ANNO XLII N. 4 OTTOBRE -DICEMBRE 1990 


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PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE DI SERVIZIO 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
ROMA 1991 



ABBONAMENTI ANNO 1991 

ANNO L 45.000 
UN NUMERO SEPARATO � � � . . . . � . � . . . . . � � . � . � � � 8.500 


Per �bbonamenti e acquisti rivolgersi a: 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 
Direzione Commerciale -Piazza G. Verdi, 10 -00100 Roma 
e/e postale n. 387001 

Stampato in Italia -Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(3219074) Roma, 1991 -Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato P.V. 



INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (a cura 
de/l'avv. Franco Favara) . . pag. 393 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E INTER� 
NAZIONALE (a cura de/l'avv. Oscar Fiumara) )) 422 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E 
APPALTI (a cura degli avvocati Antonio Cin� 
go/o e Giuseppe Stipo} � 442 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a 
dell'avv. Raffaele Tamiozzo) 
cura 
)) 467 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a 
/'avv. Carlo Bafi/e) 
cura del
� 506 

Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNA DI DOTTRINA 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI 
QUESTIONI . 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 
CONSULTAZIONI ...... . 
pag. 
)) 
� 
101 
165 
171 

Comitato di redazione: Avv. D. Del Gaizo -Avv. G. Mangia -
Avv. M. Salvatorelli -Avv. F. Sclafani 


La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 



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ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

G. 
PALMIERI: Le parti. del processo: proposizione del ricorso, costituzione 
in giudit.io, ricorso incidentale ed iritervento II, 157 
M. 
SALVATORELLI: Prime note sulla applicabilit� alla pubblica ammistrazione 
del procedimento per la repressione della condotta antisindacale 
ex legge n. 146/90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 488 
Atti del convegno di studi su � Il procedimento amministrativo (Problemi 
vecchi e nuovi in relazione alla legge 7 agosto 1990, n. 241) � II, 101 


PARTE PRIMA 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


AMBIENTE 

-Tutela -Legge 29 giugno 1939, numero 
1497 ~ Art. 7 -Autorizzazioni 
rilasciate dalla regione nell'esercizio 
del potere delegato dall'art. 82 d.P .R. 
24 luglio 1977, n. 616 riguardanti l'avvio 
di opere incidenti sulle bellezze 
naturali sottoposte a vincolo paesaggistico 
-Natura giuridica dei suddetti 
provvedimenti -Obbligo di adeguata 
motivazione -Non sussiste, 

467. 
-Tutela -Legge n. 349 del 1986 Art. 
6: disciplina transitoria della 
valutazione di impatto ambientalistico 
-Operativit� -Presupposti Emanazione 
del D.P.C.M., individuazione 
delle norme tecniche e delle 
categorie di opere in grado di produrre 
rilevanti modificazioni all'ambiente, 
previsto dal comma dell'art. 6 
della legge n. 349/86, 467. 

APPALTO (CONTRATTO DI) 

-Interessi di mora -Tipizzazione del 
danno risarcibile -Rivalutazione 
monetaria -Vi � compresa, 445. 

-Interessi legali -Anatocismo -Decorrenza 
-Dalla domanda giudiziale Ricorso 
per decreto ingiuntivo -Costituisce 
domanda giudiziale, 445. 

-Interessi legali -Anatocismo -Saggio 
degli interessi -:E!. quello legale, 
445. 

-Revisione prezzi -Diritto dell'appaltatore 
-Imprevedibile variazione del 
costo della mano-d'opera -Adeguamento 
al costo della vita -Non d� 
luogo a revisione, 442. 

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI 

-Sindacati -Impiego pubblico -Procedimento 
per la repressione della 

condotta antisindacale -Ricorso ex 
art. 6 legge n. 146/90 -Controinteressati, 
con nota di M. SALVATORBLLI, 

487. 
-Sindacati -Impiego pubblico -Procedimento 
per la repressione della 
condotta antisindacale -Ricorso ex 
art. 6 legge n. 146/90 -Inammissibilit�, 
con nota di M. SALVATORBLLI, 

487. 
-Sindacati -Impiego pubblico -Procedimento 
per la repressione della 
condotta antisindacale -Ricorso ex 
art. 6 legge n. 146/90 -Inammissibilit�, 
con nota di M. SALVATORBLLI, 

488. 
COMUNITA EUROPEE. 

-Libera circolazione delle merci -Misure 
di effetto equivalente a restrizioni 
quantitative all'importazione Normativa 
nazionale sui formaggi, 

437. 
-Politica agricola comune -Finanziamento 
Liquidazione conti FEOGA Recupero 
di aiuti indebitamente pagati, 
433. 

-Smaltimento dei rifiuti -Ravvicinamento 
delle legislazioni -Autorizzazione 
e controllo, 427. 

-Smaltimento di rifiuti -Ravvicinamento 
delle legislazioni -Nozione di 
rifiuto, 426. 

CORTE COSTITUZIONALE 

Conflitto di attribuzione -Nozione Atto 
giurisdizionale invasivo del potere 
legislativo della Regione -Ricorso 
per conflitto di attribuzione Ammissibilit�, 
401. 



INDICE DELLA GIURISPRUDENZA 

DEMANIO 

-Demanio storico -Archivi privati Provvedimenti 
impositivi di vincoli Natura 
ed effetti -Controversie Giurisdizione 
amministrativa, 460. 

-Demanio storico -Vincoli pubblicistici 
-Notificazione in forma amministrativa 
-Elemento essenziale per 
l'esercizio del diritto di prelazione Modalit� 
di esecuzione -Art. 139 

c.p.c. -Applicabilit� -Criteri, 466. 
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILIT� 

-Indennit� di esproprio -Destinazione 
agricola o edilizia del terreno Criteri 
di determinazione, 450. 

-Terreno utilizzato per edilizia residenziale 
pubblica agevolata o convenzionata 
-Provvedimento espropriativo 
dichiarato illegittimo con 
sentenza passata in giudicato -Diritto 
al risarcimento del danno Violazione 
dell'art. 42 Cost. -Infondatezza, 
406. 

FALLIMENTO 

-Credito ammesso tardivamente al 
passivo -Impugnazione del credito Decorrenza 
del relativo termine, 393. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Ambiente -Tutela -Legittimazione 
ad agire delle associazioni ambientalistiche 
per l'annullamento di atti illegittimi 
della P.A. lesivi dell'ambiente 
-Sussistenza dell'interesse a ricorrere 
nelle associazioni riconosciute 
in base all'art. 13, legge n. 349/ 
86, 467. 

-Concorsi ed esami -Esame di procuratore 
legale -Giudizio della Commissione 
giudicatrice -Insindacabilit� 
in sede di legittimit�, 480. 

-Concorsi ed esami -Esame di procuratore 
legale -Giudizio della Commissione 
giudicatrice -Requisiti, 480. 

-Concorsi ed esami -Esame di procuratore 
legale -Giudizio della Commissione 
giudicatrice -Sollevata que


stione di legittimit� costituzionale 
degli artt. 23 e 27 del R.D. 22 gennaio 
1934, n. 37 in relazione agli 
artt. 2, 3, 4, 24, 41 e 97 Cost. Manifesta 
infondatezza, 480. 

-Concorsi ed esami -Esami di procuratore 
legale -Art. 23 R.D. 22 giugno 
1934, n. 37 -Annullamento da 
parte della Commissione esaminatrice 
delle prove simili o identiche Legittimit�, 
478. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Domanda del dipendente rivolta ad 
ottenere il risarcimento del danno 
per ritardo nel pagamento dovuto 
a compartimenti dell',Amministrazione 
intenzionalmente dilatori per 
rivalsa o punitivi -Determinazione 
del danno non desumibile da calcoli 
automatici -Giurisdizione ordinaria, 

451. 
-Domanda del dipendente rivolta ad 
ottenere rivalutazione e interessi su 
crediti retributivi corrisposti con notevole 
ritardo -Giurisdizione amministrativa 
-Allegazione di circostanze 
generiche e di stile sulle condizioni 
personali -Irrilevanza, 451. 

- 
Reclutamento del personale -Commissioni 
giudicatrici -Composizione 
-Prevalenza di comportamenti 
tecnici, 415. 

ISTRUZIONE E SCUOLE 

-Legge n. 326/1984 -Immissione in 
ruolo degli �I:\segnanti -Determina� 
zione, da pafte della PA., di un 
termine peren.torio per la presentazione 
delle domande di immissione Legittimit�, 
4S4. 

-Legge n. 326/1984 -Immissione in 
ruolo degli insegnanti -Ordinanza 
ministeriale emanata per fissare le 
modalit� di presentazione delle domande 
per l'immissione in ruolo Natura 
-Regime tipico di pubblicit� 
-Non sussiste, 484. 

LAVORO 

-Controversie dipendenti Enti Ferrovie 
-Competenza territoriale derogabile, 
460. 


VIII 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Infermit� contratta dal dipendente Riconoscimento 
della causa di servizio 
e equo indennizzo -Costituiscono 
situazioni giuridiche diverse, 450. 

-Riconoscimento di infermit� contratta 
per causa di servizio -Dovere 
dell'amministrazione di avviare 
la procedura per l'equo indennizzo Insussistenza, 
450. 

LOCAZIONE 

-Immobili adibiti ad uso diverso da 
quello di abitazione -Trasferimento 
a titolo oneroso -Diritto di riscatto Decorrenza 
del relativo termine, 393. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Cassazione -Notifica presso l'Avvocatura 
distrettuale -Obbligo per il 
giudice di disporre la rinnovazione 
presso l'Avvocatura generale -Rituale 
rinnovazione effettuata spontaneamente 
-Validit�, 451. 

-Ricorso per cassazione irritualmente 
notificato presso l'Avvocatura distrettuale 
-Rinnovo della notifica 
fuori termine presso l'Avvocatura 
Generale -Nullit� della notifica Sanatoria, 
442. 

-Sentenza, ordinanza e decreto -Nullit� 
-Mancata trattazione di ricorso 
ex art. 6 legge n. 146/90 in pubblica 
udienza -Non sussiste, con 
nota di M. SALVATORELLI, 488. 

REATO 

-Prescrizione -Facolt� di rinuncia 
da parte dell'imputato -Mancata 
previsione -Illegittimit� costituzionale, 
398. 

REGIONI 

-Agricoltura -Interventi del FEOGA Erogazione 
degli aiuti -Controlli in 
loco -Spettano allo Stato, 412. 

-Delega ai comuni di funzione amministrativa 
regionale -Norme di organizzazione, 
409. 

-Legge regionale conseguente� a legge 
quadro -Non regola rapporti intersoggettivi 
di diritto privato, 406. 

-Leggi regionali -Potere di disapplicazione 
da parte dei giudici -Insussistenza, 
401. 

SANITA 

-Pretesa di prestazioni sanitarie Modalit� 
e tempi delle prestazioni Discrezionalit� 
del legislatore ordinario 
-Anche per le prestazioni aggiuntive 
a carico della regione (o 
provincia), 418. 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI 

-Imposta complementare -Possesso 
di capitali -Presunzione di impiego 
fruttifero -Art. 86, T.U. 29 gennaio 
1958, n. 645 -Prova del reimpiego 
-Necessit�, 507. 

-Imposta sui redditi di ricchezza mobile 
-Societ� -Trasformazioni di 
societ� con personalit� giuridica in 
societ� di persone -Conservazione 
degli obblighi tributari, 519. 

-Imposta unica sul reddito delle persone 
fisiche -Redditi di capitale Interessi 
sui rimborsi di imposte non 
dovute -Non costituiscono reddito, 

513. 
-Imposta un�ca sul reddito delle persone 
fisiche -Reddito di impresa Interessi 
compensativi -Non imponibilit�, 
513. 

-Imposta unica sul reddito delle persone 
fisiche -Reddito di impresa Interessi 
compensativi e moratori Art. 
560 nuovo T.U. delle imposte 
sui redditi -Imponibilit� -Norma 
di natura interpretativa -Esclusione, 
513. 

-Imposta unica sul reddito delle persone 
fisiche -Rimborsi -Indennit� 
di buonuscita ENPAS -Pagamento 
mediante versamento diretto -Termine 
di decadenza -Art. 38 d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 602, -1'. operante 
-Termine di prescrizione dell'art. 
37 stesso d.P.R. -Inapplicabilit�, 
543. 


J"1DICE DELLA GJURISPRtlDENZA 

IX 

-Nuovo T.U. delle fniposte.i;ui r:etkf,i;ti 
-Applicabilit� ai"p�rlodf di irrtpo' 
sta anteriori -Art; 36 dJ>.R. 4 feb" � 
braio 1988, n. 42 ��~��� si estende anche 
alle norme meno favorevoli al contribuente 
-Reddito diimpresa -Interessi/ 
coll1peJjs;:ttM e moratori Sorto 
imponibili, 513. 

'.'"'.'.':. Soggetti passivi ~.�� Responsabilit�. di 
imposta -Cessionario di azienda Ricorso 
contro avviso di mora -Giu� 
<> risctizione delle .�. commissioni. Op>
posizione �contro gli atti esecutivi 
�.�.. dell'esattore. Ricorso all'Intenden> 
te di Finanza, 559. 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI 

.,...,, 
Imp9sta di registro e Imposta sul 
valore aggiunto -Permuta � Cessioni 
soggette all'una e all'altra imposta � 
D�sciplina del� d.P.R. 26 ottobre 1972; 

n. 
634, 564. 
.....: Impb~ta di registro � RegistratioI1e 
� �di ufficio � Scrittura privata venuta 
legittimamente in possesso. dell'Alil


. ministrazione -Copia non sottoscrit� 
ta -Illegittimit� della registra.zio� 
ne, 525. 

TRIBUTI IN GENERE 

-Accertamento -Istruttoria -Perqui� 
. sizfone in casa di abitazione -Autorizzazione 
del procuratore della Re. 
pubblica -Natura amministrativa -
Censurabilit� da parte del giudice 
tributario -Sussiste, 525. 

-Accertamento -Istruttoria -Perquisizione 
in casa di abitazione -Auto� 
rizzazione del procuratore della Repubbblica 
-Presupposti -Motiva


.� ziOnl;!, 525. 

-Contenzioso tributario -Azioni di 
accertamento negativo � Esclusione . 

Necessit�dl.11n provvedimento del. 
l'Amfuirustrazicine -Sussiste, 511. 

. . . . . ........ 


Cohten~ioso tributario -Giurisdizione 
delle Commissioni -Opposizione 
dell'esecuzione proposta da terzo 
posse11s<;)l:e di bene gravato di privi� 
Ieg�o speciale . -$Usstste!, 533, .� 

-Contenzioso tribuario � Natura del 
processo -Accelltamento del rappor. 
to � Ricorso contro:: .ruolo .parzial� 
mente fondato.�~ Obbligo de1la'Com� 
missione di determinare nef nierito 
l'obbUgaZiorte -Ammllafuent� generale 
-Illegittimit�) 541. 

-Contenzioso tributario ~ Notificazfo. 
ni -Servizio postale � Impossibilit� 

o 
rifiuto cli ... consegna del .� plico. Art. 
8 . legge 2(} .�novembre . 1982, .nu


mero 890 -Peifezionafu:erito ~ Deci� 
mo. giorno successiva .� a quello. del 
deposito, 522. 

.....: Corttenzfoso tributario -Opposizione 
all'esecuzione proposta da terzo 
possessore di bene gravato di privi� 
legio sp!:)c;iaJe..~ Contestazione del credito 
� -Difetto di legittimazione, 533. 

-Contenzioso, t.ributario -Ricorso a 
Commissione incompetente -Rimessione 
con decisione alla Commissione 
competente -Impedimento del


13. deca�lehza, 506. 
- 
Dichiarazione -Imposta sul valore 
aggiunto � Rettifica con lettera Inammissibilit�, 
539. 

TRIBUTI LOCALI 

-Imposta sull'incremento di valore 
degli immobili . � Espropriazione immobiliare 
� �Decreto� di trasferimento 
-Obbligo del cancelliere di presentare 
�1a dic;hiarazione e pagare 
l'imposta. -. Dovere del giudice di 
includere l'imposta c;on precedenza 
assoluta nel progetto di distribuzione, 
551. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 
CORTE COSTITUZIONALE 


8 maggio 1990, n. 228 
31 maggio 1990, n. 275 
14 giugno 1990, n. 285 .. 
13 luglio 1990, n. 328 (cam. cons.) 
31 luglio 1990, n. 384 
10 ottobre 1990, n. 437 
12 ottobre 1990, n. 448 . . 
15 ottobre 1990, n. 453 (cam. cons.) 
16 ottobre 1990, n. 455 . . 
14 dicembre 1990, n. 538 (cam. cons.) . 


CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE 


I sez., 28 marzo 1990, nelle cause riunite C-206/88 e C-207/88 
I sez., 28 marzo 1990, nella causa C-359/88 .. 
Sed. Plen., 11 ottobre 1990, nella causa C-34/89 
Sed. Plen., 11 ottobre 1990, nella causa C196/89 . 


GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 1� giugno 1990, n. 5150 . 
Sez. I, 13 giugno 1990, n. 5770 
Sez. I, 19 giugno 1990, n. 6174 . 
Sez. I, 23 giugno 1990, n. 6387 
Sez. I, 5 luglio 1990, n. 7091 . . 
Sez. Civ. I, 11 luglio 1990, n. 7208 
Sez. I, 13 luglio 1990, n. 7258 .. 
Sez. I, 7 agosto 1990, n. 7962 
Sez. Un., 8 agosto 1990, n. 8062 . . 
Sez. Un., 18 agosto 1990, n. 8426 
Sez. Un., 28 agosto 1990, n. 8859 
Sez. I, 7 settembre 1990, n. 9240 
Sez. I, 7 settembre 1990, n. 9242 
Sez. I civ., 10 settembre 1990, n. 9311 
Sez. I, 12 settembre 1990, n. 9428 
Sez. I, 3 ottobre 1990, n. 9782 
Sez. Lav., 4 ottobre 1990, n. 9802 
Sez. Un., 9 ottobre 1990, n. 9917 
Sez. I, 18 ottobre 1990, n. 10165 

pag. 393 
� 398 
� 401 
� 406 
� 406 
� 409 
� 412 
� 415 
� 418 
� 393 

pag. 426 
� 427 
� 433 
� 437 

pag. 506 
� 507 
� 511 
� 533 
� 513 
� 442 
� 519 
� 522 
� 525 
� 533 
� 442 
� 539 
� 541 
� 445 
� 450 
� 543 
� 450 
� 451 
� 551 



INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA Xl 

,.

Sez. Un., 2 novembre 1990,.n;l0553 559 

,.

Sez. I, 28 novembre 1990, n. 11451 . 564 
Sez. Lav., 10 dicembre 1990, n. 11547 � 460 
Sez. Un., 5 dicembre 1990, n. 11679 � 460 
Sez. I, 14 dicembre 1990, n. 11919 . � 466 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Sez. IV, 18 luglio 1990, n. 571 pag. 478 
Sez. IV, 25 settembre 1990, n. 706 � 480 
Sez. VI, 16 luglio 1990, n. 728 .. � 467 
Sez. VI, 11 ottobre 1990, n. 896 . . � 484 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO 

Sez. III, 10 ottobre 1990, n. 1 (Decreto collegiale) . . . . . pag. 487 
Sez. III, 5 dicembre 1990, n. 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . � 487 

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PARTE SECONDA 

Questioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 101 

R.ASSEGNA DI LEGISLAZIONE 
Questioni di legittimit� costituzionale: 
I -Norme dichiarate incostituzionali 
II -Q.,estioni dichiarate non fondate . 
pag. 
� 
165 
168 
Consultazioni . . . . . . . . . . . . . � 171 



PARTE PRIMA 



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GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 8 maggio 1990, n. 228 � Pres. Conso � Red. 
Casavola � Walde Elmar ed altri (avv. Abbate) c. Presidenza Consiglio 
dei Ministri (.avv. Stato Cevaro). 

Locazione � Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione � 
Trasferimento a titolo oneroso � Diritto di riscatto � Decorrenza 
del relativo termine. 
(Cost., artt. 3 e 24; I. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39). 

L'art. 39, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, ove � 
attribuito al conduttore un diritto potestativo di c.d. riscatto nel caso 
di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile al fine di favorirne la 
consolidazione con l'impresa non � costituzionalmente illegittimo non 
potendosi ritenere che l'onere di periodiche ispezioni dei registri immobiliari 
sia gravoso al punto da confliggere con l'art. 24 Cost. (1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 14 dicembre 1990, n. 538 (cam. cons.) � Pres. 
Conso � Red. Pescatore. 

Fallimento � Credito ammesso tardivamente al passivo � Impugnazione 
del credito � Decorrenza del relativo termine. 
(Cost., art. 24; R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 100). 

Contrasta con l'art. 24 Cost. l'art. 100, primo comma, del r.d. 16 marza 
1942, n. 267 nella parte in cui prevede che i creditori ammessi allo 
stato passivo possono proporre opposizione avverso i decreti di ammis


(1) La sentenza enuncia un principio che si ricollega a precedente pronuncia 
(sentenza 10 marzo 1988, n. 311), la quale pure ha ritenuto che le perio� 
diche ispezioni dei registri immobiliari costituiscono un onere che � pur essendo 
fastidioso non pu� dirsi gravoso al punto di offendere l'art 24 Cost. �. 

394 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sione tardiva (ex art. 101, terzo comma) entro quindici giorni dal deposito 
in cancelleria del decreto di variazione dello stato passivo anzich� dalla 
ricezione della raccomandata con la quale il curatore avvisa della variazione 
stessa {2). 

I 

(omissis) La questione non � fondata. L'art. 38 della legge n. 382 del 
1978 stabilisce che il locatore il quale � intenda trasferire a titolo oneroso 
l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto 
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario�; la comunicazione deve indicare 
il prezzo in danaro, le altre condizioni del negozio di compravendita 
e l'invito al conduttore ad esercitare o meno il diritto di prelazione; 
entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione il conduttore 
deve esercitare il diritto di prelazione con atto notificato al 
proprietario-locatore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni 
uguali a quelle comunicategli. 

L'art. 39, primo comma, impugnato recita: � Qualora il proprietario 
non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo 
indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento 
a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione 
pu�, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile 
dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa�. 

Le due norme, sussunte sotto il capo II della leg~ n. 392 del 1978, 
intitolato � locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello 
di abitazione �, sono ispirate al favor conductoris nella sua qualit� di 
imprenditore, cui � agevolata la consolidazione della propriet� dell'immobile 
con l'esercizio d'impresa, mediante l'attribuzione del diritto di 
prelazione e del diritto di riscatto. Perch� sia esercitabile la prelazione, 
il proprietario-locatore � assoggettato all'obbligo ex lege di comunicare 
al conduttore il programma di vendita dell'immobile locato. 

Qualora tale obbligo sia eluso, o infedelmente adempiuto con indicazione 
di un prezzo maggiorato per scoraggiare il conduttore dal valersi 
della prelazione, interviene il diritto potestativo di riscatto erga 
omnes. Il legislatore ha inteso bilanciare il descritto f avor conductoris 
con l'interesse pi� generale della circolazione dei beni immobili stabilendo 
termini di decadenza per l'esercizio del diritto di prelazione e del 
diritto di riscatto.-rispettivamente di sessanta giorni e di sei mesi. Le 
dimensioni temporali scelte non appaiono incongrue, nel primo caso per 

(2) La sentenza � espressjone del principio introdotto nella procedura fallimentare 
da C. Cost. 22 apriile 1986, n. 102, in Giur. cost., 1986, I, 565. Si veda 
altres� C. Cost. 24 marzo 1986 n. 55, ivi, 1986, I, 391, con nota di richiami. 

PARTE I, SBZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

395 

la decorrenza da un dato di conoscenza soggettivamente certo quale la 
comunicazione notificata per ufficiale giudiziario, nel secondo da un� dato 
oggettivamente certo di pubbUcit� legale ma non di conoscenza quale 
la. trascrizione dell'atto di compravendita neti registri immobiliari, cui 
corrisponde, nel sister.a tavolare, la registrazione della domanda di 
intavolazione nel giornale tavolare e non la� materiale trascrizione nel 
libro fondiario del decreto del giudice tavolare. 

La Corte di cassamone ritiene che la vanificazione della durata del 
termine semestrale per la decadenza dal diritto di riscatto pu� essere 
impedita solo da una assidua vigilanza da parte del conduttore mediante 
ispezioni dei registri immobiliari, nel sistema comune, e dei libri fondia, 
ri, nel .loro insieme di libro maestro e di collezione dei documenti, per 
il sistema tavolare. 

Tale onere c,li visura aggraverebbe la posizione del conduttore . ai 
fini dell'esercizio del diritto di riscatto e vulnererebbe la garanzia: costituzionale 
del diritto di azione, di cui all'art. 24 della Costituzione. 

Questa Corte ha al contrario ritenuto che periodiche ravvicinate ispezioni 
dei registri immobiliari costituiscono Uil1 � onere che, pur fastidioso, 
non pu� dirsi eccessivamente gravoso al punto� di offondere 
l'art. 24 Cost. � (sentenza n. 311 del 1988); e persino che �la periodica 
verifica dell' "esistenza in vita" dell'imputato, [...] in quanto normalmente 
esperibile presso gli uffici di stato civ�le, non pu� dii-si talmente 
gravosa da confliggere con l'art. 24 della Costit�zione � (sentenza n. 732 
del 1988). N� pu� richiamarsi il diverso principio, affermato da questa 
Corte in sentenza n. 185 del 1988, circa l'indispensabilit� della conoscenza 
effettiva del termine iniziale di decorrenza, senza del quale l'azione 
si intende inutiliter data, perch� ivi si trattava di mutamento di destinazione 
dell'immobile ad opera del conduttore, cio� di uno stato di fatto, 
per ac�ei;-tare il quale, non essendo J>redispostL n� ipotizzabili strumenti 
di conoscenza legale, non poteva non esigersi la conoscenza soggettiva 
del locatore. 

Nc;!l caso di specie, far decorrere il termine semestrale di decadenza 
del diritto ,di riscatto dalla effettiva conoscenza del conduttore dell'avvenuta 
compravendita a lui non denunziata o, se denunziata, con indicazione 
di prezzo maggiorato che lo ha distolto dall'esercitare il diritto 
di prelazi~e. significherebbe spingere jl favor conductoris fino a creare 
incertezza e intralcjo al traffico commerciale degli immobili, restando 
il terzo acquirente permanentemente esposto per un tempo indeterminato 
all'esercizio del diritto di riscatto del conduttore. Imporre d'altra 
parte al terzo acquirente un onere di comunicazione verso. il conduttore 
a supplenza della mancata denuntiatio del locatore-venditore postulerebbe 
un vizio del trasferimento qualora esso non fosse adempiuto. Si 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

396 

tratta, come ognun vede, di operazioni di ricostruzione della norma 
che richiedono ponderazione di interessi sociali riservata al legislatore. 

Se quest'ultimo, tenendo conto degli inconvenienti addotti nelle 
controversie presso i giudici di merito, vorr� confermare il favor conductoris 
fino a sostituire la conoscibilit� legale tramite i registri immobiliari 
con la conoscenza effettiva, sar� egli a dettare una nuova for� 
mulazione della norma. (omissis) 

II 

Questa Corte � chiamata a decidere se l'art. 100, primo comma, della 
legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) -nella parte in cui prevede, 
in riferimento all'ipotesi di cui al successivo art. 101, terzo comma, 
� che il termine d'impugnazione dei crediti ammessi tardivamente al 
passivo fallimentare, decorra dal deposito in cancelleria del decreto di 
variazione dello stato passivo, anz;ich� dalla ricezione delle raccomanda;
te con le quali il curatore deve dare avviso ai creditori della variazione 
stessa � -contrasti con l'art. 24 della Costituzione. 

Va premesso che l'art. 100, primo comma, della legge fallimentare 
regola l'impugnazione dei crediti ammessi allo stato passivo da parte di 
ciascun creditove interessato. Tale norma stabiliva che � entro quindici 
giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, ciascun creditore 
pu� impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato�: detta 
disposizione � stata dichiarata parzialmente illegittima con la sentenza 

n. 102 del 1986 della Corte costituzionale. 
Questa decisione ha sancito, innanzitutto, l'illegittimit� costituzionale, 
per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, dell'art. 98, primo 
comma, della legge fallimentare, nella parte in cui stabiliva che i creditori 
esclusi o ammessi con riserva potessero fare opposizione � entro 
quindici giorni d�l deposito dello stato passivo, anzich� dalla data di 
ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento, con le quali 
il curatore deve 'dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che 
hanno presentato domanda di ammissione al passivo �. Con la stessa 
sentenza � stata dichiarata, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 
anche l'illegittimit� costituzionale dell'art. 100, primo comma, della legge 
fallimentare, nella parte in cui disponeva che ciascun creditore pu� 
impugnare i crediti_ ammessi allo stato passivo � con ricorso al giudice 
delegato, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, 
anzich� dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso 
di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto 
deposito ai creditori che hanno presentato la domanda di ammissione 
al passivo�. 



PARTE 1, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZJONALE 

La d,ecisione. -� conferman�o un ormai consoli�ato inilirizzo, �he 
mira a garantire l'effettivit� del iliritto ili ilife,sa tutelato dall'.art.. 24 
della Costituzione, facendo coincidere l'inizio del decorso dei termini 
d'impugnazione con la co:p.�reta conoscibilit� dell'atto da impugnare.ha 
generalizzato l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto .deposito dello 
stato passivo a tutti i creditori che; abbiano proposto domanda di. ammissione 
.al passivo: obbligo previsto, in precedenzai dall'art. 97, terzo 
comma, della legge fallimentare, solo nei riguard,i dei .creilitori esclusi 

o ammessi con rise;rva. 
Il ghJ;dice a quo ha ora .sollevato la questione, gi� indicata, .. sulla 
base di quanto stabilito in detta sentenza, chiedendo la declaratoria 
d'illegittimit� costituzionale dell'art. 100, primo comma, della legge fallimentare. 
Ritiene il remittente che nell'ipotesi di amJnissione tardiva 
di crediti allo stato .passlv:o (;art. 101, terzo comma) la norma impugnata, 
accordando ai. creditori (nella specie, si. tratta. di� creilitori ammessi allo 
st.ato passivo) la facolt� di proporre opposizione entro quindici giomi 
� �al deposito in cancelleria clella, variazione dello stato passivo�,. anzich� 
dalla � ricezim;te delle raccomandate con le qua.li il curatore deve 
dare avviso ai creditori della variazione stessa �, incorra, nella ;violazione 
dell'art. 24 della costituzione, perch� non. sarebbe. assicurata ,la (( effettivit�
� del diritto di difesa. 

La questione � fondata. Va osservato che, in conformit� di univoco 
orientamento giurisprudenziale, l'impugnazione prevista dall'art. 100 della 
legge fallimentare � proponibile non soltanto avverso i creiliti tempestivamente 
insinuati ed ammessi, ma anche nei confronti d�i decreti� .di 
a.mmissione tarcllva, pronunciata dal giuilice delegato ai sensi dell'art. 101, 
terzo comma, della stessa legge: in tal caso, secondo la Corte cli cassazione, 
il termine di quindici giorni per proporre l'impugnazione decorre 
dal deposito in cancelleria della variazione dello stato passivo, in analogia 
con quanto previsto per le opposizioni allo stato passivo dall'art. 100, 
comma primo, della legge fallimentare anteriormente alla decleratoria 
d'illegittimit� costituzionale contenuta nella sopra citata sent~nza. n,. 102 
del 1986. Infatti, poich� detta decleratoria d'illegittimit~ costituzi�nale 
riguarda unicamente l'opposizione allo .stato passivo, . lt! impugnazioni 
avverso i decreti di ammissione tardiva allo. stato ~assivo, e~essi ex 
art. 101, terzo comma, della legge falliment�re, continuano ad essere 
regolate dalla normativa previgente. 

~ di tutta evidenza, peraltro, che le ragioni di tutela. del iliritto di 
difesa e di attuazione della garanzia di esso, sancito dall'art. 24. della 
Costituzione, poste a fondamento dell'anzi detta declaratoria d'illegit� 
timit� costituzionale, sussistono anche in relazione all'impugnazione dei 
crediti ammessi al passivo sulla base di richieste tardive. 

Una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo non si pu� ritenere 
congruo mezzo di conoscibilit� delle variazioni di esso, determinate ,d,a 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

398 

ammissioni tardive, il deposito in cancelleria dei relativi . provvedimenti. 
I � creditori ammessi, per poter �acquisire conoscenza di detti provvedimenti, 
verrebbero ad essere gravati di un onere, analogo a quello ritenuto 
da questa Corte, con la sentenza n. 102 del 1986, eccessivo e tale da 
pregiudieare l'effettivit� del diritto di difesa, in relazione alla possibilit� 
concreta di proporre l'impugnazione. 

La regola di uguaglianza di trattamento impone che il regime della 
decorrenza del termine non possa essere ispirato. da differenti criteri in 
casi nei quali � omogenea la situazione cui detta decorrenza inerisce. 
Situazione questa particolarmente evidente nella fattispecie oggetto dell'attuale 
ordinanza di remissione, dato che si tratta di ammissione tardiva 
-opposta da creditori gi� ammessi allo stato passivo -rispetto 
alla quale la preventiva identificabilit� dei legittimati all'impugnazione 
richiede la diretta comunicazione ad essi del deposito del provvedimento 
di variazione, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Nella 
ratio della garanzia della effettivit� della tutela, che � a base della giurisprudenza 
in materia di questa Corte, non appare, a tal fine, adeguato 
il deposito in cancelleria, che � idoneo a determinare soltanto una generale 
(e generica) conoscibilit�. 

L'art. 100, primo comma, della legge fallimentare, va pertanto dichiarato 
illegittimo anche nella parte in cui non prevede che i creditori gi� 
ammessi possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione 
tardiva al passivo emanati ex art. 101, terzo comma, con ricorso al 
giudice delegato, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare 
a ciascuno di essi notizia dell'avvenuto deposito del decreto di variazione 
dello stato passivo. 

CORTE COSTITUZIONALE, 31 maggio 1990, n. 275 � Pres. Saja � Red. 
Gallo � Senesi (n.p.) e Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato 
Fiumara). 

Reato � Prescrizione � Facolt� di rinuncia da parte dell'imputato � Mancata 
previsione � Illegittimit� costituzionale. 
(Cost., artt. 3, 24 e 27; cod. pen., art. 157). 

E illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 27 Cost., l'art. 157 del 
codice penale nella parte in cui non prevede che l'imputato possa rinunci�re 
alla prescrizione del reato (1). 

(1) Rimeditando l'assunto secondo il quale la prescrizione, a differenza 
dell'amnistia, � istituto sottratto ad ogni discrezionalit� perch� legato ad un 
evento oggettivo, come il decorso del tempo, la Corte precisa che ci� � vero 

Come :dc.orda ~nche l'ordinanza di rimessionei �.questa .Corte, �on�la 
sent�za n' 202' del 197h ha ritenuto infondata la questione .di legittimit� 
cqstit~onaJi::14ell'.art~.1sz,�. cqm.nu\; se�ondo" todice di pr:ocedura. penale 
aj,l~:m,1, vigel).te, p~~I,i;i P!i'ir.t:e .iri �� �aj . impedisce . al�gJu.dic.e, .Ila Yolt1;1; interve"
1P~IJ:.Jf,1, ~te.s9fiz~9~~.�.� 4e~����1Zef:\t<>rdi pf~se~c;>glie:t"e�J'impu.tat(). Pef�h�, il�. fatto 

j~~~r:;~~t~�inr::!:~:.e~~���~::is'i~0(:!i:~;~~ᥥ.:~~~:t:~~��i~~:vi:!~ 

del)t~. i# dt~rjJll(!,~tR agl~ ~ft. l~.�.�~4 4elfa Cos#tq~i9ne~ �...� ........�.� .. 
�.....�..��. ba .. s'?r~� �rt ~#ffir#.~~ atal.e coilc1usiol1e, ars~~entando daua pre


xai.e;nza 4el1'.##~f~~s~ ge.e,t;;i,1e di .q. pi�, perseguite re,ati,. il .cuj,ricordo 
j.~leme ~llt~�~ttu~ soc:iiI~ ~ranQ ~es~ati, suU'tnteresse 4el .. prevem1to . di 
ottenere im~ ~~~tema 41 liie11a. ~~so1~ol1e. N'� c:i� ~tl>on~va.. iP..�cw1trasto 

c2l1 ... l�.. prece'1enJe.. prolltirtzi~ i;lella Corte�. �(n. 175 ...ciel .1971). con...c\li .. era 
stato .� tit~u.t9� co$ii~\lZi9~�l~~P.i~ �garantito��� wn�<> a rinunciare ~fram~
sti~, !ier9h� <iuk$t~ 4isc~~�i�.VK a~ ~iai�iiioni \\i. yqlt~��.in ;C>1t~ e.messe 
cial l�gis�atore �9�to l'infli�sa,d(�osi'1~r~j,onf PoU�cbe,� meni~e.. la prescrizjgpe 
49Ye~~ r~~~~irs{ istit~to. SQttratto .aq ogaj .(,\iscr~zlqnalit�, in 
t:Iuaiito legato� a�i �un evento �oggettivo� qu~i~ i.t c!�f<>l's,94e1 tempo. 

. Fer.t!l. resta.rido la v~djt~ g1m.erale .dl. quest~. considerazioni (e quindi 
.l'err9iicit~ �le[ rite�}ere �� ia �. pre~C:rii�,on,e 'Ull ... espediente processuale), 
stima �)M~stl,t Corte opport.llo rimeditare)'ultiina. parte dell'assunto riferita. 
quella� Ci()� .~qndo cui li fenomen() prescritHvo si sottrae ad ogni 

intervento discreZionale. � .......��.. . . . .. ........ . 


g .. ben vero ed . evic1ente .� che tale discrezipnaJit� . difetta in sede norr.at!
va (o. r.eg�~ si es~lisce nell1t y~utazio~~ astratta del tempo necessario 
a prescrivere a seconda del ti'Po di ~eato), ma n.on altrettanto evid~
te .� i!lvece escl.de:nie 1a ricorJ:".e~ Jn sede applicativa. Questa, infatti, 
Per. gi'..stificare .� il� �sacrificio � de! ... diritto � del prevenuto, dovrebbe 
semi?ii ;es~el'e .. impx;()~t,ta. ti.cl l.lna so1ex;te ~ttiy~zipn,e degli istituti proc;
essuali .cJ:iretti ad attuare la J;IOtest� Pl,lnitiva ~ello Stato, in una con 
le. garanzie . difen~ive .. c;lell'ir.putato~ . 

Ora, se . si considera che le ca11se cne portano pel tempo alla prescrizione 
raramente..sollo ascriyil;>ili a11'pt]11,\tato, (e, se lo sono, egli 

solo in astratto poich� in sede applicativa la prescrizione del reato dipende 
dalla pi� o meno � solerte attivazione degli istituti processuali � e quindi in 
concreto si presenta -con caratteri non dissimili dall'amnistia (che con sentenza 
14 luglio 1971 n. 175, in Giur. co$t. 1971, 2109, con nota di R. FASSONE, � 
stata ritenuta rinunciabile dall'imputato). 

La precedente. pronuncia ..di .infondatezza della stessa questione,, sent.16 dicembre 
1971, n .. 202, � pubblicata in Giur. cost. 1971, 2285, con o.sservazioni di 

G. ZAGREBELSKY, Il diritto di difesa e la �ragionevolezza� delle cause estintive 
del reato. � 

400 RASSl!qNA Dm:.L'AVVoCATURA DELLO STATO. 

non ha evidentemente alcun interesse alla rinunzia, ed allora il pro� 
biema non si pone), ci si rende conto che in concreto l'istituto si presenta 
con caratted non dissimili, per quanto qui interessa, da quelli 
dell'amnistia. Specie quando la sua applicazione, improvvisa ed inaspettata, 
dipenda dal riconoscimento di attenuanti o da un giudizio di 
bilanciamento sicuramente discrezionali, non meno di quanto lo sia, sul 
piano. ri�tniativo, la concessione dell'amnistia. 

N�. potrebl;>e opporsi che simi� inconv~nienti sono di mero fatto e 
che -in quanto tali -ad essi � estranea 1a disciplina della prescrizione. 
Al rigtiardo, � costante giurisptudenza di questa Corte quella per cui � 
compito del legislatore �pprontare i mezzi diretti ad impedire che nel 
momento applic!ltivo si vanifichi quel bilanciamento di interessi idoneo, 
in astrattO, a giustificare la previsione normativa. E ci� tanto pi� quando 
in tale bilanciamento venga .a posporsi un diritto inviolabile dell'uomo. 

Dinanzi a questa realta, il legislatore, nel disciplinare !;istituto sostanziale 
della prescrizione, non poteva dunque non tener conto del carattere 
inviolabile del diritto. alla difes�, inteso come diritto al giudizio 
e con esso a quello alla prova. 

�~ insomma privo di ragionevolezza rispetto ad una situazione pro


l 
I ~cessuale improntata a discrezionalit�, che quell'interesse a non pi� perse 
guire {sdrto a caus�� di circostanze eterogenee e comunque non domih�bil� 
dalle parti) debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza 
di privarlo di un diritto f_ondamentale. ~ 

Dev'essere, rpertant�, affermata la rinunciabilit� anche della prescrizione 
dichiarando la parziale illegittirnlit� dell'art. 157 del codice pe


I 

nale che non la prevede. 

Una volta soddisfatto l'interesse sostanziale dell'imputato ad una 
sentenza di merito, resta assorbita ogni altra richiesta di intervento sull'art. 
152, secondo comma, codice di procedura penale del 1930 (art. 129, 
codice procedura penale vigente), essendo ovvio che, in presenza della 
rinuncia alla estinzione, il giudice non potr� dare �ad essa immediata 
applicazione perch� il reato non � estinto, e dovr�, perci�, dare ingresso 
alle prove richieste e pronunciarsi sulla imputazione. Mentre, in ogni 
altro caso, resta piena la validit� della disposizione processuale anche 
nel suo secondo comma, cos� come delineata dal legislatore. 

p.q.m. 
dichiara l'illegittimit� costituzionale dell'art. 157 del codice rpenale 
nella part� in ~ui noi). prevede che la prescrizione del reato possa essere 
rinunziata dall'imputato; (omissis). 



402 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(omissis) Il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Emilia� 
Romagna nei confronti dello Stato ha per oggetto la sentenza della Corte 
di cassazione, sezione III penale, n. 2734 del 14 novembre (rectius 12 
dicembre) 1989, con la quale � stato rigettato il ricorso di Predieri 
Vilder avyerso la sntenza della Corte di appello di Bologna del 6 ottobre 
1988. Secqndo la regione ricorrente, la Corte di cassazione ha disappli� 
cato, in base all'art. 5 della l~gge 20 marzo 1865, n. 2248, ali. E. le leggi 
regionali,'\11, 7 del 1983, n. 13 del 1984 e n. 42 del 1986, sia perch� le ha 
considerate alla stregua di un atto amministrativo i cui contenuti esse 
avrebbero .recepito (deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato intermini� 
steriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319), sia per� 
ch� ha ritenuto le medesime leggi costituzionalmente illegittime per 
avere interferito in una materia,. quella penale, riservata allo Stato. In tal 
modo la Corte di cassazione avrebbe esercitato poteri� ch� non le com� 
petono, con violazione delle notm� costituzionali che disciplinano il re� 
gime di sindacabilit� delle leggi, anche regionali (artt. 117~ primo comma, 
101 e 134 della Costituzione). 

Cos� precisati i termini del conflitto, � opportuno innanzitutto richia� 
mare il principio enunciato nella sent�nza di questa Corte n. 110 del 1970 
e concordemente seg�ito in successive pronunce (cfr. sentt. nn. 211 del 
1972, 178 del 1973, 289 del 1974, 75 del 1977, 183 del 1981, 70 del 1985): 
�nulla vieta che un conflitto di attribuzione tragga origine da un atto 
giurisdizionale, se ed in quanto si deduca derivarne una invasione della 
competenza costituzionalmente garantita alla Regione: la figura dei con� 
flitti di attribuzione non si r�stringe alla sola ipotesi di contestazione circa 
l'appartenenza del medesimo potere, che ciascuno dei soggetti conten� 
denti rivendichi per s�, ma: si estende a comprendere ogni ipotesi in cui 
dall'illegittimo esercizio di un potere altrui consegua la menomazione di 
una sfera di attribuzioni costituzionalmente assegnate all'altro soggetto�. 

Non sfugge al Collegio la particolare delicatezza del caso in esame, 
che investe una senten2'Ja della Corte di cassazione (del resto gi� in precedenza 
verificatosi: sent. n. 66 del 1964). Ma una volta ammesso il 
conflitto su di un atto giurisdizionale, nulla rileva quale sia il giudice 
che l'ha emanato; che anzi . sf potrebbe �osservare come, proprio perch� 
il conflitto ha luogo nei confronti di una sentenza avverso la quale non 
� dato alcun mezzo di impugnazione, non possono sorgere nemmeno 
eventuali problemi relativi alla possibile concomitanza tra giudizio 
sul conflitto e giudizio di impugnazione. 

Poste queste premesse, si deve esaminare l'eccezione di !inammissi� 
bilit� sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. In sostanza, 
secondo l'Avvocatura, la Regione censura il modo in cui la funzione 
giurisdiziionale � stata esercitata in concreto, denunciando presunti errori 



PARTE l1 �SEZ, I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

403 

in.� iudicando, <li� guisa �.che si ver�rebbe a chiedere alla . �orte .di � assumere 
le funzioni proprie del giudice dell'impugnazione, funzioni che chiaramente 
illon c()mPt;ltono alla Corte stessa. L'Avvocatura sostiene. inoltre 
9�!:l-.� 11ori yi s(,l.[eb1'e_. S:ta,ta co1Ilunq1* meri.olilazione di. cpmpetenze costituziPnalmel'lte 
ga.I:;:l,i::l.tite a.ila Regione, in qitanto gli effetti. della sentenza 
dena <5~5a~icme sf�lbnitano�. :a1 ._ giudizio . cteci.so . cta1la� . meciesim~. non 
impeq~Mb.. �alle .��leggi � � ~eglonali di.. spiegaxe la loro.�� ..�ef�cacia .in via 
gen(:lrale . 

. . �.. J:,'ec;cezi()];l:e r10l1 pu� essere accolta . 

.�-�� ... l�~ R!:)gione . in realt��_ non sostiene che la sentenza di cui si discute 
si. fondi su . erro!lee �.� frtterpretazio;f .� di . legge ovvero sull'errata . indivlduazione 
della normativa C�l applicare nel caso concreto; essa lamenta 
invece che la Cassazione, pur avendo ritenuto riferibili alla f~ttispecie 
le_� citate leggi regionali, le abbia �.espressamente disapplicate, .� considerandolealla 
streiua dfatti arrillliniStratiVi; e. pi�ancora eh~. in base 
ad una .. \na1utaz�one di.�.�. incostituzionalit� delle anzidette _leggi, anzich� 

sollevare i� f�fati:Va questfone dirianzi �alla Corte costituzi�rtale, sia � pervenlita 
direttamertte. alla disapplicazione delle medesime. . 

!'fon si � dunqU.b dinanzi allaclenuncia di 'lln errar in iudicando, 
nefsenso fo. �ui questa Corte in precedenti sentenze (cf:f. sentt. nn. 289 
d�l 1974, 70 del 1985; ordcl. nn. 77 e 98 del 1981, 244, 245, 246 del 1988) 
lo ha ritenuto sottratto al proprio giudizio come non idoneo a costituire 
materia di conflitto di attribuzione. L'error� di cui si discute � 
consistito, secondo la ritorrente, nell'erroneo convincimento che ha 
indotto la Corte di cassaiione ad esercitare un potere che non le compete, 
errore �iO� che � cadufo sui confini stessi della giurisdizione e 
non sul concreto esercizio di es�sa. Ed � proprio l'esercizio di tale 
potere di disapplicazione delle leggi che costituisce l'oggetto del pres�nte 
���conflitto. 

� Quanto al punto se venga o meno in discussione una menomazione 
di una competenza costituzionalmente attribuita alla Regione, non . pu� 
esservi dubbio che la prospettata d�sapplicazione di leggi regionali, sfa 
sotto dl profilo di una loro equiparazione ad atti amm��listrativi, sia in 
quanto riten�te costituzionalmente illegittime, violi, ove accertata, le 
invocate norm� costituzionali e incida; in particolare; sulla competenza 
legislativa garantita_ alla Regione dall'art. 117, primo comma. N� ha 
pregio l'argomento addotto dall'Avvocatura dello Stato secondo cui 
gli effetti della sentenza sarebbero limitati all'oggetto del giudizio, cos� 
che la legge regionale continuerebbe integra a spiegare la sua -efficacia 
in via generale: l'efficacia della legge sta proprio nell'obbligo del 
giudice di applicarla nel caso concreto che gli � sottoposto. La disappl�


-



404 RASSllGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cazione della legge anche in un solo caso -come esattamente osserva 
la difesa della Regione -viene a negarne la intrinseca natura, e costituisce 
pertanto una lesione del potere legislativo regionale. 

-Accertata l'ammissibilit� del conflitto, il Collegio deve ora procedere 
all'esame della sentenza che vi ha dato origine. L'imputato ha 
proposto ricorso per cassazione contro la sentenza delta Corte di appello 
di Bologna precedentemente citata, sostenendo l'insussistenza del 
reato, essenzialmente perch� � le imprese agricole in base alla delibera 
8 maggio 1980 del Comitato interministeriale e alle leggi regionali 
Emilia-Romagna n. 7 /83, 23 marzo 1984 n. 13 e 42/86 sono insediamenti 
civili, come tali non soggetti alle sanzioni penali stabilite dall'art. 21 
della legge statale n. 319/76... �. 

La decisione, dopo aver premesso che � il ricorso � infondato e 
deve, perci�, essere rigettato con le conseguenze di legge �, si sofferma 
prima sulla questione �della natura dell'insediamento (civi1e o produttivo) 
delle imprese agricole di allevamento� alla stregua dell'orienta


I 

mento sviluppato in precedenti pronunce della Corte di cassazione. 

I ~ 

Enunciata diffusamente � questa impostazione generale circa la problematica 
connessa alle imprese agricole�, la terza sezione penale della 
Cassazione viene alle ulteriori precisazioni che rappresentano in effetti 

I 

l'esame del vero motivo dedotto nel ricorso, vale a dire la mancata 

i 
~ 
r 

f:
applicazione delle leggi regionali sopra citate, il cui precetto riproduce 
il contenuto delLa deliberazione 8/5/80 del Comitato interministeriale. 
A tale proposito, dopo aver richiamato l'affermazione di una precedente 
sentenza (Sez. III, 10 dicembre 1985) secondo cui �la delibera 

ru 

8 maggio 1980 del Comitato interministeriale non pu� vincolare il 

I m 
giudice ...perch� le sue statuizioni sono state emanate senza una preventiva 
determinazione dei princ�pi e criteri direttivi nella legge 650 del 
1979 �, la motivazione prosegue testualmente: �Ne consegue che tale 
deliberazione non si sottrae al sindacato del giudice ordinario, ai sensi 

I 
dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. Ed anzi, il giudice penale 
pu� disapplicare in base al citato art. 5, anche la normativa regionale 
che recepisca tale delibera in modo tale da vincolare di fatto l'interprete, 
in sede penale, ai parametri della delibera (che invece, come si 
� detto, vengono ritenuti non vincolanti)�. 

Appare quind( chiaramente per tabulas che i giudici della Cassazione 
hanno ritenuto di poter disapplicare la normativa �regionale, nella 
specie costituita dalla legge n. 7 del 1983 e dalle successive leggi nn. 13 
del 1984 e 42 del 1986 (le qua1i -prosegue la motivazione -�si muovono 
nella medesima logica�), trattandole alla stregua di un atto ammi� 


PARTE I; SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

nistrativo. Essi hanno dunque esercitato un potere del tutto abnorme, 
non previsto nel nostro ordinamento costituzionale, con palese violazione 
degli artt. 101, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. 


Ma Ja motivazione non si ferma qui: i giudici della Cassazione si 
diffondono a dimostrare, citando anche sentenze di questa Corte, che 
le regioni non possono interferire con proprie leggi in materia penale, 
come tale riservata alla . sola legislazione statale. A questo punto, gli 
stessi giudici, anzich� pervenire all'unica conclusione ad essi consentita, 
quella eio� di sollevare questione di legittimit� costituzionale delle 
leggi regionali, hanno tratto da tale argomento un'ulteriore giustificazione 
per disapplicare le leggi stesse, in violazione, oltre che degli 
artt. 101 e 117, anche dell'art. 134 della Costituzione, che attribuisce 
esclusivamente alla Corte costituzionale il sindacato di legittimit� costituzionale 
sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge dello Stato e 
deil� regioni. 

1:. appena il caso cli aggiungere che ben altra ipotesi � quella di 
leggi statali o regionali confliggenti con regolamenti comunitari. In 
tal caso il potere-dovere del giudice di applicare la norma comunitaria 
anzich� � quella nazionale (riconosciuto ai giudici dalla sentenza 

n. 170 del 1984 di questa Corte e dalle successive che hanno confermato 
e sviluppato tale giurisprudenza) non si fonda sull'accertamento di una 
presunta illegittimit� di quest'ultima, bens� sul presupposto che l'ordinamento 
comunitario � autonomo e distinto da quello interno, con 
la conseguenza che neIJe materie previste dal Trattato CEE la normativa 
regolatrice � quella emanata dalle istituzioni comunitarie secondo 
le previsioni del Trattato stesso, fermo beninteso il rispetto dei princ�pi 
fondamentali e dei diritti inviolabili della persona umana: di fronte a 
tale normativa l'ordinamento interno si ritrae e non � pi� operante. 
Tanto precisato, va riaffermato che uno dei princ�pi basilari del 
nostro sistema costitU21�onaJe � quello per cui i giudici sono tenuti 
ad applicare le leggi, e, ove dubitino della loro legittimit� costituzionale, 
devono adire questa Corte che sola pu� esercitare tale sindacato, 
pronunciandosi, ove la questione sia riconosciuta fondata, con sentenze 
aventi efficacia erga omnes. Questo principio non pu� soffrire eccezione 
alcuna. 

Si deve dunque . concludeve che nel caso in esame i giudici della 
Cassazione non si sono limitati ad esercitare il loro potere di verificare 
quale legge dovesse applicarsi nel caso concreto e di interpretare la 
legge stessa, bens� hanno espressamente disapplicato leggi regionali, 
con violazione degli artt. 101, 117 e 134 della Costituzione. (omissis) 


406 RASSEGNA DEU.'AWOOATURA DEu.O STATO .. 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 luglio 1990, n. 328 (cam. cons.) -Pres. 
Saja -Red. Greco. 

Regioni � Legge regionale conseguente a legge quadro � Non regola rapporti 
intersoggettivi di diritto privato. 
(Cost., artt. 42 e 117; legge statale 16 dicembre 1985, n. 752, art. 3; 1. reg. Umbria 

3 novembre 1987, n. 47, artt. 2 e 6). 

Non sono fondate le censure sollevate dell'art. 6 della legge regionale 
Umbria n. 47 del 1987, in quanto la Regione a) ha emanato la legislazione 
di dettaglio secondo i princ�pi e i criteri della legge quadro 
statale, nell'esercizio di una competenza propria, b) ha coordinato l� 
disciplina della raccolta dei tartufi nelle aziende faunistico-venatorie 
con la disciplina specifica delle stesse dettata dalla legge quadro statale 
dalla legge regionale sulla caccia e dal regolamento delle aziende 
faunistico-venatorie, e) non ha regolato affatto rapporti intersoggettivi 
di diritto privato n�, in particolare, ha emanato norme incidenti sul 
diritto di propriet� di dette aziende (1). 

(1) Da sottolineare l'ultima parte della massima (estratta da un brano 
della sentenza}, ove si presuppone un limite generale alla competenza legislativa 
regionale quanto alla disoip1ina dei � rapporti inter.soggettivi di diritto 
privato�. 
CORTE COSTITUZIONALE, 31 luglio 1990, n. 384 -Pres. Conso -Red. 
Pescatore -Zubani Aldo ed altri (avv. Bucciante), Comune di Brescia 
(avv. Panunzio) e Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv. 
Stato Favarn). 

Espropriazione per pubblica utilit� � Terreno utilizzato per edilizia resi� 
d~nziale pubblica agevolata o convenzionata � Provvedimento espropriativo 
dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato � 
Diritto al risarcimento del danno � Violazione dell'art. 42 Cost, � 
Infondatezza. 
(Cost., art. 42; legge 27 ottobre 1988, n. 458, art. 3). 

Il terza comma dell'art. 42 Cast. non implica che la potest� espropriativa 
debba riferirsi ad ipotesi ablative prefigurate in via generale 
ed accompagnate da sequenze procedimentali costanti ed unitarie,� pertanto 
tale potest� si esplica legittimamente anche nel caso prevista 
dall'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, secondo il quale il proprietario 
del terreno utilizzato per finalit� ai edilizia :pubblica,. agevolata 


PARTB I, .SBZ. l; l;IUIUSPRUDBNZA COS'.1'1'.l:UZIONALB 407 

o .. aonvenzionata, ha� .diritto al risarcimento del danno �causato da provvedimento 
esprqpriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in 
giudicato ma non pu� ottenere la restituzione del..bene (1). 
(omissis) Nel merito la .questione. � infondata. L'art. 3; primo comma; 
de.Ha.'1egge 27 ottobre 19881 n. 458 statuisce che �il proprietario del 
ter;i;:eno utiilizzato per fmaliit� di edilizia:. pubblica, agevolata o conven� 
zionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento 
espropr~ativo . dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, 
co;n, .e5i;;lusione della� retrocessione dd. .�bene.� . 

.Second() il giudice a quo tale norma contrasterebbe con l'art. 42, 
$e.Condo e te:i:zo comma, della Costituzione, alla stregua. del quale la 
potest� espropriativa sarebbe caratteni.Zzata da una peculiare sua tipicit�, 
Jthq.anto rireribile a: casi preventivamente e tassativamente mdivid.ati 
c:la.lla, legge; sarebb~ da escl.dere che il trasferimento. coattivo 
d.eUa propriet� possa essere stabiUt<> el; post, sanando retroattdvamente 
situaziow. 4'illegittima occupazione di beni di propriet� privata. 

Questa� iesi non . trova riscontro nel contenuto dell'articolo indicato 
a Pllrai:netro. 

Il secondo comma dell'art. 42 della Costituzione stabi1isce, infatti, 
che � fa propriet� privata (;i< riconosciuta e garantita dalla legge, che 
ne determina i moQ.i d'acquisto, di godimento ed i limiti, .. allo scopb di 
assicura.i.:ne la funzione . sociale e di renderla accessibile a tutti �, In 
tal majp. viene demandata alla legge la 1 determinazione dei modi di 
a�quisto 4e11a p:ropriet~l; sia in via generale, sia in. relazione a. situazioni 
peculiari, sempre in presenza della fhia!it� .di assicurarne la funzione 
sociale. 

I~ terzo c�imma dell'art. 42 della Costituzione non implica che la 
potest~ espropriativa debba riferirsi ad , ipotesi ablative prefig.rate. in 
via generale e accompagnate da sequenze procedimentali costanti ed 

(1) La stessa questione � stata dichiarata manifestamente infondata da 
Ca5s. 3 aprile 1990, n. 2712,, in Giust. civ., 1990, I, 2034, in cui si richiama la 
consolidl!lta <gi\1risprudenza della Corte costituzionale secondo la. quale il sa� 
crificio della p;i;opriet� .privata pu� attuarsi con varie tipologie di interventi 
esp;r:opriativi ed anche direttamente con legge,. fermo restando l'obbligo dell'indennizzo. 
L'art. 3 in questione, secondo la �Corte di cassazione, � appunto 
una forma implicita ed atipica di espropriazione cbe, ricalcando il disposto 
dell'art. 2933, comma , secondo, C;C., attinge all'elaborazione giurisprudenziale 
sulla c.d, oceupazione appropriativa in quanto � i profili di .. negativa valenza 
(ricollegabili all'assunzione dell'illecito amministrativo tra gli elementi costi� 
tutivi dell'ablazione) sono riequilibrati in positivo� dalla previsione del diritt0 
dell'espropriato ' all'integrale risarcimento del danno, in luogo del mero indennizzo
�. 
Nella .sentenza ii!l , rassegna, la Corte costituzionale accenna a � concrete 
fattisp~cie ablative ... gi� realizzate �; il che parrebbe raffigurare l'acquisizione 



408 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

unitarie. Quella potest� si esplica legittimamente anche quando -sempre 
se sorretta da motivi d'interesse generale -si riferisce a concrete 
fattispecie ablative non usuali, e perfino gi� realizzate. 


II

Non � precluso, infatti, alfa legge (cfr. sentenza n. 95 del 1966) 
disporre direttamente l'espropriazione, anche se l'effetto ablatorio non 
si inquadri nell'ipotesi comune di un trasferimento preventivo all'operazione, 
sempre che questa sia assistita da motivi di pubblico interesse 
e dail giusto indennizzo. 

Non esattamente, dunque, il giudice a quo contrappone l'atipicit� 
di un tale intervento rispetto a quelli che si pongono, nella materia, 
con carattere di generalit�. Per il solo fatto di essere previsti singolarmente 
dalla norma, essi non sono privi di una loro tipicit�, anche 
se operano in uno spazio pi� limitato. 

� quanto ricorre nella fattispecie, consiiderata nell'ordinanza di 
rimessione. La norma, della cui legittimit� �si dubita, fu inserita (alla 
stregua dei lavori preparatori) nella legge 27 ottobre 1988, n. 458, ano 
scopo di �assicurare giustiziia equitativa� ed eliminare situazioni di 
� incertezza giuridica �, in relazione ai molti casi in cui i comuni avevano 
proceduto al rilascio di concessrioni per costruzioni di edilizia 
residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, senza che la procedura 
espropriativa dei suoli fosse stata esperita regolarmente. 

I

Trattasi di una fattispecie strutturalmente diversa da� quella, esaminata 
da questa Corte (sentenza n. 549 del 1989), della privazione ritenuta 
legittima del diritto alla retrocessione dei beni espropriati che 
non abbiano avuto la prevista destinazione, ma ad essa assimilabile 
sotto il profilo del comune giudizio �di prevalenza del pubblico interesse 

II

rispetto al diritto dell'espropriato alla restituzione dei beni. 
Con la norma ora impugnata i:l legislatore, nel contrasto fra l'interesse 
dei proprietari dei suoli ad ottenerne, in caso di espropniazione 

di che trattasi, resa � non priva di una... tipicit�� proprio dall'art. 3, alla stregua 
di � species � di una pi� generale sottostante modalit� di espropriazione 
(la c.d. occupamone appropl'iativa). Del resto, la legge 27 ottobre 1988, n. 458, 
� essenzialmente una legge � di stanziamento �. L'aspetto pi� significativo della 
sentenza � nell'utilizatlone del parametro della � funzione sociale della propriet� 
� (art. 42 comma secondo Cost.) per risolvere -dopo averlo collocato 
su un piano esclusivamente sostanziale -il contrasto tra �interesse pubblico 
� e �interesse dei proprietari �. Sono cos� superati i dubbi emersi in sede 
dottrinale in relazione �alla c.d. occupazione appropl'iativa ed originati da 
una interpretazione -eccessiva (e che a questo punrto deve ritenersi non corretta) 
delle parole � i modi di acquisto � e � nei casi preveduti dalla legge � contenute 
nello stesso art. 42 Cost. -Naturalmente, dl criterio enunciato nella 
sentenza in rassegna permane valido anche laddove abbia a mancare o venir 
meno l'atto cui � ricollegata la dichiarazione di pubblica utilit�. 

Sull'art. 3 in questione, cfr. Indennizzi e sovraindennizzi espropriativi, in 
questa Rassegna, 1989, Il, 16. 


PARm I, SEZ�. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 409 

illegittima, la restituzione e l'interesse pubblico realizzato con. l'impiego 
dei predetti beni . per filnadit� di edilizia residenziale pubblica, agevolata 

o convenzionata; ha dato prevalenza� a quest'ultimo interesse. 
Siffatta scelta legislativa persegue una finalit�, segnata da sicuri 
motivi d'intere.sse generale) compatibile con la disciplina dell'art. 42, 
secondo� e ..� terzo comma, della Costituzione, in quanto esplicazioue concreta.�
4eUa ..funzione. sociale del:la propriet�;. Al� raggiungimento di un 
siffatto obbietllivo il disposto dell'art. 3 della legge n. 458 del 1988 
accompagna, proprio per le modalit� con le quali la finalit� pubblica 
sirealizza, oo/attenta considerazfone della posizione dei titolari dei 
beni ��impiegati. 

ll legislatore, infatti, con la norma impugnata, in una completa ed 
adeguata valutazione degli interessi in gioco, non si � limitato a corrispondere 
� l'indennizzo �, ma ha previsto l'integrale risarcimento del 
danno subito, ivi compresi (art. 3, ultimo comma, della legge impugnata) 
quanto dovuto a titolo di sV1alutazione monetaria � e [e ulteriori somme 
di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ., a decorrere dal giorno 
deM'occupazione illeg�ttima �~ 

Al mancato adempimento della pretesa restitutoria, �imposto da preminenti 
ragioni di � pubblico interesse, si sostituisce la tutela risarcitoria 
(art. 2043 cod. civ.), integralmente garantita. 

Non sussiste pertanto la dedotta violazione dell'art. 42, secondo e 
terzo comma, della Costituzione. 

CORTE COSTITUZIONALE, 10 ottobre 1990, n. 437 � Pres. Saja � Red. 
Cheli "' Presidente Consiglio dei Ministri (avv. Stato Zotta) e Regione 
Emilia Romagna {avv. Falcon). 

Regioni ~ Delega ai comuni di funzione amministrativa regionale � Nonne 
di organizzazione. 

La delega di �funzioni regionali non esclude la possibilit� per il 
delegante <di disciplinare con legge l'esercizio delle funzioni delegate 
anche rnei l�ro aspetti organizzativi, ove non risulti intaccata la sfera 
di autonomia costituzionalmente garantita all'ente delegato (1). 

(1) In teoria, il prmc1pio riferito dalla massima, affermato in relazione 
a delega data da Regione ad enti locali, dovrebbe operare anche in relaliione a 
deleghe date dallo Stato alle Regioni; peraltro, una automatica trasposizione 
a queste ultime del principio incontrerebbe qualche ostacolo (cfr. art. 7 del 
d.P.R. 616 del 1977). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

410 

Formano oggetto d'impugnativa le disposizioni contenute negli articoli 
22, 24,. 25, 26 e 27 della legge de1la Regione Emilia-Romagna riapprovata 
il 19 marzo 1990 e recante �Nuove norme sul diritto allo studio 
universitario �. Con tali disposizioni la Regione, dopo aver delegato ai 
Comuni sede di universit� o di istituti di istruzione superiore le funzioni 
amministrative concernenti gli interventi .per il diritto allo studio universitario 
(art. 22, primo comma), ha stabilito che per la gestione di tali 
interventi gli stessi Comuni si debbano avvalere � di un'apposita. azienda,. 
ente pubblico non economico, retta da propri organi e dotata di personalit� 
giuridiea di diritto pubblico, di autonomia funzionale ed organizzativa 
� (art. 22, secondo comma), azienda rispetto alla quale la legge 
stessa formula le norme comuni relati.ve agli organi (art. 24), alla loro 
formazione (art. 25) ed ai controlli, nella duplice tipologia del controllo 
sugli organi (art. 26) e del controllo sugli atti (art. 27). 

Ad avviso della Presidenza del Consiglio tale disciplina risultereb�e 
lesiva delle competenze spettanti al legislatore statale ai sensi dell'art. 117 
Cost. in relazione a tre diversi profili e cio�: a) per aver imposto ai Corriuni 
la costituzione di speciali aziende comunali fuori .delle ipotesi 
contemplate dal testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi 
da parte dei Comuni e delle Province (R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578); b) 
per aver sottratto agli stessi Comuni la possibilit� di scelta (consentita 
dall'art. 15 del richiamato testo unico) tra una gestione in economia 
del servizio ed una gestione attuata attraverso aziende speciali; c) per 
avere comunque compromesso il principio generale della certezza del 
diritto attraverso la previsione di un ente (a2lienda) di dubbia natura, 
caratterizzato dalla confusione tra le regole tipiche degli enti strumentali 
comunali e le regole tipiche degli enti strumentali regionali. 

La questione, nei termini proposti dal ricorso,. non � fondata. 

L'impugnativa trova il suo presupposto principale nella tesi secondo 
cui la Regione, attraverso la previsione di apposite a2'liende per la 
gestione degli interventi relativi al dinitto ail9 studio universitario, avrebbe 
inteso istituire delle aziende comunali speciali riconducib:irri alla categoria 
delle aziende municipalizzate regolate dal R.D. 15 ottobre 1925, 

n. 2578. Tale tesi non pu� essere condivisa dal momento che n� la struttura 
n� le competenze proprie delle aziende per la gestione degli interventi 
per il diritto allo studio previste nella legge impugnata -ma 
gi� istituite con la precedente legge regionale 31 gennaio 1983, n. 8 -si 
presentano, sotto .alcun profilo, assimilabili a quelle che vengono a caratterizzare, 
ai sensi del regio decreto n. 2578 del 1925, le a2'Jiende municipalizzate 
(e ora le aziende speciali di cui all'art. 22, terzo comma, lett. c) 
della I. 8 giugno 1990, n. 142). Basti solo considerare che le aziende in 
questione -aldil� del nome impiegato nella legge regionale -non sono 
chiamate a gestire attivit� comunali di carattere economico ed impren

PARTii I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

ditoriale, quali quelle esercitate attraverso le aziende municipalizzate 
(secondo l'elencazione contenuta neN'art. 1 del regio decreto n. 2578), 
bens� funzioni amministrative spettanti alla Regione in materia di assistenza 
scolastica e destinate ad attuare il diritto allo studio, funzioni 
che la legge ha ritenuto di dover affidare alla gestione di un ente pubblico 
non economico, dotato di personalit� di diritto pubblico e non 
inquadrab1le -a differenza dell'azienda municipalizzata -nella struttura 
organizzativa pr0pr�a del soggetto comunale. 

Il richiamo, espresso nel ricorso, alla disciplina posta dal regio 
decreto n. 2578 del 1925 in tema di ~iende mtlllticip�lizzate non risulta, 
pertanto, appropriato. 

In realt�, ... con la ��.disciplina in esame, la Regione non ha inteso 
istituire n� un'azienda municipalizzata n� un ente strumentale comunale, 
bens� un ente pubblico locale non territoriale, destinato ad operare ai 
sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 (e dell'art. 62 deUo Statuto 
della Regione Emilia-Romagna) -in una delle materie (assistenza scolastica) 
trasferite dallo stesso d.P.R. n. 616 alla sfera regionale. Una conferma 
indirett�, ma sicura, d�l carattere non comunale dell'ente cos� 
istituito pu� essere, d'altro canto, reperita ...._. oltre che nella stessa definizione 
adottata nel� secondo� comma dell'art. 22 �....._ nelle �norme espresse 
dalla legge impugnata sia in ordine al personale (cui viene applicata la 
disciplina sullo stato giuridico �ed economico del personale degli enti 
pubblici non economici dipendenti dalle Regioni: artt. 29, 30 e 39), sia 
in ordine alle risorse economiche (che vengono a derivare in assoluta 
prevalenza da erogazioni regionali: artt. 33, 35 e 36). 
. Si potrebbe, d'altro canto, rilevare l'anomalia di una disciplina che, 
nel mentre dispone la delega ai Comuni dell'esercizio di funzioni amministrative, 
regionali, provvede anche a regolare le modalit� di esercizio di 
tali funzioni mediante l'istituzione di un ente strumentale di derivazione 
regionale. Tale anom�lia sussiste, ma non � in grado di determinare una 
lesione dell'art. 117 Cost., quale quella denunciata, ove si consideri che 
1a delega di funzioni regionali non esclude la possibilit� per il delegante 
di disciplinare con legge l'esercizio delle funzioni delegate anche nei loro 
aspetti organizzativi, ove non risulti intaccata la sfera di autonomia costituzionalmente 
garantita all'ente delegato (cfr. sent. n. 319 del 1983). 
La soluzione adottata con la legge impugnata, pur nella sua atipicit�, pu� 
dunque trovare una_ giustificazione sul piano della naturale flessibilit� 
delle forme proprie della delegazione amxninistrativa, flessibHit� che, 
nella specie, ha consentito alla legge regionale di esprimere in uno stesso 
contesto normativo, senza incidere nella struttura organizzativa dell'ente 
delegato, sia la volont� di delegare al Comune determinate funzioni regionali, 
sia l'esigenza di attuare l'esercizio della delega attraverso il 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tramite necessario di un particolare ente pubblico locai.le predeterminato 
nei suoi elementi costitutivi fondamentali e raccordato con lo stesso !~ 
Comune tanto in sede di costituzione degli organi che di eserciziQ dei 
controlli. 



CORTE COSTITUZIONALE, 12 ottobre 1990, n. 448 -Pres. Saja -Red. 
Ferri -Regione Tos.cana (avv. Chlti) e Presidente ConsigHo dei Ministri 
(avv. Stato Favara). 

Regioni � Agricoltura -Interventi del FEOGA � Erogazione degli aiuti . 
Controlli in� loco � Spettano allo Stato. 

COrrettamente � svolta dallo Stato l'attivit� .di erogazione (tramite 
la AIMA) degli aiuti FEOGA. J>osto che sussiste una ,responsabilit� dello 

Stato verso -la CEE per la corretta utilizzazione degli aiuti, pu� essere 
previsto che controlli in loco ad opera di apparati statali si affianchino 
alle attivit� di controllo svolte dalle Regioni (1). 

(omissis) La ricorrente (regione Toscana) impugna, infine, gli artt. 8 
del decreto ministeriale n. 34 e 9 del decreto ministeriale n. 35, i quali, 
al primo comma, cm:11e detto al numero precedente, attribuiscono alle 
regioni il potere di istruire le domande e di inviare gli elenchi degli 
aventi diritto al Ministero, e, al secondo comma, identicamente dispongono 
che � il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato 
e in collaborazione con le regioni e le province autonome, fatta 
salva oggi altra disposizione di pi� ampia portata in materia di controlli, 
effettua ogni anno controlli in loco�, secondo le modalit� prescritte 
dai regolamenti comunitari. 

Ad avviso della ricorrente, le indicate norme violano le propri~ 
competenze in materia di attu~ione di regolamenti comunitari, in quanto 
riconoscono ad essa una mera funzione istruttoria, ed attribuiscono al 
Ministero un inedito potere di controllo, per di pi� con I'� avvalimento � 
del Corpo forestale dello Stato, che � invece alle dipendenze funzionali 
delle regioni: il tutto, .anche in questo caso, a differenza di quanto 

(1) L'originario -disegno di separazione (alias, riparto) delle competenze 
tra Stato e Regiond Sii va sempre pi� arricchendo di modalit� di cooperazione, 
anche mediante concorso di competenze statali e regionali nella cura di uno 
stesso interesse pubblico. Potrebbe forse ravvisM"si una linea di tendenza nel 
senso di ammettere il concorso delle competenze quando concretamente possibile 
in relazione alla natura e/o alla specifica efficacia delle attivit� ammini� 
strative da svolgerSli. 

PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

previsto nel precedente decreto n. 34 del 1989, in base al quale le regioni, 
oltre all'istruttoria, provvedevano anche all'emissione dell'atto di liquidazione 
dell'importo degli aiuti ed esercitavano in via esclusiva il controllo 
sulle ~iende beneficiarie, salvo a tener informato il Ministero 
dell'attivit� svolta. 

I ricorsi non sono fondati. (omissis). 

Deve, peraltro, osservarsi che, quanto meno in ordine al decreto ministeriale 
n. 35 -relativo al regime di aiuti per il ritiro di seminativi 
dalla produzione -, il fatto che il pagamento dei benefici sia effettuato 
dallo Stato risponde pienamente alle prescrizioni comunitarie. Si legge, 
infatti, nell'ultimo �considerando� del regolamento n. 1094/88 che, poich� 
il regime di ritiro delle terre dalla produzione, oltre a inserirsi nell'azione 
comune intesa a migliorare l'efficienza delle strutture agrarie, si prefigge 
anche l'obiettivo di contribuire a ripristinare l'equilibrio tra la 
produzione e la capacit� del mercato, � opportuno che esso sia considerato 
anche quale intervento destinato a regolarizzare i mercati agricoli, 
ai sensi del regolamento CEE n. 729/70, e sia, pertanto, finanziato 
in parti uguali dalla sezione � garanzia � e dalla sezione � orientamento � 
del FEOGA, ma con applicazione in ogni caso delle modalit� finanziarie 
della sezione garanzia; cos� poi dispone il citato regolamento n. 1094/88 
all'art. 1, paragrafo 1, lettera b, e ci� � confermato dal telex 12 giugno 
1989 della Commissione delle Comunit� europee citato nelle premesse 
del decreto impugnato e depositato dall'Avvocatura dello Stato. 

In conformit�, pertanto, a tali modalit� finanziarie della sezione garanzia 
dettate in sede comunitaria, l'attivit� di erogazione degli aiuti 
� correttamente svolta dallo Stato, ed in particolare dall'AIMA, quale 
organismo d'intervento dello Stato italiano nella materia della organizzazione 
comune dei mercati agricoli (art. 3, primo comma, lettere a ed e, 
della legge 14 agosto 1982, n. 610). 

Passando alla censura concernente il secondo comma delle norme 
impugnate, in materia di controlli in loco (successivi all'erogazione degli 
aiuti) sulle aziende beneficiarie, va rilevato che i regolamenti comunitari 
(v. artt. 14, 15 e 16 del regolamento n. 1272/88; 15, 16 e 17 del regolamento 
n. 4115/88) impongono agli Stati membri di adottare rigorose 
forme di controllo � per garantire che gli impegni siano rispettati dai 
beneficiari�, prevedendo che, in caso di irregolarit� importanti, ne sia 
immediatamente informata la Commissione, e che, in base ai controlli 
effettuati, venga elaborato un rapporto particolareggiato sull'adempimento 
degli impegni. Il mancato rispetto di questi comporta, poi, salvo il 
caso di forza maggiore, l'applicazione di sanzioni finanziarie che, nei casi 
gravi, devono almeno prevedere il recupero dell'aiuto indebitamente versato, 
maggiorato degli interessi. �, infine, stabilito che gli Stati membri 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

414 

trasmettono annualmente alla Commissione una� dettagliata relazione 
sull'applicazione dei regimi fu questione. 

Dal complesso di tali disposizioni emerge che sussiste evidentemente 
una responsabilit� d�llo Stato verso la Comunit� in ordine alla 
attuazione dei regimi stessi e, in particolare, a1la corretta utilizzazione 
degli aiuti, anche perch� le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilit� 
di recuperare le somme versate sono a carico della Comunit� (cfr. 
artt. 15 del reg. n. 1272/88 e 16 del reg. n. 4115/88). 

Ci�� � sufficiente a far ritenere legittime le norme impugnate, le 
quali, d'altra parte, da un lato non escludono -come si evince dall'inoiso 
� fatta salva ogni altra. disposizione di pi� ampia portata prescritta 
in materia di controlli� e.come ritiene la stessa Avvocatura dello Stato che 
le Regioni esercitino in materia i poteri di controllo ad esse in linea 
generale riconosciuti, e, dall'altro, si limitano ad affiancare il Ministero 
alle Regioni stesse nell'attivit� di controllo in loco: questa � infatti effettuata 
� in collaborazione � con le Regioni, vale a dire con la loro diretta 
e paritaria partecipazione. Del resro, questa Corte ha varie volte avuto 
modo di sottolineare l'importanza � che il principio di cooperazione riveste, 
tanto pi� nella sua forma pi� autentica e originaria (quella, appunto, 
paritaria), al fine di instaurare pi� efficienti raccordi tra l'amministrazione 
dello Stato e quella regionale (cfr. sentt. nn. 1029 e 1031 
del 1988, 242 e 401 del 1989). 

Quanto, infine, all'asserito illegittimo avvalersi, da parte del Ministero, 
per l'effettuazi�rte dei controlli, del Corpo forestale dello Stato, 
la censura � chiaramente infondata. 

Va, innanzitutto, rilevato che questa Corte ha ritenuto in linea 
generale legittima la facolt� dello Stato di avvalersi di uffici regionali 
(nell'ambito della necessaria cooperazione che presiede ai rapporti tra 
apparati statali e regionali), con la sola precisazione che, qualora ci� 
comporti alterazioni significative nell'organizzazione degli uffici o turbamenti 
sostanziali nello svolgimento della normale attivit� degli uffici 
stessi, tale facolt� pu� essere esercitata dallo Stato non con atto unilaterale, 
ma� previa intesa con la Regione interessata (cfr. sentt. nn. 216 
del 1987 e 996 del 1988). 

Ora, a prescindere dal rilievo che nel caso di specie � ben difficile 
sostenere che si verifichino tali condizioni, vi � anche la garanzia consistente 
nel fatto che i controlli in questione, e quindi anche l'utilizzazione 
del Corpo forestale, avvengono, come detto, � in collaborazione � 
tra Stato e Regioni. 

�, d'altro canto, evidente che non si pu� parlare nel caso in esame 
di una ipotesi di utilizzazione di uffici regionali da parte dello Stato, 
dal momento che il suddetto Corpo forestale non pu� essere consideratq 
un � ufficio regionale �. 


PARTE I> saz. I; GIURISPRWSNZA COSTITUZIONALE 415 

CORTE COSTlTUZlONALE; 15 ottobre 1990, n. 453 (cam. cons.) -Pres. 
Saja -Red�. Cheli. 

J.tple,g() p.l)l>Jico � ~ecl.t~ent() del. perso~a}e.. � Collllllissioni giudica-. 
Jri�t~ CC>IUP0~~~4~ .J�reva~~ '�' coinp()nenti tecnici. 
~WJ'1i9~f.~rf7~.)i\rf:~~; ~~~~~fb~~~~~~~fg~f9s~�xf:2~t,~. ~tJ� reg. Sicilia, 12 feb


.�.� 'J~tta 'j,=P~;~zl~~e d~zie �com~~s$.toni �giudicatriciin ;concorsi pubblici, 
la p~senza di ti;icnici o esperti ........ interni o est~rni all'amministrazi<>
ne~ ma in>Qg1!1.i Ca$.()! dota;ti di ad,eguati titoli di studio e professionali 
rispetto: (l.tle materievqggettQ 4i pr<;>Ya .,...,,,,.�� deve essere; se non�. esclusiva, 
quq,nto. meno prevale;rr,te,, tale dct; g~antire scelte final~ fondate sull'applic:
azitnie .di Parametri neu,trali e <J,eterminp,te soltanto dalla valutazione 
delle4ttitu4ini e della preparaziqne�dei cand.idati(l). 

� La � qt;l,f�stione .� di leg~Wll1~t~ costit.~iona1e �sQUITT'ata dalfordinanza 
<li c;ui � causa investe l'art. 78.�l~~la.Jegge de,Ua ~(;)gio.e siciliana 2 dicembre: 
198(), n, 125 {~rovvedimenti per l'inserime.te> .. delle giovani . leve 
ci~i bi\TC)~q .nella :e.l;>blic;a .a~ministr~io,ne e n~�e attivit� produttive 
e �sociali),. dqye si regola .la .composmione .i;lelle commissioni gi.d,icatrici 
d~t concorsi Per J'accesso al~e ci.aHficbe dei ruoli del personale dei 
Comuni. e .. delle. Province. 

t.t;:. Qisposiziont impu~i;tte . PI:'evedo.o in P.a.rticolare: a}� che ne~ Co. 
mun�. con��'lln�. Jl.umero>di .co.siglieri. non i~eriqre. a ciuaran.ta� .e .elle 
amminis~r!;lzioni .. proyinciali.le commissioni di concorso. sopo presiedute 

(1) La sente~a -la cui importanza � palese -si basa sull'affemiaZione 
che la. distdn,m,one. tra, .�livello. �di. goven:io.�. e.~ li.vello ~nun.inistratavo.� costituisce 
. sviluppo neeess~rio � del pr.iricipio df. imp�rzialit� �dell� . l?ubbliea a.mt.iriistrazione. 
L'affermazione della necessit� di tale distinzfone �� peraltro temperata 
dal 11iconoScimento dello �indissolubile collegamento esistente,. tra: i 
<l11e Pr~etti livelli. .�. . �... ....� > . . 
La letteratura sul ra:ppOJ:to tra � poUtioa � ed am.ministrazion<'l � impo:.ente, 
e non � certo. il �caso. di rammentarla in quiesto breve cominento. Seinmai � 
opportuno segnalare come l'argomento�� sia stato� trattato molto pi� acct�rata


mente aU'estero (specie negli U.SA) che nel nostro Paese�..� ausl)icabile che 
la: ~nten~a.dia, impulso .ad appr�>f9nddmen1:!i, in pariicoJare ad opera di g�usam


mfuistrativisti. � � � � � � � � � � � 
Qui .interessa invece sottoli:ri�are che la Corte ha affertnato il sussistete -'de 
iure c�ndito --,.. di una necessit� costituzionale cli. ddstingtiere tra � amininistrazi.
one � e �governo �. n fondam,ento di tale necessit�. � � stato ra.vvisato non 
in dati testuali fcirmali'(pur ravvisabili nella Carta costituzionale), ma 11el prin-' 
cipio di imparzialit�� dell'azione dell'arrimiriistrazione (prin�ipio che � sostanziale, 
attenendo esso al risultato da conseguirsi), contrapposto ad una intrinseca 
parzialit� dell'azione di governo. L'obiettivo della imparzialit� dell'attivit� amministrativa 
diviene. dunque parametro per giudicare della morfologia della 
organizzazione amministrativa; il che � giusto, anche se fortemente innovativo 
rispetto� alle nostre abitudini. 



416 


dal rappresentante �legale dell'ente� o da un� suo delegato � �sono composte 
-al fine di assicurare la rappresentanza della minorania -�da � cin� 
que membri eletti dal consiglio con voto limitato ad uno, da un esperto 

I

designato dar rappresentantel�gale dell'�rit�e �aa. un����rawresentfuite 
designato dalle 6rgaliiizazi6rii / smdacalf iriaggioffrtente .�' rappres�nfative 
iri campo haziona1$ CJ?:Fhno <:oJilriif.lJ; bl �~e 1:1.�i restanti �oml.'liJi la 
colllposi;i;fone delle comimissioni giudfoatrici ' deve assicurare la rappresentfuiza 
della minoranza (terzo .. c�mma)~ 

.�� :Ad avviso del 'l'ribUnale amministrativo per fa Sicilia tale disciplina 
ris:i.llttirebbe lesiva � deli'art. <�7, primti e � terzo � comma, Cost. . � in��. quanto 
sus�ettibile: di comprometterei�� attraverso fa netta prevalenza iri .�serio���alle 
cotrilri�ssfoni giudi<::atnci dei comp�n:enU politiei sugli esperti,��.� la natura 
tecri�ca: del giU�liz�o e��conseguentemente l'imparzialit� delle� �operazioru 
concorsuali. In altri.�. termbii, le. 'c6mm�ssioni giudicatrici,� nella costitu~ 
zione prevista dalla .nol'llla impugnata, opererebbero come vere e proprie 
�comtrtissfont co.Ilsiltg:H �, destinate a rispecchiare le�. part��� politiche �del11organ() 
rapptesenta1i~o/con l� c�n:s�gtieriza df prMiegiare gli interessi 
patt�c�tarl degli S�h.ierID'rieriti politici di appatt�rienza � . dei sirigolf ��commissari 
sull'interesse pubblico alta oggettiva seleziC>rie dei ,' miglfort. 

ta questione� � fondata:. L'art 97, p:fifuo.comma, Cost. �ridividua nella 
� imp�rlialit� )> ctell'amlllinistraz�on� � tino dei: princ�pi .� essenziali�.. cui deve 
informarsi,intutte le sue diverse articolazioni, l'orgfuii.zzazfone dei ptibblfoi 
tiff�ci>Alla sahi'agt:tardia di tale pdneipio sffoll�gario anche le norme 
costitu2ionalf che ind:ivldtiano nel concorso il mezzo ordinario per ac


I

c�der� agli impieghi pubblici (art>97/terzo comma) e che pongono i pubblici 
impiegati al servizio esclusivo della Nazione (art. 98). Sia l'una 
che� l'altra� di .tali norme si pongono; . infatti,. come corollari naturali del� 
l'impar:i�aut�:��. in 'cui'. viene' e esprimersi' la.'distinzione . pi� profonda tra 
pol�tica e amrllill,JStrazione, Jra . l'azione�. del .~ goVeJ:IlO � -�che,. nelle 
democrazie parla,r;n;i;~ntari; � normalmente .legata .agli interesse d� una 
parte politica, . espressione delle forze di maggioranza ~� e l'azione del~ 
l'� axiu:tiiiJistraziort� � -��che, nell'attuazione ..dell'fodi:dzzo �politico i;lella 
maggforanza, � vincolata inv�ece adagire senza distinzione di parti politiche, 
al 'f,U::ie. del 'perseguimento delle ,' finalit� pubbliche obbiettivate 
dail'ordirfarri�rifo. Sf.. spf�ga,. dunque; come..�in questa prospettiva, .�col� 
legata. allg .. stessqimpianto costituzionale . .c;lel potere amministrativo nel 
quadro. di una democrazia pluralista, il concorso pubblico, quale meccanismo 
di seleziort~ tecnica e neutrale dei pi� capaci; resti il metodo 
migliore per la provvista di organi chiamati a esercitare le proprie 
funzioni in condizioni di imparzialit� ed al servizio esclusivo della Na� 
zione. Ma per realizzare tale esigenza, anche il concorso -nelle sue 
modalit� organizzative .e procedurali -deve in ogni caso ispirarsi al 
rispetto rigoroso del principio di imparzialit�: principio che, in questa 



418 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 16 ottobre 1990, n. 455 -Pres. Saja -Red. 
Baldassarre -Comune di Trento (avv. Stella Richter) e Provincia di ID 
Trento .(avv. Panunzio). 

I 

Sanit� -Pretesa di prestazioni sanitarie � M�dalit� e tempi delle presta� 

I 

� zi�ni ~ Discrezionalit� del legislatore ordinario � Anche per le prestazioni 
aggiuntive a carico della regione� (o provincia). 


(Cost., artt; 3, 32 e 116; Statuti> Trentino A. A., artt. 5 e 9; 1. prov. Trento 15 maggio 
1983, n �. 6, art. 6). 


Il c.d.� diritto a trattamenti sanitari, al pari di ogni diritto costituzion�lmente 
riconosciuto a prestazioni positive, essendo basato su norme 
costituzionali di carattere programmatico impositive di un determinato 
fine da raggiungere, � garantito a ogni persona come un diritto costituzionale 
condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne d� 
attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con 
gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi 
che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione 
in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al 
momento (1). 

(omissis). Non fondata �, in ogni caso, la questione di legittimit� 
costituzionale dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge della Provincia 
autonoma di Trento n. 6 del 1983, nella parte in cui prevede che 
l'assunzione a carico dell'Unit� Sanitaria Locale delle spese conseguenti 
a prestazioni sanitarie. erogate ad anziani �non autosufficienti� ricoverati 
nelle case di riposo possa essere limitata sulla base di parametri 
riferiti al numero delle persone assistibili e al costo pro-capite. 

Le censure prospettate dal giudice a quo si basano sull'argomento 
che il godimento di un diritto soggettivo perfetto costituzionalmente gararttito 
-come il� diritto alla salute o, pi� precisamente, il diritto a 
ottenere le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale 
-non potrebbe essere sacrificato o, comunque, subordinato a limiti 
derivanti dalle risorse organizzative e finanziarie a disp�sizione del si~ 
sterna sanitario pubblico. Su tale base il giudice rimettente ravvisa 
il possibile contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 32, primo 
comma, della Costituzione e, nello stesso tempo, con i principi fondamentali 
della legislazione statale in materia di erogazione dei servizi 
sanitari (art. 116 della Costituzione, nonch� artt. 5 e 9, n. 10, dello Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con gli artt. 1, 3, 

(1) Sentenza che sembra costituire il punto di arrivo della elaborazione 
della Corte in tema di c.d. diritti (costituzionalmente riconosciuti) �a prestazioni 
positive'" 

PARTE I; SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

419 

secondo comma, e 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Inoltre, sempre 
sulla base dell'argomento addotto in via principale, lo stesso giudice 
a quo prospetta la possibile violazione del principio costituzionale di 
eguaglianza (art. 31 primo comma, della: Costituzione), dal momento che 
i limiti previsti dalla legge provinciale impugnata comporterebbero, a 
suo avviso, una discriminazione a danno degli anziani � non autosufficienti 
� ivi contemplati nei confronti della generalit� dei soggetti appartenenti 
alla medesima categoria e, . in particolare, di quelli che usufruiscono 
di forme di assistenza sanitaria diverse dal ricovero nelle case 
di riposo. 

L'argomento sul quale il giudice a quo basa le sue censure. d'illegittimit� 
costituzionale non pu� essere condiviso, poich� i princ�pi pi� 
volte affermati da questa Corte sul diritto alla salute e, in particolare, 
sul diritto a ottenere prestazioni sanitarie portano a conclusioni opposte 
in relazione al tipo di attivit� disciplinate dalle disposizioni impugnate. 

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, 
il diritto alla salute � riconosciuto e garantito dall'art. 32 della Costituzione 
come un � diritto primario e fondamentale che ( ...) impone piena 
ed esaustiva tutela� (v; sent. n. 992 del 1988, nonch� sentt. nn. 88 del 1979, 
184 del 1986, 559 del 1987, 1011 del 1988, 298 e 307 del 1990). Questa tutela, 
tuttavia, si articola in situazioni giuridiche soggettive diverse in dipendenza 
della natura e del tipo di protezione che l'ordinamento costituzionale 
assicura al bene dell'integrit� e dell'equilibrio fisici e psichici 
della persona umana in relazione ai rapporti giuridici cui in concreto 
inerisce. In ragione di ci�, questa Corte ha affermato che, considerato 
sotto il profilo della difesa .dell'integrit� fisio-psichica della persona 
umana di fronte alle aggressioni o alle condotte comunque lesive dei 
terzi, il diritto alla salute � un diritto erga omnes, immediatamente garantito 
dalla Costituzione e, come tale, direttamente tutelabile e azionabile 
dai soggetti legittimati nei confronti degli autori dei comp�rtamenti 
illeciti (v. sentt. nn. 88 del 1979, 184 .del 1986, 559 del 1987). Nello stesso 
tempo, la Corte ha sempre precisato che, considerato sotto il profilo 
del diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute � soggetto alla 
� determinazione deg'li strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione � 
della relativa tutela da parte del legislatore ordinario (v. sent. n. 142 
del 1982, nonch� sentt. nn. 81 del 1966, 112 del 1975, 104 e 175 del 1982, 
212 e 226 del 1983, 342 del 1985, 1011 del 1988). 

Quest'ultima dimensione del diritto alla salute, che � quella concernente 
le questioni di costituzionalit� in esame, comporta che, al pari di 
ogni diritto a prestazioni positive, il diritto a ottenere trattamenti sanitari, 
essendo basato su norme costituzionali di carattere programmatico 
impositive di un determinato fine da raggiungere, � garantito a ogni 
persona come un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

420 

legislatore ordinario ne d� attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato 
da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, 
tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra n~lla 
sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie 
di cui dispone al momento (v. spec. sentt. nn. 175 del 1982, 212 
del 1983 e 1011 del 1988). Questo principio, che � comune a ogni altro 
diritto costituzionale a prestazioni positive, non implica certo una degradazione 
della tutela primaria assicurata dalla Costituzione a una puramente 
legislativa, ma comporta che l'attuazione della tutela, costituzionalmente 
obbligatoria, di un determinato bene (la salute) avvenga gradualmente 
a seguito di un ragionevole bilanciamento con altri interessi 

o beni che godono di pari tutela costituzionale e con la possibilit� reale 
e obiettiva di disporre delle risorse necessarie per la medesima attuazione: 
bilandamento che � pur sempre soggetto al sindacato di questa 
Corte nelle forme e nei modi propri all'uso della discrezionalit� legislativa 
(v., da ultimo, sentt. nn. 27 del 1975 226 e 559 del 1987, 992 del 1988, 
319 del 1989, 127 e 298 del 1990). Di qui deriva l'affermazione, gi� compiuta 
da questa Corte (sentt. nn. 103 del 1977, 175 del 1982), secondo 
la quale ogni persona che si trovi nelle condizioni obiettive stabilite 
dalla legislazione sull'erogazione dei servizi sanitari ha �pieno e incondizionato 
diritto �a fruire delle prestazioni sanitarie erogabi'li, a norma 
di legge, come servizio pubblico a favore dei cittadini. 
La legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario 
nazionale assicura in egual modo a ogni cittadino, senza distinzione 
di condizioni individuali o sociaiJ.i, il diritto a ottenere le prestazioni 
preordinate alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute 
fisica e psichica secondo ~e modalit� e le prescrizioni stabilite dalla 
legge. La stessa normativa satale ammette che, oltre alle prestazioni 
assicurate in condizioni di eguaglianza dal Servizio sanitario nazionale, 
le Regioni o le Province autonome possano garantire ai propri cittadini 
prestazioni sanitarie aggiuntive, semprech� siano previste con legge nel 
rispetto dei princ�pi costituzionali prima indicati e siano poste a carico 
del bilancio d�lla Regione o della Provincia autonoma interessate (v. 
art. 25, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730). 

Le prestazioni sanitarie disciplinate dalle disposizioni impugnate 
non rientrano fra quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, ma 
costituiscono attivit� aggiuntive e integrative apprestate dalla Provincia 
autonoma di Trent~ a beneficio degli anziani � non autosufficienti � ricoverati 
nelle case di riposo ubicate nel proprio territorio. Tanto che, a 
copertura finanziaria delle prestazioni previste, l'art. 6 della legge impugnata 
stabilisce, al terzo �comma, un'integrazione annuale al fondo sanitario 
provinciale di parte corrente �ai sensi dell'art. 2, lettera b), 
della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2�, cio� ai sensi della dispo




PARTE I, SEZ. I, GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 

sizione che permette alla Provincia. di.� Trento di integrare il fondo sanitario 
provinciale, p~Ja pl;l,l'te corrente, con apporti finanziari propri 
in aggiunta aile assegnazioni operate dallo Stato a titolo di finanziamento 
del Servizio s�nita:rio n~iona:Ie. � � �� � 

Tuttavia, anche rispetto alle prestazioni sanitarie aggiuntive previste 
dalle Regioni o dalle Province autonome valgono i princ�pi precedentemeJ:!<:
W. t~�ord;:!.ti; .Jn I!atti�Qlaret �hejl.. Jegislatore nello svolgere le norme 
~C>stituzioi:lalf sul diritto . a trattamenti samtarl � tenuto, oltre che a 
bilanciarel'interesse protetto con altri beni giuridici parimenti tutelati, 
~4 9~s~;rvare. una .. ra:giQnev9le .gra411alit~ di attuazione dipendente dalla 
obiettrva . considerazionev delle r(sQ;r~~ organizzative. e finanziarie a disposizione. 
B, poich� i paramet:d previsti dalle diSposizioni impugnate (numero 
delle persone assistibilf d~lfo case di riposp . e H relativo costo 
pro-capite preventivat9)tengono in preciso �onto i princ�pi appena enunciati, 
si mmostfa ~rJ:'onea la premessa stessa sulla quale si basano tutte 
le c�nsure. d'illegittimit� costituzionale� sollevate� dal giudice a quo e, in 
particolare, .. la .�pretesa �che� possa . parlarsi di un� dfritto soggettivo pieno 
e iJicopqizio:hato r�Spetto a pr~s.tazioni sanitarie . che oltrepassino i limiti 
di erogazione legittimamente previsti dalle leggi ordinarie. 

-



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA 
E INTERNAZIONALE 


Le sentenze� della Corte di giustizia delle Comunit� europee nel 1990 in 
came alle quali ha partecipato l'Italia. 

Nell'anno 1990 la Corte di giustizia delle Comunit� europee ha emesso 193 
sentenze: 30 di esse son.o state pronunciate in caruse rule quali ha partecipato 
l'Italia (10 su ricorsi diretti della COmmissione d�lle C. E. contro l'Italia, 
2 su ti.corsi diretti dell'Italia contro 1a Commissione, 15 su domande pregiudiziali 
ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE e 1 su domanda pregiudiziale 
ai sensi dell'art. 41 del Trattato CBCA, 2 su domande pregiudiziali ai sensi 
del protocollo 3 giugno 1971, concernente l'dnterpretazione della convenzione di 
B:i'wtelles TI settembre 1968 �sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle 
decisioni in materia civile ~ commeroia!e}. Alcune cause riguardantd l'Italia 
sono state cancellate dal ruolo per intervenuta definizione stragiudiziale, mentre 
numerose altre, nelle quali l'Italia era stata convenuta in giudizio dalla 
Commissione cori ricorsi �ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE, sono state 
tenute in stato di pendenza, d'intesa con la Commissione, in attesa dell'approvazione 
della legge comunitari.a per il 1990; e in effetti, intervenuta la legge 29 dicembre 
1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi de


I 
rivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit� europee, a numerose inosservanze 
contestate all'Italia (soprattutto in relazione alla mancata attuazione 
di direttive comunitarie), � stato posto o sar� posto al pi� presto ri.medio, 

I 

determinando la sostanziale cessazione della materia del contendere e la conse


I ~ guente rinuncia ai ti.corsi da parte della Commissione. 

Alle cause delle quali nel corso dell'anno si � occupato il Tribunale di 
primo grado, istituito con decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 n. 88/591/CECA, 
CEE, Euratom, sUlla base delle norme dei trattati introdotte dall'atto unico 
europeo, ed entrato in funzione verso la fine dell'anno 1989, non ha ancora 
avuto occasione di partecipare il Governo italiano. 

Oltre a quelle pubblicate in questo numero e nei numeri. precedenti della 

I

Rassegna, le sentenze pronunciate nelle cause alle quali ha partec~pato l'Italia 
sono state le seguenti: 

-22 febbraio 1990, nelle cause C-228/88, Bronzino, e 12/89, Gatto, con le 
quali la Corte ha dichiarato, nella prima, che gli artt. 73 e 74 del regolamento 
del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza 
sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano 
all'interno della Comunit�, � devono essere interpretati nel senso che quando 
la legislazione dello Stato membro erogatore di taluni assegni familiari prescri.
ve, come condizione per la corresponsione di tali assegni, che il familiare 
del lavoratore si ten_ga a disposizione in qualit� di disoccupato dell'Ufficio del 
lavoro del territorio in cui detta legislazione si applica, una siffatta condizione 
dev'essere considerata come soddisfatta quando il familiare si tiene a disposizione, 
come disoccupato, dell'Ufficio del lavoro dello Stato membro in cui 
risiede'" 

-14 marzo 1990, nella causa C-137/90, Commissione c. Italia, nella quale 
la Corte, in tema di ostacoli alla libera circolazione delle merci, ha ritenuto 




RASSECJNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . 

l'art. 10 della direttiva del Consiglio 6�.aprile 1976; n... 76/403, concernente lo 
smaltimentd del policlorodife:ilile e dei pdliclorotrifenile, e agli artt; 12, n. 2, e 16 
della direttiva del �Consiglio 20 . marzo � 1978, n. 73/319, relatitni ai rifiqti tossici enocivi; la RepubblicifiltaJd�ria � venuta meno agli obblighi �he le incombono 
in forza di questa direttiva�. 

�.� .. �.�,_;,�19 giugp<> t990;nella�.catisa C..177/89, Commissione c/ltalia;.in.tema di 
&sia.coli aila libera .c.ircot�zidn� delle mercl; dove � stato dic.hiarato che � la 
Repqbplica itaJiana; assoggettaiJ4o fa� m~s.sa in commercio fa J fulia �di� estratti 


��ali:irieiifari �e di ffetod�tbt affltu; di origine �animale o vegetale; legalmente fabbrl�atr
��e rilessi<tn� �colfunet�io� in���rutri��SfatF membri, a restrl.Ziom� �ttfueilti 
aua co:tnposiZioile, alfa>d~azione e alla conrezfone, e subordinando inoltre 
1a detta ijiessa �ri �&n:triercid ad ima pre\"i� atirorizzazforie; � venuta :ineno 
agli obblighi. che le d!id:>mbono� �in forza. dell'art. 30 del Trattato CEE�. 

. ..2~i\lgii~.l990, ~�a .ca~s~ 6305/8$; Lanc;raY, .eonJa q.ale .� la Corte ha 
PI'.~~to c.h,e � l'art;.� 21. � � n. 2~ �del,la convenzione p settem,bre .1968, concerne11te 
la aonipc.tc.nza gi14risdii,ionale e i esecuzione. delle decisicmi .in materia civile e 
co.inmerci�te :d�ve essere intetPretata l'.lel senso elle una c1ecisione prol'.lunci.ata 
il} coi:i;t~~i #~. p�� e~,cl�mlostj�ta, .q.aiorll, .ia .dcimatlida .�giudiziale� l'.101'.l 
sia s~ta, t�~!'l!#mer,M. l'.lot.iffica~ �% <;onvenu,to . an�he se in . tempo utile perch� 
qqes.ti .pgt:esslil Presentare le prC>prie cii~�; e �he la. nQ�I'tna stessa �.deve 
essere �lttil't>retata l'.lel senso che la.<J;U,estiol'.le della ~~l?ilit� di vizi dinotifii::azione.
deve es\lel7(ll riso~ta.ana.sti:egua dtil.l'.ord�lanient� dello Stato d'origine, ivi cqmprese 
:[t} eventuaJ,i cqnvenzionj � mternazionali . in. l!lateria �. 

--' 12 ltiglfo 1990; nella causa C�128/89;. Commissione c. Italia, con la quale, 
fu refazion� a ritenuti ostacoli all'a libeh:i circolaziOne delle m�ci, la Corte ha 
di�hiafafo che � la Repubbtiea italiana, vietando le imporlaZi6ni, attraverso i 
valichi cli frontiera terrestri, di pompelmi provenienti da altrl Stati membri, 
�. venuti,\ l!leno iagJi pbblighi. che le incombcmC> � �forza.� deH!ar.t. M> del. Trattato 
CEE e d.ell1:1: direttiva del Consiglio 41 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente 
le misl,U'.e. cli prC>tezione cC>ntro l'ipit;r9d.zione l'.legli, Stati membri di organismi 
noci:vi ai vegetali o ai prodotti vegetali �. 


-'-25 . giugno 1990, nella catifa 0.S/89, �Ztitdi, d�ve !a Corte, richiesta in. via 
pregiudiziale di verificate� la validit� dell'art. 4 ter del regolamento dcl Consi� 
glio 29 otfobre .1975, .� in�. 2727,. relativo. all'organizzazione cdtiiune .dei mercati nel 
settore dei .cereali, .cdllle modificato . da} regolamento. del . Consiglio 25 aprile 
1988, n. 1097, nonch� d~l regolaniel'.lfo detta Commissione 26 maggio 1988, n. 1432, 
recante modalit� di applloozione del pf�lrl.�iro di corresponsabilit� nel settare 
dei c�feali, iamentandosFda parte di alcuni opetatorii: che talune modalit� di 
�riscossione �dcl pre11ew �contrasterebbero �fon i principi � fondamentali di proporzionalit� 
'e di parit� di trattamento, ha osservato che non emergono ele


menti atti ad fofidate tale validit�~ . 

-3 ottobre 1990, nelle ca~se riunite C~54/881 NinQ, ~91/88, Prandi1ii,< e 
C-14/80,>Goti, e nella caqsa C61/89, Bouchoucha, fo, tema .9.i esercizio d� profes� 
$ioni paramediche (bioterapia, . pranoterapia, osteopatia), con le quali la Corte 

.ha precisato che �le ,disposizioni del Trattato CEE relative alla libert� di 
stabilim�nto non si-applicano a situi;izioni puramente interne ad uno Stato 
membro quali quelle dfclttadini di uno Stato membro che esercitano, sul suo 
territorio; � un'attivit� professionale autonofua per la quale non possono far 
valere alcuna fortnazione professionale o pratica lavorativa anteriore in un 
altro Stato membro � e fu particolare che � in assenza di armonizzazione a 
livello comunitario delle attivit� che rientrano esclusivamente nell'esercizio 
delle funzioni meniche, l'art. 52 del Trattato CEE_ non osta a che uno Stato 



PARTE I, SEZ. Ili GIURIS. COMUNltARIA E INTERNAZIONALE 

membro riservi un'attivit� paramedica �quale, in �particolare, l'osteopatia, alle 
sole persone dn possesso di un diploma di laurea ih medicina �. 

-6 novembre 1990, nella causa C-86/89, Italia c. Commissione, con la quale 
� stato ritenuto incompatibile con l'art. 92 del� Trattato CEE un aiuto di Stato 
nel settore agricola; c�nce$so all'utilizzazione di mosti di uve concentrati rettificati. 
in ag~un~ a quell� stabilito dalla normativa comunitaria. 

. . ��� ;--: 13 n�vefu6re 19QO, 11eUa ~ahs~ C-30$/89, Di Leo, con la qua!e la Corte ha 
)?re�isato che ~l'art. l� Q.el regqlat�en~() (�EE) 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo 
alla. �libera �circolazione� �dei lavoratori . all'interno della� Comunit� deve 
essere interpr~tato nel. senso che i.� figli rientranti Jlella sfera di applicazione 
di tale digposizione devono essere equiparati ai cittadini dello Stato membro 
.per quanfo riguarda i sussidi � all'fatfuzfone, non solo qualora� l'istruzione venga 
impartifa nello Sfat� 6spitante1 bertsi an~he nel caso in cui questa sia seguita 

in uno Stato di cui poss.iedano la cittadinanza. 

. .,.,._ 27 novembre 1990,.� nella ca.sa C-6t/88, Commissione c. Italia, in tema 
di libera circolazione delie merCi, (}.ove � statod.ichjarato che �la Repubblica 
italiana, subordinando a1l'aggi\J,nta di �. ()lio .di. sesamo a.. reazione cromatica lo 
smercio degli ol!i vegetali. coll1lllestibili. �diversi dall'olio di oliva, nonch� della 
margarina,.� dei grassi alimentari idrogenati e dei grassi alimentari solidi di 
origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, importati da 
altri Stati membri, � venuta meno agli obblighi ,impostile dall'art. 30 del Trattato 
CEE�. 

-27 novembre 1990, nella causa C209/88, Commissione c. Italia, con la 
qtiale 1a Corte ha statmto che �la Repubblica italiana, non comunicando talune 
:inf(>rmaziom relative al. mercato. dei .prodotti� della pesca, .� venuta meno 
agli obblighi �illllPOStile dagli artt. 9, n, 4, 11, ;n. 1, 15, n. 2, 17, n. 2, 21, n. 3, 
del regolamento (CEE) del Consiglio 29 dicembre 1981 n. 3796, relativo all'organizzazione 
comun.e di mercati nel settore dei prodotti della pesca, nonch� 
dell'art. 2 del. regolamento (CEE) della C�mmissiOne 29 novembre 1982, n. 3191, 
recante modalit� di applicazione del regime dei prezzi di riferimento per i 
prodotti della pesca, dell'art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 
9 giugno 1983, n... 1501, relativo allo smercio. di tal.ni prodotti della pesca che 
soricr stati oggetto di misure di regolariZzazi.�rie dei i:i:iercato, e dall'art. 3 del 
regolamento (CEE) della Commissione 20 dicembre 1983, n. 3599; relativo alla 
comunicazione delle informazioni�� sui prezzi di ritiro praticati dalle organizzazioni 
di produttori nel settore della pesca "� �. 

-12 dicembre 1990, 11ella ca1,1sa C-270/86, C:holay, relativa a disparit� delle 
n.ormative nazional!i. in tema di �gestione dei diritti �di autore, dove � stato predsat� 
che �gli articoli 30 e 36 del Trattato CEE vanno �interpretati nel senso 
�h� non ostano all'applicazione di una normativa nazionale che consenta 
a .una .societ� nazionale di gestione di. d~tti 4'autore di risc1,lotere, per l'esecuziOJle 
pubblica a mezzo di ;;;1,1pporti .del ... suono, 9ltre al .diritto di rappresentazione, 
un. compenso detto diritto complementare di riproouzione meccanica, 
anche qualora un siffatto diritto complementare non sia Contemplato nello 
Stato membro in cui detti supporti sono stati regolarmente messi in commercio
�. 

-13 dicembre 1990, nella causa C-70/89, Commissione c. Italia, dove, in 
tema di tutela dell'ambiente, � stato ritenuto l~inadempimento dell'Italia per 
non aver essa adottato � eritro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative 
e amministrative necessarie per garantire la completa e corretta attuazione, 
nell'ordinamento giuridico interno, della direttiva del Consiglio 26 settembre 
1983 (83/513/CEE) concernente i valori-limite e gli obiettivi di qualit� 


't26 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU..0 STATO 

per gli scarichi di cadmio,� essa � venuta meno agli obblighi che le incombono 
in forza del Trattato CEE �. 

-13 dicembre 1990, nella causa C-238/89, Pall, con la quale in relazione 
ad una normativa tedesca sospettata di porre ostacoli alla libera circolazione 
delle merci, la Corte ha statuito che � l'articolo 30 del Trattato deve essere 
interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una disposizione nazionale 
sulla concorrenza sleale, che permetta ad un operatore economico 
di ottenere che venga vietata, sul territorio di uno Stato membro, la distribuzione 
di una merce sulla quale � apposta la lettera (R), collocata in un cerchietto 
accanto al marchio, quando quest'ultimo non � registrato in questo Stato, 
ma � depositato in un altro Stato membro �. 

-13 dicembre 1990, nella causa C-240/89, Commissione c. Italia, che in 
tema di tutela dei lavoratori ha dichiarato che � la Repubblica italiana, non 
adottando nei termini prescritti provvedimenti, diversi da quelli relativi alle 
attivit� estrattive dell'amianto, necessari per conformarsi alle direttive del 
Consiglio 19 settembre 1973, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i 
rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro, � venuta meno agli 
obblighi che le incombono �n forza del Trattato CEE �. 

Oscar Fiumara 

I 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 1a sez., 28 marzo 
1990, nelle cause riunite C206/88 e C-207/88 -Pres. Slynn -Avv. GenJacobs 
-Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Pretore 
di Asti in procedimenti penali contro G. Vezzoso e G. Zanetti -
Interv.: Governo italiano (avv. Stato Ferri) e Commissione delle 

C. E. (ag. Fabro). 
Comunit� Europee -Smaltimento di rifiuti -Ravvicinamento delle legisla� 
zioni � Nozione di rifiuto. 

(Direttive CEE del Consiglio 15 luglio 1972, n. 75/442, art. 1, e 20 marzo 1978, n. 78/319, 
art. 1; d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915). 

La nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 1 delle direttive CEE del 
Consiglio nn. 75/442 e 78/319, non deve essere intesa nel senso che 
esclude le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. 
Tale nozione non presuppone che il detentore che si disfa di una sostanza 
o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione 
economica da parte di altre persone (1). 

(1-2) Soluzioni -sostanzialmente conformi a quelle proposte dal Governo 

italiano. 

Correttamente il Pretore di Asti aveva posto il quesito sull'interpretazione 

delle direttive comunitarie, presupponendo che, poich� la normativa nazionale 

era stata emanata al preciso scopo di recepire le normative comunitarie in 

materia di rifiuti, le disposizioni nazionali avrebbero dovute essere interpretate 

in armonia, o quantomeno non in contrasto, con le previsioni delle direttive 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. COMUNITARIA E INTERNAZIONAJ t! 427 

II 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, 1a sez., 28 marzo 
1990, nella causa C~359/88 -Pres. Slynn � Avv. Gen. Jacobs -Domanda 
di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura di S. Vito 

a.l Tagliamento in processo penale c. E. Zanetti ed altri. 
Comunit� Europ.~ � Smaltimento dei rifiuti. � Ravvicinapiento delle lefP;
slazioni � Autorizzazione. e controllo. 

(Direttiva CEE .del Consiglio 15 luglio 1972, n. 75/442, artt. 5 e 10; d.P.R. 10 settem


bre 1982 n;. 915). 

Una normativa nazionale la: quale non assoggetti il trasporto dei 
rifiuti a cui si applica la direttiva' del Consiglio n. 75/442 ad un sistema 
di autorizzazione previa � compatibile con .['art. 10 della direttiva. Tuttav�a 
gli Stati membri possono assoggettare il trasporto dei suddetti 
rifiuti ad un sistema di autorizzazione previa, qualora lo ritengano 
necessario al conseguimento degli scopi della detta direttiva. L'attribuzione 
della competenza al .rilascio delle autorizzazioni a trasportare 
rifiuti ad autorit� non aventi competenza a livello nazionale � compatibile 
con l'art. 5 della direttiva del Consiglio n. 15/442 (2). 

I 

(omissis) 1. -Con due ordinanze 18 dicembre 1987, pervenute in 
cancelleria il 28 luglio 1988, la Pretura di Asti ha sottoposto a questa 
Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudi


comunitarie oggetto di attuazione. In altra fattispecie la Corte di giustizia, con 
sentenza 10 aprile 1984, in causa 14/83, von Colson, in Racc. 1984, 1891, aveva, infatti, 
gi� precisato che, nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la 
legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione di una direttiva, il giudice 
nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera 
e dello scopo della direttiva medesima. 

In tema di rifiuti cfr. anche la sentenza della Corte 12 maggio 1987, nelle 
cause riunite 372-374/85, Traen, in Racc. 1987, 2141, con la quale era stato osservato 
che la direttiva n. 75/442 ha una sfera di applicazione molto ampia, 
come si desume dalla definizione di rifiuto contenuta nell'art. 1, �e che essa 
prevede un obbligo di autoriizazione solo per le imprese operanti per conto 
terzi, mentre per il deposito di rifiuti propri � prevista solo . una vigilanza. 
Gli Stati membri, aveva precisato ancora la Corte, sono liberi nella scelta 
delle autorit� competenti di cui all'art. 5 della direttiva e dispongono di un 
ampio potere dis�rezionale nell'organizzare la vigilanza di cui all'art: 10, 
con il solo limite del rispetto degli scopi della direttiva, in particolare sotto 
il profilo della tutela della salute umana e dell'ambiente. Cfr. anche, sotto 
questi ultimi profili, la sentenza 14 gennaio 1988, nelle cause riunite 227-230/85, 
Commissione c. Belgio, in Racc. 1988, 1. 

4 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

428 

ziale vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 
15 luglio 1975, n. 75/442, relativa ai rifiuti (G.U. n. L 194, pag. 47), 
e dell'art. 1 deHa direttiva del Consiglio 20 marzo 1978, n. 78/319, relativa 
ai rifiuti tossici e nocivi (G.U. n. L 84, pag. 43). 

2. -Tale questione � stata sollevata nell'ambito di due procedimenti 
penali a carico di esercenti di imprese di trasporto accusati di 
aver trasportato talune sostanze per conto di terzi senza previa autorizzazione, 
contravvenendo cos� al decreto del Presidente della Repubblica 
10 settembre 1982, n. 915 (G.U. della Repubblica italiana n. 343 
del 15 dicembre 1982, pag. 9071, in prosieguo: decreto presidenziale). 
Tale decreto, adottato per dare attuazione nel diritto interno alle due 
direttive menzionate, commina sanzioni penali nei confronti di chi 
proceda allo smaltimento, ivi compreso il trasporto, di rifiuti per conto 
di terzi senza aver ottenuto l'autorizzazione della regione italiana 
competente. 
3. -Nelle loro difese, gli imputati hanno sostenuto che le sostanze 
da essi trasportate non costituivano rifiuti ai sensi del decreto presidenziale, 
il quale, nell'art. 2, definisce rifiuto � qualsiasi sostanza od 
oggetto derivante da attivit� umana o da cicli naturali, abbandonato o 
destinato all'abbandono�. Nel caso di specie, le sostanze trasportate 
sarebbero state suscettibili di riutilizzazione economica e quindi non 
sarebbero state abbandonate o destinate all'abbandono. Poich� l'attivit� 
che ha dato luogo al procedimento penale non rientrerebbe nell'ambito 
di applicazione del decreto presidenziale, le sanzioni penali da 
questo previste non sarebbero applicabili. 
4. -La Pretura, considerato che il decreto presidenziale ha lo scopo 
di trasporre le due direttive citate nell'ordinamento interno, ha ritenuto 
di dover interpretare la definizione fornita dall'art. 2 del detto 
decreto in senso conforme all'art. 1 delle due direttive, a tenore del 
quale per rifiuto si intende � qualsiasi sostanza od oggetto di cui il 
detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni 
nazionali vigenti�. 
5. -La Pretura di Asti ha pertanto sospeso i due procedimenti ed 
ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: 
�Se l'art. 1 della direttiva del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa 
ai rifiuti n. 75/442 e l'art. 1 della direttiva del Consiglio del 20 mar� 
zo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi n. 78/319 vada inteso nel senso 
che nella nozione giuridica di rifiuto debbano essere comprese anche 
le cose, di cui il detentore si sia disfatto, suscettibili per� di riutilizza� 
zione economica e se vada inteso nel senso che la nozione di rifiuto 


PARTE I, SBZ. li, GIURIS. COMUNlTARIA B INTBRNAZIONALB 

postuli un aocertaimento sull'esistenza dell'animus dereliquendi nel detentore 
della sostanza od oggetto �. 

6. -Per una pi�..... ampia illustrazione degli antefatti delle cause 
principali, della normativa pertinente e deMe osservazioni scritte presentate 
. alla Corte, . si. fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi 
de'l fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione 
del ragionamento della Corte. 
7. -Con la prima parte della questione, la Pretura di Asti chiede 
se la rioZion� cli rifiuto, ai sensi dell'art. 1 delle direttive del Consiglio 
nn. 75/442 e 78/319, deoba intendersi nel senso che esclude le sostanze 
e gli oggetti sus�cettibili di riutiiizzaziorie eeonomica. 
8. -A questo proposito si deve rilevare che il quarto considerando 
della direttiva n. 75/442 e il quinto considerando della direttiva n. 78/319 
sottolineano entrambi l'importanza di favorire il recupero dei rifiuti e 
l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali. 
Inoltre, l'art. l, lett. b), secondo trattino, della direttiva n. 75/442 e 
l'art. l,' lett. C); secondo trattino, della direttiva n. 78/319 dispongono 
che per smaltimento dei rifiuti si intendono le operazioni di trasformazione 
necessarie al riutilizzo, al recupero o al riciclo degli stessi. 
L'art. 3, n. 1, della direttiva n. 75/442 e l'art. 4 della direttiva n. 78/319 
obbligano infine gli Stati membri ad odottare le misure atte a promuovere 
la� prevenzione, il riciclo, la trasformazione dei rifiuti e l'estrazione 
dai medesimi di materie prime ed eventualmente di energia, nonch� 
ogni altro metodo che consenta il riutilizzo dei rifiuti. Emerge da queste 
varie disposizioni che una sostanza di cui il detentore si disfi pu� costituire 
un rifiuto, ai sensi delle direttive nn. 75/442 e 78/319, anche quando 
sia suscettibile di riutilizzazione economica. 
9. -Si deve quindi risolvere la prima parte della questione nel 
senso che la nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 1 delle direttive del Consiglio 
nn. 75/442 e 78/319, non deve intendersi nel senso che esclude 
le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. 
10. -Con la seconda parte della questione, la Pretura di Asti chiede 
se la nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 1 delle direttive del Consiglio 
nn. 75/442 e 78/319, presupponga che il detentore che si disfa di una 
sostanza o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione 
economica da parte di altre persone. 
11. -Si deve sottolineare che l'art. 1 delle due citate direttive si 
riferisce, in generale, ad ogni sostanza e ad ogni oggetto di cui il detentore 
si disfi, senza distinguere a seconda dell'intenzione del deten

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

430 

tore che si disfa della cosa. Inoltre, il detto articolo precisa che costituiscono 
del pari rifiuti le sostanze o gli oggetti di cui il detentore 
�abbia l'obbligo di disfarsi secondo le disposizioni nazionali vigenti�. 
Orbene, il detentore pu� essere tenuto, in forza di una norma nazionale, 
a disfarsi di una cosa senza per questo avere l'intenzione di escluderne 
ogni riutilizzaiione economica da parte di altre persone. 

12. -Lo scopo essenziale delle direttive nn. 75/442 e 78/319, enunciato 
rispettivamente nel loro terzo e quarto considerando, vale a dire 
la protezione della .salut� umana e dell'ambiente, sarebbe compromesso 
qualora l'applicazione delle due direttive dipendesse dall'intenzione del 
detentore di escludere o no una riutilizzazione economica, da parte 
di altre persone, delle sostanze o degli oggetti di cui egli si disfa. 
13.. -Si deve quindi risolvere )a seconda parte della questione nel 
senso che Ia nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 1 delle direttive del 
Consiglio nn. 75/442 e 78/319, non presuppone che il detentore che si 
disfa di una sostanza o di un oggetto abbia l'intenzione di escluderne 
ogni riutilizzazione economica da parte di altre persone. (omissis). 

II 

(omissis) 5. -Gli imputati, inoltre, hanno osservato che il decreto 
presidenziale assoggetta ad autorizzazione, nell'art. 16, unicamente il 
trasporto di rifiuti tossici e nocivi ai sensi della direttiva n. 78/319, ma 
non contiene un'analoga disposizione a proposito del trasporto di rifiuti 
di cui alla direttiva n. 75/442. Essi ne deducono che, ammesso che le 
sostanze da essi trasportate fossero rifiuti ai sensi della direttiva numero 
75/442, non era prescritta alcuna autorizzazione per il loro trasporto. 

6. -A tal proposito, la Pretura ha constatato che le sostanze trasportate 
dagli imputati non erano rifiuti tossici e nocivi ai sensi della 
direttiva n. 78/319, poich� non figuravano tra le sostanze e le materie 
menzionate nell'allegato della direttiva citata. La Pretura ha tuttavia 
considerato che le sostanze trasportate possono rientrare, eventualmente, 
nell'ambito della direttiva n. 75/442. Essa ha ritenuto di poter interpretare 
il decreto presidenziale nel senso suggerito dagli imputati solo 
partendo dalla premessa che la direttiva n. 75/442 non obblighi gli 
Stati membri ad assoggettare il trasporto di rifiuti a un regime di autorizzazione 
previa. 
7. -Infine, la Pretura ha ritenuto che il decreto presidenziale non 
stabilisca con chiarezza se l'autorizzazione del trasporto di rifiuti debba 

PARTE I, SEZ. �n, GJURIS. q>MUNJTARIA :S IN1'ERNAZIONALE 

essere rilasciata dalla sola regione in cui l'impresa di trasporti ha sede 

o da ognuna delle regioni attraversate. Essa ha dichiarato di propendere 
per la seconda interpretazione, dal momento .che le . decisioni. adottate 
dalle regioni italiane valgono. solo entro i limiti territoriali delle ste~se. 
8. -La Pretura. si � tuttavia. chiesta.�se il decreto presidenziale,. cos� 
interpretato, sia compatibile con l'art. 5 della direttiva n. 75/442. Tale 
norma prevede che � gli Stati membri stabiliscono o designano l'autorit� 
o le au,torit� C()mpetenti incari�ate, in una determinata zona, di 
programmare, organizzare, . autodzz;;ire e ce>ntroll;;ire le operazioni di 
smaltimento dei rifiuti �, � sembrato alla Pretura che la norma citata 
implichi necessaria.i:nente che gli Stati membri. debbano designare autorit� 
aventi competenza sul piano nazionale per il ri~ascio delle autorizzazioni 
a trasportare rifiuti. Infatti, un frazionamento delle competenze tra. pi� 
autorit� loc�1i renderebbe �i~�ituabile. il sistema di autorizzazione poich� 
le condizioni imposte� dalle varie autorit� possono essere differenti. 
9. -Pertanto, la Pretura ha sospeso il procedimento e ha sottoposto 
alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: 
1. � se il legislatore italiano nell'art. 21 comma primo, del D.P.R. 
915 del 1982 abbia adottato una� definizione di rifiuto conforme alle direttive. 
75/442 e 78/319; 
2. se il legislatore allorquando distingue gli obblighi di autorizzazione 
per le sole fasi di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, nel 
mentre (art. 16 D,P.R. 915/82) non prevede singole autorizzazioni per 
le similari operazioni in tema di rifiuti speciali, abbia rispettato l'art. 10 
della direttiva 75/442; 
3. se il legislatore italiano nel prevedere singole autorizzazioni regionali 
in tema di trasporto di rifiuti abbia rispettato il dettato dell'art. 5 
della predetta .direttiva, nel senso che le autorit� incaricate sembrano 
limitate ad una "determinata zona"�. 
(omissis)�. 

14' -Con fa seconda questione, la Pretura chiede, in sostanza, se 
una normativa nazionale che non ..assoggetti il trasporto dei rifiuti ai 
quali si applica la direttiva del Consiglio n. 75/442 ad un sistema di 
autorizzazione previa sia compatibile con l'art. 10 della direttiva. 

15. -Si deve. ricordare che, ai sensi dell'art. 10 della. direttiva 
n. 75/442, �le imprese che provvedono al, trasporto, alla raccolta, al-~




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

432 

l'ammasso, al deposito o al trattamento dei propri rifiuti nonch� quelle 
che raccolgono o trasportano i rifiuti per conto di terzi sono soggette 
alla vigilanza dell'autorit� competente di cui all'art. 5 �. Tale norma 
obbliga quindi gli Stati membri ad assoggettare il trasporto di rifiuti 
alla sorveglianza dell'autorit� ch'essi designano a questo scopo, ma non 
a sottoporre l'esercizio dell'attivit� suddetta ad un sistema di autorizzazine 
previa. 

16. -Va per� sottolineato che l'art. 4 della direttiva n. 75/442 dispone 
che � gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare 
che i rifiuti verranno smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo 
e senza recare pregiudizio all'ambiente�. Di conseguenza, gli Stati 
membri possono assoggettare il trasporto dei rifiuti ai quali si applica 
la detta direttiva ad un sistema di autorizzazione previa, qua1ora lo ritengano 
necessario per il conseguimento degli scopi da essa perseguiti. 
17. -Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che una 
normativa nazionale la quale non assoggetti il trasporto dei rifiuti a cui 
si applica la direttiva del Consiglio n. 75/442 ad un sistema di autorizzazione 
previa � compatibile con l'art. 10 della direttiva. Tuttavia gli Stati 
membri possono assoggettare il trasporto dei suddetti rifiuti ad un 
sistema di autorizzazione previa, qualora lo ritengano necessario al 
conseguimento degli scopi della detta direttiva. 
(omissis). 

18. -Con la terza questione, la Pretura chiede, in sostanza, se 
l'attribuzione della competenza al rilascio delle autorizzazioni a trasportare 
rifiuti ad autorit� non aventi competenza a livello nazionale 
sia compatibiJe con l'art. 5 della direttiva del Consiglio n. 75/442. 
19. -Come emerge dall'art. 5 della direttiva, le autorit� che gli 
Stati membri designano al fine di � autorizzare ... le operazioni di smaltimento 
dei rifiuti � possono essere competenti anche solo in -� una 
determinata zona �. Tale norma consente quindi che la competenza a 
rilasciare le autorizzazioni a trasportare rifiuti sia attribuita ad autorit� 
non aventi competenza a livello nazionale. 
20. -Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che l'attribuzione 
della competenza al rilascio delle autorizzazioni a trasportare 
rifiuti ad autorit� non aventi competenza a livello nazionale � 
compatibile con l'art. 5 della direttiva del Consiglio n. 75/442. (omissis). 

433

PARm I, SBZ, Il, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE 

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNIT� EUROPEE, Sed. Plen., 11 ottobre 
1990, nella causa C..34/89 -Pres. Due -Avv. Gen. Jacobs Repubblica 
italiana (avv. Stato Fiumara) c. Commissione C.E. (ag. 
Berardis). 

Comunit� Europee � Politica agricola comune � Finanziamento � Liquida� 
zione conti FEOGA � 1'.ecupero di aiuti indebitamente pagati. 
(Reg. CEE del Consiglio 21 aprile .1970, n. 729, art. 8). 

La responsabilit� per negligenze imputabili alle amministrazioni o 
agli organismi degli Stati membri ai sensi dell'art. 8, n. 2 del reg. 729/70, 
nell'ambito. dei rapporti tra gli Stati membri e la Commissione, deve 
essere determinata dal diritto comunitario, secondo il quale gli Stati 
membri devono innanzi tutto rispettare l'obbligo di diligenza generale 
di cui all'art. 5 del Trattato CEE, quale � precisato nel suddetto art. 8, 
nn. 1 e 2, per quanto riguarda il finanziamento della politica agricola 
comune, .obbligo che implica bhe gli Stati membri adottino prontamente 
e �senta ingiustificati ritardi i provvedimenti destinati a rimediare 
alle. iPregolarit� (1). 

(omissis) 1. -Con atto �introduttivo depositato in cancelleria il 
9 febbraio 1989, la Repubblica italiana> ha proposto, ai sensi dell'art. 173, 

J
J
0 

comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento parziale 
della decisione dell� Commissione 29 novembre 1988, n; 88/630/CEE, 
relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per i� 
spese dell'esercizio 1986 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientaqiento 
e di garanzia (FEAOG), sezione �garanzia� (G.U. n. L 353, 
pag. 30).,. nella parte in cui esclude dall'imputabilit� al FEAOG la somma 
di 10.410.055.894 lire, pagata dalle autorit� italiane ad un certo numero 
di produttori di olio di oliva come anticipi sull'aiuto alla produzione 
tra il 1978 ed il 1984. (omissis). � � 

(1) La Commissione, in sede di appuramento dei conti del FEOGA, aveva 
effettuato la rettifica finanziariia nei confronti dell'Italia, imputando alle 
autorit� italiane il mancato avvio, entro termini ragionevoli, delle procedure 
di recupero di aiuti alla produzione e .al consumo di olio di oliva, indebitamente 
corrisposti. La. difesa italiana aveva, invece sostenuto che al recupero (nel 
caso. di specie molto difficoltoso, in ragione dell'elevatissimo numero di debitori 
-circa centomila ...,_ per somme spesso molto modeste) si potesse 
provvedere, in manc�nza cli una regolamentazione comunitaria spe�ifica, secondo. 
la normativa nazionale e, quindi, praticamente, entro i termini di prescrizione, 
.nel caso di specie non decorsi. 
La Corte ha risolto la questione in favore della Commissione, osservando 
che il dovere di diligenza che incombe agli Stati impone ai medesimi di procedere 
� prontamente� al recupero, per evitare che il recupero stesso �possa 
essere complicato o divenire impossibile a causa di talune circostanze quali, in 

-

.RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

434 

3. -Il regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, 
relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel sett9re 
dei grassi (G.U. n. 172, pag. 3025), come modificato dal regolamento 
(CEE) del Consiglio 29 giugno 1978, n. 1562 (G.U. n. L 185, pag. l), istituisce 
un regime di aiuto alla produzione ed al consumo di olio di 
oliva nella Comunit�. L'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1562/78 dispone 
che l'aiuto alla produzione viene fissato ogni anno anteriormente al 
1� agosto per la stagione commerciale che inizia l'anno successivo. 
L'art. 12 del regolamento (CEE)) del Consiglio 23 novembre 1978, n. 2753, 
che fissa le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio 
d� oliva per la stagione 1978/1979 (G.U. n. L 331, pag. 10), autorizza gli 
Stati membri �a versare alle organizzazioni di produttori un anticipo 
che non pu� superare il 70 % dell'importo dell'aiuto richiesto. Disposi
�zioni � analoghe figurano nei regolamenti che si applicano alle stagioni 
1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, e 1983/1984. 
4. -:--L'ente d'intervento italiana, AIMA, ha versato, in conformit� 
. a 
tali disposizioni, anticipi sull'aiuto alla produzione di olio di oliva 
per le stagioni 1978/1979-1983/1984. :B risultato che per queste stagioni 
gli anticipi erano superiori agli aiuti effettivamente dovuti, a seguito 
della riduzione delle quantit� di olio. che potevano fruire dell'aiuto. 
L'art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo 
al finanziamento della politica agricola comune (G.U.. n, L 94, 
,pag. 13), impone agli Stati� membri l'obbligo di procedere al recupero 
della differenza tra l'anticipo . e l'aiuto effettjvamente dovuto. Esso cos� 
recita nei nn.. 1 e 2: 

� 1. Gli Stati membri adottano, in conformit� delle disposizioni 
legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie 
per 
-accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari, 
-prevenire e perseguire le irregolarit�, 
-recuperare le somme perse a seguito di irregolarit� o di ne� 


gligenze. 

particolare, la cessazione delle attivit� o lo smarrimento di documenti contabili 
"� Resterebbe da stabilire che cosa si intende per azione � pronta �: sul 
punto la Corte ha potuto solo constatare che nella specie il ritardo italiano 
era stato molto � sensili>ile, ma ha ricordato anche, con riferimento alla sua precedente 
giurisprudenza (cfr. la sentenza, citata in �motivazione, 27 marzo 1990, 
nella causa Cl0/88, ITALIA c. COMMISSIONE, in questa Rassegna, ante, pag. 41 e, 
prima, la sentenza 14 novembre 1989, nella causa 14/8.8, ITALIA c. COMMISSIONE, 
ibidem, 1989, I, 138) che conseguenze finanziarie negative possono. essere tratte 
solo se � la Commissione indichi chiaramente alle autorit� (nazionali) i suoi 
addebiti e tragga conseguenze finanziarie dal loro inadempimento solo alla 
scadenza di un-termine ragionevole �. 


PARTE I, SBZ. II, GIURIS. COMUNITARIA .B INTERNAZIONALE 

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate 
a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative 
e giudiziarie. 

2. In mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie 
delle irregolarit� o negl�g�ilze sbno sopp�rtate dalla Comunit�, salvo 
quelle risultanti da irregolarit� o negligenze imputabili alle amministrazioni 
.O: agl~... orgapisaj d�gli.. Stati 1llell1bri. 
.Le somme :recuperl:J.te sono versate ai servizi o agli organismi 
l?agatori e da questi detratte� dalle spese finanziate dal Fondo �. 

5. -Nt:?l forso di controlli effettuati presso l'AIMA nel 1985 gli 
ufffoi della Commissione . hanno constatato che la contabilizzazione ed 
il recuper� degli importi di aiuti indebitamente versati non erano 
soddisfacenti. L� Commissione ne ha informato le autorit� italiane 
con telex 29 luglio 1986 invitandole a fornire con urgenza chiarimenti 
al riguardo. Le autorit� italiane reagivano il 28 giugno 1988, informando. 
la Coinmissiorie del�� fatto che lettere relative al recupero degli anticipi 
versatiin eccesso �erano state o stavano per essere spedite ai beneficiari 
degli aititi. Nel frattempo, per�, la Commissione aveva redatto la 
relazione di sintesi del 15 giugno 1988, per l'esercizio finanziario 1986, 
nella q1:1,ale propo11eva di .escludere dall'imputazione al FEAOG le somme 
eia :recuperare in quanto i ritardi nelle procedure di recupero erano 
in1;upmissiJ?ili. _. l.'atteggbune.nto della Commissione si � infine concretato 
nella. Q.ecisione <;:<;>ntroversa 29 novembre 1988. 
6: -Per una pi� ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento 
del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa 
rinvio� alla� relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richjam;
ati solo nella� misura necessaria alla comprensione del ragionai;
nento della� Corte .. 
7. -U Gover:p.o italiano sostiene che nessuna norma comunitaria 
obbliga le autorit� . nazionali ad . amare procedure di ripetizione de1 
l'indebito entro un termine pi� breve di quello stabilito dalle disposizioni 
nazionali in 'vigore, che �, nella fattispecie, di dieci anni. Tale 
termine non era; a suo patere,� scaduto, quando sono state spedite, 
alla fine del giugno 1988, le �1ehere relati'Ve al recupero. 
8. -La Commissione ritiene per contro che ritardi da quattro 
a dieci anni nell'avv_io delle procedure di recupero delle somme indebitamente 
versate per le stagioni 1978/1979-1983/1984 costituiscano una 
negligenza ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, le 
cui cons�~enze finanziarie restano a carico dello Stato membro. 
9. ~A questo proposito va rilevato che l'art. 8 del regolamento 
(CEE) n. 729/70 distingue, nei nn. 1 e 2, due generi di rapporti. Il 

436 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

primo, che comprende i rapporti tra gli enti d'intervento e gli operatori 
economici, � disciplinato, secondo la prima frase del n. l, dal 
diritto nazionale, nei limiti imposti dal rispetto del diritto comunitario 
(vedasi in particolare sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 
205-215/82, Deutsche Milchkontor c/ Repubblica federale di Germania, 
Racc. pag. 2633). 

10. -Il secondo genere di rapporti, di cui si tratta nella presente 
causa, comprende i rapporti tra gli Stati membri e la Commissione. 
Tali rapporti non riguardano la concessione degli aiuti o il recupero 
degli anticipi versati in eccesso in quanto tali, ma la questione se sia 
lo Stato membro interessato o la Comunit� a dover sopportare il 
relativo onere finanziario. La soluzione di tale questione, che ha conseguenze 
dirette sul bilancio comunitario, non pu� essere determinata 
dal diritto nazionale, diverso da uno Stato membro all'altro, ma deve 
essere fornita dal diritto comunitario. Sarebbe infatti incompatibile 
con l'uniformit� della politioa agricola comune e col bilancio comunitario 
la facolt� degli Stati membri di far variare le conseguenze finanziarie 
. di tale politica in funzione delle loro norme nazionali, comprese 
quelle che prescrivono termini. 
1. -Ne consegue che la responsabilit� per negligenze ai sensi dell'art. 
8, n. 2, del regolamento n. 729/70, nell'ambito dei rapporti tra 
Stati membri e la Commissione, dev'essere determinata dal diritto 
comunitari�. Per quanto riguarda le normative che possono comportare 
conseguenze finanziarie, tale diritto detta agli Stati membri e alla 
Commissione vari imperativi. 
12. -Gli Stati membri devono innazitutto rispettare l'obbligo di 
diligenza generale di cui all'art. 5 del Trattato CEE, quale � precisato 
nel citato art. 8, nn. 1 e 2, per quanto riguarda il finanziamento della 
politica agricola comune. Tale obbligo implica che gli Stati membri 
adottino prontamente i provvedimenti destinati a rimediare alle irregolarit�. 
Infatti, dopo un certo periodo di tempo il recupero delle 
somme indebitamente versate pu� essere complicato o divenire impossibile 
a causa di talune circostanze quali, in particolare, la cessazione 
delle attivit� o lo smarrimento di documenti contabili. La Corte ha 
gi� avuto l'occasione di rilevarlo in un contesto diverso ((vedasi sentenza 
25 novembre 1987, causa 343/85, Italia c/ Commissione, Racc. 
pag. 4711). 
13. -Ora, tali circostanze ricorrono in particolare quando uno 
Stato membro faccia trascorrere, come nella fattispecie, da quattro a 
dieci anni prima di avviare le procedure di ripetizione dell'indebito. 
Pertanto, le autorit� italiane non risultano aver agito con la diligenza 
necessaria. 

PARTE I, SBZ; II, GIURIS. COMUNITARIA B INTERNAZIONALE 437 

14. -La certezza e la prevedibilit� dei rapporti finanziari tra 
la Commissione e . gli Stati membri costituisce, secondo una giurisprudenza 
costante (vedasi, da ultimo, la sentenza 27 marzo 1990, causa 
C-10/88, Italia c/ Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta), 
un �secondo imperativo. Se la Commissione intende attribuire effetti 
finanziari all'inerzia o alla carenza delle autorit� nazionali nell'adempimento 
dei loro obblighi comunitari, quali quelli imposti dall'art. 8 
del regolamento (CEE) n. 729/70, la certezza e la prevedibilit� dei rapporti 
finanziari esigono che la Commissione indichi chiaramente alle 
dette autorit� i suoi a,ddebiti e tragga conseguenze finanziarie dal loro 
inadempimento solo alla scadenza di un termine regionevole. 
15. -Nella fattispecie non si pu� addebitare alla Commissione di 
aver disatteso tali principi di buona amministrazione. Dal fascicolo 
risulta infatti . che gli uffici della Commissione ave:yano gi� rilevato ritardi 
nelle procedure d.i recupero nel corso� dei controlli presso l'AIMA 
nel 1985 e che, gi� prima della redaz�one della relazione di sintesi, 
lil Com1llissione, con lettera 15 aprile 1988, aveva manifestato alle autorit� 
italiane l'intenzione.di escludere dalla presa a carico da parte del 
:fEAOG la somma controversa di 10.410.055.894 lire. 
16. -Va infine osservato che le autorit� italiane non potevano 
ragionevolmente ignorare che la loro inerzia poteva avere ripercussioni 
finanziarie. 
17. _.. Dalle considerazioni che precedono deriva che i mezzi dedotti 
dalla Repubblica italiana non sono fondati e che pertanto il ricorso 
dev'essere respinto. (omissis). 
CORTE DI GIUSTIZIA DEL(...E COMUNIT� EUROPEE, Sed. Plen., 
11 ottobre 1990, nella causa C-196/89 -Per. Due -Avv. Gen. Van 
Gerven -Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pretore 
di Milano nel procedimento penale c. Nespoli e Crippa. Interv.: 
Governo francese (ag. Belliard e Chavance) e italiano (avv. Stato 
Ferri) e Commissione delle C.E. (ag. Fabro). 

Comunit� Europee -Libera circolazione delle merci -Misure di effetto 
equivalente a restrizioni quantitative all'importazione -Normativa 
nazionale sui fQrmaggi. 
(Trattato CEE, artt. 30 e 36; reg. CEE del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, art. 22; 

legge 2 febbraio 1939, n. 396). 

Gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel 
senso che ostano a che, con riserva delle norme particolari applicabili 
ai formaggi che fruiscono di una protezione speciale del genere di 


438 

RASSEGNA DEll'AVVOCATURA DEllO STATO 

quella che possono comportare una denominazione di origine o un'indicazione 
di provenienza, uno Stato membro applichi una normativa 

, 
nazionale che prescrive l'osservanza di un tenore minimo di materia 
grassa a tutti i formaggi importati da un altro Stato membro, quando 
tali �formaggi siano legalmente prodotti e messi in commercio in questo 
ultimo Stato e venga garantita un'adeguata informazione dei consumatori 
(1). 

(omissis) 1. -Con ordinanza 9 giugno 1989, pervenuta in cancelleria 
il 19 giugno seguente, il Pretore di Milano ha sottoposto a questa 
Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale 
vertente sull'interpretazione. degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE. 

2. -Tale questione � stata sollevata nell'ambito di un procedimento 
penale promosso contro i signori Enzo Nespoli e Giuseppe 
Crippa, imputati di aver violato la normativa italiana sui formaggi. 
3. -Dai dati forniti nell'ordinanza di rinvio risulta che la detta 
normativa vieta di produrre, di importare e di mettere in commercio 
formaggio con un tenore di materia grassa inferiore ad un limite 
stabilito dalla stessa normativa. Questo limite, che varia a seconda dei 
diversi tipi .di formaggio, � pari al 45 % per i formaggi di tipo svizzero, 
come l'Emmenthal. 
4. -I signori Nespoli e Crippa sono stati denunciati, il primo per 
avere importato e messo in commercio in Italia e, il secondo, per aver 
offerto in vendita in un supermercato di Milano formaggio prodotto 
in Francia e denominato � Pr�dor Light �. Dagli accertamenti figuranti 
nell'ordinanza di rinvio risulta che il � Pr�dor Light � � un formaggio 
appartenente alla categoria Emmenthal, il cui tenore di materia grassa 
(1) Nello stesso senso si � pronunciata la Corte con la sentenza in pari 
data nella causa parallela C-210/89, COMMISSIONE .c. ITALIA, promossa dall'esecutivo 
comunitario ai sensi dell'art. 169 del Trattato CEE. 
Pur non disconoscendosi, in mancanza di una normativa comunitaria sulla 
produzione e lo smercio dei formaggi, la facolt� degli Stati membri di legiferare 
in materia� (sentenza 7 febbraio 1984, nella causa 237/83, JoNGENEEL 
KAAS, in Racc. 1984, 483), � rimasto confermato il principio che le normative 
nazionali non possono creare, direttamente o indirettamente, ostacoli per il 
commercio comunit�rio (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, DASSONVILLE, 
in Racc. 1974, '837), a meno che questi non siano giustificati da esigenze imperative, 
quali la tutela della salute pubblica, la lealt� delle operazioni commerciali 
e la protezione dei consumatori (sentenza 20 febbraio 1979, nella 
causa 120/78, R.EwE, c.d. � Cassis de Dijon �, in Racc., 1979, 649; cfr. anche, da 
ultimo, la sentenza 12 luglio 1990, nella causa C-128/89, COMMISSIONE c. ITA� 
LIA, ancora inedita, sul controllo fitosanitario dei pompelmi importati). N�, 


PARTE I, SilZ; II, GIURIS. COMUNIT�RIA B INTERN�ZIONALB 439 

rispetto alla materia secca � ... deL30%, Questo .formaggio � venduto 
n�lla . c�nfezione di origine recante la dicitt.tra, redatta iri francese, 
� fromage demi-gras �, e sulla quale � stata incollata un'etichetta con 
la menzione, in italiano, � prodotto caseario �. 

�5,.......,n. :Pretore d� Milano;>adito.��con�� dette .�d�nui:ice, ha��.� espresso 
dubbi sulla �compatibilit� con gli attt 30 �e��. 36 �.del Trattato della �normativa 
it�liana � che,� applicata� ai formaggi comuni, . �sembrerebbe costituire� 
una .fuisura di effetto �equivalente a.1estrizioni quantitative vietata 
dall'art. 30 .e non potrebbe essere giustificata n� da esigenze imperative 
relative alla protezione del consumatore o alla lealt� dei negozi 
commerciali; h� �daHh �necessit� di garantire la protezfone della sanit� 
pubblica; 
6. -Il Pretore di Milano ha pertanto deciso di sospendere il 
pfucectfuterito finch� fa: Corte rion si sfa pronunciata in via pregiudiziale 
stilla CJ.U.estfori� �� se; � 
: .....�-:.�.. . 

� gli artk}O e. 36 del 'I~attato di Roma vadano letti ed interpretati 
in m9dp gafar ritenere nop, pi� con essi compatibile e, perci�, non 
pi�Jeg~ttima la nori;nativa itajiana sui formaggi che non tuteli .produzioni.
tipiche o di origine;. in quella� parte che fissa dei limiti. minimi, 
anche elevati; .al ��.�contenuto di materia grassa, riferita. alla. sostanza 
secca, per i formaggi comuni, qualora stabilisca che siffatta particolare 
disciplina���si ponga di. ostacolo alla �libera eircoiazi�ne intracomunitaria 
di detto alifuenfo; nori essendo giUstificata da ragioni di tutela della 
salute pubblica n� da esigenze imperative di protezione dei consumatori 

o di garanzia della lealt� nei negozi commerciali �, 
7. -Per una pi� ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento 
del procedi�nehto e delle osservazioni scritte presentate alla 
conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenze 26 giugno 1980, nella 
causa 788/79, Giu.l:, in Racc. 1980, 2071, e 9 dicembre 1981, nella causa 193/80, 
C�.MMISSIONE c. ITALIA, in questq. Rassegna; 1482, I; 53, sull'aceto; 26 novembre 
1985, nella ca+isa 182/84, M11~.o, .i:\l Racc. 37~1; J2 marZo. 1987, nella 
causa 178!84, COMMISSIONE c..R.EP. FED, GERMANIA, in Racc. 1987, 1227, sulla birra; 
14 luglio 1988, nelle cause 407/85 e 90/86, DREI GLOCKEN, in questa Rass.egna, 
1988, I, 284, Stille paste alimentari di grano tenero), � stata data rilevanza (cfr 
in particolare la motfvazione della sentenza nella causa C-210/89) al fatto che 
i formaggi aventi �n tenore di materia grassa imeriore al limite prescritto 
potessero essere smerciati in Italia con una denominazione diversa da quell;:1 
di � formaggi�, potendo la tutela dei consumatori essere garantita con mezzi 
che non ostacolino l'importazione di prodotti legalmente fabbricati e posti in 
commercio in altri Stati membri e, in particolare, con l'obbligo di apporre una 
eticl:iettattita appropriata, che specifi�i le caratteristiche del prodotto venduto. 

-



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

440 

Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo 
sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del 
ragionamento della Corte. 

8. -In via preliminare si deve osservare che non spetta alla Corte, 
in base all'art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilit� di una 
normativa nazionale col Trattato. Essa � per� competente a fornire 
al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione di diritto comunitario 
che possono consentirgli di valutare tale compatibilit� ai fini 
della soluzione della causa di cui � investito. 
9. -Si deve anche rilevare che il giudice nazionale ha avuto cura 
di precisare che la questione da esso formulata riguarda solo i � formaggi 
comuni � e non � le produzioni tipiche o di origine �. 
10. -Si deve pertanto intendere la questione pregiudiziale come 
diretta a stabilire se gli artt. 30 e 36 del Trattato debbano essere interpretati 
nel senso che ostano a che uno Stato membro applichi a tutti i 
formaggi importati da un altro Stato membro una normativa nazionale 
che prescrive l'osservanza di un tenore minimo di materia grassa, con 
riserva delle norme particolari applicabili ai formaggi che fruiscono di 
una protezione speciale del genere di quella che possono comportare 
una denominazione di origine o un'indicazione di provenienza. 
11. -Nello stato attuale del diritto comunitario non esistono norme 
comuni o armonizzate relative alla fabbricazione e alla messa in commercio 
del formaggio. Spetta quindi ad ogni Stato membro disciplinare 
nel proprio territorio i requisiti relativi alla fabbricazione e alla messa 
in commercio di tale prodotto. 
12. -Gli Stati, tuttavia, possono esercitare questa competenza solo 
nei limiti loro imposti, in particolare, dalle disposizioni del Trattato 
relative alla libera circolazione delle merci. 
13. -A questo proposito si deve ricordare che le normative nazionali 
in materia di messa in commercio dei prodotti possono, a causa della 
loro reciproca disparit�, costituire un ostacolo per gli scambi intracomunitari 
quando si applicano a prodotti importati da un altro Stato 
membro in cui sono legalmente fabbricati e messi in commercio. 
14. -Siffatte normative possono quindi essere lecite con riguardo al 
Trattato solo se, nell'ambito dell'art. 30, sono indistintamente applicabili 
ai prodotti nazionali e ai prodotti importati e sono destinate a soddisfare 
esigenze imperative relative, in particolare, alla protezione dei consumatori 
o alla lealt� dei negozi commerciali; oppure se sono giustificate 

PARTE I, SEZ. Il, GIURI$, COMUNITARIA E INTERNAZIONALE 

da uno dei motivi di interesse generale elencati nell'art. 36 del Trattato, 
come la tutela della salute. 

15. -Occorre inoltre che tali normative, perch� possano essere lecite, 
siano necessarie per raggiungere l'obiettivo perseguito e che questo 
obiettivo non possa essere raggiunto con misure meno restrittive per 
gli scambi intracomunitari. 
16. -Alla luce di ci� che precede, si deve rilevare che una normativa 
nazionale come quella descritta dal giudice di rinvio costituisce un 
ostacolo per gli scambi in qtiantC> vieta l'importazione di formaggi con 
un tenore di materia grassa inferiore a quello prescritto, provenienti da 
Stati membri in cui sono legalmente fabbricati e messi in commercio. 
17. -Siffatta normativa non p��, per quanto riguarda l'applicazione 
dell'art. 30, considerarsi giustificata da esigenze imperative relative alla 
protezione dei consumatori o alla lealt� dei negozi commerciali. 
18. -A questo proposito il Governo italiano fa presente che la 
legittima aspettativa. dei consumatori non sarebbe tutelata qualora veni~
sero loro offerti come formaggi prodotti aventi, data la diversit� fra 
le normative nazionali in materia, caratteristiche assai diverse fra loro. 
19. _.....Questo argomento deve essere respinto. Per ovviare all'inconveniente 
fatto presente dal Governo italiano, � sufficiente che le autorit� 
nazionali prescrivano un'etichettatura adeguata, che garantisca una corretta 
informazione sul tenore effettivo di materia grassa dei formaggi e 
consenta ai consumatori di scegliere con piena cognizione di causa. 
20. -Infine, un provvedimento nazionale come quello di cui trattasi 
non pu� fruire della deroga relativa alla tutela della salute, ai sensi 
dell'art. 36, alla quale fa riferimento il giudice a quo. 
21. -Non si pu� infatti considerare che la salute rischi di essere 
compromessa a causa del consumo di formaggi aventi un tenore ridotto 
di materia grassa. 
22. -La questione pregiudiziale va pertanto risolta come segue: gli 
artt. 30 e 36 del Trattato CEE devono essere interpretati nel senso che 
ostano a che, con riserva delle norme particolari applicabili ai formaggi 
che fruiscono di una protezione speciale del genere di quella che possono 
comportare una denominazione di origine o un'indicazione di provenienza, 
uno Stato membro applichi una normativa nazionale che prescrive l'osservanza 
di un tenore minimo di materia grassa a tutti i formaggi importati 
da un altro Stato membro, quando tali formaggi sono legalmente 
prodotti e messi in commercio in quest'ultimo Stato e viene garantita 
un'adeguata informazione dei consumatori. (omissis). 

SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE, 
GIURISDIZIONE E APPALTI 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Civ. I, 11 luglio 1990, n. 7208 -Pres. Scanzano; 
Rel. Catalano; P. M. Donnarumma (conf.) -Ente Italiano di servizio 
sociale (avv. D'Audino) c. Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale (Avv. Stato Ferri). 

Appalto (contratto di) -Revisione prezzi � Diritto dell'appaltatore � Imprevedibile 
variazione del costo della mano d'opera -Adeguamento al 
costo della vita -Non d� luogo a revisione. 

Nel contratto di appalto il diritto alla revisione del prezzo, secondo 
quanto previsto dall'art. 1664 e.e., sorge in capo all'appaltatore qualora 
si verifichi una variazione del costo della mano d'opera o dei materiali, 
imprevedibile secondo un criterio di normalit�; l'incremento del costo 
del lavoro -da intendere in senso ampio, con riferimento alle retribuzioni 
di tutti i dipendenti ed agli oneri sociali -non pu� pertanto dar 
luogo a revisione del prezzo in una ipotesi in cui le retribuzioni non 
avevano GiVUto alcun recente adeguamento al costo della vita (1). 

(1) Principio pacifico nella giurisprudenza del S.C.: Cfr. Cass., 5-3-88, 
n. 2290, e, in una fattispecie assai simile, Cass., 4-7-1981, n. 4367, pubbl. in 
Giust. Civ., 1982, I, 1888, con nota di MARINELLI. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 agosto 1990, n. 8859 -Pres. Montanari 
Visco -Rel. Alvaro -P. M. Amatucci -Germinario Luigi (avv. 
Palermo e Gargano) c. ERSAP (avv. Stato Cenerini). 

Procedimento civile -Ricorso per cassazione irritualmente notificato 
presso l'Avvocatura distrettuale -Rinnovo della notifica fuori termine 
presso l'Avvocatura Generale -Nullit� della notifica -Sanatoria. 
(Codice di procedura civile, artt. 156, 291, 360 e 370; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, 

art. 11). 


La nullit� della notifica di un ricorso per cassazione eseguita presso 
l'Avvocatura Distrettuale anzich� presso l'Avvocatura Generale dello Stato 
� sanata con effetto ex tunc non soltanto dalla costituzione in giudizio, 
anche tardiva, dell'Amministrazione rappresentata dall'Avvocatura Ge� 


PARTE I, SEZ. III; GIURISPRUDENZA� CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 443 

nerale, ma pure dalla rinnovazione della natificazione stessa pr:esso detta 
Avvocatura Generale, ancorch� pqsteriormente .alla scadenza del termine 
per impugnare, sia quando il ricorrente a ci� provveda in esecuzio~e 
dell'ordine di cui all'art' 291 c.p.c., sia quando vi provveda. di sua iniziativa 
anticipando l'ordine del giudice (1).. 

....... (qmissis) Aye:o,dq peri> l'Avvocatura d.ello ~tato t:ccepito Ja ptlllit� 
della notifica del ricor&o perch� eseguita presso l'Avvocatura distrett;q.ale 
anzich~-.presso l'Av:vocatura-.. Gen.erale, e prospettandosi la questione. sul�J, 
ritualit� dell'.atto introduttivo comunque come assolutamente pregiudiziale, 
qUeSta V<!, Ovv�~ente trattata Con pr~cedenza. per il SUO Cara~tere 
assorbente . e risolutorio. . . . . 

:L'art. XI deLT.U. 30. ottobre ~933, n. ,1611 (come ~odit dalla legge 
25 marzo 1958, n. 260) sulla rappresentanza e difesa .ciello :Stato e delle 
Reg~Qni (D.P.R. 24,luglio1977, .n. 616) al primo comma �li,s.pone che i 
ricQrst e. le �. Citazio~� devono essex;e notificati alla' Avvocatura c.:lello ,Stato 
nel .cui dis�etto ha sede rAutorit� Giudiziaria inP.anzi � alia qUale �" por;

�.< <" � .� , : ' e '� 

tata la. causa. 

� . :e.r~~is~ ilRegoiaro,ento 'ca.D. 3Q ottobre,193.f n .. �612).che a~Ia dife~ll. 
delle.cause avanti.l<l�Co~e Suprema d(�.assazione, a1 TS�.P .ed ,altl'.e $\ipr;
eme .~iurisdiziQr�i :provved.~ lAvvocatura Generale. dello . Stato' anzi�h� 
quella, .iustrettual~. �� ...�. � . � � . � . . �� � . , : . , � ... . . 
. ' E�l'~ltill1o comwa del'-dettQ art� .xi .(k1 T.U. i61i/~~��nclud~ c.he)t1 
~otificazioni. se non SQnQ fati~. presso la �o.rnpetenie AvVQCaJ~r~ ddlo 
Stato' sono affette da 'nullit~ .da pronunciarsfanch~ �l'ufficio; . �� ,, . . . 
, .. Senonch� a s.eguito c!.ella .s'ell.te~a .della . C�>r~�... C9stituzio~aje .n. 97 
ciel 1967, che ha dichiarato l'incostituzfonallt� del detto terio comma 
deU'art. XlT.U. l61lJl933 nella p~rte �ilcui ~~cl~de~a .la sahatorla d~l 
vizio� .de�la,, notlfi�~iPI)e eseg.,ita J~ vio�azig.~ �del .dispos,t?. def:p~mi 
c,lue cornt�l(clello,stesso .�rtic;o�o,JI. pr~ciI>~<? ~enerale sancito d~'a:rt_. J$.~ 
c:;.p.c., per cui la nu1Ul~ . p9n, p~� mai e~sere pro#u~ci~ta, se� l'�t.~i:>. _ha 
r;aggi�nto.lo. scopo .,cui 'era. destinato �... e ai?,P!J�abil( an,che a~Ie..ri~tifi~h.t? 
relative alle Amministrazioni' dello . Statq e ~oggettLequipa:rafi. ~l. fini 
�lelJa rappresen,tanza i11, giudiziq... ' ,, ,, .. � . ' .. . . . �. .� ' .. . .__ 
� .... _.�ci!.is~giientei.liente.�. �l.v;�ii() .~Ii� :ii:�fi�fa. l,a _notifi:~a �qef rk~rso �Re:!r :�as,~~
i9ne .. e~e~~ta.r p~~S,.!�P.'_X~vV,9�~~~r~.. Pi~~~~tt4a;le.�~nii�h� . presso ... i'~~yO: 
catura -~enerale' dell� Stato 'sarehb� s'a'.n,ato. "co(l 'effetto. e~ tUJJ,C, 'dalla 
~~~tittizion~ in giudizio .a~na P:A: "r~~p~�~ent~hi �~na Avvoc~tura:"Ge


" r ~ ' , ... ' r � 1'�� -� � � � 

" 

, ' 

(1) Si consolida:-"l'�t.ierttament\:'.i delle ,ss.UU; che consente� aJ:.� ricorrente 
di .sanare l~;�JlUllit� della..,qotifiqa cle~ J;ico;i;sp ::l>.Yl'.� :<;:aSSafioP:e P;t'Oyvedel).f{9 ";� sua 
~po~te �.a ;r,iP.!J.()Varl;i. pr~s~o .1';\vvo~-~tura "G~~er~l~. �.~~he..~. _te1mine ~caquto.
'fh senso �onfbtme Cass., Sez: Un:! 21' �giugno f990, h. 6241; Cass.,� S�z. Un., 
7.�m.arzO. 1990,..D:: 1812: � ., � �� '" � ": , .;, �1 � " � � � 

5 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

444 

nerale medesima con notifica e deposito del controricorso anche dopo 
il decorso del termine dell'art. 370 c.p.c. (tra le altre SS.UU. 4010/82, 
5542/83, 2712/87). 

Tanto potrebbe apparire sufficiente per ritenere insussistente la 
prospettazione della nullit� del ricorso avverso la sentenza del Tribunale 
di Bari. 

Va per� precisato che contro la gravata sentenza, il primitivo ricorso 
� stato notificato all'Ersap presso l'Avvocatura Distrettuale 1'11 giugno 
del 1987 e quindi entro il termine di giorni sessanta dalla eseguita 
notifica della detta sentenza. 

Un secondo ricorso � stato invece notificato alla stessa Ersap presso 
(questa volta) l'Avvocatura Generale dello Stato nel novembre del 1988 
quando ormai erano decorsi tanto il termine breve quanto quello lungo 
annuale per l'impugnazione. 

Poich� per� l'Avvocatura Generale si � costituita solo dopo la notifica 
del secondo ricorso (fuori termini), la prima notifica presso l'Avvocatura 
Distrettuale dovrebbe ritenersi nulla perch� a suo tempo la resistente 
non aveva proposto n� controricorso n� si era comunque costituita; 
ed il secondo ricorso fatto abbondantemente fuori dai termini 
per proporre gravame dovrebbe ritenersi inammissibile. 

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 97/67, che riducono 
a nullit� relativa (in quanto sanabile) quella che inizialmente il 
pi� volte ricordato art. II del T.U. 1611/33 prevedeva come nullit� 
assoluta, producono conseguenze differenti e rendono comunque valida 
ed efficace anche la seconda notifica del ricorso. 

Invero se dopo la notifica del primo ricorso in termini, ma invalida 
perch� eseguita presso la sede distrettuale anzich� l'Avvocatura Generale 
in Roma, l'Ersap non avesse resistito e notificato un proprio controricorso 
con rituale deposito, la Corte che avesse individuato il vizio 
dell'atto avrebbe dovuto necessariamente (e non discrezionalmente) disporre 
la rinnovazione della notifica a sensi dell'art. 291 c.p.c. e la rinnovazione 
se eseguita avrebbe determinato la sanatoria del difetto. (Cass. 
1539/84, 4143/78, 1721/80, 6874/87). 

Si deve allora concludere che mentre la prima notifica fatta alla 
Avvocatura distrettuale avrebbe potuto essere sanata per effetto clella 
costituzione (anche tardiva) dell'Avvocatura Generale, la seconda costituendo 
in effetti una rinnovazione ed una anticipazione dell'ordine che 
il giudice era tenuto a disporre in presenza della nullit� della prima, a 
sensi e per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 291 c.p.c., deve 
ritenersi valida ed idonea ad impedire ogni decadenza. 

Ovvero, dovendo il giudice per legge disporre la rinnovazione della 

notifica del ricorso introduttivo a causa del vizio che importa la nullit� 

della prima notifica, (291 c.p.c.), la rinnovazione anticipata dalla parte 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 445 

ritualmente presso la sede legale della resistente, che, in effetti poi si 
costituisce, e, per il fatto che essa notifica sollecita la speditezza del 
processo e non lede interessi della parte avversa, e per la sua forza sostanziale 
di equivalenza a quella che sarebbe stata fatta (come si desume 
dalla manifesta volont� dell'interessato), produce tutti gli effetti di cui 
al primo comma dell'art. 291 c.p.c. e sana il vizio precedente. 

In ogni modo sia per la prima che. per la seconda considerazione 
deve la Corte ritenere che nella specie, ove il ricorrente ha provveduto 
irritualmente a notificare in termini il ricorso prima presso la sede distrettuale 
e poi a rinnovarla di propria iniziativa ritualmente presso la 
sede dell'Avvocatura Generale, avendo comunque dato luogo alla costituz:
ione dell'altra parte, ogni vizio della primitiva nullit� sia stato 
sanato. (omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I civ., 10 sett�mbre 1990, n. 9311 -Pres. 
Falcone -Rel. Caturani -P. M. Martone (conf.) -Ministero dei Lavori 
Pubblici (avv. Stato Carbone) c. Icori S.p.A. (avv. De Cordova). 

Appalto (contratto di) -� Interessi di mora -Tipizzazione del danno risarcibile 
-Rivalutazione monetarla -Vi � compresa. 

Appalto (contratto di) -Interessi legali -Anatocismo -Saggio degli interessi 
-1l: quello legale. 

Appalto (contratto di) -Interessi legali -Anatocismo -Decorrenza � Dalla 
domanda giudiziale � Ricorso per decreto ingiuntivo � Costituisce 
domanda giudiziale. 

Nel sistema degli appalti di opere pubbliche l'art. 35 del Capitolato 
Generale contiene una specifica disciplina che riguarda sia l� decorrenza 
degli interessi, sia la �tipizzazione� del danno risarcibile che 
comprende qualsiasi danno (ed anche la rivalutazione monetaria) (1). 

In tema di anatocismo, applicabile anche agli appalti pubblici, 

dal coordinamento degli artt. 1238 e 1284 e.e. si desume che, in mancan


za di usi contrari o convenzioni, il saggio degli interessi � quello della 

(1-3) Sulla prima massima cfr. Cass. 15 giugno 1988, n. 4088 citata in motivazione. 
Come rilevato dalla stessa S.C., sulle questioni esposte nelle massime 
non constano precedenti se riferite agli appalti pubblici. Nel senso che 
la � domanda giudiziale � non si identifica con la sola citazione introduttiva, 
ma comprende ogni domanda validamente proposta in corso di causa cfr. Cass., 
19-10-1968, n. 3371. �: invece escluso che la domanda giudiziale possa essere sostituita 
dal precetto da Cass., 25-6-1943, in Foro It., Rep. 1943/45, voce Interessi, 
n. 20. 



�� Come si � rilevato' in dottrina, .l'art. 1283, nel disciplinare l'anatocismo 
ha previsto una norma di favore per il debitore, statuendo in 
�� Come si � rilevato' in dottrina, .l'art. 1283, nel disciplinare l'anatocismo 
ha previsto una norma di favore per il debitore, statuendo in 
RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

446 

misura l'egale, qualunque natura abbiano gli interessi sui quali si applicano 
(2).. 

Poich� l'art. 1283 e.e: richiede una specifica domanda giudiziale non 
essendo sufficiente un semplice atto di costituzione in mora -perch� 
gli interessi scaduti possano produrre altri interessi, per � domanda 
giudiziale � a tali fini deve intendersi anche la domanda contenuta n�l 
ricorso �.per decreto ingiuntivo, a nulla rilevando che, in tal caso, il 
contraddittorio con il debitore risulta posticipato rispetto al momento 
della domanda e della emissione del decreto (3). 

Per quanto concerne il saggio degli interessi anatocistici la questione 
viene� esaminata per la prima volta dalla Corte di Cassazione; 
essa � prospettata nel presente giudizio con riferimento all'art. 35 del 
Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero 
dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (nel 
tes.to risultante prima delle .modifiche apportate dall'art. 4 della legge 10 
dicembre 1981, n. 741; inapplicabile ratione tem.poris al presente giudi~
io), il quale, dopo, <:li aver 'previsto� 
1 
la ipotesi iri.cui spettano all'appaltatore 
per il ritardo nel pagamento degli acconti gli interessi di mora 
pari. all'interes~e praticato dagli istituti. <:li credito di diritto pubblico 
o dalle banche di interesse naziop.ale in applicazione di disposizioni o 
accordi disciplinanti il mercato nazionale del danaro a norma del r.d.l. 
12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nel comma terzo st�tuisce: 
� Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi 
del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224 2� comma cod. civile �, 

: Questa Corte, nel procedere alla interpretazione della normativa \ an


.., � ' � � � � ' � ~ ,1 

zidetta, ha gi� avuto occasione di precisare che essa contiene una specifica 
disciplina attinente sia alla decorrenza degli interessi di mora 
che prescindono da, una apposita richiesta o intimazione da parte del-
1'appaltatore ex ftrt. j219 e.e. sia alla �tipizzazione� del danno risarcibile 
e.x art. 1224 comma 2� e.e, riel senso che l'art. 35 sostitui~ce ad 
1,Ula ,tipizzazione del. giudice una, tipizzazione normativa da valere per 
tutte ,Ii:; fattispecie prese in considerazione c�;:i.lla norma. 

In aderenza alla letterale formulazione del precetto normativo si 
� pertMto cori.eluso nel senso che, nel sistema degli appalti di opere 

. , . . . I . . . 

pubbliche, gli interessi di mora previsti dall'art. 35 sono comprensivi 
anche del risarcimento del maggior danno subito dall'appaltatore e 
dell~ rivalutazione moneti;tria (sent. n. A088/88). 

5. -Nel presente � giudizio l'interpretazione dell'art. 1283 e.e. viene 
in rilievo con riferimento agli interessi moratori scaduti in favore dell'impresa 
appaltatrice eX art. 35 cit. 

PARTE I, SEZ. III, G!URISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 4'47 

quali casi e con quali presupposti gli interessi scaduti possono essere 
produttivi di altri interessi. 
In mancanza di una disciplina specifica, infatti, gli interessi scaduti, 
in quanto costituenti a loro volta. un credito liquido ed esigibile 

� di una somma di danaro sarebbero stati � in ogni caso produttivi automaticamente 
di interessi di pieno diritto ai sensi dell'art. 1282 e.e. La 
disciplina dell'art. 1283, d'altro canto, ha inciso sulla stessa natura degli 
interessi anatocistici: essi non solo sono previsti dalla legge per ogni 
specie di interessi e quindi anche per gli interessi moratori (sent.. numero 
3500/86), ma a loro volta, proprio perch� la norma esplica una 
funzione sostanzialmente protettiva della sfera giuridica del debitore, 
essi non sono ammessi in ogni caso, ma soltanto: a) quando siano dovuti 
per almeno sei mesi; b) e vi sia stata la domanda giudiziale del 
creditore oyvero una convenzione posteriore. alla loro scadenza. 

A differenza dell'art. 1232 c,c. 1865 -che prevedeva che gli i.teressi 
scaduti potessero produrre altri interessi al tasso legale dal giorno 
della domanda giudiziale o nella misura pattuita in base a convenzione 
posteriore alla scadenza qei medesimi, quando si trattasse di interessi 
dovuti per un anno -il codice vigente, con l'art. 1283, mentre ha 
conservato il requisito della domanda giudiziale ridotto l'entit� degli 
interessi scaduti (sui quali si applicano gli interessi anatocistici) a sei. 
mesi sul rilievo risultante dalla relazione sul progetto ministeriale � che 
il valore odierno della moneta consente di ritenere che con l'importo 
di un semestre di interessi si pu� costituire una somma rilevante che 
il creditore potrebbe utilizzare come capitale�, nulla ha statuito espressamente 
circa il saggio degli interessi anatocistici. 

5. -Il problema interpretativo che l'art. 1283 suscita circa il saggio 
degli interessi anatocistici, ove si consideri il testo normativo nella formulazione 
vigente rispetto al. corrispondente art. 1232 del codice abrogato, 
� pi� apparente che reale. 
Per rendersene conto � necessario raffrontare tra loro i due testi 
normativi. 
L'art. 1232 comma 1� e.e. 1865 cos� statuiva: 

� gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa 
legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella 
misura che verr� pattuita in forza di una convenzione posteriore alla 
scadenza dei medesimi �. 

L'art. 1283 e.e. vigente � cos� concepito: 
� In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre 
interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto 
di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di 
interessi dovuti almeno per sei mesi ȥ. 


448 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La ragione per la quale il codice vigente non ha riprodotto letteralmente 
la locuzione � interessi al tasso legale � del codice abrogato 
non risiede in una esigenza di innovazione della disciplina anteriore, 
ma nella circostanza che mentre l'art. 1232 aveva distinto gli interessi 
anatocistici in interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale o nella 
misura pattuita con convenzione posteriore alla loro scadenza, il nuovo 
testo, nel riprodurre sostanzialmente la precedente disciplina (con la 
sola riduzione da un anno, di cui al 3� comma dell'art. 1232 a sei mesi 
degli interessi scaduti), non ha pi� fatto riferimento al tasso degli 
interessi, ritenendo che questi trovassero la loro disciplina nel successivo 
art. 1284. 

Questa norma, infatti, statuisce che il saggio degli interessi legali � 
del cinque per cento in ragione di anno ed aggiunge che allo stesso 
saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno 
determinato la misura, la quale deve avvenire per iscritto. 

L'art. 1283 va quindi letto coordinandone le disposizioni con il 
successivo art. 1284, onde per gli interessi sugli interessi scaduti 
almeno per un semestre sono dovuti dalla domanda giudiziale gli 
interessi anatocistici al tasso legale ex art. 1284 comma 1� e.e., a meno 
che le parti non abbiano convenuto per iscritto un saggio di interessi 
extralegali posteriormente alla loro scadenza. 

L'art. 1283, in realt�, nella nuova formulazione, sintetizzando il concetto 
gi� espresso dal corrispondente art. 1232, lungi dal voler modificare 
il tasso degli interessi anatocistici, l'ha del tutto confermato 
secondo la disciplina anteriore. La norma, con la nuova formulazione 
non poteva pi� fare riferimento agli interessi anatocistici come interessi 
al tasso legale sugli interessi scaduti perch� nel contesto dello 
stesso . periodo ha fatto anche riferimento agli interessi anatocistici 
convenzionali per i quali non � estensibile il tasso degli interessi legali 
che pu� valere soltanto per gli interessi anatocistici legali. 

D'altronde la stessa ratio legis esclude una interpretazione diversa 
ove si consideri che, essendo stato l'art. 1283 e.e. (come il corrispondente 
art. 1232) previsto a tutela del debitore contro il pericolo dell'usura, 
in mancanza della norma speciale, gli interessi scaduti, in 
quanto costituenti a loro ~olta un credito liquido ed esigibile di una 
somma di danaro (come si � gi� accennato al. paragrafo 4) sarebbero 
stati in ogni caso produttivi automaticamente di interessi legali di 
pieno diritto ai sensi dell'art. 1282. 

Non pu� quindi la norma essere interpretata in maniera pi� gravosa 
per il debitore di quanto non si sarebbe verificato in mancanza 
della sua espressa formulazione. 

Ne consegue che la Corte d'appello � caduta nella violazione delle 
norme denunziate in questa sede quando ha riconosciuto all'impresa 

PARTE I, SEZ. III, GIUIUSPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 449 

creditrice; a . titolo di interessi anatocistici sugli interessi (moratori) sca� 
duti non gi� il saggio del cinque per cento in ragione di anno ex 
art. 1284 comma 1� e.e. (come aveva rettamente ritenuto il Tribunale) 
ma l'integrale risarcimento del danno da ritardo in base. ad una erronea 
applicazione dell'art. 1224 comma 2� e.e., del t.tto estraneo alla materia 
controversa. 

Il ricorso principale deve essere pertanto accolto. 

6. -Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato la 
resistente sostiene che, ove sia accolta la tesi dell'Amministrazione, 
gli interessi anatocistici sarebbero dovuti a far tempo dal 4 settem� 
bre 1981 e cio� dalla data della richiesta di pagamento formulata dalla 
societ� appaltatrice all'Amministrazione appaltante. 
Il ricorso incidentale . non. � fondato. 

La giurisprudenza di questa Corte � costante nel ritenere che, ai 
sensi dell'art. 1283 C;C., gli interessi anatocistici possono essere corri� 
sposti solo se richiesti con domanda giudiziale formulata non come 
domanda generica di interessi scaduti, ma come domanda specifica di 
interessi sugli interessi scaduti. La decorrenza dalla domanda giudiziale 
attiene in tal caso non solo al profilo processuale della corrispondenza 
tra il chiesto e il pronunciato .(art. 112 c.p.c.), ma riguarda altres� 
l'aspetto sostanziale della costituzione del relativo diritto di credito il 
quale quindi non pu� farsi risalire ad un momento anteriore alla specifica 
domanda giudiziale (sent. n. 4088/88 ed altre ivi richiamate). 

Nel presente giudizio, tuttavia, l'indagine non si esaurisce negli 
anzidetti rilievi in quanto l'impresa ha formulato la S).1a domanda spe� 
cifica di interessi anatocistici sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia 
in sede di costituzione innanzi al giudice della opposizione, onde la 
necessit� logico-giuridica di precisare se nel caso in esame gli inc 
teressi medesimi siano dovuti dal ricorso ovvero dalla costituzione 
giudiziale. 

La risposta al suddetto quesito � nel primo senso ove si consideri 
che, richiedendo l'art. 1283 la domanda giudiziale (in luogo della inti� 
mazione in mora del debitore) perch� gli interessi scaduti possano produrre 
interessi a loro volta, la disciplina giuridica ha privilegiato il 
momento della richiesta al giudice. rispetto a quello della intimazione o 
richiesta scritta notificata al debitore (art. 1219 comma 1� e.e.); sicch� 
nella nozione di � domanda giudiziale � prevista dalla norma in esame 
rientra anche la domanda formulata dal creditore nel ricorso per decreto 
ingiuntivo, a nulla rilevando, ai fini che �si considerano, che in 
tal caso, per la specialit� del procedimento ingiunzionale, il contraddit� 
torio del debitore sia posticipato alla pronuncia del decreto (artt. 638, 
645 c.p.c.). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

450 

��Per quanto concerne la decorrenza degli interessi .anatocistici la 
Corte d'appello non merita pertanto la proposta censura, avendo retta� 
mente fatto decorrere i medesimi (sia pure ad un tasso erroneo come si 
� visto nell'esame del ricorso principale) dalla data del ricorso per de� 
creto ingiuntivo (25 ottobre 1982). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 settembre 1990, n. 9428 � Pres. Pan� 
nella . Rel. Senofonte � P. M. Iannelli (concl. conf.) � Comune di 
Villagrande Strisaili (avv. Piras) c. Ministero della Difesa (avv. Stato 
Carbone). 

Espropriazione per pubblica utilit� � Indennit� di esproprio � Destinazione 
agricola o edilizia del terreno � Criteri df determinazione. 

In �tema di determinazione dell'indennit� di esproprio, ai fini dell'accertamento 
della vocaziOne �edilizia, individuabile indipendentemente 
dalla inclusione o meno del terreno in strumenti urbanistici, si pu� tenere 
conto soltanto della situazione concretamente esistente in atto o, al 
massimo, in fase di avanzata programmazione e non anche delle mere 
speranze o ipotesi; non � suffieiente, cio�, che un terreno sia potenzialment� 
edificatorio ma � necessario che vi sia una situazione obiettiva di 
sviluppo edilizio che sia paralizzata dalla procedura di espropriazione (1). 

(1) Sulla necessit� di obiettivi indici di riconoscimento della vocazione 
�dificatoria del terreno si veda Cass. 28 giugno 1988, n. 4372 ip Riv. giur. edilizia 
.1989, I, 70; Cass. 9 febbraio 1989; n. 806 in Foro it. Mass. 1989; Cass. 14 apri� 
le 1989, n. 1497 in Arch. Civ. 1989, 1191 nonch� C. Cost. 30. ~uglio 1984, n. 231, 
in questa Rassegna 1984, I, 664, pon nota di richiami. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav., 4 ottobre 1990, n. 9802 � Pres. Zappu�i 
. Est. Vaccaro � P. M. Iai:melli (conf.) � Ente F. S. (avv. Stato 
Nunziata) c. Bracciotti Carla (avv. Belli). 

Lavoro . Infermit� contratta dal dipend�nte � Riconoscimento della 
causa di servizio e equo indennizzo � Costituiscono situazioni giuri� 
diche diverse. 

Lavoro � Riconos�imento di infermit� contratta per causa di servizio � 
Dovere dell'amministrazione di avviare la procedura per l'equo indennizzo 
� Insussistenza. 

Il riconoscimento della causa di servizio dell'infermit� contratta dal 
dipendente e la concessione! dell'equo indennizza costituiscono situazioni 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 451 

giuridiche diverse fondate su distinti presupposti giuridici e sono regolate 
da separate norme. 

Riconosciuta la dipendenza da causa di � servizio dell'infermit� del 
dipendente, non sussiste uri dovere dell'Amministrazione di attivarsi 
d'ufficio ai fini della liquidazione dell'equo indennizza, incombendo 
all'interessato l'onere di presentare apposita domanda� (l); 

(1) Oltre alle decisioni del Consiglio di Stato citate in motiv~zione (se~. VI, 
31 luglio 1987, n. 512 e 19 marzo 1987, n. 139) V. la pi� recente della stessa sez. VI 
8 aprile 1989; n. 366, in �Giust. Civ: �1989, I, 2795. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez; Un., 9 ottobre 1990, il. 9917 -Pres. Monta: 
nari Visco -Rel. Alvaro -P. G. Amatucci (diff.). -De Leo (aw. Pater� 
mo) c. ERSAP (avv. Stato Fiengo). 

Procedimento civile -Cassazione -Notifica press� l'Avvocatura distrettuale 
� Obbligo per il giudice di disporre la rlnllovazione �presso 
l'Avvocatura Generale -Rituale rinnovazione effettuata spontan�amente 
� Validit�. 

Impiego pubblico �.Domanda del dipendente rivolta ad ottenere rivalutazione 
e interessi su crediti .retributivi corrispoSiti con nQtevole ritardo 
� Giurisdizione amministrativa -Allegazione di. circostanze generiche 
e di stile sulle condizioni personali � Irrilevanza. 

Impiego pubblico � Domanda� del dipendente rivolta ad ottenere il risarcimento 
del danno per ritardo nel paga�nento dovuto a comportamenti 
dell'Amministrazione intenzionalmente dilatori per rivalsa o 
punitivi � Determinazione del danno non desumibile da calcoli automatici 
� Giurisdizione ordinarla. 

In caso di notifica del ricorso, tempestiva nel rispetto dei termini 
di decadenza, ma invalida perch� eseguita presso la sede distrettuale 
anzich� presso l'Avvocatura Generale di Roma, la Corte di Cassazione 
deve necessariamente disporre la rinnovazione della notifica ai sensi 
dell'art. 291 c.p.c. e la rinnovazione se eseguita determina la sanatoria 
del difetto; deve tuttavia ritenersi valida e idonea a impedire ogni decadenza 
la rinnovazi<?ne della notifica eseguita spontaneamente presso 
l'Avvocatura Generale prevenendo l'ordine che il giudice era tenuto a 
disporre (1). 

(1) Viene ribadito l'orientamento che la notifica del ricorso per Cassazione 
presso l'Avvocatura Generale non ne determina la inammissibilit�, ma solo 
l'onere di rinnovare ritualmente la notifica. Naturalmente il .ricorso irritual_
x__. _ ... :--... ::-: ........ _. __ ..____...... :-:mm ........


-� ----'�WABf


~ 


452 

RASSEGNA DELL'AWOCATURJ\ fl~LLO STAT'J 

Spetta al giudice del rapporto, e quindi al giudice amministrativo, 
la domanda con la quale il pubblico dipendente chiede il risarcimento 
del danno conseguente alla svalutazione monetaria e gli interessi moratori, 
in riferimento a crediti retributivi che pacificamente riconosciuti 
gli furono tuttavia corrisposti con enorme ritardo rispetto alla data 
delle rispettive maturazioni, restando ininfluente la invocazione di situa� 
zioni astratte attraverso mere enunciazioni di stile costituenti allegazioni 
generiche senza riferimenti specifici alla condizione del richiedente e 
che non configurano in concreto un danno maggiore di quello che possa 
essere riconosciuto con una rivalutazione automatica mediante l'applicazione 
dei criteri di cui agli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. (2). 

Sono riservate all'AGO le domande del pubblico dipendente che 
hanno la natura e i caratteri del risarcimento di danni come conseguenza 
di un comportamento colpevole della P.A. diverso e distinto dal 
ritardo che assuma la connotazione di un autonomo fatto colposo come 
comportamento intenzionalmente dilatorio per rivalsa o punitivo per non 
soddisfare il credito retributivo causativo di un danno diverso dalla rivalutazione 
che si compendia in un quantum superiore e diversificato nelle 
conseguenze non desumibile .attraverso un calcolo meramente automatico, 
ma da prove, presunzioni o altri mezzi sussidiari. 

(Omissis) Il ricorso tende a conseguire una dichiarazione sulla giurisdizione 
d�l giudice ordinario ed il difetto di giurisdizione del TAR, o pi� 
precisamente del giudice amministrativo, nella presente controversia che 
attiene alla sostanziale estimazione del danno conseguente allo abnorme 
ritardo con cui al P.A. ha provveduto alla rideterminazione del trattamento 
economico dovuto al dipendente, .ormai in pensione, e quindi al 
pagamento degli arretrati sulle retribuzioni mensili e sulla indennit� di 
fine rapporto. 

Avendo per� l'Avvocatura dello Stato eccepito la nullit� della notifica 
del ricorso perch� eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale anzich� 
presso l'Avvocatura Generale, e prospettandosi la questione sulla ritualit� 
dell'atto introduttivo comunque come assolutamente pregiudiziale, questa 
va ovviamente trattata con precedenza per il suo carattere assorbente 
e risolutorio. 

mente notificato deve intervenire nel rispetto dei termini di decadenza; se la 
Corte assegna un termine per la rinnovazione, questo ha carattere perentorio 
ed il mancato rispetto comporta la improcedibilit� del ricorso. In senso conforme, 
da ultimo, Cass. Sez. Un., 28 agosto 1990 n. 8859 in questa Rivista, retro 
442, con nota di richiamo. 

(2) La sentenza integra i principi gi� esposti nelle precedenti decisioni 
SS.UU. 6 ottobre 1988 n. 5379, 17 ottobre 1988 n. 5630 in questa Rassegna 
1988, I, 306 e 315. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 453 

L'art. XI del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611 (come modif. dalla legge 
25 marzo 1958, n. 260) sulla rappresentanza e difesa dello Stato e delle 
Regioni (d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) al primo comma dispone che i 
ricorsi e le citazioni devono essere notificati all'Avvocatura dello Stato 
nel cui distretto ha sede l'Autorit� Giudiziaria innanzi alla quale � portata 
la causa. 

Precisa il Regolamento (R.D. 30 ottobre 1933, n. 1612) che alla difesa 
delle cause avanti la Corte Suprema di Cassazione, al TSAP ed alle altre 
Supreme giurisdizioni provvede l'Avvocatura Generale dello Stato anzich� 
quella distrettuale. 

E l'ultimo comma del detto art. XI del TJ:J. 1611/33 c�riclude che le 
notificazioni se non sono fatte presso la competente Avvocatura dello 
Stato sono affette da nullit� da pronunciarsi anche di ufficio. 

Senonch� a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n: 97 
del 1967, che ha dichiarato l'incostituz�onalit� del detto terzo comma dell'art. 
XI T.U. 1611/1933 nella parte in cui escludeva la sanatoria del 
vizio� della notificazione esegwta in violazione del disposto dei primi 
commi dello stesso articolo, il principio generale sancito dall'art. 166 
c.p.c., per cui la nullit� non pu� mai essere pronunciata, se� ratto ha 
raggiunto lo scopo cui era destinato, � applicabile anche alle notifiche 
relative alle Amministrazioni dello Stato e soggetti equiparati ai fini 
della rappresentanza in giudizio. 

Conseguentemente il vizio che inficia la notifica del ricorso per Cassazione 
eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale anzich� presso l'Avvocatura 
Generale dello Stato sarebbe sanato con effetto ex tunc, dalla 
costituzione in giudizio della P.A. rappresentata dalla Avvocatura Generale 
medesima con notifica e deposito del controricorso anche dopo il 
decorso del termine dell'art. 370 c.p.c.; (tra le altre SS.UU. 4010/82, 
5542/83, 2712/87). 

Tanto potrebbe apparire sufficiente per ritenere insussistente la 
prospettazione della nullit� del ricorso avverso la s�ntenza del Tribunale 
di Bari. 

Va per� precisato che contro la gravata sentenza, il primitivo ricorso 
� stato notificato all'ERSAP presso l'Avvocatura Distrettuale 1'11 giugno 
del 1987 e quindi entro il termine di giorni sessanta dalla eseguita 
notifica della detta sentenza. 

Un secondo ricorso � stato invece notificato dalla stessa ERSAP 

presso (questa volta-) l'Avvocatura Generale dello Stato nel novembre 

del 1988 quando ormai erano decorsi tanto il termine breve quanto 

quello lungo annuale per la impugnazione. 

Poich� per� l'Avvocatura Generale si � costituita dopo la notifica 

del secondo ricorso (fuori termini), la prima notifica presso l'Avvocatura 

Distrettuale dovrebbe ritenersi nulla perch� a suo tempo la resistente 


454 

!!ASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

non aveva proposto n� controricorso n� si era ,comunque costituita, ed 
il. secondo ricorse fatto abbondantemente .fuori dai termini per proporre 
gravame dovrebbe ritenersi inammissibile. 

Gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 97/67, che riducono 
a nullit� relativa (in quanto sanabile) quella che inizialmente il 
pi� volte ricordato art. 11 del T.U. 1611/33 prevedeva come nullit� assoluta, 
producono conseguenze differenti e rendono comunque valida ed 
efficace anche .la �seconda notifica del ricorso. 

Invero se dopo la notifica del primo ricorso in termini, ma invalida 
perch� eseguita presso la sede distrettuale anzich� l'Avvocatura Generale 
in Roma, l'ERSAP non avesse resistito e notificato un proprio controricorso 
con rituale deposito, la Corte che avesse individuato il vizio 
dell'atto �avrebbe. dovuto necessariamente (e non discrezionalmente) disporre 
la rinnovazione della notifica. a .sensi dell'art. 291 c.p.c. e la rinnovazione 
se eseguita avrebbe .determinato la sanatoria del difetto. 

(Cass. 1539/84, 4143/78, 1721/80, 6874/87). Si deve allora concludere 
che, mentre la prima notifica fatta all'Avvocatura Distrettuale avrebbe 
potuto essere sanata per effetto della costituzione (anche tardiva) dell'Avvocatura 
Generale; la seconda costituendo in effetti una rinnovazione 
ed una anticipazione� dell'ordine� che il giudice era tenuto a disporre 
in presenza della nullit� della prima, a sensi e per gli effetti di cui al 
primo comma dell'art. 291 c.p.c. deve ritenersi valida ed idonea ad 
impedire ogni decadenza. 

Ovvero, dovendo il giudice per legge disporre la rinnovazione della 
notific;i del ricorso introduttivo a causa del vizio che importa la nullit� 
della prima notifica, (291 c.p.c.), la rinnovazione anticipata dalla parte 
ritualmente presso la sede legale della resistente, che in effetti poi si 
costituisce, e per il fatto che essa notifica sollecita la speditezza del 
processo e non lede interessi della parte avversa, e per la sua forza 
sostanziale di equivalenza a quella che sarebbe stata fatta (come si 
desume dalla manifesta volont� dell'interessato), produce tutti gli effetti 
di cui al primo comma dell'art. 291 c.p.c. e sana il vizio precedente. 

In ogni modo sia per la prima che per la seconda considerazione 
deve la Corte ritenere che nella specie ove il ricorrente ha provveduto 
irritualmente a notificare in termini il ricorso prima presso la sede distrettuale 
e poi a rinnovarla di propria iniziativa ritualmente presso la 
sede dell'Avvocatura Generale, avendo comunque dato luogo alla costituzione 
dell'altra parte, ogni vizio della primitiva nullit� sia stato sanato. 

Ci� premesso in rito, e passando all'esame del primo motivo di doglianza 
con il quale il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza 
del Tribunale ed il rinvio ad altro giudice ordinario sul presupposto 
che la domanda, attenendo al risarcimento del danno cagionato dall'ingente 
ritardo con il quale la P.A. ha provveduto al conguaglio delle 


retribuzione. 

���.������ N~ consegue' allc:i:ta ch�� la� pretesa 'di �tittenete�� fa.: 'rivaibtazione del 
credito dtlavoro costituisce in buona sostanza una domanda di esatto 
adempimento dell'unica obbligazione; retributiva con la ulteriore � logica 
conseguenza che essa deve essere prb:ponibile un:�c�lente avanti �al :giu'
dice che ha la gil:trisditione sul rapporto di� pubblico impiego 'con .ente 
pubblico.: non';e�onomit:(). �� � � � � . �� ��� , . 


RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

456 

Ad analoga conclusione si perviene riguardo agli interessi che, decorrendo 
dalla data di maturazione dei crediti, senza necessit� di costituzione 
in mora, hanno natura corrispettiva e non m0ratoria. 

Cosicch� se la giurisdizione amministrativa ricorre tutte le volte 
che il dipendente pubblico pretenda l'esatto adempimento, ovvero la 
rivalutazione del credito discendente dal rapporto di lavoro corrispostogli 
con ritardo, ed indipendentemente dalla durata del ritardo (sia 
eS$O breve o esorbitante) giacch� esso non pu� che influire sulla quantificazione 
del debito dell'Amministrazione; e quindi anche quelle volte che 
il dipendente o l'ex. dipendente chieda separatamente la rivalutazione 
conseguente al ritardo del P,agamento della retribuzione o dell'altro 
Istituto differito (come l'indennit� di fine rapporto); a maggior ragione 
ricorre, la giurisdizione del giudice amministrativo tutte le volte che 
si domanda la reintegrazione della retribuzione e delle somme gi� corrisposte 
per il titolo retributivo, con la rivalutazione di queste voci per 
effetto del ritardo nell'adempimento, e quindi per la minore capacit� 
di acquisto della moneta. 

Trattandosi sempre della stessa prestazione che spetta al dipendente 
e fa carico alla P.A. ed attiene all'unico rapporto di lavoro, sulle controversie 
che investono il corretto adempimento . delle parti il giudice 
amministrativo ha la giurisdizione esclusiva secondo la legge (T.U. 1054/24, 
1058/24, art. 7 legge 1034/71), restando riservate all'A.G.O. le questioni 
attinenti a diritti patrimoniali consenguenziali alla pronuncia di illegittimit� 
dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre, e quelle altre che 
hanno la natura ed i caratteri del risarcimento di danni come conseguenza 
di un comportamento colpevole della P.A. diverso e distinto dal 
ritardo; e comunque come conseguenza di un comportamento che si 
distacca dal ritardo ed assume la connotazione di un autonomo atto 
colposo generatore di conseguenze economiche sul dipendente o sull'ex 
dipendente ma solo occasionalmente ed indirettamente collegato al rapporto 
di impiego. 

Tale potrebbe essere in concreto un ritardo se esso si sostanziasse 
non nella inerzia o nel non facere come atteggiamento passivo della debitrice, 
ma come comportamento intenzionalmente dilatorio per rivalsa o 
punitivo per non soddisfare tempestivamente il credito del dipendente, 
e quindi in un quid pluris che si separa dall'inesatto o tardivo adempi� 
mento occasionale per divenire scelta comportamentale causatrice di 
un danno che per� sia anche esso diverso dalla rivalutazione e si compensa 
in un quantum superiore e diversificato nelle conseguenze non 
desumibile attraverso un calcolo meramente automatico, ma da prove, 
presunzioni o altri mezzi sussidiari. 

Le SS.UU. dunque arricchendo le argomentazioni a sostegno delle 
precedenti decisioni, debbono dunque convenire e confermare che i 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 457 

crediti di lavoro, anche quando discendono da rapporto/ di pubblico 
impiego, hanno in s� natura di crediti indicizzati nel senso che la somma 
dovuta,.. per .reintegrare roriginario potere della retribuzione corrisposta 
con�� dtardo,�non .integra un risarcim,ento del danno ma la �rivalutazione 
come .compontinte della . stessa retribuzione, ovvero una parte della 
ste:>sa � pp:lstaz~Pne cui ..� .tenuta. la :E>.A. a. seguito del riconoscimento di un 
diritto vivente e della forza estensiva della normativa degli artt. 429 

c.p.c. e 150 disp. 
att,.di applicazione generale (Corte Cast. 52/86). 
Pertanto .la mutazione in termini economici quantitativi del credito 
� dtil bivorat�r.e per effett9. della rivalutazione avviene � ab intra � e rimane 

entro il rapport() di �lllPiego p.bblico e la controversia promossa dal


l'�lllPitigato pul;>blico, o comunque dall'ex dipendente, per conseguire la 

rivalutazione della retribuzione corrisposta con ritardo, ovvero il con


guagJio della stessa, o la riliquidazione anche dell'indennit� di fine rap


pQrtO, .oltre�gli.J.teressi nella misura legale, a .prescindere dalla costitu


zione. in mora e dalla <colpa del debitore, � devoluta alla giurisdizione 

esclusiva del� .. Giudice Amministrativo. 

La 
giurisdizione dell'A;G,O. resta limitata alla ipotesi in cui sulla 

base di un comportamento del datore di lavoro pubblico, concretantesi 

in fatti specifici e diversi dal ritardo, il dipendente o l'ex dipendente 

della P.A. pretende non la rivalutazione automatica e gli interessi corri


spettivi, ma il risarcimento di un danno che secondo le allegazioni � 

diverso anch'esso dagli effetti propri del diminuito potere di acquisto 

della moneta e s� compendia in una somma di danaro, superiore a 

quella del cakolo automatico della rivalutazione per la durata del 

ritard�. 

Nel vagliare la domanda del pubblico dipendente, la Corte che in 

tema di giurisdizione � anche giudice del fatto, non pu� per� prescindere 

dal criterio del . petitum sostanziale e restare vincolata alla mera pro


spc;:ttazione letterale e alle qualificazioni fatte dallo istante, sicch� diviene 

irrilevante che la domanda venga presentata come un risarcimento di 

danni per un asserito comportamento cplposo della P.A. quando invece 

d:;� 
.contesto � chiaramente ev:incibile che si tratta di una riquantifica


zione. del dovuto secondo una. rivalutazione .ed un calcolo automatico con 

indici che possono essere quelli gi� richiamati degli artt. 429 c.p.c. 

150 
o altri equivalenti. 

� proprio dalla _interpretazione della domanda, si deve concludere 
che correttamente il .giudice a quo ha declinato la giurisdizione del 
giudice ordinario e. che la domanda sostanziale del ricorrente deve essere 
proposta al TAR, ovvero al giudice amministrativo competente sulla 
controversia inerente l'esatto adempimento della prestazione retributiva, 
sia essa integrativa di quanto gi�.. percepito. 


4;a RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'esponente aveva assunto col ricorso introduttivo che la domanda 
riguardava diritti patrimoniali conseguenziali e pi� in particolare il 
risarcimento del danno conseguente alla svalutazione monetaria e gli 
interessi moratori in riferimento ai crediti di lavoro (diritti principali) 
che pacificamente riconosciuti gli furono tuttavia corrisposti (come arretrati 
e conguaglio di fine rapporto) con enormi ritardi rispetto alle 
date delle rispettive maturazioni. 

In particolare, le competenze dovute al personale della ERSAP per 
effett� della legge 20 marzo 1976, n. 70 e d.P.R. 26 maggio l976, n. 411 
e che riconoscevano il trattamento del parastato, con decorrenza del 
30 dicembre 1975, furono invece. corrisposte in parte nel giugno del 1980 
ed �f'parte nel maggio del 1982 con ritardo dunque da quattro a sei anni 
allorquando il ricorrente era stato gi� collocato � riposo. 

�Le altr� competenze dovute per effetto delle leggi regionali che regolavano 
s�ccessivamente lo stato giuridico ed economico del personale 
del riuov� Ente (legge l9 marzo 1982; n. 12 e 16 maggi� 1982, n. 19 e precedente 
28 ottobre 1977, n. 32 istitutiva dell'ERSAP e che avrebbero dovuto 
essere corrisposte .dal �� 1� gennaio 197:7, furono invece erogate �.nel maggio 
der ;1983 e �nel gennaio e giugno .1984 con oltre due anni di ritard~ 
rispetto alla legge regionale 12/82 e di sei sette anni rispettc> alla data 
non:p.ativa di dec;orr~~a. 

E ci� premesso; domandava il ricorrente che. gli interessi moratori 
fossero liquidati sulla base del tasso, legale ed alla durata dei tempi di 
,ritardo e,. per quanto al danno maggiore, la svalutazione liquidata secondo 
il parametro e .gli indici Istat �o l'altro diverso criterio che potesse 
adottare il giudice secondo le condizioni soggettive inerenti le condizioni 
.deHa. pe,rsona del .creditore secondo il suo stato di salute o di benessere 
.J?atrimo11iale nell'asl'etto di vero e .proprio . danno biologico o ad esso 
assimilabile�. � � � 

Non pu� disconosacersi, aggiungeva l'istante, che il maggior danno 
.da svalutazione monetaria, esprimibile in termini matematici in relazione 
a�'uso della moneta COllle . mezzo di acquisto di beni, incide con 
effetti diversi a sua volta sui soggetti in relazione alle '.condizi�ni differenti 
dei medesimi; il povero � colpito pi9 del ricco, il malato pi� del 
sano, l'anziano pi� �del giovane, sulla propria conservazione e stil benessere 
fisi�o. 

Non essendo invocabile un criterio preciso per la quantificazione � il 
tiC�rrente pfopoI�~ un aumento ~quitativd medi� del 5 % sull'importo 
derivante dalla applicazione parametrica degli indici ISTAT salvo sempre 
differente criterio che vorr� adottare il Pretore adito �. 

Ad' colorandum quindi il creditore concludeva assumendo .che dai 
fatti test�" narrati era manifesto� il comportamento �gravemente dilatorio 
e colposo dell'Ente per l'ingente ritardo esorbitante. dai tempi �tecnici 



PARTE I, SEZ. Hl, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 

necessari per i pagamenti; al di l� di qualsiasi limite connesso ad esigenze 
tecniche e per essersi l'ERSAP �gingillata� per tanti anni a chiedere 
chiarimenti e pareri al Ministero dell'Agricoltura. 

Si evince analizzando la descrizione della pretesa, che proprio nel 
fare espresso ed unico riferimento al diminuito potere di acquisto della 
moneta, al danno derivante dalla svalutazione monetaria ed agli indici 
ISTAT come parametro per quantific�zione della perdita, la domanda � 
tutta incentrata nella richiesta di ottenere una integrazione che ripaghi 
l'ex dipendente della P.A. del minore valore del danno ricevuto in relazione 
ad ui1 indimostrato processo inflattivo. 

La invocazione di situazioni astratte, quali sono appunto quelle che 
il povero subisce conseguenze pi� gravose ed il pi� debole una perdita 
pi� grave di quella che riceve il pi� forte, costituiscono allegazioni generiche 
seriza riferimenti specifici alla condizione del richiedente, che non 
aggiungono niente alla pretesa riparatoria; e che pertanto non configurano 
in concreto un danno maggiore di quello che possa essere riconosciuto 
con una rivalutazione appropriata automatica mediante applicazione 
di criteri gi� predisposti dalla legge in generale� con� la normativa di 
cui agli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. 

Sicch� il riferimento alle condizioni soggettive dell'istante rimasto 
allo stato di mera enunciazione di stile senza prospettazione di elementi 
concreti della vita personale che avessero potuto; se non altro sul pi!l:Q.O 
della allegazione far ritenere un danno diverso maggiore come il ricorso 
al credito o alla rinuncia e differimento di un determinato acquisto di 
un bene mobile o immobile, rientra in quelle prospettazioni letterali, 
gi� riscontrate dal Tribunale, che non alterano il petitum sostanziale 
nemmeno quando si deduce la possibilit� di un incremento del� 5% 
sugli indici parametrali automatici poich� ancora una volta il richia


mo fa riferimento �a situazione astratta ed in subordine si rimette al dif


ferente criterio che possa essere adottato dal giudice. 

Quanto poi alla causa petendi, la domanda resta perennemente ancorata 
al solo ritardo, sia pure esorbitante, della Amministrazione, che 
pu� incidere sulla quantificazione (data la durata dello stesso) ma resta 
ritardo senza altra causa specifica che possa far intravedere una colpa 
autonoma e distinta dal non facere peraltro collegato, come si legge della 
prospettazione attorea, al nuovo inquadramento del personale del nuovo 
Ente che oscilla tra il parastato ed il personale della Regione. 

In un contesto del genere, nel quale il richiedente invoca un danno 
per l'eccessivo ritardo e la quantificazione dello stesso mediante l'uso 
di indici parametrali automatici senza altre indagini su vicende personali 
conseguenziali alla inerzia della P.A., che possono aver concretamente 
aggravato la situazione del pensionato per la indisponibilit� di una parte 
della retribuzione, ovvero delle somme poi riconosciute a conguaglio della 


460 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

retribuzione, che in s� corrispondeva ai bisogni ed ai limiti costituzionali 
per ��soddisfare le esigenze di una vita dignitosa, non vi � dubbio che 
l'azione � diretta ad ottenere la differenza retributiva rappresentata 
dalla rivalutazione che avrebbe dovuto essere corrisposta, come elemento 
della retribuzione stessa ed unitamente al credito originario nel momento 
stesso della corresponsione degli arretrati. 

Si versa cosi in una controversia per l'esatto adempimento e corretto 
pagamento delle somme integrative della retribuzione e dell'indennit� di 
fine rapporto, che investe la tipica obbligazione del datore di lavoro nel 
rapporto di pubblico impiego e la cui decisione compete al giudice amministrativo, 
poich� allo stesso la legge attribuisce la giurisdizione escl�siva 
in tema di .rapporto di pubblico impiego con l'Ente pubblico non 
economico. 


Ed il sistema positivo consente l'adeguamento rivalutativo e la corre� 
sponsione di interessi nella misura legale, come espressamente si richiede. 

I 

I M 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lav;, 1� dicembre 1990, n. 11547 -Pres. 
D'Alberto -Rel. Putaturo -P. G. Martone (conf.) -Ente F. S. (avv. 

i

Stato Stipo) c. Balice (avv. Angelini). 

~ 
~ 

Lavoro -Ente Ferro'vie dello Stato � Controversie di lavoro � Competenza fil 
ili 
territoriale derogabile. 

I ~ 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 117 del 1990, 
che ha dichiarato la illegittimit� costituzionale dell'art. 23 della legge 
17 maggio 1985 n. 210 nella parte in cui prevede che le controversie di 

I 

lavoro relative al personale dell'Ente F. S. sono devolute alla competenza 
del Pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, 

I 

le eccezioni sulla competenza territoriale del giudice adito debbono essere 
formulate nella memoria difensiva, dovendosi ravvisare l'ipotesi di competenza 
territoriale derogabile. 

I

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 dicembre 1990, n. 11679 -Pres. 
Granata � Est. Taddeucci -Ministero Beni Culturali (avv. Stato Corsini) 
c. Di Napoli Rampolla (avv. Zupo). 

II

Demanio -Demanio storico � Archi'vi privati � Provvedimenti impositi'vi 

f

di Vincoli � Natura ed effetti � Controversie � Giurisdizione ammini


strativa. 

L'ordinamento degli archivi di Stato (d.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409) 
prevede, quanto agli archivi privati, una serie di provvedimenti imposi



PARTB I, SEZ. Il11 GltJlU$JntUJ;lSNZA CIVlLE, GIURISDIZIONE E APPALTI 461 

tivi �di .vinaoli: ... � 1) la �declaratoria di "" notevole �interesse storico � che 
comporta .l� identificazione del bene/. attraverso il riconoscimento e la 
cristaUizzazfone della destinazione unitaria impressa. dal privato alla 
pluralit� dei carteggi e matflfi�li. documentati; 2) l'assoggettamento alla 
inve:i1tfqr:i~ione, che cr~a U~CT4 ���obbligazione pubblica di .segno. negativo 

.��(pat�) qui corrisponde, ttella p.a,~�.. utt .potere-doveri!:�.mirante. all<;1, salva� 
g:ttardia qegli in�ressi puplJUci; 3) l'ordine di deposito coattivo. presso l'archivio 
di Stato, che ha cara.ttere cautelativo � e tali provvedimenti, instaurando 
.unregime obbligatorio circa��la consultabilit� dei beni; creano, 
i~r.agione t/,eWintetesse pubblico loro.� riconosciuto,� un limite .fog4le aJ 
dirittov privato di mantenere riservati (e cio�. ignoti ed interdetti al" 
l'accesso dei terzi) la esistenza, la. collocazione ed i[ .. contenuta dei beni 
medesimi, con la ccrnseguenza che le controversie restano devolute alla 
gi,y,risdizione amministrativa (1). 

(Q.missis) ii,. glu�li,zio .Qi qti~tc:i Sezioni lJnitc;i che l'istanza di. regola" 
:rp.e)1tQ sia fl?ndata e che ctel?ba �essere esclusa, nella . fattispecie, la giurisdj~
i()l).e <lel gj.dice ordinario;�� 

i Pu� an,zitutto sgo:rp.brarsi il. campo. dal.le. argoJillentazioni. utilizzate 
d;:� l?Fet9re nella. s.a .c.itata .. ordinanza, al fine di sW:fragare opposto 
convin�hnento. 

La �j,:c9stanza che l).el decrc;ito lllinisteriale in data 15 luglio 1986 
hnpositfyo� del depositq coatt() n9n.fc;>ss<:1stata... Posta. in esplicita ..f9rml;lle 
eyip.e~li> �.. Ja particolare..�gravit� ci.elle . in()ttem]!eranze .... del/ titolare dell'a,
r�lJ.jyio., gi~ . diclliarato di notevole . interesse st9rico,.. non.�. au,tol".iz~aya 
cei=tamente il Pret9re a:. ritenere. che quel provvEldimento fosse stato ema~ 
nato mcan~~a assoluta di potere ed avesse solo la. parvenza, ne>n la 
efficacia, di un atto amministrativo idoneo ad incidere sulla posizione 
di. ~Urjtt() del privato. L'ordine del deposito coattivo, nel sistema delineat.
o. dal 4.P,R..n. 1409 del 1963 e nell'e�onomia indicata nell'art. 43 
di .esse>�..svc;>lge la . fttnzione .. di strumento c:autelare risalente. alla esigenza 
di.. tutel~ dell'inter~sse pubblic:o . (storico). ;ric:onosciuto a cJ.eterminati beni 
cli propd~t�.. privata; e la. opportunit� della ~dozione di tale. provvedimento:--
qitale contromisura giustificata dalla, e proporzionata alla situazfone 
dipregjudizio o di� pericolo posto fu essere dal� titolare. dell'archivio 
con la inot:tempthraru:a ad . alc:uni suoi specifici d()veri -si risolve in un 
apprezzamento tecnieo-discrezfonale riservato ai competenti organi della 

P.A. (Ministro per l'interno, su proposta del Sopraintendente e su conforme 
parere della Giunta del Consiglio superiore degli archivi). 
Apprezzamento che, per sua natura ed in particolare quando investe 
il profilo del grado di pericolosit� o di danno insita nella situazione di 

(1) Sentenza di particolare interesse: cfr. Sez. Un. 15 maggio 1971 n. 1440 
e Corte Cast. 19 dicembre 1986 il. 283 citate nella motivazione. 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

462 

inottemperanza cui si intende porre riparo, sfugge al sindacato da parte 
dell'autorit� giudiziaria ordinaria, ed anche in sede di giustizia amministrativa 
non � censurabile se non per la sussistenza di vizi logici concretanti 
eccesso di potere (per contraddittoriet�, traviamento di fatti, 
errore nei presupposti e cos� via: cfr. in argomento, ma con riferimento 
alla legge n. 1089 del 1939, Cons. Stato Sez. VI, decisione n. 630 del 
9 agosto 1986). 

� da escludere, pertanto, che ai fini dello scrutinio dei limiti della 
propria giurisdizione il Pretore potesse trarre argomento da un preteso 
(e nella specie neanche lamentato) scorretto esercizio del potere della 
P.A., incidente sul merito della sua azione, e potesse in esso ravvisare 
una assenza assoluta del potere medesimo. 

Del pari non convincente � la considerazione che il provvedimento 
di deposito coattivo mai potrebbe affievolire o limitare il diritto soggettivo 
alla �riservatezza� spettante al titolare, proprietario o possessore, 
dei documenti conservati nell'archivio privato, s� che soltanto il 
giudice ordinario potrebbe conoscere della controversia in cui si faccia 
questione di attentato, o di pericolo di attentato al suindicato diritto. 

A parte che nel ricorso ex art. 700 c.p.c. non � nella fattispecie 
contenuto cenno alcuno alla necessit� di salvaguardia di tale diritto, sta 
di fatto che gi� di per s� il provvedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 1049 
del 1963, dichiarativo del notevole interesse storico dell'archivio o di 
documenti di propriet� od in mano privata, instaurando un regime obbligatorio 
circa la consultabilit� di quei beni, comporta in ragione dell'interesse 
pubblico loro riconosciuto un indiscutibile limite legale al 
diritto del privato di mantenere riservati, e cio� ignoti ed interdetti 
all'accesso di terzi, la esistenza, la collocazione ed il contenuto dei beni 
medesimi. 

Siano infatti essi custoditi in sede privata o siano stati depositati 
ex art. 43 del d.P.R. citato presso il competente archivio di Stato, regola 
generale � quella del loro assoggettamento alla consultazione dello studioso 
(in attuazione della funzione pubblica di promovimento dello 
sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, ex art. 9 della Costituzione); 
e caso d'eccezione alla regola � quello della sottrazione alla consultazione 
del singolo documento a motivi del suo specifico carattere 
riservato. Ma perch� possa dare luogo alla eccettuazione occorre pur 
sempre, ex art. 38 lett. b), un convergente apprezzamento in tal senso 
da parte del privato e del Sovrintendente archivistico: il che suona 
conferma della prevalenza della tutela dell'interesse pubblico rispetto 
a quella dell'interesse privato, ed in definitiva dell'affievolimento del 
diritto a quest'ultimo correlato. 

Chiariti questi punti, occorre vagliare gli argomenti ulteriori utilizzati 
dal Pretore per affermare la propria competenza giurisdizionale; 


� Ma contrru;iamenteagli assunti del ric<>crrente, .l'orcli.namento ppsitivo 
.�non ..�onsente�.,pi .configurare. in.�� .~o al �.. titolare deU'.archivio �� privato 
dichiarato .�di notevole interesse . storico, .1,ll).� diritto soggettivo (si~ ess.o 


RASSEGNA DBU.'AWOCATURA DELLO STATO 

autonomo ovvero risalente o ricompreso in: ,.un pi� ampio diritto di 
propriet�} ed in � capo alla Soprintendenza archivistica una corrispondente 
obbligazione; di carattere privatistico, di provvedere di concerto 
tra l�ro/ e su di urt piede parit�rio, alVordinamento ed alla inventariazione. 
dei docnmertti in modo� che risulti per l'uno e per l'altra soddi


sfacente ed:adeguata alli:i�� tutela dei rispettivi fateressii 

n �� d,P:;R; �� 30 settembre �1963, rt. 1409� sull'ordinamento degli archivi 
di Stato prevede, quanto agli archivi privati (capo II) una serie di 
provvedintenti impositivi df vincoli alla propriet� privata per ragioni 
di pubblico interesse; vincoli a carattere reale e comportanti la costituzione 
di diritti di uso pubblico i quali, pilr senza provocare un effetto 
ablatorio, , introducono comunque una attenuazione dell'assolutezza del 
diritto dominicale restringendo, rispetto al contenuto ordinario di esso, 
le facolt� di utilizzazione e di disposiiione del bene al fine di impedire 
la dispersione, il deterioramento o la mortificazione dei� valori� che� gli 
son:o ,propri,. 

Un prirrui provvedimento � costituito dalla declaratoria del � notevole 
interesse storico� di un archivio o di singoli> 'd�rumenti di cui 
siano proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolO; i privati (cfr. 
art. 36);, provvedimento per la efficacia del quale la �indispensabile identi� 
fi<::azio:ne, del bene sottoposto a regime giuridico differenziato,. viene soddisfatta 
quando oggetto del vincolo sia un singolo documento, dalla sua 
descrizione; e>q�ando oggetto del , vincolo sia ti1l coa�ervo di documenti 
radunati in archivio, dal richiamo a quest'll.ltimo quale universalit� 
mobiliare (art. 860 cod. civ.) ricondotta sll.l piano della tutela pubblicistica 
ad universalit� di, diritto, attraverso il riconoscimento e la cristallizzazione 
della destinazione unitaria impressa dal privato ad una pluralit�. 
di carteggi e materiali� documentali; . 

A questo punto � opportuno ricordare�che secondo la giurisprudenza 
del giudice amministrativo (cfl'., :nella motivazione, Cons. Stato Sez. VI, 
10 ottobr� 1983; n. 723) per la operativit� del vincolo di interesse storico 
ed artistico, imposto su collezione non � �necessario che i beni in 
essa compresi abbiano formato oggetto di un inventario dettagliato. 

Pel' quanto concerne gli archivi di interesse storico il soprarichiamato 
convincil11el1to ha trovato una puntuale base normativa nella legge 
n; 1409 del 1963, che sotto la lettera a) dell'art. 38 contempla proprio 
la ipotesi specifica dell'archivio dichiarato di notevole interesse storico 

contravvenzione ~gli obblighi imposti ai privati .�proprietari, possessori 

o d�tenfori di archivi ai sensi della lettera a) dell'art. 38 cit., circa la 
conservazione della loro integrit� non pu� essere fonte per la nascita 
di diritto alcuno, nei confronti della P.A., laddove essa � considerata 
dal legislatore quale disfunzione sanzionabile con la sottoposizione ad 
un tilteriore vincolo (l'assoggettamento� alla inventariazione da parte 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE, GIURISDIZIONE E APPALTI 465 

della Soprintendenza) e cio� con la creazione di una obbligazione pubblica 
di segno negativo (pati) cui corrisponde,, nella P.A., un poteredovere 
mirante alla salvaguardia degli interessi pubblici, trascendente 
e sovraordinato rispetto alla .tutela di interessi privati. 

Analoghe considerazioni possono .essere ripetute in ordine ad un 
provvedimento amministrativo di terzo tipo, quale l'ordine di deposito 
coattivo della raccolta dei documenti presso l'archivio di Stato (art. 43, 
{,e II cpmma del .d;P.R."'citato); provvedimento a carattere cautelativo 
che pu�� �essere conseguente all'inadempimento, da parte del privato 
all'obbligo della ordinazione ed inventariazione dei documenti, ma che 
pu� anche prescindere da. tale presupposto e ricollegarsi ad altri eventi 
di pericolo. (cfr. lett. d), f), g), h.), art. civ;). Pure in relazione a tale 
.provvedimento. non � dato contestare la facolt� del privato di adire il 
giudice ordinario, sia in via d'urgenza sia per via di cognizione ordinaria, 
allorch� in forza dell'ordine si intenda s�ttrarre alla sfera della 
custodia diretta del titolare dell'archivio; trasportandoli altrove, beni 
mobili estranei all'archivio medesimo e perci� non soggetti al vincolo 
di pubblico interesse storico; o comunque beni di cui sia controversa la 
inclusione nell'archivio quale universitas vincolata. 

Al di fuori di l:J.Ueste ipotesi implicanti una lite sulla . assolutezza 
del diritto di propriet� sulla singola cosa -ogni altra controversia 
attinente alle modalit� esecutive del trasloco dell'archivio ed alle modalit� 
esecutive della sua custodia presso l'archivio di Stato (ed al correlativo 
assoggettamento del privato alle disposizioni prese al riguardo 
dalla competente autorit�� amministrativa) resta devoluta alla competenza 
giurisdizionale del T.A.R., giudice degli interessi (cfr., nello _stesso senso 
le decisioni della VI S�z. Cons. di Stato 2 marzo 1980, n. 301 e 15 febbraio 
1980, n. 203). 

Ed infatti nel realizzare il deposifo coattivo dell'archivio, giusta 
ordinanza ministeriale, la Soprintendenza opera nell'ambito di una limitazione 
della propriet�. privata legittimamen~e imposta (cfr. art. 42, 
2� comma Cost.) e nell'attendere ai ,compiti di custodia; presso di s�, 
dell'archivio medesimo essa si pre.sen,ta in veste di detentore �pubblico 
munere � e non certo come depositario jure prevatorum soggetto alla 
disciplina di cui agli artt. 1766 e seguenti cod; civ. N� il carattere tendenzialmente 
non. definitivo. del deposito� coattivo pu� di per s�, indurre. a 
ritenere che tale misura cautelare, giustificata da persistente e grave 
inadempienza da parte del privato, debba� inevitabilmente associarsi a 
contro� misure di eguale natura, indotte da �una generica sfiducia nell'osservanza 
futura, da parte della P.A. del dovere di restituzione del bene 
(una volta venute meno le ragioni determinanti l'ordine di deposito); 
e che tale atteggiamento di sfiducia ��sia sufficiente a legittimare� l'adozione 
da parte del giudice ordin�tio, di provvedimenti giud~di:lionali 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

466 

correttivi o modificativi di quelli amministrativi, rr�a di quelli pi� garan


tistici per gli interessi del privato in materia di ordinamento inventariazione 
e conservazione del suo archivio; 

Giova, del resto, ricordare� il costante insegnamento di queste Sezioni 
Unite, secondo :cui il divieto ex art. 4 legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. E) 
per il giudice ordinario di condannare la P.A. ad un � facere �, od a 
revocare od emendare un suo provvedimento, non vige rispetto ai meri 
comportamenti materiali della-P.A. ma opera pienamente rispetto agli 
atti costituenti esercizio di potest�: amministrativa ovvero ad atti esecutivi 
di quelli; e proprio perch� non pu� l'A.G.O. sostituirsi all'autorit� 
amministrativa disponendo in positivo o facendo forzatamente eseguire 
ci� che la P.A. non ha ritenuto di disporre nel suo apprezzamento discrezionale, 
� consentito al Pretore di emettere nei confronti della P.A. 
provvedimento di urgenza solo allorquando essa agisca come soggetto 
privato, od in base ad atti che esorbitano dai limiti temporali e materiali 
del potere amministrativo� in concreto esercitato o quando la P.A. 
abbia agito sine titulo (cfr. in questi termini Corte Cost. n. 283 del 
19 dicembre 1986 e precedenti ivi menzionati). 

Alla stregua delle considerazioni sin. qui svolte deve essere dichiarata 

la giurisdizione del giudice amministrativo. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 dicembre 1990, n. 11919 -Pres. Scanzano 
-Est. Favara -Del Drago Marescotti ed altri (avv. Clarizia) c. 
Ministero Beni Culturali (avv. Stato Ferri). 

Demanio -Demanio storico -Vincoli pubblicistici � Notificazione in forma 
amministrativa -Elemento essenziale per l'esercizio del .diritto di 
prelazione -Modalit� di esecuzione -Art. 139 c.p.c. � Applicabilit� Criteri. 


In tema di vincoli imposti sui beni di propriet� privata che presen


tano� interessi di particolare importanza nel' campo artistico, storico, 

archeologico, ecc., la notificazione dell'atto impositivo, da eseguire in 

form� amministrativa ai sensi dell'art. 53 r.d. 30 gennaio 1913 n. 263 � 

(tuttora in vigore ai sensi dell'art. 73 della legge n. 1089) costituisce 
elem�nto costitutivo della fattispecie ai fini dell'esercizio del diritto di 
�prelazione spettante allo Stato ai sensi della legge 1� giugno 1939; n. 1089 
in caso di atti dispositivi dei beni da parte dei proprietari e deve eseguirsi 
nei luogh{ indicati dall'art. 139 c.p.c. in via tassativa e alternativa, 

senza cio� un ordine logico di precedenza .(1). 

�(1) La ~ntenza applica, in tema . di notificazione . dei vincoli pubblicistici 
!�U beni di propriet� privata, i principi pacifici della giurisprudenza civilistica 
nella int�rpr~tazione 'dell'art. 139 c.p.c. � � 


SEZIONE.� QUARTA�. 

GIURISPRUDENZA.. AMMINISTRATIVA 

....CON:~~~~~rh~�~SJ1~�R1~o~l6~t_t~!~:��~:~~~ ~:A:~~a-:.r~:~:~:~:=I~ 


per l'~mbiente -Codacons ed aitri e nei confronti del Min. dei Lavori 
.. :i;>.9p.r;i; ~9 aj~;r~ (~vy' St~t9>J!~p:~).. 

Gi1.1st~a ~strat1va � ~bien~ -Tutela -Legittimazione ad agire 
, delle as11<l�~om ~l>ie11ta}lsd,�he. per l'annullamento di atti illegit. 
���� .� tlmi �� �<le!U~ l'� J\, )~M clell'atnblenJe � Sussistenza dell'interesse a 
��. �. 4~l!.*< 11s'�i~onl ajil&w11ti:tli!1te per l'annullamento di atti illegit


... . 11~ 34~/$6. � 

A.nih�~hte�-Tutela�)~gge ri; 349�ij~11936 -Art. 6: disciplina transitoria 
della valutazione . di hopatto ambientaliste -Operativit� -Presupposti 
-:Emanazione del D.P.C.M., di individuazione delle norme tecniche! 
e delle Categorie dfopere in grado di produrre rilevanti modificwom 
alrambiente, previsto dal comma dell'art. 6 della legge numero 
349/86. 

Anibiente � T~teJll � kgge ~!J ~ugttC) l!J39, n. 1497 -Art. 7 -Autorizzazioni 
. rila~�i~te.. 4@a ,eg.9ne #~P'ese:rcizlo. del potere delegato dall'art. 82 
� d.P.R.: if liigli<I �1977, �n~ 616 riguardanti l'avvio di opere incidenti 

11.lle bellezz.e na~r~li sottoposte a vincolo paesaggistico -Natura giu. 
ridica..del suddetti ~foVV-edhnerttl -Obbligo di adeguata motivazione 
�� Non iujsiste: � 

Le assoc�afl.i�ni ambientaliste individuate in base all'art. 13 della 
legge 349/1986 sono titolari, in forza dell'art. 18 punto 5, di un interesse 
sostanziale e processuale a ricorrere in sede di giurisdizione amministra


, tivq .Per: Tannullamen(qdL atti ~1legittimi dellaP.A;, che si reputin� lesivi 
dell'a,m~i~nte. Deve, pitrta.tit�; pitenersi esi$tente la legittimazJone ad agire 

�delle: sudd�tte associazioni> qualora finteresse da queste fatto valere alla 
tutela delziambi�nte -indipendentemente dalla prospettazione di un 
danno .ambientate specifi<:c:J �..;.;;_. presenti i caratteri .. della. attualit� e della 
concretezza in, .relazione. al procedimento giurisdizionale. in corso. La 
legittimazione a ricorrere in sede giurisdizionale amministrativa, peraltro, 
~� attl'ibuita dall'art. 18 legg� 349/1986, esclusivamente a quelle 
�� associaziOni che, in possesso .di determinati requisiti, siano state individuate 
dal Ministro dell'Ambiente con proprio decreto in base at precedente 
art. 13. Sfugge, pertanto, in materia di protezione dell'ambiente, 


468 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

all'interpretazione giurisprudenziale, la valutazione delle caratteristiche 
delle formazioni (;(.SSOcia#ve utile .. al loro patrocinio giurisdizionale del-

l'inter�ss� amh�erttal� (1); �~ �..�.� �.� .�..�� . .�� .� . � � � 

11 da escludere l'operativit� della normativa posta dall'art. 6 legge 
349 del 1986 prima della emanazione del decreto presidenziale di individ,
14azione del1e ngpme te:cniche: e. delle .categorie di opere in grado di 
pr�4'Urte .�� rii"ev4'ftt! modificazioitt aU.'ambientd � e alle�.. quali applicare te 
dts"Ji&siiiotit 6oiitlfi�te �nel terzo,� q�artO, .� ��. qUinto comma dello stesso 
artfoolo (2). > 

Le at{torizzazioni rilasciate nell'eserdzio del potere di cui all'art. 7 
legge. 29 giugno 1939, n. 1497, delegato alle regioni in forza dell'art. 82 
ilP:R. 24 lu:gli� 1911,< n. 616, rientrano n�lnovero dei provvedimenti costi


.tuenti mtJ,ri�f�stiiZ�ortt detta potest� dutor�zzatdria delta PA che�� consentono 
aeteFrft�nat�attivii� sulla bas����di �na valutazione discrezionale in 
funzione�� di prefl�}iziOne del pregiudizio che l~eserciZio di�tali}attivit� 
possa arrecare all'interesse pubblico. Pertanto, le suddette autorizzazioni, 

.. che .1Jf$~UPQ91J~()nq cqmt;l<rfque i1,na adeguata i.strtfttoria, ben possono es
�ere mo.tivqte. ~uc.�intamente.... (3)~ 

�� �� �� u. -..con .. s�opi diversi .e..�o11 varie. arg�mentazioni, .. t:u.~ti . gli . appellanti. 
�Sottopongom>v aU'.atteJll;i()ne ciel .C�ll,egio, ip. � via .. pregiudiziale, la 
questione della legittimazione dei ricorrenti in primo grado a proporre 
.il gravame ghu:isdizionale contrq gli atti con i quali � stata disposta 
�� 1a t~~liz~azfone d~1��� trat1:b�. ~uto~traciiile Morge:ii:~Sarre dell'autostfad� � del 
Mohte Blancb &il coD:ce~s�brie alla Societ� fac��rdo autostradale V alle 
��X<ls~~ s.l':A. <ltA.V5.> �� . . ..... ..� .. . . �� . ....�. � ...�.. 
. Jfgr.ppo �di �ppell~~ti,. �ostituitq . dal . Mill�~t~ro dei Lavorj P11bblici 
e l'Aziehda � NaziohaJ.e Aut�nbma delle Strade (A.N.A.S.), clatia Regione 
della Valle d'Aosta e della R.A.V., sostiene che il Tribunale Amministra:.. 
tiyo avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimaziQne. della Lega 

(1~3) Si tratta della prima decisfone del Consigli<;> .di Stato che affronta 
in maniera dettagllata .ed articolata la legge ri. 349 dei 1986� (l� quale, come � 
noto, riguarda l'iStitUziorte del Ministero dell'Ambiente e� la materia �del danrio 
ambientale), con partfuolare. riferimento agli. artt. 6, 13 e 181 chiarendo 
l'esatta .portata ed i ~itj del combinat<;i disposto degli artt. 13 e 18 in relazione 
.alla titolarit� di un interesse sostapzfale e prQCessuale a ricorrere, in 
sede di giurisdizione amministrativa, da parte delle associazioni ambientaliste. 

Come � noto; arii:erionrtertte all'entrata ill Vigore della legge 349 del 1986, 
la giurisprudenza amministrativa si era consolidata nel senso di ritenere tutelabile 
in sede giurisdizionale l'interesse. del sb1g9lo o delle associazioni alla 

�protezione dell'ambiente soltanto ove la salvaguairdia di quest'ultinw si fosse 
tradotta in una coricreta garanzia di godimento, per i soggetti portatori del� 
l'interesse, dei beni e dei valori in esso ncoinpresi. In altre parole, era necessario 
un collegamento obiettivo; non� occasionale n� precario, . fra i soggetti 

I

1 

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--��. �I 


----�"""". 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La Vevey ha documentato di essere proprietaria di aree nel territorio 
del Comune di La $alle delle quali il Presidente della Giunta Regionale 
della Valle d'Aosta ha disposto l'occupazione d'urgenza per l'esecuzione 
dei lavori del raccordo a.tostrac:lale.. Essa ha, perci�, un interesse sostanziale 
e processuale ad impugnare gli atti del procedimento per la 
realizzazione de:Wautostrada del Monte Bianco. 

An�be .Ja Lega� �Naz.iarzate� per l'Ambiente � titolare�.. di. �un siffatto 
irite.resse itt farza del disposto del punto .. S dell'art. 18 della legge 


n . .349/19861 il quale -"". come s'� detto -"". dispone che le Associazioni 
individuate in. bai;e aWart. 13 della medesima legge possono � ricorrere 
in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi
�. 4 Lega, Nazionale per l'Ambiente figura tra le Associazioni 
individuate nel decreto del JV.Einistro dell'Ambiente del 20 febbraio 1987. 
4 disposizione non subordina, invero, la legittimazione delle Associazioni 
individuate dal :Ministro dell'Ambiente a ricorrere davanti .al 
gj,.dice amministrati:vo all'al}jgazione di un danno ambientale specifico. 
A t11U Associazi9ni � ta legittimazione ad adire la . giustizia amministrativa 

.� 
conferita.dalla. nonna di legge, Questa 1e considera, invero, soggetti 
interessati alla protezione dell'ambiente,. dando loro modo cos�, alla 
�stregua di ogni altro portatore di interessi protetti, di denunciare in 
via .giurisdizionllle.� la lesivit� all'interesse ambientllle dei provvedimenti 
emanati dall'Amministrazione, ritenut~ illegittimi, secondo i normali ca


�noni '.cbe��regol11no il processo.� amministrativo. 
Ci� comporta, quindi, solo, la verifica dell'attualit� o della concre


tezza.�� dell'interesse fatto �valere dalla Lega Nazionale .per l'Ambiente 

nell'attuale .procedura .giudiziaria. Ma, di questo, non pu� dubitarsi dato 

che l'iJnpugnativa prodotta al Tribunale Amministrativo dalla Lega ri


sulta diretta a promuovere il sindacato giurisdizionale non gi� sulla 

regolarit� formale dell'azione della pubblica Amministrazione nel pro


cedimento teso alla realizzazione del raccordo autostradale bens� in 

relazione alle asserite mancanza, inefficacia o illegittimit� di atti endo


procedimentali �che renderebbero illegittimi i provvedimenti conclusivi 

dell'Amministrazione, incidenti direttamente sull'ambiente. 

Diversamente dalla Lega Nazionale per l'Ambiente la CODACONS 
�non � stata individuata quale �ssociazione di protezione ambientale dal 

Ministro dell'Arn.biertte, lii sensi .. dell'art. 13 della legge n. 349 del 1986. 

E ci� esclude in radice la sua legittimazione a promuovere ricorsi a tutela 

dell'ambiente davanti al giudice amministrativo. 

Sotto la spinta, invero, di correnti di pensiero sempre pi� forti e 
coscienti; avvalorate .e rafforzate dalla sensibilit� della giurisprudenza 


I

i 

sia ordinaria che amministrativa -'"' che da sempre ha riconosciuto i 
l'esistenza di ihteressi individuali distinti da quello generale alla prote


l 

zione dell'ambiente naturale se inerenti al godimento dei valori che i 

! 
II 

I 
�1 


PARTE I, SEZ. IV, Gi�RISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 471 

beni ambientali esprimono ed� alla fruizfo:i:le dei vantaggi che essi appor"� 
tano (per tutte: c:s; Ad; Plen. 19 ottobre 1979; VI, 27 maggio 1988, 
1t� 725) ...;;.. le�� quali tendono alla realizzazione.� in concreto dei �� principi 
sanciti dall'art. 2 della �Carta �� Costitutionale in �ordine �al rlcorioseimerito 
ed alla g�ranzia dei diritti invfolabili dell'uomo, �sia come singola che 
nelle formazioni soclali dove si� svolge la �sua personalit� >>, il legislatore 
ha normati\iarn�nte sancita.� al � ptintO !Fd�ll'�rt; � 18 �della legge n. 349'�del 
1986 la legittimazione aricorrere in sede di giurisdizione amministrativa 
anche �aq aggregazioni. df. soggetti in quanto �. tappresentative. esse.� stesse 
come .. pdll�ttiy~t� dei medesimi. interessi legittimi facenti capo a .�Ciascun 
componente della . coxn\lnit�. . 

L'attribuzfone �della legittimazfone �, tuttavia, riferita all'art. 18 esclusivall1ente 
a qttelle Associazioni, che in possesso.di.. det.erxninati req�isiti, 
siimo state individuate dal Ministro deirAmbiente con proprio decreto 

a. mente 4~1�preced~nte���art. ���13 dell~ �. Ieg~� .� n. 349. Con la conseguenza 
che, � 'una . .Jolt� intervenuta la . norrliatlva (ii cui. menzionata alla. legge 
n'. .349, sfugge, . in materia. di protezfone� dell'ambiente,.. all'interpretazione 
ghirisprudenziafo, la valiita2:iorie .. delle .� caratteristicb,e .. delle formazioni 
associative Utile al loro.� .. patro~inio � giurisdizfonal� �.� dell'interesse ambientale. 


Parimenti .da escludere ..�� �1a legittimaziorie � .del .signor Lo Mastro 
a ricorrere per. l'annullamento degli atti impugnati'.. Esattamente il �. Tribunale 
Ari:imfoistrativo non ha ravvisato nella qUalitK da lui vantata di 
cittadino. e visitatore della Valle �d'Aosta il. requi.sito soggettivo idoneo 
a differenziare la <sua posizione d� quella che ha un qualsiasi soggetto 
al rispetto della legalit� dell'azione amministrativa. Perci�, stante la non 
ammissibilit� nel nostro ordinamento dell'azldnt"i popolare da parte del 

singolo per. far valere interessi generali o . coll~ttivi, non assurgendo la 
posizione� del suddetto a dignit� di interesse legittimo, la stessa non trova 
tutela in via� giurisdizfortale. 

III. -Poich� gli appelli riuniti risultano sufficientemente istruiti si 
pu� procedere al loro esame nel merito, dando la precedenza a quelli 
prodotti dalla Societ� Raccordo Austradale Valle d'Aosta (rie. n. 1689/89), 
dalla Regione della Valle d'Aosta (rie. n; 1788/89} nonch� dal Ministero 
dei Lavori��. Pubblici .� e dall'Azienda . Nazionale Autonoma delle�� Strade 
(rie. n. 2090/89) �che, prospettando avvers� la sentenza impugnata pro� 
fili di censura sostanzialmente identici, con riferimento ai primi quattro 
motivi dell'atto introduttivo dell'originario ricorso al Tribunale Amministrativo, 
al terzo motivo aggiunto dedotto �con atto notificato il 
27 settembre 1988 e ai motivi aggiunti dedotti con atto notificato il 
26 novembre 1988, ritenuti fondati dal Tribunale, richiedono una trattazione 
unitaria. Gli appellanti suindicati -a parte alcuni profili differenziati 
di inammissibilit� dell'originario ricorso al Tribunale Ammini

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

strativo, trascural:)ili atteso l'esito riservato ai loro ricorsi in appello hamro
�de,cl:qtto�tutfr censure��praticamente analoghe, le quali tendono a 
dimost:rareJ'e:1.7:1.7oueit� della decisioue .del .giudice �di primo _grado sotto 
eutrainbi . gli. aspetti. in cui ha . ritenuto�� fondato. il �gravame proposto dalla 
Lega -N<i:i;ic>nale per.l'Ambiente e da<Albilla Vevey, e cio� per la illegitti� 
mit~ dei provvedimeuti. contestati per violazione dell'.art, 6 della . citata 
legge n. 349 .ciel 1986 e pe~:violazione <lell1:1. legge. 8. agosto 1985, n.. 431. 

�III. a) OuliJ.Ilto al primo aspetto essi si dolgono che pur avendo il 
rribUI1ale Alllministrativo �. riconosciuto come�. la direttiva . u. 337/85, emanata 
dal Consiglio delle Comuriit� europee il 27 giugno 1985 enotificata 
all'Italia il 3 luglio successivo, non era stata violata perch� non liJ.Ilcora 
esecutiva in Italia al . momento dell'adozione degli atti impugnati. tuttavia 
la coni>idera di fatto operante attraverso la legge 349/1989, qurul.do 
afferil}a che il. regime .. tran.sitorie> fissato dal secondo comma dell'art 6 
della legge ~ .di in:m1ediata � app�icaziolle .. N0n .�.sarebbe pensabile, inverq, 
secondo il'�ribimale, che il Parlamento mentre decideva di introdurre 
in � via tet:npo:1.7anea e ti-liJ,Ilsitoria n procedimento di valutazione d'impatto 
~1llbientale (VIA). per. sopperire alle. urgeuti esigenze di salvaguardia 
ambientale abbia,. contempormeamente, inteso ridiscutere, mediante 
la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri col 
ql1ale individuare le C:a~egorie di opere da sottoporre a VIA, l'impegno 
asstinto in sede comuriitada circa la sottopos�zione obbligatoria alla 
procedura d� VIA.� delle opere mdicate nell'Allegato I della Direttiva 

n. 337J85, tra le quali rientra quella che forma oggetto della controversia. 
. ...�� 
La normativa dfodiviQ.uazione non potrebbe riferirsi che ai progetti 
di opere comprese n�ll'Ailegato II, <lato che la Direttiva comunitaria 
lascia al discrezionale �.apprezzamento dei singoli Stati solo l'individuazione 
delle categorie di opere descritte nel secondo Allegato. 

Le esposte doglianze sono fondate ove si abbia riguardo al tenore 
dell'art. 6 della legge n. 349/1986 e degli artt, 4 e 12 della Direttiva 

e.E.E. n. 337/85. 
g pacifico in causa, intmto, che gli atti di cui si controverte sono 
stati tutti adottati e resi . efficaci prima del. 3 luglio 1983, data nella 
quale scadeva il termine di :recephnento nell'ordinamentq italimo della 
Direttiva C.E.E. che all'art. 12 imponeva agli Stati membri della Comunit� 
di adottare le misure necessarie per conformarsi alle statuizioni 
della Direttiva entr-0 un triennio dalla notifica. Il� che esime dal verificare 

se in mancmza di una� compiuta disciplina della materia conforme 
all'indirizzo comuriitario, le norme della Direttiva avvessero o meno quei 
caratteri di specificit�, puntualit� e precettivit� propri dei regolamenti 
e come tali fossero � self-executing � ed operanti, quindi, direttamente 
nell'ordinamento interno italimo. 


PARTE I/SBZ� IV; GIURtSPRUDll'NU AMMINISTRATIVA 

. Il con\iincimento del<Tribw:Iale Arnmlli�strativ4'{ chei pur� �scludertdo 
anch'esso I'applicabiUta� della Direttiva� C;E;E. nel� easo �di�. specie, rittene; 
per�; di itnm�diata applicazione la .disposiZione dell'art; � 6 della /legge 
34~/1986, gi.tlligertd� cosf allo .�.stesso risll!t�to dell'�pplicazione ��della l)i� 
r�ttiVar hon)� co~di'vJsibil~... sfilia � base . deU'attell'.fa lettura della nohr)a, 

�����~~lt~4!t~E~i1;
'I'tiblithal~.� :� ~i:l1Jrdsttativo1�����sec�rt(lo�����1a����� qttale\{ �.�.non����.: ess~rido ��concepibilecije����u.�.legi.~lafoJ'.���� riel�m6Jjlento�. ��$tesso���.clie���detti.va�� una. ��disciplitia�����d'urgeriia 
per fa valutaZione dell'impatto aml)ientale �ponesse ton���1a �previ� 
si6ne di�� riti successivd decreto del Presidente del Consiglio� dei Miriistri 
una.�� remora all'atfu~ione� della DiiettiV~t &>mumtarii;t/ la n�bnativa 

!f~t~~~~:am&:2!f:!:~?~1fn~ ~ti: t~:!~~~;~~ti: :::egt~i=e~~ 


opere. lti gti'ld� Cli prod�rfe rilevahti modifi�azioni all'ambiente ed .alle 
CJ.uali a:Pi:>tt�a};e te dispdsiZi�ni contenute� riel teno, � quart<:ve ��qtiiiito�� c6mm� 
'dert8 stesso ariicofot��������� 

���� �.. Intefitd del� 1egisi�t()re era . q�ell� di attuare le� direttive comunitarie 
intempf�ssal bfe\!l/coriie �h�i:l.taxrtente si evince dalfa prescrizione al 
G�verrt� <.l� pteseii.fat� tuf app�s�tcf disegrto �. di �legg� entro sei�� mesi �dall'eritrafa 
m vigore a�na legge 347/1986, vate ~ dire entro iF mese di 
gennaio 1987� 
.����<~ra dcl t.tto log~<;<>,.. quinQi, cp.enelle p):"evisioaj. del. legislatore il 
p~940 di . vigenza� del@. -Qiscipli.a .. transitqpa di .. c.k al second(). comma 
dell'art. 6 Q.ovesse e~~ere relativamente breve e c:.:tie, <:Ornunque, non 
q9vesse prolungar~!�olt;~. il. termine fissate> clall'art..�12 della . Direttiva 
337/85. Era, . altresi, J9gico in> q.esta prgspettiv:a a{fidare ad un agile 
s.t):".llle.t() m:irmi:ltiV()i<qualeil decre;to qel J;>re,sic1ente del Consiglio dei 
Ministri . la; eu.ra di. inc1i:vic:ll,lare le catego;r~e �4i opere ma. soprattutto le 
norme tecniche� . per� attu.are ip. ccincreto. Ja Direttiva comunitaria. 

Data, <quindi, la celerit� che il Parlamento voleva imprimere all'iter 
legislati:Vo di attuazie>ne .della/Direttiva, non � ravvisabile alcuna contraddizione 
�tra la posizione della � disciplina ��transitoria e .. la previsione 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, atteso che senza 
l'individuazione delle opere ma principalmente ...... si ripete -delle 
norme tecniche sarebbe mancata la possibilit� di addivenire alla valutazione 
� d'impatto ambientale attraverso un procedimento preordinato 
e corretto. 

Nell'ottica acceleratoria della predisposizione di norme � intese alla 
salvaguardia dell'ambiente ancor prima del recepimento della Direttiva 
comunitaria appare, invece, coerente alla ratio. ispiratrice della legge 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

474 

349/1986 che il Parlamento dettasse una disciplina transitoria assolutamente 
autonoma, seppure anticipatoria della Direttiva e.E.E., e che 
doveva essere perci�, in s�, necessariamente, completa anche. nell'aspetto 
della individuazione delle opere da sottoporre alla valutazione d'impatto 
ambientale, la quale offrisse nel contempo ogni garanzia di obiettivit� 
in un settore molto delicato. 

Gli eventi successivi alla legge, poi, come il ritardo nell'emanazione 
dei de.creti del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione 
delle opere (D.P.C.M. 10 agosto 1988) e delle norme tecnche (D.P.C.M. 
27 dicembre 1988) ovvero della stessa attuazione legislativa della Direttiva 
comunitaria nel limite temporale del 3 luglio 1988 da questa fissato, 
proprio perch� ad essa posteriori, non sono in grado di offrire alcun 
apporto interpretativo della stessa, idoneo a suffragare l'assunto del 
primo giudice della immediata applicabilit� ai progetti delle opere per 
i quali l'approvazione sia intervenuta prima dei decreti del Presidente 
del Consiglio dei Ministri (in proposito, si vedano l'art. 7, primo comma, 
del D.P.C.M. 377/1988 e l'art. 9 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988) del complesso 
normativo di cui ai commi da due a nove dell'art..6 della legge, 
anche in carenza della individuazione delle norme tecniche e delle categorie 
di opere da assoggettare .alla valutazione di compatibilit� ambientale. 
Tale carenza, rende, peraltro, sterili le ulteriori argomentazioni 
della sentenza impugnata in ordine all'influenza dei pareri del Ministero 
dell'Ambiente nel procedimento di approvazione del progetto del raccordo 
autostradale. 

III. b) Con riferimento alle doglianze concernenti l'altro ravvisato 
�aspetto di illegittimit� degli atti impugnati davanti al Tribunale Amministrativo 
per violazione dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 (di 
conversione con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, che ha 
apportato integrazioni all'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) deve 
pregiudizialmente dichiararsi l'infondatezza di quella dedotta dal Ministero 
dei Lavori Pubblici e dall'A.N.A.S. di asserita ultrapetizione della 
decisione di primo grado laddove ha asseverato la inosservanza del 
precetto di trasmissione dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 
1939, n. 1497, da parte della Regione della Valle d'Aosta al Ministero 
per i Beni Culturali ed Ambientali. L'asserzione trova smentita, infatti, 
nel quarto motivo dell'atto introduttivo del ricorso al Tribunale Ammistrativo 
con la quale la relativa censura � stata sollevata. 

Sono fondate,_ viceversa, quelle, dedotte da tutti gli appellanti, che 
criticano la sentenza impugnata nella parte in cui ha sancito la illegittimit� 
dei pareri datati 13 ottobre 1986 e 22 ottobre 1987 dell'Organo 
Regionale valdostano preposto alla Soprintendenza per i Beni Culturali 
ed Ambientali -che si configurano, in realt�, come le autorizzazioni 
rilasciate nell'esercizio del potere di cui all'art. 7 della legge 29 giu



PARTE I, SEZ. IV, GIURiSPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

gno 1939, n. 1497, delegato alle Regioni in forza dell'art. 82 del d.P.R. 
24 luglio 1977, n. 616 -in quanto non riporterebbero considerazioni 
circa la compatibilit� dell'opera con le aree vincolate e motiverebbero 
la ragione del rilascio in maniera tanto sintetica da essere sintomaticamente 
rivelatrice del difetto di istruttoria e di presupposto sul punto 
della esistenza: <di vincoli paesaggistici sui corsi d'acqua e sulle aree ad 
essi adiacenti; incompatibili con l'opera stessa. 

Al riguardo deve osservarsi come il fatto che il raccordo autostradii\
le interessi molti corsi d'acqua e zone forestate � fuori discussione 
�s� come lo � il fatto che tanto i corsi d'acqua quanto i boschi siano 
in l�nea di massima sottoposti a vincolo paesaggistico, giusta le lett. e) 
e� g) del quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. 616/1977 nel testo vigente. 

Ma, � appunto per questo che l'esecuzione dei lavori del raccordo 
�, tra l'altro, subordinata ad autorizzazione da parte dell'Autorit� paesaggistica;
�.�� 

Invero; con riferimento �ai corsi d'acqua esch:1si dal provvedimento 
regionale, dal .vincolo ai sensi. dell'art. 1 quater della legge 43.1/1985 non 
� necessaria alcuna autorizzazione. Ed in propqsito appare ininfluente 
ai �fill~ della decisione il rillevo del Tribunale Amministrativo sulla man� 
cata. dimostrazione da parte della. Regio:pe della Valle ... d'Aosta dell'adozione 
di. atti di esclu!iione dal vincolo, e che pur esistono, com'� provato 
dall'ei;ibizione in. questo giudizio della.deliberazione del Consiglio regionale 
valdostano n. 1690 del 5 dicembre 1985. 

Posto, quindi, che per l'esecuzione dei lavori di costruzione del 
raccordo inter.essanti corsi d'acqua non. esclusi dal vincolo, a mente 
della citata�. deliberazione consiliare, e aree boschive della Valle deve 
ott~nersi l'autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/1939, ci� non vuol 
dire che dalla normativa disciplinante la materia sia desumibile una 
presunzione in assoluto di . divieto di costruzione . in quelle aree, che 
esiga per il rilascio dell'autorizzazione una motivazione in positivo 
circostanziata. La previsione del divieto totale �di ogni modificazione dell'assetto 
del territorio e di realizzare qualsiasi opera edilizia, salvi alcuni 
casi consentiti, in effetti � contenuta nell'art. 1 ter della legge 431/1985, 
epper� il previsto divieto poteva essere imposto dalle Regiorii entro un 
breve tetihine e fino all'adozione dei piani paesistici o urbanistico-territoriali 
regionali, da approvarsi anch'essi in tempi brevi, e con precise 
modalit� a riarma dell'art. 1bis della stessa legge. Non risulta in causa, 
per�, che la Region~ della Valle d'Aosta abbia disposto un divieto 
del genere. 

Le autorizzazioni regionali in questione rientrano, quindi, nel novero 
di quei tipici provvedimenti costituenti manifestazioni della potest� 
autorizzatoria della Pubblica Amministrazione, che consentono determi� 
nate attivit� sulla base di una valutazione discrezionale in funzione di 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

476 

prevenzione del pregiudizio che l'esercizio di tali attivit� possa arrecare 
all'interesse pubblico. Pertanto, esse, mentre presuppongono sempre 
un'adeguata istruttoria, ben possono essere motivate succintamente (C.S. 
VI, 19 maggio 1981, n. 221). 

Nel caso di specie risulta per tabulas, attraverso proprio l'emanazione, 
a distanza di tempo, di due atti successivi e le attestazioni dell'esame 
di grafici e dell'esecuzione di sopraluogo in essi contenuti, che 
il rilascio dell'autorizzazione � il frutto del ponderato favorevole apprezzamento 
discrezionale della situazione dei luoghi e della compatibilit� 
dell'opera con il paesaggio effettuato dal competente Organo regionale. 
Questo ha, infatti, ritenuto � che la progettata autostrada si inserisca 
in modo discreto nel contesto ambientale� della Valle ed ha, poi, come 
lo stesso Tribunale Amministrativo riporta, adottato l'atto autorizzativo, 
motivandolo sinteticamente ed imponendo congrue prescrizioni. 

Le ulteriori doglianze formulate dagli appellanti riguardano la parte 
finale della sentenza impugnata nella quale viene affermato che le opere 
di costruzione del raccordo autostradale sarebbero state realizzate senza 
titolo ai fini della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 per l'omessa tempestiva 
comunicazione al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali 
dell'autorizzazione regionale, come prescritto dal nono comma dell'art. 82 
del d.P.R. 616/1977. Tale omissione avrebbe impedito all'autorizzazione 
di consolidarsi, sicch� si sarebbe interrotto il procedimento autorizzativo 
ed il provvedimento sarebbe rimasto privo di effetti. 

L'omissione avrebbe causato, altres�, la completa estromissione dal 
procedimento dell'anzidetto Ministero, al quale sarebbe stato cos� impedito 
di esercitare il proprio autonomo potere, attribuitogli dal decimo 
comma del menzionato art. 82. 

Senza addentrarsi nella disamina dell'esattezza o meno della contestata 
statuizione del Tribunale Amministrativo il Collegio rileva come 
sia stato provato in causa che la Regione della Valle d'Aosta -Soprintendenza 
per i Beni Culturali ed Ambientali -con nota del 15 settembre 
1989, ha trasmesso l'autorizzazione regionale al Ministero per i 
Beni Culturali ed Ambientali, il quale, come non � contestato, nel termine 
fissato dal nono comma dell'art. 82 non ha pronunciato l'annullamento 
dell'autorizzazione. 

Ci� comporta, nella prospettiva dell'unitario svolgimento dei due 
gradi del processo amministrativo, che il motivo di censura esaminato 
ed accolto dal Tribunale Amministrativo era all'epoca della proposizione 
dell'originario ricorso certamente ammissibile perch� allora l'autorizzazione 
regionale non era stata comunicata al Ministero dei Beni Culturali 
ed Ambientali, mentre nell'attuale fase processuale esso � divenuto 
improcedibile, non avendo -come s'� detto -il Ministero com



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

477 

petente disposto nel termine prescritto l'annullamento dell'autorizzazione 
regionale. 

L'acc�rtata improcedibilit� del motivo non riflette, tuttavia, alcuna 
conseguenza sull'atto autorizzativo, il quale, contrariamente a quanto 
reputato� .in prime. cure, una volta adottato ha dispiegato subito i suoi 
effetti ed ha conservato nel tempo intatta la sua efficacia, prima e dopo 
la .s11.a comunicazione al Ministero dei Beni Culturali, s� da rappresentare 
titolo . vii.lido e legittimante la realizzazione delle opere autostradali in 
rapporto alla normativa paesaggistica. 

E questo� per due ragioni; 

la prima � che la norma del n:ono comma dell'art. 82 del d.P.R. 616/1977, 
seppure disponga che le Regioni diano al Ministero per i Beni Culturali 
ed Ambientali immediata comunicazione della autorizzazione rilasciata, 
trasmettendo contestualmente . la relativa documentazione onde consentirne 
al Ministero l'esame ai fini dell'eventuale tempestivo annullamento, 
non prevede una comminatoria di decadenza dell'atto per ritardata o 
omessa comunicazione. 

E non va trascurato che il Ministero per i Beni Ambientali, nel 
caso di specie, che riguarda un'opera da eseguirsi da amministrazioni 
statali, risulta titolare di . un potere autorizzatorio proprio, ai sensi del 
decimo comma dell'art. 82, che gli consente di assumere in materia decisioni 
anche difformi da quelle regionali; 

la seconda ragione � che l'autorizzazione regionale ex art. 7 della legge 
1497/1939 alla luce dell'art. 82, non comma, del d.P;R. 616/1977 non 
integra con l'atto di annullamento ministeriale una particolare fattispecie 
di atto complesso, come il Tribunale Amministrativo sembra adombrare 
con evidente richiamo ad un'antica e superata opinione dottrinale, 
quando argomenta che l'omissione della comunicazione al Ministero per 
Beni Culturali ed Ambientali determina l'interruzione del procedimento 
autorizzativo con la conseguente inefficacia dell'atto regionale. Il nono 
comma dell'art. 82 contempla, viceversa, che l'autorizzazione regionale, 
la quale, come tutti gli atti amministrativi, � sempre efficace ancorch� 
fosse stata per avventura invalida (C.S. Ad. Plen. 7 febbraio 1978, n. 4), 
� soggetta ad una sorta di condizione risolutiva, collegata temporalmente 
alla sua comunicazione al Ministero dei Beni Culturali, cUi compete 
il potere di annullamento, nel generale ambito dei controlli successivi 
dello Stato nei confronti degli atti regionali. 

L'efficacia immediata riconosciuta all'autorizzazione regionale consente, 
peraltro, di superare la problematica concernente la interdipendenza 
o meno tra i procedimenti relativi all'approvazione dell'opera e 
all'autorizzazione ex art. 7 della legge 1497/1939 per il riflesso che la 
scadenza del termine per l'esercizio del potere attribuito al Ministro dei 
Beni Culturali ed Ambientali dal nono comma dell'art. 82 del d.P.R. 

Y.�. 



478 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

616/1977 potrebbe riverberare sull'atto di approvazione (D.M. LL.PP. 
2 marzo 1988, n. 558) -interdipendenza da affermarsi, peraltro, insussistente 
nella fattispecie, non regolata dall'art. 6 della legge 349/1986 atteso 
che l'autorizzazione regionale reca la data del 22 ottobre 1987 ed 
�, quindi, anteriore al decreto di approvazione del progetto di costruzione 
del raccordo autostradale. (omissis) 

V. -In conclusione, gli appelli prodotti dalla Societ� Raccordo 
Autostradale Valle d'Aosta (rie. n. 1686/89), dalla Regione della Valle 
d'Aosta (rie. n. 1788/89), dal Ministero dei Lavori Pubblici e dall'A.N.A.S. 
(rie. n. 2090/89) vanno accolti, mentre va respinto l'appello prodotto 
dalla Lega Nazionale dell'Ambiente e da Albina Vevey. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 luglio 1990, n. 571 � Pres. Quartulli � 
Est. Dubis -Ministero di Grazia e Giustizia e Commissione degli 
Esami di procuratore legale presso la Corte d'Appello di Salerno c. 
Grimaldi, Guerra. 

I 
I0 

Giustizia amministrativa -Concorsi ed esami -Esami di procuratore legale 
-Art. 23 R.D. 22 giugno 1934, n. 37 -Annullamento da parte della 
Commissione esaminatrice delle prove simili o identiche � Legittimit�. 

I 

E legittimo il provvedimento con il quale la Commissione esamina


I

trice per gli esami di procuratore legale, in sede di correzione degli 

~' 

elaborati scritti, annulla, nell'esercizio del potere attribuitole dall'art. 23 � 
del R.D. 22 giugno 1934, n. 37, le prove dei candidati che presentino 
identit� o similarit� totale o parziale senza accertare il responsabile 
del plagio. L'art. 23, infatti, non ha inteso individuare un'ipotesi di 
illecito e il potere di annullamento della Commissione non ha, pertanto, 
alcun fondamento repressivo o punitivo. Esso, piuttosto, � attribuito 
dalla legge nella considerazione della non utilizzabilit� degli scritti conformi, 
in quanto redatti in violazione delle regole di correttezza dettate 
dalla legge a tutela della �par condicio� dei candidati (1). 

La controversia dedotta in giudizio si incentra sull'interpretazione 
del terzo comma dell'art. 23 del R.D. 22 giugno 1934, n. 37, il quale 
contempla l'annullamento, da parte della Commissione esaminatrice, 
delle prove scritte degli esami di procuratore legale, nel caso in cui 

(1) Il contrasto giurisprudenziale determinatosi in seno al Consiglio di 
Stato -cfr. IV, 751/1984; C. G. Sicilia 31-10-1984, n. 160 -nell'interpretazione 
dell'art. 23 del R. D. 37/1934 deve ormai ritenersi superato per effetto di due 
precedenti sentenze della IV sez. (n. 626/1989 e 84/1990) nel senso indicato 
dalla decisione in commento. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

accerti che i lavori siano in tutto o in parte copiati da altro lavoro o 
da qualche pubblicazione. 
Nell!interpretare tale norma la giurisprudenza amministrativa non 
�sempre �si � espressa� in maniera uniforme. 

Da un lato si � ritenuto (confronta .Consiglio di Stato Sezione IV, 
n; 751/84) � illegittimo il provvedimento con il quale la Commissione esa,
Jliinatrice, in sede di correzione degli elaborati scritti, di un concorso 
annulla le prove dei candidati che presentino identit� o similarit� totale 

o 
parziale; senza �accertare l'effettivo autore dell'illecito �. 
Dall'altro lato si � sostenuto (confronta C. G. Sicilia 31 ottobre 1984, 
n. 160) che �quando >un elaborato presenti interi brani identici o quasi 
a quelli dello scritto dell'altro candidato, c'� da ritenere, secondo l'id 
q.uod plerumque accidit, che gli autori dei due elaborati -tenuto conto 
delle concrete modalit� di svolgimento delle prove degli esami -si 
siano accordati l'uno al fine di copiare; l'altro allo scopo di consentire 
all'altro �Candidato l'attivit� di �copiatura�; non � possibile ritenere che 
un candidato riesca a copiare interi brani dell'elaborato di un altro 
candidato, senza il consenso e la collaborazione dell'altro candidato ... La 
Commissione, quando abbia la certezza che un elaborato sia stato copiato� 
in tutto o in parte, da altro elaborato, deve annullare entrambi 
gli.� elaborati, senza che sia necessario prima stabilire a chi appartenga 
l'elaborato ~< originale � e a chi quello � copiato �. 
Il contrasto giurisprudenziale evidenziato deve per� riteners1 ormai 
superato da due recenti decisioni di questa stessa Sezione (n. 626/89 
e n. 84/90 massimate nei seguenti termini: 

�L'art. 23 ultimo comma del R.D. 22 giugno 1934, n. 37 -che attribuisce 
alla Commissione �esaminatrice per gli esami di procuratore legale 
il potere di annullare la prova qualora accerti che il lavoro sia in tutto o 
in parte copiato da altro lavoro -si applica anche al candidato che 
consenta o tolleri la copiatura del suo elaborato; pertanto la Commissione 
pu� procedere all'annullamento di entrambi gli elaborati sulla 
base del mero accertamento della loro reciproca conformit�, attesoch� 
la norma che prescrive l'annullamento delle prove, piuttosto che l'intento 
punitivo di un illecito, esprime la constatazione della non utilizzabilit� 
degli scritti, in quanto non frutto genuino del lavoro dei candidati, secondo 
presunzioni che non si appalesario ictu oculi irragionevoli o in 
contrasto con i fatti�. 

Tali conclusioni interpretative, tradotte al caso che occupa, comportano 
l'accoglimento del ricorso in appello in esame .che deduce nei termini. 

g, invero, incontroversa, sul piano dei fatti, la circostanza che i 
compiti di diritto processuale civile e penale delle due originarie ricorrenti 
.sono, in parte rilevante, fra di loro identici e che tale circostanza 
ha comportato l'annullamento, da parte della Commissione, dei compiti 


n. n. n. n. 
480 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stessi con conseguente esclusione delle interessate dalle prove orali. In 
siffatta situazione devono ritenersi contrastanti con la pi� recente giurisprudenza 
(dalla quale non v'� motivo di discostarsi) le conclusioni �Cui 
sono pervenuti i primi giudici laddove essi affermano che, per effetto 
della norma in esame, l'annullamento sarebbe posto a carico soltanto 
del soggetto che ha copiato e non anche di quello che ha subito la 
copiatura; con il conseguente onere, per la Commissione, di accertare, 
in base ad elementi obiettivi desunti dagli elaborati, se la copiatura 
sia unilaterale o reciproca e di fornire adeguata motivazione in merito a 
tale accertamento. 

Secondo la ripetuta giurisprudenza (IV, 626/89) infatti � l'annullamento 
di entrambe le prove non � collegato ad una presunzione di 
copiatura reciproca, ma piuttosto alla circostanza che gli elaborati, per 
il solo fatto della loro identit� o similarit� totale o parziale, sono stati 
redatti in violazione delle regole di comportamento stabilite dalla legge 
per la compilazione delle prove scritte�, regole poste dall'ordinamento 
a tutela della par condicio dei concorrenti. 

i 

I ~ 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 settembre 1990, n. 706 � Pres. Paleologo 
� Est. Guida � Ministero Grazia e Giustizia e Commissione degli 
esami di prcuratore legale presso la Corte di Appello di Milano c. I 

I 
~ 

Conte F. 

Giustizia amministrativa � Concorsi ed esami � Esame di procuratore legale 
� Giudizio della Commissione giudicat1ice � Requisiti. 

~

Giustizia amministrativa � Concorsi ed esami � Esame di procuratore le


I� 

gale � Giudizio della Commissione giudicatrice � Insindacabilit� in 
sede di legittimit�. 
Giustizia amministrativa � Concorsi ed esami � Esame di procuratore le


I

gale � Giudizio della Commissione giudicatrice � Sollevata questione 

di legittimit� costituzionale degli artt. 23 e 27 del R.D. 22 gennaio 1934, 

n. 37 in relazione agli artt. 2, 3, 4, 24, 41 e 97 Cost. � Manifesta 
I 

I 
~ 

infondatezza. B 

Nelle procedure concorsuali o per esami il giudizio della Commissione 
giudicatrice si esprime in modo compiuto ed esaustivo attraverso I 
l'attribuzione del punteggio opportunamente graduato tra il limite massimo 
e minimo -previsti. Non �, pertanto, necessario che il giudizio 
espresso nei suddetti termini sia integrato da alcuna ulteriore specifica 

I 

motivazione (1). 

(1-2) Giurisprudenza conforme, Cfr. Cons. Stato, VI, 22-11-1974, n. 374; V, 
5-4-1974, 573; V, 22-11-1968, 1642. Il �voto�, stando alla giurisprudenza del 


PARTE I; SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 481 

Il giudizio� espresso dalla Commissione .giudicatrice di esami o procedure 
concorsuali nella valutazione delle prove dei candidati attiene al 
merito dell'azione amministrativa ed �, pertanto, insindacabile in sede di 
legittimit� (2). 
.. :e. manifestamente infondata la questiane di legittimit� costituzionale 
degl� artt; 23 e 27 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 in relazione agli 
drtt. 2, 3; 4, 24, 41, 97 Cast. in quti.nteflenorme sospettate non prevedono 
un giudizio incontrollabile e .non menomano, pertanto, la garanzia costituzionale 
�dell4. tutela. giurisdizianale (3); 

1. Va prelimiliatme:cite disattesa l'eccezione, riproposta dalle appellanti 
Amministrazioni, di inammissibilit� del ricorso originario siccome 
non notificato ai candidati idonei nello stesso esame di abilitazione; 
ritenutf confrointeressati. Il ricorrente, invero, non ha dedotto vizi suscettibili 
di prodt�rre l'annullamento dell'intera procedura o la rinnovaZionif 
delle prove, Il'.la ha s�lo lamentato l'illegittimit� del giudizio formwato 
in ordirie ad Una delle prove scritte da lui sostenute. L'accogliIll�rito 
del ricorso, pertanto, non incide in alcun modo sull'abilitazione 
fuhsegUita dai candidati idonei, ma implicherebbe solo il rinnovo del 
giudizio gi� espresso nei riguardi della prova in contestazione. 
2. L'appello � fondato in relazione alla dedotta sufficienza del giudizio 
espresso dalla Commissione con voto numerico e all'insindacabilit� 
del giudizio stesso in secle di giurisdizione di legittimit�. 
Con la sentenza impugnata il Tribunale -dopo aver escluso che il 
giudizio sulle prove sCritte debba bssere esplicitamente motivato in relazione 
ai criteri indicati dall'art. 18 R.D. n. 37/34 per la formulazione 
delle prove scritte e che l'indicazione di un voto numerico concreti un 
difetto assoluto� di motivazione ..:... ha poi ritenuto che nella specie 
l'espressfone del solo voto numerico costituisca un difetto parziale di 
motivazione poich�, trattandosi di un giudizio concernente una disciplina, 
il diritto, non governata da regole o principi strettamente matematici. 
.o tecnici (come invece la matematica o la fisica) ma altamente 

Consiglio di Stato, sintetizza il giudizio. Es5-0 � necessario ed esaustivo, e non 
richiede ulteriore motivazione per la sua capacit� di �contenere in s�, riunite 
in� estrema sintesi, la valutazione dei singoli elementi e la valutazione globale 
e finale delle prove. 

Da un punto di vista strettamente giuri<lico, inoltre, U voto fa parte di 
una valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione che non sfocia in 
un atto di tipo provvedimentale esprimente una determinazione di volont� ma 
bens� un apprezzamento compiuto alla stregua di regole non giuridiche. Non 
� pertanto necessaria alcuna motivazione ulteriore. 

(3) Specifkamente, sull'interpretazione dell'art. 23 del R.D. 37/1934, si veda 
Cons. Stato, Sez. IV, n. 571 del 1990, in�questa �Rassegna 1990, supra, 478. 

482 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.0 STAT!) 
opinabile, era necessaria una ulteriore motivazione desumibile anche da 
annotazioni, sottolineature o altri segni grafici inequivoci apposti sull'elaborato 
del candidato. 
La tesi non pu� essere condivisa. 
In base al combinato disposto degli artt. 23 e 27 del R.D. 22 
482 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.0 STAT!) 
opinabile, era necessaria una ulteriore motivazione desumibile anche da 
annotazioni, sottolineature o altri segni grafici inequivoci apposti sull'elaborato 
del candidato. 
La tesi non pu� essere condivisa. 
In base al combinato disposto degli artt. 23 e 27 del R.D. 22 
gennaio 
1934, n. 37 la Commissione giudicatrice, subito dopo la lettura di 
ciascun lavoro, assegna il punteggio risultante dall.a media dei punti 
attribuiti da ciascun commissario, che dispone di dieci punti per ogni 
prova. La norma prescrive, dunque, esplicitamente che .il giudizio su 
ciascuna prova venga espresso esclusivamente mediante un coefficiente 
numerico, senza richiedere la formulazione di un giudizio scritto o altra 
equipollente esplicitazione del giudizio medesimo. 

Seco:�i.do la costante giurisprudenza di questo Consiglio, ;pelle procedure 
concorsuali o per es~i il giudizio della commissione giudicatrice 
sulle prove scritte o orali si esprime compiutamente, senza necessit� 
di ulteriore specifica motivazione, attraverso l'attribuzione del punteg~io 
e la graduazione dello stesso tra il minimo e il massimo previsto (cfr. VI, 
22 novembre 1974, n. 374; V, 5 aprile 1974, n. 573; Csi, 16 giugno 1972, 

n. 381; V, 22 novembre 1968, n. 1642). Il voto, invero, non costituisce una 
sorta di dispositivo di cui occorra fornire la motivazione ma sintetizza 
ed esprime in forma numerica il giudizio. Esso reca in s� la sua motivazione; 
perch� nel giudizio � inscindibile la valutazione dei singoli elementi 
e la valutazione finale, che � un giudizio globale dell'elaborato 
sotto i vari profili considerati (forma, contenuti, esposizione ed elaborazione 
delle cognizioni teoriche e delle loro applicazioni pratiche ecc.). 
Ritenere, come .ha fatto il Tribunale, la necessit� quanto meno di 
sottolineature, annotazioni a margine o altri segni grafici -mutuando 
tali modalit� dalla prassi invalsa negli istituti di istruzione, prassi ispirata 
a finalit� didattiche del tutto .assenti nel caso in esame e che, tra 
l'altro mal si concilia con l'esigenza di preservare l'integrit� degli elaborati 
anche ai fini del controllo dell'assenza di segni Pi riconoscimento appare 
ingiustificato pure alla stregua degli invocati principi generali 
circa la motivazione degli atti amministrativi. Appare altres� in con-� 
trasto con le specifiche previsioni delle norme su indicate, che evidentemente 
prevalgono su regole tendenziali e generiche. 

Nel vigente ordinamento non vi � un principio generale nel senso 
di un obbligo di motivare tutti gli atti amministrativi. Di solito un 
obbligo del genere � configurabile per gli atti di tipo provvedimentale 
che esprimono una determinazione di volont� e implicano l'esercizio di 
poteri discrezionali. Le prove di esame, nell'ambito di procedimenti preordinati 
all'accertamento di un certo tipo di idoneit� dei candidati, formano 
invece oggetto di un giudizio, frutto della valutazione tecnico-discrezio



PARTE I, SEZ. J;V, (JIVR!SPRUDENU AMMINISTRATIVA 

nale di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento 
alla stregua di regole non giuridiche. 

Il legislatore,. secondo una scelta discrezionale correlata alla natura 
di tali tipi di giudizio; attinenti al merito ..dell'azione amministrativa, e 
alle . esigen.ze. proprie delle relative procedure; ha escluso� la� necessit� di 
una. motivazione analitica e descrittiva, preferendo una motivazione di 
tipo sintetico come quella espressa mediante un coefficiente numerico 
(equivalenti sarebbero formule del tipo �sufficiente, insufficiente, mediocre, 
eccellente� e simili). Una delle ragioni di tale scelta � certamente 
da ravvi.sare �. nell'esigenza�� di speditezza e� semplificazione delle procedure, 
pokh� l'esplicitazione del giudizio attraverso una>dettagliata motivazione 
scritta, mentre ben poco aggiungerebbe al senso della conclusione 
espressa mediante un punteggio, finirebbe con l'appesantire oltre 
ogni limite le procedure di concorso e gli altri consiinili procedimenti, in 
contrMfO. con�.leesijeme di buon.� andamento della Pubblica Amministrazione 
di cui all'art/91 Cost;;�esigenze che�varuio��evidentemente applicate 
alle particolari caratteristiche delle varie attivit� amministrative in 
esame~ Tra l'altro, si renderebbe necessaria� una puntuale verbalizzazione 
anche delle domande e delle risposte nelle prove orali e la documentazione 
d��e p~o'Ve pra.tiche �.�previste in falun����procedi�rienti �cn che � escluso 
dalla nol;')Ua.tiva vigc:l11te <e dalla giurisprudenza .in subiecta materia: 
cfr. da UIH:olo V, 11 aprll� :1988, n. iOS) con intuitivi effetti paralizzanti. 
Mentre si aprirebbe la via ad un. formalistico co.ntenzioso nei confronti 
delle f!Spressioni usate dagli esaminatori,. e della comparazione fra esse 
ed i punti ogni volta assegnati. 

La scelta legislativa non limita un ragionevole sindacato giurisdizionale, 
n� menoma la tutela degli interessati: sono pienamente deducibili 
i vizi di violazione di legge, di incompetenza, i vizi del procedimento, 
nonch� l'eccesso di potere allorquando dagli atti del procedimento, dai 
�riteri di massima � adottati, dalle modalit� seguite e da ogni altro elemento 
estrinseco al giudizio in s� considerato emergano errori materiali 
o macroscopiche incongruenze e illogicit�. 

Incensurabile in sede di legittimit� � invece il giudizio espresso 
dalla Comrnissione giudicatrice siccome attinente al merito �dell'azione 
amministratiVa e dunque all'area riservata all'Amministrazione (Cfr. Csi, 
8 febbraio 1979, n. 35: V, 29 agosto 1978, n. 903). 

Le istanze legalitarie e garantistiche, cui appare ispirata la decisione 
ir.pugnata, sono altrimenti soddisfatte dalle garanzie procedimentali 
apprestate: la struttura collegiale dell'organo giudicante, la composizione 
particolarmente qualificata della commissione giudicatrice la pluralit� 
e l'adeguata formulazione delle prove di esami, l'anonimit� degli 
elaborati e cos� via. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

484 

Quanto innanzi esposto rende ragione anche della manifesta infon� 
datezza dell'eccezione di incostituzionalit� degli artt. 23 comma 2<> e 27 
comma 1� (non � invece pertinente il richiamo agli artt. 18 e 25) R.D. 
22 gennaio 1934, n. 37 in relazione agli artt. 2, 3, 4, 24, 41 e 97 Cost. dal 
momento che, come sopra chiarito, le norme prospettate non prevedono 
affatto un giudizio incontrollabile; n� vi � menomazione della tutela 
giurisdizionale. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 11 ottobre 1990, n. 896 � Pres. Laschena � 
Est. Pauciullo � Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato Cin� 
golo) c. Olivieri ed altri (avv. Pizzuti). 

Pubblica Istruzione � Legge n. 326/1984 � Immissione in ruolo degli insegnanti 
� Ordinanza ministeriale emanata per fissare le modalit� di 
presentazione delle domande per l'immissione in ruolo -Natura � 
Regime tipico di pubblicit� � Non sussiste. 
(Legge 326/1984; t.u. 1� gennaio 1957, n. 3, art. 3; art. 2 d.P.R. 28 dicembre 1970, 

n. 1077). 
Pubblica Istruzione � Legge n. 326/1984 � Immissione in ruolo degli insegnanti 
� Determinazione, da parte della P. A., di un termine perentorio 
per la presentazione delle domande di immissione � Legittimit�. 

L'ordinanza ministeriale con la quale l'Amministrazione della Pubblica 
Istruzione determina le modalit� e stabilisce il termine per la presentazione 
-da parte dei docenti interessati -delle domande di immissione 
in ruolo per la formazione delle graduatorie provinciali -ai sensi 
della legge 326/ 1984 -ha natura di atto amministrativo generale destinato 
a soddisfare particolari interessi determinati, in applicazione del diritto 
vigente. Essa non � subordinata a sistemi preordinati di pubblicit� 
dovendosi in particolare, a causa della sua natura non normativa, esclu� 
dere l'applicabilit� detratto in questione del regime stabilito dall'art. 10 
disp. sulla legge in generale per le leggi e i regolamenti. Deve, pertanto, 
ritenersi soddisfatta l'esigenza di pubblicit�, connessa con l'emanazione 
dell'ordinanza in oggetto, attraverso l'affissione dell'atto nell'albo del 
Provvedimento agli studi, in considerazione dell'importanza che riveste 
tale organo decentrato cui fanno capo i rapporti amministrativi, inerenti 
allo status impiegatizio degli insegnamenti e la sua diffusione sul territorio 
(1). 

La legge 326/1984 sull'immissione in ruolo ha attribuito ai docenti 
interessati, a seconda dei casi previsti, il potere di scelta di una secon


(1-2) Giurisprudenza conforme: cfr. Cons. di Stato VI, 7 agosto 1987, n. 531 
e 28 novembre 1987, n. 926. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

da graduatoria di altra provincia (art. 1-3 c.) o delle graduatorie di due 
altre province (art. l, u.c.). In considerazione di una siffatta possibilit� 
di opzitme .�e .. della ..necessaria formazione della graduatoria, che comporta 
la presentazione di documenti da parte degli interessati, deve riconoscersi 
l'esigenza di una procedimentalizzazione dell'immissione in ruolo 
che pu� legittimamente concretarsi nella fissazione, da parte dell'Amministrazione, 
di un termine perentorio per la presentazione delle domande 
e nella imposizione, a carico degli interessati, dell'onere di manifestare 
la loro volont� di immissione in ruolo attraverso una specifica 
domanda ac�ompagnata dalla necessaria documentazione (2). 

Il ricorso in appello � fondato. 

Con il primo motivo, l'Avvocatura dello Stato .deduc.e l'erroneit� 
del giudizio del T.A.R. in riguardo all'inadeguatezza ed all'incongruit� 
della forma di pubblicizzazfone dell'O.M. 20 luglio 1984, rilevando che l'ordinanza 
anzidetta rientra fra gli atti amministrativi generali e non fra 
le c.d. ordinanze normative e, pertanto, non � soggetta al� regime di pubblicit� 
previsto dall'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale per 
le leggi ed i regolamenti, ma ad altre forme e modi di pubblicizzazione 
(affissione all'Albo dell'Amministrazione, divulgazione mediante circolari, 
comunicati stampa ecc.). 

Ad avviso dell'Amministrazione appellante, non pu� dubitarsi, in base 
alla prassi amministrativa ed all'esperienza concreta ed in relazi�ne 
all'azione divulgativa degli organi di stampa e delle associazioni di categoria, 
che l'affissione all'Albo del Provveditorato (cui � seguita un'opportuna 
.divulgazione a livello di istituto) abbia assolto ragionevolmente a 
tale funzione. 

La censura si appalesa fondata. II Collegio, in proposito, si richiama 
a quanto gi� ritenuto da questa Sezione con sentenza 7 agosto 1987 

n. 551, che -considerata la sequenza degli atti che hanno inciso in materia, 
correlata agli adempimenti incombenti agli interessati -esclude 
ogni dubbio sulla congruenza e ragionevolezza delle disposizioni contenute 
nell'O.M., che hanno formato oggetto di censura, non senza rilevare 
che detta ordinanza ha natura di atto. amministrativo generale (e non 
di norma regolamentare) destinato a soddisfare particolari interessi determinati, 
applicando il diritto vigente, e che si tratta di atto per il quale 
non esistono moduli o sistemi preordinati di pubblicit�. 
Il Collegio ritiene, in particolare, -come gi� affermato nella menzionata 
sentenza -che, in relazione alla fattispecie, i mezzi divulgativi 
usati si presentano, in concreto, idonei allo scopo di conoscenza cui 
sono intesi, considerata l'attivit� complessa del Provveditorato agli Studi 
cui ha fatto capo la richiamata forma comunicativa ed attesa � l'importanza 
dell'organo decentrato, cui fanno capo i rapporti amministrativi 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATCJ

486 

inerenti allo status impiegatizio degli insegnanti e la sua diffusione sul 
territorio �. 

Va rilevato, altres�, che la divulgazione della citata O.M. fu curata 
anche attraverso la stampa e le associazioni di categoria e che, d'altra 
parte, rientrava nella normale diligenza e prudenza dei destinatari attivarsi 
al fine di conoscere, in sostanza, il come ed il quando dell'applicazione 
delle norme dalle quali gli interessati pur derivavano vantaggi. 

� fondata, .altres�, la censura di erroneit� dell'impugnata sentenza 
per aver ritenuto inadeguato il termine concesso per la presentazione 
delle domande di immissione in ruolo fissato al 27 agosto 1984 dalla citata 
O.M. atteso che, nella specie, non si trattava di un pubblico concorso 
e considerata la semplicit� dell'adempimento richiesto agli interessati 
(presentazione di istanza con relativi documenti ed, in mancanza 
di disponibilit� di questi, dichiarazione personale attestante i requisiti 
posseduti), il Collegio non pu� escludere la congruit� e la logicit� del 
termine (di 25 giorni dal 2 al 27 agosto 1984) stabilito dall'O.M. 18 luglio 
1984, n. 336, per la presentazione delle domande di immissione in 
ruolo. Riguardo l'opportunit� della fissazione di un termine non lungo, va 
osservato che, nella specie, occorreva provvedere alle nomine degli interessati 
entro breve termine, dovendo buona parte delle dette nomine 
decorrere dall'imminente inizio dell'anno scolastico 1984/1985 (v. al ririguardo 
C.S. VI, 28 novembre 1987, n. 927 e C.S. VI, 29 settembre 1988, 

n. 1074). N� pu� fondatamente assumersi che l'Amministrazione della 
Pubblica Istruzione abbia -fissando un termine -disconosciuto diritti 
soggettivi previsti dalla legge, perch� la suddetta normativa ha stabilito 
la possibilit� di scelta, da parte dei docenti interessati a seconda dei 
casi ivi previsti, di una seconda graduatoria di altra provincia (art. I, 
3� comma) o delle graduatorie di due province (art. 1, ultimo comma): 
il che postulava la prefissione di un termine perentorio per la presentazione 
delle domande ed una procedimentalizzazione dell'immissione in 
ruolo (v. C.S. VI, 28 novembre 1987, n. 926 cit.). 
Non pu�, infatti, ritenersi, in presenza della previsione nella legge 326/ 
84 dell'anzidetta possibilit� di opzione e della necessit� di formazione 
di graduatoria con la conseguente necessit� di presentazione di documenti 
da parte degli interessati, che la Pubblica Amministrazione potesse 
provvedere di ufficio all'immissione in ruolo degli aventi diritto, dovendo, 
invece, gli interessati, con le domande di immissione in ruolo, 
manifestare la lor.o volont� alla immissione in ruolo di cui alla citata 
legge, scegliendo la graduatoria nella quale essere inclusi. 

Di qui, la legittimit� della fissazione di un termine perentorio per 
la presentazione delle domande (v. C.S. VI, 28 novembre 1987, n. 926, essendo 
la formazione della graduatoria subordinata alla presentazione delle 
anzidette domande ed essendo indubbiamente interesse pubblico che per la 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 487 

formazione delle graduatorie fosse seguita una �procedura, che tenesse 
in concreto conto le posizioni giuridiche degli interessati, tenuti ad attivarsi 
con la tempestiva presentazione delle domande ed il� conseguente 
riconoscimento dei loro diritti. 

N~n � . iI1.tUe . infine, osservare che non sussiste .contra<;ldittoriet� 
del comportamento dell'Amministrazione in relazione ~la prevista possibilit�, 
a seguito della L. 270/82, di presentare tardivamente, senza preclusione 
alla nomina, le dichiarazioni di cui all'O.M. 22 luglio 1982, 

n. 4015 ed all'O.M. 5076/82, trattandosi di dichiarazioni e non di domande. 
A pres�b1dere dal richiamo al parere di questo Consiglio di Stato 
1336/85, .�recante, pur se relativo -come assumono gli appellati -a 
docenti non aventi titolo all'immissione in ruolo, argomentazioni atti� 
nenti alla fattispecie, il gravame in esame � fondato e deve essere accolto. 


I 

Tribunale A.mmh�strativo Regione per il Lazio -Sez. III, 10 ottobre 1990, 

n. 1 (Decreto collegiale). Pres. Miceli; Est. Minicone -CGIL Funzione 
Pubblica del Lazio e UIL ANAS (avv. Rienzi e Montaldo) c. ANAS 
(avv. St. Salvatorelli). 
Associazioni e fondazioni � Sindacati -Impiego pubblico -Procedimento 
per la repressione della condotta antisindacale -Ricorso ex art. 6 
legge n. 146/90 -Inammissibilit�. 

E inammissibile il ricorso proposto dirzanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale volto ad ottenere la declaratoria di antisindacalit� del 
comportamento di una Pubblica Amministrazione (nella specie, l'ANAS) 
e la rimozione di provvedimenti lesivi, laddove si� spfr�to il termine di 
cui all'art. 21 L. n. 1034/71, ostando ad una mera pronuncia dichiarativa 
la insussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo (1). 

II 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -Sez. III, 5 dicembre 1990, 

n. 118. Pres. Miceli; Est. Minicone � CGIL Funzione Pubblica del 
Lazio e UIL ANAS (Avv. Rienzi e Mcintaldo) c. ANAS (Avv. St. Salvatorelli). 
Associazioni e fondazioni -Sindacati -Impiego pubblico -Procedimento 
per la repressione della condotta antisindacale -Ricorso ex art. 6 
legge n. 146/90 -Controinteressati. 

(1) Non constano precedenti in termini. 

488 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Procedimento civile � Sentenza, ordinanza e decreto -Nullit� � Mancata 
trattazione di ricorso ex art. 6 legge n. 146/90 in pubblica udienza Non 
sussiste. 

Associazioni e fondazioni -Sindacati -Impiego pubblico -Procedimento 
per la repressione della condotta antisindacale -Ricorso ex art. 6 
legge n. 146/90 � Inammissibilit�. 

Nel procedimento per la repressione della condotta antisindacale 
incardinato dinanzi il T AR ex art. 6 L. n. 146/90 sono controinteressati, 
e devono pertanto essere evocati in giudizio, i pubblici dipendenti destinatari 
dei provvedimenti impugnati (2). 

Nella fase a cognizione sommaria introdotta con ricorso ex art 28 
St. Lav. il procedimento si svolge con rito camerale; non � pertanto nullo 
il decreto, pronunziato all'esito del giudizio, non preceduto dalla trattazione 
della causa in pubblica udienza (3). 

� inammissibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale volto ad ottenere la declaratoria di antisindacalit� del 
comportamento di una Pubblica Amministrazione (nella specie, l'ANAS) 
e la rimozione di provvedimenti lesivi, laddove sia spirato il termine di 
cui all'art. 21 L. n. 10334/71, ostando ad una mera pronuncia dichiarativa 
la insussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo. 

(2) La giurisprudenza della Corte di Cassazione � prevalentemente orientata 
in tal senso: cfr., da ultimo, Cass., 20 luglio 1989, n. 3045, in motivazione. 
(3) Prevale, nella giurisprudenza del Giudice ordinario, l'orientamento 
contrario. 
Prime note sulla applicabilit� alla Pubblica Amministrazione del procedimento 
per la repressione della condotta antisindacale ex L. n. 146/90. 

1. Con il decreto collegiale n. 1 del 1990, successivamente confermato, con 
pi� ampia motivazione, dalla decisione n. 118/90 (resa sulla opposizione della 
parte ricorrente), il TAR per il Lazio adotta per la prima volta gli strumenti 
introdotti con la L. n. 146/90 in materia di repressione della condotta antisindacale. 
Tali pronunzie danno lo spunto per svolgere aloune iniziali osservazioni 
sulle innovazioni introdotte dal Legislatore e sui primi problemi interpretativi, 
sostanziali e processuali, che si sono posti in sede di concreta applicazione. 
2. Come � noto, la legge n. 146/90, nel regolamentare l'esercizio del diritto 
di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha anche precisato, con le disposizioni 
contenute negli artt. 6 e 7, in quali casi e con quali modalit� sia esperibile 
nei confronti delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici non 
economici il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto 
dall'art. 28 St. Lav. 
Fino al recente intervento legislativo, la disciplina normativa della materia 
era contenuta nell'art. 37 St. Lav. (�Le disposizioni della presente legge 
si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti di enti 
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivit� economica. 
Le disposizioni della presente legge si applicano altres� ai rapporti di im



PARTE I; SEZ �. IV>. GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 489 

I 

Atteso che il ricorso � stato depositato il 2 ottobre 1990; 

Consid.erato che, a tale data, i provveclimenti .dei quali si chiede 
la rimozione; conosciuti il. 16 maggio 1990, come da documentazione 
agli aW, .era.o cijvenutL inoppugnabili per . �decorso del termine perentorio 
cli. ~utaU'art; 2LJ::.� 6 clicembre 1971, n. 1034, termine d.a considerarsi 
applicabile anche nel procedimento d'urgenza de quo; 

Ritenuto che la speciale tutela ex art. 6, secondo comma, legge n. 146/ 
1990 deve intendersi operante. esclusivamente nell'ipotesi in cui sia consentita 
la rimoziopec degli atti lesivi di situazioni soggettive inerenti al 
:faP)?()rto dLimpiego, secondo i principi generali dell'ordinamento della 
gi.stizia. amministrativa; 

Considerato che, nella impossibilit� di conseguire tale risultato, la 
lesione portata alla cognizione di questo Tribunale attiene esclusivamente 
a d.iritti dell'organizzazione sindacale, tutelabili innanzi al Pretore ex 
art. 6, primo comma, L,. :n. 146/90. 

P.Q.M. 
DECRETA 

l'inammissibilit� del ricorso ex art. 6 L. n. 146/90, come individuato 
in epigrafe. 

piego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente 
regolata da norme speciali�) e nell'art. 23 L. quadro sul pubblico 
impiego (che, nell'estendere ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, 
degli enti loeali. territoriali e degli enti pubblici non economici alcune disposizioni 
.della L. n. 300/70, non menzionava, n� tra le norme di immediata 
applicazione,. n� tra quelle suscettibili di applicazione in seguito ad accordi 
sindacali, l'art.. 28); oramaipacifica, pertanto, l'esperibilit� del procedimento 
per la repressione . della condotta antisindacale nei confronti degli enti pubblici 
economici, la stessa sembrava dover essere esclusa per lo Stato (essendo 
discipiinato il rapporto di pubblico impiego in base a specifiche disposizioni 
aventi carattere autoritario), rimanendo incerta la situazione con riferimento 
agli altri enti pubblici (cf:r. Corte Cost. n. 68/80; Cass. n. 3504/74 e n. 3836/76). 

�.. Tuttavia,. a fronte delle . continue iniziative giudiziarie di parte sindacale 
volte ad estendere il campo di applicabilit� della tutela accordata dalla norma 
in esame, nell'ottica del superamento di un regime asseritamente restrittivo 
per i pubblici dipendenti e della c.d. � privatizzazione � del rapporto di pi., 
era stata la. giurisprudenza a darsi carico di riesaminare co~iutamente tutta 
la problematica,. anche con interventi volti a colmare le obiettive lacune normative 
(come appena. accennato, l'art. 28 St. Lav. non veniva menzionato, n� 
in senso positivo n� in senso negativo, dalla Legge-quadro). Si era cos� giunti 
ad un� consolidato orientamento da parte della giurisprudenza del S.C., sancito 
da alcune note pronunzie rese a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione 
nel 1984 (26 luglio 1984, nn. 4386, 4389, 4390, 4397, 4399, 4411), e successivamente 
riconfermato costantemente (fra le tante, si vedano Cassa., 25 marzo 1986, n. 2099, 

490 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

II 

1. In via preliminare, il Collegio deve osservare come il rilievo del1'
Avvocatura dello Stato, circa la necessit� di procedere alla integrazione 
del contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti destinatari dei trasferimenti 
d'ufficio, la cui rimozione (in quanto conseguenti a comportamento 
asseritamente antisindacale dell'Amministrazione) � chiesto dalle 
organizzazioni sindacali ricorrenti, ritualmente sia stato sollecitato soltanto 
in sede di giudizio di opposizione avverso il decreto di questa Sezione 
reso a seguito della fase di cognizione sommaria. 
Nel primo stadio del procedimento, infatti, la esigenza di completezza 
del contraddittorio viene, ineluttabilmente, a collidere con le ragioni 
di urgenza che informano la procedura di ricorso ex art. 8 della legge 
12 giugno 1990, n. 146; ragioni che ben si esprimono nei ristrettissimi termini 
posti dal legislatore per l'adozione del decreto del giudice amministrativo 
e che non sono . compatibili con i tempi, ancorch� ridotti, richiesti 
per le notifiche individuali ai singoli interessati. 

l

D'altra parte, il procedimento di cognizione sommaria � per sua natura 
deputato all'adozione di provvedimenti suscettibili di riesame e, 
comunque, incidenti esclusivamente sugli effetti degli atti impugnati (argomentando 
dal 1� comma dell'art. 28 della legge n. 300/1970, in virt� 
del rinvio ad esso operato dal settimo comma, nel testo introdotto dalla 
legge n. 146/1990), onde non appare in contrasto con i principi generali 

II 

~ 

in Foro It., 1986, I, 2514; Cass., 21 maggio 1986, n. 3371, in Giust. Civ. 86, I, 2806; 
Cass., 14 ottobre 1988, n. 5569; Cass., 20 luglio 1989, n. 3404 e n. 3405, in Mass. 
Giur. Lav. 1989, 655 con nota di CoRSINOVI). In estrema sintesi, il Supremo Collegio, 
in sede di regolamento di giurisdizione, veniva a distinguere tra diritti sindacali 
�in senso stretto� (propri ed esclusivi delle 00.SS.) e diritti �correlati� con 
posizioni soggettive dei dipendenti pubblici; affermava la sussistenza della giurisdizione 
dell'A.G.O. per la prima ipotesi, indicando invece nel giudice amministrativo, 
in sede di giurisdizione esclusiva, il giudice competente a conoscere 
delle altre controverse, in quanto lato sensu � relative al rapporto di impiego � 
ai sensi dell'art. 29 n. 1 T.U. Cons. St.; evidenziava poi, nell'ambito della giurisdizione 
del giudice ordinario, la necessit� di tenere distinta la posizione 
degli enti pubblici non economici da quella dello Stato; ritenendo solo per i 
primi, e non anche per il secondo, l'esperibilit�, accanto all'azione in via ordinaria, 
della procedura di cui all'art. 28 St. Lav. 

A tale orientamento non si era peraltro adeguata la totalit� dei Giudici 
di merito; cos�, in talune pronunzie, veniva espressamente affermata la esperibilit� 
della tutela ex art. 28 St. Lav. nei confronti dello Stato (Pretura di 
Gubbio, 17 maggio-1985, in Foro It., 1986, I, 2517, che ritiene inoltre, come pure 
Pretura Roma 28 novembre 1985 cit. infra, non sussistenti in subiecta materia 
i limiti di cui all'art. 4 L.A.C. Amm.vo); in altri casi, in apparente ossequio 
all'orientamento del S.C., si era per� ritenuta azionabile contro l'Amministrazione 
statale, in via sostitutiva del procedimento di repressione della condotta antisindacale, 
la procedura d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (cos�, Pretura di Roma, 28 
novembre 1985, in Foro It., 1986, I, 2516, ed in Giust. Civ., 1986, I, 2806 con ampia 



8 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

consistenza di controinteresse in relazione al fatto che l'impiegato, at


traverso il� suo comportamento non oppositivo all'atto impugnato dal soggetto 
sindacale, ha m�nifestato implicitamente la volont� di accettarne 

gli effetti. 

Ip, altri termini, deve. ritenersi irrilevante, al fine di stabiijre se 
sussista. o no l'obbligo dell'integr~ione del cqntraddittorio, la consicierazione 
(che pure potrebbe fai;si) eh.e il titolare della situazione giuridica 
inerente al rapporto di. pubblico impiego lesa del comportamento antisindacale, 
possa Ii.tenere in definitiva, anche vantaggioso l'accoglimento 
del ricors<? e~ art. 6 della.Jegge.n.. 146/1990 o, per converso, svantaggiosa 
la reie;i;ionce di e8:SO, ciovendo8:i ayere riguardo esclusivamente alla correlazione 
oq�ettiva clefdipendenfo confatto impugnato e cio� alla circostanza 
se quest'ultimo abbia o no autonomamente messo in discussione il 
mede&imo atto, risolvendosi ogni . altra questione in una indagine sull'atteggiamenio 
psicolOgico del singolo impiegato, concernente fa sfera pregiuridica 
�e, come. tale,. non apprezzabile ai fini d.ei. q.ali si discute. 

l.3. Tutto ci� premesso in via di. principio, tuttavia, nena fattispecie 
concreta, i:l Collegio1 per ragioni di economia ptocessu�le :inerenti 
anche alla ratio che ispira il procedimento giurisdizionale de quo improntato 
al principio di evitare un inutile aggravio alle parti, non 
finalizzato alle esigenze processuali, si ritiene dispensato dall'ordinare 
la �integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri di(
i c;d. �diritti� sindacali �) " fino a quando la materia non sia regolata ex novo 
dal legislatore,. (Cass., 26 luglio 1984, n. 4389 cit.). 

Infine, e forse soprattutto, non potevano pi� a lungo ignorarsi nella loro 
concreta portata e nel loro effetto diromi;>ente, addirittura in punto di certezza 
del diritto; le gi� cennate oscillazioni presenti nella giurisprudenza di merito. 
Ed invero, in una materia nella quale provvedimenti provvisti di esecutivit� 
ed assistiti da sanzioni penali vengono pronunciati nella immediatezza 
del fatto, gli stessi risultano in buona sostanza resi in unico grado, apparendo 
ogni eventuale gravame -inclusa la stessa. opposizione dinanzi il medesimo 
Giudice -utile per riaffermazioni di principio, anohe fondamentali, ma non 
pi� susc�ttibile di ripristinare una situazione di fatto e degli equilibri oramai 
irreversibilmente modificati. 

4. �Nella situazione cosi� sommariamente delineata � sopravvenuta la legge 
n. 146/90; che, con l'art. 6; aggiunge due comrt� all'art. 28 St. Lav. Con tali 
disposizioni, accanto . alla �ordinaria � azione dinanzi ai. Pretore -proponibile, 
ora, anche se il comportamento di cui si assume la antisindacalit� � posto 
in�essere da Amministrazioni statali o da enti pubblici non economici -viene 
introdotta una nuova azione esperibile dinanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionate, � che provvede in via di urgenza con le modalit� di cui al primo 
comma� (ovviamente, dell'art. 28 St. Lav;). qualora il comportamento denunciato 
� sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego
�, ove, inoltre, le 00.SS. �intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti 
lesivi d�lle predette situazioni�. Il successivo art. 7 statuisce poi 
che si applica l'art. 28 in caso di violazione di diritti sindacali (ulteriori, deve 
ritenersi, rispetto a� quelli � tipici � di cui allo Statuto dei Lavoratori) con

PARTE I, saz. IV, GIURISPRUDENZA AMMlNISl'RATIVA 493 

pendenti deU'ANAS �� (i'l sig. Franco Antignazzi . gi� . risulta evocato in giudizio), 
trasferiti .con gli ordini di servizio contestati in. questa sede, cos� 
come richiesto dall'Avvocatura dello Stato; essendo, comunque; l'opposiziOne 
da�.rigettare in toto e dovendosi, quindi, confermare la dichiarazione 
di inammissibilit� �� deL ricorso proposto >dalle organizzazioni sindacali 
in epigrafe; gi� pronunciata con il decreto n. 1/90. 

2. S<'.>tto il profilo <lei rito, sostengono, illI1an~i tutto, gli opponenti 
che.i1dec:reto di cui sopra sarebbe affettoda nullit� in quanto non 
prontlridato. a seguito di. pubblica . udienza. 
2,l; La censura ~. destituita di fondamento, essendo erroneo il presupposto 
dal quale muovono' i ricorrenti. . 

Ed, infatti, il combinato disposto del primo e del settimo comma dell'art. 
28 della legge Il; 300/1970, nf;)ltesto integrato dalla legge n. 146/1990, 
non autorizza affatto .Ja concl.sione che il <lecreto di cui � caus.a debba 
essere preceduto da:lla. trattazione della questione in pubblica udienza. 

:a decisiya, al riguardo, la considerazione che presupposto necessario 
poich� si faccia J.ogo. alla pubblica udienza �, sia nell'ordinamento del 
processo amministrativo,. sia nel rito speciale introdotto dalla legge 11 
agosto 1973, n; 533, il decreto presidenziale che ne fissi la data di svolgimento 
(cfr. art. 23 L. n. 1034/1971 e art. 415 cod. proc. civ.). Tale decreto, 
una volta emesso, anche nel rito abbreviato ex lege n. 533/1971 deve 
essere notificato entro tennini stabiliti, richiedendosi, poi, il rispetto di 

templati. dagli accordi di cui alla Legge-quadro e dai contratti collettivi: sembrerebbe 
pertanto che il Legislatore abbia inteso espressamente stabilire, una 
tantum ed ex lege, .. che taile violazione costituisce, per cos�. dire, comportamento 
obiettivamente� antisindacale; da ci�, si osserva, potrebbe conseguire il 
te:iitativo da parte delle OO:SS. di far applicazione,. anche in questo campo, 
del� noto � orie:iitamento giurisprudenziale che esclude, per le. violaziom dei diritti 
sindacali posti da Titoli Il e HI dello Statuto, la .necessit� .della ricerca del� 
l'elemento soggettivo -ddl~animus nocendi -in capo al datore di lavoro 
in ordine alla volont�. di conoulcare un diritto sindacale. Tale tesi -a prescin� 
dere dalla circostanza che. detto orientamento non appare del tutto condivisibile 
-non sembra, invero; discendere automaticamente dalla norma ora introdotta; 
ma sul . punto potr� tornarsi solo. � alla luce della. evoluzione � giurisprudenziale. 


La. estrema sinteticit� delle. norme ora illustrate, e le peculiarit� del 

Giudice e del giudizio amministrativo, dinanzi al quale si viene a � trapian


tare "� con semplici disposizioni che a quello fanno generico rinvio, . un pro


cedimento dalle caratteristiche tipiche del giudizio pretorile, pone all'interpre


te una serie di. non trascurabili problemi. 

5. Si . osserva, in primo luogo, che non sembra del tutto corretta la 
tesi secondo la quale la nuova normativa si sarebbe limitata a recepire, 
in punto di riparto di giurisdizione, l'indi:rizzo della giurisprudenza della 
Corte di Cassazione che sopra si � rammentato. Il nuovo regime posto dall'art. 
6 contempla, infatti, come ipotesi di carattere generale, la giurisdi7lone 
dell'A.G.O.; la potest� giurisdizionale in capo al Giudice amministrativo ha 

494 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

un intervallo minimo tra la notifica e l'udienza. Trattasi, come � evidente, 
di adempimenti incompatibili con il procedimento sommario delineato 
dall'art. 28 della legge n. 300/1970, il quale, oltre a fissare termini di 
gran lunga pi� esigui di quelli, pur minimi, richiesti dalla legge n. 533/ 
1973, prevede soltanto una attivit� preliminare informale del giudice adito, 
propedeutica alla adozione del decreto d'urgenza, attivit� nella quale 
non si vede come possano farsi rientrare non solo l'adempimento formale 
del decreto di fissazione di udienza, ma altres� gli incombenti 
facenti carico al ricorrente, al fine di operare le necessarie notifiche 
cos� come previsto dalla legge n. 533/1973. 

D'altra parte, ove si abbia riguardo alla disciplina dei procedimenti 
sommari, contenuta nel titolo primo del Libro quarto del cod. proc. 
civ., dei quali quello ex art. 28 L. n. 300/1970, costituisce una ulteriore 
fattispecie, pu� constatarsi come, normalmente, essa non preveda la previa 
pubbiica udienza per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi contemplati, 
il che rafforza ulteriormente le conclusioni cui � ritenuto di 
pervenire questo Collegio, il quale ritualmente, ha provveduto all'acquisizione 
degli elementi ,di valutazione e alla loro verifica, per l'adozione 
del decreto, qui opposto -ivi compresa l'audizione delle parti, ai sensi 
dell'art. 84 disp. att. cod. proc. civ. -in Camera di Consiglio. 

carattere residuale, e si radica allorquando si sia in presenza di c.d. � diritti 
.;orrelati �, e sempre che il sindacato attore intenda ottenere la rimozione di 
provvedimenti (asseritamente) lesivi: ci� che appare perfettamente coerente 
con i poteri che tradizionalmente ha, nei confronti della Pubblica Amministra� 
zione, detto ultimo Giudice, in contrasto con la potest� del Giudice ordinario, 
limitata, come noto, dalla legge abolitrice del contenzioso amministrativo. Le 
due condizioni appena :rammentate inducono ad evidenziare che, dopo l'entrata 
in vigore della L. n. 146/90 -ed a differenza di quanto suggeriva la 
precedente giurisprudenza del S.C. -, nei casi afferenti a diritti correlati nei 
quali il� sindacato intendesse limitarsi ad ottenere una pronunzia meramente 
declaratoria della antisindacalit� del comportamento della P.A. o nei quali, 
comunque, la rimozione di provvedimenti non fosse materialmente possibile 
(si pu� ipotizzare, ad es., il ricorrere di meri comportamenti materiali lesivi 
di diritti sindacali) il Giudice da adire sarebbe quello ordinario. 

Ai rilievi ora svolti sembra si pos,sano aggiungere alcune considerazioni, 
strettamente collegate, poich� inerenti ai poteri rispettivamente esercitabili 
dai due distinti plessi giurisdizionali, in ordine alla persistente vigenza, nel 
giudizio ex art. 28 St. Lav. dinanzi al Pretore, dei limiti di cui all'art. 4 

L. n. 2248/1865, All. E. Invero, anche �richiamandosi ai precedenti orientamenti 
giurisprudenziali di �merito cui s� � fatto cenno al n. 2 che precede, non � 
mancato chi ha gi� sostenuto che l'art. 6 ha sostanzialmente abrogato tale 
disposizione, di tal che in subiecta materia, il Pretore potrebbe pronunciare 
qualunque provvedimento �nei confronti della P.A., senza incontrare i noti 
limiti posti dalla Legge Abolitrice del Contenzioso Amministrativo. 
Bench� sia noto come in taluni campi (ad es., in quello delle sanzioni 
amministrative ex L. n. 689/81) il Giudice ordinario goda effettivamente di 
particolari 'e pi� ampi poteri, non pare che, nell'ipotesi in esame, si possa 
aderire alla soluzione da ultimo menzionata. Ed invero, in mancanza di una 


PARTE I, SEZ. IV, .GlURISPRUllENZA AMMINISTRATIVA 495 

Del restQ non � inutile ricordare che l'art. 1 della. L 8.11.1977,. 

n. 847, richiama, nelle controversie ex art. 4& della L. n. 300/1970, le 
disposizioni della legge n. 533/1973, sQlo �in qu,a.nto applicabili�, 
� � � 2.2. La� pronll:tlc�a � d�l �decreto ai di� fuori dell'udienza pubblica d� ragione, 
altres�della'. ritualit�; �della sua. pubblicazione. attraverso deposito 
presso fa Segreteria; l� qtiale ne ha curato la comunicazione alle parti. 

3. Nel merito della dee�sione assunta da questo Collegio con il decreto 
de qua, sostengono gli opponenti ch�, la dichiarazione di inammis� 
sibilit� deFricorso ex art. 6 della legge n. 146/1990, per tardiva impu� 
grtaziorie dei provvedimenti di trasferimento dei quali essi avevano chiesto: 
la ri�riozione, non terrebbe conto, in ptimis, dell'assenza dello stesso 
presupposto della tardivit�, giacch� il�� termine decadenziale ex art. 21 
L. ri~ 1034/19711 quand'anche operante; dovrebbe farsi decorrere, comun� 
que; dalla data di entrata in vigore della legge n. 146/1990, che ha of� 
ferto alle �:t'ga.iiizzaz�O:i:ti smdacali ll:tl nuovo strumento per la tutela delle 
proprie prerogative. 
3.1.. L'assuri;to :non .. puo essere. condiviso . 

.3.2. I provvedimenti amministrativi; alla stregua del princ1p10 tassativo 
ent:111ciato dall'art, 21 della legge n. 1034/1971, devono essere conte� 
stati entro H teri;Wne perentorio di 60 .giorni dall~ data in cui chi vi 

espressa d�sposi,Zione in tal senso, noJ.l. sembra, d� per s�,. che la semplice affermazione 
.di potest� giurisdizionale implichi. il conferimento del potere d� 
incidere nella sfera� della attivit� �iure imperii �della Ammjnistrazione statale; 
che, anzi, come si evidenziava poco sopra, proprio il riconoscimento, operato 
dal Legislatore, della sfe)ia d� Potest� giur.isdizionale del .Giudice amministrativo 
nei Umitati ca!iii in cui si >tratta d� incidere su provvedimenti autoritativi, 
11i inserisce logicamente ed armonizza pex:fettamente con. il tradizionale sistema 
dLriparto e con i poteri costantemente ritenuti propri . di ciascun Giudice. 
N� pu� trascurarsi che l'art. 6 ci.t. specjfica .solo per il giudizio davanti 
al TAR .che detto Giudice �provvede mvia. d'ur.genza con. le modalit� di cui 
al primo comma,. (e, cio�,_> ordinando la cessazione del comportamento e rimuovendone 
gli effetti). 

Diversa cosa �, evidentemente, sostenere, come pure � stato fatto, che 
la. interpretazione cui qui si aderisce finirebbe con lo svuoU\re . di effettiva 
tutela le posizioni giuridiche vantate dai sindac;ati. Ci�, infatti, per un .verso 
non appare vero, poich� -a pre!iicindere dalla circostanza. che la ipotesi in 
esame dovrebbe essere pur sempre residuale rispetto ai casi d� tutela <.Unanz� 
al TAR """'. una pronunzia di antisindacalit� potrebbe di per s� essere ben 
utile alla O.S. ricorrente: sia in quanto " affermazione d� un diritto,. in un 
campo dove. tale affermazioni molto contano, tanto nei rapporti intersindacaU, 
quanto in quelli con la � base�, sia in quanto comUJ.l.qUe suscettibile di successiva 
esecuzione con il ricorso � ad ulteriori rimedi giurisdizionali. Per altro 
verso, ci� non potrebbe che essere imputato, pi� in generale, a quello� che �a 
tutt'oggi la vigente normativa ritiene essere l'ambito di intervento che � concesso 
all'autorit� giudiziaria nei confronti . del potere. esecutivo in applicazione 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

496 

abbia interesse ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia, comunque, 
acquisito la piena conoscenza. 

Decorso inutilmente tale termine, essi si consolidano e non sono 
suscettibili pi� di essere rimessi in discussione nemmeno, come � giurisprudenza 
costante, a seguito di sopravvenuta conoscenza di vizi non apparenti 
al momento di emanazione dell'atto ovvero di sopravvenienza di 
un interesse a ricorrere, carente alla data di scadenza del termine. 

Poste queste premesse, non si vede come l'emanazione della legge 

n. 146/1990 possa assumere rilevanza ai fini della riapertura del termine 
di -impugnazione nei confronti di atti lesivi dell'interesse delle organizzazioni 
sindacali, tenuto conto, oltretutto, che tale legge nulla ha innovato 
in tema di legittimazione alla azione delle organizzazioni stesse, 
dal momento che per giurisprudenza risalente (cfr. Cass. SS.UU. 26 luglio 
1984, n. 4401), � stata da tempo riconosciuta al sindacato la legittimazione 
ad invocare la tutela del giudice amministrativo per la lesione 
di interessi facenti capo al sindacato stesso, ma connessi oggettivamente 
ad un rapporto di pubblico impiego. 
In questo contesto, la legge n. 146/1990 si � limitata come si dir� 
meglio in seguito ad estendere, a detta tutela lo speciale procedimento 
ex art. 28 L. n. 300/1970, onde, tutt'al pi�, potrebbe farsi questione 
della applicazione del nuovo rito ai giudizi pendenti alla data della sua 
entrata in vigore (argomentando dall'art. 20 della legge n. 533/1973), ma 

del principio della divisione dei poteri; sicch�, anche nella fattispecie in esame 
non sembra allo stato irrazionale una interpretazione non difforme. 

6. Passando ad affrontare, pi� in particolare, alcuni problemi connessi 
al nuovo giudizio dinanzi al TAR ed alla aipplicazione di nonne originariamente 
concepite per procedimenti da incardinare avanti il Giudice ordinario, non 
appare fin d'ora inopportuno, in attesa di disporre di una pi� ampia, concreta 
casistica, richiamare la attenzione, con brevissime considerazioni, su 
alcuni punti che gi� sono apparsi degni di esame ed hanno suscitato controversie; 
va, infatti, rammentato che tutta la materia � nuova per lo stesso 
Giudice amministrativo che si trov�a ad applicaI'la, sicch� non mancheranno 
anche contrasti fra i vari Tribunali, almeno fin quando non sar� provocato 
l'intervento del Consigldo di Stato. 
Sotto il profilo processuale, l'introduzione del giudizio, recita l'ultimo 
comma dell'art. 28 St. Lav. nuovo testo, avviene con ricorso. In mancanza 
di specificazione, e modellando il rito sull'esempio del giudizio pretorile, si 
� ritenuto dal TAR per il Lazio ohe il ricorso vada previamente depositato 
in Segreteria, e solo successivamente notificato alla parte resistente in una 
con il pedissequo decreto di fissazione di udienza. In realt�, come � noto, 
tale notificazione, in accordo con la sommariet� e la estrema celerit� che caratterizzano 
o vorrebbero caratterizzare il procedimento (si veda il termine, 
pur 011dinatorio, dei �due giorni successivi � per la pronunzia del provvedimento), 
non � ritenuta indispensabile nel giudizio pretorile, nel quale pu� 
farsi luogo semplicemente alla convocazione delle parti, anche con modalit� 
eccezionali (telegrafo, telefono, telefax). Pur tuttavia si deve senz'altro convenire 
sulla correttezza dell'iter adottato dai!. TAR per il Lazio, atteso che, so



PARTB I,. SEZ. IV, GIURISPRUDBf\IZA .AMMINISTRATIVA 497 

gi~:mm deUa �� s.a idoneit� a riaprire. termini .�ormai inesorabilmente 
ciec:aduti. 

�� 3.'.t N�, per le rttgionl dette; ass�m.e foncfam�ifo la questione�di legitpmi.
t� c:9$g~w;ie>nale.sol1~ata .4ai ..ricorrenti1...�J:l,.rel~ione agli artt. 3 e 24 
�9:st~ti,.;i9J:l.�lf.,HesR�cheK .i:ia t:t. ll:l&9tlaJq:tela 9i;:i qjritti e . degli. interessi 
4ell~ prg@i~zazioni.sindacali .era g~~. garantit;:i..� a,nteriormente alla legge 
qe 4.4 et .dhll:~tro~ n9n pu,q farsi qu~:tion(!. cli clisparit� di trattamento 
�()stj:t~i<>nali;ncm.te rilev@te in �tutte.. le. ipc,>tesi in<.� ctJd, co:me nella specie, 
il. legislatl)re gi5�iplipi,. spt;lo il p;i;:ofi,le> pr9ced.17ale, in :maniera diversa, 
$ituazioaj � isucc�du,tesi .el tei;npq, . senza, peraltro, �. alterare significativall,\
tlnt~ f<:>ndal;llell,tal,i garang:ie. �gi.ri~dizi<:>riali pei:... i � . soggetti dell'ordina1llentp 
. 

.��ᥥ 4. �ss:u,mono.~ p~i:~~tro,. pi4 fu ge)lerale,gli oPPorienti che non sarebbe 
f~~cla~q fu f~ffi�~. fft~nE1re c:~�.)1 $fo.4ac~tR�~~a t~put2 .a4. agire, con la proc:
edura )ndicaia~ ~~tt� .~ ieri;nfue . di.� d.ecacle~a. in q.anto i co:mport�


�.�. � :��. ��.�.�.�.��.����.��. �.�.�.��.�.�..�.�.�.�.�..���. �.� ..: ��.�.�.��.���.�..����.�� .�.�.�.1�.�.�. :-:-��.-�.:� ���.�� .. 

:menti censl1:t:"l.ti, .. 11nc:qpcJ:t� .le~M , e;... posi~i<>ni i1l,ctivic1.~li, inciderebbero,
ill . \'la. pd1lC:ii)a1�. Sll djiitti soggettl\1L assoluti. clell'otgaruzzazione sinda


cale. �� �� � ��� �� �� �� ���� �� �� � �� �� �� � � � � � � � � � � � 

Ment:i;:e, cit1IlquC!l, i singoli pQ,trebbero. insorgC!lre contro gli atti provveclimenlal(
�ntio il ter:mi1le peI'enfodo fissato � dalla legge, la tutela del 

: .. � :-� ... � ��:-;�.; . :.� .� -: .... ;;. :.�. �.��.:-: � ..<�. .:-.� <Y�.. : .:-.���.�.. � .. :-:. .� : . 

prattutto in constderazione delle caratteristiche della Amministrazione statale, 
:denegare la comunicazione de}l':atto<introdutttivo e convocare le parti ad horas 
non potrebbe che �equivalere� ad una vera e propria� violazione del principio 
del contraddittorio �.e . com:Promissione del diritto> di difesa costituzionalmente 
garantito. 

Lo �. stesso iter (deposito del ricor.so; notifica di � copia autentica con pedissequo 
decreto di fissazione di.� udienza)> sembra .�debba �essere adottato, per 
uniformit�, anche con riferimento alla eventuale fase di� opposizione. 

:B dubbio sein :rniateria trovi applicazione la sospensione feriale dei termini, 
.finora. costantemente .ritenuta applicabile dal �C011Siglio di �Stato anche in materia 
di.� pubblico impiego, ma.�� notoriamente esclUS� tanto in campo gi.slavor�stico 
� che con riferimento ai gitidizi cautelari � amn:iinistrativi. 

Sembra indubitabile che ;.,.,, come d'altro canto. avviene davanti all'AGO 


la parte ricorrente possa scegliere se ricorrere. al rito speciale di cuL all'art. 28 

St.�.� Lav.. o'vVero �ai1 �rito oli'dinario dinanzi . al TAR; con/eventuale istanza di 

�sospensione dek � Provvedin:iento:dmp.gnato� ��.La' questione non�� �. ��solamente � accademica, 
poich� vi sono diversit� di rito, come detto, nella introduzione del 
giudizio; inoltre, �nelle� modalit� di trattazione della� causa; nel provvedimento 
da. adottare (ordii:lanz.a cautelate �vvero decreto).; nei termini e nelle forme 
della eventuale impugnazione (appello. al Consiglio di Stato � ovvero opposizione 
dinanzi allo stesso. TAR)�. �Nei casi. in cuil'atto introduttivo dia adito a 
dubbi sull'effettiva .pretesa azionata, non .potr� farsi riferimento ad� altro �principio 
che a quello .:delll:a ricerca della � effettiva volont� della parte, salva sempre 
la congruit� delle forme.� allo scopo. 
Poich�, per definizione; si versa in materia di diritti correlati e .si agisce 
per ottenere la rimozione di provvedimenti al:milinist:mtivi (altrimenti, non vi sa



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

498 

sindacato non soffrirebbe degradazione ad interesse legittimo, onde quest'ultimo 
potrebbe in ogni tempo far valere la nullit� dell'atto nel quale 
si esprime il comportamento antisindacale, in quanto affetto da illiceit�. 

4.1. La tesi che gli istanti, in sostanza, sviluppano, a quanto � dato 
enucleare dalle complesse argomentazioni svolte nell'atto introduttivo 
e nella discuss�one orale, si incentra sul principio che i:l rimedio ex 
art. 6 della legge n. 146/1990 investirebbe il giudice� amministrativo, in 
via principale, non della cognizione dell'atto posto in essere in conseguenza 
del comportamento antisindacale, bens� direttamente di quest'ultimo 
essendo l'impugnazione del provvedimento soltanto il presupposto per 
radicare la giurisdizione di questo Tribunale. Il giudice amministrativo, 
quindi, dovrebbe darsi carico di accertare, in primis, la sussistenza di 
un comportamento antisindacale e, in caso di esito positivo, provvedere 
a rimuovere l'atto che ne � espressione (id est, secondo l'assunto degli 
opponenti, dichiararne la nullit�), quale che sia il momento nel quale 
la controversia sia portata all'attenzione del giudice, purch� sussista 
un interesse apprezzabilmente attuale del sindacato a reagire, non circoscrivibile, 
per�, entro i consueti termini deca:denziaii, ma valutabile, 
di volta in volta, in relazione al caso concreto. 
Cosicch� l'atto divenuto inoppugnabile per il destinatario, non lo 
sarebbe, invece, in relazione al vizio di antisindacalit� fatto valere dal


rebbe giurisdizione del Giudice amministrativo), sembra che -in tutti i 
casi in cui i dipendenti �lllteressati siano facilmente individuabili in base 
al provvedimento impugnato -gli stessi siano da ritenere controinteressati 
e debbano partecipare al giudizio, con conseguente necessit� di integrazione 
del contraddittorio nei loto .confronti, ed inammissibilit� del ricorso ove nessuno 
d~ essi sia stato evocato in causa. Invero, non pu� sfuggire che il sindacato, 
agendo per la tutela di proprie posizioni soggettive, potrebbe al limite 
essere portatore di interessi in contrasto con quelli dei dipendenti (si pensi ad 
un caso di trasferimento di dipendente consenziente, ma adottato in violazione 
di obblighi di consultazione delle 00.SS.), che legittimamente dovrebbero 
essere messi in condizione di contraddire al ricorso, anche al fine di 
evitare il vero monstrum giuridico di un annullamento giurisdizionale di un 
provvedimento riguardante direttamente un soggetto, che non viene messo in 
condizioni di difendere le proprie ragioni e pu�, al limite, aver notizia, de facto, 
della sola intervenuta rimozione del provvedimento in ipotesi favorevole. In 
tal senso si � espresso anche il TAR nella sentenza n. 118/90 che si pubblica, 
sia pure negando la necessit� di notifica nella fase sommaria. 

7. Questione di grande momento � se la proposizione del ricorso soggiaccia 
o meno al tern�ine perentorio di cui all'art. 21 L. n. 1034/71. Invero, malgrado 
la contaminatio operata dal Legislatore applicando il rito pretorile ad un 
procedimento dinanzi al Giudice amministrativo, non sembra si possa in 
alcun modo prescindere dalla natura di detto Organo giudicante, dai suoi 
poteri e dalla natura ed efficacia dei suoi provvedimenti. 
Orbene, come gi� visto, la legge n. 146/90 ha rimesso alla giurisdizione 
del plesso TAR -Consiglio di Stato una serie di controversie, sul fonda



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 499' 

l'associazione sindacale, onde, per questo aspetto, potrebbe essere rimosso 
in ogni tempo. 

Corollario di tale tesi, sembra essere l'ulteriore assunto (cfr. pag.. 
5 dell'atto introduttivo), secondo il quale, il giudice, ove ritenga che� 
l'atto finale, sebbene antisindacale, sia, tuttavia, sorretto da valide ragioni, 
non dovrebbe annullarlo, ma limitarsi a dichiarare la antisindacalit� 
del comportamento, tenendo fermo l'atto stesso. 

4.2. La tesi, ancorch�, in astratto, non priva di suggestione argomentativa 
non trova, tuttavia, conforto, nel sistema del diritto positivo attualmente 
vigente, al quale soltanto occorre attenersi. 
Gli opponenti, infatti, nel tentativo di costruire una giurisdizione del 
giudice amministrativo, speculare a quella dell'A.G.O., nella materia 
de qua, per quel che concerne i comportamenti antindacali posti 
in essere dalla Pubblica Amministrazione, forzano la portata dell'art. 6 
della legge n. 146/1990 oltre i limiti che tale norma inequivocabilmente 
pone. 

Ritiene, pertanto, necessario i'l Collegio, anche in considerazione della 
novit� delle questioni che si pongono nel presente giudizio, soffermarsi 
brevemente sul sistema normativo che si � venuto delineando a seguito� 
della novella introdotta alla legge 24 maggio 1970, n. 300, dalla legge n. 
146 del 1990. 

4.3. � fin troppo noto (ed �, pertanto, fuor di luogo insistere su 
questo aspetto) che l'art. 28 della legge n. 300 del 1970 disciplina la 
mentale presupposto che le stesse sono volte ad ottenere la rimozione di provvedimenti 
ammimstrativi, e delle stesse deve perci� conoscere quel Giudice 
che dispone di poteri di annullamento. Ma, ovviamente, la possibilit� di provocare 
una tale pronunzia -anche per la necessaria certezza dei rapporti giu-� 
ridici -non pu� essere consentita ad libitum alla parte, ma deve pur sempre 
soggiacere ad un te:rm.ine deoadenziale, deco11So il quale si avr� consolidamento 
del provvedimento: nessuna ragione, n� previsione. normativa alcuna,. 
consentono di derogare nella materia in esame al fondamentale canone sul 
quale si impernia il sistema di giustizia amministrativa. Pertanto, non sembra 
revocabile in dubbio che il ricorso notificato dopo il decorso dei sessanta giorni 
dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo del diritto del sindacato� 
sia da dichiarare irricevibile per tardivit�. Diversamente opinando, tra l'altro,. 
si consentirebbe irragionevolmente la rimozione in via di impugnazione di 
provvedimenti 011amai divenuti inoppugnabili per i soggetti da essi direttamente 
contemplati (appunto i di(pendenti titolari del diritto correlato). 

N�, a questo punto, il TAR, U01a volta preclusa una pronunzia di annullamento, 
potrebbe limitarsi ad una declaratoria di antisindacalit� del comportamento 
della P.A.; infatti,. una tale statuizione, -come sopra si � illustrato 
-rientra nell'ambito dei poteri giurisdizionali del Giudice ordinario. 

Queste tesi, sostenute dalla Avvocatura dinanzi al TAR per il Lazio nef 
giudizio di cui alle pronunzie in esame, sono state accolte dal Giudicante con 
ampia ed assai esauriente motivazione, che si d� anche carico, confutandole,. 
di numerose contrarie argomentazioni; pertanto esse possono, allo stato,. 



500 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

possibilit� di reazione degli organi sindacali nei confronti dei comporta


I i'

menti dei datori di lavoro �diretti ad impedire o limitare l'esercizio 
della libert� e della attivit� sindacale nonch� del diritto di sciopero �. 
L'espressione . adoperata dal legislatore non � casuale, giacch� l'art. 28 
(con il quale si inizia il titolo IV della legge n. 300) si pone a suggello 
dei precedenti titoli II e III, concernenti, rispettivamente proprio le libert� 
sindacali e l'attivit� sindacale, cui il legislatore ha aggiunto il diritto 
di sciopero, che � diritto sindacale direttamente garantito dalla Costituzione. 


Una ulteriore puntualizzazione � offerta, poi, dall'art. 7 della legge 

n. 146/1990, il quale estende la medesima disciplina anche alla violazione 
di diritti e attivit� sindacali disciplinati dagli accordi di cui alla legge 
29 marzo 1983, n. 93. 
Trattasi, come appare evidente, di diritti soggettivi del sindacato, 
sufficientemente individuati, alla cui vulnerazione fa riscontro la reazione 
dei soggetti lesi, diretta ad attivare, da un lato, la cessazione del 
comportamento illegittimo, dall'altro, la rimozione degli effetti. 

5. Alla luce di questo contesto vanno letti i due commi aggiunti al� 
l'art. 28 della legge n. 300 del 1970, dall'art. 6 della legge n. 146 del 1990. 
5.1. Il primo di questi due commi, completamente ignorato dalla linea 
argomentativa degli opponenti, stabilisce, con disposizione di caratritenersi 
un primo fondamentale punto fermo nella elaborazione di orientamenti 
giurisprudenziali nella complessa materia. 

8. Il rinvio alle �modalit� del primo comma� (che pure tacciono sul 
punto: ma vi � un fermo orientamento in tale senso del Giudice ordinario) 
ha indotto takmo a ritenere che il giudizio si debba svolgere in pubblica 
udienza, e non in camera di consiglio; anche questa considerazione non � 
puramente formale, poich� potrebbe dar luogo ad eventuali vizi di nullit� 
della pronrunzia. Esistono, tuttavia, anche argomenti in contrario, alcuni dei 
quali evidenziati dal TAR nella sentenza in esame; oltre ad essi, un argomento 
testuale sembra essere costituito dalla previsione della decorrenza del termine 
per la impugnazione dalla comunicazione del decreto alle parti; si statuisce, 
cio�, esptressamente -contraTiamente a quanto avviene nel rito pretorile un 
termine che sembra comunque precludere la possibilit� della pronuncia di 
provvedimenti in udienza, e che pertanto assai pi� si addice a provvedimenti 
adottati con rito camerale. 
Vi sar�, comunque, la audizione delle parti -un rappresentante della 
PA. all'uopo delegato dovr� presenziare, noto essendo anche che la mancata 

comparizione della parte � elemento sul quale il giudicante pu� fondare il 
proprio convincimento; � inoltre evidente il fondamentale apporto in punto 
di fatto che il funzionario potr� arrecare alla difesa della Amministrazione e 
la acquisizione di eventuali sommarie informazioni, a mezzo di testi all'uopo 
prodotti direttamente in udienza. 

9. Il decreto che conclude. la fase sommaria deve essere motivato; sul 
punto, non pu� che auspicairsi che il Giudice amministrativo -cos� come ha 
sempre fatto il Pretore -adotti una vera e propria, se pur stringata, motivazione, 
che consenta alle parti la miglior valutazione delle rispettive posizioni 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA '501 

tere generale ed inequivocabile che, qualora � il comportamento di cui 
al primo comma� (e cio� il comportamento antisindacale cui ha riguardo 
esplicitamente la normativa che si � illustrata) � � posto in essere da 
una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico 
l'azione � proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio
�. 

Il legislatore, dunque, ha inteso riaffermare la competenza del giudice 
ordinario per la reazione a tutti i comportamenti dei datori di lavoro 
lesivi dei diritti e della libert� sindacale, ancorch� posti in essere da una 
Pubblica Amministrazione, con la novit�, rispetto alla precedente elaborazione 
giurisprudenziale, della possibilit� di avvalersi anche nei con� 
fronti del soggetto pubblico dello speciale provvedimento contemplato 
dalla legge n. 300/1970, prima non sempre applicabile, ai sensi dell'art. 
37 della stessa legge (cfr. Cass. SS.UU. 26 luglio 1984, n. 4386). 

5.2. Da tale elemento testualmente dispositivo non pu� prescindersi 
allorch� si esamini, allora, il secondo comma dell'art. 6, il quale precisa 
che � qualora il comportamento antisindacale sia lesivo di situazioni 
soggettive inerenti a1 rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali 
di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione 
dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono ricorso da-
in vista di una eventuale prosecuzione del giudizio; vi � infatti il rischio si 
ha notizda gi� di casi del genere -che, sulla falsariga della prassi pressoch� 
costantemente seguita in materia cautelare, il TAR possa limitarsi ad una 
generica sequenza di affermazioni sostanzialmente immotivate, sulla infondatezza 
delle eccezioni proposte e sulla fondatezza del ricorso. 

Si osserva infine che, nel caso dei provvedimenti qui pubblicati ed in altri 
successivi, diversamente dalla prassi costantemente seguita dal Giudice ordinario, 
il TAR ha evidentemente ritenuto di interpretare la previsione normativa 
di un giudizio dd opposizione � davanti allo stesso tribunale � nel senso 
non di stesso ufficio-organo giudicante, ma proprio di medesimo Collegio, 
nella stessa composizione; tale interpretazione, anche alla luce del costante 
insegnamento del S.C. in analoghe fattispecie, appare eccessivamente restrittiva, 
e quindi non condivisibile. 

10. Per concludere questa breve e necessariamente sintetica esposizione, 
che ha pi� che altro lo scopo di proporre al lettorn alcuni spunti di riflessione 
su una materia nuova e tuttora suscettibile di oscillazioni prima del consoli� 
damento di stabili orientamenti, sia consentito di rilevare come l'intervento 
legislativo, del quale certamente si sentiva estrema necessit� dato lo stato di 
incertezza che perdurava in materia, appaia purtroppo affrettato e lacunoso. 
� pertanto facile prevedere che, almeno in un primo periodo, vi sar�, in materia 
un ampio e complesso contenzioso; spetter�, come sempre, al lavoro 
ricostruttivo della giurisprudenza una nuova actio finium regundorum e non 
pu� che auspicarsi che a tale opera possa prestare il suo efficace contributo, 
nell'interesse della Pubblica Amministrazione, ma anche della certezza del di� 
ritto, la Avvocatura dello Stato. 
MASSIMO SALVATORELLI 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

502 

vanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. 
che provvede in via di urgenza con le modalit� di cui al primo comma �. 

Una attenta lettura di tale previsione, condotta con riguardo all'intero 
contesto del sistema della norma di cui all'art. 28, consente di porre 
in evidenza come il legislatore abbia, s�, inteso riservare alla competenza 
esclusiva del giudice amministrativo quei comportamenti della Pubblica 
Amministrazione, aventi carattere plurioffensivo (in quanto, incidendo 
direttamente sulle posizioni del singolo dipendente, vengono ad 
interferire anche nella sfera giuridica del sindacato), ma semprech� il 
petitum dell'azione proposta dal sindacato medesimo concerna la rimozione 
dei provvedimenti, nei quali si esprime il comportamento antisindacale. 

Ne consegue che il ricorso cui sono legittimati gli organismi sindacali, 
nell'ipotesi che interessa, rimane pur sempre un mezzo impugnatorio 
che introduce un giudizio di legittimit� e non, come pretendono gli 
opponenti, una azione di accertamento della condotta antisindacale, cui 
acceda la dichiarazione di nullit� degli atti eventualmente posti in essere 
dalla Pubblica Amministrazione, in attuazione di tale condotta. 

5.3. Tale conclusione trova, del resto, conforto in una pluralit� d� 
considerazioni di ordine storico e logico-sistematico. 
g noto, infatti, che la tutela sindacale avverso i comportamenti plurioffensivi 
posti in esame dalla Pubblica Amministrazione � stata da 
tempo ammessa dalla giurisprudenza, sia pure attraverso H rito ordinario 
amministrativo, e tale giurisprudenza ha costantemente-r�foriuto trattarsi 
di giurisdizione di legittimit� (cfr. Cass. SS.UU. 26 luglio 1984, 

n. 4397 e 4401). 
Il secondo comma dell'art. 6, riguardato nel contesto che si � sopra 
delineato, non offre elementi per ritenere che il legislatore abbia inteso, 
nella materia de qua, ampliare la giurisdizione amministrativa. 
introducendo azioni di mero accertamento della legittimit� della condotta 
antisindacale, cui possa far seguito o no l'annullamento cJ.i atti. 

L'esercizio da parte del giudice amministrativo di un siffatto potere 
di accertamento -che, secondo la tesi degli istanti, sarebbe introdotto 
dalla (occasionale) impugnazione del proV�l'edimento lesivo di situazioni 
soggettive inerenti al rapporto di pubblico impiego -sarebbe, in realt�, 
finalizzato, nell'assunto dei ricorrenti, ad inibire ogni altra attivit� del-
l'Amministrazione che alla condotta controversa si ricolleghi, Ma unl;l 
conclusione siffatta, sul piano dei principi, dovrebbe trovare un sostegno 
normativo ben pi� puntuale di quello offerto dalla disp�sizione della 
quale si discute. 

Anzi, l'espressa e~igenza che il ricorso sindacale innanzi al giudice 
amministrativo sia azionabile solo ove � diretto anche ad ottenere la 
rimozione dei provvedimenti lesivi, convince del contrario, giacch�, ove il 
legisl~tore avesse voluto radicare anzi al TAR un giudizio di acc�rtamento 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 503 

speculare a�.quello affidato al pretore, avrebbe, con identica espressione, 
finalizzato il ricorso, correttamente, alla � rimozione degli effetti �, che 
� conseg.el1Za propria di una. attivit� certativa�. 

� L'avere.Jnvece, sottolineato <;he oggetto dell'azione innanzi al Tril:>:
i;m.ale AwrllWstrativo 1legioni:li1e riman.e�. la �rimozione . del.� provvedimento.
�~ cbi~sce~che con tale. espressione null'altro �.si � voluto intendere 
.se non il fradizionale annullamento (rivolto, appunto, a rimuovere dalla 

realt� giurid,i�a una entit� che, altrimenti, vi conserverebbe cittadinanza), 
non esse~ctovi; invece, nulla da rimuovere (se non, eventualmente, gli 
~ffetti). nel�'.ipotesi� di atti radicaimente nulli. 

5.4. Va, dunque, ribadito che il sindacato del giudice amministrativo 
ha ad oggetto, in via principale, l'atto impugnato, restando la valutazione 
del dedotto comportamento� antisindacale solo l'apprezzamento presupposto 
deU:esistenza o meno. di un vizio di legittimit�. In altri termini, 
il. giudice . amministrativo, ove accerti �che l'atto sia emesso in violazione 
di una prerogativa sindacale, .l�.�annu'ller� perch� illegittimo o, al contrario, 
respinger�. il ricorso, qualora .. non ravvisi fondata la doglianza 
del. sindacato; cos�: invece,� egli� potrebbe. liinitarsi a dichiarare illegittimo 
il comportamento della� Pubblica Amministrazione -come pretendono i 
ricorrenti -ed astenersi daU'annullamento l'atto che di tale comporta. 
. . . . . 

mento costituisce espressione. 

Pi� esplicitamep.te, Ja verifica di antisindacalit� del comportamento 
aena P.A., nei sistetl;:a .e.ostruito. dal. legislatore, appare, innanzi al giudice 
ammin�strativo, strumentale�� all'apprezzamento di legittimit�, dell'atto 
impugpato e non l'oggetto dell'azimw,Ja quale �.. consentita al sindacato 
(beninteso, ove esso voglia adire la giustizia amministrativa) solo se miri 
al travolgimento dell'atto stesso e non ad una mera dichiarazione di 
antisindacalit� del comportamento che � a monte. 

5.5. Ne deriva che, qualora il comportamento antisindacale esprima 
in atd p:rovvedimentali incidenti su1 rapporto di pubblico impiego e si 
ritenga, da parte dell'organizzazione sindacale, che la soddisfazione 
della lesione delle proprie prerogative possa ottenersi compiutamente 
solo attraverso l'annullam,ento degli atti stessi, il soggetto sindacale (che 
fa valere una lesione propria; ma correlata a quella del dipendente) � 
tenuto a proporre il ricorso tendente a tale risultato entro .il termine 
generale nel quale la legge consente la messa in discussione degli atti 
autoritativi. 
D'altra parte, l'immediatezza della reazione del soggetto sindacale 
inciso, rispetto alla conoscenza del provvedimento, � coesenziale alla 
stessa natura dello speciale procedimento sommario voluto dal legislatore, 
onde il rispetto dei termini di decadenza oltre a fondarsi sui principi 
generali sul consolidamento degli atti amministrativi, appare coerente 
con la celerit� del rito, che mal si giustificherebbe ove instaurato 

-



504-RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

a distanza di tempo dalla adozione degli atti ritenuti affetti da antisindacalit�. 


.5.6. N� ad inficiare tale constatazione, pu� valere l'affermazione degli 
opponenti, secondo la quale ai sindacati dovrebbe essere rimessa la valutazione 
se agire subito in giudizio, ovvero tentare la strada della composizione 
bonaria della controversia, con gli ordinari sistemi di pressione 
sindacale. 

Nessuno, certo, pu� negare al sindacato la scelta degli strumenti 
pi� opportuni per il raggiungimento dei propri scopi. Va detto, peraltro, 
che ove il sindacato decida di esperire altre forme di lotta, nei 
confronti della P.A., egli non perde il diritto di contestare nelle vie giurisdizionali 
il comportamento antisindacale di quest'ultima, ove protrattosi 
nel tempo, ma, indubbiamente, si preclude la possibilit� di ottenere 
la rimozione di quegli atti che egli non aveva impugnato tempestivamente. 
Con la conseguenza che, se il comportamento illegittimo si protragga, egli 
potr� chiedere la rimozione degli ulteriori atti che da tale comportamento 
sono derivati e che siano tempestivamente impugnati, ma non certo 
rimettere in discussione situazioni ormai consolidate, che, oltrettutto, 
coinvolgono diritti soggettivi di terzi, che di tali atti non si sono doluti. 

5.7. Quanto poi, alla suggestiva argomentazione secondo la quale, 
cos� opinando, si finirebbe con l'ammettere l'inoppugnabilit�, per decorso 
del termine, di atti non solo annullabili, ma radicalmente nulli (e, 
quindi, insuscettibili di consolidamento), in quanto diretti a ledere diritti 
soggettivi assoluti del sindacato, l'argomentazione si fonda su un 
equivoco, in parte indotto dalla non corretta ricostruzione del rimedio 
offerto dal legislatore con la norma dell'art. 6, secondo comma, della 
legge n. 146/1990. 
Al giudice amministrativo, infatti, vengono sottoposti quei compor


tamenti illegittimi della P.A., che si traducono in atti autoritativi, aven


ti la forza di incidere sul rapporto individuale di pubblico impiego. 

Ora, la nullit� dell'atto amministrativo � nozione molto controversa, 

negandosi da molti addirittura che possa parlarsi, stante la contraddi


zione in termini, di atto amministrativo nullo, dovendosi, piuttosto, ri


tenere che, in tale ipotesi, l'atto amministrativo non sia neppure venu


to ad esistenza e meno che mai che se ne possa chiedere la rimozione 

al giudice amministrativo. 

In ogni caso, per�, quale che sia la soluzione da darsi al problema, 

la nullit� non pu�-che accedere alla mancanza o alla illiceit� di uno de


gli elementi essenziali dell'atto. 

Nel caso che interessa, essendo i provvedimenti amministrativi atti 
tipici per definizione, � escluso che possa parlarsi, in presenza di comportamento 
antisindacale di illiceit� della causa, dovendosi, pi� correttamente, 
ritenere che l'illiceit�, ove esistente, concerna lo scopo con




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

creto dell'atto, venendo a costituire, cos�, non causa di nullit�, ma uno 
dei vizi tipici dell'esercizio del potere amministrativo (lo sviamento). 

N� potrebbe ritenersi che la nullit� risieda, invece, nella violazione 
di norme imperative di ordine pubblico: infatti, anche la violazione di 
legge costituisce altro tipico esempio di vizio di legittimit� che d� luogo 
all'annullamento dell'atto, ma non alla sua nullit�, quale che sia la natura 
della norma violata. 

D'altra parte, gli esempi addotti dagli opponenti, di atti amministrativi 
nulli (ad esempio, ordine di servizio che vieti lo sciopero), individuano, 
in realt�, pi� propriamente, atti amministrativi solo apparenti, 
dei quali non si rende neppure necessaria la rimozione in via giurisdizionale, 
potendo essere direttamente disapplicati dai destinatari. 

Viceversa, la conseguente sanzione disciplinare adottata nei confronti 
di chi abbia posto in essere uno sciopero, non pu� certo considerarsi 
atto nullo, bens� provvedimento tipico adottato in violazione della causa 
del potere discrezionale, e come tale non pu� che richiedere l'impugnazione 
nei termini di legge, alla stregua di tutti gli atti autoritativi 
vizia.ti da eccesso di potere o violazione di legge. 

6. Poste queste premesse, con riguardo al caso di specie, � da dire 
che le organizzazioni sindacali indicate in epigrafe hanno dedotto l'antisindacabilit� 
del comportamento dell'ANAS, in quanto quest'ultima 
avrebbe posto in essere taluni trasferimenti (dei quali si � chiesta la 
rimozione) senza l'osservanza delle procedure di consultazione sindacale 
stabilite con accordi decentrati. 
Peraltro, i provvedimenti di trasferimento, sicuramente conosciuti 
il 16 maggio 1990, come risulta dalla documentazione agli atti, (ed � 
irrilevante sul punto quale delle articolazioni sindacali ne abbia acquisito 
la conoscenza) sono stati impugnati oltre il termine di 60 giorni di 
cui all'art. 21 L. 6 dicembre 1971, n. 1034. 

Ora, non occorrono molte parole, a questo punto, per ribadire come 
!'irricevibilit� della impugnativa avverso i provvedimenti lesivi delle 
situazioni giuridiche connesse al rapporto di pubblco impiego rendono 
correlativamente inammissibile il ricorso ex art. 6 della L. n. 146/1990 
innanzi a questo Tribunale, giacch�, alla stregua dei principi sopra esposti, 
il giudice amministrativo non pu� emettere sentenza meramente 
dichiarativa della illegittimit� del comportamento dell'Amministrazione, 
bens� solo sentenze costitutive di annullamento degli atti nei quali tale 
comportamento si sia_ estrinsecato; il che, nella specie, � precluso dalla 
tardivit� dell'impugnazione. 

7. L'opposizione al decreto n. 1 del 10 ottobre 1990 di questa Sezione 
va, di conseguenza, rigettata. 
La complessit� e la novit� della questione rendono equa la compensazione 
delle spese fra le parti. 


SEZIONE QUINTA 

0 

I 
~

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA . 

1 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I. 1� giugno 1990, n. 5150 -Pres. Favara Est. 
Cicala -P. M. Iannelli (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Cocco) 

c. Gattei (avv. Berliri). 
Tributi in genere -Contenzioso tributarlo -Ricorso a Commissione in


competente -Rimessione con decisione alla Commissione compete~


te -Impedimento della decadenza. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 39; c.p.c. art. 50). 
Il ricorso presentato a commissione incompetente conserva i suoi 
effetti sostanziali e processuali e di conseguenza il processo deve proseguire, 
a seguito di decisione di incompetenza, innanzi alla commissione 
dichiarata competente senza che si verifichino decadenze. La commissione 
deve dichiarare la incompetenza con decisione; se tuttavia il ricorso viene 
trasmesso alla commissione ritenuta competente per iniziativa della segreteria 
resta egualmente impedita la decadenza (1). 

(omissis) Pu� ormai considerarsi jus receptum dopo la sentenza 

n. 210 del 16 gennaio 1986 delle Sezioni Unite della Cassazione che il ricorso 
presentato a un giudice tributario incompetente non � inammissibile, 
ma � conserva i suoi effetti sostanziali e processuali e il processo 
deve, a seguito della pronuncia di incompetenza, proseguire avanti al giudice 
competente� (nei medesimi termini Comm. Trib. Centr. 7 dicembre 
1988, n. 8326). 
L'indirizzo giurisprudenziale cui si � alluso trova fondamento nel 
rinvio contenuto nell'art. 39 del d.P.R. 636/1972 .alle norme del codice di 
procedura civile tra cui � compreso l'art. 50 c.p.c.; esso comporta, poi, 
ovviamente che la commissione erroneamente adita debba dichiarare la 

(1) Decisione da condividere. La translatio iudicii � un dato pacifico (Cass. 
16 gennaio 1986, n. 210 in questa Rassegna, 1986, I, 168). � ancora esatto che 
la commissione adita deve dichiarare l'incompetenza con decisione, che definisce 
il processo, se non altro per dar modo alla possibilit� che la commissione 
designata, ritenendosi a sua volta incompetente, promuova il regolamento di 
ufficio, ormai ritenuto ammissibile (v. sent. citata). � certamente una cattiva 
abitudine il trasmettere il ricorso alla commissione ritenuta competente 
(da chi?) in modo informale. Ma ove ci� avvenga (salvo a provocare una 
decisione nel caso che si profili un conflitto di competenza) non pu� essere 
paralizzato il proseguimento del processo n� pu� ipotizzarsi una decadenza 
per (l'ignaro) ricorrente. 

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�_::� �./_.�:::::::�::::.::_:::_�:� .��--:::::::::-::.:. . . <�.� �::::::.�: 

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�lia��oommissione�����rltenuta����tompetent~�����(ch�. �.potr���...promuovere ��d'ufficio 

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�.� ....�.: .���.�-:-:. :.�:-�.�.�...��.��:-�.�: .� � ..�.� ..� '. �. .. .. . .. ... . .. . . . 
Bril�1'St;f'6~~:: 


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�..������� .%1+ t?.. ~.~fg;illigtg~~���Ih ~~��� ~�.. ,~>.�������� 

s~~t~�~~1m~1Cls1lJ1~:;:c~;~~~�f1n!~~ia1:J:~~tt:~;~'.~~~!!~8~f:Z~~~~= 

p�r <J�mostrare l.~avvetJJtto reimpiego senza violare il divieto della prae" 

:-.:;�::.:.:.


sumpti� ��~~��.. J?J~~~tffiip~~; m. 
.�.. $\1..J?eraJ9 il. pi�,. l):imoto oi:#~.~ta:ine~~o ��� c�)i;i .y.edey,a ni;i);)ra��~aw~mg pJ.;esUl).
tiyo .d.eU~ilpipieg~:r d,i �qaP~~aj,e '!..)a prr+e$.f1.rnPti<>. 4e. Pf�leSttJ11Pf()� r,\spet:t;Q �a,ila 
presunzione . (:}i.� flll-~tu:osit� (Qass, 9 mai;t~� 198S1, .n. ~$'11, �1l qu~ta R�lssegit(l, 
1985, l; .sss axwll'.~ii~.ctta~ nettc;:stQ), &i. � c;:@Jl!Pr~o che se pi.-e la Pre~~one 
legale .:dell'art�� 86 copre s�lta1}tQ )a . fruttuoSi.t.�. ~i ben possib,ile. clare .l~ p:i;ova 
con presunzione semplice cleU'.fo1piegp del capitale s~a con ci?> destare il 
~an~asma della pres..nzipne 4a presunzio:ne. SL� d,etto al ngua17� che �� tratta� 
si di due aspett� di udunica presunzione (sent. 934/1976) owero, in m?<I� 

9 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

508 

(omissis) Con il primo motivo l'Amministrazione finanziaria, denunziando 
la violazione dell'art. 26 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 in relazione 
all'art. 360, n. 3 c.p.c., censura la impugnata decisione perch� la Commissione 
Tributaria Centrale, esaminando il profilo della sussistenza del 
reddito, sarebbe entrata nel merito d� una questione di fatto ed estimativa, 
ed avrebbe effettuato una valutazione ad essa preclusa in base alla 
norma della quale �se ne � denunziata la �violazione. 

Con il secondo mezzo la stessa Amministrazione, denunziando ai 
sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 2729 e.e. e 
falsa applicazione dell'art. 86 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nonch� 
motivazione contraddittoria, si duole che la Commissione Tributaria Centrale, 
senza spiegare in alcun modo le ragioni della estensione della 
propria cognizione ad un problema pertinente al merito � estimativo �, 
non abbia tenuto conto che l'Ufficio delle Imposte aveva fondato il 
proprio accertamento sulla norma regolatrice delle presunzioni semplici, 
e quindi sulla affermazione secondo cui, dal possesso di un capitale di 

L. 386.000.000 era lecito presumere che il possessore avesse conservato 
tale capitale in un deposito bancario percependo quanto meno gli interessi 
correnti per siffatti depositi. 
Entrambe le censure sono infondate. 

Quanto alla prima, � sufficiente considerare che la Commissione Tributaria 
Centrale nel caso in esame ha deciso solo ed esclusivamente in 
linea di diritto, pervenendo, in sede di applicazione delle norme di cui 
agli artt. 86 e 137 del t.u. 645 del 1958, ad affermare che dall'unico dato 
certo della sussistenza di un certo capitale non poteva farsi discendere 

pi� persuasivo, di due diverse ed autonome presunzioni (sent. 3888/1988 che 

ofifre una approfondita disamina dell'evoluzione della giurisprudenza). 

Dunque quando si afferma che � ragionevole supporre che la persona 
che dispone di una rilevante somma non la tenga nel cassetto e ne faccia 
almeno il minimo impiego in deposito bancario, e se ne deduce conseguentemente 
la fruttuosit�, si � fatto ricorso alle due distinte presunzioni e si 
� esposto quanto basta per fondare un accertamento. 

La sentenza che si commenta, rifacendosi alla precedente 23 aprile 1987, 

n. 3929 (in questa Rassegna, 1987, I, 442), pur non escludendo che la richiesta 
prova dell'impiego possa essere data con presunzioni, ricade nel falso problema 
della presunzione da presunzione, con un passo indietro rispetto alle 
pronunzie pi� sopra esaminate. 
A questo punto appare erronea anche la questione sulla competenza della 
Commissione centrale esamJnata nel primo motivo. Certamente esula dalla 
valutazione estimativa la questione sulla portata de11'arL 86, sulla necessit� 
che sia autonomamente provato l'impiego del capitale e che tale prova pu� 
esser data con presunzioni; ma dopo tutto questo, l'apprezzamento sulla congruenza 
della prova per presunzione sul fatto presupposto della esistenza del 
reddito (lo stabilire se si poteva ritenere dimostrato, presuntivamente, che 
gli oltre 300 milioni posseduti erano stati depositati in banca, il che era poi 
la vera sostanza della controversia) esulava certamente dai poteri del giudice 
di terzo grado. 


PARTE I, SEZ; V, .GlURISPRUDilNZA: TIUBUT"ARIA 

�la duplice presunzione dell'investitnentodella somma sotto forma di deposito 
bancario e della percezione di interessi pari all'8 %; 

ln��prt>posito ���da�.evidenziare che la. stessa-sentenia��n. 2871/1985 
delle Sezi�L :u.rtite ��di q.esta � Corte menzionata dalla Ainrillnistrazione 
�rjc;9:i;t:'e!lte 1,1 sostegn:o cl.ella p;ropna .�tesi; riconosce la estensione della 
�cl'.lglJizlo#~ ~ella C111nxni~s.i6i:fo� Tributaria Centrale a controversie analoghe 
a q#e,lla m.esarite, 

L� pt�detta sentenza infatti, �dopo avere precisato che � in tema di 
pltisValenze tassabili le questioni di fatto relative a valutazione estimativ!\ 
sori.o lifui.tate a quelle nelle �. quali vengano in�. discussione la esistenza 
�dfJliarplus\ialenia e l'an'lt:n:ontare di essa�, ha affennato doversi escludere 
che passa dar luogo � a. questione di fatto relativa a valutazione estimativa 
lo �stabilire se, �nella� ipotesi� di riscossione del� prezzo di una compravendita 
. immobiliare~ sia �possibile invocare la� presunzione che un 
~pi~;,ll~ sia frt�ttifero �; e pii',t: irinari..zi ha: ulteriormente. chiarito che � lo 
st�bilii� se{ ac~rtata la vencfita di un immobile,.�. debba senz'altro presumersi 
un reddito di interessi tassabili' ovvero; se sia necessario, perch� 
operi -tale presunzione, eh.e risulti anche ravvenuto refuvestimento delle 
somme. incassatep� . questione. che tende alla individuazione della esatta 
portata della norma da applicare (art. 86), sicch� gli accertamenti di 
fatto, eventualmente necessari, n<>n possono per ci� dar luogo a questioni 
di .fatto-relative a valutazione estimativa nel senso� sopra precisato�. 

C�nf�rmandosi a tali enuncia,Zioni la Corte ha successivamente riba. 
dito che non rientra,� tra le ��questioni�. di fatto relative �a mera valuta:
tione estimativa� {le quali,.in sede-di ripartizione interna�di �.attribuzione 
�tra gli�-� organi della� ghttisdizforie speciale � trlbutari�; si�. sottraggono alla 
�cognizione� della �.Commissione trib�taria �centrale) quella avente ad og


getto, rion la mer� �ndividuazfone della base� hnponibile nei suoi elementi 
costitutivi{ ma�� la irid�gin� sulla��� questfon:e �se; �� nella ipotesi di riscossione
�� del prezzo �di �fula��. Compravendita immobiliare, sfa� �possibile 
pres�rliere uri reddito. tassabile ili relazforie a quanfo preVisto . dall'art. 86 
t.ti. 645/58, opp�r� >$ia necessario a tale fine d1e ii capitale risulti 
reinvestif�, comportando la predetta questione la. individuazione della 
esatta __ p.o�'f�,ta ..c:lc;i~I~ttJ.O~a da,.. �.Pl?l~(;aj:e �(Ca.ss._ .s .� ~itign� 1987,_� n, 4918). 

Alla��� stregua df�J�le .�ons(:>li<lat9 <>#~nti�nento, IL pri!llo motiv(:> �. del 
ricorso deve dunq~e ~~s~re nehato. . ..�. �-.. �...�. �._ .� .. �.� . . . . ....

8In ordine .alla seconda doglianza,. a . parte la ri}evanza () meno .dette 
�considerazioIJ.i c;isposte a. proposito della non tassabilit�, ai fini della 
imposta complementare, di redditi non accertati ai fini della ricchezza 
Inobile1 si deve sottolineare che proprio la citata sentenza delle Sezioni 
unite ha escluso .la possibilit� di presumere la esistenza dell'investimento 
soltanto sulla base di quanto previsto dal capoverso dell'art. 86 
del d.P.R. 645/58, � che si limita a porre soltanto una presunzione di reddi



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO' 

tivit� � dei capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne 
derivi un reddito�. 

Nella anzidetta sentenza, anche se con riferimento soltanto alla 
imposta di R.M., si legge infatti che la menzionata norma di cui all'art. 86 
� pone una presunzione che non ha ad oggetto la esistenza del titolo dell'impiego 
di capitale, ma solo il reddito che non risulti (o risulti in misura 
inferiore a quella effettiva) dal titolo stesso, di cui invece, deve 
dimostrarsi la effettiva esistenza�, perch�, altrimenti �si tratterebbe di 
rendere operante una duplice presunzione, come tale inammissibile �. 

Anche questa stessa sezione, con sentenza n. 4918 del 1987, si � espressa 
sostanzialmente negli stessi termini affermando che l'art. 86, secondo 
comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, pone una presunzione di redditivit� 
del capitale dato a mutuo ed altrimenti investito, ma non autorizza 
a presumere la esistenza dell'investimento, sicch�, con riguardo 
al prezzo ricavato dalla vendita di beni, la tassabilit� di un reddito di 
capitale, derivante. dal reimpiego di tale prezzo, postula che l'Amministrazione 
finanziaria deduca e dimostri la sussistenza di uno specifico 
titolo del reimpiego -che potr� formare oggetto di contestazione da 
parte del contribuente -al fine di dedurre presuntivamente la esistenza 
di un reddito, tassabile. 

Questa sezione ha poi riconosciuto, con la sentenza n. 3888 del 
1988, che l'art 86 del citato decreto, introducendo una presunzione di 
redditivit� dei capitali impiegati e lasciando quindi a carico dell'Amministrazione 
l'onere di dedurre e provare il titolo dell'impiego, non vieta che 
tale dimostrazione possa essere fornita per elementi presuntivi, evincibili 
anche dalle qualit� del contribuente e. dalla entit� della somma, ove siano 
idonei ad evic;lenziare un determinato impiego in termini di rilevante probabilit�, 
proprio secondo quanto prescrive l'art. 2729 e.e. che fa riferimento 
appunto a presunzioni gravi, precise e concordanti. 

Elementi presuntivi di tale genere non sono stati dedotti nella odier


na controversia, secondo l'apprezzamento, in questa sede non censurabile, 
della Commissione centrale, che ha rivelato che i capitali, peraltro contestati 
nel loro ammontare, risultano essere stati percepiti da persona 
certamente non adusa ad attivit� speculative, la quale, pertanto, ben 

potrebbe avere impiegato quei capitali nella costituzione di un patrimonio 
familiare ai propri figli, come riferito in controricorso. 

Pertanto il giudizio di illegittimit� della pretesa tributaria espressa, 
peraltro con motivazione esauriente, corretta e tutt'altro che contraddittoria, 
nella impugnata decisione, si sottrae alle denunciate censure 
a fronte delle reiterate pronunzie innanzi ricordate, alle quali� il Collegio 
ritiene di conformarsi; non pu� essere seguito l'isolato precedente 
giurisprudenziale ricordato dalla ricorrente, secondo il quale la fruttuosit� 
dell'impiego del denaro non rappresenta, rispetto alla. presunzione 
dell'impiego stesso, una ulteriore ed autonoma inferenza presunti




PARTB I; SBZ.: V, G�UIUSPRUDBNZA TRIBUTARIA 511 

va; costituendo invece, alla �iuce/del principio della �naturale fecondit� 
del dan�ro, un momento dell'unica presunzione di reimpiego {cfr. Cass. 
17 febbraio 1986, n. 934). Si deve perci� ribadire che-fa pJ:esun.zione di 
redditivit� dei� � � capitali�� i.mpiegati � �previsti dall'art. � 86 .. del� d.P~R. 645I 
S8i/d1on. esonera l'Amministraiione �finanziaria . dall �onere�. di� ded.urre �e 
pi�vare il preteso impiego, �pure se . fa �relativa> dimostrazione��� pu�. ~s!
l�t�: fornita anche p�r elementi prest:!lltivi evincibili evetitualniente dalle 
qualit� del contribuente e dalla�entit� dei capitali entrati n�lla�disponibilit� 
del contribuente. In sostanza non si pu� presumere rimpiego dei 
capitali sulla � base � della: prest:!llZione contemplata� dall'art; 86~��.� atteso 
iLdivieto��del praesumptum .de praesu:mpto. �(omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez~ I, 19 giugno 1990, n; 6174 ~ Pres. Vercellorie Est. 
Carbone -P. M. Don.narumma (corif~). Conte (AVV-/Compagrio) c. 
Ministero delle Finanze (Avv. Stato .Areria). 

Tribuf:i -in genete � Contenzioso tributario -� Azioni<di accert�m~to neg1dlvo 
.. � E.sclusione � Necessit� di� un �provvedimento �dell'Amministrazione 
� Sussiste. 

. . . La tutela giurisdizionale deidiritti del .contribuente si esplica esclus.
ivamente mediante ricorsi contr(J �pecifici atti 4i accertamento.� o di 
impo.sizione_.4ell'Aniministrazione g �qntro �.il rigetto 4i istanze di. rimborso; 
e r;.uindi sempre improponif/#e .l'azione di mero accertamento iie!
fativo: Detto principio vale per ogn,i forma di tut~la giurisdizionale innanzi 
a qualunque giudice (1). 

(omissis). Con l'unico motivo d�l preposto d~orso fimpugnata sentenza 
� censurataper violazione dell'art. lq del d.P.R 26-10:.1972, n. 636, del 
diritto di d�fesa e dei prmcipigene?~u in tema di interesse ad agge. 
Secondo il ricorrente neicaso di speci~ noi\ � praticabile l'altema.t:Wa 
eimnci�ta in sentenza tra il mancato tls$Qhifuiento del debito per poi 
ricorrere contro gli. atti impositivi ovverb:' l'ad~pimento della. pfyt~sa 

~~~ft~a::n!e~a:~fa~;;;~~~el'fhielJ!:i:r~il~J-~1.1 :~~u~i?r!:: 


pprto sostami!lle subordiria il .. pagamento . del .. cq#i\�~nso . all'ell11ssi0ne 
di fattura ed all'applicazione dell'IVA, .sicch�, senza.11�miss�one �lll.. fattu,
ra comprensiva di IVA, non � possibile ottenere. il pagamento del. '�op:ipenso. 
Inoltre secondo il ricorrente, egli ptir esercitando la libera professione 
oon ha una posizione di IV A personale, perch� � in associazione professionale 
con il fratello, sicch� non pu� avvalersi della posizione IVA del


(1) Giurisprudenza� assolutamente pacifica. Si segnala comunque la sentenza 
per Ia �universalizzazione della regola. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA .DELLO STATO

512 

l'associazione per riscuotere un compenso di natura .strettamente personale, 
qual'� quello che gli compete, in qualit� di componente della com� 
missione tributaria. 

La complessa censura, che ripropone il problema della qualificazione 
giuridica della comunicazione della Segreteria e quindi della 
proponibilit� o meno del ricorso, non � fondata. 

Ed infatti, la decisione della Corte d'Appello di Roma ha applicato 
la giurisprudenza di questa corte, ribadita anche di recente, secondo 
cui la tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente, regolata dal 

d.P.R. 636/1972 che ha disciplinato compiutamente il sistema del contenzioso 
tributario, si esplica esclusivamente mediante i ricorsi alle 
Commissioni tributarie contro specifici atti di accertamento o di imposizione 
dell'Amministrazione finanziaria o di ricorsi contro il rigetto 
dell'istanza di ripetizione di somme indebitamente pagate (sez. un. 
11-10-1988, n. 5486; sez. un. 11-2-1987, n. 1466). 
Questa giurisprudenza che riconosce la tutela giuridica del contribuente 
solo di fronte a specifici atti impositivi del Fisco o di rifiuto di 
restituzione di somme indebitamente pagate, � costante e consolidata 
perch� in definitiva si ricollega all'altro filone interpretativo anch'esso 
costante che nega la proponibilit� di azioni di accertamento negativo sia di 
fronte al giudice ordinario che presso le commissioni tributarie. Ritiene 
infatti qu�sta Corte che proprio dalla mancanza di specifici atti di imposizione 
o di rifiuto discende l'esclusione di ogni azione di accertamento 
negativo del debito di imposta sia innanzi alle commisioni tributarie 
sia innanzi al giudice ordinario, dovendosi ritenere abrogate le 
precedenti disposizioni compreso l'art. 6 della legge 20-3-1865, n. 2248 
all. E (sez. un. 17-6-1988, n. 4120; sez. un. 17-10-1988, n. 5629). 

Il ricorrente, invece, afferma la proponibilit� del ricorso alle commissioni 
tributarie � su qualsiasi controversia di natura tributaria anche 
quando manchi un atto di imposizione dell'Amministrazione finanziaria
� ed a sostegno richiama, nella memoria, alle decisioni 5-2-1988, 

n. 1200 e 20-1-1989, n. 308. Ma il richiamo non � pertinente alla tesi sostenuta 
dal ricorrente. Con tali decisioni, infatti, questa Corte non ha inteso 
affatto riconoscere la proponibilit� in materia tributaria di un'azione 
di mero accertamento negativo, n� ha ritenuto di superare quell'alternativit� 
posta a base della sentenza impugnata in conformit� della giurisprudenza 
di legittimit�, secondo cui, nella vigenza dell'attuale d.P.R. 
636/1972 che ha regolato compiutamente la materia abrogando ogni 
precedente contraria disposizione, la tutela giurisdizionale del diritto 
di difesa del contribuente si esplica esclusivamente davanti alle commissioni 
tributarie mediante la proposizione di ricorsi contro atti specifici 
di accertamento o di imposizione dell'amministrazione finanziaria, ovvero 
di ricorso contrq il rigetto di istanze tendenti ad �ottenere la ripetizione 
di somme indebitamente pagate. Anche queste ricordate deci

PARTE I, SBZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 513 

sioni ritengono sussistere la competenza delle----------ste, 
affermando espressamente l'improponibilit� di � un'azione di mero 
accertamento negativo del debito di imposta non solo davanti al giudice 
ordinario ma anche davanti al giudice speciale tributario, poich� il 
ricorso accordato dalla legge al soggetto passivo dell'obbligazione di 
imposta ha per oggetto soltanto specifici atti dell'amministrazione 
finanziaria di accertamento d'imposizione ovvero di rifiuto di restituzione 
delle somme riscosse. (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 luglio 1990, n. 7091 -Pres. Falcone Est. 
Lupo -P. M. Romagnoli (diff.). Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Favara) c. Istituto Casse di Risparmio delle Venezie (avv. Piscitelli). 


Tributi erariali diretti � Imposta unica sul reddito delle persone fisiche � 
Redditi di capitale � Interessi sui rimborsi di imposte non dovute � 
Non costituiscono reddito. 

(d.P.R; 29 settembre 1973, n. 597, art. 41). 

Tributi erariali diretti . Imposta unica sul reddito delle persone fisiche � 
Reddito di impresa . Interessi compensativi -Non imponibilit�. 

(d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 44 e 52). 
Tributi erariali diretti � Imposta unica sul reddito delle persone fisiche Reddito 
di impresa . Interessi compensativi e moratori . Art. 560 
nuovo t.u. delle imposte sui redditi � Imponibilit� � Norma di natura 
interpretativa � Esclusione. 

(d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56). 
Tributi erariali diretti � Nuovo t.u. delle imposte sui redditi � Applica� 
bilit� ai pedodi di imposta anteriori � Art. 36 d.P.R. 4 febbraio 1988, 

n. 42 � Si estende anche alle norme meno favorevoli al contribuente � 
Reddito di impresa � Interessi compensativi e moratori � Sono im� 
poni bili. 
(d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 36; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 56). 
Gli interessi pagati dall'Amministrazione finanziaria sulle somme rimborsate 
per imposte non dovute hanno natura compensativa e non costitui, 
scono reddito di capitale ai fini dell'art. 41 del d.P.R. 29 settembre 1973, 

n. 597 (1). 
(1-4) La prima massima � ormai accettata. In vero sarebbe lecito qualche 
dubbio sulla natum compensativa o moratoria degli interessi sulle imposte. 
Numerose sentenze si pronunciarono per la natura moratoria degli interessi 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO �

514 

Gli interessi pagati dall'Amministrazione finanziaria sulle somme rimborsate 
per imposte non dovute, in quanto compensativi, non vanno ricompresi 
nel reddito di impresa bench� figurino nel conto dei profitti 
e delle perdite ex art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (2). 

La norma dell'art. 56 del t.u. imposte sui redditi (22 dicembre 1986 

n. 917), secondo la quale gli interessi anche diversi da quelli compensativi 
e moratori (che non sono imponibili come reddito di capitale) concorrono 
a formare il reddito di impresa, � di carattere innovativo e 
non riferibile ai periodi di imposta anteriori (3). 
In forza dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, che dichiara 
applicabili, alle condizioni ivi previste, le norme del nuovo t.u. delle imposte 
dirette ai periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore, senza 
limitazione alle disposizioni pi� favorevoli, gli interessi compensativi 
e moratori, percepiti dall'imprenditore in periodi di imposta anteriori 
concorrono a formare il reddito di impresa (4). 

(omissis) 1. Con l'unico motivo del ricorso l'Amministrazione finanziaria 
deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, lettere e) 
ed i), 44 e 52, primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, degli 
artt. 1224, 1282 e 1499 cod. civ. e dell'art. 53 Cost., in relazione all'art. 360, 

n. 3 c.p.c. 
La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla 
Commissione centrale, la reintegrazione del patrimonio del c.ontribuente 
avviene con il rimborso della somma precedentemente versata, non con 
gli interessi, che sono qualcosa che si aggiunge al patrimonio gi� rein


introdotti con la legge 26 gennaio 1961, n. 29, specie per quelli a carico del 
contribuente; eguale natura dovevano avere quelli a carico dell'Amministrazione 
dovuti dal momento deHa domanda di dmbol.'so; e non diverso criterio 
dovrebbe seguirsi per le imposte dirette. Tuttavia, pi� per ragioni di oppor� 
tunit�, si � acceduto alla soluzione, accettata anche dall'Amministrazione, 
di non considerare reddito di capitale gli interessi sui rimborsi. 

Diversa deve essere la soluzione per gli interessi sui rimborsi che siano 
una componente del reddito di impresa. L'art. 44 del d.P.R. 697/1973 nello stabilire 
che non costituiscono reddito di capitale, gli interessi e gli altri proventi, 
in quanto componenti del reddito di impresa (analogamente a quanto 
dispone l'art. 40 per i redditi fondiari) li assoggetta al divel.'so regime sostan� 
ziale dell'impresa e non opera una mera trasposizione formale; l'art. 41 � 
estraneo alla disciplina del reddito di impresa e non pu� pi� essere applicato 
se non si versa pi� nel campo dei redditi di capitale. 

Ragionando dell'impresa deve applical'si l'art. 52 per il quale il reddito 
� costituito dagli utili come determinati nel conto dei profitti e delle perdite 
con le sole variazioni derivanti dai criteri stabiliti nelle successive disposizioni 
del titolo relativo al reddito di impresa. Bisogna cercare solo in detto titolo 
le norme che escludono dal reddito talune partite che risultano dal conto 
dei profitti �e delle pel.'dite (come avviene, ad esempio, dei proventi assog



Slf 

tegrato, e �l��' reddito. � Gli �interessi � sui� crediti d'imposta concorrono 
alla formazione del reddito d�� b:n:presa; �in �� qttanto � �vengono inclusi nel 
conto dei profitti e delle perdite redatto in �conformit�. dei criteri civilisti~ 
ci, e q.irfdi � v~no assunti.� quali compPnenti positivi�. di� reddito ai sensi 
dell'ult.b~o com:i:na: d<:!ll'art. 52 del cl;RR.. 29 settembre 1973, n; 597, nel 
rispett<> de1 ptilicipi(> fondamentale. della competenza sancito.� dall'art. � 74 
dello s'.ll�sso decrefo, t'i~setiment� �nell'art.. 41 .citato ��dell'espressione. in� 
teressi �n�n av�ntLnatura: compensativa� non varrebbe a sottrarre dall'imposiziOne 
gli interessi in esame; perch� quella: degli interessi com� 
pensativi SW: /prezio (art 1499 cocl; civ.) � una categoria �ircosc.ritta alla 
c�mpta\>endita�� >non< ��� una�categoria .residuale, nella .quale possano 
farsi<�onfl�tire tutti gli interessiche sireputa di non inquadrare nelle 
altre categorie� dei� � � corrispettivi � (art. 1282 cod. � civ.} e dei moratori 
(art. 1224 cod. civ.). Gli interessi sui rimborsi non avrebbero ntilla a 
�he vedere�� con quelli compensativi.�� sul � prezzo< � dovrebbero invece 
essere: fatti rientrare.�tra< gli interessi .. corrispettivi, non ��essendo �di osta� 
colo al riguardo che essi maturano di semestre in �semestre anzich� di 
gi()tri6 in g�ori10 (art 821, terzo connna:; cod. Civ.), poich� tale element� 
non� � tale' da modificarne� la natura:' � � 

2, Le violazioni di legge lamentate dall'Amministrazione� finanziaria 

non�� sussistono. 

ll d.P.R; �29 settembre� 1973, rit597� -�di� cui �si �deduce fa violazione 


considera la tassazione degli i11t�r�ssi negli artt; 41 e 44. Il primo di 

t�li due ah�coli dispone>che< �costituiscono reddito di capital�: . ; . e) 

gettati a rirtenuta alla fonte e dei beni immobili). Il che � perfettamente logico 
perch� il regline sostanziale>deLproventi che concorrono a formare il reddito,
�di� impresa �� diverso da quello� �he,�.per il soggetto non imprenditore, 
�' stabilito per.� singole 'categorie�� di reddito;�� Baster� �considerare al riguardo 
�he mniprenditore per gli impieghi>del capitale include � nel cont� det profitti 

e . delle pevdite ~e spese di .organizzazione e le perdite delle operazioni sfor� 
tunate, cosa che non pu�lfare il contribuente comune' che non pu� frtiire di al� 
cuna deduzione ('art. 43) e non pU� mai imputare le, pel'dtte (l'airt. 8 dispone che 
il reddito O�mrplessivo �� determinato �. dalla �� solllI:lla dei redditi di..�tutte le ca� 
tegorle� � dettaendo ��.1e pel1dite -derh/anti. soltanto dall'esercizio di imprese e di 
arti e professioni; ci� pereh� non � configurabile una perdita nei redditi 
fondiari; di capitale e laVoro dipendente). 
~ pacifico che vanno compresi fra. i ricavi (che figurano nel conto dei 
,profitti e delle perdite) i contributi m conto esercizio bench� il d.P .R; n. 597 

faccia menzione soltanto dei contributi in conrto capitale (art. 5-5); e ci� sem� 

pre per la ragione. che . la base del reddito di tmpresa � il conto dei . profitti -e 

delle perdite, owiamente da compilare secondo :le regole dell'art. 2425 .bis 

cod. civ. 

Non pu� essere pertanto condivisa la �seconda massima e di conseguenza 
nemmeno la terza massima. L'art. 56 del nuovo t.u. delle imposte dirette 
chiarisce che tutti gli interessi concorrono a formare .il reddito di impresa 



516 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a titolo di 
risarcimento��di danni"O di penale"per-inadempienza contrattuale; . . . i) 
gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altra rendita 

o provento in misura definitiva derivante dall'impiego di capitale �. 
Gli interessi sui crediti di imposta che i contribuenti hanno nei 
confronti dell'Amministrazione finanziaria non sono dovuti a titolo 
moratorio (non essendovi mora dell'Amministrazione) n� derivano dall'impiego 
di capitale, ma servono a compensare i contribuenti dell'esborso 
pecuniario che essi hanno in precedenza effettuato versando al fisco 
una somma di denaro che deve essere loro restituita. L'interesse su 
tale somma serve a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal 
contribuente, che viene cos� compensato del mancato godimento del 
denaro in precedenza versato, come ha correttamente affermato la decisione 
impugnata. 

Chiara � pevci� la � natura compensativa � degli interessi maturati 
sui crediti di imposta, idonea ad escluderli dai redditi di capitale elencati 
nel citato art. 41. 

Nel ricorso si tenta di restringere la portata della formula normativa 
che esclude dai redditi di capitale gli interessi � aventi natura compensativa
�, affermando che con tale espressione il legislatore si � 
riferito alla sola ipotesi prevista nell'art. 1499 cod. civ (interessi sul 
prezzo della compravendita). Ma l'interpretazione restrittiva della parte 
ricorrente, oltre a distaccarsi dalla giurisprudenza di questa Corte in 
tema di distinzione tra interessi compensativi e corrispettivi, contrasta, 
da un lato, con la formula lata della disposizione (idonea a ricomprendere 
una pluralit� di ipotesi di interessi) e, dall'altro e soprattutto, con 

anche se sono esclusi dal reddito di capitale (non ostante che l'art. 41 abbia 
sottratto alla imposizione come reddito di capitale anche gli interessi di 
mora); esso ha evidentemente portata interpretati.va (o addirittura di sistemazione 
del testo) allo stesso modo della norma dell'art. 53 ohe include fra i ricavi 
i contributi in conto esercizio e le indennit� conseguite anche in forma 
assicurativa per la perdita dei beni la cui cessione avrebbe dato luogo a 
ricavi; . sono tutti chiarimenti ancorati al principio che non possono essere 
sottratte all'imposizione le risultanze del conto dei profitti e delle perdite. 
Diversamente sarebbe stata difficilmente giustificabile una innovazione apportata 
in sede di testo unico. 

Si prende atto, ,quarta massima, della importante affermazione che l'articolo 
36 del d.P .R. 4 febbraio 1988, n. 42 � riferito a tutta la normativa del 
nuovo t.u. e non soltanto alle norme pi� favorevoli al contribuente. A tal ri� 
guardo si pu� os.serv�are che la condizione ivi prevista (ohe la dichiarazione 
sia conforme alla nuova normativa) si verifica pressoch� necessariamente per 
quanto concerne il problema specifico, non essendo verosimile che la dichiarazione 
a suo tempo presentata fosse difforme dal conto dei profitti e delle 

l ' 

perdite, cosa che comporterebbe un quasi automatico accertamento correttivo 
(art. 39 lett. a, d.P.R. n. 600/1973). Comunque la portata della quarta massima 
va bene al di l� del caso deciso. 

l 
II 

I

�I l 



PARm I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRmUTARIA 

il fatto che gli interessi considerati come redditi dall'art. 41, lett. i sono 
quelli derivanti <t'daU'impiego di �capitale�, come� � reso chiaro dalla 
parte finale della previsione normativa. E il credito di imposta -da qualunque 
fatto esso derivi -non si ricollega ad un impiego di capitale. 

Questa Corte, con riferimento alla soppressa imposta di ricchezza 
mobile, nell'interpretare l'assoggettamento a detta imposta degli � interessi 
dovuti dalle Amministrazioni statali� (art. 126 del d.P.R. 29 gennaio 
1958, n. 645), ha avuto modo di affermare che gli interessi compensativi, 
concorrendo a reintegrare una diminuzione patrimoniale ed a 
sostituire una ricchezza perduta, non costituiscono, a differenza di � quanto 
avviene per gli interessi corrispettivi delle somme date a mutuo e 
per quelli moratori corrispondenti ai frutti del capitale indebitamente 
trattenuto dal debitore, una ricchezza nuova, e non danno perci� luogo 
ad un incremento patrimoniale assoggettabile ad imposta (Cass. 5 gennaio 
1973; n; 5). Il medesimo principio deve ritenersi esplicitamente 
recepito dall'art. 41 del d.P.R. n. 597/73. 

L'altro dei due menzionati articoli del D.P.R. n. 597/73, e cio� 
l'art. 44, prevede che � non costituiscono reddito di capitale, in quanto 
componenti del reddito d'impresa, gli interessi e gli altri proventi di cui 
all'art. 41 �. Dalla trascritta disposizione si desume che la disciplina dell'art. 
41 � applicabile anche nella determinazione del reddito di impresa, 
di cui entrano a fare parte tutti (e solo) gli interessi costituenti redditi 
di capitale. La conclusione alla quale si � sopra pervenuti in ordine 
alla interpretazione dell'art. 41 (nel senso che questa norma non comprende 
tra i redditi di capitale gli interessi maturati sui crediti di imposta) 
vale pertanto anche in tema di reddito di impresa. 

Di fronte all'esplicito e preciso disposto degli artt. 41 e 44 del d.P.R. 

n. 597/73 non vale il richiamo al principio generale posto dall'art. 52 dello 
stesso testo normativo, secondo cui il reddito di impresa comprende 
tutti gli elementi del. conto dei profitti e delle perdite, redatto secondo 
le norme civilistiche. � vero che l'art. 2425-bis cod. civ. prevede che detto 
conto include tra i profitti gli interessi di ogni credito (n. 9), ma rispetto 
alla generica operativit� del principio generale deve attribuirsi prevalenza 
alla specifica disposizione (art. 44) che opera una distinzione tra 
gli interessi, includendone alcuni ed escludendone altri nella determinazione 
propria del reddito di impresa. 
Va, infine, osservato che il sopravvenuto testo unico delle imposte 
sui redditi (approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) ha incluso 
nel reddito di impresa ogni tipo di interessi (art. 56, terzo comma), ma 
per pervenire a questo risultato ha dovuto dettare una disciplina tributaria 
aggiuntiva alla regola della determinazione del reddito di impresa 
sulla base del risultato netto del conto dei profitti e delle perdite 
(art. 52 del t.u. citato, corrispondente all'art. 52 del d.P.R. n. 597/73). 


518 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Cio�, come hanno osservato nella memoria i controricorrenti, la nuova 
disciplina del t.u. dimostra che la norma in essa contenuta -la inclusione 
nel reddito di impresa di tutti gli interessi -non � desumibile 
dal solo principio invocato dalla parte ricorrente. 

3. Anche se le censure mosse dalla Amministrazione finanziaria 
sono infondate, la sentenza impugnata si rivela non conforme a legge 
alla luce dello ius superveniens, applicabile retroattivamente anche alla 
fattispecie .qui giudicata. 
Ed invero, come si � gi� anticipato alla fine del paragrafo precedente, 
il nuovo testo unico n. 917/86, dopo avere, nell'art. 41, lett. a e b, 
specificato gli interessi che costituiscono redditi di capitale, contiene 
nell'art. 56, terzo comma, una disposizione innovativa, secondo cui � gli 
interessi, anche se diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 
1 dell'art. 41, concorrono a formare il reddito per l'ammontare maturato 
nell'esercizio�. Secondo il nuovo testo . unico, quindi, tutti i tipi di 
interessi (anche quelli compensativi), qualora vengano conseguiti da 
soggetti che producono reddito di impresa, sono assoggettati a tassazione. 


Questa nuova disciplina � applicabile retroattivamente per il disposto 
dell'art. 36 del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, secondo cui� le disposizioni 
del t.u. n. 917/86, per le quali (come per l'art. 56, terzo comma) non 
� dettata una specifica disciplina transitoria, si applicano anche per i 
periodi di imposta precedenti alla loro entrata in vigore, �se le relative 
dichiarazioni risultano ad esse conformi �. 

Dalla sentenza impugnata emerge che i due contribuenti hanno incluso 
nelle dichiarazioni dei redditi relative al 1979 gli interessi maturati 
sui crediti di imposta ed hanno poi iniziato il presente giudizio proprio 
per chiedere il rimborso delle imposte IRPEG ed ILOR pagate sulle 
somme dichiarate a titolo di interessi. Si � avuta quindi una dichiarazione 
conforme all'art. 56, terzo comma del t.u. n. 917/86, fatto che rende 
applicabile retroattivamente tale disposizione. La retroattivit�, non avendo 
bisogno di alcun accertamento di fatto, � operante anche in questa 
sede di legittimit�. 

N� l'applicabilit� del citato art. 36 trova ostaccilo nel fatto che essa 
opera, nella presente situazione, in danno del contribuente, mentre la 
situazione di pi� frequente accadimento � che esso, attribuendo efficacia 
alla dichiarazione del contribuente, sia destinato ad essere applicato a 
suo favore. L'art. 36, infatti, non si limita a considerare le disposizioni 
pi� favorevoli ai contribuenti (come fa, invece, l'art. 79 del nuovo testo 
unico s�ll'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). 
onde la retroattivit� sancita dall'art. 36 deve ritenersi operante anche in 

malam partem. 


PARTE. I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 519 

N�.pu� ritenersi che tale forma di retroattivit� si ponga in contrasto 
con la Costituzione. Poich� la imposizione viene collegata alla dichiarazione 
di una base tributaria effettuata dallo stesso contribuente, essa 
colpisce una capacit� contributiva rivelata dalla fattispecie che � stata 
oggetto delle dichiarazioni. Quando poi (come nel caso di specie) .alla dichiarazione 
abbia fatto. seguito anche la imposizione, manca altres� un 
distacco temporale tra fatto rivelatore della capacit� contributiva ed 
imposizione tributaria, onde sotto nessun aspetto pu� dubitarsi che venga 
violato l'art. 53 Cost. (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1Q90, n .. 7258 -Pres. Maltese Est. 
Sensale -P. M. Zema (conf.). Soc. Autosport (Avv. Alessandrini) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Favara). 
Tributi erariali -Imposta sui redditi di ricchezza mobile -Societ� Trasformazioni 
di societ� con personalit� giuridica in societ� di persone 
� � Conservazione �degli obblighi tributari. 

e.e. artt. 2498 e 2499). 
Il principio che la trasformazione di una societ� comporta soltanto 
il mutamento formale dell'organizzazione esistente con la conseguente 
conservaz�one dei diritti e degli obblighi (anche tributari) vale anche nel 
caso, non considerato negli artt. 2498 e 2499 c;c., di .'trasformazione 
di societ� con personalit� giuridica in societ� di persone, anche se �ci� 
comporta il sorgere della responsabilit� personale dei soci per le obbligazioni 
sorte in capo alla societ� con personalit� giuridica (1). 

(omissis) Con i tre motivi del ricorso principale, riconducibili, come 
appa:rir� chiaro tra poco, ad un comune denominatore e da esaminarsi, 
per ci�, congiuntamente, si deduce: 

1) il ruolo, atto a contenuto vincolato, costituisce il titolo costitutivo 
in presenza del quale l'esattore procede ad esecuzione nei confronti del 
soggetto passivo al quale fa car.ico l'obbligaziqne tributaria iscritta, 
senza poterne operare alcuna modificazione; pertanto, nel caso concreto 
l'esattore non avrebbe potuto trasferire il carico tributario della 
Soc. a.r.l. Supermotor Immobiliare alla s.n.c. Autosport in cui la prima 
si era trasformata; 

(1) Massima di evidente esattezza. La legislazione tributaria attuale di� 
sciplina peraltro espressamente, per la necessit� di adeguare il mutamento 
al diverso regime, la trasformazione nei due sensi (art. 11 d.P.R. 600/1973; art. 
15, d.P.R. 598/1973, art. 122 T.U. 917/1986). 

520 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

2) la societ� (in nome collettivo), risultante dalla trasformazione, 
� estranea alle obbligazioni tributarie assunte dalla societ� (di capitale) 
trasformata, sia perch� la nascita dei predetti obblighi � anteriore alla 
trasformazione, sia perch�, opinando diversamente, ne discenderebbe 
una responsabilit� sussidiaria dei singoli soci con il loro patrimonio, 
non prevista dalla legge, essendo invece regolata la fattispecie inversa 
di trasformazione della societ� di persone in societ� di capitali (art. 2498 
e 2499 e.e.); 

3) ci� vale, particolarmente, in materia tributaria, non potendosi ri� 
ferire -il fatto che origina l'imposizione (presupposto) e la causa di 
essa (capacit� contributiva) -ad un soggetto diverso da quello in capo 
al quale l'uno e l'altra sono configurabili, specialmente quando si tratti 
di societ� di capitali e si pretenda di trasferire su una societ� di persone 
l'obbligazione tributaria. 

Il ricorso � infondato. 

I

Questa Corte � ferma nel ritenere che, in tema di societ�, ogni 
specie di trasformazione (sia che una societ� di persone si trasformi in 
una societ� di capitali, sia che si verifichi l'ipotesi inversa) comporta 

I

soltanto il mutamento formale di un'organizzazione societaria gi� esisten


~ 

te e non la creazione di un nuovo ente che succede ad un altro. Ci� -f: 
si � detto -� implicito nella natura meramente modificativa dell'atto I 
di trasformazione e trova puntuale conferma nell'ultimo comma dell'art. 
% 
2498 e.e., a norma del quale la societ� conserva i diritti e gli obblighi 
anteriori alla trasformazione, restando cos� chiarito che l'ente trasforma


i 

to ancorch� consegua la personalit� giuridica di cui per l'innanzi difettava 
(e, v'� da aggiungere, ancorch� perda quella di cui era preceden


I 

temente fornita), non si estingue per rinascere in altra forma n� d� luogo 

I

ad un nuovo centro d'imputazione di effetti giuridici, ma sopravvive alla f 

~ 

vicenda modificativa senza soluzione di continuit� (v. in arg. le sent. 

! 

n. 3707 dell'll agosto 1977, n. 4510 dell'll luglio 1981, n. 198 del 14 gennaio 
1982 e n. 2369 del 12 aprile 1984). 
La tesi della ricorrente, secondo cui l'art. 2498, come il successivo 
art. 2499 (a norma del quale la trasformazione non libera i soci a 
responsabilit� illimitata dalla responsabilit� per le obbligazioni sociali 
anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro 
delle imprese, se non risulti che i creditori sociali hanno dato il loro 
consenso alla trasformazione), opererebbe soltanto nel caso (previsto) 
di trasformazione in avanti (ossia da societ� di persone in societ� di 
capitali) e non anche nella ipotesi inversa, non trova credito, oltre che 
nella richiamata giurisprudenza, nella dottrina che si � occupata del 
problema, la quale � concorde nell'affermare che gli artt. 2498-2500 
non hanno il significato di prevedere i soli casi in cui la trasformazione � 
ammessa, ma si limitano a disciplinare solo alcuni aspetti ritenuti meri


1 

I 

I 



te"V:olf di.lt�1~ disciplina espressa;.�� e cner pertant<:t; � �Unmessa, bench� 
riot� espressamente preyfst�, anche l� ttasfotmazione di societ� di capit~ 
in s(j�i#� d� P~#$pri~) seni:a o�J:iei tti�C~~ #1 (J:f(est�. caso;dl:l trl�sfol'):ria~ 

.::~:~.i~:ll:~���ltt�� est=:~~���di���Ul1���~:ggett0::~��la���cteazfone �~���un���~uovo�.sog


.�� ?������ P~����J:l~4~$$~~~ (l:e}t~$];)~~~$���illsij()~~z@l.~��ci:!1#e1:i.tita�.ti11lU1~r:t,��z49Q���~�� data 
.. ��~#i#I#~ �1~~#~~ ij~ .n fhJie���dLt��t~a.cteli�Pre~itod����c.leU#���~oPfot� <con 
$i>�f illillii~#~#i~#t~ fesp�>nsabiH; i�� 4tt#lt c,l~lfa trasformaziClr>;~ � di;>tale 
~o�iet~. ilic��~itril,����ill�����2a1'itali,���vedrebbet<t��ridtitta��.l;:t��g�rarizfa.. :Pi.i;tr.i*1oniale: 
��.�ᥥ���11~1Sit� <>V:Vi�i;Jl~nt~$;ri$ussistent:e.ce~�per�.i;;i<),.fui.a��disposizione dt�aiogo 
��. �.� cgrit~J:luto sare\\!)~fl) st�ta d~l tutto s.perfi.al nel caso . in cui, per effet


�����.�t~ AAH� �tr*sf9@#i~~<>#e\��d:elta. s()ci~tlt�� dic<t!JitaU.�iJ:l.��s(iciet�.�.di���persone, la 
g�,1:'ajlzia c;lej (117~c.ti:t()ri ti~p;lta accres�i,uta ed. �i lor<>. g�ritti non .�rischiano 
.g.~k]lregiu<iiz~('.i\���(:�f ~t:~hbe(ct:�es!#O!Scti.���diit���� 'UD,a:t, �. #1'1.~f6r1llazione.. �.della.... so


������ᥥ�'ii~J~ #~~�sell~~ii f~t:� v~J;ti!'~.W.~J4(;��l1.t r~~PPll~f:Ji.t~�u1~.utata�. del�soci�. 
��� ..�...;....�����~#h~��.� 1ra,tt,���~Z~~��:t,t',, �.� �)l����I�.� ���dcqr~#:t�tᥥ~*i:>Ca���a.�$Qstegno� deUa.�sita 


~s~ ~ c::lie~ itic~fu.i:t 4i s9t?i~t~ s~Jlipli�e, ~AA9i.scela�.�.resl:Jpnsa�ilit� �. del 
�� ��#1ltl.'Y-9��~()git)�. l?~i:���te���� ~'ibl>1ig�#()t;d�:.�.Mte6or����� a!l'acCJ,uisto .�. �della��qualit��.� di 
�s()citj (p#st;!�ns~l;>ilW( �he ilon .�i esclusa: d�l � permanere�� della responsa~ 

hilit���..del���s()�fo��� U.s�)t(>:�� daJla..�.sqc�et�. ed . al >quale .�. iJ. nuoVQ.��� socio�..�� .��su'bentrli\
t�)i t�pge sicuiafu.~llte �nche alla tutela dei ��creditori; ed attua ���un 
prmcipfo. $#sito irttll.e nella ipotesi< dittasfonnazione di una; societ� 
s'enza respansabil�t� illimitata dei sociin �altra.. che tale�� responsabilit�, 
vice'ltf!t$a:{Jtnplicl;UF �.. �. ��� 

Tl:\li prlncip~ sono. stati ritenuti da q.,esta. CClrt!i)!< applicabili anc:� 
in.� materia: tfibutaria, . allot�h� ha affer1llato che l'avviso d'accertamento 
per inlpost<'I, (nel �aso . sLJrattava di . ricchezza mobile) afferente . un 
perl.6&& artt~rio(~ �:lla'. <tr�:sfqi@i,azfone va ri.6tific�.to �. al/legale .rappresen~ 
tfuite�d�1ta s6det� risurfante dru1a� trasforir:i�ii6ne stess�, n()n.Jmplfo~ndo, 
questa, alcun. mutamento �del soggetto passivo del rappoftd' trlbt�:ario 

(Ji\ in filr~;J' ~.�\ll.1~ 45W/~l~ .~+ii. c:~1~t~liJ:it9:onti;atIPt.n?ll .~i?va .a11.~.J:i.c:?r� 
.re*1�.�� ijly9B~�~� ~~i� m-1~;����~~. 21.�.�.1.t1��.�.~�.� �}7,� .. 9~hHb t~� ~e9*~f.9.�.. J~ss,�..P,i �.64s,
i qy~li fj;1~#�~an() (ri,e,J �a;s().... @ trasf�rma,zione cli ~()C:~e\~.� n()n tas~bile 
in base al �bilancio in societ� tass~l?U~. .i, \)a$e, aJ; �.~n,�io () Yic:eversa) 

i . periodi d':itji.posta nellaq)arte . antenore ed iri. quell� successiva; alla tra5forll1a?
Jj()l1~ non per ri�g1:ctre .. l'identit� . s()gg~t~iva, . anch.e .ai filli fiscali, 
della s6c;:iet� tra~forinafa �on quella risu�t�nte dalla trasform~~orie, ma 
solo in. <:oJ;l$lcter~ione <;ter diverso �. sistema cii tassazioJ;l~ <in '9.ase, 8 non, 
�af9iJatl#o> e cte�1a . diversa w<>ciant� cli AetermiJ:lazi<>n~ <;tei periocio .ci~imp9sta 
(esercizio sociale () antl() sglaJ:'e); Jl� gio:va ricl:li('l,rnarsi al principio, 
secondo cui le imposte sono dovute per periodo d'imposta a ciascuno 
dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, trattandosi 
e.ti autopomia, per cos� dire, temporale e non anche (o.. necessariamente) 
soggettiva. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

522 

La identit� fra societ� trasformata e. societ� risultante dalla trasformazione, 
infine, priva di ogni rilievo la deduzione circa la (pretesa) 
illegittimit� del ruolo; perch� il soggetto passivo d'imposta � sempre lo 
stesso, ancorch� sia mutato. il tipo di societ� o la denominazione, e non 
si � in presenza di due diversi soggetti, il primo dei quali soltanto 
iscritto� nei ruoU. Questi,. infatti, dev�no indicare la denominazione sociale 
solo per assicurare la esatta. identificazione del soggetto obbligato: identificazione 
che permane (e con essa il ruolo) nel caso di mutamento della 
denominazione e del tipo, non potendosi sostenere che la societ�, pur 
rimanendo .identica dopo la trasformazione, sia obbligata con la vecchia 
denuminazione e non con la nuova. 

Il precedente. di questa Corte (sent. n. 5986 del 30 novembre 1985), 
richiamato a sostegno della sua tesi dalla ricorrent� nel corso della 
discussione orale, riguarda l'ipotesi, del. tutto �diversa da quella in esame, 
di irregolarit� dell'iscrizione a� ruolo consistente nell'erronea indicazione 
delle generalit� del contribuente, mentre nessun errore .� ravvisabiJe nella 
iscrizione della societ� secondo la denominazione e il tipo del momento 
della. iscrizione stessa� e nella esecuzione del ruolo nei confronti della 
stessa societ� rimasta in vita con una denominazione e secondo un tipo 
mutati. Vale anche in questo caso il principio, .affermato in tema di accertamento. 
d'imposta afferente un periodo anteriore alla trasformazione, 
che tale accertamento va notificato alla societ� risultante dalla trasformazione 
medesima; e non sarebbe ragionevole ritenere che basti mutare 
denominazione sociale o tipo societario per ottenere il risultato della caducazione 
�dei ruoli. (omissis) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 agosto 1990, n. 7962 -Pres. Corda Est. 
Grieco -P. M. Simeone (conf.) Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Zotta) c. Lemmi. 

Imposte e �tasse ht genere� -Contenzioso tributarlo -Notificazioni -Servizio 
postale -Impossibilit� o rifiuto di consegna del plico -Art. 8 
legge 20 novembre 1982, n. 890 -Perfezionamento -:Decimo giorno 
successivo a � quello del deposito. 
(1�. 8. novembre 1982, n. 490, 11rt. �s; c.p.c. art. 143 e 149). 

La notifica a~ mezza del servizio postale si perfeziona, nel caso delle 
impossibilit� di recapito del plico per l'assenza del destinatario o delle 
persone legittimate a riceverlo, decorsi dieci giorni dalla data del deposito 
a norma dell'art. 8 della legge & novembre 1982, n. 490; di conseguenza 
il rischio della consegna intempestiva grava interamente sul notificante 
che ha scelto il tipo di notifica a mezza del servizio postale (1). 

(1) La sentenza, che non pu� essere minimamente condivisa, � seriamente 
allarmante. La notifica a mezzo del servizio postale � ormai un mezzo pres

PARTB 1; SEZ�. V, G1Ull1SPRVDENZA TRIBUTARIA 523 

(omissis) Preliminarmente, deve rilevarsi hl inammissibilit� del ri� 
corso proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; .temuto cont(). 
della �.$ospensicme ~��� accord�ta dalla legge 742/69. 

��.� �.�. :a<! iJlvero; bt/ :impug1l~i9.e co:i:itro Ja< decisioue �della Coxn:rpissione 
Tril:m~ia Cel),tr~e d~J?~sit�tl:lJl.JS ge~oJ98Sj avrebbe dovfilo essere 
ProPO~ta entr()til��2 !llarzo i9S6; avuto riguar<lo ai�quarantacmque�W.orni 
4el~'. me~i.(.)~ta. sospens:ic:me; 

.... Se�()n,ch�; dagli atti.. conce:i;nenti Ja notifica1� effettuata .. con il servizio 
postale (art. 149 c.p.�.), risulta che il ricorso -spedito>il 21 febbraio 
198()1.,.,..., pervenne allilltdirizzo del destinatario il. 25 febbraio 1986 e, per 
la��.���tempora�a.... assenza�����.ancll.e��.>�ᥥ� delle�� ��.person,e..���legittimate.����a�� ricevere 
il plico; �f���depQsitato~� :in ~ta.26 febbraio U!86,.,,..,. presso l'uflficio�<P!r 
stalecoml;')etente; secondo la previsione dell'art� 8 della legge 20 novembr.
e1982,n; 890..�.. � 

~ei previsti dieci gj.orni successivi, il � plico � non fu ritirato e, 
dtltique~ }a .11o?f~cazione .si . �perfezion� � decorsi dieci giorni . dalla data 

S�b~ i;l~$.si;LriQ ~sendo JloJQ. ~~ri�a. la, possibijiJ� di ri�hie�lere �.~.notifica 
di l>t)J�s911~ al di J:u,ort del Cotn,une dove ha, sede l'.ffi9io . (~.. l legge S � n<r 
vetn,]);re 1982) n, 490). .. . . . �.� . � � � 

. Bel oggt ~ .pi� che fr,~u,e11:te.1a,. ci:rcos:t~ che .11ell'O,i:a in cui si distrl])ui� 
sce .� la �posta .11essu.no sic t1;ovi. n~a casa � del d�stina:tarlo �� sicch� � consu~o 
il ricQ:rso al, d~osi:to a. i!.P~ del).'~, 8 <!ella legf!e n. 4~. E oi� ;;i,ccade 
ccm l?<U'.ticoJ;:We ;1,',i�ori::enz!).. nelfla 11otifu:la Q.el rie<>rso, per C91ssaiione contro Je decis~
L~Ila GomII1issicme ce1ltrale da� e!!e~ spesso in� $~Llo11tane. 4agli 
ul,'ii�i .gil,l:C)dziari e nelle abi~lli di Parti private che noi:i ha:I�llo. eletto . d<>II1i� 
cilio presso. uno studio PJ:ofessi9n.al,e.. . . ..� .� .... �� ..� 

Ora Q.ire che il rlsc:bio della i:pancata cot;l$egna. �e. della conseguente nece$
Sit�, .� 4el ,deposito grava interame11te..� sul � notifi<:a�te,. sigliifica.� f);(;Corciaredi Q.ieci. giorni il tennine di � decaclen.Za. � � � � � � � � � � � � � . . . .� ... 

�La II1otivazio11e della sentenza 11on �. affatto persl.lasiva. 11. .vero. che)'art. J49 
CJp.C, llpn ponti,ene una l)Q:rma simile a q:uella. dell'.lfano comma dell'art� 143 
e .che la �ta rilevan'(:e Per la 110ti,fica. a .tneZZO .. posta, � � quel:la ..�de1la COnj!egna 
e�.� 1lo11. q.ella, Glella sp~izi()11e.�Ma una 11orillativa 4e1 tutto nuova. ha intr�idot.to 
la legge n� 490/1982 proprio per dis�iplinare. il. fe~meno sempre pi� dif~so 
dtllla hn,possibilit� di r�JC!1.pito cief plico� da. Parte del .. portalettere. che pure�.�~ 
si<l r.~at911el luogo. di. desi::tnazlQne, .In. tale ipotesi, che l'art.. 149 c.p'.c.. non 
contei::tll�?lava; � n plico. viene .4eP9Sitato nell'ufficio. PQStaie, Q.ando11e �.avvfSCI� al 
destinatario, e se non viene ritirato, ~la notifka si ha per eseguita d~orsi 
dieci. giorlli . �laJJa,..(;lata. del .. dep9sitC1 �. Questa. formt.�a/.� .perfeitame:tlte .� identicii 
a quella dell'art, .14~ ultim.o comma c.p.c. Pert�ni:o porre a raffronto, 
per evidenziarne le .diffel'.enze,. l'a.rt. J43 e l'art. 149 senza te.er conto ciene integrazioni 
apportate con la legge n. 49Q � molto incoerente. . .. � � � 

Si deve. peraltro considerare che l'art. 8 deila . legge n.. 490 rifel:isce l'effetto 
ritaroato di dieci�. giorni indifferentemente aill'ipotesi che l'agente non possa 
recapitare U plico per temporanea assenza del destinatario o per la. mancanza 
delle persone � abilitate a riceverlo ed � all'ipotesi . che le persone abilitate a 
l:icevere. il plico in luogo del destinatario rifiutino di riceverlo o di finn.are il 
registro di consegna. Poich�. il rischio di. tale rifiuto non pu� ragionel[olmente 
gravare interamente sul notificante, se ne deve dedurre che diversa. � l'interi>re


lO 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

524 

del deposito�: 1'8 marzo 1986, oltre il termine utile nella fattispecie 
(2 marzo 1981). 

Giova sottolineare che, a differenza del termine di cui all'ultima 
parte dell'art. 143 c.p.c. -stabilito per agevolare il destinatario, atteso 
che la legge distingue tra il momento in cui la notificazione si perfeziona 
e quello della sua efficacia, eccezionalmente fissato nel ventesimo giorno 
successivo al compimento delle formalit� prescritte -il termine previsto 
dall'art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890, attiene alla esistenza stessa 
della notificazione. 

E, quindi, in un caso (art. 142-143 c.p.c.), il legislatore ha ritenuto 
di non poter andare oltre il riconoscimento, nell'esclusivo interesse del 
destinatario, di un lasso di tempo predeterminato per consentire il compimento 
delle attivit� conseguenti ad una notifica � pur sempre effettuata
�; nell'�altro (art. 149 c.p.c. ed art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890). 

tazione da dare alla previsione che la notifica si ha per eseguita dopo dieci 
giorni. 

Il vero � che la sentenza in esame ha ignorato la esatta interpretazione 
dell'art. 143 e quindi dell'art. 8 della legge n. 490 che ad esso si rif�. Secondo 
la giurisprudenza condivisa dalla dottrina la previsione dell'ultimo comma 
dell'art. 143 opera una scissione tra i due momenti del compimento delle opt-'razioni 
tipiche della notificazione ed il momento de1la sua efficacia verso il 
destinatario, derogando alla regola comune di coincidenza dei due momenti; 
ma ci� per concedere al solo destinatario un maggior tempo per gli adempimenti 
processuali a suo carico, mentre nei confronti della parte istante la 
notifica si perfeziona, ed impedisce ogni decadenza, con il compimento delle 
formalit� prescritte di deposito ed affissione (Cass. 16 luglio 1975, n. 2797, 
Giust. Civ. 1975, I, 1865; 20 agosto 1980, n. 4947; 28 giugno 1988, n. 4365). 

La stessa scissione pone l'art. 8 della legge n. 490 in modo che mentre per 
il notificante vale ai fini dell'impedimento della decadenza la data del deposito, 
la notificazione � si ha" come effetto esterno, eseguita dopo dieci giorni. 

La scissione, come logico e necessario strumento che contempera la tutela 
della posizione delle due parti � presupposta anche ne11'art. 60 d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, il quale precisa che, sempre nel caso di persona di cui 
siano sconosciuti l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, la notificazione si ha per eseguita 
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione � ai fini della 
decom-enza (per il destinatario) del termine per ricorrere�, non gi� ai fini 
della osservanza (per l'ufficio istante) del termine per la notifica degli avvisi 
ed altri atti. 

Infine lo stesso meccanismo della scissione del momento della notifica


zione per le due parti si ha in tutte le ipotesi di sanatoria: sia l'art. 291 

c.p.c. sia l'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nello stabilire che la rinnov
�azione della notifica impedisce ogni decadenza fanno risalire gli effetti 
della notifica per la parte istante all'atto originario, per il destinatario all'atto 
rinnovato (BAFILE, Rinnovazione della notifica dell'accertamento e sanatoria 
dei vizi, in questa Rassegna, 1990, I, 333). 
Escludere fa scissione degli effetti nell'interpretazione dell'art. 8 della legge 

n. 490/1982 significa premiare la parte che sfugge o fa rifiutare la consegna, 
ma significa pi� ancora vanificare lo strumento del Servizio postale per costringere 
tutti a (irrealizzabili) notifiche a mano. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 525 

l'avviso del Q.eposito tende ad informare il destinatario della facolt� 
di ritirare. il� plico il cui contenuto neppure pu� presumersi conosciuto. 
PeJ:cM, prima del ritiro dell'atto o dello .spirare del termine previsto 
gall'art. 8 della l<:igge 890/82, difetta la base stessa di una qualsiasi pre� 
s:.i:.;ione clj �� co:tloscenza. ln defu�tiva, U riscllio di una consegna intempestiva 
al destinatario< grava interamente sul notificante che ha scelto il 
tipo di notiP,c1:1 disciplinato dall'art.149 c.p.c. Nella fattispecie;. deve prendersi 
atto della tardiva notificazione del ricorso. (omissis) 

. . 

�.�.��.�.��.�.��. . . ... .. . . 

C�;RTE Dl CASSAZIONE, Sez. Un., 8 agosto 1990, n. 8062 � Pres. Bran. 
caccio � Est. Caturani � P. M. Caristo (diff.) Ministero Finanze (avv. 
Stato Tallarida) c. Soc. Elsana (avv. Magnani). 

. . . 

l'iibutl in genew �.� Accertarit�n~() .. -. lst~ttoda � Perquisizione in casa di 
�.�. abitazione. ~� ,\:i,iforlzzazione del� procltl.'atore della Repubblica � Natura 
.. ammhlistrattva �.� censurabillt� da .. parte del giudice tributano � 
Sussi$te~ � � � � � 

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art: 52; d.P.R. 29 .settembre 1973, n. 600, art. 33). 
Tributi in genere ~ . Accertainento �~ Istruttoria � Perquisizione in casa 
di abitazione � Autorizzazione del procuratore della Repubblica � 
Presupposti � Motivazione. 

(d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, art. 52; d.P.R. 29' setteD;lbre 1973, n. 600, art. 33). 
Tributi erariali� indiretti � �Imposta di. regiStro � �Registrazione di ufficio � 
Scrittura privata venuta legittimamente � fu possesso dell'Ammini� 
strazlone � Copia non sottoscritta � Illegittimit� della regiStrazione. 

(d.P.R. 26 �ottobre 1972, n. 636, art. 15). 
L'autorizzazione del procuratore della Repubblica richiesta per l'accesso 
in casa di abitaz�One dall'�rt~ 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 
dell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, � un provvedimento di natura 
amministrativa che si inserisce nel procedimento tributario di accertamento; 
esso � pertanto censurabile dal giudice del rapporto tributario 
e non � soggetto ad autonoma impugnazione secondo le norme del cod. 
proc. pen. (1). 

(1-3) La prima massima, condivisa anche dalla Cassazione penale (Sez. III, 
22 maggio 1990 n. 1581 in Boll. Trib. 1990, 1500) � da condividere. L'autorizzazione 
� data solo ai fini della tutela del diritto alla libert� personale, al di 
fuori di ogni rilevanza di carattere penale. Al contrario l'autorizzazione dell'autorit� 
giudiziaria a 1Jrasmettere agli uffici finanziari documenti, atti e notizie 
coperte da segreto istruttorio (art. 63 d.P.R. n. 633/1972; art. 33 d.P.R. n. 600/1973) 
si inserisce nel giudizio penale ed � soggetta ad impugnazione nell'ambito di 



RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO

526 

L'autorii.zazione �del Procuratore della Repubblica richiesta per l'accesso 
in casa di abitazione dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 
dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, presuppone l'apprezzamento 
dell'esistenza di gravi indizi di violazione di leggi tributarie che devono 
essere rappresentate nella richiesta. Tuttavia per le esigenze di segretezza 
insite nella procedura, la motivazione dell'autorizzazione pu� esaurirsi 
in espressioni sintetiche consistenti anche nel richiamo alla motivazione 
della richiesta (2). 

Per procedere alla registrazione di ufficio di scrittura privata di cui 
l'Amministrazione sia venuta legittimamente in possesso a norma dell'art. 
15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, non � sufficiente l'acquisizione, 
attraverso una copia, della certezza della stipulazione di un atto, non si 
richiede il possesso della scrittura con le sottoscrizioni (3). 

(omissis) 3. -Col primo motivo la ricorrente principale assume che, 
per quanto riguarda la questione relativa alla legittimit� del provvedimento 
del Procuratore della Repubblica che ha autorizzato l'accesso domiciliare, 
sussiste il difetto di giurisprudenza del giudice (ordinario e/o tributario), 
non potendo il medesimo disapplicare, ai sensi dell'art. 5 legge 
20 marzo 1865, n. 2248, all. E, il provvedimento autorizzativo della perquisizione 
proveniente dall'autorit� giudiziaria penale. 

La censura non � fondata. 

Come � noto, nella vicenda prevista dall'art. 5 della legge 20 marzo 
1865, n. 2248, all. E, secondo cui, le autorit� giudiziarie applicheranno 
gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano 
conformi alle leggi, il presupposto � che si sia in presenza di provvedimento 
non solo in senso sostanziale, ma formalmente proveniente da 
una autorit� amministrativa. Trattandosi nella specie di provvedimento 
autorizzativo di una perquisizione domiciliare del Procuratore della 
Repubblica, emesso ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 
sull'IVA e quindi di atto (amministrativo) dell'autorit� giudiziaria, � 

tale processo (Cass., Sez. III Penale, 26 gennaio 1990, n. 4311, in Boll. Trib., 1990, 

1276). 

La seconda massima � da condividere pienamente. 

La terza massima, riferendosi all'abusata ed equivoca affermazione che 

quella di a:egistro � imposta d'atto, concepisce tale tributo come imposta sul 

documento piuttosto che sul negozio, il che non pare esatto. E proprio dal


l'art. 15 del d.P .R. n. 634/1972 che si evince che la registrazione di ufficio si 

esegue, in assenza dell'atto, in base agli elementi desumibili dal repertorio 

(per gli atti pubblici) e in base a presunzioni (per gli atti di cui � richiesta 

la denuncia). 

In sostanza la legittima acquisizione equivale alla presentazione. 

� Si potr� discutere �Sotto altri profili della soggezione alla registrazione 

di una copia informe, ma non esaurire il problema con il solo richiamo alla 

imposta d'atto. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 527 

sufficiente tale :tilievo per escludere che nel caso in esame venga in 
discussione tra le parti l'art. 5 cit. Come si vedr� nel corso della esposizione, 
la questione di legittimit� del provvedimento anzidetto si inserisce, 
nel pre~ente giudizio, in una controversia in cui si discute tra 
le parti circa la illegittimit� (derivata) dell'esercizio del potere impositivo 
della Amministrazione finanziaria, materia quindi indubbiamente 
relativa a diritti soggettivi, rientrante pertanto nella giurisdizione dell'A.
G.O. 

4. -Col . secondo motivo si sostiene la legittimit� del possesso degli 
atti acquisiti nel corso di una perquisizione domiciliare quando vi sia 
stata un'autorizzazione del Procuratore della Repubblica non impugnata 
nella competente sede penale innanzi al Tribunale della libert�, per 
cui si denunzia violazione degli artt. 1 e 15 d.P.R. n. 634/72; degli 
artt. 52 e 75 d.P.R. n. 633/72; degli artt. 33 e 70 d.P.R. n. 600/73; dell'art. 33 
legge n. 4/79; degli artt. 184, 185, 187, 189, 224, 332 e 391 c.p.c., nonch� 
difetto di motivazione. 
Col terzo motivo l'Amministrazione deduce che, avendo il provvedi


mento autorizzativo della perquisizione natura giurisdizionale e non am


ministrativa (come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello),. ad 

esso sono applicabili le norme del codice di procedura penale che 

escludono al riguardo la nullit�, la quale in ogni caso � sanata per 

l'accettazione tacita dell'atto da parte del destinatario (artt. 184 e 187 

ultimo comma c.p.p.) e comunque l'eventuale nullit� della perquisizione 

non si sarebbe potuta estendere al sequestro degli �atti. 

Le riassunte censure, che vanno contestualmente esaminate per la 

connessione tra loro sussistente, sono infondate. 

Il principio per cui l'Amministrazione finanziaria pu� assoggettare 
a registrazione indipendentemente dalla richiesta della parte, gli atti 
redatti in forma di scrittura privata in presenza di determinati presupposti, 
gi� affermato da questa Corte nel vigore dell'art. 1, all. A; r.d.l. 
26 settembre 1935, n. 1749, � stato espressamente previsto dall'art. 15, 

n. 2, del d.P.R, 26 ottobre 1972, n. 634, contenente la nuova disciplina 
dell'imposta di registro, secondo cui, in mancanza di richiesta da parte 
dei soggetti indicati nell'art. 10, la registrazione � eseguita d'ufficio previa 
riscossione dell'imposta dovuta, per le scritture private non autenticate 
soggette a registrazione in termine fisso quando siano depositate presso 
pubblici uffici o quando l'amministrazione finanziaria ne sia venuta 
' legittimamente in possesso. 

Il problema della legittimit� del possesso della scrittura privata 
non autenticata viene esaminato nel presente giudizio con specifico 
riferimento alla interpretazione dell'art. 52, comma 2, d.P.R. n. 633/72 
sull'IVA (che ha una norma corrispondente nell'art. 33 del d.P.R. numero 
600/73 sull'accertamento dell'imposta sui redditi). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

528 

La questione della legittimit� del provvedimento autorizzativo della 
perquisizione domiciliare del contribuente � nel caso in esame rilevante 
in quanto trattasi di atto che si inserisce in un tipico procedimento amministrativo 
attraverso il quale l'amministrazione finanziaria esercita il 
potere impositivo notificando al contribuente l'avviso di accertamento 
dell'imposta. 

Il provvedimento autorizzativo del Procuratore della Repubblica 
non ha pertanto carattere penale, ma partecipa direttamente della 
natura amministrativa del procedimento nel quale si inserisce condizionandone 
la legittimit�. Esso � quindi censurabile dal giudice ordinario 
(come dal giudice tributario nella sede competente) e non � suscettibile 
di diretta impugnazione in una sede diversa da quella in cui viene 
in discussione tra le parti la legittimit� della pretesa tributaria cui � 
funzionalmente collegato secondo legge. La sua legittimit� va quindi 
apprezzata dal giudice in base ai principi generali che regolano l'attivit� 
amministrativa dello Stato e non sono perci� applicabili in materia le 
norme del processo penale sulla nullit� degli atti processuali (artt. 184, 
187 c.p.p.). Infatti, la stessa finalit� degli accessi, ispezioni e verifiche cui 
l'art. 52 del d.P.R. n. 633/72 fa riferimento non consiste nell'accertamento 
di fatti-reato ma risiede in una attivit� diretta all'accertamento dell'imposta 
(IVA) e alla repressione dell'evasione e delle altre violazioni con 
funzioni quindi di carattere tipicamente amministrativo ed istruttorio, 
a garanzia di un corretto esercizio del potere impositivo delle P.A., il 
quale si � inteso ampliare e non restringere pur nel rispetto dei diritti 
del contribuente. 

5. -Col quarto motivo denunziando anche difetti di motivazione si 
deduce che erroneamente la Corte di appello ha ritenuto che il provvedimento 
del Procuratore della Repubblica dovesse essere motivato con la 
enunciazione dei gravi indizi giustificanti la perquisizione ed ha escluso 
che tale provvedimento risultasse motivato per relationem con riferimento 
alla nota 3 marzo 1979 della Guardia di finanza. 
La censura � fondata in base alle seguenti considerazioni. L'art. 52, 
comma 2 (cui rinvia altres� l'art. 33 d.P.R. 600/73), � cos� concepito: 

� L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel presente comma 
(locali adibiti esclusivamente ad abitazione: n.d.r.) pu� essere eseguito 
previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, soltanto in caso 
di gravi indizi di violazione delle norme del presente decreto, allo scopo 
di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni 
�, 

Dalla chiara formulazione del precetto normativo -a differenza di 
quanto previsto per le ispezioni non soggette ad alcuna autorizzazione 
dell'A.G.O. (per le sedi di attivit� commerciali agricole) ovvero per il 


PARTE .I, Sl!Z. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

caso di ispezioni subordinate alla semplice. autorizzazione del Procura� 

tore della Repubbllca (art. 52, comma 1, della norma citata) ..,,... per. i 

localiadibiti, esclusivamente .ad abitazione o ad attivit� che non siano 

commerciali, ~gricol~ .~ professi~nali, la garat1Zi~ risiede nel controllo 

circa la ricorrenza in concreto dei gravi indizi di violazione delle leggi 

tributarie che dovranno essere rappresentati e documentati all'A;G.O. 

dall'aut<>nt�.� � an:uninistrativa eh~ f<mnula .. la relativa richiesta.. :Ed .. ove 

il Procuratore della Repubblica, riscontri .che non .ricorrono i gravi mo


tivi che sono denunciatLdalla PA., dovr�. negare l'autorizzazione. 

Trattasi quindi Ii.on; gi� di un atto. dovuto che Si limita a prendere 

atto .� della ricorrema dei � presupp.osti richiesti�. dalla norma ai fini del� 

l'accesso domiciliare (neL qual caso il controllo giudiziario sarebbe me


ramente nominale e .apparente), ma di un atto tipicamente discrezionale 

che si risolve in un controllo di carattere sostanziale in. quanto la legge 

riconb.sce.� all'A;G.O. �il potere: .. di valutare ..�l'esistenza in concreto degli 

indizi ���di�� violazione��. delle� leggi tributarie.. segnalati dall'autorit� compe


tente per stabilire se essi sussistano effettivamente e siano o meno gravi. 

E �la��� motivazione del provvedimento, proprio per� quella �esigenza di 

segrete21za . che attiene �alla stessa �funzione della procedura, potr� anche 

esaurirsi in espressioni sintetiche di significato implicito e risolversi nel 

riehiamo della. nota della Guardia di finanza che a quegli indizi abbia 

fatto riferimento. 

Si comprende �os� come in tal caso la relatio si esaurisce nell'ambito 

del� rapporto:� � .. autorit� ��amministrativa-autorit� giudiziaria. 

Tale interpretazione della norma � pienamente� conforme ai principi 

costfruzionati che attengono alla inviolabilit� del domicilio. Mentre, in� 

vero, l'art. 13 della Costituzione, a tutela della libert� personale, non 

ammette forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione perso


nale se non per atto motivato dell'autorit� giudiziaria e nei soli casi e 

modi previsti ed il successivo art. 14 comma 2 a garanzia della inviala� 

bilit� del domicilio richiama le garanzie prescritte per la tutela della li� 

bert� personale; il successivo 3� comma statuisce che � gli accertamenti 

e le ispezioni per motivi di sanit� e di incolumit� pubblica o a fini 

economici e fiscali sono regolati da leggi speciali �, cio� per soddisfare 

interessi che trovano espressa tutela costituzionale (artt. 32, 41, 53). 

Quest'Ultima noi:'Jlia consente che la legge (ordinaria) possa disporre 
, accertamenti o ispezioni domiciliari anche sema l'intervento del giudice 
per i motivi (pubblicistici) accennati, a maggior ragione � quindi coerente 
col testo costituzionale una legge che, a fini pubblicistici di carattere 
fiscale, prevede che l'autorit� amministrativa, valutata la ricorrenza dei 
gravi indizi per procedere alla perquisizione nella abitazione del contri� 
buente, si debba munire a tal fine dell'autorizzazione dell'A.G.O. la quale, 
a garanzia della inviolabilit� del domicilio, � preposta al controllo circa 


RASSEGNA DBLL'AVVOCATURA DELLO STATO

530 

la effettiva sussistenza in concreto dei gravi indizi in base a quanto ri


sultante nell'ambito del rapporto interno con la P. A., dalla richiesta 

amministrativa e dai documenti ad essa eventualmente allegati. (omissis) 

7. -Passando all'esame del ricorso incidentale condizionato proposto 
da Vannini Piero e Nicoletta, costoro assumono che la Corte d'appello 
� caduta nella violazione dell'art. 11 d.P.R. 634/72, allorch� ha ammesso la 
registrazione d'ufficio di atti nonostante che fossero stati reperiti in copia. 
La stessa impugnazione con riferimento alla scrittura intercorsa tra 
il Peragnoli e la Bracci Antonietta, � stata formulata dalla difesa del 
Peragnoli, la quale ha denunziato violazione degli artt. 11, 15 e 16 d.P.R. 
634/72, col primo motivo del suo ricorso incidentale. 
Secondo i ricorrenti incidentali, la disciplina giuridica consente che 
possa farsi luogo a registrazione d'ufficio soltanto dell'originale della scrittura 
privata, in quanto la registrazi�ne di un atto non solo adempie la funzione 
di attribuire ad esso data certa, ma ne agevola la conservazione 
e la verifica. 

La Corte di appello ha ritenuto ammissibile la registrazione d'ufficio 
della copia della scrittura in base al rilievo che l'obbligazione tributaria 
ha il suo presupposto nella esistenza, in senso negoziale, di uno dei contratti 
o atti previsti dall'art. 2 del d.P.R. n. 634/72. Ammessa l'impossibilit� 
di quelle formalit� materiali che la legge prevede siano compiute sull'ori


, ginale -si sostiene dalla impugnata sentenza -non per questo pu� venir 

meno il diritto della finanza all'imposta allorch� vi sia la certezza storica 

di un atto formato per iscritto e soggetto a registrazione in termine fisso. 

La tesi, nella sua assolutezza, non pu� essere condivisa dalle Sezioni 

Unite. 

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 634/72 contenente la disciplina dell'im


posta di registro, sono soggetti a registrazione: 

1) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio 
dello Stato; 
2) i contratti verbali indicati nell'art. 3; 
3) le operazioni delle societ� ed enti esteri indicati nell'art. 4; 
4) gli atti formati all'estero. 

Mentre l'art. 3 indica quali sono i contratti verbali soggetti a regi


strazione, il successivo art. 12 specifica le formalit� della richiesta di 

registrazione dei contratti verbali e l'art. 15 precisa i presupposti della 

registrazione d'ufficio dei contratti verbali di cui ai numeri 1) e 2) del 
.primo comma dell'art. 3. , 
Per quanto concerne, in particolare (n. 2 dell'art. 15) le scritture pri


vate non autenticate soggette a registrazione in termine fisso, in mancanza 
di richiesta dei soggetti indicati nell'art. 10 (parti contraenti, notai 

$31 

�e �� cancellieri); la registrazione �� eseguita �.�d'ufficio~ previa riscossione 
dell'imposta� dovuta quando siano depositate� presso. pubblici uffici o 
quando l'arnnnn�strazi�ne finarizfa:tia:.�� ne sia.. venuta legittimamente in 
possesso��ᥥ 
> A. ~~f)Spj qgestion� circa �il concetto di legittiJllit� . del .~ossesso 
cui l� h6rII1a f~ *ifbrimento il quale in via astratta . e generale non viene 

�in� tili'ce~�l ai imf della dec:isfone del doorsot ed a parte le ipotesi di re�
gistraione d'uffieic:t dei contratt�.� verbali sopra���richiamati,.nelle quali 
�ia le~ge deI��registrcvfa riferimento ana�pfova presuntiva���circa la loro 
�sis~hia il<b't;d <;>net.ti: ricade��� ovviamente nell'amministrazione � .finanziaria, 
non pu�/revocarsi �in dubbio>chei per tutte le altre ipotesi previste 
dalla Ie~ge .�l �same l'imposta di registro, anche nella vigente formulazione, 
� n�n na p�rdlJ.fo. la sua originaria. caratt�r�stica . di . irriposta d'atto. 
Eper�att�/i:tgli eff�ttlche.�si� cons.iderano;��.si intende llOJ:l>ilnegozio giuridic� 
racchiuso riel documento cciii:le erroneamente ritenuto �dalla impugnata 
s�ntenza;.�tria il d:oc�men'.tb'stessG, :rieua sua �.id�iie�t���formale a 
contenere le dichiarazioni delle parti da cui derivano gli effetti econo~ 
micO.:giUtidiei ch� si considerano rilevanti< dal punto di vista tributario; 
L'art. 9,� n�l menzi�riate �.l'ufficio � competente;: indica �.gli. atti soggettia 
regjstrazi�ne nella triplice categoria degli �tti pubblici, delle scritture 
private � ahtent��ate e degli�� atti �degli organi� giurisdizionali. 

� D�l cant� suo l'�rt; 15 fil specifico riferlrtl�nto; .a preposito della 
registfaziori� d'uffici<:>, oltre che �gli � atti pubblici e alle scritture private 
�autenticate (n; 1)/alle scritture private non � autenticate; �Ora la nozione 
di s�tittura prhtata (non autenticata) si desume dall'art 2702 e.e.; che, 
d�sdplinandone la eff�eacia; sancisce che � essa ��fa .. piena prova, fino a 
querela di � talso; della provenienza.� delle dichiarazioni �da chi l'ha sottoscritta. 
La nortna presuppone qlJ.indi necessariamente che non esiste 
scrittura pri'vata al di fuori' della dichiarazione. (in .essa contenuta) che sia 

�stata regolarmente sottoscritta dalla parte< che.Ja pone� in essere. 
Ne consegue che/in tetna di scrittura privata non autenticata non 
sussiste la distinzione tra originale e ce>pia poich� il documento, una 
volta sottoscritto � sempre originale; mentre, in mancanza della sotto


� strizione�� � privo della �efficacia probatoria�. che la �legge attriblJ.isce alla 
scrittura �privata e quindi non� esiste�. come tale per.. il diritto...�. 

��Non � sufficiente~�� pertanto . perch� �sorga <il dirltto<dell'amministrazione 
finanziaria alla percezione della imposta di registr� (al di fuori 
dei contratti verbali previsti dai nn. 3 e 4 dell'art. 15); che vi sia la certezza 
storica di un atto fortnato per iscritto e soggetto a registrazi�ne 
in termine fisso, m� si richiede, come statuisce l'art. 15 n~ 2, che la 
scrittura privata non autenticata sia depositata presso pubblici uffici 
ovvero che la finanza ne �sia venuta legittimamente in possesso, il che 
presuppone il possesso del documento come � scrittura privata non autenticata 
�. 

--~-



.532 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Il motivo in esame deve essere pertanto accolto, essendosi erroneamente 
ritenuto dall'impugnata sentenza, al di fuori della specifica disciplina 
dai contratti verbali, suscettibile di registrazione di ufficio anche 
il documento non sottoscritto dai contraenti il quale non pu� essere 
considerato copia di un originale che non � in possesso dell'amministrazione 
finanziaria. 

Quanto invece al secondo motivo del ricorso incidentale proposto da 
Carlo Alberto Peragnoli, trattasi di doglianza priva di fondamento, in 
quanto tende a censurare l'accertamento della volont� negoziale delle 
parti contenute nell'atto de quo e comunque risulta assorbita dall'accoglimento 
del primo motivo di quel ricorso. 

8. In definitiva, riuniti i ricorsi va accolto per quanto di ragione 
il ricorso principale; va accolto altres� il ricor,so incidentale condizionato 
di Vannini Parenti Piero e Nicoletta nonch� il primo motivo del ricorso 
incidentale di Peragnoli Carlo Alberto, mentre va respinto il secondo 
motivo. 
Ne consegue la cassazione della impugnata sentenza con rinvio ad 
altro giudice che si designa in altra sezione della Corte di appello di 
Firenze, la quale, nel decidere la controversia, si atterr� ai seguenti principi 
di diritto: �Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633, contenente la istituzione e la disciplina sull'IVA (in conformit� a 
quanto previsto dall'art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), gli uffici 
dell'imposta quando sussistano gravi indizi di violazione delle norme del 
suddetto decreto, non possono disporre l'accesso di impiegati della Amministrazione 
finanziaria in locali destinati esclusivamente ad abitazione 
senza la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica. 
In tal caso, tuttavia, attraverso il rilascio del provvedimento autorizzativo 
il Procuratore della Repubblica controlla l'effettiva esistenza 
in concreto dei presupposti formali e sostanziali previsti dalla norma ed 
in particolare procede ad una autonoma valutazione circa la gravit� 
degli indizi denunziati dall'autorit� finanziaria, onde ove ne accerti la 
insussistenza in base a quanto affermato dalla medesima, dovr� negare 
l'autorizzazione. E l'indicazione, per una esigenza di segretezza che 
attiene alla stessa funzionalit� della procedura pu� esaurirsi nel richiamare 
la richiesta della p.a. e la nota della guardia di finanza. � Perch� 
sorga il diritto dell'amministrazione finanziaria alla registrazione d'uf� 
ficio delle scritture private non autenticate, ai sensi dell'art. 15 n. 2 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, a parte le ipotesi di registrazione dei 
contratti verbali (artt. 3 e 15 d.P.R. cit.) nelle quali la legge di registro 
fa riferimento alla prova presuntiva circa la loro esistenza, non � suffi� 
ciente che sussista la certezza storica di un atto formato per iscritto 
ma si richiede che l'atto medesimo risulti dalla apposita scrittura privata 
regolarmente sottoscritta dal dichiarante, onde l'autorit� amministrativa 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 533 

non pu� procedere alla registrazione d'ufficio di una copia dell'atto 
non sottoscritta dal suo autore di cui sia venuta in possesso durante 
un accesso domiciliare autorizzato ai sensi dell'art. 52 comma 2 d.P.R. 
633/72 �. (omissis) 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 agosto 1990, n. 8426 -Pres. Brancaccio 
-.Est. Finocchiaro -P. M. Paolucci (diff.). Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Criscuoli) c. Soc. IMMlST. 

Tributi in genere -Contenzioso tributarlo -Giurisdizione delle Commissiom 
-Opposizione all'esecuzione proposta da terzo possessore di 
bene gravato di privilegio speciale -Sussiste. 

La controversia proposta dal terza possessore di bene gravato di 
privilegio speciale sotto forma di ricorso contro l'ingiunzione appartiene 
alla giurisdizione delle commissioni in quanto riguardante la debenza 
di una delle imposte elencate nell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 giugno 1990, n. 6387 -Pres. Vela -Est. 
Baldassarre -P. M. Golia (diff.). Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Arena) c. Barreca. 

Tributi in genere -Contenzioso tributarlo � Opposizione all'esecuzione 
proposta da terzo possessore di bene gravato di privilegio speciale Contestazione 
del credito -Difetto di legittimazione. 

Il terzo possessore di bene gravato di privilegio speciale, che non � 
obbligato per l'imposta, non � legittimato a contestare la obbligazione del 
contribuente (2). 

(1-2) In nota alle sentenze 10 aprile 1990, n. 3011 e 19 aprile 1990, n. 3273 

, (in questa Rassegna, 1990, I, 364 e 365) che correttamente avevano affermato la 
giurisdizione delle Commissioni per l'opposizione alla esecuzione proposta, sotto 
forma di ricorso contto l'ingiunzione o il ruolo, dal soggetto passivo, veniva 
sollevato il dubbio che alla stessa conclusione potesse pervenirsi per le opposizioni 
sollevate da un terzo estraneo al rapporto e particolarmente dal terzo 
possessore di bene gravato di privilegio speciale che non � obbligato per 
l'imposta; e ci� non gi� perch� le controversie oggettivamente tributarie debbano 
conflui.Te nella giurisdizione ordinaria se proposte da un terzo, ma per




534 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

I 

(omissis) Passando all'esame del regolamento il Collegio deve affer.
marne la fondatezza sulla base delle considerazioni che seguono. 

Con ricorso proposto innanzi al tribunale di Milano ex art. 615, 

comma 2, c.p.c. la IMMIST s.r.l. ha richiesto la sospensione del proces


so esecutivo e l'accertamento e la dichiarazione che l'amministrazione 

finanziaria non ha diritto di procedere alla esecuzione per le somme 

indicate nell'atto di pignoramento immobiliare alla IMMIST in data 
.4 ottobre. 

La controversia instaurata su tali conclusioni per la quale si contesta 
il diritto dell'amministrazione finanziaria di procedere all'esecuzione, 
non gi� per vizi degli atti posti in essere con l'esecuzione, ma per 
la dedotta insussistenza delle condizioni che, in base al d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 643, legittimano la responsabilit� dell'acquirente, ai fini 
dell'INVIM, � una controversia tributaria (Cass. 22 ottobre 1988, n. 5469). 

Tale controversia, riguardante la debenza di una delle imposte elencate 
nell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sulla revisione del contenzioso 
tributario, spetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie e 
non del giudice ordinario. 

� decisivo in proposito -come � stato gi� r�levato da queste S.U. 
(Cass. 20 ottobre 1983, n. 6151) -l'art. 54, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 634, sull'imposta di registro (sostanzialmente trasfuso nell'art. 56, 
comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, t.u. delle disposizioni concernenti 
l'imposta di registro) applicabile, per il rinvio contenuto nell'art. 31 

d.P.R. n. 643 del 1972 anche all'INVIM -secondo cui �per la riscossione 
delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le 
disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 r.d. 14 aprile 1910, n. 639 �. 
ch� il terzo non � legittimato a proporre tali questioni. Limitando corretta� 

mente il caimpo delle domande proponibili dal terzo (essenzialmente sussisten


za ed efficacia del privilegio o ragioni successive di estinzione del credito) 

pu� apparire corretta l'individuazione della giurisdizione ordinaria. 

Va considerato al riguardo che il terzo non � destinatario dell'ingiunzione 

(ad esso viene notificata per la conoscenza la copia dell'ingiunzione notifi


cata, anche molto tempo addietro, al contribuente) e pu� venir aggredito per 

l'esecuzione ben dopo che l'accertamento � divenuto definitivo per il contri� 

buente; la stessa soggezione all'esecuzione pu� sorgere, con l'acquisto del bene, 

dopo che il rapporto di imposta � definito. :El. ben difficile ammettere che il 

terzo possa rimettere in discussione l'obbligazione e 'pi� ancora che ci� possa 

ulteriormente fare un nuovo terzo subentrato nel possesso del bene. 

Al contrario le controversie sulla validit� del privilegio trovano la loro 

sede nel processo di esecuzione perch� vengono per lo pi� ad intercorrere 

con altri creditori concorrenti. 

La prima sentenza, che ancora una volta non ha verificato quali siano le 

azioni proponibili dal terzo, � pervenuta alla conclusione che la controversia 


.....�.� . . .. � .. .� �.��.��..�. 

������������� ll!st�t~�cQ$l�evfttente.c(jme u��rmtrio��ai���t.u. ��tiene d1sposfai01li���di��� legge

relatiyo alla riscqssk>ne ... delle. ~J,\tf~te patrime>niali. d~llo Stat~c�ntempJl�.
l~ :portij~t$j}f~$~.zi(lli~��Jtic:fbiliirre��. <af'tt�� ~45)���e��quelle��sUli'esecuzione 

.. ��i118ii~11tlw;
�.� ������>�:� l}~yi-~V'~�edic:lliiaJ:~rsi���it d~�U9.~sC>l:rttQ.�~���ai\l.l:i:s()jzi()Jle'�.� il)���ordine 
.�all~ᥥ�tj�1Jl~$ta���4l\#~$~en.Si6M���O:e~r:~ec#iM#~,��� atte~&��᥏ne>n��relatiVo�.�Pote



dt' ifu.l'.16i~ lij.~�~~~$i�n~;���~~s5~p���t\lifi~, ~989,���Ii;�� ~408)����.. ��.�����<�������� ���������� 

�� N~���;U�� fbie�� dii~ul)etal'e;��le���I?l'e~e<lenti���conch1~jbm,.�vatgori6���1e��� ossel" 

tt����~:P~;


chiam� ~ontenuw l'lelpi�cv9lte citat() �,rt. 54,. com$'*< 4i (:UMl��� n> 634 
del 1972agli.~tfooli del r.d .. n. 639 del 1910 in tema di e$eCU:zione �nnm� 
biliare e,� soprattutto agli artt. 21��e 26 che prevedono ...._ in tema. di opposizione 
a.� precetto e di domande di separazione, di eccezioni di nullit� 
e di istanze . incidentali, ancorch� dgttardino il giudizio di merito 


f~~~~f=~�����cW~<i~e������pr~osta������a~pli~ii~������~~xnpre�.�~~�. ����~$i.sgkfone��� �delle 

.� .�� �� Lii. se�rida sentenza . affranta i:nv�ee Al..�pro1;l�tna �. della . legittimazione 
e molto OO!:rettainiente lo risolve. 11 terzo possessore ha solo utt int~esse di 
me.i::o Jattc>,,cJle. per;:�.tro4~v:ei:it1,1,,. attual,esolo. dc:>po .l'inizio 4e1l'esecw;io;ne, e 

�-~~~~~!~~~~~::.: 


esamimi.nd()i.il problema cl'.elfa gi'llJ:i.sdizi<>:nei hi;.:mo di. sfuggita anlll:iessO: che il 
t.erzo Po$sa contesta:\"e tc.rbbligazi.one ..fl> lllentre precisa �be le prqp,-i,..;ie. intet� 

. 
ven.te stil:l�. gi\lli51<iizi9rie non ii9#o iileyar!ti ..sulla . ci:ue~orie )!i t~!PttimaztOrie, 
ripete che �. s1.l1l� OP:tiosizloni delterzo . {solo teoricamente ipotizzabili) la �. giuri~dizion� 
spetterebbe �al giudice< tributati.o. Ma una v:olta � chiarito che l� azkini 
proponibili dail terzo non COW�faIIO< uri� controversia . di: imposta; anche il 
problema della gi'\ll'isdizione torna in discussione. � . . ... 

� Notevole � invece� la. f.erma �posizi.0I1e ass.nta . s.l .. problema �.della legitti~ 
mazione ariChe con il sussidio della Corte CostitutiO:nate (ord. 23 dicembre 
1987, !1;587). 



536 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

la possibilit� per l'autorit� giudiziaria di sospendere il corso del giudizio 
di esecuzione. 

Si deve infatti osservare che le richiamate disposizioni vanno, da 
una parte, coordinate con il nuovo sistema del contenzioso tributario 
che integra un sistema compiuto caratterizzato dall'attribuzione in 
via esclusiva alle commissioni tributarie della tutela giurisdizionale contro 
gli atti dell'ente impositore (Cass. 20 gennaio 1987, n. 461 e successive 
conformi) e, dall'altra, lette tenendo presente la volont� del legislatore 
che -come � stato in precedenza rilevato -ha escluso espressamente 
la possibilit� di proporre opposizione all'ingiunzione avanti all'autorit� 
giudiziaria ordinaria. 

Da tale lettura coordinata deriva che sia l'opposizione a precetto sia 
le domande di cui all'art. 26 r.d. citato sono devolute all'a.g.o. -la quale 
proprio per la riconosciuta giurisdizione sul merito ha la connessa potest� 
di sospendere l'esecuzione -in quanto non investano gli elementi 
soggettivi ed oggettivi del rapporto tributario ovvero la regolarit� formale 
dell'ingiunzione e del ruolo, con la conseguenza che quando l'opposizione 
investe le anzidette posizioni per la riconosciuta giurisdizione delle 
commissioni tributarie deve escludersi ogni giurisdizione dell'a.g.o. e 
deve affermarsi il difetto assoluto di giurisdizione in ordine alla connessa 
domanda di sospensione. 

Concludendo, va, quindi, dichiarata la giurisdizione delle commissioni 
tributarie a conoscere dell'opposizione all'esecuzione ed il difetto 
assoluto di giurisdizione in ordine alla domanda di sospensione dell'esecuzione. 
(omissis) 

II 

(omissis) Con il primo mezzo si deduce inammissibilit� del ricorso 
introduttivo della lite per mancanza di legittimazione in capo all'acquirente; 
violazione degli artt. 4, 26, 27 e 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 
e dell'art. 100 cod. proc. civ. 

Premesso che presupposto della legittimazione ad invocare la tutela 
giurisdizionale � l'esatta corrispondenza tra i soggetti del processo 
e quelli del rapporto materiale controverso, si sostiene dalla ricorrente 
che l'alienante, quale soggetto passivo della imposta sull'incremento di 
valore degli immobili, � il solo soggetto legittimato alla controversia 
avente ad oggetto la determinazione del valore dell'immobile per la quantificazione 
della somma dovuta. N� pu� abilitare il compratore a ricorrere 
il privilegio gravante sull'immobile trasferito, ai sensi dell'art. 
28 del citato decreto, posto che i titolari di beni immobili su cui 
gravi un privilegio fiscale sono meri soggetti passivi dell'eventuale procedura 
esecutiva e, in tale veste, legittimati unicamente ad agire e contrad




PARfi! I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

dire in executivis, restando estranei alle pretese . inerenti alla contestazione 
dell'avviso di accertamento e alla procedura di determinazione dell'imposta, 
che riguarda soltanto il soggetto passivo (conf. Cass. n. 3466/76, 
4801/84). D'altra parte il pregiudiZio; tenuto presente nella motivazione, 
�ssendo �soltanto di fatto� ed eventuale, non pu� giustificare una � sostituzfon� 
pfocessl.lale � non prevista da:ll'ordinamenfo e in violazione dell'art. 81 
cod. proc. dv. e rende dubbia, sotto diverso profilo; anche. l'ammissibilit� 
di un intervento adesivo dipendente nel giudizio promosso dal debitore 
d'imposta . 

.�. � � 11 motivo � fondato. 

In �relazione ai . trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, l'art. 4 
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, disponendo che l'imposta comunale 
sull'incremento di valore degli immobili � dovuta dall'alienante, indica 
quest'ultimo quale soggetto passivo del rapporto tributario, mentre i 
successivi artt; 26 e 27, nel prevedere, rispettivamente, il vincolo di 
solidariet� (soltanto) tra gii alienanti e la nullit� di qualsiasi patto 
diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta, ribadiscono tale esclusiva 
individuazione e la conseguente negazione della qualit� di responsabile 
del tributo in capo all'acquirente. 

Nel delineato quadro normativo si pone la disposizione dell'art. 28, 
secondo cui il credito derivante dall'applicazione dell'INVIM e relativi 
soprattasse ed interessi � privilegiato sugli immobili trasferiti con lo 
stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'art. 2780 cod. civ., con la 
precisazione, contenuta nel�� capoverso, che per le imposte suppletive il 
privilegio non si pu� esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati 
successivamente dai terzi. 

Si tratta infatti di una garanzia reale che nasce per legge e che � 
insensibile, nei limiti della prescrizione (art. 31 in relazione all'art. 54 

d.P.R. n. 634/72), ai successivi trasferimenti del bene ed � circoscritta 
al valore . di questo; il che costituisce riprova dell'insussistenza di una 
diretta o�)bligazione tributaria dell'acquirente. 
Vero � che in .vista dell'eventuale aggressione del bene in conseguenza 
di accertamento di maggior valore differenziale per l'insolvenza 
dell'alienante potrebbe insorgere un interesse dell'acquirente alla esclusione 
o, comunque, al contenimento quantitativo di maggiori pretese 
impositive dell'Amministrazione finanziaria. Ma trattasi di interesse di 
mero fatto, per di pi� nemmeno attuale fino a quando l'Amministrazione 
finanziaria non abbia iniziato l'esecuzione. 

Proprio perch� l'acquirente dell'immobile non � immediatamente 
obbligato al pagamento dell'INVIM, egli assume la posizione -equiparabile 
a quella del terzo proprietario di immobile gravato da ipoteca, 
quando la trascrizione del suo titolo sia successiva alla domanda 
diretta ad ottenere la condanna del debitore (artt. 2858 e 2859 
cod. civ.) -di mero soggetto passivo della (eventuale) procedura 


538 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esecutiva e, come tale, rimane estraneo alla fase attinente all'accertamento 
del credito tributario, che si svolge nei confronti del diretto 
debitore d'imposta (conf., con riguardo al terzo acquirente d'immobile 
gravato dal privilegio speciale di cui all'art. 65 d.P.R. 9 maggio 1950, n. 203, 
sent. nn. 4801/84, 5323/83, 1264/69 e, in relazione al terzo datore di ipoteca 
e al terzo acquirente dell'immobile ipotecato, sent. nn. 1724/80, 5890/77). 

Il principio esposto, che, in assenza di contrarie ragioni, va condiviso, 
implica la negazione della legittimazione all'azione (legitimatio ad 
causam) dell'acquirente tenuto alla garanzia di cui all'art. 28 cit., posto 
che la legge non gli attribuisce il potere di domandare l'accertamento 
del diritto controverso, ossia il diritto di contestare innanzi al Giudice 
tributario (sulla giurisdizione di quest'ultimo v. sent. n. 5469/88) l'accertamento 
dei valori operati dall'Amministrazione ai fini dell'imposta in 
esame. 

La s�ntenza delle Sezioni unite di questa Corte, da ultima citata, dovendo 
statuire unicamente sulla giurisdizione (per di pi�, �in un caso 
in cui, come risulta dall'esposizione delle vicende processuali, l'Ufficio, 
non solo aveva notificato al compratore dell'immobile l'avviso di accer


I

tamento di valore, ma aveva a lui rivolto anche l'invito a pagare l'imposta 
complementare per l'INVIM) non hanno pronunciato sulla disponibilit� 

II 

della domanda, essendo riservata la statuizione sul punto al Giudice investito 
della competenza giurisdizionale. 
Esaminando il problema a questa relativo le Sezioni unite hanno 
affermato, in vero, che l'acquirente dell'immobile � non � estraneo al rap


I ~ 

porto tributario, ma si inserisce nell'ambito del medesimo, di fronte all'ente 
impositore, sia pure con una veste diversa�. 
Ma si legge nella sentenza che il credito, � nell'ipotesi .... dell'INVIM ij 
relativa ad atto di alienazione a titolo oneroso (art. 4 d.P.R. n. 643 nel 

I

testo sostituito dall'art. 1 d.P.R. n. 688 del 1974), sorge con un debitore 
e due responsabili: lo stesso debitore (cio� l'alienante) in base all'art. I 
2740 e.e. e l'acquirente (al quale ovviamente subentrano man mano i 
successivi acquirenti) dell'immobile in virt� dell'art. 28 d.P.R. 643 e 
art. 2772 e.e.�. 

La distinzione tra debitore e responsabili consente di tenere separa


ti -quando non si tratti di individuare il Giudice chiamato a decide


re la controversia (nella specie svoltasi, in aderenza allo insegnamento 

delle S.U., innanzi ai Giudici tributari), ma di decidere il merito, com


prensiv� della questione di proponibilit� della domanda -il rapporto 

d'imposta (in senso stretto), del quale, con riguardo all'INVIM, l'alie


nante � soggetto passivo, legittimato, perch� tale, all'azione di accerta


mento del tributo, e il rapporto reale di garanzia, che, con le indicate 

limitazioni, pu� insorgere tra l'Amministrazione creditrice, non soddi


sfatta dal debitore alienante, e l'acquirente. 



PARTE l, SBZ. V, 'GIUR1SPRUDBNZA TRIBUTARIA 539 

Va infine rilevato, pur in assenza di espresse eccezioni al riguardo, 
che la Corte Costituzionale, anche di recente (ordinanza n. 587 dell'll-23 
dicembre 1987), richiamando gli argomenti addotti con la sentenza n. 210 
del 1971 in ordine alla legittimit� del privilegio speciale immobiliare che, 
in� considerazione della causa del credito e della funzione . di garanzia, 
assiste le obbligazioni tributarie, ha rilevato che � la garanzia segue) per 
sua natura le sorti del credito al quale � legata e perdura fino a 
quando l'obbligazione non sia estinta o per adempimento o per prescrizione 
�, prescindendo dalla persona del debitore, e che nella disciplina 
dell'istituto v'�. un implicito rinvio alle norme del codice civile. 
Sulla base. di tali richiami e rilievi Ja stessa Corte ha dichiarato manifestamente
��infondata. la questione di'legittimit� costituzionale dell'art. 28 
cit., a sostegno della quale con le ordinanze di rinvio era stato sollecitato, 
tra l'altro, � l'approntamento di idonee garanzie procedimentali 
in favore dell~acquirente, ex..artt; 24 e 113 Cost. �. (omissis) 

CORTE DI CASSAZION';E, Sez. I, T s�tter:nbre 1990, n. 9240 -Pres. 

Caturarti � Est. Saggio -P. M. Aniatucci (diff.). Soc. Cristal-Meta 

(avv. Berliri) c. Ministero Finanze (avv. Stato Laporta). 

Tributi in genere � Dichiarazione � �Imposta sul valore �aggiunto � Rettifica 
con lettera � Inamin�ssibilit�. 
(d.1>.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 43). 

Una rettifica della dichiarazione cornunicata all'u,fficio con lettera 
raccomandata non ha effetto e non esclude l'applicabilit� delle sanzioni 
conseguenti alla dichiarazione originariq.. .La rettifica � possibile solo con le 
forme� della dichiarazione e nel termine stabiJ.ito (1) �. 

(omissis) L Col primo motivo. la ricorrente deduce la violazione e 
fa1sa applicazione dell'art. 43, comma secondo, del d.P.R. n. 633/72, nonch� 
dell'art. 28 dello stesso decreto, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; 
e deduce altres� la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione 
su punti decisivi della controversia sollevati dalle parti (art. 360 n. 5 
c.p.c.). Assume la ricorrente che �.T.C. avrebbe interpretato erroneamente 
il secondo comma del citato art. 43, ritenendo che l'ipotesi della 
dichiarazione inesatta sussista anche quando lo stesso contribuente abbia 
rettificato la primitiva dichiarazione non esatta ed abbia portato a 
conoscenza dell'Ufficio tale rettifica entro il termine per la presentazione 

(1) Questione nuova correttamente risolta. La sentenza � riferita alla 
dichiarazione IVA con rigual'do alla domanda. di rimborso, ma i� principio 
appare estensibile. La rettifica deve produrre gli stessi effetti della � dichiarazione 
si che sia evitatf:a ogni possibilit� di contestarne la rilevanza. 
11 



540 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della dichiarazione. La norma in questione dovrebbe viceversa essere in


I ~~ 

terpretata nel senso che il contribuente ha facolt� di effettuare tempestive 
rettifiche anche utilizzando lo strumento della lettera raccomandata, 
vale a dire anche se a tal fine non provveda a redigere, sugli 
appositi moduli, una nuova dichiarazione emendata, sostitutiva della '

I

.�

precedente. 

L'amministrazione resistente, nel controricorso, ribatteva a questa 
argomentazione che nel caso in esame, sussistendo una dichiarazione 
inesatta, l'Ufficio non poteva esimersi dall'applicare la sanzione di cui al 
secondo comma dell'art. 43. L'interpretazione letterale e sistematica di 
tale norma comporterebbe, infatti, che la sanzione debba essere applicata 
indipendentemente dal fatto che il contribuente abbia redatto e 
presentato la dichiarazione inesatta allo scopo, o con la consapevolezza, 
di conseguire un'eccedenza superiore a quella a lui spettante, ci� 
in quanto ad integrare la fattispecie sanzionata sarebbe sufficiente aver 
creato, con il proprio comportamento (vale a dire con la dichiarazione 
inesatta), una condizione di rischio per l'Amministrazione, nel caso che 
questa, in funzione del dato oggettivo � dichiarazione inesatta �, si trovava 
esposta per ci� solo al pericolo di effettuare un rimborso non 
dovuto. 

La censura non � fondata. Il Collegio ritiene infatti che la comunicazione 
effettuata dalla societ� all'Ufficio IVA di Ferrara con la raccomandata 
del 12 febbraio 1976, avente lo scopo di precisare che la richiesta 
di rimborso dell'eccedenza a credito relativa al 1974 (pari ad 
oltre 59 milioni), era stata richiesta una seconda volta al solo fine di ottenere 
il pagamento con procedura accelerata e che, quindi, la corrispondente 
richiesta contenuta nella dichiarazione presentata l'anno precedente 
(1975) andava depennata, non sia idonea a far venir meno la sussistenza 
della imposizione di cui all'art. 43, comma secondo, D.P.R. n. 633, 
considerata la funzione che � riservata alla dichiarazione nel meccanismo 
dell'IVA, meccanismo che si ispira a rigidi criteri formali per evitare il 
rischio di indebiti rimborsi. Questo Collegio condivide l'assunto della 
C.T.C., secondo cui eventuali precisazioni o rettifiche della dichiarazione 
IVA siano possibili, ma debbano essere effettuate, per essere prese 
in considerazione dall'ufficio, esattamente nelle stesse forme della dichiarazione 
e quindi, sostanzialmente, mediante la sostituzione, nei termini, 
della dichiarazione inesatta con un'altra completa ed emendata. Conducono 
a questa conclusione i seguenti rilievi. Occorre innanzi tutto 
considerare che, con riferimento all'inesattezza delle registrazioni, il d.P.R. 

n. 633 prevede una minuziosa disciplina delle rettifiche delle annotazioni 
inesatte, ispirata a criteri formali (v. art. 26, commi 2 e 4, d.P.R. citato). 
Si aggiunga poi che la disciplina, che regola la dichiarazione annuale 
(art. 28), detta una serie di prescrizioni formali e in particolare stabilisce, 
al primo comma, l'obbligo di redigere la dichiarazione stessa su di 

PAR'll! I, SEZiV; GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 541 

i.ut apposito.� modello>� non . prevede �� la �.possibilit� per il contribuente cli 
rettificare eventuali �i:lesattezze nelle quali egli sfa caduto: dal che � 
ragionevole desumerei che non � consentito �ffettuare �rettifiche con sem


. plice.lettera{ma��.che � ai��colitfarfoi:hd�spensabilei nel caso� si vogliano 
thfa'eggere errori o i.nesa~tezz�; ijfilietfare Je st�s.se forme� della � dichia�'azil:
ln~~���provveden:do� ��� tfrfu:6\iarfa� l1�f�.�tetrttmi���con���� gli�� �opp�rttlrti emend�meid. 
~olo cos~y in~~#fsi ~;v�t�dl rischio �che�� J!Ammmistrazione provveda
� a rlmbiirsare s6fomeHh()n �spettanti. N�� va trascurato che� fimpugnazi�ntf 
della impus�zione diclli all'art;>43, ����c�rilrila secondo, come 
ln.fra,zi()ni;i �.. 411 jitsttattC>�.pe:t'i�olo; del���tutto slegata��dal����concreto�� pregiudizio, 
effettivo o virtuale" dell'Affil:tlinistrazione;. trova conferma<poi nella circostanza 
che il cl..P.R. n. 633 ha distinto due speci�< cli imposizioni, l'una 
per l�. dichiarazione iriesatta e l'altra per il ritnborso non dovuto (v. 
art~ SO; poi abrogato per effetto<delcU 10 lugliP.198.2/n: 429); 
V a itrfirte bsse:rv~~q eh,~ ~a prospettata interpt~tazione �della�. normativa 
sull'tV;A/ contetilpera aaegU:atarriente l'i:hteresse della Ammltmtra" 
zione fon quello del conttibuente1 giacch� se d�' un lato, nel sistema 
dell'LV.A; �B c�nttibUente ha il'Va:ritaggio.��di. consegni.re, iltitnborso � delle 
eccedenze suifa base della propria dichiara,zione; � dall'altro � lliclispensabile 
che tale � dichiar�:zfone sfa W:iif�rme . a rigidi�. reqUisiti . formali per tutelare 
l'Amministrazione erogante. Ci� conferma ulteriormente l'esattezza 
della tesi accolta; (omissis). 

CORTE Dl CASSAZIONE, Sez, I; 7 settembre 1990, n. 9242 � Pres. Vela . 
1J,st.���Baldassarre. ".�P.M. Romagnoli (co!lf;). Ministero.. delle Finanze 
(avv. Stato Palatiell<:>) e, Bortolami. 

Tributi b:t genere .� Conteiuioso tributari() � Natura del processo. � Accert~
ento del .. rapp9n() � JUc<>rs() contro ruolo pan:il\hnente fondato � 
()bb:Ugo deUl;l co~ssio11e di. determinare .nel ~erito l'o.bbllgazione � 
Ann1ill~ento .�ge11eJtale �..�� IUegiUbni~. 
(d.P.R��26 ottobre .1972, n; 636, �art. 1 e 21). �� 

.. ... . . . 

Poich� il processo Jribut�.rio >investe tl rapporto. nell� sua interezza, 
net �iso fn ... butit prbv@4iifientb if'rtpugfi4to risulta �f1: [J4r(e. non fondato, 
�tiiudice non pu� dnnldt�re �t'atfo� � con� esso.. l'intera� .pretes� dell'Amministrai.
ione, ma deve determinare i diversi e minori limiti della pretesa 
(nella specie, riconoscendo non dovuta .perch� .gi� versata con ritar


-do l'imposta, la commissione doveva accertare e determinare il credito 
per sanzioni ed interessi) (1). 

(1) Decisione esatta e molto puntuale sul grande problema che ha dato 
occasione a molte pronunzie (da ultimo Cass. 26 ottobre 1988, n. 5783 e 5782 
in questa Rassegna, 1989, I, 304). La decisione di merit� di accoglimento par. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(omissis) La ricorrente Amministrazione denunzia violazione dell' art.1 

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e degli artt. 9 e 92 d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602 e, premesso che il Bortolami aveva versato le ritenute alla 
fonte su redditi da lavoro dipendente relativi all'anno 1976 soltanto il 
18 ottobre 1977, invece che alle prescritte scadenze, addebita alla C.T.C. 
di non aver tenuto presente che il giudizio tributario � giudizio sul 
rapporto e non sull'atto, e che, per tanto, l'errore compiuto dall'Ufficio, 
operando i conteggi sul falso presupposto del mai avvenuto versamento, 
non escludeva l'obbligo, che la stessa Commissione avrebbe dovuto 
dichiarare del pagamento degli interessi e della soprattassa per il ritardato 
versamento, come previsto dalle norme degli artt. 9 e 92. 
Il ricorso � fondato. 

La Commissione centrale ha accertato, infatti, che il Bortolami 
ha versato gli importi corrispondenti alle ritenute Irpef da lui operate 
ai dipendenti in qualit� di sostituto d'imposta (invece che all'atto della 
dichiarazione mod. 740 relativa all'anno 1976) il 18 ottobre 1977 ed ha 
ritenuto che la cartella esattoriale, notificata in data 27/2/1979, fosse 
�inficiata, quindi nel suo contenuto sostanziale dall'errato presupposto 
che i versamenti non fossero stati �eseguiti �, traendone la conseguenza 
della conferma della decisione di secondo grado che aveva disposto il 
.rimborso di soprattassa e interessi richiesti. 

In tal modo la decisione impugnata, da un lato, ha lasciato senza 
risposta la (minore) pretesa dell'Amministrazione, riguardante il diritto 
agli interessi, commisurati al periodo del ritardo nell'assolvimento dell'obbligazione 
tributaria, ed alla soprattassa conseguente al ritardo medesimo, 
dall'altro ha finito per considerare il processo tributario quale 
giudizio di mero annullamento dell'atto impugnato (nella specie, individuabile 
nel ruolo). 

Al contrario il processo che si svolge innanzi alle commissioni tributarie 
investe -salvi i limiti posti alla cognizione della C.T.C. dall'art. 26 
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 -il rapporto di imposta nella sua 
interezza e nelle sue conseguenze, anche se deve essere proposto ad 
impugnazione di uno degli atti previsti dall'art. 16 dello stesso� d.P.R., 
che definiscono la pretesa dell'Amministrazione. 

Difatti, mentre l'art. 1 di tale decreto assegna alla competenza delle 
commissioni tributarie le � controversie in materia � relative alle elencate 
imposte, condizione indicativa dell'ampia cognizione sui relativi rap


ziale che ridetermina la minore obbligazione � la negazione evidente della de


cisione di annullamento. 

Notevole l'argomentazione appoggiata sull'art. 21 del d.P.R. n. 636/1972, 
che � proprio la norma su cui si fa leva per sostenere la tesi contraria: se 
non � possibile la rinnovazione dell'atto contenente vizi che attengono all'esistenza 
od all'ammontare del credito, vuol dire che tali atti non possono 
.nemmeno essere annullati e che invece il giudizio da essi occasionato � diretto 
alla sussistenza dell'obbligazione .. 


pQrti;ᥥl'aiit��21iᥥ�net� .te&to<Jbtrodotto���dalYart�������l3����.del. dP;R;; 3��.. nov�tnbt� 
l9811����n����739, ��.(eisclusi���tᥥ��casi����cU.���vW:����dell'atto che���nel s�cQIIdoi���comma 
��sQnQ�����a'.�ᥥ:Parte:� �~o�ir;tiiatt.�percll.~�ᥥ��Preciusivi.� ...,....�.���all<>. stato;��� o�����iri������1�ia 
�.4~t�!li~V~����~�.��c:t~Jl~.��pt~j~'���~tit:l~i#a)����e$pf�Ssaill�rite. esclud����la.. �. rl�mova.~
j<:)IJ.e����9eU'~"#9.� �~#1:1't,1.~M9.���1'~r�... Yi#�..� che ....cwlJ:.nq.e .. ;:ttttlJ:lgl1Il<>��� a1Jiesis~l1Za 

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���~~�. �.~~t�~94~#bij~4~�,.� �lji.aJ;'~W,ei#:e��i.dividuata. e�.. cpntesJat�, � risJ.ij~i��lit~cetta� 
� t~. ~~..'Y't9~$9#~ �&~�ij:i.lplichL C:onse@:enz:e risarcitorie�. e s�nZioliM6:rle 
.� �� ~u();:~p�'\l~����~i��qtt~ll~� l#l:li~lil;tlli��� i~ra.tta���wpugxiat<'l�U�����gi.<!iee�;triJ:>rifarro � 
. � �IJ.91l��pt,t.(:i.jtj#ll),I~J,'' p'~t~tj ~ᥥct>n���~~~t>~ l'inteya, pre~sfli �l;lell'atlll'.l:lirliistl:'�zione~. 
.�����m~ 4~Y#��4~~etrllwl:l.r~~��favece��i? W:v:ersi.��ᥥe.. �rniriori .� lirn~ti... dellt:i ll1e4esifrna, 
�9,miaj~u;i:aj):clQ ~4 ~s~le .o:bbJ�~~!oni.. cli!l' coll;tr~�uente��.�e le ce>nse~n� 
~~iltli, $'~~\l,i#t>#i cli .�tj#d~na (al YeJ\$a:IJ)ent0: o. afrint:b<>ris<>).. . ....�..��..�.. ��������������� �.�.. 
.�.��.���>����������.�:J..~ᥥ��~~�$~~9:#f;ii�m ~�i:�w~~��J$pW~~~���~4���9Pt?Q$J;:t1;�� fW�)J);e� �.se.A?U.����e$l?tessa, �..�� ��ᥥ�A6:ri~~i##~;;��!4~'V~ ~$$li$~~..�p~t t~4~9i.�.C.as$~t~ c6n�. rjh'Vi~i�.Per���~vt(�esame; 
.. �!le .�� d9:\lt~ .~l3$ete c9m}?i..ig 4~� .aj,t;r~ &~z.i<>ne .� deUa C.1\C;, tel:l~do .pre<.
���ᥥ.&#lt~�.e4�ᥥ .aJ?l?J.I�~Mci.��~~� ~~tiji.t~�� pr11l�jJ?iO�..�<iL�..d.idtfo:������ �.Uacc~tf;ijnento 
'4��<>per~��iet..!lit.tdice. t~ip.tat1o cte~� ritl!lf41<1.tq vers1;1;ment~��1ii~ett9!'.f,ielle�.riten\
lte all� fonte, di, 6t1f~'art. 23 <iel d.P.R. 29 settern:bre 191~L~~ <;OO,i per 

W1Po$tt:i .st1j J'e!.\c;\iti!{�:l,ell<:: pe;i:s�ine fi$i�he 4<:>Yt+te. dai It:ivorait<:>l?L pjpen4~
ntii1�> co#l:t?9r~ l'iU.,eiittb.iit'�� 4ell~ I?tetesa tr~bll.taria<� cleU'Ammir.stria.� 
zlqne ~l;qan,ziapi�a 1:\1 �relte:t:l:l;tP Yersame.to dei relathti irnP<>rt~;. non, pi,.i;r.e 
clella: Pl:'etesa �. !11,ij.f;li; �� i>9pra~ta$Sl;l�l?teYista, �.�. ~cll,e�� per..�.� U���ritar9,Q,; .� Qel�... <;oml;>i� 
l11<1.tc,l 4�,spP~~. 4~$g�a.ru~ ;9l. e�.� J., .<:ornnia p:i:b:.op;.J, c!el .. Q,.P)R~;i9 se:tteni" 
bre;J?1~. :rl� ~OZ; aj~!:'ltre ;gJ1 .� ititeresisi ::;ugl~J:tll�9t:ti versia#. 49l?P ht se~ 
'lenza �so:Q,o doYt+ti.i in rag~e>ne dellaperce:rlt\.lltlestab.ilita,dajl't:irt�� 9 (nel 
testo vigente i�!'.epoca del pagamep,to) di q.est.'ultlni<:> decreto~ con decor~ 
re:nza dal giowq isuccessivo a. quello della iscade~ .f:I�� fine> a1la;.data del 
Plil&~ent<l !>'< (om#sisl . � � � 

COR,f�; I)ICA$SAZIONE, $eZ: X, 3 91'.t�t�fe 1996,It 97gf � .Pr~~. Fakone 
���� E~t. iipa1f � p. M. Ronu~gnoli (��hl.).> M4iistero delle Finanze (avv.

St�tQ fi~~�tfa) c. J?il1to. �.� �.�.�.....�.�.. �.� �. .�. .�.�.� �.� �.�.� ....�.. . �.�..�...�.� �.�..� . . . . . 

Tributi �rariali diretti � Imposta unica sul l'eddfto delle persoile fi.s�clie ~ 
����� �.. lijin~rat � ltt4�nni#L.. di bnol1.s�tt~ t:~A� � P#!J~cmt() J#�~llil.te 
...�. �y~:i;$ajit�.t9 (,l~tto ~ Te~e. di 4e�~d:~I,1~$, ��� �AJ:t, ~8 4-r;Jt; .�29 )i~� 
.te~tl~1913,.�il�69~..� ~pp~ra,Jlie. ~.J:enllbi~�.�41� pJ�escdZiol)~� ~m.rt. 31 
stess.() d.P � .R.. � lnapplicabillt�.� 
(�tP.R. 29 settembre 1973, il. 602; art. 37 e 38;> d.P.R. 29 settembre 1973, ifr 6��, 
artt. 23; 29. e 64). 

Ai rimb~rs{ dell'irn,posta $Ul reddito .d~tle, persone .fisiche ... $ut�t11d,en. 
nit� di buonuscita ritenuta dall'ENPAS e;versata in esattoria � applica~ 

-



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEU.O STATO

544 

bile l'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che stabilisce il termine 
di decadenza di 18 mesi e non l'art. 37 che assoggetta il rimborso al 
termine della prescrizione ordinaria, in quanto l'ENPAS � .un sostituto di 
imposta e non una amministrazione dello Stato (1). 

(omissis) Essendo ormai fuori discussione la tassabilit� della indennit� 
di buonuscita erogata ai dipendenti statali, limitata, per effetto 
delle pronunce della Corte costituzionale che si sono appena ricordate, 
alla parte di indennit� riconducibile ai contributi dello Stato, restandone 
esclusa la parte corrispondente ai contributi versati dai pubblici dipendenti, 
ai fini della tempestivit� della domanda che sia diretta ad 
ottenere il rimborso del quid pluris corrisposto per la tassazione della 
quota che andava esclusa dall'imposizione, occorre stabilire, nel presupposto 
incontestato che la disciplina del rimborso va attinta al suddetto 

d.P.R. n. 602 del 1973, se debba farsi riferimento all'art. 37, che per le 
ritenute dirette consente la proposizione dell'istanza all'intendente di fi. 
nanza entro il termine della prescrizione decennale, ovvero all'art. 38, 
concernente i rimborsi relativi ai versamenti diretti, che fissa per la 
presentazione dell'istanza all'intendente di finanza il termine decadenziale 
di diciotto mesi. 
Come � noto la riscossione delle imposte dirette avviene attraverso 
le tre modalit� della ritenuta diretta, del versamento diretto del contribuente, 
e della iscrizione a ruolo. La ritenuta diretta non passa attraverso 
un provvedimento impositivo, ma si risolve nella compensazione fra il 
credito fiscale ed il controcredito del contribuente; il versamento diretto 
� operato dal contribuente, o dal sostituto di imposta a prescindere 
anch'esso dal previo atto impositivo caratterizzante l'iscrizione a ruolo 
e la notificazione della cartella esattoriale. Il versamento diretto effettuato 
dal contribuente o dal suo sostituto (e che nonostante il nome 
talora non si effettua � direttamente � nelle casse dello Stato, ma all'esattoria, 
o, nei casi, di autotassazione, presso gli istituti di credito cui 
il contribuente ha conferito mandato irrevocabile) si contrappone alla 
ritenuta diretta, esclusivamente sotto il profilo soggettivo, essendone 
comune la base oggettiva di insussistenza del previo atto impositivo, nel 

(l)Sulla base della pronuncia delle Sez. Unite 9 giugno 1989, n. 2786 (in 
questa Rassegna, 1990, I, 164), che ha posto i capisaldi dei procedimenti di rimborso, 
� stato agevole affermare che l'ENPAS non � una Amministrazione 
Jello Stato che sull'indennit� di buonuscita esegue una ritenuta diretta (che 
viene imputata secondo le norme dd contabilit� senza materiale movimento di 
jenaro) ma un sostituto di imposta che, come ogni altro datore di lavoro, 
esegue materialmente la ritenuta e il versamento (presso l'esattoria), con la 
conseguenza che risulta applicabile l'art. 38, e non l'art. 37, del d.P.R. 29 settembre 
1973, n. 602. La questione era gi� stata affrontata, assieme ad altre 
connesse con la sent. 23 ottobre 1989, n. 4318, in questa Rassegna, 1990, I, 313). 


l'.U'i'll�?,.�� $BZ;� Vi��QtYIUS~�UJllBNZA;�� TRlBUTARlA 5:45 

sen&o .cio� che :ll�ll'utt caso ilsoggetto cbe:effetW;a la>solutio ���il cort


nbzte, :;1ou7 ;m:t 4'~v~7� mentre�. la.dtJUtailiretta 

~Ila �togazi6rie � cte�fa refribtiZfone, .. ove .. non fosse dettato� 1�art .. 37,. rester�bbe 
.. incanalato .� nella ghfrisdfaione . escltishr� .. dai pi� ristretti.� teri�lini 
prescrizioriaH; �� mentre/ nella� vkenda del � � tapp<)rto di lavoro�.� privato il 
lavoratore ha azione per ripetere direttamente dal� datore . di lavoro quan



546 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

to eventualmente erogato dal medesimo in eccesso al fisco nella qualit� 
di sostituto. 
Deve, tenersi per fermo che l'ENPA.S non � assimilabile ad un'amministrazione 
statale .. 

Per l'erogazione delle indennit� di buonuscita originariamente il 
fondo all'uopo costituito era amministrato dal Ministero del Tesoro, ma 
successivamente lo si � affidato alla gestione dell'ENPAS, il quale 
indiscutibilmente � un ente pubblico non economico che nel procedere 
alla liquidazione ed erogazione delle indennit� di buonuscita opera sulla 
base di d,atj elaborati dalla amministrazione di appartenenza dell'impiegato, 
ma non per questo riveste la qualit� di mero adiectus solutionis 
causa, procedendo alla liquidazione utilim:ando il fondo stesso che si 
presenta come patrimonio separato e provvedendo alla emissione del 
mandato di pagamento da estinguersi dalla tesoreria provinciale di 
Roma. 

Se dunque l'ENPAS :non pu� identificarsi con le amministrazioni dello 
Stato. in quanto amministratore di un autonomo fondo, deve ritenersi 
che esso si qualifica come sostituto di imposta in. relazione ad 
un versamento che a , tutti gli . effetti deve ritenersi diretto e quindi 
rientra nella .disciplina dell'art. 38 del d.P.R. n. 602. 

N� varrebbe, per neutralizzare la disciplina impugnatoria dei rimborsi 
invocare l'assoluta infondatezza della pretesa basata su norma impositiva 
dichiarata incostituzionale cl.ovendosi aver riguardo sic et simpliciter 
alla normale azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 cod. civ., quale 
rimedio di carattere generale svincolato dalle norme procedimentali sul 
contenzioso tributario. La tesi, anche di recente disattesa dalle sezioni 
unite (Cass. 2786/89), non si concilia con il sistema del contenzioso tributario 
e con la dizione perentoria degli artt. 37 e 38 d.P.R. n. 602 del 
1973 che sono sicuramente onnicomprensivi e riguardano anche le ipotesi 
in cui il potere impositivo era inesistente. 

Nemmeno la. diversa dizione � obbligo di versamento � contenuta 
nell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 pare idonea a giustificare una diversit� 
dell'oggetto, elevando a fonte di una autonoma obbligazione le norme 
che prevedono il versamento diretto e le relative ope.razioni, manifestamente 
volte a disciplinare modalit� della prestazione oggetto della (stessa) 
obbligazione tributaria. Nulla autorizza a ritenere, pertanto, che 
si sia inteso dare rilievo giuridico .. autonomo, ai fini del rimborso, ad 
una (imprecisata) obbligazione accessoria di versamento. 

Si deve, pertanto, ribadire che il rimedio previsto dall'art. 38 del 

d.P.R. n. 602 del 1973 � imposto in maniera indifferenziata in tutti i 
casi di ripetibilit� del versato, tanto se riguardanti le operazioni di versamento, 
cio� errori connessi ai versamenti come tali, quanto se afferenti 
al fondamento della obbligazione tributa.ria, cio� all'an od al quantum 
del tributo; conseguentemente la scadenza del termine di diciotto mesi 

548 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

<

cibilit� del meccanismo solutorio �della imposta dovuta sulla indennit� 

I @ 

di buona uscita nella categoria dei versamenti a mezzo di sostituti. 

Se, inve:i::o, si analizza 1'.art .. 29 del d.P.R. n. 600 in contrapposizione 
agli artt. 23, 24, 25 ci si avvede che la ritenuta diretta effettuata dallo 
Stato nel pagamento di stipendi, pensioni, vitalizi ed altre forme di re


I 
munerazione di qualsiasi genere a titolo di acconto sulla imposta sul reddito 
non realizza una sostituzione tributaria, ma una disciplina particolare 
di compensazione tra il debito dello Stato ed il credito (sia pure 
non liquido ed esigibile) per l'imposta personale; tant'� vero che non si 
verifica materiale passaggio di denaro, ma si ha un'imputazione meramenmente 
contabile delle somme trattenute per quantificare, per esigenza 
di bilancio, le entrate. 

Invece quando si pone in essere la contrapposizione fra soggetti e 
si attua un vero e proprio passaggio di denaro dal fondo gestito dall'ENPAS, 
prende tuttavia essenziale rilievo questa alterit�, che costituisce
� essenziale connotato della sostituzione di cui anche i sostenitori della 
opposta tesi devono prendere atto. 

Sembra insuperabile, nonostante ogni eleganza di artifici dialettici, 
la contrapposizione soggettiva fra Stato ed ENPAS e la diversit� 
oggettiva del meccanismo solutorio che non assume le forme della 
compensazione, ma si presenta formalmente e sostanzialmente come 
versamento diretto del tributo da parte dell'ente erogante all'esattoria, 
attingendo il quid dovuto alla dotazione del fondo e non alle stesse c�sse 
dello Stato (giacch� sarebbe manifestamente esorbitante erogare da 
un lato e pr�levare dall'altro una parte di quanto erogato a titolo di 
imposta dovuta sulla erogazione ricevuta, anzich� operare la compensazione). 


Rispetto all'indennit� di buonuscita l'ENPAS, anche a volerlo configurare 
come mandatario, cos� come si legge in una decisione resa a 
Sezioni Unite dalla Commissione tributaria centrale, resta pur sempre 
estraneo, proprio come tale, al mandante, ed eroga somme attinte all'apposito 
fondo separato che costituendo patrimonio di destinazione predeterminata 
ed esclusiva viene gestito mediante atti caratterizzati da 
piena autonomia soggettiva di cui l'ente assume la titolarit� e che presentano, 
quindi, il connotato fondamentale dell'alterit� costituente l'essenziale 
indice ricostruttivo per l'inquadramento nella figura della sostituzione 
la quale non richiede che fra sostituto e sostituito sia intercorso 
quello stesso rapporto che ha dato causa alla erogazione, anche se questa 
� la tipica situazione sostitutoria disciplinata dall'art. 23 del d.P.R. n. 
600 del 1973. 

L'art. 64 del d.P.R. n. 600 pone l'obbligo del pagamento del tributo 
a carico di soggetto diverso da quello nella cui sfera giuridica viene ad 
incidere in definitiva il prelievo fiscale; ma il sostituto � debitore per 
un debito proprio, e non meramente titolare per un debito altrui, essendo 


S49 

stato Valorj~zatd dal lewslat�reil :rapport� giuriclico che lega s.ostituto� .e 
sdstihlltrjc.<Bnori sembra possibile t'.lubitare che�un rapporto siffatto��sus� 

si$UtgJ;ter:ip)t~\iisi9~.di.tl~~e,:ancbe��nel�caso��diᥥspecie����n����c.il'������l'ENPAS. 

$i��� af.til1~�. at����� foptio����� si~���.pagando ..l'indennit������al��� netto.�� all'avente����� cliritt�,

sl,l:l petversare. filla ~satt�ria����l'amm()ntar:e del tributo �dovuto silll'in;. 

�a~ffilit�: ai ltirdor�����.��� �/� � 

� �������< >����rusillh1, pe'rta#to,.��� essehziale�ᥥ�faᥥ�i~ostanfa clfoᥥn�. p�gament&�� venga 

llll~~;~~


te c�ntrapposto>a� que11o ��della dompensazfone; � che rappresenta una.� m:er� 
oJ?~~!On�? tontahil� all'ml'.�:'nd d� Un >singolo patrimonio e noti .implica 
spostam�~tl) di fondi; sel1lbra e~idente che .� ilpagamento duplice, 
p.ro�� flar~e.:. a:ll'�vente.���diritto���e�� pro���Patte��awesattoriar.�� sl��� presenti�.fQrmal� 
mente ~ome � versamento1 diretto da assoggettare alla disc:iplina a1euopo 
J;>:i;evista in tema>d:i rimborsi mediante l'inquadramento.� nello schema 
dell!att. . .. 38.d.J>;l!t .n� 602 dell9'73�.

. ... 

?> lldiscoxiso smla $0St�ilza� del .rapp()rto e � sull'�tt.i;Piezza ��dei� poteri 
d~ll'EN:PAS��~on ha� qU;�ncU dei;:isivc> �Vl:lil()re per la sol~ip.e d~ a��9gljere, 
perc:b�i Ja t:ili'�9~t�i.~ �J�e 1�~nte d!sPon~ mp:ropr:iQ d,ell~ �C>m~ da 
erogare <ect e~fefttt:i. �qpcret�mente .. il�.. pagamento duplicemente indiriz


5'~ai!f!!1i~~~~111~v::,r~~~~~ 


5. Si � Ulteriormente obiettato che pur riconoscendo che il versamento 
dell'imposta �ffettuafo dall'ENPAS' aw:esattoria �� integra gli� estretn� � del 
v�rsa:ill.erifo di:retfo in . senso. tecrifo6 (e n{)if quelli delfa ritenuta . diretta, 
dovendosi ritenere che in tanfo sfpu:� avere ritenuta diretta in quanto 
� fa�stessa��amfriinistrazione ad effettuarla, laddove il versamento �diretto 
resta tale anche se propriamente n�n si realizza immediatamente ton 
la soluti<> effettuata dal solvens nelle. Casse dello Stato, ma tramite l'esat

5~0 RASSEGNA DEU.1AVVOCATURA DELLO STATO 

toria o le. ban4he delegate, restando peculiare la ritenuta per il meccanismo 
compensativo innestato che presuppone l'identificazione del solvens 
con la pubblica amministrazione), ciononostante si dovrebbe pervenire 
egualmente� alla stessa soluzione per altra via valorizzando l'art. 25 
della k 9. gennaio 1942, n; 22, istitutiva dell'ENPAS, il quale esplicitamente 
afferma che; ai fini. tributari l'ente � considerato. Amministrazione 
dello Stato. Se ne deduce cbe ai fini tributari detta norma com� 
porterebbe la piena equiparazione. fra ENPAS e Stato sicch� le ritenute. 
effettuate. dall'ENPAS . dovrebbero considerarsi come se fossero 
state .oompiute dallo Stato, venendo meno� l'alterit� fra soggetti che � 
stata essenzialmente valorizzata per ravvisare. una ipotesi di sostituzione. 
A parte il rilievo che; dal punto di vista strutturale, alla ricostruzione 
in termini di ritenuta diretta si oppone anche la circostanza che 
l'ENPAS non� realizza una compensazione ma provvede, come si � gi� 
sottolineato, a ripartire la somma concretamente prelevata dal fondo 
di spetta.za del collocato a riposo nella quota netta .destinata al medesimo 
e nella imposta da versare all'esattoria, determinando un movimento 
di capitali, ed �Che <,1. voler superare l'obiezione circa il persistente vigore 
.della norma..suddetta, sembra al Collegio che alla base. d,ella. deduzione 
ci sia l'eq.ivoco di volere attribuire un senso ed un significato 
diverso alla norma medesima la quale molto semplicemente, secondo 
prassi legislativa diffusa, estende ad altri soggetti ed agli atti da essi 
stipulati il trattamento tributario previsto per lo Stato e per gli atti 
stipulati dallo Stato (per riprendere le parole dell'art. 42, n. 601). 

Sarebbe in verit� paradossale ravvisare in questa estensione di benefici 
fiscali la .ratifica di una' immedesimazione con lo Stato �dell'ente 
nel senso non gi� che gli atti di questo. ricevano lo stesso trattamento 
che avrebbero ricevttto� se fossero stati compiuti dallo Stato, ma che essi 
si considerano nell'intero diritto tributario come atti dello Stato, sicch� 
per venire.alprofilo qui considerato; sarebbe lo Stato e non l'ENPAS 
a pagare l'indennit� e ad effettuare la ritenuta. 

Iti realt� il problema della�. efficacia della norma e della sua abrogazione 
,si� toceano giacch�� per sostenere che la norma non sia stata 
travolta bisognerebbe ritenere che il suo ambito non sia quello di consentire 
all'ente agevolazioni tributarie ma di una vera e propria equiparazione 
che si pretende cos� intesa ed onnkompte�isiva da far considerare 
l'ENPAS in tutto il campo del diritto tributario come l'alter ego 
dello Stato.. Deve osservarsi in contrario che la norma � stata dettata ai 
fini del trattamento tributario sostanziale e mira e consentire all'ente 
equiparato di avvantaggiarsi dei benefici attribuiti allo Stato. Risultando 
limitata la norma nel campo delle agevolazioni poich� tale trattamento 
� venuto meno in forza del ricordi,tto art. 42, risulta insostenibile la 
tesi che enfatizza l'espressione �ai fini tributari�, oltre� il significato suo 

<�-,

... --... -� :--...: .... :-: .. :-:... .. fil 



PARTE �. 1; SEZ; VI. GIURISPRuDENZA .'rll.lBUTARIA 551 

proprio di �ai f�m del trattamento tributario � per desumerne addirittura 
una identificazione ontologica ratione materia fra ENPAS e Stato. 

Ne resta pertanto confermato che il trattamento dell'indennit� di 
buo�i.lsc�ta alla � stregua della pretesa al ... rimborso va esemplato.. sull'art. 
38 e rion gi� sull(tttt/37> del d.P.R. ri/602. (omissis) . 

CORTE l)I CASSAZIONE, Sez, I, 18 ottobre 1990n ... 1016S-PreS. Falcone� 
iEst. se�ls�l� ~ P'. M. t� CMcio (diff.). Ministero delle Finabze (avv. 
>/Stato Arenk�a.)c. I~yitil\1BR (aw.� Corapo).�� 

Trl'buti locaJi � Jm~9s.i si4t'incremento di .valore (l.egli immobili � Espro


pr.Ja~one imJno'btn"'1.'e � J?e~r:eto. di .. tr�sfeJ;inlento ... ~� .Obbligo .'1.el can� 

celliere cU. Pr~e11tareJa 4lc}liarazio11e..� e })a$~.� l'inlll()sta �.Dovere del 

.� ~udicie.. ~ lPcl\lc'ie~ l'�lJlpostti cop. precede~a..assoluta nel progetto

��di di$tr.l~i:&ZiQni � � � � � � � � � � . 

.(~,P.~, ti' o~t()~:i:e 1~~' )l~ ,643, art�� S,. 18��e 28,. c'.c. art� 2772,. '},777, 2780}. 

L'imposta suU:increme11.to .. .di vqlore dr;:glL immobili sulla vendita 
forzq.ta a ..seguita di ..espropriazione .immobiliare ..deve ess~re; quale spesa 
4i gi~s.tizia,.i1g,g4tqdal c41'lfepiere a.norma.dell'art. 5 del d.P.R ....n. 643/ 
1972; ove il C(lJJceUi~re non q.bbia provvedutp i! giudice. dell'esecuzione ha 
dovere di includere. dJ ufficio .l'imposta nel progetto di distribuzione a 
nori:na dell'art. 2777 e.e., con preferenza rispetto ad ogni altro credito 
anche. pignoratizio o)potecario (1). � 

(Omissis) 1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione 
e falsa applicazione degli artt. 2770,. 2777 e 2916 e.e.; degli artt. 90 e 95 
(nonch� 38 e 39 disp. att.) c.p.c., censurando la sentenza impugnata per 
n0n avere considerato cli.e l'l.NVIM sorge per effetto di un. atto processuale 
(decreto di trasferhnel1fo) del quale costituisce una tipica spesa; 
non rappresenta uil .diritto . di credito verso l'esecutato, ma un diritto 
di recupero nei confronti della massa dei creditori; determina, per il credit�re 
pre�edeiite, l'obblig� di antieipare al cancelliere le somme relative 
ed il C:onse~eriifale diritto di chied~re, in sede di clistributione del 
ricavato della vendita, � il rimborso delle somme anticipate. Secondo fa 
ricorrente, il pagamento di un tributo causalmente correlato cori il processo 
esecutivo ne costituisce una tipica spesa e Ci� vale anche per l'INVIM 
dovuta per il trasferimento del bene in sede di esecuzione immobiliare, 

(1) Con questa sentenza, e varie altre identiche, la S.C. corregge l'assai 
poco persuasivo indirizzo manifestato con la sent. 24 luglio 1987, n. 6436 in 
questa Rassegna, 1988, I, 168. 

552 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

s� cbe essa costituisce uno dei costi che le parti del processo esecutivo 
devono sostenere e, in quanto spesa di giustizia, non rappresenta un 
credito verso l'esecutato, ma piuttosto un diritto da recuperare sulla 
massa attiva a prescindere dalle cause di prelazione che eventualmente 
assistono i crediti; ed alla collocazione dell'INVIM prima di ogni 
altro credito non � di ostacolo l'art. 2916 e.e., atteso che il credito d'imposta, 
come tutti i crediti privilegiati per spese, non pu� sorgere prima 
del pignoramento. 

Con il secondo motivo, connesso con il primo e da esaminare, per ci�, 
congiuntamente ad esso, la ricorrente denunzia la violazione e falsa 
applicazione degli artt. S, 18, 19 e 31 del d~P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 
e dell'art. 10 del d.P.R. n. 634 di pari data, censurando la sentenza impugnata 
nella parte in cui ha escluso un obbligo per il cancelliere di 
attingere dal ricavato della vendita giudiziaria l'importo del tributo. Secondo 
la ricorrente, sussiste, invece, l'obbligo del cancelliere di ricevere 
e presentare la dichiarazione ai fini dell'INVIM e di pagare il tributo. 
Infatti, ai sensi dell'art. 18 del decreto n. 643, l'obbligo di produrre la dichiarazione 
graverebbe, oltre che sul soggetto passivo, sulle altre persone 
obbligate a presentare gli atti e le denunzie agli effetti dell'imposta 
di registro (o di successione); inoltre, secondo gli artt. 19 e S del decreto 
sull'INVIM e 10 del decreto sull'imposta di registro, l'Ufficio provvederebbe 
contemporaneamente all'accertamento e riscossione delle due 
imposte in sede di registrazione e il cancelliere sarebbe tenuto a pagare 
le imposte liquidate dall'Ufficio; in conseguenza, l'art. S del decreto sull'INVIM 
dovrebbe intendersi riferito anche ai pubblici ufficiali obbligati 
secondo le norme e per i medesimi casi previsti per l'imposta di registro 
e concernerebbe tutti i soggetti indicati nei nn. 2 3 dell'art. 10, 
compreso il cancelliere. 

Il ricorso merita accoglimento. 

2. Il problema affrontato nella sentenza impugnata e che si ripropone 
con il ricorso -se il credito dell'Amministrazione finanziaria, avente 
ad oggetto l'INVIM relativa ad un immobile venduto in sede esecutiva 
in danno del debitore, debba essere considerato un credito per spese 
di giustizia ai sensi dell'art. 2777 e.e. -ha gi� formato oggetto di esame 
da parte di questa Corte, con la sentenza n. 6436 del 24 luglio 1987, la 
quale ha escluso che il credito suddetto possa ricomprendersi tra le spese 
di giustizia di cui all'art. 2777, in quanto il successivo art. 2780 lo 
colloca al quinto posto nell'ordine dei privilegi immobiliari. 
Premesso che trattasi di credito privilegiato, come espressamente 
stabiliscono gli artt. 2780 e.e. e 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella 
precedente sentenza, dissentendosi dagli argomenti addotti nella decisione 
impugnata per negare a quel credito la pi� favorevole delle colloca



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

zioni pretesa dall'Amministrazione, ossia quella che il codice civile 
riserva alle spese di giustizia, si � ritenuto: 

a) che anche le spese sorte � in occasione � del trasferimento coattivo 
dell'immobile oggetto della procedura esecutiva possono rientrare 
nella previsione dell'art. 2770, allo stesso modo delle imposte di registro 
e di bollo, dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari e al cancelliere, 
d�lle retribuzfoni ai custodi, periti, ecc.; 

b) che possono costituire spese di giustizia non solo le anticipazioni, 
ma anche tutte le prestazioni che concorrono a trasformare in denaro 
il bene oggetto di espropriazione forzata; 

e) che la garanzia sull'immobile (art. 28 del decreto sull'INVIM), la 
cui previsione escluderebbe che il credi.to. possa gravare sul prezzo rea 
lizzato per effetto del trasferimento (ch�, altrimenti si finirebbe per porre 
l'imposta� a carico dell'acquirente), � stabilita per l'ipotesi in cui l'Amministrazione 
non riesca a realizzare il proprio credito sul prezzo di 
vendita; 

d) che l'assunto, secondo il quale non dovrebbe neppure tenersi 
conto del privilegio di cui al citato art. 28 (perch� relativo ad un credito 
sorto dopo il pignoramento), � smentito dall'art. 2780 e.e. 

Da tali rilievi -prosegue la sentenza -sembrerebbe risultare che 
il credito in questione � assistito dal poziore dei privilegi ai sensi dell'art. 
2777 (e tale dovrebbe essere la logica conclusione di tali rilievi) 
se non intervenisse, in contrario, un fattore di natura normativa, ossia 
l'art. 2780, che colloca al quinto posto i crediti per l'INVIM e, da solo, 
demolisce ogni argomento tendente a dimostrare che il credito in parola 
debba essere compreso fra le spese di giustizia, proprio perch� queste 
si collocano, invece, al primo posto per definizione. 

3. La Corte ritiene di dovere rivedere tali conclusioni, fondate su 
due dati normativi -l'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972 e l'art. 2780 
e.e. -che non appaiono risolutivi della questione in esame. 
L'art. 28, come esattamente rilevato nella sentenza qui impugnata, 
attribuisce il privilegio sugli immobili trasferiti e non gi� sul prezzo 
di vendita, il che vuol dire che l'Amministrazione pu� agire nei confronti 
dell'acquirente, quale responsabile d'imposta, e soddisfarsi con privilegio 
sul ricavato della vendita dell'immobile ai danni di quest'ultimo, ma 
non pu� invocare tale privilegio sulla somma che l'acquirente versa al venditore 
originario; e l'art. 2780 non ha nessuna autonomia rispetto all'art. 
28. Esso, infatti, non introduce alcun nuovo privilegio (e non d� 
luogo ad un autonomo titolo di privilegio), limitandosi a stabilire l'ordine 
dei privilegi immobiliari gi� esistenti, conformemente alla sua rubrica 
(�ordine dei privilegi�) ed al suo tenore letterale (�quando sul prezzo 


554 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dello stesso immobile concorrono pi� crediti privilegiati, la prelazione 

ha luogo secondo l'ordine seguente ... �). Ne deriva che i crediti non 
sono privilegiati in forza della stessa norma; che la questione del privilegio 
resta autonoma ed anteriore, sul piano logico, a quella del suo 
grado; che la fonte del privilegio va ricercata; quindi, in altre norme, 
le quali, nella sede propria, di volta in volta li prevedono, come si verifica 
puntualmente per tutti i casi considerati dallo stesso articolo 
al solo scopo di stabilirne l'ordine; fonte che, per l'INVIM, � costituita 
dall'art. 28 del decreto istitutivo di tale imposta, non potendosi ritenere 
che, solo per essa, l'art. 2780 abbia sancito, al tempo stesso, l'esistenza 
del privilegio e il grado della sua collocazione. 

Tali rilievi sono confermati dalla evoluzione normativa in materia. 

Infatti, prima delle modifiche del 1975, l'art. 2780 prevedeva al 
quinto posto, con formula del tutto analoga a quella usata per gli altri 
privilegi, � i crediti dei Comuni e delle Province per i contributi indicati 
nell'art. 2773 �, vale a dire, anche in questo caso, un privilegio gi� 
contemplato da un'altra norma. 

La riforma tributaria port�, poi, alla istituzione dell'INVIM, per la 
quale fu introdotto un nuovo privilegio (v. art. 28), con espressa previsione 
che esso avrebbe avuto � lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 
dell'art. 2780 d.el e.e.�, che erano, appunto, quelli menzionati nell'art. 2773. 
Successivamente, la legge 29 luglio 1975 n. 426 abrogava l'art. 2773 e sostituiva 
il testo dell'art. 2780 n. 5 con quello attualmente vigente, al 
chiaro scopo di armonizzarlo con la riforma tributaria, cos� collocando 
al quinto grado i crediti per l'INVIM (il cui privilegio era stato introdotto 
dall'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1<)72) in luogo di quelli gi� contemplati 
nel testo abrogato dell'art. 2773. 

Ci� spiega il carattere apparentemente pleonastico (sopravvenuto, 
giacch� tale inizialmente non era) della precisazione contenuta nell'art. 28 
in ordine al grado della collocazione, nel valutare il quale occorre tener 
conto sia della successione di norme� emanate in tempi diversi, sia 
delle esigenze di tecnica legislativa, derivanti dal carattere generale della 
disciplina contenuta nel codice civile, tenute evidentemente presenti dal 
legislatore. 

La tesi -secondo cui, per l'INVIM relativa alle vendite forzate com� 
prese quelle operate nella procedura esecutiva immobiliare (imposta 
non prevista nel testo originario dell'art. 2 del decreto n. 643, ma in� 
trodotta nel testo sostituito dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688), l'art. 2780 
costituirebbe, oltre che il grado, anche la fonte del privilegio sul ricavato 
della vendita dell'immobile subastato -condurrebbe al risultato di spostare 
il privilegio dall'immobile (sul quale la legge lo concede) al prezzo 
precedentemente ricavato dalla vendita; e di far pervenire nelle mani del� 
l'acquirente l'immobile stesso libero dal privilegio, contro l'espresso disposto 
dell'art. 28 ed alla portata che ad esso deve attribuirsi. 



PARTE I, SEZ. V, -GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

4. Escluso che la soluzione del problema possa ricercarsi negli artt. 28 
e 2780, prima menzionati, il problema medesimo si radica nella originaria 
impostazione. Si. tratta di stabilire, eio�, se il credito in questione possa 
comprendersi tra quelli per spese di giustizia, che, ai sensi dell'art. 2777 
e.e;, sono .preferiti ad< ogni altro credito, anche pignoratizio o ipotecario. 
Al quesito, nella precedente sentenza, .questa Corte ha sostanzialmente 
dato risposta. affermativa, pur se ha poi ritenuto superate le 
conclusioni cui era pervenuta dal disposto dell'art. 2780. Ma, escluso 
che l'ipotesi . in esani:~ sia regqlata da tale norma, quelle conclusioni 
devon.o essere� mantenute.� ferme. 

5. Il nucleo della questione � costituito dallo stabilire se sussista 
a carico del cancelliere Jiobbligo, ai sensi dell'art. 5 del d~P.R. n. 643/72, 
di pagare l'imposta, perch�, ove si ritenga che egli � obbligato al pagamento, 
non: si potrebbe pi� sostenere che la relativa spesa non � necessaria 
e preordinata alla realizzazione dell'esecuzione 
Come si � gi� accennat8; l'art. 2 del citato decreto, nel suo testo 
originario, nori prevedeva che l'INVIM fosse applicabile alle vendite 
forzate e il silenzio . della norma veniva inteso come sicura esclusione 
dal tribritO dei trasferiri:ienti imniobil�ari coattivi. 

La lacuna fu per� colmata dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688, 
con il qu�le l'art. 2 fu modificato nel senso che � si considerano atti di 
alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate�: ci� perch�, come 
risulta chiarito nella Relazione ministeriale, � attraverso esse viene comunque. 
a realizzarsi un trasferimento della propriet� ricollegabile ad 
un� comportamento del titolare del diritto trasferito, il quale beneficia in 
ogni caso dell'in�::,r{:!mento qi valore dell'immobile �. 

Individuato nell'alienante (per i trasferimenti a titolo oneroso) il 

s.oggetto passivo d'imposta (art. 4), in quanto. egU beneficia dell'increm!:m


to, e istituita l'imposta anche per le vendite forzate, in quanto anche il 

titolare del diritte> coattivamente trasferito beneficia di quell'incremento, 

la conseguenza logica che ne discende � che il debitore esecutato � sog


getto passivo d'imposta e che, ove non la paghi per mancanza di mezzi, 

altri lapaghi per lui coli. il ricavato della vendita, che gli appartiene fino 

alla distribuzione del pr'ezzo ed anche successivamente :nella parte che 

eventualmente residua a tale distribuzione. � 

Peraltro, pur essendo il trasferimento ricollegabile ad un comportamento 
del titolare del diritto, esso non avviene in virt� di un suo atto 
di alienazione, ma per effetto del decreto di trasferimento emesso dal 
giudice; e, mancando, di regola, una collaborazione alla procedura da 
parte del debitore esecutato, occorre individuare il soggetto obbligato, 
in mancanza di tale collaboraziorie, al pagamento dell'imposta, la quale, 
ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 643/72, va l�quidata e riscossa nei modi 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEIJ.O STATO 

e nei termini stabiliti per l'imposta di registro, ossia al momento della 
richiesta di registrazione del decreto di trasferimento (art. 52 del D.P.R. 

n. 643/72) e quindi, ai sensi dell'art. 16, 1� comma, di tale decreto, prima 
della registrazione. 
Questo soggetto non pu� essere che il cancelliere, il quale � fra 
quelli obbligati a chiedere la registrazione (artt. 10 e 11 del decreto 

n. 634) ed a pagare l'imposta di registro (art. 52). Poich� a quest'ultima 
norma si collega il successivo art. 55, il quale indica i soggetti obbligati 
al pagamento (fra i quali, in virt� di tale collegamento, non pu� escludersi 
il cancelliere) e poich�, d'altra parte, in sede di registrazione si 
provvede anche all'accertamento e alla riscossione dell'INVIM � nei modi � 
stabiliti per l'imposta di registro, deve ritenersi che il cancelliere sia 
obbligato al pagamento dell'INVIM come a quello dell'imposta di registro, 
in quanto obbligato a chiedere la registrazione del decreto di trasferimento 
ed a presentare la dichiarazione prevista dall'art. 18 del decreto 
n. 643 (che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'imposta, 
del pagamento e della stessa registrazione), utilizzando gli elementi 
eventualmente comunicati dal debitore esecutato o quelli attinti dagli 
atti della procedura. Per ci�, quando l'art. 18, al 2� comma, pone l'obbligo 
della dichiarazione a carico dei notai e degli � altri pubblici ufficia1i 
>>, il tenore generale della norma assume una valenza non limitativa 
della categoria dei soggetti obbligati, ma esattamente opposta, ch� 
altrimenti ne soffrirebbe la coerenza del sistema 
La stessa coerenza impone di ritenere che l'art. 5 del decreto n. 643/ 
72, allorch� con formulazione analoga a quella del 2� comma dell'art. 18, 
fa obbligo di provvedere al pagamento dell'INVIM ai notai ed agli � altri 
pubblici ufficiali >>, includa fra questi ultimi anche i cancellieri, tenuti a 
richiedere la registrazione ai sensi dell'art. 10 n. 3 del decreto n. 634, 
tanto pi� che l'art. 5 determina l'obbligo al pagamento dell'INVIM 
� secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro
�, norme, in base alle quali non � dubbio che il cancelliere sia fra 
i soggetti obbligati. 

Non appare, quindi, ragionevole ritenere che il citato art. 5 abbia 
inteso richiamare soltanto il n. 2 dell'art. 10 del decreto n. 634 e non 
anche il n. 3, poich�, se il richiamo non avesse la portata generale che 
ha, le si dovrebbe attribuire un connotato di genericit� che ma:l si add�-
ce ad una disposizione che impone obblighi e che, quindi, esige la necessaria 
precisione nella individuazione dei soggetti obbligati. 

Si dice nella sentenza impugnata che ci� � il risultato del mancato 
coordinamento fra le due norme ora esaminate, a seguito della modifica 
con la quale si estese espressamente anche alle vendite forzate e 
alle sentenze emesse ai sensi dell'art. 2932 e.e. la normativa prevista 


PARTE I, SBZ. V, GlURISPRUDENZA TRIBUTARIA 557 

per gli atti di alienazione a titolo oneroso; e che solo questo mancato 
coordinamento ha potuto far ritenere che l'art. S (il quale originariamente 
non poteva neppure prevedere un obbligo di pagamento a carico 
dei cancellieri). siestenda anche ai pubblici ufficiali .di cui al n. 3 delrart�..
10, . della�. legge . di. regi�tro,. 

Ma; proprio perch� cli un mancato coordinamento si tratta (sarebbe 
stata auspicabile 7 si dice nella sentenza impugnata -o un'espressa 
escltisione dei cancellieri dall'obbligo di :pagamento dell'imposta o 
U1l'es,pres,sa autorizzazione ad. effettuare il prelievo daj, prezzo di .. vendita, 
cosl come previsto dalla precedente legge sugl'incrementi di valore 
delle aree fabbricabili) sembra arbitrario ritenere (con una evidente 
opzione di partenza per la sdluzione negativa) che solo il mancato 
coorc:linamento ha .potuto far ritenere esteso l'art. S ai cancellieri e 
non, piuttosto, che solo tale mancato coordinamento pu� indurre. ad 
escltiqere quella estensione in manifesto contrasto con la logica del 
sistema normativo, quale si � delineato, e con una lettura coordinata 
delle norme prima passate in rassegna, che fa forse dubitare della necessit� 
di un espresso coordinamento. 

N� sarebbe necessaria un'espressa autorizzazione (da parte della 
legge o del giUdice) al prelievo dell'imposta da pagare dal ricavato della 
vendita.. Essendo il debitore esec:utato colui sul quale il relativo onere 
economico deve gravare ed essendo il cancelliere tenuto per lui al pagamento, 
quel prelievo � imposto a quest'ultimo come atto suo proprio 
e come atto . qovuto; e, t.rattandosi di atto dovuto ed. essendo gi� 
stato pagato dall'aggiudicatario, anteriormente al decreto di trasferimento, 
il prezzo del bene venduto (che, come si � detto fa parte del 
patrimonio del debitore esecutato), il pagamento dell'imposta da parte 
del cancelliere � -in positivo e in negativo {cio�, sia che il cancelliere 
vi abbia pro'vveduto sia che del relativo importo. sia rimasta creditrice 
l'Amministrazione) -una spesa che, seppure non anticipata 
dal creditore procedente, � �tuttavia finalizzata alla esecuzione (secon~ 
do i concetti gi� espressi nella sentenza n. 6436/87), in quanto � esborso 
� imposto dalla legge e quindi necessario alla procedura come tutti 
quelli derivanti da attivit� di carattere pubblico che �devono� essere 
compiute nell'ambito della procedura stessa e per lo svolgimento di 
essa . (spese di custodia ed altre, implicate dal ricorso ad ausiliari del 
-giudice), o �uscita� di cui l'Amministrazione dev'essere reintegrata, 
ove l'esborso non sia gi� avvenuto ad opera del cancelliere mediante 
il prelievo della somma occorrente dal prezzo della vendita: si tratta 
cio� di una spesa, che, in quanto necessaria nell'ambito della procedura 
esecutiva, � nell'interesse comune dei creditori per le operazioni da 

compiere e per lo svolgimento di tale procedura. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

558 

In conseguenza, ove il cancelliere non abbia prelevato, come avrebbe 
dovuto, l'ammontare dell'imposta dal ricavato della vendita, il man� 
cato pagamento dell'imposta d� luogo ad un credito dell'Amministrazione 
verso l'alienante, ma che, in quanto spesa della procedura, il 
giudice dell'esecuzione, eventualmente a ci� sollecitato, deve includere 
d'ufficio nel progetto di distribuzione, con preferenza su ogni altro credito 
ai sensi dell'art. 2777, 1� comma, e.e., e, solo quando il giudice 
non abbia provveduto in tal senso, l'Amministrazione ha l'onere di 
proporre opposizione di cui all'art. 512 c.p.c., mediante la quale interviene 
nella procedura. 

6. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata 
con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che riesaminer� 
la controversia uniformandosi al seguente principio: 
�Il credito dell'Amministrazione finanziaria, avente ad oggetto 
l'INVIM relativa ad un immobile venduto in sede esecutiva in danno 
del debitore, proprietario dell'immobile stesso e, come tale, soggetto 
passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, 
non va collocato, in sede di distribuzione della somma ricavata, secondo 
l'art. 2780 e.e., il quale regola l'ordine dei privilegi ma non ne � la 
fonte, da individuare, per l'INVIM, nell'art. 28 del citato decreto (il 
quale attribuisce il privilegio sugli immobili trasferiti e potr�, quindi 
esercitarsi, ove l'imposta non sia stata assolta dal venditore, nei confronti 
dell'acquirente e non gi� in sede di esecuzione contro l'alienante). 


Essendo, tuttavia, applicabile l'INVIM anche alle vendite forzate 
(art. 2 d.P.R. citato, mod. dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688) ed essendo 
il cancelliere obbligato ad assolverla (prelevandone l'importo dal prezzo 
della vendita) in sede di registrazione del decreto di trasferimento, 
secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, 
come stabilisce l'art. 5 del decreto stesso (da intendersi riferito anche 
ai soggetti indicati al n. 3 dell'art. 10, nonch� negli artt. 11, 1� comma, 
52, 2� comma, e 56, collegato al precedente art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 634, con i quali l'art. 5, come gli artt. 18 e 19, del d.P.R. 
643/72 va necessariamente coordinato}, il pagamento dell'INVIM costituisce 
una spesa della procedura esecutiva, che l'Amministrazione 
delle finanze pu� recuperare in sede di distribuzione del prezzo del-
l'immobile venduto (appartenente al debitore esecutato fino a quando 
tale distribuzione non sia stata disposta) a norma dell'art. 2777, 1� comma, 
e.e., con preferenza rispetto a ogni altro credito, anche pignoratizio 
o ipotecario�. (Omissis). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 559 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un. 2 novembre 1990, n. 10553 -Pres. 
Brancaccio -Est. Sgroi -P. M. Caristo (conf.). Forasiepi. c. Ministero 
delle Finanze (Avv. Stato Favara). 

TribtiAA ~~riali diretti � Soggetti passivi � Responsabile di ;imposta �essiqmiri() 
tli azie.da � Ricorso contro avviso di mo'1'a ~ Gh.isdizione 
dell~.. collllajssioni.: Opposizi.ne contro gli atti esecutivi .. dell'esattore. 
Ric9rs~ all'Intendente di Finanza. 

(d.P.R. 29. settembre 1973, . n. 60;?, art. 46, 52, 53 e 66; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
art. 16). ..� 

Il cessionario di azienda contro il quale sia stato notificato avviso 
di mora pu� ricorrere alla commissione tributaria per contestare la sua 
responsabilit�, mentre non pu� proporre opposizione di terzo innanzi 
all'.A.G,O. Contro la regolarit� formale .degli atti esecutivi f1:ell'esattore, 
quale �oobbligato, pu� �proporre ricorso all'intendente di.finanza(l). 

(Omissis) Col secondo motivo il I1orasieJ?i denuncia la violazione 
e falsa applicazione dell'art� 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, degli articoli 
5f e 46 d.P,R. 29 settembre 1973, n. 602. e dell'art. 8 d.P.R. 3 novembre 
l981, n. 739, nonch� violazione e falsa applicazione degli articoli 
20S e 209 d.P.R. n. 645 del 1958 e degli artt. 52 e 54 d;P.R. n. 602: 
1983, osservando che le t::omlllissfoni Tributarie hanno competenza esclusiva 
perconoscere tutte Ie controversie in materia di tributi elencati 
dall'art ld.P.R. n~ 636/72 � che il ricorso all'Intendente di :Finanza pre


(1) Decisione persuasiva e molto ricca di precisazioni esatte. 
Il cessionario di a:tienda, malgrado la diversa disciplina degli artt. 66 e 
80 del d.P.R. n. 602 rispetto alla pi� omogenea definizione dell'art. 197 del t.u. 
del 1958, � un responsabile,. sfa pure parziale, di imposta (art. 64 d.P.R. n. 600/ 
1973) tenuto all'adempimento. della. obbligazione del contribuente (cedente). 
Non �' un condebitore ma non � nemmeno un terzoi � definito un �coobbligato 
� (art. 46, 52, 53 � d.P .R. n. 602) che pur rimanendo estraneo al rapporto di 
imposta ed al relativo procedimento di accertamento, � chiamato ad adempiere, 
dopo che la notifica del ruolo al contribuente � rimasta infruttuosa, con ravviso 
di mora (art. 46) e soggetto all'esecu:tione (art. 66 � 80). � 

� qllindi esatto che il cessionario non pu� proporre inrianzi all'A.G.O. 
l'opposizione di terzo,. perch� tale<non � (l'opposizione: dell'.art. 619 c~p.c. � 
azionabile� da chi sia totalmente estraneo, non mai da un soggetto passivo); 
� anche esatto che l'opposizione -.di terzo (c.d. reclamo di propriet�) pu� essere 
proposta solo dopo il pignoramento. 

Il cessionario di azienda chiamato ad adempiere per la prima volta con 
l'avviso di mora pu� siOUJramente contestare la sua qualit� di .responsabile 
di imposta e comunque il titolo della sua responsabilit�. In �passato era sorto 
il dubbio se una tale domanda potesse rientrare nella giurisdizione ordinaria, 
ma ogni dubbio � stato sciolto con la novella all'art. 16 del d,P:R. n. 636/1972 
che nell'includere l'avviso di mora fra gli atti impugnabili ha probabilmente 
inteso risolvere proprio questo dubbio (l'impugnazione� dell'avviso di mora 



560 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

visto dall'art. 53 d.P.R. n. 602 del 1973 attiene agli atti esecutivi, mentre 
l'avviso di mora � equiparato al precetto, come risulta dall'art. 46, ed 
� impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie ai sensi dell'art. 16 

d.P.R. n. 636/72, mod. dell'art. 8 d.P.R. n. 739, anche prima della suddetta 
modifica. Il ricorso ex art. 53 d.P.R. n. 602/73 all'Intendente di 
Finanza non riguarda il rapporto giuridico tributario, ovvero la responsabilit� 
del cessionario d'azienda; materia che � di esclusiva competenza 
delle Commissioni Tributarie. D'altra parte, il cessionario d'azienda non 
� compreso nell'elencazione tassativa contenuta nell'art. 53 cit., in quanto 
non � un coobligato d'imposta, avendo egli una responsabilit� oggettiva 
limitata al valore dei beni trasferiti. 
Il motivo � fondato. 

La Commissione Centrale, per affermare il difetto di giurisdizione, 
ha richiamato Cass. 2 maggio 1980, n. 2896, la quale, confermando precedente 
giurisprudenza (v., per es., Cass. n. 3627 del 1978) ha statuito 
che l'opposizione proposta avverso l'esecuzione esattoriale dal cessionario 
dell'azienda, solidamente responsabile per il pagamento delle imposte 
sui redditi dovute dal precedente titolare, nei casi e nei limiti 
previsti dall'art. 197 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, � qualificabile non 
gi� come opposizione di terzo, bens� come opposizione di coobligato nel 
debito tributario ed � quindi inammissibile, essendo soltanto consentito 
al concedente, subentrato all'affittuario nella gestione dell'impresa, il 
ricorso all'Intendente di Finanza, ovvero, dopo il compimento dell'ese


da parte del contribuente � alquanto problematica, si che la prevlSlone del


l'impugnabilit� � concepita essenzialmente con riferimento al responsabile di 

imposta). 

Naturalmente ove l'esecuzione esattoriale venga proseguita dall'esattore, 

contro gli atti esecutivi il cessionario potr� proporre :ricorso all'intendente di 

finanza ex art. 53, d.P.R. n. 602; ma in questa sede possono dedursi soltanto 

vizi formali degli atti (opposizione agli atti esecutivi), mentre la responsabi


lit� non potr� pi� essere contestata ove l'avviso di mora non sia stato im


pugnato nel termine. 

La posizfone del cessionario � nettamente diversa da quella del terzo 

possessore di bene gravato ,di privilegio speciale, che non � coobbligato e come 

tale non pu� proporre nessuna questione di natura tributaria e, probabilmente, 

per opporre l'inefficacia del privilegio deve proporre una opposizione all'ese


cuzione innanzi all'A.G.O. (v. annotazione a Cass. 18 agosto 1990 n. 8426, in que


sto fascicolo pag. 533). 

Una sola precisazione � necessaria: il cessionario, come ogni altro respon


sabile di imposta, � abilitato a contestare soltanto il titolo della sua respon


sabilit� non l'obbligazione del contribuente cedente come accertata attraver


so il procedimento al quale � estraneo. 

Sull'intera problematica v. BAFILE, Responsabile di imposta in Nuovissimo 
Digesto Italiano -Appendice: ID. L'avviso di mora come atto impugnabile, 
in Dir. prat. trib., 1983, I, 1214. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

cuzione, l'azione dinanzi al G;O. al solo �fine del risareimento del danno, 

ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 209 del d.P.R. citato. 

Il suddetto richiamo non � pertinente,> non tanto perch� riguarda 

la responsabilit� del ces~ionario d''<!ZieJ:J.da prevista dall'art. 197 del


l'abt'ogatp t.u.. n�...645/1958 (infatti, pur con le notevoli diffel'.enze di 

ce>ntenutoi a detto art, 191 corrisponde l'attuale art.. 66 del d.P.R. n. 602 

del 1973, che regola la materia in contesa), quanto perch� la s�ntenza 

del 1980 riguardava una controversia f;ra l'Esattore ed il cessionario 

d'azienda che .si svolgeva dinanzi al giudice ordinario, in sede di oppo


sizione � al pignoramento, che si intendeva qualificare come opposizione 

di terzo ammissibile ai sensi dell'art. 207 del t.u. del 1958, e che la 

Corte Suprema ha qualificato, invece opposizione all'esecuzione non 

ammissibile (art. 209, secondo comma). 

Nessuna delle tre suddette circostanze qualificanti esiste, invece, 

nel caso di specie, perch�: 

a) .. la controversia non � stata promossa contro l'Esattore, ma 
contro l'Ufficio Tributario; 
b) essa � stata proposta, prima del pignoramento, contro l'avviso 
di mora; 
e) il contribuente ha . agito dinanzi alle Commissioni tributarie. 

Occorre, quindi, soltanto verificare, non gi� se sia proponibile una 

opposizione all'esecuzione dinanzi all'A.G.O., da parte del cessionario 

dell'azienda che � responsabile per un debito tributario altrui nei li


miti fissati daH'.art. 66 del d.P.R.. n. 602 del 1973 (e cio� nei limiti del 

valore dei beni mobili e de1le merci relative all'azienda ceduta), ma se 

il suddetto cessitinario possa contestare dinanzi alle comm;issioni (nei 

confronti dell'Ufficio finanziario, perch� l'esattore non � parte nei giu


dizi iririaru:i alle comtnissfoni) � l'applicabilit� della suddetta norma, 

cori riguardo alle imposte comprese in un avviso di mora a lui notifi


cato e riguardante accertamenti compiuti a carico del cedente che non 

abbia pagato O.e imposte stesse. 

La� risposta�� a tale quesito . � positiva, per un insieme di argomenti, 

basati sulla premessa che l'ordinamento deve contenere la possibilit� di 

una contestazione giudiziale della responsabilit� suddetta. In primo 
-luogo, non � affatto appagante la tesi s.ostenuta dall'Avvocatura dello 

Stato in questa sede, secondo la quale si tratterebbe di un'opposizione 

di terzo, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, ammessa da


vanti all'A.G.O., per far valere i limiti di applicabilit� dell'art. 66 dello 

stesso d.P.R. n. 602, nei suoi rapporti con i limiti di pignorabilit� dei 

beni del debitore d'imposta fissati dall'art. 65. 


562 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Alla suddetta tesi si oppongono due obiezioni: 

a) � pacifico che l'opposizione di terzo ex art. 619 (a differenza 
dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, che pu� riguardare anche 
un'esecuzione soltanto �minacciata� col precetto) presuppone l'effettuazione 
del pignoramento, di modo che il terzo cessionario, prima del 
pignoramento, non avrebbe detto mezzo di difesa e non potrebbe evitare 
il pagamento dell'imposta (con riserva di ripetizione); 

b) il terzo cessionario non pu� essere compreso fra i soggetti a 
cui � dato il mezzo dell'opposizione ex art. 619, perch�, essendo da qualificare 
�terzo assoggettato ad esecuzione � (in quanto responsabile con 
parte dei suoi beni del pagamento del debito altrui), va compreso fra 
i soggetti che possono contestare il diritto a procedere ad esecuzione 
forzata, ai sensi del capo I del titolo V del libro III del c.p.c. (v. 
art. 602 c.p.c.). 

Peraltro, per effetto del divieto stabilito dall'art. 54 comma secondo 
del d.P.R. n. 602 del 1973, il suddetto cessionario non pu� proporre le 
opposizioni previste dagli ,articoli da 615 a 617, e cio� proprio quelle 
regolate dal suddetto capo I del titolo V del libro IV dell. libro III 
del c.p.c. 

In alternativa a detti rimedi, � previsto il ricorso all'Intendente di 
Finanza �contro gli atti esecutivi dell'esattore� (art. 53 del d.P.R. n. 602 
del 1973), con successiva tutela giurisdizionale davanti alla giurisdizione 
amministrativa. Ma la suddetta tutela riguarda �gli atti esecutivi 
dell'esattore� e non la contestazione del debito d'imposta (o dell'obbligo 
di pagamento per effetto della responsabilit� con determinati beni). 
L'espressione della legge deve essere intesa nel senso che col ricorso all'Intendente 
di Finanza si possono dedurre tutte le irregolarit� formali 
degli atti posti in essere . dall'Esattore, nel corso della procedura esecutiva, 
diversi dal ruolo. Contro il ruolo, l'unico rimedio esperibile � 
quello alle Commissioni Tributarie (art. 16 d.P.R. n. 643 del 1972). Se 
il ruolo intestato all'obbligato principale � efficace anche nei confronti 
del coobligato o del responsabile d'imposta, a questi ultimi deve essere 
riconosciuta la possibilit� di ricorrere contro il ruolo, per dedurne sia 
i vizi, sia l'inesistenza del vincolo obbligatorio ovvero della responsabilit�; 
ricorso da esperirsi nel normale termine di sessanta giorni dalla notificazfone 
dell'avviso di mora che deve essere effettuata a:l suddetto coobligato 
dipendente o responsabile d'imposta, prima di intraprendere l'esecuzione 
esattoriale nei loro confronti. L'art. 7 d.P.R. n. 739 del 1981 
comprende espressamente l'avviso di mora fra gli atti impugnabili dinanzi 
alle Commissioni Tributarie; la conclusione poteva essere raggiunta 
anche prima della modifica, stante la ratio dell'art. 16 del d.P.R. n. 636/72; 
ed � evid�nte il rapporto di reciproca esclusione fra il suddetto art. 16 
e l'art. 53 del d.P.R. n. 602 del 1973. 


PARTE l, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Si deve, anche, osservare che il ricorso all'Intendente riguarda gli 
atti di un'esecuzione iniziata dall'esattore (Sez. un., n. 1677 del 1988); e, 
poich� non � possibile ricorrere aU'A.G.0,1 perch� si tratta di contestare 
una �qualit�� del credito tributario (consistente in quel mezzo di 
rafforzamento della sua realizzazione che � dato dal c.d. privilegio di 

~:A8I~�i~: ��.�:~~91=atlonfZ~f!~~n!6� dt~!{'~d~ie;~���~:~tt!13~~ll~!.m~~:~ 

de1la . giurisdizione ... delle .. Corrl.niissioni, .� ex . art.. ��� 1 d.P .R. n. 636�. � del �. 1972. 

ID.vero, come .� � ~tata notato in dottrina, la suddetta giurisdizione 
abl:>raccia tutte l<;: controversie che abbiano ad oggetto una qualsiasi 
obbligli\zio.� tributari/i\, comprese quelle promosse dai coobligati o responsa6iir 
d'i:rnposta, intese�. a contestare la pretesa creditoria dell'Amministrazfone 
Fi.anziaria o �il diritto di quest'ultima di procedere alla 
reli\lizzazio.e anche coattiva. della pretesa. 

La . difesa . deU'Amlninistrazione afferma che il caso non � diverso da 
quello d~ll'es~clizjone pro1Uossa contro l'acquirente del bene, per il 
recupero dell'INVIM dovuta dall1alienante e non pagata. Ma proprio 
in tale caso queste Sezioni Unite con sentenza 11 ottobre 1988, n. 5469 
hanno affermato la giurisdizione delle Commissioni Tributarie (si veda 
anche Set. Un. 6. c,�icembre 1988 n; 6637, in mat�ria di appartenenza 
alle Corrimissfoni Tributarie della giurisdizione in ordine alle contestazfoni 
del privilegi� �:X. art. 45 d.P.R. n. 637 del 1972 e 2772 e.e.). 

La diversit� dei suddetti casi rispetto a quello attuale consiste 
soltanto nel1a circostanza che in quelli� � la stessa Amministrazione che 
fa valere n privilegio (o di~itto . di seguito), mentre nel presente caso 
esso � fatto valere �dall'Esattore. 

Ma non pu� certo negarsi che l'Esattore non� realizza altro che 
un credito dell'Amministrazione (tranne che per l'indennit� di mora: 
vedi la gi� citata sent. n. 1677 del 1988: indennit� che nella specie, per�, 
sarebbe semplicemente conseguenziale all'obbligo del pagamento, mentre 
in quel caso era l'unico oggetto deMa contestazione, che riguardava 
l'inesistenza della ,mora). In definitiva, pertanto, la controversia interessa 
l'Amministrazione, sotto il pro~ilo della possibilit� di soddisfare 
il credito< triqutario, tramite l'esecuzione esattoriale, per cui la 
comprensione dell'art. 66 neLl'ambito �ielle norme relative all'esecuzione 
esattoriale non � decisiva. La ricerca, infatti, deve avere di mira il rimedio 
esperibile dal responsabile che, prima ancora del pignoramento 
autorizzato dalla suddetta norma, voglia contestarne � presupposti di 
applicabilit�; . a seguit� delfa notifica dell'avviso di mota comprendente 
i tributi a cui fa riferimento l'art. 66 del d.P.R. n. 602/73 (magari pagando 
il debito, per evitare un pignoramento che potrebbe essere dannoso 
per i suoi effetti pregiudizievoli sul credito che gode l'impresa). 

(Omissis). 


564 

RASSEGNA DEU..'AVVOCATURA DELLO STATO 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 28 novembre 1990, n. 11451 -Pres. Granata 
-Est. Corda -P. M. Amirante (conf.). Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Laporta) c. Montanari. 

Tributi erariali indiretti -Imposta di registro e Imposta sul valore ag


giunto -Permuta -Cessioni soggette all'una e all'altra imposta 


Disciplina del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. 

(d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 38 e 41; d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40). 
Nella permuta, quando i due trasferimenti siano rispettivamente 
soggetti all'imposta di registro e all'imposta sul valore aggiunto, nel 
vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (il nuovo t.u. 26 aprile 1986 n. 131 
ha previsto una normativa specifica), l'imposta di registro era applicabile 
in misura proporzionale, solo se la cessione a tale imposta soggetta 
era di maggior valore dell'altra, sulla differenza fra i due valori, mentre 
era dovuta l'imposta fissa del registro se la cessione era di valore 
uguale o inferiore a quella soggetta ad IVA (1). 

(Omissis) La ricorrente Amministrazione finanziaria sostiene che 
la norma invocata dal contribuente (art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 634) -concernente il regime impositivo delle permute cli beni rientranti 
in diversi regimi tributari (nel senso che l'una delle due cessioni 
� soggetta all'IVA e l'altra soltanto all'imposta di registro) e ai 
sensi della quale l'imposta di registro si annlica nelfa misura fissa -ha 
riguardo unicamente alla cessione soggetta all'IVA (che �, perci�, registrata 
con l'imposta di registro in misura fissa). non anche all'altra cessione, 
che � soggetta alla normale imposta di ree;istro (applicabile, quindi, 
in misura proporzionale). 
Jil ricorso � privo di fondamento. 

La vigente legge cli registro (d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), la quale 
assoggetta a imposta nella misura fissa le cessioni soggette ad IVA, dispone 
che in caso di permuta � l'imposta si applica sulla cessione o prestazione 
non soggetta all'imposta sul valore aggiunto �. 

Il contratto di permuta del quale ci si occupa in questa sede � stato 
stipulato nel vigore della precedente legge di registro (d.P.R. n. 634, del 

(1) Si riconferma la decisione 20 luglio 1988 n. 4714, in questa Rassegna, 
1989, I, 284. Diversa � per� l'interpretazione che le due sentenze incidental� 
mente danno della nuova normativa dell'art. 40 del t.u. 26 aprile 1986 n. 131: 
la precedente sentenza dava per certo che con il chiarimento operato dal 
t.u. ambedue le cessioni sono soggette alla relativa imposta; la sentenza 
ora intervenuta ritiene invece che sarebbe sempre dovuta l'imposta fissa di 
registro tanto che questa previsione pi� favorevole al contribuente sarebbe ap� 
plicabile a norma dell'art. 79. Sembra esatta la pronunzia pi� remota. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

1972); ma la nuova normativa deve essere in ogni caso tenuta presente, 
perch� la norma transitoria (art. 79 della citata, vigente legge) dispone 
che le nuove disposizioni si applicano anche agli atti anteriori, pur in 
caso di controversia pendente, se pi� favorevole ai contribuenti. 

Senonch�, ogni problema resta al riguardo superato dal fatto che gi� 
questa Corte, con la sentenza 20 luglio 1988, n. 4714 (resa in un caso analogo 
a quello qui esaminato) ha interpretato la precedente normativa nel 
senso pi� favorevole ai contribuenti. Con la detta pronuncia, infatti, � stato 
affermato che dal coordinamento degli articoli 38 e 41 (del d.P.R. 

n. 634, del 1972) si doveva evincere la seguente disciplina della cessione 
non soggetta ad IVA: 
a) se � di valore maggiore dell'altra, � tassabile con l'imposta proporzionale 
sulla differenza tra i due valori; 
b) se � minor valore, � tassabile con l'imposta fissa; 
e) se � di pari valore � ugualmente tassabile con l'imposta fissa, 
non essendo possibile individuare quella � differenza � sulla quale (soltanto) 
potrebbe essere applicata l'imposta proporzionale. 

Ora, il Collegio ritiene di poter condividere in pieno tali affermazioni, 
anche perch� l'Amministrazione ricorrente non adduce argomenti 
che convincano della necessit� di un ripensamento. (Omissis) 


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PARTE SECONDA 



QUESTIONI 


IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

(Problemi vecchi e nuovi in relazione 
alla legge 7 agosto 1990, n. 241) 



Pubblichiamo, qui di seguito, gli atti del convegno di studi sulla 
legge 7 agosto 1990, n. 241, organizzato dalla Societ� Italiana degli 
Avvocati Amministrativisti e svoltosi il 30 novembre 1990 presso la Sala 
Vanvitelli dell'Avvocatura Generale dello Stato, in occasione della cerimonia 
per l'assegnazione del �Premio Aldo Sandulli 1990 �, 

La Rassegna dell'Avvocatura dello Stato � particolarmente lieta di 
ospitare sulle proprie pagine il dibattito, introdotto dall'Avvocato Generale 
dello Stato Giorgio Azzariti, sia per l'autorevolezza dei contributi, 
sia per la vivacit� della discussione, nel corso della quale sono emerse 
prese di posizione contrastanti: da quelle espresse nelle relazioni � tecniche 
� del Cons. Branca e dell'Avv. Caramazza, il quale ultimo ha anche 
partecipato ai lavori della commissione, presieduta dal compianto Prof. 
Nigro, che ha elaborato la stesura del progetto di legge; al contributo 
di ampio respiro fornito dal Prof. Scoca; alla relazione problematica 
svolta dal Pres. Paleologo; alle conclusioni scettiche tratte dal Prof. 
Giannini. 

Non poteva, del resto, essere altrimenti, trattandosi di prime riflessioni 
�a caldo� a pochissima distanza dall'entrata in vigore di una 
legge che, quale che sia il giudizio definitivo sul suo .contenuto, certa� 
mente segna un'importante svolta nel percorso della codificazione delle 
norme in tema .di attivit� amministrativa ed � destinata ad animare il 
dibattito giuridico anche in vista dei suoi futuri sviluppi applicativi. 


S. E; L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
GIORGIO AZZARITI 
INTRODUZIONE E SALUTO 

Secondo ilprogramma spetta a :me introdurre il dibattito che, come 

� � d'abitudine; �segue ��l'attribuzione del premio Sandulli. 

Il Convegno, quest'anno, � dedicato all'antichissimo ma anche sempre 

attuale tema del procedimento amministrativo, un tema che � stato 

appunto tanto caro al maestro che noi qui ricordiamo, Aldo Sandulli: 

di � Lui tutti noi ricordiamo lo scritto, di anni oramai lontani, � del 

1940, ma ancora vi'vo, dal quale ancora tutti noi apprendiamo ed al 

quale ci accostiamo con interesse. 

In questi ultb:ni anni la legislazione amministrativa sta vivendo un 

momento di particolare>fervore. Questa legge sul procedimento ammi� 

nistrativo � del 1990. Questa estate, voi sapete, � stata approvata da 

Un ramo del Parlamento, la legge sul processo amministrativo. Legge 

sul procedimento e legge sul processo am:ministratiVo che debbono essere, 

chiaramente, estremamente collegate. 

La>legge sul <procedimento, come ci ha detto il prof. Acquarone, 

narrandoci anche alcuni� �episodi di particolare interesse, diversamente 

dalla legge sul processo, � stata approvata da entrambi i rami del 

Parlamento con estrema facilit�. Questo � probabilmente un fatto del 

tutto positivo perch� si tratta di una legge largamente innovativa, po


trebbe anche dirsi sotto alcuni� aspetti addirittura rivoluzionaria: proba� 

bilinente una lunga gestazione parlamentare avrebbe comportato inqui


namenti e minore . coerenza ai principi che si volevano applicare. 

La legge. rompe �una tradizione it�liana, sovvertendo le ��due caratte� 

ristiche del diritto amministrativo nazionale delle quali, per la verit�, 

non possiamo andare orgogliosi. La carenza di una normativa di carat� 

tere generale sul procedimento e. il.principio fondamentale del segreto 

amministrativo. Argomento anche questo caro al� nostro prof. Acquarone. 
Da 60 anni si lamentava in Italia la mancanza di una legge che 
come in tanti Paesi stranieri e soprattutto mittel�europei regolasse il 
procedimento. Le �Commissioni di� studio si sono succedute in tante 
stagioni, in tante legislature: la legge del 1990 disegna finalmente tin 
tipo di procedimento molto moderno ed ispirato a due concetti fon� 
-<lamentali: quello della partecipazione, principio affermato dalla Costi


tuzione ma finora. attuato, �in modo assolutamente sporadico e non 

sufficiente, essenzialmente in materia scolastica, con una normativa 

che � da molti indicata come primo esempio di attuazione del principio 

di partecipazione; nonch� il principio al primo strettamente collegato, 

della pubblicit� dell'azione amministrativa, anch'esso desumibile da nu



104 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

merose disposizioni costituzionali quale strumento di attuazione dell'altro 
fondamentale principio della imparzialit� dell'Amministrazione. 

La legge sul procedimento amministrativo d� finalmente un assetto 
di carattere generale al principio della partecipazione dell'interessato alla 
formazione dell'atto amministrativo. 

Si tratta quindi di una legge che segna un passaggio dal principio 
di legalit�, correlato all'esercizio di una pubblica funzione, al principio 
consensuale che presiede alla erogazione di pubblici servizi da parte 
dell'autorit�, nella nuova societ� ispirata a principi consociativi e 
partecipativi. 

L'azione amministrativa si estende oramai fino a penetrare le pi� 
intime connessioni del tessuto sociale, abbandonando il modulo provvedimentale 
per adottare quello normo-produttivo, quello per indirizzi e 
quello per accordi. 

Il testo della legge sul procedimento che ha ispirato questo incontro 
di studio, risponde a queste esigenze della nuova societ�, in quanto si 
discosta dalla linea tradizionale ancora di recente adottata da altri 
Paesi abbandonando ogni contemplazione dell'atto amministrativo e dei 
suoi requisiti ed esaltando il momento partecipativo. 

Cos� innovativo � l'altro principio: quello del superamento del segreto 
amministrativo. La legge introduce nel nostro ordinamento il diritto di 
accesso ai documenti dell'amministrazione ispirato ai pi� moderni ordinamenti 
stranieri. 

Non voglio togliere altro spazio ai relatori che certamente illustreranno 
meglio di me la legge nei suoi particolari. 

Ma voglio fare una sola considerazione. 

L'.attuazione generalizzata del principio della partecipazione dovrebbe, 
tra l'altro, almeno nelle intenzioni, decongestionare le cancellerie dei 
nostri giudici amministrativi perch� crea altri luoghi, diversi dalle aule 
giudiziarie, di confronto e di raffronto tra gli interessi pubblici e quelli 
privati. 

Questa � l'intenzione del legislatore. Ma il grave problema che pu� 
preoccupare, e che a me sinceramente preoccupa, � se le nostre attrezzature 
pubbliche siano in grado di tenere il passo con queste nuove 
regole tanto moderne ed avanzate. E allora c'� il timore che si verifichi � 
l'inverso di quello che � l'intendimento del legislatore. Il timore cio� 
che si creino nuove disfunzioni, destinate a scaricare il loro peso di 
nuovo sulle spalle del Giudice Amministrativo. 

Mi auguro naturalmente di sbagliare in questa preoccupazione. 

Lascio la parola agli intervenienti, in primo luogo al dott. Marzio 

Branca, Consigliere del T .A.R. del Lazio. 



L'ART. U DELLA. l,,EGGE N. 241 .. DEL 1990 

.�>::"<\::_:.::. : � .. �..: :..::_.: .:.. �� . 

��.. . � ~ingr11zJ9 .l!Avvoca.tQ ,Azz;a.riti�. 
���������� $ian:t9>l'c�C1lramente in '.PJ;;esen.za di una.Jegge ..� che .. offre. una �largbis



sfi:na. sei.ie��41.s.p.nti interess~ti. Non ne tenter�, tuttavia, una rko


gnizi�ne @che . sc:>mmi:triai sembr1:Wdomi���pi� .opportuno centrare . l'atten


zione s. un argome11to spe<:ificQ, . sceglie:n� fra quelli capacidi suscitare 

gli interrogativi pi� delicati. .�. � � . -.-.. .�. <� � 
.�.�.� .< �. Mi �soffermer9 suJ tema� degli accorc;'ti )lel� pr(,)cediriwnto. amministra


tivo, a.cui.� ~. de�lic:atoJ'.iart.. Jl della legge n. 241 del J990. L'art. 1l � 

uA~ disposizione c]le rai::�ogl;ie in. l!'lrga parte le indicazioJ::ti clella com


Wiss~9Ae preparator:iav la �ommissi<me Nigrp, nell'intento di dotare H 

11os:ti.;9 �qr<Jinam~n~o� di nuovi. strun:tentl c;l:eJJ'azione amn:i.inistrativa. se.con.. 
c1o l'esempio � offerto �da altri ��Paesi. Mi rifer:isco in particolare all'ordinament<
t tedesco, la cui�� legge sul Procedimento ani.ministrativo del 1976 
n::ca :tlorme c:;ori;i$ponderiti alla nostra, anche . se le differenze di disciplina 
. g,()np non-. trascural;>iJj, 

L'art.. 11, dunque, che si inserisce nel capitolo della Jegge dedicato 

alla pa:rtec;ipaziorie al�� Procedin:i.ento, esordisce �con, renunciazione che la 

Pubblica Amministrazione,�. avv:alendos.i deUe indicl:\zioni e delle proposte 

f(.)pmul;:i,te dai �soggetti cbill.mati .. ad intervenire nel prQcedimento, senza 

preg~udizio per i diritti .dei terzi e nel perseguime11to <lel pubblico. inte


resse, pu� co:Q,ctudere a.ccordi con gli ti;1teressati, al fine .. di determinare 

il conten11t� �l~~�;r�zi()nale .del provvedimento, oppure, nei ca~i previsti 

dallaJegge,j. sosti,tuzione del provvedimento. Segue, al seco.ndo comma, 

la I?tescrizioli,e tel!'ltiva alla redazione degli a�cordi in forma scritta 
. a pena di ~ullit� e P()� la nonl).a. centrale clella disciplina in esame, 
o~siaJa�sandtaapplicabilit� agli accordi dei principi del codice civile 
�in 'full.tena . di ob~ligazioni e . di �. �ot1tratti, in. quanto compatibili. 

A ci� si aggi'�ilge (quarto cdinma) la riserva alla giurisdizione 

esclusiva del giudke amministrativo delle vicende relative alla forma


zfolie, alla conclus�one, alla esed.fal�ne degli acc�rdi, ed infine completa 

iF quadro la previsione del diritto di recesso unitaterale dell'Amtni


n�strazione per sopravvenuti. n:i.otivi di pubblic� interesse, salvo l'obbligo 

dell'indennizzo per il pregiudizio che il privato abbia sopportato a causa 
-del recesso dell'Amministrazione. 
Va subito notato che l'art; 11 prevede due tipi distinti di accordo: 
l'accordo che � destinato ad inserirsi nel procedimento e a travasarsi 

(*) Consigliere del TAR Lazio. 



RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO 

in un provvedimento di stampo tradizionale, unilaterale e imperativo, 
e l'accordo sostitutivo del provvedimento. La disciplina � sostanzialmente 
unitaria ma le due fattispecie non vanno tra loro confuse. La 
distinzione, infatti, � sottolineata innanzitutto dal parere che il Consiglio 
di Stato ha reso sul disegno di legge governativo, parere nel quale, 
peraltro, si dedica una considerazione particolarmente attenta all'accordo 
sostitutivo, considerandosi invece, a mio avviso, alquanto riduttivamente 
l'accordo che si riversa nel provvedimento e che potrebbo definire per 
comodit� accordo endoprocedimentale. A me sembra che proprio questa 
sia la figura che pu� suscitare gli interrogativi pi� complessi e che 
meriterebbe la maggiore attenzione. 

Secondo l'Adunanza Generale, dunque l'accordo endo-procedimentale 
darebbe vita ad un fenomeno che si risolve nell'acquisizione, da parte 
dell'Amministrazione, di un consenso preventivo da parte del destinatario 
dell'atto al contenuto di quello che sar� il futuro provvedimento 
finale. L'effetto di questo consenso preventivo dovrebbe essere, per un 
verso, la preclusione nei riguardi del privato a future contestazioni del 
provvedimento in sede giurisdizionale e, per altro verso, l'obbligo dell'Amministrazione 
di adottare un provvedimento conforme all'accordo. 
In coerenza con questa ricostruzione, il parere esprime perplessit� e 
dubbi circa l'opportunit� di rendere applicabile, oltre che all'accordo 
sostitutivo del provvedimento, anche all'accordo endoprocedimentale 
quell'apparato normativo ricordato in precedenza, e in particolare, i principi 
del codice civile in materia di obbligazioni di contratti che implicano 
la possibilit� di risarcimento del danno e l'indennizzo in caso di 
recesso unilaterale per sopravvenienza di ragioni di pubblico interesse. 

Penserei sommessamente che la fattispecie disciplinata dall'art. 11, 
con particolare riguardo all'accordo endoprocedimentale sia suscettibile 
di una lettura meno angusta, che consenta di attribuire alle norme che 
regolano questa fattispecie, di svolgere interamente il ruolo che � loro 
proprio, in una ricostruzione che tenga conto non solo del dibattito 
dottrinale e delle intenzioni del legislatore ma anche della consapevolezza 
ormai largamente diffusa che anche in questo settore come in 
molti altri del diritto pubblico, costituzionale compreso, il momento 
unilaterale e autoritativo nella cura del pubblico interesse � destinato 
a lasciare il passo sempre pi� frequentemente a congegni di stampo 
pattizio. 

A questo riguardo sembra utile sottolineare che, in base alla nuova 

legge, all'Amministrazione � attribuita la semplice facolt� di addivenire 

ad accordi con il destinatario del futuro provvedimento. E non poteva 

essere altrimenti perch� in nessun caso sarebbe stata legittima l'imposi


zione di un obbligo di addivenire all'accordo. La circostanza, tuttavia, 

consente di tener presente che nel disciplinare l'accordo endoprocedi



108 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rispetto a quello che � proprio del provvedimento unilaterale. Per tale 
ragione, in ossequio al principio di buon andamento, la scelta della via 
dell'accordo dovrebbe risultare pTeclusa tutte le volte che l'interesse 
pubblico pu� essere altrettanto adeguatamente soddisfatto mediante la 
pura e semplice adozione del provvedimento unilaterale, sia pure confezionato 
tenendo conto delle esigenze rappresentate dal privato. In 
altri termini, se l'accordo non � suscettibile di ampliare le potenzialit� 
tipiche del provvedimento, lo strumento convenzionale dovrebbe ritenersi 
non solo inutile, ma, probabilmente, non consentito. Sembra da 
escludere, ad esempio, �Che l'Amministrazione possa accedere all'accordo 
endoprocedimentale al solo fine di procurarsi quell'assenso preventivo 
che potrebbe rendere pi� aJ:"dua, se non impossibile, la futura contestasizione 
dell'atto da parte dell'interessato. Non va trascurato, infatti, che 
l'impegno assunto contrattualmente di adempiere a prestazioni determinate, 
secondo le previste scadenze temporali, pu� risolversi nell'esposizione 
ad oneri finanziari non indifferenti a titolo di risarcimento o di 
indennizzo. 

La considerazione che il ricorso allo strumento convenzionale, implicando 
un �costo '1> per l'Amministrazione, non � legittimo quando non 
sia necessario, ossia nelle ipotesi nelle quali il provvedimento autoritativo, 
adottato secondo lo schema tipico, � capace di offrire adeguato 
soddisfacimento del pubblico interesse, consegue che l'area di operativit� 
dell'accordo endoprocedimentale deve essere individuata negli ambiti 
nei quali all'Amministrazione si offra la possibilit� di perseguire 
un pi� efficace svolgimento della propria azione. Se si vuole attribuire 
un significato COill(Piuto all'introduzione dell'accordo nell'azione amministrativa 
non pu� ignorarsi che il diritto delle obbligazioni e dei contratti 
� quello che regola il sorgere di posizioni soggettive attive e passive 
tra loro correlate per dettare un assetto di interessi conveniente 
per tutte le parti. Questo fenomeno viene ora assunto quale strumento 
dell'attivit� amministrativa affinch� alla cura del pubblico interesse si 
pervenga secondo soluzioni che scaturiscano dall'incontro delle posizioni 
individuali e di quelle superindividuali, mediante una strumentazione 
articolata di impegni reciproci. L'accordo endoprocedimentale 
,dovr� fare in modo che il soggetto privato si obblighi a comportamenti 
necessari per una pi� appropriata soddisfazione del pubblico interesse, 
.comportamenti che non potrebbero essere imposti mediante il puro e 
semplice esercizio della potest� pubblica secondo il rigido schema del 
provvedimento tipico. Ma agli impegni del p,rivato non possono non 
.corrispondere obblighi dell'Amministrazione in una relazione di stampo 
sinallagmatico. Non � un caso che la legge tedesca sul procedimento 
.amministrativo disciplina esplicitamente (art. 56) il contratto di diritto 
pubblico a prestazioni corrispettive. 


PARTF. II, QUESTIONI 

Se questa dunque � la fattispecie immaginata dal legislatore, viene 

da chiedersi perch� questo accordo, dal quale scaturisce il momento 

essenziale del rapporto da cui dipende il soddisfacimento del pubblico 

interesse, debba trovare la sua forma di manifestazione nel provvedi


mento autoritativo e non possa dettare da solo l'assetto di interessi 

che vi si realizza. 

Correlativamente ci si pu� chiedere perch�, in altri casi -quelli 

appunto indicati dalla legge, come recita l'art. 11 -l'accordo definito 

sostitutivo pu� operare senza il travaso nel provvedimento. 

La risposta a questi interrogativi si rivela meno difficile di quanto 

a prima vista non sembri. 

Il trasferimento dell'accordo nel regime pubblicistico, infatti, non 

rappresenta che il mezzo per consentire che l'accordo stesso possa es


sere portato ad effetto, superando, grazie all'imperativit�, tutti quegli 

ostacoli giuridici che potrebbero frapporvisi. Si pensi alle situazioni non 

suscettibili di modificazione se non mediante provvedimento amministra


tivo, alla necessit� di atti permissivi, ai vincoli di piani urbanistici e 

quant'altro il semplice contratto non potrebbe rimuovere. 

N� va dimenticato che l'accordo � finalizzato alla cura del pubblico 

interesse e ci� giustifica che, in virt� della natura provvedimentale, l'Am


ministrazione possa far uso della potest� per imporre autoritativa


mente -senza bisogno di ricorrere al giudice -quelle clausole del


l'accordo che la controparte non si dimostrasse disponibile ad eseguire. 

Sotto un diverso profilo la presenza del provvedimento svolge un 

ruolo essenziale per assicurare una pi� completa tutela giurisdizionale. 

Innanzi tutto a favore dei terzi, ossia di quei soggetti che rimangono 

estranei all'accordo e che potrebbero risultarne pregiudicati. Bench� 

la legge prescriva che l'accordo non deve ledere i diritti dei terzi, sembra 

pacifico che la disposizione non sarebbe in grado di assicurare -di 

fronte alla conclusione di un accordo cui il terzo non partecipi -tutela 

maggiore di quella gi� derivante dai principi civilistici in tema di risar


cimento del danno. L'adozione del provvedimento che recepisce l'accordo 

consentir� al terzo di accedere alla tutela di quelle situazioni soggettive 

pregiudicate che solo in presenza dell'esercizio della potest� pubblica 

acquistano dignit� di interessi legittimi. 

Ci si riferisce, � bene chiarirlo, non tanto a quelle situazioni attive 

che potrebbero essere compromesse dalla porzione pubblicistica del 
-procedimento, come la scelta del contraente, le quali sarebbero comun


que salvaguardate, bens� alle situazioni coinvolte dal rapporto che scatu


risce dall'accordo, quali le stesse modalit� di esecuzione dell'opera. 

� inutile nascondersi le difficolt� di far piena luce sulle zone di 

ombra che derivano dall'ammissibilit� del sindacato di legittimit� su un 

fascio di rapporti nel quale diritti ed interessi si intersecano strettamente. 


110 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

Penso alle ipotesi di invalidit� dell'accordo, ai vizi della capacit� e 
della volont�, che in forza dell'applicabilit� dei principi civilistici potrebbero 
essere deducibili dal privato contraente e forse anche dal terzo, 
e cos� pure a tutte le ipotesi nelle quali l'Amministrazione potrebbe 
provocare lo scioglimento del vincolo con vantaggio del terzo, nelle 
quali l'eventuale inerzia potrebbe essere contestata nella via del silenzio 
rifiuto. Problemi tutti che soltanto la giurisprudenza potr� risolvere, 
cos� attribuendo connotati meno vaghi al nascente istituto pattizio. 

Il richiamo alle implicazioni pubblicistiche connesse al travaso del1'
� accordo � nel provvedimento facilita l'esame della figura dell'accordo 
sostitutivo. 

Del quale occorre dire innanzi tutto che nella disciplina della legge 

n. 241 non rappresenta il puro e semplice passaggio della cura del pubblico 
interesse dall'area del diritto pubblico a quella del diritto civile, passaggio 
che in verit� non si � verificato neppure nell'ordinamento tedesco, 
anche se questo, adottando la formula del contratto di diritto pubblico 
sembra m'uoversi in una prospettiva pi� avanzata. 
L'accordo sostitutivo, infatti, si innesta su una fase procedimentale 
iniziale in tutto e per tutto coincidente con quella da cui pu� nascere 
l'accordo procedimentale, cui la accomuna anche l'applicabilit� delle 
norme dettate dai commi 2, 4 e 5 dell'art. 11. Sicch� in linea di prima 
approssimazione pu� affermarsi che l'accordo sostitutivo altro non � 
che l'accordo procedimentale che non si conclude con l'adozione di un 
provvedimento. Sembra che la connotazione causale derivante dalla 
cura dell'interesse pubblico finisca per privare pressoch� completamente 
di autonomia l'accordo sostitutivo. 

L'assenza del provvedimento finale, peraltro, far� mancare al rapporto 
concluso con il privato che si obbliga per la cura del pubblico 
interesse la forza propria dell'imperativit� e i benefici che ne possono 
derivare -come si � accennato -sia per la pubblica amministrazione, 
che per l'integrit� della tutela giurisdizionale. 

In questa luce, allora, non sembra irrazionale la previsione limitativa 
dell'accordo sostitutivo ai soli casi previsti dalla legge,sembrando 
opportuno che il passaggio al regime pi� spiccatamente privatistico sia 
consentito solo nelle materie e nei settori nei quali una tutela meno 
accentuata dell'Amministrazione dei terzi non incorra in contrasti con 
l'artt. 97 e 118 cost. 

Riterrei di aver concluso il mio intervento. Potrei solo aggiungere 
che la tematica che mi sono sforzato di illustrare non riguarda soltanto 
i rapporti tra l'Amministrazione e i privati che cooperano alla realizzazione 
del pubblico interesse ma si estende per esplicita disposizione 
dell'art. 15 della legge ai rapporti tra diverse amministrazioni. 



PARm II, QUESTIONI 111 

Secondo questo articolo, infatti, .le amministrazioni che intendono 
.collegarsi per lo svolgimento in collaborazione delle attivit� di interesse� 
comune possono farlo stipulando accordi soggetti alla disciplina dell'art. 
11. La legge quindi utilizza lo strumento contrattuale per finalit� 
analoghe a quelle cui sono preordinate le conferenze di servizi e gli 
accorcli di programma,. anche se,. sembra diintuire, l'accordo ex art. 11 

1. n.. )41, pu� offrire potenzialit� pi� ampie potendo incidere pattiziamente 
. sulla disciplina dei procedimenti di competenza di ciascuna delle 
amministrazioni contraenti. 

IGNAZIO FRANCESCO CARAMAZZA (*) 

IL DIRITTO DI ACCESSO 

1) Introduzione -Questo Convegno si � aperto all'insegna di una 
preoc�upazione enunciata dall'Avvocato Generale: quella che le strutture 
non �troppo robuste n� troppo efficienti del nostro apparato ammrmstrativo 
siano inadeguate alla portata innovatrice della legge sul procedimento 
e sull'accesso. Una portata innovatrice definita � dirompente 
� da uno dei pi� autorevoli membri della sottocommissione di 
studio che elabor� i testi originari (1), poi divenuti, pur con molte 
modifiche, legge dello Stato. 

Ad attenuare la preoccupazione l'Avv. Azzariti ha lanciato per� un 
segnale ottimistico di speranza: la speranza di essere cattivo profeta. 
E qualche speranza in tal senso indubbiamente c'� perch� la storia di 
questa legge � piena di cattivi profeti, a cominciare dal suo padre 
spirituale, Mario Nigro, Presidente della sottocom:missione di studio di 
cui ho gi� detto. Il grande amministrativista scomparso, poco prima 
della sua fine, prevedeva infatti che il disegno di legge avrebbe dormito 
nel Parlamento sonni lunghissimi e forse eterni (2), perch� �le leggi 
sull'amministrazione... sembra non Ie voglia nessuno� (3). 

Ed anzi, proprio in questa prospettiva, qualche anno prima, aveva 
concepito l'intelaiatura dell'articolato in chiave pi� teorica che operativa, 
come creazione di un modello sperimentale di avanguardia, destinato 
a servire pi� che come supporto tecnico per il legislatore di oggi 
come stimolo intellettuale per lo studioso e per il legislatore di un 
imprecisato e lontano domani. 

La stessa sperimentalit� del disegno, che prevedeva addirittura in 
un articolo finale la sua revisione dopo un triennio di applicazione, 
veniva sottolineata da autorevoli membri della Commissione (4) e la 
prevedibile lunghezza dell'iter parlamentare veniva enunciata come � facile 
profezia � anche dal Presidente Longo, il quale, nella presentazione 
del Tema del XXXII Convegno di Varenna, osservava come, contrariamente 
a quanto sarebbe stato da augurarsi per rispetto dell'ordine 

(*) Segretario Generale dell'Av:vocatura dello Stato. 

(1) G. PASTORI, Relazione generaJ.e introduttiva al XXXII Convegno di Varenna 
del 18/20 settembre 1986, Atti relativi, Giuffr�, Milano, 1989, 43. 
(2) M. NIGRO, Il Procedimento Amministrativ�o fra inerzie legislative e trasformazioni 
dell'Amministrazione (a proposito di un recente disegno di legge) in 
Atti del Convegno Messina-Taormina 21/25 febbraio 1988, Giuffr�, Milano, 1990, 6. 
(3) M. NIGRO, op loc. cit. 
(4) G. PASTORI, op. loc. cit. 

PMT� tt; (IUESTJ'.ON:l t1J 

logico, l'iter parlam�ntare della legge s�l. processo era''stato� fino allora 
e dava 'segni che sarebbe stato in futufo assai pi� rapido di quello della 
legge sUI procedimento (5). 

Come sa.ppi~li.'.19 oggi, queste profezie sono risultate errate: Ia�. legge 
sin p!'o�esso segna itj}asso mentre qu~UasUI prot�dimento ha �cotr1piuto 
ttlttt> il1suo Uer formativo e non mi sembra ai.fardato ntenereW:Che 
ridri p(j<Ch� j'ior:ffie della � legge sul� processo andfanrt� rlPeris�t� alla 
luce delle innov�zfollf � iritrod6tte dalla � 1egge ,sUl � proced1%eHfo. .� �. ���. 

< 2)Jl qir.:Jtto. di (lf�e�s.o: cer.# generali<~/ It. c9mpito><::b.e ll:ll .e 
stato aS:s~gnatq j. .q.estq .. Cop:ye:gno .rig.an:la ��� i.l capQ V�. deUa legge 
~41/90, i11Jitolato. aU'acceS:so ai doc.w,enti .. amxnillistrativi�. Mi�� propo11go 
di affrontarlo non gi� commentando gli articoli della legge, il che 
sarebbe presuntuoso, dato il particolare uditorio a cui ho l'onore di 
parlare, ma .f~endd inve<:e �tia scirta di �fonistori� della legge ed una 
descrizione idel contesto in Cui essa venne elaborata/ 11 che potr� 
forse fornire. utili elementi p�t una sua corretta lettura. 

And:t�subito>�predsatd cl�e n��tema del��diritto di aoc�sso aveva 
formato oggetto di>studio�� nel� quadro�� di��� un���� aut�nonid�� artieolato; 
La sottocomr:rnissione incaric�t� dello studio ,sul ptocedimerito �era infatti 
partita dalla� esatta considefaZione che �se� il diritto di� a&esso � con� 
n�a'so con il pro�editnento, ha pero �:ha <sua area d� operativit� anche 
al di fuori dii'esso. 

Il� diritto �� di �� accesso� si�.� pone; infatti, in connessione con tre possibili 
diritti del� Cittadino �nei�� confronti della �Pubblica �� Animin:istrlizfone: 
.� quello di difesa . in giudizio, quello � d� partecipazione>al procedi" 
tnento e quello generico ���ai1a�inforinazione: 

Il primo��si �Correla, iri particolare, con la regola di giudizio ��del 
processo a:nmlinistr�tivo e con> l'istituto dei motivi aggiunti nonch� 
con la nofa giurisprudenza elaborata in tema di elementi di prova 
tratti dalla� �inottemperanza� dell'Atntninistrazione all'ordine� di esibi� 
zi�ne; � il�� secondo disc�nde da��� una �concezione�� partedpativa del proc�d�mento 
amministrativo��.� e da una� piena�� esplicazi�ne �� in esso del 
principio del contraddittorio; il terzo, infine, �orrisponde .ad un principfo 
liberale a'\ianzato di� trasparenza che �dovrebbe.� condurre �M una 
amministrazione �dai 'Cassetti aperti� o <({ casa d� vetro � (naturalm�nte 
con᥎ccezfoni funziori�ll di� segretezza i:i:t �campi quali �Ja difesa 
esterna, l'ordine pubblico interno, la privacy, ecc;); 

In questa sua ultirna e� pi� cotnprensiva accezione il diritto di 
accesso rappresenta il verso di una medaglia 'che porta s�l recto 
l'istituto del segreto amministrativo discrezionale. Non a caso si � 

(5) F. LONGO, Presentazione del Tema del XXXII Convegno di Varenna cit., 
Atti cit., 10. 

114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

parlato in proposito di un discrimine di civilt�: da una parte quella 
del ��diritta �dr �11ocesscr � e dall'altra quella del segreto amministrativo. 

La tradizione italiana, fino all'entrata in vigore della legge sul 
procedimento e l'accesso, � stata indubbiamente quella del segreto e 
ci� non pu�, d'altronde, costituire traccia di particolare arretratezza 
perch�, come si vedr� subito, fino a pochissimi anni or sono la 
situazione era comune a quasi tutti i Paesi del mondo. D'altro canto 
la legge 241/1990 si pone, fra le legislazioni sull'accesso, in posizione 
abbastanza avanzata: la sua approvazione sembra segnare, quindi, il 
primo passo verso un vero e proprio mutamento di civilt� giuridica 
in quella che, alle soglie del millennio, ben possiamo definire una 
crisi d~ trasformazione interepocale della nostra societ� e del nostro 
Stato. 

3) Il segre,to amministrativo -Il problema affrontato dalla normativa 
sull'accesso riguarda, dunque, sia pure in chiave positiva, lo 
scottante problema del �segreto �; un problema di cui opinione pubblica, 
dottrina e legislatore italiani hanno di recente avuto varie 
occasioni per occuparsi. Basti ricordare in proposito le vicende che 
condussero alla riforma dei servizi segreti (6), con sostituzione del 
segreto di Stato al s.egreto politico-militare e quelle che portarono 
alla attuazione dell'art. 18 della Cost. con introduzione del divieto 
penalmente sanzionato di associarsi segretamente (7) e tutto il quadro 
di polemiche, di vicende giudiziarie e di dibattiti dottrinali in cui le 
due normative ora citate si collocano. Non � certo questa la sede 
per tentare di cimentarsi in quel vero e proprio sesto grado del 
diritto che � la definizione dogmatica del segreto, soprattutto in 
presenza di un Maestro della materia come il professor Acquarone. 
Converr� limitarsi pragmaticamente ad alcune osservazioni. La prima 
da farsi sembra essere quella che occorre guardarsi dalla istintiva 
valutazione del segreto come valore negativo. Vi sono in realt� dei 
segreti che esprimono valori positivi, come quello professionale e sonc 
addirittura tutelati a livello costituzionale, come quello epistolare. 
Sembra, quindi, di poter dire che il segreto non � un valore, ma un 
concetto relazionale polivalente e che acquista dunque un segno positivo, 
negativo o neutro a seconda dell'interesse a tutela del quale si 
pone. Cos� il segreto assumer� connotazione negativa quando sia volto 
a coprire una associazione che abbia per scopo fini politici; sar� 

I 
indifferente per l'ordinamento quando i fini di quella stessa associaI 
zione siano non politici; assumer� un valore positivo quando sia 
volto a proteggere un interesse giuridico tutelato, quale ad esempio, 

I

l 

(6) Legge 14 ottobre 1977, n. 801. I 
(7) Legge 25 gennaio 1982, n. 17. 
I 

I! 

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I 

I 

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1.1.f 
quello >della risetvatezza � qJ;teUo 1:let corretto s.'f()lgimenfo di una 
nmziorte; .� �()sf a<:!cad'.eva; ..�ad �����esempi,(), per il segreto istruttoria .. nel 
processo pena.le, esse.d� tfde segre*o fi!laJizzatot �sec�ndO la conte


tl�lll@tr~


��H~f~��cfu~~i���~!~i:e::iz;1zis:,���1ii:~0j:;Je:~;s~!~!t~;;���si�. ~fferma 

d�. 
PID-"~i.te$i�. a cayallq,.tra; i.1}7()0f!J'80P, riconos�e u:n d~ritto. di. accesso 

~~~~t'i~lf~;~~


S~J:!.~rflle flfff!:q}latjone ..~i Princ~J?io{10) .nq. cortjs;p.ondette~ fino al 1961, 
negli $tatLtJniti, .un effettivi:) <::J.iritto dl ~ccess9, s� che il famoso 
. � right t() �t<;JW �~ doy�va COJ:!.$lde>tat$� nulla pi� cbe Ull(). S~()gan .� giornal�~
t~%P(ll).� La .� prima. timi~.. l'egolarnientai4oJ:!.f! Ja..�si. .. trova,..infatti, 
nella� legge genentlf! .. dL prq�~Q.ura.�. i;\<!!l �� .1946 (l.2f ~J.l,a q.afo, peraltro, 
il diritto di accesso aveva le seguehti notevolissime liI�l.itazio:ni: era 
�riconosciuto �solfanto ai diretti � int�ressati, a fronte della richiesta di 

(8) � M ..J.C. a<Jti'LARD, Rapporto nazionale sulla F.tancl<!'. in �.Le .Secret Ac;lm.i.
�nlstratif�. dans le. Pi'tys�~�:V�lopp�s, ,Institut.Jtiternati()n~l�. des�� ScienceS.: Administra�
thies;. Cuj~s J9'77, 170. �� � �. . �.� .....�.� �..����. �� .�.� �. . � � � ..��. ����� ...�.... �� �� �. ���.�. �. �.�. �� ..�......� � � � 
� .� � (9) M. SIGVARI> Hoi.srAD, Rapporto nazionate sulla � Svezia, in � Le Se�tet 
Acimfuistratif ,,, �it;, 55 ss. '� 

�� (10) Dettata: pi� che altro da una diffidenza nei. riguardi dell'Amministrazione 
inesistente nel Vecchio Continente e ispirata al ricordo di un � privilegio 
della:� Corona �sentito come � odi�sa sopraffazione: �cfr. A. HEILBRON:NER, ��Prefazione 
al � Secret Ac;Jm.inistratif >>, cit. 
(11) B. SCHWARTZ, Ac;Jm.inistrative Law -A; Casebook, Little Brown and 
Company, Boston and Toronto, 1982, 239. 
(12) Federal Ac;Jm.inistrative Procedure Act, 11 giugno 1946. 

116 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

accesso l'Amministrazione poteva opporre un segreto desuntq <la clausole 
generali quale �l'interesse pubblico � e la �confidenzialit� � della notizia; 
non era prevista, infine, alcuna possibilit� di ricorso al giudice 
avverso la decisione amministrativa di 'segretazione (13). 

Si pu�, dunque, concludere che negli Stati Uniti d'America, anche 
dopo il 1946 (e, come si vedr�, fino al 1967), sotto l'egida di una 
formale enunciazione del diritto di accesso vigeva il principio del 
segreto amministrativo. 

In Europa, poi, con quell'unica eccezione svedese sopra citata, fino 
a pochissimi anni fa, alla disciplina sostanziale si accompagnarva anche 
l'enunciazione teorizzata dal principio del segreto amministrativo discrezionale. 
Il che non deve, d'altronde, stupire, quando si pensi a 
tutta una serie di circostanze e di fattori. Alla vischiosit� delle prerogative 
reali, innanzitutto: l'amministrazione del monarca assoluto 
era stata istituzionalmente una amministrazione segreta. Logico, quindi, 
che tale caratteristica sia stata conservata -per tradizione e per 
comodit� -anche dopo la fine dell'� Ancien R�gime �. Secondo importante 
fattore � la limitatezza delle funzioni assunte al suo nascere 
dallo Stato liberale: esso era, infatti, uno � Stato carabiniere � con 
compiti limitati a settori -quali la difesa, l'ordine pubblico e simili in 
cui il segreto appariva funzionalmente giustificato (tanto che ancora 
oggi esso � conservato come tale -seppure in via di eccezione anche 
nelle pi� avanzate legislazioni sull'accesso). � logico quindi 
che esso venisse mantenuto anche dopo il passaggio dallo stato liberale 
allo stato sociale, e quindi dopo l'avocazione alla mano pubblica 
di funzioni con cui il segreto appariva meno o per nulla congruente, 
in virt� di tradizioni e di isteresi burocratica. Un terzo aspetto da 
considerare � che prima della rivoluzione tecnologica portata da macchine 
da scrivere, fotocopiatrici, sistemi di videoscrittura e simili il 
documento amministrativo era un prezioso e costoso esemplare unico 
da proteggere gelosamente con una disciplina che, per traslato, si 
estendeva dall'oggetto alle notizie in esso contenute. 

5) L'evoluzione europea -Nell'evoluzione europea della disciplina 
del diritto di accesso, possiamo riconoscere tre tappe logiche (e temporali) 
fondamentali. 

Nella prima, l'area coperta dal segreto amministrativo discrezionale 
era praticamente indefinita e si estendeva a tutti i casi non diversamente 
regolati con norme espresse. Era questo il regime vigente fino 
a pochissimi anni fa, ad esempio, in Italia (14) ed in Francia (15) dove 

(13) M. MICHAEL JAY SINGER, Rapporto Nazionale sugli U.SA., in �Le Secret 
Administratif � cit., 322. 
(14) A. M. SANDULLI, Documento, voce Enc. dir. 
(15) Consiglio di Stato francese, Botton, 7 giugno 1935, Miara 21 lugilio 1950 
e Gauthier 12 marzo 1954. 

PARTE II, QUESTIONI 117 

solo l'azione evolutiva della giurisprudenza introdusse -in sede di 
giustizia amministrativa -un diritto di accesso funzionalizzato al 
diritto di difesa (16). 

In altri Paesi l'area del segreto amministrativo era gi� da tempo, 
invece, limitata ai soggetti non direttamente interessati, in quanto 
l'accesso era riconosciuto in linea di principio da normative generali 
sul procedimento introdotte a partire dal tempo fra le due guerre 
e che contemplavano il diritto dei privati alla partecipazione al procedimento 
stesso (Austria, Germania, Jugoslavia, Polonia e in genere 
Paesi dell'Est europeo) (17). 

La linea di tendenza di ammettere un diritto di accesso dell'interessato 
agli att� del procedimento ha fatto poi breccia pi� di recente 
-pur in carenza di normativa ,sul punto -anche nei Paesi in cui 
la tradizione del segreto amministrativo era pi� fortemente radicata 
come la Francia e l'Italia (18). 

L'ultima tappa � quella della piena liberalizzazione, cio� dell'affermazione 
di un diritto all'accesso limitato soltanto da espressi divieti, 
con configurazione, quindi, di un diritto all'informazione limitato soltanto 
dalla tutela di altri diritti o valori con esso confliggenti, quali 
sicurezza interna, difesa esterna, privacy, ecc. � il caso di tutti i Paesi 
scandinavi che in questo dopoguerra si sono, in date varie, adeguati 
alla normativa svedese (19) e della Francia a partire dal 1978 (20). 

6) La situazione irta.liana in pdrtioolare ptima d~lJa eniratia in vigore 
della legge 241/90 -Si � detto in generale che il previgente ordinamento 
italiano era ispirato al principio del segreto amministrativo con correlativo 
diniego di un diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione: 
naturalmente la situazione era molto pi� sfumata ed articolata 
di quanto non risulti da una enunciazione di principio di tale tipo e, 
quello che pi� importa, era in atto da diverso tempo una tendenza 
evolutiva che, attraverso l'attivit� normativa a vario livello, l'evoluzione 
giurisprudenziale e l'elaborazione dottrinale preparava in qualche 
modo il terreno per la svolta 'Segnata nell'agosto di quest'anno. 

(16) Consiglio di Stato francese, Barel, 28 maggio 1954; Consiglio di Stato 
italiano, VI, 22 aprile 1969, n. 205. 
(17) G. PASTORI, La Procedura Amministrativa, Neri Pozza, Vicenza 1964, 
passim. s. BERENYI, T.G. NAGY e M. PETROVIC: Rapporti nazionali ungherese e 
jugoslavo in � Le Secret Administratif � cit. 
(18) Consiglio di Stato francese, Rousselot 17 dicembre 1971, Consiglio di 
Stato italiano, Ad Plen. 10 giugno 1980, n. 22. 
(19) T. MODEEN, N. EILSCHOV-HOLM, A. FRIHAGEN, Rapporti nazionali finlandese, 
danese e norvegese in �Le Secret Administratif � cit. 
(20) Legge 17 lugilio 1978, n. 753. 

11.8 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


L'esigenza di affermare un diritto di accesso come principale 
strumento di realizzazione di un diritto all'informazione, concepito 
come diritto di libert�, andava divenendo sempre pi� viva e non � 
certo un caso che la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali 
(Commissione Bozzi) abbia proposto, nel 1985, l'introduzione 
nella Costituzione di un articolo 21 bis contemplante un diritto costituzionalmente 
riconosciuto all'informazione ed all'accesso ai documenti 
amministrativi. 

Oltre che de iur.e condendo il diritto di accesso trova, poi, negli 
anni ottanta, numerosi riconoscimenti de lege lata anche se si tratta, 
in genere, di riconoscimenti meramente platonici. Cos�, l'art. 2 della 
legge quadro sul pubblico impiego (21) enuncia una riserva relativa 
di legge per la regolamentazione del diritto di accesso, di cui viene 
affermata una implicita quanto nebulosa esistenza. Cos� ancora l'art. 25 
della legge 27 dicembre 1985 n. 816, (intitolata ad �Aspettative, permessi 
e indennit� degli amministratori locali�) attribuisce a tutti i cittadini 
il diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati da comuni, 
province, unit� sanitarie locali, comunit� montane. L'enunciazione 
� amplissima ma la norma si conclude con un periodo: � Le amministrazioni 
disciplinano con proprio regolamento l'esercizio di tale diritto 
� che ricorda -come � stato spiritosamente notato (22) -la 
locuzione dello Statuto albertino: �La stampa sar� libera ma la legge 
ne reprime gli abusi �, che cons�ent� una pressocch� totale soppressione 
della libert� di stampa. 

Altra enunciazione � contenuta nell'art. 14 della legge istitutiva del 
Ministero dell'Ambiente (23): �qualsiasi cittadino ha diritto di accesso 
alle informazioni sullo stato dell'ambiente �, Enunciazione la cui ampiezza 
� per� bilanciata dalla frase limitativa che segue: �in conformit� 
delle leggi vigenti � che nega praticamente l'affermazione di 
principio. 

Ancora, nel nuovissimo ordinamento delie autonomie locali (24) 
all'art. 7 � enunciato un diritto di accesso, anche esso peraltro limitato 
dalla emananda normativa regolamentare. 

Alle fonti di legge statale sin qui elencate -esemplificativamente, 
si intende, e senza nessuna pretesa di completezza -possono poi 
aggiungersi fonti comunitarie, quale ad esempio la Direttiva del Consiglio 
7 giugno 1990 sulla libert� di accesso all'informazione in materia 
di ambiente e fonti regionali. 

In moltissimi statuti regionali di regioni a statuto ordinario � 
contenuta, infatti, l'enunciazione di un diritto all'informazione nei con


(21) L. 29 marzo 1983, n. 93. 
(22) F. LONGO, op. cit., 20. 
(23) L. 8 luglio 1986, n. 349. 
(24) L. 8 giugno 1990, n. 142. 

PARTE II, QUESTIONI 119 

fronti dell'autorit� regionale, soggetta al corrispondente obbligo {25). 
Alle enunciazioni di prindpio non � per� seguita,�. se non eccezional~ 
mente e per settori, urta disciplina di dettaglio adeguata (26). 

Tirando �le �fila.del rdistorso sin qui svolto, pu�� quindi concludersi 
che al di l� �delle apertUt� .giurisprudenziali iin tema di processo e di 
procedimento e �nonostant� numero5e enunciazioni legislative di principio;. 
scarsamente effetti\!'~ al di l� dell'effetto declamatorio, l'ordinamento 
italiano; alla vigilla dell'erttrata in vigore della legge 241/1990, 
era ancora :fspirato al ptint:ipio del segreto amministrativo . 

..... 7) L.e in~~~ioni del �~ktatore ed i modelli ispiratori -La ragione 
� politici;\ � della legg~ s\.111':1;\ttesso si b;asa sulle dichiarazioni programmatiche 
del Governo dell'agq~to 1983, in cui veniva aff.ermata la necessit� 
di por mano ad un comt>,lesso di riforme istituzionali quale tema 
centrale�. della IX Legislatura�. Fta.� queste, particolare importanza assumeva 
.. la �rifornia :cl.ella.� P�bblica �. Amministrazione lungo la triplice 
direttiva della demdcraticit�! 'i'lell'efficienza e della semplificazione. In 
particolare eta stata sottoline~ta l'esigenza di porre fine alla � imperscrutabilit�.;; 
dei cofupartattiettti amministra'tivi � e di affermare il 
�diritto del cittadirio all'a�quis�zione di dati e informazioni sul funzionamento 
dei servizi che 16 ihteressano � in nome di un principio 
di� � trasparenza �, 

Veniva :cos� enunciata la nec�Ssit� di introdurre nel nostro ordinamento 
l'istituto del diritto di accesso ai documenti della Pubblica 
Amministrazione. 

Il relativo lavoro di stucl.io ~ffettuato dalla sottocommissione si 
era mosso sulla falsariga dell'esperienza francese e americana, con la 
predisposizione di un testo, come 'Si ~ accennato, dichiaratamente 
sperimentale (27). Cos� le prove fatte oltr'Alpe, come quelle effettuate 
oltre Atlantico, avevano dimostrato, infatti, la necessit� di procedere 
ad aggiustamenti e correzioni di tiro nell'introduzione di una normativa 
innovatrice in modo cos� radical�. Per cominciare con l'esempio 
francese, giover� notare, in proposito, che l'originaria legge 1� luglio 
1978 n. 753 richiedette delle modifiche ad appena un anno cl.i distanza 
dalla sua entrata in vigore (legge 11 luglio 1979, n. 587). . 

Il meccanismo della legge che si apte -nel testo novellato -con 
l'enunciazione del riconoscimento �a chiunque� del diritto di accesso, 

(25) A. MELONCELLI, L'informazione amministrativa, Maggioli, 1986, 25-26. 
(26) A. MELONCELLI, orp. loc. cit. ; Cfr. legge reg. Lazio 12 settembre 1986 
n 43 e legge reg. Lombardia 10 febbraio 1986, n. 64. Singolare il caso della Sardegna 
che, puT non prevedendo nello Statuto il diritto all'informazione, ha adottato 
una legge -L.r. 15 luglio 1986 n. 47 -ispirata al testo oggi in esame e 
che era allora soltanto lo studio elaborato della sottocommissione Nigro. 
(27) M. NIGRO, op. cit., 3 e ss. 
14 



120 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 


� fondato su una distinzione tra atto nominativo e non nominativo su 
di una lunga elencazione dei casi in cui pu� essere opposto il segreto 
al richiedente (e che riguardano le classiche ipotesi di difesa nazionale, 
sicurezza interna; privacy, ecc.) e su di una ordinaria tutela 
giurisdizionale garantita al cittadino nei confronti del rifiuto di accesso 
dinanzi al giudice amministrativo. Elemento caratteristico della normativa 
francese � l'istituzione di una Commissione dell'accesso: organo 
collegiale incaricato di vigilare sul rispetto della legge, di rendere 
pareri su richiesta delle amministrazioni o di cittadini (28) ed infine 
di redigere un rapporto annuale sulla applicazione della legge. 

Quanto alla esperienza americana giova ricordare che negli Stati 
Uniti d'America il diritto di accesso, nel pi� comprensivo senso del 
termine, fu effettivamente introdotto soltanto con il Freedom of Jnformatjon 
Act (29) che afferm� i seguenti principi: 

-riconoscimento a tutti del diritto di accesso a qualunque documento 
identificabile di�tro pagamento di un � diritto � non quantificato, 
fatti salvi soltanto nove tipi di notizie tassativamente elencati; 

-attribuzione al richiedente che si veda rifiutata una notizia di 
un'azione dinanzi al giudice che pu� emettere ingiunzione nei confronti 
dell'Amm�nistrazione; 

-capovolgimento del principio di presunzione di legittimit� dell'azione 
amministrativa: compete infatti all'Amministrazione provare 
la legittimit� del diniego e non al richiedente provare la fondatezza 
della 1sua richiesta; 

-particolare disciplina della � judiaial review � azionata in subiecta 
materia dal privato e non limitata ad un giudizio di tipo cassatorio 
ma consistente in un riesame completo (de novo) della questione; 

-procedura d'urgenza prevista per la � judiicial r:ev�ew � stessa. 

L'Act fu emendato nel 1974-75 (30) e le modifiche rivelarono in 
modo assai chiaro quali disfunzioni si fossero verificate. La novella 
del '75 introdusse, infatti, le seguenti innovazioni: 

-Determinazione, per i diritti di copia, del tetto di un ragionevole 
standard di costo vivo, con libert� per l'Amministrazione soltanto 
di ridurlo. 

-Previsione per l'Amministrazione di un termine di 10 giorni 
per rispondere alla richiesta di informazioni con atto ricarribile gerar


(28) La richiesta di parere da parte del cittadino � condizione di ammissibilit� 
del ricorso giurisdizionale: Consiglio di Stato francese, Commaret, 19 febbraio 
1982. 
(29) F.0.I.A. approvato il 4 luglio 1967. 
(30) Emendamento approvato il 19 febbraio 1975. 

PARTE II, QUESTIONI 1.21 

clticamente al Capo dell'Amministrazione, tenuto a decidere nei venti 
giorni successivi. Il mancato rispetto nei termini di cui sopra � stato 
equiparato all'esaurimento delle vie di ricorso amministrative con 
conseguente accedibilit� alla � judicial review �, salva la facolt� per 
il giudice, in casi particolari, di accordare all'Amministrazione un termine 
di grazia nel corso del giudizio. 

-Espressa previsione -nell'ambito del riesame � de npvo � -del 
potere del giudice di esaminare in Camera di Consiglio tutti i docu� 
menti e di decidere quali -o in quale parte -siano ostensibili. 

-Obbligo dell'Amministrazione di costituirsi in giudizio -esponendo 
le sue ragioni -nei 30 giorni successivi alla notifica dell'atto 
introduttivo. 

-Possibilit� per il giudice di condannare l'Amministrazione alle 
spese di lite. 

-Trasmissione degli atti all'Amministrazione per l'inizio dell'azione 
disciplinare in caso di condanna alle spese di lite e se il rifiuto di 
documenti sia stato ritenuto � arbitrario � o �capriccioso �. 

-Obbligo di porre in calce ad ogni diniego di informazione nomi 
e qualifiche dei funzionari responsabili. 

-La principale eccezione al diritto di accesso, che nel testo originario 
veniva individuata nelle materie che dovevano rimanere segrete 
nell'interesse della difesa nazionale o della politica estera su �ordine 
dell'Esecutivo >>, risult� radicalmente trasformata dalla novella del '75, 
che concesse al giudice il potere di sindacare se la � segretazione �~ 
corrisponda effettivamente a criteri generali previamente stabiliti dall'Esecutivo 
nell'interesse della difesa nazionale e della politica estera. 

8) La normativa ital~ana sull'accesso. Conclusioni -L'articolato, 
ispirato soprattutto al modello francese, si apre con una enunciazione 
di principio consistente nel riconoscimento a chiunque vi abbia interesse 
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del diritto di 
accesso ai documenti amministrativi al fine di assicurare la trasparenza 
e lo svolgimento imparziale dell'attivit� amministrativa. Sono 
inoltre precisati l'oggetto del diritto (individuato in ogni rappresentazione 
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque 
altra specie del contenuto di atti formati dalla Pubblica Amministrazione 
o comunque utilizzati ai fini dell'attivit� am:ministrativa) ed i 
soggetti nei cui confronti esso si esercita, individuati nelle amm1mstrazioni 
dello Stato, ivi comprese le Aziende autonome e gli Enti 
pubblici e nei Concessionari di pubblici servizi. 

Le modalit� per l'accesso sono state disciplinate attraverso la previ'sione 
di una pubblicazione di tutti gli atti a carattere generale e 
attraverso la possibilit� per gli interessati di prendere visione dei do




122 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cumenti e di estrarne copia a prezzo di costo. Le eccezioni al diritto 
di accesso sono state tassativamente elencate con riferimento ai classici 
valori del segreto di Stato, o del segreto altrimenti imposto da leggi 
speciali e della difesa nazionale, della sicurezza e dell'ordine pubblico, 
della riservatezza, ecc. da meglio regolamentare in sede delegata. 

La tutela giurisdizionale dell'accesso � stata prevista attraverso l'obbligo 
di motivazione del rifiuto (anche la domanda di accesso, peraltro, 
deve essere motivata), del differimento e della limitazione di esso 
con previ�sione di una procedura a termini abbreviati dinanzi al giudice 
amministrativo, ieui viene conferito il potere, in caso di totale o parziale 
accoglimento del ricorso, di ordinare l'esibizione del documento. 

Sulla falsariga dell'esempio francese � stata inoltre prevista l'istituzione, 
presso la Presidenza del Consiglio, di una Commissione per 
l'accesso con il compito di vigilare sulla osservanza della legge (in 
alcuni casi con poteri di controllo sostitutivo), di riferire annualmente 
alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di formulare 
proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare la 
effettivit� del diritto all'accesso. 

Si tratta dunque di una legge fra le pi� avanzate, soprattutto 

sotto il profilo della tutela giurisdizionale. Pi� avanzata sicuramente 

di quella prevista dalla legge tedesca sul procedimento che riconosce 

il diritto di accesso solo alle parti di esso e che contempla l'impu


gnazione del rifiuto di accesso solo congiuntamente con l'impugnazione 

della decisione di merito (31}. 

Pi� avanzata anche di que:t:l.a francese, che non prevede il potere 

del giudice di consentire direttamente l'accesso al documento illegitti


mamente rifiutato dall'Amministrazione (32), contemplando solo, secon


do il classico schema cassatorio, l'annullamento del rifiuto. 

A met� strada tra quella francese e quella �tedesca si pone, invece, 

per quanto riguarda la titolarit� del diritto di accesso. La formula 

-alquanto inusuale -del �chiunque vi abbia interesse per la tutela 

di situazioni giuridicamente rilevanti � si pone, infatti, in posizione 

intermedia fra il �chi � parte di un procedimento� ed il �chiunque �, 

Va osservato, peraltro, che la stessa legge italiana sul procedimento 

riconosce tutela giuridica agli interessi diffusi, cos� ampliando note


volmente le situazioni giuridicamente rilevanti che legittimano il di, 

ritto di accesso. Pu� quindi dirsi, conclusivamente, che se la legge 

241/90 non ha del tutto eliminato l'istituto del segreto amministrativo 

(che resta disciplinato dall'art. 28) ha per� capovolto il rapporto� fra 

(31) R. VILLATA, La trasparenza dell'azione amministrativa, relazione al XXXII 
Convegno di Varenna cit., Atti cit., 17S-179. 
(32) M. TERRASI, Procedimento amministrativo e tutela del privato. Tendenza 
della legislazione francese, in Foro Amm. 1987, 3566 ss. 
.,.,,,,,,��,,,.,��,,,,.,,,.,,.__,,,.,.,,.I ! 



PARTE ll, QUESTIONI 12J 

segreto ed acx:esso, che era prima quello da regola ad eccezione e 
che � invece oggi da eccezione a regola. 

Da ultimo sembra interessante notare che la tutela dell'accesso;. 
espressamente quaUficato come diritto, viene devoluta dalla legge 
al giudjc~ .� ~l'.);ll:ni.istrativo i;n .� sede,� qui;ndi, evidentemente~ di giurisdizione 
esclusiva. 

~i �onfen;na cps� .ancora una volta quella � irrefrenabile tendenza 
espansiva.,,. (33) di tale giurisdizione del giu<lice amministrativo che,. 
come altre volte rilevato (34), semlb.ra segnare, insieme con altri indicatori, 
. un. ormai � inar.restabile declino del discrimine diritto"interesse 
come criterio di riparto delle due giurisdizioni e quindi l'eclisse dello� 
stesso. interesse legittimo, �informe creatura� seIIliPre pi� gravemente 
ammalata (35) che, con la 'Sco:roparsa .della vasta zona d'ombra del. 
segreto amministrativo, si vede . sottrarre un altro, forse insostituibile,. 
habitat vitale. 

(33) G. PASTORI, op. cit., 40. 
(34) I. F. CARAMAZZA, Interesse legittimo e procedimento, Relazione al Convegno 
di Messina-Taormina cit., Atti cit., 45-46. 
(35) I. F. CARAMAZZA -F. QUADRI, Il diritto civile e politico del cittadino in 
Rassegna dell'Avvocatura dello Stato, 1988, II, 83. 

I

I

GIOVANNI PALEOLOGO (*) 

I 
~� 

LA LEGGE 1990 N. 241: PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

I

ED ACCESSO AI DOCUMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 

I 
~ 

SOMMARIO: 1. Efticacz'ltl del.lb.a l. 1990 rt. 241 Wr\ i vari S.Oggett-i pubblici; 

2. -l'accesso ai documenti amministrativi; 3. -pr'ocydimenf:i _'�d istituzioni: 
rapporti; 4. -tlegole di s,emplificaz�one e finJi. di ce~rit�: (a) divieto 
d'aggravare i procedimenti, (b) tempo massimo di svolgimento, (c) 
conferenze di servizi, (d) consulenze necessarie, (e) valutazioni tecniche, 
(f) certificazioni, (g) libert� di svolgimento, su denunzia, di attivit� 
gi� sottoposte ad autorizzazione, salvo divieto amministrativo di prosecuzione, 
ed ordine di rimozione degli effetti, (h) autorizzazione 
tacita, (i) atti di notoriet� e dichiarazioni sostitutive; 5. -r'egote d'imparzialit� 
ed .effetti. di complicazione e r'-.allentr,z,mento: (a) criteri per 
l'attribuzione di vantaggi economici, (b) responsabile del procedimento, 
I 
Ifil 

(c) partecipazione di privati al procedimento, (d) cautele procedimentali, 
(e) accordi con gli interessati, (f) dovere di concludere alcuni pro~ 


cedimenti, (g) motivazione del provvedimento, (h) indicazione dell'au0 
torit� cui si pu� ricorrere; 6. -accordi fr,a amminis~r'<..zz'pni. j~ 

.

1. La legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia ' 
di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti 
amministrativi (che d'ora in avanti sar� chiamata semplicemente � legge
�), si occupa di due argomenti connessi ma diversi: regole sul 
1Ilprocedimento; e conoscibilit�, per �~gli interessati, dei documenti amministrativi. 
Dei due temi, l'ultimo appare di pi� facile trattazione. Sicch� I 
sar� considerato per primo. 

i ~ 

Tuttavia, vanno anzitutto indicati alcuni punti concernenti l'inizio 
d'efficacia della normativa, ed i modi d'emanazione di regolamenti 
previsti dalla legge. A ci� si provvede nel presente paragrafo. 

~ 

Rispetto allo Stato ed alle regioni a statuto ordinario che detengano 
il documento di cui si chieda conoscenza, le disposizioni sul diritto d'accesso 
hanno effetto per il pubblico dopo l'entrata in vigore del regolamento 
relativo ai limiti di tale diritto, che ciscuna amministrazione deve 
emanare (artt. 31 e 24 4 1.) La preparazione di tale regolamento suppone 
l'emanazione di regolamenti generali sulla materia, relativi alle modalit� 
d'esercizio del diritto, da parte del Consiglio dei ministri (art. 24 2). 
Questi regolamenti appaiono norme generali d'indirizzo e coordinamento 
per l'attivit� amministrativa delle regioni. 

(*) Presidente di Sezione del Consiglio di Stato. 

~ 

j 

�11�1�1��ar..-11���~1�,��'"'''~ 

Per< i Comuni, .la necesidt� i:trtm ,:reg<>lamento �omunale � risult�. altres� 
dall'art. 7 della 1. 8 giugno 1990 n. '142fsulUorclliiat:nento delle auto


���~I!~~~,==;::=~::.: 
i<~;~~,�~~�op~jagli-��da.ouure -�


�essa����no~��si.a.J>!>iibJi~t~,di��.per�.�s�~��ai1e.�. stft)tttir�.��.�J:nlilinistrative cli quegli

.��::;~���~ff~j~���i~~~?~~:d~~:0!~~=~~~.���==�����!~~;i:tn:e:0;:~:~ev:~~::: 

tegolariiei.tfl:,.�ri�it;i1@.bi1;0/d�lle materie irioi'.cate dldfa legge~ Per ci� si 
veda110 gli artt.. t 17, 18, 19 e 20. 

r;t�:ai,r~~~z~E


l'AJ:nminisftazfone . scelga d'utilizzare, �. anzich� i propri agenti, ossia le 

=~~�~i;~ilt:Z:~=


zioni .. $o~tituti\te �. ~egli ��atti .di. rtdtariet�, si. riferis��/ inoltre, anche alle 

~~A~~lete:rr.~~.P& 


l'emanazione delle suddette norme secondarie, e di quelle legislative delle 
rc;?gioni. a. stat:uto speciale ..e <;].elle province, .sen:tbra chiaro che la data 
� dell'entrata in Vi.gore delle norme sul diritto d;accesso �. impr�vedibile� 


126 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DJ!LLO STATO 

2. Passiamo alla normativa stabile della legge. E veniamo al suo 
secondo e pi� facile argomento. 
Condividendo l'indirizzo di numerose legislazioni straniere, il capo V 
di essa mira a porre la regola, salvo eccezioni, della conoscibilit�, da 
parte degli interessati, d'ogni documento amministrativo. 

Altrove mi sono occupato di alcuni aspetti teorici della questione 
(1). Qui baster� riferirsi ai nuovi contenuti della legge. 

I quali discendono anche dai principi di libert� politica reintrodotti 
con la Costituzione, e dalla norma sulla libert� di pensiero, di cui 
all'art. 21 di essa. 

Come generalmente osservato, la libert� di manifestazione di pensiero 
implica adeguatezza d'informazione sui dati di fatto che il pensiero 
deve interpretare. Ossia anche adeguata conoscenza dello svolgimento 
dell'attivit� amministrativa. 

Prima d'ora, esistevano nella legislazione ordinaria numerose disposizioni 
nel senso della pubblicit� di dati documenti in possesso degli 
organi pubblici in rapporto alla loro attivit� amministrativa, giurisdizionale 
o legislativa. Ma -fermandoci qui all'attivit� amministrativa -la 
regola era quella della riservatezza del patrimonio pubblico documentale. 

Tale norma era stata esplicitata insieme a quella del dovere incombente 
sugli impiegati ed ex-impiegati civili dello Stato, di mantenere il 
segreto d'ufficio. E non � dubbio valesse non solo per tutti gli impiegati 
civili, ma anche per quelli militari, e per gli esercenti di funzioni onorarie. 

Chi consideri l'art. 15 t.u. 1957 n. 3, nella sua formulazione originaria, 
s'imbatte in un groviglio di distinzioni e contraddizioni: una formulazione 
assai diversa dall'altra, chiara e corrente dell'ordinamento francese, da 
cui pure derivava. 

Ma la sostanza sembra fosse quella or ora riferita. 
Adesso la regola � esattamente contraria. Anzi il criterio della pubblicit� 
� espressamente messo accanto a quello di economicit� ed efficacia 
1 1

(cio� di buon andamento) dell'azione amministrativa dall'art. della 
legge. 

A parte modalit� ed eccezioni, tutte le conoscenze pubbliche oggettivizzate 
in documenti di vario tipo (art. 22 2) debbono essere trasmesse, 
su istanza, a chi abbia interesse a chiedere ci�. 

Un interesse, si badi, giuridico. Cio� non semplicemente politico: la 
pubblicit� � disposta non per permettere il controllo politico sull'attivit� 
degli organi di vertice, da parte dei cittadini, ma per la 
migliore difesa degli interessi giuridici d'ogni soggetto (art. 22 1). Ossia 
per garantire livelli adeguati di giustizia nell'amministrazione (arg. del


(1) v. Segreto e pubblicit� nella p.a., in Impresa, ambiente e p.a., 1978, 
3 seg. 

128 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DEIJ.O STATO 

a seconda dei casi, di diritti soggettivi, o d'interessi legittimi, o di semplici 
aspettative. 

Nello stesso modo, la presente legge dice all'art. 11 1 che gli accordi 
tra amministrazioni ed interessati non pregiudicano i � diritti � dei terzi. 
Ma nessuno penser� che pregiudichino invece gli interessi legittimi. 

Il diritto d'accesso � chiamato cos� nel titolo della nostra legge, ed in 
numerosi suoi articoli: 231, 23, 241e2, 251, 28. Solo l'art. l1 considera la possibilit� 
d'accesso ai documenti amministrativi come un modo di svolgimento 
dell'attivit� dell'Amministrazione. L'art. 221 aggiunge che il fine 
della legge � quello d'assicurarsi la trasparenza (2) di tale attivit�. Ossia 
di fare in modo che la legittimit� e convenienza di quella, od il suo contrario, 
siano subito percepibili. 

Ma sembra chiaro che si tratti proprio di quest'ultima cosa: uno 
strumento attraverso cui l'interessato pu� chiedere il bene della vita che 
ha titolo ad ottenere, o pu� scongiurare possibili attivit� illegittime e per 
loro pregiudizievoli; o pu�, alla peggio, svolgere con conoscenza di causa 
la propria condotta contenziosa. 

L'art. 255 prevede la difesa del titolo alla conoscenza dinanzi al 
giudice amministrativo. Non dice se lo faccia per stabilire modalit� speciali 
della difesa d'un interesse legittimo, o per indicare un nuovo caso di 
giurisdizione esclusiva, rispetto ad un diritto soggettivo nei confronti della 
pubblica amministrazione. 

� per� certo che se si trattasse d'una nuova figura di diritto sogget� 
tivo, ogni illecito ritardo costituirebbe mora del debitore, e darebbe luogo 
a responsabilit� per danni (quantificabile, � da credere, dinanzi al giudice 
ordinario) da parte dell'amministrazione e dell'agente amministrativo in 
proprio. 

Mentre se il fine avuto di mira dalla legge � soprattutto quello del 
buon andamento dell'Amministrazione, la posizione del privato � d'interesse 
legittimo. 

Ove poi si consideri che per l'art. 246 della legge ogni soggetto pubbligo 
ha, di volta in volta, facolt� di differire l'accesso dell'istante ai documenti, 
appare chiaro che almeno rispetto ai dinieghi espliciti emanati 
sulla base di tale norma la posizione del privato non pu� che essere d'interesse 
legittimo. Il che, secondo i criteri generali, dovrebbe attribuire tutta 
la materia alla sfera di tali interessi. 

(2) l'l recente d.l. 13 novembre 1990 n. 324, di provvedimenti urgenti in 
tema di lotta alla criminalit� organizzata e di trasparenza e buon andamento 
dell'attivit� amministrativa, usa il termine trasparenza in un significato un 
po' diverso. Qui si tratta, per province, comuni e comunit� montane, di far 
appaltare le loro opere pubbliche sempre da uno stesso ufficio regionale, in 
modo da evitare pericoli d'incompetenza, e sospetti di favoritismi. 

PARTE Il, QuEsTIONI 

Non � questa una digressione inutile e deprecabile. :S di Ill�da' da 
qualche tempo riferirsi alla ripartiZione in diritti ed interessi legittimi 
delle posiZioni giuridiche soggettive nei confronti della��pubblica attiministrazione 
con espressioni rituali di deprecazione e diffidenza. 

L'uso appare del tutto fuori luogo. 

��. �� > La distiriZione costit�isce uno dei perni� del nostro �sistema costituzionale; 
Essa �, per dipi�.; �perfettamente �ragionevole. Esclude�. ohe il giudice 
-e sia pure quello amministrativo -s'impanchi ad amministratore 
pubblico, rlspetto alla tutela d'interessi generali ch'egli non � in grado 
d'apprezzare a pieno; Infatti: � essenziale -. nella sostanza;� anche se non 
svolta negli stessi nostri termini..;.... fu.ogni ordinalllento giuridico.Perfino 
in quelli di Common Law, che dovrebbero esserne pi� lontani. 
3.. Ci� detto, .si�pu� passare alraltro e pi�. complesso� aspetto della legge. 
Q.eU9, J da credere, 111�n<> approfondito dalla commissione di studio 
che l'h�. pr~�?arata.. Pr9filo �. che risponde al desideiio �... in.. s�. certamente 
non 'bi~simevole, difar figurare nell'ordinamento italiano un testo di principi 
g�nerali sul procedimento amIDJinistrativo. Anche . se. poi il titolo della 
legge ha.optato per la pi�. modesta espressione � n�o\Te norme�. 

� Tali rior.>,e �.riflettono due intendimenti� in� qualChe modo eontrastanti: 

. . .. . .� . 

~ da un lato, . ottenere che l'a,zione armninistrativa divenga pi�. semplice 
e rapida; . . 

-dall'altro, provvedere a che questa sia, n<tl suo corso, il pi�. possibile 
infonnata, ammettendo n contraddittori.o dc;:gli opposti interessi, 
nonch� la cristallizzazione di qualche affidamento data gli interessati, e 
rencl~ndo esplicito conto delle ragioni della sua conclusione. 

Il contrasto fra presto e bene � immancabile in ogni procedimento 
amministrativo. Si tratta di stabilire quale sia esattamente la mistura 
che la nuova legislazione ha prescelto. E, per i commentatori politici, se 
quella attuale appaia migliore o peggiore dell'altra, sostittiita. 

Alle disposizioni relative ai suddetti due scopi dell'intervento legislativo 
� in sostanza dedicata l'ultima parte di questo riassunto. 
La quale pu�, peraltro; aprirsi con un'osservazione che non deve, per 
esser ovviai venire mai dimenticata. 

Le norme sull'azione amministrativa attengono appunto a ci� che 
l'amministrazione deve fare, L'amministrazione: cio� i suoi agenti, i 
suoi impiegati ed i suoi funzionari onorari, i quali tutti sono organiZzati 
da apposite disposizioni in apparati co.>,plessi. 

Nella vita d'ogni giorno il privato che voglia prevedere l'esito d'una 

commessa guarder� soprattutto alle qualit� . di chi . deve compiere il 

lavoro. E se si tratti d'un manufatto proveniente non da un solo operaio, 

ma da pi� artefici, �studier� com'� organizzata l'impresa. 

Sicch� sembrerebbe elementare il rilievo che p�r ottenere buoni 

�ffetti dall'amministrazione convenga soprattutto studiare idonee norme 


110 RASSEGNA DELL'AVVQCATURA DEllO STATO 

d'organizzazione relative alla scelta e quantit� degli agenti pubblici, 
alla loro aggregazione in strutture amministrative, ed alla quantit� complessiva 
di lavoro che si ritenga utile far loro svolgere. Questo, forse 
prima e pi� dell'indagine, pure indispensabile, sui modi di compimento 
delle loro attivit� negoziali. 


Ora, per limitarci all'impiego pubblico ed all'organizzazione degli 
apparati burocratici, nessuno �dir� che la legislazione repubblicana abbia 
trascurato questi argomenti. 

Tutto sta a vedere quali siano i risultati dell'opera. 

Ove si creda che la qualit� dell'amministrazione pubblica sia andata 
man mano peggiorando. Che la resa media d'ogni agente sia modesta, 
e peraltro neppure considerata. Il loro numero complessivo assai superiore 
a quello utilizzato nelle nazionf comparabili, e tale da rendere impossibile 
l'adeguata retribuzione dei pi� meritevoli. Il loro spirito di 
corpo, basso. La disciplina, formale. L'organizzazione farraginosa e soggetta 
a duplicazioni. Ove tutto ci� dovesse riscontrarsi, non molto varrebbe 
occuparsi della modificazione delle norme sull'attivit� negoziale 
dell'amministrazione. 

Del resto, per guardare solo aspetti quantitativi, non basta che le 
leggi prevedano i tempi di lavorazione perch� questi siano rispettati. 
Al contrario, quanto pi� esse si distacchino dalla situazione reale dell'organizzazione 
amministrativa, tanto meno potranno venire osservate. 
E scadranno, per conseguenza, nella considerazione del pubblico. 

Come non basterebbe che la legge vieti le malattie ed i sinistri, perch� 
i cittadini cessino di morire. 

Dunque, occorre sempre tener conto del fatto che lo stato dell'organizzazione 
amministrativa � collegato ancora pi� che quello delle norme 
sull'attivit� provvedimentale al fine di buon andamento, di quanto 
non sia vero il contrario. 

Ci� va ricordato anche in apertura della rassegna cui � dedicato il 
resto di quest'indagine. 

4. Le novit� della legge in tema di caratteri generali dei procedimenti 
amministrativi, dirette a rendere pi� rapidi tali procedimenti, 
possono esporsi in nove punti, dei quali i due primi e l'ultimo relativi 
a previsioni non contenute nel capo IV della legge stessa, il cui titolo 
si riferisce alla semplificazione dell'azione amministrativa: 
a) divieto di aggravare i procedimenti, cio� di renderli pi� complessi 
di quanto sia previsto dalla norma che li regola, se non per ragioni 
straordinarie (art. l2). 

L'iter che condurr� ad ogni tipo di provvedimento � disegnato dalla 
legge. L'autorit� amministrativa non pu� chiedere attivit� istruttorie ad 
uffici non indicati dalla legge stessa, o chiedere pareri non previsti, n� l 

I 

I 

I 

I

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FMA@JW"f~?''='@JfilFffil?J.JW.f''W&��:-::::����''-f?'l?filfil{"ft'.&;v::::\;::::rn�=''=~;,,:,~:�:='5=~'='.�=:B:@�"#..&'===''}ffilli@fjt'="'=JjlliVM"'l.llif:W.-:w-m.��:tfil

='"W.-Wlf*7ll.lil~�l6;f~�~~,1,slllwa'illlB11 


PAR'ri? II, QtmSTIONI 111. 

tornare . all'iStritttorla. dopo .. �ssete giiinta . allo . sfadio �. del. parere, n� soprassedete 
al pr�wedii:liento �tornando� all'istruttoria od� alla consUJ.enza, 
se ri6n sopfaWeri.garioragion� �speciali per far ci�; ese tali ragioni non 
siano esplicitate. 

ᥥ��. ~ tu#()t� da: .<;:tedet~ che l'ap.<tatn.ento dil:ettoso del ��:Procedimento, 

~~~ifci~,~~t~~i!:~?~~s~~i:~~e~,J�ili~ti~~:ul~~!P~~=~tic:~;t!~ 


tema facoltativa: genetal� . valga .. � rendere $etiz'aJ.tro possibile�.� la tiehiesta 
di: .J?arere,. da parte dell'autorit� d'amministt�ii�iie attiva. 

� < Se :;tfot if supptemeri.fo d1atti\1it� prt:foedll:rientale sfa disposto �al di 
fU()r�d~lie sl:tuazl�nf () senza la motiva:iion� cli legge; e tuttavia c6:rt~ 
duca all'�cqt.llsfz�i:>ne d'�lem�nti idonei ad influire sillla determinazione 
deI���pfoWedimento condusivo, sembra difficile credere�� che questi debbitrto 
essere ignorati; 
b) tempo mas$imo di svolgimento (art. 42 ~3). s{ conta d~l~rimo 
atto� dei procedimenti, � per quelli� che�� debbano essere���svolti��ad iniziathta 
'di parte{ dal ricevimento �della �domanda, fi:ii� � alla �conclusione della 
vicenda. Sembra che per � conclusione � s'intenda il perfezioti�tsi del 
provvedimento; e per quello recettizio il compimento dell'attivit��� di parteeipaz�btie 
all'interessato; non il�soptaweriire; o< l'eventuale com.unica� 
zione, dell'atto cli controllo;��� integrativo dell'efficacia' � 

II t�rmfo.� ma5simo pu� essere post� dalia legg� (si pensi agli accertam.
entftribtitari in rettifica) o da: regolamento, �nche proveniente dall� 
singola amministrazione; Fiiicf a quando Ci� non sfa) sussiste un termine 
~uppl�tivo d��� iegge; fissato �in trenta:� giorni~ 

La decorrerii� infruttuosa di�� questo d� luogo ad inerzia ill�gittitna: 
ed immediatamente impugnabile. Ma il prc:i'vved�mento tardivo non pu� 
essere �illegittimo solo per il dat� temporale. Sicch� la previsione � parzialmente 
ottativa/ ed �ha effetti accelerat�ri; 

c) conferenza di servizi (art. 14), Qua,ndo sia ne�essario od opportuno 
acquisire ]l punto di vista di pi� aml:D.ini#niziolli su, di un proce� 
dimento in corso, rA.inmini~.trazione . indice, di regola, una�. riuil.iOne degli 
agend pt\bplicf interessati,. detta c()nfenfr1z;a dtsenr�zi. 
�����������.L'affermak�one.<ll tale Qpp6rttiJiHf�4imqu~C:onsentita, .e non costituisce. 
aggravamento del procedilJient() .� ta nt:fr~a non vale. tutt11via per 
i pareri; ed in genere per le attivit� di uffid �ollegiali, � che debbono 
poter discutere e. deliberare separatamente.� . 

Le dichiarazioni� orali dei singoli agenti �pubblici invitati alla confe. 

renza, opportunamente raccolte nel verbal� di questa, tengono luogo dei 

singoli atti amministrativi. ~ da ritenere che il verbale, redatto sotto la 

direzione dell'agente invitante, debba essere sottoscritto da lui e dal 

segretario; ma che ogni dichiarante possa dettare e sottoscrivere la pro


pria dichiarazione. 

_..,__ 



1.32 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

D'altra parte, la forma orale non implica che ove sia richiesto per 
legge l'assenso d'una data autorit�, questo possa essere sostituito dai 
voti delle altre presenti. L'autorit� provvedente deve valutare a parte 
ogni contributo. 

La riunione vale a far risparmiare tempo, e per lo scambio informale 
di notizie e punti di vista. Vale altres� a produrre, tranne su argomenti 
particolari e determinati dalla legge, l'equivalenza dell'assenza di 
un'autorit� all'affermazione del consenso di questa. Si � cos� creata la 
figura dell'assenza-assenso. 

Ma il dissenso pu� sopraggiungere efficacemente, quando sia moti� 
vato, nei venti giorni successivi. O, 'se il provvedimento ipotizzato dall'Amministrazione 
a conclusione della conferenza sia sostanzialmente 
diverso da quello posto all'ordine del giorno, pur restando una variante 
risolutiva dello stesso problema, nei venti giorni dal ricevimento delle 
determinazioni suddette; 

d) consulenze necessarie (art. 16). I pareri obbligatori vanno comunicati 
nei termini di legge o di regolamento, o nel termine suppletivo 
di novanta giorni. 

Il periodo � interrotto, per una volta, da richieste istruttorie dell'organo 
consultivo. Od ancora se tale organo dichiari l'impossibilit� 
di rispettarlo, per la complessit� dell'affare. Gli organi consultivi debbono 
predisporre svolgimenti d'urgenza, sembra per gli affari pi� complessi, 
dal momento che non � prevista la richiesta di pareri entro termini 
pi� .stretti di quelli fissati in via generale. 

Alla scadenza del termine, tranne in materie particolari, l'Amministrazione 
ha facolt� di provvedere senza attendere l'avviso. 

� dunque questo un silenzio neutro. Il suo effetto consiste nello 
slegare le mani dell'amministrazione attiva; la quale resta in ogni caso 
sottoposta alla regola del tempo massimo di svolgimento dell'intiero 
iter procedimentale. 

La permanenza di tale necessit� anche nel campo dei pareri facoltativi 
induce ad estendere a tale campo le regole suddette. 

In generale, quando un parere (anche facoltativo) concluda favorevolmente, 
senza prospettive di modifiche, sull'ipotesi di provvedimento, 
favorita allo stato dall'amministrazione riferente, la sua conclusione 
dev'essere trasmessa con il mezzo pi� rapido, e l'amministrazione � 
dispensata dall'attendere il testo dell'intiero atto di consulenza; 

e) valutazioni tecniche (art. 17). Norme in parte simili alle precedenti 
valgono per l'acquisizione, da appositi uffici, di valutazioni tecniche. 
Anche qui il termine � fissato dalla legge o dal regolamento od, 
in via suppletiva, nella misura di novanta giorni. Pu� essere interrotto 
una volta dalla richiesta di chiarimenti. E dopo la sua conclusione infruttuosa 
l'autorit� d'amministrazione attiva pu� -tranne campi par



ritardi derivanti dall'inerzia; 


134 RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO 

h) autorizzazione tacita (art. 20). � questo un caso vicino ma dissimile 
dal precedente. Qui l'autorizzazione � ancora necessaria. Tuttavia, 
ove l'Amministrazione non comunichi un diniego entro i termini indicati 
dal regolamento che deve circoscrivere l'applicazione della norma, 
la situazione � per legge equivalente all'emanazione dell'autorizzazione 
domandata (silenzio-assenso). 

Dunque, il privato deve attendere fino al rilascio dell'autorizzazione 
od alla decorrenza infruttuosa del termine. Il diniego comunicato in 
ritardo � inefficace, non potendosi convertire in attivit� repressiva, che 
dovrebb'essere comunque fondata su diversi presupposti. 

Invero, la conseguenza dell'equivalenza fra inerzia ed autorizzazione 
sta in ci� che, ove l'amministrazione si accorga ch'essa avrebbe dovuto 
emanare un provvedimento di diniego, i principi generali sulla rilevanza 
del fatto compiuto e degli affidamenti tratti dall'interessato le consentono 
d'annullare l'autorizzazione solo quando sussista un adeguato e specifico 
interesse a farlo, indipendentemente dall'intento di ristabilire la legalit�. 

I ~ 

Vale anche qui il dovere dell'amministrazione di rilasciare, se possibile, 
un'autorizzazione condizionata; �ed in ogni caso il dovere del privato 
di rendere dichiarazione veritiera sull'esistenza di dati fatti. 

Tuttavia, le previsioni di cui a questa lettera ed alla precedente forniscono 
in sostanza un guscio vuoto, perch� sar� solo l'eventuale regolamento 
futuro a determinare l'ampiezza dell'innovazione; 

i) atti di notariet� e dichiarazioni sostitutive (art. 30). Infine, se 

I il privato debba o possa intervenire nell'istruttoria di provvedimenti am& 
ministrativi attraverso la produzione di attestazioni asseverate da testi~ 
moni, il numero dei testi richiesti non � mai superiore a due. 

l I 

Quando si tratti di provare qualit� personali e stati o fatti che siano 
a conoscenza dell'interessato, questi � sempre ammesso a far ci� con dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notariet�, ex art. 4 1. 4 gennaio 1968 

n. 15. E questa norma vale anche nei confronti delle imprese private 
esercenti servizi di pubblica necessit� ed utilit�, alla cui rapida ammissione 
il privato ha evidente, pressante interesse. 
5. Quanto precede, per le disposizioni di accellerazione dell'attivit� 
amministrativa. 
i

Non meno complesse sono le norme emanate nell'intento di assicurare 

!

i

provvedimenti amministrativi fondati su migliori informazioni, e le cui 

ragioni siano sempre rese chiare agli interessati; o provvedimenti sulla ! 
cui certa e tempestiva sopravvenienza o sul cui contenuto il privato possa 

! 

�

avere, gi� nel corso della vicenda, qualche interlocutore concreto, e 

I 

qualche affidamento. 

\ 
L'aspetto ora da considerare della legge mira anche -come le gia i 

viste norme sulla pubblicit� dei documenti -a rendere pi� trasparente 

1 

I 

I 

I 

I 

I 



PARTE 11, QUESTIONI Hf 

l'attivit� dell'amministrazione, Ma adesso si tratta della conoscibilit� di 
atti I1<>nsoitanto rappresentativi di situazioni, o conclusivi di attivit� gi� 
svolte; sibpene di atti d''Slla vicenda in corso, che deve mettere capo ad 
un�. provveclimento amministrativo al cui esito l'amministrazione possa 

collaborare. . . . 
Le. nu~;e nonne avranno purtroppo anche l'aspetto di ritardare e complicare 
l'attivit� axnministrativa. Questo sia per la natura stessa d~elle cose, 
sia l'er le soluzioni pre$celte. 
Dal ch� gravi dubbi sull'attivit� dell'intera parte della legge e$tranea 
alla pubblicit� dei �locumenti. . . 
. . � � .. PreP1e~se, :per quanto. di contro voglia, quest~po�9 .gra~evoli osserva.
zioni, che troveranno illustrazione man. mano gui a1n>resso, . pu� . passarsi 
ail'esame dei nuovi profili di trasparenza, lealt� ed imparzialit� elaborati 
daLlegi$latore. . .... 
Profili che sempra giu$tO elal:l9rare in pttCI cll:pi: 

a) predeterminat.ione di criteri per l'attribuzione di vantaggi economici 
(art. 12); L'applicaiione di qualunque legge che importi. Pattribuzione 
di vantaggi economici dev'essere preceduta dalla detern:l.inazione di criteri 
e modalit� vincolanti per l'organo provvedente �. 

� da credere Ci� miri ad ottenere parit� di trattamento .(ra gli amministrati,
�. e si riferisca dunque. all'ordine .di trattazione degli affari; in 
p�rticol�re, alla scelta dei primi beneficiari nel caso la dot~ione econ<>mica 
od altre situazionLnon consentano l'immediata soddisfazi9ne di tutti; ed 
,all'uso di poteri istruttori e clis�rezionali ..� .. � . . 

Per con$eguenza; la nonna. non si.applica .al pagamento di . spese fi�se 
una volta deliberate o di ratei ulteriori dovuti. Pi� esattamente, si riferisce 
alla d.eliberazione, e non .alla procedura di pagamento, �della spesa. Ma �, 
sec0nd.o logica, diretta anche all'applicazione delle leggi gi� vigenti. 

Criteri e mocia}it� in questione vanno. emanatfcon provvedimenti aventi 
carattere regolamentare. Possono rientrare nella. competenza di organi 
soprordinati . a quelli che emaneranno i provvedimenti individuali. 

Se questi ultin�i siano �dottati prim� dell'eman�zione dei criteri, od 
in violazione di essi sembrano per ci� solo illegittimi. 

Ed, in via intertemporale, conseguirebbe the nessun provvedimento 
attributivo di v�nt�ggi economici dev'essere emanato dopo l'entrata in 
vigore della normativa (2 settembre 1990), ove non sia preceduto dal corrispondente 
regolamento; 

b) determinazione ed indicazione del responsabile del procedimento 

(artt. 4-6). Leggi o regolamenti relativi ad ogni tipo di procedimento amministrativo 
debbono, anzitutto, specificare quale ufficio sia rispettivamente 
competente o, se del caso, sia competente per ogni tratto dell'iter del 
procedimento stesso. 

15 



136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'agente preposto all'ufficio pu�, all'inizio di ogni procedimento, assegnare 
l'affare, per il suo svolgimento -o se consentito (come non lo 
� per le competenze esterne degli impiegati dirigenziali, che non vanno attribuite 
ad altri impiegati), anche per l'emanazione dell'atto conclusivo ad 
un agente suo subordinato. Questi sar� allora il responsabile, per il 
corrispondente tratto del procedimento in questione. Fino a che non sia 
designato, responsabile � il capo dell'ufficio. 

Il responsabile ha ampi poteri propulsivi, e deve in generale adoperarsi 
a che la vicenda sia conclusa al pi� presto, e comunque nel termine. Gli 
si richiede, fra l'altro, di far rettificare gli atti incompleti, anche provenienti 
dall'interessato. Ma non � da credere che tale norma intenda derogare 
alle disposizioni sulla tassativit� di dati termini per la presentazione 
d'istanze, od alle formalit� di queste. 

La denominazione dell'uffico competente ed il nome dell'agente responsabile 
sono comunicati ai diretti interessati, che saranno meglio definiti 
subito appresso, sub c). Sono inoltre comunicati, a domanda, a chiunque 

I; 
fil

vi abbia interesse personale, anche se non diretto ed attuale. Non vi � 
ragione a che contro il diniego di comunicazione non possa prevedersi, nei 
regolamenti di cui all'art. 24 della legge, il ricorso all'art. 255� 

~


Fine della regola sulla comunicazione sembra quello di permettere al 
cittadino di chiamare eventualmente in giudizio, a titolo di responsabilit� 
per danni, un agente determinato. I rari giudizi di responsabilit� di tal 
genere sono tuttavia normalmente radicati contro l'Amministrazione. In IJ 
ragione dell'intento del legislatore, � da credere l'inottemperanza alla 
regola della comunicazione -quando non legato all'altra, del titolo del 
privato a partecipare al procedimento -sar� bensi causa di responsabilit� 
disciplinare dell'impiegato �he avrebbe dovuto curare questo adempi


Imento; ma non d'illegittimit� del provvedimento conclusivo della vicenda. 

I ~= 

Sul responsabile del procedimento si vedano peraltro anche le con~= 
siderazioni che seguono; 
c) partecipazione di privati al procedimento (artt. 7-13). Le nuove 
norme di cui a questa lettera, relativa al cap. III della legge, non si ap


I 

plicano alle attivit� amministrative dirette all'emanazione di atti normativi, 
generali, di pianificazione, di programmazione, e per i procedimenti 
tributari. Dunque, a contrario, per ogni accertamento tributario d'ufficio, 
in cui non � dubbio vi siano interessati diretti, la nomina di un respon


I sabile del provvedimento (prevista al capo II) dev'essere fatta e comunicata. 


I!

Questo, peraltro, ove si creda la nomina mantenga significato anche 

f,: 

rispetto ad interessi oppositivi dei privati. Cio�, in situazioni nelle quali 
questi ultimi sarebbero del tutto soddisfatti dall'inerzia dell'Amministra! 
zione, e lo saranno in parte attraverso il ritardo dell'azione di essa. 


PAR,T,JiUl,. O'!Jl!STI()NI 

Al>.che qui pu� accadere :infatti.che il privato e l':Amm:in;istraziQne 
scelgano la.� via dell'accordo, di cui� pi� avanti, alla lettera . e), 

Quanto poi agli atti generali ec.1 a quelli <li piEmificazione, sembra che 
la non identificabilit� degli .�:interessati, e> la c.lifficolt� d'identificazione, 
anche in r:ag:ione dellw<> nu..ierq, y~lga ad esc;;lu4ere il.dovere .di comunicazione1 
e CJJ#~4i d'i~tificaziE>ne, del r~.~ponsa~i}e, �.� � 

.<. <J9~�t:9.pi. $P~cificamente alla l?<.:tec~pi.;ione degli . inte:1;essa,ti, .�va 
anzit1;1,tt9 �<>s$~nrato. c;ll,e Ja Jegge ha �9I'll'.ll:\i introdott9, di reg9la, il c�mtraddittorio 
.tra diretti .i:i:iteressati ed Amministrazione nel corso del pro


ce�liJ;ll~l;ltg ammilli~trativo. . . ����� . .�. � 
�..�.� 1'ale I'.eg9la (<!.tJ,(f,i,a(yr .~t.alter(!. pars) � estesa 1:1,ncor di pi� qua,ntQ.. ai 
soggetti, e considerata come di diritto naturale nei paesi anglo11assoni, 

nei q.ali ~ malgt:1:l40 1JI1ai:ecente limitata evoluzione nel senso francoitalian<> 
.0 v'�11i9lt() Il}iqort\�o.trollo giyrii>dizionale sul. provvedimento, 
una volta ch;e$SQ si.a adQttato. ..� ..�.. . . . � . .. �...�.� .� �.� . . . . . . 

In l~lia, in �. cU,(iliJ::os�t~ioI1e garan�s.ce .. il �ricorso�. giudsdizionale 
con rigua~do ad ognf~ossibile vi.zio cliI~~itt�Jlit�, puO aversi sell1pre .un 
cloppio <;Uba1tito. Per quanto i termini defi>r11llg siano differentida quel


li defsetondo. �� � � � � �� � � � � � � � � � � � 

. . . La p~~ecIPAAi9ne ciegli interessat( ai p:1;9ce~.lento�� esclt1sa J;lei campi 
visti qui. sopra, di. atti. generali o �programmat(>#; o� d'accertamento tribut~
o; inoltre, tispetto a vi�e.de di particqlar( celerit� (la cui esigenza 
potr� es!jere espiicitata e motivata nel profvedimento), e per i procedilllenti 
cautelari. ..�. . �...� � �� � � ....�.. �. . . . . . .�. ... ..� . . . . 

Quando si segua il J?rillcipio generale, l'inizio c1el PJ;q<:(!dimento e)a 
;notizia del respoil,Sabiledevon() es.sere cq.i@icati con ogm 111ezzo,purch� 
idoneo. Se J'.A,mministratione . ragionevolmente ritenga .che .il .numero 
degli interessati renda troppo gravosa la COIJ;lunicazione personale; wn 
adeguate forme di pubblidt� .. I. dati rilevaJlti .debbono essere �omunicati, 
s'intende, in. te.ipo utile per l'efficace partecipazione degli interessati. E 
comprenderanno �adeguate notizie. �sUil'oggetto, . con l'ubicazione dell'uf


ficio presso C:uf possa prendersi visiol1~ degli atti istruttori. .. 

In. principio, la comunk:azione .va� fatta anche� per i procedimenti iniziati 
ad istanza di parte... Sembra . ammessa � la. prova . che .. l'interessat.o 
avesse piena cllnoscenza dei fatti da comtmicate, bench� tale comUnica


zibile rtort vi sia staia. � � �. � 
La legge non � chiara sul concetto d;interessati dfretti. Essa si riferisce 
� ai destinatari diretti del prowedimertto; cio�, favoriti oppure pregiudicati 
direttamente da esso. Certo, al tempo dell'inizio dell'affare non 
si sa ancora in che direzione il provvedimento sopravverr�. Sebbene sia 
da ritenere vada considerato il provvedimento coilforin.e a domanda, 
proposta, richiesta; o comunque all'ipotesi formulata nell'atto iniziale. 
Ed i soggetti interessati sono quelli cui . tali atti (autorizzazione, concessione, 
ablazione, ordine) si rivolgano; .di regola indicandoli nominativa



H8 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mente, oppure designandoli in modo ch'essi risultino individuabili dal-:~ 
l'amministrazione sull'immediata base delle situazioni descritte. 

In pi�, se siano individuati o facilmente individuabili soggetti pregiudicati 
in via non diretta, perch� non destinatari immediati dell'atto 
(per esempio, il conduttore di un immobile sottoposto ad esproprio); 
l'amministrazione � tenuta a comunicare anche a questi il procedimento. 

L'omessa od illegittima comunicazione vizia il provvedimento conclusivo. 
Da qui, i rischi per l'efficienza dell'azione amministrativa, cui d� 
adito questa parte della legge. Tuttavia, secondo una regola che trova 
applicazione in alcuni campi del processo, e nelle convocazioni di uffici 
collegiali, tale vizio pu� essere fatto valere solo dal legittimato a ricevere 
la notizia. 

Associazioni e comitati che si propongano di difendere interessi diffusi, 
ove vengano a sapere della pendenza del procedimento, hanno titolo 
ad intervenirvi, esaminando gli atti e presentando memorie. 

Come si vede, la legge non prevede dibattito orale, e tanto meno 
adunanze di tutti i cittadini che volessero dedurre. 
La presentazione di memorie, e la necessit� di motivare su quelle, non 
manifestamente irrilevanti, che l'amministrazione disattenda, porteranno 

I 

spesso sul piano della legittimit� profili altrimenti rimanenti nell'ambito lli 
del merito amministrativo. 
� da chiedere se l'ammissione d'interessati indiretti al contraddittorio 
procedimentale valga per ci� solo a costituire gli stessi parti neces'


l

sarie (ed anzitutto possibili ricorrenti) nel giudizio amministrativo; ed 

inoltre se questo valga anche per gli iriterventori. 

Ragioni sistematiche inducono alla soluzione negativa di entrambe 
le questioni. Altro � la collaborazione all'attivit� dell'amministrazione, 
altro il titolo a far valere interessi legittimi, da identificare secondo i 

I

fl 

caratted propri di tali situazioni soggettive. @

%

In diverse parole, la partecipazione al procedimento � stata -od 

almeno, risulta -disegnata secondo criteri nuovi ed originali. 

Non dibattito politico, ma partecipazione d'interessi differenziati. 

Sembrerebbe tuttavia esclusa la partecipazione necessaria di eventuali 

diretti controinteressati in un futuro giudizio. 

L'ampiezza della sfera dell'interventori supera forse quella degli inter


ventori nel giudizio amministrativo. 

D'altra parte, l'eccedenza degl'interessati individuati dall'amministra


zione rispetto alle parti necessarie di un giudizio futuro non crea nuove 

parti necessarie nell'impugnativa del provvedimento amministrativo con


clusivo �della vicenda. N�, � da credere, rende di per s� illegittimo tale 

provvedimento, che � tuttavia adottato al di fuori della regola del segreto 

d'ufficio; e di quella dell'�sclusiva spettanza all'Amministrazione della 

titolarit� del potere di valutare gli interessi pubblici in gioco; 


!i'AATB ll, QUBSTIONI 119 

d) cautele procedimentali (art. 7 2). Come si � visto, la legge accenna 
a casi in cui l'amministrazione debba emettere provvedimenti cautelari, 
per escludere che qui vada comunicato l'inizio del relativo procedimento. 


Sembrerebbe la ragione di ci� stia nell'idea che questi provvedimenti 
siano di particolare urgenza, oppure che sia necessario alcuni di essi 
vengano adottati all'improvviso (in ci� arieggiando i sequestri, o le misure 
penali restrittive della libert� personale). 

L'espressione provvedimenti cautelari ha vari gradi di ristrettezza. 

Ad esempio � tale in senso ampio la soprassessoria in materia edilizia, 
che dev'essere emanata con urgenza non maggiore che la concessione 
od il rifiuto della licenza; e non presenta necessit� di .sorpresa. 

Ad ogni modo, sembra da escludere la norma voglia implicitamente 
contraddire il principio della tipicit� dei provvedimenti amministrativi, 
significando che l'Amministrazione cui � dato annullare d'ufficio un provvedimento 
possa intanto sospenderne l'efficacia. O peggio, che l'amministrazione 
cui � dato emanare un provvedimento possa sempre dichiarare 
di sospendere il relativo procedimento, per ragioni ch'essa stimi idonee. 

I poteri cautelari restano quelli previsti sulla base di particolari 
normative o principi; 

e) accordi con gli interessati (art. 11). Sono ammessi soltanto rispetto 
a poteri discrezionali dell'amministrazione. Tuttavia, se stretti rispetto 
a poteri vincolati, � da credere debbano venire annullati esplicitamente 
d'ufficio, secondo le regole proprie a tali annullamenti. 

Gli accordi sono del tutto nulli, e pertanto non hanno alcuna efficacia, 
se non contenuti in lllll atto scritto. Malgrado il testo dell'art. ll1, non si 
vede perch� debba essere necessario che il loro contenuto rispecchi precedenti 
osservazioni scritte della parte privata. 

Si distinguono in accordi preliminari all'emanazione di un provvedi


mento amministrativo, ed accordi che incorporino un tale atto (arg. 

art. 133). Questi ultimi debbono essere previsti da norme particolari, 

adesso inesistenti. Sicch� la loro menzione � solo programmatica. 

Agli accordi preliminari, fin d'ora e generalmente possibili, � meglio 
dunque limitarci. Essi, dice la . legge, vanno stretti con i soli interessati 
di cui all'art. 71� Ed evidentemente, fra questi, con i soli interessati diretti. 


Cio�, sia con chi abbia magari domandato un certo provvedimento, 

e sarebbe comunque favorito dall'emanazione di quello in instruttoria, 

ma si accontenti dell'affidamento di avere al pi. presto ut;t atto di por


tata simile, sebbene di pi� limitata .estensione (diretto interessato al


l'emanazione del provvedimento in ipotesi). 

Sia a chi sarebbe pregiudicato dal provvedimento che si dirige perso


nalmente verso di lui, e cui � rivolta un'altrui istanza o richiesta, o co




140 

RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

munque un atto introduttivo; e tuttavia si accomodi a consentire al 
pregiudizio, pur di vederne ridotto il tenore, o d'ottenere qualche connessa 
mitigazione o vantaggio. 

Com'� ovvio, gli accordi non possono pregiudicare le posizioni soggettive 
(siano diritti od interessi) altrui. 

Dalla loro stipulazione deriva appunto, !Per il contraente privato, 
un certo affidamento di buon esito della vicenda amministrativa. Mentre 
il provvedimento conclusivo resta soggetto al normale regime dei controlli, 
l'organo amministrativo-parte non potrebbe omettere (anche se 
non altrimenti vietato: v. appresso lett. f) ) di giungere al provvedimento, 
n� adottarne uno diverso da quello convenuto, se non recedendo 
(nei due casi, con atto autonomo, od anche nel testo del diverso 
provvedimento adottato) dall'accordo, per ragioni di merito sorte dopo 
di esso, che rendano ormai non conforme al pubblico interesse la 
progettata determinazione. 

Inoltre se, a seguito del recesso, il privato contraente abbia sub�to 
un pregiudizio, l'amministrazione deve liquidargli un indennizzo, cio� 
pagargli una somma di denaro che lo tenga indenne. 

Infine, mentre l'accordo deve riguardare -come sappiamo -il 
solo contenuto discrezionale del provvedimento, sembra chiaro che l'amministrazione 
non potrebbe trattare con il privato sugli aspetti discrezionali 
dell'atto senza aver raggiunto la conclusione della legittimit� 
del contenuto vincolato di esso. Sembra dunque che l'affidamento dato 
non avrebbe valore ove l'amministrazione potesse liberamente cambiare 
avviso su ci�. Pu� farlo, all'occasione, secondo le regole dell'annullamento 
d'ufficio, dichiarando di non voler pi� emanare l'atto per 
essersi accorta della sua illegittimit�, e per l'esistenza d'un pubblico 
interesse in tal senso, diverso da quello costretto al mero ristabilimento 
della legalit�. 

Poco sappiamo sulla legittimit� di clausole meno ovvie degli accordi. 

Le regole sull'indennizzo non sono chiarissime. Si � gi� scelta la 
tesi che questo debba essere effettivo; non eufemistico, come, sulla 
scorta dli una tradizione storica, � stato fatto talora per le espropriazioni. 
Ma va chiesto se debba riguardare il danno emergente od il lucro 
cessante. N� il discorso pu� essere unico per tutte le possibili ipotesi. 

Giover� anche per ci� osservare gli accordi nella prospettiva dell'amministrazione. 
Essi presentano qualche aspetto delle transazioni; 
anzitutto quello della necessaria onerosit� per entrambe le parti. 

Per cominciare, � attendibile implichino per il privato la perdita 

della facolt� d'impugnare il provvedimento amministrativo futuro e 

conforme. Anche se la legge tace sull'essenziale argomento. 

Quanto al recesso, quello da un accordo che abbia soddisfatto in 

parte interessi pretensivi del privato � da s� idoneo a �causare un pre


giudizio. 


PARTE li, QUESUONI 

Mentre q\lel}o cla un accordo che abbia contrastato meno del temuto 
interessi prhrati oppositivi non pu� nuocere in s�; ma lo far� quando 
l'amministrazione �provveda, nella � ma~eria, in modo ancora pi�. }Jregiudizievole 
del convenuto. � 

Le controversie in tema di f<:>:nnazione, conclusione ed esecl,lZione 
dell'ac.cordo so11() rl$ervate alla giurisdizione del TAR, che ne conoscer�. 
l1ell'ambitC). dell'impug.azione. del documento finale. 

Quando poi l'eventuale recesso dall'accordo fosse pronunziato con 
un atto che si limiti a ci� -atto implicante l'uso di poteri autoritativi, 

e. se . effettivamel1te. relativo al puro merito, anche l'uso di poteri 
discrl:lzi9nali '"'."" ogni questione in proposito rientrerebbe nella giurisdizione 
generale 4i legittimit�. 
Viceversa, la liquidazione dell'indennizzo non riguarda l'esecuzione 
dell'accordo, ma l'esistel}Za e q\lantificazione di un'obbligazione pecuniaria. 
S;icch� taU)iti spettano al giudice ordinario secondo l'evidente 
criteri() di riparto, per cui �il ..giuc:lice amministrativo conosce dell'uso 
dei poteri autoritativi; ed il giudice civile ha l'attitudine ed il� largo 
apparato necessario all'istruttoria in materia di diritti soggettivi,. che 
si atteggiano in b.uona misura simHmente nelle liti interprivate ed 
in quelle tra privati ed amministrazione; 

f) � d0vere d� concludere alcuni procedimenti (art. 21). Ove un 
procedimento consegua necessariamente all'istanza del privato od alla 
richiesta dell'autorit�, e questa sia pervenuta, ovvero se debba essere 
iniziato d'ufficio, l'amministrazione competente h� il dovere d� concluderlo 
nel termine di legge. 

Scaduto tale periodo, l'o:rilissiOne ��� immediatamente deducibile dinanzi 
al giudice amministrativo. 

Ma il termine per impugnare non decorre per il privato che non 
abbil;l awto notizia dell'iniZio del procedimento. N�, probabilmente, 
ancprch� l'abbia avuta, quando il termine dato all'amministrazione per 
provvedere discenda da un regolamento che non sia stato pubblicato 
nella G. V., o nel bollettino ufficiale della regione. Infatti, il termine 
suppletivo di trenta giorni non J?U� valere, e la circostanza che il 
privato..non.abbia ris.pettato almeno ..quello non dovrebbe tener luogo 
della conoscenza del termine effettivamente in vigore. Salvo si provi 
ch'egli abbia comunque avuto notizia di quest'ultimo. Ed in tal caso, 
dalla data pi� favorevole al privato fra tale conoscenza, e la scadenza 
del periodo riservato all'amministrazione. 

g) motivazione del provvedimento (art. 31-2). Ogni provvedimento 
amministrativo, tranne i regolamenti e gli atti a contenuto generale, 
dev'essere motivato. Questo dovere � stato incluso nei principi della 
legge. 


142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Essa ha cos� inteso garantire un'articolata ponderazione degli atti; 
una migliore conoscenza delle loro ragioni da parte dei destinatari; ed 
una pi� completa garanzia giurisdizionale. 

Tuttavia, solo una grande ingenuit� pu� far ritenere che mete cos� 
utili e soluzioni tanto facili non fossero state considerate insieme nel 
passato. Che invece � pieno di autorevoli commissioni per l'elaborazione 
di norme sulla motivazione dei provvedimenti amministrativi; le 
quali hanno dovuto concludere che regole generali nella materia fossero 
ragionevolmente impossibili. 

La difficolt� della nuova normativa sta tutta nella semplice considerazione 
della sua portata letterale: d'ora in poi, ogni atto che 
innovi in qualunque modo sull'organizzazione amministrativa, o sulle 
posizioni dei cittadini dovr�, appunto, essere motivato. 

Rispetto a quest'ultimo termine occorre appena intendersi. 

Giustificazione dell'atto amministrativo � l'indicazione della norma 
che d� all'agente il potere di emanarlo: troppo poco in moltissimi 
casi. 

Motivazione vera e propria � la specificazione dello stato di fatto 
ritenuto esistente e rilevante; indicazione del senso della norma che 
s'intende applicare a quello; e -se vi siano potri discrezionali spiegazione 
del perch� la soluzione prescelta sia la pi� conveniente 
fra le altre possibili. 

Questi passaggi possono essere pi� o meno sintetici. Ma l'intiero 
ragionamento deve restare intelligibile. 

Cos�, ogni modificazione d'attribuzioni di agente pubblico; ogni 
spostamento da uno ad altro ufficio (in citt� differente, nella stessa 
citt�, nello stesso edificio) di agenti civili e militari; ogni assegnazione 
di fascicolo e nomina di responsabile del procedimento; ogni punto 
di merito attribuito in qualunque esame (anzi forse in qualunque 
interrogazione) a scolaro o studente; ogni valutazione numerica ai fini 
dell'avanzamento d'ufficiale o di nomina o promozione d'impiegato 
civile (dato che saranno poi recepite dal provvedimento esterno di 
cos� detta approvazione); ogni ordine di polizia che debba essere 
impartito per iscritto; ogni autorizzazione; ed in genere ogni provvedimento 
per quanto larghissimamente discrezionale, o di minuscola 
rilevanza pratica, dev'essere motivato in� fatto ed in diritto in modo 
ch'esso, ed esso solo, possa riferirsi alla situazione concreta che regola; 
e dunque in modo fino ad un certo punto simile a quanto avviene 
per i provvedimenti giurisdizionali conclusivi di processi. 

Cosa, fra l'altro, contraddittoria rispetto all'ampiamento della sfera 

di provvedimenti silenziosi, e dunque non motivati. 

Secondo il monte si butta la neve, dice un proverbio pittoresco. 

E non si attaccano i moscerini con i cannoni; che costano troppo, e 

magari non riescono nell'intento. 


141

PARTE II, QU�STIONI 

Ai contrario, sembra che .nessun piano andrebbe motivato. Il che 
condurrebbe, se per esempio limitate varianti ai piani regolatori siano 
appunto da considerare atti generali -mentre pu� accadere che 
qualche nuova amministrazione locale confezioni attraverso di esse un 
abato su misura per amici e neznici -ad escludere. l'unico serio 
mezzo� � di controllo� di legittimit� di�� quegl'importanti strumenti. 

�hiunque. yoglia studiart': .� U centenazfo lavor�o della giurisprudenza 
sull'eventuale. necessit� �...ed .allora sui carattflri, della motivazione .degli 
atti amministr~tivi dei . diversi tipi, non pu� non restare colpito dalla 
norma .di legg~ fin qui considerata, Sar� interessante considerare gli 
effetti pratici� dell'innovazione; 

h) indicazioni dell'autorit� cui si pu� ricorrere (art. 34). Essa 
vale a rendere pi� agevole al privato la difesa delle proprie situazioni 
giuri.diche. � 

:a da credere che l'indicazione in questione debba essere contenuta 
nel provvedimento. Non nell'atto di comunicazione di esso, che pu� 
provemre. da altro agente pubblico. E che tale indicazione sia dunque 
efficacemente percepita anche quando il provvedimento sia comunicato 
ad. iniziativa di terzi, o venga conosciuto per le ricerche del destinatario. 

Illfine, l'omissione o l'erroneit� della clausola non pu� viziare l'atto. 
E neppure rendere, da sola, scusabile l'errore del suo destinatario 
che abbia svolto l'attivit� di difesa detl� propria >posizione presso 
autorit� incompetente, od al di fuori dei termini (3). 

13

Gi� l'art. del d~P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 (semplificazione 
dei procedimenti in materia �di ricorsi ammi:iiistrativi) stabiliva che la 
comunicazione degli atti soggetti a rico11so gerarchico � proprio od improprio 
dovesse indicare l'indicaiione del termine e dell'organo cui il 
ricorso va presentato. E l'art. 7 di quel d.P.R. applicava, in sostanza, 
tale norma per gli atti soggetti al ricorso in opposizione. 

� probabile la nuova regola estenda il dovere dell' Ammimstrazione 
dall'indicazione della possibilit� od impossibilit� dei due ricorsi suddetti 
a quella della possibilit� di ricorreve in via straordinaria, in quest'ultimo 
caso indicando pure a quale autorit� il ricorso vada presentato 
(art. 92 d.P.R. cit.); che � il trabocchetto pi� frequente per chi 
si difenda da solo. 

Ma rispetto a ricorsi per i quali sia necessaria l'opera del legale, 
come del resto rispetto al punto della generale possibilit� di adire il 
giudice nei confronti di atti amministrativi pregiudizievoli per il pri


(3) Su ci� v. il mio La riforma nei ricorsi amm. (commento al d.P.R. 
1971, n. 1199), Giuffr�, Milano, 1975, 22 seg. Si noter� peraltro che per l'art. 1 
di quel d.P .R. {su cui subito nel testo) le indicazioni prescritte andavano 
apposte nella comunicazione dei prow�edimenti. 

144 RASSEGNA DEU.'AVVOCATURA DELLO STATO 

vato, non � da credere l'amministrazione provvedente debba dire alcunch�: 
questioni di competenza e di giurisdizione l'esporrebbero a difficolt� 
che non � suo compito affrontare. 

6. Un posto a s� hanno, infine, le disposizioni di cui all'art. 15, 
relative agli accordi fra amministrazioni pubbliche sul collegamento 
fra aspetti discrezionali delle loro competenze. 
L'aumento del numero degli enti pubblici e la maggiore distribuzione 
di competenze fra gli stessi in rapporto ad argomenti contigui 
inducono il legislatore a predisporre coordinamenti. La norma costituisce 
rper altro un notevole aspetto della crescente importanza degli 
accordi nel diritto pubblico. 

L'attribuzione al TAR della giurisdizione esclusiva nella materia 
offre, in proposito, argomenti di riflessione. 

Pu� distinguersi fra ricorsi di privati, o di amministrazioni-parti. 

Per i primi, deve chiedersi se l'accordo possa essere in alcun caso 

attaccato da solo, o se debba sempre attendersi il provvedimento 

I

amministrativo od il silenzio, concernenti il privato in modo diretto. 
Per le ultime, resta da vedere se possa proporsi anche l'azione 
d'accertamento mero della nullit� radicale dell'accordo, o se qui debba 

l

attendersi il comportamento della controparte che supponga l'efficacia 

~ 

dell'accordo stesso. La configurabilit� della controversia suppone inoltre i 
che debba trattarsi d'accordi tra enti pubblici differenti, piuttosto che 
~ 

I

di discordia fra diverse branche d'uno stesso ente pubblico. 
Gli accordi vanno sottoposti agli stessi controlli previsti per l'atto 

I 
unilaterale che si supponga adottato dall'organo deliberante per ciascuna 
delle parti. 

I 

Da qui la possibilit� della concorrenza d'una pluralit� di controlli, 
ad opera di organi diversi. 

I 

,.r: 



146 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

di adottare, al termine del procedimento (anche, si badi, se iniziato 
d'ufficio e non su istanza dell'interessato), un provvedimento espresso. 

Si tratta di una disposizione che chiude un dibattito che in altri 
tempi � stato vivace, sul punto se a carico dell'Amministrazione gravi 
un vero e proprio obbligo di adottare il provvedimento (salvo, ovviamente, 
il contenuto positivo o negativo che questo provvedimento possa 
avere), ovvero soltanto un dovere di procedere, di non interrompere 
il procedimento, di portarlo a conclusione, anche peraltro senza l'ado:
zione di un provvedimento formale. 
� In questo modo si � chiaramente stabilito un vero e proprio 
obbligo di provvedere e tutto ci� avr� degli effetti veramente notevoli 
sull'istituto del silenzio della Pubblica Amministrazione; sullo stesso 
tema, inoltre, avranno influenza determinante gli articoli 19 e 20 che 
riguardano, il primo l'attivit� privata che si pu� iniziare su semplice 
denuncia all'an:ministrazione, ed il secondo le ipotesi, viceversa, di 
silenzio-assenso. 

Dagli articoli 2, 19 e 20 della legge suJ procedimento scaturisce 
un diverso statuto delle attivit� private; basti pensare, ad esempio, 
alla diversa interpretazione che il legislatore ordinario d� oggi, del� 
l'articolo 41 della Costituzione, sul principio di libert� di iniziativa 
economica. A mio avviso, comunque, soprattutto gli articoli 19 e 20 
travolgono tutto ci� che finora � stato affermato in ordine a questo 
principio costituzionale. 

2. La disciplina del silenzio ed il termine previsto dall'articolo 2 
della legge n. 241/1990. 
Se si osserva in particolare l'articolo 2 della legge 241/90, si potr� 
notare che il legislatore non ha inteso dettare una nJUova disciplina 
positiva del silenzio, e cio� il termine di trenta giorni non � pi� 
,<< raccontato ,, dall'articolo 25 del testo unico degli impiegati dello 
Stato o dall'articolo 328 del codice penale (cos� come � stato modificato 
~:lalla legge n. 86 del 26 aprile 1990), che stabilisce anch'esso il termine 
di trenta giorni scaduto il quale si verifica a carico �del funzionario 
il reato di omissione di atti di ufficio (1), il silenzio finir� probabilmente 
per uscire del tutto dallo strumentario giuridico che noi siamo 
abituati a conos.cere. 

La precisazione del tempo del provvedere e l'obbligo di motiva.
zione dei provvedimenti previsto dall'articolo 3, comporter� infatti che 
non saremo pi� costretti (soprattutto se verr� approvato il nuovo 

(1) Marinelli e Olivieri �Primi rilievi suilla legge 7 agosto 1990 n. 241, 
relativa alla disciplina del procedimento ammin1strativo �, Documenti giustizia 
1990, Il. 11. 

147

PARTE II, QUESTIONI 

progetto di legge sulla giustizia �amministrativa) a ricorrere contro il 
.silenzio rifiuto, .potremo finalmente .. sperare di ottenere l'introduzione, 
nel nostro ordinamento giuridico dell'azione di adempimeqto, gi� peraltro 
prevista da molti ordinamenti stranieri. Una autorevole obi.e;
zione (4). .era st:ata sollevata. in.ordi.e all'introduzione nel nostro sistema 
dl giustlzia am,ministr~tiya, dell'azione di adempimeqto. Ta1e . obiezione 

.era ..proprio conn,essll alJa caren:z;a <;li t.:la disciplina del procecllmeq to 
�e tutto sommato riguardava. aspetti. molto g;ravi come li;i . !llancanza nel 
procedimento del dibattito sugli interessi ed il confronto sui fatti. 
:Tutti >questi ele:rnenti ..sono nt;icessari.. !:ti.. giudice perch� .pOISsa direttamente 
provvedere in sede di aiciempimento dell'obbligo di provvedere 
non soddisfatto dall'Amministrazione. � 

Oggi tutto questo viene . superato dal fatto che il provvedimento 
deve essere. motivato anche con, riferimento alla s.ua giustificazione, 
e ci� deve avvenire attri;iverso l'esternazione dei. presupposti di fatto 
oltre che delle ragioni �gi.ridiche. A questo punto, vorrei brevemente 
-osservare che quando siparla di punteggi non si fa riferimento n� a 
presupposti di fatto n� a ragioni giuridiche, essi sono sem!llai c1elle 
valutazioni tecniche che, per�, potrebbera anche non rientrare nella 
motivazione cos� come essa � descrit~ . dall'articoJo 3 di questa legge. 
Mi sembra chiaro che ormai il procedimento amministrativo si vada 
riempiendo di quei contenuti che gli sono essenziali perCh� I'A:mministrazione 
decida secondo il principio di legalit�,. ma .soprattutto 
secondo i principi di. bqon andamento.. ed imparzialit�. lo ~redo che 
questi contenuti del proceaimento � aprano la porta � in modo � definitivo 
anche .ad una pi� attenta e pi� efficace tutela in sede giurisdi:
zionale ed in particolare . a quella che io auspico, cio� all'introduzione 
nell'ordinamento dell'azione di adempimento, istituto che comporter�, 
:realmente, il 1superamento �del silenzio dell'Amministrazione. � 

3. La disciplina del procedimento: l'esercizio della discrezionalit� 
.e la partecipazione dei privati alla gestione della stessa. 
. La legge 241/90 contiene parecchie importanti disposizioni che attengono 
non tanto al procedimento quanto alla gestione dell'attivit� 
dell'amministrazione; mi riferisco per esempio all'art. 12 che disciplina 
l'esercizio della discrezionalit� amministrativa; Tale norma, sia pure 
-con riferimento a talune ipotesi particolari, opera una distinzione 
logica, e forse ancbe cronologica, della determinazione dei' .criteri di 
provvedere separati dai provvedimenti che poi si adottano in base 
.ai criteri che sono stati determinati. Questo� pritncipio � gi� stato, 
(2) L'obiezione, innanzi alla Camera dei Deputati era stata sollevata, dall'allora 
Presidente del Consiglio di Stato Pescatore. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

148 

ovviamente, affermato dalla giurisprudenza, ma � molto importante 
il fatto che esso sia stato sanzionato da una norma di legge, perch�, a 
questo punto, non potr� che avere una applicazione di carattere genf? 
raie. 

A prescindere, comunque da tutte quelle norme che in realt� non 
riguardano rurettamente il procedimento amministrativo se non perch� 
poi descrivono come questo concretamente si svolga, vorrei fermarmi 
:sulle disposizioni che attengono al procedimento in senso proprio e 
che sono, sicuramente, di notevole rilievo, in particolare quelle che 
disciplinano il tempo del procedimento, il responsabile, le comunicazioni 
alle parti e i modi di partecipazione degl'interessati al procedi~ 
mento amministrativo. In via preliminM"e vorrei rammentare che in 
realt� il testo di legge originariamente predisposto dalla sottocommissione 
era ancora pi� ricco di quello successivamente approvato, in 
<JUanto esso, insisteva in modo molto pi� pregnante suJ. principio 
del contraddittorio. Nella legge n. 241/90 non si parla pi� di contraddittorio, 
e probabiilmente questo non � un male pen::h� tale riferimento 
era contenuto in vecchi testi di leggi sul procedimento amministrativo 
e soprattutto in quello austriaco. 

I vecchi testi, peraltro, prevedevano in!Sieme disposizioni di esercizio 
dell'azione amministrativa, ma anche norme che riguardavano 
l'unica forma possibile di tutela del privato contro l'esercizio del 
potere amministrativo. 

Nel testo di legge approvato � caduto anche un altro istituto che, 
viceversa, io avrei visto con piacere che fosse rimasto, e cio� la partecipazione 
pubblica per tutti quei procedimenti che avessero un contenuto 
di programmazione, per i quali � pirevisto che restino in vigore 
le norme che li prevedono. Al riguard~ comunque mi auguro, e questo 
ovviamente � un auspicio comune a molti, che cambi un p� l'atteg,
giame111to di tutti queilli che operano nella Amministrazione e dei giu:
dici di fronte a queste norme che pur avendo una vecchia presenza nel 
nostro ordinamento, per�, sono finora sempre state sottovalutate; 
mi riferisco, ovviamente, alla partecipazione dei privati al procedimento 
di espropriazione e di quelli di pianificazione urbanistica. 

L'attuale orentamento del Consiglio di Stato mostra in effetti 
come ancora si attribuisca a tali incombenti procedimentaH, l'effettivo 
peso che essi hanno, .si pu� citare come esempio il procedimento 
di espropriazione disciplinato dalla legge speciale, che richiede 
l'esperimento di un preventivo tentativo di accordo con il proprietario 
prima di emanare il provvedimento finale. 

(3) Corte Costituzionale, sentenza n. 453 del 26 settembre-15 ottobre 1990 

' . . . 

PART� II, QUEST:C�NI 

Nella -fattispecie in questione anche se l'ac�ordo non avviene m1mmamente 
ci� n0111ostante, il Consiglio �di Stato; sembra non attribuire 
e��essiva i1:nportanza al fatto che hon <sia avvenuto; proprio perch� 
-ad avviso dell'alto concesso .....: l'Anl'i:n�nistraziOne ha il potere di esprop:
ria:re,-lo conser'Va iri ogni�caso � e -pilo esetcitado-al momento opportuno; 
quilidi il p:tobl�m� � superato cosk 

Ner momento in< cui per� si instaura il rapporto tra cittadino e 
Amministrazione risulta difficileldentificare chi in effetti sia il responsabile 
del pro�edi:cnentt> >e queste>' accade perch� si � rimandati, frequentemente/
da una persona-� all'altra -o per vari motivi; il��cittadino 
pen:i� >ha speiSISo<la �sensaziQne di��--entrare in contatto .�con-un ammass� 
--informe.�-di _ natura gommosa � del quale non si riesce mai a 
stabilire -i . punti-nevralgici.; 

lL capo II, della legge. fa. .esame ha dedicato particola:(e .~ttenzione 
a q.esto prol>lema, ed lll:l mira~o ad a,ttrfbuire . un n<>me ~ titolare 
-c:l131lla,_ fl:wzi()ne, e questo .ai fini d.elila indi:yiduazione del responsabile 
d~~ Jm~~~�.ter1tQ, ----. �--�-� -----_-. __ _ ��-


t _ 

. M <li. l� �o;tn..que delle r~pqns~1.'bilit� molto precise che gravano 
nei confronti d,ei funzionari _d,ello Stato e _ciellealtre Amministrazioni, 
.ce~amente per� � im,portante stabilire" con chi il privato, nel momento 
i�l-cui viene_ a_ contatto -�OI1 la stnlitura pubblica, possa dialogare. 

---Per� perch� si possa instaura:r� validamente il diafogo, tra Am:
ininiisfrazfoile e cittadino, � necessari� eh.� avvenga la comunicaziO'Ile 
dell;a.vvio del procedimento: Cio� una comunicazione tempestiva e 
oon un.a�--eottl.uilicazioI1e che sopravviene quando �i giochi solno ormai 
complet�ltlente fatti�> Oggi accade/ spesso, Che l'Amministrazione non 
dia arnso alle parti del fatto che il procedimento � stato iniziato (e, 
si baldi bene, ci� amene soprattutto nel oaso m cui il procedimento 
� ad iniziativa d'ufficio) ed il �privato non -ha nessuna possibilit� dii 
sapere se il procedimento, probabilmente destinato a concludersi con 
un provvedimento a lui .sfavorevole; sia stato o meno iniziato. 

Se si pensa a quanto avviene _ nei procedimenti espropriativi, ci si 
accorge che tale provvedimento ablatorio � reso noto quando l'Amministrazione 
convoca, il privato -gi� espropriato. ;per. stabilire _l'accesso 
!Sul .terreno_. e definire-i confini_.4(1llla,_ nuova propriet�; Mi sembra che, 
con. U!l_.semplice spo�stamento. all'irtd,ietro della comunica2)iooe,. si p()ssa 
porre l'Amministrazione nelle migliori condizioni per ._.perseguire (e 
ci�, ovviamente senza derogare minimamente a.I suo dovere) l'interesse 
Pubblico e contemporaneamente si attuino Je migliori condizioni 
per perseguirlo anche con l'accordo, (se questo � possibile), con il 
privato. A presdndere dalla forma che l'accordo concretamente assume 
(e cio� la forma scritta che pu� esserci o non esserci) occorrerebbe 
cercare effettivamente -come ho gi� detto in precedenza -di dimensionare 
l'interesse pubblico fino al suo effettivo perseguimento, ma con� 


150 RASSEGNA DELL'AWOCATURA DELLO STATO 

temporaneamente, e ci� ovviame:nte nei limiti in cui � possibile, di 
salvaguardare' l'interesse del privato. 

Per quanto riguarda, invece, tutto ci� che. attiene 'ai poteri delle 
parti che partecipano al provvedimento, in particolare alla possibilit� 
di proorlere visione: degli ,atti del procedimento, di presentare memorie 
scritte e documenti, bisogna dire che tutte queste attivit� istruttorie 
non servono soltanto per �spiegare meglio l'interesse del privato, ma 
sono anche utili per perseguire, in modo ottimale, l'interesse pubblico. 
Si pu�, infatti, per ipotesi pensare al privato e .contemporaneamF:nte nel 
suo interesse anche all'interesse pubblico, ad esempio il destinatario di 
un provvedimento a lui sfavorevole pu� ~deare soluzioni alternative 
a quelle previste dalla Amministrazione e pu� benissimo verificarsi 
che queste soluzioni non sfamo peggiori, ma anzi migliori di quella 
ideata dall'Amministrazione. Tutto s�mmato nel modo descritto, si 
realizza una forma di collaborazione del privato che andrebbe effettivamente 
incrementata e che avrebbe dovuto essere esercitata anche 
sulla base dell'applicazione dell'art. 97 della Costituzione e di altre leggi; 
ma ben venga l'art. 10 dellia 1I1uova legge sull procedimento c:he tr�sfor~ 
m�a la facolt� di partecipazione del cittadino in un obbligo di legge, 

Il responsabile del procedimento e la partecipazione del privato 

I' 

al procedimento, sono, tutto sommato, dementi che si in.seriscono -secondo 
me -in un oriel).tament9 che � . molto importante (che ha 
avuto anche altri esempi recentissimi), cio� quello� �di spostare, gradual


I

mente la responsabilit� delle decisioni amministrative dal livello poli


~~ 

tico, al livello tecnico-amministrativo. Ovviamente allo spostamento 
delle responsabilit� � connei>i>o anche lo spostam.ento dell'effettivo 
esercizio del potere; mi riferisco, tanto l'er citare ;:iltri esempi, .ai pareri 
tecnici che realizzano (dati . i risultati a cui h;:i .dato luogo) una 
forma di collaborazione interessante; in tale senso infatti possono 
essere intesi l'obbligatoriet� dei pareri tecnici, del coordinatore sanitario, 
del coordinatore tecnico, delle deliberazioni delle USL, o dell'ultima 
legge sulle Autonomie locali il parere del segretario comunale e il 
parere� del ragioniere capo del Comune, e cos� via. 

Ad autorevole conferma di operato gi� detto pu� citarsi l'orientamento 
assunto dalla Corte Costituzionale,� la quale con una decisione 
recente ha ritenuto illegittime le disposizioni che descrivendo la composizione 
delle commissioni giudicatrici di concorso premiavano quelle 
a partecipazione maggioritaria di politici rispetto ai tecnici. Mi sembra 
che tutti questi esempi sono univoci nel rappresentare una direzione 
che � quella appunto, finalmente, di dare ai politici quello che � proprio 
della politica �e, viceversa, agli amministratori quello che � proprio 
dell'attivit� amministrativa. 

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-:~11Pt1JiJt=~1��:w'..w�,,...,�t..,,,.,.,:.,.:,-.:,~-.:�:~:.,..,.,.,.,,.,.:-.,,.,;;; 


PARTE II, QUESTIONI 1f1 

Sulla base di quanto � stato detto mi rendo conto, che la legge 

n. 241/90 � fortemente innovativa, ed � una legge che quindi creer� 
nella concreta attuazione una serie di problemi. 
A tale proposito vorrei accennare in particolare ad un istituto previsto 
dalla legge in esame che, a mio avviso almeno in un primo momento, 
appare di non agevole utilizzazione: mi riferisco alla conferenza 
di servizi quale si � avuta in occasione dei campionati del mondo, 
certo non possiamo riportare un giudizio positivo. Il ricorso all'istituto 
in questione, infatti, ha consentito di arrivare in tempo, ma di arrivare 
male alla effiettuazione dei giochi e alla realizzazione dei relativi lavori, 
ed in fine � opportuno rammentare che la verbalizzazione di quelle 
riunioni � stata molto carente. 

Una volta per� che la conferenza di servizi entri nel costume della 
pubblica amministrazione per l'esplicazione e per lo svolgimento del� 
l'attivit� amministrativa, una volta che essa sia regolata da una disciplina 
veramente rigorosa, la stessa diventer� un sistema estremamente 
moderno, e valido per amministrare senza dover � bussare, per arrivare 
ad un unico risultato, a cento porte diverse �. 

L'articolo 11, della legge in esame a mio avviso non rinnova in modo 
fondamentale il nostro sistema, stabilisce per� da una parte l'incontro 
tra amministrazione e privato; e questo sia nel caso in cui preveda l'accordo, 
la partecipazione, l'inoltro di osservazioni, o ancora la formulazione 
di proposte alternative; e dall'altra individuare la sede opportuna 
in cui l'interesse pubblico pu� essere dimensionato esattamente alle 
esigenze dell'interesse medesimo, nei limiti in cui ovviamente ci� risulti 
meno gravoso per l'interesse del privato. Io credo, infatti, che 
l'incontro tra interessi contrapposti debba avvenire in sede di procedimento 
amministrativo, utilizzando quegli schemi che esistono nel nostro 
ordinamento e che fino adesso sono stati un po' trascurati dalla giurisprudenza. 


4. Gli accordi procedimentali e sostitutivi. 
Vorrei dire comunque a proposito degli accordi di cui all'art. 11, 
che non capisco l'importanza, per dir la verit�, della disciplina che il 
legislatore ha formulato su questo istituto; e ci� quanto meno su due 
punti precisi; il primo � il regime della validit� di questi accordi rispetto 
al quale l'unica disposizione precisa � che gli accordi devono essere 
stipulati con atto scritto a pena di nullit�; per il resto si aggiunge 
che si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice 
civile in quanto compatibili. Con ci� si � voluto dire che in realt� sar� 
poi un interprete a stabilire il regime della validit� di questi accordi, ma 
c'� infine, una disposizione, relativa alla giurisdizione, che potrebbe unire 
il regime della validit� degli stessi. Mi riferisco, ovviamente al punto 
della norma in cui il legislatore ha previsto che della validit� degli 

16 



1.52 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
accordi, si occuper� il giudice amministrativo in sede di giurisdizione 
esclusiva. Allora mi chiedo se � veramente concepibile che un giudice 


I 
~ 

amministrativo, che ha un suo schema della va:lidit� dei provvedimenti ~ 
amministrativi (4), dovendo decidere sulla validit� di un accordo, ma� ' 
gari di un accordo seguito poi da un provvedimento amministrativo, 
possa usare due regimi di validit� diversi? Mi domando ancora, il 
regime di validit� strutturale dell'accordo � anche un regime di validit� 
funzionale e viceversa per il provvedimento amministrativo? In effetti 
io credo che il regime di validit� dell'accordo sar� lo stesso regime di 
validit� del provvedimento amministrativo; per rendere l'idea � utile 
pensare all'esempio delle norme .che regolano l'indennizzo, mentre per 
quanto riguarda invece il regime deWefficacia vorrei dire che gli accordi 
endoprocedimentali e gli accordi conformativi, a mio avviso, non di� 
ventano efficaci dopo il controllo proprio perch� si tratta di accordi. 
Per il momento, comunque eviterei di parlare degli accordi sostitutivi 
perch� essi sono ancora oggetto di studio e sui quali sar� opportuno 
indagare quando poi saranno effettivamente introdotti nel nostro ordina� 
mento dalle leggi che dovranno prevederli (5). Vorrei limitare la trattazione 
agli accordi che sono previsti nell'ambito dei procedimenti e 

i

che strutturalmente si collocano come atti procedimentali che precedono 
l'adozione del provvedimento. A proposito dell'istituto in questione 
il legislatore ha previsto la revoca per sopravvenuti motivi di pubblico 
interesse, previa corresponsione di un indennizzo a vantaggio del pri� 

I 

vato. Al riguardo mi pare opportuno rilevare che a prescindere dalla 
facilissima scappatoia pratica prevista dalla legge, gli accordi possono 

I 

essere revocati ed � possibile che diventi oggetto dell'accordo anche 
la facolt� stessa di revoca senza indennizzo; appare evidente che in 

I 

pratica pu� anche non cambiare nulla. Mi chiedo, allora, come possa 
giustificarsi questo indennizzo; si pu� forse giustificare sul fatto che il 

I 

privato entra nel procedimento amministrativo come titolare di un 

~ 

interesse legittimo, a fronte di un potere discrezionale dell'amministra� 
zione, e ne esce (a seguito dell'aocordo) titolare di un diritto soggettivo 
per cui l'eventuale revoca dell'accordo viola un diritto soggettivo? 

� bene dire che la trasformazione di un interesse legittimo o meglio 
la consumazione dell'interesse legittimo del procedimento, e la nascita 
di diritti soggettivi dal provvedimento finale, � una vicenda sulla quale 
credo non ci possono essere dubbi. Ma in questo caso, tutto sommato, 

(4) Tale schema -a mio avviso -� totahmente diverso da quello della 
validit� dei negozi giuridici, anche perch� � basato pi� sulla funzione degli 
atti che non sulla struttura degili atti, come viceversa � lo schema della 
validit� del diritto privato e l'ordine che costituisce. 
(5) de Roberto Alberto �La legge 7 agosto 1990, n. 214 sul procedimento 
amminis:trativo � S.S.A.I. -Momenti di attivit� nell'arco di un anno 1990. 

153

PARTE II, QUESTIONI 

la nascita del diritto sqggettiv-o sarebbe semplicemente anticipata, sarebbe 
conferita cio� ad un accordo e non ad un provvedimento che comunque, 
necessariamente, lo dovrebbe seguire. E allora, o quel provvedimento 
� inutile, o, viceversa, il diritto per nascere ha bisogno da sempre 
del provvedimento di chiusura del procedimento. Sul piano della giurisdizione 
esclusiva anche quLio mi sono posto il problema: perch� il 
legislatore . ha � perisato. di dare questa m~teria al giudice amministrati'Yo? 
E in . relazione a quello che abbiamo appena detto pu�, o viceversa 
f Un'ulteriore manifestazione di una tendenza che credo sia in atto; 
tjp� .di. supe:�are il principio generale del riparto della giurisdizione fondato 
s.lle situazioni soggettive, ed arrivare al sistema di blocchi di 
materie. 

Se � cos�. fosse sarebbe certamente UJ1Ja norma da apprezzare, ma 
proba'bih;IJ,ente .non pu� essere considerato in questa chiave perch� 
l'i:i.rticolo .1.1. non . stabilisce .�un blocco di materie per una giurisdizione 
esdusiva. Esso, in realt�, apre una possibilit� di giurisdizione esclusiva 
in tutti i casi di procedimenti dove si esercita i.in potere giurisdizionale. 
Quindi addirittura si avrebbe una giurisdizione esclusiva o una 
giurisdizione non esclusiva a seconda del comportamento dell'amministrazione, 
questa mi sembra una tendenza abbastanza strana, ma sulla 
quale, vorrei precisare che, non ho ancora riflettuto abbastanza. 

6. Conclusioni. 
Concludo esprimendo alcune brevi considerazioni in ordine all'attuazione 
della legge .n. 241/1990. Vorrei innanzi tutto dire che io non 
credo che una legge di questa importanza possa avere una vita semplice, 
e ci� perch� probabilmente si verificher� l'inerzia del legislatore oppure 
del titolare dei poteri regolamentari che devono popolare la normazione 
integrativa di questa legge. Avremo, inoltre, certamente dei problemi 
dati dall'adegilamento delle strutture dell'amministrazione alla 
organizzazione delineata dalla legge n 241/1990. Devo dire comunque 
che quando i funzionari dell'amministrazione si sentiranno scoperti nei 
confronti dei privati (ai quali dovranno rendere conto del loro operato) 
e si sentiranno soprattutto esposti sul piano della responsabilit� amministrativa, 
essi modificheranno il loro modo di comportarsi anche con 
repentini cambiamenti. �Mi preoccupa anche un poco il futuro orientamento 
giurisprudenziale; perch� effettivamente questa � una legge difficile 
che porr� dei grossi problemi anche sulle disposizioni la cui 
violazione dar� luogo alla illegittimit� del provvedimento finale,, e sulle 
disposizioni che, viceversa, non daranno luogo a questa sanzione, molto 
grave, che l'ordinamento assegna alla iilegittimit� amministrativa. 

Dal complesso delle disposizioni mi sembra comunque che la legge 
sul procedimento sia una ottima legge per un nuovo costume ammiPistrativo. 


---:.'"::?'�< 


MASSIMO SEVERO GIANNINI(*) 
~1�' 
' CONCLUSIONI 
Io vorrei trarre alcuni elementi di sintesi, perch� il giuoco dei vari 
interventi certamente ha prodotto su di voi l'impressione che il pregio 
principale di questa legge � l'esserci. Non potremmo pi� dire che siamo 
indietro alla Spagna, o al Venezue1a, perch� ce l'abbiamo la legge sul procedimento 
amministrativo. Ce l'abbiamo ma, diciamo la verit�, � una legge 
abbastanza brutta: essa enuclea alcuni problemi di oarattere generale: 
l'accesso, la motivazione, e a:ltri, ma dimentica che il procedimento amministrativo 
� un procedimento, cio� � un discorso che si svolge tra le 
parti deboli e forti le quali devono trovare nella normativa del procedimento 
delle garanzie. Ditemi voi quali garanzie ci sono in questa legge. 
Proprio nessuna. Perch�? Vediamo alcuni punti di quelli che sono 
emersi qui. 
L'obbligo della motivazione. L'obbligo della motivazione presuppone 
una autorit� che decida sulla suff1cienz�a e sul contenuto della motivazione. 
Qui questa autorit� non c'�. Io avrei capito che questo �discorso 
si fosse fatto contemporaneamente all'istituzione del difensore civico, 
perch� almeno c'� una autorit� alla quale il cittadino si pu� rivolgere 
contro l'amministrazione inadempiente su un fatto specifico chiedendo 
che da parte dell'amministrazione si proceda a:ll'adempimento completo. 
E allora ved(!te che � inutile stare a discutere qui circa la sufficienza e la 
bont� dell'obbligo della motivazione. Le amministrazioni seguiteranno a 
fare quello che a loro pare e piace e il cittadino non avr� <ehe il giudice 
amministrativo al quale rivdlgersi. 
Il contraddittorio. Il procedimento � un contraddittorio: cos� � ordinato 
in Germania. Qui non c'� niente. In ordine al contraddittorio in senso 
proprio, questa legge lasda il cittadino completamente sguarnito. Se l'amministrazione 
gli dice, con buone o con male parole �va a quel paese�, 
il cittadino va a quel paese e non ha niente da dire. 
Ancora, il dibattito pubblico. Non c'� dubbio che c'� un gruppo, oggi 
sempre pi� nutrito, di provvedimenti amministrativi, che presuppongono 
un dibattito pubblico. Pensate, per esempio, nel campo economico a quella 
che � la distribuzione tra pi� imprese di obblighi di fare o, viceversa, di 
concessioni di benefici. Questi procedimenti oggi son tutti segreti. Con 
questa legge che vantaggio si ottiene? Vi accorgerete subito che non ce n'� 
nessuno. Non ce n'� nessuno, �perch� qui, quello che si doveva prevedere 
(*) Presidente della Societ� italiana degli annali armninistrativisti. 


PARTE II, QUESTIONI 

era il dibattito pubblico su provvedimenti interessanti una generalit� o 
collettivit� determinate. 

Ancora. Gli accordi. Abbiamo parlato tanto degli accordi. La legge 
manca di quella che � la norma fondamentale della legge tedesca, cio� 
che in ogni caso il provvedimento amministrativo � sostituibile da un contratto. 
Da un contratto, quelli del codice civile, non un'altra cosa! Per cui 
la tutela delle parti � quella dei �contratti. Si capisce, si sa che �. Qui si 
parla invece, a tutto spiano, di accordi, come se gli accordi procedimentali 
gi� non esistessero, non fossero esistiti nella pratica. 

C'� poi il caso in cui l'amministrazione debba procedere a degli adempimenti. 
Non procede. Che succede? La chiamiamo in giudizio dinanzi al 
giudice? Per impugnare che? L'omissione dell'adempimento non � un provvedimento. 
Eppure una qualche misura era pur prevedibile. 

In sostanza, un'altra occasione. 


LE PARTI DEL PROCESSO: PROPOSIZIONE DEL RICORSO 
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, 
RICORSO INCIDENTALE ED INTERVENTO* 


1. -Nei giudizi amministrativi di impugnazione sono, com'� noto, 
parti necessarie, da un lato, il ricorrente o i ricorrenti, che possono 
essere soggetti privati o enti pubblici; dall'altro, la pubblica o le pubbliche 
Amministrazioni (potendo l'atto impugnato promanare da pi� Amministrazioni) 
che, in base alle norme, sono quella o quelle alle quali va 
imputato il provvedimento impugnato e gli eventuali controinteressati 
all'accoglimento del ricorso, che siano indicati nel provvedimento impugnato 
e siano facilmente individuabili sulla base di esso. 
Sono da considerare parti principali e, quindi, legittimi contraddittori, 
quando si costituiscano in giudizio, anche quegli altri controinteressati 
che non risultino facilmente individuabili dall'atto impugnato e 
siano direttamente avvantaggiati da esso. 

Ha precisato, pertanto, la giurisprudenza che, nel giudizio contro le 
norme del contratto collettivo recepite in d.P.R. ex lege n. 93/83, i sindacati 
firmatari e quelli aderenti dell'accordo non assumono la veste di 
contraddittori necessari, poich� essi, rivestendo l'accordo stesso natura 
di atto interno al procedimento, non hanno n� la qualit� di autorit� 
emanante n� quella di controinteressati (Cons. Stato, sez. VI, 25.9.90, 

n. 843). 
Nel caso in cui, successivamente all'emanazione dell'atto impugnato, 
si sia verificato un mutamento di competenza amministrativa, contraddittore 
necessario � l'Amministrazione sottentrata, essendo essa quella 
ormai interessata nel rapporto sostanziale. Ne deriva che, ove il ricorso 
sia proposto successivamente al trasferimento della competenza esso va 
notificato ad essa; mentre ove sia stato notificato anteriormente, occorrer� 
procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti della 
Amministrazione sottentrata. 

Normalmente le Amministrazioni dello Stato partecipano al proces


so amministrativo in veste di resistenti al ricorso, almeno innanzi ai TAR, 
in qualit� di autorit� emanante l'atto impugnato, anche se talvolta pos(*) 
L'articolo � la rielaborazione scritta della conferenza tenuta dall'autrice 
sul tema il 13 dicembre 1990 presso la Sala degli Avvocati al Palazzo di Giustizia 
in Roma nell'ambito del corso di aggiornamento sul processo amministrativo 
organizzato dalla Societ� Italiana degli Avvocati Amministrativisti. 

PARm n, QUESTIONI 1f7 

sono assumere il ruolo di ricorrente (v.; ad es., Universit�). Ha chiarito la 
giurisprudenza che, nel caso in cui il giudizio amministrativo sia stato 
promosso da organo incompetente, � sempre possibile ila ratifica che 
ha effetti sananti con efficacia retroattiva; tuttavia, mentre la posizione 
di parte resistente � sempre sanabile finch� non sia intervenuto il 
giudicato; la posizionedi parte ricorrente pu� essere sanata soltanto 
eritro il �t�rmine breve di decadenza per la proposizfone del ricorso 

o di prescdzione quando si controverta, in sede di giurisdizione esclusiva, 
su diritti soggettivi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 21 marzo 1989, n. 93). 
Per quanto riguarqa la fase d'appello baster� ricordare in questa 
sede, essendo dedicata a tale argomento altra conferenza, che il divieto 
dello � jus novorum � in appello non riguarda l'Amministrazione resistente 
in primo grado, che pu� impugnare la decisione del TAR per tutti 
i motivi che ritenga.Jdonei a invalidarla, purch� le censure siano ritualmente 
e tempestivamente spiegate nell'atto di appello e non .oltre il 
termine per l'impugnazione con semplice memoria (Cons. Stato, V sez., 
21 luglio 1990, n. 602; id., 20 dicembre 1985, n. 725). 

2. -La problematica attinente alla proposizione del ricorso si scinde 
in due aspetti fondamentali: a) la individuazione dell'autorit� che ha 
emanato l'atto impugnato; b) la notificazione del ricorso introduttivo 
del giudizio. 
Per il primo aspetto, oltre a quanto detto in precedenza a proposito 
dei mutamenti di competenza amministrativa, va ricordato che nel 
caso in cui l'atto promani da pi� Amministrazioni (ad es. decreto interministeriale), 
trattandosi di fattispecie complessa, parti necessarie alle 
quali il ricorso va notificato sono tutte le Amministrazioni alile quali 
l'atto impugnato debba essere imputato. In applicazione di tale principio 
� stato ritenuto che non vale a cqstituire il Ministero del Tesoro 
come contraddittore necessario di un provvedimento prezzi adottato dal 

C.I.P. il fatto che esso sia adottato d'intesa con la predetta Amministrazione 
ex d.1.vo n. 98/48, poich� l'intesa attiene non alla fase costitutiva 
ma a quella preparatoria del procedimento, non vertendosi in 
tema .di fattispecie complessa imputabile anche al Ministero del Tesoro 
(id., VI sez., 7 marzo 1990, n. 347). 
Peraltro la ripartizione delle competenze fra i vari rami e i vari organi 
delle Amministrazioni statali impone soltanto ai terzi l'onere della 
precisa individuazione del ramo dell'amministrazione da evocare in giudizio 
e non si traduce in analogo onere per lo Stato nel caso agisca 
come attore o come appellante. In tal caso deve ritenersi che l'obbligo 
di portare l'atto a conoscenza degli organi dell'amministrazione competente 
sia realizzato con attivit� meramente interna della stessa Avvoca


-



1.58 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
tura dello Stato. Infatti, l'autonomia contabile ed amministrativa dei 
vari rami dell'Amministrazione non elimina il carattere unitario fondamentale 
delila personalit� dello Stato. In altre parole, si tratta del 
principio della rifrazione della personalit� dello Stato gi� enunciato da 
autorevole dottrina (VIRGA). Ne consegue che non pu� configurarsi 
alcun vizio del procedimento ove l'iniziativa della sua instaurazione sia 
stata assunta da una piuttosto che da un'altra amministrazione dello 
Stato ovvero da un organo piuttosto che da un altro dell'Amministrazione 
(id., 25 ottobre 1989, n. 1339). 

Con ordinanza 14 settembre 1989 n. 582, la quarta sezione del Consiglio 
di Stato ha rimesso all'Adunanza Plenaria la questione se il 
rinvio dell'art. 10, terzo comma, legge 3 aprile 1979, n. 103 all'art. 1 
legge 25 marzo 1958 n. 260 concerna solo la regola della notificazione 
deil ricorso presso l'Avvocatura dello Stato o anche l'intero regime delle 
notificazioni e, quindi, la notificazione in persona del Ministro competente. 


L'Adunanza plenaria, con decisione 6 giugno 1990, n. 5, ha statuito che 
la citata legge n. 103/79 intende estendere al giudizio amministrativo 

I

l'intera disciplina contenuta nella legge n. 260/58 ed, in particolare, l'art. 
4, che trasforma il regime degli errori nell'identificazione del soggetto 

I

ail quale l'atto di parte doveva essere notificato da quello della nullit� 
e, quindi, dell'inammissibilit�, a quello dell'irregolarit� eccepibile solo 
nella prima udienza e produttivo del solo effetto della rinnovazione dell'atto 
senza alcuna decadenza. '

lw 

In altre parole, il regime dell'irregolarit� si applica non soltanto 
in caso di errore nell'individuazione dell'organo competente alla rappresentanza 
in giudizio, ma anche in caso di inadempimento dell'onere 

l

di individuazione de~l'Amministrazione competente. Ne deriva che il pro


I ~ 

blema dell'individuazione del Ministro competente e della eventualit� di 
errore ha scarso rilievo, conseguendone comunque una mera irregolarit�, 
improduttiva di effetti preclusivi. 

Per quanto riguarda il profilo attinente alla notificazione del ricorso, 
nella citata sentenza de~l'Ad.Plen. si precisa che gli artt. 21, primo comma, 
legge n. 1034/71 e 36, secondo comma, t.u. n. 1054/24 sono derogati, 
per quanto riguarda le Amministrazioni statali, dal combinato disposto 
della legge n. 260/58 e dell'art. 10, terzo comma, legge n. 103/79, dovendosi 
gli atti introduttivi dei giudizi contro amministrazioni statali 
notificare presso l'Avvocatura dello Stato in persona del Ministro competente; 
mentre la regola generale della notificazione all'autorit� emanante 
nella sede reale vale per tutti gli altri casi. 

La necessariet� della notificazione presso l'Avvocatura dello Stato 
riguarda le Universit� e gli Istituti superiori in base al combinato disposto 
degli artt. 43 R.D. n. 1611/33 e 56 R.D. n. 1592/33 (Cons. giust. amm. 
Reg. Sic., 28 gennaio 1989, n. 19) e l'Amministrazione regionale siciliana 


ai sensi dell'art. 11 R.D. n. 1611/33 nel testo sostituito dall'art. 1 legge 
n, 260/58 (id., 13 apdle J9:90, n. 73) a pena di inammissibilit� rilevabile 
anche d'ufficio; s.alvo. sanatoria mediante costituzione in giudizio del� 
l'amministrazione destinata:i;ia della notjfica. Si rileva agevolmente come 
tale ultimfi decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa sia anteriore 
alla sentenza deU'A.d.nanza plenaria n. S/90 di cui si � detto in 
precedeJ}.Za. � 

3. -Quanto alla c0stituzione in gh1dizio, va breveme.nte ricordato 
che l'AvyocM.:r:a c;lello Stato non .ha bisognp, per compiere gli atti del 
proprio ministero, del mandato dell'amministrazion<e. rappresentata, in 
quanto questo discende direttamente dalla legge e, pertanto, al giudice 
amministrativo � preclusa ogni indagine non solo sulla sussistenza 
della �procura ad litelll �, ma anche sull'eventuale difformit� tra rappresentanza 
processuale ed effettiva.. volont�� detl'ammini~trazione (Cons. 
Stato, sez. VI, .22 maggio 1981, n. 22$). . 
.Il sindacato � del � giudice resta circoscritto_ alla verifica dei presupposti 
normativi e di fatto legittimanti la difesa. erar'iale. 

Per gli enti pubblici che usufruiscono delil'assistenza dell'Avvocatura 
dello Stato. la deliber~ione dell'ente stesso � necessaria solo per escludere 
il potere di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della 
Avvocatura, essendo il conferimento dell'incarico mero atto interno 
che non riguarda Ltetzi (pel!.l'Universit� statale cfr. id., 28 gennaio 1989, 

n. 19 cit.); , � 
4. -Oltre alle parti principali possono parte�ipar\t al giudizio amministrativo 
anche altri soggetti .. in veste di parti ac�essorie. Sono, infatti, 
ammessi ad intervenire, ma senza,.poter in alcun modo modificare 
la materia del cantendere, anche coloro che, pur non essendo legittimati 
a promuovere il giuc;lb::io o -a resistere in qualit� di diretti cqntrointeressati, 
sono .tuttavia in grado di ricevere di riflesso un vantaggio (intervento 
ad adiuvandum) o un pregiudizio (intervento ad opponendum) 
~n posizioni giuridiche connesse o collegate con quelle delle parti prin� 
cipali sulle quali l'accoglimento o il rigetto del~a domanda operer� in 
modo diretto ed immediato. 
.Alnntervento nel giudizio amministrativo che ha. luogo nello stato 
in cui si trova .1a .contestazione e, quindi, senza alcun onere di osservare 
termini di decadenza se non qu,<;!llo, implicito, dt1l passaggio ii;l decisione 
della causa, non si applicano le previsioni dell'art. 105 c.p.c. L'in� 
tervento ad adiuvandum � alllmesso solo pe;r far valere i motivi dedotti 
dal ricorrente e, perci�, � sempre e s.olo intervento adesivo di� 
pendente e non concorre a formare il thema decidendum; mentre l'intervento 
ad opponendum non � condizionato dalla posizione assunta 
dalle parti principali resistenti. 

!7 


1:60-RASSEGNA DELL'AWo�AtURl\. DBLLO STATO 

La 'pi� recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto le� 
gittimafo ad appellare l'interventore ad opponendum che, pur non qualificabile 
come controinteressato, sia titolare di una propria situazione 
di interesse protetto (id., l1 -marzo 1989, n. 259). 

Si � inoltre ritenuto ammissibile l'intervento in appello di soggetti 
rimasti' estranei nel giudizio di primo grado, in assenz� di norme o 
principi che lo vietino. Infatti, non � di ostacolo il principio del dop� 
pio grado di giurisdizione, poich� l'interventore adesivo non � titolare 
di una posizione giuridica direttamente �implicata nel giudizio e non pu� 
incidere sul �� thema decidendi� definito dalle parti necessarie (Ad. 
plen., 19 febbraio 1988, n. 2). � 

In applicazione dei principi generali � stato ritenuto inammissibile 
l'intervento di chi faccia valere un interesse che sarebbe stato legittimato 
a tutelare in via principale, �a meno che l'intervento stesso non 
sia proposto nel termine di decadenza previsto per la proposizione. del 
ricorso principale (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1988, n. 725). 

Nel caso di impugnazione del decreto del Presidente della Repubb[
ica di nomina del Procuratore Generale della Corte dei Conti � stato, 
quindi, dichiarato inammissibile, in accoglimento della tesi dell'Avvoca� 
tura, l'intervento, spiegato dopo il termine di decadenza, dal Vice Procuratore 
Generale, poich� questi, rientrando per la sua qualifica nella 
categoria entro la quale � stata effettuata la scelta del magistrato da 
preporre all'ufficio di Procuratore Generale; avrebbe dovuto proporre 
l'impugnazione -come soggetto provvisto di autonoma legittimazione: in 
via principale e nel rispetto del termine (TAR Lazio, sez. I, 8 novem


bre. 1989, n: Hfi3); -� � � � .. � . . �. 

Infine, va segnalato l'atto di fo.tervento della, C.E.I. -Conferenza 
Episcopale Italiana -nell'appello proposto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione avverso 'le sentenze del TAR Lazio' nn. 617 e 618/90 sulla 
riota questione dell'ora di religione. La C.E.I. chiedeva la declaratoria 
di iIJ,ammissibilit� dei ricorsi cii primo grado per mancata notifica ad 

( ..... .. . .. .

. . 

una delle parti necessarie del giudizio e, cio�, alla Santa Sede quale 

unico controinteressato, individuata dall'art. 7 Costituzione come ente 

esponenziale della Chiesa cattolica e parte _firmataria dei Patti Late


ranensi. 

N� -si sosteneva nel citato atto di intervento -la notifica di parte 

dei ricorsi di primo grado alla CEI vale ad escluderne l'inammissibilit� 

per omessa notifica a11'unico controinteressato. Non spetta, infatti, alla 

CEI il potere di rappresentanza generale della Chiesa cattolica in Italia 

e l'art. 7 Cost., come si � detto, individua testualmente la sola Santa Sede. 

Non � stata ancora fissata l'udienza di discussione del giudizio d'ap


pello innanzi al Consiglio 'di Stato e, quindi; n� 'l'ammissibilit� de11'in


tervento della CEI n� l'eccezione da essa � sol!�vata sono state ancora 

esaminate e decise. 



PARTE I�, OUES'�'I-ONI .. 

5. -P�r completare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, 
occorre esaminare -sia pure brevemente� -le disposizioni 
contenute in due recenti leggi per i profili che interessano il tema oggetto 
della conferenza. 
Innanzitutto, la legge 12 giugno' 1990, n. 146 recante �norme sull'esercizfo 
del' diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 
sail'V�g'liardi� 'd'ef: diritti ; nella , p�rsona costituzionalmente tutelati �, la 
quale, all'art. 6, dispone che �ll'art. 28 legge n. 300/70, c.d. statuto dei 
lavoratori, sono aggiunti, in fine, due commi, con i quali si disciplina 
il riparto di� giurisdizione in tema di comportamento antisindacale posto 
in essere d� un� amministrazione statale o da un altro ente pubblico. 
Infatti, prevede l'esperibilit� dell'azione innanzi al pretore o al TAR competenti 
per territorio a seconda del fatto che il comportamento antisindacale 
sia lesivo o meno anche di situazioni soggettive inerenti� al rapporto 
di pubbl�co impiego e le organizZ�zioni sindacali intendano ottenere 
anche la' rimozione dei provvedimenti' lesivi delle predette situazioni; 
recependo, cos�, l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, 
la quale, �on una serie di �coeve sentenze, nel 1984, aveva distinto 
tra �.d. diritti sindacali� in senso stretto, azi�>nabili dinanzi al giudice ordinario, 
e c.d. diritti sindacaii c�rrelat� o connessi, azionabili innanzi 
al giudice amministrativo e scaturenti dal carattere plurioffensivo del 
comportamento antisindacale deH'amministrazione. 

lri sede di priina �applicazione concreta del citato art. 6 sono sorti 
problemi pratici soprattutto di compatibilit� con il giudizio ordfoario 
ill:ii.anti al' TAR~ ai q��li, per ovvi motivi, in' questa sed� si accenner� 
s�lt�llto: 

Un prirrio �problema riguarda, senz'altro, il modo di determinare la 
litispendenza, se con il deposito o con la notifica del ricorso e le modalit� 
di comunicazione dell'udienza in discussione. 

Il probl�ma; coniurique, pi� rilevante � relativo al rito (del TAR o 
del lavoro) da applicar� alle controversie in questione. Va ricordato, 
in proposito, l'art. 31 d.P.R. n. 145/81, che ha attribuito al giudice amministrativo 
le controversie per la repressione della condotta antisindacale 
insorte ne11'ambito del rapporto di lavoro del personale, soggetto alla 
giurisciiii6ne esClusiva dell'Azienda autortoma di assistenza al v�fo, di.sponendo 
l'estensione, in quanto applicabili; delle norme stil processo 
del '.lavoro innanzi al pretdi:e introdotte dalla legge n. 533/73. l.a dispoSizione, 
anomala e dettata per una ristrettissima categoria di pubblici 
dipendenti, :aveva' soit�vat� al momento della sua emanazione critiche e, 
successivamente, probleihi di applicazione: 

'Per proporre il ricorso ex art. 6; secondo comma, �it., deve ritenersi; 
poi, applicabile il tet�nine ordinario di impugnazione e, quindi, sussistere 
il difett� di giurisdiZione del TAR adito quafora sia tardivo, non 
potendosi evidentemente, ottenere anche la rimozione del prow�dbnent� 


162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lesivo, requisit0c espressamente richiesto dalla norma per la pronuncia 
del giudice amministrativo. 

Altro problema di rilievo � quello riguardante la partecipazione al 
giudizio di eventuali cointeressati e/o controinteressati. Infatti, poich� 
il compo:r:tamento antisindacale � lesivo, nel caso, anche di situazioni 
soggettive inerenti al rapporto di impiego, sembra necessario, anche 
per quanto detto supra a proposito delle parti necessarie del giudizio 
amministrativo, che il ricorso, al fine della sua ammissibilit�, sia notificato 
almeno ad un controinteressato, provvedendosi, poi, all'eventuale 
integrazione del contraddittorio. 

La costituzione in giudizio delle parti avviene normalmente con 
memoria all'udienza di discussione, che si svolge per lo pi� in pubblica 
udienza e non in camera di consiglio. 

In base al richiamo contenuto nel secondo comma dell'art. 6 alle 
modalit� del primo comma dell'art. 28, il TAR provvede in via d'urgenza 
con decreto convocate le parti (quindi anche i controinteressati) 
necessarie ed assunte sommarie informazioni. Contro il decreto � ammessa 
opposizione entro 15 giorni dalla qomunicazione alle parti innanzi 


i

allo stesso TAR che decide con sentenza immediatamente esecutiva. 
Precisazione forse superflua, visto che gi� in base all'art. 33, 1� com


I

ma, legge n. 1034/71, le sentenze dei TAR sono esecutive. 
Occorre, infine, soffermarsi brevemente sul capo V della legge 7 agoI 
sto 1990, n. 241, contenente nuove norme in materta di procedimento 

I

amministrativo e di diritto di accesso a,i documenti amministrativi. 

�Come rilevato in sede di commento alla legge, essa non ha del 

tutto eliminato l'istituto del segreto amministrativo, che resta ed � re


golato dall'art. 28, ma �ha capovolto il rapporto tra segreto ed ac


cesso, che era prima quello da regola ad eccezione e che � invece oggi 

da eccezione a regola �. 

Titolare del diritto di accesso � -con formula inusuale -� chiun


que vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rile


vanti�. 

La tutela del diritto di accesso � attribuita al giudice amministrati


vo in sede, evidentemente, di giurisdizione esclusiva ed � articolata sul


l'obbligo di motivazione, del� rifiuto (corrispondentemente anche la do


manda di . accesso deve essere, in base al secondo comma dell'art. 25, 

motivata) e sulla procedura con rito .camerale a termini abbreviati o, 

meglio; ridotti �della met�, con possibilit� per il giudice, sussistendone 

i. presupposti, di orpinare l'esibizione dei documenti richiesti. 
Tuttavia, in base all'art. 31, le norme sul diritto di accesso hanno 
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti da emanarsi -e sinora 
non ancora emanati -dal Governo intesi a disciplinare le modalit� 
di esercizio del diritto di accesso e previsti dal secondo comma 
dell'ar-t. 24. 




PARTE Il, QUESTIONI 163 

Va segnalato che, con sentenza n. 130 del 28 luglio 1988, il Consiglio 
di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana aveva ritenuto 
che il diritto di accesso ciel cittadino ai documenti amministrativi si 
ponesse in relazione a distinti interessi specifici alla tutela giustiziale, 
alla partecipazione al procedimento ed all'interesse generico all'informazione. 


Concludendo, sebbene l'applicazione delle norme sul diritto di accesso 
sia stata differita nel tempo, non pu� porsi in dubbio che la legge 

n. 241/90 si ponga, nel panorama legislativo e�i:'opeo, fra le pi� avanzate 
proprio sottp il profilo della effettivit� della tutela giurisdizionale. 
Infatti, da un lato, come si � detto, consente l'immediata impugnazione 
delle determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso 
e, perci�, anche del differimento o della limitazione; dall'altro, il 
giudice amministrativo in caso di accoglimento, anche se parziale, del 
ricol'So, ricorrendone i presupposti, ha il potere di ordinare l'esibizione 
del documento illegittimamente rifiutato dalla P.A., consentendo cos� 
di superare qualsiasi eventuale difficolt� di esecuzione della decisione 
amministrativa in materia. 

GABRIELLA PALMIERI 

18 



-



LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I -NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

codice di procedura civile, art. 696, primo comma, nella parte in cui non 
consente di disporre accertamento tecnico� o ispezione giudiziale sulla persona 
dell'istante. 

Sentenza 22 ottobre 1990, n. 471, G. U. 31 ottobre 1990, n. 43. 

codice di lJrocedura penale, art. 34,� secondo comma, nella parte in cui 
non prevede che n<;>n possa partecipare al successivo giudizio abbreviato il 
giudice per le in<iagini preliminari presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza 
di cui all'art. 554, sec.ondo comma, del medesimo codice. 

Sentenza 26 ottobre 1990, n. 496, G. U. 31 ottobre 1990, n. 43. 

codice di procedura penale del 1930, combinato disposto artt. 169, ultimo 
comma, 175 e 202, secondo. comma, nella parte in cui prevede che la notificazione 
nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma,. dell'impugnazione di 
una sentenza �o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si 
perfeziona al momento del recapito dell'avviso raccomandato al destinatario, 
anzich� al momento della spedizione. 

Sentenza 16 ottobre 1990, n. 461, G. U. 24 ottobre 1990, n. 42. 

codice di \)rocedura penale, art. 444,. secondo comma, secondo periodo, 
nella parte in cui non prevede che il giudice condanni l'imputato al pagamento 
delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, 
per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. 

Sentenza 12 ottobre 1990, n. 443, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

codice di procedura penale, art. 554, secondo comma, nella parte in cui 
non prevede che, di fronte a<i una richiesta di archiviazione presentata per 
infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso 
la pretura Circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con 
ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il loro 
compimento. 

Sentenza 12 ottobre 1990, n. 445, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

codice di procedura penale, artt. 599, quarto e quinto comma, e 602, secondo 
comma, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi 
ivi previsti anche al di fuori dei . casi elencati nel primo comma dello stesso 
art. 599. � 

Sentenza 10 ottobre 1990, n. 435, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

codice di procedura penale 1988, art. 127, decimo comma, nella parte in cui, 
dopo la parola � redatto �, prevede � soltanto � anzich� � di regola �. 

Sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, G. U. 5 dicembre 1990, n. 48. 



166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura penale 1988, art. 420, quinto comma, nella parte in cui, 
dopo la parola � redatto �, prevede � soltanto � anzich� � di regola �. 

Sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, G. U. 5 dicembre 1990, n. 48. 

codice di procedura penale 1988, art. 666, comma 9, nella parte in cui, dopo 
la parola � redatto � prevede � soltanto � anzich� � di regola�. 

Sentenza 3 dicembre 1990, n. 529, G. U. 5 dicembre 1990, n. 48. 

codice penale militare di pace, art. 377. 

Sentenza 22 ottobre 1990, n. 469, G. U. 31 ottobre 1990, n. 43. 

r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 22, penultimo comma, allegato A, nella parte 
in cui prevede che l'agente possa non usufruire nel corso dell'anno lavorativ6 
del periodo di congedo ordinario spettantigli e da esso richiesto -con conseguente 
rinvio della fruizione al primo trimestre dell'anno successivo -� per 
esigenze di servizio � anzich� � per eccezionali, motivate, esigenze di servizio �. 
Sentenza 19 dicembre 1990, n. 543, G. U. 27 dicembre 1990, n. 51. 

r.d.I. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma [convertito in legge 9 gen� 
naio 1939, n. 41] nella parte in cui non prevede la facolt� di riscattare i periodi 
corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma 
abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale e rilasciato dalle 
scuole dirette a fini speciali universitarie, quando detto titolo sia stato utiliz� 
zato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni. 
Sentenza 3 ottobre 1990, n. 426, G. U. 10 ottobre 1990, n. 40. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 100, primo comma, nella parte in cui non 
prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione 
avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex art. 101, 
terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno 
di essi dell'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo. 
Sentenza 14 dicembre 1990, n. 538, G. U. 19 dicembre 1990, n. 50. 

legge 24 maggio 1952, n. 610, art. 27, secondo comma, ultimo alinea, nella 
parte in cui prevede che il contributo relativo a riscatti domandati dopo la 
cessazione dal servizio venga recuperato mediante ritenuta sulle intere prime 
rate del complessivo assegno di quiescenza anzich�, alla stregua dell'art. 73 
del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680, mediante riduzione della pensione 
di una quota vitalizia da calcolarsi in base alla tabella B annessa allo stesso 
regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680. 

Sentenza 16 ottobre 1990, n. 454, G. U. 24 ottobre 1990, n. 42. 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 89, ultimo �comma, e 140, ultimo comma, 
nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta 
vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennit� di buonuscita 
corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra 
il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva 
del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza 
del personale telefonico statale. 
Sentenza 2 novembre 1990, n. 513, G. U. 7 novembre 1990, n. 44. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 167, 

legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, secondo comma, nella parte in cui non 
prevede che, per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari 
deteriorabili, il laboratorio provinciale di igene e profilassi, od altro laboratorio 
all'uopo autorizzato, dia avviso dell'inizio delle operazion� alle persone interessate, 
affinch� queste possano presenziare, eventualmente con l'assistenza di 
un consulente tecnico, all'esecuzione delle operazioni stesse. 

Sentenza 10 ottobre 1990, n. 434, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma, nella parte in cui esclude 
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilit� erogata dal Fondo 
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nell'ipotesi di cumulo con 
pensione diretta erogata dalla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti 
locali (C.P.D.E.L.). 

Sentenza 19 dicembre 1990, n. 547, .G. U. 27 dicembre 1990, n. 51. 

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, primo comma, nella parte in cui 
prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento 
anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non 
sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico. 
Sentenza 19 dicembre 1990, n. 544, G. U. 27 dicembre 1990, n. 51. 

legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, quarto comma [cos� come modificato 
dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10], nella parte in cui, in mancanza 
della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennit� 
di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consente 
ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la Iiquic!azione, a decorrere dall'occupazione 
del bene che ne � oggetto. 

Sentenza 22 ottobre 1990, n. 470, G. U. 31 ottobre 1990, n. 43. 

legge 30 luglio 1973, n. 477, art. 15, terzo comma, nella parte in cui non consente 
al personale assunto dopo il 1� ottobre 1974, che al compimento del 
65� anno di et� non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere 
il min�mo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento 
di tale anzian�t� minima (e comunque non oltre il 70� anno di et�). 

Sentenza 12 ottobre 1990, n. 444, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

d.P.R. 20 dicembre 1973, n. 1092, art. 13, primo comma, nella parte in cui 
non prevede il riscatto ai fini del trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti 
alla durata legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei 
diplomi dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di 
maturit� artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione 
ai concorsi per la docenza di ruolo nell'Accademia di belle arti. 
Sentenza 5 dicembre 1990, n. 535, G. U. 12 dicembre 1990, n. 49. 

legge reg. Sicilia 2 dicembre 1980, n. 125, art. 28, primo e terzo comma, nella 
parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere 
formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove 
previste dal concorso. 

Sentenza 15 ottobre 1990, n. 453, G. U. 24 ottobre 1990, n. 42. 


168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto comma, nella parte in cui 
prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata 
presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza 
addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimit� del provvedimento 
risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. 

Sentenza 5 dicembre 1990, n. 534, G. U. 12 dicembre 1990, n. 49. 

legge reg. siciliana 12 febbraio 1988, n. 2, art. 7, primo e terzo comma, nella 
parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere 
formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove 
previste cial concorso. 

Sentenza 15 ottobre 1990, n. 453, G. U. 24 ottobre 1990, n. 42. 

legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 19; secondo comma, nella parte in cui, quanto 
ai giudizi di responsabilit� civile dei magistrati, relativamente a fatti anteriori 
al 16 aprile 1988, e proposti successivamente al 7 aprile 1988, non prevede 
che il Tribunale competente verifichi con rito camerale la non manifesta infondatezza 
della domanda ai fini della sua ammissibilit�. 

Sentenza 22 ottobre 1990, n. 468, G. U. 31 ottobre 1990, n. 43. 

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legge reg. siciliana 9 agosto 1988, n. 21, art. 7, primo comma, nn. 1 e 3, nella 

I

parte in cui non prevede che la maggioranza dei membri delle commissioni 
giudicatrici dei concorsi pubblici per i Comuni e le Province debba essere l formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove 
previste dal concorso. 

Sentenza 15 ottobre 1990, n. 453, G. U. 24 ottobre 1990, n. 42. 

I 

d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 157. 

Sentenza 12 ottobre 1990, n. 445, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

legge 2 maggio 1990, n. 104, art. 1, sesto comma, nella parte in cui non 
prevede che i rappresentanti delle due Province in seno al comitato misto paritetico 
previsto dal comma primo dell'art. 3 della legge n. 898 del 1976, come 
sostituito dallo stesso art. l, secondo comma, della citata legge n. 104 del 1990, 
siano nominati dalla Giunta provinciale rispettiva. 

Sentenza 19 dicembre 1990, n. 545, G. U. 27 dicembre 1990, n. 51. 

II -QUESTIONI DICHIARATE NON FONDATE 

codice civile, artt. 2753 e 2754 [modificati dalla legge 29 luglio 1975, n. 426 
(art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 28 novembre 1990, n. 526, G. U. 5 dicembre 1990, n. 48. 

codice di procedura penale, artt. 393, 395 e 396 (art. 3 e 24 della Costituzione). 
Sentenza 10 ottobre 1990, n. 436, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 




PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 169 

codice di procedura penftle, art. 425 (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Sentenza 3 ottobre 1990, n. 431, G. U. 10 ottobre 1990, n. 40. 

codice di procedura penftle, art. 431 (art. 101, secondo comma, della Costituzione). 


Sentenza 12 ottobre 1990, n;�. 452, G. U. 17 .ottobre 1990, n. 41. 

codice di procedura peilaJe, art. 444, secondo comma, se�ondo periodo 
(artt. 24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della Costituzione). 

Sentenza�12 ottobre 1990, n. 443, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

codice di procedura penftle 1930, art. 450 bis (art. 24, secondo comma, della 
Costituzione). 

Sentenza 3 ottobre 1990, �n. 432, G. U. 10 ottobre 1990, n. 40. 

codice di procedura penale 1988, art. 390 (art. 13, terzo comma, della Costituzione). 


Sentenza 2 novembre 1990, n. 515, G. U. 7 novembre 1990, n. 44. 

codice di procedura penale del 1988, art. 460, secondo comma (artt. 101, secondo 
comma, e 111, primo comma, della Costituzione). 

Sentenza 12 ottobre 1990, n. 447, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

legge 10 giugno 1940, n. 653, art. 1, primo comma, lett. a) (art. 3 della Costituzione). 


Sentenza 16 ottobre 1990, n. 457, G. U. 24 ottobre 1990, n. 42. 

legge 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2 (art. 25, primo comma, della Costi� 
tuzione); 

Sentenza 12 ottobre 1990, n. 446, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12, per la parte in cui non consente il 
riscatto dei periodi di studio per il conseguimento del diploma di infermiera 
professionale ai fini di successiva iscrizione alla scuola di ostetricia (art. 3 
della Costituzione). 

Sentenza 15 novembre 1990, n. 520, G. U. 21 novembre 1990, n. 46. 

combinato disposto legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e d.l. 1 marzo 1985, 

n. 44, art. 1, quarto comma [convertito in legge 26 aprile 1985, n. 155] (artt. 3 
e 97 della Costituzione). � 
Sentenza 3 ottobre 1990, n. 428, G. U. 10 ottobre 1990, n. 40. 

legge 31 marzo 1979, n. 92, art. 5 (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 5 dicembre 1990, n. 536, G. U. 12 dicembre 1990, n. 49. 

legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo com� 
ma (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Sentenza 3 ottobre 1990, n. 433, G. U. 10 ottobre 1990, n. 40. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, nono comma (artt. 3 e 38, secondo comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 5 dicembre 1990, n. 537, G. U. 12 dicembre 1990, n. 49. 

legge prov. di Trento 15 marzo 1983, n. 6, art. 6, primo e secondo comma 
(artt. 3, primo comma, 32, primo comma e 116 della Costituzione e artt. 5 
e 9, n. 10, dello statuto spec. reg. Trentino-Alto Adige). 

Sentenza 16 ottobre 1990, n. 455, G. U. 24 ottobre 1990, n. 42. 

legge reg. Lazio 29 dicembre 1983, n. 8, art. 8 (artt. 42, 117 e 118 della Costituzione). 


Sentenza 3 ottobre 1990, n. 430, G. U. 10 ottobre 1990, n. 40. 

legge 31 maggio 1984, n. 193, art. 1, secondo comma (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 16 ottobre 1990, n. 456, G. U. 24 ottobre 1990, n. 42. 

legge 22 dicembre 1984, n. 894 (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 3 dicembre 1990, n. 530, G. U. 12 dicembre 1990, n. 49. 

d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, primo comma (art. 3 della Costituzione). 
Sentenza 27 settembre 1990, n. 412, G. U. 3 ottobre 1990, n. 39. 

d.-lg.vo 28 luglio 1989, n. 272 art. 30 (art. 3 della Costituzione). 

Sentenza 27 settembre 1990, n. 412, G. U. 3 ottobre 1990, n. 39. 

legge 14 febbraio 1990, n. 29, artt. 2, 4 e 5, secondo comma (artt. 3, 24, 41 
e 44 della Costituzione). 

Sentenza 3 dicembre 1990, n. 531, G. U. 12 dicembre 1990, n. 49. 

legge reg. Emilia-Romagna approvata il 19 marzo 1990, artt. 22, 24, 25, 26 
e 27 (art. 117 della Costituzione). 

Sentenza 10 ottobre 1990, n. 437, G. U. 17 ottobre 1990, n. 41. 

legge approvata dall'Assemblea reg. siciliana il 24 maggio 1990, artt. 5 
e 10. 

Sentenza 22 ottobre 1990, n. 493, G. U. 31 ottobre 1990, n. 43. 

legge reg. siciliana 6 luglio 1990, n. 11, art. 3, secondo comma (artt. 3 e 97 
della Costituzione). 

Sentenza 22 ottobre 1990, n. 472, G. U. 31 ottobre 1990, n. 43. 

disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 
1990, art. 18, secondo comma (artt. 51 e 3 della Costituzione). 

Sentenza 14 dicembre 1990, n. 539, G. U. 19 dic~mbre 1990, n. SO. 

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CONSULTAZIONI 


AVVOCATURA DELLO STATO. 

-Rappresentanza e difesa in giudizio -Presidente della Giunta Regionale 
Campania -Competenze quale Commissario Straordinario 
di Governo ex L. n. 887/1984 e L. n. 80/1984 -Se spetti all'Avvocatura 
dello Stato. 

Se spetti all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e difesa in 
giudizio del Presidente della Giunta Regionale della Campania, agente 
quale Commissario Straordinario di Governo in materia di adeguamento 
del sistema di trasporto intermodale (L. 22 dicembre 1984, n. 887), ovvero 
operante in materia di piani regionali di sviluppo (L. 18 aprile 1984, 
n; 80) (Ct 4732/90). . 

COMUNIT� EUROPEE. 

-Aiuti comunitari -Indebita percezione -Azione di ripetizione Contro 
chi $petta. 

Contro quali soggetti possa essere esercitata l'azione di recupero prevista 
dagli artt. 3 e 4 della L. n. 998/86 nel caso di indebita percezione 
di aiuti comunitari per i semi di soia (Cs 3052/90). 

-Organizzazioni di produttori della pesca -Aiuti di avviamento Recupero 
somme. 

Se ed in quali casi gli aiuti erogati dagli Stati Membri alle organizzazioni 
di produttori operanti nel settore dei prodotti della pesca siano legittimamente 
erogati, e possano essere rimborsati dalla CEE (Cs 6356/89). 

CREDITO. 

-Istituti esercenti il credito agrario -Fondo interbancario di garanzia 
-Denuncia delle operazioni e versamento della trattenuta da 
corrispondere al Fondo. 

Come operi la garanzia concessa dal Fondo Interbancario istituito 
con l'art. 36 della L. n. 454/1961 ed in quale momento insorga l'obbligo 
di accantonamento della trattenuta da corrispondere al Fondo per gli 
Istituti esercenti �il credito agrario che irroghino mutui di miglioramento 
fondiario e di formazione della propriet� contadina (Cs 9418/89). 



172 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

DOGANA. 

-Controversie doganali -Se sia applicabile l'istituto del cd. � silenzio 
rigetto �. 

Se l'istituto del cd. � silenzio rigetto � si applichi anche al procedimento 
per la risoluzione di controversie doganali previsto dagli artt. 6576 
del d.P.R. n. 43/1973 (Cs 6205/89. 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT�. 

-Espropriazioni a fini di tutela storico-aritistica ed archeologica Competenza 
ad emettere il decreto -A chi spetti. 


A chi spetti la competenza ad emettere il decreto di espropriazione a 
fini di tutela storico-artistica ed archeologica in relazione agli artt. 54/56 
della L. n. 1089/39 ed del r.d. n. 363/1913 (Cs 6084/89). 

-Mancata stima dell'UTE -Determinazione giudiziale dell'indenizzo 
-Competenza. 


Quale Giudice sia competente per la determinazione dell'indennizzo 
dovuto al soggetto espropriato nel caso in cui il giudizio per la determinazione 
sia proposto in assenza della stima UTE recante la definitiva 
quantificazione in sede amministrativa dell'indennit� dovuta al proprietario 
(Cs 7960/90). � 

IMPIEGO PUBBLICO. 

-Responsabilit� per danno cagionato all'erario -Militare di leva Giurisdizione. 


Se spetti al Giudice ordinario ovvero alla Corte dei Conti la giurisdizione 
in ordine ai giudizi risarcitori promossi contro militare di leva 
responsabile di danni cagionati all'erario (Cs 9460/89). 

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NAVE E NAVIGAZIONE. 

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-Ditta costruttrice straniera -Identificazione del rappresentante le1 
gale in Italia. !

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Come debba essere identificato il rappresentante a tutti gli effetti j 
legali di ditta costruttrice straniera ai fini dell'espletamento delle prati


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che di omologazione di motori marini per uso diporto (Cs 10967/89). 

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PARTE II, CONSULTAZIONI 17J 

PROCEDIMENTO CIVILE. 

-Spese giudiziali -Spese prenotate a debito -Estinzione del giudizio 
-Quando possa procedersi ad annullamento dell'articolo di 
campione. 

Se e quando possa procedersi all'annullamento dell'articolo di campione 
per le spese prenotate a debito nel caso in cui il giudizio civile si 
estingua ai sensi degli artt. 306, 307 e 309 c.p.c. (Cs 2552/88). 

PROFESSIONI. 

-Ragionieri -Sanzioni ex art. 6 d.l. n. 697/82 -Diniego da parte 
dell'Ordine o Collegio professionale -Se e quali rimedi siano esperibili 
da parte dell'Amministrazione finanziaria. 

Se e quali rimedi siano esperibili da parte dell'Amministrazione finanziaria 
avverso i provvedimenti degli Ordini o Collegi professionali che 
neghino la adozione delle misure sanzionatorie di carattere tributario 
previste dall'art. 6 d.l. 1� ottobre 1982, n. 697 (Cs 3167/90). 

-Psicologi -Iscrizione all'Albo -Regime transitorio -Controversie Giurisdizione 
-A chi spetti. 

Se spetti all'Autorit� giudiziaria ordinaria ovvero al Giudice amministrativo 
la competenza giurisdizionale a conoscere delle controversie relative 
alla iscrizione all'albo degli psicologi istituito dalla L. n. 56/89 sorte 
in sede di prima applicazione della normativa (Cs 3593/90). 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 

Contratti -Appalto e fornitura -Gara -Offerte plurime da parte 
dello stesso partecipante -Ammissibilit�. 

Se sia ammissibile la presentazione di pi� offerte da parte di uno 
stesso soggetto partecipante a gara per la conclusione di contratto di 
appalto o fornitura con la pubblica Amministrazione, e con quali effetti 
(Cs 7252/90). 

-Qualifica di pubblico ufficiale -Se e quando spetti ai dipendenti 
dell'Amministrazione finanziaria alla luce del nuovo Codice di procedura 
penale. 

Se i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, quando svolgono 
attivit� di controllo sulla regolarit� fiscale del comportamento tenuto 
dai contribuenti, possano essere qualificati �pubblici ufficiali � anche 
alla luce dell'art. 57 del nuovo codice di procedura penale (Cs 1453/90). 
REATO. 

REATO. 

-Attivit� di � bagarinaggio � -Qualificazione giuridica. 

Sotto quale fattispecie sia qualificabile, ai fini della sua repressione, 
la attivit� cd. di �bagarinaggio� (Cs 2597/89). 


174 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI. 

-Contributi dovuti da societ� cooperative -Applicabilit� del t.u. 

n. 639/1910. 
Se al recupero dei contributi dovuti da societ� cooperative possa 
procedersi con la procedura coattiva prevista dal t.u. n. 639/1910, ov� 
vero se l'Amministrazione debba sempre agire a mezzo dell'Avvocatura 
dello Stato (Cs 8958/89). 

-Ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 -Entrata in vigore del d.P.R. numero 
43/88 -Se sia ancora applicabile il procedimento esecutivo 
ex r.d. n. 639/1910. 

Se, dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 che 
disciplina ex novo il sistema di riscossione mediante le esattorie, sia 
possibile mettere in esecuzione le ingiunzioni in materia extratributaria 
emesse ai sensi del r.d. n. 639/1910 con il procedimento previsto dallo 
stesso testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello 
Stato (Cs 3509/90). 

SANZIONI AMMINISTRATIVE (IN GENERALE). 

-Apparecchi telefonici senza cordone (cd. � cordless �) -Mancanza 
di omologazione -Confisca -Quando sia applicabile. 

In quali casi possa procedersi alla confisca di apparecchi telefonici 
senza cordone (cd. � cordless �) non omologati� ai sensi della L. numero 
209/80 e della L. n. 689/81 (Cs 5423/89). 

TRASPORTO (CONTRATTO DI). 

-Trasporto di effetti postali da parte dell'Ente FF.SS. -Misura: 
dell'anticipazione da corrispondere. 

Se l'anticipazione da corrispondere da parte dell'Amministrazione� 
postale all'Ente FF.SS. in forza della Convenzione concernente il trasporto 
di effetti postali sia o meno soggetta al limite del 10 % 
(Cs 3619/90). 

TRENTINO-ALTO ADIGE. 

-Provincia Autonoma di Bolzano -Proporzionale etnica -Se trovi 
applicazione per il personale dell'Azienda Autonoma di Assistenza 
al Volo. 

Se anche per il personale dipendente dall'Azienda .Autonoma di. 
Assistenza al Volo trovino applicazione gli artt. 89 dello Statuto di Auto



175

PARTE II, CONSULTAZIONI 

nomi� e 8 del d.P.R. n. 752/76 che garantiscono la cd. �proporzionale 
etnica� per il personale degli Uffici Statali ubicati in Alto Adige (Cs 
5801/90). 

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI. 

-IRPEG -Unit� Sanitarie Locali -Se ed in quali casi siano esonerate 
dal tributo. 

In quali casi le Unit� Sanitarie Locali siano esonerate dal pagamento 
dell'IRPEG in relazione alla inerenza della loro attivit� a finalit� 
assistenziali e sanitarie (Cs 10765/89). 

-Tassabilit� di plusvalenze da operazioni effettuate entro il 31 dicembre 
1987 -Art. 76 d.P.R. n. 597/73, art. 81 TUIR e art. 36 d.P.R. 

n. 42/88. 
Quale trattamento tributario debba essere riservato alle plusvalenze 
derivanti da operazioni speculative effettuate entro il 31 dicembre 1987 
alla luce degli artt. 76 d.P.R. n. 597/73, 81 TUIR e 36 d.P.R. n. 42/88 
(Cs 10924/89). 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI. 

-Imposta di consumo su gas metano -Esenzioni -Estensione. 

Entro quale ambito operi la esclusione dall'imposta di consumo su 
gas metano prevista dall'art. 10 L. 7 aprile 1977, n. 102 (Cs 1850/90). 

-Imposta di registro -Fallimento -Piano di riparto del G.D. -Tassabilit�. 


Se sia soggetto ad imposta di registro il decreto del Giudice Delegato 
che, nella procedura fallimentare, renda esecutivo il piano di riparto 
(Cs 2721/86). 

-Tassa sui contratti di borsa -Quando � dovuta. 

Se la cd. � tassa sui contratti di borsa � sia dovuta per ogni compravendita 
di titoli e valori, anche se formalizzata a mezzo di semplice 
scrittura privata posta in essere direttamente dalle parti contraenti 
(Cs 8333/89). 

TRIBUTI (IN GENERALE). 

-Imposte iscritte a ruolo a titolo definitivo -Rimborso ex art. 40 

d.P.R. n. 602/1973 -Applicabilit�. 
Se i rimborsi previsti dall'art. 40 d.P.R. n. 602/73 in seguito a pronuncia 
non definitiva da parte delle Commissioni Tributarie favorevole 
al contribuente siano applicabili, oltre che alle imposte iscritte a ruolo 
a titolo provvisorio, anche a quelle iscritte a titolo definitivo (Cs 1182/86). 



176 

RASSEGNA DEU..'AVVOCATURA DEIJ..O STATO 

-Violazioni tributarie punibili con l'ammenda -Richiesta di oblazione 
-Se sia ammissibile e quale organo sia competente a decidere. 

Se sia ammissibile la richiesta del contribuente, imputato di reato 
contravvenzionale punibile con la sola ammenda, di essere ammesso all'oblazione 
ex L. n. 4/29, ed a quale autorit� spetti di pronunciarsi sulla 

istanza (Cs 10764/89). 

URBANISTICA. 

-Luoghi soggetti a tutela paesistica -Esecuzione di opera non autorizzata 
-Ammissibilit� di sanatoria ovvero attivazione di procedura 
sanzionato.ria. 

Se, nel caso di esecuzione di opera non autorizzata in luoghi soggetti 
a tutela paesistica, la stessa sia suscettibile di autorizzazione in sanatoria, 
e se sia o meno doverosa l'adozione di misure sanzionatorie 
(Cs 7197/90). 

ficare fino alla redazione di piano territoriale paesistico, 
accertata la preesistenza di un tale strumento (Cs 10762/89). 

-Luoghi soggetti a tutela paesistica -Imposizione di vincolo -Preesifil 
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stenza di piano paesistico -Effetti. 

Quale sia l'efficacia di decreto che, in attuazione del cd. �decreto 
Galasso �, impone, in un'area soggetta a tutela, il divieto assoluto di edi


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