_,. _,. ANNO III -N. 10 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJAZIO_NE DI SERVIZIO NOTE DI DOTTRINA F. PASQUERA, G. SCARPELLO, C. LA FARINA: Le nuove norme del processo civile. Di tutte le pubblicazioni (e sono gi� numerose) finora comparse a commento o trattazio~e delle nuove norme modificative del Codice di rito civile L. 14 luglio 1950, n. 581 e D. P. 17 ottobre 1950, n. 857), questa � certamente una delle pi� pregevoli e, sopratutto una delle. pi� utili in questa fase di prima applicazione delle norme stesse. Infatti, i suoi autori sono, non solo per la loro qualit� di Magistrati, appartenenti alla Suprema Corte, ma anche per la loro qualit� di attivi collaboratori nella formulazione della legge di riforma, tra i pi� qualificati a chiarire, in quella forma che appare finora la pi� adeguata del commento articolo per articolo, la portata effettiva della riforma e metterne in luce gli aspetti pi� notevoli, che potrebbero restare forse ignorati a chi non ha vissuto il lungo travaglio della preparazione legislativa della riforma stessa. Gli autori si sono serviti per il loro commento, delle varie relazioni alla Camera, al Senato e al Presidente della Repubblica, e la scelta dei brani di queste relazioni per i singoli articoli si rivela .particolarmente felice. Ma quelle che sono pi� pregevoli sono le note (scritte in caratteri pi� minuti), nelle quali sono contenute le osservazioni originali degli Autori, tanto pi� preziose quanto pi� sono sobrie e scevre di ogni inutile impaccio dottrinale. Ci� premesso ci sembra particolarmente opportuna l'occasione della recensione di questo libro, per indicare, qui di seguito, quei criteri di orientamento in relazione alle nuove norme che sono specialmente importanti per li nostro lavoro giudiziario, s� che essi possano servire come direttive di massima per questa prima fase di applicazione della riforma. La modificazione radicale che le nuove norme introducono nel nostro sistema di rito civile � il ripristino della citazione ad udienza fissa, che non � certamente il ritorno puro e semplice al sistema vigente prima del Codice del 1942, ma � un contemperamento tra i due sistemi, per lo meno sotto questo aspetto. Secondo le norme di modifica, il convenuto (ci interessiamo particolarmente di questo, perch� � la posizione che pi� spesso assume l'Amministrazione) pu� costituirsi, oltre che cinque giorni almeno prima dell'udienza di comparizione (e in questo caso il rapporto processuale viene regolarmente costituito e pu� procedersi anche in contumacia dell'attore) anche all'udienza di compaI'izione medesima, sempre che, per altro, l'attore si sia costituito in termine, perch� se ci� non � avvenuto, il rapporto processuale non si costituisce, salva la possibilit� della riassunzione avanti lo stesso giudice entro il termine di un anno (art. 307 modificato dell'art. 31). Per quanto riguarda la prima udienza di comparizione, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto avveniva secondo le norme del Codice del 1942, per il quale la prima udienza di compal'izione poteva essere fissata a notevole distanza dalla citazione e dalla costituzione dell'attore, secondo le nuove norme la prima udienza di comparizione � indicata nello stesso atto di citazione, e deve ritenersi che essa sar� stabilita dall'attore normalmente in base alla stretta osservanza dei soli termini minimi previsti dall'art. 163-bis. Si pone cos�, con maggiore urgenza, la questione della possibilit� di avere in tempo dalle Amministrazioni gli atti e documenti della difesa in giudizio. Ma, se tale esigenza deve essere fatta presente agli organi dell'Amministrazione attiva, in modo che la apprezzino in tutta la sua importanza, non pu� non rilevarsi che quei ritardi nella trasmissione degli atti e dei documenti che saranno determinati da ovvie circostanze attinenti al modo secondo il quale si srnlge l'attiviti�. amministrativa, non potranno mai avere sulla dife:,;a giudiziale degli interessi dello Stato effetti dannosi. Infatti, come col Codice del 1942, anche in presenza del disposto pi� rigoroso dell'art. 184, non si era mai dubitato del carattere di (<gravi motivi� delle ragioni di ritardo nella produzione di documenti e nella pro.posizione di nuove eccezioni e di nuovi mezzi di prova che derivavano -188 -� da esigenze del funzionamento della organiz�zazione amministrativa, tanto meno potr� parlarsi di preclusione con le nuove norme, data la modifica 1�adicale che l'art. 17 ha apportato all'art. 184. Invero, secondo la nuova formula di quell'articolo, la modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, la produzione di nuovi documenti, la richiesta di nuovi mezzi di prova e la proposizione di nuove eccezioni � ammessa durante tutto il corso del giudizio, fino alla rimessione della causa al Collegio. A proposito di questo articolo i�iteniamo opportuno formulare due osservazioni, che sono sinteticamente ma chiaramente esposte a pag. 38 del libro, si tratta, cio�, dei limiti entro i quali � ammessa la � modificazione ll della domanda nel corso del giudizio, e della indicazione <li quelle eccezioni la cui proposizione deve intendersi preclusa dopo la prima udienza. Riteniamo di concordare completamente con le osservazioni dei tre autori e richiamiamo su di esse la particolare attenzione. Richiamiamo, altresi, l'attenzione sulla necessit�, di provvedere sempre alla costituzione in giudizio, anche se questa dev'essere puramente formale per mancanza di tempestiva trasmissione di documenti ed atti, per non incorrere nella contumacia la quale, malgrado la modifica dell'art. 294, .ha ancora conseguenz,e particolarmente spiacevoli. Un'altra modificazione di fondo � stata portata dalla nuova legge al sistema probatorio. Per quanto riguarda l'ammissione alle prove, infatti, il Giudice istrutt-ore pu� seguire vari metodi: 1) pronunziare ordinanza ammissiva della prova su accordo delle parti (ove si tratti di materie delle quali le parti possano disporre). In tal caso, le ordinanze relative non sono modificabili n� revocabili dallo stesso giudice, salvo. che non vi sia l'accordo delle parti anche sulla revoca o sulla modifica ; 2) ammettere la prova con ordinanza, senza l'accordo delle parti. In tal caso questa ordinanza � perfettamente revocabile o modificabile dal Giudice od anche dal Collegio (art. 17 p. p.). Le ordinanze stesse possono altresi essere impugnate direttamente ed immediatamente con reclamo al Collegio, il quale decide sul reclamo stesso con ordinanza (art. 178). In caso di reclamo l'esecu zione dell'ordinanza � sospesa salvo che il giudice istruttore non l'abbia dichiarata provvisoriamente esecutiva; 3) rimettere direttamente le parti al Collegio per far decidere da questo sulla ammissibilit�t o rilevanz,a dei mezzi di prova proposti (articolo 187). Pu� dirsi, basandosi sull'esperienza fatta col codice precedente, che sar� quest'ultimo il metodo normalmente seguito dai giudici istruttori in caso di opposizione di una delle parti alla richiesta di mezzi di prova avanzata dall'altro. Generalmente, cio�, si preferir� provocare la decisione del Collegio, piuttoche che procedere ad nna istruzione, la quale, per decisione sncrPs sirn potr�., poi, essere riconosciuta perfettamente inutile. Comunque, poich� in genere nelle cause che riguardano l'Amministrazione la questione della ammissibilit� o della rilevanza delle prove proposte, specie quando si tratta di prQYe. non. scritte, sorge molto spesso, occorrer� essere particolarmente attenti alle eventuali decisioni ammissive pronunziate dal giudice istruttore, perch�, se � vero che il reclamo al Collegio non � indispensabile per ottenere la revoca dell'ordinanza ammissiva di prova, quando la causa sia rimessa al Collegio per la decisione definitiva di merito, � vero pure che il mancato reclamo non potr� man-@ care di influire sfavorevolmente sulla decisione di revoca che si chiedesse al Collegio stesso in sede di merito. Pertanto, in linea generale, ove siano ammesse delle prove dal giudice istruttore su nostra opposizione dovr� proporsi il reclamo immediato al Collegio previsto dall'art. 178. In questi casi, ove si tratti di cause affidate a difesa diretta di questa Avvocatura generale, il collega dell'Avvocatura distrettuale che interviene all'udienza, nel proporre il reclamo avr� cura di far fissare dal giudice istruttore un termjne congruo per la memoria. La terza modificazione introdotta dalla legge n. 581 nel nostro 'sistema processuale civile � �quella che concerne la impugnabilit� immediata di tutte le sentenze, a differenza del codice del 1942 che escludeva la impugnabilit� delle sentenze parziali. La cosi detta riserva di impugnazione che finora era l'unico mezzo per opporsi alle sentenze parziali, (o meglio per conservare il diritto di impugnare le sentenze parziali insieme con la definitiva) � rimasta solo in via facoltativa (articoli 340 e 361), ma soltanto contro le sentenze che decidono sull'an debeatur riservando la pronunzia sul quantum, e contro le sentenze che, decidendo su alcuni capi della domandao su questioni preliminari, dispongano per l'ulteriore istruzione della causa. Pn� ben dirsi che di questa facolt� di riserva di impugnazione non si far� quasi mai uso da parte dei soccombenti, i quali preferiranno impugnare direttamente anche le sentenze sopra indicate. Come direttiva generale, si ritiene che sia questo il sistema che convenga seguire anche nelle cause che interessano l'Amministrazione, e pertanto, salvo particolari situazioni di specie, dovr� provvedersi ad impugnare immediatamente tutte le sentenze sfavorevoli. L'innovazione pi� notevole introdotta nel giudizio di appello � l'abrogazione del divieto di proporre nuove eccezioni e di produrre nuovi documenti e chiedere nuovi mezzi di prova. Cade eon questa innovazione, correlativa d'altronde alla abrogazione della norma iche ~~~biliva preclusioni processuali per le attivit� non spiegaite _ nella prima udienza del giudizio di primo grado, � un altro dei pilastri del sistema processuale stabilito dal codice del 1942. In proposito pu� dirsi ~-2 ...__ 189 che si ritorna completamente al sistema del codice del 1865, restituendosi all'appello il carat. tere pieno di giudizio di secondo grado e non di sola revisione del giudizio di primo grado. Altra modificazione, anzi pu� dirsi precisazio ne delle norme gi� esistenti in materia di impro cedibilit� dell'appello, si ha con la nuova formula dell'art. 348, il quale rimuove ora �i dubbi che erano sorti nella giurisprudenza sulla possibilit� per l'appellante di costituirsi oltre il termine stabilito nell'art. 165�-359 c. p. c. Il dubbio � risolto nel senso di consentire la costituzione del l'appellante fino alla prima udienza istruttoria; con questo in pi�, che la mancata costituzione nemmeno porta immediatamente alla dichiarazio ne di improcedibilit� dell'ap.pello, la quale p1;1� av venire solo se, fissata d'ufficio una nuova udienza, l'appellante non si costituisca nemmeno in questa. Sui poteri del giudice di appello secondo le nuove norme, pubblicheremo nel prossimo nume ro un ampio articolo. Il ricorso per cassazione presenta una sostan ziale modifica con il ripristino del .motivo della omessa o insufficiente o contraddittoria motiva zione, prima non compreso nei motivi di cicorso enumerati tassativamente per l'art. 360. E' ap pena il caso di �rilevare come si attribuisca cos� di nuovo alla Corte Suprema un potere di sin: dacato amplissimo sulle sentenze dei giudici di merito. Una questione che sorger� inevitabilmente in relazione a questa modificazione dell'art. 170, sar� quella se il vizio di omessa o insufficiente motivazione possa considerarsi vizio di violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della Costituzione (impugnabilit� per cassazione delle sentenze dei giudici speciali). In proposito sono consentiti i pi� fondati dubbi, pur concordando sul punto che la violazione di legge considerata nell'art. 111 suddetto non pu� ridursi alla � vio lazione o falsa applicazione di norme di diritto >> prevista nel n. 3 dell'art. 360. Altra importantissima innovazione introdotta nel giudizio di cassazione � quella che concerne la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata. Finora questa sospensione poteva es sere accordata solo dalla Corte stessa; ora invece l'art. 373 viene modificato nel senso di attribuire la competenza sulla sospensione al giudice a quo. L'ultima importante innovazione che riteniamo opportuno sottolineare � quella che concerne la competenz,a in materia di provvedimenti cautelari. Questi provvedimenti, quando riflettono materia sulla quale competente a conoscere in merito non � il giudice civile ordina- 1�io, sono attribuiti alla competenza del Pretore o del Presidente del Tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito. In questi casi il giudizio sulla convalida di questi sequestri � separato da quello sul merito ed � attribuito alla competenza del giudice che ha concesso il sequestro . Ci sembra che queste disposizioni non implichino che debbano intendersi abrogate tutte quelle norme specialmente delle leggi tributarie, le quali escludono la necessit� �del giudizio di convalida per certi sequestri. Ci sembrai. anche che rimanga fermo il principio relativo ai sequestri conservativi adottati nel corso del giudizio penale, per i quali pure non � previsto giudizio di convalida. Il libro contiene, infine, un prezioso indice con tavole di raffronto, la cui utilit� non ha bisogno di essere particolarmente segnalata. Un'opera consigliabile, dunque, se non indispensabile per tutti coloro che, magistrati o avvocati, o comunque per la loro professione, sono chiamati allo .studio ed alla applicazione della riforma. A. ROTONDI : Appunti . sull'obbligazione tributa.ria. �OEDAM �, 1950. In questa. monografia, che fa parte della Collana � Il Diritto Tributario >> diretta dalla Ri~ vista � Diritto e Pratica Tributaria >> e coordinata dall'Uckmar (vol. XIV, :Serie I), l'A. studia alcuni:i problemi i-elativi aiWobbl~gauJione tributaria, quali la. causa giuridica, l'accertamento fributario, il concordato fiscale, la solidariet� ptLssiva, il solve et repete. E per ognuno di essi egli compie una diligente esposizione critica di tutte le teorie che sono state formulate, esprimendo poi la sua. opinione, soprattutto ispirata dalla pratica .quot~dianamente e dal vivo desiderio di attuare una maggiore tutela del contribuente. � 1S1ulla causa� giuridica dell'obbligazione tributaria, della .quale viene giustamente rivendicata tutta l'importanza che le � propria, il Rotondi, riportandosi al concetto della causa debendi del diritto privato, accoglie quella teoria che la ravvisa nella contropresta.ziione. E siffatto concetto di causa. egli ttpplica non soltanto rigua.rdo alle tasse, nelle �quali� il rapporto tra servizio reso e tributo imposto 1� pi� evidente, ma altres� riguardo alle imposte dirette, nelle quali il rapporto di proporzionalit� sarebbe da. vedere tra il complesso dell'imposiz,ione ed il complesso dei servizi resi, con riferimento alla generalit� dei cittadini. Nella seconda. parte il Rotondi affronta il pro. blema della natura dell'accertamento tributario e lo risolve utilizzando la distinzione, per sempre discussa, tra debito e responsabilit�. Precisamente, secondo l'A. il momento in cui si verifica il presupposto di fatto a cui la legge ricollega la nascita del �debito d'imposta costituisce soltanto il momento In cui sorge il debito propriam�nte detto; l'obbligazione tributaria, il diritto clo�.del� l'Amministrazione 1finanzfaria di esigere il paga� mento della imposta, sorge, invece, in virt� del� l'accertamento, che viene cos� ad avere carattere costitutivo. Distinto daJ debito e dall'obbliga zione � poi l'obbligo di pagare il tributo che de ....� .. -~ -190 riva dal titolo esecutivo, il ruolo pel' le imposte dirette o l'ingiunzione per le imposte indirette e per le fasse sugli afrfari; obbligo di pagare che pu� esistere prima dell'accertamento, cio� prima ancora che sia sorta l'obbligaz.ione trdbutaria. Occupandosi, dopo di ci�, della questione rela tiva aii limiti oggettivi dell'aiccertamento, l'A. auspii.ca una riforma che elimini l'inconveniente per cui l'accertamento del valore di uno stesso bene debba variare col variare dei tributi. Situazione, tuttavia., che, de iure condito) il Rotondi non ritiene .del tutto illegittima, almeno per l'accertamento nascente da concordato, ;per il carattere contrattuale di tale istituto, del quale egli nella terza parte dell'Opera si rivela un convinto sostenitore Secondo questo Autore, infatti, il concordato fiscale contiene tutti gli elementi essenz.iaili della transaz.ione: la res dubiaJ la reciproca volont� delle parti di prevenire o di comporre una lite, il reciproco sa.crificio. Il che non toglie per� che dalla transazione di diritto privato esso si distacchi, in quanto la lite che il concordato tende a comporre non, � una controversia di diritto l'an debeaturJ bensi soltanto la controversia sulla valutazione dell'imponibile il quantivm debeatur (pag. 126 e 134), pur riconoscendosi dallo stesso A. che, in pratica, il concordato spesso involge anche la soluzione di �questioni giurtdiche. La revocabilit�. a favore del Fhico � spiegata dal Rotondi come una anomalia dell'istituto, il quale resta unru transazione �perch�, oltre a tutto, tale � considerato nella coscienza stessa del contribuente come del fun~ionario fiscale� (pag. 168). Occup�andosi, nella quarta parte del suo lavoro, della solidariet� passiva in materia tributaria., l'A. limita la portata del vincolo al campo propriamente sostanziiale con esclusione di qualsiasi effetto processuale. E ci� sia ;per la fragilit� del principio del mandato tacito o della mutua rappresentanza su cui � fondata la solidariet� ; Sia p�erchi� manca una esplicita disposizione di legge che estenda, la solidariet� al di l� del pagamento; sia perch� il carattere di aggravamento delle condizioni del debitore, ;proprio delle norme giuridiche che prevedono codesta solidariet�, impone una rigorosa e stretta applicazione di tali norme ; sia per il richiamo delle disposizioni del vigente codice civile che disciplinano siffatta materia (art. 1304, 1306 e 1309); �sia infine 1Per gli inconvenienti che importa, l'~oglimento della opposta tesi, esplicitamente dichiarata contrastante con i :principi che sono a base dell'ordinamento giuridico (pag. 209). Nell'ultima parte della monografia il Rotondi, seguendo il Giannini, critica l'istituto del solve et repeteJ che qualifica addirittura come una grave menomazione dei caposaldi dello stato di diritto e dello stato libero (pag. 220). Passando, poi, a studiare i punti controversi dell'applicazione di tale istituto, egli tuttavia conviene nel ritenere che il p�revio ;paigamento dell'imposta � condizione per la proponibilit� dell'azfone e non gi� soltanto per la decisione di merito, e che la inosservanza del precetto pu� essere rilevata di u:l�ficio dal magistrato. !Sostiene, per�, che il precetto in ;p�arola � limitato alle sole imposte propriamente dette, con esclusione delle tasse e dei ti�ibuti speciali, e che ad esso pu� essere sogigetto lo 1Stato medesimo .qualora, n.ell'esercizio della sua potest� d'impe1�0, si sottlJ!ponga a figurare �quale oggetto passivo dell'obbligazione tributa.ria. Dopo avere precis�ato i concetti di supplemento d'imposta e di controversia d'imposta e ripor tato il testo integrale dello 1Schema delle norme di applicazione della regola s.e.r. adottato nel 1937 dall'assemblea del Oentro italiano di Studi per le iscien~ amministrative, il Rotondi pone termine al suo laivoro riportando una pa.gina del J .Quarta in cui � 1propugnata l'abolizione dell'istituto. Senza voler diminuire il pregio dell'opera) evidentemente molte delle conalusfoni a oui pennene il Rotondi non possono esser"e aocettateJ almeno da un P'unto di vista strettamente giuri<Uoo. Cos� l'opinione espressa sitlla causa giuridica dell'obbligMJione trib1t.taria � resisUtaJ nel campo giuridico dalla considerazione che non esiste n� pu� esistere) per lo Stato) il dovere giuridico di adempiere ai servizi pubblici) mentre esiste per il �ittadino il preciso dovere giuridico di pagare le imposte J pur di fronte ad una pretesa inadempienza dello StatoJ non essendo certo secundum legem quella applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, a cu1: accenna l'A. (fatta valere fuori delle aule dei Tribunali) e che costituisce la rivolta sociale (pag. 71). Cos� pure non pu� trovare consenzienti l'assimilazione del conoordato fisoole alla transazion�e perch�J in. questa materia J mancando un potere dispositioo idoneo a condurre ad un vincolo reciprocoJ si � fuori del terreno negoziale privato con la oonsegiien:::a ohe. la volont� del contribuente non pu� avere altro valore che quello di tima proeventiva adesione all'atto urnilaterale amministrativo di accertamento. Le ragfoni indicate) poi) per negare alla solidariet�! passiva efjetti nel lato formale del rapporto giuridico d'imposta) in verit�) lascia;n,o molto perplessi di fronte alla cons�iderazione che la procedura di accerta.mento ha, carattere necessainiamente inscind�ibile per cui o accertamento definitivamente compiuto nei confronti di uno dei soggetl'i pass�ivi deve necessar�iamente valere nei confronti di tutti gli altri. Infine) �in terna di solve et repete, la critica mossa per negare fondamento g�iuridico alla regola trasoura l'evoolu~one storica ed il carattere deU'istitiito il qitaleJ oome � stato dimostr�to dal Di Gen~aroJ si ricollega a quell'ordine esecutiv'o di pagamento delle prooed�ur�e -sommarissime dei nostro diritto comune cheJ nello Stato moderno, � divenuto atfribuzione della potf!.St� amministrativa come limite della funzione giurisdjz.i12_na!e. Il che vuol �lire ohe il div.foto fatto al giudice; in ogni oontrover.sia d'imposta) di conoscere della a~ione ohe non a�bia per oggetto la ripetizione) risulta fon<lato sulle stesse prerogative inerenti -191 ~�� , alla funzione d�i sovranit� dell'Amministrazione [ e costituisoe preci-samente applioazione del principio dell'autotutela ammin'istrativa, per oui esso si inserisoe nel sistema dei rapporti tra la funzione giudiziaria e quella amministrativa. La conoessione, poi, ohe lo Stato fa agli enti minori della facolt� d'imposizione anoh;e nei suoi confronti se rende lo Stato stesso obbligato a delle prestazioni pecuniarie, al pari de�i privati, non giunge per� a metterlo nella condizione di soggezione formale propria del oontri�uente, peroh� ci� snaturerebbe l'essenza della sovranit�. Per consegu.enza la pretesa dell'ente minore verso lo $ Stato non p1w avere ie oaratteristicihe speaifiohe .della pretesa tributaria. (A. N.) GUIOOIARDI : Nota a. decisione n. 436 della IV Sezione del Consiglio di Stato, in data 30 dicembre 1949 in� Giur. It. �. 1950, III, 113 (Bellero contro Ministero interno). Il Guicciardi, prendendo lo spunto dalla decisione annotata, con la quale in definitiva concorda, tenta di dimostrare l'erroneit� del !Principio di massima, che dalla stessa pu� rica.varsi. Premesso che la p�rassi amministrativa di comunicare ed eseguire prrovvedirnenti in corso sia deplorevole, l'A. d� atto che la giurisprudenza del Consiglio di 1Stato � consolidata nel ritenere ammissibile il ricorso contro la comunicruzione di un provvedJimento in corso (reotius contro un provvedimento comunicato in itinere) quando la Amministrruzione abbia fatto seguire l'esecu:z,ione del provvedimento mec1esimo. Ritiene, invece, che la giurisprudenza sia stata sempre contraria all'ammissibilit� del ricorso contro il provvedimento in corso comunicato, ma non eseguito. Precisa l'A. che una siffatta giurisprudenz.a si sarebbe formata per i provvedimenti perfetti, e quindi giuridicamente esistenti, ma ancora inefticaei. In questi casi l'ammissibilit� del ricorso, secondo l'A., deve es�sere considerata come facolt� concessa all'interessato. Questi cio� pu� ma non deve ricorrere, il termine per l'impugnativa decorrendo sempre dalla. comunicazione o dalla conoscenza dell'acquisita. e:llficaeia dell'atto. Conforto a questa tesi l'A. ritiene di trovare nell'art. 36 del testo unico 26 giugno 1942, numero 1054, che fa decorrere il termine dalla conoscenza dell'atto e non della intenzione di emanarlo. In conseguenza, pur consentendo alla parificazfone f~�a l'atto perfetto, ma inefficace, e l'atto non ancora perfetto, si potrebbe, secondo l'A., ritenere ammissibile e, cio�, facoltativa l'impugnativa giurisdizionale solo quando l'atto sia stato anticipatamente eseguito, reso, cio�, operante, intendendosi l'impugnativa rivolta non contro l'atto in itinere ma contro l'esecuzione. Questa toglie;rebbe, almeno in fatto se non in diritto, l'ineertezza in cui si trova l'interessato, al quale sia stato comunicato un provvedimento in itinere, relativamente a,ll'effettirva emana~ione dell'atto, alla sua registrazione ~� In. tal. ~aso egli avrebbe la. facolt�, mai il dovere di proporre antidpatamente ricorso. Non siamo d/aooordo oon l'illustre autore e rite �niamo ohe il Consiglio di Stato abbia rettamente deciso, confermando, d'altronde, l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale. Riteniamo altres� opporti11no ohiarire, affinoh� sia tolta ogni materia di equivoco, che l'oggetto della decisione era la de.correnza 'del termine per rioorrere. Non veniva in esame n� la perfezione, n� l'efficacia dell'atto. Il Consiglio di Stato, pertanto, rivolse la sua particolare attenzione alla ricerc.a del momento, nel q'uale poteva rioonoscersi ohe l'interessato avesse amtto piena e c.ompleta conosoenza del provvedimento, sia nel dispositivo che nella oaitsa. Da tale giorno decise ohe erano oo m'inciati a decorrere il sessanta giorni '{Per la proposizione �del ricorso. Con decisione 28 luglio 194'9, n. 730 (F. I. 219) la V Sezione aV'Cva precisato che la cognizione del pro'!l"Vedimento dev'essere valutata al fine di aocertare se possa costituire CfJ.Uipollente della notificazione, in relazione alla possibilit� o meno oh'essa. d'ia alrinteressato d'indivi�uare la lesione di un suo interesse e di istituire in conseguenza di tale individu0$ione un rioorso giurisdizionale su.Ua base degli elementi, ohe quella conosc:enooabbia fornito. Riconferrnava la deci8ione, se piire ve ne fosse bisogno, che la brevit� del terrnine di decadenza sta a tutela della certezza delle situazioni create dall'atto amminist11ativo; quel terrnine � imposto da sostanziali ragioni di pitb;blfoo interesse, che non sopraffanno il diritto del privato a domandare l"ann1tllamento dell'atto illegittimo, ma esigono nel titolare �el diritto a rioorrere una pi� spiocata. vigilanr:a e diligenza. La stessa sezione con pi� reoente decisione del 14 gennaio 1950, n. 40 (in JI'. I. 111, 70) ribadA!va ,il concetto che il termine per impugnare decorre dalla conoscenza del vrovvedimento e non da,lla conoscenza della sua ill�gitt#nit�, che pu� solo legittimare la proposizione di motivi agyiunti a,ll'impugn�tiva temvestivamente proposta. E' costante insegnamento ohe l'interesse a ricorrere sorge non appena sia indi11id1tata, la lesione di un interesse legittimo e si sia, perci�, in condizione di proporre un ricorso giwrisdfaionale a tutela dell'interesse rncdesimo. Se ci� � vero non pu� d1,tb'itarsi ohe da tale momento deoorra il ternvine per la proposizione del ricorso. La tesi dell' A .. della facolt� di proporlo entro questo termine o nel su.ooessivo� termine>-� che cominoerebbe a deoorrere dalla notifi.oaz�ione del prom;edimento perfetto ed efficace, � aberrante., Il termine de ,quo � imposto a pena di deoa-denza; cir� signifka ohe il diritto potestativo al rioor.~o ha una vita limitata a quel termine. Il sorgere -192 del diritto ed il deoorrere del termine sono fenomeni inscindibili perch� l'effetto della decorrenza � proprio questo : il diritto) che ad essa � sottoposto) pu.6 essere esercitato solo nel breve suo termine) ohe ha inizio dal giorno in oui il diritto stesso sorge. E' inoor�oepibile la facolt� di ricorrere non soggetta a decadenza). essa snaturerebbe tutto l'ordinamento prooessu.ale � della Giustizia amministrativa e violerebbe la lettera e lo spirito dell'art. 36 T. U. 1924. Altra cosa � l'accertare s�e il provvedimento in itinere sia o meno un provvedimento e perci� impu, r1nabile. Di provvedimenti in itinere si parla in duplice senso: �con taie� espressione cio� s,intende sia il p1�ovrBdimento� perfetto) com�pleto cio� d�i suoi elementi intrinseci) ma ancora sottoposto a controlli o adMrtpimenti '�n genere che ne sospendono l'efficaciaJ S'ia' il prO'�"Vedimento OOmpleS'80J .del quale si siano gi� v-erificate alcune fasi) autonome o sostanzialmente rilevanti. Le due categorie sono affin'i e lo stesso A. finisoe oon l'ammettere la pos8ibilit� di una toro parifi:cazione. Tanto pi� in qua.nto, normalmente, il provv�edimento � imperfetto formalm.ente) m�a la volont� dell'Amministrazione si � gi� manifestata da p'(l.rte dell'organo) ohe ha sostanzialmente la Pf)test� di determinazione. Uos� netta specie il provvedimento di collocamento a riposo era stato anche formalmente deliberato dal Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'Interno. In queste ipotesi) come nel caso dell'atto complesso a fasi distinte ed autonome) � innegabile ohe sorge l'�nberesse a ric'orrere ancihe prima del perfezionamen.to. La giurisprudenza ha sempre ritenuto ohe quando le fa.si del proeedimento siano per la loro eterogeneit�' e funz'ione tali da poter e8sere cons,iderate autonome, la efficienza oa.1lsale di eiasouna attribuendo alle stesse una distinta autonomia, sia amrn�sibile l'impugnativa) semprec�h�) s'intend-e) il pri,vato ne abbia eonosoenza piena in modo da poter individuare la lesione del suo interesse (Rela.zione 1941-46, pag. 478). Se l'imrpugnativa � ammissibile) se) cio�) sorge il diritto al rioorso) perei� stesso infa�ia il decorso del termine di� deoadenza. Altro problema � poi quello di ricereare se la Amm�in�istrazione abbia il �potm�e (Cimporre l'anticip �ata (rectius immediata) esecuzione del provv�edimento. Di oi�, per la verit�, non si <'mai dubi tato) .<;pecie in materia di pubblico impiego e la vrassi amministrativa in taz.i sensi non solo non � deplorevole ma risponde ad itn interesse essenziale dell'Amministrazione. Vi sono oiroostanze tali che l' Amministrazfone si trova eostretta a provvedere d'�urgenza al t~asfm:imento di un dipendente o all'ass1m.~ione di un �npfogato o alla esecuzione di un contratto. In tali casi l'esecuzione antioipata � l'irnico mezzo per sopperire a tal-i 'Urgenti esigenze) essendo neoessariamente lento il prooedimento per la perfezione e pi� ancora per l'effic�eia del provvedimento rela.tivo. La piur-isprudenJ.za amministrativa ha sempre ritenuto legittimo tale comportamento dell' Ammi-@ nistraz�ione) adottando gli opiporti/!ni istituti giuridiei per l'ipotesi) rara ma non improbabile) ohe alt'esecu.~ione a.nticipata non segua il :perfezionamento dell'atto. Cos� l'impiegato trasferito si intender� inv'iato in missione) quello dispensato ed allontanato dal servizio sospeso o a disposiz �ione) il contratto eseguito utiliter gestum e cos� via. In definitiva se il provvedimento in itinere si perfeziona e diviene efficaee l'eseeuzfone sar� riferita al provvedimento) in caso oontrario essa si riferir� al provvedimento amministrativo, ehe ne riohiede l'immediata esecu�zione) aii.tonomamente considerato) in omaggio al prirwipo della con�vers'ione de�l negozi g'iuridici) particolarmente adattato.. In sostanza ogni manifestazione di v�olont� dell'Arn: rninistrazione ha) nei confronti del privato) il valore ohe le deriva dal signifioato delle parole e pu� produ,rre il sorgere d'interessi legittimi in quanto � idonea a produrre �effetti giuridici (Relaz'ione prag. 11). La comunicaz�fone di un prov vedimento in oorso di perfez~onamento quando l'Amministrazione indicihi con cihiarezza gli estre� mi del prmmedim&nto medesimo e di questo esiga, l'immediata eseCJU..<4ione � in s� stessa un atto amministrativo produttivo di effetti giitridfoi) idoneo a produrre o a ledere inter"essi legittimi e oon ci� a far sorgere il .diritto potestativo alla impvu.gnati�a gi1trisdiz'ionale. Be il provvedimento sar� portato ad effioacia la oomivnioazione r"ester� un mero atto) diversamente asstimer� il val�re di tln atto amministrativo autonomo. In ogni caso il termine per l'impugnativa eominc>ia a decorrere dal momento, in C'ltd) potendosi ohiarament.e individitare la lesione dell'interesse, � sorto il dirit'to a rioorrere (iG. G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA CASSAZIONE -Eccesso di potere del Consiglio di @ Stato -Nozione -Difetto assoluto di giurisdizione I Annullamento di decisione presa in sede di ricorso Il gerarchico in base a circostanze sopravvenute all'atto impugnato -Annullamento di pronuncia di accoglimento di ricorso gerarchico e dichiarazione che debba riconoscere fermo l'atto impugnato con tale ricorso Insussistenza del difetto. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 1655-50 -Pres. : Pellegrini; Est. : Torrente, P. M.: Eula -Fici contro Valenti). � Il difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, da unico motivo di cassazione deducibile contro le sentenze di tale Consesso, consiste in una forma di error in procedendo, che im\plica esorbitanza dai confini che la legge traccia all'attivit� esteriore dell'organo. Esso rigua.rda, perci�, anzitutto, la determinazione della materia che la legge assegna all'esame dell'organo, l'individuazione delle controversie di cui esso pu� conoscere, ed anche il contenuto dell'atto finale che definisce il :pTocedimento giurisdizionale, atto finale predeterminato dalla legge (annullamento o riforma) a seconda che in relazione alla natura della controversia attribuita al Consiglio di Stato giurisdizione di semvlice legittimit�, ovvero anche di merito. Non sussiste difetto assoluto di giurisdizione quando il Oonsiglio di Stato, senza evadere dai predetti limiti, vada eventualmente in errore in indicando, adottato un errato processo logico per prevenire alla risoluzione del caso controverso, una eri�ata interpretazione della norma da a(pplicarsi a tale caso. � Non su.ssiste difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, se questo annulli una decisione di accoglimento adottata dall'Amministrazione in sede di ricorso -gerarchico, ponendo a base della pronuncia di annullamento l'asserito principio, che, ai fini della revisione del ricorso gerarchico, l'Amministrazione non potrebbe tener conto di circostanze di fatto sorte posterformente alla emanazione dell'atto impugna,to con tal� ricorso. � Se il C�nsiglio di Stato adito in sede giurisdizionale di legittimit�, annulli la pronuncia di accoglimento emessa dall'Amministrazione in sede di ricorso gerarchico contro atto di autorit� inferiore, e dichiari rimanere in conseguenza fermo l'atto impugnato col ricorso gerarchico, ci� non importa difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato, per avere questo sostituito il provvedimento impugnato in sede giurisdizionale ed avere proceduto cos� a quella riforma dell'atto che gli �. consentita solo nei casi in cui gli i� attribuito potere di decisione anche nel merito. In tal caso. infatti, la dichiarazione che l'atto impugnato in via gerarchica, rimane fermo, non esprime se non gli effetti immediati d�erivanti dalla stessa pronuncia di annullamento: essa non pregiudica alcuna quest�one ci.rea i poteri spettanti (salvo il rispetto del ;giudkato, e senza che occorra che il Consiglio di Stato rinvii le parti dinanzi all'autorit� amministrativa) in seguito alla decisione' di annullamento, all'organo che ebbe a pronunciarsi sul ricor�so gerarchico >>. La prima mass�ima. conferma, sostanzialmente la, giurisprudenza in ma,teria, del s. c. pur precisandola in senso restrittivo con i concetti de,lla causa petendi e del 1petitum e con l'esclusione del difetto di giurisdizione quando l'errore denunciato cada sull'iter seguito per arriva,re a,lla decisione. Facciamo ogn�i 1�isl:rV1J, al riguardo rileva,ndo che sia la Costituzione che l'art. 362 del c. p. c. usano le espressioni: � motfoi inerenti alla giwrisdizione i> (a,rt. 111 della Costittizione) � motivi attinenti alla giurisdiziOne >> (a,rt. 362� c. p. c.) mostrando di voler concepire con ma,ggior larghezza il difetto di giurisdizione, mentre la, stes�sa po8sibilit� di conflitti costittlziona,li tra, l'Amministrazione ed i poteri giurisd,izionali attestano che si intende tutelare la, sfera, dei poteri dell' Amministmzione a,nche contro la viola,Z'ione indiretta di essa. Rileviamo sopratutto l'importanza dell'ultima mas8irna con cui la, CnssaZ'ione precisa che il Consiglio di S�tato esplica il suo. potere in sede di legittimU� col solo anmillamento �eWatto amministrativ'O e non ptt� quindi in alcun modo vincolare l'operato success'ivo della Amrninistra,zione che deriva, i S'Uoi poteri ulteriori dfrettamente da,lla legge (a,rt. 45 T. U. 26 gennaio 1924, n. 1054). Non sta, quind�i al Consiglio di Sta,to in sede di legittimit�� prefiggere criteri o precisare se e qua,U poteri possano spettare alla, Amministrazione: se l'annullamento prestipponga o imponga, nuovi atti o se essi restino esclusi. S�n tale questione non ristlltano precedenti in termini salvo qualche riferimento, del resto vago, nella sentenza, n. 182, 27 gennnio 19'43, delle Sezioni Unite in �Foro Amministrntwo �, 194\3, Il, 19. . Nella specie, il Snvremo Collegio ha ritenuto che l'esvressione adoperata nella, motivazione d�lla, decisione del Consiglfo di Stato che annulla,va, un provvedimento di annullamento di decreto prefettizio pre8o in sede di ricorso gerarchico, e cio� l'espressione �resta fermo il provvedimento del -194 Prefetto >l non ha alcun valore e non pregiudical'�lteriore esame da parte della Amministrazfone degli altri motiV'i di censura dedotti nel ricorso gerarchico. Ha cos� U Suvremo Oollegfo data applicats.ione ai vrincip,i di cui sopra, mostrando di ritenere illegittima tale, affermazione se essa dovesse cons'iderarsi come in contrasto con l'art. 45 esa1n4nato dando ad essa in via interpretativa il mero superfluo -valore di un richiamo alla reviviscenza dell'atto prefeti'izio annullato. (V. 'S.) COMPROMESSO ED ARBITRI -Materia assoggetta� bile a compromesso -Devoluzione ,a giurisdizione speciale -Revisione prezzi pubbliche forniture Prezzi delle merci e dei servizi bloccati -Poteri degli arbitri. (Cassazione, Sez. Unite, Sent. n. 1125-50 Pres.. : Pellegrini; Est. : Di Stefano; P. M. : Pafundi Amministrazione Interno contro Impresa Elettrica Gargano). 1� La mi!Jteria attinente alla revisione dei prezzi di contratti di fornitura alla P. A., 1'pu� essere devoluta alla competenza di arbitri in deroga alla competenza giurisdizionale attribuita in proposito al Ministro dal decreto 13 giugno 1940, n. 901. 2� Perch� sorga tale competenza arbitrale non � tuttavia sufficiente un sempice rinvio del contratto alla clausola compromissoria generica prevista in tutti i capitolati generali, ma � necessaria una clausola compromissoria specifica, con cui deferiscono ad arbitri proprio le controversie sulla revisione dei prezzi, attuandosi in tal modo quel diverso procedimento che gli articoli 1 e 4 del cennato decreto consentono espressamente. 3� Pur potendo essere compromesse in arbitri II le controversie sulle quali incida la disciplina vincolistica dei prezzi delle merci e dei servizi, tuttavia gli arbitri ancorch� autorizzati a decidere secondo equit�, sono vincolati alla osservanza del blocco dei prezzi stessi. 4� Tale limitazione al potere degli arbitri non sussiste se la controversia ad essi devoluta riguardi la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche o delle forniture a pubbliche amministrazioni, dovendosi la speciale legislazione su tale revisione essere ritenuta derogativa della generale disciplina vincolistica dei prezzi. Sulla prima e seconda massima concordiamo pienamente. Si tratta di una conferma della giurisprudenza consolidata della Oorte suprema, e per essa rinviamo a quanto � stato esposto nella sentenza pubblicata in questa Rassegna, 1948, fase. 10, pag. 14. , Anche la terza massima non d� luogo a r�ilievi. Oi sembra, invece, del tutto sorprendente il principio giuridico contenuto nella quarta massima. Trascriviamo, anzitutto, la motivazione della sentenza relativa alla mass'ima stessa: �Non � dubbio, invero, che le norme sul blocco dei prezzi, avendo una funzione normativa di ordine pubblico sono perci� stesso inderogabili; donde la consegitenza che un patto contrattuale non potrebbe ad esse contraddire. Il rfoorso che ci� afferma dice cosa esatta; ed esatto � il richiarno della [!iurisprndenza di questo Suprerno Oollegio che, uniformandos�i al principio anzidetto, ha ritenuto che pur poterido essere ,eompromesse le controvers'ie nelle quali inc,ide la disciplina dei prezz,i, tuttavia gli arbitri ancorch� autorizzati a decidere secondo equit� sono vincolati all'osservanza del blocco dei prezzi stessi. Ma nel caso concreto la deroga non deriva dalla claitsola comprmnissoria, bens� dalle leggi di revisione in conformit� delle quali � stato stipulato il patto. Infatti, contemporaneamente ed anche in epoca successfoa a,lle leggi vincolistiche � stata emanata una lunga serie di provvedime�nt'i legislativi sulla �revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche e delle forniture alla pubblica amministrazione, che denotano chiaramente che fu intenzione del legislatore di esclud�re �dal regime del blocco dei prezzi un determinato campo di rapporti sottraendo alla sfera della sua applicazione tutti i contratti con la pubblica amministrazione che avessero per oggetto ap1palti o forniture. Non vi � certamente in questa serie di leggi una espressa abrogazione di quelle sul blocco, n� esse regolano l'intera materia dei prezzi; ma non � dubbio che la parallela coesistenza di questi due ordini di leggi fra loro contrastanti induce a ri tenere che vi sia stata una parziale derogazione tacita per effetto della prevalenza che una norma speciale deve avere su quelle aventi carattere ge nerale, attesa la manifesta incompatibilit� tra l'una e l'altra. Occorre tenere presente che il regime del blocco dei prezzi si estese man mano fino a diventare quasi generale; sicch� il ritenere che dovesse trovare applicazione anche per i contratti di ap palto e di forniture in favore dell'Amministra zione sarebbe lo stesso che frustrare quella stessa finalit� che si volle raggiungere con le leggi di revisione. Limitata ad un ristretto nurnero di rapporti e introdotta per le ragioni d'interesse pubblico che pi�. sopra si sono accennate, la deroga non in tacca il principio generale del blocco e non con traddice ai motivi di ordine sociale ed economico che ne consigliarono la introduzione. N� potrebbe ritenersi limitata a quei contratti le cui presta zioni avessero per oggetto merci o servizi esclusi dall'ambito del blocco -il che renderebbe fra loro compatibili i due ordini di leggi -sia per ch� le leggi di revisione non contengono lirnite alcuno, sia perch� -come si � accennato -il iiincolo fu quasi generale. Si sostiene, infine, nel rfoorso, che l'ammissibilit� della revisione in contrasto con il regime vincolistico, sarebbe nel la specie incompatibile con il mantenimento del blocco dei prezzi relativi alle somministraziOni dell'energia ai privati i qitali per l'art. 13 dcl ca pi"tolato di fornitura non potevano superare il 30 % di quelli pattuiU con la ditta dall'A.'1Jnrii 'nistrazione. Senonch� la sentenza impugnata ha ritenuto e posto in rilievo che col patto su cen nato le parti intesero soltanto stabilire il limite del prezzo di fornitura per gli utenti, ma non di zz 232 MD& -195 porre una necessaria correlazione costante tra questi prezzi e quelli dovuti alla impresa dalla � Amministrazione. Di guisa che il fatto che in conseguenza del blocco dei prezzi dovesse rimarbere invariato il Uvello di qitelU per le fornit1tre di energia ai privati) non impo1�tava che dovesse �egitalmente rimanere invariato quello dei prezzi della fornU:ura all' Amminis!trazione. Or tutto quanto � stato J come innanz'i) ritenuto dalla Corte di meritoJ rende affatto irrilevante il rilievo prospettato dalla ricorrente>>. Non possiamo nascondere il nostro stupore di fronte alle sopratrascritte enunciaz'ioni della Corte Suprema. Ohe si fosse g�iunti ad affermare J per sottoporre l'Amministrazione alle leggi sul blocco dei prezzi (in que�i rapporti nei qitali era essa ad aver fun-. zione di venditrice), che queste leggi do'fevano essere obbligatorie per essa cosi come per tutti i cittadini) e dovessero anche derogare alle norme sulla contabilit� dello Stato J sosUtuendosi 'il prezzo bloccato a quello eventualmente superiore risultante dall'asta pubblica (vedi sentenza numero 1683 del 16 giugno 1942) poteva anche considera; rsi giits-tificato J non fosse altro che per la spie,gabile ripugnanza ad ammettere la possibilit� per lo S'ta.to amministratore di sottrarsi all'osser' Canza d,i norme emanate dallo Stato legislatore. Ma che si possa poi giungere ad affermare che le leggi sul blocco non devono mai valere a favore dell'Amministrazione) per quei contratti che contengono la clausola della revisione dei prezzi (e cio� praticamente per tutti i contratti di appalto e forniture stipulati dopo il 1940), creandosi cos� una specie di privilegium odiosum nei confronti proprio dell' Ammin�istrazione alla quale eqir,am, ente si negava un privilegium favorabile nella stessa materia) questo ci sembra francamente eccessivo. DJaltra parte gli argomenti addotti dalla Oorte a sostegno della sua tesi non sono davvero molto convincenti. In sostanza la Oorte afferma che, nello emanare le leggi che consentivano la revisione dei prezzi nei contratti della publica Amministrazione il legislatore manifest� chiaramente la sua intenzione � di esclitdere dal regirne del blocco dei prezzi ... tutti i contratti con la P. A. che avessero per oggetto appalN e forniture>>. La Oorte naturalmente deve ammettere che questa intenzfone, sia pur manifestata chiaramente si desume solo da una pretesa inipossibUit� di � parallela coesistenza >> delle leggi sul blocco e delle leggi di revisione) e riconosce che un'abrogaz'ione o una deroga esplicita alle prime non � contenuta 'in queste ultime. Oi sembra che si possa agevolmente contestare la incompaUbilit� tra legg'i di blocco e legg'i di revisione; pare che il criterio pi� logico e pi� aderente al diritto per risolvere gli eventuali contrasti tra legge di revfafone e legge sul blocco sia quello di ritenere che la revisione sia ammessa. solo nei limiti del blocco) esattamente come avviene nei raJp,porti contrattuali tra priv�ati) nei casi in cui nei relativi contratU � inserita la clausola di revisione dei prezz'i. N� ha alcun fondamento quell'argomento di car<attere �impressionistico che la Corte N111wc11w vuol trovare nel fatto che J essendo il regime del blocco de'i prezzi divenuto quasi generale (e cio� applicabile a tutte le merci e a tutti i servizi) il ritenerlo compatibile con le leggoi di revisione dei prezzi avreb.be portato necessariamente alla pra tica disapplicazione di queste J in quanto essendo 'i prezzi bloccati non 1Ji sarebbe stata materia per rivederz.i. La Oorte) evidentemente) non ha tenuto conto del fatto che il c. d. blocco dei ,prrezzi fu un. v1ero blocco, cio� rigido) solo p�er un -certo tempo limitato) venendo sostituito, con il D. L. 9 dicem� bre 1941, n. 1456, da un sistema di prezzi disci plinati e non bloccati) prezzi cio� le cui variazioni venivano disposte con atti di imperio. E' appunto in relazione a queste va;riazioni che funzionava e funziona la clausola di re1;-isione j ed � proprio questa ciausola) legittimamente inserita nei con tratti della P. A.J che consente di far giuocare a.nche in questi contratti le variazioni di prezzi stabilite in base alla disciplina autoritativa dei prezzi stessi. E_, in .verit�J le leggi di revisione dei pre~~ de'i contratti della P. A. hanno appunto questa efficacia, di consentire alla P. A.J in deroga, non �alle leggi sul ,blocco) ma alla regola generale della invariabilit� dei prezzti nei contra.tti con lo Stato (regola recentemente riaffermata dalla stessa Oorte Suprema con la magistrale sentenza n. 1384 del 1948 -in questa Rassegna loc. cit.), di introdurre le clausole di revisione nei contratti di appalti e di forniture, cos� come � consentito ai privati) negli analoghi rapporti fra loro. Ma vi �) ci sembra, un argomento decisivo contro la tesi della Oorte e che non � stato nella sentenza nemmeno sfiorato: quale � il prezzo a cui bisogna riferirsi agli effetti del calcolo della revisione) una volta che le leggi sul blocco non debbono avere applicazione? E' noto, a questo propositoJ che tutto il sistema delle leggi sulla disciplina dei prezzi postula la iiliceit�, dal punto di vista civile e penale, dei prezzi che non siano fissati in conformit� delle leggi stesse. I prezzi, c. d. liberi) sono in sostanza i prez-zi del mercato nero) prezzi, cio�) di cui non si pu� giuridicamente dimostrare la legittima esistenza, al fine d'i fondarvi pretese per una revisione delle controprestazioni con tra ttuali. Vogliamo sperare che in questa sentenza sia stata la fattispecie ad influire sulla decisione e che certe affermazioni apparentemente di massima siano andate oltre il pensiero della Oorte. GIUDIZIO PENALE -Impugnazione penale -Forma della dichiarazione -Indicazione di un gravame diverso da quello consentito -Inammissibilit�. (Cassazione, III Sez. pen., 16 ottobre 1950, rie. Langerano.) Oon la dichiarazione di impugnazione si deve indicare il gravame che si intende propo1;r� e la__ impugnazione � giuridicamente inesistente quando riguardi un provvedimento non impugnabile col gravame prQposto. Nella specie: ricorso invece di appello. I --196 Con decis,ione presa in Carne�'a di consigUo ai gnato, data del medesimo, giu.dice che lo ha emessens �i dell'art. 531 c. p. p., 2� cornma (trattanso e provvedimento al q'ltale si riferisce) : se �in dos�i di rlcorso avverso provvedimento non emesso qitesta precisa determinazione di eletnenti nulla nel dibattimento), la III Sezione penale della '� detto circa la '�nd�icazimie del tipo, � legittirno Suprema Corte di cassazione, uniformandosi alla ritenere che il leg,islatore abbia richiesto solo, g�iurisprudenza delle altre sezioni penali, contro per la vaUd,it� formale, una Mcliiarazfone genela propria precedente giurispruden.za, ha afferrica e non spec�ifica di impugnazione. mato che l'erronea dich'iarazfone di appello non Se � esatta, come a noi sembra l,affennaz'ione pu� valere conie dichiarazfone di ricorso per casche precede, ne derivano queste importanti consazione. Poich� con tale �decisfone � stato .elitniseguenze: nato il contrasto prima es,istente (la prima e la a) cos� l'frnputato come -il difensore hanno seconda sezione della Corte concordemente da dfritto di l�nUars'i a dich�iarare di impugnare il tempo afferrnano la in�validit� sovradetta: cons. vrovvedimento astenendosi dalla �ind'�Cazione spein proposito Sez. I, 17 febbrafo 1950, III; 359, cifica del tipo di impugnazfone; n. 232; 22 rnaggio 1950, Giust. pen. 1950, III; b) se questo viene erroneamente indicato dal546, m. 443; Sez. II, 9 dicembre 1949, Giust. pen. l,impugnante o da chi riceve la dichiarazione di 1950, III; n. 283, m. 185; 5 maggio 1950, Giust. gracarne -, che, sottoscritta dall'�impugnante, pen. 1950; III; 546, m. 442; la terza sezione in-riene .fatta propria da cost,ui -non per ci� pu� 1:ece � andata, colla decisione che si annota, in ritenersi non osservata la forma d�i cui all'art. 197 contrario avv�iso al prinC'ipio in precedenza sec. p.p. La erronea -indicazione della species della guito:. cons. 23 ottobre 1948, Giust. pen. 1949, frnpugna.zione non pu� ,insomma invalidare tutta III; 289, m. 165), l'unica utilit� che si potrebbe la dichiarazione quando gU altri elementi che si pensare di ritrarre dalla segnalazione dell,orie'nesigono sussistono: a causa infatti d�i tale errotamento g�iurisprudenz,iale in argomento consistenea ind�icazione non pu� sostenersi che da unal n:bbe nella sicurezza dell'orientamento medesimo. species erronea non sia cons�ntito fare riferiA nostro parere, per�, molte riserre possono mento al genus ('impugnazione). a CU'i la species esrwre formulate contro questo orientamen,to, (se pure erroneamente indicata) appartiene. E sembrandoci pi� fondata la tes�i accolta nella cenpoilcn� la norma in esame esige, come s�i � dettQ nata sentenza del 23 ottobre 1948,. della III Sesopra, la sola dichiarazione (generica) di impu: Z'ione, di recente, come si � detto, abbandonata. gnazione, la forma � pariment�i osservata anche In una brevissima annotazione redazionale della se nel tipo quella sia erroneamente indicata. Giustizia penale questa sentenza, per quanto� ritenitta non rigorosamente ortodossa, � approvata (F. C.) per ragioni di giustizia sostanziale r'ilevandos'i che, in pratica, quando la dichiarazione d'i im ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA:"UTILIT� -De pugnazione � fatta dall,imputato, � il Cancelliere creto prefettizio che pronuncia l'espr'i;prio-Impugna" che, usando il modulo per l'appello, anzich� quel tiva autonoma da parte del conduttore -Esistenza lo per il ricorso per cassazione, orienta l,impudi un interesse legittimo. (Consiglio di Stato, Sez. V, tato al tipo della proponenda impugnazione; in 22 aprile 1950 -De Luca contro Prefetto di Napoli)� tale annotazione si afferma inoltre, prospettan dosi una questione sembra de jure condendo, che Contro il decreto di espropriazione hanno titolo dovrebbe essere spettanza dell'ufficio che riceve per ricorrere al giudice amministrativo anche i la dichiarazfone determinare se la impugnazione titolari di un diritto di natura personale sul bene sia di competenza del giudice di appello o di cascolpito dal provvedimento autoritativo.. sazione. Nulla abbiamo da eccepire circa le accennate Con questa decisione il Consiglio di Stato ricoragioni di giustizia sostanziale: a noi sernbra penosce un interesse legittimo aittonomo del con r� che la sentenza �n esame sia esatta e� non orduttore ad impugnare il decreto d,i espropriazione todossa, invece, debbano essere ritenute .Ze altre per p. u., senza offrirci l'ausilio d�i una chiara ad essa contrarie,� a sembra anche, d,aUra porte, m.otivaz'ione del suo pensiero, ma limitandosi a che il problema �prospettato de jure condendo, richiamare una decisione della Sez. IV, 3 febtrovi gi� una soluzione in base alle vigenti norme: braio 1933, n. 36 (�Foro Amministrativo J>, 1933, de jure condito. 1-1-1922), che tale p1"incivio ha affermato soSe si esamina infatti l,art. 197 c. p. p., circa lo in via generica ed indiretta. Infatti la deci la forma della dichiarazione di impugnazione sione 36 del 19�33 cos� si esprimeva: � Altro � dire non osservata la quale l'impugnazione � �inammische la espropriazione per p. u. e correlai"ivamente sibile (art. 207 .c.p.p.), si rileva che per l,osserl'occupazione temporanea si oom,viono nei con vanza della forma si es�ige una dichiarazione che fronti del solo proprietario (il che � esatto per la von essendo richiesta specifica nel tlpo da-quella determ'iriazione della indennit�, e solo fino ad norma, pu� anche essere semplicemente generica un certo punto, giaoch� l,inter1Jento di altri av�en nel suo significato di censura al provvedimento ti diritto � vure ammesso quando non ptt� .intr:.al:.. impugnato. Il legislatore infatti ha specificamenciare il raggiungimento del fine pubblico) e altr� te disposto gli elementi che debbono essere indi� negare il ricorso a coltti che comunque � leso cati nella dichiarazione di impugna.zione per la da atti illegittimi di quei provvedimenti. Preten validit� formale di essa (provvedimento impu-dere che a base dell,interesse a ricorrere debba -197 esistere un diritto vero e proprio, anz:i il somrffO dei tutti, quello di propriet� � contrario alle foggi della Giustizia amministrativa, per cui basta un interesse personale diretto e attuale, quale pu� essere l'uso di 1m bene o il godimento di un vantaggfo anche per sem'Pl'ice liberalit�' e tolleranza del proprietario �. Oi sembra perci� ohe il richiamo a questa decisione sia� mal posto, e che non sia stato tenuto ben vresente che la decisfone 36 8'i riferisce non all'interesse legittimo, la cui tiitela � oggetto del �ricorso, bens� all,interesse processuale ad esp1erlre il ricorso. Questo ci sembra il punto centrale della questione su cui riteniamo di dover dissentire dalla decfaione della V /Sl(}zione. Non :,,--i deve confondere l'interesse ad agire, come interesse processuale al ricorso con l'interesse sostanziale del quale si chiede in via giurisdizfonale la tutela e che � l'�interesse legittimo, elemento proprio della giurisdizione amministrativa, che fa r�iscontro al dirUto subietUvo della IJ~uri$.dizfone ordinaria. (cfr. Sez. IV, 30 mag, qfo 1947, n. 376� e precedenti in Rei.azione Gonsiglfo d�i Stato 1941-45, Vol. II, 495). La 'espropriaz�i�ne per pubblica ntilit� incide direttamente ed 'immediatamente solo sul diritto d�i propriet� : pertanto solo il proprietario dei beni e8propriati ha interesse .legittimo ad opporsi al decreto di espr�priazione. Gli altri titolari di diritti reali sono dalla legge qualifiioati com.e terzi, rispetto� al prom:edimento esprovriati- vo: essi vo.<?sono accampare diritU sulla indennit�, rna � da escludere che la legge del 1865 e le successive, N1'telino in modo diretto, il loro interesse ad opporsi alla esvropriazione ver conser�vare il godimento deln,mmob,ile, interesse che vertanto, ai fini espropriaUvi, non assume la consistenza di un interesse legittimo. A maggior ragione il conduttore dell'�immobile espropriato, che � legato al �proprietario dell'immo. bile da 11n rapporto giuridico di carattere personale, non pu� far valere nessuna pretesa giuridicamente rilevante nei confronti dello e&prropriante. Una recente decisione della Sez. V (n. 23 del 16 gennaio 19.48) ha precisato, sia pitre indirettamente, questo punto, rilevando che nel caso di occupa.!Zione di urg<;nza il provvedimento autoritativo lede direttamente ed immediatamente la facolt� di godimento e di uso dell'immobile, che costituiscono oggetto del diri;tto perf}.onale .del conduttore (c. c. art. 1575) nei confronti del locatore e qwindi � configurabile la lesione di un interesse legittimo sostanziale del conduttore stesso, ed ammissibile quindi il ricorso. Ru tale base de1:e ,_ a contrario -argomentarsi eh e quwndo il provvedimento autoritativo incided'irettamente ed immediatamente, non su talune facolt� del proprietario che formarono oggetto di privata convenzione tra costui ed un terzo, ma sulla essenza stessa del diritto di propriet� � evidente che solo questa condizione giuridica viene lesa e colpita 'in via principale ed esclusiva. D'accordo che anche il conduttore con il v1enir meno del diritto di propriet�J in base al quale era cosNtuito il suo rapporto personale, risente un pre gittd izio. Ma ~nella specie -questo pt'egiud�ziO� rion ha rilevanza giuridfoa tale da concretar8i in un interesse legittilnw�: esso ha carattere solo secondario e subordinato, in quanto il provvedimento autoritativo non ha. colpito �in via principale_. esclusira e d-iretta le facolt� &pettanti al locatario. Le ha colpite solo d�i riflesso, mediatamente, facendo cadere il diritto di prop�riet�; e quindi il presupposto giuridico che legittima la pos�izione di coloro che detengono nomine-alieno : il che � ben diverso. Pertanto ci sembra che unico ed 'insostituibile presupposto per la. esperibUit� del rfoorso giurisdfaionale (l!1Y/Jerso il provv1edimento di esproprio sia solo il diritto affi.evoz.ito r1'i provriet�. che di fJ'onte t'llla Amministrazione si concreta in un interesse legittimo. La legge ha disciplinato la espropriazione come istUuto che incide .<;olo sulla propriet� : gli altri titola.ri dl d-irUti reali, come non possono con le loro a.<Jioni �npedire lo svolgimento e gli effetti della espropriaRiione, cos� non godono di una .tutf1la sia pure eccezionale dei loro interessi d'i fronte al poter� di supremazia della amministrazione, fuori de�i limiti in cui la legge fa salvi i loro diritti patrimoniali sulla indennit� (artt. 27 e 52, legge 1865). E il conduttore, rispetto a costoro non essen�o titolare di un diritto reale deve necessariamente trovarsi in posizione, se non deteriore, al massimo eguale. filotto questo aspetto occorre prendere in considerazione, al fine di. accertare se possa concretare wn interesse legUtirno nei confroni'l dell'atto autoritativo di esproprio, la pretesa del conduttore a far '1.'alere d'i fronte all'espropriante la proroga legale dell'e (ocazioni. . . . Ma nella specie, ci sembra che l(f norme vincoUstiche sulle loc"azioni ~'CSSendo dettate per moUvi di ordine pubblico, e non per la protezione diretta di un interesse pubblico -incidano solo s1.tlle facolt�; spettanti al locatore, entro i limiti privati8tici del contratto di locazione, paraliz! Zando u,n diritto del 1pl}"ivato che discende dalla autonomia della. volont� nel rapporto contrattuale, cfo� impediscono al proprietario di risolvere liberamente il contratto, salvo partfoolari ecce zioni. Ma tali norme, avendo carattere eccezionale e restrittivo di diritti, sono norme di stretta interpreta;; �ione, la cui portata non ptt� eccedere il campo ristretto delle private autonomie contrat -:~ tuali, e limitatamente al contratto di locazione. Esse, quindi, non incidono sugli altri poteri del proprietario di alienare l'immobile o di costituirvi diritti reali. A maggior ragione tali norme non possono trovare applicaz-ione nel catripo del dir!.Uo pubblico, paralizzando la forza cogente del potere autoritativo della amministrazione e limitando le esigenze di pubblica necessit� che richiedono la libera disponibilit� dell'immobile espropriando e che incidono, quindi, su1la 1prnpriet� privata nel 8U�O complesso. -198 Se si dovesse affermare che le norme sul blocco delle locazioni fanno sorg�ere, nei confronti deUa pubblic'<lt �autorit�, eh.e agisce nell'esercim,o del potere di esproprio, un interesse legittimo idel condttttore, giurisdizionalmente tutelabile, si verrebbe a tutelare U conduttore ir11 misura maggiore del prozwietario in materia di esvropriazione. Infatti si a.rreblfo 'il caso di un bene giuridico di contenuto pi� ristretto e subordinato al diritto di propriet� (come � il diritto del locatario rispetto a quello del proprietario) che r�icmJe una protezione giu�ridica che non � concessa al vrovrietario e neppure ai titolari di diritti reali di godimento. Gi sembra. quindi che iin interesse legittimo del conduttore dell'immopile ad impugnare il decreto non sia riconoschlto dalla legge: anche la legge speciale pur consen~wndo al conduttore i diritti di godimento nei confronti del proprietario che aliena, consensualmente l'immobile, e del nuovo acquirente, non pone nessuna norma che p'Ossa cosUtuire una protezione sia pnre indiretta ed <mentuale del conduttore, ei quindi di nip,esso, risvetto alla tutela di 1i.n pubblico interesse, ed opponibile, nei confronti della Amm<inistrazione quando questa agisce per la esigenza pubblicistica, attraverso la proeedttra di espropriazione ohe risolve come factum principis ogni rapporto posto in essere dal proprietario, indipendentemente dalla 1.?olont� d�i costui. E: quindi, a.nche ammesso, che il conduttore avesse nella specie un interesse ad agire, ci sembra cho la conclttsione logica della questione avrebbe dovuto essere una pronttncia di rigetto per difetto di inte�resse tutelabile. (G. DALLARI) IMPIEGO PUBBLICO -Concorsi-Facolt� di esclusione dei candidati -Potere discrezionale della P. A. Legittimit�. (Consiglio di Stato,� Sez. IV, 11 agosto 1950, n. 392 -Pres. : Colucci, Est. Caccioppoli - Merola contro Ministero affari esteri). L'art. 51 della Costituzfone ha carattere di rettivo. Esso non ha. abrogato le precedenti disposizioni di legge che riservavano alla P. A. il potere di escludere candidati dal part0_cipare a ipubbHci concorsi. Il provvedimento di esclusione non deve esser motivato. La decisione surriferita ma 8'eg>nalata per la sua rilernnte importanza e per gli esatti principi affermati, cos� di carattere generale che con rife rimento alla questione particolare decisa. La decisione, che ha sostanzialmente aderito alle tes�i sostenute dalla Avvocatura, ha cos� mo tivato: � Il quesito che si pone al Oollegio � quindi quello della 8opravvivenza o meno del suaccenna to potere. Esso presenta due diversi profili, a se conda che trattisi di, stabilire se la citata norma costituzionale, nella parte che qui interessa abbia carattere precettivo o meram.ente direttivo ovvero d�i indagare, invece, sul contrasto sostanziale tra la stessa norma costituzionale e la preesistente disposiz'ione legislativa da cui il potere � previsto; ma la prima indagine deve logicament� avere la precedenza, potendo il suo risultato esse- 1�e assorbente ai fini del decidere. � Ora, non sembra esservi dubbio alcuno. sul carattere direttivo del citato art. 51 delta Costituzione..' Tale carattere � chiaramente rilevato dall'analisi della forma dei due diversi momenti che la comvongono; l'uno, formale, che attiene alla determinazione legislativa dei requisiti per lo accesso ai vubblici ttffici; l'altro, sostanziale, che riflette i criteri da seguire nella disciplina della materia. In effetti, la norma ha, da lato, posto una riserva di legge (questo � il secondo significato della espressione � secondo i requisiti stabiliti dalla legge�) e, dall'altro, ha fissato un principio direttivo. Sotto entrambi gli aspetti, la norma � rivolta al futitro legislatore e non incide, di conseguenza, sul precostituito ordinamento giuridico. � N� apvare sostenibile che la norma in que8tione, fa escluwivo riferimento ai. requisiti stabiliti dalla legge 2 gitlgno 1927, n. 862, come quella che conferisce all' Arnministrazione una facolt� di esclusione non collegata ai previsti requisiti. Quel riferimento � in fii.nzione specifica della riserva di legge. Esso sta, a .significare che per l'avvenire soltanto la legge potr� determinare i requisit'i per l'accesso ai pubblici uff�ici; e se pure si ritenga, in ipotesi, che l'art. 51 non lascia margine ad un potere di esclusione dai pubblici concors�i, pi� o meno svincolato dai requisiti fissati dallri legge,. s�imile interpretazione non vale ad alterare il carattere puramente direttivo della norma; la quale, patr limitando in maggior misitra la sfera del legislatore ordinario, non avrebbe neanche ln questo caso efficacia abrogativa rispetto alle pree s�istenti disposizioni. � La difesa dell'Amministrazione ha posto in particolare rilievo le gravi conseguenze cui con <lurrebbe sirnUe a.brogazione implicita, creando una frattura rispetto all'ordinamento precostitui to : sia nei riflessi dell'art. 1 del R. D. 30 dicem bre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli im piegati civili dello Stato, sia nei riflessi della ci tata disposizione dell'o1�dinamento diplomatico consolare. Quanto alla� prima di dette disposizio ni, non sembra neppur ivotizzabile un contrasto con la norm,a costituzionale : il potere previsto dalla citata disposizione non pu� ritenersi, infat ti, circoscritto alla valut-azione del requisito del la buona condotta dell'aspirante. � Ma il rilievo � invece 1pienamente fondato per quel che concerne la disposizione dell~ ?itata l~g ge 2 giugno 1927, n. 862. Il potere ivi c~nferit~ all' Amministraz'ione ha la specifica funzione di integrare la valutazione dell'aspirante in una zo na d'apprezzamento discrezionale che va oltre lo accertamento dei normali requisiti espressamente indicati. E' chiaro, quindi che, se quel potere ve- nisse a cadere, si renderebbe necessaria, per quanto attiene alla determinazione dei requisit'� ed alla valutazione di essi: il che va detto s1w cialmente in relazione alle esigenze del tutto par -199 ticolari che attengono al reclutamento del personale diplomatico-consolare. N� questa considerazione sconfina dal terreno strettamente giuridico; la inidoneit� in una data norma costituzionale ad inserirS'� aittomaticamente nel precostititito ordinamento ed a far fronte alle esigenze da questo soddisfatteJ offre un sicuro elem.ento per desumerne il carattere puramente direttivo. � Alle medesime conclusioni � g'iunto questo Consigz.io in sede consultiva) nelresam'inare la portata deWart. 51 nei riguardi delfammissibilit� delle donne ai pubblici uffici (Sez. I; parere 9 marzo 1948, n. 203). E se si sono ritenute a.brogate le precedenti norme che in questa materia conferivano poteri discrezionali ai Ministri) ci� trova la sua logica spiegazione nel fatto che que'i poteri incidevanq direttamente nella sfera dei requisiti ed assumevano un profilo normativo evidentemente incompetibile con la riserva di legge posta dall'art. 51 della Costituzi�ne. �Passando alla diversa doglianza del ricorrenteJ il Collegio ritiene dhe essa sia del pari infondata. La norma cosUtuzionale J come ha lasciato sopmvvivere il potere, cos� non ha influito sulle modalit� del suo esercizio. Ora) nei termini in cui sono formulate) le citate disposizioni legislative escludono ogni obbligo di moti'�'azione; ed il potere dell'Amministrazione pu� legittimamente estrinsecarsi mediante la non inclusione di un dato aspirante neU' elenco di coloro che sono dichiarati ammessi al concorso. �Naturalmente, per effetto dell'art. 113 della Costititzione (di cui � pacificamente riconosciuta la immediata applicabilit�), il provvedimento di esclusione dal concorso non � sottratto al normale sindacato giurisd�tionale. Questo controllo � indubbiamente reso arduo dal cara,ttere ampia,mente discrezfonale del potere: come avviene del resto par altri analogh'i poteri conferiti all' Amministra. zione; rna ci� non esclude che il controllo possa essere utilmente esercitato qualora chiar'i elementi, tratti anche aliunde, rilevino l'illegittimo uso del potere. � Certo, non pu� la sezione disconoscere che la norma costituzionale postuli ima revisione delle norme positive, intesa a rafforzareJ o comunque a meglio tutelare J in armonia con i principi dellJordinamento dmnocratico dello StatoJ le guarentigie dei citta,dini aspiranti ai pubblici uffici) senza con ci� trascu1�areJ s'intende) quelle che sono le insopprimibili) vitali esigenze della Pu.bblica Amministrazione. E' per� fuori �di dubbio cheJ pur dopo la entrata in vigore della CostituzioneJ e se e fino a quando tale revisione non sia compiuta) le d-isposizioni preesistenti in ma-teria conservano integra la loro efficacia �. IMPOSTE E TASSE -Profitti di contingenza -Improv� visato affarismo. (Commissione Centrale Imposte, Sez. IX, 20marzo 1950, n. ll838, in" Dir. Prat. Trib.,,, 1950, II, 224). La intermediazione in compravendita di immobili e la compravendita, a carattere isolato, di beni mobili non costituiscono attivit� assoggetta bili all'imposta sui profitti di contingenza, dentrando fra le attivit� norma.Ii, soggette eventua.l mente all'imposta sui profitti di gue1�ra. Non sI pu� consenti"e nnlla rnnssima sopra formulata, che, ove si generaliz'zasse J porterebbe a contenere entro assai ristretti limiti [lambito d'i applicazione della imvosta swi profi.Ui di contin ~~. . Da tale irnposta vengono J infatti) colpiti quei � profitti che siano il frutto di ir11;provvisato affarismo sm�to in rela,zione agli erenti connessi con la guerra>> (art. 1 D. L. C. p. S. 28 aprile 1947, n. 330). Se) quindi) la-base della imposizione tributaria risiede nelF� iniproimisato affarismo 1>, del che non � a dubitare, appare abbastanza manifesta la erroneit� della, mass,ima in esame. La nozione deltlimprov'Visato affarismo fu lucidamente data dalla stessa, Oommissione Centrale con la decisione 29 marzo 1949, n. 2037 (in questa Rassegna) 1949, 219), ed a quanto in quella occasione si scrisse in proposito si rimanda. Ma da quella nozione si � ora distaccata la stessa Oommissione Centrale J che si � limitata ad ossen. Jare che la intermediazione nella compra vendita d,i immobili rientra fra le normali attivit� intermediarieJ so,qgetta se mai alla intjposta sui profitti di guerra; e che a tale imposta soggiace anche la compravendita) a carattere isolato) di beni mobili. EJ facile cogliere l'errore di tale decisione. La imposta straordinaria sui profitti di guerra colpisce i maggiori redditi che per la congiuntura S'i sono prodotti in relazfone ad una normale attivit�) in relazione cio� a qitella che era l'ordinaria attivit� si�olta dal contribuente; onde se costuiJ in via abituale, svolgwa opera di intermediazione per compravendite immo.biliari ovvero commerc�;wa in comprravendita di mobili J il reddito a lui da tali operazioni derivato sarebbe soggetto alla imposta sui profi.tti di guerra. Ma se il contribuente si:�olgeva e sv�olge una tutt'affatto diver.<1a attivit�, e solo nel corso della guerra e per la situmtione di congiuntura: .d<I: questa determinata ha svolto quella attivita di intermediario di cui si � detto J si � proprio in pieno nel campo di applicazione della legge sui profitti di contingenza. Giacch-� proprio ~uesto svolgere una attivit� di17ersa da quella abituale J sfruUando la particolare situazione creata dall? stato di guerra, costit1tisce fimprovvisato affarismo che la legge ha 1x1litto colpire e reprimere. Ed il carattere isola.fa di i�ari atti svolti in quel particolare periodo J lun,qi dal rendere non <I:pplica, bile la leggeJ sta inveceJ a denotare propri~ ~o; me Vinteressato si sia dedfoato non alla attwita normale ma, ad una attivit�: eccezionale) occasio- J � nata dalla situazione !particolare J e dalla quale si 1�iprometteva verosimilmente pi� facili e larghi guadagni. ' E' da aug1trarsi, quindi) che la decisi~ne in ra:s� segna ~ criticata anche dal Rotondi (A.), in �Dir. Prat. Trib. �, 195-0, IIJ 224 �-rimanga iso lataJ e che si torni alla retta interpretazione della -200 legge, facendo luogo alla applicazione della i1npos: ta,, de qua tutte le 'l'Olte che i redditi prodotti in periodo di guerra siano deriv'ati da una attivit� dii'ersa da quella abitualmente svolta dal contribuente. (N. G.) LEGGI E DECRETI-Costituzionalit� -Accertamento incidentale -Merito degli atti legislativi. (Consiglio di Stato, V Sez., 28 luglio 1950, n. 912 -Pres. : Severi, Est. : Scotto -Comune di Modena c. Ministero Interno e Eredi Sirotti, in Foro Padova 1950, IV, 201) L'autorit� giudiziaria ha sui provvedimenti legislativi emanati dopo l'entrata in vigore della Costituzione un controllo 'incidenter tantum, che giammai pu� estendersi al merito ed alla intrinseca opportunit� del provvedimento legislativo. Sulla questione di cu,i trattasi, e SU'i liwiti de,i poteri spettanti agli organi giurisdizionaU fri ordine al controllo d,i legittimit� costituzionale delle leggi in periodo transitorio, la Sezione ha cos� motivato: �a) l'autorit� g�trisdizionale non P'U�, in via principale (e cio� con valore erga omnes), dichiamre l'incostituzionalit� di un provved'imento leg,islativo, perch� ci� �rientra nei poteri della futura Corte costituzionale; ma pru� dichiarare incidenter tantum (in virt� della dispos'izione transitoria VIl) illegittimi gli atti della p.a., basati su legg,i contrarie alla OostitilZ'ione (decisioni 28 aprile 1950, n. 529 e 22 dicembre 1948, n. 872) ; � b) peraltro, tale controllo dell'autorit�, giurisd�~" ionale (indipendentemente dalla sua odierna natura, -in particolare se sia titttora l'imitato alla c. d. costituziona.lit� estrinseca, ovvern si possa, in regime di costituzfone rigida, ritenere esteso alla c.d. costituzionalit� intrinseca), non pu� mai toccare il merito, e cio� l'opportunit� e la bont� degli atti legislativi. Onde non si pu� accertare la vfola.zfone di un principio costituzionale, perch� ci� comporterebbe un controllo di merito inammissibile in sede gittrisdizionale (decreto 22 dicembre 1948, n. 849). � Ora appunto, nella specie, non si discute sitlla legittimit� formale del d. l. e neppure si rled. uce la contraddittoriet� della norma conteni~ta nell'art. 8 con disposizion'i costituzionali di appUcazione immediata, ma S'i assume per cont1�0 che la norma predetta contrasta con due principii costititzionali, come � sta.to esposto. Con c,i� si viene .ad imputare al legislatore la violazfone di comandi che ad esso .soltanto sono rivolti, censurandosi l'attit'it� degli organi legislativi, i quali, 'in concreto, non avrebbero dato attuazione a norme costituzionaU di carattere programmatico. In altri termini si rivolge al Oon8iglio di Stato la domanda, d'i ttn g'i'udizio squ,isitamente politico, domanda che nO'n pu� essere ammessa, percfitl il suo accoglimento comporterebbe un1interferenw del potere giudiz,iario in quello legislativo <1, meglio, ,una sovrapposfaione del primo al secondo, in 'Yfetto contra'sto con i princ,ipi fondamentali del nostro ordinamento costilttzionale �. La decisione � stata (Riv. e loco cit.) annotata frt senso pa,n:ialmente sfavorevole dal FAVAHA, 'il quale, in sostanza, sostfone la seguente tesi: � accertato che, nella specie, le eccezioni non s� rife1 riDano alla legittimit� formale del pt'"ovvedi1nento legislaUvo (nel qual caso il giudice adito sarebbe stato fornito di giurisdizione) ed accertato, pure, che le eccez'ioni si riferivano al contenuto deUa legge, non perc,i� ne segu,iva che la parte non a'veva diritto al loro esa1ne. Al contrario: o il giudice ra'vvisava le eccezioni stesse manifestamente infondate, e l'avrebbe dovut� di <'hiarare, prosegitendo nell'esame del merito; ovvero le trovava non manifestamente infondate, ed .allora doveva sospendere l'esame e rinviare alla O orte Costituzionale la controvers,ia, per il di pi� d'i sua esclusiva competen.za .. come gliene faceva obbligol'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 �. Non sembra S'i possa consentire alla critica che il F. mitove alla decisione in esame. Tralasciamo qui di notare come la tesi del F., 01ie /mise riconmwinta esatta, potrebbe portare a conseguenze praf'iche gravissime per la sospensione di nitmeros,i processi giurisdfaionali, in relazione S'ia al fatto che la eccezione di 'incostituzionalit� � orrnai rituale in ogni processo, S'ia al /Mto che la Corte Costituzionale non � stata ancora costititita (n� � dato sapere quando lo sar�, e potr� cominciare a funzionare ... ). E tralascia1no p1tre l1altro rilievo del ]!'., secondo il quale soltanto il giudi�e di merito <<pu� trovare, o rneno, manifestamente infondata l'eccezione� e che � non � prima facie infondata una eccezione che ha biRogno di giungere all'esame del S. C. per essere dichiarata tale �; quasi che l'impugnativa della parte, su qitesto pu,nto soccombente, in un caso o nell'altro, nel giudizio di merito, possa spiegare un qualche effetto sulla intrinseca; fondatezza o meno della eccezione, s� che :il fatto che dell'esame sia investito il 8. a. equ�valga a riconoscere che la manifesta 'infondatezza non sussiste! Il punto cruciale della questione sta, giuridicamente, in ci�: se e come la norma dell'art. 1 della citata legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 si sia sovrapposta alla disposizione transitoria VII della Costituzione (posto che neppure per il F. sembra dubbio che q'uesta disposizione transitoria non accorda agli organi di g'iurisdizfone che un controllo di legittimit� costituzionale formale ed estrinseco sui provvedimenti legislativi, quello stesso controllo, cio�, ammesso e riconosciuto dalle leggi anteriori alla Costituzione. Su di che cfr. nello stesso senso, fra gli altri, BAHILID, � Giur. I tal. � 1949, I, 2, 511; lANNil.fTI PrnoMALLo, <<Foro Pad. � 1948, IV, 3; ONDEI, ivi, 40; EsPosrro, � G'ittr. lt. i> 1948, III, 81; contra, invece, BIANCHI D'EsPINOSA, Oomm.. alla Oost., pag. 456; lVIoRTA,TI, in � ]l'oro,Amm. '>> 1948, I, 1, 320). . �-. Di sovrapposizione, e di sostituzfone, sostanRfialmente si tratterebbe infntU, ch� la norma della legge Oost. 9 febbraio 1948, n. 1 estende nettamente i poteri del giud,ice rispetto a quelli rico? bosciuti dalla disp. trans. VII, tali poteri non -201 essendf? ,pi�, limitati al controllo estrinseco e formale, � ma estendendosi a quello d�i carattere intrinseco, attraverso quel ,r7iudizio -quas�i di delibazione -. sul'la infondate:<:za, manifesta o meno .della sollevata questione di illeggittimit� costituzfonale. E poich� il controllo, sia pur cosi limitato, d-i carattere intrinseco presuppone ovviamente il controllo formale ed estrinseco .� s�i dovrebbe concludere che le due disposizioni in esame non hanno u,na autonoma sfera di applicazione, dovendo ritenersi il secondo comma della dispos. trans. VII, assorbito nell'art. 1, legge cost. citata. Davanti a qitesta logica conclusione della sita tes�i, peraltro, lo stesso F. (in �Foro Pad. � 1950, IV, 66) si arresta,� poich�, evidente�mente, non � possib'ile sostenere la abrogazione della disposiz �ione costituzfonale transitoria in esame, la d�izione della quale, ponendo un limite temporale preciso alla sua efficacia � fino a qitando non entri in funzione la Corte costituzionale � � di una indiscutibile evidenza e chiarezza. La.. antinomia fra le due dispos'iz:ioni in esame andrebbe ricercata, in relazione all'art. 4 della legge cost-. 9 febbraio 1948, n. 1 ; ma intanto si dovrebbe osservare che f?�a, le due norme debba prevalere quella inserita nella GosUtu.zione. N� vi � traccia,, nei lavori prepard!,t�ri, che Si �8i'rf, voluto, a cos� breve distanza di termp'o, niodificat't radicalmente la dispos: trans. VII; il che dovrebbe rendere alquanto _oauU nella ~n!erpretazione. Ma la tesi del F. (e quella sostanzialmente analoga del CERETI, in � Fo1�0 Pad. � 1948, IV, 77) presenta il s1to punto debole, proprio in relazione al valore da dare all'art. 4 della legge cost. citata, circa la immediata entrata in vigore della legge stessa; sulla quale norma si basa appunto il sito ragionamento. Al riguardo non c'� che da richiamare quanto in proposito ebbe incisivamente a scrivere il MoR.~ AT.I (Riv. loco cit., 326, nota 1), che si debbiz cio� necessariamente dis-tinguere fra entrata in vigore-e concreta efficacia di una legge, qua'fl,/J,o quest;y,ltima presuppone che siano, compiute "altre iittiv'it� che la� rendano praticamente attuabile e operante. Nella specie questo appunto si verifica; e non pare possib{le, n� in via pratican� sotto l'aspetto giuridico, rimettere la decisionei di una questione d�dotta in giudizio ad un organo che non esiste; il che concretamente equi- 1)arebbe a denegm�e g�iustizia a tempo indeterminato. (N. G.) " -~ " �3-'�iEil TI -L2 cm T?WTITI WW' CTCT ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI DELLE CORTI DI M.E.R.I T O LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI -Urgente ed inderogabile necessit� -Organizzazione dei servizi ed uffici della P. A. -Attivit� discrezionale -Insin� dacabilit�. (Tribunale di Lecce, 26 settembre 1950 Finanze contro Ca.mera del lavoro di Taranto). ' L'organizzazfone ed il funzionamento dei pubblici uffici rientrano nell'attivit� tecnico discrezionale della P. A., onde l'accertamento di essi, come causa di urgente ed improrogabile necessit� valida �per opporsi alla proroga dei contratti di locazione, non pu� !prescindere dai principi secondo cui s,petta solo alla P. A. di stabilire la idoneit� e la possibilit� di contenere in un immobile gli uffici occorrenti a soddisfare determinaite esigenze della P. A., che deve garaintire in ogni tempo la normale attivit� degli uffici, e fissare i presupposti per il buon funzionamento dei servizi. La sentenza iri esame ha fatto esatta applicazione dci principi che regolano i limiti fra i poteri della P. A. c quelli degli organi di giurisdizione. In effetti) nella particolare materia delle locazioni, al giudice � stato conferito itn potere del tutto particow!f'e) che) a ben vedere) non ta,nto si riferisce alla interpretazione ed affm�mazione di 11,n principio giuridico) quanto � relativo ad un esame di merito ~ che potrebbe dirsi com1pa,rativo --.. fra le necessit� addotte dal locatore p,er ottenere il godimento del bene) e quelle del locatario che il legislatore ha tenuto presenti nel disporre la proroga delle locazioni. E) in defirnitiva) il giudizio del magistrato sfocia in un giudizio di merito di opportunit� e di pre'l.'alenz(J;: con il che) sia detto ben chiarq) non si menoma a,ffatto n� si dimim1.isce z.a. portata della funzione giurisdizionale. Ma da ci� discende) altres�) che anche per queste ragioni) oltre che per i princ�ipi generaU) nei confronti della P. A. vi � difetto di giurisdizione. L,a,pprezizamento drca la sussistenza e il grado delle asserite esigenze verrebbe ad incidere sul merito dell,attivit� amministra,tiva (nella specie, di quella attfoit�; che tende a dotare gli uffici ed servizi di mezzi idonei per nn proficuo fnnzfo. namento); ed � pacifico che un sindacato di merito non pu� mai essm�e esercito dal giudice ordinario qicando nella. controversia v�enga in esa.me la organizzaz'ione arnministrativa nelle sue forme basilari. Siamo qui nel campo pi� delicato della P. A.) e quindi esclusivamente ri8ervato ai stwi poteri : in qnello che tende alla organizzazione dei pubblici servizi ed uffici) Qon una discrezionalit� pura) rispetto alla quale nessuna estr(J;nea ingerenza pu� e8ser �consentita se non a prezzo del sovvertimento dei principi l!Jiuridioi del nos�tro ordinamento pubblicistico. � (N. G.) RISCOSSIONE -Privilegio speciale per r. m. -Prevalenza rispetto a'la ipoteca sugli autoveicoli -Pro� cedimento esecutivo -Intervento tardivo dei creditori privilegiati -Condizioni. (Tribunale di Cremona 5 agosto 1949 -Esattoria Cremona contro Affanni e Sorti). Il iprivilegio speciale, relativo a crediti per la imposta di R. M., dovuta, per l'anno in corso e per il precedente in dipendenza dell'esercizio di commercio, industria., arte e �professione, di cui all'airt. 2759 c. c., � prevalente all'ipoteca, sugli autoveicoli prevista daill'art. 2810 c. c. Esso pu� essere fatto valere anche quando l'autoveicolo sia stato esproipriato e si tratti di distribuirne il ricavo (artt. 2779 c. c. e 5.28 c. p. c.). Nel processo esecutivo 1� ammesso l'intervento tardivo dei creditori privilegiati purch� il loro credito sia liquido ed esigibile ail momento dell'intervento (artt. 525 e 528 c. p. c.). La sentenza del Tribunale di Cremona -ohe lcggesi in � Rfo. Trib. �, 1950, 440 -ha cos� csatta,rnente motivato : � Sostiene il convenuto Affanni che i crediti vantati dall'esattoria s~ano assistiti non gi� dal pri1:'ilegio specia.le di cu{ affart. 2759 c. c.) bens'� unicamente dal privilegio generale di cui alfarticolo 2752� c. c.) e q1iindi S'iano di grado deteriore al prop�i"'�O privilegi� automobilistico ai sensi del c01nbinato disposto dagli artt. 2779 e 2777 c. c. � Il privilegio a1,1,.tornobilistico infatti viene dopo i crediti per l'imposta di R. M. indicati dalFart. 2759 (n. 5 art. 2778), rnentre precede il privUegio generale dello Sta,to di cui aWart. 2752 (n. 15 art. 2'777). �Secondo l'Affanni) avendo il priv�ilegio di oui all'art. 27n9 per oggetto i mobili che servono al7' esercizio dcl commercio) industria) a,rte e vprrofessione) e le merci che si trovano nel��locale adib'ito all, esercizio stesso) detto privilegio sarebbe-� 1,enuto rneno per essersi Fesattoria tardivamente insinua.ta nella procediira esecutiva) quando cio� Z'autome~zo p'i� non esisteva, ma esisteva ormai solo la. somma. ricav�ata dalla vendita altasta. -203 � Se si accogliesse tale tesi) il privilegio di cui aWart. 2759 c. c. potrebbe sussistere solo quando l)esattore abbia eseguito egli stesso il pignoramento o sia intervenuto alfudienza di autorizzazione a.lla vendita) e non anche quando intervenga tardivamente a norma dell'art. 528 c. p. c. � 11fa ci� � in contrasto con l'ultimo comma di questo artiooloJ che dispone che i creditori che hanno privilegio sulle cose pignorate) an.che se intervengono dopo l)udienza di autorizzazione alla vendita, .ma prima del proi>Vedimento di distribuzione della som,ma ricavata) concorrono alla distribuzione della stessa in ragione del loro privilegio. 111l i ! i I ! I. l I '! �~Va infine respinta l'.eccezione deWAffanni che l'esatt.oria non potesse intervenire nella esecuzione Sartl in base al ruolo del 1948, non essendo-�i crediti da essa t'l(}/fifati liqitidi ed esigi.bili al tempo della incoata esecuzione (novembre 1'947), essendo invero sufficiente che il credito degli intert'enienti sia liquido ed esigibile al momento dello intm�vento >>. La sentenza) che ha fatto esatta applicazione dei principi cos� in tema di prevalenza di diritti di prela.zione che in materia di legittimAt� e tempestivit�. di intervento nei giudizi esecutivi) � stata commentata favorevolmente dal Verderio (Riv. cU.J 441). iJiJl ;bJZ i J@Jbl && .#li 2 Ji]J i E E 'e - RASSEGN�A DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZIONE SULLA �GAZZETTA UFFIOIALE; I. 1. Legge 21ottobre1950, n. 841 (G. U. n. 249): Norme per la espropriazione, bonifl,ca, trasforrmazione ed assegnazione dei terreni ai contadini. -E' questa la legge che va sotto il nome di cc legge stralcio per la iiforma fondiaria�. Dal punto di vista della tecni�ca le. gislativa non pu� dirsi che essa sia un modello di perfezione, ad esempio, mentre .con l'art. 1 si dispone, in via gel:lerale, un rinvio recettizio alle norme della legge 12 mag.gio 1950, n. 230 (sulla colonizzazione della Sila) nei 25 articoli su.cc.essivi e nello stesso secondo comma dell'art. 1 si dettano norme diver.se da .quelle contenute nella citata legge n. 230, le quali norme dovendo derogare alla legge medesima, finiscono per svuotare di ogni significato il disposto rinvio recettizio. Non sembra tuttavia che possa discutersi la perfetta costituzionalit� della legge in esame, contro la quale, certamente, si muoveranno da �parte dei possibili espropriandi, quelle stesse crittclle che sono state mosse alla legge sulla Sila. Gi� i:n relazione a questa legge noi ri. leviamo (in questa Rassegna 1950, pag. 141) la singolarit� del dts�posto dell'art. 5, col quale si conferisce una delega legislativa al Governo per emanare atti sostanzia. lmente amministrativi (provvedimenti di espropriazione, provvedimenti di occupazione d'urgenza, ecc.). Ma, non possiamo condividere in alcun modo le pur acute osservazioni formulate in pmposito dal.lo Scarpello) in cc Foro it. �, 1950, JV, 164) tn ordine ad una pretesa incostituzionalit� del citato art. 5. Di incostituzionalita potrebbe parlarsi solo se la Iegge, ordinaria o delegata, disponesse l'espropriazione senza indennizzo, ma quando l'indenizzo � riconosciuto, il fatto che della propriet� si dis.ponga con atto amministrativo o con atto legislativo ;pu� avere un rilievo politico ma non giuridico. Nella legge in esame la delegazione legislativa al Governo per la emanazione di atti sostanzialmente amministrativi, necessari all'applicazione della legge stessa, � ancora pi� estesa di quella contenuta nella regge sulla .Sila, ma essa riflette pur sempre materie nelle quali si pu� disporre con legge ordinaria e quindi non es.eluse dalla applicazione dell'art. 76 della Costituzione, i .cui limiti, d'altronde .appaiono rispettati. N� ci sembra che si ;possa comunque contestare la costituzionalit� di quelle disposizioni (arti �Coli 7 e 8) che stabiliscono il modo di determinare la indennit� e quello di corrisponct:erla. Invero, l'art. 42 della Costituzione sul quale la potest� di espropriazione � fondata, non prescrive che l'indennizzo debba essere calcolato nel modo stabilito in via generale dalla legge fonda.mentale del 1865, e tanto meno prescrive �Che esso sia corrisposto in denaro liquid!o, mentre il riconoscimento, contenuto nello stesso articolo, della propriet� nei limiti della sua funzione sociale, � una riprova che il concetto romanistieo dell'assoluto diritto del proprietario pu� considerarsi non pi� accettato nell'ordinamento giuridico itali.ano. Rinviamo per il resto alle Relazioni riportate ne: cc Le leggi '" 1950, p_ag. 1669 e segg. II. Senato della Repubblica, Disegno di legge n. 621 c. (iniziativa governativa). Istituzione del Consiglio Superiore aelle Forze Armate. -Rilevi.amo la novit� legislativa rappresentata ralla norma dell'art. 3, cap., nel quale si dispone che ;p�er i provvedimenti legislativi, per i quaJi sia obbligatorio il parnre del Consilio Superiore delle Forze Armate la menzione del parere deve essere fatta nella relazione. Non riusciamo a renderci conto delle conseguenze di una eventuale omission di questa menzione, in quanto finora le reJazioni alle leggi non sono state mai considerate un elemento comunque rilevante .sulla loro costituzionalit� sostanziale o formale. Se quind'i, come sembra, si tratta di una norma platonica, sarebbe meglio sop primerla, come tutte quelle disposizioni che, pur 1contenute in provvedimenti legislativi hanno solo il carattere di autorevole consiglio. N DICE SISTEMATICO ELLE e o N S:. U� L T A z��1 o-N I FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALOUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE � STATA DATA :�: AciJlfE PUBBLICHE. -Se l'abbandono dell'utenza, ;prev~t&,iJ;lell'art. 55 de~ Testo Unico sulle acque _debba inten:Mrs�1'ome uno s\ato d~ fatto o come mamfesta: z.ione di 1�rit� dell'ut�nte (n. ;l.8). ( APP A~ -I) Se sia vali-do il patto di rinuncia alla rev~e dei prezzi inserito in un contratto di appa. Ito n.f -II) Se le revisioni di prezzi a carattere ctefiniti~seguite in corso di opera, accettate dalla Impre.s~mmesse a pagamento de.bbano consid:emrsi irrevor~ (n. 138). -III) Se un appaltatore possa riconoi.' con forza vincolante il proprio inadempiment0$ n contratto di appalto quando abbia ceduto il re1af�edito, e la cessione sia stata accettata dalla Ammifazione, o se invece tale riconoscimento di � inade}~za debba essere ac�cettato anche dal cessionarJo/ 139). i {: ) ;� ',Y:,J)vvIGIONAMENTI E CONSUMI. -Quale sia la \it dlell'ordinanza n. 752 del 3 ottobre 1943 della '\Perta di Roma, in relazione alla propriet� deHe �~ prime di assegnazione, non lavorate, e rimaste \re Ditte assegnatarie (n. 25). I. :URAZIONI. -l)Se i beneficiari di assicurarna vita fondino le loro pretese al capitale assilsu un diritto ,proprio o su un diritto ereditario -Il) Se debbano riattivarsi le polizze di assi� ~e del personale aeronautico estinte in segnito (�edamento diel personale stesso ad opera della . uando tale congedamento, sia stato ann u1Iato -III) Se l'obbligo solidale per il pagamento iosta di registro .sui contratti di assicurazione ull'assicuratore �e sull'assicurato anche per le 1zioni marittime (n. 28). 'c1AZIONI. -Se i partiti politici abbiano natura ciazione non riconosciuta (n. 1). \ ECONOMICHE E POPOLARI. -Se, proceduto�;i ~almente dai singoli soci di cooperative edilizie ratto dli mutuo individuale e alla stipula del ri �aossa differirsi la formalit� di cancellazione del \a iscritto a favore delia Gassa DD.PP. fino al \ in cui a tale cancellazione possa procedersi1te (n. 26). CONFISCA. -I) Se si possa estinguere la confisca in base a grazia sovrana (n. 4). -Il) Se disposta l'arhchiviiji, zione di un procedimento di avocazione per profitti di. regime venga meno ipso jure il sequestro sugli immobili pur'e in pendenza di un procedlimento di .confisrca (nf 5). -III) Se, pendendo un procedimento penale per co.aborazionismo avanti il Tribunale militare, debba riqhiedersi .al Procuratore militare il sequestro o la iserizione ipotecaria a carico dell'imputato in vista di una probabile confisca dei suoi beni (n. 5). CONTiRABBANDO. -Se, assolto taluno dal reeto di contrabbando per illecita detenzione di sigarette di provenienza alleata, possa subordinarsi la restituzione delle sigarette stesse al pagamento, da parte del proscjolto, dei relativi contributi (n. 16). j:ONTRATTI DI GUERRA. -Quali siano i rapporti tr._ la legge sulla liquidazione dei contratti di guerra e 1a determinazione del Commissariato della citt� aper� ta di Roma 3 ottobre 1943, n. 752, sulla sorte dielle materie ,p�rime giacenti presso J.e Disse assegnatarie (n. 13). DANNI DI GUERRA. -I) Se all'E.N.P.A.S. possa applicarsi il D.L.P. 27 giugno 1946, n. 35, che dispone la totale ricostruzione a carico dello .Stato degli edifici adibiti a servizi assistenziali, di propriet� di istituzioni di assistenza e beneficienza (n. 25). -II) Se perch� lo .scop�pio di esplosivi per qualsiasi causa possa essere considerato tatto di guerra, occorra che gli eplosivi stessi si trovino nel luogo d:ello scoppio per ragioni connesso con il precorso stato di guerra (n. 26). DEMANIO. -.Se .sia valida per lo Stato italiano una vendita di cose mobili appartenenti al patrimonio indisponibile effettuata doUe autorit� te.desche ad un cittadino italiano in un territorio passato poi sotto la sovranit� di u naltro Stato (n. 71). DEPOSITO. -Chi sia legittimato a chiedere la resti� tuzione di d!epositi presos la Cassa DD.PP. intestati a partiti politici (n. 11). ENFITEUSI. �-Quale sia il tasso di capitalizzazione per l'affrancazione delle prestazioni enfiteutiche, costituite prima dell'entrata in vigore del Codirce civile (numero 16). -206 . ESPROPRIAZIONI. -I) Se il decreto 29 agosto 1919, n, 1841, ~ia applicabile anche alle occupazioni di immobili' per�esigenze militari disposte in epoca successiva ~Ha s.a entrata in vigwe (n. 58). -II) Se la restitu. zione; i;iJ proprietario dei terreni occupati temporaneamente p.br esigenz�e-militari possa trattarsi come una retroc&Ssione di immobili espropriati (n. 58). : . '\'� .' . 'FERROVIE. -I) Se il ritardo ne1 ritirare merce sped'i. ta� dur-ante uno sciopero, possa .essere -considerato gius.tii�cato da causa di forza maggiore agli effetti dell'art. 46 delle C.T. (n. 113). -II) Quale sia la tariffa �da applicarsi in una spedizione internazionale ai sensi dell'art. 10 della C.I.M., quando lo speditore abbia chiesto 1a tariffa pi� economica (n. 114). -III) Se nel contratto di trasporto di cose sia ipotizzabile un concorso di responsabilit� contrattuale ed extracontrattuale del1' Arriinin.israzione Ferroviaria. (n. 115). -IV) Quali siano i criteri da ,applkarsi per .stabilire la risarcibilit� dei danni cagionati da �corrosioni elettrolitiche provocate dall� correnti vaganti delle linee ferroy,iarie elettrifica- te (n. ll6). IMPIEGO PUBBLICO. -Quafo sia_ l'influenza-della morte dell'impiegato cautelarmente sospeso dall'impiego in attesa di pr-ocedimento pentle (n. 254). IMPOSTE E TASSE. -l) Se per la esenzione della iffiposta sul bestiamep revista dall'art. 123 del T. U. sulla' Finanza Locale occorre che gli animali si,ano in serviz_io attuale presso le Forze armate, nel senso elle siano� utilizzati in Reparti Armati (n. 144). -II) Se, reimportati dei filati, �per ,contestazioni sorte con le ditte importatrici, si debba pagare su di essi l'imposta di confine, quando i fabbricanti abbiano gi� pagato in abbonamento l'imposta di fabbricazione previ.sta dal D L. 3 gennaio 1947, n. 1 (n. 145). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se i contratti di assicurazione stipulati all'estero aventi per oggetto rischi generici di carattere marittimo siano soggetti a registrazione a termine fisso (n. 65). -II) Se possa imporsi la registrazione in multa di contratti, da registrsi in termine fisso venuti in possesso �Uell'Amministrazione in una operazione di polizia tributaria (n. 65). IPOTECHE. -Su chi gravi l'onere delle spese delle pubblicazioni previste dall'art. 43 della legge 25 giugno 1943, n. 540 (n. 4). NAI. -Se possa ritenersi interrotta nei confronti della UNIOHAS la prescrizione, mediante una lettera diretta alla Compagnia Assi1curatrice dall'avente dirttto all'indennizzo (n. 41). POSTE. -Quale sia la natura giuridica d:el rapporto che lega l'Amministrazione Postale agli agenti rurali (n. 20). PREZZI. I) Se sia valida la clausola di rinunzia alla revisione dei prezzi nei contratti di appalto di ope re pubbliche (n. 7). -Quale sia la natura giuridica delle revisioni di prezzi eseguite in corso di opera (numero 8). PROFITTI DI REGIME. ~ I) Se -arclliviata una pra� tica di avocazione di profitti di regime possa mantenersi il sequestro dei beni dell'avocando in relazione a� un procedimento penale pendente contro di questo di collaborazionismo n. 60). -II) Se sia ammissibile lF< grazia nei ,confronti della confisca ui beni prevista d1alle leggi contro il fascismo (n. 61). PROCED1MENTO PENALE. -Quale sia il criterin-._m generale da seguire nell'assunzione da parte dell'Avfilli vocatura dello Stato della difesa penale di autisti militari imputati di reati colposi commessi nell'esercizio deUa loro attivit� (n. 2). REGIONI. -Se sia costituzionale la Legge Regionale che disciplini i Consorzi Agrari nell'ambito della Regione Siciliana (n. 16). REQUISIZIONI. -I) Quali .siano le condizioni ed i limiti per l'esercizio del potere di requisizione pr.evisto dai DD.LL. 4 gennaio 1946, n. 5 e 19 settembre 1947, numero 1006 (n. 86). -II) Quale sia l'organo competBnte a 'conoscere delle controversie in materia di requisizloni effettuate per conto delle Autorit� Alleate (n. 87). III) Se possano applicarsi le norme sulle reqnisizloni al caso della restituzione �di immobili occupati per esigenze militari e sui quali siano state eseguite dt11le opere permanenti (n. 88). -IV) Se per il pagamento �Ui danni derivanti da requisizioni sia sufficiente la sola prova della propriet� dell'immobile, o sia invece ne cessaria a;nche la prova della libert� dell'immobile stesso (n. 89). RESPONSABILITA' CIVILE. -Entro quali limiti la Amministrazione abbia interesse a concedere la difesa dell'Avvocatura ai propri dipendenti autisti che abbiano cagionato danni nell'esercizio della loro attivit� (numero 109). SOCIETA'. -I) Se sia applicabile alla Societ� a responsabilit� limitata la norma dell'art. 2460 c. c. (n. 23). -II) Se nel caso che lo Stato abbia facolt� cli nominare un sindaco in una Societ� a r. 1. per il fatto di. essere socio di essa, debba a questo sindaco applicarsi l'art. 2460 c. IC, (IL 23). SUCCESSIONI. -Quali criteri debbano seguirsi da parte del Ministero degli esteri in ordine alla tutela dei beni ereditari dri. connazionali deceduti all'estero, senza eredi conosciuti (n. 24). TRATTATO DI PACE. -I) Quando debba sentirsi il parere deUa Commissione l~revista dall'art. G della legge 1� dicembre 1949, n. 908 (n. 25). -II) Se per frufre delle esenzioni fiscali previste dall'art. '�8 Trattato di Pace sia indtispensabile che una g~l!e parti contraenti nelle convenzioni stipulate in base all'articolo �9-tesso sia lo Stato (n. 25). (il1Hl20) Roma, 1951 -l,,tituto Poligrafico Stato . G. C.