_,. _,. 
ANNO III -N. 10 

RASSEGNA MENSILE 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


PUBBLICJAZIO_NE DI SERVIZIO 


NOTE DI DOTTRINA 


F. 
PASQUERA, G. SCARPELLO, C. LA FARINA: 
Le nuove norme del processo civile. 
Di tutte le pubblicazioni (e sono gi� numerose) 
finora comparse a commento o trattazio~e delle 
nuove norme modificative del Codice di rito civile 

L. 14 luglio 1950, n. 581 e D. P. 17 ottobre 1950, 
n. 857), questa � certamente una delle pi� pregevoli 
e, sopratutto una delle. pi� utili in questa 
fase di prima applicazione delle norme stesse. Infatti, 
i suoi autori sono, non solo per la loro 
qualit� di Magistrati, appartenenti alla Suprema 
Corte, ma anche per la loro qualit� di attivi collaboratori 
nella formulazione della legge di riforma, 
tra i pi� qualificati a chiarire, in quella 
forma che appare finora la pi� adeguata del commento 
articolo per articolo, la portata effettiva 
della riforma e metterne in luce gli aspetti pi� 
notevoli, che potrebbero restare forse ignorati a 
chi non ha vissuto il lungo travaglio della preparazione 
legislativa della riforma stessa. 
Gli autori si sono serviti per il loro commento, 
delle varie relazioni alla Camera, al Senato e al 
Presidente della Repubblica, e la scelta dei brani 
di queste relazioni per i singoli articoli si rivela 
.particolarmente felice. Ma quelle che sono pi� 
pregevoli sono le note (scritte in caratteri pi� 
minuti), nelle quali sono contenute le osservazioni 
originali degli Autori, tanto pi� preziose 
quanto pi� sono sobrie e scevre di ogni inutile 
impaccio dottrinale. 

Ci� premesso ci sembra particolarmente opportuna 
l'occasione della recensione di questo libro, 
per indicare, qui di seguito, quei criteri di orientamento 
in relazione alle nuove norme che sono 
specialmente importanti per li nostro lavoro giudiziario, 
s� che essi possano servire come direttive 
di massima per questa prima fase di applicazione 
della riforma. 

La modificazione radicale che le nuove norme 
introducono nel nostro sistema di rito civile � 
il ripristino della citazione ad udienza fissa, che 
non � certamente il ritorno puro e semplice al 

sistema vigente prima del Codice del 1942, ma � 
un contemperamento tra i due sistemi, per lo 
meno sotto questo aspetto. 

Secondo le norme di modifica, il convenuto (ci 
interessiamo particolarmente di questo, perch� � 
la posizione che pi� spesso assume l'Amministrazione) 
pu� costituirsi, oltre che cinque giorni 
almeno prima dell'udienza di comparizione (e in 
questo caso il rapporto processuale viene regolarmente 
costituito e pu� procedersi anche in contumacia 
dell'attore) anche all'udienza di compaI'izione 
medesima, sempre che, per altro, l'attore 
si sia costituito in termine, perch� se ci� non � 
avvenuto, il rapporto processuale non si costituisce, 
salva la possibilit� della riassunzione 
avanti lo stesso giudice entro il termine di un 
anno (art. 307 modificato dell'art. 31). 

Per quanto riguarda la prima udienza di comparizione, 
deve rilevarsi che, contrariamente a 
quanto avveniva secondo le norme del Codice 
del 1942, per il quale la prima udienza di compal'izione 
poteva essere fissata a notevole distanza 
dalla citazione e dalla costituzione dell'attore, 
secondo le nuove norme la prima udienza di comparizione 
� indicata nello stesso atto di citazione, 
e deve ritenersi che essa sar� stabilita 
dall'attore normalmente in base alla stretta osservanza 
dei soli termini minimi previsti dall'art. 
163-bis. Si pone cos�, con maggiore urgenza, 
la questione della possibilit� di avere in tempo 
dalle Amministrazioni gli atti e documenti della 
difesa in giudizio. Ma, se tale esigenza deve essere 
fatta presente agli organi dell'Amministrazione 
attiva, in modo che la apprezzino in tutta 
la sua importanza, non pu� non rilevarsi che quei 
ritardi nella trasmissione degli atti e dei documenti 
che saranno determinati da ovvie circostanze 
attinenti al modo secondo il quale si srnlge 
l'attiviti�. amministrativa, non potranno mai avere 
sulla dife:,;a giudiziale degli interessi dello Stato 
effetti dannosi. Infatti, come col Codice del 1942, 
anche in presenza del disposto pi� rigoroso dell'art. 
184, non si era mai dubitato del carattere di 
(<gravi motivi� delle ragioni di ritardo nella produzione 
di documenti e nella pro.posizione di nuove 
eccezioni e di nuovi mezzi di prova che derivavano 



-188 -� 

da esigenze del funzionamento della organiz�zazione 
amministrativa, tanto meno potr� parlarsi di 
preclusione con le nuove norme, data la modifica 
1�adicale che l'art. 17 ha apportato all'art. 184. 
Invero, secondo la nuova formula di quell'articolo, 
la modificazione delle domande, delle eccezioni 
e delle conclusioni, la produzione di nuovi 
documenti, la richiesta di nuovi mezzi di prova e 
la proposizione di nuove eccezioni � ammessa 
durante tutto il corso del giudizio, fino alla rimessione 
della causa al Collegio. 

A proposito di questo articolo i�iteniamo opportuno 
formulare due osservazioni, che sono 
sinteticamente ma chiaramente esposte a pag. 38 
del libro, si tratta, cio�, dei limiti entro i quali 
� ammessa la � modificazione ll della domanda 
nel corso del giudizio, e della indicazione <li quelle 
eccezioni la cui proposizione deve intendersi preclusa 
dopo la prima udienza. Riteniamo di concordare 
completamente con le osservazioni dei 
tre autori e richiamiamo su di esse la particolare 
attenzione. Richiamiamo, altresi, l'attenzione sulla 
necessit�, di provvedere sempre alla costituzione 
in giudizio, anche se questa dev'essere puramente 
formale per mancanza di tempestiva trasmissione 
di documenti ed atti, per non incorrere nella 
contumacia la quale, malgrado la modifica dell'art. 
294, .ha ancora conseguenz,e particolarmente 
spiacevoli. 

Un'altra modificazione di fondo � stata portata 
dalla nuova legge al sistema probatorio. 

Per quanto riguarda l'ammissione alle prove, 
infatti, il Giudice istrutt-ore pu� seguire vari 
metodi: 

1) pronunziare ordinanza ammissiva della 
prova su accordo delle parti (ove si tratti di materie 
delle quali le parti possano disporre). In 
tal caso, le ordinanze relative non sono modificabili 
n� revocabili dallo stesso giudice, salvo. che 
non vi sia l'accordo delle parti anche sulla revoca 

o 
sulla modifica ; 
2) ammettere la prova con ordinanza, senza 
l'accordo delle parti. In tal caso questa ordinanza 
� perfettamente revocabile o modificabile dal 
Giudice od anche dal Collegio (art. 17 p. p.). Le 
ordinanze stesse possono altresi essere impugnate 
direttamente ed immediatamente con reclamo al 
Collegio, il quale decide sul reclamo stesso con 
ordinanza (art. 178). In caso di reclamo l'esecu zione 
dell'ordinanza � sospesa salvo che il giudice 
istruttore non l'abbia dichiarata provvisoriamente 
esecutiva; 
3) rimettere direttamente le parti al Collegio 
per far decidere da questo sulla ammissibilit�t 
o rilevanz,a dei mezzi di prova proposti (articolo 
187). 
Pu� dirsi, basandosi sull'esperienza fatta col 
codice precedente, che sar� quest'ultimo il metodo 
normalmente seguito dai giudici istruttori 
in caso di opposizione di una delle parti alla richiesta 
di mezzi di prova avanzata dall'altro. 
Generalmente, cio�, si preferir� provocare la decisione 
del Collegio, piuttoche che procedere ad 
nna istruzione, la quale, per decisione sncrPs


sirn potr�., poi, essere riconosciuta perfettamente 
inutile. 

Comunque, poich� in genere nelle cause che riguardano 
l'Amministrazione la questione della 
ammissibilit� o della rilevanza delle prove proposte, 
specie quando si tratta di prQYe. non. scritte, 
sorge molto spesso, occorrer� essere particolarmente 
attenti alle eventuali decisioni ammissive 
pronunziate dal giudice istruttore, perch�, se � 
vero che il reclamo al Collegio non � indispensabile 
per ottenere la revoca dell'ordinanza ammissiva 
di prova, quando la causa sia rimessa al 
Collegio per la decisione definitiva di merito, � 
vero pure che il mancato reclamo non potr� man-@ 
care di influire sfavorevolmente sulla decisione 
di revoca che si chiedesse al Collegio stesso in 
sede di merito. 

Pertanto, in linea generale, ove siano ammesse 
delle prove dal giudice istruttore su nostra opposizione 
dovr� proporsi il reclamo immediato al 
Collegio previsto dall'art. 178. 

In questi casi, ove si tratti di cause affidate a 
difesa diretta di questa Avvocatura generale, il 
collega dell'Avvocatura distrettuale che interviene 
all'udienza, nel proporre il reclamo avr� cura 
di far fissare dal giudice istruttore un termjne 
congruo per la memoria. 

La 
terza modificazione introdotta dalla legge 

n. 581 nel nostro 'sistema processuale civile � 
�quella che concerne la impugnabilit� immediata 
di tutte le sentenze, a differenza del codice del 
1942 che escludeva la impugnabilit� delle sentenze 
parziali. 
La cosi detta riserva di impugnazione che finora 
era l'unico mezzo per opporsi alle sentenze 
parziali, (o meglio per conservare il diritto di 
impugnare le sentenze parziali insieme con la definitiva) 
� rimasta solo in via facoltativa (articoli 
340 e 361), ma soltanto contro le sentenze che 
decidono sull'an debeatur riservando la pronunzia 
sul quantum, e contro le sentenze che, decidendo 
su alcuni capi della domandao su questioni 
preliminari, dispongano per l'ulteriore 
istruzione della causa. 

Pn� ben dirsi che di questa facolt� di riserva 
di impugnazione non si far� quasi mai uso da 
parte dei soccombenti, i quali preferiranno impugnare 
direttamente anche le sentenze sopra 
indicate. 

Come direttiva generale, si ritiene che sia questo 
il sistema che convenga seguire anche nelle 
cause che interessano l'Amministrazione, e pertanto, 
salvo particolari situazioni di specie, dovr� 
provvedersi ad impugnare immediatamente 
tutte le sentenze sfavorevoli. 

L'innovazione pi� notevole introdotta nel giudizio 
di appello � l'abrogazione del divieto di 
proporre nuove eccezioni e di produrre nuovi documenti 
e chiedere nuovi mezzi di prova. Cade 
eon questa innovazione, correlativa d'altronde 
alla abrogazione della norma iche ~~~biliva preclusioni 
processuali per le attivit� non spiegaite _ 
nella prima udienza del giudizio di primo grado, � 
un altro dei pilastri del sistema processuale stabilito 
dal codice del 1942. In proposito pu� dirsi 

~-2 



...__ 189 


che si ritorna completamente al sistema del codice 
del 1865, restituendosi all'appello il carat.
tere pieno di giudizio di secondo grado e non di 

sola revisione del giudizio di primo grado. 

Altra modificazione, anzi pu� dirsi precisazio


ne delle norme gi� esistenti in materia di impro


cedibilit� dell'appello, si ha con la nuova formula 

dell'art. 348, il quale rimuove ora �i dubbi che 

erano sorti nella giurisprudenza sulla possibilit� 

per l'appellante di costituirsi oltre il termine 

stabilito nell'art. 165�-359 c. p. c. Il dubbio � 

risolto nel senso di consentire la costituzione del


l'appellante fino alla prima udienza istruttoria; 

con questo in pi�, che la mancata costituzione 

nemmeno porta immediatamente alla dichiarazio


ne di improcedibilit� dell'ap.pello, la quale p1;1� av


venire solo se, fissata d'ufficio una nuova udienza, 

l'appellante non si costituisca nemmeno in 

questa. 

Sui poteri del giudice di appello secondo le 

nuove norme, pubblicheremo nel prossimo nume


ro 
un ampio articolo. 

Il 
ricorso per cassazione presenta una sostan


ziale modifica con il ripristino del .motivo della 

omessa o insufficiente o contraddittoria motiva


zione, prima non compreso nei motivi di cicorso 

enumerati tassativamente per l'art. 360. E' ap


pena il caso di �rilevare come si attribuisca cos� 

di 
nuovo alla Corte Suprema un potere di sin: 

dacato amplissimo sulle sentenze dei giudici di 

merito. 

Una questione che sorger� inevitabilmente in 

relazione a questa modificazione dell'art. 170, 

sar� quella se il vizio di omessa o insufficiente 

motivazione possa considerarsi vizio di violazione 

di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della 

Costituzione (impugnabilit� per cassazione delle 

sentenze dei giudici speciali). In proposito sono 

consentiti i pi� fondati dubbi, pur concordando 

sul punto che la violazione di legge considerata 

nell'art. 111 suddetto non pu� ridursi alla � vio


lazione o falsa applicazione di norme di diritto >> 

prevista nel n. 3 dell'art. 360. 

Altra importantissima innovazione introdotta 

nel giudizio di cassazione � quella che concerne 

la sospensione della esecuzione della sentenza 

impugnata. Finora questa sospensione poteva es


sere accordata solo dalla Corte stessa; ora invece 

l'art. 373 viene modificato nel senso di attribuire 

la competenza sulla sospensione al giudice a quo. 

L'ultima importante innovazione che riteniamo 
opportuno sottolineare � quella che concerne 
la competenz,a in materia di provvedimenti 
cautelari. Questi provvedimenti, quando 
riflettono materia sulla quale competente a conoscere 
in merito non � il giudice civile ordina-
1�io, sono attribuiti alla competenza del Pretore 

o del Presidente del Tribunale competente per 
valore del luogo in cui il sequestro deve essere 
eseguito. In questi casi il giudizio sulla convalida 
di questi sequestri � separato da quello sul 
merito ed � attribuito alla competenza del giudice 
che ha concesso il sequestro . 
Ci sembra che queste disposizioni non implichino 
che debbano intendersi abrogate tutte 
quelle norme specialmente delle leggi tributarie, 
le quali escludono la necessit� �del giudizio di 
convalida per certi sequestri. Ci sembrai. anche 
che rimanga fermo il principio relativo ai sequestri 
conservativi adottati nel corso del giudizio 
penale, per i quali pure non � previsto giudizio 
di convalida. 

Il libro contiene, infine, un prezioso indice con 
tavole di raffronto, la cui utilit� non ha bisogno 
di essere particolarmente segnalata. 

Un'opera consigliabile, dunque, se non indispensabile 
per tutti coloro che, magistrati o avvocati, 
o comunque per la loro professione, sono 
chiamati allo .studio ed alla applicazione della 
riforma. 

A. 
ROTONDI : Appunti . sull'obbligazione tributa.ria. 
�OEDAM �, 1950. 
In questa. monografia, che fa parte della Collana 
� Il Diritto Tributario >> diretta dalla Ri~ 
vista � Diritto e Pratica Tributaria >> e coordinata 
dall'Uckmar (vol. XIV, :Serie I), l'A. studia 

alcuni:i problemi i-elativi aiWobbl~gauJione tributaria, 
quali la. causa giuridica, l'accertamento 
fributario, il concordato fiscale, la solidariet� 
ptLssiva, il solve et repete. E per ognuno di essi 
egli compie una diligente esposizione critica di 
tutte le teorie che sono state formulate, esprimendo 
poi la sua. opinione, soprattutto ispirata 
dalla pratica .quot~dianamente e dal vivo desiderio 
di attuare una maggiore tutela del contribuente. 
� 

1S1ulla causa� giuridica dell'obbligazione tributaria, 
della .quale viene giustamente rivendicata 
tutta l'importanza che le � propria, il Rotondi, 
riportandosi al concetto della causa debendi del 
diritto privato, accoglie quella teoria che la ravvisa 
nella contropresta.ziione. E siffatto concetto 
di causa. egli ttpplica non soltanto rigua.rdo alle 
tasse, nelle �quali� il rapporto tra servizio reso e 
tributo imposto 1� pi� evidente, ma altres� riguardo 
alle imposte dirette, nelle quali il rapporto 
di proporzionalit� sarebbe da. vedere tra il complesso 
dell'imposiz,ione ed il complesso dei servizi 
resi, con riferimento alla generalit� dei cittadini. 

Nella seconda. parte il Rotondi affronta il pro. 
blema della natura dell'accertamento tributario 
e lo risolve utilizzando la distinzione, per sempre 
discussa, tra debito e responsabilit�. Precisamente, 
secondo l'A. il momento in cui si verifica il 
presupposto di fatto a cui la legge ricollega la 
nascita del �debito d'imposta costituisce soltanto 
il momento In cui sorge il debito propriam�nte 
detto; l'obbligazione tributaria, il diritto clo�.del� 
l'Amministrazione 1finanzfaria di esigere il paga� mento 
della imposta, sorge, invece, in virt� del� 
l'accertamento, che viene cos� ad avere carattere 

costitutivo. Distinto daJ debito e dall'obbliga


zione � poi l'obbligo di pagare il tributo che de


....� 
..

-~ 



-190 


riva dal titolo esecutivo, il ruolo pel' le imposte 
dirette o l'ingiunzione per le imposte indirette e 
per le fasse sugli afrfari; obbligo di pagare che 
pu� esistere prima dell'accertamento, cio� prima 
ancora che sia sorta l'obbligaz.ione trdbutaria. 
Occupandosi, dopo di ci�, della questione rela


tiva aii limiti oggettivi dell'aiccertamento, l'A. 
auspii.ca una riforma che elimini l'inconveniente 
per cui l'accertamento del valore di uno stesso 
bene debba variare col variare dei tributi. Situazione, 
tuttavia., che, de iure condito) il Rotondi 
non ritiene .del tutto illegittima, almeno per l'accertamento 
nascente da concordato, ;per il carattere 
contrattuale di tale istituto, del quale egli 
nella terza parte dell'Opera si rivela un convinto 
sostenitore 

Secondo questo Autore, infatti, il concordato 
fiscale contiene tutti gli elementi essenz.iaili della 
transaz.ione: la res dubiaJ la reciproca volont� 
delle parti di prevenire o di comporre una lite, il 
reciproco sa.crificio. Il che non toglie per� che 
dalla transazione di diritto privato esso si distacchi, 
in quanto la lite che il concordato tende 
a comporre non, � una controversia di diritto 
l'an debeaturJ bensi soltanto la controversia sulla 
valutazione dell'imponibile il quantivm debeatur 
(pag. 126 e 134), pur riconoscendosi dallo stesso 
A. che, in pratica, il concordato spesso involge 
anche la soluzione di �questioni giurtdiche. La 
revocabilit�. a favore del Fhico � spiegata dal 
Rotondi come una anomalia dell'istituto, il quale 
resta unru transazione �perch�, oltre a tutto, tale 
� considerato nella coscienza stessa del contribuente 
come del fun~ionario fiscale� (pag. 168). 

Occup�andosi, nella quarta parte del suo lavoro, 
della solidariet� passiva in materia tributaria., 
l'A. limita la portata del vincolo al campo 
propriamente sostanziiale con esclusione di qualsiasi 
effetto processuale. E ci� sia ;per la fragilit� 
del principio del mandato tacito o della mutua 
rappresentanza su cui � fondata la solidariet� ; 
Sia p�erchi� manca una esplicita disposizione di 
legge che estenda, la solidariet� al di l� del pagamento; 
sia perch� il carattere di aggravamento 
delle condizioni del debitore, ;proprio delle norme 
giuridiche che prevedono codesta solidariet�, impone 
una rigorosa e stretta applicazione di tali 
norme ; sia per il richiamo delle disposizioni del 
vigente codice civile che disciplinano siffatta 
materia (art. 1304, 1306 e 1309); �sia infine 1Per 
gli inconvenienti che importa, l'~oglimento della 
opposta tesi, esplicitamente dichiarata contrastante 
con i :principi che sono a base dell'ordinamento 
giuridico (pag. 209). 

Nell'ultima parte della monografia il Rotondi, 
seguendo il Giannini, critica l'istituto del solve 
et repeteJ che qualifica addirittura come una 
grave menomazione dei caposaldi dello stato di 
diritto e dello stato libero (pag. 220). Passando, 
poi, a studiare i punti controversi dell'applicazione 
di tale istituto, egli tuttavia conviene nel 
ritenere che il p�revio ;paigamento dell'imposta � 
condizione per la proponibilit� dell'azfone e non 
gi� soltanto per la decisione di merito, e che la 
inosservanza del precetto pu� essere rilevata di 

u:l�ficio dal magistrato. !Sostiene, per�, che il precetto 
in ;p�arola � limitato alle sole imposte propriamente 
dette, con esclusione delle tasse e dei 
ti�ibuti speciali, e che ad esso pu� essere sogigetto 
lo 1Stato medesimo .qualora, n.ell'esercizio della 
sua potest� d'impe1�0, si sottlJ!ponga a figurare 
�quale oggetto passivo dell'obbligazione tributa.ria. 
Dopo avere precis�ato i concetti di supplemento 
d'imposta e di controversia d'imposta e ripor


tato il testo integrale dello 1Schema delle norme 
di applicazione della regola s.e.r. adottato nel 
1937 dall'assemblea del Oentro italiano di Studi 
per le iscien~ amministrative, il Rotondi pone 
termine al suo laivoro riportando una pa.gina del 

J 
.Quarta in cui � 1propugnata l'abolizione dell'istituto. 


Senza voler diminuire il pregio dell'opera) evidentemente 
molte delle conalusfoni a oui pennene 
il Rotondi non possono esser"e aocettateJ almeno 
da un P'unto di vista strettamente giuri<Uoo. Cos� 
l'opinione espressa sitlla causa giuridica dell'obbligMJione 
trib1t.taria � resisUtaJ nel campo 
giuridico dalla considerazione che non esiste n� 

pu� esistere) per lo Stato) il dovere giuridico di 
adempiere ai servizi pubblici) mentre esiste per 
il �ittadino il preciso dovere giuridico di pagare 
le imposte J pur di fronte ad una pretesa inadempienza 
dello StatoJ non essendo certo secundum 
legem quella applicazione del principio inadimplenti 
non est adimplendum, a cu1: accenna l'A. 
(fatta valere fuori delle aule dei Tribunali) e che 
costituisce la rivolta sociale (pag. 71). 

Cos� pure non pu� trovare consenzienti l'assimilazione 
del conoordato fisoole alla transazion�e 
perch�J in. questa materia J mancando un potere 
dispositioo idoneo a condurre ad un vincolo reciprocoJ 
si � fuori del terreno negoziale privato con 
la oonsegiien:::a ohe. la volont� del contribuente 
non pu� avere altro valore che quello di tima proeventiva 
adesione all'atto urnilaterale amministrativo 
di accertamento. 

Le ragfoni indicate) poi) per negare alla solidariet�! 
passiva efjetti nel lato formale del rapporto 
giuridico d'imposta) in verit�) lascia;n,o molto perplessi 
di fronte alla cons�iderazione che la procedura 
di accerta.mento ha, carattere necessainiamente 
inscind�ibile per cui o accertamento definitivamente 
compiuto nei confronti di uno 
dei soggetl'i pass�ivi deve necessar�iamente valere 
nei confronti di tutti gli altri. Infine) �in 
terna di solve et repete, la critica mossa per 
negare fondamento g�iuridico alla regola trasoura 
l'evoolu~one storica ed il carattere deU'istitiito 
il qitaleJ oome � stato dimostr�to dal Di 
Gen~aroJ si ricollega a quell'ordine esecutiv'o di 
pagamento delle prooed�ur�e -sommarissime dei 
nostro diritto comune cheJ nello Stato moderno, 
� divenuto atfribuzione della potf!.St� amministrativa 
come limite della funzione giurisdjz.i12_na!e. 
Il che vuol �lire ohe il div.foto fatto al giudice; in 
ogni oontrover.sia d'imposta) di conoscere della 
a~ione ohe non a�bia per oggetto la ripetizione) 
risulta fon<lato sulle stesse prerogative inerenti 


-191 


~�� 


, alla funzione d�i sovranit� dell'Amministrazione 

[ e costituisoe preci-samente applioazione del principio 
dell'autotutela ammin'istrativa, per oui esso 
si inserisoe nel sistema dei rapporti tra la funzione 
giudiziaria e quella amministrativa. La conoessione, 
poi, ohe lo Stato fa agli enti minori 
della facolt� d'imposizione anoh;e nei suoi confronti 
se rende lo Stato stesso obbligato a delle 
prestazioni pecuniarie, al pari de�i privati, non 
giunge per� a metterlo nella condizione di soggezione 
formale propria del oontri�uente, peroh� 
ci� snaturerebbe l'essenza della sovranit�. Per 
consegu.enza la pretesa dell'ente minore verso lo 

$ Stato non p1w avere ie oaratteristicihe speaifiohe 
.della pretesa tributaria. 

(A. N.) 
GUIOOIARDI : Nota a. decisione n. 436 della IV Sezione 
del Consiglio di Stato, in data 30 dicembre 1949 
in� Giur. It. �. 1950, III, 113 (Bellero contro Ministero 
interno). 

Il Guicciardi, prendendo lo spunto dalla decisione 
annotata, con la quale in definitiva concorda, 
tenta di dimostrare l'erroneit� del !Principio 
di massima, che dalla stessa pu� rica.varsi. 

Premesso che la p�rassi amministrativa di comunicare 
ed eseguire prrovvedirnenti in corso sia 
deplorevole, l'A. d� atto che la giurisprudenza 
del Consiglio di 1Stato � consolidata nel ritenere 
ammissibile il ricorso contro la comunicruzione di 

un provvedJimento in corso (reotius contro un 
provvedimento comunicato in itinere) quando la 
Amministrruzione abbia fatto seguire l'esecu:z,ione 
del provvedimento mec1esimo. 

Ritiene, invece, che la giurisprudenza sia stata 
sempre contraria all'ammissibilit� del ricorso 
contro il provvedimento in corso comunicato, ma 
non eseguito. 

Precisa l'A. che una siffatta giurisprudenz.a si 
sarebbe formata per i provvedimenti perfetti, e 
quindi giuridicamente esistenti, ma ancora inefticaei. 


In questi casi l'ammissibilit� del ricorso, secondo 
l'A., deve es�sere considerata come facolt� 
concessa all'interessato. Questi cio� pu� ma non 
deve ricorrere, il termine per l'impugnativa decorrendo 
sempre dalla. comunicazione o dalla 
conoscenza dell'acquisita. e:llficaeia dell'atto. 

Conforto a questa tesi l'A. ritiene di trovare 
nell'art. 36 del testo unico 26 giugno 1942, numero 
1054, che fa decorrere il termine dalla conoscenza 
dell'atto e non della intenzione di emanarlo. 


In conseguenza, pur consentendo alla parificazfone 
f~�a l'atto perfetto, ma inefficace, e l'atto 
non ancora perfetto, si potrebbe, secondo l'A., 
ritenere ammissibile e, cio�, facoltativa l'impugnativa 
giurisdizionale solo quando l'atto sia stato 
anticipatamente eseguito, reso, cio�, operante, intendendosi 
l'impugnativa rivolta non contro l'atto 
in itinere ma contro l'esecuzione. 

Questa toglie;rebbe, almeno in fatto se non in 
diritto, l'ineertezza in cui si trova l'interessato, 
al quale sia stato comunicato un provvedimento 
in itinere, relativamente a,ll'effettirva emana~ione 
dell'atto, alla sua registrazione ~� In. tal. ~aso 
egli avrebbe la. facolt�, mai il dovere di proporre 
antidpatamente ricorso. 

Non siamo d/aooordo oon l'illustre autore e rite
�niamo ohe il Consiglio di Stato abbia rettamente 
deciso, confermando, d'altronde, l'ormai 
consolidato indirizzo giurisprudenziale. Riteniamo 
altres� opporti11no ohiarire, affinoh� sia tolta 
ogni materia di equivoco, che l'oggetto della decisione 
era la de.correnza 'del termine per rioorrere. 
Non veniva in esame n� la perfezione, n� l'efficacia 
dell'atto. Il Consiglio di Stato, pertanto, 
rivolse la sua particolare attenzione alla ricerc.a 
del momento, nel q'uale poteva rioonoscersi ohe 
l'interessato avesse amtto piena e c.ompleta conosoenza 
del provvedimento, sia nel dispositivo che 
nella oaitsa. Da tale giorno decise ohe erano oo


m'inciati a decorrere il sessanta giorni '{Per la 
proposizione �del ricorso. 

Con decisione 28 luglio 194'9, n. 730 (F. I. 219) 
la V Sezione aV'Cva precisato che la cognizione 
del pro'!l"Vedimento dev'essere valutata al fine di 
aocertare se possa costituire CfJ.Uipollente della 
notificazione, in relazione alla possibilit� o meno 
oh'essa. d'ia alrinteressato d'indivi�uare la lesione 
di un suo interesse e di istituire in conseguenza 
di tale individu0$ione un rioorso giurisdizionale 
su.Ua base degli elementi, ohe quella conosc:enooabbia 
fornito. 

Riconferrnava la deci8ione, se piire ve ne fosse 
bisogno, che la brevit� del terrnine di decadenza 
sta a tutela della certezza delle situazioni create 
dall'atto amminist11ativo; quel terrnine � imposto 
da sostanziali ragioni di pitb;blfoo interesse, che 
non sopraffanno il diritto del privato a domandare 
l"ann1tllamento dell'atto illegittimo, ma esigono 
nel titolare �el diritto a rioorrere una pi� spiocata. 
vigilanr:a e diligenza. 

La stessa sezione con pi� reoente decisione del 
14 gennaio 1950, n. 40 (in JI'. I. 111, 70) ribadA!va 

,il concetto che il termine per impugnare decorre 
dalla conoscenza del vrovvedimento e non da,lla 
conoscenza della sua ill�gitt#nit�, che pu� solo 
legittimare la proposizione di motivi agyiunti a,ll'impugn�tiva 
temvestivamente proposta. 

E' costante insegnamento ohe l'interesse a ricorrere 
sorge non appena sia indi11id1tata, la lesione 
di un interesse legittimo e si sia, perci�, in 
condizione di proporre un ricorso giwrisdfaionale 
a tutela dell'interesse rncdesimo. Se ci� � vero 
non pu� d1,tb'itarsi ohe da tale momento deoorra 
il ternvine per la proposizione del ricorso. 

La tesi dell' A .. della facolt� di proporlo entro 
questo termine o nel su.ooessivo� termine>-� che 
cominoerebbe a deoorrere dalla notifi.oaz�ione del 
prom;edimento perfetto ed efficace, � aberrante., 
Il termine de ,quo � imposto a pena di deoa-denza; 
cir� signifka ohe il diritto potestativo al rioor.~o 
ha una vita limitata a quel termine. Il sorgere 



-192 


del diritto ed il deoorrere del termine sono fenomeni 
inscindibili perch� l'effetto della decorrenza 
� proprio questo : il diritto) che ad essa � sottoposto) 
pu.6 essere esercitato solo nel breve suo termine) 
ohe ha inizio dal giorno in oui il diritto 
stesso sorge. 

E' inoor�oepibile la facolt� di ricorrere non 
soggetta a decadenza). essa snaturerebbe tutto 
l'ordinamento prooessu.ale � della Giustizia amministrativa 
e violerebbe la lettera e lo spirito 
dell'art. 36 T. U. 1924. 

Altra cosa � l'accertare s�e il provvedimento in 
itinere sia o meno un provvedimento e perci� impu,
r1nabile. 

Di provvedimenti in itinere si parla in duplice 
senso: �con taie� espressione cio� s,intende sia il 
p1�ovrBdimento� perfetto) com�pleto cio� d�i suoi 
elementi intrinseci) ma ancora sottoposto a controlli 
o adMrtpimenti '�n genere che ne sospendono 

l'efficaciaJ S'ia' il prO'�"Vedimento OOmpleS'80J .del 
quale si siano gi� v-erificate alcune fasi) autonome 

o sostanzialmente rilevanti. Le 
due categorie sono affin'i e lo stesso A. finisoe 
oon l'ammettere la pos8ibilit� di una toro 
parifi:cazione. Tanto pi� in qua.nto, normalmente, 
il provv�edimento � imperfetto formalm.ente) m�a la 
volont� dell'Amministrazione si � gi� manifestata 
da p'(l.rte dell'organo) ohe ha sostanzialmente la 
Pf)test� di determinazione. Uos� netta specie il 
provvedimento di collocamento a riposo era stato 
anche formalmente deliberato dal Consiglio dei 
ministri e dal Ministro dell'Interno. 

In queste ipotesi) come nel caso dell'atto complesso 
a fasi distinte ed autonome) � innegabile 
ohe sorge l'�nberesse a ric'orrere ancihe prima del 

perfezionamen.to. La giurisprudenza ha sempre 
ritenuto ohe quando le fa.si del proeedimento 
siano per la loro eterogeneit�' e funz'ione tali da 
poter e8sere cons,iderate autonome, la efficienza 
oa.1lsale di eiasouna attribuendo alle stesse una 
distinta autonomia, sia amrn�sibile l'impugnativa) 
semprec�h�) s'intend-e) il pri,vato ne abbia 
eonosoenza piena in modo da poter individuare 
la lesione del suo interesse (Rela.zione 1941-46, 
pag. 478). 

Se l'imrpugnativa � ammissibile) se) cio�) sorge 
il diritto al rioorso) perei� stesso infa�ia il decorso 
del termine di� deoadenza. 

Altro problema � poi quello di ricereare se la 
Amm�in�istrazione abbia il �potm�e (Cimporre l'anticip
�ata (rectius immediata) esecuzione del provv�edimento. 
Di oi�, per la verit�, non si <'mai dubi


tato) .<;pecie in materia di pubblico impiego e la 
vrassi amministrativa in taz.i sensi non solo non 
� deplorevole ma risponde ad itn interesse essenziale 
dell'Amministrazione. Vi sono oiroostanze 
tali che l' Amministrazfone si trova eostretta a 
provvedere d'�urgenza al t~asfm:imento di un dipendente 
o all'ass1m.~ione di un �npfogato o alla 
esecuzione di un contratto. In tali casi l'esecuzione 
antioipata � l'irnico mezzo per sopperire a tal-i 
'Urgenti esigenze) essendo neoessariamente lento il 
prooedimento per la perfezione e pi� ancora per 
l'effic�eia del provvedimento rela.tivo. 

La piur-isprudenJ.za amministrativa ha sempre 
ritenuto legittimo tale comportamento dell' Ammi-@ 
nistraz�ione) adottando gli opiporti/!ni istituti giuridiei 
per l'ipotesi) rara ma non improbabile) ohe 
alt'esecu.~ione a.nticipata non segua il :perfezionamento 
dell'atto. Cos� l'impiegato trasferito si 
intender� inv'iato in missione) quello dispensato 
ed allontanato dal servizio sospeso o a disposiz
�ione) il contratto eseguito utiliter gestum e cos� 
via. 

In definitiva se il provvedimento in itinere si 
perfeziona e diviene efficaee l'eseeuzfone sar� riferita 
al provvedimento) in caso oontrario essa si 
riferir� al provvedimento amministrativo, ehe ne 
riohiede l'immediata esecu�zione) aii.tonomamente 
considerato) in omaggio al prirwipo della con�vers'ione 
de�l negozi g'iuridici) particolarmente adattato.. 


In sostanza ogni manifestazione di v�olont� dell'Arn:
rninistrazione ha) nei confronti del privato) 
il valore ohe le deriva dal signifioato delle parole 
e pu� produ,rre il sorgere d'interessi legittimi in 
quanto � idonea a produrre �effetti giuridici (Relaz'ione 
prag. 11). La comunicaz�fone di un prov


vedimento in oorso di perfez~onamento quando 
l'Amministrazione indicihi con cihiarezza gli estre� 
mi del prmmedim&nto medesimo e di questo esiga, 
l'immediata eseCJU..<4ione � in s� stessa un atto 
amministrativo produttivo di effetti giitridfoi) 
idoneo a produrre o a ledere inter"essi legittimi 
e oon ci� a far sorgere il .diritto potestativo alla 
impvu.gnati�a gi1trisdiz'ionale. Be il provvedimento 
sar� portato ad effioacia la oomivnioazione r"ester� 
un mero atto) diversamente asstimer� il val�re di 
tln atto amministrativo autonomo. In ogni caso 
il termine per l'impugnativa eominc>ia a decorrere 
dal momento, in C'ltd) potendosi ohiarament.e individitare 
la lesione dell'interesse, � sorto il dirit'to 
a rioorrere 

(iG. G.). 



RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 


CASSAZIONE -Eccesso di potere del Consiglio di 

@ Stato -Nozione -Difetto assoluto di giurisdizione 


I Annullamento di decisione presa in sede di ricorso 

Il 

gerarchico in base a circostanze sopravvenute all'atto 
impugnato -Annullamento di pronuncia di accoglimento 
di ricorso gerarchico e dichiarazione che debba 
riconoscere fermo l'atto impugnato con tale ricorso Insussistenza 
del difetto. (Corte di Cass., Sez. Unite, 
Sent. n. 1655-50 -Pres. : Pellegrini; Est. : Torrente, 

P. M.: Eula -Fici contro Valenti). 
� Il difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio 
di Stato, da unico motivo di cassazione deducibile 
contro le sentenze di tale Consesso, consiste 
in una forma di error in procedendo, che im\plica 
esorbitanza dai confini che la legge traccia all'attivit� 
esteriore dell'organo. Esso rigua.rda, perci�, 
anzitutto, la determinazione della materia che la 
legge assegna all'esame dell'organo, l'individuazione 
delle controversie di cui esso pu� conoscere, ed 
anche il contenuto dell'atto finale che definisce il 
:pTocedimento giurisdizionale, atto finale predeterminato 
dalla legge (annullamento o riforma) a seconda 
che in relazione alla natura della controversia 
attribuita al Consiglio di Stato giurisdizione di 
semvlice legittimit�, ovvero anche di merito. Non 
sussiste difetto assoluto di giurisdizione quando il 
Oonsiglio di Stato, senza evadere dai predetti limiti, 
vada eventualmente in errore in indicando, 
adottato un errato processo logico per prevenire 
alla risoluzione del caso controverso, una eri�ata 
interpretazione della norma da a(pplicarsi a tale 
caso. 

� Non su.ssiste difetto assoluto di giurisdizione 
del Consiglio di Stato, se questo annulli una decisione 
di accoglimento adottata dall'Amministrazione 
in sede di ricorso -gerarchico, ponendo a base 
della pronuncia di annullamento l'asserito principio, 
che, ai fini della revisione del ricorso gerarchico, 
l'Amministrazione non potrebbe tener conto di 
circostanze di fatto sorte posterformente alla emanazione 
dell'atto impugna,to con tal� ricorso. 

� Se il C�nsiglio di Stato adito in sede giurisdizionale 
di legittimit�, annulli la pronuncia di accoglimento 
emessa dall'Amministrazione in sede 
di ricorso gerarchico contro atto di autorit� inferiore, 
e dichiari rimanere in conseguenza fermo 
l'atto impugnato col ricorso gerarchico, ci� non 
importa difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio 
di Stato, per avere questo sostituito il provvedimento 
impugnato in sede giurisdizionale ed 
avere proceduto cos� a quella riforma dell'atto che 
gli �. consentita solo nei casi in cui gli i� attribuito 
potere di decisione anche nel merito. In tal caso. 
infatti, la dichiarazione che l'atto impugnato in 

via gerarchica, rimane fermo, non esprime se non 
gli effetti immediati d�erivanti dalla stessa pronuncia 
di annullamento: essa non pregiudica alcuna 
quest�one ci.rea i poteri spettanti (salvo il rispetto 
del ;giudkato, e senza che occorra che il Consiglio 
di Stato rinvii le parti dinanzi all'autorit� 
amministrativa) in seguito alla decisione' di annullamento, 
all'organo che ebbe a pronunciarsi 
sul ricor�so gerarchico >>. 

La prima mass�ima. conferma, sostanzialmente 
la, giurisprudenza in ma,teria, del s. c. pur precisandola 
in senso restrittivo con i concetti de,lla 
causa petendi e del 1petitum e con l'esclusione del 
difetto di giurisdizione quando l'errore denunciato 
cada sull'iter seguito per arriva,re a,lla decisione. 


Facciamo ogn�i 1�isl:rV1J, al riguardo rileva,ndo 
che sia la Costituzione che l'art. 362 del c. p. c. 
usano le espressioni: � motfoi inerenti alla giwrisdizione 
i> (a,rt. 111 della Costittizione) � motivi 
attinenti alla giurisdiziOne >> (a,rt. 362� c. p. c.) 
mostrando di voler concepire con ma,ggior larghezza 
il difetto di giurisdizione, mentre la, stes�sa 
po8sibilit� di conflitti costittlziona,li tra, l'Amministrazione 
ed i poteri giurisd,izionali attestano 
che si intende tutelare la, sfera, dei poteri dell' Amministmzione 
a,nche contro la viola,Z'ione indiretta 
di essa. 

Rileviamo sopratutto l'importanza dell'ultima 
mas8irna con cui la, CnssaZ'ione precisa che il Consiglio 
di S�tato esplica il suo. potere in sede di legittimU� 
col solo anmillamento �eWatto amministrativ'O 
e non ptt� quindi in alcun modo vincolare 
l'operato success'ivo della Amrninistra,zione che 
deriva, i S'Uoi poteri ulteriori dfrettamente da,lla 
legge (a,rt. 45 T. U. 26 gennaio 1924, n. 1054). 

Non sta, quind�i al Consiglio di Sta,to in sede 
di legittimit�� prefiggere criteri o precisare se e 
qua,U poteri possano spettare alla, Amministrazione: 
se l'annullamento prestipponga o imponga, 
nuovi atti o se essi restino esclusi. 

S�n tale questione non ristlltano precedenti in 
termini salvo qualche riferimento, del resto vago, 
nella sentenza, n. 182, 27 gennnio 19'43, delle Sezioni 
Unite in �Foro Amministrntwo �, 194\3, 

Il, 19. . 

Nella specie, il Snvremo Collegio ha ritenuto 
che l'esvressione adoperata nella, motivazione d�lla, 
decisione del Consiglfo di Stato che annulla,va, 
un provvedimento di annullamento di decreto prefettizio 
pre8o in sede di ricorso gerarchico, e cio� 
l'espressione �resta fermo il provvedimento del 


-194 


Prefetto >l non ha alcun valore e non pregiudical'�lteriore esame da parte della Amministrazfone 
degli altri motiV'i di censura dedotti nel ricorso 
gerarchico. 

Ha cos� U Suvremo Oollegfo data applicats.ione 
ai vrincip,i di cui sopra, mostrando di ritenere illegittima 
tale, affermazione se essa dovesse cons'iderarsi 
come in contrasto con l'art. 45 esa1n4nato 
dando ad essa in via interpretativa il mero superfluo 
-valore di un richiamo alla reviviscenza 
dell'atto prefeti'izio annullato. 

(V. 'S.) 
COMPROMESSO ED ARBITRI -Materia assoggetta� 
bile a compromesso -Devoluzione ,a giurisdizione 
speciale -Revisione prezzi pubbliche forniture Prezzi 
delle merci e dei servizi bloccati -Poteri 
degli arbitri. (Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 1125-50 
Pres.. : Pellegrini; Est. : Di Stefano; P. M. : Pafundi Amministrazione 
Interno contro Impresa Elettrica 
Gargano). 

1� La mi!Jteria attinente alla revisione dei 
prezzi di contratti di fornitura alla P. A., 1'pu� 
essere devoluta alla competenza di arbitri in deroga 
alla competenza giurisdizionale attribuita 

in proposito al Ministro dal decreto 13 giugno 
1940, n. 901. 

2� Perch� sorga tale competenza arbitrale non 
� tuttavia sufficiente un sempice rinvio del contratto 
alla clausola compromissoria generica prevista 
in tutti i capitolati generali, ma � necessaria 
una clausola compromissoria specifica, con 
cui deferiscono ad arbitri proprio le controversie 
sulla revisione dei prezzi, attuandosi in tal modo 
quel diverso procedimento che gli articoli 1 e 4 
del cennato decreto consentono espressamente. 

3� Pur potendo essere compromesse in arbitri

II le controversie sulle quali incida la disciplina 
vincolistica dei prezzi delle merci e dei servizi, 
tuttavia gli arbitri ancorch� autorizzati a decidere 
secondo equit�, sono vincolati alla osservanza 
del blocco dei prezzi stessi. 
4� Tale limitazione al potere degli arbitri non 
sussiste se la controversia ad essi devoluta riguardi 
la revisione dei prezzi degli appalti di 
opere pubbliche o delle forniture a pubbliche amministrazioni, 
dovendosi la speciale legislazione 
su tale revisione essere ritenuta derogativa della 
generale disciplina vincolistica dei prezzi. 
Sulla prima e seconda massima concordiamo 
pienamente. Si tratta di una conferma della giurisprudenza 
consolidata della Oorte suprema, e 
per essa rinviamo a quanto � stato esposto nella 
sentenza pubblicata in questa Rassegna, 1948, 
fase. 10, pag. 14. , 
Anche la terza massima non d� luogo a r�ilievi. 
Oi sembra, invece, del tutto sorprendente il 
principio giuridico contenuto nella quarta massima. 
Trascriviamo, anzitutto, la motivazione della 
sentenza relativa alla mass'ima stessa: 
�Non � dubbio, invero, che le norme sul blocco 
dei prezzi, avendo una funzione normativa di ordine 
pubblico sono perci� stesso inderogabili; donde 
la consegitenza che un patto contrattuale non 


potrebbe ad esse contraddire. Il rfoorso che ci� afferma 
dice cosa esatta; ed esatto � il richiarno 
della [!iurisprndenza di questo Suprerno Oollegio 
che, uniformandos�i al principio anzidetto, ha ritenuto 
che pur poterido essere ,eompromesse le 
controvers'ie nelle quali inc,ide la disciplina dei 
prezz,i, tuttavia gli arbitri ancorch� autorizzati 
a decidere secondo equit� sono vincolati all'osservanza 
del blocco dei prezzi stessi. Ma nel caso 
concreto la deroga non deriva dalla claitsola comprmnissoria, 
bens� dalle leggi di revisione in conformit� 
delle quali � stato stipulato il patto. Infatti, 
contemporaneamente ed anche in epoca 
successfoa a,lle leggi vincolistiche � stata emanata 
una lunga serie di provvedime�nt'i legislativi sulla 
�revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche 
e delle forniture alla pubblica amministrazione, 
che denotano chiaramente che fu intenzione 
del legislatore di esclud�re �dal regime del 
blocco dei prezzi un determinato campo di rapporti 
sottraendo alla sfera della sua applicazione 
tutti i contratti con la pubblica amministrazione 

che avessero per oggetto ap1palti o forniture. 

Non vi � certamente in questa serie di leggi una 

espressa abrogazione di quelle sul blocco, n� esse 

regolano l'intera materia dei prezzi; ma non � 

dubbio che la parallela coesistenza di questi due 

ordini di leggi fra loro contrastanti induce a ri


tenere che vi sia stata una parziale derogazione 

tacita per effetto della prevalenza che una norma 

speciale deve avere su quelle aventi carattere ge


nerale, attesa la manifesta incompatibilit� tra 

l'una e l'altra. 

Occorre tenere presente che il regime del blocco 

dei prezzi si estese man mano fino a diventare 

quasi generale; sicch� il ritenere che dovesse 

trovare applicazione anche per i contratti di ap


palto e di forniture in favore dell'Amministra


zione sarebbe lo stesso che frustrare quella stessa 

finalit� che si volle raggiungere con le leggi di 

revisione. 

Limitata ad un ristretto nurnero di rapporti e 

introdotta per le ragioni d'interesse pubblico che 

pi�. sopra si sono accennate, la deroga non in


tacca il principio generale del blocco e non con


traddice ai motivi di ordine sociale ed economico 

che ne consigliarono la introduzione. N� potrebbe 

ritenersi limitata a quei contratti le cui presta


zioni avessero per oggetto merci o servizi esclusi 

dall'ambito del blocco -il che renderebbe fra 

loro compatibili i due ordini di leggi -sia per


ch� le leggi di revisione non contengono lirnite 

alcuno, sia perch� -come si � accennato -il 

iiincolo fu quasi generale. Si sostiene, infine, nel 

rfoorso, che l'ammissibilit� della revisione in 

contrasto con il regime vincolistico, sarebbe nel


la specie incompatibile con il mantenimento del 

blocco dei prezzi relativi alle somministraziOni 

dell'energia ai privati i qitali per l'art. 13 dcl ca


pi"tolato di fornitura non potevano superare il 

30 % di quelli pattuiU con la ditta dall'A.'1Jnrii


'nistrazione. Senonch� la sentenza impugnata ha 

ritenuto e posto in rilievo che col patto su cen


nato le parti intesero soltanto stabilire il limite 

del prezzo di fornitura per gli utenti, ma non di 

zz 232 MD& 



-195


porre una necessaria correlazione costante tra 
questi prezzi e quelli dovuti alla impresa dalla 
� Amministrazione. Di guisa che il fatto che in 
conseguenza del blocco dei prezzi dovesse rimarbere 
invariato il Uvello di qitelU per le fornit1tre 
di energia ai privati) non impo1�tava che dovesse 


�egitalmente rimanere invariato quello dei prezzi 
della fornU:ura all' Amminis!trazione. 

Or tutto quanto � stato J come innanz'i) ritenuto 
dalla Corte di meritoJ rende affatto irrilevante 
il rilievo prospettato dalla ricorrente>>. 

Non possiamo nascondere il nostro stupore di 
fronte alle sopratrascritte enunciaz'ioni della 
Corte Suprema. 

Ohe si fosse g�iunti ad affermare J per sottoporre 
l'Amministrazione alle leggi sul blocco dei prezzi 
(in que�i rapporti nei qitali era essa ad aver fun-. 
zione di venditrice), che queste leggi do'fevano 
essere obbligatorie per essa cosi come per tutti 
i cittadini) e dovessero anche derogare alle norme 
sulla contabilit� dello Stato J sosUtuendosi 'il 
prezzo bloccato a quello eventualmente superiore 
risultante dall'asta pubblica (vedi sentenza numero 
1683 del 16 giugno 1942) poteva anche considera;
rsi giits-tificato J non fosse altro che per la 
spie,gabile ripugnanza ad ammettere la possibilit� 
per lo S'ta.to amministratore di sottrarsi all'osser'
Canza d,i norme emanate dallo Stato legislatore. 
Ma che si possa poi giungere ad affermare che le 
leggi sul blocco non devono mai valere a favore 
dell'Amministrazione) per quei contratti che contengono 
la clausola della revisione dei prezzi (e 
cio� praticamente per tutti i contratti di appalto 
e forniture stipulati dopo il 1940), creandosi cos� 
una specie di privilegium odiosum nei confronti 
proprio dell' Ammin�istrazione alla quale eqir,am,
ente si negava un privilegium favorabile nella 
stessa materia) questo ci sembra francamente eccessivo. 


DJaltra parte gli argomenti addotti dalla Oorte 
a sostegno della sua tesi non sono davvero molto 
convincenti. In sostanza la Oorte afferma che, 
nello emanare le leggi che consentivano la revisione 
dei prezzi nei contratti della publica Amministrazione 
il legislatore manifest� chiaramente 
la sua intenzione � di esclitdere dal regirne del 
blocco dei prezzi ... tutti i contratti con la P. A. 
che avessero per oggetto appalN e forniture>>. La 
Oorte naturalmente deve ammettere che questa 
intenzfone, sia pur manifestata chiaramente si 
desume solo da una pretesa inipossibUit� di � parallela 
coesistenza >> delle leggi sul blocco e delle 
leggi di revisione) e riconosce che un'abrogaz'ione 

o una deroga esplicita alle prime non � contenuta 
'in queste ultime. 
Oi sembra che si possa agevolmente contestare 
la incompaUbilit� tra legg'i di blocco e legg'i di 
revisione; pare che il criterio pi� logico e pi� 
aderente al diritto per risolvere gli eventuali contrasti 
tra legge di revfafone e legge sul blocco sia 
quello di ritenere che la revisione sia ammessa. 
solo nei limiti del blocco) esattamente come avviene 
nei raJp,porti contrattuali tra priv�ati) nei 
casi in cui nei relativi contratU � inserita la 
clausola di revisione dei prezz'i. 

N� ha alcun fondamento quell'argomento di 

car<attere �impressionistico che la Corte N111wc11w 

vuol trovare nel fatto che J essendo il regime del 

blocco de'i prezzi divenuto quasi generale (e cio� 

applicabile a tutte le merci e a tutti i servizi) il 

ritenerlo compatibile con le leggoi di revisione dei 

prezzi avreb.be portato necessariamente alla pra


tica disapplicazione di queste J in quanto essendo 

'i prezzi bloccati non 1Ji sarebbe stata materia per 

rivederz.i. La Oorte) evidentemente) non ha tenuto 

conto del fatto che il c. d. blocco dei ,prrezzi fu un. 

v1ero blocco, cio� rigido) solo p�er un -certo tempo 

limitato) venendo sostituito, con il D. L. 9 dicem� 

bre 1941, n. 1456, da un sistema di prezzi disci


plinati e non bloccati) prezzi cio� le cui variazioni 

venivano disposte con atti di imperio. E' appunto 

in relazione a queste va;riazioni che funzionava e 

funziona la clausola di re1;-isione j ed � proprio 

questa ciausola) legittimamente inserita nei con


tratti della P. A.J che consente di far giuocare 

a.nche in questi contratti le variazioni di prezzi 

stabilite in base alla disciplina autoritativa dei 

prezzi stessi. 

E_, in .verit�J le leggi di revisione dei pre~~ 
de'i contratti della P. A. hanno appunto questa 
efficacia, di consentire alla P. A.J in deroga, non 
�alle leggi sul ,blocco) ma alla regola generale della 
invariabilit� dei prezzti nei contra.tti con lo 
Stato (regola recentemente riaffermata dalla 
stessa Oorte Suprema con la magistrale sentenza 

n. 1384 del 1948 -in questa Rassegna loc. cit.), 
di introdurre le clausole di revisione nei contratti 
di appalti e di forniture, cos� come � consentito 
ai privati) negli analoghi rapporti fra loro. 
Ma vi �) ci sembra, un argomento decisivo contro 
la tesi della Oorte e che non � stato nella 
sentenza nemmeno sfiorato: quale � il prezzo a 
cui bisogna riferirsi agli effetti del calcolo della 
revisione) una volta che le leggi sul blocco non 
debbono avere applicazione? E' noto, a questo propositoJ 
che tutto il sistema delle leggi sulla disciplina 
dei prezzi postula la iiliceit�, dal punto 
di vista civile e penale, dei prezzi che non siano 
fissati in conformit� delle leggi stesse. I prezzi, 

c. d. liberi) sono in sostanza i prez-zi del mercato 
nero) prezzi, cio�) di cui non si pu� giuridicamente 
dimostrare la legittima esistenza, al fine d'i 
fondarvi pretese per una revisione delle controprestazioni 
con tra ttuali. 
Vogliamo sperare che in questa sentenza sia 
stata la fattispecie ad influire sulla decisione e 
che certe affermazioni apparentemente di massima 
siano andate oltre il pensiero della Oorte. 

GIUDIZIO PENALE -Impugnazione penale -Forma 
della dichiarazione -Indicazione di un gravame diverso 
da quello consentito -Inammissibilit�. (Cassazione, 
III Sez. pen., 16 ottobre 1950, rie. Langerano.) 

Oon la dichiarazione di impugnazione si deve 
indicare il gravame che si intende propo1;r� e la__ 
impugnazione � giuridicamente inesistente quando 
riguardi un provvedimento non impugnabile 
col gravame prQposto. Nella specie: ricorso invece 
di appello. 



I

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Con decis,ione presa in Carne�'a di consigUo ai gnato, data del medesimo, giu.dice che lo ha emessens
�i dell'art. 531 c. p. p., 2� cornma (trattanso 
e provvedimento al q'ltale si riferisce) : se �in 
dos�i di rlcorso avverso provvedimento non emesso qitesta precisa determinazione di eletnenti nulla 
nel dibattimento), la III Sezione penale della '� detto circa la '�nd�icazimie del tipo, � legittirno 
Suprema Corte di cassazione, uniformandosi alla ritenere che il leg,islatore abbia richiesto solo, 
g�iurisprudenza delle altre sezioni penali, contro per la vaUd,it� formale, una Mcliiarazfone genela 
propria precedente giurispruden.za, ha afferrica 
e non spec�ifica di impugnazione. 
mato che l'erronea dich'iarazfone di appello non Se � esatta, come a noi sembra l,affennaz'ione 
pu� valere conie dichiarazfone di ricorso per casche 
precede, ne derivano queste importanti consazione. 
Poich� con tale �decisfone � stato .elitniseguenze: 
nato il contrasto prima es,istente (la prima e la a) cos� l'frnputato come -il difensore hanno 
seconda sezione della Corte concordemente da dfritto di l�nUars'i a dich�iarare di impugnare il 
tempo afferrnano la in�validit� sovradetta: cons. vrovvedimento astenendosi dalla �ind'�Cazione spein 
proposito Sez. I, 17 febbrafo 1950, III; 359, cifica del tipo di impugnazfone; 

n. 232; 22 rnaggio 1950, Giust. pen. 1950, III; b) se questo viene erroneamente indicato dal546, 
m. 443; Sez. II, 9 dicembre 1949, Giust. pen. l,impugnante o da chi riceve la dichiarazione di 
1950, III; n. 283, m. 185; 5 maggio 1950, Giust. gracarne -, che, sottoscritta dall'�impugnante, 
pen. 1950; III; 546, m. 442; la terza sezione in-riene .fatta propria da cost,ui -non per ci� pu� 
1:ece � andata, colla decisione che si annota, in ritenersi non osservata la forma d�i cui all'art. 197 
contrario avv�iso al prinC'ipio in precedenza sec.
p.p. La erronea -indicazione della species della 
guito:. cons. 23 ottobre 1948, Giust. pen. 1949, frnpugna.zione non pu� ,insomma invalidare tutta 
III; 289, m. 165), l'unica utilit� che si potrebbe la dichiarazione quando gU altri elementi che si 
pensare di ritrarre dalla segnalazione dell,orie'nesigono 
sussistono: a causa infatti d�i tale errotamento 
g�iurisprudenz,iale in argomento consistenea 
ind�icazione non pu� sostenersi che da unal 
n:bbe nella sicurezza dell'orientamento medesimo. species erronea non sia cons�ntito fare riferiA 
nostro parere, per�, molte riserre possono mento al genus ('impugnazione). a CU'i la species 
esrwre formulate contro questo orientamen,to, (se pure erroneamente indicata) appartiene. E 
sembrandoci pi� fondata la tes�i accolta nella cenpoilcn� 
la norma in esame esige, come s�i � dettQ 
nata sentenza del 23 ottobre 1948,. della III Sesopra, 
la sola dichiarazione (generica) di impu: 
Z'ione, di recente, come si � detto, abbandonata. gnazione, la forma � pariment�i osservata anche 
In una brevissima annotazione redazionale della se nel tipo quella sia erroneamente indicata. 
Giustizia penale questa sentenza, per quanto� ritenitta 
non rigorosamente ortodossa, � approvata (F. C.) 
per ragioni di giustizia sostanziale r'ilevandos'i 
che, in pratica, quando la dichiarazione d'i im


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA:"UTILIT� -De


pugnazione � fatta dall,imputato, � il Cancelliere 

creto prefettizio che pronuncia l'espr'i;prio-Impugna"

che, usando il modulo per l'appello, anzich� quel


tiva autonoma da parte del conduttore -Esistenza
lo per il ricorso per cassazione, orienta l,impudi 
un interesse legittimo. (Consiglio di Stato, Sez. V, 
tato al tipo della proponenda impugnazione; in 22 aprile 1950 -De Luca contro Prefetto di Napoli)� 


tale annotazione si afferma inoltre, prospettan


dosi una questione sembra de jure condendo, che Contro il decreto di espropriazione hanno titolo 

dovrebbe essere spettanza dell'ufficio che riceve per ricorrere al giudice amministrativo anche i 
la dichiarazfone determinare se la impugnazione titolari di un diritto di natura personale sul bene 


sia di competenza del giudice di appello o di cascolpito 
dal provvedimento autoritativo.. 

sazione. 

Nulla abbiamo da eccepire circa le accennate Con questa decisione il Consiglio di Stato ricoragioni 
di giustizia sostanziale: a noi sernbra penosce 
un interesse legittimo aittonomo del con


r� che la sentenza �n esame sia esatta e� non orduttore 
ad impugnare il decreto d,i espropriazione 
todossa, invece, debbano essere ritenute .Ze altre per p. u., senza offrirci l'ausilio d�i una chiara 
ad essa contrarie,� a sembra anche, d,aUra porte, m.otivaz'ione del suo pensiero, ma limitandosi a 
che il problema �prospettato de jure condendo, richiamare una decisione della Sez. IV, 3 febtrovi 
gi� una soluzione in base alle vigenti norme: braio 1933, n. 36 (�Foro Amministrativo J>, 1933, 


de jure condito. 1-1-1922), che tale p1"incivio ha affermato soSe 
si esamina infatti l,art. 197 c. p. p., circa lo in via generica ed indiretta. Infatti la deci


la forma della dichiarazione di impugnazione sione 36 del 19�33 cos� si esprimeva: � Altro � dire 

non osservata la quale l'impugnazione � �inammische 
la espropriazione per p. u. e correlai"ivamente 

sibile (art. 207 .c.p.p.), si rileva che per l,osserl'occupazione 
temporanea si oom,viono nei con


vanza della forma si es�ige una dichiarazione che fronti del solo proprietario (il che � esatto per la 

von essendo richiesta specifica nel tlpo da-quella determ'iriazione della indennit�, e solo fino ad 

norma, pu� anche essere semplicemente generica un certo punto, giaoch� l,inter1Jento di altri av�en


nel suo significato di censura al provvedimento ti diritto � vure ammesso quando non ptt� .intr:.al:.. 

impugnato. Il legislatore infatti ha specificamenciare 
il raggiungimento del fine pubblico) e altr� 

te disposto gli elementi che debbono essere indi� 
negare il ricorso a coltti che comunque � leso 

cati nella dichiarazione di impugna.zione per la da atti illegittimi di quei provvedimenti. Preten


validit� formale di essa (provvedimento impu-dere che a base dell,interesse a ricorrere debba 



-197 



esistere un diritto vero e proprio, anz:i il somrffO 
dei tutti, quello di propriet� � contrario alle 
foggi della Giustizia amministrativa, per cui basta 
un interesse personale diretto e attuale, quale 
pu� essere l'uso di 1m bene o il godimento di un 
vantaggfo anche per sem'Pl'ice liberalit�' e tolleranza 
del proprietario �. 

Oi sembra perci� ohe il richiamo a questa decisione 
sia� mal posto, e che non sia stato tenuto 
ben vresente che la decisfone 36 8'i riferisce non 
all'interesse legittimo, la cui tiitela � oggetto del 
�ricorso, bens� all,interesse processuale ad esp1erlre 
il ricorso. 

Questo ci sembra il punto centrale della questione 
su cui riteniamo di dover dissentire dalla 
decfaione della V /Sl(}zione. 

Non :,,--i deve confondere l'interesse ad agire, 
come interesse processuale al ricorso con l'interesse 
sostanziale del quale si chiede in via giurisdizfonale 
la tutela e che � l'�interesse legittimo, 
elemento proprio della giurisdizione amministrativa, 
che fa r�iscontro al dirUto subietUvo della 
IJ~uri$.dizfone ordinaria. (cfr. Sez. IV, 30 mag,
qfo 1947, n. 376� e precedenti in Rei.azione Gonsiglfo 
d�i Stato 1941-45, Vol. II, 495). 

La 'espropriaz�i�ne per pubblica ntilit� incide 
direttamente ed 'immediatamente solo sul diritto 
d�i propriet� : pertanto solo il proprietario dei 
beni e8propriati ha interesse .legittimo ad opporsi 
al decreto di espr�priazione. Gli altri titolari 
di diritti reali sono dalla legge qualifiioati 
com.e terzi, rispetto� al prom:edimento esprovriati-
vo: essi vo.<?sono accampare diritU sulla indennit�, 
rna � da escludere che la legge del 1865 e le 
successive, N1'telino in modo diretto, il loro interesse 
ad opporsi alla esvropriazione ver conser�vare 
il godimento deln,mmob,ile, interesse che 
vertanto, ai fini espropriaUvi, non assume la consistenza 
di un interesse legittimo. 

A maggior ragione il conduttore dell'�immobile 
espropriato, che � legato al �proprietario dell'immo.
bile da 11n rapporto giuridico di carattere personale, 
non pu� far valere nessuna pretesa 
giuridicamente rilevante nei confronti dello e&prropriante. 


Una recente decisione della Sez. V (n. 23 del 
16 gennaio 19.48) ha precisato, sia pitre indirettamente, 
questo punto, rilevando che nel caso di 
occupa.!Zione di urg<;nza il provvedimento autoritativo 
lede direttamente ed immediatamente la 
facolt� di godimento e di uso dell'immobile, che 
costituiscono oggetto del diri;tto perf}.onale .del 
conduttore (c. c. art. 1575) nei confronti del locatore 
e qwindi � configurabile la lesione di un 
interesse legittimo sostanziale del conduttore 
stesso, ed ammissibile quindi il ricorso. 

Ru tale base de1:e ,_ a contrario -argomentarsi 
eh e quwndo il provvedimento autoritativo incided'irettamente 
ed immediatamente, non su talune 
facolt� del proprietario che formarono oggetto di 
privata convenzione tra costui ed un terzo, ma sulla 
essenza stessa del diritto di propriet� � evidente 
che solo questa condizione giuridica viene lesa e 
colpita 'in via principale ed esclusiva. 

D'accordo che anche il conduttore con il v1enir 
meno del diritto di propriet�J in base al quale era 
cosNtuito il suo rapporto personale, risente un 
pre gittd izio. 

Ma ~nella specie -questo pt'egiud�ziO� rion ha 
rilevanza giuridfoa tale da concretar8i in un interesse 
legittilnw�: esso ha carattere solo secondario 
e subordinato, in quanto il provvedimento autoritativo 
non ha. colpito �in via principale_. esclusira 
e d-iretta le facolt� &pettanti al locatario. Le ha 
colpite solo d�i riflesso, mediatamente, facendo cadere 
il diritto di prop�riet�; e quindi il presupposto 
giuridico che legittima la pos�izione di coloro 
che detengono nomine-alieno : il che � ben diverso. 

Pertanto ci sembra che unico ed 'insostituibile 
presupposto per la. esperibUit� del rfoorso giurisdfaionale 
(l!1Y/Jerso il provv1edimento di esproprio 
sia solo il diritto affi.evoz.ito r1'i provriet�. che di 
fJ'onte t'llla Amministrazione si concreta in un interesse 
legittimo. 

La legge ha disciplinato la espropriazione come 
istUuto che incide .<;olo sulla propriet� : gli altri 
titola.ri dl d-irUti reali, come non possono con le 
loro a.<Jioni �npedire lo svolgimento e gli effetti 
della espropriaRiione, cos� non godono di una .tutf1la 
sia pure eccezionale dei loro interessi d'i fronte 
al poter� di supremazia della amministrazione, 
fuori de�i limiti in cui la legge fa salvi i loro diritti 
patrimoniali sulla indennit� (artt. 27 e 52, 
legge 1865). E il conduttore, rispetto a costoro non 
essen�o titolare di un diritto reale deve necessariamente 
trovarsi in posizione, se non deteriore, 
al massimo eguale. 

filotto questo aspetto occorre prendere in considerazione, 
al fine di. accertare se possa concretare 
wn interesse legUtirno nei confroni'l dell'atto autoritativo 
di esproprio, la pretesa del conduttore 
a far '1.'alere d'i fronte all'espropriante la proroga 

legale dell'e (ocazioni. . . . 

Ma nella specie, ci sembra che l(f norme vincoUstiche 
sulle loc"azioni ~'CSSendo dettate per moUvi 
di ordine pubblico, e non per la protezione 
diretta di un interesse pubblico -incidano solo 
s1.tlle facolt�; spettanti al locatore, entro i limiti 
privati8tici del contratto di locazione, paraliz!
Zando u,n diritto del 1pl}"ivato che discende dalla 
autonomia della. volont� nel rapporto contrattuale, 
cfo� impediscono al proprietario di risolvere 
liberamente il contratto, salvo partfoolari ecce


zioni. 

Ma tali norme, avendo carattere eccezionale e 
restrittivo di diritti, sono norme di stretta interpreta;;
�ione, la cui portata non ptt� eccedere il 
campo ristretto delle private autonomie contrat


-:~

tuali, e limitatamente al contratto di locazione. 
Esse, quindi, non incidono sugli altri poteri del 
proprietario di alienare l'immobile o di costituirvi 
diritti reali. A maggior ragione tali norme non 
possono trovare applicaz-ione nel catripo del dir!.Uo 
pubblico, paralizzando la forza cogente del potere 
autoritativo della amministrazione e limitando 
le esigenze di pubblica necessit� che richiedono 
la libera disponibilit� dell'immobile espropriando 
e che incidono, quindi, su1la 1prnpriet� 
privata nel 8U�O complesso. 


-198 


Se si dovesse affermare che le norme sul blocco 
delle locazioni fanno sorg�ere, nei confronti deUa 
pubblic'<lt �autorit�, eh.e agisce nell'esercim,o del 
potere di esproprio, un interesse legittimo idel 
condttttore, giurisdizionalmente tutelabile, si verrebbe 
a tutelare U conduttore ir11 misura maggiore 
del prozwietario in materia di esvropriazione. 

Infatti si a.rreblfo 'il caso di un bene giuridico di 
contenuto pi� ristretto e subordinato al diritto di 
propriet� (come � il diritto del locatario rispetto a 
quello del proprietario) che r�icmJe una protezione 
giu�ridica che non � concessa al vrovrietario e neppure 
ai titolari di diritti reali di godimento. 

Gi sembra. quindi che iin interesse legittimo del 
conduttore dell'immopile ad impugnare il decreto 
non sia riconoschlto dalla legge: anche la legge 
speciale pur consen~wndo al conduttore i diritti 
di godimento nei confronti del proprietario che 
aliena, consensualmente l'immobile, e del nuovo 
acquirente, non pone nessuna norma che p'Ossa 
cosUtuire una protezione sia pnre indiretta ed 
<mentuale del conduttore, ei quindi di nip,esso, 
risvetto alla tutela di 1i.n pubblico interesse, ed 
opponibile, nei confronti della Amm<inistrazione 
quando questa agisce per la esigenza pubblicistica, 
attraverso la proeedttra di espropriazione 
ohe risolve come factum principis ogni rapporto 

posto in essere dal proprietario, indipendentemente 
dalla 1.?olont� d�i costui. 

E: quindi, a.nche ammesso, che il conduttore 
avesse nella specie un interesse ad agire, ci sembra 
cho la conclttsione logica della questione 
avrebbe dovuto essere una pronttncia di rigetto 
per difetto di inte�resse tutelabile. 
(G. DALLARI) 
IMPIEGO PUBBLICO -Concorsi-Facolt� di esclusione 
dei candidati -Potere discrezionale della P. A. Legittimit�. 
(Consiglio di Stato,� Sez. IV, 11 agosto 
1950, n. 392 -Pres. : Colucci, Est. Caccioppoli -
Merola contro Ministero affari esteri). 

L'art. 51 della Costituzfone ha carattere di


rettivo. 

Esso non ha. abrogato le precedenti disposizioni 

di legge che riservavano alla P. A. il potere di 

escludere candidati dal part0_cipare a ipubbHci 

concorsi. 

Il provvedimento di esclusione non deve esser 

motivato. 

La decisione surriferita ma 8'eg>nalata per la 

sua rilernnte importanza e per gli esatti principi 

affermati, cos� di carattere generale che con rife


rimento alla questione particolare decisa. 

La decisione, che ha sostanzialmente aderito 

alle tes�i sostenute dalla Avvocatura, ha cos� mo


tivato: 

� Il quesito che si pone al Oollegio � quindi 

quello della 8opravvivenza o meno del suaccenna


to potere. Esso presenta due diversi profili, a se


conda che trattisi di, stabilire se la citata norma 

costituzionale, nella parte che qui interessa abbia 

carattere precettivo o meram.ente direttivo ovvero 

d�i indagare, invece, sul contrasto sostanziale tra 

la stessa norma costituzionale e la preesistente 
disposiz'ione legislativa da cui il potere � previsto; 
ma la prima indagine deve logicament� 
avere la precedenza, potendo il suo risultato esse-
1�e assorbente ai fini del decidere. 

� Ora, non sembra esservi dubbio alcuno. sul 
carattere direttivo del citato art. 51 delta Costituzione..'
Tale carattere � chiaramente rilevato 
dall'analisi della forma dei due diversi momenti 
che la comvongono; l'uno, formale, che attiene alla 
determinazione legislativa dei requisiti per lo 
accesso ai vubblici ttffici; l'altro, sostanziale, che 
riflette i criteri da seguire nella disciplina della 
materia. In effetti, la norma ha, da lato, posto 
una riserva di legge (questo � il secondo significato 
della espressione � secondo i requisiti stabiliti 
dalla legge�) e, dall'altro, ha fissato un principio 
direttivo. Sotto entrambi gli aspetti, la norma 
� rivolta al futitro legislatore e non incide, di 
conseguenza, sul precostituito ordinamento giuridico. 


� N� apvare sostenibile che la norma in que8tione, 
fa escluwivo riferimento ai. requisiti stabiliti 
dalla legge 2 gitlgno 1927, n. 862, come quella 
che conferisce all' Arnministrazione una facolt� di 
esclusione non collegata ai previsti requisiti. Quel 
riferimento � in fii.nzione specifica della riserva 
di legge. Esso sta, a .significare che per l'avvenire 
soltanto la legge potr� determinare i requisit'i 
per l'accesso ai pubblici uff�ici; e se pure si ritenga, 
in ipotesi, che l'art. 51 non lascia margine 
ad un potere di esclusione dai pubblici concors�i, 
pi� o meno svincolato dai requisiti fissati dallri 
legge,. s�imile interpretazione non vale ad alterare 
il carattere puramente direttivo della norma; la 
quale, patr limitando in maggior misitra la sfera 
del legislatore ordinario, non avrebbe neanche ln 
questo caso efficacia abrogativa rispetto alle pree 
s�istenti disposizioni. 

� La difesa dell'Amministrazione ha posto in 

particolare rilievo le gravi conseguenze cui con


<lurrebbe sirnUe a.brogazione implicita, creando 

una frattura rispetto all'ordinamento precostitui


to : sia nei riflessi dell'art. 1 del R. D. 30 dicem


bre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli im


piegati civili dello Stato, sia nei riflessi della ci


tata disposizione dell'o1�dinamento diplomatico


consolare. Quanto alla� prima di dette disposizio


ni, non sembra neppur ivotizzabile un contrasto 

con la norm,a costituzionale : il potere previsto 

dalla citata disposizione non pu� ritenersi, infat


ti, circoscritto alla valut-azione del requisito del


la buona condotta dell'aspirante. 

� Ma il rilievo � invece 1pienamente fondato per 

quel che concerne la disposizione dell~ ?itata l~g


ge 2 giugno 1927, n. 862. Il potere ivi c~nferit~ 

all' Amministraz'ione ha la specifica funzione di 

integrare la valutazione dell'aspirante in una zo


na d'apprezzamento discrezionale che va oltre lo 

accertamento dei normali requisiti espressamente 

indicati. E' chiaro, quindi che, se quel potere ve-


nisse a cadere, si renderebbe necessaria, per 

quanto attiene alla determinazione dei requisit'� 

ed alla valutazione di essi: il che va detto s1w


cialmente in relazione alle esigenze del tutto par




-199



ticolari che attengono al reclutamento del personale 
diplomatico-consolare. N� questa considerazione 
sconfina dal terreno strettamente giuridico; 
la inidoneit� in una data norma costituzionale 
ad inserirS'� aittomaticamente nel precostititito 
ordinamento ed a far fronte alle esigenze 
da questo soddisfatteJ offre un sicuro elem.ento 
per desumerne il carattere puramente direttivo. 

� Alle medesime conclusioni � g'iunto questo 
Consigz.io in sede consultiva) nelresam'inare la 
portata deWart. 51 nei riguardi delfammissibilit� 
delle donne ai pubblici uffici (Sez. I; parere 
9 marzo 1948, n. 203). E se si sono ritenute a.brogate 
le precedenti norme che in questa materia 
conferivano poteri discrezionali ai Ministri) ci� 
trova la sua logica spiegazione nel fatto che que'i 
poteri incidevanq direttamente nella sfera dei 
requisiti ed assumevano un profilo normativo evidentemente 
incompetibile con la riserva di legge 
posta dall'art. 51 della Costituzi�ne. 

�Passando alla diversa doglianza del ricorrenteJ 
il Collegio ritiene dhe essa sia del pari infondata. 
La norma cosUtuzionale J come ha lasciato 
sopmvvivere il potere, cos� non ha influito sulle 
modalit� del suo esercizio. Ora) nei termini in 
cui sono formulate) le citate disposizioni legislative 
escludono ogni obbligo di moti'�'azione; ed 
il potere dell'Amministrazione pu� legittimamente 
estrinsecarsi mediante la non inclusione 
di un dato aspirante neU' elenco di coloro che 
sono dichiarati ammessi al concorso. 

�Naturalmente, per effetto dell'art. 113 della 
Costititzione (di cui � pacificamente riconosciuta 
la immediata applicabilit�), il provvedimento di 
esclusione dal concorso non � sottratto al normale 
sindacato giurisd�tionale. Questo controllo � indubbiamente 
reso arduo dal cara,ttere ampia,mente 
discrezfonale del potere: come avviene del resto 
par altri analogh'i poteri conferiti all' Amministra.
zione; rna ci� non esclude che il controllo 
possa essere utilmente esercitato qualora chiar'i 
elementi, tratti anche aliunde, rilevino l'illegittimo 
uso del potere. 

� Certo, non pu� la sezione disconoscere che la 
norma costituzionale postuli ima revisione delle 
norme positive, intesa a rafforzareJ o comunque 
a meglio tutelare J in armonia con i principi dellJordinamento 
dmnocratico dello StatoJ le guarentigie 
dei citta,dini aspiranti ai pubblici uffici) 
senza con ci� trascu1�areJ s'intende) quelle che 
sono le insopprimibili) vitali esigenze della Pu.bblica 
Amministrazione. E' per� fuori �di dubbio 
cheJ pur dopo la entrata in vigore della CostituzioneJ 
e se e fino a quando tale revisione non sia 
compiuta) le d-isposizioni preesistenti in ma-teria 
conservano integra la loro efficacia �. 

IMPOSTE E TASSE -Profitti di contingenza -Improv� 
visato affarismo. (Commissione Centrale Imposte, 
Sez. IX, 20marzo 1950, n. ll838, in" Dir. Prat. Trib.,,, 
1950, II, 224). 

La intermediazione in compravendita di immobili 
e la compravendita, a carattere isolato, di 
beni mobili non costituiscono attivit� assoggetta


bili all'imposta sui profitti di contingenza, dentrando 
fra le attivit� norma.Ii, soggette eventua.l 
mente all'imposta sui profitti di gue1�ra. 

Non sI pu� consenti"e nnlla rnnssima sopra formulata, 
che, ove si generaliz'zasse J porterebbe a 
contenere entro assai ristretti limiti [lambito d'i 
applicazione della imvosta swi profi.Ui di contin


~~. . 

Da tale irnposta vengono J infatti) colpiti quei 
� profitti che siano il frutto di ir11;provvisato affarismo 
sm�to in rela,zione agli erenti connessi con 
la guerra>> (art. 1 D. L. C. p. S. 28 aprile 1947, 

n. 330). Se) quindi) la-base della imposizione tributaria 
risiede nelF� iniproimisato affarismo 1>, 
del che non � a dubitare, appare abbastanza manifesta 
la erroneit� della, mass,ima in esame. 
La nozione deltlimprov'Visato affarismo fu lucidamente 
data dalla stessa, Oommissione Centrale 
con la decisione 29 marzo 1949, n. 2037 (in questa 
Rassegna) 1949, 219), ed a quanto in quella 
occasione si scrisse in proposito si rimanda. 

Ma da quella nozione si � ora distaccata la stessa 
Oommissione Centrale J che si � limitata ad ossen.
Jare che la intermediazione nella compra vendita 
d,i immobili rientra fra le normali attivit� 
intermediarieJ so,qgetta se mai alla intjposta sui 
profitti di guerra; e che a tale imposta soggiace 
anche la compravendita) a carattere isolato) di 
beni mobili. 

EJ facile cogliere l'errore di tale decisione. 

La imposta straordinaria sui profitti di guerra 
colpisce i maggiori redditi che per la congiuntura 
S'i sono prodotti in relazfone ad una normale attivit�) 
in relazione cio� a qitella che era l'ordinaria 
attivit� si�olta dal contribuente; onde se costuiJ 
in via abituale, svolgwa opera di intermediazione 
per compravendite immo.biliari ovvero 
commerc�;wa in comprravendita di mobili J il reddito 
a lui da tali operazioni derivato sarebbe soggetto 
alla imposta sui profi.tti di guerra. 

Ma se il contribuente si:�olgeva e sv�olge una 
tutt'affatto diver.<1a attivit�, e solo nel corso della 
guerra e per la situmtione di congiuntura: .d<I: 
questa determinata ha svolto quella attivita 
di intermediario di cui si � detto J si � proprio in 
pieno nel campo di applicazione della legge sui 
profitti di contingenza. Giacch-� proprio ~uesto 
svolgere una attivit� di17ersa da quella abituale J 
sfruUando la particolare situazione creata dall? 
stato di guerra, costit1tisce fimprovvisato affarismo 
che la legge ha 1x1litto colpire e reprimere. 

Ed il carattere isola.fa di i�ari atti svolti in quel 
particolare periodo J lun,qi dal rendere non <I:pplica,
bile la leggeJ sta inveceJ a denotare propri~ ~o; 
me Vinteressato si sia dedfoato non alla attwita 
normale ma, ad una attivit�: eccezionale) occasio-

J � 

nata dalla situazione !particolare J e dalla quale si 

1�iprometteva verosimilmente pi� facili e larghi 

guadagni. ' 

E' da aug1trarsi, quindi) che la decisi~ne in ra:s� 

segna ~ criticata anche dal Rotondi (A.), in 

�Dir. Prat. Trib. �, 195-0, IIJ 224 �-rimanga iso


lataJ e che si torni alla retta interpretazione della 


-200 

legge, facendo luogo alla applicazione della i1npos:
ta,, de qua tutte le 'l'Olte che i redditi prodotti in 
periodo di guerra siano deriv'ati da una attivit� 
dii'ersa da quella abitualmente svolta dal contribuente. 


(N. G.) 
LEGGI E DECRETI-Costituzionalit� -Accertamento 
incidentale -Merito degli atti legislativi. (Consiglio 
di Stato, V Sez., 28 luglio 1950, n. 912 -Pres. : Severi, 
Est. : Scotto -Comune di Modena c. Ministero 
Interno e Eredi Sirotti, in Foro Padova 1950, IV, 201) 

L'autorit� giudiziaria ha sui provvedimenti legislativi 
emanati dopo l'entrata in vigore della 
Costituzione un controllo 'incidenter tantum, che 
giammai pu� estendersi al merito ed alla intrinseca 
opportunit� del provvedimento legislativo. 

Sulla questione di cu,i trattasi, e SU'i liwiti de,i 
poteri spettanti agli organi giurisdizionaU fri 
ordine al controllo d,i legittimit� costituzionale 
delle leggi in periodo transitorio, la Sezione ha 
cos� motivato: 

�a) l'autorit� g�trisdizionale non P'U�, in 
via principale (e cio� con valore erga omnes), 
dichiamre l'incostituzionalit� di un provved'imento 
leg,islativo, perch� ci� �rientra nei poteri 
della futura Corte costituzionale; ma pru� dichiarare 
incidenter tantum (in virt� della dispos'izione 
transitoria VIl) illegittimi gli atti della 
p.a., basati su legg,i contrarie alla OostitilZ'ione 
(decisioni 28 aprile 1950, n. 529 e 22 dicembre 
1948, n. 872) ; 

� b) peraltro, tale controllo dell'autorit�, giurisd�~"
ionale (indipendentemente dalla sua odierna 
natura, -in particolare se sia titttora l'imitato alla 

c. d. costituziona.lit� estrinseca, ovvern si possa, in 
regime di costituzfone rigida, ritenere esteso alla 
c.d. costituzionalit� intrinseca), non pu� mai 
toccare il merito, e cio� l'opportunit� e la bont� 
degli atti legislativi. Onde non si pu� accertare 
la vfola.zfone di un principio costituzionale, perch� 
ci� comporterebbe un controllo di merito 
inammissibile in sede gittrisdizionale (decreto 
22 dicembre 1948, n. 849). 
� Ora appunto, nella specie, non si discute sitlla 
legittimit� formale del d. l. e neppure si rled.
uce la contraddittoriet� della norma conteni~ta 
nell'art. 8 con disposizion'i costituzionali di appUcazione 
immediata, ma S'i assume per cont1�0 
che la norma predetta contrasta con due principii 
costititzionali, come � sta.to esposto. Con c,i� si 
viene .ad imputare al legislatore la violazfone di 
comandi che ad esso .soltanto sono rivolti, censurandosi 
l'attit'it� degli organi legislativi, i quali, 
'in concreto, non avrebbero dato attuazione a norme 
costituzionaU di carattere programmatico. In 
altri termini si rivolge al Oon8iglio di Stato la 
domanda, d'i ttn g'i'udizio squ,isitamente politico, 
domanda che nO'n pu� essere ammessa, percfitl il 
suo accoglimento comporterebbe un1interferenw 
del potere giudiz,iario in quello legislativo <1, meglio, 
,una sovrapposfaione del primo al secondo, 
in 'Yfetto contra'sto con i princ,ipi fondamentali del 
nostro ordinamento costilttzionale �. 

La decisione � stata (Riv. e loco cit.) annotata 
frt senso pa,n:ialmente sfavorevole dal FAVAHA, 'il 
quale, in sostanza, sostfone la seguente tesi: � accertato 
che, nella specie, le eccezioni non s� rife1 
riDano alla legittimit� formale del pt'"ovvedi1nento 
legislaUvo (nel qual caso il giudice adito sarebbe 
stato fornito di giurisdizione) ed accertato, pure, 
che le eccez'ioni si riferivano al contenuto 
deUa legge, non perc,i� ne segu,iva che la parte 
non a'veva diritto al loro esa1ne. Al contrario: o 
il giudice ra'vvisava le eccezioni stesse manifestamente 
infondate, e l'avrebbe dovut� di <'hiarare, 
prosegitendo nell'esame del merito; ovvero le 
trovava non manifestamente infondate, ed .allora 
doveva sospendere l'esame e rinviare alla O orte 
Costituzionale la controvers,ia, per il di pi� d'i 
sua esclusiva competen.za .. come gliene faceva obbligol'art. 
1 della legge costituzionale 9 febbraio 
1948, n. 1 �. 

Non sembra S'i possa consentire alla critica che 
il F. mitove alla decisione in esame. 

Tralasciamo qui di notare come la tesi del F., 
01ie /mise riconmwinta esatta, potrebbe portare a 
conseguenze praf'iche gravissime per la sospensione 
di nitmeros,i processi giurisdfaionali, in relazione 
S'ia al fatto che la eccezione di 'incostituzionalit� 
� orrnai rituale in ogni processo, S'ia al 
/Mto che la Corte Costituzionale non � stata ancora 
costititita (n� � dato sapere quando lo sar�, 
e potr� cominciare a funzionare ... ). E tralascia1no 
p1tre l1altro rilievo del ]!'., secondo il quale 
soltanto il giudi�e di merito <<pu� trovare, o rneno, 
manifestamente infondata l'eccezione� e che 
� non � prima facie infondata una eccezione che 
ha biRogno di giungere all'esame del S. C. per 
essere dichiarata tale �; quasi che l'impugnativa 
della parte, su qitesto pu,nto soccombente, in un 
caso o nell'altro, nel giudizio di merito, possa 
spiegare un qualche effetto sulla intrinseca; fondatezza 
o meno della eccezione, s� che :il fatto che 
dell'esame sia investito il 8. a. equ�valga a riconoscere 
che la manifesta 'infondatezza non sussiste! 
Il punto cruciale della questione sta, giuridicamente, 
in ci�: se e come la norma dell'art. 1 
della citata legge costituzionale 9 febbraio 1948, 

n. 1 si sia sovrapposta alla disposizione transitoria 
VII della Costituzione (posto che neppure 
per il F. sembra dubbio che q'uesta disposizione 
transitoria non accorda agli organi di g'iurisdizfone 
che un controllo di legittimit� costituzionale 
formale ed estrinseco sui provvedimenti legislativi, 
quello stesso controllo, cio�, ammesso e 
riconosciuto dalle leggi anteriori alla Costituzione. 
Su di che cfr. nello stesso senso, fra gli altri, 
BAHILID, � Giur. I tal. � 1949, I, 2, 511; lANNil.fTI 
PrnoMALLo, <<Foro Pad. � 1948, IV, 3; ONDEI, ivi, 
40; EsPosrro, � G'ittr. lt. i> 1948, III, 81; contra, 
invece, BIANCHI D'EsPINOSA, Oomm.. alla Oost., 
pag. 456; lVIoRTA,TI, in � ]l'oro,Amm. '>> 1948, I, 1,
320). . �-. 

Di sovrapposizione, e di sostituzfone, sostanRfialmente 
si tratterebbe infntU, ch� la norma della 
legge Oost. 9 febbraio 1948, n. 1 estende nettamente 
i poteri del giud,ice rispetto a quelli rico?
bosciuti dalla disp. trans. VII, tali poteri non 



-201



essendf? ,pi�, limitati al controllo estrinseco e 
formale, � ma estendendosi a quello d�i carattere 
intrinseco, attraverso quel ,r7iudizio -quas�i di 
delibazione -. sul'la infondate:<:za, manifesta o 
meno .della sollevata questione di illeggittimit� 
costituzfonale. 

E poich� il controllo, sia pur cosi limitato, d-i 
carattere intrinseco presuppone ovviamente il 
controllo formale ed estrinseco .� s�i dovrebbe concludere 
che le due disposizioni in esame non hanno 
u,na autonoma sfera di applicazione, dovendo 
ritenersi il secondo comma della dispos. trans. 
VII, assorbito nell'art. 1, legge cost. citata. 

Davanti a qitesta logica conclusione della sita 
tes�i, peraltro, lo stesso F. (in �Foro Pad. � 1950, 
IV, 66) si arresta,� poich�, evidente�mente, non � 
possib'ile sostenere la abrogazione della disposiz
�ione costituzfonale transitoria in esame, la d�izione 
della quale, ponendo un limite temporale 
preciso alla sua efficacia � fino a qitando non entri 
in funzione la Corte costituzionale � � di una 
indiscutibile evidenza e chiarezza. 

La.. antinomia fra le due dispos'iz:ioni in esame 
andrebbe ricercata, in relazione all'art. 4 della 
legge cost-. 9 febbraio 1948, n. 1 ; ma intanto si 
dovrebbe osservare che f?�a, le due norme debba 
prevalere quella inserita nella GosUtu.zione. N� 

vi � traccia,, nei lavori prepard!,t�ri, che Si �8i'rf, 
voluto, a cos� breve distanza di termp'o, niodificat't 
radicalmente la dispos: trans. VII; il che dovrebbe 
rendere alquanto _oauU nella ~n!erpretazione. 


Ma la tesi del F. (e quella sostanzialmente analoga 
del CERETI, in � Fo1�0 Pad. � 1948, IV, 77) 
presenta il s1to punto debole, proprio in relazione 
al valore da dare all'art. 4 della legge cost. citata, 
circa la immediata entrata in vigore della legge 
stessa; sulla quale norma si basa appunto il 
sito ragionamento. 

Al riguardo non c'� che da richiamare quanto 
in proposito ebbe incisivamente a scrivere il MoR.~
AT.I (Riv. loco cit., 326, nota 1), che si debbiz 
cio� necessariamente dis-tinguere fra entrata in 
vigore-e concreta efficacia di una legge, qua'fl,/J,o 
quest;y,ltima presuppone che siano, compiute "altre 
iittiv'it� che la� rendano praticamente attuabile 
e operante. Nella specie questo appunto si 
verifica; e non pare possib{le, n� in via pratican� 
sotto l'aspetto giuridico, rimettere la decisionei 
di una questione d�dotta in giudizio ad un organo 
che non esiste; il che concretamente equi-

1)arebbe a denegm�e g�iustizia a tempo indeterminato. 
(N. G.) 

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cm T?WTITI WW' CTCT 

ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI 
DELLE CORTI DI M.E.R.I T O 


LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI -Urgente ed 

inderogabile necessit� -Organizzazione dei servizi 

ed uffici della P. A. -Attivit� discrezionale -Insin� 

dacabilit�. (Tribunale di Lecce, 26 settembre 1950 

Finanze contro Ca.mera del lavoro di Taranto). ' 

L'organizzazfone ed il funzionamento dei pubblici 
uffici rientrano nell'attivit� tecnico discrezionale 
della P. A., onde l'accertamento di essi, 
come causa di urgente ed improrogabile necessit� 
valida �per opporsi alla proroga dei contratti di 
locazione, non pu� !prescindere dai principi secondo 
cui s,petta solo alla P. A. di stabilire la 
idoneit� e la possibilit� di contenere in un immobile 
gli uffici occorrenti a soddisfare determinaite 
esigenze della P. A., che deve garaintire in ogni 
tempo la normale attivit� degli uffici, e fissare i 
presupposti per il buon funzionamento dei servizi. 

La sentenza iri esame ha fatto esatta applicazione 
dci principi che regolano i limiti fra i poteri 
della P. A. c quelli degli organi di giurisdizione. 

In effetti) nella particolare materia delle locazioni, 
al giudice � stato conferito itn potere del 
tutto particow!f'e) che) a ben vedere) non ta,nto si 
riferisce alla interpretazione ed affm�mazione di 
11,n principio giuridico) quanto � relativo ad un 
esame di merito ~ che potrebbe dirsi com1pa,rativo 
--.. fra le necessit� addotte dal locatore p,er 
ottenere il godimento del bene) e quelle del locatario 
che il legislatore ha tenuto presenti nel disporre 
la proroga delle locazioni. E) in defirnitiva) 
il giudizio del magistrato sfocia in un giudizio di 
merito di opportunit� e di pre'l.'alenz(J;: con il 
che) sia detto ben chiarq) non si menoma a,ffatto 
n� si dimim1.isce z.a. portata della funzione giurisdizionale. 


Ma da ci� discende) altres�) che anche per queste 
ragioni) oltre che per i princ�ipi generaU) nei 
confronti della P. A. vi � difetto di giurisdizione. 

L,a,pprezizamento drca la sussistenza e il grado 
delle asserite esigenze verrebbe ad incidere sul 
merito dell,attivit� amministra,tiva (nella specie, 
di quella attfoit�; che tende a dotare gli uffici ed 

servizi di mezzi idonei per nn proficuo fnnzfo. 
namento); ed � pacifico che un sindacato di merito 
non pu� mai essm�e esercito dal giudice ordinario 
qicando nella. controversia v�enga in esa.me 
la organizzaz'ione arnministrativa nelle sue forme 
basilari. Siamo qui nel campo pi� delicato della 

P. A.) e quindi esclusivamente ri8ervato ai stwi 
poteri : in qnello che tende alla organizzazione dei 
pubblici servizi ed uffici) Qon una discrezionalit� 
pura) rispetto alla quale nessuna estr(J;nea ingerenza 
pu� e8ser �consentita se non a prezzo del 
sovvertimento dei principi l!Jiuridioi del nos�tro 
ordinamento pubblicistico. � 

(N. G.) 
RISCOSSIONE -Privilegio speciale per r. m. -Prevalenza 
rispetto a'la ipoteca sugli autoveicoli -Pro� 
cedimento esecutivo -Intervento tardivo dei creditori 
privilegiati -Condizioni. (Tribunale di Cremona 5 agosto 
1949 -Esattoria Cremona contro Affanni e Sorti). 

Il iprivilegio speciale, relativo a crediti per la 
imposta di R. M., dovuta, per l'anno in corso e 
per il precedente in dipendenza dell'esercizio di 
commercio, industria., arte e �professione, di cui 
all'airt. 2759 c. c., � prevalente all'ipoteca, sugli 
autoveicoli prevista daill'art. 2810 c. c. Esso pu� 
essere fatto valere anche quando l'autoveicolo sia 
stato esproipriato e si tratti di distribuirne il ricavo 
(artt. 2779 c. c. e 5.28 c. p. c.). 

Nel processo esecutivo 1� ammesso l'intervento 
tardivo dei creditori privilegiati purch� il loro 
credito sia liquido ed esigibile ail momento dell'intervento 
(artt. 525 e 528 c. p. c.). 

La sentenza del Tribunale di Cremona -ohe 
lcggesi in � Rfo. Trib. �, 1950, 440 -ha cos� 
csatta,rnente motivato : 

� Sostiene il convenuto Affanni che i crediti 
vantati dall'esattoria s~ano assistiti non gi� dal 
pri1:'ilegio specia.le di cu{ affart. 2759 c. c.) bens'� 
unicamente dal privilegio generale di cui alfarticolo 
2752� c. c.) e q1iindi S'iano di grado deteriore 
al prop�i"'�O privilegi� automobilistico ai sensi del 
c01nbinato disposto dagli artt. 2779 e 2777 c. c. 

� Il privilegio a1,1,.tornobilistico infatti viene dopo 
i crediti per l'imposta di R. M. indicati dalFart. 
2759 (n. 5 art. 2778), rnentre precede il privUegio 
generale dello Sta,to di cui aWart. 2752 

(n. 15 art. 2'777). 
�Secondo l'Affanni) avendo il priv�ilegio di oui 
all'art. 27n9 per oggetto i mobili che servono al7' 
esercizio dcl commercio) industria) a,rte e vprrofessione) 
e le merci che si trovano nel��locale adib'ito 
all, esercizio stesso) detto privilegio sarebbe-� 
1,enuto rneno per essersi Fesattoria tardivamente 
insinua.ta nella procediira esecutiva) quando cio� 
Z'autome~zo p'i� non esisteva, ma esisteva ormai 
solo la. somma. ricav�ata dalla vendita altasta. 


-203


� Se si accogliesse tale tesi) il privilegio di cui 
aWart. 2759 c. c. potrebbe sussistere solo quando 
l)esattore abbia eseguito egli stesso il pignoramento 
o sia intervenuto alfudienza di autorizzazione 
a.lla vendita) e non anche quando intervenga 
tardivamente a norma dell'art. 528 c. p. c. 

� 11fa ci� � in contrasto con l'ultimo comma di 
questo artiooloJ che dispone che i creditori che 
hanno privilegio sulle cose pignorate) an.che se 
intervengono dopo l)udienza di autorizzazione alla 
vendita, .ma prima del proi>Vedimento di distribuzione 
della som,ma ricavata) concorrono alla distribuzione 
della stessa in ragione del loro privilegio. 


111l 

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�~Va infine respinta l'.eccezione deWAffanni che 
l'esatt.oria non potesse intervenire nella esecuzione 
Sartl in base al ruolo del 1948, non essendo-�i 
crediti da essa t'l(}/fifati liqitidi ed esigi.bili al tempo 
della incoata esecuzione (novembre 1'947), essendo 
invero sufficiente che il credito degli intert'enienti 
sia liquido ed esigibile al momento dello 
intm�vento >>. 

La sentenza) che ha fatto esatta applicazione 
dei principi cos� in tema di prevalenza di diritti 
di prela.zione che in materia di legittimAt� e tempestivit�. 
di intervento nei giudizi esecutivi) � 
stata commentata favorevolmente dal Verderio 
(Riv. cU.J 441). 



iJiJl ;bJZ i J@Jbl && .#li 2 Ji]J i E 
E 

'e 

-

RASSEGN�A DI LEGISLAZIONE 


I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE 

DI PUBBLIOAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFIOIALE; 

I. 
1. 
Legge 21ottobre1950, n. 841 (G. U. n. 249): Norme per 
la espropriazione, bonifl,ca, trasforrmazione ed assegnazione 
dei terreni ai contadini. -E' questa la 
legge che va sotto il nome di cc legge stralcio per la iiforma 
fondiaria�. Dal punto di vista della tecni�ca le.
gislativa non pu� dirsi che essa sia un modello di 
perfezione, ad esempio, mentre .con l'art. 1 si dispone, 
in via gel:lerale, un rinvio recettizio alle norme della 
legge 12 mag.gio 1950, n. 230 (sulla colonizzazione della 
Sila) nei 25 articoli su.cc.essivi e nello stesso secondo 
comma dell'art. 1 si dettano norme diver.se da .quelle 
contenute nella citata legge n. 230, le quali norme 
dovendo derogare alla legge medesima, finiscono per 
svuotare di ogni significato il disposto rinvio recettizio. 


Non sembra tuttavia che possa discutersi la perfetta 
costituzionalit� della legge in esame, contro la quale, 
certamente, si muoveranno da �parte dei possibili espropriandi, 
quelle stesse crittclle che sono state mosse alla 
legge sulla Sila. Gi� i:n relazione a questa legge noi ri.
leviamo (in questa Rassegna 1950, pag. 141) la singolarit� 
del dts�posto dell'art. 5, col quale si conferisce una 
delega legislativa al Governo per emanare atti sostanzia.
lmente amministrativi (provvedimenti di espropriazione, 
provvedimenti di occupazione d'urgenza, ecc.). 
Ma, non possiamo condividere in alcun modo le pur 
acute osservazioni formulate in pmposito dal.lo Scarpello) 
in cc Foro it. �, 1950, JV, 164) tn ordine ad una pretesa 
incostituzionalit� del citato art. 5. Di incostituzionalita 
potrebbe parlarsi solo se la Iegge, ordinaria o delegata, 
disponesse l'espropriazione senza indennizzo, ma quando 
l'indenizzo � riconosciuto, il fatto che della propriet� 
si dis.ponga con atto amministrativo o con atto 
legislativo ;pu� avere un rilievo politico ma non giuridico. 
Nella legge in esame la delegazione legislativa 
al Governo per la emanazione di atti sostanzialmente 
amministrativi, necessari all'applicazione della 
legge stessa, � ancora pi� estesa di quella contenuta 

nella regge sulla .Sila, ma essa riflette pur sempre 
materie nelle quali si pu� disporre con legge ordinaria 
e quindi non es.eluse dalla applicazione dell'art. 76 
della Costituzione, i .cui limiti, d'altronde .appaiono 
rispettati. N� ci sembra che si ;possa comunque contestare 
la costituzionalit� di quelle disposizioni (arti
�Coli 7 e 8) che stabiliscono il modo di determinare la 
indennit� e quello di corrisponct:erla. Invero, l'art. 42 
della Costituzione sul quale la potest� di espropriazione 
� fondata, non prescrive che l'indennizzo debba 
essere calcolato nel modo stabilito in via generale 
dalla legge fonda.mentale del 1865, e tanto meno prescrive 
�Che esso sia corrisposto in denaro liquid!o, mentre 
il riconoscimento, contenuto nello stesso articolo, 
della propriet� nei limiti della sua funzione sociale, � 
una riprova che il concetto romanistieo dell'assoluto 
diritto del proprietario pu� considerarsi non pi� accettato 
nell'ordinamento giuridico itali.ano. 

Rinviamo per il resto alle Relazioni riportate ne: 
cc Le leggi '" 1950, p_ag. 1669 e segg. 

II. 
Senato della Repubblica, Disegno di legge n. 621 c. (iniziativa 
governativa). Istituzione del Consiglio Superiore 
aelle Forze Armate. -Rilevi.amo la novit� legislativa 
rappresentata ralla norma dell'art. 3, cap., 
nel quale si dispone che ;p�er i provvedimenti legislativi, 
per i quaJi sia obbligatorio il parnre del Consilio 
Superiore delle Forze Armate la menzione del parere 
deve essere fatta nella relazione. Non riusciamo a 
renderci conto delle conseguenze di una eventuale 
omission di questa menzione, in quanto finora le reJazioni 
alle leggi non sono state mai considerate un 
elemento comunque rilevante .sulla loro costituzionalit� 
sostanziale o formale. Se quind'i, come sembra, 
si tratta di una norma platonica, sarebbe meglio sop


primerla, come tutte quelle disposizioni che, pur 
1contenute in provvedimenti legislativi hanno solo il 
carattere di autorevole consiglio. 


N DICE SISTEMATICO 
ELLE e o N S:. U� L T A z��1 o-N I 


FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA 

:�: 

AciJlfE PUBBLICHE. -Se l'abbandono dell'utenza, 

;prev~t&,iJ;lell'art. 55 de~ Testo Unico sulle acque _debba 
inten:Mrs�1'ome uno s\ato d~ fatto o come mamfesta:
z.ione di 1�rit� dell'ut�nte (n. ;l.8). 

( 

APP A~ -I) Se sia vali-do il patto di rinuncia 
alla rev~e dei prezzi inserito in un contratto di appa.
Ito n.f -II) Se le revisioni di prezzi a carattere 
ctefiniti~seguite in corso di opera, accettate dalla 
Impre.s~mmesse a pagamento de.bbano consid:emrsi 
irrevor~ (n. 138). -III) Se un appaltatore possa 
riconoi.' con forza vincolante il proprio inadempiment0$
n contratto di appalto quando abbia ceduto 
il re1af�edito, e la cessione sia stata accettata dalla 
Ammifazione, o se invece tale riconoscimento di 

� inade}~za debba essere ac�cettato anche dal cessionarJo/
139).

i {: 

) ;� 

',Y:,J)vvIGIONAMENTI E CONSUMI. -Quale sia la 
\it dlell'ordinanza n. 752 del 3 ottobre 1943 della 
'\Perta di Roma, in relazione alla propriet� deHe 
�~ prime di assegnazione, non lavorate, e rimaste 

\re Ditte assegnatarie (n. 25). 

I. 
:URAZIONI. -l)Se i beneficiari di assicurarna 
vita fondino le loro pretese al capitale assilsu 
un diritto ,proprio o su un diritto ereditario 
-Il) Se debbano riattivarsi le polizze di assi� 
~e del personale aeronautico estinte in segnito 
(�edamento diel personale stesso ad opera della 
. uando tale congedamento, sia stato ann u1Iato 

-III) Se l'obbligo solidale per il pagamento 
iosta di registro .sui contratti di assicurazione 
ull'assicuratore �e sull'assicurato anche per le 
1zioni marittime (n. 28). 

'c1AZIONI. -Se i partiti politici abbiano natura 

ciazione non riconosciuta (n. 1). 

\ ECONOMICHE E POPOLARI. -Se, proceduto�;i 
~almente dai singoli soci di cooperative edilizie 
ratto dli mutuo individuale e alla stipula del ri
�aossa differirsi la formalit� di cancellazione del


\a iscritto a favore delia Gassa DD.PP. fino al 
\ in cui a tale cancellazione possa procedersi1te (n. 26). 

CONFISCA. -I) Se si possa estinguere la confisca in 
base a grazia sovrana (n. 4). -Il) Se disposta l'arhchiviiji,
zione di un procedimento di avocazione per profitti 
di. regime venga meno ipso jure il sequestro sugli immobili 
pur'e in pendenza di un procedlimento di .confisrca 
(nf 5). -III) Se, pendendo un procedimento penale per 
co.aborazionismo avanti il Tribunale militare, debba 
riqhiedersi .al Procuratore militare il sequestro o la 
iserizione ipotecaria a carico dell'imputato in vista di 
una probabile confisca dei suoi beni (n. 5). 

CONTiRABBANDO. -Se, assolto taluno dal reeto di 
contrabbando per illecita detenzione di sigarette di 
provenienza alleata, possa subordinarsi la restituzione 
delle sigarette stesse al pagamento, da parte del proscjolto, 
dei relativi contributi (n. 16). 

j:ONTRATTI DI GUERRA. -Quali siano i rapporti 
tr._ la legge sulla liquidazione dei contratti di guerra 
e 1a determinazione del Commissariato della citt� aper� 
ta di Roma 3 ottobre 1943, n. 752, sulla sorte dielle materie 
,p�rime giacenti presso J.e Disse assegnatarie (n. 13). 

DANNI DI GUERRA. -I) Se all'E.N.P.A.S. possa applicarsi 
il D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, che dispone la 
totale ricostruzione a carico dello .Stato degli edifici 
adibiti a servizi assistenziali, di propriet� di istituzioni 
di assistenza e beneficienza (n. 25). -II) Se perch� 
lo .scop�pio di esplosivi per qualsiasi causa possa 
essere considerato tatto di guerra, occorra che gli eplosivi 
stessi si trovino nel luogo d:ello scoppio per ragioni 
connesso con il precorso stato di guerra (n. 26). 

DEMANIO. -.Se .sia valida per lo Stato italiano una 
vendita di cose mobili appartenenti al patrimonio indisponibile 
effettuata doUe autorit� te.desche ad un cittadino 
italiano in un territorio passato poi sotto la sovranit� 
di u naltro Stato (n. 71). 

DEPOSITO. -Chi sia legittimato a chiedere la resti� 
tuzione di d!epositi presos la Cassa DD.PP. intestati a 
partiti politici (n. 11). 

ENFITEUSI. �-Quale sia il tasso di capitalizzazione 
per l'affrancazione delle prestazioni enfiteutiche, costituite 
prima dell'entrata in vigore del Codirce civile (numero 
16). 



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. ESPROPRIAZIONI. -I) Se il decreto 29 agosto 1919, 
n, 1841, ~ia applicabile anche alle occupazioni di immobili' 
per�esigenze militari disposte in epoca successiva 
~Ha s.a entrata in vigwe (n. 58). -II) Se la restitu.
zione; i;iJ proprietario dei terreni occupati temporaneamente 
p.br esigenz�e-militari possa trattarsi come una 
retroc&Ssione di immobili espropriati (n. 58). 

: . '\'� .' . 

'FERROVIE. -I) Se il ritardo ne1 ritirare merce sped'i.
ta� dur-ante uno sciopero, possa .essere -considerato 
gius.tii�cato da causa di forza maggiore agli effetti dell'art. 
46 delle C.T. (n. 113). -II) Quale sia la tariffa 
�da applicarsi in una spedizione internazionale ai sensi 
dell'art. 10 della C.I.M., quando lo speditore abbia chiesto 
1a tariffa pi� economica (n. 114). -III) Se nel contratto 
di trasporto di cose sia ipotizzabile un concorso 
di responsabilit� contrattuale ed extracontrattuale del1'
Arriinin.israzione Ferroviaria. (n. 115). -IV) Quali siano 
i criteri da ,applkarsi per .stabilire la risarcibilit� 
dei danni cagionati da �corrosioni elettrolitiche provocate 
dall� correnti vaganti delle linee ferroy,iarie elettrifica-
te (n. ll6). 

IMPIEGO PUBBLICO. -Quafo sia_ l'influenza-della 
morte dell'impiegato cautelarmente sospeso dall'impiego 
in attesa di pr-ocedimento pentle (n. 254). 

IMPOSTE E TASSE. -l) Se per la esenzione della 
iffiposta sul bestiamep revista dall'art. 123 del T. U. 
sulla' Finanza Locale occorre che gli animali si,ano in 
serviz_io attuale presso le Forze armate, nel senso elle 
siano� utilizzati in Reparti Armati (n. 144). -II) Se, 
reimportati dei filati, �per ,contestazioni sorte con le ditte 
importatrici, si debba pagare su di essi l'imposta di 
confine, quando i fabbricanti abbiano gi� pagato in 
abbonamento l'imposta di fabbricazione previ.sta dal 
D L. 3 gennaio 1947, n. 1 (n. 145). 

IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se i contratti di assicurazione 
stipulati all'estero aventi per oggetto rischi 
generici di carattere marittimo siano soggetti a registrazione 
a termine fisso (n. 65). -II) Se possa imporsi 
la registrazione in multa di contratti, da registrsi in 
termine fisso venuti in possesso �Uell'Amministrazione 
in una operazione di polizia tributaria (n. 65). 

IPOTECHE. -Su chi gravi l'onere delle spese delle 
pubblicazioni previste dall'art. 43 della legge 25 giugno 
1943, n. 540 (n. 4). 

NAI. -Se possa ritenersi interrotta nei confronti della 
UNIOHAS la prescrizione, mediante una lettera diretta 
alla Compagnia Assi1curatrice dall'avente dirttto 
all'indennizzo (n. 41). 

POSTE. -Quale sia la natura giuridica d:el rapporto 
che lega l'Amministrazione Postale agli agenti rurali 

(n. 20). 
PREZZI. I) Se sia valida la clausola di rinunzia 
alla revisione dei prezzi nei contratti di appalto di ope


re pubbliche (n. 7). -Quale sia la natura giuridica 
delle revisioni di prezzi eseguite in corso di opera (numero 
8). 

PROFITTI DI REGIME. ~ I) Se -arclliviata una pra� 
tica di avocazione di profitti di regime possa mantenersi 
il sequestro dei beni dell'avocando in relazione a� un 
procedimento penale pendente contro di questo di collaborazionismo 
n. 60). -II) Se sia ammissibile lF< grazia 
nei ,confronti della confisca ui beni prevista d1alle 
leggi contro il fascismo (n. 61). 

PROCED1MENTO PENALE. -Quale sia il criterin-._m 

generale da seguire nell'assunzione da parte dell'Avfilli 

vocatura dello Stato della difesa penale di autisti militari 
imputati di reati colposi commessi nell'esercizio 

deUa loro attivit� (n. 2). 

REGIONI. -Se sia costituzionale la Legge Regionale 
che disciplini i Consorzi Agrari nell'ambito della Regione 
Siciliana (n. 16). 

REQUISIZIONI. -I) Quali .siano le condizioni ed i limiti 
per l'esercizio del potere di requisizione pr.evisto 

dai DD.LL. 4 gennaio 1946, n. 5 e 19 settembre 1947, numero 
1006 (n. 86). -II) Quale sia l'organo competBnte 
a 'conoscere delle controversie in materia di requisizloni 
effettuate per conto delle Autorit� Alleate (n. 87). III) 
Se possano applicarsi le norme sulle reqnisizloni 
al caso della restituzione �di immobili occupati per esigenze 
militari e sui quali siano state eseguite dt11le 
opere permanenti (n. 88). -IV) Se per il pagamento 
�Ui danni derivanti da requisizioni sia sufficiente la sola 
prova della propriet� dell'immobile, o sia invece ne


cessaria a;nche la prova della libert� dell'immobile 
stesso (n. 89). 

RESPONSABILITA' CIVILE. -Entro quali limiti la 
Amministrazione abbia interesse a concedere la difesa 
dell'Avvocatura ai propri dipendenti autisti che abbiano 
cagionato danni nell'esercizio della loro attivit� (numero 
109). 

SOCIETA'. -I) Se sia applicabile alla Societ� a responsabilit� 
limitata la norma dell'art. 2460 c. c. (n. 23). 
-II) Se nel caso che lo Stato abbia facolt� cli nominare 
un sindaco in una Societ� a r. 1. per il fatto di. essere 
socio di essa, debba a questo sindaco applicarsi 
l'art. 2460 c. IC, (IL 23). 

SUCCESSIONI. -Quali criteri debbano seguirsi da 
parte del Ministero degli esteri in ordine alla tutela 
dei beni ereditari dri. connazionali deceduti all'estero, 
senza eredi conosciuti (n. 24). 

TRATTATO DI PACE. -I) Quando debba sentirsi il 
parere deUa Commissione l~revista dall'art. G della legge 
1� dicembre 1949, n. 908 (n. 25). -II) Se per frufre 
delle esenzioni fiscali previste dall'art. '�8 Trattato di 
Pace sia indtispensabile che una g~l!e parti contraenti 
nelle convenzioni stipulate in base all'articolo �9-tesso 
sia lo Stato (n. 25). 

(il1Hl20) Roma, 1951 -l,,tituto Poligrafico Stato . G. C.