ANNO XXV- N. 5 SETTEMBRE - OTTOBRE 1973 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1973 ABBONAMENTI ANNo ........ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO • • • • • . • • • • . • • • • • • • » 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO~ PIAZZA G. VERDI, 10 ~ROMA cf c postale 1/2640 Stampato in Italia • Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. Ù089 del 13 luglio 1966 (4219051) Roma, 1974 - Istituto Poligra:fico dello Stato P.V. A decorrere dal presente numero la Sezione di ,giurisprudenza in materia di acque pubbliche, appalti e forniture viene curata dal collega ARTURO MARZANO. Al collega FRANco CARUSI, collocato a riposo a sua domanda, la Redazione rivolge un cordiale saluto ed il più vivo ringraziamento per la proficua attività svolta. LA REDAZIONE INDICE Parte prima·: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese) pag. 781 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTLONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari) » 833 Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci) » 860 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del7 l'avv. Ugo Gargiulo} . » 898 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) » 905 Sezione sesto: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBUCHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Arturo Marzano) . . . . » 979 Sezione settimo! GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di B.elmonteÌ ; » 1006 Parte seconda: QUESTIONI - LÌ:GISLAZIONE - INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO QUESTIONI pag. 137 LEGISLAZIONE » 1·59 INDICE BIBLIOGRAFICO » 168 CONSULTAZIONI » 169 NOTIZIARIO » 204 La pubblicazione è diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MAI\mzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLO, ealtanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE MINUTOLO DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuiCCIARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo ALABISO, Napoli; Nicasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LI~NANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MANDÒ, Venezia. \ ARTICOLI, NOTEt OSSERVAZIONI, QUESTIONI BAFILE C., Azione riconvenzionale delLa Finanza e azione di accertamento positivo . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 910 DI CIOMi.V.m R., n provvedimento di espropriazione della legge sulla casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II, 137 MARZANO A., L'onere della tempestiva riserva per i danni da sospensione dei lavori . . . . . . . . . . . . I, 980 INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE iPUBBUCHE E-D ELET' rn!IOITA - Impianti elettrici - Servizi di· elettrodotto - Indennità compr.ensiva del soprapiPiÙ dreil. quinto - lliegittimiltà costituz~onale, 784. .APPALTO - .Aippa1to di opere !P'Ubbliche - Danni dra prolrmgata drwrata dei il:avoci- Riserve deil.l'8J1P1PaltatoreTermine, con nota di A. MARZANo, 982. - Appalto di opere pubbliche - Istituto del1e riserve - Cwattere geneTalie - Fondamento, con nota di A. MARZANO, 979. - Appalto di opere pubbliche - Istituto delle l'IÌ!serve - Caratteore generaLe - Fondamento ,con nota di A. MARZANO, 981. - Appalto di opere pubblicihe - Onere della tempestiva riserva - Quando sussiste, con nota di A. MARZANO, 979. - Appalto di orpere tPrubblkhe - Onere delta tempestiva riserva - Quanldo sussiste, con nota di A. MARZANO, 981. - AprpaWto di op•ere pubbliche - Riserve dell'app.aJitatore - Memoria1e, con nota di A. MARZANO, 979. - .Aippailito di O!p•eTe pubbUche - SoSIPensione dei larvoid - Danni - Onere della riserva - Srussi·stenZìa - Momento m cui l'onere diventa attuale, con nota di A. MARZANO, 979, -Appalto di opere rpubbltèhe - Sospensione dei lavori - Danni - Riserve dell'aprpaltatoce - Indiicazione deJ. numero deil.le giornate cui la :ri1SeTVa intenda riJierirsi - • NecetSSità, •con nota di A. MARZANO, 979. - Appallito di opere pubbliche - Sospensione dei lavod - Maggiori spese - Onere del!la tempestiva ris~a - Sussistenza - Momento in CIUi. il.'onooe divea:llta attuale, con nota di A. MARZANO, 962. - Collaudo - Certifkato di collarudo - Mmcata sottoscrizione da pa!t'te dell'appal•tatore - Effetti, 865 . .A!PPiROVVIGIONAMENTI E CONSUMI - Discirptina dei prezzi - Violazioni di lieve entiltà - Obbiligatorietà deJ. mandato di cattrwra - Illegittimità costirtuzionale, 781. ATTO AM!MIN]STRATIVO - Atto confermativo - NuQIVa istruttoria e vallutazione di nuova pretesa - Non è tale, 902. - CIRCOLAZIONE STRADALE - Trasporti di carico eccedente La pO\t'ltaJta utile ,del veicolo - .Applicabillità delLe sanzioni dell'art. 10 codice stradale, 891. COMPETENZA E GIDR]SD!ZIONE - Bene del1Patrimonio indisrpombi: Le - Utilizzazione agrico.1a - Concessione - Contratto - Domanlda ,gi!UJdiziaJJe dirertta alla perequazione del canone - Improponibilità, •COill nota di C. CARBONE, 833. - Farmacia: gestione provvisoda ed assegnazione a vi:nJcitore di concor.so - .Indennità di avviamento - Provvedimento - Impugnazione - Di:lietto di giurisdizione dei!. Consiglio di Stato, 85•6. INDICE IX - Impiego pubblico - .&ssunzione di fatto in conrtlrasto OOIIl di~eto legislativo Idi assunzione - Rap,.. .parlo d'i.mpi,ego rpri~aJto: effetti, .con nota di C. CARBONE, 846. -'Imposta comunale Irndrustrie, Comme'l'ci, Arti e Professioni - RipMto tra più oomuni - Decisione gerar~chlcà del Ministro delle Finanz.e - Gi.turi..<ldiziOIIle del Consiglio di Stato - Sussi:srte, 901. del termine da parte del·l'assegnatario - De·cadenza - Legittimità, 902. ELEZIONI - Contenzioso elettocal·e ammJ.m ·strativo - Non imparzialità dei ~componenti il TTibunaiLe- Illegittimità Oosti,tuziona1e - Escliusione, 811. CONTABlLITÀ GENERALE STATO DI ESPROPRIAZIONE PER iPUBBLICA UTILITÀ - Obbligo del!La corresponsione de' gli illlteressi da pal'ltle della P. A. - Decorrenza daJla 'data di emis' si:one del •titolo di spesa, 885. CORTE COSTITUZIONALE - Giudizi di legittimità oostitmiona1e in via rprlnci!P,ale - Ri()()il"Si dellile lRegioni - Violazione dclla . competenza :11egionale - Inamm.is .. sibilità tdi aLtre oenstn:"e- Questiol"'. i nuove - AmmiiSSibilità di mQtivi !!lJUOVÌ, 789. COSTITUZIONE . DELLA REPUBBLICA - V. Acque pubbliche ed elettricità, Approvvigionamenti e consumi, Corte Costituzionale, Elezioni, Filiazione, Friuli Venezia Giulia, Gratuito patrocinio, Imposte e tasse in genere, Lavoro, Ordinamento, Pensioni, Previdenza e assistenza, Procedimento penale, Regione, Sicilia. EDl!LIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - AI!Ioggi cooperativi - Decadenza dall'assegnazione per omessa, tempestiva occupazione - Sanatoria .ex 1eg.ge 9 febbraio 1963, n. 13·1 -Non si applica, 903. - Alllog.gi cooperativi - V:erbale di conse.gna - Termine di 30 ·giomi. per l'occupazione - Inosservanza - Individuazione dei beni- Indicazione dei soli estremi ctaJtastali - Compil!etezza del piano parcellare ,aJ,Legato al decreto di esp!l'opdo - Legittimità, 898. - Indu:strializzaziQne · del Mezzo, giomo - Deposito iiJJdennità - Art. 147 T. U. 30 giugno 1967, n. ,1•5,23 - C'ontrasto con l'art. 42 della Costituzione- Manifesta infondatezza, 8:98 . - Industdalizzazione del Mezzo,giomo - Depòsito indennità - Art. 147 T. U. 3Qt giugno 19:67, n. 1523 - Contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Manifesta infO!! lJdatezza, 898. - Industdalizzazione del Mezzogiorno - Deposito indennità - Art. 147 T. u. 30 ~gil\llglllO 19:67, n. 1523 - È applicabile, 898. - Industrializzazione del Mezzo. giorno - Deposito inden·nità - Art. 147 T. u. 30 gi'll!glnO 19t67, n. 1523 - Procedimento, 89H. FliLIAZIONE - Figli naturali dconosciuti o dichiarati - Riserva di Legittimo - Sperequazione dspetto ai figli legittimi - I~1egitrtimità costituzionale, 800. FRIULI VENEZIA GIULIA - Controllo .sui Comuni e Provinde - Competenza ad oodinare il deposi•to dei conti conSUiÌlJtivi alla Prorvincia - Cbtr·te dei conti, 8'16. x RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO GIUSTIZIA AMMLNliSTRATIV A - .Piano il'egolatore - Censure :r.eliative all'osservanza di norme del procedimento - Proposizione di queste da pall'1Je di sogg.etto pa:-orp: rietario di area ricadente in zona diversa da quella modifi. cata •con il provvedime:nto che si a:ssume viUato - linter.esse - Non susSiste, 900. GRATUITO PATROCINIO - CQiffiipensi ai Consulenti tecnid - Mancata anticipazione degli onorari - illegittimità costiltuzionatLe - EscLusione, 809. IMPOSTA DI REGiiSTRO - Accessione - Macchfna!I'i di opificio non materi:!lllmente smontati - Presunzione assoluta di tra• sferimento, 960. - Ag.evolazione per i •COnsorzi agrari - Limiti, 965. - Agevolazioni per iLe case di abitazi ·one non di lusso - Mutuo per <la costruzione di un :fabbricato di vari appartamenti - CostrUzione di un so~o app.ll["1lamento con ,caratteristiche di russo - Decadenza dsilll'agevol!azione per l'i!llltera Oiperazione 1di !lnUtuo, 967. - Ag.evolazioni per JJe Oipere prubWiche di interesse degli enti J.o ·cali - O!Pera non ammissibile a cont!ributo ex lege 3 agosto 1949, n. 589 - Agevolazione in base alla leg;ge 6 :fiebbraio 1951, n. 126- Compete, 9'711. - Agevolazioni PII'·eviste -dal r .d.l. 2 :llebbraio 1_.93,9 n. 302 per la costruzione di impianti sportiv·i - Pit'ocedimento amministrativo - App~rovazione prefettizia dei [progetti - P~re9Uiprposto cui è condizionata ['ag1evolazione, 977. - Appa:lto - Noz.ione - Assunzione di rischio - Necessi'tà - Gestione a rimborso spese - Esclusione 9'76. ' - Cessione di wed:ilto ~ Funzione di garanzia - Estensione deRa ga! l"anzi•a di una ~cessione .già r~egistrata ad un nuovo debito - Nuova registrazione della cessione, 945. - Mandato - Nozione - Incarico di attività esecutiva o ma1le!riale - Esclusione, 976. - Mutuo fondiario in carteltle - .Aieconto in contanti - Non è comp! I'eso nèlJ.'1abbonamento P\OOV'i.sto ne1l'atVt. 27 del r)d. 16 lugl].io 1905, n. 646, 966. - Obbligazioni di somme non altrimenti sottO!poste a rtarssa di registro - Contratto atip~co di affildamento di g·esttone di servi2'lio a :rimboil:\so di spese e senza as~ sunzione di Ti<Schio - TassabiUtà ex art. 28 taTiffa A, della :Legge di 11egistro, 976. - Prescrizione - Atti sogg.etti a condizione sospensiva - Obbligo 1di denunci·a - Omi1ssione - Prie. scri2lione ventennallie, 938. - Società - 1Sodetà a responsabilli ·tà limitata - Aumento di capi ·ta1e - Deliberazione di assemblea - Tassabilità solo dopo :La ISGttoscrizione del·le quote - . Obbligo della relativa.denrmcia, 93•8. - Solidarietà - Parte contraente - Soggetto che ha partecipato alila form.azione dell'atto come raP~P~t"esentante - È tal•e, 966. IMPOSTA DI SUOCEISSIONE - Deduzione di passività - Debi·to cambiarrio - AnnotazioiilJe sui libri di commercio degli elementi essenziali - Necessità - Annotazione per riassunto- Inidoneità - AlpplicabiUJtà alle cambiali della le!?)ge 24 dicembre 196,9, n. 1038 - Esclusione, 943. IIMiPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - Rimborso - Regolare istanza - Necessità, 885. liMPOSTE COMUNALI E iPROVLNCIALI - Ripln'tizione tva più comuni - Criteri ·direttivi - Elementi di va[ utazione - Illegittimità, 902. INDICE Xl IMPOSTE E TASSE IN GENERE - AcceTJtamento - Notifica - Obbligo del denunciante di dicmarr~We il domtciJJio e iLe eventuali SUJccessive vadazioni ·- Elezione di domicilio .contenuta in rioolrso aMa Commissiolllie - Notifica del ·l'accertamento al domilcilio eletto - Legittii!Il.Ìità, 948. -Accertamento - Nozione - Funzione - Rispondenza a[[a leg·~e e ai pll:'esupposti di fatrto - .Controlllo giurisdizionale, con norta di C. BAFn.E, 910. - Competenza e ·~uriJsdizione - Tribunale faliJ.iJmentare - Assoobe La competenza del tribunaiLe del fOO:o erariale - Coind.denza di rtell:'rirtorio - Escliusion~ detla que•stione di competenza, 905. - Competenza e ·giw:isdiziolllie- Tribunale faJ;limentare - C!r·edi to non ancora insinuato - Opposizione deLla ·CUTate,Ja in sede ordinaria - AmmissibiHtà, 905. - D-iritti ca.tastali - Atto soglgetto a.d imposta fi!Ssa ldi regist!ro - Sono dovuti in ragione del valore degli immobilli trMf,eriti, 93,6. - Diritti catastali - ·commiSIUTazione al valoce dieHe rpe!rUnen7ie mobiLiari durevòlment·e destinate al ·se!rvizio o ·ahl'ornamento dell'immobile t!rasferito - Esclusione, 936. - Imposte indirette - Comp·etenza e giuri-sdizione- Aziof!!e di acce!rtamento - .Aoce!rtamento posttivo rtchiesto dallta Finanza - Azione rtconvenziona1e- AmmissibilitàLimt. ti, con nota di C. BAFn.E, 910. - Imposte indiTette - Competenza e giurisdizione - Decisi·one della Commissione provincia,le di vaiLutazione :su questioni .di diritto - Impugnazione •Pe!r incompetenza innanzi al . Tribunale ex art. 29, terzo' comma, r.d. 7 agosto 193,6, n. 1639 - Inammissibilità, 933. - Impo,ste indi!rette - Ing.tunz.ione - Qwosizione - Posizione proces ·sua1e delle parti - Azione !lliconvenziona1e de[l:a Finanza - Pretesa della stessa imposta o di parte di essa fondata su un diverso ti-tolo - .A!mandissibiliità, COOJ. nota di C. BAFn.E, 910. - Imposte :Lndmette - lnte!ressi - Imposta .compLementare - Fatto non imprutabi1Le al COOJ.tribuente - Grave <diver,g:enz:a tra i valori denunciati ed aece!lltati .. ApprezZlamento di me!rito, 948. - Imposte mdfu:':ette - Interessi - Imposta 'complementare- Fondamento - Obbligo di coLlaborazione del ·contr~buente - Colpevole imp:veci!sione de[la dichi•arazione di valore - Entità della divergenza tra i valori dichiarati ed accerlati - .Ap[)Tlezza.mento di merito, 949. - Imposte i1lldirette - I1llteressi - 1imposta comp[ementare - Natura - Decol'lt'enza <per i ·rapporti antell'iore aJ.l'entrata m V'i~e deUa Legge 26 gennaio 1961, n. 29, 948. - Imposte indk·etrte - linteTessi - Pr·escTizione - Inrhel'lt'UZÌ.one - l!nterruzione del CIDedito d'imposta - Si estende agli inteTessi, con nota di U. GARGIULO, 9·60. - Caffè - Accezione • fa comunque circolare • di cui all'art. 12 legge 26 maggio 196'6, n. 344 - Significato, 1007. - Interessi - Autonomia del credito degli intevessi risp•etto al credito del tributo - Atto interrulttivo della 'IJ['escrizione del tributo - Sua ir!ri1evanza rispetto ail credito di inte!ressi - Fattispecie in tema di atto di dilazione, con nota di U. GARGIULO, 961. - Brocedimento dinanzi aRe Commissioni - T·ermine per l'impugnazione di decisi·one - So1sp.en, sione ferial·e - È appUcabile, 9317. - Violazione delll:e Leggi finanziarie e valutade - Reato estinto - Ingiunzione rper ;iJ1 rpagamento del solo 'tributo - Legittimità - Necessità del l?reventivo procedimento di ·Contestazione in sede amministrativa -Esclusione, 9'69. - Violazione leg.gi tributarie - Poteri di pe!rquisizione domiciliare della polizia 'tributaria - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 804. XII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO INFORTUNIO SUL LAVORO ~ Inforlunio in itinere - Mancanza rdi un rischio specifico o generico agg~ravato - Non indenmzzabilità, 860. LAVORO - Coll!SIU!lenti del Lavoro - Contributi per J.'.Aibo - Riserva di 1egg.e - IJJ.egittimirtà costituzionale - Esclusiooo, 827. - Intri!tllseca natura del !I'IaJPPOO'to - Intenziooe dei ·collli1lraenti, 894. - Lavoro autonomo - Orilteiri distinti vi dal rapporto di larvoro subordinato, 894. - Rappol'lto di lavoro domestico - Indennità di liiCenziamento non oomprensi<Va del v·ttto e delll'al' log.gio - li11egittimiJtà COISUtuziona: J.e - Detennimsazio:ne delle tait'i: lìlie per ·vi<tto e aJ:loggio - Le. gittimità, 829. - Riposo settimanale - Addetti ai pubblid ISel'Vi.zi di tit'a,spOTito in concessione - iMam:oato scaglionamento del riposo - Illegittimità .costituzionale, 825. MEZZOGirO!RNO - C11SSa Peir i[ Mezzogio1'no - Diniego di ·CO!llltributi - Osservanza di precedenti dWettive - Legittimttà, 900. - Cassa per il Mezzogiorno - Diniego di CO!tlJtributi - Procedi! llllento osservato - Legi·ttimirtà, 899. MILITARE - Seirvizio di lerva - Esonero - Diniego - Motivazione insuffidente - l1legittimttà, 904. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - Constglio superiore della magistratura - Riesame delJ.e deliberazioni de~e, commissioni - Pa1rtecipazione dei membri di diritto - me~ttimi.tà costirtuzionale, 802. PENSIONI - Nuovo trattamen.to economico ·deli1:a magistlt'atura - InaJPrpJ.icabiJità a[ personale ooilocato a riposo a'l'lJteriormente al l • settembre 1971 - Il1egirbtimità costirtuzionar1e - E,scJ.usione, 807. PIANO REGOLATORE - Illegittimità parziale - Co:nseguenm - ~Illegittiotà tdell'inteit'o piano - EtscltUsione, 900. - Vmcoli di destinazione e limiti di edificabilità - Questione di lègittimirtà costittuzionale ·- Manitlie.sta infonda<tezza, 900. PREVIDENZA E ASSJ$TENZA - Infoll'ltuni sul lavoro - Reiterazioni ,dell'inadetmrpienza deJ. datoce di lavoro - Obbligo per le prestazioni inforrtunistiche -- IlJ.egittimttà costituzionale - Esolusio: ne, 821. PROCED]MENTO CIVILE - Appello da parte del Legittimato av'V'er,so la se'1'lltenza di primo ~do emessa nei ,confronti del falsus procurator - .Ammitssibilità ·ed effetti, 865. - En<te Acquedotti S1cN.iani - Appello proposto dal Pa.-esidente - Atto di 01'dinall'ia amministrazione, 890. - Ente pubblico - Rappresentanza in giudizio- Nocme staturtade che disciplinano '!:a ratpp~resentanza in giudizio di un ente pubblico- Effetti, 890. INDICE Xlfi - RiCOl'ISO per cassa:Uooe mcidenrtale concm:Uonato - !Riflettente questione pregiudizia:le rilevabile d'ufficio - E'srume i:n via prio:ritar~ a, 865. PROCEDIMENTO PENALE - D~chiarazione di Il!Ulliità - Effetm - Mti di polizia gi:UJdizLaria - InteTTogatorio - Nu1l:ità - Successivo :i:Illterrogartiorio reso al magistrato an:cor,cihè .conrfennativo del precedente - Nulilità - Esclusione, 1006. - Dkhiar-azione di nullità. - Ef: lietti - EStensione agili artti SIOOOOSsivi - Condiziooe - Applicazione in tema di perizia, 1006. - P!l."egiuldizi.a1irtà dei prooedimen' ti - DiscrezionaJ:ità per ila riunione - I1legi1ltimità costituzionrue - Esclusione, 795. - Tribunale dei :rninJorenni - Oibbli. go 1di procedere •semipl."e con istruzione sommMi:a - Illegittimità costituziooale - Escliusione, 797. PROPRIETÀ - Costruzione eseguita da pacle di un 'COillliPJ:oprieta!lio su aerea di proprietà 'COffiiU'Ile - .Aiooessione a favooe di rutti i compropl"!ietad in proporzione delle rispettive quolte - Si verifica, 862. REATO - E!Lemenrlio soggettivo (rpsicologi• OO) - Coopa - lin genere - .Mtiviltà sportiva pWrticolarmenlte per1colosa - Accettazione del ri, schio da paxte deg[i spettatori - EsclUJSione - Farttisp,ecie, 1008. REGIONE - Regi~ a .stamuto Oll'dinario - Acquisto di beru immobili da !pM'te dei Comum e Pll."orvincie - Competenza all'aJUtorizzazione- Spettanza deHo• Stato, 8:12. - Regioni a statuto oodina!l'lio - Tasse ~Le concessioni gaverDJatifve - Concessioni sulla caccia - Spettanza aMo Stato, 789. RlCORSI AMMINISII'RATIVI - Decisione wdiva di ricorso geITWchico - P!roposizione di rilcorso stl."aOI'dinario contro la deci, sione ,tal'diva - Conseguenze in 011d.i!ne ail !I."Ì:C011SO ~urisdizionale già !pl."oposto contro il silenzio - rigetto - · Irrilevanza, 903·. - Silenzio della Bubblica .AmmJndstra: UOille - ll?rovvedimento ema: nJalto dopo t1a scadenza del tennine - Cessazione dellla mate!l."ita dci collltendere - Non si configura (d.P.R. 24 novembre 197,1, n. 1199, arl. 6), 903. SICILIA - R3JPPO!I."1i finanziall."li con lo Stato - IJG.E. riscossa fuori il ter<rttorlo regtonai!Je - Atti economici compiuti in Sicilia da fili:oo e stabiliimeDJti di Società. - Spettanza allo Stato, 829. INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE QUESTIONI IMPOSTA DI REGISTRO - Agevolazioni tri:brutarie - Decadenza - De.coo:renza della pt"escrizione dell.'illllPosta noxmale, 156. - Agevolazioni tributarie a favore dellil.'edilizi:a - Se lil ce1'11li:fic!llto di abirtlabildtà rU:asciato con effetti retroarttivi imposto alla !l'eghrtrazione, sia vaiLido per iLa concessione dei benefici, 156. - .AJg.evolazioni ·trjjbutarie pér l'edilizia - Se l'agevolazione possa essere •concessa nel caso di :rill•ascio di certificato di · abitalbiJd·tà coodizionata, 156. - Quietanze menzio!llalte in sentenza e non ifinven.ute nei fasciocoli •di •Causa - Se sia legittima l'applicazione deJ.l'imposta !P!foporzionale; 156. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - Commissioni tdbutarie - Processo $ri.bllltall"io - Se ~a aJI>Plicabile l'istimto dell'inrtel"l'Uzione, 157. - Coonmissioru rtri1b'Utall"ie - Se ailla iilllP'Ugnativa dinanzi l'A.G.O. dellie decisioni tribiUta:rie ;siano applicabili le stesse norme nell'evento intell"['Uttivo del!. pil:'ocesso, 157. ' - Concordato tr.iibllltario- Sottoscrizione da par!te del OuraJtoife sen- . za l'autorizzazione del tribunale - Se sia nullo o annul·labile o sia sanato per l'iiiiUJtile decO!I:'So del termine di cui all.'art. 34 t. u. sul- .. iLe imposte .dirette, 157. - Fallimento della moglie separata - Se il marito, cumulando i prop!l:'i veidditi con quelli della moglie, ne debba rispoi11dere ai fini deiLl'iimposta complementare, 158. INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI AGRICOLTURA - Concessione ed affitto di fondd rustici - FOtllidi in pr{)prietà di enti 1ocaili - .A!ggiruidicazione - Licitazione privaJta - Trattativa pll'IÌ.vata - Sorteg,gio - (1. 11 febbraio 1971 n. 111, mt. 22) - Concessione {)d arlifi<bt{) di fondi rustici - Sistemi dd aJggiudicazione a .'Singoli - Fondi comunali C{)[l!CeSSi alla generaiLi.rtà deglli abitanti - Aip!p].ica~bilità - (1. 11 febbraio 1.97•1, n. 11, ar<bt. 212 e 24; t. u. 3 marzo 1994, n. 31a.a, aB:'t. 190, a• 4• e 5• comma) - .Ailifitto di fonidi rustilci - Nuova ruscliplina - Fondi ,gravati 'di usi· civlici - .A!pp;];icabilità - (J.. H febbraio 1971, n. 111), 169. - Lavoro a~icolo - Collocamento - Violazioni- Sanzioni amminiiStrative - Obbligazioni poouni.arie - Trasmissibilità a.gli eredi - ( d1l. 3 febbraio W70, n. 7, oonv. J.. Ll..l marzo 1970, n. 83, art. 20, ·u.c.; l. 3 ma,ggio 1•96'7, n. 317, art. 4), 169. - iPiccolì :imprenditori a~icold - Scamhio di marnodiolpera. - (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. con mod. in l. 11 marzo 1970, p. 83, art. 10, •8• comma; c .. c.; art. ·2139•), 169. . A:MMl!NlSTRAZJ:ONE PUBBLICA - Contratti per :lìmmture traspOTti e lavori - Divieto di anticipazioni - Ente pubbJ.ioo - A{piplicabilità - Deroga - (r.d. 18 novembre 1923, W'lt. 12, 4• comma; il. 218 ottobre 1970, n. 775, art. 6; d.P.R. 30 ,giugno 19172, n. 627, art. 2; d.m. 25 novemhre 19•72), 170. - Enti Autonomi ili<rici - Consiglio dd amminilstrazione - Scioglimento - Presidente - Permanenzia - Gestione autonoma concerti deJl'Accademia Nazionale di S. Ce ·cilia - Consi•gldo di amministrazione - Sciogllimento - Sovrintentendente - Esonero (l. 14 agos:flo 19•67, n. 800, all.'ltt. 10, 2• comma, e 13, 8~ comma), 170. ' - Giudizio av~ti il Consiglio di stato - Difesa deill'atto impugnato - il.VIaterie tras!fìerite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Rilcorsi amm.imstrativi - Rilcmso .gerarchico - Materie tras: liecilte alle Regioni a statuto ordi ·nario - Decisione - Competenz,a, 170. . - Natanti dello S~rto- ASIS:iJcurazione obbil.igaJtoria (1. 24 dicembre 1965, n. 990, art. 2; d.P.R. 24 novembre ·1970, n. 573, wt. 3), 171. - Persone .giuridiche - Acquisto di immobili - Aùtorrizzazione glOVea:-nativa - A vvooatrura dello Stato - Parere - · (•c,,c., art. 17), 171. - Società :priv:ata - Consiglio· di Amministrlazione - Membro di eliritto - Funzionario delllo Stato, 171. - Edilizi·a •soo~astioa - A{pipaliti dei Comuni su concessione dello Stato - Pagamento anticipato delJ.a rata di saJ!do (1. 28 luglio 1967, n. 641, art. 16-, 5• comma; il. 17 febbraio 19·68, n. 93, art. 4), 171. ASSICURAZIONE - Assi.curazione obbligatmia di veicoli e natami dello Stato - Contratti - Disciplina (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923, n. 244()), 171. -Natanti de11o Stato- Assicurazione obbligaJtoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990, art. 2; d.P.R. 24 novembre 1'970, n. ·573, artt. 3), 171. AUTOVEICOLI - Assicurazione obbJlgatooia di wdcoli e :natanti delllo Stato - ContraJtti - mscilplillla (l. 24 di.oembre 1969, n. ·990, art. 5; r.d. 18 novembr. e 1923, n. 2440), 172. XVlli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Determinazione mdenmtà - Competenza - (1. 00 m&-zo 1966, n. 422; J:. 1• norvemb:re 1965, n. U79; l. 22 ottob'l1e 19·71, n. 665; dJ. 15 gennaio 1972, n. 8; Coot., arlt. 1J.7 e :118); 179. - Edifici GESCAL - Consegna agli assegnatari prima del !rilascio della licenza edilizia- Responsabilità penale - (t.u. 27 Lu.glio 1934, n. 1265, >artt. 220 e 221), 179. - Edilizia economica e o;>~oiLare - EspropriaziO!lli >ed ocoopaziond - Comp•ete!l2la - Edilizia ed urbanistica - Opere. rpubb:J:i.·che statali o nazionali di caratte.re affirne - Espr0$Jdazioni: ed occupazioni - Competenza - DisciJplina - (Gost. alcit. 117 •e 118; l. 11 ottobre 1971 n. 865, axtt. 13 e 20; d.P.R. 15 .gennaio 1972, n. 8, artt. ·2, 3, 8), 179. - E.spmpriazionè p.u. - Nuorva disciplina - Stilngole O$Jere rpubbilche statali - OostT!UziO!lle caserma vigili del fuoco - Applicabilità - (1. 22 ottobre ,1>971, n. 86·5, artt. 9 segg.; l. 25 lfebbrraio 1972, n. 13, art. l ter), 180. - ESIPToo;>!l'iazioni GES'CAL - AlppJi' cabilità legge •suJiLa casa 22 ottobre 197·1, n. 865 - E•spropriazioni in corso - (1. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16), 180. ESECUZIONE FORZATA - Pi·gnoramtmto presso l'Amministrazione deYe Poste di depositi . .giJUdiziard e di vaglia !P<lstaili - .Ammilssibilità - (art. 545 e 547 c.p.c.; r.rd. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 11 e 30), 180. ESPROPRIAZIONE PER PUBiBL[CA UTILITÀ -Alloggi .economici e popoil.lliJil'i - Piani dii zona - Espropriazioni per acqrudsizione we.e - I1ts superveniens -Procedimento- Indencltà - (1. 18 aprile 1962, n. 167, artt. 12 . e segg.; J.. 5 ottobre 19·612, n. 14311; l. 22 orbtobrre 1971, n. 865, arlt. 9 e 16), 180. - AM!oggi per lavoratori - Costruzione su fondo altrui - iPrincipdo di a•ooessione- AlppU!cabilità- Limiti - Farbtispecie (l. 29 ao;>riil.e 1949, n..- 264; artt. 59 seg1g.; c.c. art. 934) - Costruziorne su fondo altrui -Espropriazione del ~erreno per p.u. - J.Jegg:e suhla casa - Alrpplicabilità - (l. 22 ottobre 1971, n. 6165, artt. 9 e segg.), 181. - Boilllo - Di'l'itti oarllastaJ.i - Imposte irpotecarLe - Atti e documenti relativi a esprop!l'iazione per p.u. promossa dalil'ENEL - Esenzi01ne - (l. 21 nov<embrre 1967, n. 1149, art. l), 181. - Case rpoo;>olari - Nozione di O$Jera pubbHca -·Occupazione ed espropciazione aa-ee - Competenza - Determinazione indennità - Competenza - (1. 28 marzo 1968, numero 422; 1. 1• norvembre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.J.. 15 gennaio 197,2, n. 8; Cost., artt. 117 e 118), 181. - Danni da esecuzione dii orpe!l'a pubblica - ·R!i.medi per prrevenirrli - Onere del propll'ietario - Ammissibilità - RisaJl'cimento per i danni inerenti ai dmedi - Misuilla - (l. 25 .giugno 1865, n. 2359, art. 46; arrt. 1122'1 c.c.), 182. - Edilizia economica e popolare - E,spropriazioni ed occwpazioni - Col!lliPetenza - Edildzia ed urbani' stica - Opeve pubbil.iche statali o nazionali di caratte11e affine - Esp!l'<>Jptciazioni ed occupazioni - Competenza - D~sciJpUna - (cost. arrtt. U7 e 118; l. 11 ottob:l'le 1971, n. 865, all'ltt. 13 e 20; d.P.R.l•5 gennaio wn, n. 8, wtt. 2, 3, 8), 182. - Espropriazione rper l'a cosllruzdone di uffici postali - Leg:ge smla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Applicabilità - (l. 22 ottobre 1971, n. 8615, artt. 9, 16), 182. - ESirp!l'Orpriazione per interrventi inldiustria1i nel Mezzogiorno - Leg. ge sulla ·casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Indennità di espr0$Jrio - Applicabilità - (t.u. 30 gdrugno 1967, n. 1523, art. 147; l. 6 ottobre 197il, n. 653, art. 83; l. 22 Olt ·tobre ,197[, n. 865, artt. 9, 16), 182 . - Espropriazione per la costrruzà.one di orpem pubbllica - Applicabiil.ità INDICE XIX della disci~lina della le~ge sulla .casa - (1. 22 o~ttobre 1971, n. 865, art. 9), 183. - E~~riazione (per pu.bblillca uti.Mtà - Edlilizia sooJ.astica - DeCII"eto di vincollo - Nec,esJSità - (arl. 5, il. 2,2 dicemoo-e 1969, n. 9'52), 183. - Esp:Ì-opriazione p.ru. - Nuova disciplina - Si·ngolle opere pubbiliche sta,tali - Oostrruzdone case.rma vi' gifli del fuoco - .AippUcabiliDtà - (1. 122 ottobre 1971, n. 005, arlt. 9 ~segg.; l. 25 febbraio 1.972, n. 13, arrt. l ter), 183. - E'spr~riazioni GESCAL - Alppil.ioab: ill1tà legge sulla casa 22 ottobre 197,1, n. 865- Espropriazioni m corso - ('1. 22 ottobre 19711, n. 86,5, actt. 9, 16), 183. - EspropriaZioni !Per ·costruzione di aeroporti dvhli - . Applicabi!l.ità della legge 22 o~bre ·1971, numero 865 - (L 22 o'ttobve 19'11, n. 865, artt. 9), 183. F ALLIMEN'.JZO , - Fal.J.i!l:li,ento- Imprenditore individuale - Cessazione attività -. Debito d'im!Po.ste dirette - Pei'sistenza - Effetti - (r.d. 16 maTZO 1M2, n. 267, ail'i. 10; d.P.R. 29 ~n- . naio 1·958, n. 645, ail'i. 261, 2• comma), 184. - Fallimento - V:ermoa stato passivo - Matillcanza di domande o ritiro delle stesse - Chiusura della veri:fica - Domanda di msinuazd. one tal'ldiva - Chiluisuxa de[ failJ. imenfu - Legi1ltii.m.iità - (r.d. 16 marzo 1~942, n. 267, art. 118, n. l) - Faillimento - Ohirusura - Recl!amo - Decisionè d'arppelJ.o - Ricorso per Cassazione - Ammissibil~ - '(r .d. 1,6 marzo 1942, n. 267, art. 118, n .1), 184. - Servizio teJ.ex - FaLlimento del• il.'abbOIJJatto - Cessazione del rapporto - (d.P.R. 7 febbraio 1963, n. 735, art: 22; wtt. 72, 74, Leg~ge falilimenta11e), 184. FERROVIE - Cose :smaocrite - Tremi o ailtri luoghi 'di pertinenza ferroviaria - Invenzione - (c.c. art. 929; cc.~t. ~r. ·Con d.P.R. 30 marzo 196,1, n. 197, a;r"~tt. 9, 10, .60), 184. - Staziorne furroviaria - Concessione •esercizio caffè ristoroote - Scadenza - Gestione rprovvdsoria fino a IOIUOVa conoessioltlJe - Cano,_ ne, la4. - Trasporto feNorviario.- Trasporto di merci - Avaria per ritardata resa - BespOitlJSaibililtà deJ. vettoTe - (,CJC. arl. 169,3; COilJV. int. tmspoll'lto merci 25 febbraio 1·96,1, !l"atif. con l. 2 marzo 19,63, n. 806, ,a;rrt, 34), l,S5. lMPlEGO PUBBLICO - .AJ:l!og,gi INCIS in locazione a dipendenti .stataJ.i - RiteiOIIlta suno stipendio e pag.ameblto de[ camome - (.1. 9 marzo 19•61, n. 17:1, ail'i. 3; t.111. 28 aprile 1938, n. 1.165, art. 385; t.u. 5 .gei!JJDaio 1950, m. 180, atr·tt. 60, 62), 185. - Impileg.ato pUJbbli{)()- Matrimo!ll:io - tSciog!l.imento - Cessazione effetti - Aggiunta di famiglia rper il coni.luge - Revoca - Dec()['['enza ·- (l dicembTe 1970, m. 89·8, aTt. 10 opv.), la5. :uMPOSTA DI BOLLO - Bo!l:lo - Diritti catastali - Imposte ipotecarie - Atti e docrumenti relativi a ~esprQPriaZiione per p.u. piromossa dailll'EiNE'L - Esenzione - (J.. 21 novembre 1967, n. 1149, aTt. 1), 185. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - Filati - .lmposta. di fabbricazione - Restituzione all'esportazione - Domanda dd detrazione del canone di abbonamento - PTesorizione - (d.l. l maggio 1970, n. 195, .conv. in l. l lugilio 1970, n. 415, art. 6 u.·c.; d.!l.. 2 1ug1io 1969, m. 319, coTIIV. ~n l. l agosto 1969, n. 478; d.[. 18 marzo 1952, n. U 7, art. 4), 185. xx RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTA DI REGli:STIRO - Imposta di 11egi1Stl'o - Concessioni su beni demaniali - QuaJ.ifìcaz.tone - (x.dl. 30 dicembre 19'23, n. 3269, ad. l, tar. ali. A), 186. IMPOSTA DI SUCCESSIONE - Imposta di successione - Azioni od obbligazioni di società itailiacne - Deposito allJl'estero - AssoggettabitldJtà - (rr .d.l. 30 dicemb:t'e 1923, 111. 3270, a!t"tt. l, 20), 186. - Imposta di 'successione - Privile, gio - Eredità beneficiata - (r .d.l. 30 dicembre 119123, 111. 3270, art; 68; •C.C. •aTtt. 2758, 2• comma, 2772, 2• ·comma), .100. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - Imposta •sul -consumo deiLl'ener.gia ell.ettrica - Disperrsione accklenrtaile di COI'l"ente - Aliquota appli ·.Ciibile, · 186 .. IMPOSTE DIRETTE - FaJJdmento -JimprendiJtore individuale - Cessazione 811Jtività - Debi: rto d'imposte diTertrte - Perrsistenza - Effetti - (r.d. 16 marzo 1942, n. 1267, arrrt. 10; d.P.R. 29 .gennaio 1958, n. 645, art. 261, 2• comma), 1<86. - Imposta ·complementare progressirva 1sU:l patrio:nondo- Omesso pagamento da rparrte del marito ovvero deil. di·chia't"anroe - RespOilliSabiUtà della moglie o dii altri ~pal'ltenenti ail. ll/l.ljcLeo fumiliaJre - (t.u. 29 g.ennaio 1'958, n. 645, arrttooU 131, 138), 187. IMPOSTE E TASSE - Aumel!lJto del tasso di interesse su debi:ti tributaTi - Decorrenza - Applicabilità a rapporti pendenti •e a tributi .diretti - (1. 26 ottob! re 1970, n. 745, al"t. 21), 187. IMPOSTE IPOTECARIE - BoiLlo - DiTitti catastali - li:m(po- 18\te ipotecarJ,e - Atti e documenti velaitivi a espropria2li.one per p.u. promossa daihl'ENEL - Esenzione- (1. 21 .novembre 1967, n.1149, art. 1), 187. IMiPOST~ VAij.IE - Jmposta .sul consumo del-l'energi·a ·elebtrica - Di!spel'lsione accidentale di corrente - Aliquota applicabile, 187. INTERESSI - Aumento del ·tasso di tnteoosse · •su debirti tributari - Decorrenza - Alpplicabil1ità a rapporti !Pendenti e a tributi diretti - (J.. 26 ottobre 1.970, n. 745, a'l't. 21), 188. LAVORO ~ Larv:oro a~gricoLo - Collocamento - VioLazioni - Sanzioni aiilllllJimstr: ative - Obbligazioni peooniarrie - TrasmissibiJ.iJtà agili eredi · - (dJ. 3 :febbraio 1·970, n. 7, conrv. l. iJ.:l ffi!M'ZO 1970, n. 83, M~t. 20 u.c., L 3 mag~o 1967, n. 317, a'I"t. 4), 188. - Piccoli imprenditori agr.iJcoli - Scambio •di manodopere - (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, ,conv. con mod. in l. U m~M"zo 1970, n. 83, al'lt. 10, a• comma; c.c. art. 213•9), 188. LOCAZIONE - Concessione ed affitto di fondi rustici - FOilldi in proprietà di enti J.oc:a:li - .Aggiudicamone- Li ·citazione priv811Ja -: Trattartirva pit"ivata - Sorteg~o - (<l. 11 febb!Nlio 1971, n. 11, art. 212) - Concessione ed affitto 1di fondi rustici - Sistemi •di aggiudtcazione a singoU - Fondi comunali •concessi alll·a generralità degli abitanti- Applicabilità( L 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 INDICE XXI e 24; t.u. 3 marzo 197.1, n. 181, art. 190, 3•, 4• e 5• c.omma) Affirtto di fondi !I'UJstici - Nuova mscilplina - Fondi gravati dii rusi civici - Applicabilità - (1. 11 febbraio. 1971, Il;· 11), 188. MA'Nl!LMONIO - Impiegato pubblico - Matrimonio - Sciogldmento - Cessazi0111e ,effetti - .Aig~a di famiglia peli' il comu~e - Revoca - Decorrenza - (\l. l di.ICembii'e 1970, n. 898, a!J:'It. 10 cpv.), 189. MEZZOGIORNO - Esp!l.'opciazi0111e per interventi indUJStriaili nel Mezzogiorno - Legge sulla •CaJsa 22 ottObre 197<1, . n. 865 - lindermirtà di esproprio - .Aipplicabililtà .:. (t.u. 30 giugno 19·67, :n. ,1523, art. 1147; l. 6 o:btobre 1971, n. 853, art. 83; l. 22 ot- . tobrre 1971, n. 865, arlt. 9, 16), 169. - \Mezzogiorno - Nruovi incentivi finanziari rpeoc- le i.mprese industii'iali - Applicabilità della nru.ova ddJsci[pl:i:na al!le imprese industriali di ,grande dimensione - Decorrenza - C!I'iteoc-i - (1. 6 ottobii'e 1971, n. 853, art. 6; d.P.R. 30 girugno 1967, n. 15123, a:r1it. 10·1, 102 e 103), .100. MINIERE - Bacino idrotermale di Sciacca - Devoliuzi01ne aJla Regione Sidlia - Trlasfer.imento - Epoca - Va:lutazdone beni - lllldennizzo - Inteoc- essi- Svalutazdone- (d.l.p. !I'eg. Sic. 12 di·cembr·e 1949, n. 3•5, irat. con l.r. 13 marrzo 1950, n. 26), 190. NAVI -Cassa Pvevidenza Marin:am - Equipaggio di nave iscii'irtta nella matii'icola delle navi maggioii'i - Misura dei c0111tcibuti - (r .. d.l. 26 ottobre 1919, n. 1996, a!I'•t. 14 ultimo comma; d.P.R. 26 dicembre 1962,. n. 2109, art. 17 ultimo comma), 190. - Natanti dello Stato - Assi,Crtl!l.'azione obbligatoria - (1. 24 dicembre 1965, n. 990, all't. 2; d.P.R. 24 novembre 1970, :n. 973, art. 3), 190. - Na:V'e nazd0111ailJe - Vendita forzata disposta da stato estero - AggJrudilcazione a strarueoc-o - Cancellazione della nàJve - Dismissione di bandiera- (Cod. Navigazione arti, coli 156, 157 e 163), .191. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - Pll'O!I'oga dei temrliilli. per le oper ·azioni banca!I'ie per impossibilità di funzionamento de[le banche - E.srtensibilirtà ad orpe!l.'azioni di terzd .eseguibili anche in altii'o modo · - (d.l.l5 gennaio 1948, n. l, art. 1), 1911. OPERE PUBBLICHE - Edilizia :SColastica - .Aippalti dei ·cOIDUI!li ,su cOOJJCeSSione dello Stato - Pa~ento anticipato della ;rata di saldo - (1. 28 luglio 1967, n. 641, 5° .comma; l. 17 febbraio l,.968, n. 9•3, art. 4), 191. - Esprorpriazdone peli' la costruzione di orpeoc-a rpiUbblica - Applicabilità della discirp;lirna della legge sulla casa - (1. 22 ottob!I'e 1971, n. 865, art. 9), 19'1. - - Esrpil'OP!I.'Jiazione rpell' la costruzione di uffici ,postali - Legge sulla .casa 22 ottobre 197,1, n. 865 - .Aipplicabilità - (1. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16), 191. - Esprorpll'iazioni peoc- costii'illzione di aerorpOII'ti .civili '- .Aipplicabilità della legge 22 o:btobll'e 1·9·71, lllrtlmeoc- o 865 - (1. 22 ottobre 1971, n. '865, art. 9), 192. PENA - TraspoTti T,IR - Mancato o fraudolento scall'ico carmerts - Ol1ganizzazione ,garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e pena- ' XXII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO lità - Operatività - Condizioni - (concessione TIR 1•5 ·gennaio 1958, rat. •con l. 12 giugno 1962, n. 117, aa:t. 6), 192. - Trasporn TliR - Accettazione e pvesa m ·carico dei .camets- Organizzazione g:wa!llte EAn.VI - Garanzia ~gamento dazi dogrun.all e penalità - Operatività- (convenzione T.IR 1·5 .gennaio 1959 rart:. ·con l. 1•8 agosto 19•62, n. 117, axt. 8) - CO!lltrabbrundo - Pene pecuniarie - Riscossione - Rdlcevi ·tori delle do~e princirpaili - Compet~a- (all'lt. 205 e seg. tar. .penaJJe . r rl. 23 dioembll'le 1865, n. 2701; art. l, l. 26 agosto 18•6·5, n. 4548; aa:t. l, r.d. 15 novembre 1968, n. 4708; art. 35·1, !l'eg, dog. r.d. 13 felbbraio 1896, n. 65), 1·92. PENSIONI - :Càssa P11ev~denza Marinara - Eqruilpaggjjo di naVIe i.scritta nella ma1lrttc01La •dJelile lllJavi maggiori - :MiJSUX"a dei ·contributi - (r.d.l. 26 ottobre 1919, n. ·1•996, afl"t. 14 uLtico cooruma; d.iP .Ii. 26 dicembre 1962, :n. 2109, art. 17 ultimo comma), 193. · PERSONA GIURIDlCA - Pel1SO!lle •giluridtche - Acquisto di immobili - Alutorizz:azione governativa - AvvocatUra deillo Stato - Parere - (c.c., art. 17), 193. PIANI REGOLATORI - Espropriazione per pubblica utiilità - Edilizia scolastica - Decreto di vincolo - Necessità - (art. 5 l. 22 dicembre 1969, n. 952), 193. PIGNORA:MENTO - Pignomme:nto (presso l'Amministrazione de11e Poste di depositi ·~iari •e di vagUa postali - Allnmissiobilità - (art. 545 e 547 CJP.c.; r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, aa::tt. H e 30), 194. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - Pignooamenro pr·esso il'Alllmrlnislrazione delile Poste di ·depositi ·giruJdimari e ,di Vlalgllia postaM - Ammissilbilità - (artt. 545 e 547 c.p.c.~ r.d. 27 febbll'laio 193·6, n. 645, artt. 11 e 30), 194. - Servizio telex - ~aJJlimento dell' ·abbonato - Cessazione dell. rappm- to - (d,P:R. 7 febbraio 19•63, n. 735, ·art. 22; artt. 72, 74 il.egge fallimentare), 194. PRESCRIZIONE - Civcolmone stradale - Depenalizzazione - Vioilazioni anteriori - Sanzioni •amministratiVIe - Prescrizione - Decorrenza - (1. 3 mag,gio 1·967, n. 317, art. 12), 194. - Fiilati - Imposta dd. fabbricazio .. ne - Restituzione all'espo;rtazione - Domanda di .detrazioille dal canone di abbonamento - Pres~ one - (d.l. 11 maggio 1970, n. 195, •COnv. in J.. l lrug[io 1970, n. 415, art. 6 ru.c.; d.L 2 ilruglio 1969, n. 319, oonv. in L l agosto 1·969, n. 478; dJ. 18 marzo 1952, n. 117, art. 4), 195 .. PREVIDENZA E ASSISTENZA - Alssi•curazioni obbligatorie - Pr•estazioni dovute dalil'INPS - Deci. stO!lle del Comitato provi711Ci,alle lNPS - Ricorso del Direttore di sede - Efficacia sospensiva - (d.P.R. 30 aprile 1970, n. 6·39, art. 44, 6• ·e 7• comma, ail't. 46, 3" comma), 195. PRIVILEGI - Imposta di !SUccessione - Privilegio- Ell'edttà benefi.ciata- (r.d.l. 30 dicembre .11923, n. 3270, art. 6.S; c;c. alfltt. 2758, 2• comma, 2772, 2• comma), 195. PROCEDIMENTO PENALE - Pertto d'uffilcio - Liquidazione compenso - oroinanza pretorille - INDICE XXIII Visto del P.M. - rutiuto - Nuova OTidlinanza pT'etorile di.chiararn ·te la esecutività - Confl.irflto di competenza- (r .. d. 18ma·ggio 1931, n. 602, 'ar:t. 23; r.d. 3 mag.gio 1003, n. 1043, .al'lt. 26, .art. 51, 2• comma, c.p.p.), 195. PROPRJIETA - Cose ~smarr~te - Tl'leni o altri 1ruog, hi di pertinenza :lierroviarla - Invenzione- (c.c.1a!l.'lt. ·929; OC.TT. · appr. :con d.P.R. 30 mar~o 1961, n. 19•7, amtt. 9, 10 e 60), 196. REGIONE SIClLIA - Bacino . ilch'oterroaLe di Sciooca - De'V'oluzione .alil:a Regione Silci\ l.i:a - 'Th1asliarimento - Epoca - Valutazione ·beni - Indennizzo - Interessi- SvaLutazione- (d.l.p. Reg. Stc. 12 dicembre 1949, n. 3·5, ra:t. con l.!l'. 13 marzo 1950, n. 26), 196. REGIONI - Case popolari - Nozione di opera pubblica - OcCU!paziO!Ile ed esprropriazione aree - Competenza - Deterrminazione indennità - Competenza - (1. 28 marzo 1968, n. 422; 1. 1 • novembl'le 1965, n. 1,179; L 22 ottobil'e 197:1, n. 865; d.L 15 gennado 1>972, n. 8; Cost., artt. 117 e 118), 197. - Edilizia economilca e popoilare - E.sp'l"opriazioni ed occupazioni - Competenza - Edli.lizia ed Ul"bani, stka - Ope'l"e pubbUche statali o nazionali di .carartroerre affine - E'sprop!l'iazioni ·ed occupaz&oni - Competenza - DiJscilplina - (Cost. artt. 117 e 118; '1. 11 ottobre 19'71, n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15 gennado 1972, n. 8, artt. 2, 3 e 8), 197. - GilllJdli.zio avanti il Consiglio di stato- Di:llesa delJl'atto impugnato - Materr.ie t!l'as:liedte alll.e RegiO! Ili a statuto ol'ldinado - Conseguenze - Riloor,si amministrativi - Rkorso •g:erai'IChioo - MateIIie traslieri·te alle Regioni a s.tatuto oodinar.io - Decisione - Comrpet~ a, 197. - Ufficio del veterina!l'io provinciale - TrraslierLmento alle Regioni a staruto oodli.oorlo - Riaprpresenrtan: zJa m giudizio - Ufficio del veterina'l" io rprovilnici:al1e ·- Provvedimento emesso quarndo agiva come organo dehllo Stato- Giudizio sulla legittimi!tà - Legitimatio ad causam - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, axrt;. 12; tJU. 30 ottobre 1933, n. 1611, arrt. 43), 1918, RESPONSABLLITA CIVILE - Re.sponsabillità civiLe - Incidente stradale - Ordinanza istrruttor.i:a che liqwda p!rovvLsiona:Le- Impu. gnabilità - (1. 24 ddJcembire 19·6·9, n. 990, art. 24, 2• comma), 198. RICORSI .AIMJ.Vm:NLSTIRATIVI ~ A:ssicura7liond. obbli!gatorie - Prestaziooi doV'Ute dalii.'INPS - Decisione del Comitato ip['ovmcia1e INPS - Rilcol'lso del Diil'ettor.e di sede - Efficacia sospensiva ~ (d.IP.R. 30 arprile 1970, n. 639, •art. 44, s,• e 7• comma, art. 46, a• comma), 198. - Giudi7lio av;anti il Consiglio di · Stato- Di:llesa dell'atto impugnato - Matfn';te trasdlerite alle Regioni a statuto orronario - Conseguenze .;. Ricorsi amministrativi - Ricoir.so ge'l"a!rchiko - Materie trasferi<te alle Regioni a statuto ordinario - Decisione - Competenza, 198. - Violazioni tributarie - Pena pe• Cuniaria - Ordinanza inr1Jendentizia - Ricorrso al Ministro - Appltcabiilità del silenzio-rigetto - XXIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (1.. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 segg.; d.P,R. 24 no!Vemba:e 1971, ll. 1<19·9, art. 6), 199. SANITARI - Ufficio del veterinario p.rovinciale - 'IIrasferimento alle Regioni a statuto oodinario- Ralplp['esenJtariza in ·giudizio - Uffkio del veterinario pa-ovdmciall:e - Provveddmento omesso quando agiva come ocgano dello Stato - Giudizio sul.:. la JJegittimi•tà - Legittimatio ad causam- (d;P,R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1.2; t.u. 30 ottobre 1933, n. HHl, art. 43), 199. SANZIONI AMMINISTRATIVE - Circolazione stradale - DepenaLizmzione - ViO'lazdonri anteriori - Sanzioni amministr-ati!Ve - Prescrizione - DeCQil"l''eel17la - (1. 3 mag;gio 1967, n. 3•17, art. 12), 199. - Lavoro agdco,lo - Collocamento - Violazdoni - Sanzioni am.ministmtive - ObbiJJigazioni pecuniarie - Trasmilssibilità a,gli e11edi - (d,l. 3 febbraio 1970, n. 7, cònv. ·1. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20 u.c., l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 4), 200. SOCIETÀ - Sodetà pa-ivata - Consigfliio di Almministl"azione - Membro di diritto·- Funzionario deLlo Stato, 200. STRADE - Limiti di inedificabilità a tutela delle strade - Art. 26, l. 6 agosto 1967, n. 765 - d.m. l" ao;>·rile 1968 - Costruzioni già autorizzate all'entrata in vi,gore detlla nuova normativa - Applicabilità - Oostl'll2lioni ,già iniziate all'enJtrata in vigore detl.Ja nuoiVa normativa - Applicabilità, .200. TITOLI DI CREDITO - IIn{Posta di successione - Azioni od obbligazioni di società italiane - Deposito all'estero - Assoggettabilità - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. l e 20), 200. TRASPORTO -'- TraspOI"ti TIR - Mancallio o fraudolento scarico camets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamenroo dazi doganali e pena- ' Jità - Operatività - Condizioni - (.convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con J.. l~ giugno 1962, n. 1117, art. 6), 201. - Tl"asporti TlR - Alccettazione e pre.sa in carico dei ,carrrnets - Organizzazione garante EAfM - Garanzia pagamento dazi· doganali 'e penalità - Operatività - (con! Venzd,one TIR 15 gennaio 19·5,9, ;rat. •con 1. 12 agosto 19·62, n. 117, .art. 6) - Contr·abbando - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevirtoci deJ:Le dogane principali - ComJpetenza - (art. 205 e seg. tar. penale r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, l. 26 ag;osto 1-865, n. 4548, art. l r.d. 13 novembre 1868, n. 47·68; art. 351 ~reg. dog. r.d. 13 febbraio 1896, n. 65), 201. - Trasporto ferroviario - Trasporto di merci - Avaria per ritavdata resa - Responsabilità del vettore - ('c.c. art. 1693; conv. in:t. trasrporrto merci 25 febbraio 1961, ratif. con l. 2 marzo 1963, n. 806, art. 34), 202. TURISMO E SPORTS - Elllll;i .Arutonomi lirici - Consiglio di ammi!llistl"azione - Scioglimen- . w - Presidente - Permanenza - Gestione autonoma concerti delJ.' Accademia Naziona·le di S. GedLia - ConsLglio di amminiJstrazione - Sciog'J.imento - Sovrintendente - Esonero - (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 10, 2• comma e 13, a• ·comma), 202. INDICE xxv USI_ C[V!C[ - Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in rpTO!prietà di enti locaili - Aggiudicazione - Li.lcitazione privata - ~arttativa privata - Sooteggio - (L V febbraio 197,1, n. 11, ~art. 22) - Con!CeSsione ed affiltto di fondi !['IUstici - Sistemi di aggiudicaziOtne a singoLi - Fondi comunali cOtncessi aJ.la ·generalità de~i abitanti - Applicabilità - ('1. 11 fepbrnio 1971, n. ·l!l, aii:'1Jt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1934, n. 3,83, M't. 390, 3•, 4• e ~· 'comma) - Affitto di fondi rustici - Nuorva disc.i(plina - Fondi ~~avarti di UISi ciVÌJCi - .Aprpl: icabilità - (1. 11 febbraio 1971, n. H), 202. • VIOLAZIONI TRIBUTARIE - Violazioni tributarie - Pena pecundaria - Orddnanza mtendeDJtizia - Ricorso al Ministro - Applicabiliità del si1enzio-ri~ge·tto - (1. 7 gennaio 1929, n. 4, art.t. 55 segg.; d.P.R. 24 novembre 197,1, n. 1199, arl. 6), 203. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 12 apdle 1973, n.. 4fl. . 30 ap:rhle 1973, n. 46 . 30 apriLe 19·73, n. 47 . 30 apriLe 1973, n. 48 . 30 aprlle 1973, n. 49 . 30 ap!l'1le 1973, n. 50 . 30 aprlle 19.73, n. 51 . 9 maggio 1973, n. 56 . 9 mag·gio 1973, n. 57 . 9 maggio· 1973, n. 58 . 9 maggio L973, n. 60 . 23 maggio 1973, n. 62 . 23 maggio 1973, n. 63 . 23 maggio 1973, n. ·64 . 23 maggio 1973, n. 65 . 23 maggio 1973, n. 67 . 6 ,giugno 1973, n. 71 . 6 giugno 1973, n. 72 . . . GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, f2.7 Luglio 1972, n. 2573 . Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 2863 . Sez. Un., 9 .gennaio 1973, n. 8 . , . Sez. Un., n:gennaio 1973, n. 63 . Sez. Un., 18 gennaio 1973, n. 1·68 . ·' Sez. I, 26 marzo 1.973, n. 831 ... Sez. II, 7 maggio 1·915•3, n. 1203 . Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1297 . Sez. I, 12 mag.gio 1973, n. 1299 . Sez. I, 16 maggio 1973, n. 1389 . Sez. I, 28 maggio 1973, n. Ì570 . Sez. I, 28 maggio 1973, n. 1575 .. Sez. I, 12 giugno 1973, n. 1691 . Sez. I, 18 .giugno 1973, n. 1773 . Sez. I, 18 girugno 1973, n. 17,93 . Sez. I, 26 .girugnp 1.973, n. 1833 . Sez. I, 5 luglio 1973, n. 1875 . S'ez. I, 5 luglio 1973, n. 1889 . pag. 761 pag. » 784 78·9 795 797 800 802 804 807 809 811 812 816 821 825 8·27 829 829 905 9110 833 846 856 9r61 860 862 865 885 933 890 936. 937 938 943 945 948 . INDICE XXVII Sez. I, 5 luglio 1973, n. 1894 . pag. 960 Sez. ILI, 6 :J.uglio 1973, n. 1946 . 891 Sez. I, 13 luglio 1973, n. 20·16 . 949' Sez. I, 13 luglio 1973, n. 2023 . 960 Sez. I, 18 iluglio 1973, n. 2111 . 965 Sez. Un., 25 wglio 19'73, n. 2168 . 97·9 Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2278 . 966 Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2286 . 966 Sez. I, 9 •agosto 1973, n. 2289 . 969 Sez. I, 9 agosto 1973·, n. 2290 . 971 Sez. I, 9 ago,sto 1973, n. 2307 . 976 Sez. I, 3 ottobre 1<973, n. 2486 . 9In Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2488 . 977 CORTE DI APPELLO di Perugia (Magi!straturn del LaVO!I'o) 28 .gennaio 1970, n. 30 .. . . . . . . . . . . . . . . . . • » 894 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSliGLIO DI STATO Sez. IV, lO aprd.le 1973, n. 374. Sez. IV, lO aprile 1973, n. 385. Sez. IV, l() apvU.e 1973, n. 3.95 . Sez. IV, 10 aprile 1-973, n. 3·97. Sez. IV, 17 arprile 1973, n. 432 . Sez. IV, 17 aprile 1973, n. 45·5 . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 3 arpd1e 1·9·73, n. 1005 . Sez. III, 4 aprhle 1973, n. 1696 . Sez. II, 5 aprile 1973, n. 1476 . Sez. IV, 12 aprile 1'973, n. 1699 . ·z•.·:·.·.·.·.·.·-·.•.·.·-·.·.•.·.·.·-·-·-·-·-·.·-·-·-·-·.·-·-·.·-·-·.-.-.·.·-·-·-·.·---·.·-·.·.·.·.··-·.·.··.·· ....... ,. ... ,. .. ,. ..... .,....,. .... ,. pag. 898 899 900 901 902. 903 pag. 1006 1007 1006 1008 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE III. - Questioni proposte . INDICE BIBLIOGRAFICO NOTIZIARIO ... pag. 159 166 204 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA· SEZIONE PRIMA GIUR, ISPRUDENZA. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE(*) CORTE COSTITUZIONALE, 1,2 apl'lil!e 1973, n. 42- - Pres. Bonifarelio - Rel. CaJParlozz,a - Chii:aoomcmi (n.e.). Approvigionamenti e consumi - Disciplina dei prezzi - Violazioni di lieve entità - Obbligatorietà del mandato di cattura - Illegittimità costituzionale. (Carta Cost. 3; d.l. C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, art. 15, secondo comma). È costituzionalmente iLLegittimo, con riferimento at principio di eguaglianza, t'art.,,l5, 1secondo comma, ,del d.l. C.p.S. '15 settembre 19:47 n. 896, nella parte in cui prescrive l'emissione obbLigatoria del mandato ·di ·cattura per Ze violazioni alta disciplina ,dei prèzzi, anche quando il fatto contestato sia di lieve entità (1). (Omissis). - 2. - !Ja queshlone di legittimità riguarda l'art. 15·, secondo oomma, del d.ll.C.p.,S. 15 'settemme 1947, n. 896, neMa pall'1Je in cui presoowe l'em~ss1one obl)liigatoda del mandato di carttum., anche se ili. re1aJto, essendo di •lieve entnà, è pun~ito solo con la multa (&rt. 14, t&zo coonma, de11o stesso deooeto leg1sl!ativo). Norme di mffll'onto sono giLi ar.tt. 3, 13 e 24 Oost. 3. - Il p!I"'blema, quli, è dlivooso da quclLo risoù.to con la sentooza · n. ,39 del 1970, che ha ruohilooato l'iilll.egirttimi.tà co~cmaiLe deN.'obb] 1go delil.'all.U'elsto in fl.agTarnza (art. 220 m re·Lazione ail!l'aa:t. 8'5 del t.u. (l) La precedente sentenza ~O marzo 1970, n. 39, cui ila Coirte si richiama è pubblicata in Giur. cost., 1970, 471 con note di FERRUA. (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo SALIMEI. 782 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO de:W.e <leg~gi dii p.•s. 18 giJUgno 1931, n. 773·), per nn reato puni:biie con la pena' del!l'amm;enda. Diverso, p~chè, mentre la pena edtttaJe com.mdnata per iii r·eato c<mtraiVVenZiionale del citato a<rt. 8<5 t.u:l.p.<s. era semp<re e sol!tao:.to peffilillami!a, nel'la dilsoilplina •che ne occupa l'obbltgatortetà del mandato di cattuJ:ria COIIlcerne nn deliltto la emi pena base è La reclusLOIIle fiiilo a trè aiiliili e, cong1iutli'bamente la multa fino a dieci mtld·oni (oca quattrocento miiliiond: acrt. 3 della 1egg·e 12 luglio 1961, n. 60·3), pena che sail.e a11Ja reclus101Ile silno a sei anni e ailLa multa smo a venti (ora ottocento) mili:Oilli, se ill fatto è di c .paJJ.'I1lico1are grav1tà • (secoodo comma deN'•art. 14 del decreto legisl~ivo), e che è de•1la sola mll!l.ta silno a quind! icfunilla (ora <seiloontomilla) lilre, se H :lla<tto è di c Ueve entità • (terzo comma de1l'a<rt. 14). Di tal •che, negli •a<IJ:'tt. 85 e 2210 ·t.u.!l.rp.<s. La rp<reVIilsione de:W.'ar·resto obbl1gatoll'ia ad opera della poliZJiJa giÌJU.diz!i:aria rtgual'ldava un rearbo per il •quale nOIIl poteVIa mai essere oommipata una pena detentiva, e, per oootro, ne~lilia speci,e, ta:I·e pena è P!'leV'ilsta sia per i casi di ellll:dtà, per così dire, coorente, sia per quelli di paiJ:'Itilcolare gll'la'ViLtà. 'J1uttaV'ia, la soluzi:Oill·e deve essel'le la stessa. Appar-e, mver~, ill'll'lazi: onale ·e, rper.oiò, ·iLlegittimo ex art. 3 Cost. •che l'autorità .giudiziail.'lia sila obbligatoriamente tenuta a dilspoore la cattu11a an1che :t;).e<r un fai'bto nel quail.e essa stessa, nellla sua prelimmaTe delibazione, raVV'ilsd gli e•stremi del1la tenu1tà. Né si dilca che la wlutaZJione dell'entità del fatto e del g11ado del- . l'ti.1lec1to .sila affidata escl!usivamente al<l:a rase dibattimentale: ciò è tanto poco vero che l''all'lt. 14 cOIIltempl:a ilpotesi di competenza del pretore e, per i oasi di pa!'lttoolar.e g\t'a'VNà, di competenza del tr.iibUII1Jal1e, iii che PI'etsuppone nna sceLta .pl'leventiv.a (pur condiZiiona.ta, ben s'mtende, agli artt. 445 ·e 447. ·c.rp.p., 'all1011chè gli estremi delLa particoLare gt1avttà emergano m .sede d1battimen1Jail.e). D'.ail.tronde, ti.l ;liatto di Heve entità come ta:Ie cootestato, in rel:aziOIIle alla ·OOIIlcreta fattilsrpecie per J.a quale si .procede lll'Oill ·comp011'ba solo una a<S~SaJi c.oosiJstente dd.miinJuizione deMa pena peonniall'lia edittale, sebbene l'e11mina2li:one totale della pena detentiva e la in'ogazione di un'unica pena, quehla pecnniarda. In sostan- 2la, iLa !legge :stahhliJsoe nna pena dt specie diversa. - La iiJ:'I11aglionevol!ezza aJppaJre talllJto pti.ù vtilstosa, se si pooga mente: a) ,che aJ1la obbliilgatorietà delLa oottura non c011l'lilsponde Fobbl!ig~atorietà deill'aNesto in fl:agll'laiilZa ('art. 2<35 c.p.p.), 'che avrebbe dato, almeno una parven2la ·di .giJUstilfioaztOIIle 'alLa norma (a ,prescilnder-e dail.la sua legittimità: vedaisd iLa .mentovata 'sentenza n. 39 <del 1970) 'con l'ovviait'e al p~iloOilo che l'dmprutato renda pti.ù difficile l'acqutsimone del]le rp<rOve; b) 'che, per ailitl'lo,_ hl reato nOIIl è <di. lniarhura ltail.e da postUJlarre, dti. II'·egola, queJ.rla deliJoaJtez2la dii mdagmi, aJile quail.i potrebbe a<riJ:'IeCa<r nooumento, mquilniando o dev~alllJdo le pro:ve, hl. preV~ernuto a piede libero; PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 783 c) .che, risolvendosi La •car,ceraz·~one preventil\lla iJn nn'anticipaz.1one della pena detentw~a, la mtsm<a provvisooia di restrdZJione dell.la Ubertà p&Sonale filnilsce con l'atpa~rire mcon~a ed eccessihra. 4. - Queistla OOI"Ite ha g1ià avuto occa~sione di afferma!le, con Sill'a sooteil.Zla n. 13:1 del 1,970 (a proposito deùilia p.erna detootiva prevdistla per i •casi ,più •glravi di Vli:olazione dell'wt. 116 del 1r.d. 2'1 dicembre 193~, n. 1736), che SUJss~ste l'esi:g,oo:~Ja di una rttuail!e contestamone espllicita e dettaglli~ata del vearto nei suOli aspetti ttpicizzaillti: da ciò si dedU!Ce che, anche per i reati ora cOIIlSideoo1Ji, la contestazione deve esse~re for:rruulata con :rlilguwdo aill''ilmpOI"ItalllZa del fatto addebitalto. 5. - Va da :sè che, quando H :liartto non vooga siJn dall'ilnmo quail:ificato di lieve entirtà, ma si:a :rlitenuto taLe m nn secondo tempo, cioè dopo La cattul'a, sulLa base di dalti pvobatori sucoossi'V'a!IIlente emersi o di eiement1 di grudi:~Jio SUJccessirv~a~menrte maturarbi:, la norma conservi la sua vaJilldlità e non possa essere tlratvo1ta dai1Jla di:chi•a~razioiile di ilJlegirttim'i.tà costitll2li0Illa ·le. 6. - In vid:erlwento a~gl:i M"Jtt, 13 e 24 Colst. la questione è da ritooerni assorbita. 7. - Lla. dtclrialrazione di pa~rzialle i!llegittimità non è, ovvilamente, di ostacolo lail!La :piena opeva1iirvjrt;à - nnche nehl'•i:potesi di oontestamone del fatto di Lieve entità - ,ai1Jlo stesso atrt. 115, prjmo comma, che preScrÌJVe il rilto direttilsslimo. Va p.t'edsato m proposito che q:uesto rd.to, prervtsto ,dJafi',a~rt. 502 :c.p.p., ail qu~le l'art. 15 della ileg1ge timpuglnata rii!IlVia, va aida1Jta<to rul'ev;entulille ·dliversa sirbuazione processuaie: ·solo 1se vi: è nn :a~estato (m ftagr:anza), è attuabhle m modo rj;gorosa~ mente ,COOliforme !all:la d~sci:plma del •codilce, mentire, se nO!Il . v'è nn awesta<to, '11 rilto ldirettlilssimo :si •svolge :senza J.a presentamone coatta delll.'impu.rfJato ~dinanzli al .g;i~Udiice (conte ld'atssilse, tlribunaiJ.e, pretore). Tale {l"lirto, ·come è noto, può av'ere illliglresso ilndi:pendentemente dalll'·a~r~resto (m flagranz:a): art. 21 1eg1ge 8 d:ebbJ.'aliio 19,48, n. 47, SUJLla starr:nrpa; arl. 87 t.ru. deUe il!eg1gi per iJ!a ell.e~iOIIlle atl!la Camera dei DepUitalti 30 marzo 1957, n. 361; art. 9[egge 2 ottobJ.'e 1967, n. 8195:, Sl\lNe arrtm~i. 8. - Deve, rpertallllto, ldilchiJalrarsi iilleglitrtJÌima ila nocma denunz:ilarfla nella pwte dn CUJi p~revede e :rende obbli:g1a1Jo['lia l'a oa:tt:ua:-a anche quando sia contestato hl 1latto preViisto dall'alt"'!;. 14, ullitilmo comma, deil decreto n. 8<9•6 del 1<947. - (Omiss.is). 784 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZiONALE, 30 aprile 1973, n. 46 - Pres. Verzi - Ret. mO'lldirida - Enel (avv. San:dtilli, COOJte, Pli:acitel1li), Cappem (a~. SoNenti!llJo), Soc. Vemuri (•avv. BeTardi). Acque pubbliche ed elettricità - Impianti elettrici - Servizi di elettrodotto - Indennità comprensiva del soprappiù del quinto - Ille~ittimità costituzionale. (Cost. art. 3.; t.u. 11 dicembre 1933, n. 2775, art. 123, comma secondo}. E' castituzionalmente illegittimo, con riferimento al prinetp~o di uguagLi'!Lnza, l'art. 123, secondo comma, del t.u. S'ULle acque e sugLi impianti elettrici, netta parte in cui istituisce l'aggiunta del sovrapp.iù del quinto alLa indennitd per servitù di elettrodotto (1). (Omissis). - 3. - L'art. 123 del r.d. 11 dtcembr.e 1933, n. ;t 77·5 (.t.u. delle ile~gi sulle ·•a•oque e .sU!gllii impia!llJti elettrici), f,l quaJ.e• detta la discilpldna concffi'lllen,te la i!llJdenniltà dovuta al proPTie<tario deil fundo asso~ gettato ~ •servitù di ellettrodotto, dopo a'V'ell'e, nell pr!imo comma, s1Jal'liuito che l•a mden:ni.tà deve e•ssere determinata c tenendo COillltO de'lla diminuzione dii va•lOII'e che per la servitù wbiscono i!l suolo e ~l :lìa:blbTicato •in .tuirtJo od in parte •, d~spone, néll setcOil!do COIIIlffia, c che· il valoce dell'·irrnmobille graCV"ato ·dalla servitù è comprutato neHo stato in ooi esso WOCV"a.si atlll'~to de'l!l:a ocoopazJiOI!le e ·sen:lla de!Wa2lione per qooilsdasd carico che lo •collp~ca e ool so.pll'appiù del qUJinto •. La questione di iJ:egilttimiltà costituzd.onale che questa Coll'lte è Cihiamarta a dso1vere concerne questa paQ"te relativa all sopra!ppiù del qui'lllto. Le ordllinrunze sopra :ilndtcate, !plre!llJdendo le mO!SISie dal riiJ!ievo che 1:a norma 1si il:'ltcolilega geneticamente ail disposto deLl'art. ·603 del c.c. del l8t6t5, relativa al11a IS~e~IV1tù coatti'Va di acquedotto, il q<uwle appunto stabil]irv"a nn • •SIO!prappiù del quinto • oltll'e !hl va!LOII'e di stima dei tei'Irenli da ooooparsi. e dall!a cons~deraziOI!le che queSta magl~O~OI!le, pur se 'COII'l"iissponldente a un:a [un:ga tradizione, coosacra:ta allliChe nell co- {l) In dottrioo, s.Wl'aurrnento deil ·quinto dell'indennità per ILa sell"VVÌtù di elettrodotto: PATERNò, Sulla costituzionalitd detl'aumento del quinto previsto dal secondo comma dell'art. 123 del t.u. sulle acque ed impianti elettrici, in Rivista giuridica dell'E.N.E.L., 19,69, 566 e CANFORA, Alcune considerazioni circa la legittimitd costituzionale degli artt. 122, 4• e 5• comnna e 123, 2• e 4• comma del t.u. n. 177·5, dell't! dicembre 1933, in relazione al principio costituzionale di solidarietd. in Rivista giuridica dell'E. N.E.L., 1970, 671. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 785 d~ce a1~ber>tino, è starlla SOIP'Pressa, in qu:alnlto anaCTonistica e i!l"razdomrle, nella d:iJsciJpHna delil.'·a,cquedOitto dettata daù:l'atrt. 103,8 de•l c.c. ~gente, rpo:OISIPetta:no dl dubbio che il cita-to oo:rna:n.a secOinldo deil.,l'art. 123 del t.IU., n. 1775 del 1933, man•tenelnldo la predetta ma,g1gdocazione peo: 'la 1S€1I'V'irtù di ellettrodotto e attri!buelnldo cosi a1l p~rorpll'lieta!l"rio del fondo ·aSSe!l"VIito una 'indennità superiore 'al T'i:stO!l"o deiJ. p!re,giiUdiZJio economiJCo da lwi effettiv,amente SIUbìto, contrasti con g1i artt. 42 e 3 Oost. Conll'~g:ua~do· al!la V·iola:zJione d~l principio dii e'grua,gUanza, ila ing1riust~ filca·ta dmpall"ità dii trattamento è rp!rospettata sotto <trdtp[ice rp!l"ofilo: ri1spetto a:i proprJe,ta•ri d1 fondi graov·ati dallle a'lltre se·rvitù coattive prev~ ste da'l codice, ·civdlle, e in pa!rt~col:are dalla servirtù dJ acquedotto (mt. 1038 IC.'C.); tr~spetto •ai ·propll'lietavi nei 1CUJi corufron.t·i, per la co~z·ione di •conduttura elettr.i!ca di•chimata di rpubbl:ica utiJirtà, si proceda, anzi•chè a1d impoJSiZJidne di servitù, ad esp!rorpdazione deilla parte del fondo occorrente 1per ila reail.'izzaZJi·one dell'opera e per IL'eserciZiio del1la Hnea, :con indennizzo ex mtt, 39 e 40 le,g:ge 2·5 gd'll!g1no 18·65; n. 23519; !l"ispetto, lilllfine, ,ai pvoprietari di fondli che, in di.Jpelndenza deillla costru2lione dcla:a conduttill!l"a medialtllte ocoopazione di Ull'genza, ptro'brartrta olrt!l"e m. bien1111io e non segu~ta dalle formaJ.ità pe1r il.'aSISe!I"Viimentt:o o la esproipdazione, abbiano &ritto al .r~arcimento del danno effettirvo, senza a1l•cuna mag1gio'l"a2l~one. 4. - La •que.sUone è, 'so·tto H profilo del con·trasto con il"a!l"t. 3 Cost., indubbiamente fondata. Var.t. 123 del T.d. 11 di,cembre 1-9•33, n. 1775, rtproduce, saJ.vo a·1CUJne vamanti del!le qua1i si d:i!l"à poi, il'arl. 6 deil.la le,gge 7. giugno 18194, n. 2~•2., rnl qrua1e cordspondeva, quasi testuaJ.mente, al diJsÌ)osto deH'arlbicolo 603 del 'C.IC. del 18·65, sruhl'a servitù di acquedotto coattivo. Deve escludersi 1che n ·1egi•sil.IBrtO!l"e del 1894, .prescrirvendo che alla ilndennirtà, da ra,ggua.g.Uar~Si aHa d!iminUZJione· del valore de•l Sllloilo, dooveSISe aggtnngersi ill. .sopr:appiù deil. quinto, fosse stato mOSISO da11l'app~rezz:amenrto d!i Taglioni pecuCJ:i1atr~i a'l,la servitù di elettlrodotto, dru[ta·ndo invece chla!ramenrte espresso nei \la'V'oll'li prepall'artivi (vedi, tra l'altro, la re1aZÌJOille al progetto dii legge rpresentata dal Min~Sit!l"o BoseUi aUa Camera nell!a ISediUta del 1•2 marzo 11H9,4) !Che ,si rirteneva rugilior consiJglio quelllo di ·a]10111Jtanarsi 'il meno· possi1bile dalile • dilspo,sizdoni di le,gge che su le materi-e an,a•loghe » 1si •contenevano nel codice ci'V'ille, e in pa!l"ticola!I"e di segui~re il ;s~stema tracciato dn rtema dii seT'VIÌtù di acquedortrto. L·e ragioni 1che, l'IÌispetto a .quest'UJ1tima, avevano iiSipitra,to, nel!le antiche 'origim, ill 'Soprappiù deLla indennità, •sia che que,srto Tap!p·re:sen:ta,s:se H compelnlso per Ila dmposta folnldi,aria, che ~resta'Va a 'car~co de·l p~oplrie786 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO taxù:o, si:a 1che, 1come rutri opi!nava, fosse sOTto :iln :funzlion,e della coarttiwtà del ISaCTI.iiic1o imposto 8Jl didtto del proprietario, analogamente a qruella magg1orazi<me del valoo:-e venale ~che adoune J.eg1slaziorni straJniere del secOilo 'scorso attribuivano al propri1etaJrio esprop['Lato per ra,gionli. di pubhlLca utiil.ità, iSOito state ormai xitea:JJUJte d.n~cO!Il!sistea:JJti dal legdislatooe del cod:tce dvile vigente, nel quale U predetto ·sopraJppiù è stato SOippT·elsso. Nè fficruna di ~esse può ~costitUJill'e Viail!1da giUJstific~ione per manten:erlo :rd!spetto all'Liln:den~nità ll'elathna a:lil'a servitù di elettrodotto, posto che 'B!nche tale mdennità va determinarta senza detrnZ'ion,e • per qualsiasi em-ico • che colpisca J'.wmobHe, ill ,che deve dntendersi al lordo, ,e non a1l netto 'delLa stessa imposta fO!Il!diaria. Irn rflanto potrebbe, :comunque, rflrmnaJrsene una ragione giustilfilca-. triJce, dn qu8JI1to tla 'indennità, costirtuen.te iLa base della maggiorazlione del .quinto, non ,cOinpll'endesse, sec01:1do i crit&-i dettati dai!. ciltaito articolo 1;2.3 delLa legge del 1933, tutto fui pregiiU!dizio economico derirva!Illte dailla impoSi2lione dellia 'Serrvitù di elettrodotto. E aJppUllto ,su 'questa d!iretti.va si muorve l'opinione di chi, ·in base alla Locuzione del comma secondo del pr.edetto ooticolo, che • il vailiore dell'immobille 'graJVarfiQ daUa ;servi!tù è 'computato nello stato in crui esso 1Jrovasi all':artto deHa occrupaZ'ione •, riJ1Jiene che Ila diminuZiione di valoll'e debba essere determinata con ll'iferdmento a!lil'limmobille così come troVaJVasi all'atto della ocCUJpa2li!one, con rliguaJrdo cioè lllila delsti!nazion,e .specid'i!ca 'Che ,aveva <in que1 momento, presci!ndendo da!l:la posSibillità di diverso sfumttaJmento, ancorchiè essa non dli.Jpea:JJdesse da cill'costaJnZe mevamente eventuaU ed ~potetiche, ma avesse caxtalttere dii artJtualità. SenO!Il!chè, è aJnZirflutto da rilevaJre che chi sostiene la predetta mterpreta: zi.one delllla locuziJone 'Sopra ll'ilportata r1c0illega la ratio d~ disposlizione l!'estrirttiva aLla. :liaco1tà, preVIilsta dali'art. 122, quatrlto e qui!nto comma, del t.u., d1 ·chiedere 1a rdmozione dehl'eletiiDodotto quando •s'i!ntenda appootaJre ·i!nnovazioni al :li01:1do servente; cosiochiè, l'assel1i! ta limitazioo,e, nehla determinazione della base dellla dndenniità, se trova iìl ·suo contrappeso nell'a amovlibiliità della servitù, non potrebbe porsi a giustid'i!cazione del soprappiù del qui!nto. Si potrebbe, se mai, dliscutere ,se questo soprapipiù, presci!ndoodosi dallile ragion:i che !irndussero H legilslatore a prescriverlo, possa ora :rdmaJnere giustificato ]limitatamente alle servitù inaJmovibiH, .come ~in defìnirtJiva fini!sce col sostenere, si'a piU!re suboodimaltaJmente, \La dLfesa del Cappelli. Ma qua1siJasi argomentazione a·l mguwdo è comunque viziata in radilce perchè rpartte da 'lllil pl'eiSUIPPOSto erroneo. E', ·infartJti, dottrlma dominarnte e giiU!l'1spl'IU!denza cO!IllsoiL'iJdata che la nOO'ma dd pri!ncipio posta dal .c:lomma primo dehl'artt. 1,23, :impone che nelPARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 787 la determinaziooe della indenndtà si tenga conto di tutto il pregiudizio economico 'Che per .effetto dellila ISe'l'vitù dd elettrodotto SUJbils1ca il fondo servente, e dò in base ai i!lorma'li criteri che sono vaUdi per le altre servitù coattiv•e e che col'll'lispondorno anche a quello de<ttato in via generale, nel ;caso di esptroptriaz.tone .parztalle per pubbl~ca utilHà, d!aill',arr~t. 40 della le~ge 25 giugno 1865, n. 2359. In p~rrtkolare, possono ormai dirsi fermi i purnti seguernti: a) che la diminuzione di valore conseguente ,aU·a impolsizlione deilla servdtù 'dd e1ettrodotto va determinata COill Tifel"imento a~l'·illltero fondo serve[}Jte, .e non già aHa .sola •striscia di telt'r.eno materialmente asserrvUa: n che è confermato datl fatto che l'art. 12~ non pTevede più, distintamente daUa indennità dd· cui ai!. rpll'limo comma, i danni de.rhranti dalla 'separazione in più parrti o intersecazione del fOilldo, che, tanto l'art. 603 c.~c. 1865, quanto l'art. 6 dellLa citata legge sull'elettrodotto deil 18-94, menziornavano come dovuti illl a~giunta al[a irndenrnLtà; b) che nessuna Hmi~tazione al prdndpio dell'inte,graile i~denrnizzo del prregiudizio effettivo deruva dal dovel"si cnns1deroce l'.immobtle nello stato illl oui trovasi a'H'·atto della occupazione, perchè con ciò deve intender!si escluso soltanto che possa tenersi conto deHa possibiLità di futm'e desrtilllazioni dipendenti dal ·corrcorrso di cirr<costanze me·ramente ipotetiche, mentre è ~certo che, al di là della contLng.ente de•stinazione . in ·que'l momento (ad es. agricola), deve aversi riguaii'do ·anche a quene destinazioni, la cui possilb~liità, in base ad eilemenibi obiettivi ed idooei, si .presenti con cail'attere di eonoreta attualità in modo da porter·Sii considerare una qualità delil'immobile (ad es. edificatoria). Tale risultando la inrterpreta:zJione deii.J.a norma, la di,sposizione relativa al .soprrappiù de[ qudnto dà luogo ad ingiustifi:cata d~parità d'i trattamenlto ·ri•spertto a s.ituazioni sostanzialmente identkhe. Nè hanno consistenza le argomentazioni in coll1itrario svolte ne1l giudizio innanZii questa COTte, le quali pongono in rilsalto l'a maggiore ampiezza o illltensità degLi .effetti pregiudlizi.ev;oU dieltl:a ·serviirtù di ·elettrrodiotto, II.''ÌIS!P•etto a que1lii di altrre se•rvirtù coartltive, e, con particolare riguardo alle lin.ee ad alta tensione da costruiTlsi dall'ENEL, s'appuntarno sulle prescrtziooi ·~· relative a•li1a irnamovihilità (art. 9 d.l. 1•96•5, n. 342), e su queille per cui le linee non devono • soprapassa.re • gilli edilfrci (arrt. 65 r.d. 1940, n. 1·968) e deve essere astsi!curata Ja mancanza di pe'l'kolo per la Lncolumità pubbUca, giacchè anche gli effetti di taH .pre·sorizioni, nella misura :in eui Lmpedi•scono o limitano le :fiacoltà del proprietario deH'immobile dii uibiHzzru: e le aree asservite e quelle adiacenti, incidono sui v;a,lore del bene e vanno pertanto tenuti in conto neill•a deterrminazione deolla indennità a1i ·sensi del ·comma ,primo demarrt. 123 d~l t.u. 788 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Lo stesso è a dire dspetto agli effetti preghllchlzievoH che de11i'Va1D.O da•lile :liacoi!Jtà 'Con:lier.ite all'utente del!la servitù dd elet1ll'lodotto daiJ.l'art. 121 del t.u. !predetto e, in péill'ticolare, da quel:La rela1Ji!VIa aU'aocesso del personale addetto a!l:l:a sol'Veglianza e manutenzione degli im.plianti, come pure rr~spetto ai dlisturbi che possono cagiona,re le V'ibrazioni o il ronzio dei .cavi a:ttraver.sati dalla ooNente. Quooto •a questi dilsturbi, è 'mdiscwtibiJe iLa J.oro inoidenza suJ. godimento deil bene e la rillevooza, sotto ili pr.ofiilo econoonJi:co e giluridi·co, almeno nel caso che si!a SU'perato i!l limite del!la norrrnale tolilerabHiltà : il ·che risponde a p11mcipi ·che tl"ovooo anche espressione, in materia di l'apporti di vicinato, neil!la tutela, dii ·carattere reaiJ.e, a~ccordata dall'art. 844 •C.'C. per J.e ·immissioni. Quanto aJ. pregiudizio· relJati:vo aJl transito di cui al su citato articolo 121 lett. d, 1H l"illieV'o deUa dìifesa del Oa~ppe11:i che la legge non ne assioura i'l rà!storo integtt"a:le, ben potendo hl danno SUJPera~re quel quarto del va!lore dell'area necessaria che è previsto dal terzo comma delil.' art. 123, •si basa su un presupposto €1l'l'oneo. Il cOIIlliilla ora citato non va inteso nel senso che ·iii pregiudiziÒ per iii diritto dd pa~saggi:o e per le ocoupaZJioni di suolo :ivi previste, debba esoLudeT'si nel COilllPUto del:l:a rea•le diminuzione di vailiore del fondo ai sensi del primo comma e indenniz2lal'lsi iln base aJila cosiddetta .stima convenzion~1le, bensì - come vitenuto da .prevalente dottrma iln malterila dd estilmo - nel senso che, qualora H quantum determinato secondo il p:rimo comma ri•sultli infe- . riore ·a quello convenztona~e del terzo comma, l'indennizzo debba essere ragguagliato a quest'IU!ltimo. Posto pertanto che i!I. minus vail.ore da indea:mdzZJare ai senJsi del primo ·Comma dell'art. 123, •comprende tutti ti titoli di danno conseguenti aJia imposizione della •Sel'Vitù, l'aggiunta del quinto disposta dal secondo comma, comporta una mg1ustidì·cata disparità di trattamento, rispetto, non solo al:le a~Mlre sei.'V'itù coalttive disoilplii!nate dal codice oi'Vitl.e, ma a10che alila norma't~va appUcabtle nel caso, non di'V€111SO sotto l'a!spetto qui ,cons~derato, in cui, per La •costr:uzdone. de•Ha iinea elettrica, si proceda, anziochÈ> a.Ua iillllpOsizione dii •servitù, a'lla espropriazione del suo~o occorrente ana realizzazione deLl'opera. Ciò :basta per ritene11e sussilstente iJl. contrasto della disposizdorne de qua •con il'•al'lt. 3 Cost., senza che occorra scendel"e ailll'esame del- '' il.'ultel'liore dedotto profilo di contrasto con lo stesso 'Pl'incilpio di uguaglianza, nehla 1ilpotesi ,iJn •cui, dJn dilpendenza dti costruzione di eLettrodotto con ~Uegittima occupazdone oltre il biennio rnon seguita dia decreto di asservilmento o di espropriazione, sia dovuto H :rli'Siarcimento del danno ef:tlettivo. Resta assOI'Ibilta ·la questi•one di legittimità costituzionale della no;rma in viferimento a~lol'mt. 42 Cost. (Omissis). PARTll!, I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 789 CORTE COSTITUZIONALE, 30 Blprole 197·3, n. 47 - Pres. Verzì - Rel. '11rima1"chd - Près~dente Regi:ooe Toscan:a (avv. Predlieri), Presidente Consigiliio dei Mi:ni:strli ~sost. 'a'V'V. gen. Stato SaVIarese) c. MillliMero delle Fin·anze (sost. avv. gen. StaJto Corona'S). Corte costituzionale - Giudizi di le~ittimità costituzionale in via principale - Ricorsi delle Re~ioni - Violazione della competenza re~ionale - Inammissibilità di altre censure - Questioni nuove - Ammissibilità di motivi nuovi. (Cost. art. 134; l. 11 marzo 1934, n. 87, artt. 22, 23). Re~ione - Re~ioni a statuto ordinario - Tasse sulle concessioni ~overnative - Concessioni sulla caccia - Spettanza ·allo Stato. (Cost. artt. 117, 118, 119; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. l, tariffa n. 26). E' inammissibile la questione di Legittimità costituzionale proposta da una Regione in via principaLe, che non comporti e•x se violazione deLLa competenza regionale; mentre sono ammissibiLi pro1iLi nuovi di una questione rituaLmente proposta (1). Lle tasse di concessione governativa pe1· licenze di porto d'arma. per uso di caccia, nonchè Le reLative soprattasse, sono di spettanza dello Stato (2). (Om~ssis). - l. - Con i due ricol'lsi i'Ildi,cati in epLgra:fe la Regione Toscana assume 'che la sfera di .competenza ad essa attribuita dag·:Li artt. H7, !118 e 119 della Costituzione 1n !relazione agli artt. 3 deliJ.a legge 16 maJ,gg:io 1970, n. 281, e l, lett. o, e 19 del d.P.R. 1·5 gennaio 19·72, n. 11, sia .stata ·tnVIasa dail!lo Stato •con la nota de·l 13 settembre 1972, pl'lot, 13/1989/72, del MmLstro per le finanze e con H d.P.R. 26 ottobre 197.2, n. 641. E TilspettivaJmente, chiede che siano dìchiaTaJte di sua esc'1UJswa 1spettanza le attri:buzioni preViste d~l!l'a['lt, 3 delia ilegge n. 2811 del 1970, ;rel,ativamente a•Lle taJsse e sopoo,1Jtasse .per licenze di ooccia di cui aglii a~rtt. 90 e 91 del ~r.d. 5 g;iugno 193·9, n. 1016, sostttuiti dag:Li arlt. 37 e 38 del'la legge 2· agosto 1·9·67, n .. 7.99, e sia an.nullaJto il detto pl'IOV"V'echmento mnstedale; e ,che venga d~cMa~rata l'i11egittimi.tà costttuzionale deWart. 1 del d.P.R. n. 641 del 1972, m ~rilfel'limento a,l n. 26 delJJa twiffa alilegata, e delle novme ad eslso col·legaJte o dipendenti, per aV'er ill legisLatore delegato previsto !in :lia'V'ore dello Stato UJna tassa (l) Principio più volte affermato dalla Corte: cfr. sent. 10 febbraio 1969, n. 11, in Giur. cost., 1969, 69 e 4 marzo 1971, n. 39, ivi, 1971, 182. (2) ln .dottrina: C1GOLINI, Commento alla nuova legge sulla caccia. 790 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d:i C<IDcessione goveTnativa per ll:1cenze di caccia in violazione, oltre che deilile d~sposdzioni sopracitate, del.l'all'·t. 76 Cost. E' ·cosi sott01posto all'esame dei1la COJl'lte un oompilesso di questioni, prod:ì!li e al!1gcmenti che si riferiscono ana stessa matexia e che PJI'esentano punti di iderli1Jità o d:i stretta connessdone. R!reoTTono, pertanlto, ~le ·condizioni rpe,rchè i due PJI'Ocedimenti sdano T'iluniJti e J.e xemtwe ooUJse vengano decire con un'unka sentenza. 2. - Ncl secondo procedimento la difesa deil Presidente del Consiglio dei mimd:st;r<i ha p!roposio due ecceziOOl!i di inam~ssj.biJ.iltà del dcorso che debbòno esseil'e elsamimate rpreltm1narrilente anche peil' l'mcidenza che la loro valìlll1larlone può aveil'e sU:ll'indiv~duazione dell'oggetto del gtudizio. a) In ordine ailla denuncia di 1llegitt1mità costi.tuzionaile del d.P.R. 111. 641 del 1972,, !Pell' co111tra~sto con l'all'it. 76 Cost., viene eccepito che elssa ha ad oggetto· Ullla rpll'etesa violazione della Jegge di delega che non compOII"ta ex se vioJ:azi0111e deHa competenza regionale e non arprpme neppure strumentale Tispetto a queUa della lesione di detta .competenza . . Per \La <Regione, invece, r:i!corre,rebbe tale nes1so di strumenrt:alità, atteso che la VÙOilazione dell'élll't. 76 sall'ebbe il presupposto o n modo di queilla degli a!l:"tt. 117, 118 e 119, ·ed addirittura la normativa denunciata sarebbe stata posta in essere rper violare o Vlìolando queste disposizioni. Escluso che nel comportamento del legislatore delegato si possa vedere l'attuazione di tale intento, la Corte ritiene che il preteso supeT'artnento dei limm della delega raPPll'esenti solo H modo in cui si sarebbe avuta la violazione del:le dette d!i,spomziond costituzionali attit'!i.bUJtive dii 'competenza. E pertanto, non Ti'cOOTendo •le c01n1dizioni necessarie peil' l'ros,taura. zilone del giudizio di legittimità costituzionale dn via PJI'incirpafl.e (sentenze nn. 11 del 1196·9 e 39 del 1971), la questione deve drehi'avrursi inam· miJssi!biJle. b) Alll'udi€il1Za di discussione l'Avvocalbm-a dello Sta~to ha proposto una ,secOtnda ecce~i01l1e di inaJmmiJssibHità del dc orno: l!a Regione Tosca~na, sostenendo pe'r la prima volta nella memoria che con hl detto deoreto iil legislaJtore delegato aveva sottratto ad essa Regione le sopmttasse di <cui ml'arl. 91, in reJ,azione all'art. 92, del r.d. 111. 1016 dei! 19319, 1come 1sostituiti con gli artt. 38 e 39 della legge n. 799 del 1967, aw-ebbe so[o .con gue11o sCII'Iitto ,difensi'V'o indii,caJto ,sp,edfi,camenlte il detto motivo, che pertanto sarebbe nuovo. Va al riguaroo tenuto presente che il ricorso per l'impugnativa in via pl'indpa,le di una legge, ai sensi dell'aTt. 22 deHa ilegge 11 maJTzo 1953, n. 87, e in relazione all'art. 6, n. 3, del r.d. 17 a~gosto 1907, n. 642, deve contenere le tn~dicazioni prescritte dal primo eomma delPARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 791 l'art. 23 delil:a legge n. 87 de'l 1953, con la ·specifi:cazdone dei motivi di dennncia. E 'che per ciò non è .consentita, nel cor;so de~ procecHmen:to, la inld:ilcaztione di nuovi motivi. Ma va a·ltll'e·sì considerato ·che ne'l procedimento costituzionale quando nelle dette norme si parla del motivo, ci si intende riferilre alla questione, e che c'è novità qualora 1sia denunciata una norma di legge ('g1ià ogìgertto o meno di aJ.tra e l'ituale denunc~a) per contra1sto con una dtsposizione 1costttuzionale di,stinta o 1diversa da queilla già i!llvocata a rafuonto. Nel caso 1in esame, la Reg1ione Toscana, con H !"i!corso, ha d~dotlto ila violazione del!le di-sposizi·oni 'costituzionalli rel,attve al:le attribuzioni regionali in mateTia tributarta e per il .collegamento ;in,tercOI"rente txa la ·potestà amrrnilnilstrativa e que,Jila tr1buta!ria; e nelil;a memoria, per cdò che la'norma,tiva denuncia·ta • mantiene a favore dello Stato la soprattassa • di ~cui ~aJ. citato a'rt. 3-8 della legge n. 799 dell 1967, ha rtilevato Ptnva!Si:one dellila • sfe,ra delle matel'ie riserva·te alJle Re;gioni anche sotto un altro ,profi,lo, relativo all'esercizio dei poieri amm:inilstrati\ni, iln quanto connessi a quelli tributari •. Così facendo, non ha dedotto neLla memoria WJ. motivo nUOVO e CLOè •solilevato una questione 'lliUOVa~ ma SVOltO solo a~gomenti nuovi a sostegìno delila denuncia di Hlegittilmi.tà costiJtuzionale già specdfi·camente a'V1anzata con tl ri:cor'so. Pertanto, l'eccezione di .inammi,ssibiUtà in esame non è fondata. 3. - La Regione Toscana assume, a fondamento delle richieste avanzate con ·i due r~corsi, ·Che, anteriol'mente al tra.sfel'imento ail.le Regioni a staJturto orddnar·io delle :liunzioni ammimstrative statali in materta di caccila, le licenze di caccia costituivano artti ammindstrativi distinti daJl.ile licenze di porto d'a['mi (anche nei casi in cui, eser'c:itandorsi la caocia con le armi, Ue licenze dii portarle erano :necessarie) e che ad e'sse si riferivano le tasse sulle concessioni governative in materia di porto d'a~ e di caccia; e 'che le attribuzioni relative a dette li;cenze di caleeia ed al!le conne'sse tasse sulle concessioni erano state ad esse Regioni rtrasferite. E da qui fa d~scendere la denunciata ·ilnwsione dellla sua sfera di cOIIlllpetenza. Le premesse 1S1U cui si basa la Regione, almeno entJr.o i limiti in cui esse Tlillevano ne,l'le cause iln dedsione, non possono essere condivise. a) Considerando J.e ipotesi di ese['Ciizio dell!la cacoia con armi hmghe da fuoco, e quindi escludendo daU'.esame la materia relartThva al porto di armi non da caecta (per le ~quall!i è parcinco che le 'lilcenze eraiOJo e sono di 'COIIlllpetenza dello Stato) e all'e,sel'cizio deHa caccia senza armi (senza per altro comprendervi l'attività venatoria esercitata con cani le· · vrieri, con furetti o 'con fail.,chi, ipotesi questa a:ssimillata all'altra di eserciZJio deLla ;caccia con armi), deve riconoscerlsi che neHa normaifliva e nellila prassi ammilni·srtrativa, prima del trasfeTimento aUe Regioni a 792 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO statuto or:dlin~Wio di fnn2lioni in malteria di caccia, anche se concettuaJmente erano 1ndividuabHi sia le Hcenze di porto d',armi che que!lle di caccia, gJJi nn~ci atti effettivamente esi!stenrti erano le Hcenze di porto d'~Wmi per uso dii ca1ccia. Non esistevano, i!nvece, nella materia sopra ind~ca!Ìla, ,liJcenze dii cacc~a come atti a sè stanti, p€111Cihè, · nonostante che ne pacr:tl:assevo 'VIaiÙe le~gi e, tra le altre·, liJl r.d. n. 1016 del 1·93·9, e il!a ~egge n. 799 del 1967, esse non si erano concretizzate in autonome 81btiv1tà ·ammin:ilstratJi:ve: 1previ!sto, i:nfart;ti, che, per la loro stessa esistenza e vawidmà, fosse ,necessaTio 'che dsuLtassero da documenti con dart;e cara: tteT!ilsttche (art. 8 ultimo comma, del r.d. n. 1016 del 19,39, come sostiltUJito d~l',art. l de'Ha legge n. 799 del 1967), non è i!ntervenruto i!l decreto 'che avrebbe dovuto determinare • i mode'l.li delle Ucen:re dii caccia e ile loro.caratterist~che • e quindi sono mancate le fwme che aVlrebbero dovurto :rd:vestliJI·e e documentare questi a1M:. Le licenze di porto d'a,rrni per •uso di cacC!i.'a veni'Vano così a svolgere una dupldice funzione: arutorizza•vano aJ.. porto d'anni e nel contempo ~M'esercizio de~l'attività venatoria, 'si·ccome ·r'.iJsrultava da tutta J:a norma: ti'Va ·.iJn materda e sigrufi:caUvamente dail'art. 32 de'l r.d. 24 settembre 1923, n. 2448, •secondo cui 'H permesso di porto di a!l"ma 1unga da :fuoco • .serve anche per ulso di cacda •. Ma, 'come si è detto, gJi uni,ci atti amministrativi effettiivamenrte esistenti ·erano le Hcenze dii porto d'·a,rmi. Per iJl loro riLascio erano mdi,cate le autorlità competenti, e le ·condizioni e le moda[ità, nonchè le . caratteristi,che dei documenti che le dovevàno rivestire e ne do!Veva!Il!o attest8!l'e l'esi·stenza, ed i1l tutto a mezzo di apposite no!l"me (e tra le allbre, degLi aTitt. 30 de:Ha 'le~ge 213· aprile 1911, n. 509, 42 e se,guenti del r.d. 18 giu~o 1931, n. 733, 61 e ·seguenti del !l".d. 6 ma~gio 1940, n. 6315', n. 48 deilll:a tabeH!a a:1legata al d.P.R. 10 marzo 1961, n. 121, e al"lt. l dell:a le~ge n. 799 del 1•967). b) Strettamente lega,to al p!roblema relativo all'esiste!llZa e vaHdità de~i aJttJi :ammirnd.strativi attinenti aUa materia tn esa~me, è J'ail.tro concerrnelllte ·iQ 1IDa,tta,ffiento tributal'lio. Fffi'lmo elssendo che, fossero o meno -i perme,ssi di por.to d'·8!l'mi e le 1~cenze di ca,ccia atti dltstinti e dive!l"si, i tributi previsti pé!l" :iJl loro riJlascio o I'lilnnovo e quelli :arn!nua1i erano le -tasse e soprata,sse sulile concessioni govern:ative in materia di povto d'~·i e di caccia, l:a COII."te non vitiene aocettahhle la tesi detl!a Regione Tosca,na secondo crui ta1i tasse e sopTialttasse si riferi'Vano al!le licenze di oa,ocia e non (anche) ·ai permessi di ,parlo d'•aTmi. E ciò, anzitutto pe:r:chè codesti trdbruti concernevano atti per cui erano ,riJchie,ste forme pavticolwi (permessi di porrto d'armi) e 'che ~evalll!o tassativamente indicati con leggi (e nel1l:a specie, con qruehle tenute pl'elsenti nel .teSto ·nnic-o delle d~sposiZJioni !in mate!l"ia d'i tasse sulile concessioni goverrna·tive, approvato con :iJl d.P.R. n. 121 del 1,961), ed il secondo luogo, perchè il n. 48 del!la cirtata .tabeJlla a1!Le~ta al l PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 793 d.P.R. ova detto, non può consi:deransi impH<cirtamente abrogato, siccome ilnvece a<ssume 'la Regione, dagli artt. 37 e 38 de]la legge n. 7,9,9 de!l. 1967, atteso che .questi :arUcoJd, dal.PUlllto di vilsta tributario, hanno su tutto, trao:me <che su una s01la voce della tabellla (Hcenza di caccia con uso di fuchle a un coLpo) d!i. ri<Lievo J:imitarti<ssimo e non qual.li.tficante, confermato la normativa del 1961. 4. - Le norme rel<a•tlive •al tralsfur'imento a<lle Regdoni, a statuto orldi<nari:o di funzioni statali in materia di cacci<a, non hanno attribUiito ana Regione ToscaJna le tasse e sopra<ttasse SU!l:Le concessi:oni governative per 'Le Hcenze di porto d'armi per uso di cacoia. Va, <a <ta<l rigua<rdo, ·anzitutto, tenuto presente ·che la competenza al · riJLa1scio deLle autorizzaZJioni di cui tratta è oggetto di specifica rtse~ in favore de111o Stato, ·avendo l',art. l, lett. o, uLtima par.te·, del d.P.R. n. 11 del 1<972, espr·essamente detto <che • dmaiilie ferma la competenza degli ol'!gani <sta•taJii per ti rilascio della Ucen2la di porto d'armi per uso ·di caccia •, e che comunque tali auto11izz;azioni <rientrooo tra quehle a~ttinenlti a~l!la <pubbl!i<ca sicurezza e sono sempre delil.o Stato le attr.ilbuz'ionli in quest'u!ltima mate,ria nonchè quelhle altre che, <p'Ur essendo· eserCii.·ta,te m r<e!l.<azione alle a·ttività di cui al detto deCJ;eto n. 11 del 1972, ri<guardooo ma,ter.ie (e quindi, la pubblica sicu<rezza) non comprese nellil'articol: o 117 Oost. (art. 5 del rdipetuto decreto). Sul piaJno 1ll'!ibutario, poi, essendo ogg·etto di contesa ta<sse e sopmttasse 'su •concessioni, ed <ahla l<Uce del disposto degli artt. l, 2, 3 e 14 deJil!a legge n. 281 del 1<970, si deve escl.Judere la possi<bill:ità che silano · stati ,a,ttrilbU!iti alle Regioni, in tutto o in pa111Je, tali tributli nonostante che gH stessi fossero dovuti e :l"iJscossi per con<oossioni governattve; cosi come non dovrebbero ammettersi qualli tributi pr01pri delle RegiO!Il'i, tasse sUJHe concessioni regionailii appl!icate ad atti e pl"ovvedimenti regli.onali non corrispondenti a quelli già di competenza de!I.IJ.o Stato assoggettati ahle ta1sse sul'le concessioni governative; ·5. - Non si può, d'a11Jra pa!J."te, l"i1Jenere co:ri la Regli.one Toscana che, maJntenendo a favore dello Stato le soprattasse previste dahl'art. 38 dehla ·Legge n. 799 del 1967, il d.P.R. n. 641 del 1972, abbia mvaso l·a sfera deìli1e materie rtservate ·alle Regioni sotto hl profi,lo relativo ail'esercizio dei poteri amm~ni!strativi, in 'quanto connessi a quelld tJributar: i. E <ciò, in particolare, perchè H (prOVento di queLle sO!pmttasse, costirtuenlti un prelievo a destinazione determinata, è m parte 'l.'ilpart~ to, sia pure nell'ambito ·di percentua1i prefilssate, secondo determinazioni discrezionaLi (art .. 3'9, lettera b e d della ri<petuta leg~g~e n. 7:9,9 del 1967); e \Jia mancata dilsponLbillità di esso 'provento da pacle delle Regioni, alle <quali sarebbero <state trasferite !l:e attribuzioni relatlive aUa valutazione delll'importanz;a fauni<sUca di cui a•1la detta lettera b e ahl'ap- II·····JI111:rlll41111JIIIArJIIIM=IIlllfllll=1!illiiiJrllll 794 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prOVlazione di artti·virtà tecrnd•che 'specifiche delle Associazioni venatO!l"iJe, di cui alli ilettera d, os,tacoierebbe l'esercizio di tali artrtribuz,ioni. Infatti, dato che le t·a1sse ·sulle conce·ssion'i governntive per le ld1cenze di po!l'to d'armi per uso di caccia •sono di spettanza del,lo Stato, non è 'ammilssibile <che iJ..e 1sopra.tta·s:se in quanto taii abbiano una sorte differente o che la loro 1Spedfi.ca destina~ione sia ·talle da determinaTe· l'attrazione nella vd!cenda (trasferimento) che attiene ane funz:i:ond. che con e•sse dovrebbero essere svolte. Le OOp!l'attalsse - siccome 1ammette wa stessa Regione Toscana - costirtu~ scono un tutt'uno con le tasse e sono quindi anche es1se di spettanza dello Sta•to, ma questo è tenuto, giusta quanto disrp·one H secondo comma deLl'art. 39, a stanziare H proven•to compilessivo di dette soprattaJsse in ·arprposi·to capitolo de~•lo •stato di previsione della spesa del Milnilstero del1l'.agri•coLturn e delle foreste, ed a rpTovvedere allil.'erogazione del pTovento entro tre mesi dalJ.'aivvenuta ~scrizione in bHancio. H ·che silgnifica che agli Enti <interessati (Amministrazione PTovincd•a<li, Labornrtori di zoologia applicata a<lla caccia e Associazioni venatO!I'ie di 1cud. all'oart. 86 del citato t.u. suHa caccia) è garantito il pro~ porZJionale rpTovento deJ.le sopTa.tta.sse, e nel contempo è assicurata la condiZJione necessaria rperchè .le attività arrnmm~strartiv•e sopra ricordate siano svolte secondo la pTevisione normativa. Delle relative attribuZJioni, pertanto, non può dirsi che venga operata comrpTessione o la negazione. 6. - Dailloe consideraztoni che precedono dilscende che tanto la nota ministertaile del 13 settembre 1972 quanto il d.P.R. 111. 64'1 del 1972, non hanno i11:waso la Slfera di competenZJa della Regione Toscana, peTchè le U'Cenze di rpocr.'lto d'armi per uso di caceia erano e sono !'imaste di competenza dello Stato e le· t.aiSISe e ISopratta;sse, dovute e ds,ooiSISe rpeT ta<li ~llicell.1Ze, erano e sono di spettanza deHo Stato; ed il d.P.R. citato, iJn par.tLcolare, ~chè il leg~sllatore delegato, in re!laz~one ailla SJPecifiea materi·a delle ail'mi, non ha innovato nei confronrbi della p!l:'ecedente normatirva nè ha comunque ostacolato o reso rnrpossihile aiLle Re1giJoni lo .svolgimento di funzoni ad esse tr'aSife'!'lite iJn ma.teda di caccia. Il rtcor,so delll.a Reg-ione Toscana de·l 9 novembre 1972, deve esserre pertanto respdnto e si deve dichiarare che al'1'a.tto in cui è inte!I'VenJI.lita ila nota m~nistertale del 13-18 settembre 1972,, spettavano allo Stato e non aUa Regione Toscana J.e tasse e le sopr.attasse dovute e it'iscosse sulle licenze di rporio d'armi rper uso di caccia. E del pari vanno dichiarate non fondate le que<stioni di le•gllittimità costttuziona•le sollev·a.te, con l'altro ricorso dalla ste·ssa Regione, in ordine all'all':t. l del d.P.R. n. 641 del 1972, in reJazione al n. 26 de<lla ta!l:'dffa allegata, e aUe norme ad esso coHegate e ddpendenti, in rilfeTimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - (Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E ·INTERNAZIONALE 795 CORTE COSTITUZIONALE, 30 aprhle 1973, n. 48 - Pres. Bonddiacio - Rel. G~olozza - Barone (n. c.) c. Pil'esidente 0011rsigli!o dei MiiD.ilstmi Csost. avv. ~en. Stato Az2larwi). Procedimento penale - Pregiudizialità dei procedimenti - Discrezionalità per la riUnione - Illegittimità costituzionale - Esclusione. (Cost., art. 25; c.p.p., art. 18). Non .è fondata, in relazione al princ.itpio della precostittLZione de! giudice, la questione di Legittimità costituzionale dell'art. 1'8 c.p.p., che consente al giudice della causa ditpendente da altra di non di-sporre la ri.unione dei procedimenti pur se essa è possibile (1). (Omissis). - E' stata sottoposta a~lila COI'Ite l:a seguerute questtone: se tl'art. 118 detl -c.p.p., conoontendo, al giuddce mvestd-to di un p!I'ocedilmeiillto la 'cui defin[l)LOIIle ·ddpenda da quclla di atltro procedimento, di non diJSpO!I'!I'e iLa lriU!lÙOilre dei medesimi, nel oaso .m. cui questa, prur essendo possibile, iiWil 1si rtteng:a oppo!I'tuna ~cOIIl il c0111seguente r1nvd: o del pcimo procediimento s1no a che non sia prOIIlunci:ata la sentenza d.stru!tto!I'ia di [pl'osciogJ.imento nOIIl più so~etta a iliiil!PU~a:lliOIIle o, nel ,gtudizio, sentenza ir!I'evocabile o sia dirven-ta.to eseootirvo il de< IDeto penale dd 'COIIldanna, aJ.iLa stre1gua de-ll'acl. 3, secondo coonma, c.p.p.), determÌinli. una doooga atltle regole sulWa connesstone dettate dagld artt. 45 e 46 'c.p.p. e vtoli l'art. 215·, primo comma, della Cost., per U quale • nessuno P'\IÒ essere distolto dal ·~udtce naturaJ.e precosti.UULto Per :le~ge •. 2. - La questi011re non è fondata. Anzi.Wrtto va ~Llevato che è fuori di Luogo ti l'lichtamo afl pll"oblema relativo aLla rimessi0111e (disoreZJiOil.laJ.e) dei procedimentd oo un ~iUJddce divffi'ISo da quello origi_(na:ri:amente competente (artt. 30, sec011rdo e terzo comma, 31, secondo ·comma, c.p.ip.; 10 'l'.d.l. 20 lu~o 193,4, n. 1404), La quaJ.e è stata diohliarnta rostiltuz~onaiLmente ille~ttima da questa Corte (senteln2ia n. 8>8 del 19,62), ~acchè qui non si tratta, come nelLe predette ipotesi di cui agli wtico1i testè cttati, de[!La facoLtà discrezionatle di rimettere la cogndzilone del it'eato ad nn gdruidrce diJvrel'ISo da queJJo ·competente secondo le regole :g.enerroi o da que11Jlo che rtisul:td competente 1n base ai pa:-incipi delLa ronnessi!one, sibbene del!La facoltà di mantenere fumna, per i due procedimenti che si trovano in reLazili0111e dii dipendenZJa, la trattazione separata innanZJi ai l'lilspettivi gLUJdlici : ili (l) Come esattamente ·r'Hevato dalla Corte iLa norma dennnciartla comporta non !Lo spostarrnento ma la permanenza del procedimento dinanzi al 'giudice origina:riameme COIIJ(petente. Sda nozione dd giudice naturale precostituito per legge: Corte Costituzionale 22 giugno 1971, n. 139, in questa Rassegna, 1971, I, 971. 796 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che non impo!'lta alcuna dero~a a,l precetto sulla pre'costituziO!lle per !Leg~ del !?liruidt~ce naturaJle. La riunione dtei procedimenti è dafl:lta legge p!l"evista p& m&e ragioni di economia processua,le; e anche quando rtco!l"rano casi di cO!llnessione, cO!ll possibi'le spostamento di competenza, detta riUlillione risponde atd un crirbe!l"io 'Che non ha ca~attere a:ssoluto, tan,to che l'art. 50 c.,p.rp. 'stahiiltsce tche la inosservanza dehle !l"ego}e relative aili1a connessione non fP!l"Oduc'e nulltità, satlNo alcune irpotersi esp!l"essarrnente irvi previste; e, purr se 'siasi fatto luogo al1o spostamento di competenza pe!l" connesstone, si può procedere alla separaziO!lle dei procedimenti, non solo in ·sede di 'd~batttimento (,art. 414 IC.fP.IP·), ma anche in sede istruttoria medial!lte hl ·oos~ddetto streioio ex art. 46, secondo comma, Questo pll'evede, appunto, ·l!a separazione di procedimenti conneSlsi se nell'ttstruZiione • si manifesta per ailicuni ~mputartli o per qua1khe reato la neceSISihl;à di mdatgin:i per le quali non si possa procedere prolrlJtamelllte a:lla 'oh!1Utsurra dell"~SIWuzi.one o suss~stono part~col·ari motirv<i pe;r~C~hiè questa sta r1ta,l1darta • (a p!rorposi•to di che questa Corte ha di'ch1a!l"arbo non fondata lia questiO!lle di le~Ittimità coSltittUZJionalLe, in ritferimemo all'art. 2.5, p!l"imo comma, Cost., con sentenza n. 139 del 1971). A p!'lescmere daHa prob1ema,tJtca relatliva aHa p!recOISitiLtuzr.tO!lle de'l ~iud~ce e datltla r~sposta che, quanto alla cO!llnessione, ha da,to la Corte CO!ll l:a crnentovatta sentenza n. 139 del 1971, per cui • la noz1one di ~iudltoe Ilialturrale non si crilstaUizza nella, determinaz,ione legiSilamrva di una competenza ~ene!l"Jale, ma si foll'ma anche di tutte que!He d!isposiz:ioni le quali dero~ano a tale competenza sulla base di criteri che raztonaime~ nJte vatl'Uitano i d:~sparatli interessi posti in g1oco dal p!l"ocesso • e per cui, ~alLtresì, lo strailclio di un proced!imelllto da altro obietttli'Vamente CO!llnesso (art. 415, c.p.p.) • si innesta nel sistema della competenza per oonn€Slsione, porrbandovi non e'CJCeziolrlJe, ma contenuto •; a rprelscin= dere da tutto ciò, 'quel che vileva 1si è che, ne11la quèstione co!Ilice!I"nente l'arl. 1,8, · nO!ll dell'i:stittuto deHa connessione si ~tratta, bensì del di'VetrSlO i:stttuto del,la p!reg1'Udtizia(IJità, ,che resiste o può relsi:ste!l"e, per imp!l"esCii!ndibilli Tagioni logi:che, a1Jlia 'l"'iUillione dei ipTOCedrlmenti :. O!I'bene, ooliLa fat- 1J~spedLe, l'azione pe~nJa'le esercitata (per la faLsa tesbwO!llianz:a) ha. dato luogo ad un ·procediimento penal·e dana cui definizione certameiilite' dipende - ·a:lmeno sul pdcano della matemaldtà e, oVV'Lame:nJte, ICO!ll pileno dtstmpegno c~ca l'elemento psicologico - ~a defi,niziolrlJe dell'IBilrbro p!rOced~ ento (:per cailunni,a)~ Del l"'esto, il dlltbbio di costituzionalità in alltl"la oecasiO!lle soll"lto - e già diJSatteso da:ll:a Col'lte: ,sentenza n. 130 del 19·63 - atteneva aJilo spastamento dellla competenza per la vis actractiva (artt. 45 e· 46, p!'limo comma, ,c.p.p.), e nO!ll tcome nella :specie, alia pe:rnrumenza del pro- < ce,dimento dtnanzi al .giudilce che le norme più g'eneraH (a!I"tt. 29-44 c.p.p.) renldono competente. - (Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 797 .COR'I1E COSTITUZIONALE, 30 aprhle 1973, n. 49 - Pres. Bondrfa1cio - Rel. .Amodei - Foogli1001e (1avv. Colella) c. Presidente ConsilgUo dei Mimstd (•sost. a'V'V. gen. Stato Azzariti). Procedimento penale - Tribunale dei minorenni - Obbligo di procedere sempre con istruzione sommaria - Illegittimità costituzionale - Esclusione. (Cost. art. 3, 25; r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 13. primo comma). Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di precostituzione del giudice, la quest.ione deLl'art. 13, primo comma, del r.cU. 20 lugltLo 1934, n. 1404, che per i reati di competenza de·t Tribunale dei minorenni dispone che si proceda sempre con istruzione sommaria (1). (Omissis). - Con l'ordim:anZia del tribuna'le per i mtnooem!!lli. di Roma è sOilllevartJa questione di leg1i.Uimttà oostituzdOIIla!le delll'alt'lt. 13, prdmo comma, dei! r.d.l. 20 luglio 11934, n. 1404, coove~rtito neHa il.eg1ge 27 nmggio 19135, n. 835 (IIStituZiiOIIle e funzionamento de1l tribnnatle per i mtnorenni), m rdd:erlimento ai prindpi affermati dall'arl. 3, primo comma - eguagliia!IlZia dei cittadinJ da'V'aillbi a'l1a legg'e - e dall!l'ail:lt. 215, primo 'comma - imde~ogabUttà del g]utdice natura!le. precostiltudlto per legge - della Costituzione. Tale violazione di principi si avrebbe per i1 :lia•tto 'che 1l'art. 13, ~primo comma, del ricordato il'.d.l. 1404 del 19,3·4, determilnerebbe, 'cOil rp~evedeTe che peli' i • Tearti di competenza dea tribunale ded mì:nOTeiilllli si procede .sempre COIIl istruZJi:one sommaria· •, IDiOIIl •sOilo una dilsparotà di trlilttamento, sull piano delJ:a eguaglianza, tra i mmori degi]Ji anni 18 e maggiooi degLi anni 14 e colwo che hairun.o !1.1aggrunto la ,pde!IJia capaciltà penale, 'Per l'a consegru:.ente esc1utsÌJone dellle maggiori gM"anz!Ìe che ·sarebbero pl'orpll'ie· deli1a ilstruZiion.e foomail.e, ma anche nna ,sottrn.ZiioiDie dci p:rimi. aa. gioud~ce natUJraO.e detl.ll.'i.JSitruzi101Ile furmale (il giud~ce iJstruttOTe) mppl'lesentando, peli" H nootro mstema processuaJ. e, l'iJstruzdone •sommaTia l'eccezione e l'tsfu'ruz,iOIIle :fo'l".llla1·e 'la regola. La quelst1Jione non è foodata. (l) La precedente sentenza 23 marzo 1964, n. 25, cui la Corte si richiama è pubblicata m Giur. cost. 1964, 223, con nota di ORIANI, Cenni su alcune questioni di coiStituzionalità in tema di istruttoria sommaria. Sui pl'Obilemi di ,costituzJOIIJia!liltà posti dalJJ.'i.IStr:uzipne sommaria: VAsSALLI, La vicenda dell'istruzione sommaria dinanzi atta Corte Costituzionale, lin Giur. coot. 1965, 1088 e CoNso, La c doppia pronuncia. sulle ga-ranzie della difesa nell'istruzione sommaria: str.uttura ed efficacia, ivi, 1129. 798 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l. ~ La Cor:te ha avuto già occasione di ditchi:a<rarre non :liondata, sia pUTe in Tiferimenrto a;l secondo comma délil'a~rrt. 24 Cost., iLa qruestilone delila 1J..egittilmlirtà ~costitru~ionale de1l'arrt. 13, priJmo <comma, del1la !l:egge 1stiotUibiva dell tnilbun~e per i minorenJil!i (<sent. n. 215 del 1964). In. taiJ.e sentenza 1801110 sta,ti approdlooditi ·e SVihlurppaM glii aspetti ipla!r~ ticolari 'Che la ~~struzione 'SommaT'Ì!a assume nel procedime'Illto ptmaJle daVIanti ·ail 1wibnna1e pe1r i minOl'eiliil!i e rsono /state rwenrute vaiJitde ed apprezzabill:i 'le !l'agioni che hanno i<n~dortto i<l !legi:sl<a!tore, ne!ll'eser!Cizio del suo potere di~soc.eZiio<nJale, ad adottarre dJl solo :l'ito· tstrrutrtorio somma~ r..to in true rp!l'ocedimento. l<l leg1sla!tore ha <mtrodotto, Ml nostro s:i:stema processuale, accanrto alla ilstruzione focmaile, all1che nstru.Ziione 1Somffia~ia, OOIIllllocendo a quest'uLtima d:tmensioni e iliatituldimi dirverse •secondo la parttco!l:are matura del TlappOIJ:'Ito processwaJle. Mentre per 1 <l?)rudiz:i di competenza del mbunale ord~io ·e della Corte di assilse ha, come regola, reso obiblilgatorio iii. rito :liormaJle (art. 2,9,5 ,c.p.p.), consentendo !',adozione del rito sommario 1n casi predeterminati (art. 289, primo, secondo e terzo comma, <c.ip.p.), 1per li giudizli di competenza rpretorile ('arl. 38<9, uilttmo comma, c.rp.rp.) e per li giudim di 'OOlll'Petern.za del trilbrunaile per i mmorenni ha preVIista l'adJozilone del 1solo 111ito sommarrilo. I due rirti, per v;oilonrtà dell :l!egtslatore, hanno vita ~autonoma mel VIÌ!gente silstema processua!le, per 'Cui ·lia ilegittimilità costttruzionaJle del rito sommart"to, dm sè e per sè 'considooato, è :lluo<ri disoossione. La stessa 0111dinarn.za, de[ resto, non 'Contesta m legirttimlirtà del rito sornmal'1io, sotto questo· aspetto, ma ·contesta !la ,lJegittimità costituzionalle 1dell'ail1t. 13, primo comma, del[a legge mmociile, :im quanto non 'affianca, 'Come previlsto nei proceOOffienti da'VIarn.ti ail .giJUJdtce ord~narilo, ail ll'ito <sommaa:~io anche i~ r-tto formale come ;regol:a. 2. - Umo dei motWi a sostegno delLa mcostiltuziiona,linà dei!. più volte rilcordato arrt. 13., primo comma, deli1a legge, s'imperni·a su[la. coooildera~ 2liorn.e ~che i minori deglii ammi 18 'e maggi0111Ì degli annd 14 non godrebbero nella fase ilstruttwia, 'in dipendenza di um mero dato arn.aglrlafi,co, quaile è l'età, dehle .ga111anzie pr.orprie della ilstr.uzione :flormale. L'ordinanza norn. ha tenuto conto deli1a sentern.za de·hla Corte dm tema di diritti della dirfesa nelll'istruZIIorn.e, ·sia essa :flormaile o sommarda. Nella sentenza n. 1212 del 1966, la Corte ha 1statruito che il • pcr:ocedtmern.to mimori:le •non è SVIIDcoliato, se non nei punti espressamente dilsc~i dalla legge spectale, dal l'lilspetto delile no~rme dettate dal coruce dii pro~ ced'll.Ta penale •. Irn. :bema di dkitti della dirfesa ila Corte ha elimirnato ogni differenza sostanmarle <bra J.e due forme di ~tstruzione (,sentenze n. 52 del 1·96,5 e n. 11 del 1M5). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. CO.STITUZIONALE E INTERNAZIONALE 799 linoltre, in quest',u!litima .sootenza, la Corte ha, 'in pal.t'1l~c01131re, staJbi ·~ito che tl'UIIll~ca dli:trerenza tra Le due forme di listruzi·one è ll'3ipip\l."esenta- ta daLLa dlwensnà degli o11gan.i che vi procedono e non ~à da1 :lìarbto che l'nna - •quellla ISOIIllJilll31l1Ìia- abbta 'Call"lartteTe eccezd!onaìle ned rdiguall"di dell'ai11Jra, O !S]a 'Cl!irvei!"ISa tper •SUa nartura, o m :re1a.z.i.one alle fitnaMtà persegwte o in dipendenza deiJ. tdivwso modo con •cu:i si ·cQIDJciliuJde. Sono modi questi, dii 'cO!lls~dwa'l'le e ·carrattwizzlarr,e J.'~sWu.zi:O!lle somm~!t"IÌ.a che non possono -ave'l'le ri.nftuenza •alcuna SUJhle ,garan:ZJte costistumOinali per la d~esa. D',~a parrte, non può 'Cl!ilsconosce!t"si che il puibb]ico mostero aJSSUme, n.eiltp!1ooosso tmitnOI!"Ihle, un !t"Udlo e una fiJstonom]a del W.<tto sin:go1a!t"e che .si ciccillega ali fine p!1oprio dellla rlegge ~sti<tutiva del t!t"ilbuooie dei minorenni. Esso !n!On <è •so1:1Jarnto l'organo .1Jfl01l~e delll'eserelizò.o detlJ.'azliO!n!e pooar1e in funZiione tdehla eventuale rea:Hzzazione deli.La pretesa pun!irtliva da pall1te de1Jlo Stai\Jo, ma aJDJche, ed è •qruesto nn aspetto rdlevarnte, l'Q!Tgano che prestede e ·coopell'a al •CQIDiseguiJmento dell pecul:iarre inlte11essedovere dehlo Stato al J.'~Cl.llpe!t"O del minore: a ql\llestò interesse è adldi- 11tttooa ·subol!"idiÌ.Inarta La Q"eallizzaZJione o meno ·dell!a o;J1118tesa pwniltisva. Anche rsotto questo profillo , iLa scet11Ja del le~sl!attOQ"e C()[Td,sponde ald un accettabi!le .cr~erio dii II"Iagionervolezza, che serve a llegittimarl:a. 3. - Per •quanJto a~ene ·a!tla •prospettaJta v;io1azi!one deiH'a!t"t. 25, primo comma, Cost. - non ~~ogarbilità del gj!uldice natu!t".arle precostistullito ·p& legge -devesi .OSS€1r\11aire che La q1Jiestione· non ha mg,tone d'eSlse!t"e, una volta Tliconolscruta la ·legittimità costiJ1JuzOOnaJ;e del rilto SOil1lllilJalr1o tnehle tdìivoose atppLilcaZiionù: volui1Je dal •legislatore, e, 'qUJÌil]di, atnche come dto esclusiv:o, tcosl. •come prevdisto .per !t tprtOcErliroenti a carilco dei minorenni e, del resto, anJChe per i procedimenti dii competenza pretor:ile. n trlbUJilJale Idei mlin.OQ"eDJDii di lklma llle1Jl.o sviilupparre l' ecceziO!n!e sotto questo a~, si è impi]d!citarmeDJ1le ricrnamarto alla senterwa n. 117 del 196·8 dii questa Corte. Ben di'V'ei'Isa è l'·impostazione pentinente a tale dec~stone. Si è 1lr3Jttato, •i!n!faroti, di deciide!t"e tse iiJ. ,prisnci!pio dellla tnon deròtgabmtà de!l. giudti.:ce natU!t"ale trorvasse atptpliiicazione ooche nella diase ~istruttoria dell pTocesso penale, ar11011chè tè dalfra .Legge preso11L1lto tche tsi protceda .con ts1Jru.zti.O!n!e fOQ"maJe. La Corte ha dectso in tsenso affe.rnnartwo, e, in •cODiseguenza del T'iconosctmento di UlilJa non dubbiJa natU!t"a ~iurdlsdizion.arle' ·alLa at.rtJività pQ"ocessuale del ,gil\llruce ,iJstruttoTie, ha •starb~o che l'jmpl\lltarto rveniva ditstolto dal •suo giUJdìtce naitl\llra1e tutte ·le v;dlte ·che, pm non ric0l1!t"enldo le ipotesi 'ptrevtste da.lil.'arrt. 3198 C.ipJp., 1'1Jstrwttor.ila v:enirva ;bmlttenuta dal pubblitco min:ilstero. 'IIUJtto ciò, però, in Tirfler.imento al!1a Pl'e'Vl•SiODJe OIOQ"mati'Via .delle •due forme ·di &st!t"Uztone nei procedimenti di competenza del 1Jr,ibUJnaì1e 011ditnaruo e ·deiJ:a Corte dii assilse e ailll.a li:OQ"O d~sciJp11ina 4 800 RASSEGNA DELL'AVVOCA~URA DELLO STATO gturidioo~proceSSIUaiLe. Per qurunto 'rogururda i rprocedlimenti ,pmalri a caII" ico dei mi.Jnori 'la legge non prevede alternative di i•strruttoria che possono dar luogo al,lo stesso probllema esaminato nelila ci<talta sentem:a. - (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 30 apvi.Ie 1973, n. 50 - Pres. Booi:facio - Rel. Volterra - QU'albrinli. (avv. Azzaa:-irti). Filiazione - Fi~li naturali riconosciuti o dichiarati - Riserva di le~ittimo - Sperequazione rispetto ai fi~li le~ittimi - Ille~ittimità costituzionale. (Cost., artt. 3, 30; c.c., artt. 539, 538, 540). È fondata, con riferimento aL principio di eguaglianza e di tutela delLa filiazione naturale, La questione di Legittimità costituzionale dell'art. 539 c.c. - e degli artt. 538, 539 e 540 stesso codice in quam.to rinviino a detta disposizione - che fissa fa riserva di legittima pei figli naturali riconosciuti o dichiarati in maniera diversa da quelLa stabiLita per i figli legittimi (1). (Omissis). - 2. - La questione è fondata. Con sentenza n. 7,9 de•l 196·9, la C<mte costituzionaile, esamin•rundo la questionè di ICOstitruzionaHtà in rel,aziJorne aJgld. ar1Jt. 3 e 30, comma terz,o, Colst., degli artt. 577 e 467 del IC.'c., ha di!chial!'ato l'llilegitttmità •costituzionale del rprimo di questi e del se·condo Hmitatamente alla p·a;r.te li.n cui esdJUJde dailila raprpreSelll:tazione H fi,giJ.io naturale dii chi, figlio o :llra·tel'lo del de cuius, non potendo o non volendo accet.taa:- e ·l'eredità, non lasci o non abbia discendenti ;Legittimi, nonchè, a norma dell'<M"t. 2.7 deHa legge 11 marzo 1953·, n. 8•7, del<l'a<rt. 468 del c.,c. e negli stessi ìlimiti di cui al precedente wt. 467. Con detta 1Se11J:tenza IJ.a Cor<te ha interpretato il.'art. 30, comma terzo, Oost., neil 'senso che :questo gm-antisce ail fi;glio naturale l'!Lconosciuto o dtchiacrato • ogni • tutela giuri.Jdllica e sociale, quando lll01l1 urti con :~Id interessi • dei membri delila iliamig1ia legittima •, hl che non rpuò che ,tntendersi a!ltrimenti che come tllltela aJdegruata a·Ha posizione (l) La Corte ha fatto applicazione dei principi in precedenza enunciati con la sentenza 11 aprile 1969, n. 79, in Giur. cost., 1969, 1133. Sulil'opera<tività deilla tru<teila .costituzionale so[o per i figli llllal1rurWi. riconosciuti o dichiarati: Corte Costituzionale 28 dicembre 1970, n. 205, in questa Rassegna, 1971, I, l, 30. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 801 di figl!io 'simiile a quelil:a che l'ord~namooto att:vtbuilsce in ogni campo ai figli :legittilmi, 'compreso que'1l:o della successione e!I"editaria, dlato che m'spetto ad essa l:o status di figHo legi1ltimo o naturale ha, s.e,coiOJdo i priiOJcilpi, !I'i:levanza P'redsa. Ed ha ;interpretato ila il.imirtazilone deil. teno comma dell'art. 30 Cost., • coiil[}a.tibile con i diritti dei membri delJ. a cfamigHa legittJima • mel S001so che (Per • ;liami,giLia legirtl1JiJma, • debba ill1Jtende:vsi 'quella cosHt:uita,si co11 matrimonio de1l .pa1d!I"e naturale e composta dal con,i:uge e dai figli 'legilttilmi. Seguendo ·taJe in:terp!I"·eta:?Jione deiD.a norma oostiltuzionale di raffronto appa!I"e eV!iJdente l'iliJ.egittiJmità 1COSti1luzionale deltl'arrt. 5,39 C.C., il quale dispone 1a a:tise!t'Va a favore dei figli natura'li ricono,soiuti o di:oMarati, stabilendo ·che ad ·essi debba essere rLser·vato un terzo del patrimonio del genitore 1se :questi J.aslci nn ~solo figlto naturale, o ila metà ,se, i figli naturi sono più, 'Salvo quanto è dilsposto da,~li a!l1tt. 541, 5>4Q, 543, 545 e 546 per i ca1si di concorso. 'IIale norma stahilliisc,e, per tla :vilserva e~reditaria a favore dei figli natura1l!i !I'Ì!conosciUJti o dichilarrati quando manchino figli legittimi o coniuge del de cuius e .quiJl'di non ·sulssilstano 1diTitti ded. membri della famigHa legittilma, che 'l'art. 30, ·comma terzo, Cost., inteiOJde· espressamente tutelare, una dispa11ità :1:1ispetto alla rilserva ere,dirtlaria a favOl'e dei filgl!i ile~ittilmi dichiJaiT,ata dal'l'art. 37 c.'c. (metà deil patll"'imonio deil. genitore se qrue,sto lascia un figHo solo; due terzi se i figli sono più, ISialvo ·quanto è dilsposto da1gili artt. 541 e 542,, per i calsi di concorso). Pel'ltanto, l'ar•t. 539 c.c., iJn quanto in cont,rasto con l'oct. 30, comma t'ffi'zo, Cost. ,che a,ssicrura • ogni tutela giu11Ld:tqa e socd!a,le compa1libile 'con i diritti dei membri deHa :fiamLglia il.e>g~i<ttima • e con J.'al'lt. 3 Cost., in quanto st.abiHsce, in mancanz;a di membri della :fiamLgtlia legitttma, un trattamento non g;iuridi!camente giustifi,cato, dii disparità succ•essoria .pe:r i fig.J:i natUII"ali [11spetto ai figli ilegi,ttdmd, deve essere dichiarato cosrtituziona.1mente i.Hegittimo nelle paroti iJn cui fissa ila riserva ereditaria a :fiavore dei figl!i naturatli dconosciuti o dLchiar·ati nel!la mtsu:va di un terzo del patr:tmon:io de[ .gernirtore se questo lascila nn so[o figUo naturale o la mertà 'se i fi,gu sono più e non nella 'stessa mi!sU!I""a prev~sta dall'art. 537 c.,c. a favo,re de:i fi,gli legittimi e cioè nella m~SUII"a della metà ;se i1l genitore J.a,sc1a un fi.g]io soilo e di due teni se i filgU sono più. Dato l'espresso richi'amo deH'art. 539 c.c. agli a.r,tt. 545 e 546 stesso codice, la Corte prende in esame aJ:l!che il.a legittimità costituzionale de[l'arrt. 5·45 c.:c., H quale dd'spone .i!l 'conco11so di ascen:d.enM. legittimi con figli natul'a'U e dell'art. 546, H ·qua'le di!spone H COIOJCOII"ISIO di asoenldenrti . legittimi, figli naturaLi e coniuge. Conseguentemente a~H'1nte!rpretazione che ·con la i!I"khi.,amata sentenza n. 79 del 1969; la Corte ha dato all'art. 30, 'Comma teil'zo, Co,st., 'intendendo per • fami,glia le,gitti!ma • solo que'lla ·costi:tuitasi col matrimonio del padve natUII"a,le e composta 802 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dail coiliiuge e dai fìlgli il.egilttimi, .gli •éllrltt. 5·45 e 546 c.:c. rilsu!Ltarno cootrastare coo la predetta norma costituzionale in qulmto iLLm:i<tarno i èldJrt.iJttd del figlilo Ilaitu!I1aile anJche qua!Ildo manchilllo • membri deHa :familglia il.egtttima •, noo ll'lientrallldo :lira questi gl!i ascoodentti. legilttimi del de cuiu.s e quillldi qua!Ildo noo SUtSsiste I'.incompatilbillttà prevista dail dtato aci. 30, C<Xlll!Illa rterzo, Oost., e iJn quanto contrastano C!Oill J.'•art. 3·, Cost., stabille: ndo 1l!Il 1lrattame!Ilto noo ·giur1dicarmen.te gliustifi•cato di disparità succe8soria dei fì!gili .naturali <dspetto ai fig.Ii legittimi. H. conconso del coniuge coo i fig'lti n.atw1ail:i è già l'egolato dal!l'arl. 543 c.•c., cosi come è il"ego1ato dall'art. 541 :stesso codice, U cooconso di figli Leglittllilm. i e .figli nat:Uil1aili e daH'ail"t. 542:, thl •concorso di fi·gLi Jegittilmi, ooIIliiUJge ·e lfigJ..i .narllumWi. Peil"tarnto i dwi:tti dei membri de1la :flamiglia legilttilma rilspetllto a ·filgH narurali dccmosciruti o dLch!ialt'ati r>ilsuiLtano tu ·telati iJn pite!Ila co:nformiltà della dilsposi:ciooe deill'art. 30, comma terzo, della COistituzLone. 3. - CO!Ilseguootemente, per l'attuazione del princi.Jpio costiltuziOI!lllrle di. :cui aLI':aOC!t. •30, .comma terzo, Cost., ila leglge deve stabilWe che a dlarv>ore dei .figli n.a:tUil"aJ:i, quanlo lta fiUamone è rLconosciuta o dichilarartìa, è riservata la metà del pa1Jrtilmon.io del genitore se questo ilasèia ÙJn .so1o fìJgHo narura1e o ·i due terzi se i figli naturaill sono più, sailvo quarnto è di:sposto dagli artt. 541, M2, 543 per i casi di concorso, 4. - La •Cor<te, a lllJorma de]J',arrt. 27 deLl:a legge 11 mail"zo 19•53, n. 87, afferma l'hllegLtJtimità oos1Jiltuzrl:ooa!le degli oott. 545 e 546 c.c. e conlsegliUe: nrbemente l'dJilegittilmiltà costiltuziJO:n:a!le degli a~J:,tt. 538, 53;9 e 540 del!lo stesso 'codd!ce, n1eili1e parti iJn •cui ~o richiamo ai predertìti oott. 5145 e 546 .. - (Omissis). CORTE COS'I1ITUZIONALE, 30 aprille 1973, n. 5'1 - Pres. Bo:nirfacio• - Rel. Rossi - Al:nigu:gliaro (mrv. Piccardi) c. PTesildente CO!Ilsi!glio dei Millldist11i (V'i!ce arvv. goo. Sta:to Agrò). Ordinamento giudiziario - Consiglio superiore della magistratura - Riesame delle deliberazioni delle commissioni - Partecipazione dei membri di diritto - Illegittimità costituzionale. (Cost., art. 3; d.P.R. 16 novembTe 1958, n. 916, art. 54, ultimo comma). È costituzionalmente ilLegittimo con riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, l'art. 54, ultimo comma, d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, che, prima dell'entrata in vigore delLa legge 18 dicembre 1967, n. 1198, escLudeva i membri di diritto del Consiglio supePARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 803 riore deUa Magistratura daL divieto di partecipare alte deLiberaz.iani det ConsigLio sui ricorsi e recLami contro te deLiberazioni dette Commissioni (1). (Omiss-bs). - Secondo il silstema normatwo v~gente prima deH'entrata in vilgore deilll'a!rl. 6 del•l:a .Legge 1•8 di1cembre 19•67, n. 119&, H. primo Presidente del!la Cor.te di calssazione, presidente della COIÌnmiSISione di SCl'flltt.ruio a mag.iJstra•to di Cassazione, poteva pwrtecilpa'l'e· ail.lle deci!sioni del OorniSI~gHo supeol'i.ore dellla magiJstratuTa da adottarsi ·in sede di reclamo avverso •le del!ilbere della Oommi,ssdone stessa, a differenza degli altri membr:i eletti'Vi ·del ConJSi,glio .superiore, nei cui oon.lfronti operra'Va come •causa d'-incompatihhlità l'a•ver già fatto \Parte della suddetta Commilssdone (aortt. 1~, u.•c., !legge 24 marrzo 1958, n. 195, e r54, d.P.R. 16 settembre 19518, n. 916). La Oorte •costli.rtuzionaile deve ·quindi decidere se la doppia veste che ve[[]iva in ta\l. modo ad assumere il prrimo P·resildente deHa Ca/SIS'azdon. e, membro di ddr:i.1tto del Con.si.gHo SUiperiore , dellia magliSitratura. ai seilJSi deU'art. 104 Oost., :c•<mtrasrta.sse o meno .con .gli al'ltt. 97 e 3 della Carta. Sotto ill primo profilo è stata prospettata J.'eV'enrtuaUtà che la composdzilone deill'Oil"gano ,procedente al riesame potesse· !l'i•sultall'e IOOirllbrastante con i!l prin'Cilpio di imparziaUtà della pubblica Ammini.s1Jrazione, per l'•i(llltervento necessario di colui che a'Vendo già Pll'esiedu.to [a Commi• ssione di tPI"imo .grrarlo, non awelbbe potuto non esse·re inlfl.uenza,to dal voto ·già esprelsso. Sotto ~l sec01ndo profi.llo è stata posta in lu<Ce una [(lllgiuSitifi.ICata dispariJtà di tra1Jtam€[[]to tra i ·d!iveT'si membri del Co[[]Siglio SUIP€Il'iore della magistraJtura, esse[[]do iiiJI~bi.Jto a quelli e!lettivi, e non al -Pil'imo Pr~d€(lllte della cassazione, .come gLi altri membri' di di.ll'ltto, di parrtecipall'e al!la delliibera dd revilsione degli SOil'Urtini, •qualoTa aveslse:ro fatto parte dellla relativa commilsstone. A\l.rbr:a dl~spm'ttà è stata Ta'Vvilsata tra i di'Versi scrutiJna, ti e in opal'ticolall'e tra ool1ui « che abbi:a ri.!por;tato tra i Wlti favorevoli quello del rprimo Presidente e che possa quilndi CO!Ilrba~re su urna coerente nuova :lia'VOil"eVOle vailiutazione, ed il collega che dertto voto n01n abbia riportato e rche debba ·quirndi tem&e U(lll'a coerente DIUOVa valutazione ·sfa'V'Oil'evole • . (l) Sulil.a :pwrtecipa.Uone del Primo presiden1:e della Corte di C8JSL'llazione alla commisione di scrutinio a magistrato di cassa2lione : CoNso, I poteri del Primo P'l'esidente della Corte di cassazione, in Giur. it. 19•6•7, IV, 33. 804 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La questione è fondata con lt1Ìife>rimento .a:Warl. 3 Cost., da cui dtscenrde, 1per r.egola genel'lar1e, 1la 1parHà di tutti i componenti gLi org. ani collegiali, t:Ltolarl'li di uguarH dtritti e doveri. La partecipazione del prtmo Prelsi!dente della Carssazione a'llla delibera 'CODJshlial'e di ~revisione dehlo scvutilllio non implLcherebbe di per sè sola, automartilca violazione de'l princi:pio di imparzdarlinà de:Ha pubblica Ammimstraztone, attesa l'amplfssima composiz,ione de:lil'organo di secondo grado e l'assenza di un ilnteresse di parrte nella persoil'JJa del primo Pvesidelllte. È ,iJnvece da .vilevaT~e che la qualiltà deil p!['limo Presidente della Oo;rte di •calssazione, consildera,to daNa Costituzione come titolo per la sua parrtec1pazione • d!i diT<itto • 'al OODJsiglio supwi:ore de!Lla magistratura, nQn può aUitoriz:llaTe una dilsoriminazione tra membri e'letti:vi del Oo!lllsig!J..io slllperiore de]la magilstr•atura, e membri di diritto, ooosentoodo a questi ultimi, ·iJn deroga ai prmo~pi gen•emli vig.enti in materia, l'ulteriore potere di far vall&e una seoooda volta ·la propria opilnione, quando il ConsigJ:to riesamini glii 1scrutini diJSpo:sti dall'<apposita commissione. Rilmane colsi assorbita ogni uLteriQre cenSUJra prospettata ne[l'oll'dinanZJa di remilssione. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 1.973, n. 56 - Pres. Bonifacio - Rel. Capolozza - Mori (n.e.) c. Presilde!lllte Consiglio dei Minilsfu-i (:sost. avv. gen. S:tato Azza!riti). Imposte e tasse in ~enere - Violazione le~~~ tributarie - Poteri di perquisizione domiciliare della polizia tributaria - Ille~ittimità costituzionale - Esclusione. (Cost. artt. 24, 14; 1. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 30, 31, 32, 33). È manifestamente infondata, ccm riferimento ai principi di difesa e di inviolabilità del domicilio la questione di legittimità costituzionale degLi artt .. 30, 31, 32 e 33 deLla legge 1 gennaio 19~9, n. 4, sulLa repressione deLle violazioni aUe Leggi finanziarie, che consentono agli ufficiali della polizia tributaria di provvedere a perqutsizicmi domiciliari (1). (l) Sui J.ilmUi deLla tutela della libertà domiciLiare, in dottrina: BARILE e CHELI, Domicilio (libertà di) in Enc. dir., 859. Per una !precedente affermazione, in tema, da parte della Corte: sent. 9 aprile 1963, n. 45, in Giur. cost. 1963, 170. In dottrina, sui poteri di ispezione della polizia tributaria: CARBONE e TOMMASICCHIO, Le sanzioni fiscali, Torino, 1959, 70; SECCHI, Milano 1966, 50; OKMAR, I poteri di verifica ed ispezione della polizia tributaria, in Giur it. 1970, l, l e GALLO, Diritto penale e processuale tributario, Milano, 1971. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 805 (Omissis). - 2. - Per i gLud!~ci a quibus (il pretore di L~vorno e ~l tribun:aJ1e di P~sto~a) l'equiparazione deHa poUzlia tributaria alla po>llizLa giudi:zJ~ria (aTtt. 30, 311 e 32 della legge 7 gennaio i9,29, n. 4) e, più pal'ticolaocmente, iJl potere :loro attdbuito di effettuaq_-e perqui1sizioni domici1iJaq_- i (al't. 3·3 della stessa legge) • senza che - essi affermano - sta prevista una· qua'Ls~asi gaTanzia per i dirLut~ del!la difelsa ~ sarebbe in contva:sto con l'art. 2.4, secondo comma, Cost. 3. - La quest~one non ha .fondamensto. Oli a1vtt. 30, 31 e 3,2 della legge contengono norme di caQ'attere ol1ganizz;ativo e di competenza funziona[e, ila ooi matrice rts~ede nell'art. 221, ultimo comma, c.p.p. ·e che, di per sè, non conferiscono agli ufficiaJl1i ed agenti di polizia t11ibutarìa (e ai loro coadiutori) po~teri diversi da qu,elli che H codice di ,dto prevede per la polizia grudiziada. linveq_-o, l'al't. 30 statuisce che l'accertamento delJl,e violazioni al<le disposizioni contenute nelJle leggi finanzia~rie spetta agli ufficiailit ed agenti della polizia tributaria e agli uffida1i ed agenti della poLizia giudiziaria. L'art. 3,1 i:ndìca le ~categorie degli ufficiali e degli agenti d:i poilizia 1lri:butarm, ati qual1i equ~para, nei lÌimiiti deliLa materia stabhlita dalla legislaziòne .speiCiJalle e del,servizio cui sono destinati, i. illnnzionaTi e gli agenti dell'amrnm~strazione fitnan:zJLarìa. L'art. 32 vegola i Tapporti, per l'accertamento dei reati finanztari, tra la polizia tributaria e la polizia gtuidlizimia, nonchè le attribuZJioni, sia concor:l'enrlli che sostttuti'Ve, della poiLiZJia giudizLarm. Non v'è velazione aJlJcuna tra gli artiJcoU ora riassnnti e l'art. 24, secondo ,comma, Cost., ,che non ne è, Illè può essevne, w1nerato; e, d'altronde, in entrampe le o!1diJnanz;e manca qualsiasi motivazione in proposiJto. 4. - Di<Vel1so è il problema ~che attiene RILl'al'lt. 3,3 della 1egge n. 4 de~ 1929, che autorizza gli ufficiali della polizia t:dbutaria, senza provvedÌJlnento del!l'autoriJtà giuidi:zJiariJa, a 'Pl"Ocedere a perqu~sizioni domiciliari, • ,quallora atbbiano notizia o fondato solspetto di violazioni delle leggi finanZJiarte costituenti reato •. 5. - È estran:eo all'-:imdagliJne ·hl coi!Jlegamensto dell'art. 33 deffil!a legge (i:l quale, nel suo secondo comma, detta che la facoLtà d:i eseguire perqu~ sizioni domtcHiaT'i attiene • esclusivamente aJlle vioLazioni di leggi concementi i tl'!ibuti dog1anali, la PQ"ivati'Va dei ·sali e tabacchi, le impOISte di fabbdcazione sugli spiJriti, zucche11i e ,polveri pi1dche o agili aJ1tri cRISi ~in cui sia esp~ressamente 1stahHiJto dalle legg1i speo~a[<i •) con l'autonoma :rego1amentaz;ione ~contenuta nell'art. 54 del r.dJ. 14 settembre 193,1, n. 1175 (t.u. della finanza ·locale). Ohè, anzi, Le 011dmanze di rÌilllessLone 806 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ill01l ne :llann;o hl. benlchè milllimo •cenno (i ·capi di imputazione si conoscono sollo dia[ fas~CÙ~Coilii dellle caruse di mro-ito), presUJpponoodo per implicito l'appli!oaibi•Lirtà alle res iudi9andae del cellllsurato art. 33. 6. - Non è dato risol1veve la questione senza tenere prelsooti allicune i.n!WspensarbiU premesse: A) V'è dHf·erenza tra la mviola:bi!Iirtà della libertà peTISOill'ale, qualle è tuteilata dalltl'a~r•t. 13 Cost., e la in'V'io1ahilirtà de•l domtci!lio, quale lo è daihl'arrt. 14 Cost. La perquisizione .pevsonale e ila iiSJpezione pe!1SOnale ~al rpari della detenzdone e di qual.siarsi aJtra folrllllia ili restrizliJone della 1ilberrtà personale) non ISOil!O ammesse· • se non per atto motilvato dell'·arutOJ:Iiltà gtudi2Jiarlri•a e nei soli ca•si e modi pirev~sti dJa[[a legge • (•arrt. 13, secondo comma) e i prOV'V'eldimenrtd provvjsoci restlrdtthr. i delila ~bertà pel'ISOilaile ad ope11a de1l'a:utmità di pubb[iJc•a stcurez.za sono sottoposti alile cOI!lJdizionli, ta<ssa1Jive ed estremamente Ti.;gorose, dell'ecceziona1irtà, deil!la necessità e deH'ul"genza (arl.. 13, tro-zo comma), men;tre, per l'in~dl!abildtà del domilclili'o, l'equirpaii"azione ar[l'dnviolabiili·tà della libeTrtà .p€Jlisona[e e l'esten;sione dellle steSISe garanzde. prescdtte per l1a tutela di quest'rulttma (art. 14, secondo comma) subiscono una deroga esplre!Ssa, a fini e·conomi1ci e fi·sool:i·, oltrechè pe1r motivi dri sanità e di in;col.umità pwbbilii.!ca (a·l't. 14, terzo comma). B) L'a~rt. 2214 c.p.ip., COIIl.S&.lte a'lila rpolizda girudi~i!aria. di <procedere di prop!ria iniziartdva a perqu~zrone per<sonale e domi<ciHaxe nelllla flagrnnza del reato o quando vi sia sta•ta evasi·one. Orbene, l'art. 3·3·, prtmo comma, delllla legge n. 4 dei 1929, che si apre con la dizione • 01tre a quanto stabillilto dlill codiJce di procedura pena·le· per gli uffic1a<li d:i poilizda grudizi:al!"ia ecc. • non innova il silstema, perchè non fa che estendere questo potro-e - eppe·rò soil<tanto per le perquiiSizion•i per!Sonall!i - ad a<11Jr>e .situazioni, in agg~uOCJJta a quelle pre·v~ste daJ.la legge p11ocessru<aJe comwne, rdtenurte de jure contin<~bili, U'l."lgenti e mro-itevoli di prOOito intervefitto per ii! ra<ggiwngtmento di scopi di essenziaile inrte~resse pubblico, oostiltuzi·onalmente protetto. Questa Goote, ooourpandos~ de1il'art. 8 dei! d.P.R. 119 marzo 195•5, n. 520, che dà facOltà agli ispettori del [avoro di viJsitarre laboll"atori, opifici, carntieri e looaH annessi e connessi con l'esertcizdo deLl'azienda, ha a•SIS&ito che tale norma, rientrando nell'armbilto del tro-zo comma deH'artt. 14 Cost., è pienamente legittima (sentenza n. 10 del 1•971). C) È da tener fermo che, .se H sospettato diventa imputato (e an<che p1'li!ma per g1li aibti di<vel'Sd da quefl.ili in esame: senrtenza n. 8{ì del 1968 dii questa Corte), van;no ri<spefJtate· le noTine sulll'ilstruzd·one pena[e. D) Va da sè che già neil1a fase dii accevtamento è ammessa ~a presenza del. difensore che sia avvwtito e chia::rnato dal sospettato od mquistto. Ed è appena ill caso di oss~al!"e che, per quanto rigua·Tida la perqui1siZJione domichlljJare, la garanma dife:nsi<va si esprime, arppunto, PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 807 nella facoLtà del difunsorre di a:slsilstervi, senza il divitto alhla cOlJ.llllllil:ÌJcazione dell:l'artJto che sta rpeT carnpievsi (art. 304 ter, teTzo comma, c.p.p.; sentenza n. 6•3 del 1972 di questa Corte). ]in condlrusione, IllOOl SUJSISiiJste n conwsto tra l'art. 33 del[a 1e~ge e l'art. 24, secondo comma, Cost. - (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 1973, n. 57 - Pres. Bonif·acio - Rel. De Marco - Della COTte (avv. Lanzara) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. Gen. dello Stato Giorgio Azzariti). Pensioni- Nuovo trattamento economico della ma~istratura- Inapplicabilità al personale collocato a riposo anteriormente al l 0 settembre 1971 - Ille~ittimità costituzionale - Esclusione. (Cost., art. 36, 3; d.P.R. 21i dicembre 1970, ~. 1080, art. 4, secondo comma). Non è fondata, con riferimento ai principi della giusta retrib-uzione differita e di eguaglianza, la q.uestione di legittimitd costituzionale dell'art. •1, comma secondo, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, in forza deL quale, ai fini del tmttamento di quiescenza per il pe?WonaLe delLa Magistratura colLocato a riposo anteriotrmente al l" settembre 1971, contin-uano ad essere computati gli stipendi spettanti al 30 giugno 1970 (1). (Omissis). - l. - Come si è posto in rilievo in narrativa, viene contestata davanti a 1qruoesta Corte, in r.iferlilmento agli artt: 36 e· 3 Oost., la leg~i.lttilmità delil'.alrlt. 4, •comma •seiCOilldo, del d.P.R. 28 dilc·embre 1970, n. 1080, ·in forza del quale, ari fini dci trattamenti ordinari ~ quiescenza, normali e .privilegia·ti, continuano ad elssere computati .gli stirpendli e gli ailtroi emolumenti pensionabilli •spettanti al 30 .giugno 1970, fino a·l 31 agosto 1971. 2. - ·Le questioni così prOiposte riJSultano infondate sotto entrambi i profili •della '!:_io1azione del•l'al"lt. 36, comma p11imo, e de[l'a:rt. 3 Cost. (l) Sulla natura retributiva del trattamento di quiescenza, oltre alle decisioni citate in motivazione, cfr. sent. 27 giugno 1968, n. 75, in Giur. cost., 1968, 100·5, •con nota di S. GruGNI, Indennitd di anzianità. Sulla· diV1e!l'Si:tà ·di situazione tra impiegarto in •servizio attivo .e in pensione, cfr. sent. 9 di.cembre 1968, n. 124 in Giur. cost., 1968, 216·1. 808 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sotto il primo di tali profili deve ri'levarsi: Con le sentenze n. 105 del 1963, n. 3 del 1966, n. 78 del 1967, n. 112 del 1968, sia pure ad altri fini (conservazione del trattamento di quiescenza ai pensionati colpiti da condanna penale impli-cante interdizione dai pubbltci uffici o da misure disciplinari), muovendo dal oaa-aJttere retriibmwo del trattamento di quiescenza spettante dn conseguenza di un rapporto di lavoro e dalla a-rUcolata protezione di cui nel vigente ordinamento costituzionale viene fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniaJe la retribuzione dei prestatori d'opera, questa Corte è pervenuta, in sostanza, all'affermazione deH'arpplicabilità dei rprincilpi ~andti da1l'taJrt. 3'6, CQliDffia prtmo, Cost., 1110n soLo alla retribuzione spettante in attività di servizio, ma anche a quella differita spettante dopo ,il11col!locam.ento iil.1. quiescenza. Oon ciò, peraltro, anche se si è pervenuti all'affermazione della intangibilità della pensione alla quale si sia acquisito il diritto ed al riconoscimento che debba essere assicurato al pensionato ed alla sua famiglia come all'impiegato in attività di servizio «un'esistenza libera e dignitosa • non si è giunti fino a stabilire criteri e limiti ai quali l'ammintstrazione ,sia obbU.g~ata, in base all.a Costituzione, ad attenern,i nello stabilire come a quale assicurazione debba provvedersi. Si è, anzi, riconosciuto ·che appartiene alle valutazioni del letgislatore ordinario disporre i mezzi 'per attuare tale principio, applicando in ogni caso il criterio della proporzionalità rispetto alla qualità e quantità del lavoro prestato durante il servizio attivo. Ed, .infatti, .]l l·egislatore ordinario, pur avendo stabilMo U pll'indpio che la pensione debba essere liquidata ~sulla base dell'ultima retribuzione ~conseguita in servizio attivo, ne stabilisce la misura in rapporto aHa 'durata di tale servizio con opportune graduazioni, a seconda chte gli anni di servizio attivo dal minimo necessario per a~cquisire il diritto al trattamento di pensione giungano al massimo (di regola 40 anni) nel qual caso, comunque, la pensione non può superar,e 1'80 % dell'ultima retribuzione pensionabile conseguita. Ma tutto questo implica, dal punto di vista della- costituzionalità, soltanto l'obbUgo di tener presente H principio da attuare, ma non Pl1eclude, nell'ambito di una razionale discrezionalità, il potere del legislatore di stabilire le modalità ed i criteri, anche quantitativi, della disciplina concernente la materia. Ne consegue tClhe specie netlla ipotesi di vaste ed onerose innovazioni, come quella introdotta con i decreti nn. 1030 e 1081 del 1970, anche in relazione alle esigen:l)e di bilando, si adotti un 'Criterio di gradualità nello estendere al trattamento di quiescenza ,le maggiorazioni accordate per quello di attività, tanto 'Più quando qu1esta gr'adua: Iità sia mantenuta, come nella specie, in un ristretto limite di tempo. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 809 3. - Questo criterio di gradualità, di per sè non Hlegittimo sul piano ·costituzionale, concorre a dimostrare come la dedotta violazione del principio di egua.gli:anza non sussista: ed infatti non è dubbio che le situazioni dei 'collocati a riposo ·sono legittimamente differenziate in riferimento alla data di cessazione dal servizio. - (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 1973, n. 58 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossi - Alodino (n.e.). ' Gratuito patrocinio - Compensi ai Consulenti tecnici - Mancata anticipazione degli onorari - Illegittimità costituzionale - Esclusione. (Cost., art. 3, 24; r.d. 30 dicembre 1923, n . .3282, art. 11, nn. 3, 4). Non è fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di difesa, la questione di legittimità costituzionaLe dell'art. 11. nn. 3 e 4 deL r.d. 30 dicembre 1923, sul gratuito patrocinio. che esclude l'obbligo deLl'erario di anticipare ai consulenti tercnici anche le somme spettanti a titolo di onorari (1). (Omissis). - La Corte Costituzionale deve decidere se l'ai"t. 11, nn. 3 1e 4, del r.d. 30 dkembre 1923, n. 3282, nella parte in cui esclude l'obbligo dell'erario di antkipare ai consulenti tecnici anche le somme spettanti a titolo di onorari, contrasti o meno con .gli artt. 3, opv., e 24, terzo comma, Cost., •Che 1impolllgorno al [eg1slart01re, I"Lspettruvamente, di r1muovere ~li ostacoli economici ohe limitano di fatto l'eguagli.am.za dei cirttaldi.ni, e di asstou~a·r·e .ai non abbienti, 'con aJppositi ilstttuti, i mez~ i per ·agire e dMendoosi ·in gi'Lldizto. Nel!l'o11dmanza di T'Lmessione 1Si aff.erma ·Che ihl. sistema v&gente, non assicurando una pronta retribuzione .professionale ai consulenti tecnici, realizzerebbe una difesa dei non abbijenti del tutto insoddisfacente. Questa Corte ha più volte esaminato il .problema della adeguatezZJa del•1a dLscilpUna del .g~atUJito patrocinio al fine ·~arruntito dalla (l) La Corte ha fatto applicazione dei medesimi principi enunciati ri~o alla di:llesa d'uf:lìLcio dell'imputato con la precedente sentenza 12 aprile 1973, n. 35, in questa Rassegna, 1973, 647. 810 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Costituzione. Ha più volte affermato che « de lege ferenda e da un pUll1to di vista di politica legislativa ip'UÒ anche auspicarsi una diversa e migliore ·disci!plina dteila difesa dei non abbienti; ma dalla opinione che un diverso ordinamento del servizio potrebbe meglio •corrispondere aiLl:e :fina:lità detlil.'ar.t. 24 Com., n<m. si può trame il'dnduzi,Oille dena Ì!tllcost11Juz,ioooil.ità deli mezz,i o·ra esistenti, che a quelile :firnailità sorno ugtUa<lmernte diretti • (:sent. n. 114 del 1964; .cfr. anche sentenza n. 97 de•l 1970 e 14<9 del 1972). Asrsai recentemente - ·con decisione concernente gli avvocati e procuratori, ma valida, neHa sua motivazione, anche per i consulenti tecnici - ha riconosciuto che le disposizioni che non assdcurano un compe!Iliso al professionista nOIIl violano <g1i aT>tt. 3 e 2:4 Cost., pe!l'1chè il g·ratuìto patrocindo e <il l(lomplesso dehle norme vigenti !irn marterila, costitUiiscono • mezzi per a<g,iJre e ddrfernde!l'si dawnti ad ogni gillwiJSdlizione • comptresi nellla nozione di • appositi istituti • ad()!perata daHa Costttumone (sen,t. n. 35 deil 1973). In particolare va ri.levato, .per ciò che concerne l'ausilio del consulente tecnico alla difesa del litigante non abbiEmte, che l'anticipazione delle Sipese vive da parte dieill'erario (art. 11 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282) rimuove, nei limiti ritenuti congrui dal legislatore, gli ostacoli di ordine economico ·cìhe limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini in questo settore, e rappresenta uno strumento rientrante negli appositi istituti che assicurano i mezzi per agire e difendersi in giudizio (artt. 3 e 24 Cost.). Si è provveduto infatti ad assicurare l'assistenza ai non abbienti sotto il profilo in esame, con l'anticipazione, al consulente tecnico, da parte dell'erario, delle Sipese di viaggio e di tutte le altre .effettivamente so•stenute. e con l'd.•mipOISÌ:I)iOIIle deLl'obbligo di prestare gratuitamente la propria opera professionale. La colliStatazione di eventuali inconvenienti non può indurre ad ignorare che il legislato·l'lel, rpur facendo legittimo affidamento sull'osservanza delle norme deontologiche proprie dell'ordine pr()1fiessionale, ha affidato al ·giudice il compito di diri<gere e controllare l'opera del consulente tecnico (artt. 194 el 196 c.p.c.). Al fine poi di garantire che il consulente _tecnico presti sempre la propria opera in maniera del tutto adeguata alle necessità della fattispecie, è stata prevista la sottOiposizione del professiQnista ad· un apposito procedimento disciplinare per il caso di manchevol.ezze nell'espletamento dell'incarico (artt. 19 SIS'. disp. attuaz. c.p.c.). Per i casi più gravi soccorrono infine, ricorrendone gli estremi, le diS!posizioni degl-i arrtt. 3·28 e 366. (Omissis). 850 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di normali •effetti anche da un contratto di lavoro nuHo o annullato, il ,giudice del merito non poteva far altro che partire dai connotati concreti de'l rarppor.to concreto per tral'ne poi le conseguenze giul'idiche. Di gu~sa ·che, accertato <insindacabilmente essersi in PTesenza di un rapporto di impiego privato, restano assorbite tutte le questioni sollevate dal ricorrente in ordine alla configurabilità di diverso contratto (appalto) ed alla nullità di questo, come restano del pari assorbilte tutte le questioni relative all'eventuale indebito arricchimento, compresa quella di giurisdizione collegata in questa sede esclUJSivamente aJ.l'dndebito medesi.tmo. Laddov·e vanno esaminate tutte J.e censure relative alla a<ppUcabilità o meno aHa .spede dell'art. 2.126 :c.c. E pe!r !pTi:ma quella tesi del ricorreillte non escluderebbe in radice l:a predetta appl<icabilità: sostiene irufatti l'Assessorato siciliano che, ammettendo - come già rtcorda:to - le leggi regionali del 195•8 e 195·9, nell'ipot~si di assunZJ1ond di personale non di Tudlo e fuori concorso, la responsabHità illimitata e soltda·le degli amministra.<tori, ne conseguivano ra];l!porti iNegolari fosse stato posto in essere, la manca<nza, in qualsiasi ipotesi e sotto •qua1sia·si profilo, dd responsabilità dell'Amministrazione e l'impossibilità di attribuire •hl. rapporto stesso all'Amministrazione, onde l'inapplicabilità illl via dd principio deH'arl. 21126 c.c. Ma - come <già esattamente ha ritenuto 11a Corte del merito - la tesi suesposta non rpuò essere seguita. Accertato ·che le citate leggi regionali hanno sancito, nel caso di assunzione di personale se non per pubblico concorso, non solo la nulHtà del provvedlimento relativo, ma anche ila respon~abiUtà per<Sonale e soli:da'le degli Amministratori idella Regione •e degli enti sottoposti alla sua V'igilanza, che abbiano emesso i relativi provvedimenti, in ordine agli impegni di spesa conseguenti all'assunzione, è chiaro che queste 'leggi sta:bH:i>scono esclusivamente una ·respoiiiSabililtà personale verso l'Ente degli amministratori, nel <senso ·che .in definj,tiJva il.'iéllllllffi!iln.ilstrazi.one non abb:La a subire danni dame assunzioni irregolari e ·gli impegni di ·spesa siano <rimborsati in ultima ana<Hsi degli amministratovi che abbiano irufranto il divieto di Legge, ma non <silgni!ficano afiiatto deroga al principio fondamentale, derivante da:l rapporto di <immedesimazione oDganica, che le obbligazioni assunte dai .funzionari e ammim:i~tratori per motivi inerenti aH'attirvità e funzionalità dell'ente pubblico e non esclusivamente personale in dettd funzionari, :fanno carpo aile ammmi!strazioni di cui e,sffi erano organi: principio generale che non ,è venuto meno, ·come è costante giurd: sprudenza, neanche çlopo la norma del!l'art. 28 della Costituzione. Quindi laddov,e si sia in PTesenza di rapporti privatistici posti in essere da oogani dell'a:mmin<istrazd!one m Vlioiliazilone di determinate norme, H r<aipporto :fiarà sempr,e •Capo all'Ente, salva, se prevista, una responsabilità del funzionario, che abbia violata la norma, verso l'Ente. E ciò appunto avviene nella specie, do.è nel caso di <irregolare assunzi,one di personale PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 849 Tutti i suddetti punti sono criticati dal'l' Assessorato ricorrente attraverso le varie censure che vanno raggruppate ed esaminate secondo il loro ordine ~logico. Ed in primo luogo queHe che ancor oggi si muovono avverso la qualificaZJione del raipporto. Il ricorr,ente insiste nel negare la suddetta qualificazione di rapporto privato di impiego, ancora fermandosi sulla definizione di rapporto anomailo di appalto, mascherante un rapporto di lavoro vietato da'Ile leggi siciliane e quindi nullo perchè, dir.etto ad eLudere il predetto divieto legislativo (artt. 1344 e 1418 c.c.), onde non sarebbe rimasta che Ia possibilità di un indebito arricchimento in ordine al quale però vi ·sarebbe stato un difetto di g'iu!r'i.tsdizione de'l,gi:udLce .OI!1dinari·o, 'che av:rebbe Lnv'a,so, i:n r·elaz,ione aila determinazione dell'utilitas conseguita daH' A.lmministrazione, H campo della di,screzionalità riservato . a que•st'ul·tima. Ma, in realtà, una tale censura si dir<Lge contro un a•ccertamento di fatto, in quanto spetta al giudice del merito quale gLudice dei!. fatto, determinare . il contenuto concreto di un determinato rapporto ·conformemente alla volontà deHe parti ed alla int·rinseca natura delle pattuizioni. E si è già accennato come la sentenza impugnata, ne·l procedere al detto aece·rtamento, abbia esaminato ~esaurientemente tutti gli atti e le risultanze deilla prova testimoniale e cioè deHe dichiarazioni di • qualificati, numerosi e concordi testimoni » per <giungere a'l ·convincimento ohe vi fu una vera e pTopria assunzione diretta dei • cooperativi.sti » da parte del:!' Assesso·rato, indipendentemente da ogni intermediazione della. copisteTia Averna (ehe è accerta.to non esser,e esistita) pTima, e della cooperativa Edera poi, assunz, ione diretta che Ln mancanza di un fatto formale di nomina, non poteva dar luogo, secondo la costante giuTi·sprudenza, se non a un rapporto di impiego di natura privatistica una volta ritenuto l'a continuità delle ipre,stazioni, iJ. 'carattere poc-ofe,ssiona<le di e<ssa, [a suboodinazlione e la co·Uahorazione con <i fini dell'ente. Di guisa che cade anehe ogni accenno (puT contenuto nel ricorso) a difetto di moti'V'azione, appa'lesandosi quest'ultima esauriente e completa in mdine a tutti i mezzi di prova acquisiti. Nrè può dir.si, come accennato al principio del ricorso, che la conseguente qualificazione del rapporto come impiego privato sia ·erronea da un punto dd. vista giuridico in quanto una qualsiasi assun- . zdone ~ra vd.etata dal'le citate norme, regionali, onde anche se ci fosse stata una assunzi.one contro ·quel divieto, • da ·queU'ipotetico :r;nezzo non poteva in nessun caso derivaTe alcuna conseguenza giuridica •. Invero è facile vedere come l'impostazione data al problema della sentenza <impugnata fosse quella giuridicamente eosartta: in presenza (non - occorre dimentica·rlo) di un rapporto di natrura privatistica, che da una parte si tendeva a definire di impiego sia pur di fatto e dall'altro di a1ppalto ·stipulato • in fraudem legis • ed in presenza delle norme deil'art. 212,6 la quale, come è noto, ammette, sia pure entro ce·r'hi limiti (non i-lliceità della causa o dell'oggetto) la sussistenza e la produzione 848 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bero cessate : questo provvedimen_to venne ia:npugnato, sia dalla Cooperativa sia dai singoli soci, avanti i:l Consi!glio di gtust<izia amrnini!strativa della Regione siciliana H quale con decisione del 215 febbraio 1966, dichiarò inammilssibi~e <iJ d•co:11so per difetto dii .guiJstddz:ione • ma~ncando ·non solo un atto di nomina, ma anche una sia pure implicita volontà de>ll'amminilstrazione di assumere i :ricorrenti •. F·rattanto, però, il l luglio 1965, in attesa di una preventivata nuov•a legge di s:i:stemazione, i • cooperativist'i • .furono riammessi a svolgere •lo stesso lavoro di pria:na, ma con l'intesa che non avrebb~ro percepito alcuna retribuzione: tuttavia nel dicembre 1'!}63 ,fu ad ognuno corrisposta la somma di L. 85.000 con mandati singoli, giustHìcati come • liqu~dazione fattura 30 ottobre 1965 rela.tdvi, a lavori di .cop~steria effettuati per conto del Fondo siciliano •. Finalmente ne'l'l'ottobre 1966 i • coorperativLsti • furono definitivamente estromessi dal lavoro a mezzo deil.l'.Autorità di P.S. e denunciati per il reato di cui aH'art. 340 c.p. (tul'bamento della regolarità di un ufficio pubbld<co), reato dal quail.e bono assoJti, perchè i:l fatto non sussiste, dal pretore con sentenza 2·9 dicembre 1966. Nel contempo la resistente aveva iniziato il.'attuale girudizio innanzi il g·iudice ordinario, b~sando le sue domande suil.la affel'mata sussistenza di un rapporto di impiego <privato. Di fronte a tale affermazione e a quella contrastante deH' Asse•ssorato, il quale negava potesse configurarsi un rappoo-to di impiego anche privato, onde poteva farsi ricorso se mai ail.la fì•gura dell'indebi!to arri.cchlmento con un palese difetto di giurisdizione del ·giudice ordinario ed ag·giu~ngerva che comunque un siffatto rappo'I'to sarebbe stato nuHo per i'l contrasto con le leggi regionali n. 14 del 1.9'5•8 e 15 del 195,9, e non avrebbe potuto produrre al·cun effetto ex art. 21126 c.~., 'la Corte del merito, ·COllifurmando nel r·esto la decisione di primo g·ra<do, ha ritenuto in fatto, attraverso l'esame delle varie prove, anche testimoni,ali, acquisite al prooosso, che si fosse in presenza di un rapporto di impiego privato, sia pure di fatto e che quindi potesse trovare applicazione ll'·art. ·211·2t6· c.c. che esclude la retribuzione per il iJ.avoro di fatto .prestato solo quando la causa o l'oggetto fossero stati •illeciti: ila Corte palermitana, poi, con una complessa motivazione (suUa quale si ritornerà a proposito delle singole censure) ha escluso che potesse parlarsi di HUceiltà della causa sia ex art. 1343, sia ex art. 1344 ed ha e'scluso anche la presenza di un motivo i'llecito comune ex art. 1345 c.c. Nè, infine, secondo ilia stessa Corte, l'appilicabilità dell'art. 2,126 c.c. sar,ebbe stata esclusa dalle norme delle leggi regionaU citat·e, che sancivano per il caso di assunztoni contra legem la •responsabHità personale degli amministratori, trattandosi di una responsabilità nei confronti dell'Amministrazione, non eHdente queHa basata 'SU .ptrii~cÌipi gene~aù.i dell' Ammiitllistrazione medesia:na ned. confronti dei terzi. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 847 ma neH'assunzicme da parte delta Regicme siciliana per la prestazione di attività necessaria al funzionamento di un suo ufficio, di dipendenti in violazione del div~eto posto daUe citate leggi regionali, si ccmfigura un contratto di lavoro iLLegale, non a causa iLLecita) (1). (Omissis). - P.er tla esatta comprensione del contenuto della sen. tenza impugnata •e delle critiche ad essa mosse con il ricorso è opportuno tprremettere .sinteticamente i dati di fatto, quali accertati dalla sentenza impugru:1ta, che hanno dato luogo all'attuale controv.ersia. È stato accertato infatti che la resistente fa parte di un gruppo di persone (circa 15.0) le quali, nel periodo dal 1960 a·l 196'2, erano state ammesse senza alcun provvedimento di assunzione (peraltro vietato tassartli! V1amernte rdaHe !leggi regiO!I1i. s~chlial!le, n. 14 del 19t5t8 e n. 15 deil. 195·9), a .svoLgere marns1oni :ilmptiegrutli.zie presso l' .Aissessornto da11a Ueg1one sitciliana del lavoro e della cooperazione per la necessità di far funzionare il Fondo ·siciliano per l'assistenza ed il colil.ocamento dei lavoratori disoccupati, istituito nel 1951 e potenziato nel 195:9: in un primo momento il predetto personale era stato ·retribuito mediante un mandato collettirvo intestato alla • copisteria Averna • e successirvamente, dal luglio 1:9621, mediante mandati di pagamento emessi a favore de'lla cooperativa • Edera • costituita tra .gli assunti con lo scopo di • mighlol'lm- e le tC·ondiztioni •econom!1che dei ·soci, con il promuovere ooa pdccola attività lavorativa, orga·nizzando m :liorma cooperativ1stica un servizio di lavoco di coptsteria, dattillogrrufia, stenografia e coHaboxazione tecnica e amministrativa •presso le amministrazioni dello Stato, del·la Regione, enti locali ed enti di diritto tpUbblico •. Tale sit1Juaz1one durò fino al g.ennffio 19·6·5, a!Llorchè, a seguito dii reirteratti cilie'V1i deti revitsori del Fondo, 11' Assessore regionale del >Lavoro, rappresentante ex lege del fondo stesso, comunicò alla Cooperativa che le sue prestaz1oni sareb- (l) Sul principio contenuto nella prima parte della massima ·va ricordato l'orientamento g,iurisprudenziale già mrunifestatosi in Cass., 30 luglio 1969, n. 2887, v. Rep. F.I., 1184, 27, secondo til quale non può parlarsi di atto formale di nomina, estel'lllaJnte llia volontà de1l'entte di dm- luogo ad iUIIJ. regolare 11apporto di impiego pubblico quando lo stesso .ente riconosca che sussisteva, all'epoca dell'assunzdone, il diviJeto di assumer.e altro personale e, quindi, il divieto di dar vita ad altri rapporti di impiego pubblico. Per !'·ulteriore ptrdtncipio secondo d!l quail.e dn difetto di atto formalle , può aversi, solo, raJp~po!l"'to di irmpiego privat1Jo soggetto alLa g]urilsdiziooe ordinaria, v. Cass. 10 giugno 1972, n. 1829 e 11 ottobre 1971, n. 2823, entrambe in Foro it., 1972, I 3108 con nota di F. Satta. Sul problema dell'iiH1cettà del·la 'causa nei contrattti tiptci v. GIORGIANNI, Causa (dw. privato), Enciclopedia del diritto, 1960, VI, n. 10. Sullo stesso argomento, cfr. SxcoNOLFI, Un caso di prestazione di opera a favore dello Stato, in ,questa Rassegna, 1972, I, 370. c.c. 846 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO agrari~ di taH o~gani giudiziari. E la cassazione de'Ila sentenza 1mpugnata deve avvenire senza rinvio, giacchè, non sussistendo una nol'lma che ammette la perequaz.ione dei ·canoni attinenti al rapporto de quo, ila ['elattva 'C<l!U!sa non poteva essere pl!'oposta (•art. 382, ter:w comma c.p,c.). - (Omissis). CORTE DI C&SSAZIONE, Sez. Un., ·u gennato 1973, n. 63 - Pres. Flore - Rel. Tamburrino - P. M. Tavolaro (conci. conf.) - .A!ssessorato della Regione ·sici!liana del lavoro e della coope•razione (avv. Stato Carafa) e SieripepoU (avv.ti Sciortino e C. Fomario). Competenza e giurisdizione - Impiego pubblico - Assunzione di fatto in contrasto con divieto legislativo di assunzione - Rapporto d'impiego privato: effetti. (cod. civ., art. 1325, 1343, 1344, 1345, 2096, 2126; L. region. siciliana, 7 maggio 1958, n. 14 e 7 maggio 1959, n. 15). L'attività svolta con i caratteri deLla professionalità e della subordinazione, aLle dipendenze di un ente pubblico, nell'ambito deLla realizzazione dei fini di questo, dà luogo, ove manchi un formaLe atto di nomina, ad un rapporto di impiego privato la cui cognizione rientra nei poteri dell'AGO: in particolare, la violazione deile leggi regionali che vietano alla Regione siciliana di assumere dipendenti senza concorso, produce la nuUità del provvedimento di assunzione e la responsabilità personale degli amministr.atori che l'hanno adottato, ma non ,. impedisce che al rapporto d'impiego privato, che di fatto deriva dall'attività prestata dal dipendente così assunto, sia applicabile la disciplina prevista per lo stesso. e quindi non esclude che le prestazioni eseguite dal dipendente medesimo siano retribuibili dalla Regione (si ha contratto in frode alla legge quando le parti adottano uno schema negoziale astrattamente lecito per conseguire un risultato vietato dalla Legge; tale ipotesi non ricorre nell'assunzione· da. parte della Regione siciLiana di dipendenti per la prestazione di lavoro subordinato contro il divieto posto dalle leggi regionali sopra indicate: infatti, La causa, come funzione economico-sociale del negozio, va intesa, nei contratti tipici, come funzione concreta obiettiva, che corrisponde ad una delle funzioni tipiche ed astratte determinate dalla legge; pertanto, anche nei contratti tipici, avendo riguardo a detta funzione concreta, è conce-. pibile una causa illecita, che si ha quando le parti, con l'uso di uno schema negoziate tipico, abbiano illirettamente perseguito uno scJopo contrario ai principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento, PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 845 Non occorre, da ultimo sottolineare la nessuna efficacia della ch"costanza che ·la stessa Amministrazione delle Finanze, con circolare 11 giugno W65· della Direzione Generale· del Demanio (oircola·re esiJbita nel giudizio di merito in copia infOime dai Lombardo), avrebbe espresso opinione favorevole alla perequabi:lità dei canoni al patrimonio indisponibile dello Stato; è, infatti, pacifico (v., da ultimo, Oa•ss. sent. 5 giugno 1971, n. 1674) che le circolari minicsteria1i spiegano effetto solo nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffid della stessa amministrazione e dai loro funzionari, e, quindi, non possono co1stituke fonti di di!vttto a :fuwore di terzli. nè di obblilghi a carrco dehl'a!IllillliiDiJStrazione e neppure può attribuirsi loro ·valore preminente e risolutivo quale mez,zo d'interpretazione di norme di legge. Infine, è opportuno osser'Vare che sul:la presente fatUspecie contenziosa non può incidere in a1Lcun modo la recentissima sentenza della Coote Cost.ituzli.IO!Ilaile n. 15,5 deil. 27 il.wglio 197.2 (ddsposilticvo ID G.U. n. 201 del 2 agosto 1972., edizione speda'le) che, pubblicata dopo la di:scussd.one del ricorso del!l' Avvocatura deUo Stato contro iJ. Lomba-vdo, ha drchdarato l'i'llegittimità costituzionale di alcune norme deLla legge 11 febbraio 1971, n. n. ~, Ta1ti. norme non interessano, nè in via pregiudizda·le assorbente, nè in via di riflesso, il problema specifico prospettato con talericorso. Infatti, se con ta'le sentenza (n. 2 del d~spositivo) è stata dichiarata, tra il.'altro, il.'illegirttim:iltà delJ.'rurlt. 3, 1secoodo e sesto comma delLa iLegge che fissava tra 12 e 15, e •con riferi\roento ad un caso partioola·re, n. 36 1i coefficienti di moltiplicazione del redd1to domi!nica·le ai fini della determinazione del canone, dò ,può ri,guardair.e soltanto, e rendere dn viatemporanea e inoperante (fìnchiè non si sia provveduto· da·l legicslatore ordinario; !COSÌ, iSpecifi•camente, per l'annata 1971-19·72, l·a Legge a agosto 1972, n.· 46121), .tutto il sistema di perequazione dei canoni secondo i •Criteri dnnovativi, dettati dalla nuova legge; ma tali criteri erano destinati ad entraTe in appilicazione •soltanto a decorll'ere dall'annata agraria 1970-lr971 (secondo ·la dispo•sizione transitoria contenuta nell'art. 30), mentre, nella •specie, si trattava delle annate comprese tra il 1961 e il :1!96,7, e la perequazione era stata chiesta !in conformità del,le precedenti nOime, di cui agli artt. 3 e •SS. della leooe n. 567 del 196,2, non travolte in sè da alcuna iJ<l'Onuncia di incostituzionalità (v., nsl senso della costituzionaiità dél!le norme sulla perequazione dei canoni dettate dalla il.eg:ge del 1<962, 1a sentenza de11a Corte Costituzionale n. 40 deil. 213 magl? lio 1964). In conc·lusione, essendo fondato il primo motivo, il ricor·so deve essere accolto, risuil.tandone assorbito il secondo motivo, che, come si è visto prospettata una questione, del tutto subord1nata, di competenza tra 'r.riibunale e Corte d'Appello in sede çrdinaria e Sezioilli. speciali 844 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO contratto aventi pea.- oggetto benl patrimoniali inJdiJspoo.Ìibili (OVVeTO beni demaniali). Si è cosi, vdsto che i precedenti immediati e la ragione immediata delila nOl'lllla di 1CIUIÌ. aill'art. 2,2, non rCO'l'!roborrano il'in.tea.,pretazd.ane positiva che potrebbe emergere dalle espressioni c comunque concessi •. La considerazione, poi, di rtutto il s~stema normativo della nuova legge comporta il convincimento che non possano essere state yolute dal :J.egislato~re così drastiche inddenze, non soLtanto sull'aspetto paritario e sinaHagmatico, ma, di riflesso e necessariamente anche Sll.lll'.aspetto unilateTaile e autoritativo del rapporto di conrcessione-,contratto. Vuole, cioè, dirsi, che tutti, o, almeno ila maggior pa'l"te, degli altri ÌIStituti che formano ,quel complesso normativo, correlativo alle parti sopravviventi della legge dei 19r6r2, appaiono, sia che funzionino automaticamente, sia per aUJtodtà del giudice, incompatibili con la posizione di preminenza, e di immanente tutela di un interesse pUJbblico - diverso da quelilo che presiede al regime vinco~isrtico dei rapporti privati agrari - che conserva il concedente pubblico di ibeni pubblici. Così, dicasi, >ad esempio, per le ampie facoltà e iniziative attdbuite unilateralmente alil'affi.ttuario da wtto 'Ìil TitoLo LI della ilegge del 1971 (art. 10 e ss.), peT ila traS!foirmazione i!l miglioramento dei terr,eni; cosi dicasi per l'imposizione all'affittante dei migHoramenti consentiti daH'Lspettorato Agrario o, in via alternativa, per l'eseoozione dir~etta dagli ste,ssi miglioramenti in dan.rno dell'affittante (art. 11), così per ila cessione, semp17e nella stessa ipotesi, del contratto, anche senza n consenso de'l locat~re, a membri della famiglia ~dell'affittuario, nettamente in contrasto con iil naturale carattere intuitu p~ersonae, rdeHe ICOillcessioni-rcOOlltratto (arrt. 12, terzro comma). Non occor,re, infine, insisteTe nel rilevare in quaie milsura inciderebbe sulle concerssioni-contratto, ove ad esse aprpilii:cabile, la disposizione finale (art. 2r4) che prevede addirittura una trasformazione coattiva - a richiesta del coltivatore - della natura giuridica de'l contratto, quale voluto e stipulato dalle parti, cioè il mutamelllto in affitto di rappoTto propriamente di arltra natura (uti:Iizzazione di erbe, certi contratti di pascolo ecc.) solo che in alcuni di essi vli siano elementi del contratto di affitto (ancorehè non pirevalenti). E sarebbe ben a~drua ope~ra per l'interrprerte - in difetto di una clausola legislativa di riserva, quale • rin quanto compatibile . con la natura del 11aprporto • ecc. - tentare di stabilire, neH'ambito dell'unico complesso normativo, una discriminazione e una graduatoTia di cofupatibhlità tra l'uno o l'altro dei singoli istituti e le concessioni-contratto, ·nel senso di a~ccettare, rcome meno gravemente incidenti sull'elemento arutodtaJtwo, iLe norme ISUltl.a perequazione dei canoni, e dd rifiutare, invece, quald aventi ma1g1gi01re e rpiù gra:vosa mcLdenm; ~ altri i!stwtuti da uiltimo menzionati. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 843 minazione del prezzo e del canone di affitto attraverso quei meccanismi e quelle procèdure si palesassero incompatibili con una successiva ailterazione, specialmente in danno della P: A., del canone cosi stabHito, attraverso •1e pronunce g\iurisdizionali delle Sezioni Specializzate a.g·rarie e l'applicazione dei criteri perequativi fissati dane previste Commissioni provinciali. E, infatti, soltanto con le sentenze 18 gennaio 1969, nu- .. meri 114-118 e 22, dicembre 1970, n. 2744 (1), s. c. ha avuto occas1one di chiarire che le norme del'la legge 12 giugno 19,62, n. 571, e·ssendo ispirate all'interesse generaLe dell'equilibrio delle prestazioni contrattuaLi, sono norme 1impe11atiove 1Che .trovano appltcaz;i:ooe d!n quailisiasi ICOIIltratto di affitto 'di fondo rustico, senza alcuna particolare rustinztone concernente •la qua.Iità dei contraenti, se, cioè, soggetti p:r'ivati o enrti pubblici e morali. AI"bitrariamente; tuttavia, dalle massime di tali sentenze il ·resistente deduce che la grurisprudenz;a dd. questa Corte avesse già risolto in terminis H pur diverso caso, qui, come si è dertto, controvel'lso, dall'a·pplicabilità del regime vtncolistico dei canond dei fondi rustici aUe concessioni-contratto aventi per og1getto terreni appartenenti al patrimonio indisponibHe (in ispecie; deil!lo Stato), e ohe la norma dell'articolo 22 non abbia fatto altro che consaèrarre legislativamente ta•le soluz; ione. ;È sufficiente, in proposito, consi1derare che le citate sentenze del 196<9 .e ·del 1•970, 'l"Ì!g\uardaV!ano ,contr<atroi. di •affitto di fondi ;:rust~ci appartenenti ad un minore ente pubblico, non ter:r'itoriale istituzione di assistenza ~;: beneficienza: (Pio Istituto di Santo Spi.rdto), facenti parte del suo patrtmonio disponibi!le iure privatorum, cioè non destinati a pubblico servizio ,secondo Ile ,prevllisioni ·dehl'.art. 830, 1secondo oOIIll!IIlla c.,c., e, quindi, non assi:miilablli a beni del !patrimonio indisponibi1e dello Stato, . delle P·rovince e dei Comuni: e che il problema specifico, sottoposto all'esame del Supremo Collegio, era appunto e soltanto se a tali contratti fossero appUcabilli le norme dell'oequo fitto, di cui al:l:a Legge n. 567 del 1962, atteso che l'iaffittuario si era reso aggiudicatario dell'affitto in sede d'asta, cioè con la :forma prescritta ,dalle leggi sulle istituzioni di assistenza e beneficenza. In pregiudicato rimaneva, quindi il problema che, estraneo a quelile fattispecie concrete non risultava ancora emerso in termini 'altrettanto drastici nell:a giurisprudenza di merito - se quanto veniva stabiltto per contratti di entf pubblici, aventi, per i:l loro oggetto, carattere intrinsecamente privato, ancorchè • l'eVtidenza, pubblica • si fosse pMesata nei 'Procedimenti amministrativi di formazione dei contratti stessi, fosse trasferibile sul diverso campo d~Ue concessioni- (l) Cfr., per la legislazione precedente iJ.e •sentenze 19 gennaio 1954, n. 90; 20 maggio 1952, n. 1461; 10 f·ebbraio 1951, n. 325 e 29 novembre 1951, n. 2717. · 842 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gntfilcativo ['ar.t. 22. della detta legge ~contenruta nel Td!tolo VI - Norme finali) laddove (primo comma) stahilisce: • Le norme della legge 12 giugno 1962,, n. 567, e della presente legge si applicano anche a'i terreni che comunque vengano concessi pex l'utiilizzazione agricola o silvo-pastorale dreno Stato, della provincia, dei oanOOlli e da altri enti • (omissis). Non Titiene, tuttavia questa s.e. che la norma invocata possa avere alcuna efficacia visolutiva dell'attuale controversia. E ciò nonostante le espr~sstoni, prima facie stgnificative · • che comunque vengano conce'Ssi •, e nonostante la generica tntenzione interpretalbiva, o, ad ogni modo, retroattiva, che, ben può attdbutrsi aUa norma in ogg:etto, laddove essa, dopo avere, nella seconda parte del primo co:g1ma, stabilito che per tali coneessiooi deve essere adottata la 'licitazione o ila trattativa privata, aggiunge, .nel secondo comma, che • la disposi:zdone del comma precedente si applica laddove sia stata indetta un'asta pubbLica •; la quale ultima norma sembra avere significato pregnante, cioè nel senso sia che tutte le dilsposizioni della le~ge n. 11 del 1971 e di •quella n. 567 del 1962 si appUcano a • concessioni • in corso, ancorchiè assenttte .d.n base ad aste pubbliche già esaurite, sia, inoltre, ·che, ove siano state indette delle aste, ancora non esaurite, la loro inJdicaz,ione si intende revocata, per fal'lsi luogo alla nuova imposta modalità di contrattazione. Tali prectsazioni, tuttavda, ancora non significano che le apparentemente ampie e onnicomprensive espressioni deHa nuova legge abbiano effettivamente rl signifi:çato di coinvolgere anche rapporti non meramente contrattua1i, ma aventi, in relazione al loro oggetto-bene pubblico, cioè demaniale o patrimoniale indisponihile - ·la configurazione della conc.essione-contré!tto. E qui soccorre anzitutto l'indagine sull'origine della norma, eme11sa nell'ambito del. travagliato iter legisiativo deUa legge n. 11 del 1971. Risulta da[La re:lazione al Senato delila J;tepubbliica deHe Commissioni 2• e a• (r-elativi Martini e Srulari, rcomunicata al P.restdente H 6 rdricembre 11969), che lo scopo della norma fu 'quello di precisare • che la qualificazione giuridica di soggetto di diritto pubblico de'l locatore non esclude l'appli:cabi'lità della normativa portata dreUa nuova legge •. Ciò, ev~dentemente, in rapporto alle incertezze mantfestatesi nella giurisprudenz1a di merito. quanto all'appUcahhlità derlla legge n. 5,67 del 1962, e, particolaTmente, delle norme di e·ssa rigua11danti la pereqruazione dei canoni, ai ·contratti di affitto di fondi. rustici stipurlati, per- terreini appartenenti 'al loro patrimonio ·dtsponibtle, dallo Stato, dalle Pa:-ovdnce, dai Comuni e ·da altri enti pubblici minori. Tali incertezze si viconnettevano, principalmente, a1l procedimento amministrativo e al modo di formazione del contratto, essendo sembrato, ad alcuni giudici e ad alcnni commentatori, ·che il procedimento dell'asta pubblica, 'richiesto normalmente per l'affitto di quei fondi rustici, ·ed, tn particolare, alla deterPARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 841 danno dell'ammi<Illistrazione inadempiente, e rimanendo parimenti escluso !hl ~rimedio del1a 11~s01luztone, 1sempre ante tempus, iln danno dell'amministra: m.one, per eccessiva onerosità sopravvenuta o alternativamente, la -rilduztone 1e1d •elq~ità (•arl. 1467 'C. C. pr>i1no e terzo comma); questa ultima notaZJione ha rilievo ·particolare nella 1specie, giacchè i criteri generalissimi che stanno a base dei vmcoliSimi legali, quanto ailla riduzione ed equità dei canoni attinenti ai fondi rustici (come, del resto, per quelli -attinenti ai \fondi urbani), si riconducono, in gran pa!t'te, al concetto di una sopravvenuta onerosiltà. In coerenza a tutto quanto pr.ecede, riguardo alle loca2lioni dei fondi urbani, è stato, -appUSQto, ritenuto pacifico che i vincoli legali attinenti al prezzo ·e alla durata delle •locazioni, non siano applicabiLi, laddove difetti una specifica norma di legge in contrario estensiva della relativa disciplina, alle concessioni-contratto che attribuiscono i privati al godimento di ~mmobiU appartenenti al demanio o al patrimonio indi:sponibile de'Ilo .Stato (v. Ca·ss. sentenza 12 giugno 1953, n. 1720; sent. 30 aprile 1949, n. 1067; sent. 211 luglio 194·9, n. 1903; Sent. 30 apri:le 1949, n. 1067). R!iguardo ai fondi rustici ('prescindendo dal prolblema deLle proroghe •legali, ancorate a diverso ·complesso normatirvo), l'esame dél:la legge n. 567 del 196.2, nelle •sue articolazioni, non dà adito a ritenere che essa sia applicabile a concessioni del tipo di cui si dtsoute. La terminologia • affitto ·di fondi rustici • in essa usata non appare, inrvero adeguata per designare anche le dive11se entità .giuridiche consi'stenti neLle conoessionicon. tratto aventi per oggetto l'utilizzazione agrieola di terreni appartenenti al patrimonio indisponiilnie dello Stato, e non esiste alcuna norma che permette di ritenere ·che, ·sia nel momento genetico, sia nel momento di esecuzione del contratto, alla volontà dell'Amministrazione, manid:estantesi appunto, nella fissazione iniziail.e de•l canone, possano sovraprporsi i limiti determinati dalle Commissioni te·cniche provinciali e, in ca•so di contestazione, ·le pronunce delle Sezioni specializzate. Bene, quindi, iL'ammiln•iJStraz,ione ll'ileva che, 'flriattalllldolsi di canollliÌ per l'uso speciale di beni patrimoniaLi indispontbi[i, la loro reVIilsione è rimessa soitanto ai poteri unHatera.U ed autoritativi della P. A. nelle forme e nei iLimi.ti fi:ssatJi dai deCil'eti il.egtiJslativ1i (l!'.d. 215• febbraio 1924, n. 456 e modificazioni successive) dtati a sostegno del motivo: normativa, questa, alla quale esiste un chiaro richiamo nella clausola n. '25 dell'atto del 1962. Soltanto nel corso della discussione ora11e ile parti hanno discusso, per tra!t'ne. opposte conclusioni, l'i:nfluen:tJa che, sulla fatti:specie contenziosa, potrebbe avere, quale ius $Uperveniens, la legge 11 febbraio 1971,. n. 11 (Nuova disciplina de:Waffitto dei fondi rustici), entrata in vigore in epoca successiva alla proposizione del !rlicorso; è stato, cioè, dal patrocinio della resistente indicato quale parti:colarmente pertinente e si840 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ta'le ·concLusione si perVtiene- attraverso un triplice ordisne di considerazioni, attinente aUa subordinazione della convenzione attuativa all'atto ammisnistrativ;o unilaterale, in ·quanto Io .scopo di interesse pubblico perseguito dalla P. A. è •preminente rispetto aHo scopo, per lo più di natura economica, rpersegq.ito dal privato; a:il'inscinldtbile correlazione tra l'uno e l'altro atto, in quanto ben può dirsi che la volontà dell'Amministrazione, manifestazione della sua potestà .pubblica, siasi determinata aHa concessione, ed aJbbia vailiutato l'interesse pubblico di provvedere ad emanaTe l'atto cr:-elativo, isn funzione anche di tutta la struttura concreta della ·Convenzione attuativa (durata, misura del canone ecc.); nella necessari'a, •quindi, incidenza di ogni eventuale provvedimento giudizia'l'io, . che modifichi il modo di .essere della convenzione attuativa, suH'atto unhlaterale e autorativo che ne rappresenta H presupposto; infine, all'impossibilità di identifi,care iDJe1la <Legge n. 567 del 1962, 'Ima 'VoloiDJtà del legislatore •estensiva della relativa discLplina aHe concessioni-contratto. Sotto H secondo e il terzo profilo, derve ricordal'si chè i limiti ai rpote!lli dell' A.G.O., ideSUillliÌbi•Li dagli a~rtt. 2 ·e 4 deLLa legge n. 2!214!8 del 186•5, 'abolitrice de!l1c0Illtenmoso ammisni!slxativ:o, dniibliscono non soltanto l'emanazione da parte dell' A.G.O., nei confronti della P.A., di sentenze che, sovrapponendosi al'la volontà pubblica espressa nell'atto amministrativo, implichino •la revoca e la modificaZJion·e diretta del'l'atto stesso, ma, in via più generale, di emettere pronunce che incidano e si sovrarppongano, ancorchè in via indi.Tetta ed implicita, sulla volontà pubblica, o tendano ad integrarla o modifica'l'la. Trattasi di principi generali del nostro Ol'dinamento •giuridico, che - ancorchè ad essi non sia stata riconosciuta dignità di precetto costituzionale, cosicchè ben possono essere derogati dal legislatore o11dinario, e sono stati derogati per sdngol.e fattispecie astratte - conservano .tutto il loro vigore, anche come criterio genera'le di inte11pretazione, lado\ne la volontà derogativa de'l legislatore non il'Ìisulti ·in m()do isn.equivoco (v. oltre; 1Si isn·tmde, poi, che liJ. · legislator·e ordinario rpuò anche intervenire direttamente a modificare le çlausole della convenzione attuativa, ne·l qual caso, sorgendo· controversia, le sentenze :dell' A.G.O. avrebbero il v;alore di sempUce acc·ertamento e non già costitutivo e, dete!1ffiinativo). In a!der·enza a tali principi e in considerazione dell'isnevita!bhle riftuire dell'estinzione o modificazione della ·convenzion·e attuativa sull'atto unilatera'le che ne sta a base, dottrina e giudsprudenza preval.enti hanno rtstretto in ben precisi limiti il concetto ohe da tale 'convenzione· nascono anche .a favol'e del privato diritti soggettivi tutelabHi da'vanti all'autorità 'giudiziaria ordinaria; ciò ne'l senso che la tutela è normaJlmente Limitata aJ'l'a·ccertamento di eventuali comportamenti colposi dell' AmminÌistrazione, alla declaratoria relativa, e alla condanna al risarcimento dei danni, r'Lmanendone esclusa la T.isOiluz;ione ante tempus, ex art. 1453 ,c.,c., per autovLtà del giudice, lin PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 839 • alla quaLità della mano d'opera ~mpiegata dal conce-ssionar[o (clausola n. 11), l'imposizione de'll'obbli:go al conce•ssionario medes'Lmo di com- . piere, nell'•ev~dente interesse della funzionalità del cespite princilpale e rcon modaLità minuziosamente determinate e in conformità di previsti ulteriori o~dini delil'auto!t"ità mi'litare, sfail'Ci di erbe e di cespugli secchi, entro un'ampria zona di ri:spetto intorno agl>i edifid, e di asportare erbe e ·cespugli fuori del recinto entro il termine di quarantotto ore (clausola n. 5); prevtsioni, tutte queste, re·Lative ad un facere, ad un non tacere e ad un patì, ·che, se si adeguano perfettamente al:la destinazione pubblica dei ben[ immobili princilpali: adibiti a polveriera. e officina pirotecn: Lca - non sembrano compatirbHi con la pienezza deHe faco:J:tà di godimento spettanti normalmeri·te ad un affittuario o conduttore 1n base ad un ·contratto di mero diritto privato. E, di fronte ad indici così persuasivi, perdono rHievo sia l'espressione • 'Contratto • contenuta negli a·tti, e ricorrente prom:Lscuamente con l'espressione • concessione •, sia il richiamo di istituti contrattuali (condizione risolutiva espressa per inadempimento del ·concessionado, ecc.), perfettamente, del resto, compatìbHi com 1a convenz-ione attuativa di una concessione. Deve, analogamente, rilevarsi che non possono condiv~ dersi le dedu~ioni che la Corte di merito ha creduto di dovere trar·re dalla forma deilile rconven.zdorni (:scrr:Ltt.ur·e prriv:ate reg:Lstrate), g1LaCIChè è normale rche i dÌISIOLp~1nari de'lile •corncessiolliÌ-IC·ontratto veiJJg•ano stipuJ.a•te con scrittura :pr;iV'a1Ja, meiilJtre Ja reglistra~itOne ocoor!l"e al11ohe per gli atti contmttuali dehlo •Stato, al fine dii 'dare a tadi atti dartJa certa. ìNè, infine, importa la circostanza che l'attività dell'Amministrazione risulta globalmente essersi risolta e concretata ne1la forma della trattativa privata. Se, infatti, è vero che, in J.inea di massima, ciò ma·l si concilia col procedimento di cui •l'atto autoritativo di concessione è il culmine (Cass. sent. 28 settembre 19•5r5, n .. 2658), è, tuttavia, altrettanto vero che, in un raprporto di conceiSsione-•contratto, i due att'i che nel relativo procedimento si riscontrano, ·l'uno avente natura di p!rovvedimento unilaterale della P. A., e l'altro avente natura cornvenZ'ionale e di relativa determinamone dei diritti, obbli<ghi e modalità deHa concessione, pur conservando ciascuno una rp·ropr:La autonomia funziona•le coovdinata all'assol> VimeJ?,to rdell'unica compllessa funz~one fondamentale propria d~~la fattispecie neUa sua globalità, possono, anzichè da·re vita a due distinti documenti, .essere •contenuti in un solo documento; spe.ttando poi, al giudice, sulla base dell':Lnterpret•azione del documento stesso, stabilire se in esso possano ritenersi .contenuti entrambi gli. atti, quello autoritativo di concetssl1one .e quelilo ·conven~oiJJale (rcclir. Ca•ss. 1sent. 24 gennaio 1967, n. 2114 e la più volte citata sentenza n. 1614 del 196·8). Itde:n:tificato neH'atto in contestazione una concessione contratto, ne deriva l'inapplioabiUtà, rispetto ad esso, detJ.l'istituto della perequazione giudiziale dei canoni secondo le norme della Jegge n. 567 del 196r2r. A 838 . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mente revocabile, ante tempus, del rapporrto. V:ero è anche che la circostanza ~ohe, data la n:atUlra dell'og~getto, ll',ammifn!ilstTiazdone dovesse e potesse disporre di alcune ~sue utilità a favore del privato soltanto attravellso 'lo st11umento tipico deHà con'cessione-contxatto, non significa ancorra, dii per sè, ohe ll'ammi.!ndJsWaZJione non abbia, mve'ce·, stiJpUilato un normale ed efficace contratto di locazione o d'af!itto. Infatti, a differenza dei beni pubblliJci, app8.1I"1ioo!enti al de~o. i beni patri.morualJi. indlisponibili, pur essendo anch'essi destinati al conse·guimento di fini pubblici, possono fol'Illare oggetto idoneo di contratto iure privatorum, hl quale è ,soltanto annullabile - per essere stato il bene sottratto alla sua de,stinaZJione seDZJa l'oss~rvanza dei modi p·resoritti daHe leg~gi amministrative -;- essendo, peraltro,. leg~ittimata all'azione di annuUamento soltanto la P. A., e, rimanendo, altrimenti H contratto convaUdato e assoggettato, pèr tutti i riflessi, alla disciplina del'le convenziooli di diritto privato 'in ·cui sia parte la P. A. (v., oltre la più volte c'itata sentenza n. 1604 del 19,68; :cass. sent. 5 dicembre 1960, n. 3209; sent. 24 maggio 1956, n. 175,8). Senolli!chè, daihl'esame de,glli atti 212 ruovembre 19,6·1 e 14 maggio 1965- esame che queste S.U. hanno il potere di compiere, con giudizio di fatto autonomo, di'l'etto ed assorbente, in quanto si tratta di identificare e qualificare, ai fini della giuTi:scf.iziooe (cioè ai fini della dedotta imprroponibiilità assoluta della domanda) ·la natura de'l nego·zio e di interpretame la portata - non emerge ~affatto l'ipotesi sopra delineata, .pur sempre anomala dato l'og~getto del contratto. Infatti, il carattere di concessione si desume, an;zitutto, daUa clausola n. l dell'auto del 1961, che ammette, in ,pre'Vlisione dell'in:sor·genza di necessità deill'ammmiJstrazdone stipulante o deLLa M<8.1l'dna militare, [a c rescissione • anticiJpata del contratto pe'r i:niziativa unilaterale del[' a:mn:tJÌJniJstrazione, pvevio b'l'eviSISiimo prrea'V'Vlliso e \Seil1Zia poSs~bilJi.tà, per il .concessionario, di 'Pretendere alcun compenso; neHa qruale previsione è agevole riscontrare 'quel contrassegno tipico dell'intrinseco c fievoiiezza • e 1prrecarietà della posiz'ione del còncessionaTio, sulla quale sowasta sempre H potere discrezionale di revoca uniJlaterale da parte dehl'ammi:n'istraZJ1one per sopravvenute es~genze prubbhlche, m contrra~pposto aUa stabilità del godimento attribuito normalmente al conduttore, o affittuado, per tutto il tempo pattuito. Appaiono, poi, significative le numerose clausole dell'atto principaLe che impongono gravose restrizioni aill'esplicazione del godimento del concessi'onario, quale la rtgida limitazione t·emporrale deHa facoltà di accesso al 'fondo entro determinate ocre, comprese tra l'alba e H tramonto (C'lausola n. 10), con ri,gorosa esclusione dell'accesso o permanenza nottmma, e la facoltà della P. A. di esolrude·re in ogni ora, la presenZJa dell conc·essionado e dei suoi dic pendenti i:n occasione di operaZJioni pal't,icolari, non uUeri.ormente determi: nate, da ~compiersi nell'opera (clausola n. 9), la facoltà di ingerenza e di 'controllo, da parte dell'autorità mHitaii'e, i:n o11dine alla quantità e PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 837 30 ottobre 1969,. n. 3581; 9 novembrè 1967, n. 2·705; 12 giugno 1963, n. 1576). È anche noto che, nonostante ila posizione per ailcwni riflessi paritetica delle parti per quanto !fli,guarda [e ;prevdsioni del disciplinare, i ratppoTti .giuridici, in tali fatttspecie, non si esauriscono in quelle previsioni, e che se da queste possono, come si è c;letto, nascere diritti tSOggelitwi del •OOllicessiona!fli,o ver.so l'amminitstrazione, t!Juttavia Ìll. dilrli.tto stesso talla •c<mservazi0111e della C0111Cessione è nn mero dÌ1'1itto affievolito, che, nel contrasto con un .prevalente interesse puJbblico, proftlantesi, in ,gener•e, per ci'l"costanze sopravvenute, può esS-ere soppresso unilateralmentte dallil'ammi.lmstTta.Zione, 1con ,iJl 'l"imedio t~pico della revoca unilaterale dell'atto di concessione, e con la con:seguentte caduta della convenzione attuativa; rtmedio ben distinto, questo, anche per la diversità dei modi e dellè sedi dèlla tutela giurisdizionale del privato, da quello della risoluzione, sia pure attuata per determtna:zJione uni.llaterale della P. A., a seguito di inadempienza del concessi·onario (cdir. anco'l"a la sentenza del S.e. n. 16()2 del 1968). A questo punto, ·devesi riievare che, secondo una tesi, di cui si trova un riflesso nella sentelwa ilmpugnata, il principio della indeclin:abilità del mezzo da atd~bire per concedere la utilizzaZtione a favore di privati di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato troverebbe una deroga, nel senso che tali beni potrebbero formare anche oggetto di pl'livate contrattazioni a contenuto obbUgatorio (non reale o tra:slativo), e, •quindi, di locazione o di affitto, sempre che taU rrapporti non contradddcano atla desttnazione di taii beni, e, ·particolarmente, se l'atto di contrattazione privata attenga a parti meramente accessorie del bene, ovvero importi il trasferimento al privato di utilità meramente marginali ritra~bili dal bene stesso. Senonchè tale optnione, benchè sostenuta da parte della dottr:in:a, con riguarrdo particolare appunto a terreni, suscettibili di ·sfruttamento agricolo, di pascolo, di rracco-lte d'erbe e di arbusti, ma costituenti zone di rispetto di edtfici e .stabitlimenti CIIPPartenenti ai patrtmonio (anche militare) in:dtsp<milbile o tanohe ail demarnio (ancorchè :mJiJlitare) del:lo Stato, e benchè se ne trovi traccia anche In alcune pronun.cie di questa s.e. (v. la cttata tsentenza n. L575 del 19,6·3, e queLla 28 ,giugno 1951, n. 1741), non può essere approvata. Deve considerarsi, anzitutto, che sia che trattisi di beni accessori, sia che tratti:si di beni di carattere tpertinenZtiale, principi generali :i!mpongono che essi .seguano, pe·r ogni riflesso, la disoi•plina e il regime giuridico del bene principale, anche quando siano, in concreto, assoggettati a ·distmti atti di d~sposizione (cfr. art. 818, secondo comma c. c.). Deve l'lilevar·si, inoltre, che il rapporto di accessorietà, di servizio, con iii. bene !pll'ino~pa1e, delstmato distitruz~ooolmente ta scopo tpll!bbl!~co, postula un immanente contrOillo, da parte della P. A., sUilla persistenm della compatibilità delle facoltà e delle utilizzazioni concesse al !pll'ivato con quella destinazione, e, qumdi, il carattere. essenzialmente precario e unilateral-· 836 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO è opinione pressochè incontroversa - ailtresì di carattere tassativo dell'elencazione dei beni demaniali e la necessità dii una' intel'ipl'ebazione l'estrittiva - .che deve traJttarsi di opere che sexvano in vù.a immediata e diÌII'etta alla d.ifesa, quali ile fortezze e simhl.i (•cfr. il'>art. 427 dell c. c. del 186,5), essendone escluse ,quelle opere e cose, ·che, rpur a;vendo attinenza alla dÌifesa miilitar·e, alle esigenz.e dei 'servizi delle :forze armate, solo :indirettamente ·servano a taile difesa; ciò si argomenta dal·l'articolo 826, che annovera tra d. beni appa~tenenti al patrimonio i!lldisponilbile deillo Stato le caserme e gU armamenti; del che, considerato n carattere esemplificativo di 'quest'ultima enlÌ!merazione, ila dottrina e la giurli:sprudenza (v. Ca·ss. sent. 215 maggio 196•8, n. 1604) inclUJdono. tra gli armamenti, tra l'•a·ltro, .gli aT~enaU, i polverifici e [e polveriere (salvo n caso, che non ·risulta ricorrere neHa •specie, del'la poilveriera ohe sia annessa ad una fortezza); risultato al quale, •Secondo altra opinione, Si pUÒ pervenire considerando tali edifi:ci e stabilimenti quali beni destinati ad un pubblico servizdo (v. articoLo citato). Bene patrimoniaile indiosponibile, quin:di, 'la polveriera mHitare; e bene patrimonffiale mdilspo!lllibdile a!lliChe iii terreno oiJrcOIStaJnte, desti!llJato, come ovvio, a creare una sia pure ampia zona di rispetto intorno all'edificio i-nserviente al deposito e alla manipolazione di sostanze e materiali di cosi facile ·e intensa deflagrabilità, e, quindi, perico•losità. Ora, è noto che, ·così come per d beni ·propriamente dernaniaU, cosi anche per i beni patrimoniali indi:sponibili, data la loro comune destinazione alla dilretta soddisfazione di pubbili.ci interessi, •l'unico modo !legittimo e tipico, idoneo a sottrarli alla destinazione stessa attribuendone, entro certi limiti e per alcune .utilità, la loro disponibilità a privati - ,ciò, per i beni patrimoniali .mdilspO!lllilbHi, secondo le pr.evi:sLoni deLl'art. 828, secondo comma c. !C., it'i.nrv;ilate al!le i!Jeg:g1i ammÌIIl!Lstratwe è queUo delUa concessione amministrativa -; vale a dilre, che i rapporti posti in essere dalil',artn!IIlJÌ!llJistl'lazione pell' .consetrlltil:re >ail pl1i'Vato J.'UJtLlizzazione di un bene • patrimonia1e indisponibile, per fini compatibili con •la sua particolare destinazione pubblica, non possono non essere dcondotti alla disciplina dei negozi ,giuridici di diritto pubbilico, .ciqè, in concreto, al re~ilme della concessione amminilstrativa dei beni .pubblici (v. oltre la g1ià citata sentenza n. 1604 del 1,96•8, e le sentenze di questa S.C. 215 maggio 1966, n. 1604; 10 marzo 1.9615, n. 3195; 9 aprile 1964, n. 8H; 12 giugno 1963, n. 1575; 28 marzo 195:6, n. 957), assumendo, normalmente, tali n~gozi la configurazione della concessione-contratto; fattispecie, qruesta complessa, r1sultante da>lla convel;'genz•a di un nego:l'lio undlaterale e autoritativo (atto deliberativo) deilla P. ,A., è di una convenzione attuativa (contratto, .capitolato, disciplinare ·Che dir si voglia), e quitlldi, di un rapporto ·contrattuale bilateraLe che crea e attr!i:buisce obblighi e diritti reciproci all'ente concedente e al privato concessionario (v., oltre le {§ià più volte >Citate !sentenze, n. 1606; deil 1968, ile >Sentenze di questo S.C. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 835 meno, tali beni potr.ebbero formaT·e oggetto esclusivamente dl ;rapporti di diritto pubbLico. · Nemmeno gioverebbe richiamare gli schemi della concessione-contratto; tale qualificazione non gioverebbe, infatti, a modificaTe la natura pubblicistica del canone. Con n secondo motivo del 11icorso, si censura, in subwdine, :la sentenza, denunciando l'incompetenza delle ~sezioni specializzate in materia di controversie agrarie relative all'affitto di fondi rustici. Non pOteva, secondo la ricorr.ente, venire in considerazione l'artilco1o l, de11a le1~ge 12 giugno 1962, n. 567, dato che, a tutto collllcedere, l'Amministrazione avrebbe dato in affitto UIIl fondo rustico ma a.ppartenente al patrimonio indisponibtle dello Stato, cosiccbiè la competenza della sezione Specializzata, limitata ai rapporti privatdlstici di affitto, non avrebbe poturto i'n nessun caso estendersi a rapporti prubblidstici di con-· ce,ssione come quello in contestazione. Il primo motivo del ricorso è fòndato. Al fine di identificare la natu11a deLrapportq intercorrente tra l'Amministrazione deUe Finanze deHo Stato e H Lomba11do eTa ed è rilevante, anzitutto, accertare •la natura e El regime giurtdico generale cui è assoggettato il terl'eno ·Che forma oggetto del ·rapporto medesimo; daHa determinazione di tale natura e del correlativo regime giuddi:co deriva l'identificazione e l'assimHazione, o, al contriM.'io, la non identificazione e non assimilazione del rapporto con uno di quei contratti agrari ai quali . sono applicabili 1e norme sulle pe·requazioni di affitto dei fondi rustici cootellllute 1su:Lla ll.egge l~ gdugno 1·962, n. ,5,67 (v. al1trt. 2-5 e ss. per la formazdone delle apposite taJbelle da parte delle Cormmtssioni tecniche provinciali e· della Commissione tecnica 'centrale, e, partfcolarmente, l'articolo 7, che prevede l'adizione, da parte delil'runo o dell'aUro contraente, delile 'Se:llioni Specializzate del TTibunale ,per l'equo canone, ove il canone convenuto non sia contenuto entro i ltmirbi detea:-minati delle Commissioni tecniche). Ora, considerato che il terreno appartenente all'Amministrazione militare, è attribuito, con d!l rapporto de quo dell'Amministrazione delle Flinanze a·l Lombardo, per utilizzazione pastorizia e agricola (seminazione) circonda una po}v·e·riera militare, con annessa officina pirotecnica, è compreso nel suo recinto, e ne costituisce p·arte iilltegrante, o se si vuole, un accessorio o una pertinenza, · 'l'ima:ne esCJluso, a priori, che si . tratti di bene appartenente al patrimonio di:sponi:bile dello Stato, .e l'alternativa, posta, ~sia pure senza trarne conclusioni diff,erenziate, dall'.& mmindstrazione ricorrente, tra l'appartenenza al demanio pubblico in senso ,stretto, o, invece, al patrimonio ~ndisponìbile, deve essere risolta nel senso dell'appartenenza al patrimonio indisponibille. In:fatti, l'articOllo 822 •c. ,c., nel pirlimo .comma, enuncia, ,bem tra lÌ beni ll(ppa<rtenenti al demanio pubblico, le opere destinate aHa difesa nazionale; ma ~·· 834 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dovrebbe qualificarsi i:l rapporto di specie, nel qua·le il canone veniva . discreziona.<:Lmernte determmto dall' .Ail:nmirni:straziorne e poteva essere modificato con ulteriori det~rmina2lioni dell' Ammintstraziorne, e rnorn certo com un provv·edimento del giudice ordinario, che avrebbe inciso, modificando1o, 'sull'atto amministrativo. Si porne, al riguardo, in rilievo che ila giUJrispruidenza della Cassaziorne ha ricorufermato ll carattere pubblicistico dei canoni per l'uso speciale ded beni demorniali (Cass. 1893/69). Su tall.i canoni, siano essi determinati ·per legge, sia per provvedimento specifico delle autorità, non potrebbe incidere l'A.G.O.; la revd'Siorne dei canorni, ~che ICIO!Iltrattuali, è, del l"esto, prevista dall'art. l, comma 4 del r.d.l. n. 45•6 del 19'214. Quindi, la dr·costanza che le cornvernzioni regolatrici siano state stipul1a~e com le forme delle sorilttlure private registrate non iVal"l'ebbe a modificare la natura sostarnzi:ale de'l !l'apporto e non comporterebbe l'eccezione che si tratti di beni di utHità margi:rnale dspetto al bene pubblico (polveriera). Non è esatto che i beni del patrimonio indisponibile possano f011Inare oggetto ·di private corntrattaziorni a cont.enuto obbligatorlio. Infatti, quando il carattere di mdisponibiUtà non venga com'è noto, il momernto pubblidstico e che in definitiva esuilano daill'ambito swettamente privatiJStico. La difesa dehlo <Start;o ave\lla sempre sostenuto, anche. in sede consuLtiva - •e tale asS<Unto trova oggi autorev<Ole conferma giurisprudenziale -, •Che i beni demaniali o patrimoniaùd indisponibiLi non sono suscettibiLi Idi .costituiire l'og1g.etto di un contratto (ma, solo, di un atto autoritativo di concessione, a'ccompag,nato, ·ali rpiù, da un • modulo • convenzionale di diritto pdva<to ('c.d. concessione~.c)oDJtratto) e che le norme contenute nella citata Legge si riferissero, pur adoperando il termime • concessione • in 'Senso .ampio ed atecnico, sempre e sollo a :l'appO!l'ti di di!r~tto prhnato ·che lo Stato o l'Ente pubbLico stipulano irn ordine a beni . del patrimonio' disponibile con gli strumenti negoziali del diritto comune. • Concessione •, pertanto, nelle n01rme in ,esame, aJccanto ad • affitto •, sta ad indicare non lo strumento genetico del rapporto (concessione come atto), ma dll. •Contenuto economko di una :rellazione che 1lrova alltrove La propria fonte (concessione ·come contenuto economico del negozio). Per lLa ·g~urilsdizione del giud~oe amminiswativo a decilde<De sulLa controversi< a :reilJatiJV1a alLa leg1ittimirtà del canone de!l'Ìvante dafl:la concessione in uso di bep,e appartenente •al demanio, ·of!t'. Oass. 21 .giugno 1962, n. 1666 in Rep. FOI1'o it., 1963, Demanio 22. In dottrina v., E. FAVARA, Canoni di affitto di beni di enti pubblici aggiudicati al sistema dei pubblici incauti e perequazione tabeHare, in Giur. agr. it., 1967, 55; Gobbi, Concessioni amministrative e diritto di .prelazione, ild., 19·68, 653. La questione è, in parte, superata dalLa recente legge 10 ·d~cembre 1973, n. 814, art. 5, che estende Papplicabilità delle noll'me sulla determinazione dei canoni ai rte<Dreni demaniali da'ti in concessione rper s:falcio di erbe 0 pàScoilo. c.c. SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI· GIURISDIZIONE (*) CORTE m CASSAZIONE, Sez. Un., 9 gennaio 1973, n. 8 - Pres. Rossano- Rel. La Farina- P. M. Di Majo (diff.)- Mimstero delle finanze (Avv. rdeltLo rStato .Ail!bisinlrui) c. Lòmharoi (arvv. De Pahna). Competenza e giurisdizione - Bene del patrimonio indisponiblle - Utilizzazione agricola - Concessione - Contratto - Domanda giudiziale diretta alla perequazione del' canone- Improponibilità. (art. 22 l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 7, l. 12 giugno 1962, n. 567). Anche dopo l'entrata in vigore detla legge 11 febbraio 1971 n. 11 non e proponibite ta domanda di perequazione gitudiziate c:lei canoni di affitto agrari nei confronti !deLla P. A. statale che abbia disposto per l'utilizzazione agricola di un bene appartenente at pat.rimonio ind.ispolftibite mediante concessiòne-contratto (1). (Omissis),. - Con H prirmo motri'V1o del riJcOil'so rdeilJl'.Aimmin~straZJione delle Finanze, si denun.ci•a difetto di .giurisdizione, violazione e falsa arpp] JLCazione deihl'arl. 4 dle:hl:a llegge 210 mmzo 1965, n. 21248, all. E, dn reilralZione agli arrtrucoli 13·6:2:, 1363, ~3,67, e lr36:9 c. c., aMa J.egge t2 giugno 1962 n. 567 e ai principi sui ·proventi dell pubbli'co demanio contenuti nel r.d. 215 !llebbrad.o 192r4, n. 4!5r6, nel rd.ll. C.P.S. l genll:lJaio 1947, n. ,24, neillLa legge ·8· genil:lJaio 1'9419, n. 8 e ~nella :Legge 21 diJcembre 1961, n. 1501, nonchè insuffici.ente e contraddlittorla motivazione su rpunrti decilsir\ ri rdeMa oontrov~sia (art. 360, nn, 1-3·-8 c.p.c.). ~ostiene l'Amministrazione ·che il rapporto di ·concessione· in· uso speciale dei beni del demanio (o qruantom~o di beffi rpammoniali indisponibili) si ·quaUfica come rapporto publblli'Cistico di ,concessione. E taie (l) L'.itma;>oo:1Janrte sentenza trova dil 1suo specd:fioo rprecedenJte in Oass. SS. UU. 25 maggio 1971, n. 1538; Foro it. 1971, l, 2815 (nota). DLSCIU1lendosi :iJn tale fartf;]sp.ecie ISUJlla CO!IlCessiorne rdi UJn [paJScoil:o arppartenente al patrimonio indirsponibille delil'Ente di svilurprpo in Saroegna, la rOorte rsuprema ebbe rad affermare l'imprOIPonibdilLtà dell'azione diirertta alla pereqruaziooe del oonone dinanzi ail:l'AGO. Nel caso di spe.cie si trattava di stabilire se le leggi 1962/567 e 1971/11 fOISisero 3(p[pilioalbili a r!l[p(p011"1Ji !ooocessirvi nei qruallti rp~redomina, (*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Carlo CARBONE. 832 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tale !M'ticolo stabiW~sce i oompLti del!le COil'IlffiÌISSIÌOilli p!rovinciaili peT il lavO!l'o domesti!co fra i quali vi è quelilo dd. detennirnaxe le tall."iffe coovenmona!Li del!. vitto e delil'atl.Jlogg~o. Le deQd:be!l'azìiolll.i deJ[e Com.mi!ssi: oni sono rese esecutive coo decreto p:retfettizdo contro LI qua[e è ammesso rÌicQil'lSIO a[ Mirnilstro peT hl. lavO!l'o e la. previldenza sodail.e che decide sentita la Oomm~ssiOillle CE!Itl.ltrlail.e per la dilscilpllina del lavoro domestilcò. Nel prooednento di fO!l'mazione deilJle tariffe rÌISUilta assÌICI1Wata la p~M'tecipazliooe dei lav:Ofl.'taltori, domestLci. I loro rappresenltanti, desLgntati daOO.e a~ssoci:azioni smdlliOOili di categ01r,ia, sono presenrti, iiJ:l qÙal>ità di componenti ed iiJ:l numero ugtUale a quehlo assegnato ai l'lalp!l'eiSentanti dei datori di liav;oro, sia nella Commm~O'l'1e centrale (art. 11) che nelle Commilssiood provmciaJli (~M't. 12). Viene cosi protetta neihl!a fare ammimstratÌfV'a la. posiiliOOle dei lavocatori ai quaiLi nOill è m~tre p!reclulsa, in base ai rpri:ncipi g'ene,rali, l'a tutela ghrni:sdizionale prevista daH'ooddnamento. - (Omissis) . . PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 831 cal'atter·e di contilillu1tà. QUJan!do ciò accalde, ovviamente, lli()[l può essere d~sconosc1u1Ja la nCI!tui'a retrilbutiva del Vitto e deil.l'aiLloggio; e~i ~esentano paa:-:te del ool'!rjjgpetthno convenuto e dQIV!Uto per il. LaJVoro prestato e deil. loro equi~ente in denaro dev.e,· pertanto, tenersi necessariamente conto a<i filtlli del11a determmazillone della miiSUJra oompilessiva deUa retTi-. buziOitlle. Dal<1a premessa che, in tutti i ·casi in cui staltlio convenziJ<mail.mernte dov<UJti, m. v~tto e l'aii.J.oggilo COOllCOI"Il'òno a :llormw-e la retribuzione de'l lavovatore dilscende evildente la c0011seguenza che non può presciJndeii.''SIÌ da11a Loro coooreta VJalurtaziOitlle qualtlido occorra ca,1colall.'e l'·imldenrnità di anzialtllità da cOl'll.'iJspoltliCÌeiDe per le ilpotesi di ltcenzilamento o di ddmilssroru dellavovaJtore. Una puntuale regola in tali. SeltliSO è stabill:ita nelil'all.'t. 21.2'1, ultimo coma, c.1c., ~relativo 1al c()l(llJptllto del~e m~ di preavvd.so e di anzi~m1tà, 11 quale espressamente IÌitliclude neil. cail!cCJi!o delila retl'tbU2ìione « l'eqUJiJvalente del vitto e deU'aHog~g1o do'VIUto al prestatoll.'e di lavoro •. La ldm1tazi:one prevista dailil'all't. 17 dell~ legge iJtnwgn:ata che commilsura, mvece, l'iJndennità di anzi:anirtà dei lavoratori domestrei a'l1a soil!a retl'iJbU2ìilone in dena<ro compoll'ta, qudlnldi, una disparità· di trattamento v1spetto agli alltri laVJoratori subordmati che non appare :lioOOata su a11cuna 11azilonail.e gdJUJstifi:cadone. La nonma denunciata, d'•a1tronde, non si arm6nli.zza e, anzi, è in palese contl'asto ·COl contenuto di aJ1tre diJsposÌ2li.OitliÌ delJJo stesso OOsito -legislatilvo: non riesce, ilnrfartti, a ·comprenlde11si pe!rchiè quelrua va~tazione e:;tcliUJsa nel computo delll'iltlidennità di anzi~mi:tà sia stata. per contll.'o, r1oonoscruta in tema dd trattamento economroo per le feriJe (durarnte le quali spetta al laVJoratore «un compenso sostilturtivo • deil vitto e dell', aJilog,gto - art .. 10); per' i!l ooogedo matrilmoniale (nel qualle «è COII"!risposta La normJa!le retr~buzi:ooe in denaro ed il COIII."il'Lspertti'V'O di queil.la m. natura • - art. 115) e per il caso di 1Lcen2l~ameiÌllto sen2:1a preavvilso (in cui è dOV'Urto, Oltre alLa 11etrilbuzione in denaro, an,che • urn compenso economLco sosttturtilvo • deil. vitto e dell'aililog~gto - oot. 16, terzo comma). Per le cOllllSÌideiDazilloni anzi svolte va, qu:irnldi, riternuta l'iilile~irttdmità costituzionale, per cootrasto con l'art. 3 Cost. delLa norma :impUJglllata nella parte in ooi essa, nelle lettere a e b lilmilta 11 oaiLcolo dell\irllldelllfll1tà di oozianità a11a -sOl·a retrLbU2iione in denall'o e non va:J.uta l'eqru:iWlllen.te del vitto e de1l'aJ.l!oglg·~o ·che silano conven2:1Looalmente dorvuti al prestatore di lavoro. Irn siffatta prOiliUIIllcia restano, ovviamente, a:ssoobtti gili all·tri motivi di d·ncostituziollliaiLità prospettati in riJ:Ilerimento a:gli ar·ticoli 35 e 36 Cost. 3. - Non :llondata, invece, è la questilone di legtttimità costttuzioooile so1Ieva•ta délll pretore di Firenze nei conrfronti delJ.'a["t. 14 della legge 'in esame. 6 830 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO escludendo 1il 'Vitto e L'alloggio, mentre non è fondata la questione delL'art. 17 della stessa le.gge sulla formazione delle tariffe per vitto e alloggio (1). (Omissis). - l. - Con !le due orldirnanze ilnd~cate irn epigrafe del pretore e de'l tr1bm,alle di. Fill"ellZe viene soHe\'lata iLa questione di leg1ittimi• tà costitruz:iOilla[e, irn 11i!ferimento agili arrt:Jt. 3, 3'5 e 36 delhla Colstilbuzi0111e, dell'<art. 17, letterè a e b, della legge 2 apr!iJ·e 195,8, n. 3·3·9, • per la tute,la del 11appooto di Lavoro domest~co • ne1la parte irn cui la norma oO!IDIIlisura l'inlden111nà di anzianità, dovuta nél. ca1so di 1i1Cenz,tamento. o dimissioni, alil1a soll'a retriJbuzi,Oille in denaro e n0111 ti,ene, irnv;ece, conto de[ vitto e dell'a·HoggiJo che pure rappresenterebbero paTite integrante del1l·a retribuzione. .,} Il pretore di F~venze ha inOiltre denundato l'irn,costituzionall.ità, in dferimento agH .artt. 36· e 214 Oost., dell'ad. 14 della citata legge nelia rparte dn lcui la norma detta Ja dilscirplina per la detevmmaz1one delil·e ta·riffe conV'enz'ionali relati~,e al vitto e ali.J.'allioggio, rilev; ando 1che \L'av.eve at1m1buito a'lil'autorità ammirn1stramwa ila determinazione · di una pa11te dell1a retrdlbuzi!one spettante al lavoratore dom~stilco comporterebbe la sottrazione aJ. giudice del potere-dovere di: valutare· l'adeguatezza e sufficielllZa della l'e,tr1buzione e La viio,l:azione, nel contempo, del d1rnto dei! laVloratore di agiJre irn giJudizliJo a tutela delle pr~ie l'agioni. I due grudizi, congjuntamente dtscUissi all'udienza, possono essere ll.'iuniti e decisi con ·un1ca se:rirtenza. 2. - F'Oillldata è 1a denrmda di i<nJcostituziJonailnà, irn rilfertmenito ahl'arl. 3 Oost., :liormu.J:ata daiHe ordiinalllZe di r.imessione nei rigua!l'di deill''éll't. 17, Lettere a e b, delll'a Leg1ge impugnata. Nel vapporto · di Lavoro domestilco hl' oorriJspettiV'O irn · dena~ro non è SOOl(pre l'unilca componente delLa prestazione ail..ta qua[e hl dat01re di ~avooo è tenuto nei confronti deil 1avorrarllo!re. A voJte, watti, le parti .c0111•oordano nel volere 1che hl vitto ~ l'alloggio siano aJSisiJCliDat~ aJ 1av:ooatove a compenso del lavoro prestato e c0111 · (l) La questione era stata ,dJtchiarata manHestamente ~rufondlata·, com riferimento sia al:l'art. 3 1s~a all.ll.'oot. 3,6 ·Cost., da Cass. 11 novemlbTe 197[, n. 3234 in Foro it .• 1972, I, 1609. m altre decisioni ·La Corte ha affermato ,che le IPa!I"ticolari camtteristiche del rapporto di lavoro domestico possono giustificare una speciale disciplina difforme da quella del rapporto di lavoro nell'impresa (sent. 15 luglio 1969, n. 135, in questa Rassegna 1969, I, 811). Sul prinldpio 'che la presta.zi0111e del vitto e delJ'aHoglgio fa parte delil.a retribuzione: Cass. 16 novembre 1968, n. 3750, in Foro it., 1969, I, 31. • PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 829 RJepubbllica, emesso ,su pll'oposta del Mirnstro petr il lavoro eia ~eviqlenza sociale. L'anzilderbta di,sciplm,a cOOllselllte, peTICiò, di aff~atre che SIUJssLstooo nel prelsente caso 1imi:ti e COil1Wolli sufficienti petr gatraiilltire gU obbliighi allla pres1Ja:zJil0111e e p& esCilruideTe -che nel1~ norma irrn.Pugnata si ravvisi la Jamootata violazi,ooe deWatrt. 213 Cost. - (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 6 grugilliO 19:73, n. 71 - Prés. Bonifacio - Rel. Reale - Pre1stdente Regtone Sichlilrutl!a (a'VV. OttaviJano) c. Ptresildente Consjl~lio, dei M.tn~stri (So1st. avv. g~. deLlo Stato Cooooa1s). Sicilia - Rapporti :fulanziari con lo Stato - I. G. E. riscossa fuori il territorio re~ionale - Atti economici compiuti in Sicilia da filiali e stabilimenti di Società - Spettanza allo Stato. (St. Reg., art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 10'74, art. 4). Spettano alLo Stato, e non alla Regione SiciLiana, i proventi den'IGE riscossa in iltbbonamento dagLi uffici finanziari deLLo Stato aventi sede fuori :del territorio rregionaLe siciLiano e relativi ad atti economici compiuti rin Sictia 'da fiLiaLi, 'depositi .e ~stabiLimenti di Società •ed enti aventi la sede centrale in altra parte del territorio detto Stato (1). (l) Sui mpporti ooanz:ila:ri tra lo Stato e Ila RegiO!tle s1ciliana, in dottrina: G. ZINGALI, Del riparto dei tributi tra lo Stato e la Regione Siciliana, Milano, 1960. Sulla inamrnisstbilità dell',azione di rivalsa nei confroa'lti deUa Re:gione, crfr. Sez. Un. 25 febbraio 1972, n. 565, in questa Rassegna, 1972, I, 322. CORTE COSTITUZiONALE, 6 g1UJgno 1973, n. 72 - Pres. Booifacio - Rel. Benedetti - A.ira.'tgoni ed ruwi (!Il. c.) IC. Ptres~dente Cons1~11o dei Mmilstri (Sost. a'V'v. gen. delLo Stato Oa!rafu). _Lavoro - Rapporto di lavoro domèstico - Indennità di licenziamento non comprensiva del vitto e dell'allo~~io - Ille~ittimità costituzionale - Determinazione delle tariffe per vitto e allo~~io - Le~ittim.ità, · (Cost., art. 36; l. 2 aprile 1958, n. 339, art. 17, lett. a e b, art. 12). È fondata, con riferimento al principio deLla giusta retribuzione, la questione di legittimità costituzionaLe dell'art. 17 Letter·e a e b detta legge 2 aprite 1958, n. 339, suLLa ~uteZa deL Lavoro domes.tico, neLla pa.rte in cui commisura L'indennitd di anzianitd aLLa soLa retribuzione in ,denaro, 828 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 2. - La questione noo. è fondata. H p-oblema deH:a intel'lptret·aziollle e .portata dell'al'lt. 23 Cost., è ·stato rilpetutamente afllrO!Illtato e dsoLto daJJa Co~rte. NeLle numerose p:r:oounce mg,w~danti ,que,sto 1prec·etto è stato •ptrecisato ohe e1sso è. ~ilroabile a quaLsiJalsi prestazioo.e patrimoniaJe o persoo.ale obb1ig. at01rilamenlte c dmpOISta • irn base alila legge, chiarendosi inolrtlre che :nelila nmma l·eg1i,sLathna che confe~ri•sce H potere di impo1sizione norn de•ve essere necessariamente spedficato il l•imite massilmo dellila presta~iorne imponilbhle. Il pri'lllcilpio posto nelil',a<r•t. 23 Cost. esige, invece, c):le· neilla llegge siano indicati critooi idolllei e sufficientf a de·lilmii1Jatre la dilscrezionaJità de[l'Etlllte ilmposit01re irn modo che sia precLusa la possibailità di un esercizio a't1bitl'la:rio del potere. attvilbuitog]i. 3. - Venendo ova aiW.esame delLa questione oggetto del pre,seil1Jte g1udiZJiJo è anZJitutto da l'lill·evare che i coll1tri:buti obbUgato!l.'iamente imposti a cacr:-iico dei COII1sulenti del lavoro vi•entrario, pecr:- detto l·Oiro calflatltere, nel!l!a sfe!l.'a di a1pplldJcaztone delll'art. 23 delll!a Costituzione. Occor~re peTtall1to v&difilcatr'e se neHa legge 12 ottobr·e 1964, n. 108·1, deHa qua•le fa parte 1a d1iJSpOISizi•oo.e denunci,ata, siano coocretamente Ìllllldlilcati i c:ri>tèil':i e i limiti ilndilspensalbHi peT i:l legittimo eS>e[lciz.io del poteTe di impos[ZÌ! Oil1•e da pall11Je del ConisiJglio na:z;ionrue ·dei coosulenti de•l lavoro. Dal testo delil'art. 2~ Lette~ra c), coo!l.'dilnato con ,altre. disposiziom deUa legge iil1. esame, è dato iJJ::Idiea'iorre che esiste un criterio li:mite peil' 1a de•te~rminazi0il1e dei c01l1tl'ilbuti e che non mancano i controni suill'opernto dell'orrgano delilbenmte. La derte=ilnaz'Ì'Oil1e dei contributi: è anz:L1mitto anCOil'ata dal legiJslat01re al Umilte del fabb~sogno finanziario c strettamente necessa!l.'io a coprire 1e spese • di funzi0il1•amento degli organi coil1.Sd:l<iall"i. L'·entiltà coil11creta di dette spese è a sua v;o1ta deiSIUmi!bi:le da-i bilLanC'i consuntwi annuali sulLa ooi regolarità .si esel"ciJta sra i:l coll1tTol1o intel'lil1!o dei rev~sori dei conti ~aT'ttcolli · 19 e 22'), sia la vigilanza ~stema del Min~stevo del lavoro e del•la prev~de<?Zq:t sooial·e e del lVLilnisrteil'o di gll'•azia e giustizia (•~t. 215). La riJgorosa oommi•SUil'aZJione delllle prestazioni c ilmposte • aLle sole spese str,ettamentE! necessar1ie pe!l' 11 fahb~sogno deg[i Oil'gani rapp!l',esenta, quilllJdi, in!V'aJìi:calbille e va:1ido l<imite deJ potere di imposizione iJn esame. È mo:Ltre da rhlevarre che ili. procEdimento di formaz1·0il1e deohla deHbevazione r•elatdrvla ai cotllltriJbuti 11i!S>U11ta nelila specie dis1cipHnai1Jo iJn modo dia .a:ssi!cur•ar'e la pai1'1JeloiJpazi:Oil1·e ed. il conkoUo e deN;a ca.te,goTia i'lllteressata e degi1i orrgani di vigiLanza. La delilberazione, i'lllfatti, non è l'limessa aHa sola inima1Jilva del Consiglio naziOil1•alle, ma viene adottata su1ila base di •Specifi,che proposte aJll'uopo formulla·te· dai vari Colllisilgli pr1ovindaJi la ooi o!l'ilgme elettiva Vla1e a rendere attuail·e la Taipp!l'esentanza degli in·teressi dei!l1a categori:a dei colllJSUil·enti de1l lavoro; la d~lilberazione .. deve pe~raJ.tro essere approvata con decre,to del Pr.esidente deUa PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 827 CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggti,o 1973, In. 67 - Pres. BOIIlJifulcoo - ReL. Booedetti - P.ws~co (avv. Lttbl'ano) .Mbo deri COirLSUJlenti del Lav·oro Idi Roma (avv. Sa!l.ari) c. Presidente Cons1giliio dei Ministri ~Sost. arvv. goo. del11o Stato OaTafa). Lavoro - Consulenti del Lavoro - Contributi per l'Albo - Riserva di le~~e - Ille~ittimità costituzionale - Esclusione. (Cost., art. 23; l. 12 ottobre 1964, n. 1081, art. 23, lett. c). Non è fondata, con riferimento aL principio deLLa riserva di Legge in materia di prestazioni patrimoniaLi, La questione di Legittimità costituzionaLe deLL'art. 23, tett. c, deLLa Legge 12 ottobre 191,64, n. 108a, che attribuisce 1a~ ConsigLio NazionaLe dei ConsuLenti del Lavoro iL potere di stabiLire i contributi dovuti per L'iscrizione aLL'ALbo (1). (Omissis). - l. - La questione di Jegilttimità rcostitUZJiooale prorporsta dal giluldrllce concillt1artore dii Roma, come è dato chiaramente desume!I'e dalla parte motiva delù.'Ol'dinrarnza di rime,ssione, non si 11i!lle!t"i!soe a!l.l'intero art. 23 delila legge 12. ottobre lr964, n. 1081, ben:sì a:l!l.a soLa di!sposizione 'oontoourba nella 1lettel'a c) dello stesso articoLo•, Jia quale attr1bu~sce al Consi!gli!o na2lional1e dei cooSUJlenti éLelllarvolt"o il .potere di dertermilnalt"e, • su p!'Opolsta dei Oonsi!gli provi!noi!a!l.i, en1Jl'o i Li!mitri strettamente neloossari a •Coprlil'e le spese, 1a mirsulra dei .contributi di curi ailil.a iLettera i) del pr:ecedenlte arti!colo 14 • (ossia rhl lcontlt"ilbuto !Per l'r~scriz~one nelil'Albo, queLlo da cor11i!spondersi ann:uaJlmen:te dargli iscritti e i con1Jl'ibru.ti per il rHascio dii oertirficati o attestaziOilli) • nD~rLChè la quota necessaria per hl fun.ZJiOillamen:to del Con:silgJ.dJo naZJionale •. · ]l giudice a quo dennncira H contrasto dellla norma in questLone col pri!nc~io enunc~ato dail!l'al'lt. 2:3 Cost., ~secoodo dl quale nessuna prestaZJione partrfutllon~ale può esse!I'e rs1Jabi1ita lse non dn barse alla legge, 11Hevando 'che i ,singoli d.interessatri non av.r.ebbero iLa !POSsLbi!1ità di eserci!tar.e un con•t!I'ollo SUJlwa di!screZJLori,aHtà wsata dall.ll'Ente iimposLtoce nel..I'eserciZJto del potere a1rbnbuitogl!i. (l) La Col'lte ha :lìatto ~Ucazione del .princ1p1o più voilte affermato che la riserva di legge garantita dall'art. 23 Cost., è rispettata ove la legge che attribuisce all'amministrazione poteri discrezionali, contenga criteri idonei a delimitare l'ambito dei poteri stessi (sent. 11 luglio 1969, n. 129, in Giur. cost., 1969·, 1765 e 18 marzo 1957, n. 47, ivi, 1957, 598, con note di richiami). 826 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). - 3. - GlJi ar,tt. 21, 26, 3,1, 34 deiHe dilsposizilo!llli annesse ati rj,chiamato r.d.il. 19,2'3, n. 23'28, conttmgooo _di!sposizioni no:rmattve letter,ahnente idelllltilohe e differiscono soltanto rispe<tto ar1le categorie de1i soggetti ai qua,1i og!llli silngOìla dispolsizdorn,e si r,ifurilsce. Ir:ruliaroti, l'art. 21 dilsc,ilpLina H r1poso periodico deil. personaJe di scorta ai tremi e del perso!lliale na:vtgante; l'~rt. 26', quelJo delle staz.iornii e degii scailii; l'a1rt. 31, quelllo del per1sonale deHe linee; e', infine, l'art. 34, que[lo del personalle ~,io. Le noa:me impugnate dettano, in per:fìetta silncronia : • tra i r'ipos.i continuati in resildenza ... ve ne debbono essere S2, alll'anno de,Ua durata di 2,4 or·e, senza pr,egiludizio del congedo, reg:olarr,terntare •. 4. - Questa Cor,te ha già dilch!iararto, com sentenza n. 146 del 1971, il.'.mll!egirtJtimirtà costituzliorna!Le dell',:wt. 211, unil:fìOJ."Ima!llidosi aHa sentenza n. 1150 del 1'9·67, com La qOOil.e è starta dtchiéli['Qta l'iJ1egilttim1tà costiltuzional'e deiD.'art. 16· deLlo stesso r.d.l. 1923, n. 2312,8, e r1!fer1Jbi<le al riposo perilodi!co del personale· di ma:cchiJna,. Oorn,segue, pertallllto, la marniffesta ind:ondatezza deLl'a questione soil<l:evata in merito aU'art. 21. 5. - La Corte, com le se!llitenze n. 150 de[ 1<9<67 e n. 146 de!L 1·971, ha riltenuto che la :fìormwazdone vaga e impr.edsa delle norme contemplate VlioU m plli!lliCÌipio dell d:i.II"irtto aJl riposo settimanale ne•l COiiJJCetto elspresso daH'art. 36, terzo 'comma, Oost., in quanto consente di rag;grulppa.re ·in modo irrnztonale e arbitrario ,le gìiomate di rilposo, e di co!llicederle anche do1po :Lnnghi periodi di 1a'V'Oll'O o addiriJttur,a in un unico contesto di tempo. La Corrte ha ar1tvesì stabilito, con 1e ri!chlamate sentenze, che l'a!I"t. 36, terzo 'Comma, Gost., 'coil .termine •riposo settilmarnaile » mtende affermare ila ,perioddicità del ,ri!po1so, mel 11apporto, in ilinea di ma:ssima, di un g,iJOll'no 1SU sei 'di 'la'Vioro. Ha ,chia!I'ito, infine, che La V'arietà di quaLità e di tilpi di lavoro non consern,te una uniJfO!I"me dDsctplma che ur.ter,ebbe contll'o gl1i interessi del mondo del 1avoro· e degU ste'ssi lavoratori, Per cui devesi nece,ssadamente ammerttelie Ira },eg;itrtimità di una perdrodilcità differenziata. Tale dÌISci!pJma differ,enziliata deve attenensd. ai seguenti prin!C'iiPi : a) :sii tJll'aJt,tJi di ca1si di nec'e!ssiltà a tutel!a di apprezzabìlti inteoc:erssi; b) non V'eng;arno ruperati i Hmilti di vagione'V'Oilezza sia rÌIS!Petto a]1e esilgenze partilcolari deLla specialità de'l lavoro, sia r,iJspertto alila tutela degli intere1ssi del lavol"latore, soprarotutto per quanto vfguarrla la salute dello stesso. Polilchè le· nolt'me LmpUlgrnate con le olt"lddnranze de'l triJburnail.e di Mi!Larno e della Corte di a1ppeHo di Genov:a viJoodono ne.Jilo Sil!eiSISo V'imo già vtlevarto per gl.i :wtt. 16 e 2,1 deil. medesimo r.d.l., dO'V'rà erssetr>ne tilcornosciuta l'iLLegittimità Colstitlmiona1e. - (Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 825 6. - Si assume, mne, che il porre a cafl'ltco de'l datore di la~oco la prestazione ass~cu:rativa, nel caso di !WV'ellJUto infoc:tunio, qllmiliulnque sia l'dmpol"to, mag1giore o minoce, di detto ooere, violerebbe iii prdinic~io delila propocZiione e de11a gr<aduruliltà con la carpaJ<i1tà conmbutiva, di cui amart. 5•3 Cost. Anche qru~sto assunto non è :llondlato. E'sso PTeiSUP'PO'lle che -iii suaccennato onere vada !'~condotto neWambito del s~stema tributardo, mentre si è dEost11ato che ne prescmde per diversità di .1Jito1o e per aruto-. nome ragioni, che attengolno ailla sospoosd.one deglli effetti deiJJI.a ga·ranzciJa a:ssilcuratif\11a. L'.onere Wilbutardo va tenuto distilnto da queUo che, ·invece, attiene a1l',adempi.Jmento del!le prestaz1oru fondamentali e comuni Eposte .a tutti i daltwi d!i lavo!I'o per fina·Li-tà di premilnenJte inte!I'esse g.enerale m matell'ia dd infor,tundstica. Si tratta qui Idi colnJseguenze giuvildi.che, a carattere i.nJddrettamoote sanzionato.rio, ba:sate su fatti obiettivi e non adeguabili, neiHà lO!I"o valuta: llione pecuniaria, •a dspettilve rposi2lioni •contrilbutive. - (07Mssis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggio 1'973, n. 65 - Pres. Bonàrfucio - Rel. Amadei - Aratore (avv. Santoro) •c. Az.ienda trasporti IniUJIJ!idpa1iz~ ata di Mil1a:no (avv. vmavi). Lavoro - Riposo settimanale - Addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione - Mancato sca~lìonamento del riposo - Ille~ittimità ·costituzionale. (Cost. art. 36; r.d.l. 19 ottobre'1923, n. 2328, disp. omesse, artt. 26, 31, 34). Sono costituzionalmente iLlegittime, per èoritrasto col diritto al riposo settimanaLe, gLi artt. 26, 31, 34 delLe disposizioni annesse al r.cL. 19 ottobre r1923, '11-. ,2328, rrecante norme per gli orari e i turni dii servizio al personale addetto ai \PUbblici servizi di tragporti in concessione, in quanto consentono di raggruppare in modo irrazionale ed arbitrario le giornate di riposo settimanale (1). (l) La Corte ha fatto applicazione dei medesimi principi enunciati -nelle precedenti sentenze 15 dicembre 1967, n. 150 e 30 giugno 1971, n. 146, richiamata in motivazione (in questa Rassegna, 1968, I, 8 e 1971; 7, 980). In dott~ina, TAVASSI, Riposo settimana.le e art. 36 della Costituzione, in Giur. cost. 1967, 1746 e CoRRADO, L'p_rt. 3·6, commq. 3• Cos·tit. e la disciplina del riposo settimanale degli addetti con turni periodici ad attività non passibile di interruzione, in Giur. it. 1968, I, l, 1302. 824 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di con1IDilbuti a tiltolo di prremio, e sia di assunzi:one di spese dell'alssicurazione, le quéll1i sono· • ad esciLusivo cwilco del da1lore di l!lWOro • (B.Il't. 27 t.u.). III datore di lavmo, che a tutto ciò si sottragga, el!udendo gili oneri rellatiV'i, viene a· perdere iii beneficio delia prop'l'ia copertura assiOUJI1artiva, che v:a 1sempre esc1usa, in via di prl!Ilcipto cOlll1JUIIle, quando l'infortUinio si verddlichi duranrte iii per~odo di madempielwa. Siffatta sospensione di copEIDtt11ra, che non esonera l'INAIL dall liiquildao:-e le pre ·stazioni dovute ·alJl',ilnlfortUI!llato, giJUistifilca twttavda iii cHrritto al r.ÌimJboll."'so eventua,Lmente soltanto parZJ~alle, •secondo iii tempel"amernto sua~coonnarto, come razionallè diretta conseguenza, anche m considerazione che • il reoupeo: o. delle somme eo:qgate fornisce ailil.'ilstiltuto a:ss~cura1Jore una de.He :lionti di finan:zJiamento e qumdi delle stesse possibiLità opeo:atwe dellmstituto stesso» (lsentenZJa n. 78 dell 19712~. A~ga/sli che, peo:- diiSC!rezi: ona:le vailurtazione l!egilslattva, iii diritto al l"imbooso viene :liatto incidere sull'ipotesi di maggiore gr.avità soggettiva, costituita dailila re,iterazione di maidempienZJa. 4. - Ciò premesso a necessaria pTecilsazlione deHa sirtua~ione normativ: a, ila Oor·te osiseo:IVa. che non sussilste aiLcuna deHe dedotte vrolazioni al pr1i,Illoilpio delil'IUJgua,gL1alllZa di tratllta~mento. L'18.11't. 51 impugnato commina UgiUa'l'i c;onseguernze rilsarottor.ie per tutti oolloro., èhe si:ano da comprel]dere nella stessa oatelgor,i.Ja degil.~i irnadempierruti veiterati. 'l1alii •conseguelllZe sorno oggettivamente 1identtche peo: tutti gld madempienti e J.e di:ffel'enti ccmseguenze qrUJanti.tative seguorno la vadabiJJità degU accadimenti uinani .e, proporziornarn1dosi ad essi, non intaccano la v:ali:dità e l'oper·ativLtà del. cennato princilpi!o, ba~sato ooll'aJssurn~tone apriori! sti!ca del rilsehto, ~lobalmente cons~derarto, nel suo a'ccidentale ve!t'dficar: si. 5. - Parimenti, norn è forndata 1a qiUJestiorne ci<wa l·a contra;rietà de>Ha norma •impugnata aH'ar•t. 38 Cost., sohleiV'ata con l:a prti1ma ora:isnanZJa <del trtbunéll1e di Bologna. Si assume ·che, ·addossando inteil'amente suJl datore di lavoro inaldemp1ente re[,terato, o1tre H ve~Mamento di somme aggiuntiV'e ed irnteo:essi, H peso economico delle prestazioni a:ss~curativ:e, •si ve!I'rebbero ad altevare i [pl'Ì!ncipi di mutualttà e di automati! cità deli1e p!l'eistaZJi.cmi de·ttati nell'art. 38. La Corte osserva che qUJesto avticolo, deri'V'ato del principio general• e, posto da1lll'arl. 315, deUa • tutela del 1a1Vooo· irn twtte ~e sue forme ed appiJJilcamoni • sta al di fuoii'i e aii di sop!I'a deLLa questi:one m esame . . Jil ststema deHa l:e~ge .ilnlfort,unilsti!ca gwantilsc.e m ogrnd caso i dtr1tti del l•avoratore e norn è gi'lllsttfi,carta ~a pr.etesa del datore di laV'oro ifllladempiente di inV'ooare anche per .sè una tute•la che rperr primo ha oollltr.i!bUJtto ad elluJdere, esponendolsli volonta~viamente ali1e conJSegìUJenz,e ·di rilgore esposte al! numéro pre1celdente. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 823 L'acr:"lt. 51, pl'evede !POi La pail"ttcoJJB.re ipotesi dd una SUCIC·es:sdva mcfraz~ one a~gli stessi obb1~ghii. suinldioatd, comminando, in a~g~giWOJta ai veT'Samernti da eseguire come SOipil"a, l'obbHgo peT l'inBJdempliente di rmnbiQ!rSa! re l'oistituto alss~ooratore dell'ammontail"e delle pit"'e\Stazioni liiqru~date arlil'dllldiOil"tunato ai soosi delll.'art. 6·7 citato t.u. Algg.iUIIllgasi che con lerglge 21 a~prille 1967, n. 2'7>2, l'obbll:Lgo del dmbor. so mtegrraile è st8Jto artltenuato nella misura qruantLtatm, consentendo una gil"arduaz:iJooe delil'oneve, d:Lsposta da parle dei Coo.sigU d!i ammi.niswà.? Jione degllii :Lsti<tultli assicuratori, telllUto conto, carso peil" calso, delila gtrraviltà rdell'ina~dempienZJa, della buOilla fede e dell'avvenuta spoortarnea r•egiolarit"izzazione· rderliJ.'dtru:udempirenZJa: 11 tutto· entro lirm~i massfuni slJaibiHti su~la. balse rdi Cll"li.rtleri di cail"attere g~ene:rale da applt"ovarrni dal Mfunistero del 1arvl01ro e deLira previldenZJa sociaile. Oiò posto, ·1a Corte osserva che, per quanto attiene all1a definizione dell'oneve come sorpit"a adddssa>to ail datore di ·Lavoro reiter·atamente madempiente, non sia necessario nè dec~ivo esrtendea>e l'esame all pwnto se Wa·ttdisi di· sanzi!O!ll:e ammm18Wat1va m seooo proprio, arlrl!a s:tessa s1lreg1Wa ed m ana1og1a a quanto sotto aiJ.tro V•eTiso ritenuto da questa Corte con >sentenza n. 76 derl 19•66, a rpit"O!POrsito delle . • somme aggiuntive • dovute darg!Li i!naldempiellllti aJ. pagamento dei contribwtd all.·l'Irstituto nazionalle deLla previdenza soctale. Nel.:la situazione in esame, il g1udizio deriva da consi.rderaZiiooi che pl'escindoo.o in certo senso dall :liormar1e rcilch1amo aJ concetto di sanzd.o!Il!i ed attengono aUa n1atwra e modallità del peculiare si1srtema delJ.'arsstcwrazione i.lllr.forr1Juni m furrima mUJtua~list~ca. . Tratta~si di a~ssi!cwrazione obb~igator>ia Garrt. l citato t.u. del 196,5) che ha per eff·etto, non so(J.o di esoneraxe iJ. datore dd lavooo daillla responsabilità cwil1e (1arr.t. 10, primo comma, sa['V'o le eccezliood. di cui ai successivi commi), ma an1che • -i:n conseguenza derl favor voLuto aocoTdaTe all 1avcoratore, di addossare all'Istituto le prestazioni p!'evidenzdali, in ogni carso: cioè, tarnto nel Gaso m cui ricortl'a run comporrtamei!Ìrto colpevo. Le del datoce di l!éliV'oro, quanto ne·l carso m cùi ciò non ricorra, costLtuendo iJl v·ersamento dei conrtributi la controparridta deiHe erogazdoni a carilco delll'INAIL peT ogni altra specd1e di r;i.Jschiò ilnteTente arlila attwità impre!Il!dirtodale dell'a~SÌicwrato, per il quale non rlicoit"ra iJl suo compor.tamento collpevole • (1sentenza n. 134 de·l 1971, in relJaz,ione ag'Li artt. 10 e 1<1 •t.u.). I,l sistema legiÌJsLalbi'VO, nell!la sua pecu1ia(["lità e specirfi;c•irtà (glià rilevate nelilJa 1senrtenza m'a ciltarta), dSIJILta, pe:r.tanto, basato su due dati: da un Lato, il datò• costante dell'·automatiiCirtà de•lila pre1stazlione da pait"te deLl'istituto arss~cu:ralbwo onde ga11anttre sempTe tl dw~to del 1a.voratoTe alla turbe~a previrdenzia[e sancita dalll'art. 3•8 Cost.; da1['ailtro, i1l dato costmLto dall.·l'raipporto do•V'uto dail datore di l·avmo, mediante puntuaLi aldempi!men1Ji, sila i!n:liovmarti'V'i di situaz~oni di fat•to, sia di ver·samento 822 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sul lavoro (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), il quaLe pone a carico cLe>l datore ·di lavoro reiteratamente inadempiente gli obblighi assicurativi l'obbligo di rimborsare all;INAIL l'ammontare delle prestazioni Liquidate per infortuni {1). (01!1-issis). - 2. - Tutte Le ordmanz,e alsSUJinono ,che l'a,rrt. 51 t.u., n. 1124 del 1965, dispoOClJèndo che alla reiterazdoOClJe, da parte dei da~i di lavoiro, deHe illladempi!ooze prerviste ne>H'arti!co1lo pretc>edente, consegue l'obbiJJigo, a loro caJI'itco, di 11imbovsare all!l',tSitLtuto alssictllra'bol'e l'ammontare delle pr,eSitazioni Liquidate per in:liorrtrmi, atc1cadluti. nel periodo di inadempiooza, violerebbe l'art. 3· Cost., ;per 1rraz1ona> lità del tr.atrtamooto p[ù Ollleroso rilservato a quei darto!l:'li di LaV'oro, i cui di.lpe:ndeOClJti sub~scooo occasionalmente un illl1footunio, nei confronti degli alrtri datori di lavoro che, ugtU.allimente madempielll!ti, illOill annove!l:'lino neLl'ambito de(Ha !oro ÌtlnPII"esa mforiuni da iilldelll!nizzare. Le o:rdmamz,e dei w~bulll!ali di SaJV'ona, Bari e Bologna (quwt'ru.!l·timo ne1l'ordimanza l giugno 1971) prospettano antche la vtioil.azione de[l'a!"t. 53 Goot., in quanrto ila dilspmdrtà di ttrattamento si il.'isolverebbe m vioilaZÌ! Oille del princilpio di rispondenza deil.l'cmexe aJJJ.e silllgole capacità COI!ltrubutive. La predetta ordinanza del rtribuOClJale di BoW,gOClJa aglgliJun<ge Che potrebbe di11si violato •aOClJche l'art. 38 CoSit., ·che filssa i prr:in,CfÌipi de~la protez,iOille indiO!'tU!niJs,ti,ca. 3. - Le question[ ll!Oill SOillO fondate. NOI!l è, iJn prno luog:o, fondata La dedotta violaz:1one de!ll'a:rt. 3 deltla CostituZIÌone. Va tooUJto presel!lrte c>he, netl sistema deilila Legge vi!genrte (rtesto unico d.P.R. n. U24 del 1965), la norma impugnata fa seg~Uito e si da:lla'Ocia al: pvecedoo.te aTt. 5(), ·che prevede sanztoni peouruarie (ammooda) e, mdipelllldel!l'terrj.el!l'te dall proood~moo<to penale·, prervede quote supplemootari di premio a cadeo di coloro che non adelll(pialno aJll'obbl!ilgo della dell!UOClJcm dell lavoro eseii"'cirtato ed al!treiSi prevede· iLl vemamento di quote supplemootari nei casi di m01rosirtà e di: denunJCie infudel<i o incomplete o iooSlltte. (l) In dottrina, SUJ11e sanzioni per l'inadempienza agU obbli;ghi assicma: tivi in ma<tell'm d[ mforbuni sul la:V'oro: LIGNOLA, Il sistema delle sanzioni per le infrazioni alle norme in materia di legislazione degli infortuni sul lavoro, 45; CATALDI, Sistema giuridico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, III, 553. Sul prr.inclipio di UJguagtiaiiJZa in tema di sanzioni pen.alli: PIZZoRusso, Le norme sulla misura delle pene e il controllo della ragionevolezza, il!l Giur. it. 1~71, IV, 192. PARTE I;' SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 821 pubbUci, come que!sta Oor·te ha r:tconosc~uto prul'ticola!l"IIIlJente oo1la .già citl:\ta ·sentenza n. 68 del :L971, e 'come ll'iconosci:uto 1anohe dana giurisp! IUden.ZJa élldeguaw~oe deililie SeZ!ioni nnii1Je de111a COll'te .di aassamone. Con ciò non va •escilJusa la possilbilJità di una i:na~giore per:lie~bil!iJtà del sistema, onde fatvor~e l'.immediatez2la di cogmuione e dd esame, da par·te dlel:l'ol'lgooo g.irulsdilcenroe; medilante l'·~stituzJ~one di seztioni regd.o!OOJ:i delJ.a Corte dei •conti come •giLà deLineato in un diseglno di legge governativo. 1il prindpi:o ilillilormatooe del silstema resta, comunque, ·cO!Difermato .con la prOispet:ti!VIa di una sua più pmtilca attuaZlione. 7. - Da Ul11limo, 1a <dicfiesa del!1a Retgiooe prospetta nelLa • memoria • aggiunta un ooovco ~gomento, béllséllto swlrlia diJstinZJione tra i rendic~ i genell'ai1i degLi eni1Ji ed i l'apporti cootabil!i 1Jr1a agenibi ed enti: a dlifllerenza dei sec0111di, soH1anto i pdmi, assimi!l!abUI!i allla situMilone in esame, darebbero liuogo atd ·un control:lo ammmtstrativo, sia pure rilvestito da forme girulrilscHziooé111i, come nell'·ilportesi tLpi:ca del!l•a pall'ifrcazione del rend~cooto generale delilo Stato. L',avgomento non è esatto ed aLtera i termini dell!a questi!one. È la stessa normatirv;a SUJliia Corte dei conti (t.u. n. 1214 del 19~.4., all't. 13) che precisa e distingue, Ln sooso opposto é11l1a prospettaZ!iooe della dktìesa. Tra i òompirti éiiSseg,narti aJJlia Òoote sono considell'ati ddlstintamente, da un lato La parmcazd,ooe del roodilconrtJo genem1le conswntiV'O deilll'amrninistrazione dehlo Stato e queil.J.i deLle azienlde a gestione aJUtOO•oma soggette a rilscootro, prima che siéllllo presentaibi a[ P•aml•amento e, da1l'al1tro lato • ·~1 gliUJdizio sui conti che debbono roodell'e tutti coll.oro che héllnno maneggio d:i denal'o o di vaJ10liÌ. dehlo Stato e di altre puibbliche amminilstraziJoni •. · Nel ca~so in esame, si tratta, senza dUJbbto, deLla seconda ~pote!si, regolata da pverne,sse e conseguenze non confondibili con la prima. - (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 213 maggio 19.73, n. 64 -. Pres. Bonddiacio - Ret. Ogiglioni - S01cietà Metalmecc•anica dell Savino (avv. Poggeoohi), .soc. Malaguti (arvv. Sbaiz); INAIL (1avv. Fontal!lla) c. PresLdelll!te Coostglio dei MJn~stri 0s01st. a'Vv. g.en. Srbasbo Sawrese). Previdenza e assistenza - Infortuni sul lavoro - Reiterazioni dell'inadempienza del datore di lavoro - Obbli~o per le prestazioni infortunistiche - Ille~ittimità costituzionale - Esclusione. (Cost. artt. 3, 38, 53; d.P.R. 30 giugno 1965, n. 124, art. 51). Non è fondata, con riferimento ai principi di eguagLianza, ài assistenza sodate e ·ài .capacità contributiva, ta questione ài te.gittimità costituzionaLe deLl'art. 51 t.u., dette assicurazioni contro gLi infortuni 820 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dagli oogarnii di cootroillo tstHmùsti in seno agli entd, abbia dato Luogo a ll"ilevamOilli di 'anomalie 0\TV'ero a reclami ed osservaZJioni di te;rzi. ,Si è già posto m rLLie\"o, al ·precedente n. 21, a ,prorposit1Q, delll'aa:lt. 3110 del .t.u. del 1934, che 1a traS1aZJione de1gld. atti, in ogni caso, aU'organo surpertooe, esterno al·l'ente preposto aLI''e1same tecnico-g,iiUJrirdilco del r'en· d~conto, è stato tvi_imposto, m via di principdro,.come atto dOVIUto, senza che • 1deduzooni, osservaZJiOil!i e x:edlami •, vooificaibli!li sdlo • eventualmente •, ne condiztonino l'ese11ciz;io. La parentesi degli anni 1o9'4H-119'60, !dchiama,ta a[ precedente n. 2 e dovuta a stasi nell' elsercizli.o dii d!eteirminate pubbltche atttvttà, con l'~eff,etto di a'sseg,nare al I'ich~amarto prilndrpio nna dooogla solrtallllto temporooea, conferma ·ill prÌIIlicirpto stesso in :forza del ruocesswo rli.priJstmo, atttuato IlJOiriffialmelllite sino a qjualtlldo all' orga111o di cOltlltroHo tecmilco~gimildico, neHa COlilJPQS'ÌZlicme di a!l!lorn, è starto poi d~scOilloScÌIUto l'esercizio di portere de1cdlsi:onaile giuri.lsdi.Zl:tonaile. Il che, se VJal'e per i Consigil.i di pre:liettwra, Viale, per uguaile e a maglgti'or 11agione, per gl1i oogtani regionall'i di conitJroll!o, subentrati, in :forza del cirtato d.P.R. n. 960 del 1965, nelle funzion:i dei COillsi!gli di pre:liettma. M'a, pur venuta meno 1a competenza gilllTIÌISdiZlÌIOOa1e dell'oogano decentrato, rÌimalllie, Ìlmmanente la vigenza del prindpli.o generaiLe di . necessarietà di un giiUJdizilo che, 'superanido la :fase di controlilo mernmente colllitabile amminilstrati'V'o, 'che è str~UJmentalLe riJspe,tto aJ resto, COillsenta di perVJeniTe, mediante più penetrante campo di ÌIIlld!àgine, a dectsione di aJmpio contelllJUto ga11amilstilclo. fudevogabile è, pelt"itallllto. il'esi,genza delllia tuteLa di iltlltere1ssi generali: ciò, senza che possa d!ilrsi qrui saooiJfiJcata J',arutOillomia delLa Regione che, seccmdo glitl!I'Ìispirruidenza costante di qUJesta Oorle, non è mai preg,iJudiaata da cOltlltroillli gi'l.l!l"dsrdizionaLi qualle è qruel]1o pre·vilsto dali testo un~co del 1934. _ In pr:opostto, punj;rulal1e è il testo unÌICo del 19314 suÙ'oodlilnamelllito delLa Oovte dei conrbi. che conrferilsce alila stessa, come attrtibUZJione girurtsdiztonale, i ,giud~zi di c(JillJto ~e di respOIIlJSabiLità) nei confronti di tutte Le categorie di gestori di pubbil'Ìico denaro, obbUgati al·la presentazione del conto e che, pel :liaitJto stesso di questa pr.esentazione, si consiJder ·alllio • ICOstituilrti iJn giudi2lio • (~artt. 44-4'5,). Questa che, nel conte1s1J<;» de11a leg1ge, viene definiJta come • resa g1udizi,a1e del conto •, trova poi nel Regolamelllito di proced'U!ra gli s1Jl1umenti di eff.ettua~~one cost~tuiJti daH'obbLtgo di depolsito dei c,onti, spontan ·eamente adempiuto, ovvero, Ìln caso dii omilssiolllle, soggetto· a. formale rilchioesta delLa Come, in relLazi.one ail!I'all't. 27 di de,1J1io l"iego1amento (citato nel]!' o11dilnanza de quo) e in diJpendenza de·l genera~e po,tere ~strrutifiorio di aJcqru~sizione dii aJtti e documenti necessairi (art. 14). - Sovrasta su Mto e ne giustmca iii modus procedendi ill concetto di una competen~a generaJI,e delLa Corte dei conti in mate·rLa di contabi: Htà pubbl!Lca, atta a garalllltire iJn :liorma gi'U!r~sd1zionaJle, l'tirnteresse oggettwo aUa regolarità di gesticmi finanZJiJariJe e patrimontaiJ.ri. diegil!i enti PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 819 fine di conoscere i vi.Jsu1tati deO. controllo su:glld atti de,Uberatlivi di cornto, per • .ev1denm,a>re e>Venttuali iiTegoi1a11~tà dall1e qrualli possono dell'ii.vare farbt~spede dii re1sponsab~Lttà previ1ste dagli arrbt. 251 e segg. deil cirtJarllo testo · un:~co • . Lo stesso per quanto dguaa:'lda l'ordine di depomo rwolto agLi orgarni regionaili (Ginn,1Ja proV'mciale - Com1tato cootre!J.,e di cootrollo) aUo stesso firne di 'CUi sopra, con testual·e vMerimento all'art. 11 deHe norme d!i attuazione deO.wo Staturto reg:~()llllail.e. L'imposta~i:ooe data ne1l'o'l'dmanza è dulllque queillla di nna resa di colllti giuldizia1e, quale prev~sta pag:li a!l'rtt. 44 e .g,5 del cdltato ()ll'IWnamento dell:a Oocte come fase successilva ail.1la presen,tazlione di detti coilltti, mtroduc~bHe dllietvo ~stanza dell pubbUco mmi,Sitelro· pre,sso 1a Co!I'te stessa: nornchè prevùJsta e regoLata nel suo svolg1mnooto, arnche a1gli effetti del!l'e\llootuaQe 'COIÒISeguernte giudizio di resp()llllsabHità dag(li artJt. 27, 42, 43 e 44 del regolamellllto di procedura di cui ai r.d. 1·3· agosto 1'933, n. 1038. Va richmmata al r~a!l'do la sentenza ·di questa Oorte n. 618 dell'anno 19711 che, nel diilchiantre che spetta adla ProCU!l'a generaile p!resso la Corte de,i conti prom:uov·ere l' a~iooe di respoo,saibùlldJtà nei cOOllfvonti dei dilpelllldenti 1deil!la He,g.i:one FdU!l.ii-Vene~a GilulW. pe!I' gli ~ecilti commessi ne]l'esercimo delll.e lO!I'o att!l'~buZJioni, ha pr~c~sato che giud~i di conto e g~udi~i di responsabi,l!iità sono st!l'e>ttamente connessi e sottoposti aJlle medesmne regole. La C()ll'rte ha dcondotto tale attività giurdlsdizi:onale nell'a~mbwo de'l secon.do comma de0.1l'avt. 103 dellla CostirtJuzione, osservando che oodelSta arttiv~tà ~tende a ga.l'anrti!I'e l'mteresse genera:l.e oggetti>Vo ail.lla regolélll'ità dehla gestione fiilltanz~aa:'llia e pa1Jrim0illt1a!l!e de•ll' ·ente, in ottemperanza allllche al dupHc.e priilltcilpio deil.la • impall'zia[1tà • e del • buon aJllldìamento • dell' Aanmustraz,tone di cUli aLl'all'.t. 97 della Costirtu~iooe. Que1sta seillttenm è stata preceduta da allitra (n. 110 de'l 1-9'70) nel.ila quale è stata :r:ilconosc1uta la na1JU!ra giludsdìizliona11e de'i giudizi di conto, anche con partilc>oilare r.ilferimeilltto atlla :linnzilone già esell'IC'itata dJa,i Consigli di prefettu'l1a: ed a1t!l'esi è star!Jo riJconosciUJto che la dilsc~liillta dei giludìizi di conto deve oOilltSide~tM'Isi app>1i1cahHe ail1e Regliooi, sia a Statuto spetcia'l'e che ordmall'io. 6. - L'laSISiUI11to de1Ua Regione è che·, poste;> che l'esame de'i cOillti da parte del Com1tato cen,tra•le regmalle ·dii coot!l'ollo si è conclulso senza alcurllla nille>Vazione di negolax'nà, non w sa~reibbe più lUJo,go ad uLteriori illlliervenm gruriiSdizionaU, sia come g1udi2lio · sui conti, sia come giud~io di responsablillità. L',assullllto non è, tùtta>Via, da giludiiClél!l'~ foilltdato·. Non è concfo'l'me a legge subol'diilltare l'effettuazdone de'i g~zi sui conti alla drco$11;an~a che l'esilto deg)li esami effettua,ti in primo tempo 818 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Secoodo Lo Sta~to speciooe (legge costimuzionarle 3'1 gennaio 19'6'3, n. 1), la Regliooe ha potestà leg~sLa:tiva sulla d~scilpiUna dei controlli degli amti de~i enti locall!i, ddJscilpj:i[}Ja dia esercita~rsi da ovgani. delJlJa Reglione (,at11Jt. 5, n. 4 e 60). Segruono ile nortme di attuaZiione deil.lo Statuto, in materia di c<m1ll'ohlo degli aJtti delle P['OV>iltl!cie e dei Comuni (d.P.R. 26 ,giJugno 1965, ·n. 960, in c01nnessione con la legge 10 febbraio 11!)15·3, n. 62, sulLa costi.rtuzione ed iii. 'fnnzionamento degli Ol'gallli regionalli). Con detto deCireto (art. l) Le attrilbuzi!oni dei COillisilgli di Prefettur, a in matea:-ia V 1engo[}Jo affidati agH oogani reg:tOilliali di conmroll.'lo : mo1tr·e ('airlt. 11) 1si diilspone che gLi oog:ani regiO!llallii, prepo~ti ad cO[}JiJrolLi, qualora vengano a conoscenza di fatti impll:ilcalll•ti respoosabHdtà dii amministl'atrn, imptega!bi o, in genere, di chi ha maneggio di denaro pcubbLilco, a•i sen,si de[ testo nntco deLla legge comunale e pirovd!llci:aile (~icoli da 2.51 e 2'519) debba~no fa['fle dénUifllcita ail ConsilgUo di Prefe·ttura e che, mdilpendenrtemenrbe da t~le denuncia, n pirocedlilmento su t~le vespooisabiliittà polteva essea:-e in,iztato dii uffido o sopra r.ilchiesta delJ.e altre .autor.ità di vilgillalllza e defilllito arlliche separatamente dall!l'esame o dal •giJUdlizio 1SUJi •conti, ai ~Sensi deWJ.'a•r.t. · 2,60 deJ. sOpiracttarto t.u. In&e, •con iLa legge ll'egionale 2 mar:zJo 19·66, n. 3, suihl'esevcizilo delle Jiunzilooi di 'contro1lo e di ammilnilstr.~ion•e atti'VIa, vengono derbel'IDIDati gli orga~ni di controllo e la ìovo composi2li·one. 4. - TUJ11bo diò ,piremesso, la Col'te, a:i fiDi di necessar.ia mtegrazd:one di quanto surrrilfevilto a proposito della LegiJsla:zJione naz,ionafle e regilona: le, rilchiama la p:r1op11iJa sentenza 17 mag,gilo 1966, n. 515, che .ha dichiarato l'tilhle1gitti!mità dehl',art, 310 t.u., della legge •comun,aJ.e e pii'oV1IDda1e del 19,3.4, nella 1pal'te ·in •CUli dtsponeva [a ·sorttoposirione del conto OODISU'llltilvo a1l gi'UidiZJio dei Consilgil'i di Pl'efet1Jurla : ciò pea:- motivi ~ilgruardalllti la lwo composi:zJilone arlliomaLa lilll lsede dd giurilsdizdone contabille e ila mancalllza m detta :sede di . una .garanzia dei!. pieno eseii'ciZiio dei dilriltti di dirliesa. 5. - Pll'ocedendio Ol'a aJ.l'e~S~a~IDe di mevito del conflitto, la Cor.te riie'Vla e pirecilsa che ·l'ordiJnanz<a delLa Ool'te dei conti rirSUJlta testUJailmente emessa iJn un giUJdizio su conti consuntirvli resi dal Tesoriere pii"OIV1IDciale, gmdizdo i(()JS'taiUJmto ad dlstan2Ja di quel Procuratore genel'la1e e regolato da,11e rirchiamate no11me· déll'all'lt. 45 t.u. 12 lUJglilo 192~, n. 12·14, sul['oiTdinamento deliLa Coll'I1Je stessa: cioè, del ,gJiuldi:zJto di· conto e dii rerspoosabillità nel quadro di attl'L~ioni giiUJràisdlizilonalli, tutto come indtcarto neJ. capo quilnto, se:zJione prlima, del predetto testo unico, lilll oui l'a'l"t. 4!5· è com,pveso. L'o11dilnlall1Za è motirvata nel senso· che trarsmi!ssione e depiQisito dei !1.1ilchiesti docum~ti, rilguardanti gH else11cizi 1970 e preèedenti, corl'ispondOillio, pea:- quanrbo 11ilguax~da l'Ol'dine darbo al Prefetto d!i TII''ieste, ali PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 817 Per cui, la chiu1sUJra defl!la :liase :di controlllo in sede ammdn:istrartiva, senza l'IHeva:zJion.e di vizi o di itm·.eg()l];arirtà, escluderebbe • a priori • ila a1pertU!ra non necessi,tata di ogni suocessirvo giudizio sui oollllti. 2. - I motivi 'dell solil.levato confl:itto non sono fondati. V·a dato atto, in pràmo luogo, che la natura e l'esiJgenza dei grudizi srii conti si l'linvel!llgono nel telsto nntco dell!a legge comunaJ.e e pil'OV~c~ aJe dell 3 mao:-zo W34 ,n. 81818, modidlca1.o dalJle le1gJg1i n. 351 del 1942 e n. 530 del 1'947. Il quaf!Je testo un~co a'ggioma e purntJUaliizza qfUanto già cootenuto ne!l[a ,pre,cedente legi!slaziooe m marteria. Inv.ero, l'!llrrt. 8110· ha pr·eiCilsarto ill conteniUto ed i termini di svilwppo del pl'locedfunen1.o, 3['1:Jilco1ato m più fusà: U!lla prima, costitulit1Ja dalla de1iherazi,one suJ. conto COI!llsun,ti'Vo da p!llrle de!l Con,stglio comltllll.aile o provinoLaJ:e; la seconda, cost1tuita· dal1l.a obtil.igatoria trasmilss1one del conto, così deliberato, ·!lll Ooosi!glio di Pr,efelttura, al qUJalle • è tr!llsmesso • per e1ssere • sottoposto a g1udiiZJio • ('quarto comma); la tell'za, costituita ~daH'esei'cizro !liiDipOO di queste funZJioni di giudizio, da p!llrle del Ooos1g1to :stesso, nellla duplice veste di or~no amminliJSif;rrlativo e1d rosàeme giniD~sdiziooale, carnJpetente, cioè, neMa 1stessa sede,. ali. contro1Jlo ammirÌlilstraihlvo del cornto, a(hl':esame dei • doCU!menti giiUstidl·catM del!la enwata e dehla spesa •, ail.l'es!llffie delle deduZJWni e dei recil.am:i • eventuaLmente pr'esen:bati •, ill tutto onde perrvellllill'e ahl'emissi0111e del • giudizto • SUI'il'iÌiohiamarto, meditante • dectsi!one • impugnabUe da'Vanti aMa Corte dei 1c0111ti: ldeci!si:0111e sull.lla. regoLarità sostanz.iaile dei conti !llllche ai fini .di accertamento di ~espoosabhlttà conrtabill.e, sempa:-e e comunque rilevabhle ISU nZiiativa di ufficio (ai't. 260 ottato t.u., in :reLazione agH ar:tt. 215>1 se~g.). T!llle ne1cessa:r'to col1legamooto . di atti!VIistà :liunzionaU ha, in seìgutto, subito nn pèrtodo dii sospensi!OIIle .per drcostanze cOIIltmgJe!DJti e tran,sitorie. Inf!lltti, 1COill decreto l·e.gilslatilvo n. 1372 del 19,48, lsi stabHi'Va (art. 5) ohé, fino a'l 31 d~cembre· 19150, ove fosse iiDltell'Vennta una de:1i!bell'a suJ. conto n0111 contestata nel.Le dSU'lrtanZJe, iii oooto doveva iuterndersi come • ldefin11lilv!liiD€1!111:Je • ~approvato, tenendo luogo La _deli!beraz.jone, ·a tutti g1i effetti, del1a dec1sione del Consiglio dd Pireferbtrtifra. !il pl'eldetto 'termi! llle dii operatiMUà della noll'Illa tl'!llllsitoria è stato< in seguito p1J'oro1gato c0111 legge 7 apr.ile 1'9514, n. 142, fino !lll 31 dtcembre 1955 e con SIUICOOSsiva leg.ge 11 mar:zo 19158, n. 209, :smo ,al 31 dtoembll'e 1960 e non olLtre, rimanendo, di co~nseguen:z;a, so1tanrto erntro i!l ,segnato termme, • non app1i'cabil1e • (come pl'elotsarto nehl'aiJ'lt .. 3 capov,er'SO, delila pll'ima legge di proro.g,a) il.'arl. 31 O t. u. 3. - La Corrte cons~dell'a poi, ai fini della ri.soluzdone dell. pll'esente conflirtto, la situaz;ione pM"ti!co1aTe, inerente al'l'o11dmamoorto deHa Regione Frduli-~el!llez:ta Gtruil.m. 816 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In breve: l'autorizzazione governativa vale a rimuorvel'le, caso per caso, un limite generale di qrdine .pubblico che grava, in linea di pdndpio, su tutte le persone giuridrehe, pìubbliche e private, ed è perciò qualita~tivamente 'diversa dagli ordinari 'controlli di merito, cui, nel loro stesso interesse, sono dalla tle.gge sottoposti determinati atti degli ,enti rpUJbblici dell'una o dell'altra .specie, ed in particolare determinate deliberazioni dei minori enti territodali. Pertanto, poichè 'le leggi che attribuiscono: il relativo potere allo Stato non sono in .. contrasto con 1'art. 130 Cost., il iricorso de'Ve ess•erre accolto. - (Omìssis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 maggio 1973, n. 6•3 - Pres. BomtlaiCio.Rel. Oggtoni - Plrie!sidente Regione· FriuU-Venezia Giu1i!a (arvv. Pacia) c. Presildenlte OQilliSÌgftio dei Ministri (n.e.). Friuli Venezia Giulia - Controllo sui Comuni e Provincie - Competenza ad ordinare il deposito dei conti consuntivi alla Provin.c ia - Corte dei conti. (Cost., art. 103; St. sp., art. 5, n. 4, 8, 60; d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960)-. Spetta ano Stato, .e per •eSSO aLLa Corte dei Conti, la competenza ad ordinare ,az Presidente del-Le Giunte provinciali detta Regione FriuLiVenezia Giulia, di depositare i conti consuntivi e gti atti relativi, resi dal Tesoriere provinciale (1). ( Om~ssiS). - l. - Secondo l'assunto deiliLa Regiooe F1rwU-Venezia GiwÌiai, coilltenuto nelil'atto ciQin cui il confUtto di ~ttr]bUZiione è staw sollevato, l'ol'dmanza ·def11,a Sezme ,giurÌisdiziooa1e del'la Corte dei cooti', emessa nel grudizdJo, 1SU1i cooti conSUintiV'i deiHa Provmcia di Trieste re,si dal tesorowe provdooiale con il.'<Ja:'dme all PTes1doote del!la Giunrta pro.t vin1Cia1e tdi deposÌibare, presso 1a Oorrte, detrti _ CO!ll!ti per g1i ese·rcizi 1970 e oprecedenti, sarebbe mrvasÌIVO de]1a compatenza dellla Regd:one, spet-. taDJdo estll'lllsiv;amente aid essa 1e :liwnzioni di cootroltLo sugli atti de~ enrt:Ji l01oalld, sec.ond!O .g!li adt. 5 n. 4, 8, 60 de11lo Statuto spe.ciaiJJe: ciò in quanto la Heg,iOIIle, per effetto dell'a'l"t. l, secondo comma, delle nOit'ffie di attuazione del predeilJto Startruto (<d.P.R. 216 gilll!gno 19:6r5:, n. 960) è subentrata m dette funZ!iJo!ll!i, .già .spettanti ad. CO!ll!Si!g!li di preferttura. (l) In dottrina, BuscEMA, La giurisdizione contabile, Milano 1963, 419. Suhla giUit'isdizione generale della Ciocie dei oonti i:n materia di contabiHtà pubblica: Cass. S.U. 20 luglio 1969, n. 2616, in Foro it., 1968, I, 2074 e Cass. S.U. 5 febbraio 1969, n. 363, ivi, 1969, I, 2962. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 815 tenza dello Stato : al quale s1curamente non è fatto obbligo - ru:Jcche se non è vietato, quando non contrasti con principi o con specifiche .norme deLla Costituzione -- di decentrare, ·con apposita ·legge, alle Regioni taluni tra i compiti attualmente da esso .esplicati in marteria. 4. - Quanto fin qui osservato potrebbe anche rendere superfluo indugiare sul secondo ordine aJ."tgomentati:vo svolto dalla difesa della Regione, pel'chè, ad ammettere in ipotesi che l'istituto della autorizzazione agli acquisti degli enti morali sia ormai privo di una sufficiente giustificazione, non ne deriverebbe .per questo .che la relativa competen~ a debba •DOIIlJsiiderans~ ·compresa IDlel 1maSiferimen<to alle Regioillli di ·sposto dahl'art. 130 Cost. Ad abbondanza, può tuttavia rilevar.si che, se effettivamente parte della dottrina (.quella su cui insiste la difesa vegionale) ebbe ad esprimersi a suo tempo nel •senso che alle finalità all'inizio proprie de1la autorizzazione in oggetto (1mpediTe i:l foll"marsi dehla cosiddetta «manomorta » nonchè quanto ai lasciti e donazioni, proteggere i diritti dei successibili) altre e diverse sarebbero venute poi a•ocompagnandosd (di tutela dell'interesse degli enti, come negli ordinari controlJ.i di merito), è •anche vero, d'altr? fato, •che nella dottrina più recente si è visto al contrario riaffermarsi la configurazione tradizionale dell'istituto come tuttora dotato di una sua reale ·consistenza e ragion d'essere. E, quel che più conta, la legislazione positiva ha mostrato in più di un'occasione di mantener fe·rmo il criterio, secondo cui l'esigenza fondamentale e sempre atrtuale alla quale risponde l'autorizzazione governativa è di ~contenere nei limiti del necessario .gU acquisti patrimoniaH destinati a mero scopo di investimento e di reddito. Così, ad esémpio, (J.a generalità e inderogabilità dlell'autorizz•azione nei •confronti deg.U enti ecclesiastici « di qualsiasi natura » non soltanto risulta espressamente prevista daMa legge 27 maggio 1929, n. 848, nell':art. 10, ma è stata ribadita negli artt. 11 del Trattato e 29 del GoncoTdato con la Santa Sede: dove, all'atto di dichiarare esenti da ogni ingerenza statale gli enti ·centrali della chiesa cattolica; si è avouto •crura di precisare tuttavia che anche ad essi sono applicabili « le disposizioni delle .legg_i italiane •concernenti gli acquisti dei corpi mo'l'ali». Cosi ancora, le disposizioni della legge d:el 1896 sono state, in epoca recentissima, estese alle associazioni agrarie con la legge 4 marzo 1958, n. 180; mentre, per converso, con riferimento agli istituti autonomi per le •case popolari, in relazione agli acquisti di immobili destinati alla realizzazione dei programmi costruttivi dagli .stessi .effettuati o da effettuarsi, è stato ~n~ec.e1ssario - p·er ·eliminaTe l'es1genza dell'autorizzazione - che inter<Venisse un'appoiSii.ta deroga, disposta dalla legge de·l 26 luglio 1965, n. 970. 5 814 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non ·estendersi del pari all'interpretazione dell'art. 130, che, attribuendo ad organi regionali « il controllo di legittimità » e - in casi determinati dalla legge e nella forma della richiesta di riesame - «il controllo di merito» sugli atti dei predetti enti territoriali, mostra, anche letteralmente, di aver riferimento ai soli controlli ·wenerali e tipici, in precedenza esercitati dai prefetti e dalle giunte · prorvìnciali amministrative. I quali sono poi, anche per 1a coscienza comune e per la pratica amminiJstrativa, i controlli quasi per antonomasia, che con la loro .presenza, le loro modalità di appHcazione e la varia intensità dì ·cui sono dì volta in vo1ta dotati, condizionano nel ior-o complesso ·le autonomie degli enti territoriali e concorrono a definime ·la posizione nell'ordinamènto giuridico. Di ciò •consapevole, la difesa della Regione, nell'intento di dimostrare 1a legittimità dell'operato del Comitato di controllo, svo1ge un duplice ordine di avgomenti: da un 1ato, cercando di indirviduare un attendibile motivo che valga a differenziare la posizione dei Comuni e delle Provincie da quella degli enti assistenziali e di beneficenza; dalJ'altro, insistendo sul rilievo dell'essere venuta meno, al giorno d'oggi, quella che fu la ratio originaria della speciale autorizzazione agU acquisti degli enti morali. Ma nessuno dei due ordini argomentativi può essere accolto. 3. - Non il primo, al quale è agevole obiettare, .che semmai, proprio nei confronti di Comuni e Provincie la permanenza in capo allo Stato del potere di cui si controvel'lte troverebbe ancor più solido fondamento razionale e di diritto ;posìtirvo che non in ordine ad altri enti locali, i quali, o(perando nell'ambdto di materie su cui spettano alle Regioni competenze ·legislative ed amministrative, risultano in definitiva sorttOIPosti per molteplici aspetti ai .poteri di supremazia a quelle attribuiti. Ed infatti, che l'autonomia comunale e provincia•le :sia garantita a livello costituzionale, è .piuttosto un a·rgomento contra•rio alla tesi difensiVIa della Regione, poichè lo stesso art. 128 rinvia in' tproposito a « leggi .generaU della Repubblica ». In base alla normartilva dettata dal .testo costituzionale, d'altronde, in ordine a Comuni e Provincie spettano alle Regioni esclusivamente i poteri e le facoltà di cui agli artt. 118, ultimo comma (delega di \funzioni amministrative od utilizzazione dei loro uffici) e 132, secondo ·comma, in relazione all'art. 117, ' secondo alinea (istituzione di nuovi Comuni e modifica de1le loro cirscrizioni e denominazioni), oltre - beninteso - a quei •controlli sugli atti che sono previsti dall'art. 130 e dei quali è appunto questione nel pr;esente ·giudizio. Ma, al di fuori di queste particolari tpotesi, ogni altro aspetto del regime dei Comuni e delle Provincie ricade per intero nella compePARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 813 (limitatamente però a Comuni, Provincie e loro consorzi). È da rilevare, più particolarmente, che, nella imminenza del concreto inizio di funzionamenrto delle Regioni a statuto ordinario, ed anteriormente alla adozione deUe delibere in oggetto, due circolari, rispettivamente del Ministro per le Regioni, in data 14 ottobre 1970, e del Ministro per l'interno, in data 15 marzo 1971, avevano provveduto ad impartire le opportune disposizioni per realizzare, in via breve, il concreto passa.ggio alle Regioni medesime dei poteri di controllo ad esse attribuirti, precisandosi (nella seconda) che restava ferma, tra l'altro, la competenza statale ane autorizzazioni agli acquisti, trattandosi di «un potere di ·carattere generale ·con:lierito allo Stato nei confronti di tutti gli enti morali, volto a tutelare l'interesse dello Stato e di determinrati !soggetti in 'contraprposiz,ione a queltlo delhl'ente, in relazdone a finalità di ordine pubblico». Mette anzi conto di osservare al ri•guardo -- pur senza volerne t•rarre, sul rpiano giuridico, conseguenze contrastanti ·con il principio, sempre ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, deLla i!lliaipipLtcahi:liltà dell'i,stituto deH~ acquiescell1Za al campo de1la giustizia costituzionale - che avverso detta circolare nè la Regione della Tos:cana nè alcun'altra Regione ha ritenuto, a suo tempo, di ricorrere. La questione è insorta, invece, in occasione dell'impugnativa promossa da alcune Regioni contro il decreto legislativo n. 9 diel 15 gennaJio 1972, emesso 1sulla ba,se della le~ge di del·e~ n. 281 del 1970, e concernente H tras:fierimento alle Re.gioni di diritto comune delle funzioni amministrative in mateda di benefi•cenza pubblica, essendosene tra l'altro censurato l'art. 5, n. 3, che riserva allo Stato le competeD.Zie relative all'autorizzazione agli acquisti degli enti che svolgono la loro attività in tale settore. E la questione fu dalla Corte dichia11ata non fondal1;a, con la ·s•entenza n. 139 del 1972, argomentando dalla peculiarre figura di siffatta forma di controllo, « inerente al regime comune a tutte le persone giuridiche, quali che ne siano· la natura e gli scopi istituzionali ». 2. - Nella specie oggi sottoposta al giudizio della Corte, trattandosi di autorizzazioni a Comuni, non si versa nella materia cui aveva specifico riferimento detta sentenza, nè in alcun'altra tra quetlle elencate neWart. 17 Cost., e ricomprr-.ese pertanto nel:l'ambito della de•lega di cui aHa legge n. 2·81. Ve•ngono, •1nV'e•ce·, in considerazione l'art. 130 Gost., e le sopra rammentate disposizioni della legge n. 62 del 1953, che ad esso strettamente si ricollegano rper tutto quel che concerne Comuni, Provincie e loro consorzi. Ma è ch1aro che il prindrpio affermato nella sentenza n. 139, per la sua generalità e per le considerazioni che lo sorreggono, non può 812 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tivo, pubblico, politico, di cui il magistrato stesso sia partecipe come uomo e come cittadino. Se, invece, il giudice abbia in qua·lche modo partecilpato all'impugnativa delle delibere ·consiliari, mani:lies:tato opinioni, o se in qualsiasi maniera venga a delinearsi un ~suo interesse particolare, soccorreranno i principi generali in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione, rperfettamcnte applicabili anche ai giudizi in materia elettorale. (Omissis). CORTE COSTITUZIO~ALE, 23 maggio 1973, n. 62 - P1·es. Bonifa·cio - Rel. Crisofulli - Pre·sidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Toscana (av·v. Cheli). Regione - Regioni a statuto ordinario - Acquisto di beni immobili da parte dei Comuni e Provincie - Competenza all'autorizzazione - Spettanza dello Stato. (Oost., 130; l. 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 56, 60). Spetta allo Stato il potere di auvorizza1·e Comuni e Provincie ad acquistare beni immobiLi e ad accettare lasciti e donazioni (1). (Omissis). - l. - Il conflitto ·di attribuzione soUevato con il ricorso di !CUi SOIPra ha per og.getto la spettanza del potere di 1awtorlizzare Comuni e Provincie ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili, a norma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1896, n. 218, e del relativo regolamento: potere eSplicato - nella specie - dal Comitato regionale di ·controllo, sezione di Arezzo, attraverso sei delibere, !(iatate dal 31 agosto al 4 dicembre 1971, con cui ill Comune di Cavriglia veniva autorizzato ad acquistare determinati terreni, con la conseguente invasione, come si assume nel ricorso, dehl.a sfera di competenza statale. Le deliberazioni impugnate si fondano espressamente, oltre che sulla legge del 1896 testè citata, sugli a1'>tt. 59 re 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ·che in effetti disciplinano, in attuazione dell'art. 130 Cost., l'eserrcizio Ida' parrte del!le, Regioni a statuto Oirdilllar:i:o dei ooo~ olli di il.egittimità e dii merito rugli atti dergli enti locaLi minoird (l) Sui limiti del potere di controllo attribuito alle Regioni sui Comuni e sulle Provincie, oltre alla sentenza 24 luglio 1972, n. 132, citata in motivazione, v. altresì la sentenza 28 novembre 1972, n. 164, in questa Rassegna. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 811 CORTE COSTITUZIONALE, 9 maggio 1973, n. 60 - Pres. Bonifacio - Rel. Rossi - Coccorvi (n.p.) c. Bresidente Consiglio dei Ministri (1Sost. avv. g·en. d~llo Stato Del Greco). Elezioni - Contenzioso elettorale amministrativo - N o n imparzialità dei componenti il Tribunale - Ille~ittimità Costituzionale - Esclusione. (Cost., art. 101, l. 23 dicembre 1966,• n. 1147, artt. l, 7). Non è fondata, con riferimento aL principio della imparziaUtà deL giudice, La questione di legittimità costituzio'l'l.aZ.e degli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 sul ccYntenzioso· eletto-nate amministrativo, relativa alla composizione dei TribunaLi, nelle persone di giudici che sono anche elettori nel Comune (1). (Omissis). - Le due ordinanze del tribunale di Parma sollevano una sola questione ehe va decisa ·con unica sentenza e può cosi riassumersi: 'se contrastino con il principio d'imparzialità del giudice (a1rt. 101, secondo comma, Cost.) gli artt. l e 7 della legge 23 dicembre 196'6, n. 1147, in quanto attribuiscono al tribunale arvente sede nel Comune o nella Provincia la competenza a decidere le controzvel'lSie relative aUa eleggibilità a constgliere comunale o provinciale, mentre anche i giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della relativa azione popolare. La questione è infondata. La legge riconosce a tutti gli elettori del Comune e della Provincia (compresi ovviamente i giudici) ·l'interesse ·e il diritto, mediante l'azione popo!l.are, ad impugnare le delibere dei Consigli comunali 1e del Consiglio :provinciale in tema ·di eleggibilità. L'interesse cosi protetto è quello generale alla buona amministrazione, anche se a questo interesse possono sottostarne altri di carattere personale, o di partito. L'interesse astratto del giudice elettore alla buona amministTazione e la sua titolarità ad un'azione elettorale ·correttiva non possono ·di .per sè renderlo meno impar:z;iale. In 1caso opposto si dorvrebbe concludere assurdamente che non vi è giudice capace di rendere vera giustizia quando la controv·ersia rivesta un interesse ,genevale, collet- (l) La questione era stata dd:chia11artla manifestamente irufonidaJta da Cass. 11 aprile 1972, n. 1101, in F.oro it., 1972, I, 1210. Per l'escl.UJSione, m •081SO. anaJ.ogo, tdell'1Jpotesi di ·astensiOillle o di ricusazione, cfr. Cass., 11 ottobre 1972, n. 2997, in Giust. civ. mass., 1972, 1660. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 851 att!'averso un contratto prrivatistico: tale irregolare assunzione - come d'altronde già ha affermato questa Cor.te supr.ema (sent. n. 108 del 1967) - può essere fonte di responsabilità verso l'ente dei funzionari che abbia disposta l'a'Ssunzione stessa, ma non incide sulla sorte e sulla disciplina del rapporto, specie quando il comportamento dell'ente importi il riconoscimento di situazioni che in linea di fatto si pongono come •prestazioni di servizi. Ora, appunto, in linea di fatto, la •sentenza impugnata, ha acceTtato insindacabillmente che un tale Ticonoscimento vi è stato e che vi è stato • un inse·rimento del lavoratore nella organizzazione dell'Assessorato che ha tratto dal:le prestazioni della resistente innegabile utmtà • : onde, . ove conseguenze giuridiche possano derivare da quel rapporto di lavoro i~rrego'laTe o addirittuTa nullo (e tal'i conseguenze non possono che derivare ex art. 212,6 dall'esecuzione di fatto deill'attività lavorativa) tali conseguenze non possono che essere imputati all' Amministl'azione, rpur tsempre soggetta d!n base ai principi suddetti, del IT<l!P'porto di lavoro, sia pure di fatto. Si vuoi dire insomma che,. poichè l'art. 2126 dispone che - salva ·l'eccezione di cui si pa'l"lerà in seguito -- normalmente la nullità del contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui il rappmto ha avuto esecuzione, ~l che significa che in questo periodo di rappmto produce tutte le conseguenze, sia pure di fatto, appare chiaro che tali conseguenze non possono non sorgere che peT i due so~getti. del rapporto che sono da un lato H lavoratore e dall'altro l'Ente, sia sulla base del rappoTto organico, sia su'lla base del riconoscimento e dell'uthlizzazione del servizio di fatto rpTestato. E pertanto tl'ultimo punto tLn d1scussione non può che e'sl:re~re quetllo relativo alla applicabilità concreta del:l'art. 212{). Il qua'le, come è noto e come è ·stato già dianzi accennato, concerne i c.d. rappmti lavorativi di fatto e cioè le ipotesi di prestazioni di attività lavorativa concreta e di fatto in esecuzione di un contratto di la·voTo nutllo e annullabi,le e pone al riguardo una regola e una eccezione: la regola è ~abil!ita in considerazione della particolare natura della prestazione del lavoro e delle finalità cui ·la retrribuzione mira e fa salve le conseguenze del rapporto, come se J:a nullità o l'annullamento non ci fosse stato (essi • sono senza effetti • secondo la parola della legge) durante H periodo in cui effettivamente il lavoratore ha .p~restato· la sua attività, l'eccezione è stabilita, in omaggio al principio che nessun contraente può allegare la propria turpitudine, nell'ipotesi che la nullità derivi dail.'la illiceità deH'oggetto o della causa, ipotesi nella quale risorge Ja norma contrattuale generale deilla assolut·a inefficacia ex tunc del contratto nullo. Di guisa che è 'Chiaro come ·l'art. 212,6, si inquadri nel si:stema generale di •cui oéJJgli artt. 1343 ss., 1346· ss. e 1148 c.c., dtstilllJguendo nell'ampia categoria del contratto illegale quella del contratto li.Uecito, che è tale quando i!llecito sia l'oggetto ovvero illecita sia (art. 1343) o 852 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO si !l"eputi per legge (al'lt. 1344), [a causa ovv;el'lo hllectta sia il motivo comune e detel'lminante (art. 1345): anzi proprio in considerazione del contratto di lavoro viene in esame una disciplina differenz'ia·ta del contratto i:llecito nei confronti del contratto per altre ragioni i:llegali, <in quanto, mentre in linea generale e l'uno e \l'altro .producono i medesimi effetti (nullità radica,le ex tunc), per H contratto di lavoro tale ultimo eff·etto è proprio solo del contratto illecito, producendo H contratto di _lavoro illegale per altre ragioni ma di fatto eseguito un !'lapporto efficace di Javoro. Ora, nel caso in esame, non potendosi parlare certamente di illiceità dell'oggetto (e di,fatti di una tale illiceità mai •si è parlato nemmeno del ricorrente nell'attuale giudizio) e dovendo ri!pieg•a,re, per escludere aa posstbi1Uà di raffigwr_axe un'efficace !l'apporto di >lavoro di fatto, suHa 1illliceità della causa, il ricorrente, ·spe.cie tn questa sede, insiste soprattutto 'della ·configurabiUtà di una assunzione in :lìrode ana legge, che pol'lterebbe alla illiceità del:la prima ex art. 1344 ed è evidente questa insistenza ov·e •si ·parla dall'impostaziooe che alla ricostruzione giuridica dema fattispede concreta dà la difesa del ricorrente, che parte dalla 1stipulazione ·di un contratto, sia pure anoma,lo, di appalto, stirpulazione fatta per evitare i divieti e ·la nu!Htà sancita dalle leggi regionali del 195·8 e del 19·59: solo ove tale rd:costl'IUZione fosse esatta si potrebbe discutere se vi fosse i!n realtà un intento fraudatorio secondo !'!art. 1344 'Cioè d'·eiludere attraverso un mez2'lo tipico, l'applicazione di norme imperative. Ma, ·la opposta ricostruzione, incensurabHmente operata dal ,giudice de~ me11i~o, essel'lsi nella specie in presenza di un rapporto di lavoro direttamente posto in essere anche se ·in contrasto con le. norme regionali, appare evidente l'impossibilità di far ricorso, anche in astratto, aH'appltcabilità dell'art. 1344 c.c. Se è vero, ·come è affermato dalla più forte co!'lrente dottvinalle e daHa ·costante giuris.pll"udenza che contratto in frode alla legge, la cui causa è rfpetuta illecita dal richiamato art. 1344, consiste neH'uso di un mezzo tipico, astrattamente lecito, non nello intento di raggiungere il dsu1tato tipico Pt;T il quale esso è previsto, ma per eludere l'applicazione di una norma ·imperativa, volendo indirettamente giungere ad un dsultato contrastante con la norma di 'legge, di guisa che - come è stato detto- la differenza tra negozio direttamente illecito (art. 13143) e negozio in :lirode è meramente strumenta.1e, in quanto con il primo le parti pongono in essere uno strumento che direttamente raggwnge il 1risultato vtetato, urtando .quindi cfrontalment•e nel divieto, mentre con il secondo intendono ra,ggiungere lo stesso risUJltato attraverso una via indir·etta e tortuosa, c·ioè con l'uso di un mezzo astrattamente lecito, ma reso illecito dal•lo indiretto risultato che in frode al divteto legislativo vorrebbesi raggiungere, nella specie si ha proprio quel negozio PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI. DI GIURISDIZIONE 853 che di,rettamènte va verso il visultato voluto. Onde è che •soltanto si può vedere se la causa sia direttamente ~llecita ex art. 1343 c.•c. : perciò anche il rico!'rente ·sia pure in subordine è costretto a siffatta mdagine, come risulta dai vari passi del tricorso d:n cui (ripetendosi le deduzioni !fondamentali di appello) si riscontra nelle leggi regionali del 1958 e ·del 195,9 l'eststenza di nOtrme imperative e di ordine pubblico vietanti le assunzioni irregolari di peTsonale alle dipendenze della Regione: La sentenza .impugnata ha esclusa l'applicalbili·tà dell'art. 1.3·43 anzitutto in via principale sulla ·basè dell'argomentazione, discendente dalla rigorosa applicazione del 'concetto obbiettiv1stico del!la causa, de'll'impossibilità di concepire in un negozio tipico quale H contratto di ~avoro, ne·l ·quale la causa, come· funzione economico-sociale de·l ·contratto, è stabilita da'll'ordinamento, una illiceità della stessa: in secondo luogo, i:n via subordinata, ritenendo, anche a vollersi accogliere un concetto • meno formalistico • della causa come • funzione economico-sociale concretamente assegnata dalle parti al rapporto in esame •, che nella specie tale funzione non sarebbe contrastante con nOtrme imperative o con l'ordine pubbUco. Certo, ove si accettasse in tutto il suo rigore 'la teoria obiethlvistica della causa o ·si affermasse ·che la funzione economi:co-sociale del contrattò è stabiUta astrattamente ed immutabm:mente dall'ordinamento in relazione ad ogni tipo contrattuale e solo per i contratti atilpici sarebbe lasciata aUa libera determinazione delle parti con i Umiti di cui all'art. 1322, ogni discussione sarebbe eliminata, dacchè per H contratto tipi:co di lavoro sa,rebbe, come per tutti gli altri contratti tipici, inconcepibile una Hliceità della causa. Ma questo supremo Collegio seguendo i dubbi e 1e ricostruzioni che da lungo tempo affiorano ne1le proprie precedenti decisioni, ritiene che una siffatta concezione rigorosamente astratta della causa sia contrastante al si:stema le,gi,slativo vigente con gH artt. 1343 e 141,8 ammette in via genevale la illiceità della causa, nel senso ·che restringere la illiceità della causa al solo contratto atipico sarebbe contrastante per i:l sistema, che regola nell'art. 1343 la causa in geneve senza dtstinzione tra ti!pi di contratti e anzi, a ben vedere, la tregola con 1parti:colare riguardo proprio ai ~contratti tipici, dato che ai contratti atipici •c'è solo, .ex art. 13'2~. una estensione del<le regole (tra cui l'art. 1343) dettato per i contratti tipici. La conferma di una tale sistemazione viene proprio dall'art. 212'6, il quale prevede espressamente, per un contratto tipico come quello di lavoro, la possibilità di configurazione di una • causa illecita • con particolad proprie conseguenze giuridiche: l'affermare (come fa la sentenza impugnata) che per il conttratto di lavoro (come per gli altri contratti tip-ici) la illiceità della ·causa :Eunz~ona solo neHe ipotesi de·l:l'art. 1344 (negozio in frode) e delil'art. 1345 (motivo come unico determinante) sembra ev~dentemen854 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO te 1in ·contrasto 'COn 'la generalità, dianzi chiarita, della normativa sulla causa, tanto più che le ipotesi di cui all'a.rt. 1344 ( • l'a causa si reputa illecita •) e dell'art. 1346 (• H contratto è anche ~Uecito •) sono ipotesi susstdiarie di fr0f11te a quei1a regoilaa:-e e nOTitll!ale deHa iUeci'Cità diiretta che affi1gge H negozio (art. 1343). Ora, non può questo supremo Collegio nemmeno fermarsi sui tentativi :fatti per 'SUperàre n suddetto ostacolo e dare una precisa nozione di causa conforme al si,stema adombrato dal legislatore, tentativi che non solo sono (e numerosi) delia modea:-na dottrina; ma anche della stessa ,giurisprudenza (v. Cass. 28 giugno 19,52, n. 2·781, e 13 giugno 19517, n .. 2213), ma ritiene di poter seguire la corrente giurisprudenziale (attualmente, sia pure con diversi riflessi, seguita dal[a rdcorrente dottrinale dominante) affermatasi con la sentenza n. ,9,85 del 1961 e continuata, rpa:-oprio in relazione ail contratto di lavoro, daHe sent. n. 835 del 1964 e 2i9,13 del 19·6'9 (le quali considera'VIalllo riflessi iJJ.eciti deUa causa del concreto 'contratto di lavoro). Nel senso che, non ripudiandosi il concetto astratto ed obbiettivo di causa come funzione e~conomico-< sociale del negozio, funz,ione posta direttamente dalla norma per ciascun con1Jratto tipico e presente rpur nei contratti atipici attravea:-so H J,imite della rispondenza concreta ad una delle funzioni astratte degne di tutela secondo l'ordinamento, devesi però ammettere che tale funZiione non deve rimanere neil Idmite dell'astrattezza, ma deve esse,re pa:-esente anche neil contratto, pur .tipico, concretamente posto in essere: quest'ultimo cioè deve avere una funzione concreta, obbiettiva, che corrisponda ad una delle funzioni tipicamente ed ast't'attamente determinate, come nella ipotesi del ·contratto atipico la causa creata dalile parti deve rientrare in una delle funzioni degne di tutela. Pertanto, anche ~n oroine ,ai contratti tipici, il normale processo ermeneutico cìhe consiste nel vedere se un determinato contratto posto in 'essere .. in concreto !risponda ad un determinato tipo ed abbia tutti gli elementi e tutte le caratteristiche volute dal tipo astratto, deve essere fatto in relazfone a tutti 'gli elementi previsti dall'art. 13215· e quLndi anche in relazione alia causa, in ordine alla quale quindi va affrontata la :Eunzione del negozio concretamente creata con la funzione astratta stabHita per quel tipo e che è pur sempre funzione obbiettiva, indipendente dai motivi che hanno determinata la contrattazione. E certamente l'a prima e più rilevante delle situazioni che da ta~e raffronto può scaturire è quella che le parti, ricorrendo a quella determinata funzione tipica e ·quindi a quel certo schema tipico, abbiano direttamente perseguito uno scopo ·contrario alle norme imperative, all'ordine pu!bbHco, al buon costume, nel senso che abbiano voluta una funzione che direttamente arrivi a quel risultato vietato; di qui la Illiceità ex art. 1343, non potendo l'ordinamento ammettere che la funzione tipica di un PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 855 contratto possa direttamente, in ·concreto, portare a risultati contrari all'ordine pubblico, a norme imperative o al buon costume. Onde anche i contratti tipici è ben concepibile una causa illecita in concreto. Applicando i suddetti concetti e rapresentando la funzione concreta per la quale il contratto di 'lavoro nella specie è stato posto in esseo:e con il tdpo astratto regolato dalJ.'ordiname•nto, questa Corte SupTema non può non condividere la dedsione che, pure in subordine; fu presa dalla sentenza Jmpugna,ta, allQ['chè essa affermò che, comunque non vi è stato nel caso in esame alcun .contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Contrasto a norme imperative o ali'ordine pubblico non può che essere contrasto con norme fondamentali e g·enerali o ·coo i pr·i!ncdlpi basiiaTi •pubblidst~ci delJ.'•ordinamento: nella spede si è .in presenza ·di •contra·tto di lavoro che tendeva alil'asSUI1Ziione di forze lavoTati:ve rese e da•l .gli.rudice affermate ne•cessarie per H funz•tonamento di un ente locale, che altrimenti si sarebbe arenato, e che di fatto, come accertato dal giudice di mertto, fu pea: questi lecitissimo scopo utilizzato. Tale utilizzazione non può certo essere contraria aUe norme ed ai pdnc]pi fondamentaili dell'ordinamento: J.'assunzione sa;rà stata fa.tta in modo irregolare e cioè non rispettando le disposizioni regionali, H che può anche importare la nullità della assunzione medesima, ma non si sarà mai nel campo dello illecito, sebbene dalia mea:a ristretta illegalità che non impedirà l'esecuZlione di fatto de1la atUvità lavorativa con tutte le conse•guenze che ne derivano. Il che è conforme alla norma · dell'art. 2126 che - come premesso - vuole che anche il contratto di lavcoro nu1lo, doè i.lilegale, quando noo contrasti con d. principi girur·idici ed etici fondamentali dell'ordinamento, impo!t'ti i suoi norma'li effetti ove di fatto eseguito. Per completezza è necessario appena un c·enno alla subocdinata ipotesi della violazione dell'a!t't. 1345: a parte ogni altra considerazione, e poiohè anche illice,ità del motivo comune det·erminante significa pur sempre contrasto con norme imperative, con l'ordine pubblico o con U buon costume, basta quanto ·suddetto circa l'inesistenza in concreto, a proposito deH'assunzione della resistente, di un ·siffatto contrasto per escludere anche la sussistenza di un motivo dHecito detel'minante che abbia dato luogo all'assunzione stessa. È a concludersi, pertanto, che nessuna delle censure contenute nel dco!t'lso può essel"e a•cco.lta. La reieziooe deil rd!corso mede.simo impocta la condanna del ricorrente a·l ·pagamento delle spese del p!resente grado: nella liquidazione degli onorari si tiene conto dell'unica difesa deHa presente resistente, con i resistenti di un numeroso gruppo di controversie, tutte giuddicamente identiche. Il deposito, non dovuto per legge, deve essere restituito al ricorrente. - (Omissis). 856 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 g:ennaio 1973, n. 1618 - Pres. Pece - Ret Moscone - P. M. Di Majo (:coof.) - Ma~chetti (avv. Catalano) c. Paolucci ·(avv. Giannini) e Medico provinciale di Milano (avv. Stato Terranova). Competenza e giurisdizione - Farmacia: gestione provvisoria ed assegnazione a vincitore di concorso - Indennità di avviamento - Provvedimento - Impugnazione - Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. (Cost., art. 111; C P è artt. 360, n. l; 362, I co.; T. U. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48). Le decisioni del ConsigUo di Stato s~no soggette al controllo della Corte di cassazione soUanto per vizi attinenti ai cosiddetti Limiti esterni deLla giurisdizione, con esclusione di. ogni sindacato sul modo di esercizio di essa; da ciò consegue che non è consentito denunziare pretesi « errores in judicando »,·neppure al fine di dedurne che, se non li avesse commessi, il giudice amministrativo sarebbe risultato privo di giurisdizione: questa, infatti, va determinata in astratto, in base àlla domanda, prescindendo· dall'effettiva esistenza, a favore· di chi propone la domanda stessa, del diritto soggettiv·o o dell'interesse legittimo fatto valere, poichè ogni questione che concerne tale esister~rza attiene già al merito della controversia; e ciò anche quando si discuta se sussista, o come vada interpretata, la norma in base aLla quale si pretenda di ·essere titolari del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo (fattispecie in tema di assegnazione di farmacia) (1). l (Omissis). - A sostegno della sua Lmpugnazione il Marchetti ha dedotto nel ricorso quattro distinti motivi, ri:spettivamen·te contraddistinti •con le lettere a), b), c), d), che successivéllmente, forse a se·guito dffil'eccezione d'improponibilità :formulata per gli ultimi tre dal resi- (l) Per ·la decisione cassata (Cons. Stato, Sez. ·IV, 15 dicembre 19·70, n. 974) v. in Fo!f'o it., 1971, III, 1:23 (nota); ANDRINI, in Foro amm., J.970, II, 193. Sul .principio ·consolidato secondo iJ. qurue ILe cootroversie reliative all'i:ndennità di avviamento spettanti al precedente 'concessionario di fa.rmada l'lientrano nella ,gi:uri•sdiziooe del!J.'AGO (ddritto sog:gettivo), v. Céllss. 11 ottobre 1965, n. 2113. in Foro it., 196•6, I, 85.2 (nota) e, :iJn particolare Cass. 18 ottobre 1971, n. 2945, in Foto it., 1972, I, 1714, nota di C. M. BARONE. Nella specie n provV1edi:mento amministrativo di asse,gnaz~ one ·escludeva iJl ddrttto del gestove pil'ovvti,sorio aJ.l'indenn~tà di avviamento, e iLa re1aUva questione rientr:wa nella g;i,wriJsdizione del grudice ordinario, onde le Sezioni unite solo sotto questo aspetto hanno cassato la decisione dffi Cionsi~lio di Stéllto. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 857 stente Paoluèci, ha qualificato nella memmria come aspetti particolari di un unico motivo, vale a dire della censura di d>id:etto di giurisdizione del Consiglio di Stato. Ma, comunque sia, certo è che quanto dedotto sotto le lettere b), c), d) va dichiarato inammiss~bile, per la sua improponibilità in questa sede. Inve:ro, poichè per n combinato disposto de·gli artt. 48 t.u. 2.6 giugno 1924, n. 1054, 360, n. l, e 362, primo comma, c.p.c., e 111, terro comma, Cost., le decisioni de·l Consiglio di Stato sono soggette aJl controllo del1a Corte di cassazione soltanto per vizi attinenti ai cosiddetti limiti esterni della giurisdiz-ione, con esclusione di ogni sindacato sul modo di esercizio di essa, non è consentito denunziare pretesi errores in judicando neppure al fine di dedurne che, se non li av·esse commessi, il giudice amministrativo sarebbe risultato privo di giurisdizione. La giurisdizione, infatti, va dete·rminata in astratto in base ana domanda, pr·escindendo dall'effettiva esistenza, a favore di chi propone la domanda stessa, del dir>itto soggettivo o dell'interesse legittimo con essa fatto valere, poi-chè ogni questione •che concetrne rta,le esistenza att•iene già al merito della conttroversia: e ciò anche quando si discuta se sussista o come vada interpretata la norma in base alla quale si pretende di essere titolari del dil'itto soggettivo o dell'interesse legittimo fatto valere. Ora, le censure dedotte sotto le Lettere b), c), d) atteng<>no appunto, nel senso anztdetto, al merito della controversia e i:n sostanza consistono in una mera denunzia di pretesi errores in judicando, H cui sussistere o meno è irrilevante al fine di Tisolvere la questione del denunziato d1fetto di gi!ll:r~sdizione del Consiglio di Stato. Secondo tali censure, infatti, la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere: che (lett. b) l'art. 17 della legge 2 aprille 196·8, n. 475, attribuisca il diritto all'indennità di avviamento ai .gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione, anzichè soltanto a una categoria di g·estori ptrovvi:sori di :fa.rmade non •ci>i nuova dstituzione; ohe Glett. c) •i!l citato art. 17 11iguarrdi anche le assegnazioni di farmacie effettuate in esecuzione di , concorsi conclusi rpdma della sua entrata in vigo·re; che (lett. d), in caso di -mancata corresponsione dell'indennità di avviamento, n Paolucci possa chieder ·e la decadenza del Marchetti dalla assegnazione della farmacia, quantunque il bando di concorso non facesse cenno dell'obbligo di ta·le corresponsione e del suo ammontare. L'esame di queste Sezioni Unite dev'essere pertanto limitato al prLmo motivo di ricorso, col quale il Marchetti sostiene che il Consiglio di Stato ha travaHcato i limiti della sua giuTisdizione quando ha deciso sull'.e1silstenza ·dii un diritto soggettivo tperfetto del Paolucci a rpercerp1tre l'indennità di avviamento e che la richiesta di annullamento del decreto di assegnazione della farmacia era stata dal medesimo Paolucci proposta al Consiglio di Stato a scopo meramente strumentale, e cioè 858 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELI:O STATO appunto per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un tale suo preteso diritto. La censura è fondata. Com'è noto, ìl Consiglio di Stato difetta di giurisdizione qualora avanti ad esso •si faccia valere un diritto ·soggettivo perfetto, anzichè un interesse legittimo, anche se formalmente venga richiesto 'l'annullamento di un atto amministrativo. Ciò si verifica ogniqualvolta il !l'ichiedente assuma, in sostanza, che l'atto è •lesivo di un propll'io d1ritto e che, proprio e soltanto per questa ragione, dev'essere annullato, cosicchè per definire la controversia si renda nece•ssario risolvere in via p~inciJpale una o più questioni attinenti al preteso diritto e costituenti oggetto diretto ed esclusivo del giudizio. (Sez .. Un. sent. n. 983 del 1962, con riferimento specifico al diritto o meno alla indennità di avviamento nel caso di trapasso di gestione di una farmacia). ·Nella speci-e il Paolucci, quale farmacista autorizzato da alcuni anni alla gestione pTovvisoria di una farmacia di nuo·va istituzione, aveva domandato al Consiglio di Stato l'annrultlamento del decreto di autorizzazi1one alilia gestrione detlla fai'mada ·stessa da rparte de·l Ma,rchetti, vincitore del r·elativo concorso, dolendosi esclusivamente che in tale decreto il Medico provincia-le non aves,se fatto menzione dell'obbligo (che egli sosteneva far ca.rico all'assegnatario a norma dell'art. 17 della legg·e 2 aprile 19•68, n. 475, in relazione aU'art. 110 del t.u. delle leggi sanitarie) di corrispondergli l'indennità di avviamento prevista dal citato art. 110, e che avesse anzi esplicitamente negato nelle premesse l'esistenza di un obbligo siffatto. L'oggetto del giudizio era pertanto costituito dalrle questioni se, ai sensi delle norme predette, l'indennità sia dovuta dàll'assegnatario di una farmacia di nuova istituzione al gestore provvisorio che l'abbia eventualmente preceduto e, in caso affermativo, se sia dovuta anche neU'i:potesi di concorso bandito ed espletato prima dell'entrata in v1gore della leg•ge del 1968. Ma questioni di tale genere, ·concernendo esclusivamente le obbHgazioni nascenti da·l regoil. amento dei rapporti patrimoniali fra d pr.ivati che, sia pure con 1'1ntervento della pubblica amministrazione, si succedono neUa titolarità o nella gestione delle fair'maeie, riguardando per loro naturrra diritti soggettivi perfetti: come tali, esse nella specie dovevano e potevano (e lo potranno eventualmente ancma) essere sottoposte aUa Autord·tà Girud.1- z1<ilr1a 011dinaria. È, !infatti, giurisprudenza cmtante di questa Corte Suprema che quello derl •precedente gestore alla indennità di avviamento di una farmacia è un ddoritto soggettivo, i:l cui accertamento, e nella sua esistenza e nel suo ammonta!l'e, è devoluto al giudice ordinario (in proposito, oltre al'la menzionata sentenza n. 983 del 1962, le sentenze n. 195·1 del 1969, n. 1646 del 1964). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 859 E poi·chè •la g1ui'isdizione va oidentifkata .in base al petitum sostanziaLe, il pdnoi!pio di cui sopra :deve essere tenuto :llermo anche nella ~potesi tn cui, sia pur·e rappresentata formalmente come incidente nel procedimento di assegnazione di uBa :farmacia, in realtà la questione sottoposta al ,giudice amministrati!vo verte esclusivamente sulla spettanza o meno del diritto aHa indennità d'avviamento in capo a'l precedente gestore della :farmacia. Concludendo, in accoglimento del primo motivo di ricorso, occorre cassaore la •dedsione impugnata per ditfetto di giurisdizione del Consiglio di Stato e, di conseguenza, ordinare la restituzione del deposito per il caso di soccombenza. - (Omissis). 862 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esatti principi •che hanno &sp~11ato la dedsione dei giud~ci de·l merito, per escludel'e quaLsiasi nesso di causa·11tà fra ~nfmttmio e lavoro, e con esso la tndenrnizzabi:Utà dell'irnfortunio stesso. Oausa1~tà, si vuol dire, immediata e d~etta, per cui non giova aiifermare, come :Ila ~l T'~corrente, che se non si :lìolsse dovuto recare sttl posto di Lavoro, egli ,con quel tempo, avrebbe potuto rtmanere comodamente a .casa, senza _correre quel rischio, g~acohè tale Tlischio è :hl rischio di tutti, quanto di1re generico, e però non oggetto di spec1f~ca tutela, questa essendo vilservata nnicamente ai casi ~n cui, per mgg1rmgere 11 posto di ,lavoro, l'ass~curato debba necessariamente peroocrere 1n trel!az~one stretta con le maiiJJsioni a lui affidate, una strada un~ca e determinata che presenti ri!schi divel'si da qruelili delle strade comuni (·sentenza 27 febraio 1970, n. 487; 12 giugno 1971, n. 1808). - (Omissis). CORTE DI ~ASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1297 - Pres. licardi - Est. Mazzacane - P. M. Secco (cOIIJJf.) - Russo e FOII11Jana (avv. Coppa) c. Mirnistero Finanze (avv. Stato Arnone) e Asborno (.avv. Goduti). Proprietà - Costruzione ese~uita da parte di un comproprietario su area di proprietà comune - Accessione a favore di tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote - Si verifica. (cod. civ., 934, 1101, 1102, 1108). n principio deLL'accessione applicato aLL'ipotesi di comproprietd delrarea importa la conseguenza che la costruzione eseguita da uno dei condòmini con materiaLi propri si acquista in comunione pro-indiviso tra tutti i comproprietari secondo quote ideati proporzionate alLe quote di proprietd dell'area stessa. L'acquisto del diritto sulla costruzione a favore di tutti i comproprietari può essere escLuso soLtanto daLLa esistenZJa di aUro diritto !feaLe che a favore deL costruttore condòmino siasi costituito nei modi e con Le forme di Legge (1). (l) :m. principio .contenuto dalla ai!JJllotata ,senteillZa (e ohe è stato già enunciato in Oass., 5 giugno 1971, n. 1674 (motivazione); in quest•a Rassegna, 1971, I, 1127; Cass., 30 maggio 1963, n. 1308, in Giust. civ., 1963, I, 2064 (motivazione); Cass., 19 maggio 196·1, n. 1192, in Giur. it. mass., 196,1, 343; Cass., 23 J.ugll.d,o 1946, n. 960, in Giur. compl. cass. civ., 1946, II, 221; Ttrib., Roo:na, 6 atprile 1964, in Temi rom., 1964, 560; Tirib. Avellino, 22 marzo 1950) trova H suo fondamento nel combinato disposto degli articoli 1101, 2• comma e 934 c.c. Se, infatti, c~asouno dei partecipanti aLla comunione concorre, in IJ['Oporzlione deiJ..l:a propria quota, •ai pesi e ai vantag.gi derivarti dalla cosa PARTE. I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 863 (Omissi.s). - I il".ilcOII"T'OOti, con il prirmo moti'VO, <leirunci.ano la vio~ lazione deglli aJrtt. 934, 1102. 1108 e 1120 c.•c. Sostellllgono che ill princilpio della accessione non ha una portata gener.ale nel1. oostro aromamento giJJ.w~dtco e che esso è stato erroneamente appHcato dalla Cot1"lte del merdlto al •caso di costruzione esegulita dal condòmino sul!l'area comnne, poÌIChè •tale ~potesi è ruscilpHnata dalhl.'art. 1102 c.,c., per cui ciascuno dei •comun~sti ha hl didtto di ·chiedere la demol<izione deilll'opera iJn qua!D.Ito lesiiV'a del!. ·suo diritto all'uso ed al godimento deHa cosa comune, donde la ilnCOJ:nJpaltiibhl.iltà di una requilsizi;one di rproprJetà suilJ.a costl'U2lilone !l"'ÌISipetto al diirtto suddetto: medio tempoce SUlSiSÌ!Site una propriletà sUJpel"'filci:aTia a :llaV'ore del costruttore. La 'coosura è iln:llonldata. La 'sentenza ·impugnata ha ·accertato ·che !la costruzione (sopraeleva~ ione di due pilam) fu eseguita da un condòmilno su aJrea a lui appartenente in comunione con altro condòmmo e ne ha tratto la conseguenza che essa, rp& accessione (art. 934 1C.1c.), era divenuta di propdetà comune di entrambi -i 'condòimdtn:i, i quaH a!V'eiVa!D.JO esteso iii. loro dliJritto a11a •costru~i001e 1n rel~ione ailla quota !l"'ispettm, m difetto, nelil:a futtispecie, d!i titolo cont!l"'aJI"io. La conclusione •Cui è .pervenuta La Corte del merito è giJl.wildi~mentè esatta ('crpr. per vitferimenti, Gass., 118 ma~gio 196~, n. 119;3 e, in motivazione, O!Jss., 5 ~Lugno 1971, :n. 1674). IiiWero iii prmci'Pio della aacelssione, ip€11" ill qUJaile il proprietario dell'area •acquista ipso iure, per effetto e nel momento ·deli1a incol"lpor·azione dell'opera, le costruzioni comune, è del tutto •COnJSe~ente :r:iltenere .che anclle 1'-accessiO!D.e si verifischi a favore •di tutti i condòmini •in proporzione deLle quote (dir. BRANCA, Comunione, Condominio negLi edifici, in Commentario det codice civile a cura di SCIALOJA e BRANCA• Bologna-iRoma, 1965, p. 49). La tesi dei ~ricorrenti, sooondo .cui lia prorprietà esclusiva della costruziO! D.e spettereiblbe a,l condomindo che l'ha eseguita semb1ra trov!l["e qualche addentel·lato neLla giur~gprudenza secondo 'CUÌ i plt"incipi dell'M't. 9•34 e segg. c.-c. non si applicano ai rapporti fra i condÒmini, i quali, essendo lega~i da vi-ncolo ~reciproco, :non sono terz·i fra loco (in taiLe senso Cass., 24 maggio 19fì8, n. 1593; Cass., 13 agosto 1965, n. 1959, in Giust. civ., 19,66, I, 74; Oass., 30 gennaio .19<61, n. 181, in Giur. agr. it., 19<61, 499). In realltà detta gilmispruidenza viene flfaintesa: dn essa si vuole affenmail." e ,soLtanto, .coone riSIUlta daLlia motivazione dell!la sentenza n. 18.1 del 1961, che l'art. 936 c.c. non vi è ostacolo all'applicazione delle norme sulla comunione che consentono ai comproprietari di ottenere l'é'.bbattimento dello costruzione abusivamente realizzata sull'area comune. In oodine ral p~roblema :q.o:n a.fiirontato in sentenza, del diritto del condominio costruttore all'indennizzo ex art. 936 c.c., v. App. Torino 22 maggdo 1958, in Giur. it., W5.S, rèp. voce comunione e condominio n. 72 e T:r.ib. NapoLi, 2 febbraio 1948, in Giur. it., 1950, I, 2, 175, che :riconoscono ta~le diritto. 864 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che vi siano eseguite, appltcato aJlla ipotesi dii comprorpdetà dehl.'a:rea, . importa la conseguenza che la costruzione (eseguita da altri, o come nel.la ,srp•ede, da uno dei rcondòmini) in cromun·inne pro.,mdivÌiso_ per tutti i rcompropr,ietatri, 'secondo quote ideali rproporzinna.ti arlle quote di proprietà delil'area stessa. L'acqui!sto del diT'itto aUa costruzione può essere esc1Uiso ~solitanto dalila esistenzra di 'altro diri-tto re1ai1e che a favore del costruttor·e-lcondòmtno siasi 1cosHtuito nei modi e con le folfiill:e di legge. Ciò non è avvenuto nella specie: né 'sotto i!l :rMlesso, del resto nemmeno dedotto, dari 1compimento di uoo usucarptnne; nè sotto· il prafiJ.o della dedotta prorpl'ietà supell'lfilcriaria, poichè in •conside·razi·nne della indkarta automatircità del!l'a1cqruito pe1r arccessione, per ~a costituzi-one di •essa non 'sa·rebbe certo suffirciente, come in deillin..itiva si a,ssUJme, iìl. mero :lìatto rdelrla avv.enuta •costruzione, bensì un valLiJdo accordo che àlìl.a proprietà di quote i:deaH avesse sostituito l'a proprietà separata dei piani sorpraelev·ati. Nè l'a~cqmsto dell'orpe.ra rper accessione a favo~re dei condòmini non costruttori è inconJCi:liabiìl.e cnn i!l preteso d]r]tto di ch!i:ede~rne la rÌimozione ex art. 11021 c.1c., rpoichè in ogni carso si tratterebbe di una :liarcoltà o pote.stà, che se non eswcitata, 'come in concreto non è stata e'Serrcttata, non potrebbe rp~rodurre l'e:lìfetto di pa•raliizzare ìl.'accessi0lt1e·. Onn i'l secondo motivo i ri!c01r1renti, dennndando la violazione del[' art. 113·4 c.c., sostengono che 1a Corte del meTito ha e'rTonea~mente affe~rmato che l'illllfffiedmto acquirsto .delil'opera da parte degli aìl.tlr:i cnndòmmi non importa ·alLcun onere, no npotendo il condòmi:no costruttorre Va~ntare diritti a'l rÌJmborso delle 1spese sostenute; che iJllfatti ill princi! pi:o 'enunciato ·concel'ne, in realtà, ile spese fatte dal condòmmo peT la cosa rcomnne e non rl'iJpotesi della cd.stru2lione sulla cosa comnne. La cenSU'l'a concerne un aT'gomento ma!l'ginaìl.e addotto dalila. Gocte del meri-tordi 'cui non è necessario 'controllare ila e1sa-ttez~a, essendo SIU1ff~ ciJenti a sostenere la decisione cui essa è peTvenuta ile con·siderrazioni che· si lsòno in precedenza esammarte. Con H terzo motivo i rtcottenti, denundano la violazione de1l'arrtico1o 6·2·1 ·c.p.'c., ra!ssumono 1che l·a Corte del merito avrebbe do'VUto ammettere J.ra prova testimqrniarnldo diretta a dimostrare ·che i moibiìl.i arn-edanti il qumto ed f.l 1sesto 1pilano erano di il.oro .propTietà; che iruf!atrti, trovandosi detti mobili m un edificio adibÌito ad uso commel'C'iail.e e qundi m una azienda già appartenente ail. loro dante Ca'lllsa ( Gaertarno Fontana) e concessa in locazione a rter2li pe'l' uso ail.ber,ghi.ero, a'Vl'eibbe dovuto appUrcamsi i'arrt. 6121 c.p.,c., oi'I"ca !l'eccezione al genel'a,le oovieto di pTorva pe'l' testi. La ~censura è infondata. La CO!'te deil meTÌito ha rilevato che : non ri1sult:ava che H dante causa degli attuail:i r·icorrrrenti o che i·l debi,torre OTigina:rio svol.gesseTo m ip'I'orpdo nn'attWità co:rnmoociale; che essri 'erano soolta:nto condòmini PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 865 de~ fabbricato, dò 'che non rendeva affatto veros1mile il diritto vrarnta•to; che non poteva de,surrner·si l'attiv1tà commerciale di al:be•rgatori da'lla loro qualità di soci de1la s.T.l. Hotel Mimmare rpo~chè il socio di una società di ·capita~'Ì non acquista .peTciò solo, ilia qualità di impTenditolfe in proprio. Da taU ·a·ccertamenti di fatto, 'adeguatamente moti'V'arti, ha tratto la esatta ~conseguen:lla che nellta srpecie non ricoN·eva npotesi (veTosim~ gl1ianza delira es~stenza ·del diritto varntato per ll!a rp~Tofes,sione od H cornmercto eselfC'i,tati da·l terzo o cfuil debitore) rpe·r la qua,le l'art. 621 c.rp.1c., 'COilllsentendii derogaOC"e a'l di'Vieto della prova te,stianoniale. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 maggio 1973, n. 1299 - P1·es. Giannattasio- Est. Upari - P. M. Chirò (rparz. conf.) - Bemini (avv. De Siervo) 1c. E.T.F.A.8. (avv. Stato Onufrio). Procedimento civile - Ricorso per cassazione incidentale condizionato - Riflettente questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio - Esame in via prioritaria. (c.p.c., artt. 371 e 384). Procedimento civile - Appello da parte del legittimato avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti del falsus procurator - Ammissibilità ed effetti. (cod. proc. civ., art. 75). Appalto - Collaudo - Certificato di collaudo - Mancata sottoscrizione da parte dell'appaltatore - Effetti. (c.p.c .. art. 75). n ricorso incidentale, con il quale si sollevino questioni preliminari o pregiudiziali rilevabiti d'ufficio, anche se espressamente condizionato all'accoglimento di quello principale, va sempre esaminato in via prioritaria, prescindendo dall'operato condizionamento, come se si tratta_sse di ricorso puro e semplice (1). (1-3) La sentenza melfita segnalazione per.chè contiene un riesrune ampio e ·compileto delle questioni rprocessuali ,che sono riassunte nelil.e prime drue massime, anche se trattasi di affermazioni o!I"IIna'i pac:ifi.che nellla giurisprudenza del s.e., come r:isulta dai richiami colllltenuti nella ste·ssa sentenza. In part.Lcolare non sembra dubbia l'esa.ttezza dell!la prima massima, non potendosi ne,gare che jl g,LUJd.Lce debba pll"escilllldere dai!. potere dispositivo 866 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n soggetto per cui in primo grado abbia agito un fallsus procurator può appellare, nei termini di Legge, avverso la sentenza emessa nei confronti di quest'uU.imo {anche se a lui non è stata notificata) comportando La proposizione del gravame (volto a sostenere la fondatezza della domanda di merito contenuta nella citazione introduttiva), la volontà di ratifica, con effetto retroattivo, degli atti processuali compiuti in suo nome e la conseguente legittimazione all'impugnazione quale parte originaria del rapporto processuale (2). A norma dell'art. 107 r.d. 25 maggio 1895, n. 350 't'accettazione delle risultanze del certificato di coLLaudo costituisce l'effetto legale della mancata sott:oscrizione e non si deve aver riguardo alla voLontarietà (o meno) dell'omissione cui l'effetto si collega (3). (Omissis). - Anzitutto deve essere di.spolsta ·la riunione del ricorso prmcilpa1e e di quello imo~denta!le, entrambi proposti avvwso la medesEa 8enten2a, e che r~tano •isooitti sotto dLstilllti numei->i di ruolÒ; ri111Ilione da effettuaTisi :llacendo •caJpo •a quelllo rpiù antico (1processo 111. 5032 del ruolo .genemle rper l'anno 1969). La Corte 1di a:ppeHo di Cagliavi, con ila sentenza impugnalfla, pur ritenendo amm~ss~bille iJl gooJVame della parte :I"appreserutata in primo grado da Ulll falsus procurator, ha diJchJiarato wproponihile la domanda di .compensi maggiori di quelLi risultanti dal certirffcato di cOillaude relatwamente :aJ1. rapporto. di appallto di opere 'PUibbUche illltwcorso fra ['ETF AS (Ente rper la trasformazione fondLaria ed agrar<ia in Saroegna) e l'.Epresa iÌnruv:iJooale di AJLdo Bemini. deLle parli quimdo per Legge è ·chiamato a pronunziarsi d'ufficio in ordine ad una questione sottoposta al suo esame. · Sullia diversa, ma connessa, questione attilllente all'amm:ilssibiJ.ità del ricorso ]ncLdentale •condizionato 'che rifletta ·questione preliminare o pregiudiziai1e a·l merito, J.a s.e., dopo ila fondamentale dedsione 11 B!Prtle 1960, n. 826, in Giust. civ., 1960, I, 879, è ormai nettamente oriellltata a ll'ilconoscerne l'oammissibHità. (V. da ultirmo Oass., 7 lugllio 1972, n. 2254, in Giust. civ., 1973, I, 515 •con :nota di A. F. e in Foro it., 1973, I, 493, con nota di L. RovELLI ove ampi richiami). Si noti tuttavia che con altra recente decisione (Cass. 14 nov~bre 1972, n. 3368, in Foro it., 1973, I, 1139) è stato affermato ,che qua:DJdo sia stato proposto ricorso incidentaile (non col!lJdizionato) su qruestione [pll'elimina!re aJl merito, il ,giudice deve esam: Lna!l'e iil !l"Ì-COII'SO incidentale [pll'ima del merito. Il pTil!lJcilpio ·contenuto nella ·seconda massima si fonJda su un prrinci!PiO di • ·economia proceSISIUale e di 11agionevolezza • che sembra difficile contestare (in 1senso conrfoll'me ·alle decisioni citate in sentenza v.· Oass., 3 dilcermbre 1970, n. 2530, in Giust. civ., 19,71, I, 239). In senso 'contrardo tuttavia è orientata la maggioranza deJJLa dottrina che è dtata tn MANDRIOLI, La rappresentanza nel processo civHe, Torino SJd., ma 19,59, p. 308 1seg. a ,cui si 11ilnvia per un ampio esame della p;roblemati> ca della rappresentan:zJa nel [pll'Ocèsso dvUe. Nel senso deLla senPARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 867 Le censure mosse ailila ~entenza in questa sede investono sia la questione processuale che il merito del·la ca·Uisa. L'appaltatore sostiene, con <l'unico mezzo del T'Ì<COTSO princiJpale, che la JilliDcata sottosocd.zione del ceTtidì<Cato di colil.audo non comporta l'ab~ bandono del'le prete.se di maggior compe!llSo ancora non definite percM r,i.ferentesi a dserve ritualmente isocitte. L'ente, con r~col"so dncidentale •condiziona.to, nega che il sog.getto falsamen,te r~esentàto nel processo di pli"imo grado, al .quale sia rimasto estraneo, possa appel- . lare 1contro l~ sentenza emessa nffi condironti del proprio sedicente rappresentante privo d!i poteri. Entrambi i ricorsi sono privi di fondamento giuridi•co e devono esse~re rigettati . . Poilchè l'ETFAS ha impugna•to la deciJSiione sulla questione preliminaa- e dell'amm.i!ss.ibd.lità dell'appello condiZJionatamente all'accogiLimento .· del riJCorso de1l'éllppaltatore, occorre in ·primo luogo •stabiiLtre se un riCOI1SO siliatto "sia amm~ssibi<l:e e se la condizione a'PPosta sia vi•ncolante ad. fini del!la determinazione deLla priocità di eséllllle. RLtiene la Come che il ricooso condizionato, quando investe, come nella specie, questioni preil:Lminari o p!regiuldiziali ri!levaibilli di uffilcio intròduce nel processo una impugnazioqe am.missible, ma 'supe!rflua, che non 'spiega a11JCnn e!ffetto di subordinaZJione. Operano ail rilguardo con pienezza i pote~ri o:lifiJCiosi deil giudice che sarebbe tenuto ad esaminare tale •questioni 81i!lJChe se il ricoriSo non fosse stato proposto, ed · apprunto pel"Ciò p!rescinde, nel procede~rvi, dall'wdine pdoTitail"io richiesto dalla parte, unifornnandolsi a quello logico, natura[e e conseguenzia~rio, cui sd. Irichiama, del Te•sto, 1a stessa Je~ge proce,ssua·le (aTt. 276, comma secondo, c.p.IC.). Come è noto il problema della possilbiilità di subordinare all'accoglimento dell'imp'lll~azione principa1le di cootroparte, i'impu~azione intenza in rassegna v. però SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Milano 1959, vol. I, pp. 266-267. · L'affermazione ·contenuta nellla teTm massima cQir!r~onde aiLla piena intel!'lpretazione •dell'arl. 1017 del ;regolamenrt;o suii.\La direzione, contabilità e collaudazione dei lavoci eseguiti ·dal Ministelro dei Lavori Pubblici, n. 350 del 1895. Detta norma, infatti, nel!lo stabililre •che la mancata sotto,scri:bione (o la sottoscrizione senza domande) del 'certificato di col·laudo iin).porla che «le TiSUJltanze di esso si avranno •Come defi.nitivamernte a'cce'ttate • attribuilsce ,ai suddetti compOirtameiJJti de1l'l!llppaltatore nn p!I'e<Ciso effetto (definitiva a.ccettazione delle risultruaze del •CoJ.iliaudo) che non ll!llscia spazio l'b1la dimostrazione della volontà contraTia deal'a[ppaltatore. Pe:ralt:ro il S.C. ha precisato r·ettifkando così la diveDsa interpretazione che poteva arg!Uiii's'i dailla motivazione della sentenza deHa Corte 868 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ddentalle relativa a questioni litis ingressum impedientes, sulle qua'li si è avuta soocomben21a, nonostante la vittori·a nel merilto, non ha ancora r.i.cevuto univoca risposta nelal giurtspTudenza di questa Corte (.per~si!stendo osciiHazioni anche ne11e recenti dedsioni), e nemmeno la dottrina :si è :assestata su una tesi che possa dirsi i•ncontra!stata, o, quantomeno, domilnarnte. Sono state, ·illlfatti, avanzate quattro prilnci:pali soluzioni che vanno da que,Ua più Lata •che •ammette il condizionamen,to per ogni impugnazione irnJC1dentale (:si:a in a•ppe1lo •che in cassazione), a quelle più restrtttive ·che nega ·sempre effica·cia alla condizione, con conseguente ~nammiisstbi: lità :del'l'impugrnaZJtone incidentale cO!lldizionata, attraverso posizioni ilntermedie ·che attrtbuilscono effioaci:a al ricorso per cassazione condizionato (ma negano 'che possa dansi appeLlo •subol'dilllato), ovvero, pua:- escludendo ll'.effica~cia della condizione, ritengono che l'impugnazione proposta .iln subordine ·cO!l!servi valore come impugnazione pura e s·empUce. Ma potohè nel1a 'specie H ricorso incildenta~le solleva una questione ilndubibamernte ri'LeVIélbile d'uffiJCio, non occorre prendere pOisizione globaLmente :sul •cO!lltroverso tema, 'circoscrivendo l'indagine al solo :profilo della apponibhl.ità del<l:a .condizione rÌ!spetto a ricorsi per cassazione che soLlevano questioni non rilcondru:cibilli al :poter·e dispositivo delle pavti, per qua~nto l:atamente lo si voglia intendere, e che devono :perJCiò in ogni stato e grado dell1gi<udizio essere valutate ex officio, punché non si siano formate a:l I'lilguando p:reCilUJsioni. In verità l'enucleazione delle questioni rhlevabhli d'uffilcio dal novero di ·quelle ·prelimilnari (o pregiudiziali) della cui deducibitlità in via di impugnazione ,subord~nata (o •condizionata) si d~scuteva non è stata i!mmedi~a,ta; ma una volta acqui!s1ta iLa consapevolezza del[a dilstinzione :si è formata in 'proposito una convergenza di indiQ"izzi dottrilnalJ.i e gilurisprudenzioatli; ,siJochè la :soluzione raggiunta rappresenta ru:n sicuro punto fermo nelJLa temat~ca del tCOilldiiziOillaillento delle impu:gnaziond ~ncidenta<li. Dev•e, quindi, ria:llfer~marsi ·che H ri!corso incidentale con 11 quale si :solleVIino questioni preliminari o prègiudiziali rri!levabhli di ufficio, di merito, che la preclusione derivante dal verifica<rsi del,la fattispecie prevista dal terzo comma deLl'art. 107 del citato regolamento, non prec:Lude l'esame del·le •riserve, tempestivamente prCJ!POISte a norma degli a~rtt. 54 e 64 de'l .citato regollamento, a meno che esse siano state prese in considerazione (e respinte) nel certificato di collaudo (è da aggiungere), che il loro accoglimento sia •comunque incompatibile ,con la defini.tività del·le ri,sultanze del •Certificato di colLaudo. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 869 a!Illche se espressamente condizionato al<l'aocogUmento di quello p:rmcipale del!la 'Contropal'lte, va .sempr.e esaminato in via pdo!ritada, prescindendo dJa:Wopevato 'Condizion!IIIllento, .e 'come se si trattasse di ~rLcorso puro e sempUce (é sempre ·Ohe :si tratti di una vera e. propria impugnazione diretta 1conrtro hl d~spositivo ·e non rilvo'lta alla sostituzione o modifiiCazione ·deilila motirvazione: o . nel qual ca,so la pseudo-impugnazLone sarebbe inammissiJbile). L'acco~ta solu:zJi.one si ·r~aHaccia ad un consoUdato orientamento giurilspvudenzi:a,le (Oa:ss., 30 marzo 1972·, n. 1008; Ca:ss., 19 aJpr]le 19·71, n. 1120; Oass., 7 gennaJi:o 1970, n. 22.; Oa,ss., 2.4 marzo 196,9, n. 9'34; Casls., 11 ma1g1g1io 1•968, n. 1468; Cass., 20 maggio 1966, n. 1307; Oa1ss., 19 Lug1lio 1965, n. 16,2,9; Cass., 24 marzo 1964, n. q64; Cass., S.U. 30 ma.gg1io 19,61, n. 112,80; Oass., S.U. 11 aprile 1960, n. 826), di cui è opporbu:no sottolineare le genesi e giustificare il fondamento. Come :si è .aceenrnato, la estraneità al tema dei cond!izionamen.to de'll'. impug1Illazione LniCidentale, deiLle questioni ,pr·egi!udiZJia·li (o preliminari) sottratte al potere dispositivo delle padi, rperchè rHevabHi èi'ufficio, non v;enne colta dall'originario Lndirizzo della giurisprudenza di questa Come. La prima :sentenza ·emanata iln proposito (Cass., 24 ma,g1g.io 19'55, n. 1541) riguardava proprio una fattispecie di di,fetto di l.egittimazione processua·1e rilevabi!le di uffi!cio; ma non venne evidenzi•ata taJle circostanza ed il riJcor1so cfu dichiarato mammissi:bi,le pe·r considerazioni d'ordiJne generale. La_ tesi deLLa i:ndilsodmina.ta inammissibiLità fu seguita in manJiera uniforme, e senza operare alcun opportuno • distinguo • a proposito dell1a rilevabiwi:tà d'ufficio, ,per >Circa un qui:nquennio (Oass., ~· 2491 del 1955; 8615•, 1!5·6·9•, 370'8, 3742, 3·810, 4624 del 1957; 406, 660, 115·8, 1567, 2•2196, 31~515· del 195,8; 926, 2051 del 1959; 3'5'6 del11960). Ma <:on sentenza deli1e S.U. 11 aprile 1960, n. 826, si ve11i.Jficò un radicale mutamenrto di ·gi,uriJsprudenza (s.tabilendosi che la parte totalmente vittoriosa potesse proporre ricooso per cassazione su questioni' rpregtuciizialii o preliminari ·condizionandolo alla ritenuta fondatezza del ri:corso principale. In tale dedsione venne rpreiCi!sato che • i:l giudice, a!llChe di cassazione, deve rispetare iii principio dispositivo e quindi esaminare •le q_uestioni che non siano rilevabiU di ,ufficio, ne:tl'o~diné rpropo1sta dalle parti ». Questa enunJCI~azione va 'sottolineata non tanto pe'r que'l ohe si afferma e per la ragione dedotta ·Ìin proposito (dato che p•roprio sulla decidwità del ri!ch!ia:mo aJl 1princiJpio disposirti:vo, per ammettere il coodizionamenrto, la poLemica è aperta e la dottrma divisa), quanto per quel 10he ,si_ nJega, g.iacchè si pone in evidenza che l'el,emento volontariJstiiCo, quel disporre delil'·oodine del processo m sequen2la apparentemente contraria aLla logica delila progressione, giustificato o ingi,ustidiieato che sia .in presenZJa di un potere dilspositiJvo, non ha ragione di essere, e non spiega clficacia aJouna la1ddove spetta al giudilce di inrdivilduare 1a que87(} RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sU001e rilevabi:le. d',uffiJC~o e di ·r~sol'V'erla, senza ed anche cOilJtro, la volontà delrle parrti. Da ri~evabi!Lità d'uffkio, infatti C001'sen,te al giudice . di prescindeTe da rquanto le i)arti ·hanno • d~sposto » C001 !r~grtlatrldO atUa teonilca stlrUIIlletnrtaJle del procedimento, e di fare quehlo che esse non gli hanno chiesto, ed anche se gli hanno chielstro di non farlo. ll d~sco11so implidto del'la rsentooza n. 826 del 1·960, viene, iJrufatti, limproamente dmpostarto in questi te11mrini nellila SUJccessiva sentenza deNe S.U. 30 maggio 196,1, n. 12180, Ja quale, ne1l'~fonrd~ la so1Wli001e del problema del cOilJdizior.i!Rmento delle impugnazioni inJCirdentali, ha CUJra di precisare che la· rsubordinazi,001e alla cOilJservazione de]lra sentenza wpug111ata non . è 1sempre possib1le • potchè esmtono motivi di ÌlllllpUJglnarzione che I'l~propOilJgono aJl ,girudilce superiore qjuestioni 11iJlevab11i d'ufficio. In taJli oasi la condizione n·001 può avere erf:ficac~a aiLourna perchè, o1tretuttro, nessuna impugnazione, c<mdizionata o no, sarebbe necessaria, dato ·iii potere del ,giudilce rdell'rimpru!gnazione di I'lilevare tlali questioni d'·udlficio, purchè non precluse •. Le ulteriori sen·tooze ricra!lcarno .quest'indicizzo. E se le mass1me si [citano a sottolineare che la ·cO!lJdiz:ione deve ritenoosi • priva di efficacia •, • ·come non apposta •, la ratio de1ila accOil·ta sOiluzione va ravvisata aJppUJnto nel potere~dovere di rilevazione rd'uffilcio che rende super: lilJua qualsiasi 1mpugnazione, ed a maggior ragione frustando la sub011dilnazione ad un certo iportizzato evento processuale dehl'esoocizio derl potere oil!filcioso del rgiudilce insuscetti:biJe, come taJle, di essere pariM:izZJato nell'an e nel quomodo da un assedto potere dtsposi,1Jivo deHe pa~ti, a s&peramenrto del quarle è stato conferito. E questa supe!(ffi:ui!tà dell'impug~na:Zione (e del cor:rclativo condizionamento) iJn 'Cassazione va ribadita anche arlla stregua delle rargioni p!'atiche che inducono, dri solito, le parti ail.la prroposizi001e del il'lirc011So mddenrt;ale suibordiJnato ISU .que,stirone prelimiJnaoc-e (O pr.egiurdiziJale) e che si rwoUegarno arl!la man~canza, neiJ. giudizio davanti a questa Cwte, di una norma ,paraillel!a e quella dell'•all't. 346 c.p.c. (che consente in appeUo ila pura e sempliJce rÌiproposizione delle domande e de1le ecceZJioni non arccolte in primo gmdo). La pa~te vittorio'sa nel merito, ma r~asta soccombetnte su questioni prelimilnari, quando !11001 si lilmiti a chiedere al gmdrice superiore di dare alle questioni medesime runa rsorluzione più corretta, fermo lrestan: do il d~spositi:vo (in tal ~caso non si propone, infartti, una ve·ra e propria impugnazion1e, ma una pseudo impugnazione, inammissibile barstando il :rilcoll1so aJ!lo rstl'lUJinento deil1a còrrrezione del!la moti;vaZJione ex art. 384 c.p.rc.), e intenda attaccare proprio irl d~spositivo nel qua:Ie è venuta a· riverbera11si la ·soluz.i,one, per erssa sfavorevole, data al1a questione, non T•iprop011re la ~quesH001e stessa, in via di ecrc.ezione con il contro~rilcorso; si vede, perciò, costretta a pr.e,sentare apposita impugoozione inci:detntale per farre sa1lve r}e tesi giuridirche dirsattese dalrla senPARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 871 ~ tenza e ·che si 'collocano l} monte deil!le ulteriori ragioni a11Jla stregua ·delile quali è risultata vilncirbrice. Tuttavia il'annuill!amento deHa sentenza, sostanzia( l!mente favorevole, rappresenta per 1a parrte medesima l'estrema ratio cui farr ri·corso 'Soltanto .quando 1a vittoria sulla linea de!l. medto sfuma perr l'aocogil:irmento del rico11so prihcipaile avversario ed è determinato rilpiegare sulla linea arretrata (anche se logtcamenille priorttaria) delle e.ccezioni preliminarri (o pregiudi:ztilaili), disattese dail giudice di secondo •grado selllza pratilca inddenza sulil'atrbri:buzione de'l bene delhla vita m contestaziooe. Da ciò l'espediente del condiziooamento, ispilralto a ben compl'!elJJ5Ì!bi!li rragiooi di prudenza e di economia processuaJle. Ma tali motivi d'ordine pratico non veilligono più in corusildemziOillie quando si tratti di questioni pregiuldizila1li (o prel·iminari) riilevabdli d'urffiJCio ·dspetto alle quaili i!l controricor;so è tdooe•o a sollecitare iil. giudice a([ll'esercizio del potere di autonomo esame. In cono1ulsdone : noo è consell1ttto a1le parti di sovrrarpporrsi, pacr.-alizzando, o sempliJcemente condizionandolo, aU'officium iudicis; 'la II."ÌJlevabhlità d'mfiJCio 1comporrta ìil necessario esame priorrita~rio delle qruestiooi che presentmo i 'Carratteri delila pregiudizia!l'ietà (o prelimina~rWtà), dspetto •alle U!lteriori questioni di merrito. E la proiblemati:ca del coodlizionamento del rilcorso trova spazio solo quando incida su questioni non rtlevabtli d'ufficio Cre1stanido, pe11a1tro qui impre~udic·ato quale debba essere la correUa soluzione da adottarre in p!rorpolsito). Ciò posto, si de:ve, in pr1mo 1uogo, sta.biHre, a pre,scindere datllla subordinazione voluta dailiJ.'ETF AS, e daUa stessa proposiZJione deLl'impugnazione inddenta([.e, se i giudici cagli.lal'Ltani abbiano fatto cocretta arppl.icazione della le•gg.e ammettendo l'imprenditore Bernini a propor!I'e dli:rettamente aippelilo contro la sentenza emessa nei coitl!fu'ointi dei!. suo falsus procurator, pre·via I'atifica r.etroattiva dell'operato di que!Siti. Non vi è dubbio, infatti, che la que1stione di ammiss~biilità delil'aa;>pe'lilo è rileva~dle d'uffido, e •che al TIÌlguardo, nel processo, noo si sono forrmate p!l'eclusioni. La 'Censura a questa statuizione, che fa le'VIa sul pTIÌ.Illlcipio deil[a . sanabi([ità del diroetto di legitimatio ad processum m ogni gmdo e staJto del grudizio con effetti retroattivi, e •gi.ustifi.ca la soluzione accoilta coo il richiamo ad evLdenti 11a•gioni di. economia processoole, è svoiLta dalrETF AS alla stregua di un uni:co argomento. Si sostiene che iii. Be!I'llillli, non essendo stato parte de'l giudizio·, noo poteva imrpugn·are la .sentenza per far vailer·e i ISUOi illlte~ressi, in quanto ilcegittimati a p!ropor!I'e arppello ed interessati aJ.1l'impugnaziooe, sono soltanto i soggetti soccombenti ·che si·ano stati parti nel giudizio di prrimo gr,ado. L'Ì!mp!l'enditore, quindi, avrebbe dovuto fur valere m gepaT~ato giudiZiio di primo gu:ado il suo prreteso di:ritto a maggiori compensi per l'appailto de quo, ma noo poteva inserd~rsi con Ll gravame nel rapporto prrocessuailce instaU!I'ato dal jalsus p1·ocurator, •cui era rimasto est~aneo. 872 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La C€1111sura Via disattesa e la soluzione cui sono giunti i giudtci di secondo grado merirta conremna, sia pure attrave~so una impostazione rpiù ampia ed ar.tiJcoLata di quelLa, 'stni.ngata, ma ineccepibile, adottata dai giudici sardi e 'che non va CÌII'ICoSicrttta ailla mera cooUiutaztone di quanto sostenuto daHa did:esa deLl'Ente, sia per la ritenuta riilevahiiLità d'uffi:cio sia, e sop11attutto, pevchè il problema, nei suoi preci.Jsi termini, si pre,senta per la rprima voita, all'esame di questa Corte, ed inve1ste un tema di iJnd'l!lbbia deli:catezza, da svol1gere, peraltro, in coerenza conseguenziaria con ,gli indirizzi giJul'ILsprudenziali già eme11si in tema di rat1:lloa deglli atti processuaii del falsus procurator. Esattamente 1i ,giudiJai di secondo .grado hanno sottolineato, richiaman, do una dedsione di quel.~ta Corte (esp['essione di consoUdato indirizzo) 'che hl difetto di legitimatio ad processum è rHevabHe in oglni stato e grado del giudizio e può esseve eltminato mediante manifestazione di volontà del •sogg,etto che iJmporrti La l'egol1ariz~az,ione del :rapporto processua1le, operando una sanatoria la qua,le, esp11ca e:ll:fletti retroattivi facendo v:enir meno nnteresse ad 'eccerph-e :i.il vizio (sa1ve le decadenze ·già verifiJcatesi). (Cfr. per le prime comunicaZJioni del principio, neHa v1g,enZJa de1l'attua1e codi:ce di ~ito: Oa1ss., l~ gennaio l!Ì4,5, n. 33; Calss., 7 dtcembre 1946, n. 1342; Cass., 22 febbraio 1947, n. 252; Cass., 20 giugno 1949, n. 1878; Cass., 7 di!cembre 1946, n. 1~'42; Oass., 22 febbràio 19,47, n. 2<5,2; Oass., 20 giug~no 1949, n. 1878; e inol~e le cesioni nn. 401, 1002,, 3438 de.l 1915<4; 2518, 2010, 2158 .. del 195,9·, 899 e 4076 del 19'5'6, 85 del 19519 e numerose ·altre .fm oui, da ultimo Oass., l ottohre 1970, n. 111515; Cass., 20 mano 1969, n. S.82; Cass., 6 Luglio 196~8, n. 2'315). La noz~one di legitimatio ad processum (a pve~cindere da ogni sua caratterizzazione dottrina!l.e) riguarda, a negativis, tre dLstinti profil!i: il difetto di potere rappresentativo; 1i! difetto di •capacità p!'ocessualle (o capacità di agire); H difetto della qualità di orglélJilo di poosona giuriJdiica. Ai :!lini. delJla deciJsione Vl~ene Ìlll ìCOillsilde<raZJione n dtfetto di potere ~appresen.tattvo, la dLsci1pllina dell'att~vi:tà posta in essere dal falsus procurator; ed in questa direzione deve essere approfondita !'!indagine, che ha 'come punto di pa<rtenza obblilga:to, 'La diilscrimmaz,:Lone :lira gestione di affari aJliu:ui e faLsa rappresentanza, nel rp:mcesso CÌ'viile. In effetti sia nella dottrilna che neLla giJlllrliJsprudenza si ritrovano usati rpromi!scua·men~te 'i termini • fal1so procuTiatore • e • gestore d'affal'li • per inldtcare il soggetto che ag1sce nel proceiSJso senza speciftca mvesti,tura del dominus negotii. La indiJstinzione e ~sovra:pposizione dei concetti si manifusta più :llre- · quentemente riJspetto alLa gestione rappresentativa, data la Ldentità di dilsciJplma rpvocessuale. La differenza ~strutturale fra le due figure deiJ. falsus procurator e del negotiorum gestor in nome altrui (o réllppr.esentative) secondo una PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 873 prospettata ~potesi ri>costvuttiva anJdr.ebbe :ravv~sata nel!la aircostan~a che il primo agi<rebbe m nome deHa parte <dichi:arandosene rap1presentante e lasciando intendere, o dichiarando espr.essamente, che gli è stata conferita procura, ·mentr.e in reaJltà procura -non ·c'è, e <con intento (aLmeno di malssima) di perseguire il proprio escil.usivo interesse; mentre H gestore rappresentativo, ·che spende il nome dell dominus, si qua,lifica espr·essa,mente, o tacitamente, ~come gestore, cioè come curatore spontaneo senza mcardJco ·del dominus, di interessi aJ1ieni e agisce ;per spilrito dii sol1darietà, cioè con l'animus aLiena negotia gerendi .. Og-ni approfondimento .sul pun1to appare peraltro sUJper:fluo, attesa la già sottoline< ata irrileVJanza di tale dtstilnzione nel campo del processo. Deve teners'i presente, tuttavia, che ~la negotiorum gestio processuaLe non si esaul'1ilsee nella gestione rappresentativa; si può infatti gestire un processo altvui non solo 'come aiJ:trui, ma anche come propri:o. Ma la gestione del pil'ocesso altrui ICOiffie proprio è unanimarmente !dconosciuta msuscettibile di ratifitca a 'Seguito de:Ll'utititer coeptum et gestum che .surrogherebbe la vatM~~cà (mentre per quell'la vappll'esentativa la ratif~ ca è generalmente a~mmessa). Opel"a1Ja questa s!Jntettca puntualizzazione, e re<strilngendo dll dilsco!'lso al fa:Lsus procurator, i termini deil problema si pongono con dgua11do aJl 11iJconosc1mento deil,l'ilnizia1e dMetto di legittimaz.ione proeessuaiJ.e ed aLla ammilssibhlità ed ai hlmiti dellla T:atifiDca. Iil nostro •sistema ;procesruale, ·come 1si x:iJcava tdaU'art. 77 c.p.•c., è ·ispirato allla d~stilnzione fm ra1p1pr·esentanza •processua1e e rappresentanza negoZJiaille. Dal!la necessità del mandato espresso e per h;critto postu:Lata per la rappresentanza processuale del citato art. 77 c.p.•c., d!i•scende la i!naJmmilssibhlttà di una rappresentanza senz;a (rituaLe) maill!dato ed il conseguente vizio del rapporto processuale instaurato da (o contro) un falso procuratore. Ma questo vizio è sarnato dall'applilcazione, dilretta .come sostiene taluno, o ·analogica (come 'più esa,ttamente, affermano altri, dell'art. 182 c.1p.•C. (mentre la sanatoria de1l'attività svolta del negotiorum gestor rappresentativo Vliene desunta dall'art. 2032 c.c.). E' stato osservato al rtguardo che, in linea di Pl!'i:Illci!pio, non vi sono ostacoli •ad aJmiDettel'le che l'istituto deLla rati:fi!ca, rkonosciuto da!l diritto sostanZJia1le ~cfr. artt. 1399, 1188 comma secondo, 2·82·2 comma secondo, 1C.•c.: da 1cui 1si dcava la rioZJione di 11atmoa come negozio integ. rati!vo (lon il qua·Ie !'·interessato r:ende efficace per ·sè l'atto che è stato ·Conc1uso Ln suo nome, facendone propri gli effetti), trovi aJpplicazione anohe nel processo; e si è 'l'avvisato H supporto normativo specifico per taJle applicazione nel citato art. 1<82 c.p.c., che appall'e ilsp~ato ad una 1Chi.a,ra 1·atio di economia ·processuaJle. Una volta reallizzata La ritua: bità del con•tradd!ilttorio, aJttraveiJso la pll'eSenza dei legittimi contraddittori, una volta •avutasi, cioè, nel processo la presenza del dominus 874 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rntifkante, viene meno ogni ~egittimo 1ntere•sse deUa pairte ad eccepire l'i~nizi:rue dirfetrto dii legitimatio ad processum, salve le decadenze già verifiloatesi. L'adozione deLla opposta restrirttiva opinion.e, inve·oe, comporterebbe un inutiiLe ·spreco di .attiV'ità giurisdrniona1e. La ratilica, quarle procura SUJccessiva si ·Configura come fonte di rapprerseilltanza vol()[ ltaria accanto aaJlra procura preventiva. E sul piano del d1ritto polsd.two tale ratifi!oa è giustificata, arppunto, draH.'art. 182 c.p .. c., che le ha aperto un .va~co normatwo. Silcchè deve ritenersi rpossi•bile oruwre l'dstituto de!Ja ratifilca dal dirirtto sostantivo al processo cornsenteooo arl rappresentato dali procuratore privo di (valiÌidi) poteri di far PTOIPiria l'attività di costui, con edifi•cacia ret~roaltttva, ma con ~lV'ezza de~ dill'itti questi e della già verifilcatesi decadenza. 1!1 processo gestito, attivamente o passi-vamente, da[ falsus procurator lllaiSce, qUiiooi, infi!ciato dal, vizio di difetto di legittimaz:ione processurue ed è, come tale, esposto a\l1a reiJ.rathna eccezione soUevalta dailla pwrte interessata, o rilevata ex officio deil giudice. Ma 1a parte fallisamente rappresentata, saJ.ve le decadenze neil :IÌI1attempo v€1r·iftcatesi ed hl rilspertto dei di.Ti!tti quesiti, può sempre costiltuh'si in giudizio ed assumere hl p~rocesso, ovvero può proVV'ede·re a rillasciare al p~rocuratoce, che ne era sprovvilsto, una regol•wre p~rocura conrseguendo i medesimi eMetti ('con identkhe salvezZJe). E una volta ammessa, in p~riooipio, la rporsstbhl.ità di ratifica in ogrni stato e ~ado de!l giru.rdizio, di :lironte ad una sentenza dii primo grado, emessa nei corullronti de·l falsus procurator al mall!amenrte réllpprersenrtato sono aperte quattro vie: l'arprpe•lll.o diTieltto corntro la sentenza (che però, come è stato arcutamente rilevato in dottrina, non comporla necessariamente la ratifica di quanto orpernto dail fulso rapp!I'esenrta·to, senza valido titollo di investitura rap!p'resellitativa, ma può essere volto a dedu:rtre prop11io quel difetto di rappresentanza e ad invaJ.tda,re conseguentemente il p~roce·s1so); l'dnt€1rvento ratilf~ cante nel gi•wdizio di appello tempestivamente pr'oposto dal falsus procurator (e qui va sottoUneato da un lato l'impiego in accezione atecnilca del termine • !intervento • come modulo ve'l'barie che stgndrfica il reailizzall'si nel rprrocesso della ra-Hftca, i.Jl sostituiTsi del rappresen1Jato al falrso l"aipipresellltante, e l'nn1direzionailtà finaJ'i!sti.Jca dellla ratHltca, che importa necessall'iamente la volontà del ratificante. di fam pwrrte); il ri:lascio di procura ratifkante in forZJa della quarle irl procuratore, 11r01t1 più fatsus ma verus, può in rpeindenza dei t€1rmilni, rprroporre hl ~vame; iLa vdgHante • artte•sa • (rimanendo il dominus estraneo a1 proc·esso che si svolrge dn suo nome, per farlo prorprio o respingE!'I'lo secundum eventum litis). Il princilpi.Jo costantemente rira:lìferma:to da'lla giurirsprudenza di questa Corte è starto appuntò queil1o di riconoscere l'ammilssd..biilità de1lra ratifilca deJil'attiV'ità p!I'ocerssuale svofta dal falsus procurator (dr. da ul:tilmo Ca·ss., 20 marzo 1969, n. 8rS.8:2!, e per una diffusa motrivaziorne sul proPARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 875 blema in .generaJ.e, Oaiss., 11 novembre 1957, n. 4353). Tane orilenrbamenrto si è svolto 1precilp0011Ilente COill rigllaJl'ldo al . giiUidizio di arppeillo. COill senten~a 10 •agosto 1946, n. 1169 (robadlirta dalla sentenm 30 dLcembre 1949, n. 2676), questa Corte ha riteDJUto che oil dirretto i.nteresséllto, mterv;enellldo nel ,giudi2'lio d'appelLo, in'irouailmente 'Pl'OIPOSto del falsus procurator, può :fruil.'e dell'attiVità prooossualle 1spiegata ÌIIl suo favore, 1purchè abbia la .possilbillità di rinnOVlare l'atto di aJppe1lo proposto dal !l.'appresentante !pll'livo di poteri, possilbillità da escludersi quallldo ~l divetto mteressato, al •quale sia 'stata notmcatà iLa sentenza di primo grado, abbi!a lasda:to 'decorrere ill te!l.'mme per appeLlare, prima di illlterv; enire nel ,giudizio (nel1o !Stesso senso. cft-. il:e sentenze n. 1496 dell 1048, n. 2611 del 19419, n. 1477 del 1950, n. 18:9·3 del 1'9156, n. 1703 del 1,9:58, n. 2·40:2 e 11.1. 2552 del 1962, 11.1. 15194 del 1965). - Le ~ilcordate decisioni s011.1o •silgniftcative perchè nell'ammettere la ratmca ·iln •gtl'adio 1di appei]J1o (e dd un appellllo proposto dal falsus procuratar), pur [}JOill :OOoCaiilido •eispreiSsalmeiillte la 'questione ora in elsame dellll'ammisstbililtà deiH'appelllo diretto ratidi:cante del dominus, ne postulano la so1u2'lione positilva. Se :iJl. dominus rpuò 1inlseriTsi nel !Vapporrto processua1le svoil:gentesi in grado di: .a,ppelil.o a 1seguito di gtt'a~v;ame dell falsus procurator, purchè abbia la possibilità di rinnovare l'atto di appello (e nOill ill:nJpo['ta qrui COillsilderare a quali coodUJiooi tale possi!bHità 1skl subordinata) deve r.ilconosoersi a fortiori ail dominus la falooil:tà di Tati!fica indipenden~ente da:J.la già avv;enUJta propasi2'lilone dell ,gtl'a<Vame (quale ulteriore a:tto processuaJ.e alllch'esso bisognoso dd !VartJidÌJca), 1avvailendolsi d:elllla atti'V'ità spiegata dll1 suo nome fino a quel momento, senza 1mcontrare 'uno specMl!oo lilmi.te nellla ci11costaln2'la 1che è IStalta ei1'1adléllta nna sentenm :impugnabia.e, ma 1!101ll ancooa '~mpu~a<ta, d!all falsus procurator. Solo ll:imilte alla ratidica è il'ilntervenuta decadenza. Ma la emanazione di IUIIla sentenm ÌIIl poodenza Idei termini dii illilìpUJgnaziOille sca[}Jdilsce un •tempo delllla viloenda prooosSUiale, ma non detel'lffiina nna CelllSUJra, una soluzliOille di ·OOilltiJDJUità [}Jell ~aJpporto tale da ilmpedire il.'intserimento del dominus. Urna vollta ammessa la posstbilità di 111atifioa 11~spetto al proce'sso gestito ·a:ttiV'armenrte o passiNamente dall falsus procuratore, e nniJtar.mmente cOillstderato, m ogni 1stato e .gr,ado del giiUid!izio, 1salve ,precll.usiOilli, non può elscludersi. ·ohie ta1e rrart;ifica si 'oomp~a - c~rn. efficaCia xetiDoatJti<Va - media~ nte J.'arttOc d'aiPPeil1o, ÌIIl cui è logilcamente •tsollabi1le, come .iJinpl'lesciJilldibil1e ipl'eSUIPPasto, 1iJI momento 1deil!la <appropria2'ltone dell'a:ttività rdel fats1Ls procurator, (come può age'V'olmente ll'iJLevarsi - .caso per caso - dal dsc0111tl'o delù.e ·co~n:clJUJs~oni foa:1Irmlate), e qUJmdi l'•assunzi:oiJJJe ab origine (in forza deH'·effetto xerti'oattivo) deHa qualità di rp1arte dei!. giuldiz,io (di primo 'gradlo), come rba1e legitttmata .ad ampugnare la sentell12'la. 876 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La ·situazione di .specie non comporta, quindi, il superamento di speoifi, che ulJterio!ri difficoltà TÌ!Spetto a queJ11le affirontate da[l.e 'J:W011da:te sentenze. H punto nod,ale non 1sta nell'ti.nvocazione del prinC'i'Pio che colle•ga la 1-egittiJmazione ad ·impugnare alla !preesÌISitente qualità di parte socoombente, ma nell'anmnettere o negaT.e, in linea di 1prin•ci.pio, la poSIS.ihitl'i'tà del!J.a :ratifi-ca. E poÌiohè nel ·carso Ìln esame, 'come si è precisato, non vi è Sitata notific ·a detl·la rsenrtenza di p!!"imo 'grado al BeTnini e questi ha pll"oposto l'appello Ìln 1proprto rtempestwamente, H Colle•gio nel da111si card,co, sia pure per hrevi 'cenni, delle obiezioni ·che lsi muovono altla pos51ihi:lità di ra1Jifi,ca dell'attività p111ocesrsuale spiegata dlli!l falsus procurator, non deve occupall1si del •Pil10b1ema d:E:ma f011ma~ione del .giudica,to, ,sulle •senrtenze emesse a rse~irto di ·domande ipll"Oposte dal falsus procurator neri 'con.:lìront'i del dominus. Neille rioMamarte decisioni, .per operare i[ 'collegamento con il falsamente rrap!pQ"elsen·tato e 'consentiTe che i:l giud~cato copr1SISe la mvaHd! ità della lrap(plresenrta!IlZa, si &a fatto 'I'~corso a~lo strumento delila no<bificazione al rap!pQ"esentarto stersso ·che farebbe scatta·re irl termii!lle breve peT l'Ìimpug1Ilaziooe, Tendendo ·ÌJmpossibHe l'eccezione, o ila :1-atifioa, stan·te il furmarrsi del .giudicato nei confronti del·lo stesso rapìprer3entato . . Pel resto .questa soluzdon·e, vivacemente contrastata in dottil'ina, non tocca •se •non marginallmente 'l,a tematiJca de'l·l•a !I'atifi,cabi•lità, a1g1gilun;gendo a'l •consueto ltmdte della preclusione, quel,lo del giudicato (e di un certo • ,siJstema • per provoca:rlo). Pa:rtendo daHa rcoostartaz.iorne che J.a tesi favol'evole ·alla rratifica è queli1a più ll1ÌIS!pondente .alile e1sig•enze de(U'.economia rprocel:>'suale e deHa ragionev;otlezza, ipeli:Chlè non •si costrmge il rappresentato da'l falsus procurator a TÌicommciare ex novo un processo iniziato neri suo mteTe,sse, e condotto ,ffi modo da Lui gtudilcaio .soddisfacente, le 01pposte aorgomentaztoni non ap1paiono insuperabHi. Contll"o 1'opiindione che eSICiluJde la ra11irfioc•abilità ;pe~rchè ritiene nultlo, o addirittura melsl.istente, H rapporto •processua,le instaurato da o contil'o ill falsus procurator, è stato osSeT•vato da un J:ato che la teoria d~ raworto processuale ·i!nes~stente n1on è nella logica del si1stema ;perehè se fosse dato di coocepd!re un iraipipor·to veramente ineststente non ci sa.rebbe alocun mezzo .per far 'dÌichiarare tale inesistenza, daWaltro che taLe !Pil"OOOSISO non è IIJJuhlo, ma Ìlmpil"ocediJbhle, ovv.ero s1e•condo all1lrra •Ìimpostaz1oi!lle, che hl vizto dehla domanda del falsus procurator, è vizio di inammilssi:biiUtà de1Lla trattazri1one del merito, 'comportante che ·la domanda, pur essendo valida •come >tale, non 'SaTebbe tuttavia ammirs&ib'iloe come domaiiJJda del pr.eteso rappresentato, o nei suoi con:l!roiiJJti. Nè valle ~sorstenerre ·che la Legitimatio ad processum, quaile ;pil"esupposto pl'ooossuaJ.e, secondo ·cla1ss~ca opiJnione, deve sussis.tell"e al momenrto derJ..la domanda ·essendo sufficiente richiJamare m prorposlirto, an,cora una vo,lta, PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 877 l'efl:ietto retroattdVlO, •con 'Salvezza delle preduJ:s>ioni, che s'i accompagna a11<la rartMÌ!ca. Nemmeno l'acuto rilievo •che la ratifica introdurrebbe, &nammiJSs~bilmente, lllel po:ocesso, vuo.i di •prrimo ·Che di se,condo grado, una domanda sog:getttvamente diversa da que11a tnizdai1e è decilsh~'o, pote,ndosi ,cootrrobattere che la rart:dfica Jl!edeSJima O!Pera .come sanata11ta r~spetto· alla domanda del falsus procuratm·, ·che va •Considerata come la sola domanda proposta. Si sostiene, a1l r·Ì!gua'I1do, d1e una domanda d1e per Ja prÌ!ma volta aJppare ·effe:ttwamente ri,condudbhle ad un 'soggetto (il 11a1ppresenta1Jo) è nuova sotto l'aspetto sog:ge1roivo, r:Ì!spetto ard unra domanrda og:g.et1Jivamente identrea, ma che non aveva, prima ·deH<a rati.fica, tale valirdlità soggettiva, perrchè ,p11oposta da un falsus procurator. Essendosi, qu~ndi, ·iniziato il pvocesso di rpr:Ì!mo ,grr-a1do nei 1confl'onrti de·l falso rappre·sentante hl Tappresentato noo potrebbe a·cqui,stare ila qualLtà di parte senz·a Vliolare ~l prindpio che vteta 'la proposizione di domande ~nuove in rprimo grado (articolo 184·c.p.,c.) e irn appeLLo (~art. 3,45 c.p.c.). Ma questa suggesm'Va tnlpostazione si 'supera facendo leva, a!IlJco~ra una volta, ISUilla re1Jl'oatUv:ità della ratifica che produce l'effetto di dcondtl[' l"e 1rult1Ji :g1i atti ·compiuti dai1 rappresentante ·senza poteri 'al r'appresentato ·COill J.'acquisizd:one della m~s~ma effioocia C·he aW"ehbero a\ruto se fosse~ro ·stati 'compiuti dail. rappresentante medes~o, o da un rappresentante mUJil!i<to di valliJd:i poteri nel momento· irn. cui li pon,eva in e•sse!l.'e. l!! limite dii 'questa efficacia ·re1JToa,t1Jiva (·come si è già sottolineato) è dato da(JJla ,saJ.vezza per le decadenze eventualmente vetrifi,catesi e pe1r i didtti quesiti: Ne consegrue 'che la 'legittimaz'Ìone del grr-a.vame del Bemini avverso 'l'a sentenza emel51sa nei .con:lil'onti del suo falsus procurator, come efl:ietto de\Lla ~ratifica dd cui e~ra <espressione la stessa rproposdzione dell'appello •Che al!l',attivttà precedentemente svolta dal procU~ratore si rtoo!I.Jega :tlacendola proprria, rpuò essere affermata solo pTeVIio acceTtamento - onde tenere fevma tale tratifi,ca nella ma,ssima p!roiezioo.e a vitvooo dei suoi efferflti - del1a lsUJs~stenz:a Tispetto <a~l ·sudde·tto atto di a!PpeHo, di situaZJioni [)['ocessuali tdonee a pa<ra.Uzzare ta!l.e T·etroattivttà, inquadT1abHi nel!le cate,golrie <dellle ·decadenze e dei dirttti quesiti. Ma ~noo,sembra 10he possa dcostruir<si ,come di11itto quesito· l'aspettativa del cornrvenuto il qualle vedendosi cMama~re in giudiztio con domanda proposta 1da un rappresentante che aprpare p!["~vo dei relativ·i ,po,teri, :pretenda di limitare rill gtudizto a quelila ISOila dom31Dda, i~iz.ialmen:te awnzata contro di lUii, acqillstando .così ·i.l diritto di quai1ifkare come nuova, no!IlJolst31Dte ila ·retroattività .della ratifi•oa, ila dom31Dda proposta coo d1l primo valido· atto di esercizio deH'·a:z>ione del dominus. Deve darsi, al riJguardo, il dovuto ri<liievo a!l!la contemplatio domini che caratte["izza prur 'semi~e la doma!IlJda 1proposta ·da!l. ra;pptre<sentall1te il 878 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO qua\Le ddichiara di agjjre lin nome e per cooto altrtl!i, OO!che se ditfetta dei oocessad poteri l'aipipresenta1li'V'i. In :llorZJa Idi tale contemplatio la doma!Ilda, di per sè inidooea a vale.re come esertcizio .deil!l'aZJione del l'appreseilltato, ha la possilbHiltà dii acquisire illl futuJro, ex post, va~idirtà soggettiva in tal senso, mediante opportuna xoatifica. La.-d!Cllffialnida 'Proposta dal falsus p1·ocurator si presenta, qu:itndi, fin daill'origillle ISU!ScettibHe di andare mcontro a vicende di opposto segno: è esposta, ilndlatti, ahla ecceZJione di parte ed alla rillevabillLtà d'uffilcio dell!la ilmpmcedilbilità; ma può, 'correlatiwanente, giovarsi de:tlla possibiiliirtà deilila ratifica e dei ICOIIllsegJUenJti eflietti !l'etlròattivi. La parte coovenuta cooosce ab origine questa dupHce eventualità e deve attivam tenendone conto DJei .smgoli momenti del processo in fuse di svolg~ento, senza che le sila ·COIIlJSentito di :lla111e •etSclUJSiVO •affidamento <SU[ viz'i:o imz]a,le, mdipenden1Jemente dal SUJccessivo matUJral'lsi di siltuazioni preciliUJsive, necessariamente ulteviori r·tspetto a quelLa iniZJiale. In conc1usiooe: >i!l :s~getto rappresentato illl primo g.rado da. un falsus procurator !pUÒ appel.ll.&-e, nei termini ·di ilegge, aiV'Vetl'ISO Ila sentenz•a emessa nei ooncflronti di questo (lllillche se noo gli sia stata notificata), comport!llilldo la pvorposizione dlel gravame vo~to a sostenere J:a :liOIIlldatezza deill!a domanda di mer·ito ,cOIIlJtenuta n,ehla ciltaZJione illltlroduttiva, come imprescinJdibilie pl'esuppolsto, la volontà di ll'atifica, ooo eff•etto retroattivo, degli atlli proceSSUJa'Li ·compiuti in suo nome e la conseguente legittdmazione a!hla iliil:pulglnaZiiO!Ile quale parte .originaria del rarpporrto rprocessua[e; nè può essertgl!i opposto che tale le~ttimazione spetti esc1usiwanente ai soggetti ISoccombenti parti del g~udi:z;io dd rprfuno .grado, :llra i q'll!ali deve essere egli 'PUT·e annoverato all;a stregua del prrmcip·to di retroarttilvità. Con H .l'l~covso :prd11Jcilpale, che ora vilene illl considetraZiiO!Ile, !',imprenditore Bertnillli, lamentando la viollaZiione e cfallsa applilca~ione degtli arii~ colli 104-107 e 109 deil :r.rd. 215 maggio 18-915·, n. 3·50, !Contenente le norme de!l regolamento per 1a dire:z;tooe, contabdfiJità e coH:a!Udaziooe dei ~arvord dello Stato, 1di !Competenza deil Mwstero dei Lavori Pubbli.ci (ind~scutiJbilmente app!lilcabhle ail. raipiporrto di apparl·to illltertcOtriSO •con l'ETFAS), sostiene- 'Come si è già sintetiloamen.te a!ooen.nato·- che la Corte d'appell1o ha •erroneamente illlterrpretarto ·l'arnt. 107 iii quale comporta- a suo avvilso -l'accetta~ione definiti'V'a dia paJI"te deilil'appaJ.tatore che· non abbia sottoscritto iJl. vooba1e dii: 'col!laudo, o· l'abblia sottoscritto SetllZJa l"lilseTve, de]lle dsU!ltanze di •esso solo illl ordine all.le 'deteiVIIJJinazioni e dieciJsiJoni definitiV'e deUa 'staz'iJone appail.<tante. Se qumdi il 'collaudatore stabiJiiisce di comuntoar•e in ral~a Sede l.e proprie determilllazioni sarebbe aiSSUVdio pa:-etendere che l'•aprpa!ltator.e :formuli osserva®oni rtspetto a deciJsioru che glli sono ignote; ed <am~cora pliù assurdo p~retendru-e che si a~cquieti ahle decisioni medesilme dservate in pectore dal colhlaudiatore. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 879 E poichiè nel!la <specie dltoortifi:cato di collaudo riJconobbe lrlil'~ nn crediJto Idi L. 8160.659, ma rinviò ffia decilstone suliLe :rtilserve da questa 1JempestWartnenJte foo:mu'late, a norma dell'art. M del Regoil.amooto, la mancata .sottoscrizione del certidìlcato di collaudo non poteva essere ÌID.telrp11etata, tOOIÌle aveva fatto IJ.a Corte, ~quale volontà deiJ.l'appaltatOII'e di abbandonall" e qualtsiatsi rivoodilcaziione, prteelUJsilva, quindi ('si precisa ÌID. merooll'ia), deliJ.e l'IÌichieste ~ià ;formulate in precedenza ed ilnserite nella il.ettera 14 marzo 196'4 1nV'iata daill'itmpresa alla stazione apipailtallllte. La diffusa esposizione del molli<vo tconsenrt;e di •cogt1iere la raddlcale diversità di ilmpostaZJione rispetto all1a teSi .sostoouta, senza solruziooi di dcambio od ,a[1Jerlll!atilve, davanti a!lla COll'te di a~ppello e il!a d~Uevanza dell1e consider,aZJioni tsvolte ci.lrtca T'intel'lpretaZJi<me che si ,pretende sia da d~si all'1alt'lt. l 07, II'Ìispetto ·a quelLa 'cOIIlliPiuta in OOIIl!creto dai giru!diJCii di secondo ~~ado (e che in re e per sè, non pl"esenta l'el'T'Oire ilpotizmto); e di oontstatare, di conseg'Uenl'ia, iii malll!cato ~ra·coorldo :Er:a l'interesse ~gui1lo dal il"icQIITeil,te di veiiere esaminate nel merito (Le domaill!de e l'attacco mosso aTla p~ronurJJOia, che' non cogltie nel segno pel'\chè da nn lato mtroduce nell giludizio di 1cassazione UIIla questiOille nuova e dailtl'aflitlfo non indi<vidua net:Ha sentenZia impUJgnata ~l viziJo <che la tra<vag1ia, che non va raV'VIisato nelLa :inrterplfetazriolll!e data atll'ail"t. 107, ~ ooNa :inliidoneiltà di quelLa (esatta, ma non esecutiva) interplfetazione a sor~reg.gere un dispositivo 'che ne tlfavalica l'ambito, o per errOII'e di rilevaZJiOIIl!e del(J.e componenti ,daiJJla domanda di ma~gi01ri 'Compenisi, o per elsorl>itante dillatazdJOIIl!e . del mgiOillamento svolto nel momento dii f01l'ffiru1azione de(). dilsposirtilvo medesimo. Vi è an2litutto, in questa sede, 'Un mutamento di fOIIl!do nellile tesi difoosi< ve del Beriil!illl!i. ,Davanti ai giludici di ,secondo ~grado egtli si era 1ilmdtato a negare che ~l'a~ccettazione d.ell oertilficato di co111aooo per mancata sottosooizione (su. ,cui l'Ente a~ppaltante si baisatVa per sostenell"e l'ilmproponibi[ iltà delle domandle a:Vanzate e qUJilll!di dii tutte le velatilve componenti) non potwa pirelsumel"si, e 'compOII'tall'e perciò le pretese cOillseg'Uenze neg:ative, avendo !l'rimpresa ,cOIIl!fermarto, con la ll'ichtamata Lettera 14 marzo 1964; 1e 11ilserve rpreoodentemente is~ilbte, ed espresso, qruli:ndi, chial'lamente vdlOIIl!tà OOIIl!tifartta taJII'a:c,cettaz.ione imp11cii1Ja. In appelllo, cioè, oon si ~acerva ques1Th011l!e da palrte de1l'·appailtat01l'e oillfoa la poq;rbata, l'ambilto di efficacia gÌIUif~diica ldell'a~CicettaziOIIl!e; non si !imlpostaJVIa nn diJscoriSO VQQto a ciJrcosCOCIWer,e, e tohiaTiaJIIlJelnte indi<vidru.are, le ri'sulrtanz,e del oerrbifilCiato da aversi per defirndrti<Vamente accettate nel limite de'lle ope~razioni contabi: lii 1compmte dail collaudatore. Nè, si sosteneva che dovendo il giUJdizio. su!1le rtselfVe av;ere un sruo cOll'so separato ed autonomo a paxtiJre dalila !l'eliazione se~eta del c0111arudatore, IJ.'•aocettazione del certificato di ooliLaudo non potesse, in nessun caso, cC>IilllvtdLg:&e le lf·ilserve ritualmente :llOII'mulJatte (p~re<via V'erdfilca della non inrtell'Venuta decade!llZa per ciasCUilla di esse). Pretendeva, alll'opposto, l'a~ppaltat01re che l'effetto ·~wente quel 9 880 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO determinato ambifu opera;;,icmaile, che !'·Ente aJSSUmeva pil.'teclUISIÌJV1o dellJ.'Iilntem domanda, non potesse prodoosi ove il!a vollontà di ooquiesceill2la dell'll! PPailtatooe lfolsse dia escludere, iniCentmndo ed esaurendo [a difesa neill'affetrllnaziOIIle rche in conweto acquiescenza non vi em starta a segru!Lto de1l'in'V'io di nna 'Certa lettwa con nn rdarto conten'l.liVo conilietrllnati'V'O delle l['lirserve prrerooderntemoo:te espresse (e su cui la Coote llJO(ll hra a:vrtllto motivo di soffel'IDaTISi, <COIIlllpiendo 'l.liii. 'aJccertamernto· di fatto, una volta escl,wso - cOII'tl'ettamente _.:.._ che cOiilllpOiiienrt:i volontall'istiche potessea.-o aJSSUmere l'lilievo nelllra fattilslpercie di accettazi'one dàll'ail'lt. 107). ~ Nell giudizio rdi arppeil:lo è mallll(la<ta, pereiò, la contelstaZliolne SUJll'aa:nbito deglii effetti rdelil'arccettazione e si è soltanto discusso suJl'esSeii"Si o meno veriJ6Jcato ill. :llatto giuddiloo liJdoneo a p!I'OdUJl'lre tali effefl1Ji. E pilllr av.erndo ultertiorrmente eccepito l'ETF AS che le rirserve non ·eTiano state formUJlrate vaii.Jidamen1Je, non irdtsu.lrta · ·che l'Ìimp!l.'esa si sia data cariJco di dÌimostrare che talii r>irserve c'erano state ed erano ]donee a giJulsrtidìioaa-e .[a rpr,eiJesa (e tutta [a rprertesa) di mag,gior'i. roompensi. Ed irl:wero iLa tesi grucidilca oggi, rper la priJma vollrtJa, a~anzarta, postulando l'autonomia del[a decisione sulle r·ilserve l'liJsrpetto ai!Jl'arprprovazione dell collaudo e rc.arattevizzando la 1iJq'Uildazione rcontenu<lla neLl'atto di arpp!OOVazione medesimo, qUJaJilldo esiJstono rirser'V'e, come liJquildaziooe aNo stato, sicchè !l.'adelsione ana· •UqiUiiJdazione medesima !tlOII.'l <potl:-ebbe essere ·intesa come OOUi!lJC.Ìa, o preclwsi:one, a far vailere irn,,giwdi:zJio ile domande rcontenUJte neJ!le l'lirserve (questa SOOJ!br>a essere, d.nfatti, La cc:mretta irmpolstazione da darsi aiLle ragioni .gj.1l!riJdiohe rche sottendooo il ipUilltuale motivo), non è 11ma tesi g,ÌIU- . r~di:ca SUJScettùlbile di ilnflUJixe Ìlmmediatamente SUJJ.la qwdifircazione dei fa11tii acceil'ltrati nell pvooosso, iin cui manca aprpwnto og,nii. ded'llZione cil'lca ila esistenza e la ;ritiUiailiirt;à deflle pveesirstenti rirserve, e cÌII'Ca J'mserÌimento formaile nelil'ra1Jto di teolllarudo di ·que1Jle treilati:ve a tale atto è che costituivano, <quantitativamente il niUicleo :più cospicuo deLLe pretese ;pecwniJarrdre (llllon OOstalllldO certo al(lo SCO!pO 'l'•Ìinvio di Wlla semp[iJce lette!I"a ai} collarudatore). ' Anche a!d ammettea:-e, d'l.llllque, che La Corte d'aprpreilllo avelsse dato ~'·i!rJsteoopretazione che iii Bemirni pil.'etende di ~cernsu~rare, 1a cernSlllra formulata ;in astratto, piUJr se. riJconosciuta 8/Stralbtamernte forndata, non sacr:ebbe SUJScettiblitle di mciJdwe ·su[[[ra 11ealtà :Processuale, pwchè questa Suprema Corte llllon può rprenderla in ~deraziooe attersi i lÌimÌiti ilsrtlituzionaUi defJ.la prorpria furnzione, dato <che dJl nuovo profìJ.o ddfensivo ooinvollge siltuatJionJ Idi fatto che awrebbero rdovruto essere accertate nel g.iJudlizto di merito e IChe non potfJrebberto più etSSerilO, a seguito di cassazione rper v'iJo!laziooe rdi; legge, nell. :processo dd rmv1o rche è un processo chiuso ne[ qu;ale noo sarebbe reoosentito ·svoiLgea:-e nuova attività asserr:tWra e ,pvobatrorria pe:r stabHixe se rsuissilsta effettivamente UJiii d'ivado :lira quanto defilllirtivamente aceertato nel ·certidìrcato di cd11audo e quanto evenrtua,lmen.te l'aprp,arltartore PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 881 p<$-ebbe pr:etendere irn remÌJOOlle :a riserve tempesthne, rituali. (ed estran~ e aiLLa d:ase deilla oOilll:aJUidazd.oo.e). Non rpruò, pe.rtanto, il Bera::rlnd, per la p~r:ima voLta irn Oassazione, i.illtrodurtre- ill. :beona dehle riserve, eventrualo:nent~ pendenti, non aVlendo deillta questi0011e espressao:nen.te sohleiVlato, chiedooldone la .trattazione, sia prure in via srubordirn:ata nel 'COOso del gilludi.zi:o di o:nerito e llJOill a'VI€iilldo mosso, cOOnrtmqrue - irn ,questa sede - dogldialnza per vizi in procedendo alddebitaJbHi rula sentenza i~rugnata per arvere tadruto sul prunto. La tesi ~dilca, aSi1JDat1mnernte svolita, .ha un suo p!J.'IOOilso rdlscontro m tUJil!a situazli:one di: fatto e di diJr1tto che non è stata :liatta Vlai!ere n:eJJI'oppoo: rbtma sede di merito e ~e implilca il conttroil:lo defila temrpestliiv:ità e ritua[, iJtà dehle rd18er'Ve lungo tutto l',a!I1co di svolLgimento del rarpportto dd. arppaJJto fino aiL col!Jaudo i.nlclUiso. Sempl:iJciJSticamente, al r-i:gua!I1do, ,si rilcmama ne[ dcoroo l'wt. 54 dell. r·egolao:nento n. 3150 dell 1895, :sila 1pe!I1Chè questa IlJO!I1ffia non ·esaJUI'Iisce la d!tsciJpllirna irn tema di rdiserve, sia perehè I'iilldividuaziOltle del!le ilì01I1ti normatWe rappresenta il mero paa.-ao:netro dei!. gd.uidi:zio di :fu.tto, dai riscontro da operare per ognli dOIIIllaillda di rtnaJggior compenso. Ed inesarlitao:nente si adomooa l'iasstmdità di un onere di Tli.\Sipelbto rule det~oni del!la maz:ione arppaJtanrter ancora da preilldere, giaocllè l'onere del!l'appaltatore r.ilgua!I1da illOltl ,già il'asserita replilca a quanto statbiilito nel!la vailiuitazdtOine delle ilil.serve, o:na l:a mwodruzione, nel rapporto di appailto,·· delle rdiserve medesime, nel rilspetro del!le d:oro:ne e dci tempi al!l'uorpo rpil."escriltti, e da mtender!Si quali domande di mag1gi~i comperlJSIÌ. In e:ffietti tutto iii. procedio: nento sulLe riserve m materia di opere pubb>Uche è scandito da adempio:nenti :rrilgoll'OJSa[IlJe'llte foro:nali, sanziornati da decadenze sruooossirve. Non sdlo ai .sen!Sd del!l'ail."t. 5,4 l'appa~ltatore è tenuto a fiT!IIlail."e hl r.egù.tsrtro di IContabilliJtà senza dHaziorne ogni qualvolrta g.]J vien:e presentato, i.rnlco~rrooldo altr.ilmenti in decadenza circa La contestaz~one dei fatti regiJstil."~ti, ma nella !Stessa decadenza incoore se, pm avoendo foro:nuil.ato 1e riserve, non !le espliiJciltJi. temperSII;:ùvamente. Inoltre, a parte 1e speci:fiJche presoriziooi de1gli arlt. 5:1 e 319, comma qruail."to e dell'art. 2a, costrwte oocoodo iiJl 'consueto schema per oui aJffia non e:ffiettruata, o non sviilurpiparta rdlserrva · :lia r~~oontro la preiClrusLone delile doo:nande r~el!ative ai fatti dooomeilltati nel reg.~stil."o, al termine 1dei 1arvori, dsrp,etfJo al :coruto finrue; l'arppaiLtatore nel sottosc11tverilo è teniUto a oon:liermail."e le ri!Serve già regoi.J;a~rme:rube .isctitte e non può f01'll11U111arnè di nuove, nè per oggetto, nè peil." imporrto; e se non sottolSICI'Iirv·e c dll conto lfi.rnlalle 'Si avrà peT' definitivaiiDeillte a1ocettato • (a!I1t. 64). Ed a!l]che ne:hla :lias1e de1hla ~collarudazi·one de11e opere il collauidaltolt'e è tenuto ad e'samina~re le so1e domande deWappal!tatore regolLarmente 1Jsor1t1Je nel regiistro di ~contabiwttà ,e confermate ne[l conto finalLe (all't. 9:1). Di frOillte alLa relazlione,segr~eta in ·Cui viene appunto esp:rresso iii. pail."ere 882 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sul1le r~~e (art. 100, ~comma secondo) staln.lno 11a reiliaziooe pa!lese SUilla oolllaUJdabiD.dità dell':Opera ed il certitficato di colfl:audo nelt1Ja sottoscrizione del quale l'aJppaltaillore può agghmgere eventua1Ji domande :r~spetto aiNe operazroni di ool!lauido, r:femne ll'lestaiildo le decadell2le gtà verddìioatesi a moote ded rocordaibi artt. ·54 e 64, per omilssioni di firme, di riiserve, o di esplilooiD!one del!le medesime nel registro di COI!ltabiJità, o per mancata cOil:lLfuTma del conto fi.inaJ.e: Le mserV'e che toccano Le opera7lioni di collaudo varuno pure esse espHcate; e, secondo la oosfJalllJte del sistema, se l'arppalitatore non firma H certtfica:to, o non formula o non esp11ca le riserve stesse, 1e riSUiltanze del oertifi,camo Si aJV'rartmo dia lui 'come definlitivamente accettate. Se poi rù.sel" Vie (ossel"Viazioni) vengono mosse r:~spetto all.o stesso certificato di colla11.1do, anche di esse de'V'e tener conto i:l coJil:auldatore dn un SUJppllemento alLa rela7liooe segreta. Questo 1Schematilco T-ilchà!amo al!Silstema 1di formUilazi:Oille delJle l'li:sel"Ve ~rmde chmm che le salV'ezze delJ.'i:mprenrutore i:n caso di mancarta sotooscrizione del certilfiJcato di colliaudo nOIIl opell'laiilO certamente per quel che 'attiene aflle dogliaiilze relative alLa fuse del collaudo, e vale a rilbadwe, comunqrue, che LLa salvezza teOl'~ca, non può dìiventll'le salvezm pnttiJca 1se le v'ilcende del shllgolo l'laJpporto processualle non consentaiilo pJù i: necessari accel'ltamenti ,cil'lca 1a ri1JUJalità delle singole domande ll'idierite a specifiche l'liJ~. Questo profilo 'dìi inammilssilbi1ità della questi:Oille i:ntel'lpr€ibath,a proposta, per il suo ll"ifiettetnsd. in una siJtuazione Pl'IOcessuafle che ooiJnvoLgerebbe accertamenifJi di :llatto, preSU!ppone che la illaffisa .iJntei'Ipl"etazd.on,e diell', aT't. 107, dedotiba tsia stata effetthnamente compiuta dalila Corte d'appelllo. v;ero è però 1che, ~con ev~ildente forzatull"a 11 rilcm'Tente postwa Ullla erl'loneità di inrtel'lpretaztone che ne11a sentenm impugnata non si lliln'V.tene. H problema m1lell"p;retativo ~che la Corte ha affrontato nell'esame dell'eccez~ one di improponLb~ld.tà per avvenuiba decadelllZa nOIIl !l"igUJaJ!'Idia'Va la indiv1duaZiilone dellJle Di:sultaiil.Ze del cell"ltifiCaJto del oolfuruido, dia aversi per • ,defitnilti'Vamente a~ccertaJte •, quando :llossero state formruJ.ate riJserve, la asseilita il.irmitaiba operatilv1tà delLe conclusioni fissate dal collooldo con riguardo tal1.tl'e!SaJme obbiettd.vo delLa contabilità iJn sè, e rispetto aicre opere, senza poogituldìizio per talli il"iserve (e cioè Pl'IOpri:o quei rprofiU Dtrodotti con H motiJvo Idi ~rilcomo), ma era ,ci:l'lcosocitto a fissare gLi e:ffietti che conseguono immeddlaltamente ~ omilssiOIIle di firma ( quehlo negarowo consisterne nelLa decadenza dell'91ppal1.taJtore dal potere di impugootre i dati contabi,M; 'e quelLo posd.ti:vo, rc01111SiJstenoo nena definitti'Vità, o inldillsoutliilb~il! iJtà di tali dati :che medd.ata:mente si II'iV'erbera suMa azionabillità dei dill'itti crui talli r:fatti contaibllli si ricoLlegaiilo~ anche rils[petto a comportamenti de[l['appaiLtatore ta:Li da escluidere, :iJn ipotesi, l'aJcqui.escenza. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 883 ]1. tema dem.'ambito e dei limiti de[ ceirlifrcaJto dd co&udo nel!l.a prospettiva dehle r~serve, non è trlattato affatto nefLla motdrvazi:onè delilia se:nJtenza ilmpu:gnarta. Questa pl'ecisa che 1a somma residurue dd L. 860.658 calJooilata aàla str,egua deill1a vi!lev~B.zione dei dati ogge.ttwamente effettuata dJafl. oollaiUdatoce, in base aill'esame de[ilia contabiiliità e deNe opere, noo è più contestabille a segrui]to dehla mancata sottoscrizione, siloohè deve dteneT'Si dedìn.~amelllJte accettata e non suscettli:bille di impulgnrazione, oono,S/tante a[l'omessa sottoscr.iz,ione :liacesse dscontro l'inlvfo della l!etiteTa. Ora, dn si:ffatti tennmi, la moti~azione è di dnduhbia esartmez~a perchè è certo che, vispetto a qruell.1a somma, non vi è polssibiillità gidiuridica di impUlglnazione. Ed 'è da notaa:·e che, l'a prospettiva in cui la Corte si è col!locata, l'ha condotta a dare m~mo rilievo a quewl'effetto (Hmirta:to) dti decatdenm, in un cer:to senso scootarto, mcentrando l'aT!giOmentazdone SIU quella che era L'oibliezlione dell'~ditore, il quale, ·costruirta [a decadEnZa come conseguenziallie ad un ·compovtamento di a:cquiescenm, negava la profi'l:a:b[Utà della COn!Cl'eta acquiescenza nehla specie, mvocando la lettera. Succmta, ma esatta, è la motivazJione dell'impugnata sentenza sul punto: l'accettazdone deMe vilsultanze del certilfiooto dd. collaudo, costitudlsce l'effetto 1eg&e delhla mancata sottOISicrizione, e non sd deve aver !lii,gumrlo ai1la volonrt.acietà dell'omissione 1cui l'effetto sd rloollega. Oootro la tesi della presunzi~e di acqwiescenza è stato, mvero, . esattamernrtle oss&'VIalto che iii. porl'le ca:so per wso la queS!biooe di specie per esct1uldooe od ammettere, a seoonda delle situazd<>llli di fatto, che il concreto compOIJ."tamento omiJsisiNo tenuto sd presenti come sufficientemente indicatJivo deil!l'olr'ientamento a:cquiescenrte dehla volO!tlltà, pl'OOOdendo evenrl:rlllaJmelllJte all'·esame della ·prova cbnilraria focnita, non si concilia con La fartt~spooie normativa dell'alrlt. 107 (e :te stesse ~coo~detraZiiond potrebbero rLpetersi p& l'apposiz;tone del[e dserve per 1a loro esplLcazdone). Questa non cOil!Senrte - infutti - di .configurare intel'lptetaziJOo:li del comportamento ~ssivo e di daa:-e ingll"e$o e prova contrarÌ!a. La :furma noo J.'laippl'leiSeta moda[irtà di esternazione del[a volontà dii oontestaa:e 'i d.aiJi ·contabili; e qudndd !la sua om~ssione non può far pr•esumere 1a vo: lontà 1con'tra~r1a di l!licquJ.escenza. L'accettazione dei dati conrtabNi, ove non la .si vogHa rLcostrudlre come presunzione assolruta iusis et de iure (diate ile cl'lwiche che dn 1generare tsi muovono a questa figma c•oocettuail.e), con ildentiltà di ~r~sulLtati può essere consLdera•ta come effetrtJo leg,aile delle norme reg<>lamentaxli. Alla rstregua rdell'arl. 107 d.n esame, se ['appaltatore non sottoscrive il cerrtiJficato di col·laudo si ha la fattispecie legale delll'Olll'~ssi<mJe; e un eventuale ri.Jconoscimento o dtsoonoscimento dei dati cootabiil.i noo sa884 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rebbe ,giJu111ildiJcamente J:'li1evante !"1estanldo a\SsOil'bito lllella prewsiollle iLe~e degli effetti di talle omessa sottosCl'lizione. Di COOliSe!§l]enm per lJl Bermini, i!l quacr:e nOIIl aveva firma1Jo l!ltoortificato di colJl!arudo, i dati confJatbi1i di questo ooano definJitiiVi e non impugnabili. Nel riJcOIIlOISc&i1o !l!a Ome IJlJOn è •OOI'lto irnoo111sa in. e:t"'10fl'li di dir.rittto. Essa però nOIIl ha tdato nessUIIl conto delil'w:teriore progressione del pa:-oprilo ragionamento per ooi, p11esciJndendo dda , esistenza di ll"~serve e drul.l'in1cildenza ,dJellile medesime tstrlJJa fattispecie di accettaziOIIle di cui 811l'art. 107, ha lll!elgato, m àiJsposiJtiVlo, ingJreSSO a doonm:JJde che non si apptmtJavano contro i dati cOIIl<babhli del , certificato, ma rugUJall1ckwano anche 11e l1ÌiseTVle. Ed ha, ·quinldi, deciJso la causa coine se La decadenza fosse p:reclUJswa dii qua]siasi domanda iJndiJpoodentemente daliiJa temrpestwa e v1tuale fOII'Imruaz1one di riserve, in ipotesi nOIIl dgual1datnti la fatse deil.J.a ooflJLa'll!dazione; nè si è p11eoccUJpafJa di scevera'l'e fra le riserve, quelle non tra'V'o1fle daOO'omissiOIIle di sottosCll'iZLOIIle deil .certificato dti collaudo per,chè eS!t:ftalllee a detta fase. La rell!ati:va probllemattca è ,sfJa1Ja del tutto tralasciJata dalfl•a Corte che non ha dato ,alfl'M't. 107, l''inteT!pretazione che l'a,ppa11Jatooe vorrebbe oen)SU'l'a'l'e, ma, nel diJchiarare la decadenza per tutte le componentd. delila domanda, è pervenuta al medesimo l'liJsuLtato cui sa'l'ebbe giunta se avesse esplLcitamOOJte ~adottato quella iJntel1pretaziOIIle dall'al'lt. 107, che il rilcorvent ·e ,preflenlde •abbiJa consapevolmente accolrta, decidendo la ça'Ulsa coane ,ge l!a dedì.llliitiiVa accettazione delLa tsomrma col'rilspondelllte ai dati COillifJabiJli delila coi'JilauldaziOille ·chiudesse defin,itivamente l'adito ad ogni cOIIltestaziOIIle, n.onostante iLa (rituale) derdluzione di (tutt'ora opel"'anti) l'IÌJserve. ]jn 1JaJ1e sitUJaZJ1one il vizcio delfla sentenzca non è pe:rtciò indi:v~duabile ne11'illl.twprertaz,i011le mta - cowetta, ma pa:rzdale"- che .tocca l'all'ticolo secOIIldo U!Ila 1iJmriJtata v~stliale, ma tnOIIl t'l'atta I''ll!lterio'l'e pa:-oblemat~ca che si pone ·a prescinlde'l'e da qUJanlto (esattamente) rttenuto, in. una diversa p11ospettiva, più adevellllte aille prmtUJali domande di mag~O'l'i compensi avanzate che ·si batsaVIano non già suilla inammhssibhl<e lt'e!Vis1one dei dati contabilli defitniltiVIi, ma sulla ·asse'l'ita pdSSIÌJbiliJtà di iJntegrazLOIIle dei dati medesimi aJllla stregua delle dserve che iJn tanto potevano essere esatrninate iJn quanto ne :liosse stata riconosciuta l'esiJstenZJa e la :r:itUJa1iltà, e ne fosse stata eiSdlUJsa, per tutte e per ctascUIIla, la decadenza. Mia di •questa iJncongruen.ZJa :lirn motivazdone e di!Spositivo, che inrteg:r·a man.idlelstarooote un vizio in procedendo dell:a sentenza, H Be'l'!l1iJni (c·oone si è 'acc.ennato) non :si è do1uto a que.sta Corte, nOIIl può q'Ultndi traTne conseguenze faiVO'I'evoili per l'atppaltafJOII'Ie. È appena ill caso di villeVIa'l'e che probabilmente 1a suggesti•Oille in senso estensivo delLa preclUìsione operò n.etl ~Uìdizio di tsecolll:do g~rado nOIIl soltan.rto nei confu-onti deLla parte privata, ma de~1o stesso collegio deddente, iJnducendo al sa1to 1otgilco dlra quanto mothnamente diJmostrato e quanto tl1asfuso nel d~spositivo senza PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 885 adeguata motiVJaZJiooe l'laJppOl'iJata alLa domanda, nel preSUJPIPOI.sto che sull.l'am: billlo ulteriore 1deg:Li effe1Jtli delLa ma'lllcM1a sottoscrizione (una VOilta esclusa la rill,e\11alrlza pall"aiHZ2'laltrilce della Lettera), vi fosse piena ConJCQ['dalllza di opmone ifu'a Ente ed appailrtJBitQ['e. ·- (Omissis). CORTE DI C.AISSAZIONE, Sez. I, 16 ma~ggt1o 1973, 111. 1389 - Pres. Miiliano - Est. Orue,ca - P. M .. Secco ~c0011f.) - CBIS8Jssa (a'V'V. Girlllsialll!a) c • . Ministero Finanze (avv. Stato Abignente). Imposta ~enerale sull'entrata - Rimborso - Re~olare istanza - Necessità. (1. 19 giugno 1940, n. 762, art. 47). Contabilità ~enerale di Stato - Obbli~o della corresponsione de~li interessi da parte della P. A. - Decorrenza dalla data di emissione del titolo di spesa. (r.d. 18 novembre 1923, n. 244o, art. 55; r.d. 23 maggio 1924, 827, art. 270 seg.; c.c., art. 1218 e segg,). 1L secoodo comma deLL'art. 47, detta legge istitutiva deU'impo:}ta generaie sulL'entrata, dispone che chi vuole ottenere il rimborso di un cootributo versato e non dovuto deve proporre regolare istanza il cui effetto . è quello di sollecitare all'amministrazione il compimento delle attività previste dalla legge di cootabilità per l'emissione del relativo provvedimento. Non può considerarsi regolare istanza di rimborso la dichiarazione posta a tergo del tagliando di versamento con la quale si fa « riserva » di chiedere il rimborso medesimO (1). I debiti pecuniari deUo Stato, in deroga alla norma contenuta nell'art. 1282 c.c., diventano liquidi ed esigibili e generano, come tali, l'obtbLigo del pagamento degli interessi a carico delL'amministrazione solo quando quest'uttima abbia emesso il relativo titolo di spesa (2). (1-2) La prdma massÌitna è di ovv1a esattezza. La domanda dd dmborso ha lo !Scopo di eccitare il!a P.A. a pa:'QV'Vedere in otr"dme alJla ll"iohiesta. Tla·le istanza !Pell" produrre il.'eflietto deve essell"e regolall"e, cioè [pll"esentare iJ. m.iJnimo inidispensabhle delle :focme e m;mifestar. e l'im.tenddrrnento del sottoscrittore di ottenell"e il trdtmlbomo. Non ll"ispOillde certo a taile ·fine la dichi!araz~one posta sul il'etro dei!. tagUa•ndo di versamento eoo cui 'si fa • riseil'Va • di chiedere iii. ll"imlbOil"SS. Con rllalie espressione. si dimostra chlarrameme 1a v~tà di non esigere immediatamente, ma di manifestar-e in un secondo momento, qu:mto ll"itenuto più QIP!PO!I'I1rulno, il IJ['O!Pl'io reale. intendimento. La seconda massima ,conferma un indill"izzo (appall"entemente) costante e pacifico neLla giwispll"udenza del s.e. Le disposiz-ioni contenute nella 886 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). - Il Oalsa!ssa, 1con l'unko mezzo di riOOO'ISo, den~, in reitazione alil'arrt. 360, n. 3 c.p.c., la vdolaztooe degld arrtt. 12'18, 12'19, 121214, 12182, 2033, 2041 c.c.; 47 r.d.[. 9 gennaio 1940, n. 2; 40, 41, 52, 50 e s·ewg. r.d. 1H novembre 19·23, n. 2440; 26,9 e sewg. Reg. •23 m:awgio 1~24, n. 82~7; Il e 4 legge 20 marzo 186,5, n. 2248, aJJleg·ato E. Il medestmo sostiene, anz.i.illutto, che l'aff,erm~iooe della Corte torinese, seCOIIldo oui. la domanda di rtmbooso in sede ammin~Sitmtdva exa stata ~opOISta noo tempe1stdivamente, ,sarebbe enmta e contraddittoria; errata peoohJè allfl'anz~detta domanda avrebbe dovuillo eSsei-e arttribru~ hl Viail!ore della • l!'~uale iJstalllza • prevtsta d.aWl'Mt. 47 delLa legge oogalll1ca suhl'I.G.E., norma- questa- che non stabi!ii:sce al rdtguru:do ailicuna forma parrtlicolare; contraddittoria, se ratpipo!l'ltata con la IUJJterioa:e COIIlltestua~e affetl'llllaZiODJe che c un oredlito verso lo Stato non può ddtrlsi esiiWìbhle fino a ~q'll.alllldo n0111 veDI~ emesso il mandato di pagamento •. Le cemru~re sono ia:lrf011lda1le. La OOI'Ite di merito ha r~uto che gilustarJ::nente m sede ammrmflt: riativa em stata respilnta, pe11chè tardiva_ ~con ri.lferimento ail sruo procemmento ammillldlstrati~o), la domanda di r~bOfl'ISO, illl base al ~rilievo che n0111 poteva essere attrtbutto (1per dddletto dei requils1ti di :lìorma e di sostanza) hl vaU:ore di reg01la1re dJOIIllalllda dii rimborso alle diiChiall'azilooi precedentemente apposte dal1fla c Oasassa • sull retro delile polizze dei silllgoì! Ji 'VIe'l'ISamenti I.G.E.; polizze 00!11-,le quali la medesima, vdlta per volta, si ma rilsel'Varta di chiledere il r~borso delile somme parwa-te a tale titolo. Ora m ootiiVIillllcimento espresso dali gtudici di merito sul parrt~collaire puilllto apprure coolforme ahla disposi.2n0111e di CUJi a[[J.'al'lt. 47, secondo comma, della le1g;ge n. 762, del 1940 sruihl'I.G.E., c0111 .Ja quale è tassativamenlegge di contabilità detroglano aJ.J.e norme di di~itto comnne, in quanto impongono all'amministrazione delle particolari attività senza il cui assol. vimento il pagamento del debito non può essere effettuato. E poichè n0111 è !POssilbile p·ensare che IJ['ima de1l'ilnteg:r~e compnento di tutte le attività volute dalla legge l'amminitrazione possa ritenersi obbligata ad eseguire di pagamento, ne deriva che l'eventuale ritardo dovuto allo adempimento dei detti illll;oombenti non può dar luogo alla marturazione di ilnteressi nè lcortrispettilvli iJJ.è di mora. (V. Cass., rlO maggio 1968, n. 1428, ~n Foro it., 1968, I, 1821; Cass., 3 :liebbraio 1965, n. 17·2, iln questa Rassegna, 1965, I, 135, ove in nota richiami). Devesi rilevare però che la decisione 6 ottobre 1971, n. 2737 (del tutto ddentica a queMa avente ll:a stessa data e ;portante il n. 2748, in Giust. civ., 1971, I, 1733), seppure in via generale sembra confermare dei principi richiamati, in reaiLtà incontrasti, IPeTChé afferma che c ila de-oga .:; PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 887 te pre~itto ~he il rimbo11So dell'.imposta ei'Il'oneamente coll'risposta è ammesso m balse a c regolare distanza • da prodUII'ISi. dagli interessati nel tell'mme di Ull1 anoo daffil'effettuato pagamento deihl'dmposta. Non possoo:o, inrliatti, essere assiimillate a reg01Larri ilstanze di rimborso le dtchiareziornd appcl~Ste a tel1go dei menzionarti tagliandi di versamento I.O.E., con le qualii, la società si ere riservata di chiederne il r!imboll'so; detta rii.lserva elsprdmeva, mvero, 11.1n semp1~ce proposito, COill essa essendo rinviato a tempo successivo La presentazione deihla domanda alrl'ufficio competente. Nè nella motivazione del.iiJa sentenza è rarvvisaibdile · contmsto logico arlcuno 1roa l'affermazione che la domanda di rimbol'ISO delll'limposta non dovruta deve essere il'iltuarlmenrte e tempesthnamente propostJa e l'a:ffiermaziione che H credito verso lo Starto c non può dirlsd eSi:gLbhlre fino a quando II100 venga emesso il mall1ldato dd pargamento •. lll1àl.tti, l'ilstanm di rimbooso m sede ammnstrartwa, da proporsi - rtpeitesi - ritua[rmell,lte e tempesthram~te, è diretta pr01prio a sOillleoiltaLre il oompJmento, da palt'te derll'ammin~a2lione, di rtutte le attwirtà che, per ~e, devono necesSIM'Iiamente precedere l'ordilne di rimbOil'So di Ull1 tributo non dOVUJto. Quindi, neSSIU!Il vizio di COilltradldizi:one 1roa i·· due denrtlllldati punti dehla motirv;azOOIIle, vJzio che rrucor11e solltooto quando le ragioni esposte dari .gtudilce siano tra loro contrastall1lti arl rpunto da clud~si a vi·cenda. Il ricOO'lt'enrte sostilene che non esisterebbe, conwariamenite a quanto rite!Iluto dari giudiJci di merd:to, alCUill principio, desumilbille da norma dd legge, in base a[ qua[e Ila esigL~lità rdi Ull1 Cll'edilto v;e11so lo Stato debba coilncildere con ill momento iiil cui è emesso il mandato di pagamento; che, infatti: a) gli atrtt. 55 del.iiJa lergge n. 2440 dell 19,23 e 277 del regorlamento (da pall'te dellla nOO'IIIlativa sulla .contabilità rdi Stato arlla ruscilplina di diritto comune) roguaroa rSo1amente gli interessi crudspetthni dovuti, indipendentemente daMa :molla, m base .al princi[pio generalLe secoodo cui la utilizzazione di un caJp.itale o di nna ·cosa fu:uttifera obbUga l'utente al pag•amento di UIIla Òosa dello rstesso rglenere, !Pil'OIPOrzionata, cioè, corll'ispettiva al godimento ricavato. Essa non vale nei confronti dell'amministrazione relativamente agli interessi mo•ratori, presupponenti il ritardo colpevole (cioè la mora) nell'adempimento dell'obbligazione •. La rsentenza iiil rrasseg:na, e di qui ·la sua imp<>r"tarnza, rettifica l'affermazione traJSC!I'Iirtta [perrchè afferma che • iJn mantcan2la di parbtuizdone e di speciali norme ·che ~vedono rgli interessi :per ill ritMido, non !PUÒ fatrsi addebito all'amministrazione di non av•er osservato n termine per l'adempi;. mento dell'obbligaziione, importando la distribuzione delle spese e l'emissione dei relativi ordim di pagamento il'esercizìo di un potere discrezionale che sfugge a;l conrtrono rde1l'A.G. e .che, in ogni C!l!SO, esclrwde 11a possibilità 888 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 827 del 19,24, non contengono alcuna diru-oga al priÌ!OJCÙip~o genooale dit cui ail.l'arl. 128,2 c.,c., diiJSposizilone - ~quest'.u11Jima - volita rprOipll.'io ad evdta["e un .illJLeci~o aa."ll'iicchitrnenlto a favore di Ul!l:a pa["te e dannJo dal1l'altm; b) nessu!llla norma, inoltre, dLspone che illlon silano dioVIIllti ~i intereslsi, che ~costiJtuliiscono ·hl ~corr~spettwo dehla nat'Uiralle fecondità del d~o; c) la prova dehl'mesLstenza di deroghe alla esigibildtà immeddata dd crediltd v·erso lo Stato s~bbe, ilnWle, da ravvma["e oohla 1eg~ge 26 genilllaio 19611, n. 219. Le censure sono infondate. Già questa Corte Suprema, con 'sue precedenrtJi decilstoni (,cfr. da l ultimo Caiss. C'iv., Sez. H, 6 ottobre 1971, n. 2737; Sez. 'l, 3 :liebbtraào 1~9·6,5, n. 172) ·ha 'l"Wenuto che dali complesso deilJ1e dLsposizion:i su1H:a contab111tà ,dJe1lo Stato, :pail'ticoilartrnen.te PeT l'art. 270, del tt1eglo1amento di contaM!ità generale 23 magglio 1924, n. 8,2,7, si evince ohe i debLti pecunJÌlaa:- i delilo S1Jat0, ID deroga . aiJ.la n011ma de(Ll'alflt. 1,282· C.IC., diJveMano l~quLdi ed esig1bhli e genru-ano, come tali, l'obbilJj;go del pagamento degli mtru-essi di dmtto a 1CM"~CO delil':ammin~tstraztone ·solo ,qu:aDJdo· ILa spe>Sa del!IJa ·competente ammin:iJstrazli:one sila stata oDdmata con l'emilssione deil ll1elatwo • t1tollo dii spesa ~. Ed iln'V'ero, la legg·e su1la contabi:liità generail.e deililo Stato pr;evede una compil,essa sooie di a~dempÌimenJtd e coni1Jrol1i cui è cOilllddzionaJto l'wdme di pagamento di UIÌl debito. Basti al roguoodo, tra l'alltro, consi!detl"IM"'e: a) che prjma de11a emÌISsiO!lJe deil .f;i,to[o dii spesa deve procede11si, a n011ma deill'art. 270 del regoLamento n. 8-27 del H)214, :aH'oper:azd:one di il:tqllJ!~dazltone del 'credito oggetto del titolo medesimo, o:pffi'aztone 'con La quale deve essere ,precisato il dfuoiJtto a~cqudJsito dal IOOeditore dehlo Stato nel SUJO effettivo importo, e 'ciò dopo iil :necessario esa~me deli documenti comprovall'lti l'esistenza 1del 'credito (ru-t. 277 del 'citaJto regolamento); b) che f',ail't. 55 della 'Legge sulla IContabiHtà pvevede, moltre, per itl ipa!g'aJmento deLl1e somme dovute, Wl .complimento di moltep1Lci formalità e controlili da rpail'te dii funzionarri espressa~meDJte ilnwca1Ji dialla norma anzidetta. delLa configurazione di un termine al quale ri:fa!l'lsi p.er .adduTre l'esistenza d el ri twdo • . La dottrma però è nell'>assoiluta prtevalenz:a, contraria aill'i!ndirizzo del s.e. Vedasi oltre gl:i AA. richitamati in nota :a Cass., n. 1712 del 1965, GIANNINI M. S., Le obbligazioni pubbLiche, Città di CasteLlo, 1964, p. 86 seg.; !ANNOTTA, In tema di adempimento da parte della P.A. di obbligazioni pecunarie, in Foro amm., 1964, II, 97; ANIELLO, Osservazioni in tema di obbligazioni pecuniarie dello Stato, in Foro pad., 1966, I, 1119. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 889 Drmcwe, se è vero, come pemltro gtà aff·enmato da questa Corte nelJla r1corc1Jata sentenzia n. 172 del1,965, che •in via giea:l.emle 1e regdle di diritto oomrme suhl.'aldempimenrtJo e sugli: eflietti deill1e obbil:Lga2Jioni si a!ppililcarno ailllche ai debiti deihlo Stato, è a,l1Jl'eiJ1Jaiillto ~o che tali :regolle pOISsooo esseTe de!rog.ate dalle accemlate disposizioni coli1tenute nella legge e nel 11:1egolaJineilllto su:Llia conrtJabil1ità deill1o Stato, le qUJali non oostttu~scooo. norme i!IJiteme di c<m1JabiJ1Lìà, ma harnno V'erla e proprila :liO!r2la vim!co1ante di d!Lritto obiettwo, nei •corufironti ·sLa dml',amtnJi!n.;ilsiJl'azioone chie deli oreditOTi, per l'esecuz;tOilJe dehl.e prestaZIÌIOillli pecUJil:ilaJrlie del·la prima. Nè il convrocimeilllto sopra espresso può esseTe cootralstato dail r~Hevo che la :legge 26 .geìlli1aio 1·9•61, n. 2t9, ha IStatuito, pr.oprio m ma•te!ria di int&essi suillle somme pagate e r:LtenUJte non doVute p& tasse e imposte imJdJirette SUl~ affari, IChe det:JIJi del'eSSi deCO!r!rarl10 dJa[ giJomO della domanda di rd.mboriSO (art. 5). Detta d11sposiziooe, itrufatti, sta a dimostrare che in materia si è do- . vuto pll'OVV'edere espTessamen,te p!roprio per La 11agàolle che prwa dehl.a entrarta in vilgoce dellla legge, ill complesso deLle dilspOISiiziooi suilJlJa contabiJJLtà deLlo Smto impediva, cOIIllbrlaciaJinenrte a quailllto sostenuto da[ rLoor! rente, ,che la co!r!respOilJsLooe degli Lnteressi in qruestiooe potesse fumi decOl'Tere da dalta aJillt&i·ore a qtUJel:La deilJLa ernilssioone del titolo di spesa. Iil 11ilcO!rrente !l:amenfla che, iJn ogni ooso, i gi,udici: di merito awebbero omesso di acceri:ar.e, ari fini deLla correspoilllsilooe di mteTessi mO!ratrtOTi, se ilia .pubbllilloa .ammilnlils1Jraz:Lone era irncorsa iJn rifla111do ool.pevolle nehl.'iter ammiln:iJstrart:Jwo della legge imposto .p& il pagamenrbo del!le somme da l'estituwe, e che i medesiomi, PaJ11Ìimenti, af\7111ebb&o omesso di identifiiCia~re il momernto dail. qUJail1e .si portelsse far·e decOII'Ìrere iJl g~O!rlllo dellla domanda di cui ahl'arl. 20213 c.c. La dogLiall:'rnà' è irruflondata. I .gi~dtci di merilto, m:liatti, harnno in modo espresso dLsatteso le p11ertese concernenti gli mt&essi moraflOIIrli ed iJl dsw~i!mento dei diallliili, iln base .al rllievo che sotrto il profilo giur:Udi:Uco non • avrebbe rpoflUJto mai par1larsi. di mOTa o di rita~do dlell'amminilstmzi:one nelLa omÌissiooe de[ titolo di spe1sa, 11ilspondènrdo de,tta a:ttiV.i:tà a criteri dÌJscrezd:ooai1i di m&:Lto ammÌ:IIliils1Jra1li'V!o. Le 11a~iooi adidotte dailila Corte t<:Jirln,e,se, ed ll!SSOil'beli1ti dspeflto ad ogn·i altra conside!l1a2Jiooe, si awai1esarno eseilllti da erTO!ri giluJri:Ud:Uci e oon: liormi esattamente •a pl1Ìill!cÌipi :già ~c:Uati in matema da questa Corte Suprema e seiCO([lJdO cui, in maitllcarnza dii pattuiz:UOIIl'i o di specÌia:li norrtrne che prev·edano gli 1interessi 1peT d!l ritwdo, n:on rpuò :fa111si addebito a~Ll'ammmstrazioltle di rnon av;ere osservato H lbemnilne per l'adempimento deill'obbliJ~ aziOlUJe, importando, 1a d:Ustmbu2JLone delle spese e 1a em:Ussione dei rellarti~i ordroati'V'i di pagaJinenrto, l'·eserciziJo di un potere d:UscreZIÌ!ona~ e 'che sfugge a[ cootr011lo dehl',aJUtor.ità giUJdiziaJ11ia e che, in ogni ca~so, 890 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esclude la possibi!lità delila c<m!figtm"azione di wn termine all quarle rifu.. il'irsi rper addwrre l'esiJStenza del ir'ita['ldO (Oass. dirv., Sez. l, a· febbraio 1965, n. 172). - (Omissis). CORTE DI C.AJSSAZIONE, Sez. l, 28 imlalggi!o 1973, n. 157•5 - Pres. GLann! attasi.o - Est. PrasoaiSi.o - P.M. Paseial1ino (oolllif.) - Ente .Aioquedotti Silohlia!O!i (arvv. Stato Ciamulfli) c. 1Diteili1sa'lll0, ~ed ed all.ttri (8/Vvooato Vivarcl'li). Procedimento civile - Ente pubblico - Rappresentanza in giudizio - Norme statutarie che disciplinano la rappresentanza in giudizio di un ente pubblico - Effetti. (c.p.c., art. 75 e r.d. 23 febbraio 1942, n. 369, a!j:. 4). Procedimento civile - Ente Acquedotti Siciliani - Appello proposto dal Presidente - Atto di ordinaria amministrazione. (c.p.c., art. 75 e r.d. 23 febbraio 1942, n. 369, art. 4). La disposizione statutaria di un ente pubblico, che prevede ta necessità dell'autorizzazione da parte det consiglio di amministrazione at presidente pe'l" iniziare un giudizio, non ha efficacia esterna, per cui it difetto di .autorizzazione può essere eccepito solo dall'ente (.1). La proposizione dell'appeno avverso una sentenza emessa in un giudizio in cui t'ente sia convenuto rientra nei poteri det presidente a cui sia demandata t'ordinaria amministrazione (2i). (Omissis). - Con ll'iUIO!ico motirvo l'Ente .AJoquedotti SiJcliil.iJain,i, denunciando ~a violaziolll!e dell'art. 4, iett. i, del r.d. 2.3 febbraio 1942, n. 369, in re·1a~iooe ahl'.lM"•t . .3•60, n. 3 e 5 c.p.•c., nonchè dei prmoLpi rclativi aUa (1-2) La (plrima massima cOOllferma il principdo, già enunciato nella sentenza 12 ottobre 1970, n. 1962, in Giust civ., 1·971, I, 1863, secondo iil quale anche le disposizioni degli statuti degli Enti pubblici che riflettano l'organizzaziOOlle dehl'ente sono no:rnne ·inte!l'llle e .qu;ia]di possono essere fatte V·~ere solo dall'ente. In senso contrario tuttavia Cass., 26 ottobre 1968, n. 3572, in Giust. civ., 1969, I, 23; Class., 5 ~ruglio ·1956, n. 2447; Oass., 5 h~giio 1956, n. 245(1., in Giust. Civ., 1956, ii, 1210. ln generaile sul ip<roblema della rilevanza nei confronti dei terzi delle norme contenute negli statuti degli enti pubblici, v. CoRAPI, Sutl'efficacia nei confronti dei terzi degli istituti di credito di diritto pubblico e delle -norme bancarie uniformi, in Foro pad., 1969, I, 1107; Rossi A., Brevi osservazioni sulta np.tura giuridica degli istituti di credito di diritto pubblico, in Riv. dir. comm., 1965, II, 354, ove richiami. Sembm opportuno sottolinea•re che ben dirvea;,sa è ~·a disciplina che riflette gli enti tooritoriall.i. ' E' pacifico infàtti che la mancanza di autorizzazione, debirtamenrte approvata dagli Ol'gani di collltrohlo, da pa(['te del •COilliSiglio al sindaco a stal"e PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 891 capacità a 1s1Jwe in giudiizio degiH Enti puibbldlci, sostiene che iJl Presidente deve essere ·autol'lizmto dail COI11S~glio di ·ammilndistraz1cme s011taoto per in1Jl'lalprendeve un giUJdiiZ'~o, ma non per (['eisLsteve o per p.roporre gravami m un giudi:zJto neil qUJalle sia stato ·conrvenruto. La ICeili.Sil['la è folllldaJba . .M rl~guwdo tè 'anZJirbutto dia ri1e'VIare che - come questa Cori1Je Suprema ha Mlroa vOilJta aff·ermartJo- l'arutOil'!iz;t!lamone dd 'lliil Ente pubbfldlco a stwe m giuldizio, essEmdo sta1ru!Lta a MeLa deil. .medesimo, esartl!l'Ùisce la sua efficada ne(bl'lamMto :dell'artrtkvtità intema dii questo m qiUianlto le DJOrme che la presooivono non hanno efficacia esterna, per cui il dJidìertto dellla stessa autorizzazione può esseve :r'i!J..eva·to s0111lanto daihl'Ente medesimo (1sent. n. H)62 d1eil 12 ottobre 1970) :. hl. chie neJ oaJso ll!O!ll :riiJsu:Jta aJVVenruto. Se 'poi Si ooo~dei'Ià 1a nratulrla delll'~o, non può essere oobblio che quando esso tende - come nel ooso m esaJIDe - a conilmistare una do·manda prop01sta ned ~ornrti deilll'Ente o a ipll'opOII'!re gra'Vaiiilli neil g1udiz1o 1n 1cui questo sia stato convenuto, essendo d~to allia cons:e.rrvazion. e del patrimonio del medesimo, attilene affiLa ordJi.InwLa ammfundlstrrarlone, in Te(bazione aMa quaJe non è ~prescrirtrtla a!Lcuna autoo'izza;llÌOtnre o BIPPl'OVJazione turboria (sent. n. 1188 del 2,0 a~prile 1968). - (OmiJssis). o re~re IÌJil giudizio I"ende non valida o priva di effkacia lia costituzione. Tale ineffkacia è rilevabile d'ufficio da parte del gi<UJd.dlce (da 'Uilitimo Cass., 10 f,ebbirlaio 1972, n. 374). Tale divei'Isità trovia 1a 'sua giusttficazione nella m81IliCamla di 8!Uitonoo::nda statutaJria da parte degli enti territor~aìli essendo ila loro Ol'gaJU'izzaziane discijp>Unata integl"almen<te ldaL1a ilegge. La secooda massima è di ovvia evidenza. L'art. 4, lett. i) dello statuto dell'E.A.S. prevede che spetta al consiglio di -amministrazione di autorizzare l'inizio di giudizi. E' chiaro pertanto che iii. pre~dente, a CUli è affidata c tutta ilia gestione dell'ente • cosi art. 2, lett. a) è legittimato a proporre appello avverso una sentenza emessa in un gj,udizio in ,criJ. !'.ente eoo ICOiliVenruto, non trattmdosi di iniziare un giudizio, ma di resilstere ald una pvetesa. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 6 luglio 1973, n. 1946 - Pres. Stiile - Est. Baoconi - P. M. MartinelLi. (ccm:f.) - Rognoni (avv. Barbetta) c. Milniilstero deilll'Lntevno (aJVV. SWo Gaa,gilulo). Circolazione stradale - Trasporti di carico eccedente la portata utile del veicolo - Applicabilità delle sanzioni dell'art. 10 codice stradale. La violazione commessa da chi effettua senza l'autorizzazione prevista dall'art. 10 cod. strad. il trasporto di un carico eccedente la portata 892 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO utile del veicolo, ma non La portata determinata dai Limiti potenziaLi di carico risuLtanti dal documento di circolazione, è punita a norma del VII comma deU'art. 10. e non ~a norma del III comma deLl'art. 121 (1). (Omissis). - Con l'unrtco motivo, i dcorrenti denUIIlZi:ano la viOilazione degli oott. 121 e 10 del cod. strad., sostooendo che, quan:do non vengono rispettate ~e prescrizioni contenute neil.l'autorizzazione, ovve•ro quan:do il trasporto viene e:Efettuato senza l'autorizzaziolllle, che però avrebbe potuto essere conc.es:sa, ricorre l'ipotesi prevista dalQ'art. 10 e non quelWa prevista dall'avt. 1211 e ritenuta dal Ptretore. Per hl rhlascio de1l'auto!I'izzaz1one, po~, è sufficiente che iJ veicolo abbia la pootata potenziale idonea, e, quindi, possa essere adtbiito a trasporto eccezionali; e che ricorrano anche g>li altri requisilti. (compatibilità del trasporto con l'integrità della strada, eccez:ionalirtà del ca·so ed esistenza di giustificati motivi), la ve\rifica de,i quali è peraltro rimessa aLl'apprezzallllento degli organi amministrativi e non è silndacabile da parte del giudice. Perciò, siccome il1 carico non superava i limiti potenziali l'i:sUJltanti dalla li!cenz1a di ci.rcolazione, l'autov1zz1azione averebbe potuto essel'e concessa, e deve essere sanzionata soltanto la sua mancaxwa, applilcanldo appunto l'art. 10 del cod. strad. La censura è fondata. Dal confronto e dal colleg·;:ùnento tra gJ.i artkoli 10, 33 e 12.1 del cod. ·strad., 11ilsUJlta che ~ enti propriletari delle strade possono autoriz- . zare deroghe ai Limiti massimi di peso, :llissati. iJn via generale de]['art. 33 per le varie categorie di v·eicOili, iJn tre ipotesi tassative e semprechè non venga superato • iJ limite potenziale di carico indicato nella carla di circolazione •. Le tre !ipotesi sòno· queJ.Qe prevÌiste nelle ·lettea:e a), b) e c) del pr!Lmo comma deLl'art. 10 riguardanti, r]spettivamente: il1 trasporto di cose indi'V'iJsilbiJi, e perciò insuscettLbili di essere ripartite in rpiù carichi (lett. a), il tm~sporto di cose ··che, rpur supea:ando ·la portata utile e pur essendo divisibiU., può .tuttavia essere consentito • in casi eccezLon.ald. e per giustificati motiv-i • (le.tt. b), e la circolazione di ve.~coli ecooZlionali per dimensiond e per peso (J.ett. c). Pertanto, melllltre iii rilspertto dei limiti potenziailii. di cail."i'Co è iJ confine obiettivo che non può essere superato. iJn nessun caso, ed m ordine aJl quale nessun potea:e discrezionale di deroga è cOI!l!ferito ag[i organi ammin.ilstrativ-i (al't. 10, comma 5, e art. 121), entro quel confilne la concessione defll'autorizzazione è rimessa all'apprezzamento di tali organi, i quaLi de'V'ono valutare caso per caso l'esistenza degli altri requi- (l) Sentenza di particolare interesse, che interpreta e coatrdina l·e nome degli artt. 10, 33 e 121 del codice stradale sui trasporti eccezionali. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 893 sitd, .sia di 'Crur,attere gooeraJe (come la oom.palttbmtà del tiraspor·to con la 'COI[)Jservazi:Otne del manto stradale e la stabilità dei manurfatti: art. 10, comma 4), sia di carattere particolare (come l'eccezionalità e l'esisrteruza di giusti.tlli:ca:ti motilvi: ~art. 10, lett. b). Ne consegue che. i trasporti eccedenti la portaifla utile vanno dtstinti in due categorie·: quelli noo. auto-· rizzabHi, pevchè compm.tan.o il supera:mento allliche dei ilimiti potenziali di ca:riloo del veicolo, e, perciò, sempre legi-ttimi; e queil.iLi che, riJspettrulido i limiti .suddetti, possono essere autorizzati, sta pure a date condizioni e ·col rispetto delle cautele di volta iJn volta prescrttte. L'HLegittimià · di questi uLtimi trasporti può, dunque, sussistere o meno,- a seconda che !l'autorizzazione - astirattamente concedi'Wle - sia stata ,iJn concreto con·cessa o non, o, se concessa, sia stata o mea::to il'l1spettata nelle sue modaiLità. Le iln:frazioni ·collegate a ciascuna del!le dipotesi ora descriltte comportano up. dtverso sistema sanzionatorio, essendone· evidentemente diversa la gravità. La sai!1Zi:one più grave, prevista dal terzo comma dell'rurt. 121, è riservata a chi ·oi:roola ·oon un •car>~co supertore a que·l1o utile, :se aJ veLcolo non è 'stata riconosciuta una portata potenziale o se quella rroonosciuta viene superata: .cioè a 1chi effettua un trasporto, non ,solo non autorizzato, ma RI[)JChe non auto'l"àlzzabi!Le, perchè, a .prescindere dalle altre condizioni ri!chd:este da~le legge, manca anche ed in primo Juo•go l'idoneità del vetcol:o a tra:spo!l"tare il cail"ico di cui si tratta. A 1chi, iJnvece, circola con un carico che supera bensi la portata utile, ma non quelJJ;a potenziale, idconoscdwta al veicolo, deve essere a:ppltcata la sanzione più lieve, comminata daJ sètttmo comma dell'ar>t. 10, gilacchè ·si rtratta di un :raspoTto autO!l"izmbile, anco~chè in conCil."eto non autol"lizzato; e J.'irrullrazione consiste appunto nel non avere richiesto, o comunque ottenuto, il'autO!l"izzazione, ovvero nel non avere ottemperato a1le presodzi:oni dettate dagli organi competenti. La differente €'1[)Jt[tà deLla sanzione è ampiamente giustificata dal :11atto che, 'quando il i1iJmite potenziale di carico non è supemto, !il :trasporto è illegilttimo soltanto perchè non è stato autorizzato, ma viene però effettuaJto con un veicolo ,che è stato ooonoscLuo idoneo ad effettua:! l"·lo. Ricorrendo questa oondizione non è nè necessario, nè CQI[)Jsentdto, che il grudioo indaghi ex post se l'autorizzazione sarebbe stata iJn coocreto ·cOIIllcessa, ove ::tlosse stata richlesta: per·chè da un lato basta Ja sua mancanza a rendere applilcabille Ja sanzione di cm a:lll'art. 10, comma 7, e, daliL'ailtro, basta la sua concedibiJJiltà per escludere \lia più grave sanziooe di ,cui all'art. 121, comma 3. La sentenza denunziata, che non si è attenuta ai criteri suesposti, deve dunque ·e,ssere ,cascata, con r'invio ad altro Pretore, che dedder-à l'opposizione atpplicando tl seguente prillllcipio di didtto: • iLa vi:o1aztone 894 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO commessa da chi effettua senza l'autorizzazione prevista daU'ai'It. 10 del cod. strad. 11 trasporto di un carico eccedente la pol'ltata utille del ved!cdlo, ma non la portata determi.nata dai limtti potenZ'tali di carico l'lilsultanti dal documento di circolazione, è rpun1ta a .norma del settimo comma delJ.o stesso art. 10, e non a norma dell'art. 1211, comma 3 •. - (Omissis). CORTE DI APPELLO di Perugia (Magistratura del Lavoro), 28 gennaio 1970, n. 30 - Pres. Soggiu - ReZ. Cea:netrbi - Ministero delle Finanze ·c. Valecchi Giruserppina (avv. Secondari e Lorenzini). Lavoro - Lavoro autonomo - Criteri distintivi dal rapporto di lavoro subordinato. (c.c. artt. 2094, 2222). Lavoro - Intrinseca natura del rapporto - Intenzione dei contraenti. (c.c. artt. 1362. 2094, 2222). NeZ contratto d'opera iZ prestatore di lavoro promette it risuttato deZZa sua attività, mentre neZ contratto di Zavoro Ze parti convengono una semplice prestazione di energia Zavorativa senza diretto riferimento aZ risultato aZ quaLe taLe energia è indirizzata. IZ modo di ccmjigurazione deL rapporto, indipendentemente dat nomen iuris adoperato, costituisce valido criterio per l'identificazione deLla fattispecie negoziate cui Ze parti hanno fatto ricorso (1). (Omissis). - Valecchi Giuseppil!la, che dal 1949 al 1961 aveva provveduto alle pulizie dei locali dell'Ufficio delle Imposte dirette di Foligno, con atto 23 dilcembre 1964, rbraeva ii.'Ammil!lilstta21ione Final!lZ'iarda dello Stato dil!lanzi al pretore di 'quel!la città per sentir condannare detta amminisrflrazione a cOl'l'IÌJspoodere iLa somma di L. ·5·.775 per ilndennità di ·prea'V'Viso e di L. 49.230 per indennità di il!icen2liamento. · Costituirtosi. hl. cOI!ltraddrL'IìtorJ,o, l'mmninisrbra2lione negava di dover ail.cul!lchè, rperchè ~ rapporto esistito tl'la il.'atim~ce e l'Ufficio delile impo- (l) La 'sentenZia 1delila Oor<te d'.A.ippeillo dd Perugia, che .si IPUibblica, è stata 'sostaJllZi,a:lrmente -corufell:"maata dalla Corte di Cassam01ne con la sentenza della Sezione II, 2 febbraio 1973, n. 324, riportata per esteso su questa Rassegna, retro, 369 con nota deil. col!Lega SINICOLFI. E' parso utile rportaa:'1la ·a cooosoeD.ZJa dei iLettori :per una più precilsa conoscenza degli .estremi Idi futto del 1caso dd specie deciso , ed in reilaziOI!le anche ·aà1e moltepJ.tci .controversie sorte in materia sia in sede civille che penale (per imputazioni elevalfe a cadeo dei diTigenti di Uififfi.cl per omesso versamento di 1COI!ltributi aJssielllVativi o pz1evidenziali), · P ARTE I, SEZ. III, GIURISPRl,TDENZA CIVILE 895 ste diTette di FoUgno non poteva essel'e qua!lilfi•cato di pubblico impiego ~per mancanza di tm forma,le atto di assunzione), nè di lavoro subordinato (mancando i requisiti deWinserimento del lavòratore neLla organizzazione dell. da·tore di lavoro ed. il vincOilo della subwdinazione) bensl un contratto d'opera. Chiedeva •pertanto che la domanda fosse respinta. Il pretore, :dopo aver provveduto all'istruzione della causa per mezzo dell'assunzione di alcuni .testim<mi, pronundava sentenza 2•-11 ottobre 196'8 con J.a quale accoglieva la domanda c<mdarnmmdo l'amministrazione convenuta al pagamento della somma richiesta, oJ.tre a'lle spese ed agli onorall'i del ~udizio. L'Amministrazione finanziaria proponeva Tituale appello deducendo, con. miico motivo, che il pretore di Foligno, oltre a non avèr cons~derato che i rapporti di lavoro subordinato di dil."litto :prwato con l'Amrninistraziooe dello Stato, noo .solo hanno 'Ca,.rattere eccezlional1ssimo, ma ;noo possono •prescindere da certe formaLità che nella specie ea:ano manJCate, non aveva nemmeno esattamente valutato una ·serie di circostanze, emerse nel procedimento di primo grado, che avrebbero dovuto portM"e alla reiezione del1la domanda. ·Era rrsultato cioè H dirfetto d'inserimento dell!a Valecchi nel!1a ol"lganizzazione delil''llfficio imposte, non avendo 'la stessa niente a che fare con l'organizzazione istituzionail.e di quello ufficio; ed era anche rimasto accertato il difetto di una dipendenza gerarchica rettamente intesa, essendo la Valecchi libera di svOlgere il suo lavoro come e quando voLeva, al di fuori di ogni controllo diretto, poichè ia Sua obbligazione era tipkamente d;i 'risultato. Chiedeva pertanto· che questa Corte, i:n riforma dell'impugnata sentenza, réspingesse la domarnda cOll!dannando la Valecchi ari pagamento del:le spese di entrambi i gradi del giudizlio. La Valecchi provvedeva a costituirsi in giudizio chiedendo ia rei:ezione del gravarne. La causa veniva posta i:n decisione all'udienza del 10 dicembre 1969, avendo le parti ·concLuso come trascritto in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE Il gra'Vame è fondato e merito di essere accolto. Gli elementi dai quali, a giudizio dehl'apel1ata (ed anche del giru!dtce di ,pdmo graJdo), dovrebbe desumersi 'Che la natui"a del rapporto' intercorso .1Jra essa Vsleoch!i e l'Uffi.cio delle ]jmposte Dirette di FOil~gno, fu di ilia·VOrO SUbordinato, ISOnO 1Ì lSeguel1Jti: a) l'aver eseguito rpresta:zlioni di call'attere manuale (puliz~a degli uffici ed accensione delle stufe; b) l'aJVer osservato tm preciso orario di 'lavoro, compatilbi!lmente connesso, anche se' necessariamente in antitesi, 'con 'l'orario degli uffici; c) l'aJVer goduto per la inter,a durata del rapporto di una paga mensile fissa; d) l'aver lO 896 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO percepito ogni anno ·la gratifica nata1izita; e) l'avrer svolto le mansioni nella •sede del datore di lavoro; f) l'aver prestato un'attività protrattasi in modo •continuativo e non saHJUario; g) l'aver usufruito dei mezzi e degli ·arnesi di lavoro forniti daill'ufficio; ih) l'essersi limitata a somministrare le tpropde energie di lavoro in una o111ganizzazione da altri predisposta •senza incorrere in alcun'a1ea e subendo IJ.e altr·ud direttive. Ma pare a questa Corte •che ila llinnga , •serie degili eilementi, SO(pll'a riportati, ·in parte sila inconferente ai fini della distinzione :lira contratto d'opera e ·contratto di: lavoro subordinato e, in parte, sia frutto di una erra.ta interpretazione giwi:ditca delle risultanze dehl'esperita indagine probatoria. H criterio distintivo sta neiJ. fatto che nel contratto d'opera i:l prestatore tdi lavo!l'o promette il ·risultato della sua attività, mentre nel contratto di lavoro le p·a~rti convengono una semp:Uce prestazione di energi!a laViO!l'ativa, senza diTetto riferimento al risu1tato a[ quale tale energia è indkizzata. Nel 'Caso di spe•cie, la VaJecchi aveva 9'Ssunto ['impegno di puiJ.ire i locali dell'ufficio delle imposte di Foligno e di accudi:re (nel periodo invernale) aJ:la accensi:one dehle stufe: è ovvio dunque che il suo larvOit"'O arvesse tcaratte~re manuaile e con1JÌilliUlatilvo, e dovesse esse!l'e avolto (lsrvooto) nella sede del datore di lavoro; che i mezzi fossero forniti dal datore di lavoro (vedi art. 212·2~ c.c.) e che la retr1buz:i!oill!e :llosse semp~re uguale (dato •che era stata for.fettariamente determinata). Si tratta di elementi perfettamente ·Compatibili con H contratto d'opera, tcome •msciplinato dall'art. 22122 tc.,c., !IJiè è il"ilsultato çhe l'appe[]Jarlla fosse tenuta ad osservare un .pr·eciso orario di lavO!l'O, nè che fosse inserita ne1l'ol'!ga:nizzazi!one dell'ufficio e che fosse sottoposta alle dilrettive del datore· di lavoro. La ntaura stessa del ser'Viizi:o che s'era !impegnata di prestar·e •le ·imponeva di non interlerire col normale orardo d'ufficio, ma questa <limitazione di •carattere nègativo non ~igni!fi.ca affiatto (come il pretore ha ~ritenuto) che fos~ obbligata ad osservare un orario, potendo svolgere i'l tsuo lavoro nelle altre ·sedici o:r:e del giorno (e della notte) a ,seconida delle sue es~genze o dei suoi comodd. , Inoltre è elt"Tato sostenere che vi fosse inserimento della Vale·c·chi n:eH'organizzazi:one del'l'ufficio, so1l perchè la puli:zia dei locali era necessaria per la pel'!manenza e per lo svoLgimento de•l lavoro degli imlpiegati: m ben altro senso detto inserimento va inteso, e cioè nel modo in cui H laViOTatore opera nel contesto dell'ufficio (o dell'azienda) e che per il la<Voratore ,subordilnato soprattutto consiste (il ricordarlo sembra perfino una tautooogia) nella subordilnaz~one. Requ~sirto che fa difetto !in modo asso•luto nel ·caso di specie in cu!i la Valecchi po·teva ol'!ganizzare il proprio lavoro iJn piena libertà •ed autonomia al di :fuori, non soLo deLla presenza, ma anche della ingerenza del datore dì •lavoro, cui interessava il :rilsUiltato e non di dtsporre delle attitudini lavorative deHa prestatrice PARTE I, SEZ. III, _GIURISPRUDENZA CIVILE 897 di lavoro (attitudini ,che non avrebbe nemmeno PQtuto utilizzare oltre l'ambito del servizio pattuito). Nè .giova ec.cepire che costui conservava run potere dd. vigilanza sul modo in <cui il lavoro veniva svolto, perchè questo potere non può essere n~gato al ·committen~. al fine di a.ssicuraJrsi che il servizio sia prestato in ·coruformità dei patti convenuti. Da ultimo, non ·giova nemmeno eccepire che l'assenza del rischio e la .gratifiea nataUzli:a (percepita per molti anni di durata deil. rapporto) sono d'ostacolo a 1che possa ·ra'V'VIiJSall'ISi, neil.1a SIPeeiile, run contratto d'<J\PE!OO. Non è affatto vero che il rischio dÌ!futtaJVa: la Valecchi non aveva me·sso a disposizione del dartore di lavoro le prr:opo:-ie energie lavOlt'ative per un certo nurmero dd. or•e <giomaiHere, aveva inf\liece rpcr.-ome~so il riiSUJltato delila sua attività 'e perlanto, ,se detto risultato fosse stato giudicarflo non conforme a quanto ,convenuto, era ovvio che la pr<estazione dovesse essere ripetuta senZa. llllltell'ìore compen\SO; in questo 1consi:steva il II'li.lschio (modesto data ~a modestia e la naturra del <contratto). La ~~a1lirfica l!lla<talizda è invece e<stranea al ,contratto d'opeve, ma non incompatibile con questo, ch'è consistito in un servi:llio !P["estato per lunghi anni, se si consideri che detta ,gratifi·ca (vedi testo Bisaoohri Pi1an) non venne cO!l'll"lisposta fin dall' ·inizio de'l rapporrflo; comunque ~questo !Uillico elemento non è ta:le da muta!l'e la natura del contratto quale risulta, come sopra è stato esposto, da tutte le ailtre caTattel'i:stiche, che ne rivelano e qua!f.ificano la intrinseca essenza, e da tutte le altre modalità di attuazione per il periodo di ben dodici anni. Vappello deve dunqlll!e essere accolto ed, in rifoct'ma dell'impugnata sentenza, la domanda del1a Valecchi deve essere respinta; tuttavia questa Corrile ne[!la natura dehle ca'Lllse !l'a'V'Vlilsa ci .giustli motiw per una totale compensazione del!le spese. - (Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) CONSIGLIÒ DI STATO, Sez. IV, 10 ~aprile 1973, n. 374 - Pres. Potenza - Est. Schinata - Mottola (avv. Grimaldi) c. Predletto di Oatam.zaro (.avv. Stato Casentino) e ConsorZJio Nucleo lndustrj,alizzaztone di Crotone (avv. Spagna Musso). Espropriazione per pubblica utilità - Industrializzazione del Mezzogiorno -Deposito indennità- Art. 147 T. U. 30 giugno 1967, n.1523- E' applicabile. Espropriazione per pubblica utilità - Industrializzazione del Mezzogiorno., Deposito indennità- Art.147 T. U. 30 giugno 1967, n.1523- Contrasto con l'art. 3 deila Costituzione - Manifesta infondatezza. Espropriazione per pubblica utilità - Industrializzazione del Mezzogiorno- Deposito indennità- Art.147 T. U. 30 ~iugno 1967, n.1523- Contrasto con l'art. 42 della Costituzione - Ma~ifesta infondatezza. Espropriazione per pubblica utilità - Industrializza;z;ione del Mezzogiorno- Deposito indennità- Art. 147 T. U. 30 giugno 1967, n.1523. Procedimento. Espropriazione per pubblica utilità - Individuazione dei beni - Indicazione dei soli estremi catastali - Completezza del piano parcellare allegato al decreto di esproprio - Legittimità. Legittimamente il Prefetto dispone il deposito dell'indennità, di esproprio entro :ur giorni dalla data di rilascio o consegna del bene, anzichè ordinarne il deposito presso la Cassa DepÒsiti e Prestiti prima dell'adozione del provvedimento di espropriazione, poichè, in caso di contestazione tra espropriante ed espropriato, l'art. 147, 4• comma del t.u. 30 giugno )967. n. 1523, a diffe~·enza di quanto prescritto in via genemle daLl'art. 30 delLa legge, 25 giugno 1865, n. 2359, a ciò espressamente abilita il Prefetto nel caso che la espropriazione sia pronunciata a favore di un nucleo industriale costituito ai sensi deLl'art. 144 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1.'>2.~ (1). (1-4) Circa J'autonomta deLla disciplina introdotta daJ. t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, che ha coordinato ·la precedente n01rmativa sugili interventi a favor·e deJ. Mezzogi01rno, vedasi, anche per riflessi sul piano urbanistico, Sez. VI, 5 giugno 1970, n. 496, Consiglio di Stato, . 1970, I, 1097 e segg, (*) Alla redaZJione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. Francesco MARÌuzzo. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 899 E' manifestamente infondata la questione di Legittimità costituzionale dell'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, per contrasto con il principio di uguagtmnza stabilito dall'art. 3 delta Costituzionè: e ciò poichè La diversità della procedura prescr~tta ai fini del deposito de~la indennità rispettivamente dell'art. 30 della legge 25 giugno.1865, n. 2359 e dall'art. 147 clel t.u. 30 giugno 1967~ n. 1523 è oggettivamente giustificata dalla normativa speciale dettata, infatti, per meglio realizzare ta :finalità di industria'Lizzazione del Mezzogiorno (2). E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, per contrasto con t'art. 42, 3•, comma della Costituzione, poichè l'obbligo di far salvo· l'indennizzo nei casi di espropriazione per motivi di interesse generale non esige che quest'ultimo sia determinato o liquidato (e quindi depositato) prima dell'emanazione del provvedimento di esprCYPrio (3). Legittima.mente il Prefetto omette di pubblicare l'avviso con l'indi. cazione dei giorni in cui i periti procederanno alla stima dei beni da esprCJIPriare, ai sensi di quanto prescritto in via generale dall'art. 36 · àella legge 25 giugno 1865, n. 2359, prevedendo l'art. 147, 3• comma del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, che tale fase del procedimento sia sostituita dalla predisposizione a cura del Consorzio espropriante dell'elenco dei beni soggetti ad esproprio con l'indicazione dei prezzi offerti per ciascun bene (4). E' legittimo il decreto di e·sproprio che si Limiti ad indicare i meri dati catastali dei beni espropriati, ancorchè sia omessa l'indicazione dei rispettivi con:fìni, nell'ipotesi che, al :fine di consentire l'esatta identificazione dei beni medesimi, si faccia richiamo nel provvedimento al piano parceltare, ove con apposta rappresentazione gra:fìca sono indicati i confini delle particelle ed il punto in cui esse vanno suddivise ai :fini della espropriazione (5). ' (5) Sempre con dferimento specifko ahle opere per l'LndustriaJ.izzazione del Mezzogiorno cfr. Sez. IV, 20 giugno 1972, n. 536, Consiglio di Stato 1972, I, 931 e segg. CONSIGLIO DI STATO, Sez. l'V, 10 april:e· 1973, n. 385 - Pres. Potenza - Est. IannQtta - Soc. Montecatini Ed~son ed ailrtJri (avv.ti Ce~ciello e Soo:Tentino) c. Cassa Opere ~str·aorrdinari:e dii: !PUbblico interesse Itailta meddionale ('avv. Stato ·P~olesi). Mezzo~iorno - Cassa per il Mezzo~iorno - Dinie~o di contributi - Procedimento osservato - Le~ittimità. 900 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Mezzogiorno - Cassa per il Mezzogiorno - Diniego di contributi - Osservanza di precedenti direttive - Legittimità. E'· legittimo il diniego di contributo richiesto ex art. 18 della ìegge 29 luglio 1957, n. 684 atta Cassa per il Mezzogiorno, ove risulti che il Consiglio di amministrazione di questa, prima di adottare la relativa delibera, abbia ampiamente discusso sui criteri da seguire per la concessione dei contributi stessi (1). Qualora in sede di direttive da parte del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno sia stata esclusa la erogazione di contributi nette i(potesi in cui le singole unità proq.uttive non realizzino un prodotto vendibile sul mercato, legittimamente la Cassa per il Mezzogiorno nega la conces. sio11!€ del contributo in difetto di tale requisito del prodotto·, allorchè i quest'uttimo sia in concreto preordinato alla produzione di altro bene attraverso un unico processo produttivo, a nuHa rilevando la mera vendibilità merceologica del prodotto stesso (2). (1-2) Massime da approvare in quanto applicazdone di principi generali. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 10 apri•le 1973, n. 395 - Pres. Pmenza - Est. Battara - Serafiini (avv. Pa!llottitno) 1c. Minilstero dei LL.PP., de1la P.I. e rde,i Trasporti e Comune d.i Roma (avv. ·Rago). Piano regolatore - Illegittimità parziale - Conseguenza - Illegittimità dell'intero piano - Esclusione. Piano regolatore - Vincoli di destinazione e limiti di edificabilità - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. (1. 19 novembre 1968, n. 1787, artt. l, 2 e 5; I. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7). Giustizia amministrativa - Piano regolatore - Censure relative alla osservanza di norme del procedimento - Proposizione di queste da parte di soggetto proprietario di area ricadente in zona diversa da quella modificata con il provvedimento che si assume viziato - Interesse - Non sussiste. La pqrziale invalidità di un piano regolatore generale non importa l'annullamento deLl'intero piano, risoJvendosi ogni piano in una S(!rie di pre•scrizioni concernenti l'assetto di tutto il territorio comunale, di takhè la illegittimità di una di queste non si riflette necessariamente PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 901 sulle aLtre: in conseguenza, ove il piano regotatore approvato si discosti da una delle prev'iisioni sulle quali era stato richiesto it parere del Consiglio di Stato, t'inosservanza dell'art. 1 del r.d. 14 novembre 1901, n. 466, che fa obbligo per il Ministro competente di sentire il Consiglio dei Ministri in detta ipotesi, si traduce nell'itte•gittimità del piano soltanto in relazione alle previsioni in questione, conseguendo l'illegittimità delt'intero piano nel solo caso in cui il piano approvato si discosti in toto dal parere ovvero in difetto del parere ste,sso (1). E' manifestamente infondata la questione di legittimità cost'i!tuzionate degli artt. 7, nn. 2, 3 e 4 della legge 17. ago·sto 1942, n. 1150, cosi come modificati dalla legge 19 novembre 19168) n. 118,7, per violazione dell'art. 42, 3• comma detta Costituzione, poichè i vincoli posti dalle suddette norme non si risolvono in una limitazione a tempo indeterminato dello jus a,edificandi, sebbene in una limitazione della durata degli stessi per l'adozione dei piani particolareggiati e per t'autorizzazione dei piani di tottizzazione convenzionale (21). Non può essere riconosciuto alcun interesse all'impugnativa del decreto presidenziale di approvazione di un piano regolatore generale da parte del proprietario di area posta in' zona non interessata atte modifiche introdotte al piano adottato dat Comune, ancorchè sia dedotto t'omesso previo rinvio a quest'ultimo del piano stesso per t'adesione alle modifiche così introdotte ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 8, 9 e 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (3). (1-3) V:edasi., in temntnd, ,8ez. IV, 19 ottolwe 1971, n. 890, 1l Consiglio di Stato, 1971, I, 173·9 .con giurispl'udenza e dottrina ivi richiamate. (2) L'lincostituzionailità della disciplina in 'esame è stata dichiarata con sentenza 29 maggio 1968, n. 55 della Cocte costituzionale m questa Rassegna 1968, I, pag. 661; 'cfu". aoohie ,s.ez. IV, W ottoblt'le 1971, :n. 8'89, 1t Consiglio di Stato 1971, I, 1733 e segg. CONSIGLIO DI rSTATO, Sez. IV, 10 apri!le 1973, n. 397 - Pres. Potenza - Est. B~anese - ComUJne dd SenaLes (avv .. ti Gwtner e Pl,acmi) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Bistolesi), Comune di NaJPoili (arvv.1ii Jochberger e ~osper>i), Comune di Bolzano ~arvv. Giam:IJni), Comune di Meriimo (avvAli BlWbato e Costa) e Coon'UIOe di Mal"Lengo (avv. Riz). Competenza e giurisdizione - Imposta comunale Industrie, Commerci, Arti e Professioni - Riparto tra più comuni - Decisione gerar• chica del Ministro delle Finanze - Giurisdizione del Consiglio di Stato - Sussiste. ., 902 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte comunali e provinciali - Ripartizione tra più comuni - Criteri direttivi - Elementi di valutazione - lll~ggittimità. (t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 161). Rientra neLla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato conoscere del provvedimento del Ministro delle Finanze adottato a seguito di ricorso gerarchico avanzato · contro il riparto tra più Comuni dei redditi prodotti ai· fini deLl'imposta comunale sulLe indust'l"ie, commerci, arti e professioni, risolvendosi la decisione gerarchica in un atto amministmtivo contenente la discrezionale valutazione deLl' Amministrazione in ordine alla rilevanza dei singoli elementi determinanti il riparto in concreto attuato (1). Secondo quanto prescritto dall'art. 161 del t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 la ripartizione del reddito prodotto in più Comuni va effettuata, ai fini dell'applicazione dell'imposta suLle industrie, commerci, arti e professioni, tenendo conto non soltanto dei Comuni ove il ciclo produttivo si conclude, ma anche di quelli nel cui ambito l'industria dà corso a cicli produttivi in funzione della realizzazione del reddito: è, pertanto, illegittimo n provvedimento del Ministro delle Finanze con n quale sia assegnata una percentuale irrisoria di detto reddito al Comune nel quale siano concentrati una diga, un bacino, un canale ed una condotta forzata di una àzienda elettrica consorziale (2). (1-2) Con le due massime in rassegna J.a Sezione 'ha dato puntuale applicazione al.J:a sentenza delJ.a Corte di Cassazione SS.UU. 27 febbraio 1971, n. 830, Giust. Civ. 1971, I, 1267: e ciò siJa sul punto ireJ.ativo all'esistenza delJ.a competema giurisdizionale del ConsigMo di Stato in tema di irilparto tira più Comuni deJ. reddito prodotto e non, [.IlJVece, in ordine . . aLla sussistenza dei presupposti di fatto, .sia, per quanto !l'iguaroa il merito, ciroa la applicazione delJl'art. 161 deJ. t.u. 14 settemb:re 1931, n. 1175. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 aprile 19•73, m. 432 - Pres. Mere• gazzà - Est. Cairborne - Di•ana (.avv.ti ATagorna e Pirocchi) c. Minilstero dei LL.PP. (avv. Stato Siconoùfi) e Soc. coop. :m La'V'OrO (avv. Raspa). Atto amministrativo -Atto confermativo - Nuova istruttoria e valutazione di nuova pretesa - N o n è tale. Edilizia popolare ed economica- Alloggi cooperativi- Verbale di consegna- Termine di 30 giorni per l'occupazione- Inosservanza del termine da parte dell'assegnatario - Decadenza - Legittimità. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 903 Edilizia popolare ed economica - Alloggi cooperativi - Decadenza dall'assegnazione per om:essa, tempestiva occupazione - Sanatoria ex legge 9 febbraio 1963, n. 131 - Non si applica. (1. 9 febbraio 1963, n. 131). Non ha natura confermativa t'atto amministrativo adottato sulla base di nuova istruttoria e di fronte a richiesta diversamente fondata rispetto a queLla in precedenza respinta (1). E' Legittima La dichiarazione di decadenza dall'asseg~zione di atloggj. o coaperativo per omessa, tempestiva occupazione neL termine di 30 giorni posto neL relativo verbaLe di consegna, ancorchè non risulti la specificà sottoscrizione detta clausoLa suddetta: it rapporto, intercorrente tra La cooperativa assegnante e socio assegnatario non è, infatti, riducibite entro schemi meramente privatistici, di tatchè è improprio it riferimento ad istituti che trovano significato in rapporti di mero diritto privato (2). · Non è applicabile la sanatoria prevista daLla. legge 9 jebbraio 1963, n. 131 aLL'intervenuta decadenza daLL'assegnazione di alloggio cooperativo per omessa, tempestiva occupazione, ave risuLti debitamente t~ascritta nel Telativo verbaLe di consegna la narma che commina La decadenza aL socio che non occupa t'appartamento assegnato entro it t,ermine di 30 giarni e risulti, del pari, che il verbaLe sia stato a suo· tempo regolarmente sottoscritto daLL'interessato (3). · (l) Giurispirudenza costante. (2-3) Massime da approvare: dr. Sez. VI, 29 novembire 1966, n. 944, n Consiglio di Stato, 1966, Lr, 2219; ,suU'applicabilirtà deliLa legge 9 :febb: rad.o 1963, n. 131 vedasi Sez. VI, 29 ottobre 1966, n. 807, ivi, 18156; Sez. VI, 18 orttob'fle 1966, n. 747, ivi, 1804. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 apri.>le 1H73, n. 415·5 - Pres. Uccel'~ toll'e - Est: P~anese - Colombo (a'V'V. Pdrooa11.1di) c. Mim.lilstero deHa Di.:fusa (avv. Stato Ferri). Ricorsi amministrativi - Silenzio della Pubblica Amministrazione - Provvedimento emanato dopo la scadenza del termine - Cessazione della materia del contendere - Non si configura (d. P. R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). Ricorsi amministrativi - Decisione tardiva di ricorso ~erarchico - Proposizione di ricorso straordinario contro la decisione tardiva - Conseguenze in ordine al ricorso giurisdizionale già proposto contro il silenzio - Rigetto - Irrilevanza. 904 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DÈLLO STATO Militare - Servizio di leva - Esonero - Diniego - Motivazione insufti• ciente - Illegittimità. Trascorso il termine di novanta giorni previsto dall'art. 6, de l d. P .R. 24 novembre 1971, n. 1199, per la decisione del ricorso gerarchico, l'eventuale, successiva adozione del provvedimento decisorio è •inut1ldJter data, ove l'atto amministrativo già gravato in via gerarchica sia impugnato in sede giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario; pertanto, il provvedimento di rigetto tardivamente emanato è inidoneo a produrre la cessazione della materia del contendere in sede giurisdizionale, ancorchè possa valere, al più, come nuovo provvedimento neLl'ipotesi che all'organo gerarchico sia riconosciuto un potere di intervento d'ufficio (1). Al ricorso straordinario proposto contro la decisione del ricorso gerarchico tardivamente emanata non pu() esse,re riconosciuto alcun effetto in ordine all'ammissibiUtcì del ricorso giurisdizionale tempe'stivamente promosso, dovendo la decisione mede:sima essere considerata come mrutiliter da•ta (2). È iLLegittimo il provvedimento col quale il Consiglio di leva respinge l'istanza di esonero dal servizio miLitare in base alla generica formula secondo cui • con ~a pwrtenza delL'iscritto la famiglia acquisita non viene a perdere i necessari mezzi di sussistenza • (formula predisposta conte. nuta in una stampiglia con l'aggiunta a penna della parola c acquisita • ), ove manchi qualsiasi cenno al processo logico seguito per giungere alla decisione ed alle deduzioni poste a sostegno di tale convincimento, in rapporto alla domanda ed ai documenti dell'interessato dai quali risulti che la famiglia acquisita del medesimo (moglie e due figli) vive con iL suo solo stipendio (3). (1-3) La nuova disciplina dei ricoo-si ammi'IlJÌJSitirati'Vi in:brodotta con il d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha indotto il .Consiglio di Stato a mutare la rprQIIn'ia precedente, ,consolidata giurisprudenza in tema di ,cessazione della materia del contendere, determinata dalla decisione tardivamente adottata in via gerarchica: cfr. •sotto tale ultimo profilo Ad. ipil. 3 maggio 1960, n. 8, Ccmsiglio di Stato, 1960, I, 822; dn dottrina vedasi: .CAPACCIOLI, Prime considerazioni sulla nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, G'iur. it., 1973, IV, I; FAVARA, Il ricorso amministrativo dopo la istituzicme dei Tribunali regionali amministrativi, Riv. dir. P":Oc., 1972, 619. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 Luglio 1972, n. 2573 - Pres. Giann: attasio - Est. Longo - P. M. Del Grosso (conf.). - Min~stero delle Filnianze (avv. StartJo A1i.bra~ndi) c. Falilill:ne11.11to Lotito. ' Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Tribunale fallimentare - Assorbe la competenza del tribunale del foro erariale - Coincidenza di territorio - Esclusione della questione di competenza. (r.d. 16 marzo 1942, n. 367, art. 23). Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Tribunale fallimentare - Credito non ancora insinuato· - Opposizione della curatela in sede ordinaria - Ammissibilità. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 96 e 101). Dopo la dichiarazione di faLLimento tutte le azioni di accertamento dei crediti, e quindi anche quelle relative a tributi, debbono convergere nelLa procedura concorsuale in71-anzi al tribunale fanimentare; tuttavia non può porsi una questione di competenza tra tribunale ordinario e tribunale fallimenta1·e quando e·ssi non siano territorialmente d~ti (1). Dopo ta dichiarazione di falLimento ma prima che il credito sia insinuato, La curatela può proporre oppOISizione contro L'ingiunzione intimata al curatore per supplemento di imposta nei modi ordinari, non ess~ndo possibile 'in questo momento l'opposizione innanzi al giudice delegato al fallimento (21). (l - 2) Questa sentenza con rapidissimi accenni :dsolve, non sempre esattamente p["obl-emi assai compLessi. J?r.endiamo atto, quanto aLla prima massima, rdeWaffell'mazdO!lle che la COOI1!Petenza del tribUJnale faLlimentare [p['evale su quella del tribunale del foro delLa PUibbldJca Alffimintstrazione, come era già stato af:lierlmato da1la Sez. Unite (22 Inla['zo 1972, n. 879, Giust. civ., 1972, I, 1274). La prima massima è però in netto contrasto 'con la seconda. Se, per ragioni di mera tecndtca 'del procedimento, si esCiltide 'che la curnte1a possa proporre innanzi al rfribrmalè :li:rlUmentooe domande inerenti a ~crediti ID!OU ar~~cora diniSinuati si ,che deve faJr rico:11so altl'azione 011dinaria, questa azdOID!e non va più l{n'oposta innanzi al Tribunale :fallimei111la~re ma a quello del foro deil.lo Sta~to; e tla stessa regola dovrebbe va~lere rper la doma~nda rp~ro906 RASSEGNA D~LL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). - Con atto di opposizione not1Ifìcato i'l 17 mar:w 19.67, l'aVv. Adolfo La Volpe, cu~ratore del faHimento di LIU!i!gi Lo Tito, conveniva innanzi aiJ. tribunal•e di Bari l'Amministrazione delle F~nanze dello Stato, ·esponendo: che ·CO!ll II'ogi11o !ll!Otaii' Oa~rbOFlle del 17 marzo 1960, l·a società • Ftscambi • di MHano aveva concesso un mutuo di cento miLioni al Lo Tito, imprenditore edile in Ba!I'i, per •la costruzione di uno stabile di' 'Civile abitazion·e non di lusso; che l'atto era stato 11egistrato in Bari, con i ben·efici fiscali accovdati dail.la legge 2 luglio 19·49, n. 408 (art. 18); 'che 'C'on ingiunzione fiscale, notifi,cartla il 7 mar2lo 1967, l'Ufficio del Registro di Bari av•èva intimato aHa Curate,la · de·l fallimento, nel rvattempo dichiaràto, del Lo T1to, di pa1gare la somma di L. 1.721.5'90 per imposte complementa-ri di registro e ·ipote·cada (compresi re·lativi dn:teressi e .spese), ossia 1a differenza tl'ia il'imposta .già pell'cepita e queB:a normale, ·e ciò in quanto non era stata dimostrata ne·i termini di i·egge Jia ~[sfbenJZéll dii. alliCIU!ni dici pve~osti dlell lbenefilcio irwocato. Ciò premesso, la ·cura·tela opJPOOlienrte chiedievla « 'R!llilliULlia!I'sru » il' iil!g1i.IU!n~olllJe come illegittima, sussistendo le condizioni richieste per l'agevolazione fiscail.e. L',amministra:llione convenuta res~steva all'opposdz,i:one, chiedendone H rigetto n·el merito e successivamente, neil corso dell'·istruzione della ·causa, sosteneva in linea principa·le doversi dichiarare l'improponibilità e l'<inammissi!bhlità della domanda, deducendo •che la decisione sulia sussistenza dei requi~iti per far .val·ere H credito nei corufronti del fahli} Ilento e ·~unque per l'insinuazione ne'l passi·vo spettava esclusivamente al giudice delega~o per il faHimento stesso - giudtce al quale :fu-attanto posta dalla Finanza, il! che è .stato puntualmente esctl.ruiso con la sentenza citata. ~ ,. Non pruò cond:iv.idersi lla motivazione !laddove si afferma che a segWto della dichiarazione dd :flallim«;!nOO viene meno ila potestà amministrativa di acc~e il credi,to di Ì:IllfP01sta; il fallimento non inflU!isce sul portere dell'Amministl'iazione e non elimina 'la necessità (o[tre ·che lla fa·coUà) di determinaTe in sede ammind.strativa l'obbligazione :tributa~ria rpTima che se ne domandi la verifica in sede gilurtsdizionale. (V. nota a Cass. 6 ottobre 1972, n. 2663, ultra, I, 9'10). N01n si rpruò aÌ>s01Iwbamente dire che a seguito dell1a 1dichiamzione dd fallimento la Fitnanza è costretta a p;ropmre, con l'tinsrunuazione, una domanda gi1udizia[e di acCie['tamento positivo in sostituziOlllJe deil.l'ooCie['tamento iÌ!ll ·sede amministrativa. L'accertamento in sede ammi,nist!'ativa pruò ·e deve esse!I'e PII'onrmciato 'e 1se dopo ll'insmuazione il CI'iedirto viene anrmesso, sd anrmette il cr.edito accertato dalla Fiinanza e non conrt;estarto e non .g,ià un credito •Che si accerti conveiWiOlllJalrmente, col consenso deil.la C'Ul'artJeil.a, in 'sede di msinuazione. Quel che viene meno con ila dichiarazione QJi faHimento è so[1Jan.to (art. 51 e 52 legge :flall.) l'azione esecut!iva individuale. Ne consegue che 'La Finanza deve Semp!t'e eleva~re iil supplemento (accer1mnento) nei confronti della curatela, ma non può metter lo in. riscossione con esecuzione PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1 907 l'Amministrazione aveva rivolto istanza di ammissione tardiva del credito e, in rprosieguo, al trlibnnale 'ia1ililmellltare, ai sensi degli a~t. 96 e seguenti delLa ~legge sul faHdmento. Oon sentenZJa d~positata :Ll 7 ottoooe 1969, dLl trà:boo.ale dilcma;raMa ··~ ilmprosegui!bile • l'opposizione e condannava la curatela aile ~ese del' giudizio, ritenendo che, ve:rtendosi su una ragiollle di cvedito che c poteva essere ed era ,staJta dnsinuata nel 'passivo del faHimento •, la contestaZ! ione in ordin·e 1aLla stessa, pUJr se Umitata all'esame della sola 1egUtimità dell'ingiunzil()IIle, • avrebbe dovuto trovare luogo attraverso il dmedio dell'opposizione • (aHo stato passi'V'o) c dilnanzi al trilbuna1le fatlimentare •, e ciò ai sensi dell'art. 24 della legge predetta. AppeLla'V'a 1a curatela. L'Ammin1Jstrazione delle Finanze resisteva al g:ravaJIDe. Con la sentenza denunziata, la Corte d'appel,lo di Bari, accogliendo l'impugnaz~one, d~chi!arava il!1egittima l'ingwn.zione tfisca'le e condannava l'Amministrazione appeHata nelle ·spese del giudizio. Considérava 1a Corte, d!ra l'altrò: che, contrariamente a q1.1anto ritenuto dal tribunale, ,suhl',~stanza di ammissione tal'diva del credito dell'Amministrazione il ,gÌJUldi!oe delegato non ,si e11a ancora proounzliato; che, in ogni caso, non si sarebbe potuta a'V'ere • opposizione • al!J.o stato passivo bensl, nehl'i!potesi di ·contestaZ!ione da parte della curatela ri-. spetto ad una eventuale ammissione rboodwa, iJ.'·Lstruzione di un Ol'd:inario individuale. Poichè l'atto con cui si accerta il CI'Iedito per imposta suppletiv, a è l'ing:inmzione (·che di norma ·cumula le caratteristiche dell'atto sostanziale di accet'ltalmento :e deil.l'.atto ~processuaile :.- 'P!"ecetto - di intimazione di pagamento) l'amministrazione per elevare il supplemento deve necessariamente intimare J.'ilngiunzione al cmatore; naturalmente questa ingi'llllzione ha •soltanto ~contenruto ·di atto sostanziale di accertamento (se di norma l'ii!JJgiunzione ha dupUce contenuto, non .. sono tuttavta eccezionali le :situazioni in cui 'l'ingiunzione abbia ·solo valore di [pll"ecetroo o solo dd aroto di accertamento). Si deve quindi concWudere che •contro l'ingiunzione intima1la al cul1atore iLa curateil.•a non ha interesse a rpropOlt"l'e OPPOsizione, mentre potrà •contestare il merito della legittirrniltà del SUIP!PiLemento quando il 'credito verrà insiJnua,to. Non .sembra che possa seriàmente affevmarsi che la curarteLa abbia interesse ad oppo!l"Si. afll'ingiunzione, ·consiidooaJta ·come atto di esecuzione, nel ,sospetto che /POSSa dar luogo ad una esecuzione i,ndividuaile; 'l'ingiunzione, .specd-e ,se limrtimarta al CUII'Iatore, ·è un atto di sempLice accertamento e non si può seriamente parlare di pericolo cti esecuzione, che potrebbe sempre essel'e rimosso successivamente se l'esecuzione fosse v.eramente promossa. Il vero è che la curàtela intendeva con l'azione promossa contestare il merito della legittimità del supplemento. Una tale domanda, se vera la premessa cti cui alla prima massima, non poteva essere proposta con azione ordinaria prlima della insinuazione e non vi era nessuna ragione appvezzabile per far riferimento .al principio che dopo la dichiarazione di fallimento non sono più possibili le esecuzioni individuali. 908 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA.DELLO STATO giudizio di cognt:zJione; che questo ultimo sarebbe stato com'l.tnlque riseTvato ailo stesso tr~bumille di Bari, non pot.endosi concepire, nel(J.'amlbito diel medesimo, un- • trilbuna(J.e fallimentare • come organo giudiziario avente ~competenm speciale ed autonoma; che d'·a1tra pa~rte l'opposi.z~ooe aU'ingiimzione non awebbe potuto ~ritualmente proporsi a,l giudice delegato del fal:ldmento; che ai fini della decdJsilooe deilla causa insflatlll'lata con !':opposizione appari~a prel'i.min:are ed assorbente ·la clircostanza chie il.' ~trnz1one Finoo.zdarm lll!veva notM1cato l'iingliJunzione di pagamento alla curatela, e 'quindli qopo iLa d~chiaTiaZione di facrlliimento, con evidente ~,iolaZJione dehl.'atlrt. 512; dehla J:egge diahldmenrtarre secondo cui • oglnii credilto •, :a!J:llche se mun:ito di prelazione, deve essere accertato in conformità d!eHe • norme del ~capo V • del:la legge, e cioè mediante insinuazione nel palssi~o diahldmentare; :che pertanto iLa pretesa delil'amm.inilistrazione di ottenere un pagamento dk·etto era inammilssibiJe, e l'ingiunzione fiscale veJ.ati'V'a al credito in questione anda'V'a dichiatrata i:lilegittima. Avverso tale prOIÌJJUillzia ·l'Amministrazione delle Finanze ha proposto ri:corso per cassazion,e, deducendo· unico motivo di doglianza. Resiste la curatela fallimentare con contrortcorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. ·.'. Oon l'unico mezzo l'Amministrazione finanziaria censura _la sentenZia della Corte di Bari per • violazione delle norme relative aHa co~etenza del tribunale fa(J.limentare, ex ao:-t. 24, 1r.d. 16 marzo 194:2,, n. 267 •. Osser'V'a 'Ì!n proposito J.a ricOI'II'ente :che dJl citato art. 24, va dn>terpretato nel senso ,chè neJila procedura concol'ISUale debbano convergere tutte le azioni di accertamento di crediti nei confronti del fahl!ito,, in modo da ,assoggettai'le a una d:i'Scipl:ina unitaria e realiz:z;are l'unità della eseoozlione SiUJl patrimonfo del medesimo, senZJa che sia dato· dilstinguere fra crediti per cui penda già un giudizio di cognizione e crediti che non abbiano ,fQrmato oggetto di a1lcun giludizdo. - Da tale plr'mcipio la ricorrente deduce che l'opposizione all'ingiunztooe fiscale emessa nei condironm delila C'tLVatela awebbe dovuto !plroporsi c innan:z;i al giudice fall:imentare ». Avverso tale conclusione, fatta prop1ria dai "t:fiJbuhale, non va!leva opporre, ,come ritenuto dal:la Corte d'appelllo, che l'ingiunzione era stata emessa irritualmente in quanto l'a ;sola vta per fa~r Vlalere [a pretesa delil'ammi:nlwazione m-a qruella dell'<insin'lllaziolll!e nel pa:ssi~o :liaillimentare. Così ragiOillallldo 'la Corte avrebbe mvertito l'ordine giru.Tidico delle questioni; ordme 'per crui, secondo la ricorrente, anche amme,sso che l',ingiunzione fosse stata emessa Hlegittimamente, c la questione di comPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 909 petenza del Tribunale rpe1r l'opposizione avreibbe dovuto comunque essere esaminata in via di pr,i:orità •, ed • il vizio della :ingiunzione non poteva esser fatto valere •che dinanzi a•l tri:buna!l.e comrpetentte, cioè - pex ii citato art. 24 - dinanzi al tlribunal!e fallimentare •. La doglianza come articolata nelle• suinldicate proposiziom, non appare meritevoLe di accoglimento. . È c•ertamente ·esatto H pdnctp~o, premesso dalla riconente, secondo cui nelLa pl'ocedura •concOTsual:e debbOOJO convel'gere tutte le azioni di accertamento di cxetditi nei con:lironti del :fa[itto. Ma è appunto lSU codesto prin.cipio che si è fondata la pronunzia della Oorte, affermando in ~:~ostanZJa cihe anche Lo speciale accerr:tamento con efficacia esecutiva, contenuto nell'ingiunzione r•elativa al cxedito fiscale, aweblbe dorvuto ll'limanere IP!r·ecluso aLl'armminli.Jst!razione, neancihe esso sottraendosi, malgxado La sua peculiarità, agili effetti de'l principio stesso. Su tal,punto di diritto non viene ·pl'oposta, dail!la :ricorrente, censura alcuna, se non sotto il profilo che, sia pur con hl :risultato di veder dichiaTare 1'iUegittimità dell'ingiunzione fiscal-e sotto l'aspetto pocanzli. mdim'to, il'oppo!Sii:zJilone avtr1elbbe dovruto pl'opo!r!Sii. « d!ioo.nrm 'ail tlribuooJ.e competente, e 1Cli:oè ... aJ: ltriburniaUe faJtllimenrt;are ». Ma .questo è p~roprio quanto· è •avvenuto, onde sotto tale profilo la ·censura ditfetta di consistenza gi!acchè tribunale fallimenltare, nella specie, ·era appnnto qucl1o <dd Bari adito dalilia CIUl'ateil.a; e, come ripetutamente affeTmato da •questo Suipremo ColJ.egio (da ultimo, con le sentenze n. 26•8-3 del 2 ottobre 1971; e tt 13·5-9 del 26 aprile 1969) non è ipotizZJahil!e una questione di competenza fra trilbuna~e ordinario e tribunale fallimentaTie, quando essi non siano territOTialmente d~stinti. Nè l'opposiztone, nei caso di specie, avrebbe potuto essei" proposta :ilmanzi al .giud~ce delegato, ancocchiè con il solo risultato di far dich1ara1' 1e irl!Legittima iJ.'ingiunZJione per insussistenza del potte!re dell'Amministrazfone di emettexla; rpoichè si vel'smna in un momento anteriore a;liJ.a domanda d'insinuazione Ida rpall'fte dehl'ammnstrazione orediltll'lice, siffatta opposizione avrebbe 'concretato,. in V'ero, 'l1!tl trimedio :Lgnoto alla parti•colrure disciplina dleil. pTocesso fallimento. - (Omissis). 910 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZLONE, Sez. I, 6 ottobre 1972, n. 286'3 - Pres. Giannattasi! o - Est. I.iiJpari - P. M. De Marco (conf.). - Ministero delle Fiiname (arvv. Stato Carafa) c . .Soc. ImmobiHare A1debaran, .A:ltaixi e Albatros {avv. Baccani). Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Ingi'unzione - Opposizione - Posizione· pròcessuale delle parti - Azione riconvenzionale della Finanza - Pretesa della stessa imposta o di parte di essa fondata su un diverso titolo - Ammissibilità. Imposte e tasse in genere - Accertamento - Nozione - Funziòne - Rispondenza alla legge e ai presupposti di fatto - Controllo .giurisdizionale. Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza e giurisdizione- Azione di accertamento- Accertamento positivo richiesto dalla Finanza - Azione riconvenzionale - Ammissibilità - Limiti.· · ··L'opposizione ad ingiunzione fiscaLe determina l'instaurazione di un vero e proprio giudizio di cognizione piena avente per oggetto La sussistenza delLa obbligaziOne tributaria, nel quale L'Amministrazione convenuta ha il diritto di proporre 4omande o eccezioni riconvenzionali, nel rispetto deLLe regole processuaU èirca il tempo e il modo di proposizione, per dedurre 1a fondamento deLLa ,sua pretesa un titolo diverso da quello indicato neLLa ingiunzione ed al fine di sostenere l'ulteriore pretesa tributaria riguardante il mede,simo presupposto che ha già originato l'obbligazione soddisfatta col pagamento deLL'imposta principale, sempre che, in caso di mutamento delLa causa petendi, siano rispettate le regole dell'onere delLa prova (1). La nozione di accertamento tributario (in- cui va ricompresa anche l'ingiunzione), in senso lato, va riferita a quel complesso di atti e di (1-3) Azione riconvenzionale della Finanza e azione di accertamento positivo. · La decisione mette a fuoco un ~an numero dL prob'lieriù che vanno ben oltre La modesta portfJata del càsO .deci,so. I problemi ·connessi alla ,posizione procesSUJale dell'Ammin1strazione convenuta nel ,giudizio di OipipOISÌZione ,ad in~runzione fiscale sono staiti più volte trattati (C. BAFILE, Note sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposiZione all'ingiunzione fiscale, in questa Rassegna, 196,9, ,I, 527; Ancora sull'azione riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale, ivi, 916, e annotazioni varie alJle sentenre a(p(presso citate). Irn questi scritti si è pOISto in luce che una azione riconv·enziona1e della Finan~a non è mali neoosSélll'IÌa fino a quando si discute del:La stessa imposta già pvetesa con l'ingiunzione e neLla stessa PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 911 posizioni giuridiche attraverso Le quaLi, in sequenza procedimentate, iL precetto deLLa norma impositiva viene appLicato neL caso di specie e La pretesa tributaria si concreta nei suoi eLementi costitutivi. Ogni tributo, infatti, si riferisce ad un pre•supposto, ad un fatto, ad una situazione da cui dipende iL sorgere deLLa obbligazione tributaria per La determinazione deLLa quaLe La Legge detta una specifica ,di.sciptina volta a fissare La c.d. base imponibiLe. Pe1· assicurare La rispondenza deLL'accertamento aLLa Legge e atta situazione di fatto ·da questa considerata sono predi,sposti i rimedi che sogtiono ricomprendersi neLL'espressione • contenzioso tributario • (21). L'azione davanti aH'au~orità giudiziaria ordinaria in tema di trib'l!-ti suL trasferimento deLLa ricchezza, può avere per oggetto un accertamento giurisdizionaLe circa La sussistenza deL presupposto giuridico deLLa pretesa tributaria e La portata deLLa norma" che dilsciptina t'imposizione, accertamento che è proponibiLe ogni voLta che si verifica una situazione di obiettiva incertezza che impLica un pregiudizio attuate e giuridicamente apprezzabiLe da rimuovere coL raggiungimento di una certezza circa La esistenza di un diritto proprio o L'inesistenza di un diritto altrui; L'interesse ad una taLe azione di accertamento (negativo o positivo) è riferìbiLe sia aL contribuente che aLL'ente impositore, tuttavia. L'accertamento giurisdizionale non può portare a far emettere daL giudice ordinario una pronuncia suLLa determinazione deLLa misura deL tributo, suLLa quantificazione deLLa base imponibiLe, o suLLa determinazione deLLa misura deL ·tributo suLLa base di una quantificazione risultante aliwnde, una pronunzia cioè con cui iL giudice si sostituisca aLL' Amministrazione finanziaria nei suoi compiti tecnici. È tuttavia possibiLe in sede di azione di accertamento definire i presupposti di puro diritto deLLa pretesa tributaria, in base ai quaLi in sede amministrativa (ovvero, su ricorso dei contribuenti, daLLa Commissione) sarà determinato it concreto debito tributario (3). milswa; 'UIIJJ!). ve11a domanJdia r.tcOillvenzionale, cioè wna dOIIDailldla prOIPosta dal ·convenuto coone attoce e che non è dil'etta so1tarnto a Desistere aliD:a domanid:a dell'attOTe !PI"inciJpafle, sarebbe \PI"Ocessua!mente neoessatrlia ove La Ftnanza dOIIDa'Illdasse il pagamento di un'imposta più •gt"laV•e di qruelila por.tata nell'ingiunzione o di UJ!lla 1\lllteriore imposta che si agg.tunge a quelLa 1già dòmandlata senza assoobdrilia, ma un.a 1Jal1e dOIIIllanda è dubbio che possa ·essere Pll"OIPOsta non gdà per ·ragdoni strettamenrte processuafli, ma per l'impossibiitità di trasferit-e illlnanz;i all gi:wd.Lce Oil'ld.Lna~rio La :liurnzdone di accertamenrto deLl',imposta, ·funzione che è attribuita in VILa escLusiva all'amministrazione. Si innesta cosi l'altro problema delle azioni di accertamento, positivo ·e negativo, anch'esso più voLte esaminato (ReLazione Avv. Stato 1966-70, II, 522 e ss., e annotazioni alle sentenze di seguito .ci:tate). La dotta .sentenza oil1a i!n esame affronta •oonginntamente i due problemi con riferimento ad un'azione Ticonvenziomill!e deolla EU.rnanza dM"etta 11 912 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO {Omissis). - Con ·l'umco mezzo de~ ~icooso ii.'Ammmtstra:zione Fd! nanZiiaria 1si duole ohe ila Oo!rte di merito abbia escluso la rpropcmilbil<ità delLa domanda volta a fare accertare, in sede di opposizione ad ingiunZiione fiscale, iii. diritto di e1ssa finanza di pretendere H pagamento della n'Orma1e imposta di registro su' un atto OT'iginari!amente ammesso a god~ e di una agevolazione tributaria (queUa di cui al d.l.[. 26 marzo 1946, n. 2:215) rel!ativamente ad una parte dei beni trasferiti con quel!l'atto, che non presenta'VIano 'i requisiti richiesti dalla legge di esenzione, mellltre con lJa ilngiunzione opposta (revocata d'ufficio) illegittimamente era stata negata [a spettanza dei benefi,ci rispetto ail'intero compendio immobiliaTe tmsd:ertto (rperchè ali'atto del tTasd:erimento i laiVori di ricostruzione sarebibea:'o già stati m corso). Ma, come ha puntualtzzato i!l l'aprpresentante deH' Avvocatura dleHo Stato nella d.isoossicm·e 'Orale, la 'sollevata questione investe una tl['oblemahlca rpiù generale, '11iguwdante i Jimiti di lp['Oponi_bdiità deilile ;r.i!conad ot~e un accertamento positivo del credito di im!Posta. La pronwnzia dev.e. essere ,arttentamoo.·te Vlallutata sp~t>e JP'er quella paa:-.te che attiene all'azione di oocertamento. E' certamente incOliJtestaiblile che Il' .Ammir.nistlr<az,i001e 'convenuta nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale possa, rdnuncilando o no fomnailmente Wlia li.ngi'IJJilZione, sostenere, in tutto o Ìlll parte, 'Ila fondialtezza dellla pretesa tributrurda, invOClai!lido u:na dive!l'ISa norma o p:mspettando una diversa quaili:ficazione giurildica dehl'lllltto o 'anche deducendo nuovi presupposti dd futto, anche se in qUJeSt'Wti!rnp. .àrpotesi deve OSSei'V'ilre le rego\le geneJ:'Ialli. ,suliJ.'onea-e della prova e 1SUJ1lie modaildtà delila ded.uZiione dei mezz~ istruttori. Non 'solo ·tutto dò è consenU.to .con J.a ~zione delila domanda riconv;enzionale, ma anm Ulll:a vera e propria domandìa rli.coiwenzionale (sailvo situaz:ionli. del tutto eccezionaili) non è nemmeno necessaa:-li.a (Cass. 9 ma~gio 1969, 111. 1581 e Hi·85, in questa Rassegna, 1969, I, 5·27; 19 agosto 1969, n. 3010, e 23 luglio 1969, n. 2775, ivi, 917; 28 ottobre 1969, n. 3536, ivi, 1153; 10 marzo 1970, n. 609, ivi, 1970, I, 431; 10 febbraio 1971, n. 338, ivi, 1971, I, 599), al punto che il mutamento della causa petenèli è stato riconosciiUJto ammisibile anche in g1r1ado dii a~ppelll.o (27 gennaio 1971, n. 202, ivi, 420; 6 il.uglio 1971, n. 2103, ivi, 1399) semprechè non vi sia in questa sede immutazione dei ipiOOSUIPPostli. 'di fatto (13 luglio 1!)17,1, n. 2277, ivi, 143·1); è 1stato·1altresì affermato che illa pil'etesa illrdbmail'ia può, come nel caso 'ora deciso, .essere 'dicll.iamta legittima soiLo per una palt"te deilll.a somma pretesa l!lJell'in'giunzione senza che ciò COillJPortli. a1ll!lJ1.1iiJlamento o revoca dell',atto amministrativo e renda necessaria iLa lpll'aposizione della domanda riconvenzionale (19 agosto 1969, n. 3010 già cit.) e che, a seguito di dichiarazione di nullità dell'ingiunzione (a cui deve. equipararsi l'an: dUJ1l:!li!IIlento di rufftcio ), iii. giujii!ce può Pll'onunciare la condantlla dell:l'opponente al pag1amento 1dehla stessa 1somtna oglgetto dell'tngiwnzione (o di paa.-te di ·essa) fondando la !pretesa tributaria sui!Jo stesso tli.rtoilo o su !llltlro di.'Vierso (20 settembre 19171, n. 26,23, ivi, 1971, I, J.473). Nel ·CiaiSO di sp.ecie €Q1a stata solll1evata un'altra questione: la corie di a~P~PeililO a~Vev;a negato la ipToponibilità della doonanda deHa Fin:amm (e PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 913 venzionali in sede ·c"Ù opposizione ad ingiunzione fiscale, in Telazione ai poteri dell'Autodtà g•iudiziaria in ·ordirne all'accertamento contenuto in tale ingiunzione. L'Ammirn~straz!ione Fi!DJanZ!iaria denuncia, rper.tanto, la vJolazione _e la falsa appl:icazione degli artt. 4 e 6 della llegge 20 ma'l'Zo 18<65:, n. 212148, alli. E, •degli aTitt. 8 e 9 dehl'a legge di regdistro e dei ipl'incilpi :genocali m materia •di 'procedimento monitorio fiscale, a1rticolando H motwo in tre punti. Viene, an~itutto, richiamato l'·orJentamento giurdsprudenziaJle di questo s.e. ·secondo ·cui la finanza, in sede di opposizione ad ingiunzione fiscale, può P'ropone domande riconvenziona'li in primo grado e nruove eccezioni in grado di appeno, e il giud1ce può rÌ1:1·saminacre hl titolo giuridico posto dall'ufficio a base della tassaz!ione' giustificandola irn base ad una div;ersa definizione legale deH'atto, ovvero in base alle mgi:oni ed eoceziol[}li anche nuove, dedotte dall'ammnstrazi·one. non rileva se essa fosse avanzata in via principale o riconvenzionale) in quanto si .conCTetava in un',azione dii accerrùam.ento di'retta a :llar dicmaracre gi·udiziJailimente la sussistenza di un debito oo imposta che non era stato oggetto di un pcrecedente accm'tamento in sede amministrativa. La decisione dellla corte oo mecriJto exa cetr1iam€1[}1Ìe errata, ma hl pcrobllema da essa posto iJndrubbiamente esilste. Molto -irnter,esse perciò V'a attribuito alla pacrte della decisiorn·e og~etto delll:a seconda è dellla terz1a massiJma. La •seconda IDaJssima defini,sce correttamente, soilo come pi'l"emE!SSa alla successhna disamina, :iil cararotere deilil'acc,er1Jam€1[}1Ìo 1Irdbutario e opipOTtlunamente mc~a in modo esplliJcito· la natucra wohiacrativa di esso, secondo una linea 'co8tal[}ltemente seguita nel:la giurisprudenza de1l!a S. C'. (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 454) ma vivamente contestata dalla dottdna. Ma è lim[>ortante notare ·come, siJa pure im:pil.iJci1Jalmente, si rlcon: Dérma che l''aooertamento è una fUJ!l!Zione a!lll!ITllÌnistcrativa rispetto alla qua.ile il conternzioso tributarrio ha UJ!l!a funziorne dii .controllo di i1egillimità ma non di sostituzdone. Ma ciò in IP'acrte si diJmeDJtic,a neilil'UJltima massima ove, aiflrornrtlando il tema deille aZJtoni di accertamento, si afferma che tale ,dO!ll!lmda, che si ~cornfig)Ur.a a~l.ilo ste,sso modo 'Sia pe~ il, contribuente che per la Fdnarnza, è 1Semp'I'e proponibi:1e ogni vOilta che si profili un interesse giurid!iJcamente aP!Prezzabhle a Timuove11e una ISi·tuaz,ione di inc.ertezza (llll[}lche se norn determtnata Ida un IPirecedente accertamento in .sede ammimstmrtliva), ooil. solo liJmiJte, per il giuruoe oodinario, di non pqter,si proDJÙn.iciacre nè SUJlla semplroe •estimazione nè 1SUJlla iliquidaz!ione delil'imposta (definita un compito tecnico dell'amministrazione); si aggiunge che, al di fuori della sem. plice estimazione, Ì.l giuddlce o~rdinario può defirnre in via astratta i !Presupposti deilila obblLi,gazione, indipendentemente dalll''apip['ezzam~ deil. fatto generatore deill'imposta che sarà definito successivamente in sede ·amministrativa. Su quest'ultima massima vanno fatte alcune considerazioni. Non ecra necessario scava'I'e tanto a fondo per risolvere la questione oggetto deil giudiZiio perchè, come 'Si .è visto, il ·sostenere :H fond.iamel[}lto parziale dellla 914 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ·Si osserva, poi, che ia Oor1Je, pur dichiarando di prestare ossequio a tale orientamento, lo ha sostanzialmente d!ilsapplwato, ritenendo improponi! bìle la ri!convenzional'e in quanto :sarrebbe mancato l'atto di accertamento tributario, quale momento insopprimi!bile del rapporto di imposta. LnifiJire, m pone lin IIIUJce ffi'eq!Udvooo liinJ CUJi. è ilnJcOII'ISa lia COll'te d'appeUo milanese ritenendo che, nella specie, ia domanda de1l'ammin~strazione richiedesse al 1giuidice ordinario una modidìcazione, o una sostituzione, delil·a tassazione, Jiaddove si trattava di valutare la fondatezm delLa prretesa ·impositiva nella sua interezza, e non quaie esclusivamente portata diaU'in:giunzione, a pr.escindere dal .previo accertamento, e si fa notare che se si esigesse nn :previo accertamento ammintstrativo, quale condizione '<:iella proponibil:ità di dconvenzional'i in sede di opposizione ad illlgiunzione fisca:l1e, si verrebbe ad escludere automaticamente in concreto la possiJbi!Htà di una proposizione siffatta. Nel!la specie la riconvenzionaLe dell'amministramone era diretta ad ottenere una minore imposizione comprresa in 'quella dell'ingiunzione opposta, sicchè restando iìèrmo LI thema decidendum, non occor-reva ipotizzare un nuovo atto impositivo 'qual·e condizione del potere del giudice chiamato ad a~ccer: tare l'inesistenza ~del diritto dell'opponente a fruire dei benefid fiscali pretesa f·atta V1aJ1ere con l'ingiunzione in base a ragioni giurÌidiJche diverse o 1a presupposti di fatto nuovi non ISLgni:ficava .proporre una domanda di accertmnento positivo indiipeiJJdente da una deterJ:llinJazione am.tninistrativ: a, ma soltan:to COI"Jreggere questa determinazione. L'azione !l"iconvenzic:: mailie, ·anzi pdù c0<r:r1ettamente la semu;>(Lice eccezione, :non implica aiJJohe la proposizione di un'azione Idi aooerf;arrnentO dÌJSSOciata da Un precedente accertamento ao::mnd!lliswativo e dwetta a fa!r eseguire dal giudice quell'accertamento che non ha eseguito l'amministrazione; al contrario, come nel!le t,ante rsifuazioni in . cui ,si è discusso dell'azlione riloonvenzionaile senza po11si af:fiatto il prohleo:Tha deU',a:zione 1di aocertameiJJto, nteLla :fiattilspecde esami! llaroa esiistev:a un accertamento llltnllllÌJnd;stmtivo di ooi in sede giruxisdizionale si ver"lifica'VIa la leg,ittimità (monosciuta pa:rzial!mente) sia pure per ragiOIJJi giurkliche di~erse ma attinenti alla stessa impoota. Bertanto la motivazione della sentenza avrebbe potuto, oome tutte iLe aLtre, arresta!l"si sulla pllima massima, dicMa:ranidJo che el'II'.onef~~IDente lLa corte di merito aVIeVla .deciso suLl'dmrao:nmìJssibilità di un'az[one dii· accertamento che invece non si poneva af:fiaJtto. Ma V'oliutamente si è rtoe!l"cata a[ 1di là del caso spec:i:litco, una solliuzione più generale, oonside!l"a!lldo che • 1soJ.o accidentalmente • ila pretesa originaria oggetto dell'ingiunzione ,e quella successiva fatta valere con l'azione (l."iconvenzionaile arvevano i.noce!llza allo stesso raa;>IPOT'to e alLa stessa norma e che non ha importanza rdetermli,nante .iJ1 fatto che oon La domanda dconvenztonaile, 1si sia qperata una I1Ldluz.ione della prete,sa ori:ginaTia, si,cchè ailla stessa •ConcLusione (po:brebbe gtnng.ersi ove una 'tale cOII"Il':iJ~ondenza non si verificasse e ov:e non si desse una ddlllzione delhla pretesa. E' certamente esatto, iJn termimd generali, dichlart"lall'e che è propc::mibile un'azione di ;31coertamento positi'V'o dehla Fmanza tutte le volte che è POISPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 915 di cui al d.•l.l. 26 marzo 19·46, n. 225, relativamente a quelli fra i beni oggetti del 1Ta·sferimento non danooggiati <da eventi beH:ici nella misura voluta dalla legge. Nè tale cognizione comportava l'esame di questioni di estimazione semplice, trattandosi di ri:solvere· un problema ci!'ca l'esistenza del diritto aHa agevolazione fi'scale. Il motivo è fondato, e va accolto. E' assolutamente rpa'Cifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (a partire daHa sentenza 18 dicembre 195,6, n. 445·3) che, proposta ,daJ. .contribuente 1'opposizi!()(ne ad iLngiwnzd:one fi•scale, l'AmministraZJione Finanz,iar.ia, ·c:redi·tl'i.Jce, viene ad a•ssumere •la posizione lp["ocessuale di convenuta, e, come tale, ha H diritto di proporre domande (ed eccezioni) Ti-convenzionali ex art. 36 c.p.c. La ricognizione dei tratti salienti deH'elaborazi:one giurisprudenziale in ar.gomento ·rappre•senta il punto di partenza obbHgato peli" ip["Ocedere a·Ha confutazione del·le tesi giur~diche della Corte· milanese. Ha insegnato questo S.C. che l'opposizione ad ingiwnzione fiscale determina ·l'instarurazione di un vero e p·rop·rio giudizio di cognizione, avente per oggetto la sussistenza dell'obbligazdone tributaria, nel quale l'a~imazJione può dledUirire a fomlamento delllia sua pretesa un, titolo diverso da •quello indicato nell'ingiunzione, nei 'limiti in cui è consenti- ta la modi:ficazd·one in genere della causa petendi, pre·cisando che· in tal caso i:l ·giudice ordinario deve conoscere de·l nuovo titolo dedotto, sibiJ.e nello stesso vaprporto un'azdone di accerlamento negativo del contribuente. Ma è sUJlla proponib1lità del!J.'azione di acce~rtamento de[ contlrlibuente che non si può tOOOliSelllti!t"e con l'orientamento più recente, per quanto ,aD1cora Jirammenta:rio, della giurriaip!t"Udenza delLa s.e. riconfea:mato e generaMzzato nella ,sel'lltenza che si commenw. E' stato .il!lvero affermato che l'azione di accertamento negativo è proponibile perfino quando il dubbio sulla debenza di un tributo sia originato da un • comportamento • dell'amministrazione, anche se relativo a situazioni indeterminate o a fatti futuri, come nel caso il dubbio sia g·enerato da un atto di caratt&e generale (circolare, risoluzione, risposta a quesito) non incidente su rapporti giuridici individuati (Cass. 24 giugno 1972, n. 2134, 8 giugno 1968, n. 1751, in Foro it., 1969, I, 165), ammettendo cosi ,che l'azione di accertamento possa trasferirsi in una dissertazione accademica, insuscettibile di creare un giudicato, avulsa da un concreto rapporto giuridico; parallelamente, per le imposte dkette, •si è lrtitenuto che con l'azione di accertamento possa elrudersi il limite della giurisdizione condizionata al preventivo giudizio delle CommiJssioni (Cass. 16 maggii.o 1972 n. 1484, in questa Rassegna, 1972, I, 709; 22 dicembre 1971, n. 3738 e 27 ottobre 1971, n. 3021, ivi, 146). Ma queste tesi non poosono esse!t"e 'condiV'i,se e comunque la possibildrtà pe~r la E1inanza di dedurre, eveltlitu,almente in vda crico:nvenzionale, un di·Ve!t"SO fondamento della 1sua pretesa ·non deve essere •amme,ssa a questo ip["ezzo e giustificata da una dilatazione delll'azione di a'cc&tamento concessa al contribuente. lin pacrti•col,ar.e per Le imposte di regis,tro e dii ·successione non 916 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO anche indipendentemente dalla . domanda p~oposta dall'attor·e, ai fini dell'accm-tamento del credi·to fatto valer~ dal!l'amministrazione (Cass. 20 settembve 1971, n. 216:2:3). L? FinanZia può propoNe ·tutte le ecceziooi che la VIeste di convenuta 1e •consente, nei modi e nei tempi stabiliti dal codiloe di rito (Oass. 6 luglio 1971, n. 21103); dedurre tutte· ·le ragioni che giustilfì.cllino ·la pretesa fatta valere coo l'ingiunz·i:one opposta (Cass., 3 luglio 1971, n. 2074; Cass., 2:4 luglio 196H, n. 2673); non solo quelle dirette a :rendere inefficace l'azione, ma anche quelle che foodiano la pretesa >su un titolo diverso da quello !indicato nell'ingiunzione (Cass., 13 ·luglio 1971, n. 21277); è quindi consentito invocare un diverso titolo a gilustificazione anche parziale del procedimento ingiluntivo, :!."i-conoscendo :l'inesistenza di quello su cui inizialmente H procedilmento stesso era stato :fondato (Cass., 22 giugno 1971, n. 1978; Oass., 10 febbrlado 1971, IIll. 338). E ip!UÒ avere i!!llgresso iln •sede di oppro~sizione l'eieceZJione ricoovenziJona1e della finanza che, rispetto alla pretesa del contvibuente :di godm-e di 'll!tla determmata agevo1aziooe, sostenga che il'aotto debba sottostare •al nwmale trattamento tributari:o (Cass., 27 gennaio 1971, n. 202}. iM•ilra ·la riconvenzionale (che opera quando non è stato possibile render·e inefficace •l'azione del cont].'libuente fondata sulla illegittilmità deH'ingiunzione per ragiooi :fo~au o stanz·ia'li) a far valere [•esistenza del diri·tto del ·fisco alla Pffi'oeZione del tr'ilbuto, non più sosteni: biLe ISU'Ha base delle ragioni addotte nell'ingiunzione (Cass., lO marsi V'ede •Come il dubbio che (legdttimerebbe l'a2lione di accevtamento pOISSa .sorgere, prima e dJnddpendentemente daiLla domanda di 'SUJP'Plemento arvanZJata con l'iltllgilun2lione (il'accertamento di valOil'e ad fini de1l'irnposta compllemenrtar: e noo vra preso iJn oonsilde:ra2lione perehè !nOIIl può ,d!lJr !Luogo ad una questione rproponibne innanzi alil'AGO). Bevtanto, sul problema posto oda!l caso 1deoiso, non ha vagione di essere per nulla UJtHizzato rul priDoilpio deliLa correlativù:tà tra l'accertamento negativo dei! contribuente e l'accertamento positivo dell'ammini•strazione; cosi facendo, se si riportasse nei giusti (assai angusti) limiti l'azione del contribuente, si restringerebbe fino ad ann'!lllare la proponibilità dell'azione riconvenzionale della Finanzà ove si consilderasse setniplt'e ad essa ·ool!Le~ata un'a2lione di aJCcertamento positiV'o, il che, come si è Wsto, è da esc1uidere. Resta a vedere, allora, se l'amministrazione possa proporre un accertamento positivo entro limiti più ampi di quelli da assegnare all'azione del contdbuente. Nel giudizio di opposizione l'amministrazione potrebBe dedùrre un mutamento ldel'l:a domanda, che noo investe ISOlitanto la causa petendi ma anche ~l petitum, aVIanmillldo sulila base ldd un nuovo preSUJP!Posto di fatto una pretesa tributaria dd'V'€1I'!Sa !in sostirtuzione di quella ori1ginaria. Anche ~n questo ca:so, sempoochè si res1Ji. nei limiti quantitativ:i delLa rpretesa ooigina! fioa, non è :a pall'iliar di :azd:one dd accertamento positivo; si dilsouote ancora delila tassazione di que.U'atto, anche in !riferilmento ad nna norm.a diVIersa, ald una quailificazdone gimidica nuow o ad un prestl(plposto dd :liClltto che, se pm tvCIIScmrato precedentemente, integi'aw fin dall'origine PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 917 zo 1970, n. 609) ed a prescindere dal valore forrruti'e del titolo medesimo (Cass., 13 >luglio 1969, n. 2·649). , Nel·1o stesso senso della possibilità di dedurre in divel'lso titolo giustilficativo dJeilJLa (pll"etesa, Si è, prommciar!Jo 'P!tù vtdlJte ·ed altlJChe 1Jn epooa meno recente, questo Supremo Col1eg~o (Cass., 9 gennaio 1·967, n. 2339; Cass., 112 novembre 1196·5, n. 2~56; Cass., 13 fubbraio 1963, n. 2:84; Cass., 11 luglio 1962, n. 1849). Si tratta di :appUl'lare se sussistall!o in conCI'eto i presupposti staibiliti dalla legge :perché debba rilconoscersi l'obbligo del contrilbuoo.te dd cordspo:nJdere i!l tri:buto nella misura :pretesa dell'ente impositore, a ·~Utela dei diritti soggettivi, si'a di ·questo che dei contr~buenti, sui qUa'li incilde iJl raJPporto trilbutario; ed a tal fine il'ammtn:i!strazione :può atnohe addurre l'esistenZJa di un titolo diverso :al:lta percezdone del tributo, mutando la causa 1predichiarata dall'ingiunzione, e· l'lioonoscendo 1'1nesistenza del titolo 'su .·cui :quest'ultima si fondava, deducell!do in sua vece motivi ·giUl'lidici diversi da quelli fatti vaLere precedentemente e ri- ' spetto a'i quali !Sta :a suo carico ·l'onere probatori:o (Cass., 9 giugno 196:9, n. 2018). Nel ·giudìzio di opposiZ!ione, qua~le giudizio a cogniz~one piena (Cass., 2:234, 212,2.9, 2019/69) l' Ammindstrazione Fmanzilaria, una voLta riconosciuta l"insussilstenza del titolo sul quale era :basata l'ingiunzione può, dunque, invocare un diverso titolo a giustificazione della pretesa, la fattispecie legale. Se, ad esempio, si è negata l'agevolazione dell'art. 14 della legge 2 luglio 1949, n. 408, perchè la costruzione non era stata ultimalta entro Ìl1 .biennio (TilJOitivo a~ssorbente che avew. fatto 1lrascuiram.e a!~trd possilbi1i) e poi, venuta meno questa 11a~one per effetto dd norme intel'!pretarbive SOjpll"aJVVeiJJUte, m sede Ol'lddnarila ISÌ sostiene che l'agevolazione non (pUÒ essett1e eguailmen1le aooordaba perehè 1a OOISa costruita ha ca11atteristiche di !lusso (raglione :che, oV"VVÌÌamEEDDle, awebbe potuto essere allegartla :lliJll dailil' 011igilne) 1si deduce beiJJSi un di VeJ:'ISO :presUJPIPOIS'bo dii faJtto che non influisce soltanto sulla causa petendi, ma la pretesa tributaria l'esta og1gettivamente -la stessa ISi . che ILa p:roilJUiiiJCia che il ~~uddice è chi.amlllto ad emettere è IPU!l" 1sempre una dichi:arlazione dii Legittimità dell'di~nmone e non un acoertarrnento ex novo dd una {Piretesa che non ha wuto una preventiva tdeteJ.'IIDÌII1azione in sede am:tniÌirlliiS1va. Infatti ~a Finanza potrebbe tindubbdamente idedUl1l1e un nuovo presupposto deihla sua pretesa anche innanzi alla Commissione delle Imposte, innanzi alla quale ovviamente non sarebbe [pll"'ponib1le una dQillalnda ll1iicon'V'enziona1e av.ente per oggetto un'azione di accertamento. L':ailLegazione dd 'I.1II1 div;eJ.'ISo p11eSUIPPOsto di fatto, ed ·a mag1gior ragione 1a :prospetta:l!ione di una div;ersa. qiUalllificazione og.iJul11dica deill'atto o ['atppilii.cazione dd una :divema n0il1lllla 'gliuridliica ÌlmiPlica soltanto un pa:-oblema processuale, p.er quanto •attiene aJi .anodi e ai rtemniiilJi. dellia deduzione di pvove o dd ragioni :fli:n daill'origirrle deducibili. Tutto questo vale, ovviamente, anche quando, come cneil ICaiSO deciso, si dichiara so1o ·in parte iliegJi: ttdano rul ,supp(lemento, fondlamido questa mìnore pretesa •SU un fatto di918 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pUIIchè fornilsca J.a prrova della nuova causa petendi, eventualmente riconnessa all'esclusione del,J.a invocata a•gevoiazione tributaria (Cass., 9 maJgglio 1969, nn. 1581 e 15•85; Oa·~s., 9 ,giugno 1969, n. 2019 ci<t.). In una fattilsipeoie iJn •cui l'Amrrninvstrazdone Finanz'iarr:ia pretendeva l'imposta nella misura normale, ipotizzando la necessità di un. certo presupposto nell'agevolazione ·ed H contrtbuente resisteva aH'ingiunzione, sostenendo che 'la legge non ·lo richiedeva, questo S.C. ha alffiiilesso che la F:iUJanza ll'iconosciuta l'indlolll!datezza dehla tesi gliuridica invocata dail'ufficio nell'emettere Yingiunzione potesse a sostegno della prretesa, dedurre il dilfetto di un ulteriore elemento previsto per l'opei'ati'Vità del beneficio, respingendo la domanda nel merito solo per difetto di prova (Cass., 15'8'1/69 dt.). Ed iJn situazione del tutto analoga (Cass., 158•5/69 cit.) si è riconosciuta la facoltà del1la Filnanza di negare l'agevolazione per una ragione diverrsa da quella affermata nell'ingiunzione (pull'chè nel rispetto dei limiti temporali previsti perr •la propo>sizione delle domande ricon:venzionaJ.i). Quanto ai profili attinenti alla giurisdizione si è osservato che nel giludizio di opposizd·one ad ingiunzione fiscale non può proporsi '!!a domanda di ann'll.!Hamento o •di xevoca dell'ingiunzione medesima, ma si vruuta J.a fondatezza della p!retesa dell' .Aanminilstraziohe Filnanziall'lia alila percezione del tri!buto, ·richiedendo al riguardo l'opponente ·un accerrta- Vlerso ma che sempre fa .capo al regime giuridico dell'atto tassato secondo i presuP!Posti costd·tuiti all. momento della ll'e.gdstrazione; e Viale altresì qualll!do dichia!l'lartla (o r1cooosciuta.) 1a nullità de1l'ingdunzdone, come artJto coattivo dd riscossione, 1si pronuncia condanna dellll'oppOllJelll!te a[ pagamento dellla stessa tillll[IOsta indicata ne1l'illllgVunzione che, p'UT perdendo i caratteri dd atto .nzti.all.e del proc.edimellito esecutivo, resta pur sempre valdda come atto ammini!straM.vo di accerrtaJmenrt.o. Perta101to nel ·Caso dd specie, si rirpete, non aveva ragione di essere posto hl proMema dell'accertamelllto positivo; ,se, come si è visto, l'Amministrazione alleg·a::ndo un diverso fondamento della p!l.'etesa non propone un'amolllle mconvenzioné\We ma solo resiste .al!la domaa:lJda dell'attore non può minimamente par~aTrsi di un',aZJi.one di aooertamelll!to posiM.vo della F.inanz,a. Tuittavia una problematica per ll.'acce!l.'tame::nto positdvo da par·te deilla Finanza esiste ed è di difficile soluzione. Essa emerge qualora la Ellinanz,a volesse JP['oporre un'amone veramente 11ll!ddpendenrte da un acce! l'tarrn'eillto WlllilÙJni1straM.vo, il che rpotrebbe ver!MiJcaJrsi, dJn ;irpotesi non cell"lto .consuete, qua·ndo i'A!lilO:IldJni!str,azione volesse ag1ixe in vda di albtore principale (un'Ipotesi ·del •genere è stata decÌJSa con la sentenza 6 febbraio 1971, n. 309, Riv. leg. fisc., 1971, 1285, riguardo all'imposta di consumo) o più verosimilmente quanto l'amministrazione, convenuta nel giudizli.o dd opposizdone, volle1sse proporre una domalllldra, che saJrebbe vemmente ri,conv.enz•ionaJle, diretta a far ~accertare una pr,etesa tributalt'ia dd ma,glgdore entità che sostituisce quel'l'a fatta valere con l'ingiunzione o ad essa •si aggdunge: ad esempio, dopo che è stato el.evato un SUPIP1ePARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 919 meiillto ne>gartJirvo (Cass., 10 febhmd.o 1971, n. 338; CaiSIS., 6 ottobre 1971, n. 273•6) che si riV!eTbera iSUl:l'ingiunzione deteTminandone l'Hlegittimità ai fini della di'sappl:icazione. E :si è precrsato, più specificamente, che ove Ln sede di opposizione, ed in via rioconvenzionatle l' AmmM1:Lstrazione Fdnanz1arta deduca IW]a nuorva causa petendi, riJCornosceooo :t'inesistenza del titolo giuridico posto a fondamento de1l'in,giunzione, H giud:Lce delil.' opposizione rpu.ò ·conoscere di ta•le nuorva causa petendi, non comportando H relatirvo esame un annullamento deU'atto amm1ni:stratirvo, dato che è la stessa ammirustrazione creditrice che, nell'esplicazione di una facoltà legittima, modifica ed integra la specifica pretesa fatta valere nei riguardi de•l •con·tribuente (Cass., 9 giugno 19•69, n. 2019 cit.). La diffusa rassegna giurisprudenziale che precede (pU!l' senza alCIUnia · pretesa dd. comrpilietezza~ è già dii per sè sufficd.en\temente Jim.tdlilcat1va dlel nK>n buon forndamento gJJuridlilco dlella senlten•za denUIIl!Z:iata e fa comprendere che li. ·giudici milanesi hanno prestato ossequio solo fOTmale all'irndirizzo di questo S.C., senza intenderne a pieno la portata e le implicazioni. Secondo :La Cwte del merdto l' Amm:Ln:Lstrazione Finanziaria, dopo aver aillliUllato l'ingiunzione fiscale che rappresenta (anche) l'atto di accertamernto del tr•ibuto, non •potrebbe ·a.gi:re giudizialmente, né in via principale (nè, correlativamente, in via dconvenz.iona•le) • per ottenere dal ·giudice ordinario in. via originaria ed autonoma, l'accertamento del debito di imposta, neppure limitatamente all'an debeatU1· •. mento per \la pe!l'cezdone dell'aliquota normale in un contratto di loca~ ~ione, a 1Se•g1Uito di OPfPOSizdone del conrtr:iJbuente ILa Finan:Za !Pretentle un'imposta assali più .grave di quell1a · pocta•ta neill'.ingi11.1Jnzi01l!e qualificando queil.l'atto come a/I)paito o, andando oltre, :in aggi.rl:mta alla pretesa già :liatta valere ·col SU[pipLemenJto pretende anche un'altre im[posta su una diversa coowenzione ·contenuta o enUillcli.a<ba nela'a:tto. In qlllJestol caso 'la domanda giudiziale sostituisce il supplemento (accertamento); l'amministrazdone cioè inve1ce di 'accertwe l'impoSitia in sede ammini1Sit~aJtiva ne cmede .come attore, in via p!r!Lndpale o I1iconvemona[e, i'acCierrbamento in sede gduri:sdli.Ziiona'Le; quersta 1sarebbe v~eramente un'azione di aooertamento positivo. Secondo iLa :sent~a che si annota una tale azione dorvrebibe ritene11si .sicuramente pirO[pO!llioole; la 'soluzione affermati..va drata al prob1ema deùll.'ammissibiiHtà dell'azione odi accertamento prescinde dalla inerenza 1aillo ~stesso a:1apporto del.tl.'hl1giunzione e deil.la domm11da dconven.zionale e non è determinata dal fatto che la p['etesa giudiziale ha un oggetto più Umitato della ingiunzione. S'lrl.l1a prO[pon:iibiWità dd un'azione cosi conc.epita sorgono rtuttavi:a deHe :peripilessità avv.alotrarbe, 1se non a!l•tro, dal(]a tradizione, giacchè in simili ipotesi l'amministrazione ha sempre seguito la via :di el-evare .con .ingi•unZJione un ·secondo S'llip/PQemento·. Si pone innanzd. tutto un prob1ema dd. giur·tsdizione: ll.'accertamen.to dell'imposta è l'og,getto dd un'attività ammini,strativa attmibuita in via esc•lusiva all'ente impositore (Cass. 10 giugno 1968, n. 1766, in questa Rassegna, 920 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La finan:z;a potrebbe prooodeve ad un nuovo accertamento, ma non le sarebbe consentito in sede giudiziaria richiedere una decisione dii merito sulla sussistenza di presupposti di fatto del:l'limposwione d~versi da quehli enunciati nella motLvazione deH'IÌrllJgiJulrwione. La tesi delila senteniZ1a dlem.micllialta va ICO'lliSÌ!deraJta sila m IL1nea di prilndpio, sia nella ·sua .congruità o meno rispetto alla situazione su cui la Corte era ,cbJiamata a dec~dere. Ed invero alcune argomentazioni non possono essere condi'Vise in sè e :per sè, mentre aUre enU!nciano prdn1c~pi gmtidi!Ci di inldubbia esattezza, ma che non si atta:gliJano alla fattispecie. Esattamente 'l'Avvocatura dello Stato osserva che la Corte del merito non ha edito che l'impostazione di fondo prescelta, ella vorrebbe pretSCIÌ!Illde:re daJaia <tJemarbiJca dleùll!e riJCOII1V'elllZI~Oillald del fi.'SOO m sede di opposizione ad ingiunzione fiscale, non consente di far salvo, come pur si pretenderebbe, l'orientamento giurispru!denziale di questo s.e. nemmeno restrilngendolo ai ·casi in cui la riconvenzronale • non si:a comunque impropon~bHe a cagione del suo intrinseco contenuto •: 1968, l, 378) atmVIità che non rpuò nemmeno i:n pa:l'j;e e nemmeno m cilrcostanre rpaa:tiJc011ari essere 1lra~sllea."li:ta innarun al:l' .AJGO; <lome il giudilce ()['dinari o non può a.nnulJlarre o modifioore ~·artto lliinmÌlniJS1lra1livo di aooertamento nè sospenderne l'esecutorietà (Cass. 7 maggio 1969, n. 1543, ivi, · 1969, I, 691), cosi non rpuò ~crearre lo stesso atto dii accertamento. La giuniJSdi: z;ione dell.l',AGO rpuò s01lo v;erificare la conformità ahla :Legge deLla, prete1sa tributaria già manJifestata 'i:n ,sede aanmini,strativa e dlichiamre i pnesupposti dehl'il:niponibdiliità, ma non può acceil'taJre e meno che mai ldqwdaìre ti:l credito di &mposta. Quando poi l'AmministrazliO!llJe avanza per la prima voillta ·,con l',a:zJione Ol"ldmaa:iJa u_na 'PI!'etesa del tutto :IlJUOVa, non esiste llletnmelllO UIO'ci situaZJione di Ìlncertezza sulla ISUSSÌistenza di Ull ddritto, si che di aZJiOillie di accertamento non [potrebbe nemmeno pa~rlarSi PnÌima che ,siJa da~to di Vleni,fi,oaa:e se ,la pretesa sia oocettata o contestata dal connbuel!l!te. E' stata prospettata con la sent. 6 febbraio 1971, n. 310 (citata), e vi accenna anche la sentenza in esame, la possibilità che l'amministrazione, a 1cW indulbbiamente spetta la potestà di accertane e liquidare ìl'im:posta, l'inuncd aL1e sue pnerogaJtiVle ed .assuma La veste di attoo.'e nel ~Uidizio ordiJ! lario :per :lia!l" dtchi,aJra:re d:n via !pl'ev;entiva e con efJJiJcacia di ~udioarto La fondatez:z;a della 'SUa pretesa; per efJJetto dii questa auto1imi1lazione la a~ttività ammio::lilstrativa dd diritto pubblico si trasfOTII:ll8rebbe in nn'attiVIità alrtenna:tirva dd dilritto pnirvato. Ma drrmanzli tutto è assai dubbio ·Che uoo rinuncia aWLe prerogative delJla P .A. in mater.iJa di iLm!Poste sia ,arnmiJssibli'le; nella indiscussa mdisponibi[ tità del ,credito di dmposta nientra anche l'Ja:Tinuncdahililtà ati mezzi speoia'li. di accertamento e di rd·scossiOillie che rendono più IP'l"Onta ed 'efficace la pence:z;ione de1l'en1mata; penaltro l'auto:Limiltazione non potrebbe mai :rti,sultaJne impHcitamente dalla proposi~ione de'lll'aZJione dd aocel'taPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 921 I gi~dici mi'lanesi non spiegano quaH riconvenzionali sarebbero !iipotizzabili ove la proponihilità ne postulasse in ogni caso il necessario tramite dell'accertamento del competente ufficio tri:butal"io. Ed in effetti, :la teorica ammissibHità delle domande riconvenzionali non appare conciliabtle in ·concreto •con l'accolta configurazione dei rapporti fra accertamento ·tributario ed accertamento giudiziario. Nella prospettiva che qui viene in ri:Uevo delle imposte indirette ~Lscosse mediante ing1unZJiooe ilia deduZiione dii ,UJn nuovo tllitol1o giur1d:ilco a sostegno delllia pootlesa tributaria 'comporrta ·sempre e necessariamente che il vecchio accertamento amministrativo venga investito nella sua componente normativa, ri~ardante l'an debeatur (con poss~bHità di un'ulteriore condizionamento !in ordine •al quantum). Ma H giudtce ordinario ben può conoscere delle questi!oni di applicazione delLe norme impositive del tributo e della portata delile eventuali eccezioni (agevolazioni fiscali) su domanda di accertàmento proposta dal contribuente, ovvero daB:a stessa amministrazilone. Giova, lal rilgual'dO, prendere anzrl.tutto m eS9Jille quei pl'linciJpi in tema di accertamento trilbutario amministrativo e di accertamento giudiziario dei, tributi ai quali la Corte mHanese pretende di riallacciarsi, del:iriean.do ~litvesi ti J:i!miti ai poteT~ deùll.'autovLtà g1udiziaJ:'ILa, tenendo men<to ma dowebbe essere delibevata in ·un autonomo e motivato atto amrrniruistratti.vo di •cui ISaJI.'ebbe ai'duo detìruire i camttell"i. Ma quando JPlUITe si accedesse alila 181Illiilliissi:biiliJtà deLLa autolilmitazione, non si :liarebbe con questo 1sWgere Qa .g,iurisdizione del .giudice ordinario. La facoltà delii'Ammicllis1ll'~ one di agilre iure privatorum .può conce~Pimi quando esista gdà una potestà .alitertmativa, qu!)Jllldo .cioè la P .A. ·sia anche titolatre ~neLla stessa ma1leria dti. una O!l!Paci.tà giur.iJdillca di ·diritto privato che possa :furr vWe!I"e come un !privato •cittaruno (Lpotesi dei beni IPUibbliJci .per li quaili lo Srtato .può esevcit!)Jl'e ailrtlemativamente i poteri 1del ;propr.tetall.'io); ma qUiallldo la amministrazione è titolare della sola potestà pubblica a cui non corrisponde un 1dimi1Jto prW:ato aJlteamativo, non può esevcitatre q1,1esta potestà con l'azrl.one wdinaria; come non rpotr·ebbe domandare al giJUiddce oodilnario di .prolliUnciare •Con •sentenza IUll'·espl'opria.zlione o di oodinare iJJa chiusU!l'a al mvaffilco di ~na stl"ada, •cosi non potrebbe :con aJUtolimitaziorui di SOtrta far swgere ILa gi!wisdiztone del giUidllice oJ:~dinario in una materia che ad esso è sotWatta. · Va alJIJoosl cons.Lderato ·che il contribuente non può essere privato del dMtto 1di 1adempiere ILa prestazione in sede anliiiDnistralti.va senm essere conv:enuto dilrettamente •in girudi2lio e ancor più dell. dir<iltto, per quanto :lìacoltattvo nelle imposte liru:Lilrette, di rti.CO!'Tère a~Lle commissioni. E' quindi assai dubbio che l'amministrazione abbia il potere di propOi'l'e una vera •e propria 1azione di accertamento ·positivo intesa, come si è detto, come una ·domalllida che, sia essa principale o riconvenzti.onale, è droetta a :lìar ·accertare dal giudi!ce ordmar.io i1l credito di imposta soprprimendo \La :lìase amministrativa deil.l'accertamento. Del tr•esto quando si dice, come nellila sentenza in esame, che in nessun caso iJ1 giudice wdinario potrebbe liquildave l'imposta (.sul che non 922 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO soprnt1ru1lto !PI"€SetnJ1le l'01denrta!menillo deill11a gtudSIPil'!Ud!enza ed evttando di :far dipendere ~a soluzione accolta dail'adesione a tesi che vedono la dottrina di.'Visa. I'll!dubbiamente l'ingiunzione fiscale (sen~a che sia ·qui ii caso di riesamtnarne funditus 1a quaUficazione .giuridica) ha valOTe di atto d!i accertamento del credito, •perrchè nell'ordii.ne di pagamento emesso dal competente ufficio si ·contiene la deteTminazione ammin~stratilva della somma richiesta, mediante enunciazione del titolo giuridico del:la prretesa attuativa della potestà di •imposizione, indicazione deHa somma dovuta ed indivtduazione della persona tenuta a cOTrisponderla. La nozione di accertamento tributario, in senoo lato generico, va riferita a quel comples•so di atti e di posiziond giuridiche attraverso le quali, in sequenza procedimentale, il precetto della norrma impositirva viene appHcato nel ·caso di specie e la prestazione tributarda si concreta nei suoi elementi costitutivi. È noto che Io schema del procedimento di imposizione non è unitario, ma presenta varietà strutturaild. In tema di imposte indirette è prevista la denunzia (per nmposta di sruceessione) o la presentazione degli atti (salve le denunzie ded contratti veTbali, per !'·imposta di ·registl"lo). A <seguito della denunCiia, o deRa pa:esentazione dell'atto, l'ufficio determina e Hquida il tri!bruto che derve essere pagato secondo tale liquidazione che conserva però un caratterre nasce lhl mJ.n<Imo dUJbbdo) si fa un'afferrmazione che si fonda sulle st€<S!Se · ragiond Oll'a esposte. La liqWdazione dehle imposte (non 'La determ!inazione quanti<tat1va dehla base imponibi<Ie che è sempre sottratta !ill giudi<ce Oll'ldina! l'io) <attiene .a[la a!pip].i•caz·ione delila legge; essa non è preclusa al giudice in modo assoluto in quanto • compito tecnico dell'amministrazione •; infatti se nella 'liquidazione amministrativa vengono commessi errori; spetta a<hl'AGO dd rilevarli, anche se in questa sede non sd emette una nuova ltquidazione ma si tStabiiliscono i •criteri in base ad quaJ.i la Hqruidazi.one andava fatta. Oiò sig,nifioa che l·a Jiquidazrl.one amminista-ativa deve precedere •l'azrl.01ne OTidi!llJaTia che, menta-e può V1e;rHì:care l'esattezza deillla ldquidazione f<atta, non ,può ad essa precedere. Ma :se la liquidazione deve precedere l'azione ordinaria, a maggior m,gione deve p!recede~re l'aocetrtamenrto cile dellila l!1qwdazione è i<l preslliPposto. La ;ragdone ·Che impedisce ai1 giudice or:dina~rio di liq'llJÌda~re ['i'ffi!Posta è quella stessa che gli imq:Jedi1sce di accertare gil:i e:J.ementi costiotutivd del;.. l'obbUgazrl.one indipendentemente da un procedimento ammiilÌ!Strart:ivo. Vi è un'<ul:tima conside!l'azdone da fare .sulla sentenza in ra!Ssegna e che si ri.anno<da ahl:e pvecedenti. Scendendo aB'esame specifico dell'agevolazione discussa (sd tratta degli •atti relativi allla dcostlruzione di edifici danne,ggiati peil.' eventi ibelldd disciplinata dai!. d.l. 26 m&zo 1Q46, n. 225), la S.C. dopo aver ammesso che l'amministrazione convenuta potesse cont. estaa·e in parte il dill'i<tto a(lll'agevo:lazione per nn motivo diver!SO da quello origina;rio, e cioè peil.':chè ail<cuni deg:li immobHd trasfeTim non :ri:S~U;ltavano da una cern,fi•cazione dell'UTE danneggiati perr almeno un teTzo, rdleva che il .gtudic·~ oodinaii'io non doveva « verr<ific•arre l'esattezza neil merdto • PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 923 di provvisorietà, .essendo prevista la posstb~lità di controllo deJ:l'atto di imposizione originario, e di correzione od in<begrazdone dell'imposizione. stessa, con conseguente richiesta, medtant.e l'ingiunzione fiscaie, di wposte complementari od imposte SU!pp~etilve. Tale mgirunz,ione deve contenere - ·come si è visto - tutti gli elementi ca:ratterizzanti la pve.staz~one tributaria ·che H contribuente è tenuto ad adempiere. Ogni tdbuto si ·rifensce, infatti, ad un presupposto, ad un fatto o situazione da cui d~pende il sorgere deH:a obbligaZione trilbutaria, che può avere delle dimensioni diverse, per Ut detevmmazione dehle quali la legge detta una ·specifica discipUna, volta a fissa:re la c.d. iba:s.e iirnponibHe, fissata, in moneta, quantità, valOfe o peso a seconda del·l'oggetto materiale del singolo tributo, ·s~a pure in dipendenza del compimento di atti .giuridici t~pici (ipotesi del tributo di registro). Per assicurare la rispondenza dell'atto amministrati'Vo di imposizione alla legge, ed aUa situazione di fatto da questa considerata, sono pre<disposti rimedi giuridici che sogliono ricomprendersi nell'espressione • contenzioso tributario •. In questo sistema trovano tutela non '·solo Ie situazioni giJUridiche soggettive dei contribuenti, ma anche quelle dell'ente iJmpositore (che può avvalersi, però, anche di mezzi di autotutela). / della tesi del!1a FiJnanza e decidere in conareto ed in futto se e quanti de~li •edifici r~sultavano danneggiati nelLa :milisu:ra p!l.'efissarta, ma soilo afferma! l.'e • m IPI'incdlpio • che negfti acquisti di irml:nobili comprendenti solo parzdallmente edifici danne~giati oltre rul terzo, •l'esenzione non ~q>ert;ta per l'intero compendio ma deve essere appli:cam ipiropo.rzionailmente ai soli beni aventi 1e caratteriJsUche volute daHa le~g,e, \l.asoia.ndo alla SUJooessi.rva fase arrmniÌIIlistratlva !la determiJnazione •conweta dei beni che, in base ~i odteri ennnc.iati in sente=a, doV!I.'anno essere compii'esd neihl'a~evolazWtn.e o da 1Ss'sa esciliusi. Ciò è stato Wiermato per oonfuta'l'e 1a tesi dei contribuenti secondo la quale, ritenendo ammissibile la nuova pr·etesa della F&nanm, rsi 1saoobbe i.mmustato n pvesupposto dd fatto e 1si sruoobbe creata una ·interlerenZJa con hl ~i,udizio pendente davanti a[[J.a CollllitlliJSsione, 1a sooa cormpertente ad nn'indagi.ne di fatto. Ln 1oiò vi è una certa confusione di concetti che ha !p()ll'tato ad una affermaz!Lone che non sembra esatta. Va pr.emesso ·che non •cadeva per nuLla in esame una questione di sempUce ~estiJma:zlione e 1che il verificalt'e in rp.unto cm :liatto se ~ edifici fossero o no distrutti oilJtre il terzo e ·Se la rel1altiva dooUJmentazione fosse ade~ata doveva esseve o~getto dei g~1udi:zlio di •fliP!Pliiloaziom:e delLa le~ge vimesso a~a ,oOIIIlJillissione IP1'0Vinci.al1e per le •qruestiom 1di dfu:d·tto e al giudice oodinario 'essendo questo esame del 'P['eiSIUIPfPOISto cosa ben diversa daliLa ldquilda:zJione della miSUJra del tvibruto; non ·esiste dunque a1cnna prr-eiClJUJSIÌOIIJJe de1l'.AJGQ ISU[l'indagine 1di :liatto ·e Wcuna possibilità di interfwenza ,con ]l ·g,iUJdizio dinnanzi aililia Commissione, giacchè La CoimmiJssdone innanzli .allla .qual1e rpruò diJScutersi delLa .condizione degli imrrnobtilld ai fini dell',appiUcaOOlità delle agevoiLazioni può essell'e soiltanto 1Ja OormmiJssdone per le questioni ·di :diritto ,che, ooone è del trutto pacifico, gmd!Ìica autonomamente ·e senz;a 'interferenza a1Cillllla ,sul giU!dti:zlio oodinardo. Quanto al924 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non si dubita che il diritto dei singoli contdbuenti alla in'begrdtà del proprio patrimonio sia un diritto soggettivo pwfetto; il patrimonio può •essere ·tnciso dal prelievo tributario solo nei limiti consenti·ti da·lia leg.ge (artt. 2~ e 5·3 Cost.) e contro ogni posstb11e abuso viene attribuito al soggetto passivo H potere di chiedere a·l giu!di·ce un provvedimento vaWu;tarbivo delLa iliegitltimdtà deill'alj)to tl'iibutall'lio asser!iltamenlfte ematlllaito senza 'il rispetto della disciplina dell'attiv!ità impositiv·a del'la P.A.: sia sotto H profilo procedimentale, sia sotto queH.o sostanziale per quanto riguarda la determinaz•ione quantitativa della base imponibi.'l:e, ovvero la ricostruzione del titolo giuridico della pretesa. A tale contrtapposizione di profili giuridici risponde ila determinazione deHa competenza delle Commissioni in tema di imposte indirette sugl!i affar-i, distinta a seconda che si tratti di controversie relative alla determinazione del valor-e e di ·controV'er-sie rel•ative all'oapp]icaz:ione dlel•la •leggi€ (T.d(.ll. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29, •commi 2 e 3). La tute1a davanti all'autorità giudiziaTia incontra i1l limite deUa estimazione semplice, il che peraltro non comporta che al giudice ordinario sia precluso l'esame di ogni ·que·stione di fatto non riguardante la determinazione quantitativa del presupposto. Correlativamente si :ritiene che, ment!re la tute•la svolta davan·ti aUe Commissioni è diretta aill'annuHamento dell'atto impositivo, l'azione davanti al giudice ord!inamio tende ,aiJ.1a 'drucMruraz:iOJ:lJe di iillllegdrt;it1lrruiltà deJ.1'aJtt:o. Sltesso. Processo davanti alle ·commissioni ed azione davanti al giudice ordinario ·sono del tutto autonomi ed indipenden1Ji, tranne che per l'altro punto, come si è precedentemente osservato, non esiste a:LcUilia prrecliusione (1sal~ ìl.'osservanza delle regole processuaiJ.i comtmi) a dare rilevanza ad nn fa1Jto non :oonsidelt"ato :precedentemente ma a!Ppartenen1Je oll."iginariarrnente alll.a falttliiS[)ecie. PeJ:ltanto le rpa-eoccmpazdoni :che hanno determinato questa parte della motivazione non avevano ragione d'essere. BiJSogna aUoa1a V•edere 1se .si•a esatta l'.affero:nazione ooncìl.usi.va pocanzi ria&SUnlta. Senza drubbdo il 1Jribunale al quaile e~a stata prospetta.ta una nu~ ragione di !inapp'Li.cahiilità ~pall"zdJeJle) deìl.ila .agevolazione che S!i fondava su un documento (certifica.to UTE) acqmsito agl·i atti fin dalll'origine, ben porteva esamina~re iìl. fatto, vaìl.utaa:1e cioè il certilficato e determina~re" purr senza liiqmdare ìl.'iillliPosta, a quaìl.i immobdli l'agevolazdone era B!P!P[i~ cabile ed a qruallii no, deLineando i presupposti e i ordtelri dii tassazione in base ai quaM la lliqmdazlione dell'imposta :si sarebbe risol•ta in un sempìl. 1ce calJcolo ari1metruco. Ciò facendo il tribunale non awebibe nè immutato illi1egi:ttdimamente H :fiatto, nè 1SUjperato d limdti dell1a sua girurrisdiziorne nè emesso una prOIIliU!IlJcia ·di accertamento pOISi®vo; avrebbe semplicemente ve11ificato la legittiiiTiiotà, !I'itenendo[a solo IParrzda[e, del SU!P!P'lemento rpomto nehl'ingiunzione. ' Resrta aìl.ilora •da vede11e :se d!1 tribunale avl"lebbe :potuto anche non seendere alìl.'esame l(leìl. :fatto e diJchiarlWe soltanto • in pmci!P~O • o in via Vli•a g.eilJelt'aìJ.e deve dtenerrsi :che non sia consentito al giudice o:rdinario PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 925 quanto riguaTda la detera:n.inazione dei va'loii imponibili ai fini deHe imposte di trasf€[1imento di riochezm. Tale determinazione è affidata, invero, esclusiwmente ai giudici speci:a'li (commissioni trilbutaT~e, :la cui giurisddzionalità, contestata da[la Corte costituzionaie è stata riaffermata da ·questa S.C.). E contro· la vaLutazione definitiva delle commissioni il ricOO"SS aU'autorità giudiz.iaria ordin.aTia si pone come una impugnati'Va vel'la e pTopria, !Limitata ail.la vernca del(l'el'lrOTe (grave ed evidente). di aipprezzamento O di insufficienza di •Calcolo, che si esaul'lisce in un cootrol1lo formale deHa decisione per stahilire se da essa si!a possi!bil.e desumere gli elementi dii fatto o postd 1a· ba!sie 1die!lWa: dooisdloiiJ.Ie. Nell caso di accoglimento de}lla dornattlldla il giudilce aJD~nJulila lia. decisli.!one impU)gtnaltia., ed a taiLe a[lldisiJone segue run nuovo ~iludi~iJo rlli merito, davanllli aJJlia CommilssioiiJ.Ie proWn!cdiaifu. In sede di opposizione ad ingiunzione fiscale, davanti alle commissioni trtbutarie, H contdbuente può pToporre questioni sull'an o sul quantum, oppuTe suH'uno e ~Sull'altro •aspetto deill'ilmposizione, questioni di diiDitto :e questioni attinenti ana determinazione• dle!la base imponibHe (sul valore) rispettando l:a divi!sione di competenza rper materia aU'uopo stabilita, cui si è fatto cenno. Questa div~sità di discip.Jina del contenzi!oso . tributaT.io fra questioni sull'an debeatur e sul quantum, lfra question-i di applilcazione del diritto e queiStioni di estimazione si riverbera 'da·l pTocesso davanti a:He Commissioni su quello davanti al ·giudice orddnario. Il discorso condotto nella ·sentenza impugnata sulla prorponihiilità o ilmproponibilità di certe domande in sè e per sè davanti al!l'autorità • di pwro di~riAJto • i ·crlted gene~rali dellilla tassazione, lasciando all'Amministrazione di applicare i principi di diritto al caso concreto, di valutare cioè il documenio e identificare gli immobili cui spettava l'agevolazione. N~l'i!P()IIlesi d.n ~~e ila :qtreSitione poteva essoce di poco conto, trattanidosi soltanto dd esamio:l:are un ceil"tifilcato che, in base ailila legge, costàtudlsoe prova Legale vmoolante deil PTesupposto :dell'a~gevolazione; ma in diohiarere soilt!llllll;o dn vi<a di rpwro dilritto i ~esupposti dehla obibli~azione iilldilipe!lldentemenre da un esame dd merito; la funzione girurlsdizdona[e consiste non solo nella interpretazione della legge, ma anche sulla sua awilicaz:ione al IOOISO •corroreto e 'llllla :dissociazdo:ne di queiSti due momenti . (.promessa ~IDa~ggj,ore e IPTomessa IlliLnore del ·silJ.ogismo) non è possibile nooi ISOilo rpe!l'·Chè tin ~a[ moldo si trasfurisce in sede amministrati va rma funz.ione gi'UII'Iilsddzionale, ma arrliche pocchè la pronunzàa ·del giudice rimane un'astratta e i(po·teti:ca dTIJteiriplretazione deiLla norma che non produce effetti 1ddlri€I!Jti ed d!tnmed!i.:artii su un tr1appOO)to giurtdi•co :determinato. Se, infatti, ndentifi:cazione degli :immolbiÌi da ricomij;)rendere neilll'·agevolaz:ione ese~a in sede 8!Ilmliinistrativa non fosse accettata dail contrdbuente, non· potrebbe ad •esso .negarsi il dlilrdtto di 1PirOpoir'I'ie rma nuova azione in sede oodmaria ed il. giudice ·dOVIrebbe comptere in 'lliil seoonido momento quell'esame che non ha ~uto prima. Basta questa soiLa considocazione 926 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giudiziaria, ha quindi una ,sua coerenza in questa prospettiva di controllo della determinazione dell:a base ~mponihHe, quale riS'Uilta dal concreto accertamento amministrativo tl"libutaa-io, ed in tanto ha ragion d'essere in quanto ·tale accerta•mento resti :lle:rmo, ovvero V'eil:uto meno (per annulJlamento o revoca) venga rinnovato. Ma l'azione davanti all'autorità giudiziaria in tema di tributi sui tra~edmenti di •ricchezza non ·si esaurisce nel controHo della compònente valutati:va dell'accertamento, potendo anche tendere immedi•atamente all'a·ccertamento gtudi:ziario circa la susststenza di un presupposto gi'llll"lidiJco deLla pretesa tributaria, o la portata deHa ·norma (o di nna delle moltepHci nOl'IIIl!e) che d~sci:p]ina l'imposiztone e giustifica la pretesa. E •!'<interesse ad un accertamento .giurisdizionale del genea.-e è i!potizzabile sia •in capo alll'ente imposttore sia da parte del contrilbuente. Per 1'31lllmilssibilità deH'azi:one di mero accertamento in materia trilbutaria si è già espresso questo S.e. (crfr., da ultimo, Oass., 25 febbraio 1971, n. 487). Ed è noto ·Che per richiedere l'accert3Jlllento non occorre V'i si:a stata •lesione del diritto, ma basta che <sia verilficata, una situazione di obiettiva incertezza la .qual·e implica un pregiudizio attuale e giurid!icamente apprezzabHe da rimuovere con iJl ragg~ungimento di una certezza cil'ca 'l'esistenza di un diritto proprio o l'inesistenza di un diritto a11lrui (Oa·ss., 17 febbl"lato 1970, n. 376; Ca:ss., 17 ottobre 1967, n. 2497; eass., 215 febbraio 1971, n. 487 cit.; eass., S.U. 29 gennato 1966, n. 347; eass., 4 agosto 196<7, n. 267; Cass., 18 1ug.Jio 1.967, n. 13~3). L'accertamento (ammin·i!strativo) tributario non va, inrfatti, confuso con 'l'accertamento (:giuri!sdi:monale) deHa prete•sa tributari,a, nè i due profili dell'accertamento giurisdiziona•1e ed amministrativo sono utiolper •Concludere •che la prOnJUncia del giudice deve necessariamente 00\tltenere sia :l'apprezzamento deL presupposto di fatto sia la determinazione degiLi effetti della norma. Di'V'ersamente H problema può presentarsi per le imposte dirette ove esiste una ben div•ersa separazione tra la giurisdizione (non facoltattVJa) delile Ooo:rurnissiond e que[la del gduddlce ordinario; ma per l·e do:n;poste indWDette il :liatto pre9U1Pposto del<La obbltgazione ifributaria, per tutto •ciò che norrt 'concerne la <SEmlJPlllice v;aliutazione deilila base impombdl<e, deve .essere •CO<nOisciuto ·dall'AGO e posto a balSe· de!lna decisione che deve definire tutti gli elementi della obbligazione tributaria. Quest'ultima affermazione contenuta nella sentenza in nota è una conseguenza delle precedenti e testimonia La tendenza della giurisprudenza della s.e. ad allarga:r~e, ,sp,ecie sulil'::istanza del contribuente, il concetto del:la azione di ·accertamento fino ,aJ punto dd rendere a.mnùssibili azioni tendenti ad una dichiaraz:ione .astrnatta de11a poo.'1Jata deilile norme 1lvibutarie prdma o .indi:p·endentemente dalla mantfestaz~OIIJJe ·concreta di rma pretesa tributaJria, come <se fosse possib.ill.e emettooe pr·OnJUnz1e giuriisdiziona'li i!POtetiche su rapporti ·che potranno anche non 'sorgere e su PTestllPPOSti ipotizza.ti ma non verificati; nelil.'ambito ·di .questa tendenza possono spiegarsi PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 927 mente Tiioonduictilbdil!i ,aJd: umtà geiniedca che non potr!ebbe far vetllir meno le caa-atteri!s1Ji,che e gH effetti tipilci rispettiJv:i deH'atto amministrativo da un !lato e di quello ·giurisdizioD~ale dall'altro. · Ne 1conse~e ,che se ·l'accertamento tributario è l''imprescilndibile pl"esupposto per ll'azdone di controLlo deU'autorità girud'iziaria sul1'opell'lato del!l'ammimstrazione e se deve escludersi che lil giudice ordinario possa sostituh-e alla Hquidazione del quantum e:ffe:lltu:ata dall'amministrazione una sua propria Uquidazione, o più in· genìerale modificare o ·sostituire una tassazione ad un',altva (Oass., S.U. 13 febbraio 1963, n. 2.84; Oa.ss., H> apvhle 1953, n. 99), rientra invece nei poteri istituzionali del ,giJUdice ordinario, non solo dspetto ahla pretesa attUJale del fisco (espressa ~e1l'ingiunzione) ma a quella potenziale cmad'lamente rd.conduc~ bile l!lJd un ben 'individuato rapporto <tributario, inserdtrsi nelle vi~de di ta·le ra~pporlo per valutavne J',a:stmtta congruità con ilo schema legale e per giudicare, ,jn parrticoliare, ,ge una circostanza di fatto con determinarte .connotazioni comporti a~pplicazione di una determinata norma, e quindi UJn tmt1lamento impOI.Siiltd'V'o dii: un ~ertllo 'ÌlilpO pi!Uttostlo che di un altro. Il limite dell'estimazione 'semplice vaie apip'UIIlto a circoscrivere l'ambito deUa potestà giwmdizionaile delil' AGO sia !rtspetto alle azioni di accertamento, che ad ogni altl"o tipo dii azione esperlbi!lie in materia trilbutaa'i:a. Ma si è fuori dell'ambito delll'estimazione sempl~ce quando si .•chiede al giudice di stabilire se una ~orma tributari'a gù,ustifichi una certa rpl'letesa: e ·se un dato ordi:ne di fatti rientri astrattamente nella previsione di tale :nO'l'!ffia. Pll'obabi:lmente 'l'affermazione generalizzata· deilla Corte 1si ra!dilca su un'accezione troppo 'lata della nozrone di estimaz~ one 'semplice. Ma non è necessario approfondire iii punto, nna volta affermazioni di questo ,genere che finiscono cOI ,1:JrasforinaJre la :liunzione gill!l'l;sddzionale in UIIlJa SOl"1la dii r.ilsoluzione preventiva dd confiirtti di interessi metamenlte rpossibiJLi. IMa è propTio questo iil vlizio del rtentativo di alliairgaa-e la rp<llr'ta1la d:eli'azione di accertamento ed è prorp:rdo rper evitare questo pea:iioollo che è (POISto al .g.iluJdi,ce il divieto, che si tenta di indiram.gere, dd ~e l'imposta !Sostituendosi neilla funzione amo:ndrustrativa. L'alllli1llissibli:Utà dell'azione 'dd accertamento deve ·dunque essere ripootata nei ,gli.usti ildlmiti sia qrururudo è ·proposta dail coill1n:dbuenrte sila qUJando è rprorposta dallll'Ammd.nilstrazione. Ciò tutt!llVia non impedilsce che l'AgpimiIJJiJstrazione convenuta nel giudizio di opposizicme possa ded:UJr:re un diverso fon~éLametnlto gLUII'IiJddco, sila in fatto cile in diritto, delllia sua pll'etesa, poochè ciò :liacendo non rpropcme 1\lllla ·azicme di accoo1Jamento e non propone nemmeno una dom.arnda rilconvenzionale. Azione di accertamento positivo .e .aztione :r:iJConv€1M:!Ìonale sono dunèlue due isti1ìuti che non COIJJdizionano la posizione pll'ocessualie delJI'Amrninistrazione Finanzdaria nel .l?)iludizdo di opposizione all'ingiunzione fiscale. C. BAFILE 12 928 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO messo iri evidenza che l'acceTtamento giurisdizionale in materia tributaria è ipotizzahile solo rispetto a casi non lin~ol·gent:i questioni di estimazione semplice delle quaH pacificamente l'Autorità giudiziaria non può conosceTe, ed ·è, pertanto, indubbiamente ammJcss~bile trtispetto a questioni di diritto imperniate sulla interr"~pretazitme di norme impositive. L'opposizione giudiziar.ia all'ingiunzione fi•sca•le- si è visto- apre un normal·e ·giudizio di cognizione che non rimane circoscritto ail controUo sul!la legittimità formale o sostanziale della pretesa contenuta neU'ingirunzione, alla strergua 'delle ragiooi di di:ri:tto e di futto i~ enunciate, ma è ·incentrato sul rapporto tributrurio nei suoi connotati di identificazione rid'e'ribHi a·l prersupposto di imposta per cui, coo l'ordginario accertamento amministrativo, è già stata percepita il'imposta principale, e che è suscettibile di .i!lltegrazione con l'ulteriore accertamento amministrati~ o rappresen·tato dall'ingiunziooe per ~l pagamento del'l'imposta complemoota111e o rSU'Pipllethna. Ora aroJche se rper effetto dei}l'allliiliU~, della revoca (o del'la dichiarazione di illegittimità giud.iziaile) viene meno il titolo della pretesa ulteriove rappresentato dall'ingiunzione, va tenuto presente che il rapporto trilbutaTio di cui si discute noo trovava in quella ringiunzione la fonte esclusiva, ponendosi a monte dell'ingiunzione rl'ori•gi!llario accell'tamento (provviJsorio} sfociJato nella percezione dell'imposta prindpale. Su tale ra•pporto aHa cui radice è quindi pur sempre individuabile una composizione mediante accertamento tributà!I'io amministrativo, è possibi'le instaurare un giudizio che rispetti i limiti istituzionali del potel'ie del .giudice ordinario nei con:fu'onti della P.A.; e tale è ceTtamente la ·questrone di puro diTitto sull'an debeatur, che investe H fondamento .gf.widico, dr! titolo, ~a causa petendi, irl momento genetiloo (secondo ·le varie espressioni terminolog.iche che si rinvengono nella giurisprudenza) dell'obbligazione tributaria, deH'ufteriore pretesa impositiva ~elativa ad un medesimo presupposto e quindi anche d~ll'applicabilità di un dato beneficio, condizionato a'll·a suSISistenza di determinate situazioni di fatto. Al giudice ordin1ario, per converso, non si potrebbe chiedere di determinare la misura concreta del tributo, di quantidìca:re la base !imponibile, di operare H calcolo sulla base di una •quanti!fi·cazLone ri,suJ.tan ·te aliunde, di sost1tu:i:rsd, cioè, ahl'Ammimstraziooe Fi!llanzi81I"ia nei suoi compiti tecnici. H riconoscimento dell'iHegittimità fo!l'male, o sostanziale, dell'ingiunzione comporta rl'inidoneità di queUo specifico atto imposfuti'Vo a fondare la pretesa, ma non esclude la possibilità che ta•le pretesa possa trovare in altra norma tributaria il suo buon fondamento. Lo schema del processo civ.ile di cognizione consente al fisco di contrapporre alla azione di accertamento negativo del contr~buente quella di accertamento positivo del dii!l'itto aHa pretesa cor·relata a'l medesimo rapporto triPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 929 butario per un titolo diverso da quello che, secondo l''attore, non sarebbe stato idoneo a gtusUficarrla. Ta'le modo di procedere appare pienamente compatibile con i pl!."incipi che l!."egolano il <:ontenZJioso trihuta!l'lio. Non v.engono in .gioco le norme sul!l'e,srtimaziooe sellllp:I:i.ce, perehè si verte in tema di legittimità sostanzial,e della prete,sa in r~laz,ione all'inteT~pretaz:ione di norme trrbuta:r:ie e non si d~scute della quantificaz: ione deHa base imponihitle della pretesa medesima. Non è coinvolto il divileto fatto al giudice di annuUare o re·vocare l'atto ammini,strattvo (dii accertamento) per,chè iJ. preelsi,stente a·ccerrtamento amministrativo è stlato travolto non già dalla pronuncia giurisdiziona• le, ma dallo stesso comportamento della pubblica ammmisttrazione. Le consi:deraZJioni sin ·qui svolte si attaglfano puntua,lmente a>lla specie in materia di·· esenzione. Si trattava di stabililre se su un atto di compl!."avendita le illllposte di trasfe·rimento dovessero essere .corrisposte secondo la normale aHquota della tal'iffa, o se dovessero applicarsi le agevolazioni di cUli. ~l d.l.l. 2'6 marzo 1946, n. 2t25. Con l'ingiunzione opposta la finanza negò che tale esenziQne spettasse, adducendo runa rragione palesemente infondata, tanto che in sede di opposiZJione ne fu ammessa }a 'inconsistenza. Ritenne però l'amministra; done di poter ulter1iorrmente contestacr:e H dir·itto delle cootrilbuenti ·a :fruilre de'll'esenziooe, sia pure limitatamente a parte degH immobili, in ba1se ad una diversa ragiQne gi:uridilca, deducendo la mancanza di una diversa condizione richiesta per 1'a,gevolazione. Poiché ile 'ilm.poste di regilsttro ed ~pote,carde sono dovute in misura fissa sulla ·compraven~ita di edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi bellici e la legge considera ·gravemente danneggiato il.'ed>i.ficio che, per almeno un ·terzo della sua consistenza complessiva, all'atto del tra,sfertmento. 11i:sulti dist:fiUtto od inutiHz.mbitle (arl. 2 d.l.!. 26 marzo 1946, n. 255), purchè la di,struzione o il dannegg.iamento nella prevista misura siano comp·rovati da attestazione de\L Sindaco, oppucr:e degli uffici del Genio ci<vHe, ovvero degli uffici tecnid eTa:fliaH. competenti pe!r territorio (art. l d.l.l. 7 giugno 1945, n. 322,), la Finanza aveva tempestivamente Pifoposto ,in primo grado una riconvenzionale, volta a sentix dichiarare che l'atto in questione noo po:beva fruire deHe invocate agevolazioni dspetto ai beni trasferiti che, secondo il certificato deH'UTE, non risultavano dannegggiati per oltre un terzo. Nè r:i1eva 1la: pecu[;rarrittà deiL caso, 9e1r CIUL l.'a,ccertaiiDento richiesto non sa·1va 1a pretesa t·v~butaria nella sua interezz·a, ma in una minor parte determinabile. ln effetti al giudice ordinario non è chiesto di individuare iln concreto ta1e parte, ma di affermare, in principio-, che neg'li acquisti di 930 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~Illflllobi1i IC01lll(pr€1Ilidenti solo parz1aùmente edilfid distrutti o danneggliati oltre hl terzo per eventi belHci, l'esenzione non spetta per l'intero compendio immobHiare, dOV'endo essere applicata proporzionalmente. E non 1si rtratta, in 'questa sede, di veri.fi,care l'esattezza :nel merilto della tesi ·giUI'Ii,d~ca !Sostenuta daLl'amministva2lione, ma di stabiiliiJre se questa possa ·essere ~ca1la:ta in una ~riconvenzi:onale in sede di apposizione giudizJi~ ad ing~iun2lione fiscale, ove l'amministrazi:one medesima abbia provveduto ad e!li!mma:re l'atto ingiuntivo. In éffetti ·la sentenza denunziata, pur essendo impostata su princilpi .,generali, lll!elle propOISizioni fina.1i delila motivazione m diritto, sembra far leva sul1a modificazione dei presupposti di fatto opea:'ata dalla dconvenzionale. Ed anche 'lia diiesa delle contribuenti, 1sia nel ricorso che nella discussione oraLe, ha insistito sulla interfurenza fra questo accertamento giudsdizionail.e astratto ed il giudizio pendente davanti a:11e Oommi!Ssion'i, :rlilevanldo che, fino a quando tal~e giudizao non sia concluso, di fronrte a<lla tesi che ::Le contribue!li1Ji godono del beneficio solo limitatamente a cel1li ,edilfici, non è poss~bile stabilire quale sia la misum de:l 1Jr!ibuto ·da pagave e che l'mdi'V'iduazione degl:i !immobili concretamente ammessi al beneficio, ~comportebbe una !indagine di fatto preclusa al giudi1ce ordinario. La :paventata d!ntenferenza non SU!SISLste, ed, anza, ie 0Sser'Va2lioni delle ooncludenti 'consentono • a ·contrario • di porre in evidenza l'esatoo lél/lllbito entro cui è civcoscdtta Ja doméllllda dell'Amministrazione Finanziaria che del INl!PIPOr·to ·tl'lihutario trelativo alla <tassazione dd nn determilll!ato atto prende in considerazione non già gli aspetti relati'Vi alJJa detel1IIllillla2li:one de1la base impontbile, ma queUi di puro diriltto, attinenti al modo d'essere deHa tassazione, .se a tariffa normale o a tariffa agevolata. Ed ·inrJlatti H presente giu:dizio non tende a stabHire quale debba esswe H v:a>Lor·e da attrib1,1ire aii beni comptravenduti, od aHa parte di essi 'in ipotesi ta,ssabil1e 'con al!1quota normaile, nè micr:a - come già si è detto - ad indilviduare concretamente quali fra detti beni siano. da r1tenere disttrutti o d!a:nneggtati per oltre ,un terzo e qua'li no. H concl'leto debito tri!butario ·sarà quindi, anche nella specie, determinato a'l.la stregua dell'applilcazi<me dei pl'lfu:tciJpi 'gli'llT'idilci fissati nehl'a:cceT~tamento giludiziario aila base imponibile ·calcolata daill'uffico (ovvero, su doorso dei ccmtri<buenti, dalla Commissione). E 1a competenza del g:iudi!ce ordinacio a !fissare tali !pl'dniCIÌ!pi, ,siJa !PUìre in vLa di mero accertamento·, è fuori discussione. Ovviame~te i criter.i m~Junciati pQSsono influire sulla quantiificazione del tributo. E neHa specie tale !incidenza si manirfesta stabi.lendo 'l'ambito di operati'V'ità dell'esenzione rltspetto a un atto comprendente ·soil:o t~uni beni che presentino certe caratteristiche (distrutti e danneggiati) 1ira una plruraHtà di i!mmoibili trasferiti con nnico altto. Ma H giudice non ima:nuta 'i presupposti di fatto conoscendo deilla viPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 931 conv·enzionale che ·hnpl:ica tale accertamento giucliziario dell'accertamento tamminist!'ativo tributardo, che è pur sempre dipendente dal!l'atto di trasferimento sottoposto a registro, ma detta H criterio di applilcabi- 1ità del:l'esenz.ione (cl'iterio che nella specie coiil(p<l!l'ta [a riduzione deiH.a pretesa supplettiva della finanm limitando eventualmente iJ.'esenzione ai sol:i beni effettivamente distl'utti o danneggiaVi oltre il teno ed itndividiu: alti dlal OOI'ItifiJCiatJO tdelll.'UTE le• non daJ. ,gdiudlilce). Pertanto dalla pronuncia sulila ricomrenzionale, quale proposta dalla Finanza, non cornsegue ooa indebita uS~UXpaz~one dei poteri d!.t accertamento dservatd al:la P.A. (e 'SUccessivamente alle Commissioni tbrliJbutarie) nella loro spedfi•ca dimensione quantitathra-valutativa e dd &tito. l'l rapporto tribut:ado viene IÌ!Il considerazione ne.Ua sua componente lrllorma,1Jiva, rtiDaltllaJndosli dii .sba'biùliJre se·, ed i:n che mdislum, nn ceil.'fto atlto debba essere ammesso a godere del beneficio fiscale previsto da date norme (fermo H presupposto di fatto costituito dal ceTitificato dellll'UTE). Si di:scuteva nella causa, attraverso le contrapposte domande, se l'esenJZione spettasre .poc tutti i benli ilmmobhllil tmlsiferiti, o pett" una sol!a parte di essi. E perchè in ortgdne, in ba·se all'ingiunzione opposta, :itl fisco aveva escluso il beneficio per la total~tà dei beni, so~ia[mente la riconvenzionale comporta una • r.itduZiione • di quelia pretesa. Ma non è in questa operata • riduztione • di queil'la pretesa che va rruvv. isata la ·condizione di legittimità della domanda. È quindi, esatto, ma· non prod~cente, H rilievo delle società che non · essend"ovi omogeneità · nel titolo girur.itdico della .pretesa non può ipotizzar·si una mera limitazione del quantum; •le due pretese, quel1la originaria e quella dedotta riconven2lionalmente, hanno .in comune l'inerenza allo stesso l'apporto, e, ma non solo accidentalmente, il dipendere da una stessa diJsposiZJione giuridica, tJ'UT fondandosi su distinte proposizioni deHa disposizlione medesima. E tale dedu2lione di una causa petendi divei'sa ben poteva essere compiuta da:Ua F·inanza i cui poteri in sede di opposizdone non sono limitati aila qualtificazione giuridica diversa dall'atto da tassare, ma riguatrdano, più penetrantemente, l'inv.ocazione di un diverso SIUIPPOirto nor::mattivo della pretesa, dopo che è venuto meno quello su CUli si è fondat~ il.'·ingiunzione. L'opposizione all'ingiunzione consente, quindi, aHa Firn:anza di radi ·care la pretesa collegata al rapporto tributario riguardante il regime di tassazione di un deter.minato atto, su una diNersa base no!t'mativa e se questa nuo'V'a base non copre <tutta tla pretesa la consegu•enza d'ordine pratico p:iù appal'iscente sarà che il giudice non' potii'à (nè nella specie gli viene chiesto) mantenere fermo d·l quantum del tributo dovendosi limitare ·ed enunda!t'e l'operativnà per qual rapporto tributar'i:o di un canone giuvidico vùnco!l.ante, nell'accertamento giurisdizionale della por·tata della norma che regola . nella specie H potere di impos'izione. ·:·.·.·.·.·.·.·.······················ ~32 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Il motiV'o del :r<kol'so deHa Finanza merita quindi di essere accoLto. Nè al suo ,esame può opporsi l'ecce:zJione di impropond:bHità fonda,ta sul rHievo che l<a rioonvenzionale 'Comportel'ehbe la deduzione di una questione di ,estimaz!ione sempltoe. La confutazione di questo assunto :ri- ' sulta daUe ,considerazioni <in precedenza svoUe tenendo ben distinta la sfera estimativa da queUa applicativa delle norme giuridiche su cui si muove tlia dJOimanda, 'el'il"oneamell1tie ldlhcMarrata ,iffipr<oponlibile daUa Cotrte del merito. r~wero, quand'anche il giudice di ~secondo g~ado avesse dichiarato ,tmproponibile la domanda della Finanza, perchè sottoposta all'A.G.O. una questione di esttmaZiione semplice, sal"ebbe stato possibile conte' st<are, in <sede di 'impugnazione, !',esattezza di t3!1e qualificaZJione. Ma, 'come si è dtmostrato, la domanda proposta non comportava i'esame di <questioni di ~estimazione <semplice da parte dell'AGO. Sotto questo profiLo, quindi, non può esseve revocata in dubbio ila competenza del giuditce ovdin~Wio e la propon:ibHità deHa domanda stessa. La sentenZia della Corte milanese deve essere, pertanto, annullarta, con rinvio <della causa, per nuovo esame, ailla Corte d'appello di Brescia, l<a quale provvederà anche suNe spese di questo gvado del giudizio. I giudici dii rinvio si uni::tiormeranno al seguente pl'inci<pio di dtritto: • Il giudizio di opposizione ad dngiunzi:one fi,scale, promosso in mat~ia di ,imposte sui 'Was:tierimenti di l'icchezza, è un ,~udizio di co~izione ptena, nel ,quale l' Ammmisttrazi:one F\inanziaria ha il di:l'1itto di 'Pl'Opol'lr,e domande (o eccezioni) riconvenzional:i ai sensi dell'art. 36 c.p.'c., nel tdspetto delle regole proceduraLi ctrca H tempo ed H modo di 1proposiztone. Essa può, quindi, l'tconosctuta ['illleststenza delle ragioni gi:uridiiiChe poste a fondamento delllaccertamento (complementaT<e o sup~ pleMvo) contenuto nel1'ìngiunzione opposta, a'l fine di sostenere l'u1teniore pretesa tri:butatria riguardante H medesimo presupposto, che ha già origilll,ato l'obbligazione soddisfatta con H pagamento delil'limposta prin~ cipa<le, illlvocare una nuova e diversa vagi·on·e gi~roica e ciò sia per l'eventualità che l'i:ngiun~ione sia ,dichiJaTata Ì'lllegiilltJima ~stante l'infon~ datezza d1eHa ,ra,gi,one di diritto in essa ~enunciate), sia a seguito di annulLamento dell'ingiunz-ione d'ufficio. ln parti<co1are la 'T'tconV'en:zJionale può dguardaii'e la spettanza di una detevmina<ta <e-senzione e mirare ad escludere il relativo diritto per una rag;ione diversa da quelle addotte nell'"ing,iunzione. Nè comporta esorbi:tanz<a dei Hmi<ti della potestà giul'ltsdizionale deU' AGO la circostanza che 'la causa petendi ·riconvenz1onalmente dedotta non va:Iga a gtustifica<re in toto <l<a pretesa di cui il contr~buente ha chiesto l'accertamento negativo. Deve ,essere, 1perta<nto, ~conJstderata proponib11e ,la rkonvenzionale dell' Ammtn~strazione Fi:nam~i,a<l1Ì!a diretta 'a far accertare i<l suo dir1tto a PARTE I, SE_Z. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 933 pretendere i!l pagamento dell!a normale imposta di registro su un atto già ammesso alla l'egisttazione a tassa fissa, aJi sensi del d.L'l. :a.6 marzo 1946, n. 22•5, r~guardante la l'icostruzione di .immohH'i d~strUJtti o danneggiati per eventi bellici, dedotta a seguito dell'annull!amento d'mfido dell'ingiJUnzione opposta (basata •sul presupoposto che, al momento della v•endita, gli edifici fossero già stati ricostruiti), sostenendo che 1'atto, sulla ·cui tass•aZJione si controverteva, non potrebbe fruire delle agevolazioni di cui al citato decreto, 11ispe1Jto ai beni trasferiti che, secondo il certificato dell'UTE a suo tempo allegato, non risultavano danneggiati per oltre un terzo, come previ:sto dalla 1egg.e agevolativa. Il relatilvo accertamento giud!iz>iario rientra, nei •poteri rusti~zionaH del giudice oreHnario, non implicando la cognizione di questioni di estillnazione semplice, nè l'usu11pazLone di pQteroi ll:"iservata alla pubblica amministrazione ed agli uffici tributari. Non vi·ene, :i!n:fatti, in considerazione :La componente valuta•tiva del tributo stesso, ma si tratta dii afferrmare, m linea di principio, se negl•i acquisti di immobili comprendenti solo parZJialmente edifici distrutti (o aree di ·risulta) o danneggati oltre il terzo per eventi bellici, l'esen:z~ione vada affermata ed incl~sa per l'intel1o compendio immobiliare, o debba dguardare propor2lionalimente, e proparte, solo quelle aree e quegli edifici !l'ispondenti ai reqUJi:siti di legge, senza che n giudtce proceda alla concreta liquidaZJiQne, nel quantum, del tributo •. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 maggio 1•973, n. 1570 - Pres. Gi•anDiaJtrtlasio - Est. M~laJno - P. M. Oa•ccrioppoili ~conf.) - Soc. Corieone (avv. Taranto) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano). Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Competenza e giuri• sdizione - Decisione della Commissione provinciale di valutazione su questioni di diritto - Impugnazione per incompetenza innanzi al Tribunale ex art. 29, terzo comma r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 - Inammissibilità. (r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29). L'impugnazione ex art. 29, terzo comma deL r.d. 7 agosto 1936, numero 1639, deLLa decisione deLLa Commissione provinciaLe di vaLutazione è circoscritta ana mancanza o insufficienza di caLcoLo e aL grave ed evidente errore di apprezzamento nena determinazione deL vaLo,re; non può di 934 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO conseguenza essere dedotta in questa sede l'incompetenza deLla Commissione di valutazione che abbia deciso una questione di d·i1'itto, essendo· tale censura proponibile esclusivamente con ricorso per Cassazione (1). (Omissis).- Passando ora al•l'esame del ricorso p~incitpa!le ooservasi. che oon :N primo motivo 1a società Corleone denuncia la violaz,i.one deglli all:ftt. 219 e 30 d1l. 7 agosto 1936, n. 1639 e 37 c.p.c., in relaZiione al! l'aTit. 360, nn. l, 3 e 5 stesso codice, e sostiene che, essendo state sol!levate, in sede dii Ìlmpugnazione dell'accel'tamento, complesse question,i giuridiche attine'll.ti anche al!l'an d0beatur. ed avendo ila Coirlll:IDssione pa:ovi'll. Cialle omesso dii devolvea-ne la oogndziOille, in primo ~ado, alita sezione di diriJtto de!Na stessa Commissione, la Oorte dJi aippello avrebbe dovuto atniiiU!11Lare !la decisione della Commissione prroViinoia~e per dirfetto di oompetenza. Il motivo è infondato. E' esatto, che :in materda di Ìlmposte indi\t'l€!tte sui rt.rasfell'\Ìlmenti deHa rr1cchezza nQn vi:ge i•l rp~i.nrop~o deHa necelssaria undtà di giudiiZiio suil'an e ISUl quantum debe·atur, in quanto lse si k.atta di mere questioni di va!luila:lJione il .giuddz~o si arbico'la i:n due fasi devolute, lrliJspettdvamente, ah commeione distrettuaile, quale giudice d!i primo grado, ed alla oommiiSSi:one prov:inciaile, qua,le giudlice d!i. secondo grado, meiUitre se si. rb:ta!ttia di quest:iloa.lJi di ddirliltJtlo reillaltive ail['appild!cazione delilla ileggle, i'l g~dizio oontinua 1sempre ad amcola,rsi in due fasi, ma in questo caso hl giudice di prima IÌi5llaiUZa è la COillliDiJssione provinci.aile e giudi!ce di appél.lo, 'CO'll oognJi.IDone piena di merito, la commissione centraile. E' quindi, pure esatto che, quando una questione di ddlritto si pone come pregrudizia9.e ad una questi01lle di vailu.taziè:me, si ha sdoppiamento di oompetenza IS\liN'.nnica contvoversia tra le due seziond; quel!la dd dil'!itto e quella di vailutazione, della stessa Coiil!ltlliiSsione provinciale, dJl che oomporta che il ~udiz!i.o di estimaz.ione deve · eSselre SOspe!SO fino (l) Decisione esattissima che rlico!llfenma que1la de1le Sez. Un. 20 luglio 1971, n. 2364 (in questa Rassegna, 1971, I, 1349). Si può considerare così SU!pa-a<ta fla precedente posizlione della s.e. (5 febbraio 1971, n. 290 e 15 maggio 1971, n. 1409, ivi, 436 e 909') che non solo aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione per incompetenza col mezzo della citazione innanzi al tribunale ex art. 29, terzo comma, ma aveva anche affermato che l'incompetenza dovesse essell'e dichioo-ata di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Sull'argomento, trattato più in generale, cfr. GARGIULo, Le questioni pregiudiziaU alla valutazione nelfe imposte indirette, in questa Rassegna, 1972, I, 1128. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 935 alla decisione definitiva dellla questione giurridica, da parte deHa seziooe di d!i<ritto competente. Sen<mchè neHa fattispecie risulta d!aU'esame degU atti pro®SSualld, che mtmtre la Cornmi!ssione provinciale non si è punto occupart;a, nè l'avrebbe potuto, delle ~ospettate questiooi di dtfu'itto, avendo limitarto il suo gùJudi.zlio ailla mera vallutaZJione dei beni trasferiti, l'odietma !l"icorrente alllZichè dolersi per la mancarta ràso1uZli.one di taili quesrtioni con ill. ll'icorso diretto aJil.a Corte di Cassazione a.i stmSi del/l'art. 111, 2° comma, della CostituZJione, ha adito il giudice ordinario dà prima ~istanza a norma deill'art. 29, 3o comma, del cita.to decreto n. 1639 del 1936, che stab~1irsce un tirpo tutto pall'lticolare di contìrollo da parte di detto giooice suHa decisione del'la CoiilUll~ione provinciale. E' noto; •irufutti, che IÌl sindacato del gàudice oll"dinario previsto daHa suindicata ddsposiZJione, anche se consirderaoo e tra·ttato daHa legge e dal!la giurisprudenza come un ·controllo di legittimi.rtà, attiene OOiliCettualmente al merito deHa vaiJ.utaZiione, in quanto dill'etto ad a•ooerta!I'e escLusivamente ·se la motivaZì1one BJl riguardo addotta dailla Commissione provinoi'!l'le a sostegno della ,sua definitiva decisione sia fondata SJU un calcolo di dati aritmetici e se 11 detto calc()l].o non sia affetto da grave ed evidente &ro'l.'e di apprezmmento. Qualora, pertanto, si deduca un errore in ~ocedendo deMa Commissione p'I.'OVÌiliCiale o, comunque un V'iz:io divell'ISO da quelil.i eSip'l.'esSiamente pr€!VIirsbi d:all terro comma del dtato art. 2,9 (omessa p'I.'Onuncia, ultra ed extra pettta, iiJ.leglil'btima formazione dell'101rgano giudiziario, ecc.), ,tBJle V'izio non può formarre oggetto di I"ÌCO'I.'SO afl giudice Oil"dina!l"io di prima wstanza, ma, essendo la decisione del'la Commissione provinciale defin!itiva :nJelill'ambito dlel! processo mbutal!'ilo, è ded!ucibille ddrettamenJte in Cassazione con i!l J:'.ÌCOrso di 'legirttimirtà per vd.olaZiione dii. legge ex all't. 11<1 Cost~uZ!Ì!one, :nicorso, nel •qua,le, ovviamente, nememi!llO può convertilrsi. a'l ricorso ordJinal!'io, che dlnveste la pronunc~a del gdudÌJCe oll"dkiario di secondo g11ado e· non 1la stessa p'I.'OllUiliCia dellila Commi!Ssirooe p'I.'Ovincialle. Pertanto in questa sede non si può discutere se la Commissione abbia o meno vidlato la legge nel procedere aiJ. giudizdo estimativo senza che fossero s1lartie, dall'organo competente, deftnitivamenrte ll'li!So1te le questioni g~mid!iche prospettate daHa società Corleone. Vindagine, inrfatti, dn sede di ii'icorso O'l.'dlinario, deve essere cdreoscr. itta nei Limi.rbi del contro]llo ,affidato ail giUJdice o!l"dinario dallla già citata disposiZJione di legge e, qumdd, nella specie, limita,ta aU'a,cceifii:Jamento suLl'esistenza di una motivazione logica e coe'l.'enrte relatJi:vamente al giudizio espresso da'l·la Corte di appe'l'lo dii inesistenza dei due V'iz,i previsti daillla disposizione stessa. - (Omissis). 936 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 ,giugno 1973, n. 1691 - Pres. Caporaso - Est. Mtlano - P. M. Secco (dliff.) - MiiDJ1stero delle :ffiinaru:e (avv. Stato Arnone) c. Soc. Jilina Italiana (avv. Zamboni). Imposte e tasse in ~enere - Diritti catastali - Atto so~~etto ad imposta fissa di re~istro - Sono dovuti in ra~ione del valore de~li immobili trasferiti. (r.d. 8 di(!embre 1938, n. 2153, artt. 65, 73, 77; l. 6 agosto 1954, n. 603; art. 29; • l. 18 marzo 1965, n. 170, art. 1). Imposte e tasse in ~enere - Diritti catastali - Commisurazione al ~ 1"'9 ~ ~ ~· ,,, ~.. ,...---~ ...... ~- ~--~-·-~-..!!~..~.P.P.. ., ..,.. .... valore delle pertinenze mobiliari durevolmente destinate al ser- ~~ ,_<~.-.,.. ·- ,.... .......... .-....... ~·,.. .. ··f'"!'-..-. .....,...._.~o~· .. ..--.~.,..,~~---· .. -·----.,..~m- ~""='-... --:;:1'-~ vizio o all'ornamento dell'immobile trasferito - Esclusione. (r.d. 8 di(!embre 1938, n. 2153, artt. 6, 65; r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. l· r.d. 13 aprile 1939, n. 652, artt. 4 e 8; r.d. 30 dkembre 1923, n. 3269, artt. 46 e 47; (!.C. artt. 817 e 818). I diritti catastali, ove non ne sia espressamente stabilita l'esenzione, sono determinati in ragi01te del valore dei beni immobili trasferiti da accertare agli effetti deLle imposte di regist1·o e di successione, anche quando sull'atto che dà luogo alla formalità catastale l'imposta sia dovuta in misura fissa o sia esente; in tema di fusione e concentrazione di società i di1·itti catastali sono dovuti in relazione del valore degli immobili trasferiti con riferimento all'art. 29 della legge 6 agosto 1954, n. 603, che nulla stabilisce, mentre non sono dovuti in riferimento all'art. l della legge 18 marzo 1945, n. 170, che espressamente comprende nell'agevolazione anche i diritti catastali (1). I diritti catastali vanno commisurati al valore dei beni immobili ed altri diritti reali soggetti all'isc1·izione in catasto con esclusione del valore dette pertinenze mobilia1·i durevolmente destinate al servizio ed all'ornamento dell'immobile trasferito, anche nel caso che le pertinenze siano considerate come immobili ai fini- dell'imposta di registro (2). (1-2) Identi<ca è la sentenza in pari data n. 1690. Non constano precedenti specifici. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 937 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 !l'iugno 1973, n. 1773 - Pres. Mirnbe1H - Est. Padoardi - P. M. Car~sto (conf.) - Soc. Officine Moncenisio (avv. Sequi) c. Ministero del1e Finanz•e (avv. Stato Soprano). Imposte e tasse in ~enere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Termine per l'impu~nazione di decisione - Sospensione feriale - È applicabile. (l. 14 luglio 1965, n. 818. art. 1). La sospensione feriale, prevista pe1· ogni tipo di processo, è applicabile anche al processo tributario dinanzi alle Commissioni (1). (Omissis). - La Società ricovrente, denunciando J.a violazione e la fa'lsa a1ppl!icazione deLl'art. l della legge 14 luglio 1965, n. 818, e dell'ail"t. 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, nonchè l'omessa motivaz~one, si duole ,che la Commissione ,centva1e non abbia oon~derato che d1 termine .per impugna1re la decLsione della Comm~ssione provinci>ale era l'Lmasto 'Sospeso durante 'Ì!I per~odo feriale per cui .I'appeil!lo da essa proposto eil"a tempestivo. Jil ricorso è fondato. L'd,stituto della sospensione dei tevmini processualli pil"ev~sto da'Ha Legge 14 1ug1io 1965, 'il. 818, può dirsi di pol"tJata generale nell'ordilnamento proaessuale dtaUano. H contenuto chiaro dei J.avori prepacratod, . i!l seJ:l!so ,:;;tesso di natul'a generaJlissima dell'Lstituto, ed ancorra pdù la portata prati!ca che esso comporla nella vita giuldizi!aria trattandosi di quelle norme destinate 'ad i:noi:del'e -sul costume stesso di un ambiente operati'V'O, conducono a !1i,tenere che l''appliicazione dei!'l'jJstituto Via :fatta ~n ,relazione· a tutti i titpi ,di processo; concepito come attivLtà dialettica e regolata istituzional1men,te, rivolta all'accertamento delila verLtà legale nei confldM1i giuridici. A prrescindere quindi da1l!1a natul'a giurisdizionale o non de1Ie commissioni tributarie, 'sembl'a del tutto aderente alle prospettive propostesi dal .Legilsliator.e 'speciale, kadotte in una complessa normativa garanhlstioa, ·ritenere -che la sospensione in esame sia appl!icabille con tutte ~e conseguenze gLuridiche anche al processo che si svo:lg,e avanti ile Commils: sionli tv1butar,te. Nè è d!i ostac01lio hl. testo d!i l!egge, che si Wni1!a a parl~re di • ·termini 'PI"Ocessuall'i • senza espressamente confinare la normatiVIa. ai processo che 1si .svolge avanti 'ti giudLce ordinario. (l) L'a~pplicahllità della 'sospensione fer:iale ai tevmini del processo tvilbutM"io, che è 1indubbiam.ente un p['ocedimento ,giuvisdizionale, non può essere po,sta in dubbio per i termini sicuramente attinenti al processo già incavdinato. Meno sicura è la sospensione del termine per il ricorso introduttivo in primo grado. · 938 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La notrldìca dcllia decisione im'Pugnata è avvenuta il l agosto 19•68, con la oonse~a 'Che m termine di trenta giOII"'lli ha cominciato a decorrere i[ 16 settembre 1968 conclludendosi, hl 15 ottobre succe\SIS!i:vo, cioè dopo la darba del 2 ottobre neHa quale è avvenuta tempestivamente la notificazione. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 giugno 1·973, n. 1793 - Pres. !cardi - Est. Scanzano - P. M. Chdrò (cond:.) - Soc. Montebian:oo (aiVV. Ball'i'HaTo) c. Ministero deH,e Finanze (avv. staJto Onufrio). Imposta di re~istro - Società - Società a responsabilità limitata - Aumento di capitale - Deliberazione di assemblea - Tassabilità solo dopo la sottoscrizione delle quote - Obbli~o della relativa denuncia. (r.d. 30 dìcembre 1923, n: 3269. art. 4, 8, 17, 79 e tariffa ali. A, artt. 81 e 85; 1. 15 febbraio 1949, n. 33, art. 7). Imposta di! re~istro - Prescrizione - Atti so~~ etti a condizione sospensiva - Obbli~oi di denuncia - Omissione - Prescrizione ventennale. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 17, 79, 136, 137, 138). N e ne società ·a responsabilità limitata, atto stesso modo che nelle società per azi()11,i, per l'aumento di capitale l'atto tassabile è la deLibe-. razione di assemblea che è però sottoposta alla condizi()11,e sospensiva detl'effettiva sottoscrizione del nuovo capitale; deve di conseguenza essere presentata la denunzia deU'avV'enuta sottoscrizione (avvera mente della condizi()11,e) che dà luogo alla percezione detl'imposta principale (1). Poichè la Legge di registro discipLina in modo aut()11,omo e completo il regime delle prescrizioni, ove non siano applicabili gli artt. 136 e 137 essendo mancata ta registrazione o la denunzia dell'avveramento della CQ1'1,dizione, deve trovare applicazi()11,e l'art. 138 (prescrizione ventennale) decorrente dalla data dell'evento condizionante e in nessun caso La prescrizione ordinaria decennale deU'm·t. 2946 c.c. (applicazione in tema di deliber{lzione di aumento di capitale di società a responsabiLità limitata non seguita dalla denunzia di avvenuta sottoscrizione) (2). (1-2) Sulàa pr•ima massima, ·che va a coiJJSoilidarsi, v. Cass. 12 · dicembre 1970, n. 2649, in questa Rassegna, 1971, I, 160). l·mportante è la ,seco~da massima. Che ·la legge di registro conJtenga una discilplina autonorrna e senza 1aoune del regime del:le pa:-escdzioni è staw affermato, in modo più o meno convincente, numeirOSissime volte con riferdmento alil:a .prescrcizione della azJ.one deLla Finanza nel caso di decadenza dalae agevoilazioni 1perr.- le case di abitazione non dJi lfUISSO (v. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 939 (Omissis). - Cdi mothno <successivo (concernente la posizione dehla società La Montebi!anco) si denuncia vJQila2liOille degili artt. 7, il. 15 febbraio HH9, nn. 33, 81 e 85, tél<IIiffa alli. A del r.d. 30 di!ceanbre 19'23, n. 3269, e si censura ·La <sentenz;a per avere 11itenuto appLi!oabille aJllJche alle SO~?ietà a cr:esponsa:bili:tà Limirt;ata la di:spooizione della oirt;ata legge m. 33, 'che ·condiziona aill'efl'ettiva ·sottoscl1iz·ione deHe nuove azioni l'apipl~ ioazto:ne dell'imposta pll'opor2l1ona1e di regd,stro sugli raJUmeniti dii capi1Ja1le. Sul 11i1Levo 'che detto tri:buto è imposta d'atto e si appltca <Ln!diilperndentemente dall'esecuZJione deil:l'•atto stesso, e che pertanto il cirt;ato aJrt. 7 si pone qllial1e norma eccezio:nale, la rico11rente sosti1ene che ail momento dellia registrazione deitlia del~bera de qua sussistevano le conldiZJioni per !l"ilscuote!1e, 'su tutto il.'a'll!mento di .capitale, l'intera i:mposta propOT2lionaie, e ·che •pertanto .quella lindicata nell'liiii:giunziJone (erroneamente non riJsoossa rin quel! momenrto) era in realtà una <i!mposta S1ll};)pletiva, soggetta aiHa prescrriz'ione rtriennale decorrente dari di dell!la regirstra2lione. La censura non è rondata. La questione che ·l\} ricorrente rp;"Opone è 1stata già dsOilta (nel sern:so dehla ,senJtenZJa ilmpugnrarta) da questa Oorte con sentenza 12 di!ceanbre 11970, n. 2649. E non vi ·sono ragioilli per modifica!l'e l'orienrtamento. · La tesi de1:1a IlilcOI'!l'en<te si affida (oltre che ad U!Ila cilroo1arre mmisterirale, ·che noo può, ovviaJmenrte, aver valrore vmcol<alllte JiJn. questa sede) aH'arr<gomento di ood:irne meramente le:ttera'le che .ir! citato arrt. 7 fa Tidierimento esC!lU:Si'V'amente -alllle società per azioni. L'argomento rsi l"i<Vela pl'irvo di pregiJo ove si: CO!Ills~derdno l'undrtarietà del fenomeno dell'aumento di cap~tale, ii!l presuppoSto dehl'irrt(pOsta che lo ·oolipisoo, ILa di:sC!irplin:a che dii essa detta 1ra Legge organica di regirstro e •jll carattere non 1rn!llovativo del riJpetuto arrt. 7. Secondo .gli all"l1lt. 81 e 85 tar. a'1Jl. A al r.d. 30 dlioombre 1923, n. 3~r69, l'aumento Idi capital'e delLe società di qua'Lsilarsi rtipo è soggetto ad imposta proporz,1ona,1e, .arpplicabi~ nelila .stessa milsura ed JiJn. .presenza degl<i fr<a 1e !nlumerose C1ass, 19 ma~o 1972 n. 1526, in questa Rassegna, 1972, I, 7J.8) si ·che o~i non rpotrebbe IOOIIl partirsi da q'll!esta premessa. Di conse~ uenza è evidente ohe sia rin caso .di omessa registrazione (arrt. 136) sia in carso di omessa deilJUJnrci:a dell'evento •successirvo (arrt. 137) deve trovare applicazione l'll["t. 138; 1a parifìooZJione, ad fini deWla applticarbmtà della prescrizione ventennail.e, delil'oonessa · registrazdone e deil.l'oonessa den'Uncia dell'evento che crea le premesse per la riscuotibilità dell'imposta è di evidenlte esattezza. Questa precisazione è peradtro arssad utirle perchè quaiLohe voce d~scoode si è fartta sentilre, in analoghe situazioni, m relaziooe a1il.a rpatrtircoJa~re situll2lione che si •orea quando l'atto ,sottoposto a condizione sia regolarmente reglistrato a 1larssa :fìJSsa ma sia mancato un regoiLare adempimento 940 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stessi presupposti sostanZiia·l,i di quellla che co1lp1i1&ee !la costituzione deHa società (cioè urna per.centuail<e rapportata all'incremento di ricchezza dato o p!'omesso). Del resto è un p·resurpposto gener,ale dell'dmrposrta propo!!:zionail.e dl registro che l'atto impori:i. trasferimento di dicdttti od uti'ldtà pat!l:imoniali o •conteng•a obbl<igazione o· .Ube·raz:ioné· di somme o p1res1Ja:doni (art. 4, .r.d. cit.). H princ~pio secondo cui •1'-imposta di re>g.i<stro è imposta d'artrto e si appHca 'ÌIIlJdipeooeDJtemente da'lil'esecuziorne di esso, è esatto ma non consente di P!f•e,scilnde•re da quel contenuto che IJ.a legge assume ·come determinante ai fini del!l!a tassaz1ione. In l['a<gione di ciò, Bippunlto, g:ià secon1dio il siiSitema deil:la IJ.iegg<e o11gand-ca di l'le>gisrtlro, lL'aumento di capita•le e.ra soggetto a'l trattamento che l'art. l 7 di esso riserva agli atti •sottopost.i a condizione sospen<siva, '1:1avvLsaiilJdosi neillla de(JJ]beraz; ione di aumeiilJto un atto p·rogrammatioo, che è produttivo delll'dnCII'emento di ri<cchezza a favore della società solo con l·a sottoscriz:ione del nuovo ·capitalle, questa esseiilJdo la fonte deH'obbligo di conferire e, con ciò, .iil presupposto· dell'<imposta proporziona<le qruale identificato dal citato art. 4. Ora, è bensì vero che 1l!a diff•erente struttura dci due tùp1i dii società può conferire aspetti este<riori diV•€1['Si al<l'aumento di cap~ta'lle· neHe società per azioni e nelle :società a responsabillità l1imi<tata, ma l.'operazione ·~n sè, ~n ent'!'ambli i tipi di società, si presenta identka nea:J.a sostanz; a e neilila succe,ssione logica ded momenti che l!a legge considera rilevanti <sull piano trLbuta~rio, secondo quando tes.tè chiarito. L'art. 7 deliJ.a l•egge 15 febbr·aio 194•9, n. 3i3 (la CU'i ratio p&all!tro sussiste identli·ca ·anche ritspetto alle .società a responsabl!1ità l!imiJtatla) nel preci<sal'e che l'aumento di ·Ca'Pitale delle società aziornall"ie è considerato sottoposto ana condizione ·sospens~va che esso sia sottoscritto o .comunque colllocato, non ha dnteso modHk·are dn. ciò J.·a d!iscitp<llina p.revigente, ma solo (come è r.eso chi<aro dal ·seguito deHa di'SipOsizione e daiJ. rinVlio a:Jile dispomzioni dettate dalla legge orga![l;i·ca di tre~st!ro peli' le imposte dipendenti dal-l'avveramento d& condtizione tsospen·siva, e come delJ.'obbld:go di denunciare l'evento condizi<mante o di pagare l'ima;losta conseguente. E' stato infatti affermato (Cass. 13 luglio 1971, n. 2241, in questa Rassegna, 1971, I, 1419), ;prop!l:io con riferimento allle dMberazioni di aumenti di capitale sociale, che l'.atto sog,getto a cOIIlJdizione sospensirva deve ·considerarsi a tutti gli effetti registrato quando sia stata poccepdta l'imposlj;a fissa ail ttntorrnento tdeilla presentazione, .glia•ochè ;llia lsutcce,ssirva denunz1a rigua:rda soltanto la liquidaZione defiilJitiva de[['imposta (che sarebbe quindi .complementare); da ciò si è fatta discendere la conseguenza che l'ome,ssa o ta[1diva denunzia non 'Produce la decadenza dalile age·rvolazioni ex atrt. 110, ove sia ·stata tempestiva la reg&straztion.e a tassa fissa. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 941 ha .già affermarto questa Corte C()[l 1a sentenza su indicata) r€\Ildere operante dopo un 'Certo tempo, e per la parte di capitale ne/l httempo sottoscritta, la denruncia di avveramento, per evirtare che la mancata rsottoscrizi!one di un modesto residuo potesse costituire !ra·gione per eludere U pag·amento. rdetl'limposta. p,&tanto, H 'l'lilferimento, contmuto in detto arrticOlo, ral1e so~e società azionarie non è e·lemento SIUffidente per rirtenrere diversamerute dlisiCiJPilrinartra l'o[pteraZJione egualle, lid~tiloamente craratterizzata, delibernta daU.e società a rersponsatbilliLtà Hmita,ta. Per le stesse ra·gioni, ne·ssun .serio argomento a favore drerllla tesi della ricoorente può trarrsi (.Ove lo si vog[ria util:izza.re in vlia argomenta, tiva m~l'l·grado l!Ja !Sua inappLicabilità ari 'Ca'SO) darlrl'art. 26 u.c. deilla nuova J.egge di registro (d.P. 26 orttobl'e 1972, n. 634). Detta disposlizione, nel r·itprodurre la dLsoilphlna rsu deLineata, ha fartto ri>ferrimento ai!Jle sole società pe·r azioni per chiarr-iTe che l'imposta era dovuta solo in caso di • emissione d:i. nuove azioni a pagamento •, in re·1azione aiHe contrrove~rsie agi!tartesi in parssa,to circa la tassabH!ità deglri aumenti dd c8JI)!Ltarle attuati mediante uthlizzazliorie di rirserve. Devesi, quindi, conchl!sivamente, afferma·re che anche netHe sociJertà a il'e5p()[1Sabiildtà Limitata ['obbligo di comspondere ìla tassa propocZJionale di regilstro sull'aumento di capitale è sottoposto arlla condiziOIIle dell'effettiva sotto8rcriz1ione de1l ·nuovo capitaile (da denrurnciarsi secondo l'art. 7, 'l. 15 febbratio 1949, n. 3·3, ed oca secondo l'art. 18 u.c. de·I d.P. 26 ottobre 197.21 n. 634) e che pertanto l'drmposta neilla ISrpecie pre ·tesa drailil.'Ammin~strazione delile Frinanze ha natwrn dri imposta rprincipa, le e non suprpletiva. Ne deriva che la questi()[le deHa prerscrlizione va riguardata rsot·to n profirlo dedotto con 'l'ultimo motivo del rLcol"SS. In proposito 'la rr-ilcorrenrte drenuncda violaZJione degH artt. 138 r.d. 30 dicembre 19'23, lll. 32r69, e 29·46 c.c. e cep;sura rla sentenza ~mprugnata per av&e, ag1i effretti ·de1llra prescrizione, equiparato l'ipotesi della mancata denuncia deihl'avvenuta sottoscrizi()[le del nuovo caplita1e a qruella deliLa maiillcata :regilsitrarzlionJe. !Il 'CaTattef.r.e eccezionale del oirtato ra~rt. 138 - essa sostiene - non consente rche :irl trrrattamento proPl'iO dell'atto :non rergisrtrarto possa esSe!re In ba:se a queste stesse premesse sj. dovrebbe ritenere applicabile l'art. 136 e non l'art. 138. E' evidente però che più ~corretta appare la pronunzia og,gi intervenuta che definisce p'l'kucri[l)alle l'imposta ,che si perC€1PÌ!sce dopo l'avveramento della condizione e quindi non ritiene registrato nè agli effetti dell'articolo 136 nè a nessun altro effetto l'atto che abbia scontato la sola imposta fissa. NelJ.o stesso senso· è orientata la sent. 13 giugno 1972, n. 1858, (ivi, 1972, I, 1149) che, nel caso di successione di leggi nel tempo, ha ritenuto a!P[I)J.Lcabirle la leg.ge vigente al momento dell'avveramento delLa condizione, essendo questo il momento in •CUi so~r,ge l'obbligazdone tributaria. 942 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO esteso alla dd.'VIe~sa .iJpotesi in cui a·~l'avvenuta registraZiione non seguano le Ullterioi'i -forma!lJirtà ·che 1a !legge pone a •carfco del contl'i!buenrte, con La consegueilZia •che, ove si escluda l'appHcaJbiilità della rprescri•:zJtone 1Jrien!Ilalle, deve tvova~e a~pplicaZJione la noo:ma genera[e deN'art. 2:946 c.c. e I'litenersi COIIIllpiurta •la prescriztone col decorso di dieci élJI1111i dalila data dehl'avvel'amenbo della condizione. Il mortivo non è illoodato. La Corte di me~ito, dopo avere affermaro che nella •specie :il decorso della prescriztooe rtrietnnale di •cui aJLl'atrt. 13·7 <1e~e di Registro, non aveva a'V'Uto :ozio, .per mancanza .Q,i deillU![lcia, ha esaminarto La tesi (cui si !l"ltfertsce l'od!ierma ~oosura) della rprescrittilbi111tà del:l'aZlione delila Finanza d.n un :più ampio 1lel'lffiine comunqUJe decorrente dail!l'avvel"'alffienrto della condizi•one ed ha ·esattamente ritenuto <che questò maggior- termine non può essere che .quelJlo v·entenna'le srtalbil1ito daliJ.'·all't. 13·8 per gli atti non ~regtstmti. In tema di imposta di registvo, glii aJI"I1Jt. 136 .ss. del r.d. 30 dicembre 1923, n.. 3269, ·regolano compiutamente la materia drula prescriZOOn.e. E·ssi <pl'levedono, matti, ilJe V'BiTie aziOilii deil'la Ftilnanza m relaZiione ai dd.vwsi tilpi di imposta e \l'azione di I'ilpebizione che speWi. all contribuente, nonchiè d termini relativi, le .cause di mtewuzilooe ed il iLoro modo di operai'e, rea<llizzando così un sistema ol'lgamco che, quanto ai te:rmini, si tiJncentra neil[a di:s1liln:zlione fra artti regilstrati e atti. non registrati, e non consente l'aipplicaztone del termine ordd:nlmo di dlileci aa:mti. previsto, per i diritti in genere, daLl'art. 2r946 c.·c. In tale si!stema, lim. cui la denuncia dii avveramenro dellia cond!iztone e la oreglistraz·tone ·sono eguaJLmente consilderati determinanti a•gli effetti d€11Jla decorrenza del <tern;lline 'breve di pres~one perchè entmmbe consenJtono eguaLmente all'Ufficio di pereepilre J.'dmposta, ·è ,piJenamenrt;e giUJst:idlcata l'equJiJpalrtazi!one de!Na mancata denuncia atllla mancart;a registrazlione. Essa peraLtro cor.ri<Sponde ~d una chiiaJI'Ia tendenza 1egti.slalbiva, di cui •sono espressione l'art. 87 u.c. delJla legge tributaria slrl.11e SU!ccess1oni (r.d. 30 diloembre 1923·, n. 3269), che tpresenta profonde a!IJ.a!logie, stru1JtUTaili: e rspesSO '1e1Jterali, •Con •que\ll:a di vegis1Jro, e l'aJrt. 7 4 dellla nuov:a legge di (["egi!stvo ~d.P. 26 ·ottobre 1972, n. 634), che, sila pure sotto l:i!l diverso pl"ofilo del1a decaJdenza, rtl1atta coogihmtamente ed aJSsorgg. etta al<lo stesso termine 'l'•]potesi die1'1a mancarta regti.straz.tone e quella dellilia mancarta denuncia di avveramento delJla condizione. Deve, dUJnque, •COOClUJdelt'Si affermando che rin martelt'ta di funiposta pl"Op<oo:-zi!ooaLe di l'legli!sti'o tdOJVUta suglii ~enti dii oapdtaf1e dleil1e sOrcietà, ed :in g.ener.e wg.H attd. sottoposti a coodizi·one sOispensiva, dJJ. diritto della FilnanZJa si prescriv;e •col deco["ISO di ·t'l'e ànnd decOl'lrenti daJila data tdii deiliUII1cila de0.11a ·sottoscri:llione del nuov:o tcaJpitale (o, in g1e11ere, deLI.'a'VVeramento deillLa <cond!Wilone) e, -in -caso di mancaJta denu::tllcia, ool deeOII'so dti. venti annli daillla darta dell'·evento condiizi()![llante. - (Omissis). l PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 943 CORTE DI C.AJSSAZIONE, Sez. I, 26 giugno 1973, n. 1813~ - Pres. Giannaib1Jalsio - Est. Eita - P. M. ChN'ò (•coof.) - Min.iJstero dehle Flinanze (•acvv. Stato V1i1Ja~i·an•i) c. Trebbi. Imposta di successione - Deduzione di passività - Debito cambiario - Annotazione sui libri di commercio de~li elementi essenziali - Necessità - Annotazione per riassunto - Inidoneità - Applicabilità alle cambiali della le~~e 24 dicembre 1969, n. 1038 - Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 45; l. 24 dicembre 1969, n. 1038). Perchè un debito cambiario sia ammesso in deduzione dall'attivo deLla successione ·è necessario che La cambiale sia st.ata annotata in tutti gli elementi essenziali nei libri di commercio deL debitore o deL creditore; poichè l'annot.azione deve servire a dare La prova deLL'esistenza deL debito in data anteriore aLL'apertura deLLa successione, non è idonea ano scopo una annotazione generica o per riassunto. La norma deUa legge .24 dicembre 1969:, n. 1038, che ammette La deducibiLità dei de·biti per saldi passivi di conto corrente bancario quando vi sia annotazione deL reLativo debito, anche per riassunto, ,sui libri di commercio deU'tstitiuto di credito, è di stretta interpretazione e non è estensibiLe aHe cambiali (1). (Omissis). - Oon ['nnico mezzo del ricor·so, la ricor:1:1ente Almmiiiilisf; rlaz~one delle F.iinanze ~eLlo :Stato dennncta Vliolazio:ne deill'arl. 45•, comma quinto, del r.d. 30 dtcemb[le 1923, n. 32:70, e drula Legge 214 dicembre 196'9, n. 10•3t8, <in reLaZJiJOIIle all'art. 360, n. 3 tc.p.•c., dedUJcendo che, erroneame:rute, iLa Corte di appello d1i Bol1ogrna ha l'!irtenuto che la prova delLa •cio:<costanza •che .un debito cambilario •sia a:ntertove aiU'apevtruTa deilla successione, ai fuf della sua detraZJi:one dail'l'alsse evedtitario imponilbtille, per ·!"imposta tdi succe•ssione, possa esser darf:Ja med!iante l'ovigd!IlMe o copia aJUJtentica del!l'.eff·etto .oomblilaTio, :nonchè mediante l'mdd<caziJo!Ile de~li eswemi delLe a:nnortaziom operate SUJi libri di commercio dehl'li!stituto tdi CTedtilto, .anche per riassunto, per eff,etto del[a so.pva•g1giunta legge (l) Decisione es,atttssi:ma. Sui requisiti della annotazione, che sostituisce la regtstl"azd!one ai fitni deLl-a data certa v. Oass. 16 novemb>re 1971, n. 3•26.2 (Riv. leg. fisc., 1972, 1245); 22 marzo 1967, n. 652 (in questa Rassegna, 1967, I, 4·60 con nota di M. CoNTI); v. anche 15 g.ennaio 1973, n. 120 (ivi, 1973, I, 253). Da •Condivilde•r·e pienamente l'affermazione che La norma pail'tkotlru-re delLa legge 24 dkembre 1969, n. 1038 non può esser•e aJpplld.cata alle cambiali non soltanto perchè dii stretta interpretazione, ma anche perchè assai diverso è il sistema di .contabilizz,azione (e qui•ndi di v,&dfioa) del ·conto •Cowente bancario, •che ha uno ,svo1gilmento nei!. tenl!PO, rispetto alla singola e dJstantanea opernzione su una oambia[e. 13 944 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 24 ·dicembre 1969, n. 1038, emanata per i debiti da saldo passlirvo di conti .éornmti bancall'li, menrtlre 'inVlece, deduce la ricoo:Tenrte, iJJa nuova ~egge n10n •si •Ripp11ca ai debiti bancari. La .cenSIU'l'a è :fionda~ta. La ·Legge di succe•ssione (r.d. 30 dicembre 19•23, n. 3270), al·l'art. 45 dilspone che sono ammessd in detl'aZJiJone dRill'asse e<r·edita'l'io, a•g1li effetti dell'imposta ·di •succession•e, .i debilti certi e l,i,quid·i esilstenti ·Ril momento deH'a,p·el'tUJl'a della successione 'r:isullrtRill1:Ji da atto pubbltco o se!IlJtenm di data ~RnJtel'iore all'ape:r1ru!ra de.Ua successione, che sia palsls:atta (•atnche wccesstivamenlte) m giJUdilca~to. Sono pélll1ilmenrtli ammetssi m dettra:ziol!lle ·i dleibltti oertti e lltiqudldli natSoe:nttti da sCtrlii1Jtlu11:1a !Pirivai1:a che abbia acquilsttata data certa antel'liore atll'atpel'tura della mccetsstione, in uno dei modli inldliloa,tti dlallil!'a'l't'. 2704 ,c .• c. che !tli.on sia 1a morte o la fisica ilmposs~bitlJirtà di ·scrirv.ere di coLui o co'lwo che l'hR!llno sottoscritta. Ln deroga a tR!li ;prilnrcpi, •itl quinto 'comma del citato art. 4'5 diJStpone che i debiti rilsul•tanti da oambila~!oi possOI!lO egua'lmente essere detrR!Ui dall'asse, :se siano an:nota·ti nei .l'tbri di •commeroio, regoliRT'lll.ente tenuti, del debitore e del credi.twe. Come questa Corte SUJprema ha più volte avuto modo di ,cffiai'itre, per le cambiali l'annotaZJione nei iL1bri di com.mel'cio del debiltore o detl m-editore ha 1l'effetto di· conferire data cel'ta, corrispondente a quell.lla dehl'a·nnotaZJilone·, ·m sostituzione della regtisrtrazione :fiorma•le (Cass., 21 novembre 1964, n. 218.10). I da1ti annotati devO!Ilo essere taH da ofllrilre la prova della darba ce,l'ta. (Catss., 8 agosto 1963, n. 1841) e la va.lutaZiiiO!Il·e del.ILa lol'o ·~don·eiltà costiltUJisce i·nrdagine di fatoo affidata al giudice di merd.to ed incenSIUrRibile 1n cassazione, se oonga-uamente e correttamente motiVlata (Oa~ss., 14 •luglio 1,972 .. n. 2390). È dunque :necessaa:-ila l'IRnlllotaztooe specifica deglli elementi essenz:i,al'i de·lila cambi:alle, per dimosrtra~e La natu:r:a, l'enttirtà · del debito e che es,so è anteriore aUa morte del • de CUJius •, onde non è possilbhl.e ila deiÌ'l'azi:one dii <Un rdieb~tlo !Ciaiilllb~a~rio se l'IRiDIIllotarZii.lone è esegutilta genemcamenrtle e· perr r.ilatssUJillto (Oatss., 2·2 marzo 1967, n. 652). Con legge 24 ·diJc.embre 1969, n. 1038; è stato dilsposto che la detl'azione da-l passivo dellJ.'a~sse el'edita~rio, agl'i effetti dell'timposta di successione, dei ,debiti per Sét'ldi passivi da -cotnrti correnti banCRJl'i, sia pos~ StiJbiLe, .se vi 1sia etstbiZJione detl.ll'odgilnral.e o di corp~a autenti,ca degli a~ssegni emessi, nonchè ilndi:caZ'1otnre degli ·estremi dehle annotazioni del debilto da essi nascente, annotazJi:oni operate sui 1itbri di commero~o de]l',rsrbituto di credito, anrche • per riassunto • . Come questa Corle Suprrema ha aVlUJto modo di -chilarilre, iflriaJttasd dii norma di naltu11a ecceZJioilla•1e, che derog·a -si.a alla d~StposdZJione dellJ.'al'ticoLo 2704 c.c., per •CUli la data certa .si dilmostro mediante la regtstl'laztiotne formal•e, e sia a .quella del quilnto .comma citato dell'art. 45 dell.lla iLe,gge sulil'imposta di SIUCcessione, secondo ·cui, per i tittoli di credito, aJil'orrrdine, occorre il'·annotaZJi,one dei loro ·e,l·ementbi e.ssenzi,ali, sui libri di comPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 945 mer·cio, per dimostrame la data ce!rla, in sosrbttuzrione deilla re,gi:straz.iorne forma~e (Ca:ss., 16 norvembre 1971, n. 32621). T·ale dillSIPO:sizione, innova:birva, emalllJa•ta .perr i debiti nascenti da a:ssegni bancari di conto cOCTente, e non da oambiaH, è, •per il suo carntterre di norma eccezionale, m deroga :ai prri,nJCitpi generali, soggetta ad intecrpr• etaziòne ri!g·orosamente restri.ttiv;a (art. 14 de1Ue ·dlirsiposiziOillJi preliminaci al c.c.) e non può dunque applical'si ai debtti ea:mbiall'i per i quaU l:a de·trazlione è •wposstbhle se l'annotazione sia fa:tta per riaiSISUlllto, sooza i:nrocaz1one specifilca deglli elementi essenz,iawi (Ca:ss., 16 novembrre 1971, n. 3262 citarba). Indlatili, perr i debiti nascenti d:a assegni di conto ool'l'eillte bancario, la prova deilwa .ce:l'tezz,a della da•ta, anteil"i•orr:e a!tl'aperr1Jura della successione, è 1Sempcre integrata dalla dtmostrazlione de'ilo srvoil~ento de'Ile paTltite in conto corr·ente bancario, mentre tale integrazione non è possihi'Ie ,perr le cambi,aù:i. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 lugHo 1973, n. 1875 - Pres. Icarr ·di - Est. Leone - P. M. P·a:scaLino (diff.) - Mintste:l'o decrlle F'!inanze (avv. Stato Galileani) c. Soc. Tddno (arvv. F'alrl:tano). Imposta di registro - Cessione di credito - Funzione di garanzia - Estensione della garanzia di una cessione già registrata ad un nuovo debito - Nuova registrazione della cessione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 4). La cessione di credito è un negozio che non ha causa tipica e trova La sua giusta causa neLl'aUro negozio che vi sta a base e. con iL quale è in reLazione causale. Conseguentemente quando una cessione di credito sia stata pattuita e registrata in reLazione ad un debito determinato del cedente, La successiva estensione della cessione ad un diverso debito detto stesso cedente verso Lo stesso cessionario non è un negozio ricognitivo, ma un negozio che modifica la causa e gli effetti della cessione che pertanto è da considerare ai fini tributari come una nuova cessione (l). (l)' NeUo ,stesso senso è ila decisione tn pari data n. 1876·. Decisione esatta su un •caso di specie molto si1lJgolia!t'e, il"eiSO ancor iPÌÙ anomalo .daLle vicende (pfl'ocessuali; neLl'ipotesi più comune il. ipiroblema, come si accenna, si sarebbe spostato suill'am>li~cabilità deJil.'aliquota norrmaJ. e piuttosto 'che su una secoodra tassazione. E' notevoie però Ira delfi946 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). - I pl"'imi tre motivi di ([1i.cooso· OQIIlCei"!Il:OOO 1a medesima questione, vi,sta da ·aspetti pax·tÌJcoLarri ·e rp·er 1le recÌirp([10che impldJoaz•ÌIOOi ed mterfereru:e poSsOIIlio essere watbarti congiuntamente. Con essi l'AmminiSJt([ 1azione ricorren•te denunzia violaZiione· deiHa legge· comune e deHa legge del registro rperchè JJa Covte d'a:prpeilllo nel ritenere, con BJppreZZiamento immotivato e ·OQIIlt!raddittorto, ch!e l'atto ,17 Jiug'lio 19613, cQIIl' benga un 'll.legoZIÌIO il1~CIO!Ptivo dleilwa cessiOIIJJe dii credi1li. v;erifiletatas:i m pvecedenm, •putr iln ·VIÌista dehl!o scopo ·di 'glatrantwe la ma,g.gio!I"e apertura di oredi,to 'COill!cesso dailla banca, avrebbe vioLato i •pl"'Ìindpi l'e,1atwi alla oessiQIIle di ·CI'edirtJo a scopo di 'gaJ!'an2lta, istituto ·sul quale non è ooncettua! 1mente 'sepa11à!bille la garanzia ·dall'obbLigazione gamntita, essendo l'·una e l' a•Ltra el.ementi •Colstitutivi del negoz,io: IÌil che assume paxtico1axe il'IÌIUevo ,sul pi!ano :fiscaLe, in quanto ·la tassaZiiooe cQIIl l'jjmposta di regist!' o deUa 'cessiQIIle d;i credito ,s1Jabi!Usce a!liquote di favoce quando la cessione è itn funzione di •glatranzia delil'operaZiione di finamZJÌiamento. Le oenSUJre' sQIIlo fondate. In ·un ill!egozio >gU'Ur;Ìidico ·che, come il'a •oessiQIIle dei ·C'l'editi, nQIIl ha una sua .causa tÌipÌica ma può essere fondata ·su nna • justa. causa • çhe rappl"'esenta 'anche ill me .economico de11a 1IDasm:issilon·e del cr•edilto; pur potendosi 1Conoottualmente diistingueve La oessiQIIle dal ill!egoZiilo ·Che Vii sta a base, 'si ha tva i .due n:egoZJi un colLegamento di relativa compenetm- 2lione, rptrorptr.io per La ftmmone di causa adeguata cl;le ta11e Uil:timo negozio v;iene 1ad assumeii"e vispetto a<Ua cesstone. In coo's~deraZILQIIle di questa . IJ."e:laZiiQIIle ICaUisa1e, {La cessione di 'Credito 1stabi1L1Ja pro soLvendo m rela- 2lÌIOne .ad 'Uin debilto dete!I"miDJato del cedente deV'e ritenoosi modifi·cata, se (l()[} •successilvo neg.oZiio la 1cessi.one dii credito così staibMJJta vtene l'icfe·rilta 'anche 1ad un divertso debilto deillo stesso cedente verso 1'1 medesimo cessionax·1o. In ta•l caso infatti alla justa causa Otrilgilnma Vliene ad aggilungersi una secOIIlida 'causa de1l .tutto autonoma m quanto capace da soLa 1di 'Spiegare e ;r•egg&e ~la vaLLdiltà del!l;a cessione, anche nell. caso che i!Ja ·causa OI"IÌiglina~.iJa dOVtesse ·:dsuJ.tare ii[)JSUisststente o mvaldJda. Ed inol- 1Jr.e, in reLaZJi,oo:e 1a.Ha novtiltà e diversità di scopo eoonomi:oo mtegl([1ante [a nuov;a justa 'causa, si ha la produzion'e' dii nuwi effetti dellla cessioo,e, nizione deiLla cessione dd •CT'edi!to .come negozio a .causa geneTica e 1a conse, guente 'compenetrazione ·che .si determina tra negozio di ,galfan.zia e negozio ga!t",aill!ti,to. Questi ,concetti sono .assai uti:Li peT La molto dibartmuta que1stion.e delle aiLiquote di favore delLa •cessione di Cll"·edito collegata a ne•gozi di finanziamento bancario nei quali ·la geneJ:"Lcdtà deLla causa dell:a cession:e deve .aprpunio comrpene1JI1Wsi ·Con rapporti bancari determinati allo scopo di renderne impossibile l'estensione ad altri rapporti, estensione che, in :mancanza di ·espresse delimitazioni, ,swebbe connaturale aJ. concetto stesso di cessione di •C!l'edito; sull'a!I",gomento vedi da ultimo Cass., 27 ottob!l'e 1972, n. 3-300, in questa Rassegna, 1973, I, 231, con il'i.chi:ami. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 947 dii<v:ersi da ·quelli .del.la .cessione come stahiùJLta in 011i!gine, ·in quanto il cessionw-io, se norn •acquista ex novo .iJl .di!rirtto ·di riscuotere i.J. oredito cedutogli, a1cqru:ista, però, 'ex IIlJOVO iJ~ dli.ir.ttto di eSibilnlg)uìer1e coJi rrucaJVIO deliLa dscosstorn.e ·an·che ,iJl 'secondo suo oredLto vooso il cedente, al di :fuo['i delJl'appli!cabi'Nstà della .compenlsa:llLone delil1a quale potrebbero a111che non susststere in conoceto 1i 'p['esru:ppqsti. Nella fattispe•cioe, .perta!Oito, il secondo !OJegozJio l!'eliartivo !lliHa ce1sSio111e non ha aV1Uto contenuto meramente r.i!cognLti!vo, ma ha modilfiloartlo la causa e corr·elarbivamente g]i effetti deHa cessione. Eld •in r"~eilaz1ione .a questa naturva ed eff·erbti l'atto con C'UJi, richiiama~ ndosi 1a1d .ru:na 1precedente •C•e•ssione regolarmente registrata, i medesi! mi •soggetti di ta1le .cessione .srtabhli!scoll1o che e1ssa debba vale!l'e pro solvendo anche di 'l1Jll divenso magg·iore debito del cedente verso il cessi! ona~rio deve •e1ssere constdera·to nuavo atto· di rt:rastfell'imento ali sensi della l·egge di regts:tl1o. L' .Aimmi:nd'Stl1aZJione ~rtcorl'ente ha ragiol[))e anche quando osserva che, agli effetti de]l'tmposta dJi regilstro, ila •compenetraziiQille tra cessiOne e causa che lJa .girustiJioa ·assru:me maggior rUievo giuridi.co, dial:to che le ~tquote 'sono sta~bi:Ute •Con .spedfioa ·coosi!deraZii!oiOie deLla inatum deHe opera:zJilooi a causa dehle qualli la •cesstone viene st1pulJatla, li.niJlatrbi proprdo per .questa relazione detel'milllJante La nota alhl'a~t. 4 delia tardffa ar.Ll. A a1L1a legge ·del II'egi!stro, modilficato dall'art. l della ùegg.e 4 aprile 1953, n. 261, •s1Jabiild1sce che 1per -l'app,ldJoabilità delta :r;ninore ailitquota di cui aiJJJ.e lettere b) e c) del medeiSimo arttcolo è necessall'lio che ne'lil'artto di oe•ssione 'SLaiOio spe,ci.ftcamente ilndtca~te le operaz!ooi itn relazione aihle quaLi 'La .cessi-one è sttpuliata e ·Che l'efficada de•llla cess101lle non sila estesa ad a:l tre opemz:i!onio. :n :ragionamento potrebbe assumel"e pvofhli allJmeno iJn pa['te d!ivell"Sii, se si 1dlesse xdilttevo ail! fatto che nelilla 51Pecie fina~nZiJamenti e cessOOilli sono !l'egollati in ,co!OJ:to cocll'·ente, dato ·che in tali. caso \l'effetto oompeiO!Sia,tivo tl1a :]e poste attive e paiSsive è int11i,nseco; a taile ulri:Ji!mo l"aiPip<YI'to e l'atto di aumento ·del fill1ooz1amento awebbe ·solo dii. •significalto di oon.senti['e l'ilnserimento del nuovo 'OC·edito nel ·conto coocel[))te·, fe~a la ga~ranZiia (·impllidta) cost~tuita 'd.ail!le ,poste rel:ative :a:lt:l!a Tli•scossione de'i crediti cedurbi. Ma IOi6JJla sentenza :impugnata non ,s'è :llarbto cenno di tail.e aspetto del I'aippo!I'to, l' .AlmJ.ninJistraz•ione ricQ['r,en,te non ha mosso ceiO!SU['e sul punto e la :soc. 'DtciiDio .si è trlitliel"i.ta .aJ11,a comp•e•nsaz:ione di cui aU'aOC't. 12•4.2 c .. c. per sptegal'e r.estensione della gai'alll.Zi1a, costi:tuilta dai cred!i:td ceduti, al magg1oc fì.IOialllZi!amenrbo non a1l :rappor1Jo di conto corrente (aiHegazli.Oille che d'1a'ltra pa'l'lte a~ebbe potuto infiuilre negalttvamente SIUJlli.'a~ppa.dicaz.ìone de]l':alitquota di favoce). Sicchè l'aecennato prodìlo gillll~dl~co, che tra l'altro compOII'ta anche Vialuta:zJioni di faltto, norn :lia parte deill'indagine devoluta a questo Supr,emo Collegio. - (Omissis). 948 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 5 lLuglio 1973, n. 188'9 - Pres. !cardi - Est. Mill'ailliO• - P. M. Carist:o (contf.) - Solida (arvv. Gmdli) c. MdniS!bero delle Fmarnze (avv. Stato. Avella). Imposte e tasse in ~enere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare - Natura - Decorrenza per i rapporti anteriore all'en~ trata in vi~ore della le~~e 26 ~ennaio 1961, n. 29. (l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147, articolo unico). Imposte e tasse in ~enere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare - Fatto non imputabile al contribuente - Grave diver~enza tra i valori denunciati ed accertati - Apprezzamento di merito. (l. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147, articolo unico). Imposte e tasse in ~enere ~ Accertamento - Notifica - Obbli~o del denunciante di dichiarare il domicilio e le eventuali successive variazioni - Elezione di domicilio contenuta in ricorso alla Commissione - Notifica dell'accertamento al domicilio eletto - Le~ittimità. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 51). Gli interessi sulLe imposte indirette istituiti con la legge 26 gennaio -1961, n. 29, ed anche quelli ·SUll'imposta complementare, sono interessi moratori dovuti ·a ca.t~sa deL ritardo neLl'adempimento, salvo che, conformemente a quanto dispone l'art. 1218 c.c., il contribuente non dimostri l'impossibilità deLl'adempimento per causa a lui non imputabile. Per i rapporti sorti anteriormente la decorrenza degli interessi coincide con l'entrata in vig01·e delLa legge 26 gennaio 1961, n. 29 (1). Costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità lo stabilire se a causa del grave divario tra i valori denunciati e quelli accertati possa giudicarsi imputabile al contribuente il ritardo nel pagamento dell'imposta complementare (2). Nell'obligo di dichiarare nelLa•denuncia di successione il domicilio del contribuente (art. 51 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) è implicito l'ob- (1-4) Due sentenze che sembrano in l'litardo rispetto alla più reeente giuri:sprruJdenz.a, 1sebbene ambedue espressamente si aggancino alla pronunzia deli1e Sez. Un. 211 .agosto 1972, n. 2695 (in qll.lJesta Rassegna 1972, I, 85·5) che ha dato un ·ordine definitivo ·ai vari !>['olbJemi che erarno sorti sugld interessi ed in parrttcol:are quel:li sulLa imposta co•mpllememare. Con la dltarta .sentenza delle Sez. Un. e con le due successi'Ve delLa Sez. I. 23 ,gennario 1973, n. 2n e 2 febbra•io 1973, •lll. 3•18 (ivi, 19·73, I, 4015) sl era giunti alla conclusione che gli ·inter·essi sulle imposte indirette, benPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 949 btigo di dare notizia di eventuali cambiamenti del domicilio stesso. Conseguentemente, se il contribuente nel ricorso aLLa Commissione tributaria abbia eletto domicilio in luogo diverso da quello precedentemente indicato netta denuncia. legtttimamente sono notificati aWultimo domiciLio eletto gli atti inerenti atta liquidazione dell'imposta (3). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1,3 luglio 1973, n. 2016' - Pre·s. Gian:nattasio- )Est. Pajard:i- P. M. O<iJ Majo ùdiff.) - Soc. Ca~SiDJeldb (avv. s,ca'l"pa.) •c. Ml~S11letl1o deill1e Fiii1anze (,arvv. Stato Salllmi). Imposte e tasse in ~enere - Imposte indirette - Interessi - Imposta complementare - Fondamento - Obbll~o di collaborazione del con ·tribuente - Colpevole imprecisione della dichiarazione di valore - Entità della diver~enza tra i valori dichiarati ed accertati - Apprezzamento di merito. (1. 26 genna>o 1961, n. 29, art. 3; l. 28 marzo 1962, n. 147. articolo unico). L'obbLigo delta corresponsione degli interessi sull'imposta complementare si fonda non già sulla mora ma sutta imputazione al contribuente del difetto di cottaborazione netta liquidazione del. tributo principale in misura congrua; la determinazione di tale imputabiLità, emergente dal · divario tra valore dichiarato e valore accertato, è rimessa al giudice di me1·ito con apprezzamento insindacabile ( 4). I (Omissis). - Coo il primo motivo l~e ricorrenti c1ermnci-ano lia Vli'o'lazione ,deglii artt. l, 2 e 3 Legge 26 g-ennaio 1961, 111J. 29 e dell.'ar1:Jrcolo nni-co deHa ~legge 2,8 marzo 1962, n. 147, in TeLaZJione al.il'art. 11 delle pre1le,~gi e censurano lia sentenza ,jrrnpugnata per aver l'i-tenuto che 'la ci.ltata legge chè caratterizzati da qualche particolarità, sono interessi moratori e hanno tutti la medesima natuna, sila quel:li sull'J.mtposta principail.e sia queillli sull'tmposta compllemenrbalre. Da ~ciò lia trtpliice conseguenza: a) che gi).i mteressi .sono dovuti anche sui -rapporti sorti 'ante'l"iormente ail 196!1 pea:-chè la mora incide sugli effetti che si protraggono e non sulla obbligazione tri!buta'l"ia, sì '~che non si pone un problema di !l'etroattivttà dellia legge; b) che la dLchlamzione di un valoce più ·elev;ato :lìatta SUJccessivamente (in sede di rico11so a11e 'commissioni o ailtrimenti) dOIPO iLa liquidazdone delll'impOISta p!l"Lnci\P'a1e o almeno dOIPO !'·accertamento non eso111tera dal-l'obbliigo degtli interessi pe11chè non ~eli.m~na •lia morn; c) che il fa-tto non imputabile al contribuente, che in base alla legge del 1962, n. 147, sposte950 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 147 de•l 19·62, ,s;ulliLa deoorTenza ·degl•i ìnte<Te1ssi mooatorrti. nei trtibuti · imidkertti di Illaltura compllementall.'e, è iilllterp;reta.tiva dJeHa precedente legge n. 2,9 del 1•961, menrbre tale Illatura non dsulta da a1ouna esplidta d!Ì'chialt'azione 1in ta1e senso della nuova ll·eg;ge·, n-è la medesti.ma conti·en·e ~oun rilfurdmento a p;roposizioni normatirv·e delila leg.ge de•l 19·6-1, al fine di •cb:~a;riTI!le ill •Se[[]SO o l1a poriflata. n moti'V'o è ilndiO[[]daiflo. La .sentenza wpugnata, in:llatti, Sl e m pToposti.to uni:llo!l'maifla ai prin,cti.pio rlilpeillu1Jamente enunciato da questa Corte S:uprema (•cfr. da uiiffimo sez. un. 2i1 .agosto 191712, n. 26195, Oass., 23 novembre 1971, n. 33.96, 1<8 .:febbrlaio 1•97.2, n. 441, 17. api'!il1e 1972, n. 1207 e 19 g;tug;no 1972, n. 1•93·9), •stante al•quaJe la .l.eg:ge n. 147 del1·962, ha natul'la di Je,gg;e interpre1Ja, 1JtV'a dell!l!a preoodenlte le,gge n. 2:9 del 1916·1, come si desume non soltanto dalila .sua intestazione ( • lint~etaztione autenifl~ca d~a leg.ge 216 genna1o· 1:96'1, n. 2•9, ·circa lia d~sciiplina degli lilll!te<Tessi di mora dorvuti M'le tasse ed <imposte i[[]diTe~ sugli afl'wi di lllJaJt\ll'la complementare » ), ma anche dal ISUO contelll!uto :sostanzta1le. Come, indlaltti, è starto osse~I"Vato nelle menzdJooate dec1Siion1i e, :i!n parti!collacr:e· nella ·sentenza n. 441 del 1972, l'ar·ttico1o unli1co dellla detta Legge, ·con r:i:lle[1imell1Jto a!l. t!l'Lbuto comp1emenifla; re e lasoiwdo ferma la veg;o1a del!La co[1l"esponsLone deg:U illlJte! l'essi e de1~a loro m~sur>a, si è ]imitato a ohiali'Ùil'le che gli inta-essi sono dorvuti dalla •data di .esib~ità de•l tl'liburto ;pTmclilpale (;pTimo comma), salùvo rebbe La decOT!l'enza deg;Lti. dnterelssi alla data deLla 1dquidazione deLl'iJma;>o .. sta •COmpLementa!l'e, non consiJSte in un .comportamento sempl!Lcemente non colpevole, ma in un evento, la cui dimostrazione è a carico del contribuente, che, all'identi.co modo di quanto avv1ene per le obbligazioni civili (art. 1218 c.c.), esclude la mora, in quanto rende impossibile J.'adempimento. La prima delle sentenze ora intervenute pur riconf·ermando che gli inte!l'essd suJil'•Ìim\POsUa rcompilementa;r.e sono mO!I'artOTi (lsi cita espUoLtamente l'acr:t. 1218 •CJC.), neilJI'esaminare ia questione rse esistesse un fatto non imputabdle al contrdbruente ohe av.esse reso impossibile rma dilchtarrazione esatta del 'V'a!Ol'e, ritorna ail concetto del compol'tamento coLpevole del con1iribunte e, pur tri[l)ce!l'andosti ,suJl'aJJiPrrezzamento del rg:iudioe di meTdto, vraluta l'entità della diffe!l'enza tl'a valore dtchiararto e valore acce!t'ta1to, espUcitamente ammettendo che nel caso in oui ta•le· rdiffe!l'•enza non sia elevata (ma non 1si ha Mea di quali possano essere li erited di taJe giudizio) possa .escludersi la decorr.enza degli intevessi dalla data di esigibi- lità del tributo .prrinoitPale e toomunque possa •ill giudice di merito, con aPIPrezzamento insindaJcaJbi:le, 1stabillire rse •esista rma coilipa del contribuente dal sOilo esame del divravio fra i vralori, indi!pendentemente daLla dimostrazione di runo specifico fatto non imputabiie :al con1iribuente. In questo modo si esclude, dn evidente contraddizione con la pr:ti.ma massima, la natura moratorda degli mteressi, si ritoma a fonda!l'e 1a relativa obblig,azione suUa responsabiiLHà cOilu;>osa (o rdolo.sa) mettendo in dubbio alllJche la presunzione, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 951 che la mancanza o insufficienza, le qualii abbiano impedfuto 'l.'ofliginaria illlteg~r~ale >liquidazione, sdano d~e,se da fatto non ~ilmputa>biJe alt contribuente (:secondo comma), nel qual caso gili illlteressi sru'l tr>~buto comp>lementall'e decol"l'ono da'l giorno dc;~]l.ia sua ]i!qrudidaZiione. Ed è evdldente che ta1e natura i:nterpr,ertativa deve arttrihuirs:i, non sOltanto al pflimo, ma anche aJl secondo comma del cita,to arrticolo, La cui disposiz;i,one, come è pr'eoi:sato nella menzionata sentenza n. 2:695 del 1'972, rappresenta me>l'a appl,i:cazione deJ. pl'inCIÌJp~o civi'Listico sancito daLl'art. i218 c.>c. secondo cui è a carico dell debitore la dimostra:z.i·one delll.':impossi:bi:li:tà del:l'aidemplimento per 'causa a lui non imputabdJ.e. Mianilfestamente i:Ill:lhndata si ravvilsa, pel'ltanto, la .questione dii legi:ttimità costituzionale soilleV1ata nella memorda dail!le rd!corren.ti strl. presupposto del!La diverrsa natura delle disposlizionli. conrtenute nelil'arrUcolo unico :della ctta,ta legge e con riferimento a,Ll',art. 3 Cost. D''a>ltronde ogni ·questione ,ciJvca la natura interprert~a,tiva o meno delia lewge n. 147 del 1,9,62, si ra'V'V1i:s:a nella fattispecie iDicollldìerente, da'l momento che la decorrenZJa ~de:glJi illlteDessi do:vuti swl tdbuto compiJ.ementare è ·stata stabi]ita d!alJ.'8 apii'Iiiie 1963 e, cioè, da una da,ta swc,ce:ssicva a quelila ·de.Ll'entrata :in V1igor:e della predetta l~egge·. In:Jia.tti, è oDmai ius recept.um di questa Suprema Corte (Cass., 17 apdle 1972, n. 1:2!07, 19 ~giugno 1972, n. 1>9,3,9 e 14 lu:g1:io 1972., n. 2394) che le dil~osiz.ioni de1le leggi n. 219 del 1-9>61 e n. 147 del 1962,, s.i applli.,oasi torna a differenziare dJ fonldamento dellJl.'obbUgo degli inteDessi SUJlll.'imposta ,complementare ri!Spetrto a1l'd.mposta pl'incipa,le, si fa una ~n confusione tre fatto imputabille (riferibile) e .condortta col!pevole, si da notevole spazio ama giUISIÌÌ·ficazione del comportamento, laiddove l'esdusione della mora secondo i principi di diritto comune applicabili alla materia, è, specie nelle obbUgazioni rpeounarie, un evento ·eocezion:a>l.issimo. La :seconda sentenza, con maggior vigore si tp<>ne su una posizione divevsa dall'uLtilma Wilurilsprudenza. E' indubb:iamente assai pregevole lJa rprima parle che il1ustra l'obbilligo del,contribuente di colla:bo't'are con l'Amministrazione ne!li1a Uquidazione del tributo priDICilpale m mts~a ICongDua, obbligo effettivo e gimiddco e non sempli>oemellllte prowrammartico. Con questa disarn:ioo si ~iunge per'fino ald eliminare l•a diff·erenZJa, posta iln [.UJce nelil!e pre~cedenrti sentenze citate, tra l'imposta di successione che impone la deiliUDioila dei!. valore reale e l'imposta di it'egistro che llwece non obbil.iiga i :contraenti nè a pa,ttuire un :prezzo 'oorrilspoiDJdente al valore obiettivo nè a dich.iaroo-e un valore supeviore al prezzo convenuto, giJacchè rolbbiJ.i,go di colllaborazione, ·COSÌ vigorosaJmelrlJte :riaffermato, opera se:m,pre, inidilpendentemente da norme speoifìche :SUille modalità con 1le quali iil:de1Jto obbHgo deve manif.e.stall'Si. Ma dopo questa premessa, si afferma che l'obblig,azione di i;nteressi si fonda su una resp'onsabildtà per il danno ,che ill :fìJsco ha SUJbirto, 'che la mora non è indicativa di taLe re51I)onsabiLità e ,che la medesdma responsabilità non può fonda~si ~che suhla specifica imputazione del difetto di 952 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO no an,che quan:do H .r.apporto trd:buta,rio ~sia sorto ante:dormente aHe J.eg.gi stesse, gi·a·cchè l'ob"bUgo del pagamento degH inrteresSJi. moratoll'li suil[''imposta complementare non di,scende da nn fa·tto verilficatosi in un momento amteriore a~l'entrata in vigore· di ·esse, ossi'a daU',apertUII'a delLa suoce:ssione, ma dal rttall'ldo ne]l',adempilmento de1l'obbl1iogaz1one trilbutar1ia e, ·oioè, da un :fia,tto che, SIUJSisilstendo al momento in ·cui le nuove norme sono entrate ·in vilgore, r,i,entra, ,se,con,do i Pll'l1ndpi ,generali .che regolano la successione deUe leggi nel tempo, nelilla diisci·plilna dettata da1·1e norme stesse. Va, in:liat1Ji, considerato tn pvoposito che, tn materiJa d'limposta di succelsSionie, ·~a 'c•olJ:aboraZJione del contribuente ail'a,coertamen,to deil!l'dmponiblt1e non si esaJurilsce •Con la presentaz'ione de(J.([a dentmoia, ma solo fornendo tut1Ji gli elementi necessari alla Uquildazione del trdlbuto nel1loa mtsul\a eff.etUvamente dovuta. RisuUa dag,J;i artt. 5:2 e 72 delilia 'le,gge tributwia ,suUe successioni che il den,unciante ha l'obblli,go dii adeguare aJl ve1r0 le SUe 'di•cmaTazioni, medi,ante le opportune rettifi1che ed iJn.tegll'lazion. i e che 1l1a denrmci1a insuffioilente non assolve a([l'obb]i.!go della legge. N e segue 'che ~se tale obbl1igo 1.'1isu1ti a.noora inadempruto a[ momento deJù;a ·eiiJtrata in V1igore del:lla nuova dilscipi]tna, l'appUcaz1one di questa ad un ·oomportamen.to che è an·cora attua[[,e non Viioi!Ja, oonì.rlalri,amente a quanto si assume dalle niocorrenti,. il prilll!Ciilpio dell'irretroattiovd,tà san'cito dall'art. 11 de~le prele~gi. coUabOII'Iazione; da ,ciò •sd fa discendere la .conseg:uenm che [a • SU!Ssi!stenza deHa eoilipa • vra vke11cata, 'con apprezzamento di merito, essenzia!lmente sull'entità del divario tra i valori diohi,arati ed accertati, avval.oran,do[a con Jia eonsidera:zlione che (ed ancora una voJ.ta 1Si 'Ìtgtnota l'uilltilma giUTisprudenza) ove il .contribuente neUa fase deil ·gtiudizto di 'Valutazione of: llra .sponrtaneamenrte :il ri1conoscimento di un Vialore maggiore, cessa a~ momento e nei limitd de1l'offe1.'1ta La responsabi1dtà per gli interessi moratoll'i. Tutto questo è in ·contraJsto ·con ila defindzione degli interessi come moratori ·ed in contrasto soprattutto con 11 chiaro intento della norma di porre ·sullo .stesso piano tutti, i ·contr.ibuentd e la Finanz1a non ammettendo una valutazione discrezionale, entro limiti quanto mai incerti, dei si·ngoU comportamen,ti. Molto interessante è l'UJlti.!ma masswa deHa prima sentenza. Un problema p11atdco e gi!uridi,co di moHo r!Jlievo è •queLlo del Luogo della notifica degli atti del •procedimento di a~certamento e del rprocedimento contenzioso. La gi'UII'iiSJI)Q"udenza si è sinora ·dimostrata molto rigorosa nell'affell'ma: re l'a nullità de1le notificazioni di questi ,aJtti sa~ncendo settnJpre l'obbiligo della Finanza dd. ri,ce11ca11e il contribuente che aibbia cambiato domicilio e ponendo limiti per le notifiche a persona irreperibile o di residenza sconosciuta perfino più severi di quelli che il c.p.c. impone per le dta:zlioni e le 'sentenze (v. Re!.. Avv. Stato, 1966-70, Iii, 6110 e se1gg. nonchè Oass., 3 Luglio 1971, n. 2070, ,in questa Rassegna 1971, I, 1213; 17 aprile 1971, n. 1217, ivi, 1972, I, 497; 22 maggio 1972, n. 1683, ivi, 816; 10 febbraio 1971 n• 342, Riv. Leg. fisc., 1971, 15·5,9; 26 aJgosto 1971 PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA !l 53 li ·pri;mo mot1vo del I11COI1SO è, pertanto, privo di fondamento giuridico, così come, del re1sto, lo è thl secondo motJivo con il qua!1e ~e r1correnti, denunciando 'lia vi:Oilazi·on·e deHe medtes1me dilsposizJtoni di legge, sostengono che, contra1'1amente a quanto apodiìtt~camente affermato dalla denundata sentenz,a, la mooa divergenza tra il Vta1oll'e dichi:arato ed :hl v·alore ·ritenuto dail!l'uffio~o in sede di revlilstone non legittitma la richietsta dte~li interessi mo1:1ato~i retroattivi sul trtbuto compJ.,ementare, in q1.11anto l'articolo uni,co deililta leg1ge del 1962, nei!. condiziona,re H pagamento deti detti interessi alla matnoanza o insu:ffioienz,a deg'lli elementi nece,ss,arti aUa IiquidaZJione ·del· tributo, determinate da11 comportamento. colposo del contdbuente, ha inteso 1:1Herr'itrsi a quelllte incomplertezze ed mesatrt:ezze della denuncita (ub:,cazi:one e ~natura dei benti, dati carbatstailii), che possono causare rita:I'd!i neilil'accertamento. Bremesso che lta dogHanza di d!i:lìetto di moHvazLolll!è non può essere pr·esa in eonsiderazione, non potendo 'il mobiVlo di rico1:1so e·x art. 360, n. 5 c.p.c. ~concern,ere l'taprpil!itcaZJione di nOITille dii dtmitto e la dsoluzione di queSIÌIÌIOni :giu!11dkhe, deve osse1rva!I1si. tche 1a questione 1E1e anche 1a d:ichiJara~ ione, da [Parte ,dJeil tComttlr'Ìlbue!Iltte, tdti un valore dei benL toomprr-etsi netLla tSurcc•eiSSiilonte, infei1i'Otre 'a q uetltlio effet:t1ivo, dlia JtUogo a~ll:'·msu:fficierml:a n. 2581, ivi, 1972, 1138). In dette ~pronunzie non '8:i è mçù cOnts1derato che sia perr- l'espressa norma tdegli artt. 9 e 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, siJa per-un più generale princiJpio, quanldo sia incardinato un procedimento (amrrnìndJstraUvo o giUJrisdizionél!Je) e siano ildentifitcate le parti ,con i !rispettivi domiciJ.i, ,sia per la inttes,tazione degli ·atti tsia per iLa notifica dd essi, si può e si deve fare riferimento alle tdicha:ra2lioni espl'lesse da[[e parti; La resitdenZJa di,chiai'ata, eventualmente diversa .da queJ.iLa anagrafioo, o i1l domidlliio eletto 'sono vincolanti per la ~controparrte che non so~.o (PUÒ ma deve eseguire le notifiche in quei luoghi. In tale situazione nel fare rHerimento al c.p.c. (limitatapnente applicabile) deve tenersi in considerazione piuttosto l'art. 170, terzo comma, che non gli artt. 138 e segg., e particolarmente l'art. 148, che riguardano l'atto introduttivo e non l'atto che interviene nel corso del procedimento. Ora ,la sentenza in esame ha !ritenuto, con :riferimento ,a;hl'im(Posta di successione, che nell'obbligo stabilito nell'art. 51 della legge organica, di ind:care il domicilio e la residenza dell'erede, è implicito l'obbligo di dare comunicazione degli eventuaLi .successivi camJbiamenti ed è quindi impllicita La :f!acoil.tà della Finanza dd eseguiTe Le notificazioni nel Luogo dtchiarato oriJginariamente, qUJatndo il cambiamen·to non sia stéllto porta'to a conoscenza tdetU'Ufficio. Lo 'stesso è a tdia::1si perr- l'imposta di registro e le al1Jre im(Poste per effetto tde1l'a,rt. 9 del t.u. ;suJ.l.e imposte dkette di poctata gene'l'ale. Medta dunque di essere :segnaJ.ata ·questa pronunzia che pone in termini nuovi un problema di gTélllldte rilevanza prtéllti•ca, tdlando itl gi'UIS'to rilievo aJJl,a -cons1deraZJione ,che un termme di deoadenz,a, spesso a>StStai breve, non può 'Pifesoinderr-e dalLa identificazione rapida e oerta del so,ggetto ,cui l'atto va dtretto e del luogo in cui de·ve esegui-rsi la notifica. !!54 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO di ,el,ementi occo,rrenltli. allillru .in~tegrale UqudldiaiZ~one de'l:J.'ilmpos1ta e, cdoè, basti ad din1:legra1re i,l p111esuppos1to voibuto daUe !li~ggi delli 1961 e dlell: 1962, è stata ~da tempo esamÌin!ata .e 11~solta in se,nso aff,ermartivo da questa Cmi~e Sup'r,ema ,con numerose pronunC!ie (1sentenze nn. 21670 e 2,612 de11 1967, nn. 2273 e 21274, n. 3396 del 1971 e n. 59,6 del 1972). È srta,to in pll.'opo~ito osserV1ato che 'la li!qutdazione dell'Iimposta di suoce,slsione, come de[ re,srt;o, ~d;ella maggio!I'e parte dehl'1imposte, avviene 'con i1l cOillcorso del soggetto pal.s1s:ivo de'l .!1a;pipO["ÌiO t["!Ì!butar:iJo, aJlil'UlOIPO o1bbffi~gruto a foll"IIllill1e, gld eiLeme1111ti necessa<11i aUl:a derterrm:inaZ'ione quanti<tativa delJ':tm,posta medels[m'a. Proprio a ta'l fine l'art. 51 delilia 'legge tributar1a sullile su:c,celssiorni prelscrd~ve che La denuncia deve conten'el'e la di<chilaflaZ'iorne di val,me con le indi' Cazioni suffi,ci.enlti per :llall'e ~conoscefle la natura, la sd'ÌIUazdone e l"iJmportanza dei va11i beni, menrbre l'obli:go giul1idii1co de'l co~ntr~buernte di di1cMarare l'effettivo Vla'l'oll.'e deii beni è significatamen,te confermato dalil"all.'t. 72 delilia ·citata J,egge, che commma, in dete!I'mlinaltd oasd, J.a sanzioo'e della sopr,atta:ssa per l'iillsuffidente dkhiaTaZJione di valore. Nelle r~oo11date deci'soon'i è 1stata, inoil.rttre, sottopoStta a (l['i,td.c'a l'argomentaziorne utHJizzata an~che da'Ile 11icocren1Ji, le quai1i soste!Il!gorno che non si può addebita!I'e ali conrbribuente l'mesa:ttezz:a in cui egli sdJa li:rwoll.'so in una materiJa tanto [,a,l1gamente opina,bi!J,e come è queihl1a de[l:a determinazione del Vlai10Q'e. A con!liuta2lione dii tatle arrgomentazlione è stato osserV1a,1Jo che, se per 'la modesta entità de'M1a differenza tt'a il vatlo!l."e dtchi'arato e queHo effetti!Vo o per a'ltre pall'tJtco1arli ci~costanze la in1srufficienza della dicMaraz,ion~e non risulti Imputa:J:JI~1e al dichiaraOJJte, in tatle caso è la stessa legge ehe esclude la de~enza retroattiva de,gli interessi, d~spornendo che, in tal caso, essi 'sono dOIVUti dal g'10111no detllla liiqUiidaziione del tr1tbu:to complementa~re. Ma 'la I1i'C011TenZJa dii tal'e ~potesi 'è stata esCilusa dailil~a Corte dii a1ppe[io, la quale iln PQ'Oposito ha I1il1evcato che, (\'at)a J,a mac!I'o's'cop~ea differenza tra i:l vwmre dtchiara,to (l'ire 1.000) e quello ~Ila cui bà,se è avvenuta ~a liiquiJdazione ,compiJ,ementare (liJre 2'5.000.000), J,a tdernunoia, bernchè completa quarnto ali numero ed ·all',erutittà dei bern1i, non era fedeile, e che La PQ"edetta differenza dect"i:VIa1Ja, non già da un 11ag1iornevole d!iVIeTso 81PlP'r'ez:z:'lmentlo de1gl1i e[,emenrt-1i 'a'EI~rumi da,lllla 11egge a bas1e deili!Ja, de,tlerm,inazione del Vlalore vena[e, ma dalila ma1111wesrt;a vo1ontà deilile ,ccmtribuenti di sOtt1Jva11re 'al!l'E:11ario gran pm,te del tributo. T~11attasi, come è eVIi,dente, di nn ,a,ppll.'ezz,amento di fatto che, non essendo censurato ISotto il! ipli.''Oifilo deRa mo1dvaz:ione, si !SOttrae af sindacato di questa Corte Suprema. Con iii terzo motivo, infine, le dco!I'Tenti de~nnnci,ano ~a violaz;ione del}l',art. 75 della le,gge tributaria sulle :succe,ssi,oni, nonchè il! viz1io di omessa motivazione su punto deci,sivo de1Ua 'Controver,sta e ee[]Jsurano la sentenza 1i1mpugnata P'er non aver Pli.''ElSO un adeguata conSiideraz,iorn·e il rhl'ievo lse,condo cui, ana data di notifi,cazlione deN',avviJso di ldquidaPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 955 Zlione del 1mibU!to complementare, la base imponiblle del tributo stes:so era a(llJcore illn CO(llJtestazJione a seguito rdeilll'ewore .in cui era mcomo l'Ufficto con l'illnolvdere B(llJCbJe <i due •atppaTtamenti tra i bend deiUa pll'i.Jma doounda di .successione a(llJcova oggetto dii va1l'Uitamone . .Aggiungono che, in ogni caso, la notmcaztone deilll''aVVILso d:i JJiJquidazione doveva consiJdert!msi irvitu:ale 1per.chè eseguita al loro legale, prelsso ill qu:al.e arvevano eletto domicil1io a•i soll.i fini del proce1dimento innanZJi alle commiJssiO!Ili tl'libutarie, memre non eTia esatto che l•a notlitfioaZiione stessa, come riJtenuto dai giudicli di merito, aveva raggiunto egualmente il suo scopo, in ·quanito esse ricorrenti arve!Vano pTorposto oppoSiZiione, non già contro la ingiunzione notdfi!cata ali. loro legale domicHilatarilo, bensì a quella notilficata presso la 'loro residenza m Roma . .Anche ta(Li !Censure sono mondalte. La prlima .è rpi11h>~a di ognli base iJn lilnea di fatto pell"dlè l1a Oorte di appello, premeSSO che CO(llJ1Jr.O l'accertamento dei ce1splirtd mdliJcati neiJ.ila seco(llJda denunda dii su:ocessiooe nessun ricorso era stato proposto, ha rilevato che l1a definiti:virtà e l'dncontestabilittà dei!. vallore aJccertato per dlife<tto, app1.l!Ilto, dd :impugna:ziione, erooo stati affermati dagli ste/SISii ricoll"ll'enti, e ·che a ·ta!le ·a•ssunto aveva senz.',altro ader.iibo l'Ufficio, pro•cedendo aJHa lii!qutdaZJi:one dell. wibuto comp1ementall'e pvima ancore che iioss•e intervenuta La promJniCLa defini<biJv;a delLa Commissione provmcialle. Esa1:11Jamente, rpwtooto, si è r~iltenuto dallìlia sentenza iJmrp•ugnarta che, nonostante l'evron~ea ilnid1usione, tva i hooi ancora da valUitalrsi, d:ei due appartamenti, H Vlalore, precedentemente a1ccertato, di quest'ultim.li. era ovmai ilmmodlificabille e che, quindi, la situaZJione era obliettdvamente iJdonea a ,conJsentiJre la 1liJqruiJdlaZ1i·one deil trobulbo complementare. A con:liurtaZJiooe de]lia seconda censU11a ossell"V'aJSi ohe, esse(llJdo tmpliotto, ne!Ll'obbLig~o .dii dllichia11a~e iii doon!iJC'illl1o al momento delllia denuncia dii successione ~art. 51 r.d. n. 3270 !del 191213), l'ullberli:ore obbliJgo di dare notizi,a deg1lii eventuali ·camb~amen1Ji de/l dOIIlliJcliJ.do medeslimo, l'elez1ione di domilcli'IJio attuata per isoritto .dalle cO!l11l:viJbuentli neil mcovso alilla Commissione triJbutal'li•a può ra:g~ionevo1mente essere rogual!"dia•ta come adempimento di 1Jaile UJ1teTioll'e obillilgo e, quilndi, riffeva(llJ1Je iJn ordiJne a!ll.la not:itficazione degli atti inerenti a!ll1a liquildaZJione deillla iJmpdsta, dal momento che dagLi •atti processualli - all1a .cui autonoma valfl.lltaz:ione questa Corte può procedere essendo stato denunciato un er[[\ore i!n twocedendo - rilsulta ·che le odiemi riJcorventi avevano abibandooato H domdiclilJio orilginai1iarmente dlichi:avato in Genova, •tanto che la notifi•cazione dell.'amso di accertamento reiJJativo ai cespiti dlelila pll'iJma denuncia di succession•e dovette essere .effettuata aJi sensi de~l'a~t. 143 c.rp.rc. D',ailitre !Parte, ove 1si co!lllsideri che, in materia di imposte ·mddrette, ~e Comm:iJssioni t11iJbutari!e, uniJtamente a]La ifUJnZiione decdJsori.a di natura giuvilsdliZJion·a1e, esercita(llJO, come .si desume daill'arl. 2 d.l. •5 marrzo 1942, 956 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO n. 186, an~che una funzione ammmLstr•at~va dii accertamento, dei tutrto simi'le a quella svoLta d!all.•l'Uffido (•sez. un. 6 agosrto 19·71, n. 273·5), non può non eS13ere coi!lJdit'v,~sa •l'affe•rmazione delia sentenza impru,gnata secondo ·cui, essendo tn d~scusstone innanzi aiJ:a C'OimmÌSIS/Ione pOC"ovmoiall.e il valore dii tutti i cespiti ereditari, in essi coffil)['elsìi, per errore deU'Ufficio, an·che quem cui si riferiva il tributo compilemental'e, I'e•lezltone dd domi•oiiUo eff·ettuarta in•nanzi alla detta Gomm~ssi'Oine doveva ritenersi uti'HzzabHe an•che per ~Ili atti ineremi a[ procedimento dii aCJCe~tamento. - (Omissis). II (Omissis). - Con uni•co e artlicofJ:ato motivo di dcol1So l·a S.p.A. Immoiool:iare CaiSiliedo mvooa il!a il:leg11ltlilmiità dleil~a sent1e!IliZa dm[>IUiglnJa.ta per viol:a:m.·one di ·le,g,ge e per erl'ata m1Jer!Pretazli.one ed app[tcaz,~one di nna serie di norme delilia legge di regilstro e dd leggi compQemenrtari, osserv.an~do che iii s~stema ,1Jrilbuta•I'io di re~i·stro non iJi!lJcQ'Wde affatto ['obbHg0 del'1e parti dii di!cMa!I'Iare H V'alore dii mevcato· del bene oggetrto delil'atto, •che la di!chia.ra2Jione d'i un prezzo iniferdore a quel11o re·ale non costituilsce per>tanto man1canza od insufficienza dii elementi occoTrenti a11i1a l:iquida21Ione del trilbuto n'OIIl potendo defin!il'ISIÌ fa,tto coLposo imprutabhle al conrtrr~buent·e, che in nessun caso l!a •coìlp•a del contriJbuente può esserre desu!llJta da(Ua sola sproporrzd·one tra V'a:l·OTe d'Lchia!I'Iato e va:lore a•ccerrtato o concoodato. Iìl ri•co!I'ISo è infonda1Jo. r· Giustamente 1a seilltenza impugnata rl~ch~ama m terrmini per nuliLa p1arto!Illilci !la sruss~stenZJa ne1I sistema tributario generra•l•e di un pir11ncdP'io fcmdamenta1Ie qual-e quello delll'obbligo dei! conrtrribuente non SOil.tanrto di ets.sere verirti.e•ro nei con.frornti del fi-sco, ma anche di. co>l:l:aborare per un•a soll·ecita e congrua, cioè Illè eccessiV'a, aP'pil!ilcazttone detll'~mposta. Non ha infatti .seniSo •a•I,crmo che 'hl contrdlbuente si l!ilm.Jitd a r'irvei!lJdieare ne1i confr•on,1Ji del fisco de•i diiJriJtti anche in Sei!lJSO me•todo~og:Ì<CO tu oll"'diine ·a•l modo dii acce!I'Ita.menrto del tributo quando. non Sia clisrposto a :r1i.conoscere .di avere pT•eoi.si dov;eri di dennncia e dd indi•ca.,tone, secondo anzd uno •spiJri-to che ten~de sempre più a dominare il ddffi·cill·e l'aiPIPOTito tra fìlsco e contribuente. Nel sistema detle [mpo•srte rodirr·ette, ai!lJcorr pdù fo!I'Ise che in que•Ho delile imposte dirette, que,sto obbl:iJgo di colQabO!I'Iaz'ione, V'aTiiamente rilcmamato e •sanZJionato da[il·e norme pos11Jwe, Sii traduce nella 'P'untuaN1tà deila:a denuncia e nehl·a con•gr'Wità d'ell''indiJcaziÌone ded vaJ1ori o•ocorrr•en1Ji a formare 1a base i!mponi!bHe~ A questo prmto si iJnnesta l'Uiltel'li:ore esatta a:ffiermaz:ione deilila sentenza impugna,ta •che, suJila sco!Tta di ll'•ecen.tli precedenti de11a Sruprrema PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 957 GoTte, Ililduce se non annrulll:a la diifferenza dd. regime fua imposta dii SIUcoessione e ·~mposta di veg~stro (Oass., Sez. Un. 211 a;gosto 1·972, n. 269•5). Tale secornlda affermaz:i,one merita pa:r1ltcolrure attenztone perohè m defùli1JirVJa pl'OPTio a questo lJivello concettuaiJ.e si annida l'equ:ivoco che è ali1a balse delila controversta. Neli1a dennnda dii succe,ssione è chlia•ro che non va tndtoato aiJJcun prezzo pe•rohè non vi è stato a1cun fenomeno fatilizio COIIIl1lllutativo e qui con maggiore evLdenza VJiene a scopTmsi i:l prmci,pto di auto-responsabiliJtà del contl'libuente che assume l'i~pegno di indicare valol'li realii, doè valori di comun.e merr1ca•to che .sono poi gili unici valori che abb1ano una sorta di oggetth•ità nei rapporti interso,ggettJiv;i (come, a tacere dii ben a'ltro, d.ndica la considerazione che nn bene riceVJuto mortis causa potrebbe avere per l'·erede nn valore economico grandissimo per una componente di aff.ettwità, e ·oiò nondimeno ne~suna AmmirnLstrezd!one fiscale pTetenderebbe nna ta;ssazione supe11iore ai!. valoTe dii mwcato). Nei .r•appOT·ti inter vivos, emirnentemente nella comprav.endita, il sistema tributa!l'io non ha fatto obbl!i:go espllidto e specifico a11 contr~buente di indiLoare il valore venale o dii me!'loa;to del bene compra!Vendmo, per la ragione semplice, arn•che se capace di rivelaTsi iillJgenua nelfLa prartThca, che i1l pTezzo lilberamente ;stLpul.ato tra le parti si prelsume pe·r comune esperienza come quello Ldorneo a rilspeoohia~re irn_ una ldJbern cornt!'lattazlione i1l \nalore di mercato. Norn glià che ~n ogn~ compll'a!Vendilba N plfezzo pat- 1mito rLspecchi con celftezza me:rceologica ed aT'ttrriet~ca un va;lolfe fisso .comunemente aocettato; arnzi può di:rsi che in de·fin:Ltirv:a neppure que,sta è rma :realtà a'ssodart;a e cerla, a causa de]la inevii.tabdl.e fluttuazione degai stessi prezZii di mercato. Ma certo, quanto meno peli' ap'PifoSISIÌm:aZii,one, i prezzi del1e compravendi,t•e tendono folftemern.te, per la le.gge deil.l!a ·domanda e de~l'offerta, e per urn'a .conseguente soTta di in.teroomurnicazi:one di va,si nel tessmo sooi•a1e economico, a coa.gulalfsi a~ttorrno a va,lori Ultliiformi. Quando dii conseguenza si veri!fica un ep·~sodio dJe;rog'a•tliiVo, a caw;'a delile più :stl'ane qUJanto irndifferenti va!t'~arnti dei!. •caso con,creto Lmplicarn: ti anche soggettiVI~smi psicoij,ogioi, e semp1re a p!l'lesci,ThdeTe daJ.ile Lpotesi di .simul!a:zJ~orn:e, ·si vooLfioa la· rottura tl'a la presunz.tone che ÌISIPÌifa U si,stema e la logi,ca del SJingoìlo caso ·concr•eoo. Sii vuo1le dii.re in delfinlitiva che l·e pa,rti ,contl'aenti sono asso1utameltllte Ubere nella 1oco amonomi1a contrar!Jtua1le di fissalfe i>l p!I'ezzo più derogativo e [pliù lontarno dalla legge econom~oa deil pll'ezZJo di mere•ato, ma si VIUOile enunc~are che in Sliffatta situazione, tutt',al!tro che e.str,ema neilila Sitlatdlst~ca commffi'lcia:t.e, quel1'obbli: go di co]l1abolfaZJione di cui sop11a si è de,tto e che i giudici dii appello hanno esattamente •collegato con ~·art. 15 de~ r.rd.'l. 7 agolsrto 193·6, n. 1639, e con iii. succ·essivo am. 17, postula ne·cessa•damente çhe iil. corntrdJbue:nrte :nel ;contesto del contraU;o o a:l più nell'<ambito dei suoi rap;poll'ti con 958 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il' Almmimilsrtraziorne fi1scaae .in relazione aUa regis1IDazione di ta'1e oontrartto, offira al filsco irndiloozioni utiiH per supplire al difietto dii sintomarbologda che nel caso concreto aff,erilslce ail •pr·ezzo prat,tuito e di!cMarato. So1lo cosi si reailizZia queiJJl>a colllabomziooe che iii siJstema fiscal·e de'l'le Ìlmpoote ilnd1- r·ette, e segrn,atamernte dell'dmposta di regdstro, assume come· elemento compron~te deillla ·COIIllgrua liJqruildaZJione de1il.'1imposta anche con riferimento a quei ca1si iln cU!i, come ne]l>a pre!'lmuta, hl pr·ezzo pe•r definiziiOrne non de\11e essere dilchiaTato da<He pa>rti contmentd erppure sussiste l'obbHgo .fÌJsca1e di autodeillnncila ( • val>ore vaLidamente dkhtaralto dail contribuente •) (1si veda iJn '.propòstto anche l'alt'rt. 30 del,la legge dii: reg.1stro lsostiltuilto dlagl!i a!Vtt. 15, 16 e 17 del r.d. 163·9 - 1936). Ragg1u!!llto qiUieSito ~isiUil1Jarbo mter1ocutoojo, occorre 11toovaJri1Je i1e logiche conseguenze in or!d!irne al tema dell'a<ocoilJlo degli i!!llteressi molt'artOlt'i rprevi:sti da}lla legge 2·6 gennado 19tH, 111. 2·9, •iln relazione al •silsrtema sanziona~ onio, che può rilcos1IDuir<si in base a1Ll'1a!l.'t. 4{} delLa Je,g:ge di re·gtstro e all'artilcm1o unilco delll!a leg:ge 28 mao:-zo 1>962, n. 1>47. È del tutto ,eviJdente, e non occ~e neppure soff·ermarsi su ciò, che la mer.a diffOlt'miltà In sè e per sè conlsilderata wa wlore aceertato e prez.zo dichia·11ato ne1i con,tr;atti inter vivos o valoo:-e indilcato nelila denurncÌJa di succession·e, non esp11ime nu11a di univocamente siJgnifi1cativo ai find de,Ua responsabilirtà per g1i interessi moo:-atori suLla somma che costirtuisce la differenza tra l'·~mposta globale e la >imposta pr~nJciilpale, oioè a dio:-e sul'la differenza di ilmposrta che viene accertata 1in vila compl!ementa·re in ,seguito a<ll'aceertamento d'uffi·cio del valol'e venale. Ma è a!Lt!J.'ettanto evtilden<te che ISOlt'ge ilmme!d!~atamente iii. probiJ.ema della responsabilità per questo doono che hl fisco ha subì•to per non av·eo:-e portUJto app~~cél!o:'e subito una Ìlmposta prliillcilpal·e che~ fosse già di per sè, al momenrto della 11egistrazione dell'atto, ool.!lg!I'IU!a rilspetto al vatlore reaile de'l bene comprrave~nduto. E, è appena il calso dii diJre, sembo:-a iJngenuo supporre che urn silstema consenta dmprmemenlte allle pran:tli di lucrar·e ai danni deil fì!soo, e cioè della comnnità poliJt:iJc•a, un vaJill1Jaggio collegato proipll'lio con queN'IiJndilcato difetto dii coil.[•aboraziooe. La mora d'iaiLt!J.'a par.te neil pagamento del compLemento di imrposta, se :pu!l.'e necessa111ila per la soluz;ione deiiJ.a questione, anzi pe!l' m. po!l'si stesso della questione, non è mdicatilva di nna resrponlsabdì1irtà. Si è detto ilnfatti come mille obiettilve ra~gioni possono srpÌ'e,gare uilJa dlhnergenz;a di va1ooi, mentre se urna r.esrponsabil1ità va cos1lru11Ja, essa non può che fondall1sd suHa specifi,ca iiiilrputazilone del difietlto di collabOlt',azione, Clioè iJn definiJtiva su nn atteggtilamento del cOilltriJbuen,te· me dol1osamente o coliposameillte non ha consentito la Iilquildlazilone prrmcipa[e irn modo cong! 1uo ooo dall momento de11la origiJnacia tassazii0!1:1e. Come proil iJn COIIllcrerto possa cOIIllfiJgura11si taLe iJmputazione, non è matevia tanto siJngol,are da, gliustifilcare rm'a srpeciifica dlilssertazione. Ce!l.'to, ad e'sempio, nn P!J.'€ZZo iJro:-isoriJO, ·anJche se vero, poto:'à integraTe gLi esrt!l.'emi di una relsrp,ornlsa,biJLirtà PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 959 ove non hiJ:andato da indicazio!lli 'lltiH .per nn dmmediato accertamento del vailoo-e venale; anCOO""a, ·La vartuta:zJione contJJ:IaJttuar1e di un bene di 'facile VlaJ1u1JaZJione generale, come nn titolo di borsa, integ~rell'à un'arl.Ura lipotesi ove iii Vla'lore pattu:i.rto sia dliv<er:so; non da llitima va CO!liSlilderata l'ipotesi dii U!ll!a diversttà maoroscopica tra prezzo e va1oo-e venaile arccertato. D'altra pa:r>te, aiiJ!cora, su qruesta materia non può che dominall'e insindaoobill: e iii potere di accertamento di fartto der! giuldioe di merito, del quar1e, come appunto nel. caso, va soltanto cO!lltronato sta l'aggancio il.ogilco CO!ll iii prin,cilpio, sia la razionalità nel me,todo di arcoell'tamooto, neUa va:Lurtazlione detlile rindicarte varriarbilli dell fatto e i.!nrfi!llJe nel~a motirvazione deLl'iter. di .giudiZiio. Oiò de•l ~resto •come irn tutti i 'ca·sri in cud deve p!'ocede11si ad accertare la col,pa nel compoll'ibamooto del ·Soggetto causativo di una si·tuaZiiO!lle i!llJgriust•a e quando si deve procedere a sanzionall'e tale comportamento in prospettiVla dcll'i[}Jcridenza de'l danno de11ivato da esso. Ln pll'Oposrito, pare utill:e verifica richiamatre la gi'llll"iispll'udenza di questa OOO'te Suprema la...quaJ1e è giunta a precisarre che, ove ne[ gtludliZiio swla va[utazi,one delLa COIT'i!spondenm tr.a prezzo e wlore venaJle i!l contl1ilbuente in una qua1siaJSi fase del giudiZiio stesso offra spontan·eamente ii riconoscimento di un valore v.ena'le maggioll'e del prrezzo di,Cihiarato, la resl?onsarbli'1ità per giri interessi morato'l"i cessa ail momento e nei Limiti di talle offerta,· essendo da quel momen'ilo il fisco posto in grado, per op~a stessa del contribuente in coLpa, di procedere argevolmoote arhl'accertam~ o. Per quanto riguarda hl .criterio uthlizZiarto poi dai g1ud1ci di meràlto per coocludere ci'l'·ca la sussistenza >della 'coLpa nel,carso rin esa.me, e doè La differenza der! qumtuplo :lira prezZio dichia111ato e valore venarlle acoerrtato in via derfunli1liv·a, può addirittura ·osrsre'l"Va<l1si che simille dilvall"io si trova esattamente agli antipodi di quer1la • modesta entrità • che questa OOII"te Suprema ha nei suoi precedenti g1uJdilcati a·ssunto come ortterio di tolleranZia del diJv.all"io stesso. Anzi, una simile ampdezza non so[tanto indica un mexo di1lertto di collabora:z;iO!lle, già Slllfficiente di per sè a griustificaJre l'i:mputa:zJiO!lle• derg[•i ~nteressi, ma a:ddivittura a far sospettare delila v:era e propll'~a srilmuilJazione del prezzo. N e•ssuna !sanzione di giusrbiZiia rcommuta.tiva, nè comune come lar resciss!iOIIl,e 'l:llè IP'ernn.o specilalle 'come 1lia ;revoaatorila fall\LirrnenJta;ve, gilun:ge marri a prrendre:rle dl!ll esrame :ipotesli •Cosi import;anrtli. Di :livo.nrbe ard ersrsle, 8JI11Che iiJaddJOV'e, 'C'ome DJel IC'aJSIO, ·!llJOIIl rSÌ [pOI!1e Ulll !PrObilJerma diÌ silmuJ1arziÌIO!llJe dci prezzo, !ii! meno che può di11si è chJe iJ.,contmbuente s;i è cormpontrart.o nn mordo tal:e dia detevmi!llJa<r·e una deviaZiione del!l'accerrrtamenrto fisca[,e, e quindi non già soltanto sottraendo una doVlel'ooa coiHaboraz:ione, ma addJvittura prOVlOCaJndO una coLpevole rpall'ibilcolare difficoltà di arccerrtamelllto. - (Omissis). 14 960 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 1uglilo 1973, n. 1894 - Pres. Giannattasio - Est. EUa - P. M. Rajla (·conf.) - ISOC. I.B.R.E.A. (avv. eo~ l'lapi) c. Mi!lllilstero del:Ie Ftinanze (arvv. Sflaoo TaTdn). Imposta di registro - Accessione - Macchinari di opificio non materialmente smontati - Presunzione assoluta di trasferill\ento. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 47}. · Poichè per presunzione • iuris et de iure • i macchinari di opificio industriaLe aLienato che non siano stati smontati e trasportati aLtrove si considerano trasjerit.i assieme all'opificio anche se siano stati esdusi dana vendita, è sufficiente per giustificare La liquidazione delL'imposta accertare (con apprezzamento insindacaMle) che i macchinari si trovino netta loro se•de aL momento delta vendita e che l'immobiLe sia un opificio industriaLe (1). (l) Gdiurispruden7la costante: da ultimo Cass., 13 maggio 1971, n. 1381, in questa Rassegna 1971, I, 902; per la definizione de'l concetto di ~·ificio Cass., 14 luglio 1972, n. 2391, ivi, 1972, I, 841. I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 13 LuglJ;o 19·73, n. 2023 - Pres. Mirabelli - Est. Ca:rtnJeVale - P.M. Pascalil!lo ~conf.) - Barriello (arvv. Pretell! i) c. Min~stero dleilìLe Flinanze (avv. staoo Faneilild). Imposte e tasse in genere - Imposte indirette - Interessi - Prescrizione - Interruzione - Interruzione del credito d'imposta- Si estende agli interessi. (1. 26 gennaio 1961, n. 29). n credito per interessi partecipa de'Lta natru1·a del credito PTincipale di imposta deL quaLe costituisce· accessorio, con La conse·guenza che gLi atti interruttivi della pre·scrizione deL credito di imposta spiegano sul debito accessorio di interessi gli stessi effetti e quindi anche gli effetti particolari stabiliti neUe norme tributarie applicabili aL caso (applicazione alL'effetto particolare dell'interruzione regoLato dall'art. 90 delta Legge sull'imposta di successione) (1). (1-2) La pll'ima 'sentenza è esatta e conforrme all'orientamento cos•tanrte della Cassazione (cfr. Cass., 5 gennaio 1972, n. 20, in questa Rassegna, 1972, I, 218 e Oass., 9 ma•rzo 1973, n. 645, a proposito dell'efi"icada interruttiv. a dehla p!rescrrizione triennale, derivante dal r1i!cooso a.He Ooi!Iml]ssioni PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 961 II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ma~rzo 19,73, n. 831 ·- Pres. Pece - Est. V:alorle - P. M. Sdil!occhi (diff.) - l.V.llimdisteTo idleillle· Fliinan21e (arvv. SitaJto Gargrulo) tC. Gilartosio (a'VV. Tuimedeit). Imposte e tasse in genere - Interessi - Autonomia del credito degli interessi rispetto al credito del tributo - Atto interruttivo della prescrizione del tributo- Sua irrilevanza rispetto al credito di interessi - Fattispecie in tema di atto di dilazione. GLi interessi di mora dovuti suLle tasse e imposte indirette di natura complementare sono dovuti, ai ~ensi della legge 28 marzo 1962, n. 147, indipendentemente da un ritardo colposo nell'adempimento deU'obbligazione principale (concernente il t.ributo complementare), cui accedono, nel senso che, accertata la dipendenza della liquidazione complementare dalL'insufficienza degli elementi forniti dal contribuente, gli interessi, pur mancando la mora nel pagamento del tributo (complementare), Sii colLegano, per espresso dettato legislativo, all'anteriore momento in cui, con il presupposto ·de.zl'obbligazione, è SOIT'to per lo Stato n diritto a percepire l'imposta; accertata, invece, la indipendenza della liquidazione da un fatto invputabiLe al contribuente, gli interessi sono' dovuti dal giorno de·lla liquidazione 'stessa. Di conse.guenza, il credito di interes~, pur partecipando della natura del credito pll'incipale, è autonomo, e l'atto interruttivo de-lla prescrizione, cioè l'atto di dilazione, concerne non gli interessi, bensì il tributo, rispetto al quale (e ad esso soltanto) importa riconoscimento del debito (2). ai sensi degli lll'tt. 140 e 141 de:Ha •legg,e di reg~stro). La seconda sentenza, in .contrasto con la prima (sia pure relativamente a un caso di specie), non può condividersi. lnvero se· si conSJidooa che J.'obblig~azione degli intel'essi, pur foll'III1almente autonoma, è tuttarvia accessoria di quella prinJCipaile [per il ca[p1itJaile, della cui natura partecipa (cfr. in materia tributaria, Cass., 23 ottobre 1967, n. 2612, in questa Rassegna, 1967, I, 883), e se si considera altr,esì che gli inte~ressi dorvuti, come netlila S[pecie, per B. ritardo nell'adempimento·, hanno la funzione di alssiiCUI'latre una mte~ale sodJdiJsfazione di una uroca ragcione di credito (cfr. Cass., 14 giugno 1957, n. 2241, Mass. Foro it., 1957, Giuris. 959), derve, in definitiva, lriteneTisi ,che .gli a.tti, ai q:uaild si attribuisce valore inteii."I'IUttivo della pres'crizione Ln base alla espreSISione che essi coSJtitJuiscono 1a volontà del Cll."editOTe di ,conseguire la !realizzazione de'l [proprio cred1to, un tale valolt'e deve viconoscel'lsi con I'litg<uarrldo ai!. di!ritto stes1so nella srua ~nteglt'ità, e qui!llidi, anche con ri,gua11do agli accessolt'i costituiti dagli interessi. 962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis). - Malll'idlelstamente dndlondate sono, poi, le altre censure, con. le qua!li si 'contesta che ·l'>ilnterruzi{lllle ldeli1a p~DesCII"Ii.zilone prevista daiJ. più volLte 'ciltato all1t. 90 ldellla iJie1gge .tr.iibutaria sUJ11e rucoossion'i si!a a\PpiLD.cabUe a[ diill'itto ~Deilartivo •a,g.ti mte11essi, rbmva:nido questo iii. suo fond:amen, to in una legge dii>V·errsa dia quella anz;ildertta e, peoc- g;Li inteu:'eslsi matul" ati ante11iormente alllLa data de1l'entvata in >Vilgore delLa iLegJge n. 29 del 1961, addlilrlittUJI1a in una nooma di dwi•tto cO!nune. Il wedltto per mteressi, 'PW éliV'endo ICtlm'aJttere aUJtonomo, partecilpa, inJiatt'i, del!1a natura del credirtJo princ1pale, del quale co1stituisce un ac~ cessor1ilo (v. 1Sen. 23 ottobre 1967, n. 2612) per cui, qu.éliilidlo a,ccede ail dteb1to per l''ilmposta di ,9UJOcessione, integJra il dlebilto d'•ilmposta (1c:fr. sent. 3 ~ug[Lio 19<6,8, n. 2214). D'.altr.a parte, éliiliche gli inte11essi rertl10attivù. previlsti dlaHa 11egJg:e 2•6· •genn1a1io 1961, n. 29, - pur non elssendo dell tutto identilci a quelili di mooa neLle obblilgJaz'toni peCIUIIllÌ'a~ie di cui altl'art. 12214 c.c., dilstinglUendosi da essi per aLcuni parUcolliwi aspetti - si :llO!lldano, a1l •pa~i dii quelLi pretesi dall'.Armm1Iliilstrazi01lle F·inanziaria per il periodo anteriore a1Ha data dell'entr.ata in v·igore delJlia detta ILegg.e n. 29 del 1·961, sulla mora, intesa come rtitavdo neWadlemptmento dQ!VIUto a 1ca•usa imputabille al debitore, lélli sensi delll'atrt. 1218 c.1c. (v. di recente, serut. S.U. 21 ag10srto 1972, n. 26·94). Del pari OV·e V'enga posto in discussione n debito di imposta in seguito a ricorso amministrativo o a domanda giudiziale, e sospesa perciò la prescrizione dell'intero rapporto tributario, è fuor d'opera parla;re degli inte11essi, che ald esso accedono e con esso formano un tutto unico, come af:llermato nella sentenza n. 2023. E se non è configurabile una domanda degli interessi indipendentemente dal risultato della controversia sulla debenza o sull'ammontare del tributo, non vi è inerzia detl ·c:redirtoo-e ·a cui possa riconoscersi ,effetto interruttivo; per altro la coruferma dell'>accetrtamento, dwostrando che H tributo sa~rebbe stato esigibile fin dlaiLl'ooilgtne - in quanto .conforrme a legge - se il contribuente non avesse fiféllp!Posto ostacoli aliLa esazione, consente ila dete:rmi!llazione del periodo 1di rita!Ddo risulta'to coilipevole e quiltlldi il.'ammO!lltare del danno risentito dallo SltJato dalil'indebito godwento deJ.ila somma :llruita dal contr ·ilbue:nte. Tali .consilderazioni inducono a ritenere •che J.'obbll.ig;azione ,degli in<teressi è unita in modo indissol:ubHe alll'obblig·azione del .frib'Uito, e ne segue le sorti. Nè a diver,sa ,conclusione spinge ·La disposizione deLl'art. 2948, n. 4 c.c. che, prev·edendo uno specifico termine presCI'Iizd,onale per gLi interessi, potrebbe fa~r l!"itenere ·che H legisLatore abbia voluto portre nna di·sciplillla del tutto autOIJJoma deliLa relativa obbligazione. Ben vero, in primo luogo va osservato che la specifica disposizione va rif.e;rita ·aiLla 1soLa ipotesi 'di o]jbligazione di iillter.essi, aiprpunto quailifioabili in autonomia (•come ad es. nel mutuo, in genere, e nelle obbligazioni emesse da società), •e doè di interessi che •siano dovuti come ipll'lesrtazioni pePARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 963 Data l'iidentità di na•tuxa degil'i int&e\S'Sii riiSIPe1JtO aJ. dehilto priiQrCipaile di imposta e deg(li iinter.essi moratwi doVIU!ti daJ. con.tribruente prima e dopo l'oosbrata in v·irgoa:-e deHa iLe•gge n. 29 del 1961, le caiUJSe di int&ll"Uzione della ptre-scr.izione ~e·laUve aJl debLto pr'indpatl.e non possono, quindi, non Tirtenoosi appilioo·btlli aJl debi·to a,ccessorio re1aUvo agH illliteressi. - (Omissis). · II (Omissis). - L'unlica queSI1Jiolrre 11ipropos,1Ja dia!hl.'ammdnlisrtmazi!orne è quellla r•el.•ati>Va ,aJJ.a ~dooe•ità delil'•atto di diilazliorne, intell"V~uto tra il contribuente e ila F<inarnza per il pagameiDlto dcll'loposta di sUJccessione, ad tntewompere la prererizione, ol•tre che ·p& hl capir1Ja1e, ooche relatiwmeniìe a quei 1partroolwi intell"e•ssi che aJl tdbuto stesso possOIDJo eSISere a'ppHcati ai se!Illsi deHe cirta.te leggii n. 29 d~l 1061 e 147 del 1.9621. Quest'ultima (denomin•ata • intoopretazione aruten•tica deUa legge 2'6 gennaio 1•961, m .• 29, •clill"ca il'a diistcli;pilina· deg11i in.te:ressli. dill moil'a dovuJti srulle tasse ed imposte irndkertte ,su,gi].i affari di natura complementa!l"e· • ), col suo • •all"ti'colo unirco •, sa:ructsce che: • gli in<beressi mora.tori, ptrevliiS1ti dalla legge 26 ge!Illn!l&o 1961, n. 29, dJOVUJti srulJle somme da CO!l"riJSJpondell"'Si a:lil'·ooar1o p€11" i •trlibUJti irnd:iTetti 1sugli- afraci dii natura complementare, ohe non potero!Illo ess&e liJquirdati integll'aJlimente al momento delLa Uquildaziom. e ptrirnoilpaiLe per moooanm od ·irnsuffi·c~a detgtlli elementi oc,coXI!"enti · a'Ua liquirdazione, decorrono •da.Uo stesso g1011"1Qo in crui, p& esS€1l"e sorrto H 11aprporto tll"~brutar·~o, è dovuto ill tributo pr'iiÌliC~paJ1e •. • Se lia moocanza o l'iiDlsufficienZia degllii el·ementi occoll"ll"ent;i allila liqUJirdazione del tr]buto complemelllJta!l'e non è d~pesa da :liatto imputabile al contrtbuente, g·lii intffi-essi sul triburto stesso decorrono dal giorno tn cui ne è arv·V'enruta iLa liJquida:zJ~one • . riodiche • in relazliorne ad una causa debendli contirnuativa ~Cass., 16 maggio 1962, n. 1105, Giust. civ., 1962, I, 1004; Oass., 3 lugilio 1968, n. 21214, in questa Rassegna, 1948, I, 783). E poi va osservato; fn relazione all'ipotesi che la ll"ipetuta norma debba ritenersi dettata ip€11" ogni sorta di L:ruteressi (Cass., 21 febbraio 1966, n. 521, Giust. civ., 1966, I, 857), che ciò nemmeno deve .costitruirre ostacolo alla tesi :prospetta·ta d!l'ca l'estensiOIDJe ail credirto di interessi ldel:l'·efficaJCia degli a~ti interruttivi riferiti ail solo oaip'itale. Inve! l'o •se wa mtio della disposizione è da ravvdsa!re neLl'intento di evitare più pesanti onell"i al debitore, quando il ooepitoll"·e trascuri di fa~r val€1l"e sollecitamente le proprie ragioni, può di111si che ciò ~e si colleghi al principio i•spill"atore delle re-gole sulil!a ;pTesCil"izione in o11dine aill'inerzia deiLlJ.avernte dirirtto, e può ;perciò rileVa!l"•Si ·che, in definitiva, anche quella preSICII'izione breve ·debba riteneT'si V1aUdamente i!Illterrotta, allOil"Chè il creditore, richiedendo prima del decorso t&mirne p~resorizionale il pa~amento del •eapitale, •dlimostri di voler so11ecitail"'e l'·ademp·irmento da parte del deibi964 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO oCoone si evince dafiJLa ,srflessa Legge ed è stato posto m evid~a da questa Col'lte SUJpooma com la ·senternZJa m. 2·61·2 del 2·3 ottobr.e 1967, iii. d!ebilto degQi mteressi ( quailiifi!oolti. « mor!altord ») swssilste il!lldi'P€Illldenltlemellllte da un riltwdo co<lipevoil.e neil.l'adempilmernto de1l'obbliigaz~ione priJncilpalle (,concerrnernte iil.1m]buto oompllemerntar·e) •CUli accede: dò nel senso che, urna , v:o1ta accevtata la dilpendernza defiLa Hqt~Ìidaz~ione comp1emernrt:aJre dall:l'msufficiernZJa degLi elemenhl forrntti dal contribuernrte, detti irn·teressi, pUir mafl1Jo!lilllldo ;La mora nel pagamento delì1a veil.ati'Va imposta (.compllemerntal'e), rsi co1Jlegafl1Jo, per erspreslso dettato 1egiJslaJtirvo (ed m deroga ai prirncìipi ·Comnni), .alJJI'anteriooe momento Ìln 1CIUi, ·COm .ill presupposto deU'obblitga~ ilone rbrilbutwia, è rsol'lto il dilrirtto delhl'e:vwio a peroopÌire !''imposta nel sruo Lrntero •ammOfllJtare, corm.misrurrato a[ V1ail·oll'e veoole dei berni qUJale dsu[terà dail derfinwi'V1o a~oool'ltamernrto. Se, .mvece, l'Lrnsrufficliente· rdilchilall'aziorne possa quailJ.ficaxsi come iliatto non :ilmput.abille ali. corntll'ilbuenJte, ,la st,essa Je,gge (u!lt. pall'te deiH'a!('ltiJcoil.o) escliUJde la decorrernza !I'etil'oa1ltiV1a degli irntell'essi, di!Siponelllldo che, tn trul caso, essi sorno do'V1Uiti dlail. giorrno della liquidazione del tributo complemernrtlare. Ora è ecvildern·te che, attesa La pwllilcor1aTe d~soilplmra di detti trnteressi morratooi, hl relativo roredito, che ha nratu!('la aru<bonoma, pur pa~teoipafllJdo deLla fl1Ja1:iurra deil. roredli.to pr1IliCIÌIPaille di ilmpos1Ja, non è a questo Uiltimo collegato da quell'urn~orne irnddissolubile che l'.ammirustrazione vorrebbe ravvtsare. InJVierro, iii giuidiZJio oi[lca Ira :ilmpwta~bhlità o merno ali. corntrrLbruernte del:la ri<ba~drartra liquLdazione e la oornseguente pretesa degli mterressi moa.-atori compete ail.il.'errmlio !che deve frume esplilctta !l'ilohiersta (orui itl contr~bruernte può ·ervenrtuarlimente oppoosi); taLchè iJl :llartto stesso che gili inte~ressi in quest~one possorno ersse!I'e dOVIUti in diverso ammontaJre Ìln 111ei1a:ztone alle specifi1che fatt~specie ·ed aUe V1a1uta~ioni dell' AmminiJstrazione F1i[}Jan~1ar1a po!'ta ad escllllldere l'alsserito nesso di irndtssolUibillità tra l'obbltga~ione per irnterressi e l'obbLilga~ione trlibutariia priflllciJpéllle ('complemelllltaJre), prospettato dalJI',aJmminLstraZJione per dedru.flne che ·l'atto inte!('II"Uttivo della tore, 'a ·CUi .carico, qui!IlJdi, non :possono non restar.e iLe cornseguenze dell'everntuale uLteriore ritàirdo. In definitiva un atto interruttivo della prescrizione si riferisce, inevitabiJmefllJte, sia .ai rCJaiPirtale, che agli interessi ;reil.ativi. E J.'atto di dilazione, .come l'•atto di rircornoscimento del debito, è atto ~te;rruttivo, V"afLido per il capitaJ.e e valido per gli irnteoossi (aJrt. 65, IX comma, llegge suc.cessi·oni). Anzd la Oorrte di Cassaziorne, Pll"'OPriO in relazione ailPaocoTdo di dilazione, ha ritenruto 'che esso è idoneo a p:rod~~IDre gli effetti interru:ttivi della rpresorirlorne, i quali lceSISél\llo non arppena si è verificata la decadenza della dilazione (Cass., 13 luglio 1968, n. 2490, in questa Rassegna, 1968, I, 800). U. GARGIULO PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 965 pi~eSOriZILone relatirvo aili1a secO!Illda :obbl!Lgazd.one v:aiLga ooche per la pl'lima. Pertan<to, aiillche a non volere alder::iJr.e a quanto recenltemente affermato da questa Suprema OOI'Ite (Oass., 1·8 l!ulg11io 1,9619, n. 2166•2), che cioè • l'atto di ,sottomiJSsione e ,ga'l'léliilzia, di cui ahl'U!ltLmo •cpv. deLl'arwcolo 65 tr.d. 3.0 dliJoomliDe 19'2'3, n. 32,70, in materiJa di imposta dii sucloessi!one, attiene .sd1tanrto ailila dil1a.z.Lone dehl'·wpolsta, che N oonJIJr<1buente ha dilritrto di domanldare nel ,suo interesse ... ma non di!Illp]ooa aflia>tto il dconoscimento dell debLto e l!a l'IIDUilZiia a 'contestarlo dia parte del contri!bUiente •, i1 r~cOII'Iso non meriLta COIIl1IUJilJqrue accog1]Lmento. E' p;a~ci•fico, irulia1Jti, che, contestuallmenrte aJilia stipw1a del conlbmtto (2 genna1Lo 1·9<63), V'€1Il1Il.e liquildlalta l'impoota coo:nplementatre di successio! Il!e. In taJJ.e momento, quL!Il!di, l'ammmLs1IDaziooe era in posse1sso dii 'tutti g]i eLementti occorrenti ai!Il!che per la L~quildazi!orne degll'i imrtJerelssi, ma non :liOII'ImUil.ò aillora La reliati'Va rLchiesta, meniiDe i!l suooesswo atrto di di1amO!Il!e (2 maggi!o 196.3) ebbe per oggetto umcametnJte l'di!Illposta compl·ementall"e (.e più precLsamente .soLo una pall"1le d'i essa, gLaJochè qiUelilia non ddJliazi!ooalblille V1etn1Ille• SOddilsifa'bbéll), IIliO!Il!Chè •gili imite!reiSsi dei1. 5 % a scal!ar.e sulLa sOIIDI1lla diilia2liiOIIllata. Olvbene, anche ammesso che detto atto di d'illazione :iJmporltasse mconoscilmemo del delbii:(o e quilndi mtel'TU7Jione della ptrescriztone, ta\Le elf: lletto non potrebbe l'lilconoscei'Isi che relaJtlilvamente a1la so1a òbiblliigaziooe pr1lllcitpa1e, esatltamente quanti.filcata, ma non all'aiU.tonoma obbli- . glazlione per iJntetr·essi ffiOI'Ialtori, rilchiesti per lia pil'ima volta c:on la mgirm: z;Looe 1del 2 aprdl1e 196·6 (·con !l'IL!fereooto ailil!a tota:Uiltà del tri!buto, e cioè aiillche per la parte non oggetrto di dllazione), quando era Ol'lmai già scaduto ili termilne 1Jrl,emm~e di pr·escrizLone, decOII."rente dall co:ncoTdato. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, ~. I, 18 lru~io 1973, n. 2111 - Pres. Capol'laoo- Est. L'a 'IIorl'le- P. M. COIIllSOir:Ziio Alg!ralcio di Vet'ICeilli (avv. Malll' ghJinti) c. Mmistero dellllie Filnianze ~aJVV. Stato Avel1la). Imposta di re~istro - A~evolazione per i consorzi a~rari - Limiti. (d.l. 7 maggio 1948, n. 1235). L'agevoLazione in favore dei consorzi agrari stabiLita netl'art. 38 deL d.L. 7 maggio 19:48, n. 1235, non è una agevoLazione soggettiva riferibile a.tutte Le finalità istituzionaLi deLL'ente, ma una agevolazicme obiettiva Limitata agLi atti necessari o opportuni per attuare La trasformazione dei consorzi da enti di diritto pubblico in società cooperative di 966 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO diritto privato; di conseguenza non può fruire dell'agevolazione un atto di acquisto di un terreno destinato a dare migliore sistemazione agli impianti (1). (l) Conforme è l'altra sentenza in pari data n. 2112. Giurisprudenza ormai pacifica: 13 ·giruglno 1969, n. 2087; 22 novembre 1969·, n. 3803; 27 febib.rado 1'970, n. 479; 16 :llebbraio 1971, n. 388; Riv. Leg. Fisc., 1969·, 2385, 1970, 625 e 1467, 1971, 1580. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2t278 - Pres. Caporaso - Est. Ca(leca - P. M. OacdLoprpoQd (diff.) - Milllister-o del1e FiIIl! aJnz,e ('avv. Stato CavaUI) c. Trebbi. Imposta di registro - Solidarietà - Parte contraente - Soggetto che ha partecipato alla formazione dell'atto come rappresentante - È tale. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). Sono soHdalmente obbLigate pe1· il pagamento dell'imposta di registro tutte le parti contraenti fra le quaH vanno comprese quelle che comunque siano intervenute nell'atto anche in qualità di rappresentante, procuratore, mandatario e simili (1). (l) DeciJsione esatti,ssima ohe oppmtunao:nente conferma Uilla aJntilca gifll['iSPirUJdenza dOJpo ·Che qualche incertezza si era di reoetllte maJnifestata in relazione ai probilemi processuali. Sul punto ~ecifico Oass., 4 ottobre 1971, n. 2688 (Riv. leg. fi,sc., 1972, 1147) e 6 ottobre 1972, n. 2856 (dm questa Rassegna, 1973, I, 217). SuiLla analoga qruestione dellia :sOilildialrietà nel OaJSO di più cornvenziOilli cootenute in Uill un1oo atto, Cass., 5 maggio 1972, .n. 1358 (in questa Rassegna, 1972, I, 678) ·e 12 febooaJio 1973, n. 406, (ivi, 1973, I, 424). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ,agotsto 1.973, n. 22186 - Pres. GdanIllattasio - Est. Elia - P. M. Ca,ercdowoilli ('oolllf.) - Aloisi (avv. Pamarioi) 'C. M!i!ll!ilstero dell1e ~manze (avv. Stato Soprano). Imposta di registro - Mutuo fondiario in cartelle - Acconto in contanti - Non è compreso nell'abbonamento previsto nell'art. 27 del r. d. 16 luglio 1905, n. 646. (r.d. 16 luglio 1905, n. 646, art. 27; r.d. 30 dicembre 192,3., n. 3269, art. 8 e tabella B art. 46). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 967 Imposta di re~istro - A~evolazioni per le case di abitazione non di lusso - Mutuo per la costruzione di un fabbricato di vari appartamenti - Costruzione di un solo appartamento con caratteristiche di lusso - Decadenza dall'a~evolazione per l'intera operazione. di mutuo. (l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 18). n patto col quale l'ente mutuante anticipa in danaro una somma che sarà riassorbita con il perfezionamento dell'operazione di mutuo in cartelle è del tutto autonomo e indipendente e quindi non può essere ricompreso nell'abbonamento previsto per il mutuo fondiario (1). La costruzione anche di un solo appartamento con caratteristiche di lusso, rende inapplicabile l'agevolazione dell'art. 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, all'intera e indivisibile operazione di mutuo avente ··per oggetto la costruzione di un edificio, anche se la gran parte degli appartamenti costruiti non ha caratteristiche di lusso (2). (Omissi!s). - Ool pi'imo mezZJo i dco\l'!renti denunciano viOilaz,ione deg.Li a'l'tt. 9 e 46 del:la 'legge di reg~stro 30 dieoembl'e 19'2~. n. 326·9, nonchè del(L'art. 27 de(L ll'.d. 11 ·1ugTlto 1905, n. 64·6, e dell:l'3Et. 46 deil!la tabella B allegata aJ.iLa .dt.ata ll.egge di Regi1stro, in r-elazione all'art. 360 c.p.c. deducendo ·che erronea~mente la Corte di mell'ti.to arverva neg1ato che \ le agevol,aZ!i•o[]'i fìscailJi previste daUe citalte noll'me per i con1tra,1Jt1i di mutuo fondtaT'io tn carteilile pote,sseTo essere app,Ucart·e anche a murbui cos1tiJtuenti ·acconti sui prederbti mutui :liond~ail"'i, m aUesa del pe~r:Dez1ionamento de1i ·con·tll'atti re1artJivi a detti mutui ti.n oo~rtelle. (1-2) La p!'ima massima, ·che ha un precedente specifico neita.a sent. 20 marzo 1972, n. 842 (Dir. prat. trib., 1973, II, 230), assai correttamente vestringe l'ambito di applicazione dehl.'albbonamento p~rerv1sto neLl'art. 2.7 del r.d. 16 liuglio 1905, n. 646 per i mutui :fondiari. E' da sotto!L1ne·are la definizdone che 'si da dti. cOil!llessione slroumentale o dd mezzo a:l fine; soil.o un nesso di necessità può giustmcare l'estensione deiJ. trattamento tributardo d1i ;llavoce ad un negozio •senza i~ quaJ.e non sarebbe poss~bile realizzare l'atto rprervdisto nella norma. Si rilporta così i1l va.go conc.etto di connessione strumenta[Le nell'aiV'eO dell'ad. 9 deilll.oa legge di regi,stro. Una simile tendenza si può riscontrare nell'al.1Jl'la 11ecente sentenza 15 febbiraio 1973, n. 478 (in questa Rassegna, 1973, I, 449). Ln passato si è ratto ricoil" So aUa ·Connessione stl'Uffienta1e ·con ben di:ve!l"ISo ci'iterio, per alLargare ia portata deHe no!I"ffie dd a,g.evolazione ben oltre i limiti del nesso di ne.cessità (v. Relazione Avv. Smto, 1966-70, II, 450 e s.). P·er itPotesi analoghe, di anticiJpazi:one di somma in attesa del perfezionamento deJ. mrutuo v. Oa,ss. 15 ap!t'ile 1971 n. 1056, (ivi, 1971, I, 85,2); per l'itPotesi inversa di rirbensione deWl.a somma mutuata in atte,sa del perfezionamento delle gamnzie 3 apri1e 1971, n: 944 e 15 marzo 1972, n. 751, (ivi, 1971, 852 e 1972, 345). La seconda ma1ss~ è di evLdente esattezza. 968 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO La CenJSUJVa è infoodata. L'art. 27 del a:-.d. 16 lugl>Lo 1905, n. 646, prevede ·uno 1speci1ai1e tratrtamemto di favore per i mutui foodlliaa:ii nel senso 'che per essi il'limposta di regtstro viern,e pagata mediante erogaZJione anrnualle 1a titolo dii abbornamenJto, tiJn rifell"Ìlmemrto aH'aJrt. 46 de:W.a Legge di Regh~tro 30 dicembre 19,213, m. 31269. Per il.',arrt. 9 delila stessa legge dii Regtstro .e per il dtato oot. 46 della tariflìa B, ['·agevolaz,iome trilbutarta predetta deve .appl'ilcarsi tanche ai negozli collegati, a[ mutuo ~OIIlldìialrio ipelt" iJ. quaiLe è prevista, dia 1t11esso s1lriulmenJtaiLe · dii mezzo a fine (Cass., 2,0 ·marzo 1<972, n. 842). Come qUJesta Suprema Oorte ha aVUJto modo dd chtLall'lirre, itl co1legamento mecUante nesso strumenta1e d:i mez:zJo a me rilchii<esbo da!l[la legge per l'estenZJione del bernefido ilmpliica che tra i due contratti non vi sia autonomia, ma sussista um 11appor.to ·di dilpendenZia oaUJsale, per cui nom sia tpossibille l'esecUZiiorne del mutuo ~Ollldiilado sernza l'els1stemza del divel1so cont11atto ad ·esso st11umentalmemte e teleciliogi,camernie ooillle•gatto. Il ~contratto tool!legato deve esser~e necessarto per l'attuazione del mutuo fondiario (OaJss., 20 mJall':zJO 1917'2, n. 842). L'accertamento deLprerupposti di fa.tto mtegvanJti taili ll'apporti di t()OllJneSSÌlone strumernta'le costttuiJsee ajplpl1ezmmemJ11o ·dd fatto tdevd1uito aJl ,giiudiiJce di mer.ilto, se cong1'1UiaJm1Emrte e ·correttamente motivato, non smdaoabhle iJn OassaZiione. (Oass., 11 nov~ e~bre 1969, n. 3672). Il 1gltudtce di merito, trattandosli di imposta di il"egistro, deve aver ri!guwdo alil'!irn<tvirnseca nattuva deill'atto (Oass., 24 settembre 1970, n. 1698). Ne11a tspecie ~come con motiVIaZJione ,aJde1guata e corretta ha 11itenurto La Corle di mert1to H nesso di ·collegamento bi due ~c0111tr:atti di mutUJo, queillo di acconto iJn danaro e quehlo dii mutuo 1iondim1o dn cartelt1e era esc1Ulso .sia dalila man,ca,nZ!a dii ~strUJmentalLiJtà, in base alla ovvia colnSildertaZJione che dil mutuo :Eorndiario in carte,l1e poteva sussistere ed a,ttuaJrsi iJndilpendenrtemernte dall',esisternza di .aoconhl ,iJn denaro e sia dalìl:a di,versa natura dei due mutui, 1l'UJno iJn 'Ca~,1Jeiltle e :l'a1tro iJn denail'o, onde wa loro assoLuta autonomlia, ;itmpt11caVIa, conseguernz:ia1mente, una divel1Sia strutilura di tassazione (abbonamento, per l'uno, e II'egilstraZIÌlone, pe·r l'altro). H primo moti.tvo pe11tanto va v1gettato. Col ,secondo mezzo i ricOII'Tenti dernunmano violazione deiltle 1eggi su]le agevoLaz:~Oll!i fiscali 'in mater1a 'edilldZiila e pamco1aa:-menrte defL1a legge nazionale 2 luglio 1949, n. 408, nonchè delle leggi :l'egliona[i sicilliame 27 aprille 1954, n. 11, 18 ottobre 195,4, n. 37, 2'9 llug1io 1957, n. 46, 12 noV1embre 19519, n. 29, e 27 dtcembre 19,61, m. 2t2, in relazione all'. art. 360 c.p .. c., deducendo ~che, ·erroneamente, e decildendo con ultrapetizione, fuOI'ii de:W.e richieste delle parti, Jia Corte di merlito negò i benefici fiscaJ1i dea:-iJvamti da1le 'Citate leggi naziolltat1i, e regionali, affe,rmando che uno deg.li appartenenti dell'ediiJficiJo cui si !l"ifel1iva hl mutuo dovesse cons1derarsi di ,lusso, mentre comunque, pe·r gl!i aH;l'i, sicuramente non di lusso, i benefid aV!rebbell"o dovuto trovall'e arp<pltiJcaz:ione, PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 969 ed ino1tre affermalllido, in ,contrasto ,con g1li atti, ,che la coSIÌ'l'tmione non rosse ,corr,tspondente alle 1eggi e r:ego~amenrti edilizi ed a!lle prescrdzliom delLa JrlJcenza di costruzione. Alnche questa >Cen•surn tè ilrufondata. Non incorre nel vizio dii uilitrapetizione il giudice che 'Senza ,a;ltera'l.1e li fat1li esposti ne ricava oogomentazd, oni diive11se re,lati'VIamente alla dec1sione ;sul petitum ~stanzia,le sotto1postogli dalle ,pa111ti. (CaiSIS., 5 feibbrado 1971, n. 276). Nella specie al frne 'di >dec~dere ISUJLl'appl:icabhlità delle ,agevolazioni fiscawi, rLchieste dai ricorrenti, e negate :daLl' .AJmminiJstraZJione Fdnanztaocda, hl giludtce dovev; a >aJcce!I'tare la sussistenza dei 1po:'esupposti di fatto, necessad alla corn:cessione dei ,r:id:lliesti benefici, e la 'P'rov;a di tale sussi:srtenza mcombeva, ,come è ovvio, a:g1i attuali ri,corr:eiJJ1Ji, che ne chiedevano l'applicazione. La Cor,te di mer:i:to prOVVItde a taJ.,e accertamento dd. :liatto, nece1ssario ai fini del :decidere, e negò, <eon adeguata e ,corretta mothraz~one, e, :dunque, con 'aippr:ezzamento :in;sirn:daoabd.le <in sede di le~tà, che i ricor:r:enti BIV'essevo adempiuto a!l detto onere probatoo:do. La Oorte dii aJppello rrilevò in:liaJtti che dagli atti e spec,ie da un certifi,cato 14 settembr:e 196'2 de•l Sindaco di Messina vtsn.:illJtaJVa che nell'edificio, per ilia 'cos1:iruzlione, nni<tar:ta, del quale, erano staJti corn:cessd il mutuo fondiar:Lo an >cartelle e !',autonomo ,a,oconto in denaro, era compreso un a~ppartamento di 11!usso. I detti mutui, riguardando msoinddbilxnente, tut•ti gU >appartamenti dell'edificio, venwano, dunque, ald elssere concessi, a~che, per la 10a,sa di lusso -in qu~stione: onde ali mUitui medesimi ;non si •potevano appldloare, nepp'Uire d.n parte, i benefici fiscali, pvevi.sti 'Sdlo per i mutui destinarbi esclusivamente ad ahitazio!lli non di russo. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 ,agosto 1973, 1!1. 2289 - Pres. Saja - Est. La '!1orre - P. M. Panidolfelili (1conf.) - Mintstero :deii!J..e Fmanze (avv. Sta<to Baoca>l1i) 'c. Barrresi (avv. Ballati). Imposte e tasse in ~enere - Violazione delle le~~i finanziarie e valutarie - Reato estinto - In~iunzione per il pa~amento del solo tributo - Le~ittimità - Necessità del preventivo procedimento di contestazione in sede amministrativa - Esclusione. (l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 e segg.). n procedimento amm_inistrativo di contestazione, pronuncia di ordinanza deLL'intendente, ricorso al Ministro ecc. regolato dagLi artt. 55 e segg. deLLa Legge 7 1gennaio 1929, n. 4, è predisposto per La determinazione deLla pena pecuniaria; conseguentemente neLl'ipotesi di tras.gres\ 1:170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sione costituente reato e di dichiarazione di estinzione del reato medesimo, aUa riscossione del soLo tributo può procedersi mediante ingiunzione direttamente opponi bUe innanzi aH' A.G.O. (1). (Omissis). - Con il'rmi!co motiv'O di ricorso la Filnaru:.a oensooa il.'impugnart; a sentenza per vio\l.azlione di legge e vizio di motivazione, de-. ducendo: a) che l·a speoi,ale procedura prevdlsrta daWJ.',arr-t. 5'5 dellila 1e<glge 7 gennaio 192,9, n. 4 (sulJ;a rep!ressiotne delil<e Vlio1a~Z~ionli deWle legg;i finanziarie) e da<]Jl';art. 52 il. 19 giugno 1940, n. 762 ~i!stitutiva dell'I.G.E.) non è applicab~ le aJlile vio:Laztoni di nattlil'a pena<l'e (ex. art. 2 1e,gge d€11 19<29, ctt.), neanche quando soprarvvenga 1a prescr<iZJione d;el reato; b) che, ne~l caso iJn esame, avendo l'ufficio azionato iLa pretesa tvibuta11ia medi<ante inrgrunzicon.e, successiw ailil'estmzione del reato, e ri<oorrendo la piena <giur:tsdizd.one dell'A.G.O., il ·contrtbuen,te era iJn grado di avvalersi di una ,dlifes~a ben p<iù ampta di quella ~che av\l'•ebbe potuto offr, iJrgli la (non ·consentUa) procedura delre·clamo in sede amrninlistrativa. ]l ricorso è fondato. È padfi,oo tn fa·tto ·che 'la pretes<a fiscale di cui all'op'P:o'sta ingdunzion ·e fu, inizilalmente, oglge:bto di un decl'eto penal·e di condann<a posda revocato dal TriHrunaile di Roma per ·esti!nz,:•on•e del reato, cuti appun,to fe•ce se<gui<to la suddetta i!ngliunzkme di pagamento pe!r un impolrto pari a1l'drrnposta erv<asa (e sopratassa), esclusa ogni penaLità o pena pecuniaria (ex aT1Jt. 2 e 3 del!la cit. legg·e n. 4 del 19·29). Ciò premes1so, non può dubitarsi del[,a le,giotti!mità del mezzo presceito dalla F1in,anz,a per J,a reailiz:z,a:zJione del vantato didtto, liil cui oggetto, toita !',ammenda I'licd:Jilega<bi<le a!H'ormai estinto reato e non riehies:ta l<a pen1a pecun;~ardia di IC'Ui 11nai s:i fec<e ICIBJr1tco al contravve[}Jt0111e (!11101Il più pel'se.guib~le per la commessa ~nfuaz.ione), si rli<duce,va und-camente al !'ecUJpero de<l oredilto erar~ale. E per realizzare questo diritto, che traeva titolo da·1l'obbhl,gazJone tributa<ria e soLamen,te da essa, l'Ufficdo non ·era tenuto a ~svoLgere preven1livamente 1a specioaile procedu!'la previ~ sta dal<l'all't. 55 della. ai1Jata l·egge n. 4 dei! 1929. (l) Decisione esattissima. La procedura regolata negli artt. 55 e segg. della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ha per oggetto la sola determinazione deihla pena pe<cunalr"ta (,sanzione civile) e ad essa non deve e non può farsi. ricamo per l'a,ccertamento dell<a .sola ilmposta. Se qui:ndi si è al di fuori delle ipotesi in cui « sia stabilita \la pena pecuniaria • quella forma di procedimento ,amministrativo è estranea. Non è dubbio, poi, che i!Ja Finamza possa avVIall'ersi dei!(J.',i,ng,irunzione peT H recupero del credito di imposta dopo ~che SUil reato si si<a pr<IDUilJCiato iii giUJdi<ce pena\le (CaS<S., 14 aprile 1969, n. 1188, in que<sta Rassegna, 1969, I, 335). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 971 Ta:le nol'lma, 'el'll'oneamente a:pp~~cata dalla Corte d'a<ppe~Llo dii Roma, prescri:V'e <inrJia:tti ~che • per Le vioLazioni dehle norme fì.n.anz~rurie, per cui sia stabHi,ta La pena 'pecun:ia•ri•a, Pi,ntendente di finanza... n011Jilfica a1l trasgl'essore ·~l voerba1le dii aocertamento e lo inwta a presenrtrure le sue deduZJioni », dopo di che, qUJalora • accerti ['·es~stenz,a dellla V'i:ola~ione e 1a responsabhlità del tl'asgressore, determina con provvedlimen•to motirvato, sotto :Eorma dii ordin:anza, 'l'ammontrure delLa pena peCUJnmTia •. PtreV'tsi:one, ~codesta, daLla qual1e I"isullita 'CMruramente che ,i!l pTOcedlimenrto ammin~stratiiV'o iv:i Tego1ato tol"na appl:ilcabill·e nel concoliso dii almeno due ·condiZJi.oni: a) 1che sii tl'latti di trasg~ressi,one non 'costi.Jtuente reato (art. 2) ma per •La quail.·e sia .piieV'~sta UJl1Ja pena pe'cunia•rda dii na~tura ci:VIille (a:rt. 3); b) che l'lilrl'ogaz:i:one di questa pena, pll'evto accerlamenoo del'l:a conlroa:vvenztooe ,fiscale, sia l'oggetto ,e ~l fine deli'ordinanza dntendentizi: a. Ebbene, nè l'UJna !lllè J.'al1t11a dii ·tali C'Ol1Jdiizioni (•come accerrtato nel giudiZJio dii merito), dc0111reV1a neLla :llattilspecie: a) non 1la plt'ltma, perchè 1a V'iol!aZJione ~aJdJdebiiata al Bwresi aveva natura di !l'leato (•a:rt. 2), estinto ill qua\le 'la cooseguenza non è certo l•a sua tras:Eormazi:one iJn :hl!lecito ammi:n:i,st!l'la:ti:vo, lsanmonabhle 'con pena peCUJnilaria <~art. 3), ma semplicemente ti!l venilr meno della sUJa purnbiiLiltà (ex artt. 2 o 3); b) non la seconda, potchè, coerentemente a ·tale premessa, l' .Am.rni!llliJstraZJilone non ha preteso n'è !'.accertamento de11a respoosa,bill·ttà del tra1sgressore nè la sUJa condanna ,a,l!la conseguente pena poounialt'ta; essendosi 'l!ilmiltata a chiedere - come ·già si è detto - H pagamento del debilto d'Ìimlp,Ofsta. Il che, •sotto :llOlrma di ordtnal'11a .az1one ·Cogni:toria o dii ~iO!Ile all'iJngi:rmzione (1come n.eil.la specie), ·è materta di normail.e cootrove!l'sia devolut~a i!i.l!La diretta e piena cognitio deLL' A.G.O.: di :llronte alla qwale attoce e conrv,enuto o ,iJnttmante e ing]unto sooo a·biJ1itati a svoil:gere, senza liimiJtL di 1difesa o di 'indagine, le oorubrapposte ragioni iJn orome all'oggetto dedotto ,iJn <gi:udi~io. - (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2290 - Pres. Ica:rdi - Est. Ellia - P. M. CoociOJI)poli ·(comi.) - Minilis:tero diellllie Finanz• e ~avv. Stato S~conoO.!ft) •c. Com~me di Trieste. Imposta di re~istro - A~evolazioni per le opere pubbliche di interesse de~li enti locali - Opera non ammissibile a contributo ex le~e 3 a~osto 1949, n. 589- A~evolazione in base alla le~~e 6 febbraio i951, n. 126 - Compete. (l. 3 agosto 1949, n. 589, artt. 3 e 18; l. 6 febbraio 1951, n. 126, articolo unico). L'agevotazicme per le opere pubbLiche di interesse degLi enti locali è stata estesa con La Legge 6 febbraio 1951, n. 126, anche arte opere che 972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non possono fruire deL contributo, purchè rientrino obiettivamente fra queLLe definite neLla legge 3 agosto 1949;, n. 589; pertanto un comune con popoLazione superiore a i150.000 .abitanti può godere deU'agevolaz.ione per La costruzione rdi un acquedotto anche se non può essere ammesso a fruire deL contributo (1). •(Omissis). - Com l'unilco moti.rvo del ricooso il' AlmmitnillS11Jmzio~e deLle FriDalllZe ide]lo Stato dei11UI1c1a v1oliazJone deUa'arldlooLo unico de!Jla leg~ge 6 febbrrado 119511, n. 126, ·inlsufficiente moti:vaztiJone ci!rca wn pif.Ul;to decisi'Vo, 1n ,velazione all'art. 360, nn. 3 e 5 rC.ip.•C., deducendo che erToooamente 1a O<mte dii merireo ha rritenuto aipp]Jicalbi.J1i 1e ageV'oLazli.OilliÌ. tr.ibUJtarie prevtirste daJl:l'arrt. 1•8 c:lell.lla leg~g~e 3 agosto li9r4r9, n. 589, a[ oomune dii ·Trieste, CO!ll pOipOILaztiJone super.~ore rai 150 mv1a arb1i.Jta1nti. La rcenstWa è ·imondiata. Per 1a o01Stl1uzione, l'amplri-amento e hl mi.lgiliioramento, di opere di interesse degUi EIIliti 1ocallii, rl!a 1egge 3 agostO 1949·, n. 5,8,9, ·prevede all'art. 3 un rcontrvbulto S'llataile del 3% a tfavwe dei cOitllll.m.i OOill popo1aZJ~ one SUJpel'IÌ!ore raJi 30 mi.!J.a aibiltanti ma non rsupooiJOO'e aJi 1'50 milla abitan.< ti. .A!lil'rM"i;. 18 rLa rstessa ~ge prevede che .gllli rartti Sltd:pui].arti dlargld Enti locaLi ed occoil'renti peT rl'attuaziOille deLla ileg~ge medesima, nonohè gli atti Idi celss~one de'l ICOilliiDvbuto rstartJale, sono soggetti ail ,fu'<attarmento fiscaile ,stablhl.irto per g'lri atrti sti!pillati daLLo Stato. La successd'Va legrge 6 :liebbrraio lr951, n. lr2·6, all'arti!coiLo un1co dli!sponre cile • l·e argeV'OilaztiJonii. fiscarili e tri!buta!I'Iie concesse CO!ll l'art. 18 deilila legge 3 agosto 1949, n. 589, Tecante prOVV'edÌ!mellJti per a.gev01all'e l'eseCUZJiorne rdii Ope!l'e pubbLiJche (l) Questione nuova risolta tn modo che desta perplessità. Sostanzialmente la s.e. ha affermato che, avendo già la legge n. 589 del 1949, stabiJ.ito l'rag·evolaZJione (per ile ·ilpotes.i in cui era amrnilssibiJ.e i.!J. CO!lltriibuto, la legge del 1951 non poteV1a aV'ere alrfìro :significato ,che qruelrlo di estendere il'agevo1azione alle ipotesi ·1n cui n ~contributo non poteva essere concesso per opere obiettivamente rientranti nella definizione degli artt. 2 e segg. della legge del 1949; questa interpretazione sarebbe tanto certa (in claris non fit interpretatio) da non .consenti!re una disamina più aiPip! l'ofondirta di!retta a ll.'diOeooall.'e· la • mens ilegds •. Tanta certezza non sembra che possa essere proclamata: la legge numero 589, stabiliva uno strettissimo legame tra agevolazione ·e concessione del contributo, nell senso che erano agevOilarte solo le opell'e !P'El!1' !Le quaLi il contributo era stato l!n rconcl'eto corncesso e non que·He che, pm avendo i !'eqmsiti lfilssati negLi all:'lbt. 2 e segg., non lWeV'alllO ottenuto, quale che ne foose la 11agione, N •contributo tdello 1stato; accadew cOI.Sii che ip!l'op!l'Ìo i comuni più sacrMi.,cati, rimaJsti esc1UISi dal rcontributo (per esarudmento dei relativi fondi statali), dovessero sostenere ,gJ.i. onell.'i tdbrutari se es,egUÌ! V'ano l·e stesse opere con fondi proprd. Lo SCO!PO rdeilJJ.a leggre del 1951, intervenuta SIUbiÌito dopo il IJ['.1ffio anno di a[plplica:zli.one delLa ilegge rdeil. 1949, fu per l'appunto quello di pOrTe riPARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 973 di in·teresse degli enrtJi il'Ocailii spettarno anche nel oa.so che tali ernti provvedano senza lill oontrlilbu1Jo deJJlo Startlo aiJ!la esecu:zJiooe dellle opere pubbllilohe :prevEste in detta leg.ge •. Oome è starto vitenuto dallJ.•a Commissione centl'alLe dellle ilmposte, con la decillsi·on·e 8 lugHo 1964, nooclllè dal .tribunale di Trieste coo la sentenz1a 13 marzo- 20 ·a:prille 19618, e datlia Col'te di appeilllo di Tirieste con 1a sentenza qUii denunda<ta del 19 glilugno - 22 lug'liio 1970, e COlme espressamenJte e •ohiila.Tamernte l.'isulrta daillla lettera S'tessa deillla leg.ge 3 agosto 19419, n. 5•8•9, atl.J.'art. 3 ed all'art. 18, j(L i1egdisl1a•tore, per agevolare la costruzione di orpeTe pubbliche di in1;e['esse de.gli etr:~<ti loca:I.i, stabilì •con La legge n. 58,9 del 19·419, nn 'COOtrd,buto (arl. 3) e un. trattamento fiscale di :lìaJVore (art. 18), 'enwambli dovuti, per l!a leg.ge medesima, m reil!a:zJione a!lla ~popolazione. Sia Iii conwilbuto che d: benefici fiscali erano dovuti, insteme, ad. •Comuni con Ja stessa aliquota di abilta!Il.lti, e, per la costruzione •dii acquedotti, dll beneficio fiscale era concesso solo a1 comUJIJii che g1ià arvessero d'l 'contributo dell 3·%, Clioè che arve,ssero nna popoJ.Ja:zlione non in:lìerior.e a 30 mUa e non SUIPOCilore a 150 mma ab1tantd. Come è starto !Titenuto concoTidemente d~le dedsioni so:pra l'ilchilamate, e come chila~ramente mSUilta dana lettera delll'all."t1ilcolo· unliloo deWla legge 6 febbl'a.io 119511, n. 1216; con detta IJ.egge si stabili che ill beneficio figoa:J.e .spe·t±aVIa anche 1ai 'comuni •che noo avessero diritto all corntl'Ìibuto sta<ta•lie, e, doè, inldilpendentemenJte dalla rpO!piolLazione. Restarva, comnnque .:fermo N Limilte ~ellatwo aJ!la popolazione per la con·ce•ssliorne· del conrt!Libuto, daHa qualle Ìll 1benefioio fiscaile wa !l'ero, .invece, oort;onomo ed mdipenidente. Iil tratiiJamento tr~butaTio di favooe, sempre secondo l!a lettera delila legge e secondo le so:pra richiamate concordi ilnterp'l:'etaz,ioni, veniva così ,oonoosso sem!pl'e ohe g']Ji ,atti :fossero rdestlmati · ahle opere pub' Wilche 'Che illa legge IDJ. 5189 diell 1949 'aJVIeV'a mteso dd i'lliCTementa:re, BlnC'Oit'chè inrteressarnti coiiil1Uli11i od enti looafJJi non arventi, per ~a loro popoiLazione, diritto anche al contr•ilbuto startale. medio a taJ.e inconveniente, cornsentendo l'agevoilazione nel caso che gll enti, 'Che potevano ottenere ma noo avevano ottenuto dil corlltrdlbuto, pirovvedessero alla esecuzione deLle opere previste nella legge n. 589, con altre ri1SQ["se. Non è affatto vero· che l'af!ievoliazione fosse già contenurtla nella legge del 1949, per le ipotesi in cui il contdbuto poteva essere concesso e che la legge del 1951, non avrebbe avuto una ragione se non avesse esteso l'agevollazione oi!JtiLe i llimiti gdà stalbiliti. E non può affe!Ml.MS!i che l'agevo~azdone ·competa sempre quando si eseguono opere obiettivame,nte rientranti nella pil'evilsione delLJ.a legge de•l 1949, Pea:"'chè, per la maggior parte •le ipll'OVV'ildenze di questa \Legge sono destinate non soltanto ad enti locali dd de,tea:"minate ca~rartìtedstiche (popolazione) ma sopmttutto ad enti ........... ············· 974 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ·Nelle decisioni rich!ilamate fu esattamente rtme·vart:o che ~·e agevOtlaZJioni fiscalJi spettarno 'Se le opere Dientrano, obbietthnamerute, ;lìra. quellle preV'iste dahl'arl. 3 del]lla legtge n. 589 deil 1.949, ·indipendentemen~ dailla popolJaZJione deJ..l'•ente Iocat1e cui interessano, ·e, dunque, da'l di.Jr.itto al contributo statéill,e. Poichè per la 1l•egge n. 5·89 del 119•49, Ìln iJpote.si dd .contributo sta•tale già .spettavano le agevolazioni fi:scaH, 'la nuov.a [egge n. 126 del 19M, espressamente .intese •concedere trui >agevol·aZJi·on.i anche se non spe1Jtasse a contrtbuto starta[e. La l'a,gtione peT cui ·jll. contributo stata!Ie non eTa ·concesso era del tutto 'indifferente ana •COIJJCessione del:l'•agtevruazione tributa·ria. In a[cun/ modo la :lie~gt~e· rr11. 12,6 dleill 1951 ~ese !indiat1lfli in cOrr:IISidle:riazilone il motivo per cui hl ·contTihurto •statale non era concesso: e in a':licun modo ritenne che per ave•rlsi l'1agevolazione fiscalle occorreva che iii cont't'ibuto non fosse stato •dato per dJkfetto di fondi del'lo Stato. Il testo d·el1a legge n. 126 del 1951, come è stato rettamente e concordemen• te mtelso da,Ha tl'ipliice richiamata .interpl'etaZJione giUII'Iiispll'Udenziiaie ·e 'COlme Tlisulta da.11a 1chiarra :sua lette11a, non consente arbttrarrie JimitaZJioni che hl ·l·egis[atorre non V'oUe, a•l'lol'chiè dtspose che 'l·e ag•evol·az1oni fi:sca.U spettavano anche se non VIi fosse contributo stataile. DM momento che se vi era .contll'i:buto •stataLe già i benefici tri!butall'li eTano dovuti, è evli!dente che 1a nuova· legge non .poteva concederld se non nel!Iìa ipotesi che ·gtià · non fossero dovuti, •e, oioè, che non vi folsse g1à :i:l diritto al .conwilbuto statale. Dunque, 1a co!lllcessiione ded benefici f:iJsca:li non poteva .mtendersi estesa se 1non alle dipotesi già non comprese nel ,dJi!sposto de!Jla •Legge pre•ceden1;e n. 5·8'9 del 19•49: e cioè l'~guamdava .i •ca•Sii in cui, per ~a ·loro popdlazione, gl:i enti fl:oca.Jii non avessero dntto al contributo dello Stato. In ta1e Lpotei9i, a'V':retbbero, lin vi!l'tù della nuova legge 1216 del 1951, avuto ,dJtritto, ·comun,que, ai benefiiCi f:iJscalli, che venivano a prresarodere dal d!wttto ai contributi stataJ.i, mentre- m'V!ece per la 1le•gge n. 589 del 1949, sarebbero 'spettati solo se VIi folsse stato il diritto çin rell:aZJi!one .aJJ:lia popo11aztone) ed ·avere anche .i contdbuti. In taile chiar11tsstma formulazione dell.';aTt~colo nntco deillia nuova legg.e 126 del 19•5,1, soccorrre ,iJl .prmoi!pto • 1in c'la<r~s .non fit à~ntel'lprretache non siano già provvisti delle opere medesime o che non abbiano la necessità di migliorare ed ampliare le opere esistenti; la l·egge del 1951, fa espresso riferimento alle opere pubbliche previste nella legge del 1949, e quindd a quel·1e opere •che, oltre che 1per i caratteri ·generali, erano anche per l'agioni partko1arri (popolazione o maJJJcanza dei serviz.i) ammissibili a contributo. L'agevolazione della legge del 1951 riguarda quindi quei.Je opere che avrebbero potuto ottenere d.l coiJJtrdbuto e non lo hanno ottenuto (per inidisponibilità dei fondi o altro) e non quelle non ammi,s/ PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 975 tio •, per cui il. s~gnificarto deliJJe .paTOile e l'mtoopretamone lettera1le devono avere assOilruta pr:evalen:zJa su ogn!i allibro mezzo interpretativo, e sOilo nei casi iln 001i la lettera delLa legge dda Iruogo a dubbi si deve ru11darr-e a ricercare JJa • meilJS legJ1s •, l'mtenzione del leglisLatore (Cass., 6 agosto 1953, n. 2667). Nel sistema del nost:ro ordmamen1Jo, ilspm-ato ~ prmcipio della certezza del d~itto, la V'OilOOtà [egislativa espressa preVJa1e SU ognd mten- 2l101Ile supposta, 'se la lettera de[ testo non ma luogJO a seri dubbi sul significato del!le parole usart;e :neLla formu'lazJione delil.a nOtl.'lllla. I .LavOT'i prepaTartori possono spiegare efficacia nella m1ierlpreta2'Jione deliLa J.egg1e solo .se non siano i:n contrasto con ~l testo iLeg.i!slarbivo, come aJVViene se essi aff•ermino l'esistenza d:i limtti dei q'lmlli no:n V1.i. è aLcuna traiCc~a nella ;liormruLaziooe della Il!Ol"'lla (Ca:ss., 13 febbrlaio 1•961, n. 318). Nehla specie, come, con moti.vazJione congrua, esauriente e col"ll'etta, :rtilevò la Corte dii merlito, pei"V'enendo ad un apprezzamento di fatto che, essendo oongrnamen<te momvato, non. è sindacabiJ.e i:n sede di legittimità, i tel"ll'roi acqrustati dal comune di Trieste oon l'atto Scamplicchio del 2'4 •lUJglio 19·54, erano destinati ad opere dtnteressanti ['acquedotto del detto IComUille, cioè ad opere ptllbblilche previste dalila legge 3 agosto 19·~9, n. 589. H comune di '11rdeste non a~Veva i:n relcione all'art. 3 del:l;a detta legge, .per la sua popo1azlione, Slllpecime ai 150 mhla abi~Umhl, d~1tto a1l contribUito statale, ma il 1rog1i.1Jo Stampicchio era sogg. etto aJ1. trattamento fiscale di favOT'e, per iiJ. ohiial'o diJSpos1Jo dehl'aT'I:lioolo i.uld>co della nuova legge n. 1216 del 19·5<1, m rela:zJione ail'arl. 18 della Legge oirtata del 19·49. Rettamente pel'tanrto fu r.icooosciuto il diritto ai benefici tributari, per il combnarto disposto dell'articoLo U((lJLco delLa legge n. 12t6 deJ. 1951 e dell'al't. 18 della ·legge n. 589 del 1949, tespilngendosi., dad giudici di mer.irto, le •contrari·e is1Janze dell' Amm:IDistr1azione F1inanziaria, qui it'lkorrente. - (Omissis). sibili a contributo per mMJJcanza dei preSIUIPposti pall'tico:lari stwbilirbi. dalla 1egge dei 1949. " Difatti La Corte di Cassazione era già peft'Venuta ·implicitamente a taie conclusione allOl'chè avev~a ll'Ltenuto, e con propll'ia giwdspTUJdenza costante, che la ·estensione delle agevOil,az]oni fiscail.i di ·CUiÌ. ahla legge n. 589 del 1949, alla costruzione di opere pubbliche non ammissibili a contributo in base a tale leg.ge era stata disposta srutanto dalle :successive leggi che avevano esteso a tale dipotesi anche la concessione dei!. contributo statale (sent. 14 novembre 1972 n. 3383, in questa Rassegna 1973, I, 237 e precedenti da essa ·citati, relativa alle :agevolazioni fiscali per 1a costruzione di elettrodotti nei Comuni e nelle frazioni che exano già p:rovvisti di energLa elettrica). 15 976 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, <Sez. I, 9 agosto 1973, n. 2307 - Pres. !cardi - Est. Lilpard - P. M. Caritsto (conf.). - M'ÌfllliJStero del!Le FinalnZe (avv. Stato 'IIarliin) c. Provincia AutOIIloma di Trento· (arvv. Cog1iatd Dezza). Imposta di re~istr.o ,. Mandato - Nozione - Incarico di attività esecutiva o materiale - Esclusione. · {r.d. 30 dicembre 1923; n. 3269, tariffa A, art. 91). Imposta di re~istro- Appalto - Nozione - Assunzione di rischio - Necessità - Gestione a rimborso spese - Esclusione. {r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tariffa A, art. 52). Impostà di re~istro - Obbli~azioni di somme non altrimenti sottoposti a tassa di re~istro . - Contratto atipico di affidamento di ~estione di servizio a rimborso di spese e senza assunzione di rischio - Tassabilità ex art. 28 tariffa A, della le~~e di re~istro. {r.d. 30 dicembre 192.3, n. 3269, tariffa A, art. 28). n mandato consiste neL compimento di atti giuridici e si caratterizza per La prestazione di un'attività deliberativa d:i formazione e manifestazione di volontà. Non può rientrare pertanto nella n.ozione di mandato, 'nè rai fini ·civiLi ""è a queUi tributari, una attività ersecutiva, tecnico-pratica o materiale (applicazione aU'ipotesi di gestione di una scuola professionale affidata dalla Provincia autonoma di Trento ad un ente) (1). Elemento caratterizzante delL'appalto è la gestione a proprio rischio (economico) da parte dell'appaltatore, implicante la duplice poS'Sibilità del guadagno re !deLLa perdita. Resta !Quindi al di fuori d-ell'appalto e dei due negozi ad ·esso assimilati riconducibiLi all'art. 52 tariffa A, un incarico ·di gestione a rimborso spese, che tin nessun caso consente all'appaltatore un guadagno anche se non è ,e•sclusa l'eventualità di una perdita •essendo posto un ;limite massimo rall'importo delle spese rimborsabiLi (2). n negozio di affidamento in gestione di un servizio a rimborso spese, rsenza .assunzione di rischio· da qJarte del gestore, è un rapporto atipico che, in quanto non riconducibile 1a nessuna voce della tariffa, è soggetto aU'imposta di cui all'art. 28 tariffa A (3). (1-3) Coorfo=e è JJa sentenza in rpari data n. 2306. Sulla prima massima la gi,uri~:rrudeltlZia è rda tempo pacifica (v. Relazione Avv. Stato, 1966-70, II, 714). Da c0011divddersi è aDJCihe, nelile sue definizrioci genera[i, J:a •seconda massima, benJcihè non del tutto persuasivo •appaia il rife:rdmento ail caso di specie. Di notevole interesse J!UJltima massima p:er hl cihia!I'imento cihe offre sull'ampiezza della norma dell'art. . 28 della tariffa A, in riferimento ai negozi one!l'osti. non nominati.· PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 977 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973, n. 2488 - Pres. Caporaso - Est. Z'lliCOO!ni Gallili FO!liseca - P. M. MiJJijJ.ortti (conf.) - Pro~ vincia di Perugia (avv. Cesa·rini) c. Ministero !delle Finanze (avv. Stato Freni). Imposta di registro - Agevolazioni previste dal r. d.l. 2 febbraio 1939 n. 302 per la costruzione di impianti sportivi - Procedimento amministrativo - Approvazione prefettizia dei progetti - Presupposto cui è condizionata l'agevolazione. La esenzione da ogni tassa sugli affari prevista dall'art. 3 r.d.l. 2 febbraio i 939, 302.. è applicabile alle opere contemplate nel precedente art. 1 (costruzione, acquisto, adattamento·, restauro, modifiche di impianti sportivi) soltanto se la idoneità degli impianti a soddisfare il pubblico interesse sia stata accertata dagli organi amminstr~tivi pre·posti allo sport s.econdo il procedimento all'uopo prescritto che comprernde anche l'approvazione prefettizia dei progetti, la quale, quindi, si pone come un presupposto per concedere l'agevolazione (1). (Omissis). - L'art. l del d.J.. 2 febbraio 1939, n. 302, stabilisce che « i progetti per la. costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restauro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori sono approvati con decreto del IPT!etfetto, sentito l'ufficio del Genio ci:vme e prev·io parere .favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi del comitato olimpico nazionale italiano». Il medesimo articolo dispone poi che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, e che ne'l decreto di approvazione sono stabiliti i termini entro i quali si devono incominciare a compiere le espropriazioni ed i lavori. L'art. 3 presc.rive: «Gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contempla·te neiJ. precedente art. l sono esenti da ogni tassa sugli affari ». La sentenza impugnata ha giudicato fondata la pretesa della finanza - basata sul presupposto (non contestato) che nella srpecie era mancata l'approvazione dell'opera da parte del prefetto - affermando che 'l'awrovazione è presupposto dell'esenzione tributaria. La ricorrente, denunciando 1a violazione delle norme citate, adduce per contro ·che l'approvazione dei progetti è necessaria come atto (l) Con questa sentenza la Corte di cassazione ha risolto il contrasto esistente tra le due precedenti pronunzie citate in motivazione, adottando il criterio formalistico (approvazione dei progetti); v. anche App·ello Napoli 17 gennaio 1972, n. •1545, :in questa Rassegna, 1973, I, con nota di ARNONE. 978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO del procedimento (eventuale) di espropriazione per pubblica utilità, non invece ai fini dell'esenzione tr.tbuta.ria, la quale sarebbe dalla legge collegata alla sola destinazione oggettiva dell'opera, a1nnfuor1 di ogni accertamento ,preventivo da parte dell'amministrazione. L'effettività della destinazione a scopi sportivi potrebbe invece essere controtlata da,gli uffici finanziari a posteriori, e il suo difetto detel'llllinerebbe la decadenza dal beneficio fiscale. Questa intel'IPretazione non può essere accolta. In linea ,genera,le è da dire che la legge aocol'da l'esenzione triputaria agli atti necessari non per l'esecuzione di ogni impianto sportivo, ma degli impianti idonei a soddisfare il pubblico interesse. L'accertamento di tale idoneità deve essere compiuto dagli organi amministrativi preposti allo sport, non dagli organi dell'amministrazione finanziaria. Ciò è sufficiente- poichè è previsto soltanto un esame preventivo da parte dell'apposita commissione del comitato olimpico nazionale - per negare la possibilità d'un riscontro a pos~erio'l'i, come è confermato dal fatto che non è ipotizmbiJe un.a decadelnza daH'agevolaZJioO!Ile fiscale (i cui presupposti devono perciò essere nec·essariamente accertati in via preventiva) per il fatto stesso che non è imposto un ter>mine entro oui 'l'opera debba essere compiuta, o il preteso controllo del suo carattere sportivo debba essere eseguito. Del resto, che il parere della commi-ssione . sportiva e l'approvazione prefettizia non siano previsti per servire ai soli fini dell'espropriazione è dimostrato da ciò: che essi non sono soltanto prescritti per la costruzione o la modificazione di impianti sport\vi, ma 'anche per il loro acquisto o restauro, cioè ~n relazione a casi in cui a1la esprOtPriazione non oc·corre far luogo. Conseguente, nel contrasto determinatosi sulla questione !fra le sentenze di questa Corte Suprema n. 291 del 1952 (•che ai fini dell' ·esenzìone ha escluso la sufficienza della mera pecuUare finalità dell'atto .tassabile) e n. 2276 del 1971 (che ha invece consid&ato non necessaria .la preventiva approvazione di cui aU'art. l della ·legge speciale), deve essere adottato il criterio più rigoroso, intendendosi il ri:ferimento alle «opere contemplate nel precedente art. l», contenuto nell'art. 3, come riferimento alle opere rientranti nella complessiva previsione legale dell'art. l, ·la quale include anche l'a!PProvazione amministl"ativa, ossia come riferimento alle opere approvate seconidlo dll [tWOCe!dlimenrtlo 'P['esCII'itto. ~ (Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25 lugLio 1973, n. 2168 - Pres. Flore- Est. Ridhl.a- P. M. 'I1rloltta (coruf.) - Fla11.1llimento impresa ]ng. Bru. no Liugnani (taiV'V. Bailm!IlJiJn·i) c. I.A.C.P. di Trieste (avv. Messina e Frattini) e MilniJSitero dei lavori pubbll.ici (avv. Stato Oarusi). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Istituto delle riserve - Carattere generale - Fondamento. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 30 e 42). Appalto- Appalto di opere pubbliche- Onere della tempestiva riservaQuando sussiste. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89;. d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. artt. 26, 30 e 42). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Danni - Onere della riserva- Sussistenza- Momento in cui l'onere diventa attuale. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 64 e 89). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Riserve dell'appaltatore - Memoriale. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 54, 64 e 89). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori - Dan-ni - Riserve dell'appaltatore - Indicazione del numero delle ~iornate cui la riserva intenda riferirsi - Necessità. (r.d. 25 ma~gio 1895, n. 350, artt. 16 e 54; d.P.R. 1.6 luglio 1962, n. 1063, articoli 26 e 30). NeLla discipLina deLL'appaLto di opere pubbLiche L'istituto deHe riserve ha carattere generaLe, neL senso che la necessità deHa tempestiva formulazione e deUa successiva quantificazione, suL registro di contabiLità, deUe richieste deH'appaJtatore sussiste per tutte le pretese che siano tali da incidere sut compenso compLessivo, spettante aWappaUato1·e, quali che siano Le componenti e i titoLi di esse. La ragione fondamentaLe che 980 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO giustifica iL sistema delle riserve e le preclusioni, espLicite o implicite, che esso pone a carico dell'appaltatore non si esaurisce nella esigenza di consentire all'amministrazione appaltante la tempestiva verifica di quanto formi oggetto delle contestazioni .e delle osservazioni dell'appaltatore e di prevenire il pericolo ·di dispersione deHe relative prove, ma va ricercata, nel quadro deUe •esigenze proprie di un bilancio pubblico, nella necessità delta continua evidenza della spesa dell'opera, in funzione ·della corretta utiLizzazione e ·della ·eventua.Le integrazione dei mezzi finanziari per essa predisposti ed in funzione, artresi, delle aitre possibili determinazioni che l'amministrazione ,Potrà discrezionalmente adottare, di ;fronte ad oneri che potrebbero largamente trascendere le previsioni originarie di spesa, non escLuso l'esercizio della facoltà di risolvere, .unilateralmente ed in qualunque tempo, il· contratto (artt. 37 del regolamento e 345 delLa legge 20 mar~o 1865, n. 2248, all. F) (1). L'onere della ilscrizione, della espLicazione, della eventuale riproduzione nel registro di contabiLità e delLa conferma finale delle riS<erve sussiste, quindi, non soltanto per le contestazioni e le domande deLL'appaltatore 1·elative alle singole partite contabilizzate di lavori e di somministrazioni (wr.t. 53 del regolamento), ma per tutti quelle che l'appaltatore creda di proporre nelle varie fasi ed operazioni nelle quali si articola l'iter esecutivo dell'appalto, dalla consegna dei lavori fino al conto finale ed al coLLaudo, non escluse le eventuali sospensioni e riprese dei lavori (artt. 11, 16, 23, 64, 89, 101, 107 del regolamento), semprechè le . pretese dell'appaltatore abbiano il loro titolo in fatti produttivi d.i spesa per l'esecuzione dell'opera (2.). L'onere deLla riserva sussiste anche relativamente ai fatti attinenti alla intepretazione di cLausole contrattuali o alla .generaLità dell'opéra o di carattere continuativo (3). Le riserve dell'appaltatore per i danni che si assumano subiti in conseguenza delle sospensioni dei lavori devono. a pena di decadenza, essere iscritte, in rapporto .a ciascuna sospensione, nei rispettivi verbali (l-IO) L'onere della tempestiva riserva per i danni da sospensione dei lavori. Con le .sentenze in !t'~egna la Corte di cassazione ha nuovamente ribadito i:l prropdo in.dirizzo in tema di riserve nei. ~rapporti di appalto di . opeve pubb1tche, e coo ultedOit'e, esp:r·essa mvalid.azione del noto coot:rado orientamento della · gi'Uir.ÌiSp!Uc'ien2la arbitrale. Secondò iJ più recente e .già consoLidaJto mdirizzo ,giuif.iJspruètenrlale, invero, la ratio della tempestiva proposizione delle riserve va individuata non neaJ.a rsoila necessità di raccerta~re .con immediartezza :llatti che potl'ebbero deteruninare ·wna CO!Iltestazione :llra J.e ipa'lt'ti, per impedire che iJ 'brtascorl'ere del tempo ne .renda !Più difli~cile, se non i!Il(possibile J.'accertamento (e con riferimento a tale iUmttata ratio veniva com'è noto esduso l'onere PARTE I, $EZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 981 di sospensione o di ripresa (secondo che la dedotta iLlegittimità sia originaria o sopravvenuta), riprodotte di voLta in volta nel registro di contabilità ed· esplicate nei termini e nei modi prescritti daLl'art. 54 del r.d. 25 maggio 189(5, n. 350, con la precisa indicazione deLLe cifre dei compensi richiesti e l'esposizione, ugualmente precisa, delle ragioni di ciascuna domanda; e tale esposizione è tanto più necessaria in tema di danni per sospensioni dei lavori ordinate daLl'amministrazione, per le quali non spetta all'appaltatore, per quanto disposto dagli artt. 35 del capitolato generale del 18,9/5 e 30 del vigente capitolato generale, alcun compenso o indennizzo, ma soltanto un congruo prolungamento d~l termine per ùt ultimazione dei lavori (4). Il memoriale per il collaudatore, che è atto unilaterale delL'appaltatore, non può essere considerato sede appropriata per la formale iscrizione dette riserve (5). In tema di danni da sospensione dei lavori, il numero delLe giornate cui l'appaltatore intenda riferire la sua pretesa costituisce indubbiamente uno degli elementi costitutivi della domanda e non può essere omesso, quanto meno in sede di e'S]Jlkazione della riserva (6). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 ottobre 1973,. n. 2436 - Pres. IIClM"di - Est. Valore - P. M. CU!trupia ~cOOlif.) - Alsisessm-artx> dleli iLalvori p!U[bblilcl dleilWa Re!gJilolnle 1SiiloiillLaiila (aJVV. Stato AzZ!llrilti G~oogiJo) c. Spi: neliLi (M'V. Ma1dLa e GerbiJno). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Istituto delle riserve - Carat~ tere generale - Fondamento. (r.d~ 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 30 e 42). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Onere della tempestiva riserva - Quando sussiste. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 11, 16, 21, 23, 36, 37, 53, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 26, 30 e 42). della ternq>esthna riserva per i fatti ·accertabili tn ognd ternq>o), ma sopraJttutto nell1a ·esLgenz•a dl consentive all'.Ammilni!Straziooe un contim~Uo ed ef.,. ficace controllo :SUÌl'anidamento della spesa, anche rper 1e tempestive valutazioni 1sulla orprpo!t'tunità .d/i provvedere al :recesso •consentito daill'aJrt. 345 deù.la legge sui lavoil'i pubbUci e •cOIIIllunque per contener-e la spesa nell' ·a'mbito de11a previsione_ o promuov<er·e senz•a ritavdo, ove ISe ne l'aiVVisi la necessità, gli opportuni provvedimenti in ipotesi di deficienza dei fondi stanziati: fondamento da oui è •stata fatta logicamente derivaJre [a neces982 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Appalto - Appalto di opere pubbliche - Sospensione dei lavori- Maggiori spese - Onere della tempestiva riserva - Sussistenza - Momento in cui l'onere diventa attuale. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063·1 art. 30). Appalto - Appalto di opere pubbliche - Danni da prolungata durata :&;.... dei lavori - Riserve dell'appaltatore - Termine. (r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 64 e 89; d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063., artt. 26, 30 e 42). Nella disciplina deLl'appaLto di opere pubbliche l'istituto delLe riserve ha carattere generale. La ragiooe foodamentaie giustificatrice delle preciusioni implicite ed esplicite nei sistema consiste nella necessità, nei quadro generale deLle esigenze proprie di un bilancio pubbLico, della cootinua evidenza deUe spese deLl'opera, in relazione alla corretta utilizzazione ed eventuale tempestiva integraziooe dei mezzi finanziari ail'uopo predisposti, nonchè alle altre possibiLi determinazioni deLl'Amministrazione di fronte ad un notevole superamento deLle previsioni originarie di spesa: e a tale esigenza si accompagna altresì queiia di consentire aLI'ammin?.strazione appaltante la verificazione di tutti i fatti producenti spesa con la immediatezza che ne rende più sicuro e meno dispendioso l'accertamento (7). Per quanto nei regolamento approvato con r.d. 25 marzo 1895, n. 350~ si parli espressamente di « deCJaJdlenza » solo a pll'oposito della mancata denuncia dei danni da forza maggio!l'e, la tempestiva r~erva deLl'appaltatore deve ritene!l'si ugualmente necessaria, a pena di decasità della immed1ata riserva in o~i situazione rsusceitibhle di ri!So1velt'SÌ in danno o comunque in arumento di ~esa, >a•Illche pe1" i danni che si as ... SUin.aiilO coilJseguenti a sospellJSione dei lavori. PrurtùJcolrure rilievo assume, in argomento, la sentenza 20 g1u~o 1972, n 1960, con l•a quaJLe J.e Se:llioni 'li!IÙte della Corte di cassazione, neJ. ribadire • il principio attinente al carattere generale dell'istituto delle riserve, da formularsi ed esplicarsi, a pena di decadenza, nei modi e termini prescritti •, avevano già rilevato espressamente, e proprio con riferimento agli oneri' sostermti in periodo di fO!I'zaJta rsospen.sione dei ilavorri, • che anche a voler considerare i ripetuti esborsi a quel titolo quali fatti continuativi nella accezione sopraccennata, la relativa serie veniva a cessare nel momento della ripresa; nè il concetto di fatti continuativo - avevano pure precisato le Sezioni unite - può giustificare una deroga così lata al principio della decadenza per mancata riserva, da permettere, sino al compimento dell'opera, la denuncia di fatti che ancorchè non istantanei, bensì protratti e ripetuti, siano ormai cessati •. 2. - Il precedente orientamento a~rbitrale veniva del resto giustificato, come è noto, sia in ragione del carattere continuativo del fatto dannoPARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 983 denza, in ogni situazione suscettibile di risolversi in una maggiore spesa, ed in particolare neLLe moUep,tici situazioni attraverso cui si art<icol.a il contratto di appaLto (consegna dei lavori, misurazioni, contabilizzazione, conto finale, collaudo), aUe quaLi il rapporto può dar luogo (sospensione dei Lavori, formazione di nuovi prezzi, situazioni di fatto contestate, ecc.), e per le quali il regolamento prevede la redazione di un atto formale che assume la veste di un verbale (artt. 11, 16, 21, 23) o di aUro documento preordinato atlo ... ;scopo (ordine di servizio, libretto delle misure, registro di contabilità, ecc.); L'onere della tempestiva riserva rimane escluso solo relativamente ad attività deL tutto scisse e contrarie ai fini della gestione deLL'appalto, o a fatti ilLeciti che con l'esecuzione deLl'opera ..._ abbiano un Legame p~Uramente occasionale e comportino una responsabiLità di natura aquilrona e non contrattuale; ad eccezione di taLi ipotesi deve quindi escludersi La possibilità di configurare ragioni di compenso sottratte all'onere deLLa tempestiva riserva, ed è sufficiente l'oggettiva, avvisata rilevabilità, secondo diligenza e buona fede, dell'atipicità di un evento rispetto all'economia deWappaUo perchè scatti l'oner·e della denuncia deLL'appaLtatore, concretantesi, poi, all'atto della prima firma successiva dei documenti contabiti m·esentatigli dalla stazione appaltante, netla specifica riserva di pretese e compensi maggiori o diversi da quelli riconosciutigLi in contabilità, in rel{tzione alle singole unità di Lavori via via eseguite (8). Le ragioni di compenso che l'appaltatore fa valere quando chiede un indennizzo per le maggiori spese sopportate in dipendenza della ritardata consegna dei lavori, del prolungamento dei medesimi, dovuto a so, sia per l'affermata ~mpossibilità di precisare il quantum debeatur prima della definizione del rapporto contrattuale. Quanto alla prima considerazione, peraltro, la Corte di cassazione, ricmarrnail1do La nota decisione 29 maa.-zo 1943, n. 719 (Giur. oo.pp., 1943, I, 204), ha nuovamente ribadito che • l'asserita accertabilità in ogni tempo (ded fatti co!lltinna<tivi) rimane ininf!uente di fronte alla iratio ilegis come sopra individuata, la quale, anzi, presenta per essi la maggiore attualitd, proprio in considerazione della loro più accentuata idoneitd ad incidere sul costo dell'opera •; ed è ovvio, del resto, che il concetto stesso di fatto continuativo rimane rpifivo di ri1evanza, agli effetti in esame, ail momento delLa rilpresa dei lavori, quando cioè non [pUÒ V1alere ad escludere l'onere di denunciare fatti che se pur protratti e ripetuti • siano ormai cessati •; così come non può negarsi, comunque, che i presupposti stessi del criterio in esame (l'accertabilità dei fatti, cioè, indipendentemente da una loro immediata contestazione) non possono invece non escludersi in tema di danni da sospensione dei lavori, considerato che le relative richieste presuppongono, coone risulta dagli stessi ,schemi di Liquidazione normalmente proposti dagli appaltatori, tempestivi accertamenti in contraddittorio in ordine alla effettiva consistenza del cantiere alla data di sospensione dei lavori, alla permanenza sul posto dei mate11iali dai quali si de984 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO fatto delL'Amministrazione, oltre iL termine contrattuale, e delLa ritenuta iUegittima sospensione dei lavori si riverberano tutti e si esauriscono, come le questioni cosiddette generali. nelle singole unità di lavoro, non avendo le voci che in tal caso vengono in g~oco una rilevanza autonoma nel sistema di determinazione del compenso contrattuale. e riflettendosi pur esse sui prezzi calcolati pe1· le singoL~ unità di lavoro. Anche relativamente a taLi ragioni di compenso .. quindi. l'onere della riserva sorge nel momento in cui la riLevanza causale del fatto. rispetto al maggior onere, divenii obiettivamente apprezzabile e cioè quando l'appaltatore abbia la concreta possibilità di avvedersi dell'esistenza di una situàzione in rapporto alla quale sorge la necessità della riserva (9). La firma senza riserva dei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori preclude la facoltà di proporre domande in rappòrto alla sospensione dei lavori (10). I (Omissis). -Con 1contratto di >a~ppalto del 3 ma~io 19m, l'Istttuto AurtJonomo petr le case rpoprilliari della ProVItnda dii Trieste atfildò aìJJ1a • Imprelsa di 'costruzioni Ing. Bruno Lugnani • la costruzione, filll:anziata daWl!o Stato, idi ,ciJieCJi pa1azzme per abitazioni porpoi1ari, in Poggio S . .Aml!a dii Trieste. Nel ,co:r:so dei '~a'V'ori, l:ilmitati poi alla costruzione di nove duca H fo['z;ato immobilizzo sino alLa data di ripresa dei lavori, ed allo effettivo svolgimento di un servizio dd guardiania durante la sospensione. Quanto alla dedotta posstbilità di determinalre l'importo dellJl':Lndennizzo solo dopo il compimento dell'opera, inol~e, non può certo negarsi (,e la sentenza delle Sezioni unite lo mleva espressamente) che l'appaltatore sia inv,ero in grado di provvedere a tale precisa determinazione quantorneno alLa ripresa dei lavori; e tale rpossibildtà va invero riconosciuta (anche a pr,escindere dall'esatto rilievo secondo cui • l'eventuale impossibiUtà di precisazione del qua[}Jtum può costituire causa di esonero dalla osservanza dell'onere di precisare l'esatto ammontare del compenso, non già da quello di inserire tempestiva risert~a nel registro di contabilità •) specialllm. e!llte quando si cons~deri l'astra<ttezza dei calcoli con i quaJ.i sono normaLmente quantifilcati i maggiori compensi rtchiesti per la prolUIIl!garta durata del rapporto contrattuale; nè può non essere rilevato, a taLe proposito, che non viene in genere considerato che la teorica possibilità di maggiori oneri, quali 11isultano dagli astratti calcoli normalmente eseguiti nema liquidazilone dell'indennizzo per lLa prOilrmgata rdlm'ata dei lavori, non sono evidentemente suffici-enti, invece, per l'accoglimento della richiesta, in quanto ogni attl'libuzione di somme per oneri teoricamente ipotizzabili, ma dei quali non sia fol'nita la [1ecessaria pirO Va (e che possono quindi non essere stati effettivamente sopportati) si risolve ovviamente in una indebita locupletazione da parte dell'appaltatore: rilievo la cui validità maggiormente si avverte, invero, quando si consideri che i fattori PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 985 paliazzine, l'Im'PJ.'Iesa, che già, m caJce ad un ordine di s1ervizio del 20 febbrtaio 1958, av•eva espresso una gene11ica riserva .per og:ni d.i.ci,tto :m.atu! l'lat,o :flmo a quella data, H 24 marzo 1958 pvesentò al ·colLaudatore i:n •corso d'opera un memorta~e •col quale tamentava di 1aver subito danni per sospenstone dei lavori e !per riroa~Vdi neH'e.secuzione dell'appalto, addebitabhli aWl'Lstitwto a:ppaltalllJte. I Lavori :flUJI'ono uLtimati :iJl 3 febbl'ado 1'9519; e nel conto fì.lllJale, 1n data 214 gennaio 1960, ii.'Lmpr·esa, cO'IlfuTma! Illdlo 1al1itl1a r.1setr'VIa mser~ta !ii] 25 !Illovem'bve 19•58 neil regi.Jsrtlro di cOIIlltabi'lità e rrkhiiama!Illdo il memoria,le del 24 marro 195•8, ·ch'i•e,se che le venisse (1'11cono~ciuto UJll ICOmperliSO di Ure 32.682.107 per danni subiti a caiUSa dell!l''i.'i:'lr!azicm~e p!I'ocedooe dei liaiVOl:':i. Essendo ·stata tale i!'11chi1esta xespmta daJ•la .stazione lliP'Palta.nte ed essendo 1sta•to frattanto dtchta~Vato il fallimento deH'Lmpresa oosiJrrurtJtTke, avvocato Carlo :F!1ssotti, CO\Il 'atto notificato 11 13 apri>le 19·63, pi'Omosse, nelle forme del oapirto~ato .generale per gl!i appalti deille opere dd competenza del Mi!Ill1stero dei Lavovi pubbUci; giudizio arbitrale nei con: lironti dell'Istirouto appal•tante e del Min1stero stesso e chliese che fosse posto a •loro •car1co, in soil:i!do, il pagamento delila già preciJsata somma di lire 32.68.2.107. Costituitosi il colleg1Lo avbitrale, hl MirlliJstero dei Lavori Pubbl>ici di!chiarò di accettare H oontvadditrtorio solo in qualità di 1nterventore ad adiuvandum. Entrambe le pa•l'lti convenute resiJstettero a:Ha domanda eccependone, 11n.nanz:i tutto, La i.n.ammissilbUità ·per decaden21a deldi computo sui quali i calcoli sono costruiti sono di norma solamente presupposti, e che a qualsiasi risultato può condurre una liquidazione effettua. ta secondo tale Cl1iterio (data la variabiliità dei fattori ·consiJderati e ila incidenza con la quale tale variabilità si rifLette sul risultato dei conteggi) sol che i pr:eSUIPposti di fatto della Uqwdazione e degli stessi maggiori oneri che si assumono sostenuti siano divel1Samell1Jte i!potizzati. 3. - Le decisioni in rassegna ribadiscono in definitiva, specialmente con la precisa delimitazione, !IJJel1a .seconda senrtenza, delle ipotesi sofrtriatte all'onere della ilmmedi!ata riserva, ill definitivo superamento del precedente, diff011ffie orientamento della giUJI'isprudenza •arbi~e; ed è ausp~cabile che ai principi di diritto confermati in tali decisioni si adeguino, senza riserv ·e, anche i collegi arbitraJd, eVIitando di rpersilstere in un div~o criterio la cui eNcmeità è 1sta:ta .già più voLte ev~denziata 1dai .giÌIUJdici ood:irnarri, e la cui aJppUcaz,ione l'lisulta ·di rpwticolare 'Pl'légiludiz:io nellle controversie lriseTvate, senza possibilità di deroga, ahla oOIIl(petenza arbirol1ale, o quando la decisione degli a<rbitri sia :soggetta a particolari 11miti di impugnazione. 4. - Tale •aouspicabile :adeguamento appare opportuno, olitretutto, anche per la preolusione che necessariamente :ne deriverà aH'aJPPIJiJcaziOIIle dell'aLtrettanto •CensUI'abile Cll'liter:io a volte adottato nella detelrminazione dell'indennizzo. In tema di dannf da •sospensione .di 1avoci, invero, le domande degli appaltatori sono tuttora spesso accolte, in sede arbitrale, e senza che risulti 986 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'Impresa, a norma degli aa-tt. 23, 54 e 64 del regolamento 2~ maggio 1H95, n. 350. Iii. Collegio A•rb1trale, ·con ·lodo dichiarato esecuthro da[ PTetoo-e di R!oma .con decreto del 18 maggio 19·67, aocogliiendo l'e•ocezione delle parti •COillVffil!Ute, lt"ilgettò lia domanda del FélllJimento. Avvelt"so taJle lodo hl C.urtatore del F13ilUmento Lugnani ptropose imptllgnazione per nulllttà, ai •se:nJsi deN'a:rt. 829 c.rp.•c., e cihielse che, diilchdarata la nullJiltà de'l lodo impugnato, l'Istituto appaltante ed il Mindistero dJei L:avo!l"i Puhblldici. foSISelro COilldianrt1ati, m soiliidio, all pa•gattnento deLla somma di l!iJre 32.6812 •. 107, COill gli interessi e le spese. M!a [''imp;ugnaZiòne per nullità :Vu rligettaJta daLla Corte di AppeiiLo di Roma con La sentenza ora impugnata [n quesrtJa sede. Premesso che l'onere inderogarbile del1a riseii'VIB. il"i•spOillde aM'mterelsse della Pubb1ilca AlmnlLnilstrazion,e di esse•re continuamente informata di ·tutte [e ptre•tese dell'appaltatore, atte a turrbatre l'eqru:ill'ilbrio eoonomtco dJe!l c0Ili1Jrlatto, affinlchè essa posiSia ad01ttooe Le orpipoll"tun.e determilrmzi! oni ed anche, eventualmente, esercita:re la farco[tà di J:'isoluz;ione (oot. 345 deililla ilegge 20 man;o 1865, n. 2248, aJrli. F), e premesso, ailJtrersì, che quehl'onere è operaiiJJte él!i!JJChe dn caso di oospelrliSiOille e m SUJocessirva ripresa dei ila'V'Olri, la Corte giludi.cò che, ail(IJa lstregua dell'ail't. 41 del OOipitoùlato •gen€I1ailie de\11 1895, 3ipipi1Jioabil.e al ca/so m €1Stame, e deg!ld alrltt. 53, 54, 64 e 819 del rergoiLame:nJto ill. 350 de[ 18·95, neSSUilla rirsetrVa muiltava essere stata ViaUdamente proposta dall'Impresa. Ìndiaiti querlrla arprporsta . in caloe aH'oTdine d[ ser·vizio del 20 febb!l"aio 1958, non etra sta·ta rùrpemai considerato, oltretutto, .l'art. 1227, secondo comma, del codice civile, sulla base di astratti schemi arpriocistici, fondati su elementi ·di fatto in ocdine ai quali nessuna verifica è in effetti consentita, e che purr vengono assuri.ti a fondamento delle liquidazioni; non solo, ma anche quando sono le stesse parti in caUISa ad avvertire la necessità di prorvaTe i :llatti dedotti a fo:nrlamento delle domande ~a forndre, .cioè, quelle prove dell.la cui necessità nemmeno si discute dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, là dove le stesse vertenze vengono decise solo a seguito di complesse istruttorie con prove testimoniald, a•ocerrtamenti tecnici, ecc.), non 1si .esita a rri·tenere, esclludendorsi • l'incerta quanto onerosa via indicata daHe parti •, • più agevole a fini di giustizia ricorrere a concetti generali di comune esperienza e peraLtro consolidati neL!,a giurisprudenza arbitrale • (Coli. a!'b., 21 marzo 1970, n. 20, Arb. app., 1971, 307, v. pag. 311); •e .solo com riguardo a tale irrituale prassi, invero, possono comprendersi, se non giustificarsi, la • sorpresa » manifestata a volte dai legali delle controparti a sentir discutere di onere delia prova .e di documentazione dei f.atti, e ;le repliche II"iferite ad una prospettiva nell'ambilto de11a quaLe il •giudice arbi>trale si differenzierebbe dai! .giudice ordinario nelle modalità di eserdzio della :lìunzdone girurisdizionale ... I principi stabiliti dall'art. 2967 c.c. e dall'art. 115 del c.p.c., non sono peraltro discutibili supposizioni; così come è evidente che la stessa liquidaPARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 987 tuta nel r.egtstro di rcoilltab1ù.ttà; pa!l"imenrtli, quellla c.OII1tenuta nel memoriale al rool.l.arudatore era stata soLo genericamente richiiamarta neil regJ~Sibro di cootabilità; quel!La :inserita tn quest'ultilmo rdoc:mmenrbo oontai]:)He Wl 2·5 novembre 1958 rera rimaiSitJa pl1Ì.'Va rdelil:a 111leOOSISaJri:a specifìrca;z,i!one m ortdJine aJ.J.'ammontare del .compenso 11ilohie!sto e della enunoiaziooe de!Lle ragioni giustmcatrj]cl della domanda; qure1la, infine, mserita, ciTioa nn anno dJoipo ~la tùltilmaz:tone d!eli iliavolrli, nell ~onto ooaLe e l(l()ll1Jtefneru1Je, per !lia !Pll"iima volta, La prreoi!saziooe dci nUimero dei giorni di sospensiofi!Je e dell'dmporto del compenso rilchielsrto, dsu1tava ruverrrsa da qruelhle formulate in precedenza in forma del tutto generiloa. Aggiunse la Oorte che anche per gLi evenr!Ji che si mani!festJano non is1lail1Jtalll:eaiiilieiilrtJe ma con gi1aldiuJarldità, !L'onere !dleliLa ll'lisell"Va 'lliOil. wene meno·, ma diventa attuale qruanrdo hl :fiatrto gene!l"atore deil maggiore onere esaurisce La sua e!ffioi:enza 'casuale ·e rche era decisamente dia respiin:g.ere l'asSUI! lto dhllooshno deLla parte 'iimpugnJante, sec0111Jdo rcui le pretese dehl'appalta• tore ~relative a fatti di carattere cOfi!Jtinuativo porbrebbero esse~re avanmte in .quaJ:silasi momento ed anche ;in 1Sede conJternzi!OISia. P&<tanto, conclu:se La Goote, l'Irmpresa, ·che a'V'eva tentalto di ovviare aille pr.eoedlenti omissioni solo dm. sede di .conto finaLe e molto tempo dopo iJl,compdrmento dei lavori, non poteva sfuglgilre alla deòaldenza esattamente pronunZiata dal! Colllegro 1\rbirtraile. Avverso 'l:a :sentenza delLa Corte dii Roma il CU!Parbore del F'alilii:mento Lugnani ha p!I"Oposto rLoorso per cassazione, sulla base di un unico ·motivo. zione equitativa, cui tanto di frequente si ricorre nella materia in esame, è consentita solo per la determinazione del danno di cui sia certa l'esistenza e impossibile la precisa documentazione, ma non è ammissibile, secondo consolidato principio giurisprudenziale, relativamente a fatti di cui sia possibile fornire la prova, e non può quindi essere adottata quando tale onere di prova non sia stato osservato dalla parte interessata. Quarnrto tali rhliervi siamo :lionldati, risulta del l'lesto evidente quando si COIJJSi:deri che l'ifi!Jdernlnizzo m questione viene spesso liqwdato con riferimento a macchilnari e matertali ·la cui .consi!Stenza, ii cui valor·e e la cui eff,ettiva permanenza in caDJtiere durante la sospensione noo sooo non sono provati ma dovrebbero affe!l"mal'lsi ,sULLa base delle IS~ci deduzioni deLla parte attrice, oltretutto non. suscettibiLi 1di verifica; e per i:n1lendere come una tale decisione risuUa in definitiva a:rucomta ad elementi di computo arbitrariamente presupposti è sufficiente considerare a quanti diversi risultati dovrebbe il gLudtce ,condizionar·e le .propll"Ìe determirnazioni se so[o variasse uno dei dati 'di fatto dLsinvoltameme elencati a fondamento della richiesta; e la fondatezza di tale rilievo maggiormente si evidenzia quando si tenga presente che la ipotizzata diversa indicazione delle cifre base o dei :Battori di ·computo non 'co~orta modifica a1CIUila alla motivazione della rLchiesta, e che un orilterio di liquLdazione che rprescinda daliLa docrumentazion ·e dei fatti addotti a .sostegno della rpretesa a tali e tanti rWul988 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Resis1JO!llo, CO!ll separati coitlJtTolriJCOiisi, ·l'I1stiltuto Awtonomò per le case popol:a!l"i della Prrovmcm dii Trieste ed 'iil Mirr:dste~ro dei Lav:olri PubbliJCi, hl ·qu~J.e ha anche presentato memo:rlila dtvensilva. l\1. trico11so, ·già a1ssega~ alla l a Sezione, è stato rpoi 1rime1Sso a queste Sezioni Un11te, a lllOirlffia dell'art. 374, comma 2°, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ~'ru1n.ilèo motir\no dedotto ili. Fanimento rtko~rente, denu~~a1t1do VlioiJ:aziQ(OJe e fa!lsa ~déW.ÌIOIIlle dlegild all'ltt. 53, 54 e 64 deiL ll"egoil.amento pe1r la direzione e ll.1a coillltalbiiltà dei aavari d!i. cOIIlllpetenza deil Mmstero dci Liafll100'1i. Pubbl!iJci, approV!albo ICOIIl regio deCII1eto 25 méllglgio 1895, m 3·50, noillJchè omessa e •contmddi;ttoria motirvazione su nn punto decisivo deHa COID.trOIVoos.ia, Lamenta 1che l•a Corle di Roma abbia ritenuto che ['.impresa apiplal]:télltll."~ce fosse decaJduta dal dilriltto ad essere i'i.l.séwcilba dei dmn:i ca~g~ilo!natile 1daiNe ISOspOOJSioni dei •l1arvotri, dilslpo!ste da~a srtlaz[one appaltalllte ed a questa imputabi.Wi, per non a'V'ere regolannelnte e tempestivamente iscrlitte ed espJ.dJcate, dn contabilità, le rel·atirve ~riserve. L'llmÌCo mOiti'VIO si aridioolf.a,, cosi, liln due d!iistdinrte censure. Soltitlo il prOOi~lo deH.a vioLaz~one o del!La fall.sa app[ilcaz~one deOO.e ID.OO'Ille su:i:ndicate, La paii."1Je ll'icorrente, premesso ICihe l'onere della riserrva1 :merilsce solo alle C01D.1leistazi0111i delle partite contabilizzate per ll.arvori esegruitd e pe!r · sOllllJil1iJillirazi010.i fatte dall'appaltatore e ohe la ratio deNe norme tati !PUÒ condmll"e, ed aUrettanti motivarn.e, quanto differenti poSSOID.o in concreto risultare ile <Cifre e i dati <arbi~iamoote, e senza docwnentaziooe, forniti dalla paa"lte .istante. Come si è g.ià accennato, del resto; la stessa evidente necessità di p["OV!are le C'Ì['ICOstal!lZe di fatto suliLe quaM ila d~hlesta di indeiD.Illizzo dO>welbbe fOID.da!I'ISi <d.imCl!Stioo anche ISOrtto ulteriore profilo che manca, in proposno, qrueli.J.a possibilità di aJCOOritalmooto m ogni tempo che costituirebbe la grustifica stessa del 1p1rincipio secondo cui l•a riserva dmmediata non sarebbe necessaria per i fatti oc.dd. COID.tin'Witivi; cosd. come il semplice esame deHe richieste qua·ld risultano nella •COlflrenrte pmss:i f0Jl'1Il1Ulate (con l:a elencazione, ad esempio, del numero dei materiali e dei macchinari rimasti inoperosi, del [oro •Costo e dei ~.eriodi di immobilizzo, ed ili. caLcoJ.o di una ilrrumoticvaroa pevoenifmlale del valore complessivo otte111uto) dimostra evidentemente, e le Sezd:oni unite ilo hanno rmorvamente rilevato, che quantOIIIleno in occasi010.e di •CiaSCIUID.a II']presa dei ·lavori l'imlpresa è semp1re in grado di rprvecisare gli 0111elri sostenuti aJ. titolo in questione dUirame 1a sospellllsiooe ed è .quindi tenuto a fo~r~mu1are all rig;ua['ldo tempestiva riserva. E l'esplicito l'iconoscimento della necessità, a pena di decadenza, di tale munediata riserva ·costitui,sce appunto La ~iù notervole affermazi0111e di principio contenuta nelle sentenze !in rassegna, che non possono non esPARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 989 che quell'onere l);l["eveldono è di retndere possibHe, da paTite dehl'Amlministrazione arppaJ.illanrte, Ull1 le<mtrohlo ·immediato ed efficace sullila :lionldatezm dellile contesrl;laziotni cStesse, Lamenta che ·la Cocte rd!i merirto abbila illegUti) m!llmente eSiteso l'Oillere deii.Ja !f.:iJserva e ila \reLativa ls!llllZione di decadenza ad una pTet-esa di risarvcdmento per danni èa~onati, suJ. pi,mo COilltriar1:itua[e, •ailll' appafl!tatJore d!aM'\iililJeigliltltdmo oollll(p(llrtamelll!bo de!hlia starzti!one ajpipaffi1la1Illte. COISÌ fuOOilldlo, ll!a OOil'ite di mer.wo, selcooillo 111 Fahlli.menito ricorretnte, non soltanto awebbe foTzato ila .lettera e ilo spirito deg;1i alrtt. 1)3 e 54 dei!. regolamento, ma a~V~rebbe atnche <I"Ì!pllldia;to l'indtrizzo .ootnsolidarto dellila giurrfuspruJdenza Q!fbitJraiJ.e, SE!ICOfildJO il qUJaile potrebbero esSere arvalllmte til!l ·quail.unque mometnto ed an~ahe in sede contenziosa, dall'appaltatore, le 1COOtes1Jaz!ioni a:ttitnelllti rula •ge;IleraJlilità dell'opera, a Jllartmi di CM'arttere .corntifnua,tivo o alla interpreta:z;ione di clal\.llsoile coo;1Jratbtuailéi: il quail·e indli't'izzo sarebbe :starto fa:tto proprlio da questa Co!rlte, come dimostrerebbe la sentenza n. 22·90 del 19·65 (Sezione l a), nel senso del•la non operativUà deH'oneTe dd. dselt"'Va reiliativamente ad oggetti estranei ~lilla fina:1ità, propria 1deil T'egitstro di contaii:YHUà, di documenlflare oronoilogiC! llmente l'opera ncl suo iter esecutivo. SOitto il 'Seoondo e ·subordinato rproili!lo (·aTit. 360 n. 5 c.rp•.IC.), Ila sentenza de!lla Corte di Roma è ceiiliSllJrlata per mOitivazdone itnsutfililcilenlte, illllog;ka e contraddttto!I"m, quanto aillla ritenuta illlwiLroLtà deo.ie JriÌIServe ilillseri•te, rilspetttvamoorte, neil memormile prese;rutatQ in sede di coUaudo sere condivise, anche nella lineare ed esauriente motivazione, apparendo discutibile, quantomeno, solo l'aff·errnazione (peraltro solo incidentale) secondo cui l'onere della tempestiva :riserva sarebbe da escludere per gli interessi •chiesti per il riltardo :qel collaudo (contra, ma ex professo, CaJss., 22 giugno 1971, n. 1962, in questa Ra;Jsegna, 1971, I, 927, con nota di richiami). 5. - Per i precedenti sulle questioni esaminate nelle sentenze, cfr., nello stesso senso, Cass., 12 marzo 1973, n. 677, retro, I, 458; sez. un., 20 giugno 1972, n. 1960, in questa Rassegna, 1972, I, 862; Cass., 5 maggio 1972, n. 1355, ibidem, 508; App. Roma, 25 gènnaio 1972, Assessorati finanze e lavori pubblici della Regione siciliana c. Cavallaro, inedita; Cass., 9 novembre 1971, n. 3161, in questa Rassegna, 1971, I, 1513; id., 22 giugno 1971, n. 1962; ibidem, 928; App. Roma, 29 maggio 1971, ibidem, 1261; Cass., 7 novembre 1970, n. 2266, ivi, 1970, I, 1178; App. Firenze, 23 ottobre 1970, Giur. tosc., 1971, 524; Coli. arb., 8 luglio 1970, n. 64 e n. 65, in questa Rassegna, 1970, I, 1179 e 1181; Trib. Roma, 7 aprile 1970, ibidem, 674; Coli. arb., 24 marzo 1970, n. 23, ibidem, 676; ,Aipp. Roma, 13 marzo 1970, Giust. civ., 1970, I, 1246; Cass., 29 wcemb!re 1969, n. 4046, in questa Rassegna, 1970, I, 482; T11ib. Firenze, 18 giugno 1969, Arb. app. 1970, 34; App. Roma, 6 maggio 1969, in questa Rassegna, 1970, I, 997; id., 29 marzo 1969, A1·b. app., 1970, 224; Coli. arb., 25 febbraio 1969, n. 5, ibidem, 148; App. Roma, 23 gennaio 1969, in questa Rassegna, 1969, I, 350; id., 30 novembre 1968, ivi, 1968, I, l ., 990 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO irn ~cwso d'ope~a (24 mmzo 195,8)· e nel reg1stro di ~Cl0!111iabH:1tà (2,5 novembre 19:58): 'in parrrticolrure, si 1sosttene che, se La COII'Ite avesse Vlallutato quelle riserve nella loro cOI'IreLazi<me e 1se avesse cOIIlJsidemrto, altresì, che llia dUTiata dehle soopens1ooi ern. ben nota a:gl;i organi deLia stazione appai].1Jante, le ·r]serve stesse sarebbero a~p~pa~se ild01nee a sottratte ad ogni decadenza l'dimp!"esa appa:ltatdce, la quale aveva, con esse, fOJ:'IIlJ,to aLla pubblica ammmilstrazione gli clementi necessari per V'a:lutare le conseguenze dannose del suo ·compOl'taliilenrto ,a!11Jttc01Ilitm1Jtuale e la edìfettwa onerosttà de1l'opem. Em:trambe ile ICeiJ.IStm'e ,cosi proposte sono da dspeitaTe. Giova [plrelmerttleme 'che, in pendemJa dJe1 pr:esente :r1cOI'ISO, illa la Se- 7J1one .di quesrta Owte, pr011IUIIlZ1ando ISU !altra oonrtrovea:'lsia m c:u'i era pall'\te lil Flailillimento dellila stessa Impresa Lugnal!lJi, avente ad oggetto il pagamerllto di indenrutà per r:alilOOJtamento e mag~gior d'll!l'lalta dei lavori in conseguenza dii 'sospensiOI!lJi e P'l'Ol'oghe disposte neil cwso deill'appailto, ebbe ad ennnoiare aLC'UJili pr,tncipi di massima in tema di mserve negli appallti di opeme pubbli,che. In quelLa sentenza (n. 3161 del 1971) il:a Corte, pmtendo dal ·comb~o dispotsto degl'i arl'ltt. 36, 37, 513 e 5,4 del regolamento del 18,95, r1te!111!lJe che ll·a 1!1Jècess1tà delle !']serve e deilLa precisa indica7J1one ·m 'cidlr·e dei compensi p:retesi dal:l'appalta<tore fosse da porre ID !'elaz1ooe non •Con hl t1to1o dell'la rpvetelsa, ,se, cioè, a titolo di prezzo O a titolo d'i indennità, ma con l''tner.enza, o meno,. deilla magg.tore spesa aLl'esecuzione delil'op:era: giudicò, qu1ndi, ~che 'inerenti ahl'esecuzione delll'opera .sOI!lJo da ICOIIlis1derare ~tutte le spese ail1e qUJaili l'aippialtante abbta dato luogo, sia !pure per inosservanza di ol>aiUJsole oootm1Jtuali, ne1la 1111; id., 28 settembre 1968, ibidem, 1110; Coll. arb., 9 maggio 1967, n. 40, ivi, 1967, I, 907; id., 17 marzo 1967, n. 18, ibidem, 320; Trib. Roma, 23 febiblr~aio 1967, ibidem, 3,28; Alpp. Roma, 19 aprile 1966, ivi, 1966, I, 712; Coli. arb., 11 gennaio 1966, n. 9, ibidem, 244; Cass., 29 marzo 1943, n. 719, Giur. oo.pp., 1943, I, 204. In dottrina, •cfr: CA;RUSI, F1atto continuativo, denuncia e riserve, nell'appalto di opere pubbliche, .in questa Rassegna, 1972, I, 348; BARONE, nota in Foro it., 1971, I, 2267; PIACENTINI, Tempestività delle riserve, Arb. app., 1971, 11; CIACCIO, Generalità e tempestività dell'onere delle riserve nell'appalto di opere pubbliche, Giust. civ., 1970, I, 1247; SELVAGGI, Troppe tendenze giurisprudenziali in materia di decadenza dalla proposizione di riserve, Arb. app., 1969, 439; CARUSI, Sospensione dei lavori e riserve dell'appaltatOII'e, in questa Rassegna, 1969, I, 1185; BARILE, In tema di riserve per sospensione dei lavori, Foro amm., 1969, II, 75; DEL GRECO, In tema di riserva per sospensione dei lavori, in questa Rassegna, 1967, I, 321; id., Osservazioni sulla funzione del registro di contabilità e sulla tempestività delle riserve, ivi, 196·6, I, 711; id., In tema di tempestività delle riserve, ivi, 1964, I, 1179. ARTURO MARZANO PARTE I,SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI_ECC. 991 gesU<IDe deihl.'appal1to, •lJBiddove ill mpporto dd mer.r~a e, quind'i, l:"òbbiliJgo deilila ll"ilsel"V!a -e •delilia pmeciJsa t:iJnJdiJca:zJi!olrlJe deLle soorme cui l'81PÌ?<al'bafto['e Cl'ede di avter.r diJ['i<tto voengono meno soltanto neO..- caso di illecito e~tl"aCOirlJt: t'a<ttuale delllia 1staziOirlJe aJppaltante, tCaJ['attenizzarto tda nn lrlJesso dii mera occasi!o[)JaiUtà •con <l'•esecuz1one de[Jl'opeva. n presenrbe TÌJCOI1SO .:fiu II"iimesso 18. queste <SezÌJOilÙ Unite 'ÌIIl COirlJsideraZJione, ajpJPUI!lito, td!eill1a dlec;li!S11one olt'a :rfuoodata, ehe aiP!P'rut"Ve, aillat !PW'Ite viCQ[' J'elllte, ÌJI11conwasto 1coll •precedoote :iJnJdtrizzo <g1ÌJU['iJsprudielllZiiale di qruesta Corle, <deJ.!I.a ,qual·e ftmooo p8J['rl;iJcola['ffielllte riJClhiJamate, ,()Lt['e alla g1ià ciJ'balta sent~a n. 212·90 detl 1965, iiil tema di :drvtal!sa dehl'dimposta gooer.rtaile sulil'eJJJtir\ aita e idle!l111'im!PO'Sit'a ÒJi 11egiÌISitll1o, Le ailltre Se[)Jtenre m 2869 die(L 1967 (SeziJone 1a) e n. 4046 dietl 196·9 (Se.ziooe 3"), m maltel'li!a, ll.'!istpettivamenltie, di dia:rmi 'da riJtail1dlata 'CiOIDJStelg!Im dleii. JiaJVO'l1i allll''rup!Palltatore e di !interessi ffi()['8JUOlt'i dOIVIUJtd. ailll' a~p~pallitante SIUlJIJa :rlalta Kl\i. saH.dlo. Senooché, m •epoca ancom più recente, ,queste Sezioni U:nite, con semenza n. 1,9·60 dell 19712, haJ[]Ilo già sottoposto ad ampia ed approrondL'Ila ,dliJsamma till iPI'Oblemta de111a estoosione dcl!l'o!DJere rdelilia ll"iserr'V1a ed ha!DJino affernlato, ipiropTiio iiil 'llltla fattiJspecie di danm ;p11etelsi dall'appaltatore m'conseguenza rdi so~oni tempooanee dei il.aVlOil1Ì. ddisiposte drul'ammimJiJstra200ne appai!Jta~Me, lJl <camtter.re genemLe dii que1l'fustitruto, nel Selllso tche \La necessità delLa .tempestirvta f~e e del.lfLa sucoossli'Va quan1rl:fi.cazione, neillll1~o dii <C!Oitl:tabiiliittà, deUILe Tlicbieste d!aiLl'a{P!P'alltartiolre sussiJste per tutte i1e pretese che skmo ;tal!i da :iJnJciJdlere sull cotmpe[]So complessi~ o, ,spettante ahl',ap~pailtaJtore, quai!Ji tche ts~ano l!e 'Cqrrtl(ponellllti e i tiltoi!Ji di esse. In taJ1e deciJsiolvle ·questa Corte, IPI'emesso 1che, nei 'P'Uibb1ilci iaJPipailti, iii col1rispettiw dovruto ,all',appa:]Jtatoce 1si tdet9['ffiÌJila medliJante l'aCiceirtamento e la !l"egilstmzivne, nei documenti 'COIIlllabillj de\Ll',appallto, di tutti i 1ìatti che ipi110diucooo spesa per.r J.'•esecuzivne deù<l'opwa, ha sottolineato ila decisiVIa limpOI"tanm <che, ai :li:iJnJi della det9['ffimaziJone dei d:ilritti e de1gil.i obblilghi dal\Le parti tCOIIltraenti, assumono, da nn caJ[]JtJo, 1e norme sulLa oootabilità dei l!JaJVOI'i, ldiest:iJnJaltJa ad abbroccilalre ed a documenrflare, con continuità e con immediatezZJa 1Cil1ono,logiJca, rutti i :liatti ipirodu<ttiMi di spesa per ll'·elsecuziolrlJe dell'opera ('w-tt. 3,(:) e •segg. del llego:Lamento), e, c1all'ail:ti11o, ffie []orme regolamOO!tari ~eciditche che :ll~ssooo le modiaiLiJtà delLa 'Par-tecipazlione detll'appalrtatore alllia formazione delila corntabillJità e, dJn pal1tilco1are, dellla tpiroposiZIÌJOirlJe, da parte tdi \Lui, delle contestazioni e . deilile even1Juiali 'P'['etese: ·l·e quail.i [)JOii'Illle, è tstato osSffi"Vato, svdllrulppaJ!DJdo \Le pTesCil1izio[]i genwali tdetl,capL'tolato del 1'8,95 (•ar,tt. 30, 3<5 e 41, ed ora . ile ,cOJ.U'tspoodenti noome del tC8JPLtolartlo del lt9162, ail1tt. 26, 3,0 e 42), irrn- · pong·ono via via <a1Jl',appalta<t011e, 1sotto pena di decadenza, if.'oner.re de<liLa isoriztone, delil.a espl,iJcaz~one, della •eventUJale r1iproduzJ.,one n·etl oog1s1JI1o . di contabiHtà e della ,conferma :fi.Lnal:e delile tl'lilsell:'ve, non solit8llllto per.r le " contestazioni e J.e domande dehl'181P1Pailtat()['é relatilve aille sfungoil.e partite 16 992 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO contabilizzate di JJa·vori e dù solffi.rnli,niJSitTazi()[l'i (,arrt. ·5e dell ~regolamento), ma per tutte quel!le 'che 'l'aipipaJ,tatore ·creda di prOIPO'l"Te nel.le V~ari'e fasi ed operazioni nelle quali si acrticola l'iter esecurt:irvo deill'aJplpaJ.,to, dallil'a co~nsegna dei Jawooi fino arr cOillto ~matl.e ed a'lcol1arudo, non esc1use le evelllJtUJarli .sospensionli e l'lilpirese dei ffiav:OT'i (acrtt. 11, W, 213, 54, 64, 89, 91, 107 ldeil regolamento), ~hiè iLe 'Pl'etese delrapparltatore abb1arll1Jo lfi ioro rt1tolo m fa:bti p!'Oduttirv~ di spesa 1pe:r l'eiserèuz1one dell'opero. Da.OOa 'ooo11cililnlata ddisamilllla di •qruesta dilsciplillla normatiw querste Sez~oni Umte, neilila 'stessa senrtlenza n. 1960 del 1972, rsono perrvelllJU:te, poo, ailWa indirviduazione della rag,ione :llondamentale che g1ust1fi,ca il sistema dèiLl~ Tise:rve e le rp:re!CLusioiOJi, esplidte o ·impLilcite, che esso pone a crurt1co de11'appr~dtatooe: !la qruarle ragiOillJe nOill. si esam~sce neHa esilgenzra di COIOJS€Ill.tÌ!re rul'ammil!lristrn:lliJone "àippa1tante la termpestiJVIa ve:riJ.fica d[ quan:bo fo:rrrni og,getto rdeilr1e •conterstaz1oru e delle oosexvazliioni dell'alppaltatore e rdi 1p:revenicre iii. peTilcolo di dilspecrsione d€1lùe reJa:td.rve prove, ma w ricell'IW!ta, nel qU!adro derlle esilgenze proprie di nn biltar~DJCiio puibbl'ilco, neJ.la neceiSsttà della' •contmua evildenza deHa spesa de1Ll'ope:ra, l.ii1 funzione dellila rcor:rertta utilhlzzaZiione e delila ervent!UaJ.e mrteg,rraZiione de·i mezzi :fihanziatri !Per essa. pcredilsposti ·ed in dlnnzi•one, altcresl, del,le ail.·tcre possibhli determinazioni ·che il'amminilst~tone potrà ddlscreZLiona1men:te adorbta!re, di frolll,te ad' •onecri rche potcrebberro JarrgamelllJte ·tlra:scenide•re le pr:evisiom ·orilgmrurde di rspesa., non escluso l'eserrciz'Lo deJ.r1a :llaco·ltà dii irlisorrvere, U!Il!iiLarteraJmente ed jn quatlUrlllque tempo, hl oOilllt:ratto (acrrtt. 37 . dci regoJmnento e 345 deLla .Jeg,ge 20 marzo 186·5, n. 21248, all. F); taLi esilgenze IS!arebbe:ro, infartti, :f:rrulsrtrete e quei pot&i della pubblica ammilllilstrn2li: Oille sarebbero !reSi p!'altilcamente i!llopre:ranti se foiSISie C'OIIllserntito arll'appail.tartore rdi arvan2laJl'e pretese rdi ma~giori oompelll1si o di indennità, per ·quailisilasi tiltruo che 'si risoilrva in Ulll.. mc:remento della spese di e:secuzione deltl'ope:ra, dopo iJl~eOOlliPlimento o d01po nn notevole ultecrirore avanzamento dd essa. Di fronte a questo precedente .giurlisprudenziale, i;lerrtmente e rpuntual1e, tn1on resta, a qlllleSto CoMJe~o, che ve:rilfiCJarre se ~e sd:tuarzàlolllJi: di :faibtp, m rconc:rerto accerrtarte daHa Corte di mermto, e le rag,iom prrospetrt;ralte da[ Fatl.ililmento dcocrente possano gtusti:lliJCJar:re la dis<~~ppHooz'i•on•e de:i pcrillnctpi illlJ!llanzi riaSISIU!llti e rsottcrarnre, in definitiva, i'apparlt~tocre aille conseg, uenze della decadenza a :suo :caTiilco accerrtata, prima dail coJ.ilegio aribitrnJ. e e poi dal giudiee della impug,nazirone 'peir !l:lrUlllità. Giova rpreci!sa:re,.•in rpirimo luogo, .che 'La domalllJda dehl'Impre1sa Lu~ and, per rdalllirlJi rCia!gìÉO!nlalti d:a iLleg:i!ttime ISOspenJsioni d!eli ilia!V'ocri e, più m g.eneraile, dall'i:rr,az1onale rp•rocedere dei lavOT•Ì rstessi, :Bu arvanz.ata unicamente a rt1tolo rdi :res;p01nsabiJ..ità ·con.tratt!Uale, rsenza che foSJSero dedotti, a oa!l'tilco deilliia staziolllre 'aiP!Pailrt:la!Il!te, fartti dii dorro o d[ ooJpa glr'ave, estranei a1hl'ar·ea del •compo:rtamento rconrt:rattuale. Titor1o della domalll1da, fu, dunque, il mecro inadempimento, da prarle dell'rammi!ll:i:st:raZJione arprpral,tante, PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 993 dell'obbligo tCOIIlttl1attuailie di 'COO{pelratre actchè !l!'èliPIPailltattore cotnsetgrua,: seooa ing1usti:filcati ritardi, la l.iJberazione dalle sue obbHgaziooi. Ciò triJsru1ta chiaramente anche dali1a esposiz1ooe contenuta nel ritcor:so; e [a rpretei~ saziooe è importante ·perchè, 'come è sta.to osserv;ato neilla gli.à ritchiamata sentenza n. 1960 del ·1972,, il dolo o la 'COlipa grave degili org<attni della stazione appaltante, fucendo esorbitare il f,atto dedo;trllo d:aUa gestione dell'opera pubblica, interromperebbero :hl rapporto di ineretnza :fu:a la p<retesa e Ja esecuziooe dell'orpel'la e renderebbero morp·erante il'ooere stesJso delllla tllÌSetl'VIa (dr. amiche, neiill.o Sltelsso senso, 1e tseltlltenze dle!lila l a Se:zlilo~n~e, nn. 13'84 e 3161 de1 1971). Oiò tprétcisato, .a,pparr-e srubito ervdldente tche la censura di vioJtaziotne di legge tnO!Il merirba accogìLimento. Alnlcovata ailla etstptreSISIÌ;otne lertteraile del solo ru't. 15,3 del~re,goltamento ( • partite di •laiV'OtrO elstegruito e deil!Le sommmiJStrazioni fatte dall'éltplptaltatore •) e ad una visiO!Ile angusta cosi dell'istituto della triJServa tcome delile sue finaJJiltà, essa (ptresci:tnrle dtallile altire norme regol,amentari imtnatnlZ•Ì !richiamate e rpersi:no da quellJ.e, di cui ind:Otndatamente si J.amenta l!a violaz'ione, de,gli artt .. 54 e 64; e {Ptrestcdnde, soprattutto, daillla tdoverotSa v<1si'()(!le, orgalnlilc•a e coorditnata, tdetl sdlsttema prreqiStpOSto daillta [e.gJge, tneil quale ['onere deilla trise<rvta e deHa rtemtpestitva rua specL'fioazd.one, quatnrto a~llle somme prètese ed alle ragd.Otni di cLaiscullla domatntda, accompagna, pra>1Ji,came:nte, tutte le V'tcende delila gest!iOtne deihl'a<ppalto .e caootterizza la proS!pefttaziQne, da pal'lte detl.l'atppallta ·torè, di ogni fat.to ohe ,sia prodrurttirvò di tsrpesa peli." J.'etsecuzione del ·l'op&a. Vanamente, d'aiLtm partte, ill l'li!co!l":rletntte invoca le d&oghie, rtallvollltia ammesse, alll'otneire della risetriV'a ·r·elatiwmetnte ati futti attinenti ana !ilntel'lpret~ ione di darusotle ·contrattuaili o tallla genera!l:iJtà de[['opern o di cavatJtere 100tntinuatirvo. La prtima ipotesi è es:toonea alila presente :lia:bttispecie ed è, 'comnnque, anche essa ritcondtU!cibdJ.e nel siJSitexna de(L[e ri ·serve, come dimostra l'a~t. 23 del regolamento, ilà dorve ptrevetde le oontresl: tazliotnd OIPIPOISrbe dlalll'!appaillttaltoce allllle presm:iiZiotnd dartJegjlti dailJ.a., ~otn.e deti ·la<vorti peli." ooserita cotnrbriametà dellilte · p~resCII'i2ionti stesse a~ paibti dJel cootratto. Quanto alle contestazioni ·che r:iJgua1.1dtino l'opetra nel suo compLesso, nO!Il ,sembra 'che rin tale ipotesi .sia inquarlmbile la ptresente fattispecie, rposto ·che iJ.e sotStpetnSioni dei lavo<ri si iiillSe\l'liscO!Ilo, nel compilesso iter esetcutivo deH' opera prubblica, con carattere titpitCamen.te· ep:iJsodko. Che ·se, d'aatra parte, per • rLse!I"Ve getneir,atldJ • si vo·less&o itnJtendetre tutte .queU.e 'che sia(!):o detSfbitnate a ripe·vcuoterrsi ,suJ ·costo complessivo de,ll'opera, tal1a supposta de!roga si rveTTebibe a ·darre una estensione tooro ampia da 'V'atnctficall."e tp'I'àtilcamente l'·Oillere della ,riJserrrva; tnJè vi è rilserrva, . per quanto genemle, 'che non possa essere fol'IIlliU[ata cW.meno ail. telffiipo deHa ultimazlione dei ·lavo;ri, o'Vvero, in estrema dtpote~, ailla fitrma de·l conto finale. 994 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Resta la .terza ipotesi, qruella dai 'cos~dldetti • · :liarbti cootin1uativi •. Ma 1a 1Cii!'co1stanza 1che ill faitto rprod~Uttivo di ma~gdore onere per l'arprpaJ.tatme e, m drpotesi:, 1di ma!ggiore rsrpesa per l'·arpparlrtanlte l!lJO!n abbm caa-arttere !Ìistai!lJtaneo, ma 'ClOIJ:l:S:i!ste in una 's~twaztooe iii. ooi svowgi:mel!lJto Sii protmg.ga rneil. ·tempo, lllJOIIl è, di per 1sé, ·rargtorne vaJ.irda ICihe possa giootiftcare 1a om:iJSsiorne deil.r1a r1serva. Già da .tempo paa-1le dehla dorttma noo élJVeva ffiélJI!lJOéllto d'i T!iJcOI!lJdurre el!lJtro più 1grusti iL1m1ti ·La rile'V'a!D.Za dei!. oostdldetto • fatto 'COI!lJttnruativo •, nei!. s1stema delle i!.'ÌI&erve, ri tenelllJdo che iii. lpl'otlraTisi delLa ,situazione ()[[],erosa norn :llosse motivo perrtilnente per dhlaz~OI!lJM"·e •e, tar:rubo meno, per omettere la ilswizione rdelJla rtserva, ma potesse solo rgrustidiilcaa-e La temporarnea dts!llppUoaz,:ione dell' onetre di esplicax! La qwantita1iÌJVIamente, stame La ilmpossilbiil.1tà di prectsaa-e, nel term1rne prescr.ttto, • le roir:JWe di 1Compell1JSO • (1art. 54, rcomma 3°, dei!. regOiJ.amento). Su 1iJnea analLoga !Si era posta, dopo quaLche prornU!IlZIÌia di ord.entallll€lllto più U:tberale (n.. 21869 'del 1,967), iLa g;rudsprruden.za di questa Corte, a Sezion.e rsemplLice, coJ. cçmsilder·arre :r'ilev.ame iii. • :lìarbto oon1Jinrwa,ttvo •, non già al filne dJ. faa- venirre merno J.' onere deliLa !l'~serva, ma al :lìi:ne deil.iLa determtnamone del momelllJto m 1cui •quelJl'on.ere divilene operal!lJte: momelllJto che fu :lìatto 'coilnc~dere· ora 1con ila •OOSsaz1ooe delJla coot1nruità (1senten.za n.. 830 del 1<97·2), 'Oira con .La mani.rfelstaztorne de!Wa :rilevanm causale del illatto genel1artore deiLLa snuazione dannosa, salvo, in qruesto seool!lJdio 'caso, a rsub01t1dlilnarre la 'ÌindiiJcaiiorne de1l'dmporrto del oompenrso richilesto ailillaJ rdliJs;ponilbillliltà dieiJ !Illecess:a:J.'Ii eilemenlti. dii calooJ.o (sen:telliZ'l n. 213,9·3 del 196'9'). COIIIl1Uil1lque, 1élJI!lJC1he qruesto 'arspetto dei!. problema ha fu!1mato oggetto di ·esarme, da paa-te di queste Sezilorni Und.te, nelLa più 'VI01te richliamarba senten2la IDI. 19'60 diel 1972. E' stato, dn essa o.sserwwo che, dn p100senza di :liartti continuativi, nè l'aippaltatore sarebbe in .grerdo, prima deLLa CBSSazdOI!lJe delLa ICo:nrtirrlJUazi,one, di mddrcaxe, •Con iLa ipl.1eC~SÌOIIle idJCihielsta dal regolamento e dar(,carp1t01larto, i oompelllJsi ari qUJaJ.i crede di arver diriJtto lllJè l'ammmstmziJone ,arppaltante sarebbe fun g:rardo di aidotta~e gM opportuni provvedimeni:li previJsti dail.le IIllorme già T'iioh:i:amarte; ma si è, d',altrn parte, •precisato, 1con rparrticolaa-·e 1'1Ìifel1Ìimell1Jto ail.la ipotesi di sospensione temporan·ea dei lavori, che, velllJoodo la sitUJazion.e dar!ll.lllJosa a oossar11e nei!. momooto detlllia J.1ÌipOC1esa died lllarvolt"i •stessd, non IPO:treibbe ammettersi, 'a diavore delJl'arpparlrtatore, ·wna deroga :cosi ampila al prmclipiJo dehla decadenza rper omessa r.ilserva da 'consentwgli, senza il.JiJmtte di te:mpo o filno aJILa uLtimaztooe deil.il.'orpooa; 1a denunzia di una siJtuazione protrnttasi nel tempo, ma 011mari cessata. n problema rnon è, dunque, di osrusststenza o inSIUisSiJstenza delJl'on·ere dehla dserva. Si .wartta, piJuttosto, ,d,i mdiJvidware ,iJl momel!lJto in ,cui, dn !1éllpporto alle 'sospoosiJoni dei iLavori, seguite daLLa TIÌipl'esa, quell'onere, neLla drupLilce f011illa deil:la ri!scrizione e rdehla trarduztO!ne in cifre deLla pretesa, d:ivtooe 1attwaWe. Ed 1a1 1Jaille :imdi'VIiidiUJaJZ~OIIlle non. può che !Pll'ocePARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 995 de~si: iiil ~ralplpor:to 1aillle silr:ugole :flarttd!srpee'ie, aprpH10a1ndo, di voll:ta in volta, i <critelr,i deiiJla buorna .fede e della media dmgenza. Sa!rebibe, ilinifatti, ve,ssato! I"Iio e, din dedlilr:uiJtiva, con,1Jrario a buorut fede c01st:rilr:uge~re l'ai{Jlpla!ltatore a prevenire possilbil!i. deoodeinze, iscrivendo, ad og~n.i istante, rfuseTve che potrebbe~ro ~ritve[a;rsd. steril!i o f\liUOrte di contenutO o addilriittu!ra imposs1bill.~ Ma non si IPOrb:rebbe DJeiP!PUire <ilnJdiWge;re al1lie ne~~gentze o, anc101l' meno, ali po1stumi ;rirpe111!S!amenti, dd dublYia buona rfede, dell'arprpaltato!I"e che, rpa;Iesatasi, ail termine deliJ.,a sosrpen1sione, la <potelllZi:aiJ.,ità da[llllolsa dell temporaneo a;rresto dei lavo~r,i, ometta di formUJloce la ~reLativa ~r:iJserva all'atto deilla rilplresa o, quanto meno, ~Ua prrima successiva pa:esenrtazd.ooe del regiJStro di contabilità o IC:he, dispooendo o dovendo d:iJSpo!I"re, secO!!ldo il crl~io de\llla media diligenza, degM elementi n.ecessarri per valuta!re le OOilllSegllenze !pl'eg:iudizie'Voili cagionategli, ometta ila doverosa esipiliJoaz,iOIIle quanti1Jati'Va dellila rpropr!ia pretesa. Perlainlto, ferme ~restando J.a sUJSS'iiStenza e Jia ope;raJti'Vfutà, a ca!rico dell'lmip!resa Lugnan<i, delil'one!I"e delila IIIÌ!Se!I"'Va, 'OICCOril'e IVeriilìi:oa;re, i:n rap~ rpo~rrto ail1a futtispee'ie, sé la Corte di Roma a~bbia e'sattamente determLlll8J1Jo, m dliiili deLla rp~ro!l1nnzilata de1oodenza, i teiffi!Pi e i modi in CUli l'aprpailtatolre a'W'ebibe dOf\llllrto, v,ia v'ia, fO!rmu1are, esrpli:oare e co.rufer:rnaa-e, IÌIIl foocma di riserva, le prOIP!I"ie <prelteiSe per i danni che gli sall"eibbero· deri'Vati daMe 1sospensd.Oil1i dei la'Voci e da[le eonsegruenti pro<trazdoni dei !LiwO!I"Ii stessi: nella quaù.e verlilfica tro'VIa RIP'.P!ropll"'iata coillooazd()!l1€ anche il'esame dclila seconda e subo:l'dinata C'e'IliSU.ra 'Peil' Vizi della moti<Vaz~ooe. Dm dJaltii. di faltto espoSiti m Sle'l1l1:leinlz llllOn ll1isluillta re, per qweililJe pretese, <SilallllO state iscr~tte rjjser'Ve, da rpa!I'te dell'arprpaiLtatore, ne!i verbali d!i riilpresa dei l:a<Vori 1che, ,a nO!rffia de[l'W't. 1,6, dell rerg,a1amefnto, dovettero ess&e redatti: al temnine di ciasClU!Il!a so9pensiooe. Ma, in oolllcreto, una inldagillle rsu quei ve~r<ba1i eTa surperdllJua, una voLta che ila Corte di me!I"ito aocertò che, soltanto altlia fi~a del COIIlio finale (24 ~io 1960) e cioè a IPOICO meno dd. llliill ailiil!o déllla ulli1Jima!Z~OIIJJ€ dici illalV'O\I"i ( 3 f·~bhraw 1'9'5,9), la ri1serva, ~riferita gilobaamente a rbu:tte le sospensioni veritli~catesi, :llu comrp,iJUtam'€!Illte elspilroata, con 1a prec~saziOIIle, mali <p~r:ima avyeiillllta, del nJUJIIlero oomrpilessitvo dei :g;~Oll"IIli di SOISIPensione e del !Compenso preteiSo: ill che vuol di:il'e che, se alllic<he [e riÌJServe deilil'appailtaltore fossero state inserite nei voobaiL1 <di !I"irpresa dei lavmi, esse sarebbero ll'limaJste senza effetto pe!l'lchè iniO!Il lÙjpertiUte, rdli voilrtlai in volrtla, neil: reglistJrò' di con< ba<bil<ità (art. 8·9 deil re,goiLamento) e non rseguilte, lllei te~rmilr:ui e nei modi p;rescTiitrti dalil'axt. 54, dalla rel>ativa esplicaziollle, comrp~rensi'Va deiLla prec~ sa ilr:udicaZJ~OIIle deli1e cicfre, dei comrpen1si rilch:iesjli e deilla esposiziollle, eguailmente precilsa, delle ~ragioni .dii: ciRISClUI!la domanda. NeiliLa specie, poi, ll'esposizwOille delle ~~agioni <che, se1condo l'appa1- taltO!I"e, glii da'Vano dJiil',itto a compen,so era rbanto più ne<cessa~rda iiil qruanto 1martrtmnasi dd. diall1Illi IP<er ISOispenJstio!Ilii dei la'VIOTii orr1dlin:artJe d!all'ammiiiliiJstrazdooe. Pe~r tali .sosp,€1ll1Si01Ili, ill1rfatrti, ,secollldo il testUJa1le disposto deU'a~rt. 35 996 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATOdel capitolato genel'laile del 18'915· (COI'Il'l}spondente da1l'ar.t. 30 di queLlo, o11a v.iJgente, del 1<962), IIl!OIIl spetta al1l'appai11Jatore aLcwn oompen:so o i1Ildennizzo, ma soLtanto ~wn 'congruo ipr'OLUJl]gaJmento dell ~termine pe!r la ulttnw.Z}·OIIle dei 1éWlOI'Ii: S.iJcchJè, di fronte aJ.le ,diJsposte SOspensioni, SUIS1Se~ ii1Jesi., ~com'è rpacifioo, []Jeil: ICO!'ISO .dJell1'11nJ1Jelro iter esecutivo deiD.'~to, non poteva tl'appailrtlaJt0111e .sorbtrlaa:1si a!lill'one11e dii esporre ILe ~ragiorui me, in conc~reto, potessero 'Confitg1Uiml1e ·UJl]a responsab.iJL.iJtà ~contra;btJuale, !imputabi/ Ile 'aJhl'aJmmiiJJi.ilstriatZiOIIlJe peli' illa: illiegtthlmità, Ol'IÌigilnJarila o SU!Ccesshra, dei s:imgold provved'ilmenti di sospensOO:rue. Vooevel1sa, .come lsi è già poocilsato, 1a !Compiuta esplilcazione dell'rwnilca dserva nOIIl .si ebbe se IIl!OIIl all'atto della fill1ma del conto filnale : ma tailie espl!ilca~iOIIle fu ~esattamente gliluld'toata, dai1l~a Cor,te· di me~r~ito, wnidonea a costituire un eSaJtto e 'pwntual~e 'adempilmento dell'OIIl&è. Se · è vero, illdiatti, 'Che anche hl èOIIlto liilna1e è rÌite!liUto sede didOIIlea per la ~scrizione di Tiserva, ·ciò valle ,solo pe1r quelle reLative a iliatti sopra'V'Venuti dopo hl 'oompilmento dei Lavori e dopo La chii111swra del 1regliostro di contalbiJLiJtà: se ICOISÌ IIJJon ~OSise, :n10n av11ebbe senso la llliOrnlJa d€11JlJ'amt. 64, comrnJa 2", del !l'lego111aimenlto, d11e vieta aili1'131WJ1a~tatore di iscrivell'le, aill'atto della fimna. del 1conto cfimalle, domande dirve11se, per oggetto o per impol"lìo, da ·quélile ~OI'!mul.alte nel regLstro di contabHità d'UIM!llte lo svol~ ento dei J:a~i, a norma degili ar~t. 5>3 e ,54. Nella specie, invece, essenìdo le sOispensioni intervell!Ute, OV'VIiaLmente, diu!l'lalnte lo svolgimento dei· il:aJvori, le vel!at~ve riserve dovevano esoore ·tscriltte, dn rappo!l'lto a ciascuna sospensione, nei ri.slpetti'Vi rvoobali di sospe:rliSÌone o. di rilpresa (1se0011JJdlo che Jia 1diedotta :iJWegittilmità :tiosse orig1ilna.rdta o sO{pll"!avvetrl!UI1la), sailV'a riproduzione dellle stesse nel ;reg.Ìistro di contabilità, a nOI'Ima delJ.' a!l'lt. 89, oomm.a 3", del regOilaJmen1Jo; a ~butto ICOiliCieldlere, dovevan:ro essere .ilscl'l.iltte diTettao:nente nel reg.Ìistro di OOIIJJtabHità, all'atto deiiT.a prima sua presentamone alil'ap.pal1Jatore per la :lll:rma; m ogni caso, saJ.vo q'lllel che si dirà nel'l'ultima parte della Ì>relsente motiva?Jione, dovevano essere seguite dallla prescritta espiltcazione, nei modi e nei termi1Ili dell'art. 54. Del tutto mfO\Illdato si 1dJimostra,. cosi, 'l'addebito, che il Frulilmento rilcorrente muove aLLa COI'Ite di merito, di non aver tenruto delblito conto delle mserV"'e inserite nel memodaile per ill rcolla.udatore i1Il C01'ISO d'opera (24 ma~rzo 1>9'58) e nel registro di rcontabi11:ità (25 novembre 195•8) e di IOJOD éWler •OOilJSIÌJdieraJto, m paJ1'11liJco1are, 1Che I1Ja 18eC0il1100 richiJamaiVIa la p!rÌJma, ohe era 'a sua voLta, sucfiliilcientemenrte ispecldiÌica. La pretesa, che è sottintesa 'dail:La ,censura, ~che 'l'aidempilmento dell',onere di rilserva possa rilcav: artsi 1da1La sovratpposizione di documenti eterogiEme'i aprpare, invero, palesemente Ìln con1matsto 'cOil rilgore :lìOI'Iffiailie o111i si ~ispira l'mtera dilsciJpldrna deilll'tstituto deHa !l'Ìiserva e, .in pa:rtÌicol:are, con La fnnzione :&mdao:nen- 1laile che ha, nel 's~stema, il oogÌistro di contahHità, destinato ad abbiracCÌiaTe e documenta~re, .cronol:ogilcao:nenrte ed aUitonomamente, tutte .le· viPARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 997 crode attinenti ~ll'eseouZJLOille de11'ope!I'a e tutte ile C011Jtestazi()[li, 3.1Illcorché iMorte Ìln 'altra sede, :fra il'ammini:strazione e l'appaltatoTe. Nè gltudiJCa . questa Co:vte che il memoi1iale per hl colilaudlato["e, che è atto nnilalterale delil'a:pptaltatore, possa esse:ve ["i:tenuto ·sede appro1pdata per la fo:vmale iscrizione deHe rÌiserv;e, posto che, come rtLsulta dao.le norme imwJnzd. richiamate e ,par·ticola.rtrnente dailJl.'art. 89 del r.egoliamento, i dooumenti COII1tabhli ed i vertbai1i ·che Jia leg~ge consLderta a taJ:e scopo sono tut1Ji atti formarti dlagiLi organi delila ·stazio[]je appaltante, ai quaùi l'appaltatoce è ohiama•to, di volta 1n vo1ta, a pa~rtecÌiptare. Le due lt'Lserve, cui la cenS'Ul'a & rifertilslce, fUirOIIllO, cimlu:nq'Uié, !Consildel'la~te dallt1a Ool'lte di me~rilto, aa qUiale, ne1l'esercizLo tdlel,suo 'ÌinsLndlacabi1e potere di vai!Jutazione delle prove documentali e tSeiilZa mco:vrere in elrror.i 1ogÌici e giuridici, nhlevò ·che la pr:Lma era ;priva di efficacia, perchè n()[l rilpro:dotta nel r:egisbro dii cOI!lltlalbiLDtà, mentl'le llia setcOIIlldla, · per matrllCaii!JZa d.ell1at pooscll'liitta esplliiC'at: zJione IÌIIl. oodlill1e all'atmm()[libatre dm tcompte[]Jso rtchiesto ed alle ragiOIIli gitustdlicatrici della dom.anda, era dmasta a1lo start;o di una detnllll!lzia del tutto generiJca. Nè ha r11eV'OOZia, seinlpre a rpvoposito della moocata esplicazione, iJl ·iìatto che la tdlumta delle SOiSpe!lisioni dovesse essere :nota agli organi della stam()[le appaJlta:nte, silccthé, secondo :hl ~r]corre:nte, · lll()[l sarebbe stato necessal'lio che veniJsse precisata dal!l'~tatore: hl numero dei giorni cui l'•apalialtore mtoodleva mer:iJre le ·sue pretese, :intvero, era mdrubbfumente uno degLi elementi costitutivi dffila dorrumda e n()[l pote\na essere omesso, quanto mooo Ìln sede di espUca~~one dehle rdiserve; e, d'altra !p3l'te, ·esso, peq- ile r.agiOllJi .già -esposte, poteva non coi:ncLde:ve C()[l J.'mtem dUirata del!Le sospenlsi()[ld. diJsposte diall'ammlmstrazione. StabiJliJto, pertanto, Qhe l!Lmpresa Lu~ni perlezionò la formulazfone e la espl!Ìioazd•()[le dehle sue riserve soltanto tin sede dii conto :lliJnale e, quindi, tardlilvamen:te, occorre da ultilmo, in coeren2la C()[l le p~remesse poste, cOllJSiildetl'lalre se, alJ:a !Stregua dei già vichiaffiati Cl'.iJter.i dri buona :!lede e di media dliiliiJgenza, quel irÌitalrdO potesse essere girulsltlificato dailla impoSISIÌibillità, per l'atppa1tatore, di dlisporre, tpr.ima del!la compi.J.arlone del C011Jto fina1e, dei dati e deg1i elementi occorrenti per la quaiilltilfiJcazione delle ISIUe pretese. Ma 3.1Illche a ,questo questto va data risposta negativa. L'ipotesi che l'appaltatòre poSISia essere stato obiettivamente impedito dal tr:adUirre Ìln ciliìre Le sue p~retese rpviJma del conto finale è, mvetro, c()[ltvaddetta dalil'atcoel'tamento di cfatto della Corte dd merito, la quale llJ()[l :m.aillcò dii TlilleV'are che, quooto meno, aJ:1a daitJa delilia ultimaziOIIle dei lavoil"'i (3 iflebblraio 19,59), l'dmpvesa appa11Jtatrice disponeva silcuramente di tutti i dati mdiJspentSabi:1i· per rUillla p~reciJsa vailutaZJione dell'èlnhltà dell'oner.e sopportato e per Ulllla altrettanto p~recilsa quantd:liicaziOIIle del tcompooso da rÌichLedere: ~ccertament~, questo, che si !sottrae ad oglllli 1censura, cosi sul pLano logÌico come sul ip!Ìano gilur,Ldilco. Se si cOlllsildwa, irutiatti, lia natura de'i tsiln:goU one:vi di cui nmpresa appaltatrice 'chiese di essere compensata (,inattivUà e detedoramento del can998 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ti:ere e del macchina~rio; marnodopera mu1Jil1izzata; materdlale approrn;ta,to e ~non posto dln qpern nei tempi previlsti; decowenza di inteTessd. parssi'Vi per più Lurntgo peQ".i!odo), aprptaTe evadente che ~non c'è imprernidÌI1lO!re di medlila dillig€1tl.ZJa che non possa •caiLcolarrne •COin preciJsi01ne l'impo!I'to, in reLazi01ne a!d ogni PeQ"iodo di sospensione, al11'artto deUa u1timazio~ne dei ILa'VIori, aJl più ta~Ddi, e, m ogni caso, senz,a dover attendere i conteggi fÌillali. Ohie alll2li pvopTiJo IJJa llllaturn. di quelle voci dii da~nno tal'di'V'amente specirfiJoote e, aiLmerno, di aWCUilie Idi esse dlimostra che, nellila fattiJspecie, l'esiJgenza deiLla temrptesti'V'a e1Srptli]ooZii01ne dehle riserve 1IDovawa adeguata giustidÌ!cazione anclle soltanto neHa rptiù ldmita.ta fiinalità dd parmettere alLa stazdone aJprptal].rbante dd e1sercl1tare, in modo appropll'j.a!to edi effiJciente, i 1suoi poteTi. di controLLo: si pensi, a!d ese!IlliPiJo, .afhla ilpotesi Cih•e personale e ma~ioorio, di ·cui era stata dOOIUillZJiJata 1a dlnattività, iossero stati, irrwece, dmpiegaibi, du.rante le sospenlsi•Oini, iJn à1tri la!Vod estranei aJ.- il.'appai]Ito. ' \ llll IOOilllcilusione, aoohe a voler aipiplmcwe con la maggioce poSISÌ!biJle looghezza ·t pa-illlloilpi ed i cri<tell'i illlfnanzi enunciati, ['uiltilm.o momento . utiiLe per la :liormul•aztone e per La oompruuta esp[JJiJcaztone dellle riserve no~: · polteva essere IOOiliLooalto se 'l1IOill ail['al!rtlo delhla uilitimazfulllle deii iLaryori e non mai iJn sede di conto fi.lllalle: cornsegruenteinienlte, ii.'Impresa Luignarn.i E!Q"a ·illliOOfl'ISa nellla decadelllZa pre'VIiJsta dall'art. 41, comma 2•, d~ oaiplilbol]ato generail.e allOI!l'a VJigente. (Omissis). II (Omi:Sims). - Per una mig]Jiore mtell!l&gelllZ>a deil.le censuil.'e è necessaDio ipiU[lliualdzmre ·i iliatti ohie hanno dato lruogo alla odierna cornWQIVle([" ISÌa • .Aippro~Vato dlall'.Aissessro"e ai LL.PP. •deilla Regione S~ciliaoo il pro~ getto dii a:mpildiamernto deWla rete iJdrWoo e pa<v.i.mentaziQne stradale di .MC!amo, liJl 12 trnléll:rZo 1959 !"impresa SpiilllJellll:i Nlicd1ò si renideva a!g)gliudioarfla! ria. dei lavori rela•ti.Vi. L'll ap!I1i.ole veniVJa stiJprulato il coillltratto di BIP;P8l1to; &n pendenz;a di 81plp!l'OVaztone di tale negozio, Iii. 20 febbraio 1960 verniv•a fatta, iJn v'&a d''llll"gelllZia, La coooegna dei liavoll1i, hl CUJi verballe ern •SOtttoscr:itto dailil'impresa 1con ll'liS&~V>a, :rfulevalllldo ehie ila coooe.g~na stessa a'V'Vern!ÌIVa iJn rttwdo riJspetJ1Jo rai termillli preWsti da•l Oap1Ì11l01lato Gerne! 11al!e, oo!de 'Si reclama'VIa il'mtegraleo maggdJOI!l' costo (1non preciJsa:to) di mano d'opere, .traJSrptO!l'tii e matertail.i. La riJSeQ"'V'a, però, non velnirva riJpetuta nel r·eg1iJstro dd corntalbHilità. _, IiJ: 25 marzo •e il'll ma:ggilo 1960 st SitlipulaJVJano ·tma iLe IP•artli due art:Jtli a:ggiuntirvi, iJ. p111im0 ne•oe•ssarli.o per \lla nomina di UJI1 i!lJUOIVO sUIPPil.ente, non TiliS!Uiltando queHo iillldicato dall[o Spirnelli ·iscdtto all'Albo degJJi appai!tato; tli, il seco,ndo !Per modifi•care la composizdone del Coi!IJ..e,gio axbirtrale. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 999 n pmilmo ~ilugno 11960, con decreto del pOCiede,tto AsseSJSoce, veniliva!llo appiVmnati il 'contratto ortdinM1o e i drue aJtti awgiluJintivi. H succes:silvo 20 ·agosto, 'oon verbale sottoscmtto da.l!La irrn~In"esa senza riserva, elt'a ddlsposta nnà sospen:sd.oiille dei la'Vo~r.i., necessrut'it,a peT p~rocedere alWa redaZJiO! lle Idi UiilJa perdzda di VJairLalllite. :m. pT'imo a.gosrto 19,61, coo ve~rbai!Je sottoscmtto ldaJil'imp~resa sooza riJselrrva, a'Veva lnJJogo ilia rLpresa dei la'Vmi edJ .il lS, agosto sd. p~rQ~oode'Va affla stilpuJa di un atto d.i. sottomitssd.one, co'l quale l'implt'esa si obb!Lgìa'Va ad eoogru±re re opeTe cOtn.JtenUJte nelJla petrizlia dii Va!rialll!te ~i 1stes1si preZZJi, patti e coodiizdom di cui a1 capitoffialto speciale 18fhle~to al coo·tlratto orlilgiDalt'io. I il.av01ri a~prpallrtiati veruvano Whlmatd il 28 felbbrnio 19,62'. H 9 rugi]Jio 1.96'5> ailll.'atto delllla sottoscrizilooe della cootabilfutà finale, l'ilmpresa soilile'Va'Va dweme ll'fÌiselr'Ve chiedeiilldo li sewuentd iiilldennizzli.: a) L. 3.·906.1150 peT dilll.e~tltima sospenlsiOiine dei 1aW!r'i diulrata 346 ~orni; b) L. 317.515,1, qualli !interessi ibaiillca~ri 1SUJilile ·tlratltooute dii gamnria già costirt:rWte ,Prima deJl!a ISOspie!OISIÌO!lle e 1pe1r tutta [a sua dlulrata; c) L. 1.3,16.668 peir mag~ioci mcari ICOIIliselglleinti alla ill.Jegittima sospen:siOiine e ailila lritaooata coiillse~; d) L. 1.556.272, quale 11hnaJsa I.G.E. •sul co~r~rLspetti'Vo deiltl'aippailto. Oon atto di citazione p\l"elsentato 111 28 apr.ile 1966, l'!Lmpiresa Spmem con'Ve!llirva da'Va!llti al tribnnafe di Paleatrno l' Alssessorato, c:hiedeiilldooe ila ICOIIlidal[l!lla a[ pagamento delle sO!llliiile 'suddette, noo1chè di L. 1.2~.5>10 per interessi banoorli slllll medilto di saildo. Moortre iii trdlbunq.J.e aooogilie'Va parzialmente Ja domalruda di ILntelreiSISii su!Lla lralta di 1safUdo e .quelil:a di ri"Wlll:sa. dell'I.G-E., d~cMamiilldo pooolus:a ogni ldoma!lllda di indennizzo. per maggior:i o111eri dipendenti dalla sospens~ ooe dei la~Vord •per IJ.a ma~ncata tempe,stiva ·~scr~izione deMa ritllla[e 'l'tSiell"'Va e ~rigettando •la •domanda di ÌIIlldeinnizzo per maggiori ò!lllel'i dipeiillde!llti daNa ti<taroata COIIliSe~ dei l!avoci, ilia Oocte di a~prpello di P>al·ermo di:cmam'Va •ammiJssibiilii e parziall.mente fondate alll!Che le ,domande respLnte dai prùmi ~Ludi!Ci, consdderando 'che ll'onat'e deùl'immeruata cise~rw lriiguatrda esclusivameJJJte le partite di iliavoro eseglUite e le sommirn:ilstraz;ioni :liartite dailll.'a~PPa.Ltatolre, mentire ne ,son:o escluse le l'ÙJSffi'Ve relative a contestaz: iJOIIlli 1che fur:ter!Lscono ailtla gene;rcaJità deH'qpera neJ 1suo 'complle1sso ail. di fuori delile sdngoile regilstra.zdom ,co111tabili, @.la1li le ev<entuali pretese di ri:sarlcLme1nto danni, 'che ;possono ICOillcre<tarsi solo aJ momento· del compd: me!lllto dehl',ope~r•a, .qru:aiilldo, .cioè, è possibile per ['a!ppailiba1iore accerla~re l'esistooza e l'entttà del dalnino; talLchè •l'.one~re dii sollevare codeste :rilserve sorge 'Solo ail. momento deihl:a sotto1S1crizione del oO:tlito :fìnla1e. Ooo il p~r.imo mezzo, l' Assessoil'a·to rd1corrente - denuncialllido lia vioLaz~ on,e e fuilsa ap;pliJLcazione de1gJJi artt. 16, ·5'3, 54 e 8!9 del regolarrne111to di ICO!nibabi!Utà de.i l·aVO\l"i ·delJo Stato, 'arpptrO'Vato .coo r.d. 25 maggio 18•9•5, n. 3,50, noiliChè ome•sso ·esame di punto dedsdJvo e contradd1tto!l:ietà di lO OO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO motivazdone- deduce 10he le ~Lserve devono 'Presentarsi nel •t&mime all'uopo fissato a .pena dii decadenza, anJohe 1se si ~tratti dii ~~seT1\T'e reiliatilve a fatti IContmooUvi e !Che m&Lsoano ahla ,general•ità dell'opera. Dalle d~sposizhmd di cui aJi 'predetti a.!'t~coli del regolamento di tcontabli!lità si evdtnlce, secoooo lJ. ~Loorrente, che a1l'appéll1tatore ·incombe 'l'onere di irmmediruta denunda della •sttuaztione da •oui 'rif!i•ene di essere grav;ato, ipll'OV10cando la redazilone di ·uno specifi,co atto formale. La ratio di queste dilsposdziond non dsiede tanto nell'esigenza di diaT •COi!ltl'ollare immedtatarmente il :liatto daU'ammintstrazione, ·qUJanto nella ([)!ecelssità di dare a questa un mezzo Jidoneo 1di 'contl'O'lllo sulco:sto dell'qpera, aLlo 'scopo di mantenel'la .denlj)ro H ltmite dd' spesa. L'affElJ;rmazdone delila sentenza ilmpUJgnata, tsecQ([)!do cui solo al compimento dell'opere si manid'esta m tutti t ISUJoi termtni J.a ril1ev;anza causaJ.e dell'inademptenza de1nalllllrilli'lliLSltrn2lione è, sempre 'secondo i!l r1corrente, contraddetta proprio .dJal!la irllat!ma delila 11t~a .tn quesUone. Inrvero, 18!1. momento in 'CUli fu 'd:Lsposta La 'SOspensione dei ·Lavori, l'appal- tatore tconosoev:a 'Con iprecilstone il'àmmontare dehle già 10011riJSposte rat~ di acconto e delile relative ritenute di gartanzàa; e Jo tSteslso può dwsi per Le voci di d~ x:elattve all'!tmmobhlizzo delle attrezzatu:re del cantiere ed ·a:lle :spese ,genel'laJl,i per il perdodo di sospensione e, padmenti, randamento del .costo :deltl.a mano d'ope,ra era 11JOto aLl'appaLtatore man mano che t t1a'V'orli procedev;ano. La oonsu~ è fun:data. L'art. 54 delcr.d. n. 350 del 1895, che •éiipprova il rego!liamento Sltlllla dliJrezione, contabilllizzazione e col:laudazione dei lia:vori dello Stato, :lia obbldgo aill'appaltatoce di firmare il regmto di contabill!Ltà ogni voLta che, nell cwso del rapporto, 1gli viene 'Presentarto. Se egli non fuma, JiJ1. direttore dei 'lavooi derve invoitarlo a sottoscriverlo entro H~termme perentorio dd 15 ·giocrni; quBJl.oca quegli :persilsta ncll'astenJsi!one o nel xdfiuto, ·iJ. direttore ne fu menzione nel regdstro •e si arV'OOnno ·come 'éllocertarti d. :flatti registrati e J'oappaiLtrutore decadrà dal dilritto dd fan:- valecre m quatlun,que tempo e modo 'l'lilserve e doméllfide .che élld essi :si ridierfuscono: Nel caso normale m 'cui l'appéllltatore 'Consente a sottoscrivere hl reg.iJstro, egU rpuò ficrmare 10on ri!serva. EnJtro 1·5 giorn-i dev;e ~oa:re ile TILserve, scrirvendo e ~do nello :steSSlO registro tle ·C011J.'lilspondenti doméi!IlJde di tndenndtà ed md1cando ·con pcrecdstone la JCirfra di tcompenso cui crede di aver d:iritto e e Je rag;iond di !Cia:SCUI!la domandà. Per n oaso di omessa o intempestiva e!:1pltcazione dehle ·l'tserve è dilsposta la decadenza del:l'appaltatore da1 diJrttto di 'PrOipOl're domande ·fO([)!date lsui crelatirvil fatti. L'dnterpretazione di queste dÌispoSiizioni non è stata J.tnearre. La giUI'1iJspruden2la meno recente di questa Suprema Col'te arvev;a stabUito :che l' onell'e deLle dserv•e ha 'céllrattere generale, rirferrendosi, tra l'aLtro, si:a a •fatti tm'IlJseunti che a fatti conttnuativi, essendo non solo PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1001 ill quantum ma :Lo stesso dlliròJtto 1a ,c01Il1pemo, qJUJéliLe ne sia lo specti;fico tibolo, 1S1otltop01stlo 'a decadenza, OIIllde €: qUJe1sto dlilrlirtJtio come talle che deve ess&e fatto valere nel termine perentorio, ~specifiicandosi ,1Jarnto l'ammon' tare dei compenlSli, 'così .come '1e ·CaUJse 1che ~ad essi daJiliilo [ruogo. NeLl'ultimo ventennio, però, si ~era marnÌife:stata, nella giul'lii3Prudenza arbirbrale, lLa rprogresstva tendenza a r1~dUII'Il'e hl campo dd aprpltca:ljìone dell'Oil!& e delle r,~selt've. Pur non .contestandQISIÌ, dal 11nea di pi'Iililcipio, iii. carattere genernle dell'tsti<tuto del!1e riserve, .si elt'a ce·I'Icato di indlliv&diUJare nna sel'lie di pretese ~e di 1contlt'we11sLe nelle quali 1si idteneva che 1lo scorpo e le funziond 'deltle ,rtserve potesser·o non venliJr.e m coniSiidelt'azi,one. Così nei oasi 1n ~cui ,La pretesa delJl'appaltatove non ell.'a incompat~bme 1con gLi arccer: tamenti ese~utto in 'contraddittor&o e con le annotazionJi. del registro di contabilità che i'appa·ltatore avesse fÌINil!ato senZìa r!Lserve, ovvel'lo con- . cernesse fattispecie in cui Je pretese ·erano fondate su :lìa,1Jti e sitruazi()[li al1!COI'Ia oin 'corso dii evo1uZJione o, comunque, 'sempre ~accer:tabdiLi; cosi nel caso di pretese rel.·ative non alle singole pa11ttte di lavOil'o rlilportate di volta 1n V'Oilta nel a-egi.stro di contab~Ltà, bensi tali da !investire tutto !',andamento del.Pappa:lto, per le ·qua!Li .sarebbe •sufficiente l'inserZJione deliLa riserva prima del 'conto finale. Al!cune decisioni relativa~ente recenti di questo Supremo Collegio han.no ll'ilsen1JirtJo deil: L!l!WOVO pi!ù !Libooaille iln!dliJrizzo (nn. 2290/1965; 21869/ 1967; 21393/1969; 830/1970; 1384/1971), me:nìtrle altre ha!lllllO ~to il carattere generale dell'istituto della riserva (n. 4046/1969; 21266/19<70} . .A!tteso tl <perdurS!!llte contmsto :gilurisprudenziale, La questione è stata sottop01sta aill'esame delle Sezioni Un1te che, con sentenza 20 gd!UJgl!lo 1972, n. 1~960, hanno riaffermato H caratter.e <genell'laile delil'li!stlituto deNe ll'~Sel'IVe, ponendo JiJn ev·idenza la ll'agione :fondamentale gi'll!stilficatrice deLle opredLusioni ilmpl-ilcite ed esplicite nel sistema - ossia la necelssi<tà, nel qUIB.dll'o ge:nernJe delle esigenze prop!'!ie di .un bilancio pubblilco, de[La conti'l11ua evidenza deLle .spese dell'opera, in ~reolaZìione a:lLa 'Cottetta. uthl:izZiamone ed eventUJale •tempestiVIa 'integrazione dei mezzi fì.nanziari all'uopo predisposti, nonchè aHe altre rpossilbiLi determinazioni dell'ammmilsltrazione di .fronte ad un notevole •superamento delle !plt'evLsioni orilg~ dii spe!sa, cioè qUiailora ['onere del!la costruzione deU',opera l'lilschi di divenire <troppo pesante op&'la 'coLletti'VÙ:tà inll'elazione 'alla ISUJa utHJ1tà - e considevando. che, a •1la[e esilgenza, 1si accompagna altresì quella di consentire aWl'amrrninLstl" azLone appa,ltante l'a verMi•oazione di tutti d fatti producenti spesa con la irmrneruatezZJa che ne ·rende più :sLouro e meno dispendioso ['accertamento. Codesto autorevoLe orientamento merita di .essere seguito. I'lliVei!'O da diive11se norme diel cLtato l"e,goiliamento :n. 350 idleiL 18,95 emel"gJe !il u;rinioipio basilare dJ tutta la lr10it'IIDa1liV'a in matevia, e oioè che la ·con1Ja:bhlità dei :lìatti producenti ,spesa- 1incluse nella 'Conta:bhlttà le riserve -deve pro1002 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ce:dere di parrti ptaJsoo ali. lOQ'O avv,ooicmento (a(['tt. 36 e 37). In reiLazJÌJOille aHe moiltepl:iJci :sitrUJazi()ll'l!i, attxaVie:Dso :ouii si m-tiooLa li.tl C0111!1ll1atto di appalto (eoll'l!segna dei 1a'V'Ol'i, milswrazioll1!i, :cOilllta:biLizz:aZiiOille, ~Oil'l!to' ooail.e, col1arudo) ,e al!le 'qruail.i dl <1:1aprpo~o rpruò da([' ·luogo (:so:srpeill'SIÌOil'l!e dei iLarvorrti, fuirmaziOil'l! e di ll1!'LloW. rprezz,i, sirbu!aziOilli di fa,t1h 'cOintestate, ooc.), tH :regol:ametruto prervede iLa i1edazd0ille di nn atto fOO'Illllale :che a~ssume iLa ve~ di nn v&• bale (axtt. 11, 16, 21, 2:3') o di 'ail.Ì(['o documell'l!to preo!I'Idiillato aiillo scopo (wdme di sel"VVi:zio, ilibre:tto di :milsm'e, re~ilstro di cOil'l!tahiJttà, ooc.). De1Jti Bitti debbOil'l!o 'essere !Se!lllpre sottoscrti,tti dahl'a~ppaltatore, COill II.'Oil1!&e di appOII'Il"e l'lilsell'VIa nel'ca:so m Clllli ·non iillteiDida accettarne ll.e risultarnze. L'artilcolo 69, poi, esclude 'che all'atto del:la <fi.rma del cOil'l!to tinaile pomano ilscriversi :pe'r La rprimla voi!Jta ·riserve rid:erea:JJtiiSIÌ a futti avvoou:ti nel corso dei JJa,vOl'i. Oilbene, tdal cOimlpll:esso di tar1i ([);Qtl"'lle e di nru:merose altre non !pUÒ non evill'l!cei'Isi ~che, per :quanto in detto regoltaJmell1!to si parli espressamente di • decaJdenza • 'solo a p~rorposito detlla maJncata ;flempesrtdiva den' 1.lilliCÌa dei damli ida forz:a ma:glglÌore (art. 25), aiDiehe neHe all.tre· irporbeisd si deve !perVenilre aid ildeiDitilco rlsrultato, ~giacchè, alrtrùmenti, non si girulstdficherebbe l'oneii'e di rp~rotesball'e ootro termiill'i pell'enrbori, aocompagnato, in maJUcanza, da1il.a ipreS'LlillZIÌOille di aooettazdone deil.iLa sttruazione COIIltrorversa. E podlchè • d :llatti p11odUJcentd srpesa • non :si eoorul'liscOillo, orvv[amente, negli ,aJ.Hbr:amenti del!le partilte di 1a'VOii'i e delile. sommdlnilstrazioru del[' arppalltatore, 1a neoossiltà delil'd:mmedilata II'I~serva va colil.egata al:il.'in&enza dii qruei :fuJtti >aihla esecuzj,one del:il.'opern, esUJlaiDidOille 1solo quehld cile sila:no jJl !P(['odotto di 'U'illa atti'V'ità del tutto :scissa e COil'l!til'arla ai fill1!i della gestione deU'taiippallto, 'O di :fìatti 111:1ecitd 1che COill l'ese:cuzione dell.il.'op&a abmano 1l!ll ilegame ipUIII'amoote ocoosi01nalle ed mdu:cano nna reSip{llllSialbilità dd natma a:qruilmna e !ll!OilliCOOltrattUJail.e (Cass. 9 novembre 1971, 111. 3161). Cosi, ad :eseiiDJpio, 'SOillO escii.UJse da·hl' onere deil.la rtser'VIa le pretese del:il.'aprpaiLtatore per mteressi moii''atori sulla 'rata di saiLdo, a segu.Lto di rit>all'ldo nel:coHarudo, .wattaJndosi .di mora dell'ammm~strnzione mtegila:ntè nna ,siJtUJazdone estranea è posteriore a[il'og:getto deil.la contabiil.d.tà, la quale è volta a doCUJmeilltaTe :cr,onolo~ilcamente \l'iter di esecuzdOille dell'opere. Pertall'l!to, pooto 1che la finailità essenziale dell' Oll'l!eii'e della rilserva è quella t<ÌIÌ ,aprp~restaTe dn :fìavwe delJ:a Sta~iOille 'appaltante uno srtrrumento di con,trolilo :contmo della ,srpesa, ·Oillde contoo&la nelll'ambwo deLla previsione o :comunque il1on srpill1!g&la oltre 'i limiti di UJna gdru;sta cOTT'iiSipettività ,e 'congruità (.i!l che 'trova 'con:ferma n.eiJ.ll,a fa,coltà cO!lloossa aU'ammiIDiistl'laz: ione ·Idi r:ilsolrvelt'e unna,tem'l,men,te l'a:ppa·1to in ogni momeiDJto, con iJl sol.o pa:gamento dei mate,nial'i utli!l:i a:prpirovvilgioll1!aH e del decimo deil.l'impO! l'to dei lavooi a:nco!I1a da ese,guke; art. 345 le~ge 210 maii'ZlO 18·615,, n. 2248, ali. F, srui ·l'avori :pubbli<ci), e tenuto pre,sente ,iJ. detta,to e la ratio deHe noil'me positive che diJsdplin,ano ·La mater,ffi, appaJ'e foiDida,ta l'opiPARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1003 nion:e deihla ,più autor•evQile dolttri<na, .seccmdo cui basta IJ.'oggetti.r\na, arvvtisata ~rilevabiilii:tà, seco<ndo ·ddiliig,enz;a e buo<na :lìede, della attcilpità dd un e\71en1lo !I1tspetto alil'ecooomta de]].'a~ppalto, pe~rCihè scatti l'onere dellJa deIIliWlda d!ehl'a!Ppaltatooe, conocetantesi, poi, .all'atto ·dehla rp!l'lÌima fuma successiVJa 'dei docwn:enti .co\Illtalbiili pil'esenltattgli da·lla Staztooe arppalLtmte, nella SpecilfÌica ciSffi'Va di pretese e ICOmpeillsi !lllaJg1g101ri O (!Ji<VeTISÌ da quelLi il1tccmosduttgil.i m ICOIIliÌ.él!b:iiMità, m relazli:ooe 13ille lsiiilgooe uni:tà di !lavori vm via ese.gutte. E potchè dii. silstema di mtsuraztoo>e e determiiilaziooe del oompen.so gLobaJle dOVIUto alll'a~P~PaJlitat&e si risolve :nehla mLsurazliooe e detenndnaztone dei prezzi ICO!IlV•enu1li ipeir le singole UIIliÌtà di lavo:ro, !l'ilmane fuoll"i dalisilsltema La ~posstbiiliità dii IConfilgruxare \l'agiooi 'dd compenso che a quelii.' Oilere SiJél!illO sotr1Jr,ai1Jite, tutte il1iSUi11J31IldO (i:r:allme -le pretese ll"ÌIS!ll'citorie solo oacastonalLmenlte 'col1egate ICO!Il il'•eseauzione delil'opera e del tutto sg131Ilaiate dalla quaJiltità e .quaJJità 'dei: Lavoci •CompillltJi, come già rilevato) direttél!IIlenlte o dmldir·ettJamente fu:np1i:oate llleilila co<ntabilirtà regi:srt;mtJa. A parte, .i!nvero, !i :lìatti ,continuativi mspetto ai quaili ll'llllsserita respoosabhl: Ltà m ogni tempo Tilman~ .tnim.fiuente di :lironte aHa mtio Legis come sop11a d<ndivilduartla, ìLa •quale, anzi, 'come 1già riltenne ql\lesta Suipll'ema COil1te nel!la sen,tenza 219 marZio 1<943, n. 7tl'9•, presenta rper elssi la !tll.alglgiore arttualità, piroprlto diil 'considerazione della l&o piJù oocentuata dido:neità ad iJilddeire SUJl 10osto delil.'OpeTia - ~e ev'iJde!Illte IChe ile. questtOIIlJi COsidette general!i 1si ir'ilve!I1ber31Ilo tutte e •si esa1llciSCQIIlO nelhle singole 'Ullli:tà di iliavoro, ,sLoohè so1t31Ilto attraverso l1a l01ro maidenZJa 1suil costo dd queste vengono 'a <deterlllllima~re l'onere eccmom!ilco complleissilvo soppOirtJato dail.l'arpJi> altatoo:e ipeir l'esecuziooe dehl'opera. Nè a taO..e regola si sortwaggono ile :ragioni di '00II1ipe!lSO cile l'aiprpél!!1latore illa vailere quaJildo chiede un mdenndzzo per le maggiooi 1spese 1S10prp0ir1Jate m diipen!denza della rita:rd!alta consegna dei ilaVJOiri, <del prollung;él!IIlento dei medesilmi:, dovuto a fatto dehl'amminliistra2lione, oltre 1i!l terlllllme cont11arbtUJa!le, e deLLa ritenuta 11lilegirttima ,sospenstO!le dei Lavoci ·stessi. lindiatti le voci che m tail caiSo vengcmo m gioco (mllllg,griocd ICosrtli della mano d'o~pem e dei mat&1ali, arrnmoir1lamento degld 'impi131Ilti e 1del macahinacio, !spese per oostodia e manuten2liooe daJl IC31Iltiere, 'come iplllll"·e tutte •le altre costdette. spese ~ene- 11ali) non hél!!lliilo, nel .sistema dti det&mmaziOile del compenso c01li1lrattuailie, 'Uilla rilLe\TlanZJa autonoma, ma :si riflettono pur esse sui prez.zi caLcoLati' per 'le smgole rundltà di la'Vooo. Peirtalllto, è in lt'e1azlione aUe iSIÌIIlgole Uflllità di ilavoro via V'ia esegu:ilte e cootabdlizmte che - alLa 1UJce dei !p!l"lÌIIlicilpi sopra eiliWlCiiartii - l'arprpaltat& e deve :liare annotall'e Le rsue p!'etese, pe~r qualsiasi mtolo, a ma,g;gioci comrpensi. Occone aVVJertire, pe~rò, che ISairebbe errooeo rdeduwe dia taO..i ipll'emesse ·che 1a reg1stra2lione dii d!aSCWla unità dd La:voco, Il!O!Il a:ccompa· 1004 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gnata, aJil'atto dehla .sottoscrizione ad essa immedÌiatamente suc.ces,siva, dailla :r1~sewa, precluda, pel'ciò solto, all.'·appaltatboce ~·a possibilità di chiedere ip& essa UJil maggior .compenlso a qualsÌiaiSIÌ tttolo. Inve!l"o, potchè l'elemento d!i dndJivilduazione deilla fa.tUspeci·e consid€["ata daJJ,a legge 00111Js:iJste non tiallllto nel fatlto in sè, quanto 1:11e1J1a, ri1eva!l2la carustaile dd esso l'Lspetto alia s~esa, è eviildente che l'onere deUa ii:"Ì•serva socge soltanto nel momento lin 'cui la vilevanza causale deJ fatto·, l'iSÌ)etto ~:l'l maggior onere, diventi obiettivamente aptp!l"ezmbiile, e cioè qualllido l'a,ppaUato•re albbta J/a ICO!IliCil'leta possib:ill.dtà di avvede11si de'lll'esdstenza di una sJitua~ ione, Ìin lr~orto a!lila •q'll!al·e 1sooge la necessità defl.a TIÌISe:t"Va. AilJ.a stTegua di siffirutte •considerazioni appll["e evidente l'e<t'l!'oneità della sente~a impugnata che, pel"laltro con motivazione madeguatà, ha ritenuto 'Che, il"'e:jativamente alla l'1ta~da•ta .conse,gna deti ]aVIorn, l'onere per lo SpÌinelild di espltcall"·e la riserva già formulata nel relativo verbale si concretasse •sruo 1al momento della :chiusura deUa 'contabiillità e che p•llll"e in tall momellllto sovgesse l'onere di pl'oporre rtsewa per [ dallllll1i caiUJsa.td all',appalltatoll"e medesimo dai!l'eccessivo protral'si n·el tem!po della sospensione; e ciò ~rchè • soltanto in ta1I momellllto i1a rhlevanza causaJe del furtto •costitutivo diella ptl'etesa, doè dell'mad~ienza delJ.'ammmi,s1mazione appaltante, si lrende manifesta :in tutti i suoi toomind •. ConSÌidel"lazione qruelsta chiaramente Ìina'Clcettahiie, ta•nche a p~resctndere dal fatto ·che nel conto fin:aJle l'appaltato'l"e non pruò :Lscrli·vere domande dlivel"lse da quelle già foTmwate nel 'l"egilsrtlro dd contabHità durante • lo svoJ.gÌimento dei 'lavoci (art. 64 del citato ~regolamEIDto). In&ld:ti, deve, dn ogni l(l3JSO, escludersi che la esplicazione della riseTVIa relativa ahla rilbardata consegna dei lavooi e la :forffiWazione di quehla concernente la '!'iiC!h.iesta di indennizzi peo: la sospOOISiione dei medesimi potessero avvemre tn sede di sottoscrdzione del conto finale, che segue dopo .allqwanto tem!po aJ.1La ul'himazione dei lavooi "(nel caso d!i specie oJ.tre due anni) gliarohè, anche a segutre, dn IÌipotesi, l'opÌin,ione deUa Corle di merJ.·to, già al momento di detta ~t:imaz101Ilie, il'appaltrutore dÌisponeva di ogni elemento necessario ~r dlllldicare l'dmpol"lto deil c()IIlllpenso l'ic:htersto sotto fol"ltna dd magJglior onere e, qUIÌJ!lJdi, difetterebbe la ~ss:ibilità di preciJsazdorne dci medesimo, clJ.e vale a gilllstificall"e n diff€1l"dmento delila quantificazione. Ma, in aderenza •a quanto in ~recedenza affermaw, l'eventuaJle imposstbilttà d1i !t»"eCÌisazione del quantum può costJ:Ltud.re causa d!i esonel!"o dalrl'osse!l"vanza delil'one([le di rpre•cr:Ls!ll"e l'esatto ammontare del COm!penso, non .già da quello di mserire tempestiva riserva nel regÙiSitll"o di contabilità ('hl .che, !l:'elativamente •a:l1a pretesa per la rlitar.data conJsegna dei lavol!"i, :non è aVVIenuto). E quanto aJl pe:t"ltodo di forzata so1spensi<one, la :re:Lrutiv.a ,serJe eaUISale v;iene oV'VÌiamente a cessare al momento delia rtipll'esa dei la'V'OII"i. Nè di conce1JIJo di fatto conttnuatwo pruò g;iustlifìJcare UJila PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1005 deroga così laJta al ipii"inlcdipio del.Wa decadenza per maiilJcata riserva, da permettere, sino al compimento dell'opera, iLa doonncia di fattd che, ancorchè noo ~stantanei, bensì prot:r1atti e l'Lpetuti, siano <mnai cessati (Cass., · Sez. Un., n. 1960 del 1972, dtata). La dilspeiilJSR dahl'ooere dei1i1a roserva non ipuò, ma,tti, andaTe oLtre la ra:gi..one ~che 1a · determina. Pertanto, qruanlto meno all'atto della ~ilpTesa dei la'V'ol'i o immediatamente dopo, l'Lmpre1sa SpineUi, adottaiilJdo ,]l parametro 'di una media ddiligenza, sarebbe stata in·· gTaido dii percepke e doormciare · 'llll!a situazion~e oramai esau.dta. Il.r,Uievo della sentenza iimpugn1ata, <sec01ndo ooi nel verbale dii ripresa ded J.avo~ri nes1suna rd'serva do'VeV'a essere \Pil'QPOsta, ~ilacchè l'arlicolo 16 del regOilamooto noo impone 'al'cun ·obblilgo atl rruguardo, non appare consilsten,te·. !n'Vero, ~per il :combinato disposto degM artt. 16 _e 89 de'l regolamento, l'appaltatore de'Ve: a) di norma sorttosorilvere i VeTbalii di sospen'Sii·oo'e e di ri!Pl'esa dei il'avOird; b) li.n :caso di sorbtoscrdzfuiille con riserva, ri!petere ila mse,r!Va nei! regi,stro di cOiilJtabiUtà nei modi e nei termini ·di ~cui agLi artt. 53 e 54 dello, !stesso :rego1amen.to, pena l'i.nlefficacia delJ.e r1iser'Ve iilOn ripetute. Ne colllSegue 'Che ila fiiNilla senza !rd:se!I"'Va dei verbaild di so~one e di Tilpresa dei 1a'V,ori rpre'clude - ~l pari dell'diDJUtile decooso ded ,tel'Il)ind mdiooti. - la fa<Coiltà di propol"ll'e domaiDJde in~rappo!rito 'alla sosp,eooione dei J.avorJ., essendo evideiilJte che a domande ipll"Oposte senza tempestilva ricevca debba a maggior ragJ.one negarsd quei!Ja efficacia !che dl ;regoLamento ne,ga a domallltde \Pil'OPoste corn :tempesti'V'a • riser!Va, IIIUl non ;ripetute ned. tel'mini nel reg1Lsirr"o di contabdlità. !il <prdmo mezzo va, ip€1l"'banto, accolto e consegruentemeiilJte ll'imallltgorno assorbdti li motivi !Secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, ohe concevnono il merito del!l:e l'IÌISer'Ve. - (Omissis). SEZIONE SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE I CORTE DI CASSAZIONE - Sez. I, 3 aprile 1973, n. 1005 - Pres. Rosso - Rel. Tarta:gl].ione - P. M. Lap~cci.r;eHa. Riconso CavaJllero ed alrtri. Procedimento penale - Dichiarazione di nullità - Effetti - Estensione a~li atti successivi - Condizione - Applicazione in tema di perizia. Uinvaliditd di un atto p?"oceSJsuale può riflettersi sugli atti successivi soltanto quanto tra essi sussista una effettiva dipendenza logica; in particolare la nullitd di una perizia è estensibile soltanto a quei pràvvedimenti del giudice che abbiano come base razionale i dati ed i rilievi emergenti,da quella perizia (1). II CORTE DI CASSAZIONE - Sez. LI, 5 a~prhl.e 1973,, 111. 1476 - Pres. D' Aniello - Rel. De Falco - P. M. Si!sti. iRte. NilcoLosi. Procedimento penale - Dichiarazione di nullità - Effetti - Atti di polizia ~iudiziaria - Interro~atorio - Nullità - Successivo interro~ atorio resa al ma~istrato ancorché confermativo del precedente - Nullità - Eclusione. La nullitd dell'interrogatorio reso dall'imputato alla polizia giudiziaria in sede di indagini preliminari (per omesso avviso al difensore nominato dall'imputato e per assenza del difensore stesso allorchè l'interrogatorio fu reso e raccolto a verbale, senza indicazione dei motivi (l) Nello stesso senso, v. Cass. 7 dicembre 1970, n. 1826 (115.887) che parla di • vizio innocuo • nell'ipotesi che la nullità della perizia non si rifletta sugli atti successivi; v. anche Cass. 28 gennaio 1970, n. 102 (113.708), la quale ha invece comunque escluso che la nullità della :perizia espletata nella fase istruttoria comporti l'annullamento della sentenza di rinvio a giudizio o del decreto di ,citazione, in quanto tra la perizia ed i prePARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1007 •m~sswne e del mancato intervento della difesa) non può invali- con effetto sulla regola1·ità del processo e della decisione - l'ingatorio successivo reso al magistrato, ancorchè confermativo del 1, poichè lo stesso, ançhe se sussista analogia di contenuto con il ~dente, mantiene rispetto ad esso la sua completa autonomia proale e non si pone in una posizione di dipendenza tale da essere ·lto, ex art. 189 cod. proc. pen., dalla nulLità dell'atto cronologicae anteriore (2). attJ dovrebbe ravvisarsi una consecutività meramente cronologica. senso analogo, altresì Cass. 6 marzo 1969, in Cass. pen. Mass. Annotato n. 1229 p. 886. ~on la sentenza che si annota, la giurisprudenza della Suprema Corte lottato un criterio meno rigido nella valutazione degli effetti estenlelle nullità, più conforme alla disposi:zllone dell'art. 189 c.p.p. ·e più m te alla realtà delle cose: è pur noto quanto spesso una perizia .sca sul giudizio del giudice istruttore, nonostante le solenni ed :te affermazioni del giudice quale peritus peritorum e quanto sia perlontana dalla vealtà l'affermazione che fra perizia e sentenza istrutvi sia una consecutività meramente cronologica, o quell'altra, seconquale il collegamento fra sentenza ·e perizia sarebbe meramente actale e accessorio. In effetti, la norma prevista dall'art. 189 c.p.p. imun'indagine di fatto, da •Condursi di volta in volta sui casi speciche rifugge da ogni generalizzazione. 2) E' da sottoscrivere pienamente questa sentenza della Suprema , : in effetti, trattandosi del secondo interrogatorio dell'imputato e di ~ipetizione di attività da parte di quest'ultimo, è chiaro che non può >arlarsi di dipendenza del secondo atto dal pr-imo, essendo questi del indipendenti ed autonomi. E' questa un'ipotesi in cui l'indagine sulnsione della nullità è esclusa per definizione. TE DI CASSAZIONE - Sez. III, 4 aprile 1973, n. 1696 - Pres. Muscolo - Re l. Macaluso - P. M. Lapiccir.ella. -Ricorso Franchi ed alltri. I)Ste e tasse in genere - Caffè - Accezione «fa comunque circolare » di cui all'art. 12 legge 26 maggio 1966, n. 344 - Significato. L'espressione • fa comunque circolare • caffè senza bolletta di le- nazione ovvero in confezioni contrafatte o abusivamente utilizzate ~i all'art. 12 legge 26 maggio 1966, n. 344, nella sua ampia accezione Jrende qualsiasi attività predisposta al fine di mettere in circola~ il caffè illegittimamente, quale attività di colui che tenga nascosta merce, non giustificata da bollette di legittimazione, non annotata lLE 1009 esci·ato il . ' ' Vehvol . collisione o con la luto ·t rJ '_si o oltre le Pilota r;,.,.. ~·~as1e scuo.la di . "l lnge. l! Volo rovescio I:U te ' P· el'd "I ta d" ~lare ""' 1 ; aulUSJso di t: ece;o" sl" ta' Per il .a' npre·sa) con: o' Pisano , Profanirfestazione isa c·· ' • · · Io aveva ~uenza che il e d" · 1 Potenza t" g l"I si ad- ~ di Velocità ~chio. P:i'ova spetrito, affertutti i be- !re Perchè remi del ~o stesso ~ ·. • (così, ruolo ed ~aveva te l'esintenza ~zio ne tzata 873). t ciJile, n i ti 1010 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In Diritto Il ricorrente, dopo av·er premesso che l'attività aeronautica di carattere sportivo-acrobatico costHuisce attività perkolosa, sostiene che lo spettatore V10Jontado assumerebbe su di sè il rischio connesso aUa manifestazione e che l'eventual<e colpa del pilota andrebbe valutata col parametro di quena di t~po pvofessionale, e perciò, affermata solo !addove fosse ,grave. EgU quindi conoLUJde che, esulando nella S,Pede, l'estremo della gravità, avrebbe dov;uto e:ssere appl:icato l'ar•t. 152 c.p.p. e che, in ogni caso, la 'sentenza sar·ebbe nulla per difetto di motivazione sulla questione. Il ricovso deve essere disatteso. È, inna'llZitutto, priva di fondamento la tesi formulata in relazione alla ·situazione giuridica deHo spettatore, pevchè l'assistere volontariamente, negli spazi opportunatamente destinati al pubbli.co o, comunque, al di fuori del <campo di gara, ad una mani:llestazione spor.tiva pevmeata di 1perkolosità, quali sono anche quelle di acrobazia aerea, non implica accettazione di una 'situazione di rischio, rperchè, trattandosi di manifestazioni per le quali è prescritta autorizzazione da parte delJle competenti autorità, è .preventivamente garantita la ·tutel<a de1l'incolumità del terzi •che V'i partecipano in qualità di spettatori. È, inoltre, altvettanto infondato H ri!chiamo ai princi:pi ed alla disciplina della colpa professionale perchè l'art. 2.236 cod. civ., incluso nel capo relativo aLle professioni inteHettuali, non concerne l'attività dei piloti di aerei che e·suila da esse. Comunque, non può dubitarsi che, nel·la spe:cie, il tribunale, pur senza ricorrere ad ag:getti:vazioni, abbia in concreto, ritenuto la sussistenza di una •colpa .graV1e del pilota. Ed invero, nell'esel'cizio di attività pericolose autorizzate, fra le quali vanno incluse determinate competizioni sportive, •l'autorizzazione deHe •autorità competenti può dilatare - in relazione ail ·caso di specie - taluni Hmiti inerenti aHa normale prudenza. Tuttavia, la lkei,tà •così assicurata noo esone•ra dall'obbligo dell'osservanza del1la prudenza ·comun·e per quant'altro concerne ['espletamento dell'•attività e, naturalmente, il divie•to di sUJperare i limiti già prefissati. E•ssa, 4wltre, impone ·che ·l'ottemperanza ai precetti deUa diligenza e deHa perizia assurga a parttcolar,e rigore, adéguato, appunto, alla periooJosità e difficoltà tecniche de:ltl'attività ste•ssa. Di ,conseguenza, integra .gli estremi della •colpa punibile ed assurge a carattere di gravità anche il solo discostavsi da essi. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1011 Pertanto, l'aviatore acrobatico 'al quale, in gara od in esercitaz~one, è ~consentLto di raggiungere velocità e di assumere atteggiamenti d'i volo, che, in ~casi normali, integrerebbero gli estremi delJl'i:rnprudenza, deve, per 'conver,so, assicura~si, ~nel,i'ambito d:i una. rprevedib'iUtà cordspon.dente a di!iJgenza, ·capa,cità e prerp·araz:ione te,onilche eccezionali, la possibilità di non ·perdere il <CJontrollo deJ proprio aereo. Consegue che il non osservare 'i'l limite m:tnimo di livello dail suolo e condizioni di v.elocirtà che consentano di rilprendere quota anche neJil.a ipotesi, per altro non irufr·eq11.1ente, di perdi.ta di potenza deil. motore, integra gli ·estremi della col,pa grave per imperizia, negligenza ed imprudenz1a. - (Omissis). PARTE SECONDA QUESTIONI Il procedimento di espropriazione della legge sulla casa. A) PREMESSA l. - La Legge sulla casa (legge 22 ottoN-e 1971, n. 865) ha, con gli art. 9 e seg., disciplinato un nuocvo procedimento di espr~riazione, che per ila sua novità presenta una serie dd problemi, dei quali si sta occupando la dottrina, ma che non hanno ancora focmato oggetto, per quel che ri,sulta, di pronunz.ie giurisdizionali. La materia •attende ancoca una più rigorosa sistemalcione, e pertanto questi appunti vogliono essere solo un contributo per ta·le sistemazione. * * * B) CARATTERISTICHE DEL NUOVO PROCEDIMENTO' DI ESPROPRIAZIONE 2. - L'innovazione saliente è data dai criteri stabiliti per la determinazione dehl'indennità di •espròpriazione, che vaxdano a se•conda che trettasi di aree esterne •ai centrd abitarti; ovvero comprese nei cen1lri edificati (o nei centri ·storici). Per Le prime il valo11e è quello agricolo, secondo i tipi di •Coltur•a effettivamente p!I'atioati dell'anno solare antecedente; ma tale valore agri•colo viene •stabilito in modo automatico ed eguale per tutte Le aree dellia stessa cultura, pokhè è ragguagliato al valo!I'e agricolo medio prefissato annualmente dall'U.T.E., senza tener conto di vincoli per contratti agrari (art. 16, primo comma). Ber le aree dei centri •edificati •e dei centri stortci iii. critertio è egualmente autoonatko ed eguali.tario, ma tiene conto del valore agricolo medio pre:fiissato per la co~a più redditizia, maggiorato poi di un coefficiente :liisso a seconda della popolazione dei comuni (art. 16, terzo comma, in reilazione all'art. 18). Allorchè l'area sia urbanizzata o ·edificata, si tiene conto del v>alore delle opere di urbanizzazione e di edificazione, se ·eseguite in base a Ucenza ('art. 16, quinto .comma); inoilctre, si tiene conto dell·e somme corrisposte per l'imposta sulle aree fabbrioabrili in appUcazione della legg.e 5 marzo 1963, n. 286 (e ora naturalmente dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobi-li, istituita con il decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 643), e per eventuali imposte sull'ultimo trasf.erimento (fra vivi o per causa di morte, ·di regi,stro o IVA). ' E' stato rilevato •che lin taie modo è stata abbattuta (l) o !ridotta (2) la rendita fondia-ria, mentve la relazione ministeriale alla Camera •Sul dise- (l) Vedasi relazione della IX Commiss. LL.PP. (Atti Camera Deputati, V Leg, n. 3199 e altri, rei. AcHILLI e DEGAN, riportata in ANNUNZIATA, La legge sulla ?'iforma della casa, ed. Iovene, 1972, pag. 90 e seg.). (2) PREDIERI e altri, La riforma della casa, ed. Giuffrè, 1971, pag. 137. 138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ~o di legge p~ende in considerazione • la necessità di el:iminai['le, al fine dell'acquisizione delLe aree -edificabili, ogni forma di specuLazione ediilizia, che ostacoli, rendendola troppo onerosa se non inattuabile, la 11ealdzzazione di un -servizio -sociaLe essenziale per il T'ilancio dello strumento urbanistico indispensabiile per qualsiasi pubbLico intervento nell'edilizia • (3). In realtà, ~attandosi di wee :lìabbri.cabi1i, più che di ;rendita fondiaria, si può parlare di rendita eddJ.i.zia o di posizione (4); ma J.'intento del legislatore è stato sopi['lattutto pratico, ess~osi voluta contenere la speculazione sulle aree edilizie, :resa più aouta p;roprlo dall'incremento dei programmi di edili:1'lia popolwe, e alLa quale nel•le espil.'op•riazioni per p.u. non aVlevano posto fl"eno, se ;proprio non ·l'avevano agevoLata, le valutazioni giudiziali e i giudd2)i di op1;>osi:1'lione (5). Già la legge g•enerale del 1865 sulle esprQIP["iazioni per p.u. ·conteneva H principio che ne11a valrutazdone del bene .espropriato non si doveva tener conto dell'-~noremento di valo:re dell'opera pubbUca 0artt. 41 e 42); ma la previsione incompLeta •e particolail'e ivi fatta ha portato a non farne applicazione per le aree urbanizzate, per Le quali l'incremento di valore dipende in gl'an parte dalle opere di urbaniz:l)azdone; e d'altro .canto la giurisprudenza, chi•amata a stabwe i criteri ·distintivi frn tooreno agricolo e area edificabile, ha Limitato sensibilmente, fin quasi ad annud1ar1a o a ;render1a praticamente inutiliz2)abi1e, l'una •categoria a vantaggio dell'altl'a. L'art. 16, ·penultimo comma, del·1a nuova legge ripr.ende e integra iJ. principio della l·egge dei!. 1865, vreoisando che nella valutazione non •Si Uene conto dell1inoremento dovuto a opere di urbanizzazione o a qualunque altra opera o •impianto .pubblico; mà tale principio .serve om più che altro a •chiarire e rafforzare il nuovo sistema, iJ. quale riposa soprattutto su due criteri rigorosi: i) quello della divisione territoriale dei terreni agricoli dalLe aree fabbricabili, a seconda che siano fuori o dentro il centro urbano; · 2) queLlo della loro valutazione automatica e uniforme, ·che consenta di procedeQ"e 1in via àmministrativa, da un ·canto sp•editamente e dall'altro senza una valutazione giudiziale. Sotto quest'uiltimo a'Sipetto si può anzi dire che la valutazione dLsoende direttamente daLla legge, per la rigidità dei critel"i dana stessa p~escritti; .siochè ogni questione ·e controversia attiene propriamente all'applicazione deLla Jegge, come questione ·e controversia di diritto, che perciò viene demandata alLa ·CO~izione deUa Corte d'Appello (art. 19). (3) Riportata in BONACCORSI e LANZARO, La legge per la casa, Pastena ed., 197'2, pag. 52. (4) In questo senso vedasi Relazione degli on. ACHILLI e DEGAN, già citata. Per la differen2la fra rendita fondiaria e di posizione vedasi per tutti GRAZIANI, Ist. econ. politica, ed. Il Foro Ital., 1951, pag. 349, n. 119; PAPI, Principi, ed. Cedam, 1955, vol. I, pag. 255, n. 208. (5) Altri CAIANELLO, La nuova disciplina ecc. in Riv. Giur. Edil., 1972, II, pag. 15 e seg., parla di soppressione dello jus aedificandi, non tenendo però conto del diverso trattamento dei terreni agricoli e delle aree dei centri urbani, e della contrapposizione fatta fra il valore degll uni e quello delle altre nell'art. 17, penultimo comma. PARTE II, QUESTIONI 139 Come si vede, di rendita fondiaria si può parlare relativamente al valore agTicolo assunto a base delLa valutazione ed essa non viene nè soppressa nè ridotta, ma viene mediata, per l.e rilevate esigenze di una valutazione umforme ed. amministrativa. 3. - Altra innovazione è quella dell'art. 17, con il quale l'indenndtà dovuta al proproetario coHdvatore diretto è raddoppiata, e per i terreni coltivati da :ffirttavolo, .mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno, viene' riconosciuta a favotre degli stessi un'indennità pari in ogni caso, anche cioè se si tratti di aree edificabili (del centro urbano), a quella ·stabilità in base all'art. 16, primo comma, che viene corrisposta direttamente al bene:liiciario. Già ptr'ecedentemente era stato riconosciuto a favore di ·Chi coltiva il fondo un diritto (e un di:ritto proprio) per i frutti pendenti. In consddetrazione dei vincoli introdotti con la più recenroe Leg1s1aZJione per gli affitti dei fondi rustici tale diritto proprio viene con la suddetta norma a ricevere una disciplina più ampia e sistemati-ca. Con ciò H propdetario viene sgravato dei vincoli suddetti e ne viene onerato l'ente esproptriante; ma ciò può esse!I'e spdegato, e giustifi.cato, sul piano pratico ed economko, dai criteri particolari posti a base della valutazione, che in molti casi possono risultare favorevoli per l'ente espropriante. · Mentre per i fondi .coltiv·ati direttamente dai prorpll'Ìetall'Ì l'indennità è undca, ·anche <Se raddoppiata, per i fondi dati <i!n fitto si tratta in effetti di una doppia indennità, cioè di due indennità distinte, in considerr-azione dei soggetti divel'lsi e anche, per taluni casi (a!I'ee edficabili), del diverso modo di determinarla. 4. - La predeterminazione dei criter.i di valutazione per •l'indennità di ·espropriazione serve anche ad ancorare alla stessa .l'indennità di occupaZJione, che ·difatti vf,ene :llissata iJn un ventesimo di quella, per ciascun anno di occupazione o .in proporzione di tale ventesimo per ogni mese (all't. 20). Già precedentemente la giurisprudenZJa aveva ritenuto di commisurare l'indennità di occupazione •agLi intevessi leg'a,Ii sull'impo·rto dell'indennità di espropriazione, dando, suLla scia dl una corrente dottrinaLe, applicazione generale a un CII'ite!I'io che dapprima si err-a venuto affermando petr le opcupazioni relative a opere :fier.roviarie, per 1e quaLi si era rHevato che esse. apparivano preordinate all'·espropll'Ìazione (6). L'art. 20 non fa che riprodurre tale orientamento giurisprudenziale; e tuttavia, prendendo per l'indennità di occupazione a base l'i<ndennità di espropriazione dell'art. 16, e non ·anche l'altra dell'art. 17, re•sta a vedere quale sia il trattamento usato per i fondi coltivati dkettamente o per quelli :Jlittati a coloni e mezzadri. Sembra preferibile la tesi restrittiva, quella cioè che àncora l'inden~ nità di occupazione solo a quel•la di ·espropri!azione dell'art. 16, non solo per una ragione formale, desunta dalLa previsione normativa, ma per un mÒtivo logico. Se è vero .che trattasi di occupazione preordi:na•ta alla espropria2lione, disposta cioè per • 1e .aree da espropriare •, è vero pure che essa (6) CARUGNO, Esprop1·. per p.u., Giuffrè, 1958, pag. 347. 140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO può essere fine a sè ,stessa, e comunque è ·stata dal J.egislato11e eonsiderata come a sè stante, in ·considerazdone della possibi.J.e decadenza per la mancata occupazione nel termine di tre mesi o per Ja mancata esprop~riaziooe nel termine di cinque anni (non più due anni, oome dn precedenza). Venendo l'occupaziO'll:e in considera21ione per sè .stessa e non per la espropriazione, l'indennità r•elativa non può che essere ancorata al valore agrricolo propdamente detto, che è quello sacrificato, e non già agli altri elementi e criteri, che vengono e possono venire in discussione solo con l'espropdazione, Il problema può pTospetta11si in modo a•1ternativo: o aLl'occupazione segue l'e;spropTiaziOitle, e 'in taie caso viene in gioco I'indennità dell'ad. 17; ovvero all'occupazione non segue I'espropTiazione, •e aUora tale indennità non può ·essere !riconosciuta. Perciò un'azione, con eui si pretenda Q'applicazione dell'art. 17 <Sulla base del solo decreto di occupazione, .sar·ebbe prematura e quindi inammi,ssibile. 5. - Le altre innoV1azioni attengono al ,procedimento di espropriazione e m1rano a semp1ificarlo p•er rendeTlo più <spedito. I documenti da depositaJ~e presso la Casa comunale sono quelli indicati neJ.l'art. 10 della nuova legge in ·luogo di quelli menzionati negli a~rtt. 3 e 15 della legg.e del 1865; e iJl deposito deve precedere la dichiarazione di pubblica utilità. La indicazione dell'inde,nnità di esprop.riazione, appunto perché automatica e uniforme, va fatta contestualmente .con la dichiarazdone di p.u. (a~rt. 11), in modo che si possa far luogo sollecitamente, medi,ante il deposito o il pagamento, ·alil.'.emi:ssione del decreto di espropriazione (artt. 12 e 13). Per la determinazione deU'indennità di espropriazione, il procedimento amministrativo può proseguire, anche dopo •emesso il dec11eto di espropriazione, con l'intervento dell'U.T.E. Se .infatti J'indenn.ità provvisoria è ..rifiutata, se ne ordina il deposito al fine di consenti11e l'emissio~n~e del de•creto di espropriazione (art. 12, teil'zo comma) e vi,ene interessato l'U.T.E. peli' la determinazione dell'indennità defiinitiva (art. 15), ·salva poi l'opposizione alla stima dell'U.T.E. davanti la Corte di Appello (art. 19). C) LIMITI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA 6. - La legge suLla ·casa si riferisce all'·edilizia residenziale pubblica, cioè agli interventi pubblici nella edilizia abitativa, ma amplta notevolmente l'intervento pubblico, secondo un'evoluzione !legislativa, che è venuta facendo leva •SUll'aspetto socia•1e del piroblema della casa e sulle compiesse esigenze, che 1a soluzione di esso vuole soddisfait'e. Non è questa Ia sede peli' un ·esame analitico di questa evoluzio!llJe Legislativa, del1a quale però oc<corre .considerare le fasi •saUenti e gLi aspetti più si~nifi c ati vi. H problema di un'editlizia •economica .e popol,are programmata trovasi già adombrato nel t.u. 28 apri.le 1938, n. 1165, che fra l'·altro prevedeva la necessità ai coordinare •la costruzione deUe case e•conomiche e p()[lo1ari con l'app:vestamento di pubblici servizi (a<rt. 44). Con la l•egge 28 febbraio 1949, n. 43, che istituiva la Gestione INAOasa l'edilizia economica .e popolaxe viene affianc•ata da prog.rammi di case per lavoratori, che, previsti per un settennio, furono poi prorogarti per un altro settennio con la legge 26 novembre 1955, n. 1148. PARTE II, QUESTIONI 141 Programmi analoghi vennero pJ.'Ievilsti con la •legge 30 dicemhre 1960, n. 1676, che Istituiva pJ.'Iesso il Mtnistero dei LL.PP. il Comitato di attuazione di un piano di costru,zione di abitazioni per .i lavoratori agricoli dipendenti, nonché ·di r1sanamento, riattamento o ampliamento di v·ecchie abitazioni. L'esperienza, ·che per J.'esecuzione di questa complessa \legislazione si è venuta maturando, ha permesso di .evidenz1are, con l'aspetto sociale del problema deLl'edilizia a favore dei la~orato!l'i, il problema della dotazione a prezzi .economici di aree :liabbxdcabild, quello dell'ambientazione delJ.e a:ree, cioè deìl loro .inserimento nel contesto urbanistico generale, quello dell'ammodernamento e ·sviluppo dehle .strutture urbanistiche. E sta di fatto che .la Gestione INA-çasa dovette crearsi un demanio di a:re.e, •e, sia pure nei limiti dei mezzi consentiti dalLe leggi vigenti, provvide alla costruzione di negozi, a promuovere l'OO'ganizzazione di un servizio sociale, •e inoltre venne affiancando i Oomuni per l'impianto ·di pubbllici •Servizi. L'esperienza della Gestione INA-Casa ha poi dato luogo all'emanazione delLa legg.e 14 f·ebbraio 1963, n. ·60, che ha cercato di dare una soluzione integrale del pvoblema ·delle case per i •lavoratod, inserendo\l.e in •complessi urbanistici organici, •Sulla base dell'art. 14, con iJ. quale si consente di adottare ogni provvidenza pe.r •assiclll'!We approvvigionamenti, attività spirituali, cultur.ali, ~ricreativ•e e ·soc1a:\l.i in genere, .compreso ill ·servizio sociaLe. In base ·a tale concezione ·integrale (o, s~ si vuole, integrata) la Gestione veniva interessata, oltre ·che per lia .costruzione di alloggi, per ·La rea\l.iz2lazione dei piani di zona (art. 79 del Regolamento 11 o.ttobre 1963, n. 1471), per il finanziamento e l'esecuzione delle attrezzature (art. 28 lett. g della legge), per il risanamento e H :milgLioramento di al.J.oggi privati (w-t. 16). La legge sulla caJSa .segna un completamento di tale evo\l.uzione, poichè pone sullo •stesso piano e considera globalmente ~l probJ.·ema de1l'·edilizia residenziale e dell'.edilizia agevolata, e l'uno e l'altro discipldna in funzione, e comunque in ·correLazione, con uno sviJ.uppo urbanistico ordinato e integrato. L'art. l pone a fianco dei programmi di erulizia abitativa gli altri fini indicati dalla legg,e; e oltre che le orpeve pubbliche elencate neWarrt. 9, sono previste dalla legge al fa'e opere pubbliche: gli impianti e •se<rvizi pubbUci, di cui è cenno negli a11tt. 26, 27, 35; J.e OPere di allacciattnento ai pubblici servd.zi, indicate nell'art. 41, lett. d). Più ampiamente •l'art. 57, nel prev·edere :a chi vadano assegnate le opere e:seguite, pone fra esse, .con ~evidente collegamento .aU'.art. 14 della legge 1963, n. 60, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi ·e il V'erde attrezzato e quant'a1tro di competenza dei comuni, nonchè le OPere destinate •ad attività •Sod<a\l.i, sportive, culturali ed .assistelrniali, ~come pure ~e ~;>pere destinate ad attività religiose. 7. - La sfera di .applicazione del nuovo :procedimento di espropriazione va delineata •con riguardo a questa nuoV'a più ampia .conceZiione deLl'edilizia abitativa in generale •e del<l'edildz1a residenzia1e .pubblica in .palfticoiLare. L'art. 9 elenca una .serLe di ipotesi, che però confluiscono nelll'evddenziare questa nuova concezione della materia dell'edilizia, quale è presa in considerazione nella 1egge e dellimita la nuova disciplina espropriativa (7). (7) Per un esame analiiico di tali ipotesi si vedano PRElllERI e altri, op. cit., pag. 102 e seg.; BONACCORSI-LANZARO, Op. cit., pag. 47 e Seg.; ANNUNZI,ATA, Op. Cit., pag. 58 e seg. Vedasi anche PATERNÒ, La nuova discipLina ecc., in Riv. giur. edil., 1972, II, pag. 90 e seg. 142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tali ipotesi possono essere raggruppate in tre catego!I'ie. Una prima comprende le espropriazioni che non sono preordinate all',esecuziolllle di un'opera pubbli·ca, ma alla ,soddisfazione di un altro. fine pubbld!co, in rparti ·colare alla fO!rmazione di un demanio comuna,le o 'statale: l'acquisizione di aree dei piani di zona, in applioaziooo della legge 18 aprile 19·62, n. 167 e dell'art. 35 della legge SUJlilia ca.sa; l'acquisizione deHe aree delle zone di espansione, in applicazione dell'art. 18 della l,egge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 26 della legge ,sul1a 'casa; l'acquisizione delle aree destinate a i.n!sediamenti rproduttivi, in applicazione dell'art. 27 della l'egge sulla casa; iLa formazione di pa~chi pubblici o di parchi nazionaJd, ·secondo tl.a previsione quanto ai primi .dei piani regolatori e quanto ai ,se.condi delle ,]Jeggù. speciali (ad esempio pa!r·CO nazional'e .del Gl'an Paradiso, dello Stelvio, del Circeo, ·di Abruzzo e della Calabria). Una seconda categoria di 'esrprop:rdazioni comp·rende quelle espropriazioni che sono p!reordinate all'esecuzione di opere pubbliche i,ndicate nel suddetto art. 9. IDi queste espropriazioni talune sono .individuate con sufficilente rigore fO!I'male; per esempio quelle preordinate alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, che, in mancanza di una ·diversa specificazione, non possono che riferirsi alLe opere di urbanizzazione primari<a, indicate nell'avt. 4 della ,Legge 29 ,settembre 1964, n. 847, e alle opere di urbanizzazione secondaria, indicate nell'a['t. 44 del1a stessa legge suiil.a casa. Ma ~e altre, più che essere pil'eordinate a .specifiche opere pubbliche, in II'ealtà stanno piuttosto ad indi,cave un tipo di opere pubbLiche, cui ,sono preo~nate: risanamento anche conserv,ativo dei .centri urbani; ri-costruzione di edifici e quartieri distvutti o dannegg-iati da e·vep,ti bellici o da calamità naturatl.i. Non è a di;re che JJa Legislazione vigente non permetta di catalogare le une e 1e altre; ma in tale legislazione (L'una finalità non è sempre disgiunta dalla reatl.izzazione deH'altra; e inotl.tre poiché tali 'espropriaziond sono nell'art. 9 prese in considerazione serwa alcun riferimento a[J.la legislazione vigente, non è detto che in avvenire La nuo'\'a disciplina non si ['enda applicabile a tutti d casi lin cui 'la futura legislazione abbia !riguardo alle ,suddette iìi.nJalità, separatamente o congiuntamente considerete (8). La terza ,categoria di espropriazioni è ancor più genericamente indicata, poiehé l'art. 9 coonpre;nde tutti gLi inteirventi previsti dail primo titolo, che 1si riferiscono sia ai programmi ·di ediUzia abitativa, ,sia • agJi altri fini indicati ne11a presente legge •. InoLtre lo stesso art. ,9 prevede che possano avvalersi del nuovo procedimento • le singole opere pubbliche •. A proposito di questo uLtimo genere di espropriazion·i va chiarito l'iter legislativo, che ne ha posto in risalto la peculiarità. Stando atl.l'art. 9 queste • singol,e ope!I'e leg.islative • non sono che una species rispetto al genus costituito dalle opere .di urbanizzazdone primaria e .secondaria. Ma l'art. 1-ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13 (con ,la r·ettif1ca contenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 1972) ha chiarito, 'con ~interpretazione autentica, che in realtà si tratta di una categoria ilistinta da quella (8) Nel senso che l'elencazione sia tassativa, ma non escluda l'applicazione della nuova disciplina a tutte le altre opere pubbliche occorrenti per le finalità perseguite dalla legge BoNAccoasr-LANGARO, op. toc. cit., e inoltre BoNAccoasrPALLorTrNo, Atcune considerazioni ecc. in Riv. giur. ediliz., 1972, Il, pag. 37 e seg., ' sebbene poi si ·limiti tale estensione alle opere di allacciamento dell'art. 41 lett. d). PARTE II, QUESTIONI 143 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e in un ·certo senso contrapposta a tutte •le altre. Perciò questa terZJa categoil'ia di •espropriazioni comprernde da un canto quelLe ·Che servono a l'eahlzzare • ghl altri fini indicati dalla legge • e dall'altro ile • singoLe opere pubbliche •. ln realtà :Le due pre;visioni si completano a vic·enda e •la sintesi, che ne risulta, serve a completare e ci.rcoscrnvere la .sfera di applicazione della discipUna. Se si pone.sse mente soltanto agli • aitri fini indicati dalila legge • potrebbe rkava!I"sene l'illazione che gli impianti .e servizi pubblici, considerati negoli •artt. 26, 27 e 35 della legge sulila casa, abbiano riguardo soltanto ai piani di zona, 1e zone di ·espansione e 1e aree degJd dnsediamenti produttivi, di cui· i vi è parola; che gli a.Uacciarnenti dei servizi dell'art. 41 si il'i:lieriscano soltanto a quelli dei piani di zona; che 1e case-a1bel'go e le altre opere pubbliche dell'aoc-t. 57 si riferiscano •SO'ltanto al programma triennale, pr·eso dn COilrSiderazione dell'art. 48; •laddove dnv.ece •Si tratta di esigenze permanenti e generali de·l1a edi.Uzia ·abitativa, anche •Indipendentemente dalle parti.co1ail'i pl'evisiom ivi fatte; e perciò subentra ;L'altra previsione delle • singoLe opere pubbliche., l:a quaLe sta a indicare ·che quei :!lini non sono particolari, cioè strettamente inerenti ai ·casi per i quali sono indicati, ma ri·entrano neLla concezione g·enerale deWedilizia abitativa o pubbliica, qua!li innanzi sono .~state delineate. Non si tratta imnero dd appUcazioni particolari o ecoeziornali, ma bensl di aprplioamoni inerenti aUo stesso principio generaLe, che si ricornnette alla concezione dell'edilizia abitativa e agevo!la.ta, quale innanzi è stata delineata. 8. - Si discute in dottrina se l'eLencazione dell'art. 9 sia tassativa o esemplificativa. Risulta da quanto innanm si è detto che in Tealtà occorre distinguere: 'la e1encamone .di espTorpriaziom pr.eordinate a fini pubblici div•ersi da quelLI:o della •esecuzione di opere pubbliche non può non esser·e tassativa per M carattere speciale di taU esprorpriaziom; la elencaZJione delle delle espropriazioni preordinate all'esecuZJione .di opere pubbliche ha invece vllllore esemphlficativo e ha ri:gua;vdo a turtte le opere pubbliche, che concorrono a reaiJizzare gli. interventi pubblici nel campo delil'edilizia e de1l'urban~stica, che poi .sono !le materie •di•scipldnate dalla leg.ge sulila casa. Per.ciò, pur ·essendo previste fra le opere di U!OC'banizzaz:ione solo gli a·sili nido, ilie scuole materne e le scuole d'obb!ligo, può farsi riCO!l'so aJ nuovo procedimento anche per le altre scuole, che in effetti erano aff~ancate alle pr.ime 'nella civcolave del Ministero dei LL.PP. 28-10-1967, n. 3210 (1). Così può fa~si ricorso a:l :nuovo procedimento peit' le opere di consolidamento o trasferimento di abitati. Non .può di:11si ·che attengano invece all'ediliZJia e alla urbanistica propriamente dette le orp.eie per ·costruZJione di tstituti ·di prevenzione e di pena, ovvero quelle per il collegamento viario e ferroviail'io con la Sdd!lia, per le quali infatti !l'applicazione della nuova disciplina è espvessamente richiamata con l'art. 6 della legge 12 novembre 1971, n. 113·3, e con l'aillt. 5 della legge 7 dicembir~e 1971, n. 1158. Una più complessa elaborazione legislativa si è avuta relativamente alle esprorpriaZJioni per provvidenze a favore dei ·comuni siciliani colpiti dal terremoto del 1968, per le quali una s~rie di di:sposiZJioni (art. 13 del (l) L'applicazione del n~ovo procedimento di espropriazione dell'edilizia universitaria è ora ·esplicitamente prevista dall'art 11 del d.l. l ottobre 1973, n. 580 (comma I). 144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.l. 27 febb.raio 1968, n. 72; arrt. 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21), rinviavano alla disciplina generale del!la legge del 1865, sia pure con taluni adattamenti. Emanata la legge sulla casa poteva ritenersi .che tali espropriazioni, quanto meno quelle per ·Consolidamento e trasferimento di abitati, fossero ·soggette alla nuwa di,soiplina .come fattispeci<e tipica della stessa; e non costituiva ostacolo .a taile interrpretazione l'art. 4 del d..l. 12 febbraio 1973, n. 8, che ri·chiamava perr tali ·espropriaziond la d1sciplina non solo 'del precedente decreto-legge 1968, n. 72, ma a:nche ·l:e ·successive integtt'lazioni e modificazioni, non •esclusa quindi queLla de11a legge •SUlla casa. Ma già nelil.a .relazione mirusterda1e (Camera dei Deputati, VI legisl., atto n. 1693, pag. 3) alla legg.e di ·convalida si osservava che •con Fa:rt. 4 si era voluta rkhiamare la precedente disciplina; e in sede di discussione parlamentare è ·stata approvata una modificazione del!l.a norma, diiretta appunto, secondo quanto ha ·spiegato uno degli onorevoli proponenti, a ribadire questo rinvio alla precedente discipliina (Camera dei Deputati, VI legisl., seduta 28 marzo 1973, pag. 6273). La relazione ministeriale, pur non .essendosi data egpr·essamente carico della deroga così .introdotta a11a disciplina deLLa •legge sulla casa, 1a giustifica per .considerazioni di spede, :fu1a Ie quali viene adombrata ·sia pure di sfuggita quella ·che si vuOile mantenere .tdentica 1a disciplina pèr l'attuazione di un unico prog<1:1amma, che ha •preso le mosse dai 1968. Si è fatta giustamente distinzione (9) fra opere pubbliche e opere di pubblica utilità, per limitare J.'applicazione della nuova disciplina alle prime ed esc1uderla per 1le seconde. La distinzione non solo riposa su una norma di legge (art. 2 della 'legge generrale del 1865), ma merita di essexe tenuta presente per delimitare il campo di applicazione della nuova disciplina con riguardo al1a materia, che è quelila degli interventi pubbJ.ici con esclusione delle espropriazioni a favore dei priVIati, e giustllii.ca i particolari crriteri stabiUti per la deterrminazione deH'indennità. Peraltro bisogna tenerre pvesente che i programmi dd. intervento possono essere realizzati .sia •con •l'ausilio ·di imprese a partecipazione statale (•art. 4), sia anche ·di altre imprrese (art. 56) o di cooperrative (art. 57), e pl"ecisare che la ·distinzione fra opere pubblldche e di :pubblica utiJ.ità va fatta con riguardo, anzichè ad un CII'iterio .soggettivo, quale può desumersi dal ·suddetto art. 2 della legge del 1865, a quello della finalità dell'intervento pubblico nel settore delil'edi1izia, il qual•e porta perr 1SUO conto ad escluderre l'appl.icazdone del1a nuova disciplina a interventi .e .scopi puramente privati, ·anche se meritevoli di considevazione. 9. - Non riteniamo invece che possa darsi alia .nuova disciplina portata generale, come invece sostiene una .corrente dottri:n:al!e (10) e ha rritenuto il Ministero dei LL.PP. ·con la circoLare 8 febbraio 1973, n. 991. Inverro tale nuova disciplina non può ·che riferrimi 31}1e materie considerrate nella legge sul·1a casa (edilizia ·e urbanistica), e nessun e1ementò induce a pensare che abbia voluto abrogare e sostituilre J.a legge ~en~ale del 1865, <rispetto alla quale invece si atteg~a coone Llegge speciale. D'aJ.tro canto non si compren,derebbe ·e rrimarrebbe ·senza .si~fioato !'·elencazione (9) PaEDIERI e altri, op. cit., pag. 108. Vedasi la recente sentenza del tribunale di Napoli 20 febbraio 1973 (in Rass. giuri,d. ENAL, pag. 415). (10) PREDIERI e altri, op. cit., pag. 107 e seg.; PIANESI, Alcune considerazioni ecc. in Riv. giur. edil., 1972, II, pag. 51; inve~e in conformità del testo vedasi guida pratica edita dall'A.N.I.A.C.P., menzionata dal PIANESI. PARTE II, QUESTIONI 145 deLl'art. 9, che invece ha la funzione di delineare l'ambito di applicazione della suddetta disciplina con riferimento alle materie trattate nella legge. Un'altva ·corrente dottvinaJle (11) esclude, sia pure incidentalmente, dall'applicazione deLla nuova disciplina le opere pubbldche .stataJli; ed è stata ri,presa e sviluppata nel parere del CotlSÌiglio di Stato 24 giugno 1972, che rapporta la rmova disciplina al!le opere pubbliche regionali (e degli enti locali) e \La esclude per le ope11e pubbliche ·statali (e degli enti pubb1id a carattere nazionaJ.e o ultraregionale). Tale itndirizzo si fonda pa-incipalmente sui vail'i decreti il:egi•slativi 15 gennaio 1972, che il Governo è ,stato autoriz2)ato ad 'emanare con l'art. 17 della legge 21 maggio 1970, n. 2182, e con i. quali è stato provveduto ad individuare le attribU2Jiooi. delle Regioni a 'statuto ordinario, in particoLare del decreto •legislativo n. 8, che trasferisce al!le Regioni le funzioni amministrative ·in materia di urbanistica e di .lavori pubblici a .caratter·e..reg,iona~e. Ma pur essendovi uno stretto collegamento fra la legge su11a casa e i suddetti decveti delegati, nel ,senso ·che Regioni ·e Comuni sono chiamati a svolgere una funzione dmportante, e mag.ari anche preminente, negli interventi .pubbldci in materia, oltre ·Che ·di urbanisti.ca, anche di edili:zJia, non ~ detto che questo ·collegamento sia assoluto, nel senso di escludere interventi pubblici anche dello Stato e di ·enti pubbLici nazionali nella materia deLl'edilizia: l'art. 10 menziona fra i soggetti legittimati a promuov·ere il nuovo procedimento di espropriazione in genere • le ammindstrazdoni e gli enti •, .senza esclusione quindi delle amministrazioni statali, come pure df enti nazionali. Và pvecisato che H parere del Consiglio di Stato fu !t'ichiesto ed è stato dato per defini11e l'ipotesi deUe • 1singole opere pubbliche • e, non già per delineare le aLtre ipotesi elencate nel1'art. 9. Le quali indubbiamente com-, prendono, nella Joro ampia formulazione, con le opere l"egionali, anche le opere pubbliche statali. Fr·a le .stesse opeve ·di urbamzzazione, che sono tipicamente a caJ:"attere 1oca1e, sono comp:11ese fe opere di cuLto, che sono attribuite alla competenza_ concorrente ·deJlo Stato dall'all.''t. 8, le.tt. i) del decreto Legislativo 15 gennaio 1972, n. 8. Così anche fra le oper.e di risanallllento r·estano a caJl'lico dello Stato quelle previste in tleggi speciaili per il •loro rilevante interesse nazionale (ileggi 17 marzo 1972, n. 519, e 28 febbraio 1967, n. 126, per i:J. risanamento di Siena; Legge 2 aprile 1968; n. 583, per la città di Loreto). Le opere di ricostruzione per eventi bellici o calamità naturali sono state ripartite fra la ·Competenza delilo 'Stato (art. 8, lett. l) ·e lett. i) dello stesso decreto legislativo) ·e la competenza delegata deLle Re~oni (art. 13, lett. a-b). Rimane riservata aLlo Stato la competen:zJa per i parchi nazionali · (all't. 4, lett. s) dell'altro decreto 'legislativo 15 gennaio 1972, n. 11). Lnoltre anche per ·le opere pubbliche h\asferite alle Regioni rimane ferma in via transitoria La competenza del1lo Stato a1loll'ché abbia assunto ·l'impegno contabHe per la rel:ativa ·spesa (art. 10 del decreto legislativo n. 8). Se poi ,si ha 1'1igua11do agli • altri fini previsti dalla iLeg~ • e • alle silngole opere pubbli-che •, non può escludersi l'intervento dello Stato e ·di enti pubblici a .camttere nazionaLe (ila Gescal, aa Cassa del Mezzogdorno, ecc.). Per ·l•e aziende e amministrazioni statali, ·e .per gli enti pubbldci, indicati nell'·art. 3, terzo comma, della legge, 'la discussione non ha un git'ande (11) BONACCORSI-LANZARO, op. Cit., pag, 52 e seg. 18 146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rilievo pratico, rpoichè il loro int·ea-vento nel settore de:hl.'edili.zia è mantenuto solo in V1ia .tempomnea. M.a tale inteNento, per ·quanto te.trl[lOI'a•neo, va tenuto pa:1esente per saggiare la validità del principio, che estende anche alle opere pubbliche di competenza dei suddetti organismi la nuova disciplina espropmativa. Senza dire che resta pur sempre affidata arlile Amministra: z,iom pubbliche in genere e statali in 'particolare l·a costruzione di alloggi di servizio (art. l, •secondo comma). Soprattutto, da un punto di vista g.enera1e e sistematico, bisogna considerao:- e che la ·legge sulla .casa 'stahi.Usce un piano e una triforma .a carattere gèneral·e, arpplicabi,le .cioè a tutte Ile opere pubbliche del 1settoce, e a tutti gli organi o enti che sono chiamati a operarvi. Per l'attuazione del piano e della rdfocma è previsto un si·stema c.d. plur:alistico, che si fonda sulla co~liaborauone di organi statali e di enti pubbH.ci, anche se assegna un ruolo premil!l!ente ma non •escl'IJisivo ,arne Regioni, i!n virtù sia della comrp.etenza p!ropr"ia in materia di urbanistica (art. 117 della Costituzione; art. 7 delLa Legge suLla ·casa; art. l del decreto :LegisLativo n. 8) sia delila competen: z,a delegata in materia di edilizia pubbHca, e per iLa par.te disciplinata daLla ·legge ,sul!lia casa (art. 4 di tale legge e art. 2., ultimo comma, del decreto legislativo n. 8). Al quaiÌe proposito non può non ri,levarsi ·Che, tr·attarndosi di competenza delegata, che quil!l!di può essere revocata con altl'a legge .statale, sembra davvero improbabHe che il iLegislatore abbia voluto fondave l'applicazione deLla nuova disciplina, per una parte così rilevante com'è quella dell"edHizia pubblica, su un eriteii'Iio sog.gettivo, qual'è quello di una competenz;a non definitiva, -con la conseguenza che la disciplina sostanziale delle esprop.riamoni verrebbe a variare a seconda che persista o V1enga vevocata questa ·competenza, anzichè sul criterdo oggettivo della natura del!le opere pubbliche nel 'settore 'dell'edilizia pubblica. Si è già visto quali orpe!'e statali rien1lrano nelle arltre ipotesi dell'art. 9, ma poi bisogna ritenere ·che sono comprese in quelle generiche deglii • altri fini della leg.ge • o delle • .singole opea-e pubbliche • ie orpea-e ·de:hl.'ediliz;ia statale, come anche quelle dell'<edilizia uniV'Elrsitari!a (art. 8 lett. i .del decreto legislativo n. 8), non diversamente dlalle analoghe opere per edifici pubblici regionali o per l'edi,liizia ,scolastica vegionale (art. 2, n. l, e 2 dello ,stesso decreto legislativo}, come pwe gli edifici e impianti di enti pubblici nazionali, .che rientrano fra quelli menzionati negli artt. 26, 27 e 35 della legge. 10. - Gli argomenti sui quaU si fonda l'indirizzo del Consiglio di Stato, sono soprattutto due: a) l'uno prende le mosse dalla ,competenza ll.'i,conosciuta con gli articoli 11 e 12 al presidente della giunta re.giona1e per la dichiarazione di p.u., l•a indicazione de1l'i·ndennità [pTOvvisocia .e l'ordine di deposito o pagamento dell'indennità per rilevar·e una inammissibile decl!inatocia della ·sovranità ·statale, che escluderebbe quindi il.'appi]icazione del nuovo procedimento ad opere statali (o di enti pubblici, che fanno capo allo Stato); b) l'altro ·si fonda sull'art. 3 del. decreto legislativo n. 8, 'che ·attribuisce alla competenza deLle Regioni di provvedere non solo agU adempimenti dei .suddetti artt. 11 'e 12 deLla legge, ma anche .di disporre il'·esprorpmazione e l'occupazione di urgenza (anche secondo il.'interpretaZìione risultante dall'art. 6 del decreto J.egi·slativo 30 dicembre 1972, n. 1036), per vedervi .la naturale evolurione del principio, che limita alle opere r.egionali o locali l'applicazione della nuova discipllina. PARTE II, QUESTIONI 147 La COJ:Im)etenza del presidente della giunta 11egionale è una competenza delegata, e anche temporanea (a11t. 25), e la ~competenza delegata non solo non comporta declinatoria della sovranità stataile, ma anzd la riaiferma, com'è reso 'evddente dall'ana·Loga ~competenza deLegata delle Regioni in materia di attuazione dei programmi delila 'legge ,sulla casa (all't. 4) •e dai poteri sostituti:vi riservati al Mimstero dei LL.PP. riguardo alll.'una e all'altra delega. Il vero è ·che, a fronte del .sistema plura'listico instaurato per l'attuazd: one del piano e della rifo11ma ~sulJJ:a casa, è stato p!l'evisto un s~stema pa!l'imenti · pluraUstico pe!l' ti procedimenti di esp!l'op!l'iazione, chiamandosi a collaborwe con ,gli O!l'gam ,statali (P!l',efetto e U.T.E.), or~ani regionaLi (presidente della giunta Tegiona<le). Questo sistema peraltro, adottato in via temporanea finché non fossero ,state definite le attribuzdoni trasfer[te alle Regioni per ~oompe~a p·ropria o delegata, è stato ~sostituito, una volta ·emarnati i decrem legislativi previsti p& questo scopo, •COn l'altro, in virtù del quale, in ,corrispondenza della (netta) •Sepal'azione del1la ·competenza re~ona1e da quella statalle, è tStata, ~appunto con l'art. 3 del decreto legislativo n. 8, pa:-ervi.sta una corrispondente 'll!etta sepa!l'azione dehla competenza !'egional,e da quella statale per gld adempimenti amministrativi del procedimento dd esprop!l'iazione. Ma non bisogna ~confondere il problema della discipll.ina legislativa del procedimento di ·eSpl'OpriaziO'll!e con U problema delle compertenze amministrative per i provvedimenti inerenti a tale procedimento. E in realtà l'art. 3 del decreto legislativo n. 8, (l)>elJ.o stabildre La competenza :t'e~onale nei procedirrnenm amministrativi per l<e espropriaziollli. relative a ope!l'e pubbliche 11egiona1i, non fa akun rife!l'imento alla nuova discipldna contenuta nella l~egge ~suhla casa, ma richiama in gene!l'e quella che può essere la disciplina appUcabi'1e, non ,esclusa ~la .disciplina g;eil!e!l'ale della legge del 1865. E' inV'ero ben lungi dahl'essere dimostrato che pe!l' 1e opere pubbmche regionali si appUcm 'soltanto la nuova disciplina, e non quella generale delLa 'legge del 1865, anche quando si tl'atti di opere pubbliche che esulano dal settore dell'ediJ.izia pubbUca. Sotto questo aspetto, bisogna dire che la competenza regionale, come non esclude l'applicabiLità della nuova disc1plina ad ope!l'e statalti., così non comporta ~che tale disciplina si estenda fino .a ·compi!'endervi rtutte 'le ope!l'e pubbliche regionali, .e in ~sostanza che ,la competenza amministrativa non costitUJisce valido ·cdterio p& deli~tare la sfei!'a di applicazione di tale dirsc1plina. E si può Tibadire un principio, ~cui ,si è accennato, in vil'tù del quale, pm non potendosi negare un colle·gamento fra la ·legge suHa casa e i deocéti. legislativi ,sulle a~tt!l'1buzd:oni delle Regioni, esso pe!l'ò non è assoLuto: non è cioè cosi esclusivo dal vietare l'applicazione della nuova disciplina ad opere statali, e non è .così ampio dal ricondurre sotto 1a nuova disciplina tutte le opere pubbliche re,gionaLi, occomendo neLl'uno e nel[' raltro caso ptO!l're m~ invece all.la natura e finaildtà delle opeTe pubbld:che, secondo il concetto innanzi enunciato. Per l'art. 117 della Costituzione le attribuzioni delle Regiom ~si !I'ifer[scono all'urbacistica e .a tutti in genere i lavo11i pubblici di interesse' locale', che sono poi indicati neLl'art. 2 del deoceto legislativo n. 8; e questi lavori pubbmci ·comprendono .anche taluni attinenti ,all',edilizia pubblica (uffici rregionali o di eillti ·locali, edilizia scolastica ecc.). Ma da un caillto non può ~dWsi ·Che comprendano tutta la materia, parte della quale viene affidata alle Regioni 1n base a delega, d'altro canto non !PUÒ nemmeno dirsi che tali lavori pubblici dd interesse 1ocale 148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non si :riferiscano anche a materie diverse dall'ediliizia pubbldoa: anche se è dU:ficile stabilire una linea di demarcazione fra gli uni e gli alilri, e occorrerà attendere gli sviluppi ~urtsprudenziaU per una sistemazione 'Più sicura, è improbabile pevaltro che possano ricondtm.'si nel!la materti.a dell'edilizia pubblica, .e quindli. nella s:llera di applicazione della nuo~a diJSciplina, ad esempio le opere &dTau1iche, le opa-e portuald, gli aerodTomi ·e ap!pll'odi turistici ecc. Come pure è improbabile che vi si possano rl·condurtre tutte le opere pubbliche delegate, come ad esempio i cantieri 'scuola, le pi,ocole dedvazioni di acque pubbliche ecc. Pevciò l'aTt. 3 del decreto ·le~slativo n. 8 'si limita a stabilire la competenza regionale per le espropriazioni relativ·e a opere pubbliche regionali o deLegate (e .che pertanto è competenZJa propria per le prime, competenza delegata per ·Le seconde), 'senza indical'e poi quale sia 1la di·sciplina applicabile, e quindi rinviando per questo diverso problema ·ai reLativi Pl'esupposti, che prendono in considerazione natura ·e finalità -delle opel'e pubbliche. · 11. -La sfera di applicazione della legge sulla casa in generale, e della nuova disciplina 'èsi>rOiPriativa in parttco1are, va :flissata con ~riguardo anche ati limiti che possono derivare dalla competenz·a legislativa delle Regioni, que11e a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. A questo riguardo bisogna tenere presente che la legge sulla casa è, sia pure ri:llerita alle specifiche materie in essa disciplinate (urbanistica ed edilizia pubbli<la), generale per tutti gli organi ed enti 'Chiamati a operare; inoltl'e tale Legg.e stabilisce un piano unitario esteso a tutti gli organi ed ·enti suddetti (nonchè anche alle imprese private, che [pOSSOno essere interessate), che ·comporta una rifol'ma economico-·sociale nelle suddette materie. Infine per •la vealizZJazione del ;piano e della rifocma sono apprestati fondi sta·taLi (artt. 3 e 5 e arrt. 67), che vengono erogati da organi statali, il C.E.R. e il C.I.P.E. (art. 3) ovv.ero il Mmistero dei LL.PP. (art. 5 e art. 67). Ma ~sono previste altre fonti di finantiamento, sia che si tenga conto delle opere pubbliche di organi o enti pubb1tci, .le quali affiancano e tntegtr"ano quelle dei programmi del piano, secondo quanto si è già detto, sia che le Regioni per i loro ·compiti operativi ricollil"ano a mutui ammessi a contributo 'statale (art. 5), sia che gli ·enti indicati nel!l'art. 72 ricorrano ai mutui agevolati ivi .consentiti. Per ,le Regioni a statuto .speciale vengono stabilirte le quote degli stanziamenti rispettivi, le quali ,poi ,sono ~scritte nei relativi bilanci e utildzzate per .le finalità previste dal!la legge (art. 70). Nell'ambito <di questo piano generale e UIJJi.tario (cioè <in definitiva a carattere nazionale), è p!'levista anche una particolare disciplina delle espropriazioni, la quale costituisce un complemento necessario del piano. Perciò la nuova legge, e con essa :lia nuova disci,plina espropriativa, ricevono applicazione generale ·senza incontrare alcun .limite, per quelli che ne costituiscono gli aspetti fondamentali, nella ·competenza oogislativa delle Regioni, anche se prdmaria (12). Pelt'altTo questo principio merita di essere ana:lizz'ato e puntualizzato rispetto alle Regioni a statuto ordmario e per ciascuna delLe Regioni a statuto speciale, avendosi riguavdo naturalmente aUe materie considerate e disciplinate con la legge ,sulla <lasa. (12) Nello stesso senso, anche se per aspetti e in base a considerazioni particolari, PnEDIERI e altri, op. cit., pag. 107. PARTE II, QUESTIONI 149 Per quanto ri~a:Nia le Regioni a statuto ordinario, le •stesse hanno una c.ompetenza legi•slativa concoiTernte con queLla sta1lale in materia di urbanistica e di ediLizia :regionale (uffici pubblici regionali o di enti locali, edilizia ·scolastica ecc.: art. 2 del decreto Legislativo n. 8). Peroiò il suddetto principio dell'.applioazione generale de'Ila legge su11a casa non incontra alcuna restrizione, ·essendo riservato alle Regj:oni suddette una competenza legislativa integrativa rispetto a tale legge, Quanto all'edildzia pubbUoa, ·cioè agli interventi pubblici nel setto!l'e de1redilizia, non è prevista nell'art. 117 della Costituzione alcuna competenza legislativa del!le Regioni a statuto cxrdinario; e non pall'e che la si possa :liM" rientrare in taluna delle materie menzionate nell'art. 117, &1 momento che l'•art. 4 della legge ,suLla casa prevede e l'arl. 2, ultimo comma, del deC!l'eto Legislativo n. 8 .conferma una delega a favcxre delle Regdoni, eioè in definitiva una competenza soltanto amminist:mtiva (Jdmitata d'aLtro canto agli inrterv>enti pubbUci della sola legge sulla casa). Sd.ochè questa legge si fonda .su una competenza legislativa statal•e, che è esclusiva. Un qu'alche .aspetto delicato può avell'ISi sul rpiano tecnico più che su que\Jo pratico, rper l'espropriazione per p.u. e l'occupazio·ne di urgenza, per le quali •l'art. 117 non prevede alcuna ·competenza del~e Regioni a statuto cxrdinario, a differenza di quanto è previsto negli statuti speciaLi per le altre Regioni. Potrebbe da ciò dedursi che alLe Regioni a statuto cxrdi• nario non :sia riconosciuta se non una competenza delegata, cioè solollanto amministrati va. E' probabile però che ·espropriazione per p.u. e occupazione di urgenza debbano essere COiliSiderate, anziché come materie distinte, come momenti dell'.esecuzione del•l'opera pubblica, ·ed essere attratte quindi nella competenza ·p11evista per le opere pubbliche. Perciò bisogna ritenel'e ·che l'art. 3 del decreto Leglislartivo n. 8 abbia attribuito alle Regioni per ·1\espropìJ:'Iiazione per p.u. e per l'occupazione di urgenza una competenza propria rper le opere pubbliche region!di o degli enti \locaLi dell'a·rt. 7 (nonchè degli enti e conscxrzi deWrurt. 4), e una competenza delegata, e quindi solo amministrativa, per ·l'esecuzione delle orpere pubbliche delegate. Per le altre Regioni e per le provincie di Trento e di Bolzano i rispettiV'i. 'statuti speci•ali prevedono una .competenza Legislativa primaria in materia ·di urband·stica (art. 4, n. 5, Fduli-Ven. Giulia; M't. 3, S~degna; art. 14, ~ett. f, Sidlia; art. 2, Lett. g, Valle d'Aosta; art. 8, n. 5, del t.u. 31 agOtsto 1972, n. 670), che però non esclude aprpliicazione generale della ilegge sulla casa per la parte in cui ·discdplina l'urbanistica. In materia di ·edilizia econOII'nica e popoLare, e quindi di interv.enti pubblici nelP.edHd.zia abitativa, è prrevista una competenza concorrente deJ.la Regione del Friuli-Venezia Gtulia (art. 5, n. 18, dello Statuto); una analoga competenza coocorrente deve ricoooscemi alla Regione .1Sai'da, dopo che la Corte Costituzionale ha, sia pure 1nd!dentalmente, ri~uto •COO [a sentenza n. 50 del 195-8, che JJa materia possa dentrare in quell.a dell'assistenza e beneficenza pubbUca attribuita aHa Regione con !l'M't. 4 lett. h dello Statuto; un anaLogo principio bisogna :alloca ammettere per la Regione deUa Valle d'Aosta, cui parimenti l'art. 3 letrt. i dello Statuto attribuisce una competenza integrativa nella materia dell'assistenza e beneficenza !(>l:lbblica. Per queste we Regioni un'analoga competenza concorrente o integrativa è riconosciuta in materi:a di espo:opdaziOitlle per .p.u. pe:r le opere non a .carico .dello Stato •con l'art. 5 dello Statuto del Friuli-V·enezia Giulia; 150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l'art. 4 di queLlo della Sardegna, •l'art. 3 lett. c dello Statuto delJ.a Valle d'Aosta. Perciò il principio dell'applicazione generale della nuova tegg.e non incontra alcuna limitazione nella competenzJa .concorrente di queste tre Regioni sia in materia di eddilizia pubblica, ·sia i:n materia di esp~ropriazJione, e •sia che si tratti di opere •a ·carico del•lo Stato, si•a che restino finanziate con altri fondi. Le provincie di Trento e BolZano usufruiscono invece di competenza primaria .sia in materia ·di edilizia popolare (art. 8, n. 10, del ·Citato testo unico 1972, n. 670) che in materia di esp['opri•azione rpe~r le opere pubbliche di competenz•a provinciale; la quale però non dovrebbe essere di !)stacolo all'applicazione deLla nuova .Jegg.e nazionale, .secondo .i pdncipi già indicati con particola.re riguardo all'analoga situazione in materia di urbanistica. Sta di fatto però che le due provdncie hanno emanato pll'oprie leggi, le quali peraltro, anziché contraprpoosi, integrano ed at·tuano queU.a nazionale (legg•e :provincia•1e 30 dicembve 1972, n. 31, per la provincia di Trento; e legge provinciaLe 20 agosto 1972, n. 15 per la provincia di Bolzano): l'art. l della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 .stabilisce che la legge si riferisce all'impiego unitario neHa Provincia di Trento dei fondi stanziati dallo Stato, dalla Provincia e da altll'i enti pubb1ci per l'attuazione dei programmi di edilizia comunque sovvenzionata, totaJ.mente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico; e tl'a·rt. 21 e seguenti detta una discilplina dell'espropriazione e dell'occupazione di urgenza per le opeve pubbliche provinciali, che è ricalcata su quella della legge nazionale, anche se per 1la verità se ne differenzia in parte per quanto :riguarda la determinazione den'i.ndennità di espropriazione (art. 28 primo e .secondo comma) e dell'indennità dovuta ai fittuari (art. 29, secondo comma). Occorrerà attender.e il vaglio dell'esperienza per saggiwe la legittimità ·Costituziona·Le di queste disposizioni sotto H profilo della ·competenza, ma anche sotto quello della uguaglianza dei cittadini propugnata dallo art. 3 della Costituzione, nell'.attuazione del piano unitario e generale deHa riforma. Lo Statuto deLla SicHta non considera !'·edilizia pubblica, ~riconoscendo però la competenza escLusiv:a della Regione per tutte iln genere le opere pubbliche, con esclusione soLtanto di quelle, che non solo sono a carattere nazionale, ma possano definirsi grandi op·ere pubbUche (art. 14, lett. g). Parimenti riconosce una competenza esclusiva della Regione per le espropriazioni per p. u. (art. 14, lett .. s). L'applicazione della legge nazionale, in base ai principi già indicati, non ha escluso che la Regione con l'art. 9 deLla ·Legge reg·ionale 31 marzo 1972, n. 19 -abbila esteso esplicitamente la nuova disciplina esprorpil'iativa • alle op·elt'e finanziate in tutto o in parte con fondi r·egionali •. 12. - Conviene a questo punto esaminare •Fart. 70 della J.egge sulla casa, sia per ragioni di connessione, dal momento che tratta delle regioni a statuto •speciaLe, ·sia per .Le possibili imiplicazioni che può avere •su quanto è stato osservato al paragrafo precedente. La norma .suddetta si riferisce alle • Regioni a •statuto ,speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare • nonché alle provincie di Trento e Bolzano e prescrive ,che i fondi assegnati dal OIPE siano iscritti nei ,~ rispettivi bilanci per essel'le utilizzati per .le finalità p.rreviste dalla iLegge. Dal che si può essere indotti a ri1:enere che le suddette Re~oni siano tenute a rispettare i fini della legge, ma no;n ad aprpU.care la legge stessa; PARTE II, QUESTIONI 151 e tale implicazione avrebbe una non lieve TLson~nza a proposito dell'espropriazione per p. u. e de1l'occupaztone di urgenza, che sono soltanto strumenti per l'attuazione dei fini detlla ,1egg.e. Intanto va chiar.ito, secondo quanto innanzi ,si è visto, che non vi sono Regioni a statuto speciale senza una ,competenza in materia di edilizia popolare, se ,si tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale, che ritiene la materia comptresa nella benef,icenza e asststenza rpubblica. La situazione si presenta più delicata rper la Regione siciliana, ma già i p<recedenti storici .inducono a non :lìal'e eccezd.one nemmeno per questa Regione, la quale ad esempio ebbe a istituire la ISCAL per lo svolgimento nel suo territorio dell'attività tprorpria della GESCAL. E d'altro canto la tesi contraria porterebbe a conseguenze inammissibili; poiché, mancando per essa La possibilità di delega .consenti·ta pe<r 1e Regioni a statuto ordinatrio (come anche in aliwe materie per ile altre Regioni a statuto speciale), per •lo meno nei termini 1Jn cui è consenttta rp,er le une e le altre, non si vede come altrimenti s~a possibile interessare ilca Regione S1ciliana all'attuazione del piano ,e delLa ;r~iforma. Si.cché in l'eaLtà la norma ha applicazione per tutte ,le Regioni a statuto speciale e sotto questo aspetto l'unico problema, che, per virtù di contrasto, essa evidenzia è quello di stabiHJre quale diver.so sistema ,contabile debba o possa essere seguito per le Regioni a statuto ordinario per il controllo pubblico della spesa. D'altro canto, stabilendo la nuova legge un piano unitario e nazior,tale della riforma economico-,sociale, nessun rilievo ha rispetto all'81P'Plicazione di essa che le Regioni a statuto <speciale possano avere una competenza concorrente o esclusiva (distinzione che del resto non è fatta nemmeno nell'art. 70), poiché l'una e l'altra 1lungi daJ. costituire un limite all'applicazione della legge, in realtà ,cons€'llltono soltanto un'attività legi,slativa integr> ativa, .cioè di complemento e di attuazione della legge sulila .casa. Deriva da ciò che la r,eaòlizzazione dei fini, che l'art. 70 presctrive alle suddette Regioni per l'impiego dei fondi ad ·esse assegnate, viene operata in base all'aprplicaZJione delLa legge stessa, salVIa soltanto la possibilità di emanare norme regionali integrative. D) COMPETENZA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE 13. - E' questo l'argomento più delicato, rpoiché offre 11 fianco a difficoltà e perplessità non ltevi. Gli a<rtt. 10 ·e ,seg. del'La legge sulla ,casa stabiliscono una serie di ·competenze per i vatri incombenti del procedimento di esp<ropriazione: a) il sindaco del comune, presso il quale si opera n deposito previsto dall'art. 10, provvede alle notifiche, comunicazioni e di altri adempimenti ivi indicati; b) il presidente della giunta regionale (e in via sostitutiv-a il Ministero dei LL.PP.) provvede per la dichiarazione di p.u. ,e, .come ademp,imento accessorio - è questa una ·caratteristi.ca del nuovo p>rocedimento - all'indicazione dell'indennità provvisoria, e all'ordine di pag~amento o di depos~to della ,stessa (artt. 11 e 12); c) H prefetto provvede alremanazione del rprovvedimento di esproprtazione o di occupazione di urgenza (arti. 13 e 20); nonché al nulla-osta per lo svincolo de1le somme depositate (art. 12); 152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d) è prevista poi la competenza della Ca•ssa DD.PP. per il deposito delle somme relative all'indennità di espropriazione (ma anche di occupazione: .art. 12, ultimo coo:nma); e inolitre e) quella dell'U.T.E. per la detennina7!ione del valore agricolo medio (alrt. 16), per iLa .deter111Jonazione dell'indennità di esproprio (art. 15) e di quella di occupa2lione (art. 20). La nuova disciplina p.erò non ha sostituito tutte le competenze e tutti gli ·adempimenti, rpTevisti, sia pure con ri:tlerimento al procedimento di espropriazione discilpl·inato in precedenza, nella legge g•enerale del 1865 o nelle numerose ·leggi <speci•ali succedutesi. L'esempio più evideltlJte è quello della dichiarazione implicita di p.u., che in genere ere riconnessa all'approva7! ione del progetto d'opera (le~ge 8 :tlebbraio 1923, n. 422, per le opere statali), e •che viene richiamata e mantenuta anche 'l1elativacmente al nuòvo procedimento di ·espropriazione (<art. 11). Stando ·a questo ordine di idee, bisogna ritenere che non sono state sostitutte nemmeno le ·competenze delle Regioni a statuto speciale rèlativamente <a quelle espropriazioni ad esse attribuite con i rispettivi statuti speciali. Tali competenze hanno continuato e continuano ad essere fissate negli ordinamenti delle suddette Regioni; e invece queLle· stabilite nella legge sulla casa si r.i:fleriscono, oltre che a esprr~iazioni .statali o di enti pubblici, a espropri.a7!ioni delle Regioni a statuto ordinario. Oiò è reso evidente dall'intervento sostitutivo del Ministro dei LL.PP., previsto da:l!l'articol< l 11 per la dichiarazione di p.u. (ma anche per gli adempimenti accessori della determinazione dell'indennità provvisoria ,e dell'ordi-ne di deposito e pagamento), e che è tipico della delega conferita a tali regioni (articolo 17, ·legge 16 maggio 1970, n. 281). E' reso evidente anche per il fatto che la competenza del presidente della giunta regionaJe ·sia una competenza delegata (art. 25) e sira una competenza delegata temporanea in attesa dell'emanazione dei deCil'eti legislativi per l'attribuzione delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario (ivi). Emanati tali decreti rleg·i·slativi e dato assetto defilnitivo .a.Ha sfera delle attribuzioni di tali Regioni, è venuta meno la competenza del •presidente della giunta regionale, facendo sorgere il p!roblema di quale sia l'organo che subentra al suo posto. Per l•e Regioni l'art. 3 del deCil'eto legirslativo n. 8, creando una competenza delle stesse anche pe:r i provvedimenti di egproprria7!ione e di occupazione di urgenza, ha risolto in parte tale problema, poichè co~ente di l'i:nvia:ve ai SÌlllgoli ordinamenti regionali, anche se poi-- non specifica come tale ·competenza venga ripartita fra gli organi re~onali (e in rrea.ltà non lo poteVJa, dati i termini della delega). Anche per le altre espropriazioni (del·lo Stato e de~li enti pubblici) è mancata e manca rparimenti una norma, che chiarisca quali siano gli organi chiamati a sostituire n presidente della giunta regionale, dopo scaduta 1a delega temporane-a confevi1Ja ano stesso; e non si può che richiamall'si ai princìpi dell'ordinamento stata-Je. Questa, che costituisce una V·era e propria J.acuna, non deve però essere portata aUle es1lr·eme conseguenze, e non può valere come sintomo per escludel1e l'applicazione della nuoVJa dirsci.Jpl.!i.na ad opere pubbliche non regionali, .secondo J.'indirizzo .consultivo del C'onsigl.io di Stato. lintanto nnconveniente esi•ste anche per quelle opere pubbliche statali o di enti pubbH·ci nazionali, le quali certamente ricadono sotto la nuova disciplina per •essere espressamente menzionate nell'art. 9, come ·già abbiamo visto. PARTE II, QUESTIONI 153 ln secondo luogo 'si è vi!sto che ·l'inconv·eni,ente e il modo d·i ovviarvi, mediante cioè un vi!nvio ·ai princì.pi dei rLspettivi ordinamenti, non SO\IlO differenti per ile Regioni a statuto O!l'ldinario. Arnzi per esse - e l'osservazione coinvolge anche l'e Regioni a statuto speciale - il mancato coordinamento estende il novero degli !inconvenienti, poichè non si è considooato se sia possibile e non è stata prevista la sostituzione della competenza della Cassa DD.PP. e de1l'U.T.E. (la legge trentina 30 dicembre 1972, n. 32, g.ià c!i:tata, ha sostituito la TeSQ['eria provinciale alLa Cassa DD.PP., art. 24, ma ha mantenuto •la compe.tenza dell'U.T.E., art. 28). La verttà è èbe è mancato un coordinamento, poichè .si è ·confUJSO fra due problemi, i quali, pur essendo cohnessi, SOOliO però diffierenti, quello della nuova disciplina espropriativa e l'al·tro deH'attribuziooe delLe funzioni a.Lle Regioni a statuto ordinario e si è ritenuto che, risolto il secondo, rimanesse risolto il primo. E' .auspi-cabile che •si prenda l'iniziativa perr un tale coordinamento, in mancanza del quale non resta che richiamarsi ai princi:p·i della legislaz,ione vigente~ · lntanto bisogna ·tener presente che la ·competenza del presidente della giunta regionale ooa, oltre che delegata, anche temporanea, sicché non è azzardato ritenere che essa abbia compresso, ma non sopresso quelle precedenti, le quali perciò rivivono aHa scadenza del termine ·stabilito per quella. La difficoltà sta nel dare una sistemazione alla determinazione (meglio, alla indicazione) dell'indennità provvisoria, che è adempimento proprio del nuovo procedimento, che quindi non trov;a una previsione nelle leggi precedenti. Ma, come si è già accennato•, è questo un adempimento accessorio della dichiarazione di p.u.: la indennità provvisoria vi·ene determinata dall'U.T.E. e indicata nell'atto della dichiarazione di p.u. (su questo punto llart. 23 della legge trentina è più pre<Ciso dell'art. 11 deJ.[a J..egge nazionale). Perciò esso è demandato all'organo che procede ·alla dkhiarazione di p.u. 'Riteniamo anzi che questa accessorietà costitui•sca una delle caratteristiche del nuovo .procedimento .e si estenda anche all'ordine di deposito o di pagamento (art. 12), che, d'a1ltro canto, •secondo un parere dei!. Consiglio di Stato del 25 giugno 1970, n. 1782, non ha rilievo di atto necessario per la l·egittimità del .procedimento di esproprio, ma vale soltanto a consentire il deposito o il pagamento, il qual.e invece costituisce preSIUJp.posto !)['Ocedwale .per l'emanazione del provvedimento di •espropriazione. Perciò tale ordine, anziché PI!'Omanare dall'autorità giudiziaria irn base aHa precedente legislazione, in effetti deve promanare dalla stessa autorità che emette la dichiarazione di p.u., e insieme indi·ca ila indenrutà ·e ne ordina il deposito o il pagamento, secondo le nuove caratteristiche del procedimento. Un'altra soluzione tiene conto del :potere .sostitutivo riconosciuto con l'art. 11 al Ministro dei LL.PP. ,per la dichiarazione di p.u. (e quindi per gli adempimenti contestuald. e collater·ali dell'indicazione delil'indennità e dell'oodine di pagamento o di deposito). Non può di!rsi che tale potere sostitutivo sia venuto meno col venir meno della competenza de,legata del !)['•esidente della giunta re~onale; e ad esempio vi è da domandwsi se •e,sso non sia ugua1lmente esercitabile per le opere .pubbliche delegate, ri.spetto alle quali .è delegata altr·esì la competenz,a regionale per il procedimento di espropriazione. Ma un ta1e potere sostitutivo, ~evisto rperr J.'ipotesi di inerZJia dell'org·ano del·egato, in realtà non può essere ·escluso in tutti gH altri 154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO casi in ·cui m81Ilchi l'esercizio delila funzione, ad esempio per vacanza del ·l'ufricio, e quindi in tutti i casi in cui si ·rende necessaria la 'sostlituzione. Questa seconda soluzione ha il pregio di tener conto delila funzione di controllo e di propulsione, ·che la legge sulla casa il'liserva 'al Ministero dei LL.PP., mentre la prima sembr·a più ortodossa su un piano tecmco-forma: te; ma, in mancanza di un auspicabile •coordinamento LegisLativo, solo gli sviluppi giurispit'udenzi•ali potranno Tlealizzare una si•stemazione skura. E) QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO 14. - Le norme del nuovo procedimento sono di immediata applicazione per loro natUJ)a: in quanto ·Cioè norme procedurali e in quanto nol'IIIle di diritto pubblico. Il probLem!:) si è presentato già in passato per pre•cedenti disposizioni in materia di •espropriazione, e la dottrina còme La giurisprudenza .ebbero a ritenere che fossero di immediata RPIP'1ioazione (tempus regit actum) (13). Del resto un richiamo particolare a questo principio è fatto neLl'art. 36, sotto un dupli·oe ·aspetto: che le ·espropriazioni di .aree dei piani di zona, avviate da enti diversi dai comuni, sono proseguite da tali enti a loco nome; e •che le espropriazioni proseguono in base alla TIIUova J.egge. Dal che deriva l'altro principio .che gli atti compiuti sotto l'impero deLla leg.ge precedente conservano La Joro efficacia procedural·e, sono cioè conserva•ti per iLa proseOU2lione del procedimento. Una precisazione occmlt'e fare per l'indennità .di .espropriazione, che va determinata in ba•se aHa legge vigente nel momento in cui è emanato il provvedimento abLativo. Trattandosi inv·ero di indennità per il .sacrificio del diritto di proprietà, non può che riferirsi al momento in cui questo sacrificio si .produce. Di tale principio sono •state fatte numerose applica- 2lioni, allorchè si è trattato ad .esempio di definire La situazione di fatto, che deve essere vaJlutata per fissare l'indennità di esproprio; ma in realtà esso serve per ancorare non .solo la situazione .di fatto, ma anche quella giuridica al momènto deWespropriazione, cioè dell'emanazione del decreto di esproprio (14). La formulazione deH'art. 36, in cui si parla di atti definiti o non definiti all'entrata in vigore della nuova legge, per prescrivere che conservano la loro efficacia i primi, sono invece soggetti aLla nuova legge i secondi, ha fatto SO!l'gere una qualche incertezza relativamente alla determinazione dell'•indennità provvisoria. E' .stato infatti osservato che con la rpeu:-iZiia giudizi• ale e l'mdine giudi2liarto di paga~mento o deposito ila deteirminazione dell'indennità provvisoria rientrerebbe fra gli atti definiti dell'art. 36, per i quali vige il principio della 1oro conservazione, anche .se :successivamente e prima dell'emanazione del decreto di •esproprio è ·subentrata la nuova Legge. (13) CARUGNO, L'espropriazione per p.u., ed 1958, n. 156, pag. 289; Cons. di Stato, II Sez., 4 marzo 1960, n. 245, in Consigtio di Stato, I, 357; Ad. Plen. 25 ottobre 1965, n. 21, in Foro It., III, 358. (14) In questi stessi termini è la circolare del Ministero dei LL.PP. 8 febbraio 1972, n. 991, già citata; e anche CARUGNO, op. loc. cit. Vedasi anche Cass. I sez.. 29 maggio 1969, n. 1900. PARTE II, QUESTIONI 155 Peraltro occorre· tenere presente .che la determinazione dell'indennità di espropriazione si svolge si'a secondo la precedente disciplina che secondo quella della legge 'sulla casa in più fasi: una prima, temporaa1Jea e provvisoria, che .consente H deposito o il pagamento dell'indennità e quilndi J.a emanazione del decreto di espropdazione; e l'aLtra successiva, che porta alla determina~ione dell'indennità effettiva 'e definitiva. Avuto riguardo a queste due operazioni, si può dire che la prima ha un rilievo .e un'efficacia puramente prooedur.a1e, poiché è predisposta al iiilne di consentire il deposito o il pagamento delll.'indennlità provvisoria e quindi -l'emanazione del dec~reto di eSJPa:"oprio; la ·seoonda ha ·effetto sostanziaLe, pokhé è svincolata dail procedimento di espropll'iazione e mira a determinare l'indennità ef:tiettivamente ·e definitivamente dovuta. E questa seconda opera:zJione assorbe e sostituisce la prima, ancorando la valutazione al momento dell'ablazione del bene immobile. Perciò è certo ·che in un PTOoedimento avviato •Sotto l'impero della pll'ecedente disciplina ·la .stima giudiziale e l'ordine giudiziario di deposito o pagamento conservano il loro valore, ma per quelli che ne sono gli effetti procedurali, nel senso che consentono di far luogo all'emanazione del decreto di espToprio. Ma ciò non toglie che, emanato il decreto di esp'l"oprio dopo entrata :in vigore la nuova legge, resti ancora impre.giudicata la seconda operaz,ione volta a dare •l'indenni.tà definitiva ed effettiva (volrta cioè a pll'odurre un effetto sostanziaLe e non più procedurale), ·e questa non 'P'Qtrà che essere condotta in base alla 'nnova Legge ·e ai criteri di valutazione in essa previsti. Questo .coroLlario peraltro solLeva un altro pa-oblema di diritto transitorio, poiché re·sta a vedere se l'opposizione alla stima, che occorre promuovell'e peT avere una vailutazione definitiva, va portato all'•esame del Tribunale, secondo la precedente disciplina (art. 51), o della Col!"te d'Appello, secondo la nuova 'disdpJ.ina (art. 19). Anche le norme sulLa competenza sono di immediata applicazione e proprio in tema di giudice competente a pronunziare .sull'i.ndennità di •espropriazione non manca un qualche precedente giurisprudenziale in tale senso (15). Ma in questo caso, .più che porre mente al diverso giudice, occocre considerare il diverso oggetto (.petitum) dei due giudizi: quelllo del Tiribunale inV1este la perizia giudiziale e con essa tl decr•eto di espropriazione, che vi si è attenuto; quello della Corte di AppeHo invece investe hl stima dell'U.T.E. (senza ,che V·enga in discussione il decreto di e,spll'opri!3.zione). B1sogna considerare .che la 'competenza giudiziaria viene a radica111si in base a tale diverso oggetto, a •seconda doè che venga in d:ilscussione ll.a pell'izia g.iudizlale e con essa il decreto di espropriazione ovvero venga in discussione la ·stima dell'U.T.E. Da1l che deriva che non può escludeTsi 'che nella ipotesi suddetta la competenza re•sti quella del Tdbnnale (e l'opposizione va proposta ·entro il •termine dell'art. 51 della legge del 186.5). Ma bisogna aggiungere ·che ·l'indagine ha un'importanza sopTattutto teorica; poiché, una volta proposta l'opposizione, essa ~resta vaUda anche se il giudice dovesse d!ichiaracr:-si incompetente, se il giudizio venga riassunto in tempo (art. 50 c.p.c.). ROCCO DI CIOMMO (15) CARUGNO, Op. loc. cit, 156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta di registro - Agevolazioni tributarie - Decadenza - Decorrenza della prescrizione dell'imposta normale. Se il termine per chiedere il pagamento delle normali imposte di registro su atto di compravendita registra,to con Zia aliquota "-gevolata dell'l% in favore dell'a.gricoltura, decorra dalla data di registrazione dell'atto ovvero dal momento in cui è avvenuta la decadenza del contribuente dalla agevolazione tributaria. (Art. 136, l. 30 dicembre 1923, n. 3265; l. 18 novembre 1964, n. 1271). (Cont. 14173; Bolzano Stella è. Finanze; Avv. Stato De Luca). Imposta di registro- Agevolazioni tributarie a favore dell'edilizia- Se il certificato di abitabilità rilasciato con effetti retroattivi sottoposto alla registrazione, sia valido per la concessione dei benefici. Se il. certificato di abitabilità rilasciato dal Comune posteriormente alla registrazione dell'atto, ma attestante l'abitabilità stessa retroattivamente, con riferimento ad epoca anteriore alla registrazione, sia sufficiente per la concessione dei benefici fiscali (riduzione a metà dell'imposta di registro ed a un quarto delZ'imposta ipotecaria). (Art. 17, legge 2 luglio 1949, n. 408). (Cont. 44/73; Zucca c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu). Imposta di registro - Agevolazioni tributarie per l'edilizia - Se l'agevolazione possa essere concessa nél caso di rilascio di certificato di abitabilità condizionata. Se la riduzione ad un quarto dell'imposta ipotecaria e la riduzione a metà dell'imposta di registro, possa essere concessa in caso di acquisto di casa di abitazione non di lusso, la cui dichiarazione di abitabilità sia stata rilasciata dal Comune con espressa riserva che • il decreto di abitabilità verrà rilasciato non appena pervenuto· il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco·· (Art. 17, legge 2 luglio 1949, n. 408). (Cont. 44/73; Zucca c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu). Imposta di registro,- Quietanze menzionate in sentenza e non rinvenute nei fascicoli di causa - Se sia· legittima l'applicazione dell'imposta proporzionale. Se sia legittima la richiesta di imposta pqooporzionale di registro su quietanze menzionate genericamente in una sentenza (e non rinvenute nei fascicoli deZle parti nè in altro modo acquisite dagLi Uffici Finanziari) la PARTE II, QUESTIONI 157 quale abbia esaminate le medesime soltanto quali scritture di comparazione, in un procedimento di ve-rificazione di scrittura disconosciuta. (Artt. 2, n. l, 62, 72, r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269). (Cont. 6/73; Merigo Giovanni c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu). Imposte e tasse in ~enere - Commissioni tributarie - Processo tributario - Se sia applicabile l'istituto dell:interruzione. Se al processo tributario dinanzi alle Commissioni sia applicabile l'istituto della • interruzione • del processo in caso di raggiungimento di maggior età del minore, legalmente rappresentato dal genitore esercente la patria potestà. (Art. 300, c.p.c.). (Cont. 57 /73; Finanze c. Brighetti; Avv. Stato Porqueddu). Imposte e tasse in ~enere - Commissioni tributarie - Se all'impu~nativa dinanzi l' A.G.O. delle decisioni tributarie siano applicabili le stesse norme sull'evento interruttivo del processo. Se all'impugnativa dinanzi al Giudice Ordinario, delle decisioni rese dalla Commissione Provinciale dette Imposte in sede di valutazione, siano (lpplicabili le medesime norme valevoli in caso di evento interruttivo del processo (raggiungimento della maggiore età del minore rappresentato nel processo tributario dal genitore esercente la patria potestà) verifìcatosi prima della notifica dell'atto· di appello. (Art. 300, c.p.c.; art. 92, r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639). (Cont. 57 /73; Finanze c. Brighetti; Avv. Stato Porqueddu). Imposte e tasse in ~enere - Concordato tributario - Sottoscrizione da parte del Curatore senza l'autorizzazione del tribunaìe - Se sia nullo o annullabile o sia sanato per l'inutile decorso del tertn.i:fte di cui all'art. 34 t. u. sulle imposte dirette. Se il concordato tributario in materia di imposte dirette, sottoscritto dal Curatore Fallimentare senza l'autorizzazione del Tribunale, sia infìciato da nuLlità, o da semplice annullabilità reLativa, e comunque se il relativo vizio non sia stato sanato dall'inutile decorso del termine di sessanta· giorni stabilito daLl'art. 34 del t.u. sulla II.DD. (Artt. 25, 35, r.d. 16 marzo 1942, n. 267; art. 34 t.u. 29 gennaio 1958, n. 645). (Cont. 18/73; Mariani c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu). 158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte e tasse in genere - Fallimento della moglie separata - Se il marito, cumulando i propri redditi con quelli della moglie, ne debba rispondere ai fini dell'imposta complementare. Se il coniuge la cui moglie, imprenditrice commerciale da cui è di fatto separato, sia faLlita, debba rispondere dei redditi della stessa, cumulati con i propri, ai fini della imposta complementare. (Art. 131, t.u. 29 gennJaio 1958, n. 645). (Cont. 18/73; Mariani c. Finanze; Avv. Stato Porqueddu). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE QUE8TIONI PROPOSTE Codice civile, art. 252, terzo e quarto comma (artt. 2, 29 e 30 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 21 ma.ggio 1973, G.U. 10 ottobre 1973, n. 263. codice civile, art. 131 O, primo comma (art. 3, primo comma, e art. 24, secondo ·comma, della Costituzione). Corte dei Conti, seconda sezione, 0'1:-dinanza 10 ma.ggio 1973, G.U. 24 ottobre 1973, n. 276. codice civile, art. 1901· (art. 41 della Costituzione). Pretore di Boiano, ordinanza 9 luglio 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276. codice civile, art. 1916, secondo comma (a•rt. 3 della Costituzione). Pretore di F·errara, ordinanza 10 luglio 1973, G.U. 24 ottobre 1973, n. 276. codice civile, art. 2120, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). Tribunale di La Spezia, ordinanze 18 maggio 1973 (due), G. U. 12 settembre 1973, n. 236. c·odice civile, disp. att., art. 34 (artt. 2, 29 e 30 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 21 maggio 1973, G.U. 10 ottobre 1973, n. 263. codice di procedura civile, art. 51, secondo comma (art. 25 della Costituzione). Pretore di Gravina di Puglia, ordinanza 24 luglio 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276. codice di .procedura civile, art. 637, terzo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione). Pretore di Ferrara, ordinanze 12 giugno 1973 (due), G. U. 24 ottobre 1973, n. 276. 160 RASSEGNA DELL~AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura civile, artt. 659 e 665 (artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione). Pretore di Coverzere, ordinanza 17 aprile 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276. codice di procedura civile, art. 665 (avt. 24 della. Co·stituzione). Pretore di Firenze, ordinanza 11 .giugno 1973, G.U. 26 sett~bre 1973, n. 249. codice di procedura civile, disp. att., art. 7·8 (art. 25 della Costituzione). Pretore di Gravina di Puglia, ordinanza 24 luglio 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276. codice penale, artt. 132 e 341 (artt. 3 e 27 della Costituzion'e). Pretore di Fiorenzuola D'Arda, ovdinanza 4 ,giugno 1973, G.U. 12 settembre 1973, n. 236. codice penale, art. 174 (art. 3 della Costituztone). Pretore di Rovereto, ordinanZ'a 3 agosto 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276. codice penale, art. 313, terzo comma (artt. 112, 111 e 113 della Costituzione). Corte di assise di Forli, oroinanza l" giugno 1973, G. U. 26 settembre 1973, n. 249. Corte di assise di Ravenna, ordinanze 12 e 13 giugno 1973 (complessivamente quattro), G. U. 26 settembre 1973, n. 249 e 10 ottobre · 1973, n. 263. , _ Giudice istruttore del tribunale di Locri, ordtnanza 16 ·giugno 1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236. codice penale, artt. 449, primo comma, e 423, primo comma (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Pisa, ordinanza 11 giugno 1973, G.U. 10 ottobre 1973, n. 263. codice penale, art. 508, primo comma (artt. 3 e 40 del1a Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Biella, otrdinanza 19 giugno 1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236. codice penale, art. 573 (art. 3 della Costituzione). :Pretore di Gela, ordinanza 9 giugno 1973, G. U. 26 settembre 1973, n. 249. i i PAR.TE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 161 codice penale, artt. 718 e 720 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Sampierdarena, ordinanza 13 marzo 1973, G.U. 12 settembre 1973, n. 236. codice di procèdura penale, art. 20 (artt. 3, prima parte, e 25, ;prima parte, della Costituzione). Pretore di Bari, ordinanza 23 marzo 1973, G. U. 12 settembre 1973, n.. 236. codice d'i procedura .penale, art. 27, primo comma (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanza 11 a~prile 1972, G.U. 24 ottobre 1973, n. 276. T-ribunale di Roma, ordinanza 23 dicembre 1972, G.·u. 26 settembre 1973, [];, 249. Tribunale di Rovigo, ordinanza 8 giugno 1973, G. U. 10 ottobre 1973, n. 263. codice di procedura penale, art. 94, secondo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Serra S. Bruno, ordinanza 28 aprile 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276. codice d•i procedura penale, artt. 134, 304, 266 e 169 (artt. 2, 3 e 24 del1a Costituzione). Corte d'appello di Bologna, ol1dinanza 9 aprile 1973, G. U. 10 ottobre 1973, n. 2·63. codice di procedura penale, art. 272 (art. 13, ultimo comma, della Costituzione). Corte di cassazione, ordinanza 30 giugno 1973, G. U. 10 ottobre 1973, n. 263. codice di procedura penale, art. 387 (art. 24 del1a Costituzione). Tribunale di Cosenza, ordinanza 7 giugno 1973, G.U. 10 ottobre 1973, n. 263. codice di procedura pent;de, art. 392, ultima parte (art. 25 della Costituzione). Tribunale di Livorno, ordinanza 18 maggio 1973, G. U. 10 ottobre 1973, n. 263. 19 . 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3 e 9 (artt. 3, 13 e 14 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 9 marzo 1973, G.U. 12 settembre 1973, n. 236. legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, secondo comma (a·rtt. 3, 13, 24 e 25 della. Costituzione). Pretore di Barra, ordinanza 12 ~aprile 1973, G.U. 26 settembre 1973, n. 249. Tribunale di Siracusa, ordinanza 30 maggio 1973, G.U. 26 settembre 1973, n. 249. d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 113, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Morbegno, ordinanza 30 aprile J973, G.U. 26 settembre 1973, n. 249. Tribunale di Forli, ordinanza 17 maggio 1973, G. U. 26 s'ettembre 1973, n. 249. legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (artt. 70, 76 e 77 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanze 15 maggio 1973 (tre), G. U. 12 settembre 1973, n. 236. •· d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 261 e 262 (artt. 3, 24, second,o comma, e 101 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 12 luglio 1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma (artt. 3, 25, primo comma, e 24, secondo comma, del,la Costituzione). Pretore di Oristano, ordinanza 24 ma,ggio 1973, G.U. 26 settembre 1973, n. 249. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 140 (artt. 3, 24 deUa Costituzione). Pretore di Fel'l'ara, ordinanza 19 giugno 1973, G. U. 26 settembre 1973, n. 249. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, nn. 3 e 7 (art. 51 della Costituzione). Tribunale di Spoleto, ordinanza 27 giugno 1973, G.U. 12 settembre 1973, n,. 236. •a\e, art. 4 d1 a, della Co1 ale di c~ 1 2: 1973, n. i para9rafo 1 ~abinieri) ~ ordinan~ . a, ! .'i , 11 32.70, a~ ti • ~ i ~ ii Bolognaj l ~ 2.9, "' 4, ar, 1. na, 0rdin~ 1 929, 11, 4. a una, ordin l '· i \931. "' 23! l rgibonsi, ol'! i ' . i l931. "' 773 ·: odena, or~ nbre 1933, ì Lglesias, ori ~. raio 1936, n , stituzione ~o perosa A1 ~. n. 249. 164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 3 e 9 (artt. 3, 13 e 14 della Costituzione). Pretore di Modena, ordinanza 9 marzo 1973, G.U. 12 settembre 1973, n. 236. legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 11, secondo comma (artt. 3, 13, 24 e 25 della Costituzione) . Pretore di Barr:a, ordinanza 12 aprile 1973, G. U. 26 settembre 1973, n. 249. Tribunale di Siracusa, ordinanza 30 maggio 1973, G. U. 26 settembre 1973, n. 249. d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 113, ultimo comma (art. 3 della Costituzione). Pretore di Morbegno, ordinanza 30 aprile ].973, G.U. 26 settembre 1973, n. 249. Tribunale di Forli, ordinanza 17 maggio 1973, G. U. 26 s1ettembre 1973, n. 249. legge 14 ottobre 1957, n. 1203 (artt. 70, 76 e 77 della Costituzione). Tribunale di Genova, ordinanze 15 maggio 1973 (tre), G. U. 12 settembre 1973, n. 236. " d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 261 e 262 (artt. 3, 24, second,o comma, e 101 della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanza 12 luglio 1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, secondo comma (artt. 3, 2~, primo comma, e 24, se,corndo comma, deHa Costituzione). Pretore di Oristano, ordinanza 24 ma.ggto 1973, G. U. 26 settembre 1973, n. 249. d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 140 (artt. 3, 24 della Costituzione). Pretore di FeNara, ordinanza 19 ,giugno 1973, G.U. 26 settembre 1973, n. 249. d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, nn. 3 e 7 (art. 51 della Costituzione). Tribunale di Spoleto, ordinanza 27 giugno 1973, G.U. 12 settembre 1973, n,. 236. 'B6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 20, lettera c (artt. 36 e 38 tde1la Costituzione). Tribuna.le di Trento, ordinanza 28 giugno 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24 (art. 27 della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Velletri, ordinanza 27 giugno 1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236. legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32' (art. 3 della Costituzione). Pretore di Bojano, ordinanza 9 luglio 1973, G.U. 24 ottobre 1973, n. 276. legge 20 maggio 1970, n~ 300, art. 37 (art. 3 della Costituzione). Pretore di Ceccano, ordinanza 11 maggio 1973, G.U. 10 -ottobre 1973, n. 263. legge 21 maggio 1970, n. 282 (art. 3,. primo comma, della Costituzione). Giuldtce istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 20 febbraio 1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236. _ d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283; art. 5, lettera -b (art. 3, primo comma, della Costituzione). Giudice istruttore del tribunale di Mi•lano, ordinanza 20 febbraio 1973, G. U. 12 settembre 1973, n. 236. legge 1 ° dicembre 1970, n. 898, art. 2 (art. 7 e 138 della Costituzione). Corte qi appello di Trieste, ordinanza 30 marzà 1973, G.U. 12 settembre 1973, Ii. 236. Corte ·di appello de L'Aquila, Ol'dinanza 28 ma•ggio 1973, G.U. 10 ottobre 1973, n. 263. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). Col'te di appello di Bologna, ordinanza 22 ma.ggio 1973, G. U. 26 settembre 1973, n. 249. legge 25 febbraio 1971, n. 110 (artt. 53, primo comma, e 41, primo comma, della Costituzione). Tribunale di Roma, ordinanze 6 novembre 1972, 20 dicembre 1972 e 12 febbraio 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276 e 10 ottobre 1973, n. 263. PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 167 legge 4 agosto 1971, n. 532, art. 5·fer, terzo c:omma (artt. 41, 42 e 44 della Costituzione). éorte di. appello di Bologna, ordinanza 22 maggio 1973, G.U. 26 settembre 1973, n. 249. d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (artt. 21 e 43 della Costituzione). Pretore di Poggibonsi, ordinanza 23 giiugno ~973, G.U. 24 ottobre 1973, n. 276. legge reg. Trentino·Aito Adige appr. 14 luglio 1973 e riappr. 14 settem· bre 1973. Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 9 ot. tobre 1973, G. U. 24 ottobre 1973, n. 276. INDICE BIBLIOGRAFICO delle opere acquisite dalla Biblioteca dell'Avvocatura Generale dello Stato BARBERA A., Regioni e interesse nazionale, Giuffrè, Milano, 1973. BucoLo F., La sospensione neLl'esecuzione, Giuf:ftrè, Milano, 1972. DENTI V., Le prove nel processo civile, Giuffrè, Mriilano, 1973. FERRARA G,., ~l governo di coalizione, Giuf:flrè, Milano, 1973. GIACOBBE G., Ordine giudiziario e comunità democratica, Giuffrè, Milano, 1973. GRAsso E., Le impugnàzioni incidentali, Giuf:ftrè, Miil.ano, 1973_. . ~ GRAsso P.G., n principio c nullum crimen sine lege • nella costituzione italiana, (}iuffrè, M]lano, 1972. IsLE (]!stituto Studi Legislativi), Regioni e trasporti,· Giuffrè, Miil.ano, 1973. IsLE (Istitu>to Studi Legislativi), La riforma del processo in materia di lavoro e di previdenza e assistenza, Giuffrè, Milano, 1973._ LABRIOLA S., n ConsigLio supremo di difesa nell'ordinamento costituzionale italiano, Giuffrè, Milano, 1973. LANDI G.-QuARANTA A., Rassegna di giurisprudenza sulla espropriazione per pubblica utilità, Giuf:ftrè, Milano, 1973. LuMINoso A., La tutela aquUiana dei diritti personali di godimento, Giuffrè, Mil!ano, 1972. MANTOVANI F., Fatto determinato, exceptio veritatis e libertà di manifestazione del pensiero, Gil1ffrè, Mi·lano, 1973. OccHIOCUPo N., Il segretariato generale della presidenza della Repubblica, Giuf:ftrè, Milano, 1973. RIVOLTA G.C., L'affittò e la vendita dell'azienda nel fallimento, Giuffrè, Milano, 1973. TuccARI E., Il controllo del Parlamento sull'attività economica pubblica, Giuf:ftrè, Miil.ano, 1973. "' Tucci G.R., Lo Studio della città, Giuf:ftrè, Milano, 1972. UNIVERSITÀ DI FIRENZE, Studi in memoria di Carlo Furno, Giuffrè, Milano, 1973. VENDITTI ·R., n diritto penale militare nel sistema penale italiano, Giuffrè, Mi:Lano, 1973. VoLPE G., Autonomia locale e garantismo, Giuf:ftrè, Milano, 1972. ZANARDI Lamberti P.L., La legittima difesa nel diritto internazionale, Giuf· :ftrè, Milano, 1972. CONSULTAZIONI AGRICOLTURA Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali - Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio - (l. 11 febbraio 1971 n. 11, art. 22) - Concessione od affitto di fondi rustici - Sistemi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi alla generalità degli abitanti - Applicabilità - (l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 190, 3• 4• e s• comma) - Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici - Applicabilità - (l. 11 febbraio 1971, n. 11). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a: coltivatori diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, l. 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i concorrenti che abbiano offerto lo stesso canone, nelila misura più alta contenuta comunque nell'ambito del canone fissato come equo a norma di altre disposizioni della legge medesima (n. 69). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di térreni di proprietà dd enti locali ,a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori diretti si faccia ricorso alla trattativa privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere tra gli aspiranti che abbiano presentato l'offerta massima, sempre però nel limite del canone fissato come equo a norma delle altre disposizioni della legge medesima (n. 69). . Se la disposizione di ·cui all'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che prevede l'aggiudicazione, mediante licitazione o trattativa privata ed eventualmente mediante sorteggio, della concessione e dell'affitto di terreni di proprietà di enti locali, quando richi-edenti siano lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni relativamente ai quali il Comune ha ammesso la generalità dei comunisti al godimento in natura dei beni destinati al pascolo (n. 69). Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui alla l. 11 febbraio 1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civi·ci (n. 69). Lavoro agricolo - Collocamento - Violazioni - Sanzioni amministrative - Obbligazioni pecuniarie - Trasmissibilità agli eredi - (d.l. 3 febbr-aio 1970, n. 7, conv. l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20, u..c.; l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 4). Se si trasmetta agli eredi del trasgressore l'obbligazione di pagare somme dovute per violazioni alle norme in materia di collocamento di lavoratori agricoli (n. 70). Piccoli imprenditori agricoli - Scambio di manodopera - (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. con mod. in l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 10, 8• comma; c.c., art. 2139). Se sia attualmente consentito lo scambio di manodopera tra piccol~ imprenditori agricoli (n. 71). 170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Contratti per forniture trasporti e lavori - Divieto di anticipazioni - Ente pubblico - Applicabilitd - Deroga - (r.d. 18 novembre 1923, art. 12, 4' comma; l. 28 ottobre 1970. n. 775, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627~ art. 2; d.m. 25 novembre 1972). · Se il divieto, nei contr.atti per .forniture trasporti e lavori, di stipulare l'obbligo di far pagamenti· in eonto, se non in ragione dell'opera prestata e della materia fornita, stabilito per le Amministrazioni dello Stato dell'art. 12, 4' comma, r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, si applichi ora a·'tutti .gli Enti pubblici in vi-rtù dell'estensione contenuta nel comma 8' del citato art. 12 - aggiunto con l'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 - seppure con la possibilità di deroga parziale che consenta anticipazioni fino alla metà del prezzo (n. 362). Enti Autonomi lirici - Consiglio di amministrazione - Scioglimento - Presidente - Permanenza - Gestione autonoma concerti· dell'Accademia . Nazionale di S. Cecilia - Consiglio di .amministrazione - Scioglimento - Sovrintendente - Esonero (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 10, 2' comma, e 13, 8' comma). Se, hel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione di un Ente Autonomo Lirico o di una Istituzione concertistica assimilata e di conseguente affidam'ento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario di nomina ministeriale, ai sensi dell'art. 13, 8' comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, debba ritenersi la permanenza, nella carica e nelle funzioni, del Presidente dell'Ente od Istituzione accanto al Commissariato straordinario (n. 363). . Se, nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Gestione Autonoma Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di conseguente _affidamento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario di nomina minister.iale, ai sensi dell'art. 13, 8' comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, il Presidente della Accademia Nazionale di Santa Cecilia conservi le funzioni di Sovrintendente della Gestione Autonoma Concerti, a lui spettanti di diritto ai sensi dell'art. 10, 2' comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800 (n. 363). Giudizio avanti il Consiglio di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi .- Ricorso gerarchico :.. Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Decisione - Competenza. Se l'Amministrazione dello Stato abbia il dov·ere di .Provvedere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli ·atti amministrativi impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a Statuto ordinario (n. 364). Se, le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di decidere i ricorsi gerarchici preposti, prima e dopo la data del trasferimento, avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario. PARTE II, CONSULTAZIONI 171 Natanti dello Stato - Assicurazione obbligatoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990, art. 2; d.P.R. 24 novembre 1970, n. 573, art. 3). Se i natanti appartenenti allo Stato siano soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per i danni prodotti alle persone (n. 365). Persone giu.ridiche - Acquisto di immobili - Autorizzazione governativa - Avvocatura dello Stato - Pàrere -·(c.c., ~rt. 17). . Entro quali limiti l'Avvocatura dello Stato può rendere pareri su richieste di autorizza2lione governativa all'acquisto di immobili, accettazione di donazioni, eredità e conseguimento di legato da parte delle persone giuridicpe (n. 336). 1 Società privata - Consiglio di Amministrazione - Membro di diritto - Funzionario dello Stato. Se un funzionario dello Stato possa legittimamente partecipare, come membro di diritto, al Consiglio di Amministrazione di una società privata qualora tale partecipazione sia prevista dallo statuto della ,società, ma non dalla legge (n. 367). Edilizia scolastica - Appalti dei Comuni su concessione dello Stato - Pagamento anticipato della rata di saldo (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 16, 5' comma; l. 17 febbraio 1968, n. 93. art. 4). Se negli appalti per la costruzione di ·edifici scolastici stipulati dai Comuni su concessione dell'Amministrazione si possa far luogo al pagamento della rata di saldo prima delle operazioni di collaudo (n. 366). ASSICURAZIONE Assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti dello Stato - Contratti - Disciplina (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Se i contratti di assicurazione dei rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, stipulati dallo Stato in ottemperanza alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e giusta le previsioni di una convenzione generale, siano soggetti alìe norme di contabilità di Stato (n. 88). Natanti dello Stato - Assicurazione obbligatoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990, art. 2; d.P.R: 24 novembre 1970, n. 573, art. 3). Se i natanti appartenenti allo Stato siano soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per i danni prodotti alle persone (n. 89). 172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO AUTOVEICOLI Assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti dello Stato - Contratti - Disciplina (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Se i contratti di assicurazione dei rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, stipulati dallo Stato in ottemperanza alla legge 24 dicembre .1969, n. 990, e giusta le previsioni di una convenzione generale, siano soggetti alle norme di contabilità di Stato (n. 78) . . BANCHE Proroga dei termini per le operazioni bancarie per impossibilità di funzionamento delle banche - Estensibilità ad operazioni di terzi eseguibili anche in altro modo- (d.l. 15 gennaio 1948, n. 1, art. 1). Se la procoga dei termini a favore degli isUtuti di credito per le operazioni che non si possono compiere a causa di eventi .eccezionali che !impediscano il funzionamento delle banche possa essere applicata anche ad operazioni bancarie concernenti un terzo non necessariamente da eseguirsi tramite banca (n. 17). Agente di cambio - Partecipazione a soci"età che opera su.l mercato di borsa.- Incompatibilità - (r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815, art. 10). Se la qualità di socio azionista di una società la quale svolga la propria principale attività in operazioni direttamente od indirettamente collegate al mercato di borsa sia incompatibile con l'esercizio della professione di agente di cambio (n. 29). OIRCOLAZIONE STRADALE Circolazione stradale - Depenalizzazione - Violazioni anteriori -·Sanzioni amministrative - Prescrizione -Decorrenza- (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 12). Se, per Ie violazioni alle norme di circolazione stradale non costituenti più reato, ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione, commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, H termine quinquennale di prescrizione per l'appHcazione della sanzione amministrativa deco·rra dalla data della violazione, da quella della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ovvero dalla data di entrata in vigore della legge (n. 3S) . Responsabilità civile - Incidente stradale - Ordinanza istruttoria che liquida provvisionale - Impugnabilità - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, 2• comma). Se l'ordinanza con la quale il giudlice istruttore liquida una provvisionale all'infortunato per un incidente stradale sia autonòmamente impugnabile (n. 39). PARTE II, CONSULTAZIONI 173 COMUNI E PROVINCIE Concessione od affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali - Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio - (l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22) - Concessione di affitto di fondil rustici - Sistemi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi alla generalità degli abitanti - Applicabilità·- (l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1971, n. 343" art. 350, 3• 4• e 5• comma) - Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici - Applicabilità - (l. 11 febbraio 1971, n. 11). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i concorrenti che abbiano offerto lo stesso canone, nella misura più alta contenuta comunque nell'ambito del canone fissato .come equo a norma di altre disposizioni deLla legge medesima (n. 147). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori CMretti si faccia ricorso alla trattativa privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legg.e 11 febbrado 1971, n. 11, si debba procedere tra gli aspiranti che abbiano presentato l'offerta massima, sempre però nel limite del canone fissato come equo a norma delle altre disposizioni della legge medesima (n. 147). Se la disposizione CM cui all'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che prevede l'aggiudicazione, mediante licitazione o trattativa privata ed eventualmente mediante sorteggio, della concessione e dell'affitto di terreni di proprietà CM enti locali, quando richiedenti siano lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni Telativamente ai quali il Camune ha assunto la generalità dei comunisti al godimento in natura zioiiato con la presa di possesso (n. 180). . Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui a1la legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civici (n. 147). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE. Bacino idrotermale di Sciacca - Devoluzione alla Regione Sicilia - Trasferimento - Epoca - Valutazione beni - Indennizzo - Interessi - Svalutazione - (d.l.p. Reg. Sic. 12 dicembre 1949, n. 35, rat. con l.r. 13 marzo 1950, n. 26). · Se gli impianti e gli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idròtermale di Scia·cca siano stati d!evoluti alla Regione Sicilia in virtù del d.'l.p.r. 12 dicembre 1949, n. 35, ratificato con legge .. regionale 13 · marzo 1950, n. 26 e se, quindi, il trasferimento di proprietà si sia perfezionato con 'la presa di possesso (n. 180). Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Rçgione Sicilia, debba essere riferita al momento della presa di possesso ovvero all'epoca, successiva, della definizione dei rapporti (n. 118). 174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se la valutazione degli impianti e degli investimenti èseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba essere 'riferita al valore obbiettivo dei beni ovvero al valore dei beni medesimi considerati come azienda industriale in esercizio (n. 118). Se sulle norme spettanti al Comune di Sciacca a titolo di indennizzo per la devoluzione alla Regione Sicilia degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, siano dovuti gli interessi legali dalla data del trasfeTimento al saldo (n. 118). Se il debito della Regione Sicilia nei confronti del Com~ne di Sciac·ca, a titolo di indennizzo per la devoluzione degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, costituisca debito di valore o di valuta (n. 118). ' Imposta di registro- Concessioni su beni demaniali- QuoJificazione - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. l, Tab. alZ. A). Se le concessioni su beni demaniali (in specie, del demanio marittimo), ai fini dell'imposta di registro debbano essere qualificate e tassate come costituzioni di diritti reali di superficie, ovvero· come fonti di rapporti obbligatorii (n. 119). .. Stazione ferroviaria - Concessione esercizio eaffè ristorante - Scadenza - Gestione provvisoria fino a nuova concessione - Canone. Se, dopo la scadenza della concessione di esercizio di un caffè-ristorante in stazione ferroviaria, l'ex concessionario che assicuri l'esercizio durante il tempo occorrente per la successiva concessione sia tenuto o meno a pagare il cànone all'Azienda ferroviaria (n. 120). CONSIGLIO DI STATO Giudizio avanti il Consigli() di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi- Ricorso gerarchico- Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Decisione - Competenza. Se l'Amministrazione dello Stato abbia il dov~re' di provvedere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli atti amministrativi impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a Stàtuto ordinario (n: 6). Se, le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di decidere i 'ricorsi gerarchici proposti - prima e dopo la data del trasferimento - avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario (n. 6). CONTABILITA DELLO STATO Assicurazione obbligatoria di veicoli e natanti dello Stato - Contratti - Disciplina - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 5; r.d. 18 novembre 1923, n. 2440). Se i contratti df assicurazione dei rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, stipulati dallo Stato in ottemperanza alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e giusta le previsioni di una convenzione generale, siano soggetti alle norme di contabilità di Stato (n. 278). PARTE II, CONSULTAZIONI 175 Contratti per forniture trasporti e lavori - Divieto di anticipazioni - Ente pubblico - Ap"plicabilit~ - Deroga - (r.d. 18 novembre 1923, art. 12, 4• comma; l. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, art. 2; d.m. 25 novembre 1972). Se il divieto, nei contratti per forniture trasporti e lavori, di stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata e della materia fovnita, stabilito per l·e Amministrazioni dello Stato dall'art. 12, 4° comma, r.d. 18 novembve 1923, n. 2440, si applichi ora a tutti gli Enti pubblici in virtù dell'estensione contenuta nell'So comma del citato art. 12 - aggiunto con l'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 627 - seppure con la possibilità di deroga parziale che consenta anticipazioni fino alla metà del prezzo (n. 279). · CONTRABBANDO Trasporti TIR - Mancato o fraudolento scarico carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalitd - Operativitd - Condizioni - (Convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. 6). Se, nei casi di mancato scaricO o di scarico con riserva dei carnets TIR ovvero nel caso di scarico ottenuto abusivamente o. fraudolentemente, la Finanza decada dal diritto di pretendere dall'organizzazione garante abilitata: al rilascio dei carnets TIR il pagamento dei dazi doganali evasi e deUe relative penalità, gualora entro il termine rispettivamente di un anno o due anni da)J,a presa in carico non dia ·comunicazione dei fatti alla organizzazione medesima ·(n. 50). Se, ritenuto che nel termine di uno o 'due anni deve essere data all'organizzazione garante, abilitata al rdlascio dei carriets TIR, la comunicazione relativa al mancato carico ed allo scarico abusivo o fraudolento dei carnets medesimi per esigere il pagamento dei dazi doganali e delle penalità, il suddetto termine resti sospeso qualora i fatti siano stati deferiti all'Autorità giudiziaria penale (n. 50). .. Se, nel caso di mancato scarico dei carnets TIR, l'organizzazione garante abilitata al rHascio dei carnets stessi, sia tenuta al pagamento dei diritti doganali relativ,i alla merce dichiarata nel carnet, ancorché sia accertato che tale merce non è stata trasportata (n. 50). Se nel caso di mancato scarico di carnets TIR l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets medesimi sia tenuta al pagamento delle pene pecuniarie applicate per il delitto di contrabbando in caso di estinzione del reato ovvero della pena per morte del 'I'eo (n. 50). Trasporti TIR - Accettazione e presa in carico dei carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi· doganali e penalitd. - Operativitd - (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. 6) - Contrabbando - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevitori delLe dogane principali - Competenza - (art. 205 e seg. var. penale r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, l. 26 agosto 1865, n. 4548; art. l, r.d. 15 novembre 1868, n. 4708; art. 351, reg. dog. r.d. 13 febbraio 1896, n. 85). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, ai fini di determinare il tempo in cui sorge la responsabilità dell'organizzazione garante abilitata al rilascio del carnets per il pagamento dei dazi doganali evasi e delle rela176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tive penalità, il momento sull'accettazione del carnet da parte della dogana coincide con quello della presa in carico del carnet medesimo (n. 52). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets risponda, oltre che del pagamento dei dazi . doganali evasi, anche del pagamento delle sanzioni pecuniarie di carattere penale (n. 52). Se la competenza per la riscossione delle multe comminate per reati di contrabbando spetti ai ricevitori delle dogane principali, sia nel caso che 1a sentenza porti condanna a sole pene pecuniarie per reati doganali che nei casi ·di condanne miste a pena detentiva e. pena pecuniaria e per reati doganali connessi con reati comuni (n. 52). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI Mezzogiorno - Nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali - Applicabilità della nuova disciplina alle imprese industriali di grande dimensione - Decorrenza - Criteri - (l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, artt. 101, 102 e 103). Se le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, che stabiliscono nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali del Mezzogiorno, siano applicabili anche alle imprese industriali di grandi dimensioni che abbiano ottenuto prima dell'entrata in vigore della legge il parere di conformità prescritto all'art. 103 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, ma alle quali non sia stato ancora concesso il finanziamento ag·evolato o il contributo in conto capitale (n. 112). DAZI DOGANALI Trasporti TIR - Mancato o fraudolento scarico carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalità - Operatività - Condizioni -·(convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. ~). Se, nei casi di mancato scarico o di scarico con riserva çlei carnets TIR, ovvero nel caso. di scarico ottenuto abusivamente o fraudolentemente, la Finanza decada dal diritto di pretendere dall'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets TIR il pagamento dei dam doganali evasi e delle relative penalità, qualora entro il termine rispettivamente di un ·anno o due anni dalla ·presa in carico non dia comunicazione dei fatti all'organizzazione medesima (n. 69). " Se, ritenuto che nel terinine di uno o due anni deve ess·ere data all'organizzazione garante, abilitata al rilascio dei carnets TIR, la comunicazione relativa al manc_ato scarico od allo scarico abusivo o fraudolento dei carnets medesimi per esigere il pagamento dei dazi doganali e delle penalità, il suddetto termine resti sospeso qualora i fatti siano stati deferiti all'Autorità giudiziaria penale (n. 69). Se nel casò di mancato scarico dei carnets TIR l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets stessi sia tenuta al pagamento dei PARTE II, CONSULTAZIONI 177 diritti doganali relativi alla merce dichiarata nel carnet, ancorchè sia accertato che tale merce non è stata trasportata (n. 69). Se nel caso di mancato_ scarico di carnets TIR l'organizzazione garante abilitata· al rilascio dei carnets medesimi sia ·tenuta al pagamento delle pene pecuniarie applicate per il tl.elitto di contrabbando in caso di estinzione del reato ovvero della pena per morte del reo (n. 69). Trasporti TIR - Accettazione e presa in carico dei carnets - Organizzazione gp,rante EAM - Garanzia -pagamento dazi doganali e penatità - Operatività - (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. 6) - Contrabbandò - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevitori delle dogane principali - Competenza- (art. 205 e seg. tar. penale r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, t. 26 agosto 1865, n. 4548; art. l, r.d. 15 novemb1·e 1868, n. 4708; art. 351, reg. dog. r.d. 13 febbraio 1896, n. 65). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, ai fini di determinare il tempo in cui sorge la responsabilità dell'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets per il pagamento dei dazi doganali evasi e delle relative penalità, il momento dell'accettazione del cSII'net da parte della Dogana coincide con quello della presa in carico del carnet medesimo (n. 71). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, l'organizzazione garante abilitata al rilascio del carnets risponda, oltre che del pagamento dei dazi doganali evasi, anche del pagamento delle sanzioni pecuniarie di caratte'l'e penale (n. 71). · .. · Se la competenza per la riscossione delle multe comminate per reati di contrabbando spetti ai ricevitori delle dogane principali,. sia nel caso c):le la sentenza porti condanna a solo pene pecuniarie per reati doganali che nei casi di condanne. miste a· pena detentiva e pena pecuniaria o per reati doganali connessi con reati comuni (n. 71). DEMANIO Imposta di registro - Concessioni su beni demaniali - Qualifica,zione - (r.d.l. 30 dicembre 1971, n. 3269, art. l, tar. all. A). Se le concessioni su beni demaniali (in specie, del demanio marittimo), ai fini dell'imposta di registro debbano essere qualificate e tassate come costituzione di diritti reali di superficie, ovvero come fonti di rapporti obbligatori (n. 262). DIFESA DELLO STATO Persone giuridiche - Acquisto di immobili - Autorizzazione governativa - Avvocatura delio Stato - Parere (c.c., art. 7). Entro quali limiti l'Avvocatura dello Stato può render.e pareri su richieste di autorizzazione governativa all'acquisto di immobili, accettaziòne di donazioni, eredità o conseguimento di legato da parte delle persone giuridiche (n. 25). 20 178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ufficio del veterinario provinciale - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario - Rappresentanza in giudizio - Ufficio del veterinario provinciale - -Provvedimento omesso quando agiva come o!f'gano dello Stato - Giudizio sulla legittimità - Legitimatio ad causam (d.P.R. 11 gennaio 1972, n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43). Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere il patrocinio degli Uffici del Veterinario provinciale - trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art .. 12 - qualora il giudizio v'erta sulla legittimità ni un atto emesso quando l'Ufficio agiva in qualità di organo dello Stato (n. 26). Se il giudizio vertente sulla legittimità di un atto, emesso dall'Ufficio del veterinario provinciale quando ancora agiva come organo dello Stato, debba essere proposto nei confronti della Regione alla quale il suddetto Ufficio è stato successivamente trasferito, ovvero nei confronti del Ministero della Sanità (n. 26). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Alloggi economici . e popolari - Piani di zona - Espropriazioni per acquisizione aree - Ius superveniens - Procedimento - Indennità (l. 18 aprile 1962, n. 167, art. 12 e segg.; l. 5 ottobre 1962, n. 1431; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e 16). Se i procedimenti di espropriazione delle aree ricomprese. nei piani delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, in corso alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971; n. 865, proseguano con le modalità stabilite dalla nuova legge ovvero con quelle risultanti d'alla precedente disciplina (n. 247). Se l'indennità di espropriazione di area ricompresa nei piani delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, liquidata in base ai criteri vigenti prima della data di entrata· in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed accettata dall'espropriando dopo tale data, sia dovuta nella misura già liquidata ovvero debba essere nuovamente determinata secondo i criteri fissati dalla legge sopravvenuta (n. 247). Alloggi INCIS in locazione a dipendenti statali - Ritenuta sullo stipendio e pagamento del canone (l. 9 marzo 1961, n. 171, art. 3; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 385; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 60, 62). Se sugli stipendi di dipendenti statali locatari di immobile gestito dall'INCIS l'Amministrazione possa operare ed in che misura ritenute per il versamento all'INCIS dei canoni (n. 248). Alloggi per lavoratori - Costruzione su fondo altrui - Principio di accessione - Applicabilità - Limiti - Fattispecie (L. 29 aprile 1949, n. 264, artt. 59 ss.; c.c. art. 934) - Costruzione su fondo altrui - Espropriazione del terreno per p.u .. - Legge sulla casa - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e segg.). Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere permanente (nella specie: case di abitazione per lavoratori) eseguite su fondo altrui a cura e spese dell'Amministrazione, ancorché tali opere non rienPARTE II, CONSULTAZIONI 179 trino a rigore nello stretto ambito delle finalità istituzionali proprie dell' Amministrazione costruttric~ (nella specie: Amministrazione del Lavoro), ma siano pur tuttavia realizzate nel corso di una attività di natura pubbllcistica non estranea a quelle finalità (nella specie: gestione di cantieri sèuola ai sensi degli wrtt. 59 e segg. legge 29 aprile 1949 n. 264), possa trovare applicazione a favore del proprietario del suolo il principio di accessione di cui all'art. 934 c;c. (n. 249). Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere-permanente eseguite su fondo altrui a cura e· spese dell'Amministrazione, per l'acquisizione in proprietà del terreno di fatto occupato, qualora il proprietario non intenda addivenire a un atto di trasferimento volontario dello stesso, possa farsi ricorso alla espropriazione· per p.u. ed in particolare, ove si tratti di alloggi pe:t; lavoratori, alla procedura ·espropriativa secondo le modalità di cui alla c.d. legge sulla casa (legge 22 ottobre 1971, n. 865) (n. 249). Case popolari - Nozione di opera pubbliea - Occupazione ed espropria~ zione aree - Competenza - Determinazione indennità - Competenza (l. 28 marzo 1968, n. 422; l. 1 nov.embre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971, n. 865; d.l. 15 gennaio 1972, n. 8; Cost., arttii 117 e 118). Se per la costruzione di case popolari, da parte degli Istituti Auton- omi Case Popolari, su aree comprese nei piani di zona, possa provvedersi all'occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità (n. 250). Se, nel caso in cui si ritenga che possa provvedersi all'occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utili-tà, per l'acquisizione di aree comprese nei piani di zona destinate alla costruzione di case popolari da parte degli Istituti autonomi case popolari, la competen.Za ad emanare i suddetti provvedimenti spetti al Prefetto ovvero agli organi :regionali (n. 250). Se, venuta meno la competenza delegata del Presidente della Giunta regionale in forza del d.l. 15 gennaio 1972, n. 8, la competenza a determinare l'indennità di occupazione ovvero di espropriazione di aree destinate alla costruzione di case popolari spetti al Prefetto (n. 250). Edifici Gesc!ll - Consegna agli assegnatari prima del rilascio della licenza edilizia - Responsabilità penale (t.u. 27 lu,glio 1934, n. 1265, artt. 220 e 221). Se gli organi della Gescal siano penalmente responsabili per la consegna degli appartamenti, da parte della stazione appaltante, effettuata prima del rilascio della licenza di abitabilità (n. 251). Edilizia economica e popolare - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza - Edilizia ed urbanistica - Opere pubbliche statali o nazionali di carattere affine - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza - Disciplina (Cost. artt. 11-7 e 118; l. 11 ottobre 1971 n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2. 3, 8). Se spetti agli organi regionali ovvero a quelli statali la competenza a provvedere per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza in materia di edilizia economica e popolare (n. 252). 180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se per le espropriazioni promosse dallo Stato o da Enti pubblici a - carattere nazionale o plurinazionale sia rimasta la competenza degli organi statali e se le suddette espropriazioni rientl'ino nella disciplina della legge 22 ottobre 1971, n. 865, qualora riguardino opere pubbliche affini a quelle di edilizia ed urbanistica (n. 252). Espropriazione p.u. - Nuova disciplina - Singole opere pubblièhe statali - Costruzione caserma vigili del fuoco - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 segg.; L. 25 febbraio 1972, n. 13, art. l ter.). Se la nuova disciplina dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 in materia di espropriazioni per pubblica utilità si applichi anche alle espropriaz; ioni necessarie alla realizzazione di singole opere pubbliche statali (nella specje, caserma dei vigili del fuoco) connesse con quelle dell'urbanistica o dell'edilizia, ovvero ad esse assimilabili (n. 253). Espropriazioni GESCAL - Applicabilità legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Espropriazioni in corso (l. 22 ottobre 1971, n. 865, aftt. 9, 16). Se la nuova disciiplina delle espropriazioni per la costruzione di edifici residenziali (legge sulla casa) sia applicabile anche alle espropriazioni promosse dalla GESCAL su aree non comprese nei piani di zona; e con quali modalità e limiti ·possa ·essere applicata la nuova disciplina alle espropriazioni in corso alla data della sua entrata in vigore (n. 254). ESECUZIONE FORZATA Pignoramento presso l'Amministrazione delle Poste di depositi giudiziari e di vaglia postali - Ammissibilità (art. 545 e 547 c.p.c.; r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 11 e 30). Se siano sottoponibili a pignoramento presso terzo (Amministrazione delle Poste) d. depositi giudiziari penali ed i vaglia postali; e se comunque l'Amministrazione· abbia il dovere di rendere la dichiarazione di terzo indicando l'esistenza di tali crediti (n. 56). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' Alloggi economici e popolari - Piani di zona - Espropriazioni per acquisizione aree - Ius superveniens - Procedimento - Indennità (l. 18 aprile 1962, n. 167, artt. 12 e segg; l. 5 ottobre 1962, n. 1431; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e 16). Se i procedimenti di espropriazione delle aree ricomprese nei punti delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici o popolari, in corso alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, proseguano con le modalità stabilite dalla nuova legge ovvero con· quelle risultanti dalla precedente disciplina (n. 323). PARTE II, CONSULTAZIONI 181 Se l'indennità di espropriazione di area ricompresa nei piani delle zone destinate alla costruzione di alloggi economici e popolari, liquidata in base ai criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed accettata dall'espropriando dopo tale data, sia dovuta nella misura già liquidata ovvero debba essere nuovamente determinata secondo i criteri fissati dalla legge sopravvenuta (n. 323). Alloggi per lavoratori - Costruzione su fondo altrui - Principio di acces7 sione - Applicabilit"à - Limiti - Fattispecie (l. 29 aprile 1949, n. 264, artt. 59 segg.; c.c. art. 934) - Costruzione su fondo altrui - Espropriazione del terreno per p.u. - Legge sulla casa - Applicabilità (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9 e segg.). Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere per' manente (nella specie: case di abitazione per lavoratori) esegu,ite su fondo altrui a cura e spese dell'Amministrazione, ancorché tali opere non rientrino a rigore nello stvetto ambito delle finalità istituzionali proprio dell'Amministrazione costruttr1ke (nelle specie: Amministrazione del Lavoro), ma siano pur tuttavia realizzate nel corso di una attività di natura pubblicistica non estranea a quelle finalità (nella specie: gestione di cantieri scuola ai sensi degli artt. 59 e segg. legge 29 aprile 1949, n. 264), possa trovare applicazione a favore del proprietario del suolo il principio di accessione di cui all'art. 334 ·c.c. (n. 324). ·' Se, nella ipotesi di costruzione di opere pubbliche di carattere permanente eseguite su fondo altrui a cura e spese dell'Amministrazione, per l'acquisizione in propri~età del terreno di fatto occupato qualora il proprietario non intenda addivenire a un atto di trasferimento volontario dello stesso, possa farsi ricorso alla espropriazione per p.u. ed in particolare, ove si tratti di alloggi per lavoratori, alla procedura espropriativa secondo le modalità di cui alla c.d. legge sulla casa (legge 22 ottobre 1971, n. 865) (n. 324). · Bollo - f)iritti catastali - Impostè ipotecarie - Atti e documenti relativi a espropriazione per p.u. promossa dall'ENEL - Esenzione - (l. 21 novembre 1967, n. 1149, art. 1). Se agli atti e documenti relativi alla espropriazione per. pubblica utilità promossa dall'ENEL spetti l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti catastali é dagli emolumenti ipotecari (n. 325) . . Case popolari - Nozione di opera pubblica - Occupazione ed espropriazione aree - Competenza - Determinazione indennità - Competenza - (l. 28 marzo 1968, n. 422; l. l novembre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971; n. 865; d.l. 15 gennaio 1972, n. 8; Cost .• artt. 117 e 118). Se per la costruzione di case popolari, da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, su aree comprese nei piani di zona, possa provvedersi all'occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità (n. 326). S~, nel caso in cui si ritenga che possa provvedersi all'occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità, per l'acquisizione di aree comprese nei piani di zona destinate alla costruzione di case popolari da parte degli Istituti autonomi case popolari, la competenza ad emanare i suddetti provvedimenti spetti al Prefetto ovvero agli organi regionali (n. 326). 182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, venuta meno la competenza delegata del Presidente della Giunta regionale in forza del d.l. 15 gennaio 1972, n. 6, la competenza a determinare l'indennità di occupazione ovvero di espropriazione di aree destinate alla costruzione di case popolari spetti al Prefetto (n. 326). Danni da esecuzione di opera pubblica - Rimedi per prevenirli - Onere del proprietario - Ammissibilità - Risarcimento per i danni inerenti ai rimedi -Misura- (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46; art. 1227 c.c.). Se il proprietario di beni non direttamente colpiti dall'espropriazione ma danneggiabili dalla esecuzione dell'opera pubblica debba prestarsi per la adozione di rimedi (nella specie, trasferimento in altro vivaio di un allevamento ittico) atti ad evitare il danneggiamento; e se possa pretendere dall'espropriante che nella refusione delle spese e di danni inerenti alla adozione dei rimedi si includa anche il ristoro dei danni, quali il lucro cessante, che non sarebbero computabili nella determinazione dell'indennità per danni da atti legittimi dell'Amministrazione (n. 327). Edilizia economica e popolare - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza - Edilizia ed urbanistica - Opere pubblicre statali o nazionali di carattere affine - Espropriazioni ed occupaz~oni - Competenza - Disciplina - (cost. artt. 117 e 118; t 11 ottobre 1971, n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2, 3, 8). Se spetti agli organi regionali ovvero a quelli statali la competenza a provvedere per le espropriazioni e le occupazioni d'urgenza in materia di edilizia economica e popolare (n. 328). · Se per le espropriazioni promosse dallo Stato e da Enti pubblici a carattere nazionale o plurinazionale sia rimasta la competenza degli organi statali e se le suddette espropriazioni rientrino nella discipUna della legge 22 ottobre 1971, n 865, qualora riguardino opere pubbliche affini a quelle di edilizia ed urbanistica (n. 328). Espropriazione per la costruzione di uffici postali - Legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Applicabilità - (l. 22 ottob11e 1971, n. 865, artt' 9, 16). Se all'espropriazione per la costruzione di uffici postali sia applicabile la nuova disciplina della legge sulla casa; ·e; nell'affermativa, se sia conservato all'Amministrazione il potere di promuovere l'espropriazione (mediante l'approvazione del progetto da parte· del Ministero Lavori Pubblici) e di dichiarare l'urgenza e indifferibilità dell'opera (n. 329). ' Espropriazione per interventi industriali nel; Mezzogiorno - Legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Indennità di esproprio - Applicabilità - (t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 147; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 83; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16). Se alle esp't'opriazioni compiute nell'ambito della legislazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno sia applicabile la nuova disciplina dell'espropriazione per la costruzione di abitazioni residenziali (l. 22 ottobre PARTE II, CONSULTAZIONI 183 1971, n. 865: legge sulla casa), ·e particolarmente quella che ragguaglia al valore agricolo del terveno la misura dell'indennità di espropriazione (n. 330). Espropriazione per la costruzione di opera pubblica - Applicabilità della disciplina della legge sulla casa - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9). Se la disciplina introdotta per l'espropriazione per la costruzione di fabbricati residenziali (legge sulla casa) sia applicabile a tutte le opere pubbliche costruibiU dall'Amministrazione o soltanto a quelle connesse· con l'urbanizzazione, per costituirne il ·completamento o l'integrazione (n. ·331). Espropriazione per pubblica utilità - Edilizia scolastica - Decreto di vincolo - Necessità - (art. 5, l. 22 dicembre 1969, n. 952). Se debba essere emesso dal Provveditore alle Opere Pubbliche il decreto di v~ncolo dell'area prescelta dalla Commissione Provinciale per l'edilizia scolastica anche nel caso in cui sia intervenuto il decreto del Provveditor. e che approva la variante al Piano Regolatore implicitamente adottata dal Comune con la designazione dell'area (in difformità delle prescrizioni di Piano) e altresi nel caso in cui l'area indicata dal· Comune per la costruzione dell'edificio scolastico abbia già tale destinazione nei vigenti piani urbanistici (n. 332). Espropriazione p.u. - Nuova disciplina - Singole opere pubbliche statali - Costruzione caserma vigili del fuoco - Applicabilità - (l. 22 ottobre · 1971, n. 865, artt. 9 segg.; l. 25 febbraio 1972, n. 13, art. l ter). Se la nuova disciplina dettata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, in materia di espropriazioni per pubblica utilità si applichi anche alle espropriazioni necessarie alla realizzazione di singole opere pubbliche statali (nella specie, caserma dei vigili del fuoco) connesse con quelle dell'urbanistica o dell'edilizia, ovvero ad esse assimilabili (n. 333). Espropriazioni GESCAL - Applicabilità legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Espropriazioni in corso - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16). Se la nuova disciplina delle espropriazioni per la costruzione di edifici residenziali (legge sulla casa) sia applicabile anche alle espropriazioni promosse dalla GESCAL su aree, non comprese nei piani di zona; e con quali modalità e limiti possa esser·e applicata la nuova disciplina alle espropriazioni in corso alla data della sua entrata in vigore (n. 334). Espropriazioni per costruzione di aeroporti civili - Applicabilità della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9). Se all'esproprio promosso per la costruzione _di aeroporto civile si applichi la nuova disciplina dettata per le espropriazioni per la costruzione di fabbricati residenziali, legge 22 ottobre 1971, n. 865: legge sulla casa (n. 335). 184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO FALLIMENTO · Fallimento - Imp1·enditore individuale - Cessazione àttività - Debito d'imposte dirette - Persistenza- Effetti - (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 10; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 261, 2• comma). · Se possa ritenersi esclusa la cessazione effettiva dell'attività dell'imprendito!' e individuale, ai fini della decorrenza del termi!ne annuale per la dichiarazione di fallimento, qualora a carico di detto imprenditore persista un debito di imposte dirette relativo alla sua attività (n. 138). Fallimento - Verifica stato passivo - Mancanza di domande o ritiro delle stesse - Chiusura della verifica - Do~anda di insinuazione tardiva - Chiusura del fallimento - Legittimità - (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 118, n. 1) - Fallimento - Chiusura - Reclamo - Decisione d'appello - Ricorso per Cassazione - Ammissibilità (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 118, n. 1). Se sia legittima la dichiarazione di chiusura del fallimento per mancanza di passivo qualora, pur in difetto di tempestive domande di ammissione o se le stesse siano state respinte o ritirate dai creditori, sia stata presentata, dopo la chiusura della verifica' dei erediti ma prima dell'adozione del provvedimento di chiusura del f~llimenti?, una domanda di insinuazione tardiva (n. 139). Se sia esperibile ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello che provvede sul reclamo proposto contro la disposta chiusura del fallimento per mancanza di passivo (n. 139). Servizio telex- Fallimento dell'abbonato - Cessazione del rapporto- (d.P.R. 7 febbraio 1963, n. 735, art. 22; artt. 72, 74, legge fallimentare). Se, disdettato il contratto di utenza telex per fallimento q.ell'utente, l'obbligo di pagamento del canone cessi a far data dalla dichiarazione di fallimento o permanga per altri tre mesi, come accade per le normali disdette (n. 140). FERROVIE Cose smarrite ..:-Treni o altri luoghi di pertinenza ferroviaria - Invenzione - (c.c. art. 929; éc.tt. appr. con d.P.R. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 9, 10, 60). Se la proprietà delle cose rinvenute nei treni ovvero in altri luoghi di pertinenza ferroviaria, non reclamate dall'avente diritto, spetti al ritrovatore oppure all'Azienda delle Ferrovie ·dello Stato (n. 431). Stazione ferroviaria - Concessione esercizio caffè ristorante - Scadenza - • Gestione provvisoria fino a nuova concessione - Canone. Se, dopo la scadenza della concessione di esel'cizio di un caffè-ristorante in stazione ferroviaria, l'ex concessionario che assicuri l'esercizio durante il tempo occorrente per la successiva concessione sia tenuto o meno a pagare il canone all'Azienda ferroviaria (n. 432).· PARTE II, CONSULTAZIONI 185 Trasporto ferroviario - Trasporto di merci - Avaria per ritardata resa - Responsabilità del vettore - (c.c. art. 1693; conv. int. trasporto merci 25 febbraio 1961, ratif. con l. 2 marzo 1963, n. 806, art. 34). Se l'Azienda ferroviaria sia responsabile del danno per avaria della merce trasportata anche ove sia stato cagionato dal ritardo nella resa (n. 433). · IMPIEGO PUBBLICO Alloggi INCIS in locazione a dipendenti statali - Ritenuta sullo stipendio e pagamento del canone - (l. 9 marzo 1961, n. 171, art. 3; t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 385; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, artt. 60, 62). Se sugli stipendi di dipendenti statali locatari di immobile gestito dall'INCIS l'Amministrazione possa operare ed in che misura ritenute per il versamento all'INCIS dei canoni (n. 761) . • Impiegato pubblico - Matrimonio - Scioglimento - Cessazione effetti - Aggiunta di famiglia per il coniuge - Revoca - Decorrenza - (1 dicembre 1970, n. 898, art. 10 cpv.). Se la revoca dell'aggiunta di famiglia, nel caso di sentenza che abbia. pronunciato lo scioglimento o la cessàzione degli effetti civili del matrimonio contratto da un pubblico dipendente, debba essere disposta dalla data di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del luogo nel quale venne trascritto il matrimonio ovvero da data diver~a. IMPOSTA DI BOLLO Bollo - Diritti catastali - Imposte ipotecarie.- Atti e documenti relativi a espropriazione per p.u. promossa dall'ENEL - Esenzione - (l. 21 novembre 1967, n. 1149, art. 1). Se agli atti e documenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità promosse dall'ENEL spetti l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari (n. 49). IMPOSTA DI FABBRICAZIONE Filati - Imposta di fabbricazione - Restituzione all'esportazione - Domanda di detrazione dal canone di abbonamento - Prescrizione - (d.l. 1 maggio 1970, n. 195, conv. in l. 1 luglio 1970, n. 415, art. 6 u.c.; d.l. 2 luglio 1969, n. 319, conv. in l. 1 agosto 1969, n. 478; d.l. 18 marzo 1952, n. 117, art. 4). Se debba ritenersi estinto per prescrizione il diritto dell'esportatore alla restituzione od all'abbuono di diritti diversi dall'i.g.e., qualora siano trascorsi più di dieci anni dalla data della domanda diretta dall'esportatore 186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ad ottenere la detrazione delle corrispondenti somme dal canone di imposta di fabbricazione sui· filati e tale detrazione non sia stata operata a causa della sospensione dell'applicazione della suddetta imposta (n. 11). IMPOSTA DI REGISTRO Imposta di registro - Concessioni su beni demaniali- Qualificazione- (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. l, tar. aH. A). Se le concessioni su beni demaniali (in specie, del demanio marittimo), ai fini dell'imposta di registro debbano essere qualificate e tassate come costituzioni di diritti reali di superficie, ovvero come fonti di rapporti obbligatori (n. 396). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Imposta di successione - Azioni. od obbligazioni di società. italiane - Deposito all'estero - _Asl!oggettabilitd - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, artt. l, 20). Se le azioni od obbligazioni di società italiane, depositate presso banche estere al momento dell'apertura della successione, siano soggette alle imposte di successione (n. 81). · Imposta di successione - Privilegio - Eredità. beneficiata - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; c.c. artt. 2758, 2• comma, 2772, 2• comma). S1e le disposizioni di cui agli artt. 2758, 2• comma, e 2772; 2• comma, c.c., che escludono l'esercizio del privilegio per imposta di successione in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beÌti del defunto da quelli dell'erede, siano applicabili anche nei riguardi dei creditori dell'eredità beneficiata (n . .82). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Imposta sul consumo dell'energia elettrica - Dispersione accidentale di corrente - Aliquota applicabile. Se nel caso di dispersione accidentale di corrente destinata ad uso di illuminazione l'imposta sul consumo dell'energia elettrica sia dovuta secondo l'aliquota applicabile per l'uso al quale l'ener~a dispersa era destinata ovvero secondo la minore aliquota prevista per gli usi dell'energia elettrica diversi djilla illumina~ione (n. 145) .. IMPOSTE DIRETTE Fallimento - Imprenditore· individuale - Cessazione attività. - Debito d'imposte dirette- Persistenza- Effetti- (r.d. 16 marzo 1942, n: 267, art. 10; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 261, 2• comma). Se possa ritenersi esclusa la cessazione effettiva dell'attività dell'imprenditore individuale, ai fini della decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento, qualora a carico di detto imprenditore persista un debito di imposte dirette relativo alla sua attività. PARTE Il, CONSULTAZIONI 187 Imposta complementare progressiva sul patrimonio - Omesso pagamento da parte del marito ovvero del dichiarante - Responsabilità della moglie o di altri appartenenti al nucleo familiare - (t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 131. 138). Se la moglie sia responsabile in proprio del pagamento dell'imposta complementare progressiva sul patrimonio dovuta dal marito, seppure nei limiti dei redditi cumulati con quelli del marito, dopo la morte di questi e nonostante rinuncia alla di lui eredità. Se i titolari di redditi cumulati coo quelli del dichiarante, che ne abbia la libera disponibHità o l'amministrazione senza obbligo della resa dei conti, siano responsabili in proprio, seppure nei limiti di detti redditi, del pagamento della imposta complementare progressiva sul patrimonio dovuta dal dichiarante. · IMPOSTE E TASSE Aumento del tasso di interesse su debiti tributari - Deéorrenza - Applicabilità a rapporti pendenti e a tributi diretti - (V. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Se la maggiorazione del tasso degli interessi relativi a debiti tributari, che opera dopo il terzo anno a norma dell'art. 21, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, r si applichi anche ai tributi diretti; ai rappol'lti tributari insorti prima ma ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; e da qualie data inizi a decorrere il biennio (n. 568). IMPOSTE IPOTECARIE Bollo - Diritti catastali - Imposte ipotecarie - Atti e documenti relativi a espropriazione per p.u. promossa dall'ENEL - Esenzione - (l. 21 noV'embre 1967, n. 1149, art. 1). Se agli atti e documenti relativi alla espropriazione per pubblica utilità promossa dall'ENEL spetti l'esenzione dall'imposta di bollo, dai diritti cata&,tali e dagli emolumenti ipotecari (n. 4). IMPOSTE V ARIE Imposta sul consumo dell'energia elettrica - Dispersione accidentale di corrente - Aliquota applicabiLe. Se nel caso di dispersione accidentale di corrente destinata ad uso di illuminazione l'imposta sul consumo dell'energia elettrica sia dovuta secondo l'aliquota applicabile per _l'uso al quale l'energia dispersa era destinata ovvero secondo la minore aliquota prevista per gli usi dell'energia elettrica diversi dalla illuminazione (n. 71). 188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO INTERESSI Aumento del tasso di interesse su debiti tributari - Decorrenza - Applicabilità a rapporti pendenti e a tributi diretti - (l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 21). Se la maggiorazione del tasso degli interessi relativ~ a debiti tributari, che opera dopo il terzo ann~ a norma dell'art. 21, d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, si appUchi anche ai tributi diretti; ai rapporti tributari insorti prima, ma ancora pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina; e da quale data inizi a decorrere il bi.ennio (n. 9). LAVORO Lavoro agricolo - Collocamento - Violazioni - Sanzioni amministrative - Obbligazioni pecuniarie - Trasmissibilità agli eredi (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20 u.c., l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 4). - Se si trasmetta agli eredi del trasgressore l'obbligazione di pagare somme dovute per violazioni alle norme in materia di collocamento di lavoratori agricoli (n. 83). Piècoli imprenditori agricoli - Scambio di manodopera - (dl. 3 febbraio 1970, n. 1; cenv. con mod; in l.11 marzo 1970, n. 83, art. 10, 8• r:omma; c.c. art. 2139). Se sia attualmente consentito lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli (n. 84). LOçAZIONE Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali - Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio - (l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22) - Concessione ed affitto di fondi rustici - Sistemi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi alla generalità degli abitanti - Applicabìltà (l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1971, n. 181, art. 190, 3•, 4• e 5• comma) - Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici - Applicabilità (l. 11 febbraio 1971, n. 11). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione od in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i concorrenti che abbia:p.o offerto lo stesso canone, nella misura più alta contenuta comunque nell'ambito del canone fissato come equo a norma di altre disposizioni della legge medesima_ (n. 143). fARTE II; CONSULTAZIONI 189 Se la. disposizione di cui all'art. 22 legge 11 febbraio 1971, n. 11, che prevede ì'aggiudicazione, mediante licitazione o trattativa privata ed eventualmente mediante sorteggio, della cessione o dell'affitto di terreni di proprietà di ·enti locali, quando richiedenti siano lavoratori manuali della terra e coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni relativamente ai quali il Comune ha ammesso la generalità dei comunisti al godimento in natura . dei beni destinati al pascolo (n. 143). Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civici (n. 143). MATRIMONIO Impiegato pubblico - Matrimonio - Scioglimento - Cessazione effetti - Aggiunta di famiglia per il coniuge - Revoca - Decorrenza (i. 1 dicembre 1970, n .. 898, art. 10 cpv.). Se la revoca dell'aggiunta di famiglia, nel caso di sentenza che abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli .effetti civili del matrimonio contratto da un pubblico dipendente, debba essere disposta dalla data di annotazione della sentenza nei registri dello stato civile del luogo nel quale venne trascritto il matrimonio ovvero da data diversa (n. 27). MEZZOGIORNO Espropriazione per interventi industriali nel Mezzogiorno - Legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Indennità di esproprio - Applicabilità (t.u. 30 giugno 19_67, n. 1523, art. 147; l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 83; l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16). · \ . Se alle espropriazioni compiute nell'ambito della legislazione per l'industrializzazione del Mezzogiorno sia 'applicabile la nuova· disciplina dell'espropriazione per la costruzione di abitazioni residenziali (l. 22 ottobre 1971, n. 865: legge sulla casa), e particolarmente quella che ragguaglia al valore agricolo del terreno la ·misura dell'indennità. di espropriazione (n. 55). Mezzogiorno - Nuovi incentivi· finanziari per le imprese industriali - A p-. plicabHità della nuova disciplina alle impres.e industriali di grande dimensione - Decorrenza - Crite-ri (l. 6 ottobre 1971, n. 853, art. 6; d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523. artt. 101, 102 e 103). Se le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 ottobr·e 1971, n. 853, che stabiliscono nuovi incentivi finanziari per le imprese industriali del Mezzogiorno, siano applicabHi anche alle imprese industriali di grandi dimensioni che abbiano ottenuto prima dell'·entrata in vigore della legge il parere di conforinità prescritto dall'art. 103 del testo unico approvato con d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, ma alle quali non sia stato ancora concesso il finanziamento agevolato o il contributo in conto capitale (n. 55). 190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO MINIERE Bacino idrotermale di Sciacca - Devoluzione alla Regione Sicilia - Trasferimento - Epoca - Valutazione beni - Indennizzo - Interessi - Svalutazione (d.l.p. reg. Sic. 12 dicembre 1949~ n. 35, rat. con l.r. 13 marzo 1950, n. 26)., Se gli impianti e gli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca siano stati devoluti alla Regione Sicilia in virtù del d.l.p. Reg. 12 dicembre 1949_, n. 35, ratificato con legge regionale 13 marzo 1950, n. 26 e se, quindi, il trasferimento di proprietà si sia perfezionato con la presa di possesso (n. 23). Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba essere riferito al momento della presa di possesso ovvero all'epoca, successiva, della definizione ded rapporti (n. 23). · Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel baéino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba essere riferita al valore obbiettivo dei beni ovvero al valore dei beni medesimi considerati come azienda industriale in esercizio (n. 23). Se sulle somme spettanti al Comune di Sciacca a titolo di indennizzo per la. devoluzione alla Regione. Sicilia degli impianti ed investfinenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, siano dovuti gli interessi legali dalla data del trasferimento al ·saldo (n. 23) .. Se dl debito della Regione Sicilia nei confronti del Comune di Sciacca, a titolo di indennizzo per la devoluzione degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, costituisca debito di valore o di valuta (n. 23). NAVI Cassa Previdenza Marinara - Equipaggio· di nave iscritta nella matricola delle navi maggiori - Misura dei contributi (r.a.l. 26 ottobre 1919, n. 1996, art. 14 ultimo comma; d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109, art. 17 ultimo comma). · Se il servizio prestato da marittimi imbarcati su navi iscritte nella matricola delle navi mag~ori (e quindi fornite di carte di bordo) ma adibite al servizio dei porti e delle rade, debba ai fini pensionistici (ed in particolare ai fini della misura ded contributi da versare alla Cassa nazionale per la 'previdenza marinaria) essere valutato per intero ovvero nella misura ridotta di tre ·quinti, di cui all'art. 14 ultimo comma r.d.l. 26 ottobr·e 1919, n. 1996 (n. 130). Natanti dello Stato -Assicurazione obbligatoria (l. 24 dicembre 1965, n. 990, art. 2; d.P.R. 2_4 novembre 1970, n. 973, art. 3). Se i natanti appartenenti allo Stato siano soggetti all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi per i danni prodotti alle persone (n. 131). . PARTE II, CONSULTAZIONI 191 Nave nazionale - Vendita forzata disposta da Stato estero - Aggiudicazione a straniero - Cancellazione deila nave - dismissione di bandiera (Cod. Navigazione artt. 156, 157 e 163). Se l'aggiudicazione di nave nazionale a cittadino straniero, disposta da autorità !?ìiudiziaria estera a seguito di vendita forzata, importi l'automatica cancellazione. della nave dal registro di iscrizione ovvero sia necessario, anche in tal caso, il previo procedimento di autorizzazione alla dismissione della bandiera (n. 132). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Proroga dei termini per le operazioni bancarie per impossibilitd di funzionamento dellé banche - EsfensibiHtd ad operazioni di terzi eseguibili anche in altro modo (d.l. 15 gennaio 1948, n. 1, art. 1). Se la proroga dei termini a favore degli isututi di credito per le operazioni che non si possono comp1ere a causa di eventi eccezionali che impediscano il funzionamento delle banche possa essere applicata anche ad operazioni bancade con,cernenti un terzo non necessariamente da eseguirsi tramite banca (n. 56). OPERE PUBBLICHE Edilizia scolastica - Appalti dei Comuni su concessione dello Stato - Pagamento anticipato della rata di saldo (l. 28 luglio 1967, n. 641, 5• comma; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 4). Se negli appalti per la costruzione di edifici scolastici stipulati dai Comuni su concessione dell'Amministrazione si possa far luogo al pagamento della rata di saldo prima delle operazioni di collaudo (n. 104). Espropriazione per la costruzione di opera pubblica - ApplicabiHtd della disciplina della legge sulla casa (l. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9). Se la disciplina introdotta per l'espropriazione per la costruzione di fabbricati residenziali (legge suLla casa) sia applicabile a tutte le opere pubbliche costruibili dall'Amministrazione o soltanto a quelle connesse con l'urbanizzazione, per costituirne il completamento o l'integrazione (n. 105). Espropriazione per la costruzione di uffici postaLi - Legge sulla casa 22 ottobre 1971, n. 865 - Applicabilitd (l. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 9, 16). Se all'espropriazione per la costruzione di uffici postali sia applicabile la nuova disciplina della legge sulla casa; e, nell'affermativa, se sia conservato all'Amministrazione il potere di promuove~.e l'espropriazione (mediante l'approvazione del progetto da parte del Ministero Lavori Pubblici) e di dichiarare l'urgenza e indifferibilità dell'opera (n. 106). 194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tata dal Comune con la designazione dell'area (in difformità delle prescrizioni di Piano) e altresì nel caso· in cui l'area indicata dal Comune per la costruzione dell'edificio scolastico abbia già tale destinazione nei vigenti piani urbanistici (n. 29). PIGNORAMENTO Pignoramento presso l'Amministrazione delle Poste di depositi giudiziari e di vaglia postali - Ammissibilità (art. 545 e 547 c.p.c.; r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 11 e 30). Se siano sottoponibili a pignoramento presso terzo (Amministrazione delle Poste) i depositi giudiziari penali.ed i vaglia postali; e se comunque l'Amministrazione abbia il dovere di rendere la dichiarazione di terzo indicando l'esistenza di tali crediti (n. 22). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Pignoramento presso l'Amministrazione delle Poste di depositi giudiziari e di vaglia postali - Ammissibilità (art. 545 e 547 c.p.c.; r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, artt. 11 e 30)~ Se siano sottoponibili a pignoramento presso terzo (Amministrazione delle Poste) i depositi giudiziari penali ed i vaglia postali; e se comunque l'Amministrazione abbia il dovere di rendere ila dichiarazione di terzo indicando l'esistenza di tali crediti (n. 142). ' Servizio telex - Fallimento dell'abbonato - Cessazione del rapporto (d.P.R. 7 febbraio 1963, n. 735, art. 22; artt. 72, 74 legge fallimentare). Se, disdettato il contratto di utenza telex per fallimento dell'utente, l'obbligo di pagamento del canone cessi a far data dalla dichiarazione di fallimento o permanga per altri tre mesi, come accade per le normali disdette (n. 143). PRESCRIZIONE Circolazione stradale - Depenalizzazione - Violazioni anteriori - Sanzioni amministrative - Prescrizione - Decorrenza (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 12). Se, per le violazioni alle norme di circolazione stradaile non costituenti più reato ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione, commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, il termine quinquennale di prescrizione per l'applicazione della sanzione amministrativa decorra dalla data della violazione, da quella della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ovvero dalla data di entrata in vigore della legge (n. 84). PARTE II, LEGISLAZIONE 195 Filati - Imposta di fabbricazione - Restituzione all'esportazione - Domanda di detrazione dal canone di abbonamento - Prescrizione (d.l. 1 maggio 1970, n. 195, conv. in l. l luglio 1970, n. 415, art. 6 u.c.; d.l. 2 luglio 1969, n. 319, conv. in l. l agosto 1969, n. 478; d.l. 18 marzo 1952, n. 117, art. 4). Se debba ritenersi estinto per prescrizione il diritto dell'esportatore alla restituzione od all'abbuono di diritti diversi dall'i.g.e., qualora siano trascorsi più di dieci anni dalla data della domanda diretta dall'esportatore ad ottenere la detrazione delle corrispondenti somme dal canone di imposta di fabbricazione sui :!lilati e tale detrazione non sia stata operata a causa della sospensione dell'applicazione della suddetta imposta (n. 85). PREVIDENZA E ASSISTENZA Assicu:razioni obbligatorie - Prestazioni dovute da,ll'INPS - Decisione del Comitato provinciale INPS - Ricorso del Direttore di sede - Efficacia sospensiva (d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 44, 6• e 7• comma, art. 46, 3• comma). Se il ricorso del direttore di sede INPS, proposto al comitato regionale ovvero agli organi centrali dell'Istituto avverso le decisioni dei comitati provinciali in materia di prestazioni dovute agli assicurati dall'INPS medesimo, abbia o meno efficacia sospensiva delle decisioni stesse (n. 100). PRIVILEGI Imposta di successione - Privilegio - Eredità beneficiata (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 68; c.c. artt. 2758, 2• comma, 2772, 2• comma). Se le disposizioni di cui agli artt. 2758 2• comma, e 2772, 2° comma, c.c., che escludono l'esercizio 'del privilegio per imposta di successione in pregiudizio dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede, siano applicabili anche nei riguardi dei creditori dell'eredità beneficiata (n. 5). PROCEDIMENTO PENALE Perito d'ufficio - Liquidazione compenso - Ordinanza pretorile - Visto del P.M. - Rifiu.to - Nuova ordinanza pretorile dichiarante la esecutività - Conflitto di competenza (r.d. 18 maggio 1931, n. 602, art. 23; r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, art. 26, art. 51, 2• comma, c.p.p.). Se l'ordinanza con ·cui il Pretore, ai sensi dell'art. 23 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. approvate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602, liquida i compensi per spese e vacazioni ai periti d'ufficio debba necessariamente, per costituire valido impegno di spesa, ottenere il visto di approvazione del Procuratore della Repubblica territorialmente competente (n. 17). 196 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se, nella ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica rifiuti di apporre il visto di approvazione sull'ordinanza con cui il Pretore, ai sensi dell'art. 23 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. approvate con r.d. 28 maggio 1931, n. 602, abbia liquidato i compensi per spese e vacazioni al perito d'ufficio, il Pretore possa, con suo successivo provvedimento, dichiarare esecutiva la propria precedente ordinanza per mancato appello del P.M. ai sensi dell'art. 26 del r.d. 3 maggio 1923, n. 1043, ovvero debba sollevare d'ufficio conflitto di competenza ex art. 51, 2• comma, c.p.p. ( • caso analogo •) (n. 17). PROPRIETA' Cose smarrite - Treni o altri luoghi di pertinenza ferroviaria - Invenzione (c.c., art. 929; CC.TT. appr. con d.P.R. 30 rriarzo 1961, n. 197, artt. 9, 10, 60). Se la proprietà delle cose rinvenute nei treni ovvero in altri luoghi di pertinenza ferroviaria,' non r,eclamate dall'avente diritto, spetti al ritrovatore oppure all'Azienda delle Ferrovie dello Stato (n. 50). REGIONE SICILIA Bacino idrotermale di Sciacca - Devoluzione alla Regione Sicilia - Trasferimento - Epoca - Valutazione beni - Indennizzo - Interessi - Svalutazione (d.l.p. Reg. Sic. 12 dicembre 1949, n. 35, rat. con l.r. 13 marzo 1950, n. 26). Se gli impianti e gli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca siano stati devoluti alla Regione Sicilia in virtù del d.l.p. Reg. 12 dicembre 1949, n. 35, :ratificato con legge regionale 13 marzo 1950, n. 26 e se, quindi, il trasferimento di proprietà si sia perfezionato con la presa di possesso (n. 8). Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba essere riferita al momento délla presa di possesso ovvero all'epoca, successiva, della definizione dei rapporti (n. 8). Se la valutazione degli impianti e degli investimenti eseguiti dal Comune di Sciacca nel bacino idrotermale di Sciacca, devoluti alla Regione Sicilia, debba ,essere riferita al valore obbiettivo dei beni ovvero al valore dei beni medesimi considerati come aZJienda industriale in esercizio (n. 8). Se sulle somme spettanti al Comune di Sciacca a titolo di indennizzo per la devoluzione alla Regione Sicilia degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, siano dovuti gli interessi legali dalla data del trasferimento al saldo (n. 8). Se il debito della Regione Sicilia nei confronti del Comune di Sciacca, a titolo di indennizzo per la devoluzione degli impianti ed investimenti eseguiti nel bacino idrotermale di Sciacca, costituisca debito di valore o di valuta (n. 8). P ARTE II, LEGISLAZIONE 197 REGIONI Case popolari - Nozione di opera pubblica - Occupazione ed espropriazione aree - Competenza - Determinazione indennità - Competenza (l. 28 marzo 1968, n. 422; l. 1 novembre 1965, n. 1179; l. 22 ottobre 1971, n. 86.5; d.l. 15 gennaio 1972, n. ~; Cost., artt. 117 e 118). Se :Per la costruzione di ·case popolari, da parfe degli Istituti Autonomi Case Popolari, su aree comprese nei piani di zona, possa provvedersi alla occupazione di urgenza ed all'espropriazione per pubblica utilità (n. 200). Se, nel caso in cui si ritenga che possa provvedersi all'occupazione di urgenza all'espropriazione per pubblica utilità, per l'acquisizione di aree comprese nei piani di zona destinate alla costruzione di ·case popolari da parte degli Istituti autonomi case popolari, la competenza ad emanare i suddetti provvedimenti spetti al Prefetto ovvero agli o·rgani regionali (n. 200). . Se, venuta meno la competenza delegata del Presidente della Giunta regionale in forza del d.l. 15 gennaio 1972,. n. 8, la competenza a determinare l'indennità di occupazione ovvero di espropriazione di aree destinate alla costruzione di case popolari spetti al Prefetto (n. 200). Edilizia economica e popolare - Espropriazioni ed occupazioni - Competenza - Edilizia ed urbanistica - Opere pubbliche statali o nazionali di carattere affine - Espropriazioni ed occupa?ioni - Competenza - Disciplina - (co~t. artt. 117 e 118; l. 11 ottobre 1971, n. 865, artt. 13 e 20; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, artt. 2, 3, 8). Se spetti agU ocgani regionali ovvero a quelli statali la competenza a provvedere per le •espropria2iioni e le occupazioni d'urgenza in materia di edilizia economica e popolare (n. 201). Se per le espropriazioni promosso dallo Stato o da Enti pubblici a carattere nazi0nale e plurinazionale sia rimasta la ·competenza degli organi statali e se le suddette espropriazioni rientrino nella disciplina della legge 22 ottobre 1971, n. 865, qualora riguardino opere pubbliche affini a quelle di edilizia ed urbanistica (n. 201). Giudizio avanti il Consiglio di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie trasferite alle Regioni a stdtuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi - Ricorso gerarchico - Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Decisione - Competenza. Se l'Amministrazione dello f;ltato abbia il dovere di provvedere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli atti amministrativi impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario (n. 202). Se le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di decidere i ricorsi gerarchici proposti - prima o dopo la data del trasferimento - avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie trasferite alle Regioni a statuto ordinacio (n. 202). 198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ufficio del veterinario provinciale - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario - Rappresentanza in giudizio - Ufficio del veterinario provinciale - Provvedimento emesso quando agiva come organo dello Stato - Giudizio su.lla legittimità - Legitimatio ad causam - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43). Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere il patrocinio degli Uffici del Veterinario provinciale - trasferiti alle Regioni a statuto ordinario emi d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12 - qualora il giudizio verta sulla legittimità di un atto emesso quand6 l'Ufficio agiva :Ln qualità di organo dello Stato (n. 203). Se il giudizio vertente sulla legittimità di un atto, emesso dall'Ufficio del veterinario provinciale quando ancora agiva come organo dello Stato, debba essere proposto nei confronti della Regione alla quale il suddetto Ufficio è stato successivamente trasferito, ovvero nei confronti del Ministero della Sanità (n. 203). RESPONSABILITA CIVILE Responsabilità civile - Incidente stradale - Ordinanza istruttoria che liquida provvisionale - Impugnabilità - (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 24, 2• comma). Se l'ordinanza con la quale il giudice istruttore liquida una provvisionale all'infortunato per un incidente stradal'e sia àutonomamente impugnabile (n. 269). RICORSI AMMINISTRATIVI Assicurazioni obbligatorie - Prestazioni dovute dall'INPS - Decisione del Comitato provinciale INPS - Ricorso del Direttore di sede - Efficacia sospensiva (d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 44, 6• e 7• comma, art. 46, 3• comma). Se il ricorso del direttore di sede INPS, proposto al comitato regionale ovvero agli organi centrali dell'Istituto avverso le decisioni dei comitati provinciali in materia di prestazioni dovute agli assicurati dall'INPS medesimo, abbia o meno efficacia sospensiva delle decisioni stesse (n. 17). Giudizio avanti il Consiglio di Stato - Difesa dell'atto impugnato - Materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario - Conseguenze - Ricorsi amministrativi -Ricorso gerarchico -Materie trasferite alle Regioni a statu, to ordinario - Decisione - Competenza. Se l'Amministrazione dello Stato abbia il dovere di provveçtere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla difesa in giudizio degli atti amministrativi impugnati concernenti materie trasferite alle Regioni a Statuto ordinario (n. 18). PARTE II, CONSULTAZIONI 199 Se, le Amministrazioni centrali dello Stato conservino la potestà di decidere i ricorsi gerarchici preposti - prima e dopo la data del trasferimento - avverso provvedimenti adottati dagli organi periferici in materie trasferite alle Regioni a statuto ordinario (n. 18). Violazioni tributarie - Pena pecuniaria- Ordinanza intendentizia- Ricorso al Ministro - Applicitbilità del silenzio-rigetto - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 segg.; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). Se il ricorso diretto al Ministro delle finanze contro l'ordinanza intendentizia ·che applica la pena pecuniaria per violazioni alle leggi tributarie debba ritenersi rigettato, in virtù del silenzio rigetto stabilito dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ove nel termine di 90 giorni dalla data del ricorso l'organo adito non abbia comunicato la propria decisione (n. 19). SANITARI Ufficio del veterinario provinciale - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario - Rappresentanza in giudizio - Ufficio del veterinario provinciale -Provvedimento omesso quando àgiva come organo dello Stato - Giudizio sulla legittimità - Legittimatio ad causam - (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43). Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere il patrocinio degli Uffici del Veterinario provinciale- trasferiti alle Regioni a statuto ordinario con d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 12 - quàlora il giudizio verta sulla legittimità di un atto emesso quando l'Ufficio agiva in qualità di organo dello Stato (n. 9). Se il giudizio vertente sulla legittimità di un atto, emesso dall'Ufficio del veterinario provinciale quando ancora agiva come organo dello Stato, debba essere proposto nei confronti della Regione alla quale il suddetto Ufficio è stato successivamente trasferito, ovvero nei confronti del Ministero della Sanità (n. 9). SANZIONI AMMINISTRATIVE Circolazione stradale - Depenalizzazione - Violazioni anteriori - Sanzioni amministrative - Prescrizione - Decorrenza - (l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 12). Se, per le vdolazioni alle norme di circolazione stradale non costituenti più reato ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla depenalizzazione, commesse prima dell'entrata in vigore della legge medesima, il termine quinquennale di prescrizione per l'applicazioDJe della sanzione amministrativa decorra dalla data della violazione, da quella della trasmissione degli atti all'autorità amministrativa ovvero dalla data di entrata in vigore della legge (n. 4). 200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Lavoro agricolo - Collocamento - Violazioni - Sanzioni amministrative - Obbligazioni pecuniarie - Trasmissibilità ·agli eredi - (d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, conv. l. 11 marzo 1970, n. 83, art. 20 u.c., l. 3 maggio 1967, n. 317, art. 4). Se si trasmetta agli ·eredi del trasgressore l'obbligazione di pagarè somme dovute per violazioni alle norme in materia di collocamento di lavoratori agricoli (n. 5). SOCIETA Società privata - Consiglio di Amministrazione - Membro di diritto - Funzionario dello Stato. Se un funzionario dello Stato possa legittimamente partecipare, come membro di diritto, al Consiglio tdi Amministrazione di una società privata, qualora tale partecipazione sia prevista dallo statuto della società, ma non dalla legge (n. 136). STRADE Limiti di inedificabilità a tutela delle strade - Art. 26, l. 6 agosto 1967, n. 765 - d.m. l aprile 1968 - Costruzioni già autorizzate all'entrata in vigore della nuova normativa - Applicabilità - Costruzioni già iniziate _alla entrata in vigore della nu.ova normativa - Applicabilità. Se i limiti di inedificabilità sui fondi finitimi alle strade pubbliche, introdotti col d.m. l aprile 1968, in esecuzone dell'art. 26, legge 6 agosto 1967, n. 765, sìano validi anche nei conf:r:onti di costruzioni, non iniziate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale, per le quali il proprietario aveva già ottenuto la licenza edilizia che autorizzava la edificazione ad una distanza dalla strada inferiore a quella prescr1tta dalla nuova normativa (n. 97). · Se i limiti di inedificabilità sui fondi finitimi a strade publ;>liche, 'introdotti col d.m. l aprile 1968, in esecuzione dell'art. 26, legge 6 aprile 1967, n. 765, siano validi anche nei confronti delle cotruzioni già iniziate alla data di emanazione del suddetto decreto ministeriale in base a regolare licenza edilizia che autori:?zava J.a edificazione ad una distanza dalla strada inferio;re a quella prescritta dalla nuova normativa (n. 97). TITOLI DI CREDITO Imposta di .$uccessione - Azioni od obbligazioni di società italiane - Deposito all'estero - Assoggettabilità - (r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3270, - artt. l, 20). Se le azioni od obbligazioni di società italiane, depositate presso banche estere al momento dell'aper·tura della successione, siano soggette alle imposte di successione (n. 21). PARTE II, CONSULTAZIONI 201 TRASPORTO Trasporti TIR - Mancato o fraudolento scarico carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalità - Operatività - Condizioni - (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 giugno 1962, n. 117, art. 6). Se, nei casi di mancato scarico o di scarico con riserva dei carnets TIR, ovvero nel caso di scarico ottenuto abusivamente o fraudolentemente, la Finanza decada dal diritto di pretendere dall'organizzazione garante abilitata al rilascio del carnets TIR il pagamento dei dazi doganali evasi e delle relative penalità, qualora entro il termine rispettivamente di un anno e due anni dalla presa in carico non dia comunicazione dei fatti alla organizzazione medesima (n. 82). ' Se, ritenuto che nel termine di uno e due anni deve essere data alla organizzazione garante, abilitata al rilascio dei carnets TIR, la comunicazione relativa al mancato carico ed allo scarico abusivo o fraudolento dei carnets medesimi per esigere il pagamento dei dazi doganali e delle penalità, il suddetto termine resti sospeso qualora i fatti siano stati deferiti all'autorità giudiziaria penale (n. 82). · Se nel caso di mancato scarico dei carnets TIR l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets stessi sia tenuta al pagamento dei diritti doganali relativi alla merce dichiarata nel carnet, ancorchè sia accertato che tale_ merce non è stata trasportata (n. 82). Se nel caso di mancato scarico di carnets TIR l'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets medesimi sia tenuta al pagamento delle pene pecuniarie applicate per il delitto di contrabbando in caso di estinzione del reato ovvero della pena per morte del reo (n. 82). Trasporti TIR -Accettazione e presa in carico dei carnets - Organizzazione garante EAM - Garanzia pagamento dazi doganali e penalità - Operatività - (convenzione TIR 15 gennaio 1959, rat. con l. 12 agosto 1962, n. 117, art. 6) - Contrabbando - Pene pecuniarie - Riscossione - Ricevitori delle dogane principali - Competenza - (art. 205 e seg. tar. penale r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701; art. l, l. 26 agosto 1865, n. 4548, art. l r.d. 13 novembre 1868, n. 4768; art. 351 reg. dog; r.d. 13 febbraio 1896, n. 65). Se, nel caso di· mancato scarico di carnets TIR, ai fini di determinare il tempo in cui sorge la responsabilità dell'organizzazione garante abilitata al rilascio dei carnets per il pagamento dei dazi doganali evasi e delle relative penalità, il momento dell'accettazione del carnet da parte della dogana coincide con qU'ello della presa in carica del carnet medesimo (n. 83). Se, nel caso di mancato scarico di carnets TIR, l'organizzazione garante abilitata al rilascio del carnets risponda, oltre che del pagamento dei dazi doganali evasi, anche del pa.gamento delle sanzioni pecuniarie di carattere penale (n. 83). Se la competenza per la riscossione delle multe comminate per reati di contrabbando spetti ai ricevitori delle dogane principali, sia nel caso che la sentenza porti condanna a solo pene pecuniarie per reati doganali che nei .casi di condanne miste a pena detentiva e pena pecuniaria e per reati doganali connessi con reati comuni (n. 83). 22 202 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Trasporto ferroviario - Trasporto di merci - Avaria per ritardata resa - Responsabilità det vettore - (c.c. art. 1693; conv. int. trasporto merci 25 febbraio 1961, ratif: con l. 2 marzo 1963, n. 806, art. 34). Se l'Azienda ferroviaria sia responsabile del danno per avaria della merce trasportata anche ove sia stato cagionato dal ritardo nella resa (n. 84). TURISMO E SPORTS Enti Autonomi lirici - Consiglio di amministrazione - SciogLimento - Presidente - Permanenza - Gestione autonoma concerti delL'Accademia Nazionale di S. Cecilia - Consiglio di, amministrazione - Scioglimento - Sovrintendente -Esonero- (l. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 10, 2• comma, e 13, s• comma). Se, nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione di un Ente Autonomo Lirico o di una istituzione concertistica assimilata e di conseguente affidamento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 13, 8" comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, debba ritenersi la permanenza, nella carica e nelle funzioni, del Presidente dell'Ente od Istituzione acca,nto al Commissario straordinario (n. 24). Se, nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Gestione Autonoma Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e di conseguente affidamento dei compiti di gestione ad un Commissario straordinario di nomina ministeriale ai sensi dell'art. 13, s• comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, il Presidente della Accademia Nazionale di Santa Cecilia cons.ervi le funzioni di Sovrintendente della Gestione Autonoma Concerti, a lui spettanti di diritto ai sensi dell'art. 10, 2• comma, della· legge 14 agosto 1967, n. 800. (n. 24). USI CIVICI Concessione ed affitto di fondi rustici - Fondi in proprietà di enti locali - Aggiudicazione - Licitazione privata - Trattativa privata - Sorteggio - (l. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 22) - Concessione ed affitto di fondi rustici - Sistèmi di aggiudicazione a singoli - Fondi comunali concessi alla generalità degli abitanti- Applicabilità- (l. 11 febbraio 1971, n. 11, artt. 22 e 24; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, art. 390, 3• 4• e 5• comma) - Affitto di fondi rustici - Nuova disciplina - Fondi gravati di usi civici - ApplicabiLità (Z. 11 febbraio 1971, n. 11). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratori manuali della terra ed a coltivatori diretti si faccia ricorso alla licitazione privata, al sorteggio previsto dall'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere soltanto tra i concorrenti che abbiano offerto lo stesso canone, nella misura più alta contenuta comunque nell'ambito del canone fissato come equo a norma di altre disposizioni della legge medesima (n. 7). Se, qualora per l'aggiudicazione in concessione ed in affitto di terreni di proprietà di enti locali a lavoratQri manuali della terra od a coltivatori diretti si faccia ricorso alla trattativa privata, al sorteggio previsto dal- •:=wc. ·smmw~ s =~"'"0 ::::::~=·:=::n:rw@; •:=·==: =::;==: ''''"' "'' :r:. "'"' "'"" "'"" ''""· =::=:= '{:? ·.·=···=·====·========•=======::•x:=:{?::::•?' : :;:;':': /. :c:= :>,;::: i}} ··.·:-: :=:;:;: PARTE II, CONSULTAZIONI 203 l'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, si debba procedere tra gli aspiranti che abiano presentato l'offerta massima, sempre però nel limite del canone fissato come equo a norma delle altre disposizioni della legge medesima (n. 7). Se la disposizione dj cui al'art. 22, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che prevede l'aggiudicazione, mediante licitazione e ,trattativa privata ed eventualmente mediante sorteggio, della concessione e dell'affitto di terreni di proprietà di enti locali, quando richiedenti siano lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, si applichi anche ai terreni relativamente ai quali il Comune ha ammesso la generalità dei comunisti al godimento in natura dei beni destinati al pascolo (n. 7). Se le disposizioni sugli affitti di fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, si applichino anche ai beni gravati di usi civici (n. 7). VIOLAZIONI TRIBUTARIE Violazioni tributarie - Pena pecuniaria - Ordinanza intendentizia - Rico1·so al Ministro - Applicabilità del silenzio-rigetto - (l. 7 gennaio 1929, n. 4, artt. 55 segg.; d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 6). Se il ricorso diretto al Ministro delle finanze contro l'ordinanza intendentizia che applica la pena pecuniaria per violazioni alle leggi tributarie debba ritenersi rigettato, in virtù del silenzio rigetto stabilito dall'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ove nel termine di 90 giorni dalla data de.l ricorso l'organo adito non abbia comunicato la propria decisione (n. 5). NOTIZIARIO Si è svoLta recenteme!llte 1a cevimonia di oOIIlmi,ato in onore dell'avv. PTof. Oarusi, c011locato a riposo a domanda. L'avv. Carusi Francesco nato ,a Napoli il 1,8 agosto 1920. Laureato in giurisprudenza, ha cOIIllseguito lLa J.ibooa docenza in dm-itto civi[e. E' stato assistente wdinario 1al1a cattedra di Istituzioni di DiTitto Privato pa:-esso l'Uruvevsità di Nap011i. Nel 19·52 è stato nominato Avvocato deiRo Stato e destinato all'Avvocatura di p,aJlevmo. PrQIIIlosso Vtce Avvocato nel 19•58. Nel W67 è stato prQIIIlOSSO Sostituto Avvocato Genercill.e delllo Stato. n l ottobre del 1973 è stato collocato a riposo. Già insignito dell'onocificetnZJa di Commendatoce con provvedimento dell971 all'atto del coiJ.[ocamenrto a rctposo è stato proposto per l'onorificrernm di Grande UfficiaLe dehl'Oirdine al Merito dehla Hepubblioo Italiana. Dal 1968 è stato membro della CollnitniJssione Intermimsterlale per [,a concessione di Indennizzi da zona B) terdtocio J.ibero di Tri,este presso il Ministero del Tesoro e membro del Consiglio Superiore dei Lavori PubbLici. Dal196'9 ha svoLto attività di consue1nte presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato. Da[ 1972 è stato membro della C<>!ll1IllliJssione Minà.steriale per la RevJi,sione dei Pvezzi nei Contratti di appalto delle OO.PP.