ANNO XVI -N. 5 SETTEMBRE -OTTOBRE 1964 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione di servizio INDICE Parte prima: GIURISPRUDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE pag. 809 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE )) 844 Sezione tersa: GIURISPRUDENZA CIVILE . )) !174 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA )) 915 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA )) 939 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE )) 967 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE )) 978 Parte seconda: RASSEGNE -CONSULTAZIONI -VARIETA' RASSEGNA DI DOTTRINA : pag. 153 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE )) 175 CONSULTAZIONI )) 182 VARIETA'. )) 192 Le sezioni della parte prima sono curate, neU'ordine, dagli avvocati: Michele Savarese, Giorgio Zagari, Franco Carusi, Ugo Gorgiulo, Leonida Correale, Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova; le rassegne di dottrina e legislazione dagli avvocati: Benedetto Baccari e Mario Fanelli. Coordinamento generale: avvocati Aristide Salvatori e Ugo Gargiulo. Elenco delle princ~pali annotazioni a sentenze L. TRACANNA, Questioni di legittimit� costituzionale in maberia di oneri patrimoniali nel processo G. ZAGARI, Limi.ti dell'indagine sull'interesse legittimo ool giudizio sulla giurisdizione F. CARUSI, In tema di condanna generica al risarcimento del danno e di prescrizione da giudicato con particolare riguardo al condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio �u. GARGIULO, Coordinamento di competenze in tema di piani regolatori, piani paresistici e provvedimenU di imposizione di prescrizioni ex art. 21 l. n. 1089 del 1939 . G. ANGELINI ROTA, La responsabilit� del cessionario di azienda ai fini della imposta di ricchezza mobile nel regime fiscale della legge 123/36 e 345/58 L. CORREALE, Del trattamento fiscale del subappalto neilla legislazione per la costruzione di alloggi per i senzatetto a seguito di eventi bellici pag. 829 870 901 920 941 946 INDICE ANALITICO-ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA ACQUE PUBBLICHE -Ricorso al Tribunale Superiore in sede di giurisdizione amministrativa -� Mancata notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato -Inammissibilit�, 967. -Sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa -Ricorso per cassazione -Impugnazione per violazione di legge -Ammissibilit�, 857. -V. anche Atto amministrativo. ALBERGHI -Vincolo alberghiero -Diritto di prelazione ex art. 4 r.d. n. 1298 del 1938 -Presupposti -Diniego di concessione del mutamento della destinazione alberghiera -Effetti, 915. AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ED ENTI PUBBLICI -V. Competenza e giurisdizione, Acque pubbliche, Arbitrato, Appalio. APPALTO DI OPERE PUBBLICHE -Opere delle Amministrazioni militari Controversie -Obbligatoriet� del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, 973. -V. anche Azienda, Opere pubbliche. APPELLO -Cognizione del giudice di appello " Capo � e " Punto � della decisione Differenze -Circostanze del reato Identificazione come " Punto � della decisione, 981. -V. anche Sentenze. ARBITRATO -Inizio del giudizio -Istanza di nomina degli arbitrati, 970. -Notifica della domanda arbitrale presso l'Avvocatura dello Stato -Inderogabilit�, 973. ATTO AMMINISTRATIVO -Acque pubbliche -Provvedimento di di imposizione del sovracanone -Mo tivazione " per relationem � -Ammissibilit�, 857. -Ordinanze sindacali urgenti e contingibili -Natura -Impugnativa -Ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale alla G.P.A. -Alternativit�, 918. AZIENDA -Affitto di azienda -Appalto per il compimento di un servizio -Natura del corrispettivo -Differenza, con nota di G. ANGELINI ROTA, 951. BELLEZZE NATURALI -V. Piano regolatore, Piano di ricostruzione. CASSAZIONE -Ricorso contro decisione della Commissione Centrale Imposte -Omesso deposito nel termine di legge della copia autentica della decisione impugnata -Improcedibilit� del ricorso, 894. -Corte dei conti -Decisioni -Impugnabilit� per cassazione -Limiti, 862. -Rigetto o inammissibilit� del ricorso Sanzione pecuniaria a carico del ricorrente -Art. 549 c.p.p. -Preteso contrasto con art. 24, comma primo, Cost. -Esclusione, con nota di L. TRACANNA, 829. CITTADINANZA -Cessione di territori dello Stato Italiano allo Stato Jugoslavo -Cittadini di lingua italiana domiciliati alla data del 10 giugno 1940 in territorio ceduto_ -Diritto di opzione -Effetto impeditivo della perdita della cittadinanza italiana finch� la domanda di opzione non sia stata definitivamente rigettata -Giurisdizione dell'a.g.o. italiana, 874. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Amministrazione dello Stato ed Enti pubblici -Enti � pubblici in liquidazione (1. n. 1404 del 1956) -Azione giudiziaria dei creditori dell'Ente Preventivo esperimento del procedimento amministrativo -Necessit� Insussistenza, 858. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO VI -Amministrazione dello Stato ed Enti pubblici -Enti pubblici in liquidazione (1. 1004 del 1956) -Domanda di riconoscimento di crediti o di rivendicazione e restituzione di cose -Proc�dimenti pendenti -Disciplina, 858. -Azione di danni nei confronti della p.a. -Giurisdizione dell'a.g.o. -Sussistenza della lesione di un diritto soggettivo (petitum sostanziale) -Presupposti, 861. -Azioni di regolamento di confini Giurisdizione ordinaria -Pendenza di controversia sulla demanialit� di uno dei due fondi -Irrilevanza, 850. -Azioni possessorie nei confronti della p.a. -Limiti di proponibilit�, 863. -Collegio Geometri -Provvedimenti amministrativi che regolano l'attivit� professionale -Interesse legittimo Sussiste -Controversie -Giurisdizione amministrativa, con nota di G. ZAGARI, 868. -Cooperative edilizie -Soci decaduti per motivi politici -Reintegrazione Controversie -Giurisdizione amministrativa, 867. -Demanio -Uso ,dei beni demaniali Negozio di diritto pubblico -Proroga dei contratti agrari -Inapplicabilit� Controversie ,-Difetto di giurisdizione dell'a.g.o., 865. -Diritto soggettivo e interesse legittimo -Discriminazione -Criterio del carattere discrezionale o vincolato dall'attivit� della p.a. -Insufficienza -Criterio della norma d'azione o di relazione, 849. -Giurisdizione di legittimit� -Presupposti e condizioni, con nota G. ZAGARI, 868. -Giurisdizione ordinaria e amministrativa -Discriminazione -Criteri, 848. -Imposte doganali -Applicazione di tariffe -Controversia -Fattispecie Giurisdizione dell'a.g.o. -Sussiste, 844. -Nave -Contributo ex art. 14 1. 17 luglio 1954, n. 522 -Controversie -Giurisdizione -Consiglio di Stato, 849. -Regolamento di competenza -Mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice competente -Effetti, 86o. -Regolamento preventivo di giurisdi -Riforma fondiaria -Ente di Riforma -Gestione diretta dei terreni nelle more dell'assegnazione -Natura privatistica -Rapporto di lavoro subordinato -Controversie -Giurisdizione ordinaria, 852. -Sentenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale -Nullit� della sentenza -Rimessione della causa al giudice competente -Concorrente difetto di giurisdizione per improponibilit� della domanda -Carattere assorbente, 865. -V. anche Cittadinanza, Imposta di fabbricazione. CONFISCA -Reato amnistiato -Criteri -Fattispecie -Trasporto abusivo di oli minerali, 978. CONTRABBANDO -Linea doganale -Spazi doganali Zone di vigilanza doganali -Distinzione -Contrabbando presunto -Fattispecie, 979. -Tabacchi esteri -Aumento di pena ex art. 1, 1. 3 gennaio 1951, n. 27 Non � circostanza aggravante -Giudizio di comparazione con attenuanti -Esclusione, 978. CONTRATTI AGRARI -Controversie per la risoluzione del rapporto di lavoro dei salariati fissi Intervento di consulenti tecnici designati dalle associazioni sindacali Legittimit� costituzionale con riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione, 833. -V. anche Competenza e giurisdizione, CONTRATTI DI GUERRA -V. Guerra. CONTRATTI PUBBLICI -V. Enti pubblici, Obbligazioni e contratti. CONSIGLIO DI STATO -V. Giustizia amministrativa. CORTE COSTITUZIONALE zione -Legittimazione attiva e passiva -Limiti, 851. -Pronuncia di incostituzionalit� -Ef ficacia retroattiva -Limiti, 865. INDICE VII -Questioni di legittimit� costituzionale sollevate in via incidentale. -Incidenti di esecuzione -Necessit� di un � petitum � che sia separato e distinto dalla questione di legittimit� costituzionale, 815. CORTE DEI CONTI - V. Cassazione civile. COSA GIUDICATA -Decisione di un giudice speciale -Effetto preclusivo del riesame in altro giudizio delle questioni coperte dal giudicato, 876. - V. anche Prescrizione. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -V. Cassazione, Contratti agrari, Imposte e tasse, Istruzione pubblica, Lavoro, Leggi, Sicurezza pubblica, Tasse e imposte comunali e provinciali, Trentino-Alto 4ttige. DANNI -V. Responsabilit� civile, Competenza e giurisdizione, Espropriazione per p.u., Trasporto, Prescrizione. DEMANIO -Demanio artistico e storico -Beni di propriet� degli Enti indicati nell'art. 4, I. n. lo89 del 1939 -Inclusione in appositi elenchi -Necessit� di interesse particolarmente importante -Effetti -Interesse all'impugnativa da parte dell'ente -Sussistenza, con nota di U. ,GARGIULO, 919. - Demanio artistico e storico -Piano regolatore generale -Piano particolareggiato sottoposto all'esame del Ministero p.i. ed approvato -Esercizio del potere previsto dall'art. zl, I. 1089 del 1939 -Ammissibilit�, con nota di U. GARGIULO, 919. --V. anche Competenza e giurisdizione, Piano regolatore, Occupazione. DOGANA -V. Competenza e giurisdizione, Contrabbando. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - V. Competenza e giurisdizione. ENTI PUBBLICI -Comune -S.tipulazione dei contratti Deliberazione di contrattare -Natura di atto interno� dell'Ente -Necessit� dell'atto di manifestazione del consenso contrattuale dell'organo competente, 888. ESEJCUZIONE FISCALE -Esattore comunale -Realizzazione della pretesa tributaria -Azione ese. cutiva -Titolare, 939. -Esattore comunale Realizzazione della pretesa tributaria -Escussione esattoriale -Fase relativa alla vendita dei beni pignorati -Natura, 939. -Fallimento del debitore escusso Espropriazione immobiliare eseguita dall'Esattore -Deposito del prezzo alla Cassa Depositi e Prestiti -Controversie -Legittimazione passiva, 939. -Fallimento del debitore escusso Espropriazione immobiliare eseguita dall'Esattore -Deposito del prezzo alla Cassa Depositi e Prestiti -Pagamento diretto all'Esattore -Estremi, 939. ESPROPRIAZIONE PER P.U. -Esecuzione parziale � dell'opera pubblica sull'immobile espropriato -Relitto -Nozione, 899. -Esecuzione parziale dell'opera pubblica sull'immobile espropriato -Retrocessione -Presupposti -Necessit� del previo esperimento del procedimento amministrativo per l'accerta.. mento che il � relitto � non deve pi� servire all'esecuzione dell'opera pubblica -Insostituibilit� della dichiarazione dell'autorit� amministrativa, 899. -Mancata esecuzione dell'opera di p.u. -Dichiarazione della p.a. espropriante che i beni sono a disposizione degli aventi diritto alla retrocessione -Momento in relazione al quale deve essere determinato il cqrrispettivo della retrocessione e si verifica il nuovo trasferimento -Sentenza costitutiva dell'a. g., 910. -Occupazione d'urgenza di immobile occorrente all'esecuzione di opera pubblica protratta oltre il biennio -Sopravvenienza del decreto espropriativo -Tardiva opposizione alla stima dell'indennit� espropriativa con contestuali domande di indennit� per il periodo di occupazione legittima e di VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO risarcimento per quello di occupa- Impiegati dello Stato -Lesioni ed inzione senza titolo proposta sotto forfermit� -Equo indenizzo -Presupma di richiesta: degli interessi legali posti, 915. sulla definitiva indennit� espropriativa -La decadenza non riguarda tali IMPOSTA DI FABBRICAZIONE domande, 875. -Imposta di fabbricazione su materiale FALLIMENTO radiofonico -Controversie sulla determinazione della base imponibile -V. Esecu;,ione fiscale. Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, 933. FALSO -V. Procedimento civile. IMPOSTA DI REGISTRO FARMACIE -Occupazione ultrabiennale da parte della p.a., di immobile da espropriare -Bando di concorso per sedi farmaceu per l'esecuzione di opere pubbliche tiche -Definitivit�, 918. Condanna della p.a. occupante al risarcimento dei danni nella misura del FERROVIE valore venale dell'immobile occupato -V. Trasporto. ed utilizzato per l'esecuzione dell'opera pubblica -Tassazione sentenza GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Aliquota indicata dall'art. 1 del!' Allegato A alla legge di registro -Esclu -Interesse a ricorrere -Violazione delle sione, 961. norme riguardanti i poteri di vigi -Retratto successorio -Sentenza sulla lanza -Fattispecie -Difetto di inte I esistenza ed efficacia del diritto di resse, 917, retratto successorio -Natura dichiara -Ricorso giurisdizionale al Consiglio di I I tiva -Imposta di titolo -Aliquota ex Stato -Motivi -Motivi non dedotti art. 8 e segg. della T.A. legge di regi nel ricorso gerarchico -Inammissibi stro in relazione all'art. 8, secondo lit� -Motivi relativi a documenti non comma, di detta legge e non ex art. 1 conosciuti al momento del ricorso ge della ricordata T.A., 955. rarchico -Irrilevanza, 934. -Ricostruzione edifici distrutti per ~= -V. anche Acque pubbliche. eventi bellici -Acquisto di area di risulta di edifici distrutti -Divieto di GUERRA ricostruire per prescrizione di piano -Contratti di guerra -Contratto non di ricostruzione -Ricostruzione su ancora definito -Controversie -Ter area diversa -Agevolazioni fiscali re mine ai sensi dell'art. 10, d.l, n. 774 cate dalla 1. 7 giugno 1945, n. 3zz del 1948 -Applicabilit�, 916. Inapplicabilit�, 953. Contratti di guerra -Revisione di -Concessione per l'esercizio di cinemaprezzi -Contratto completamente eseteatro comunale -Natura giuridica guito -Istanza di revisione -Inam Affitto di azienda -Appalto per il missibilit�, 917. compimento di un servizio -Fattispecie, con nota di G. ANGELINI IMPIEGO PUBBLICO ROTA, 951. -Costruzioni di case per senza tetto a -Concorso -Rinuncia espressa o tacita: seguito di eventi bellici -Subappalto alla nomina -Effetti, 933. -Agevolazione fiscale ex art. 93 d.d.l. -Decadenza dalla nomina e decadenza 10 aprile 1947, n. 261 -Applicabilit�, dall'impiego -Presupposti, 933. � con nota di L. CORREALE, 946. Impiegati dello Stato -Lesioni ed in -Negoziazione di azioni o di obbliga fermit� -Equo indennizzo -Menoma zioni di societ� nazionali ed estere zione verificatasi durante il rapporto per atto pubblico o scrittura privata di impiego -Indennizzabilit�, 916. -Pagamento del prezzo -Contestua -Impiegati dello Stato -Lesioni ed inlit� -Elemento necessario per la tassa fermit� -Equo indennizzo -Pensione fissa prevista dall'art. 108 della T .A. privilegiata -Compatibilit�, 915. legge di registro, 957. INDICE IX IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Enti tassati in bilancio -Accertamento induttivo -Ammissibilit� -Limiti, 954. -Responsabilit� del cessionario di azienda -Limiti ex art. 197 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, con nota di G. ANGELINI ROTA, 94r. -Responsabilit� del cessionario di Azienda -Limiti ex art. 36 della I. 8 giugno 1936, n. 1231., con nota di G. ANGELINI ROTA, 94r. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Accettazione di eredit� con beneficio di inventario -Presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobilia Inventario -Effetto derogativo -Re, quisiti, 964. � IMPOSTE DIRETTE -Morte del contribuente -Intestazione e notifica oltre che al contribuente defunto, agli eredi, 955. IMPOSTE E TASSE -Agevolazioni fiscali -Interpretazione estensiva -Limiti, con nota di L. CORREALE, 946. -Benefici fiscali a favore della piccola propriet� contadina -Decadenza collegata al verificarsi di determinate condizioni accertate dall'Ispettorato Provinciale agrario -Illegittimit� co �stituzionale con riferimento agli art. 3 e 24 Cost. -Esclusione, 837. -V. anche Cassazione. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA , -Falsa dichiarazione del pagamento del tributo -Dolo in cc re ipsa � -Sussistenza, 98r. ISTRUZIONE PUBBLICA _-Conferimento di supplenze temporanee a persone in possesso di titolo di studio inferiore a quello richiesto per l'abilitazione -Legge interpretativa 27 dicembre 1963, n. 1878 -Violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. -Esclusione, 839. -Conferimento di supplenze temporanee a persone non in possesso del prescritto titolo di abilitazione -Contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione -�Esclusione, 839. LAVORO -Provvedimento per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati -Riferimento all'art. 38 della Costituzione Legittimit� costituzionale, 819. LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI -Testi unici di mero coordinamento di norme primarie -Natura amministrativa -Inammissibilit� della questione di legittimit� costituzionale, 81 r. LOCAZIONE -Locazioni di immobili urbani -Locazioni stipulate dopo 1'8 settembre 1943 non collegabili con precedenti locazioni -Libert� di determinazione del canone, 876. NAVE -V. Competenza e giurisdizione. NOTIFICAZIONE -Relazione dell'ufficiale giudiziario Mancata indicazione delle generalit� del consegnatario -Nullit� -Limiti, 980. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -Stipulazione del contratto -Forma scritta richiesta cc ad substantiam � Requisiti del documento in caso di contratto di trasferimento di un immobile, 888. -V. anche Prescrizione. OCCUPAZIONE -Occupazione di suolo demaniale -Natura di reato permanente -Cessazione -Fattispecie, 982. -V. anche Espropriazione per p.u., Requisizione, Imposta di registro. OPERE PUBBLICHE -Appalti -Capitolato generale de~ Ministero dei LL.PP. -Clausola compromissoria -Specifica approvazione Non necessit�, 969. -Nuovo capitolato generale per le opere del Ministero dei LL.PP. -Norme processuali -Applicabilit� immediata, 970. -V. anche Espropriazione per p.u., Imposta di registro. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO X PIANO DI RICOSTRUZIONE -Vincoli -Vincoli paesistici g1i1 esistenti -Interferenze -Approvazione da parte del Ministero p.i. -Necessit� -Modifica dei vincoli paesistici -Congrua motivazione -Necessit�, con nota di U. GARGIULO, 920. PIANO REGOLATORE -Interferenza con vincoli paesistici gia esistenti -Atti di concerto col Ministero della p.i. -Necessit� -Limiti, con nota di U. GARGIULO, 919. -Interferenza con vincoli paesistici gi� esistenti -Atto di concerto -Partecipazione del Direttore Generale delle Belle Arti al Consiglio Superiore dei LL.PP. -Irrilevanza -Parere espresso dalla Commissione ai sensi degli artt. 24 e 26 r .d. n. 357 del 1940 Presupposti, con nota di U. GARGIULO, 919. POSSESSO E AZIONI POSSESSORIE -V. Competenza e giurisdizione. PRESCRIZIONE Prescrizione decennale quale � effetto del giudicato sulle prescrizioni brevi � -Nozione -Applicazione in materia di obbligazioni solidali, con nota di F. CARUSI, 900. -Sentenza penale recante condanna ge-. nerica al risarcimento dei danni conseguenti ad investimento automobilistico -Prescrizione del diritto al risarcimento -Prescrizione decennale derivante dal giudi�ato -Applicabilit� di tale termine anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al processo penale, con nota di F. CARUSI, 900. PREZZI -V. Guerra. PROCEDIMENTO CIVILE -Giudizio per cassazione -Querela di falso incidentale -Ammissibilit� Limiti, 857. -V. anche Acque pubbliche, Opi}re pubbliche, Arbitrato, Notificazione. PROCEDIMENTO PENALE -Decreto di citazione -Modifica -Indicazione erronea di data di comparizione contenuta nella copia notificata all'imputato -Nullit� del decreto, 980. Ordinanze contraddittorie -Principio di revocabilit� -Vizio di nullit� Non sussiste, 983. REATO -V. Confisca, Appello, Occupazione. REQUISIZIONE -Requisizione prefettizia di immobile per pubbliche necessit� -Interessi legali sulla relativa indennit� -Decorrenza, 876. -Requisizione prefettizia di immobiie per pubbliche necessit� -Liquidazione indennit� -Criteri, 876. -Indennit� di requisizione -Debito di valuta, 876. Occupaziol).e d'urgenza -Liquidazione indennit� -Impugnativa -Decorrenza del termine, 876. Provvedimenti del Prefetto a norma dell'art. 7 legge sul contenzioso amministrativo e dell'art. 19 legge comunale e provinciale 1934 -Natura giuridica -Disciplina del procedimento, 876. RESPONSABILITA' CIVILE -Azione di danni contro la p.a. -Annullamento di atto amministrativo Non � sufficiente per la proponibilit� dell'azione -Lesione di un diritto soggettivo -Necessit�, 861. -Trasporto di persone a mezzo FF.SS. Danno alla persona del viaggiatore Azione extracontrattuale -Danno prodotto dalla circolazione -Fattispecie Prescrizione biennale, 892. RICORSI AMMINISTRATIVI -Ricorso straordinario al Capo dello Stato -Decreto presidenziale che lo decide -Controinteressati -Impugnazione di legittimit� -Ammissibilit�, con nota di G. ZAGARI, 868. -V. anche Atto amministrativo, Giustizia amministrativa. , RIOORMA FONDIARI;A -V, Competenza e giurisdizione. INDICE XI SENTENZE -Appello -Parte motiva e parte narrativa della decisione -Individuazione della motivazione -Individuazione cc per relationem � -Ammissibilit�, 984. -Vizio di cc ultra o extrapetizione � Nozione -Limiti, 876. SICUREZZA PUBBLICA -Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralit� -Rimpatrio al luogo di residenza con foglio di via obbligatorio -Illegittimit� costituzionale con riferimento all'art. 16 Cost. -Esclusione, 821. -Rimpatrio con foglio di via obbligatorio -Contrasto con gli artt. 16 e 3 della Costituzione -Esclusione, 821. -Rimpatrio con fpglio di via obbligatorio disposto dal Questore -Violazione della riserva di legge e di giurisdizione posta dagli artt. 25 e 102 Cost. -Esclusione, 821. SOCIETA' -V. Imposta di registro. TASSE E IMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI -Autorizzazione ai comuni ed alle provincie ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e sovrimposte -Illegittimit� costituzionale con riferimento all'art. 23 della Costituzione -Esclusione, .813. TRASPORTO -Trasporto di persone a mezzo FF.SS. Danno alla persona del viaggiatore -Azione contrattuale -Prescrizione annuale, 892. -Trasporto ferroviario di cose -Perdita della cosa trasportata -Indennit� Debito di valuta -Quando � debito di valore, 896. TRENTINO-ALTO ADIGE -Legge regionale 28 dicembre 1963, n. 33, concernente cc Associazione della Regione all'Istituto Trentino di Cultura ,, -Illegittimit� costituzionale in relazione alle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto Speciale Trentino-Alto Adige, 809. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 23 giugno 1964, n. 56 23 giugno 1964, n. 57 23 giugno 1964, n. 58 30 giugno 1964, n. 65 30 giugno 1964, n. 67 30 giugno 1964, n. 68 30 giugno 1964, n. 69 7 luglio 1964, n. 72 7 luglio 1964, n. 76 7 luglio 1964, n. 77 GIUfilSDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. Un., 4 aprile 1964, n. 733 Sez. Un., 14 aprile 1964, n. 894 Sez. Un., 27 maggio 1964, n. 1329 , Sez. Un., 1 giugno 1964, n. 1357 Sez. I., 8 giugno 1964, n. Sez. Un., 10 giugno 1964, Sez. Un., 10 giugno 1964, Sez. I, 18 giugno 1964, n. Sez. I, 18 giugno 1964, n. 1403 n. 1429 n. 1430 1568 1588 Sez. III, 23 giugno 1964, n. 1626 Sez. Un., 23 giugno 1964, n. 1636 Sez. Un., 6 luglio 1964, n. 1763 Sez. II, 7 luglio 1964, n. 1773 . Sez. III, 11 luglio 1964, n. 1829 Sez. I, 15 luglio 1964, n. 1910 . Sez. I, 23 luglio 1964, n. 1989 . Sez. Un., 25 luglio 1964, n. 2064 Sez. I, 27 luglio 1964, n. 2094 . Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2123 Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2125 Sez. I, 28 luglio 1964, n. 2140 . -Sez. Un., 30 luglio 1964, n. 2174 Sez. I, 3 agosto 1964, n. 2209 . Sez. I, 3 agosto 1964, n. 2211 . Sez. III, 5 agosto 1964, n. 2229 Sez. I, 7 agosto 1964, n. 2265 . Sez. I, 21 settembre 1964, n. 2402 . Sez. I, 23 settembre 1964, n. 2410 Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 2495 Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2522 Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2523 pag. 809 811 813 815 819 821 829 833 837 839 pag. 844 848 850 874 875 852 857 858 939 860 876 967 )) 888 892 941 969 861 946 862 863 950 894 953 )) 954 896 955 955 957 865 867 973 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO XIV Sez. Un., 14 ottobre 1964, n. 2585 pag. 868 Sez. I, 15 ottobre 1964, n. 2590 899 Sez. I, 16 ottobre 1964, n. 2601 961 Sez. III, 20 ottobre 1964, n. 2633 900 Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2645 964 Sez. I, 23 ottobre i964, n. 2646 910 GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Sez. IV, 14 febbraio 1964, n. 57 pag. 919 Sez. IV, 13 maggio 1964, n. 498 920 Sez. IV, 3 giugno 1964, n. 679 915 Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 785 915 Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 936 . 916 Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 938 . 917 Sez. IV, 21 luglio 1964, n. 980 918 Sez. V, 29 settembre 1964, n. 1066 918 Sez. VI, 22 gennaio 1964, n. 32 918 Sez. VI, 10 giugno 1964, n. 465 932 Sez VI, 17 giugno 1964, n. 481 933 Sez. VI, 24 giugno 1964, n. 502 934 GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 3 .febbraio 1964, n. 132 . pag. 978 Sez. I, 10 febbraio 1964, n. 166 978 Sez. I, 10 febbraio 1964, n. 175 979 Sez. III, 10 febbraio 1964, n. 464 980 Sez. III, 12 febbraio 1964, n. 501 980 Sez. III, 14 febbraio 1964, n. 533 981 Sez. I, 18 febbraio 1964, n. 220 981 Sez. III, 8 maggio 1964, n. 1561 982 Sez. II, 13 maggio 1964, n. 1053 983 Sez. I, 5 giugno 1964, n. 1008 . 984 SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA RASSEGNA DI DOTTRINA E. T. LmBMANN, PMte o capo di senf!enza (Riv. dir. proc., 1964, 47) Segnalazione di note alle senf!enze ed alle ordinanze della Corte CostituZliolulle (1961-1963) pag. 153 RASSEGNA DI LEGISLAZIONE Provvedimenti legislativi Disegni e proposte di legge Provvedim@11Iti legislativi sottoposti a giudizio di costituzionalit�: -Disposizioni di legge in rapporto alle quali � stato promosso giudizio di legittimit� costituzionale 175 176 178 CONSULTAZIONI Indlice sistematico delle consultazioni 182 VARIETA' 192 PARTE PRIMA 2 GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE CORTE COSTITUZIONALE, 23 giugno 1964, n. 56 -Pres. Ambrosini - Rel. Cassandra -Provincia di Bolzano (avv. Guarino) c. Regione Trentino-AJto Adige (sost. avv. gen. Stato Guglielmi). Trentino Alto Adige -Legge regionale 28 dicembre 1963, n. 33~ concernente ' �Associazione della Regione all'Istituto Tren tino di cultura � -Illegittimit� costituzionale in relazione alle competenze attrib"uite alla Regione dallo Statuto Speciale Trentino Alto Adige. (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, artt. 4, 5, 6, 17; I. reg. 28 dicembre 1963, n. 33). La legge regionale del Trentino-Alto Adige 28 dicembre 1963, n. 33, che autorizza la Regione ad assumere la qualit� di socio fondatore delilstituto Trentino di Cultura ed a versare la somma annua di L. 20 milioni, pur non invadendo la sfera di competenza provinc-iale prevista d!JJ!l'art. Il, n. 4 dello Statuto Sp,eciale, � costituzionalmente illegittima in quanto, essendo la Regione un ente con fini predeterminati e inderogabilmente fiss(]JN dalla legge, essa non pu� destinare i fondi che lo Statuto le assegna se non per il perseguimento degli specifici fini che sono ad essa propri {l). (Omissis). -La Provincia fonda il ricorso su due motivi. Col primo sostiene che la Regione abbia violato lo Statuto disponendo, con la . legge impugnata, in materia che non pu� essere ricondotta ad alcuna (1) La sentenza, a nostro avviso, trascende il caso .<li specie ed assume una notevole importanza di massima. Tutti gli enti pubblici, infatti, hanno fini p:mdeterminati e inderogabilmente fissati dalle leggi, costituzionali o ordinarie, ed hanno, quindi, una competenza limitata dai predetti fini. Quello che la Code ha affermato per le leggi regionali dovrebbe valere, quindi, ed a pi� forte ragione, mutatis mutandis, per le deliberazioni degli Enti pubblici minori, che debbono ritenersi illegittime se rivolte al perseguimento di fini diversi da quelli RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 810 di quelle ad essa assegnate, e che �, invece, di esclusiva competenza della Provincia {art. 11, n. 4). Tale motivo non � fondato. La legge regionale si limita, infatti, ad autorizzare f amministrazione regionale ad assumere la qualit� di socio fondatore delflstituto Trentino di Cultura e a corrispondere, in tale qualit�, la somma annua di lire 20 mi.lioni, non gi� a regolare o in altra maniera a interferire nella materia degli �usi e costumi locali e istituzioni culturali { ...) aventi carattere provinciale� (art. 11, n. 4), sostituendosi alla Provincia o concorrendo con questa ndfesercizio di una competenza propriamente provinciale. Non ha bisogno di confutazione la tesi, adombrata dalla difesa della Provincia, giusta la quale il caso in esame configurerebbe una violazione indiretta delle competenze provinciali o del � principio della intangibilit� >> di codeste competenze, tanto � evidente che una siffatta violazione non pu� aver luogo in conseguenza dell'erogazione di un contributo finanziario de1la Regione in favore di una iniziativa della Provincia, iniziativa che resta intatta nella disponibilit� della Provincia medesima. 3. -Fondato, viceversa, � il secondo motivo del ricorso. In effetti la Regione, essendo un ente con fini predeterminati e inderogabilmente fissati dalla legge, non pu� destinare i fondi che lo Statuto le assegna, se non per il perseguimento di quei fini che sono ad essa propri. La stessa difesa della Regione sembra accettare questa tesi, quando afferma che le finalit� dell'Istituto Trentino di Cultura possono essere ricondotte alle materie di competenza regionale, ma la dimostrazione che essa tenta di <lave di questa tesi non � persuasiva. Come si ricava dall'art. 1 dello Statuto delfistituto allegato alla legge provinciale 20 agosto 1962, n. 11, i fini di questo Istituto si riassumono nel proposito �di promuovere e favorire nell'ambito della Provincia, lo sviluppo di ogni possibile iniziativa e attivit� di studio e di cultura con speciale riguardo alle tradizioni ed esigenze locali �. Non si pu� dire veramente che i fini cos� assegnati all'Istituto possono essere ricondotti alle finalit� turistiche e sociali della Regione quali risultano dagli artt. 4, n. 12 (assistenza sanitaria ed ospedaliera), n. 17 (turismo e industrie alberghiere); 5, n. 2 (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e 6 (facolt� della Regione di istituire o agevolare fistituzione di appositi istituti autonomi nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali). inderogabilmente per ciascuno di essi predeterminato dalla legge. Alla stregua dei principi fissati dalla Corte dovrebbero, perci�, ritenersi illegittime la deliberazione degli Enti pubblici minori che prevedono l'erogazione di somme per il raggiungimento di fini che, se pur lodevoli dal punto di vista culturale, artistico, scientifico, non rientrano rigorosamente nei fini dell'Ente. La sentenza impone, perci�, un accurato riesame del fenomeno, invero molto diffuso, della partecipazione finanziaria di Enti pubblici minori ad iniziative culturali, artistiche o scientifiche. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 811 Vero � che gli interessi regionali non sono soltanto quelli puntualmente rilevabili dalle competenze che lo Statuto attribuisce alla Regione, ed � anche vero che pu� essere configurato un interesse generale proprio della Regione che questa pu� e deve tutelare; ma � di tutta evidenza ohe, nel caso in esame, il carattere tutto provinciale dell'interesse perseguito dall'Istituto non consente di individuare un interesse regionale con esso coincidente e di giustificare, in conseguenza, la destinazione di fondi regionali per il suo perseguimento. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 23 giugno 1964, n. 57 -Pres. Ambrosini - Rel. Mortati -Di Claudio (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Guglielmi). Leggi, decreti e regolamenti -Testi unici di mero coordinamento di norme primarie � Natura amministrativa -Inammissibilit� della questione di legittimit� costituzionale. (Cost. art. 76; t.u. 15 giugno 1959, n. 393; I. 26 aprile 1959, n. 207). Solo i testi unici che non si limitino ad op1evare un mero coordinamento fra le norme da riunire, ma siano abilitati ad apportare innovazioni ed integrazioni alle norme stesse, hanno forza di legge. Tali oaratteristiche non ricorrono nel testo unico 15 giugno 1959, n. 393, sulla circolazione stradale, relativamente al quale deve dichiararsi l'inammissibilit� della piroposta questione di legittimit� costituzionak per l'asserito contrasto con l'art. 76 della Costituzione (1). {Omissis). -1. -La questione sollevata dal Tribunale di Isernia nuove evidentemente dall'accoglimento dell'opinione, rappresentata da larga parte della dottrina, secondo la quale ogni specie di testo unico (1) L'ordinanza di remissione 2 ottobre 1963 del Tribunale di Isernia � pubplicata sulla Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1963, n. 299. Circa la natura dei testi unici, la stessa Corte con le precedenti sentenze _ 17 aprile 1957, n. 54 (Giur. it., 1958, I, 1, 162) e 17 maggio 1961, n. 24 (ivi, 1961, I. 1, 929), ha accolto la distinzione, gi� elaborata in dottrina, dei testi unici in due categorie : � quelli che per la loro formazione non richiedono esercizio di potest� legislativa delegat� e quelli che sono vere e proprie leggi delegate �. Di solito, la formazione dei primi viene dal potere legislativo demandata al Governo mediante apposita � autorizzazione ", mentre alla formazione dei secondi il Governo � legittimato soltanto in quanto venga dal Parlamento approvata apposita legge di delega. Il testo unico di mera compilazione, secondo parte della dottrina (VIRGA, Dir. cast., Palermo, 19.'55, 378; B1scARETTI m RUFFIA, Dir. cast., Napoli, 1958, 423), potrebbe essere emanato dal Governo in virt� dei suoi stessi poteri e, perci�, l'auto RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 812 la cui formazione sia avvenuta in virt� di apposita autorizzazione legislativa, viene ad essere necessariamente riyestito della forza di legge, quale che .sia l'entit� degli adattamenti e variazioni del tenore originario delle norme da unificare, che ogni attivit� rivolta a tale unjf�cazione d.i per s� implica, e quindi rimane subordinato alle condizioni poste dalla Costituzione per la valida emanazione degli atti governativi forniti di tale efficacia. La Corte oon sue precedenti pmnuncie (sent. 54 del 1957 e 24 del 1961) ha ritenuto che tale orientamento dottrinale non fosse da accogliere, e che inveoe forza di 1egge possono venire ad assumere solo quelli fra i testi unici i quali non si limitino ad operare un mero coordinamento fra le norme da riunire, ma siano abilitati ad apportare :innovazioni o integrazione alle norme stesse. La Corte non rinviene motivi che la inducano a discostarsi dalla sua costante giurisprudenza, tanto pi� in presenza di un testo, come quello denunciato, che si � limitato alla materiale riproduzione, in ogni loro parte, delle disposizioni del deC11eto delegato 27 ottobre 1958, n. 956, e pedissequamente delle modifiche di cui all'art. 1 della legge 26 aprile 1959, n. 207, e quindi non ha reso necessario I'eserdzio neppure di quel minimo di attivit� interpretativa, che appare inseparabile dall'operazione del coordinamento. La rilevata mancanza della forza di legge dell'atto denunciato ha per conseguenza l'inammissibilit� della questione sollevata. -(Omissis). rizzazione non sarebbe necessaria. Secondo altri, invece, l'autorizzazione sarebbe indispensabile, in quanto la raccolta in testo unico delle leggi da coordinare importa una delegazione a interpretare autenticamente le leggi (TosATO, Leggi di ddegaz., Padova, 1931, 20, LIGNOLA, Deleg. legisl., Milano, 1956, 78). Qualunque sia la soluzione che si -ritenga di adottare, � certo che l'autorizzazione non pu� essere confusa con la delega ad emanare un determinato testo unico. La Corte Costituzionale ha avvertito che 0lo �stabilire a quale delle due categorie appartenga il testo unico � � cosa che deve essere esaminata alla stregua della norma in base alla quale il testo unico � stato emanato �. Ed invero, se al Governo � stata conferita la facolt� di novazione rispetto alle norme da riunire in testo unico, la facolt�, cio�, di modificare e integrare, all'oooorrenza, le norme preesistenti, non v'� dubbio che la disposizione con la quale detta facolt� � stata conferita contiene una vera e propria delega legislativ�; se, invece, � stata conferita al Governo la facolt� di riunire le norme vigenti in testo unico, ma con intenti di semplice compilazione, allora si ha soltanto � autorizzazione �, nel senso sopra enunciato, e non delega legitlativa. La conseguenza giuridica di rilievo � che, mentre nel primo caso il testo unico deve considerarsi manifestazione di volont� legislativa, e, cio�, una vera e propria legge delegata, nel secondo caso il testo unico deve considerarsi esplicazione di potest� amministrativa, e la forza di legge delle singole norme, raccolte nel testo unico, resta sempre ancorata alle leggi dalle quali le norme sono tratte. In dottrina, cfr. l'ampia nota di RossANo, I test! unici nell'esercizio della funzione legislativa, Rass. dir. pubbl., 1963, 182, e bibliografia ivi citata. PARTE I, SEZ. I,.GIUBIS. COST!TtTZIONALE E INTERNAZIONALE 818 CORTE COSTITUZIONALE, 23 giugno 1964, n. 58 -Pres. Ambrosini -Reol. Branca -Salvo e Nicolaci (avv. !emolo) c. Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Varvesi). � Tasse e imposte comunali e provinciali -Autorizzazione ai comuni ed alle provincie ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e sovrimposte -Illegittimit� costituzionale con riferimento all'art. 23 della Costituzione -Esclusione. (l. 16 settembre 1960, n. 1014, art. 27; Cost., art. 23). Non contrasta con l'art. 23 dell.a Costituzione l'�rt. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per la sistemazione dei bil.anci comwnali e provinciali, col quale si autorizzano i Comuni e le Provincie a continuare ad aP'plicare, per non oltre un decennio, e con graduale riduzione per ciascun anno, eccedenze sulle aliquot.e mas-sime alle imposte e sovrimposte -fi-;sate dalla legge stessa. La norma, infatti, non richiama il vecchio sistema, che lasciava alla discrezionalit� delle amministrazioni l'imposizione di eccedenze e violava la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione; ma fa parte di una nuova disciplina che pone limiti precisi a quella potest� e di essi assf;cura la graduale attuazione (1). (Omissis). -2. -Nel merito la questione � infondata. La legge n. 1014 del 19'60 � stata emanata allo scopo di apportare, in attesa d'una radicale riforma dell'ordinamento finanziario locale, una prima sistemazione nei bilanci delle Provincie e dei Comuni: �perci� essa, fra l'altro, ha sottratto agli �enti locali talune spese relative a servizi di interesse .esclusivamente statale; ha soppresso alcuni tributi oramai anacronistici e l'addizionale dell'imposta sul reddito agrario; ha promosso una pi� equa distribuzione delle sovrimposte comunali e provinciali perch� non ne restassero eccessivamente gravati i redditi fondiari rispetto agli altri redditi; infine ha tolto limitazioni vecchie e antiquate alla potest� di imposizione tributaria delle Provincie e dei (1) La questione di legittimit� costituzionale era stata sollevata dal Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza 29 novembre 1963 (Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1964, n. 21). � La precedente sentenza della Corte, 30 gennaio 1962, n. 2, citata in motivazione, � pubblicata in Giur. it., 1962, I, 1, 508 e nota di richiami. Sull'interpretazione dell'art. 23 della Costituzione an�he in materia di tributi degli enti locali, cfr. fa sentenza della Corte cost. 14 marzo 1964, n. 15, in questa Rassegna, 1964, 254, e nota di richiami. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 814 Comuni, sostituendole per�, in ossequio ai principi .costituzionali, con la fissazione di limiti massimi, precisi e invalicabili, per la misura delle aliquote (artt. 19, 20 e 23). Uno di questi � diretto a modificare l'art. 332 della legge comunale e provinciale 1934, secondo cui le Provincie e i Comuni, su autorizzazione della Commissione centrale per la finanza locale, potevano applicare eccedenze sulle imposte e sovrimposte senz'altro limite che quello delle neecssit� di bilancio: il legislatore del 1960, avvertendo l'incostituzionalit� di tale norma due anni prima della pronuncia di questa Corte (sentenza n. 2 del 1962), introduceva appunto la regola che le ecoedenze possano essere autorizzate dalla Commissione centrale solo entro la misura del cento per 1cento sulle tariffe massime delle imposte e sovrimposte (art. 23). Ma, se questa Tegola avesse avuto !immediata applicazione, ne avrebbero sofferto gravemente le finanze di moltissimi Comuni che avevano impostato i propri bilanci sul gettito delle eccedenze applicate in misura ben pi� ampia. Di qui l'emanazione della norma impugnata {art. 27), che d� alle amministrazioni locali un termine massimo {dieci anni) perch� si adeguino gradualmente a quel limite (cento per cento). La norma non rinnova il vecchio sistema, che lasciava alla discrezionalit� delle amministrazioni l'imposizione di eccedenze e violava la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione (citata sentenza n. 2 del 1962); ma fa parte d'una nuova disciplina che pone limiti precisi a quella potest� e 1di essi assicura la graduale attuazione. Per il primo anno di applicazione della legge (1961) il legislatore ha pe'l" cosl dire congelato, quanto alle eccedenze, la situazione di fatto, che risultava dalle autorizzazioni date rispetto al 1960, ed ha consolidato le relative poste dei bilanci (melius, ne ha voluto il consolidamento su cifre non pi� alte di quelle del 1960). Per ogni anno sueoessivo ha disposto una riduzione non inferiore al dieci per cento, sl che al massimo dopo un decennio le amministrazioni si saranno uniformate alla regola finale di non superare la misura stabilita dalla legge. Perci� l'art. 27, quando sia situato nel complesso della nuova disciplina e guardato nella sua funzione di graduale e, ovviamente, non pmrogabile adeguamento dell'attivit� di imposizione ai nuovi principi, � piuttosto un mezzo per attuare una precisa volont� legislativa che per sfuggire alla riserva �di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione. :f; vero che le amministrazioni locali, in virt� della norma impugnata, hanno potuto e possono applicare le eccedenze in misura di gran lunga minore di quella massima fissata dalla medesima norma; ma questo potere di spaziare fra un massimo ed un minimo di imposizione, fra loro ben lontani, non pu� essere �considerato, nel caso in esame, motivo di illegittimit� costituzionale; infatti, da un lato, una PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 815 Vbltn adottata la misura minore, le amministrazioni non possono pm accrescerla nell'anno successivo ma anzi devono ulteriormente ridurla di almeno il dieci per cento, dall'altro, cos� facendo, si mettono sul piano d'un pi� celere adeguamento al nuovo limite: il che � modo di attuazione della precisa volont� legislativa invece che es�erdzio di poteri non delimitati dalla legge. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1964, n. 65 -Pres. Ambrosini - Rel. Petrocelli -Piram (avv. Pannain) e Presidente Consiglio dei Ministri (v. avv. gen. Stato Foligno). Corte Costituzionale -Questioni di legittimit� costituzionale sol levate in via incidentale -Incidenti di esecuzione -N eces sit� di un � petitum � che sia separato e distinto dalla que stione di legittimit� costituzionale. (Cost. art. 136; l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, art. l; l. 11 marzo 1953, n. 87; ar~t. 23, SO; cod. pen. art. 116). � inammissibile la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 116 Codice penale sollevata nel corso di un incidenite di esecuzione, che non abbia un prop1rio oggetto, vale a dire un petitum separato e dminto daUa questione di legittimit� costituzionale, ma sia diretto esclusivamente aUa proposizione d.i detta questione (1). (Omissis). -La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 116 del Codice penale, oos� come presentata alla Corte con lordinanza del Tribunale di Livorno, deve essere dichiarata inammissibile, perch� non sollevata, secondo il sistema del vigente ordinamento, nel corso di un giudizio. Cinternssato, detenuto nello stabilimento di Pianosa in espiazione della pena inflittagli fin dal 15 dicembre 1951, affermando di voler proporre un incidente di esecuzione, ha presentato al Tribunale una (1) Il Tribunale di Livorno, con ordinanza 13 gennaio 1964 (Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1964, n. 67), su incidente di esecuzione proposto dal Piram, il quale chiedeva declaratoria di illegittimit� costituzionale, per contrasto� con l'art. 27 della Costituzione, dell'art. 116 c.p., in base al quale era stato condannato per concor~o in omicidio, sollevava la relativa questione. In ordine al conseguente giudizio, si poneva, anzitutto, il problema della legittimazione del giudice " a quo � a sollevare la questione, in sede di incidente di esecuzione. La Corte ha dato per ammessa la legittimazione sotto tale particolare profilo, sulla scorta delle precedenti pronuncie relative alla delimitazione del concetto di �giudizio� (sent. 27 marzo 1962, n. 29, Giur. it., 1962, I, 1, 1077, in tema di RASSEGNA DELL"AVVOCATURA DELLO STATO 816 istanza che, dalla sua stessa formulazione, si manifesta in modo non dubbio come avente per unico oggetto il promovimento della questione di legittimit� costituzionale dell'art. 116, e quindi con nessun altro contenuto, nessun'altra materia da decidere all'infuori di questa. Nella istanza si dichiara infatti, senz'altro aggiungere, che si propone l'incidente di esecuzione � per ottenere la illegittimit� costituzionale dell'art. 116 C.P., ai sensi dell'art. 27 della Costituzione n. Non vi � dunque una domanda, e quindi una controversia di merito, che il giudice, nell'ambito della sua propria competenza, sia chiamato a decidere, e nella �quale, si inserisca, in via incidentale, la domanda relativa alla questione di legittimit� costituzionale; ma fistanza � unica, e muove direttamente e immediatamente, e quindi in via principale e non incidentale, a solle vare detta questione di legittimit�. N� ci� pu� essere attribuito ad una sommaria ed inesperta formu lazione della istanza, in quanto la posizione non subisce modificazioni di sorta con gli atti successivamente intervenuti a �sostegno della mede sima, vale a dire la requisitoria del pubblico ministero presso il Tribu nale di Livorno e le deduzioni del difensore presentate al Tribunale il 18 dicembre 1963. La prima, infatti, nel dare parere favorevole sul merito della istanza, prendeva atto che questa era stata proposta " per ottenere la dichiarazione di illegittimit� costituzionale dell'art. 116 c.p. �; nella seconda la difesa concludeva addirittura facendo propria runica richiesta originaria del Piram, cio� che � il Tribunale, in a:ocoglimento dell'incidente, voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale �. La stessa-ovdinanza, infine, nulla contiene che valga a stabilire l'esistenza di un autonomo giudizio di merito, e si limita anch'essa a prendere atto che era stato proposto incidente di esecuzione � per far dichiarare l'ille gittimit� costituzionale dell'art. 116 c.p. �. La condizione in forza della quale le questioni di legittimit� costi tuzionale devono essere sollevate nel corso di un giudizio ebbe, come � noto, la sua prima enunciazione in una norma costituzi<Jnale. Fu innanzi tutto l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 a stabilire che alla Corte Costituzionale potesse rimettersi una questione di legittimit� costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di incidenti di esecuzione penale; sent. 12 dicembre 1957, n. 129, ivi, 1958, I, l, 1, in tema di procedimenti di giurisdizione volontaria). Conforme � la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (sent. 12 maggio 1961, rie. Carrara, Giust. pen., 1962, II, 277 con nota di CEsARoNI, Incidente di esecuzione e questioni di legitti mit� costituzionale). Sorgeva, poi, il problema del modo di introduzione della questione di legittimit� costituzionale, che il sistema ha chiaramente congegnato solo come questione posta in via incidentale; non come impugnativa diretta. La Corte, pertanto, ha esattamente dichiarato l'inammissibilit� della questione proposta dal Tribunale PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 817 legge, se rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti a nel corso di un giudizio �. Questa delimitazione fu poi nettamente ribadita dal1' art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale dispone che mediante apposita istanza, da una delle parti o dal pubblico ministero (comma primo), o anche d'ufficio {comma terzo), si possono sollevare questioni di legittimit� costituzionale a nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorit� giurisdizionale �. Ora, ci� che fa difetto nell'attuale controversia � precisamente questa condizione essenziale, cio� che la questione di legittimit� costituzionale sia stata sollevata nel corso di un giudizio. Per la quale condizione non � sufficiente che una domanda venga presentata, n� che con essa si richieda comunque la istituzione di una certa forma di giudizio (in questo caso il procedimento di esecuzione, disciplinato dagli artt. 628 e segg. c.p.p.), ma occorre che effettivamente ricorrano i coefficienti in base ai quali un siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed �effettivamente instaurato, e �col suo proprio contenuto. ~ indispensabile, in altri termini, che il giudizio abbia un proprio oggetto e un proprio autonomo svolgimento : un proprio oggetto, vale a dire un petitum che sia separato e distinto dalla questione di legittimit� costituzionale, e sul quale il giudioe oTdinario sia chiamato per sua competenza a decidere; un proprio autonomo svolgimento, nel senso che il giudizio sia tale, in base alle norme che attualmente governano la materia, da poter essere indirizzato per suo conto ad una propria conclusione, al di fuori della questione di legittimit� costituzionale, il cui insorgere � soltanto eventuale. Nella dottrina e nella prassi, una siffatta autonoma individualit� del giudizio si � andata affermando, oltre tutto, col sorgere delle note denominazioni: giudizio �principale�, giudizio a di merito �, controversia � di merito �, processo � ordinario 11, ecc. Sicch�, come esattamente � stato affermato, la esistenza del processo di merito si presenta addirittura come pregiudiziale rispetto al processo instaurato �dinanzi alla Corte Costituzionale. Nel procedimento promosso dal Piram la esistenza del giudizio .di merito fa difetto appunto perch� non v'� altra materia da decidere all'infuori della istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. di Livorno, in quanto essa non era strumentale ai fini della risoluzione dell'incidente di esecuzione, ma primaria. Agli stessi concetti � ispirata la sentenza delle Sez. Un., 5 ottobre 1963, n. 2661, che ha ritenuto non impugnabile una decisione di rigetto della questione di legittimit� costituzionale, non accompagnata anche dall'impugnativa del merito della causa, cui la risoluzione della questione costituzionale � preordinata (in questa Rassegna, 1S64, 27 e nota di richiami). La questione di legittimit� costituziO'Ilale dell'art. 116 c.p. � stata ora riproposta dalla Cor.te di as.sise di appello di Roma, con ordinanza 20 ottobre 1964. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 818 La inderogabile presenza di un autonomo giudizio di merito � poi ribadita dalle due ulteriori condizioni richieste dal secondo comma del citato art. 23 della legge n. 87: prima, che il giudizio non possa essere def�nito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimit� costituzionale (rilevanza); seconda, che, nel rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, fautorit� giurisdizionale debba � sospendere il giudizio in corso n. Ed � ben signif�.cativo, a tal proposito, che neJf ordinanza del Tribunale di Livorno manchi qualsiasi accenno sia al rapporto di rilevanza sia alla sospensione di un giudizio in ooTso. Il che non � possibile attribuire ad una deficienza di mera forma, dovuta a sommaria e incompleta redazione dell'ordinanza; e ci� per la semplice ragione che il giudice non aveva nulla da sospendere e nulla con cui stabilire un rapporto di rilevanza, non essendovi, appunto, �di fronte al giudioe stesso, altra istanza, altra mateTia da decidere se non il chiesto rinvio degli atti alla Corte Costituzionale. La questione di legittimit� dell'art. 116 bene avrebbe potuto essere sollevata nel corso del giudizio di cognizione, e non lo fu. N� a ci� poteva ostare i:l fatto ohe non ancora fosse �entrata in funzione la Corte Costituzionale, in quanto, come � ben noto, e come la difesa non � s.ta:ta in grado �di contestare positivamente, la VII �disposizione transitoria della Costituzione, prevedendo siffatta �eventualit�, stabiliva che la decisione sulle �controversie di legittimit� costituzionale, fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte, avrebbe avuto luogo in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, cio� ad opera del giudice O'l"dinario. V:ero � che anche dopo il giudizio di cognizione spetta al condannato in espiazione di pena la facolt� di rivolgersi al giudi�oe, mediante. lo strumento processuale dell'incidente �di esecuzione, per presentargli istanze inerenti alla pena in corso di esecuzione, in dipendenza delle inod�f�.cazioni che, per qualsiasi causa, essa possa aver sub�to. Ma quando, come nel caso presente, contro la condanna in corso �di esecuzione altro non Si invoca se non il futuro e diverso <regolamento giuridico che possa eventualmente risultare dalla soluzione della questione di legittimit� costituzionale, tutto �evidentemente rifluisce e si risolve in questa unica istanza, diretta a sollevare tale questione; con la conseguenza che essa, in mancanza di un giudizio di merito nel quale inserirsi in via incidentale, rimane una questione proposta in via principale. Indubbiamente .nella istanza del P�ram era presente finteresse del condannato alla propria libert�; ma esso non pu� dirsi I'oggetto di un autonomo giudizio principale, bens� soltanto l'elemento soggettivo, il movente della istanza medesima, unicamente diretta a sollevare il giudizio di legittimit� costituzionale. -(Omissis). PARUJ; I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 819 CORTE COSTITUZIONALE, SO giugno 1964, n. 67 -Pres. Ambrosini - Rel. Chiarelli -Di Santo (avv. di Stefano) e Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Agr�). Lavoro -Provvedimento per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati -Riferimento all'art. 38 della Costituzione -Legittimit� costituzionale. (1. 29 aprile 1949, n. 264, art. 61; l. 2 febbraio 1952, n. 54, art. unico; Cost, artt. 36, 38). La legge 29 aprile 1949, n. 264, modificata dalla legge 2 febbraio 1952, n. 54, sull' orga:nizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola, rientra nelfambito delle finalit� di assistenza sociale, essendo diretta� non a fare del disoccupato un soggetto puramente passivo, ma a procu1' argli urn'attivit� che, mentre lo mantiene nell'esercizio delle sue capacit� di lavoro e ne favMisce il perfezionamento, gli fornisce~ nella forma di indennit� e premi, una integrazione del sussidio, di disoccupazione, destinata ad assicurargli mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, o norma delfart. 38 della Costituzione (1). (Omissis). -La questione non � fondata. L'organizzazione e il funzionamento dei cantieri-scuola rientra nelrambito delle finalit� di assistenza sociale, al cui perseguimento � diretta la I. 29 aprile 1949, n. 264, avente per oggetto provvedimenti in materia di avviamento al lavoro �e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoocupati. L'art. 61 di essa, modificato dall'articolo unico della 1. 2 febbraio 1952, n. 54, regola, pertanto, un rapporto che � di natura essenzialmente assistenziale. C�� � dimostrato1 dal fatto che il lavomtore man (1) L'ordinanza 25 gennaio 1003 del Pretore di Cerignola, che promuoveva la questione di legittimit� costituzionale, � pub.blicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1963, n. 80. Sulla sostanziale differenza delle sfere di applicazione dell'art. 36 e dell'art. 38 della Costituzione, nel senso che il primo riguarda l'aspetto� retributivo del rapporto di lavoro, mentre il secondo riguarda la tutela assistenziale del lavoratore iii.valido o involontariamente disoccupato, cfr., a proposito dell'indennit� di caropane, Corte <)Ost. 26 aprile 1962, n. 41, Giur. it., 1962, I, 1, 1053. In merito, poi, al diritto degli invalidi e minorati all'educazione ed all'avviamento professionale, a termini dell'art. 38 della Costituzione, cfr. le sentenze della stessa Corte 11 luglio 1961, n. 55, Giur. it., 1961, I, 1, 1234, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra; e 15 giugno 1960, n. 38, ivi, 1960; I, 1, 1000, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi del lavoro. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 820 tiene, durante la sua attivit�. nel cantiere, lo status di lavoratore disoccupato, a tutti gli effetti della legislazione sulla disoccupazione, mentre findennit� che egli percepisce non � a carico di una impresa, ma � a carico del Fondo per l'addestramento professionale .dei lavoratori, di cui all'art. 62 della stessa legge. D'altra parte, non solo la creazione dei cantieri-scuola � prevista per H fine sociale di alleviare la disoccupazione nelle zone in cui questa sia particolarmente accentuata (art. 59 della legge), ma ha anche lo scopo di favorire !'.esercizio e il perfezionamento delle attivit� lavorative, come dimostra la stessa denominazione legislativa di cc cantieriscuola �; finalit� che � essenziale e necessaria per tali cantieri, nello spirito dell'i:ntera legge, comune agli altri istituti in essa compresi, e al cui effettivo perseguimento � preposto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale, nell'organizzarne il funzionamento, stabilis. ce che alcune ore siano settimanalmente dedkate all'istruzione prnfessionale. In sostanza, l'istituzione dei cantieri-scuola � diretta a non fare del disoccupato un soggetto puramente passivo di prestazione assistenziale, ma a procurargli un'attivit� che, mentre lo mantiene nell'esercizio delle sue capacit� di lavoro e ne favorisce il perfezionamento, gli fornisce, nella forma di indennit� e di premi, una integrazione del sussidio di disoccupazione, destinato ad assicurargli mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, a norma dell'art. 38 della Costituzione. ~ infatti nei principi contenuti in quest'articolo e nei fini di assistenza sociale da esso assegnati alla Repubblica che si inquadra il rapporto regolato dall'art. 61, il quale non � pertanto riconducibile sotto -i principi di cui all'art. 36. In concreto, la peculiarit� del rapporto, connessa alla struttura e alle finalit� di pubblico interesse dei cantieriscuola, si rivela nel fatto che l'alternativa della attuale disciplina di questi ultimi e dei rapporti che in essi si svolgono non potrebbe essere la integrale estensione ad essi della ,disciplina di comuni rapporti di lavoro alle dipendenze di un'impresa, la quale altererebbe i caratteri dei cantieri e dei detti rapporti, ma sarebbe la soppressione di questa particolare forma di assistenza. Ci� non vuol dire che il legi:slatore, nella determinazione della misura dell'indennit� -e dei premi, non debba tenere anche conto delle condizioni concrete della vita economica, .oons1'derando tali elementi non come criteri determinanti della misura della retribuzione, ma come elementi concorrenti nella ,disciplina complessiva del rapporto assisten ziale. La necessit� di tener conto di tali elementi deriva, del resto, non solo da ragioni di tutela del lavoro, ma anche dal bisogno di assicurare la bont� dell'esecuzione delle opere pubbliche a cui i cantieri debbono PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 821 attendere, e dall'esigenza di impedire che essi influenzino il mercato di lavoro oltre i limiti che sono propri della loro funzione. Va, infine, rilevato che i caratteri assistenziali del rapporto, innanzi posti in luce, non si riscontrano nel rapporto di apprendistato, a cui iSi � richiamata la difesa del Di Santo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, SO giugno 1964, n. 68 -Pres. Ambrosini - Rel. Papaldo -Collino (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri {sost. avv. gen. Stato Chiaretti). Sicurezza pubblica -Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralit� Rimpatrio al luogo di residenza con foglio di via obbligatorio -Illegittimit� costituzionale con riferimento all'art. 16 Cost. -Esclusione. (l. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2; Cast. art. 16). Sicurezza pubblica -Rimpatrio con foglio di via obbligatorio Contrasto con gli artt. 16 e 3 della Costituzione -Esclusione. (1. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2; Cast. artt. 16, 3). Sicurezza pubblica � Rimpatrio con foglio di via obbligatorio disposto dal Questore -Violazione della riserva di legge e di giurisdizione posta dagli artt. 25 e 102 Cost. � Esclusione. (l. 27 dicembre. 1956, n. 1423, ait. 2; Cast. artt. 25, 102). Non contrasta con l'art. 16 della Costituzione l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che cons0nte al Quesrtore di rimpatriare nei luoghi di residenw le persone pericolose per la sicurezza e la rrwralit� pubblica, in quanto, senza l'indicaz.ione di una destinazione, il foglio di via avrebbe la figura di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro (l). N� tale norma contrasta con il predetto art. 16 e con l'art. S della Costituz.ione, in qwanto i motivi di sicurezza pubblica, co1ne quello di sanit�, possono nascere da situazioni generali o particolari, senza -che ci� importi discriminazione fra singoli o fra gruppi (2). (1-3) Il Pretore di Cortina d'Ampezzo, con ordinanza 31 gennaio 1963, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1963, n. 87, aveva investito la Corte della questione di legittimit� costituzionale dell'istituto del c.d. rimpatrio obbligatorio, previsto dall'art. 2 della I. 27 dicembre 1956, n. 1423. Esso era stato gi� sottoposto all'esrune della Corte sotto diversi angoli visuali: quello relativo alla competenza dell'organo chiamato ad imporlo, e quello della sua applicabilit� per misura di pubblica moralit�. In entrambi i casi, la Corte ne aveva RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 822 La stesM norma, poi, non contrasta nganche col principio della riserva di legge e di giurisdiz.ione stabilito dagli artt. 25 e 102 dello Costituzione, perch� non esiste un principio generale di ordine costituzionale che ccffermi la necessit� delf intervento del Giudice in tutti i casi in cui, nglfinteresse della P.A., si debba procedere ad atti da cui derivi o possa derivare una menomazione della dignit� della persona (3). (Omissis). -1. -L'ordinanza osserva che ragioni di sfourrezza (od.i sanit�) possono giustificare l'allontanamento di una persona da un luogo determinato, ma non giustificano l'obbligo di portarsi, senza rimanervi, in altro luogo. Tale misura, non oongrua rispetto alle esigenze da soddisfare, costituirebbe una limitazione della libert� di cir �colazione e di soggiorno pi� grave, e comunque ulteriore e diversa, in confronto a quella consistente nel mero allontanamento da un certo luogo. L'osservazione non � fondata. Potrebbe anche non contestarsi la esattezza dell'affermazione del Pretore, che, cio�, �quando il sacrificio di un diritto pu� essere disposto soltanto per salvaguardia di un interes3�'3 pubblico determinato da una norma -costituzionale, � ammissibile il raffronto tra il mezzo prescelto dal legislatore o:iidinario per quella salvagua: rdia e il fine impostogli, come limite, dal legislatore costituzionale: di modo che, ove il mezzo risultasse incongruo o addirittura ecces�sivo, la norma potrebbe essel,'e -costituzionalmente illegittima. Ma, rispetto alla disposizione in esame, non si ravvisa n� incongruit� n� -eccesso. L'obbligo di portarsi, almeno inizialmente, nel comune di residenza risponde ad una esigenza logica, fondata sulla realt�: senza la indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe l'aspetto di un bando, non di un ordine di tra:sferimento da un -comune ad un altro. D'altra parte, poich� tra comuni e comuni della Repubblica italiana non ci sono barriere, non sarebbe materialmente pos�sibile n� per l'autorit� di pubbHca sicm:�ezza n� peq-la stessa persona munita .di foglio �di via obbligatorio :a,ccertare e fare accertare se tale persona si sia effettivamente allontanata dal territorio di un comune. Ora, sif riconosciuto la legittimit� costituzionale (sent. 30 giugno 1960, n. 45, Giur. it., 1960, I, l, 995; sent. 28 dicembre 1962, n. 126, ivi, 1963, I, 1, 435, citate in motivazione). Nella presente sentenza, conformemente ai limiti della ordinanza di remissione, l'istituto viene esaminato sotto altri profili costituzionali: la libert� di circolazione ed il principio di eguaglianza; la riserva di giurisdizione pei provvedimenti incidenti sulla libert� e dignit� della persona umana. Anche rispetto a tali profili, la Corte riconosce la legittimit� dell'istituto del rimpatrio obbligato�:io. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 823 fatto acoertamento non � soltanto richiesto da esigen:z;e di buoo funzionamento degli uffici di polizia ai fini di un efficace controllo, <:he pu� esser�~ unicamente effettuato presso gli uffici esistenti in un d�11:erminato comune; ma lordine di raggiungere il comune di residenza offre anche una garanzia per la stessa persona munita del foglio di via, al cui interesse giova che la destinazione sia fissata dalla legge. Difatti, pi� gravi limitazioni della libert� di soggiorno e di cirwlazione e maggiori disagi si sarebbero avuti se la scelta fosse stata devoluta all'autmit� di pubblica sicurezza. N� Ia scelta poteva essere lasciata allo stesso interessato, dovendosi ragionevolmente presumere che egli nel luogo della sua dimora abituale abbia le maggiori possibilit� di 1�einserirsi in un ambiente pi� confacente a:d un srstema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora. Se, poi, la persop.a non trover� adatto al suo soggiorno il comune di residenza, sar� libera di spostarsi dove vorr�, purch� fino a quando perduri l'o:ridine di allontanamento, non torni al luogo di provenienza. Le esposte ronsiderazioni mostrano come nella norma denunziata non sussista incongruit� n� eccesso rispetto ai fini ed ai limiti sBgnati dal precetto costituzionale. 2. -La seconda censura prospetta alcuni nuovi a:rgomenti per contrastare l'interpretazione data dalla Corte, con sentenza n. 2 del 1956,� alla formula contenuta nell'art. 16 della Costituzione: limitazioni stabilite in via generale da:lla legge. In quella sentenza. fu detto che l'inciso " in via generale � deve intendersi nel senso che la legge debba essere applicabile alla. generalit� dei cittadini, non a singole categode. Secondo il Prntore, invece, quell'inciso, che non si b�ova n� nell'art. 13 n� nell'art. 25, ultimo comma, della Costituzione, significherebbe che le limitazioni consentite dall'art. 16 si rifeTis,cono a motivi di carattere generale,. obbiettiva.mente accertabili, e non a motivi che implichino un giudizio sulla personalit� e sui comportamenti dei soggetti, tanto pi� che questo giudizio darebbe luogo a disoriminazioni inaccettabili. Solo esduqendo la possibilit� di un giudizio rispetto ai compmtamenti individuali, si potrebbe ammettere che questi provvedimenti siano adottati dall'autorit� amministrativa. Invero un ordine di i�lontanamento da un determinato Comune, non accompagnato dall'indicazione della sede di destinazione, olb�e a provocare inconvenienti pratici in merito al controllo sull'esecuzione dell'ordine stesso (aspetto pur esso posto in luce dalla sentenza) equivarrebbe ad una espulsione od a un bando. Tale ordine, poi, non crea alcuna discriminazione a carico dei soggetti passivi, perch� questi costituiscono una categoria di pel'.sone ben determinate, in base a criteri che la legge .stessa fornisce (cfr. la precedente sentenza della stessa Corte, richiamata in motivazione, 23 marzo 1964, n. 23, in questa Rassegna, 1964, 257). 3 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 824 L'interpretazione sostenuta nelfordinanza non risponde alle finalit� chiaramente volute dalla norma costituzionale. I motivi di sanit� o di sicurezza possono nascere �da situazioni generali o particolari. Ci pu� essere la necessit� di vietare. l'accesso a localit� infette o pericolanti o di ordin.arne lo sgombero; e queste sono ragioni -non le uniche -di carattere generale, obbiettivamente accertabili e valevoli per tutti. Ma i motivi di sanit� e di sicurezza possono anche derivare, e pi� frequentemente derivano, da esigenze che si rriferiscono a casi individuali, accertabili dietro valutazioni di carattere peTSonale. Si pensi alla necessit� di isolare individui affetti da malattie contagiose o alla necessit� di prevenire i pericoli che singoli individui possono produue ��rispetto alla sicurezza pubblica. Il fatto che rart. 16 accomuni, mettendole sullo stesso piano, le !l"agioni di sanit� e di sicuTezza � indice che non pu� trattarsi solo di ragioni di carattere generale, non essendo pensabile �che motivi di sanit� attinenti alla pericolosit� di singoli individui possano non essere validi ai fini delle limitazioni .consentite dalla norma costituzionale. Ed anche il fatto che lo stesso art. 16 esclude le restrizioni determinate da Fagiani politiche conferma che le limitazioni possono essere adottate per motivi di carattere individuale, non essendo concepibile una misura ~spirata I da motivi politici se non in vista dei personali convincimenti e comportamenti di individui e di gruppi. I D'altra parte, se il Costituente avesse avuto la volont� di circo. . scrivere le limitazioni ai soli casi �di caratterre generale, avrebbe certa. . mente preveduto, magari imponendo particolari garanzie, la possibilit� I di adottare provV1edimenti di carattere individuale almeno nei casi urgenti. E sarebbe strano il fatto che, mentre per le restrizioni della libert� personale rart. 13 prevede che la legge indichi i casi urgenti in cui l'autorit� di pubblica sicurezza pu� intervenire, l'art. 16 avrebbe escluso in via assoluta che fa legge possa statuire limitazioni alla libert� di circolazione e di soggiorno che non siano di carattere generale.. Che fa volont� del Costituente sia stata quella di venire incontr0: alle pubbliche esigenze di sanit� e di sicurezza anche rispetto alle situazioni �di carattere individuale, si evince in modo chiaTo dai lavori preparatori, dai quali risulta che si volle lasciare alle autorit� di pub- Circa l'altro profilo dedotto, la sentenza, dopo aver escluso che il rimpatrio ponga in essere una sorta di degradazione giuridica, secondo la configurazione Iespressa .in precedenti decisioni, citate {sent. 19 giugno -3 luglio 1956, n. 11, Giwr. U., 1956, I, 1, 853; �sent. 23 giugno 1956, n. 2, ivi, 1956, I, 1, 553) e violi quindi la garanzia dell' �habeas corpus � posta dall'art. 13 della Costituzione, afferma. un principio che va ben al di l� della fattispecie decisa : non � necessario. cio�, che le garanzie formali e sostanziali che spettano al cittadino contro la P.A., allorch� trattisi di provvedimenti inerenti alle persone, siano sempre poste nelle mani del PARTE I, SEZ. I, GTIJRIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 825 .blica sicurezza la possibilit� di � rinviare al proprio domicilio, con foglio di via obbligatorio, le persone che siano per un modo o per un altro, indesiderabili, come nei casi di accattonaggio, prostituzione, etc. �, considerando � come forma essenziale di tutela della libert� dei cittadini quella di permettere alla polizia dt restituire al loro domicilio e ivi fissare le persone pericolose alla sicurezza pubblica �. E proprio per prevenire qualsiasi abuso nel campo politico si stabil� che nessuna� 'estrizione pu� essere determinata da ragioni politiche. Nel quadro di questi presupposti, ed espressamente in vista: di essi, fu inserita nd testo definitivo dell'attuale art. 16 la formula � in via generale �, per chiarire che � le autorit� non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie � : non nel senso che non si potessero adottare provvedimenti contro singoli o contro gruppi. � La conclusione � che la formula � stabilisce in via generale � altro :non � che una particolare e solenne riaffermazione del principio posto nell'art. 3 della Costituzione, come lo � nell'art. 21, ultimo comma. della stessa Costituzione. In vista della particolare delicatezza di questi provvedimenti che i Costituenti non dubitarono che fossero di competenza della autorit� amministrativa, non fa meraviglia che si sia sentita la opportunit� di ribadire un canone che la Costituzione enuncia come uno dei suoi prin cipi fondamentali. Con la ,recente sentenza n. 23 del 1964, la Corte ha dichiarato, in relazione all'art. 1 della legge del 1956, che la disposizione configura una categoria di persone identificabili in base ad elementi da essa stessa determinati: che poi la sua attuazione implichi un margine di discrezionalit� nelle valutazioni dei singoli casi .concreti non � motivo �perch� possa �ravvisarsi nella norma un contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo proprie, quelle valutazioni, di ogni giudizio diretto all'applicazione di norme giuridiche. Si pu� ulteriormente precisare che nell'accertamento da farsi ai :fini dell'applicazione della misura prevista dall'art. 2 della stessa legge, non si emette �un giudizio sulla moralit� e sulla rispettabilit� della . persona, ma si acoerta il pericolo per la sicurezza o per la sanit�, come Giudice; questi ne conoscer� dopo, ai fini del controllo circa il� rispetto, da parte della P.A., di quelle garanzie. Come appare evidente, l'affermazione della Corte ridimensiona quanto tra spariva dall'ordinanza di remissione, cio� una certa qual � legittimizzazione � o � nobilitazione ,, di determinati provvedimenti incidenti sulla libert� e dignit� delle persone, allorch� essi siano adottati non dalla P.A. ma dal Giudice. Su questo punto invece, la Corte ha posto un drastico dilemma: "O tali atti sooo ammissibili in base all'art. 3 della Costituzione, ed allora anche le autorit� amministrative pos RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 826 ebbe a rilevare la Corte con un'altra sua sentenza (n. 126 del 1962). Quando, nel caso in cui q nesto accertamento sia positivo, si dia luogo all'applicazione della diffida o del rimpatrio, il provvedimento non non pu� dirsi discriminatorio, giustificato com'� dalla necessit� da cui � stato determinato: necessit� che esclude ogni carattere di arbitrariet� e di ingiusta discriminazione. :�, quindi, da esdudere, sotto questo aspetto, la violazione delrart. 3 della Costituzione. Sar� separatamente esaminata faltra questione circa il denunziato oonqasto con lo-stesso art. 3 per il fatto che il prnvvedimento previsto dall'art. 2 della legge del 1956, risolvendosi in una misura lesiva della dignit� della persona, non � stato attrib1�to alla competenza del giudice. 3. -Nelle precedenti pronuncie della Corte la questione relativa alla competenza dell'organo ehiamato ad applicarre i provvedimenti in questione era stata esaminata sotto l'aspetto della violazione dell'articolo 13 della Costituzione, e ci� in conformit� e nei limiti delle proposizioni contenute nelle ordinanze di rimessione. Escluso che la 1imitazione dei, diritti riconosciuti con rart. 16 fosse da considerarsi re:>trizione della libert� personale ai sensi dell' a:rt. 13, la Corte ha pi� volte ripetuto che non � necessario l'intervento del giudice. Il Pretore di Cortina d'Ampezzo risolleva la questione prospettandola da un aBgolo visuale che vorrebbe essere diverso: la norma denunziata violerebbe una ris,erva di giurisdizione posta dalla Costituzione. Tale riserva risulterebbe precipuamente dall'art. 102 della Costituzione. In questa norma, che vieta l'eseiicizio della funzione giurisdizionale ad organi diversi da quelli investiti di giurisdizione, il Pretore trova implicito il divieto di affidare ad altri organi �certi atti che per foro natura devono essere attribuiti ad un giudice, u essendo compito della giurisdizione di giudicare gli individui e correlativamente dispone delle loro libert� fondamentali n : nel che si concret:erebbe la u riserva di giuris,dizione n. Il provvedimento di rimpatrio sarebbe uno di rodesti atti riservati al giudioe. Poich�, ai fini di questa causa, ci si deve occupare soltanto degli atti della pubblica Amministrazione, la Corte ritiene che sia d'uopo sono emetterli, salvo che in virt� di altre norme o principi costituzionali la competenza non debba essere affidata al Giudice; o non sono ammissibili, ed allora neppure una sentenza del Giudice potrebbe adottarli �. :� un richiamo alle origini storiche della separazione dei poteri, l'uno dall'altro indipendenti e tutti soggetti solo alla legge. Un sistema questo, che, a proposito della Costituzione degli Stati Uniti d'America, fu definito dei �pesi e dei contrappesi � (.checks and balances: cfr. AMBROSINI, Introduzione a �Il Federalista�, Pisa, 1955, CXII). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE.E INTERNAZIONALE 827 ricordare che la vita amministrativa pubblica � intessuta di atti, che l'Amministrazione adotta senza un previo aooertamento da parte dei giudici e che sono senz'altro imperativi. � questa, anzi, una delle caratteristiche degli atti amministrativi. Ed anche in relazione a questo genexale potere degli organi amministrativi di adottare provvedimenti senz'altro imperativi, � da considerare la norma dell'art. 113 della Costituzione, secondo cui contro gli atti della pubblica Amministrazione � ammessa, senza esclusioni o limitazioni, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi. Si pu� dunque affermare �he la tutela giurisdizionale rispetto agli atti dell'Amministrazione � sempre assicurata senza limitazioni; ma di regola � assicurata a posteriori. Esistono indubbiamente delle sfere nell'ambito delle quali l'Amministrazione non pu� provvedere, essendo la competenza riservata agli organi giurisdizionali. Ma a tal fine occorre attenersi alle singole disposizioni. E poich� nel caso attuale si tratta di giudica.Te in ordine al provvedimento di rimpatrio obbligatorio, !'-esame consiste nel rilevare se la rnsposizione denunziata, defe11endo il provvedimento ad un organo del1' Amministrazione, violi le norme od i principi della Costituzione invocati nell'ordinanza di rinvio. Si sostiene, nell'ordinanza, che la Costituzione tutela la pari dignit� sociale della persona (art. 3) e precisa, negli artt. 25, 27 e 101 e seguenti, a quali organi e �COn quali garanzie spetta di emanare giudizi che intacchino quella parit�, specialmente quando si risolvano in una degradazione giuridica della persona: rilievo questo che potrebbe dirsi confortato dalla sentenza n. 11 del 1956, emessa dalla Corte sia pure nei confronti dell'art. 13 dell11 Costituzione. La Corte osserva che fra gli arti-coli seguenti al 101 bisogna consi derare il 102, sul quale l'ordinanza aveva posto l'accento per fondarvi il principio della riserva di giurisdizione. L'argomento addotto dall'ordi-' nanza, secondo cui dal divieto di attribuire funzioni giurisdizionali ad organi non investiti di giurisdizione si dovrebbe dedurre la esistenza di detta 'riserva, operante anche in riferimento al caso in esame, non appare esauriente, risolv�endosi, quell'argomento, in una petizione di principio. N� a favore della tesi sostenuta nell'o11dinanza si possono trarre argomenti dalle altre norme costituzionali ora richiamate. Non si pu�, infatti, fondata1Pente affermare che �alla pubblica Am, rninistrazione sia sottratto qualunque provvedimento che intacchi la dignit� delle persone. Nella� vastissima sfera dei suoi compiti pubblici l'Amminis�trazione � chiamata ad emettere una numerosa serie di atti le cui ripercussioni sulla stimabilit� delle persone possono essere rile~ vanti:-si pensi agli atti relativi a decadenze, dimissioni, divieti, sanzioni RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 828 amministrative, fra le quali, rilevantissime, quelle disciplinari, che possono giungere alla destituzione di pubblici dipendenti ed alla radiazione dagli albi professionali. Ben potrebbe il legislatore attribuire al giudica la competenza di adottare qualcuno di questi atti; ma non ha fondamento la tesi secondo cui tutti gli atti del genere debbano essere affidati esclusivamente al giudice. Le leggi ed i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa stabiliscono le garanzie formali e sostanziali che spettano al cittadino nei confronti dell'Amministrazione quando trattisi di provvedimenti inerenti alle persone; ma ci� non significa che, nell'ambito della legittimit� costituzionale, sia necessario che tali ga� ranzi�e siano sempre poste nelle mani del giudice. Questi� ne conoscer� dopo; �ed uno degli elementi essenziali del� suo esame consister� nel rilevare se quelle garanzie siano state o non �rispettate dall'organo ammi nisti-itivo. � � � � � � Si pu� condudere che dall'insieme delle norme ora e5aminate non si pu� dedurre resistenza di un principio generale di ordine costituzionale, che affermi la necessit� delfintervento del giudice in tutti i casi in cui nell'interesse della pubblica Amministrazione si debba procedere ad atfi da cui derivi o possa derivare una menomazione della dignit� della persona. In sostanza, o tali atti sono ammissibili in base all'art. 3 della Costituzione, e allora anche 1e autorit� amministrative possono emetterli, salvo che in virt� di altre norme o principi costitu zionali la �competenza non debba essere affidata al giudice, o non sono ammissibili e allora neppure una sentenza del giudiee potrebbe _adottarli. Una delle norme della Costituzione su cui � basato l'obbligatorio intervento dell'organo giurisdizionale � fart. 13. E sull'art. 13, come esattamente nota foroinanza di rimessione, fu fondata la pronuncia di illegittimit� delle disposizioni relative all'ammonizione. Con quella pronuncia, contenuta nella sentenza n. 11 del 19 giugno 1956, la Corte, dopo avere affermato che � in nessun caso f uomo potr� essere privato o limitato nella sua libert� se questa privazione o restrizione non risulti astrattamente prevista dalla legge, se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato, se non vi sia provvedimento dell'autorit� giudiziaria che ne dia le ragioni n, consider� che secondo le norme allora vigenti fammonizione si concretava nella restrizione della libert� personale; risolvendosi in una so1ta di degradazione giuridica. Con questa sentenza, che non rappresenta una manifestazione isolata del pensiero della Corte, ma che � invece strettamente collegata con la coeva decisione n. 2 del 14 qi quello stesso mese di giugno del 1956, venne fissato un orientamento sul quale la Corte � rimasta ferma nelle successive decisioni. � .~ stato escluso che il rimpatrio obbligatorio importi restrizione deUa libert� personale, ponendo esso soltanto limiti alla possibilit� di 0 I I @ . . . PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 829 movimento e di soggiorno. Ci� fu dichiar:;ito con la sentenza n. 45 del 1960, alla quale hanno fatto seguito noo poche altre conformi decisioni, rispetto alle quali la Corte non ritiene che sussistano ragioni per cambiare indirizzo. L'omine di rimpatrio non � suscettibile di coercitiva esecuzione. Gli organi di polizia possono procedere alla traduzione solo dopo che il giudice penale, accertata la legittimit� dell'atto, abbia dichia:rato che l'intimato si � sottratto alfobbligo di obbedienza. Espletate le necessarie formalit� per accertare che il soggetto abbia raggiunto la nuova sede, fintimato � libero di restarvi o di trasferirsi altrove; pmch� non rorni alla sede dalla quale � stato allontanato. Non sussistono altri Cl'dempimenti, n� altri vincoli o limitazioni alla libert� del soggetto. Se si confronta questa situazione con quella rilevata dalla sentenza n. 11 del 1956 rispetto alfammonizione, si vede come nel rimpatrio obbligatorio non sussistano quegli elementi in vista dei quali la Corte riscontr� nell'ammonizione una causa di a degradazione giuridica >>. In sostanza, le due decisioni del 1956 e le decisioni successive hanno ritenuto che, per aversi degradazione giuridica, come uno degli aspetti di restrizione della .Ubert� personale ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mox~ tif�cazione della dignit� o del prestigio della persona, tale da potere essere equiparata a quelfassoggettamento alfaltrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus. Per le ragioni esposte, l'ordine di rimpatrio non presenta tale carattere. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 30 giugno 1964, n. 69 -Pres. Ambrosini Re. l. Benedetti -Di Gironimo e Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna). Cassazione penale -Rigetto o inammissibilit� del ricorso -Sanzione pecuniaria a carico del ricorrente -Art. 549 c.p.p. -Preteso contrasto con art. 24, comma I Cost. -Esclusione. Non con.t'l'asta con. fart. 24 dJella Costtituzion.e fart. 549, primo comma, dJel c.p.p., per .la parte in cwi stabvlisce una sanzione pecuniaria a carico della parte privata, quando il ricorso in Cassazione sia dichiarato inammissibile o rigettato {l). (1) Questioni di legittimit� costituzionale in materia di oneri patrimoniali nel processo. La sentenza merita un commento, sia pure in termini sintetici, in quanto con essa la Corte porta un ulteriore contributo interpretativo all'art. 24 della Costituzione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 830 (Omissis). -Seeondo il Tribunale la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 c.p.p. per i ricorsi per cassazione che siano rigettati o dichiarati inammissibili sarebbe in contrasto con l'assolutezza del diritto alla h1tela giurisdizionale garantito dall'art. 24 della Costituzione. � facile per� osservare in contrario che il diritto alla tutela giuri �sdizionale non � cos� assoluto e incondizionato, come ritiene il giudice a quo, non essendo possibile dare ad esso una estensione tale da farne deviare la funzione dirigendola a uno scopo sterile e dilatorio (sentenza n. 56 del 27 aprile 1963). La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende prevista dall'art. 549 c.p.p. � un onere patrimoniale imposto alla parte privata nel processo penale per la tutela di un preminente interesse Secondo il Giudice a quo, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 549 sarebbe stata in contrasto con l'art. 24, nel senso che vi sarebbe incompatibilit� tra l'assolutezza del diritto affermata nell'art. 24 e la previ&ta reazione patrimoniale sia pure fatta dipendere dall'esito negativo del ricorso. La Corte Costituzionale ha ewluso tale contrasto, sotto i profili: a) che il diritto alla tutela giurisdizionale non � cos� assoluto ed incondizionato da non potere essere regolato, ovviamente per legge, a garanzia di un preminente interesse pubblico; b) che 'questa regolamentazione che, nella specie, assume la natura di un onere processuale, non impedisce il diritto di impugnativa (per Cassazione), essendo la relativa sanzione applicata, a differenza che nel _deposito preventivo per i ricorsi in Cassazione �in materia civile, solo con la sentenza che conclude il procedimento; e) che la sanzione di cui all'art. 549 ha una specifica giustificazione anche in quanto tende a rafforzare la responsabilit� processuale. Tutti e tre i profili ed, in specie, il primo che � di carattere generale erano stati gi� indicati in precedenti pronuncie della stessa Corte Costituzionale: si vedano le sentenze 27 a:prile-3 maggio 1963, n . .56 (sul deposito ex a'li:. 651 c.p.c.), 25 maggio-8 giugno 1963, n. 83 {sul deposito ex art. 668, comma terzo c.p.c.), nonch� la sentenza 27 giugno-3 luglio 1963 (sulle cautele ex art. 1171, secondo comma cod. civ. in tema di denuncia di nuova opera). Gi� in quest'ultima sentenza la Corte Costituzionale aveva fatto, per cos� dire, il " punto " nella materia degli oneri di carattere patrimoniale imposti da norme di legge alle parti nel processo, fissando un chiaro criterio di massima per discriminare gli oneri compatibili con quelli incompatibili con la Costituzione. Com'� noto, la questione � stata anche vivacemente dibattuta in dottrina, parte dlella quale ha criticato le soluzioni accolte dalla Corte, ad es., per l'art. 651 c.p.c., osservando come l'istituto del deposito preventivo per il caso di soccom benza in tema di opposizione ad ingiunzione, essendo �soggetto a perdita in caso di inammissibilit� o di improcedibilit� o di rigetto nel merito della opposizione stessa, indipendentemente da ogni concreto accertamento sulla temerariet� deU' espe rimento dell'azione, costituirebbe non una misura (ammissibile) atta ad evitare l'abuso del diritto di azione, ma una remora (inammissibile) alla tutela giurisdi zionale di una pretesa che presenti soltanto indizi di infondatezza ( 1). (1) Cfr. Esposrro, Osservazioni alla sentenza 27 aprile-3 maggio 1963, Giur. Cost,, 191>3, 502. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 831 pubblico essendo diretta ad evitare che siano proposti ricorsi per cassazione per semplici fini dilatori. Come risulta dalla relazione ministeriale al progetto definitivo del c.p.p. con fanzidetta sanzione si � inteso impedire la presentazione di ricorsi che hanno il solo scopo di prolungare la durata del processo e di ritardare il momento della esecuzione della rondanna. La sanzione ha una funzione analoga al deposito preventivo stabilito a pena di inammissibilit� per i ricorsi per cassazione in materia civile. Anche per i ricorsi in materia penale era previsto dal codice di procedura del 1865 (art. 656) il deposito preventivo; ma con il codice del 1913 si ritenne opportuno sostituire al deposito la sanzione pecu- Riassumendo i termini della questione, si deve d.ire che nelle citate sentenze si trova, anzitutto, affermato il principio interpretativo dell'art. 24 (perfettamente opposto a quello assunto nella Ordinanza di rinvio nel caso in questione), secondo cui " rnm � possibile dare al, diritto alla tutela giurisdizionale una estensione tal,e da farne sviare la funzione, dirigendola ad uno SCOlfJO sterile o dilatorio n. In questo ordine di idee la Corte ha distinto, ai fini della compatibilit� con le norme costituzionali, tra istituti fondati sulle condizioni soggettive, personali o soci~li, della parte e rivolti alla protezione di interessi privati, rispetto ad altre prestazioni di natura patrimoniale che le leggi impongono nel processo a tutela di interessi pubblici ed in funzione di situazioni di ordine oggettivo, qual.i la assicurazione del migliore esercizio dei poteri processuali, la rispondenza di queste alla funzione del processo. In applicazione di questi criteri, ha riconosciuto la legittimit� costituzionale, oltre che dall'art. 624, primo comma c.p.c. che prevede una cauzione a carico di chi domandi la sospensione della esecuzione forzata (sent. n. 40 del 12 aprile 1962), anche dell'art. 651 c.p.c. che impone l'onere del deposito preventivo come condizione di ammissibilit� della opposizione tardiva ad ingiunzione e della opposizione ad ingiunzione fondata su cambiale o su atto a questa equiparato, nonch� dell'art. 668 c.p.c. che impone analogo deposito per l'opposizione dopo fa convalida alla intimazione di licenza o di sfratto (sent. n. 56 e n. 88 dcl 1968). In queste due ultime sentenze la Corte ha osservato che la norma che impone la prestazione patrimoniale trova la sua " ragione morale nella paiticolare forza del provvedimento ... � e che � � d'interesse pubblico il richiamare la parte ad ttna sua RESPONSABILIT� nello appmzzamern�to deille proprie ragioni, IN MODO CHE DEL DIRITTO DI AZIONE NON ABUSI E, ABUSANDONE, RECHI INTRALCIO ALLA AMMJNISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA ". Nella seconda sentenza si individua, nella norma circa il deposito. la funzione di " invitare i soggetti interessati a mostrare un particolare senso di responsabilit� in occasione della opposizione ad atti sui quali gi� abbia avuto modo di esercitarsi il vaglio del Giudice �. Infine, con la sentenza 27 giugno-3 luglio 1963, a conclusione della esposizione riassuntiva della propria giurisprudenza, la Corte ha affermato che non possono considerarsi, in linea generale, contrarie alla Costituzione le norme che impongono misure atte a garantire Io svolgimento del processo, soggiungendo che ;� principio fondamentale delia retta amministrazione della giustizia che chi prornuoye un processo (o una fase di questo): .. debba affrontare una responsabilit� che si chiama, RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO 832 niaria da applicarsi con la sentenza che.dichiara inammissibile il ricorso ) per cassazione o lo rigetta. E la sanzione � rimasta ferma anche nel codice vigente. :�: chiaro che in tal modo quelli che intendono esercitare il diritto I di impugnativa si trovano in una condizione pi� favorevole poich� il ' deposito preventivo � una condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, mentre la sanzione pecuniaria non incide direttamente sul procedimento di impugnazione essendo applicata con la sentenza, di inammissibilit� .o rigetto, che ad esso pone termine. appunto, responsabilit� processuale. Sarebbe in contrasto con la funzione del processo la struttura di questo che fosse regolata in modo da consentire leventuale abuso delle norme giudiziarie ai fini dell'�tile di una sola parte, mossa da criteri defatigatori o �ddirittura ricattatori, e pertanto non meritevoli di tutela giuridica � . .. o o Nell'ambito degli esposti principi la Corte ha esattamente inquadrato e risolto la questione circa la legittimit� della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 459 c.p.p. Questa sanzione, com'�� noto, ha sostituito fin dal codice del 1913 il deposito preventivo richiesto a pena di inammissibilit� del ricorso per Cassazione ed ha la funzione, del tutto analoga a quella del deposito preventivo, di scoraggiare la proposizione di ricorsi temerari ed infondati. Funzione, quindi, di pubblico interesse che non pu� ritenersi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione come sopra interpretab dalla Corte Costituzionale. La norma in questione �, �invero, diretta non gi� a limitare il diritto del eondannato di fare valere le proprie ragioni secondo gli strumenti tipici della impugnazione, n� tanto meno ad escludere o comunque a limitare il diritto alla difesa (che, nella specie, per di pi� sarebbe stato gi� attuato nelle precedenti fasi di merito) ma soltanto a sanzionare l'impugnazione temeraria ovvera quella infondata (2). Esattamente, quindi, la sentenza ha ritenuto che la norma non incida direttamente sul procedimento, determinando una condizione per la valida costituzjone del rapporto processuale (come nel caso degli anzidetti depositi preventivi) e quindi non limiti il potere dell'imputato (condannato) a fare valere le proprie ragioni nel successivo grado di giudizio, ma che si ponga soltanto in funzione ammonitrice nel senso di indurre il condannato stesso (e, per esso, chi lo assiste tecnicamente) a .valutare preventivamente e responsabilmente la seriet� della impugnazione che intenda proporre. � Infatti, il richiamo a questa valutazione appare particolarmente giustificato ed opportuno allorch�. l'imputato si trovi a dovere decidere se ricorrere o meno in Cassazione, giacch� in tale sede il fatto � ormai definitivamente accertato e si controverte soltanto sulla interpretazione ed applicazione della legge. Si tratta quindi, di una sanzione che concerne ed � diretta ad infrenare (come nel deposito preventivo per il caso di socoomoonza nel ricorso alla Cassazione civile) la " insistenza � nella tutela giurisdizionale dei propri diritti gi� goduta normalmente in prima ed in seconda istanza; sanzione che interviene e si applica dopo la definizione del giudizio. L. TRACANNA (2) Per il deposito preventivo per il caso di soccombenza nel ricorso innanzi alla Cassai zione civile (art. 365 c.p.c.), si vedano la sentenza 23 novembre 1g60, n. 67, della Corte I' ~: PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 833 Non pu� quindi tale sanzione ritenersi idonea a impedire o comunque a limitare ildiritto di produrre ricorso per cassazione e difendersi in tale sede. :B stato obiettato che il timoc� della sanzione pecuniaria pu� indurre a non esercitare il diritto di impugnativa. A tale osservazione � per� agevole replicare che la sanzione tende a rafforzare la responsabilit� processuale, responsabilit� che deve essere particolarmente sentjta quando, dopo avere goduto della tutela giurisdizionale nel giudizio di merito, si intenda promuovere il giudizio per cassazione. -(Omissis). Costituzionale sulla c.~utio pro expensis che sembra giustificare l'istituto in considerazione dell'interesse pubblico co.nsistente nell'evitare che si abusi del diritto di azione nei confronti di un �provvedimento giurisdizionale che pu� ben essere considerato titolo sufficiente alla imposizione di una cauzione ainche se suscettibile di impugnazione... �; e la sentenza 9 novembre 1961, n. 2597, della III Sez. della Cassazione (Foro it., 1962, I, 44) che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 sul profilo che il deposito � imposto � per un interesse eminentemente pubblico, che � quello del rafforzamento della r�sponsabilit� processuale �. CORTE COSTITUZIONALE, 7 luglio 1964, n. 72 -Pres. Ambrosini - Rel. Mortati -Rolli ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (sost. avv. gen. Stato Varvesi). ' Contratti agrari -Controversie per la risoluzione del rapporto di lavoro dei salariati fissi -Intervento di consulenti tecnici designati dalle associazioni sindacali -Legittimit� costituzionale con riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione. (1. 15 agosto 1949, n. 533, artt. 5, 7; Cost. artt. 102, 108). Sono costituzionalmente legittimi, con riferimento agli artt. 102 e � 108 della CostVtuzione, gli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533, sulla risoluzione delle controversie di lavoro dei salariati fissi in agricoltura, poich� i consulenti tecnici ivi previsti hanno sufficienti requisiti di capacit�, per la loro appartenenza alle associazioni delle categorie interessate, ed hanno, a"ftres�, sufficienti garanzie di mdipenden:za, per -la possibilit� offerta al giudice di procedere alla �loro sostituzione con supplenti, allorch� sorgano impedimenti che ne possano compromettere tobiettivit� del responso (1). (1) La questione era stata introdotta con due ordinanze, 2 ottobre 1963 del Pretore di Cremona, e 5 novembre 1963 del Pretore di Vigevano, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Uffici.ale 30 novembre 1963, n. 312, e 28 dicembre 1963, n. 336. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 834 (Omissis). -2. -Le oT-dinanze, pur ammettendo che i consulenti tecnici di cui al denunciato art. 5 non partecipano all'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, della Costituzione, ritengono tuttavia che anche per essi siano da richiedere i requisiti di capacit� e di imparzialit�, voluti assicurare da quest'articolo e dal successivo 108 nei riguardi degli organi-giudicanti, nella considerazione della identit� di ratio fra �e norme relative ai membri laici che entrano a comporre le sezioni specializzate e quelle che richiedono per i giudizi di cui si tratta l'assistenza obbligatoria di esperti non di parte, chiamati ad intervenire nel momento della decisione onde esprimere il loro parere, anche su questioni attinenti al merito della vertenza. L'Avvocatura dello Stato ha opposto che siffatta estensione delle norme costituzionaJi sarebbe possibile solo col ricorso all'analogia: analogia, che (oltre a trovare ostacolo, in via generale, nella natura stessa delle norme costituzionali, le quali, in quanto vincolano il libero eserdzio della potest� '1egislativa, sono di stretta interpretazione), non potrebbe avere applicazione nella specie, data la diversit� ontologica e funzionale sussistente fra i giudici ed i consulenti. Non si pu� condividere la prima delle obiezioni ora riferite perch� essa � basata sul falso presupposto di un'indefinita capacit� espansiva del potere legishitivo, suscettibile di arrestarsi solo di fronte a testuali disposizioni che la limitano, mentre in realt� il potere stesso, subordinato come �, alla pari degli altri poteri costituzionali, all'impero delle norme e dei principi fondamentali, anche se inespressi, dell'ordinamento, pu� incontrare nel suo esplicarsi limiti desumibili da una ragione normativa sopraordinata alle singole disposizioni. Esatto invece � escludere che nella specie sussista una somiglianza fra gli -elementi delle due situazioni daHa quale si vorrebbe ricavare l'integrazione analogica, dato che una si riferisce agli organi giudicanti, l'altra ai soggetti eh~ di questi ultimi sono semplicemente ausiliari . .'3. -L'anzidetto rilievo non pu� ritenersi per� sufficiente ad esaurire l'esame della questione soHevata, sorgendo il quesito se l'esigenza dell'imparzialit� del giud~ce rimanga in concreto sufficientemente soddisfatta ove non si garantisca l'estraneit� agli interessi delle parti con- A differenza di quanto disposto in altri settori dei contratti agrari, <love l'intervento di elementi estranei alla magistratura togata deve essere qualificato come giurisdizionale (cfr. per l'illegittimit� costituzionale delle Sezioni Spezializzate agrarie, anteriormente alla 1. 2 marzo 1963, n. 320, Corte cast. 20 dicembre 1962, n. 108, Giur. it., 1963, I, 1, 305) nella materia in esame gli esperti designati dalle as~ociazioni sindacali assumono la funzione di consulenti tecnici obbligatori. La Corte Suprema di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che l'eventuale, mancato ricorso a questa particolare forma di consulenza obbligatoria non determina un vizfo di costituzione del giudice, da ritenersi, come tale, insanabile e rileva PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 835 tendenti anche di tutti coloro i quali, assumendo funzioni di ausilio -dell'attivit� del giudice medesimo, concoTiono a fargli acquisire :il complesso delle cognizioni e delle convinzioni necessarie all'esatta applicazione della legge a lui demandata. La stretta connessione, sulla base di un rapporto di strumentalit�, fra i compiti di tali ausiliari del giudice e quelli propri di quest'ultimo, conduce a far ritenere che le garanzie dell'indipendenza, cui la Costituzione fa riferimento, intese in quel loro limitato e particolare aspetto che deve riteneTsi in essa ricompreso, riguardante l'assenza di ogni interesse indiretto alla causa da decidere, debbano trovare attuazione per tutto il complesso della funzione giurisdizionale, in ognuna deHe sue modalit� che direttamente concorrono al retto esercizio, della medesima. Con la ,conseguenza di far considerare espressione di tale principio le norme degli artt. 61, 63, 192, 193 c.p.c. Altrimenti pensando, le garanzie stesse rimarrebbero, almeno in parte, frustrate tutte le volte che, per la ricerca o pel giudizio sul fatto 1;nateriale della causa o sugli altri elementi che concmrono alla sua decisione, non risulti sufHciente la comune esperienza o la scienza privata del giudice. N� varrebbe, per giungere a conclusione contraria, affermare, come fa l'Avvocatura, che, a differenza degli altri, i consulenti di cui all'art. 5 in esame hanno un compito di � assistenza generica n, pO!ich� appare invece meglio rispondente al vero ritenere che costoro siano pi� strettamente collegati alla funzione giudicante di quanto non avvenga in altri casi di consulenze, pur esse, oorne l'attuale, necessarie; ci� pel fatto che i medesimi non vengono nominati di volta in volta, ma sono invece precostituiti in base a nomine annuali, nonch� per effetto dei modi del loro reclutamento, della loro collegialit� e pariteticit�, della materia cui si riferisce il loro parel"e, ed altres� della loro ammissione in �camera di consigio, anche senza la presenza delle parti (prescritta invece in 'via generale dall'art., 197 c.p.c.), analogamente a quanto avviene nelle controversie in materia di lavoro, secondo � previsto dal1' art. 441 c.p.c. Neppure probante appare il rilevare che l'assenza degli esperti di cui all'art. 5 non determina un vizio di oostituzione del giudice, in bile d'ufficio, ma solo una nullit� del procedimento, denunciabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass., 23 'Settembre 1963, n. 3034, Foro it., Mass., 1963, 579; Cass., 24 maggio 1962, n. 1207, ivi, 1962, 371; Cass., 10 novembre 1958, 11. 3687, ivi, 1958, 761. Data tale peculiare natura dell'attivit� svolta dai consulenti; le garanzie di idoneit� tecnica e di indipendenza (pur ritenute dalla Corte applicabili anche nella fattispecie, in via analogica, nel silenzio del testo costituzionale) non possono che ricollegarsi alla particolare funzione esercitata, per cui esse necessariamente sfumano di intensit� rispetto a quelle previste per il giudice ordinario. E cosi -mentre RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 836 quanto, se ci� � vero, data la non contestabile estraneit� dei medesimi alle funzioni decisorie, non meno vero � che il carattere necessario proprio di tale specie di consulenza fa s� che la sua mancanza sia produttiva di nullit� del procedimento. 4. -Passando ora alfapplicazione alla specie dei principi formulati, � da ritenere che, quanto ai requisiti di capacit�, la scelta dei consulenti da parte delle associazioni di categoria cui rispettivamente appartengono le due parti contendenti offra sufficienti garanzie del possesso della oonoscenza dei fatti notori loca:li e delle massime di esperienza inerenti alla natura delle controversie, cui si riferiscono, i loro pareri. Ragioni di dubbio possonq invece sorgere per quanto riguarda le garanzie di indipendenza, non essendo previsto per i consulenti di cui si parla il ricorso agli istituti della astensione e deHa ricusazione (di cui al citato art. 192 c.p.c.). Non pu� dirsi in contrario che l'indipendenza rimanga sufficientemente assicurata dalla pariteticit� della rappresentanza delle due associazioni contrapposte, poich� tale pariteticit�, se vale a consentire al giudice la valutazione dei fatti e delle situazioni locali, quali emergono dai rispettivi punti di vista delle due categorie, non preserva invece dal pericolo che uno o pi� dei consulenti si trovi in una di quelle speciali relazioni eon l'oggetto o con le parti di una singola vertenza, che, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., danno vita ad incapacit� a decidere e che valgono anche a determinare uguale incapacit� a prestare validamente le funzioni ausiliatrici del giudice. ~ piuttosto da ritenere {anche in considerazione dell'osservanza, ,.do-vuta in ogni caso, al rilevato principio di pariteticit�, il quale risulterebbe compromesso ove per un impedimento sopravvenuto qualcuno dei componenti le rappresentanze, non presenziasse allo svolgimento della causa) che la legge in esame debba venire interpretata non gi� nel senso di escludere le garanzie di cui si tratta (nel qual caso se ne dovrebbe dichiarare I'incostituzionalit�), bens� nell'altro di consentire al giudice, nelfipotesi di impedimento materiale, oppure in quelli analoghi nei quali l'impedimento derivi dalfaccertata esistenza di l'idoneit� tecnica pu� essere presunta in base alla estrazione stessa dei consulenti, in relazione alla materia da esaminare -per ci� che concerne l'indipendenza, la Corte ha adottato una interpretazione adeguatrice della norma, ammettendo esplicitamente la possibilit� di sostituzione del consulente che venga a trovarsi impedito o in condizioni di astenersi o di essere ricusato. Sempre in materia di controversie agrarie, per la legittimit� costituzionale delle norme che stabiliscono la determinazione dell'equo canone secondo tabelle approvate da apposite commissioni tecniche, cfr. Corte cost., 23 maggio 1964, n. 40. in questa Rassegna, 1964, 453. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 837 motivi di ricusazione o di astensione nei loro confronti, di procedere alla nomina, sulla base della designazione di cui all'art. 5 in esame, di altri membri in sostituzione di quelli impediti. Ci� si rende possibile perch� fistituto della supplenza appare suscettibile di applicazione generale, anche all'infuori di espresso richiamo legislativo, tutte le volte che siano da soddisfare esigenze di funzionalit� di un organo e sussistano i congegni necessari a renderne possibile il ricorso. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 7 luglio 1964, n. 76 -Pres. Ambrosini - Rel. Castelli-Avolio -Forrer (n.c.) e Amministrazione Finanze dello Stato (sost. avv. gen. Stato Coronas). Imposte e tasse -Benefici fiscali a favore della piccola propriet� contadina -Decadenza collegata al verificarsi di determinate eondizioni accertate dall'Ispettorato Provinciale agrario Illegittimit� costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. � Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; I. 6 agosto 1954, n. 604, art. 7). t costituzion<ilmente legittimo, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, il penultimo comma dell'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sulla piccola propriet� contadina, .in quanto l'accertamento delrispettorato provinciale agrario, ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali previsti dalla legge, non ha propria autonoma rilevanza, ma viene ad inserirsi, come elemento di mera ricognizione di dati di fatto obiettivi, nel prooedimento tributario che eventualmente si conclude con la decadenza dai benefici fiscali (1). {Omissis). -1. -Con decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, si concessero benefici fiscali per la formazione della piccola propriet� contadina. (1) La questione di legittimit� costituzionale era stata sollevata dalla Corte "di Appello di Trento con ordinanza 29 ottobre 1963, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1964, n. 34. La Corte ha escluso la natura di accertamento costitutivo nella dichiarazione dell'Ispettorato provinciale agrario, considerandola, invece, esattamente, come un elemento di indagine sui presupposti di fatto e di diritto perch� possa aver luogo la decadenza dai benefici fiscali. La precedente sentenza della � Corte, 22 dicembre� 1961, n. 70, richiamata in motivazione, � pubblicata in Giur. it., 1962, I, 1, 515. Circa l'assoluta indipendenza e libert� del Giudice di fronte ad accertamenti demandati dalla legge ad organi amministrativi, cfr. Corte cost., 19 maggio 1964, n. 35, in questa Rassegna, 1964, 447. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 838 Con l'art. 9 si fissavano i casi di decadenza dalla concessione dei previsti benefici stabilendosi che ai fini della dichiarazione di decadenza, spettava all'Ispettore compartimentale per 1'agricoltura � di procedere agli accertamenti necessari, il cui risultato sar� comunicato all'Amministrazione finanziaria per gli ulteriori adempimenti di competenza n. Con la 1. 6 agosto 1954, n. 604, si apportarono modifiche al regime fiscale rirordato e con l'art. 7 si .confermarono le disposizioni contenute nel gi� citato art. 9 del d.l. del 1948. Il penultimo comma dell'art. 7 dispose che l'aocertamento delle circostanze iper le quali si verificava la decadenza " � fatto su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di Finanza il risultato degli accertamenti a tale fine effettuati n. Secondo quanto si sostiene nell'ordinanza di rinvio, questo accer. tamento sarebbe attribuito dalla legge all'Ispettorato in modo esclusivo, tanto da essere vincolante oltre che per l'Amministrazione finanziaria, anche per il giudice ordinario, in sede di giudizio tributario. E da tale natura dell'accertamento deriverebbero le assunte violazioni degli artt. 24 e 3 della Costituzione. 2. -Occorre innanzi tutto rilevare che la censura si fonda su una presunta identit� della situazione in esame �con quella su cui si � pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 1961. Ma tale identit� non sussiste. L'wccertamento, infatti, �el Genio Civile, di cui all'art. 10 della legge n. 253 del 1950, preso in esame con la ricordata sentenza di <questa Corte, era previsto espressamente in funzione del giudizio sulla cessazione della proroga legale delle locazioni promosso dal locatore, ed il suo risultato era pertanto, ex lege, inserito nella procedura giudiziaria quale elemento probatorio del buon diritto del locatore. Ma � <la escludere che, nel caso in esame, laccertamento dell'Ispettorato agrario circa l'esistenza delle cause di decadenza dai benefici tributari sia roncepito nella legge come vincolante per il giudke. L'accertamento dell'Ispettorato � un m�zzo di indagine previsto in relazione al procedimento di imposizione tributaria, che sostituisce, entro i limiti di precise incombenze tassativamente indtcate, ai normali organi, un organo tecnico particolarmente qualificato, data la peculiarit� delle circostanze da accertare. Non per questo, pu� desumersi l'intenzione del legislatore di munire l'accertamento stesso di una particolare forza vincolante, oltre quella propria al suo contenuto di mera ricognizione di elementi di fatto obbiettivi, da assumere a presupposto della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali, dichiara PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E� INTERNAZIONALE 839 zione che resta, a norma della stessa legge, e come � stato riconosciuto dalla giurisprudenza delle Commissioni tributarie, di competenza delrAmministrazione finanziaria. 3. -L'accertamento delflspettoTato agrario, ai fini della dichiarazione di decadenza �dai benefici di cui si tratta, non ha, pertanto, propria autonoma rilevanza, ma viene ad inserirsi nel procedimento tributario previsto dalla legge, che eventualmente si conclude con la decadenz� dai benefici fiscali. Nel giudizio che si instauri, il sindacato del giudice deve quindi ammettersi tanto circa la esattezza dei fatti attestati dalflspettorato, quanto circa la correttezza giuridica della definizione data ai fatti stessi, risolvendosi questo esame nell'indagine sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impugnato. In tal senso si realizza, nella competente sede, il normale controllo di legittimit� dell'atto amministrativo. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 7 luglio 1964, Ii. 77 -Pres. Ambrosini -� Rel. Papaldo -Vittorini ed altri (n.c.) e Presidente Consiglio dei MiniStri (sost. avv. gen. Stato Chiarotti}. � Istruzione pubblica -Conferimento di supplenze temporanee a persone in possesso di titolo di studio inferiore a quello richiesto per l'abilitazione -Legge interpretativa 27 dicembre 1963, n. 1878 -Violazione del principio di eguaglianza stabilito dall'art. 3 Cost. -Esclusione. (Cost., art. 3; I. 27 dicembre 1963, n. 1878, artt. 1 e 2; l. 30 dicembre 1960, n. 1728; l. 19 marzo l955, n. 160, art. 4). Istruzione pubblica -Conferimento di supplenze temporanee a � persone non in possesso del prescritto titolo di abilitazione Contrasto con l'art. 33, quinto comma, della Costituzione Esclusione. (Cost., art. 33; 1. 27 dicembre 1963, n. 1878, artt. 1 e 2; 1. 30 dicembre 1960, n. 1728; L 19 marzo 1955, n. 160, art. 6). La legge 27 dioembre 1963, n. 1878, interpretativa della legge 19 malJ'Zo 1955, n. 160, con la quale si d� facolt� ai capi di istituto di chiarruwe a supplenze temporane~ irwegnamti muniti d� titolo di 8tudio inferiore a quello richiesto per iammissione agli esami di abilitaz.ione, non contrasta con lari. 3 della Costituzione, perch� il legislatore non fu spinto da motivi di carwttere discriminatorio, ma s.i ispir� a ragion{ di cfN'fli1Jere generale, attinenti al regolam f�nzionamento alla scuola, di 4 840 RASSEGNA DELl.'AVVOCATURA DELLO STATo fronte alla gravissima carenza del personale insegnante, specie dopo (estensione i!Jel pe1iodo di obbligo scolastico (1). Tale legge non contrasta neppure con J:art. 33, quinto comma, iklla C08t.ituzunie, in qumito l'es([Jme di Stato quivi previsto riguarda l'esercizi- O deille libere praf essioni, mentre ['.insegnante, arwo'l'ch� libero ne"lla sua attivit� dklattica, non pu� esse1'e quolifioato libero p'!'ofessionista (2). (Omissis). -Anche se fosse vero che l'interpretazione delle norme precedenti fosse stata pacifica nel senso indicato nell'ordinanza ed anche se, quindi, la nuova legge, qualificata come interpretativa, fosse da considerarsi come sostanzialmente innovativa, non sussisterebbe il vizio di legittimit� denunziato nell'ordinanza. Se, disponendo per l'avvenire, la nuova legge avesse abrogato una norma penale o una norma che, per usare una espressione del Pl:eton~ (sull'esattezza della quale non giova pronunciarsi), era divenuta penale solo per 11eoeptnonem, la questione non sarebbe presumibilmente sorta: non �, infatti, contestabile che il legislatore ordinario abbia il potere di dettare norme dall'applicazione delle quali possano derivare effetti nei riguardi dei procedimenti penali in corso od anche gi� definiti. Queste norme potranno essere illegittime per altre ragioni -per esempio, per gli effetti ingiustamente discriminatori che possano derivarne -, ma (1-2} Il Pretore di .Montegiorgio, con ordinanza 15 gennaio 1964, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1964, n. 67, sollevava la questione di legittimit� costituzionale della legge interpretativa 27 dicembre 1963, n: 1878. Dello stesso Pretore si ricorder� la sentenza, pronunciata in sede penale, a carico di un Direttore Generale del Ministero della P. I., di un Provveditore agli studi e di un insegnante, . <imputati e condannati per concorso nel delitto di cui all'art. 348 c.p. (Giur. it., 1964, Il, 126). Confe1mando l'indirizzo assunto con tale sentenza, avverso la quale � pendente l'appello proposto dall'Avvocatura, il Pretore, in un nuovo procedimento penale contro 43 insegnanti e 6 capi di istituto, con l'ordinanza di remissione, ha ravvisata la illegittimit� costituzionale dello ius superveniens per preteso contrasto. con gli artt. 3 e 33 dello Costituzione. Per la manifesta infondatezza della questione di legittimit� costituzionale del!' art. 348 c.p. in relazione all'art. 3S Cost. cfr. Cass., Sez. III pen., 16 gennaio 1961, rie. Barbagallo .(Mass. Cass. pen., 1961, 147). Per quanto concerne il requisito dell'abilitazione, previsto da tale disposizione costituzionale, esso � applicabile solo alle libere professioni (cfr., implicitamente, Corte Cost. 8 luglio 1957, n. 114, GiU1'. it., 1957, I, 1, 1321), non pure all'insegnamento, che rientra nell'ampio concetto dell'impiego pubblico. La dottrina e la giurisprudenza, infatti, hanno ripetutamente affermato la qualit� di pubblico funzionario di chi esercita attivit� didattica al servizio dello Stato (VITTA, Dir. amm., Torino, 1948, I, 179, e precedenti ivi citati alla nota 2; Cass., Sez. III pen., 21 gennaio 1954, rie. Gazzoni, G!ust. pen., 1954, II, 544, I �: m. 377, a proposito del maestro elementare). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 841 non per il fatto che esse producano o possano produrre, per la generalit�, effetti sui procedimenti o sui giudicati penali. Nella specie, il vizio denunziato deriverebbe non dal fatto di avere attribuito carattere interpretativo ad una legge innovativa, ma dal fatto di avere dato, con questo espediente, efficacia retroattiva ad una n�rma che arrecherebbe, per violazione del principio di eguaglianza, illegittimo vantaggio a persone sottoposte o passibili di essere sottoposte a. procedimento penale. La violazione non sussiste perch� la norma l'etroattiva � fondata sopra una base, che trascende di gran lunga la sfera degli int~ressi di singole persone, siano poche, molte o moltissime. Dalla relazione dei proponenti del progetto di legge e dalla discussione nei due rami del Parlamento risulta come tra le preoccupazioni del legislatore sia stata minima quella della responsabilit� penale di un certo numero di persone. Se mai questa preoccupazione ha fatto corpo con quelle, pi� gravi e di carattere pi� generale, attinenti al funzionamento della scuola, di fronte alla gravissima carenza di personale insegnante (che, del resto, � notoria), la quale ha determinato, specialmente dopo festensione del periodo di obbligo scolastico, una situazione cos� drammatica da richiedere urgenti misure di emergenza. Dai' lavori preparatori della legge denunziata emerge pure che in quella sede furono fatte recriminazioni, critiche, richieste di provve. dimenti pi� organici. Ma, quali che siano la consistenza e resattezza di tali interventi, � certo che il legislatore non fu spinto da motivi di carattere discriminatorio, ma si ispir� a ragioni �di ordine generale, la -Otri valutazione non � suscettibile di apprezzamento nel presente giudizio in relazione alla questione proposta, che concerne la violazione del principio di eguaglianza. 3. -Circa il contrasto con fart. 33, quinto comma, della Costituzione, che nascerebbe dalle due leggi sopra menzionate, giova precisare che l'unica questione proposta con fordinanza, quale risulta dalfordinanza stessa anche in �r�lazione alla motivata rilevanza rispetto al giudizio a quo, � se sia legittimo ammettere all'insegnamento nelle scuole statali persone che non siano abilitate con l'esame di Stato previsto dalla citata norma costituzionale. � . (Omissis). --L'ordinanza parte da due presupposti esatti. Il primo � che fesame di Stato previsto dalla norma costituzionale invocata si riferisce alle libere professioni; il secondo � che anche il professore supplente temporaneo delle scuole statali � un pubblico impiegato. Ma l'ordinanza afferma che, nonostante che finsegnante delle scuole statali sia pubblico impiegato, egli deve sempre essere considerato come libero professionista e pertanto non pu� accedere all'insegnamento se non � munito del titolo di abilitazione conseguito con l'esame di Stato. RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO S'J;'ATO 842 Il ragionam�nto per giungme a questa conclusione si basa sulla libert� di insegnam~to: libero essendo l'insegnamento, libera deve considerarsi la professione dell'insegnante. In altri termini, poich� nella scuola dello Stato non si impartisce un insegnamento di dottrine dj Stato, ma si lascia all'insegnante piena libert� di insegnare secondo la sua scienza e �coscienza, il professore, pur avendo la veste di impiegato $tatale, esercita una funzione libera per il cui espletamento egli abbisogna di un titolo di abilitazione pari a quello dei liberi professionisti, Che l'esame di Stato, imposto dall'art. 33, quinto comma, dell~ Costituzione per l'abilitazione all'esercizio professionale, si riferisca alle libere professioni � principio pacifico. I dissensi e le incertezze possono nascere in relazione alla nozione di libera professione in generale ed in rapporto a singole professioni, �rispetto alle quali si ammetta o si neghi la rispondenza a quella nozione. Che il professore supplente, anche se temporaneo, sia da considerare impiegato dello Stato, � fuori �contestazione. L'affidamento, sia pur� temporaneo e immediatamente revocabile, delle fnnzioni di insegnante pone il supplente in un rapporto con lo Stato, da cui discendono obbligh� e diritti, caratteristici del pubblico impiego. Il supplente � tenuto a fornire una prestazione continuativa, con vincolo di collaborazione e d� subordinazione ed ha diritto ad una retribuzione, che ha tutti gli �aspetti ~:lelle retribuzioni dei pubblici dipendenti. Comunque si vogliano assumere gli aspetti in base ai quali una' professione debba considerarsi libera, la Corte ritiene che in nessun modo il professore della scuola di Stato possa essere qualificato come libero professionista. Vero � che il professore � libero nella sua attivit� didattica, pur nei limiti derivanti dalla disciplina scolastica, dall'osservanza dei programmi e dal rispetto di certi principi fondamentali dei quali non giova far cenno ai fini della presente controversia. Ma questa libert� non altera i rapporti di dipendenza tra l'insegnante e lo Stato, perch� � un modo di essere dell'attivit� che l'insegnante � tenuto a prestare, senza alcuna attenuazione di quegli obblighi di fedelt�, di collaporazione ed anche di subordinazione che sono propri dei pubblici impiegati. Da ci� deriva, altresl, che di fronte alla sua scuola lo Stato non ha una posizione diversa da quella che esso assume rispetto a qualunque altro organo, ufficio, istituto esistenti nel vasto ambito della propria organizzazione. La ragione essenziale per cui l'art. 33, quinto comma, della Costituzione: prescrive l'esame di Stato per l'esercizio delle libere professioni �. data dalla esigenza che un acoertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse e della collettivit� e dei com.mittenti, PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 843 che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacit� occorrenti per il retto esercizio professionale. Nei riguaroi dei pubblici dipendenti questo accertamento deve essere fatto in conformit� alla legge, ai sensi dell'art. 97 della Costitu zione. Ed anche per lassunzione dei supplenti scelte ponderate sono disposte in base alla legge. � Nessuno contesta al legislatore la facolt� di aggiungere o sostituire ad altri accertamenti di capacit� un esame di Stato anche per l'assun, zione dei propri impiegati o di disciplinare cumulativamente l'una cosa e l'altra. Ma non pu� dirsi ohe questo sia un dovere del legislatore. Per poterlo considerare tale, occorrerebbe accedere all'opinione che l'art. 33, quinto comma, della Costituzione avrebbe cristallizzato il sistema che vigeva in materia al tempo dell'entrata in vigore della Costi tuzione. Ma una opinione siffatta sarebbe priva di fondamento. Quando sussistano dei dubbi, uno dei criteri per identificare se una professione debba considerarsi libera ai fini dell'applicazione dell'art. 33, quinto comma, � quello basato sulla tradizionale disciplina che a detta professione davano le leggi precedenti alla Costituzione. Ma ci� non significa, anzitutto, che codeste leggi avrebbero acquistato un carattere tale da non essere modificabili nemmeno nei dettagli, n� significa che fesame di Stato debba essere mantenuto anche quando, come nel caso dei professori delle scuole secondarie statali, il relativo obbligo sia sta bilito dalle leggi per opportunit� attinenti all'organizzazione ammini strativa pubblica e non per il fatto che si tratti di esercizio di libera professione. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI' GIURISDIZIONE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 4 aprile 1964, n. 733 -P-res. Tavolaro -Est. Bianchi d'Espinosa -P.M. Crisruoli {canf.) -Soc. per az. �Lancia & -C.� {avv. D'Audino) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Vitucci). Competenza e giurisdizione -Imposte doganali -Applicazione di tariffe -Controversia -Fattispecie -Giurisdizione dell'A.G.O.. Sussiste. (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; t.u. sul Consiglio di Stato, art. 26). I i/Jgcr.eti di qualificazione dogmuile delle merci importate, emessi dal Ministero iJJ<itle Finanze ai sensi del r.d. 9 aprile 1911, n. 330, non sono atti giu�r,V8dizionali, bens� .amministrativi non discrezionali, in quanto risolvono questio'l'lli di qwaUficazione in b(t8.e a previsioni tipiche delle tariffe; essi pertanto possono essere sindacati dal giudice ordinario, ai sensi degli atrtt. 2 e 5 i/Jglla legge sul contenzioso amministrativo, al fine di �accertare rerroneit� dieZ"la qwdlifica e qwindi il diritto al n"mborso di somma pagata per imposta oon d:ovuta (1). {Omiss.is). -La questione, che viene oggi sottoposta all'esame di queste Sezioni Unite, � stata gi� da queste ultime risolta secondo la tesi sostenuta da:lla societ� ricorrente (sentenza 27 ottobre 1959, n. 3124): n� la diligente difesa dell'Amministrazione resistente prospetta argomenti nuovi, e tali da indurre a mutare orientamento. (1) Continua la delicata elaborazione giulisprudenziale dei plincipi circa la giurisdizione in tema di oontroversie doganali, iniziata dopo la pronuncia della Corte Costituzionale che dichiar� l'illegittimit� costituzionale dell'art. 26 capoverso del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato in matelia di decisioni del Ministro delle Finanze sulla qualificazione delle merci ai fini doganali (Corte Cost., 27 giugno 1958, n. 40, in FMo it., 1958, I, 1400; cfr. Relaz. Avv. Gen. Stato, 1956-60, II, 750). Come � noto, dapplima con sent. 27 ottobre 1959, n. 3124 (soc. Erca-cinefoto- ottica, c. Finanze in F01'o Amm., 1959, Il, 1, 584; cfr. pure Appello Tolino, 12 ottobre 1962, in Foro it., 1963, I, 1490 con ampia nota di iichiami) la Suprema Corte aveva affermato che i decreti di qualificazione doganale delle merci importate, emessi dal Ministro delle finanze ai sensi del r.d. 9 aprue 1911, possono essere PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 845 Deve ritenersi perci� che i decreti di qualificazione doganali delle merci importate, emessi dal Ministro delle Finanze ai sensi degli artt. 3 e 4 r.d. 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni {decreti che, come del resto non � contestato onnai da alcuna delle parti, non possono essere considerati atti di natura giurisdizionale, ma atti amministrativi), siano soggetti a sindacato da parte del giudice ordinario, ai sensi degil artt. 2 e 5 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, poich� essi incidono su diritti soggettivi del privato, e non su semplici interessi legittimi. Acoertare, infatti, se la merce importata, per i suoi requi~iti �obiettivi, rientri nell'una o nell'altra voce della tariffa doganale, approvata ron legge, � questione che riguarda -dato il carattere tipico nella previsione della tariffa, che non lascia alcun margine di discrezionalit� -faccertamento d'un presupposto d'applicazione dell'imposta; della circostanza, cio�, se una merce debba essere assoggettata al pagamento del tributo nella misura prevista da una voce anzich� �da un'altra. E, com'� chiaro, il provvedimento ministeriale che, in sede amministrativa, definisce la classificazione della meroe, se erroneo -se cio� viziato <la errata applicazione delle voci della tariffa doganale -lede un diritto soggettivo, e non un semplice interesse legittimo, del contri'" buente; il diritto di non essere tenuto al pagamento di un'imposta oltre i limiti stabiliti dalla legge. In base a tali semplici consideTazioni, risulta fondata la tesi della ricorrente, secondo la qu::ile competente a sindacare la legittimit� del provvedimento in questione � il giudice dei diritti, cio� l'autorit� giudiziaria ordinaria, e non il giudice degl'interessi, cio� il Consiglio di Stato. A tale conclusione non pu� opporsi la circostanza, che l'art. 26, secondo comma, del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato prevede espressamente le " controversie doganali �, disponendo (nel suo testo originario) che il ricorso in sede giuris-dizionale a detto organo di giustizia amministrativa non � ammesso in tale materia, se non per incompetenza () eccesso di potere. Detto testo legislativo ha cessato di avere efficacia, sindacati dal giudice ordinario ai sensi degli artt. 2 e 5 della legge sul contenzioso amministrativo, al fine di accertare l'erroneit� della qualifica e, quindi, il diritto _al rimborso di .somma per imposta non dovuta. Successivamente con la sentenza a Sez. Un., 1febbraio1961, n. 207 (Squinzano c. Finanze in questa Rassegna, 1961, 12; cfr., altres�, Foro it., 1961, I, 611; Giust. civ., 1961, I, 2109, con ampia nota -contraria -di LIPARI e Dir. e Prat. Trib. 1961, Il, 253, con nota di MAGNANI) la Suprema Corte aveva sembrato mutare avviso, affermando che avverso i provvedimenti del Ministro delle Finanze in tema di qualificazioni di merci ai fini dell'imposta doganale � ammesso il ricorso generale <li legittimit� disciplinato dall'art. 26, t.u. n. 1054 del 1924, prima parte, con la naturale precisazione che, a seguito della dichiarata illegittimit� del capoverso del1' articolo, il ricorso pu� proporsi anche per violazione di legge. :846 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STA'IU per tale parte, � a seguito della decisione della Corte Costituzionale (27 giugno 1958, n. 40) che ne rilev� il contrasto con l'art. 113 della Costituzione, e ne dichiar� pertanto l'illegittimit� costituzionale per ci� che riguarda la negata ammissibilit� del ricorso anche per violazione di legge, contro provvedimenti riguardanti appunto le controversie doganali: s� che, anche per queste, il ricorso al giudice amministrativo � ora ammissibile secondo la norma generale dell'art. 26, primo comma, per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge. Ma l'avere lart. 26, secondo comma, ricordato esprnssamente le controversie doganali, non significa che il legislatore abbia inteso sottrarre in ogni caso le questioni relative a dette controversie alla cognizione dell'autorit� giudiziaria, per devolverle (anche se esse investano, come nella specie, l'accertamento della violazione d'un diritto soggettivo) al giudice amministrativo. In realt� (� da notare che la Corte Costituzionale, nella decisione su ricordata, osserv� che non rientrava nei poteri della Corte medesima stabilire se la competenza a giudicare nelle decisioni ministeriali in materia di conlTOversie doganali spettasse al Consiglio di Stato ovvero al giudice ordinario), il secondo comma dell'art. 26 va posto in relazione col primo comma, che regola la giurisdizione generale di legittimit� del Consiglio di Stato, e la limita ai ricorsi aventi per oggetto La sentenza in rassegna, cassando una decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI, 27 marzo 1963, n. 151, in Il Cons. di Stato, 1963, 452), ha invece affermato che rientra nella cognizione del Giudice Ordinario l'indagine intesa ad accertare se una determinata merce rientri in una piuttosto che in un'altra voce della tariffa doganale. :�; da rilevare che in quest'ultimo arresto la Suprema Co.rte nega che sussista un contrasto con la decisione Sqliinzano, il criterium discrimdnationis delle due fattispecie dovendo rinvenirsi nel fatto dell'esistenza o meno di una discrezionalit� amministmtiva nel provvedimento impugnato. In altre parole la Suprema Cort� nega che di fronte al provvedimento ministeriale che definisce la controversia doganale il regime dei rimedi giuridici sia unico. Ove il provvedimento venga emanato in forza di un potere discrezionale (cos� come nella fattispecie Squinzano), poich� il privato non vanta che un interesse legittimo, l'impugnazione dovr� essere proposta dinnanzi al Consiglio di Stato quale giudice della legittimit� degli atti amministrativi. Se per� il Ministro nel suo provvedimento si limita ad applicare la legge (cos� come nell'ipotesi di classificazione di una merce in una voce della tariffa) allora si deve escludere un potere di discrezionalit� amministrativa (potendosi, al pi� riconoscere una discrezionalit� tecnica) e conseguentemente si deve affermare una posizione di diritto soggettivo del contribuente, sulla quale il sindacato spetta -secondo i principi generali -all'A.G.0. Pur . apprezzando il meditato impegno ed il notevole rigore della motivazione della sentenza in rassegna, e pur rendendoci conto della delicatezza della questione, non possiamo non prospettare delle perplessit� sulla esattezza del principio affermato dalla Suprema Corte. Non � questa la sede per un riesame ab imis delle delicate questioni che involge il problema di giurisdizione sulle controversie doganali {cfr. comunque Relaz. Avv. Stato, 1956-60, II, 715). PARTE I, SEZ. n, GIURIS. su QUESTIONI DI e1URISDIZIONE '847 e un interesse �. In nulla la disposizione in esame intese derogare al principio generale, stabilito dalla legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, in base al quale il giudice ordinario � giudice dei diritti, e quello amministrativo � giudice degl'interessi: essa intese solo limitare il ricorso al Consiglio di Stato ai soli vizi di compe tenza o di eccesso di potere (e questa limitazione, come si � detto, non � pi� in vigore) per le controversie doganali, ma sempre nel presup.:. posto e per l'ipotesi in cui tali controversie avessero ad oggetto un inte resse legittimo, non un diritto soggettivo del contribuente: ,com'� invece, per le ragioni innanzi esposte, nella fattispecie che forma oggetto del f attuale controversia. Le sopra esposte considerazioni, mentre da una parte consentono di respingere, come irrilevante, l'eccezione d'illegittimit� costituzionale dell'art. 26, secondo comma, r.d. 26 giugno 1924, n. 8054 (eooezione pro posta in ipotesi dalla ricorrente soltanto nella discussione orale; per il caso che detto articolo dovesse essere interpretato nel senso d'attribuire al Consiglio di Stato tutte le controversie doganali, anche se riguardino un diritto soggettivo), mostrano, d'altra parte, come non sia pertinente il richiamo, fatto dall'Amministrazione resistente, ad altra decisione di queste Sezioni Unite {1� febbraio 1961, n. 207). Con tale pronunzia, Vogliamo solo rilevare: 1) da un punto di vista formale, non sembra esatto che il nuovo pronunciato non sia in contrasto con l'insegnamento del caso Squinzano. :�: sufficiente rileggere la: motivazione di quella sentenza per convincersi che, in quell'occasione, la Suprema Corte intese affermare che contro il provvedimento del Ministro � ammesso solo il ricorso al Consiglio di Stato; 2) sotto un profilo sostanziale, sembra che la Suprema Corte non abbia tenuto conto dei ben validi rilievi contenuti nella sentenza Squinzano circa la particolare natura della procedura di accertamento in materia di imposta doganale, circa il dato testuale dell'art. 26 del t.u. Consiglio di Stato che sembra indicare nel ricor~o al Consiglio di Stato l'esclusivo rimedio contro il decreto ministeriale di defini zione della controversia doganale, trascurando poi, comunque, il generale principio che, in materia di accertamento tributario, vuole sottratte al Giudice Ordinario le questioni di semplice estimazione; . 3) �, infine, appena il caso di rilevare i gravi inconvenienti di ordine pratico cni d� luogo il portare dinnanzi all'A.G.O. questioni di acce1tamento dei presupposti di fatto dell'imposizione tributaria: non � difficile prevedere che in tali casi -diverrebbe determinante il parere di consulenti d'ufficio e di parti con tutte le negative conseguenze, per il retto regime dell'imposizione tributaria, che � facile intuire: Baster� in proposito richiamare un passo della citata decisione Squinzano: <t Non pu�, in proposito, sfuggire la dichiarazione fatta dalla Corte Costi tuzionale nella motivazione della propria sentenza, oon il rilievo che, in effetti l'art. 3 della 1. 31 marzo 1889, n. 5992 (corrispondente al primo e secondo comma dell'art. 26 della legge del Consiglio di Stato del 1924) nello escludere, in sede di sindacato di legittimit� delle decisioni ;ministeriali in ;materia doganal~, il sindacato per violazione di legge, non lo fece sul presupposto della natura giurisdizionale di quelle decisioni, bens�, come risulta dai lavori preparatori, unicamente per la oon RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO la Cassazione ha ritenuto che debbano essere considerate questioni attribuite al giudice amministrativo -in quanto eoncementi interessi legittimi -le questioni in tema d'accertamento di valore delle merci ai fini dell'imposta doganale (nella specie, si trattava di stabilire la riduzione di valore della merce -zucchero -per essere avariata); e, com'� chiaro, la fattispecie era del tutto diversa da quella ora in esame, trattandosi in quel caso di un giudizio d'estimazione, con largo margine di discrezionalit�. Nell'ipotesi, oome queila in esame, in cui invece si tratti d'accertare se una merce debba essere classificata in una voce piuttosto che un'altra della tariffa doganale, e cio� se sussista uno dei presupposti di legge per l'imposizione d'un tributo, ricorre una questione che, come si � detto, indubbiamente incide su un diritto soggettivo del contribuente. Competente a sindacare la legittimit� del provvedimento ministeriale de quo � perci� certamente l'autorit� giudiziaria ordinaria. Il ricorso della Societ� Lancia va accolto, cassandosi di conseguenza, per difetto di giurisdizione, l'impugnata decisione del Consiglio di Stato. ( Omism). siderazione che in quella materia "la maggiore tutela degli interessi individuali llarebbe risuscita irreparabilmente dannosa alla difesa e alla economia sociale"... Ben si comprende, perci�, e si spiega come, data la natura e la organizzazione del sistema di accertamento, il legislatore abbia configurato, nella pretesa dell'importatore, un interesse l�gittimo e ne abbia affidato il controllo al Supremo Organo amministrativo, eliminando per di pi�, dal controllo stesso, il vizio di violazione di legge. N� vi � motivo per ritenere che tale situazione legislativa sia mutata dopo la sentenza della Corte Costituzionale, la quale conduce bens� a riconoscere il carattere di atto amministrativo della decisione del Ministro, ma non tocca, ed anzi conferma l'esclusione della giurisdizione del Giudice ordinario per le ragioni stesse per le quali non si volle dare un controllo pi� penetrante al Giudice amministrativo. D'altra parte, la Corte Costituzionale ha bens� affermato la incostituzionalit� del capoverso dell'art. 26 del Testo unico sopra citato, ma soltanto perch� esso limitava i motivi di impugnazione e ci� . in contrasto con lart. 113 della Costituzione, e senza infirmare le de�:erminazi�ni � legislative di deferimento di tutta la materia al giudizio del Consiglio di Stato � � CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 aprile 1944, n. 894 -Pres. Celentano P. -Est. Danzi -P.M. Criscuoli (diff.) -Soc. La Insulare (avv. Piaggio, Lef�vre, D'Ovidio), c. Ministero Marina Mercantile (avv. Stato Coronas). Competenza e giurisdizione . Giurisdizione ordinaria e amministrativa � Discriminazione . Criteri. (l. 20 marw 1865, n. 2248, ali. E, art. 4). ,PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 849 Competenza e giurisdizione -Nave -Contributo ex art. 14 1. 17 luglio 1954, n. 522 -Controversie -Giurisdizione -Consiglio di Stato. (1. 17 luglio 1954, n. 522, art. 14). Competenza e giurisdizione -Diritto soggettivo e interesse legittimo -Discriminazione -Criterio del carattere discrezionale o vincolato dall'attivit� della p. a. -Insufficienza -Criterio della norma d'azione o di relazione. (l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4). Ai foni di stabilire se una determinata controoersia ricada sotto la giurisdiz:ione� O'l'diinaria o sotto qweUa amminiistrativa, deve attribuirsi rilevanza ~va, seguendo il criteriio del petitum sostanziak, oon gi� alla formuifJazi:one o proposizione conclusiva della domanifu, ma oilla pos.iziooe giwr�Jica soggettiva che si fa va1e1'e m giudimo, cio� alla niatwra deUa controversia, da individuarsi concretamente con riferimento, oltre ohe al petitum, alla causa petendi, e cio� alla. ragione giuridka derlla domanda, daila qwale soltanto possono desumersi gli eWm.ent; idonei a cogliere ,za differenza tra diritto soggettivo ed interesse kgittimc ed a desumerne le conseguenze relative alla giurisdi.zione (1). Le oontro1)ersie, insorte a seguito della mancata concessione da parte dello Stato deil contributo di interessi per nuove costruzioni navalU o per la i'lnstolf)(Jzione dii appa;rati mar/mi previsto dal'f:art. 14 <klla legge 17 luglio 1954, n. 522, rientrano nella g,iurisdiizione del Consiglw dJi. Stato (2). Se la pres.enza di eitemendfi discrezionaU nel!attiVit� amministrativa vtile, senz'altro, a negare la sussistenza dii un diritto soggettivo del privato tute'liaJbiZe .d,a,1xlll'llti al giwdice ordinario, il carattere vincolato delrattivit� me~esima non ba,sta per afferrnme 'la sussistenza deJ diritto soggettivo., ogni qual volta ,fa norma �Che d:isciplma tale attivit� risul:t~ essere, non wna norma dii relazione, ma una norma ifaziune, che. costrituisce a carioo della P.A. doveri giuridici ai qwali non ~akwn diir:i'tto a favore OOi terzi (3). {1) Giurisprudenza consolidata; da ultimo Ca:ss., Sez. Un., 24 mano 1964, n. 663, Giust. civ. mass., 1964, 293; id., 29 marzo 1963, n. 785, ivi, 1963, 366 <!on richiami. (2) Non risultano precedenti. (3) Cfr. Cass., Sez. Un., 16 luglio 1962, n. 1894, Giust. civ. mass., 1962, 936; e, in particolare, Cass., Sez. I, 29 gennaio 1964, n. 233, in questa Rassegna, 1964, I, 327, oon nota di F. CARUSI. La sentenza in rassegna (che si legge in Foro it., 1964, 7, 698, con nota di richiami), costituisce un'importante applicazione dei principi, onnai tradiziionali nella giurisprudenza della Suprema Corte In tema di discriminazione della giuri ___ .. -�-... -:-: ....... �:::..... :::::...:-:::-:.. :::::....... � .. ... .. ... .. ~ .... ~ - 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 850 sdizione ordinaria e amministrativa, alla particolare materia delle controversie circa la correspbnsione dei contributi previsti dall'art. 14 della 1. 17 luglio 1954, n. 522 per nuove oo�struzioni navali o per l'installazione di apparati motori. In base a tale principio non poteva non concludersi per il difetto di giurisd.izione dell'a.g.o., avendo la posizione che l'ordinamento assicura al privato consistenza d'interesse legittimo e non di diritto soggettivo. Invero come � noto, la I. 17 luglio 1954, n. 522 (nota come " legge Tambroni �) � l'ultimo ed il pi� organico dei provvedimenti legislativi emanati, dopo la fine della guerra, per venire incontro, nell'interesse della economia nazionale, alle esigen21e dell'industria cantieristica ed armatoriale ed a quelle della ricostruzione o dell'ammodernamento del naviglio. Attraverso una larga concessione di .sgravi e di benefici fiscali, di contributi e di garanzie dello Stato per i finanziamenti, la legge in parola ha avuto lo scopo di' porre i cantieri nazionali in grado di operare nelle stesse condizioni dei cantieri esteri, eliminando le cause di aggravio che appesantivanb i costi di produzione ed ha inteso, altres�, porre J'armamento nazionale in condizione di parit� con i c�ncorrenti esteri, consentendogli di procurarsi ad un costo equo il capitale necessario pei l'attuazione di programmi di nuove costruzioni. � � Avuto riguardo aila prevalente direzione della legge, volta -�come si � detto -al fine di dare alla nostra industria cantieristica e all'armamento nazionale ~in funzione dell'interesse generale e al di fuorii di qualsiasi obbligo giuridico una vitalit� economica a largo respiro e a lungo ciclo, appare chiaro come quelle particolari norme di essa, che prevedono contributi dello Stato a favore dei singoli armatori, non intendano, immediatamente e direttamente, assicurare e tutelare la situazione soggettiva di questo o di quell'armatore, ma intendano, invece, regolare l'attivit� (attivit� squisitamente sociale) della p.a. in vista del perseguimento del preminente interesse pubblico. In altri termini, l'interesse del singolo armatore rispetto all'Amministrazione non � oggetto di protezione diretta ed immediata da parte della norma che prevede il contributo �statale, ma solamente assume, affiorando �sul piano generale dell'interesse diffuso che la norma tende a tutelare, la consistenza di un inte-resse legittimo. Manca, pertanto, nella specie, un diritto soggettivo perfetto dell'armatore al .. contributo di interesse� di cui all'art. 14 della legge Tambroni, e resta esclusa la ,giurisdizione del g.o . .� Segnaliamo altres� la terza masS<:ima che perspicuamente ribadisce J'impossibilit� di inferire dal carattere vincolato dell'attivit� della p.a. la consfaterna di diritto soggettivo della posizione che l'ordinamento assicura al privato: la natura di tale posizione va stabiilta in relazione alla natura della norma (di azione o di relazione) che disciplina l'attivit� della p.a., determinandone e regolandone il potere. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un.; 27 maggio 1964, n. 1829 -Pres. Lonardo -Est. Bianchi D'Espinosa -P.M. Criscuoli (oonf.) -Soc. Domiziana (avv. Dedin e Franchi) c. Scalfati (avv. Scalfati e Astuti) e Ministero delle Finanze (avv. Stato GuglieJmi) e altri. Competenza e giurisdizione -Azioni di regolamento di confini Giurisdizione ordinaria � Pendenza di controversia sulla demanialit� di uno dei due fondi -Irrilevanza. {e.e. �art. 950; c.p.c. 41, 387; I. 16 giugno 1927, n. 1766, art. 29). - PARTE I, SF.7;. Il, GIURIS. SU QUESTIONl DI GIURISDIZIONE 85l Competenza e giurisdizione -Regolamento preventivo di giuri~ sdizione � Legittimazione attiva e passiva -Limiti. (c.p.c. art. 41). Pendente dinccnzi al commissario degli usi civici un giudizio (J;l)IJrJ.te� ad oggetto la demanialit� o meno di un fondJo, fazione di vegolarii�ritO &;, confini promossa dal proprietario di un terreno confinante con quello di cui � contestata la demaniOJlit� non � ass01�bita ne.lla giurisdizwne del commissario degli ~civili, ma resta soggetta alla giurisdiziione de'ti a.g.o. (1). Il regolamento preventivo di giurisdizione � un procedimento incidentale nel quak non possono essere chiamate se non le parti del processo nel oorso, del qua.le il regolamento � proposto : ha, infatti; carattere eooezronole la dispo8izione deU'alrl. 41 c.p.c., secondo cui la P.A. che non � parte pu� fare istanza perrch� .le Sez. Un. (/,ella Cassazione riconoscano il difetto di giurisdizione �@l giudice .ordinario, a causa ,dei poteri attribuiti alrAmmi'nistrazione stessa (2). (1) La sentenza si legge :in F010 it., 1964, I, 1407,. con ampia nota di richiami. Cfr. inoltre, Sez. Un., 27 marzo 1963, n. 747, Universit� Agr. Umberto I di Set:-, moo.eta c. Ciammaruconi, Giust. civ. mass., 1963, 345; id., 2 febbraio 1963, n. 176, ivi, 1963, 79, con nota di richiami; cfr. per riferimenti CERVATI, La dema:niiiltti� di usi civici eccepi,ta in oontroversia tra privati, Giur. compl. oass. dv., 1955; IV-V, 344. (2) Non risultano specifici precedenti, cfr. per riferimenti Cass., 8 aprile 1963, n, 902, in Giusi:. civ. mass., 1963, 422. I precedenti delle complesse vicende giudiziarie in cui si inserisce la decisione. in rassegna sono ricordati nella nota di richiami del Foro it. sopra citata. L'Amm.ne aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilit� nei suoi confronti delle que5tioni di giurisdizione sollevate in giudizi nei quali non era parte. Tale tesi � stata accettata come risulta dalla seconda massima che non oooti~ tuisce che il piano corollario dell'istituto del regolamenfo preventivo di giurisdiziOne;� La prima massima, pur essendo appoggiata �all'autorit� di un orientamento �m via di consolidamento, desta alcune perplessit� non sembrando esatto che I'actio finium regundorum rispetto ad un fondo di cui � in contestazione la demanialit� <;'!innanzi al Commissario degli usi civici, possa non restare assorbita in tale speciale giurisdizione e debba invece, essere proposta dinanzi all'a.g.o. L'esegesi dell'art. 29 della I. 11 giugno 1927, n. 1766 sembra portare a diverse conclusioni da quella cui � pervenuta la Suprema Corte, .in quanto i pot!lri attribuiti al Commissario comprendo;no la ricognizione dei fondi e la loro circoscriziO>Jle ~ fine di precisare fa consistenza del fondo stesso nei suoi confini esterni. � Orbene, pur essendo esatto il rilievo della Corte che una tale ricognizione e delimitazione del fondo � disposta dal legislatore con f�rralit� non del tutto identiche a quelle dell' actio finium regundorum regolata dal codice civile, ci� non esclude. peraltro, che lesito di questa ultima azione possa interferire. e coinpromette:�e; l'esercizio di quei poteri che la legge attribuisce al Commissario, bel). potendosi, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 852 infatti, giungere al risultato che l'a.g.o. attribuisca, in sede di azione di regolamento di C<Jll:6ni, al fondo del proprietario finitimo una zona di teneno ohe, in .jpotesi, nel giudizio del Commissario degli usi civici, potr� esser con�siderata far parte del fondo demaniale. Le strette interferenze tra i due giudizi, fanno pertanto ritenere che l'azione di regolamento di oon:6ni rispetto ad un fondo di cui si oontroverre la demanialit� per usi civici resti assorbita nella giurisdizione commissariale. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., IO giugno 1964, n. 1429 -Pres. Lonardo -Est. Pratillo -P.M. Tavolaro {conf.) -Nardella (avv. Di Mattia) c. Sez.. Spec. Ente Sviluppo Irrigazione e Trasformazione Fondiaria Puglia-Lucania-Molise {avv. Stato Foligno). Competenza e giurisdizione -Riforma fondiaria -Ente di Riforma Gestione diretta dei terreni nelle more dell'assegnazione Natura privatistica -Rapporto di lavoro subordinato -Controversie . Giurisdizione ordinaria. {c.p.c., art. 429). Nel periodo mtercorrentie tra la presa di possesso dei terreni e T:<Msegnazi() IOO ai contiadirni <klle terre trasformate, per far fronte nel modo ritenuto pi� idoneo, alle proprie esigenze di wna conveniente coltivazione dei fondi, in corso dti .trasformazione, gli Enti preposti alla riforma fondi�iria, provvedono direttamoote aUa gestione di questi e svolgono, a tak fine, volontariamente, unattivit� non prooista tra i compiti ad essi enti istitumonalmente assegnati {che sono quelli di trasforrna'Ziorie fondiaria ed agraria dei terreni sottoposti a procedimento di esproprio) e non dissimile d;a quella spiegata 001rrruitmente da singoli imprenditori privati, dando luogo ci,o� a unapposita organizzazione di mezzi e di uommi in forma di impresa; in tal caso, i rapporti di larvoro cost.#uiti in stretta relazione a detta attivit� di coltivazione, hanno natura meramente �prlvatistiCa �e sono;� come .toli,: .die:voluiJi;. oilila giurisdli.zio.ne del giudice ordinario ai~deTiart. 429 c.p.c. (1). (1) Le Sez. Un. confermano l'orientamento gi� assunto oon la precedente .<Jellltenza 11 gennaio 1963, n. 48 (Giust. civ., 1963, I, 540, con ampia nota di riferimenti). Secondo tale orientamento la gestione da parte di Enti di riforma, nellei more dell'assegnazione dei t.erreni espropriati, non rientrerebbe nei compiti istituzionali degli enti e si risolverebbe pertanto in una attivit� meramente privatistica. Da tale premessa la Cassazione trae la conseguenza che analoga natura privatistica hanno i rapporti di lavoro instaurati dagli enti per la coltivazione dei fondi, con il corollario, sul terreno de1la giurisdizJ.one, che le relative controversie dovrebbero �spettare alla conoscenza dell'a.g.o. Non possiamo non manifestare delle perplessit� intorno a tale .impostazione. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 853 (Omissi,s). -Con il primo mezzo si sostiene che, nella specie, competente a decidere, ex art. 429, n. 4, c.p.c., sarebbe stato il giudice civile ordinario, per l'essenziale ragione che il Nardella era stato assunto e tenuto in servizio come � giornaliero � senza alcun atto formale di nomina, su semplice chiamata verbale d'un capo azienda, cosicch�. mancando un presupposto inderogabile per la valida costituzione d'un rapporto di pubblico impiego, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto dichiarare il proprio difetto di giurisdizione. Con H secondo mezzo si afferma che, peraltro, il giudice civile ordinario sarebbe stato competehte a decidere la controversia anche ex art. 429, n. 3, c.p.c., in quanto il rapporto di lavoro del Naroella non formalmente assunto -tra il personale della Sezione speciale per la riforma fondiaria si sarebbe svolto in funzione d'un'attivit� speculativa estranea ai fini istituzionali dell'Ente, :in quanto rivolta a condurre �direttamente la coltivazione di cereali sui terreni espropriati, prima della loro assegnazione ai contadini. In ulteriore subordine si chiede, con il terzo mezzo, che la com petenza del giudice civile ordinario a decidere della controversia venga riconosciuta quanto meno per la richiesta di condanna della Sezione speciale per la riforma fondiaria a un indennizzo a titolo di .arricchi mento senza causa {artt. 2041, 2042 e.e.), per essersi essa avvantaggiata dell'attivit� lavorativa del Nardella senza corrispondere un'adeguata retribuzione. Si deve, innanzi tutto, rilevare l'infondatezza delle deduzioni della resistente, secondo cui si sarebbe, nella specie, formato il giudicato nel senso che l'attuale controversia riguarderebbe un rapporto di pubblico impiego, e, quindi, sarebbe devoluta alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato. Infatti il Tribunale di Foggia, con la sua sentenza �dell2 febbraio 1957, si.lin.t�. a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e ad affermare quelfa �esClusiva del� Consiglio di Stato, e, secondo un principio pi� volte affermato dalle Sez. Un. di questo Supremo Collegio (cfr., tra le ultime, le sentt. n. 2827 del 6 ottobre 1962, Sembra infatti che la gestione dei fondi fino al momento della assegnazione rientri in quell'attivit� di preparazione e conservazione dei fondi connessa teleolo gicamente, in via immediata, al raggiungimento dei fini istituzionali delJ' ente e cio� la trasformazione fondiaria e l'assegnazione ai contadini dei terrenf. I fondi vengono dagli enti dati in affitto al fine di conservarli in efficiente stato di produttivit� per iJ. momento in cui avverr� l'assegnazione e non allo scopo di uno sfruttamento privatistico o, comunque, a carattere meramente patrimoniale. La gestione pertanto rientra, come mezzo al fine, nell'attivit� diretta al rag giungimento dei fini istituzionali dell'ente il ohe ne determina la natura pubbli cistica (cfr. per riferimenti sul concetto di destinaz. la nota di Cmcco, Sulla desti nazione ad uso pubblico, in 1qu�sta Rassegna, 1964, II. 136). RASSEGNA DELL�A VVOCATUBA DELLO STATO 854 n. 2711 dell'll ottobre 1963, n. 2768 del 15 ottobre 1963); il giudicato sulla giurisdizione si pu� affermare soltanto quando il giudice ad�to abbia esplicitamente pronunciato, in modo positivo, sulla propria giurisdizione, o abbia deciso uel merito poich�, in tal caso, la pronuncia sul merito presuppone necessariamente che, almeno per implicito, sia stata riconosciuta la giurisdizione del giudice che l'ha emessa, ovvero quando sulla giurisdizione abbia pronunciato la Corte di Cassazione ex artt. 41, 360 n. 1, 362 c.p.c.; mentre non � suscettibile di passare in giudicato sostanziale una pronuncia meramente negativa sulla giurisdizione, come quella di specie, cosicch� non � precluso il riesame della questione relativa sia da parte del giudice indicato come oompetente ove adlto, essendo questi sempre giudice della propria oompetenza � J giurisdizionale, sia da parte della Suprema Corte regolatrice, anche. d'ufficio. Ne consegue. che nessun rilievo pu� avere la circostanza, su cu.l pure insiste la Sezione Speciale resistente, che il Nar�lella avrebbe dimostrato acquiescenza alla pronuncia del Tribunale di Foggia per aver a<llto non queste Sez. Un. per il regolamento di giurisdizione, sibhene il Consiglio di Stato per la decisione d� merito (ammettendo, oosl, che il rapporto svoltosi tra lui e la Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria resistente ern non di un impiego privato, ma pubbli~, come proverebbe anche il fatto che il Nardella domand� soltanto il riconoscimento di un suo diritto di credito verso la Sezione suddetta, per aver esercitate le mansioni di sottoagente, mentre era stato retribuito come e giornaliero >> unica qualifica riconoscitagl� dalla P.A.) poich� una tale D'altra parte, su di un analogo orientamento della Suprema Corte, abbiamo gi� aruto occasione di manifestare il nostro dissenso in relazione alle recenti decisioni delle Sez. Un., 17 febbraio 1964, n. 348 (in causa Ente Autonomo Mostra d'Ol-' tremare c. Grieco in questa Rassegna, 1964, 666), 11 aprile 1964, n. 847 (in causa: Convitto Nazionale di Napoli c. Mattiello,. ivi,-1964, 669); cfr. pure le riserve pro~ spettate in riota alle sentenze delle Sez. Un. 4 gennaio 1964, n. 5 e 20 gennaio 1964. n. 127, in questa Rassegna, 1964, 272. Vogliamo ora aggiungere che, in definitiva, un tale indirizzo determina una interferenza del potere giudiziario nelle attribuzioni della p.a., perch� comporta ed implica un sindacato del g.o. sull'attivit� dell'ente pubblico v�lta a stabilire se tale attivit� sia� diretta o meno al raggiungimento dei fini istituzionali. Un siffatto sindacato dell'a.g.o. pu� essere riconosci�fo solo se limitato alla. valutazione dell'astratta corrispondenza dell'attivit� dell'ente con i fini istituzionali ma �non pu� ovviamente ammettersi che venga esteso ad accertare se, in concreto, quell'attivit� sia stata in effetti posta in essere dall'Amm.ne per raggiungere i pro~ pri fini istituzionali. In altre parole non � ammissibile, sia pure ai fini del giudizio sulla giurisdizione, un esame di eccesso di potere sull'attivit� della p.a. da parte del potere giudiziario. L'a.g.o. pu� solo� accertare se il potere sussista, non potendo invece indagare i motivi concreti che hanno spinto l'ente pubblico a svolgere. quelila data. attivit�. . PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 855 acquiescenza non pu� far passare in giudicato sostanziale una pro nuncia non suscettibile a passarvi. D1altra parte, soltanto con la deci sione del Consiglio di Stato, ora impugnata, si � avuta una pronuncia di merito (rigetto), in cui implicitamente, ma necessariamente, il Con siglio stesso ha affermato la propria giurisdizione esclusiva a decidere: una pronuncia, quindi, suscettibile di passare in giudicato secondo i principi su enunciati ma contro di essa � stato tempestivamente pro posto dal Nardella ricorso a queste Sez. Un. per regolamento di giuri sdizione. Ci� premesso, il primo mezzo del ricorso � infondato. Invero, se in esso si afferma un esatto principio di diritto, ripetu tamente affermato da queste Sez. Un. -vale a dire che il sorgere del rapporto di impiego pubblico � condizionato dalla esistenza di un formaile atto di nomina da parte della P.A., che ne costituisce il pre supposto inderogabile, cosicch� quando esso manchi, anche se esista ogni altro elemento costitutivo del mpporto d'impiego pubblico, l'inse rimento dell'attivit� del singolo in quella dell'ente pubblico d� vita a un rapporto d'impiego privato (cfr. Sez. Un., sentt. n. 51 del 18 gen naio 1963, n. 1295 del 18 maggio 1963) -tuttavia costituisce una meTa affeTmaZlione, fatta dal ricorrente la prima volta in questa sede e non accertabile attraverso l'esame degli atti di merito, quella che egli sia stato assunto non con. un atto formale del Presidente dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia-Lucania Molise, controfirmato dal Direttore dell'Ente stesso ai sensi degli artt. 3, comma quarto, e 11, commi quaito e quinto, del d.p. n. 67 del 7 feb- Nella specie, poich� non � dubbio che la ge1'tione conservativa del fondo rientri -quale mezzo al fine -nei compiti di istituto degli Enti di Riforma, non pu� dal potere giudiziario contestarsene la natura pubblica, non essendo ammis sibile un �esame di merito v�lto a stabiilire se, in concreto, il rapporto posto in essere sia veramente diretto �alla conservazione del fondo, ovvero sia da consi derare� diretto ad una utilizzazione meramente patrimoniale del bene. �.. D':altra parte, � principio ricevuto dalla Suprema Corte che l'uso dei beni dem��nfali (e patrimoniali indisponihil.i) non pu� essere oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale fa p.a. interviene nell'esercizio della potest� di imperio e che � sottratto quindi alla cognizione dell'a.g.o. r(cfr. Sez. Un.,. 3 ottobre 1004, n. 2495, in questa Rassegna, ultra, 865 nonch� 12 febbraio 1963, n. 269, in Foro it., 943, con ampi richiami giurisprudenziali). Da tale principio si � b�atto il corollario che li godimento concesso dalla p.a. su di un bene demaniale o patrimoniale indisponibile non pu� inquadrar.si in un � rnpporto privatistico di affitto, ma deve essere sussunto �in un rapporto pubblicistico di concessione. Nello stesso ordine di :idee, !I� deve ritenere che, ove l'ente pubblico gestisca in proprio il bene indisponibile cio� attui in via diretta l'utilizzazione del bene, � anche il rapporto di lavoro con i dipendenti che vengano assunti per tale ge1'tione debba considerarsi nel quadro pubblicistico dell'attivit� istihizionaie dell'ente e non possa quindi risolversi in un rapporto meramente privatistico. RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 856 braio 1951, ma fu semplice chiamata verbale di un capo di azienda. Infatti, la Sezione Speciale controricorrente rimase contumace nei giudizi svoltisi sia innanzi al Tribunale di Foggia che la Corte d'Appello di Bari; mentre innanzi il Consiglio di Stato (come, peraltro, anche innanzi il giudice ordinario) il Nardella non accenn� affatto (e, in quella sede, era ovvio) alla mancanza di un atto formale di sua assunzione in servizio presso la Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria, cosicch� questa mai ebbe occasione di far .rilievi in merito. Ove, invece, fosse sorta contestazione al riguardo la Sezione Speciale avrebbe potuto esibire, in caso d'esistenza, l'atto formale di iniziale assunzione del N ardella, o, eventualmente, provare che un atto formale di assunzione, se non vi fu all'inizio del rapporto, era sopravvenuto nel suo corso. Allo stesso degli atti, quindi, manca qualsiasi elemento per stabilire se vi sia stato o no un formale atto di nomina del Nardella, il che si risolve in mancanza assoluta di prova da parte del ricorrente del dato di fatto sui cui ha basato il suo primo motivo. Fondato �, invece, il secondo mezzo e ne consegue l'assorbimentfr del terzo. Risulta, infatti, pacifico dagli atti che il Nardella fu assunto come giornaliero per la contingente ed indifferibile necessit� di provvedere (durante il triennio che corre dal giorno dell'avvenuta presa di possesso dell'Ente di Riforma e quello della consegna ai contadini assegnatari delle terre trasformate) alla opportuna coltivazione a �cereali di ingenti estensioni di terreno che sarebbero rimaste, in caso contrario, del tutto improduttive . . Ci� posto, queste Sez. Un. si sono gi� espressamente pronunciate in identiche fattispecie con le sentt. nn. 2194 e 2197 del 28 luglio 1960� e n. 48 del 18 gennaio 1963 (risp�ttivamente Massero, Testa e Colucci contro la Sezione Speciale di Riforma Fondiaria della Puglia) affermando il principio che, se gli Enti preposti alla riforma fondiaria (come appunto la Sezione Speciale resistente) non possono essere annoverati tra gli Enti pubblici di carattere economico, tuttavia ove essi, nel periodo intercorrente tra la presa di possesso dei terreni e l'assegnazi<me ai contadini delle terre trasformate, per far fronte, nel modo ritenuto pi� idoneo, alle proprie esigenze di una conveniente coltivazione dei fondi in corso di trasformazione, provvedano direttamente alla gestione� di questi e svolgano a tal f�ne, volontariamente, un'attivit� non prevista tra i compiti ad essi istituzionalmente assegnati (che sono soltanto quelli di trasformazione fondiaria ed agraria dei terreni sottoposti a procedimento di esproprio) e non dissimile da quella spiegata normalmente da imprenditori agricoli privati, dando luogo cio� a un~apposita organizzazione di mezzi e uomini in forma d'impresa, in tal caso i rapporti di lavoro, costituiti in stretta relazione a detta attivit� di coltivazione, PARTE l, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 857 hanno natura meramente privatistica e sono, come tali, devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario a' sensi dell'art. 429, n. 3, c.p.c. Poich� non vi � ragione alcuna per discostarsi da tali precedenti giurisprudenziali (la stessa resistente non ha dedotto argomento alcuno contrario) essi vanno confermati e, in conseguenza, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a decidere della controversia in corso tra il Nardella e la Sezione Speciale per la Riforma Fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia-Lucania-Molise. -� (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 giugno 1964, n. 1430 -Pres. Lonardo -Est. Sparvieri -P.M. Criscuoli (conf.) -Manifatture Lane Marzotto {avv. Scarpa) c. Ministero Finanze (avv. Stato Carmelo Carbone). Acque pubbliche � Sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in sede di giurisdizione amministrativa -Ricorso per cassazione � Impugnazione per violazione di legge - Ammissibi�it�. (Cost., art. 111; t..u 11 dicembre 1933, n. 1775, artt 143, 201). Procedimento civile � Giudizio per cassaziOne -Querela di falso incidentale � Ammissibilit� � Limiti. (c.p.c., art. 221). Atto amministrativo � Acque pubbliche � Provvedimento di imposizione del sovracanone � Motivazione � per relationem � Ammissibilit�. (t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 53; I. 4 dicembre 1956, n. 1377). A norma dell'art. 111 della Costituzione, contro le .~entenze del Tribunale Superiore deZle Acque Pubblich.e, pronunciate in sede di giurooizione amministrativa, � ammesso il ricorso alle Sezioni Unite, oltre che per incompetenza o eccesso di potere a termine del combinato disposto dgii artt. 143 e 201 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, anche per violazione di legge, tanto sostanz.iale quanto processuale (1). Non � proponibile, per la prima volta, nel procedimento per cassar zione, querela dti falso incidenta"le in relazione a documenti che non abbiano att.inenza con lo svolgimento del procedimento stesso e che (1) Giurispruden2Ja costante cfr. Sez. Un., 15 aprile 1961 n,. 814, Acque bon. costr.., 1961, 134. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 858 abbiano gi� f01'mato oggetto di valutazione e di giudizio da pa;rte dei giudici di merito (2). Il provvedimento amministrativo d'imposizione e di liquidamone del savraccaru:me, di cui alfart. 53 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1175, modificato i!Jalla legge 4 dicembre 1956, n. 1377, �, da considerare sufficientemente motivato con il richiamo delle relazioni degli uffici, che hanno istruito le domande, e soprattutto con il richiamo del prre'Scrit.to pcurerre del Consiglio' Superiore dei Lavori Pubblici, ove rAmministrazione finanziwnia, nell'esercizio del suo 'JJOtere discrezionale, ritenga di non doversi diiscostare dal parere medesimo, oltre che dalle proposte degli altri anzidetti uffici (3). (2) Cfr. Cass., 7 marw 1960, n. 417, Rep. foro it., 1960 v. Fldso oivile, n. 24. (3) Piana applicazione di un principio generale da tempo ricevuto. In vero resigenza della motivazione nei provvedimenti discrezi.Olnali risponde al principio di dimostrare che, nell'esercizio della sua discrezionalit�, la p.a. sj � determinata in funzione dell'interesse pubblico generale o del particolare interesse assunto dalla legge nell'attribuire il relativo potere. Onde s:i ha motivaziooe sufficiente quando risulti, come nel caso deciso, che la p.a. nell'adott:are un determinato provvedimento ha tenuto presente l'interesse pubblico tutelato dalla legge, facendo propria la determinazione di altri uffici amministrativi (cfr. Relaz. Avvocatura Stato, 1956-60, III, 4). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 giugno 1964, n. 1568 -Pres. Varallo -Est. Di Maio -P.M. Pisano (conf.) -Ministero del Tesoro (avv. Stato Ricci) c. Soc. Ricerche Metano Fratelli Graziano (avv. Di Roberto e Merlin). Competenza e giurisdizione � Amministrazione dello Stato ed Enti Pubblici -Enti pubblici in liquidazione (I. n. 1404 del 1956) -Azione giudiziaria dei creditori dell'Ente -Preventivo esperimento del procedimento amministrativo -Necessit� Insussistenza. Competenza e giurisdizione -Amministrazione dello �stato ed Enti Pubblici � Enti pubblici in liquidazione (I. n. 1404 del 1956) � Domanda di riconoscimento di crediti o di rivendicazione e restituzione di cose . Procedimenti pendenti -Disciplina. La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, richiamata dalla legge 16 novembre 1957, n. 1122 {che ha posto in Uqui�azione la "Gestione Raggrwppamenti Autocarri ") non cont~ene nessuna norma che faccia del preventivo esperimento del -procedimento amministrativo un presupposto nec~sario ed indispensabile perch� il privato possa adire divret PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 859 twmente iaufxJ11it� giwdriziaria per foocerlamento e la tutela di un pmprio diritto soggettivo perfetto (1). Il secondo comma dJeliart. 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la quale disciplina la soppressione, Nquidazione ed incorporazione degli enti pubblici, sfxJJbilisoe, in appilicazione del principio generale sulla conservazione dei diritti qwesiti, che .le domande di riconoscimento di credito � le istanze per rivendicazione e restituzione di cose presentate nei termini prescritti, alle preoedernti gest.ioni di nquidazione, conservano tutti i loro effetti. In forza deUo stesso principio, qualora alla data della soppressio-ne o messa in &,uii/JaJzione di un eme pubblico siano pendenti procedimenti civili aventi ad oggetto domande, noi confronti deliente medesimo, di riconoscimento di creclito o di rivendioazione o restituzione di cose, i creditori stessi ed in genere i terzi interessati, non sono tenuti a presentar.e alc�na domanda o istooza in forma amministrativa, a norma del primo comma del predetto a'rt. 8, per il riconoscimento del loro ri;spefflvo diritto (2). (1-2) La massima, gi� pubblicata retro, 724, viene ora pubblicata insieme con la annotazione che segue. Ancora in tema di giurisdizione condizionata. La sentenza consolida il precedente orientamento della Cassazione in materia di interpretazione dell'art. 8 della l. n. 1404 del 1956 �sulla procedura di liquidazione degli enti pubblici superflui. La Suprema Corte ribadisce che l'esperimento del procedimento amministrativo di cui all'art. 8 della l. cit. non costituisce un presupposto per l'azione giudiziaria da parte dei creditori dell'Ente al f�ne dell'accertamento e della tutela delle loro ragioni. La sentenza si richiama al precedente costituito dalla decisione 12 luglio 1961, n. 1668 in causa Pollice c. G.R.A. e Tesoro (Foro amm., 1961, II, 434 e Fom it., 1961, I, 1301 con nota di richiami), cui conviene aggiungere l'altra decisione, n. 2840 del 1961, pubblicata in questa Rassegna, 1961, 8. Abbiamo gi� manifestato nella nota a quest'ultima sentenza il nostro dissenso da un'interpretazione che viene a svuotare di qualsiasi sig,nif�cato la procedura di accertamento amministrativo della situazione debitoria dell'ente imposto dalla legge per le esigenze poste in rilievo dal tenore del successivo articolo 15. :il: invero evidente che Se tale articolo dispone che il Ministero del Tesorn scelga, per le Hquidazioni def�citarie, �tra intervento finanziario e liquidazione coatta a,mrninistrativa, ci�e presuppone -come si � rilevato nella nota richiamata -che venga formato uno stato passivo e che, nelle more di questa formazione, sia esclusa ogni azione individuale suscettibile di ledere la par condicio creditorum. Si potrebbe forse aggiungere che la posizione di un principio cos� assoluto e generale quale quello enunciato nella prima massima non era neppur strettamente necessaria e che quella massima viene in sostanza a risolversi in un obiter dictum (cfr. GoRLA, Ratio decidendi e obiter dictum, Foro it., 1964, IV, 89), poich�, ai fini della decisione, sarebbe stato sufficiente rilevare che nella fattispecie il credito era stato, comunque, fatto valere in un'azione giudiziaria gi� promossa nei confronti della G.R.A.: ma non giova insistere sulla �questione, perch� ragioni pratiche connesse alla avanzata fase dei procedimenti di liquidaziOne ex legge n. 1404 del 1956 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 860 consigliano di prestare acquiescenza all'attuale orientamento della Suprema Corte per quanto riguarda le analoghe controversie ancora pendenti. � piuttosto da osservare che i principi della decisione in rassegna presentano una certa analogia con i concetti ispiratori della sentenza della Suprema Corte 2 marzo 1964, n. 473 (in questa Rassegna, 1964, 558), con la quale si � affermato, in tema di controversie in materia di contravvenzioni all'i.g.e., la possibilit� per il contribuente di promuovere l'azione giudiziaria contro l'ordinanza intendentizia ex art. 52 legge sull'i.g.e., anche se, nei casi consentiti, non sia stato proposto !ricorso al Ministero delle Finanze, con ci� dichiarandosi l'autonomia dell'azione giudiziaria rispetto al procedimento amministrativo previsto dalla legge. Un tale orientamento (al quale potrebbe ricondursi anche la nota giurisprudenza sull'ammissibilit� dell'azione di rimborso per i.g.e. indebitamente versata~ riconosciuta dalla Suprema Corte anche in mancanza del ricorso in via amministrativa previsto dalla legge) non pu� essere condiviso e gi� nella nota di FIUMARA alla sentenza n. 43 (in questa Rassegna, 1964, 560) sono stati chiariti i motivi del dissenso. Invero con �le decisioni richiamate la Suprema Corte viene, in sostanza, a svuotare di significato i casi di giurisdizione condizionata al previo esperimento di un procedimento amministrativo, voluti dal legislatore. Ci� non solo contraddice al dato legislativo, ma comporta una pericolosa interferenza del potere giudiziario in un campo che il legislatore ha voluto attribuir& alla p.a. Il condizionare la giurisdizione all'esperimento di un procedimento amministrativo, mentre non pregiudica la tutela giurisdizionale del cittadino, permette alla p.a. un riesame in via amministrativa della questione, riesame che rientra -in definitiva -nel generale potere di autotutela. Un tale meccanismo giuridico stimola i poteri di autocritica dell'Amministrazione, giova ad una pi� pronta tutela delle posizioni dei privati rispetto alla p.a., serve, infine, a snellire e a meglio articolare l'azione amministrativa. Pertanto, negando il rapporto di presupposizione che il legislatore, nei casi da noi richiamati, ha stabilito tra il procedimento amministrativo e l'azione giudiziaria) si viene a privare lAmministrazione di un potere affidatole dal legislatore e si determina una compressione della sfera giuridica che la legge attribuisce alla p.a., compromettendo di conseguenza l'ordinato svolgimento di quelle funzioni e di quei poteri che, riconosciuti alla p.a., da una legge dello Stato, assurgono a rilevanza costituzionale in quanto concernono, in definitiva, i rapporti tra i poteri dello Stato. Data l'importanza dell'argomento, ci riserviamo di dedicarvi un pi� appro fondito discorso: sin d'ora, peraltro, vogliamo auspicare che la questione della giuri sdizione condizionata venga di nuovo sottoposta all'esame della Corte Regolatrice. G.Z. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 giugno 1964, n. 1626 -Pres. Mastropasqua -Est. Felicetti -P.M. Pedote (oonf.) -Pubblica Istruzione {avv. Stato Casamassima) c. Cardini {avv. Fonniggini). Competenza e giurisdizione -Regolamento di competenza -Mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice competente Effetti. Il giudizio di regolamento di competenza non � un iudicium rescin. dens come quello cui d� luogo l'ordinarie ricorso per cassazione, dato PARTE I, SEZ~ II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 861 che nel prooesso rego�lato dagli arti. 42 e segg. c.p.c., la Corte di Cassazione � chiamata so�J a stabilire quale sia il giudice competente a conoscere una determinata controversia, e, pertanto, nel giudizio� riassunto a seguito della sentenza con la quale � designato il giudice competente, come non si applicano le preclusioni dettate dall'art. 394 c.p.c., e le disposizioni particolari per la r.iassunzione di cui alr art. 392, cos� non si applica la norma ddrart. 393, per la quale daU'estinzione del processo restano travolte tutte le sentenze pronunciate (tranne quella di cassazione), e simpone la riproposizione della domanda in primo grado. La mancata riassunz.ione del processo in quel grado cui appartiene il giudice davanti al qoole la Corte Suprema ha disposto, dando i provvedimenti necessari, che il processo prosegua, importa che in quel grado si verifichi [estinzione prevista dalfultimo comma delfart. 50; pertanto, ove la Corte di Cassazione, a seguito &i regolamento di competenza, proposto contro sentenza di appelW che abbia. negato la competenza del primo giudice il qoole aveva pronunciato ne.Z merito, annulli la sentenza .impugnata, riconoscendo che quel giudice era competente, e rimetta la causa -a norma dell'art. 49 c.p.c. -davanti allo stesso giudice di appello affinch� decida il gra:vame nel merito, la mancata' riassunzione det.ermina, a norma delrart. 338 r estinzione de.l processo di appello ed il passaggio in giudicato della sentenza di merito di primo grado, rimasta affatto impregiudicata, perch� su di essa nessun giudJice di secondo grado ha mai interloquit��; mentre � rimasta travolta solo la decisione di appello sulla� competen'Za (1). (1) Cfr. Cass., 24 marzo 1961, n. 665, Foro it., 1962, I, 343, con nota di richiami; Cass., 4 febbraio 1956, n. 321, Giust. civ., 1956, I, 410. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 25luglio1964, n. 2064 -Pres. Torrente -Est. Di Maio -P.M. Criscuoli {conf.) -Comune di Sante Marie (avv. Merolli) c. Fallimento Maiolini (avv. Letta). ~esponsabilit� civile -Azione di danni contro la 'p. a. -Annullamento di atto amministrativo -Non � sufficiente per la proponibilit� dell'azione -Lesione di un diritto soggettivo Necessit�. Competenza e giurisdizione -Azione di danni nei confronti della p. a. -Giurisdizione dell'a. g. o. -Sussistenza della lesione di un diritto soggettivo (petitum sostanziale) -P1�esupposti. (e.e. art. 2043; I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 2). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 862 Per la proponibilit� deill'azione di risarcimento di danni contro la p.a. non � sufficiente che il giudice amminis#ativo abbia annullato un atto della p.a., ma � necessario che l'atto annullato abbia leso un diritto soggettivo del privato; solo in tal caso, infatti, il privato si presenta titolare, sotto il profilo della causa petendi, di una .azione esperibile innanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 2 deUa legge fondamentale 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo (1). Nelle controversie di risarcimento dei danni promosse nei confronti d:ella p.a., per affermare la giurisdizione del gi'u.dice ordinario non basta che f a#ore deduca di essere stato leso in un suo diritto soggettivo dtilrazione amministrativa, ma occorre rilevare, con riferimento alla base giuridica che giusti-fica la domanda (petitum sostanziale), se nella situaz�one giuridica dedotta sia configuriabile il diritto medesimo {2). '(1-2) Giurisprudenza pacifica. Per riferimenti v. Cass., 29 gerurnio 1964, n. 233, in questa Rassegna, retro 327, con nota di F. CARus1; Sez. Un., 17 ottobre 1963, n. 2770, retro 31. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2123 -P1'es, Celentano -Est. Corduas -P.M. Criscuoli {conf.) -Sanfilippo (avv' Morello e Lopez) c. Ministero Trasporti (avv. Stato Casamassima). Cassazione civile -Corte dei conti -Decisioni -Impugnabilit� per cassazione -Limiti. (Cost., art. lll). . . L'art. 111 della Costituzione limita il controllo deUa Corte di Cassaziione suille decisioni della Corte dei Conti ai soli motivi inerenti alla g.iurisdizione e cio� quando esista uno sconfinamento dell'attivit� giurisdizion<~ le nel campo dei pote'ri spettanti ad altri organi e nessun sindacato �, invece, consentito relativamente al mo,do dell' esevcizio della giurisdizione. Pertanto � inmmmissibile il ricorso per cassazione per vizi che si concretmw in una violazione di legge, senza che sia posto in contestazfone vl potere di decisione della Corte dei Conti (1). (1) Principio consolidato: cfr. Cass., Sez. Un., 8 aprile 1963, n. 900, Giovagnoli c. Ministero Tesoro, Giust. civ. mass,, 1963, 421, con nota di richiami. Nella fattispecie, la decisione, impugnata in Cassazione, riteneva inammissibile il ricorso per la revocazione, perch� non ricorrevano i presupposti voluti dalla legge, ed era perci� evidente che non si versava in tema di giurisdizione, non contestando il ricorren'te il potere della Corte dei Conti ad emettere la decisione, ma proponendo delle �censure su pretese violazioni di legge. PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 863 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 luglio 1964, n. 2125 -Pres. Torrente -Est. Pratillo -P.M. Tavolaro (concl. conf.) -Trafficante (avv. De Seta) c. Mi:riistero LL.PP. (avv. Stato Cavalli). Competenza e giurisdizione -Azioni possessorie nei confronti della p. a. -Limiti di proponibilit�. (r.d. 20 marzo 1865, all. E, 'art. 4). Sono improponibili nei confronti della P.A., ai sensi dellart. 4, r.d. 20 marzo 1865, cdl. E, le azioni pos8essorie, di denunzia di nuova opera e di danno temuto anche quando, pur nan essendovi un fO'l'rnlde atto amminlstrot.ivo, il comportamento mate-rki/;e delfAmministrazione sia riferibile a�la sua attivit� di diritto pubblico, per essere volto al sod00- facimento di interessi pubblici, nellambito dJeUe potest� conferite dalla legge. (Nella sp~cie � stata ritenuta improponibile la denuncia di fltUOva opiera nei confronti della P.A. in relazione alla costruzione di unautorimessa accessoria ad un edificio destinato a scuola pubblica, in quanto da ritenersi rivolta ad ottenere una maggior funzionalit� deilristituto scolast.fJCO) (1). (Omissis). -:�: noto che, contro la P.A., non sono ammesse azioni possessorie e neppure denuncie di nuova opera e di danno temuto, perch�, dato il divieto sancito dalfart. 4 della 1. 20 marzo 1865, n. 2248, � all. E, che abol� il contenzioso amministrativo, non � consentito al magistrato ordinario revocare, anche in parte, o modificare atti amministrativi, ovvero ordinarne la sospensione (che � revoca a carattere temporaneo) o comunque imporre un determinato comportamento positivo o negativo alla P.A. Il divieto ha, tuttavia, un limite, in �quanto non si estende ai casi nei quali manchi un atto amministrativo, per avere la P.A. ecceduto totalmente o deviato dai suoi fini istituzionali per soddisfare interessi meramente privati; ovvero agisca in modo che non sia assolutamente riconducibile nella sfora dell'esercizio di un potere amministrativo : casi -nei quali ben pu� il p1ivato insorgere contro l'attivit� della P.A. lesiva di un suo diritto, anche mediante giudizio possessorio. (1) Sul principio affermato dalla massima la giurisprudenza � costante; cfr. Sez. Un., sent. 23 marzo 1963, n. 739, Foro it., 1963, I, 906, con ampi richiami dottrinali e giurisprudenziali in nota; per riferimenti cfr. Relazione AV'Vocatura Stato, 1956-60, II, 117. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 864 Ci� posto, che, nella specie, come si afferma nella sentenza impugnata, si debba ritenere senialtro aver le P.A. ricorrenti agito iure privatorum soltanto perch� manca un atto o un provvedimento formale �, innanzi tutto, da escludere. Invero oon numerose sentenze {cfr. tra le ultime n. 2211 del 28 luglio 1962, n. 739 del 23 marzo 1963, n. 3090 del 5 dicembre 1963) queste Sez. Un, hanno affermato che il carattere pubblico dell'attivit� della P.A. non deve essere necessariamente ricollegato a un provvedimento formale, essendo l'elemento che caratterizza l'attivit� di diritto pubblico da �quella di diritto privato della P.A., il fine cui � ispiratit; l'attivit� stessa, vale a dire se sia rivolta a soddisfare un interesse della generalit� ovvero un interesse economico privato. Pertanto, ai fini dell'indagine sulla proponibilit� delle azioni possessorie o delle denuncie di nuova opera o di danno temuto nei confronti de1la P.A., ben potendo questa, indipendentemente dall'esistenza di atti o provvedimenti formali, manifestar� la sua volont� attraverso il proprio comportamento, occorre accertare se lattivit� posta in essere dall'ente, della quale altri si dolga, sia o no ispirata e diretta al conseguimento dei fini propri all'ente stesso. Poich� ogni qual volta la volont� della P.A., sebbene non dichiarata ma attuata, e quindi implicitamente manifestata per facta concludentia, � rivolta al ronseguimento dei suoi fini pubblici, ci� � sufficiente purch� si sia in presenza di un atto amministrativo, che esclude la proponibilit� di azioni possessorie o di denuncie di nuova opera o di danno temuto. Orbene, nella specie, � paci:l�ro che l'autorimessa era costruita quale accessorio dell' edif�.cio in cui � posto il Liceo statale � Galluppi � di Catanzaro, su suolo dello stesso Liceo, in base a progetto e a mezzo del Genio Civile, do� dell'organo cui � commesso, perch� tecnicamente qualificato, d'esplicare attivit� edilizia nell'interesse dello Stato: anche dell'edilizia scolastica, come si deduce dall'art. 5 della 1. 9 agosto 1954, n. 645. Trattandosi, pertanto, di attivit� concretantesi nell'ampliamento di un edificio che, in quanto destinato a pubblico servizio (l'istruzione pubblica), fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato (art. 826, ult. cpv., e.e.), essa deve ritenersi anche manifestamente rivolta a soddisfare un interesse della generalit� (maggiore funzionalit� d'un istituto scolastico in relazione ai tempi attuali); indice, dunque, della volont�, da parte delle Amministrazioni dei LL.PP. e della P.I., di perseguire i loro fini istituzionali attraverso un comportamento a questi ispirati: dunque un atto amministrativo in senso lato. Se ci� non implica senz'altro la piena legittimit� della condotta delle due suddette PP.AA., tuttavia � sufficiente a rendere improponibile I contro di esse la novi oper.is nunciatio del Traficante. -(Omissis). 1 PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 865 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 3 ottobre 1964, n. 2495 -Pres. Celentano -Est. Lipari -P.M. Criscuoli (conf.) -Amministrazione Finanze (avv. Stato Correale) c. Pieraocini ed altri. Corte Costituzionale -Pronuncia di incostituzionalit� -Efficacia retroattiva -Limiti. (Cast. ,art. 136; J, 11 marzo 1953, n. 87, art. 30; I. 4, agosto 1948, n. 1094, art. 7). Competenza e giurisdizione � Sentenza della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale ,. Nullit� della sentenza � Rimessione della causa al giudice competente � Concorrente difetto di giurisdizione per improponibilit� della domanda � Carattere assorbente. (c.p.c., artt. 158, 611, 354, 37, 41). Competenza e giurisdizione. Demanio. Uso dei beni demaniali � Negozio di diritto pubblico -Proroga dei contratti agrari � Inapplicabilit� � Controversie � Difetto di giurisdizione dell'a. g. o. (e.e. 822, 825; r.d. 20 marzo 1865, n. 2248, -all. E, art. 4). La pronuncia di inco'Stituzionalit� s-pi,ega la sua efficacia non solo nel giudizio in cui la questione relativa fu propo'Sta, ma anche nei giudizi relativi a rapporti soni anteriormente, purch� non ancora conclusi da un giui/Jicato (1). L'incostituzionalit� delle nonne disciplinanti la composizione delf organo giudicante si risolve non gi� in un difetto di giurisdizione o di competenza, sibbene nel difetto del giudice aU'esercizio-d;ella potesta.> decidendi, cio�, in una nullit� ai sensi detfart. 158 c.p.c., che comporta, a mente del combinato� disposto degli artt. 354 e 161, II cpv., c.p.c., la rimessione della causa ai giudici competenti. Tale rimessione non si verifica, invece, nel caw in cui sia stato proposto anche regolamento di giurisdizione sotto il profilo di difetto di giurisdizione dellorgano decidente per improponibilit� assoluta della domanda, poich� tale regolamento prescinde non solo dalla questione di nullit� o meno dell.o, _sentenza, ma, addirittura, dalla stessa esistenza di una sentenza {2). - (1-2) Cfr. Corte Cost., 10 dicembre 1962, n. 108 e 12 febbraio 1963, n. 5; Cass., 3 ottobre 1963, n. 2620, in questa Rassegna, 1964, 78, con ampia nota di richiami e, ivi, la nota di CARus1, Sugli effetti di dichiarazione di tncostituzionaJit� deUe nornw sulla composizione delle Sezioni specializzate agrarie; cfr. pure la nota alla cit. sent. n. 2620 in Foro pad., 1963, I, 1041 e in Giur. it., 1963, I, 1, 1425; nonch� Sez. Un., 22 giugno 1963, n. 1707, in Foro it., 1963, I, 135, .con numerosi precedenti citati iri motivazione ed ampi richiami� d(}ttrinali e giurisdizionali m nota. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 866 ) L'uso dei beni deman�ili 1Wn pu� essere oggetto che di un negozio di diritto pubblico nel quale la P.A. interviene ndfesercizio della potest� di imperio ed � sottratto quind'i alta cognizione del g.o. Conseguentemente il regime v:incoilistiico p>rev4sto per i contratti di affitto agrario, stante il suo carattere schietttamente privatistico, nmi si applica . . alla concessi1ane in uso di beni demaniali (3). (3) Cfr. Sez. Un., 12 febbraio 1963, n. 629, in Foro it., 1963, I, 943 con ampi richiami giurisprudenziali in nota. Segnaliamo la decisione in rassegna per l'interesse della questione trattata. Per la migliore intelligenza dei problemi affrontati nella sentenza, occorre premettere che dinanzi alla Corte di Cassazione J'Amm.ne Finanziaria aveva proposto regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze -Sezione Specializzata per la risoluzione delle controversie agrarie -aveva deciso una causa promossa ;!n tema di operativit� del regime vincoHstico delle affittanze agrarie per un rapporto con il. quale l'Ente Maremma aveva concesso in uso precario taluni terreni di propriet� del Demanio, ricevuti in attuazione della 1. 30 giugno 1954, n. 549 e successivamente restituiti al Demanio. Il regO!amento di giurisdizione era stato proposto sul rilievo che per l'utilizzazione di un bene demaniale J'Amm.ne pone in essere negozi di diritto pubblico, in relazione ai quali � imprnponihile la domanda di proroga c0n conseguente difetto assoluto di giurisdizione dell'a.g.o.; il regolamento di competenza, facendo valere, in via s~boTdinata, l'incompetenza in un simile :rapporto della Sezione Specializzata. Intervenute, nelle more del giudizio di 1�egolamento, le decisioni della Corte Costituzionale 20 dicembre 1962, n. 108 e 12 febbraio 1963, n. 5, con cui erano state dichiarate costituzionalmente illegittime le n01me istitutive delle Sezioni Speci~izzate Agrarie e la norma che disciplinava la nomina degli esperti componenti Je Sezioni Specializzate per le controversie in materia di proroga dei co11fratt� agrari, si veniva a pmspettaTe il prohlema degli effetti dell'intervenuta pronuncia di illegittimit� costituzionale sui procedimenti per regolamento di giurisdizione e di competenza promossi dall' Amm.ne. La Suprema Corte accogliendo la tesi dell'Avvocatura ha affermato che la nullit�. della sentenza emessa daJfa Sez. Spec. del Trib. di Firenze, nella compos. izione dichiarata costituzionahnente illegittima, se impediva utile ingresso al regoJ. amento di competenza, che presuppone la esistenza di una sentenza, non impediva invece la proposizione del regolamento di giurisdizione. � Invero, per quanto riguarda il regolamento di competenza, neJ caso in cui la. :sentenza sia stata emessa da OTgano costituito in modo diverso da quello dovuto'. per J' esercizio del potere giurisdizionale, la nullit� che inficia la sentenza stessa richiama l'ipotesi del combinato disposto degli artt. 354 e 161, secondo comma c.p.c. (cfr. Sez. Un., 7 febbraio 1953, n. 313), con la conseguente nece&sit� che sulla questione di competenza prospettata con l'istanza per regolamento si pronunci l'or.g�no cli primo grado costituito nel senso voluto dalla legge per l'esercizio del potere� giurisdizionale. Ma, per quanto attiene al regolamento di giurisdizione, la situazione era diversa, in .quanto il difetto di giurisdizione in concreto dedotto concerneva l'improponibilit� assoluta della domanda e il regolamento prescinde, per i principi di cui l'm:t. 41 del c.p.c. � estrinsecazione codificata, dalla necessit� di una sentenza e non � contestabile che l'esame sulla sussistenza o meno della giurisdizione debba PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 867 logicamente e giuridicamente precedere l'accertamento della m�lit� della sentenza e degH effetti a tale nullit� collegati. Richiamiamo anche l'attenzione sulla terza massima perch� essa costituisce una nuova conferma di un orientamento giurisprudenziale da tempo consolidatosi in una materia particolarmente importante e delicata, nel quadro dell'attivit� del nostro Istituto (ofr., per !riferimenti, Cons. Stato, Sez. IV, 15 ottobre 1963, n. 513, in questa RiMsegna, 1964, 54, con nota). � solo da osservare che, specie in relazione alla netta e perspicua motivazione posta dalla Corte a fondamento dell'inapplicabilit� in materia di concessioni amministrative delle norme sulla proroga dei contratti di affitto, gli �stessi principi dovrebbero pur valere in tema di applicabilit� delle norme sul blocco dei canoni. Pocaltm st� punto la giurisprudenza non � univoca (ofr. Cass., 21 aprne 1955, n. 1128) e la questione forma tuttom oggetto di numerose controversie giudiziarie tuttora pendenti. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2522 -Pres. Di Majo -Est. Pratillo -P.M. Tavolaro (conf.) -Irolle (avv. Positano) c. Graziani (avv. Forrario) Soc. Coop. cc Il Progresso � (avv. Romano) e Ministero Tesoro (avv. Stato Foligno). Competenza e giurisdizione -Cooperative edilizie -Soci decaduti per motivi politici -Reintegrazione -Controversie -Giurisdizione amministrativa. (d.1.1. 16 novembre 1944, n. 425, art. 4; d.1.1. 25 maggio 1945, n. 413, artt. l e 2). Rientt1ano nella giurisdizione del Consigliv di Stato le controversie -relative alla reintegrazione negli alloggi costruiti da cooperative edilizie a contributo statale, prevista cki:gli artt. 4 del d.l.l. 16 Mvembre 1944, n. 426 e 1 e 2 del d.l.1. 25 maggvo 1945, n. 413, per i soci dichiarati decaduti dalla prenotazione e dal!assegnazione degli alloggi medesimi per motivi politici (1). (1) Conforme Cass., Sez. Un., 10 agosto 1954, n. 2911 Moscucci c. Tr'.lsporti, in Giust. civ., 1954, 1931, con nota di precedenti. Esatta applicazione dei principi sulla discriminazione tra le giurisdizioni. Posto infatti che il procedimento di reintegrazione previsto dagli artt. 4 d.l.l. 16 novembre 1944, n. 425 e 1 e 2 del dJ.l. 25 maggio 1945, n. 4133 per i soci dichiarati decaduti da1la prenotazione e dalla assegnazione degli alloggi di case di cooperative edilizie a contributo statale presuppone bens� l'accertamento che la -decadenza sia avvenuta per motivi politici, ma prevede anche un potere ampiamente discrezionale nella p.a., volto a valutare la non indegna condotta politica <lel reintegrando, ne consegue, come piano corollario, che di fronte al potere della Amministrazione la posizione del socio, dichiarato decaduto, e che chiede la reintegrazione, non acquista consistenza di diritto soggettivo, ma � tutelata dall'ordina" mento solo in via indiretta quale interesse legittimo. 868 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Interessante � l'ulteriore profilo con cui la Corte Regolatrice ha motivato la propr:a decisione, col rilevare che lo scopo perseguito dai decreti del 1944 e del 1945 � stato di rimettere i perseguitati politici nella situazione giuridica nella quale si trovavano prima del provvedimento di decadenza, e cio� di soci prenotatari e assegnatari di alloggio. E poich�, solo con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, il socio assegnatario d:venta titolare di un diritto soggettivo, i prenotatari o assegnatari dichiarati decaduti non potevano vantare che un interesse legittimo e non un diritto soggettivo con la conseguenza che le relative controversie dovevano essere portate alla cognizione del Consiglio di Stato e non dinanzi all'a.g.o. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 ottobre 1964, n. 2585 -Pres. Celentano -Est. Salemi -P.M. Criscuoli (conf.) Ordine dei Geome~ ri della Provincia di Roma (avv. Guarino) c. Ministero LL.PP. {avv. Stato Vitucci) e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (avv. Delli Santi). Ricorsi amministrativi � Ricorso straordinario al Capo dello Stato � Decreto presidenziale che lo decide -Controinteressati -Impugnazione di legittimit� -Ammissibilit�. Competenza e giurisdizione � Giurisdizione di legittimit� � Presupposti e condizioni. Competenza e giurisdizione � Collegio Geometri � Provvedimenti amministrativi che regolano l'attivit� professionale -Interesse legittimo -Sussiste -Controversie -Giurisdizione amministrativa. A seguito deU'intervenuta declaratoria di illegittimi"t� costituzionale del secondo e terzo comma deilrart. 34 deil r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, I a decreto ,presidenziale che decide un ricorso stroordinario al Capo dello Stato pu� essere impugnato dinanzi al Consiglio di Stato da parte ' ' I de.i controinteressati (1). Per ottenere 1.a tute�l.a giurisdiziionale dinanzi al Consiglio di Stato occorre che i ricorrenti siano portatori di un interesse legittimo e non (1) La Suprema Corte in seguito alla nota pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimit� costituzionale dei commi secondo e terzo dell'art. 34 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Corte cast. 1� febbraio 1964, n. 1 in questa Rassegna, 1964, 3) ha dichiarato che � da ritenersi ammissibile l'impugnativa di legittimit� dinanzi al Consiglio di Stato avverso il decreto del Presidente della Repubblica con cui viene deciso un ricorso straord~nario al Capo dello Stato. Questa Rassegna ha gi� pi� volte manifestato "il proprio avviso sull' anacronistico istituto del ricorso straordinario e .sull'evidente radicale contrasto di esso con i principi della Carta costituzionale (cfr. da ultimo nota redazionale La inco& tituzionailit� del ricorso straordinario, in questa Rassegna, 1964, 3; inoltre sempre PARTE I, SEZ. Il, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 869 di un mero interesse di fatto, po�ich� altrimenti non sussisterebbe neppure un diritto azionabile (2). In relazione ad un decreto del Presidente della Repubblica con cui, a seguito di ricorso straordinario, viene annullata una circolare del Ministero dei LL.PP. che regolava i limiti dell'attivit� professionale dei geometri, il Consiglio dell'Ordine dei Geometri � portatore di un interesse legitt.imo tutelabile dinanzi al Consiglio di Stato (3). (Omissis). _. La Corte Costituzionale, premesso che, nelle norme dell'art. 34 t.u. delle-leggi sul Consiglio di Stato, � implicitamente contenuto il precetto secondo cui la possibilit� di impugnare al Consiglio di Stato il provvedimento di accoglimento del ricorso straordinario � preclusa a coloro che avevano un interesse contrario all'accoglimento medesimo { controinteressati), ha ritenuta e �dichiarata l'illegittimit� costituzionale delle norme del secondo e del terzo oomma dell'art. 34 cit. (limitatamente alle quali questa� Corte Suprema, con fordinanza pre-_ detta, aveva proposta questione di legittimit�), dando atto che, riguardo all'alternativa, spettante agli interessati (cio� ai soggetti direttamente lesi dall'atto amministrativo definitivo), fra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, principio che la difesa del Collegio dei geometri sosteneva essere in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, non era stata proposta, dalla Cassazione, questione di legittimit� costituzionale. Orbene, in base alle accennate premesse della decisione, sembra indubbio che siasi inteso affermare, dalla Corte Costituzionale, che il men.zionato principio dell'altemativit�, che vale per gli interessati ed i cointeressati, non pu� trovare applicazione nei confronti dei controinteressati, cui devono riconoscersi poteri '' propri � e, precisamente, il diritto di adire la via giurisdizionale, davanti al Consiglio di Stato, per la tutela degli interessi legittimi, lesi dal provvedimento che accoglie il ricorso straordinario. Pertanto, deve ritenersi che il Consiglio di Stato sia investito di giuris�dizione, per la decisione del ricorso proposto dal Consiglio del in questa Rassegna, 1948, IX, l; 1951, 40; 1953, 7 e 278; 1961, 53; 1962, 3) � sufficiente pertanto richiamarci alle considerazioni sv�lte in quegli scritti, dovendosi solo far presente che la questione di fondo riguardo alla legittimit� costituzionale dell'intero art. 34 del r.d. n. 1054 del 1924 � stata sollevata di recente dinanzi alle Sezioni Unite in occasione della discussione di un ricorso: il P.M. ha concluso riconoscendo che la questione prospettata non � manifestamente infondata, cosicch� � da ritenere che la Corte Costituzionale avr� presto modo di affrontare quell'indagine sul fondamento costituzionale del primo comma dell'art. 34 che rest� preclusa, nella decisione n. 1 del 1964, dai limiti dell'ordinanza di rimessione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 870 Collegio dei Geometri di Roma e dal geometra Tata Nardini, in proprio, � ricorso che fu dichiarato inammissibile, dal Consiglio di Stato medesimo, sul presupposto che il principio dell'alternativit� valesse nei confronti di tutti (anche nei confronti dei controinteressati che non avessero avuta notizia alcuna del ricorso straordinario), mentre siffatto presupposto � venuto meno e pi� non sussiste, di seguito alla dichiarazione di illegittimit� costituzionale del secondo e del terw �comma dell'art. 34 cit. Con la memoria presentata in seconda fase del processo di cassa zione, la difesa dell'Amministrazione dei LL.PP., solleva una questione nuova, deducendo che il conflitto tra le categorie professionali degli ingegneri e degli architetti, da una parte, e dei geometri, dall'altra, non riguarderebbe diritti, n� interessi legittimi, in quanto la delimita zione dei rispettivi campi di attivit� professionale, attuata con le norme dei singoli regolamenti, � predisposta soltanto nell'interesse pubblico, e deducendo che l'Amministrazione, con la circolare per cui � causa, attribuendo ai geometri la facolt� di svolgere attivit� che precedente (2-3) Limiti dell'indagine sull'interesse legittimo nel giudizio :sulla giurisdizione. Non �sfuggir� all'attento lettore l'importanza del princ1p10 contenuto nella seconda massima con cui la Corte Suprema ha autorevohnente ribadito e confermato la natura sostantiva e non meramente processuale dell'interesse legittimo, affermando che l'indagine sulla giurisdizione comporta un esame approfondito della posizione attribuita dall'Ordinamento al plivato, al fine di stabilire se sussista una tutela giuiisdizionale di tale posizione. � con soddisfazione che accogliamo questa meditata pronuncia che giover� senza dubbio a quella precisazione di concetti tanto necessaria in una materia che, J1el fervore dei nuovi studi e dei tanti importanti e validi contributi di dottrina e giurisprudenza rischia per� di rimanere, per cos� dire, allo stato fluido, con quale 'danno per la certezza del diritto e, di conseguenza, per la stessa. vita giudiziaria, non � il caso di chiarire. Questa Rassegna si � ancora di rece:nte occupata del delicato problema,:dei eriteri di individuazione della f�g\ira delliinteresse .legittimo e :'ci� , sia qua.!fto ,alla distinzione dell'interesse a rico~rere (cfr. la nota di Aca� in ,questa Rassegna;� 1964, 44), sia quanto alla distinzione dall'interesse di fatto (cfr. ivi, 1964, 281). In tali note, con il richiamo al tradizionale orientamento del nostro Istituto (cfr. i precedenti richiamati nelle note citate; adde: ZANOBINI, Corso di diirtto amministrativo, II, 97) si � ribadita la natura sostantiva dell'interesse processuale. Ci� porta alla conseguenza che, in tema di giurisdizione, l'Avvocatura ha sempre litenuto la necessit� di una specifica indagine sulla consistenza della posizione attribuita al privato dall'Ordinamento poich� ove si concluda che tale posizione si risolve in un mero interesse di fatto, viene meno il presupposto stesso della giurisdizione. Orbene, la Corte 'Regolatrice ha per l'appunto, expressis verbfa, dichiarato che l'indagine sulla sussistenza della posizione di interesse legittimo � . necessaria nell'indagine sulla giurisdizione, in quanto, ove si accerti che l'Ordimrmento non PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIQNE 871 mente erano riservate agli ingegneri, avrebbe leso un interesse di mero fatto di quest'ultima categoria di professionisti. Secondo la tesi delrAmministrazione, tanto la circolare, successivamente annullata col decreto presidenziale, quanto tale provvedimento non avrebbero fattitudine di agire in modo immediato e diretto, n� su diritti soggettivi, n� su interessi legittimi. Trattandosi di intm-essi di mero fatto, non sussisterebbe, secondo l'Amministrazione, la giurisdizione del Consiglio di Stato, ed il rioorso dovrebbe respingersi. � ben vero che, qualora si riconoscesse che i ricorrenti siano portatori, non di un interesse legittimo, ma di un interesse di mero fatto, verrebbe meno il presupposto per chiedere ed ottenere tutela giurisdizionale davanti al Consiglio di Stato, poich� non sussisterebbe un diritto azionabile. Senonch�, come ha osservato il P.M. nella discussione orale, non pu� senz'altro escludersi che i ricorrenti siano titolari di un interesse assicura al privato una posizione di interesse legittimo, vi � assoluto difetto di giurisdizione, poich�, in tale caso, �non sussisterebbe un diritto azionabile ". � :i!: evidente l'importanm di una tale vigorosa presa di posizione testimoniata dall'impiego significativo ed efficacissimo del termine � diritto azionabile " in una accezione lata e generalizzata, comprendente sia il diritto soggettivo che l'interesse legittimo. Ma l'interesse maggiore della decisione risiede nel fatto che, come � ben noto, in precedenti arresti fa Suprema Corte era rimasta alquanto elusiva in merito a tale indagine (cfr., per tutte, Sez. Un., 10 ottobre 1956, Foro amm., 1957, 2, 1, 111). Nella Relazione dell'Avvocatura 1956-60 (II, 89), si era rilevato che, in definitiva, nella sentenza sopra richiamata, la Suprema Corte aveva sostanzialmente sfuggit:o l'accertamento ai fini della giurisdizione della sussistenza dell'interesse legittimo, considerandolo solo come attinente alla legittimazione ad agire ed astenendosi dal rinnovare l'indagine nell'ambito delle attribuzioni ad essa spettanti in tema di giurisdizione. Avevamo in quella sede rilevato i pericoli insiti in tale orientamento, in quanto, in quel modo, il controllo riservato alle Sez.. Un. sulla giurisdizione del Consiglio di Stato poteva restare escluso, venendo a perdere la necessaria ampiezza, proprio nei casi in cui frequentemente vengono in discussione i limiti di tale giurisdizione e l'indagine va condotta in maniera ampia ed approfondita. Nella decisione in Rassegna, invece, la Suprema Corte, con lodevole coerenza in relazione alle premesse poste, ha affrontato ai fini della giurisdizione una indagine analitica e puntuale sulla sussistenza o meno dell'interesse legittimo. Questo orientamento consentir� un pi� efficace e penetrante controllo in materia di giurisdizione con indubbio giovamento per l'uniformit� e la certezza del diritto anche in tale settore. Non possiamo, invece, condividere la valutazione che, in concret:o, la Suprema Corte ha fatto della posizione del Collegio dei Geometri rispetto al decreto Presi denziale impugnato. La questione di fondo che si poneva si risolveva nello stabilire 6 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 872 legittimo, c10e che il provvedimento del Presidente della Repubblica, col quale fu annullata la circolare 5 maggio 1955, n. 1003, del Ministero dei LL.PP., non abbia leso un interesse, che le norme vigenti, relative al campo di attivit� professionale consentito ai geometri, tutelano, sia pure in via indiretta. Com'� noto, ai fini della determinazione della giurisdizione del giudice amministrativo {ovvero del giudice ordinario), deve aversi riguardo al cosiddetto petitum sostanziale, cio� all'intrinseca consistenza dell'interesse dedotto in lite, in funzione della reale protezione accordata, dalfordinamento giuridico, alla posizione posta a fondamento della pretesa. Orbene, i ricorrenti, Consiglio del Collegio dei Geometri e geometra Tata N ardini, sostengono, in sostanza, che, essendo consentito ai geometri, dal regolamento professionale, approvato con il r.d. 11 febbraio 1926, n. 274, che determina {art. 16) l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale, fra l'altro {lett. l dell'articolo cit.) di progettare e dirigere costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole � di limitata se al Collegio dei Geometri in relazione �agli atti della p.a. con cui viene regolato l'esercizio della professione sia o meno assicurata dall'Ordinamento una posizione di interesse legittimo. � � La Suprema Corte ha ritenuto che tale interesse legittimo sia configurabile in considerazione del fatto che le norme dei regolamenti professionali pur essendQ poste a tutela di un interesse pubblico, tuttavia tutelano altresl, sia pure in via indiretta e di riflesso, l'interesse degli appartenenti alle categorie professionali il quale acquisterebbe pertanto carattere di interesse legittimo. Richiamando le considerazioni svolte nelle precedenti note sopra richiamate, ~ dobbiamo osservare che da un punto di vista metodologico una simile impostazione di indagine non sembra esauriente. ;~ A noi sembra che, in tanto possa parlarsi di interesse legittimo in quanto il collegamento tra la posizione del privato e l'interesse pubblico sia dichiarato dal legislatore esplicitamente o, comunque, in maniera evidente ed inequivoca. Non sembra, pertanto, che sia sufficiente affermare che dal provvedimento della p.a. il Colle~io dei Geometri possa ricevere un nocumento per poterne inferire la sussistenza nella specie di una posizione di interesse legittimo, n� sembra sufficiente richiamarsi alla pretesa � evidenza � della sussistenza di un tale interesse legittimo, essendo � evidente � il carattere tautologico di una simile illazione. A nostro avviso occorreva esa;minare, de lege lata, se il legislatore ha inte~o porre con norma positiva, quel particolare collegamento tra la finalit� pubbliche e la posizione del privato;dal quale, soltanto, nasce l'interesse legittimo. Un tale esame, a noi sembra, avrebbe portato a conclusioni diverse da quelle raggiunte dalla Suprema Corte. Invero il potere che la p.a. ha nel regolare i modi e l'esercizio dell'attivit� edilizia � diretto in via esclusiva alla tutela della sicurezza pubblica senza alcun riferimento, neppure indiretto, agli interessi di categoria dei professionisti che ope rano in quel settore. i quali pertanto non possono vantare nei confronti dei provve dimenti adottati dalla p.a. alcuna posizione tutelata dall'Ordinamento. G. ZAGARI PARTE I, SEZ. ll, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 873 importanza, ne deriverebbe, implicitamente e necessariamente, che non pu� essere loro inibito ruso di quegli elementi costruttivi in cemento armato, elencati nella circolare 5 maggio 1955, al cui mantenimento :i ricorrenti sono interessati e per cui agiscono, impugnando il provvedimento presidenziale che annull� la circolare medesima. Orbene non sembra potersi sostenere che le norme dei regolamenti professionali, indubbiamente intese a tutelare direttamente l'interesse pubblico che determinate costruzioni e lavori vengano effettuati, cio� progettati e diretti, da professionisti dotati della necessaria competenza . tecnica, a salvaguardia della pubblica incolumit� e dell'interesse dei privati, non tutelino anche, sia pure in via indiretta e di riflesso, l'interesse degli appartenenti alle categorie professionali, il quale assurge ad interesse legittimo. Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, nella decisione impugnata, non mette in dubbio l'esistenza di un interesse legittimo, da parte dei ricorrenti, anzi lo presupp~>ne. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., l� giugno 1964, n. 1357 -Pres. Torrente -Est. Restaino -P.M. Tavolaro {conf.) -Ministero delflnterno {avv. Stato Bronzini R.) c. Mavec (avv.ti Toncic, Schwarzenberg). Cittadinruiza -Cessione di territori dello Stato Italiano allo Stato jugoslavo -Cittadini di lingua italiana domiciliati alla data del 10 giugno 1940 in territorio ceduto -Diritto di opzione -Effetto impeditivo della perdita della cittadinanza italiana finch� la domanda di opzione non sia stata definitivamente rigettata -Giurisdizione dell' A.G.O. italiana. (d.Jg. 28 novembre 1947, n. 1430, artt. 1 e segg., in relazione al Trattato di pace stipulato a Parigi il 10 febbraio 1947 fra l'Italia e le Potenze alleate, art. 19; l. 10 marzo 1955, n. 122, ar.tt. 1 e segg.; d.p.r. 11 marzo 1955, n. 210, artt. 1 e segg.; l. 9 gennaio 1956, n. 27, art. 1). Con la norma detZfart. 19 del Trattato di pl(tce, stipulato a Parigi il 10 febbraio 1947 fra iltalia e le potenze alleate e reso esecutivo in Italia con il d.lg. 28 novembre 1947, n. 1430, integralmente recepita dalla legislazione della Repubblica jugosla~'a (a11t. 2 legge 2 dicembre 1947, n. 2298), gli Stati contraenti hanno inteso g(]Jl'antire ai cittac/}ini di lingua italiana, nelle condimoni ivi previste, il rispetto della naz-ionalit� e kt libera scelta della ci'ttadinanza, in quanto, consentendo loro &i optare. entro i termini fissati, per la cittadinanza, hanno concesso ai medesimi il diritto di �conservare� la propria cittadinanza, sottraendosi, mediante l'opzione, alla perdita automatica di essa in dipendenza diella cessione del territorio. Il mancato esercizio del"!:op~ione nel termine stabilito importa non gi� il consolidamento in via def�nit.iva dello status di straniei�o, giammai acquisito in dipendenza del solo trasferimento territoriale, ma la sola deoadenza dal diritto d� optare e la perdita volontaria della cittadinanza italiana.' Una volta manifestata la volont� di optare per kt cittadinOJnza italiana, l'optante acquista (non riacquista) la cittadinanza jugoslava nel solo caso in cui w domanda c~i opzione sia stata dJe-f�,nitivamente PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 875 rigettata. In pendenza. della procedura di opzione faccertamento dell,a cowervazione della cittadinanza it{}Jliana spetta alla competenza giurisdizionak delr Autorit� giudiziaria italiana (1). (1) Non risultano precedenti in termini. Per l'ipotesi di mancato esercizio del diritto di opzione e la possibilit� di riacquistare la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza nel territorio dello Stato, secondo il disposto dell'art. 9, n. 3, 1. 13 giugno 1912, n. 555, v. Cass., 27 marzo 1963, n. 754, Foro it., 1963, I, 1160. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 giugno 1964, n. 1403 -Pres. Fibbi -Est. D'Amico -P.M. Tavolaro (oonf.) -Amministrazione dei Lavori Pubblici {avv. Stato Cavalli) c. Pugliatti (avv.ti Mazzotti, Trimwchi). Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza di immobile occorrente all'esecuzione di opera pubblica protratta oltre il biennio -Sopravvenienza del decreto espropriativo -Tardiva opposizione alla stima dell'indennit� espropriativa con contestuali domande di indennit� per il periodo di occupazione legittima e di risarcimento per quello di occupazione senza titolo proposte sotto forma di richiesta degli interessi legali sulla definitiva indennit� espropriativa -La decadenza non riguarda tali domande. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 51, 71, 72, 73; e.e., artt. 2043, 2056) . . Le domande di indennit� per ~l biennio di occupazione leg.ittima e di risarcimento de:l da:nno per il siwcessivo periodo di occupazione senza titolo poss0110 essere proposte anche sotto forma di richiesta degli interessi sull{}J gi>usta indennit� per !:espropriazione (pronunciata dopo la scadenza del biennio), che venga contestualmente domandata, e non sono soggette a:l termine di decadenza stabilito, per l'opposizione alla stima delfart. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (1). (1) Cfr. Cass., 22 agosto 1963, n. 2351, Foro it., Mass., 1963, 670-671. Per l'ipotesi che l'indennit� di occupazione sia �stata provvisoriamente determinata dal Prefetto e rifiutata dal proprietario, v. art. 72, comma terzo e quarto, I. 25 giugno 1865, n. 2359. Circa la concettuale autonomia dell'indennit� di occupazione, allorch�, pur essendo l'occupazione preordinata all'espropriazione, questa non segua nel biennio di legge, v. Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro it., 1961, I, 1699, in part. 1703. Che, poi, non solo l'indennit� di occupazione, ma lo stesso risarcimento del danno, per il periodo di occupazione senza titolo, possa essere parimenti commisurato agli interessi legali �sull'indennit� per l'intervenuta espropriazione, v. Cass., 18 giugno 1964, n. 1569, Giu1�. it., Mass., 1964, 513. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 876 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 23 giugno 1964, n. 1636 -Pres. Tavolaro -Est. Malfi.tano -P.M. Criscuoli (concl. parz. diff.) -Albero. tanza (avv.ti Del Zotti, Pallottino) c. Ministero dell'Interno (avv. Stato Vitucci). Requisizione � Provvedimenti del Prefetto a norma dell'art. 1 legge sul contenzioso amministrativo e dell'art. 19 legge comunale e provinciale 1934 -Natura giuridica � Disciplina del procedimento. (1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 7; T.U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 19, ora �. 8 marzo 1949, n. 277, art. l; 1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 72). Requisizione � Occupazione d'urgenza � Liquidazione indennit� � Impugnativa � Decorrenza del termine. (I. 25 giugno 1865, n .. 2359, artt. 51, 72). Cosa giudicata � Decisione di un giudice speciale � Effetto preclusivo del riesame in altro giudizio delle questioni coperte dal giudicato. (e.e., art. 2909; e.p.e., art. 324). Requisizione � Indennit� di requisizione -Debito df valuta. (e.e., art. 1277). Sentenza � Vizio di �ultra o extrapetizione � � Nozione � Limiti. (e.p.c., art. 112). Locazione -Locazioni di immobili urbani -Locazioni stipulate dopo 1'8 settembre 1943 non collegabili con precedenti loca� zioni � Libert� di determinazione del canone. (d. lg. 12 ottobre 1945, n. 669, art. 17). Requisizione � Requisizione profettizia di immobile per pub-� bliche necessit� � Liquidazione indennit� � Criteri. Requisizione � Requisizione prefettizia di immobile per pubbliche necessit� � Interessi legali sulla relativa indennit� � Decorrenza. La requisizione che il Pvefetto pu� disporre, a norma dell'art. 7 della legge sul oontenzio~o amministrativo, a per grave neoessit� pubblica �, aUorch� � .debba senza indugi1o disporre della propriet� privata �, nonch�, a norma delI'art. 19 della legge comunale e provinciak del 1934, per indispensabili esigenze di pubblico interesse �in caso di nece�ssit� o aurgenza �' va giuridicamente qualificata come una forma di oocupazione <!urgenza, analoga a quelle previste dalI'art. 71 l. 25 giugno 1865, n. 2359, che il Prefetto pu� normalmente disporre, per pub PARTE i, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 877 bliche e8i-genze, in casi di forza maggiore o di lavori m�genti e indifferibUi. Trattasi, infatti, sempf';e di occupazioni di beni privati imposte da urgenti e necessarie esigenze di interesse generale. E poich� la legge sul contenzioso amministrativo e la legge comunale e provinciale non stabiliscono .alcun particola'J';e procedimento per le oennate requisizioni, .queste, siccome rientranti nella categoria delle occupazioni d'urgenza, vanno regolate dalla procedura per quelle dettata dall'art. 72 della legge sulle espropriazioni per pubblica utilit�, secondo� cui la determinazione dell'indennit� di occupazione, qualora non abbia luogo sul piano negoziale, va fatta attraverso la stima di uno o pi� periti nominati dal competente Tribunale (1). In virt� dell'articolo 51 de.lla legge sulle espropriazioni p1er pubblica utilit� diviene definitiva, ove non sia impugnata nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto prefettizio, soltanto rindennit� determinata dai periti nominati dal Tribunale e non anche -quella offerta a norma degli artt. 24 e 72 della legge medesima, di tal che la mancata impugnazione di quest'ultima d<L parte del soggetto passivo della requisizione non preclude allo stesso la proposizione innanzi all'A.G.O. delf azione diriertta a conseguire una indennit� maggiore di (1) Cfr. Cass., 9 settembre 1960, n. 2448, Foro it., 1960, I, 1295 e segg., i:n part. 1296-1297. Per la tesi inversa che le occupazioni per causa di forza maggiore o di urgenza " altro non sono che requisizioni di immobili in uso " v. LANDI, La requisizione civile, Milano, 1938, 53 e segg. La formula, secondo cui il Prefetto 11 adotta, in caso di necessit� o di urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse �, contenuta :nel comma quinto dell'art. 19 1. com. e prov. 1934, � stata sostituita da quella (riproducente l'espressione gi� adottata dall'art. 3 1. com. e prov. 1915) del terzo comma dell'art. 1 1. 8 marzo 1949, n. 277: �vigila sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessit�, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami di servizio ". In tal modo, la legge ha limitato la sfera d'esercizio del potere d'ordinanza prefettizia di cui trattasi al .campo del controllo che il Prefetto esercita nella provincia su tutte le pubbliche amministrazioni (cfr. GARGIULO, I provvedimenti d'urgenza nel diritto amministrativo, Napoli, 1954, 120), cosicch� l'ordinanza di cui trattasi viene nettamente a distinguersi da quella prevista dall'art. 7 1. cont. amm., dovendosi a questa soltanto .attribuire, rettamente, funzione dispositiva della propriet� privata (GARGIULO, op. cit., 122 ed ivi citazioni di giurisprudenza sub note 50 e 51; v. anche SANDULLI, Manuale .di dir. amm.vo, Napoli, 1955, 29 e 170, nonch� Relazione Avvocatura Stato, 19561960, vol. III, Roma, 1961, 203 e seg.). Sulla derivazione del potere di disporre l'occupazione di urgenza previsto dall'art. 71 della legge organica sulle espropriazioni per p.u. dall'art. 7 1. cont. amm. v. giurisprudenza cit. da GARGIULO, op. cit., 116, sub nota 36. S�ll'art. 7 1. �cont. amm. v. anche Relazione Avvocatura Stato, 1951-1955, vol. II, Roma, 1957, 22 e segg.; Id., 1956-1960, vol. III, .Roma, 1961, 199 e segg. Sui poteri di ordinanza prefettizia, in caso di urgente necessit�, v. anche �GIANNINI M. S., Potere di ordi�Jnza e atti necessitati, in Giur. oompl. Cass. civ., 1948, I quadr., 388-397. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 878 quella offertagli. Non sussistei, infatti, alcun onere d'impugnare entro breve termine rinitoonit� offerta, sotto oommilnatoria di decadJenza dal diritto di conseguire wriindeninit� maggio-re, ben potendo linteressato limita:rsi a non accettarla, costituendo, cos�, l Autorit� amministrativa in obbligo di richiedere la determinazione deliindennit� stessa a mezzo dti giudiziale perizia d� stima (2). A norma dell'art. 2909 del codiioe civUe, il giudicato si forma su tutto ci� che ha costituito oggetto dJella deioisione, comptresa la risoluzione deille questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronunzia dispositiva ed esso preclude il, riesame dti tali qwestioni, separatamente e con finalit� diverse proposte in altro giudizw, tra le stesse parli, amco1'Ch� la decisione sulla qwale si � fo'l'mato provenga da un giudioe speciale (3). Il credito della indJenmt� di 11equisizione � di valuta e non di txtlore, onde le conseguenze della svalutazione monetaria intervenuta successivamente alla 1'equisizione non possono gravare suliAmministrazione che la dispose {4). Il vizio di ultra o ex;tr.apetizione ricone allorch� il giudice pronunzia oltre i limiti delle pretese e dell@ eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili ilufficio, ma non pure quarulo .egli adotti a sostegno della sua decisione argomooti non prospettati dalle parti, senza che ci� alteri la sostanziale corrispondenza� tro il chiesto e il pronunziato (5). Il de:creto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 consentiva al locatore libert� di deterrrvimazione dJel canone per le locazioni stipulate dopo i8 settemb;e 1943, che non fossero collegabili con p1100edenti locazioni, salva la possibilit� di revisione de.l canone su istan<za d;e'liinquilino e iassoggettam@n.to di esso al -regime del blocco \6). 1(2) Cfr. Cass., 9 settembre 1960, n. 2448 swpra citata. Sulla giurisdizione dellA.G.O. in ordine alla determinazione, in via definitiva, dell'indennit� di requisizione ex art. 7 l. cont. amm. v. Relazione Avvocatura Stato, 1951-1955, vol. II, Roma, 1957, 27. (3) Cfr. Cass., Sez. Un., 27 febhraio 1951, n. 487, Foro it., Rep., 1951, v. Cosa giudica;f;a civ., c. 553-554, n. 9; Cass., 9 novembre 1961, n. 2610, Giust. civ., 1961, I, 1930 e segg.; sul giudicato implicito v. �anche Cass., 23 gennaio 1694, n. 163, in questa RMsegna, 1964, 324-325, ed ivi nota (sub 2) di ulteriori 1iferimenti. (4) Cfr. Cass., 26 marzo 1956, n. 860, Foro it., Rep., 1956, v. Requisiziom, c. 2364, n. 44; v. anche Cass., 25 settembre 1953, n. 3075, Id., Rep., 1953, voce cit., c. 1942, n. 32. (5} Conf. Cass., 9 luglio 1962, n. 1804, FMo it., Mass., 1962, 544-545. (6) Conf. Cass., 12 febbraio 1951, n. 345, Fo-ro it., Rep., 1951, v. Locazione ecc., c. 1325, n. 1194. Sul d.Jg.lgt. n. 669 del 1945 v. TABET, Le locaziom urbane nella legislazione vincolistica, Roma, 1955, 4. PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 879 L'indenwit� dd ~quisiziooo di immobile d� parte del Prefetto per pubbli�he necessit� costituisoe il corrispettivo del godimento del bene, onde pa ragguagliata ai canoni che il proprietario avrebbe potuto ricava: re dalla looazione di esso, nello st;ato in cui si trovava al momento della requisizione (7). Gli interessi .legali sulla somma liquidata a titolo di indennit� di rBquisi:done prefettizia di immobile per pubbliche neoessit� itecorrono dalla data della cosPituz:fone in mora delrAmminist-razione d;ebitrice (8). {Omissis). -Preliminare � l'esame del ricorso incidentale con il quale si denunzia .if difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la violazione dell'art. 19 della legge comunale e provinciale ,del 1934 e degli artt. 51 e 69 della legge sulla espropriazione per pubblica utilit� 25 giugno 1865, n. 2359, per avere la Corte di merito ritenuto impugnabile davanti l'autorit� giudiziaria ordinaria e senza termini di deca (7) Pel caso delle occupazioni .temporanee v. artt. 68 e 72 1. 25 giugno 1865, n. 2359. La� giurisprudenza della Corte Suprema ha avuto sulla questione una evoluzione estensiva, in quanto, dopo avere affermato che l'indennit� per l'occupazione temporanea deve di norma equivalere al mancato reddito, ha adottato un criterio particolare per le occupazioni preordinate alla espropria,zione per opere ferroviarie, decidendo che per esse l'indennit� consiste negli interessi legali sull'importo dell'indennit� definitiva di espropriazione e, successivamente, ha applicato tale criteri<> come regola e non come eccezione per tutte le occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione (cfr. Cass., 29 maggio 1964, n. 1352, Giur. it., Mass., 1964, 436 e, nella motivazione, Cass., 18 giugno 1964, n. 1569, Giur. it., Mass., 1964, 513), sottolineando, per�, che tale criterio ha da valere nel caso che lespropriazione segua nel biennio di legge (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, Foro it., 1961, I, 1699, in part. 1703). In caso diverso, l'indennit� non � pi� unica, ma quella di occupazione per il biennio legittimo va liquidata con autonomo criterio (Cass., Sez. Un., 17 maggio 1961, n. 1164, sopra citata). Al proprietario dell'immobile occupato compete, inoltre, il risarcimento del danno � da rapportarsi al valore dell'immobile al momento della liquidazione giudiziale,, (Cass., 13 aprile 1964, n. 862, in questa Rassegna, 1964, 507, in part. 510 {sub 4); 20 gennaio 1964, n. 107, in questa Rassegna, 1964, 320-321). Per Cass., Sez. Un., 1 giugno 1964, n. 135& (in questa Rassegna, 1964, 721) "in tema di occupazione illegittima di terreno da parte della P. A., se. la somma pari al valore venale del bene :risarcisce il proprietario del danno per la perdita del bene stesso, il'esta tuttavia da risarcire la mancata utilizzazione dell'immobile. Questa viene di regola commisurata all'interesse legale sulla somma liquidata a titolo di .risarcimento per la perdita del bene, con decorrenza dalla data dell'occupazione e fino a quella del pagamento ,, . Per l'ipotesi che, dopo la scadenza del biennio ed un periodo di occupazione senza titolo, segua il decreto espropriativo, v. Cass., 18 giugno 1964, n. 1569, Giur. it., Mass., 1964, 513; 28 luglio 1964, n. 2142, in questa Rassegna, 19.64, 733 e seg. (8) Trattandosi di liquidazione operata dal giudice, la sentenza in rassegna avverte ohe gli interessi moratori devono decorrere dalla data della domanda giudiziale, obliterando, per�, l'insegnamento della stessa Suprema Corte regolatrice, secondo cui un credito verso lo Stato, anche quando determinato nel suo ammontare. 880 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO <lenza la determinazione fatta dal Prefetto della indennit� relativa alla requisizione da lui disposta. Al riguardo si deduce che la Corte � pervenuta a questa conclusione per aver erroneamente ritenuto applicabili alla determinazione della indennit� di requisizione le disposizioni della legge sulla espropriazione per pubblica utilit� concernenti la deter880 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO <lenza la determinazione fatta dal Prefetto della indennit� relativa alla requisizione da lui disposta. Al riguardo si deduce che la Corte � pervenuta a questa conclusione per aver erroneamente ritenuto applicabili alla determinazione della indennit� di requisizione le disposizioni della legge sulla espropriazione per pubblica utilit� concernenti la determinazione della indennit� di occupazione e per non aver considerato che la determinazione della indennit� di requisizione fatta dal Prefetto non era pi� suscettibile di impugnazione, essendo decorso il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 51 della legge sulla espropriazione per pubblica� utilit�. Le censure sono infondate. La Corte di merito ha correttamente ritenuto che l'azione diretta ad ottenere una indennit� di requisizione superiore a quella determinata dal Prefetto rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. Invero, fa requisizione che il Prefetto pu� disporre a norma del1' art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo per � grave necessit� pubblica �, allorch� cc debba senza indugio disporre della propriet� privata�, e a norma dell'art. 19 della legge comunale e provinciale del 1934, per indispensabili esigenze di cc pubblico interesse in caso di urgente necessit� �, va giuridicamente qualif�cata come una forma di occupazione di urgenza, analoga a quelle previste dall'art. 71 della legge sull'espropriazione per� pubblica utilit� del 25 giugno 1865, n. 2359, che il Prefetto pu� normalmente disporre, per pubbliche esigenze, in casi di forza maggiore o di lavori urgenti e indifferibili. Trattasi, infatti, sia nelle ipotesi di cui alle citate disposizioni della legge sul contenzioso amministrativo e della legge comunale e provinciale, sia in quelle contemplate dal menzionato articolo 71 di occupazioni di beni privati imposte da urgenti e necessarie esigenze di interesse generale. Ora, come questa Corte Suprema ha altra volta affermato (v. sent. n. 2448 del 1960), poich�� la legge sul contenzioso amministrativo e la legge comunale e provinciale non stabiliscono alcun particolare procedimento per le requisizioni, queste, rientrando nella categoria delle non pu� dirsi esigibile, fino a che non venga emesso mandato di pagamento, in conformit� delle norme di contabilit� generale dello Stato (cfr. Cass., 26 giugno 1956, n. 2291, Foro Amm., 1956, II, 1, 431; 5 giugno 1952, n. 1601, Foro it., 1952, I, 845). Sulla responsabilit� della P. A. per gli interessi moratori nel caso di tardiva emissione di un titolo di spesa, in relazione all'avvenuto espletamento degli accertamenti e controlli prescritti dalla legge, v. Cass., 26 api:ile 1951, n. 1014, Foro it., 1951, ~ I, 708-709. Ma, come � stato gi� avvertito (in questa Rassegna, 1964, 3i20, nota sub 1), di mora della P. A. non � il� caso di parlare, fino a quando il ritardo della !l~i I>rocedura relativa all'effettuazione della spesa non sia stato dichiarato illegittimo dal Giudice Amministrativo (sul punto v., in senso conforme, SANDULLI, La posi:: zione dei creditori pecuniari dello Stato, in Riv. trim. di-r. pubbl., 1952, 561). ' ~ ... ...%... :-:. 9'/h ::--..:._ _m.:_.__.__ . ..... ,.m .... __..;._. :-: .... ,.:,._ ....... ,.�_._ ...:-: _.__ �.-.�--..:::: __ ....... ::--....... ;.:.....:-:... _:;.: _._ ::Y. _ ....... __............m..-...._ ... _..._:--1 PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 881 occupazioni di urgenza, vanno regolate dalla procedura dettata per le occupazioni di urgenza dall'art. 72 della legge sulla espropriazione per pubblica utilit�, secondo la quale la determinazione dell'indennit� di occupazione, qualora non abbia luogo sul piano negoziale, va fatta dal competente tribunale attraverso la stima di uno e pi� periti. Deve, quindi, il giudice ordinario prooedere alla determinazione della indennit� di requisizione, qualora l'indennit� all'uopo offerta dal Prefetto non sia aooottata o non si raggiunga un accordo su una diversa misura di essa. N�, nella specie, pu� sostenersi che, in virt� della disposizione di cui all'art. 51 della legge sulla espropriazione per pubblica utilit�, lazione proposta dall' Alberotanza; diretta a�l ottenere una indennit� di requisizione maggiore di quella offertagli, sarebbe preclusa per essere stata iniziata dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto, con il quale tale indennit� fu offerta, perch� la citata disposizione stabilisce detto termine soltanto per la proposizione dell'impugnazione contro la stima peritale dell'indennit�, che, nel caso in esame, non fu eseguita, non essendo stata richiesta dal Prefetto. Invero, come questa Corte Suprema ha altra volta affermato (v. sent. n. 2448 del 1960), in virt� dell'art. 51 della legge sull'espropriazione per pubblica utilit� diviene definitiva, ove non sia impugnata nel termine perentorio di trenta giorni, soltanto l'indennit� determinata dai periti nominati dal Tribunale, non anche quella offerta dal Prefetto, di tal che la mancata impugnazione di questa ultima da parte del soggetto passivo della requisizione non preclude allo stesso la proposizione del1' azione giudiziaria diretta a conseguire una indennit� maggiore di quelh Dffertagli. Non sussiste, infatti, l'obbligo di impugnare, �entro breve termine, l'indennit� offerta, sotto pena di decadenza dall'esercizio del -0.iritto al conseguimento di una indennit� maggiore, ben potendo l'interessato limitarsi a non accettarla, per costituire senz'altro in obbligo l'autorit� amministrativa di richiedere la determinazione giudiziale dell'indennit� stessa. Con il primo motivo del ricorso principale si censura la sentenza impugnata per aver distinto la requisizione in due periodi e ritenuto _legittimo il primo periodo intercorso tra la data del decreto di requisizione e quella di scadenza del termine entro il quale l'Amministrazione fu diffidata dall' Alberotanza a riconsegnargli l'immobile. Al riguardo si deduoe che la Corte. di merito ha erroneamente limitato la illegittimit� deila requisizione al periodo successivo alla scadenza del detto termine, in quanto la illegittimit� sussisteva anche per il periodo precedente, essendo stata la requisizione disposta senza pref�ssione del termine di durata e sebbene non ne ricorressero i presupposti ed essendosi loccupazione protratta oltre il biennio di cui RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 882 all'art. 73 della legge sulla espropriazione per pubblica utilit�, nonostante le reiterate istanze di rilascio dell'immobile fatte dall' Alberotanza. Si deduce, inoltre, che la Corte ha erroneamente ritenuto che ogni discussione sulla legittimit� del primo periodo della requisizione fosse preclusa a causa del giudicato formatosi con la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso proposto dall' Alberotanza. Si aggiunge che la Corte avrebbe dovuto, quanto meno, ritenere che la requisizione fosse cessata il 31 agosto 1947, in virt� delle disposizioni di cui al d.U. 26 aprile 1947, n. 264, �, comunque, in seguito alla entrata in vigore dell'art. 32 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Le censure sono infondate. La Corte di merito ha ritenuto legittima la requisizione per il periodo intercorso tra la data del decreto che la dispose e quella di scadenza del termine entro il quale lAmministrazione fu diffidata dal1' Alberotanza a riconsegnargli l'immobile, in quanto il Consiglio di Stato, con la decisione del 30 aprile 1957, pronunziata tra le stesse parti, dichiar� inammissibile, perch� proposta fuori termine, l'impugnazione del decreto di requisizione, con la quale l'Alberotanza denunziava il difetto dei presupposti che ne giustificavano la emissione e la mancanza di pref�ssione del termine di durata e dichiar� illegittimo e conseguentemente annull� il provvedimento di silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, precisando che, fino alla data di scadenza del termine, entro il quale la stessa fu diffidata a rilasciare l'immobile, l'occupazione di questo doveva considerarsi legittima. Ora, poich� con la suindicata decisione, non impugnata davanti a queste Sezioni Unite, il Consiglio di Stato afferm� esplicitamente la propria giurisdizione in ordine alle questioni concernenti la legittimit� del decreto di requisizi-0ne e della conseguente occupazione dell'immobile {in quanto la requisizione eTa stata disposta dal Prefetto in virt� dell'art. 19 della legge comunale e provinciale del 1934 e le questioni medesime riguardavano l'esercizio del potere attribuito al Prefetto) e risolse tali questioru ritenendo legittimi il decreto di requisizione e l'occupazione dell'immobile fino alla data del silenzio-rifiuto dell' Amministrazione dell'Interno, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che fosse precluso davanti ad essa il riesame di qualsiasi questione concernente la legittimit� del decreto di requisizione e del cennato periodo di occupazione, ostandovi il giudicato formatosi con la decisione del giudice amministrativo. InveTO, a norma dell'art. 2909 del e.e., il giudicato si forma su tutto ci� �che ha costituito oggetto della decisione, compresa la risoluzione delle questioni che costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico e giuridico della pronunzia �dispositiva, ed esso preclude il riesame di tali questioni, in altro giudizio proposte tra le stesse parti sepa PARTE I, SEZ. ll, GIURISPRUDENZA CIVILE ratamente e con finalit� diverse, ancorch� la decisione, sulla quale si � formato, provenga da un giudice speciale (v. sent. Cass., Sez. Un., n. 487 del 1951 e sent. Cass. n. 2610 del 1961). Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, per aver ritenuto che la somma dovuta dall'Amministrazione all' Alberotanza per il periodo di occupazione intercorso tra la data del decreto di requisizione e quella del silenzio-rifiuto dell' Amri:rinisb�azione fosse un debito di valuta e, pertanto, non soggetto alla incidenza della svalutazione monetaria. Al riguardo si deduce che, dovendosi l'occupazione considerare illegittima an�che per il cennato periodo, il debito dell' Amministrazione consisterebbe nel risarcimento del danno da essa cagionato alfAlberotanza e, pertanto, avrebbe natura di debito di valore. La censura � infondata. Invero, come si � rilevato in relazione al precedente motivo, la Corte di merito ha esattamente ritenuto legittima l'occupazione dell'immobile fino alla data di scadenza del termine entro il quale YAmministrazione fu diffidata a riconsegnarlo e, in coerenza con tale accertamento, ha correttamente affermato che per tale periodo fosse dovuta all'Alberotanza una indennit� avente natura di debito di valuta e-come tale non soggetta alla incidenza della svalutazione monetaria. Queste Sezioni Unite, infatti, hanno altre volte affermato che il credito dell'indennit� di requisizione � un credito di valuta e, pertanto, le conseguenze della svalutazione monetaria intervenuta successivamente alla requisizione non possono gravare sull'Amministrazione che la dispose {v. sent. n. 860 del 1956). Con il terzo e il quarto motivo si lamenta che la Corte di merito sia incorsa nel vizio di � ultra o extrapetizione � per avere proceduto alla determinazione dell'indennit� per il periodo di occupazione legittima, adottando argomentazioni non prospettate dall'Amministrazione appellante, e per �a~er determinato tale indennit� in misura inferiore a quella stabilita dal consulente tecnico dell'Amministrazione. Al riguardo, si precisa che la Corte, per sostenere che l'indennit� dovesse essere inferiore a quella indicata dai consulenti tecnici, ha ritenuto che, in quel periodo, il fabbricato poteva essere requisito dal Commissario degli alloggi e che, se esso fosse stato liberamente locato, il relativo canone avrebbe potuto essere ridotto. Si precisa, inoltre, che l'Amministrazione all'udienza di rimessione della causa al Collegio e nella comparsa conclusionale fece proprie le conclusioni del suo consulente tecnico. Ora il vizio denunziato non sussiste, sia perch� lAmministrazione nell'atto di appello e alla udienza di rimessione della causa al Collegio non ha formulato istanze con riferimento alle conclusioni del proprio consulente tecnico, avendo chiesto che fosse dichiarato che era obbligata RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a pagare per il periodo di oocupazione legittima la somma di lire 153.000 all'anno determinata dal Prefetto e, in subordine, una somma corrispondente ai canoni di locazione praticati per fabbricati consimili in regime di blocco dei fitti o determinata equitativamente in misura inferiore a quella stabilita dal Tribunale, sia perch� le argomentazioni addotte a sostegno della determinazione dell'indennit� per il periodo di occupazione legittima, pur censurabili sotto altro profilo, non alterano la corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato. Invero, come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, il vizio di ultra o extrapetizione ricorre quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su . �questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, ma non pure quando egli adotti a sostegno della sua decisione argo mentazioni non prospettate dalle parti, sempre che non sia alterata la sostanziale corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato (v. sent. n. 1804 del 1962). Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'indennit� per il periodo di occupazione legittima. Al riguardo si deduce che la Corte del merito ha ritenuto che il fabbricato delfAlberotanza fosse soggetto al blocco dei fitti vigente al momento in cui fu derequisito dal Comando Alleato, in �quanto esso sarebbe stato requisito dal Commissario degli alloggi di Bari, senza considerare che questo provvedimento non poteva essere disposto, perch� il fabbricato non era destinabile ad abitazione, essendo stato costruito con caratteristiche esclusivamente idonee ad uso di uffici. Si aggiunge che, comunque, la Corte non poteva affermare che il fabbricato sarebbe stato requisito dal Commissario degli alloggi, rientrando questo provvedimento nel potere discrezionale di detto organo. Si deduce, poi, che la Corte � incorsa in contraddizione, per aver escluso il �collegamento tra il contratto di locazione del fabbricato stipulato fra la Federazione fascista el'Alberotanza nel 1941 e quello che quest'ultimo avrebbe potuto concludere nel 1946, a seguito della derequisizione da parte degli Alleati, e per aver ritenuto che, ai fini della determinazione del canone di locazione, al quale doveva essere ragguagliata- l'indennit� di requisizione per il detto anno, doveva prendersi .come canone base quello �corrisposto �dalla Federazione fascista, soppressa fin dall'agosto del 1943. Infine, si rileva che la Corte ha ritenuto che, anche se il canone di locazione si fosse potuto determinare liberamente, si sarebbe dovuto tener presente la disposizione dell'art. 17 del r.d. 10 dicembre 1945, n. 669, che prevedeva la possibilit� di revisione dei �canoni liberamente determinati, senza, per�, considerare che tale revisione era del tutto PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 885 eventuale e, pertanto, non poteva avere alcuna incidenza sulla determinazione dell'indennit� di requisizione. La censura � fondata. La Corte di merito, premesso che findennit� per il periodo di occupazione legittima doveva essere ragguagliata al canone che l'Alberotanza avrebbe potuto ricavare dalla locazione del fabbricato, ha ritenuto che alla data di inizio di detto periodo (28 agosto 1946) tale canone non poteva essere liberamente determinato, essendo allora in vigore le disposizioni del d.1.1. 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione degli alloggi, e quelle del r.d. n. 669 del 1945 sul blocco dei fitti, in virt� delle quali il fabbricato sarebbe stato requisito dal Commissario degli alloggi e il canone iniziale che i'Alberotanza avrebbe potuto percepire dalla locazione di esso non sarebbe stato maggiore di quello �corrisposto-dalla Federazione fascista aumentato del 140%; e, stabilito cos� il canone base, ha determinato quelli per i singoli anni di occupazione legittima, tenendo conto degli aumenti stabiliti dalle varie disposizioni di legge succedutesi fino al 5 febbraio 1955, data in cui ebbe termine tale occupazione. Ora, questo giudizio � inficiato dal mancato esame di circostanze decisive prospettate dalle parti e da errori logici e giuridici. La Corte di merito, ritenendo che il fabbricato sarebbe stato requisito dal Commissari.o degli alloggi, ha considerato �come elemento determinante della misura dell'inden:qit� di requisizione un evento, che essa ha errqneamente ritenuto certo, per non aver esaminato l'assunto del1' Alberotanza circa la inidoneit� del fabbricato ad uso di abitazione e per non aver considerato che la requisizione era un evento obbiettivamente incerto, essendo rimessa al potere discrezionale del Commissario, il quale, anche se gli fosse stata denunziata la disponibilit� dell'immobile, avrebbe potuto, per motivi vari, non requisirlo. N� a fondamento dell'affermazione che il fabbricato sarebbe stato certamente requisito la Corte poteva addurre che era notorio che in Bari non si era mai verificato il caso che un fabbricato � segnalato al Commissario degli alloggi non fosse di urgenza requisito �, perch� questa circostanza poteva� far ritenere la requisizione probabile, ma non certa, potendo il Commissario, proprio per il fabbricato dell'Alber9tanza, non �fare uso del potere che aveva sempre esercitato, specie se le caratteristiche di tale immobile non ne �consentissero la destinazione ad uso di abitazione. La �conclusione, poi, alla quale � pervenuta la Corte, secondo cui I'Alberotanza non avrebbe potuto, in ogni caso, ricavare un canone maggiore di quello gi� corrispostogli dalla Federazione fascista in virt� �del contratto di locazione registrato il 18 luglio 1941, aumentato del 140%, � in contrasto con la premessa da essa enunciata, �circa la impossibilit� di configurare un'ipotesi di successione nella locazione. Invero, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 8.86 la Corte, avendo correttamente affermato che non v'era alcun collegamento tra la locazione che l'Alberotanza stipul� con la Federazione fascista e quella che lo stesso avrebbe potuto concludere nel 1946, se il fabbricato non fosse stato requisito dal Prefetto di Bari (in quanto la Federazione fascista fu soppressa con il r.d. 2 agosto 1943 e, successivamente, il fabbricato fu occupato dalle Forze armate alleate), avrebbe dovuto ritenere, in coerenza con tale premessa, che il canone avrebbe poh1to essere liberamente determinato. Come questa Corte Suprema, infatti, ha altre volte aff�ermato, il qecreto n. 669 del 1945 {vigente nel momento in cui l'immobile avrebbe potuto essere locato) consentiva al locatore libert� di determinazione -del canone per le locazioni stipulate dopo 1'8 settembre 1943, che non fossero collegabili con precedenti locazioni, salva la possibilit� di revisione del canone su istanza dell'inquilino e l'assoggettamento di esso .al regime del blocco (v. sent. n. 345 del 1951). N�, d'altra parte, questa possibilit� di revisione poteva avere influenza sulla determinazione del canone che l' Alberotanza avrebbe potuto ottenere da una libera contrattazione, trattandosi di un fatto del tutto eventuale e, pertanto, non adottabile come elemento di valutazione. La Corte di merito, quindi, avrebbe dovuto determinare i canoni :a:i quali do'V'eva essere ragguagliata l'indennit�, per il peri9do di requisizione legittima, intercorso tra il 28 agosto 1946 e 1'8 febbraio 1955, prendendo oorne canone base quello che alla data di inizio d~ tale periodo l'Alherotanza avrebbe potuto ricavare d~a locazione del fabbricato fo. regime di libera contrattazione e fissando i canoni per i diversi anni tenendo conto dei sopravvenuti aumenti legali. La statuizione della sentenza impugnata, concernente la misura dell'indennit� spettante all' Alberotanza per il periodo di requisizione legittima, va, pertanto, cassata, con rinvio. Con il sesto motivo si propongono due censure. Con la prima si deduce che la Corte non ha esaminato l'assunto dell'Alberotanza, secondo il quale il fabbricato, essendo stato danneg giato dalle Forze Armate occupanti, aveva bisogno di notevoli ripara zioni, per l'esecuzione delle quali sarebbe occorso un periodo di temp0 tal� che la locazione di esso avrebbe potuto aver luogo dopo il 1� marzo 1947, cio� quando non era pi� soggetta al regime vincoHstico, n� ha considerato che l' Alberotanza avrebbe potuto vendere l'immobile rica vandone un prezzo vantaggioso o apportarvi delle migliorie che ne avrebbero aumentata la capacit� redditizia. Ora queste omissioni non possono concorrere con i rilevati difetti di motivazione all'annullamento della statuizione concernente la misura dell'indennit� per il periodo di requisizione legittima, perch� tale inden nit�, essendo il corrispettivo del godimento dell'immobile, va raggua PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE gliata ai canoni che il proprietario avrebbe potuto ricavare dalla locazione di esso, nello stato in cui si trovava al momento della requisizione. Con la seconda censura si lamenta che la Cort�e di merito abbia respinto la domanda con la quale il ricorrente chiedeva l'indennizzo .di �cinquanta milioni di lire per il danno emergente derivatogli dalla occupazione illegittima, sebbene dai documenti prodotti e dalla relazione del consulente tecnico di ufficio emergesse la prova della esistenza e dell'ammontare di tale danno. La doglianza � infondata. La Corte di merito ha rigettato tale domanda perch� I'Alberotanza non aveva fornito la prova della esistenza del danno e questo convincimento � un apprezzamento di fatto, incensurabile in questa sede, perch� sorretto da una motivazione ispirata ad esatti criteri giuridici e immune da errori logici, la quale contiene una esauriente confutazione delle argomentazioni addotte a sostegno della domanda medesima. Con il settimo motivo si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla determinazione quantitativa del danno derivato ali'Alberotanza dalla occupazione illegittima del fabbricato, protrattasi dall'8 febbraio 1955 alla data di riconsegna di quest'ultimo. Al riguardo si deduce che la Corte di merito, pur avendo ritenuto fondati gli errori di calcofo nei quali era incorso il Tribunale nel determinare i canoni annui ricavabili dalla locazione del fabbricato sulla base dei canoni mensili ricavabili dalla locazione. di ciascuno dei vani di esso, ha �confermato la liquidazione del danno fatta dai primi giudici ed � pervenuta a questa 1conclusione per non aver considerato che il fabbricato poteva produrre maggior reddito, in quanto trovavasi in una zona centralissima della dtt� di Bari, dove era grande la richiesta di locali destinabili ad uffici. La censura � infondata. � vero che la Corte di merito ha ritenuto che sussistessero gli errori di calcolo denunziati dal ricorrente, ma essa ha precisato che, ci� nonostante, doveva confermarsi la misura dei canoni annui fissata dal Tribunale, in quanto vi era notevole sproporzione tra lammontare dei canoni mensili fissati per i vani terranei e quello stabilito per i vani superiori � la misura degli uni e degli altri era troppo elevata in relazione alla vetust� del fabbricato e ai canoni stabiliti in pratica per le locazioni di edif�ei di nuova costruzione. Ora, la Corte ha dato ragione di questo convincimento con una motivazione esauriente e immune da vizi logici e giuridici, dalla quale si rileva che essa ha tenuto conto delle deduzioni delle parti e dei rilievi dei consulenti tecnici circa l'ubicazione e lo stato di consistenza dell'immobile. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 888 Con l'ultimo motivo, denunziandosi la violazione delle norme concernenti la disciplina degli interessi legali, si sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che gli interessi legali sulla somma liquida:ta a titolo di indennit� per il periodo di requisizione legittima decorressero dalla data della domanda, in quanto tale decorrenza doveva essere fissata dalla data di scadenza delle varie rate di indennit�. Anche 'questa censura � infondata. La Corte di merito, ritenuto esattamente che per il periodo di requisizione legittima lAmministrazione era obbligata non a.I risarcimento del danno, bens� alla corresponsione di una indennit� equivalente all'ammontare dei canoni che egli avrebbe potuto ritrarre dalla locazione del fabbricato, ha, in coerenza con tale premessa, correttamente affermato che gli interessi legali sulla somma liquidata a tale titolo decorrono dalla data della domanda giudiziale di essa. Invero, il credito dell'Alberotanza, essendo un ,credito di valuta illiquido, � produttivo di interessi dalla costituzione in mora dell'Amministrazione debitrice. Consegue �he si deve rigettare il ricorso incidentale proposto dal1' Amministrazione dell'Interno, accogliere il quinto motivo del ricorso principale proposto dall' Alberotanza e rigettarne gli altri motivi, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa ad altra Corte d'Appello per nuovo esame in ordine alla determinazione della indennit� spettante al ricorrente per il periodo di requisizione legittima del fabbricato di sua propriet�. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Il, 7 luglio 1964, n. 1773 -Pres. Marletta -Est. Modigliani -P.M. Raja (conf.) -Benedini (avv. Compagnoni) c. Comune di Mantova (avv.ti Michelotto, Jemolo). Enti pubblici� Comune -Stipulazione dei contratti� Deliberazione di contrattare . Natura di atto interno dell'Ente � N�cessit� dell'atto di manifestazione del consenso contrattuale del-� l'organo competente. (t.u. 4 febbraio 1915, n. 148, mod. con r.d. 30 dicembre 1923, n. 2839, artt. 131, 139, 140, 151, n. 5). Obbligazioni e contratti -Stipulazione del contratto � Forma scritta richiesta �ad substantiam � � Requisiti del documento in cas(} di contratto di trasferimento di un immobile. (e.e., artt. 1325, 1350 e segg.). La deliberazione delforgana competente di un ente pubblico di procedere alla stipt.da.zione di un contratto oostituisce un atto interno e 11J0n � ancora destinata e idonea a spiegare efficacia giuridica nei con PARTE 1, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 889 fronti dei terzi, anche se sia stata adottata tenendo presente reventuale proposta di un soggetto interessato ed il suo contenuto si adegui ad essa, mppresentando soltanto l'atto formativo della volont� dell'ente pubblico, con valore di antecedente necessario a rendere possibile il successivo scambio dei consensi r.ivoUi all' efj.ettiva stiptilazione del contratto (l). L'esigenza della forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti traslativi immobiliari non pu� ritenersi soddisfatta con l'emissione da parte di un en.te pubblico (nella specie, Comune) di un mandato di pagamento a favore del venditore e col rilascio della relativa quietanza da parte di quest'ultimo, poich�, quando la legge impone ad substantiam che un atto sia documentato per iscritto, il documento, per realizzare tale funzione, deve es8ere posto in essere dalle parti al preciso fine di contenere l'espressione della vofont� di ognuna di esse, diretta allaltru, di conclwdere il contratto (2). (Omissis). -I due ricorsi, quello principale del Benedini, iscritto al numero 831/1963 del ruolo generale, e quello incidentale del Comune di Mantova, iscritto al numero 1939/1963 dello stesso ruolo, debbono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza. Ci� premesso, si osserva che, del ricorso principale, sono da esaminare soltanto la seconda censura del primo mezzo e la seconda censura del terzo mezzo, che hanno carattere pregiudiziale e assorbente. Con tali censure, che conviene esaminare congiuntamente, in quanto appaiono collegate, il ricorrente, nel denunziare la violazione degli articoli 1325 n. 1, 1337, 1362 e 1326, primo comma, e.e., in relazione all'art. 360 c.p.c., lamenta che la Corte d'Appello abbia erroneamente attribuito alla� deliberazione della Giunta Comunale di Mantova del 18 settembre 1946, avente per oggetto la decisione di procedere alla stipulazione del contratto di acquisto dell'area in controversia, il valore di una stipulazione negoziale e abbia, del pari erroneamente, attribuito ai mandati di pagamento, emessi dal Comune di Mantova, e alle rice (1) Cfr. Cass., 7 giugno 1956, n. 1969, F()f'o it., 1957, I, 436; 28 luglio 1960, n. 2206, Temi nap., 1961, I, 52 e segg., con ampia nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza anche sulla possibilit� di revoca ad nutum della deliberazione a contrarre senza alcuna r�sponsabilit� della P.A.; 22 maggio 1963, n. 1329, Foro #., Mass., 1963, 393. Sulla formazione dei contratti disciplinati dalla legge di contabilit� generale dello Stato v. Cass., SO gennaio 1964, n, 263, in questa Rassegna, 1964, 489 e segg., con nota del CARUSI. � (2) Cfr. Cass., 19 gennaio 1954, n. 105, Foro it., 1954, I, 775 e segg., con nota di riferimenti; 15 ottobre 1960, n. 2766, Giust. civ., 1961, I, 42 e segg., con 'Ilota di riferimenti; 4 agosto 1962, n. 2375, Fom it., Mass., 1962, 683; 29 novembre 1962, n. 3216, Ibidem, 900. 89Q RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vute, rilasciate da esso Benedini, il valore documentale di prova del perfezionamento del conh�atto. Le censure sono fondate. Come si � accennato nella narrativa in fatto che precede, la Corte di merito ha ritenuto che la deliberazione del 18 settembre 1946, con la quale la Giunta Comunale di Mantova aveva deciso di accettare la proposta dei coniugi Benedini in merito, alla cessione di una p�:rzione di area, fosse stata idonea a determinare la conclusione de~ contratto di compravendita, in quanto vi era in atti la prova scritta, costituita dai mandati �di pagamento, emessi dal Comune di Mantova in favore dei coniugi Benedini, e dalle relative ricevute, rilasciate dagli stessi coniugi, che costoro avevano� avuto conoscenza dell'anzidetta delibera. Orbene, lerroneit� di tale argomentare appare palese. Infatti, come � giurisprudenza oostante di questa Suprema Corte {cfr., da ultimo, sentenze nn. 1329 del 1963, 2912 del 1962, 2206 del 1960, 3385 e 1385 del 1958, 1969 del 19'56), la delibera avente per oggetto la decisione degli organi competenti di un ente pubblico di procedere alla stipulazione di un contratto costituisce un atto interno dell'Amministrazione interessata e non � ancora destinata a spiegare efficacia ~uridica nei wnfronti dei terzi, anche se sia stata adottata tenendo pres�enti eventuali proposte �di altre parti interessate e se il suo contenuto si adegui a tali proposte. La delibera in disicorso rappresenta soltanto l'atto formativo della volont� dell'ente pubblico e ha il valore di un antecedente necessario, che rende possibile l'incontro dei consensi rivolti alla effettiva stipulazione del contratto. A tali rilievi � da aggiungere che l'incontro dei �consensi non pu� ravvisarsi efficace, qualora non avvenga nella forma richiesta oo substantiam, con riguardo all'oggetto del �contratto. Ora � noto, per averlo questo Collegio ripetutamente precisato {cfr. sentenze nn. 3216 e 2375 del 1962, 2766 e 782 del 1960, 105 del 1954), che quando la legge impone ad substantiam latto scritto, non � sufficiente che latto risulti provato per iscritto, tramite un qualsiasi documento, ma � necessario che per iscritto sia concluso. All'uopo, peroh� un documento possa essere qualificato come atto, � neoessario che esso consacri la volont� <li �concludere il contratto, e cio� che sia posto in essere dalle parti al fine di manifestare per iscritto quella volont�. Se poi le volont� dei contraenti risultino da due documenti, ciascuno di questi deve contenere l'espressfo.e della volont� di una parte �diretta all'altra al fine della conclusione del oontratto. Poste tali premesse, appare palese che l'esigenza della forma scritta, richiesta a.d substantiam per i contratti �di trasferimenti immobiliari, non poteva ritenersi soddisfatta con l'emissione, da parte del Comune, di mandati �di pagamento e con il rilascio, da parte dei coniugi Bene PARTE i, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 891 dini, deUe relative ricevute. Infatti tali documenti comprovavano solo il pagamento e non erano diretti a consacrare l'atto d,i. compravendita, in quanto in essi non era espressa la volont� di una parte, diretta all'altra, di concludere il contratto. Ond'� che, anche per questo aspetto~ si doveva escludel'e che fosse stato concluso un valido contratto di compravendita. Dall'accoglimento delle doglianze esaminate restano assorbite le altre doglianze, prospettate nel ricorso principale, con le quali la statuizione della Corte d'Appello, circa la stipulazione del 1contratto di compravendita in �Controversia, viene censurata per altre ragioni. Esaurito l'esame del ricorso principale, si procede alla valutazione di quello incidentale. Con l'unico mezzo �di annullamento del predetto ricorso il Comune di Mantova, nel denunziare la :violazione e mancata applicazione dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e degli artt. 30 e 40 del r.d. dell'8 febbraio 1923, n. 422, in relazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., deduce che, nel caso, era intervenuto, non gi� un� contratto di natura privatistica, avente per oggetto il trasferimento della propriet� dell'area in controversia, come � stato �erroneamente ritenuto dalla Corte d'Appello, ma un negozio �di diritto pubblico, inerente alla determinazione del risarcimento del danno spettante ai proprietari espropriati, e che tale negozio ha reso del tutto superflua la prosecuzione del proce-. dimento �di espropriazione. A presidio di questa tesi, deduce che l'oocupazione dell'area era stata decretata da esso Comune, in base a un piano di ricostruzione, la cui esist�enza era provata da un certificato del Sindaco prodotto in giudizio, e che, conseguentemente, appave inficiata da errore l'opinione della Corte d'Appello che la oocupazione in discorso fosse stata decretata in base a un piano regolatore cittadino, del quale si ignorava la giuridica esistenza. Tale doglianza deve essere disattesa. In primo luogo va rilevato che non pu� muoversi censura alla 'Corte d'Appello per non avere desunto la prova dell'esistenza di un piano �di ricostruzione e dell'inclusione in esso dell'area in controversia dal certificato del Sindaco prodotto in giudizio dal Comune �di Mantova. Infatti � noto che i certificati rilasciati dalla P.A., specie nei casi in cui questa sia parte in causa, possono costituire solo degli elementi presuntivi �di convincimento. Ed � del pari noto che la individuazione dei fatti presuntivi � devoluta esclusivamente al giudice di merito. Peraltro � da aggiungere che, comunque (il rilievo, ,come � di intuitiva evidenza, ha carattere assorbente), anche �qualora si ritenesse che tra le parti fosse intervenuto il negozio di diritto pubblico, cui il ricorrente in via incidentale accenna, da ci� non sarebbe derivata la conseguenza, dedotta dal ricorrente medesimo, della inutilit� della pros�e RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 892 cuzione del procedimento espropriativo. Per vero l'accordo, in ordine alla determinazi�ne della indennit� da corrispondersi nel caso in cui l'immobile fosse stato espropriato, lung� dal rendere inutile la prose� cuzione del prooedimento espropriativo, si sarebbe caducato, per non essersi il procedimento in parola perfezionato nelle forme previste dalla legge ( cfr., in tale senso, da ultimo, la sentenza di questa Suprema Corte n. 1811 del 1959). Consegue, da quanto si � esposto, che il ricorso incidentale deve essere rigettato. In :relazione all'accoglimento del ricorso principale, la denunziata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altra Corte d'Appello. A seguito della adottata decisione, deve essere ordinata la :restituzione del deposito al :rico:r:rente in via principale, mentre il ricorrente in via incidentale deve essere condannato alla perdita del deposito. Tenuto conto della natura della controversia e, in particolare, del fatto che l'accordo, del quale il Benedini ha sostenuto la invalidit�, era destinato a consacrare una proposta formulata dai suoi stessi danti causa e accettata poi dal Comune, si ravvisa la concorrenza di giusti motivi per compensare totalmente, tra le parti, le spese di questo grado del giudizio. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 11 luglio 1964, n. 1829 -. Pres. Caizzi -Est. Ginetti -P.M. Raj� (conf.) -De Risi (avv.ti. Ma:rotti, Forna:rio) c. Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato Gentile). Trasporto -Trasporto di persone a mezzo FF. SS. -Danno alla persona del viaggiatore � Azione contrattuale � Prescrizione animale. (Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato appr. con d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, conv. nella I. 4 aprile 1935, art. 16; Id., appr. con d. interm. 13 dicembre 1956, n. 2171, art. 18, par. l, cpv.; e.e., art. 2951). Responsabilit� civile � Trasporto di persone a mezzo FF. SS. � Danno alla persona del viaggiatore -Azione extracontrattuale � Danno prodotto dalla circolazione � Fattispecie � Prescrizione biennale. {e.e., art. 2947). All'azione nasoente dal contratto di trasporto ferroviario per danno ��I=,'_.�. olla persona del viaggiatore, prima soggetta, a norma delI'art. 16 r.d. . : 11 ottobre 1934, n. 19'48, alla ordinaria prescrizione commeroiale di : PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 893 dieci anni, si applica ora rart. 2951 e.e., il quale stabuisce che si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto (1). La prescrizione biennale prevista dall'art. 2947 e.e. contempla tutte le ipotesi di danni prodotti da.Ua circolazi'One di veicoli di ogni specie, senza che si debba avere riguardo n� alla situazione giuridica in cui possa trovarsi il danneggiato rispetto alla circolazione del veicolo danneggia: nte, n~ alla oausa generatrice del danno, essendo sufficiente ad integrare l'ipotesi regolata dalla nomia predetta che il danno� tragga origine da qualunque fatto illecito connesso alla circolazione e dovendosi mtendere per tale il fatto che un sasso venga sollevato dal treno in corsa e colpisca il viaggiatore (2). (Omissis). -Col primo mezzo la ricorrente denuncia ferrata applicazione dell'art. 2951 e.e. e la violazione degli artt. 16 r.d. 11 ottobre 1934, n. 1948 e 248 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, sostenendo che il termine di prescrizione applicabile era quello di dieci anni. La censura � infondata. La Corte del merito ha ritenuto che alle azioni nascenti del contratto �di trasporto ferroviario, fondate sul danno alle persone dei viaggiatori, che prima erano soggette, a norma dell'art. 16 r.d.l. 11 ottobre 1934, n. 1948, alla prescrizione ordinaria commerciale di dieci anni, si appli�a ora l'art. 2951 e.e., il quale stabilisce che si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto. La statuizione � �esatta e corrisponde a quanto gi� questa Suprema Corte ha affermato con le sentenze n. 1945 del 23 giugno 1955 e n. 2877 del 6 agosto 1958. Col secondo mezzo la De Risi lamenta la errata applicazione e violazione dell'art. 2947 e.e., deducendo che, inquadrata fazione come derivante da fatto illecito, la prescrizione era quella di cinque anni prevista dall'art. 2947, comma primo, e.e. e non quella biennale di cui al secondo comma dello stesso articolo. La censura � del pari infondata. � noto il principio secondo il quale la prescrizione biennale sopra richiamata contempla tutte le ipotesi di danni prodotti dalla circola (1) Il principio, gi� affermato da Cass., 23 giugno 1955, n. 1945, in questa Rassegna, 1956, 74-76, trova riscontro nel dettato dell'art. 18, � 1, cpv., Cond. e Tariffe, appr. con d. interro. 13 dicembre 1956, n. 2171; v. anche Cass., 6 agosto 1958, n. 2877, Sett. Cassaz., 1958, 591. (2) Cfr. Cass., 29 luglio 1955, n. 2453, F01'o it., 1956, I, 199, con nota di MuzJ; 28 luglio 1957, n. 1839, Resp. civ., 1957, 260 e segg.; 15 luglio 1960, n. 1929, Foro it., 1960, I, 1714 ed ivi nota di riferimenti; 13 agosto 1962, n. 2577, Id.. Mass., 1962, 734. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione di veicoli di ogni specie, senza che si debba avere riguardo n� alla situazione giuridica in cui possa trovarsi il danneggiato nei confronti della �circolazione del veicolo danneggiante, n� alla causa gene._ ratrice del danno, essendo sufficiente ad integrare fipotesi regolata dalla norma predetta che il danno tragga origine da un qualunque fatto ille-cito che sia astrattamente connesso con la circolazione del veicolo {sentenza n. 2453 del 28 luglio 1957). Ci� posto, la Corte del merito ha correttamente giudicato nelfap~ plicare il termine di p:rescrizione di due anni, dopo avere accertato che revento dannoso si era verificato durante un viaggio in treno della De Risi ( ciroolazione del veicolo) ed era stato prodotto da un sasso sollevato dal treno (illecito connesso alla ciroolazione). Col terr:zo mezzo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 92 c.p.c. e contraddittoriet� di motivazione circa Yattribuzione delle spese. Anche questa censura � infondata. � La Corte ha giustificato la oompensazione delle spese del giudizio di primo grado col porre in evidenza che la prescrizione dell'azione non era imputabile a lei, mentre ha oondannato la De Risi a pagare le spese del giudizio di appello perch�, per questo, non sussisteva identica ragione giustificativa. Tale ragionamento, del tutto logico, attiene al potere discrezionale del giudice di merito di addivenire alla �oompensazione totale o parziale delle spese in caso di reciproca soccombenza o quando concorrono altri giusti motivi. Inoltre � da rilevare che, se la De Risi � soccombente rispetto alfazione proposta, YAmministrazione delle F�errovie dello Stato �, a sua volta, soccombente rispetto ali' appello incidentale, ohe � stato rigettato. Tal�h� ricorrevano, nella specie, sia la reciproca soccombenza che i giusti motivi -secondo la valutazione fatta in concreto dalla Corte di merito -onde farsi luogo ad una compensazione parziale delle spesey, ai sensi delfart. 92, comma secondo, c.p.c. Alla stregua delle esposte oonsiderazioni, il rioorso deve essere rigettato, con le conseguenze di legge. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 30 luglio 1964, n. 217 4 -Pres. Ton-ente -Est. Jannelli -P.M. Tavolaro {conf.) -Danesi (avv.ti Menegazzi, Salvucci) c. Amministrazione delle Finanze (avv. Stato ~; Masi). Cassazione -Ricorso contro decisione della Commissione Centrale ' . . Imposte -Omesso deposito nel termine di legge della copia . PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVJLE 895 autentica della decisione impugnata -Improcedibilit� del ricorso. {Cost., art. 111; c.p.c., art. 369). � imp'l'Ocedibile il rico"l'so per cass(JJ'Zione aooerso una decisione deUa Commissione Centrale delle lmP'oS'te, qualora il ricor11ente non abbia p"l'Oooeduto �al temp1e8tivo deposito nella Canoelleria della Corte della cop1ia autentica derlla de'Cisione impugnaw, ma si sia limitato a riportarne il testo ne,l corpo del ricorso, chiedendo che al!occorrenza se ne a,ocerti la corrispondenza aZT:origioole contenuto, nel fas�ico:fo <fufficio, de:lla trasmissione del quale ,alla Cancelleria della Corte egli abb.i'ia poi fatto forrrw!le' richiesta, potich� la sanzione di improcedibilit� non � da ricondursi alla impo'Ssiibilit� di decidere il ricorro, ma alla constatata inattivit� de1l rico'l'r.ente in ordine ad wno degli oneri po8ti a S1l!O ca'1'ioo dalla legge (1). {Omissis). -Dispone l'art. 369 c.p.c. che il ricorso per cassazione deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di impro~ cedibilit�, nel termine indicato dalla stessa norma e che insieme con esso deve essere depositata, tra laltro, egualmente a pena di improo~ dibilit�, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata. Ora a quest'ultimo adempimento non ha ottempeTato il ricorrente, �l quale, nel riportarn il testo della decisione impugnata nel corpo del ricorso, ha chiesto che, ali' occorrenza, se ne accertasse la corrispondenza ali'originale contenuto nel fascicolo di ufficio, della cui trasmissione alla cancelleria di questa Corte egli avrebbe fatto formale richiesta. Secondo il ricorrente, quindi, la richiesta �di trasmissione del fascicolo di ufficio, nel quale, a suo dire, sarebbe contenuto l'originale della decisione impugnata, dovrebbe tener luogo dell'adempimento suddetto. Ma, a parte che il fascicolo di ufficio, una volta che sia decisa la vertenza dalla Commissione Centrale, viene vestituito alla segreteria della Commissione Provinciale {come avvenuto nella specie, secondo risulta dall'attestazione della segreteria della Commissione Centrale apposta sulla richiesta del ricorrente trasmessa alla cancelleria di que.>ta Corte), talch� l'originale della decisione � il solo atto che rimane conservato negli uffici della Commissione Centrale e non pu�, perci�, trovarsi alligato agli atti del fascicolo di ufficio, sfugge al ricorrente che (1) Cfr. Cass., 16 luglio 1963, n. 1948, Foro it., Mass., 1963, 565-566; 5 dicembre 1961, n. 2764; Id., Rep., 1961, voce Cassazione civ., c. 330, n. 176; 26 giugno 1957, n. 2480; Id., Rep., 1957, vooe cit., c. SS6, n. 202. Quanto alla applicabilit� alle decisioni della Commissione centrale delle Imposte de1l'::.rt. 111 Cost. si vedano rilievi critici in questa Rassegna, 1949, 235. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO il deposito deila copia della sentenza o della decisione impugnata, insieme col ricorso, costituisce un adempimento a s� stante, assolutamente distinto e indipendente da quello relativo alla richiesta di trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo di ufficio; ci� che si evince chiaramente dall'ultimo comma dell'art. 369 gi� citato. N� la indicata manchevolezza pu� ritenersi superata dal fatto di avere il ricorrente. riportato nel contesto del ricorso il contenuto della decisione impugnata, sul riflesso che, per la sua completa conformit� al testo della decisione medesima riportato a sua volta dall'Amministrazione resistente nel controricnrso, si avrebbe la certezza della corrispondenza all'originale, talch� l'impugnazione potrebbe essere egualmente decisa, ove si consideri che la sanzione di improcedibilit� non � da ncondursi all'accertata impossibilit� di decider.e il ricorso, ma va ricollegata, piuttqsto, alla constatata inattivit� del ricorrente in ordine ad uno degli oneri posti a suo carico dalla legge. Pertanto va dichiarata la improcedibilit� del ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione ed alla perdita del deposito. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 agosto 1964, n. 2229 -Pres. Mastropasqua -Est. Aliotta -P.M. Pedote i(conf.) -Amministrazione Ferrovie dello Stato (avv. Stato Ricci) c. Ferrari (avv.ti Cattaneo, Rocchetti) e Criscuolo {avv. Borselli). Trasporto -Trasporto ferroviario di cose -Perdita della cosa trasportata -Indennit� -Debito di valuta -Quando � debito di valore. {Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle FF.SS. appr. con d.l. 25 gennaio 1940, n. 9, artt. 58, 59, 60: ora Cond. e Tar. cit., appr. con d.lg. 30 marzo 1961, n. 197, artt. 50, 51, 52). Nel traspiorto di co~e a mezzo deUe Ferrovie dello Stato findennit� per la perdita delle cose trasportate costitwisce debito di valuta, allorch� le norme che la prevedono, aventi carattere inderogabile, prescindono dal danno effettivo e ne stabiliscono fu liquidazione in base a prefissati prezzi unitiari delle cose, con riferimento al momento delfu consegna per la 8pediziione. La oennata indennit� assume, invece, il carattere di un vero e proprio risarcimento e costituisce debito di valore, suscet. . . tibile di rivalutazione monetaria, allorch� le norme che fu pr.evedono pongono un limite non gi� al presunto valore delle cose trasportate, ma ' ' solo alla rrJ,isura del risardmento. La sempUce esistenza di un limite di ~: PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE &97 tal fatta, nelle obbligazioni a carattere risarcitorio, oon vale, infatti, a snaturarle ed a trasformarle in obbligationi di ooluta (1). Atlorch� il ritardo, l'avaria o la perdita delle cose trasportate sono effetto dri dolo o colpa grave del vettore, !:avente diritto de1)e essere risarcito del danno che egli provi di avere sub�to, fino a concorrenza del OOP'pio delle indennit� massime previste nei casi ordina:ri e salvo, beninteso, la rivalutazione monetaria, trattandosi, in modo ancora pi� evidente, di debito di valore, sulla natura del quale non infiuisce resistenza di un Umite alla misura del risarcimento, posto dalla legge (2). {Omissis). -Con il primo motivo l'Amministrazione e con il secondo motivo il Criscuolo denunziano la violazione degli artt. 1 e 60 delle condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato, approvate con r.d.l. 25 gen:p.aio 1940, n. 9 e dell'art. 1277 e.e. Pi� particolannente, deducono che in materia di trasporto a mezzo delle FF.SS. l'indennit� spettante al danneggiato in caso di perdita delle cose trasportate � predeterminata dalla citata legge speciale, la quale fissa addirittura le somme che l'Amministrazione � tenuta a corrispondere per ogni chilogrammo di merce, ovvero stabilisce che � tenuta a corrispondere il valore dichiarato o quello comprovato entro un limite massimo fissato per chilogrammo di merce; in base a tali norme, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di questa Corte, il debito dell' Ammini (1) La distinzione non appare in Cass., 17 novembre 1955, n. 3740, Giust. civ., 1956, I, 217; 22 marzo 1954, n. 815, Riv. giur. circol. e trasp., 1954, 1156 (ove nota di riferimenti di dottrina e giurisprudenza); Sez. Un., 8 agosto 1952, n. 2589, Id., 1953, 221 e -segg., con nota del MAssARI, nelle quali, sottolineandosi che nell'ipotesi di spedizioni comuni a mezzo delle Ferrovie dello Stato l'indennit� per la perdita della cosa � un debito di valuta, non soggetto a rivalutazione monetaria, si fa salva lapplicazione del capoverso dell'art. 1224 e.e., ove ne ricorran~ gli estremi; sui quali ultimi, v. Cass., 17 febbraio 1961, n. 343, Giust. civ., 1961, I, 808-809, con nota di riferimenti (stib 5). (2) La sentenza in rassegna dichiara che su questa jpotesi la Corte di Cassazione �non ha avuto occasione di pronunziarsi in modo espresso�, ma deve ricordarsi che, a proposito �dell'art. 36 della Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia delle merci, stipulata a Roma il 23 novembre 1933 e resa �secutiva con I. 11 aprile 1935, n. 1588 (ove la stessa ipotesi di perdita delle cose per dolo o colpa grave del vettore ferroviario � presa in considerazione per i trasporti internazionali di merci e ricorre parimenti la limitazione dell'indennizzo fino a concorrenza del doppio dei massimali previsti negli articoli precedenti) proprio la Suprema Corte regolatrice ha gi� insegnato che � anche l'indennit� per la perdita della merce trasportata, dovuta ai sensi dell'art. 36 della Convenzione internazionale per le merci, approvata con I. 11 aprile 1935, n. 1588, infra il massimo del doppio dell'indennit� ai sensi dei precedenti articoli 29, 23, 33 e 34 della Convenzione medesima, ha natura di debito pecuniario � (Cass., 17 novembre 1955, n. 3740, supra cit., sub 1). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 898 straziane delle FF.SS. costituirebbe in ogni caso un debito di valuta e non di valore; peT cui, vertendosi in materia di inadempimento contrattuale di obbligazione pecuniaria, in appHcazione del principio nominalistico, sancito nell'art. 1277 e.e., non sarebbe suscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma primo, stesso codice. La censura � infondata. Occorre in proposito considerare che gli artt. 58, 59 e 60 delle condizioni e tarilf e per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato prevedono tra laltro per la determinazione delle indennit� dovute in caso di perdita delle cose trasportate tre distinte ipotesi. L'ipotesi pi� generale � quella regolata nell'art. 58, il quale, distinguendo tra: a) cose spedite a bagaglio a piocola O�a grande velocit�; b) cose per le quali � prescritta la dichiarazione �di valore; e) tutte le altre cose �comunque spedite, stabilisce che: a) nel primo caso � dovuta un'indennit� fissa, calcolata per ogni chilogrammo di merce perduta; b) nel secondo una somma corrispondente a quella �dichiarata; e) nel terzo il valore ordinario che le cose avevano �al momento in cui vennero accettate per la spedizione, sempre per� entro un limite massimo a chilogrammo. :�: chiaro, come � ormai ius reoeprtum �di questa Corte, che in tali casi, essendo l'indennit� da corrispondersi in caso di perdita delle cose trasportate stabilita dalle citate norme, aventi carattere inderogabile, in base a prezzi unitari dalle stesse prefissate, per cui la liquidazione risulta gi� predeterminata senza alcun riferimento al danno effettivo sub�to dagli interessati, il debito dell'Amministrazione sorge fin dall'origine come debito pecuniario di valuta e non di valore; ne consegue che, salvo il caso che ricorra l'ipotesi della applicabilit� dell'art. 1224, comma secondo, e.e., non � soggetto a rivalutazione in caso di deprezzamento della moneta. La seconda ipotesi � quella prevista nell'art. 59, il quale, nel caso di spedizione con dichiarazione d'interesse alla consegna, stabilisce che lAmministrazione � tenuta a corrispondere in caso di perdita ali' avente diritto, oltre all'indennit� prevista dagli articoli precedenti, � il maggior danno previsto a norma dell'art. 1228 e.e. fino al limite della somma rappresentante l'interresse alla riconsegna �. :�: evidente che in tale ipotesi, come gi� pi� volte ritenuto da questa Corte, in base alla chiara volont� espressa dal legislatore, l'indennizzo assume tutti i caratteri di una normale obbligazione di risarcimento del danno; per cui, avendo natura di debito di valore, � suscettibile di rivalutazione monetaria. N� ci� pu� essere escluso per il solo fatto che la misura del risarcimento non deve superare la somma rappresentante l'interesse alla riconsegna, perch� la semplice esistenza di un limite nelle obbligazioni a carattere risarcitorio non vale a snaturarle e a trasformarle in semplici obbligazioni di valuta, s'.intende quando il limite sia posto in relazione alla �misura del risarcimento del danno e non, come nei casi previsti nel preoedente PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE art. 58, al presunto valore delle cose trasportate, con riferimento al momento della oonsegna per la spedizione, per cui assume i caratteri <li un semplice indennizzo. La terza ipotesi, che nella specie particolarmente interessa, sulla quale questa Corte non ha avuto occasione di pronunziarsi in modo espresso, � quella prevista nell'art. 60, il quale stabilisce che nei casi di dolo o �colpa grave deifAmrninistrazione favente diritto derve essem completamente indennizzato dl danno, che egli provi di avere sub�to, fino a conoorrenza del doppio delfindennit� prevista nei due pr�ecedenti articoli. In questa disposizione � ancor pi� evidente ed esplicito che nella lettera del precedente art. 59 il ::riferimento alfobbligo <lelf effettivo risarcimento del danno, che perci� assume nei riguardi .. 'dell'Amministrazione natum di debito di valore. N� pu� va1lere a trasformarlo in debito di valuta, per quanto si � gi� detto a proposito deifart. 59, resistenza di un limite alla misura del risarcimento, fissato dalla legge. -.(Omiss.is). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 ottobre 1964, n. 2590 -Pres. Rossano -Est. D'Amico -P.M. Pedote (conf.) -Anzil (avv.ti Martorana, Cavasola) c. Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (avv. Stato Gentile). Espropriazione per p.u. -Esecuzione parziale dell'opera pubblica sull'immobile espropriato � Relitto � Nozione. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 60). Espropriazione per p.u. -Esecuzione parzial� dell'opera pubblica sull'immobile espropriato � Retrocessione � Presupposti -Necessit� del previo esperimento del procedimento amministrativo per l'accertamento che il � relitto � non deve pi� servire all'esecuzione dell'opera pubblica � Insostituibilit� della dichiarazione dell'Autorit� amministrativa. (1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61). Per relitto s'intendJe la parte deJlimmob~le espropriato, che neffeseouzrione d<31liopem di pubblioa utu#� non abbia ricevuto la prevista die~zione, anche se sia stata ivtilizzata per un'opera diversa, ossia specificamente non prevista {l). (1) Cfr. Cass., 18 novembre 1961, n. 2693, Foro it., 1962, 231, secondo cui Ja causa della retro�essione ex artt. 60 e 61 l. 25 giugno 1865, n. 2359 � rappresentata dalla � situazione in cui viene a trovarsi quella parte dei beni che non sia .stata, di fatto, utilizzata nell'esecuzione dell'opera, gi� compiuta, e che rum debba pi� essere utilizzata �. Tale causa �, quindi, a differenza dell'ipotesi. di retrocessic ne RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 900 Eseguita, sia pure in parte, t opera preoista sul terreno espropriato, non ricorre fipotesi contemplata aall'art. 63 l. 25 giugno 1865, n. 2359, la qua'!,e suppone l'inesecuzione dell'opero stessa, ma quella dell'art. 60, oon la conseguenza che la retrooessione non pu� essere� chiesta, se non sia stato esperito il procedimento amministrativo previsto dall'art. 61 ed ema.nata la dichiarazione dell'Autorit� amministrativa competente che il bene non serve pi� all'esecuzione dell'opera. Tale dichiarazione non pu� esser&� sostituita da un acoertamento deU'Autorit� giudiziaria, poich� involge un giudizio di8Crezionde, in ordine aliesistenza di un rapporto di utilit� fra il relitto e l'opera compiuta, anche in ragione di semplice accessoriet� o dipendenza (2). ex art. 63 I. n. 2359 del 1865, successiva all'esecuzione dell'opera e suppone la pronuncia della competente autorit� amministrativa. Sul punto v. RossANo, L'espropriazione per pubblica utilit�, Torino, 1964, 331 e segg. (2) Cfr Cass., 9 ottobre 1963, n. 2679, Foro it., Mass., 1963, 761; 18 novembre 1961, n. 2693, Id., 1962, I, 231, in part. 233 (nella motivazione); 20 ottobre 1958, n. 3349, Id., 1959, I, 68, in part. 69 (nella motivazione); 12 maggio 1944, n. 363, Foro Amm., 1944, II, 43, in part. 46 (nella motivazione); sulla sindacabilit� da parte del Consiglio di Stato del giudizio tecnico-discrezionale dell'aut. amm. comp. v. C. Stato, Sez. IV, 25 ottobre 1961, n. 462, in Il Consiglio di Stato, 1961, I, 1580, con nota di riferimenti di dottrina. Sulla �retrocessione ex art. 63 I. 25 giugno 1865, n. 2359, v. Cass., 23 ottobre 1964, n. 2646, in questa Rassegna, 1964, 910 e segg. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 20 ottobre 1964, n. 2633 -Pres. Pellettieri -Est. Bartolomei -P.M. Gedda (conf.) -Ministero dell'Interno (avv. Stato Santoro-Passarelli) c. Leoni (avv.ti. Bellu, Mereu). Prescrizione � Prescrizione decennale quale �effetto del giudicato sulle prescrizioni brevi� � Nozione -Applicazione in materia di obbligazioni solidali. (e.e., artt. 1306, 2953). Prescrizione -Sentenza penale recante condanna generica al risarcimento dei danni conseguenti ad investimento automobilistico . Prescrizione del diritto al risarcimento � Prescrizione decennale derivante dal giudicato -Applicabilit� di tale termine anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al processo penale. (c.p.p., art. 489; e.e., artt. 2054, 2953). L'art. 2953 e.e. ammette i diritti per i quali la legge stabilisce una 'f11'escrizione breve a benerficia:re de.Zlordinaria preocrizione decennale per il solo fatto che siano stati canonizzati :in un giudicato, a p>resdndere PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE 901 dai soggetti contro cui i diritti stessi siano fatti valere e, quindi, dalla circostanza che essi, dopo essere stati giudizialmente ricono8Ciuti contro un condebitore solidale, vengano azionati contro altro condebitore (1). La sentenza penale irrevocabile, che condanna il conducente di autoveicolo, autore di un investimento stradale, al risarcimento del danno a favore delI'investito, costituitosi parte civile, trasforma da biennale in decennale (ex art. 2953 e.e.) la prescrizione del diritto dello stesso danneggiato a conseguire successivamente, in sede civile, il ristoro del patito pregiudizio economico anche nei confronti del proprietario dell:autoveicolo, pur rimasto estraneo al processo penale (2). (Omissis). -La denunziata sentenza rilev�: a) che il sottufficiale di P.S. Pisu, il quale, guidando un camion della Questura di Nuoro, aveva investito la Leoni, era stato ritenuto, con sentenza penale passata in giudicato, responsabile del reato di lesioni colpose in danno di costei, ed inoltre genericamente condannato, in favore della stessa Leoni, costituitasi parte civile, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede; b) che, essendo stata pronunciata, dal giudicato penale, la condanna generica al risarcimento dei danni dell'autore del fatto illecito, attinente alla circolazione stradale, il diritto della vittima alla liquidazione del quantum debeatur non era pi� soggetto (come prima c];ie intervenisse il giudicato) alla prescrizione breve (biennale) di cui all'art. 2947, comma secondo, e.e., ma soggiaceva alla prescrizione ordinaria (decennale) di cui al successivo art. 2953; e) che l'Amministrazione (1-2) In tema di condanna generica al risarcimento del danno e di prescrizione da giudicato, con particolare riguardo al condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio. I -La precedente giurisprudenza della terza Sezione civile della Cassazione, in tema di attitudine della condanna generica al risarcimento del danno a trasformare in decennale la prescrizione breve, non appare molto sicura. In una sentenza del 1952 (11 settembre 1952, n. 2892, Foro pail., 1953, I, 1026 e segg., con no.ta contraria del RoGNoNI) si afferma che � condizione necessaria perch� alla prescrizione breve si sostituisca quella decennale di cui all'art. 2953 e.e. � � il �riconoscimento concreto e definitivo del diritto � (ivi, 1030), ma si esclude che la condanna generica al risarcimento del danno rechi un accertamento avente tali caratteri, avvisandosi che la cognizione piena e definitiva del giudice investe soltanto l'atto illecito e la colpa. In successiva pronuncia del 1958 (2 luglio 1958, n. 2344, Gian. civ., 1958, I, 1669 e segg.), con esclusivo riguardo alla natura della condanna generica, si ritiene che l'accertamento del diritto al risarcimento, contenuto, alla stregua dell'art. 278, comma "primo, c.p.c., nella condanna generica, involga la necessit� che, oltre alla iniuria ed 0alla colpa, sia accertato anche il "danno, ma si ammette che basti a tal'uopo una prova generica, desumibile in via delibativa e sommaria dalla medesima essenza del fatto illecito. In pi� recenti pronunzie (13 agosto 1962, n. 2577, Giur. it., Mass., 1952, 877; 25 giugno 1964, 902 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO degl'lnterni -convenuta, nel presente giudizio, dalla Leoni al fine di ottenere il ristoro dei danni sofferti, data la sua responsabilit� solidale, ex art. 2054 e.e., con fautore del fatto illecito, per essere proprietaria dell'autoveicolo investitore -aveva eccepito che il diritto delfattrice a conseguire, nei coofronti di essa Amministrazione, il risarcimento dei danni si �era prescritto, per l'avvenuto decorso, dalla data dell'evento <lannoso, della prescrizione biennale prevista dal menzionato art. 2947, comma secondo, e.e. La Corte di merito rigett�, peraltro, l'eccezione di prescrizione, opposta dal convenuto Ministero, ritenendo che, in virt� del giudicato penale, che aveva pronunciato la generica condanna ai danni del conducente delfautoveioolo investitore, la prescrizione del diritto della Leoni al relativo risarcimento si era trasformata da biennale in decennale, sia che essa volesse far valeTe tale diritto �oontro il oondannato autore del fatto illecito, sia che volesse azionarlo contro l'Amministrazione, quale proprietaria dell'automez:w e, quindi, solidalmente responsabile con l'autista ex art. 2054 e.e. N� rilevava in contrario, ad avviso dei giudici d'appello, la man- cata partecipazione del Ministero, sotto la veste processuale del respon: sabile civile, al giudizio penale conclusosi con la condanna dell'autista investitore, dovendo desumersi, dal dettato dell'art. 1310, comma primo, e.e. (cc Gli atti, con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido..., hanno effetto riguardo agli altri debitori � ), l'unicit� del termine prnscrizionale riguardo a tutti i soggetti passivi <lell~obbligazione solidale. Perci�, secondo la Corte sarda, una volta pro- n. 1672, Id., Mass., 1964, 549) si afferma che �anche le sentenze recanti condanna generica vanno ascritte fra quelle che a nonna dell'art. 29�53 e.e. producono la modificazione della prescrizione breve in prescrizione decennale, " in quanto tali sentenze, pur mancando dell'attitudine all'esecuzione forzata, contengono tuttavia 1a statuizione di responsabilit� del debitore �e, rispetto ad e!!se, la successiva sentenza sul quantum assolve semplicemente al compito della specifica determinazione del danno, ai fini della concreta e definitiva attuazione di una condanna gi� emanata con la pronuncia precedente sull'ain debeatur �. La sentenza annotata, senza occuparsi ex professo della natura della condanna generica, �spinge oltre l'interpretazione della porlata dell'art. 2953 e.e.: non pi� � la statuizione di responsabilit� del debitore � fonderebbe la modificazione della prescrizione da breve in decennale, ma " il solo fatto � che i diritti per i quali la legge stabili.~ la prescrizione breve � siano stati canonizzati in un giudicato �, con ci� acquistando dignit� ad una pi� ampia tutela legislativa (certezza giuridica), e, -per giunta, tutto ci� "a prescindere dai soggetti .contro cui i diritti stessi siano fatti wlere � � Si tratta, come si vede, di due proposiziooi, che, per la loro gravit�, meritano attento, se pur necessariamente succinto, esame. II -Per quanto ha tratto alla prima, non sembra possa sfuggire all'interprete il suo evidente contrasto con la ratio e la lettera dell'art. 2953 e.e., nonch� con i PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 903 lungatosi, da due a dieci anni, per le ragioni accennate, il termine prescrizionale, entro il quale la Leoni avrebbe potuto proporre l'azione risarcitoria {per ottenere la liquidazione del danno genericamente accertato) contro l'autista investitore, doveva ritenersi analogamente pro1ungato il termine prescrizionale, entro il quale la danneggiata avrebb~ potuto esperire (come esper�) l'identica azione contro il Ministero, quale coobligato in solido con l'autista medesimo. Il che portava ad escludere, secondo la denunziata sentenza, l'eccepita prescrizione della domanda di risarcimento di danni, che la Leoni propose contro lAmministrazione degli Interni assai prima che si compisse il decennio dalla data delrevento dannoso. Con l'unico mezzo il ricorrente Ministero contesta esattamente (anche se, come si dir�, la denunziata sentenza dovr� essere parimenti confermata) la ritenuta unicit�, in senso assoluto, del termine prescrizionale nei confronti di. tutti i soggetti passivi dell'obbligazione solidale, da cui i giudici di appello inferirono che il verificatosi prolungamento del termine prescrizionale riguardo all'autista investitore importasse lanalogo prolungamento dello stesso termine riguardo all'Amministrazione, quale corresponsabile solidale in ordine ai danni lamentati dalla Leoni. Infatti, come ben osserva la difesa del Ministero, l'art. 1310, su cui la denunziata sentenza bas� l'opinione dell'unicit� del termine prescrizionale fra i condebitori solidali, con incompleto esame, riferito al solo primo comma, rivela, nei due successivi commi, la possibilit� di durata div~rsa della prescrizione dell'obbligazione solidale tra i vari soggetti passivi, dettando (secondo comma) che "la sospensione della principi. Se il citato articolo del codice civile collega la modificazione della prescrizione ad una � sentenza di condanna passata :in giudicato �, ci� significa che ne sono escluse le sentenze di mero accertamento e quelle costitutive (cos� Cass., 8 agosto 1945, n. 722, Giur. 0011'1!pl. Cass. civ., 1945, vol. XVIII, 206 e segg., con nota di ANnruou). Queste, infatti, secondo i principi, realizzano integralmente la tutela giuridica oui sono preordinate (SAITA, Gli effetti secondari ecc., Riv. dir. proc. oiv., 1934, I, 265; ANnruoLI, " Actio iudicati n derivante ecc., Foro it., 1949, I, 479). Le sentenze di mero accertamento, �se relative a dkitti prescrittibili in termini pi� brevi del decennio, danno luogo al decorso di un nuovo termine di prescrizione uguale a quello originario, con decorrenza, come � ovvio, dal loro passaggio in giudicato � (AzzARITI e ScARPELLO, Prescrizione e decadenza, in Commentario del Codice Civile diretto da A. Scialoja e G. Branca, Libro Sesto, Tutela dei diritti, artt. 2900-2969, Bologna-Roma, 1953, 651). Cosicch�, non sembra che la ratio della modificazione prescrizionale consista nel solo fatto che il diritto abbia conseguito giuridica certezza, attraverso un giudicato, ma, de iure condito, essa va ritrovata, invece, nel sorgere dell'azione esecutiva (ANDRIOLI, cc Actio iudicati u e sentenze costitutive, Giur. compl. Cass. civ., 1945, vol. XVIII, 209). Nella radicale formulazione del principio, assunto a premessa e base della soluzione . del problema dell'efficacia della modificazione della prescrizione anche nei confronti del condebitore solidale, rimasto estraneo al giudizio, la sentenza 8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 904 prescrizione nei rapport~ di uno dei debitori... non ha effetto riguardo agli altri li ed inoltre {terzo comma) che � la rinunzia alla prescrizione, fatta da uno dei debitori in solido, non ha effetto riguardo agli altri li. Non avrebbe potuto, perci�, la denunziata sentenza ritenere, in riforimento alla pretesa unicit� del termine prescrizionale riguardo� ai condebitori solidali (che . non trova fondamento, almeno in S�enso assoluto, nel sistema positivo), l'identit� di prescrizione della pretesa ciiiarcitoria della resistente, ex art. 1310, nei confronti di entrambi i condebitori solidali {autista investitore e Amministrazione proprietaria dell'automobile da lui guidata). Sostiene inoltre il ricorrente MinisteTo che l'adottata decisjone non si giustifichi neppure sotto il riflesso che il giudicato penale, accertata la responsabilit� dell'autore del fatto illecito in ordine al reato ascrittogli di lesioni colpose, pronunci�, a suo carico, la condanna generica ai danni verso la Leoni, costituitasi parte civile. E ci� perch�, ad avviso del ricorrente, la condanna generica ai danni, pronunciata dal giudicato penale, varrebbe, ai sensi dell'art. 2953 e.e., a prolungare fino al decennio, nei riguardi del solo oondannato, la prescrizione dell'azione risarcitoria della danneggiata, mirante ad ottenere la liquidazione del danno sub�to; non anche nei riguardi del Ministem dell'Interno, che, non avendo partecipato al processo penale, in qualit� di responsabile civile, non potrebbe subire pregiudizio per effetto della sentenza che lo concluse. Sicch�, ad avviso dell'Amministrazione, la denunziata sentenza, ritenendo la durata decennale della prescrizione del diritto della annotata supera, pertanto, a quanto sembra, il problema della sussumibilit� della condanna generica nel concetto di sentenza di condanna, a cui, pure, fa letterale riferimento l'art. 2953 e.e. . :i!: ben nota, peraltro, la grave disputa intorno alla natura della condanna generica. Fu, anzitutto, il CALAMANDREI (La condanna generica ai danni, Riv. dir. proc. civ., 1933, I, 357 e segg.) ad avvertire che �l'indagine sul danno generico demandata al giudice dell' an debeatur e quella sul danno specifico demandata al giudice di liquidazione non hanno come oggetto due diverse questioni, ma riguardano una questione sola, esaminata a fini diversi e con diversa intensit� di cognizione in due distinti processi � (ivi, 370), osservando che u la natura giuridica di una sentenza si desume dai suoi effetti, non dalla qualifica che ad essa inesattamente sia stata attribuita dal giudice, n� dalla definizione che il legislatore ne ahbia data, inadeguata alla realt� dell'istituto� (ivi, 372) e concludendo che essa � non ha che la efficacia di un mero accertamento pregiudiziale di quei soli punti (tra i quali non � la esistenza del danno), su cui essa costituisce giudicato ... AJla sentenza di mero accertamento sull' an debeatur si accompagna, poi, come funzione accessoria, una indagine delibativa di verosimiglianza su quello stesso elemento (danno), la cui cognizione approfondita resta interamente riservata al giudizio dj liquidazione, ... funzione accessoria, avente scopo prettamente cautelare ... " (ivi, 374 e seg.), Ora, po-tr� affermarsi che l'accertamento a seguito di cognizione sommaria, in quanto basato sulla e.cl. prova generica e prescindente da un'indagine di verit� PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 905 Leoni al risarcimento del danno sofferto anche nei confronti di essa, che non partecip� al giudizio penaJe, avrebbe violato i limiti soggettivi del giudicato, sanciti, in via generale, dall'art. 2909 e.e., e, con particolare riguardo alle obbligazioni solidali, dall'art. 1306 stesso codke. Senonch� non pare a questa Corte che i giudici di appello siano incorsi nella denunziata violazione dei limiti soggettivi della cosa giudicata, una volta ch'essi non riconobbero affatto alla resistente il diritto di esperire contro il Ministero -sulla base di una sentenza emessa a conclusione di un processo dal quale l'Amministrazione si tenne estranea -I'actio .iudicati; n� avrebbero potuto riconoscerlo, dato che la Leoni non ha proposto rontro il Ministero I'actio iudJ.ioati, ma la ben diversa azione di danni, basata sul lamentato fatto illecito, facendo valere la sua solidale corresponsabilit� 1con l'autore dell'illecito, ai sensi dell'art. 2054 e.e. D'altro canto il diritto della Leoni al risarcimento del danno patito, una volta riconosciuto giudizialmente nei �confronti di uno dei condebitori solidali (autista investitore), non poteva non fruire, in virt� della res iudicata, anche nei confronti dell'altro (ricorrente Ministero), della pi� ampia prescrizione decennale, venutasi a sostituire alla prescrizione breve, a norma dell'art. 2953. Questa norma, infatti, ammette i diritti, per i quali la legge stabilisce la prescrizione breve, a beneficiare dell'or. dinaria prescrizione decennale, per il solo fatto che siano stati canonizzati in un giudicato -che li rende meritevoli di una pi� ampia tutela legislativa, mal conciliabile o;Jn il rigore della prescrizione breve circa l'effettiva esistenza del danno, elemento costitutivo della fattispecie produttiva del diritto al risarcimento, contrasti oggi col disposto di legge (art. 278, comma primo, c.p.c.), che parla di accertamento della sussistenza del diritto (ma v. anche art. 489 c.p.p.) e sostenersi, per coerenza teorica, che il giudice della liquidazione � vincolato sul punto della esistenza del danno, senza accorgersi che con ci� si spiega l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 278 c.p.c. (la condanna alla c.d. provvisionale �, in effetti, una condanna parziale, come messo in luce dal CAR.'IELU'ITI, citato da ANDruou, Commento al codice di procedura civile, vol. II, Napoli, 1956, 249-250), ma non quella prevista dal primo comma, a meno di non ridurre questa a quella, eliminando addirittura il problema (ROGNONI, Carattere della pronuncia di condanna generica, Riv. dir. proc. civ, 1952, 115; ID�., Ancora in tema di condanna generica ecc., Foro pad., 1953, I, 1028 e seg.; dello stesso A. si veda, peraltro, Condanna generica e provvisionale a:i danni, Milano, 1961); potr� affermarsi, ancora, che nella condanna generica il giudicato si forma � sia quanto all'an iniuria, sia quanto al damnum, la cui esistenza non pu� pi�. essere messa in contestazione >>, ammettendosi, tuttavia, che alla condanna specifica, titolo esecutivo, possa successivamente non pervenirsi, fra l'altro, per "un difetto di prova � (SATTA. La condanna generica, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1959, 1408-1409 e dello stesso A. cfr. Condanna generica, in Enciclopedia del diritto, vol. VIII, Milano, 1961, 720 e segg.), con ci� prospettando la figura di un obbligo di risarcimento (e del correlativo diritto), che continua ad avere certezza giuridica, ma "rimane solo praticamente inoperante� (SATI'A, prima op. test� cit., 1408; contra CAJ..A..'l\.{ANDREI, La condanna RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 906 -a prescindere dai soggetti contro cui i diritti stessi siano fatti valere, e quindi dalla circostanza che essi, dopo essere stati giudizialmente riconosciuti contro uno dei condebitori solidali (come nella specie), vengano azionati contro altro condebitore. N� pu� seguirsi la tesi della ricorrente Amministrazione che la pretesa risarcitoria della Leoni, giudizialmente riconosciuta, in sede penale, nei .confronti dell'autista investitore, e quindi prescrittibile in dieci anni, non sia la stessa, fatta valere contro essa Amministrazione nel presente giudizio, in quanto, a dire del Ministero, mentre l'autista, sottoposto a procedimento penale, dovrebbe rispondere dei lamentati danni, quale autore del fatto illecito, esso ne dovrebbe inveoe rispondere quale proprietario dell'autoveicolo investitore. Difatti � ovvio che il diritto della Leoni al risarcimento del danno sofferto, riconosciuto dal giudicato penale, e quindi ammesso a fruire della prescrizione deoennale, � neces~ sanamente identico a quello attualmente azionato contro il Ministero, generica ai danni, cit., 366, secondo il quale "l'esistenza e la quantit� non sono due attributi indipendenti, dei quali, con <riferimento allo stesso soggetto, l'uno po5sa essere affermato e laltro negato �); potr� sostenersi, infine, che anche in costanza dell'art. 278 c.p.c. resta valida la prognosi dell'istituto data dal CALAMANDREI, mettendosi in evidenza che, per quel che riguarda la condanna vera e propria, la sentenza in discorso resta un provvedimento cautelare, avente l'unico effetto di abilitare all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (ANnmoLI, " Actio judicarti ,, derivante ecc., cit., 480, nonch� Commento ecc., vol. II, cit., 251 e seg., ove si sottolineano anche le differenze tra sequestro conservativo imr.obiliare e condanna generica produttiva dell'autorizzazione ad iscrivere ipoteca giudiziale; v. anche FuRNo, In tema di 0011>danna �generica� ai danni, Giur. it., 1951, I, 2, 721), tuttavia ci� che sembra incontestabile � ohe l'eventuale ammissione che la condanna generica copra necessariamente, o, comunque, possa coprire {specie nell'ipotesi di statuizione di condanna generica contenuta in una sentenza penale che accerti un reato di danno) anche il punto della esistenza del danno in relazione causale con I'iniuria, ossia accerti con efficacia di giudicato la sussistenza del diritto al risarcimento, non pu� certo giovare alla tesi della sua idoneit� alla modificazione della prescrizione breve. in prescrizione decennale ex art. 2953 e.e., poich� non va oltre l'ammissione che la condanna generica � una sentenza di accertamento. Che a tale accertamento (cfr. art. 278; comma primo, c.p.c.) si connetta il peculiare effetto statuito appositamente dall'art. 2818, comma primo, e.e. (autorizzazione all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore), non significa che debba connettersi (e qui � il salto logico) anche l'altro effetto della modificazione della prescrizJone breve in prescrizione decennale, in ordine al quale manca, invece, qualsiasi espressa statuizione del legislatore, Se all'art. 2818 e.e. il legislatore ha sentito il bisogno di menzionare espressamente la sentenza di condanna generica accanto a quella di condanna vera e propria (al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione), mentre l'art. 2953 e.e. parla soltanto di sentenza di condanna passata in giudicato, non pare possa disconoscersi l'arbitrariet� della estensione alla condanna generica di un effetto non previsto per essa, ma per la sentenza di condanna tout oourt, ossia per una figura pi� complessa, epper� diversa. Bene � stato osservato, in proposito, che, �se A (condanna vera e propria) = B {condanna generica) + C (liquidazione), A non � uguale a B" (ANDRIOLI, Commento ecc., vol. II, cit., 251; sul concetto PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA ClVll.,E 907 giacch� la domanda risarcitoria della Leoni, esperita prima in sede penale ed attualmente in sede civile, ha l'identica causa petendi, qual'� il fatto illecito (investimento automobilistico) generatore del danno, nonch� l'identico petitum, consistente nell'invocata riparazione del pregiudizio economico derivante dall'illecito: anche se di tale pregiudizio l'autista, sottoposto a procedimento penale, � tenuto a rispondere quale autore dell'evento dannoso, mentre il Ministero degli Interni ne � responsabile come proprietario dell'autoveicolo investitore. Alla stregua delle suesposte considerazioni, pu� affermarsi (anche a volersi ammettere, con l'Amministrazione, che il principio affermato possa non trovare fondamento anche nell'art. 27 c.p.p., invocato dalla resistente, il cui esame rimane perci� assorbito) che, pronunziata, con sentenza penale passata in giudicato, emessa nei confronti del condu . oente di autoveicolo, auta:re dell'investimento stradale, la condanna di sentenza di condanna come peculiare accertamento, avente cc la virt� e la funzione del titolo esecutivo ,, v. SATTA, Gli effetti secondari deUa sentenza, Riv. dir. proc. civ., 1934, I, 268-269; in generale, sulla nozione di sentenza di condanna e con� esame critico delle varie opinioni, v. Z&'lzuccm, Diritto proc. civ., vol. I, Milano, 1948, 127 e segg.). III -Tornando alla sentenza annotata, � giunto il momento di esaminarne l'altra proposizione, che cc il solo fatto ,, della cc canonizzazione ,, in un giudicato del diritto al risarcimento del danno nei confronti di un condebitore soHdale valga a trasformare in decennale la prescrizione breve del diritto allo stesso risarcimento nei confronti di altro condebitore solidale, pur rimasto estraneo al giudizio. Facendo applicazione di tale principio, la �sentenza � perven�ta, come s'� visto, ad affer~ mare I'opponibilit� all'Amministrazione proprietaria del veicolo investitore, rimasta estranea al processo penale nei confronti del conducente, della modificazione prescrizionale derivante dalla condanna generica al risarcimento pronunciata a carico di costui dal giudice penale {della stessa terza Sezione della Cassazione, in senso analogo, v. sent. 6 ottobre 1962, n. 2819, Giur. it., Mass., 1962, 951). Si legge, infatti, nella motivazione dell'annotata pronuncia che il diritto della persona danrneggiata al risarcimento del danno sofferto cc riconosciuto dal giudicato pen(lle e quindi ammesso a fruire della prescrizione decennale ,, � " necessariamente identico a quello attualmente azionato contro il Ministero ,, . In verit� sorprende siffatta conclusione, alla quale la sentenza perviene, pur dopo aver dato atto alla difesa dell'Amministrazione, che dal secondo e terzo comma dell'art. 1310 e.e. emerge �la possibilit� di durata diversa della prescri zione dell'obbligazione solidale tra i vari soggetti passivi,,, con ci� riconoscendo l'inesattezza della denunziata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, che aveva ritenuto l'unicit� in senso assoluto del termine prescrizionale nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'obbligazione solidale. Ma quella conclusione sorprende ancor pi�, ove si consideri che l'annotata pronuncia dichiara di dovervi pervenire " giacch� la domanda risarcitoria... esperita prima in sede penale ed attualmente in sede civile ha l'identica causa petendi, qual'� il fatto illecito (investimento� auto mobilistico) generatore del danno, nonch� l'identico petitum, consistente nell'in ~ocata riparazione del pregiudizio economico derivante dall'illecito n Non � chi non veda, infatti, che la sentenza, anche a voler superare, nella specie, l'obiezion� che cc la responsabilit� del proprietario presuppone una posizione diversa da quella RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 908 generica di costui al risarcimento dei danni sofferti dal danneggiato, costituitosi parte civile, il diritto dello stesso danneggiato a conseguire successivamente, in sede civile, nei confronti del proprietario dell'autovioolo, ex art. 2054 e.e., il ristoro del patito pregiudizio economico non � soggetto alla prescrizione breve (biennale), di cui alfart. 2947, comma secondo, stesso codice, ma a quella ordinaria (decennale), stabilita dal successivo art. 2953. del conducente del veicolo� {sul punto v. CIGOLINI, La responsabilit� dalla circola zione stradale secondo la nuova legislazione, Milano, 1963, 828), confonde fra connessione e identit� di rapporti giuridici. L'identit� del titolo e dell'oggetto di due domande proposte contro soggetti diversi, ammesso che vi siano, non coinvol gono l'identit� dell'azione e del diritto con essa fatto valere, ma danno luogo a connessione tra le due liti (CARNELU'ITI, Istituziom del nuovo processo civile italiano, vol. I, Roma, 1951, 15). E la connessione tra i due rapporti sostanziali pu� dar luogo, a sua volta, .ad un'efficacia riflessa, ma non certo diretta, del giudicato nei confronti del terzo, soggetto di rapporto connesso con quello definito nel processo (CABNELU'ITI, op. cit., 83). Orbene, proprio qui si �spiegava la portata dell'art. 1306 e.e. (clr. CARNELUTTI, Lezioni di dir. proc. civ., vol. IV, Padova, 1930, 454 e seg.), invocato dalla difesa de11'Amministrazione e non risolventesi, certo, in una inutile ripetizione del principio sancito dall'art. 2909 e.e. Che tale ultimo principio trovi applicazione � per identit� di ratio anche relativamente alle pronunce sulle domande di risar cimento dei danni da reato, che siano fatte valere in sede penale mediante la costi tuzione di parte civile � (Cass., III Sez. civ., 22 giugno 1962, n. 1612, Resp. ci'D. e prev., 1963, 27) si comprende agevolmente, visto� che la condanna al risarcimentq del danno emessa dal giudice penale ha tutti i caratteri obiettivi del giudicato civile. Ma altrettanto agevolmente si comprende oome, ferma la portata dell'art. 27 c.p.p., in ordine all'accertamento del fatto-reato (su cui v. ROMANO-Dr FALCO, Processo penale e aziom civili ecc., Roma, s.d. [ma 1950], 157 e segg.), l'art. 1306 e.e. valesse, nella specie, ad escludere che l'effetto modificativo della prescrizione, da annettere in ipotesi al giudicato di condanna generica a carico dell'imputato, si producesse anche, in via Tiflessa, nei confronti dell'Amministrazione proprietaria dell'::tutoveicoJo, rimasta estranea al processo penale. � stato, infatti, ben sottolineato in dottrina che l'ipotesi regolata dal citato articolo del codice civile � precisa. mente quella che, pronunciata �sentenza passata in giudicato fra il creditore e uno dai debitori (o fra il debitore e uno dei creditori solidali), venga poi p:roposta domanda col medesimo petitum e la medesima causa petendi dal creditore contro un altro condebitorn (o da altro concreditore contro il debitore) ed il principio della inefficacia della �sentenza sfavorevole nei confronti degli altri soggetti dell'obbligazione solidale comporta, in caso di solidariet� passiva, u che il creditOTe non solo non pu� valersi direttamente contro gli altri debitori di una sentenza di condanna ottenuta nei confronti del primo debitore, cio� valersene come titolo esecutivo per procedere senz'altro ad esecuzione forzata, ma neanche pu� promuovere un nuovo giudizio di cognizione, tendente meramente ad accertare che la questione, decisa nel primo processo, si intenda decisa anche nei riguardi degli altri debirori, e ci� neanche per la parte di debito corrispondente alla quota intema del primo debitore, bens� deve fare in pieno e per l'intero un nuovo processo... e il nuovo convenuto pu� liberamente opporgli qualsiasi eccezione che gli competa � (RUBINO, Delle PARTE i, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVJI.E 909 Avendo, dunque, esattamente ritenuto la denunziata sentenza che 1'azione di danni esperita dalla Leoni contro il Ministero fosse soggetta alla prescrizione ordinaria, anzich� a quella breve (anche se con motivazione non del tutto corretta, che va rettificata nei sensi suespressi), il ricorso va rigettato, mentre la delicatezza della questione trattata .giustifica la totale compensazione, fra le parti, deUe spese di questo grado. -(Omissis). obbligazioni, in solido, in Commentario del codic� civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro quarto, Delle obbligazioni, art. 1285-1320, Bologna-Roma, 1957, 236 e 238 e seg. Sull'art. 1306 e.e. v. anche REDENTI, Diritto processuale civile, I, Milano, 1952, 70; v., altres�, della stessa terza Sezione civile, Cass., 13 marzo 1951, n. 616, Giur. compl. Cass. �iv., 1951, vol. XXX, 235 e segg., con nota di ELIA; SO luglio 1949, n. 2063, Foro it., Mass., 1949, 420). � Per finire, deve dirsi che l'assunto dell'annotata sentenza, circa la necessaria operativit� anche nei confronti degli altri condebitori solidali della modificazione prescrizionale provocata dal giudicato di condanna di uno di essi -e ci� per la ritenuta unicit� del rapporto dedotto in giudizio -�si rivela in contrasto con 1e stesse premesse adottate dalla (presupposta) giurisprudenza della Sezione, che esclude che la solidariet� dia luogo a litisconsorzio necessario per ragioni di ordine sostanziale (cfr., di .recente, sent. 17 giugno 1964, n. 1539, Giur. it., Mass., 1964, 503: trattasi di insegnamento consolidato della Suprema Corte regolatrice, cfr. Cass., 3 luglio 1942, n. 1886, Foro it., Rep., 1942, v. Prooed. civ., c. 1130, n. 98; 21 novembre 1950, n. 2627, Id., Rep., 1950, v. cit., c. 1596, n. 63; pi� di recente: 8 luglio 1961, n. 1638, Foro it., Mass., 1961, 418, con nota di riferimenti; 4 luglio 1962, n. 1690, Id., Mass., 1962, 509, in part. 510; 11 maggio 1963, n. 1164, Id., Mass., 1963, 341) ed � seriamente discutibile nella sua impostazione concettuale: a prescindere, infatti, dalle peculiari caratteristiche della solidariet� tributaria (GIANNINI, A. D., Istituzioni di diritto tributario, Milano, 1951, 99; GARGIULO, In tema di solidariet� nel debito d'imposta, Foro it., 1949, I, 1121 e segg.), � riconosciuto dalla prevalente giurisprudenza {v., per tutte, Cass., 18 luglio 1956, n. 2782, Giur. it., 1957, I, 1, 46 e segg., con nota del BRANCA) che il sistema del codice civile italiano,. in materia di obbligazioni solidali, non ha accolto il presupposto della unicit� dell'obbligazione, proprio della c.d. obbligazione correale (su cui v. BRANCA, Correalit� e solidariet�, Giur. it., 1956, cit., I, .1, 45 e segg.); e la migliore dottrina non ha mancato di sottolineare gli argomenti esegetici, che depongono per la pluralit� dei i;apporti obbligatori, collegati dalla solidariet�. � Si � osservato, in proposito, che, a parte l'ipotesi di estinzione satisfattoria a ,mezzo dell'adempimento dell'unica prestazione costituente oggetto dei vari rapporti obbligatori, � non vi � alcun modo di estinzione, che, pur verif�ca:ndosi nei confronti <li uno solo dei consorti, estingua necessariamente l'obbligazione anche per gli altri� (RUBINO, op. cit., 139) e che " ogni singola obbligazione pu� sorgere separatamente. avere caratteristiche sue proprie (condizione, termine, ecc.): art. 1293... pu� .essere affetta da vizi propri, e cos� avere deille eccezioni proprie personali al condebitore o al concreditore: art. 1297 ,, (BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, 1946, 148). Sembra, pertanto, dimostrata l'inattendibilit� dell'insegnamento di massima .contenuto nella sentenza in rassegna. FRANCO CARUSI RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 910 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2646 -Pves. Rossano -E8t. Cesaroni -P.M. Raja (conf.) -Ministeri Finanze, Dife.>aAeronautica e Lavori Pubblici (avv. Stato Carbone) c. Societ� Finanziaria Magliana (avv. Nicol�) e Spigarelli �e Tabane1li (avv.ti Pugliese, Cervati). Espropriazione per p.u. -Mancata esecuzione dell'opera di p.u. Dichiarazione della P.A. espropriante che i beni sono a disposizione degli aventi diritto alla retrocessione -Momento in relazione al quale deve essere determinato il corrispettivo della retrocessione e si verifica il nuovo trasferimento Sentenza costitutiva dell'A.G. (l. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 63; e.e., art. 2908). La retrocessiMe, prevista dall' a:rt. 63 della legge 25 giugno 1865, .n. 2359, dell'immobile espropriato e rima8to inutilizzato per la mancata esecuzione dell'opera pubblica va pronunciata dal giudice con &{!ntenza co8titutiva, determinante un nuovo trasferimento ooattivo deliimmobiZe a favore dell'espropriato con efficacia ex nunc, e ci� sia quando la deca� II denza deilla dichiarazione di pubblica utilit� sia accertata e dichiarata dal giudice, sia quando (come nella specie) sia riconosciuta e dichiarata dalla dessa Amministraz,ione espropriante, epper� il corrispettivo della retrocessione deve esf;ere liquidato considerando 1il valore dell'imrrwbile al momento della pronuncia giudiziale (1). I (Omissis). -Con l'unico motivo di ricorso, la P.A. denuncia la violazione degli artt. 60, 61 e 63 della I. 25 giugno 1865, n. 2359, nonch� dei principi di diritto sulle sentenze aventi effetti costitutivi, in relazione . ' ' I all'art. 360, n. 3, c.p.c., assumendo che il trasferimento, mediante il ' quale si attua la retrocessione dell'immobile espropriato, si opera in virt� della sentenza �costitutiva�, che lo dispone, e, quindi, al momento della emanazione di essa, e che tale momento non va confuso con quello della decadenza della dichiarazione di pubblica utilit�, sia che es3a avvenga mediante pronuncia giudiziale (per scadenza del termine di .es�ecuzione dell'opera), o per effetto di spontanea dichiarazione della (1) Cfr. Cass., 15 novembre 1954, n. 4233, Foro it., �Rep., 1954, v. Espr. per p.i., c. 915, n. 91; 12 giugno 1957, n. 2194, Id., Rep., 1957, voce cit., c. 900, n. 121; Sez. Un., 15 luglio 1959, n. 2296, Giust. civ., 1960, I, 152-154, con nota di riferimenti '(sub 6); 22 giugno 1960, n. 1660, Id., Mass. Cass., 1960, 615. Quanto alla retrocessione ex artt. 60 e 61 I. 25 giugno 1865, n. 2359, v. Cass.~ 15 ottobre 1964, n. 2590, in questa Rassegna, 1964, .899-900 (sub 2). PARTE I, SEZ. ID, GIURISPRUDENZA CIVILE P.A., poich� con tale dichiarazione sorg~ solo il potere per l'espro priato di chiedere la retrocessione, che non viene attuata, se non� con l� sentenza del giudice. Secondo la ricorrente, quindi, la Corte d'Appello ha errato nel determinare il prezzo del fondo� da retro�edersi con riferimento al momento della istanza di retrocessione in sede amministrativa, anzich� al momento della� emanazione della sentenza costitutiva disponente il trasferimento. Sostiene, per contro, la societ� resistente, che nella ipotesi in cui, come nella specie, sia la stessa P.A. a dichiarare la decadenza della dichiarazione di p.u., da quel momento si perfeziona il diritto pote stativo alla retrocessione, come �effetto della volont� della P.A., con la conseguenza che la pronuncia del giudice assume la natura di sentenza dichiarativa della situazione giuridica che si � creata e che il prezzo di retrocessione deve essere determinato con riferimento al momento in cui il diritto alla retrocessione, gi� incontestabilmente sorto, � stato concretamente esercitato. � Ritiene la Corte che il ricorso dell'Amministrazione meriti accoglimento. Anzitutto, si impone un rilievo, e, cio�, che, con la espropriazione per pubblica utilit�, la propriet� del bene passa all'ente espropriante, onde il soggetto espropriato, qualora vengario meno le ragioni che hanno determinato l'espropriazione, ha soltanto un ius ad rem, da far valere nei confronti dell'espropriante non con l'azione di revindica, ma soltanto con la procedura di retrocessione, secondo le modalit� di cui agli artt. 60 e 61 della legge fondamentale del 1865. Trattasi, quindi, di una ipotesi chiaramente distinta da quella pre vista dall'art. 13 di detta legge, di scadenza, cio�; dei termini stabiliti per la esecuzione dell'opera prima della pronuncia :dell'espropriazione: in questo caso, invero, anche se il fondo sia stato occupato d'urgenza, non si � ancora avverato alcun trasferimento di propriet� e il diritto dominicale spetta tuttora all' espr~priato. In secondo luogo, -� da rilevare che il diritto alla verocessione, come � pi� volte affermato da questo Supremo Collegio (ci� che riconosce, del resto, la stessa resistente) � inquadrabile fra i c.d. .diritti pote stativi, cio� fra quella categoria di diritti che si esauriscono in una semplice facolt� o potere, cui non corrisponde alcun obbligo, dal lato passivo, eccetto che la necessit� di subire leffetto giuridico prodotto dall'esercizio di quella facolt�. Pu� ammettersi che la definizione del diritto alla retrocessione come diritto potestativo non sia sufficiente a risolvere il problema, essendo 912 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO noto che, alle volte, il diritto potestativo pu� essere esercitato mediante una semplice dichiarazione delle parti, con effetti analoghi a quelli del provvedimento del giudice: ma, in tutti i casi nei quali la legge attri buisca alla sentenza l'effetto di mo<li:ficazione del rapporto giuridico, la causa del mutamento non va ricercata nella fattispecie giuridica accertata, inidonea per se stessa a produrre effetti giuridici, ma nella sentenza alla quale l'effetto �costitutivo direttamente si ricollega. Ed � questo, appunto, il caso della specie, il quale non si distingue affatto, come sostiene la societ� resistente, dall'ipotesi in cui sia l'Auto rit� giudiziaria a pronunciare la decadenza della ottenuta dichiarazione di pubblica utilit�. In definitiva, si stostiene dalla Societ� Magliana che, quando sia fa stessa P.A. a dichiarare la decadenza della dichiarazione di p.u., il diritto alla retrocessione snrge automaticamente, come diretta conse guenza di quella dichiarazione e senza l'intervento costitutivo del giu dice, intervento che sarebbe, invece, necessario solo nella ipotesi che il potere di pronunciare la decadenza della dichiarazione di p.u. sia attri buito all'Autorit� giudiziaria. � Senonch�, tale ragionamento non pu� essere condiviso, posto che anche nelle sentenze costitutive, in quanto presuppongono ed acoertano le condizioni perch� la mutazione giuridica possa verificarsi, � conte nuto un accertamento, con la differenza, per�, che tale attivit� del giudice non realizza totalmente la tutela giuridica richiesta, che si attua soltanto con la pronuncia del giudice, detta, appunto, costitutiva. Ed in realt�, la prelinrinare e necessaria pronuncia di decadenza della dichiarazione di p.u., che l'art. 63 sopra �citato prevede per il caso di mancato compimento dell'opera pubblica nei termini previsti o pro rogati, ha carattere meramente dichiarativo, in quanto diretta ad accer tare le �condizioni di legge per il sorgere del diritto potestativo alla retrocessione, donde la necessit� della ulteriore pronuncia di retroces sione del bene all'espropriato. Tutto ci�, del resto, risulta in modo evidente dal testo dell'art. 63, �<;>ve sono previste due distinte domande da parte dell'espropriato: la prima diretta a far dichiarare la decadenza della dichiarazione di p.u.; la seconda diretta ad ottenere la restituzione del bene. Ed in tali sensi si � gi� espressa questa Corte in altra precedente sentenza (Cass., sent. 2194 del 1957), giustamente osservando che la stessa pronuncia di decadenza della dichiarazione di p.u. si spiega attraverso la considerazione che, nei casi previsti dall'art. 63, quest'atto . . fondamentale del procedimento espropriativo non ha avuto l'esito pre IIvisto dal legislatore, cosicch� se ne prevede la decadenza " come pronuncia preliminare a quella della retrocessione �. PARTE I, SEZ. m, GIURISPRUDENZA CIVILE 913 E, se cos� �, non pu� approvarsi l'affermazione della resistente che, nella ipotesi prevista dal citat-0 art. 63, il diritto alla retrocessione sorge dalla preliminare pronuncia della decadenza della dichiarazione di p.u., mentre, come si � detto, da tale pronuncia sorge solo il diritto potestativo di chiedere la retrocessione, che si attua solo con la pronuncia costitutiva del giudice, che ritrasferisce il bene dall'espropriante alf espropriato. N� il ragionamento pu� essere diverso, nella ipotesi in cui sia la stessa Amministrazione a porre nel nulla l'efficacia della dichiarazione <li pubblica utilit�, poich�, anche in questo caso, � la sentenza che opera il trapasso del bene e che fissa il momento del passaggio di propriet�. Invero, dal momento in cui la Pubblica Amministrazione pone nel nulla la precedente dichiarazione di pubblica utilit�, sorge, bens�, nelf espropriato il potere di chiedere la retrocessione, ma non l'obbligo alla prestazione da parte della P.A., e ci� a differenza di quanto avviene ne! casi citati dalla ricorrente (es. risoluzione di un contratto in forza di clausola risolutiva espressa), in cui l'obbligo preesiste alla richiesta e I'esercizio del diritto potestativo si attua attraverso la pura e semplice volont� del titolare del �diritto stesso. La tesi, invero, secondo cui, perfezionandosi il diritto potestativo alla retrocessione e l'obbligo dell'Ente espropriante a trasferire il bene nel momento in �cui il titolare del diritto manifesta la sua volont� in tal senso, prescinde dalla considerazione che, se una tale manifestazione di volont�, debitamente notificata, vale a togliere all'espropriante la -disponibilit� dd bene da retrocedere, non gliene toglie ancora la propriet�, la quale, salvo diverso accordo fra le parti, passa all'espropriato solo attraverso la pronuncia v�era e propria di retrocessione (Gass., sent. 2194 del 1957). A ci� si aggiunga che il trasferimento degli immobi).i espropriati � subordinato al pagamento di un prezzo, ragguagliato al valore venale dei beni da retrocedere, da determinarsi {in mancanza di accordo fra le parti) al momento della pronuncia giudiziale, che opera il trasferimento. E, se la valutazione va fatta in relazione alla data della sentenza, <X>s� come il prezzo di qualsiasi vendita viene giuridicamente ed economicamente determinato al momento in cui la vendita stessa si verifica, .� proprio perch� prima della pronuncia giudiziale non sussiste alcun .concreto obbligo di procedere alla retrocessione, n� sarebbe, per conseguenza, configurabile una responsabilit� per mora dell'espropriante. Concludendo, quindi, si pu� ben affermare, in conformit� alla p~e< XJrsa giurisprudenza, che la retrocessione va pronunciata dal giudice .con sentenza di carattere costitutivo, che determina un nuovo trasferimento coattivo dell'immobile a favore dell'espropriato, con efficacia RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 914 ex nunc, sia quando la decadenza della dichiarazione di p.u. sia dichiarata dal giudice, sia quando, come nella specie, sia dichiarata dalla stessa Amministrazione. In ognuno dei casi ,considerati, � sempre la sentenza del giudice, che segna il momento finale e giuridicamente rilevante della fattispecie -:~ restitutiva dei beni espropriati. La Corte d'Appello ha, invece, violato tale principio, valutando i beni in. questione alla data della doma11da (24 maggio 1955), anzich� a quella della pronuncia:, in contrasto con la natura costitutiva (da essa stessa �affermata) della sentenza che pronuncia la :retrocessione. ( Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 giugno 1964, n. 679 -Pres. Politin~ -E8t. De Capua -Manca (avv. Gelas) c. Ministero Turismo {avv. Stato Faranda). Alberghi � Vincolo alberghiero � Diritto di prelazione ex art. 4, r.d. n. 1298 del 1938 -Presupposti � Diniego di concessione del mutamento della destinazione alberghiera � Effetti. (r.d. 16 giugno 1938, n. 1298, art. 4). L'esercizio del diritto di prelazione ai sensi delfart. 4 del r.d. n. 1298 del 1938, pur essendo .U risultato dYi una valutazione dis:crezioruile, presuppone fesi8tenza di un ente o persona -a favore dei quali la prelazione pu� essere esercitata -che intenda acquistare o prendere in locazione fedificio ed abbia P11esentato apposita .manza, assicurando di mantenere per almeno dieci anni la (/;est.inazione alberghiera. Pertanto il rifiuto del Ministero di concedere il.mutamento della destinazione non comporta nessun obbligo di iniziare U procedimento pl1Bvisto dalla� legge n. 1392 del 1936, specie quando non esiste nessuna domanda di persiana o ente a favore dei quali il di'ritto predetto pu� essere esercitato (1). (1) In tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 1952, n. 852, Il Consiglio di Stato, 1952, I, 1491; Sez. IV, 23 ottobre 1959, n. 1018, riv. cit., 1959, I, 1331 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 17 giugno 1964, n. 785 -Pros; :�P-On'-� stina -E8t . .Laudi -Papandrea (avv. Veutro) c. Ministero Interno {avv. Stato Terranova). Impiego pubblico � Impiegati dello Stato � Lesioni ed infermit� Equo indennizzo -Pensione privilegiata -Compatibilit�. Impiego pubblico � Impiegati dello Stato -Lesioni ed infermit� -� Equo indennizzo -Presupposti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 916 Impiego pubblico -Impiegati dello Stato -Lesioni ed infermit� Equo indennizzo -Menomazione verificatasi durante il rapporto di impiego -Indennizzabilit�. {t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 68, comma 8; d. P.R. 30 maggio 1957, n. 686, art. 51; I. 6 marzo 1950, n. 104). La natura della pensione privilegia-va e la natura delfequo indennizzo sono d!iveroo, consistendo la prima neil particolare diritto patrimoniale che raccettoizione del rapporto di impiego fa sorgere nell'.impi, egato {e che si q'U(J)lifica specificamente quando causa iN risoluzione del rapporto sia una invalidit� oagionata da ragioni di servrizio) e la seconda in una riparazione dei rifiessi dannosi che la menomazione "fWica pu� avere neZZ'ulteriore vitia di relazione dell'infortunato: trattamento di quiescenza prfoilegiato ed equ0 indennizw sono pertanto compatibui (1). L'equo indennizzo pu� essere coooesso anche se fimpiegato, collocato .in aspettativa per finfermit�, non abbia ripreso servizio al termine �"' dii tale periodo (2). � indennizzabile, ai sensi delfart. 51 t.u. n. 10 del 1957, l:ai menomazione che, dando carusa aUa risoluzione del rapporto di impiego, deve essersi indubbiamente verificata in costanza di essa (3). (1-3) Esatta applicazione dei principi che riguardano la natura della pensione privilegiata e quella dell'equo indennizzo, come si desumono dalle norme contenute nel t.u. n. 10 del 1957; cfr. sulla prima massima Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 1962, n. 6833, oro amm., 1963, I, 211; si deve tuttavia rilevare che rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti tutte le questioni attinenti alla liquidazione, .mentre ne esulano le questioni relative al rapporto di impiego (ivi comprese quelle della legittimit� dei provvedimenti di cessazione dal servizio) che -~: :rientrano nella competenza dl Consiglio di Stato: v. Sez. Un., 3 luglio 1963, n. 1793, Foro it., 1963, I, 2302; Corte Conti, 30 novembre 1961, Il Consiglio di Stato, 1962, II, 354. I provvedimenti concessivi o negati di equo indennizzo, in quanto relativi a rapporto di impiego, rientrano pure nella competenza del Consiglio di Stato, cfr. Corte Conti, Sez. I, 13 giugno 1962, n. 9, F01'o amm., 1962, III, 100. Sulla seconda e terza massima cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 8 novembre 1960, n. 936, ivi, 1961, I, 105. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8luglio1964, n. 936-Pre8. De Marco -Est. De Marco -Societ� San Giorgio (avv. Garibaldi e Romanelli) c. Ministero Difesa Marina (avv. Stato Cavalli). Guerra � Contratti di guerra -Contratto non ancora definito - � Controversie -Termine ai sensi dell'art. 10, d.l. n. 774 del 1948 -Applicabilit�. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 917 Guerra -Contratti di guerra -Revisione di prezzi -Contratto completamente eseguito -Istanza di revisione -Inammissibilit�. (d.l. 25 marzo 1948, n. 674, art. 1510; 1. 24 ottobre 1949, n. 810, art. 4). Il termilne di 180 giorni stabilito dalr art. 10 d.l. n. 614 del 1948 non pu� essere considerato sostitutivo dei termini, previsti in contratti di guerra e gi� scaduti, bens solo di quelli ancora pendenti, e cio� inerenti a diritti e ad azioni che potevano ancora essere fatti valere {l). Rispetto ai contratti, completamente eseguiti prima dell'8 sett�mbre 1943, la revisione dei prezzi resta esclusa a causa della mancata presentazlone, nei termini contrattuaJmente stabiliti della denuncia dei fatti che potevano dare luogo alla revistone stessa e della relativa istanza (2). � (1-2) Sulla nozione di contratto di guerra non ancora definito, in relazione al quale sussiste la competenza del Commissario, cfr. Sez. Un., 28 dicembre 1957, n. 4771, Foro it. mass., 966, con nota di giurisprudenza; sulla inammissibilit� della istanza di revisione dei prezzi, proposta al Commissario, qualora il prezzo, con apposito negozio di accertamento, sia stato riconosciuto e determinato dalle parti del suo preciso ammontare, cfr. Sez. Un., 4 marzo 1963, n. 1103, riv. cit., 1963, 320; sulla �competenza del Commissario cfr. Sen. Un., 4 luglio 1962, n. 1712, riv. cit., 1962, 517. CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 8 luglio 1964, n. 938 -Pres. De Marco -Est. Napolitano -Sincini (avv. Lemme) c. Ministero Sanit� (avv. Stato Agr�). Giustizia .amministrativa -Interesse a ricorrere -Violazioni delle norme riguardanti i poteri di vigilanza -Fattispecie Difetto di interesse. � inammissibile per difetto di interesse il ricorso giurisdizio'l1!(.lle al Consiglio di Stato, con il quale, a tutela di un interesse individuale connesso a rappo'lt.i derivanti darla stipulazione di un contratto di mutuo tra il ricorrente e una societ� di cui � quotista un socio investita della quaUt� di dJirettore generale della C.R.I., si assume la violazione delle norme riguardanti il 11egi'me disciplinare dei pubblici imp1iegati, nonch� i poteri di vigilanza attribuiti al Ministero della Sanit� suU'attivit� dell'Ente (1). (1) Massima esatta. Non si rinvengono precedenti. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 918 CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 21 luglio 1964, n. 980 -Pres. De Marco -Est. Meregazzi -Allemanti (avv. La Torre), c. Medico Provinciale di Torino (avv. Stato Lancia). Farmacie -Bando di concorso per sedi farmaceutiche -Definitivit�. (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 357; reg. 30 settembre 1938, n. 1706, art. 2). Ha carattere definitivo il provvedimento col quale ~autorit� sanitaria provinciale bandi8ce un concorso per sede farmaceuUca (1). (1) Il Consiglio di Stato � ormai decisamente orientato ad affermare la definitivit� del provvedimento che bandisce un concorso per sede farmaceutica in conformit� all'orientamento indicato con la decisione dell'Ad. Plen., 6 febbraio 1959, Il Consiglio di Stato, 1959, I, 125. Su tale questione cfr. GARGIULO, In .tema di definitivit� del bando t.U coni. corso per conferimento di sede farmaceutiche, retro, 121. CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 29 settembre 1964, n. 1066 -Pres, Gallo -Est. Fortini -Falvella {avv. Carsana) c. Prefetto Napoli (avv. Stato Ricci). Atto amministrativo -Ordinanze sindacali urgenti e contingibili � Natura � Impugnativa � Ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale all'G.P.A. � Alternativit�. (t.u. c.p., n. 383 del 1934, art. 5; t.u. c.p. n. 148 del 1915; t.u. sulla G.P.A., art. 6). I :prwvediment;i contingibili urgenti adottati dal Sindaco nelfa veste di ufficiale di Governo,� non sono definitivi, ma suscettibili di essere impugnati alternativamente in via gerarchica con ricorso al Prefetto e mvia giurisdJizionale con ricorso alla G.P.A. {l). (1) Giurisprudenza pacifica: cfr. Sez. V, 7 novembre 1958, n. 847, Il Consiglio di Stato, 1958, I, 1306; Sez. V, 21 dicembre 1956, n. 1127, ivi, 1956, I, 1454; ma il carattere della definitivit� pu� non ritenersi pacifico: cfr., per tutti, GARGIULO, I provvedimenti di urgenza, Jovine, 1953, 60. I CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 22 gennaio 1964, n. 32 -Pres. Breglia -Est. Russo -Ospedali Psichiabici di Torino (avv. Ghia e Comba) c. Ministero P.I. (avv. Stato Casamassima). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 919 Demanio � Demanio artistico e storico � Beni di propriet� degli Enti indicati nell'art. 4, 1. n. 1089 del 1939 -Inclusione in appositi elenchi � Necessit� di interesse particolarmente importante � Effetti � Interesse all'impugnativa da parte dell'ente � Sussistenza. Demanio � Demanio artistico e storico � Piano regolatore generale � Piano particolareggiato sottoposto all'esame del ministero P.I. ed-approvato -Esercizio del potere previsto dall'art. 21, I. 1089 del 1939 ~ Ammissibilit�. (1. 1� giugno 1939, n. 1089, art. 21). I beni dli propriet� degli enti indlicati nelfart. 4 l. n. 1089 �e,l 1939 sono soggetti alla disciplina della legge stessa per il solo fatto di rientrare oolla categoria delle cos,e di cui allart. 1, ma devono tuttavia essere inclusi in appositi elenchi, dia compilarsi a cura dei rappresentanti dJegU enti medesimi e, in mancanza, <!ufficio da parte del Mif1-i� stero dellla p.i. La notifica di interesse particolarmente importante prevista dalla predetta norma P'er lei cose di propriJet� private -che sia stqta fatta nei confronti dei beni pre<kt:U, produce refficacia che � propnia deZratto di inclusione nell'.elenco e pertanto lente pubblico ha interesse al suo _annullameinto (1). La esistenza dJel piano .regolatore generale non preclude resercizio dJel pot;e.re attribwito al Ministro della p.i. di prescrivere distanze ' I e misure o altni vincoli ai sensi dell'art. 21 della l. n. 1089, anche quando sila stato approvato il piano particolareggiato preventivament�e sottoposto aliesame dello stesso Ministro (2). II CONSIGLIO DI STATO, S~z. IV, 14 febbraio 1964, n. 57 -Pres. Polisti. Da -Est. Landi -Gallotti (avv. Raggi) c. Ministe\ro LL.PP. {avv. Stato Gentile) e Comune di Portofino (n.c.). Piano regolatore -Interferenza fOn vincoli paesistici gi� esistenti -Atti di concerto col Ministero della p.i. -Necessit� Limiti. Piano regolatore � Interferenza con vincoli paesistici gi� esistenti -Atto di concerto -Partecipazion� del Direttore Generale delle Belle Arti al Consiglio Superiore dei LL.PP. Irrilevanza -Parere espresso dalla Commissione ai sensi degli artt. 24 e 26 r.d. n. 357 del 1940 -Presupposti. (1. 29 giugno 1939, n. 1427, art. 12; I. 17 agosto 1947, n. 1150, art. 16; r.d. 3 giugno 1940, n. 357, artt. 24 e 25). 9 1 RASSEGNA DELL AVVOCATURA DELLO STATO 920 Ai sensi della norma racchiusa neliart. 12 l. 29 giugno 1939, n. 1497 -la qual,e non � stata abrogata daZtan. 16, secondo oomma, l. 17 agosto 1942, n. 1150 -i piani regolatori generali (ed anche i piani particolareggiati, ai quali iart. 16 espressamente si riferisce) devono esser.e approvati ~ concerto ool Ministero della p.i. quando gi� esistono ool temtorio comunale vincoli paesistici sui quali le previsioni dei piani comunque interferlsoono (3). I fini avuti di mira dal legislatore ool prescriver.e tatto di concerta �ol Ministro detta p.i. non possono ritenersi soddisf"atti con la partecipazione .d!& Direttore Ge.nera1e delle Belle Arti al Consiglro Superiore c:ki Lavori Pubblici, che, in sede di formazione del piano regolatore� emana un parere .non vincolante (4). TYaltra parte i.avviso delle Commissioni ai sensi degli artt. 24 e 26� r.d. 3 giugno 1940, n. 357, viene espresso aUorch� si deve prooedere non in sede di approvazione del piano regolatore, ma in via autonoma della formazione, approvazione o modificazione del piano paesistico (5). III CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 13_ maggio 1964, n. 498 -Pres. De Marco -Est. Urcioli -Centerbe (avv. Dedin) c. Ministero dei LL.PP. (avv. Stato Vitucci) e Comune di Loreto (n.c.). Piano di ricostruzione -Vincoli -Vincoli paesistici gi� esistenti Interferenze -Approvazione da parte del Ministero p.i. -Necessit� -Modifica 'dei vincoli paesistici -Congrua motivazione -Necessit�. (l. 29 giugno 1939, n. 1497, art. 12). I vincoli per la turela paesistica, gi� esistenti in determinate zone, sono susoe.ttibtiU di essere modificati, in un momento successivo, da un pi;ano di ricostruzione, purch� tale piano sia subordinato all'approvazi�ne del Ministero della P.I., e sianw specificate le ragioni che giusti--ficano la modifica del' vincolo gi� esistente (6). (1-6) Coordinamento di competenze in tema di piani regolatori, piani paesistici e provvedimenti di imposizione di prescrizioni ex art. 21 I. n. 1089 del 1939. La decisione n. 32, con la seconda massima (sulla prima la giurisprudenza � costante: cfr. Sez. VI, 11 luglio 1962, n. 525, Riv. g.iur. ed., 1962, I, 1065, con nota), esamina i rapporti tra le due attribuzioni spettanti al Ministro della p.i.: l'una. prevista dall'art. 21 della I. 1� giugno 1939, n. 1089, che lo legittima ad imporre prescrizioni (distanze ed altre misure) dirette ad evitare danni alle cose immobili PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 921 I (Omissis). -Sostiene la difesa dell'Amministrazione che fimmobile in questione, in quanto appartenente ad un ente legalmente riconosciuto, sarebbe sottoposto o alla disciplina di cui alla legge 1� giugno 1939, n. 1089, .indipendentemente dalla sua inserzione negli elenchi di cui all'art. 4 (v. ultimo comma) o da una eventuale notificaiione, e, q�indi, ai sensi delfart. 11 della detta legge l'ente sarebbe in ogni caso tenuto a chiedere l'autorizzazione del Ministero della P.I. per la demolizione del fabbricato o per la sua modificazione o per il suo restauro. Il rili�vo � esatto, tuttavia, il provvedimento impugnato, di notifica dell'interesse artistico dell'immobile, non pu� considerarsi privo di di interesse. storico e artistico, indipendentemente dall'applicazione dei regolamenti edilizi e doll'esecuzione dei piani regolatori; l'altra prevista dall'art. 16, secondo oomrna della 1. 17 agosto 1942, n. 1150, che richiede l'esame preventivo del Ministero della p.i. sui piani particolareggiati nei quali siano compresi i predetti immobili; esamina altres� la efficacia e la interdipendenza degli atti p()sti in essere nel -l'eserciZio delle richiamate attribuzioni, e si pronuncia nel senso della completa aut.onomia. La questione ora accennata, per la sua organica ed esatta soluzione, anche se trattata da precedenti analoghe decisioni, offre loccasione per qualche commento che tenga conto delle fonti legislative, succedutesi nel tempo, e precisi la posizione reciproca degli organi che esercitano le diverse attribuzioni, ponendoli su piani indipendenti. Allorch� l'indagine verr� esaurita, la soluzione potr� essere riferita sia �al caso esaminato dalla decisione, sia ad altri casi nei quali,. nella materia ora trattata, si riscontrano analoghe interferenze tra le attribuzioni esercitate da uffici dell'Amministrazione della p.i. in sede autonoma (ad es, redazione di piani territoriali paesistici) ovvero in collaborazione con altri uffici dello Stato o con enti diveni (ad es. formazione del piano regolatore che comprende zone di interesse paesistico). Le attribuzioni che, per la tutela delle cose di interesse storico e artistico (successivamente sar� esaminata la disciplina delle localit� di interesse paesistico, prevista dalla 1. 21 giugno 1939, n. 1497), vengono esercitate dall'Amministrazione della p.i. (Ministro o Sopraintendente) fa sede di formazione ed esecuzione dei piani regolatori, variano a seconda delle leggi che si sono succedute. Le leggi, ormai abrogate (1. 25 giugno �865, n. 2359, artt. 86 e segg.), che disciplinavano l'emanazione dei piani regolatori edilizi, limitati a parti dell'abitato, non prevedevano alcun intervento dell'Amministrazione della p.i., essendo quei piani rivolti a tutelare. le esigenze � della salubrit� e delle comunicazioni �. Qualche norma che accenna a tale intervento pu� invece ricercarsi nelle leggi �relative alla �tutela delle cose di mteresse storico e artistico. Infatti l'art. 14 della 1. 20 giugno 1909, n. 364, come risulta modificato dall'art. 3 della 1. 23 giugno 1912, n. 688, prevede che � nei luoghi nei quali si trovano monumenti ... , in caso di nuove costruzioni o di attuazione dei piani regolatori, possono essere prescritte dall'autorit� governativa le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinch� le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richieste dai monumenti st;essi �; e gli articoli 77 e 88 reg. 30 gennaio 1913, n. 863 dispongono che i progetti di piano regolatore ed ampliamento nei Comuni ove esistono immobili soggetti alle disposizioni della 1. n. 364, saranno 'trasmessi al Sopraintendente per le osservazioni opportune, e che nei regolamenti edilizi e nei piani regolatori e di ampliamento RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 922 alouna efficacia, avendo per iscopo quanto meno di accertare, con valore costitutivo, l'interesse artistico del bene medesimo ai fini della ulteriore tutela. In altri termini, se � vero che il bene -in quanto appartenente a un comune, a una provincia o a un ente legalmente riconosciuto � soggetto alla disciplina della legge per il solo fatto di appartenere alle cose di cui all'art. I, � altres� vero che lappartenenza a tali cose deve essere dichiarata attraverso l'inclusione del bene stesso nell'elenco descrittivo previsto dall'art. 4 (e, in mancanza, attraverso la compila- verranno stabilite, sentito il� Ministero della p.i., le norme necessarie per impedire danni ai monumenti, restando salva, in ogni caso, la facolt� del Ministro di imporre prescrizioni (distanze e altre misure) per evitare ;i danni stessi. Come rilevasi, quindi, anche se la legge organica sui piani regolatori nulla diceva circa l'intervento dell'Amministrazione della p.i., le leggi speciali sulle cose di interesse storico e artistico gi� prevedevano l'intervento di detta Amministrazione sia in sede di redazione di piani regolatori o di r�golamenti edilizi al fine di prescrivere misure per la tutela delle cose stesse, sia in sede di attuazione dei piani e regolamenti suddetti, facendo espressamente ~alva la facolt� del Ministro -ove le norme fossero insufficienti o non esistessero -di indicare distanze ed altre misure idonee. I rapporti tra le attribuzioni da esercitarsi sia contemporaneamente dal!' Amministrazione della p.i. in sede di formazione dei piani regolatori, sia successivamente in sede di attuazione, erano disciplinati dalle leggi sopra riportate, ormai abrogate, in modo da dissipare qualsiasi dubbio circa la loro incompatibilit�. La questione � -ma solo in apparenza -pi� complessa, allorch� si esaminano le altre leggi, �tuttora in vigore, che si sono succedute in materia. La legge 1� giugno 1939, n. 1089, all'art. 21, riproduce con una formulazione pi� esatta le attribuzioni previste nei citati artt. 14 e 80 e dispone che il Ministro della p.i. ha la facolt�, di imporre prescrizioni idonee ad evitare danni alle cose di interesse storico e artistico, precisando, al secondo comma, che l'esercizio di tale facolt� � indipendente daJl' applicazione dei regolamenti edNizi e dal,l'esecuzione dei piani regolatori. La successiva legge urbanistica, 17 agosto 1942, n. 1150, all'art. 6, prevede che i piani particolareggiati, nei quali siano comprese cose di interesse storico e artistico, siano sottoposte, prima dell'approvazione, al Ministero della p.i. :il: evidente, per�, che codesta norma, anche se successiva alla 1. n. � 1089, non ha inteso abrogare, n� comunque limitare la facolt� di imporre prescrizioni ex art. 21 cit. Si tratta, invero, di norme che operano su piani diversi e tutelano interessi diversi: il piano particolareggiato, dando attuazione al piano regolatore, tutela l'interesse pubblico urbanistico per lo sviluppo e l'espansione dell'abitato e perci� rende concrete le direttive, indicate in quest'ultimo piano, le quali riguardano le vie di comunicazione stradali e ferroviarie, in relazione alla sistemazione dello sviluppo dell'abitato, per soddisfare le esigenze del traffico, dell'igiene e del pubblico decoro, la divisione in zone dei territori, con precisazione di quelle destinate �all'espansione dell'aggregato urbano, le aree destinate a formare spazi di uso pubblico, le aree destinate alla costruzione di scuole, chiese;. il provvedimento d'imposizione di prescrizioni ex art. 21 riguarda unicamente le cose di interesse storico e artistico, e tutela perci� soltanto codesto interesse pubblico specifico. Di conseguenza, anche se il Ministero interviene in sede di formazione del piano particolareggiato, esprimendo il suo avviso, ci� non esclude; n� � in contrasto con la facolt� riconosciuta al Ministro di imporre prescrizioni ex art. 21. PARTE I, SEZ. IY, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 928 zione coattiva dell'elenco ex art. 58). L'art. 4, ai fini di una pi� rigorosa tutela, mn l'u.c. ha voluto precisare che, anche mancando f inclusione nell'elenco, il bene � ugualmente soggetto alla disdplina della legge, ma ci� non significa che l'applicazione di tale disciplina prescinda dall'accertamento dell'appartenenza del bene alla categoria prevista dall'art. 1 significa solo che tale accertamento pu� farsi in qualsiasi momento, anche al momento dell'applicazione delle norme di tutela. Ora, se il Ministero della P.l. con una prassi che da questo Consiglio di Si osservi, qui, che l'avviso � richiesto anche perch� lAmministrazione si esprima, sull'applicazione delle direttive che il piano particolareggiato, attuando il piano regolatore, contiene in relazione a zone soggette a speciali vincoli (tra le quali rientrano appunto le zone sottoposte alla disciplina della I. n. 1089), senza assorbire, e quindi annullare il potere previsto dall'art. 21 e da esercitarsi in relazione a beni singoli e per situazioni particolari, che, per il loro carnttere locale e contingente, possono essere in contrasto con le direttive gi� condivise dal Ministero. :Il:: ovvio per� che la interferenza tra le diverse attribuzioni spettanti all'Amministrazioni della p.i, sia in sede di piano particolareggiato sia in sede autonoma di provvedimento di imposizione di prescrizioni non ha ragione di porsi laddove il piano non sia stato ancora predisposto o non .sia divenuto efficace {in tal senso: Cons. Stato, Sez. VI, 24 giugno 1959, n. 455, Il Co118iglio di Stato, 1959, I, 929). Ancora in tema di piano !l"egolatore, si deve accennare alle attribuzioni. esaminate dalle decisioni n. 57 e n. 498 e spettanti al Ministero della p. i. di intervenire in sede di approvazione, laddove il piano comprende immobili con. carattere di bellezze naturali (1. 21 giugno 1939, n. 1497). La disciplina legislativa, �, al riguardo, pi� precisa. Essa, infatti, prevede che l'approvazione �4ei piani regolatori e di ampliamento dell'abitato venga data ai fini della legge n. 1427, di concerto con il Ministero della p.i. (art. 12 legge cit.; art. 45, 1. n. 1150) e che i piani particolareggiati -ti quali comprendano immobili sog �getti alla tutela della legge, n. 1497 -siano preventivamente sottoposti al Ministero della p.i. (art. 16, 1. n. 1150). Si tratta, nel primo caso di un atto di concerto, che consiste in un accordo preliminare da realizzarsi al momento dell'approvazione del piano regolatore; nel secondo caso di un parere obbligatorio per l'approvazione del piano particolareggiato. In entrambe le ipotesi restano salvi i poteri attribuiti, in sede autonoma, alla Amministrazione della p.i., e cio� i poteri: di disporre un piano territoriale pae~istico (1. 1497, art. 5) (esigenza, questa, che pu� sorgere e soddisfarsi sia prima dell'emanazione del piano regolatore, il quale pertanto � necessario e viene sotto-. posto al Ministero della p.i., sia dopo l'emanazione di detto piano, il quale, pur non interessando al momento della sua �formazione immobili con carattere di bellezze !llaturali, deve essere sempre sottoposto al Ministero); di inibire e sospendere lavori pregiudizievoli alla tutela del paesaggio (art. 8) (entrambi di competenza del Mini-. stero); di esaminare e. pronunciarsi sui progetti di lavori da eseguirsi in localit� di interesse paesistico (di competenza del Sopraintendente). Si tratta invero del primo caso (intervento nella formazione dei piani, rego" latori, particolareggiati, di ampliamento) e nel secondo caso (formazione del piano paesistico, inibizione di lavori, esame di progetti) di poteri che, pur se concorrenti, sono tra di loro funzionalmente indipendenti: nel primo caso rientrano nella competenza statale, da esercitarsi, insieme con quella spettante ad altri uffici o ad altri enti, nella fase preparatoria dei piani, a tutela dell'interesse pubblico RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 924 Stato � stata ritenuta illegittima (ma, nella specie, manca un'apposita doglianza), fa ricorso al provvedimento di notifica ex art. 3 (cio� a un provvedimento che la legge ha voluto riservare alle cose di propriet� privata) anche per i beni di propriet� dei comuni, delle provincie e degli enti riconosciuti, il provvedimento che ne scaturisce produce refficacia che � propria delfatto di inclusione nell'elenco ex art. 4 o, quanto meno, accosta in maniera irrevocabile che il bene anzidetto appartiene alla categoria delle cose di cui ali'art. 1 della legge. Sotto tale profilo urbanistico; nel secondo rientrano nella competenza esclusiva statale a tutela del l'interesse pubblico del paesaggio. Non vi � dubbio, per�, che, pure ammessa l'indipendenza funzionale degli accennati poteri, un piano paesistico che sia in contrasto con le direttive indicate !llel piano regolatore e gi� condivise dal Ministero della p.i., deve essere con gruamente motivato t(Cons. Stato, Sez. I, parere 27 marzo 1962, n. 146); un piano regolatore, che sia predisposto in localit� di interesse, paesistico, deve essere ema nato di concerto col Ministero della p.i., il quale tuttavia pu� modificare un pre cedente piano paesistico (Cons. Stato, Sez. IV, 1� febbra.io 1961, n. 60, Riv. giur. ed., 1961, I, 314; SANDULLI, Competenza e coordinamento delle competenze nella pianifiqazione urbanistica territoriale e in quella comunale generale, Riv. giur. ed., 1961, Il, 155); i provvedimenti adottati dagli organi del Comune in applicazione del piano regolatore devono uniformarsi alle prescrizioni date in linea generale (piano paesistico) o per casi singoli (approvazione progetti) dall'Amministrazione della p.i. (Cons. Stato, S�z. V, 29 novembre 1957, n. 1054, Riv. cit., 1958, I, 261; Sez. IV, 17 aprile 1962, n. 327, riv. cit., 1962, I, 627). In definitiva, il Ministro della p.i., allorch� esercita i poteri ex art. 21 1. 1089 ed i poteri ex. art. 8 e segg. I. 1497, ed il Sopraintendente, allorch� esercita i poteri ex artt. 7 e .segg, I. 1497, non sono affatto vincolati n� dall'avviso preli, minare espresso in sede di approvazione del piano particolareggiato, n� dall'ac cordo raggiunto in sede di emanazione del piano regolatore. Entrambi non subiscono alcun vincolo anche se si considera che talvolta l'appro vazione del piano particolareggiato � preceduto da un parere che vien dato da una commissione di cui fanno parte funzionari della stessa Amministrazione della p.i. o componenti del Consiglio Superiore delle Belle &:ti (cos� ad es. prevede la I. 24 marzo 1932, n. 1355, per il piano regolatore di Roma) e che la compilazione del}' elenco degli immobili con carattere di bellezze naturali � fatta da una Commissione composta da funzionari della stessa amministrazione (ad es. il Sopraintendente ai monumenti: art. 2, 1. 1497). Conforta la conclu.sione ora raggiunta la nozione di organo collegiale, di cui siano componenti, come si � visto, in qualit� di rappresentanti, persone ohe siano funzionari dello Stato 1(ad es.. dell'Amministrazione della p.i.), i quali divengono rapp'resentanti di uffici dello Stato medesimo, e perci� portatori in seno al collegio dell'-interesse pubblico che tali uffici qualifica; ovvero persone che siano preposte ad uffici dello Stato (titolari di uffici); nozione che va esaminata sia dal profilo del legame che in seno al collegio deriva ai componenti per la loro origine, sia dal profilo del vincolo che fuori del collegio ad essi, ed alle Amministrazioni di cui fanno parte, discende dall'efficacia dell'atto collegiale. Dal primo aspetto va precisato che il componente non valuta l'interesse pubblico dell'ufficio collegiale (interesse primario), ispirandosi all'interesse particolare che egli rappresenta o cui presiede nell'esercizio delle sue funzioni (interesse PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 925 non si pu� disconoscere l'interesse dell'ente pubblico all'annullamento dell'atto impugnato, come in analoga fattispecie ha deci~o questo Consiglio {VI Sez., 11 luglio 1962, n. 525). (Omissis). -Col secondo moti~o il ricorrente deduce violazione dell'art. 10 della legge urbanistica o incompetenza per avere il Ministero disposto un vincolo in materia sottratta alla sua disponibilit� in quanto �con d.p.r. 6 ottobre 1959 (pubblicato sulla G.U. del 21 dioembre 1959) secondario), bens� valuta l'interesse primario dallo speciale profilo degli interes<>i rappresentati, � e cio� tenendo presenti tali interessi secondari, ma senza ispirarsi ad essi; svolge cio� le attribuzioni comprese nella sfera di competenza dell'ufficio -collegiale valutando l'interesse pubblico relativo e adeguandolo agli interessi che essi rappresenta: il componente intende tutelare solo codesto interesse pubblico, il _quale determina la valutazione che egli compie: in tali sensi, egli, nell'attivit� �che esplica in seno al collegio, subisce un .vincolo che deriva dalla sua origine, e cio� dalla veste di rappresentante o di titolare di uffici. � Connessa con tale rilievo � la questione �se gli effetti dell'attivit� del componente (rappresentante o titolare di ufficio) ricadano sul rappresentato (nella specie sull'Amministrazione della p.i.) ovvero direttamente sull'ufficio collegiale; e se, di conseguenza, il rappresentato sia vincolato dall'attivit� del rappresentante o dall'attivit� dell'ufficio collegiale ovvero non resti vincolato n� dall'una n� dall'altra attivit�. Il primo quesito viene risolto in base alla nozione di rappresentanza istituzionale, nel senso cio� che gli effetti dell'attivit� svolta dal rappresentante non ricadono sul � rappresentato ma direttamente sull'ufficio collegiale, avendo tale a:ttivit� gli� stessi effetti della medesima attivit� cos� come sarebbe stata � svolta dal rappresentato. Il secondo quesito viene risolto nel senso che il ra:ppresentante svolge nell'ufficio collegiale le attribuzioni comprese nella sfera di competenza del collegio, di cui � organo; Di conseguenza, l'attivit� che pone in essere rientrando in tale � �competenz� -ne c�stituisce esercizio e, come attivit� di organo, viene imputata al -collegio, in analogia a' quanto si � rivelato in genere per l'attivit� dell'organo che viene imputata� �alla persona giuridica. Ma essa non vincola i rappresentanti (nella specie Amministrazione della p.i.): non �, infatti, concepibile tra l'attivit� dell'organo, e perci� tra l'attivit� del collegio, e i rappresentanti una imputazione che vincoli questi ultimi. Una imputazione che vincolasse i rappresentanti costituirebbe una deroga al fenomeno proprio dell'attivit� dell'organo, e potrebbe essere ammessa solo se una disposizione legislativa espressamente la prevedesse. Resta ora da esaminare se i rappresentanti (ad es. il Sopraintendente) siano vincolati dall'atto collegiale {deliberazione adottata dalla commissione di cui all'art. 2, 1. n. 149). Se agiscono entro l'ambito del collegio, essi ne sono i componenti e, oome tali, sono vincolati a rispettare l'atto. Se invece agiscono al di fuori del collegio, non possono pi� ritenersi componenti e quindi vincolati a quell'osservanzi. (GARGIULO, I collegi amministrativi, 115). Non si pu� pertanto condividere la gforisprudenza del C�nsiglio di Stato lad: dove ritiene che le deliberazioni adottate da un organo collegiale (ad es. commissione composta ai sensi della 1. 24 marzo 1932, n. 355), Vincolino gli enti che in esso, per mezzo di delegati o di funzionari, sono rappresentati (a prescindere dalla questione se la I. n. 355 abbia creato per la citt� di Roma un ius singol<l'T'e -che 926 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO era stato approvato il piano regolatore generale della citt� di Torino. .; �' il quale aveva destinato la superficie su cui sorgono l'edificio attuale e i ., giardini annessi a risanamento e, in parte limitata, a pal'cheggio. La censura ha un duplice profilo, sostanziale e formale. Sotto il primo profilo il Comune deduce l'impossibilit� che le prescrizioni del piano regolatore possano essere modificate non solo dai privati ma . anche dalla p.a. che � tenuta al rispetto di esse; sotto il secondo profilo, richiamandosi ai principi propri della gerar.chia delle fonti, deduce l'impossibilit� che un decreto ministeriale, modifichi il contenuto di un decreto presidenziale, primo tra l'altl'o in ol'dine di tempo. Per dimostra:re l'infondatezza della censura occorre aver riguardo al contenuto sostanziale dei due provvedimenti piano regolatore generale e decreto di vincolo. Secondo l'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), il piano regolatore generale di un comune deve indicare la rete delle principali vie di comunicazione, la divisione in zone del territorio, con precisazioni di quelle destinate all'espansione dell'aggregato urbano, ed i caratteri e vincoli �di zona da osservare nell'edificazione; le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servit�, le aree da riservare a sede della casa comunale, alla costruzione di scuole e di chiese e ad opere ed impianti �di interesse pubblico in generale. I piani regolatori generali prescrivono, dunque, le direttive di . massima alle quali si debbono attenere i piani particolareggiati di esecuzione, i quali poi contengono la specificazione dei piani generali per la definitiva attuazione. E evidente che il piano regolatore pu� contenern anche delle prescrizioni precise in O!l'dine alla destinazione di aree, di volumi, alle �distanze, ma d� non impedisce l'esercizio, da parte del Ministero della p.i., dei normali poteri ad esso spettanti in base alla legge del 1939, poteri che hanno per oggetto la tutela dei I monumenti e delle cose d'arte, cio� un oggetto non considerato in sede di predisposizione dei piani regolatori generali. Del resto, come � stato I deroghi alle norme generali in materia di sistemazione edilizia -sul quale le disposizioni delle leggi n. 1089 e n. 1150 non avrebbero esercitato alcuna influenza; questione da risolversi, a nostro avviso, in senso negativo, come �, sia pure incidentalmente, precisato nella decisione, Sez. VI, 9 giugno 1953, n. 303, Il Consiglio di Stato, 1953, 584, la quale, in definitiva, esclude l'intervento del Ministro quando si tratta di varianti alle soluzioni urbanistiche del piano regolatore, ma lo ammette quando si tratta di migliorare la situazione ambientale o evitare danni ai complessi monumentali o archeologici: in tal senso pi� espressamente, Sez. VI, 8 febbraio 1956, n. 96, riv. cit., 1956, I, 204; 24 giugno 1959, n. 455, ivi, 1959, I, 929; e di recente 7 maggio 1963, n. 230, ivi, I, 230). U. GARGIULO PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 927� notato in Tecente decisione {v. VI Sez., 8 febbraio 1956, n. 96; 8 maggio 1963, n. 230: v. pure VI, 24 giugno 1959, n. 455), il fatto stesso che, in sede <li redazione dei piani particolareggiati, sia prescritto di sentire il Ministero della p.i. in materia di tutela ambientale, non ha mai fatto dubitare della persistenza nel Ministero stesso, anche dopo essere stato sentito in tale specifica sede, di fare uso, in epoca posteriore, dei generali poteri spettantigli in virt� della legge del 1939. Tali considerazioni servono a spiegare anche l'infondatezza del profilo formale della �censura; stante il diverso oggetto delle due determinazioni (decreto presidenziale che approva il piano regolatore generale e decreto ministeriale che sottopone a tutela un bene che, per il primo, dovrebbe essere destinato ad area pubblica), non pu� avere rilevanza la preminente efficacia formale del primo rispetto al secondo autonomo nella sua determinazione e avente di mira un interesse pubblico dal primo non considerato o qualora si tratti di piano particolareggiato) considerato in un momento diverso, in una visione dell' ambiente che pu� :successivamente modificarsi. -(Omissis). Il {Omissis). -L'articolo 12 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione dell� bellezze naturali, prescrive che " lapprovazione dei piani regolatori e di ampliamento dell'abitato deve essere impartita, quanto ai fini della presente legge, .di concerto -con il Ministero per feducazione nazionale� (oggi, per la pubblica istruzione). Tale disposizione, come ha gi� ritenuto la IV Sez. nella decisione 1� febbraio 1961, n. 60, deve ritenersi tuttora� in vigore, senza che si debba distinguere tra " piani generali � e " piani particolareggiati �, per i quali ultimi l'intervento del Ministero della Pubblica Istruzione. � espressamente prescritto dall'art. 16, comma secondo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con esplicito richiamo alla legge 29 giugno 1939, n. 1497. Tale ultima legge �considera infatti un istituto -il piano territoriale paesistico -la cui specifica disciplina non � assorbita dalla sopravvenuta' legge urbanistica, e le cui interferenze con la disciplina dei piani rego'" latori peTsistono, rendendo necessario, quando esiste il piano paesistico, il coordinamento tra l'azione amministrativa <lelle autorit� istituzionalmente a1l'una ed all'altra materia preposte. La legge :ael 1939 si riferiva ad uno stadio della legislazione urbanistica in cui, malgrado le disposizioni di varie leggi speciali, le norme generali e i piani particolareggati, dimodoch� la �disposizione dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942~ n. 1150, deve essere intesa come precisazione e chiarimento dell'art. 12 della legge del 1939, e non come manifestazione di volont� legislativa, rivolta ad esdudere il Ministero della p.i. dall'approvazione dei piani RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 928 regolatori generali, quando gi� esistano nel territorio comunale vincoli panorramici. Osserva peraltro l'Amministrazione resistente che in questo caso, diversamente da quello cui si riferisce la decisione dianzi citata, le prescrizioni del piano paesistico, lungi dall'essere derogate erano anzi rese pi� rigorose, come risulta dalla nota della Soprintendenza ai monumenti della Liguria 15 novembre � 1960, n. 5500, riprodotta nel parere dell'assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 17 novembre 1960, n. 2207. E perci� non sarebbe stato necessario il ooncerto col Ministero della p.i. La Sezione rileva che l'art. 12 della legge 26 giugno 1939, n. 1497, non dioe che i piani regolatori debbono essere approvati di concerto col detto Ministero quando contengano modificazioni dei piani paesistici, bens� �che tale concerto � necessario � quanto ai fini � della legge. E, del resto, anche l'art. 16 della legge urbanistica dispone l'intervento del Ministero della p.i. quando nei piani particolareggiati siano compresi immobili vincolati, e non soltanto quando i vincoli debbano essere modificati. Le disposizioni citate sono, in sostanza, norme attributive di competenza, che debbono essere osservate allorch� le previsioni di piano regolatore interferiscano con l'atto di imposizione di vincoli panoTamici, e che non possono essere derogate in base ad una casistica fondata sulla maggiore o minore incidenza dell'una sull'altra previsione. :il: opportuno considerare, d'altra parte, che il piano regolatore pu� non incideTe direttamente sul piano paesistico, e tuttavia contenere previsioni che hanno su di esso influenza; donde la pratica difficolt� di distinguere le ipotesi in cui sarebbe necessario, o meno provocare il concerto, in base ad una valutazione che, si noti, dovrebbe essere compiuta dal Ministero dei Lavori Pubblici, cio� da autorit� diversa da quella competente in materia panoramica,. con la possibilit� della moltiplicazione dei dubbi e delle conseguenti controversie giurisdizionali. N� si pu� ritenere che la tutela panoramica costituisca interesse subordinato e di minor rilievo rispetto alla disciplina urbanistica : vi � anzi una notissima norma della Costituzione, l'art. 9 cpv., la quale proclama che la Repubblica �tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della nazione �. I fini che il legislatore ha avuto di mira nel prescrivere il a concerto � �col Ministro della p.i. non si possono d'altra parte ritenere soddisfatti con l'assenso dato dalla Soprintendenza ai monumenti, che � organico periferico e subordinato; e nemmeno con la partecipazione del Direttore generale delle Belle Arti nel Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, poich�, come si � rilevato nella citata decisione, questi partecipa come semplice membro di un organo consultivo, a parit� di voti con altri, ed il parere del Consiglio Superiore non � nemmeno vin PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 929 colante. La prescrizione del concerto implica invece la partecipazione del Ministro della p.i., alla proposta rivolta al Capo dello Sta~o, e 1'assunzione, con la relativa controfirma del decreto, della responsabilit� ministeriale. La rilevanza costituzionale di tale partecipazione risulta tanto pi� certa, in quanto il Ministro della p.i. � l'autorit� specificamente preposta all'attuazione di fini, che una norma della Costituzione -il citato art. 9 -assume esplicitamente tra gli interessi perseguiti dallo Stato. ~ invece da escludere che il Ministro della p.i. nell'esprimere la propria adesione all'approvazione del piano regolatore, debba sentire il parere delle Commissioni consultive di cui agli artt. 24 e 26 del r.d. 3 giugno 1940, n. 357. Tale parere � previsto quando si debba procedere in via autonoma all'approvazione o alla modificazione del piano paesistico; ma non si vede la ragione di inserire in sede d'approvazione <li piano regolatore, dove interviene il parere dl Consiglio Superioce dei Lavori Pubblici, l'avviso della Commissione speciale �nominata volta per volta �, che dovrebbe essere manifestato, necessariamente, dopo eh il Consiglio Superiore ha deliberato il proprio voto. Si affiderebbe in sostanza ad una Commissione nominata con piena discrezio-nalit� dal Ministro della p.i ..una funzione di irevisione dei pareri di un organo che � tra i pi� elevati tra quelli investiti della funzione consultiva; e del resto, trattandosi di piano generale, trova piena applicazion- e l'art. 16 della legge 9 agosto 1954, n. 640, secondo il quale �il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sostituisce ogni altro parere di amministrazione attiva e corpi consultivi, salvo il parere del Consiglio di Stato�. -{Omissis). III (Omissis). -Dagli atti procedurali si rileva che: 1) con suo decreto n. 114 del 25 aprile 1953, il Ministero della p.i. sottopose al vincolo di oui all'art. 1 della legge n. 1497 del 1939 un vasto comprensorio circostante l'abitato della citt� di Loreto, nel quale erano inclusi anche alcuni suoli di propriet� delle ricorrenti; 2) in epoca non precisata, ma comunque successiva alla data di tale provvedimento, il Comune di Loreto adott� un proprio piano regolatore generale; 3) in pendenza dell'approvazione di tale piano, con decreto del Ministro dei LL.PP. n. 1433 del 20 dicembre 1959, il Comune di Loreto incluso nell'elenco di quelli tenuti a darsi il piano ricostruzione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1:402 del 1952; 930 RASSEGNA DELI:AVVOCATURA DELLO STATO 4) stante l'impossibilit� di addossarsi il relativo onere, detto Comune chiese che il piano di ricostruzione fosse redatto dal Provveditorato Regionale alle 00.PP. delle Marche; . .�.< ''@ 5) il relativo progetto fu quindi predisposto dalla Sezione urbanistica di tale Provveditorato ed approvato dall'apposito Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 24 febbraio 1959; 6) il 23 marzo successivo, il Consiglio comunale di Loreto adott� codesto piano e procedette alle necessarie pubblicazioni; restituendo quindi gli atti al Provveditorato, con le proprie deduzioni in ordine alle varie opposizioni, che, contro di esso, erano state proposte; 7) Il Comitato Tecnico Amministrativo, costituito presso il Provveditorato stesso, prese in esame le opposizioni delle ricorrenti rilevando in particolare che: a) i vincoli �di destinazibne a verde privato e di non edificabilit� si riferivano ad una zona che presentava un notevole interes.>e paesistico e che come tale era stata gi� vincolata dal Ministero della p.i.; b) i suoli soggetti ai suddetti vincoli dovevano considerarsi come altrettante aree di riserva per il futuro sviluppo urbanistico della citt�; e) il piano di ricostruzione era uno stralcio del piano rego~ latore generale gi� adottato dal Comune, ed aveva perci� una durata ben limitata nel tempo; d) non era da escludere, quindi, che tali aree potessero, in un momento successivo, essere utilizzate secondo i desideri dei proprietari. Per queste considerazioni, respinse dette opposizioni, ritenendole � � motivate da interessi contrastanti con i criteri posti a base del piano (parere n. 9937 dell'll luglio 1959); 8) anche la sesta Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. (voto ri. 1766 del 12 settembre 1959) si pronunci� per il rigetto di tali opposizioni, siccome Tivolte alla tutela di interessi privati; 9) il Ministero dei LL.PP. a sua volta dopo aver richiamato nelle premesse dell'avversato provvedimento (d.m. n. 6526 d�l 10 dicembre 1959) i suddetti pareri, respinge definitivamente le opposizioni delle signore Castelli, cos� motivando � i vincoli "di non edificabilit� e di destinazione a verde agricolo, ai quali gli interessati si oppongono, sono stati previsti -in accordo con il Ministero dela p.i. -per la tutela paesistica delle zone cui si riferiscono e che rivestono carattere di particolare interesse �. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA .931 Non � stato prodotto in giudizio il progetto del piano regolatore generale adottato in precedenza dal Comune e nel quale, presumibil mente, nessun particolare vincolo era previstio sulle aree in questione, dal momento �che il C.T.A. non escludeva, come si � detto, la possibilit� <li una successiva utilizzazione di suoli per uno edificatorio. A prescindere, comunque, �.al peso che voglia attribuirsi a questa specifica circostanza, non si possono non rilevare le notevoli perplessit� -dimostrate dal suddetto Comitato, in ordine �ai fini di interesse pubblico, che si intend�vano perseguire mediante l'imposizione di codesti vin coli, escludendo ed ammettendo allo stesso tempo la edificabilit� di tali suoli, che vengono infine considerati addirittura come una riserva <li aree, destinate a soddisfare il futuro sviluppo urbanistico della citt�. L'evidente vizio logico da cui risulta affetto il parere del C.T.A. noo pu� non ripercuotersi sulla regolarit� delfavversato provvedimento ministeriale, che esplicitamente lo richiama e sul quale, almeno in parte, si fonda. Tale provvedimento risulta poi affetto anche da vizi -suoi propri, e d� appare ancor pi� evidente ove si consideri.� che le . opposizioni prodotte dalle signore Castelli costituivano dei veri e propri rimedi giUrldici e che, pertanto, l'Amministrazione era tenuta a �prov vedere in ordine alle stesse con adeguata motivazione. L'Amministrazione resistente del resto non contesta la necessit� di specificare le regioni che l'hanno indotta a respingere le opposizioni suddette, anche se poi. adotta al� riguardo una motivazione che non pu� .non giustificare le censure proposte dalle signore Castelli con il terzo .motivo del ricorso principale ed il motivo aggiunto. Non � del tutto inopportuno ricordare prelimin�armente che la giu risprudenza di questo Consesso � orientata nel senso di ritenere illegit tima la sottoposizione, in sede di piano regolatore, di un'area a verde privato, �considerandolo come vincolo paesistico, se sulla stessa area il Ministro della p.i., nell'esercizio dei poteri conferitigli �con la legge n. 1497 del 1939, abbia gi� imposto un vincolo di minore estensione ed intensit� (decisione IV Sezione n. 327 del 1962). Ed anche quando ha riconosciuto che il vincolo paesistico sia suscettibile di essere modificato da un successivo piano urbanisUco, ha per� soggiunto che la validit� �di tale piano resta in ogni caso subordinata alla sua preventiva approvazione anche da parte �del Ministro della p.i., avvertendo che il roncerto fra i due Ministri dei LL.PP. e della P.I. non pu�. ritenersi sostituito o assorbito dalla partecipazione del DirettO!re Generale delle Antichit� e Belle Arti al Consiglio Superiore dei LL.PP. {decisione 1V Sezione n. 60 del 1961); � Poich� la presente controversia investe un piano di ricostruzione e la legge n. 1402 del 1951 non pone precisi limiti ai vincoli di zona che possono essere imposti con �questo particolare tipo di piani urbanistici, 982 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 11 Collegio ritiene che nella specie possa farsi concreta applicazione del secondo principio giurisprudenziale .sopra ricordato, il quale postula pur sempre per� l'esistenza di specifiche e concrete ragioni che possano aver indotto lAmministrazione a ritenere insufficiente il vincolo panoramico imposto in precedenza sulla stessa area e, conseguentemente, ad adotta:re altri e pi� radicali provvedimenti per il migliote conseguimento, della medesima finalit� di pubblico internsse. 'E 'evidente, infatti, che, in assenza di tali specifiche ragioni, obiettivamente valutate ed esaurierttemente enunciate, il piano di ricostru �zione non possa prevedere, ai fini della tutela paesistica di una determinata zona, limitazioni alla jus aedifocani/Ji, dei privati maggiori e pi� .penetranti di quelle che l'Amministrazione della p.i. abbia gi� ritenuto .di �imporre sulla stessa zona, sotto forma di vincolo paesistico, e che ,debbono quindi essere integralmente recepite nel piano di ricostruzione, ,adeguando ad esse le norme edilizie �d il rilascio delle relative licenze di costruzione. Nei termini in cui � stato redatto, l'impugnato provvedimento viene :invece, almeno per questa parte, a sovrapporsi contraddicendolo, a quello emanato in precedenza dal Ministro della p.i., senza peraltro fornire alcuna indicazione circa le ragioni che hanno potuto indurre un'altra Amministrazione statale ad affrontare �ex novo, e per di pi� con criteri diversi, quella stessa questione che doveva considerarsi gi� compiutamente risolta nella sede competente. � 'Manca infatti, in caso ogni motivazione al riguardo, non potendosi considerare tale quella ivi inserita e che non solo non contiene alcuna indicazione circa le sopraggiunte necessit�, che avrebbe potuto eventualmente giustificM"e un inasprimento del precedente vincolo paesistico, ma d� addirittura adito al dubbio che il Ministero dei LL.PP. abbia ritenuto di dover imporre il vincolo di non edificabilit� per il solo fatto che gli immobili in questione risultavano gi� compresi tra quelli soggetti alle prescrizioni della citata legge n. 1947. Se cos� �, � superfluo rilevare . come tale convinzione si fondi su un presupposto del tutto erroneo, in quanto la citata legge n. 1947 non si proponeva affatto di vietare ogni costruzione sulle aree considerate di particolare interesse paesistico, bens� solo di u disciplinare l'assetto dei complessi immobiliari interessanti dal punto di vista estetico e tradizionale o impedirne l'utilizzazione secondo criteri pregiudiziali per le loro speciali ca:ratteristiche �. -(Omissis). CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 10giugno1964, n. 465 -Pres. IYAvino -Est. Mastropasqua -Izzillo {avv. Fragola U.) c. Ministero p.i. (avv.. Stato Giorgio Azzariti). PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 933 I Impiego pubblico -Concorso -Rinuncia espressa o tacita alla nomina -Effetti. Impiego pubblico -Decadenza dalla nomina e decadenza dall'impiego -Presupposti. La rinuncia, espressa o tooita (concretantesi quest'ultima nella ingiustificata mancata assunzwne del sermzio nel termine indicato dal provvedirrum: to di nomina), costituisce una dichiarazwne di volont� negativa che impedisce la costituzione d!el rapporto di impiego (1). La ikcadenza dalla nomina e la d!eoodenza (e dimissk>ni volontarie) dallim'/}iego si pongono su '/}iani distint:V e diversi, perch� la prima non fa sorgere il rapporto di impiego, la seconda incide sul rapporto gi� costituito {2). (1-2) Giurisprudenza pacifica: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 higlio 1954, n. 554, Mass. giuris. Cons. Stato, 1932-1961, I, 960, n. 998; Sez. V, 12 luglio 1958, n. 628, riv. cit., I, 960, n. 997. CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 17 giugno 1964, n. 481 -Pres. Breglia -Est. Benvenuto -Portino {avv. Rodio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Petroni). Imposta di fabbricazione ~ Imposta di fabbricazione su materiale radiofonico -Controversie sulla determinazione della base imponibile -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. (d.l. 1� dicembre 1945, n. 834, art. 10). Le controversie relative alla dmerminazi,one della base imponibile (e cio� ae questa consista nel pu~zzo indicato nella fattura di vendita. rilosciam da~fesportatore ovvero nella somma indicata nella dichiarazione doganale ddl:impartat011e) esulano do!lla giurisdizione del Consi, glio di Stato, in quanto concernono resatta applicazione da darsi �a norme {nella specie allart. 10 d.l. n. 834 del 1945), senza lasciare alfAmministrazwne alcuna discreziondlit�, e verix>no pertanto su situazioni giuridiche configuraibWi come i diritti soggettivi (1). (1) Massima esatta: non vi � dubbio ohe la questione decisa non costituiva una controversia doganale che, per taluni aspetti, rientra nella competenza del Consiglio di Stato (r.d. 16 giugno 1924, n. 1054, art. 26) {cfr. di ;r�cente Cass. Sez: Un., 4 aprile 1964, n. 733, in questa Rivista, 1964, 844), bens� una controversia sulla imposta di fabbricazione. ��\ . 934 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 24 giugno 1964, n. 502 -Pres. Breglia -Est. Pezzano -Russo ed altri (avv. Cenzano) c. Banco di Napoli (avv. Guarino e Rocco), Ministero Finanze (avv. Stato Faranda). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato -Motivi -Motivi non dedotti nel ricorso gerarchico -Inammissibilit� -Motivi relativi a documenti non conosciuti al momento del ricorso gerarchico -Irrilevanza. (I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 3, primo comma; t.u. c. e p. 3 marzo 1934, n. 383, art. 5). Il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato deve dichiararsi imammissibile qualora i nwtivi siano diversi da quelli dedotti in sede gerarchioa. Non pu� ritenersi sufficiente, per superare� la questione di inammissibilit�, la circostanza che i nwtivi si fondino� su documenti non conoscfwfJV dal ricorrente allorch� propooo il rirorso gerarchico (1). {Omissis). -Preliminare ad ogni altra � findagine sulla ammissibilit� dei rioorsi. Come risulta dalla narrativa in fatto e oome � stato riconosciuto nella discussione orale dalla difesa del Banco di Napoli, tanto i motivi _principali quanto quelli aggiunti sono diversi dai motivi dedotti dai ricorrenti in sede gerarchica. Giova a questo proposito precisare che, pur avendo il Ministro delle Finanze deciso �con un unico decreto tutti i ricorsi gerarchici proposti contro l'iscrizione nell'elenco dei proprietari assoggettati a contributo di miglioria in relazione a la costruzione della funicolare Castellammare di Stabia-Monte Faito, nella narrativa in fatto del decreto {depositato nel suo testo integrale dall'Amministrazione) sono chiaramente precisati i motivi dei singoli ricorsi, in relazione� ai quali si -Oebbono intendere i singoli punti della motivazione in diritto. Per quanto riguarda il sig. Francesco Russo il suo ricorso, che per la sua genericit� sarebbe stato inammissibile, venne interpretato dalf Amministrazione come diretto ad opporre f illegittimit� della imposizione per tardiva notifica, interpretazione della quale non si duole il ricorrente. Non vi � quindi dubbio che i motivi dedotti in .sede giurisdizionale sono diversi da quelli proposti dai ricorrenti in sede geraTchica ed esaminati dal decreto ministeriale impugnato. (1) La decisione, con ampia e precisa motivazione, conferma la precedente giurisprudenza: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 febbraio 1962, n. 168, Mass. amm., 1962, II, 112, con nota di giurisprudenza. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 935 Questa situazione � stata lealmente riconosciuta nella. discussione orale dalla difesa� del Banco di Napoli, la quale peraltro sostiene che i motivi ora dedotti si dovrebbero considerare ammissibili, in quanto i vizi del provvedimento di imposizione del contributo in essi denunziati sono emersi solo dal deposito degli atti del procedimento, effettuato in questa sede dalrAmministrazine, ed erano pertanto ignoti ai ricorrenti al momento della proposizione dell'impugnativa in sede gerarchica. A proposito di questa tesi difensiva � anzitutto da osservare che tanto il ricorso giurisdizionale del Banco di Napoli quanto quello del sig. Russo e cointeressati sono stati proposti in relazione alla stessa documentazione conosciuta dai ricorrenti al momento della presentazione del ricorso gerarchico. Le argomentazioni della difesa del Banco varrebbero soltanto per i motivi aggiunti, che sono stati effettivamente dedotti in relazione alla documentazione prodotta in giudizio dall' Amministrazione ed in precedenza non comunicata ai ricorrenti. Ma la ammissibilit� dei motivi aggiunti presuppone quella del ricmso. Il ragia~ namento della difesa del Banco ricorrente, anche se esatto, non sarebbe applicabile alla fattispecie. Esso presupporrebbe infatti che nel ricorso fosse stato riproposto almeno uno dei motivi dedotti in sede gerarchica, e che quindi il ricorso stesso fosse ammissibile, solo in questo caso. si potrebbe discutere sulla ammissibilit� o meno dei motivi aggiunti. Invece, come si � visto sopra, tutti i motivi fatti valere in sede giurisdizionale sono diversi da quelli proposti nel ricorso gerarchico. Tuttavia, data l'indubbia delicatezza della questione, ritiene la Sezione opportuno un ulteriore approfondimento del problema, in relazione alla natura del ricorso gerarchico ed ai suoi rapporti ocn il ricorso giurisdizionale. Si deve, a questo proposito, in linea preliminare sgombrare il terreno da un argomento che la difesa del Banco di Napoli ha creduto di poter trarre dalla giurisprudenza in materia di ricorsi militari. I documenti caratteristici degli ufficiali e degli altri militari non vengono comunicati agli interessati nel loro testo integrale, ma solo in alcune parti, alle �quali .per espresse disposizioni legislative, � limitata l'impugnativa in sede gerarchica. Proposto poi ricorso giurisdizionale contro la decisione garar:chica, lAmministrazione, di propria iniziativa o per Ol'dine del giudice, spesso e:ffettua il deposito del testo integrale dei documenti caratteristici, dei quali in tal modo l'interessato pu� pren< lere conoscenza. In questo caso si ammette pa�il�camente che il ricorrente possa proporre con i motivi aggiunti eensure non dedotte in sede gerarchica. Ci� per� � una conseguenza del fatto che contro le rparti segrete dei documenti caratteristici non � ammesso il ricorso gerarchico, ma � consentita soltanto l'impugnativa giurisdizionale, impugnativa che pu� essere praticamente proposta solo dopo ehe, in sede di ricorso giurisdizionale contro la decisione gerar�chica, lAmministrazione, sponta 10 936 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO neamente od in . esecuzione di una pronuncia istruttoria, effettui il deposito del testo integrale dei documenti, la cui segretezza vien meno solo dinanzi alle esigenze di giustizia. Ben diversa � la situazione nel caso di specie. Qui si tratta di vizi di legittimit� degli atti del procedimento i qual, si risolvono in vizi del �provvedimento conclusivo, contro la cui deducibilit� in sede gerarchica non esiste alcun ostaoofo di natura legislativa. La soluzione del problema in esame deve quindi essere creata al lume dei principi generali sul ricorso gerarchico e sui rapporti fra esso ed il ricorso giurisdizionale. Il ricorso gerarchico d� luogo ad un procedimento contenzioso, anche se non giurisdizionale. Esso costituiva, nel sistema attuato dalla legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, il mezzo ordinario di tutela degli interessi legittimi contro gli atti della P.A. La legislazione successiva ha aggiunto, per una pi� effica,ce e sicurn tutela degli interessi dei cittadini, ai ricorsi amministrativi i rimedi giurisdizionali, ma non ha inteso n� annullare n� scemare di importanza i primi, anzi si � sforzata di renderli pi� efficienti. Il ricorso ' gerarchico, in particolare, continua ad avere una importanza grandissima sia perch� consente di eliminare in sede amministrativa un gran numero di controversie, con poca perdita di tempo e praticamente senza alcun dispendio per i privati e per la P.A., sia perch�, salvo i casi eccezionali nei quali la giurisdizione del Consiglio di Stato si estende al merito, costituisce l'unico mezzo con il quale' il cittadino pu� far valere l'inopportunit� o la iniquit� sostanziale del provvedimento o censurare la valutazione dei fatti compiuta dall'Amministrazione. Il carattere di istituto preordinato al fine di attuare la giustizia nell'amministrazione e la natura contenziosa del procedimento, risultano chiaramente dalle norme nelle quali il legislatore delinea la sb�uttura dl ricorso gerarchico. In particolare l'art. 3, comma primo, della 1. 20 marzo 1865, n. 2248. all. E, dettato per tutti i procedimenti amministrativi caratterizzati da contraddittorio e pacificamente applicabile al ricorso gerarchioo al quale espressamente si riferisce il capoverso dello stesso articolo, prescrive l'obbligo dell'Amministrazione di ammettere cc le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate � e di pronunziarsi cc con decreti motivati �, previo parere dei Consigli amministrativi che per i diversi casi siano dalla legge stabiliti �. L'art. 5 del t.u. sulla legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, afferma la necessit� del contraddittorio, attraverso l'obbligo dell'Amministrazione di mettere i controinteressi1:ti in condizione di svolgere le loro difesa, comunicando loro d'ufficio il ricorso o ordinando che a ci� provveda, mediante notifica, il ricorrente, e munisce di sanzione l'obbligo delfAutorit� adita d~ pronunziarsi in PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 937 un �ragionevole lasso di tempo sul gravame. Questi principi legislativi sono stati elaborati dalla giurisprudenza la quaJe ha tra l'altro riaffer mato e precisato la necessit� di una adeguata motivazione delle deci sioni gerarchiche, ha ribadito la deducibilit� in sede gerarchica di cen sure di merito (Sezione VI, 6 aprile 1960, n. 194) affermando il dovere dell'Anim�nistrazione di consentire al ricorrente, prop1io al fine della formulazione di motivi di merito, di prendere visione del provvedi mento impugnato {Sezione VI, 4 marzo 1964, n. 196), ha chiarito, in relazione all'analogia fra il procedimento sul ricorso gerarchico e quello giurisdizionale (Sezione V, 25 giugno 1960, n. 477), i limiti nei quali l'istituto della revoca degli atti amministrativi � applicable alle deci sioni gerarchiche, ha ritenuto le pronunzie sui ricorsi gerarchici suscet tibili di revocazione nelle ipotesi di cui agli artt. 395 c.p.c. ed 81 rego lamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato. Va messa in relazione con detti principi la giurisprudenza di questo Consesso, secondo la quale non � consentito di dedmTe in sede giurisdi zionale motivi di gravame non dedotti in sede gerarchica. Non � il caso di richiamare qui gli argomenti sui �quali tale giuri sprudenza si basa. Ritiene ra Sezione tuttavia, opportuno 1icordare che il giudizio amministrativo � un giudizio sulla legittimit� di un atto amministrativo, in relazione ai motivi dedotti dal ricorrente, e che, nel caso di impu gnazione �di una decisione gerarchica, il giudizio verte su un atto ammi~ nistrativo, il quale a sua volta ha avuto per oggetto il riesame della legittimit� e dell'opportunit� di un altro� atto, in relazione a determinate censure mosse dall'interessato (salvo il caso nel quale, sussistendone i presupposti, l'Amministrazione abbia, in sede dri esame del ricorso gerar .chico, esercitato i propri poteri di ufficio). Ammettendo la possibilit� di dedurre liberamente nuovi motivii nel procedimento giurisdizionale, quest'ultimo verrebbe ad avere un duplice oggetto, il provvedimento originario e la decisione gerarchica, e ver rebbero pratiqamente svuotate di wntenuto la perentoriet� dei termini per fa proposizione del gravame gerarchico nonch� l'importanza e le finalit� di quest'ultimo. :�: ora da esaminare se la regola sopra emanata sui rapporti fra motivi del ricorso gerarchico e di quello giurisdizionale debba essere osservata anche nel caso in cui i vizi di legittimit�-emergano da atti del procedimento amministrativo che non erano stati a suo tempo ' comunicati all'interessato. Dato che i vizi degli atti preparatori si risolvono in vizi de1l'atto oondusivo del procedimento, ritiene la Sezione che non si giustifichi una deroga al principio generale. D'altra parte una diversa soluzione porterebbe nell'ammettere la possibilit� che il giudizio amministrativo abbia per oggetto direttamente il provvedimento amministratiV& di 988 � RASSEGNA .DELL'AVVOCATURA DELLO STATO primo grado, inevitabilmente mettendo in discussione i presupposti teo rici del principio giurisprudenziale sopra illustrato. Naturalmente la conclusione alla quale ritiene la Sezione di dover pervenire non deve importare un pregiudizio per il cittadino. In un procedimento contenzioso, preordinato al fine dell'attuazione <lella giustizia nell'amministrazione, � esigenza elementare di giustizia che l'interessato sia messo in grado di esercitare il proprio diritto di difesa esaminando, salvo che si tratti�� di documenti riservati, non solo il provvedimento impugnato, ma anche gli atti preparatori di esso. Del resto nei procedimenti amministrativi caratterizzati da un contraddittorio (es. procedimento disciplinare, procedura di espropria zione per p.u.) la legge riconosce agli interessati il diritto di prendere visione degli atti del procedimento, queste norme sembrano espressione di un principio generale. � � inoltre da osservare che al procedimento sul ricorso gerarchico, data la natura e le finalit� del procedimento stesso, sono almeno in parte applicabili in analogica le norme sul giudizio amministrativo. In definitiva � da ritenere che colui che � leso da un provvedi mento amministrativo, il quale per la sua natura presupponga I'esple~ tamento di un procedimento, possa chiedere all'amministrazione di esaminare gli atti di quest'ultimo al fine di precisare le proprie censure in sede gerarchica. Ai fini del decidere {essendo pacifico che una tale istanza non venne nella specie presentata) non � il caso di approfondire se, dinanzi alla richiesta del privato, sussista un obbligo dell'Amministrazione di comu nicare i documenti anzidetti, dalla cui violazione, ove sia derivata una effettiva lesione del �diritto di difesa, �consegua l'illegittimit� della deci sione gerarchica;� ovvero se sussista semplicemente un onere, dall'inos servanza del quale derivi che il privato possa in via eccezionale ed a titolo di sanzione del comportamento dell'Amministrazione, dedurre in sede giurisdizionale, una volta ottenuta su ordine del giudice la comunicazione degli atti, anche motivi non proposti in s~de gerarchica. � certo per� che l'esigenza di adeguatamente tutelare i diritti di difesa del ricorrente in via gerarchica deve essere riconosciuta. � poi da osservare che, ove l'Amministrazione non abbia �comuni. cato spontaneamente gli atti preparatori e l'interessato non abbia chiesto di prenderne visione, la scoperta di un documento decisivo, in precedenza non conosciuto per causa di forza maggiore o per fatto dell' amministrazione, dal quale emerge un vizio di legittimit� del provvedimento in precedenza non conosciuto, e �quindi non dedotto nel ricorso gerarchico, potr� giustificare la proposizione .di una domanda di revoca: zJione della decisione gerarchica. In� base alle �considerazioni che precedono entrambe i ricorsi deb bono essere dichiarati inammissibili. -(Omissis). SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 giugno 1964, n. 1588 -Pres. Vistoso -Est. Di Mafo -P.M. Trotta (conf.) -Ugdulena ex Esattore Comunale {avv. Bono) c. Fallimento Sinopoli e Bellone (avv. Cavoli) e Ministero Finanze (avv. Stato Lancia). Esecuzione fiscale � Fallimento del debitore escusso � Espropriazione immobiliare eseguita dall'Esattore, � Deposito del prezzo alla Cassa Depositi e Prestiti � Controversie � Legittimazione passiva. Esecuzione fiscale � Esattore comunale � Realizzazione della pretesa tributaria � Azione es�cutiva � Titolare. Esecuzione fiscale � Fallimento del debitore escusso � Espropriazione immobiliare eseguita dall'esattore � Deposito del prezzo alla Cassa Depositi e Prestiti � Pagamento diretto all'Esattore � Estremi. Esecuzione fiscale � Esattore comunale � Realizzazione della pretesa tributaria � Escussione esattoriale � Fase relativa alla vendita dei beni pignorati � Natura. (r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401, artt. 5, 40, 56,. 73, 75). Ogni qualvolta non si controverta sulla validit� o regolarit� degli atti esecutivi delresattore o del ricevitore provinciale, o, comunque della responsabilit� dell'esattore o del ricevitore; per tJialazion� di norme della legge di riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, ma unicamente sul rimborso dJ.i somme per imposte riconosciute non dovute da decisione di giudice ordinario o amministrativo, si � fuori dalle preoisioni di cui agli artt. 5 e 75 di deitta legge che sanciscono, con la espressione a tutto rischio o pericolo, che l'esattore o il ricevitore devono subire tutti i rischi e le al@e della procedura da essi compiuta e conseguentemente della responsabilit� aU'oopo posta dall'art. 73 della legge stessa. In tali u'ftimi casi la legittimazione passiva in giudiizio spetta alI'Ente impositore (1). (1-4) L'esattezza delle statuizioni adottate dalla Corte di Cassazione nella sentenza in nota non pu� revocarsi in dubbio. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 940 Per effetto del rapporto di esattoria, fesattore � investito di tutti i poteri attribwiti GlfEnte impositore per quanto concerne la reaUzza zione della pretesa tributaria, divenendo, pertanto, titolare delfazione esecutiva a quel fine rivolta (2). Il prezzo ricaooto dalla vendita esattoriale di un immobile per dj{ib?J�to di irntpo'8ta diversa da quella fondiaria� va� depositato a:lla Cassa . Depo�siti e Prestiti per il conseguente giludizio di grad!"(lz�one. De.ZZe somme ricavate dalla espropriazione immobiliare, il pagamento diretto allesattore � consentito, in via aeccev:.ione, dall'art. 56 cleUa legge di riscossione 17 ottobre 1922, n. 1401, per ie somme relative alla imposta fondiaria degli immqbili espropriati! che siano posti nel Comune in cui ha sede resattoria. Le disposizioni wddette sono tassative e non possono essere rrwdificate o pregiudicate da un illegale ordine di pagamento dato dal Pretore ed eseguito dalfaggiwclicatario, tenuto a depositare .l'intero prezzo a disposizione cli tutti i creditori che vi possono avere diritto (3). La fase della esecuzione esattoriale svolta� innanzi al Pretore, che si conclude con la vendita ckt beni pignorati, ha natura amministrativa e non giurisdtizi'onale (4). La legittimazione passiva dell'Ente impositore, anzich� dell'esattoria comunale, nel caso in cui si controverte sul rimborso di somme per imposte 1iconosciute non dovute da decisioni del giudice ordinado o amministrativo, poggia su due dati obiettivi: l'uno dato dal disposto dell'art. 88 della legge di riscossione n. 1401, del 1922 per il quale " i rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato,, e dall'art. 198 della legge sulle imposte dirette 645/58 per il quale lo sgravio delle somme iscritte a ruolo, ma non dovute, � attuato dall'ufficio; l'altro dato dal fatto che la domanda di rimborso di imposte, riconosciute non dovute da decisione del genere suddetto, investe la titolarit� del rapp01to tributaiio e non l'eserci'.llio della riscossione del credito di imposta, che solo in virt� del contratto esattoriale � trasferito all'esattore. Le quali cose si rinvengono precisate, con nettezza di contorni, nelle statuizioni adottate dalle Sez. Un. nella sent. 2962/60, Riv. leg. f�sc., 1961, 713 e segg, co:r;. l'ulteriore chim�imento, ripetuto nella. sentenza in nota, che la leg.ittimaiione passiva dell'esatto1ia comunale, con conseg�ente operativit� dell'art. 73 della citata legge di riscossione, � collegata alla contestazione della validit� o regolarit� degli a.Ui' esecutivi ovvero alla responsabilit� dell'esattore per' violazione delle norme <).ella legge di riscossione. (Cfr. Cass., 444/50, Riv. kg. f�sc., 1950, col. 377; 1824/52, ivi, 1952, col. 956; 1390/53, ivi, 1954, col. 457). Logica e naturale conseguenza � che nel caso in cui, come quello deciso, si -0ontroverte in ordine all'obbligo giuridico del deposito delle somme ricava.te dalla �eseguita espropriazione immobiliare, la legittimazione passiva � della esattoria comunale e non dell'Ente impositore. La qual cosa �, peraltro, la conseguenza necessitata, <lata la natura della materia controversa, del fatto che, per effetto del contratto di Esattoria, quest'ultima � titolare dell'azione esecutiva rivolta alla realizzazione ,della pretesa tributaria isciitta a ruolo e ad essa fanno capo tutti i poteri attribuiti all'Ente impositore per quanto concerne la realizzazione predetta {cfr. Cass., 1390/53 e 980/60). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 941 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 luglio 1964, n. 1910 -Pres. Pece � Est. Di Maio -P.M. Tuttolomondo (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Carnfa) c. Societ� p. az. Solerzia (avv. Ukmar) e Esattoria Comunale di Genova (avv. Villani). Imposta di ricchezza mobile -Responsabilit� del cessionario di azienda -Limiti ex art. 36 della I. 8 giugno 1936, n. 1231. Imposta di ricchezza mobile -Responsabilit� del cessionario di azienda -Limiti ex art. 197 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. In tema aim'posta di riochezza mobile, secondo il disposto del .rart. 36 deilla legge 8 giugno 1936, n. 1231, la responsabilit� solidail.e del cessionario aaztenda sussisteva soltanto per rimposta gi� i.scritta nei ruoli e per quella che doveva ancora i.scriversi in dipendenza di (J)CCertamenti gi� notificati prima della cessione, donde conseguiva che il cessionario non era tenuto per rimposta il cui accertamento, al momento della cessione, non era stato ancora notificato (1). A segwito dJelI'entrata in vigore della norma di cui alI' art. 197 i/Jel t.u. 29' gennaio 1958, n. 645, di carattere innovativo, in quanto esso L'obbligo in via generale e di principio del deposito alla Cassa Depositi e Prestiti delle somme ricavate dall'esecuzione esattoriale con la sola eccezione del pagamento diretto per le somme relative ad imposta fondiaria sugli immobili espropriati che &iano nel �Comune in cui ha sede l'Esattoria trova sicuro riscontro nel -chiaro disposto dell'art. 56 della legge di riscossione. Il carattere tassativo di tali disposizioni � anche esso una realt� obiettiva data la finalit� del de}}osito ed il carattere di pubblico interesse connesso con il giudizio di graduazione, alla cui attuazione � diretta la finalit� predetta. Dato infine che nel sistema della legge di 1iscossione lautorit� giudiziaria interviene nella fase che si conclude con la vendita per assicurare il rispetto delle prescritte formalit� e nella fase successiva per attuare il giudizio di graduazione, non pu� revocarsi in dubbio la natura amministrativa <le;Ila funzione esercitata nella prima fase (attivit� di controllo) e la natura giurisdizkmfWe della funzione esercitata nella seconda fase {ripartizione delle s�mme per i c:i;editori concorsuali). Logica e necessaria conseguenza quella tratta dalla sentenza in ;~�per la quale un provvedimento emanato dall'Autorit� Giudiziaria nella prima 'fase, che per� non sia aderente alle prescritte formalit�, non � suscettibile, per 1a sua natura amministrativa, di passaggio in giudicato (arg. sent. 2227/63, Riv . .leg. ~c., 1963, 2466 e segg.). (1-2) La responsabilit� del cessionario di azienda, ai fini della -imposta di ricchezza mobile nel regime fiscale della leggt>J 123/36 e 645/58. Il principio affermato con la sentenza in esame, per quanto superato -con -Oecorrenza dal 1�gennaio1960 -per effetto dell'art. 197 del d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, non appare esatto e non pu� pertanto essere condiviso. In sostanza la Corte si � limitata ad una interpretazione strettamente letterale .della norma dell'art. 36 della 1. 8 giugno 1936, n. 1231 in base alla quale, come RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non subordina pi� la responsabilit� solidale del cessionario ilazienda alla iscrizione a ruolo dell'imposta o alla notifica dell'avviso di accertamento prima dell'avvenuta cessione, ma si riferisce in modo generico alle imposte dovute sulla base della dichiarazione o degli a(;certamenti dell'ufficio, la responsabilit� solida.le del cessionario aazienda pu� aversi anche nel caw in cui fimposta sia iscritta a ruolo, o sia accertata, dopo la cessione dell'azienda (2). (Omissis). -I due ricorsi devono essere riuniti trattandosi di impugnativa avverso la stessa sentenza. La censura fondamentale che con essi si propone � infondata. Si sostiene che la responsabilit� solidale del cessionario di una azienda per i debiti di imposta del cedente � subordinata� alla sola condizione: che il cessionario possa conoscere lesistenza di un debito d'imposta del cedente, possibilit� di conoscenza che deve ammettersi, sia nel caso in cui vi sia stata la notificazione di un accertamento di ufficio, che in quello, ricorrente nella specie, in cui il cedente abbia fatto una dichiarazione del suo reddito, trattandosi di due ipotesi poste sullo stesso piano dall'art. 197 del nuovo testo unico del 1958, avente � noto 11 nei casi di cessione di industria o di commercio, di cui all'art. 63 del II t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente � solidalmente responsabile dell'imposta per i redditi di cat. B e C-2 dovuta, per l'anno in corso e per l'anno anteriore, dai precedenti esercenti, ~a per l'imposta che sia gi� stata iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti gi� notificati prima dell'avvenuta cessione '" ed ha quindi, in base ad una simile interpretazione, escluso la responsabilit� del cessionario di azienda per il pagamento delle imposte di r.m. dovute dai precedenti esercenti della stessa impresa per l'anno in corso e per quello precedente, quando per tali imposte e prima della cessione, non sia stata effettuata la iscrizione a ruolo o notificato un accertamento di ufficio; nonostante che sia stata invece presentata regolare denuncia da parte del contribuente. A conforto di tale sua statuizione la Suprema Corte ha innanzitutto motivato per relationem con richiamo alla propria precedente sentenza 9 giugno 1956, n. 2009, in causa Vincenzi contro Carra, la massima della quale peraltro (Riv. leg. f�sc., 1956, � 1799), formulata in termini generali e comprensivi, non appare invece corrispondente alla effettiva portata della pronuncia, dato che, come era stato pure rilevato nella presente causa, quella fattispecie riguardava una controvexsia fra privati relativa ad una domanda di rimborso di imposta proposta dal cessionario della azienda nei confronti del cedente, e tale rimborso venne negato in considerazione del fatto ohe le notifiche relative alla detta imposta ~rano state effettuate, anzich� al cedente, al solo cessionario, e malamente non era stata proposta opposizione per tale irregolarit� (vedi Boll. Trib. Inf., 1957, 307). Come si vede, dunque, trattavasi allora di una fattispecie del tutto particolare e in cui non era dato discutere esplicitamente della efficacia della notifica dell'accertamento d'ufficio anteriormente alla cessione dell' �zienda. Oltre a ci� poi l� Suprema Corte, sempre a conforto dell'affermato principio secondo cui la responsabilit� del cessionario di azienda ex art. 36 legge n. 1231 del 193t> presuppone in ogni caso la iscrizione a ruolo o la no�tif�ca dell'accertamento in PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 943 carattere meramente interpretativo e non innovativo rispetto all'art. 36 della legge n. 1231 del 1936. Ora, tale tesi � in contrasto con il senso della legge. Questa Carte Suprema con la sentenza n .. 2009 del 1956 ha gia posto il principio che in tema d'imposta di ricchezza mobile, secondo il chiarimento contenuto nell'art. 36 della l. 8 giugno 1936, n. 1231, la rnsponsabilit� solidale del cessionario d'azienda sussiste per l'imposta gi� is�critta nei ruoli e per quella che debba ancora iscriversi in dipendenza di accertamenti gi� notificati prima della cessione, donde. consegue che il cessionario non � tenuto per l'imposta il cui accertamento, al momento della oessione, non sia stato ancora notificato. E non vi sono ragioni per discostarsi da siffatto indirizzo. Per vero, non si dubita che la legge trjbutaria vigente al tempo della fattispecie concreta � quella test� richiamata d.ell'8 giugno 1936, n. 1231, il cui art. 36 testualmente stabilisce che nei casi di cessione di un esercizio di industria e di commercio, di cui all'art. 63 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente � solidalmente responsa., sabile nell'imposta per i redditi di cat. B dovuta, per l'anno in corso e per lanno anteriore, dai precedenti esercenti~ sia per la imposta che epoca anteriore alla cessione, ,mentre del tutto ininfluente in proposito sarebbe la denunzia del contribuente, si � richiamata al fatto che " tale norma imponendo una specifica responsabilit�, � ovviamente di stretta interpretazione, e non pu� quindi estendersi a situazioni che non siano quelle espressamente considerate ,, . Tale osservazione appare evidentemente giustificata se riferita all'analogia in senso tecnico, ma non altrettanto esatta se riferita, come si verifica nel caso, ad una interpretazione semplicemente sistematica, che non intende estendere la portata della norma, ma stabilirne l'esatto contenuto in relazione alle innovazioni del sistema introdotte successivamente ad essa e in particolare con quelle relative alla dichiarazione annuale dei redditi stabilite dalla legge 11 gennaio 1951, n. 25. Da ultimo da Suprema Corte si � richiamata alla ratio del precetto " la quale -a suo dire -si individua nella esigenza che il cessionario possa conoscere, al momento della cessione, l'ammontare massimo del debito di imposta di cui gli sar� richiesto il pagamento, al fine di tenerne eventualmente conto nelle pattuizioni sul prezzo della cessione; esigenza questa che viene appunto soddisfatta con la iscrizione dell'imposta dovuta nel ruolo e con la notifica di un accertamento prima dell'avvenuta cessione ,, , ma non ha considerato che proprio tale ratio, una volta introdotto con la legge n. 25 del 1951 il sistema generale della dichiarazione annuale dei redditi, giustifica la equiparazione, per i fini che qui interessano, della iscrizione a ruolo, della notifica dell'accertamento dell'Ufficio e della denuncia del contribuente. :E: chiaro infatti che se il cessionario di azienda, per conoscere l'ammontare massimo del debito di imposta di cui gli sar� richiesto il pagamento, deve preoccuparsi degli accertamenti notificati dall'Ufficio in rettifica delle dichiarazioni del cedente, tanto pi� esso deve tener conto del contenuto di tali dichiarazioni che, non si dimentichi, dal 1951 in poi costituiscono il fondamento del sistema di accertamento di tutte le imposte dirette. E traendo da ultimo le conseguenze� necessitate dalle sue affermazioni, la Suprema Corte non poteva non attribuire efficacia innovativa alla norma dell'art. 197 944 RASSEGNA DELLAVVOCATURA,DELLO STATO sia stata gi� iscritta nei ruoli, sia per quella che sia ancora da iscri vere in dipendenza di accertamenti gi� notificati prima dell'avvenuta cessione. Il dettato della legge � ben chia:ro. La responsabilit� solidale del cessionario ivi prevista � subordinata al concorso di precise e tassative condizioni; occorre cio� che si tratti dell'imposta dovuta per fanno nel quale avvenne la cessione e per quello anteriore, anche se non ancora iscritta nei moli, purch� sia stato gi,� notificato "/:ooviso di accertamento. 'frattasi di norma, che, imponendo una specifica responsabilit�, � ovviamente di stretta interpretazione, e non pu� quindi estedersi a sihiazioni che non siano quelle espressamente considerate. Ove perci� manchi un accertamento notificato anterirn�mente alla data della cessione, la fattispecie legale non si realizza. E ci� corri- del d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, secondo cui la responsabilit� del cessionario di azienda si estende alle imposte dovute dal cedente " sulla base deUa dichiarazione e degli accertamenti dell'Ufficio ". Ma nello affermare ci� la Cassazione non ha tenuto conto del fatto che, giusta suo precedente insegnamento (sent. 10 luglio 1961, n. 1650, in causa Mortini contro Finanze), " il carattere interpretativo di una legge pu� risultare, oltre che da una esplicita dichiarazione in tal senso, anche da altri elementi, purch� concreti ed apprezzabili, quali la formu1azione della nuova legge, i rrwtivi che l'hanno determinata, l'intenzione del legislatore, i lavori preparatori, la relazione del Ministro competente ecc. n. Ora non pu� dubitarsi che le norme del vigente t.u. sulle imposte dirette, emesse al preciso e dichiarato scopo di rielaborare il relativo sistema legislativo " eliminando le disposizioni in contrasto con i principi contenuti nella legge 11 gennaio 1951, n. 25 " {art. 63 della legge di delega 5 gennaio 1956, n. 1), devono ritenersi semplicemente interpretative-di quel sistema, proprio in considerazione dei motivi che le hanno determinate, quando si ispirano e danno precisa attuazione alle norme della 1. 11 gennaio 1951, n. 25, quando cio�, come nel caso che ci interessa, attribuiscono la dovuta rilevanza alla dichiarazione del contribuente quale elemento fondamentale del metodo di accertamento di tutte le imposte dirette. E siccome non pu� neanche dubitarsi 'che in base all'art. 36 della 1. n. 1231 del 1936 la responsabilit� del cessionario di azienda � riferita alle imposte iscritte a� ruolo o , semplicemente��' acced:aUr'ia � carico del cedente in epoca precedente 'alla cessione, ci sembra di poter concludere con certezza che, anche prima della entrata in vigore del t.u. n. 645 del 1958, la dichiarazione del contribuente deve essere ritenuta, per i fini di tale responsabilit�, del tutto equivalente all'accertamento dell'Ufficio debitamente notificato .(In tal senso esplicitamente ScANDALE, \ La riscossione delle imposte dirette, Napoli, 1950, n. 980). Se cos� non fosse e se dovesse ritenersi esatto il principio ora affermato dalla Ca!fsazione, si giungerebbe alla conclusione, assolutamente ingiustificabile, che il cessionario di azienda, mentre dovrebbe litenersi responsabile del pagamento delle �imposte accertate mediante rettifica di ufficio della dichiarazione del contribuente, non lo sarebbe invece per le imposte il cui accertamento si � concluso mediante ~lccettazione da parte dell'Ufficio di quella stessa dichiarazione. G. ANGELINI-ROTA PARTE I. S"EZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 945 spondeva alla ratio del precetto (ora sostituito, come si dir�, dall'art. 197 del nuovo t.u. del 1958, n. 645), la quale si individua nella esigenza che il cessionario possa conoscere, al momento della cessione, fammontare massimo del debito d'imposta di cui gli sar� richiesto il pagamento, al fine di tenerne eventualmente conto delle pattuizioni sul prezzo della cessione; esigenza questa che viene appunto soddisfatta conrla iiscri.;llione dell'impPsta.. dovuta nel ruolo e con la notifica di un accertamento prima. delfavvenuta cessione. La responsabilit� del cessionaiio ,;/� .fu� definitiva ancorata -per volont� di legge -al debito di imposta Ii:sultante da atti o provve< limenti dell'amministrazione finanziaria {iscrizione nei ruoli -avvisi di accertamento). Ed � conseguentemente a ritenere che a questi atti -che condizionano rapplicazione della norma -non pu� finterprete sostituire atti diversi (quali ad es. le dichiarazioni cui � tenuto il debitore d'imposta verso il Fisco). Una regolamentazione in tal senso � nell'art. 197 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, ma la norma � palesemente innovativa, perch�, nel suo dettato, non subordina pi� la responsabilit� solidale del cessionario alla iscrizione a ruolo delfimposta o alla notifica delfavviso di accertamento prima dell'avvenuta cessione, ma si riferisce in modo ,generico alle imposte dovute sulla base deUa dichiarazione o degli accertamenti delfUffido, ed � quindi possibile che la responsabilit� solidale sorga anche nel caso in cui l'imposta sia iscritta a ruolo, o sia accertata, dopo la cessione dell'azienda. Nel caso concreto � padfico fo causa che alla data di cessione <lello stabilimento (20 ottobre 1954) non era. stato notificato dall'ufficio niun aoce1tamento per gli anni 1953 e 1954, onde la Corte di merito ha fatto sostanzialmente corretta applicazione del richiamato art. 36 della legge 1936 con fescludere la responsabilit� della sootet� cessionaria per il pagamento delle imposte dovute per detti anni dalla .societ� cedente. L'Esattoria di Genova si duole .inoltre, col secondo mezzo del suo ricorso, che �la�� Corte� del ~erito �;~bbia rigettato la;. ~ha �e~cezione, secondo cui la domanda di rimborso era incompatibile con il riconoscimento del debito tributario da parte della societ� Solerzia, limitando il suo esame alla richiesta di rateazione e trascurando di con' Siderare gli altri fatti all'uopo dedotti, e precisamente i ricorsi presentati dalla Societ� all'intendente di finanza di Imperia per ottenere 1a sospensione degli atti esecutivi e la limitazione dgli stessi atti al recupero dell'imposta di r.m. relativa agli anni 1953, 1954 per la cat. B e non per la ca:t. A e neppure per la cat. B dell'anno 1951. Ma � facile qui considerare, per disattendere la censura, che il <lebito d'imposta sorge soltanto mn il verificarsi dei presupposti di 946 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO. fatto indicati dalla legge; rimane perci� irrilevante per lordinamento tributario ogni altro elemento che sia estraneo a detti . presupposti; sicch�, quali fossero state, nella ...fattispecie concreta, le manifestazioni di volont� della societ� contenute nelle domande inoltrate all'intendente di finanza per il carico d'imposta di cui si discute, e quindi i provvedimenti dati in proposito dall'intendente stesso, tutto questo non avrebbe potuto di certo modificare la sussistenza o meno di quella obbligazione tributaria (e ci� senza dire che la Corte del merito ha acoertato in punto di fatto che nelle istanze rivolte dalla societ� all'intendente di finanza vi erano esplicite riserve in ordine alla ripetibilit� del tributo. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 27 luglio 1964, n. 2094 -Pres. Celentano -Est. Di Maio -P.M. Criscuoli {conf.) -E.C.E.R. (avv. Luciani) c. Ministero Finanze (avv. Stato Albisinni). Imposta di registro -Costruzioni di case per senta tetto a seguito di eventi bellici -Subappalto -Agevolazione fiscale ex art. 93 d.1.l. 10 aprile 1947, n. 261 -Applicabilit�. Imposte e tasse Limiti. -Agevolazioni fiscali -Interpretazione estensiva - (c.�., art. 12; d.l.l. 10 aprile 1947, n. 261, artt. 3, 93). L'agevalaz.ione, ai fini dell'imposta di registro, della tassa 'fissa prevista daJlI'art. 93 ael d.l.l. 10 aprile 1947, n. 261, per gli atti e contratti occorrenti per l'a;ttuazione del d.l.l. medesimo, opeva, per interpretazione estensdva della norma di favore fiscale, anche pr i contratti con i . quali il concessionario dei lavori di ricostruzione di case per i senza tetto affida a terzi la materiale e~cuzione dei lavori stessi {l). In ma.rt�eria dii ,leggi tributmrie � consentita la interpretazione estensiva delle norme relative sempre che, nel caso non espressamente 71egolato, si ravvisano materia e finailit� proprf'e dello sp!,rito della legge presa in esame per la soluzione del caso concreto (2). ,, ;.�� (1-2) Del trattamento fiscale del subappalto nella legislazione per la costruzione di alloggi per i senza tetto a seguito di eventi bellici. A) Le statuizioni adottate dalla sentenza in nota non si sottraggono a censura. Lo strumento che, nelle statuizioni predette, ha avuto un ruolo determinante, � stato quello della interpretazione estensiva, recepita da tempo in materia di leggi fiscali (cfr. Cass. 2500/59; 863/61; 611/62; 699/62). Di detta interpretazione, per�, per i casi del genere mancano gli estremi all'uopo fissati dalla stessa ricordata giurisprudenza, e la operativit�, ai fini della imposta di registro, del trattamento di favore PARTE I, SEZ. V;'GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (Omissis). -Con l'unico mezzo si censura la impugnata sent~mza per violazione e falsa applicazione dell'art. 93 del cl.I.I. 10 aprile 1947, n. 261, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5 c.p~c., e si sostiene che il beneficio concesso agli atti e contratti occorrenti per lattuazione della legge stessa copra anche i negozi di subappalto intervenuti fra l'originario concessionario e �1e altre ditte. La oonsura � fondata. I giudici del merito hanno premesso che il beneficio :fiscale previsto dall'art. 93 del d.1.1. n. 261 del 1947 � dato agli atti e contn;itti occorrenti per l'attuazione del decreto stesso (costruzione di case ai senza tetto) e per escludere dall'ambito di tale norma la fattispecie concreta hanno considerato che la ratio della norma medesima sarebbe quella ~ non gravare la spesa di costruzione o rioostruzione degli alloggi dell'imposta di cui trattasi, di talch� il beneficio riguarderebbe lAmministrazione concedente l'appalto, rendendo a questa ultima possibile una migliore utilizzazione dei fondi des.tinati alla ricostruzione degli alloggi dei senza tetto; non altrettanto -si aggiunge -si verificherebbe nei rapporti fra appaltatore e subappaltatore, regolati esclusivamente da :finalit� di lucro che la legge non pu� avere considerato icon favore. Ora, questo ragionamento non coglie appieno il senso della legge. P.erch�, anzitutto, in tema di leggi tributarie sussiste la possibilit� di ricorrere alla interpretazione estensiva quando si ravvisino, nel ca.;o non espressamente regolato dal legislatore, motivi e :finalit� propri dello spirito della legge che si vuole applicare per estensione (sent. 863 del 1961; 611 e 699 del 1962; 1752 del 1963). Ed i motivi e le finalit� della legge che interessano sono indubbiamente volti, come si desume del resto dal tenore letterale della norma, a favorire tutti quegli atti e �contratti oooorrenti per la costruzione di previsto dall'art. 98 del d.l.l. 261/47 per rapporti di appalto posti in essere dai concessionari, da parte dello Stato, dei lavori di ricostruzione di alloggi per i senza tetto a seguito di eventi bellici, va esclusa attraverso la interpretazione che delle ricordate norme si faccia sia sotto il profilo letterale, logico e finalistico. B) Il d.I. C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 contiene le disposizioni relative all'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici ed all'attuazione dei piani di ricostruzione. Nel capo VIII, nel quale sono poste le disposizioni finanziarie e finali, � contenuto l'art. 98 il quade dispone fra l'altro che gli atti ed i contratti � occOTrenti per l'attuazione del presente decreto, nonch� gli atti di cessione del contributo diretto in capitale e del concorso rateale a favore di societ� o imprese incaricate (lell' esecuzione dei lavori di riparazione o di ricostruzione, nonch� di istituti o di Enti finanziatori dei medesim �, scontano le sole mposte fisse di registro ed ipotecarie, ove a tali imposte sono soggetti. . La chiara dizione . di tale norma, le finalit� che, con l� legge relativa, si � voluta attuare, l'interesse pubblico che caratterizza l'intervento diretto dello Stato 'RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 948 nuove case per i senza tetto, epper� con riguardo a tutti quei negozi che, come mezzo al fine, siano in correlazione con quell'obiettivo, si ricolleghino cio� all'attuazione della legge medesima; la quale poi, nella sua normativa, specificamente prevede la possibilit� pa: l'ente concessionario di affidare ad altri la esecuzione dei lavori avuti in concessione (art. 3), sicch� pu� dirsi che iil seno alla legge stessa � gi� configurato un atto che si ravvisa fra quelli necessari al raggiungimento dei fini tipici che si intendono realizzare. Relazione quindi ben individuata dal legislatore in modo immediato e diretto tra il concessionario, del quale rimane integra la responsabilit� verso lo Stato (Ministero dei Lavori Pubblici) per il regolare adempimento della concessione, e l'impresa cui in concreto viene affidata la materiale esecuzione dei lavori. Il collegamento h�a i due atti {concessione e successivo appalto dei lavori per la costruzione di alloggi per i senza tetto e per l'attuazione dei phmi di ricostruzione, poste in relazione alla diversit� della causa econom.ica-giuridica che caratterizza il contratto di concessione rispetto a quello di sub concessione, sono indicative del fatto che, l'elemento discriminatore � dato dal nesso di strumentalit� necessaria del singolo atto rispetto alle finalit� della legge, e non di .nrume11.talit� occasionale al quale la sentenza in nota si � chiaramente ispirata. Nel caso di opere condotte dallo Stato a sua iniziativa e spese, il D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261 prevede oltre alla conduzione diretta in economia (artt. 2 e 4), altri due modi di attuazione della legge (art. 5), sostanzialmente diversi tra loro: a) delega delle attribuzioni stesso dello Stato a Comuni, a Privince, a loro Consorzi ed a Consorzi di Bonfiica; b) concessione (rectius: appalto) ad Istituti di Case Popolari, Cooperative, Consorzi di proprietari, Enti vari, ecc., ai quali il corrispettivo con l'eventuale aumento del 2 per cento previsto dall'art. 6, viene pagato in annualit�. In tale situazione, poich� l'art. 93 del Decreto 261/47 non parla di "finalit�"� bens� di " attuazione ,, delle disposizioni in esso contenute, non pu� revocarsi in dubbio, per rimanere nell'ambito consentito dall'a1t. 14 delle prelegi, che per i casi indicati sub b) partecipano dell'agevolazione solo quelli nei quali si estrinseca la concessione. Ci� per due ordini di ragioni: perch� la concessione � l'atto � mooi�nte la quale' lo Stato-attua"i aompiti che la.legge gli ha affidato e trova la sua .causa economico-giuridica nell'esecuzione di precisi precetti legi3lativi; perch� la sub concessione � l'atto mediante il quale il concessionario attua i propri iinteressi personali e patrinwniali e trova la sua causa economica e giuridica non nei precetti legislativi predetti, bens� nella eseouzione di determinaire opere verso un detenninato corrispettivo. La cennata dicotomia di mezzi, inaftti, con i quali � attuato il �Decreto 261/47 consente di rilevare che mentre nel primo caso, rappresentato dalla sostituzione totale dello Stato con gli Enti Autarchici territoriali, il beneficio fiscale riguarda qualsiasi atto interessi il delegato nei limiti della delega; nel secondo caso, in cui lo Stato appaltante commette la esecuzione dei lavori ad enti che l'assumono come appol,tatori, impegnandosi a dare il prodotto intero a .rischi-O della loro impresa, la legge � interamente attuata mediante il conferimento della concessione appalto. Tutto quello che � estraneo all'appalto, cio� che non vincoli lo Stato appaltante, � estraneo alla legge e quiidn al beneficio fiscale da questa contemplato. n fatto che nella concessione-appalto l'ente appaltatore sia autorizzato ad appaltare (rectius PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ' 949 da parte del concessionario) � innegabile e come il primo � assistito dalle agevolazioni tributarie lo deve essere sicuramente anche il secondo perch� " occorrente per l'attuazione del decreto �. In materia analoga, riguardante la costruzione di case non di lusso a norma della I. 2 luglio 1949, n. 408, questa Corte Suprema ha avuto occasione di precisare che le agevolazioni fiscali previste dall'art. 14 di detta legge per i contratti di appalto sono applicabili anche ai contratti di subappalto, purch� abbiano per oggetto la costruzione delle case regolate dalla legge stessa ed entro i termini da essa previsti {sent. 2690 del 1959). Si � considerato che, �dal punto di vista della struttura giuridica, il subappalto, come contratto collegato e subordinato con l'appalto, si identifica con l'appalto medesimo, in quanto esso � un appalto concluso subappaltare) i lavori ad altre imprese, non vale n� a sollevare l'ente appaltatore dagli impegni contrattuali che ha assunto, con facolt� di valersi di imprese subappaltatrici per la esecuzione, n� soprattutto ad introdurre, magari anche come soggetto accessorio, dette imprese subappaltatrici in quel rapporto b�a lo Stato e l'ente appaltatore, che � sufficiente per la attuazione della legge. Il subappalto � dunque, anche quando autorizzato, estraneo al rapporto pri:ncipale -quello tra lo Stato ed ente appaltatore -stipulato esclusivamente per il raggiungimento di. finalit�: proprie di quest'ultimo ente, non considerate e, comunque non previste dalla legge. Questa (art. 5, n. 2) in un solo solo caso considera i terzi: per legititimare la cessione dei corrispettivi in favore di. terzi che abbiano fatto antioipazioni, sia prima dell'inizio de lavar che nel corso d questi. Lo Stato non � impegnato ad altro che a riconoscere la cessione, non dell'appalto, ma dei corrispettivi di esso in favore� di chi abbia anticipato capitali o materiali (e ci� in considerazione del fatto che, essendo il pagamento del corrispettivo dell'appaltatore differito in annualit�, � prevedibile che l'ente appaltatore si rivolga per i fondi a banche finanziatrici e, per i materiali al credito dei fornitori). Epper�i� l'eventuale subappalto, pur se previsto ed autorizzato nella concessione- appalto, pu� i al pi� essere >considei;ato un atto stipulato per la attuazione cklJ,a concessione, non mai atto occorrente per l'attuazione'� della legge, la'' quale, si r,ipete, detto subappalto non prevede e viene completamente attuata, con la stipulazione della concessione-appalto tra lo Stato e l'ente appaltatore, senza bisogno di alcun atto o contratto ulteriore. Il criterio della strumentalit� porta conseguenze abnormi : essa infatti aprirebbe l'adito ad una indefinita reitera:zilone del beneficio, il cui campo di applicazione resterebbe delimitato non pi� dalla previsione della legge e dalle -finalit� pubbliche che essa tutela, ma unicamente dalla utilit� contingente dei privati, da costoro perseguita secondo il loro libito. Se infatti si ammette che il beneficio � applicabile al subappalto stipulato dall'ente appaltatore, bisogneTebbe ammettere per coerenza, che se nel contratto � prevista la possibilit� del subappaltatore di sub appaltare a sua volta alcune o tutte le opere, lo stesso beneficio dovrebbe essere applicabile anche a questo secondo subappalto, e cos� fino all'infinito, per quanti successivi subappalti i privati impf'enditori si facciano a stipulare, in considerazione esclusiva della loro privata wtilit�. Ancora, sempre per coerenza, bsognerebbe ammettere al beneficio una miriade -di singoli o sporadici atti: si pensi non solo ai contratti di fornitura che l'appalta �950 �RASSEGNA .. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dall'appaltatore (che assume la veste e le obbligazioni del committente) verso un terzo (subappaltatore), e che ha lo stesso oggetto del contratto di appalto precedente (compimento parziale o totale della stessa opera). ' Nel solco tracciato da questo indirizzo, � agevo1e ritenere che rimane ancora pi� confermata la tesi� secondo cui, .come si diceva innanzi, nello spirito della 1. 261 del 1947, l'agevolazione fiscale ivi prevista debba estendersi anche nei contratti con i quali il concessionario dei lavori per la ricostruzione delle case ai senza tetto affida a terzi, in conformit� a quanto previsto dalla legge stessa, la materiale esecuzione dei lavori medesimi. -(Omissis). tore o subappaltatore pu� stipulare, ma anche ai contratti. di subfornitura, dal numero indefinito ed indefinibile per risalire fino alla materia prima; si pensi agli -"lCquisti di generi per la mensa aziendale od agli appalti che al riguardo si facessero con ditte idonee. Da ci� la conseguenza che non solo il beneficio fiscale avrebbe un campo di .applicazione larghissima, ma sarebbe del tutto incontrollato, rientrandovi i rapporti pi� eterogenei. Cosa questa assolutamente esclusa' per l'applicazione delle� no1me <li carattere eccezionale. La formula della legge blocca la concessione del benefi�io al primo atto, con il quale la legge venga interamente attuata. Ci� non significa che il beneficio si limiti solo al primo atto che riguardi i lavori concessi, indipendentemente dal suo contenuto: al contrario, anzi, anche atti successivi saranno beneficati, purch� amplifichino quel contenuto, o aumentando i lavo:ri o aggiungendone altri complementari. C). Dato ci� � agevole rilevare ohe l'interpretazione estensiva della norma di favore manca, nei casi del genere, dei suoi necessari presupposti, per subappalto, non espressamente regolato dal legislatore tributario nel d.l.l. 261/47, non ricorrono n� i motivi n� le finalit� proprie dello spirito della legge al quale il subappalto stesso � collegato da una strumentalit� meramente occasionale, ed � caratterizzata non dalla necessit� obiettiva di ricostruzione ma d~ quella prettamente personale di lucro. L. COilREALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. 1, 28 luglio 1964, n. 2140 -Pres. Varallo -Est. Perrone Capano -P.M. Cutrupia (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato Graziano) c. Bianguin Lorenzina ved. Quey (avv. Palmas). Imposta di registro -Concessione per l'esercizio di cinema-teatro comunale -Natura giuridica -Affitto di azienda -Appalto per il compimento di un servizio -Fattispecie. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8, tariffa all. A., artt. 44 e 52). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARl:A 951 Azienda -Affitto di Azienda -Appalto per il compimento di un servizio -Natura del corrispettivo -Differenza. (e.e., artt. 1571, 1655). Ri!Corre la figura della looaz,ione di aziendJa qwando l'oggetto del negozio (nella speoie oinema -teatro comunale) � comtuito da un complesso unitOJl'io d'i beni organizzati a fine produttivo, sia che tale complesso ma dedotto in contratto nella sua fase statica, sia che venga dedo.tto in quella dinamica. Pertanto non ha riJleoonza .il, fatto che la produttivit� non sussistevi(}) ancora come realt� oggettiva al momento della stipulazione, bastando che essa sia conseguenza potenr<;i�le, ptrevista dalle parti, del complesso organizzato, di cui l'una parte cede alfaltra il godimento (1). La espressa previS"ione di un corrispett.i1''0, cui � obbligato il conduttore verso il proprietario, � indice inequivoco che le parti hanno voluto la .locazione e non l'appalto, perch� in questa seconda ipotesi il corrispettivo avrebbe dovuto essere espressainente previsto a carico del committente (2). 1(1-2) Con 1a sentenza in esame la Cassazione, decidendo, per i fini della tassazione di registro del relativo contratto, la controversia sulla natura giuridica di una concessione per l'esercizio di un cinema-teatro comunale, ha affermato trattarsi di affitto di azienda e non di appalto per il compimento di un servizio. Simile controversia trova in genere la sua giustificazione nel fatto che, come la stessa Cassazione ha gi� affermato (sentenza 26 giugno 1946, n. 746, Mass. Foro it.,. 19457, 177), "la gestione di un cinematografo, opportunamente organizzata e controllata, pu� costituire un pubblico servizio, non solo per la finalit� educativa cui sia particolarmente diretta, ma anche per la finalit� generica di assicurare svago e riposo alla collettivit�, come esigenza sociale alternata con l'esigenza del lavoro'" Ammesso pertanto che un ente pubblico a fini generali, quale il Comune, possa legittimamente interessarsi della gestione di un cinema-teatro, e stipulare quindi un contratto con cui tale gestione venga affidata a terzi, � evidente l'interesse del problema relativo alla qualificazione giuridica di un simile contratto quale appalto �di �servizio o affitto di azienda, specie per le conseguenze fiscali che ne derivano in considerazione delle diverse aliquote d'imposta di registro stabilite per le due ipotesi dagli arti:. 52 e 44 della tariffa alL A. Trattandosi peraltro di una controversia di specie, da risolversi cio� co:n riferimento 'e in funzione delle clausole di un singolo conb�atto, la soluzione di essa potrebbe non suscitare speciale interesse qualora gli eventuali dissensi riguardassero soltanto il risultato in concreto conseguito. La sentenza in esame, per�, non solo non convince per la pronuncia adottata in relazione alla fattispecie concreta esaminata, ma non pu� tanto pi� essere condivisa in ordine al metodo di indagine seguito ed ai criteri di qualificazione. adottati. La stessa Cassazione ha pi� volte affermato (v. da ultimo sent. 14 settembre 1963, n. 2509, Mass. Fom it., 1963, 714) che il problema della qualificazione li RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 952 giuridica di un negozio si risolve in due distinte operazioni di ordine logico: una prima (di fatto) relativa alla interpretazione del contratto, una seconda (di diritto) consistente nella attribuzione del nomen iuris, previa interpretazione sul piano giuridico degli elementi precedentemente accertati. Ora � proprio in tale seconda indagine, che investendo criteri e principi di ordine giuridico generale, esula naturalmente dalle esigenze della singola fattispecie, che la sentenza in esame appare meritevole di critica e di dissenso. Nel fornire infatti la sua interpretazione giuridica del contratto, la Cassazione ha posto l'accento determinante esclusivamente sugli elementi oggettivi di esso: e� cio� sulla esistenza della azienda e sulla natura del corrispettivo; ma in ci� consiste proprio l'errore di metodo in cui � caduta. Potrebbe anche dimostrarsi perch� entrambe le affermazioni contenute nelle due massime non appaiono esatte. L'affitto d'azienda infatti non pu� mai avere ad oggetto un complesso patrimoniale � nella sua fase statica "; perch� � caratteristica dell'azienda quella di costituire un complesso patrimoniale alla stato dinamico, organizzato cio� per l'esercizio di una attivit� imprenditrice, e qualificato, anche giuridicamente, dalla produttivit� che da tale destinazione le deriva. Per quanto riguarda poi il corrispettivo, quando, come nella specie, esso �� stabilito mediante attribuzione alle parti di diverse percentuali di utili della stessa attivit�, � chiaro che pu� parlarsi indifferentemente di obbligo del conduttore verso il proprietario o di obbligo del committente a favore dell'appaltatore, perch� il pagamento della percentuale a carico del gestore pu� essere inteso ugualmente sia come corrispettivo del godimento dell'azienda, che come detrazione forfetaria dei compensi del servizio a quello attribuiti in corrispettivo del relativo svolgimento. Ci� che interessa porre in rilievo per�, non � tanto la inesattezza delle affermazioni contenute nelle massime in esame, quanto la impossibilit� di condurre ad esatta soluzione un problema di qualificazione giuridica medijl:nte la considerazione degli elementi oggettivi del contratto. E noto infatti, e comunque da tempo affermato in dottrina (DE RuGGIERO,. Istituzioni di diritto civile, col. 1, 265; MEsSINEO, Dottrina generale del contratto,. 3� ediz., 73; Io., Manuale dir. civ. e comm., voi. 1, Milano, 1952, 479; BARBERO,. Sistema ist. dir. priv., vol. 1, n. 252; SANTORO PASSARELLI, Dottrine gen. del dir .. civ., Napoli, 1954, 111; RATTI, La causa nel negozio giuridico, in Nuovissimo Dig. ital., vol. 33, 35) e ritenuto in giurisprudenz1 (cfr. di recente Cass. 13 giugno 1957, n. 2213, Rep. Foro it., 1957, col. 1724, n. 147) che l'elemento differenziatore det singoli tipi di negozio � dato dalla loro causa. E a questa sola infatti che, costituendo lo scopo, pratico e impersonale, che assiste ogni fattispecie negoziale e ne giustifica la tutela giuridica, deve riconoscersi, per ci� stesso, la funzione tipica di elemento differenziatore dei diversi negozi. ~el caso in esame quin:di, procedendo in base a tale criterio alla disamina del problema sottopostole, la Cassazione avrebbe dovuto tener presente che la causa del contratto di appalto, sia che si tratti di appalto di opere o di servizi, consiste ;nel fatto che, �con tale contratto, il committente, attraverso la utilizzazione della attivit� dell'appaltatore, si assicura il conseguimento di uno scopo tipico, e cio� l'esecuzione dell'opera o il compimento del servizio; intesi genericamente come opus di cui l'appaltatore �si assume la esecuzione. La causa del contratto di locazione invece, sia che si tratti di locazione di mobili o immobili o di affitto di azienda (universitas), � determinata esclusivamente dagli scopi contrattualmente contrapposti della concessione e del conseguimento del godimento oneroso di un bene. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 953 E quando tale bene ha natura produttiva (es. azienda), il godimento di esso si concreta necessariamente nell'esercizio di una attivit� (es. impresa), in cui si realizzano anche i fini conservativi della cosa, ma ci� non significa che queU'esercizio, come avviene invece nell'appalto di ~ervizi, costituisca lo scopo contrattuale delle parti e s'identifichi pertanto con la causa del contratto. Anche in tale ipotesi marginale,. quindi, il problema di qualificazione del contratto pu� correttamente risolversi solo allorch� si sia esattamente individuata la causa della contrattazione, e, riconoscendo che il concedente si � con essa voluto garantire la realizzazione ~i un servizio, deve concludersi per l'appalto, mentre, riconoscendo che con essa il concedente si � voluto procurare soltanto un reddito, deve concludersi per l'affitto. Cos� impostato il problema, non sembra che la Cassazione, attesa la molteplicit� delle clausole contrattuali con cui il Comune concedente aveva nella fattispecie disciplinato la attivit� del concessionario in considerazione delle finalit� sociali immediatamente connesse allo svolgimento del relativo servizio, avrebbe potuto coltivare dubbi in ordine alla natura giuridica di appalto da riconoscersi al contratto in esame, ma � certo comunque che sol.tanto con 'applicazione del ricordato criterio di qualificazione, essa avrebbe potuto offrire una soluzione tecnicamente corretta, seppure eventualmente criticabile nella sostanza, del quesito sottopostole. ' G. ANGELINI ROTA CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 agosto 1964, n. 2209 -Pres. Ros saQ.o -Est. Rossano -P.M. Pedace (conf.) -Giovannini (avv. Vi nante) c. Ministero Finanze (avv. Stato Colletta). Imposta di registro -Ricostruzione edifici distrutti per eventi bellici -Acquisto di area di risulta di edifici distrutti -Divieto di ricostruire per prescrizione di piano di ricostruzione � -Ricostruzione su area diversa -Agevolazioni fiscali recate dalla I. 7 giugno 1945, n. 322 -Inapplicabilit�. I benefici tributari, pret;i�sti, in tema di ricostruzione di edifici distrutU per eventi bellici, dai dd.ll. 7 giugno 1945, n. 322, 10 aprile 1947, n. 261 e dalle leggi 25 giugno 1949, n. 409, e 2 luglio 1949, n. 408 non trovano applicazione per l'acquisto di area di 1�isulta, sulla quale non � possibile ricostruire per effetto di divieto della pubblica �Amministrazione, anche se l'edificio' distrutto viene ricostruito su area diversa {l). (1) Decisione di indubbia esattezza. Le norme contenute nell'art. 2 del d.l. 7 giugno 1945, n. 322, limitano il trattamento di favore fiscale, ai fini delle imposte di registro e ipotecarie, a due casi tassativamente precisati: a) alla compravendita di 954 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO edifici distrutti o danneggiati, effettuata allo scopo della riparazione o ricostruzione sulla medesima area; b) alla compravendita di aree ed alla permuta in localit� diversa, effettuata al medesimo scopo per il caso che la ricostruzione non possa avvenire sull'area del fabbricato distrutto da eventi bellici per divieti posti dai piani regolatori dai piani di ricostruzione approvati a norma del d.1.1. 1 marzo 1945, n. 1154, o da limitazioni stabilite da norme speciali. La compravendita di un edifico distrutto, sulla cui area non � dato ricostruire per effetto di divieti di piani regolatori o di ricostruzione o da limitazioni di norme speciali, non � affatto contemplata e la stessa esula dal trattamento di. favore sia in via di applicazione diretta della ricordata norma che in via di applicazione estensiva. In via diretta perch�, la ricordata esclusione, ricavabile dalla lettera della legge, � confermata dal fatto, posto in luce dalla sentenza in nota, che il trattamento di favore � limitato alla compravendita dell'area che viene utilizzata per quella ricostruzione, che non ha potuto� trovare attuazione sull'area di risulta. La ragione � di intuitiva evidenza, giacch� il trattamento di favore per l'area di risulta, che non � suscettibile di ricostruzione., mancherebbe della sola giustificazione dalla quale il trattamento stesso trae origine. In via di applicazione estensiva perch�, per i casi del genere, mancano gli estremi all'uopo necessari e sufficienti. Non �, infatti, lo scopo generico attribu[to alle singole norme di esenzione che rende operante il particolare istituto, ma lo scopo specifico fatto palese dal particolare contenuto normativo e che per i casi predetti -acquisto di aree non utilizzabili per la ricostruzione -non ricorre affatto. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 agosto 1964, n. 2211 -Pres. Celentano -Est. Fresa -P.M. Pedate (diff.) -Soc. F.lli Conigliaro (avv. Corpaci) c. Ministero Finanze (avv. Stato Masi). Imposta di ricchezza mobile -Enti tassati in bilancio -Accertamento induttivo -Ammissibilit� -Limiti. (t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 25; 1. 8 giugno 1936, n. 1231, art, 20). I, A norma degli artt. 25 de�l t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 e 20 legge 8 giugno 1936, n. 1231, il bilancio di una societ� commerciale rap'{J'Te.' senta la base normale per la determ.ina.'<.ione degli utili netti sui quali deve gra11.J1are l'imposta di riochezza mo bi.le, ma quando il bilancio non � attendibile perch� parte delle operazioni non risultino contabUizzate, o sussista �fondcito motivo per ritenere ohe il bilancio }Wn rispecchi la -reale situazione economica deliazienda e l'intero reddito consegui'to, rufficio pu� procedere in via induttiva alla determinazione del reddito tas8abile (1). (1) La presente sentenza ribadisce i principi gi� afferm~ti dalla Cassazione (sent. 3 luglio 1961, nn. 1577 e 1578, Giust. civ., 1961, 1, 2092) in ordine alla interpretazione dell'art. 20 1. 8 giugno 1936, n. 1231, relativo alla ammissibilit� dell'accertamento induttivo dei redditi degli enti tassabili in base a bilancio. Come � noto, tale disposizione ammette, col suo terzo comma, la possibilit� di accertamenti induttivi nelle ipotesi di bilanci inattendibili � per fondata presunzione di frode fiscale �, ma ci� non esclude che, in base ai commi precedenti, , . I PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 955 l'Ufficio possa procedere con gli stessi mezzi per semplice manchevOlezza del bilancio o non corrispondenza dello stesso alla reale situazione economica della azienda, precisando, in tali casi, gli elementi concreti che confortano il metodo di accertamento adottato e l'ammontare delle conclusioni raggiunte. Atteso pertanto quanto la Cassazione aveva conformemente affermato in relazione all'art. 25 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 (Sez. Un., 25 aprile 1937, n. 2089), pu� ormai ritenersi che il principio di cui alla massima in esame corrisponda ad: una giurisprudenza costante della Suprema Corte. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 agosto 1964, n. 2265 -Pres. Varallo -Est. Giannattasio -P.M. Tuttolomondo (conf.) -Pozzi (avv. Montelli) c. Ministero Finanze (avv. Stato Foligno). Imposte dirette -Morte del contribuente -Intestazione e notifica oltre che al contribuente defunto, agli eredi. Non 81JSMe la nullit� del'f:avviso dv accertamento di im,,iosta che sia intestato oltre che a persona defunta, anche agli eredi di lui, nominativamente indicati, e sia portato a conoscenza di costoro attraverso hl notificaz.ione, poich� ,faccertamento del debito di imposta si intende rivolto ai singoli eredi, mentre il nome del � de cuius � deve ritenersi puramente indicativo, e formulato al solo scopo di fare conoscere ai soggetti aimposta l'oggetto dell'oocertamento, facente capo al patrimomo del defunto (1). (1) Con tale pronuncia la Cassazione ha confortato della sua autorit� la prassi amministrativa secondo cui, in caso di morte del contribuente, �l'avviso dovr� essere intestato a nome del contribuente defunto con l'aggiunta �e per esso gli eredi � nominalmente indicati,� avendo cura che l'avviso medesimo sia notificato a dascuno di essi � (Circolare Direz. Gen. Imposte dirette 9 maggio 1932 n. 4945, <JOnfermata sul punto con Circolare 10 febbraio 1960, n. 300370). Ed � chiara del resto la perfetta legittimit� di una simile prassi. Con la morte del contribuente infatti il debito di imposta si trasferisce agli eredi di lui, onde � certo che i successivi atti di accertamento debbono essere intimati e notificati personalmente a costoro, mentre la indicazione su tali atti del contribuente originario con l'aggiunta �e per esso defunto agli eredi... �; nominativamente indicati, non pu� avere altra rilevanza che quella di indicare la qualifica ereditaria delle persone effettivamente intimate. Per una �completa trattazione dell'argomento cfr., peraltro, G. AzzARITI, in questa Rassegna, 1959, pag. 41. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 settembre 1964, n. 2402 -Pres. Celentano -Est. Caporaso -P.M. Toro (conf.) -Zecca (avv. Jemolo} c. Ministero Finanze (avv. Stato Graziano). Imposta di registro -Retratto successorio -Sentenza sulla esistenza ed efficacia del diritto di retratto successorio -Natura RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 956 dichiarativa � Imposta di titolo � Aliquota ex art. 8 e segg. della T.A. legge di registro in relazione all'art. 8, secondo comma di detta legge e non ex art. 1 della ricordata T.A. (I. di registro, 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 8, 1 T.A.). Doto che la sentenza che decide suUa esistenza e sulla efficacia del diritto di retratto successorio esercitato dal coerede, al quale non sia stata notificata la proposta di alienazione, ha natura dichiarativa e compo,rta la sostituzione del coerede retraente nella posizione contrattuale del terzo acquirente, l'imposta di titolo, dovuta ai -fini del tributo di registro, non � quella prevista dall'art. 1 della T.A. annessa al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, per i trasferimenti immobiliari, ma, a norma dell'art. 8, secondo comma, del r.d. predetto, quella prevista per il riscatto convenzionale che presenta maggiore analogia (1). {l) Con questa sentenza la �:orte di Cassazione, dopo aver esattamente ricordato che, nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista dall'ultima parte del primo comma dell'art. 732 del e.e., sono soggetti all'imposta di registro tanto l'originario atto di trasferimento del bene dal coerede al terzo estraneo, quanto il successivo atto di surrogazione del retraente al retrattario, ha escluso, in radice, che questo secondo atto, ai fini della imposta predetta, comporti un trasferimento del bene dal terzo estraneo, acquirente, al coerede che ha esercitato il diritto di riscatto. La ragione determinante � stata individuata in due ordini di motivi fra loro interdi� pendenti: uno dato dal fatto che il diritto di prelazione esercitato a norma del!' art. 732 del e.e. dal coerede, non notiziato dalla vendita eseguita da altro coerede, � un diritto potestativo, che produce i suoi effetti con la sola dichiarazione di volont� del titolare; l'altro dato dal fatto che, per effetto della natura potestativa del diritto azio~ato, la sentenza che interviene, dopo che validamente sia stata manifestata la volont� del coerede ritraente, � di natura dichiarativa e non costitutiva. Per effetto dell'accertamento fatto dalla sentenza della valida manifestazione di volont� del coerede ritraente, resta fermo l'originario atto 'di trasferimento e con effetti ex tunx si sostituisce, nel paradigma contrattuale dell'atto predetto, il coerede retraente al terzo estraneo acquirente. Tali essendo la natura e gli effetti della sentenza, la esclusione del trasferimento del bene dal terzo acquirente al coerede retraente, � una realt� obiettiva che resiste indubbiamente alla peculiarit� di criteri che presiedono alla applicazione della imposta di registro. La esclusione del trasferimento predetto scaturisce dalla ricerca della natura e degli effetti dell'atto posto in essere che, inteso nella sua obiettiva consistenza, costituisce il fatto giuridico generatore del particolare rapporto di imposta (contra v. Comm. Centrale 12 novembre 1951, n. 29178, Riv. leg. fisc., 1953, 1181). Ai fini della tassazione, dato che sia nella legge di registro che nella tariffa A manca una espressa previsione del particolare istituto, � giocoforza ricorrere al criterio analogico posto dal secondo comma dell'art. 8 della legge di registro predetta. La sentenza in nota, riconosciuta tale necessit� ha ritenuto che lapplicazione dei criteri predetti porti all'istituto del riscatto convenzionale previsto dagli artt. 8 e Sfgg. della T.A., pur senza nascondersi le notevoli differenze che indubbiamente sussistono. La ragione � stata individuata non. tanto nell'elemento formale dato dal testo dell'art. 732 del e.e., laddove si parla di diritto di riscatto, quanto nell'elemento sostanziale che sia nel retratto successorio che nel riscatto convenzionale vi � un diritto potesta PARTE'!, SEZ; V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 957 tivo che, esercitato con una valida manifestazione di volont�, produce, di per se stesso, il mutamento del preesistente stato giuridico. Il cennato elemento indubbiamente sussiste e l'adottata soluzione � condivisa dalla autorevole dottrina (cfr. UKMAR, La legge del registro, II, 57; IA?vt:MARINO, Commento alla legge sulle imposte di registro, I, 405). Non possono, peraltro, non rilevarsi due dati obiettivi: uno per il quale la sentenza in nota, nel richiamarsi � all'istituto del riscatto convenzionale, non ha proceduto ad un esame differenziale con altri istituti con i quali il rapporto di analogia avrebbe potuto del pari essere configurato (es. diritto di prelazione riconosciuto al concedente di enfiteusi dall'art. 266 e.e.); l'altro dato dal fatto che, .anche per il riscatto convenzionale, non ha indicato quali delle ipotesi all'uopo previste dagli artt. 8, 9, 10, 11 della T.A., � in concreto applicabile, ma si � limitata ad un generico richiamo agli artt. 8 e segg. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 settembre 1964, n. 2410 -Pres. Fibbi -Est. Straniero -P.M. Tuttolomondo (conf.) -Caracciolo e Messina {avv. Romita) c. Ministero Finanze (avv. Stato Vitucci). Imposta di registro � Negoziazioni di azioni o di obbligazioni di Societ� nazionali ed estere per atto pubblico o scrittura privata � Pagamento del prezzo � Contestualit� � Elemento necessario per la tassa fissa prevista dall'art. 108 della T.A. legge di registro. La tassa fissa, ai fini delfimposta di ,,.,egistro, prevista dall'art. 108 della T.A. annessa alla legge di registro (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269), nel testo modificato dall'art. 36 dgUa legge 6 agosto 1954, n. 603, opera per le sole negoziazioni di titoli azionari per i quali il pagamento del prezzo sia contestuale alla stipulazione dell'atto pubblico o scrittura privata posto in essere per la negoziazione dei titoli predetti (1). {Omissis). -La controversia riguarda finterpretazione dell'art. 36 <lella 1. 6 agosto 1954, n. 603 {esattamente corrispondente, nella parte che qui interessa, all'art. 108 della tariffa all. A della legge organica di registro), in quanto assoggetta a tassa fissa di lire duecento gli �atti pubblici e le scritture private per le negoziazioni di azioni ed obbligazioni di societ� nazionali ed estere quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con danaro proprio o con azioni od obbligazioni �. (1) La Corte di C~ssazione, con la sentenza in nota, ha riportato nei limiti dovuti il trattamento fiscale posto, ai fini dell'imposta di registro, dall'art. 108 -della T.A. annessa alla legge di registro, nel testo modificato dall'art. 36 della I. 6 agosto 1954, n. 603, per la negoziazione di titoli o di quote di societ� italiane ed estere fornite di personalit� giuridica, attuate per atto pubblico o scrittura pri 958 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pi� in particolare, posto che il Caracciolo ed il Messina avevano versato al venditore in sede �di sottoscrizione della scrittura privata di trasferimento di azioni, soltanto 25 milioni sui 150 pattuiti, riservan . dosi di pagare il residuo in pi� rate successive, le parti hanno sollevato il problema di accertare se l'adozione del contesto cc prezzo pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con danaro proprio o con azioni od obbligazioni � significhi che il legislatore ha voluto contrapporre il pagamento contestuale al pagamento differito ovvero se, viceversa, si debba ravvisarvi la contrapposizione di situazioni fra prezzo versato mediante uno degli enunciati mezzi di pagamento e corrispettivo comunque costituito da beni di diversa natura, s� che la tassa fissa possa riguardare qualsiasi pagamento in danaro, azioni od obbligazioni, indipendentemente dal momento della sua effettuazione. I giudici del merito hanno optato per la prima alternativa, statuendo che, in relazione alla peculiarit� del caso, i 25 milioni pagati contestualmente dovessero essere assoggettati a tassa fissa, mentre vice� versa, l'imposta proporzionale avrebbe colpito il rimanente prezzo differito. Si � rilevato al riguardo che la lettera della norma � in tal senso; che l'interpretazione pi� lata � -contraria alla previsione normativa perch� quest'ultima ha la sua ratio nel disfavore del legislatore per le operazioni a pagamento differito, in quanto tali da favorire le speculazioni sulle variazioni n~lle quotazioni dei titoli fra la data di trasferimento e quella di e.lfettivo pagamento, che 1contro l'interpretazione restrittiva non pu� addursi la conseguenziale necessit� della imposizione della pi� onerosa imposta proporzionale su atti gi� gravati dalla imposta di negoziazione perch� quest'ultima non va applicata dal 1� gennaio 1954. Il Caraociolo ed il Messina sostengono, viceversa, che la sentenza della Corte di Roma va denunciata per violazione e falsa applicazione dei cit. artt. 36 e 108, nonch� per vizio di motivazione omessa o insufficiente ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Dopo aver premesso che le leggi fiscali sono soggette agli ordinari criteri e metodi di interpretazione di �cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, i ricorrenti rilevano in particolare: vata per le quali il pagamento del prezzo non sia contestuale alla stipulazione dell'atto pubblico o della scrittura privata suddetta. Nella sentenza in nota il dato della contestualit� � elevato ad elemento determinante, di carattere formale e sostanziale con motivazione che, di ineccepibile rigore giuridico, trova la sua fonte nella interpretazione letterale logica e finalistica della particolare disciplina normativa. Gose queste che sono state poste gi� in rilievo (v. in questa Rassegna, retro, 581) per illustrare il dissenso alla precedente contraria statuizione contenuta nella :sentenza 16 aprile 1964, n. 902. Il caso affrontato e deciso concerne un pagamento differito. Ma per le ragioni di principio adottate e per le considerazioni svolte nella ricordata nota, � da ritenere che analoga soluzione vada adottata anche per il caso di pagamento anticipato comunque non contestuale. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 959 a) che l'interpretazione letterale adottata dalla sentenza impugnata per la soluzione del problema ermeneutico � fondata sul presupposto di un significato univocamente specifico (espressione �pagamento nell'atto� in contrapposizione concettuale con l'altra �obbligo di pagamento 1>) che non corrisponde affatto alla realt�, dal momento che il dettato della norma � tutt'altro che perspicuo e l'impropriet� della formulazione tecnica risulta chiaramente dall'uso, nello stesso contesto normativo, dell'espressione � prezzo � per indicare, oltre che il pagamento in contati, anche quello effettuato mediante versamento di azioni od obbligazioni; b) che l'interpretazione restrittiva non pu� trarre argomento dalla natura della tassa fissa perch� quest'ultima non rappresenta, nella specifica materia, una agevolazione o un beneficio, bens� il normale regime di imposizione per una particolare categoria �di trasferimenti di beni; e) oon la rabio della tassa fissa, identificabile, alla stregua della legge organica di registro, nella opportunit� di evitare duplicazioni di imposta rispetto a trasferimenti di beni gi� soggetti alla imposta di negoziazione, di natura surrogatoria rispetto a quella di registro, non � mutata in relazione alla successiva I. n. 603 del 1954 perch� l'imposta sul capitale delle societ� azionarie e sulle obbligazioni, che ha sostituito l'imposta di negoziazione, mantiene, sia pure in forma meno tipica ed esplicita, la funzione surrogatoria dell'imposta abrogata; d) che una scissione nel regime tributario normalmente unitario in ragione della: natura del bene negoziato, in dipendenza della �Cbntestualit� o meno del pagamento, non pu� essere giustificata dalla ragione indicata dalla Corte perch� per l'attuazione delle speculazioni di borsa sulle variazioni nel tempo dei corsi azionari ed obbligazionari la pratica ha escogitato la mntrattazione a termine con differimento sia della consegna dei titoli che del pagamento del prezzo, cio� un diverso e pi� efficace strumento giuridico, e perch�, d'altra parte, a sua volta, il sistema tributario vigente dispone di altri mezzi di prevenzione e repressione. Le eensure sono in parte infondate in parte irrilevanti ai fini del chiesto annullamento. Sotto il profilo letterale i ricorrenti non considerano, invero, che l'interpretazione da essi sostenuta si risolve in un inammissibile supe ramento di quell'inciso della norma che chiaramente, invece, richiama il dato cronologico della contestualit� e che altrimenti non avrebbe n� senso n� ragione di inserimento; che il pagamento differito � una ipotesi di promessa di pagamento, sia pure sostanziata, con ogni conseguen ziale effetto, sotto forma di valida obbligazione e, pertanto, nettamente si differenzia dal pagamento concreto ed effettivo, estinzione specifica, immediata e definitiva dell'obbligo dell'acquirente di versare il corri ~60 RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO spettivo del hene acquistato; che, quando pur fosse ravvisabile un uso terminologicamente improprio della parola �prezzo�, ci� non potrebbe costituire un elemento univoco per presupporre una identica impropriet� nella parola �pagamento�, e, in ogni <:aso, non potrebbe eliminare, riguardo all'estremo della contestualit�, una specificazione esistente e chiaramente indicativa. Non pi� convincenti si dimostrano, d'altra parte, le argomentazioni tutte e dal principio della evitabilit� delle duplicazioni di imposta. La doppia imposizione, nel senso che per lo stesso fatto giuridico il contribuente sia ripetutamente gravato dalla stessa imposta ovvero, nello stesso tempo, da una imposta e da un diverso tributo in funzione sostitutiva, � senza dubbio contraria ad un principio generale di diritto tributario e pertanto � da ritenersi vietata in tutti i casi, anche se non espressamente previsti dalla legge, nei quali la percezione della tassa rappresenti una duplicazione rispetto ad altra della stessa natura gi� percetta sullo stesso negozio giuridico. N� vi � dubbio che l'imposta di negoziazione abbia, in tema di trasferimento di azioni ed obbligazioni di societ� nazionali ed estere, costituito, fino alla data della sua sostituzione con l'imposta sulle societ�, il caso pi� tipico di duplicazione rispetto all'imposta di registro'. Tutto ci� non significa, peraltro, che il legislatore, nella sua volont� sovrana, non potes.se, sotto la spinta di particolari esigenze, restringere o comunque condizionare in roncreto il diritto della doppia imposizione n� pu� importare la conseguenza che I'interpretazfone, quando chiara risulti tale volont� alla stregua dei canoni ermeneutici di cui all'art. 12, non vi si debba attenere, indipendentemente da qualsiasi valutazione concettuale o teorica di equit� tributaria o di funzionalit� dell'imposta in rapporto :;i.i suoi scopi. Il rilievo vale senza dubbio per l'art. 108 della legge organica, tanto vero che questo Supremo Collegio, con la sentenza n. 1498 del 1942 neg� lapplicabilit� della tassa fissa ad una negoziazione di titoli compiuta mediante compensazione fra prezzo e contro crediti, attraverso una ratio .decidendJi essenzialmente fondata, per l'appunto, sulla esigenza, voluta dalla norma tributaria, di una specifica forma estintiva, di un pagamento concreto e contestuale al trasferimento dei titoli. Esso, d'altra parte, vale, a maggior ragione, per la successiva legge del 1954, dal momento che agli argomenti precedenti che r�estano assolutamente validi per l'identit� sul punto delle norme susseguitesi n�l tempo, pu� aggiungersi ora l'altro tratto dalla difficolt� di inquadrare qual.e imposta surrogatoria di quella di registro l'imposta sulle soci.et�, che ha natura di imposta diretta ed il cui pagamento, a differenza di quanto prima prescritto per l'imposta di negoziazione, non costituisce, nel sistema modificato dell'art. 36 della I. cit., condizione per l'esenzione dall'imposta proporzionale o dalla registrazione. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUI'ARIA 961 Pochi cenni, tutti negativi, meritano da ultimo gli altri argomenti del ricorso. Il riconoscimento, per la tassa f�ssa, del carattere di regime normale di imposizione piuttosto che di agevolazione o benef�cio non �, infatti, incompatibile con la volont� del legislatore, altrimenti risultante, di limitare la tassa medesima ai contratti che presentino una determinata caratteristica; la possibilit� che le speculazioni di borsa siano per un verso attuate e per l'altro preyenute o represse con mezzi diversi dalle negoziazioni a pagamento differito o dalla sottoposizione di queste ultime alla imposta proporzionale non costituisce, d'altra parte, argomento c�nvincente per contestare la validit� della ratio rilevata dai giudici di merito e della quale comunque non vi � necessit� in ogni legge tributaria; il rilievo, che alcune deduzioni complementari o secondarie non sarebbero state espressamente vagliate nella motivazione non pu�, inf�n�, costituire motivo di annullamento ai sensi dell'art. 360, n. 5, <!.p.c. dal momento che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il dovere del giudice di dare ragione della decisione adottata si deve ritenere assolto anche quando non siano stati specif��amente confutati tutti gli argomenti dedotti dalla parte soccombente purch� la sentenza dimostri che gli argomenti medesimi sono stati valutati nel loro complesso e nelle parti essenziali e la ratio decidendi si riveli adeguata ed esente da errori di logica o di diritto. Affermandosi il principio di diritto che la tassa f�ssa di cui all'art. 36 <lella I. n. 603 del 1954, come gi� in precedenza quella di cui all'art. 108 della legge di registro del 1923, debba essere applicata soltanto alle negoziazioni nelle quali il pagamento del prezzo avvenga contestualmente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dei titoli, il ricorso che sostiene la tesi opposta va rigettato con le conseguenze di legge in ordine al deposito ed all'onere delle spese del giudizio di cassazione. -(Omissis). ,CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 ottobre 1964, n. 2601 -Pres. Celentano -Est. Malf�tano -P.M. Pedote (conf.) -Ministero Finanze {avv. Stato Cavalli) c. Castellucci e Pernice {avv. Sangip;r,gi,). Imposta di registro -Occupazione ultrabiennale da parte della p. a., di immobile da es1nopriare per l'esecuzione di opere pubbliche -Condanna della p. a. occupante al risarcimento dei danni nella misura del valore venale dell'immobile occupato ed utilizzato per l'esecuzione dell'opera pubblica -Tassazione sentenza -Aliquota indicata dall'art. 1 dell'Ali. A alla legge di registro -Esclusione. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . La condanna al risarcimento dei danni deriv�ti dd;tla illegittima occupazione deliimmobile, ancorch� si identifica nell'attribuzione del valore vende deliimmobile stesso, non ne determina il trasferimento aliEnte occupante, perch� la p'1'onunzia relativa, p1er la sua intrinseca natura, non partecipa degli atti giudiziali traslartivi a tito>lo oneroso della propriet� o di altro diritto 1'eale di godimento. Per la registrazione, pertanto, della sentenza che la condanna suddetta abbia statuito, non opera tart. 1 della T.A. annessa alla l.o.r. (r.d. SO dicembre 1923, n. S269) sui trasferimenti immobiliari n� con r.ichiamo all'art. 8 della legge predetta n� al successivo art. 18 {l). {Omissis). -Con funico motivo del ricorso, denunziandosi la violazi�ne degli artt. 8 e 18 della legge di registro del SO dicembre 192S, n. S267 e il difetto di motivazione della sentenza impugnata, si censura la sentenza medesima per aver ritenuto che la pronunzia del Tribunale di Palermo, con la quale fu attribuito ai Castellucci e alla Pernice il valore venale del terreno di loro propriet� illegittimamente occupato dal Comune di Palermo, non ponesse in essere un trasferimento di propriet� o di uso o di godimento di un bene immobile assoggettabile alla , imposta �di registro. Al riguardo si deduce che la Corte di merito non ' ha considerato che la destinazione a strada pubblica del terreno occupato e la conseguente sua inclusione nel demanio pubblico� escludeva " che tale bene fosse rimasto di propriet� dei Castellucci e della Pernice, che ai fini tributari era irrilevante la mancanza di un formale atto di I I I trasferimento perch� fobbligo �di corrispondere l'imposta di registro . sorge nel momento in cui si verifica questa situazione di fatto alla quale ' I (1) L'esclusione di ogni utile richiamo all'art. 1 della T.A. annessa alla l.o.r. per il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, della �sentenza che a seguito di occupazione ultrabiennale di immobile da espropriare, non disponga, data l'avvenuta utilizzazione dell'immobile stesso ad opera pubblica, la restitu.zione, ma la condanna al risarcimento dei danni nella misura corrispondente aJ valore venale, non appare, nella sentenza in nota, del tutto traquillante. Nessun dubbio che la sentenza del genere indicato, per la sua intrinseca natura non comporta il trasferimento all'Ente occupante, n� della propriet� n� di alcun diritto reale di godimento nella accezione civilistica di tali peculiari istituiti. Il punto, per�, ai fini tributari di registro, non � questo. L'art. 1 della l.o.r., dopo aver precisato che sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle relative imposte gli atti scritti destinati a produrre effetti giuridici, aggiunge che ad analogo obbligo soggiacciono le " trasmissioni delle propriet�, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni o di altri diritti reali �. In forza di tale disposizione normativa non pu� revocarsi in dubbio che per i trasferimenti immobiliari non � il documento che assume il ruolo determinante, ma la trasmissione, in s�, della propriet�, dell'uso, del godimento deJ bene immobile ed PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA-�963 la legge ricollega il pagamento dell'imposta medesima e che la sentenza con la quale �era stato attribuito ai proprietari il valore venale del terreno occupato aveva riconosciuto il diritto del Comune al permanente godimento di esso. La censura � infondata. La Corte di merito, esaminata la sentenza del Tribunale di Palermo per la quale f Amministrazione delle Finanze pretende il pagamento dell'imposta di registro sui trasfeTimenti a titolo oneroso della propriet� immobiliare, ha ritenuto che questa non fosse dovuta, perch� con tale pronunzia era stato attribuito ai Castellucci e alla Pernice il risareimento dei danni ad essa derivati dalla illegittima occupazione del terreno di loro propriet� da parte del Comune di Palermo, ma non era stato realizzato in concreto il trasferimento a quest'ultimo della pro~ priet� di tale terreno, la quale, pur svuotata di contenuto, era rimasta ai Castellucci e alla Pernice per non essere sopravvenuto il decreto di -espropriazione del terreno medesimo, n� intervenuto tra le parti alcun atto negoziale che ne operasse il trasferimento. Ora, la Corte ha correttamente ritenuto che la condanna al risru;-cimento dei danni derivati dalla illegittima occupazione deH'immobile, ancorch� si identifichi neU' attribuzione del valore venale di esso, non ne determini il trasferimento all'ente occupante, perch� tale pronunzia per la sua intrinseca natura, non pu� inquadrarsi tra gli atti giudiziali rraslativi a titolo oneroso della propriet� per i quali rart. 1 della tariffa allegato A della legge di registro prevede f applicazione delfimposta di trasferimento. Invero, fino a quando non inter\renga il decreto di espropriazione -0 un atto negoziale traslativo della propriet�, l'immobile illegittima- a tale fine � �stabilito {art. 18) che la Finanza � abilitata. a procedere alla registrazione e conseguente tassazione delle trasmissioni suddette allorch� delle stesse abbia, attraverso presunzioni iuris tantum, la prova diretta o indiretta. Tal.i presun .zioni sono dalla legge di registro (art. 18 cit.) indicate in maniera esemplllicativ.a e non tassativa (cfr. Rel. Avv. Stato, 1955-60, II, 506; !AMMARINO, Commento .UJ,le leggi sulle imposte di registro, I, 81) e fanno capo al possesso da p�rte dj persone diverse dal proprietario apparente, che si sia estrinsecato con attivit� corrispondente all'esercizio della propriet� o di altro diritto reale, e sia accompagnato da altri elementi, enunciati anche essi in via esemplificativa. Da tali principi � lecito .dedurre che anche se nella sentenza del genere in esame non si rinviene, nel senso tecnico giuridico un atto di trasferimento, si rinvengono di certo glfestremi di una situazione giuridica definitiva ed irreversibile, che, ponendo fine, attraverso l'attuata regolamentazione patrimonirue, all'illegittimo comportamento dell' Amm.ne, fornisce la prova certa dell'acquisizione da parte della p.a. stessa dell'effettivo e definitivo diritto di potere e di disporre del bene. La 1qual cosa dovrebbe abilitare l'aml,ll.ne finanziaria alla tassazione con i criteri che la sentenza in nota ha ritenuto <li dover escludere. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 964 mente occupato non si trasferisce all'ente occupante, qualunque sia la destinazione che questo ha dato all'immobile medesimo. N� pu� ascriversi alla Corte di merito di non aver applicato la disposizione di cui all'art. 8 della legge di registro, secondo la quale per l'applicazione delle tasse occorre aver riguardo alla intrinseca natura e agli effetti degli atti o dei trasferimenti, n� quella di cui all'art. 18 della legge medesima, in virt� della quale, per sottoporre a tassa di registl'o la ttasmissione di un immobile a titolo di propriet�, � sufficiente che si abbia la prova di una �convenzione che faccia presumere nel nuovo possessore �di esso il diritto di propriet�. Invero, la Corte ha fatto �espresso richiamo alla disposizione di cui all'art. 8, ma ha ritenuto esattamente che, anche alla stregua di questa norma, la condanna al risarcimento dei danni derivati dall'illegittima occupazione del terreno, per la sua intrinseca natura, non poteva dar luogo al trasferimento della propriet� dell'immobile all'ente occupante. Da tale pronunzia, poi, non poteva, comunque, desumersi l'esistenza di una convenzione traslativa della propriet� del terreno, perch� il presupposto di essa escludeva di per s� lesistenza di un trasferimento negoziale. Non pu�, infine, sostenersi che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere che la sentenza di condanna al risarcimento dei danni fosse, comunque, assoggettabile al pagamento dell'imposta di trasferimento� per avere attribuito il godimento del terreno al Comune, perch�, � vero che l'art. 1 della tariffa allegato A della legge di registro comprende tra gli atti assogge~tabili all'imposta di trasferimento quelli traslativi dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su immobili, ma la condanna al risarcimento dei danni derivati dalla illegittima �occupazione dell'immobile, ancorch� consistenti nel valore venale di esso per la sua intrinseca natura, non importa il trasferimento dell'ente occupato, n� della propriet� dell'immobile, n� di alcun diritto reale di godimento su di esso. Consegue che si deve rigettare il ricorso e condannare I'Amministrazione ricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio a favore del resistente. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1964, n. 2645 -Pres. Celentano -Est. Passanisi -P.M. Colonnese (conf.) -Malvasia Tortorelli (avv. Doletti) c. Ministero Finanze {avv. Stato Graziano). Imposta di successione -Accettazione di eredit�� con beneficio di inventario -Presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobilia -Inventario -Effetto derogativo -Requisiti. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 965 Nellaocettazione di eredit� con beneficio di inventario la p-resunzione posta dall'art. 31, primo comma, della legge trib.taria su.lle sue~ cessioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) per la determinazione della base imponibile dei gioielli, denaro e mobilia, � vinta dall'inventario che contenga i requisiti sostanziali tassativamente posti dall'art. 775 c.p.c. (1). (Omissis). -I tre mezzi del ricorso vanno esaminati congiuntamente data la loro intima connessione. In sostanza la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 494 e.e.; 769 e segg. c.p.c. e 31 1. 30 dicembre 1923, n. 3270 e l'insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata ed assume che l'inventario purch� faccia cenno . dell'inesistenza di denaro, gioielli e mobilia e non sia affetto da irregolarit� connesse con tali beni � idoneo ad � inibire � presunzione stabilita dal cit. art. 31 della legge del 1923, n. 3270. La censura � fondata. Questa stessa Sezione ha, con la sentenza n. 1082 del 24 aprile 1963, affermato che: in caso di accettazione dell'eredit� con il beneficio di inventario, una volta ritenuto incompleto l'inventario compiuto dal chia mato, perch� mancante della riproduzione fedele della consistenza del patrimonio del defunto, l'inventario stesso non pu� considerarsi idoneo a far venire meno la presunzione dell'art. 31 della legge tributaria sulle (1) Il caso deciso con la sentenza in nota presenta aspetti peculiari e fa soluzione per esso adottata determina qualche perplessit�. L'inventario, le cui resultanze erano state dalla parte privata invocate per derogare alla presunzione dell'art. 31, primo comma, della legge tributaria sulle successioni, presentava delle irregolarit� per essere stata una parte dei beni inventariati (scorte) reperita non dal Notaio, delegato alle operazioni a norma dell'art. 769 c.p.c., ma dal perito estimatore nominato a norma dell'art. 773 del c.p.c. predetto. La Corte di Cassazione, nel rilievo che nell'economia dell'art. 31 deJla ricondata legge tributaria sulle successioni, il mancato ricorso al criterio presuntivo, in presenza dell'inventario, � determinato dal fatto che dall'inventario ste!>SQ resulta il valore effettivo dei gioielli, danaro 'e mobilia, ha ritenuto che solo il difetto dei requisiti sostanziali posti dall'art. 773 del c.p.c., relativi alla fedele descrizione e valutazione .dei beni, rende inidoneo l'inventario pit\ volte detto a derogare la presunzione di legge. Quest'ultima, in altri termini, in presenza di un inventario, non spiegherebbe effic'lcia sempre che l'inventario stesso non risultasse incompleto o infedele. Nessun dubbio che in tali casi la presunzione opera in tutta fa sua interezza: m�, nel caso in cui l'inrventario sia affetto da irregolarit� formali e le stesse concernono la persona che procede anche a parte soltanto delle operazioni, non pare che l'indagine possa essere . ristretta nei limiti suddetti. Il valore che, nell'eredit� beneficiata, la legge< atb"ibuisce all'inventario e gli effetti che allo stesso si ricollegano sono cose che attribuiscono all'inventario stesso un carattere formale e sostanziale al tempo stesso. E>Ssendo diretto da un lato a tutelare i terzi e dall'altro, in ta�luni casi, a tutelare persone che per la loro particolare situazione (minori, incapaci) appaiono meritevoli� di particolare tutela, �la partecipazione diretta del pubblico ufficiale indicato dalla 966 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO successioni {r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270) relativa all'esistenza in predeterminate pevcentuali, di gioielli, danaro e mobilia, ai fini della determinazione del valore imponibile per fimposta di successione. E ci� in quanto, il mancato ricorso al criterio presuntivo, giusta la previsione del comma terzo del cit. art. 31, ha per suo presupposto che l'inventario :;:j :� sia completo, ossia non contenga le tassative indicazioni di cui all' articolo 775 c.p.c. Ma tale presupposto, come risulta evidente da quanto si � accennato, non ricorre nel caso di specie perch� non si � trattato di inventario incompleto e tanto men� infedele e il solo addebito che si pu� muovere al notaio, che ha redatto l'inventario, � quello di aver fatto dal perito non soltanto stimare le scorte ma anche reperire le medesime. Il che, peraltro, ai fini di cui trattasi, non incideva sulla competenza dell'inventario non tanto perch� dell'operato del perito si era fatto cenno nell'inventario stesso e se ne �era allegata la stima, ma pe11ch� il notaio non aveva omesso di procedere egli medesimo al reperimento e alla descrizione dei gioielli, del denaro ecc., di cui alla presunzione di legge, e questa, pertanto, doveva essere esclusa. Il ricorso deve, pertanto, esseve accolto e la causa rinviata alla stessa per nuovo esame alla Commissione Centrale delle Imposte, la quale dovr� uniformarsi al seguente principio di diritto: �Nel caso di accettazione dell'eredit� con il beneficio di inventario, la presunzione dell'art. 31, primo comma, della legge tributaria sulle successioni (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270), relativa all'esistenza in predeterminate percentuali, di gioielli, danaro' e mobilia, ai fini della determinazione del valore imponibile per l'imposta di successione viene meno e non � operante se l'inventario eseguito � completo, ossia contiene tutte le tassative indicazioni stabilite dall'art. 775 �codioo di rito civile �. -(Omissis). legge per la redazione dell'inventario � un elemento di carattere non soltanto formale, ma anche sostanziale, con la conseguenza che l'inosservanza, anche solo parziale, di tale modalit� si ripercuote, sul valore e sugli effetti dell'inventario inteso nella sua interezza. La partecipazione suddetta, infatti, � l'elemento obiettivo dal quale trae origine la particolare fede impressa all'inventario e la garanzia della rispondenza di esso� alla realt� delle. cose. La qual cosa non contrasta COn/ il principio affermato nella sentenza ricordata in motivazione n. 1082/63 in Riv. leg. fisc., 1963, 1563 e segg., giacch�' in essa � testualmente precisato che � le formalit� e gli adempimenti che la legge impone ai chiamati all'eredit� che vogliono acoettare l'eredit� stessa con beneficio di inventario sono stabilite a tutela dei terni creditori e pertanto non possono essere trascurati e non adempiuti o eseguili in maniera diversia da quella prescritta, senza che da Mle inosservanza non denvi la decadenza del beneficio �. La decadenza del beneficio comporta la mancata deroga alla presunzione posta dall'art. 31, primo comma della legge tributaria sulle successioni e nel .caso concreto un dato obiettivo certo � che la individuazione e la ricognizione di parte dei beni oggetto di inventario non fu eseguita direttamente e personalmente dal pubblico ufficiale indicato dalla legge, ma dal perito estimatore, che � pure indicato dalla legge, ai soli fini; per�, della valutazione. SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 luglio 1964, n. 1763 -Pres. Lonardo -Est. Sbrocca -P.M. Tavolaro -Soc. Montecatini (avv. Antonelli) c. Grissman (avv. Ferri) e Regione Trentino Alto-Adige' (avv. Stato Buonvino). Acque pubbliche -Ricorso al Tribunale Superiore in sede di giurisdizione amministrativa -Mancata notifica presso l'Avvocatura Generale dello Stato -Inammissibilit�. (l. 25 marzo 1958, n. 260, art. l; r.d. 11dicembre1933, n. 1775, artt. 192 e 143). Il r.icorso al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche deve essere notificato, a pena di nullit�, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. In mancanza esso� va dichiarato inammissibile, anche nel caso di regolare notifica ai controinteressati (1). {Omissis). -Con il ricorso incidentale si prospetta una ques.tione di carattere pregiudiziale, rilevabile anche l'ufficio {quella dell'ammfa..: sibilit� del ricorso al Tribunale Superiore in sede di giurisdizione amministrativa), e pertanto il suo esame deve precedere quello del ricorso principale, che investe il merito della controversia e potr� essere considerato soltanto nell'ipotesi di riconosciuta infondatezza dell'altro ricorso. (1) La decisione conferma il principio dell'unit� delle notificazioni degli atti giudiziali, e della obbligatoriet� della loro consegna all'Avvocatura dello Stato, quale unica domiciliataria legale di tutte le Amministrazioni statali. Le Sez. Un., pur senza respingere la diversa opinione del Consiglio di Stato relativamente ai ricorsi proposti innanzi a quel1a giurisdizione, mostra di condividere in proposito le stesse riserve accennate in questa Rassegna (retro, 619). E: noto che nei giudizi con pluralit� di parti, ed a litisconsorzio necessario per essere le cause inscindibili, la mancata o irregolare notifica �dell'impugnazione ad uno dei litiganti non comporta l'inammissibilit� del gravame, essendo il Giud:ce tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c, Tale rimedio � giudicato inapplicabile nei giudizi amministrativi, perch� le norme del testo unico sul Consiglio di Stato, ripetutamente, pongono il principio che il ricorso deve essere, a pena di decadenza, notificato all'Amministrazione interessata entro i termini assegnati. Sul punto, con larghi richiami di dottrina e giurisprudenza,' Cfr. Ma$s. compl. Giur. Cons. Stato, 1932-1961, I, 1160 e segg. RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO 968 Deduce, infatti, la Regione Trentino-Alto Adige che il ricorso al Tribunale Superiore doveva esserle notificato mediante consegna di una �copia conforme all'originale presso l'Avvocatura Generale dello Stato, nel cui distretto ha sede il giudice a:dito, ai sensi del combinato� disposto degli articoli 11 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, 1 della 1. 25 marzo 1958, n. 260, che ha modificato il citato t.u., e 42 del d.p.r. 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione; e che, essendo stata la copia_ a quest\�tima consegnata, la notificazione era affetta da nullit� non sanabile con la costituzione dell'Amministrazione resistente e rilevabile anche ex officio, con la conseguenza che il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile anzich� esaminato nel merito. La censura � fondata. :B ben vero che l'art. 19'2 del t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a:pprovato con T.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, stabilisce che i ricorsi al Tribunale superiore indicati nel prnoedente art. 143, che appartengono alla sua diretta cognizione in sede giurisdizionale amministrativa, devono nel prefisso termine essere notificati tanto all'autorit�, dalla quale � emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento direttamente si riferisce, cio� ai controinteressati, con una norma di contenuto identico a quella dell'art. 36, s�eCOI).do comma, del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, sul Consiglio di Stato . . Ma, da un lato, l'art. 151 del t.u. n. 1775 del 1933 rinvia, per le notificazioni dei ricorsi in genere alle amministrazioni dello Stato, alle disposizioni delle leggi sul foro erariale, ossia all'attuale t.u. del 1933 sulla rappresentanza e difesa dello Stato; e, dall'altro, l'art. 193, che, per la sua collocazione si riferisce esclusivamente ai giudizi amministrativi, prescrive che rautorit� che ha emanato il provvedimento impugnato possa essere rappresentata negli atti di istruttoria ed anche nelle udienze da un suo funzionario all'uopo delegato, ma sempre col patrocinio e l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato. Sulla base di tali disposizioni, sebbene l'art. 208 del t.u. ora citato si richiami, per quanto non � regolato dalle norme procedurali in questo contenute, al Codice di rito e in particolare, per i ricorsi in sede di giurisdizione amministrativa, agli artt. 35 e segg. del t,u. sul Consiglio di Stato, la giurisprudenza del Tribunale Superime, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 260 del 1958, aveva esattament �e affermato il principio, secondo cui, dinanzi al Tribunale, non trovava, tra le altre, applicaziorie la norma dell'art. 41, secondo comma del t.u. da ultimo ricordato, che faculta l'autorit� che ha emanato il provvedimento impugnato a farsi rappresentare presso il Consiglio o �'., PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 969 dall'Avvocatura o da �n Commissario speciale, con J'.effetto che, per i ric�rsi al Tribunale Superiore, destinataria delle notificazioni era sempre e soltanto f Avvocatura dello Stato, nel cui distretto ha sede il giudice adito, e cio� l'Avvocatura Generale in Roma, dove ha pure sede il Tribunale. Questa giurisprudenza ha trovato testuale conferma nell'art. I della legge n. 260 del 1958 (nel -cui vigore � avvenuta la notificazione del ricorso), il quale, sostituendo il primo comma dell'art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933, ha ribadito che i ricorsi e gli atti istitutivi di giudizi, che. si svolgono innanzi alle giuris�dizioni amministrative, debbono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso fUfficio dell'Avvocatura a ci� designato; e la cui disposizione si estende anche all'amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige (come alle amministrazioni della .Sicilia e della SaI'degna), poich� per essa l'art. 42 del d.p.r. n. 574 del 1951 ha prescritto, salvo per le cause in cui abbia interessi contrastanti -con quelli statali, l'assistenza necessaria dell'Avvocatura, con l'applicazione delle regole relative, senza che sulla giurisprudenza stessa possa incidere il contrario orientamento del Consiglio di Stato, che, ispirato pi�' da intenti di ordine pratico che dalla fedele aderenza al testo legislativo, ha negato fapplicabilit� del .citato art. 1 limitatamente ai ricorsi dinanzi al Consiglio. Nel caso di specie, il Tribunale Superiore avrebbe, pertanto, dovuto rilevare l'insanabile vizio di notificazione del ricorso {art. 11, ultimo comma, del t.u. n. 1611 del 1933) e �dichiararne l'inammissibilit�, non potendo, d'altro lato, avvalersi delle nrn:me sull'integrazione del contraddittorio, che, nei giudizi amministrativi, presuppongono la regolare notificazione del ricorso nei termini prefissi all'amministrazione, oltre che ad almeno uno dei controinte!'essati. L'inammissibilit� del ricorso al Tribunale Superiore comporta, in accoglimento del gravame incidentale, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per difetto dei requisiti processuali per fesame del merito dinanzi al Tribunale stesso, dichiarandosi assorbito il ricorso principale (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 luglio �1964, n. 1989 -Pres. Celentano -Est. D'Amico -P.M. Maocarone (conf.) -Tropian�J (avv. Ciamarra) c. lsUtuto Autonomo Case Popolari di Bari (avv. Tanzarella). Opere pubbliche -Appalti � Capitolato generale del Ministero dei LL.PP. -Clausola compromissoria -Specifica approva zione -Non necessita. (e.e., art. 1341, secondo comma; d.m. 28 maggio 1895, art. 42; d.p.r. 16 lu glio 1962, n. 1063, art. 47). . RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 970 Opere pubbliche -Nuovo capitolato generale per le opere del Ministero dei LL.PP. -Norme processuali -Applicabilit� immediata. {d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 47). Arbitrato -Inizio del giudizio -Istanza di nomina degli arbitri. (c.p.c., art. 810; d.m. 28 maggio 1895, art. 47; d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 49). Da;to il carattere normativo e non contrattuale del capitolato generale per gli appalti del. Ministero dei LL.PP., non � necessaria la specifica approvazione per iscritto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1341 e.e., della clausola compromissoria in esso contemplata. Tale principio � valido anche nel caso di appalti di enti pubblici, tenuti obbligatoriamente ad adottare il capMolato generak suddetto (1). La disposizione dell'art. 47 del nuovo oapitolato generale sui ll.pp., che consente sia alr attore che al convenuto di declinare �la competenza arbitrale, ha carattere pmoessuale ed � applicabile anche rispetto ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore {2). ' Negli arbitrati ordinari, il giudizio ha inizio con la nomina degli arbitri e la loro accettazione. In quelli previsti dal capitolato generale dei ll.pp., l'inizio del giudizio ha luogo con la presentazione deliistanza di nomina degli arbitri (3). (Omissis). -Il rioorrente sostiene innanzitutto che, nei eontratti di opere pubbliche conclusi con enti diversi dallo Stato, la clausola compromissoria ha rcarattere ocntrattuale, cosicch� avrebbe dovuto essere approvata .specificamente per iscritto, a norma dell'art. 1341, secondo comma, e.e. Sostiene inoltre che l'art. 42 del capitolato generale di appalto, ~pprovato con decreto ministeriale 28 maggio 1895 e vigente al mo (1-3) In questa Rassegna (retro, 603) si � segnalata la pacifica giurisprudenza, che attribuisce valore normativo al capitolato generale statale, e si sono indicate le ragioni che inducono a tale conclusione Si � anche accennata la conseguenza della obbligatoriet� ex se di tutte le norme di esso capitolato, e della inammissibilit� di q)l:alunque riferimento all'art. 1341, secondo comma, e.e., per le clausole ritenute particolarmente onerose. , Inoltre, poich� la normativa dei pubblici appalti ha riguardo non all'identit� del soggetto, che materialmente compie i lavori, ma alla obiettiva natura degli stessi ed al fatto ohe comportino un onere finanziario a carico dello Stato, essa risulta applicabile anche agli appalti degli enti pubblici, che comurnque utilizzino finanziamenti statali. Le disposizioni di cui all'art. 80 del t.u. sull'edilizia popolare ed economica (r.d. 28 aprile 1938, n. 1165); all'art. 294 u.c. t.u. I. c. e p. del 1934; PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE g71 mento della stipulazione dell'appalto, deve ritenersi sostituito dal1' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che approva il nuovo capitolato gc:Jnerale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici: tale nuova disposizione, �sopraggiunta, nel corso del giudizio iniziato davanti al Tribunile, con l'entrata in vigore del nuovo capitolato (1� settembre 1962), consentendo alle parti la deroga alla competenza arbitrale, � valida a determinare, come norma di carattere processuale, la competenza del giudice ordinario. �La prima tesi non ha fondamento. Questa Corte ha pi� volte affermato (tra le altre, sentenze n. 365 del 18 febbra:io 1963 e n. 715 del 9 aprile 1955) che, data la natura normativa, e non contrattuale, del :eapitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche stipulati dal Ministero dei Lavori Pubblici e della clausola compromissoria contenuta nell'ar.t. 42 del capitolato, non � applicabile, riguardo a tale clausola, l'art. 1341, secondo comma, cc., che richiede la specifica approvazione per iscritto delle condizioni contrattuali ivi contemplate, derivando l'efficacia della dausola compro;. missoria, pi� che dalla volont� negoziale dei contraenti, dal predetto art. 42, che, con l'imperativit� propria dell~ norme di diritto obiettivo, ne impone l'inserzione in ogni contratto di appalto, di cui sia parte contraente la P.A., e che, disponendo l'art. 80 del tu. sull'edilizia economica e popolare, approvato con r.d. aprile 1938, n. 1165, che tutti i rappoTti tra imprese appaltatrici ed enti costruttori di case popolari ed economiche, mutuatari della Cassa Depositi e Prestiti, sono regolati dalle norme in vigore per le opere di conto dello Stato, senza che possano avere efficacia le eventuali pattuizioni in contrario, lo stesso principio si applica anche per tali contratti, con la conseguenza che la predetta clausola � operativa e vincolante senza necessit� della specifica approvazione scritta, di cui al richiamato art. 1341, comma secondo, e.e. all'art. 6, u.c., della 1. 10 agosto 1950, n. 646 sulla Cassa per il Mezzogiorno devono ritenersi specifiche applicazioni dell'esposto principio, come � confermato dalla giurisprudenza che ha dato alle norme citate un'intefPretazione estensiva (sul punto, e per richiami giurisprudenziali, cfr. retro, 608). Sulla immediata applicazione delle norme processuali del nuovo capitolato generale, e sugli elementi per la loro identificazione, ofr. retro, 598, cui adde Cass., 20 luglio 1964, n. 1953. � concetto ovvio che il giudizio ordinario pu� dirsi instaurato non a seguito della sola notifica dell'atto introduttivo, ma con la costituzione. di una delle parti innanzi al giudiee competente. Nei giudizi arbitrali ordinari, nei quali non esiste un giudice precostituito, l'inizio del giudizio coincide con l'accettazione degli arbitri: infatti da questa data decorrono i termini per la pronunzia del lodo. Negli arbitrati RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 972 Fondata, �invece, � la seconda tesi e, quindi, deve essere affermata la competenza del giudioe mdinario. Il nuovo capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato �con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, pubblicato nella Gazz. etta Uffiiciale il 7 agos.to ed entrato in vigore il 1� settemb;e delb stesso anno (articolo unico della pI'emessa), attribuisce, nell'art. 47, sia all'attorn che al convenuto in un giudizio arbitrale la faoot� di esclu �dere la relativa competenza: se finiziativa � presa dall'attore, la predetta facolt� si esel'cita proponendo, entro il termine indicato nel <lecreto stesso, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni �del codice di procedura civile e del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, se invece la facolt� di �esdusione del giudizio arbitrale � esercitata dalla parte convenuta, a questa � fatto obbligo di notificare, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la sua determinazione all'altra parte, che, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente, secondo le norme ordinarie e quelle del richiamato t.u. n. 1611 del 1933. Ora non pu� essere dubbio che la predetta disposizione ha carattere di norma processuale, in quanto regola la competenza del giudice chiamato a dirimere le controversie in materia di appalto fra gli enti pubblici ed i privati appaltatori; che, quindi, come tutte le norme che regolano situazioni giuridiche di carattere processuale, � di immediata applicazione e, quindi, concerne i rapporti sorti anteriormente al 1� :>ettembre 1962, data di entrata in vigore del nuovo capitolato generale. N� pu� aver rilievo che, nella specie, la nuova nonna process1iale sia intervenuta nel �corso del giudizio gi� instaurato davanti al giudice Ol'dinario, poich�, per la virt� sanatrice dello ius superveniens, il g;L.� dice irregolarmente adito, secondo le disposizioni vigenti al momento dell'inizio del giudizio, diventa competente a giudicare in forza della nonna sopravvenuta nel �corso del giudizio stesso. ~ E lappaltatore Tropiano, insistendo nel richiedere che il processo sisvolga davanti al giudice ol'dinario, ha senz'altro �dimostrato di voler ~Sel'citare la facolt� concessagli dall'art. 47 del nuovo capitolato generale. regolati dal capitolato generale statale, la sentenza .in rassegna identifica la data ripetuta con la presentazione dell'istanza di nomina degli arbitri. L'opinione, per�, non sembra esatta, poich� nessuna norma giustifica la diversa disciplina. Anzi, in contrario, va ricordato che, per l'art. 51 del capitolato generale in vigore, il termine per la pronuncia del lodo decorre non dall'accettazione della nomina, ma addirittura della costituzione del collegio. Per ulteriori argomenti a conferma della tesi qui sostenuta, cfr.: CoDOVlLLA, Compromesso, 1915, 383 e segg. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, AP)?.ALTI E FORNITURE 973 Oppone flstituto Autonomo per le Case Popolari che, alla data d'inizio del giudizio davanti al Tribunale di Bari (19 maggio 1962), gi� era stato instaurato il giudizio arbitrale, avendone il Tropiano pro posto domanda con atto notificato il 20 aprile precedente, cosicch� ,doveva ormai :riteneqi radicata la competenza del collegio arbitrale. Senonch� all'istanza delfappaltatore non era seguita alouna altra attivit� delle parti, nessuna delle quali aveva curato di richiedere la nomina degli arbitri. Come nel giudizio� ordinario occorre, perch� possa intendersi instaurato, che la domanda sia portata a cognizione del giudice mediante la costituzione di una delle parti, deve ritenersi che il giudizio arbitrale abbia il suo inizio solo con la nomina degli arbitri e la conse'guente costituzione del collegio arbitrale. Ci� si desume, per gli arbitrati ordinari, dall'art. 810 c.p.c., ch� anzi, per essi, � richiesta anche l'accettazione degli arbitri {art. 813); e, per gli arbitrati previsti nei capitolati per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 47 del capitolato approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895 e dall'art. 49 del nuovo capitolato generale approvato con d.p.r. n. 1063 del 1962, secondo cui occorre l'istanza delle due parti o della parte pi� diligente ai presidenti dei collegi indicati nell'art. 43 del precedente capitolat0, e 45 dell'attuale, pe:rch� nominino gli arbitri negli stessi articoli designati. Deve pertanto essere �dichiarata, in accoglimento del ricorso, la -competenza del giud~ce mdinario a decidere la controversia in esame. -(Omissis). �CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 6 ottobre 1964, n. 2523 -Pres. Gelentano -Est. Caporaso -P.M. Criscuoli (conf.) -Ministero Difesa Aeronautica (avv. Stato Savarese) c. Soc. Frigato (avv. C~sola). Ai;bifrato -Notifica della domanda arbitrale presso l'Avvocatura dello Stato -Inderogabilit�. (l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1). Appalto di opere pubbliche -Opere delle Amministrazioni militari -Controversie -Obbligatoriet� del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. (r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 57). Le domcmae arb�tmli devono essere ootificate a pena di nullit� presso f Avvocatura de:Uo Stato, che, ai sensi della legge 25 marzo 1958, RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO .n. 200, � la �omiciUataria unica ed obbligatoria di tutte .Ze ammini strazioni statali e per tutte le contestazioni giudiziali (1). '.~ L'art. 57 del r.d. 17 marzo 1932, n. 366, che approva il, capitolato generale per l'appalto dei lavori del Genio militare, deve intendersi �=� . tacitamente abrogato dall'art. 1 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio. Pertanto la rappresentanza e dJifesa nei giudizi arbifrali delle Amministrazioni militari da parte dell'Avvocatura dello Stato deve ritenersi obbligatoria e non facoltativa (2). � (Omissis). -La ricorrente denunzia la violazione dell'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260, assumendo che tale disposizione di legge sia applicabile anche ai giudizi arbitrali in materia di appalti militari e che quindi la domanda arbitrale doveva nella specie essere notificata presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato. L'art. 1 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 prescrive in via generale che all'Avvocatura di Stato spettano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Amministrazione dello Stato. Il primo comma dell'art. 11 della stessa legge � stato modificato con l'art. 1 della legge 25 marzo 1958, n. 260. ]'!; stato, cos�, tassativa mente stabilito che �tutti i ricorsi, le citazioni e qualsiasi atto di oppo sizione giudiziale devono essere notificati alle amministrazioni dello Stato presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nella persona del Ministro competente. Non essendo stati modificati i sucoessivi commi dell'art. 11, non �� dubbio che sono assolutamente ed insanabilmente nulli gli atti giudiziali non notificati presso il competente Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, come � avvenuto �nella specie. (1-2). In precedenza (retro, 619) si era avv�rtito che le Sezioni unite delld Corte di Cassazione erano state investite dalla questione, circa l'inderogabilit� della notifica delle domande arbitrali presso lAvvocatura dello Stato. La decisione riportata ha accolto la tesi affermativa, ricordando che la 1. 25 mar zo 1958, n. 260 ha inteso realizzare la disciplina unitaria della notifica di tutti gli atti giudiziali presso l'Avvocatura dello Stato, che risulta essere la domiciliataria legale unica ed obbligatoria di tutte le ar.nministrazioni statali in qualunque conte stazione giudiziale (e quindi anche nei giudizi avanti ai Conciliatori ed ai Pretori, contrariamente a quanto, per mero errore di stampa,� si legge nella annotazione riportata alla suddetta� pag; 619 e�a quanto, anche per errore, si legge nella motiva zione della stessa decisione). Unfoa eccezione � rappresentata dai ricorsi al Consiglio di Stato; per i quali la Corte Suprema dimostra di voler mantenere ferma l'opinione risultante dalla decisione n. 1 in data 15 gennaio 1960 dall'Adunanza plenaria del Consiglio suddetto. :� appena il caso di ricordare, che per gli appalti delle opere dipendenti del Ministero dei LL,PP., il capitolato generale in vigore (d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 46, 2� c.) espressamente dispone la notifica delle domande arbitrali presse> l'Avvocatura Generale dello Stato. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 975 Il criterio ispiratore della legge nuova � quello di accentrare presso l'Avvocatura dello Stato le notificazioni di qualsiasi atto di citazione , in giudizio, per modo ohe lAmministrazione, per ogni giudizio, ha il suo unico domicilio legale presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ad eccezione dei giudizi avanti i Conciliatori ed i Pretori. Non vi � nella legge alcuna eccezione alla regola, sicch� non si vede perch� ad essa dovrebbe essere sottratta la domanda introduttiva di un giudizio arbitrale, da svolgersi nei confronti della P.A. L'art. 1 della legge del 1958 accomuna in un'unica disciplina tutte le varie ipotesi di giudizi davanti a qualsiasi autorit� giurisdizionale, sicch� non pu� esulare dalla previsione normativa nessuna fattispecie, che non sia specificamente regolata in modo diverso da una disciplina propria, sopravvissuta alla riforma del 1958. Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, con una decisione del 15 gennaio 1960, n. 1, ha per l'appunto ritenuto che il giudizio davanti al Consiglio di Stato si trovi in tale particolare situazione, onde, in linea di massima, la legge 25 marzo 1958, n. 260, non sarebbe applicabile a tale giudizio. La ragione di siffatta decisione � riposta principalmente sul!' art. 36 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato, secondo cui il legit, timo contraddittore nel giudizio in quella sede � la stessa autorit� che ha emanato l'atto o il provvedimento impugnato. Per questa considerazione, la norma ordinariamente valevole per tutti i giudizi nei quali � parte la P.A. non riguarderebbe invece i ricorsi al Consiglio di Stato_ Analoga giustificazione non pu� certamente darsi per le rontroversie -in materia d'appalto di opere di competenza del Genio militare, regolata dalle Condizioni generali approvate con r.d. 17 marzo 1932, n. 366. La denunciata sentenza della Corte d'Appello di Roma, per poter escludere che la domanda introduttiva del giudizio arbitrale, previsto dal decreto ora menzionato, debba essere notificata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del citato art. 1 della legge del 1958, !invoca la particolare disciplina dell'arbitrato stesso, nel quale il patrocinio dell'Avvocatura sarebbe soltanto facoltativo (art. 57 del Capitolato) e nel quale sarebbe difficile, al momento della proposizione della domanda, identificare l'ufficio dell'Avvocatura competente per territorio a ricevere la notifica, dato che � il Generale Ispettore del Genio, presi accordi col Presidente della Corte d'Appello, stabilir� il luogo di costituzione del Collegio arbitrale� (art. 52). Per quanto riguarda questo secondo argomento, pu� subito rilevarsene la inconferenza. La norma di competenza e notifica dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale non ha nulla a che fare con la eccezionale facolt� attribuita � dal citato art. 52 al Generale Ispeittore di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 976 stabilire il luogo di costituzione, cio� di riunione del Collegio � presi accordi col Presidente �della Corte d'Appello�, che � facolt� esercitabile dopo la proposizione del giudizio e la nomina degli arbitri. Uno dei quali � scelto, come dice lo stesso art. 52, dal Presidente della Corte d'Appello, che �sarebbe competente per territa:rio a decidere .:: := la controversia �. :�: dunque evidente che l'ufficio dell'Avvqcatura competente a ricevere la notifica � quello presso la Corte d'Appello competente a decidere secondo le ordinarie norme di procedura, senza possibilit� �di dubbio e di equivoci. Resola, quindi, l'altro argomento, quello secondo cui il patrocinio o l'assistenza dell'Amministrazione statale, istituzionalmente conferita all'Avvocatura dello Stato per ogni controversia concernente la stessa P.A., potrebbe nei giudizi arbitra.U in esame mancare, essendo, per l'art. 57, facoltativo e non obbligatorio il patrocinio dell'Avvocatura. Devesi, in icontrario, avvertire che la :non obbligatoriet� dell'intervento dell'Avvocatura nel giudizio davanti al Collegio Arbitrale, pre~ visto dalle condizioni generali per gli appalti militari, non � argomento �decisivo in or�dine alla questione circa il luogo della :notificazione della domanda giudiziale. Posto che l'Avvocatura dello Stato sia stata assunta, con l'art. 1 della legge del 1958, alla permanente qualifica di domiciliataria unica ed obbligatoria di tutte le amministrazioni statali, la conseguenza � che per tutte le contestazioni giudiziali la notifica dei relativi atti deve necessariamente avvenire presso l'unica domiciliataria delle amministrazioni medesime, indipendentemente dalla successiva determinazione, da parte �di chi di �dovere, di ricorrere al patrocinio della stessa Avvocatura dello Stato, come � ormai prassi assoluta anche nei casi in cui ci� non � obbligatorio, ovvero di lasciare alla stessa amministrazione il compito della propria difesa in giudizio, ovvero di ricorrere al patrocinio �stern<!, che � cosa teoricamente possibile, ma in fatto mai praticata. Se scopo della sistematica riforma del 1958 � stato quello di attuave u:n unico regolamento giuridico per quanto riguarda la rappre~entanza e la difesa in giudizio dello Stato, sembra veramente assurdo che il criterio �di unitariet� che ha animato il legislatore del 1958 possa essere infranto in considernzione della ormai soltanto teorica possibilit� che lo Stato, per i giudizi di cui � parte, non si voglia servire dell'organo pi� tecnicamente qualificato oltre che istituzionalmente costituito per assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle amministrazioni dello Stato {art. 1 t.u. del 1933). Ci� per quanto attiene al problema in via generale, ma per il <:aso specifico degli appalti militari la questione non pu� neppure porsi, poicp� l'art. 57 delle Condizioni generali approvate col r.d. 17 marzo PARTE. I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI E FORNITURE 977 1932, n. 366, sulla non obbligatoriet� del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, deve intendersi tacitamente abrogato con la norma anch'essa speciale, ma ordinatrice di tutta la materia, contenuta nel succitato art. 1 del t.u. del 1933, che devolve, come si � gi� detto, alla Avvocatura �di Stato, come sua funzione indefettibile, la rappresentanza, il patrocinio e rassistenza in giudizio delle amministrazioni <lello Stato, vale a dire il patrocinio legale per tutto il contenzioso giurisdizionale nel quale sia interessato lo Stato. Queste Sezioni Uniite ritengono, pertanto, �che la norma dell'art. 1 -O.ella legge 25 marzo 1958, n. 260, valga, in via generale, anche per i giudizi che si svolgono davanti alle g�urisdizioni speciali ed agli arbitri e, particolarmente, per il giudizio davanti al Collegio Arbitrale previsto dalle Condizioni generali per gli appalti di competenza del Genio militare, approvate con il r.d. 17 marzo 1932, n. 366. AppHcandosi tale disposizione di legge, la domanda arbitrale, nel caso �di specie, doveva essere notificata presso l'Avvocatura disrtrettuale dello Stato di Venezia, essendo l'obbligazione sorta a Padova per �essere eseguita a Villafranca (Verona), entrambe nel Distretto <lella Corte d'Appello di Venezia. Comunque, non poteva e non doveva essere notificata direttamente all'Amministrazione interessata. La errata notifica porta come conseguenza la nullit� dell'atto introduttivo del giudizio arbitrale e la nullit� di tutto il procedimento successivamente svoltosi. In tale ipotesi, trattandosi di giudizio che non poteva aver luogo per nullit� dell'atto introduttivo e per conseguente nullit� della nomina e composizione del Collegio Arbitrale, la sentenza denunciata va cassata, senza rinvio. -(Omi.ssis). SEZIONE SETI'IMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I Penale, 3 febbraio 1964, n. 132 - Pres. Foschini -Rel. Meda -P.M. Lenzi (conf.) Rie. Poggi. Confisca -Reato amnistiato -Criteri -Fattispecie -Trasporto abusivo di oli minerali. (c.p. 240; I. 2 luglio 1957, n. 474, artt. 5, 15). In caso di estinZeone del reato, la confisca va ordinata solo in rapporto alle cose di cui la fabbricaz.ione, l'uso, il porto, la detenzione o ralienazwne sono viet�t:Dte in modo assoluto; non � invece consentita in rapporto alle cose la cui detenzione costituisce reato soltanto se viola pa'11:Vcolari controlli o autorizzazioni, giacch� l'intervento della causa estintiva preclude al giudice ogni indagine sulla sussistenza del reato e fa venir meno il presupposto legale per la confisca obbligatoria. (Applicaz.wne nella specie, escludendosi la legittimit� della confisca, in caso di proscioglimento per amnistia dal reato di triasporto di oli minerali senza la prescritta bolleMa di accompagnamento, ex artt. 5 e 15 l. 2 luglio 1957, n. 474 (1). (1) Cfr. Cass., Sez. III, 8 giugno 1961, MARCHESE, Foro pen., 1963, 167, v. in particolare: Cass., Sez. I, 7 marzo 1960, VISCONTI DI MoDRONE, Giust. pen., 1961, II, 940 (nota). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I Penale, 10 febbraio 1964, n. 166 - Pres. Macaluso -Reil. Vigorita -P.M. Moscarini (conf.) Rie. Papa. Contrabbando -Tabacchi esteri -Aumento di pena ex art. 1 I. 3 gennaio 1951, n. 27 -Non � circostanza aggravante Giudizio di comparazione con attenuanti -Esclusione. (c.p. art. 69; I. 3 gennaio 1951, n. 27). In relazione al disposto di cu.i alr art. l, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1951, n. 27, in ordine alla maggiore pena stabilita per il con- I m ::: ~ ~; �' ,~ 'i PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA.PENALE 979 trabbando di tabacco estero, tale reato conserva le sue caratteristiche di entit� criminosa distinta ed autonoma rispetto alle altre fattispecie previste dalla citata norma e non va considerato, invece, come una semplice aggravante di esse: la pena stabilita, pur se estrinsecamente si presenta concepita alla stregua di un aumento della pena prevista per siffatte diverse fattispecie, �, in effetti, una specie di pena autonoma per un reato aulbonomo. Epper� non � ammesso il giudizio di comparazione con circostanze attenuanti previsto daliart. 69 c.p. (1). (1) Giurisprudenza consolidata: Cass., Sez. I, 10 ottobre 1962, Cass. pen., Mass., 1963, 297. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 febbraio 1964, n. 175 -Pres. Macaluso -Rel. Vigorita -P.M. Moscarini (oonf.) Rfo. Agrini'. Contrabbando -Linea doganale � Spazi doganali -Zorie di vigilanza doganale .; Distinzione -Contrabbando presunto .., Fattispecie. (1. 25 settembre 1940, il. 1424, artt. 1, 4, 92, 94, 97). Con il territorio s.M:uato oltre la linea doganale (art. 1 e 4 legge doganale) non vanno confusi n� i c.d. spazi doganali n� le c.d. zone di vigilanza itoganale, che non hanno rilevanza ai fini di una originaria immunit� penale da contrabband!o. I primi sono destinati alle Operrbzioni di dogana edJ al controllo perman,ente degli organi addetti e segnano il limite territoriale della sf"era di attivit� tecnica e processuale di tali organi, cui � riservata la esclusiva oompetenza della compilazione .d@i verbali di denunzia delle vioilazioni doganali. Le seconde sono istituite per un miglio11e sistema di controllo e di difesa a favore della dogana e sono caratterizzate dalla inv,ersione dell'onere probatorio circa la con.dizione doganale della meroe, neil senso che~ se il .detentor.e senza documenti non fornisca prova della regolare pro.ve". nienza della met1ce stesro, incorr.e per presunzione in responsabiilit� per contrabbando. (Fattispeicie di contrabbando presunto p'er detenzione senza documentazione dell.a legittima provenienza, entr� la cinta di un po1'to di mare) (1). (1) V. Tribunale supr. mil., 7 febbraio 1961, PARisI, Giust. pen., 1962, Il, 169 (s.m.); Riv. pen., 1962, II, 933 (Rep. Giust. civ., 1962; Dogana, 947, n. 39). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 980 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 febbraio 1964, n. 464 -Pres. Auriemma -Rel. Mazzei -P.M. Reviglio della Venezia (conf.) Rie. De Marchi. Procedimento penale . Decreto di citazione � Modifica � Indicazione erronea di data di comparizione contenut� nella copia notificata all'imputato -Nullit� del decreto. (c.p.p., artt. 407, 409, 412). Il decreto di citazione a comp1arire in giudiZ'iio e la notifioazione, quantunque siano due atti distinti, l'uno dell'organo che lo emette e raltro� deliufficiale giudiziario, tuttavia sono stre.ttamente legati fra loro,. producendo a decreto di citazione i suoi effetti soltanto in quanto sia notificato e cful momento de:Ua notificazione regolare. Ove neZla rela1zione di notificazione della copia sia indicata, per errore, una data di comparizione diversa da quella fissata nel decreto, non pu� disconoscersi che p1er i interessato v'� incertezza circa il giorno stabilito per fudienza. Ed in questa incertezza, poich� per J:impu.tato oole la cop~a con .la data errata nella relazione di notificazione, ne viene di con~guenza che la di lui mancata presentazione all'udienza deve ritener8i giustifioata da siffatto errore (1). (1) Nello stesso senso v., in particolare sulla seconda e terza parte della massima: Cass., Sez. III, 3 novembre 1953, SOLDANI, Giust. pen., 1956, III, 222 (s.m.); Cass., Sez. II, 17 novembre 1954, LoRENZETTI, Arch. pen., 1956, II, 78 (s.m.); Riv. pen., 1956, II, 406 (nota). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 12 febbraio 1964, n. 501 -Pres. Rosso -Reil: Faccini -P.M. Ponzi {conf.) -Rie. Modicano. ''�'Notifieazlone. -.,Relazione dell'ufficiale giudiziario � Mancata indicazione delle generalit� del consegnatario � Nullit� -Limiti. (c.p.p., artt. 176, 179). La manoata indicazione delle genemlit� del consegnatario nella relazione di notifica � causa di nuUit� solo quando rende impossibile la fisica identificazfone del consegnatario stesso, il che non si verifica quando nella relaz.ione venga indicato il rapiporto di parentela -padre, madre, o di coniuge -fra il consegnatario .e le persone cui l'atto � destinato (1). (1) V. in senso conforme Trib. Sup. Mil., 26 ottobre 1962, LAMPIS, Giust. pen�., 1963, III, 415 (s.m.). PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 981 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 14 febbraio 1964, n. 533 -Pres. Rosso -Rel. Tripepi -P.M. Ponzi (conf.) -Rie. P.M. in causa Natoli. Appello -Cognizione del giudice di appello -�Capo� e �punto� della decisiOne -Differenze -Circostanze del reato -Identi ficazione come �punto� della decisione. (c.p.p., art. 515). L'.mrt. 515 c.p.p. stabiliroe che l'appello attribuisce al giudice superiore la cognizione del piroicedimento limitatamente ai '' punti della decisione� ai quali i motivi dell'impugnazione si riferiscono, e per " punti � di una decisione devonsi intendere quelle parti in cui possa scindersi ogni (( capo )) di essa, le quali si pirestino a un esame separato in fatto. o in dfritto. Pertanto la decisione su una circostanza del reato, attenuante o aggravante, costituisce, di 1'8gola, un punto del giudizio, il cui esame, nel difetto di una specifica denuncia al giudioe dell'impugnazione, � a questo precluso, per l'effetto lrimitatamente devolutivo del gravwne (l). (1) Precedenti: sostanzialmente nello stesso senso: Cass., Sez. IV, 6 giugno 1962, PASCASIO, Giust. pen., 1963, III, 147 (s.m.); Cass., Sez. I, 13 maggio 1963, DENI1 ed altro, Giust. pen., 1963, 716, in particolare Cass., Sez. I, 1� marzo 1963, ZEPPIERI, Ca.ss. pen. ma.ss., 1963, 717; Scuola pos., 1963, 713 (nota). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I Penale, 18 febbraio 1964, n. 220 - Pres. Vista -Rel. Leone -P.M. Biscotto {conf.) -Rie. Sassoli. Imposta generale sull'entrata -Falsa dichiarazione di pagamento del tributo -Dolo in �re ipsa � -Sussistenza. {l. '19 giug.xi� 1940, .n. 762, art.� 36; c.p. art. 42). Il dolo specifico rtchiesto per la sussistenza del reato di cui all'art. 36 della l. 19 giugno 1940, n. 762, c�n l'inciso '' al fine di sottrarsi al pagamento de.li'imposta � � in re ipsa, cio� irwito nella dichiarazione di avere, contrariamente al vero, effettuato un parr,amento in realt� non eseguito. Tale presunzione di frode pu� essere conf.rastata solo con la piror;a della sussist,enza di una ragione di forza magg 'ore (1). (1) La sentenza ribadisce un principio inte-pretativo ormai consolidato: cfr. Cass., Sez. I, 7 febbraio 1962, Giust. pen., 1963, Il, 87; Cass., Sez. I, 17 dicembre 1958, Giust. pen., 1961, II, 503, con nota di G. P. LATINI, Appunti sulla falsa dichiarazione di pagamento dell'I.G.E.; Cass., Sez. I, 9 febbraio 1959, Giust. pen., 1959, Il, 1238 con nota di E. PROTETIT, Il delitto di falsa dichiarazione su fattura di aver c01'1'isposto T:i.g.e. a mezzo dei e.e. postali, con richiami di dottrina e giurisprudenza. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 982 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 8 maggio 1964, n. 1561 -Pres. Rosso -Rel. Leone A. -P.M. Sergio {conf.) -Rie. Sittorni ed altro P.C. Ministero LL.PP. e Ministero Finanze. Occupazione -Occupazione di suolo demaniale -Natura di reato permanente -Cessazione -Fattispecie. (t.u. 25 luglio 1904, n. 523, art. 2, secondo comma). Il reato di occupazione abusiva di suolo demaniale ha struttura di reato perma:nente, poich� dalla prima apparizione dell'evento (occupazi, one) che segue al comportamento positivo dell'agente, il reato continua a consumarsi, di momento in momento, per effetto di ulteriore condotta anche meramente omissiva. Chi occupa il suolo demaniale commette reato permanente finch� non ne dismett� l'occupa:z.ione o non si debba intendere, oomunque, cessata l,o; permanenza del reato. La permanenza pu� cessare per il fatto proprio delr agente, del�JJ P.A. o anche di terzi ~pu� altres� cessare per l'impossibilit� in cui il privato, che abbia occupato il suolo demaniale, si trovi, di ridurre in pristino il suolo demaniale. Jn quest'ultimo caso, anche la mera impossibilit� giurtdica d'intervento, da parte dell'agente, non pu� spiegare la neoessaria efficienza causale nella protrazione de,zrevent�, poich� ad impossibilia nemo tenetur (1). (1) La questione che si presentava all'esame deJ Supremo Collegio atteneva non tanto ai criteri che devono socoorrere per stabilire la permanenza del reato, quanto alla interpretazione di una norma , particolare contenuta nel testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse regioni approvato con r.d. 25 luglio 1904, n, 523. Si era verificato che mediante opere di rafforzamento della scogliera del lago di Garda antistante la propriet� dei ricorrenti questi ultimi avevano occupato l'area demaniale e tale occupazione era perdurata, non avendo i ricorrenti provveduto alla rimozione delle opere eseguite. Il primo comma dell'art. 2 del t.u. cit. stabilisce che �spetta esclusivamente all'autorit� amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti, o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buO'll regime delle acque pubbliche con la difesa e conservazione delle sponde, con l'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti, e cos� pure sulle condizioni di regolarit� dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde �. Il secondo comma (cui si � riferita espressamente la sentenza annotata) stabilisce che � quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorit� amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sar� competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione � � Nella specie, peraltro, non si trattava di contestazioni in ordine al compimento di una data opera in relazione al buon regime delle acque pubbliche o alla PARTE I, SEZ. VIl, GIURISPRUDENZA PENALE 983 difesa e conservazione delle sponde o all'esercizio della navigazione ovvero alle condizioni di regolarit� dei ripari ed argini od altra opera fatta contro gli alvei o contro le sponde. Si trattava, invece, di stabilire se vi fosse stata occupazione del bene demaniale, anche se poi tale occupazione era stata eseguita attraverso la costruzione di una scogliera sulle sponde del lago. Sussistendo la occupazione, occorreva soltanto stabilire se rientrava o meno nella possibilit� giuridica dell'occupante eliminare la situazione di illiceit�. A questo rigl,lardo appare chiaro come rientrasse nella indicata possibilit� rimuovere la situazione illecita, proprio perch� non si trattava di un'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2 e cio�. di una questione relativa al riconoscimento della dannosit� al regime delle acque pubbliche di opere compiute da terzi. Trattandosi di un caso di occupazione di bene demaniale, esulava l'apprezzamento circa il modo di tutela del particolare interesse pubblico che l'art. 2 predetto considera come riservato all'autorit� amministrativa in punto alla situazione di possibile danno per il regime delle acque oon riferimento al compimento di una data opera. Diversamente ritenendo, si autorizzerebbe il permanere della occupazione abusiva fino a che l'autorit� amministrativa intervenga per valutare la dannosit� al regime delle acque e si consentirebbe �sostanzialmente la protrazione della occupazione dato che il Supremo Collegio ha qualificato come reato istantaneo lattivit� illecita compiuta dai ricorrenti attraverso l'occupazione abusiva del bene demaniale. Vanno, invece, tenute nettamente distinte la situazione di illiceit�, costituita dall'occupazione del bene e realizzabile con qualsiasi mezzo idoneo, situazione che perdura fino a che non viene rimossa l'opera attraverso la quale l'occupazione si � concretizzata, e la natuia dell'opera stessa posta in essere senza l'autorizzazione amministrativa. I Ora, a questo riguardo, l'occupazione ben poteva cessare per opera dell'occupante, non sussistendo sotto questo aspetto nessun divieto. - CORTE DI CASSAZIONE, Sez: Il, 13 maggio 1964, n. 1053 -Pres. Guarnera -Rel. Borghese -P.M. Sergio {conf.) -Rie. Sciulta e altri. Procedimento penale -Ordinanze contraddittorie revocabilit� -Vizio di nullit� -Non sussiste. -Principio di (c,p.p., art. 148). In virt� del principiio della revocabilit� delle ordinanze, non costi, tuisce vizio di nullit� la contraddittoriet� di ordinanze successive, con le quali il giudice abbia ritenuto di disporre diversamente da quanto in precedenza veniva disposto (1). (1) V. in termini Cass., 20 aprile 1934, Giust. pen., 1935, IV, 114, n. 23. 13 984 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 giugno 19,64, n. 1008 -Pres. Cannizzaro -Rel. Vigorita -P.M. Ponzi (conf.), P.C. Amministrazione Finanziaria dello Stato -Rie. Pongilupi ed altri . .Sentenza -Appello -Parte motiva e parte narrativa della decisione -Individuazione della motivazione � Individuazione �per relationem � -Ammissibilit�. (c.p.p, 474 n. 4, 475 n. 5). La motivazione va individuata non solo nella parte motiva della sentenza, ad essa specificamente destinata, ma anche nella narrativa,. quando questa contenga elementi di critica e dr;, giud:izio, e nella sentenza impugnata, quando questa, per la conformit� delle statuizioni,. possa essere assunta come parte integrante ed inscindibile della sentenza di conferma (1). {I) In senso conforme cfr. Cass., Sez. II, 16 novembre 1962, DONATI, Cass.. pen. mass., 1963, 276. Cass. Sez. I, 24 aprile 1962, V ARONE ed altro, Giust. pen.,, 1963, III, 58 (s.m.). PARTE SECONDA 1,1., RASSEGNA DI DOTTRINA E. T. �EBMANN, Parte o capo di sentenza, (Riv. dir. proc., 1964, 47). Il � problema � esaminato dall'A. non � nuovo, ha appassionato i maggiori processualisti italiani (v. l'ampia bibliografia riportata nelle note dello studio, di cui si tratta) e, �se pur si presenta particolarmente acuto� e di grande rilevanza "in relazione alle impugnazioni �, investe nella sua essenza l'atto giuridico pi� importante, che � la sentenza; ma il rigore logico dei ragionamenti con cui viene affrontato ed analizzato nei suoi presupposti e nelle sue conseguenze � tale che dalle rremesse alle conclusioni par quasi non esistere come vexata quaestio. prendendo le mosse, appunto, dal duplice contenuto della sentenza, imperativo e logico, costituenti peraltro una unit� inscindibile, ma anche materialmente, sia pur con approssimazione, distinti, il primo nel dispositivo, il secondo nella motivazione, l'A. prospetta un frazionamento �sul piano orizzontale� (attinente al contenuto imperativo o statuizione) ed un frazionamento �sul piano verticale� (attinente al contenuto logico o giudizio). Sotto quest'ultimo aspetto nulla vieta di separare (idealmente) a certi effetti le soluzioni date alle varie questioni di fatto e di diritto prese in esame, senza dimenticare, peraltro, la funzione strettamente strumentale loro spettante. Sotto il primo aspetto si possono individuare il pi� delle volte una pluralit� di statuizioni corrispondenti ad una pluralit� di � oggetti � (siano questi originari o meno, in rapporto di accessodet� o non, riguardanti l'ammissibilit� o la fondatezza), dedotti di norma da altrettante domande; onde si dovr� dire che � capo di sentenza � � ogni decisione su un autonomo oggetto del processo, sia che attenga alla sua ammissibilit� sia che attenga alla sua fondatezza, mentre nell'ambito di ciascun capo di sentenza le varie questioni di merito risolte dal Giudice, purch� non �artificialmente� staccate dalle altre si da formare l'oggetto unico di una sentenza parziale, formano la motivazione di un'unica statuizione, diversamente da quanto accade per le varie questioni preliminari processuali. Orbene, considerando che la soccombenza � � lesione di un interesse ... non soltanto decisione sfavorevole di una questione � e che, quindi, si ha soccombenza quando una domanda propria non � stata accolta od � stata accolta una domanda della controparte, risulter� evidente che la soccombennza � data dal contenuto imperativo non da quello logico della sentenza. Parti di sentenza, pertanto, agli effetti dell'art. 329, 20 comma, c.p.c. e per la delimitazione dell'oggetto dell'impugnazione (o, viceversa, dell'accettazione e dell'acquiescenza), sono i capi di sentenza come sopra individuati. Cosi come, poi, le soluzioni delle questioni furono i mezzi che permisero al giudice di decidere, le critiche a tali soluzioni e la posizione di nuove questioni, in quanto ci� sia possibile, sono i � motivi � per sostenere l'impugnazione. Per l'appello nu.Jl'altro da aggiungere, se non che la disciplina positiva conferma la soluzione data al problema attraverso il confronto degli artt. 329, 20 comma cit., e 346 c.p.c. (salva l'estensione del gravame ai capi dipendenti da quelli impugnati, in applicazione della prima parte dell'art. 336 c.p.c.), pur restringendo i confini del nuovo giudizio nell'ambito dei capi impugnati alle questioni espressamente riproposte o proposte ex novo a' sensi dell'art. 345, 20 comma, c.p.c.: ed, invero, mentre per le questioni da proporre o riproporre si potrebbe provvedere fino alla predsazione delle conclusiorii (v., da ultimo, Cass. 18 febbraio 1963 n. 358, Giust. civ. 1963, I, 728), le singole statuizioni se non espressamente impugnate in via principale od RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 154 incidentale dal soccombente nei termini non possono esserlo pi� nel successivo corso del giudizio. Del pari, anche il giudizio di cassazione, nonostante le apparenze per cui pub sembrare che la � questione � coincida con il " capo � di sentenza, ha per oggetto il contenuto imperativo e non gi� quello logico della sentenza. Bcnvcro, le censure alla soluzione data alle singole questioni sono ri'evanti solo se importano, qualora fondate, l'annullamento delle conseguenti statuizioni, mentre il ricorso � ammissibile e pu� essere accolto soltanto se l'errore � causale, cio� se si ripercuote sul dispositivo e lo fa cadere in tutto od in parte (diversamente che per il ricorso neTinteresse della legge, il quale appunto non � impugnazione in senso tecnico). Solo che qui le questioni oggetto dcl giudizio sono esc'.usivamente quelle individuate e proposte nel ricorso principale o nel ricorso incidentale (onde il prob'ema del cosiddetto ric".lrso condizionato), salvo quelle rilevabili di ufficio nei limiti peraltro dei capi impugnati con il ricorso. Cosi, senza inconvenienti, si riconduce ad unit� sotto l'aspetto considerato il sistema delle impugnazioni civi'i, nel che sta il merito di questo studio, condotto con la chiarezza propria dei veri maestri. � BENEDETTO BACCARI SEGNALAZIONE DI NOTE ALLE SENTENZE ED ALLE ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (1961-1963)� ANNO 1961 Sentenza n. I dell'n marzo 1961 1) C. EsPosrro, Della �prudenza� nelle dichiarazioni di illegittimit� costituziona~ (Giur. cost., 1961, 6). 2) A. P1zzoausso, Competenza legislativa in materia di uso della lingua in Alto Adige ed altri problemi costituzionali (Giur. it., 1961, I, 1, 862). Sentenza n. 2 dell'n marzo 1961 1) U. CHIAPPELLI, L'accreditamento figurativo, nell'assicurazione invalidit�, vecchiaia e superstiti, dei periodi di malattia, dopo la proclamata incostituzionalit� del~ norme espresse dal D.P.R 76 aprile 19g, n. 818 (Riv. it. prev. soc., 1961, 459). Sentenza n. 9 dell'n marzo 1961 1) V. CRISAFULLI, Osservazione (Giur. cost., 1961, 53). � Questo elenco costituisce un aggiornamento dell'indice delle note contenute nel primo volume della Relazione dell'Avvocatura dello Stato per gli anni 1956-1960. PARTE II, RASSEGNA DI DO'ITJ;UNA 155 Sentenza n. 11 �del 29 marzo 1961 1) L. MAzzAROLLI, Osservazioni in tema di piani regolatori approvati con legge (Giur. cost., 1961, 63). Sentenza n. 12 del 29 marzo 1961 1) F. AGR�, Note sul sindacato di legittimit� costituzionale delle leggi-provvedimento (Rass. Avv. Stato, 1961, 35). Sentenza n. 13' del 29 m~rzo 1961 1) S. BARTOLE, Albi, ordini professionali e diritto al lavoro (Giur. it., 1961, I, 1, 941). 2) V. Ca1sAFULLI, In tema di libert� professionale e legislazione regionale (Giur. cast., 1961, 85). Ordinanza n. 14 del 29 marzo 1961 ' 1) R. G. DE FRANco, Sui poteri legislativi conferiti al Governo dalla prima Costituzione provvisoria, con particolare riguardo ad una ipotesi di vendita amministrativa delle merci sequestrate dal Giudice penale (Riv. it. dir. proc. pen., 1961, 1143). Sentenza n. 16 del 31 marzo 1961 1) E. Ros1N1, Anticipazioni e recuperi nel bilancio della regione siciliana (Giur. cast., 196!, 106). Sentenza n. 21 del 31 marzo 1961 1) G. ABBAMONTE, Alcune conseguenze della dichiarazione di illegittimit� costituzionale del salve et repete (Rass. dir. pubbl., 1961, 362). 2) L. BIANCHI n'EsP1NoSA, Salve et repete e Costituzione (Giust. civ., 1961, III, 53} 3) C. EsPOSITo, Considerazioni sulla morte del salve et repete (Giur. cast., 1961, 142). 4) F. MAFFEZZONI, Motivi e limiti di efficacia della abolizione del salve et repete '(Riv. dir. proc., I961, 64I). 5) C. MAGNANI, Incostituzionalit� del salve et repete (Dir. e prat. trib., 1961, Il, 153). 6) L. NAPOLITANO, Illegittimit� costituzionale del salve et repete, con postilla di G. A. MICHELI (Riv. dir. fin., 1961, II, I01). 7) A. RAPoNI, Note (Massime, 1961, 155). 8) G. TREVES, Exit salve et repete (Giur. cast., 1961, 139). 9) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1961, 1). Sentenza n. 22 del 17 maggio 1961 1) L. PALADIN, Leggi invalide 6 leggi inapplicabili (Giur. cast., 1961, 467). Sentenza n. 23 del 17 maggio 1961 1) S. DE FINA, Gioco d'azzardo ed autonomia regionale (Giur. sic., 1961, 796). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sentenza n. 24 del 17 maggio 1961 1) L. C. CAIANI, Osservazioni in tema di coordinamento (Giur. it., 1961, I, 1, 929)., 2) C. EsPOSITo, Caratteristiche essenziali (e comuni) dei testi unici delle leggi (Giur. cost., 1961, 496). , Sentenza n. 25 del 17 maggio 1961 1) M. S. GIANNINI, Leggi delegate controllate (Giur. cost., 1961, 509). Sentenza n. 26 del 27 maggio 1961 I) L. GRANATA, Sulla dichiarata illegittimit� costituzionale dell'art. 2 della legge di pubblica sicurezza (Riv. pen., 1961, II, 659). 2) L. MoNTESANo, I provvedimenti prefettizi di urgenza ed il giudizio costituzionale sui �testi legislativi ambigui� (Foro it., 1961, 1283). 3) --, Nota (Rass. Avv. Stato, rg61, 69). Sentenza n. 27 del 27 maggio 1961 r) C. ESPOSITO, L'art. 25 della Costituzione e l'art. 1 del codice penale (Giur. cost., 1961, 537). . 2) C. F. GRosso, L'art. 121 t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, ed il divieto di analogia in diritto penale (Giur. it., 1961, I, r, 1043). Sentenza n. 28 del 27 maggio 1961 1) M. DoNATI, Incostituzionalit� dell'art. 27 d. 26 aprile 1957, n. 818, in quanto limita l'onere dell'l.N.P.S. nel caso di cumulo di pensioni (Riv. dir. lav., 1961, II, 326). 2) A. PALERMO, Riforma previdenziale e tecnica legislativa (Mass. giur. lavoro, 1961, 153). Sentenza n. 29 del 9 giugno 1961 1) P. NuvoLoNE, La confisca dei beni e la Costituzione (Giur. cost., 1961, 554). Sentenza n. 30 del 9 giugno 1961 1) E. ANTONINI, Concetto ed evoluzione normativa del periodo d'imposta (Giur. cost., 1961, 567); 2) L. C, CAIANI, Osservazioni in tema di coordinamento (Giur. it., 1961, I, 1, 929). Sentenza n. 31 del 9 giugno 1961 1) S. BuscEMA, Considerazioni sul comma 3� dell'art. 81 della Costituzione (Giur. cost., 1961, 587). 2) V. CRISAFULLI, Ancora in tema di controllo preventivo sulle leggi regionali ~"iciliane (Giur. cast., 1961, 584). 3) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1961, 39). PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 157 Sentenza n. 32 del 9 giugno 1961 1) S. BusCEMA, Illegittimit� delle leggi che rinviano la copertura a quelle di bilancio (Giur. cast., 1961, 600). 2) V. Dx CmLe, La delegazione legislativa nell'ordinamento regionale (Giur. it., i96:2, I, I, 369). 3) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1961, 42). Sentenza n. 33 del 9 giugno 1961 1) S. D'ALBERGO, Dichiarazione d'esonero e forma dell'atto amministrativo (Giur. cost., �1961, 6o8). Sentenza n. 36 del 24 giugno 1961 i) S. BuscEMA, Sugli stanziamenti di spese non sorretti da norme sostanziali (Giur. cast., 1961, 655). Sent�nza n. 37 del 24 giugno 1961 1) S. BuscEMA, Le coperture di spese a mezzo di prestiti e precisazioni sul contenuto dela legge di bilancio (Giur. cast., I96I, 668). Sentenza n. 38 del 24 giugno 1961 1) E. C:imu, Manifestazione, divulgazione ed esercizio di attivit� economiche connesse alla divulgazione del pensiero (Giur. cast., 1961, 684). S.entenza n. 39 dell'u luglio 1961 1) G. DE LucA, Osservazione (Giur. cast., I961, 928). 2) V. CRISAFULLI, Postilla (Giur. cost., I961, 933). 3) G. LOMBARDI, Sentenze � correttive � di rigetto della Corte Costituzionale come. sentenze di accoglimento in rapporto al "punto di diritto � (Giur. it., I961, I, I, u54). Sentenza n. 40 dell'u luglio 1961 1) A. Dus, I coefficienti e l'art. 23 della Costituzione (Dir. e prat. trib., 196I,1I, 509). 2) G. EsPosrTo, L'annullamento nei conflitti di attribuzione (Giur. cast., 196I, 938). Ordinanza n. 41 dell'u luglio 1961 1) V. _CRISAFULLI, Osservazione (Giur. cast., I96I, 948). Sentenza n. 42 dell'u luglio 1961 I) S. CosTA, Ancora sulla natura delle decisioni dei consigli comunali nelle controversie elettorali (Giur. it., I962, I, 1, 527). Sentenza n. 64 del 28 novembre 1961 l) G. ABBAMONTE, Adulterio della moglie ed uguaglianza di trattamento (Foro pen., 1962, 267). Sentenza n. 64 del 28 novembre 1961 l) G. ABBAMONTE, Adulterio della moglie ed uguaglianza di trattamento (Foro pen., 1962, 267). RASSEGNA DELL'A~OCATURA DELLO STATO 158 Sentenza n. 43 dell'n luglio 1961 l) L. ELIA, Nullit� delle operazioni elettorali e giurisdizione del Parlamento (Giur. cost., 1961, 970). Sentenza n. 49 dell'n luglio 1961 1) V. OTTAVIANO, In tema di limiti finalistici alla legislazione regionale esclusiva (Giur. cost., 1961, 1023). Sentenza n. 52 dell'n luglio 1961 1) c. ESPOSITO, Nota (Giur. cost., 1961, w43). Sentenza n. 53 dell'n luglio 1961 1) R. G. DE FRANCO, Alcuni rilievi sulla delega legislativa in materia penale (Riv. it. dir. proc. pen., 1961, 1059). � 2) C. ESPOSITO, Incostituzionalit� delle leggi di delegazione �contro natura� (Giur. cost., 1961, w52). . Sentenza n. 54 dell'n luglio 1961 1) R. CHIEPPA, Ancora sulla riprnponibilit� di questione di legittimit� costitu zionale e sulla omissione del preavviso di riunione in luogo pubblico (Giur. cost., 1961, 1059). 2) A. ToRELLA, Preavviso e divieto preventivo delle riunioni in luogo pubblico (Rass. dir. pubbl., 1961, 452). Sentenza n. 55 dell'n luglio 1961 1) V. CrusAFULLI, Osservazione (Giur. cost., 1961, w70). Sentenza n. 56 dell'1 l luglio 1961 1) M. PISANI, Insegnamenti della Corte Costituzionale in materia di giudizio direttissimo (Riv. it. dir. proc. pen., 1961, II39). Ordinanza n. 57 del 28 novembre 1961 1) C. Espos1To, Osservazione (Giur. cost., 1961, II98). Sentenza n. 63 del 28 novembre 1961 1) C. EsPos1To, Autorit� delle decisioni di rigetto della Corte nei giudizi a quo (Giur. cost., 1961, 1216). PARTE II, RASSEGNA DI DO'ITRINA 159 2) C. AMIRANTE, Note alla sentenza n. 64 della Corte Costituzionale in data 28 novembre 1961 (Foro pen., 1962, 270). 3) P. CoLELLA, In tema di incostituzionalit� del reato di adulterio (Riv. dir. matr., 1962, 392). 4) F. CHIAROTII, L'adulterio e la Costituzione (Arch. pen., 1962, II, 3). 5) �C. ESPOSITO, Sulla punizione del sola adulterio femminile (Giur. cast., 1961, 1230). 6) S. LENER, L'uguaglianza dei coniugi nel matrimonio e la punizione dell'adulterio (Giust. civ., 1962, III, 47). 7) P. NuvoLONE, Parit� giuridica o diritta all'adulterio (Riv. dir. matr., 1962, 378). 8) G. OLIVERO, Adulterio e concubinato di frante alla Costituzione (Giur. it., 1962, I, l,� 357). 9) G. D. P1sAPIA, La disciplina dell'adulterio alla luce dei principi costituzionali (Riv. it. dir. prac. pen., 1961, 1063). Sentenza n. 66 del 22 dicembre 1961 l) G. ABBAMONTE, Enumerazione delle materie e delimitazione della potest� legislativa regionale (Giust. civ., 1962, III, rn7). 2) E. SrMONETIO, Sulla provvisoriet� del decreto-legge 25 ottobre 1941, n. u48 (Giur. cast., 1961, 1245). Sentenza n. 67 del 22 dicembre 1961 1) A. BERNARDINI, L'art. 10 della Costituzione ed i poteri della Stato della bandiera sulle navi in mare libero (Giur. cast., 1961, 1253). 2) A. LA PERGOLA, L'art. w 1� camma Cast. ed i controlli di costituzionalit� (Giur. it., 1962, I, l, 777). Sentenza n. 68 del 22 dicembre 1961 1) G. FALZONE, L'obbligatoriet�_ del concorsa per l'assegnazione di farmacie ed il principia di uguaglianza di tutti i cittadini di frante alla legge (Giur. it., 1962, I, 1, 763). 2) L. PALADIN, In tema di leggi personali (Giur. cast., 1962, 1262). Sentenza n. 70 del 22 dicembre 1961 l) M. CAPPELLETII, Diritta di azione e di difesa e funzione cancretizzatrice della giurisprudenza costituzionale -Art. 24 della Costituzione e due "pracess af law clause � (Giur. cast., 1961, 1284). Sentenza n. 71 del 22 dicembre 1961 1) R. RicHARD, Perplessit� in tema di neutralizzazione di periodi assicurativi (Riv. dir. lav., 1962, 11, 231). Sentenza n. 72 del 30 dicembre 1961 l) V. CRISAFULLI, Poteri di ordinanza ex art. 7 legge sul contenziosa amministrativa, principi generali e conflitti di attribuzione (Giur. cast., 1961, 1303). HlO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Sentenza n. 73 del 30 dicembre 1961 1) M. S. GIANNINI, Ricorsi amministrativi negli ordinamenti regionali (Giur. cast., l!}(iI, 1318). Sentenza n. 76 del 30 dicembre 1961 1) G. ABBAMONTE, Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate per la risoluzione delle controversie agrarie (Giur. it., 1962, I, 1, 945). 2) S. BARTOLE, Sezioni specializzate e magistratura ordinaria (Giur. cast., I96I, 1343). 3) A. SAVlGNANO, Giudici speciali e sezioni specializzate (Rass. dir. pubbl., I!)62, 188.) Sentenza n. 78 del 30 dicembre 1961 1) R. CHIEPPA, Leggi, provvedimento e giudicato ipotetico della Corte Costitu: r.ionale (Giur. cast., 1961, 1362). 2) F. A., Nota (Rass. Avv. Stato, 1962, 17). 3) V. SicA, Illegittimit� costituzionale di una legge-provvedimento, effetti e rilevanza nella giurisdizione degli usi civili (Giur. it., I 962, I, I, 941). Sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961 I) V. CRISAFULLI, In tema di questioni conseguenziali alla pronuncia di illegitti;) mit� costituzionale di un principio generale (Giur. cast., 1961, 1372). I ANNO 1962 . I Sentenza n. 1 del 30 gennaio 1962 1) V. ANDRIOLI, Nota (Foro it., 1962, I, I75)� 2) C. EsPos1To, La irresponsabilit� dello Stato per eventi di servizio e gli articoli 28 e 3 della Costituzione (Giur. cast.,� 1962, 2). 3) --, Nota (Rass.. Avv. Stato, I96I, 78). Sentenza n. 3 del 14 febbraio 1962 1) --, Nota (nass. Avv. Stato, I962, I7). Sentenza n. 4 del 14 febbraio 1962 1) C. ESPOSITO, I tre commi dell'art. 41 della C�stituzione (Giur. cast., 1962, 33). Sentenza n. 5 del 14 febbraio 1962 1) V. CRISAFULLI, O,sservazione (Giur. cast., 1962, 43). 2) C. ESPOSITO, Gli articoli 3, 41, 43 della Costituzione e le misure legislative ed amministrative in materia economica (Giur. cast., 1962, 48). PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 161 Sentenza n. 6 del 14 febbraio 1962 1) M. DuNI, Legittimit� costituzionale della sospensione della patente disposta da~ Prefetto nel caso di investimento (Circolaz. e Trasp., 1962, 16). 2) A. FARINELLI, La sospensione della patente di guida (Giur. it., 1962, I, 1, 644). 3) G. Rosso, Considerazioni sulla legittimit� costituzionale del quinto comma dell'art. 91 cod. strad. (Gi"'r. cast., 1962, 59). Sentenza n. 7 del 27 febbraio 1962 1) C. EsPOSITO, La Corte costituzionale come giudice della "non arbitrariet� .. delle leggi (Giur. cost., 1962, 78). 2) M. GIORGIANNI, Le norme sull'affitto con canone in cereali. Controllo di costituzionalit� o di �ragionevolezza� delle norme speciali? (Giur. cast., I962, 82). Sentenza n. 8 del 27 febbrai~ 1962 r) V. CRISAFULLI, Tutela giurisdizionale e riduzioni coattive dei canoni di contratti agrari (Giur. cast., 1962, 102). Sentenza n. 13 del 2 marzo 1962 r) V. CRISAFULLI, Principio di legalit� e "giusto procedimento� (Giur. cost., 1962, 130). Sentenza n. 14 del 12 marzo 1962 r) S. BuscEMA, Il problema degli uffici finanziari in Sicilia nel quadro dei rapporti tra Stato e regione (Giur. cast., 1962, I49). 2) M. S. GIANNINI, Postilla (Giur. cast., I96z, I58). Sentenza n. 15 del 12 marzo 1962 r) A. CRISTIANI, Sulla legittimit� costituziOnale delle pene pecuniarie proporzionali (Giur. cast., I 962, I 63). Sentenza n. 17 del 12 marzo 1962 I) S. DE FINA, Circolari interpretative e conflitti di attribuzione (Giur. sic., 1962, 771). Sentenza n. 19 del 16 marzo 1962 I} P. BARILE, La libert� di espressione del pensiero e le notizie false, esagerate e tendenziose (Foro it., '1962, I, 855). 2) C. ESPOSITO, La libert� di manifestazione del pensiero e l'ordine pubblico (Giur. cast., 1962, r9r). RASSEGNA DELLAVVOCATURA DELLO STATO 162 Sentenza n. 20 del 16 marzo 1962 1) P. GROSSI, Libert� personale, libert� di circolazione e obbligo di residenza dell'imprenditore fallito (Giur. cast., 1962, 200). Sentenza n. 29 del 27 marzo 1962 1) G. GIANZI, Particolari aspetti del diritto di difesa giudiziaria e del principio di uguaglianza (Giur. cast., 1962, 229). 2) I. GoRLANI, Conversione delle pene e principio di uguaglianza (Giur. it., 1963, I, 1, 1). 3) M. P1sANI, Ricchi e poveri di fronte al processo e di fronte alla pena (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 562). Sentenza n. 30 del 27 marzo 1962 1) R. G. DE FRANco, Ancora in tema di rilievi segnaletici di p.s. (Giur. cast., 196'.2, 242). 2) S. GALEOTTI, Rilievi segnaletici e restrizione della libert� personale (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 855). Sentenza n. 32 �del IO aprile 1962 1) C. E$Posrro, Osservazione (Giur. cast., 1962, 252). 2) --'-, Nota (Rass. Avv. Stato, 1962, 19). Sentenza n. 33 del IO aprile 1962 1) G. GRoTTANELLI DE SANTI, Deliberazione a ricorrere e Giunta dimissionaria (Giur. cast., 1962, 258). 2) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1962, 71). Sentenza n. 35 del 19 aprile 1962 1) S. LABRIOLA, Osservazioni sulla partecipazione della Corte dei Conti al con trollo sulla gestione finanziaria deg'i enti .a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ai sensi dell'art. 100 della costituzione (Rass. dir. pubb1., 1962, 401). 2) O. SEPE, Enti, sovvenzioni e controlli (Giur. cast., 1962, 276). 3) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1962, 23). Sentenza n. 38 del 19 aprile 1962 1) B. Bussr, Versamento di tessere e prescrizione di contributi (Sicur. soc., 1962, 321). Sentenza n. 40 del 26 aprile 1962 r) E. CESARONI, Costituzionalit� ed incostituzionalit� della cauzione ex art. 624 del codice di procedura civile (Temi gen., 1g62, 229). PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 163 Sentenza n. 41 del 26 aprile 1962 1) G. MINIBRI, Profilo costituzionale delJa c.d. indennit� di caropane (Foro it., 1963, I, 658). Sentenza n. 46 del 7 giugno 1962 1) G. AnnAMONTE, Prezzi dell'ent:rgia elettrica, interessi nazionali e conflitto di competenza tra Stato e regione (Rass. dir. pubbl., 1962, 427). Sentenza n. 47 del 7 giugno 1962 1) L: PALADIN, Osservazione (Giur. cost., 1962, 592). Sentenza n. 48 del 7 giugno 1962 1) C. ESPOSITO, Osservazione (Giur. cost., I962, 599). Ordinanza n. 49 del 7 giugno 1962 1) C. ESPOSITO, Diritto vivente, legge e rngolamento di esecuzione (Giur. cost., 1962, 605). Sentenza n. 51 del 14 giugno 1962 1) C. ESPOSITO, Testi unici della regione e leggi dello Stato (Giur. cost., I962, 614). Sentenza n. 52 del 14 giugno 1962 1) M. S. GIANNINI, Osservazione (Giur. cost., I962, I, 1, I301). z) A. P1zz0Rcsso, Giurisdizione e amministrazione nel conten.zioso elettorale amministrativo (Giur. it., 1962, I, I, 1301). 3) S. SPATARO, In tema di questione di legittimit� costituzionale sollevata dal 1 consiglio comunale convocato per p10nunciare la decadenza di alcuni suoi compo � nenti per cause di ineleggibilit� (Giur. sic., 1962, 766). Sentenza n. 54 del 14 giugno 1962 1) V. BAcHELET, Criteri programmatici e fini sociali nel!e leggi che limitano l'iniziativa economica privata (Giur. cost., I962, 641). z) G. NEPPI MonONA, Riserva di legge, �programmi� e �controlli� nell'art. 41 Cost. (Rfo. it. dir. proc. pen., 1962, 787). Sentenza n. 65 del 26 giugno 1962 1) B. Coc1VERA, Questioni di incostituzionalit� delle disposizioni legislative sui contributi agricoli unificati (Giur. cost., I962, 685). 2) C. ESPOSITO, Considerazioni sulla eliminazione del c.d. accertamento presuntivo dei con-tributi agricoli unificati (Giur. cost., I962, 695). 3) F. PICA, L'incostituzionalit� del sistema di accertamento presuntivo dei contributi unificati (Riv. it. prev. soc., 1962, 839). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 164 Sentenza n. 69 del 26 giugno 1962 1) D. CANONE, Inefficacia della sentenza del 7 giugno (26 giugno) 1962, n. 69, della Corte Costituzionale riguardo all'assicurazione infortuni e nei confronti della federazione siciliana della caccia (Giust. pen., 1962, 777). 2) E. CHELI, In tema di cc libert� negativa� di associazione (Foro it., 1962, I, 1843). 3) V. CRISAFULLI, In tema di libert� di associazione (Giur. cost., 1962, 742). 4) S. DE FINA, Libert� di associazione ed associazioni coatte (Foro it., 1963, 1, 479). 5) R. G. DE FRANCO, Libert� di cc non associarsi � e � specifica � garanzia ex art. 18 della Costituzione (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 1107). 6) R. PANNAIN, Illegittimit� costituzionale della legge sulla caccia (Arch. pen., I g62, II, 398). 7) R. PANNAIN, Libert� di associazione e legge sulla caccia (Arch; pen., 1962, II, 401). Sentenza n. 71 del 26 giugno 1962 1) L. PALADI~, Osservazione (Giur. cost., 1962, 763). Sentenza n. 75 del 7 luglio 1962 .> 1) A. BERLIRI, Problemi connessi all'aboli?:ione del salve et repete (Temi trib., 1962, 823). Sentenza n. 76 del 7 luglio 1962 1) U. PROSPERETTI, Valore del diritto irrinunciabile al riposo settimanale (Giur. cost., 1962, 893). Ordinanza n. So del 7 luglio 1962 1) I. CARACCIOLI, Brevi cenni sulla nozione di �ordine pubblico� nell'art. 656 c.p. (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 797). Sentenza n. 83 del 7 luglio 1962 1) G. GuGLIELMI, Nota (Rass. A.vv. Stato, 1962, 74). Sentenza n. 85 del 7 luglio 1962 1) P. GRoss1, In tema di legislazione delegata di decreti legislativi posteriori al 25 giugno 1944 (Giur. cost., 1962, 917). 2) R. G. DE FRANCO, Delegazione legislativa ed attribuzione istituzionale del potere normativo al governo (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 800). Sentenza n. 87 del 7 luglio 1962 1) C. MAGNANI, Sulla legittimit� costituzionale dell'art. 209, 2� comma, t.u.. t"mposte dirette (Riv. dir. fin. e se. fin., 1962, Il, 289). PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 165 2) F. G. ScocA, La tutela del contribuente nel processo esecutivo (Giur. cost., 1962, 935). 3) G. TARZIA, I rimedi contro l'esecuzione esattoriale e la Costituzione (Riv. dir . . proc., 1962, 608). Sentenza n. 88 del 7 luglio 1962 1) G. FoscmNI, Monito ai giudici: giurisdizione e burocratizzazione (Riv. it. dir. proc. pen., 1962, 868). 2) G. A. M1cHELI, In tema di illegittimit� costituzionale della proroga della competenza in materia "penale (Giur. cost., 1962, 961). 3) A. PALLADINo, Uso ed abuso della competenza prorogata (Riv. pen., 1962, Il, 782). Sentenza n. 92 del 22 novembre 1962 1) G. GucLIEI,MI, Nota (Rass . .1.vv. Stato, 1962, 134). Sentenza n. 93 del 22 novembre 1962 1) S. SAITA, Osservazione (Giur. cost., 1962, 1373). Sentenza n. 94 del 22 novembre 1962 1) V. CRISAFULLI, Osservazione (Giur. cost., 1962, 1380). Sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 1) M. CONTI, Legge e contratto collettivo nella disciplina delle condizioni di lavoro (Giur. cost., I962, I434)� 2) V. CRISAFULLI, Su alcuni aspetti problematici della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 74_1,. �e dei relativi decreti delegati (Giur. cost., 1962, 1414). 3) M. MAZZIOTTI, Osservazioni alla sentenza della Corte Costituzionale 19 dicembre 1962, n. 106 (Giur. cost., 1962, 1423). 4) G. PERA, Le norme transitorie per garantire i minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori nel giudizio della Corte Costituzionale (Foro it., 1963, I, 648). Sentenza n. 108 del 20 dicembre 1962 1) V. ANDRIOLI, Requisiti di costituzionalit� delle sezioni specializzate (Riv. dir. proc., 1963, 295). Sentenza n. 109 del 20 dicembre 1962 1) S. SAITA, Osservazione (Giur. cost., 1962, 1467). 2) S. CHIARLONI, Sulla legittimazione del Giudice istruttore civile ad adire la Corte Costituzionale (Giur. it., 1963, I, 1, 707). 14 RASSEGNA DELL.AVVOCATURA DELLO STATO 168 Sentenza n. 110 del 20 dicembre 1962 1) L. PALADm, Le delegazioni di amnistie e di indulto (Giur. cast., 1962, 1474). Sentenza n. 120 del 20 dicembre 1962 1) R. CHIEPPA, Leggi nuove e giurisdizioni speciali preesistenti (Giur. cost.,. 1962, 1501). Sentenza n. 123 del 28 dicembre 1962 l) V. CRISAFULLI, Incostituzionalit� parziale dell'art. 330 c.p. o esimente dell'esercizio di un diritto (Giur. cast., 1962, 1509). 2) L. MoNTESANO, GiudiziO costituzionale su leggi indivisibili e convalidabili (Foro it., 1963, I, 474). Sentenza n. 124 del 28 dicembre 1962 1) F. CHIAROTTI, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 33). 2) C. EsPosITo, Considerazioni sulla sentenza della Corte Costituzionale 28 dicembre 1962, n. 124, sulla punibilit� dell'ammutinamento dei marittimi scioperanti (Giur. cast., 1962, 1521). ANNO 1963 Sentenza n. l del 12 febbraio 1963 1) G. AMBROSINI, Identificazione della questione di costituzionalit�. qualificazione delle norme controverse ed ultrattivi� degli accordi economici collettivi (Giur. it., 1963, I, 1, 1223). 2) C. ESPOSITO, Ultrattivit� delle norme corporative e competenza della Corte Costituzionale (Giur. cast., 1963, 4). 3) U. PROSPF.RETTI, La questione della � riltrattivit� � degli accordi economici collettivi corporativi (Mass. giur. lav., 1963, 186). Sentenza n. 2 del 12 febbraio 1963 1) V. ANDRIOLI, L'arlJitrato irrituale e la Costituzione (Mass. giur. lav., I96'~, 95). 2) P. BARILE, L'arbitrato e la Costituzione (Giur. cast., 1963, 22). Sentenza n. 6 del 12 febbraio 1963 1) M. S. GIANNINI, Natura delle decisioni dei Consigli comunali e provinciali sui ricor.�i elettorali (Giur. cast., 1963, 52). PARTE Il, RASSEGNA DI DOTIRINA 167 Sentenza n. 7 del 12 febbraio 1963 1) L. PALADIN, Eguaglianza davanti alla legge e privilegi odiosi verso i figli naturali (Gitlr. cost., 1963, 64). Sentenza n. 8 del 16 febbraio 1963 � 1) A.' GRECHI, Servizio militare del lavoratore e computo della durata ai fini dell'anzianit� (Dir. econ., 1963, 862). Sentenza n. 10 del 16 febbraio 1963 1) M. CHIAVARio, Inizio del procedimento penale e tutela costituzionale del diritto di difesa (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 613). Ordinanza n. 11 del 16 febbraio 1963 1) G. ABBAMONTE, Ius superveniens, giudizio di rilevanza e censura cinematografica (Rass. dir. pubbl., 1963, 367). Sentenza n. 12 del 16 febbraio 1963 i) L. BAsn.E-GIANNINI, I limiti dell'autonomia Tegionale nell'esercizio del potere legislativo (Rass. petr., I 963, 183). Sentenza n. 42 del 9 aprile 1963 1) P. GROSSI, In tema di legittimit� costituzionale della vigente tariffa doganale (Giur. cost., 1963, 151). ) Sentenza n. 44 del 9 aprile 1963 1) S. CHrARLONI, Incombenti fiscali nel processo civile e competenza a sollevare la questione di legittimit� costituzionale (Giur. it., 1963, I, 1, 938). 2) L. TRACANNA, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 78). Sentenza n. 45 del 9 aprile 1963 1) �L. TRACANNA, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 78). Sentenza n. 46 del 9 aprile 1963 1) L. BoNESCHI, Gli enti di coordinamento nell'economia: illegittimit� dei poteri del consorzio nazionale produttori di canapa, quale organo disc:iplinatore del settore della canapa� (Riv. dir. industr., 1963, II, 3). 2) A. Prumma1, In tema di pianificazioni agrarie e riserva di legge (Giur. cost., 1963, 180). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 168 Sentenza n. 47 del 9 aprile I963 . 1) V. CRISAFULLI, Atti con forza di legge e regolamenti atipici (Giur. cost., 1963, 201). Sentenza n. 49 del 9 aprile I963 1) G. GAIA, Legislazione siciliana ed obblighi internazionali (Giur. it., 1963, I, I, 1359)� 2) G. G., Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 77). Sentenza n. 50 del 3 maggio I963 1) G. CoNso, La costituzionalit� dell'art. 55 c.p.p. alla luce di una sentenza pro'/Jvidenziale (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 624). 2) M. ScAPARONE, Sulla costituzionalit� della rimessione della competenza penal" per gravi motivi di ordine pubblico o per legittima suspicione (Giur. cost., 1963, 473). Sentenza n. 56 del 3 maggio I963 1) C. EsPOSITO, Osservazione (Giur. cost., 1963, 502). Sentenza n. 58 del 3 maggio I963 1) G. MAGRONE, I patrocinatori legali (Giur. cost., 1963, 519). 2) A. PREDIERI, Annotazioni sull'esame di Stato e l'esercizio professionale (Giur. cost., 1g63. 507). Sentenza n. 59 del 3 maggio I963 1) M. CHIAVARIO, Note in tema di autodifesa e difesa tecnica nel procedimento contumaciale (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 630). Sentenza n. 60 del IO maggio I963 1) L. ELIA, Uniformit� della composizione del corpo elettorale e diritto di voto (Giur. cost., 1963, 527). Sentenza n. 6I del IO maggio 1963 1) C. EsPosrro, Sugli atti ministeriali con forza di legge (Giur. cost., t963, 538). Sentenza n. 63 del IO maggio I963 1) V. CRISAFULLI, Osservazione (Giur. cost., 1963, 550). 2) E. Dosi, Legittimit� costituzionale delle revisioni di analisi disposte nei processi per frodi agrarie (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 637). 3) L. GoTT1-PoRc1NARA, Sulla legittimit� costituzionale delle norme relative alla repressione delle frodi nelle sostanze di uso agrario (Giur. agric. it., 1963, 479). PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 169 Sentenza n. 64 del IO maggio 1963 1) .M. PACELLI, Urbanistica e Costituzione (Riv. giur. ed., I963, I, 643). 2) P. STELLA-RlcHTER, Vizi dell'atto normativo e vizi della norma (Giur. cast., 1963, 555). Sentenza n. 66 del IO maggio 1963 I) G. TAvAss1, fo tema di ferie del lavoratore (Giur. cast., I963, 569). Sentenza n. 67 del 15 maggio 1963 1) C. EsPOSITo, Le pene fisse e i principi di eguaglianza,. personalit� e rieducativit� della pena (Giur. cast., I963, 66I). Sentenza n. 68 del 15 maggio 1963 I) R. G. DE FRANCO, Riflessi costituzionali della distinzione tra sanzione penale e sanzione amministrativa (Riv. it. dir proc. pen., I963, 1169). Sentenza n. 70 del 15 maggio 1963 I) G. GmcNI, Osservazioni sulle sentenze n. 70 e 106 della Corte Costituzionale (Giur. cast., I963, 822). 2) G. MAzzoNI, Il concorso di pi� contratti� collettivi nella stessa cateE!oria e la impossibilit� della loro estensione erga omnes ai sensi della legge 1959, n. 74r (Mass. giur. lav. I963, I71). Sentenza n. 72 del 30 maggio 1963 I) C. ESPOSITO, Su una dichiarazione di incostituzionalit� viziata per eccesso -art, 162, comma primo, t.u. p.s. -(Giur. cast., I963, 594). Sentenza n. 73 del 30 maggio 1963 I) A. BARBERA, Giudicato costituzionale e poteri del legislatore (Giur. cast., I963, 611). 2) E. CHELI, Legge retroattiva di sanatoria e giudicato costituzionale (Giur. cast., I963, 599). 3) G. LOMBARDI, Riproduzione con efficacia retroattiva di norme illeKittime ed osservanza delle sentenze della Corte Costituzionale (Temi trib., I963, 5''10). 4) G. MARONGIU, Illegittimit� costituzionale della legge di ratifica delle tariffe comunali per la pubblicit� (Dir. e prat. trib., I963, II, 330). Sentenza n. 76 del 30 maggio 1963 1) V. CRISAFULLI, In tema di trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative (Giur. cast., I!)63, 629). 170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA. DEU.O STATO Sentenza n. So dell'8 giugno 1963 1) P. VmcA, Decisione di annullamento in un conflitto di attribuzione tier incompetenza nell'emanazione di un atto presupposto (Giur. cost., 11)63, 666). Sentenza n. 81 dell'8 giugno 1963 1) M. S. GIANNINI, Ancora in tema di prezzo e di tassa (Giur. cost., 1963, 682). Sentenza n. 85 dell'8 giugno 1963 1) S. CHIARLONI, Sui rapporti tra giuramento e libert� religiosa (Giur. it., 1964, I, I, 13). 2) F. FmoccmARO, Ancora in tema di libert� religiosa e giuramento dei testi�� moni (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1249). Sentenza n. 86 dell'8 giugno 1963 1) L. TRACANNA, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 121). Sentenza n. 88 dell'8 giugno 1963 1) C. EsPosrro, Sulla insequestrabilit� delle rimunerazioni dei dipendenti di enti pubblici (Giur. cost., 1963, 727). 2) R. FERRUcc1, Il principio di uguaglianza e la responsabilit� patrimoniale dei pubblici dipendenti (Riv. giur. lav., 1963; II, 139). Sentenza n. 90 del 18. giugno 1963 ;) G. Cocc1ARD1, Appunti in ordine alla legittimit� costituzionale dell'art. 170 c.p.p. ed all'impossibilit� di notificare il decreto penale con il rito degli irreperibili (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1257). Sentenza n. 91 del 18 giugno 1963 1) F. BARTOLOMEI, Costituzione, espropriazione e indennizzo (Giur. cost., 1963, 743). Sentenza n. 92 del 18 giugno 1963 1) A. FEDELE, In tema di costituzionalit� degli artt. 20 e 21 legge di registro (Riv. dir. fin., 1963, li, 215). Sentenza n. 94 del 18 giugno 1963 1) E. CASETTA, Cade l'istituto della garanzia amministrativa (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 923). 2) V. CRISAFULLI, Incompatibilit� dell'autorizzazione a procedere ex art. 16 c.p.p. con l'art. 28 della Costituzione (Giur. cost., 1963, 783). PARTE II, RASSEGNA DI DOTl'RINA 171 Sentenza n. 106 del 22 giugno 1963 1) G. GrucN1, Osservazioni sulle sentenze 70 e 106 della Corte Costituzionale {Giur: cos�., 1963, 822). 2) G. MAZZONI, Il concorso di pi� contratti collettivi nella stessa categoria .e la impossibilit� della loro estensione erga omnes ai sensi della legge 1959� n. 741 (Mass. giur. lav., 1963, 177). Sentenza n. 107 del 22 giugno 1963 1) C. EsPosrro, Sulla tutela giurisdizionale condizionata ai tempestivi ricorsi amministrativi (Giur. cost., 1963, 839). Sentenza n. 108 del 22 giugno 1963 1) M. CHIAVAR10; Davvero legittimo il potere del giudice militare di escludere il difensore di fiducia? (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 932). 2) A. C. }EMOLO, In tema di limitazione del patrocinio nel processo penale (Giur. cost., 1963, 852). Sentenza n. 109 del 22 giugno 1963 1) G. CoNso, La rimessione dei procedimenti rif!uardanti magistrati e la gamnzia del giudice precostituito per legge (Giur. cost., 1963, 86o). 2) A. P1zzoRUSso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313). 3) M. ScAPARONE, Conforme alla Costituzione la rimessione dei procedimenti riguardanti magistrati (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 943). Sentenza n. 110 del 22 giugno 1963 1) G. CoNso, Note in margine alla declaratoria di illegittimit� dell'art. 234, secondo comma, c.p.p., ovverosia la crisi della sezione istruttoria (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 953). 2) R. PANNAIN, Sulla illegittimit� costituzionale dell'art. 234 cpv. c.p.p. (Arch. pen., 1963, Il, 330). � 3) A. P1zz0Russo, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313). Sentenza n. 111 del 3 luglio 1963 1) V. ANDRIOLI, Il collegio della Corte dei Conti, costituito per eleggere un giudice della Corte Costituzionale (Riv. dir. proc., 1964, 125). 2) C. EsPOSITO, Per la determinazione del significato della espressione �Supreme magistrature amministrative� (Giur. cost., 1963, rn32). ,G. FERRARI, � Supreme magistrature � e composizione dei rispettivi collegi per l'elezione dei giudici costituzionali (Giur. cost., 1963, 1042). 4) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 128). RASSEGNA DELr:AVVOCATURA DELLO STATO 172 Sentenza n. u6 del 4 luglio 1963 1) V. ANDRIOLI, Osservazione (Giur. cost., 1963, 1062). Sentenza n. u7 del 4 luglio 1963 1) A. PACE, I limiti dell'interpretazione adeguatrice (Giur. cost., 1963, 1066). Sentenza n. 118 del 9 luglio 1963 1) L. BIANCHI n'EsPINOSA, Una sentenza �interpretativa di rigetto� della Corte Costituzionale in materia fallimentare (Giust. civ., 1963, III, 3I I). Sentenza n. 119 del 9 luglio 1963 1) A. P�zzoausso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, I, 13I3). 2) --, Nota (Rass. Avv. Stato, I963, I33)� Sentenza n. 120 del 9 luglio 1963 1) L. Gorn-PoRCINARA, Nota (Dir. lav., 1963, II, 281). 2) E. LoRIGA, In tema di costituzionalit� della nuova disciplina dell'impie!{o di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi (Mass. giur. lav., 1g63, 277). 3) V. S1M1, Sulla legittimit� costituzionale della legge sull'appalto di mano. d'opera (Giur. cost., 1963, 1364). Sentenza n. 122 del 9 luglio 1963 1) M. CmAVARIO, Sulla legittimit� costituzionale delle valutazioni demandate al giudice in sede di instaurazione del giudizio immediato (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 964). 2) A. P1zzoausso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313). Sentenza n. 129 del 13 luglio 1963 1) A. D'HARMANT FRAN�ms, Nota (Dir. lav., II, 269). 2) R. FERRUcc1, Costituzione, casse edili di previdenza e promozione sociale del: lavoro (Riv. giur. lav., 1963, Il, 496). 3) L. PALADIN, Nuovi orientamenti della Corte Costituzionale in tema di erga omnes (Giur. cost., 1963, 1440). 4) G. ZANGARI, La legge 14 luglio 1959, n. 741, come forma di presupposizione normativa ed i limiti interni negli effetti legali della recezione (Mass. J{iur. lav.,.. 1963, 262). PARTE ll, RASSEGNA DI DOTTRINA 173 Sentenza n. 130 del 13 luglio 1963 1) A. PrzzoRusso, La competenza del giudice come materia coperta da riserva di legge (Giur. it., 1963, I, 1, 1313). 2) E. SOMMA, La competenza del Tribunale per i minorenni e l'attuazione del principio di uguaglianza (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 975). Sentenza n. 131 del 13 luglio 1963 1) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 133). Sentenza n. 132 del 13 luglio 1963 1) G. A. M1c1mu, In tema di indipendenza dei giudici speciali e sui limiti del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato davanti alla Corte Costituzionale (Giur. cost., 1963, 1467). Sentenza n. 133 del 13 luglio 1963 1) V. ANDRIOLI, Un altro ministro giudice che se ne va (Giur. cos.t., 1963, 1479). Sentenza n. 135 del 13 luglio 1963 1) V. DENTI, Il diritto di azione e la Costituzione (Riv. dir. proc., 1964, u6). 2) A. LA PERGOLA, Adattamento automatico e norme internazionali in conflitto con la Costituzione (Giur. cos!., 1963, 1496). Sentenza n. 148 del 27 novembre 1963 1) M. ,ScAPARONE, ~ulla legittimit� dell'autosostituzione del Procuratore "generale al Procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria (Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 1267). Sentenza n. 155 del 13 dicembre 1963 1) P. ADONNINO, Appunti in tema di illegittimit� costituzionale della legge ro dicembre 1961, n. 1346, recante aumento dell'addizionale E.C.A. (Giur. cast., 1963, 1548). Sentenza n. 156 del 13 dicembre 1963 1) P. GRossr, Ancora sulla VII disposizione transitoria della Costituzione (a proposito di applicazioni e supplenze di magistrati) (Giur. cost., 1963, 1569). Sentenza n. 157 del 13 dicembre 1963 1) ---, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 179). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 174 Sentenza n. 163 del 19 dicembre 1963 1) F. ScIAN�, Il termine �a quo" nella delegazione legislativa (Giur. cost., 1963, I 596). Sentenza n. 164 del 19 dicei.bre 1963 1) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, .181). Sentenza n. 165 del 19 dicembre 1963 1) S. BuscEMA, Il Parlamento ed i rendiconti della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza (Giur. cost., 1963, 1616). Sentenza n. 168 del 23 dicembre 1963 1) M. MAZZIOTTI, Questioni di costituzionalit� della legge sul Consil{lio superiore della Magistratura (Giur. cost., 1963, 1648). 2) --, Nota (Rass. Avv. Stato, 1963, 178). Sentenza n. 174 del 23 dicembre 1963 . 1) G. A. M1cHELI, Note minime sulla retroattivit� della legge tributaria (Giur. cost., 1963, 1702). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI * LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 754 -Prevede determinate riduzioni dell'imposta di r.m. in favore di taluni soggetti a condizioni particolari con lo scopo di favorire investimenti produttivi (G.U. 22 settembre 1964, n. 233). LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 755 -Disciplina la vendita a rate di taluni beni; prevedendo sanzioni per i contravventori (G.U. 22 settembre 1964, n. 233). LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 756 -Detta norme inderogabili in materia di contratti agrari tipici ed atipici, vietando per il futuro la conclusione di questi ultimi e della mezzadria (G.U. 22 settembre 1964, n. 233). LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 763 -Converte in legge con modificazioni il d.1. 29 luglio 1964 n. 6rn, concernente il regime fiscale degli zuccheri (G.U. 23 settembre '964, n. 249). LEGGE 29 SETTEMBRE 1964 N. 857 -Proroga fino al centocinquantesimo giorno dal-� l'entrata in vigore i termini per la definizione degli accertamenti in contestazione, ai fini dell'applicazione del condono di cui alla legge n. 1458 del 1963 (G.U. 9 ottobre 1964, n. 249). LEGGE 9 OTTOBRE 1964 N. 986 -Abolisce il monopolio statale delle banane e sopprime la relativa azienda, istituendo nel contempo un'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e secche e sul!e farine di banane, per la quale prevede il sistema di riscossione, e stabil�ndo norme per il personale (G.U. 27 ottobre 1964, n. 264). D.L. 23 OTTOBRE 1964 N. 987 (1) -Modifica il regime fiscale dei filati delle fibre tessili artificiali (G.U. 27 ottobre 1964, n. 264). D.L. 23 OTTOBRE 1964 N. 989 (1) -Modifica la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi (G.U. 27 ottobre 1964, n. 264, suppi. ord.). LEGGE 21 OTTOBRE 1964 N. 999 -Converte in legge il d.!. 31 agosto 1964 n. 7o6, -concernente l'assunzione da parte de1Jo Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (G.U. 29 ottobre 1964, n. 266). LEGGE 21 OTTOBRE 1964 N. rn12 -Istituisce un'addizionale all'imposta comp'ementare progressiva sul reddito, nella misura del rn% dell'imposta, per i redditi imponibili superiore ai dieci milioni, limitatamente ad un triennio con decorrenza dal , 10 gennaio 1965 (G.U. 30 ottobre 1964, n. 267). LEGGE 21 OTTOBRE 1964 N. rn13 -Istituisce un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e delle unit� immobiliari urbane, la cui costruzione sia S�tata iniziata dopo il 29 maggio 1946 (G.U. 30 ottobre 1964, n. 267). " Si segnalano quelli ritenuti di maggior interesse. (1) Presentato al Parlamento per la .conversione. 176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE N. 14 (Senato della Repubblica; iniziativa parlamentare): Modifica degli articoli 187 del Codice penale e 489 del Codice di procedura penale per l'estensione dell'istituto della provvisionale al giudizio penale. DISEGNO DI LEGGE N. 90 (Senato della Repubblica; iniziativa parlamentare); Modifica aggiuntiva al secondo comma deil'articolo 489 del Codice di procedura penale in armonia con l'articolo 282, secondo comma, del Codice di procedura civile. Con i due indicati disegni di legge, alla cui presentazione i proponenti si sono indotti, dichiaratamente, per considerazioni di carattere equitativo, si prevede l'attribuzione al giudice penale della facolt� non soltanto di pronunciare condanna al pagamento di una provvisionale, in favore della parte civile, nei quali sensi gi� dispone l'articolo 489 cpv. c.p.p., ma anche di dichiarare, per tale parte, provvisoriamente esecutiva la sentenza, e ci� in relazione all'analoga previsione, di cui all'articolo 282, secondo comma, del codice di procedura civile. La proposta innovazione, che si riallaccia a simili iniziative parlamentari delle precedenti legislature, nonch� a dispute dottrinali circa l'applicabilit� o meno, gi� de iure condito, rispetto alla sentenza penale contenente statuizioni in ordine alla controversia civile sui danni, delle norme sulla provvisoria esecuzione (cfr. VAGO, La esecuzione provvisoria della provvisionale della sentenza di condanna, Resp. civ. prev., 1952, 11, ed ivi altri riferimenti di dottrina e giurisprudenza), ha formato oggetto, di recente, di ampio dibattito, dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato, la quale, per consentire un pi� approfondito esame dell'argomento, in vista delle gravi perplessit�, manifestate da parecchi dei suoi componenti, circa la portata del provvedimento, in relazione alla rilevata � mancanza, nel procedimento penale, degli strumenti e delle garanzie formali e sostanziali esistenti, in proposito, nel procedimento civile >>, ha ritenuto opportuno nominare all'uopo un comitato di studio, riservandosi di esaminarne le conclusioni e di adottare, all'esito, ogni definitiva decisione. In effetti, e pur se possa prescindersi dalla preoccupazione circa le accennate diverse garanzie assicurate nell'uno e nell'altro procedimento, e ci� in vista del prin cipio dell'unit� di giurisdizione, ed in considerazione, d'altra parte, della gi� ricono sciuta piena competenza del giudice penale a conoscere della controversia civile, in ordine ai danni derivanti dal reato, che sia dinanzi a lui proposta (cit. art. 489 c.p.p.), non pu� non rilevarsi la delicatezza del problema, per il quale una soluzione, con forme a quella ipotizzata dai presentatori dei disegni di legge in oggetto, di quasi pedissequa applicabilit� delle disposizioni vigenti per le sentenze civili, non sem brerebbe giustificabile per il solo rilievo dell'identit� della funzione decisoria esplicata o esplicabile dal gi-udice civile e da quello penale. Il rilievo stesso potrebbe esser valido rispetto a ci� che attiene alla considerazione comparata degli interessi dci contendenti, e particolarmente con riguardo alle probabilit� di successiva riforma della sentenza, che indubbiamente, e pur se sotto il profilo dell'insussistenza di particolari motivi che inducano al rifiuto della clausola, sono da valutare anche nell'ipotesi, che nella specie andrebbe tenuta presente, di sentenze portanti condanna al pagamento di provvisionali. Ma l'esecuzione provvisoria postula, in primo luogo, che vi sia un provvedimento, di accoglimento di una domanda di merito, che sia dotato di una sua auto I nomia anche formale, oltre che sostanziale, c che, in particolare, sia reso in un procedimento, al cui esito definitivo sia collegata la definizione stessa della controversia, giacch�, sia l'istituto in questione da inquadrare nell'ambito dei procedimenti caute' lari ovvero in quello della normale esecuzione (immediata o anticipata), non sembra . che possa prescindersi, in ogni caso, dalle esigenze connesse al principio dell'unit� . I PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 177 processuale, per le quali la funzione, cautelare od esecutiva della clausola, non potrebbe concepirsi che rispetto alla detta decisione finale, positiva o negativa, sul rapporto. E poich� quell'autonomia, per ci� che concerne le statuizioni civili della sentenza del giudice penale, � da escludere, potendo le statuizioni medesime, tra l'altro, venir meno anche per eventi esclusivamente attinenti all'azione penale (si pensi, in particolare, ai casi di estinzione del reato, ed all'ipotesi, inoltre, di una riforma � della sentenza con assoluzione dell'imputato con formula che non precluda l'azione civile), e poich�, dunque, nelle prospettate ipotesi, la esecuzione provvisoria resterebbe priva di ogni collegamento con una pronuncia definitiva di merito circa l'obbligazione civile, pu� anche per ci� solo gi� rilevarsi come siano da ritenere giustificate le perplessit�, cui innanzi si accennava, cir�a la soluzione del problema, e come questo effettivamente richieda un meditato esame. * � � DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 20I (Senato della Repubblica; iniziativa governativa): Modificazioni all'articolo 135� alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale II marzo 1953� n. r. DISEGNO m LEGGE N. 202 (Senato della Repubblica; iniziativa governativa): Disposizioni integrative della legge l l marzo 1953, n. 87 sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale. � Con i due disegni di legge in oggetto, che risultano ora segnati all'ordine del giorno del Senato, e che furono a s�o tempo presentati dal Governo, con pronto adeguamento ad analoghi suggerimenti contenuti nel messaggio del 16 settembre 1963 indirizzato alle Camere dal Presidente della Repubblica, si prevedono modificazioni .alle vigenti norme circa la durata in carica dei giudici della Corte costituzionale (dis. 201), e norme integrative per la elezione dei cinque giudici della Corte stessa, la .cui nomina � demandata alle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa (dis. 202). Quanto a tale elezione, si prevede, per il dichiarato intento di adeguare il sistema a quello generalmente seguito per la elezione a cariche pubbliche da parte di corpi collegiali ristretti, che siano proclamati eletti coloro che ottengano il maggior numero di voti, purch� raggiungano la maggioranza dei componenti il collegio eligente, salvo a procedersi, ove occorra, a successiva votazione di ballottaggio, nella quale sar� sufficiente che i candidati, ammessi a parteciparvi secondo precisati criteri, raggiungano la maggioranza relativa. Per la durata in carica dei giudici, poi, si prevede, col disegno di legge costituzio nale indicato, che essa sia sempre di dodici anni, con decorrenza, per ogni membro della Corte, dalla data del giuramento, e ci� al fine di ovviare alla rilevata incertenza e variabilit� della durata medesima, quale risulterebbe dall'applicazione delle norme ora vigenti, che prevedono un primo rinnovo generale, e poi rinnovi parziali, ma sempre a scadenze fisse, dalle quali potrebbero restar colpiti anche i membri, che da poco fossero stati nominati. * � � PROPOSTA DI LEGGE N. 997 (Camera dei Deputati): Disciplina per l~esecuzione dei� piani di ricostruzione dei comuni sinistrati dalla guerra. Con la proposta in oggetto si prevedono la riapertura dei termini, per l'inclusione dei comuni nell'elenco di quelli che debbono adottare un piano di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e la protrazione dell'efficacia dei piani, anche gi� adottati, � fino alla loro realizzazione >>, ed anche se sia intervenuta o intervenga l'approvazione dcl piano regolatore, e ci� al fine, considerato espressamente dai proponenti, di evitare che restino altrimenti precluse sia l'applicabilit� dei benefici tributari, sia quella delle agevolazioni di carattere finanziario concernenti, in particolare, l'anticipazione della spesa da parte dello Stato. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 178 Si prevede, ancora, tra l'altro, ed a modifica di quanto in merito disposto dall'art. 9 della citata legge n. 1402 del 1951, che il termine per l'azione giudiziaria per la determinazione dell'indennit� decorra dalla notifica dell'ordinanza prefettizia, con la quale l'indennit� medesima, secondo la gi� vigente procedura abbreviata, � stabilita, e non dalla notifica del decreto di espropriazione: la quale disposizione, se possa rispondere alla finalit� di consentire una pi� celere definizione delle controversie (ma non varrebbe ad eliminare la duplicit� di notifica, come i proponenti sembrano invece ritenere, poich� non potrebbe prescindersi, anche ad ogni altro effetto, dalla notificazione del decreto), non sembrerebbe potersi rettamente inquadrare nel sistema, tenuto conto che si verrebbe in quel modo a consentire la proposizione della controversia sulla misura dell'indennit� da parte di chi non sia ancora titolare del relativo diritto (che non sorge, se non con la pronuncia di espropriazione), ed a precluderla, invece, a chi, al momento dell'espropriazione stessa, potrebbe essere l'unico legittimato, in dipendenza dell'acquisto del bene espropriando, nel frattempo, a qualsiasi titolo, conseguito. PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI SOTTOPOSTI A GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITA' DISPOSIZIONI DI LEGGE IN RAPPORTO ALLE QUALI E' STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CODICE CIVILE: artt. 316, 317, 320 (Esercizio della patria potest� -Impedimento del padre -Rappresentanza ed amministrazione). CODICE DI PROCEDURA PENALE: artt. 22, 23, 9I (Legittimazione attiva e passivo all'esercizio dell'azione civile -Esercizio dell'azione civile nel procedimento penale Diritto di costituirsi parte civile). La questione di legittimit� costituzionale delle suindicate norme, in quanto attribuiscono al solo genitore, esercente la patria potest�, la legittimazione alla costituzione di parte civile in rappresentanza del figlio minore offeso dal reato, � stata dal Pretore di. Tricarico ritenuta non manifestamente infondata con riferimento all'art. 29, comma secondo, della Costituzione (Ord. IO giugno 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed. spec.). CODICE DI PROCEDURA PENALE: art. 60 (Rimessione di procedimenti riguardanti magistrati). La questione di legittimit� costituzionale riguardante la suindicata norma con , riferimento all'art. 25 del~a Costituzione � stata dal Tribunale di Vigevano ritenuta non manifestamente infondata. (Ord. 18 giugno 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed spec.). Sulla questione risulta peraltro essersi gi� pronundata la Corte Costituzionale con declaratoria di infondatezza (Sent. 22 giugno 1963 n. 109, G.U. 2 luglio 1963 n. 175, ed. spec.). CODICE DI PROCEDURA PENALE: art. 234, cpv., (Atti del procuratore generale presso la Corte d( Appello). L~ questione di legittimit� costituzionale della suindicata norma, in quanto concerne la rimessione degli atti alla sezione istruttoria, quando si procede con istruzione formale, � stata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Siracusa, con riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione (Ord. 8 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). Su tale questione, peraltro, risulta gi� essersi pronunciata la Corte Costituzionale con dec'.aratoria di rlegittimit� costituzionale della disposizione (Sent. 22 giugno 1963 n. 110, G.U. 2 luglio 1963 n. 175, ed. spec.). PARTE Il, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 179 R.D. 31 GENNAIO 1901, N. 36 (Norme per il rilascio dei passaporti per l'estero): art 3. R.D. 24 FEBBRAIO I938, N. 329 (Testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio esercito): art. 16. La questione di legittimit� costituzionale delle suindicate norme, in quanto le particolari limitazioni� per la concessione del passaporto ,ai militari ed ai giovani in attesa di prestare il servizio militare sarebbero connesse a facolt�' discrezionali della P. A., � stata dal Pretore di Pieve di Cadore ritenuta non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 16 e 52 della Costituzione (Ord. 28 gennaio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). LEGGE 7 GENNAIO I929, N. 4 (Norme per la repressione delle violazioni delle leggi 'finanziarie): art. 36. La . questione di legittimit� costituzionale della suindicata norma concernente la giurisdizione dell'Intendente di Finanza � stata dal Tribunale di Ascoli Piceno ritenuta non manifestamente infondata con riferimento all'art. 102 della Costituzione (Ord. 10 luglio 1963, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.). R.D.L. 8 SETTEMBRE 1932, N. 1390 (Approvazione del piano regolatore di alcune zone del centro della citt� di Genova e delle relative norme di attuazione): art. 17 convertito in LEGGE 30 M�RZO 1933� N. 361. La questione di legittimit� costituzionale della norma suindicata, in quanto dispone una delega legislativa al Governo, che, esercitata con r.d. 27 febbraio I936 n. 501 non convertito in legge (?!), ha consentito varianti approvate con il n.P. 19 gennaio 1957 (28 marzo 1957 n. 340?) in modifica alla legge n. 1390 del 1932, � stata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Genova con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione (Ord. 30 giugno 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.). R.D.L. 24 OTTOBRE 1935, N. 2049 (Modificazioni alle leggi 16 maggio 1932 n. 577, 22 dicembre 1932 n. 1723 e r.d. 26 aprile 1932 n. 406, relativi alla pubblicit� de!i prezzi degli alberghi): art. II, modificato dal D.P.R. 28 GIUGNO 1955 N. 630 (Decentramento dei servizi del Commissariato per il turismo): art. 15. La questione di legittimit� costituzionale del'e suindicate norme, in quanto concerne la necessit� di preventiva autorizzazione deTEnte provinciale del turismo per le pubblicazioni in tali norme previste, � stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Pieve di Cadore con riferimento all'art. 21 primo cpv., della Costituzione (Ord. 8 febbraio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.). R.D. 30 APRILE I936, N. 1138 (Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo): art. 173, secondo comma. La questione di legittimit� costituzionale della suindicata norma, in quanto prevede il pagamento di somme sulla base di decisione della Commissione per i tributi locali, sebbene ritualmente impungata, � stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Trinitapoli con riferimento all'art. 53 della Costituzione (Ord. 4 luglio 1963, G.U. I2 settembre lg64, n. 225, ed. spec.). R.D.L. 21 FEBBRAIO 1938, N. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni). La questione di legittimit� costituzionale del suindicato provvedimento con riferimento all'art. 43 della Costituzione � &tata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Ascoli Piceno (Ord. IO luglio 1963, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.). La questione di legittimit� costituzionale degli artt. 1, 2 e 19 del r.d.l. n. 246 del 1938 con riferimento all'art. 3 della Costituzione � stata gi� dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale (Sent. 8 giugno 1963, n. 81, G.U. 15 giugno 1963, n. 159, ed. spec.). LEGGE 19 GENNAIO 1939, N. 294 (Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione): artt. 1, 2, 15. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 180 La questione di legittimit� costituzionale delle suindicate norme, in quanto limiterebbero l'iniziativa economica e commerciale, � stata dal Pretore di Foggia ritenuta non manifestamente infondata con riferimento all'art. 41 della Costituzione (Ord. 16 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.). R.D. 5 GIUGNO 1939, N. 1016 (Approvazione del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia): art. 55, modificato con D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 987 (Decentramento dei servizi del Ministero dell'Agricoltura e Foreste): art. 32. La questione di legittimit� costituzionale delle suindicate norme, in quanto opererebbero una riserva a favore dei cacciatori iscritti alle sezioni della Federazione italiana della caccia sulle zone di ripopolamento e cattura per l'annata venatoria successiva alla scadenza della concessione, � stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Ferrara con riferimento agli artt. 3 e 18 della Costituzione (Ord. II luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). Le norme, di cui agli artt. 8, terzo comma, e 91, ultimo comma, del testo unico sopracitato sono state .dichiarate incostituzionali, per contrasto con l'art. 18 della Costituzione, dalla Corte Costituzionale (Sent. 26 giugno 1962, n. 69, G U. 30 giugno 1962, n. 164, ed. spec.). LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186 (Provvedimenti vari in materia di valutazione agli effetti. dell'applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza): .art. 4, secondo comma. La questione di legittimit� costituzionale della indicata norma in quanto con<: erne l'applicazione della soprattassa del 10% in caso di omesso pagamento nei trenta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione distrettuale delle imposte � stata rimessa dalla Commissione provinciale delle imposte di Ascoli �Piceno alla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione (Ord. 20 giugno 1963, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed spec.). Il terzo comma dell'art. 4 del r.d.l. n. 186 del 1942 � stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (Sent. 7 luglio 1962, n. 75, G.U. 14 luglio 1962, n. 177, ed. spec.). n.L.c.P.S. 28 NOVEMBRE 1947, N. 1430 (Esecuzione del trattato di pqce tra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947): art. 1. La questione di legittimit� costituzionale della norma suindicata, in quanto con il trattato si rinuncia anche per i cittadini italiani ad ogni pretesa nei confronti delle Potenze alleate ed associate, � stata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Venezia con riferimento alternativo all'art. 42 od all'art. 3 ed all'art. 24 della Costituzione (Ord. 6 febbraio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.). LEGGE 13 AGOSTO 1959, N. �904 (Sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza e integrazione di fondi per l'esecuzione del programma autostradale): artt. 1 e 4. La questione di legittimit� costituzionale delle norme suindicate, in quanto concernono l'autorizzazione di spese a carico di esercizi futuri, � stata rimessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale alla Corte Costituzionale con riferimento agli artt. 72, primo, secondo ed ultimo comma, e 81, terzo e quarto comma, della Costituzione (Ord. 10 aprile 1964, G.U. 12 settembre 1964, n. 225, ed. spec.). T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570 (Leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali): art. 82. La questione di legittimit� costituzionale della suindicata norma, per quanto concerne i consigli comunali in sede giurisdizionale, � stata rimessa alla Corte Costituzionale dal Consilgio comunale di Pizzo, con riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione (Del. 15 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, .� PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 181 ed. spec.). La stessa questione, gi� rimessa alla Corte Costituzionale, � stata da questa dichiarata manifestamente infondata (Ord. 23 giugno 1964, n. 64, G.U. 27 giugno 1964, n. 157, ed. spec.; v. pure sent. n. 42 del 1961, ed ord. n. 44 del 1962). D.P.R. II DICEMBRE 1961, N. 1642 (Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo, Siracusa e Trapani): articolo unico. La questione di legittimit� costituziona'e del suindicato provvedimento per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 7 dell'accordo collettivo provinciale di lavoro per gli addetti alle industrie edili ed affini della provincia di Napoli (1) del IO febbraio 1959 � stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Ottaviano con riferimento agli artt. 76 e 77' della Costituzione (Ordinanze 23 giugno 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.; v. retro, II, 134 ed ivi riferimenti). LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare): artt. 9, primo, secondo, terzo e quinto comma, 10, primo e secondo comma, 12, secondo comma, e 16, primo comma. La questione di legittimit� costituzionale del'.e norme suindicate, in quanto concernono i criteri per la determinazione delle indennit� di espropriazione ed in quanto implicherebbero una ingiustificata diversit� di trattamento tra i vari soggetti interessati, anche sotto forma di imposizioni, � stata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 53, primo comma, e 23 della Costituzione, rimessa alla Corte Costituzionale dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Ord. 27 aprile "1g64, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.). LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1492 (Norme di modifica ed integrazione delle leggi IO agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957� n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno): art. 2, ultimo comma. La questione di legittimit� costituzionale della suindicata norma, concernente l'epoca cui deve riferirsi la valutazione per la determinazione dell'indennit� di espropriazione, � stata, con riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione, rimessa alla Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Ord. 27 maggio .1964, G.U. 31 ottobre 1964, n. 269, ed. spec.). LEGGE 25 FEBBRAIO 1963, N. 327 (Norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio): artt. l e 4, ultima parte. La questione di legittimit� costituziona'e delle suindicate norme, in quanto imporrebbero identica disciplina per situazioni diverse e priverebbero i proprietari dei loro diritti, � stata ritenuta non manifestamente infondata dal Pretore di Sora con riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, 44, 24, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione (Ord. 23 luglio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238, ed. spec.; v. pure retro, II, 135)� LEGGE 5 MARZO 1963, N. 322 (Norme transitori~ in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura): artt. l e 2. La questione di legittimit� costituzionale delle suindicate norme, in quanto concernono i criteri per la determinazione di prestazioni dovute con carattere di provvisoriet� in talune province, � stata ritenuta non manifestamente infondata dal Tribunale di Reggio Calabria con riferimento agli artt. 3, 23, 53, 81 e 136 della Costituzione (Ord. 26 maggio 1964, G.U. 26 settembre 1964, n. 238 ed. spec.). (1) Il provvedimento denunciato riguarda, invero, altre province; per la provincia di Napoli l'analogo provvedimento � il D.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, e l'accordo collettivo � del 2 ottobre 1959 (v. retro, II, 134, ed ivi riferimenti). 15 CONSULTAZIONI* ACQUE PUBBLICHE ConcJssioni per scopi idroelettrici -Legge istitutiva dell'E.N.E.L. -Rifiuto di procedere all'istruttoria -Legittimit� 1) Se si possa legittimamente rifiutare di procedere all'istruttoria di cui al t. u. 11 dicembre 1933, n. 1n5, su domande presentate da imprese o enti diversi dall'E. N.E.L. al fine di ottenere la concessione di acque per scopi idroelettrici successivamente alla entrata in vigore della legge 6 dicembre 196i, n. 1643 (n. 79). Concessioni per scopi idroelettrici ed irrigui -Decadenza della concessione per la parte idroelettrica -Permanenza per gli scopi irrigui -Invito ad apportare le necessarie varianti. 2) Se, nella ipotesi di concessione di acque per scopi idroelettrici ed irrigui, dichiarata la decadenza della concessione per la parte idroelettrica e realizzandosi cosl un caso di inattuabilit� tecnica della residua derivazione irrigua stante lo schema previsto negli atti della concessione assentita, si debba invitare la societ� concessionaria, a norma dell'art. 12 t.u. II dicembre 1933� n. 1775, ad apportare le necessarie varianti per conseguire la pi� razionale utilizzazione dell'acqua concessa (n. 79). Costruzione di acquedotti comunali -Sorgente di propriet� priVata 3) Se, nel caso che nel corso di lavori per la costruzione di acquedotti comunali, da eseguirsi a totale cura e carico dello Stato, si renda necessario attingere acqua da sorgenti site in propriet� private, debba procedersi prima alla iscrizione della sorgente negli elenchi delle acque pubbliche e poi ad espropriazione per p. u. (n. So). 4) Se per la validit� dell'esproprio di sorgente da utilizzare per acquedotti a scopo potabile, insistenti su propriet� private ed ubicate in comprensori non soggetti a tutela, basti la dichiarazione di pubblica utilit� dell'opera emessa dal Provveditorato alle Opere Pubbliche (n. So). Servit� di elettrodotto -Indennit� 5) Se l'indennit� per l'imposizione di una servit� permanente di acquedotto debba essere calcolata a sensi dell'art. 103S c. c. o debba invece ritenersi analogicamente applicabile l'art. 123 t.u. II dicembre 1933� n. 1775 (n. S1). AGRICOLTURA Costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti -Assegnazione -Requisiti Se i requisiti per aver titolo ai benefici di cui alla 1. 30 dicembre 196o, n. 1676, debbono sussistere, negli aspiranti, al solo momento della presentazione della domanda o anche al momento dell'ammissione ai benefici da parte dei Comitati Provinciali (n. 37). � La formulazione del quesito non riflette in alcun modo la soluzione che ne � stata data. PARTE II, CONSULTAZIONI 183 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Enti pubblici -Componenti di organo di ente pubblico -Nomina -Sostituzione x) Se sia possibile sostsituire persona nominata componente di un organo di un Ente Pubblico prima ancora dello scadere del termine statutariamente previsto, senza seguire i principi del procedimento discipliiiare e quelli previsti, sul piano sostanziale, per la destituzione, e senza la necessit� di contestazione di addebiti (n. 287). Istituti professionali per l'agricoltura 2) Se gli istituti professionali per l'agricoltura, muniti di personalit� giuridica autonoma, abbiano diritto al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (n. 288}. lstitut.o Poligrafico dello Stato -Alienazione di beni patrimoniali -Mutamento di destinazione di beni patrimoniali 3) Se l'Istituto Poligrafico dello Stato possa alienare i beni immobili patrimoniali trasferiti all'Istituto stesso �per effetto della 1. II febbraio 1963, n. 98 (n. 289). 4) Se l'Istituto possa mutare la destinazione di detti beni (n. 289). ASSICURAZIONI Assicurazione crediti all'esportazione -Condizioni di polizza a sensi dall'art. :21, l. 5 luglio 1961, n. 635 1) Se la polizza relativa alle operazioni di concessione di crediti finanziari ai . sensi della legge sopra citata possa essere stipulata dall'ente contraente � per conto di chi spetta " o se sia preferibile far risultare in polizza che l'assicurazione pu� essere contratta solo dalle imprese o dagli istituti di credito anche per conto di futuri portatori di titoli (n. 61). Obbligatoriet� dell'assicurazione infortuni per gli incaricati al recapito di telegrammi ed espressi � 2) Se i prestatori d'opera autonomi, incaricati di volta in volta, ai sensi dell'art. 68 della 1. 2 marzo 1963, n. 307, del recapito di telegrammi ed espressi e pagati con una � tantum " per ogni oggetto da recapitare debbano essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro (n. fo). Responsabilit� dell'Amministrazione P. T. per i danni cagionati a terzi da incaricati al recapito di telegrammi ed espressi 3) Se l'Amministrazione P. T. sia o meno responsabile civilmente dei danni cagionati dai prestatori d'opera incaricati del recapito di telegrammi ed espressi (n. 62). BANCHE Aziende di credito -�Autorizzazione all'esercizio del credito -Poteri pubblici -Messa in liquidazione x) Se l'autorizzazione all'esercizio del credito di cui all'art. 28 della legge bancaria sia presupposto necessario per l'esercizio dei pubblici poteri di controllo e di intervento (n. II). 2) Se le aziende di credito non autorizzate, siano soggette ai poteri ed agli interventi pubblici dello Stato, e in particolare alla messa in liquidazione (n. u ). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 184 3) Se sia proponibile regolamento preventivo di giurisdizione, per difetto di giurisdizione dell'a.g.o., avverso la decisione con cui il giudice abbia dichiarato assoggettabile alla procedura fallimentare un'azienda nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di messa in liquidazione (n. 11). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI Procedura per demolizione o pagamento d'indennit� -Sequestro conservativo. Se possa la Pubblica Amministrazione, nel corso della procedura di demolizione o di pagamento di indennit� prevista dalla 1. 19 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali, cautelarsi mediante richiesta di sequesto conservativo (n. 12). CITTADINANZA Concessione della stessa in Eritrea sulla base del vecchio ordinamento -Validit� Se debba ritenersi regolare la cittadinanza italiana concessa con ordinanza del Presidente della Corte di Appello di Asmara (Eritrea) sulla base dell'art. 10, 1. 12 maggio 1940, n. 822, senza tener conto del successivo D.L.C.P.S. 3 agosto 1947, n. 1096, che tale legge abrogava (n. 15)� -~ COMPETENZA E GIURISDIZIONE Difetto di giurisdizione dell'a.g.o. -dichiarazione di assoggettabilit� alla procedura fallimentare in presenza di provvedimento di messa�in liquidazione Se sia proponibile regolamento preventivo di giurisdizione, per difetto di giurisdizione dell'a.g.o., avverso la decisione con cui il giudice abbia dichiarato assoggettabile alla procedura fallimentare un'azienda nei cui confronti sia stato emesso il provvedimento di messa in liquidazione (n. 22). COMUNI E PROVINCIE Segretario comunale l) Se il segretario comunale abbia capacit� di rogare atti di consenso per l'iscrizione di ipoteca a garanzia di gestione esattoriale (n. ill ). Terremoti -Contributi 2) Se l'Istituto Nazionale per il finanziamento della ricostruzione autorizzato con l'art. 8, 1. 4 novembre 1963, n. 1465, a concedere mutui ai Comuni colpiti dal terremoto dell'agosto 1962, possa compiere operazioni creditorie per l'attuazione dei piani di zona di cui all'art. 20, 1. 5 ottobre 1962, n. 1431, che non siano assistite da garanzie reali (n. 112). CONCESSIONI Demanio Marittimo Se il Presidente della Regione Siciliana abbia competenza a decidere, quale organo decentrato dello Stato, i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati, in materia di concessioni sul demanio marittimo, dalle Capitanerie di porto (n. 72). PARTE II, CONSULTAZIONI 185. CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI Societ� sportive Se i contributi elargiti alle societ� sportive calcistiche isolane in base alla legge regionale siciliana 28 dicembre 1953, n. 72, possano essere, una volta emanato il provvedimento di attribuzione, pignorati o sequestrati (n. 49). Terremoti -Mutui ai Comuni 2) Se l'Istituto Nazionale per il finanziamento della ricostruzione, autorizzato con l'art. 8 della l. 4 novembre 1963, n. 1465, a concedere mutui ai Comuni colpiti dal terremoto dell'agosto 1962, possa compiere operazioni creditorie per l'attuazione dei piani di zona di cui all'art. 20, l. 5 ottobre 1962, n. 1431, che non siano assistiti da garanzie reali (n. 50). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO Esclusione dal fare offerte per gare dello Stato -Procedimento penale a carico di amministratori di societ� di capitali Se il procedimento penale a carico di amministratori di una societ� di capitali, anche quando successivamente la societ� abbia mutato i propri rappresentanti, autorizzi da parte dell'Amministrazione il provvedimento di cui all'art. 68 Reg. Cont. di Stato (n. 204). DEMANIO Beni patrimoniali indisponibili 1) Se gli alloggi soggetti alla disciplina del D.P.R. 17 giugn_o 1959, n. 2, modificato con !. 27 aprile 1962, n. 231, siano da ritenersi beni disponibili ai fini degli artt. 56 e 57 1. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Region~ FriulicVenezia Giulia) (n. 191). Demanio marittimo -Aree destinate a colonie marine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato 2) Se per conferire il godimento di un'area demaniale marittima ad altra Amministrazione possa applicarsi l'istituto della concessione o si debba far ricorso all'istituto della consegna in uso regolato dagli artt. 34 Cod. Nav. e 36 Reg. (n. 192). 3) Se l'organizzazione di colonie marine per il personale rientri fra i fini istituzionali delle varie Amministrazioni dello Stato (n. 192). Demanio marittimo -concessioni 4) Se il Presidente della Regione Siciliana abbia competenza a decidere, quale_ organo decentrato dello Stato, i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati, in materia di concessioni sul demanio marittimo, dalle Capitanerie di porto (n. 193). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Alloggi ex G.M.A. -Riscatto 1) Se gli alloggi soggetti alla disciplina del D.P.R. 17 giugno 1959, n. 2, modificato con !. 27 aprile 1962, n. 231, siano da ritenersi beni disponibili ai fini degli artt. 56 e 57 !. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) (n. 149). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 186 Cooperative edilizie -Morosit� del socio -Posizione della cooperativa 2) Se la Cassa DD.PP. per applicare la ritenuta, ai sensi dell'art. 65 r.d. 28 aprile 1938, n. l 165, debba procedere ad una istruttoria tendente a stabilire se sussistano le condizioni previste dalla legge per colpire con la ritenuta stessa il socio moroso di una cooperativa (n. 150). 3) Se prima della stipula del contratto di mutuo individuale siano direttamente obbligati verso la Cassa DD.PP. i soci o le Cooperative (n. 150). Costruzione abitazioni lavoratori agricoli dipendenti -Assegnazione -Requisiti 4) Se i requisiti per aver titolo ai benefici di cui alla 1. 30 dicembre l96o, n. 1676, debbano sussistere, negli aspiranti, al solo momento della presentazione della domanda o anche al mgmento dell'ammissione ai benefici da parte dei Comitati Provindali (n. 151)._ INA-Casa -Atti giudiziali -Imposta di bollo 5) Se gli atti giudiziali compiuti nell'interesse della Gestione INA-Casa si possano ritenere esenti dalle imposte di bollo (n. 152). ESECUZIONE FORZATA Contributi regionali a societ� sportive Se i contributi elargiti alle societ� sportive calcistiche isolane in base alla 1. reg. sic. 28 dicembre 1953, n. 72, possano essere, una volta emanato il provvedimento di attribuzione, pignorati o sequestrati (n. 37). ESPROPRIAZIONE PER P. U. Decreto ministerial� di approvazione del progetto di opera pubblica -Mancata fissazione dei termini l) Se sia legittimo un decreto di espropriazione per p.u. emesso sulla base d'un decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni che approva il progetto dell'opera pubblica alla quale la espropriazione � preordinata, quando nel decreto non siano indicati i termini di inizio e compim�nto delle espropriazioni e dei lavori previsti dall'art. 12, 1. 25 giugno 1965, n. 2359 (n. 187). Terreni boschivi 2) Se l'indennit� di espropriazione da corrispondere al proprietario di un terreno gi� occupato dalla Amministrazione per essere assoggettato a lavori di rimboschimento vada determinata in base all'originario stato del fondo, ovvero allo stato ed _al valore dell'immobile quali risultanti a seguito delle opere di rimboschimento (n. 188). Zona industriale di Ravenna 3) Se sia consentita una delega, totale o parziale al Prefetto per il compimento degli atti relativi alla procedura di espropriazione prevista dalla 1. 13 giugno 1961, n. 528, riguardante la zona industriale di Ravenna (n. 189). FALLIMENTO Crediti fiscali -Prededuzione 1) Se sia ammissibile per il realizzo dei crediti fiscali in prededuzione la procedura riservata al realizzo di crediti concorsuali ex artt. 98 e 101 L.F. (n. 85). PARTE Il, CONSULTAZIONI 2) Se l'art. 62 L.O.R. sia applicabile al caso in cui al giudizio non partecipino tutte le parti che ebbero a stipulare la convenzione posta a base della domanda e se la sentenza che dia alla detta convenzione una qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte istante possa costituire presupposto per l'applicazione dell'art. 72 L.O.R. (n. 85). 3) Se la cessione di quote di societ� a r.l. sia soggetta alla tassa fissa prevista dall'art. 108 della T.A. ovvero alla tassa proporzionale prevista dal combinato disposto degli artt. 27 L.O.R. e l e 2 T.A. (n. 85). Successione del fallito 4) Se nella valutazione dell'asse relitto da persona fallita e poscia defunta possano essere ammessi in deduzione i crediti vantati verso il "de cuius � dai _creditori ammessi (n. 86). IMPIEGO PUBBLICO Impiegato in servizio di prova -Dimissioni l) Se, nel caso di dimissioni di un impiegato durante il periodo di prova, per avere egli accettato un altro impiego, il servizio di prova non completato vada c�mputato assieme a quello relativo al secondo impiego ai fini della determinazione dell'indennit� di buonuscita (n. 563). Rapporto di servizio di fatto -Assicurazioni sociali obbligatorie 2) Se il rapporto che viene a costituirsi tra una P.A. e una persona addetta alla pulizia di locali, quando quest'ultima non abbia la veste di dipendente in mancanza di un atto formale di nomina, si possa configurare come un rapporto di carattere privatistico che, senza che vi sia un formale atto di assunzione, vincoli l'Amministrazione al versamento dei contributi I.N.P.S. (n. 564). Trattamento di quiescenza -Benefici agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale -Applicabilit� 3) Se i benefici di cui alla 1. 30 marzo 1954, n. 72, possano estendersi ai dipendenti degli Enti parastatali che, trovandosi nelle condizioni prescritte, non godano di pensione vitalizia o che abbiano diritto ad un trattamento di pensione non a carico dell'Ente stesso ma di altro istituto (n. 565). IMPOSTA DI BOLLO Atti giudiziali dell'INA-Casa Se gli atti giudiziali compiuti nell'interesse della Gestione INA-Casa si possano ritenere esenti dalle imposte di bollo (n. 25). IMPOSTA DI REGISTRO Agevolazione tributaria di cui all'art. 153 t.u. sull'edilizia economica e popolare Carattere obiettivo di tale agevolazione 1) Se la agevolazione tributaria dell'imposta fissa di registro prevista dall'art. 153� 1� comma t.u. sull'edilizia economica e popolare abbia carattere obiettivo (afferisca -cio� a tutti gli atti e contratti enunciati nella lettera a) di detto comma), o abbia invece carattere subiettivo (giovi cio� solo ai Comuni ed istituti parti necessarie nei -contratti medesimi) (n. 200). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Agevolazione tributaria di cui all'art. 153 t.u. sull'edilizia economica e popolare, penultimo comma -Applicabilit� ai contratti di locazione -Limiti 2) Se la agevolazione tributaria di cui al penultimo comma dell'art. 153 si estenda ai contratti di locazione solo nel caso in cui si verifichino le circostanze stabilite nel 1 � comma di detto articolo, e cio� solo nel caso che si tratti di contratti di locazione con patti di futura vendita aventi per oggetto case costruite dai Comuni o dagli istituti indicati nel ripetuto 1� comma e che la costruzione abbia fruito del concorso dello Stato (n. 200). Sentenze 3) Se l'art. 62 L.O.R. sia applicabile al caso in cui al giudizio non partecipino tutte le parti che ebbero a stipulare la convenzione posta a base della domanda e se la sentenza che dia alla detta convenzione qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte istante possa costituire presupposto per l'applicazione dell'art. 72 L.O.R. (n. 201). Cessione quote di societ� a r.l. 4) Se la cessione di quote di societ� a r.l. sia soggetta alla tassa fissa prevista dall'art. rn8 della T.A. ovvero alla tassa proporzionale prevista dal combinato disposto. degli artt. 27 L.O.R. e 1 e 2 T.A. (n. 201). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Trasferimento di singolt; carature di nave armata Se la cessione di singole carature di nave armata importi movimento di capitali, e, conseguentemente, l'esonero dall'I.G.E. (n. 104). IMPOSTE E TASSE Imposta di fabbricazione -Agevolazioni fiscali sugli oli minerali -Dispersione pro� dotti agevolati 1) Se il diritto alla esenzione o alla riduzione di imposta per i prodotti agevolati, inclusi quelli che prima della destinazione finale siano sottoposti a particolari operazioni e quelli che devono possedere determinate caratteristiche oggettive, si perfezioni solo nel momentQ in cui si verifichi l'impiego voluto dalla legge oppure si possa, prima di tale momento, ritenere l'esistenza di diritto quesito all'esenzione (n. 371). 2) Se sia possibile l'interpretazione estensiva dell'art. 8 del d.l. 11 ottobre 1949, n. 707, convertito con modifiche nella I. 6 dicembre 1949, n. 879, alla ipotesi di perdita, per forza maggiore e senza colpa dell'esercente, di prodotti agevolati via:ggianti accompagnati da certificati di provenienza (n. 371). 3) Se il concetto di �forza maggiore� di cui allo stesso art. 8 equivalga al concetto di impossibilit� della prestazione non imputabile al debitore di cui all'art. 1218" e.e. oppure se debba essere inteso in senso esclusivamente oggettivo e cio� come evento imprevisto ed imprevedibile, avente uno sviluppo fenomenico autonomo, da solo capace di determinare l'evento (n. 371). Violazioni leggi finanziarie -Procedimento di definizione amministrativa mediante� ' pagamento rateale 4) Se l'estinzione del reato per amnistia faccia sorgere in capo al reo il diritto� �:~ alla restituzione delle somme gi� versate all'Amministrazione a titolo di qu�te rateali nel corso della� procedura di definizione amministrativa tuttora in corso (n. 372). PARTE II, CONSULTAZIONI 189 ISTRUZIONE SUPERIORE Orfani di guerra -Istituti ecclesiastici di istruzione superiore Se l'assegno integrativo per gli orfani di guerra, previsto dall'art. 61, l. IO agosto 1950, n. 648, e concesso fino al 26' anno di et� quando trattasi di orfano studente universitario (art. 3, l. 25 gennaio 1962, n. 12) competa anche all'orfano che sia studente di un istituto ecclesiastico di istruzione superiore (n. 15). LAVORO Rapporto di �lavoro di fatto -Assicurazioni sociali obbligatorie Se il rapporto che viene a costituirsi tra una P.A. e una persona addetta alla pulizia dt>i locali, quando quest'ultima non abbia veste di dipendente in mancanza di un atto formale di nomina, si possa configurare come un rapporto di carattere privatistico che, senza che vi sia un formale atto di assunzione, vincoli l'Amm.ne al versamento dei contributi I.N.P.S. (n. 36). MONOPOLI Monopolio banane -Contratti di noleggio Se i contratti di noleggio a suo tempo stipulati dalla Azienda Monopolio Banane, e in vigore alla data della soppressione della detta Azienda, debbano considerarsi estinti, ovvero debbano essere assunti dall'Amm.ne dei Monopoli dello Stato, la quale, secondo la previsione legislativa, � chiamata ad esercitare i servizi gi� gestiti dal monopolio banane fino alla data della ~ua soppressione (n. 42). ORFANI DI GUERRA Istruzione superiore -Istituti ecclesiastici Se l'assegno integrativo per gli orfani di guerra, previsto dall'art. 61, l. IO agosto 1950, n. 648, e concesso fino al 26' anno di et� quando trattasi di orfano studente universitario (art. 3, l. 25 gennaio 1962, n. 12) competa anche all'orfano che sia studente di un istituto ecclesiastico di istruzione superiore (n. 4). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Attivit4 pubblicitaria -Apposizione di scritti sugli involucri della corrispondenza 1) Se sia legittimo, da parte dell'Amm.ne Postale, l'esercizio di attivit� pubblicitaria mediante apposizione di scritte sugli involucri di corrispondenza pacchi o vaglia di privati (n. 1 IO). 2) Se possa il privato svolgere una propria attivit� pubblicitaria apponendo scritti o or.gni sull'esterno della corrispondenza personale spedita (n. 1 IO). Obbligatoriet� dell'assicurazione infortuni per gli incaricati .di telegrammi ed espressi 3) Se i prestatori d'opera autonomi, incaricati di volta in volta, ai sensi dell'art. 68 della l. 2 marzo 1963, n. 307, del recapito di telegrammi ed espressi e pagati con una " tantum � per ogni oggetto da recapitare debbano essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro (n. II 1). Responsabilit� dell'Amministrazione P.T. per i danni cagionati a terzi da incaricati al recapito di telegrammi ed espressi 4) Se !'Amministrazione sia o meno responsabile civilmente dei danni cagionati. dai prestatori d'opera incaricati del recapito di telegrammi ed espressi (n. 111). RASSEGNA DELL AVVOCATURA DELLO STATO 190 0 REGIONI Contributi regionali a societ� sportive 1) Se i contributi elargiti alle societ� sportive calcistiche isolane in base alla legg. regionale siciliana 28 dicembre 1953, n. 72, possano essere, una volta emanato il provvedimento di attribuzione, pignorati o sequestrati (n. 118). Demanio -Beni patrimoniali indisponibili 2) Se gli alloggi soggetti alla disciplina del d.p.r. 17 giugno 1959, n. 2, modificato con legge 27 aprile 1962, n. 231, siano da ritenersi beni disponibili ai fini degli artt. 56 e 57, 1. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia) (n. 119). Demanio marittimo -Concessioni 3) Se il Presidente della Regione Siciliana abbia competenza a decidere, quale organo decentrato dello Stato, i ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti adottati, m materia di concessioni sul demanio marittimo, dalle Capitanerie di Porto (n. 120). Regione Siciliana -Ricorso gerarchico avverso le ordinanze di Intendenti di Finanza irroganti pene pecuniarie a carico di esattori delle imposte dirette 4) Se la competenza a decidere i ricorsi gerarchici avverso le ordinanze ~messe dagli Intendenti di Finanza della Sicilia e recanti irrogazioni di pene pecuniarie a carico degli esattori delle imposte dirette per la violazione e secondo le modalit� previste dagli artt. 141-150 d.p.r. 15 maggio 1963, n. 858, spetti al!' Assessore Regionale� alle Finanze ovvero al Ministro (n. 121). SERVITU' Servit� di elettrodotto -Indennit� -Criteri di determinazione Se l'indennit� per l'imposizione di una servit� permanente di acquedotto debba essere calcolata ai sensi dell'art. 1038 e.e. o debba invece ritenersi analogicamente applicabile l'art. 123, t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 (n. 39). STRADE Traverse di strade statali -Canoni riservati ai Comuni Se per l'art. 4, 1. 7 febbraio 1961, n. 59, 4� comma, i canoni riservati ai Comuni per le licenze o concessioni interessanti il corpo stradale delle traverse di strade statali interne ad abitati con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti siano esclusivamente rappresentati dai proventi derivanti dal t.u. della Finanza locale o da quelli derivanti dalla licenza per accessi privati di negozi ed abitazioni interessanti i marciapiedi (n. 55). SUCCESSIONI Deduzione passivit� fallimentari Se nella valutazione dell'asse relitto da persona fallita e poscia defunta possano essere ammessi in deduzione i crediti vantati verso il � de cuius � dai creditori ammessi (n. 72). .PARTE II, CONSULTAZIONI 191 TERREMOTI Contributi Se l'Istituto Nazionale per il finanziamento della Ricostruzione autorizzato con l'art. 8 della I. 4 novembre 1963, n. 1465, a concedere mutui ai Comuni colpiti dal terremoto dell'agosto 196z, possa compier� operazioni creditorie per l'attuazione dei piani di zona di cui all'art. zo, 1. 5 ottobre 196z, n. 1431, che non siano assistite da garanzie reali ( n. zo). TITOLI DI CREDITO Condizioni di polizza a sensi dell'art. z1, l. 5 luglio 1961, n. 635 Se la polizza: relativa alle operazioni di concessione di crediti finanziari ai sensi della legge sopra citata possa essere stipulata dall'ente contraente cc per conto di chi spetta � o se sia preferibile far risultare in polizza che l'assicurazione pu� essere contratta solo dalle imprese o dagli istituti di credito anche per conto di futuri portatori di titoli (n. 14). TRATTATO DI PACE Ex colonie italiane in Africa -Leggi italiane emanate dopo la conclusione del trattato -Inapplicabilit� -Cittadinanza -Concessione della stessa in Eritrea 1) Se fossero applicabili nelle ex colonie italiane in Africa, nel periodo in cui detti paesi rimasero sotto l'amministrazione esistente, cio� quella italiana, le leggi italiane emanate dopo la conclusione del Trattato di pace (n. 84). z) In particolare, se debba ritenersi regolare la cittadinanza italiana concessa con ordinanza del Presidente della Corte di Appello di Asmara (Eritrea) sulla base dell'art. 10, I. 1z maggio 1940, n. 8zz, senza tener conto del successivo d.l.c.p.s. 3 agosto 1947, n. 1096, che tale legge abrogava (n. 84). VARIET� MINIMA MORALIA Della utilit� dei lunghi differimenti nelle controversie giudiziarie Dolabella, proconsole in Asia, si trov� un giorno a dover giudicare una donna di Smirne, accusata di aver avvelenato il marito ed il figlio avuto da questo. L'accusata non negava il veneficio, ma si giustificava asserendo di aver volutG vendicare un figlio di primo letto, che il marito ed il secondo figlio avevano proditoriamente ucciso. Il popolo er~ favorevole all'accusata e Dolabella, considerata la questione, non aveva il coraggio di pronunziare una condanna, ch� se �da una parte era indubbia l'esistenza del reato di veneficio, sembrava iniquo dall'altra punire chi aveva sostanzialmente compiuto un atto di giustizia. � Dolabella rimise quindi il processo all'Aereopago di Atene, convinto che quei giudici avrebbero trovato la giusta soluzion!!. L'Aereopago, dopo aver a lungo deliberato, assegn� al pubblico accusatore ed all'accusata un termine a comparire non inferiore ai cento anni. (Aulo Cellio -Noctes Atticae -VII, XII). Nel quale si dimostra che il senso del comico non sia disdicevole alla severit� del magistrato Il vecchio avvocato Gallant, che fu ai suoi tempi una celebrit�, aveva l'abitudine di citare di frequente nelle sue arringhe S. Giovanni Crisostomo, del quale era appassio �nato lettore. Una volta che l'avvocato della parte avversa aveva dedotto una eccezione pregiudiziale, decisiva per il processo, il Presidente De Harlaj, sorridendo "Gallant, qomand�, che dice a questo proposito S. Giovanni Crisostomo?"� Autori accreditati affermano che Gallant si guard� bene da quel giorno di citare S. Giovanni Crisostomo. (Tallemant, des R�aux -Historiettes, sub nomine -Advocats).