun~ione sia ,dichiJaTata Ì'lllegiilltJima ~stante l'infon~
datezza d1eHa ,ra,gi,one di diritto in essa ~enunciate), sia a seguito di
annulLamento dell'ingiunz-ione d'ufficio.
ln parti<co1are la 'T'tconV'en:zJionale può dguardaii'e la spettanza di
una detevmina<ta <e-senzione e mirare ad escludere il relativo diritto per
una rag;ione diversa da quelle addotte nell'"ing,iunzione. Nè comporta
esorbi:tanz<a dei Hmi<ti della potestà giul'ltsdizionale deU' AGO la circostanza
che 'la causa petendi ·riconvenz1onalmente dedotta non va:Iga a
gtustifica<re in toto <l<a pretesa di cui il contr~buente ha chiesto l'accertamento
negativo.
Deve ,essere, 1perta<nto, ~conJstderata proponib11e ,la rkonvenzionale
dell' Ammtn~strazione Fi:nam~i,a<l1Ì!a diretta 'a far accertare i<l suo dir1tto a
PARTE I, SE_Z. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 933
pretendere i!l pagamento dell!a normale imposta di registro su un atto
già ammesso alla l'egisttazione a tassa fissa, aJi sensi del d.L'l. :a.6 marzo
1946, n. 22•5, r~guardante la l'icostruzione di .immohH'i d~strUJtti o
danneggiati per eventi bellici, dedotta a seguito dell'annull!amento d'mfido
dell'ingiJUnzione opposta (basata •sul presupoposto che, al momento
della v•endita, gli edifici fossero già stati ricostruiti), sostenendo che
1'atto, sulla ·cui tass•aZJione si controverteva, non potrebbe fruire delle
agevolazioni di cui al citato decreto, 11ispe1Jto ai beni trasferiti che,
secondo il certificato dell'UTE a suo tempo allegato, non risultavano
danneggiati per oltre un terzo, come previ:sto dalla 1egg.e agevolativa.
Il relatilvo accertamento giud!iz>iario rientra, nei •poteri rusti~zionaH del
giudice oreHnario, non implicando la cognizione di questioni di estillnazione
semplice, nè l'usu11pazLone di pQteroi ll:"iservata alla pubblica amministrazione
ed agli uffici tributari. Non vi·ene, :i!n:fatti, in considerazione
:La componente valuta•tiva del tributo stesso, ma si tratta dii afferrmare,
m linea di principio, se negl•i acquisti di immobili comprendenti solo
parZJialmente edifici distrutti (o aree di ·risulta) o danneggati oltre il
terzo per eventi bellici, l'esen:z~ione vada affermata ed incl~sa per l'intel1o
compendio immobiliare, o debba dguardare propor2lionalimente, e
proparte, solo quelle aree e quegli edifici !l'ispondenti ai reqUJi:siti di
legge, senza che n giudtce proceda alla concreta liquidaZJiQne, nel quantum,
del tributo •. - (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 maggio 1•973, n. 1570 - Pres. Gi•anDiaJtrtlasio
- Est. M~laJno - P. M. Oa•ccrioppoili ~conf.) - Soc. Corieone
(avv. Taranto) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano).
Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza e giuri•
sdizione - Decisione della Commissione provinciale di valutazione
su questioni di diritto - Impugnazione per incompetenza innanzi
al Tribunale ex art. 29, terzo comma r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 -
Inammissibilità.
(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29).
L'impugnazione ex art. 29, terzo comma deL r.d. 7 agosto 1936, numero
1639, deLLa decisione deLLa Commissione provinciaLe di vaLutazione è
circoscritta ana mancanza o insufficienza di caLcoLo e aL grave ed evidente
errore di apprezzamento nena determinazione deL vaLo,re; non può di
934 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
conseguenza essere dedotta in questa sede l'incompetenza deLla Commissione
di valutazione che abbia deciso una questione di d·i1'itto, essendo·
tale censura proponibile esclusivamente con ricorso per Cassazione (1).
(Omissis).- Passando ora al•l'esame del ricorso p~incitpa!le ooservasi.
che oon :N primo motivo 1a società Corleone denuncia la violaz,i.one deglli
all:ftt. 219 e 30 d1l. 7 agosto 1936, n. 1639 e 37 c.p.c., in relaZiione al!
l'aTit. 360, nn. l, 3 e 5 stesso codice, e sostiene che, essendo state sol!levate,
in sede dii Ìlmpugnazione dell'accel'tamento, complesse question,i giuridiche
attine'll.ti anche al!l'an d0beatur. ed avendo ila Coirlll:IDssione pa:ovi'll.
Cialle omesso dii devolvea-ne la oogndziOille, in primo ~ado, alita sezione
di diriJtto de!Na stessa Commissione, la Oorte dJi aippello avrebbe dovuto
atniiiU!11Lare !la decisione della Commissione prroViinoia~e per dirfetto di
oompetenza.
Il motivo è infondato.
E' esatto, che :in materda di Ìlmposte indi\t'l€!tte sui rt.rasfell'\Ìlmenti
deHa rr1cchezza nQn vi:ge i•l rp~i.nrop~o deHa necelssaria undtà di giudiiZiio
suil'an e ISUl quantum debe·atur, in quanto lse si k.atta di mere questioni
di va!luila:lJione il .giuddz~o si arbico'la i:n due fasi devolute, lrliJspettdvamente,
ah commeione distrettuaile, quale giudice d!i primo grado, ed
alla oommiiSSi:one prov:inciaile, qua,le giudlice d!i. secondo grado, meiUitre
se si. rb:ta!ttia di quest:iloa.lJi di ddirliltJtlo reillaltive ail['appild!cazione delilla ileggle, i'l
g~dizio oontinua 1sempre ad amcola,rsi in due fasi, ma in questo caso hl
giudice di prima IÌi5llaiUZa è la COillliDiJssione provinci.aile e giudi!ce di appél.lo,
'CO'll oognJi.IDone piena di merito, la commissione centraile.
E' quindi, pure esatto che, quando una questione di ddlritto si pone
come pregrudizia9.e ad una questi01lle di vailu.taziè:me, si ha sdoppiamento
di oompetenza IS\liN'.nnica contvoversia tra le due seziond; quel!la dd
dil'!itto e quella di vailutazione, della stessa Coiil!ltlliiSsione provinciale,
dJl che oomporta che il ~udiz!i.o di estimaz.ione deve · eSselre SOspe!SO fino
(l) Decisione esattissima che rlico!llfenma que1la de1le Sez. Un. 20 luglio
1971, n. 2364 (in questa Rassegna, 1971, I, 1349). Si può considerare
così SU!pa-a<ta fla precedente posizlione della s.e. (5 febbraio 1971, n. 290
e 15 maggio 1971, n. 1409, ivi, 436 e 909') che non solo aveva ritenuto ammissibile
l'impugnazione per incompetenza col mezzo della citazione innanzi
al tribunale ex art. 29, terzo comma, ma aveva anche affermato che
l'incompetenza dovesse essell'e dichioo-ata di ufficio in ogni stato e grado
del giudizio. Sull'argomento, trattato più in generale, cfr. GARGIULo, Le
questioni pregiudiziaU alla valutazione nelfe imposte indirette, in questa
Rassegna, 1972, I, 1128.
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 935
alla decisione definitiva dellla questione giurridica, da parte deHa seziooe
di d!i<ritto competente.
Sen<mchè neHa fattispecie risulta d!aU'esame degU atti pro®SSualld,
che mtmtre la Cornmi!ssione provinciale non si è punto occupart;a, nè
l'avrebbe potuto, delle ~ospettate questiooi di dtfu'itto, avendo limitarto
il suo gùJudi.zlio ailla mera vallutaZJione dei beni trasferiti, l'odietma !l"icorrente
alllZichè dolersi per la mancarta ràso1uZli.one di taili quesrtioni con
ill. ll'icorso diretto aJil.a Corte di Cassazione a.i stmSi del/l'art. 111, 2° comma,
della CostituZJione, ha adito il giudice ordinario dà prima ~istanza
a norma deill'art. 29, 3o comma, del cita.to decreto n. 1639 del 1936, che
stab~1irsce un tirpo tutto pall'lticolare di contìrollo da parte di detto giooice
suHa decisione del'la CoiilUll~ione provinciale.
E' noto; •irufutti, che IÌl sindacato del gàudice oll"dinario previsto
daHa suindicata ddsposiZJione, anche se consirderaoo e tra·ttato daHa legge
e dal!la giurisprudenza come un ·controllo di legittimi.rtà, attiene OOiliCettualmente
al merito deHa vaiJ.utaZiione, in quanto dill'etto ad a•ooerta!I'e
escLusivamente ·se la motivaZì1one BJl riguardo addotta dailla Commissione
provinoi'!l'le a sostegno della ,sua definitiva decisione sia fondata SJU un
calcolo di dati aritmetici e se 11 detto calc()l].o non sia affetto da grave
ed evidente &ro'l.'e di apprezmmento.
Qualora, pertanto, si deduca un errore in ~ocedendo deMa Commissione
p'I.'OVÌiliCiale o, comunque un V'iz:io divell'ISO da quelil.i eSip'l.'esSiamente
pr€!VIirsbi d:all terro comma del dtato art. 2,9 (omessa p'I.'Onuncia,
ultra ed extra pettta, iiJ.leglil'btima formazione dell'101rgano giudiziario,
ecc.), ,tBJle V'izio non può formarre oggetto di I"ÌCO'I.'SO afl giudice Oil"dina!l"io
di prima wstanza, ma, essendo la decisione del'la Commissione provinciale
defin!itiva :nJelill'ambito dlel! processo mbutal!'ilo, è ded!ucibille ddrettamenJte
in Cassazione con i!l J:'.ÌCOrso di 'legirttimirtà per vd.olaZiione dii. legge ex
all't. 11<1 Cost~uZ!Ì!one, :nicorso, nel •qua,le, ovviamente, nememi!llO può convertilrsi.
a'l ricorso ordJinal!'io, che dlnveste la pronunc~a del gdudÌJCe oll"dkiario
di secondo g11ado e· non 1la stessa p'I.'OllUiliCia dellila Commi!Ssirooe p'I.'Ovincialle.
Pertanto in questa sede non si può discutere se la Commissione
abbia o meno vidlato la legge nel procedere aiJ. giudizdo estimativo senza
che fossero s1lartie, dall'organo competente, deftnitivamenrte ll'li!So1te le questioni
g~mid!iche prospettate daHa società Corleone.
Vindagine, inrfatti, dn sede di ii'icorso O'l.'dlinario, deve essere cdreoscr.
itta nei Limi.rbi del contro]llo ,affidato ail giUJdice o!l"dinario dallla già
citata disposiZJione di legge e, qumdd, nella specie, limita,ta aU'a,cceifii:Jamento
suLl'esistenza di una motivazione logica e coe'l.'enrte relatJi:vamente
al giudizio espresso da'l·la Corte di appe'l'lo dii inesistenza dei due V'iz,i
previsti daillla disposizione stessa. - (Omissis).
936 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 ,giugno 1973, n. 1691 - Pres. Caporaso
- Est. Mtlano - P. M. Secco (dliff.) - MiiDJ1stero delle :ffiinaru:e
(avv. Stato Arnone) c. Soc. Jilina Italiana (avv. Zamboni).
Imposte e tasse in ~enere - Diritti catastali - Atto so~~etto ad imposta
fissa di re~istro - Sono dovuti in ra~ione del valore de~li immobili
trasferiti.
(r.d. 8 di(!embre 1938, n. 2153, artt. 65, 73, 77; l. 6 agosto 1954, n. 603; art. 29; •
l. 18 marzo 1965, n. 170, art. 1).
Imposte e tasse in ~enere - Diritti catastali - Commisurazione al
~ 1"'9 ~ ~ ~· ,,, ~.. ,...---~ ...... ~- ~--~-·-~-..!!~..~.P.P.. ., ..,.. ....
valore delle pertinenze mobiliari durevolmente destinate al ser-
~~ ,_<~.-.,.. ·- ,.... .......... .-....... ~·,.. .. ··f'"!'-..-. .....,...._.~o~· .. ..--.~.,..,~~---· .. -·----.,..~m- ~""='-... --:;:1'-~
vizio o all'ornamento dell'immobile trasferito - Esclusione.
(r.d. 8 di(!embre 1938, n. 2153, artt. 6, 65; r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. l·
r.d. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4 e 8; r.d. 30 dkembre 1923, n. 3269, artt. 46 e 47;
(!.C. artt. 817 e 818).
I diritti catastali, ove non ne sia espressamente stabilita l'esenzione,
sono determinati in ragi01te del valore dei beni immobili trasferiti da
accertare agli effetti deLle imposte di regist1·o e di successione, anche
quando sull'atto che dà luogo alla formalità catastale l'imposta sia dovuta
in misura fissa o sia esente; in tema di fusione e concentrazione
di società i di1·itti catastali sono dovuti in relazione del valore degli
immobili trasferiti con riferimento all'art. 29 della legge 6 agosto 1954,
n. 603, che nulla stabilisce, mentre non sono dovuti in riferimento all'art.
l della legge 18 marzo 1945, n. 170, che espressamente comprende
nell'agevolazione anche i diritti catastali (1).
I diritti catastali vanno commisurati al valore dei beni immobili ed
altri diritti reali soggetti all'isc1·izione in catasto con esclusione del valore
dette pertinenze mobilia1·i durevolmente destinate al servizio ed
all'ornamento dell'immobile trasferito, anche nel caso che le pertinenze
siano considerate come immobili ai fini- dell'imposta di registro (2).
(1-2) Identi<ca è la sentenza in pari data n. 1690.
Non constano precedenti specifici.
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 937
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 !l'iugno 1973, n. 1773 - Pres. Mirnbe1H
- Est. Padoardi - P. M. Car~sto (conf.) - Soc. Officine Moncenisio
(avv. Sequi) c. Ministero del1e Finanz•e (avv. Stato Soprano).
Imposte e tasse in ~enere - Procedimento dinanzi alle Commissioni -
Termine per l'impu~nazione di decisione - Sospensione feriale -
È applicabile.
(l. 14 luglio 1965, n. 818. art. 1).
La sospensione feriale, prevista pe1· ogni tipo di processo, è applicabile
anche al processo tributario dinanzi alle Commissioni (1).
(Omissis). - La Società ricovrente, denunciando J.a violazione e
la fa'lsa a1ppl!icazione deLl'art. l della legge 14 luglio 1965, n. 818, e
dell'ail"t. 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, nonchè l'omessa motivaz~one,
si duole ,che la Commissione ,centva1e non abbia oon~derato che d1 termine
.per impugna1re la decLsione della Comm~ssione provinci>ale era
l'Lmasto 'Sospeso durante 'Ì!I per~odo feriale per cui .I'appeil!lo da essa proposto
eil"a tempestivo. Jil ricorso è fondato.
L'd,stituto della sospensione dei tevmini processualli pil"ev~sto da'Ha
Legge 14 1ug1io 1965, 'il. 818, può dirsi di pol"tJata generale nell'ordilnamento
proaessuale dtaUano. H contenuto chiaro dei J.avori prepacratod,
. i!l seJ:l!so ,:;;tesso di natul'a generaJlissima dell'Lstituto, ed ancorra pdù la
portata prati!ca che esso comporla nella vita giuldizi!aria trattandosi di
quelle norme destinate 'ad i:noi:del'e -sul costume stesso di un ambiente
operati'V'O, conducono a !1i,tenere che l''appliicazione dei!'l'jJstituto Via :fatta
~n ,relazione· a tutti i titpi ,di processo; concepito come attivLtà dialettica
e regolata istituzional1men,te, rivolta all'accertamento delila verLtà legale
nei confldM1i giuridici.
A prrescindere quindi da1l!1a natul'a giurisdizionale o non de1Ie commissioni
tributarie, 'sembl'a del tutto aderente alle prospettive propostesi
dal .Legilsliator.e 'speciale, kadotte in una complessa normativa garanhlstioa,
·ritenere -che la sospensione in esame sia appl!icabille con tutte
~e conseguenze gLuridiche anche al processo che si svo:lg,e avanti ile Commils:
sionli tv1butar,te. Nè è d!i ostac01lio hl. testo d!i l!egge, che si Wni1!a a
parl~re di • ·termini 'PI"Ocessuall'i • senza espressamente confinare la normatiVIa.
ai processo che 1si .svolge avanti 'ti giudLce ordinario.
(l) L'a~pplicahllità della 'sospensione fer:iale ai tevmini del processo
tvilbutM"io, che è 1indubbiam.ente un p['ocedimento ,giuvisdizionale, non
può essere po,sta in dubbio per i termini sicuramente attinenti al processo
già incavdinato. Meno sicura è la sospensione del termine per il ricorso
introduttivo in primo grado. ·
938 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
La notrldìca dcllia decisione im'Pugnata è avvenuta il l agosto 19•68,
con la oonse~a 'Che m termine di trenta giOII"'lli ha cominciato a decorrere
i[ 16 settembre 1968 conclludendosi, hl 15 ottobre succe\SIS!i:vo, cioè
dopo la darba del 2 ottobre neHa quale è avvenuta tempestivamente la
notificazione. - (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 giugno 1·973, n. 1793 - Pres. !cardi
- Est. Scanzano - P. M. Chdrò (cond:.) - Soc. Montebian:oo (aiVV.
Ball'i'HaTo) c. Ministero deH,e Finanze (avv. staJto Onufrio).
Imposta di re~istro - Società - Società a responsabilità limitata - Aumento
di capitale - Deliberazione di assemblea - Tassabilità solo
dopo la sottoscrizione delle quote - Obbli~o della relativa denuncia.
(r.d. 30 dìcembre 1923, n: 3269. art. 4, 8, 17, 79 e tariffa ali. A, artt. 81 e 85;
1. 15 febbraio 1949, n. 33, art. 7).
Imposta di! re~istro - Prescrizione - Atti so~~ etti a condizione
sospensiva - Obbli~oi di denuncia - Omissione - Prescrizione
ventennale.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 17, 79, 136, 137, 138).
N e ne società ·a responsabilità limitata, atto stesso modo che nelle
società per azi()11,i, per l'aumento di capitale l'atto tassabile è la deLibe-.
razione di assemblea che è però sottoposta alla condizi()11,e sospensiva
detl'effettiva sottoscrizione del nuovo capitale; deve di conseguenza essere
presentata la denunzia deU'avV'enuta sottoscrizione (avvera mente della
condizi()11,e) che dà luogo alla percezione detl'imposta principale (1).
Poichè la Legge di registro discipLina in modo aut()11,omo e completo
il regime delle prescrizioni, ove non siano applicabili gli artt. 136 e 137
essendo mancata ta registrazione o la denunzia dell'avveramento della
CQ1'1,dizione, deve trovare applicazi()11,e l'art. 138 (prescrizione ventennale)
decorrente dalla data dell'evento condizionante e in nessun caso La
prescrizione ordinaria decennale deU'm·t. 2946 c.c. (applicazione in tema
di deliber{lzione di aumento di capitale di società a responsabiLità limitata
non seguita dalla denunzia di avvenuta sottoscrizione) (2).
(1-2) Sulàa pr•ima massima, ·che va a coiJJSoilidarsi, v. Cass. 12 · dicembre
1970, n. 2649, in questa Rassegna, 1971, I, 160).
l·mportante è la ,seco~da massima. Che ·la legge di registro conJtenga
una discilplina autonorrna e senza 1aoune del regime del:le pa:-escdzioni è
staw affermato, in modo più o meno convincente, numeirOSissime volte
con riferdmento alil:a .prescrcizione della azJ.one deLla Finanza nel caso di
decadenza dalae agevoilazioni 1perr.- le case di abitazione non dJi lfUISSO (v.
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 939
(Omissis). - Cdi mothno <successivo (concernente la posizione dehla
società La Montebi!anco) si denuncia vJQila2liOille degili artt. 7, il. 15 febbraio
HH9, nn. 33, 81 e 85, tél<IIiffa alli. A del r.d. 30 di!ceanbre 19'23,
n. 3269, e si censura ·La <sentenz;a per avere 11itenuto appLi!oabille aJllJche
alle SO~?ietà a cr:esponsa:bili:tà Limirt;ata la di:spooizione della oirt;ata legge
m. 33, 'che ·condiziona aill'efl'ettiva ·sottoscl1iz·ione deHe nuove azioni l'apipl~
ioazto:ne dell'imposta pll'opor2l1ona1e di regd,stro sugli raJUmeniti dii
capi1Ja1le.
Sul 11i1Levo 'che detto tri:buto è imposta d'atto e si appltca <Ln!diilperndentemente
dall'esecuZJione deil:l'•atto stesso, e che pertanto il cirt;ato aJrt. 7
si pone qllial1e norma eccezio:nale, la rico11rente sosti1ene che ail momento
dellia registrazione deitlia del~bera de qua sussistevano le conldiZJioni per
!l"ilscuote!1e, 'su tutto il.'a'll!mento di .capitale, l'intera i:mposta propOT2lionaie,
e ·che •pertanto .quella lindicata nell'liiii:giunziJone (erroneamente non
riJsoossa rin quel! momenrto) era in realtà una <i!mposta S1ll};)pletiva, soggetta
aiHa prescrriz'ione rtriennale decorrente dari di dell!la regirstra2lione.
La censura non è rondata.
La questione che ·l\} ricorrente rp;"Opone è 1stata già dsOilta (nel sern:so
dehla ,senJtenZJa ilmpugnrarta) da questa Oorte con sentenza 12 di!ceanbre
11970, n. 2649. E non vi ·sono ragioilli per modifica!l'e l'orienrtamento.
· La tesi de1:1a IlilcOI'!l'en<te si affida (oltre che ad U!Ila cilroo1arre mmisterirale,
·che noo può, ovviaJmenrte, aver valrore vmcol<alllte JiJn. questa
sede) aH'arr<gomento di ood:irne meramente le:ttera'le che .ir! citato arrt. 7
fa Tidierimento esC!lU:Si'V'amente -alllle società per azioni.
L'argomento rsi l"i<Vela pl'irvo di pregiJo ove si: CO!Ills~derdno l'undrtarietà
del fenomeno dell'aumento di cap~tale, ii!l presuppoSto dehl'irrt(pOsta che
lo ·oolipisoo, ILa di:sC!irplin:a che dii essa detta 1ra Legge organica di regirstro
e •jll carattere non 1rn!llovativo del riJpetuto arrt. 7.
Secondo .gli all"l1lt. 81 e 85 tar. a'1Jl. A al r.d. 30 dlioombre 1923, n. 3~r69,
l'aumento Idi capital'e delLe società di qua'Lsilarsi rtipo è soggetto ad imposta
proporz,1ona,1e, .arpplicabi~ nelila .stessa milsura ed JiJn. .presenza degl<i
fr<a 1e !nlumerose C1ass, 19 ma~o 1972 n. 1526, in questa Rassegna, 1972,
I, 7J.8) si ·che o~i non rpotrebbe IOOIIl partirsi da q'll!esta premessa. Di conse~
uenza è evidente ohe sia rin caso .di omessa registrazione (arrt. 136) sia
in carso di omessa deilJUJnrci:a dell'evento •successirvo (arrt. 137) deve trovare
applicazione l'll["t. 138; 1a parifìooZJione, ad fini deWla applticarbmtà della
prescrizione ventennail.e, delil'oonessa · registrazdone e deil.l'oonessa den'Uncia
dell'evento che crea le premesse per la riscuotibilità dell'imposta è di evidenlte
esattezza.
Questa precisazione è peradtro arssad utirle perchè quaiLohe voce d~scoode
si è fartta sentilre, in analoghe situazioni, m relaziooe a1il.a rpatrtircoJa~re situll2lione
che si •orea quando l'atto ,sottoposto a condizione sia regolarmente
reglistrato a 1larssa :fìJSsa ma sia mancato un regoiLare adempimento
940 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
stessi presupposti sostanZiia·l,i di quellla che co1lp1i1&ee !la costituzione deHa
società (cioè urna per.centuail<e rapportata all'incremento di ricchezza
dato o p!'omesso).
Del resto è un p·resurpposto gener,ale dell'dmrposrta propo!!:zionail.e dl
registro che l'atto impori:i. trasferimento di dicdttti od uti'ldtà pat!l:imoniali
o •conteng•a obbl<igazione o· .Ube·raz:ioné· di somme o p1res1Ja:doni
(art. 4, .r.d. cit.). H princ~pio secondo cui •1'-imposta di re>g.i<stro è imposta
d'artrto e si appHca 'ÌIIlJdipeooeDJtemente da'lil'esecuziorne di esso, è
esatto ma non consente di P!f•e,scilnde•re da quel contenuto che IJ.a legge
assume ·come determinante ai fini del!l!a tassaz1ione. In l['a<gione di ciò,
Bippunlto, g:ià secon1dio il siiSitema deil:la IJ.iegg<e o11gand-ca di l'le>gisrtlro, lL'aumento
di capita•le e.ra soggetto a'l trattamento che l'art. l 7 di esso riserva
agli atti •sottopost.i a condizione sospen<siva, '1:1avvLsaiilJdosi neillla de(JJ]beraz;
ione di aumeiilJto un atto p·rogrammatioo, che è produttivo delll'dnCII'emento
di ri<cchezza a favore della società solo con l·a sottoscriz:ione del
nuovo ·capitalle, questa esseiilJdo la fonte deH'obbligo di conferire e, con
ciò, .iil presupposto· dell'<imposta proporziona<le qruale identificato dal citato
art. 4.
Ora, è bensì vero che 1l!a diff•erente struttura dci due tùp1i dii società
può conferire aspetti este<riori diV•€1['Si al<l'aumento di cap~ta'lle· neHe
società per azioni e nelle :società a responsabillità l1imi<tata, ma l.'operazione
·~n sè, ~n ent'!'ambli i tipi di società, si presenta identka nea:J.a sostanz;
a e neilila succe,ssione logica ded momenti che l!a legge considera
rilevanti <sull piano trLbuta~rio, secondo quando tes.tè chiarito.
L'art. 7 deliJ.a l•egge 15 febbr·aio 194•9, n. 3i3 (la CU'i ratio p&all!tro
sussiste identli·ca ·anche ritspetto alle .società a responsabl!1ità l!imiJtatla)
nel preci<sal'e che l'aumento di ·Ca'Pitale delle società aziornall"ie è considerato
sottoposto ana condizione ·sospens~va che esso sia sottoscritto
o .comunque colllocato, non ha dnteso modHk·are dn. ciò J.·a d!iscitp<llina p.revigente,
ma solo (come è r.eso chi<aro dal ·seguito deHa di'SipOsizione e daiJ.
rinVlio a:Jile dispomzioni dettate dalla legge orga![l;i·ca di tre~st!ro peli' le
imposte dipendenti dal-l'avveramento d& condtizione tsospen·siva, e come
delJ.'obbld:go di denunciare l'evento condizi<mante o di pagare l'ima;losta
conseguente. E' stato infatti affermato (Cass. 13 luglio 1971, n. 2241, in
questa Rassegna, 1971, I, 1419), ;prop!l:io con riferimento allle dMberazioni
di aumenti di capitale sociale, che l'.atto sog,getto a cOIIlJdizione sospensirva
deve ·considerarsi a tutti gli effetti registrato quando sia stata poccepdta
l'imposlj;a fissa ail ttntorrnento tdeilla presentazione, .glia•ochè ;llia lsutcce,ssirva
denunz1a rigua:rda soltanto la liquidaZione defiilJitiva de[['imposta (che sarebbe
quindi .complementare); da ciò si è fatta discendere la conseguenza
che l'ome,ssa o ta[1diva denunzia non 'Produce la decadenza dalile age·rvolazioni
ex atrt. 110, ove sia ·stata tempestiva la reg&straztion.e a tassa fissa.
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 941
ha .già affermarto questa Corte C()[l 1a sentenza su indicata) r€\Ildere operante
dopo un 'Certo tempo, e per la parte di capitale ne/l httempo
sottoscritta, la denruncia di avveramento, per evirtare che la mancata
rsottoscrizi!one di un modesto residuo potesse costituire !ra·gione per eludere
U pag·amento. rdetl'limposta. p,&tanto, H 'l'lilferimento, contmuto in
detto arrticOlo, ral1e so~e società azionarie non è e·lemento SIUffidente per
rirtenrere diversamerute dlisiCiJPilrinartra l'o[pteraZJione egualle, lid~tiloamente
craratterizzata, delibernta daU.e società a rersponsatbilliLtà Hmita,ta.
Per le stesse ra·gioni, ne·ssun .serio argomento a favore drerllla tesi
della ricoorente può trarrsi (.Ove lo si vog[ria util:izza.re in vlia argomenta,
tiva m~l'l·grado l!Ja !Sua inappLicabilità ari 'Ca'SO) darlrl'art. 26 u.c. deilla
nuova J.egge di registro (d.P. 26 orttobl'e 1972, n. 634). Detta disposlizione,
nel r·itprodurre la dLsoilphlna rsu deLineata, ha fartto ri>ferrimento ai!Jle sole
società pe·r azioni per chiarr-iTe che l'imposta era dovuta solo in caso di
• emissione d:i. nuove azioni a pagamento •, in re·1azione aiHe contrrove~rsie
agi!tartesi in parssa,to circa la tassabH!ità deglri aumenti dd c8JI)!Ltarle
attuati mediante uthlizzazliorie di rirserve.
Devesi, quindi, conchl!sivamente, afferma·re che anche netHe sociJertà
a il'e5p()[1Sabiildtà Limitata ['obbligo di comspondere ìla tassa propocZJionale
di regilstro sull'aumento di capitale è sottoposto arlla condiziOIIle
dell'effettiva sotto8rcriz1ione de1l ·nuovo capitaile (da denrurnciarsi secondo
l'art. 7, 'l. 15 febbratio 1949, n. 3·3, ed oca secondo l'art. 18 u.c. de·I
d.P. 26 ottobre 197.21 n. 634) e che pertanto l'drmposta neilla ISrpecie pre
·tesa drailil.'Ammin~strazione delile Frinanze ha natwrn dri imposta rprincipa,
le e non suprpletiva. Ne deriva che la questi()[le deHa prerscrlizione va
riguardata rsot·to n profirlo dedotto con 'l'ultimo motivo del rLcol"SS.
In proposito 'la rr-ilcorrenrte drenuncda violaZJione degH artt. 138 r.d.
30 dicembre 19'23, lll. 32r69, e 29·46 c.c. e cep;sura rla sentenza ~mprugnata
per av&e, ag1i effretti ·de1llra prescrizione, equiparato l'ipotesi della mancata
denuncia deihl'avvenuta sottoscrizi()[le del nuovo caplita1e a qruella
deliLa maiillcata :regilsitrarzlionJe.
!Il 'CaTattef.r.e eccezionale del oirtato ra~rt. 138 - essa sostiene - non
consente rche :irl trrrattamento proPl'iO dell'atto :non rergisrtrarto possa esSe!re
In ba:se a queste stesse premesse sj. dovrebbe ritenere applicabile l'art.
136 e non l'art. 138.
E' evidente però che più ~corretta appare la pronunzia og,gi intervenuta
che definisce p'l'kucri[l)alle l'imposta ,che si perC€1PÌ!sce dopo l'avveramento
della condizione e quindi non ritiene registrato nè agli effetti dell'articolo
136 nè a nessun altro effetto l'atto che abbia scontato la sola imposta
fissa. NelJ.o stesso senso· è orientata la sent. 13 giugno 1972, n. 1858, (ivi,
1972, I, 1149) che, nel caso di successione di leggi nel tempo, ha ritenuto
a!P[I)J.Lcabirle la leg.ge vigente al momento dell'avveramento delLa condizione,
essendo questo il momento in •CUi so~r,ge l'obbligazdone tributaria.
942 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
esteso alla dd.'VIe~sa .iJpotesi in cui a·~l'avvenuta registraZiione non seguano
le Ullterioi'i -forma!lJirtà ·che 1a !legge pone a •carfco del contl'i!buenrte, con
La consegueilZia •che, ove si escluda l'appHcaJbiilità della rprescri•:zJtone
1Jrien!Ilalle, deve tvova~e a~pplicaZJione la noo:ma genera[e deN'art. 2:946 c.c.
e I'litenersi COIIIllpiurta •la prescriztone col decorso di dieci élJI1111i dalila data
dehl'avvel'amenbo della condizione.
Il mortivo non è illoodato.
La Corte di me~ito, dopo avere affermaro che nella •specie :il decorso
della prescriztooe rtrietnnale di •cui aJLl'atrt. 13·7 <1e~e di Registro, non
aveva a'V'Uto :ozio, .per mancanza .Q,i deillU![lcia, ha esaminarto La tesi (cui
si !l"ltfertsce l'od!ierma ~oosura) della rprescrittilbi111tà del:l'aZlione delila Finanza
d.n un :più ampio 1lel'lffiine comunqUJe decorrente dail!l'avvel"'alffienrto
della condizi•one ed ha ·esattamente ritenuto <che questò maggior- termine
non può essere che .quelJlo v·entenna'le srtalbil1ito daliJ.'·all't. 13·8 per gli
atti non ~regtstmti.
In tema di imposta di registvo, glii aJI"I1Jt. 136 .ss. del r.d. 30 dicembre
1923, n.. 3269, ·regolano compiutamente la materia drula prescriZOOn.e.
E·ssi <pl'levedono, matti, ilJe V'BiTie aziOilii deil'la Ftilnanza m relaZiione
ai dd.vwsi tilpi di imposta e \l'azione di I'ilpebizione che speWi. all contribuente,
nonchiè d termini relativi, le .cause di mtewuzilooe ed il iLoro
modo di operai'e, rea<llizzando così un sistema ol'lgamco che, quanto ai
te:rmini, si tiJncentra neil[a di:s1liln:zlione fra artti regilstrati e atti. non registrati,
e non consente l'aipplicaztone del termine ordd:nlmo di dlileci aa:mti.
previsto, per i diritti in genere, daLl'art. 2r946 c.·c.
In tale si!stema, lim. cui la denuncia dii avveramenro dellia cond!iztone
e la oreglistraz·tone ·sono eguaJLmente consilderati determinanti a•gli effetti
d€11Jla decorrenza del <tern;lline 'breve di pres~one perchè entmmbe
consenJtono eguaLmente all'Ufficio di pereepilre J.'dmposta, ·è ,piJenamenrt;e
giUJst:idlcata l'equJiJpalrtazi!one de!Na mancata denuncia atllla mancart;a registrazlione.
Essa peraLtro cor.ri<Sponde ~d una chiiaJI'Ia tendenza 1egti.slalbiva,
di cui •sono espressione l'art. 87 u.c. delJla legge tributaria slrl.11e SU!ccess1oni
(r.d. 30 diloembre 1923·, n. 3269), che tpresenta profonde a!IJ.a!logie,
stru1JtUTaili: e rspesSO '1e1Jterali, •Con •que\ll:a di vegis1Jro, e l'aJrt. 7 4 dellla
nuov:a legge di (["egi!stvo ~d.P. 26 ·ottobre 1972, n. 634), che, sila pure
sotto l:i!l diverso pl"ofilo del1a decaJdenza, rtl1atta coogihmtamente ed aJSsorgg.
etta al<lo stesso termine 'l'•]potesi die1'1a mancarta regti.straz.tone e quella
dellilia mancarta denuncia di avveramento delJla condizione.
Deve, dUJnque, •COOClUJdelt'Si affermando che rin martelt'ta di funiposta
pl"Op<oo:-zi!ooaLe di l'legli!sti'o tdOJVUta suglii ~enti dii oapdtaf1e dleil1e sOrcietà,
ed :in g.ener.e wg.H attd. sottoposti a coodizi·one sOispensiva, dJJ. diritto
della FilnanZJa si prescriv;e •col deco["ISO di ·t'l'e ànnd decOl'lrenti daJila
data tdii deiliUII1cila de0.11a ·sottoscri:llione del nuov:o tcaJpitale (o, in g1e11ere,
deLI.'a'VVeramento deillLa <cond!Wilone) e, -in -caso di mancaJta denu::tllcia, ool
deeOII'so dti. venti annli daillla darta dell'·evento condiizi()![llante. - (Omissis).
l
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 943
CORTE DI C.AJSSAZIONE, Sez. I, 26 giugno 1973, n. 1813~ - Pres. Giannaib1Jalsio
- Est. Eita - P. M. ChN'ò (•coof.) - Min.iJstero dehle Flinanze
(•acvv. Stato V1i1Ja~i·an•i) c. Trebbi.
Imposta di successione - Deduzione di passività - Debito cambiario -
Annotazione sui libri di commercio de~li elementi essenziali -
Necessità - Annotazione per riassunto - Inidoneità - Applicabilità
alle cambiali della le~~e 24 dicembre 1969, n. 1038 - Esclusione.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; l. 24 dicembre 1969, n. 1038).
Perchè un debito cambiario sia ammesso in deduzione dall'attivo
deLla successione ·è necessario che La cambiale sia st.ata annotata in tutti
gli elementi essenziali nei libri di commercio deL debitore o deL creditore;
poichè l'annot.azione deve servire a dare La prova deLL'esistenza
deL debito in data anteriore aLL'apertura deLLa successione, non è idonea
ano scopo una annotazione generica o per riassunto. La norma deUa
legge .24 dicembre 1969:, n. 1038, che ammette La deducibiLità dei de·biti
per saldi passivi di conto corrente bancario quando vi sia annotazione
deL reLativo debito, anche per riassunto, ,sui libri di commercio deU'tstitiuto
di credito, è di stretta interpretazione e non è estensibiLe aHe cambiali
(1).
(Omissis). - Oon ['nnico mezzo del ricor·so, la ricor:1:1ente Almmiiiilisf;
rlaz~one delle F.iinanze ~eLlo :Stato dennncta Vliolazio:ne deill'arl. 45•, comma
quinto, del r.d. 30 dtcemb[le 1923, n. 32:70, e drula Legge 214 dicembre
196'9, n. 10•3t8, <in reLaZJiJOIIle all'art. 360, n. 3 tc.p.•c., dedUJcendo che,
erroneame:rute, iLa Corte di appello d1i Bol1ogrna ha l'!irtenuto che la prova
delLa •cio:<costanza •che .un debito cambilario •sia a:ntertove aiU'apevtruTa deilla
successione, ai fuf della sua detraZJi:one dail'l'alsse evedtitario imponilbtille,
per ·!"imposta tdi succe•ssione, possa esser darf:Ja med!iante l'ovigd!IlMe o
copia aJUJtentica del!l'.eff·etto .oomblilaTio, :nonchè mediante l'mdd<caziJo!Ile
de~li eswemi delLe a:nnortaziom operate SUJi libri di commercio dehl'li!stituto
tdi CTedtilto, .anche per riassunto, per eff,etto del[a so.pva•g1giunta legge
(l) Decisione es,atttssi:ma. Sui requisiti della annotazione, che sostituisce
la regtstl"azd!one ai fitni deLl-a data certa v. Oass. 16 novemb>re 1971,
n. 3•26.2 (Riv. leg. fisc., 1972, 1245); 22 marzo 1967, n. 652 (in questa Rassegna,
1967, I, 4·60 con nota di M. CoNTI); v. anche 15 g.ennaio 1973, n. 120
(ivi, 1973, I, 253). Da •Condivilde•r·e pienamente l'affermazione che La norma
pail'tkotlru-re delLa legge 24 dkembre 1969, n. 1038 non può esser•e aJpplld.cata
alle cambiali non soltanto perchè dii stretta interpretazione, ma anche perchè
assai diverso è il sistema di .contabilizz,azione (e qui•ndi di v,&dfioa)
del ·conto •Cowente bancario, •che ha uno ,svo1gilmento nei!. tenl!PO, rispetto
alla singola e dJstantanea opernzione su una oambia[e.
13
944 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
24 ·dicembre 1969, n. 1038, emanata per i debiti da saldo passlirvo di
conti .éornmti bancall'li, menrtlre 'inVlece, deduce la ricoo:Tenrte, iJJa nuova
~egge n10n •si •Ripp11ca ai debiti bancari.
La .cenSIU'l'a è :fionda~ta. La ·Legge di succe•ssione (r.d. 30 dicembre 19•23,
n. 3270), al·l'art. 45 dilspone che sono ammessd in detl'aZJiJone dRill'asse
e<r·edita'l'io, a•g1li effetti dell'imposta ·di •succession•e, .i debilti certi e l,i,quid·i
esilstenti ·Ril momento deH'a,p·el'tUJl'a della successione 'r:isullrtRill1:Ji da atto
pubbltco o se!IlJtenm di data ~RnJtel'iore all'ape:r1ru!ra de.Ua successione, che
sia palsls:atta (•atnche wccesstivamenlte) m giJUdilca~to. Sono pélll1ilmenrtli ammetssi
m dettra:ziol!lle ·i dleibltti oertti e lltiqudldli natSoe:nttti da sCtrlii1Jtlu11:1a !Pirivai1:a
che abbia acquilsttata data certa antel'liore atll'atpel'tura della mccetsstione,
in uno dei modli inldliloa,tti dlallil!'a'l't'. 2704 ,c .• c. che !tli.on sia 1a morte o la
fisica ilmposs~bitlJirtà di ·scrirv.ere di coLui o co'lwo che l'hR!llno sottoscritta.
Ln deroga a tR!li ;prilnrcpi, •itl quinto 'comma del citato art. 4'5 diJStpone
che i debiti rilsul•tanti da oambila~!oi possOI!lO egua'lmente essere detrR!Ui
dall'asse, :se siano an:nota·ti nei .l'tbri di •commeroio, regoliRT'lll.ente tenuti,
del debitore e del credi.twe. Come questa Corte SUJprema ha più volte
avuto modo di ,cffiai'itre, per le cambiali l'annotaZJione nei iL1bri di com.mel'cio
del debiltore o detl m-editore ha 1l'effetto di· conferire data cel'ta,
corrispondente a quell.lla dehl'a·nnotaZJilone·, ·m sostituzione della regtisrtrazione
:fiorma•le (Cass., 21 novembre 1964, n. 218.10). I da1ti annotati devO!Ilo
essere taH da ofllrilre la prova della darba ce,l'ta. (Catss., 8 agosto 1963,
n. 1841) e la va.lutaZiiiO!Il·e del.ILa lol'o ·~don·eiltà costiltUJisce i·nrdagine di fatoo
affidata al giudice di merd.to ed incenSIUrRibile 1n cassazione, se oonga-uamente
e correttamente motiVlata (Oa~ss., 14 •luglio 1,972 .. n. 2390). È dunque
:necessaa:-ila l'IRnlllotaztooe specifica deglli elementi essenz:i,al'i de·lila
cambi:alle, per dimosrtra~e La natu:r:a, l'enttirtà · del debito e che es,so è
anteriore aUa morte del • de CUJius •, onde non è possilbhl.e ila deiÌ'l'azi:one
dii <Un rdieb~tlo !Ciaiilllb~a~rio se l'IRiDIIllotarZii.lone è esegutilta genemcamenrtle e· perr
r.ilatssUJillto (Oatss., 2·2 marzo 1967, n. 652).
Con legge 24 ·diJc.embre 1969, n. 1038; è stato dilsposto che la detl'azione
da-l passivo dellJ.'a~sse el'edita~rio, agl'i effetti dell'timposta di successione,
dei ,debiti per Sét'ldi passivi da -cotnrti correnti banCRJl'i, sia pos~
StiJbiLe, .se vi 1sia etstbiZJione detl.ll'odgilnral.e o di corp~a autenti,ca degli a~ssegni
emessi, nonchè ilndi:caZ'1otnre degli ·estremi dehle annotazioni del debilto
da essi nascente, annotazJi:oni operate sui 1itbri di commero~o de]l',rsrbituto
di credito, anrche • per riassunto • .
Come questa Corle Suprrema ha aVlUJto modo di -chilarilre, iflriaJttasd dii
norma di naltu11a ecceZJioilla•1e, che derog·a -si.a alla d~StposdZJione dellJ.'al'ticoLo
2704 c.c., per •CUli la data certa .si dilmostro mediante la regtstl'laztiotne
formal•e, e sia a .quella del quilnto .comma citato dell'art. 45 dell.lla iLe,gge
sulil'imposta di SIUCcessione, secondo ·cui, per i tittoli di credito, aJil'orrrdine,
occorre il'·annotaZJi,one dei loro ·e,l·ementbi e.ssenzi,ali, sui libri di comPARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 945
mer·cio, per dimostrame la data ce!rla, in sosrbttuzrione deilla re,gi:straz.iorne
forma~e (Ca:ss., 16 norvembre 1971, n. 32621).
T·ale dillSIPO:sizione, innova:birva, emalllJa•ta .perr i debiti nascenti da a:ssegni
bancari di conto cOCTente, e non da oambiaH, è, •per il suo carntterre
di norma eccezionale, m deroga :ai prri,nJCitpi generali, soggetta ad intecrpr•
etaziòne ri!g·orosamente restri.ttiv;a (art. 14 de1Ue ·dlirsiposiziOillJi preliminaci
al c.c.) e non può dunque applical'si ai debtti ea:mbiall'i per i quaU
l:a de·trazlione è •wposstbhle se l'annotazione sia fa:tta per riaiSISUlllto, sooza
i:nrocaz1one specifilca deglli elementi essenz,iawi (Ca:ss., 16 novembrre 1971,
n. 3262 citarba). Indlatili, perr i debiti nascenti d:a assegni di conto ool'l'eillte
bancario, la prova deilwa .ce:l'tezz,a della da•ta, anteil"i•orr:e a!tl'aperr1Jura della
successione, è 1Sempcre integrata dalla dtmostrazlione de'ilo srvoil~ento
de'Ile paTltite in conto corr·ente bancario, mentre tale integrazione non
è possihi'Ie ,perr le cambi,aù:i. - (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 lugHo 1973, n. 1875 - Pres. Icarr
·di - Est. Leone - P. M. P·a:scaLino (diff.) - Mintste:l'o decrlle F'!inanze
(avv. Stato Galileani) c. Soc. Tddno (arvv. F'alrl:tano).
Imposta di registro - Cessione di credito - Funzione di garanzia - Estensione
della garanzia di una cessione già registrata ad un nuovo
debito - Nuova registrazione della cessione.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4).
La cessione di credito è un negozio che non ha causa tipica e trova
La sua giusta causa neLl'aUro negozio che vi sta a base e. con iL quale è
in reLazione causale. Conseguentemente quando una cessione di credito
sia stata pattuita e registrata in reLazione ad un debito determinato
del cedente, La successiva estensione della cessione ad un diverso debito
detto stesso cedente verso Lo stesso cessionario non è un negozio ricognitivo,
ma un negozio che modifica la causa e gli effetti della cessione
che pertanto è da considerare ai fini tributari come una nuova cessione
(l).
(l)' NeUo ,stesso senso è ila decisione tn pari data n. 1876·.
Decisione esatta su un •caso di specie molto si1lJgolia!t'e, il"eiSO ancor iPÌÙ
anomalo .daLle vicende (pfl'ocessuali; neLl'ipotesi più comune il. ipiroblema,
come si accenna, si sarebbe spostato suill'am>li~cabilità deJil.'aliquota norrmaJ.
e piuttosto 'che su una secoodra tassazione. E' notevoie però Ira delfi946
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
(Omissis). - I pl"'imi tre motivi di ([1i.cooso· OQIIlCei"!Il:OOO 1a medesima
questione, vi,sta da ·aspetti pax·tÌJcoLarri ·e rp·er 1le recÌirp([10che impldJoaz•ÌIOOi
ed mterfereru:e poSsOIIlio essere watbarti congiuntamente. Con essi l'AmminiSJt([
1azione ricorren•te denunzia violaZiione· deiHa legge· comune e deHa
legge del registro rperchè JJa Covte d'a:prpeilllo nel ritenere, con BJppreZZiamento
immotivato e ·OQIIlt!raddittorto, ch!e l'atto ,17 Jiug'lio 19613, cQIIl'
benga un 'll.legoZIÌIO il1~CIO!Ptivo dleilwa cessiOIIJJe dii credi1li. v;erifiletatas:i m
pvecedenm, •putr iln ·VIÌista dehl!o scopo ·di 'glatrantwe la ma,g.gio!I"e apertura
di oredi,to 'COill!cesso dailla banca, avrebbe vioLato i •pl"'Ìindpi l'e,1atwi alla
oessiQIIle di ·CI'edirtJo a scopo di 'gaJ!'an2lta, istituto ·sul quale non è ooncettua!
1mente 'sepa11à!bille la garanzia ·dall'obbLigazione gamntita, essendo
l'·una e l' a•Ltra el.ementi •Colstitutivi del negoz,io: IÌil che assume paxtico1axe
il'IÌIUevo ,sul pi!ano :fiscaLe, in quanto ·la tassaZiiooe cQIIl l'jjmposta di regist!'
o deUa 'cessiQIIle d;i credito ,s1Jabi!Usce a!liquote di favoce quando la
cessione è itn funzione di •glatranzia delil'operaZiione di finamZJÌiamento.
Le oenSUJre' sQIIlo fondate.
In ·un ill!egozio >gU'Ur;Ìidico ·che, come il'a •oessiQIIle dei ·C'l'editi, nQIIl ha
una sua .causa tÌipÌica ma può essere fondata ·su nna • justa. causa • çhe
rappl"'esenta 'anche ill me .economico de11a 1IDasm:issilon·e del cr•edilto; pur
potendosi 1Conoottualmente diistingueve La oessiQIIle dal ill!egoZiilo ·Che Vii sta
a base, 'si ha tva i .due n:egoZJi un colLegamento di relativa compenetm-
2lione, rptrorptr.io per La ftmmone di causa adeguata cl;le ta11e Uil:timo negozio
v;iene 1ad assumeii"e vispetto a<Ua cesstone. In coo's~deraZILQIIle di questa
. IJ."e:laZiiQIIle ICaUisa1e, {La cessione di 'Credito 1stabi1L1Ja pro soLvendo m rela-
2lÌIOne .ad 'Uin debilto dete!I"miDJato del cedente deV'e ritenoosi modifi·cata,
se (l()[} •successilvo neg.oZiio la 1cessi.one dii credito così staibMJJta vtene l'icfe·rilta
'anche 1ad un divertso debilto deillo stesso cedente verso 1'1 medesimo
cessionax·1o. In ta•l caso infatti alla justa causa Otrilgilnma Vliene ad
aggilungersi una secOIIlida 'causa de1l .tutto autonoma m quanto capace da
soLa 1di 'Spiegare e ;r•egg&e ~la vaLLdiltà del!l;a cessione, anche nell. caso che
i!Ja ·causa OI"IÌiglina~.iJa dOVtesse ·:dsuJ.tare ii[)JSUisststente o mvaldJda. Ed inol-
1Jr.e, in reLaZJi,oo:e 1a.Ha novtiltà e diversità di scopo eoonomi:oo mtegl([1ante
[a nuov;a justa 'causa, si ha la produzion'e' dii nuwi effetti dellla cessioo,e,
nizione deiLla cessione dd •CT'edi!to .come negozio a .causa geneTica e 1a conse,
guente 'compenetrazione ·che .si determina tra negozio di ,galfan.zia e negozio
ga!t",aill!ti,to. Questi ,concetti sono .assai uti:Li peT La molto dibartmuta
que1stion.e delle aiLiquote di favore delLa •cessione di Cll"·edito collegata a
ne•gozi di finanziamento bancario nei quali ·la geneJ:"Lcdtà deLla causa dell:a
cession:e deve .aprpunio comrpene1JI1Wsi ·Con rapporti bancari determinati allo
scopo di renderne impossibile l'estensione ad altri rapporti, estensione
che, in :mancanza di ·espresse delimitazioni, ,swebbe connaturale aJ. concetto
stesso di cessione di •C!l'edito; sull'a!I",gomento vedi da ultimo Cass.,
27 ottob!l'e 1972, n. 3-300, in questa Rassegna, 1973, I, 231, con il'i.chi:ami.
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 947
dii<v:ersi da ·quelli .del.la .cessione come stahiùJLta in 011i!gine, ·in quanto il
cessionw-io, se norn •acquista ex novo .iJl .di!rirtto ·di riscuotere i.J. oredito
cedutogli, a1cqru:ista, però, 'ex IIlJOVO iJ~ dli.ir.ttto di eSibilnlg)uìer1e coJi rrucaJVIO deliLa
dscosstorn.e ·an·che ,iJl 'secondo suo oredLto vooso il cedente, al di :fuo['i
delJl'appli!cabi'Nstà della .compenlsa:llLone delil1a quale potrebbero a111che non
susststere in conoceto 1i 'p['esru:ppqsti. Nella fattispe•cioe, .perta!Oito, il secondo
!OJegozJio l!'eliartivo !lliHa ce1sSio111e non ha aV1Uto contenuto meramente
r.i!cognLti!vo, ma ha modilfiloartlo la causa e corr·elarbivamente g]i effetti deHa
cessione. Eld •in r"~eilaz1ione .a questa naturva ed eff·erbti l'atto con C'UJi, richiiama~
ndosi 1a1d .ru:na 1precedente •C•e•ssione regolarmente registrata, i medesi!
mi •soggetti di ta1le .cessione .srtabhli!scoll1o che e1ssa debba vale!l'e pro
solvendo anche di 'l1Jll divenso magg·iore debito del cedente verso il cessi!
ona~rio deve •e1ssere constdera·to nuavo atto· di rt:rastfell'imento ali sensi
della l·egge di regts:tl1o.
L' .Aimmi:nd'Stl1aZJione ~rtcorl'ente ha ragiol[))e anche quando osserva
che, agli effetti de]l'tmposta dJi regilstro, ila •compenetraziiQille tra cessiOne
e causa che lJa .girustiJioa ·assru:me maggior rUievo giuridi.co, dial:to che le
~tquote 'sono sta~bi:Ute •Con .spedfioa ·coosi!deraZii!oiOie deLla inatum deHe
opera:zJilooi a causa dehle qualli la •cesstone viene st1pulJatla, li.niJlatrbi proprdo
per .questa relazione detel'milllJante La nota alhl'a~t. 4 delia tardffa ar.Ll. A
a1L1a legge ·del II'egi!stro, modilficato dall'art. l della ùegg.e 4 aprile 1953,
n. 261, •s1Jabiild1sce che 1per -l'app,ldJoabilità delta :r;ninore ailitquota di cui
aiJJJ.e lettere b) e c) del medeiSimo arttcolo è necessall'lio che ne'lil'artto di
oe•ssione 'SLaiOio spe,ci.ftcamente ilndtca~te le operaz!ooi itn relazione aihle
quaLi 'La .cessi-one è sttpuliata e ·Che l'efficada de•llla cess101lle non sila estesa
ad a:l tre opemz:i!onio.
:n :ragionamento potrebbe assumel"e pvofhli allJmeno iJn pa['te d!ivell"Sii,
se si 1dlesse xdilttevo ail! fatto che nelilla 51Pecie fina~nZiJamenti e cessOOilli sono
!l'egollati in ,co!OJ:to cocll'·ente, dato ·che in tali. caso \l'effetto oompeiO!Sia,tivo
tl1a :]e poste attive e paiSsive è int11i,nseco; a taile ulri:Ji!mo l"aiPip<YI'to e l'atto
di aumento ·del fill1ooz1amento awebbe ·solo dii. •significalto di oon.senti['e
l'ilnserimento del nuovo 'OC·edito nel ·conto coocel[))te·, fe~a la ga~ranZiia
(·impllidta) cost~tuita 'd.ail!le ,poste rel:ative :a:lt:l!a Tli•scossione de'i crediti
cedurbi.
Ma IOi6JJla sentenza :impugnata non ,s'è :llarbto cenno di tail.e aspetto
del I'aippo!I'to, l' .AlmJ.ninJistraz•ione ricQ['r,en,te non ha mosso ceiO!SU['e sul
punto e la :soc. 'DtciiDio .si è trlitliel"i.ta .aJ11,a comp•e•nsaz:ione di cui aU'aOC't. 12•4.2
c .. c. per sptegal'e r.estensione della gai'alll.Zi1a, costi:tuilta dai cred!i:td ceduti,
al magg1oc fì.IOialllZi!amenrbo non a1l :rappor1Jo di conto corrente (aiHegazli.Oille
che d'1a'ltra pa'l'lte a~ebbe potuto infiuilre negalttvamente SIUJlli.'a~ppa.dicaz.ìone
de]l':alitquota di favoce). Sicchè l'aecennato prodìlo gillll~dl~co, che
tra l'altro compOII'ta anche Vialuta:zJioni di faltto, norn :lia parte deill'indagine
devoluta a questo Supr,emo Collegio. - (Omissis).
948 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
I
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 5 lLuglio 1973, n. 188'9 - Pres. !cardi -
Est. Mill'ailliO• - P. M. Carist:o (contf.) - Solida (arvv. Gmdli) c. MdniS!bero
delle Fmarnze (avv. Stato. Avella).
Imposte e tasse in ~enere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare
- Natura - Decorrenza per i rapporti anteriore all'en~
trata in vi~ore della le~~e 26 ~ennaio 1961, n. 29.
(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147, articolo unico).
Imposte e tasse in ~enere - Imposte indirette - Interessi - Imposta
complementare - Fatto non imputabile al contribuente - Grave
diver~enza tra i valori denunciati ed accertati - Apprezzamento di
merito.
(l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147, articolo unico).
Imposte e tasse in ~enere ~ Accertamento - Notifica - Obbli~o del denunciante
di dichiarare il domicilio e le eventuali successive variazioni
- Elezione di domicilio contenuta in ricorso alla Commissione
- Notifica dell'accertamento al domicilio eletto - Le~ittimità.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 51).
Gli interessi sulLe imposte indirette istituiti con la legge 26 gennaio
-1961, n. 29, ed anche quelli ·SUll'imposta complementare, sono interessi
moratori dovuti ·a ca.t~sa deL ritardo neLl'adempimento, salvo che, conformemente
a quanto dispone l'art. 1218 c.c., il contribuente non dimostri
l'impossibilità deLl'adempimento per causa a lui non imputabile. Per i
rapporti sorti anteriormente la decorrenza degli interessi coincide con
l'entrata in vig01·e delLa legge 26 gennaio 1961, n. 29 (1).
Costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità
lo stabilire se a causa del grave divario tra i valori denunciati e
quelli accertati possa giudicarsi imputabile al contribuente il ritardo nel
pagamento dell'imposta complementare (2).
Nell'obligo di dichiarare nelLa•denuncia di successione il domicilio
del contribuente (art. 51 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) è implicito l'ob-
(1-4) Due sentenze che sembrano in l'litardo rispetto alla più reeente
giuri:sprruJdenz.a, 1sebbene ambedue espressamente si aggancino alla pronunzia
deli1e Sez. Un. 211 .agosto 1972, n. 2695 (in qll.lJesta Rassegna 1972, I, 85·5)
che ha dato un ·ordine definitivo ·ai vari !>['olbJemi che erarno sorti sugld
interessi ed in parrttcol:are quel:li sulLa imposta co•mpllememare.
Con la dltarta .sentenza delle Sez. Un. e con le due successi'Ve delLa
Sez. I. 23 ,gennario 1973, n. 2n e 2 febbra•io 1973, •lll. 3•18 (ivi, 19·73, I, 4015)
sl era giunti alla conclusione che gli ·inter·essi sulle imposte indirette, benPARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 949
btigo di dare notizia di eventuali cambiamenti del domicilio stesso. Conseguentemente,
se il contribuente nel ricorso aLLa Commissione tributaria
abbia eletto domicilio in luogo diverso da quello precedentemente indicato
netta denuncia. legtttimamente sono notificati aWultimo domiciLio
eletto gli atti inerenti atta liquidazione dell'imposta (3).
II
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1,3 luglio 1973, n. 2016' - Pre·s. Gian:nattasio-
)Est. Pajard:i- P. M. O<iJ Majo ùdiff.) - Soc. Ca~SiDJeldb (avv. s,ca'l"pa.)
•c. Ml~S11letl1o deill1e Fiii1anze (,arvv. Stato Salllmi).
Imposte e tasse in ~enere - Imposte indirette - Interessi - Imposta
complementare - Fondamento - Obbll~o di collaborazione del con
·tribuente - Colpevole imprecisione della dichiarazione di valore -
Entità della diver~enza tra i valori dichiarati ed accertati - Apprezzamento
di merito.
(1. 26 genna>o 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147. articolo unico).
L'obbLigo delta corresponsione degli interessi sull'imposta complementare
si fonda non già sulla mora ma sutta imputazione al contribuente
del difetto di cottaborazione netta liquidazione del. tributo principale in
misura congrua; la determinazione di tale imputabiLità, emergente dal
· divario tra valore dichiarato e valore accertato, è rimessa al giudice di
me1·ito con apprezzamento insindacabile ( 4).
I
(Omissis). - Coo il primo motivo l~e ricorrenti c1ermnci-ano lia Vli'o'lazione
,deglii artt. l, 2 e 3 Legge 26 g-ennaio 1961, 111J. 29 e dell.'ar1:Jrcolo nni-co
deHa ~legge 2,8 marzo 1962, n. 147, in TeLaZJione al.il'art. 11 delle pre1le,~gi
e censurano lia sentenza ,jrrnpugnata per aver l'i-tenuto che 'la ci.ltata legge
chè caratterizzati da qualche particolarità, sono interessi moratori e hanno
tutti la medesima natuna, sila quel:li sull'J.mtposta principail.e sia queillli sull'tmposta
compllemenrbalre. Da ~ciò lia trtpliice conseguenza: a) che gi).i mteressi
.sono dovuti anche sui -rapporti sorti 'ante'l"iormente ail 196!1 pea:-chè
la mora incide sugli effetti che si protraggono e non sulla obbligazione
tri!buta'l"ia, sì '~che non si pone un problema di !l'etroattivttà dellia legge;
b) che la dLchlamzione di un valoce più ·elev;ato :lìatta SUJccessivamente (in
sede di rico11so a11e 'commissioni o ailtrimenti) dOIPO iLa liquidazdone delll'impOISta
p!l"Lnci\P'a1e o almeno dOIPO !'·accertamento non eso111tera dal-l'obbliigo
degtli interessi pe11chè non ~eli.m~na •lia morn; c) che il fa-tto non imputabile
al contribuente, che in base alla legge del 1962, n. 147, sposte950
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
n. 147 de•l 19·62, ,s;ulliLa deoorTenza ·degl•i ìnte<Te1ssi mooatorrti. nei trtibuti ·
imidkertti di Illaltura compllementall.'e, è iilllterp;reta.tiva dJeHa precedente
legge n. 2,9 del 1•961, menrbre tale Illatura non dsulta da a1ouna esplidta
d!Ì'chialt'azione 1in ta1e senso della nuova ll·eg;ge·, n-è la medesti.ma conti·en·e
~oun rilfurdmento a p;roposizioni normatirv·e delila leg.ge de•l 19·6-1, al fine
di •cb:~a;riTI!le ill •Se[[]SO o l1a poriflata.
n moti'V'o è ilndiO[[]daiflo.
La .sentenza wpugnata, in:llatti, Sl e m pToposti.to uni:llo!l'maifla ai
prin,cti.pio rlilpeillu1Jamente enunciato da questa Corte S:uprema (•cfr. da uiiffimo
sez. un. 2i1 .agosto 191712, n. 26195, Oass., 23 novembre 1971, n. 33.96,
1<8 .:febbrlaio 1•97.2, n. 441, 17. api'!il1e 1972, n. 1207 e 19 g;tug;no 1972,
n. 1•93·9), •stante al•quaJe la .l.eg:ge n. 147 del1·962, ha natul'la di Je,gg;e interpre1Ja,
1JtV'a dell!l!a preoodenlte le,gge n. 2:9 del 1916·1, come si desume non
soltanto dalila .sua intestazione ( • lint~etaztione autenifl~ca d~a leg.ge
216 genna1o· 1:96'1, n. 2•9, ·circa lia d~sciiplina degli lilll!te<Tessi di mora dorvuti
M'le tasse ed <imposte i[[]diTe~ sugli afl'wi di lllJaJt\ll'la complementare » ),
ma anche dal ISUO contelll!uto :sostanzta1le. Come, indlaltti, è starto osse~I"Vato
nelle menzdJooate dec1Siion1i e, :i!n parti!collacr:e· nella ·sentenza n. 441 del
1972, l'ar·ttico1o unli1co dellla detta Legge, ·con r:i:lle[1imell1Jto a!l. t!l'Lbuto comp1emenifla;
re e lasoiwdo ferma la veg;o1a del!La co[1l"esponsLone deg:U illlJte!
l'essi e de1~a loro m~sur>a, si è ]imitato a ohiali'Ùil'le che gli inta-essi sono
dorvuti dalla •data di .esib~ità de•l tl'liburto ;pTmclilpale (;pTimo comma), salùvo
rebbe La decOT!l'enza deg;Lti. dnterelssi alla data deLla 1dquidazione deLl'iJma;>o ..
sta •COmpLementa!l'e, non consiJSte in un .comportamento sempl!Lcemente non
colpevole, ma in un evento, la cui dimostrazione è a carico del contribuente,
che, all'identi.co modo di quanto avv1ene per le obbligazioni civili
(art. 1218 c.c.), esclude la mora, in quanto rende impossibile J.'adempimento.
La prima delle sentenze ora intervenute pur riconf·ermando che gli
inte!l'essd suJil'•Ìim\POsUa rcompilementa;r.e sono mO!I'artOTi (lsi cita espUoLtamente
l'acr:t. 1218 •CJC.), neilJI'esaminare ia questione rse esistesse un fatto non imputabdle
al contrdbruente ohe av.esse reso impossibile rma dilchtarrazione
esatta del 'V'a!Ol'e, ritorna ail concetto del compol'tamento coLpevole del
con1iribunte e, pur tri[l)ce!l'andosti ,suJl'aJJiPrrezzamento del rg:iudioe di meTdto,
vraluta l'entità della diffe!l'enza tl'a valore dtchiararto e valore acce!t'ta1to,
espUcitamente ammettendo che nel caso in oui ta•le· rdiffe!l'•enza non sia
elevata (ma non 1si ha Mea di quali possano essere li erited di taJe giudizio)
possa .escludersi la decorr.enza degli intevessi dalla data di esigibi-
lità del tributo .prrinoitPale e toomunque possa •ill giudice di merito, con
aPIPrezzamento insindaJcaJbi:le, 1stabillire rse •esista rma coilipa del contribuente
dal sOilo esame del divravio fra i vralori, indi!pendentemente daLla dimostrazione
di runo specifico fatto non imputabiie :al con1iribuente. In questo modo
si esclude, dn evidente contraddizione con la pr:ti.ma massima, la natura moratorda
degli mteressi, si ritoma a fonda!l'e 1a relativa obblig,azione suUa
responsabiiLHà cOilu;>osa (o rdolo.sa) mettendo in dubbio alllJche la presunzione,
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 951
che la mancanza o insufficienza, le qualii abbiano impedfuto 'l.'ofliginaria
illlteg~r~ale >liquidazione, sdano d~e,se da fatto non ~ilmputa>biJe alt contribuente
(:secondo comma), nel qual caso gili illlteressi sru'l tr>~buto comp>lementall'e
decol"l'ono da'l giorno dc;~]l.ia sua ]i!qrudidaZiione.
Ed è evdldente che ta1e natura i:nterpr,ertativa deve arttrihuirs:i, non
sOltanto al pflimo, ma anche aJl secondo comma del cita,to arrticolo, La cui
disposiz;i,one, come è pr'eoi:sato nella menzionata sentenza n. 2:695 del
1'972, rappresenta me>l'a appl,i:cazione deJ. pl'inCIÌJp~o civi'Listico sancito
daLl'art. i218 c.>c. secondo cui è a carico dell debitore la dimostra:z.i·one
delll.':impossi:bi:li:tà del:l'aidemplimento per 'causa a lui non imputabdJ.e.
Mianilfestamente i:Ill:lhndata si ravvilsa, pel'ltanto, la .questione dii legi:ttimità
costituzionale soilleV1ata nella memorda dail!le rd!corren.ti strl. presupposto
del!La diverrsa natura delle disposlizionli. conrtenute nelil'arrUcolo
unico :della ctta,ta legge e con riferimento a,Ll',art. 3 Cost.
D''a>ltronde ogni ·questione ,ciJvca la natura interprert~a,tiva o meno delia
lewge n. 147 del 1,9,62, si ra'V'V1i:s:a nella fattispecie iDicollldìerente, da'l momento
che la decorrenZJa ~de:glJi illlteDessi do:vuti swl tdbuto compiJ.ementare
è ·stata stabi]ita d!alJ.'8 apii'Iiiie 1963 e, cioè, da una da,ta swc,ce:ssicva a
quelila ·de.Ll'entrata :in V1igor:e della predetta l~egge·.
In:Jia.tti, è oDmai ius recept.um di questa Suprema Corte (Cass.,
17 apdle 1972, n. 1:2!07, 19 ~giugno 1972, n. 1>9,3,9 e 14 lu:g1:io 1972., n. 2394)
che le dil~osiz.ioni de1le leggi n. 219 del 1-9>61 e n. 147 del 1962,, s.i applli.,oasi
torna a differenziare dJ fonldamento dellJl.'obbUgo degli inteDessi SUJlll.'imposta
,complementare ri!Spetrto a1l'd.mposta pl'incipa,le, si fa una ~n confusione
tre fatto imputabille (riferibile) e .condortta col!pevole, si da notevole
spazio ama giUISIÌÌ·ficazione del comportamento, laiddove l'esdusione
della mora secondo i principi di diritto comune applicabili alla materia,
è, specie nelle obbUgazioni rpeounarie, un evento ·eocezion:a>l.issimo.
La :seconda sentenza, con maggior vigore si tp<>ne su una posizione
divevsa dall'uLtilma Wilurilsprudenza.
E' indubb:iamente assai pregevole lJa rprima parle che il1ustra l'obbilligo
del,contribuente di colla:bo't'are con l'Amministrazione ne!li1a Uquidazione
del tributo priDICilpale m mts~a ICongDua, obbligo effettivo e gimiddco
e non sempli>oemellllte prowrammartico. Con questa disarn:ioo si ~iunge per'fino
ald eliminare l•a diff·erenZJa, posta iln [.UJce nelil!e pre~cedenrti sentenze
citate, tra l'imposta di successione che impone la deiliUDioila dei!. valore
reale e l'imposta di it'egistro che llwece non obbil.iiga i :contraenti nè a
pa,ttuire un :prezzo 'oorrilspoiDJdente al valore obiettivo nè a dich.iaroo-e un
valore supeviore al prezzo convenuto, giJacchè rolbbiJ.i,go di colllaborazione,
·COSÌ vigorosaJmelrlJte :riaffermato, opera se:m,pre, inidilpendentemente da norme
speoifìche :SUille modalità con 1le quali iil:de1Jto obbHgo deve manif.e.stall'Si.
Ma dopo questa premessa, si afferma che l'obblig,azione di i;nteressi
si fonda su una resp'onsabildtà per il danno ,che ill :fìJsco ha SUJbirto, 'che la
mora non è indicativa di taLe re51I)onsabiLità e ,che la medesdma responsabilità
non può fonda~si ~che suhla specifica imputazione del difetto di
952 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
no an,che quan:do H .r.apporto trd:buta,rio ~sia sorto ante:dormente aHe J.eg.gi
stesse, gi·a·cchè l'ob"bUgo del pagamento degH inrteresSJi. moratoll'li suil[''imposta
complementare non di,scende da nn fa·tto verilficatosi in un momento
amteriore a~l'entrata in vigore· di ·esse, ossi'a daU',apertUII'a delLa suoce:ssione,
ma dal rttall'ldo ne]l',adempilmento de1l'obbl1iogaz1one trilbutar1ia e,
·oioè, da un :fia,tto che, SIUJSisilstendo al momento in ·cui le nuove norme sono
entrate ·in vilgore, r,i,entra, ,se,con,do i Pll'l1ndpi ,generali .che regolano la
successione deUe leggi nel tempo, nelilla diisci·plilna dettata da1·1e norme
stesse.
Va, in:liat1Ji, considerato tn pvoposito che, tn materiJa d'limposta di
succelsSionie, ·~a 'c•olJ:aboraZJione del contribuente ail'a,coertamen,to deil!l'dmponiblt1e
non si esaJurilsce •Con la presentaz'ione de(J.([a dentmoia, ma solo
fornendo tut1Ji gli elementi necessari alla Uquildazione del trdlbuto nel1loa
mtsul\a eff.etUvamente dovuta. RisuUa dag,J;i artt. 5:2 e 72 delilia 'le,gge
tributwia ,suUe successioni che il den,unciante ha l'obblli,go dii adeguare
aJl ve1r0 le SUe 'di•cmaTazioni, medi,ante le opportune rettifi1che ed iJn.tegll'lazion.
i e che 1l1a denrmci1a insuffioilente non assolve a([l'obb]i.!go della legge.
N e segue 'che ~se tale obbl1igo 1.'1isu1ti a.noora inadempruto a[ momento
deJù;a ·eiiJtrata in V1igore del:lla nuova dilscipi]tna, l'appUcaz1one di questa
ad un ·oomportamen.to che è an·cora attua[[,e non Viioi!Ja, oonì.rlalri,amente a
quanto si assume dalle niocorrenti,. il prilll!Ciilpio dell'irretroattiovd,tà san'cito
dall'art. 11 de~le prele~gi.
coUabOII'Iazione; da ,ciò •sd fa discendere la .conseg:uenm che [a • SU!Ssi!stenza
deHa eoilipa • vra vke11cata, 'con apprezzamento di merito, essenzia!lmente
sull'entità del divario tra i valori diohi,arati ed accertati, avval.oran,do[a
con Jia eonsidera:zlione che (ed ancora una voJ.ta 1Si 'Ìtgtnota l'uilltilma giUTisprudenza)
ove il .contribuente neUa fase deil ·gtiudizto di 'Valutazione of:
llra .sponrtaneamenrte :il ri1conoscimento di un Vialore maggiore, cessa a~
momento e nei limitd de1l'offe1.'1ta La responsabi1dtà per gli interessi moratoll'i.
Tutto questo è in ·contraJsto ·con ila defindzione degli interessi come
moratori ·ed in contrasto soprattutto con 11 chiaro intento della norma di
porre ·sullo .stesso piano tutti, i ·contr.ibuentd e la Finanz1a non ammettendo
una valutazione discrezionale, entro limiti quanto mai incerti, dei si·ngoU
comportamen,ti.
Molto interessante è l'UJlti.!ma masswa deHa prima sentenza. Un problema
p11atdco e gi!uridi,co di moHo r!Jlievo è •queLlo del Luogo della notifica
degli atti del •procedimento di a~certamento e del rprocedimento contenzioso.
La gi'UII'iiSJI)Q"udenza si è sinora ·dimostrata molto rigorosa nell'affell'ma:
re l'a nullità de1le notificazioni di questi ,aJtti sa~ncendo settnJpre
l'obbiligo della Finanza dd. ri,ce11ca11e il contribuente che aibbia cambiato
domicilio e ponendo limiti per le notifiche a persona irreperibile o di residenza
sconosciuta perfino più severi di quelli che il c.p.c. impone
per le dta:zlioni e le 'sentenze (v. Re!.. Avv. Stato, 1966-70, Iii, 6110
e se1gg. nonchè Oass., 3 Luglio 1971, n. 2070, ,in questa Rassegna 1971, I,
1213; 17 aprile 1971, n. 1217, ivi, 1972, I, 497; 22 maggio 1972, n. 1683, ivi,
816; 10 febbraio 1971 n• 342, Riv. Leg. fisc., 1971, 15·5,9; 26 aJgosto 1971
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA !l 53
li ·pri;mo mot1vo del I11COI1SO è, pertanto, privo di fondamento giuridico,
così come, del re1sto, lo è thl secondo motJivo con il qua!1e ~e r1correnti,
denunciando 'lia vi:Oilazi·on·e deHe medtes1me dilsposizJtoni di legge,
sostengono che, contra1'1amente a quanto apodiìtt~camente affermato dalla
denundata sentenz,a, la mooa divergenza tra il Vta1oll'e dichi:arato ed :hl
v·alore ·ritenuto dail!l'uffio~o in sede di revlilstone non legittitma la richietsta
dte~li interessi mo1:1ato~i retroattivi sul trtbuto compJ.,ementare, in q1.11anto
l'articolo uni,co deililta leg1ge del 1962, nei!. condiziona,re H pagamento deti
detti interessi alla matnoanza o insu:ffioienz,a deg'lli elementi nece,ss,arti aUa
IiquidaZJione ·del· tributo, determinate da11 comportamento. colposo del
contdbuente, ha inteso 1:1Herr'itrsi a quelllte incomplertezze ed mesatrt:ezze
della denuncita (ub:,cazi:one e ~natura dei benti, dati carbatstailii), che possono
causare rita:I'd!i neilil'accertamento.
Bremesso che lta dogHanza di d!i:lìetto di moHvazLolll!è non può essere
pr·esa in eonsiderazione, non potendo 'il mobiVlo di rico1:1so e·x art. 360,
n. 5 c.p.c. ~concern,ere l'taprpil!itcaZJione di nOITille dii dtmitto e la dsoluzione
di queSIÌIÌIOni :giu!11dkhe, deve osse1rva!I1si. tche 1a questione 1E1e anche 1a d:ichiJara~
ione, da [Parte ,dJeil tComttlr'Ìlbue!Iltte, tdti un valore dei benL toomprr-etsi
netLla tSurcc•eiSSiilonte, infei1i'Otre 'a q uetltlio effet:t1ivo, dlia JtUogo a~ll:'·msu:fficierml:a
n. 2581, ivi, 1972, 1138). In dette ~pronunzie non '8:i è mçù cOnts1derato che
sia perr- l'espressa norma tdegli artt. 9 e 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645,
siJa per-un più generale princiJpio, quanldo sia incardinato un procedimento
(amrrnìndJstraUvo o giUJrisdizionél!Je) e siano ildentifitcate le parti ,con i !rispettivi
domiciJ.i, ,sia per la inttes,tazione degli ·atti tsia per iLa notifica dd
essi, si può e si deve fare riferimento alle tdicha:ra2lioni espl'lesse da[[e
parti; La resitdenZJa di,chiai'ata, eventualmente diversa .da queJ.iLa anagrafioo,
o i1l domidlliio eletto 'sono vincolanti per la ~controparrte che non so~.o (PUÒ
ma deve eseguire le notifiche in quei luoghi. In tale situazione nel fare
rHerimento al c.p.c. (limitatapnente applicabile) deve tenersi in considerazione
piuttosto l'art. 170, terzo comma, che non gli artt. 138 e segg., e
particolarmente l'art. 148, che riguardano l'atto introduttivo e non l'atto
che interviene nel corso del procedimento.
Ora ,la sentenza in esame ha !ritenuto, con :riferimento ,a;hl'im(Posta di
successione, che nell'obbligo stabilito nell'art. 51 della legge organica, di
ind:care il domicilio e la residenza dell'erede, è implicito l'obbligo di dare
comunicazione degli eventuaLi .successivi camJbiamenti ed è quindi impllicita
La :f!acoil.tà della Finanza dd eseguiTe Le notificazioni nel Luogo dtchiarato
oriJginariamente, qUJatndo il cambiamen·to non sia stéllto porta'to a
conoscenza tdetU'Ufficio. Lo 'stesso è a tdia::1si perr- l'imposta di registro e le
al1Jre im(Poste per effetto tde1l'a,rt. 9 del t.u. ;suJ.l.e imposte dkette di poctata
gene'l'ale.
Medta dunque di essere :segnaJ.ata ·questa pronunzia che pone in termini
nuovi un problema di gTélllldte rilevanza prtéllti•ca, tdlando itl gi'UIS'to
rilievo aJJl,a -cons1deraZJione ,che un termme di deoadenz,a, spesso a>StStai
breve, non può 'Pifesoinderr-e dalLa identificazione rapida e oerta del so,ggetto
,cui l'atto va dtretto e del luogo in cui de·ve esegui-rsi la notifica.
!!54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
di ,el,ementi occo,rrenltli. allillru .in~tegrale UqudldiaiZ~one de'l:J.'ilmpos1ta e, cdoè, basti
ad din1:legra1re i,l p111esuppos1to voibuto daUe !li~ggi delli 1961 e dlell: 1962, è
stata ~da tempo esamÌin!ata .e 11~solta in se,nso aff,ermartivo da questa Cmi~e
Sup'r,ema ,con numerose pronunC!ie (1sentenze nn. 21670 e 2,612 de11 1967,
nn. 2273 e 21274, n. 3396 del 1971 e n. 59,6 del 1972). È srta,to in pll.'opo~ito
osserV1ato che 'la li!qutdazione dell'Iimposta di suoce,slsione, come de[ re,srt;o,
~d;ella maggio!I'e parte dehl'1imposte, avviene 'con i1l cOillcorso del soggetto
pal.s1s:ivo de'l .!1a;pipO["ÌiO t["!Ì!butar:iJo, aJlil'UlOIPO o1bbffi~gruto a foll"IIllill1e, gld eiLeme1111ti
necessa<11i aUl:a derterrm:inaZ'ione quanti<tativa delJ':tm,posta medels[m'a. Proprio
a ta'l fine l'art. 51 delilia 'legge tributar1a sullile su:c,celssiorni prelscrd~ve
che La denuncia deve conten'el'e la di<chilaflaZ'iorne di val,me con le indi'
Cazioni suffi,ci.enlti per :llall'e ~conoscefle la natura, la sd'ÌIUazdone e l"iJmportanza
dei va11i beni, menrbre l'obli:go giul1idii1co de'l co~ntr~buernte di di1cMarare
l'effettivo Vla'l'oll.'e deii beni è significatamen,te confermato dalil"all.'t. 72
delilia ·citata J,egge, che commma, in dete!I'mlinaltd oasd, J.a sanzioo'e della
sopr,atta:ssa per l'iillsuffidente dkhiaTaZJione di valore.
Nelle r~oo11date deci'soon'i è 1stata, inoil.rttre, sottopoStta a (l['i,td.c'a l'argomentaziorne
utHJizzata an~che da'Ile 11icocren1Ji, le quai1i soste!Il!gorno che
non si può addebita!I'e ali conrbribuente l'mesa:ttezz:a in cui egli sdJa li:rwoll.'so
in una materiJa tanto [,a,l1gamente opina,bi!J,e come è queihl1a de[l:a determinazione
del Vlai10Q'e. A con!liuta2lione dii tatle arrgomentazlione è stato
osserV1a,1Jo che, se per 'la modesta entità de'M1a differenza tt'a il vatlo!l."e
dtchi'arato e queHo effetti!Vo o per a'ltre pall'tJtco1arli ci~costanze la in1srufficienza
della dicMaraz,ion~e non risulti Imputa:J:JI~1e al dichiaraOJJte, in tatle
caso è la stessa legge ehe esclude la de~enza retroattiva de,gli interessi,
d~spornendo che, in tal caso, essi 'sono dOIVUti dal g'10111no detllla
liiqUiidaziione del tr1tbu:to complementa~re.
Ma 'la I1i'C011TenZJa dii tal'e ~potesi 'è stata esCilusa dailil~a Corte dii a1ppe[io,
la quale iln PQ'Oposito ha I1il1evcato che, (\'at)a J,a mac!I'o's'cop~ea differenza
tra i:l vwmre dtchiara,to (l'ire 1.000) e quello ~Ila cui bà,se è avvenuta
~a liiquiJdazione ,compiJ,ementare (liJre 2'5.000.000), J,a tdernunoia, bernchè
completa quarnto ali numero ed ·all',erutittà dei bern1i, non era fedeile, e che
La PQ"edetta differenza dect"i:VIa1Ja, non già da un 11ag1iornevole d!iVIeTso
81PlP'r'ez:z:'lmentlo de1gl1i e[,emenrt-1i 'a'EI~rumi da,lllla 11egge a bas1e deili!Ja, de,tlerm,inazione
del Vlalore vena[e, ma dalila ma1111wesrt;a vo1ontà deilile ,ccmtribuenti
di sOtt1Jva11re 'al!l'E:11ario gran pm,te del tributo.
T~11attasi, come è eVIi,dente, di nn ,a,ppll.'ezz,amento di fatto che, non
essendo censurato ISotto il! ipli.''Oifilo deRa mo1dvaz:ione, si !SOttrae af sindacato
di questa Corte Suprema.
Con iii terzo motivo, infine, le dco!I'Tenti de~nnnci,ano ~a violaz;ione
del}l',art. 75 della le,gge tributaria sulle :succe,ssi,oni, nonchè il! viz1io di
omessa motivazione su punto deci,sivo de1Ua 'Controver,sta e ee[]Jsurano
la sentenza 1i1mpugnata P'er non aver Pli.''ElSO un adeguata conSiideraz,iorn·e
il rhl'ievo lse,condo cui, ana data di notifi,cazlione deN',avviJso di ldquidaPARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 955
Zlione del 1mibU!to complementare, la base imponiblle del tributo stes:so
era a(llJcore illn CO(llJtestazJione a seguito rdeilll'ewore .in cui era mcomo
l'Ufficto con l'illnolvdere B(llJCbJe <i due •atppaTtamenti tra i bend deiUa pll'i.Jma
doounda di .successione a(llJcova oggetto dii va1l'Uitamone .
.Aggiungono che, in ogni caso, la notmcaztone deilll''aVVILso d:i JJiJquidazione
doveva consiJdert!msi irvitu:ale 1per.chè eseguita al loro legale,
prelsso ill qu:al.e arvevano eletto domicil1io a•i soll.i fini del proce1dimento
innanZJi alle commiJssiO!Ili tl'libutarie, memre non eTia esatto che l•a notlitfioaZiione
stessa, come riJtenuto dai giudicli di merito, aveva raggiunto
egualmente il suo scopo, in ·quanito esse ricorrenti arve!Vano pTorposto
oppoSiZiione, non già contro la ingiunzione notdfi!cata ali. loro legale domicHilatarilo,
bensì a quella notilficata presso la 'loro residenza m Roma .
.Anche ta(Li !Censure sono mondalte.
La prlima .è rpi11h>~a di ognli base iJn lilnea di fatto pell"dlè l1a Oorte di
appello, premeSSO che CO(llJ1Jr.O l'accertamento dei ce1splirtd mdliJcati neiJ.ila
seco(llJda denunda dii su:ocessiooe nessun ricorso era stato proposto, ha
rilevato che l1a definiti:virtà e l'dncontestabilittà dei!. vallore aJccertato per
dlife<tto, app1.l!Ilto, dd :impugna:ziione, erooo stati affermati dagli ste/SISii ricoll"ll'enti,
e ·che a ·ta!le ·a•ssunto aveva senz.',altro ader.iibo l'Ufficio, pro•cedendo
aJHa lii!qutdaZJi:one dell. wibuto comp1ementall'e pvima ancore che iioss•e intervenuta
La promJniCLa defini<biJv;a delLa Commissione provmcialle.
Esa1:11Jamente, rpwtooto, si è r~iltenuto dallìlia sentenza iJmrp•ugnarta che,
nonostante l'evron~ea ilnid1usione, tva i hooi ancora da valUitalrsi, d:ei due
appartamenti, H Vlalore, precedentemente a1ccertato, di quest'ultim.li. era
ovmai ilmmodlificabille e che, quindi, la situaZJione era obliettdvamente
iJdonea a ,conJsentiJre la 1liJqruiJdlaZ1i·one deil trobulbo complementare.
A con:liurtaZJiooe de]lia seconda censU11a ossell"V'aJSi ohe, esse(llJdo tmpliotto,
ne!Ll'obbLig~o .dii dllichia11a~e iii doon!iJC'illl1o al momento delllia denuncia
dii successione ~art. 51 r.d. n. 3270 !del 191213), l'ullberli:ore obbliJgo di dare
notizi,a deg1lii eventuali ·camb~amen1Ji de/l dOIIlliJcliJ.do medeslimo, l'elez1ione
di domilcli'IJio attuata per isoritto .dalle cO!l11l:viJbuentli neil mcovso alilla Commissione
triJbutal'li•a può ra:g~ionevo1mente essere rogual!"dia•ta come adempimento
di 1Jaile UJ1teTioll'e obillilgo e, quilndi, riffeva(llJ1Je iJn ordiJne a!ll.la not:itficazione
degli atti inerenti a!ll1a liquildaZJione deillla iJmpdsta, dal momento
che dagLi •atti processualli - all1a .cui autonoma valfl.lltaz:ione questa Corte
può procedere essendo stato denunciato un er[[\ore i!n twocedendo -
rilsulta ·che le odiemi riJcorventi avevano abibandooato H domdiclilJio orilginai1iarmente
dlichi:avato in Genova, •tanto che la notifi•cazione dell.'amso
di accertamento reiJJativo ai cespiti dlelila pll'iJma denuncia di succession•e
dovette essere .effettuata aJi sensi de~l'a~t. 143 c.rp.rc.
D',ailitre !Parte, ove 1si co!lllsideri che, in materia di imposte ·mddrette,
~e Comm:iJssioni t11iJbutari!e, uniJtamente a]La ifUJnZiione decdJsori.a di natura
giuvilsdliZJion·a1e, esercita(llJO, come .si desume daill'arl. 2 d.l. •5 marrzo 1942,
956 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
n. 186, an~che una funzione ammmLstr•at~va dii accertamento, dei tutrto
simi'le a quella svoLta d!all.•l'Uffido (•sez. un. 6 agosrto 19·71, n. 273·5), non
può non eS13ere coi!lJdit'v,~sa •l'affe•rmazione delia sentenza impru,gnata secondo
·cui, essendo tn d~scusstone innanzi aiJ:a C'OimmÌSIS/Ione pOC"ovmoiall.e
il valore dii tutti i cespiti ereditari, in essi coffil)['elsìi, per errore deU'Ufficio,
an·che quem cui si riferiva il tributo compilemental'e, I'e•lezltone
dd domi•oiiUo eff·ettuarta in•nanzi alla detta Gomm~ssi'Oine doveva ritenersi
uti'HzzabHe an•che per ~Ili atti ineremi a[ procedimento dii aCJCe~tamento.
- (Omissis).
II
(Omissis). - Con uni•co e artlicofJ:ato motivo di dcol1So l·a S.p.A.
Immoiool:iare CaiSiliedo mvooa il!a il:leg11ltlilmiità dleil~a sent1e!IliZa dm[>IUiglnJa.ta
per viol:a:m.·one di ·le,g,ge e per erl'ata m1Jer!Pretazli.one ed app[tcaz,~one di
nna serie di norme delilia legge di regilstro e dd leggi compQemenrtari,
osserv.an~do che iii s~stema ,1Jrilbuta•I'io di re~i·stro non iJi!lJcQ'Wde affatto ['obbHg0
del'1e parti dii di!cMa!I'Iare H V'alore dii mevcato· del bene oggetrto
delil'atto, •che la di!chia.ra2Jione d'i un prezzo iniferdore a quel11o re·ale non
costituilsce per>tanto man1canza od insufficienza dii elementi occoTrenti a11i1a
l:iquida21Ione del trilbuto n'OIIl potendo defin!il'ISIÌ fa,tto coLposo imprutabhle
al conrtrr~buent·e, che in nessun caso l!a •coìlp•a del contriJbuente può esserre
desu!llJta da(Ua sola sproporrzd·one tra V'a:l·OTe d'Lchia!I'Iato e va:lore a•ccerrtato
o concoodato. Iìl ri•co!I'ISo è infonda1Jo. r·
Giustamente 1a seilltenza impugnata rl~ch~ama m terrmini per nuliLa
p1arto!Illilci !la sruss~stenZJa ne1I sistema tributario generra•l•e di un pir11ncdP'io
fcmdamenta1Ie qual-e quello delll'obbligo dei! conrtrribuente non SOil.tanrto
di ets.sere verirti.e•ro nei con.frornti del fi-sco, ma anche di. co>l:l:aborare per
un•a soll·ecita e congrua, cioè Illè eccessiV'a, aP'pil!ilcazttone detll'~mposta.
Non ha infatti .seniSo •a•I,crmo che 'hl contrdlbuente si l!ilm.Jitd a r'irvei!lJdieare
ne1i confr•on,1Ji del fisco de•i diiJriJtti anche in Sei!lJSO me•todo~og:Ì<CO tu
oll"'diine ·a•l modo dii acce!I'Ita.menrto del tributo quando. non Sia clisrposto a
:r1i.conoscere .di avere pT•eoi.si dov;eri di dennncia e dd indi•ca.,tone, secondo
anzd uno •spiJri-to che ten~de sempre più a dominare il ddffi·cill·e l'aiPIPOTito tra
fìlsco e contribuente. Nel sistema detle [mpo•srte rodirr·ette, ai!lJcorr pdù fo!I'Ise
che in que•Ho delile imposte dirette, que,sto obbl:iJgo di colQabO!I'Iaz'ione,
V'aTiiamente rilcmamato e •sanZJionato da[il·e norme pos11Jwe, Sii traduce
nella 'P'untuaN1tà deila:a denuncia e nehl·a con•gr'Wità d'ell''indiJcaziÌone ded
vaJ1ori o•ocorrr•en1Ji a formare 1a base i!mponi!bHe~
A questo prmto si iJnnesta l'Uiltel'li:ore esatta a:ffiermaz:ione deilila sentenza
impugna,ta •che, suJila sco!Tta di ll'•ecen.tli precedenti de11a Sruprrema
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 957
GoTte, Ililduce se non annrulll:a la diifferenza dd. regime fua imposta dii SIUcoessione
e ·~mposta di veg~stro (Oass., Sez. Un. 211 a;gosto 1·972, n. 269•5).
Tale secornlda affermaz:i,one merita pa:r1ltcolrure attenztone perohè m
defùli1JirVJa pl'OPTio a questo lJivello concettuaiJ.e si annida l'equ:ivoco che
è ali1a balse delila controversta.
Neli1a dennnda dii succe,ssione è chlia•ro che non va tndtoato aiJJcun
prezzo pe•rohè non vi è stato a1cun fenomeno fatilizio COIIIl1lllutativo e
qui con maggiore evLdenza VJiene a scopTmsi i:l prmci,pto di auto-responsabiliJtà
del contl'libuente che assume l'i~pegno di indicare valol'li realii,
doè valori di comun.e merr1ca•to che .sono poi gili unici valori che abb1ano
una sorta di oggetth•ità nei rapporti interso,ggettJiv;i (come, a tacere dii
ben a'ltro, d.ndica la considerazione che nn bene riceVJuto mortis causa
potrebbe avere per l'·erede nn valore economico grandissimo per una
componente di aff.ettwità, e ·oiò nondimeno ne~suna AmmirnLstrezd!one
fiscale pTetenderebbe nna ta;ssazione supe11iore ai!. valoTe dii mwcato).
Nei .r•appOT·ti inter vivos, emirnentemente nella comprav.endita, il sistema
tributa!l'io non ha fatto obbl!i:go espllidto e specifico a11 contr~buente
di indiLoare il valore venale o dii me!'loa;to del bene compra!Vendmo, per
la ragione semplice, arn•che se capace di rivelaTsi iillJgenua nelfLa prartThca,
che i1l pTezzo lilberamente ;stLpul.ato tra le parti si prelsume pe·r comune
esperienza come quello Ldorneo a rilspeoohia~re irn_ una ldJbern cornt!'lattazlione
i1l \nalore di mercato. Norn glià che ~n ogn~ compll'a!Vendilba N plfezzo pat-
1mito rLspecchi con celftezza me:rceologica ed aT'ttrriet~ca un va;lolfe fisso
.comunemente aocettato; arnzi può di:rsi che in de·fin:Ltirv:a neppure que,sta
è rma :realtà a'ssodart;a e cerla, a causa de]la inevii.tabdl.e fluttuazione degai
stessi prezZii di mercato. Ma certo, quanto meno peli' ap'PifoSISIÌm:aZii,one, i
prezzi del1e compravendi,t•e tendono folftemern.te, per la le.gge deil.l!a ·domanda
e de~l'offerta, e per urn'a .conseguente soTta di in.teroomurnicazi:one
di va,si nel tessmo sooi•a1e economico, a coa.gulalfsi a~ttorrno a va,lori
Ultliiformi.
Quando dii conseguenza si veri!fica un ep·~sodio dJe;rog'a•tliiVo, a caw;'a
delile più :stl'ane qUJanto irndifferenti va!t'~arnti dei!. •caso con,creto Lmplicarn:
ti anche soggettiVI~smi psicoij,ogioi, e semp1re a p!l'lesci,ThdeTe daJ.ile Lpotesi
di .simul!a:zJ~orn:e, ·si vooLfioa la· rottura tl'a la presunz.tone che ÌISIPÌifa
U si,stema e la logi,ca del SJingoìlo caso ·concr•eoo. Sii vuo1le dii.re in delfinlitiva
che l·e pa,rti ,contl'aenti sono asso1utameltllte Ubere nella 1oco amonomi1a
contrar!Jtua1le di fissalfe i>l p!I'ezzo più derogativo e [pliù lontarno dalla legge
econom~oa deil pll'ezZJo di mere•ato, ma si VIUOile enunc~are che in Sliffatta
situazione, tutt',al!tro che e.str,ema neilila Sitlatdlst~ca commffi'lcia:t.e, quel1'obbli:
go di co]l1abolfaZJione di cui sop11a si è de,tto e che i giudici dii appello
hanno esattamente •collegato con ~·art. 15 de~ r.rd.'l. 7 agolsrto 193·6, n. 1639,
e con iii. succ·essivo am. 17, postula ne·cessa•damente çhe iil. corntrdJbue:nrte
:nel ;contesto del contraU;o o a:l più nell'<ambito dei suoi rap;poll'ti con
958 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
il' Almmimilsrtraziorne fi1scaae .in relazione aUa regis1IDazione di ta'1e oontrartto,
offira al filsco irndiloozioni utiiH per supplire al difietto dii sintomarbologda che
nel caso concreto aff,erilslce ail •pr·ezzo prat,tuito e di!cMarato. So1lo cosi si
reailizZia queiJJl>a colllabomziooe che iii siJstema fiscal·e de'l'le Ìlmpoote ilnd1-
r·ette, e segrn,atamernte dell'dmposta di regdstro, assume come· elemento
compron~te deillla ·COIIllgrua liJqruildaZJione de1il.'1imposta anche con riferimento
a quei ca1si iln cU!i, come ne]l>a pre!'lmuta, hl pr·ezzo pe•r definiziiOrne
non de\11e essere dilchiaTato da<He pa>rti contmentd erppure sussiste l'obbHgo
.fÌJsca1e di autodeillnncila ( • val>ore vaLidamente dkhtaralto dail contribuente
•) (1si veda iJn '.propòstto anche l'alt'rt. 30 del,la legge dii: reg.1stro
lsostiltuilto dlagl!i a!Vtt. 15, 16 e 17 del r.d. 163·9 - 1936).
Ragg1u!!llto qiUieSito ~isiUil1Jarbo mter1ocutoojo, occorre 11toovaJri1Je i1e logiche
conseguenze in or!d!irne al tema dell'a<ocoilJlo degli i!!llteressi molt'artOlt'i
rprevi:sti da}lla legge 2·6 gennado 19tH, 111. 2·9, •iln relazione al •silsrtema sanziona~
onio, che può rilcos1IDuir<si in base a1Ll'1a!l.'t. 4{} delLa Je,g:ge di re·gtstro e
all'artilcm1o unilco delll!a leg:ge 28 mao:-zo 1>962, n. 1>47.
È del tutto ,eviJdente, e non occ~e neppure soff·ermarsi su ciò, che
la mer.a diffOlt'miltà In sè e per sè conlsilderata wa wlore aceertato e prez.zo
dichia·11ato ne1i con,tr;atti inter vivos o valoo:-e indilcato nelila denurncÌJa di
succession·e, non esp11ime nu11a di univocamente siJgnifi1cativo ai find de,Ua
responsabilirtà per g1i interessi moo:-atori suLla somma che costirtuisce la
differenza tra l'·~mposta globale e la >imposta pr~nJciilpale, oioè a dio:-e sul'la
differenza di ilmposrta che viene accertata 1in vila compl!ementa·re in ,seguito
a<ll'aceertamento d'uffi·cio del valol'e venale.
Ma è a!Lt!J.'ettanto evtilden<te che ISOlt'ge ilmme!d!~atamente iii. probiJ.ema
della responsabilità per questo doono che hl fisco ha subì•to per non
av·eo:-e portUJto app~~cél!o:'e subito una Ìlmposta prliillcilpal·e che~ fosse già di
per sè, al momenrto della 11egistrazione dell'atto, ool.!lg!I'IU!a rilspetto al
vatlore reaile de'l bene comprrave~nduto. E, è appena il calso dii diJre, sembo:-a
iJngenuo supporre che urn silstema consenta dmprmemenlte allle pran:tli di
lucrar·e ai danni deil fì!soo, e cioè della comnnità poliJt:iJc•a, un vaJill1Jaggio
collegato proipll'lio con queN'IiJndilcato difetto dii coil.[•aboraziooe.
La mora d'iaiLt!J.'a par.te neil pagamento del compLemento di imrposta,
se :pu!l.'e necessa111ila per la soluz;ione deiiJ.a questione, anzi pe!l' m. po!l'si
stesso della questione, non è mdicatilva di nna resrponlsabdì1irtà. Si è detto
ilnfatti come mille obiettilve ra~gioni possono srpÌ'e,gare uilJa dlhnergenz;a di
va1ooi, mentre se urna r.esrponsabil1ità va cos1lru11Ja, essa non può che fondall1sd
suHa specifi,ca iiiilrputazilone del difietlto di collabOlt',azione, Clioè iJn
definiJtiva su nn atteggtilamento del cOilltriJbuen,te· me dol1osamente o
coliposameillte non ha consentito la Iilquildlazilone prrmcipa[e irn modo cong!
1uo ooo dall momento de11la origiJnacia tassazii0!1:1e. Come proil iJn COIIllcrerto
possa cOIIllfiJgura11si taLe iJmputazione, non è matevia tanto siJngol,are da,
gliustifilcare rm'a srpeciifica dlilssertazione. Ce!l.'to, ad e'sempio, nn P!J.'€ZZo
iJro:-isoriJO, ·anJche se vero, poto:'à integraTe gLi esrt!l.'emi di una relsrp,ornlsa,biJLirtà
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 959
ove non hiJ:andato da indicazio!lli 'lltiH .per nn dmmediato accertamento
del vailoo-e venale; anCOO""a, ·La vartuta:zJione contJJ:IaJttuar1e di un bene di
'facile VlaJ1u1JaZJione generale, come nn titolo di borsa, integ~rell'à un'arl.Ura
lipotesi ove iii Vla'lore pattu:i.rto sia dliv<er:so; non da llitima va CO!liSlilderata
l'ipotesi dii U!ll!a diversttà maoroscopica tra prezzo e va1oo-e venaile arccertato.
D'altra pa:r>te, aiiJ!cora, su qruesta materia non può che dominall'e insindaoobill:
e iii potere di accertamento di fartto der! giuldioe di merito, del
quar1e, come appunto nel. caso, va soltanto cO!lltronato sta l'aggancio
il.ogilco CO!ll iii prin,cilpio, sia la razionalità nel me,todo di arcoell'tamooto,
neUa va:Lurtazlione detlile rindicarte varriarbilli dell fatto e i.!nrfi!llJe nel~a motirvazione
deLl'iter. di .giudiZiio. Oiò de•l ~resto •come irn tutti i 'ca·sri in cud deve
p!'ocede11si ad accertare la col,pa nel compoll'ibamooto del ·Soggetto causativo
di una si·tuaZiiO!lle i!llJgriust•a e quando si deve procedere a sanzionall'e
tale comportamento in prospettiVla dcll'i[}Jcridenza de'l danno de11ivato da
esso.
Ln pll'Oposrito, pare utill:e verifica richiamatre la gi'llll"iispll'udenza di
questa OOO'te Suprema la...quaJ1e è giunta a precisarre che, ove ne[ gtludliZiio
swla va[utazi,one delLa COIT'i!spondenm tr.a prezzo e wlore venaJle i!l contl1ilbuente
in una qua1siaJSi fase del giudiZiio stesso offra spontan·eamente
ii riconoscimento di un valore v.ena'le maggioll'e del prrezzo di,Cihiarato,
la resl?onsarbli'1ità per giri interessi morato'l"i cessa ail momento e nei Limiti
di talle offerta,· essendo da quel momen'ilo il fisco posto in grado, per
op~a stessa del contribuente in coLpa, di procedere argevolmoote arhl'accertam~
o.
Per quanto riguarda hl .criterio uthlizZiarto poi dai g1ud1ci di meràlto
per coocludere ci'l'·ca la sussistenza >della 'coLpa nel,carso rin esa.me, e doè
La differenza der! qumtuplo :lira prezZio dichia111ato e valore venarlle acoerrtato
in via derfunli1liv·a, può addirittura ·osrsre'l"Va<l1si che simille dilvall"io si
trova esattamente agli antipodi di quer1la • modesta entrità • che questa
OOII"te Suprema ha nei suoi precedenti g1uJdilcati a·ssunto come ortterio
di tolleranZia del diJv.all"io stesso.
Anzi, una simile ampdezza non so[tanto indica un mexo di1lertto di
collabora:z;iO!lle, già Slllfficiente di per sè a griustificaJre l'i:mputa:zJiO!lle• derg[•i
~nteressi, ma a:ddivittura a far sospettare delila v:era e propll'~a srilmuilJazione
del prezzo. N e•ssuna !sanzione di giusrbiZiia rcommuta.tiva, nè comune
come lar resciss!iOIIl,e 'l:llè IP'ernn.o specilalle 'come 1lia ;revoaatorila fall\LirrnenJta;ve,
gilun:ge marri a prrendre:rle dl!ll esrame :ipotesli •Cosi import;anrtli. Di :livo.nrbe ard ersrsle,
8JI11Che iiJaddJOV'e, 'C'ome DJel IC'aJSIO, ·!llJOIIl rSÌ [pOI!1e Ulll !PrObilJerma diÌ silmuJ1arziÌIO!llJe
dci prezzo, !ii! meno che può di11si è chJe iJ.,contmbuente s;i è cormpontrart.o nn
mordo tal:e dia detevmi!llJa<r·e una deviaZiione del!l'accerrrtamenrto fisca[,e, e
quindi non già soltanto sottraendo una doVlel'ooa coiHaboraz:ione, ma addJvittura
prOVlOCaJndO una coLpevole rpall'ibilcolare difficoltà di arccerrtamelllto.
- (Omissis).
14
960 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 1uglilo 1973, n. 1894 - Pres. Giannattasio
- Est. EUa - P. M. Rajla (·conf.) - ISOC. I.B.R.E.A. (avv. eo~
l'lapi) c. Mi!lllilstero del:Ie Ftinanze (arvv. Sflaoo TaTdn).
Imposta di registro - Accessione - Macchinari di opificio non materialmente
smontati - Presunzione assoluta di trasferill\ento.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47}.
· Poichè per presunzione • iuris et de iure • i macchinari di opificio
industriaLe aLienato che non siano stati smontati e trasportati aLtrove
si considerano trasjerit.i assieme all'opificio anche se siano stati esdusi
dana vendita, è sufficiente per giustificare La liquidazione delL'imposta
accertare (con apprezzamento insindacaMle) che i macchinari si trovino
netta loro se•de aL momento delta vendita e che l'immobiLe sia un opificio
industriaLe (1).
(l) Gdiurispruden7la costante: da ultimo Cass., 13 maggio 1971, n. 1381,
in questa Rassegna 1971, I, 902; per la definizione de'l concetto di ~·ificio
Cass., 14 luglio 1972, n. 2391, ivi, 1972, I, 841.
I
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 13 LuglJ;o 19·73, n. 2023 - Pres. Mirabelli
- Est. Ca:rtnJeVale - P.M. Pascalil!lo ~conf.) - Barriello (arvv. Pretell!
i) c. Min~stero dleilìLe Flinanze (avv. staoo Faneilild).
Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi - Prescrizione -
Interruzione - Interruzione del credito d'imposta- Si estende agli
interessi.
(1. 26 gennaio 1961, n. 29).
n credito per interessi partecipa de'Lta natru1·a del credito PTincipale
di imposta deL quaLe costituisce· accessorio, con La conse·guenza che gLi
atti interruttivi della pre·scrizione deL credito di imposta spiegano sul debito
accessorio di interessi gli stessi effetti e quindi anche gli effetti particolari
stabiliti neUe norme tributarie applicabili aL caso (applicazione
alL'effetto particolare dell'interruzione regoLato dall'art. 90 delta Legge
sull'imposta di successione) (1).
(1-2) La pll'ima 'sentenza è esatta e conforrme all'orientamento cos•tanrte
della Cassazione (cfr. Cass., 5 gennaio 1972, n. 20, in questa Rassegna,
1972, I, 218 e Oass., 9 ma•rzo 1973, n. 645, a proposito dell'efi"icada interruttiv.
a dehla p!rescrrizione triennale, derivante dal r1i!cooso a.He Ooi!Iml]ssioni
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 961
II
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ma~rzo 19,73, n. 831 ·- Pres. Pece -
Est. V:alorle - P. M. Sdil!occhi (diff.) - l.V.llimdisteTo idleillle· Fliinan21e (arvv.
SitaJto Gargrulo) tC. Gilartosio (a'VV. Tuimedeit).
Imposte e tasse in genere - Interessi - Autonomia del credito degli interessi
rispetto al credito del tributo - Atto interruttivo della
prescrizione del tributo- Sua irrilevanza rispetto al credito di interessi
- Fattispecie in tema di atto di dilazione.
GLi interessi di mora dovuti suLle tasse e imposte indirette di natura
complementare sono dovuti, ai ~ensi della legge 28 marzo 1962, n. 147,
indipendentemente da un ritardo colposo nell'adempimento deU'obbligazione
principale (concernente il t.ributo complementare), cui accedono,
nel senso che, accertata la dipendenza della liquidazione complementare
dalL'insufficienza degli elementi forniti dal contribuente, gli interessi,
pur mancando la mora nel pagamento del tributo (complementare), Sii
colLegano, per espresso dettato legislativo, all'anteriore momento in cui,
con il presupposto ·de.zl'obbligazione, è SOIT'to per lo Stato n diritto a percepire
l'imposta; accertata, invece, la indipendenza della liquidazione
da un fatto invputabiLe al contribuente, gli interessi sono' dovuti dal giorno
de·lla liquidazione 'stessa. Di conse.guenza, il credito di interes~, pur
partecipando della natura del credito pll'incipale, è autonomo, e l'atto interruttivo
de-lla prescrizione, cioè l'atto di dilazione, concerne non gli
interessi, bensì il tributo, rispetto al quale (e ad esso soltanto) importa
riconoscimento del debito (2).
ai sensi degli lll'tt. 140 e 141 de:Ha •legg,e di reg~stro). La seconda sentenza,
in .contrasto con la prima (sia pure relativamente a un caso di specie), non
può condividersi.
lnvero se· si conSJidooa che J.'obblig~azione degli intel'essi, pur foll'III1almente
autonoma, è tuttarvia accessoria di quella prinJCipaile [per il ca[p1itJaile,
della cui natura partecipa (cfr. in materia tributaria, Cass., 23 ottobre 1967,
n. 2612, in questa Rassegna, 1967, I, 883), e se si considera altr,esì che gli
inte~ressi dorvuti, come netlila S[pecie, per B. ritardo nell'adempimento·, hanno
la funzione di alssiiCUI'latre una mte~ale sodJdiJsfazione di una uroca ragcione
di credito (cfr. Cass., 14 giugno 1957, n. 2241, Mass. Foro it., 1957, Giuris.
959), derve, in definitiva, lriteneTisi ,che .gli a.tti, ai q:uaild si attribuisce valore
inteii."I'IUttivo della pres'crizione Ln base alla espreSISione che essi coSJtitJuiscono
1a volontà del Cll."editOTe di ,conseguire la !realizzazione de'l [proprio
cred1to, un tale valolt'e deve viconoscel'lsi con I'litg<uarrldo ai!. di!ritto stes1so
nella srua ~nteglt'ità, e qui!llidi, anche con ri,gua11do agli accessolt'i costituiti
dagli interessi.
962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
I
(Omissis). - Malll'idlelstamente dndlondate sono, poi, le altre censure,
con. le qua!li si 'contesta che ·l'>ilnterruzi{lllle ldeli1a p~DesCII"Ii.zilone prevista daiJ.
più volLte 'ciltato all1t. 90 ldellla iJie1gge .tr.iibutaria sUJ11e rucoossion'i si!a a\PpiLD.cabUe
a[ diill'itto ~Deilartivo •a,g.ti mte11essi, rbmva:nido questo iii. suo fond:amen,
to in una legge dii>V·errsa dia quella anz;ildertta e, peoc- g;Li inteu:'eslsi matul"
ati ante11iormente alllLa data de1l'entvata in >Vilgore delLa iLegJge n. 29 del
1961, addlilrlittUJI1a in una nooma di dwi•tto cO!nune.
Il wedltto per mteressi, 'PW éliV'endo ICtlm'aJttere aUJtonomo, partecilpa,
inJiatt'i, del!1a natura del credirtJo princ1pale, del quale co1stituisce un ac~
cessor1ilo (v. 1Sen. 23 ottobre 1967, n. 2612) per cui, qu.éliilidlo a,ccede ail dteb1to
per l''ilmposta di ,9UJOcessione, integJra il dlebilto d'•ilmposta (1c:fr. sent. 3
~ug[Lio 19<6,8, n. 2214). D'.altr.a parte, éliiliche gli inte11essi rertl10attivù. previlsti
dlaHa 11egJg:e 2•6· •genn1a1io 1961, n. 29, - pur non elssendo dell tutto
identilci a quelili di mooa neLle obblilgJaz'toni peCIUIIllÌ'a~ie di cui altl'art. 12214
c.c., dilstinglUendosi da essi per aLcuni parUcolliwi aspetti - si :llO!lldano,
a1l •pa~i dii quelLi pretesi dall'.Armm1Iliilstrazi01lle F·inanziaria per il periodo
anteriore a1Ha data dell'entr.ata in v·igore delJlia detta ILegg.e n. 29 del 1·961,
sulla mora, intesa come rtitavdo neWadlemptmento dQ!VIUto a 1ca•usa imputabille
al debitore, lélli sensi delll'atrt. 1218 c.1c. (v. di recente, serut. S.U.
21 ag10srto 1972, n. 26·94).
Del pari OV·e V'enga posto in discussione n debito di imposta in seguito
a ricorso amministrativo o a domanda giudiziale, e sospesa perciò
la prescrizione dell'intero rapporto tributario, è fuor d'opera parla;re
degli inte11essi, che ald esso accedono e con esso formano un tutto unico,
come af:llermato nella sentenza n. 2023. E se non è configurabile
una domanda degli interessi indipendentemente dal risultato della
controversia sulla debenza o sull'ammontare del tributo, non vi è inerzia
detl ·c:redirtoo-e ·a cui possa riconoscersi ,effetto interruttivo; per altro la
coruferma dell'>accetrtamento, dwostrando che H tributo sa~rebbe stato esigibile
fin dlaiLl'ooilgtne - in quanto .conforrme a legge - se il contribuente
non avesse fiféllp!Posto ostacoli aliLa esazione, consente ila dete:rmi!llazione del
periodo 1di rita!Ddo risulta'to coilipevole e quiltlldi il.'ammO!lltare del danno
risentito dallo SltJato dalil'indebito godwento deJ.ila somma :llruita dal contr
·ilbue:nte.
Tali .consilderazioni inducono a ritenere •che J.'obbll.ig;azione ,degli in<teressi
è unita in modo indissol:ubHe alll'obblig·azione del .frib'Uito, e ne segue
le sorti. Nè a diver,sa ,conclusione spinge ·La disposizione deLl'art. 2948, n. 4
c.c. che, prev·edendo uno specifico termine presCI'Iizd,onale per gLi interessi,
potrebbe fa~r l!"itenere ·che H legisLatore abbia voluto portre nna di·sciplillla
del tutto autOIJJoma deliLa relativa obbligazione.
Ben vero, in primo luogo va osservato che la specifica disposizione va
rif.e;rita ·aiLla 1soLa ipotesi 'di o]jbligazione di iillter.essi, aiprpunto quailifioabili
in autonomia (•come ad es. nel mutuo, in genere, e nelle obbligazioni emesse
da società), •e doè di interessi che •siano dovuti come ipll'lesrtazioni pePARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 963
Data l'iidentità di na•tuxa degil'i int&e\S'Sii riiSIPe1JtO aJ. dehilto priiQrCipaile
di imposta e deg(li iinter.essi moratwi doVIU!ti daJ. con.tribruente prima
e dopo l'oosbrata in v·irgoa:-e deHa iLe•gge n. 29 del 1961, le caiUJSe di int&ll"Uzione
della ptre-scr.izione ~e·laUve aJl debLto pr'indpatl.e non possono, quindi,
non Tirtenoosi appilioo·btlli aJl debi·to a,ccessorio re1aUvo agH illliteressi.
- (Omissis). ·
II
(Omissis). - L'unlica queSI1Jiolrre 11ipropos,1Ja dia!hl.'ammdnlisrtmazi!orne è
quellla r•el.•ati>Va ,aJJ.a ~dooe•ità delil'•atto di diilazliorne, intell"V~uto tra il contribuente
e ila F<inarnza per il pagameiDlto dcll'loposta di sUJccessione, ad
tntewompere la prererizione, ol•tre che ·p& hl capir1Ja1e, ooche relatiwmeniìe
a quei 1partroolwi intell"e•ssi che aJl tdbuto stesso possOIDJo eSISere
a'ppHcati ai se!Illsi deHe cirta.te leggii n. 29 d~l 1061 e 147 del 1.9621. Quest'ultima
(denomin•ata • intoopretazione aruten•tica deUa legge 2'6 gennaio
1•961, m .• 29, •clill"ca il'a diistcli;pilina· deg11i in.te:ressli. dill moil'a dovuJti srulle
tasse ed imposte irndkertte ,su,gi].i affari di natura complementa!l"e· • ), col
suo • •all"ti'colo unirco •, sa:ructsce che: • gli in<beressi mora.tori, ptrevliiS1ti dalla
legge 26 ge!Illn!l&o 1961, n. 29, dJOVUJti srulJle somme da CO!l"riJSJpondell"'Si
a:lil'·ooar1o p€11" i •trlibUJti irnd:iTetti 1sugli- afraci dii natura complementare, ohe
non potero!Illo ess&e liJquirdati integll'aJlimente al momento delLa Uquildaziom.
e ptrirnoilpaiLe per moooanm od ·irnsuffi·c~a detgtlli elementi oc,coXI!"enti
· a'Ua liquirdazione, decorrono •da.Uo stesso g1011"1Qo in crui, p& esS€1l"e sorrto H
11aprporto tll"~brutar·~o, è dovuto ill tributo pr'iiÌliC~paJ1e •.
• Se lia moocanza o l'iiDlsufficienZia degllii el·ementi occoll"ll"ent;i allila liqUJirdazione
del tr]buto complemelllJta!l'e non è d~pesa da :liatto imputabile
al contrtbuente, g·lii intffi-essi sul triburto stesso decorrono dal giorno tn
cui ne è arv·V'enruta iLa liJquida:zJ~one • .
riodiche • in relazliorne ad una causa debendli contirnuativa ~Cass., 16 maggio
1962, n. 1105, Giust. civ., 1962, I, 1004; Oass., 3 lugilio 1968, n. 21214,
in questa Rassegna, 1948, I, 783). E poi va osservato; fn relazione all'ipotesi
che la ll"ipetuta norma debba ritenersi dettata ip€11" ogni sorta di L:ruteressi
(Cass., 21 febbraio 1966, n. 521, Giust. civ., 1966, I, 857), che ciò nemmeno
deve .costitruirre ostacolo alla tesi :prospetta·ta d!l'ca l'estensiOIDJe ail credirto
di interessi ldel:l'·efficaJCia degli a~ti interruttivi riferiti ail solo oaip'itale. Inve!
l'o •se wa mtio della disposizione è da ravvdsa!re neLl'intento di evitare
più pesanti onell"i al debitore, quando il ooepitoll"·e trascuri di fa~r val€1l"e
sollecitamente le proprie ragioni, può di111si che ciò ~e si colleghi al
principio i•spill"atore delle re-gole sulil!a ;pTesCil"izione in o11dine aill'inerzia
deiLlJ.avernte dirirtto, e può ;perciò rileVa!l"•Si ·che, in definitiva, anche quella
preSICII'izione breve ·debba riteneT'si V1aUdamente i!Illterrotta, allOil"Chè il creditore,
richiedendo prima del decorso t&mirne p~resorizionale il pa~amento
del •eapitale, •dlimostri di voler so11ecitail"'e l'·ademp·irmento da parte del deibi964
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
oCoone si evince dafiJLa ,srflessa Legge ed è stato posto m evid~a da
questa Col'lte SUJpooma com la ·senternZJa m. 2·61·2 del 2·3 ottobr.e 1967, iii.
d!ebilto degQi mteressi ( quailiifi!oolti. « mor!altord ») swssilste il!lldi'P€Illldenltlemellllte
da un riltwdo co<lipevoil.e neil.l'adempilmernto de1l'obbliigaz~ione priJncilpalle
(,concerrnernte iil.1m]buto oompllemerntar·e) •CUli accede: dò nel senso che, urna ,
v:o1ta accevtata la dilpendernza defiLa Hqt~Ìidaz~ione comp1emernrt:aJre dall:l'msufficiernZJa
degLi elemenhl forrntti dal contribuernrte, detti irn·teressi, pUir
mafl1Jo!lilllldo ;La mora nel pagamento delì1a veil.ati'Va imposta (.compllemerntal'e),
rsi co1Jlegafl1Jo, per erspreslso dettato 1egiJslaJtirvo (ed m deroga ai prirncìipi
·Comnni), .alJJI'anteriooe momento Ìln 1CIUi, ·COm .ill presupposto deU'obblitga~
ilone rbrilbutwia, è rsol'lto il dilrirtto delhl'e:vwio a peroopÌire !''imposta
nel sruo Lrntero •ammOfllJtare, corm.misrurrato a[ V1ail·oll'e veoole dei berni qUJale
dsu[terà dail derfinwi'V1o a~oool'ltamernrto.
Se, .mvece, l'Lrnsrufficliente· rdilchilall'aziorne possa quailJ.ficaxsi come iliatto
non :ilmput.abille ali. corntll'ilbuenJte, ,la st,essa Je,gge (u!lt. pall'te deiH'a!('ltiJcoil.o)
escliUJde la decorrernza !I'etil'oa1ltiV1a degli irntell'essi, di!Siponelllldo che, tn trul
caso, essi sorno do'V1Uiti dlail. giorrno della liquidazione del tributo complemernrtlare.
Ora è ecvildern·te che, attesa La pwllilcor1aTe d~soilplmra di detti trnteressi
morratooi, hl relativo roredito, che ha nratu!('la aru<bonoma, pur pa~teoipafllJdo
deLla fl1Ja1:iurra deil. roredli.to pr1IliCIÌIPaille di ilmpos1Ja, non è a questo Uiltimo
collegato da quell'urn~orne irnddissolubile che l'.ammirustrazione vorrebbe
ravvtsare.
InJVierro, iii giuidiZJio oi[lca Ira :ilmpwta~bhlità o merno ali. corntrrLbruernte del:la
ri<ba~drartra liquLdazione e la oornseguente pretesa degli mterressi moa.-atori
compete ail.il.'errmlio !che deve frume esplilctta !l'ilohiersta (orui itl contr~bruernte
può ·ervenrtuarlimente oppoosi); taLchè iJl :llartto stesso che gili inte~ressi in
quest~one possorno ersse!I'e dOVIUti in diverso ammontaJre Ìln 111ei1a:ztone alle
specifi1che fatt~specie ·ed aUe V1a1uta~ioni dell' AmminiJstrazione F1i[}Jan~1ar1a
po!'ta ad escllllldere l'alsserito nesso di irndtssolUibillità tra l'obbltga~ione
per irnterressi e l'obbLilga~ione trlibutariia priflllciJpéllle ('complemelllltaJre), prospettato
dalJI',aJmminLstraZJione per dedru.flne che ·l'atto inte!('II"Uttivo della
tore, 'a ·CUi .carico, qui!IlJdi, non :possono non restar.e iLe cornseguenze dell'everntuale
uLteriore ritàirdo.
In definitiva un atto interruttivo della prescrizione si riferisce, inevitabiJmefllJte,
sia .ai rCJaiPirtale, che agli interessi ;reil.ativi.
E J.'atto di dilazione, .come l'•atto di rircornoscimento del debito, è atto
~te;rruttivo, V"afLido per il capitaJ.e e valido per gli irnteoossi (aJrt. 65, IX
comma, llegge suc.cessi·oni). Anzd la Oorrte di Cassaziorne, Pll"'OPriO in relazione
ailPaocoTdo di dilazione, ha ritenruto 'che esso è idoneo a p:rod~~IDre
gli effetti interru:ttivi della rpresorirlorne, i quali lceSISél\llo non arppena si è
verificata la decadenza della dilazione (Cass., 13 luglio 1968, n. 2490, in
questa Rassegna, 1968, I, 800).
U. GARGIULO
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 965
pi~eSOriZILone relatirvo aili1a secO!Illda :obbl!Lgazd.one v:aiLga ooche per la pl'lima.
Pertan<to, aiillche a non volere alder::iJr.e a quanto recenltemente affermato
da questa Suprema OOI'Ite (Oass., 1·8 l!ulg11io 1,9619, n. 2166•2), che cioè • l'atto
di ,sottomiJSsione e ,ga'l'léliilzia, di cui ahl'U!ltLmo •cpv. deLl'arwcolo 65
tr.d. 3.0 dliJoomliDe 19'2'3, n. 32,70, in materiJa di imposta dii sucloessi!one,
attiene .sd1tanrto ailila dil1a.z.Lone dehl'·wpolsta, che N oonJIJr<1buente ha dilritrto
di domanldare nel ,suo interesse ... ma non di!Illp]ooa aflia>tto il dconoscimento
dell debLto e l!a l'IIDUilZiia a 'contestarlo dia parte del contri!bUiente •,
i1 r~cOII'Iso non meriLta COIIl1IUJilJqrue accog1]Lmento.
E' p;a~ci•fico, irulia1Jti, che, contestuallmenrte aJilia stipw1a del conlbmtto
(2 genna1Lo 1·9<63), V'€1Il1Il.e liquildlalta l'impoota coo:nplementatre di successio!
Il!e. In taJJ.e momento, quL!Il!di, l'ammmLs1IDaziooe era in posse1sso
dii 'tutti g]i eLementti occorrenti ai!Il!che per la L~quildazi!orne degll'i imrtJerelssi,
ma non :liOII'ImUil.ò aillora La reliati'Va rLchiesta, meniiDe i!l suooesswo atrto
di di1amO!Il!e (2 maggi!o 196.3) ebbe per oggetto umcametnJte l'di!Illposta
compl·ementall"e (.e più precLsamente .soLo una pall"1le d'i essa, gLaJochè qiUelilia
non ddJliazi!ooalblille V1etn1Ille• SOddilsifa'bbéll), IIliO!Il!Chè •gili imite!reiSsi dei1. 5 % a
scal!ar.e sulLa sOIIDI1lla diilia2liiOIIllata.
Olvbene, anche ammesso che detto atto di d'illazione :iJmporltasse mconoscilmemo
del delbii:(o e quilndi mtel'TU7Jione della ptrescriztone, ta\Le elf:
lletto non potrebbe l'lilconoscei'Isi che relaJtlilvamente a1la so1a òbiblliigaziooe
pr1lllcitpa1e, esatltamente quanti.filcata, ma non all'aiU.tonoma obbli-
. glazlione per iJntetr·essi ffiOI'Ialtori, rilchiesti per lia pil'ima volta c:on la mgirm:
z;Looe 1del 2 aprdl1e 196·6 (·con !l'IL!fereooto ailil!a tota:Uiltà del tri!buto, e cioè
aiillche per la parte non oggetrto di dllazione), quando era Ol'lmai già scaduto
ili termilne 1Jrl,emm~e di pr·escrizLone, decOII."rente dall co:ncoTdato.
- (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, ~. I, 18 lru~io 1973, n. 2111 - Pres. Capol'laoo-
Est. L'a 'IIorl'le- P. M. COIIllSOir:Ziio Alg!ralcio di Vet'ICeilli (avv. Malll'
ghJinti) c. Mmistero dellllie Filnianze ~aJVV. Stato Avel1la).
Imposta di re~istro - A~evolazione per i consorzi a~rari - Limiti.
(d.l. 7 maggio 1948, n. 1235).
L'agevoLazione in favore dei consorzi agrari stabiLita netl'art. 38
deL d.L. 7 maggio 19:48, n. 1235, non è una agevoLazione soggettiva riferibile
a.tutte Le finalità istituzionaLi deLL'ente, ma una agevolazicme obiettiva
Limitata agLi atti necessari o opportuni per attuare La trasformazione
dei consorzi da enti di diritto pubblico in società cooperative di
966 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
diritto privato; di conseguenza non può fruire dell'agevolazione un atto
di acquisto di un terreno destinato a dare migliore sistemazione agli
impianti (1).
(l) Conforme è l'altra sentenza in pari data n. 2112. Giurisprudenza
ormai pacifica: 13 ·giruglno 1969, n. 2087; 22 novembre 1969·, n. 3803; 27
febib.rado 1'970, n. 479; 16 :llebbraio 1971, n. 388; Riv. Leg. Fisc., 1969·, 2385,
1970, 625 e 1467, 1971, 1580.
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2t278 - Pres. Caporaso
- Est. Ca(leca - P. M. OacdLoprpoQd (diff.) - Milllister-o del1e FiIIl!
aJnz,e ('avv. Stato CavaUI) c. Trebbi.
Imposta di registro - Solidarietà - Parte contraente - Soggetto che ha
partecipato alla formazione dell'atto come rappresentante - È tale.
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93).
Sono soHdalmente obbLigate pe1· il pagamento dell'imposta di registro
tutte le parti contraenti fra le quaH vanno comprese quelle che
comunque siano intervenute nell'atto anche in qualità di rappresentante,
procuratore, mandatario e simili (1).
(l) DeciJsione esatti,ssima ohe oppmtunao:nente conferma Uilla aJntilca
gifll['iSPirUJdenza dOJpo ·Che qualche incertezza si era di reoetllte maJnifestata
in relazione ai probilemi processuali.
Sul punto ~ecifico Oass., 4 ottobre 1971, n. 2688 (Riv. leg. fi,sc., 1972,
1147) e 6 ottobre 1972, n. 2856 (dm questa Rassegna, 1973, I, 217). SuiLla
analoga qruestione dellia :sOilildialrietà nel OaJSO di più cornvenziOilli cootenute
in Uill un1oo atto, Cass., 5 maggio 1972, .n. 1358 (in questa Rassegna, 1972,
I, 678) ·e 12 febooaJio 1973, n. 406, (ivi, 1973, I, 424).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ,agotsto 1.973, n. 22186 - Pres. GdanIllattasio
- Est. Elia - P. M. Ca,ercdowoilli ('oolllf.) - Aloisi (avv. Pamarioi)
'C. M!i!ll!ilstero dell1e ~manze (avv. Stato Soprano).
Imposta di registro - Mutuo fondiario in cartelle - Acconto in contanti -
Non è compreso nell'abbonamento previsto nell'art. 27 del r. d.
16 luglio 1905, n. 646.
(r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27; r.d. 30 dicembre 192,3., n. 3269, art. 8 e tabella
B art. 46).
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 967
Imposta di re~istro - A~evolazioni per le case di abitazione non di lusso -
Mutuo per la costruzione di un fabbricato di vari appartamenti -
Costruzione di un solo appartamento con caratteristiche di lusso -
Decadenza dall'a~evolazione per l'intera operazione. di mutuo.
(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 18).
n patto col quale l'ente mutuante anticipa in danaro una somma
che sarà riassorbita con il perfezionamento dell'operazione di mutuo in
cartelle è del tutto autonomo e indipendente e quindi non può essere
ricompreso nell'abbonamento previsto per il mutuo fondiario (1).
La costruzione anche di un solo appartamento con caratteristiche
di lusso, rende inapplicabile l'agevolazione dell'art. 18 della legge 2 luglio
1949, n. 408, all'intera e indivisibile operazione di mutuo avente
··per oggetto la costruzione di un edificio, anche se la gran parte degli
appartamenti costruiti non ha caratteristiche di lusso (2).
(Omissi!s). - Ool pi'imo mezZJo i dco\l'!renti denunciano viOilaz,ione
deg.Li a'l'tt. 9 e 46 del:la 'legge di reg~stro 30 dieoembl'e 19'2~. n. 326·9,
nonchè del(L'art. 27 de(L ll'.d. 11 ·1ugTlto 1905, n. 64·6, e dell:l'3Et. 46 deil!la
tabella B allegata aJ.iLa .dt.ata ll.egge di Regi1stro, in r-elazione all'art. 360
c.p.c. deducendo ·che erronea~mente la Corte di mell'ti.to arverva neg1ato che
\ le agevol,aZ!i•o[]'i fìscailJi previste daUe citalte noll'me per i con1tra,1Jt1i di mutuo
fondtaT'io tn carteilile pote,sseTo essere app,Ucart·e anche a murbui cos1tiJtuenti
·acconti sui prederbti mutui :liond~ail"'i, m aUesa del pe~r:Dez1ionamento
de1i ·con·tll'atti re1artJivi a detti mutui ti.n oo~rtelle.
(1-2) La p!'ima massima, ·che ha un precedente specifico neita.a sent.
20 marzo 1972, n. 842 (Dir. prat. trib., 1973, II, 230), assai correttamente
vestringe l'ambito di applicazione dehl.'albbonamento p~rerv1sto neLl'art. 2.7
del r.d. 16 liuglio 1905, n. 646 per i mutui :fondiari. E' da sotto!L1ne·are la
definizdone che 'si da dti. cOil!llessione slroumentale o dd mezzo a:l fine; soil.o
un nesso di necessità può giustmcare l'estensione deiJ. trattamento tributardo
d1i ;llavoce ad un negozio •senza i~ quaJ.e non sarebbe poss~bile realizzare
l'atto rprervdisto nella norma. Si rilporta così i1l va.go conc.etto di
connessione strumenta[Le nell'aiV'eO dell'ad. 9 deilll.oa legge di regi,stro. Una
simile tendenza si può riscontrare nell'al.1Jl'la 11ecente sentenza 15 febbiraio
1973, n. 478 (in questa Rassegna, 1973, I, 449). Ln passato si è ratto ricoil"
So aUa ·Connessione stl'Uffienta1e ·con ben di:ve!l"ISo ci'iterio, per alLargare
ia portata deHe no!I"ffie dd a,g.evolazione ben oltre i limiti del nesso di
ne.cessità (v. Relazione Avv. Smto, 1966-70, II, 450 e s.). P·er itPotesi analoghe,
di anticiJpazi:one di somma in attesa del perfezionamento deJ. mrutuo
v. Oa,ss. 15 ap!t'ile 1971 n. 1056, (ivi, 1971, I, 85,2); per l'itPotesi inversa
di rirbensione deWl.a somma mutuata in atte,sa del perfezionamento delle
gamnzie 3 apri1e 1971, n: 944 e 15 marzo 1972, n. 751, (ivi, 1971, 852 e
1972, 345).
La seconda ma1ss~ è di evLdente esattezza.
968 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
La CenJSUJVa è infoodata. L'art. 27 del a:-.d. 16 lugl>Lo 1905, n. 646,
prevede ·uno 1speci1ai1e tratrtamemto di favore per i mutui foodlliaa:ii nel
senso 'che per essi il'limposta di regtstro viern,e pagata mediante erogaZJione
anrnualle 1a titolo dii abbornamenJto, tiJn rifell"Ìlmemrto aH'aJrt. 46 de:W.a
Legge di Regh~tro 30 dicembre 19,213, m. 31269. Per il.',arrt. 9 delila stessa
legge dii Regtstro .e per il dtato oot. 46 della tariflìa B, ['·agevolaz,iome
trilbutarta predetta deve .appl'ilcarsi tanche ai negozli collegati, a[ mutuo
~OIIlldìialrio ipelt" iJ. quaiLe è prevista, dia 1t11esso s1lriulmenJtaiLe · dii mezzo a fine
(Cass., 2,0 ·marzo 1<972, n. 842).
Come qUJesta Suprema Oorte ha aVUJto modo dd chtLall'lirre, itl co1legamento
mecUante nesso strumenta1e d:i mez:zJo a me rilchii<esbo da!l[la legge
per l'estenZJione del bernefido ilmpliica che tra i due contratti non vi sia
autonomia, ma sussista um 11appor.to ·di dilpendenZia oaUJsale, per cui nom
sia tpossibille l'esecUZiiorne del mutuo ~Ollldiilado sernza l'els1stemza del divel1so
cont11atto ad ·esso st11umentalmemte e teleciliogi,camernie ooillle•gatto.
Il ~contratto tool!legato deve esser~e necessarto per l'attuazione del mutuo
fondiario (OaJss., 20 mJall':zJO 1917'2, n. 842). L'accertamento deLprerupposti
di fa.tto mtegvanJti taili ll'apporti di t()OllJneSSÌlone strumernta'le costttuiJsee
ajplpl1ezmmemJ11o ·dd fatto tdevd1uito aJl ,giiudiiJce di mer.ilto, se cong1'1UiaJm1Emrte
e ·correttamente motivato, non smdaoabhle iJn OassaZiione. (Oass., 11 nov~
e~bre 1969, n. 3672). Il 1gltudtce di merito, trattandosli di imposta di
il"egistro, deve aver ri!guwdo alil'!irn<tvirnseca nattuva deill'atto (Oass., 24 settembre
1970, n. 1698).
Ne11a tspecie ~come con motiVIaZJione ,aJde1guata e corretta ha 11itenurto
La Corle di mert1to H nesso di ·collegamento bi due ~c0111tr:atti di mutUJo,
queillo di acconto iJn danaro e quehlo dii mutuo 1iondim1o dn cartelt1e era
esc1Ulso .sia dalila man,ca,nZ!a dii ~strUJmentalLiJtà, in base alla ovvia colnSildertaZJione
che dil mutuo :Eorndiario in carte,l1e poteva sussistere ed a,ttuaJrsi
iJndilpendenrtemernte dall',esisternza di .aoconhl ,iJn denaro e sia dalìl:a di,versa
natura dei due mutui, 1l'UJno iJn 'Ca~,1Jeiltle e :l'a1tro iJn denail'o, onde wa loro
assoLuta autonomlia, ;itmpt11caVIa, conseguernz:ia1mente, una divel1Sia strutilura
di tassazione (abbonamento, per l'uno, e II'egilstraZIÌlone, pe·r l'altro).
H primo moti.tvo pe11tanto va v1gettato.
Col ,secondo mezzo i ricOII'Tenti dernunmano violazione deiltle 1eggi
su]le agevoLaz:~Oll!i fiscali 'in mater1a 'edilldZiila e pamco1aa:-menrte defL1a legge
nazionale 2 luglio 1949, n. 408, nonchè delle leggi :l'egliona[i sicilliame
27 aprille 1954, n. 11, 18 ottobre 195,4, n. 37, 2'9 llug1io 1957, n. 46,
12 noV1embre 19519, n. 29, e 27 dtcembre 19,61, m. 2t2, in relazione all'.
art. 360 c.p .. c., deducendo ~che, ·erroneamente, e decildendo con ultrapetizione,
fuOI'ii de:W.e richieste delle parti, Jia Corte di merlito negò i
benefici fiscaJ1i dea:-iJvamti da1le 'Citate leggi naziolltat1i, e regionali, affe,rmando
che uno deg.li appartenenti dell'ediiJficiJo cui si !l"ifel1iva hl mutuo
dovesse cons1derarsi di ,lusso, mentre comunque, pe·r gl!i aH;l'i, sicuramente
non di lusso, i benefid aV!rebbell"o dovuto trovall'e arp<pltiJcaz:ione,
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 969
ed ino1tre affermalllido, in ,contrasto ,con g1li atti, ,che la coSIÌ'l'tmione non
rosse ,corr,tspondente alle 1eggi e r:ego~amenrti edilizi ed a!lle prescrdzliom
delLa JrlJcenza di costruzione.
Alnche questa >Cen•surn tè ilrufondata. Non incorre nel vizio dii uilitrapetizione
il giudice che 'Senza ,a;ltera'l.1e li fat1li esposti ne ricava oogomentazd,
oni diive11se re,lati'VIamente alla dec1sione ;sul petitum ~stanzia,le
sotto1postogli dalle ,pa111ti. (CaiSIS., 5 feibbrado 1971, n. 276). Nella specie
al frne 'di >dec~dere ISUJLl'appl:icabhlità delle ,agevolazioni fiscawi, rLchieste
dai ricorrenti, e negate :daLl' .AJmminiJstraZJione Fdnanztaocda, hl giludtce dovev;
a >aJcce!I'tare la sussistenza dei 1po:'esupposti di fatto, necessad alla
corn:cessione dei ,r:id:lliesti benefici, e la 'P'rov;a di tale sussi:srtenza mcombeva,
,come è ovvio, a:g1i attuali ri,corr:eiJJ1Ji, che ne chiedevano l'applicazione.
La Cor,te di mer:i:to prOVVItde a taJ.,e accertamento dd. :liatto, nece1ssario
ai fini del :decidere, e negò, <eon adeguata e ,corretta mothraz~one,
e, :dunque, con 'aippr:ezzamento :in;sirn:daoabd.le <in sede di le~tà, che
i ricor:r:enti BIV'essevo adempiuto a!l detto onere probatoo:do.
La Oorte dii aJppello rrilevò in:liaJtti che dagli atti e spec,ie da un
certifi,cato 14 settembr:e 196'2 de•l Sindaco di Messina vtsn.:illJtaJVa che nell'edificio,
per ilia 'cos1:iruzlione, nni<tar:ta, del quale, erano staJti corn:cessd il
mutuo fondiar:Lo an >cartelle e !',autonomo ,a,oconto in denaro, era compreso
un a~ppartamento di 11!usso. I detti mutui, riguardando msoinddbilxnente,
tut•ti gU >appartamenti dell'edificio, venwano, dunque, ald elssere
concessi, a~che, per la 10a,sa di lusso -in qu~stione: onde ali mUitui medesimi
;non si •potevano appldloare, nepp'Uire d.n parte, i benefici fiscali,
pvevi.sti 'Sdlo per i mutui destinarbi esclusivamente ad ahitazio!lli non di
russo. - (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ,agosto 1973, 1!1. 2289 - Pres. Saja -
Est. La '!1orre - P. M. Panidolfelili (1conf.) - Mintstero :deii!J..e Fmanze
(avv. Sta<to Baoca>l1i) 'c. Barrresi (avv. Ballati).
Imposte e tasse in ~enere - Violazione delle le~~i finanziarie e valutarie -
Reato estinto - In~iunzione per il pa~amento del solo tributo -
Le~ittimità - Necessità del preventivo procedimento di contestazione
in sede amministrativa - Esclusione.
(l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 e segg.).
n procedimento amm_inistrativo di contestazione, pronuncia di ordinanza
deLL'intendente, ricorso al Ministro ecc. regolato dagLi artt. 55 e
segg. deLLa Legge 7 1gennaio 1929, n. 4, è predisposto per La determinazione
deLla pena pecuniaria; conseguentemente neLl'ipotesi di tras.gres\
1:170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
sione costituente reato e di dichiarazione di estinzione del reato medesimo,
aUa riscossione del soLo tributo può procedersi mediante ingiunzione
direttamente opponi bUe innanzi aH' A.G.O. (1).
(Omissis). - Con il'rmi!co motiv'O di ricorso la Filnaru:.a oensooa il.'impugnart;
a sentenza per vio\l.azlione di legge e vizio di motivazione, de-.
ducendo:
a) che l·a speoi,ale procedura prevdlsrta daWJ.',arr-t. 5'5 dellila 1e<glge 7 gennaio
192,9, n. 4 (sulJ;a rep!ressiotne delil<e Vlio1a~Z~ionli deWle legg;i finanziarie)
e da<]Jl';art. 52 il. 19 giugno 1940, n. 762 ~i!stitutiva dell'I.G.E.) non è applicab~
le aJlile vio:Laztoni di nattlil'a pena<l'e (ex. art. 2 1e,gge d€11 19<29, ctt.),
neanche quando soprarvvenga 1a prescr<iZJione d;el reato;
b) che, ne~l caso iJn esame, avendo l'ufficio azionato iLa pretesa
tvibuta11ia medi<ante inrgrunzicon.e, successiw ailil'estmzione del reato, e
ri<oorrendo la piena <giur:tsdizd.one dell'A.G.O., il ·contrtbuen,te era iJn grado
di avvalersi di una ,dlifes~a ben p<iù ampta di quella ~che av\l'•ebbe potuto offr,
iJrgli la (non ·consentUa) procedura delre·clamo in sede amrninlistrativa.
]l ricorso è fondato.
È padfi,oo tn fa·tto ·che 'la pretes<a fiscale di cui all'op'P:o'sta ingdunzion
·e fu, inizilalmente, oglge:bto di un decl'eto penal·e di condann<a posda
revocato dal TriHrunaile di Roma per ·esti!nz,:•on•e del reato, cuti appun,to
fe•ce se<gui<to la suddetta i!ngliunzkme di pagamento pe!r un impolrto pari
a1l'drrnposta erv<asa (e sopratassa), esclusa ogni penaLità o pena pecuniaria
(ex aT1Jt. 2 e 3 del!la cit. legg·e n. 4 del 19·29).
Ciò premes1so, non può dubitarsi del[,a le,giotti!mità del mezzo presceito
dalla F1in,anz,a per J,a reailiz:z,a:zJione del vantato didtto, liil cui oggetto,
toita !',ammenda I'licd:Jilega<bi<le a!H'ormai estinto reato e non riehies:ta
l<a pen1a pecun;~ardia di IC'Ui 11nai s:i fec<e ICIBJr1tco al contravve[}Jt0111e (!11101Il
più pel'se.guib~le per la commessa ~nfuaz.ione), si rli<duce,va und-camente
al !'ecUJpero de<l oredilto erar~ale. E per realizzare questo diritto, che
traeva titolo da·1l'obbhl,gazJone tributa<ria e soLamen,te da essa, l'Ufficdo
non ·era tenuto a ~svoLgere preven1livamente 1a specioaile procedu!'la previ~
sta dal<l'all't. 55 della. ai1Jata l·egge n. 4 dei! 1929.
(l) Decisione esattissima. La procedura regolata negli artt. 55 e segg.
della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha per oggetto la sola determinazione
deihla pena pe<cunalr"ta (,sanzione civile) e ad essa non deve e non può farsi.
ricamo per l'a,ccertamento dell<a .sola ilmposta. Se qui:ndi si è al di fuori
delle ipotesi in cui « sia stabilita \la pena pecuniaria • quella forma di
procedimento ,amministrativo è estranea. Non è dubbio, poi, che i!Ja Finamza
possa avVIall'ersi dei!(J.',i,ng,irunzione peT H recupero del credito di imposta
dopo ~che SUil reato si si<a pr<IDUilJCiato iii giUJdi<ce pena\le (CaS<S., 14
aprile 1969, n. 1188, in que<sta Rassegna, 1969, I, 335).
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 971
Ta:le nol'lma, 'el'll'oneamente a:pp~~cata dalla Corte d'a<ppe~Llo dii Roma,
prescri:V'e <inrJia:tti ~che • per Le vioLazioni dehle norme fì.n.anz~rurie, per cui
sia stabHi,ta La pena 'pecun:ia•ri•a, Pi,ntendente di finanza... n011Jilfica a1l
trasgl'essore ·~l voerba1le dii aocertamento e lo inwta a presenrtrure le sue
deduZJioni », dopo di che, qUJalora • accerti ['·es~stenz,a dellla V'i:ola~ione
e 1a responsabhlità del tl'asgressore, determina con provvedlimen•to motirvato,
sotto :Eorma dii ordin:anza, 'l'ammontrure delLa pena peCUJnmTia •.
PtreV'tsi:one, ~codesta, daLla qual1e I"isullita 'CMruramente che ,i!l pTOcedlimenrto
ammin~stratiiV'o iv:i Tego1ato tol"na appl:ilcabill·e nel concoliso dii almeno
due ·condiZJi.oni: a) 1che sii tl'latti di trasg~ressi,one non 'costi.Jtuente reato
(art. 2) ma per •La quail.·e sia .piieV'~sta UJl1Ja pena pe'cunia•rda dii na~tura
ci:VIille (a:rt. 3); b) che l'lilrl'ogaz:i:one di questa pena, pll'evto accerlamenoo
del'l:a conlroa:vvenztooe ,fiscale, sia l'oggetto ,e ~l fine deli'ordinanza dntendentizi:
a.
Ebbene, nè l'UJna !lllè J.'al1t11a dii ·tali C'Ol1Jdiizioni (•come accerrtato nel
giudiZJio dii merito), dc0111reV1a neLla :llattilspecie: a) non 1la plt'ltma, perchè
1a V'iol!aZJione ~aJdJdebiiata al Bwresi aveva natura di !l'leato (•a:rt. 2), estinto
ill qua\le 'la cooseguenza non è certo l•a sua tras:Eormazi:one iJn :hl!lecito
ammi:n:i,st!l'la:ti:vo, lsanmonabhle 'con pena peCUJnilaria <~art. 3), ma semplicemente
ti!l venilr meno della sUJa purnbiiLiltà (ex artt. 2 o 3); b) non la
seconda, potchè, coerentemente a ·tale premessa, l' .Am.rni!llliJstraZJilone non
ha preteso n'è !'.accertamento de11a respoosa,bill·ttà del tra1sgressore nè la
sUJa condanna ,a,l!la conseguente pena poounialt'ta; essendosi 'l!ilmiltata a
chiedere - come ·già si è detto - H pagamento del debilto d'Ìimlp,Ofsta.
Il che, •sotto :llOlrma di ordtnal'11a .az1one ·Cogni:toria o dii ~iO!Ile
all'iJngi:rmzione (1come n.eil.la specie), ·è materta di normail.e cootrove!l'sia
devolut~a i!i.l!La diretta e piena cognitio deLL' A.G.O.: di :llronte alla qwale
attoce e conrv,enuto o ,iJnttmante e ing]unto sooo a·biJ1itati a svoil:gere,
senza liimiJtL di 1difesa o di 'indagine, le oorubrapposte ragioni iJn orome
all'oggetto dedotto ,iJn <gi:udi~io. - (Omissis).
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2290 - Pres. Ica:rdi
- Est. Ellia - P. M. CoociOJI)poli ·(comi.) - Minilis:tero diellllie Finanz•
e ~avv. Stato S~conoO.!ft) •c. Com~me di Trieste.
Imposta di re~istro - A~evolazioni per le opere pubbliche di interesse
de~li enti locali - Opera non ammissibile a contributo ex le~e
3 a~osto 1949, n. 589- A~evolazione in base alla le~~e 6 febbraio i951,
n. 126 - Compete.
(l. 3 agosto 1949, n. 589, artt. 3 e 18; l. 6 febbraio 1951, n. 126, articolo unico).
L'agevotazicme per le opere pubbLiche di interesse degLi enti locali
è stata estesa con La Legge 6 febbraio 1951, n. 126, anche arte opere che
972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
non possono fruire deL contributo, purchè rientrino obiettivamente fra
queLLe definite neLla legge 3 agosto 1949;, n. 589; pertanto un comune
con popoLazione superiore a i150.000 .abitanti può godere deU'agevolaz.ione
per La costruzione rdi un acquedotto anche se non può essere ammesso
a fruire deL contributo (1).
•(Omissis). - Com l'unilco moti.rvo del ricooso il' AlmmitnillS11Jmzio~e
deLle FriDalllZe ide]lo Stato dei11UI1c1a v1oliazJone deUa'arldlooLo unico de!Jla
leg~ge 6 febbrrado 119511, n. 126, ·inlsufficiente moti:vaztiJone ci!rca wn pif.Ul;to
decisi'Vo, 1n ,velazione all'art. 360, nn. 3 e 5 rC.ip.•C., deducendo che erToooamente
1a O<mte dii merireo ha rritenuto aipp]Jicalbi.J1i 1e ageV'oLazli.OilliÌ. tr.ibUJtarie
prevtirste daJl:l'arrt. 1•8 c:lell.lla leg~g~e 3 agosto li9r4r9, n. 589, a[ oomune
dii ·Trieste, CO!ll pOipOILaztiJone super.~ore rai 150 mv1a arb1i.Jta1nti.
La rcenstWa è ·imondiata.
Per 1a o01Stl1uzione, l'amplri-amento e hl mi.lgiliioramento, di opere di
interesse degUi EIIliti 1ocallii, rl!a 1egge 3 agostO 1949·, n. 5,8,9, ·prevede all'art.
3 un rcontrvbulto S'llataile del 3% a tfavwe dei cOitllll.m.i OOill popo1aZJ~
one SUJpel'IÌ!ore raJi 30 mi.!J.a aibiltanti ma non rsupooiJOO'e aJi 1'50 milla abitan.<
ti. .A!lil'rM"i;. 18 rLa rstessa ~ge prevede che .gllli rartti Sltd:pui].arti dlargld Enti
locaLi ed occoil'renti peT rl'attuaziOille deLla ileg~ge medesima, nonohè gli
atti Idi celss~one de'l ICOilliiDvbuto rstartJale, sono soggetti ail ,fu'<attarmento
fiscaile ,stablhl.irto per g'lri atrti sti!pillati daLLo Stato. La successd'Va legrge
6 :liebbrraio lr951, n. lr2·6, all'arti!coiLo un1co dli!sponre cile • l·e argeV'OilaztiJonii.
fiscarili e tri!buta!I'Iie concesse CO!ll l'art. 18 deilila legge 3 agosto 1949, n. 589,
Tecante prOVV'edÌ!mellJti per a.gev01all'e l'eseCUZJiorne rdii Ope!l'e pubbLiJche
(l) Questione nuova risolta tn modo che desta perplessità. Sostanzialmente
la s.e. ha affermato che, avendo già la legge n. 589 del 1949,
stabiJ.ito l'rag·evolaZJione (per ile ·ilpotes.i in cui era amrnilssibiJ.e i.!J. CO!lltriibuto,
la legge del 1951 non poteV1a aV'ere alrfìro :significato ,che qruelrlo di estendere
il'agevo1azione alle ipotesi ·1n cui n ~contributo non poteva essere
concesso per opere obiettivamente rientranti nella definizione degli artt. 2
e segg. della legge del 1949; questa interpretazione sarebbe tanto certa
(in claris non fit interpretatio) da non .consenti!re una disamina più aiPip!
l'ofondirta di!retta a ll.'diOeooall.'e· la • mens ilegds •.
Tanta certezza non sembra che possa essere proclamata: la legge numero
589, stabiliva uno strettissimo legame tra agevolazione ·e concessione del
contributo, nell senso che erano agevOilarte solo le opell'e !P'El!1' !Le quaLi il
contributo era stato l!n rconcl'eto corncesso e non que·He che, pm avendo i
!'eqmsiti lfilssati negLi all:'lbt. 2 e segg., non lWeV'alllO ottenuto, quale che
ne foose la 11agione, N •contributo tdello 1stato; accadew cOI.Sii che ip!l'op!l'Ìo
i comuni più sacrMi.,cati, rimaJsti esc1UISi dal rcontributo (per esarudmento
dei relativi fondi statali), dovessero sostenere ,gJ.i. onell.'i tdbrutari se es,egUÌ!
V'ano l·e stesse opere con fondi proprd.
Lo SCO!PO rdeilJJ.a leggre del 1951, intervenuta SIUbiÌito dopo il IJ['.1ffio anno
di a[plplica:zli.one delLa ilegge rdeil. 1949, fu per l'appunto quello di pOrTe riPARTE
I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 973
di in·teresse degli enrtJi il'Ocailii spettarno anche nel oa.so che tali ernti provvedano
senza lill oontrlilbu1Jo deJJlo Startlo aiJ!la esecu:zJiooe dellle opere pubbllilohe
:prevEste in detta leg.ge •.
Oome è starto vitenuto dallJ.•a Commissione centl'alLe dellle ilmposte,
con la decillsi·on·e 8 lugHo 1964, nooclllè dal .tribunale di Trieste coo la
sentenz1a 13 marzo- 20 ·a:prille 19618, e datlia Col'te di appeilllo di Tirieste
con 1a sentenza qUii denunda<ta del 19 glilugno - 22 lug'liio 1970, e COlme
espressamenJte e •ohiila.Tamernte l.'isulrta daillla lettera S'tessa deillla leg.ge
3 agosto 19419, n. 5•8•9, atl.J.'art. 3 ed all'art. 18, j(L i1egdisl1a•tore, per agevolare
la costruzione di orpeTe pubbliche di in1;e['esse de.gli etr:~<ti loca:I.i,
stabilì •con La legge n. 58,9 del 19·419, nn 'COOtrd,buto (arl. 3) e un. trattamento
fiscale di :lìaJVore (art. 18), 'enwambli dovuti, per l!a leg.ge medesima,
m reil!a:zJione a!lla ~popolazione. Sia Iii conwilbuto che d: benefici fiscali
erano dovuti, insteme, ad. •Comuni con Ja stessa aliquota di abilta!Il.lti, e,
per la costruzione •dii acquedotti, dll beneficio fiscale era concesso solo a1
comUJIJii che g1ià arvessero d'l 'contributo dell 3·%, Clioè che arve,ssero nna
popoJ.Ja:zlione non in:lìerior.e a 30 mUa e non SUIPOCilore a 150 mma ab1tantd.
Come è starto !Titenuto concoTidemente d~le dedsioni so:pra l'ilchilamate,
e come chila~ramente mSUilta dana lettera delll'all."t1ilcolo· unliloo deWla
legge 6 febbl'a.io 119511, n. 1216; con detta IJ.egge si stabili che ill beneficio
figoa:J.e .spe·t±aVIa anche 1ai 'comuni •che noo avessero diritto all corntl'Ìibuto
sta<ta•lie, e, doè, inldilpendentemenJte dalla rpO!piolLazione. Restarva, comnnque
.:fermo N Limilte ~ellatwo aJ!la popolazione per la con·ce•ssliorne· del conrt!Libuto,
daHa qualle Ìll 1benefioio fiscaile wa !l'ero, .invece, oort;onomo ed mdipenidente.
Iil tratiiJamento tr~butaTio di favooe, sempre secondo l!a lettera
delila legge e secondo le so:pra richiamate concordi ilnterp'l:'etaz,ioni, veniva
così ,oonoosso sem!pl'e ohe g']Ji ,atti :fossero rdestlmati · ahle opere pub'
Wilche 'Che illa legge IDJ. 5189 diell 1949 'aJVIeV'a mteso dd i'lliCTementa:re, BlnC'Oit'chè
inrteressarnti coiiil1Uli11i od enti looafJJi non arventi, per ~a loro popoiLazione,
diritto anche al contr•ilbuto startale.
medio a taJ.e inconveniente, cornsentendo l'agevoilazione nel caso che gll
enti, 'Che potevano ottenere ma noo avevano ottenuto dil corlltrdlbuto, pirovvedessero
alla esecuzione deLle opere previste nella legge n. 589, con altre
ri1SQ["se. Non è affatto vero· che l'af!ievoliazione fosse già contenurtla nella
legge del 1949, per le ipotesi in cui il contdbuto poteva essere concesso
e che la legge del 1951, non avrebbe avuto una ragione se non avesse
esteso l'agevollazione oi!JtiLe i llimiti gdà stalbiliti. E non può affe!Ml.MS!i che
l'agevo~azdone ·competa sempre quando si eseguono opere obiettivame,nte
rientranti nella pil'evilsione delLJ.a legge de•l 1949, Pea:"'chè, per la maggior
parte •le ipll'OVV'ildenze di questa \Legge sono destinate non soltanto ad enti
locali dd de,tea:"minate ca~rartìtedstiche (popolazione) ma sopmttutto ad enti
........... ·············
974 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
·Nelle decisioni rich!ilamate fu esattamente rtme·vart:o che ~·e agevOtlaZJioni
fiscalJi spettarno 'Se le opere Dientrano, obbietthnamerute, ;lìra. quellle
preV'iste dahl'arl. 3 del]lla legtge n. 589 deil 1.949, ·indipendentemen~ dailla
popolJaZJione deJ..l'•ente Iocat1e cui interessano, ·e, dunque, da'l di.Jr.itto al
contributo statéill,e.
Poichè per la 1l•egge n. 5·89 del 119•49, Ìln iJpote.si dd .contributo sta•tale
già .spettavano le agevolazioni fi:scaH, 'la nuov.a [egge n. 126 del 19M,
espressamente .intese •concedere trui >agevol·aZJi·on.i anche se non spe1Jtasse
a contrtbuto starta[e.
La l'a,gtione peT cui ·jll. contributo stata!Ie non eTa ·concesso era del
tutto 'indifferente ana •COIJJCessione del:l'•agtevruazione tributa·ria. In a[cun/
modo la :lie~gt~e· rr11. 12,6 dleill 1951 ~ese !indiat1lfli in cOrr:IISidle:riazilone il
motivo per cui hl ·contTihurto •statale non era concesso: e in a':licun modo
ritenne che per ave•rlsi l'1agevolazione fiscalle occorreva che iii cont't'ibuto
non fosse stato •dato per dJkfetto di fondi del'lo Stato.
Il testo d·el1a legge n. 126 del 1951, come è stato rettamente e concordemen•
te mtelso da,Ha tl'ipliice richiamata .interpl'etaZJione giUII'Iiispll'Udenziiaie
·e 'COlme Tlisulta da.11a 1chiarra :sua lette11a, non consente arbttrarrie
JimitaZJioni che hl ·l·egis[atorre non V'oUe, a•l'lol'chiè dtspose che 'l·e ag•evol·az1oni
fi:sca.U spettavano anche se non VIi fosse contributo stataile. DM momento
che se vi era .contll'i:buto •stataLe già i benefici tri!butall'li eTano
dovuti, è evli!dente che 1a nuova· legge non .poteva concederld se non
nel!Iìa ipotesi che ·gtià · non fossero dovuti, •e, oioè, che non vi folsse g1à
:i:l diritto al .conwilbuto statale. Dunque, 1a co!lllcessiione ded benefici
f:iJsca:li non poteva .mtendersi estesa se 1non alle dipotesi già non comprese
nel ,dJi!sposto de!Jla •Legge pre•ceden1;e n. 5·8'9 del 19•49: e cioè l'~guamdava
.i •ca•Sii in cui, per ~a ·loro popdlazione, gl:i enti fl:oca.Jii non avessero dntto
al contributo dello Stato. In ta1e Lpotei9i, a'V':retbbero, lin vi!l'tù della nuova
legge 1216 del 1951, avuto ,dJtritto, ·comun,que, ai benefiiCi f:iJscalli, che venivano
a prresarodere dal d!wttto ai contributi stataJ.i, mentre- m'V!ece per
la 1le•gge n. 589 del 1949, sarebbero 'spettati solo se VIi folsse stato il
diritto çin rell:aZJi!one .aJJ:lia popo11aztone) ed ·avere anche .i contdbuti.
In taile chiar11tsstma formulazione dell.';aTt~colo nntco deillia nuova
legg.e 126 del 19•5,1, soccorrre ,iJl .prmoi!pto • 1in c'la<r~s .non fit à~ntel'lprretache
non siano già provvisti delle opere medesime o che non abbiano la
necessità di migliorare ed ampliare le opere esistenti; la l·egge del 1951,
fa espresso riferimento alle opere pubbliche previste nella legge del 1949,
e quindd a quel·1e opere •che, oltre che 1per i caratteri ·generali, erano anche
per l'agioni partko1arri (popolazione o maJJJcanza dei serviz.i) ammissibili
a contributo. L'agevolazione della legge del 1951 riguarda quindi
quei.Je opere che avrebbero potuto ottenere d.l coiJJtrdbuto e non lo hanno
ottenuto (per inidisponibilità dei fondi o altro) e non quelle non ammi,s/
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 975
tio •, per cui il. s~gnificarto deliJJe .paTOile e l'mtoopretamone lettera1le devono
avere assOilruta pr:evalen:zJa su ogn!i allibro mezzo interpretativo, e
sOilo nei casi iln 001i la lettera delLa legge dda Iruogo a dubbi si deve
ru11darr-e a ricercare JJa • meilJS legJ1s •, l'mtenzione del leglisLatore (Cass.,
6 agosto 1953, n. 2667).
Nel sistema del nost:ro ordmamen1Jo, ilspm-ato ~ prmcipio della certezza
del d~itto, la V'OilOOtà [egislativa espressa preVJa1e SU ognd mten-
2l101Ile supposta, 'se la lettera de[ testo non ma luogJO a seri dubbi sul
significato del!le parole usart;e :neLla formu'lazJione delil.a nOtl.'lllla.
I .LavOT'i prepaTartori possono spiegare efficacia nella m1ierlpreta2'Jione
deliLa J.egg1e solo .se non siano i:n contrasto con ~l testo iLeg.i!slarbivo, come
aJVViene se essi aff•ermino l'esistenza d:i limtti dei q'lmlli no:n V1.i. è aLcuna
traiCc~a nella ;liormruLaziooe della Il!Ol"'lla (Ca:ss., 13 febbrlaio 1•961, n. 318).
Nehla specie, come, con moti.vazJione congrua, esauriente e col"ll'etta,
:rtilevò la Corte dii merlito, pei"V'enendo ad un apprezzamento di fatto
che, essendo oongrnamen<te momvato, non. è sindacabiJ.e i:n sede di legittimità,
i tel"ll'roi acqrustati dal comune di Trieste oon l'atto Scamplicchio
del 2'4 •lUJglio 19·54, erano destinati ad opere dtnteressanti ['acquedotto
del detto IComUille, cioè ad opere ptllbblilche previste dalila legge
3 agosto 19·~9, n. 589. H comune di '11rdeste non a~Veva i:n relcione
all'art. 3 del:l;a detta legge, .per la sua popo1azlione, Slllpecime ai 150 mhla
abi~Umhl, d~1tto a1l contribUito statale, ma il 1rog1i.1Jo Stampicchio era sogg.
etto aJ1. trattamento fiscale di favOT'e, per iiJ. ohiial'o diJSpos1Jo dehl'aT'I:lioolo
i.uld>co della nuova legge n. 1216 del 19·5<1, m rela:zJione ail'arl. 18 della
Legge oirtata del 19·49.
Rettamente pel'tanrto fu r.icooosciuto il diritto ai benefici tributari,
per il combnarto disposto dell'articoLo U((lJLco delLa legge n. 12t6 deJ. 1951
e dell'al't. 18 della ·legge n. 589 del 1949, tespilngendosi., dad giudici di
mer.irto, le •contrari·e is1Janze dell' Amm:IDistr1azione F1inanziaria, qui it'lkorrente.
- (Omissis).
sibili a contributo per mMJJcanza dei preSIUIPposti pall'tico:lari stwbilirbi. dalla
1egge dei 1949. "
Difatti La Corte di Cassazione era già peft'Venuta ·implicitamente a taie
conclusione allOl'chè avev~a ll'Ltenuto, e con propll'ia giwdspTUJdenza costante,
che la ·estensione delle agevOil,az]oni fiscail.i di ·CUiÌ. ahla legge n. 589 del
1949, alla costruzione di opere pubbliche non ammissibili a contributo in
base a tale leg.ge era stata disposta srutanto dalle :successive leggi che
avevano esteso a tale dipotesi anche la concessione dei!. contributo statale
(sent. 14 novembre 1972 n. 3383, in questa Rassegna 1973, I, 237 e precedenti
da essa ·citati, relativa alle :agevolazioni fiscali per 1a costruzione di
elettrodotti nei Comuni e nelle frazioni che exano già p:rovvisti di energLa
elettrica).
15
976 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
CORTE DI CASSAZIONE, <Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2307 - Pres. !cardi
- Est. Lilpard - P. M. Caritsto (conf.). - M'ÌfllliJStero del!Le FinalnZe
(avv. Stato 'IIarliin) c. Provincia AutOIIloma di Trento· (arvv. Cog1iatd
Dezza).
Imposta di re~istr.o ,. Mandato - Nozione - Incarico di attività esecutiva
o materiale - Esclusione. ·
{r.d. 30 dicembre 1923; n. 3269, tariffa A, art. 91).
Imposta di re~istro- Appalto - Nozione - Assunzione di rischio - Necessità
- Gestione a rimborso spese - Esclusione.
{r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 52).
Impostà di re~istro - Obbli~azioni di somme non altrimenti sottoposti
a tassa di re~istro . - Contratto atipico di affidamento di
~estione di servizio a rimborso di spese e senza assunzione di
rischio - Tassabilità ex art. 28 tariffa A, della le~~e di re~istro.
{r.d. 30 dicembre 192.3, n. 3269, tariffa A, art. 28).
n mandato consiste neL compimento di atti giuridici e si caratterizza
per La prestazione di un'attività deliberativa d:i formazione e manifestazione
di volontà. Non può rientrare pertanto nella n.ozione di
mandato, 'nè rai fini ·civiLi ""è a queUi tributari, una attività ersecutiva,
tecnico-pratica o materiale (applicazione aU'ipotesi di gestione di una
scuola professionale affidata dalla Provincia autonoma di Trento ad un
ente) (1).
Elemento caratterizzante delL'appalto è la gestione a proprio rischio
(economico) da parte dell'appaltatore, implicante la duplice poS'Sibilità
del guadagno re !deLLa perdita. Resta !Quindi al di fuori d-ell'appalto e dei
due negozi ad ·esso assimilati riconducibiLi all'art. 52 tariffa A, un incarico
·di gestione a rimborso spese, che tin nessun caso consente all'appaltatore
un guadagno anche se non è ,e•sclusa l'eventualità di una perdita
•essendo posto un ;limite massimo rall'importo delle spese rimborsabiLi
(2).
n negozio di affidamento in gestione di un servizio a rimborso
spese, rsenza .assunzione di rischio· da qJarte del gestore, è un rapporto
atipico che, in quanto non riconducibile 1a nessuna voce della tariffa,
è soggetto aU'imposta di cui all'art. 28 tariffa A (3).
(1-3) Coorfo=e è JJa sentenza in rpari data n. 2306.
Sulla prima massima la gi,uri~:rrudeltlZia è rda tempo pacifica (v. Relazione
Avv. Stato, 1966-70, II, 714). Da c0011divddersi è aDJCihe, nelile sue
definizrioci genera[i, J:a •seconda massima, benJcihè non del tutto persuasivo
•appaia il rife:rdmento ail caso di specie.
Di notevole interesse J!UJltima massima p:er hl cihia!I'imento cihe offre
sull'ampiezza della norma dell'art. . 28 della tariffa A, in riferimento ai
negozi one!l'osti. non nominati.·
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 977
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2488 - Pres. Caporaso
- Est. Z'lliCOO!ni Gallili FO!liseca - P. M. MiJJijJ.ortti (conf.) - Pro~
vincia di Perugia (avv. Cesa·rini) c. Ministero !delle Finanze (avv.
Stato Freni).
Imposta di registro - Agevolazioni previste dal r. d.l. 2 febbraio 1939
n. 302 per la costruzione di impianti sportivi - Procedimento amministrativo
- Approvazione prefettizia dei progetti - Presupposto
cui è condizionata l'agevolazione.
La esenzione da ogni tassa sugli affari prevista dall'art. 3 r.d.l.
2 febbraio i 939, 302.. è applicabile alle opere contemplate nel precedente
art. 1 (costruzione, acquisto, adattamento·, restauro, modifiche di
impianti sportivi) soltanto se la idoneità degli impianti a soddisfare il
pubblico interesse sia stata accertata dagli organi amminstr~tivi pre·posti
allo sport s.econdo il procedimento all'uopo prescritto che comprernde
anche l'approvazione prefettizia dei progetti, la quale, quindi,
si pone come un presupposto per concedere l'agevolazione (1).
(Omissis). - L'art. l del d.J.. 2 febbraio 1939, n. 302, stabilisce che
« i progetti per la. costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e
le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori sono approvati con
decreto del IPT!etfetto, sentito l'ufficio del Genio ci:vme e prev·io parere
.favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi del
comitato olimpico nazionale italiano». Il medesimo articolo dispone
poi che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, e che ne'l decreto di approvazione sono stabiliti i termini
entro i quali si devono incominciare a compiere le espropriazioni ed
i lavori.
L'art. 3 presc.rive: «Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione
delle opere contempla·te neiJ. precedente art. l sono esenti da ogni tassa
sugli affari ».
La sentenza impugnata ha giudicato fondata la pretesa della finanza
- basata sul presupposto (non contestato) che nella srpecie era
mancata l'approvazione dell'opera da parte del prefetto - affermando
che 'l'awrovazione è presupposto dell'esenzione tributaria.
La ricorrente, denunciando 1a violazione delle norme citate, adduce
per contro ·che l'approvazione dei progetti è necessaria come atto
(l) Con questa sentenza la Corte di cassazione ha risolto il contrasto
esistente tra le due precedenti pronunzie citate in motivazione, adottando
il criterio formalistico (approvazione dei progetti); v. anche App·ello Napoli
17 gennaio 1972, n. •1545, :in questa Rassegna, 1973, I, con nota di
ARNONE.
978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
del procedimento (eventuale) di espropriazione per pubblica utilità,
non invece ai fini dell'esenzione tr.tbuta.ria, la quale sarebbe dalla
legge collegata alla sola destinazione oggettiva dell'opera, a1nnfuor1
di ogni accertamento ,preventivo da parte dell'amministrazione. L'effettività
della destinazione a scopi sportivi potrebbe invece essere controtlata
da,gli uffici finanziari a posteriori, e il suo difetto detel'llllinerebbe
la decadenza dal beneficio fiscale.
Questa intel'IPretazione non può essere accolta. In linea ,genera,le è
da dire che la legge aocol'da l'esenzione triputaria agli atti necessari
non per l'esecuzione di ogni impianto sportivo, ma degli impianti
idonei a soddisfare il pubblico interesse. L'accertamento di tale idoneità
deve essere compiuto dagli organi amministrativi preposti allo
sport, non dagli organi dell'amministrazione finanziaria. Ciò è sufficiente-
poichè è previsto soltanto un esame preventivo da parte dell'apposita
commissione del comitato olimpico nazionale - per negare
la possibilità d'un riscontro a pos~erio'l'i, come è confermato dal fatto
che non è ipotizmbiJe un.a decadelnza daH'agevolaZJioO!Ile fiscale (i cui
presupposti devono perciò essere nec·essariamente accertati in via
preventiva) per il fatto stesso che non è imposto un ter>mine entro
oui 'l'opera debba essere compiuta, o il preteso controllo del suo
carattere sportivo debba essere eseguito.
Del resto, che il parere della commi-ssione . sportiva e l'approvazione
prefettizia non siano previsti per servire ai soli fini dell'espropriazione
è dimostrato da ciò: che essi non sono soltanto prescritti
per la costruzione o la modificazione di impianti sport\vi, ma 'anche
per il loro acquisto o restauro, cioè ~n relazione a casi in cui a1la
esprOtPriazione non oc·corre far luogo.
Conseguente, nel contrasto determinatosi sulla questione !fra
le sentenze di questa Corte Suprema n. 291 del 1952 (•che ai fini dell'
·esenzìone ha escluso la sufficienza della mera pecuUare finalità dell'atto
.tassabile) e n. 2276 del 1971 (che ha invece consid&ato non
necessaria .la preventiva approvazione di cui aU'art. l della ·legge speciale),
deve essere adottato il criterio più rigoroso, intendendosi il
ri:ferimento alle «opere contemplate nel precedente art. l», contenuto
nell'art. 3, come riferimento alle opere rientranti nella complessiva
previsione legale dell'art. l, ·la quale include anche l'a!PProvazione
amministl"ativa, ossia come riferimento alle opere approvate
seconidlo dll [tWOCe!dlimenrtlo 'P['esCII'itto. ~ (Omissis).
SEZIONE SESTA
GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE
I
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 lugLio 1973, n. 2168 - Pres. Flore-
Est. Ridhl.a- P. M. 'I1rloltta (coruf.) - Fla11.1llimento impresa ]ng. Bru.
no Liugnani (taiV'V. Bailm!IlJiJn·i) c. I.A.C.P. di Trieste (avv. Messina e
Frattini) e MilniJSitero dei lavori pubbll.ici (avv. Stato Oarusi).
Appalto - Appalto di opere pubbliche - Istituto delle riserve - Carattere
generale - Fondamento.
(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89; d.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 30 e 42).
Appalto- Appalto di opere pubbliche- Onere della tempestiva riservaQuando
sussiste.
(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89;. d.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063. artt. 26, 30 e 42).
Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Danni -
Onere della riserva- Sussistenza- Momento in cui l'onere diventa
attuale.
(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 64 e 89).
Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserve dell'appaltatore - Memoriale.
(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64 e 89).
Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Dan-ni - Riserve dell'appaltatore - Indicazione del numero delle ~iornate
cui la riserva intenda riferirsi - Necessità.
(r.d. 25 ma~gio 1895, n. 350, artt. 16 e 54; d.P.R. 1.6 luglio 1962, n. 1063, articoli
26 e 30).
NeLla discipLina deLL'appaLto di opere pubbLiche L'istituto deHe riserve
ha carattere generaLe, neL senso che la necessità deHa tempestiva
formulazione e deUa successiva quantificazione, suL registro di contabiLità,
deUe richieste deH'appaJtatore sussiste per tutte le pretese che siano
tali da incidere sut compenso compLessivo, spettante aWappaUato1·e, quali
che siano Le componenti e i titoLi di esse. La ragione fondamentaLe che
980 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
giustifica iL sistema delle riserve e le preclusioni, espLicite o implicite,
che esso pone a carico dell'appaltatore non si esaurisce nella esigenza
di consentire all'amministrazione appaltante la tempestiva verifica di
quanto formi oggetto delle contestazioni .e delle osservazioni dell'appaltatore
e di prevenire il pericolo ·di dispersione deHe relative prove, ma
va ricercata, nel quadro deUe •esigenze proprie di un bilancio pubblico,
nella necessità delta continua evidenza della spesa dell'opera, in funzione
·della corretta utiLizzazione e ·della ·eventua.Le integrazione dei mezzi
finanziari per essa predisposti ed in funzione, artresi, delle aitre possibili
determinazioni che l'amministrazione ,Potrà discrezionalmente adottare, di
;fronte ad oneri che potrebbero largamente trascendere le previsioni
originarie di spesa, non escLuso l'esercizio della facoltà di risolvere, .unilateralmente
ed in qualunque tempo, il· contratto (artt. 37 del regolamento
e 345 delLa legge 20 mar~o 1865, n. 2248, all. F) (1).
L'onere della ilscrizione, della espLicazione, della eventuale riproduzione
nel registro di contabiLità e delLa conferma finale delle riS<erve
sussiste, quindi, non soltanto per le contestazioni e le domande deLL'appaltatore
1·elative alle singole partite contabilizzate di lavori e di somministrazioni
(wr.t. 53 del regolamento), ma per tutti quelle che l'appaltatore
creda di proporre nelle varie fasi ed operazioni nelle quali si articola
l'iter esecutivo dell'appalto, dalla consegna dei lavori fino al conto
finale ed al coLLaudo, non escluse le eventuali sospensioni e riprese dei
lavori (artt. 11, 16, 23, 64, 89, 101, 107 del regolamento), semprechè le
. pretese dell'appaltatore abbiano il loro titolo in fatti produttivi d.i spesa
per l'esecuzione dell'opera (2.).
L'onere deLla riserva sussiste anche relativamente ai fatti attinenti
alla intepretazione di cLausole contrattuali o alla .generaLità dell'opéra
o di carattere continuativo (3).
Le riserve dell'appaltatore per i danni che si assumano subiti in
conseguenza delle sospensioni dei lavori devono. a pena di decadenza,
essere iscritte, in rapporto .a ciascuna sospensione, nei rispettivi verbali
(l-IO) L'onere della tempestiva riserva per i danni da sospensione dei
lavori.
Con le .sentenze in !t'~egna la Corte di cassazione ha nuovamente ribadito
i:l prropdo in.dirizzo in tema di riserve nei. ~rapporti di appalto di .
opeve pubb1tche, e coo ultedOit'e, esp:r·essa mvalid.azione del noto coot:rado
orientamento della · gi'Uir.ÌiSp!Uc'ien2la arbitrale.
Secondò iJ più recente e .già consoLidaJto mdirizzo ,giuif.iJspruètenrlale,
invero, la ratio della tempestiva proposizione delle riserve va individuata
non neaJ.a rsoila necessità di raccerta~re .con immediartezza :llatti che potl'ebbero
deteruninare ·wna CO!Iltestazione :llra J.e ipa'lt'ti, per impedire che iJ 'brtascorl'ere
del tempo ne .renda !Più difli~cile, se non i!Il(possibile J.'accertamento
(e con riferimento a tale iUmttata ratio veniva com'è noto esduso l'onere
PARTE I, $EZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 981
di sospensione o di ripresa (secondo che la dedotta iLlegittimità sia originaria
o sopravvenuta), riprodotte di voLta in volta nel registro di contabilità
ed· esplicate nei termini e nei modi prescritti daLl'art. 54 del r.d.
25 maggio 189(5, n. 350, con la precisa indicazione deLLe cifre dei compensi
richiesti e l'esposizione, ugualmente precisa, delle ragioni di ciascuna
domanda; e tale esposizione è tanto più necessaria in tema di danni per
sospensioni dei lavori ordinate daLl'amministrazione, per le quali non
spetta all'appaltatore, per quanto disposto dagli artt. 35 del capitolato generale
del 18,9/5 e 30 del vigente capitolato generale, alcun compenso o
indennizzo, ma soltanto un congruo prolungamento d~l termine per ùt
ultimazione dei lavori (4).
Il memoriale per il collaudatore, che è atto unilaterale delL'appaltatore,
non può essere considerato sede appropriata per la formale iscrizione
dette riserve (5).
In tema di danni da sospensione dei lavori, il numero delLe giornate
cui l'appaltatore intenda riferire la sua pretesa costituisce indubbiamente
uno degli elementi costitutivi della domanda e non può essere omesso,
quanto meno in sede di e'S]Jlkazione della riserva (6).
II
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973,. n. 2436 - Pres. IIClM"di
- Est. Valore - P. M. CU!trupia ~cOOlif.) - Alsisessm-artx> dleli iLalvori
p!U[bblilcl dleilWa Re!gJilolnle 1SiiloiillLaiila (aJVV. Stato AzZ!llrilti G~oogiJo) c. Spi:
neliLi (M'V. Ma1dLa e GerbiJno).
Appalto - Appalto di opere pubbliche - Istituto delle riserve - Carat~
tere generale - Fondamento.
(r.d~ 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89; d.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 30 e 42).
Appalto - Appalto di opere pubbliche - Onere della tempestiva riserva -
Quando sussiste.
(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89; d.P.R.
16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 30 e 42).
della ternq>esthna riserva per i fatti ·accertabili tn ognd ternq>o), ma sopraJttutto
nell1a ·esLgenz•a dl consentive all'.Ammilni!Straziooe un contim~Uo ed ef.,.
ficace controllo :SUÌl'anidamento della spesa, anche rper 1e tempestive valutazioni
1sulla orprpo!t'tunità .d/i provvedere al :recesso •consentito daill'aJrt. 345
deù.la legge sui lavoil'i pubbUci e •cOIIIllunque per contener-e la spesa nell'
·a'mbito de11a previsione_ o promuov<er·e senz•a ritavdo, ove ISe ne l'aiVVisi
la necessità, gli opportuni provvedimenti in ipotesi di deficienza dei fondi
stanziati: fondamento da oui è •stata fatta logicamente derivaJre [a neces982
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori- Maggiori
spese - Onere della tempestiva riserva - Sussistenza - Momento
in cui l'onere diventa attuale.
(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063·1
art. 30).
Appalto - Appalto di opere pubbliche - Danni da prolungata durata
:&;....
dei lavori - Riserve dell'appaltatore - Termine.
(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.,
artt. 26, 30 e 42).
Nella disciplina deLl'appaLto di opere pubbliche l'istituto delLe riserve
ha carattere generale. La ragiooe foodamentaie giustificatrice delle
preciusioni implicite ed esplicite nei sistema consiste nella necessità,
nei quadro generale deLle esigenze proprie di un bilancio pubbLico, della
cootinua evidenza deUe spese deLl'opera, in relazione alla corretta utilizzazione
ed eventuale tempestiva integraziooe dei mezzi finanziari ail'uopo
predisposti, nonchè alle altre possibiLi determinazioni deLl'Amministrazione
di fronte ad un notevole superamento deLle previsioni originarie
di spesa: e a tale esigenza si accompagna altresì queiia di consentire
aLI'ammin?.strazione appaltante la verificazione di tutti i fatti
producenti spesa con la immediatezza che ne rende più sicuro e meno
dispendioso l'accertamento (7).
Per quanto nei regolamento approvato con r.d. 25 marzo 1895,
n. 350~ si parli espressamente di « deCJaJdlenza » solo a pll'oposito della
mancata denuncia dei danni da forza maggio!l'e, la tempestiva r~erva
deLl'appaltatore deve ritene!l'si ugualmente necessaria, a pena di decasità
della immed1ata riserva in o~i situazione rsusceitibhle di ri!So1velt'SÌ
in danno o comunque in arumento di ~esa, >a•Illche pe1" i danni che si as ...
SUin.aiilO coilJseguenti a sospellJSione dei lavori.
PrurtùJcolrure rilievo assume, in argomento, la sentenza 20 g1u~o 1972,
n 1960, con l•a quaJLe J.e Se:llioni 'li!IÙte della Corte di cassazione, neJ. ribadire
• il principio attinente al carattere generale dell'istituto delle riserve,
da formularsi ed esplicarsi, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti
•, avevano già rilevato espressamente, e proprio con riferimento agli
oneri' sostermti in periodo di fO!I'zaJta rsospen.sione dei ilavorri, • che anche a
voler considerare i ripetuti esborsi a quel titolo quali fatti continuativi nella
accezione sopraccennata, la relativa serie veniva a cessare nel momento
della ripresa; nè il concetto di fatti continuativo - avevano pure precisato
le Sezioni unite - può giustificare una deroga così lata al principio
della decadenza per mancata riserva, da permettere, sino al compimento
dell'opera, la denuncia di fatti che ancorchè non istantanei, bensì protratti
e ripetuti, siano ormai cessati •.
2. - Il precedente orientamento a~rbitrale veniva del resto giustificato,
come è noto, sia in ragione del carattere continuativo del fatto dannoPARTE
I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 983
denza, in ogni situazione suscettibile di risolversi in una maggiore spesa,
ed in particolare neLLe moUep,tici situazioni attraverso cui si art<icol.a il
contratto di appaLto (consegna dei lavori, misurazioni, contabilizzazione,
conto finale, collaudo), aUe quaLi il rapporto può dar luogo (sospensione
dei Lavori, formazione di nuovi prezzi, situazioni di fatto contestate, ecc.),
e per le quali il regolamento prevede la redazione di un atto formale
che assume la veste di un verbale (artt. 11, 16, 21, 23) o di aUro documento
preordinato atlo ... ;scopo (ordine di servizio, libretto delle misure,
registro di contabilità, ecc.); L'onere della tempestiva riserva rimane
escluso solo relativamente ad attività deL tutto scisse e contrarie ai fini
della gestione deLL'appalto, o a fatti ilLeciti che con l'esecuzione deLl'opera
..._ abbiano un Legame p~Uramente occasionale e comportino una responsabiLità
di natura aquilrona e non contrattuale; ad eccezione di taLi ipotesi
deve quindi escludersi La possibilità di configurare ragioni di compenso
sottratte all'onere deLLa tempestiva riserva, ed è sufficiente l'oggettiva,
avvisata rilevabilità, secondo diligenza e buona fede, dell'atipicità di un
evento rispetto all'economia deWappaUo perchè scatti l'oner·e della denuncia
deLL'appaLtatore, concretantesi, poi, all'atto della prima firma
successiva dei documenti contabiti m·esentatigli dalla stazione appaltante,
netla specifica riserva di pretese e compensi maggiori o diversi da quelli
riconosciutigLi in contabilità, in rel{tzione alle singole unità di Lavori via
via eseguite (8).
Le ragioni di compenso che l'appaltatore fa valere quando chiede
un indennizzo per le maggiori spese sopportate in dipendenza della ritardata
consegna dei lavori, del prolungamento dei medesimi, dovuto a
so, sia per l'affermata ~mpossibilità di precisare il quantum debeatur prima
della definizione del rapporto contrattuale.
Quanto alla prima considerazione, peraltro, la Corte di cassazione, ricmarrnail1do
La nota decisione 29 maa.-zo 1943, n. 719 (Giur. oo.pp., 1943, I,
204), ha nuovamente ribadito che • l'asserita accertabilità in ogni tempo
(ded fatti co!lltinna<tivi) rimane ininf!uente di fronte alla iratio ilegis come
sopra individuata, la quale, anzi, presenta per essi la maggiore attualitd,
proprio in considerazione della loro più accentuata idoneitd ad incidere sul
costo dell'opera •; ed è ovvio, del resto, che il concetto stesso di fatto
continuativo rimane rpifivo di ri1evanza, agli effetti in esame, ail momento
delLa rilpresa dei lavori, quando cioè non [pUÒ V1alere ad escludere l'onere
di denunciare fatti che se pur protratti e ripetuti • siano ormai cessati •;
così come non può negarsi, comunque, che i presupposti stessi del criterio
in esame (l'accertabilità dei fatti, cioè, indipendentemente da una
loro immediata contestazione) non possono invece non escludersi in tema di
danni da sospensione dei lavori, considerato che le relative richieste presuppongono,
coone risulta dagli stessi ,schemi di Liquidazione normalmente
proposti dagli appaltatori, tempestivi accertamenti in contraddittorio
in ordine alla effettiva consistenza del cantiere alla data di sospensione
dei lavori, alla permanenza sul posto dei mate11iali dai quali si de984
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
fatto delL'Amministrazione, oltre iL termine contrattuale, e delLa ritenuta
iUegittima sospensione dei lavori si riverberano tutti e si esauriscono,
come le questioni cosiddette generali. nelle singole unità di lavoro, non
avendo le voci che in tal caso vengono in g~oco una rilevanza autonoma
nel sistema di determinazione del compenso contrattuale. e riflettendosi
pur esse sui prezzi calcolati pe1· le singoL~ unità di lavoro. Anche relativamente
a taLi ragioni di compenso .. quindi. l'onere della riserva sorge
nel momento in cui la riLevanza causale del fatto. rispetto al maggior
onere, divenii obiettivamente apprezzabile e cioè quando l'appaltatore
abbia la concreta possibilità di avvedersi dell'esistenza di una situàzione
in rapporto alla quale sorge la necessità della riserva (9).
La firma senza riserva dei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori preclude la facoltà di proporre domande in rappòrto alla sospensione
dei lavori (10).
I
(Omissis). -Con 1contratto di >a~ppalto del 3 ma~io 19m, l'Istttuto
AurtJonomo petr le case rpoprilliari della ProVItnda dii Trieste atfildò aìJJ1a
• Imprelsa di 'costruzioni Ing. Bruno Lugnani • la costruzione, filll:anziata
daWl!o Stato, idi ,ciJieCJi pa1azzme per abitazioni porpoi1ari, in Poggio S . .Aml!a
dii Trieste. Nel ,co:r:so dei '~a'V'ori, l:ilmitati poi alla costruzione di nove
duca H fo['z;ato immobilizzo sino alLa data di ripresa dei lavori, ed allo
effettivo svolgimento di un servizio dd guardiania durante la sospensione.
Quanto alla dedotta posstbilità di determinalre l'importo dellJl':Lndennizzo
solo dopo il compimento dell'opera, inol~e, non può certo negarsi
(,e la sentenza delle Sezioni unite lo mleva espressamente) che l'appaltatore
sia inv,ero in grado di provvedere a tale precisa determinazione quantorneno
alLa ripresa dei lavori; e tale rpossibildtà va invero riconosciuta
(anche a pr,escindere dall'esatto rilievo secondo cui • l'eventuale impossibiUtà
di precisazione del qua[}Jtum può costituire causa di esonero dalla
osservanza dell'onere di precisare l'esatto ammontare del compenso, non già
da quello di inserire tempestiva risert~a nel registro di contabilità •) specialllm.
e!llte quando si cons~deri l'astra<ttezza dei calcoli con i quaJ.i sono
normaLmente quantifilcati i maggiori compensi rtchiesti per la prolUIIl!garta
durata del rapporto contrattuale; nè può non essere rilevato, a taLe proposito,
che non viene in genere considerato che la teorica possibilità di
maggiori oneri, quali 11isultano dagli astratti calcoli normalmente eseguiti
nema liquidazilone dell'indennizzo per lLa prOilrmgata rdlm'ata dei lavori, non
sono evidentemente suffici-enti, invece, per l'accoglimento della richiesta,
in quanto ogni attl'libuzione di somme per oneri teoricamente ipotizzabili,
ma dei quali non sia fol'nita la [1ecessaria pirO Va (e che possono quindi
non essere stati effettivamente sopportati) si risolve ovviamente in una
indebita locupletazione da parte dell'appaltatore: rilievo la cui validità
maggiormente si avverte, invero, quando si consideri che i fattori
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 985
paliazzine, l'Im'PJ.'Iesa, che già, m caJce ad un ordine di s1ervizio del 20
febbrtaio 1958, av•eva espresso una gene11ica riserva .per og:ni d.i.ci,tto :m.atu!
l'lat,o :flmo a quella data, H 24 marzo 1958 pvesentò al ·colLaudatore i:n
•corso d'opera un memorta~e •col quale tamentava di 1aver subito danni
per sospenstone dei lavori e !per riroa~Vdi neH'e.secuzione dell'appalto, addebitabhli
aWl'Lstitwto a:ppaltalllJte. I Lavori :flUJI'ono uLtimati :iJl 3 febbl'ado
1'9519; e nel conto fì.lllJale, 1n data 214 gennaio 1960, ii.'Lmpr·esa, cO'IlfuTma!
Illdlo 1al1itl1a r.1setr'VIa mser~ta !ii] 25 !Illovem'bve 19•58 neil regi.Jsrtlro di cOIIlltabi'lità
e rrkhiiama!Illdo il memoria,le del 24 marro 195•8, ·ch'i•e,se che le venisse
(1'11cono~ciuto UJll ICOmperliSO di Ure 32.682.107 per danni subiti a
caiUSa dell!l''i.'i:'lr!azicm~e p!I'ocedooe dei liaiVOl:':i.
Essendo ·stata tale i!'11chi1esta xespmta daJ•la .stazione lliP'Palta.nte ed
essendo 1sta•to frattanto dtchta~Vato il fallimento deH'Lmpresa oosiJrrurtJtTke,
avvocato Carlo :F!1ssotti, CO\Il 'atto notificato 11 13 apri>le 19·63, pi'Omosse,
nelle forme del oapirto~ato .generale per gl!i appalti deille opere dd competenza
del Mi!Ill1stero dei Lavovi pubbUci; giudizio arbitrale nei con:
lironti dell'Istirouto appal•tante e del Min1stero stesso e chliese che fosse
posto a •loro •car1co, in soil:i!do, il pagamento delila già preciJsata somma
di lire 32.68.2.107.
Costituitosi il colleg1Lo avbitrale, hl MirlliJstero dei Lavori Pubbl>ici
di!chiarò di accettare H oontvadditrtorio solo in qualità di 1nterventore
ad adiuvandum. Entrambe le pa•l'lti convenute resiJstettero a:Ha domanda
eccependone, 11n.nanz:i tutto, La i.n.ammissilbUità ·per decaden21a deldi
computo sui quali i calcoli sono costruiti sono di norma solamente presupposti,
e che a qualsiasi risultato può condurre una liquidazione effettua.
ta secondo tale Cl1iterio (data la variabiliità dei fattori ·consiJderati e ila
incidenza con la quale tale variabilità si rifLette sul risultato dei conteggi)
sol che i pr:eSUIPposti di fatto della Uqwdazione e degli stessi maggiori
oneri che si assumono sostenuti siano divel1Samell1Jte i!potizzati.
3. - Le decisioni in rassegna ribadiscono in definitiva, specialmente con
la precisa delimitazione, !IJJel1a .seconda senrtenza, delle ipotesi sofrtriatte all'onere
della ilmmedi!ata riserva, ill definitivo superamento del precedente,
diff011ffie orientamento della giUJI'isprudenza •arbi~e; ed è ausp~cabile che
ai principi di diritto confermati in tali decisioni si adeguino, senza riserv
·e, anche i collegi arbitraJd, eVIitando di rpersilstere in un div~o criterio
la cui eNcmeità è 1sta:ta .già più voLte ev~denziata 1dai .giÌIUJdici ood:irnarri, e la
cui aJppUcaz,ione l'lisulta ·di rpwticolare 'Pl'légiludiz:io nellle controversie lriseTvate,
senza possibilità di deroga, ahla oOIIl(petenza arbirol1ale, o quando
la decisione degli a<rbitri sia :soggetta a particolari 11miti di impugnazione.
4. - Tale •aouspicabile :adeguamento appare opportuno, olitretutto, anche
per la preolusione che necessariamente :ne deriverà aH'aJPPIJiJcaziOIIle dell'aLtrettanto
•CensUI'abile Cll'liter:io a volte adottato nella detelrminazione dell'indennizzo.
In tema di dannf da •sospensione .di 1avoci, invero, le domande degli
appaltatori sono tuttora spesso accolte, in sede arbitrale, e senza che risulti
986 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
l'Impresa, a norma degli aa-tt. 23, 54 e 64 del regolamento 2~ maggio
1H95, n. 350.
Iii. Collegio A•rb1trale, ·con ·lodo dichiarato esecuthro da[ PTetoo-e di
R!oma .con decreto del 18 maggio 19·67, aocogliiendo l'e•ocezione delle
parti •COillVffil!Ute, lt"ilgettò lia domanda del FélllJimento.
Avvelt"so taJle lodo hl C.urtatore del F13ilUmento Lugnani ptropose imptllgnazione
per nulllttà, ai •se:nJsi deN'a:rt. 829 c.rp.•c., e cihielse che, diilchdarata
la nullJiltà de'l lodo impugnato, l'Istituto appaltante ed il Mindistero
dJei L:avo!l"i Puhblldici. foSISelro COilldianrt1ati, m soiliidio, all pa•gattnento deLla
somma di l!iJre 32.6812 •. 107, COill gli interessi e le spese. M!a [''imp;ugnaZiòne
per nullità :Vu rligettaJta daLla Corte di AppeiiLo di Roma con La sentenza
ora impugnata [n quesrtJa sede.
Premesso che l'onere inderogarbile del1a riseii'VIB. il"i•spOillde aM'mterelsse
della Pubb1ilca AlmnlLnilstrazion,e di esse•re continuamente informata
di ·tutte [e ptre•tese dell'appaltatore, atte a turrbatre l'eqru:ill'ilbrio eoonomtco
dJe!l c0Ili1Jrlatto, affinlchè essa posiSia ad01ttooe Le orpipoll"tun.e determilrmzi!
oni ed anche, eventualmente, esercita:re la farco[tà di J:'isoluz;ione
(oot. 345 deililla ilegge 20 man;o 1865, n. 2248, aJrli. F), e premesso, ailJtrersì,
che quehl'onere è operaiiJJte él!i!JJChe dn caso di oospelrliSiOille e m SUJocessirva
ripresa dei ila'V'Olri, la Corte giludi.cò che, ail(IJa lstregua dell'ail't. 41 del OOipitoùlato
•gen€I1ailie de\11 1895, 3ipipi1Jioabil.e al ca/so m €1Stame, e deg!ld alrltt. 53,
54, 64 e 819 del rergoiLame:nJto ill. 350 de[ 18·95, neSSUilla rirsetrVa muiltava
essere stata ViaUdamente proposta dall'Impresa. Ìndiaiti querlrla arprporsta
. in caloe aH'oTdine d[ ser·vizio del 20 febb!l"aio 1958, non etra sta·ta rùrpemai
considerato, oltretutto, .l'art. 1227, secondo comma, del codice civile, sulla
base di astratti schemi arpriocistici, fondati su elementi ·di fatto in ocdine
ai quali nessuna verifica è in effetti consentita, e che purr vengono assuri.ti a
fondamento delle liquidazioni; non solo, ma anche quando sono le stesse parti
in caUISa ad avvertire la necessità di prorvaTe i :llatti dedotti a fo:nrlamento
delle domande ~a forndre, .cioè, quelle prove dell.la cui necessità
nemmeno si discute dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, là dove le
stesse vertenze vengono decise solo a seguito di complesse istruttorie con
prove testimoniald, a•ocerrtamenti tecnici, ecc.), non 1si .esita a rri·tenere, esclludendorsi
• l'incerta quanto onerosa via indicata daHe parti •, • più agevole
a fini di giustizia ricorrere a concetti generali di comune esperienza e
peraLtro consolidati neL!,a giurisprudenza arbitrale • (Coli. a!'b., 21 marzo
1970, n. 20, Arb. app., 1971, 307, v. pag. 311); •e .solo com riguardo a tale
irrituale prassi, invero, possono comprendersi, se non giustificarsi, la • sorpresa
» manifestata a volte dai legali delle controparti a sentir discutere
di onere delia prova .e di documentazione dei f.atti, e ;le repliche II"iferite
ad una prospettiva nell'ambilto de11a quaLe il •giudice arbi>trale si differenzierebbe
dai! .giudice ordinario nelle modalità di eserdzio della :lìunzdone
girurisdizionale ...
I principi stabiliti dall'art. 2967 c.c. e dall'art. 115 del c.p.c., non sono
peraltro discutibili supposizioni; così come è evidente che la stessa liquidaPARTE
I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 987
tuta nel r.egtstro di rcoilltab1ù.ttà; pa!l"imenrtli, quellla c.OII1tenuta nel memoriale
al rool.l.arudatore era stata soLo genericamente richiiamarta neil regJ~Sibro
di cootabilità; quel!La :inserita tn quest'ultilmo rdoc:mmenrbo oontai]:)He Wl 2·5
novembre 1958 rera rimaiSitJa pl1Ì.'Va rdelil:a 111leOOSISaJri:a specifìrca;z,i!one m ortdJine
aJ.J.'ammontare del .compenso 11ilohie!sto e della enunoiaziooe de!Lle ragioni
giustmcatrj]cl della domanda; qure1la, infine, mserita, ciTioa nn anno
dJoipo ~la tùltilmaz:tone d!eli iliavolrli, nell ~onto ooaLe e l(l()ll1Jtefneru1Je, per !lia !Pll"iima
volta, La prreoi!saziooe dci nUimero dei giorni di sospensiofi!Je e dell'dmporto
del compenso rilchielsrto, dsu1tava ruverrrsa da qruelhle formulate
in precedenza in forma del tutto generiloa.
Aggiunse la Oorte che anche per gLi evenr!Ji che si mani!festJano non
is1lail1Jtalll:eaiiilieiilrtJe ma con gi1aldiuJarldità, !L'onere !dleliLa ll'lisell"Va 'lliOil. wene meno·,
ma diventa attuale qruanrdo hl :fiatrto gene!l"atore deil maggiore onere esaurisce
La sua e!ffioi:enza 'casuale ·e rche era decisamente dia respiin:g.ere l'asSUI!
lto dhllooshno deLla parte 'iimpugnJante, sec0111Jdo rcui le pretese dehl'appalta•
tore ~relative a fatti di carattere cOfi!Jtinuativo porbrebbero esse~re
avanmte in .quaJ:silasi momento ed anche ;in 1Sede conJternzi!OISia.
P&<tanto, conclu:se La Goote, l'Irmpresa, ·che a'V'eva tentalto di ovviare
aille pr.eoedlenti omissioni solo dm. sede di .conto finaLe e molto tempo
dopo iJl,compdrmento dei lavori, non poteva sfuglgilre alla deòaldenza esattamente
pronunZiata dal! Colllegro 1\rbirtraile.
Avverso 'l:a :sentenza delLa Corte dii Roma il CU!Parbore del F'alilii:mento
Lugnani ha p!I"Oposto rLoorso per cassazione, sulla base di un unico
·motivo.
zione equitativa, cui tanto di frequente si ricorre nella materia in esame, è
consentita solo per la determinazione del danno di cui sia certa l'esistenza
e impossibile la precisa documentazione, ma non è ammissibile, secondo
consolidato principio giurisprudenziale, relativamente a fatti di cui sia
possibile fornire la prova, e non può quindi essere adottata quando tale
onere di prova non sia stato osservato dalla parte interessata.
Quarnrto tali rhliervi siamo :lionldati, risulta del l'lesto evidente quando si
COIJJSi:deri che l'ifi!Jdernlnizzo m questione viene spesso liqwdato con riferimento
a macchilnari e matertali ·la cui .consi!Stenza, ii cui valor·e e la cui
eff,ettiva permanenza in caDJtiere durante la sospensione noo sooo non sono
provati ma dovrebbero affe!l"mal'lsi ,sULLa base delle IS~ci deduzioni
deLla parte attrice, oltretutto non. suscettibiLi 1di verifica; e per i:n1lendere
come una tale decisione risuUa in definitiva a:rucomta ad elementi di computo
arbitrariamente presupposti è sufficiente considerare a quanti diversi
risultati dovrebbe il gLudtce ,condizionar·e le .propll"Ìe determirnazioni se so[o
variasse uno dei dati 'di fatto dLsinvoltameme elencati a fondamento della
richiesta; e la fondatezza di tale rilievo maggiormente si evidenzia quando
si tenga presente che la ipotizzata diversa indicazione delle cifre base o
dei :Battori di ·computo non 'co~orta modifica a1CIUila alla motivazione della
rLchiesta, e che un orilterio di liquLdazione che rprescinda daliLa docrumentazion
·e dei fatti addotti a .sostegno della rpretesa a tali e tanti rWul988
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Resis1JO!llo, CO!ll separati coitlJtTolriJCOiisi, ·l'I1stiltuto Awtonomò per le case
popol:a!l"i della Prrovmcm dii Trieste ed 'iil Mirr:dste~ro dei Lav:olri PubbliJCi,
hl ·qu~J.e ha anche presentato memo:rlila dtvensilva.
l\1. trico11so, ·già a1ssega~ alla l a Sezione, è stato rpoi 1rime1Sso a queste
Sezioni Un11te, a lllOirlffia dell'art. 374, comma 2°, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ~'ru1n.ilèo motir\no dedotto ili. Fanimento rtko~rente, denu~~a1t1do
VlioiJ:aziQ(OJe e fa!lsa ~déW.ÌIOIIlle dlegild all'ltt. 53, 54 e 64 deiL ll"egoil.amento pe1r
la direzione e ll.1a coillltalbiiltà dei aavari d!i. cOIIlllpetenza deil Mmstero dci
Liafll100'1i. Pubbl!iJci, approV!albo ICOIIl regio deCII1eto 25 méllglgio 1895, m 3·50, noillJchè
omessa e •contmddi;ttoria motirvazione su nn punto decisivo deHa
COID.trOIVoos.ia, Lamenta 1che l•a Corle di Roma abbia ritenuto che ['.impresa
apiplal]:télltll."~ce fosse decaJduta dal dilriltto ad essere i'i.l.séwcilba dei dmn:i
ca~g~ilo!natile 1daiNe ISOspOOJSioni dei •l1arvotri, dilslpo!ste da~a srtlaz[one appaltalllte
ed a questa imputabi.Wi, per non a'V'ere regolannelnte e tempestivamente
iscrlitte ed espJ.dJcate, dn contabilità, le rel·atirve ~riserve.
L'llmÌCo mOiti'VIO si aridioolf.a,, cosi, liln due d!iistdinrte censure. Soltitlo il
prOOi~lo deH.a vioLaz~one o del!La fall.sa app[ilcaz~one deOO.e ID.OO'Ille su:i:ndicate,
La paii."1Je ll'icorrente, premesso ICihe l'onere della riserrva1 :merilsce solo
alle C01D.1leistazi0111i delle partite contabilizzate per ll.arvori esegruitd e pe!r
· sOllllJil1iJillirazi010.i fatte dall'appaltatore e ohe la ratio deNe norme
tati !PUÒ condmll"e, ed aUrettanti motivarn.e, quanto differenti poSSOID.o in
concreto risultare ile <Cifre e i dati <arbi~iamoote, e senza docwnentaziooe,
forniti dalla paa"lte .istante.
Come si è g.ià accennato, del resto; la stessa evidente necessità di
p["OV!are le C'Ì['ICOstal!lZe di fatto suliLe quaM ila d~hlesta di indeiD.Illizzo dO>welbbe
fOID.da!I'ISi <d.imCl!Stioo anche ISOrtto ulteriore profilo che manca, in proposno,
qrueli.J.a possibilità di aJCOOritalmooto m ogni tempo che costituirebbe
la grustifica stessa del 1p1rincipio secondo cui l•a riserva dmmediata non sarebbe
necessaria per i fatti oc.dd. COID.tin'Witivi; cosd. come il semplice esame
deHe richieste qua·ld risultano nella •COlflrenrte pmss:i f0Jl'1Il1Ulate (con l:a
elencazione, ad esempio, del numero dei materiali e dei macchinari rimasti
inoperosi, del [oro •Costo e dei ~.eriodi di immobilizzo, ed ili. caLcoJ.o di
una ilrrumoticvaroa pevoenifmlale del valore complessivo otte111uto) dimostra evidentemente,
e le Sezd:oni unite ilo hanno rmorvamente rilevato, che quantOIIIleno
in occasi010.e di •CiaSCIUID.a II']presa dei ·lavori l'imlpresa è semp1re in
grado di rprvecisare gli 0111elri sostenuti aJ. titolo in questione dUirame 1a
sospellllsiooe ed è .quindi tenuto a fo~r~mu1are all rig;ua['ldo tempestiva riserva.
E l'esplicito l'iconoscimento della necessità, a pena di decadenza, di
tale munediata riserva ·costitui,sce appunto La ~iù notervole affermazi0111e di
principio contenuta nelle sentenze !in rassegna, che non possono non esPARTE
I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 989
che quell'onere l);l["eveldono è di retndere possibHe, da paTite dehl'Amlministrazione
arppaJ.illanrte, Ull1 le<mtrohlo ·immediato ed efficace sullila :lionldatezm
dellile contesrl;laziotni cStesse, Lamenta che ·la Cocte rd!i merirto abbila illegUti)
m!llmente eSiteso l'Oillere deii.Ja !f.:iJserva e ila \reLativa ls!llllZione di decadenza
ad una pTet-esa di risarvcdmento per danni èa~onati, suJ. pi,mo
COilltriar1:itua[e, •ailll' appafl!tatJore d!aM'\iililJeigliltltdmo oollll(p(llrtamelll!bo de!hlia starzti!one
ajpipaffi1la1Illte. COISÌ fuOOilldlo, ll!a OOil'ite di mer.wo, selcooillo 111 Fahlli.menito ricorretnte,
non soltanto awebbe foTzato ila .lettera e ilo spirito deg;1i alrtt. 1)3
e 54 dei!. regolamento, ma a~V~rebbe atnche <I"Ì!pllldia;to l'indtrizzo .ootnsolidarto
dellila giurrfuspruJdenza Q!fbitJraiJ.e, SE!ICOfildJO il qUJaile potrebbero esSere
arvalllmte til!l ·quail.unque mometnto ed an~ahe in sede contenziosa, dall'appaltatore,
le 1COOtes1Jaz!ioni a:ttitnelllti rula •ge;IleraJlilità dell'opera, a Jllartmi di
CM'arttere .corntifnua,tivo o alla interpreta:z;ione di clal\.llsoile coo;1Jratbtuailéi:
il quail·e indli't'izzo sarebbe :starto fa:tto proprlio da questa Co!rlte, come dimostrerebbe
la sentenza n. 22·90 del 19·65 (Sezione l a), nel senso del•la non
operativUà deH'oneTe dd. dselt"'Va reiliativamente ad oggetti estranei ~lilla
fina:1ità, propria 1deil T'egitstro di contaii:YHUà, di documenlflare oronoilogiC!
llmente l'opera ncl suo iter esecutivo.
SOitto il 'Seoondo e ·subordinato rproili!lo (·aTit. 360 n. 5 c.rp•.IC.), Ila sentenza
de!lla Corte di Roma è ceiiliSllJrlata per mOitivazdone itnsutfililcilenlte,
illllog;ka e contraddttto!I"m, quanto aillla ritenuta illlwiLroLtà deo.ie JriÌIServe
ilillseri•te, rilspetttvamoorte, neil memormile prese;rutatQ in sede di coUaudo
sere condivise, anche nella lineare ed esauriente motivazione, apparendo
discutibile, quantomeno, solo l'aff·errnazione (peraltro solo incidentale) secondo
cui l'onere della tempestiva :riserva sarebbe da escludere per gli interessi
•chiesti per il riltardo :qel collaudo (contra, ma ex professo, CaJss., 22
giugno 1971, n. 1962, in questa Ra;Jsegna, 1971, I, 927, con nota di richiami).
5. - Per i precedenti sulle questioni esaminate nelle sentenze, cfr.,
nello stesso senso, Cass., 12 marzo 1973, n. 677, retro, I, 458; sez. un., 20
giugno 1972, n. 1960, in questa Rassegna, 1972, I, 862; Cass., 5 maggio 1972,
n. 1355, ibidem, 508; App. Roma, 25 gènnaio 1972, Assessorati finanze e lavori
pubblici della Regione siciliana c. Cavallaro, inedita; Cass., 9 novembre
1971, n. 3161, in questa Rassegna, 1971, I, 1513; id., 22 giugno 1971, n. 1962;
ibidem, 928; App. Roma, 29 maggio 1971, ibidem, 1261; Cass., 7 novembre
1970, n. 2266, ivi, 1970, I, 1178; App. Firenze, 23 ottobre 1970, Giur. tosc.,
1971, 524; Coli. arb., 8 luglio 1970, n. 64 e n. 65, in questa Rassegna, 1970, I,
1179 e 1181; Trib. Roma, 7 aprile 1970, ibidem, 674; Coli. arb., 24 marzo
1970, n. 23, ibidem, 676; ,Aipp. Roma, 13 marzo 1970, Giust. civ., 1970, I,
1246; Cass., 29 wcemb!re 1969, n. 4046, in questa Rassegna, 1970, I, 482;
T11ib. Firenze, 18 giugno 1969, Arb. app. 1970, 34; App. Roma, 6 maggio
1969, in questa Rassegna, 1970, I, 997; id., 29 marzo 1969, A1·b. app., 1970,
224; Coli. arb., 25 febbraio 1969, n. 5, ibidem, 148; App. Roma, 23 gennaio
1969, in questa Rassegna, 1969, I, 350; id., 30 novembre 1968, ivi, 1968, I,
l .,
990 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
irn ~cwso d'ope~a (24 mmzo 195,8)· e nel reg1stro di ~Cl0!111iabH:1tà (2,5 novembre
19:58): 'in parrrticolrure, si 1sosttene che, se La COII'Ite avesse Vlallutato
quelle riserve nella loro cOI'IreLazi<me e 1se avesse cOIIlJsidemrto, altresì,
che llia dUTiata dehle soopens1ooi ern. ben nota a:gl;i organi deLia stazione
appai].1Jante, le ·r]serve stesse sarebbero a~p~pa~se ild01nee a sottratte ad
ogni decadenza l'dimp!"esa appa:ltatdce, la quale aveva, con esse, fOJ:'IIlJ,to
aLla pubblica ammmilstrazione gli clementi necessari per V'a:lutare le
conseguenze dannose del suo ·compOl'taliilenrto ,a!11Jttc01Ilitm1Jtuale e la edìfettwa
onerosttà de1l'opem.
Em:trambe ile ICeiJ.IStm'e ,cosi proposte sono da dspeitaTe.
Giova [plrelmerttleme 'che, in pendemJa dJe1 pr:esente :r1cOI'ISO, illa la Se-
7J1one .di quesrta Owte, pr011IUIIlZ1ando ISU !altra oonrtrovea:'lsia m c:u'i era
pall'\te lil Flailillimento dellila stessa Impresa Lugnal!lJi, avente ad oggetto il
pagamerllto di indenrutà per r:alilOOJtamento e mag~gior d'll!l'lalta dei lavori
in conseguenza dii 'sospensiOI!lJi e P'l'Ol'oghe disposte neil cwso deill'appailto,
ebbe ad ennnoiare aLC'UJili pr,tncipi di massima in tema di mserve negli
appallti di opeme pubbli,che. In quelLa sentenza (n. 3161 del 1971) il:a Corte,
pmtendo dal ·comb~o dispotsto degl'i arl'ltt. 36, 37, 513 e 5,4 del regolamento
del 18,95, r1te!111!lJe che ll·a 1!1Jècess1tà delle !']serve e deilLa precisa
indica7J1one ·m 'cidlr·e dei compensi p:retesi dal:l'appalta<tore fosse da porre
ID !'elaz1ooe non •Con hl t1to1o dell'la rpvetelsa, ,se, cioè, a titolo di prezzo O
a titolo d'i indennità, ma con l''tner.enza, o meno,. deilla magg.tore spesa
aLl'esecuzione delil'op:era: giudicò, qu1ndi, ~che 'inerenti ahl'esecuzione delll'opera
.sOI!lJo da ICOIIlis1derare ~tutte le spese ail1e qUJaili l'aippialtante abbta
dato luogo, sia !pure per inosservanza di ol>aiUJsole oootm1Jtuali, ne1la
1111; id., 28 settembre 1968, ibidem, 1110; Coll. arb., 9 maggio 1967, n. 40,
ivi, 1967, I, 907; id., 17 marzo 1967, n. 18, ibidem, 320; Trib. Roma, 23
febiblr~aio 1967, ibidem, 3,28; Alpp. Roma, 19 aprile 1966, ivi, 1966, I, 712;
Coli. arb., 11 gennaio 1966, n. 9, ibidem, 244; Cass., 29 marzo 1943, n. 719,
Giur. oo.pp., 1943, I, 204.
In dottrina, •cfr: CA;RUSI, F1atto continuativo, denuncia e riserve, nell'appalto
di opere pubbliche, .in questa Rassegna, 1972, I, 348; BARONE, nota
in Foro it., 1971, I, 2267; PIACENTINI, Tempestività delle riserve, Arb.
app., 1971, 11; CIACCIO, Generalità e tempestività dell'onere delle riserve
nell'appalto di opere pubbliche, Giust. civ., 1970, I, 1247; SELVAGGI, Troppe
tendenze giurisprudenziali in materia di decadenza dalla proposizione di
riserve, Arb. app., 1969, 439; CARUSI, Sospensione dei lavori e riserve dell'appaltatOII'e,
in questa Rassegna, 1969, I, 1185; BARILE, In tema di riserve
per sospensione dei lavori, Foro amm., 1969, II, 75; DEL GRECO, In tema di
riserva per sospensione dei lavori, in questa Rassegna, 1967, I, 321; id.,
Osservazioni sulla funzione del registro di contabilità e sulla tempestività
delle riserve, ivi, 196·6, I, 711; id., In tema di tempestività delle riserve, ivi,
1964, I, 1179.
ARTURO MARZANO
PARTE I,SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI_ECC. 991
gesU<IDe deihl.'appal1to, •lJBiddove ill mpporto dd mer.r~a e, quind'i, l:"òbbiliJgo
deilila ll"ilsel"V!a -e •delilia pmeciJsa t:iJnJdiJca:zJi!olrlJe deLle soorme cui l'81PÌ?<al'bafto['e
Cl'ede di avter.r diJ['i<tto voengono meno soltanto neO..- caso di illecito e~tl"aCOirlJt:
t'a<ttuale delllia 1staziOirlJe aJppaltante, tCaJ['attenizzarto tda nn lrlJesso dii mera
occasi!o[)JaiUtà •con <l'•esecuz1one de[Jl'opeva.
n presenrbe TÌJCOI1SO .:fiu II"iimesso 18. queste <SezÌJOilÙ Unite 'ÌIIl COirlJsideraZJione,
ajpJPUI!lito, td!eill1a dlec;li!S11one olt'a :rfuoodata, ehe aiP!P'rut"Ve, aillat !PW'Ite viCQ['
J'elllte, ÌJI11conwasto 1coll •precedoote :iJnJdtrizzo <g1ÌJU['iJsprudielllZiiale di qruesta
Corle, <deJ.!I.a ,qual·e ftmooo p8J['rl;iJcola['ffielllte riJClhiJamate, ,()Lt['e alla g1ià ciJ'balta
sent~a n. 212·90 detl 1965, iiil tema di :drvtal!sa dehl'dimposta gooer.rtaile sulil'eJJJtir\
aita e idle!l111'im!PO'Sit'a ÒJi 11egiÌISitll1o, Le ailltre Se[)Jtenre m 2869 die(L 1967
(SeziJone 1a) e n. 4046 dietl 196·9 (Se.ziooe 3"), m maltel'li!a, ll.'!istpettivamenltie,
di dia:rmi 'da riJtail1dlata 'CiOIDJStelg!Im dleii. JiaJVO'l1i allll''rup!Palltatore e di !interessi
ffi()['8JUOlt'i dOIVIUJtd. ailll' a~p~pallitante SIUlJIJa :rlalta Kl\i. saH.dlo.
Senooché, m •epoca ancom più recente, ,queste Sezioni U:nite, con
semenza n. 1,9·60 dell 19712, haJ[]Ilo già sottoposto ad ampia ed approrondL'Ila
,dliJsamma till iPI'Oblemta de111a estoosione dcl!l'o!DJere rdelilia ll"iserr'V1a ed
ha!DJino affernlato, ipiropTiio iiil 'llltla fattiJspecie di danm ;p11etelsi dall'appaltatore
m'conseguenza rdi so~oni tempooanee dei il.aVlOil1Ì. ddisiposte drul'ammimJiJstra200ne
appai!Jta~Me, lJl <camtter.re genemLe dii que1l'fustitruto, nel
Selllso tche \La necessità delLa .tempestirvta f~e e del.lfLa sucoossli'Va
quan1rl:fi.cazione, neillll1~o dii <C!Oitl:tabiiliittà, deUILe Tlicbieste d!aiLl'a{P!P'alltartiolre
sussiJste per tutte i1e pretese che skmo ;tal!i da :iJnJciJdlere sull cotmpe[]So complessi~
o, ,spettante ahl',ap~pailtaJtore, quai!Ji tche ts~ano l!e 'Cqrrtl(ponellllti e i tiltoi!Ji
di esse.
In taJ1e deciJsiolvle ·questa Corte, IPI'emesso 1che, nei 'P'Uibb1ilci iaJPipailti, iii
col1rispettiw dovruto ,all',appa:]Jtatoce 1si tdet9['ffiÌJila medliJante l'aCiceirtamento
e la !l"egilstmzivne, nei documenti 'COIIlllabillj de\Ll',appallto, di tutti i 1ìatti
che ipi110diucooo spesa per.r J.'•esecuzivne deù<l'opwa, ha sottolineato ila decisiVIa
limpOI"tanm <che, ai :li:iJnJi della det9['ffimaziJone dei d:ilritti e de1gil.i
obblilghi dal\Le parti tCOIIltraenti, assumono, da nn caJ[]JtJo, 1e norme sulLa
oootabilità dei l!JaJVOI'i, ldiest:iJnJaltJa ad abbroccilalre ed a documenrflare, con
continuità e con immediatezZJa 1Cil1ono,logiJca, rutti i :liatti ipirodu<ttiMi di
spesa per ll'·elsecuziolrlJe dell'opera ('w-tt. 3,(:) e •segg. del llego:Lamento), e,
c1all'ail:ti11o, ffie []orme regolamOO!tari ~eciditche che :ll~ssooo le modiaiLiJtà
delLa 'Par-tecipazlione detll'appalrtatore alllia formazione delila corntabillJità e,
dJn pal1tilco1are, dellla tpiroposiZIÌJOirlJe, da parte tdi \Lui, delle contestazioni e .
deilile even1Juiali 'P'['etese: ·l·e quail.i [)JOii'Illle, è tstato osSffi"Vato, svdllrulppaJ!DJdo
\Le pTesCil1izio[]i genwali tdetl,capL'tolato del 1'8,95 (•ar,tt. 30, 3<5 e 41, ed ora .
ile ,cOJ.U'tspoodenti noome del tC8JPLtolartlo del lt9162, ail1tt. 26, 3,0 e 42), irrn- ·
pong·ono via via <a1Jl',appalta<t011e, 1sotto pena di decadenza, if.'oner.re de<liLa
isoriztone, delil.a espl,iJcaz~one, della •eventUJale r1iproduzJ.,one n·etl oog1s1JI1o .
di contabiHtà e della ,conferma :fi.Lnal:e delile tl'lilsell:'ve, non solit8llllto per.r le "
contestazioni e J.e domande dehl'181P1Pailtat()['é relatilve aille sfungoil.e partite
16
992 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
contabilizzate di JJa·vori e dù solffi.rnli,niJSitTazi()[l'i (,arrt. ·5e dell ~regolamento),
ma per tutte quel!le 'che 'l'aipipaJ,tatore ·creda di prOIPO'l"Te nel.le V~ari'e
fasi ed operazioni nelle quali si acrticola l'iter esecurt:irvo deill'aJplpaJ.,to,
dallil'a co~nsegna dei Jawooi fino arr cOillto ~matl.e ed a'lcol1arudo, non esc1use
le evelllJtUJarli .sospensionli e l'lilpirese dei ffiav:OT'i (acrtt. 11, W, 213, 54, 64,
89, 91, 107 ldeil regolamento), ~hiè iLe 'Pl'etese delrapparltatore abb1arll1Jo
lfi ioro rt1tolo m fa:bti p!'Oduttirv~ di spesa 1pe:r l'eiserèuz1one dell'opero.
Da.OOa 'ooo11cililnlata ddisamilllla di •qruesta dilsciplillla normatiw querste
Sez~oni Umte, neilila 'stessa senrtlenza n. 1960 del 1972, rsono perrvelllJU:te,
poo, ailWa indirviduazione della rag,ione :llondamentale che g1ust1fi,ca il sistema
dèiLl~ Tise:rve e le rp:re!CLusioiOJi, esplidte o ·impLilcite, che esso pone
a crurt1co de11'appr~dtatooe: !la qruarle ragiOillJe nOill. si esam~sce neHa esilgenzra
di COIOJS€Ill.tÌ!re rul'ammil!lristrn:lliJone "àippa1tante la termpestiJVIa ve:riJ.fica d[
quan:bo fo:rrrni og,getto rdeilr1e •conterstaz1oru e delle oosexvazliioni dell'alppaltatore
e rdi 1p:revenicre iii. peTilcolo di dilspecrsione d€1lùe reJa:td.rve prove,
ma w ricell'IW!ta, nel qU!adro derlle esilgenze proprie di nn biltar~DJCiio puibbl'ilco,
neJ.la neceiSsttà della' •contmua evildenza deHa spesa de1Ll'ope:ra, l.ii1
funzione dellila rcor:rertta utilhlzzaZiione e delila ervent!UaJ.e mrteg,rraZiione de·i
mezzi :fihanziatri !Per essa. pcredilsposti ·ed in dlnnzi•one, altcresl, del,le ail.·tcre
possibhli determinazioni ·che il'amminilst~tone potrà ddlscreZLiona1men:te
adorbta!re, di frolll,te ad' •onecri rche potcrebberro JarrgamelllJte ·tlra:scenide•re le
pr:evisiom ·orilgmrurde di rspesa., non escluso l'eserrciz'Lo deJ.r1a :llaco·ltà dii irlisorrvere,
U!Il!iiLarteraJmente ed jn quatlUrlllque tempo, hl oOilllt:ratto (acrrtt. 37
. dci regoJmnento e 345 deLla .Jeg,ge 20 marzo 186·5, n. 21248, all. F); taLi
esilgenze IS!arebbe:ro, infartti, :f:rrulsrtrete e quei pot&i della pubblica ammilllilstrn2li:
Oille sarebbero !reSi p!'altilcamente i!llopre:ranti se foiSISie C'OIIllserntito
arll'appail.tartore rdi arvan2laJl'e pretese rdi ma~giori oompelll1si o di indennità,
per ·quailisilasi tiltruo che 'si risoilrva in Ulll.. mc:remento della spese di e:secuzione
deltl'ope:ra, dopo iJl~eOOlliPlimento o d01po nn notevole ultecrirore avanzamento
dd essa.
Di fronte a questo precedente .giurlisprudenziale, i;lerrtmente e rpuntual1e,
tn1on resta, a qlllleSto CoMJe~o, che ve:rilfiCJarre se ~e sd:tuarzàlolllJi: di :faibtp,
m rconc:rerto accerrtarte daHa Corte di mermto, e le rag,iom prrospetrt;ralte
da[ Fatl.ililmento dcocrente possano gtusti:lliJCJar:re la dis<~~ppHooz'i•on•e de:i pcrillnctpi
illlJ!llanzi riaSISIU!llti e rsottcrarnre, in definitiva, i'apparlt~tocre aille conseg,
uenze della decadenza a :suo :caTiilco accerrtata, prima dail coJ.ilegio aribitrnJ.
e e poi dal giudiee della impug,nazirone 'peir !l:lrUlllità.
Giova rpreci!sa:re,.•in rpirimo luogo, .che 'La domalllJda dehl'Impre1sa Lu~
and, per rdalllirlJi rCia!gìÉO!nlalti d:a iLleg:i!ttime ISOspenJsioni d!eli ilia!V'ocri e, più
m g.eneraile, dall'i:rr,az1onale rp•rocedere dei lavOT•Ì rstessi, :Bu arvanz.ata unicamente
a rt1tolo rdi :res;p01nsabiJ..ità ·con.tratt!Uale, rsenza che foSJSero dedotti,
a oa!l'tilco deilliia staziolllre 'aiP!Pailrt:la!Il!te, fartti dii dorro o d[ ooJpa glr'ave, estranei
a1hl'ar·ea del •compo:rtamento rconrt:rattuale. Titor1o della domalll1da, fu, dunque,
il mecro inadempimento, da prarle dell'rammi!ll:i:st:raZJione arprpral,tante,
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 993
dell'obbligo tCOIIlttl1attuailie di 'COO{pelratre actchè !l!'èliPIPailltattore cotnsetgrua,: seooa
ing1usti:filcati ritardi, la l.iJberazione dalle sue obbHgaziooi. Ciò triJsru1ta
chiaramente anche dali1a esposiz1ooe contenuta nel ritcor:so; e [a rpretei~
saziooe è importante ·perchè, 'come è sta.to osserv;ato neilla gli.à ritchiamata
sentenza n. 1960 del ·1972,, il dolo o la 'COlipa grave degili org<attni della stazione
appaltante, fucendo esorbitare il f,atto dedo;trllo d:aUa gestione dell'opera
pubblica, interromperebbero :hl rapporto di ineretnza :fu:a la p<retesa
e Ja esecuziooe dell'orpel'la e renderebbero morp·erante il'ooere stesJso delllla
tllÌSetl'VIa (dr. amiche, neiill.o Sltelsso senso, 1e tseltlltenze dle!lila l a Se:zlilo~n~e,
nn. 13'84 e 3161 de1 1971).
Oiò tprétcisato, .a,pparr-e srubito ervdldente tche la censura di vioJtaziotne
di legge tnO!Il merirba accogìLimento. Alnlcovata ailla etstptreSISIÌ;otne lertteraile
del solo ru't. 15,3 del~re,goltamento ( • partite di •laiV'OtrO elstegruito e deil!Le sommmiJStrazioni
fatte dall'éltplptaltatore •) e ad una visiO!Ile angusta cosi dell'istituto
della triJServa tcome delile sue finaJJiltà, essa (ptresci:tnrle dtallile altire
norme regol,amentari imtnatnlZ•Ì !richiamate e rpersi:no da quellJ.e, di cui
ind:Otndatamente si J.amenta l!a violaz'ione, de,gli artt .. 54 e 64; e {Ptrestcdnde,
soprattutto, daillla tdoverotSa v<1si'()(!le, orgalnlilc•a e coorditnata, tdetl sdlsttema
prreqiStpOSto daillta [e.gJge, tneil quale ['onere deilla trise<rvta e deHa rtemtpestitva
rua specL'fioazd.one, quatnrto a~llle somme prètese ed alle ragd.Otni di
cLaiscullla domatntda, accompagna, pra>1Ji,came:nte, tutte le V'tcende delila
gest!iOtne deihl'a<ppalto .e caootterizza la proS!pefttaziQne, da pal'lte detl.l'atppallta
·torè, di ogni fat.to ohe ,sia prodrurttirvò di tsrpesa peli." J.'etsecuzione del
·l'op&a.
Vanamente, d'aiLtm partte, ill l'li!co!l":rletntte invoca le d&oghie, rtallvollltia
ammesse, alll'otneire della risetriV'a ·r·elatiwmetnte ati futti attinenti ana !ilntel'lpret~
ione di darusotle ·contrattuaili o tallla genera!l:iJtà de[['opern o di
cavatJtere 100tntinuatirvo. La prtima ipotesi è es:toonea alila presente :lia:bttispecie
ed è, 'comnnque, anche essa ritcondtU!cibdJ.e nel siJSitexna de(L[e ri
·serve, come dimostra l'a~t. 23 del regolamento, ilà dorve ptrevetde le oontresl:
tazliotnd OIPIPOISrbe dlalll'!appaillttaltoce allllle presm:iiZiotnd dartJegjlti dailJ.a., ~otn.e
deti ·la<vorti peli." ooserita cotnrbriametà dellilte · p~resCII'i2ionti stesse a~ paibti dJel
cootratto. Quanto alle contestazioni ·che r:iJgua1.1dtino l'opetra nel suo compLesso,
nO!Il ,sembra 'che rin tale ipotesi .sia inquarlmbile la ptresente
fattispecie, rposto ·che iJ.e sotStpetnSioni dei lavo<ri si iiillSe\l'liscO!Ilo, nel compilesso
iter esetcutivo deH' opera prubblica, con carattere titpitCamen.te· ep:iJsodko.
Che ·se, d'aatra parte, per • rLse!I"Ve getneir,atldJ • si vo·less&o itnJtendetre
tutte .queU.e 'che sia(!):o detSfbitnate a ripe·vcuoterrsi ,suJ ·costo complessivo de,ll'opera,
tal1a supposta de!roga si rveTTebibe a ·darre una estensione tooro
ampia da 'V'atnctficall."e tp'I'àtilcamente l'·Oillere della ,riJserrrva; tnJè vi è rilserrva,
. per quanto genemle, 'che non possa essere fol'IIlliU[ata cW.meno ail. telffiipo
deHa ultimazlione dei ·lavo;ri, o'Vvero, in estrema dtpote~, ailla fitrma de·l
conto finale.
994 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Resta la .terza ipotesi, qruella dai 'cos~dldetti • · :liarbti cootin1uativi •.
Ma 1a 1Cii!'co1stanza 1che ill faitto rprod~Uttivo di ma~gdore onere per l'arprpaJ.tatme
e, m drpotesi:, 1di ma!ggiore rsrpesa per l'·arpparlrtanlte l!lJO!n abbm caa-arttere
!Ìistai!lJtaneo, ma 'ClOIJ:l:S:i!ste in una 's~twaztooe iii. ooi svowgi:mel!lJto Sii
protmg.ga rneil. ·tempo, lllJOIIl è, di per 1sé, ·rargtorne vaJ.irda ICihe possa giootiftcare
1a om:iJSsiorne deil.r1a r1serva. Già da .tempo paa-1le dehla dorttma noo
élJVeva ffiélJI!lJOéllto d'i T!iJcOI!lJdurre el!lJtro più 1grusti iL1m1ti ·La rile'V'a!D.Za dei!.
oostdldetto • fatto 'COI!lJttnruativo •, nei!. s1stema delle i!.'ÌI&erve, ri tenelllJdo che
iii. lpl'otlraTisi delLa ,situazione ()[[],erosa norn :llosse motivo perrtilnente per
dhlaz~OI!lJM"·e •e, tar:rubo meno, per omettere la ilswizione rdelJla rtserva, ma
potesse solo rgrustidiilcaa-e La temporarnea dts!llppUoaz,:ione dell' onetre di esplicax!
La qwantita1iÌJVIamente, stame La ilmpossilbiil.1tà di prectsaa-e, nel term1rne
prescr.ttto, • le roir:JWe di 1Compell1JSO • (1art. 54, rcomma 3°, dei!. regOiJ.amento).
Su 1iJnea analLoga !Si era posta, dopo quaLche prornU!IlZIÌia di ord.entallll€lllto
più U:tberale (n.. 21869 'del 1,967), iLa g;rudsprruden.za di questa Corte, a
Sezion.e rsemplLice, coJ. cçmsilder·arre :r'ilev.ame iii. • :lìarbto oon1Jinrwa,ttvo •, non
già al filne dJ. faa- venirre merno J.' onere deliLa !l'~serva, ma al :lìi:ne deil.iLa
determtnamone del momelllJto m 1cui •quelJl'on.ere divilene operal!lJte: momelllJto
che fu :lìatto 'coilnc~dere· ora 1con ila •OOSsaz1ooe delJla coot1nruità
(1senten.za n.. 830 del 1<97·2), 'Oira con .La mani.rfelstaztorne de!Wa :rilevanm
causale del illatto genel1artore deiLLa snuazione dannosa, salvo, in qruesto
seool!lJdio 'caso, a rsub01t1dlilnarre la 'ÌindiiJcaiiorne de1l'dmporrto del oompenrso
richilesto ailillaJ rdliJs;ponilbillliltà dieiJ !Illecess:a:J.'Ii eilemenlti. dii calooJ.o (sen:telliZ'l
n. 213,9·3 del 196'9').
COIIIl1Uil1lque, 1élJI!lJC1he qruesto 'arspetto dei!. problema ha fu!1mato oggetto
di ·esarme, da paa-te di queste Sezilorni Und.te, nelLa più 'VI01te richliamarba
senten2la IDI. 19'60 diel 1972. E' stato, dn essa o.sserwwo che, dn p100senza
di :liartti continuativi, nè l'aippaltatore sarebbe in .grerdo, prima deLLa
CBSSazdOI!lJe delLa ICo:nrtirrlJUazi,one, di mddrcaxe, •Con iLa ipl.1eC~SÌOIIle idJCihielsta
dal regolamento e dar(,carp1t01larto, i oompelllJsi ari qUJaJ.i crede di arver diriJtto
lllJè l'ammmstmziJone ,arppaltante sarebbe fun g:rardo di aidotta~e gM
opportuni provvedimeni:li previJsti dail.le IIllorme già T'iioh:i:amarte; ma si è,
d',altrn parte, •precisato, 1con rparrticolaa-·e 1'1Ìifel1Ìimell1Jto ail.la ipotesi di sospensione
temporan·ea dei lavori, che, velllJoodo la sitUJazion.e dar!ll.lllJosa a
oossar11e nei!. momooto detlllia J.1ÌipOC1esa died lllarvolt"i •stessd, non IPO:treibbe ammettersi,
'a diavore delJl'arpparlrtatore, ·wna deroga :cosi ampila al prmclipiJo dehla
decadenza rper omessa r.ilserva da 'consentwgli, senza il.JiJmtte di te:mpo o
filno aJILa uLtimaztooe deil.il.'orpooa; 1a denunzia di una siJtuazione protrnttasi
nel tempo, ma 011mari cessata.
n problema rnon è, dunque, di osrusststenza o inSIUisSiJstenza delJl'on·ere
dehla dserva. Si .wartta, piJuttosto, ,d,i mdiJvidware ,iJl momel!lJto in ,cui, dn
!1éllpporto alle 'sospoosiJoni dei iLavori, seguite daLLa TIÌipl'esa, quell'onere,
neLla drupLilce f011illa deil:la ri!scrizione e rdehla trarduztO!ne in cifre deLla
pretesa, d:ivtooe 1attwaWe. Ed 1a1 1Jaille :imdi'VIiidiUJaJZ~OIIlle non. può che !Pll'ocePARTE
I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 995
de~si: iiil ~ralplpor:to 1aillle silr:ugole :flarttd!srpee'ie, aprpH10a1ndo, di voll:ta in volta,
i <critelr,i deiiJla buorna .fede e della media dmgenza. Sa!rebibe, ilinifatti, ve,ssato!
I"Iio e, din dedlilr:uiJtiva, con,1Jrario a buorut fede c01st:rilr:uge~re l'ai{Jlpla!ltatore
a prevenire possilbil!i. deoodeinze, iscrivendo, ad og~n.i istante, rfuseTve che
potrebbe~ro ~ritve[a;rsd. steril!i o f\liUOrte di contenutO o addilriittu!ra imposs1bill.~
Ma non si IPOrb:rebbe DJeiP!PUire <ilnJdiWge;re al1lie ne~~gentze o, anc101l' meno,
ali po1stumi ;rirpe111!S!amenti, dd dublYia buona rfede, dell'arprpaltato!I"e che,
rpa;Iesatasi, ail termine deliJ.,a sosrpen1sione, la <potelllZi:aiJ.,ità da[llllolsa dell temporaneo
a;rresto dei lavo~r,i, ometta di formUJloce la ~reLativa ~r:iJserva all'atto
deilla rilplresa o, quanto meno, ~Ua prrima successiva pa:esenrtazd.ooe del
regiJStro di contabilità o IC:he, dispooendo o dovendo d:iJSpo!I"re, secO!!ldo il
crl~io de\llla media diligenza, degM elementi n.ecessarri per valuta!re le
OOilllSegllenze !pl'eg:iudizie'Voili cagionategli, ometta ila doverosa esipiliJoaz,iOIIle
quanti1Jati'Va dellila rpropr!ia pretesa.
Perlainlto, ferme ~restando J.a sUJSS'iiStenza e Jia ope;raJti'Vfutà, a ca!rico
dell'lmip!resa Lugnan<i, delil'one!I"e delila IIIÌ!Se!I"'Va, 'OICCOril'e IVeriilìi:oa;re, i:n rap~
rpo~rrto ail1a futtispee'ie, sé la Corte di Roma a~bbia e'sattamente determLlll8J1Jo,
m dliiili deLla rp~ro!l1nnzilata de1oodenza, i teiffi!Pi e i modi in CUli l'aprpailtatolre
a'W'ebibe dOf\llllrto, v,ia v'ia, fO!rmu1are, esrpli:oare e co.rufer:rnaa-e, IÌIIl
foocma di riserva, le prOIP!I"ie <prelteiSe per i danni che gli sall"eibbero· deri'Vati
daMe 1sospensd.Oil1i dei la'Voci e da[le eonsegruenti pro<trazdoni dei
!LiwO!I"Ii stessi: nella quaù.e verlilfica tro'VIa RIP'.P!ropll"'iata coillooazd()!l1€ anche
il'esame dclila seconda e subo:l'dinata C'e'IliSU.ra 'Peil' Vizi della moti<Vaz~ooe.
Dm dJaltii. di faltto espoSiti m Sle'l1l1:leinlz llllOn ll1isluillta re, per qweililJe pretese,
<SilallllO state iscr~tte rjjser'Ve, da rpa!I'te dell'arprpaiLtatore, ne!i verbali
d!i riilpresa dei l:a<Vori 1che, ,a nO!rffia de[l'W't. 1,6, dell rerg,a1amefnto, dovettero
ess&e redatti: al temnine di ciasClU!Il!a so9pensiooe. Ma, in oolllcreto,
una inldagillle rsu quei ve~r<ba1i eTa surperdllJua, una voLta che ila Corte di
me!I"ito aocertò che, soltanto altlia fi~a del COIIlio finale (24 ~io 1960)
e cioè a IPOICO meno dd. llliill ailiil!o déllla ulli1Jima!Z~OIIJJ€ dici illalV'O\I"i ( 3 f·~bhraw
1'9'5,9), la ri1serva, ~riferita gilobaamente a rbu:tte le sospensioni veritli~catesi,
:llu comrp,iJUtam'€!Illte elspilroata, con 1a prec~saziOIIle, mali <p~r:ima avyeiillllta,
del nJUJIIlero oomrpilessitvo dei :g;~Oll"IIli di SOISIPensione e del !Compenso preteiSo:
ill che vuol di:il'e che, se alllic<he [e riÌJServe deilil'appailtaltore fossero
state inserite nei voobaiL1 <di !I"irpresa dei lavmi, esse sarebbero ll'limaJste
senza effetto pe!l'lchè iniO!Il lÙjpertiUte, rdli voilrtlai in volrtla, neil: reglistJrò' di con<
ba<bil<ità (art. 8·9 deil re,goiLamento) e non rseguilte, lllei te~rmilr:ui e nei modi
p;rescTiitrti dalil'axt. 54, dalla rel>ativa esplicaziollle, comrp~rensi'Va deiLla prec~
sa ilr:udicaZJ~OIIle deli1e cicfre, dei comrpen1si rilch:iesjli e deilla esposiziollle,
eguailmente precilsa, delle ~ragioni .dii: ciRISClUI!la domanda.
NeiliLa specie, poi, ll'esposizwOille delle ~~agioni <che, se1condo l'appa1-
taltO!I"e, glii da'Vano dJiil',itto a compen,so era rbanto più ne<cessa~rda iiil qruanto
1martrtmnasi dd. diall1Illi IP<er ISOispenJstio!Ilii dei la'VIOTii orr1dlin:artJe d!all'ammiiiliiJstrazdooe.
Pe~r tali .sosp,€1ll1Si01Ili, ill1rfatrti, ,secollldo il testUJa1le disposto deU'a~rt. 35
996 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATOdel
capitolato genel'laile del 18'915· (COI'Il'l}spondente da1l'ar.t. 30 di queLlo,
o11a v.iJgente, del 1<962), IIl!OIIl spetta al1l'appai11Jatore aLcwn oompen:so o i1Ildennizzo,
ma soLtanto ~wn 'congruo ipr'OLUJl]gaJmento dell ~termine pe!r la
ulttnw.Z}·OIIle dei 1éWlOI'Ii: S.iJcchJè, di fronte aJ.le ,diJsposte SOspensioni, SUIS1Se~
ii1Jesi., ~com'è rpacifioo, []Jeil: ICO!'ISO .dJell1'11nJ1Jelro iter esecutivo deiD.'~to,
non poteva tl'appailrtlaJt0111e .sorbtrlaa:1si a!lill'one11e dii esporre ILe ~ragiorui me, in
conc~reto, potessero 'Confitg1Uiml1e ·UJl]a responsab.iJL.iJtà ~contra;btJuale, !imputabi/
Ile 'aJhl'aJmmiiJJi.ilstriatZiOIIlJe peli' illa: illiegtthlmità, Ol'IÌigilnJarila o SU!Ccesshra, dei
s:imgold provved'ilmenti di sospensOO:rue.
Vooevel1sa, .come lsi è già poocilsato, 1a !Compiuta esplilcazione dell'rwnilca
dserva nOIIl .si ebbe se IIl!OIIl all'atto della fill1ma del conto filnale :
ma tailie espl!ilca~iOIIle fu ~esattamente gliluld'toata, dai1l~a Cor,te· di me~r~ito,
wnidonea a costituire un eSaJtto e 'pwntual~e 'adempilmento dell'OIIl&è. Se ·
è vero, illdiatti, 'Che anche hl èOIIlto liilna1e è rÌite!liUto sede didOIIlea per la
~scrizione di Tiserva, ·ciò valle ,solo pe1r quelle reLative a iliatti sopra'V'Venuti
dopo hl 'oompilmento dei Lavori e dopo La chii111swra del 1regliostro di
contalbiJLiJtà: se ICOISÌ IIJJon ~OSise, :n10n av11ebbe senso la llliOrnlJa d€11JlJ'amt. 64,
comrnJa 2", del !l'lego111aimenlto, d11e vieta aili1'131WJ1a~tatore di iscrivell'le, aill'atto
della fimna. del 1conto cfimalle, domande dirve11se, per oggetto o per
impol"lìo, da ·quélile ~OI'!mul.alte nel regLstro di contabHità d'UIM!llte lo svol~
ento dei J:a~i, a norma degili ar~t. 5>3 e ,54. Nella specie, invece, essenìdo
le sOispensioni intervell!Ute, OV'VIiaLmente, diu!l'lalnte lo svolgimento dei·
il:aJvori, le vel!at~ve riserve dovevano esoore ·tscriltte, dn rappo!l'lto a ciascuna
sospensione, nei ri.slpetti'Vi rvoobali di sospe:rliSÌone o. di rilpresa
(1se0011JJdlo che Jia 1diedotta :iJWegittilmità :tiosse orig1ilna.rdta o sO{pll"!avvetrl!UI1la),
sailV'a riproduzione dellle stesse nel ;reg.Ìistro di contabilità, a nOI'Ima delJ.'
a!l'lt. 89, oomm.a 3", del regOilaJmen1Jo; a ~butto ICOiliCieldlere, dovevan:ro essere
.ilscl'l.iltte diTettao:nente nel reg.Ìistro di OOIIJJtabHità, all'atto deiiT.a prima
sua presentamone alil'ap.pal1Jatore per la :lll:rma; m ogni caso, saJ.vo q'lllel
che si dirà nel'l'ultima parte della Ì>relsente motiva?Jione, dovevano essere
seguite dallla prescritta espiltcazione, nei modi e nei termi1Ili dell'art.
54.
Del tutto mfO\Illdato si 1dJimostra,. cosi, 'l'addebito, che il Frulilmento
rilcorrente muove aLLa COI'Ite di merito, di non aver tenruto delblito conto
delle mserV"'e inserite nel memodaile per ill rcolla.udatore i1Il C01'ISO d'opera
(24 ma~rzo 1>9'58) e nel registro di rcontabi11:ità (25 novembre 195•8) e di
IOJOD éWler •OOilJSIÌJdieraJto, m paJ1'11liJco1are, 1Che I1Ja 18eC0il1100 richiJamaiVIa la p!rÌJma,
ohe era 'a sua voLta, sucfiliilcientemenrte ispecldiÌica. La pretesa, che è sottintesa
'dail:La ,censura, ~che 'l'aidempilmento dell',onere di rilserva possa rilcav:
artsi 1da1La sovratpposizione di documenti eterogiEme'i aprpare, invero, palesemente
Ìln con1matsto 'cOil rilgore :lìOI'Iffiailie o111i si ~ispira l'mtera dilsciJpldrna
deilll'tstituto deHa !l'Ìiserva e, .in pa:rtÌicol:are, con La fnnzione :&mdao:nen-
1laile che ha, nel 's~stema, il oogÌistro di contahHità, destinato ad abbiracCÌiaTe
e documenta~re, .cronol:ogilcao:nenrte ed aUitonomamente, tutte .le· viPARTE
I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 997
crode attinenti ~ll'eseouZJLOille de11'ope!I'a e tutte ile C011Jtestazi()[li, 3.1Illcorché
iMorte Ìln 'altra sede, :fra il'ammini:strazione e l'appaltatoTe. Nè gltudiJCa
. questa Co:vte che il memoi1iale per hl colilaudlato["e, che è atto nnilalterale
delil'a:pptaltatore, possa esse:ve ["i:tenuto ·sede appro1pdata per la fo:vmale
iscrizione deHe rÌiserv;e, posto che, come rtLsulta dao.le norme imwJnzd. richiamate
e ,par·ticola.rtrnente dailJl.'art. 89 del r.egoliamento, i dooumenti
COII1tabhli ed i vertbai1i ·che Jia leg~ge consLderta a taJ:e scopo sono tut1Ji atti
formarti dlagiLi organi delila ·stazio[]je appaltante, ai quaùi l'appaltatoce è
ohiama•to, di volta 1n vo1ta, a pa~rtecÌiptare. Le due lt'Lserve, cui la cenS'Ul'a
& rifertilslce, fUirOIIllO, cimlu:nq'Uié, !Consildel'la~te dallt1a Ool'lte di me~rilto,
aa qUiale, ne1l'esercizLo tdlel,suo 'ÌinsLndlacabi1e potere di vai!Jutazione delle
prove documentali e tSeiilZa mco:vrere in elrror.i 1ogÌici e giuridici, nhlevò
·che la pr:Lma era ;priva di efficacia, perchè n()[l rilpro:dotta nel r:egisbro
dii cOI!lltlalbiLDtà, mentl'le llia setcOIIlldla, · per matrllCaii!JZa d.ell1at pooscll'liitta esplliiC'at:
zJione IÌIIl. oodlill1e all'atmm()[libatre dm tcompte[]Jso rtchiesto ed alle ragiOIIli
gitustdlicatrici della dom.anda, era dmasta a1lo start;o di una detnllll!lzia del
tutto generiJca. Nè ha r11eV'OOZia, seinlpre a rpvoposito della moocata esplicazione,
iJl ·iìatto che la tdlumta delle SOiSpe!lisioni dovesse essere :nota agli
organi della stam()[le appaJlta:nte, silccthé, secondo :hl ~r]corre:nte, · lll()[l sarebbe
stato necessal'lio che veniJsse precisata dal!l'~tatore: hl numero
dei giorni cui l'•apalialtore mtoodleva mer:iJre le ·sue pretese, :intvero, era
mdrubbfumente uno degLi elementi costitutivi dffila dorrumda e n()[l
pote\na essere omesso, quanto mooo Ìln sede di espUca~~one dehle rdiserve;
e, d'altra !p3l'te, ·esso, peq- ile r.agiOllJi .già -esposte, poteva non coi:ncLde:ve
C()[l J.'mtem dUirata del!Le sospenlsi()[ld. diJsposte diall'ammlmstrazione.
StabiJliJto, pertanto, Qhe l!Lmpresa Lu~ni perlezionò la formulazfone
e la espl!Ìioazd•()[le dehle sue riserve soltanto tin sede dii conto :lliJnale
e, quindi, tardlilvamen:te, occorre da ultilmo, in coeren2la C()[l le p~remesse
poste, cOllJSiildetl'lalre se, alJ:a !Stregua dei già vichiaffiati Cl'.iJter.i dri buona
:!lede e di media dliiliiJgenza, quel irÌitalrdO potesse essere girulsltlificato dailla
impoSISIÌibillità, per l'atppa1tatore, di dlisporre, tpr.ima del!la compi.J.arlone del
C011Jto fina1e, dei dati e deg1i elementi occorrenti per la quaiilltilfiJcazione
delle ISIUe pretese. Ma 3.1Illche a ,questo questto va data risposta negativa.
L'ipotesi che l'appaltatòre poSISia essere stato obiettivamente impedito
dal tr:adUirre Ìln ciliìre Le sue p~retese rpviJma del conto finale è, mvetro,
c()[ltvaddetta dalil'atcoel'tamento di cfatto della Corte dd merito, la
quale llJ()[l :m.aillcò dii TlilleV'are che, quooto meno, aJ:1a daitJa delilia ultimaziOIIle
dei lavoil"'i (3 iflebblraio 19,59), l'dmpvesa appa11Jtatrice disponeva
silcuramente di tutti i dati mdiJspentSabi:1i· per rUillla p~reciJsa vailutaZJione dell'èlnhltà
dell'oner.e sopportato e per Ulllla altrettanto p~recilsa quantd:liicaziOIIle
del tcompooso da rÌichLedere: ~ccertament~, questo, che si !sottrae
ad oglllli 1censura, cosi sul pLano logÌico come sul ip!Ìano gilur,Ldilco. Se si
cOlllsildwa, irutiatti, lia natura de'i tsiln:goU one:vi di cui nmpresa appaltatrice
'chiese di essere compensata (,inattivUà e detedoramento del can998
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
ti:ere e del macchina~rio; marnodopera mu1Jil1izzata; materdlale approrn;ta,to
e ~non posto dln qpern nei tempi previlsti; decowenza di inteTessd. parssi'Vi
per più Lurntgo peQ".i!odo), aprptaTe evadente che ~non c'è imprernidÌI1lO!re di
medlila dillig€1tl.ZJa che non possa •caiLcolarrne •COin preciJsi01ne l'impo!I'to, in
reLazi01ne a!d ogni PeQ"iodo di sospensione, al11'artto deUa u1timazio~ne dei
ILa'VIori, aJl più ta~Ddi, e, m ogni caso, senz,a dover attendere i conteggi
fÌillali. Ohie alll2li pvopTiJo IJJa llllaturn. di quelle voci dii da~nno tal'di'V'amente
specirfiJoote e, aiLmerno, di aWCUilie Idi esse dlimostra che, nellila fattiJspecie,
l'esiJgenza deiLla temrptesti'V'a e1Srptli]ooZii01ne dehle riserve 1IDovawa adeguata
giustidÌ!cazione anclle soltanto neHa rptiù ldmita.ta fiinalità dd parmettere
alLa stazdone aJprptal].rbante dd e1sercl1tare, in modo appropll'j.a!to edi effiJciente,
i 1suoi poteTi. di controLLo: si pensi, a!d ese!IlliPiJo, .afhla ilpotesi Cih•e personale
e ma~ioorio, di ·cui era stata dOOIUillZJiJata 1a dlnattività, iossero stati,
irrwece, dmpiegaibi, du.rante le sospenlsi•Oini, iJn à1tri la!Vod estranei aJ.-
il.'appai]Ito. '
\
llll IOOilllcilusione, aoohe a voler aipiplmcwe con la maggioce poSISÌ!biJle
looghezza ·t pa-illlloilpi ed i cri<tell'i illlfnanzi enunciati, ['uiltilm.o momento
. utiiLe per la :liormul•aztone e per La oompruuta esp[JJiJcaztone dellle riserve
no~: · polteva essere IOOiliLooalto se 'l1IOill ail['al!rtlo delhla uilitimazfulllle deii
iLaryori e non mai iJn sede di conto fi.lllalle: cornsegruenteinienlte, ii.'Impresa
Luignarn.i E!Q"a ·illliOOfl'ISa nellla decadelllZa pre'VIiJsta dall'art. 41, comma 2•,
d~ oaiplilbol]ato generail.e allOI!l'a VJigente. (Omissis).
II
(Omi:Sims). - Per una mig]Jiore mtell!l&gelllZ>a deil.le censuil.'e è necessaDio
ipiU[lliualdzmre ·i iliatti ohie hanno dato lruogo alla odierna cornWQIVle(["
ISÌa •
.Aippro~Vato dlall'.Aissessro"e ai LL.PP. •deilla Regione S~ciliaoo il pro~
getto dii a:mpildiamernto deWla rete iJdrWoo e pa<v.i.mentaziQne stradale di
.MC!amo, liJl 12 trnléll:rZo 1959 !"impresa SpiilllJellll:i Nlicd1ò si renideva a!g)gliudioarfla!
ria. dei lavori rela•ti.Vi. L'll ap!I1i.ole veniVJa stiJprulato il coillltratto di
BIP;P8l1to; &n pendenz;a di 81plp!l'OVaztone di tale negozio, Iii. 20 febbraio
1960 verniv•a fatta, iJn v'&a d''llll"gelllZia, La coooegna dei liavoll1i, hl CUJi verballe
ern •SOtttoscr:itto dailil'impresa 1con ll'liS&~V>a, :rfulevalllldo ehie ila coooe.g~na stessa
a'V'Vern!ÌIVa iJn rttwdo riJspetJ1Jo rai termillli preWsti da•l Oap1Ì11l01lato Gerne!
11al!e, oo!de 'Si reclama'VIa il'mtegraleo maggdJOI!l' costo (1non preciJsa:to) di mano
d'opere, .traJSrptO!l'tii e matertail.i. La riJSeQ"'V'a, però, non velnirva riJpetuta nel
r·eg1iJstro dd corntalbHilità. _,
IiJ: 25 marzo •e il'll ma:ggilo 1960 st SitlipulaJVJano ·tma iLe IP•artli due art:Jtli
a:ggiuntirvi, iJ. p111im0 ne•oe•ssarli.o per \lla nomina di UJI1 i!lJUOIVO sUIPPil.ente,
non TiliS!Uiltando queHo iillldicato dall[o Spirnelli ·iscdtto all'Albo degJJi appai!tato;
tli, il seco,ndo !Per modifi•care la composizdone del Coi!IJ..e,gio axbirtrale.
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 999
n pmilmo ~ilugno 11960, con decreto del pOCiede,tto AsseSJSoce, veniliva!llo
appiVmnati il 'contratto ortdinM1o e i drue aJtti awgiluJintivi. H succes:silvo
20 ·agosto, 'oon verbale sottoscmtto da.l!La irrn~In"esa senza riserva, elt'a
ddlsposta nnà sospen:sd.oiille dei la'Vo~r.i., necessrut'it,a peT p~rocedere alWa redaZJiO!
lle Idi UiilJa perdzda di VJairLalllite. :m. pT'imo a.gosrto 19,61, coo ve~rbai!Je sottoscmtto
ldaJil'imp~resa sooza riJselrrva, a'Veva lnJJogo ilia rLpresa dei la'Vmi
edJ .il lS, agosto sd. p~rQ~oode'Va affla stilpuJa di un atto d.i. sottomitssd.one, co'l
quale l'implt'esa si obb!Lgìa'Va ad eoogru±re re opeTe cOtn.JtenUJte nelJla petrizlia
dii Va!rialll!te ~i 1stes1si preZZJi, patti e coodiizdom di cui a1 capitoffialto speciale
18fhle~to al coo·tlratto orlilgiDalt'io. I il.av01ri a~prpallrtiati veruvano Whlmatd
il 28 felbbrnio 19,62'.
H 9 rugi]Jio 1.96'5> ailll.'atto delllla sottoscrizilooe della cootabilfutà finale,
l'ilmpresa soilile'Va'Va dweme ll'fÌiselr'Ve chiedeiilldo li sewuentd iiilldennizzli.:
a) L. 3.·906.1150 peT dilll.e~tltima sospenlsiOiine dei 1aW!r'i diulrata 346
~orni;
b) L. 317.515,1, qualli !interessi ibaiillca~ri 1SUJilile ·tlratltooute dii gamnria
già costirt:rWte ,Prima deJl!a ISOspie!OISIÌO!lle e 1pe1r tutta [a sua dlulrata;
c) L. 1.3,16.668 peir mag~ioci mcari ICOIIliselglleinti alla ill.Jegittima
sospen:siOiine e ailila lritaooata coiillse~;
d) L. 1.556.272, quale 11hnaJsa I.G.E. •sul co~r~rLspetti'Vo deiltl'aippailto.
Oon atto di citazione p\l"elsentato 111 28 apr.ile 1966, l'!Lmpiresa Spmem
con'Ve!llirva da'Va!llti al tribnnafe di Paleatrno l' Alssessorato, c:hiedeiilldooe
ila ICOIIlidal[l!lla a[ pagamento delle sO!llliiile 'suddette, noo1chè di L. 1.2~.5>10
per interessi banoorli slllll medilto di saildo.
Moortre iii trdlbunq.J.e aooogilie'Va parzialmente Ja domalruda di ILntelreiSISii
su!Lla lralta di 1safUdo e .quelil:a di ri"Wlll:sa. dell'I.G-E., d~cMamiilldo pooolus:a
ogni ldoma!lllda di indennizzo. per maggior:i o111eri dipendenti dalla sospens~
ooe dei la~Vord •per IJ.a ma~ncata tempe,stiva ·~scr~izione deMa ritllla[e 'l'tSiell"'Va
e ~rigettando •la •domanda di ÌIIlldeinnizzo per maggiori ò!lllel'i dipeiillde!llti
daNa ti<taroata COIIliSe~ dei l!avoci, ilia Oocte di a~prpello di P>al·ermo di:cmam'Va
•ammiJssibiilii e parziall.mente fondate alll!Che le ,domande respLnte dai
prùmi ~Ludi!Ci, consdderando 'che ll'onat'e deùl'immeruata cise~rw lriiguatrda
esclusivameJJJte le partite di iliavoro eseglUite e le sommirn:ilstraz;ioni :liartite
dailll.'a~PPa.Ltatolre, mentire ne ,son:o escluse le l'ÙJSffi'Ve relative a contestaz:
iJOIIlli 1che fur:ter!Lscono ailtla gene;rcaJità deH'qpera neJ 1suo 'complle1sso ail. di
fuori delile sdngoile regilstra.zdom ,co111tabili, @.la1li le ev<entuali pretese di
ri:sarlcLme1nto danni, 'che ;possono ICOillcre<tarsi solo aJ momento· del compd:
me!lllto dehl',ope~r•a, .qru:aiilldo, .cioè, è possibile per ['a!ppailiba1iore accerla~re
l'esistooza e l'entttà del dalnino; talLchè •l'.one~re dii sollevare codeste :rilserve
sorge 'Solo ail. momento deihl:a sotto1S1crizione del oO:tlito :fìnla1e.
Ooo il p~r.imo mezzo, l' Assessoil'a·to rd1corrente - denuncialllido lia vioLaz~
on,e e fuilsa ap;pliJLcazione de1gJJi artt. 16, ·5'3, 54 e 8!9 del regolarrne111to
di ICO!nibabi!Utà de.i l·aVO\l"i ·delJo Stato, 'arpptrO'Vato .coo r.d. 25 maggio 18•9•5,
n. 3,50, noiliChè ome•sso ·esame di punto dedsdJvo e contradd1tto!l:ietà di
lO OO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
motivazdone- deduce 10he le ~Lserve devono 'Presentarsi nel •t&mime all'uopo
fissato a .pena dii decadenza, anJohe 1se si ~tratti dii ~~seT1\T'e reiliatilve a
fatti IContmooUvi e !Che m&Lsoano ahla ,general•ità dell'opera. Dalle d~sposizhmd
di cui aJi 'predetti a.!'t~coli del regolamento di tcontabli!lità si evdtnlce,
secoooo lJ. ~Loorrente, che a1l'appéll1tatore ·incombe 'l'onere di irmmediruta
denunda della •sttuaztione da •oui 'rif!i•ene di essere grav;ato, ipll'OV10cando la
redazilone di ·uno specifi,co atto formale. La ratio di queste dilsposdziond
non dsiede tanto nell'esigenza di diaT •COi!ltl'ollare immedtatarmente il :liatto
daU'ammintstrazione, ·qUJanto nella ([)!ecelssità di dare a questa un mezzo
Jidoneo 1di 'contl'O'lllo sulco:sto dell'qpera, aLlo 'scopo di mantenel'la .denlj)ro
H ltmite dd' spesa.
L'affElJ;rmazdone delila sentenza ilmpUJgnata, tsecQ([)!do cui solo al compimento
dell'opere si manid'esta m tutti t ISUJoi termtni J.a ril1ev;anza causaJ.e
dell'inademptenza de1nalllllrilli'lliLSltrn2lione è, sempre 'secondo i!l r1corrente,
contraddetta proprio .dJal!la irllat!ma delila 11t~a .tn quesUone.
Inrvero, 18!1. momento in 'CUli fu 'd:Lsposta La 'SOspensione dei ·Lavori, l'appal-
tatore tconosoev:a 'Con iprecilstone il'àmmontare dehle già 10011riJSposte rat~
di acconto e delile relative ritenute di gartanzàa; e Jo tSteslso può dwsi per
Le voci di d~ x:elattve all'!tmmobhlizzo delle attrezzatu:re del cantiere
ed ·a:lle :spese ,genel'laJl,i per il perdodo di sospensione e, padmenti, randamento
del .costo :deltl.a mano d'ope,ra era 11JOto aLl'appaLtatore man mano
che t t1a'V'orli procedev;ano.
La oonsu~ è fun:data.
L'art. 54 delcr.d. n. 350 del 1895, che •éiipprova il rego!liamento Sltlllla
dliJrezione, contabilllizzazione e col:laudazione dei lia:vori dello Stato, :lia obbldgo
aill'appaltatoce di firmare il regmto di contabill!Ltà ogni voLta che,
nell cwso del rapporto, 1gli viene 'Presentarto. Se egli non fuma, JiJ1. direttore
dei 'lavooi derve invoitarlo a sottoscriverlo entro H~termme perentorio
dd 15 ·giocrni; quBJl.oca quegli :persilsta ncll'astenJsi!one o nel xdfiuto, ·iJ. direttore
ne fu menzione nel regdstro •e si arV'OOnno ·come 'éllocertarti d. :flatti registrati
e J'oappaiLtrutore decadrà dal dilritto dd fan:- valecre m quatlun,que
tempo e modo 'l'lilserve e doméllfide .che élld essi :si ridierfuscono: Nel caso normale
m 'cui l'appéllltatore 'Consente a sottoscrivere hl reg.iJstro, egU rpuò ficrmare
10on ri!serva. EnJtro 1·5 giorn-i dev;e ~oa:re ile TILserve, scrirvendo e
~do nello :steSSlO registro tle ·C011J.'lilspondenti doméi!IlJde di tndenndtà ed
md1cando ·con pcrecdstone la JCirfra di tcompenso cui crede di aver d:iritto e
e Je rag;iond di !Cia:SCUI!la domandà. Per n oaso di omessa o intempestiva
e!:1pltcazione dehle ·l'tserve è dilsposta la decadenza del:l'appaltatore da1
diJrttto di 'PrOipOl're domande ·fO([)!date lsui crelatirvil fatti.
L'dnterpretazione di queste dÌispoSiizioni non è stata J.tnearre.
La giUI'1iJspruden2la meno recente di questa Suprema Col'te arvev;a
stabUito :che l' onell'e deLle dserv•e ha 'céllrattere generale, rirferrendosi, tra
l'aLtro, si:a a •fatti tm'IlJseunti che a fatti conttnuativi, essendo non solo
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1001
ill quantum ma :Lo stesso dlliròJtto 1a ,c01Il1pemo, qJUJéliLe ne sia lo specti;fico tibolo,
1S1otltop01stlo 'a decadenza, OIIllde €: qUJe1sto dlilrlirtJtio come talle che deve
ess&e fatto valere nel termine perentorio, ~specifiicandosi ,1Jarnto l'ammon'
tare dei compenlSli, 'così .come '1e ·CaUJse 1che ~ad essi daJiliilo [ruogo.
NeLl'ultimo ventennio, però, si ~era marnÌife:stata, nella giul'lii3Prudenza
arbirbrale, lLa rprogresstva tendenza a r1~dUII'Il'e hl campo dd aprpltca:ljìone dell'Oil!&
e delle r,~selt've. Pur non .contestandQISIÌ, dal 11nea di pi'Iililcipio, iii. carattere
genernle dell'tsti<tuto del!1e riserve, .si elt'a ce·I'Icato di indlliv&diUJare nna
sel'lie di pretese ~e di 1contlt'we11sLe nelle quali 1si idteneva che 1lo scorpo e le
funziond 'deltle ,rtserve potesser·o non venliJr.e m coniSiidelt'azi,one. Così nei
oasi 1n ~cui ,La pretesa delJl'appaltatove non ell.'a incompat~bme 1con gLi arccer:
tamenti ese~utto in 'contraddittor&o e con le annotazionJi. del registro
di contabilità che i'appa·ltatore avesse fÌINil!ato senZìa r!Lserve, ovvel'lo con-
. cernesse fattispecie in cui Je pretese ·erano fondate su :lìa,1Jti e sitruazi()[li
al1!COI'Ia oin 'corso dii evo1uZJione o, comunque, 'sempre ~accer:tabdiLi; cosi nel
caso di pretese rel.·ative non alle singole pa11ttte di lavOil'o rlilportate di
volta 1n V'Oilta nel a-egi.stro di contab~Ltà, bensi tali da !investire tutto
!',andamento del.Pappa:lto, per le ·qua!Li .sarebbe •sufficiente l'inserZJione deliLa
riserva prima del 'conto finale.
Al!cune decisioni relativa~ente recenti di questo Supremo Collegio
han.no ll'ilsen1JirtJo deil: L!l!WOVO pi!ù !Libooaille iln!dliJrizzo (nn. 2290/1965; 21869/
1967; 21393/1969; 830/1970; 1384/1971), me:nìtrle altre ha!lllllO ~to
il carattere generale dell'istituto della riserva (n. 4046/1969; 21266/19<70} .
.A!tteso tl <perdurS!!llte contmsto :gilurisprudenziale, La questione è stata
sottop01sta aill'esame delle Sezioni Un1te che, con sentenza 20 gd!UJgl!lo 1972,
n. 1~960, hanno riaffermato H caratter.e <genell'laile delil'li!stlituto deNe ll'~Sel'IVe,
ponendo JiJn ev·idenza la ll'agione :fondamentale gi'll!stilficatrice deLle opredLusioni
ilmpl-ilcite ed esplicite nel sistema - ossia la necelssi<tà, nel qUIB.dll'o
ge:nernJe delle esigenze prop!'!ie di .un bilancio pubblilco, de[La conti'l11ua
evidenza deLle .spese dell'opera, in ~reolaZìione a:lLa 'Cottetta. uthl:izZiamone ed
eventUJale •tempestiVIa 'integrazione dei mezzi fì.nanziari all'uopo predisposti,
nonchè aHe altre rpossilbiLi determinazioni dell'ammmilsltrazione
di .fronte ad un notevole •superamento delle !plt'evLsioni orilg~ dii spe!sa,
cioè qUiailora ['onere del!la costruzione deU',opera l'lilschi di divenire <troppo
pesante op&'la 'coLletti'VÙ:tà inll'elazione 'alla ISUJa utHJ1tà - e considevando.
che, a •1la[e esilgenza, 1si accompagna altresì quella di consentire aWl'amrrninLstl"
azLone appa,ltante l'a verMi•oazione di tutti d fatti producenti spesa
con la irmrneruatezZJa che ne ·rende più :sLouro e meno dispendioso ['accertamento.
Codesto autorevoLe orientamento merita di .essere seguito. I'lliVei!'O da
diive11se norme diel cLtato l"e,goiliamento :n. 350 idleiL 18,95 emel"gJe !il u;rinioipio
basilare dJ tutta la lr10it'IIDa1liV'a in matevia, e oioè che la ·con1Ja:bhlità dei
:lìatti producenti ,spesa- 1incluse nella 'Conta:bhlttà le riserve -deve pro1002
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
ce:dere di parrti ptaJsoo ali. lOQ'O avv,ooicmento (a(['tt. 36 e 37). In reiLazJÌJOille aHe
moiltepl:iJci :sitrUJazi()ll'l!i, attxaVie:Dso :ouii si m-tiooLa li.tl C0111!1ll1atto di appalto
(eoll'l!segna dei 1a'V'Ol'i, milswrazioll1!i, :cOilllta:biLizz:aZiiOille, ~Oil'l!to' ooail.e, col1arudo)
,e al!le 'qruail.i dl <1:1aprpo~o rpruò da([' ·luogo (:so:srpeill'SIÌOil'l!e dei iLarvorrti, fuirmaziOil'l!
e di ll1!'LloW. rprezz,i, sirbu!aziOilli di fa,t1h 'cOintestate, ooc.), tH :regol:ametruto
prervede iLa i1edazd0ille di nn atto fOO'Illllale :che a~ssume iLa ve~ di nn v&•
bale (axtt. 11, 16, 21, 2:3') o di 'ail.Ì(['o documell'l!to preo!I'Idiillato aiillo scopo
(wdme di sel"VVi:zio, ilibre:tto di :milsm'e, re~ilstro di cOil'l!tahiJttà, ooc.). De1Jti
Bitti debbOil'l!o 'essere !Se!lllpre sottoscrti,tti dahl'a~ppaltatore, COill II.'Oil1!&e di
appOII'Il"e l'lilsell'VIa nel'ca:so m Clllli ·non iillteiDida accettarne ll.e risultarnze. L'artilcolo
69, poi, esclude 'che all'atto del:la <fi.rma del cOil'l!to tinaile pomano
ilscriversi :pe'r La rprimla voi!Jta ·riserve rid:erea:JJtiiSIÌ a futti avvoou:ti nel corso
dei JJa,vOl'i.
Oilbene, tdal cOimlpll:esso di tar1i ([);Qtl"'lle e di nru:merose altre non !pUÒ
non evill'l!cei'Isi ~che, per :quanto in detto regoltaJmell1!to si parli espressamente
di • decaJdenza • 'solo a p~rorposito detlla maJncata ;flempesrtdiva den'
1.lilliCÌa dei damli ida forz:a ma:glglÌore (art. 25), aiDiehe neHe all.tre· irporbeisd si
deve !perVenilre aid ildeiDitilco rlsrultato, ~giacchè, alrtrùmenti, non si girulstdficherebbe
l'oneii'e di rp~rotesball'e ootro termiill'i pell'enrbori, aocompagnato, in
maJUcanza, da1il.a ipreS'LlillZIÌOille di aooettazdone deil.iLa sttruazione COIIltrorversa.
E podlchè • d :llatti p11odUJcentd srpesa • non :si eoorul'liscOillo, orvv[amente,
negli ,aJ.Hbr:amenti del!le partilte di 1a'VOii'i e delile. sommdlnilstrazioru del['
arppalltatore, 1a neoossiltà delil'd:mmedilata II'I~serva va colil.egata al:il.'in&enza
dii qruei :fuJtti >aihla esecuzj,one del:il.'opern, esUJlaiDidOille 1solo quehld cile sila:no
jJl !P(['odotto di 'U'illa atti'V'ità del tutto :scissa e COil'l!til'arla ai fill1!i della gestione
deU'taiippallto, 'O di :fìatti 111:1ecitd 1che COill l'ese:cuzione dell.il.'op&a abmano
1l!ll ilegame ipUIII'amoote ocoosi01nalle ed mdu:cano nna reSip{llllSialbilità
dd natma a:qruilmna e !ll!OilliCOOltrattUJail.e (Cass. 9 novembre 1971, 111. 3161).
Cosi, ad :eseiiDJpio, 'SOillO escii.UJse da·hl' onere deil.la rtser'VIa le pretese
del:il.'aprpaiLtatore per mteressi moii''atori sulla 'rata di saiLdo, a segu.Lto di
rit>all'ldo nel:coHarudo, .wattaJndosi .di mora dell'ammm~strnzione mtegila:ntè
nna ,siJtUJazdone estranea è posteriore a[il'og:getto deil.la contabiil.d.tà, la quale
è volta a doCUJmeilltaTe :cr,onolo~ilcamente \l'iter di esecuzdOille dell'opere.
Pertall'l!to, pooto 1che la finailità essenziale dell' Oll'l!eii'e della rilserva è
quella t<ÌIÌ ,aprp~restaTe dn :fìavwe delJ:a Sta~iOille 'appaltante uno srtrrumento di
con,trolilo :contmo della ,srpesa, ·Oillde contoo&la nelll'ambwo deLla previsione
o :comunque il1on srpill1!g&la oltre 'i limiti di UJna gdru;sta cOTT'iiSipettività
,e 'congruità (.i!l che 'trova 'con:ferma n.eiJ.ll,a fa,coltà cO!lloossa aU'ammiIDiistl'laz:
ione ·Idi r:ilsolrvelt'e unna,tem'l,men,te l'a:ppa·1to in ogni momeiDJto, con
iJl sol.o pa:gamento dei mate,nial'i utli!l:i a:prpirovvilgioll1!aH e del decimo deil.l'impO!
l'to dei lavooi a:nco!I1a da ese,guke; art. 345 le~ge 210 maii'ZlO 18·615,,
n. 2248, ali. F, srui ·l'avori :pubbli<ci), e tenuto pre,sente ,iJ. detta,to e la ratio
deHe noil'me positive che diJsdplin,ano ·La mater,ffi, appaJ'e foiDida,ta l'opiPARTE
I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1003
nion:e deihla ,più autor•evQile dolttri<na, .seccmdo cui basta IJ.'oggetti.r\na, arvvtisata
~rilevabiilii:tà, seco<ndo ·ddiliig,enz;a e buo<na :lìede, della attcilpità dd un
e\71en1lo !I1tspetto alil'ecooomta de]].'a~ppalto, pe~rCihè scatti l'onere dellJa deIIliWlda
d!ehl'a!Ppaltatooe, conocetantesi, poi, .all'atto ·dehla rp!l'lÌima fuma successiVJa
'dei docwn:enti .co\Illtalbiili pil'esenltattgli da·lla Staztooe arppalLtmte,
nella SpecilfÌica ciSffi'Va di pretese e ICOmpeillsi !lllaJg1g101ri O (!Ji<VeTISÌ da quelLi
il1tccmosduttgil.i m ICOIIliÌ.él!b:iiMità, m relazli:ooe 13ille lsiiilgooe uni:tà di !lavori vm
via ese.gutte.
E potchè dii. silstema di mtsuraztoo>e e determiiilaziooe del oompen.so
gLobaJle dOVIUto alll'a~P~PaJlitat&e si risolve :nehla mLsurazliooe e detenndnaztone
dei prezzi ICO!IlV•enu1li ipeir le singole UIIliÌtà di lavo:ro, !l'ilmane fuoll"i
dalisilsltema La ~posstbiiliità dii IConfilgruxare \l'agiooi 'dd compenso che a quelii.'
Oilere SiJél!illO sotr1Jr,ai1Jite, tutte il1iSUi11J31IldO (i:r:allme -le pretese ll"ÌIS!ll'citorie
solo oacastonalLmenlte 'col1egate ICO!Il il'•eseauzione delil'opera e del tutto
sg131Ilaiate dalla quaJiltità e .quaJJità 'dei: Lavoci •CompillltJi, come già rilevato)
direttél!IIlenlte o dmldir·ettJamente fu:np1i:oate llleilila co<ntabilirtà regi:srt;mtJa.
A parte, .i!nvero, !i :lìatti ,continuativi mspetto ai quaili ll'llllsserita respoosabhl:
Ltà m ogni tempo Tilman~ .tnim.fiuente di :lironte aHa mtio Legis come
sop11a d<ndivilduartla, ìLa •quale, anzi, 'come 1già riltenne ql\lesta Suipll'ema COil1te
nel!la sen,tenza 219 marZio 1<943, n. 7tl'9•, presenta rper elssi la !tll.alglgiore arttualità,
piroprlto diil 'considerazione della l&o piJù oocentuata dido:neità ad
iJilddeire SUJl 10osto delil.'OpeTia - ~e ev'iJde!Illte IChe ile. questtOIIlJi COsidette
general!i 1si ir'ilve!I1ber31Ilo tutte e •si esa1llciSCQIIlO nelhle singole 'Ullli:tà di
iliavoro, ,sLoohè so1t31Ilto attraverso l1a l01ro maidenZJa 1suil costo dd queste
vengono 'a <deterlllllima~re l'onere eccmom!ilco complleissilvo soppOirtJato dail.l'arpJi>
altatoo:e ipeir l'esecuziooe dehl'opera. Nè a taO..e regola si sortwaggono
ile :ragioni di '00II1ipe!lSO cile l'aiprpél!!1latore illa vailere quaJildo chiede un
mdenndzzo per le maggiooi 1spese 1S10prp0ir1Jate m diipen!denza della rita:rd!alta
consegna dei ilaVJOiri, <del prollung;él!IIlento dei medesilmi:, dovuto a fatto
dehl'amminliistra2lione, oltre 1i!l terlllllme cont11arbtUJa!le, e deLLa ritenuta 11lilegirttima
,sospenstO!le dei Lavoci ·stessi. lindiatti le voci che m tail caiSo vengcmo
m gioco (mllllg,griocd ICosrtli della mano d'o~pem e dei mat&1ali, arrnmoir1lamento
degld 'impi131Ilti e 1del macahinacio, !spese per oostodia e manuten2liooe
daJl IC31Iltiere, 'come iplllll"·e tutte •le altre costdette. spese ~ene-
11ali) non hél!!lliilo, nel .sistema dti det&mmaziOile del compenso c01li1lrattuailie,
'Uilla rilLe\TlanZJa autonoma, ma :si riflettono pur esse sui prez.zi caLcoLati'
per 'le smgole rundltà di la'Vooo.
Peirtalllto, è in lt'e1azlione aUe iSIÌIIlgole Uflllità di ilavoro via V'ia esegu:ilte
e cootabdlizmte che - alLa 1UJce dei !p!l"lÌIIlicilpi sopra eiliWlCiiartii - l'arprpaltat&
e deve :liare annotall'e Le rsue p!'etese, pe~r qualsiasi mtolo, a ma,g;gioci
comrpensi.
Occone aVVJertire, pe~rò, che ISairebbe errooeo rdeduwe dia taO..i ipll'emesse
·che 1a reg1stra2lione dii d!aSCWla unità dd La:voco, Il!O!Il a:ccompa·
1004 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
gnata, aJil'atto dehla .sottoscrizione ad essa immedÌiatamente suc.ces,siva,
dailla :r1~sewa, precluda, pel'ciò solto, all.'·appaltatboce ~·a possibilità di chiedere
ip& essa UJil maggior .compenlso a qualsÌiaiSIÌ tttolo. Inve!l"o, potchè
l'elemento d!i dndJivilduazione deilla fa.tUspeci·e consid€["ata daJJ,a legge
00111Js:iJste non tiallllto nel fatlto in sè, quanto 1:11e1J1a, ri1eva!l2la carustaile dd esso
l'Lspetto alia s~esa, è eviildente che l'onere deUa ii:"Ì•serva socge soltanto
nel momento lin 'cui la vilevanza causale deJ fatto·, l'iSÌ)etto ~:l'l maggior
onere, diventi obiettivamente aptp!l"ezmbiile, e cioè qualllido l'a,ppaUato•re
albbta J/a ICO!IliCil'leta possib:ill.dtà di avvede11si de'lll'esdstenza di una sJitua~
ione, Ìin lr~orto a!lila •q'll!al·e 1sooge la necessità defl.a TIÌISe:t"Va.
AilJ.a stTegua di siffirutte •considerazioni appll["e evidente l'e<t'l!'oneità
della sente~a impugnata che, pel"laltro con motivazione madeguatà, ha
ritenuto 'Che, il"'e:jativamente alla l'1ta~da•ta .conse,gna deti ]aVIorn, l'onere per
lo SpÌinelild di espltcall"·e la riserva già formulata nel relativo verbale si
concretasse •sruo 1al momento della :chiusura deUa 'contabiillità e che p•llll"e
in tall momellllto sovgesse l'onere di pl'oporre rtsewa per [ dallllll1i caiUJsa.td
all',appalltatoll"e medesimo dai!l'eccessivo protral'si n·el tem!po della sospensione;
e ciò ~rchè • soltanto in ta1I momellllto i1a rhlevanza causaJe del
furtto •costitutivo diella ptl'etesa, doè dell'mad~ienza delJ.'ammmi,s1mazione
appaltante, si lrende manifesta :in tutti i suoi toomind •.
ConSÌidel"lazione qruelsta chiaramente Ìina'Clcettahiie, ta•nche a p~resctndere
dal fatto ·che nel conto fin:aJle l'appaltato'l"e non pruò :Lscrli·vere domande
dlivel"lse da quelle già foTmwate nel 'l"egilsrtlro dd contabHità durante
• lo svoJ.gÌimento dei 'lavoci (art. 64 del citato ~regolamEIDto).
In&ld:ti, deve, dn ogni l(l3JSO, escludersi che la esplicazione della riseTVIa
relativa ahla rilbardata consegna dei lavooi e la :forffiWazione di
quehla concernente la '!'iiC!h.iesta di indennizzi peo: la sospOOISiione dei medesimi
potessero avvemre tn sede di sottoscrdzione del conto finale, che
segue dopo .allqwanto tem!po aJ.1La ul'himazione dei lavooi "(nel caso d!i specie
oJ.tre due anni) gliarohè, anche a segutre, dn IÌipotesi, l'opÌin,ione deUa Corle
di merJ.·to, già al momento di detta ~t:imaz101Ilie, il'appaltrutore dÌisponeva
di ogni elemento necessario ~r dlllldicare l'dmpol"lto deil c()IIlllpenso l'ic:htersto
sotto fol"ltna dd magJglior onere e, qUIÌJ!lJdi, difetterebbe la ~ss:ibilità di
preciJsazdorne dci medesimo, clJ.e vale a gilllstificall"e n diff€1l"dmento delila
quantificazione.
Ma, in aderenza •a quanto in ~recedenza affermaw, l'eventuaJle imposstbilttà
d1i !t»"eCÌisazione del quantum può costJ:Ltud.re causa d!i esonel!"o
dalrl'osse!l"vanza delil'one([le di rpre•cr:Ls!ll"e l'esatto ammontare del COm!penso,
non .già da quello di mserire tempestiva riserva nel regÙiSitll"o di contabilità
('hl .che, !l:'elativamente •a:l1a pretesa per la rlitar.data conJsegna dei
lavol!"i, :non è aVVIenuto). E quanto aJl pe:t"ltodo di forzata so1spensi<one, la
:re:Lrutiv.a ,serJe eaUISale v;iene oV'VÌiamente a cessare al momento delia rtipll'esa
dei la'V'OII"i. Nè di conce1JIJo di fatto conttnuatwo pruò g;iustlifìJcare UJila
PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1005
deroga così laJta al ipii"inlcdipio del.Wa decadenza per maiilJcata riserva, da
permettere, sino al compimento dell'opera, iLa doonncia di fattd che, ancorchè
noo ~stantanei, bensì prot:r1atti e l'Lpetuti, siano <mnai cessati (Cass., ·
Sez. Un., n. 1960 del 1972, dtata). La dilspeiilJSR dahl'ooere dei1i1a roserva
non ipuò, ma,tti, andaTe oLtre la ra:gi..one ~che 1a · determina. Pertanto,
qruanlto meno all'atto della ~ilpTesa dei la'V'ol'i o immediatamente dopo,
l'Lmpre1sa SpineUi, adottaiilJdo ,]l parametro 'di una media ddiligenza, sarebbe
stata in·· gTaido dii percepke e doormciare · 'llll!a situazion~e oramai
esau.dta.
Il.r,Uievo della sentenza iimpugn1ata, <sec01ndo ooi nel verbale dii ripresa
ded J.avo~ri nes1suna rd'serva do'VeV'a essere \Pil'QPOsta, ~ilacchè l'arlicolo
16 del regOilamooto noo impone 'al'cun ·obblilgo atl rruguardo, non appare
consilsten,te·. !n'Vero, ~per il :combinato disposto degM artt. 16 _e 89 de'l
regolamento, l'appaltatore de'Ve: a) di norma sorttosorilvere i VeTbalii di
sospen'Sii·oo'e e di ri!Pl'esa dei il'avOird; b) li.n :caso di sorbtoscrdzfuiille con riserva,
ri!petere ila mse,r!Va nei! regi,stro di cOiilJtabiUtà nei modi e nei termini
·di ~cui agLi artt. 53 e 54 dello, !stesso :rego1amen.to, pena l'i.nlefficacia
delJ.e r1iser'Ve iilOn ripetute. Ne colllSegue 'Che ila fiiNilla senza !rd:se!I"'Va dei
verbaild di so~one e di Tilpresa dei 1a'V,ori rpre'clude - ~l pari dell'diDJUtile
decooso ded ,tel'Il)ind mdiooti. - la fa<Coiltà di propol"ll'e domaiDJde
in~rappo!rito 'alla sosp,eooione dei J.avorJ., essendo evideiilJte che a domande
ipll"Oposte senza tempestilva ricevca debba a maggior ragJ.one negarsd quei!Ja
efficacia !che dl ;regoLamento ne,ga a domallltde \Pil'OPoste corn :tempesti'V'a
• riser!Va, IIIUl non ;ripetute ned. tel'mini nel reg1Lsirr"o di contabdlità.
!il <prdmo mezzo va, ip€1l"'banto, accolto e consegruentemeiilJte ll'imallltgorno
assorbdti li motivi !Secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, ohe concevnono
il merito del!l:e l'IÌISer'Ve. - (Omissis).
SEZIONE SETTIMA
GIURISPRUDENZA PENALE
I
CORTE DI CASSAZIONE - Sez. I, 3 aprile 1973, n. 1005 - Pres. Rosso -
Rel. Tarta:gl].ione - P. M. Lap~cci.r;eHa. Riconso CavaJllero ed alrtri.
Procedimento penale - Dichiarazione di nullità - Effetti - Estensione
a~li atti successivi - Condizione - Applicazione in tema di
perizia.
Uinvaliditd di un atto p?"oceSJsuale può riflettersi sugli atti successivi
soltanto quanto tra essi sussista una effettiva dipendenza logica; in
particolare la nullitd di una perizia è estensibile soltanto a quei pràvvedimenti
del giudice che abbiano come base razionale i dati ed i rilievi
emergenti,da quella perizia (1).
II
CORTE DI CASSAZIONE - Sez. LI, 5 a~prhl.e 1973,, 111. 1476 - Pres.
D' Aniello - Rel. De Falco - P. M. Si!sti. iRte. NilcoLosi.
Procedimento penale - Dichiarazione di nullità - Effetti - Atti di
polizia ~iudiziaria - Interro~atorio - Nullità - Successivo interro~
atorio resa al ma~istrato ancorché confermativo del precedente
- Nullità - Eclusione.
La nullitd dell'interrogatorio reso dall'imputato alla polizia giudiziaria
in sede di indagini preliminari (per omesso avviso al difensore
nominato dall'imputato e per assenza del difensore stesso allorchè l'interrogatorio
fu reso e raccolto a verbale, senza indicazione dei motivi
(l) Nello stesso senso, v. Cass. 7 dicembre 1970, n. 1826 (115.887) che
parla di • vizio innocuo • nell'ipotesi che la nullità della perizia non si
rifletta sugli atti successivi; v. anche Cass. 28 gennaio 1970, n. 102 (113.708),
la quale ha invece comunque escluso che la nullità della :perizia espletata
nella fase istruttoria comporti l'annullamento della sentenza di rinvio
a giudizio o del decreto di ,citazione, in quanto tra la perizia ed i prePARTE
I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1007
•m~sswne e del mancato intervento della difesa) non può invali-
con effetto sulla regola1·ità del processo e della decisione - l'ingatorio
successivo reso al magistrato, ancorchè confermativo del
1, poichè lo stesso, ançhe se sussista analogia di contenuto con il
~dente, mantiene rispetto ad esso la sua completa autonomia proale
e non si pone in una posizione di dipendenza tale da essere
·lto, ex art. 189 cod. proc. pen., dalla nulLità dell'atto cronologicae
anteriore (2).
attJ dovrebbe ravvisarsi una consecutività meramente cronologica.
senso analogo, altresì Cass. 6 marzo 1969, in Cass. pen. Mass. Annotato
n. 1229 p. 886.
~on la sentenza che si annota, la giurisprudenza della Suprema Corte
lottato un criterio meno rigido nella valutazione degli effetti estenlelle
nullità, più conforme alla disposi:zllone dell'art. 189 c.p.p. ·e più
m te alla realtà delle cose: è pur noto quanto spesso una perizia
.sca sul giudizio del giudice istruttore, nonostante le solenni ed
:te affermazioni del giudice quale peritus peritorum e quanto sia perlontana
dalla vealtà l'affermazione che fra perizia e sentenza istrutvi
sia una consecutività meramente cronologica, o quell'altra, seconquale
il collegamento fra sentenza ·e perizia sarebbe meramente actale
e accessorio. In effetti, la norma prevista dall'art. 189 c.p.p. imun'indagine
di fatto, da •Condursi di volta in volta sui casi speciche
rifugge da ogni generalizzazione.
2) E' da sottoscrivere pienamente questa sentenza della Suprema
, : in effetti, trattandosi del secondo interrogatorio dell'imputato e di
~ipetizione di attività da parte di quest'ultimo, è chiaro che non può
>arlarsi di dipendenza del secondo atto dal pr-imo, essendo questi del
indipendenti ed autonomi. E' questa un'ipotesi in cui l'indagine sulnsione
della nullità è esclusa per definizione.
TE DI CASSAZIONE - Sez. III, 4 aprile 1973, n. 1696 - Pres. Muscolo
- Re l. Macaluso - P. M. Lapiccir.ella. -Ricorso Franchi ed alltri.
I)Ste e tasse in genere - Caffè - Accezione «fa comunque circolare
» di cui all'art. 12 legge 26 maggio 1966, n. 344 - Significato.
L'espressione • fa comunque circolare • caffè senza bolletta di le-
nazione ovvero in confezioni contrafatte o abusivamente utilizzate
~i all'art. 12 legge 26 maggio 1966, n. 344, nella sua ampia accezione
Jrende qualsiasi attività predisposta al fine di mettere in circola~
il caffè illegittimamente, quale attività di colui che tenga nascosta
merce, non giustificata da bollette di legittimazione, non annotata
lLE
1009
esci·ato il .
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1010 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
In Diritto
Il ricorrente, dopo av·er premesso che l'attività aeronautica di carattere
sportivo-acrobatico costHuisce attività perkolosa, sostiene che
lo spettatore V10Jontado assumerebbe su di sè il rischio connesso aUa
manifestazione e che l'eventual<e colpa del pilota andrebbe valutata col
parametro di quena di t~po pvofessionale, e perciò, affermata solo !addove
fosse ,grave.
EgU quindi conoLUJde che, esulando nella S,Pede, l'estremo della
gravità, avrebbe dov;uto e:ssere appl:icato l'ar•t. 152 c.p.p. e che, in ogni
caso, la 'sentenza sar·ebbe nulla per difetto di motivazione sulla questione.
Il ricovso deve essere disatteso.
È, inna'llZitutto, priva di fondamento la tesi formulata in relazione
alla ·situazione giuridica deHo spettatore, pevchè l'assistere volontariamente,
negli spazi opportunatamente destinati al pubbli.co o, comunque,
al di fuori del <campo di gara, ad una mani:llestazione spor.tiva pevmeata
di 1perkolosità, quali sono anche quelle di acrobazia aerea, non implica
accettazione di una 'situazione di rischio, rperchè, trattandosi di manifestazioni
per le quali è prescritta autorizzazione da parte delJle competenti
autorità, è .preventivamente garantita la ·tutel<a de1l'incolumità del
terzi •che V'i partecipano in qualità di spettatori.
È, inoltre, altvettanto infondato H ri!chiamo ai princi:pi ed alla disciplina
della colpa professionale perchè l'art. 2.236 cod. civ., incluso
nel capo relativo aLle professioni inteHettuali, non concerne l'attività
dei piloti di aerei che e·suila da esse.
Comunque, non può dubitarsi che, nel·la spe:cie, il tribunale, pur
senza ricorrere ad ag:getti:vazioni, abbia in concreto, ritenuto la sussistenza
di una •colpa .graV1e del pilota.
Ed invero, nell'esel'cizio di attività pericolose autorizzate, fra le
quali vanno incluse determinate competizioni sportive, •l'autorizzazione
deHe •autorità competenti può dilatare - in relazione ail ·caso di specie -
taluni Hmiti inerenti aHa normale prudenza.
Tuttavia, la lkei,tà •così assicurata noo esone•ra dall'obbligo dell'osservanza
del1la prudenza ·comun·e per quant'altro concerne ['espletamento
dell'•attività e, naturalmente, il divie•to di sUJperare i limiti già
prefissati. E•ssa, 4wltre, impone ·che ·l'ottemperanza ai precetti deUa
diligenza e deHa perizia assurga a parttcolar,e rigore, adéguato, appunto,
alla periooJosità e difficoltà tecniche de:ltl'attività ste•ssa.
Di ,conseguenza, integra .gli estremi della •colpa punibile ed assurge
a carattere di gravità anche il solo discostavsi da essi.
PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1011
Pertanto, l'aviatore acrobatico 'al quale, in gara od in esercitaz~one,
è ~consentLto di raggiungere velocità e di assumere atteggiamenti d'i volo,
che, in ~casi normali, integrerebbero gli estremi delJl'i:rnprudenza, deve,
per 'conver,so, assicura~si, ~nel,i'ambito d:i una. rprevedib'iUtà cordspon.dente
a di!iJgenza, ·capa,cità e prerp·araz:ione te,onilche eccezionali, la possibilità
di non ·perdere il <CJontrollo deJ proprio aereo.
Consegue che il non osservare 'i'l limite m:tnimo di livello dail suolo
e condizioni di v.elocirtà che consentano di rilprendere quota anche neJil.a
ipotesi, per altro non irufr·eq11.1ente, di perdi.ta di potenza deil. motore,
integra gli ·estremi della col,pa grave per imperizia, negligenza ed imprudenz1a.
- (Omissis).

PARTE SECONDA

QUESTIONI
Il procedimento di espropriazione della legge sulla casa.
A) PREMESSA
l. - La Legge sulla casa (legge 22 ottoN-e 1971, n. 865) ha, con gli
art. 9 e seg., disciplinato un nuocvo procedimento di espr~riazione, che
per ila sua novità presenta una serie dd problemi, dei quali si sta occupando
la dottrina, ma che non hanno ancora focmato oggetto, per quel che ri,sulta,
di pronunz.ie giurisdizionali.
La materia •attende ancoca una più rigorosa sistemalcione, e pertanto
questi appunti vogliono essere solo un contributo per ta·le sistemazione.
* * *
B) CARATTERISTICHE DEL NUOVO PROCEDIMENTO' DI ESPROPRIAZIONE
2. - L'innovazione saliente è data dai criteri stabiliti per la determinazione
dehl'indennità di •espròpriazione, che vaxdano a se•conda che trettasi
di aree esterne •ai centrd abitarti; ovvero comprese nei cen1lri edificati (o
nei centri ·storici).
Per Le prime il valo11e è quello agricolo, secondo i tipi di •Coltur•a effettivamente
p!I'atioati dell'anno solare antecedente; ma tale valore agri•colo viene
•stabilito in modo automatico ed eguale per tutte Le aree dellia stessa cultura,
pokhè è ragguagliato al valo!I'e agricolo medio prefissato annualmente
dall'U.T.E., senza tener conto di vincoli per contratti agrari (art. 16, primo
comma).
Ber le aree dei centri •edificati •e dei centri stortci iii. critertio è egualmente
autoonatko ed eguali.tario, ma tiene conto del valore agricolo medio
pre:fiissato per la co~a più redditizia, maggiorato poi di un coefficiente
:liisso a seconda della popolazione dei comuni (art. 16, terzo comma, in reilazione
all'art. 18).
Allorchè l'area sia urbanizzata o ·edificata, si tiene conto del v>alore delle
opere di urbanizzazione e di edificazione, se ·eseguite in base a Ucenza
('art. 16, quinto .comma); inoilctre, si tiene conto dell·e somme corrisposte
per l'imposta sulle aree fabbrioabrili in appUcazione della legg.e 5 marzo
1963, n. 286 (e ora naturalmente dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobi-li, istituita con il decreto legislativo 26 ottobre 1972,
n. 643), e per eventuali imposte sull'ultimo trasf.erimento (fra vivi o per
causa di morte, ·di regi,stro o IVA).
' E' stato rilevato •che lin taie modo è stata abbattuta (l) o !ridotta (2)
la rendita fondia-ria, mentve la relazione ministeriale alla Camera •Sul dise-
(l) Vedasi relazione della IX Commiss. LL.PP. (Atti Camera Deputati, V Leg,
n. 3199 e altri, rei. AcHILLI e DEGAN, riportata in ANNUNZIATA, La legge sulla ?'iforma
della casa, ed. Iovene, 1972, pag. 90 e seg.).
(2) PREDIERI e altri, La riforma della casa, ed. Giuffrè, 1971, pag. 137.
138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
~o di legge p~ende in considerazione • la necessità di el:iminai['le, al fine
dell'acquisizione delLe aree -edificabili, ogni forma di specuLazione ediilizia,
che ostacoli, rendendola troppo onerosa se non inattuabile, la 11ealdzzazione
di un -servizio -sociaLe essenziale per il T'ilancio dello strumento urbanistico
indispensabiile per qualsiasi pubbLico intervento nell'edilizia • (3).
In realtà, ~attandosi di wee :lìabbri.cabi1i, più che di ;rendita fondiaria,
si può parlare di rendita eddJ.i.zia o di posizione (4); ma J.'intento del legislatore
è stato sopi['lattutto pratico, ess~osi voluta contenere la speculazione
sulle aree edilizie, :resa più aouta p;roprlo dall'incremento dei programmi
di edili:1'lia popolwe, e alLa quale nel•le espil.'op•riazioni per p.u. non
aVlevano posto fl"eno, se ;proprio non ·l'avevano agevoLata, le valutazioni giudiziali
e i giudd2)i di op1;>osi:1'lione (5).
Già la legge g•enerale del 1865 sulle esprQIP["iazioni per p.u. ·conteneva
H principio che ne11a valrutazdone del bene .espropriato non si doveva tener
conto dell'-~noremento di valo:re dell'opera pubbUca 0artt. 41 e 42); ma la
previsione incompLeta •e particolail'e ivi fatta ha portato a non farne applicazione
per le aree urbanizzate, per Le quali l'incremento di valore dipende
in gl'an parte dalle opere di urbaniz:l)azdone; e d'altro .canto la giurisprudenza,
chi•amata a stabwe i criteri ·distintivi frn tooreno agricolo e area
edificabile, ha Limitato sensibilmente, fin quasi ad annud1ar1a o a ;render1a
praticamente inutiliz2)abi1e, l'una •categoria a vantaggio dell'altl'a.
L'art. 16, ·penultimo comma, del·1a nuova legge ripr.ende e integra iJ.
principio della l·egge dei!. 1865, vreoisando che nella valutazione non •Si Uene
conto dell1inoremento dovuto a opere di urbanizzazione o a qualunque
altra opera o •impianto .pubblico; mà tale principio .serve om più che altro
a •chiarire e rafforzare il nuovo sistema, iJ. quale riposa soprattutto su due
criteri rigorosi:
i) quello della divisione territoriale dei terreni agricoli dalLe aree
fabbricabili, a seconda che siano fuori o dentro il centro urbano;
· 2) queLlo della loro valutazione automatica e uniforme, ·che consenta
di procedeQ"e 1in via àmministrativa, da un ·canto sp•editamente e dall'altro
senza una valutazione giudiziale. Sotto quest'uiltimo a'Sipetto si può
anzi dire che la valutazione dLsoende direttamente daLla legge, per la rigidità
dei critel"i dana stessa p~escritti; .siochè ogni questione ·e controversia
attiene propriamente all'applicazione deLla Jegge, come questione ·e controversia
di diritto, che perciò viene demandata alLa ·CO~izione deUa Corte
d'Appello (art. 19).
(3) Riportata in BONACCORSI e LANZARO, La legge per la casa, Pastena ed., 197'2,
pag. 52.
(4) In questo senso vedasi Relazione degli on. ACHILLI e DEGAN, già citata. Per
la differen2la fra rendita fondiaria e di posizione vedasi per tutti GRAZIANI, Ist. econ.
politica, ed. Il Foro Ital., 1951, pag. 349, n. 119; PAPI, Principi, ed. Cedam, 1955,
vol. I, pag. 255, n. 208.
(5) Altri CAIANELLO, La nuova disciplina ecc. in Riv. Giur. Edil., 1972, II,
pag. 15 e seg., parla di soppressione dello jus aedificandi, non tenendo però conto
del diverso trattamento dei terreni agricoli e delle aree dei centri urbani, e della
contrapposizione fatta fra il valore degll uni e quello delle altre nell'art. 17, penultimo
comma.
PARTE II, QUESTIONI 139
Come si vede, di rendita fondiaria si può parlare relativamente al
valore agTicolo assunto a base delLa valutazione ed essa non viene nè soppressa
nè ridotta, ma viene mediata, per l.e rilevate esigenze di una valutazione
umforme ed. amministrativa.
3. - Altra innovazione è quella dell'art. 17, con il quale l'indenndtà
dovuta al proproetario coHdvatore diretto è raddoppiata, e per i terreni coltivati
da :ffirttavolo, .mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare
il terreno, viene' riconosciuta a favotre degli stessi un'indennità pari
in ogni caso, anche cioè se si tratti di aree edificabili (del centro urbano),
a quella ·stabilità in base all'art. 16, primo comma, che viene corrisposta
direttamente al bene:liiciario.
Già ptr'ecedentemente era stato riconosciuto a favore di ·Chi coltiva il
fondo un diritto (e un di:ritto proprio) per i frutti pendenti. In consddetrazione
dei vincoli introdotti con la più recenroe Leg1s1aZJione per gli affitti
dei fondi rustici tale diritto proprio viene con la suddetta norma a ricevere
una disciplina più ampia e sistemati-ca.
Con ciò H propdetario viene sgravato dei vincoli suddetti e ne viene
onerato l'ente esproptriante; ma ciò può esse!I'e spdegato, e giustifi.cato, sul
piano pratico ed economko, dai criteri particolari posti a base della valutazione,
che in molti casi possono risultare favorevoli per l'ente espropriante.
·
Mentre per i fondi .coltiv·ati direttamente dai prorpll'Ìetall'Ì l'indennità è
undca, ·anche <Se raddoppiata, per i fondi dati <i!n fitto si tratta in effetti di
una doppia indennità, cioè di due indennità distinte, in considerr-azione dei
soggetti divel'lsi e anche, per taluni casi (a!I'ee edficabili), del diverso modo
di determinarla.
4. - La predeterminazione dei criter.i di valutazione per •l'indennità
di ·espropriazione serve anche ad ancorare alla stessa .l'indennità di occupaZJione,
che ·difatti vf,ene :llissata iJn un ventesimo di quella, per ciascun anno
di occupazione o .in proporzione di tale ventesimo per ogni mese (all't. 20).
Già precedentemente la giurisprudenZJa aveva ritenuto di commisurare
l'indennità di occupazione •agLi intevessi leg'a,Ii sull'impo·rto dell'indennità
di espropriazione, dando, suLla scia dl una corrente dottrinaLe, applicazione
generale a un CII'ite!I'io che dapprima si err-a venuto affermando petr le opcupazioni
relative a opere :fier.roviarie, per 1e quaLi si era rHevato che esse.
apparivano preordinate all'·espropll'Ìazione (6).
L'art. 20 non fa che riprodurre tale orientamento giurisprudenziale;
e tuttavia, prendendo per l'indennità di occupazione a base l'i<ndennità di
espropriazione dell'art. 16, e non ·anche l'altra dell'art. 17, re•sta a vedere
quale sia il trattamento usato per i fondi coltivati dkettamente o per quelli
:Jlittati a coloni e mezzadri.
Sembra preferibile la tesi restrittiva, quella cioè che àncora l'inden~
nità di occupazione solo a quel•la di ·espropri!azione dell'art. 16, non solo
per una ragione formale, desunta dalLa previsione normativa, ma per un
mÒtivo logico. Se è vero .che trattasi di occupazione preordi:na•ta alla espropria2lione,
disposta cioè per • 1e .aree da espropriare •, è vero pure che essa
(6) CARUGNO, Esprop1·. per p.u., Giuffrè, 1958, pag. 347.
140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
può essere fine a sè ,stessa, e comunque è ·stata dal J.egislato11e eonsiderata
come a sè stante, in ·considerazdone della possibi.J.e decadenza per la mancata
occupazione nel termine di tre mesi o per Ja mancata esprop~riaziooe
nel termine di cinque anni (non più due anni, oome dn precedenza). Venendo
l'occupaziO'll:e in considera21ione per sè .stessa e non per la espropriazione,
l'indennità r•elativa non può che essere ancorata al valore agrricolo
propdamente detto, che è quello sacrificato, e non già agli altri elementi e
criteri, che vengono e possono venire in discussione solo con l'espropdazione,
Il problema può pTospetta11si in modo a•1ternativo: o aLl'occupazione segue
l'e;spropTiaziOitle, e 'in taie caso viene in gioco I'indennità dell'ad. 17; ovvero
all'occupazione non segue I'espropTiazione, •e aUora tale indennità non
può ·essere !riconosciuta. Perciò un'azione, con eui si pretenda Q'applicazione
dell'art. 17 <Sulla base del solo decreto di occupazione, .sar·ebbe prematura
e quindi inammi,ssibile.
5. - Le altre innoV1azioni attengono al ,procedimento di espropriazione
e m1rano a semp1ificarlo p•er rendeTlo più <spedito.
I documenti da depositaJ~e presso la Casa comunale sono quelli indicati
neJ.l'art. 10 della nuova legge in ·luogo di quelli menzionati negli a~rtt. 3
e 15 della legg.e del 1865; e iJl deposito deve precedere la dichiarazione di
pubblica utilità.
La indicazione dell'inde,nnità di esprop.riazione, appunto perché automatica
e uniforme, va fatta contestualmente .con la dichiarazdone di p.u.
(a~rt. 11), in modo che si possa far luogo sollecitamente, medi,ante il deposito
o il pagamento, ·alil.'.emi:ssione del decreto di espropriazione (artt. 12
e 13).
Per la determinazione deU'indennità di espropriazione, il procedimento
amministrativo può proseguire, anche dopo •emesso il dec11eto di
espropriazione, con l'intervento dell'U.T.E. Se .infatti J'indenn.ità provvisoria
è ..rifiutata, se ne ordina il deposito al fine di consenti11e l'emissio~n~e
del de•creto di espropriazione (art. 12, teil'zo comma) e vi,ene interessato
l'U.T.E. peli' la determinazione dell'indennità defiinitiva (art. 15), ·salva poi
l'opposizione alla stima dell'U.T.E. davanti la Corte di Appello (art. 19).
C) LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA
6. - La legge suLla ·casa si riferisce all'·edilizia residenziale pubblica,
cioè agli interventi pubblici nella edilizia abitativa, ma amplta notevolmente
l'intervento pubblico, secondo un'evoluzione !legislativa, che è venuta
facendo leva •SUll'aspetto socia•1e del piroblema della casa e sulle compiesse
esigenze, che 1a soluzione di esso vuole soddisfait'e.
Non è questa Ia sede peli' un ·esame analitico di questa evoluzio!llJe Legislativa,
del1a quale però oc<corre .considerare le fasi •saUenti e gLi aspetti
più si~nifi c ati vi.
H problema di un'editlizia •economica .e popol,are programmata trovasi
già adombrato nel t.u. 28 apri.le 1938, n. 1165, che fra l'·altro prevedeva la
necessità ai coordinare •la costruzione deUe case e•conomiche e p()[lo1ari
con l'app:vestamento di pubblici servizi (a<rt. 44).
Con la l•egge 28 febbraio 1949, n. 43, che istituiva la Gestione INAOasa
l'edilizia economica .e popolaxe viene affianc•ata da prog.rammi di case
per lavoratori, che, previsti per un settennio, furono poi prorogarti per un
altro settennio con la legge 26 novembre 1955, n. 1148.
PARTE II, QUESTIONI 141
Programmi analoghi vennero pJ.'Ievilsti con la •legge 30 dicemhre 1960,
n. 1676, che Istituiva pJ.'Iesso il Mtnistero dei LL.PP. il Comitato di attuazione
di un piano di costru,zione di abitazioni per .i lavoratori agricoli
dipendenti, nonché ·di r1sanamento, riattamento o ampliamento di v·ecchie
abitazioni.
L'esperienza, ·che per J.'esecuzione di questa complessa \legislazione si
è venuta maturando, ha permesso di .evidenz1are, con l'aspetto sociale del
problema deLl'edilizia a favore dei la~orato!l'i, il problema della dotazione
a prezzi .economici di aree :liabbxdcabild, quello dell'ambientazione delJ.e
a:ree, cioè deìl loro .inserimento nel contesto urbanistico generale, quello
dell'ammodernamento e ·sviluppo dehle .strutture urbanistiche. E sta di fatto
che .la Gestione INA-çasa dovette crearsi un demanio di a:re.e, •e, sia pure
nei limiti dei mezzi consentiti dalLe leggi vigenti, provvide alla costruzione
di negozi, a promuovere l'OO'ganizzazione di un servizio sociale, •e inoltre
venne affiancando i Oomuni per l'impianto ·di pubbllici •Servizi.
L'esperienza della Gestione INA-Casa ha poi dato luogo all'emanazione
delLa legg.e 14 f·ebbraio 1963, n. ·60, che ha cercato di dare una soluzione
integrale del pvoblema ·delle case per i •lavoratod, inserendo\l.e in •complessi
urbanistici organici, •Sulla base dell'art. 14, con iJ. quale si consente di adottare
ogni provvidenza pe.r •assiclll'!We approvvigionamenti, attività spirituali,
cultur.ali, ~ricreativ•e e ·soc1a:\l.i in genere, .compreso ill ·servizio sociaLe.
In base ·a tale concezione ·integrale (o, s~ si vuole, integrata) la Gestione
veniva interessata, oltre ·che per lia .costruzione di alloggi, per ·La rea\l.iz2lazione
dei piani di zona (art. 79 del Regolamento 11 o.ttobre 1963, n. 1471),
per il finanziamento e l'esecuzione delle attrezzature (art. 28 lett. g della
legge), per il risanamento e H :milgLioramento di al.J.oggi privati (w-t. 16).
La legge sulla caJSa .segna un completamento di tale evo\l.uzione, poichè
pone sullo •stesso piano e considera globalmente ~l probJ.·ema de1l'·edilizia
residenziale e dell'.edilizia agevolata, e l'uno e l'altro discipldna in funzione,
e comunque in ·correLazione, con uno sviJ.uppo urbanistico ordinato e integrato.
L'art. l pone a fianco dei programmi di erulizia abitativa gli altri fini
indicati dalla legg,e; e oltre che le orpeve pubbliche elencate neWarrt. 9,
sono previste dalla legge al fa'e opere pubbliche: gli impianti e •se<rvizi pubbUci,
di cui è cenno negli a11tt. 26, 27, 35; J.e OPere di allacciattnento ai pubblici
servd.zi, indicate nell'art. 41, lett. d). Più ampiamente •l'art. 57, nel
prev·edere :a chi vadano assegnate le opere e:seguite, pone fra esse, .con ~evidente
collegamento .aU'.art. 14 della legge 1963, n. 60, le case-albergo, le
aree pubbliche, gli spazi ·e il V'erde attrezzato e quant'a1tro di competenza
dei comuni, nonchè le OPere destinate •ad attività •Sod<a\l.i, sportive, culturali
ed .assistelrniali, ~come pure ~e ~;>pere destinate ad attività religiose.
7. - La sfera di .applicazione del nuovo :procedimento di espropriazione
va delineata •con riguardo a questa nuoV'a più ampia .conceZiione deLl'edilizia
abitativa in generale •e del<l'edildz1a residenzia1e .pubblica in .palfticoiLare.
L'art. 9 elenca una .serLe di ipotesi, che però confluiscono nelll'evddenziare
questa nuova concezione della materia dell'edilizia, quale è presa in
considerazione nella 1egge e dellimita la nuova disciplina espropriativa (7).
(7) Per un esame analiiico di tali ipotesi si vedano PRElllERI e altri, op. cit.,
pag. 102 e seg.; BONACCORSI-LANZARO, Op. cit., pag. 47 e Seg.; ANNUNZI,ATA, Op. Cit.,
pag. 58 e seg. Vedasi anche PATERNÒ, La nuova discipLina ecc., in Riv. giur. edil.,
1972, II, pag. 90 e seg.
142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Tali ipotesi possono essere raggruppate in tre catego!I'ie. Una prima
comprende le espropriazioni che non sono preordinate all',esecuziolllle di
un'opera pubbli·ca, ma alla ,soddisfazione di un altro. fine pubbld!co, in rparti
·colare alla fO!rmazione di un demanio comuna,le o 'statale: l'acquisizione
di aree dei piani di zona, in applioaziooo della legge 18 aprile 19·62, n. 167
e dell'art. 35 della legge SUJlilia ca.sa; l'acquisizione deHe aree delle zone di
espansione, in applicazione dell'art. 18 della l,egge 17 agosto 1942, n. 1150
e dell'art. 26 della legge ,sul1a 'casa; l'acquisizione delle aree destinate a
i.n!sediamenti rproduttivi, in applicazione dell'art. 27 della l'egge sulla casa;
iLa formazione di pa~chi pubblici o di parchi nazionaJd, ·secondo tl.a previsione
quanto ai primi .dei piani regolatori e quanto ai ,se.condi delle ,]Jeggù. speciali
(ad esempio pa!r·CO nazional'e .del Gl'an Paradiso, dello Stelvio, del
Circeo, ·di Abruzzo e della Calabria).
Una seconda categoria di 'esrprop:rdazioni comp·rende quelle espropriazioni
che sono p!reordinate all'esecuzione di opere pubbliche i,ndicate nel
suddetto art. 9. IDi queste espropriazioni talune sono .individuate con sufficilente
rigore fO!I'male; per esempio quelle preordinate alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione, che, in mancanza di una ·diversa specificazione,
non possono che riferirsi alLe opere di urbanizzazione primari<a, indicate
nell'avt. 4 della ,Legge 29 ,settembre 1964, n. 847, e alle opere di urbanizzazione
secondaria, indicate nell'a['t. 44 del1a stessa legge suiil.a casa. Ma
~e altre, più che essere pil'eordinate a .specifiche opere pubbliche, in II'ealtà
stanno piuttosto ad indi,cave un tipo di opere pubbLiche, cui ,sono preo~nate:
risanamento anche conserv,ativo dei .centri urbani; ri-costruzione di
edifici e quartieri distvutti o dannegg-iati da e·vep,ti bellici o da calamità
naturatl.i. Non è a di;re che JJa Legislazione vigente non permetta di catalogare
le une e 1e altre; ma in tale legislazione (L'una finalità non è sempre
disgiunta dalla reatl.izzazione deH'altra; e inotl.tre poiché tali 'espropriaziond
sono nell'art. 9 prese in considerazione serwa alcun riferimento a[J.la
legislazione vigente, non è detto che in avvenire La nuo'\'a disciplina non
si ['enda applicabile a tutti d casi lin cui 'la futura legislazione abbia !riguardo
alle ,suddette iìi.nJalità, separatamente o congiuntamente considerete (8).
La terza ,categoria di espropriazioni è ancor più genericamente indicata,
poiehé l'art. 9 coonpre;nde tutti gLi inteirventi previsti dail primo titolo,
che 1si riferiscono sia ai programmi ·di ediUzia abitativa, ,sia • agJi altri fini
indicati ne11a presente legge •. InoLtre lo stesso art. ,9 prevede che possano
avvalersi del nuovo procedimento • le singole opere pubbliche •.
A proposito di questo uLtimo genere di espropriazion·i va chiarito l'iter
legislativo, che ne ha posto in risalto la peculiarità.
Stando atl.l'art. 9 queste • singol,e ope!I'e leg.islative • non sono che una
species rispetto al genus costituito dalle opere .di urbanizzazdone primaria
e .secondaria.
Ma l'art. 1-ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13 (con ,la r·ettif1ca contenuta
nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 1972) ha chiarito, 'con ~interpretazione
autentica, che in realtà si tratta di una categoria ilistinta da quella
(8) Nel senso che l'elencazione sia tassativa, ma non escluda l'applicazione
della nuova disciplina a tutte le altre opere pubbliche occorrenti per le finalità
perseguite dalla legge BoNAccoasr-LANGARO, op. toc. cit., e inoltre BoNAccoasrPALLorTrNo,
Atcune considerazioni ecc. in Riv. giur. ediliz., 1972, Il, pag. 37 e seg., '
sebbene poi si ·limiti tale estensione alle opere di allacciamento dell'art. 41 lett. d).
PARTE II, QUESTIONI 143
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e in un ·certo senso
contrapposta a tutte •le altre.
Perciò questa terZJa categoil'ia di •espropriazioni comprernde da un canto
quelLe ·Che servono a l'eahlzzare • ghl altri fini indicati dalla legge • e dall'altro
ile • singoLe opere pubbliche •. ln realtà :Le due pre;visioni si completano
a vic·enda e •la sintesi, che ne risulta, serve a completare e ci.rcoscrnvere
la .sfera di applicazione della discipUna. Se si pone.sse mente soltanto
agli • aitri fini indicati dalila legge • potrebbe rkava!I"sene l'illazione
che gli impianti .e servizi pubblici, considerati negoli •artt. 26, 27 e 35
della legge sulila casa, abbiano riguardo soltanto ai piani di zona, 1e zone
di ·espansione e 1e aree degJd dnsediamenti produttivi, di cui· i vi è parola;
che gli a.Uacciarnenti dei servizi dell'art. 41 si il'i:lieriscano soltanto a quelli
dei piani di zona; che 1e case-a1bel'go e le altre opere pubbliche dell'aoc-t. 57
si riferiscano •SO'ltanto al programma triennale, pr·eso dn COilrSiderazione dell'art.
48; •laddove dnv.ece •Si tratta di esigenze permanenti e generali de·l1a
edi.Uzia ·abitativa, anche •Indipendentemente dalle parti.co1ail'i pl'evisiom ivi
fatte; e perciò subentra ;L'altra previsione delle • singoLe opere pubbliche.,
l:a quaLe sta a indicare ·che quei :!lini non sono particolari, cioè strettamente
inerenti ai ·casi per i quali sono indicati, ma ri·entrano neLla concezione
g·enerale deWedilizia abitativa o pubbliica, qua!li innanzi sono .~state delineate.
Non si tratta imnero dd appUcazioni particolari o ecoeziornali, ma
bensl di aprplioamoni inerenti aUo stesso principio generaLe, che si ricornnette
alla concezione dell'edilizia abitativa e agevo!la.ta, quale innanzi è
stata delineata.
8. - Si discute in dottrina se l'eLencazione dell'art. 9 sia tassativa o
esemplificativa. Risulta da quanto innanm si è detto che in Tealtà occorre
distinguere: 'la e1encamone .di espTorpriaziom pr.eordinate a fini pubblici
div•ersi da quelLI:o della •esecuzione di opere pubbliche non può non esser·e
tassativa per M carattere speciale di taU esprorpriaziom; la elencaZJione delle
delle espropriazioni preordinate all'esecuZJione .di opere pubbliche ha invece
vllllore esemphlficativo e ha ri:gua;vdo a turtte le opere pubbliche, che
concorrono a reaiJizzare gli. interventi pubblici nel campo delil'edilizia e
de1l'urban~stica, che poi .sono !le materie •di•scipldnate dalla leg.ge sulila casa.
Per.ciò, pur ·essendo previste fra le opere di U!OC'banizzaz:ione solo gli
a·sili nido, ilie scuole materne e le scuole d'obb!ligo, può farsi riCO!l'so aJ nuovo
procedimento anche per le altre scuole, che in effetti erano aff~ancate
alle pr.ime 'nella civcolave del Ministero dei LL.PP. 28-10-1967, n. 3210 (1).
Così può fa~si ricorso a:l :nuovo procedimento peit' le opere di consolidamento
o trasferimento di abitati.
Non .può di:11si ·che attengano invece all'ediliZJia e alla urbanistica propriamente
dette le orp.eie per ·costruZJione di tstituti ·di prevenzione e di pena,
ovvero quelle per il collegamento viario e ferroviail'io con la Sdd!lia, per le
quali infatti !l'applicazione della nuova disciplina è espvessamente richiamata
con l'art. 6 della legge 12 novembre 1971, n. 113·3, e con l'aillt. 5 della
legge 7 dicembir~e 1971, n. 1158.
Una più complessa elaborazione legislativa si è avuta relativamente
alle esprorpriaZJioni per provvidenze a favore dei ·comuni siciliani colpiti
dal terremoto del 1968, per le quali una s~rie di di:sposiZJioni (art. 13 del
(l) L'applicazione del n~ovo procedimento di espropriazione dell'edilizia universitaria
è ora ·esplicitamente prevista dall'art 11 del d.l. l ottobre 1973, n. 580
(comma I).
144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
d.l. 27 febb.raio 1968, n. 72; arrt. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21), rinviavano
alla disciplina generale del!la legge del 1865, sia pure con taluni
adattamenti. Emanata la legge sulla casa poteva ritenersi .che tali espropriazioni,
quanto meno quelle per ·Consolidamento e trasferimento di abitati,
fossero ·soggette alla nuwa di,soiplina .come fattispeci<e tipica della
stessa; e non costituiva ostacolo .a taile interrpretazione l'art. 4 del d..l. 12
febbraio 1973, n. 8, che ri·chiamava perr tali ·espropriaziond la d1sciplina non
solo 'del precedente decreto-legge 1968, n. 72, ma a:nche ·l:e ·successive integtt'lazioni
e modificazioni, non •esclusa quindi queLla de11a legge •SUlla casa.
Ma già nelil.a .relazione mirusterda1e (Camera dei Deputati, VI legisl.,
atto n. 1693, pag. 3) alla legg.e di ·convalida si osservava che •con Fa:rt. 4 si
era voluta rkhiamare la precedente disciplina; e in sede di discussione
parlamentare è ·stata approvata una modificazione del!l.a norma, diiretta
appunto, secondo quanto ha ·spiegato uno degli onorevoli proponenti, a
ribadire questo rinvio alla precedente discipliina (Camera dei Deputati,
VI legisl., seduta 28 marzo 1973, pag. 6273).
La relazione ministeriale, pur non .essendosi data egpr·essamente carico
della deroga così .introdotta a11a disciplina deLLa •legge sulla casa, 1a giustifica
per .considerazioni di spede, :fu1a Ie quali viene adombrata ·sia pure di
sfuggita quella ·che si vuOile mantenere .tdentica 1a disciplina pèr l'attuazione
di un unico prog<1:1amma, che ha •preso le mosse dai 1968.
Si è fatta giustamente distinzione (9) fra opere pubbliche e opere di
pubblica utilità, per limitare J.'applicazione della nuova disciplina alle prime
ed esc1uderla per 1le seconde. La distinzione non solo riposa su una norma
di legge (art. 2 della 'legge generrale del 1865), ma merita di essexe
tenuta presente per delimitare il campo di applicazione della nuova disciplina
con riguardo al1a materia, che è quelila degli interventi pubbJ.ici con
esclusione delle espropriazioni a favore dei priVIati, e giustllii.ca i particolari
crriteri stabiUti per la deterrminazione deH'indennità.
Peraltro bisogna tenerre pvesente che i programmi dd. intervento possono
essere realizzati .sia •con •l'ausilio ·di imprese a partecipazione statale
(•art. 4), sia anche ·di altre imprrese (art. 56) o di cooperrative (art. 57), e
pl"ecisare che la ·distinzione fra opere pubblldche e di :pubblica utiJ.ità va
fatta con riguardo, anzichè ad un CII'iterio .soggettivo, quale può desumersi
dal ·suddetto art. 2 della legge del 1865, a quello della finalità dell'intervento
pubblico nel settore delil'edi1izia, il qual•e porta perr 1SUO conto ad
escluderre l'appl.icazdone del1a nuova disciplina a interventi .e .scopi puramente
privati, ·anche se meritevoli di considevazione.
9. - Non riteniamo invece che possa darsi alia .nuova disciplina portata
generale, come invece sostiene una .corrente dottri:n:al!e (10) e ha rritenuto
il Ministero dei LL.PP. ·con la circoLare 8 febbraio 1973, n. 991.
Inverro tale nuova disciplina non può ·che riferrimi 31}1e materie considerrate
nella legge sul·1a casa (edilizia ·e urbanistica), e nessun e1ementò
induce a pensare che abbia voluto abrogare e sostituilre J.a legge ~en~ale
del 1865, <rispetto alla quale invece si atteg~a coone Llegge speciale. D'aJ.tro
canto non si compren,derebbe ·e rrimarrebbe ·senza .si~fioato !'·elencazione
(9) PaEDIERI e altri, op. cit., pag. 108. Vedasi la recente sentenza del tribunale
di Napoli 20 febbraio 1973 (in Rass. giuri,d. ENAL, pag. 415).
(10) PREDIERI e altri, op. cit., pag. 107 e seg.; PIANESI, Alcune considerazioni
ecc. in Riv. giur. edil., 1972, II, pag. 51; inve~e in conformità del testo vedasi
guida pratica edita dall'A.N.I.A.C.P., menzionata dal PIANESI.
PARTE II, QUESTIONI 145
deLl'art. 9, che invece ha la funzione di delineare l'ambito di applicazione
della suddetta disciplina con riferimento alle materie trattate nella legge.
Un'altva ·corrente dottvinaJle (11) esclude, sia pure incidentalmente,
dall'applicazione deLla nuova disciplina le opere pubbldche .stataJli; ed è
stata ri,presa e sviluppata nel parere del CotlSÌiglio di Stato 24 giugno 1972,
che rapporta la rmova disciplina al!le opere pubbliche regionali (e degli
enti locali) e \La esclude per le ope11e pubbliche ·statali (e degli enti pubb1id
a carattere nazionaJ.e o ultraregionale).
Tale itndirizzo si fonda pa-incipalmente sui vail'i decreti il:egi•slativi 15
gennaio 1972, che il Governo è ,stato autoriz2)ato ad 'emanare con l'art. 17
della legge 21 maggio 1970, n. 2182, e con i. quali è stato provveduto ad individuare
le attribU2Jiooi. delle Regioni a 'statuto ordinario, in particoLare del
decreto •legislativo n. 8, che trasferisce al!le Regioni le funzioni amministrative
·in materia di urbanistica e di .lavori pubblici a .caratter·e..reg,iona~e.
Ma pur essendovi uno stretto collegamento fra la legge su11a casa e i
suddetti decveti delegati, nel ,senso ·che Regioni ·e Comuni sono chiamati
a svolgere una funzione dmportante, e mag.ari anche preminente, negli interventi
.pubbldci in materia, oltre ·Che ·di urbanisti.ca, anche di edili:zJia, non ~
detto che questo ·collegamento sia assoluto, nel senso di escludere interventi
pubblici anche dello Stato e di ·enti pubbLici nazionali nella materia
deLl'edilizia: l'art. 10 menziona fra i soggetti legittimati a promuov·ere il
nuovo procedimento di espropriazione in genere • le ammindstrazdoni e gli
enti •, .senza esclusione quindi delle amministrazioni statali, come pure df
enti nazionali.
Và pvecisato che H parere del Consiglio di Stato fu !t'ichiesto ed è stato
dato per defini11e l'ipotesi deUe • 1singole opere pubbliche • e, non già per
delineare le aLtre ipotesi elencate nel1'art. 9. Le quali indubbiamente com-,
prendono, nella Joro ampia formulazione, con le opere l"egionali, anche le
opere pubbliche statali.
Fr·a le .stesse opeve ·di urbamzzazione, che sono tipicamente a caJ:"attere
1oca1e, sono comp:11ese fe opere di cuLto, che sono attribuite alla competenza_
concorrente ·deJlo Stato dall'all.''t. 8, le.tt. i) del decreto Legislativo 15 gennaio
1972, n. 8. Così anche fra le oper.e di risanallllento r·estano a caJl'lico
dello Stato quelle previste in tleggi speciaili per il •loro rilevante interesse
nazionale (ileggi 17 marzo 1972, n. 519, e 28 febbraio 1967, n. 126, per i:J.
risanamento di Siena; Legge 2 aprile 1968; n. 583, per la città di Loreto).
Le opere di ricostruzione per eventi bellici o calamità naturali sono state
ripartite fra la ·Competenza delilo 'Stato (art. 8, lett. l) ·e lett. i) dello stesso
decreto legislativo) ·e la competenza delegata deLle Re~oni (art. 13, lett.
a-b). Rimane riservata aLlo Stato la competen:zJa per i parchi nazionali
· (all't. 4, lett. s) dell'altro decreto 'legislativo 15 gennaio 1972, n. 11). Lnoltre
anche per ·le opere pubbliche h\asferite alle Regioni rimane ferma in via
transitoria La competenza del1lo Stato a1loll'ché abbia assunto ·l'impegno contabHe
per la rel:ativa ·spesa (art. 10 del decreto legislativo n. 8).
Se poi ,si ha 1'1igua11do agli • altri fini previsti dalla iLeg~ • e • alle
silngole opere pubbli-che •, non può escludersi l'intervento dello Stato e ·di
enti pubblici a .camttere nazionaLe (ila Gescal, aa Cassa del Mezzogdorno,
ecc.).
Per ·l•e aziende e amministrazioni statali, ·e .per gli enti pubbldci, indicati
nell'·art. 3, terzo comma, della legge, 'la discussione non ha un git'ande
(11) BONACCORSI-LANZARO, op. Cit., pag, 52 e seg.
18
146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
rilievo pratico, rpoichè il loro int·ea-vento nel settore de:hl.'edili.zia è mantenuto
solo in V1ia .tempomnea. M.a tale inteNento, per ·quanto te.trl[lOI'a•neo, va
tenuto pa:1esente per saggiare la validità del principio, che estende anche
alle opere pubbliche di competenza dei suddetti organismi la nuova disciplina
espropmativa. Senza dire che resta pur sempre affidata arlile Amministra:
z,iom pubbliche in genere e statali in 'particolare l·a costruzione di
alloggi di servizio (art. l, •secondo comma).
Soprattutto, da un punto di vista g.enera1e e sistematico, bisogna considerao:-
e che la ·legge sulla .casa 'stahi.Usce un piano e una triforma .a carattere
gèneral·e, arpplicabi,le .cioè a tutte Ile opere pubbliche del 1settoce, e a tutti
gli organi o enti che sono chiamati a operarvi. Per l'attuazione del piano
e della rdfocma è previsto un si·stema c.d. plur:alistico, che si fonda sulla
co~liaborauone di organi statali e di enti pubbH.ci, anche se assegna un
ruolo premil!l!ente ma non •escl'IJisivo ,arne Regioni, i!n virtù sia della comrp.etenza
p!ropr"ia in materia di urbanistica (art. 117 della Costituzione; art. 7
delLa Legge suLla ·casa; art. l del decreto :LegisLativo n. 8) sia delila competen:
z,a delegata in materia di edilizia pubbHca, e per iLa par.te disciplinata
daLla ·legge ,sul!lia casa (art. 4 di tale legge e art. 2., ultimo comma, del
decreto legislativo n. 8). Al quaiÌe proposito non può non ri,levarsi ·Che, tr·attarndosi
di competenza delegata, che quil!l!di può essere revocata con altl'a
legge .statale, sembra davvero improbabHe che il iLegislatore abbia voluto
fondave l'applicazione deLla nuova disciplina, per una parte così rilevante
com'è quella dell"edHizia pubblica, su un eriteii'Iio sog.gettivo, qual'è quello
di una competenz;a non definitiva, -con la conseguenza che la disciplina
sostanziale delle esprop.riamoni verrebbe a variare a seconda che persista o
V1enga vevocata questa ·competenza, anzichè sul criterdo oggettivo della
natura del!le opere pubbliche nel 'settore 'dell'edilizia pubblica.
Si è già visto quali orpe!'e statali rien1lrano nelle arltre ipotesi dell'art. 9,
ma poi bisogna ritenere ·che sono comprese in quelle generiche deglii • altri
fini della leg.ge • o delle • .singole opea-e pubbliche • ie orpea-e ·de:hl.'ediliz;ia
statale, come anche quelle dell'<edilizia uniV'Elrsitari!a (art. 8 lett. i .del decreto
legislativo n. 8), non diversamente dlalle analoghe opere per edifici
pubblici regionali o per l'edi,liizia ,scolastica vegionale (art. 2, n. l, e 2
dello ,stesso decreto legislativo}, come pwe gli edifici e impianti di enti
pubblici nazionali, .che rientrano fra quelli menzionati negli artt. 26, 27
e 35 della legge.
10. - Gli argomenti sui quaU si fonda l'indirizzo del Consiglio di Stato,
sono soprattutto due:
a) l'uno prende le mosse dalla ,competenza ll.'i,conosciuta con gli articoli
11 e 12 al presidente della giunta re.giona1e per la dichiarazione di
p.u., l•a indicazione de1l'i·ndennità [pTOvvisocia .e l'ordine di deposito o pagamento
dell'indennità per rilevar·e una inammissibile decl!inatocia della ·sovranità
·statale, che escluderebbe quindi il.'appi]icazione del nuovo procedimento
ad opere statali (o di enti pubblici, che fanno capo allo Stato);
b) l'altro ·si fonda sull'art. 3 del. decreto legislativo n. 8, 'che ·attribuisce
alla competenza deLle Regioni di provvedere non solo agU adempimenti
dei .suddetti artt. 11 'e 12 deLla legge, ma anche .di disporre il'·esprorpmazione
e l'occupazione di urgenza (anche secondo il.'interpretaZìione risultante dall'art.
6 del decreto J.egi·slativo 30 dicembre 1972, n. 1036), per vedervi .la
naturale evolurione del principio, che limita alle opere r.egionali o locali
l'applicazione della nuova discipllina.
PARTE II, QUESTIONI 147
La COJ:Im)etenza del presidente della giunta 11egionale è una competenza
delegata, e anche temporanea (a11t. 25), e la ~competenza delegata
non solo non comporta declinatoria della sovranità stataile, ma anzd la riaiferma,
com'è reso 'evddente dall'ana·Loga ~competenza deLegata delle Regioni
in materia di attuazione dei programmi delila 'legge ,sulla casa (all't. 4) •e dai
poteri sostituti:vi riservati al Mimstero dei LL.PP. riguardo alll.'una e
all'altra delega.
Il vero è ·che, a fronte del .sistema plura'listico instaurato per l'attuazd:
one del piano e della rifo11ma ~sulJJ:a casa, è stato p!l'evisto un s~stema pa!l'imenti
· pluraUstico pe!l' ti procedimenti di esp!l'op!l'iazione, chiamandosi a
collaborwe con ,gli O!l'gam ,statali (P!l',efetto e U.T.E.), or~ani regionaLi (presidente
della giunta Tegiona<le).
Questo sistema peraltro, adottato in via temporanea finché non fossero
,state definite le attribuzdoni trasfer[te alle Regioni per ~oompe~a
p·ropria o delegata, è stato ~sostituito, una volta ·emarnati i decrem legislativi
previsti p& questo scopo, •COn l'altro, in virtù del quale, in ,corrispondenza
della (netta) •Sepal'azione del1la ·competenza re~ona1e da quella statalle,
è tStata, ~appunto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 8, pa:-ervi.sta una
corrispondente 'll!etta sepa!l'azione dehla competenza !'egional,e da quella statale
per gld adempimenti amministrativi del procedimento dd esprop!l'iazione.
Ma non bisogna ~confondere il problema della discipll.ina legislativa del
procedimento di ·eSpl'OpriaziO'll!e con U problema delle compertenze amministrative
per i provvedimenti inerenti a tale procedimento. E in realtà
l'art. 3 del decreto legislativo n. 8, (l)>elJ.o stabildre La competenza :t'e~onale
nei procedirrnenm amministrativi per l<e espropriaziollli. relative a ope!l'e
pubbliche 11egiona1i, non fa akun rife!l'imento alla nuova discipldna contenuta
nella l~egge ~suhla casa, ma richiama in gene!l'e quella che può essere la
disciplina appUcabi'1e, non ,esclusa ~la .disciplina g;eil!e!l'ale della legge del
1865. E' inV'ero ben lungi dahl'essere dimostrato che pe!l' 1e opere pubbmche
regionali si appUcm 'soltanto la nuova disciplina, e non quella generale delLa
'legge del 1865, anche quando si tl'atti di opere pubbliche che esulano dal
settore dell'ediJ.izia pubbUca.
Sotto questo aspetto, bisogna dire che la competenza regionale, come
non esclude l'applicabiLità della nuova disc1plina ad ope!l'e statalti., così non
comporta ~che tale disciplina si estenda fino .a ·compi!'endervi rtutte 'le ope!l'e
pubbliche regionali, .e in ~sostanza che ,la competenza amministrativa non
costitUJisce valido ·cdterio p& deli~tare la sfei!'a di applicazione di tale
dirsc1plina. E si può Tibadire un principio, ~cui ,si è accennato, in vil'tù del
quale, pm non potendosi negare un colle·gamento fra la ·legge suHa casa
e i deocéti. legislativi ,sulle a~tt!l'1buzd:oni delle Regioni, esso pe!l'ò non è assoLuto:
non è cioè cosi esclusivo dal vietare l'applicazione della nuova disciplina
ad opere statali, e non è .così ampio dal ricondurre sotto 1a nuova
disciplina tutte le opere pubbliche re,gionaLi, occomendo neLl'uno e nel['
raltro caso ptO!l're m~ invece all.la natura e finaildtà delle opeTe pubbld:che,
secondo il concetto innanzi enunciato. Per l'art. 117 della Costituzione le
attribuzioni delle Regiom ~si !I'ifer[scono all'urbacistica e .a tutti in genere
i lavo11i pubblici di interesse' locale', che sono poi indicati neLl'art. 2 del
deoceto legislativo n. 8; e questi lavori pubbmci ·comprendono .anche taluni
attinenti ,all',edilizia pubblica (uffici rregionali o di eillti ·locali, edilizia scolastica
ecc.). Ma da un caillto non può ~dWsi ·Che comprendano tutta la materia,
parte della quale viene affidata alle Regioni 1n base a delega, d'altro
canto non !PUÒ nemmeno dirsi che tali lavori pubblici dd interesse 1ocale
148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
non si :riferiscano anche a materie diverse dall'ediliizia pubbldoa: anche se
è dU:ficile stabilire una linea di demarcazione fra gli uni e gli alilri, e occorrerà
attendere gli sviluppi ~urtsprudenziaU per una sistemazione 'Più sicura,
è improbabile pevaltro che possano ricondtm.'si nel!la materti.a dell'edilizia
pubblica, .e quindli. nella s:llera di applicazione della nuo~a diJSciplina, ad
esempio le opere &dTau1iche, le opa-e portuald, gli aerodTomi ·e ap!pll'odi turistici
ecc. Come pure è improbabile che vi si possano rl·condurtre tutte le
opere pubbliche delegate, come ad esempio i cantieri 'scuola, le pi,ocole dedvazioni
di acque pubbliche ecc.
Pevciò l'aTt. 3 del decreto ·le~slativo n. 8 'si limita a stabilire la competenza
regionale per le espropriazioni relativ·e a opere pubbliche regionali
o deLegate (e .che pertanto è competenZJa propria per le prime, competenza
delegata per ·Le seconde), 'senza indical'e poi quale sia 1la di·sciplina
applicabile, e quindi rinviando per questo diverso problema ·ai reLativi
Pl'esupposti, che prendono in considerazione natura ·e finalità -delle opel'e
pubbliche. ·
11. -La sfera di applicazione della legge sulla casa in generale, e della
nuova disciplina 'èsi>rOiPriativa in parttco1are, va :flissata con ~riguardo anche
ati limiti che possono derivare dalla competenz·a legislativa delle Regioni,
que11e a statuto ordinario e quelle a statuto speciale.
A questo riguardo bisogna tenere presente che la legge sulla casa è,
sia pure ri:llerita alle specifiche materie in essa disciplinate (urbanistica
ed edilizia pubbli<la), generale per tutti gli organi ed enti 'Chiamati a operare;
inoltl'e tale Legg.e stabilisce un piano unitario esteso a tutti gli organi
ed ·enti suddetti (nonchè anche alle imprese private, che [pOSSOno essere
interessate), che ·comporta una rifol'ma economico-·sociale nelle suddette
materie. Infine per •la vealizZJazione del ;piano e della rifocma sono apprestati
fondi sta·taLi (artt. 3 e 5 e arrt. 67), che vengono erogati da organi statali,
il C.E.R. e il C.I.P.E. (art. 3) ovv.ero il Mmistero dei LL.PP. (art. 5 e
art. 67). Ma ~sono previste altre fonti di finantiamento, sia che si tenga conto
delle opere pubbliche di organi o enti pubb1tci, .le quali affiancano e
tntegtr"ano quelle dei programmi del piano, secondo quanto si è già detto,
sia che le Regioni per i loro ·compiti operativi ricollil"ano a mutui ammessi
a contributo 'statale (art. 5), sia che gli ·enti indicati nel!l'art. 72 ricorrano
ai mutui agevolati ivi .consentiti.
Per ,le Regioni a statuto .speciale vengono stabilirte le quote degli stanziamenti
rispettivi, le quali ,poi ,sono ~scritte nei relativi bilanci e utildzzate
per .le finalità previste dal!la legge (art. 70).
Nell'ambito <di questo piano generale e UIJJi.tario (cioè <in definitiva a
carattere nazionale), è p!'levista anche una particolare disciplina delle espropriazioni,
la quale costituisce un complemento necessario del piano.
Perciò la nuova legge, e con essa :lia nuova disci,plina espropriativa,
ricevono applicazione generale ·senza incontrare alcun .limite, per quelli
che ne costituiscono gli aspetti fondamentali, nella ·competenza oogislativa
delle Regioni, anche se prdmaria (12).
Pelt'altTo questo principio merita di essere ana:lizz'ato e puntualizzato
rispetto alle Regioni a statuto ordmario e per ciascuna delLe Regioni a
statuto speciale, avendosi riguavdo naturalmente aUe materie considerate
e disciplinate con la legge ,sulla <lasa.
(12) Nello stesso senso, anche se per aspetti e in base a considerazioni particolari,
PnEDIERI e altri, op. cit., pag. 107.
PARTE II, QUESTIONI 149
Per quanto ri~a:Nia le Regioni a statuto ordinario, le •stesse hanno una
c.ompetenza legi•slativa concoiTernte con queLla sta1lale in materia di urbanistica
e di ediLizia :regionale (uffici pubblici regionali o di enti locali, edilizia
·scolastica ecc.: art. 2 del decreto Legislativo n. 8). Peroiò il suddetto
principio dell'.applioazione generale de'Ila legge su11a casa non incontra
alcuna restrizione, ·essendo riservato alle Regj:oni suddette una competenza
legislativa integrativa rispetto a tale legge,
Quanto all'edildzia pubbUoa, ·cioè agli interventi pubblici nel setto!l'e
de1redilizia, non è prevista nell'art. 117 della Costituzione alcuna competenza
legislativa del!le Regioni a statuto cxrdinario; e non pall'e che la si possa
:liM" rientrare in taluna delle materie menzionate nell'art. 117, &1 momento
che l'•art. 4 della legge ,suLla casa prevede e l'arl. 2, ultimo comma, del
deC!l'eto Legislativo n. 8 .conferma una delega a favcxre delle Regdoni, eioè in
definitiva una competenza soltanto amminist:mtiva (Jdmitata d'aLtro canto
agli inrterv>enti pubbUci della sola legge sulla casa). Sd.ochè questa legge si
fonda .su una competenza legislativa statal•e, che è esclusiva.
Un qu'alche .aspetto delicato può avell'ISi sul rpiano tecnico più che su
que\Jo pratico, rper l'espropriazione per p.u. e l'occupazio·ne di urgenza,
per le quali •l'art. 117 non prevede alcuna ·competenza del~e Regioni a statuto
cxrdinario, a differenza di quanto è previsto negli statuti speciaLi per
le altre Regioni. Potrebbe da ciò dedursi che alLe Regioni a statuto cxrdi•
nario non :sia riconosciuta se non una competenza delegata, cioè solollanto
amministrati va.
E' probabile però che ·espropriazione per p.u. e occupazione di urgenza
debbano essere COiliSiderate, anziché come materie distinte, come momenti
dell'.esecuzione del•l'opera pubblica, ·ed essere attratte quindi nella competenza
·p11evista per le opere pubbliche.
Perciò bisogna ritenel'e ·che l'art. 3 del decreto Leglislartivo n. 8 abbia
attribuito alle Regioni per ·1\espropìJ:'Iiazione per p.u. e per l'occupazione di
urgenza una competenza propria rper le opere pubbliche region!di o degli
enti \locaLi dell'a·rt. 7 (nonchè degli enti e conscxrzi deWrurt. 4), e una competenza
delegata, e quindi solo amministrativa, per ·l'esecuzione delle orpere
pubbliche delegate.
Per le altre Regioni e per le provincie di Trento e di Bolzano i rispettiV'i.
'statuti speci•ali prevedono una .competenza Legislativa primaria in materia
·di urband·stica (art. 4, n. 5, Fduli-Ven. Giulia; M't. 3, S~degna; art. 14,
~ett. f, Sidlia; art. 2, Lett. g, Valle d'Aosta; art. 8, n. 5, del t.u. 31 agOtsto
1972, n. 670), che però non esclude aprpliicazione generale della ilegge sulla
casa per la parte in cui ·discdplina l'urbanistica.
In materia di ·edilizia econOII'nica e popoLare, e quindi di interv.enti pubblici
nelP.edHd.zia abitativa, è prrevista una competenza concorrente deJ.la
Regione del Friuli-Venezia Gtulia (art. 5, n. 18, dello Statuto); una analoga
competenza coocorrente deve ricoooscemi alla Regione .1Sai'da, dopo che la
Corte Costituzionale ha, sia pure 1nd!dentalmente, ri~uto •COO [a sentenza
n. 50 del 195-8, che JJa materia possa dentrare in quell.a dell'assistenza e
beneficenza pubbUca attribuita aHa Regione con !l'M't. 4 lett. h dello Statuto;
un anaLogo principio bisogna :alloca ammettere per la Regione deUa
Valle d'Aosta, cui parimenti l'art. 3 letrt. i dello Statuto attribuisce una competenza
integrativa nella materia dell'assistenza e beneficenza !(>l:lbblica.
Per queste we Regioni un'analoga competenza concorrente o integrativa
è riconosciuta in materi:a di espo:opdaziOitlle per .p.u. pe:r le opere non
a .carico .dello Stato •con l'art. 5 dello Statuto del Friuli-V·enezia Giulia;
150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
l'art. 4 di queLlo della Sardegna, •l'art. 3 lett. c dello Statuto delJ.a Valle
d'Aosta.
Perciò il principio dell'applicazione generale della nuova tegg.e non
incontra alcuna limitazione nella competenzJa .concorrente di queste tre
Regioni sia in materia di eddilizia pubblica, ·sia i:n materia di esp~ropriazJione,
e •sia che si tratti di opere •a ·carico del•lo Stato, si•a che restino finanziate
con altri fondi.
Le provincie di Trento e BolZano usufruiscono invece di competenza
primaria .sia in materia ·di edilizia popolare (art. 8, n. 10, del ·Citato testo
unico 1972, n. 670) che in materia di esp['opri•azione rpe~r le opere pubbliche
di competenz•a provinciale; la quale però non dovrebbe essere di !)stacolo
all'applicazione deLla nuova .Jegg.e nazionale, .secondo .i pdncipi già indicati
con particola.re riguardo all'analoga situazione in materia di urbanistica.
Sta di fatto però che le due provdncie hanno emanato pll'oprie leggi,
le quali peraltro, anziché contraprpoosi, integrano ed at·tuano queU.a nazionale
(legg•e :provincia•1e 30 dicembve 1972, n. 31, per la provincia di Trento;
e legge provinciaLe 20 agosto 1972, n. 15 per la provincia di Bolzano):
l'art. l della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 .stabilisce che la
legge si riferisce all'impiego unitario neHa Provincia di Trento dei fondi
stanziati dallo Stato, dalla Provincia e da altll'i enti pubb1ci per l'attuazione
dei programmi di edilizia comunque sovvenzionata, totaJ.mente o
parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico; e tl'a·rt. 21 e seguenti
detta una discilplina dell'espropriazione e dell'occupazione di urgenza per
le opeve pubbliche provinciali, che è ricalcata su quella della legge nazionale,
anche se per 1la verità se ne differenzia in parte per quanto :riguarda
la determinazione den'i.ndennità di espropriazione (art. 28 primo e .secondo
comma) e dell'indennità dovuta ai fittuari (art. 29, secondo comma).
Occorrerà attender.e il vaglio dell'esperienza per saggiwe la legittimità
·Costituziona·Le di queste disposizioni sotto H profilo della ·competenza,
ma anche sotto quello della uguaglianza dei cittadini propugnata
dallo art. 3 della Costituzione, nell'.attuazione del piano unitario e generale
deHa riforma.
Lo Statuto deLla SicHta non considera !'·edilizia pubblica, ~riconoscendo
però la competenza escLusiv:a della Regione per tutte iln genere
le opere pubbliche, con esclusione soLtanto di quelle, che non solo sono
a carattere nazionale, ma possano definirsi grandi op·ere pubbUche (art. 14,
lett. g). Parimenti riconosce una competenza esclusiva della Regione per
le espropriazioni per p. u. (art. 14, lett .. s). L'applicazione della legge
nazionale, in base ai principi già indicati, non ha escluso che la Regione
con l'art. 9 deLla ·Legge reg·ionale 31 marzo 1972, n. 19 -abbila esteso esplicitamente
la nuova disciplina esprorpil'iativa • alle op·elt'e finanziate in tutto
o in parte con fondi r·egionali •.
12. - Conviene a questo punto esaminare •Fart. 70 della J.egge sulla
casa, sia per ragioni di connessione, dal momento che tratta delle regioni
a statuto •speciaLe, ·sia per .Le possibili imiplicazioni che può avere •su quanto
è stato osservato al paragrafo precedente.
La norma .suddetta si riferisce alle • Regioni a •statuto ,speciale aventi
competenza in materia di edilizia popolare • nonché alle provincie di Trento
e Bolzano e prescrive ,che i fondi assegnati dal OIPE siano iscritti nei ,~
rispettivi bilanci per essel'le utilizzati per .le finalità p.rreviste dalla iLegge.
Dal che si può essere indotti a ri1:enere che le suddette Re~oni siano
tenute a rispettare i fini della legge, ma no;n ad aprpU.care la legge stessa;
PARTE II, QUESTIONI 151
e tale implicazione avrebbe una non lieve TLson~nza a proposito dell'espropriazione
per p. u. e de1l'occupaztone di urgenza, che sono soltanto strumenti
per l'attuazione dei fini detlla ,1egg.e.
Intanto va chiar.ito, secondo quanto innanzi ,si è visto, che non vi
sono Regioni a statuto speciale senza una ,competenza in materia di edilizia
popolare, se ,si tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale,
che ritiene la materia comptresa nella benef,icenza e asststenza rpubblica.
La situazione si presenta più delicata rper la Regione siciliana, ma già i
p<recedenti storici .inducono a non :lìal'e eccezd.one nemmeno per questa
Regione, la quale ad esempio ebbe a istituire la ISCAL per lo svolgimento
nel suo territorio dell'attività tprorpria della GESCAL. E d'altro
canto la tesi contraria porterebbe a conseguenze inammissibili; poiché,
mancando per essa La possibilità di delega .consenti·ta pe<r 1e Regioni a
statuto ordinatrio (come anche in aliwe materie per ile altre Regioni a
statuto speciale), per •lo meno nei termini 1Jn cui è consenttta rp,er le une
e le altre, non si vede come altrimenti s~a possibile interessare ilca Regione
S1ciliana all'attuazione del piano ,e delLa ;r~iforma. Si.cché in l'eaLtà la norma
ha applicazione per tutte ,le Regioni a statuto speciale e sotto questo
aspetto l'unico problema, che, per virtù di contrasto, essa evidenzia è
quello di stabiHJre quale diver.so sistema ,contabile debba o possa essere
seguito per le Regioni a statuto ordinario per il controllo pubblico della
spesa.
D'altro canto, stabilendo la nuova legge un piano unitario e nazior,tale
della riforma economico-,sociale, nessun rilievo ha rispetto all'81P'Plicazione
di essa che le Regioni a statuto <speciale possano avere una competenza
concorrente o esclusiva (distinzione che del resto non è fatta nemmeno
nell'art. 70), poiché l'una e l'altra 1lungi daJ. costituire un limite all'applicazione
della legge, in realtà ,cons€'llltono soltanto un'attività legi,slativa integr>
ativa, .cioè di complemento e di attuazione della legge sulila .casa.
Deriva da ciò che la r,eaòlizzazione dei fini, che l'art. 70 presctrive alle
suddette Regioni per l'impiego dei fondi ad ·esse assegnate, viene operata
in base all'aprplicaZJione delLa legge stessa, salVIa soltanto la possibilità di
emanare norme regionali integrative.
D) COMPETENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE
13. - E' questo l'argomento più delicato, rpoiché offre 11 fianco a difficoltà
e perplessità non ltevi.
Gli a<rtt. 10 ·e ,seg. del'La legge sulla ,casa stabiliscono una serie di ·competenze
per i vatri incombenti del procedimento di esp<ropriazione:
a) il sindaco del comune, presso il quale si opera n deposito previsto
dall'art. 10, provvede alle notifiche, comunicazioni e di altri adempimenti
ivi indicati;
b) il presidente della giunta regionale (e in via sostitutiv-a il Ministero
dei LL.PP.) provvede per la dichiarazione di p.u. ,e, .come ademp,imento
accessorio - è questa una ·caratteristi.ca del nuovo p>rocedimento -
all'indicazione dell'indennità provvisoria, e all'ordine di pag~amento o di
depos~to della ,stessa (artt. 11 e 12);
c) H prefetto provvede alremanazione del rprovvedimento di esproprtazione
o di occupazione di urgenza (arti. 13 e 20); nonché al nulla-osta
per lo svincolo de1le somme depositate (art. 12);
152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
d) è prevista poi la competenza della Ca•ssa DD.PP. per il deposito
delle somme relative all'indennità di espropriazione (ma anche di occupazione:
.art. 12, ultimo coo:nma); e inolitre
e) quella dell'U.T.E. per la detennina7!ione del valore agricolo medio
(alrt. 16), per iLa .deter111Jonazione dell'indennità di esproprio (art. 15) e di
quella di occupa2lione (art. 20).
La nuova disciplina p.erò non ha sostituito tutte le competenze e tutti
gli ·adempimenti, rpTevisti, sia pure con ri:tlerimento al procedimento di
espropriazione discilpl·inato in precedenza, nella legge g•enerale del 1865 o
nelle numerose ·leggi <speci•ali succedutesi. L'esempio più evideltlJte è quello
della dichiarazione implicita di p.u., che in genere ere riconnessa all'approva7!
ione del progetto d'opera (le~ge 8 :tlebbraio 1923, n. 422, per le opere
statali), e •che viene richiamata e mantenuta anche 'l1elativacmente al nuòvo
procedimento di ·espropriazione (<art. 11).
Stando ·a questo ordine di idee, bisogna ritenere che non sono state
sostitutte nemmeno le ·competenze delle Regioni a statuto speciale rèlativamente
<a quelle espropriazioni ad esse attribuite con i rispettivi statuti speciali.
Tali competenze hanno continuato e continuano ad essere fissate
negli ordinamenti delle suddette Regioni; e invece queLle· stabilite nella
legge sulla casa si r.i:fleriscono, oltre che a esprr~iazioni .statali o di enti
pubblici, a espropri.a7!ioni delle Regioni a statuto ordinario. Oiò è reso evidente
dall'intervento sostitutivo del Ministro dei LL.PP., previsto da:l!l'articol<
l 11 per la dichiarazione di p.u. (ma anche per gli adempimenti accessori
della determinazione dell'indennità provvisoria ,e dell'ordi-ne di deposito
e pagamento), e che è tipico della delega conferita a tali regioni (articolo
17, ·legge 16 maggio 1970, n. 281). E' reso evidente anche per il fatto
che la competenza del presidente della giunta regionaJe ·sia una competenza
delegata (art. 25) e sira una competenza delegata temporanea in attesa
dell'emanazione dei deCil'eti legislativi per l'attribuzione delle funzioni alle
Regioni a statuto ordinario (ivi).
Emanati tali decreti rleg·i·slativi e dato assetto defilnitivo .a.Ha sfera delle
attribuzioni di tali Regioni, è venuta meno la competenza del •presidente
della giunta regionale, facendo sorgere il p!roblema di quale sia l'organo
che subentra al suo posto. Per l•e Regioni l'art. 3 del deCil'eto legirslativo
n. 8, creando una competenza delle stesse anche pe:r i provvedimenti di
egproprria7!ione e di occupazione di urgenza, ha risolto in parte tale problema,
poichè co~ente di l'i:nvia:ve ai SÌlllgoli ordinamenti regionali, anche
se poi-- non specifica come tale ·competenza venga ripartita fra gli organi
re~onali (e in rrea.ltà non lo poteVJa, dati i termini della delega). Anche per
le altre espropriazioni (del·lo Stato e de~li enti pubblici) è mancata e manca
rparimenti una norma, che chiarisca quali siano gli organi chiamati a
sostituire n presidente della giunta regionale, dopo scaduta 1a delega
temporane-a confevi1Ja ano stesso; e non si può che richiamall'si ai princìpi
dell'ordinamento stata-Je.
Questa, che costituisce una V·era e propria J.acuna, non deve però essere
portata aUle es1lr·eme conseguenze, e non può valere come sintomo per escludel1e
l'applicazione della nuoVJa dirsci.Jpl.!i.na ad opere pubbliche non regionali,
.secondo J.'indirizzo .consultivo del C'onsigl.io di Stato.
lintanto nnconveniente esi•ste anche per quelle opere pubbliche statali
o di enti pubbH·ci nazionali, le quali certamente ricadono sotto la nuova
disciplina per •essere espressamente menzionate nell'art. 9, come ·già abbiamo
visto.
PARTE II, QUESTIONI 153
ln secondo luogo 'si è vi!sto che ·l'inconv·eni,ente e il modo d·i ovviarvi,
mediante cioè un vi!nvio ·ai princì.pi dei rLspettivi ordinamenti, non SO\IlO
differenti per ile Regioni a statuto O!l'ldinario.
Arnzi per esse - e l'osservazione coinvolge anche l'e Regioni a statuto
speciale - il mancato coordinamento estende il novero degli !inconvenienti,
poichè non si è considooato se sia possibile e non è stata prevista la sostituzione
della competenza della Cassa DD.PP. e de1l'U.T.E. (la legge trentina
30 dicembre 1972, n. 32, g.ià c!i:tata, ha sostituito la TeSQ['eria provinciale
alLa Cassa DD.PP., art. 24, ma ha mantenuto •la compe.tenza dell'U.T.E.,
art. 28).
La verttà è èbe è mancato un coordinamento, poichè .si è ·confUJSO fra
due problemi, i quali, pur essendo cohnessi, SOOliO però diffierenti, quello
della nuova disciplina espropriativa e l'al·tro deH'attribuziooe delLe funzioni
a.Lle Regioni a statuto ordinario e si è ritenuto che, risolto il secondo, rimanesse
risolto il primo.
E' .auspi-cabile che •si prenda l'iniziativa perr un tale coordinamento, in
mancanza del quale non resta che richiamarsi ai princi:p·i della legislaz,ione
vigente~ ·
lntanto bisogna ·tener presente che la ·competenza del presidente della
giunta regionale ooa, oltre che delegata, anche temporanea, sicché non è
azzardato ritenere che essa abbia compresso, ma non sopresso quelle precedenti,
le quali perciò rivivono aHa scadenza del termine ·stabilito per
quella. La difficoltà sta nel dare una sistemazione alla determinazione
(meglio, alla indicazione) dell'indennità provvisoria, che è adempimento
proprio del nuovo procedimento, che quindi non trov;a una previsione nelle
leggi precedenti. Ma, come si è già accennato•, è questo un adempimento
accessorio della dichiarazione di p.u.: la indennità provvisoria vi·ene determinata
dall'U.T.E. e indicata nell'atto della dichiarazione di p.u. (su questo
punto llart. 23 della legge trentina è più pre<Ciso dell'art. 11 deJ.[a J..egge
nazionale). Perciò esso è demandato all'organo che procede ·alla dkhiarazione
di p.u.
'Riteniamo anzi che questa accessorietà costitui•sca una delle caratteristiche
del nuovo .procedimento .e si estenda anche all'ordine di deposito o
di pagamento (art. 12), che, d'a1ltro canto, •secondo un parere dei!. Consiglio
di Stato del 25 giugno 1970, n. 1782, non ha rilievo di atto necessario per
la l·egittimità del .procedimento di esproprio, ma vale soltanto a consentire
il deposito o il pagamento, il qual.e invece costituisce preSIUJp.posto !)['Ocedwale
.per l'emanazione del provvedimento di •espropriazione. Perciò tale
ordine, anziché PI!'Omanare dall'autorità giudiziaria irn base aHa precedente
legislazione, in effetti deve promanare dalla stessa autorità che emette la
dichiarazione di p.u., e insieme indi·ca ila indenrutà ·e ne ordina il deposito
o il pagamento, secondo le nuove caratteristiche del procedimento.
Un'altra soluzione tiene conto del :potere .sostitutivo riconosciuto con
l'art. 11 al Ministro dei LL.PP. ,per la dichiarazione di p.u. (e quindi per gli
adempimenti contestuald. e collater·ali dell'indicazione delil'indennità e dell'oodine
di pagamento o di deposito). Non può di!rsi che tale potere sostitutivo
sia venuto meno col venir meno della competenza de,legata del !)['•esidente
della giunta re~onale; e ad esempio vi è da domandwsi se •e,sso non
sia ugua1lmente esercitabile per le opere .pubbliche delegate, ri.spetto alle
quali .è delegata altr·esì la competenz,a regionale per il procedimento di
espropriazione. Ma un ta1e potere sostitutivo, ~evisto rperr J.'ipotesi di inerZJia
dell'org·ano del·egato, in realtà non può essere ·escluso in tutti gH altri
154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
casi in ·cui m81Ilchi l'esercizio delila funzione, ad esempio per vacanza del
·l'ufricio, e quindi in tutti i casi in cui si ·rende necessaria la 'sostlituzione.
Questa seconda soluzione ha il pregio di tener conto delila funzione di
controllo e di propulsione, ·che la legge sulla casa il'liserva 'al Ministero dei
LL.PP., mentre la prima sembr·a più ortodossa su un piano tecmco-forma:
te; ma, in mancanza di un auspicabile •coordinamento LegisLativo, solo gli
sviluppi giurispit'udenzi•ali potranno Tlealizzare una si•stemazione skura.
E) QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO
14. - Le norme del nuovo procedimento sono di immediata applicazione
per loro natUJ)a: in quanto ·Cioè norme procedurali e in quanto nol'IIIle di
diritto pubblico.
Il probLem!:) si è presentato già in passato per pre•cedenti disposizioni in
materia di •espropriazione, e la dottrina còme La giurisprudenza .ebbero a
ritenere che fossero di immediata RPIP'1ioazione (tempus regit actum) (13).
Del resto un richiamo particolare a questo principio è fatto neLl'art. 36,
sotto un dupli·oe ·aspetto: che le ·espropriazioni di .aree dei piani di zona,
avviate da enti diversi dai comuni, sono proseguite da tali enti a loco nome;
e •che le espropriazioni proseguono in base alla TIIUova J.egge. Dal che deriva
l'altro principio .che gli atti compiuti sotto l'impero deLla leg.ge precedente
conservano La Joro efficacia procedural·e, sono cioè conserva•ti per iLa proseOU2lione
del procedimento.
Una precisazione occmlt'e fare per l'indennità .di .espropriazione, che va
determinata in ba•se aHa legge vigente nel momento in cui è emanato il
provvedimento abLativo. Trattandosi inv·ero di indennità per il .sacrificio
del diritto di proprietà, non può che riferirsi al momento in cui questo
sacrificio si .produce. Di tale principio sono •state fatte numerose applica-
2lioni, allorchè si è trattato ad .esempio di definire La situazione di fatto,
che deve essere vaJlutata per fissare l'indennità di esproprio; ma in realtà
esso serve per ancorare non .solo la situazione .di fatto, ma anche quella
giuridica al momènto deWespropriazione, cioè dell'emanazione del decreto
di esproprio (14).
La formulazione deH'art. 36, in cui si parla di atti definiti o non definiti
all'entrata in vigore della nuova legge, per prescrivere che conservano
la loro efficacia i primi, sono invece soggetti aLla nuova legge i secondi,
ha fatto SO!l'gere una qualche incertezza relativamente alla determinazione
dell'•indennità provvisoria. E' .stato infatti osservato che con la rpeu:-iZiia giudizi•
ale e l'mdine giudi2liarto di paga~mento o deposito ila deteirminazione
dell'indennità provvisoria rientrerebbe fra gli atti definiti dell'art. 36, per
i quali vige il principio della 1oro conservazione, anche .se :successivamente
e prima dell'emanazione del decreto di •esproprio è ·subentrata la nuova
Legge.
(13) CARUGNO, L'espropriazione per p.u., ed 1958, n. 156, pag. 289; Cons. di
Stato, II Sez., 4 marzo 1960, n. 245, in Consigtio di Stato, I, 357; Ad. Plen. 25 ottobre
1965, n. 21, in Foro It., III, 358.
(14) In questi stessi termini è la circolare del Ministero dei LL.PP. 8 febbraio
1972, n. 991, già citata; e anche CARUGNO, op. loc. cit. Vedasi anche Cass. I
sez.. 29 maggio 1969, n. 1900.
PARTE II, QUESTIONI 155
Peraltro occorre· tenere presente .che la determinazione dell'indennità
di espropriazione si svolge si'a secondo la precedente disciplina che secondo
quella della legge 'sulla casa in più fasi: una prima, temporaa1Jea e provvisoria,
che .consente H deposito o il pagamento dell'indennità e quilndi J.a
emanazione del decreto di espropdazione; e l'aLtra successiva, che porta alla
determina~ione dell'indennità effettiva 'e definitiva.
Avuto riguardo a queste due operazioni, si può dire che la prima ha
un rilievo .e un'efficacia puramente prooedur.a1e, poiché è predisposta al
iiilne di consentire il deposito o il pagamento delll.'indennlità provvisoria e
quindi -l'emanazione del dec~reto di eSJPa:"oprio; la ·seoonda ha ·effetto sostanziaLe,
pokhé è svincolata dail procedimento di espropll'iazione e mira a determinare
l'indennità ef:tiettivamente ·e definitivamente dovuta. E questa seconda
opera:zJione assorbe e sostituisce la prima, ancorando la valutazione al
momento dell'ablazione del bene immobile.
Perciò è certo ·che in un PTOoedimento avviato •Sotto l'impero della pll'ecedente
disciplina ·la .stima giudiziale e l'ordine giudiziario di deposito o
pagamento conservano il loro valore, ma per quelli che ne sono gli effetti
procedurali, nel senso che consentono di far luogo all'emanazione del decreto
di espToprio. Ma ciò non toglie che, emanato il decreto di esp'l"oprio
dopo entrata :in vigore la nuova legge, resti ancora impre.giudicata la seconda
operaz,ione volta a dare •l'indenni.tà definitiva ed effettiva (volrta cioè a
pll'odurre un effetto sostanziaLe e non più procedurale), ·e questa non 'P'Qtrà
che essere condotta in base alla 'nnova Legge ·e ai criteri di valutazione in
essa previsti.
Questo .coroLlario peraltro solLeva un altro pa-oblema di diritto transitorio,
poiché re·sta a vedere se l'opposizione alla stima, che occorre promuovell'e
peT avere una vailutazione definitiva, va portato all'•esame del Tribunale,
secondo la precedente disciplina (art. 51), o della Col!"te d'Appello,
secondo la nuova 'disdpJ.ina (art. 19).
Anche le norme sulLa competenza sono di immediata applicazione e
proprio in tema di giudice competente a pronunziare .sull'i.ndennità di •espropriazione
non manca un qualche precedente giurisprudenziale in tale senso
(15).
Ma in questo caso, .più che porre mente al diverso giudice, occocre
considerare il diverso oggetto (.petitum) dei due giudizi: quelllo del Tiribunale
inV1este la perizia giudiziale e con essa tl decr•eto di espropriazione,
che vi si è attenuto; quello della Corte di AppeHo invece investe hl stima
dell'U.T.E. (senza ,che V·enga in discussione il decreto di e,spll'opri!3.zione).
B1sogna considerare .che la 'competenza giudiziaria viene a radica111si in base
a tale diverso oggetto, a •seconda doè che venga in d:ilscussione ll.a pell'izia
g.iudizlale e con essa il decreto di espropriazione ovvero venga in discussione
la ·stima dell'U.T.E. Da1l che deriva che non può escludeTsi 'che nella
ipotesi suddetta la competenza re•sti quella del Tdbnnale (e l'opposizione
va proposta ·entro il •termine dell'art. 51 della legge del 186.5).
Ma bisogna aggiungere ·che ·l'indagine ha un'importanza sopTattutto
teorica; poiché, una volta proposta l'opposizione, essa ~resta vaUda anche
se il giudice dovesse d!ichiaracr:-si incompetente, se il giudizio venga riassunto
in tempo (art. 50 c.p.c.).
ROCCO DI CIOMMO
(15) CARUGNO, Op. loc. cit,
156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Imposta di registro - Agevolazioni tributarie - Decadenza - Decorrenza
della prescrizione dell'imposta normale.
Se il termine per chiedere il pagamento delle normali imposte di registro
su atto di compravendita registra,to con Zia aliquota "-gevolata dell'l%
in favore dell'a.gricoltura, decorra dalla data di registrazione dell'atto
ovvero dal momento in cui è avvenuta la decadenza del contribuente
dalla agevolazione tributaria.
(Art. 136, l. 30 dicembre 1923, n. 3265; l. 18 novembre 1964, n. 1271).
(Cont. 14173; Bolzano Stella è. Finanze; Avv. Stato De Luca).
Imposta di registro- Agevolazioni tributarie a favore dell'edilizia- Se il certificato
di abitabilità rilasciato con effetti retroattivi sottoposto alla registrazione,
sia valido per la concessione dei benefici.
Se il. certificato di abitabilità rilasciato dal Comune posteriormente alla
registrazione dell'atto, ma attestante l'abitabilità stessa retroattivamente,
con riferimento ad epoca anteriore alla registrazione, sia sufficiente per
la concessione dei benefici fiscali (riduzione a metà dell'imposta di registro
ed a un quarto delZ'imposta ipotecaria).
(Art. 17, legge 2 luglio 1949, n. 408).
(Cont. 44/73; Zucca c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu).
Imposta di registro - Agevolazioni tributarie per l'edilizia - Se l'agevolazione
possa essere concessa nél caso di rilascio di certificato di abitabilità condizionata.
Se la riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria e la riduzione
a metà dell'imposta di registro, possa essere concessa in caso di acquisto
di casa di abitazione non di lusso, la cui dichiarazione di abitabilità sia
stata rilasciata dal Comune con espressa riserva che • il decreto di abitabilità
verrà rilasciato non appena pervenuto· il nulla osta del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco··
(Art. 17, legge 2 luglio 1949, n. 408).
(Cont. 44/73; Zucca c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu).
Imposta di registro,- Quietanze menzionate in sentenza e non rinvenute nei
fascicoli di causa - Se sia· legittima l'applicazione dell'imposta proporzionale.
Se sia legittima la richiesta di imposta pqooporzionale di registro su
quietanze menzionate genericamente in una sentenza (e non rinvenute nei
fascicoli deZle parti nè in altro modo acquisite dagLi Uffici Finanziari) la
PARTE II, QUESTIONI 157
quale abbia esaminate le medesime soltanto quali scritture di comparazione,
in un procedimento di ve-rificazione di scrittura disconosciuta.
(Artt. 2, n. l, 62, 72, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269).
(Cont. 6/73; Merigo Giovanni c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu).
Imposte e tasse in ~enere - Commissioni tributarie - Processo tributario
- Se sia applicabile l'istituto dell:interruzione.
Se al processo tributario dinanzi alle Commissioni sia applicabile l'istituto
della • interruzione • del processo in caso di raggiungimento di maggior
età del minore, legalmente rappresentato dal genitore esercente la
patria potestà.
(Art. 300, c.p.c.).
(Cont. 57 /73; Finanze c. Brighetti; Avv. Stato Porqueddu).
Imposte e tasse in ~enere - Commissioni tributarie - Se all'impu~nativa dinanzi
l' A.G.O. delle decisioni tributarie siano applicabili le stesse norme
sull'evento interruttivo del processo.
Se all'impugnativa dinanzi al Giudice Ordinario, delle decisioni rese
dalla Commissione Provinciale dette Imposte in sede di valutazione, siano
(lpplicabili le medesime norme valevoli in caso di evento interruttivo del
processo (raggiungimento della maggiore età del minore rappresentato nel
processo tributario dal genitore esercente la patria potestà) verifìcatosi
prima della notifica dell'atto· di appello.
(Art. 300, c.p.c.; art. 92, r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639).
(Cont. 57 /73; Finanze c. Brighetti; Avv. Stato Porqueddu).
Imposte e tasse in ~enere - Concordato tributario - Sottoscrizione da parte
del Curatore senza l'autorizzazione del tribunaìe - Se sia nullo o annullabile
o sia sanato per l'inutile decorso del tertn.i:fte di cui all'art. 34 t. u.
sulle imposte dirette.
Se il concordato tributario in materia di imposte dirette, sottoscritto
dal Curatore Fallimentare senza l'autorizzazione del Tribunale, sia infìciato
da nuLlità, o da semplice annullabilità reLativa, e comunque se il relativo
vizio non sia stato sanato dall'inutile decorso del termine di sessanta·
giorni stabilito daLl'art. 34 del t.u. sulla II.DD.
(Artt. 25, 35, r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art. 34 t.u. 29 gennaio 1958,
n. 645).
(Cont. 18/73; Mariani c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu).
158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Imposte e tasse in genere - Fallimento della moglie separata - Se il marito,
cumulando i propri redditi con quelli della moglie, ne debba rispondere
ai fini dell'imposta complementare.
Se il coniuge la cui moglie, imprenditrice commerciale da cui è di fatto
separato, sia faLlita, debba rispondere dei redditi della stessa, cumulati con
i propri, ai fini della imposta complementare.
(Art. 131, t.u. 29 gennJaio 1958, n. 645).
(Cont. 18/73; Mariani c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu).
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE
QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
QUE8TIONI PROPOSTE
Codice civile, art. 252, terzo e quarto comma (artt. 2, 29 e 30 della
Costituzione).
Tribunale di Genova, ordinanza 21 ma.ggio 1973, G.U. 10 ottobre
1973, n. 263.
codice civile, art. 131 O, primo comma (art. 3, primo comma, e art. 24,
secondo ·comma, della Costituzione).
Corte dei Conti, seconda sezione, 0'1:-dinanza 10 ma.ggio 1973, G.U.
24 ottobre 1973, n. 276.
codice civile, art. 1901· (art. 41 della Costituzione).
Pretore di Boiano, ordinanza 9 luglio 1973, G. U. 24 ottobre 1973,
n. 276.
codice civile, art. 1916, secondo comma (a•rt. 3 della Costituzione).
Pretore di F·errara, ordinanza 10 luglio 1973, G.U. 24 ottobre 1973,
n. 276.
codice civile, art. 2120, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione).
Tribunale di La Spezia, ordinanze 18 maggio 1973 (due), G. U.
12 settembre 1973, n. 236.
c·odice civile, disp. att., art. 34 (artt. 2, 29 e 30 della Costituzione).
Tribunale di Genova, ordinanza 21 maggio 1973, G.U. 10 ottobre
1973, n. 263.
codice di procedura civile, art. 51, secondo comma (art. 25 della Costituzione).
Pretore di Gravina di Puglia, ordinanza 24 luglio 1973, G. U. 24
ottobre 1973, n. 276.
codice di .procedura civile, art. 637, terzo comma (artt. 3 e 24 della
Costituzione).
Pretore di Ferrara, ordinanze 12 giugno 1973 (due), G. U. 24 ottobre
1973, n. 276.
160 RASSEGNA DELL~AVVOCATURA DELLO STATO
codice di procedura civile, artt. 659 e 665 (artt. 2 e 3, primo comma,
della Costituzione).
Pretore di Coverzere, ordinanza 17 aprile 1973, G. U. 24 ottobre
1973, n. 276.
codice di procedura civile, art. 665 (avt. 24 della. Co·stituzione).
Pretore di Firenze, ordinanza 11 .giugno 1973, G.U. 26 sett~bre
1973, n. 249.
codice di procedura civile, disp. att., art. 7·8 (art. 25 della Costituzione).
Pretore di Gravina di Puglia, ordinanza 24 luglio 1973, G. U. 24
ottobre 1973, n. 276.
codice penale, artt. 132 e 341 (artt. 3 e 27 della Costituzion'e).
Pretore di Fiorenzuola D'Arda, ovdinanza 4 ,giugno 1973, G.U.
12 settembre 1973, n. 236.
codice penale, art. 174 (art. 3 della Costituztone).
Pretore di Rovereto, ordinanZ'a 3 agosto 1973, G. U. 24 ottobre
1973, n. 276.
codice penale, art. 313, terzo comma (artt. 112, 111 e 113 della Costituzione).
Corte di assise di Forli, oroinanza l" giugno 1973, G. U. 26 settembre
1973, n. 249.
Corte di assise di Ravenna, ordinanze 12 e 13 giugno 1973 (complessivamente
quattro), G. U. 26 settembre 1973, n. 249 e 10 ottobre
· 1973, n. 263. , _
Giudice istruttore del tribunale di Locri, ordtnanza 16 ·giugno
1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236.
codice penale, artt. 449, primo comma, e 423, primo comma (artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione).
Tribunale di Pisa, ordinanza 11 giugno 1973, G.U. 10 ottobre
1973, n. 263.
codice penale, art. 508, primo comma (artt. 3 e 40 del1a Costituzione).
Giudice istruttore del tribunale di Biella, otrdinanza 19 giugno
1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236.
codice penale, art. 573 (art. 3 della Costituzione).
:Pretore di Gela, ordinanza 9 giugno 1973, G. U. 26 settembre 1973,
n. 249.
i
i
PAR.TE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 161
codice penale, artt. 718 e 720 (art. 3 della Costituzione).
Pretore di Sampierdarena, ordinanza 13 marzo 1973, G.U. 12 settembre
1973, n. 236.
codice di procèdura penale, art. 20 (artt. 3, prima parte, e 25, ;prima
parte, della Costituzione).
Pretore di Bari, ordinanza 23 marzo 1973, G. U. 12 settembre
1973, n.. 236.
codice d'i procedura .penale, art. 27, primo comma (art. 24, primo e
secondo comma, della Costituzione).
Tribunale di Genova, ordinanza 11 a~prile 1972, G.U. 24 ottobre
1973, n. 276.
T-ribunale di Roma, ordinanza 23 dicembre 1972, G.·u. 26 settembre
1973, [];, 249.
Tribunale di Rovigo, ordinanza 8 giugno 1973, G. U. 10 ottobre
1973, n. 263.
codice di procedura penale, art. 94, secondo comma (art. 3 della Costituzione).
Pretore di Serra S. Bruno, ordinanza 28 aprile 1973, G. U. 24 ottobre
1973, n. 276.
codice d•i procedura penale, artt. 134, 304, 266 e 169 (artt. 2, 3 e 24
del1a Costituzione).
Corte d'appello di Bologna, ol1dinanza 9 aprile 1973, G. U. 10 ottobre
1973, n. 2·63.
codice di procedura penale, art. 272 (art. 13, ultimo comma, della
Costituzione).
Corte di cassazione, ordinanza 30 giugno 1973, G. U. 10 ottobre
1973, n. 263.
codice di procedura penale, art. 387 (art. 24 del1a Costituzione).
Tribunale di Cosenza, ordinanza 7 giugno 1973, G.U. 10 ottobre
1973, n. 263.
codice di procedura pent;de, art. 392, ultima parte (art. 25 della Costituzione).
Tribunale di Livorno, ordinanza 18 maggio 1973, G. U. 10 ottobre
1973, n. 263.
19 .
164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3 e 9 (artt. 3, 13 e 14 della
Costituzione).
Pretore di Modena, ordinanza 9 marzo 1973, G.U. 12 settembre
1973, n. 236.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, secondo comma (a·rtt. 3, 13, 24
e 25 della. Costituzione).
Pretore di Barra, ordinanza 12 ~aprile 1973, G.U. 26 settembre
1973, n. 249.
Tribunale di Siracusa, ordinanza 30 maggio 1973, G.U. 26 settembre
1973, n. 249.
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 113, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).
Pretore di Morbegno, ordinanza 30 aprile J973, G.U. 26 settembre
1973, n. 249.
Tribunale di Forli, ordinanza 17 maggio 1973, G. U. 26 s'ettembre
1973, n. 249.
legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (artt. 70, 76 e 77 della Costituzione).
Tribunale di Genova, ordinanze 15 maggio 1973 (tre), G. U. 12
settembre 1973, n. 236. •·
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 261 e 262 (artt. 3, 24, second,o
comma, e 101 della Costituzione).
Tribunale di Roma, ordinanza 12 luglio 1973, G. U. 12 settembre
1973, n. 236.
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma (artt. 3, 25, primo
comma, e 24, secondo comma, del,la Costituzione).
Pretore di Oristano, ordinanza 24 ma,ggio 1973, G.U. 26 settembre
1973, n. 249.
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 140 (artt. 3, 24 deUa Costituzione).
Pretore di Fel'l'ara, ordinanza 19 giugno 1973, G. U. 26 settembre
1973, n. 249.
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, nn. 3 e 7 (art. 51 della Costituzione).
Tribunale di Spoleto, ordinanza 27 giugno 1973, G.U. 12 settembre
1973, n,. 236.
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~. n. 249.
164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3 e 9 (artt. 3, 13 e 14 della
Costituzione).
Pretore di Modena, ordinanza 9 marzo 1973, G.U. 12 settembre
1973, n. 236.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, secondo comma (artt. 3, 13, 24
e 25 della Costituzione) .
Pretore di Barr:a, ordinanza 12 aprile 1973, G. U. 26 settembre
1973, n. 249.
Tribunale di Siracusa, ordinanza 30 maggio 1973, G. U. 26 settembre
1973, n. 249.
d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 113, ultimo comma (art. 3 della Costituzione).
Pretore di Morbegno, ordinanza 30 aprile ].973, G.U. 26 settembre
1973, n. 249.
Tribunale di Forli, ordinanza 17 maggio 1973, G. U. 26 s1ettembre
1973, n. 249.
legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (artt. 70, 76 e 77 della Costituzione).
Tribunale di Genova, ordinanze 15 maggio 1973 (tre), G. U. 12
settembre 1973, n. 236. "
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 261 e 262 (artt. 3, 24, second,o
comma, e 101 della Costituzione).
Tribunale di Roma, ordinanza 12 luglio 1973, G. U. 12 settembre
1973, n. 236.
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma (artt. 3, 2~, primo
comma, e 24, se,corndo comma, deHa Costituzione).
Pretore di Oristano, ordinanza 24 ma.ggto 1973, G. U. 26 settembre
1973, n. 249.
d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 140 (artt. 3, 24 della Costituzione).
Pretore di FeNara, ordinanza 19 ,giugno 1973, G.U. 26 settembre
1973, n. 249.
d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, nn. 3 e 7 (art. 51 della Costituzione).
Tribunale di Spoleto, ordinanza 27 giugno 1973, G.U. 12 settembre
1973, n,. 236.
'B6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 20, lettera c (artt. 36 e 38 tde1la
Costituzione).
Tribuna.le di Trento, ordinanza 28 giugno 1973, G. U. 24 ottobre
1973, n. 276.
legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (art. 27 della Costituzione).
Giudice istruttore del tribunale di Velletri, ordinanza 27 giugno
1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236.
legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32' (art. 3 della Costituzione).
Pretore di Bojano, ordinanza 9 luglio 1973, G.U. 24 ottobre 1973,
n. 276.
legge 20 maggio 1970, n~ 300, art. 37 (art. 3 della Costituzione).
Pretore di Ceccano, ordinanza 11 maggio 1973, G.U. 10 -ottobre
1973, n. 263.
legge 21 maggio 1970, n. 282 (art. 3,. primo comma, della Costituzione).
Giuldtce istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 20 febbraio
1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236.
_ d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283; art. 5, lettera -b (art. 3, primo comma,
della Costituzione).
Giudice istruttore del tribunale di Mi•lano, ordinanza 20 febbraio
1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236.
legge 1 ° dicembre 1970, n. 898, art. 2 (art. 7 e 138 della Costituzione).
Corte qi appello di Trieste, ordinanza 30 marzà 1973, G.U. 12 settembre
1973, Ii. 236.
Corte ·di appello de L'Aquila, Ol'dinanza 28 ma•ggio 1973, G.U. 10
ottobre 1973, n. 263.
legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione).
Col'te di appello di Bologna, ordinanza 22 ma.ggio 1973, G. U. 26
settembre 1973, n. 249.
legge 25 febbraio 1971, n. 110 (artt. 53, primo comma, e 41, primo
comma, della Costituzione).
Tribunale di Roma, ordinanze 6 novembre 1972, 20 dicembre 1972
e 12 febbraio 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276 e 10 ottobre 1973,
n. 263.
PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 167
legge 4 agosto 1971, n. 532, art. 5·fer, terzo c:omma (artt. 41, 42 e 44
della Costituzione).
éorte di. appello di Bologna, ordinanza 22 maggio 1973, G.U. 26
settembre 1973, n. 249.
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (artt. 21 e 43 della Costituzione).
Pretore di Poggibonsi, ordinanza 23 giiugno ~973, G.U. 24 ottobre
1973, n. 276.
legge reg. Trentino·Aito Adige appr. 14 luglio 1973 e riappr. 14 settem·
bre 1973.
Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 9 ot.
tobre 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276.
INDICE BIBLIOGRAFICO
delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato
BARBERA A., Regioni e interesse nazionale, Giuffrè, Milano, 1973.
BucoLo F., La sospensione neLl'esecuzione, Giuf:ftrè, Milano, 1972.
DENTI V., Le prove nel processo civile, Giuffrè, Mriilano, 1973.
FERRARA G,., ~l governo di coalizione, Giuf:flrè, Milano, 1973.
GIACOBBE G., Ordine giudiziario e comunità democratica, Giuffrè, Milano,
1973.
GRAsso E., Le impugnàzioni incidentali, Giuf:ftrè, Miil.ano, 1973_. . ~
GRAsso P.G., n principio c nullum crimen sine lege • nella costituzione italiana,
(}iuffrè, M]lano, 1972.
IsLE (]!stituto Studi Legislativi), Regioni e trasporti,· Giuffrè, Miil.ano, 1973.
IsLE (Istitu>to Studi Legislativi), La riforma del processo in materia di lavoro
e di previdenza e assistenza, Giuffrè, Milano, 1973._
LABRIOLA S., n ConsigLio supremo di difesa nell'ordinamento costituzionale
italiano, Giuffrè, Milano, 1973.
LANDI G.-QuARANTA A., Rassegna di giurisprudenza sulla espropriazione per
pubblica utilità, Giuf:ftrè, Milano, 1973.
LuMINoso A., La tutela aquUiana dei diritti personali di godimento, Giuffrè,
Mil!ano, 1972.
MANTOVANI F., Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione
del pensiero, Gil1ffrè, Mi·lano, 1973.
OccHIOCUPo N., Il segretariato generale della presidenza della Repubblica,
Giuf:ftrè, Milano, 1973.
RIVOLTA G.C., L'affittò e la vendita dell'azienda nel fallimento, Giuffrè, Milano,
1973.
TuccARI E., Il controllo del Parlamento sull'attività economica pubblica,
Giuf:ftrè, Miil.ano, 1973. "'
Tucci G.R., Lo Studio della città, Giuf:ftrè, Milano, 1972.
UNIVERSITÀ DI FIRENZE, Studi in memoria di Carlo Furno, Giuffrè, Milano,
1973.
VENDITTI ·R., n diritto penale militare nel sistema penale italiano, Giuffrè,
Mi:Lano, 1973.
VoLPE G., Autonomia locale e garantismo, Giuf:ftrè, Milano, 1972.
ZANARDI Lamberti P.L., La legittima difesa nel diritto internazionale, Giuf·
:ftrè, Milano, 1972.
CONSULTAZIONI
AGRICOLTURA
Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali -
Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio -
(l. 11 febbraio 1971 n. 11, art. 22) - Concessione od affitto di fondi rustici
- Sistemi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi alla
generalità degli abitanti - Applicabilità - (l. 11 febbraio 1971, n. 11,
artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 190, 3• 4• e s• comma) -
Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici -
Applicabilità - (l. 11 febbraio 1971, n. 11).
Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni
di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a: coltivatori
diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art.
22, l. 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i concorrenti
che abbiano offerto lo stesso canone, nelila misura più alta contenuta
comunque nell'ambito del canone fissato come equo a norma di altre
disposizioni della legge medesima (n. 69).
Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di térreni
di proprietà dd enti locali ,a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori
diretti si faccia ricorso alla trattativa privata, al sorteggio previsto dall'art.
22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere tra gli aspiranti
che abbiano presentato l'offerta massima, sempre però nel limite del canone
fissato come equo a norma delle altre disposizioni della legge medesima
(n. 69). .
Se la disposizione di ·cui all'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che
prevede l'aggiudicazione, mediante licitazione o trattativa privata ed eventualmente
mediante sorteggio, della concessione e dell'affitto di terreni di
proprietà di enti locali, quando richi-edenti siano lavoratori manuali della
terra o coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni relativamente ai
quali il Comune ha ammesso la generalità dei comunisti al godimento in
natura dei beni destinati al pascolo (n. 69).
Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui alla l. 11 febbraio
1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civi·ci (n. 69).
Lavoro agricolo - Collocamento - Violazioni - Sanzioni amministrative -
Obbligazioni pecuniarie - Trasmissibilità agli eredi - (d.l. 3 febbr-aio
1970, n. 7, conv. l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20, u..c.; l. 3 maggio 1967,
n. 317, art. 4).
Se si trasmetta agli eredi del trasgressore l'obbligazione di pagare
somme dovute per violazioni alle norme in materia di collocamento di
lavoratori agricoli (n. 70).
Piccoli imprenditori agricoli - Scambio di manodopera - (d.l. 3 febbraio
1970, n. 7, conv. con mod. in l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 10, 8• comma;
c.c., art. 2139).
Se sia attualmente consentito lo scambio di manodopera tra piccol~
imprenditori agricoli (n. 71).
170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Contratti per forniture trasporti e lavori - Divieto di anticipazioni - Ente
pubblico - Applicabilitd - Deroga - (r.d. 18 novembre 1923, art. 12,
4' comma; l. 28 ottobre 1970. n. 775, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627~
art. 2; d.m. 25 novembre 1972). ·
Se il divieto, nei contr.atti per .forniture trasporti e lavori, di stipulare
l'obbligo di far pagamenti· in eonto, se non in ragione dell'opera prestata
e della materia fornita, stabilito per le Amministrazioni dello Stato dell'art.
12, 4' comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, si applichi ora a·'tutti
.gli Enti pubblici in vi-rtù dell'estensione contenuta nel comma 8' del citato
art. 12 - aggiunto con l'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 - seppure con
la possibilità di deroga parziale che consenta anticipazioni fino alla metà
del prezzo (n. 362).
Enti Autonomi lirici - Consiglio di amministrazione - Scioglimento - Presidente
- Permanenza - Gestione autonoma concerti· dell'Accademia
. Nazionale di S. Cecilia - Consiglio di .amministrazione - Scioglimento -
Sovrintendente - Esonero (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 10, 2' comma,
e 13, 8' comma).
Se, hel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione di un
Ente Autonomo Lirico o di una Istituzione concertistica assimilata e di
conseguente affidam'ento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario
di nomina ministeriale, ai sensi dell'art. 13, 8' comma, della legge
14 agosto 1967, n. 800, debba ritenersi la permanenza, nella carica e nelle
funzioni, del Presidente dell'Ente od Istituzione accanto al Commissariato
straordinario (n. 363). .
Se, nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della
Gestione Autonoma Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
e di conseguente _affidamento dei compiti di gestione ad un Commissario
straordinario di nomina minister.iale, ai sensi dell'art. 13, 8' comma, della
legge 14 agosto 1967, n. 800, il Presidente della Accademia Nazionale di
Santa Cecilia conservi le funzioni di Sovrintendente della Gestione Autonoma
Concerti, a lui spettanti di diritto ai sensi dell'art. 10, 2' comma,
della legge 14 agosto 1967, n. 800 (n. 363).
Giudizio avanti il Consiglio di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie
trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi
.- Ricorso gerarchico :.. Materie trasferite alle Regioni a
statuto ordinario - Decisione - Competenza.
Se l'Amministrazione dello Stato abbia il dov·ere di .Provvedere, tramite
l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli ·atti amministrativi
impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a Statuto
ordinario (n. 364).
Se, le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di
decidere i ricorsi gerarchici preposti, prima e dopo la data del trasferimento,
avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie
trasferite alle Regioni a statuto ordinario.
PARTE II, CONSULTAZIONI 171
Natanti dello Stato - Assicurazione obbligatoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990,
art. 2; d.P.R. 24 novembre 1970, n. 573, art. 3).
Se i natanti appartenenti allo Stato siano soggetti all'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per i danni prodotti alle
persone (n. 365).
Persone giu.ridiche - Acquisto di immobili - Autorizzazione governativa -
Avvocatura dello Stato - Pàrere -·(c.c., ~rt. 17). .
Entro quali limiti l'Avvocatura dello Stato può rendere pareri su richieste
di autorizza2lione governativa all'acquisto di immobili, accettazione di
donazioni, eredità e conseguimento di legato da parte delle persone giuridicpe
(n. 336). 1
Società privata - Consiglio di Amministrazione - Membro di diritto - Funzionario
dello Stato.
Se un funzionario dello Stato possa legittimamente partecipare, come
membro di diritto, al Consiglio di Amministrazione di una società privata
qualora tale partecipazione sia prevista dallo statuto della ,società, ma non
dalla legge (n. 367).
Edilizia scolastica - Appalti dei Comuni su concessione dello Stato - Pagamento
anticipato della rata di saldo (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 16,
5' comma; l. 17 febbraio 1968, n. 93. art. 4).
Se negli appalti per la costruzione di ·edifici scolastici stipulati dai
Comuni su concessione dell'Amministrazione si possa far luogo al pagamento
della rata di saldo prima delle operazioni di collaudo (n. 366).
ASSICURAZIONE
Assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti dello Stato - Contratti - Disciplina
(l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440).
Se i contratti di assicurazione dei rischi della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli, stipulati dallo Stato in ottemperanza
alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e giusta le previsioni di una
convenzione generale, siano soggetti alìe norme di contabilità di Stato
(n. 88).
Natanti dello Stato - Assicurazione obbligatoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990,
art. 2; d.P.R: 24 novembre 1970, n. 573, art. 3).
Se i natanti appartenenti allo Stato siano soggetti all'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per i danni prodotti alle
persone (n. 89).
172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
AUTOVEICOLI
Assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti dello Stato - Contratti - Disciplina
(l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440).
Se i contratti di assicurazione dei rischi della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli, stipulati dallo Stato in ottemperanza
alla legge 24 dicembre .1969, n. 990, e giusta le previsioni di una
convenzione generale, siano soggetti alle norme di contabilità di Stato
(n. 78) .
. BANCHE
Proroga dei termini per le operazioni bancarie per impossibilità di funzionamento
delle banche - Estensibilità ad operazioni di terzi eseguibili
anche in altro modo- (d.l. 15 gennaio 1948, n. 1, art. 1).
Se la procoga dei termini a favore degli isUtuti di credito per le operazioni
che non si possono compiere a causa di eventi .eccezionali che !impediscano
il funzionamento delle banche possa essere applicata anche ad
operazioni bancarie concernenti un terzo non necessariamente da eseguirsi
tramite banca (n. 17).
Agente di cambio - Partecipazione a soci"età che opera su.l mercato di
borsa.- Incompatibilità - (r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815, art. 10).
Se la qualità di socio azionista di una società la quale svolga la propria
principale attività in operazioni direttamente od indirettamente collegate
al mercato di borsa sia incompatibile con l'esercizio della professione di
agente di cambio (n. 29).
OIRCOLAZIONE STRADALE
Circolazione stradale - Depenalizzazione - Violazioni anteriori -·Sanzioni
amministrative - Prescrizione -Decorrenza- (l. 3 maggio 1967, n. 317,
art. 12).
Se, per Ie violazioni alle norme di circolazione stradale non costituenti
più reato, ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione,
commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, H
termine quinquennale di prescrizione per l'appHcazione della sanzione amministrativa
deco·rra dalla data della violazione, da quella della trasmissione
degli atti all'autorità amministrativa ovvero dalla data di entrata
in vigore della legge (n. 3S) .
Responsabilità civile - Incidente stradale - Ordinanza istruttoria che liquida
provvisionale - Impugnabilità - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24,
2• comma).
Se l'ordinanza con la quale il giudlice istruttore liquida una provvisionale
all'infortunato per un incidente stradale sia autonòmamente impugnabile
(n. 39).
PARTE II, CONSULTAZIONI 173
COMUNI E PROVINCIE
Concessione od affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali -
Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio
- (l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22) - Concessione di affitto di fondil
rustici - Sistemi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi
alla generalità degli abitanti - Applicabilità·- (l. 11 febbraio 1971, n. 11,
artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1971, n. 343" art. 350, 3• 4• e 5• comma) - Affitto
di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici -
Applicabilità - (l. 11 febbraio 1971, n. 11).
Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni
di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori
diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art.
22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i
concorrenti che abbiano offerto lo stesso canone, nella misura più alta
contenuta comunque nell'ambito del canone fissato .come equo a norma
di altre disposizioni deLla legge medesima (n. 147).
Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni
di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori
CMretti si faccia ricorso alla trattativa privata, al sorteggio previsto
dall'art. 22, legg.e 11 febbrado 1971, n. 11, si debba procedere tra gli
aspiranti che abbiano presentato l'offerta massima, sempre però nel limite
del canone fissato come equo a norma delle altre disposizioni della legge
medesima (n. 147).
Se la disposizione CM cui all'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che
prevede l'aggiudicazione, mediante licitazione o trattativa privata ed eventualmente
mediante sorteggio, della concessione e dell'affitto di terreni
di proprietà CM enti locali, quando richiedenti siano lavoratori manuali della
terra o coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni Telativamente ai quali
il Camune ha assunto la generalità dei comunisti al godimento in natura
zioiiato con la presa di possesso (n. 180). .
Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui a1la legge 11 febbraio
1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civici (n. 147).
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE.
Bacino idrotermale di Sciacca - Devoluzione alla Regione Sicilia - Trasferimento
- Epoca - Valutazione beni - Indennizzo - Interessi - Svalutazione
- (d.l.p. Reg. Sic. 12 dicembre 1949, n. 35, rat. con l.r. 13 marzo
1950, n. 26). ·
Se gli impianti e gli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel
bacino idròtermale di Scia·cca siano stati d!evoluti alla Regione Sicilia in
virtù del d.'l.p.r. 12 dicembre 1949, n. 35, ratificato con legge .. regionale 13 ·
marzo 1950, n. 26 e se, quindi, il trasferimento di proprietà si sia perfezionato
con 'la presa di possesso (n. 180).
Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune
di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Rçgione
Sicilia, debba essere riferita al momento della presa di possesso ovvero
all'epoca, successiva, della definizione dei rapporti (n. 118).
174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Se la valutazione degli impianti e degli investimenti èseguiti dal Comune
di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione
Sicilia, debba essere 'riferita al valore obbiettivo dei beni ovvero al valore
dei beni medesimi considerati come azienda industriale in esercizio (n. 118).
Se sulle norme spettanti al Comune di Sciacca a titolo di indennizzo
per la devoluzione alla Regione Sicilia degli impianti ed investimenti
eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, siano dovuti gli interessi legali
dalla data del trasfeTimento al saldo (n. 118).
Se il debito della Regione Sicilia nei confronti del Com~ne di Sciac·ca,
a titolo di indennizzo per la devoluzione degli impianti ed investimenti
eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, costituisca debito di valore o
di valuta (n. 118). '
Imposta di registro- Concessioni su beni demaniali- QuoJificazione - (r.d.l.
30 dicembre 1923, n. 3269, art. l, Tab. alZ. A).
Se le concessioni su beni demaniali (in specie, del demanio marittimo),
ai fini dell'imposta di registro debbano essere qualificate e tassate come
costituzioni di diritti reali di superficie, ovvero· come fonti di rapporti obbligatorii
(n. 119). ..
Stazione ferroviaria - Concessione esercizio eaffè ristorante - Scadenza -
Gestione provvisoria fino a nuova concessione - Canone.
Se, dopo la scadenza della concessione di esercizio di un caffè-ristorante
in stazione ferroviaria, l'ex concessionario che assicuri l'esercizio
durante il tempo occorrente per la successiva concessione sia tenuto o meno
a pagare il cànone all'Azienda ferroviaria (n. 120).
CONSIGLIO DI STATO
Giudizio avanti il Consigli() di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie
trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi-
Ricorso gerarchico- Materie trasferite alle Regioni a statuto
ordinario - Decisione - Competenza.
Se l'Amministrazione dello Stato abbia il dov~re' di provvedere, tramite
l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli atti amministrativi
impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a Stàtuto
ordinario (n: 6).
Se, le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di
decidere i 'ricorsi gerarchici proposti - prima e dopo la data del trasferimento
- avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie
trasferite alle Regioni a statuto ordinario (n. 6).
CONTABILITA DELLO STATO
Assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti dello Stato - Contratti -
Disciplina - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923,
n. 2440).
Se i contratti df assicurazione dei rischi della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli, stipulati dallo Stato in ottemperanza
alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e giusta le previsioni di una convenzione
generale, siano soggetti alle norme di contabilità di Stato (n. 278).
PARTE II, CONSULTAZIONI 175
Contratti per forniture trasporti e lavori - Divieto di anticipazioni - Ente
pubblico - Ap"plicabilit~ - Deroga - (r.d. 18 novembre 1923, art. 12,
4• comma; l. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627,
art. 2; d.m. 25 novembre 1972).
Se il divieto, nei contratti per forniture trasporti e lavori, di stipulare
l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata
e della materia fovnita, stabilito per l·e Amministrazioni dello Stato dall'art.
12, 4° comma, r.d. 18 novembve 1923, n. 2440, si applichi ora a tutti
gli Enti pubblici in virtù dell'estensione contenuta nell'So comma del citato
art. 12 - aggiunto con l'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 - seppure
con la possibilità di deroga parziale che consenta anticipazioni fino alla
metà del prezzo (n. 279). ·
CONTRABBANDO
Trasporti TIR - Mancato o fraudolento scarico carnets - Organizzazione
garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalitd - Operativitd
- Condizioni - (Convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12
agosto 1962, n. 117, art. 6).
Se, nei casi di mancato scaricO o di scarico con riserva dei carnets
TIR ovvero nel caso di scarico ottenuto abusivamente o. fraudolentemente,
la Finanza decada dal diritto di pretendere dall'organizzazione garante
abilitata: al rilascio dei carnets TIR il pagamento dei dazi doganali evasi
e deUe relative penalità, gualora entro il termine rispettivamente di un
anno o due anni da)J,a presa in carico non dia ·comunicazione dei fatti alla
organizzazione medesima ·(n. 50).
Se, ritenuto che nel termine di uno o 'due anni deve essere data all'organizzazione
garante, abilitata al rdlascio dei carriets TIR, la comunicazione
relativa al mancato carico ed allo scarico abusivo o fraudolento dei carnets
medesimi per esigere il pagamento dei dazi doganali e delle penalità, il
suddetto termine resti sospeso qualora i fatti siano stati deferiti all'Autorità
giudiziaria penale (n. 50).
.. Se, nel caso di mancato scarico dei carnets TIR, l'organizzazione garante
abilitata al rHascio dei carnets stessi, sia tenuta al pagamento dei diritti
doganali relativ,i alla merce dichiarata nel carnet, ancorché sia accertato
che tale merce non è stata trasportata (n. 50).
Se nel caso di mancato scarico di carnets TIR l'organizzazione garante
abilitata al rilascio dei carnets medesimi sia tenuta al pagamento delle
pene pecuniarie applicate per il delitto di contrabbando in caso di estinzione
del reato ovvero della pena per morte del 'I'eo (n. 50).
Trasporti TIR - Accettazione e presa in carico dei carnets - Organizzazione
garante EAM - Garanzia pagamento dazi· doganali e penalitd. - Operativitd
- (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962,
n. 117, art. 6) - Contrabbando - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevitori
delLe dogane principali - Competenza - (art. 205 e seg. var.
penale r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, l. 26 agosto 1865, n. 4548;
art. l, r.d. 15 novembre 1868, n. 4708; art. 351, reg. dog. r.d. 13 febbraio
1896, n. 85).
Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, ai fini di determinare
il tempo in cui sorge la responsabilità dell'organizzazione garante abilitata
al rilascio del carnets per il pagamento dei dazi doganali evasi e delle rela176
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
tive penalità, il momento sull'accettazione del carnet da parte della dogana
coincide con quello della presa in carico del carnet medesimo (n. 52).
Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, l'organizzazione garante
abilitata al rilascio dei carnets risponda, oltre che del pagamento dei dazi
. doganali evasi, anche del pagamento delle sanzioni pecuniarie di carattere
penale (n. 52).
Se la competenza per la riscossione delle multe comminate per reati
di contrabbando spetti ai ricevitori delle dogane principali, sia nel caso che
1a sentenza porti condanna a sole pene pecuniarie per reati doganali che
nei casi ·di condanne miste a pena detentiva e. pena pecuniaria e per reati
doganali connessi con reati comuni (n. 52).
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI
Mezzogiorno - Nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali - Applicabilità
della nuova disciplina alle imprese industriali di grande dimensione
- Decorrenza - Criteri - (l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 6;
d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, artt. 101, 102 e 103).
Se le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853,
che stabiliscono nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali del
Mezzogiorno, siano applicabili anche alle imprese industriali di grandi dimensioni
che abbiano ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge il
parere di conformità prescritto all'art. 103 del testo unico approvato con
d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, ma alle quali non sia stato ancora concesso
il finanziamento ag·evolato o il contributo in conto capitale (n. 112).
DAZI DOGANALI
Trasporti TIR - Mancato o fraudolento scarico carnets - Organizzazione
garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalità - Operatività
- Condizioni -·(convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12
agosto 1962, n. 117, art. ~).
Se, nei casi di mancato scarico o di scarico con riserva çlei carnets TIR,
ovvero nel caso. di scarico ottenuto abusivamente o fraudolentemente, la
Finanza decada dal diritto di pretendere dall'organizzazione garante abilitata
al rilascio dei carnets TIR il pagamento dei dam doganali evasi e delle
relative penalità, qualora entro il termine rispettivamente di un ·anno o
due anni dalla ·presa in carico non dia comunicazione dei fatti all'organizzazione
medesima (n. 69). "
Se, ritenuto che nel terinine di uno o due anni deve ess·ere data all'organizzazione
garante, abilitata al rilascio dei carnets TIR, la comunicazione
relativa al manc_ato scarico od allo scarico abusivo o fraudolento dei carnets
medesimi per esigere il pagamento dei dazi doganali e delle penalità, il
suddetto termine resti sospeso qualora i fatti siano stati deferiti all'Autorità
giudiziaria penale (n. 69).
Se nel casò di mancato scarico dei carnets TIR l'organizzazione garante
abilitata al rilascio dei carnets stessi sia tenuta al pagamento dei
PARTE II, CONSULTAZIONI 177
diritti doganali relativi alla merce dichiarata nel carnet, ancorchè sia accertato
che tale merce non è stata trasportata (n. 69).
Se nel caso di mancato_ scarico di carnets TIR l'organizzazione garante
abilitata· al rilascio dei carnets medesimi sia ·tenuta al pagamento delle pene
pecuniarie applicate per il tl.elitto di contrabbando in caso di estinzione del
reato ovvero della pena per morte del reo (n. 69).
Trasporti TIR - Accettazione e presa in carico dei carnets - Organizzazione
gp,rante EAM - Garanzia -pagamento dazi doganali e penatità - Operatività
- (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962,
n. 117, art. 6) - Contrabbandò - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevitori
delle dogane principali - Competenza- (art. 205 e seg. tar. penale
r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, t. 26 agosto 1865, n. 4548; art. l,
r.d. 15 novemb1·e 1868, n. 4708; art. 351, reg. dog. r.d. 13 febbraio 1896,
n. 65).
Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, ai fini di determinare il
tempo in cui sorge la responsabilità dell'organizzazione garante abilitata
al rilascio dei carnets per il pagamento dei dazi doganali evasi e delle
relative penalità, il momento dell'accettazione del cSII'net da parte della Dogana
coincide con quello della presa in carico del carnet medesimo (n. 71).
Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, l'organizzazione garante
abilitata al rilascio del carnets risponda, oltre che del pagamento dei dazi
doganali evasi, anche del pagamento delle sanzioni pecuniarie di caratte'l'e
penale (n. 71). · .. ·
Se la competenza per la riscossione delle multe comminate per reati
di contrabbando spetti ai ricevitori delle dogane principali,. sia nel caso
c):le la sentenza porti condanna a solo pene pecuniarie per reati doganali
che nei casi di condanne. miste a· pena detentiva e pena pecuniaria o per
reati doganali connessi con reati comuni (n. 71).
DEMANIO
Imposta di registro - Concessioni su beni demaniali - Qualifica,zione - (r.d.l.
30 dicembre 1971, n. 3269, art. l, tar. all. A).
Se le concessioni su beni demaniali (in specie, del demanio marittimo),
ai fini dell'imposta di registro debbano essere qualificate e tassate come
costituzione di diritti reali di superficie, ovvero come fonti di rapporti
obbligatori (n. 262).
DIFESA DELLO STATO
Persone giuridiche - Acquisto di immobili - Autorizzazione governativa -
Avvocatura delio Stato - Parere (c.c., art. 7).
Entro quali limiti l'Avvocatura dello Stato può render.e pareri su
richieste di autorizzazione governativa all'acquisto di immobili, accettaziòne
di donazioni, eredità o conseguimento di legato da parte delle persone
giuridiche (n. 25).
20
178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Ufficio del veterinario provinciale - Trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario - Rappresentanza in giudizio - Ufficio del veterinario provinciale
- -Provvedimento omesso quando agiva come o!f'gano dello
Stato - Giudizio sulla legittimità - Legitimatio ad causam (d.P.R. 11
gennaio 1972, n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43).
Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere il patrocinio degli Uffici
del Veterinario provinciale - trasferiti alle Regioni a statuto ordinario
con d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art .. 12 - qualora il giudizio v'erta sulla
legittimità ni un atto emesso quando l'Ufficio agiva in qualità di organo
dello Stato (n. 26).
Se il giudizio vertente sulla legittimità di un atto, emesso dall'Ufficio
del veterinario provinciale quando ancora agiva come organo dello Stato,
debba essere proposto nei confronti della Regione alla quale il suddetto
Ufficio è stato successivamente trasferito, ovvero nei confronti del Ministero
della Sanità (n. 26).
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
Alloggi economici . e popolari - Piani di zona - Espropriazioni per acquisizione
aree - Ius superveniens - Procedimento - Indennità (l. 18 aprile
1962, n. 167, art. 12 e segg.; l. 5 ottobre 1962, n. 1431; l. 22 ottobre 1971,
n. 865, artt. 9 e 16).
Se i procedimenti di espropriazione delle aree ricomprese. nei piani
delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, in
corso alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971; n. 865, proseguano
con le modalità stabilite dalla nuova legge ovvero con quelle risultanti
d'alla precedente disciplina (n. 247).
Se l'indennità di espropriazione di area ricompresa nei piani delle
zone destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, liquidata
in base ai criteri vigenti prima della data di entrata· in vigore della legge
22 ottobre 1971, n. 865 ed accettata dall'espropriando dopo tale data, sia
dovuta nella misura già liquidata ovvero debba essere nuovamente determinata
secondo i criteri fissati dalla legge sopravvenuta (n. 247).
Alloggi INCIS in locazione a dipendenti statali - Ritenuta sullo stipendio e
pagamento del canone (l. 9 marzo 1961, n. 171, art. 3; t.u. 28 aprile
1938, n. 1165, art. 385; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 60, 62).
Se sugli stipendi di dipendenti statali locatari di immobile gestito
dall'INCIS l'Amministrazione possa operare ed in che misura ritenute per
il versamento all'INCIS dei canoni (n. 248).
Alloggi per lavoratori - Costruzione su fondo altrui - Principio di accessione
- Applicabilità - Limiti - Fattispecie (L. 29 aprile 1949, n. 264,
artt. 59 ss.; c.c. art. 934) - Costruzione su fondo altrui - Espropriazione
del terreno per p.u .. - Legge sulla casa - Applicabilità (l. 22 ottobre
1971, n. 865, artt. 9 e segg.).
Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere permanente
(nella specie: case di abitazione per lavoratori) eseguite su fondo
altrui a cura e spese dell'Amministrazione, ancorché tali opere non rienPARTE
II, CONSULTAZIONI 179
trino a rigore nello stretto ambito delle finalità istituzionali proprie dell'
Amministrazione costruttric~ (nella specie: Amministrazione del Lavoro),
ma siano pur tuttavia realizzate nel corso di una attività di natura pubbllcistica
non estranea a quelle finalità (nella specie: gestione di cantieri
sèuola ai sensi degli wrtt. 59 e segg. legge 29 aprile 1949 n. 264), possa trovare
applicazione a favore del proprietario del suolo il principio di accessione
di cui all'art. 934 c;c. (n. 249).
Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere-permanente
eseguite su fondo altrui a cura e· spese dell'Amministrazione, per
l'acquisizione in proprietà del terreno di fatto occupato, qualora il proprietario
non intenda addivenire a un atto di trasferimento volontario dello
stesso, possa farsi ricorso alla espropriazione· per p.u. ed in particolare,
ove si tratti di alloggi pe:t; lavoratori, alla procedura ·espropriativa secondo
le modalità di cui alla c.d. legge sulla casa (legge 22 ottobre 1971, n. 865)
(n. 249).
Case popolari - Nozione di opera pubbliea - Occupazione ed espropria~
zione aree - Competenza - Determinazione indennità - Competenza
(l. 28 marzo 1968, n. 422; l. 1 nov.embre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre
1971, n. 865; d.l. 15 gennaio 1972, n. 8; Cost., arttii 117 e 118).
Se per la costruzione di case popolari, da parte degli Istituti Auton-
omi Case Popolari, su aree comprese nei piani di zona, possa provvedersi
all'occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità (n. 250).
Se, nel caso in cui si ritenga che possa provvedersi all'occupazione di
urgenza ed all'espropriazione per pubblica utili-tà, per l'acquisizione di aree
comprese nei piani di zona destinate alla costruzione di case popolari da
parte degli Istituti autonomi case popolari, la competen.Za ad emanare i
suddetti provvedimenti spetti al Prefetto ovvero agli organi :regionali
(n. 250).
Se, venuta meno la competenza delegata del Presidente della Giunta
regionale in forza del d.l. 15 gennaio 1972, n. 8, la competenza a determinare
l'indennità di occupazione ovvero di espropriazione di aree destinate
alla costruzione di case popolari spetti al Prefetto (n. 250).
Edifici Gesc!ll - Consegna agli assegnatari prima del rilascio della licenza
edilizia - Responsabilità penale (t.u. 27 lu,glio 1934, n. 1265, artt. 220
e 221).
Se gli organi della Gescal siano penalmente responsabili per la consegna
degli appartamenti, da parte della stazione appaltante, effettuata
prima del rilascio della licenza di abitabilità (n. 251).
Edilizia economica e popolare - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza
- Edilizia ed urbanistica - Opere pubbliche statali o nazionali di
carattere affine - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza - Disciplina
(Cost. artt. 11-7 e 118; l. 11 ottobre 1971 n. 865, artt. 13 e 20;
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2. 3, 8).
Se spetti agli organi regionali ovvero a quelli statali la competenza a
provvedere per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza in materia di
edilizia economica e popolare (n. 252).
180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Se per le espropriazioni promosse dallo Stato o da Enti pubblici a -
carattere nazionale o plurinazionale sia rimasta la competenza degli organi
statali e se le suddette espropriazioni rientl'ino nella disciplina della legge
22 ottobre 1971, n. 865, qualora riguardino opere pubbliche affini a quelle
di edilizia ed urbanistica (n. 252).
Espropriazione p.u. - Nuova disciplina - Singole opere pubblièhe statali -
Costruzione caserma vigili del fuoco - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971,
n. 865, artt. 9 segg.; L. 25 febbraio 1972, n. 13, art. l ter.).
Se la nuova disciplina dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 in
materia di espropriazioni per pubblica utilità si applichi anche alle espropriaz;
ioni necessarie alla realizzazione di singole opere pubbliche statali
(nella specje, caserma dei vigili del fuoco) connesse con quelle dell'urbanistica
o dell'edilizia, ovvero ad esse assimilabili (n. 253).
Espropriazioni GESCAL - Applicabilità legge sulla casa 22 ottobre 1971,
n. 865 - Espropriazioni in corso (l. 22 ottobre 1971, n. 865, aftt. 9, 16).
Se la nuova disciiplina delle espropriazioni per la costruzione di edifici
residenziali (legge sulla casa) sia applicabile anche alle espropriazioni
promosse dalla GESCAL su aree non comprese nei piani di zona; e con
quali modalità e limiti ·possa ·essere applicata la nuova disciplina alle
espropriazioni in corso alla data della sua entrata in vigore (n. 254).
ESECUZIONE FORZATA
Pignoramento presso l'Amministrazione delle Poste di depositi giudiziari
e di vaglia postali - Ammissibilità (art. 545 e 547 c.p.c.; r.d. 27 febbraio
1936, n. 645, artt. 11 e 30).
Se siano sottoponibili a pignoramento presso terzo (Amministrazione
delle Poste) d. depositi giudiziari penali ed i vaglia postali; e se comunque
l'Amministrazione· abbia il dovere di rendere la dichiarazione di terzo indicando
l'esistenza di tali crediti (n. 56).
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
Alloggi economici e popolari - Piani di zona - Espropriazioni per acquisizione
aree - Ius superveniens - Procedimento - Indennità (l. 18 aprile
1962, n. 167, artt. 12 e segg; l. 5 ottobre 1962, n. 1431; l. 22 ottobre 1971,
n. 865, artt. 9 e 16).
Se i procedimenti di espropriazione delle aree ricomprese nei punti
delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici o popolari, in
corso alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, proseguano
con le modalità stabilite dalla nuova legge ovvero con· quelle risultanti
dalla precedente disciplina (n. 323).
PARTE II, CONSULTAZIONI 181
Se l'indennità di espropriazione di area ricompresa nei piani delle
zone destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, liquidata
in base ai criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della legge
22 ottobre 1971, n. 865 ed accettata dall'espropriando dopo tale data, sia
dovuta nella misura già liquidata ovvero debba essere nuovamente determinata
secondo i criteri fissati dalla legge sopravvenuta (n. 323).
Alloggi per lavoratori - Costruzione su fondo altrui - Principio di acces7
sione - Applicabilit"à - Limiti - Fattispecie (l. 29 aprile 1949, n. 264,
artt. 59 segg.; c.c. art. 934) - Costruzione su fondo altrui - Espropriazione
del terreno per p.u. - Legge sulla casa - Applicabilità (l. 22 ottobre
1971, n. 865, artt. 9 e segg.).
Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere per'
manente (nella specie: case di abitazione per lavoratori) esegu,ite su fondo
altrui a cura e spese dell'Amministrazione, ancorché tali opere non rientrino
a rigore nello stvetto ambito delle finalità istituzionali proprio dell'Amministrazione
costruttr1ke (nelle specie: Amministrazione del Lavoro),
ma siano pur tuttavia realizzate nel corso di una attività di natura pubblicistica
non estranea a quelle finalità (nella specie: gestione di cantieri
scuola ai sensi degli artt. 59 e segg. legge 29 aprile 1949, n. 264), possa trovare
applicazione a favore del proprietario del suolo il principio di accessione
di cui all'art. 334 ·c.c. (n. 324). ·'
Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere permanente
eseguite su fondo altrui a cura e spese dell'Amministrazione, per
l'acquisizione in propri~età del terreno di fatto occupato qualora il proprietario
non intenda addivenire a un atto di trasferimento volontario dello
stesso, possa farsi ricorso alla espropriazione per p.u. ed in particolare,
ove si tratti di alloggi per lavoratori, alla procedura espropriativa secondo
le modalità di cui alla c.d. legge sulla casa (legge 22 ottobre 1971, n. 865)
(n. 324). ·
Bollo - f)iritti catastali - Impostè ipotecarie - Atti e documenti relativi a
espropriazione per p.u. promossa dall'ENEL - Esenzione - (l. 21 novembre
1967, n. 1149, art. 1).
Se agli atti e documenti relativi alla espropriazione per. pubblica utilità
promossa dall'ENEL spetti l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti
catastali é dagli emolumenti ipotecari (n. 325) .
. Case popolari - Nozione di opera pubblica - Occupazione ed espropriazione
aree - Competenza - Determinazione indennità - Competenza - (l. 28
marzo 1968, n. 422; l. l novembre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971;
n. 865; d.l. 15 gennaio 1972, n. 8; Cost .• artt. 117 e 118).
Se per la costruzione di case popolari, da parte degli Istituti Autonomi
Case Popolari, su aree comprese nei piani di zona, possa provvedersi all'occupazione
di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità (n. 326).
S~, nel caso in cui si ritenga che possa provvedersi all'occupazione di
urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità, per l'acquisizione di
aree comprese nei piani di zona destinate alla costruzione di case popolari
da parte degli Istituti autonomi case popolari, la competenza ad emanare
i suddetti provvedimenti spetti al Prefetto ovvero agli organi regionali
(n. 326).
182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Se, venuta meno la competenza delegata del Presidente della Giunta
regionale in forza del d.l. 15 gennaio 1972, n. 6, la competenza a determinare
l'indennità di occupazione ovvero di espropriazione di aree destinate
alla costruzione di case popolari spetti al Prefetto (n. 326).
Danni da esecuzione di opera pubblica - Rimedi per prevenirli - Onere
del proprietario - Ammissibilità - Risarcimento per i danni inerenti
ai rimedi -Misura- (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46; art. 1227 c.c.).
Se il proprietario di beni non direttamente colpiti dall'espropriazione
ma danneggiabili dalla esecuzione dell'opera pubblica debba prestarsi per
la adozione di rimedi (nella specie, trasferimento in altro vivaio di un
allevamento ittico) atti ad evitare il danneggiamento; e se possa pretendere
dall'espropriante che nella refusione delle spese e di danni inerenti alla
adozione dei rimedi si includa anche il ristoro dei danni, quali il lucro
cessante, che non sarebbero computabili nella determinazione dell'indennità
per danni da atti legittimi dell'Amministrazione (n. 327).
Edilizia economica e popolare - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza
- Edilizia ed urbanistica - Opere pubblicre statali o nazionali di
carattere affine - Espropriazioni ed occupaz~oni - Competenza - Disciplina
- (cost. artt. 117 e 118; t 11 ottobre 1971, n. 865, artt. 13 e 20;
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2, 3, 8).
Se spetti agli organi regionali ovvero a quelli statali la competenza
a provvedere per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza in materia
di edilizia economica e popolare (n. 328). ·
Se per le espropriazioni promosse dallo Stato e da Enti pubblici a carattere
nazionale o plurinazionale sia rimasta la competenza degli organi statali
e se le suddette espropriazioni rientrino nella discipUna della legge
22 ottobre 1971, n 865, qualora riguardino opere pubbliche affini a quelle
di edilizia ed urbanistica (n. 328).
Espropriazione per la costruzione di uffici postali - Legge sulla casa 22
ottobre 1971, n. 865 - Applicabilità - (l. 22 ottob11e 1971, n. 865, artt'
9, 16).
Se all'espropriazione per la costruzione di uffici postali sia applicabile
la nuova disciplina della legge sulla casa; ·e; nell'affermativa, se sia conservato
all'Amministrazione il potere di promuovere l'espropriazione (mediante
l'approvazione del progetto da parte· del Ministero Lavori Pubblici)
e di dichiarare l'urgenza e indifferibilità dell'opera (n. 329).
'
Espropriazione per interventi industriali nel; Mezzogiorno - Legge sulla
casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Indennità di esproprio - Applicabilità -
(t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 83;
l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16).
Se alle esp't'opriazioni compiute nell'ambito della legislazione per l'industrializzazione
del Mezzogiorno sia applicabile la nuova disciplina dell'espropriazione
per la costruzione di abitazioni residenziali (l. 22 ottobre
PARTE II, CONSULTAZIONI 183
1971, n. 865: legge sulla casa), ·e particolarmente quella che ragguaglia al
valore agricolo del terveno la misura dell'indennità di espropriazione
(n. 330).
Espropriazione per la costruzione di opera pubblica - Applicabilità della
disciplina della legge sulla casa - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9).
Se la disciplina introdotta per l'espropriazione per la costruzione di
fabbricati residenziali (legge sulla casa) sia applicabile a tutte le opere
pubbliche costruibiU dall'Amministrazione o soltanto a quelle connesse· con
l'urbanizzazione, per costituirne il ·completamento o l'integrazione (n. ·331).
Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia scolastica - Decreto di vincolo
- Necessità - (art. 5, l. 22 dicembre 1969, n. 952).
Se debba essere emesso dal Provveditore alle Opere Pubbliche il decreto
di v~ncolo dell'area prescelta dalla Commissione Provinciale per l'edilizia
scolastica anche nel caso in cui sia intervenuto il decreto del Provveditor.
e che approva la variante al Piano Regolatore implicitamente adottata
dal Comune con la designazione dell'area (in difformità delle prescrizioni
di Piano) e altresi nel caso in cui l'area indicata dal· Comune per la
costruzione dell'edificio scolastico abbia già tale destinazione nei vigenti
piani urbanistici (n. 332).
Espropriazione p.u. - Nuova disciplina - Singole opere pubbliche statali -
Costruzione caserma vigili del fuoco - Applicabilità - (l. 22 ottobre
· 1971, n. 865, artt. 9 segg.; l. 25 febbraio 1972, n. 13, art. l ter).
Se la nuova disciplina dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, in
materia di espropriazioni per pubblica utilità si applichi anche alle espropriazioni
necessarie alla realizzazione di singole opere pubbliche statali
(nella specie, caserma dei vigili del fuoco) connesse con quelle dell'urbanistica
o dell'edilizia, ovvero ad esse assimilabili (n. 333).
Espropriazioni GESCAL - Applicabilità legge sulla casa 22 ottobre 1971,
n. 865 - Espropriazioni in corso - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16).
Se la nuova disciplina delle espropriazioni per la costruzione di edifici
residenziali (legge sulla casa) sia applicabile anche alle espropriazioni promosse
dalla GESCAL su aree, non comprese nei piani di zona; e con quali
modalità e limiti possa esser·e applicata la nuova disciplina alle espropriazioni
in corso alla data della sua entrata in vigore (n. 334).
Espropriazioni per costruzione di aeroporti civili - Applicabilità della legge
22 ottobre 1971, n. 865 - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9).
Se all'esproprio promosso per la costruzione _di aeroporto civile si applichi
la nuova disciplina dettata per le espropriazioni per la costruzione
di fabbricati residenziali, legge 22 ottobre 1971, n. 865: legge sulla casa
(n. 335).
184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
FALLIMENTO
· Fallimento - Imp1·enditore individuale - Cessazione àttività - Debito d'imposte
dirette - Persistenza- Effetti - (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10;
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 261, 2• comma). ·
Se possa ritenersi esclusa la cessazione effettiva dell'attività dell'imprendito!'
e individuale, ai fini della decorrenza del termi!ne annuale per
la dichiarazione di fallimento, qualora a carico di detto imprenditore persista
un debito di imposte dirette relativo alla sua attività (n. 138).
Fallimento - Verifica stato passivo - Mancanza di domande o ritiro delle
stesse - Chiusura della verifica - Do~anda di insinuazione tardiva -
Chiusura del fallimento - Legittimità - (r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
art. 118, n. 1) - Fallimento - Chiusura - Reclamo - Decisione d'appello
- Ricorso per Cassazione - Ammissibilità (r.d. 16 marzo 1942,
n. 267, art. 118, n. 1).
Se sia legittima la dichiarazione di chiusura del fallimento per mancanza
di passivo qualora, pur in difetto di tempestive domande di ammissione
o se le stesse siano state respinte o ritirate dai creditori, sia stata
presentata, dopo la chiusura della verifica' dei erediti ma prima dell'adozione
del provvedimento di chiusura del f~llimenti?, una domanda di insinuazione
tardiva (n. 139).
Se sia esperibile ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte
d'appello che provvede sul reclamo proposto contro la disposta chiusura
del fallimento per mancanza di passivo (n. 139).
Servizio telex- Fallimento dell'abbonato - Cessazione del rapporto- (d.P.R.
7 febbraio 1963, n. 735, art. 22; artt. 72, 74, legge fallimentare).
Se, disdettato il contratto di utenza telex per fallimento q.ell'utente,
l'obbligo di pagamento del canone cessi a far data dalla dichiarazione di
fallimento o permanga per altri tre mesi, come accade per le normali
disdette (n. 140).
FERROVIE
Cose smarrite ..:-Treni o altri luoghi di pertinenza ferroviaria - Invenzione -
(c.c. art. 929; éc.tt. appr. con d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 9,
10, 60).
Se la proprietà delle cose rinvenute nei treni ovvero in altri luoghi di
pertinenza ferroviaria, non reclamate dall'avente diritto, spetti al ritrovatore
oppure all'Azienda delle Ferrovie ·dello Stato (n. 431).
Stazione ferroviaria - Concessione esercizio caffè ristorante - Scadenza -
• Gestione provvisoria fino a nuova concessione - Canone.
Se, dopo la scadenza della concessione di esel'cizio di un caffè-ristorante
in stazione ferroviaria, l'ex concessionario che assicuri l'esercizio
durante il tempo occorrente per la successiva concessione sia tenuto o meno
a pagare il canone all'Azienda ferroviaria (n. 432).·
PARTE II, CONSULTAZIONI 185
Trasporto ferroviario - Trasporto di merci - Avaria per ritardata resa -
Responsabilità del vettore - (c.c. art. 1693; conv. int. trasporto merci
25 febbraio 1961, ratif. con l. 2 marzo 1963, n. 806, art. 34).
Se l'Azienda ferroviaria sia responsabile del danno per avaria della
merce trasportata anche ove sia stato cagionato dal ritardo nella resa
(n. 433). ·
IMPIEGO PUBBLICO
Alloggi INCIS in locazione a dipendenti statali - Ritenuta sullo stipendio
e pagamento del canone - (l. 9 marzo 1961, n. 171, art. 3; t.u. 28 aprile
1938, n. 1165, art. 385; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 60, 62).
Se sugli stipendi di dipendenti statali locatari di immobile gestito dall'INCIS
l'Amministrazione possa operare ed in che misura ritenute per il
versamento all'INCIS dei canoni (n. 761) .
• Impiegato pubblico - Matrimonio - Scioglimento - Cessazione effetti -
Aggiunta di famiglia per il coniuge - Revoca - Decorrenza - (1 dicembre
1970, n. 898, art. 10 cpv.).
Se la revoca dell'aggiunta di famiglia, nel caso di sentenza che abbia.
pronunciato lo scioglimento o la cessàzione degli effetti civili del matrimonio
contratto da un pubblico dipendente, debba essere disposta dalla
data di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del luogo
nel quale venne trascritto il matrimonio ovvero da data diver~a.
IMPOSTA DI BOLLO
Bollo - Diritti catastali - Imposte ipotecarie.- Atti e documenti relativi a
espropriazione per p.u. promossa dall'ENEL - Esenzione - (l. 21 novembre
1967, n. 1149, art. 1).
Se agli atti e documenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità
promosse dall'ENEL spetti l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti catastali
e dagli emolumenti ipotecari (n. 49).
IMPOSTA DI FABBRICAZIONE
Filati - Imposta di fabbricazione - Restituzione all'esportazione - Domanda
di detrazione dal canone di abbonamento - Prescrizione - (d.l. 1 maggio
1970, n. 195, conv. in l. 1 luglio 1970, n. 415, art. 6 u.c.; d.l. 2 luglio
1969, n. 319, conv. in l. 1 agosto 1969, n. 478; d.l. 18 marzo 1952, n. 117,
art. 4).
Se debba ritenersi estinto per prescrizione il diritto dell'esportatore alla
restituzione od all'abbuono di diritti diversi dall'i.g.e., qualora siano trascorsi
più di dieci anni dalla data della domanda diretta dall'esportatore
186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
ad ottenere la detrazione delle corrispondenti somme dal canone di imposta
di fabbricazione sui· filati e tale detrazione non sia stata operata a causa
della sospensione dell'applicazione della suddetta imposta (n. 11).
IMPOSTA DI REGISTRO
Imposta di registro - Concessioni su beni demaniali- Qualificazione- (r.d.l.
30 dicembre 1923, n. 3269, art. l, tar. aH. A).
Se le concessioni su beni demaniali (in specie, del demanio marittimo),
ai fini dell'imposta di registro debbano essere qualificate e tassate come
costituzioni di diritti reali di superficie, ovvero come fonti di rapporti
obbligatori (n. 396).
IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Imposta di successione - Azioni. od obbligazioni di società. italiane - Deposito
all'estero - _Asl!oggettabilitd - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270,
artt. l, 20).
Se le azioni od obbligazioni di società italiane, depositate presso banche
estere al momento dell'apertura della successione, siano soggette alle
imposte di successione (n. 81). ·
Imposta di successione - Privilegio - Eredità. beneficiata - (r.d.l. 30 dicembre
1923, n. 3270, art. 68; c.c. artt. 2758, 2• comma, 2772, 2• comma).
S1e le disposizioni di cui agli artt. 2758, 2• comma, e 2772; 2• comma,
c.c., che escludono l'esercizio del privilegio per imposta di successione in
pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei
beÌti del defunto da quelli dell'erede, siano applicabili anche nei riguardi
dei creditori dell'eredità beneficiata (n . .82).
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA
Imposta sul consumo dell'energia elettrica - Dispersione accidentale di corrente
- Aliquota applicabile.
Se nel caso di dispersione accidentale di corrente destinata ad uso di
illuminazione l'imposta sul consumo dell'energia elettrica sia dovuta secondo
l'aliquota applicabile per l'uso al quale l'ener~a dispersa era destinata
ovvero secondo la minore aliquota prevista per gli usi dell'energia
elettrica diversi djilla illumina~ione (n. 145) ..
IMPOSTE DIRETTE
Fallimento - Imprenditore· individuale - Cessazione attività. - Debito d'imposte
dirette- Persistenza- Effetti- (r.d. 16 marzo 1942, n: 267, art. 10;
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 261, 2• comma).
Se possa ritenersi esclusa la cessazione effettiva dell'attività dell'imprenditore
individuale, ai fini della decorrenza del termine annuale per la
dichiarazione di fallimento, qualora a carico di detto imprenditore persista
un debito di imposte dirette relativo alla sua attività.
PARTE Il, CONSULTAZIONI 187
Imposta complementare progressiva sul patrimonio - Omesso pagamento
da parte del marito ovvero del dichiarante - Responsabilità della moglie
o di altri appartenenti al nucleo familiare - (t.u. 29 gennaio 1958,
n. 645, artt. 131. 138).
Se la moglie sia responsabile in proprio del pagamento dell'imposta
complementare progressiva sul patrimonio dovuta dal marito, seppure nei
limiti dei redditi cumulati con quelli del marito, dopo la morte di questi
e nonostante rinuncia alla di lui eredità.
Se i titolari di redditi cumulati coo quelli del dichiarante, che ne abbia
la libera disponibHità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei
conti, siano responsabili in proprio, seppure nei limiti di detti redditi, del
pagamento della imposta complementare progressiva sul patrimonio dovuta
dal dichiarante. ·
IMPOSTE E TASSE
Aumento del tasso di interesse su debiti tributari - Deéorrenza - Applicabilità
a rapporti pendenti e a tributi diretti - (V. 26 ottobre 1970, n. 745,
art. 21).
Se la maggiorazione del tasso degli interessi relativi a debiti tributari,
che opera dopo il terzo anno a norma dell'art. 21, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, r
si applichi anche ai tributi diretti; ai rappol'lti tributari insorti prima ma
ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; e
da qualie data inizi a decorrere il biennio (n. 568).
IMPOSTE IPOTECARIE
Bollo - Diritti catastali - Imposte ipotecarie - Atti e documenti relativi a
espropriazione per p.u. promossa dall'ENEL - Esenzione - (l. 21 noV'embre
1967, n. 1149, art. 1).
Se agli atti e documenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità
promossa dall'ENEL spetti l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti
cata&,tali e dagli emolumenti ipotecari (n. 4).
IMPOSTE V ARIE
Imposta sul consumo dell'energia elettrica - Dispersione accidentale di
corrente - Aliquota applicabiLe.
Se nel caso di dispersione accidentale di corrente destinata ad uso di
illuminazione l'imposta sul consumo dell'energia elettrica sia dovuta secondo
l'aliquota applicabile per _l'uso al quale l'energia dispersa era destinata
ovvero secondo la minore aliquota prevista per gli usi dell'energia
elettrica diversi dalla illuminazione (n. 71).
188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
INTERESSI
Aumento del tasso di interesse su debiti tributari - Decorrenza - Applicabilità
a rapporti pendenti e a tributi diretti - (l. 26 ottobre 1970, n. 745,
art. 21).
Se la maggiorazione del tasso degli interessi relativ~ a debiti tributari,
che opera dopo il terzo ann~ a norma dell'art. 21, d.l. 26 ottobre 1970,
n. 745, si appUchi anche ai tributi diretti; ai rapporti tributari insorti prima,
ma ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; e
da quale data inizi a decorrere il bi.ennio (n. 9).
LAVORO
Lavoro agricolo - Collocamento - Violazioni - Sanzioni amministrative -
Obbligazioni pecuniarie - Trasmissibilità agli eredi (d.l. 3 febbraio
1970, n. 7, conv. l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20 u.c., l. 3 maggio 1967,
n. 317, art. 4). -
Se si trasmetta agli eredi del trasgressore l'obbligazione di pagare somme
dovute per violazioni alle norme in materia di collocamento di lavoratori
agricoli (n. 83).
Piècoli imprenditori agricoli - Scambio di manodopera - (dl. 3 febbraio
1970, n. 1; cenv. con mod; in l.11 marzo 1970, n. 83, art. 10, 8• r:omma;
c.c. art. 2139).
Se sia attualmente consentito lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori
agricoli (n. 84).
LOçAZIONE
Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali -
Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio -
(l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22) - Concessione ed affitto di fondi
rustici - Sistemi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi
alla generalità degli abitanti - Applicabìltà (l. 11 febbraio 1971, n. 11,
artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1971, n. 181, art. 190, 3•, 4• e 5• comma) -
Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici -
Applicabilità (l. 11 febbraio 1971, n. 11).
Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione od in affitto di terreni
di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori
diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art.
22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i
concorrenti che abbia:p.o offerto lo stesso canone, nella misura più alta contenuta
comunque nell'ambito del canone fissato come equo a norma di altre
disposizioni della legge medesima_ (n. 143).
fARTE II; CONSULTAZIONI 189
Se la. disposizione di cui all'art. 22 legge 11 febbraio 1971, n. 11, che
prevede ì'aggiudicazione, mediante licitazione o trattativa privata ed eventualmente
mediante sorteggio, della cessione o dell'affitto di terreni di
proprietà di ·enti locali, quando richiedenti siano lavoratori manuali della
terra e coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni relativamente ai quali
il Comune ha ammesso la generalità dei comunisti al godimento in natura
. dei beni destinati al pascolo (n. 143).
Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio
1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civici (n. 143).
MATRIMONIO
Impiegato pubblico - Matrimonio - Scioglimento - Cessazione effetti -
Aggiunta di famiglia per il coniuge - Revoca - Decorrenza (i. 1 dicembre
1970, n .. 898, art. 10 cpv.).
Se la revoca dell'aggiunta di famiglia, nel caso di sentenza che abbia
pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli .effetti civili del matrimonio
contratto da un pubblico dipendente, debba essere disposta dalla
data di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del luogo
nel quale venne trascritto il matrimonio ovvero da data diversa (n. 27).
MEZZOGIORNO
Espropriazione per interventi industriali nel Mezzogiorno - Legge sulla
casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Indennità di esproprio - Applicabilità
(t.u. 30 giugno 19_67, n. 1523, art. 147; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 83;
l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16). ·
\ .
Se alle espropriazioni compiute nell'ambito della legislazione per l'industrializzazione
del Mezzogiorno sia 'applicabile la nuova· disciplina dell'espropriazione
per la costruzione di abitazioni residenziali (l. 22 ottobre
1971, n. 865: legge sulla casa), e particolarmente quella che ragguaglia
al valore agricolo del terreno la ·misura dell'indennità. di espropriazione
(n. 55).
Mezzogiorno - Nuovi incentivi· finanziari per le imprese industriali - A p-.
plicabHità della nuova disciplina alle impres.e industriali di grande dimensione
- Decorrenza - Crite-ri (l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 6; d.P.R.
30 giugno 1967, n. 1523. artt. 101, 102 e 103).
Se le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 ottobr·e 1971, n. 853,
che stabiliscono nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali del
Mezzogiorno, siano applicabHi anche alle imprese industriali di grandi dimensioni
che abbiano ottenuto prima dell'·entrata in vigore della legge il
parere di conforinità prescritto dall'art. 103 del testo unico approvato con
d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, ma alle quali non sia stato ancora concesso
il finanziamento agevolato o il contributo in conto capitale (n. 55).
190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
MINIERE
Bacino idrotermale di Sciacca - Devoluzione alla Regione Sicilia - Trasferimento
- Epoca - Valutazione beni - Indennizzo - Interessi - Svalutazione
(d.l.p. reg. Sic. 12 dicembre 1949~ n. 35, rat. con l.r. 13 marzo
1950, n. 26).,
Se gli impianti e gli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel
bacino idrotermale di Sciacca siano stati devoluti alla Regione Sicilia in
virtù del d.l.p. Reg. 12 dicembre 1949_, n. 35, ratificato con legge regionale
13 marzo 1950, n. 26 e se, quindi, il trasferimento di proprietà si sia perfezionato
con la presa di possesso (n. 23).
Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal
Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione
Sicilia, debba essere riferito al momento della presa di possesso ovvero
all'epoca, successiva, della definizione ded rapporti (n. 23). ·
Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal
Comune di Sciacca nel baéino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione
Sicilia, debba essere riferita al valore obbiettivo dei beni ovvero al valore
dei beni medesimi considerati come azienda industriale in esercizio (n. 23).
Se sulle somme spettanti al Comune di Sciacca a titolo di indennizzo
per la. devoluzione alla Regione. Sicilia degli impianti ed investfinenti
eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, siano dovuti gli interessi legali
dalla data del trasferimento al ·saldo (n. 23) ..
Se dl debito della Regione Sicilia nei confronti del Comune di Sciacca,
a titolo di indennizzo per la devoluzione degli impianti ed investimenti
eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, costituisca debito di valore o
di valuta (n. 23).
NAVI
Cassa Previdenza Marinara - Equipaggio· di nave iscritta nella matricola
delle navi maggiori - Misura dei contributi (r.a.l. 26 ottobre 1919,
n. 1996, art. 14 ultimo comma; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 17
ultimo comma). ·
Se il servizio prestato da marittimi imbarcati su navi iscritte nella
matricola delle navi mag~ori (e quindi fornite di carte di bordo) ma adibite
al servizio dei porti e delle rade, debba ai fini pensionistici (ed in
particolare ai fini della misura ded contributi da versare alla Cassa nazionale
per la 'previdenza marinaria) essere valutato per intero ovvero
nella misura ridotta di tre ·quinti, di cui all'art. 14 ultimo comma r.d.l.
26 ottobr·e 1919, n. 1996 (n. 130).
Natanti dello Stato -Assicurazione obbligatoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990,
art. 2; d.P.R. 2_4 novembre 1970, n. 973, art. 3).
Se i natanti appartenenti allo Stato siano soggetti all'assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile verso terzi per i danni prodotti alle
persone (n. 131).
. PARTE II, CONSULTAZIONI 191
Nave nazionale - Vendita forzata disposta da Stato estero - Aggiudicazione
a straniero - Cancellazione deila nave - dismissione di bandiera (Cod.
Navigazione artt. 156, 157 e 163).
Se l'aggiudicazione di nave nazionale a cittadino straniero, disposta da
autorità !?ìiudiziaria estera a seguito di vendita forzata, importi l'automatica
cancellazione. della nave dal registro di iscrizione ovvero sia necessario,
anche in tal caso, il previo procedimento di autorizzazione alla dismissione
della bandiera (n. 132).
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI
Proroga dei termini per le operazioni bancarie per impossibilitd di funzionamento
dellé banche - EsfensibiHtd ad operazioni di terzi eseguibili
anche in altro modo (d.l. 15 gennaio 1948, n. 1, art. 1).
Se la proroga dei termini a favore degli isututi di credito per le operazioni
che non si possono comp1ere a causa di eventi eccezionali che
impediscano il funzionamento delle banche possa essere applicata anche
ad operazioni bancade con,cernenti un terzo non necessariamente da eseguirsi
tramite banca (n. 56).
OPERE PUBBLICHE
Edilizia scolastica - Appalti dei Comuni su concessione dello Stato - Pagamento
anticipato della rata di saldo (l. 28 luglio 1967, n. 641, 5• comma;
l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 4).
Se negli appalti per la costruzione di edifici scolastici stipulati dai
Comuni su concessione dell'Amministrazione si possa far luogo al pagamento
della rata di saldo prima delle operazioni di collaudo (n. 104).
Espropriazione per la costruzione di opera pubblica - ApplicabiHtd della
disciplina della legge sulla casa (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9).
Se la disciplina introdotta per l'espropriazione per la costruzione di
fabbricati residenziali (legge suLla casa) sia applicabile a tutte le opere
pubbliche costruibili dall'Amministrazione o soltanto a quelle connesse con
l'urbanizzazione, per costituirne il completamento o l'integrazione (n. 105).
Espropriazione per la costruzione di uffici postaLi - Legge sulla casa 22 ottobre
1971, n. 865 - Applicabilitd (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16).
Se all'espropriazione per la costruzione di uffici postali sia applicabile
la nuova disciplina della legge sulla casa; e, nell'affermativa, se sia conservato
all'Amministrazione il potere di promuove~.e l'espropriazione (mediante
l'approvazione del progetto da parte del Ministero Lavori Pubblici)
e di dichiarare l'urgenza e indifferibilità dell'opera (n. 106).
194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
tata dal Comune con la designazione dell'area (in difformità delle prescrizioni
di Piano) e altresì nel caso· in cui l'area indicata dal Comune per
la costruzione dell'edificio scolastico abbia già tale destinazione nei vigenti
piani urbanistici (n. 29).
PIGNORAMENTO
Pignoramento presso l'Amministrazione delle Poste di depositi giudiziari e
di vaglia postali - Ammissibilità (art. 545 e 547 c.p.c.; r.d. 27 febbraio
1936, n. 645, artt. 11 e 30).
Se siano sottoponibili a pignoramento presso terzo (Amministrazione
delle Poste) i depositi giudiziari penali.ed i vaglia postali; e se comunque
l'Amministrazione abbia il dovere di rendere la dichiarazione di terzo indicando
l'esistenza di tali crediti (n. 22).
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
Pignoramento presso l'Amministrazione delle Poste di depositi giudiziari e
di vaglia postali - Ammissibilità (art. 545 e 547 c.p.c.; r.d. 27 febbraio
1936, n. 645, artt. 11 e 30)~
Se siano sottoponibili a pignoramento presso terzo (Amministrazione
delle Poste) i depositi giudiziari penali ed i vaglia postali; e se comunque
l'Amministrazione abbia il dovere di rendere ila dichiarazione di terzo indicando
l'esistenza di tali crediti (n. 142). '
Servizio telex - Fallimento dell'abbonato - Cessazione del rapporto (d.P.R.
7 febbraio 1963, n. 735, art. 22; artt. 72, 74 legge fallimentare).
Se, disdettato il contratto di utenza telex per fallimento dell'utente,
l'obbligo di pagamento del canone cessi a far data dalla dichiarazione di
fallimento o permanga per altri tre mesi, come accade per le normali
disdette (n. 143).
PRESCRIZIONE
Circolazione stradale - Depenalizzazione - Violazioni anteriori - Sanzioni
amministrative - Prescrizione - Decorrenza (l. 3 maggio 1967, n. 317,
art. 12).
Se, per le violazioni alle norme di circolazione stradaile non costituenti
più reato ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione,
commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, il termine
quinquennale di prescrizione per l'applicazione della sanzione amministrativa
decorra dalla data della violazione, da quella della trasmissione degli
atti all'autorità amministrativa ovvero dalla data di entrata in vigore della
legge (n. 84).
PARTE II, LEGISLAZIONE 195
Filati - Imposta di fabbricazione - Restituzione all'esportazione - Domanda
di detrazione dal canone di abbonamento - Prescrizione (d.l. 1 maggio
1970, n. 195, conv. in l. l luglio 1970, n. 415, art. 6 u.c.; d.l. 2 luglio 1969,
n. 319, conv. in l. l agosto 1969, n. 478; d.l. 18 marzo 1952, n. 117,
art. 4).
Se debba ritenersi estinto per prescrizione il diritto dell'esportatore
alla restituzione od all'abbuono di diritti diversi dall'i.g.e., qualora siano
trascorsi più di dieci anni dalla data della domanda diretta dall'esportatore
ad ottenere la detrazione delle corrispondenti somme dal canone di
imposta di fabbricazione sui :!lilati e tale detrazione non sia stata operata a
causa della sospensione dell'applicazione della suddetta imposta (n. 85).
PREVIDENZA E ASSISTENZA
Assicu:razioni obbligatorie - Prestazioni dovute da,ll'INPS - Decisione del
Comitato provinciale INPS - Ricorso del Direttore di sede - Efficacia
sospensiva (d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 44, 6• e 7• comma, art. 46,
3• comma).
Se il ricorso del direttore di sede INPS, proposto al comitato regionale
ovvero agli organi centrali dell'Istituto avverso le decisioni dei comitati
provinciali in materia di prestazioni dovute agli assicurati dall'INPS medesimo,
abbia o meno efficacia sospensiva delle decisioni stesse (n. 100).
PRIVILEGI
Imposta di successione - Privilegio - Eredità beneficiata (r.d.l. 30 dicembre
1923, n. 3270, art. 68; c.c. artt. 2758, 2• comma, 2772, 2• comma).
Se le disposizioni di cui agli artt. 2758 2• comma, e 2772, 2° comma,
c.c., che escludono l'esercizio 'del privilegio per imposta di successione in
pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei
beni del defunto da quelli dell'erede, siano applicabili anche nei riguardi
dei creditori dell'eredità beneficiata (n. 5).
PROCEDIMENTO PENALE
Perito d'ufficio - Liquidazione compenso - Ordinanza pretorile - Visto
del P.M. - Rifiu.to - Nuova ordinanza pretorile dichiarante la esecutività
- Conflitto di competenza (r.d. 18 maggio 1931, n. 602, art. 23;
r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, art. 26, art. 51, 2• comma, c.p.p.).
Se l'ordinanza con ·cui il Pretore, ai sensi dell'art. 23 delle disposizioni
di attuazione del c.p.p. approvate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602, liquida
i compensi per spese e vacazioni ai periti d'ufficio debba necessariamente,
per costituire valido impegno di spesa, ottenere il visto di approvazione
del Procuratore della Repubblica territorialmente competente (n. 17).
196 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Se, nella ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica rifiuti di apporre
il visto di approvazione sull'ordinanza con cui il Pretore, ai sensi dell'art. 23
delle disposizioni di attuazione del c.p.p. approvate con r.d. 28 maggio 1931,
n. 602, abbia liquidato i compensi per spese e vacazioni al perito d'ufficio,
il Pretore possa, con suo successivo provvedimento, dichiarare esecutiva
la propria precedente ordinanza per mancato appello del P.M. ai sensi
dell'art. 26 del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, ovvero debba sollevare d'ufficio
conflitto di competenza ex art. 51, 2• comma, c.p.p. ( • caso analogo •)
(n. 17).
PROPRIETA'
Cose smarrite - Treni o altri luoghi di pertinenza ferroviaria - Invenzione
(c.c., art. 929; CC.TT. appr. con d.P.R. 30 rriarzo 1961, n. 197, artt. 9,
10, 60).
Se la proprietà delle cose rinvenute nei treni ovvero in altri luoghi
di pertinenza ferroviaria,' non r,eclamate dall'avente diritto, spetti al ritrovatore
oppure all'Azienda delle Ferrovie dello Stato (n. 50).
REGIONE SICILIA
Bacino idrotermale di Sciacca - Devoluzione alla Regione Sicilia - Trasferimento
- Epoca - Valutazione beni - Indennizzo - Interessi - Svalutazione
(d.l.p. Reg. Sic. 12 dicembre 1949, n. 35, rat. con l.r. 13 marzo
1950, n. 26).
Se gli impianti e gli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel
bacino idrotermale di Sciacca siano stati devoluti alla Regione Sicilia in
virtù del d.l.p. Reg. 12 dicembre 1949, n. 35, :ratificato con legge regionale
13 marzo 1950, n. 26 e se, quindi, il trasferimento di proprietà si sia perfezionato
con la presa di possesso (n. 8).
Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune
di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione
Sicilia, debba essere riferita al momento délla presa di possesso ovvero
all'epoca, successiva, della definizione dei rapporti (n. 8).
Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune
di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione
Sicilia, debba ,essere riferita al valore obbiettivo dei beni ovvero al valore
dei beni medesimi considerati come aZJienda industriale in esercizio (n. 8).
Se sulle somme spettanti al Comune di Sciacca a titolo di indennizzo
per la devoluzione alla Regione Sicilia degli impianti ed investimenti eseguiti
nel bacino idrotermale di Sciacca, siano dovuti gli interessi legali
dalla data del trasferimento al saldo (n. 8).
Se il debito della Regione Sicilia nei confronti del Comune di Sciacca,
a titolo di indennizzo per la devoluzione degli impianti ed investimenti eseguiti
nel bacino idrotermale di Sciacca, costituisca debito di valore o di
valuta (n. 8).
P ARTE II, LEGISLAZIONE 197
REGIONI
Case popolari - Nozione di opera pubblica - Occupazione ed espropriazione
aree - Competenza - Determinazione indennità - Competenza (l. 28 marzo
1968, n. 422; l. 1 novembre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971, n. 86.5;
d.l. 15 gennaio 1972, n. ~; Cost., artt. 117 e 118).
Se :Per la costruzione di ·case popolari, da parfe degli Istituti Autonomi
Case Popolari, su aree comprese nei piani di zona, possa provvedersi alla
occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità (n. 200).
Se, nel caso in cui si ritenga che possa provvedersi all'occupazione di
urgenza all'espropriazione per pubblica utilità, per l'acquisizione di aree
comprese nei piani di zona destinate alla costruzione di ·case popolari da
parte degli Istituti autonomi case popolari, la competenza ad emanare i
suddetti provvedimenti spetti al Prefetto ovvero agli o·rgani regionali
(n. 200). .
Se, venuta meno la competenza delegata del Presidente della Giunta
regionale in forza del d.l. 15 gennaio 1972,. n. 8, la competenza a determinare
l'indennità di occupazione ovvero di espropriazione di aree destinate
alla costruzione di case popolari spetti al Prefetto (n. 200).
Edilizia economica e popolare - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza
- Edilizia ed urbanistica - Opere pubbliche statali o nazionali
di carattere affine - Espropriazioni ed occupa?ioni - Competenza - Disciplina
- (co~t. artt. 117 e 118; l. 11 ottobre 1971, n. 865, artt. 13 e 20;
d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2, 3, 8).
Se spetti agU ocgani regionali ovvero a quelli statali la competenza a
provvedere per le •espropria2iioni e le occupazioni d'urgenza in materia di
edilizia economica e popolare (n. 201).
Se per le espropriazioni promosso dallo Stato o da Enti pubblici a
carattere nazi0nale e plurinazionale sia rimasta la ·competenza degli organi
statali e se le suddette espropriazioni rientrino nella disciplina della legge
22 ottobre 1971, n. 865, qualora riguardino opere pubbliche affini a quelle
di edilizia ed urbanistica (n. 201).
Giudizio avanti il Consiglio di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie
trasferite alle Regioni a stdtuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi
- Ricorso gerarchico - Materie trasferite alle Regioni a
statuto ordinario - Decisione - Competenza.
Se l'Amministrazione dello f;ltato abbia il dovere di provvedere, tramite
l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli atti amministrativi
impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario
(n. 202).
Se le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di
decidere i ricorsi gerarchici proposti - prima o dopo la data del trasferimento
- avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie
trasferite alle Regioni a statuto ordinacio (n. 202).
198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Ufficio del veterinario provinciale - Trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario - Rappresentanza in giudizio - Ufficio del veterinario provinciale
- Provvedimento emesso quando agiva come organo dello
Stato - Giudizio su.lla legittimità - Legitimatio ad causam - (d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43).
Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere il patrocinio degli Uffici
del Veterinario provinciale - trasferiti alle Regioni a statuto ordinario
emi d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12 - qualora il giudizio verta sulla
legittimità di un atto emesso quand6 l'Ufficio agiva :Ln qualità di organo
dello Stato (n. 203).
Se il giudizio vertente sulla legittimità di un atto, emesso dall'Ufficio
del veterinario provinciale quando ancora agiva come organo dello Stato,
debba essere proposto nei confronti della Regione alla quale il suddetto
Ufficio è stato successivamente trasferito, ovvero nei confronti del Ministero
della Sanità (n. 203).
RESPONSABILITA CIVILE
Responsabilità civile - Incidente stradale - Ordinanza istruttoria che liquida
provvisionale - Impugnabilità - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24,
2• comma).
Se l'ordinanza con la quale il giudice istruttore liquida una provvisionale
all'infortunato per un incidente stradal'e sia àutonomamente impugnabile
(n. 269).
RICORSI AMMINISTRATIVI
Assicurazioni obbligatorie - Prestazioni dovute dall'INPS - Decisione del
Comitato provinciale INPS - Ricorso del Direttore di sede - Efficacia
sospensiva (d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 44, 6• e 7• comma, art. 46,
3• comma).
Se il ricorso del direttore di sede INPS, proposto al comitato regionale
ovvero agli organi centrali dell'Istituto avverso le decisioni dei comitati
provinciali in materia di prestazioni dovute agli assicurati dall'INPS medesimo,
abbia o meno efficacia sospensiva delle decisioni stesse (n. 17).
Giudizio avanti il Consiglio di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie
trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi
-Ricorso gerarchico -Materie trasferite alle Regioni a statu,
to ordinario - Decisione - Competenza.
Se l'Amministrazione dello Stato abbia il dovere di provveçtere, tramite
l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli atti amministrativi
impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a Statuto
ordinario (n. 18).
PARTE II, CONSULTAZIONI 199
Se, le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di
decidere i ricorsi gerarchici preposti - prima e dopo la data del trasferimento
- avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie
trasferite alle Regioni a statuto ordinario (n. 18).
Violazioni tributarie - Pena pecuniaria- Ordinanza intendentizia- Ricorso al
Ministro - Applicitbilità del silenzio-rigetto - (l. 7 gennaio 1929, n. 4,
artt. 55 segg.; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6).
Se il ricorso diretto al Ministro delle finanze contro l'ordinanza intendentizia
·che applica la pena pecuniaria per violazioni alle leggi tributarie
debba ritenersi rigettato, in virtù del silenzio rigetto stabilito dall'art. 6
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ove nel termine di 90 giorni dalla data
del ricorso l'organo adito non abbia comunicato la propria decisione (n. 19).
SANITARI
Ufficio del veterinario provinciale - Trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario - Rappresentanza in giudizio - Ufficio del veterinario provinciale
-Provvedimento omesso quando àgiva come organo dello Stato
- Giudizio sulla legittimità - Legittimatio ad causam - (d.P.R. 14 gennaio
1972, n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43).
Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere il patrocinio degli Uffici
del Veterinario provinciale- trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con
d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12 - quàlora il giudizio verta sulla legittimità
di un atto emesso quando l'Ufficio agiva in qualità di organo dello
Stato (n. 9).
Se il giudizio vertente sulla legittimità di un atto, emesso dall'Ufficio
del veterinario provinciale quando ancora agiva come organo dello Stato,
debba essere proposto nei confronti della Regione alla quale il suddetto Ufficio
è stato successivamente trasferito, ovvero nei confronti del Ministero
della Sanità (n. 9).
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Circolazione stradale - Depenalizzazione - Violazioni anteriori - Sanzioni
amministrative - Prescrizione - Decorrenza - (l. 3 maggio 1967, n. 317,
art. 12).
Se, per le vdolazioni alle norme di circolazione stradale non costituenti
più reato ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione,
commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, il termine
quinquennale di prescrizione per l'applicazioDJe della sanzione amministrativa
decorra dalla data della violazione, da quella della trasmissione degli
atti all'autorità amministrativa ovvero dalla data di entrata in vigore della
legge (n. 4).
200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Lavoro agricolo - Collocamento - Violazioni - Sanzioni amministrative -
Obbligazioni pecuniarie - Trasmissibilità ·agli eredi - (d.l. 3 febbraio
1970, n. 7, conv. l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20 u.c., l. 3 maggio 1967,
n. 317, art. 4).
Se si trasmetta agli ·eredi del trasgressore l'obbligazione di pagarè somme
dovute per violazioni alle norme in materia di collocamento di lavoratori
agricoli (n. 5).
SOCIETA
Società privata - Consiglio di Amministrazione - Membro di diritto - Funzionario
dello Stato.
Se un funzionario dello Stato possa legittimamente partecipare, come
membro di diritto, al Consiglio tdi Amministrazione di una società privata,
qualora tale partecipazione sia prevista dallo statuto della società, ma non
dalla legge (n. 136).
STRADE
Limiti di inedificabilità a tutela delle strade - Art. 26, l. 6 agosto 1967,
n. 765 - d.m. l aprile 1968 - Costruzioni già autorizzate all'entrata in
vigore della nuova normativa - Applicabilità - Costruzioni già iniziate
_alla entrata in vigore della nu.ova normativa - Applicabilità.
Se i limiti di inedificabilità sui fondi finitimi alle strade pubbliche,
introdotti col d.m. l aprile 1968, in esecuzone dell'art. 26, legge 6 agosto
1967, n. 765, sìano validi anche nei conf:r:onti di costruzioni, non iniziate
alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, per le quali il
proprietario aveva già ottenuto la licenza edilizia che autorizzava la edificazione
ad una distanza dalla strada inferiore a quella prescr1tta dalla nuova
normativa (n. 97). ·
Se i limiti di inedificabilità sui fondi finitimi a strade publ;>liche, 'introdotti
col d.m. l aprile 1968, in esecuzione dell'art. 26, legge 6 aprile 1967,
n. 765, siano validi anche nei confronti delle cotruzioni già iniziate alla
data di emanazione del suddetto decreto ministeriale in base a regolare
licenza edilizia che autori:?zava J.a edificazione ad una distanza dalla strada
inferio;re a quella prescritta dalla nuova normativa (n. 97).
TITOLI DI CREDITO
Imposta di .$uccessione - Azioni od obbligazioni di società italiane - Deposito
all'estero - Assoggettabilità - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270,
- artt. l, 20).
Se le azioni od obbligazioni di società italiane, depositate presso banche
estere al momento dell'aper·tura della successione, siano soggette alle
imposte di successione (n. 21).
PARTE II, CONSULTAZIONI 201
TRASPORTO
Trasporti TIR - Mancato o fraudolento scarico carnets - Organizzazione
garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalità - Operatività
- Condizioni - (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12
giugno 1962, n. 117, art. 6).
Se, nei casi di mancato scarico o di scarico con riserva dei carnets
TIR, ovvero nel caso di scarico ottenuto abusivamente o fraudolentemente,
la Finanza decada dal diritto di pretendere dall'organizzazione garante
abilitata al rilascio del carnets TIR il pagamento dei dazi doganali evasi
e delle relative penalità, qualora entro il termine rispettivamente di un
anno e due anni dalla presa in carico non dia comunicazione dei fatti alla
organizzazione medesima (n. 82). '
Se, ritenuto che nel termine di uno e due anni deve essere data alla
organizzazione garante, abilitata al rilascio dei carnets TIR, la comunicazione
relativa al mancato carico ed allo scarico abusivo o fraudolento dei
carnets medesimi per esigere il pagamento dei dazi doganali e delle penalità,
il suddetto termine resti sospeso qualora i fatti siano stati deferiti
all'autorità giudiziaria penale (n. 82).
· Se nel caso di mancato scarico dei carnets TIR l'organizzazione garante
abilitata al rilascio dei carnets stessi sia tenuta al pagamento dei diritti
doganali relativi alla merce dichiarata nel carnet, ancorchè sia accertato
che tale_ merce non è stata trasportata (n. 82).
Se nel caso di mancato scarico di carnets TIR l'organizzazione garante
abilitata al rilascio dei carnets medesimi sia tenuta al pagamento delle
pene pecuniarie applicate per il delitto di contrabbando in caso di estinzione
del reato ovvero della pena per morte del reo (n. 82).
Trasporti TIR -Accettazione e presa in carico dei carnets - Organizzazione
garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalità - Operatività
- (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962,
n. 117, art. 6) - Contrabbando - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevitori
delle dogane principali - Competenza - (art. 205 e seg. tar. penale
r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, l. 26 agosto 1865, n. 4548,
art. l r.d. 13 novembre 1868, n. 4768; art. 351 reg. dog; r.d. 13 febbraio
1896, n. 65).
Se, nel caso di· mancato scarico di carnets TIR, ai fini di determinare
il tempo in cui sorge la responsabilità dell'organizzazione garante abilitata
al rilascio dei carnets per il pagamento dei dazi doganali evasi e delle relative
penalità, il momento dell'accettazione del carnet da parte della dogana
coincide con qU'ello della presa in carica del carnet medesimo (n. 83).
Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, l'organizzazione garante
abilitata al rilascio del carnets risponda, oltre che del pagamento dei dazi
doganali evasi, anche del pa.gamento delle sanzioni pecuniarie di carattere
penale (n. 83).
Se la competenza per la riscossione delle multe comminate per reati
di contrabbando spetti ai ricevitori delle dogane principali, sia nel caso
che la sentenza porti condanna a solo pene pecuniarie per reati doganali
che nei .casi di condanne miste a pena detentiva e pena pecuniaria e per
reati doganali connessi con reati comuni (n. 83).
22
202 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO
Trasporto ferroviario - Trasporto di merci - Avaria per ritardata resa -
Responsabilità det vettore - (c.c. art. 1693; conv. int. trasporto merci
25 febbraio 1961, ratif: con l. 2 marzo 1963, n. 806, art. 34).
Se l'Azienda ferroviaria sia responsabile del danno per avaria della
merce trasportata anche ove sia stato cagionato dal ritardo nella resa (n. 84).
TURISMO E SPORTS
Enti Autonomi lirici - Consiglio di amministrazione - SciogLimento - Presidente
- Permanenza - Gestione autonoma concerti delL'Accademia
Nazionale di S. Cecilia - Consiglio di, amministrazione - Scioglimento -
Sovrintendente -Esonero- (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 10, 2• comma,
e 13, s• comma).
Se, nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione di un
Ente Autonomo Lirico o di una istituzione concertistica assimilata e di
conseguente affidamento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario
di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 13, 8" comma, della legge
14 agosto 1967, n. 800, debba ritenersi la permanenza, nella carica e nelle
funzioni, del Presidente dell'Ente od Istituzione acca,nto al Commissario
straordinario (n. 24).
Se, nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della
Gestione Autonoma Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e
di conseguente affidamento dei compiti di gestione ad un Commissario
straordinario di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 13, s• comma, della
legge 14 agosto 1967, n. 800, il Presidente della Accademia Nazionale di
Santa Cecilia cons.ervi le funzioni di Sovrintendente della Gestione Autonoma
Concerti, a lui spettanti di diritto ai sensi dell'art. 10, 2• comma,
della· legge 14 agosto 1967, n. 800. (n. 24).
USI CIVICI
Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali -
Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio -
(l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22) - Concessione ed affitto di fondi
rustici - Sistèmi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi
alla generalità degli abitanti- Applicabilità- (l. 11 febbraio 1971, n. 11,
artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 390, 3• 4• e 5• comma) - Affitto
di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici - ApplicabiLità
(Z. 11 febbraio 1971, n. 11).
Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni
di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori
diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art.
22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i
concorrenti che abbiano offerto lo stesso canone, nella misura più alta contenuta
comunque nell'ambito del canone fissato come equo a norma di altre
disposizioni della legge medesima (n. 7).
Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni
di proprietà di enti locali a lavoratQri manuali della terra od a coltivatori
diretti si faccia ricorso alla trattativa privata, al sorteggio previsto dal-
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PARTE II, CONSULTAZIONI 203
l'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere tra gli aspiranti
che abiano presentato l'offerta massima, sempre però nel limite del canone
fissato come equo a norma delle altre disposizioni della legge medesima
(n. 7).
Se la disposizione dj cui al'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che
prevede l'aggiudicazione, mediante licitazione e ,trattativa privata ed eventualmente
mediante sorteggio, della concessione e dell'affitto di terreni di
proprietà di enti locali, quando richiedenti siano lavoratori manuali della
terra o coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni relativamente ai quali
il Comune ha ammesso la generalità dei comunisti al godimento in natura
dei beni destinati al pascolo (n. 7).
Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio
1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civici (n. 7).
VIOLAZIONI TRIBUTARIE
Violazioni tributarie - Pena pecuniaria - Ordinanza intendentizia - Rico1·so
al Ministro - Applicabilità del silenzio-rigetto - (l. 7 gennaio 1929,
n. 4, artt. 55 segg.; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6).
Se il ricorso diretto al Ministro delle finanze contro l'ordinanza intendentizia
che applica la pena pecuniaria per violazioni alle leggi tributarie
debba ritenersi rigettato, in virtù del silenzio rigetto stabilito dall'art. 6
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ove nel termine di 90 giorni dalla data
de.l ricorso l'organo adito non abbia comunicato la propria decisione (n. 5).
NOTIZIARIO
Si è svoLta recenteme!llte 1a cevimonia di oOIIlmi,ato in onore dell'avv.
PTof. Oarusi, c011locato a riposo a domanda.
L'avv. Carusi Francesco nato ,a Napoli il 1,8 agosto 1920. Laureato in
giurisprudenza, ha cOIIllseguito lLa J.ibooa docenza in dm-itto civi[e.
E' stato assistente wdinario 1al1a cattedra di Istituzioni di DiTitto Privato
pa:-esso l'Uruvevsità di Nap011i.
Nel 19·52 è stato nominato Avvocato deiRo Stato e destinato all'Avvocatura
di p,aJlevmo. PrQIIIlosso Vtce Avvocato nel 19•58. Nel W67 è stato
prQIIIlOSSO Sostituto Avvocato Genercill.e delllo Stato. n l ottobre del 1973 è
stato collocato a riposo.
Già insignito dell'onocificetnZJa di Commendatoce con provvedimento
dell971 all'atto del coiJ.[ocamenrto a rctposo è stato proposto per l'onorificrernm
di Grande UfficiaLe dehl'Oirdine al Merito dehla Hepubblioo Italiana.
Dal 1968 è stato membro della CollnitniJssione Intermimsterlale per [,a
concessione di Indennizzi da zona B) terdtocio J.ibero di Tri,este presso
il Ministero del Tesoro e membro del Consiglio Superiore dei Lavori PubbLici.
Dal196'9 ha svoLto attività di consue1nte presso l'Amministrazione dei
Monopoli di Stato. Da[ 1972 è stato membro della C<>!ll1IllliJssione Minà.steriale
per la RevJi,sione dei Pvezzi nei Contratti di appalto delle OO.PP.