ANNO XXV -N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1973 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Pubblicazione bimestrale di servizio ROMA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 1973 ABBONAMENTI ANNo � . . . . � . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.500 UN NUMERO SEPARATO . � . . . . . . � . � . . . . � � . � 1.500 Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: LIBRERIA DELLO STATO ~ PIAZZA G. VERDI, 10 ~ ROMA c/c postale 1/2640 Stampato in Italia -Printed in Italy Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 (3219063) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V. CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE Avvocati Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; Francesco MARxuzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLo, Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE � MmuToLo DEL SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuxcciARDI, Genova; Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo AL:ABxso, Napoli; Nkasio MANcuso, Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; Giancarlo MAND�, Venezia. INDICE Parte prima: GIURISPIWDENZA Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAlE E INTER NAZIONAlE (a cura dell'avv. Michele Savarese) pag. 1013 Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SDIZIONE (a cura SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. B�nedetto Baccari) � 1073 Sezione terza: GIURISPRUDENZA tro de Francisci) CIVIlE (a cura dell'avv. Pie� � 1 088 Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del- l'avv. Ugo Gargiulo) . � � 1118 Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 1147 Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBliCHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Arturo Marzano) . � � � � 1189 Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENAlE (a cura dell'avv. Paolo Di Tarsia di Belmonte) � � :. 1206 Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO QUESTIONI .� pag. 205 lEGISlAZIONE � 207 CONSUlTAZIONI � 215 NOTIZIARIO � . � 257 La pubblicazione � diretta dall'avvocato: UGO GARGIULO ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI CARBONE C., Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessit� sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di Londra 19 giugno 1971 (l. 30 novembre 1955 n. 1355) . . . . . . . . . . . . . MA:RZANO A., Il ritardo dei pagamenti nell'appalto di opera pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAIRZANO A., Sulla rinun�ia a valersi della decadenza in tema di pubblici appalti . . . . . . . . . . . . . . . . . ROSSI A., In tema di responsabilit� dei pu.bblici dipendenti ROSSI A., Note minime sulla tassazione degli aumenti del capitale sociale nella nuova legge di registro (d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 634) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAMIOZZO R., Demolizione e sospensione lavori in materia di edilizia e urbanistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . TAMIOZZO R., Interpretazione della nuova disciplina legislativa sui ricorsi gerarchici: il sHenzio-rigetto . . . . . . . . TAMIOZZO R., Notificazione del ricorso giurisdizionale amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAMIOZZO R., Sulla illegittimit� derivata del decreto di espropriazione a seguito di annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza . . . . . . . . . . . . TAMIOZZO R., Vizi di forma nei contratti della P.A. . . . . I, 1077 I, 1195 I, 1191 I, 1088 I, 1149 I, 1119 I, 1127 I, 1135 I, 1124 I, 1132 INDICE"'DELLA PARTE PRIMA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA APPALTO -Appalto di opeve pubbliche -Appalti stipulati da enti diversi da'llo Stato -Richiamo al capi<tolato generale di app,alto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici -Portata ed effetti, 1189. -Appalto di opere pubbliche Attivit� del coLlaudatore -Imputabilit� all'Amministrazione appaltante, con nota di A. MARZA . NO, 1194. -Appalto di opere pubbliche -Collaudo -Ritll['do -Imputabilit� a titolo di dolo o colpa grave, con nota di A. MARZANO, 1194. -Appalto di opere pubbliche -Redazione dello stato finaJJe dei lavori -R1tardo dovuto allil:a situazione post-bellica -Imputabilit� -E.sclusione, �con nota� di A. MARZANO, 1194. -Appalto di opere pubbliche Riserve dell'appaltatoTe -Ta�r�divit� -Decadenza -R1nuncia Validit� -Estremi -Comportamento del collaudatore -Insufficienza, con nota di A. MARZANO, 1191. ATTO AJV.HVIINISTRATIVO -Atti regionali -Definitivi o non definitivi -Critedo di discriminazione -Atti dell'assessore de'lla Regione sarda -Non definitivit� -Ricorso giurisdizionale Inammissibilit�, 1203. -Atto definitivo e non -Provvedimenti prefettizi in materia di sospensione Llavori ex L. n. 1902 del 1952 -Non defin!itivit�, con nota di R. TAMIOZZO, 1126. -Silenzio deilla Pubblica Amministrazione -Interpretazione del silenzio-rigetto in relazione allo art. 6 d. P. R. n. 1199 del 1971 e all'art. 20, primo comma, L. n. 1034 del 1971 -Vizi dell'atto impugnato in sede ge.rarchica Ri1evanza in ordine ai motivi di impugnazione nel successivo ricorso giurisdizionale, con nota d!i R. TAMIOZZO, 1127. CACCIA E PESCA -Riserve -Esercizio venatorio consentito solo alle persone autorizzate -Illegittimit� costituziona1le -Esclusione, 1048. COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Arbitrato -Compromesso -Competenza degorabile -Eccezione Termine, 1189. -Circolazione stoodale -Sanzioni non penali -Ordinanza p!refettizia -Giurisdizione del Giudice ordinario -Limiti, 1085. -Contratti della Pubb-lica Amministrazione -Diniego di approvazione ministeriale -Aggiudicazione ad ailtro soggetto collicitante -Controversia -Giurilsdi . zione del giudice amministrativo -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1131. -Fatti colposi diei mili,tari e dei dipendenti civhli deLla Nato Responsabilit� dello Stato di soggiovno -Necessit� dell'arbitrato internazionale : insussistenza, con nota di C. _CARBONE, 1077. -Ig1ene �e sanit� pubblica: farmacie -Deduzione dell'insussistenza di una delle condizioni richieste dalla legge per ~a legittimazione VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO al potere di trasf�erimento -Cognizione del giudice di merito Trasferimento delia tito'l:atrit� Diritto tutelabile d~nanzi allo A.G.O., 1073. COMUNIT� EUROPEE -Importazione dei prodotti nel settore del latte .ed altri prodotti -Imposizione di una cauzione agli operatori economici -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 1031. CONTRATTI PUBBLICI -Costruzione di opera pubblica - Gaxa per appalto medianlte licitazione privata -Presentazione di documenti in carta. bollata insuffi. ciente e diversa da quella prescritta -Esclusione della ditta concorrente -Legittimit� dell'esclusione, con nota di R. TAMiozzo, 1132. CORTE COSTITUZIONALE -Giudizi di legittimit� costituzionaLe in via incidentale -Necessit� di un processo di merito davanti al Giudice da quo, 1046. -Giudizio di legittimit� costituzionale in via incidenta!le� -Giudice a quo -Comandante di porto Difetto di legittimazione, 1018. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA -Caccia e pesca -Comunit� europee -Corte CostituzionaLe, Imposte e tasse in genere -Lavoro -Matrimonio -Procedi~to civile -Procedimento penale -Reato -Regione -Responsabilit� civile -Sicilia. EDILIZIA -Demolizione e sospensione lavori- Legittimit� del provvedimento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del 1952 in relazione ad un nuovo piano regolatore Sussiste, eotn nota di R. T AMiozzo, 1127. -Demo'lizione e sospensione Lavori -Provvedimento pxefettizio d:i sospensione -Subord:inazione al Ministro per i Lavori Pubblici - Inconfigurabilit� di silenzio-rifiuto in caso di ricorso a:t Ministro per l'Interno, con nota di R. TAMiozzo, 1126. -DemoliziOille e sospensione lavori -Provvedimento prefettizio di sospeiliSione ex L. n. 1902 de11952 -Mancanza di verifica della ricorrenza dei requisi.Jti di 'Legge per la sospensione -illegittimit� del provvedimento prefettizio di sospensione -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1127. -Demolizione e sospensione lavori -SospeiliS�one-Pote11e del Ministro per i Lavori Pubblici ex art. 7, quarto comma, L. n. 765 del 1967 -Connessione col ptrocedimento di annullamento della licenza edilizia -Effetti -Ammissibil. it� deilla impugnazione degli atti preWiminari del procedimento di annullamento delLa licenza -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZo, 1_118. -Licenza di costruzione -Impugnazione degli atti preliminari de�l procedimento di annuUamento proposta nel ricorso eotntro il provv�edimento di sospensione Limiti, con �nota di R. TAMiozzo, 1118. -Li.cel12Ja edilizia -Annullamento ex art. 7 L. n. 765 del 1967 -Termine di 18 mesi -Decorrenza Accertamento delila ill:egittimit� della licenza -Com'llJUJicazione agli intevessati -Esclusione Scadenza del termime -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1119. -Termine di 18 mesi -Rliapertura del termine per trasferimento alle regioni delile funzioni amministrative statali -Esclusione, con nota di R. TAMIOZZO, 1119. ENTI PUBBLICI -Investimenti immobiliari -Piano di impiego -Fondo disponibile Nozione -Limite, con mota di U. GARGIULO, 1138. INDICE IX ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� -Espropriazione ed o'ccupazione Industrializzazione del Me�zzogiorno -Occupazione di urgenza -Annullamento del provvedimento di occupazione -Conseguente illegittimit� derivata daJl provvedimento prefettizio di ~espropriazione per pubbLica utildt� -Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1124. FALLIMENTO -Decreto del giudice del,egato che stabilisce il pdano dii riparto Ricorso per cassazione -Ammissibilit�, 1110. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Lnteresse a ricorrere contro una procedura in itinere per il suo annulJlamento -Fattispecie di provvedimento di sospensione dei lavori per pendenza deUa procedura in itinere di annull!amento di licenza edilizia -Interesse a ricorrere -Sussiste, con rmta di R. TAMIOZZO, 1118. -Lntervento in giudizio -Intervento deLla Regione in giudizio contro provvedimento staJtale in materia di ,edilizia e urbanistica -Ammissibilit� -Rinvdo del processo ~ad istanza dellia autodt� intervenuta per predisporre difese -Concessione del beneficio Inammissibilit�, con nota di R. TAMIOZZO, 1118. -Ricorso giurisdizionale -Motivi di ricorso avv.erso provvedimento in itinere, diverso da queHo impugnato e del quale costituisce il presupposto -Inammli.ssibilit�, con nota di R. TAMIOZZO, 1118. -Ricorso giurisdizionale -Notificazione a societ� in persona del legale rappresentante -Mancanza di ulteriore specificaa:ione Nullit� del ricorso -Non sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 1131. - Rieorso ,giruxisdizionale -Ricorso al Consiglio di Stato -Notificazione a mezzo del servizio posta le -Ammissibilit�, con nota di R. TAMIOZZO, 1131. -Ricorso giurisdizional'e -Ricorso al Consiglio di Stato -Notificazione a societ� controinteressata -N Oltificazione a mezzo posta Ricezione nella sede da parte d~ soggetto appar,entemente quallificato -Ammissibilit�, con nota dd R. TAMIOZZO, 1131. --Ricorso� giurisdizJonatle -Trasferimento di competenza alla Regione -Difetto di not:if,ica -Improcedibilit� del ricorso -Non &ussiste, con nota di R. TAMiozzo, 1118. IMPIEGO PUBBLICO -Orario dii Lavoro -P�ersonale ausiliario degli uffici deUa CapitaLe -Normale orario di sei ore per tutti g;li impiegati, 1142. Orario di lavoro -Personale ausiLiario degli uffici della Capitale -Riduzione del normale orario a sette ore quando l'orario deglii impiegati � ridotto a sei, 1142. IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazioni per Le case di abitazione non di lusso -Appalto separato per la costruzione di uffici compresi in edifdcdo prevalentemente destinato a case di abitazione -Estensione deill'agevolazione, con nota di G. ANGELINI ROTA, 1170. -Agevolazioni per le case di abi �tazione non dii lusso -Rdvendita della costruzione non uLtimata Decadenza dalla agevolazione dell'acquisto dell'area -Ultimazione della costruzione nei termini -Ininfluenza, 1186. -Agevolazioni per le case di abitaZJione non di lusso -Vendita di area -Decadenza dell'agevolazione -Responsabilit� delil'aLi1enante dell'area, 1186. -Agevo1azioni per l'industrializzazione del Mezzogli.orno -Primo trasferdmento di terreni e fabbri RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cati necessari per l'impianto di stabilimeillti industr~a1i -TrasfeI1imento di <edificio industriale inattivo da ' trasforrn.are S:i estende, 1161. -Atti soggetti ad approvazione ed omologazione -� Regione della Valle d'Aosta -Visto di esecutoriet� del presidente della Giunta regionale -Legge 6 dicembre 1971, n. 1065 -Natuva -Decorrenza del termine per La registrazione, 1155. -Concessione reciproca ad aedificandum fra comproprietari dell'ar. ea -Agevolazioni fiscali per la costruZJione di case di abitazione non di ilusS10 -Inapplicabilit�, 1179. COII1Cessiorne reciproca ad aedificandum fra comproprietari dell'area -Natura diivisionale Esclusione, 1179. Concessione reciproca ad aedificandum fra comproprdetarri dell'area -Nartura divisionale -Tassazione graduale, 1178. -Locazione -Legg�e 29 dicembre 1962, n. 1744 -Registrazione di denunzia ve;rbale velatiVla a contratto con decorvenza da momen-' to successivo -Applicazione della norma vigente al! momento della registrazione, 1166. -Societ� -Aumernto di capitale con utilizzo di riserve costituite da sovrapprezzi gi� tassarti -Tassabilit�, con nota di A. Rossi, 1149. IMPOSTE E TASSE IN GENERE -Diritti erariali sugli spettacoli �Addizionailie deLl'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67 -Arrotondamento -Va eseguito sull'importo complessivo di ogni spettacolo, 1162. Esecuznone esattoriaLe -Opposizione di terzi -EsperibJ!lit� entro 1a data di primo -incanto -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 1028. -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Commissione di valutazione -Questioni sul la nullit� dell'accertamento Non � competente, 1153. -Imposte indirette -Ingiunzione Ingiunzione sottoscritta dail cassiere e controfirmata dal dirigente -Nullit� -Esclusione, 1173. -Imposte indirette -Ingiunzione - Nulilit� per incompetenza dell'organo emittente -il censurabile innanzi �all'A.G.O: -Azione riconven2lionale della Finanza Difetto ,di preventivo vaLido accertamento InaminissibHit�, 1173. -Imposte rindwertte -Ingiunzione - Opposiznone -Posizione processua1e delle parti -Deduzione di un diverso titolo della tassazione -Azione riconvenzionale della Finanza -Non � necessaria, 1147. LAVORO -Contvatto di arruolamento marittimo -Prescrlizione biennale Illegittimit� costituzionale -Esclus! one, 1061. MATRIMONIO -Donazione fra coniugi -Divieto -Illegittiinit� costituzionale, 1040. PARTE CIVILE -In genere -Omessa inserzione nel Vlerbale delle conclusioni ora-li -Mera irregolarit� -OIMssione deUe conclusioni orali -Null- it� relativa, 1208. PROCEDIMENTO CIVILE -Convalida di sfratto -Rhlevanza delle eccezioni fondate su prova scritta -Ill!eg:ittimit� costituzionale -Esclusione, 1051. -Opposizione all'esecuzione -Foro competente -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 1021. INDICE. XI Prova -Documenti e dichiarazioni provenienti da parte privata Valore probatorio, J.105. -Prova-Nozioni di comune resperienza -Utilizzazione da parte del giudice Discrezionalit�, 1105. -Prova testimoni�ale -Assegnazione di termine perentorio da parte del Giudice -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 1071. -Regolamento preventivo di giu11isdizione � -Sospensione del processo -Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 1013. PROCEDIMENTO PENALE -Corntestazione deWaccusa in matevia penale -Oggetto -Circostanze aggravanti -Pena detentiva aggiunta alll'ammenda nei casi di maggiore gravit� del fatto -Costituisce circostanza aggrava~ DJte -Obbligo di contestazione -Mezzo di impugnazione, 1209. -Efficacia del giudicato penaiLe Estensione al responsabiLe �civile rimasto estraneo al giudizio - IllegittimiJt� costituzionalre, 1063. -Efficada del gdudicato penale Estensione al responsabile civile rimasto estraneo al giudizio Illegittimit� costituZJiona1e -Esclusio_ ne, 1063. -Fm:-ze armate della NATO -Deroghe al11a giurisdizione italiana Illegittimit� costituzionale -Esclusione, 1057. -Impugnazione -Dichiarazione di ricorso -Motivi relativi a capo d!i �sentenza non impugnato Inammissibilit�, 1206. REATO -�Reati e pene -Ingiuria e dliffamazione -Deferimento ad un giuri d'onore ed exceptio veritatis -IllegiJttimit� costituzionale Esclusione, 1067. -Reati �e pene -Sospensione condizionale deLla pena -Ipotesi varie -Illegittimit� costituzionaie Esclusione, 1054. REGIONE -Controlli sug1i Enti Locaili -Materia elettorale -Spettanza del potere allo Stato, 1070. RESPONSABILIT� CIVILE -Assicurazione obbligatoria per darmi da circolazione automobilistica -Previo interpello dell'assicuratore -ILleg.ittimit� costituzionale -Esclusione, 1058. -Determinaziorne del danno risarcibille -PresumibiLe guadagno annuo -Tredicesima mensilit� - Computabilit�, 1097. -Direttore didattico -Non � precettore, 1096. -Lesioni non mortaLi -Danno norn patrimoniale -Spetta al solo infortunato, 1096. -Responsabilit� presunta prevista dall'aTt. 2048 per i precettori Estensibilit� agrli iiDisegnanti elementari ed alla P.A., con nota di A. :~;tossi, 1088. Surroga dell'rassicuratore che ha pagato l'indennizzo -Perdita da parte del danneggiato della Legittimazione a cMedere nei confronti del terzo responsabile il pagamento deila somma riscossa dall'assicuratore, 1096. SERVITU' -Ti,tolo costitutivo -Indicazione specifica del contenuto delila servit� -Necessit�, 1114. SICILIA -Disciplina per l'apertura di magazZJini a prezzo unico -Decisione dei ricorsi pendenti -Conflitto di attribuzione con lo Stato -Inammissibilit�, 1034. -Norme in materia sanitaria-Limite dei principi dellla legge ospedaliera nazionale -Illegittimit� costituzionale parziale, 1034. INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE 6 giugno 1973, n. 73 pag. 1013 19 g.iugno 1973, n. 83 1018 19 giugno 1973, n. 84 1021 19 giugno 1973, n. 85 1028 19 giugno 1973, n. 86 1031 19 giugno 1973, n. 87 1034 19 giugno 1973, n. 88 1034 27 giugno 1973, n. 91 1040 27 giugno 1973, n. 92 1046 27 giugno 19173, n. 93 1048 27 giugno 1973, n. 94 1051 27 giugno 1973, n. 95 1054 27 giugno 1973, n. 96 1057 27 giugno 1973, n. 97 1058 27 giugno 1973, n. 98 1061 27 giugno 1973, n. 99 1063 5 luglio 1973, n. 103 1067 5 luglio 1973, n. 104 1070 5 lu~lio 1973, n. 106 1071 18 luglio 1973, n. 152 1063 GIURISDIZIONI CIVILI CORTE DI CASSAZIONE Sez. I, 15 marzo 1973, n. 741 . pag. 1147 Sez. I, 26 marzo 1973, n. 833 . 1149 Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 997 . . 1088 Sez. III, 13 'aprile 1973, n. 1056 . 1096 Sez, Un., 16 mag~o 1973, n. 1386 . 1153 Sez. I, 16 maggio 1973, n. 1394 . , . 1155 S.ez. I, 17 maggio 1973, n. 1410 . 1161 Sez. I, 17 maggd:o 1973, n. 1415 . 1162 Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1416 . 1105 Sez. I, 25 maggio 1973, n. 1533 . 1166 Sez. I, 25 maggio 1973, n. 1535 . 1110 Sez. I, 28 maggio 1973, n. 1567 . . 1114 Sez. Un., 11 giugno 1973, n. 1674 . 1073 Sez. Un., 5 luglio 1973, n. 1895 . . 1077 Sez. I, 28 settembre 1973, n. 2446 . 1170 Sez. I, 12 ottobre 1973, n. 2571 . . 1189 Sez. Un., 13 ottobre 1973, n. 2579 . 1173 INDICE Sez. I, 23 ottobne 1973, n. 2707 . . Sez. I, 26 ottobre 1973, n. 2767 . . Sez. I, 29 ottobve 19731 n. 2809 . . Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2864 . Sez. I, 14 novembre 1973, n. 3029 . Sez. I, 19 novembre 1973, n. 3089 . TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 19 lu~io 1973, n. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE CONSIGLIO DI STATO Ad. Plen., 3 luglio 1973, n. 7 . . . . . . . Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 2506 (pooere) . Sez. IV, 5 giugno 1973, n. 632 ... Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 670 . . . Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 671 . , . . Sez. IV, 28 settembre 1973, n. 765 . Sez. VI, 23 ottobre 1973, n. 407 . . GIURISDIZIONI PENALI CORTE DI CASSAZIONE Sez. V, 23 gennaio 1973, n. 3219 . Sez. V, 7 maggio 1973, n. 234 . Sez. VI, 9 maggio 1973, n. 394 . . XIII pag. 1178 1179 1191 1085 1186 1194 pag. 1203 pag. 1118 1142 1124 1126 1131 1138 1142 pag. 1206 1208 1209 INDICE DELLA PARTE SECONDA INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE QUESTIONI IMPOSTA DI REGISTRO -Agente di commercio -Atto di nomina senza indic�zione di corrispettivo -Se possa essere sottoposto aH'imposta di registro sui corrispettivi accertati, 205. -Agern~e di commercio -Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo -Se possa esseve integrato da dichiarazione estimativa, 205. - Agente di commercio -Atto di nomina senza indicazione di co'l'r. i!spettivo -Se rappresenti un caso di occultamento di vail:ore, 205. - Societ� -Trasformazioni -Ag,evolaztoni ex-Legge n. 170 del 1965 -Se la dich~arazione prevti sta dall'art. 3 sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale, 206. IMPOSTE DIRETTE -Ritenuta d',acconto -Se la ritenuta debba esse:re operata anche suJlle somme corrdsposte all'avvocato distrattario, 206. IMPOSTE IPOTECARIE -Verifica dello stato p31Ssivo Alienazione del bene soggetto a pdvilegio -Ammissione in via chirografaria se sia legittimit�, 206. INDICE ANALITICO -ALFABETICO DELLE CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE -Esproprazione od occupazione di immobili -Acque sotterranee Indennit� -Determinazione (1. 25 giuglllO 1865, n. 2359, art. 43), 215. AERONAUTICA ED AEROMOBILI -Aeroporti militari ..: Concessioni sf�alcio d'erba e pascolo -Divieto di subconcessione -Penale (c.c. art. 1382), 215. AGRICOLTURA -Agricoltura -Operai agricoli Di �ritto sindacale di riunione (1. 12 aprile 1962, n. 205; l. 20� maggio 1970, n. 300, art. 20; L 28 ottobre 1970, n. 775, art. 20), 215. ALBERGHI -Impo1ste dirette sul reddito Esenzione -Zone depresse dei!. centro nord -Alberghi (1. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8), 215. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Amministrazione pubblica -A. zienda dd Stato per i servizi te1efomci -Infortunio del personale -Assenza dal servizio -Stipendi e competenze -Pagamento -Responsabilit� del terzo Rivalsa. (r.d. Hi giugno 1938, n. 1274, art. l; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c. artt. 1916 e 2043), 216. - AmmindstraZJione pubblica-Ente pubbLico -Lavoratrici madri Assenza dal Lavoro -Sostituzione (1. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276), 216. -Censimento -Rilevatori nominati dai Sdo:ldaci -Assistenza e previdenza -Obbligo -Spettanza (d.P.R. 23 ottobre 1971, n. 895, art. 21), 216. - Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni -Spettanza (t.u. 27 lugLio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 6; l. 10 maggio 1970, n. 201, art. 17, lett. b; d.P.R. 14 g.ennaio 1972, n. 4, art. 13), 216. - Dipendente statal-e -Decesso Rateo di stipendio il!lsoluto -Attribuzione -Disciplina -Dipendente ente pubblico -Norma regolamentare di rinvio -Applicabilit� (d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 14; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, art. 4), 216. - Ente pubblico -Opera nazionale invallidi d:i guerra -Impiegato avv.enti.zio -Colloca:zJione in ruolo -Senrizio pre-ruo1o -Valutazione (art. 26, il. 28 ottobre 1970, n. 757; d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079), 216. -Enti autonomi lirici -Controlli sostitutivi -Commissario straordinario governativo -Nomina Condizioni -Potere -Vicecommissario (1. 14 agosto 1967, n. 800, artt. 11 e 13), 217. - Ministero del Tesoro -Attivit� di amministrazione degli Istituti di Previdenza -Foro dello Stato (d.l. l settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, rartt. 6 segg.), 417. ANTICHIT� E BELLE ARTI -Cosa sacra -Destinazione ail. culto- CessaZJione-Usucapdone (c.c. art. 831, 2� comma, 1161), 218. -Scavi clandestilni -Danni o perdite di cose di interesse storico o archeologico -Sanzione pecuniaria (1. l giugno 1939, n. 1089, artt. 18 e 59; c.p. art. 635), 218. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO APPALTO -Appail.to dii opeve milit~Wi -Rifiuto deJ.l'app�ltatore di stipulare, dopo ~�aggiudicazione, i!l contratto -SciogLimento del contratto con incameramento della cauzione -Ammissibilit� (Capito�lato Onerd Gemo militare appr. con r,d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 7), 218. -Edilizia �economica e popolare� Appalto INCIS per cOOllto Gescal Revisione prezzi -Decisione Competenza (1. 28 :llebbraio 1949, n. 43; d.l. 6 di�cembre 1947, n. 1501, art. 4), 218. - Ecliilliizia economica e popolare Appalto .INCIS per conto Gescal - Revdsione prezzi -Ricorso giuEisdizionale 1egittimazione passiva (d.U. 6 dicembre 1947, n. 1501), 218. -Revlisione dei p11ezzi-disciplJina applicabiLe agli appalti dell'Ammini� strazione po�stale (d. . 1gt. C.P.S. 6 dicembl'e 1947, n. 150, convertito con tlegge 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 3; l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbra!io 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 febbvaio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. l; l. 16 �dicembre 1964, n. 1890; I. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, :art. 2), 219. -Revisione pvezzi -Lavori eccedenti di sesto quinto d'obbligo Atto aggiuntivo -Data di riferimento ai fini del computo revisionale -Revisione prezzi -Lavord eccedenti dl sesto quinto . d'obbligo -Atto aggiuntivo Unitari, et� dei lavoil'i -Data di rif,erimento ai fini del computo l'evlis1onale -Revisione prezzi Lavori eccedenti 'il sesto quinto d'obbligo -Atto di sottorniJSsdone -Pl'ecisazione della data dti riferdmento ai fini del computo revisiona\Le, 219. BANCHE -Scuole tecniche industriaiLi Banca -Servizi-o dii �cassa e tesore: rti;a -Azione di l'esponsabildt� o 'di conto. -Giurisdizione (1. 15 giugno W31, n. 663; R.D; 12 luglio 1924, n. 1814, art. 44), 220. CAMBI E VALUTE -Rendliconto semestvale delle valute incassate da compagnia dii navigazione -Obbligo dell'Ufficio <italiano cambi al rHascio di copia -Ammissibiilit� (circolare Ministero commercio estero -Direzione generale valute 17 set . temb11e 1963, n. V/501941/107-4), 220. CIRCOLAZIONE STRADALE -AUJtostrade in concessione -Tute� lia delia propriet� -Norme dd pol'izia demaniale -Appliicabilit� -Limiti (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20), 220. -Circolazione stradaLe -Infrazioni -Autoveicolo -Venditore Mancata trasCl1izione al P .R.A. Responsabilit� per la sanzione Esclusione, 220. - DepenalizZiazione -Difformit� tra contestazione e acc.ertamento penaLe -Ingiunzione prefettizda Ammissibilit� -Termine d.P.R. 15 gdugno 1959, n. 393, art. 141, l. 3, maggio 1967, n. 317, 220. COMMERCIO -Negozi -Determinazione orario apertura e chiusura-Delega aila Regione -Mancato esercizio della delega -Conseguenze -Pro'Vvedimenti prefettdzi antecedenti V: igenza -VioLazioni -Conseguenze (1. 28 luglio 1971, n. 558, artt. l e 10; l. 30 giugno 1932, n. 973, art. 3), 221. COMPETENZA -Ministero del Tesoro -Attivit� di �armmimstrazione degli Istituti di preV!idenza -Foro dello Stato (D.L. l settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.), 221. INDICE XVII COMPETENZA E -GIURISDIZIONE -Scuole tecniche industriali -Banca -Servizio di cassa e tesoreria -Azione di l'lesponsabildt� o di conto -Giurisdizione (1. 15 giugno 1931, n. 883; R.D. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44), 221. COMUNI E PROVINCIE -Avvocatura deli1o Stato -Sindaco nella quallit� di ufficiaile dello stato civile -Rappresentanza e difesa (t.u. 30 o-ttobre 1933, n. 1611, art. 44), 222. - Cassa pensioni dipendenti Enti locali -Regime tributario (1. 11 aprile 1955, n. 379, arl. l; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. l, 4o c.; r.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. l, 3o c.), 221. -Consorzi di Comuni -Pagamento stipendio all'undco segretario comunale -Versamenti dei Comuni -IGE -Assoggettabilit�, 222. � - Opere pubbliche stataild -Provincia di Latina -Campo sportivo Appartenenza (r.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. l; r.D.L. 8 gdugno 1936, n. 1203, art. 6; r.D.L. 26 ,settembl'le 1935, n. 2004, art. 2), 222. - Sanitario condotto -Sanzioni discipJ. inatri di particolare gravit� :Commissione specia!le dd discipilina -Composizione (R.D. 27 luglo' 1934, n. 1263, �art. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P. Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6), 222. COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA -Importazioni da Paesi CEE -Diritto per servizi amministrativi Indebito -Restituzione somme Domanda giudiziale -Mancata rich~esta amministrativa -Ammissibilit� (1. 24 giugno 1971, n. 447), 223. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Aeroporti milital'li -Concessioni s:l�alcio d'erba e pascolo -Divieto dii subconcessione -PenaJle (c.c. art. 1382), 223. -Concessionari autoservizi -Ob-. bligo accettazioni -Consegna e trasporto effetti postalii -Distanza della fermata dalil'ufficio postale -Valutazione -Criteri (1. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; [. 21 giugno 1964, n. 559, art. 2), 223. -Impianti distribuzione ca!fburanti -Concessione -Licenza di accesso alla strada statale -Mancato pagamento del canone -Revoca della concessione -Riscossione coattiva del ca~none -R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17, 1ett. b) -R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8 -D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. �14 aprile 1910, n. 639, 223. - Piani di r.icostruzione -Concessioni d'opera -Espropriazione per pubblica uthlit� -Spese Contabilizzazione (1. 24 agosto 1929, n. 1137), 224. CONTABTUTA DELLO 1STATO -Ente privato -Legale rappre,sentante -Illecita distrazione somme -Responsabilit� contabiLe Giudizio innanzi alla Corte dei conti -R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 44, 224. -P1ani di ricostruzione -Concessioni d'opera-Esproprilazione per pubblica utilit� -Spese -Contabilizzazione (L. 24 ago�sto 1929, n. 1137), 224. - Pubblica Amministrazione -Pagamento ad 'incapace con obbligo di veimpiego -Mancato reimpie.: go -Responsabilit� della P.A. (R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 297, 3o c.) -Pubblica Amministrazione -Pagamento ad incapace straniero -ObbLigo di reimpi:ego (R.b. 23 maggio 1924, n. 827, 1art. 297, 3o c.; disp. prel. cod. civ. ,art, 21), 224. - Sequestvo penale -Autorizzazione alilia vendita tn via amministrativa- Modo di vendita-SpecificazioiJJe -Incanto deserto Vendita a licitazione o a trattativa privata -Richiesta di nuova autorizzazione -l. 25 � settembre 1940, n. 1424, art. 140 -l. 17 luglio 1942, n. 907, art. 109, 225. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Universit� degli Studi -Donazioni -Forma pubblica amministrativa -R.D. 6 aprile 1924, n. 674, art. 129, 225~ CONTRABBANDO -Sequestro penale -Autorizzazione alla vendita in via amministrativa -Modo di vendita -Specificazione -�Incanto deserto Vendita a licitazione o a trattativa privata -Richiesta di nuova autorizzazione -1. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 140 -l. 17 luglio 1942, n. 907, art. 109, 225. CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI -EdiLizia scolastica -Acquisto drell'area -Spesa -Contributo dello Stato -Estensione. (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2o c.), 225. - Enti locali -Opera pubblica Esecuzione -Demolizione successiva -Contributi statali -Recupero -Revoca (l. 3 agosto 1949, n. 589, �art. 7), 226. COOPERATIVE -Societ� cooperative -Liquida2lione coatta amministl'ativa -Commissari liqUiidlatori -Natura : (R.b. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540), 226. . ..;... Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministl'ativa Autorit� di vigilanza -Responsabilit� -(R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2043), 226. - Socilet� coopemtive -Liquidazione coartta amministrativa -Commissari liquidatori -Revoca Forma -(R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540), 226. CORTE DEI CONTI -Corte dei conti -Azione di responsabilit�- Avvocatura Stato Parea:- e -Ammissibilit� -(r.d. 13 agosto 1933, n. 1038,. art. 13; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 13), 226. - Scuole tecniche illldustriali Banca -Servizio di cassa e tesorerila -Azione di responsabilit� o di contd -Giurisdizione -(i. 15 giugno 1931, n. 889; r.d. 12 luglio 1924, n. 1214, �a�rt. 44), 226. COSTITUZIONE -Col1locamento dei 1avol'atori -Intervento delLo Sta�to -(d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 -Questione di l�egittimit� costituzionale -Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 -d.l. 3 febbraio 1970, n. 7), 227. DANNI DI GUERRA -Cittadinanza italiana -Mancanza al momento della liquidazione definithna del danno -Successivo riacquisto -Effetti -(1. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. l e 35), 227. -Imposta di successione -Danni di guerra -Indennizzi e contributi Esenzione -Successione anteriol'e alla l. 955/67 -Applicabilit� (l. 29 settembl'e 1967, n. 955, art. 25), 227. DAZI DOGANALI -Importazioni da Paesi CEE -Diritto per servizi amministrativ:i Indebito -Restituzione somme Domanda giudiziale -Mancata richiesta amministrativa -Ammissibilit� -(l. 24 giugno 1971, 111. 447), 227. -Imposta di consumo -Impoctazione di prodotti contenenti cacao -Riscossione -Aliquote Cioccolato (d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, sez. IV punto D; l. l ottobre 1969, n. 684, art. 1), 227. - Merce in magazzino doganale Sottrazione �ad �opera di ignoti Esonero dall'imposta -(d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 1), 228. INDICE XIX DEMANIO -Aeroporti militari -Concessioni ,sfalcio d'erba e pascolo -Divieto di subconcessione -Penale (cod. civ. art. 1332), 228. -Patrimonio dello Stato -Universit� -Concessione in uso -Fma�lit� sportive -(t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46), 228. -Regione S;;~ooda -Trasferimento di parte di immobiJ.e adibito illiella vesidua pa11te ad uffici stata!l.i A. ffimissibilit� -(Statuto Regione Sarda, art. 14, lo e 2o co.; d.P.R. 19� maggio 1949, n. 250, art. 39, 2o co.), 228. DIFESA DELLO STATO -Avvocatura dello Stato -Sindaco neLLa qualit� di ufficiale deilll.o stato civile -RJappresentanza e difesa -(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44), 228. -Controv�er,sia �civile -Atti del Medico Provinciale -Anteriori al tvasf�erimento deHe furnzioni alla Regione -Leg,ittimazione Ammi, nistrazione StataLe -Sussistenza (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4), 229. -Corte dei conti -Azioni di responsabiLit� -AvvocatUII'a Stato Parer �e -Ammissibilit� -(r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 43; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 13), 229. -Ministero del Tesoro -Attivit� di amministrazione degli Istituti di PI'evidenza -Foro de<llo Sta, to -(d.l. lo settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 35; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6 segg.), 229. DONAZIONE -Universit� degli Studi -Donazioni -Forma pubblica amministrativa -(r,d. 6 aprile 1924, n. 674, art. 129), 229. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE -Assegnata11io moroso nel pagamento di sei mensilit� -Diritto di riscatto -Decadenza -Loca2lione -Decadenza -(D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, <arlt. 9, 3o e 4o co., 11 e 12; art. 1453 c.c.; l. 2.7 'aprile 1962, n. 231, art. 7), 229. - Azienda di Stato ServiZJi Telefonici -Alloggi economici -Spese di riscaldamento� -Rimborso Trattenuta -(t.u. 28 apri!l.te 1938 n. 1165, art. 337; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 60), 230. - Edildzia scolastica -Acquisto dell'area -Spesa -Contributo dello Stato -Estensione -l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2o co.), 230. ENTI E BENI ECCLESIASTICI -Cosa sacra -Destinazione �aJ. culto -Cessazione -Usucapione (c.c. art. 831, 2� co., 1161), 230. ESPROPRIAZIONE PER LA PUBBLICA UTILITA' -Espropriazion~e od occupazione di immobili -Acque sotterranee .... Indennit� -Determinazione (l. 25 .giugno 1865 n. 2359, 1art. 43), 230. -Espropriazione pubblica utilit� Costruzione edifici postal!i -Legge 21 ottobre 1971 n. 865 -Apvlicabilit� -Procedimento, 230. - Espropriazione per pubblica utiil. it� -Costruzione di edifici posta�: i -Procedura in base a l. 21 ottobre 1971 n. 865 -Dichiarazione di pubblica utiLit� -Atti successivri -Competenza -dJ. 8 febbraio 1923, n. 422, 231. - Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni dello Stato e delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967 n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3), 231. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Espropriazione per pubbil.Jica utilit� -Svincolo deilla indennit� depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti -Decreto deil. Tribunale -Vi:ci -OppoDJibilit� ,alla Cassa DD.PP. -(1. 3 aprHe 1926 n. 686 art. l; l. 25 giugno 1865 n. 2359 art. 55; art. 742 c.p.c.), 231. - Legge sulla casa -Trasferiip:ento delle funzioni alle RJegioni -Permanenza del11a competenza statale -Condizioni -Opere stat!Mi Nozione -Appliicabi.ilit� de11a nuova disciplina limiti -Opere della Oassa per il Mezzogiorno Legge generale del 1865 -Applicabilit� -d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10), 231. -Retrocessione Retrocessione parziale -Prescrizione del diritto -Decorrenza (1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61), 232. FALLIMENTO -Fal!liinento -Credito privilegiato -Interessi convenzionali inferiori a quelli legali -Chiusura del fallimento -Esigibilit� Art. 54 l�egge fallimentare, 232. -Imposte dirette -Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento -Indennit� di mora (t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 194), 232. - Societ� cooperati\'e -Liquidazione coatta amministrativa -Com' m.issari liquidatori -Natu\l'la (R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; .R.D.L. 13 maggio 1926 n. 1554; c.c., art. 2540), 232. - Societ� cooperative-Liquddazione coatta amministvativ>a -Autorit� di vigilanza -ResponsabiLit� -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2043), 232. -Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissavi liquidatori -Revoea Forma -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 1e segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2540), 232. IDROCARBURI -Impianti distribuzione carburanti -Concession,e -Licenza di accesso alla stl'ada statale -Mancato pagamento del canone -�Revoca della concessione -Riscossione coattiva del canone -R.D.L. 2 no\'embre 1933, n. 1741, art. 17 lett. b) -R.D'. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 -D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprile 1910, n. 639), 233. IGIENE E SANJT� -Corsi d'acqua JJJegli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni -Spetta'IlZa (t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 227; l. 13 ma!rzo 1958 n. 296, art. 6; l. 16 maggio 1970 n. 281, m-t. '17 lett. b; D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4, art. 13), 233. - Sanitario condotto -San:cioni di �SCiplinari di particolare gravit� Commissione speciale .dJi discipLina -Composizione -(R.D. 27 lugi1io 1934, n. 1265, art. 74; l. 13 mar21o 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6), 233. IMPIEGO PUBBLICO -Amministrazione pubblica-Ente pubblico -Lavoratrici madri Assenza dal lavoro -Sostituzione -(1. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 11; p.P.R. 31 marzo 1971 n. 276), 234. - Combattenti Riconoscimento campagne di guerra -Documentazione -(1. 24 maggio 1970 n. 336, art. l; l. 24 aprile 1950 n. 390, art. 8), 234. INDICE XXI -Dipendente .statale -Decesso Rateo di stipendio insoluto -Attribuzione -Disciplina -Dip,endente ente pubbLico -Norma regoJJamentare di rinvio -Applicabilit� -(D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 art. 14; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 423 arrt. 4), 234. -Ente pubblico -Opera NazionaLe Invalidi di Guerra-Impiegato avventizio -Co�llocazione in ruolo -Servizio pre-ruolo -Valutazione -art. 26 legge 28 ottobre 1970 n. 775 -D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079), 234. - Esodo volontario-Funzionari dir. ettivi delle carriere tecniche Domanda condizionata -D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, 1art. 67, 234. -Impdiego pubblico -Clinica universitaria -Personale -Prestazioni, 235. -Indennit� di missione -Residenza dell'impiegato -Accertamento, 235. - Pubblico impiegato -Decesso Causa dii servizio -Equo indennizzo -Pagamento -Eredi -Lndividuazione -Testamento -Coniuge pvetermesso, 235. (R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; cod. civ., artt. 536 segg.). IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE ~ Cassa pensioni dipendenti Enti locallii -Regime tributario -(1. 11 apriLe 1955 n. 375, art. l; l. 25 luglio 1941 n. 934, art. l, 4o co., R . .D.L. 3 marzo 1938 n. 689, art. l, 3�o co.), 23�5. IMPOSTA DI BOLLO -Cassa Mutua Ma!lattie per gU esercenti attivit� commerciale Atti giudiziavi -Esecuzione R.D.L. 4 ottobl'e 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 1969, n. 1397, art. 15, 4o co., 235. IMPOSTA DI CONSUMO -Imposta di consumo -Importazione di prodotti contenenti cacao Riscossione -Aliquote -Ciocco lato -(D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1229, .sez. IV punto D; l. l ottobre 1969 n. 684, art. 1), 236. � IMPOSTA DI REGISTRO -Agevolazione -Registrazione a tassa fissa -Obbligo di denuncia del contribuente -Insussistenza -Revoca dell'ag.evo1azione - Sopratasse -Inesigibi1it� -SociJet� cooperative -Aumento capitale requisiti della mutualit� artt. 65-66-102-103 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, 236. -Azioni -Compravendita mediante fissato bOIJ.lato -Enunciazione in sentenza -Imposta proporzionale -(R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 2369, artt. 10 e 11 Tab. aJ11. E; l. 6 agosto 1954 n. 603, art. 36), 236. -Benefici tributavi -Decadenza - Tennine per l'esercizio dell'azione contro �il :berzo possessore R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 97, 236. -:-Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivit� commerciali Atti giudiziari -Esecuzione R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, �art. 122 l. 27 novembre 1965, n. 1397, art. 15, 4o co., 237. -Esenzioni e ag.evolazioni -Piecola proprtet� contadina -Successione di leg~ -Natura interpretativa delLa l. n. 1059/71 ' l. 6 agosto 1954, n. 604 -l. 3 novembre 1971, n. 1059, 237. -Imposta regj,stJro -AgevoLazioni Societ� -Aumento di capita!le - Denunzia -Presentazione tardiva -Decadenza -(D.L. 30 agosto 1968 n. 918, conv. �in l. 25 ottobre 1968 n. 1089, art. 14; R.D.L. 30 dicembve 1923 n. 3269, articolo llO), 237. -Impo�sta supplethna -Prescrizione -J.Jnterruzione -Opposizione da parte di uno dei coobligati in solido -Effetto -Codice civile art. 1310 lo co., 237. -Scuola media unica -Atti reLativi aJll'arredamento degli edifici scolastici -Regime tributa11io applicabile -(R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luglio 1967 n. 641, art. 2 e 49), 237. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO -Societ� cooperative -Concessioni in �enfiteusi -Benefici fiscald ex J.. n. 114/48 -Applicabillit� l. 24 febbraio 1948 n. 114, artt. l e 3, 237. IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE -Imposta R.M. -Associazione Naztona1e Combattenti e Reduci Federazioni provinciJali -Soggetto passivo -Avanzi di gestione -Tassabilit� -(t.u. 29� gennaio 1958 n. 645, art. 105), 238. -Imposta sulle societ� -Assodazione Nazi0111ale Combattenti e Reduci -Esenzione -(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 145 e 151 1ett. g), 238. -Prestazioni professionali -Rtitenuta d'acconto -Procuratore anttstatario -Spese vive -Rimborso -Aplicabilit� D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3, 238. IMPOSTA DI SUCCESSIONE -Imposta dii successione -Danni di guerra -Indennizzi e contributi -Esenzione -Successione anteriore al�Ja l. 955/67 -Apprlicabiiliit� -(l. 29 settembre 1967 n. 955, art. 25), 238. -Legato di usufrutto -rtinunzia Obblighi tributari degli eredi R.D. 30 dicembre 1923, n. 2370, �artt. 15 e 24, 239. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Art. l Lett. a della l. 19 giugno 1940 n. 762 -Somme corrisposte all'appal1lart;ore �a causa di inadempimento �ontrattuaie diel committente -Soggezione all'IGE, 239. -Consorzi di Comuni -Pagamento stipendio alil.'unico segretartio comUJl11ail. e -V�ersamenti dei Comuni -IGE -Assoggettabilit�, 239. - Importae;ione di caff�, t�, mat� �e spez~e -Valori ufficiali -Abolli zione -Domande di rimborso Termine -l. 19 giugno 1940; m, 762, art. 47 -D.M. 22 maggio 1971, 239. IMPOSTE DI FABBRICAZIONE -Perdita o distruzione di prodotti petroil.iferi -Abbuono dei tributi -~orza maggiore -Fortuito Prova -Concause colpose -Presunzione- Prova contraria -(d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, ait"t. 9), 239. IMPOSTE DIRETTE -Imposta sulle societ� -Patrimonio imponibile -Iscrizione in bilancio di saldi attivi dii rivalutazione monetaria-Non corrispondenza �alla situazione reaLe-Irrilevanza -0t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147, 150), 2.40. - Imposte dirette -Iscrizioi[)Je a ruolo di imprenditore in stato di fal' limento -Indennit� di mora (t.u. 15 maggio 1963, n. 858, arrt. 56; t.u. 25 gennaio 1958, n. 645, art. 194), 240. --Imposte dirette sul 11eddito Esenzione -Zone depresse deil. centm nord -Alberghi -(l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8), 240. - Sgravio di imposta -Restituzione dell'indennit� di mora -Soggetto obbligart;o -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 198; d.P.R. 15 geimatio 1963, n. 858, arrtt. 56, 63 e 64), 240. IMPOSTE E TASSE -Cassa pensioni dipendenti Enti locali -Regime tributario -(l. 11 aprile 1955, n. 379, art. l; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. l, 4o co.; r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, art. l, go co.), 240. -Imposte dirette -Privilegi Art. 2752 c.c. -Art. 221 t.u. Imposte dirette -Efficacia innovativa c.c. art. 2752 -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211), 241. XXIII Imposte ipotecarie -Istituti Autonomi Case Popolal'i. -AgevoLaINDICE Imposte e Tlasse -Rappresentan za dinanzi agli Uffici Tributari Requisiti prof,essionali -Art. 12 zioni -Nuova garanzia ipoteca d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 241. ria per stesso mutuo -Art. 33 lett. a tab. B. l. 25 giugno 1943, n. 540, 243. IMPOSTE VARIE -Prestazioni profes,sionali -RUenuta d'acconto -Procuratore an - Cassa Mutua Ma~lattie per gli tistata~rio -Spese Vlive -Rimboresercenti attivit� comerci~li -Atso Applicab~lit� d.P.R. ti giudizi�ari -Esecuzione -(r.d.l. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 - 4 ottob11e 1935, n. 1827, art. 122; l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3, ,l. 27 novembre 1969, n. 1397, 243. art. 15, 4o co.), 241. Imposta dii fabbricazLone sugli ISTRUZIONE olii minerali -Impiego di 'esano per disoleazione -Istanza di rim- GiudiZJio disciplinare COIIltro borso dell'imposta illegittimaalunno di scuo[a pubbHca -Rimente riscossa -(d.l. 28 febcorso gerarchico -Decisione braio 1939, n. 334, art. 20), 241. Astensione -(r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gen- Imposta di pubblicit� -Istituti di naio 1957, n. 3, art. 149), 243. credtto -Fo~rme di pubblicit� ob-. bligatorie p& Legge -Esonero --Patrimonio dello Stato -Univer (d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, sit� -Concessione in uso -Finaart. 5; idem tab. all. B., 'art. 9; lit� sportiv�e -(t.u. 31 marzo 1933, l. 27 luglio 1962, n. 1228), 242. n. 1592, art. 46), 243. - Imposta R.M. -Associazione Na- Pubblica Istruzione -Ple;rsonale zionale Combattenti �e Reduci -insegnante e non -Graduatoria - Fedwazioni provinciali -SoggetPubblicazione-( d.P.R. 28 dicemto passivo -Avanzi di gestione� -bre 1971, n. 1199 -dl.cps. 7 magTassabilit� (t.u. 29 gengio 1948, n. 1276), 243. naio 1958, n. 645, art. 105), 242. -Pubblica Istruzione -Personale Imposta sulle societ� -Associainsegnante �e non -Graduatoria zione Naztonal!e Combattenti 'e PubbLicazione -Termine impuReduci -Esenzione (t.u. 29 gengnazione -Decorvenza -Ricorso naio 1958, n. 645, artt. 145 e 151 gerarchico improprio -Silenzio lett. g), 242. rigetto -Art. 9 d.P.R. 28 dicem bre 1971, n. 1199 -Appli-cabili - Imposta sulle societ� -Consor t�, 244. zio nazionaLe obbligatorio tra esattori imposte dirette per mec- Scuola medi'a unica -Atti relacanizzazione ruoli -Plersonalit� tivi an~arredamento degli edifici giu:r:idica -Soggetto passivo -scolastici -Regime tributado ap (1. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; pilicabile -(r.d. 30 dicembre 1923, t.u. 29 gennaio 1958, n. � 645, n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luart. 145 in rel. art. 8, 3o co., glio 1967, n. 641, artt. 2 e 49), 244. lett. c), 242. - Scuole tecniche industriali-Ban - Imposta sulile societ� -Convitti ca -Servizio di cassa e tesore!I'ia Nazionali -Assoggettabilit� Azione di responsabUit� o di con (t.u. 24 gennaio W58, n. 645, to -Giurtsdizione -(1. 15 giuartt. 145 e 8, 3<> co., lett. c), 242. gno 1931, n. 883; r.d. 12 lu- Imposta sulWe societ� -Plartrimoglio 1924, n. 1214, art. 44), 244. nio .imponibile -Iscrizione in bilancio di sa1di atthni di rivaluta LAVORO zone monetara -Non corrispondenza alla situazione reale -Irri- Agricoltura -Operai agricoJ.i levanza -(t.u. 29 gennaio 1958, Di11itto sindacaLe di riunione n. 645, artt. 145, 147 e 150), 242. (1. 12 luglio 1962, nume1r0 205; n. 645 co l ' art. � ., ett. c), :su. terre ~0 ln Pia~ edilizia !sto 1942 ~. 6 ago.: i 249. P. terrepn Pia ~visioni t~PPro ,1 -(l. ~t. 20), ~ di ileiia �. Piitale XXVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO l. 16 dicembre 1964, n. 1400; L 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2), 250. PREVIDENZA E ASSISTENZA -Contributi -Omesso versamento -Risarcimento danno -Prescrizione -Decorrenza -(c.c., a!l't. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13), 251. PRIVILEGI -Imposte dirette -Pvivilegi -Art. 2752 ,c,c. -Art. 221 t.u. imposte dirette -Efficacia innovativa c.c. art. 2752 -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211), 251. PROFESSIONI -Cassa per il Mez:wgiorno -Opere pubbliche -Incarico a libero professionista -Incarico parziale -Maggiorazione compenso -Morte del professionista, 251. PROPRIETA' -Cosa sacra -Destinazione al culto -Cessazione -Usucap:ione (c.c. art. 831, 2<> co., 1161), 251. REGIONE SARDA -Regione Sarda -Trasferimento di. parte di irnmobi\l.e 'adibito nella rlesidua parte �ad uffici sta<tali -Ammissibilit� -(Statuto Regione Sarda, art. 14, lo e 2<> co., d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2o co.), 252. REGIONE SICILIANA -Sanita:rio condotto -Sanzioni discip1ina: ri di particola~e gravit� Commissione spedale di disciplina -Composizione -(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, a11t. 74; l. 13 ma['ZO 1953, n. 296, art. 2; d.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1959, n. 6), 252. REGIONI -Controve11sia civile -Atti del medico Provinciale anteriori al tras: llerimento delle funzJ.oni alla Regione -Legittimazioil:lJe Amministrazione Stata:\l.e �-Sussistenza (d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4), 252. - Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canailii -Tute1a e, vigilanza -Attribuzioni -Spettanza -(t.u. 27 lugHo 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 256, art. 6; l. 16 maggio 1970, n. 281, a:rt. 17 lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13), 252. - Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni dello Stato e delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3), 253. -Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alile Regioni -Permanenza de1!1.a competen2la statale -Condizioni -Opere statalli No2lione -Applicabilit� della nuova disciplina -Limiti -Opere della Cassa per dl Mezzogiorno -Legge generale del 1865 -Applicabilit� -(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10), 253. - RJegioni a ,statuto ordinario -Tm�sf, erimento funzioni amministrative- Ricorsi giurisdiziona1i contro provvedimenti 'anteriori -Interesse a resistere -V~alutazione -Spettanza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 e 13), 253. RESPONSABILITA' CIVILE --. Amministrazione pubblica -Aztenda di Stato per i servizi telefonici -Infortunio del personalle -Assenza dal servizio -Stipendi 'e competenze -Pagamento -Re . sponsabiaJit� del terzo -Rivalsa (r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. l; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c., artt. 1916 e 2043), 253. INDICE XXVII RICORSI AMMINISTRATIVI -Giudizio discipli.nlarrle -Contro ailunno di scuola pubbli.ca-Ricorso gemrchico -Decisione -Astensione -(r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 149), 254. -Pubblica Istruzione -Personail.e inseg!llante e non -Graduatoria -Pubblicazione -(d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199; d.l. C.P.S. 7 maggio 1948, n. 1276), 254. -Pubblica Istru:z;ione -Rersonale insegnante e non -Graduatoria -Pubblicazione -Termine impugnazione -Decorrenza, 254. -Ricorso g.erarchico improprio Silenzio :rdgetto -Art. 9 d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 -Applicabhlit�, 254. - Regioni a staltuto ordina'l'io -Trasferimento funzioni amministrative -Ricorsi giul'isdizlioru�i contro provv>edimenti anteriol1i. -Interesse a resistere -Vruutazione Spettanza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 e 13), 254. RICOSTRUZIONE Piani di ricootruzione -Concessioni d'opera -Esproprtazione per pubblica utilit� -Spese - ContabHizzazione -(1. 24 giugno 1929, n. 1137), 254. RISCOSSIONE -Impaste dirette -Iscrizione a ruolo� di limprendito,t-e m sta;to di fallimento -Indennit� di mo ra -(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, 1art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 numero 645, art. 194), 255. SANZIONI AMI\!IINISTRATIVE -Negozi -Determinazione orario apertura e chiusura -DeLega alLa Regione -Mancato esetrcizio della delega -Conseguenze Provvedimenti prefettizi antecedenti -Vigenza -VioLazioni Conseguenze -(1. 28 lugldo 1971 n. 558, artlt. l e 10; :J.. 30 ~ugno 1932 n. 973, art. 3), 255. STRADE -Autostrade in concessione -Tutel'a della propriet� -Norme di polizia demaniale -Applicabilit� -Limiti -R.D. 8 dicembl1e 1933, n. 1740, art. 20, 255. - Impilanti distribuzicme carburanti -Concessione -Licenza di �accesso �alla strada stataJJe -Mancato pagamento del canone -Revoca della concessione -Riscossione coattiva del canone -R.D. 2 noV'embre Hl33, n. 1741, art. 17 lett. b)-R.D. 5 dicembre 19�33, n. 1740, 1art. 6 -d.P.R. 15" giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprile 1910, n. 639, 256. SUCCESSIONI -Pubbli.co impiegato -Decesso Causa di servizio -Equo indennizzo -Pagamento -Eredi -Iri.dividuazione -Testamento -Coniuge pretermesso -(R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 298; c.c., artt. 536 segg.), 256. xxvni RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE I) Norme dichiarate .incostituzionali . pag. 207 II) Questioni dichial'ate non fondate . 207 III) Questioni proposte . 209 NOTIZIARIO ��� o � o ���� o ��� o ��� o o � 257 PARTE PRIMA GIURISPRUDENZA SEZIONE PRIMA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*) CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 119'7'3, n. 73 -Pres. Bonifacio - Rel. Tri!mar�chi -Cianfri!glia (n. c.) e� Ministero PP.TT. (sost. avv. gen. dello Stato �Za.gari). Procedimento civile -Re~olamento preventivo di ~iurisdizione -So spensione del processo -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 113, 24; c.p.c. art. 41, 367}. Non � fondata, con riferimento ai principi di tuteLa verso La P.A. e di eguaglianza, La questione di Legittimit� costituzionaLe degLi art~coLi 41 e 367 codice procedum civiLe, suL regoLamento preventivo di giuriscUzione e suHa sospensione de�L processo (1). (Omissis). -Le norme denunciate sarebbero, anzitutto, in contrasto con il principio di �garanzia del�la tutela ,giurisdiziona�le dei diritti contro gli atti della pubblica amministrazione. L'in'discri!minata possibilit� di bloc�care il regolare corso processuale di primo grado avanti al giudke Ol'dinario, consentita, ana parte che se ne voglia servire, da�l regolamento preventivo di giurisdizione si risol�ve, secondo il 'giudice a quo, � in una temporanea esclusione di tute�la tutte le volte �che �la -questione di .giurisdizione -per tale via sollevata -sia destinata ad avere soluzione affermativa: in taU casi, infatti, per tutto il tempo richiesto dalle more di 'questa soluzione, non (l) L'oil'dinanza di ll'imessione � pubbli:cata dn Giust. civ. 1971, III, 174, con nota di Bn.E, Sulla legittimit� costituzionale delle norme sul regolamento di competenza. �Su11a sospeniSione ec.c. art. 3�67 �c.p,c.: Oass., 27 gennaio 1971, n. 201 in Foro it., 1917,1, I, 9�2-0 .con nota di P. PrsANI; .&pp. Torino, 22 aplrile 1965 in Giust. civ. 196'5, I, 1919. (*) Al�a !l'edazione delle massime �e deHe note di questa Sezione ha collabora.to anche il.'avv. CARLO SALIMEI. 1014 R.\SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO potr� aversi attivit� processuale intesa aJ.l'accertamento di eventuali lesioni da parte deHa pubbHca amministrazione di eventuali diritti me ritevoli di tutela in base al citato art. 113 del:la Costituzione; ne�m.meno quando si vertesse in 'situazioni richiedenti interventi giurisdizionali immediati ed ul'lgenti pena il sacrificio definitivo ed irreparabile de�l diritto del <privato �. Tale tesi, che � prospettata principalimente con riferimento all'i:po tesi che <l'istanza di regolamento preventivo di .giurisdizione sia avan zata �dalla pubbUca amministrazione in caso di lesione da parte sua di diritti del privato meritevoli di tutela, � �cosi basata sulla premessa che con la richiesta di regolamento � bloccato :i!l corso del processo di 1 primo grado avanti al giudice ordin�rio, ma, in quanto tale, non apipare fondata. Tra �le questioni che �con l'instaurazione del �giudizio vengono portate all'esame del giudice rientra anzitutto quella relativa alla giurisdizione. Tale questione pu� essere decisa prima e separatamente dal merito ovvero unitamente ad esso. E per� non � escluso che il processo vada avanti attraverso varie e successive fasi nel convinci:mento e sul presupposto che sussista in relazione aUa controversia la giurisdizione del �gi�dice adito, e che ad un dato momento, in qualunque stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione ven:ga rilevato anche d'ufficio (art. 37, �comma pri:mo, del co?-ice di procedura �civile). Con la conseguenza, ma,ggiormente ,grave in casi come quehlo ora ipotizzato, che tutta l'attivit� proce.ssuale rperda ogni dlievo e venga ad� essere considerata come non Svolta. Ma ad impedire o contenere ci�, soccorre il mezzo del regolamento preventivo, la cui previsione e concreta attua. zione � proprio intesa ad evitare giudizi inutili ed a consentire una sollecita e definitiva pronuncia sul punto concernente la �giurisdizione. Proposto, infatti, il. ricorso per regolll!IIlento rp�reventivo, a decidere al r]guardo sono immediatamente legittimate le sezioni unite della Corte di cassazione. Ora, le no11me �Che integrano 'l'istituto de quo non sono in contra sto con �l'art. 113 della Costituzione, perch� al ilegislatore ordinario � consentito di regolare i modi della tutela ,giurisdizionale (sentenze nn. 87 del 1-962, e 47 del 19,64) e perch� tali norme attengono a1l'�in dividuazione dell'organo �giurisdizionale �competente in o11dine a[ quale � ben possibile che si discuta (sentenza n. 15 del 1964). Si � in rpresenza di una disciplina, rientrante tra i modi della tutela giurisdizionale, det tata da concrete esigenze e da apprezzabili interessi. Il fine .sopra rHevato di evitare giudizi inutili, esprime un'esigen za giustamente a<vVertita e figura �coerentemente tutelato. Per cui non pu� ritenersi, come fa il giudice a quo, �che da codesta tutela possa de rivare il moltiplicarsi di aUri giudizi inutiU ed in particolare venga causato quello davanti alle sezioni unite, perch� attraverso la pronuncia PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1015 della Corte di cassazione si realizza un'effettiva economia di attivit� processuale. Ci sarebbe, anzi, da osservare come la gi� indicata esigenza, di diffusa portata, non trovi nel nostro sistema processuale generale, un riscontro nelle forme e neHa misura che sarebbero augurabili, dato che il regolamento preventivo di giurisdizione � solo facoltativo in materia civile e amministrativa, e non � previsto per il processo penale. Il regolamento 'preventivo di giurisdizione, in conclusione, nell'ambito del sistema vi!gente, �� un istituto certamente positivo e rappresenta quindi ben altro che una disarmonia, e per giunta, � �priva di intima ragionevolezza �. H �controHo del rispetto dei limiti esterni di giurisdizione � operato dalla Corte di �Cassazione, in modo vario e articolato e sempre con la dovuta considerazione, entro i confini segnati dalila specialit� del procedimento, del rapporto prospettato dalle parti a fondamento delle rispettive pretese. 5. -Per le a�ltre domande ed eccezioni delle parti, non si pu� dire che, neHe more del giudizio davanti alla Corte di cassazione, ci sia (temporanea) carenza di tutela giurisdizionale. Se, infatti, H giudice adito di.lfetta di giurisdizione e �le sezioni unite si pronunciano in tal senso, � ovviamente fuor di luogo anche la semplice prospettazione del problema. Nel caso opposto, anche se medio tempore i diritti del privato lesi dahla pubblica amministrazione non godono in fatto deHa r1petuta tutela, ci� ha luogo senza alcun sostanziale pregiudizio per il privato �e quindi senza che concretamente la garanzia ex art. 113 soffra limitazioni o subisca ostacoli nella sua attuazione. Deve ammettersi, in contrasto con quanto assume il pretore di Roma, che il giudice di primo grado, dopo la proposizione del ricorso per cassazione ed anche dopo l'emissione dell'ordinanza non impugnabile di sospensione del processo, � legittimato, per il disposto dell'art. 48, comma secondo, del �codice di procedura dvitle -dettato per il regolamento di competenza e applicabile, secondo l'orientamento prevalente � della dottrina �e la dominante giurisprudenza di merito e della Corte di cassazione al regolamento di .giurisdizione -ad autorizzare il compLmento degli atti che ritiene urgenti (e tra i quali dovrebbero essere compresi quehli di istruzione preventiva, in base all'art. 699 del:lo stesso codice) e che, per altro, non siano comunque connessi alla pronuncia sulla giurisdizione. Resterebbe sospesa l� decisione circa le altre richie~te deHe parti che si basino su esigenze non bisognevoli di pronta o comunque di non differita tutela. Ma tale ritavdo non risulta ingiustificato e quindi la normativa che lo consente, appare adeguata e razionale. Se, Lnfatti, si vuole che il punto concernente la giurisdizione venga deciso con 1016 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO priorit� nei �confronti di aUri ed in maniera definitwa, � giocO!forza dover prevedere che 1la decisione di a1tre questioni, in particolare di quelle che non rivelino esigenze indifferibili di tutela, sia sospesa per il tempo occorrente per il completamento della fase incidenta'le davanti alla Corte di cassazione. D'altra parte, come giustamente rileva l'Avvocatur�a dello Stato, questa ipotesi di sospensione del processo, con H conseguente raUentamento del relativo corso, ha riscontro in tutte le altre in cui venga proposta una questione incidentale che debba essere decisa da un giudice di'Verso da que1lo adito. Ed in ipotesi del gener~, ed a maggior ragione in quella di sospensione del processo in dipendenza di un incidente di legittimit� costituzionale, e rper ci� che dal ritardo nel:la concreta attuazione deilla tutela giurisdizionale possa derivare nocumento ad alcuna delle parti, � affatto logico ritenere che per le ragioni dette non ricorra alcun vizio di incosti tuzionaUt�. L'art. 113 non risulta, infine, violato per il fatto che, in dipen denza della sospe111sione necessariamente obbHgatoria del processo, al giudice di primo ,grado � inibito, nel disrpQI'Ire taile sospensione, di � va�lutare eventuali valide ragioni richiedenti la prosecuzione del processo anche in esito ad un esame meramente deUbativo della sussistenza in concreto delle condizioni minime di ammissibilit� del ricorso, quali almeno un r~�gionevo[e dubbio sulla giurisdizione � : stante l'automatismo con cui ipso iure la questione concernente la giurisdizione � (da un punto di vista puramente descrittivo del fenomeno) sottratta aHa cognizione del .giudice adito e devoluta a .quella delile sezioni unite della Corte di cassazione, non � ra'V'Visabile la temporanea esclusione di tutela giurisdizionale da ultimo profilata, poich� l'intera questione (di giurisdizione) � riservata alla Corte di cassazione, e da'Vanti alle sezioni unite, nei limiti e modi consentiti daHa sede e dall'oggetto del �processo, trova piena attuazione la tutela giurisdizionale. 6. -Strettamente connessa aHa precedente, � la denuncia di asserito contrasto delle norme di cui si tratta, con ['art. 24 della Costituzione. Le ragioni a sostegno del dubbio di in�costituzionaJ.it� affacciato dal pretore di Roma risiederebbero nel rischio per Ja parte resistente, di una decisione allo stato degli atti da parte della Corte di cassazione (essendo detta parte, privata � della possibilit� di integrare le proprie diiese con nuove acquisizioni -testimonianze, interrogatori, .giuramenti -in ipotesi dirette a fornire e�lementi di giudizio utili e forse anche decisivi, proprio ai fini della so�luzione favorevole del�la �questione di giurisdizione, magari sollevata da controparte per via preventilva con maliziosa preordinazione in relazione ad un momento che la vedeva favorita sul piano del materiale probatorio gi� PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1017 parzialmente 'raccolto �) e nel rischio, sempre per la parte resistente, � di non �potere pi�, dopo la decisione eventualmente favorevole della questione di giurtsdizione, acquisire a 'prova del proprio diritto quegli elementi di fatto corroborativi di cui avrebbe potuto dispoNe se il procedimento non .fosse stato sospeso �. Pur dovendosi riconoscere come pacifico che J.a garanzia costituzionale del diritto di difesa non pu� non riferirsi anche alle attirvit� processuaU intese alla �raccolta di elementi favorevoli di giudizio, .si deve d.el pari precisare che, essendo riconosciuto dall'art. 113 deHa Costituzione, al legislatore o~dinario, come si � sopra rilevato, di regolare i modi della tutela �giurisdizionale dei diritti contro gli a.tti della pubblica amministrazione ed essendo la relativa garanzia costituzionale strettamente connessa a quella della difesa in giudizio, se la disciplina legislativa del regolamento preventivo di giurisdizione integra un modo, costituzionalmente legittimo, deLla detta tutela, il rispetto del:la garanzia deHa difesa in rgiudizio va ricercato nell'ambito di �quella normativa. Vano � .quindi osserrvare -come fa irl pretore di Roma -che alla parte nei cui confronti sia proposto n regolamento preventivo di giurisdizione, non � consentito di :provare davanti al giudice adito l'imprOponibilit� del ll"elatirvo ricorso. E non hanno parimenti rilievo i riferimenti ai ricordati rischi a cui detta parte andrebbe incontro. Come, infatti, la prima asserita impossibilit� rientra esattamente nena logica del sistema, del quale � stata ammessa la conformit� a Costituzione, cosi le altre impossibilit� evidenziate sotto il profilo dei �presunti rischi in effetti non ricorrooo o a~meno non neHa misura sufficiente perch� si debba riconoscere limitato o ostacolato il diritto di difesa sul piano probatorio. A quest'ultimo riguardo basta considerare �che il rischio connesso aJ:la decisione aHo stato degli atti (peraltro non. adottata dalle seziooi .unite su1la base della pura e semplice prospettazione operata dalle pall"ti), � relativo, dovendosi da un lato ammettere che davanti alla Coote di cassazione le parti possono fornire nuove prove documentaU e dovendosi, daU'altro, considerare che detta Corte � anche giudice dei presupposti di fatto sulla base dei quaU la giurisdizione si determina e che, conformemente a quanto osservato dall'Arvrvocatura de:Uo Stato, H decidere allo stato degli atti � carattere proprio di ogni provvedimento ordinatorio del� processo, e una decisione del rgenere non vincola quella del merito (art. 3<86 del codice di proc�e.dura civHe). E che alla cOilifigurabHit� del secondo presunto rischio sono di ostacolo iJ.a sopra rilevata po_ssibiHt� che, durante �le more del procedimento in cassazione, vengano dal .giudice di primo .grado concessi ed eseguiti provvedimenti di natura ur.gente e tra gli altri anche atti di istruzione prerventirva, e l'alea di non potere pi� in un dato momento provare quel che si sarebbe potuto provare in un tempo precedente, � insita in ogni pro 1018 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cedtmento e collegata alle vicende di esso sul piano probatorio (per esempio, per mancata ammissione di un mezzo istruttorio in un dato grado del processo e ammissione dello stesso mezzo in un grado successivo). E va infine considerato che �codesti rischi, cosi ridimensionati, costituiscono in sostanza dei sempUci inconvenienti pratici, che possono aversi in ogni processo e pur comportando eventualmente pregiudizi per alcuna delle parti, sono connaturali � a qualsiasi normativa di carattere .generale � (sentenza n. 47 del 19�619) come quella in esame e non integrano perci� in alcun modo profili o punti di incostituzionalit� del sistema. 7. -Le considerazioni che precedono, sono sufficienti a dimostrare come i dubbi avanzati dal pretore di Roma circa la legittimit� costituzionale degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, non siano fondati. E per concludere, deve comunque dirsi privo di pregio in contrario l'assunto del pretore di Roma �Che la prospettata H!legittimit� costituzionale risulti in modo (ancor pi�) evidente quando parte in causa sia la pubblica amministrazione, potendo questa, convenuta in giudizio, utilizzare sistematicamente il ricorso al regolamento preven: tivo e potendo la stessa strumentalizzarlo � in funzione di ingiustil�cato privilegio �, �qua�lora abbia effettivamente leso un ail.trui diritto e voglia ritardare e rendere diffici�le e dispensiono J'aocertamento deRe sue respo-nsabilit�. Per tutti gli istituti �giuridici, infatti, non � escluso che si prospettino o ri1evino abusi o strumentalizzazioni, ma di tali eventualit�, anohe quando siano logicamente ipotizzabili, in sede di valutazione della conformit� alla Costituzione del singolo istituto, non � consentito tener conto. Per il regolamento preventivo di giurisdizione, poi �, a maggior ragione, da escludersi che i lamentati abusi e strumentalizzazioni possano avere un qualche rilievo, stante il disposto dell'art. 97, comma primo, della Costituzione e non potendosi logicamente prefigurare un comportamento deHa pubblica amministrazione �che non sia coerente �con il principio del buon andamento. CORTE COS'I1ITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 8!3 -Pres. Bonirfado - Rel. Amadei -Corporazione rpiloti di Anzio (n.e.). Corte Costituzionale -Giudizio di legittimit� costituzionale in via inci dentale -Giudice a quo-Comandante di porto-Difetto di le~Vtti mazione. (Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953. n. 87). E' inammissibile, per difetto di Legittimazione del Comandante di Porto, che agisce nell'esercizio di funzioni ammin~strative, la questio PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1019 ne di Legittimit� costituzionaLe dagLi articoLi 585 a 598 e 603 a 609 codice deLLa navigazione (1). (Omissis). -2. -Preliminarmente devesi esaminare se, in effetti, l'attivit� conciHativa che il �comandante di por�to � chiamato ad esercitare ex art. 5198 del codice della navigazione sia di natura giuri� sdizionale, o non piuttosto di natura diversa, avuto rtguardo aHe varie e molteplici funzioni che il comandante stesso � chiamato a svoLgere nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navtgazione e atteso il suo carattere di organo speciale, e non gi� ordinario, di giurisdizione. Nel:la sentenza n. 1�211 de�l 1970, indicata nell'ordinanza, con la quale questa Corte ha di,chiarato la iHegitttmit� costituzionale deHe norme del codice della navigazione concernenti la competenza penale de�l capitano di porto in materia contravvenzionale, sono state poste in rilievo la posizione e le attrtbuzioni di tale organo, quaU risultano dal limo l, titolo l, capo I del codice della navigazione e relative norme complemenrtJari, approrvarte con d.P.R. 15 febbmio 1952, n. 3,2,8; noorcih� da�l d.P.R. 1.3 luglio 19�54, n. 747, che ha attuato il decentramento dei servizi della marina mercantile e l'ampliamento delle competenze e funzioni della capitaneria; dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 3,9,6, sulle attrtbuzioni del Ministero della marina mercantile; e, infine, daila legge 1.2 novembre 19'5'5, n. 1.137, nella parte relativa all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della ma'I'ina. Per il suindicato complesso normativa il comandante di porto, oltre ad essere organo periferi-co del Ministero della marina mercanthle, fa parte, anche, della marina militare, in quanto inquadrato nel ruolo de.gli ufficiali di marina de'l corpo delle capitanerie di porto. Ad esso sono attribuite funzioni amministrative molteplici, esecutive e dispositive, che vanno dalla potest� di emettere atti amministrativi concernenti la sicurezza e la polizia del porto, all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, nonch� poteri di giurisdizione. La Corte, con la ri-cordata sentenza, ha ritenuto che, per la sua posizione di pluridipendenza dal potere esecutivo, con vincoli gerarchici di particolare rigidit�, anche militari, il comandante di porto non possiede quelle garanzie minime di indipendenza che debbono essere richieste per la sua legittimit� a giudice speciale in materia penale. Nel caso, per�, l'aspetto della questione � diverso, in quanto l'intervento conciliativo del comandante di �porto ex art. 598 del codice della navigazione non � di natura giurisdizionale, ma amministrativa. (l) In dottrina, suhla natUII'a dell'attivit� concilia�tiva del comandante di porto: GAETA, in tema di lavoro portuale e relative controversie, in Riv. dir. navigazione, 1953, II, 296. In gieneraile, sull'attivit� di conciliazione: LANCELLOTTI, Conciliazione delle parti, in Enc. d. dir. vol. VIII, 397. 1020 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3. -H comandante di porto � tenuto, per l'art. 5,9,5, terzo comma, del ,codice deH.a navigazione, a tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento nelle cause di sua competenza, se tutte le parti citate si siano costituite in giudizio e se i!l contraddittorio tra le parti anohe se volontariamente ~comparse � integro. Trattasi di una attivit� imposta, necessaria per l'ulteriore corso della Hte instaurata, che si inserisce, direttamente, nell'esercizio della funzione giudiziaria e, quindi, in un ra,pporto processua'le precostituito. L'aTt. 598 stesso codice eleva H comandante di porto anche alla funzione di amiche,vole comPO!! itore nelle liti che eccedono il valore delle centomHa lire, limite, questo, di ,competenza a 'Poter decidere, semprech� una delle parti lo richieda. Tale disposizione � inserita, per un criterio sistematico, neHe norme che disciplinano la giurisdizione; ma trattasi, ad avviso delia Corte, di potest� al di fuori della giurisdizione stessa. Vale osservare che il relativo procedimento si conclude non ~on una pronunzia, ma con un processo vevbale attestante l'esito dell'intervento rconciUativo. Il para:Helismo tra la disposizione in esame e rla disposizione contenuta nell'art. 321 del codice di ,procedura civile -conciliazione in sede non contenziosa affidata al ,giudice ,conciliatore -non pu� indurre a considerare ile due potest� suHo stesso piano giuridico. H giudice ,conciliatore � un ovgano strutturalmente inserito nel potere giudiziario -avt. l r.d. 30 gennaio 1941, n. 1~2, suH'ordinamento giudiziario e titolo 1I stesso ordinamento -e quindi organo di giurisdizione ordinaria. Sotto questo aspetto non pu� sorgere dubbio circa il carattere giurisdizionaie della conciliazione ad esso affidata in sede non ~contenziosa, anche se si voglia, con la prevalente dottrina, considerarla di natura volontaria. 4. -Ad analoga conclusione non si pu� pervenire 'Per quanto riguarda H ,capitano di porto. Questi � giudice solo quando esercita la funzione giurisdizionale, nell'ambito della speciale competenza attribuitagli, e, quindi, quando � chiamato a conoscere della lite. In ogni altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, poich� � questo l'aspetto normale e naturale della struttura e funzione dell'organo. Trattasi di uno di quei ,casi in cui ~o Stato pone a disposizione deHe parti un organo pubblico, particolarmente quaUficato, per dirimere i:n via preventiva ,contrasti ed evitare il radicarsi della Hte nella sua sede naturale. Tale intervento preventivo di ovgani pubblici amministrativi pu� essere tanto facoltativo, quanto obblirgatorio, ora di natura generica, ora di natura specifica, come nel caso. Cosi, l'art. l, comma secondo, del t.u. deHe leggi di pubbUca sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, affida aH'autorit� di p.s. il compito generico della bonaria composizione dei dissidi privati, compito disciplinato nello svolgimento e negli effetti dagli artt. 5 e 6 del regolamento PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1021 di esecuzione; l'art. 20, comma secondo, del r.d. 30 di:cembre 1923, n. 3282:, attdbuisce alle commissioni del �gratuito patroci:t;tio il compito di tendere alla conciliazione delle parti; per l'art. 58 della legge consolare 15 . agosto 1,958, n. 2:984, i �Consoli debbono adoperarsi per comporre amichevolmente �le contestazioni insorte tra nazionali e tra questi e i dttadini stranieri. Coin!piti di conciliazioni speciali sono attribuiti, nel campo del 'lavoro dall'art. 3, 'lettera a, del d.L 15 aprile 1948, n. 301, e daH'art. 23, lettera d, del d.P.R. 1�9 marzo 195'51 n. ,5120, agli uffici provinciali del lavoro. Trattasi �di .compiti che pi� o meno direttamente possono essere destinati a ricollegarsi con lo svolgimento di funzioni giurisdi7lionali, ma che in queste non rientrano. L'attribuzione al �comandante di porto della facolt� di svoLgere, se richiesto, opera per �comporre amichevoLmente, in �via preventiva, le controversie nel campo marittimo, non � sostanzialmente diversa, nella sua natura e sul '.piano generale, dal�le analoghe attribuzioni colllferite ad altri organi amministrativi. Dal che devesi dedurre che il capitano di porto :p.on era, nel momento in �cui ha sollevato la �questione, nell'esercizio deHe funzioni giurisdizionali speciaU che il codice del!la navigazione gli riconosce, si!bbene in queHo delle sue norma'li e complesse funzioni amministrative. -(Omissis). CORTE COSTI�TUZIONALE, 19 �giugno 1973, n. 84 -Pres. Bonifacio - ReL. Astuti -Castoro (n.e.). Procedimento civile -Opposizione all'esecuzione -Foro competente Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3, 25; c.p.c. art. 480, terzo comma). Non � fondata, nei sensi di cui in motivazione, e con riferimento agli articoli 3 e 25 delta Costituzione, la questione di te.gittimit� costituzionale delL'art. 480, terzo comma, codice di procedura civile, sulla individuazione del giudice competente per territorio aU'oppo<Sizione alt'esecuzione (1). � (l) L'ordinalllza di rinvio 1�5 aprile 1970 della Cassazione � pubbUoata in Giur. cost. 19'71, 785. Sull'art. 480, 3o comma, c.p.c.: Cass. 29 ottobre 1965 n. 2306, in Foro it. 1966, l, 51, con nota di FLoRINo, SuUa competenza a conoscere delle opposizioni e precetto. Va sottolineata l'aff,ermazione sulla ineffiareia della dichiarazione di residenza e della elezione di domicilio contenute nel precetto, qua[ora comportino viol!azione del criterio fissato dall'art. 27 c.p.c.; affermazione cui 1022 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -2. -Con le ordinanze sopra ricordate viene I�"oposta �questione di costituzionalit� dell'art. 480, terzo comma, del codice di procedura civHe, in relazione aU'art. 27 stesso codice, e in rhferimento agli artt. 3 e 2t5, primo comma, della Costituzione. Secondo la ordinanza della Corte di cassazione, -cui le tre !Successive sostanzialmente aderiscono nelle motiva~ioni e neUe conclusioni -, la disposizione dell'art. 480, terzo comma, dettata in rapporto all'esigenza di radicare la �competenza per le eventuali opposizioni nel forum executionis, consentirebbe alla parte istante di eludere la finalit� voluta dal legislatore, rimettendo aUa sua !libera scelta � �la lfa�colt� di dislocaTe ove pi� gli aggrada ~a propria sede di residenza o di domicilio �, anche in luogo non avente � nessun collegamento con quello ove sono i beni da espropriare, e ove quindi si proceder� poi in concreto alla espropriazione�. In �tale ipotesi, rimarrebbe frustrato � quel ne�cessario Tapporto di equHibrio tra i contendenti, cui tendono le Ol'dinarie norme suhla compet�enza, ne1la ripartizione dei disargi che l'aa:nministrazione della lite compor.ta, poich� alla libera iniziativa del creditore precettante di prescegliere -attraverso !la elezione di domicilio -il giudice della causa di opposizione, niun rimedio correttivo fa !riscontro in favore del debitore, H quale rimane costretto ad adire un giudice che soltanto l'altra parte ha potuto pTedeterminare, con autonoma designaizone, svincolata da un qualsiasi criterio obbiettivo, precosUtuito dalla legge � . La disciplina della competenza per teTritorio, ai fini delle cause di opposizione al precetto, prima dell'inizio della esecuzione,- potrebbe, di conseguenza, risultare, � in concrete arppUcazioni, lesiva dei princi�pi di eguaglianza e del giudice natura�le, rispettivamente posti dagli al'tt. 3 e 25 della Costituzione �. 3. -La proposta questione si riferisce unicamente aH'individuazione del .giudice competente per territorio per le opposizioni proponiJbHi anteriormente all'inizio della esecuzione, e soltanto rispetto alla esecuzione mediante espropriazione forzata su cose mobili e immobili. Non sono infatti poss~bili incertezze sul luogo dell'esecuzione, e quindi sul giudice competente, quando trattasi di espropriazione forzata di crediti (per cui � competente il giudice del luogo dove risiede il terz�o debitore: art. 26, secondo comma, c.p.c.), o di esecuzione ;forzata di obblighi di fare o di non fare (per cui � �competente il giudice del luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto: art. 26, terzo comma, c.p.c.), e nemmeno rispetto alla esecuzione in forma specifi�ca, almeno per beni immobili, dato che il precetto per consegna di �beni mobili o rilascio di beni i�mmobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui non era pervenuta neppure la dottrina pi� critica rispetto ana norma dell'art. 480, 3� comma: ANDRIOLI, Commento, vol. III, Napoli 1957, 45 eSATTA, Commentario, III, Milano, 1965, 113. !'"ARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1023 all'art. 480, anche la descrizione somma['ia dei beni stessi (art. 60�5, primo comma, c.p.c.). Per l'esecuzione forzata su cose mobi.J.i o immobili, a norma dell'art. 26, �primo corp.ma, c.p.c., � competente � il giudice del luogo in cui ile cose si trovano � (rispettilvamente, il pretore o il tribunale: cfr. art. .l!6): e .gli artt. 513, 543 e 555 indicano i requisiti oggettirvi per il pignoramento mobiliare presso il debitore o presso� tm-zi, e per il pignoramento immobHiare. In correlazione con questa normativa, lo art. 27 c.�p.�c. stabilisce �che ,per le cause di opposizione alJ.a esecuzione forzata � competente � il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma �, e per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi � competente � il giudice davanti al quale si svolg.e l'esecuzione �. Tanto per 'la esecuzione quanto pe-le opposizioni la competenza territoriale � inderogabile (art. 2.8). 4. -Ci� premesso, per risolvere la proposta questione occorre ancora considerare la norma denunciata nel contesto delle disposizioni che disciplinano la competenza per le opposizioni alla esecuzione e agli atti esecutivi, prima dell'inizio della esecuzione. L'art. 615, primo comma, c.p.c., dispone che quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e questa non � ancora iniziata, l'opposizione al precetto pu� essere proposta con citazione � davanti al giudice competente per materie o valore e per teNitorio a norma dell'art. 2'7 �; l'art. 617, primo comma, a sua volta dispone che le opposizioni relative alla regolarit� formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto di citazione � davanti al giudi:ce indicato nell'art. 480, tm-zo comma �. 5�. -Dal complesso di queste disposizioni, che si integrano e richiamano a vicenda, risulta con chiarezza che l'articolo 4�80, terzo comma, non contiene una norma regolatrice della competenza: le sue disposizioni debbono essere intel'lpretate ed applicate con :riferimento a;J.'le norme generali e inderogabili sulla competenza per territorio contenute negli articoli 26 (foro dell'esecuzione forzata) e 27 (foro delle opposizioni all'esecuzione). Queste norme debbono essere osservate dalla parte istante per la dichiarazione di residenza o elezione di domidlio che � tenuta a fare, giusta il disposto dell'art. 480, � nel comune in cui ha sede il .giudice �competente per la esecuzione �, ossia il giudice del luogo in cui si trovano le cose mobili o immobili sulle quali essa intende procedere ad esecuzione forzata. Si tratta dunque di accertare se, nella concreta applicazione, la disposizione dell'art. 480, terzo comma, �che f� obbligo alla parte istante di indicare nel precetto il [uogo della prevista e minaccia.ta esecuzione, possa comportare il denunciato contrasto con i princ�pi sanciti dall'art. 3 e dall'art. 215, primo comma, della Costituzione, consentendo una arbitra!l"ia determinazione del giu 1024 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dice competente per le eventuali opposizioni propon~bili prima dello inizio della esecuzione, mediante elezione di domicilio in un comune nel quale non sussista alcuna possibilit� di esecuzione forzata nei confronti del debitore. E' incontestabile che la facolt� di individuare i beni, immobili o mobili, sui quali intende procedere alla esecuzione, dsbba competere alla parte istante: salvi i limiti stabHiti dalla ilegge circa la impignorabilit� assoluta o relativa di determinate cose, o al fine di !rendere l'esecuzione meno onerosa per il debitore, la paTte istante ha il diritto di scegliere tra l'espropriazione immobiliare o mobiliare, ed anohe di ricorrere conterr�poraneamente o successirvamente ai diversi mezzi di espropriazione previsti dalila legge, procedendo a p-ignoramento con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 483 e segg., 513 e segg., 543, 555 c.p.c. e delle altre nol"lll1e regolatrici dell'esecuzione. II legislatore non ha imposto alla parte istante di indicare nel precetto le cose mobili o immobili sulle quaU intende procedere ad espropriazione forzata (mentre tale indicazione ha richiesto nel precetto per consegna o rilascio: .cfr. art. 605, primo comma, c.p.c.), e il diverso regime ha evidente �giustificazione nella differenza tra i due tipi di esecuzione, oltre 'che nella esigenza di consentire alla parte .istante di procedere al1a esecuzione nel luogo ove si trovino beni mobili o immobili rispetto ai quaU ritenga pi� spedita e agevole la soddisfa~ione del suo diritto, e di avvaiersi alternativamente, cumulativamente e successivamente di diversi mezzi di espropriazione, anche su beni diversi e situati in luoghi diversi (o trasferiti dal debitore da uno ad altro luogo). 6. -Pur nel doveroso rispetto di .questa facolt� di scelta deHa parte istante, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere che il precetto contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicHio laddove ha sede il giudice competente per l'esecuzione; rpredeterminandosi cos� nel precetto H luo�go della minacciata eo\lecuzione, ancorch� � tale , indicazione non sia richiesta a pena di nullit�, n� sia d,efinitivamente vincolante. Oggetto della norma � appunto quello di consentire al debitore di individuare il giudice territorialmente comtpetente al fine della notificazione al creditore della opposizione al pre.cetto che egli intenda proporre p!rima dell'effettivo inizio della esecuzione: essa consente bens� alla parte istante di indicare H luogo della esecuzione, qua,lora il debitore possegga una pluralit� di beni mobili o immobili, stti in luoghi diversi, ma non rimette al suo arbitrio la detel"lll1inazione del foro dell'esecuzione, perch� il giudice competente non pu� essere se non quello di un iluogo in cui sia consentito dalla legge di procedere a pignora:m.ento, e trattasi di competenza territoriale inderogabilmente PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1025 stabilita dalla legge. Si deve ricordare a qUesto riguardo che il creditore non pu� proporsi di procedere a pignoramento mobiliare presso il debitore se non nella casa dello stesso o negli altri luoghi a lui appartenenti, ,giusta le puntuali disposizioni dell'art. 513 c.p.c. che disciplinano ila ricerca delle cose da pignorare, e che incertezze non sono possibili nemmeno ,per il pignoramento immobiliare (art. �51515 c.p.c.), o per il pilgnoramento presso terzi di cose mobili del debitore (art. 543 c.p.c.). Occorre qui precisare il significato della formula usata dal legislatore nel prescrivere che il precetto deve contenere [a� dichiarazione .di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il .giudice competente per la esecuzione. La dichiarazione di residenza � ovviamente prevista con riguardo alla eventualit� che la parte istante abbia la propria residenza in quel comune, nel quale, altrimenti, � tenuta ad eleggere domfcilio: su questo punto ogni possibHe dubbio � escluso tanto dai lavori .preparatori del nuovo codi� ce di procedura civi1e, quanto dalle disposizioni del codice precedente, da cui � derivata la formulazione dell'art. 480, terzo comma (cfr. artt. 563 e segg. c.p.c. del 1865). 7. -Si obbietta nelle ordinanze di rinvio, -le quali riecheggiano rilievi �critici svolti dalla dottrina -, che il .precetto � atto neutro, privo per la sua natura e funzione di elementi �predeterminanti circa i beni da espropriare, e quindi circa la determinaz;ione del luo~o e del foro dell'esecuzione. Ci� � vero: ma non ne consegue tuttavia che la parte istante, in base al disposto dell'art. 480, terzo comma, abbia � la facolt� di dislocare ove pi� gli aggrada la propria sede di residenza o di domicilio �, eludendo eosi �le finalit� volute dal legislatore, e violando Ie norme inderogabili regolatrici della competenza. Ritiene la Corte che la norma denunciata debba essere interpretata nel significato proprio delle parole e .secondo la chiara intenzione del legislatore: H 'quale ha precisamente stabilito che la parte istante debba eleggere domicilio, ove �gi� non vi abbia residenza, laddove � ha sede il giudice competente per la esecuzione �. Per la inosservanza di questa disposizione, lo stesso art. 480, terzo comma, nella secon�da parte, c�iilnlina puntuale sanzione, disponendo che � in mancanza le opposizioni al precetto si 'propongono davanti al .giudice del luogo in cui � stato notificato, e le not�ifi�cazioni alla parte istante si !fanno presso la cancelleria del .giudice stesso �. NeHa ipotesi �prospettata dalle ordinanze di T-invio, che il creditore � dichiari una residenza o elegga un domicilio non aventi nessun collegamento con il luogo ove sono i beni da espropriare, ed ove quindi si proceder� poi in concreto alla esecuzione �, ritiene la Corte che la legge assicuri al debitore precettato un sicuro rimedio correttivo, qua 1026 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO loca intenda proporre opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione. Egli avr�, infatti, la possibilit� di controHare immediatamente con sicurezza un'eventuale violazione della competenza per territorio quale stabilita inderogabilmente dall'art. 26, primo comma, c.p.c.; e quindi, in mancanza deHa dichiarazione di residenza o della elezione di domicilio presso la sede del giudtce competente, (ossia del giudice di un luogo in cui sia dalla legge consentito il pignoramento, a norma degli artt. 513, 543 e 5155 c.p.c.), avr� la facolt� di proporre opposizione -a' sensi dell'art. 61:5, primo comma, come dell'art. 617, primo comma davanti al giudice del luogo in cui il precetto gli fu notificato, cio� di regola davanti al giudice del luogo in cui.�ha la residenza o il domicilio. Ci� in base non solo all'art. 480, terzo comma, ma anche allo espresso disposto dell'art. 2�7 c.p.c., che per le cause di opposizione dichiara competente il giudice del luogo del-l'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma, ossia salva precisamente la disposizione contenuta nella seconda parte del terzo comma. Questa interp.retazione dell'art. 480, terzo comma, non contrasta con il principio ripetutamente enunciato dalla .giurisprudenza ordinaria, �che �quando J.'esecuzione non � ancora iniziata, non potendosi conoscer~ con �certezza il luogo in cui si trovano i beni che saranno sottoposti aHa esecuzione stessa, la dichiarazione di !l'esidenza o l'elezione di domicilio �che H creditore � tenuto a fare nel precetto serve a stabilire' in via presunUva il luogo della minacciata esecuzione, ed � determinante al fine .di radicare definitivamente la competenza del giudice che ivi ha sede a pronunciarsi sulle eventuali opposizioni del precettato. E' infatti appena il caso di osservare che Ja competenza per ter!l'itorio per le cause di opposizione aH'esecuzione � sempre inderogabile (cfr. art. 28 c.p.c.), e �che pevtanto l'eventua,le elezione di domicilio in luogo ove non sussista la possibilit� di procedere a pignoramento, mobiliare o immobiliare, non potrebbe mai ritenersi. operante a' sensi dell'art. 480, terzo comma, n� comunque idonea ad attri-buire al giudice di quel luogo una competenza inderogabilmente stabiUta dalla legge. 8. -Indubbiamente la legge pot!l'ebbe eliminare difficolt� o incertezze di intevpretazione e di applicazione delle novme di cui ci si occupa. Ma le eventuali esigenze di attenta revisione dell'intera materia, per un pi� preciso dettato delle singole norme e per un loro migliore coordinamento, trascendono la questione di legittimit� costituzionale che � stata sottoposta a questa Corte, chiamata ad accertare se la disposizione del�l'art. 480, te�rzo comma, c.p.c. sia o non sia conforme ana Costituzione, per contrasto con .gli artt. 3 e 26, primo comma. Il prospettato contrasto non sussiste: in base alla nol'ffia denunciata la parte istante � deve � dichiarare la propria residenza o eleggere PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1027 domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, ,giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche nel caso in �cui l'esecuzione possa svo1g�ersi, a scelta della parte istante, sopra beni mobioli o immobili siti in luoghi diversi, competente sar� sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in base a �criteri obbtettivi, permette di pignorare i beni prescelti per l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitrada sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, n� com-� porta violazione alcuna del principio di eguaglianza. 9. -La Corte ritiene opportuno ricordare che H precetto non � atto di esecuzione. ma una mera intimazione di adempiere l'obbligo risultante da titolo esecutivo, con il.'avvertimento che in mancanza si proceder� ad esecuzione forzata. Il tprecettato che intenda proporre opposizione prima dell'inizio della esec1,1zione, promuove dunque come attore il relative giudizio, mediante atto di citazione, tanto a' sensi dell'art. 615, priJino comma, quanto a' sensi dell'art. 617, primo comma. Mentre in un normale giudizio di cognizione la compe�tenza sarebbe �quella del foro generale de1le persone fisiche o giuridiche, ossia del �giudice del luogo in cui il creditore opposto tha la residenza o il domicilio, ovvero la sede (artt. 18 e 1.9 c.p.c.), per questi speciali giudizi di �cognizione, che sono i giudizi di opposizione all'esecuzione, in base al principio sancito daH'ar�t. 27 c.p.�c. comp�tente � il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo comma. Le due disposizioni dell'art. 480, terzo comma, corrispondono, dunque, ai princ�pi ,generali regolatori della competenza per territorio, in pieno parallelismo con quelle contenute negli artt. 638 e 660 c.p.c. rispetto alla domanda di ingiunzione e alla intimazione di licenza. La differenza dovuta al fatto che possa esservi una pluralit� di beni mobili o tmmobili soggetti a pignoramento, siti in luoghi diversi, giustifica il ll'egime stabilito dall'art. 480, terzo comma, per il precetto, con l'obbligo fatto alla parte istante di predeterminare il luogo della minacciata esecuzione. D'altra parte, la ev�entualit� che il creditore, dopo aver eletto domicilio dove abbia sede un giudice competente rper l'esecuzione, possa successivamente procedere ad atti esecutivi anche in altri luoghi, non ha rHevanza rispetto alla dedotta questione di costituzionalit� dell'art. 480, terzo comma, dato che la decisione .su un'opposizione al precetto proposta prima dell'inizio della esecuzione avr� efficacia generale in ordine a tutte le esecuzioni cui siasi proceduto a seguito di quel determinato precetto. Anche sotto questi 'profili risulta confermata la infondatezza della questione sollevata dalle ordinanze elencate in epigrafe. -(Omissis). 1028 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 19-giugno 1973, n. 8-5 -Pres. Boliliacio Re!. Gionfrida -Menichini (n.e.) -Esattoria Comunale di Roma (avv. Mesiano) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. Gen. dello Stato Del Greco). Imposte e tasse in genere -Esecuzione esattoriale -Opposizione di terzi -Esperibilit� entro la data di primo incanto -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 24, 113, 3; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, primo comma). Non � fondata, con riferimento ai principi di difesa e di uguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale dezt'art. 207, primo comma, del testo unico sulle imposte dirette (�d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) che predispone che l'opposizione di terzi alL'esecuzione esattoriale dev'essere proposta prima della data previ.sta per il primo incanto (1). (Omissis}. -2. -La question~ devoluta a questa Corte concerne la legittimit� costituzionale dell'art. 2.07, comma primo, del testo unico sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 2;9 gennaio 19�5'8, n. 64!5, ID. qUJaile ddspooe che [l'opposizione di .ter.ro pi'1eiWsta dailil'arrt. 619 del codice di �procedura civile deve essere proposta prima della data fissata per H rprimo incanto. Le ordinanze di rimessione sollevano il dubbio che questo termine di preclusione vulneri la tutela giurisdizionale del diJriitrtlo defl ter:zo ~1&da:ll'a!I't. 24 della Costirt;mione, sia rpe!l" la brevit� del termine, che -come si desume dall'art. 223 dello stesso testo unico -pu� ridursi a dieci giorni dal pvgnoramento, del quale per dtppi� H terzo pu� non avere avuto conoscenza, sia per ila man.. canza di rimedi correttivi o sostitutivi in favore del tea:zo, non essendogli concesso il ricorso aU'intendente di finanza a norma dell'art. 208, comma primo, e non potendo egli nemmeno agire contro l'esat�tore, dopo il compimento dell'esecuzione, per ottenere il risarcimento del danno. L'ordinanza del pretore di Massa ritiene altresl che [a denunciata norma dell'art. 207, comma primo, contrasti in pari tempo, oltre che con l'art. 24 della Costituzione, con l'art. 113, il qua.Je non consentirebbe alcuna limitazione di carattere temporale alla tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione (e tali appunto devono qualificarsi gli atti del procedtmento esecutivo esattoriale mobiliare). (l) La sentenza 7 luglio 1962, n. 87, trichiamata d~la Corte, � pubblica� ta in Giur. cost., 1962, �933, con nota dd Sc�CA. La tutela del contribuente nel processo esecutivo esattariale. �Sul principio di effettivit� del di!ritto di difesa in relazione ai termini per l'esell'cizio dei!. diritto stesso, da ultimo: sentenza 22 dicembre 19�69, n. 159 in Giur. cost., 1969, 2300. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1029 Ricorrerebbe infine la violazione del principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata esclusione, in materia di esecuzione forzata esattoriale, dell'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice di procedura civile. 3. -La �questione non � fondata. La �giurisprudenza di �questa Corte in materia di termini di preclusione o di decadenza � lferma nel ritenere che �la lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito si ha solo quando la irrazionale brevit� del termine renda meramente apparente o estremamente diffidle la possibilit� del suo esercizio, e che ila CQngruit� di un termine deve ess&e valutata ta;ntQ con riguardo all'interesse del so~getto che ha l'onere di compiere un certo atto per la salvaguardia del proprio didtto quanto in rapporto alla funzione che nel sistema deliJ.'ordinamento ha lo specifico istituto nella cui regolamentazione il termine � prescritto (vedi, tra le altre, le sentenze n. 93 del 196�2, n. 58 e n. 80 del 1967). Sotto questo aspetto, va considerato che 'la esistenza nel processo esecutivo di preclusioni o decadenze, poste a garanzia dell'interesse del creditore e a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e sol!lecita, � tanto pi� giustificata nel processo esecutivo esattoria!le la cui rapidit� ed efficienza deve .s~disfare l'interesse. fondamentale di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria deHo Stato (v. sentenza di questa Corte n. 87 del 1�9612). Ed � con rLguardo a questa esigenza che appaTe razionale la norma dell'art. 207, primo comma, del testo unico del 195�8, la quale prescrive che l'opposizione di terzo prevista daH'art. 619 c.p.c. deve essere proposta prLma della data fissata per H primo incanto. Non ha consistenza il rilievo che, nell'ipotesi in cui il primo incanto sia .fissato nel termine minimo di dieci giorni dal pi<gnoramento previsto dall'art. 223 capoverso del detto testo unico, la tutela del diritto del terzo pu� risultare del tutto sacrificata o resa estremamente difficile per effetto della �preclusione predetta, anche in considerazione del fatto che non �gli � assicurata la possi-bilit� di una tempestiva conoscenza del pignoramento. Sta in fatto che in ogni caso � garantita al terzo la possibilit� di conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incanto, sol che si avvalga della facolt� concessa dall'art. 214, il quale prescrive che l'esattore � tenuto ad informare, entro cinque giorni dal pignoramento, �chiunque ne abbia fatto richiesta, accompagnata da�l versamento annuale di una modica somma, dei procedimenti esecutivi 1promossi nell'anno a carico di un determinato contribuente. Ed � ovvio che nel caso di violazione di questo obbligo 1030 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'esattore, questi sarebbe tenuto verso H richiedente a�l risarcimento del danno. E' poi appena H caso di dire che, nella ipotesi normale -alla quale deve aversi riguardo -in cui la collocazione del bene del terzo nella sfeTa di disponibilit� di chi � assoglgettato all'ese�cuzione sia di pesa dalla stessa volont� del terzo, la cognizione dell'avvenuto pigno ramento � ,pi� sollecitamente acquisibHe tramite lo stesso debitore, H quale, qualora omettesse di informare il terzo, potrebbe, dcorrendone i presupposti, essere tenuto al risarcimento del danno. � N�, perch� l'opposizione possa di.rsi tempestiva, occorre che nel termine previsto dall'art. 2�07 si sia anche provveduto alla notificazione del ricorso all'esattore, unitamente al decreto del pretore che, a norma dell'art. 619 c.p.c., fissa �l'udienza di comparizione delle parti, bastando invece che nel termine sia stato presentato il �ricorso. Ci� risponde a un principio, del quale la giurisprudenza ha fatto applicazione �ormai costante specialmente in tema di riassunzione del processo interrotto, e la cui estensione al �caso di opposizione neH'esecuzione esattoriale � legittimata dal richiamo specifico deH'art. 619 contenuto nella disposizione del detto art. 207 e della norma generale dell'art. 200 �capoverso dello stesso testo uni,co. Non manca, in fine, a -completare la tutela del dir1tto del terzo, il rimedio deU'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice di procedura 'civile. L'applicabHit� di essa nella esecuzione esattoriale � riconosciuta dalla dottrina dominante; e tale soluzione, oltre ohe fondata sul ri-chiamato capoverso dell'art. 200 del testo unico del 1958 e sui precedenti storici, trova anche sostegno nel rilievo che, ritenendo �ltrimenti, si finirebbe �col fare dipendere dal pretore, anche nel caso di opposizione tempestivamente proposta, qualora egli non ritenga di avvalersi della facolt� di sospendere la vendita, la definitiva sorte della opposizione, rispetto al merito della .qua�le egli pu�, peraltro, mancare della competenza rper valore. L'applicabilit�, nella materia de qua, del-l'istituto ora considerato comporta che, tanto nel caso in cui, nonostante la tempestiva proposizione del rkorso in opposizione, non si eviti la vendita del bene pignorato (perch� il pretore non conceda la sospensione ovvero questa giunga a conoscenza dell'esattore dopo avvenuta la vendita), quanto nel 'Caso in �cui l'opposizione sia proposta tardivamente, il terzo sar� comunque in glrado di fare valere il suo diritto per ottenere l'equivalente economico del bene, sempre che non sia conclusa la distribuzione del dcavato della vendita. E ta,le tutela, pure se sostitutiva, �gode delle pi� ampie garanzie giurisdizionali. Basta considerare che la somma ricavata do'Vr� in ogni caso, e .quindi anche neHa Ipotesi di vendita compiuta dal sindaco a norma dell'al't. 2217, essere depositata nella cancelleria della pretura PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1031 (art. 2128); e che, in base ai principi accolti dalla dotfu.'ina (~a quale riconosce al terzo opponente ex art. 620 c.p.c. la veste di creditore, con diritto a.Ua collocazione in via di iprededuzione), H pretore avr� il dovere, e non semplice facolt�, di sospendere n procedimento di distribuzione a norma dell'art. 512 c.p.c., procedendosi !pOi aUa decisione della causa col rispetto anche della norma di competenza fissata dall'art. 17 c.p.c. 4. -Per le considerazioni svolte deve escludersi che l'articolo 2t07, primo �COmma, del testo unico in questione, visto nel quadro comiplessivo dei rimedi offerti al terzo, vulneri la tutela garantita dall'art. 24 della Costituzione. E risu1tano anche non fondati i dubbi di �legittimit� costittizionale sollevati dal pretore di Massa con riferimento all'articolo 113 e allo art. 3 della� Costituzione: .quanto al primo, perch� � appena il caso di ricordare 'Che �l'essere � sempre � ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi �legittimi �Contro �gli atti della Pubblica Amministrazione non signiJfica affermare la pel"lpetuit� deHa tutela (v. sentenza n. 47 del 1964); quanto al secondo, perch� la violazione del principio di uguaglianza viene dedotta in base all'erroneo presupposto che nella esecuzione esattoriale non sia consentita l'opposizione tardi!Va prevista daliJ.'art. 620 del codice di procedura civile. -(Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 8�6 -Pres. Bonifacio Re. Z. Rocchetti -Societ� Biscotti Colussi (avv. Allorio) e Ministero Commerdo <:on l'Estero (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese). Comunit� economica europea -Importazione dei prodotti nel settore del latte ed altri prodotti -Imposizione di una cauzione a~li operatori economici -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. ort. 23; d.l. 23 novembre 1964. n. 1351, comma primo, legge 19 febbraio 1965, n. 28, art. 11). � Non � fQindata, con riferimento al principio della riserva di Legge, la questione di Legittimit� costituzionale deLL'art 11 del decretO-Legge 23 dicembre 1964, n. 1351, convertito netta legge 19 febbraio 19;65, n. 28, che impone l'obbligo di una cauzione agti operatori economici a garanzia dette importazioni di prodotti lattierocaseari neLL'ambito detta Comunit� economica europea, e demanda all'autorit� amministrativa le regole detta sua disciplina (1). (l) Sull'efficacia dei r.egolamenti comunitari nell'ordinamento giuridico italiano: .sentenza 8 lugLio 1969, n. 120 in Giur. cost., 1969, 1686 e 29 gennaio 1971, n. 3, ivi, 1971, 27. 4 1032 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Viene proposta alla Corte questione di legittimit� costituzionale dell'art. 11 del d.l. 213 dicembre 1964, n. 13�5,1, convertito con la legge 19 febbraio 1965, n. 28. Tale decreto, dopo aver disposto nei precedenti articoli che, per ottenere H certificato richiesto per l'importazione di alcune merci dagli Stati membri della C.E.E. o da Paesi terzi, occorre la preventiva costituzione di una cauzione, o la p'l"estazione di una fideiussione bancaria, stabilisce, nell'articolo impugnato, che la misura di detta cauzione, come le modaUt� per lo sv.incolo o per il suo incameramento -nel caso che l'hnpol'tazione autorizzata poi non a~enga -saranno determinate con decreto del Ministro per n commercio est&o, da emanarsi di concerto con quelli del tesoro, finanze, agric�oltura ed industria e commercio. Secondo il giudice a quo, la costituzione obbligatoria di detta cau zione, specie in ri:ferimento al caso del suo possibile incameramento, costituirebbe 'una c prestazione patrimonia�le � la quale, per iJ.'ar�t. 23 della Costituzione, non pu� c essere imposta se non in base alla legge �; cosi che la norma dell'art. H denUJilziato, che ne rimette la det&mi nazione -che si assume svincolata da ogni limite o criterio prefis sato -a un decreto ministeriale, sarebbe viziata di incostituzionaHt�. Anche a voler ritenere che la �Cauzione di che trattasi rientri tra le prestazioni imposte di cui aH'art. 2~ Cost., la questione p'l"Oposta non appare fondata, perch� non � esatto che le norme che quella cauzione dispongono non provvedano in merito, ma rimettano all'autorit� ammi nistrativa la determinazione del suo ammontare e delle regole della sua disciplina. Infatti, contrariamente a quanto l'ordinanza assume, la materia di che trattasi risulta regolata, quasi .per intero, da disposizioni norma tive emanate da fonti primarie le quali quasi nessun mal'gine hanno lasciato a quelle complementari rimesse all'Amministrazione, alla cui discrezionalit� hanno, in ogni caso, stabilito dei limiti precisi. La contraria opinione espressa nell'ordinanza trova la sua spiega zione nel fatto che il giudice a quo ha limitato i'indagine e i connessi riferimenti ai soli dati forniti dal decreto legge n. 1~151 e dai due de~ creti ministeriali 26 marzo e 19 giugno 1>965, senza estendere l'esame alla normativa contenuta nei regolamenti comunitari, largamente ri chiamati nene premesse e nel testo di tali provvedimenti, i ,quali ave vano lo scopo dichiarato di integrare quella normativa e l'enderne cos� possibile l'attuazione nel nostro Paese. Come � noto, ta.U regolamenti, in base aU'art. 1819 del trattato isti tutivo della C.E.E., firmato a Roma i!l 25 marzo 19517 (ratificato e reso In dottrina: CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, 1971, II, 124 e MoNAco, Diritto delle comunitd europee e diritto interno, 1967, 131. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1033 esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. H~03), sono ruchiarati � oibbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabHi in ciascuno dei Paesi membri �. Ci� per� non toglie che, per spiegare questa efficacia -sulla cui legittimit� costituzionale qui non si controverte -nel nostro come negli altri Paesi aderenti, quei regolamenti debbono sovente essere seguiti da disposizioni interne, aventi funzione di norme di detta�g[io e di applicazione alle strutture di ciascun Stato. Il che, nel caso che forma oggetto della controversia, era espressamente richiesto da uno dei regolamenti comunitari emanati per regolare la materia dei prelievi tendenti alla unificazione dei mercati. Si legge infatti all'art. 2�8 del regolamento n. 1�3 del Consiglio dei ministri deHa Comunit�, emanato in data 5 febbraio 1.964, che � gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministratirve, in modo che �le disposizioni del presente regolamento possano avere effettiva applicazione a decorrere da.l 1� lugUo 1�9�64 �. In conformit� di tale disposizione, lo Stato italiano emanava prima il decreto legge e relativa legge di conversione e poi i due decreti ministeriali, in ognuno ripetendo la clausola di decorrenza � con effetto dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari � e cio� da quella (anteriore) del lo iuglio 196~. Ricordato tutto ci�, ed avendo presente il pi� ampio quadro normativa costituito dai regolamenti comunitari 13, 110, 111 e 1'3�6, tutti dell'anno 119�64, e dalle disposizioni emanate da'llo Stato italiano per la ulteriore loro attuazione e integrazione, resta soltanto da operare un controllo per stabilire se .la norma impugnata consenta che iiJ. decreto ministeriale possa determinaTe �l'ammontare della cauzione e la relatirva regolamentazione con una latitudine di poteri non prevista daH'articolo 2~ della Costituzione. A tale scopo � sufficiente rilevare che l'autorit� governativa ha trovato nel regolamento comunitario 136 del 1964 -espli'Citamente richiamato dal decreto legge n. 13,51 del 2i3 dicembre 196~ -precisi limiti al suo potere, sia per quanto riguarda [a misura della cauzione (cfr. art. �5, n. 2), sia per quanto riguarda la disciplina concernente l'obbligo della cauzione, la perdita, totale o parziale, di essa per inadempimento, i �casi di esonero di responsabilit� per forza maggiore ecc.: sicch� agevole � concludere che i'aff.ermazione termina�le dell'ordinanza di dmessione, secondo ila quale �la misura, i criteri, le modalit� della cauzione sarebbero state rimesse � in modo esclusivo all'autorit� amministraUva �, appare destituita di fondamento, essendo vero, al contrario, che quella autorit� rinviene in norme primarie, come innanzi si � detto, non solo la fonte di legittimazione a provvedere in materia, ma anche precisi limiti al suo ,potere. E va:! .la pena di aggiungere che � compito del giudice v�erificare se tali Umiti siano stati rispettati. -(Omissof.s). 1034 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 87 -Pres. Bonifacio - ReL. De Marco -Presidente Regione Siciliana (avv. Or>lando Coscio) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese). Sicilia -Disciplina per l'apertura di magazzini a prezzo unico -Decisione dei ricorsi pendenti -Conflitto di attribuzione con lo Stato Inammissibilit�. (L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 44). � inammissibile per tardivit� il ricorso della Regione SiciLiana per conflitto di attribuzione con lo Stato circa la competenza a decidere i ricorsi gerarchici pendenti in materia di�apertura di magazzini a prezzo unico (1). (l) La Corte ha ritenuto �Che la richiesta rivolta dal Ministero del7 l'Industria al Presidente della Giunta regionale di esprimel'e il parere sul rkor:so gei"archico avvel1So il decreto pre.fettizio di diniego di Ucenza commerciale integrasse gli estremi de11a inequivocabiile affermazione della competenza ministeriale a decidere il ricorso che pertanto d<alla conoscenza di tale Tichiesta decOIITesse il termine fissato daU'art. 39, 2� comma, della legge 11 marzo 1955, n. 87. CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 88 -Pres. Bonifacio � Rel. CrisafuHi -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Siciliana (avv. ne Fina). Sicilia -Norme in materia sanitaria-Limite dei principi della legge ospedaliera nazionale -Illegittimit� costituzionale parziale. (St. Reg. Sicilia, art. 17, l. 12 febbraio 1948, n. 132; l. reg. 21 marzo 1973, artt. 4, 5, 7, 11). � costituzionalmente illegittima, per violazione del Limite dei principi previsti daLla legge ospedaliera nazionale 12 febbraio 19'68, n. 132, la legge regionale siciliana 21 marzo 1973 recante norme iln materia sanitaria, negli artt. 4 e 5, concernenti l'omessa inclusione dei rapp'l'esentanti costituiti degli Enti, ed il modo di nomina dei raPP'l'esentanti regiCY!"ali nel consiglio di amministrazione; mentre non � costituzionalmente illegittima negli wrtt. 7 e 11. {1). (l) SuHa natura concorr�ente della potest� nonnativa della Regione Skili!a in rtema di igiene e satni:t� e di assistenza sanitaTLa, in do.ttrina : Anu, Riforma ospedaliera e regioni a statuto speciale, in Cronache parla PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1035 (Omissis). -l. -Come esposto in narrativa, il r.icorso del Commissario dello Stato denuncia, per vioiazione dei principi della legge 12 febbraio 1968, n. 1312 (cosiddetta legge ospedaUera), e conseguente contrasto �con 'l'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, le disposlizioni degli artt. 4, 5, 7 e 11 del�la legge approvata dall'Assemblea r�gionale neHa seduta del 21 marzo lo973, Tecante � Norme in materia sanitaria �. Ilprimo, per avere escluso (salvo che in via transitoria) dai consi. gli dii. amministrazione degli enti ospedalieri i rapipresentanti degli interessi originari degli enti di assistenza e beneficenza dai quali derivano, o degli altri enti pubblici cui origlinariamente appa!l."tenevano gli ospedali ad essi trasferiti; il secondo, �per avere alterato la procedura di nomina dei membri dei suddetti consigli di amministrazione; H terzo, per la mancata inclusione nel collegio dei revisori dei rappresentanti dei Ministeri della sanit� e del lavoro; 'l'ultimo, infine, per avere modificato la composizione del consiglio sanitario centrale e dei consigli dei sanitari, in parti-colare dandovi ingresso aUa rappresentanza delle categoliie del personale ausiliario e tecnico. 2. -� da premettere che il ricorso muove dal presupposto, assunto come paciiico, �che tanto �la legge statale quanto la legge regionale incidano sul'la materia di cui all'art. 17, lett. c, dello Statuto (� assistenza sanitaria � ); onde il vincolo che alla disciplina dettata dalla prima de- dverebbe dai principi contenuti nella seconda. Al che oppone la difesa della Regione che, concernendo le disposizioni oggetto di impugnativa particolari aspetti delle strutture ol'ganizzative degli enti ospedalieri, dette disposizioni devono. i:nrvece considerarsi emesse in materia di � enti regionali � (art. 14, lett. p, dello Statuto), cio� in mate!I."�a sulla quale spetterebbe alla Regione c<>mPetenza legislativa primaria. Ed iri �quest'ol'dline di idee si trae anche argomento daH'art. 67 della. legge del 1968, a norma del 'quale le regioni a statuto speciale, � ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potest� legislativa primaria, devono adeguare la propria ~egislazione nel�la materiia predetta ai principi stabiliti dalla pr.esente �legge e dalla J:egge di programmazione di �CUi al precedente art. 26 �. Da tutto ci� discenderebbe, secondo la difesa regiona�le, che, avendo �la Regione siciliana competenza. primaria in matei.-ia di enti regionali, e quindi, stando all'assunto, di enti ospedalieri, esso non sarebbe tenuta -per questa parte -a uniformarsi ai pri�ncipi della legge statale. mentari siciliane, 1.g68, 517; GASPARRI, La competenza delle regioni in materia sanitaria, in Riv. trim. dir. pubbl., 1964, 864 e PAPALDO, Profili costituzionali della legge ospedaliera, in I problemi della sicurezza sociale, 1970, 417. 1036 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 3. -Ma siffatta impostazione non pu� essere accolta. Anche se fosse vero (ed � 1invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli enti ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare -in s� e per s� -nella materia degli � enti regionaU �, � certo ohe essa non pu� qui venire in :concreta �cons~derazione altro �che nel suo intimo ed insoindi: bile nesso �con i fini e con l'intero contesto della legge n. 13~ del 1968: la quale, innovando profondamente al preesistente ordinamento dei soggetti ed OI'gani esplicanti attivit� ospedaliera, tende a realizzare una ritforma di vasta portata di questo fondamentale settore dell'assistenza sanitaria. L'istituzione degLi enti ospedalieri e la loro ol"ganizzazione su basi democratiche, in stretto collegamento con le collettivit� locali direttamente interessate alla loro azione, si configurano, perei�, come strumenti e �condizioni necessanie per realizzare, su piano nazionale e secondo linee direttrki che non .possono non essere unitarie, un nuovo sistema di assistenza ospedaliera �generalizzata, che trascenda gli angusti schemi dell'assistenza ai poveri e della pubblica beneficenza, dando parziale attuazione a!l principio del primo comma dell'art. 32 della Costituzione. Non �contrasta con .quanto ora osservato l'art. 67, sul quale si insiste daUa did:esa della Regione, perch�, quale che sia H va�lore da riconoscersi alla autolimitazione da esso disposta della sfera di efficacia dei princilpi della legge, non vi ha dubbio che lo stesso art. �6;7 si riferisce esclusivamente alla � materia sanitaria � e prescinde del tutto daHe competenze legislative regionali in materia di enti regionali (o � pararegionali � o � dipendenti dalla -Regione �), che pure sono <pTeviste da tutti .gli statuti costituzionali delle reg1ioni ad autonomia speciale. Mette �conto di soggiungere che proprio in questo senso si � correttamente orientat,a sin dall'inizio la stessa Regione sici<liana, la quale tuttavia aveva in epoca precedente (e precisamente con le leggi 5 luglio 1949, n. 23, e 14 ottobre 1965, n. 31), in qualche modo parzialmente anticipando �la rifol"ma nazionale, dato vita nell'Isola, alle � unit� ospedaliere circoscrizionali �. Ma, poco dopo l'entrata in vigore dehla legge statale n. 132 .del 19�68, e precisamente nell'agosto deLl'anno suc�cessivo, .n Governo regionale presentava all'Assemblea un disegno di legge per l'applicazione di �quest'ultima nel territorio della Regione, mettendo in risalto; nella relazione che lo accompagnava, il carattere .di leg~ge � che attua una fondamentale rifo:rnna dei �COmpiti e della struttura degli enti pubb]ici ospedalieri, nonch� dell'assistenza ospedaliera �� � bensi vero che tale disegno di �legge non ebbe poi seguito, ma � anche vero che ia stessa legge ora impugnata dallo Stato (intitolantesi, si noti, � norme in materia sanitaria �, con lettera�le riferimento, cio�, alla materia di cui alla lett. c dell'art. 17 dello Statuto), presuppone espressamente, nell'a<rt. 2, l'applicaZiione in Sicilia delle � disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nei relativi decreti delegati �, limi PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1037 tandosi ad apportarvi particolari modiftcazioni e adattamenti, per lo pi� di modesta portata. 4. -Precisato cosi che l'attuale giudizio va deciso alla stregua dell'art. 17 dello Statuto, pu� ora passarsi a verificare puntualmente se le singole modifiche apportate alla legge statale daU' Assemblea re,gionale siano �compatibili con disposizioni della legge medesima che enunciano principi inderogabili dalla legislazione regionale. Tra queste Tientra la disposizione dell'art. 9, laddove prescrive che nei consigli di amministrazione siano inseriti i rappresentanti deg.li interessi odginari, quando si tratti di enti ospedaleri derivanti da preesistenti istituzioni di beneficenza o di assistenza, ovvero dagli enti pubbUci da cui dipendevano <gli ospedali ad essi tTasferiti mediante distacco. Il <principio, infatti, � che i detti consigli di amministrazione sono ormai di composizione di interessli eterogenei (che non vuoi dire necessariamente fra loro confl.iggenti), i quali devono perci� esservi tuttl rappresentati, nelle varie proporzioni stabilite dalle leg�ge. E che ques~ o sia il princi.pio, � colli:fermato anche da quanto disposto con rilguardo alle colletti!Vit� territoriali aUe qua<li � funzionalmente rivolta l'atttvit� degli enti ospedalieri: risulta, infatti, dall'art. 9 che ai cons1gli dii am� ministrazione degli enti che abbiano almeno un. ospedale 'regionale, oppure, rispettivamente, a1meno un ospedale provincia�le, non partecipano soltanto membri eletti da�l relativo consiglio regionale o provinciale, ma anche rappresentanti del consiglio comunale del comune dove l'ente ha sede; mentre, in ordine a quelli che comprendono uno o pi� ospedali di zona, � prescritto che del consiglio di amministrazione facciano parte rappresentanti di ciascuno dei comuni nei quali gli ospedali sono situati, oltre ai membri eletti dal consi!glio provinciale e dal consiglio �comunale del luogo ove l'ente ha sede. Nel quadro di siffatta st!l.'uttura variamente articolata dei consi!gli di ammi!nistrazione, si chiariscono dunque il significato ed il valore che assume la presenza dei rappresentanti degli interessi originari e degli enti che sino al<la riforma gest~vano i singoli ospedali, anche al fine di evitare una eccessiva politicizzazione dell'amministrazione degli enti ospedalieri istituiti daHa legge del 1968. 5. -Un altro principio sicuramente quaUficante della leg.ge del 1968 deve �considerarsi quello dell'art. 9, limitatamente aH.a parte in cui prescrive che 1i membri dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri, che comprendano almeno un ospedale regionale, siano eletti dai rispettivi consigli, in applicazione di un sistema che va�le, in gene 1038 RASSEGNA D:ELL'AVVOCATURA DELLO STATO rale, per l'ipotesi dii organi collegiali formati, per dir cosi, da � rapp�re sentanti di raippre.sentanti �: che si vuole, cio�, costituiscono emana zione delle assemblee de'liberanti degli enti territoriali di pertinenza. Disporre che la nomina sia fatta, invece, dal Presidente {iella Regione, sia pure � previa consultazione dei gruppi parlamentari dell'Assem blea �, come .previsto nell'art. 5, � cosa fol"lmahnente e sostanzialmente diversa, che non soddisfa le esigenze cui si infoTma l'accennato principio. Non va�le addurre ad argomento la natura poUtica delle assemblee re~onali, �le funzioni esercitate dalle quali non sarebbero mai ammini stratirve, poich� politica �, in ultima analisi, la scelta ad esse affida�ta nei casi considerati, la qua�le appare perci� pel"lfettamente consona a quella loro affel"tmata natura. Pi� laTgamente del resto, e comunque si preferisca classificare �la funzione esplicantesi attraverso simlili nomine e des~gnazioni, -che rion sia affatto incompatirbHe con i caratteri delle assem:blee regionali di procedervi, risulta, a tacer d'altro, dalla stessa Costitu2lione, anorch� ad essa attribuisce il potere di elezione dei dele gati regionali alla riunione comune delle due Camere chiamate ad eleggere il Capo dello Stato. E sono del pari i consigli region�li, com'� noto ed a semplice titolo di esempio, che designano i rappresentanti delle regioni in .seno alle �commissioni pariteti�che previste .da apposite disposizioni degli statuti speciali �costituzionaH per la formulazione degli schemi delle relative no!"IIDe di attuazione, senza che da alcuna parte sia mai stata contestata la legittimit� costituzionale di siffatta attivit� con siliaTe per affel"IIDarne invece :l'esclusiva spettanza alla Giunta (o al Governo) regionale. 6. -Le censure del ricorso agli artt. 4 e �5 (quest'u'ltimo, limitatamente a:t modo di nomina dei ra�ppresentanti regionali nei consliigli di amministrazione) sono, pertanto, fondate. Non cos�, invece, quelle mosse . agli artt. 7 e 11. Per quel che particolarmente concerne l'art._ 7, che disciplina la coo:niposizione del collegio dei reviso11i dei conti, �chiamando a farne parte-per �le amministrazioni della sanit� e del�lavoro-due membri nominati dai rispettivi assessori regionali, anzich�, come dlispone l'art. 'l~ del!la �legge statale, dall'uno e dall'altro Ministro, deve osservarsi che gli interessi finanziari dello Stato, aL quali gliustamente si richiama il ricorso, sono sufficientemente tutelati dalla presenza, per di pi� in qualit� di presidente, di un rappresentante del Miihistro per il tesoro. Non � invece �contrario al sistema che siano gli Assessori regionali al lavoro e aHa sanit� a nominare i propri rappresentanti, dal momento che la Regione siciliana ha, su tali materie, competenza ile�gisla PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1039 tiva, e quindi amministrativa, e le relative funzioni le lfuxono gli� trasferite con le norme di attuazione emanate con i decreti pres~denziali del 2;5 giugno 1952, n. 1138, e del 9 agosto 1956, n. 1111. Si aggiunga che gli enti ospeda.Ueri, in 'quanto istituzioni operanti senza dubbio nel territorio della Regione, sono dall'art. 16 della legge del H}618 sottoposti a vigilanza e tutela da parte della Regione stessa. La situaztone �, perci�, nettamente diversa da quella, su cui ebbe a pronunciarsi questa Corte con la se1;1tenza n. 212.0 del 1.972, delle Casse mutue ma1attia per .gli esercenti attivd.t� -commerciali, per gli arttgiani e i coltivatori diretti, che sono invece integrate entro organizzazioni federative di carattere nazionale. Non pu�, d'altro canto, farsi assurgere aHa dignit� di prdncipio fondamentale l'intera disposizione dell'art. 12, .n� argomenti in questo senso possono trarsi dalla particolare norma contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 14 gennaio 1�972, n. 4, sul trasferimento alle regioni delle :funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanita!l'ia ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, trattandosi di norma che non concerne ie regioni a statuto speci:ale, dettata da un atto avente forza di legge ordinaria, la portata e validit� deHa quale non vengono qui in considerazione. 7. -Infine, quanto all'art. 11, che, a differenza dell'art. 13 della leg.ge del 1968, include nel consiglio sanitario centrale e nei consigli dei sanitari, rappresentanti del persona�le sand.tario ausiliario e del personale tecnico, deve egualmente dirsi che esso non contravviene ad alcun princ1pio della legislazione statale. Risulta, infatti, dall'art. 39 della legge n. 13~ del 1968, cui la disposizione impugnata ronvia per la definizione di dette categorie, che esse comprendono, rispettivamente, le ostetriche, le assistenti sanitait'ie visitatrici, gli 'infermieri professionali, le vigilatrici dell'infanzia, le assistenti sociali, t&apisti alla riahilitazione, i dietisti, 'gli infermieri genertci e le puericultrici, da un lato, mentre i tecnici specializzati per i laboratori d'indagine e diagnos�. e di terapie speciaU, dal:l'altro. Ora, � certamente un principio fondamentale che i consigli sanitari (ai quali spetta esprimere pareri, obbligatori e \facoltativi, ed anche formulare �proposte, sempre per quanto riguarda ,gli aspetti sanitai'i dell'organizzazione ospedaliera), siano organi te�cnici e non O!l'gani di rappresentanza settoriale di tutte le varie componenti del persona'le dipendente dagli enti ospeda'lieri; ma tale principio permane integro pur con l'allargamento, disposto dalla le~ge _regionale, a categorie che variamente partecipano, anche se in modi accessori ed in misura circoscritta, al funzionamento dei servizi sanitari. -(Omissis). 1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 197'3, n. 91 -Pres. Bonifacio - Rel. Volterra -Bravo (arvv. Meng~hini) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Matrimonio -Donazione fra coniugi -Divieto -Illegittimit� costituzionale. (Cost. art. 3; c.c. art. 781). � costituzionalmente illegittimo, con riferimento al prine1,pto di eguaglianza, l'art. 7&1 c.c. che pone il divieto delta donazione fra coniugi (1). (Omissis). -2. -La questione � fondata. La norma denunziata trae la sua lontana origine dalla persuasione, tramandata attrarverso i secoli, che il divieto di atti di liberalit� fra coniugi fosse un princ1pio proprio dei Romani. Nel digesto e nel codice giustinianeo esistono infatti due titoli, contenenti numerosi frammenti di giuristi e di costituzioni imperiali, i qua'li dedildono casi di donazioni fra coniugi, tenendo conto se le donazioni sono intervenute prima, durante o dopo l'esistenza giuridiJca del vincolo coniugale e appHcando con ampia e benigna interpretazione un'attenuazione al divieto introdotta da Settimio Severo e Caracalla che stabHiva la convaUda delle donazioni effettuate al coniuge quando i'l donante fosse premorto al donatario in �costanza di matrimonio senza aver mutato la volont� di donare. Va rilevato che gi� all'epoca romana appariva dubbio il fondamento del divieto, di cui non erano chiare le origini: le insufficienti, diverse e non sempre concordanti spiegazioni che si leggono nei testi testimoniano l'imbarazzo de,gli stessi giuristi antichi per rispondere al problema. L'infondatezza e l'irragionevolezza di questi tentatiVIi: (timore che un coniuge possa essere spogliato dall'altro per amore; timore che le donazioni possano distogliere i genitori dall'allevamento della prole; timore che in vincolo coniugale possa essere indebolito per il fatto che H coniuge avente la possibilit� non effettui donazioni all'altro; timore che la reputazione dei coniugi possa essere compromessa in (l) L'ordina1112Ja di ~rimessione 4 mag;gio W71 del Tribunale di Genova � pubblicata in Giur. cost., 1971, 2361. In dottrina, sullil.'art. 781 cod. civ.: ToRRENTE, La donazione, Milano, 1956, 107; BIONDI, La donazione, Torino, 1961, 1(),16 e CASULLI, Donazione, in Riv. di dir. Per qualche pe11ple.ssit� suscitata dahlia sentenza v. JEMOLO, in Foro it., 1973, I, 2015. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1041 quanto l'unione appaia basata su un prezzo; timore che il coniuge pi� abbiente possa essere impoverito a favore del coniuge meno abbiente) risultano evidenti soprattutto se siffatte giustiftcazioni si vogliono invocare rispetto al matrimonio moderno. Di fronte all'ampia trattazione dell'argomento nel corpus iuris civilis, fonte per essi di diritto scritto e applicabile, i giuristi medioevali e quelli dei secoli successivi erano indotti a dare al divieto valore di vero e proprio dogma giuridico senza per� riuscire a fornire una spiegazione plausibile della sua funzione. La credenza, la quale esercit� una d�cisiva influenza in talune legislazioni europee, che si trattasse di una antichissima e fondamentale norma romana, doveva modificarsi assai pi� tardi a seguito della scoperta e della pubblicazione nel 18~3 ad opera del cardinale Angelo Mai di una racco1ta frammentaria di iura e di leges (designata convenzionalmente col nome di Fragmenta vaticana) contenente in un passo del giurista Paolo disposizioni della lex Cincia de donis et muneribus del 204 a.C., la quale, prescrivendo che le donazioni in genere non potessero superare un dato ammontare, escludeva dalla limitazione determinate persone unite da vincoli di agnazione, parentela o affinit� e fra queste il marito e la moglie nei loro rectproci confronti. 3. -La dtfesa del Bravo a sostegno della propria tesi, oltre alle disposizioni del codice civile del 1865 e di quello attuale, cita anche quelile del codi�ce albertino e del codice estense. Ma a questo argomento di natura storica pu� opporsi il richiamo alle molte altre 'legislazioni che non hanno accolto o che addirittura hanno revocato il divieto delle donazioni fra coniugi. In Francia, anteriormente alla rivoluzione, il divieto era dichiarato in alcune Coutumes coo numerose e diverse deviazioni dal diritto romano ed i:n altre invece non accolto, creando gravissimi incoovenienti per questa disparit� nelle varie regioni del Regno. Durante la rivoluzione della legge del 17 nevoso dell'anno Il, con gli artt. 14 e 16 riconosceva ai coniugi il pieno diritto di farsi donazioni fra loro. Pochi anni pi� tardi, il code civil napoleonico del 1,803 con l'art. 1096 abbandonava decisamente n principio �attribuito ai Romani, non stabilendo alcun divieto alle donazioni fra �coniugi durante il matrimonio, dichialrando che non sono revocabHi per sopravvenienza di figli e attribuendo ai donanti la facolt� di revocarle, la donna senza bisogno di autorizzazione maritale o giudiziaria. Il sistema del code civil francese, applicato nel 1�806 al Regno d'Italia e vigente nel Ducato di Lucca sino al 1865, venne accolto nel codice del Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 1096) e nel codice per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del L8'20 (art. 1945). Il codice 1042 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO estende del 26 aprile 1771 richiamato in vigore il 218 agosto 1814, al libro U, titolo XII, n. XVII, ripudiava il principio attribuito ai Romani, accolto invece nell'art. 1�931 del successivo codice estense promulgato il 215 ottobre 18,511. Il codice generale austriaco sia nel progetto del 175.3, sia nella parte posta in vigore nel l 7186, sia nella def�nittva redazione del 7 luglio 1810 applicata nel Regno lombal'do-veneto il 1� gennaio 18'1'6, il codice prussian� del lo agosto 1794, H codice belga del 3 settembre 1807, il codice svizzero del 10 d~cembre 1907, entrato in vigore il Io gennaio 1>912, il codice civile tedesco, pubblicato il 18 agosto 1896, entrato in vigOTe il 1� gennaio 119(}0, il c6digo civil messicano del 1928, entrato in vigore hl 1� ottobre 193~. il c6digo civil brasiliano del 1� gennaio 1916, entrato in vigore il 1� gennaio 1917, �con. modilfiche del 15 gennaio 19Ul, non vietano le donazioni fra coniugi. Anche recentemente H codice civile ellenico del 1946, innovando il sistema seguito sino allora in Grecia, e il c6digo civil venezuelano del Io ottobre 1942, ammettono la liceit� del�le donazioni fra coniugi durante il matrimonio. I codici del XIX secolo nei quali � comminato H divieto sono invece il codice della Repubblica e Cantone del Ticino del 16 giugno 1837 il quale all'art. 1000, vietava fra i coniugi qualunque donazione durante il matrimonio, ag�giungendo che poteva aver luogo a favo\re dei figli, il c6digo civil a11gentino del 18169, il c6digo civil spa,gnolo del 1888 (art. 13�3�4) e H codice albertino del 1837, entrato in vigore il Io gennaio 183�8, il quale, a clifierenza di molte altre legislazioni dei secoli XVIII! e XIX, e andal_ldo anche oltre-lo stesso diritto giustinianeo, statuiva la nul!lit� assoluta delle donazioni fra coniugi, stabilendo all'art. 11816 che c i coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro alcuna Uberalit�, salvo negli atti di ultima volont� nelle forme e secondo le regole stabilite per tali atti �. Questa norma veniva riprodotta pedissequamente nel gi� citato art. 1931 del codice estense del 18M e nell'art. 1054 del codice civile italiano del 1865. 4. -Pi� volte la dottrina italiana aveva posto in rilievo l'irrazionalit� del divieto di cui al citato articolo 1054 del codice civile del 186,5 e il suo contrasto con le moderne esigenze sociali ed economiche. Tale irrazionalit� veniva apertamente denunziata dalla Commissione per la riforma del HI Iilbro del codice civile presieduta da Mariano d'Amelio nella sua Relazione al progetto 2~ marzo 1936, la quale proponev �a � l'abolizione del divieto che non � giustificato da alcuna plausibile ragione, poich� tutti quei motivi di natura mcn-ale che il di!ritto romano ci ha tramandati o sono da considerarsi inconsistenti o del tutto estranei all'ordinamento familiare moderno � e dopo avere aspramente criticato le a11goroentazioni addotte a .giustificazione dell'art. 1054 del codice cirvile del 1865, aggiungeva: c Inoltre tal divieto � pi� di ogni altro soggetto a frode, poich� la coscienza pubblica reagisce contro tal rigore PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1043 ricorrendo a simulate alienazioni a titolo oneroso. Il divfeto � irritante anche dal punto di vista morale poi�ch� il codice considera ledte le donaztoni fra estranei concubini, e inoltre dal punto di vista logico, poich� lascia ampia lilbert� di donare ai fidanzati, favorendo anzi tali donazioni �� Il progetto del 193,6 proponeva pertanto al\J.'art. 406 un testo che seguiva il princ�ipio del codice napoleonico, ammettendo la piena, liceit� delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio con fa�colt� del donante di revocarle e stabilendo la revocabilit� di diritto in caso di annul1amento del matrimonio e la validit� della donazione a favore del coniuge di buona fede nel caso di matrimonio putativo. Malgrado che la Corte di cassazione, numerose Corti di appello, numerose facolt� giuridiche e numerosi giuristi, esaminando il citato progetto 213 marzo 1-9�3�6, si fossero decisamente pronunziati per l'abolizione del divieto, ritenuto irrazionale, nel progetto definitivo e nel testo del codice all'articolo 7181, in ossequio ad un princ�ipio che si riteneva fosse proprio dei Romani, si manteneva il divieto di qualsiasi liberalit� fra coniugi, salvo quelle conformi agli usi, e si tentarva di giustificarlo in base all'argom�nto (che generazioni di giuristi avevano da secoli criticato, dimostr�andone l'infondatezza) che il trapasso dei beni da un coniuge all'altro potrebbe � turbar�e il regime delle loro relazioni che deve essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari �. 5. -I precedenti storici della norma denunziata e l'esame di altre legislazioni antiche e moderne �consentono di valutare positivamente l'affermazione del giudice a quo che hl divieto assoluto delle donazioni fra coniugi rappresenta a~la nostra epoca � un mero relitto storico �. Anche contro l'art. 781 del codice del L942 si � schierata deci-samente la pi� autorevole dottrina, ~ilevando che il divieto si � perpetuato fino ai nostri giorni pi� per forza di tradizione che per un'intrinseca ragione di essere, e affermando �che a suo favore nessuna plausibile considerazione si � invocata o si �pu� invocare. Se infatti non sono congruenti ed applicabili al matrimonio moderno le giustificazioni in precedenza elencate proposte dai giuristi romani per un� divieto assai meno drastico di quello dell'art. 781 del codice civi!le,, ancor meno fondata � quella psicologica addotta nei lavori preparatori del codke civile del 1942, in quanto il fondamento giuridtco del matdmonio disciplinato dal codice vigente risiede in elementi del tutto diversi dal trl:lipasso di beni da un coniuge all'altro. N� si comprende perch� una donazione possa turbare le relazioni fra coniugi pi� che un qualsiasi altro rapporto patrimoniale. Non fondata � anche l'altra giustificazione, sollevata da taluni giuristi, decisamente confutata dalla ricordata Relazione 23 marzo 193�6 al progetto del codice civile, che attraverso le donazioni� reciproche i coniugi potrebebro ledere diritti di terzi, 1n quanto, per impedire il verificarsi di una siffatta ipotesi, il le 1044 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gislatore, oltre alle norme, dei Testo appli>eabili anche alle donazdoni fra coniugi, relative agli atti in frode dei terzi, avrebbe dovuto vietare ogni e quatlunque negozio giuridico fra coniugi. L'esame della recente giurisprudenza pone in luce i gravissimi inconvenienti cui d� luogo il divieto, il quale appare incompatibile con le attuali esi,genze fami1iari e con la realt� sociale ed economica del nostro tempo, facendo fra l'altro sorgere situazioni palesemente ingiuste ed anche moralmente aberranti in contrasto con gli stessi principi cui si i-spirano aUre norme del vigente codice civile italiano. L'applicazione della norma denunziata porta fra l'altro ne�cess~riamente a considerare valide le donazioni fra coniugi fatte in pendenza di matrimonio putativo o di matrimonio successivamente annullato e nulle quelle fatte in pendenza di matri!monio sciolto in seguito a sentenza di. divorzio anche se pronunziata da tdbunali stranieri e delibata in Italia, mentre considera valide le donazioni compiute in Italia da un cittadino straniero al proprio coniuge. 6. -Evidente appare il contrasto della disposizione dell'art. 781 del codice ciV'ile con l'art. 3 della Costituzione. La norma denunziata viola �infatti il principio di uguagUanza fra cittadini in quanto stabilisce che la condizione di coniugato con una data persona costituisce un elemento discri!minante rispetto alla capacit� del non coniugato o del coniugato con altra persona di donare e correlativamente di ricevere per donazione. La disposizione, che limita la capacit� contrattuale dei cittadini coniugati nei loro reciproci confronti, riducendo la libert� della lOTo iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, non trova alcuna ragionevole giustificazione in motivi che attengano all'utilit� sociale o aUa sicurezza, aMa libert� e alla dignit� umana o che comunque possano identid�carsi con i principi e i valori tutelati dalla Costituzione o che questa si propone di attuare. Non solo ri1guardo al contenuto della norma manca pertanto ogni corr~spondenza del fine legislativo con i diritti della persona tutelati dalla Costituzione e con i principi dichiaTati nell'art. 3, ma non si rin. viene lo scOtpo oggettivo del divieto n� si ravvisa quali interessi esso protegga. Anche dai lavori preparatori del codice risulta che il legislatore nel formulare l'art. 781 non � stato mosso dall'intento di discitplinare in modo disuguale situazioni che ritenesse oggettivamente disuguali e dal perseguimento ragionevole di finalit� apprezzabitli costituzionalmente, onde la limitazione dell'attivit� negoziale imposta nei lOTo reciproci confronti ai coniugi legittimi solo perch� hanno tale qualit� giuridica � priva di ogni valida giustificazione. N� � forn:dato l'argomento addotto dalla difesa del Bravo per esc'ludere il contrasto della norma denunziata con l'art. 3 della Costituzione in quanto il divieto di cui all'art. 781 del codice civile si applica ad en PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1045 trambi i coniugi, ponendoli in situazioni di parit� reciproca. E' chiaro, al contrario, che il divieto costituisce una palese ineguaglianza giuridica di coloro che sono uniti in matrimonio legittimo non solo rispetto aUa generalit� dei cittadini, riducendo, come si � detto, la loro iniziativa economica, ma anche rLspetto ad altri casi di unioni e di convivenze, quali tl matrimonio putativo, il matrimonio successivamente annullato, la convivenza more uxorio di cui aH'art. 2169 del codice civile, il concubinato ed �altre. Ineguaglianza tanto pi� ingiustificata in quanto gli stessi pericoli, che si afferma di voler impedire mediante il divieto di donare imposto ai coruugi legittimi, possono incombere con assai maggiore frequenza e con conseguenze assai pi� gravi sulle persone cihe si trovano nei casi sopra menzionati e per le quali H divieto non � comminato. L'irra.gionevolezza della lh�titazione ex art. 781 a carico dei coniugi legittimi si appa�lesa evidente anche nel fatto �che il divieto non si applica ai fidanzati con l'assurda conseguenza ohe le medesime persone possono farsi !:lira loro donazioni sino al momento in cui contraggono matrimonio legittimo. Pertanto, necessariamente, a base del divieto di cui all'articolo 78�1 del codice civile v�i � la presunzione assoluta che il matrimonio legittimo crei fra i coniugi uno stato reciproco di in.eguaglianza e di inferiorit� per cui l'uno possa sempre essere circuito o costretto dall'altro a spogliarsi a favore di questo dei suoi beni, presunzione questa im.compatiblhle �con il disposto dell'art. 29, capoverso, della Costituzione che ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e con la stessa concezione giuridica del matrimonio. � Tale presunzione �, del resto, contrastante con la stessa !l'ealt� giuri: dica in quanto la persona unita ad altra da vincolo coniugale legittimo � meno esposta a soggiacere a seduzioni e pressioni affettive da parte dell'altro coniuge dirette ad ottenere Uberalit�, le quaH non possono in alcun modo incidere sulla coodizione di coniuge legittimo, che non invece la persona non unita ad altra con siffatto vincolo, la quale pi� facilmente pu� essere indotta a cedere a ricatti affettivi e a compiere liberalit� sotto la minaccia di non effettuare un m�trimonio o di far t!essare un'unione Hlegittima. 7. -Pertanto, seguendo i criteri enunciati dalla Corte, l'incostituzionalit� della norma denunziata risulta non solo estrinsecamente in quanto, limitando l'attivit� negoz.iale dei coniugati legittimi, li pone, rispetto alla capacit� di effettuare e di ricevere donazioni, in una condizione differianziata in confronto a quella degli altri cittadini, senza che la norma medesima risulti perseguire alcuna finalit� appr�ezzabile, ma anche intrinsecamente in quanto i:l princi!pio costituzionale di uguaglianza appare vioLato, mancando ogni ragionevole motivo per fare ai 1046 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cittadini coniugati con H donante un trattamento diverso da quello dei cittadini non coniugati o non coniugati con il donante, creando situazioni di svantaggio in difetto di una fondata o almeno plausibile giustiJficazione del precetto o desum~bne da effettive esigenze oggettive. 8. -La constatazione del contrasto dell'art. 781 del codice civile con l'art. 3 della Costituzione � assorbente dell'altra questione sollevata dal �giudice a quo dell'illegittimit� costituzionale del medesimo articolo in riferimento all'art. 29, capoverso, della Costituzione ed � superflo attardarsi ulteriol'Illente nell'esame anche di tale questione. 9. � Va pertanto dichiarata l'illegittimit� costituzionale dell'articolo 781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione. -(Omissis). OOiRTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 92. -Pres. Bonifacio - Rel. Amadei -Elia (n: c.) e Presidente Consiglio dei Ministri -(Sost. a~. gen. dello Stato Savarese). Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale -Necessit� di un processo di merito davanti al Giudice da quo. (Cost. or;t. 134; l. 11 marzo 1973, n. 87. art. 23). E' inammissibile La questione di Legittimit� costituzionale in via incidentale soLLevata da un giudice �davanti al quale non sia stato soLLevato un processo di merito autonomo ed indipendente daUa questione di legittimit� (1). (Omissis). -l. Con l'ordinanza di ll"invio il pretore di Bari, a seguito di istanza a lui diretta nella fase di intimazione all'istante, da parte della cancelleria civile, di pagamento di pena pecuniaria conseguente a condanna per rigetto di proposta ricusazione del giudice in una causa (l) Sulla �1egittimazione a promuovere il giudizio inddentale di legittimit� co.stituzio~ale, ol�tre all!:a sente~a 30 giugno 1964, n. 65, richiamata -dalla Corte, cf�r. le sentenze 11 dicembr.e 1964, n. 109 e n. 112, in Giur. cost., 1�964, 1.109 e 1'143, con note di PizzoRusso, Legittimaznone del giudice a quo e valutazione detta ritevanza, e di GIANZI, Giudice dell'esecuzione e proponibitit� delLa questione di legittimit� costituzionale. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1047 di sfratto, ha posto la questione di legittimit� dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile, in rLferimento agli artt. 3, 214 e 111 della Costituzione. 2. -La questione deve essere preliminarmente esaminata sotto l'aspetto della sua proponibilit� ossia sulla base dell'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni che rpossono legitttmarne la proposizione. 3. -Condizione essenziale perch� una questione di legittimit� costituzionale possa essere sollevata, � che essa lo sia nel corso di un giudizio in �relazione alle limitazioni stabilite dall'art. l della. legge costituzionale n. l del 9 febbraio 19148 e rtbadite dall'art. 23 della le�gge 11 marzo 1-9�53, n. 87. Nella sentenza 30 giugno 19,64, n. 65�, questa Corte ha precisato non essere sufficiente che una domanda sia presentata, n� che con essa si chieda comunque la istituzione di un giudizio, ma occorre, quantomeno, che eff�ettivamente ricorrano i presUJprposti in base ai quali un siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da -poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della que.stione di legittimit�, il cui inso!'gere � soltanto eventuale. In sostanza, H processo di merito si presenta come presupposto rispetto al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale. 4. -Nel �caso all'esame della Corte difetta, in senso assoluto, la precostituzione d� un qualsiasi giudizio; .J.a questione che � stata sollevata si incardina unicamente in una istanza diJretta al pretore al fine di sollecitarne la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, senza che dall'istanza stessa si profili la richiesta di una qualsiasi pronuncia giurisdizionale. Infatti, come risulta in narratir<.ra, l'interessato, dopo aver ricevuto dalla cancelleria civile della pretura l'intimazione a pagare l'importo della pena pecuniaria applicatagli dal Presidente del tribunale, si � limitato a inoltrare al pr�etore, con lettera raccomandata, un'istanza chiaramente delimitata nel suo contenuto; diretta, cio�, ad ottenere che fosse sollevata, dallo stesso pretore, questione di legittimit� della norma in base_ al~a quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria. L'istanza, pertanto, non prospetta una domanda diretta a impostare una controversia di merito, sulla qull!le il pretore deve decidere e nella decisione della quale si � inserita in v:~a incidentale la questione di legittimit�. Ci� � tanto vero che, nell'ordinanza che accoglie la richiesta, non vi �, e non poteva esservi, alcun riferimento all'esistenza di un autonomo giudizio; ma ci si limita a prendere atto della semP'lice volont� dell'istante di proporre la questione di legittimit� costituzio 1048 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO naie di una disposimone di legge che aveva trovato applicazione in un altro guidizio, davanti ad un altro giudice, al quale, e a lui solo, la questione poteva essere proposta. La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. (Omissis). CORTE COSTITUZIONALE, 27 .giugno 1t973, n. 93 -Pres. Bonifacio - Rel. Astuti � Marradini (n. c.) e Presidente Consiglio dei MinistTi (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Caccia e pesca -Riserve -Esercizio venatorio consentito solo alle persone autorizzate -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 43). Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione di legittimit� costituzionale deWart. 43, primo comma, testo unico sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 19,39, n. 1016, nella parte m cui dispone che l'esercizio venatorio nelle riserve � consentito solo al concessionario o a persone dallo stesso autorizzate (1). (Omissis). -l. -Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 43, primo comma, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive mo-. dificazioni, nella parte in cui l'esercizio venatorio nelle riserve � consentito esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato, in riierimento all'art. 3 della Costituzione. 2. -La questione non � fondata. La Corte ha gi� avuto occasione di dichiarare che l'e.sercizio della caccia e l'acquisto della selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione (sent. n. 50 del 1967). La cosiddetta libert� di cacciare non � un diritto costituzionale garantito, ma� una facolt� che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di libert� individuale, � soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo della pericolorisit� inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto in ordine al fine di conservaz,ione ed incremento della fauna selvatica, stanziale e milgratoria, in rapporto al danno sociale che po( l) Le p11ecedenti sentenze 24 SJpT�le 1967, n. 50 e 9 giugno 1967, n. 71, richiamate dalla Corte sono p'U!bblicaJte in Giur. cost., 1967, 316 e 768. SuHe riserve di �caccia, in dottrina: CIGOLINI, Il diritto di caccia e ALEssx, Bandite e riserve, in Enc. d. dir. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1049 trebbe derhrare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina pubblicistica si .esplica, oltre che �con il regime della autorizzazione amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed aUri mezzi di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto stesso della caccia. 3. -In �questo preciso quadTo legislativo trova piena giustificazione lo speciale regime vilgente per le bandite, le zone di ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto � lo scopo di incrementare �la produzione della selvaggina, anche per favorirne l'd:rradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie �, secondo l'espressa disposizione dell'articolo 43, primo coma, del t.u. n. 1016 del 1>!)39, modificata con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 719�9. La disciplina attuata con gli artt. 56 e seguenti per le riserve pubbliche o prirv�ate, chiuse o aperte, costituite di dkitto o in concessione; conferma con assoluta chiarezza le finalit� di pubblico interesse perseguite dal legislatore, che risultano con parti� colare evidenza dagli obblighi imposti ai privati concessionari di riserva dall'art. 6�2 e da altre disposizioni. E' pertanto pienamente giustificato il regime della concessione a:n;uninistrativa, che, neHa specie, non ha ad oggetto l'uso e godimento di beni demaniali, ma corrisponde alla tipica applicazione dell'istituto per l'esercizio di funzioni o servizi pubblici. Lo >Stato considera compito proprio curare il rilpopolamento e fa. . vorire la sosta della selvaggina, � per migliorare le condizioni atte all'inqremento faunistico e per eliminare le �cause che ostacolino :L'incremento medesimo �, e questo compito esplica, sia direttamente -secondo � le competenze rispettivamente attribuite ad esso e alle Regioni -, sia mediante la �concessione, temporanea e revocabile, a soggetti privati investiti di un complesso di obbUghi e di diritti in raJpporto alle esigenze del servizio pUJbblico loro affidato. E' evidente che questi soggetti sono indotti a chiedere di costituire in riserva i terreni di cui abbiano la propriet� o il possesso singolarmente o uniti in consorzi, con ci� addossandosi .gl!i obbli!ghi relativi alll'attuazione dell'interesse pubbUco, in quanto possano ottenere anche �la reailizzazione di un.coincidente interesse proprio, quale si concreta nella facolt� esclusiva dell'esercizio venatorio -sempre nei modi e termini sta�biliti dalla legge -, clhe l'art. 43, primo coma, riconosce al concessionario ed a chi sia dal me� desimo autorizzato. Tanto i permessi di caccia quanto l'eventurule affitto delle riserve sono soggetti a rigorose forme di controllo da parte delle autorit� di vigilanza, con congrue sanzioni, che giungono fino alla de cadenza o revoca della concessione, quando non siano osservate le disposizioni di legge o del decreto di concessione (art. 49 del vigente testo unico). 1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 4. La Corte ha gi� avuto occasione di osservare che il princ1p10 di e�guaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione non implica l'illegittimit� costituzionale di una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esi:genze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina e il rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa (sentenza n. 71 del 19�67). Sotto questo pro:fi1o, appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la �istituzione delle riserve � prevista dalla l�egge per soddisfare un fine di interessi gene�rale, e tale fine ben pu� essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attivit� di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori conce3sionari. La scelta dei mezzi pi� idonei per il conseguimento dei propri fini rientra nella discrezionalit� politica del legislatore, rispetto alla quale non pu� prospettarsi un controllo di legittimit� da parte di questa Corte. 5. -Deve ilnfine rilevarsi �che � del tutto mconfurente H richdamo fatto dalla ordinanza di rinvio al regime civilistico dell'acquisto della propriet� degli animali sehnatici per occupazione. Il divieto di caccia nelle riserve, come nelle .bandite e zone di rtpopolamento, non comporta alcuna violazione della � parit� dei diritti dei cittadini sulle res communes omnium �, perch� la normativa .generale circa l'acquisto delle cose mobili che non sono propriet� di alcuno non attribuisce ai cittadini uno speciale diritto all'occupazione della selvaggina, costituzionalmente garantito. Anche sotto questo profilo, non si pu� dunque ravvisare nella condizione fatta dalla legge al concessionario di riserva' una posizione di privilegio, contrastante con il principio di eguaglianz, a. E' appena il caso di aggiungere che anche le vecchie giustificazioni giusnaturalistiche del diritto civko di caccia, come mezzo per procacciarsi ctbo e sostentamento, comprensibili per le popolazioni rurali d'altri tempi viventi in una povera economia silvo-.pastorale -e soggette ad abusive pretese feudali di esercizio esclusivo della caccia, non hanno ormai a1cun apprezzabile valore di fronte alla odierna realt�, nella quale la caccia non � pi� un mezzo per soddisfare necessit� alimentari, e nememno di regola un'attivit� professionale, ma un puro esercizio sportivo, mentre la progressiva rarefazione della selvaggina richiede pi� vigile e rigorosa disciplina per la tutela del pubblico interesse al�la conservazione di quanto sopravvive della fauna locale e dell'ambiente ecologico naturale. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E. INTERNAZIONALE 1051 . CORTE COS'DITUZIOiNA�LE, 27 giugno lt973, n. 94 -Pre�s. Bonifacio - Ret. Og~gioni -Rivolta (avv. Celona) e P.residente Consiglio dei Mi nistri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). Procedimento civile -Convalida di sfratto -Rilevanza delle eccezioni fondate su prova scritta -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 3, 24; c.p.c. art. 665). Non � fondata, con riferimento sia al diritto di eguaglianza che di difesa, la questione di legittimit� costituzionaLe deLl'art. 665 codice p�rocedura civile� che fa obbligo al giudice di pronunciare ordinanza di rilascio, quando l'opposizione del conduttore non sia fondata su prova scritta (1). (Omissis). -3. -Le questioni non sono fondate. La dedotta �rusparit� di tmttamento, con la col!lSeguenza di ritene['e viloilato l'art. 3 Cast., muove dal presuppO'Sfto che la .tutela giuri.sdizdo na1e riJServa:ta a~ iocat()['e nei confronti del cnndutt()['e, sia e debba essere soltalllto queLLa disponibile mediante i'esercido deihl.a nomnale azione contrattuale. Il preS~Uq;>posto non si adegua, anzitutto, al prmclilpio d'ordine gene rale, gil� riconosciuto da questa Cor:te, nel senso� che � da considemre legittima una differenziazione con adattamento della t�tetla ,giurisdi zionaie, mediante la creazione di un si.S�tema. che ahbia il"iguaroo alla par:ticolari.t� del .rapporto da .regolare ai fini deLLa salvagua!l'ldda di interessi ritenuti razion.aJmente degni di protedone .giuridica. mprestllplpOsto non iSii adegua, poi, all'applilcazione .dehl'oii'a ceoma:to prmcipio, che :La COll'te ha gi� compiuto, proprio m tema di procedi mento per conwli.da di s.flmtto, lllJel punto riguaroante .gli effetti deHa mancata comparizion.e dell'i[)Jtirmato. In ll"a(p'P<lil'to� a tale situaziooe, allora impugnata come cOOJ1Jrastam,te con g1i srtesiSii a.rtt. 3 e 24 Cost. m quanto supposta mraziooaJmente derogativa dei prdncipi dru pa-ocesso co[)Jtumaciall:e, la COII"Ite (sentenza n. 89 �del 1972) ha ritenuto che ile norme del procedimento ordi[)Jario non sono ile sole che assicurino ila tutela giurisdizionaile e che, qui, trattasi � di un procedimento ~�e ciale :predisposto dal legtslatore .per dete�rmina.te f�ruilit�, :fTa le quaili (l) In dottrina, sul procedimento .per convalida di sfratto: GARBAGNATI, I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1949, 128 e GIUDICEANDREA, n procedimento per convalida di sfratto, Torino, 1956, 45. 1052 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO quella di �ev1tar.e che, attr.averso l'~BJbuso del ruriltto di dilfesa, M. ocm duttore possa protrarre, anCihe per liungo tempo, hl godiimeiilito .�J.el bene J.ocato �. T<aild consideraz:iOtn� vaLgono, tn via di priJllicipio, a giUJStifioore sotto ogni aspetto iJ. sistema di !leg;ge che, data 1a specialit� della materia., prevede, accanto a!l procedimento ordinario, un prooeditmento che, ove ricol1l'aln0 determinate ccmdiziloni, consente Uiil. assetto del l'laJPPOl'lto, vuoi definitivo nel caso di mancata compall'lizi:one o <JiP!POSizione (salivo l'oppOISizione successiva ai sensi deLl'art. 668 c.p.c.) vuoi temporaneo, sino a11a decisione del mel'ilto, secondo l'�ai'It. 667. Non �, quindi, fondato tl'ass1llnJto che, nel caso, N ipl'.o<cedimetllto orotna~rio di cognizlione, costituisca Uiil. unicum necessitato e inderoga bile. M �Contmrio, dottrina: e giurisprudenm riconoscono la w(J;i,<fi,t� deLla speciale procedma, mquadrandola neLla categoria deLle pronunce oon riserva, cio� dnterinaJ.i, con anticipo della esecutivit� rispetto aJ. giudicato: d�, ne1Jlo �stesso modo col quatle sono .regolate situaZI�ioni affini, come l'eccezione di .competlJSazione di un credito contestato (art. 35 iCOd. proc. civ.) .d' come la sentenZia 'provvisoria dti condanna nei giudizi cambiari (art. 65 Leg;ge n. 1669 del 1933). 4. -Parimenti non fondata � la questione basata sulla dedotta violazione del diritto ,aJ1a difesa, tutelato da!ll'art. 24 della Costituzione. Si assume che, restringetlldo alla sotla .prova scritta, la pO\SISI.�ibdHt� per l'intimato di far valere la fondatezza de:Ll!e sue eccezioni, se ne comprimwebbe senza mgione :iJ. diritto ad usutruire a,Jrtrimenti del mezzo ordinario della. prova Ol'lalle. Ma va osservato, in via di ,primcipio, che, secondo giurisprudenza di quest? Coote �J:1. soJ.o fatto della �esclusione �di un mezzo di rprova, C9ffie queLlo della testimonianza, :n0111 costituisce di per se stesso vi� lazione del diritto di difesa, ben potendo il �liegliJSlatore in 1pien.a discre .zionalit� 'limitarne o escluderne il'ammilssibililt� � (sentenza n. 1'28 del 1972). I:n parli:colar�e (setlltenza n. 112 del 1970 con �richiamo dei pre . cedenti) �1'-esercimo del diritto di difesa �deve� �sottostare Bilie deliimit. azicmi suggerite, dn relazione a singOili tLpi di procedimento, dall coordinamento di norme dirette ad �armonizzare oociprooomente la protezione di .contmpposti 'dil'iitti sosta:nziaU �. Iin a�lrtre !parole, occoa:-re che t8ili delimitazioni trovino nel s1stema una loro razionale ,gtustificazi. one. Nel caso in esame, tale giustificazione � da,ta daWle esigenze di ~a,piidi�it� e di immediatezza, che informano, come si � �detto, lo speciale procedimento e che verrebbero altrimenti eluse, svuotando il sistema dei suoi caratteri tipologici. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1053 D'a!l:bra par.te, sono questi �caratterli che, oonsidera�ti nel loro insieme, esoliuidono che aa posizione delil'�intimato possa c01ll6�tderal"Si ca;renJte di. tutela nel caso di mancanza di prova scr�IIlta. Anzitutto, il.'intimato rimane, C01lliUJilque, sempre obbligato a fornire Jia prova dei presupposti del:La sua domanda. Inoltre, resta affioota aiL giudiJce una valutaztOI!le obiettiva di complesso sui motivi che, eventua1menrte, sconsiglino 1a con.V'a1ilda, e il concetto di ��grav.tt� � dei motivi, neLla sua lal1ga aroezione, non pu� non COillltPl'endere anche quei .m10tivi che abteillgono aJJ1a ;posiz,ione delil'mtimarto sfrattando, a;wudente. mente apprezzati. Aggiungasi, ad escludere V'ieppd.� la dirla:sticilt� del siiS1le.ma, che, nel c�aso di contesta2lione SUJlJ.'ammollltare dei canoni, :LI succ.essivo arrt. 666 c.p.c. cOillS811te ail. g:iJudice di concede!'e un termme di dilazione per adempimento, previa verifica. �5�. -Si assume ancora che la non impugnabilit� dell'ordinanza di rilascio costituirebbe, sotto ai!Jtro profilo, violazione del diritto di difesa. Ma i!Il contrario va osservato ehe, data la na:bura del provvedimento, privo, come sd � spiegato, di �contenuto decisorio m senso sostanziale, 1la tutela del conduttore � ass�Clmllta dal fatto che a:l. provvedimento interinai1e fa seguito <la .prosecuzrl.one in forma ordinaria.' del giJudizi� nel merito (arrt. 667 c.[p.c.) a oogn:i:Z!�JOne piena, con fPO,SSibiHt� �di. svolgimento ampio e .integrale di .tutte le eccezioni, secOndo il dedotto e H dedUJCibile. Su questo punto, co!llOOl'!Ilente il .momento dl passaggio ail. �giudizio di merito, va ritenuto non esatto il rilievo contenuto nell'ordi!Ilalilza del pretore di Milia:no secondo cui detto momento dowebbe 1dentificarsi aLl'atto deLla comparsa dell'intimato orprponerute per esercitarvi og.rui. mezzo di difesa. Il rilievo non tiene conto che le due fasi, regolate da di'V'ersa nOI"ffiativa, sOI!lo consecutiJve, e distinte. 6. -]infine, va ritenuta no!Il ammiss~bHe l'istanza ava:nzMa m memOI'Iia illustratisvla daLla dirfesa della parte Rwolta Gi�nCI8A'Ilo IPei' ottenere che la Corte soLlevi ,�iJi. ufficio questione di legittdlrnit� della nonna, sotto il profilo che ne sarebbe leso il pil"inciJpio deLl'autonomia della funzione .giurisdizionale sanci.to da1l'al'lt. 104 Cost. i!Il q~~.mnto ila norma stessa costituirebbe un ordin�e impartito dal legislatore aiL giuilice di emettere H .proVV'edimento. Basta, illl:fartti, appena osservare che manca, per le ragioni sopra svUuppate, ogni carattere di strumenltalit� delila questione, in tale modo prospettata, rispetto ana decisione qui adottata. --(Omissis). 1054 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 95 -Pres. Bonifacio � Rel. Capalozza -Broggi ed altri (n. c.). Reato -Reati e pene -Sospensione condizionale della pena-Ipotesi varie -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost. art. 3; c.p. art. 164, commi secondo, quarto e quinto). Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, le questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 164, secondo, quarto e quinto comma codice penale, sulla limit�zione della sospensione condizionale della pena nelle ipotesi varie ivi previste (1). (Omissis). -3. -E' esatto quanto asserisce H pretore di Varese (ordinanza 19 :febbraio 1,971) che l'art. H)4, secondo comma, n. l, cod. pen. � non �consente la concessione del beneficio della sospensione condiziona�le a colui che r1porti condanna, anche per contravvenzione, gi� essendo stato condananto a pena detentiva per delitto � : infatti, il correttivo dell'ultimo �comma del ridetto articolo, aggiunto con la legge 24 aprile 119�6,2, n. 191, opera esclusivamente allol'quando a una condanna a pena pecuniaria (per delitto o per contravvenzione) segua �altra condanna a pena detentiva (per delitto o per contravvenzione). La Corte Titiene, tutta'Via, che la �questione non si� fondata. Si deve, infatti, riconoscere che il legislatore non �irraziona'lmente abbia stabilito che fra i presupposti della :facolt� di sospendere �la pena debba esservi l'assenza di precedente �condanna a pena detentiva: la gravit� di questa sanzione, invero, �giust1fica �l'esclusione della suddetta facolt� in base alla ragionevole considerazione che il condannato a pena detentiva non sia meritevole della sospensione quando incorra in aUro reato pur punito con pena pecuniaria. 4. -Sono anche da disattendere le censure mosse dal pretore di Como (ordinanza 24 giugno 1�971), attinenti all'ultimo comma dell'articolo 164 cod. pen. (aggiunto), nena parte in cui esclude la possibilit� di concedere, per la seconda volta, la sospensione condizionale deHa pena, nei caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria. (l) Per precedenti dichiarazioni di manifesta irn:fonda<tezza di alcune delle questioni di �le~timi�t� costi�tuzionale relati'Ve all'art. 164 cod. pen., v. Cass., 29 maggio 1967, Z�eni, in Cass. pen., mass. anoot., 1968, 565 e Cass., 4 april:e 1970, Donati, ivi, 1971, 610. Iin dottrina: SANTORo, Sospensione condizionale della pena e conda'T!<na precedente, in Scuola positiva, 1971, 554 e FRISOLI, Sospensione condizionale della pena, ivi, 196�5, 8. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE ~055 Si tratta, qui pure, di una scelta del legislatore,.che ha inteso, per ragioni equitative (siccome risulta dai lavori preparatori della legge 24 aprile 196<2, n. 1'9.1), �consentire :ta � trasferibilit� � del beneficio dalla precedente condanna a <pena di specie meno grave (multa o ammenda) alla successiva condanna a pena di specie pi� grave (cio� detentiva): ragioni equitative che non ,sussistono o non sono altrettanto v�alide quando anche �la seconda sentenza sia a pena pecunia�ria. 5. -Il tri:bunale di Torino (ordinanza 24 novembre 1971) ha denunziato l'art. 1614, secondo comma, n. l, cod. pen., �nella parte in cui dispone che non pu� essere concessa !la sospensione condizionale della pena � a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto �, ravvisandovi contrasto con gU artt. 27, terzo comma, e 31, .primo comma, della Costituzione. Il contrasto non esiste. Non � da dimenticare che la ratio dell'istituto della sospensione condizionale sta nella presunzione che il condannato, il quale abbia ottenuto il <beneficio, si asterr� dal commettere altri reati, vale a dire ne1la presunzione di ravvedimento del reo. Lo stesso art. 2�7, terzo comma, Cost. attribuisce aila pena una funzione rieducativa e di tale funzione la sospensione condizionale vuole essere un concreto strumento. Orbene, -chi commetta un illecito penale, malgrado il beneficio, precedentemente ottenuto, del<la sospensione condizionale, dimostra, con ci� stesso, di non aver avvertito la !funzione rieducativa della pena (sospesa). E' chiaro, �comunque, che l'avgomento addotto dal tribunale di Torino pu� essere inteso �quale invito al legislatore, non avendo rilievo sul piano del controllo di legittimit� costituziona'le. Ancor meno :fondato � il rid:erimento all'art. 31, primo comma, Cost., che tutela la famiglia (con particolare riguardo alla famiglia numerosa) senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e la esecuzione � della pena conseguente a'l commesso reato: campo, quest'ultimo, che interessa l'aTt. 13�3, secondo �COmma, n. 4, cod. pen. e l'istituto della grazia (art. 174, primo comma, cod. �pen. e art. 59-5 cod. proc. pen.). 6. -Il pretore di Conegliano (ordinanza 20 dicembre 1971) ha sollevato questione di legittimit� costituzionale dell'art. 164, quarto comma, c.p., nella parte in cui esclude che possa concedersi una ulteriore sospensione condizionale della pena nel caso di nuova condanna, per reato posteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gi� sospesa, non superi il limite per l'applicabilit� del beneficio: e ci� in 1056 RAS'iEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ricferimento all'art. 3 Cost., per disparit� di trattamento rispetto al caso di nuova �condanna per reato anteriormente commesso. Non .giova il precedente della sentenza di questa Corte n. 73 del 1'971, la �quale, concernendo il reato anteriormente commesso, ha inteso riparare alle conseguenze deHa separata trattazione dei giudizi, non riuniti per le pi� varie ragioni, cio� perch� il .giudice non ne ha disposto la riunione o perch� non gli � pervenuta �la notitia criminis o perch� il disporla, ritardando la pronunzia, avrebbe. fatto cadere in .prescrizione uno o pi� reati. Allorch� si tratta, invece, di reato �commesso posteriormente alla sentenza con cui l'imputato � stato gi� condannato con pena sospesa, opina la Corte che non irragionevolmente il legislatore abbia valutato come diversa la situazione giuridica e ad essa albbia fatto corrispondere una diversit� di trattamento. Ovviamente, nell'ambito della'sua discrezio. nalit�, Il legislatore pu� modificare questo regime giuridico: e difatti il testo delle � Modifiche al libro primo e agli artt. 5'76 e 5�77 c.p. �, approvato dal Senato� e ora all'esame de1la Camera dei Deputati (Atti, doc. n. 1614), estende il beneficio alla nuova condanna (anche per un fatto �commesso dopo) � �qualora la pena �Cumulata a quella precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 �. Ch� se, d'altro canto, il reato sia dal giudice ritenuto unito dal vincolo della continuit� con quello .per il quale � stata emessa sentenza di condanna condizionalmente sospesa, il problema pi� non si pone, essendo l'area coperta daUa pronunzia n. 86 del 1970 di questa Corte. 7. -Infine, il tribunale di Torino (ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 1972) ha denunziato l'art. 1�64, .quarto comma, c.p., in relazione al secondo comma, n. l, dello stesso aTticolo, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della � ingiusti.ficata discriminazione tra coloro i quali, condimnati una prima volta per contravvenzione, senza arver goduto dei benefici di legge, si trovino poi nella fortunata condizione di poter .godere deUa sospensione condizionale della pena per .un delitto posteriormente commesso e quelli che, avendone goduto per la contravvenzione, pi� non possono beneficiarne in ordine al primo delitto che successivamente commettono �. Val�gono le .stesse considerazioni addotte per �l'ordinanza del pretore di Varese (supra n. 3). Del resto, il fatto che l'imputato abbia sub�to una prima condanna (contrav.venziona:le) a pena detentiva non sospesa non lo pone automaticamente in una posizione privilegiata rispetto a chi il beneficio abbia ottenuto, perch�, tenendo conto degli indici obiettivi e subiettivi (dell'art. 113<3 c.p., n.giudice pu� iben essere indotto a negare la sospensione anche per il secondo episodio (delittuoso) punito con pena detentiva. ( Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1057 CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1,97'3, n. 96 -P1�es. Bonifacio - Rel. Rossi -Astrup (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). Procedimento penale-Forze armate della NATO-Deroghe allagiuri sdizione italiana -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 25; l. 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2). Non � fondata, con riferimento al principio del giudice naturale, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 1955, n. 1335, nella parte in cui d� esecuzione all'art. VII, par. 3, Lettera c della Convenzione di Londra 19 giugno 1951, concernente lo statuto dene forze armate della NATO e le conseguenti deroghe alla giurisdizione italiana (l). (Omissis). -L'art. VII della citata Convenzione, disciplinando la materia dei possibili conflitti di giurisdizione tra le autorit� dello Stato di origine e ,quelle dello Stato di soggiomo, delimita i casi di giurisdizione esclusiva e di giurisdizione concorrente, specificando, in questa ultima ipotesi, le fattispecie rtmesse alla priorit� giurisdizionale dell'uno o dell'a'ltro Stato. Tale regolamentazione appare ispirata al principio dell'obbligatoriet� e territorialit� della legge penale, di cui agli artt. 3 e 6 c.p., come risulta dall'art. V!'!, paragrafo 3, del:la Convenzione, secondo il quale, in caso di concorso di giurisdizione, le autorit� militari dello Stato di ortg1ne hanno priorit� nell'esercizio della giurisdizione soltanto per i reati commessi dagli appartenenti alle forze annate nell'esercizio delle loro mansioni o per quelli rivolti unicamente contro i beni o 'le persone di detto Stato, mentre la priorit� -giurisdizionale spetta a1Ie autorit� dello Stato di soggiorno per qualsiasi altro reato. Il criterio cos� accolto va rposto in relazione alle consuetudini gene rali internazionali, secondo cui lo Stato di origine conserva il proprio potere. giurisdizionale in ordine ai reati commessi in tempo di pace dagli appartenenti alla forza di stanza nei territori alleati; consuetudini (l) In giurisprudenza cfr.: Cass., 21 marrzo 1962, Kinard, tn Giust. pen., 1963, ivi, 80; Cass., 20 marzo 1964, Baci, in Cass. pen., mass. ann., 1964, 1091 e Cass. S.U.; 28 novernlbre 1959, Meitner, iiil Temi nap., ,1961, ili, 41. In dottrina: C. F.S., Azione penale per reato commesso da militari della NATO, tn Riv. pen., .1957, II, 140; SoPRANo, Sullo speciale limite di giurisdizione nascente dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 concernente lo statuto delle Forze della NATO, Temi nap., 1958, U, 42 e MAURO, n principio della c perpetuatio iwrisdictionis. nel dir. proc. pen., in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 1047. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO non irrilevanti per lo Stato italiano il cui ordinamento, ai sensi dell'art. 10 del�Th Costit�zione, si conforma alle norme di diritto internazionale genera1mente riconosciute. La citata Convenzione, nel contemperare tale principio con quello della �territorialit�, anche al fine di evitare, nei casi di concorso di giurisdizione, un doppio giudizio (citato art. VII, par. 8), � ricorsa aUa regolamentazione delle priorit� nell'esercizio giurisdizionale, integrata dalla facolt� di rinuncia da parte di quelle autorit� cui la priorit� stessa � conferita. Pertanto detta :facolt� -il cui esercizio non � obbligatorio -attribuita al Ministro di grazia e giustizia, sentito quello per gli affari esteri, appare rispettosa delle esigenze repressive proprio dello Stato di soggiorno (art. 2 legge 1335 del 1.955 e d.P.R. n. 1666 del 1956). Lo spostamento di competenza che la rinuncia comporta avviene tra due organi giuridisdizionali entrambi previsti a priori dai rispettivi ordinamenti e dalla impugnata legge interna che d� esecuzione alla Convenzione. Occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la nozione di giudice naturale non si cristamzza nella determinazione legislati'Va. di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni .le quali derogano a tale competenza � sulla b�se di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi posti in ,gioco dal processo � (sentenza n. 139 del 1971). Pertanto la possibilit� che in virt� della norma impugnata si verifichi, per ile ragioni sopra indicate, lo spostamento di competenza a favore di altro giudice, anch'esso precostituito, non costituisce violazione dell'art. 215, primo comma, della Costituzione. -(Omissis). CORTE COSTiiTUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 97 � Pres. Bonifacio - Ret. Gion:frida -Soc. Interauto (n. c.). Responsabilit� civile -Assicurazione obbligatoria per danni da circo lazione automobilistica -Previo interpello dell'assicuratore � Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., art. 24; l. 24 dicembre l969, n. 990, art. 22). Non � fondata. con �riferimento al diritto di difesa, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 22 detta legge 24 dicembre 1969, numero 990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, che obbli PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1059 gano iL danneggiato aLla preventiva intimazione per risarcimento nei confronti deLL'assicuratore -ove questi sia conosciuto (1). (Omissis). -l. -Stabilisce il denunziato art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che � l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quaH v'� obbligo di assicurazione, pu� esser�e proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il ri.saircimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore o, nelle ipotesi previste dall'art. 19 (veicolo non identificato o non coperto da assicurazione), all'impresa designata a norma dell'articolo '20 od all'INA, gestione autonoma del Fondo di gaTanzia per le vittime della strada �. La questione di legittimit� costituzionale di tale norma nel suo complesso, in relazione (tra l'altro) all'art. 24, comma primo, della Costituzione, � stata gi� decisa da questa Corte, che -con sentenza n. 24 del 1973 -ne ha dichiarata la illifondatezza: anche con riferimento all'ipotesi di ritenuta applicailit� della norma medesima (oltrech� all'� azione diretta contro l'assicuratore � di cui all'art. 18 legge cit.) all'azione risarcitoria esercitata contro il responsabile del danno ex art. 2054 c.c. Ora, avendo, appunto, a base tale pi� larga interpretazione dell'art. 22, prospetta il pretore di Roma un profilo nuovo di illegittimit�, che -senza reinvestire in toto la norma indicata -si limita a fare riferimento all'ipotesi particolare di mancata individuazione dell'istituto assicuratore. In relazione alla quale, come in narrativa detto, � avanzato il dubbio di violazione dell'art. 24 della Costituzione, per l'in (l) L'ordinanza di rimessione 30 novembre 1972 del Th'etore di Roma � pubbilioata in Giur. cost., 1972, 465. La precedente sentenza della Corte � pubblicata in questa Rassegna, 1973, I, l, 486. La decisione appare come il logico svilUIPPO della inte!'IPTetazione data all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel senso dell'applicazione del termine anche nel caso di azione contro il re.sponsabile. Ln ,giuri.sp:t"Udenza, per l'ap<pld,cazio,ne del principio � ad imposstbilia nemo tenetur � : Pr,etu;ra Napoli e IPretura Roma 311 gennaio 1972 in Giur. it., 1972, I, II, 489; rper la soluzione della comunicazione al fondo di gairanzia per Ile vittime della strada in ogni caso in cui non sia stato possibile individuaTe l'assicuratore: Pretura Asti, 17 dtcembre 1971, in Giur. it., 1972, I, II, 442. In dottrina, in senso critico a tali soluzioni: PARTESOTTI, Azione di risarcimento del danno e onere di preventiva richiesta deLl'indennit� nell'assicurazione obbligatoria di responsabilit� civile, m Riv. comm. 1972, .l, 133. 1060 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO superabile ostacolo che deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa del danneg;giato, dall'onere della previa comunicazione della richiesta risarcitoria ad un istituto di cui non si sia resa possibi�le l'individuazione. 2. -Anche posta in tali termini, la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 22 non � fondata. La fattispecie della mancata identificazione dell'assi-curatore �, infatti, innanzi tutto, riconducibile alla .previsione normativa di cui al comma primo lett. a del sopra menzionato art. 19 le�gge n. 9�90 del 19�69. Tale norma -�secondo queN.a che la Corte ritiene esserne la retta interpretazione -nel prevedere' il caso del � sinistro cagionato da veicolo non identificato �, a fortiori, invero, ricomprende anche il caso di sinistro cagionato da veicolo identj.ficato, di cui sia rimasto, per�, sconosciuto l'istituto assicuratore. Di talch�, anche in tale ultima ipotesi -secondo il disposto dell'art. 19 citato ----"" risulta operante la copertura dello speciale � Fondo � di garanzia per 'le vittime' della strada � costituito presso l'Istituto na. zionale delle assicurazioni. Ond'� a tale Fondo che la comunicazione di cui all'art. 22., appunto, va fatta. 3. -D'altra parte, nei casi (come quello di specie) in cui dal si. nistro siano, in pa:rticolare, derivati danni per le sole cose -per i quali non �giova il richiamo al menzionato comma primo dell'art. 19, atteso che il comma successivo dell'articolo stesso li-mita la portata del� l'obbHgo risarcitorio del Fondo ai soli � danni alle persone � -soccorrono altre considerazioni, egualmente idonee ad escludere la fondatezza della sollevata questione. Costituisce, invero, generale canone di diritto (del quale � dato cogliere specifiche e particolari applicazioni, ad esempio, negli articoli 1215,6, 1346, 14613, c.c.) che ad impo�ssibilia nemo tenetur. Pertanto -ove, appunto, risulti, secondo i normali principi che reg;gono I'onus probandi, la materiale impossibilit� di identificare l'istituto as.;icuratore (e non sussistano, d'altra parte, per la limitazione del danno alle sole cose, neppure i .presupposti dell'obbligo risarcitorio del Fondo di garanzia) -il danneg;giato, cui ;resta conseguenzialmente aperta la sola azione �contro il responsa:bile del danno ex artt. 2043 e 2054, �c.c., ;rester� esonerato da ogni preventiva comunicazione. Di modo che non dovendo, in detta 1potesi, farsi applicazione dell'art. :2�2, �citato, resta, evidentemente, superata la relativa questione di costituzionalit�. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1061 CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1'973, n. �98 -Pres: Bonifacio - ReL. .Rossi -Annunziato (n.e.). Lavoro -Contratto di arruolamento marittimo -Prescrizione biennale Ille~ittimit� costituzionale -' Esclusione. (Cost., artt. 3, 4, 35; c.c. art. 373). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di tutela del lavoro, ta question~ di legittimit� costituzionaLe deLL'art. 373 del Codice detta navigazione, che stabitis�e il termine prescrizionate biennale, anzich� quinquennale, per i diritti nascenti dal contratto di arruolamento (1). (Omissis). -'Secondo l'ordinanza del pretore di Civitavecchia l'articolo 373 del codice della navLgazione contrasterebbe con il prindpio generale d'uguaglianza e con gli artt. 4 e 35 della Costi�tuzione in quanto sottopone a prescrizione biennale; anzich� quinquennale (art. 2948, n. 5), le indennit� per la cessazione del rapporto d'arruolamento marittimo. La questione non � fondata. RHeva giustamente H pretore che il contratto di arruolamento -trova tutela nell'ordinamento italiano e che tale tutela dovrebbe es~re la stessa che viene accordata agli altri rapporti di lavoro, salvo che esistano situazioni diverse tali da giustificare termini di prescrizione pi� brevi di quelli previsti dall'art. 21948, numero 5 c.c. Non � esatta, invece, l'ulteriore affermazione che ta!le differenza di situazioni manchi del tutto~ L'esigenza, di carattere pubblico e privato, che domina nella materia dei traffici marittimi -dati i caratteri e le finalit� dell'impresa, con i rischi che vi sono connessi -� quella di esaurire al pi� presto tutti i rapporti di debito e credito, nessuno escluso. A questo fine il codice della navigazione prefigge termini di prescrizione, estinzione, decadenza assai brevi, in talune ipotesi di soli quindici giorni (art. 564). Si tratta di un sistema di norme particolari rispetto a quelle comuni (l) Per l'affermazione degli stessi P'rinciJp�i S1.1Jl:la discrezionali,t� del legislatore: sentenza 28 g�ennaio 1970, n. 10, in Giur. cost., 1970, 89. In dottrina, �SUl tema specifico del rapporto d'an:TUolamento marittimo: GumoTTI, La prescrizione nei contratti di lavoro disciplinati dal codice deLla navigazione, if.n Dir. lav., 195o8, 239. 1062 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO che regolano �le obbltgazioni, ma logicamente coordinate e conformi alle leggi marittime degli altri paesi, alle convenzioni internazionali, agli usi. n carattere di specialit� di tali norme � sottolineato dal fatto che il legislatore italiano in occasione della riforma dei codici, che condusse a riunire in un solo corpus H codice civile e quello di commercio, ri�conobbe l'essenziale convenienza di mantenere la separazione e l'autonomia del codice della marina mercantile, giusta le unanimi indicazioni d�lla dottrina. Per quanto dguarda in specie il contratto d'arruolamento, esistono numerose peculiarit� che ilo distinguono e diversifi�cano dai !rapporti ai quali � a'pplicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 21948, nn. 4 e 5, c.c. Basti indicarne alcune: l'arruolamento pu� essere fatto per un solo viaggio, anche brevissimo, e ci� accade molto spesso, dato il vigente sistema dei turni di imbarco; la retri�buzione, anzich� a giornata, settimana, quindicina, mese, come avviene -per i rapporti di lavoro cui si riferisce l'art. 21948 c.c., pu� essere stabHita in una somma fissa per la durata del viaggio, o in forma di partecipazione al nolo e agli altri proventi del viaggio; la prescrizione decorre non dalla fine del rapporto contrattuale e dalla correlativa cessazione d'opera da parte dell'arruolato, ma, dal ritorno di lui nel porto di arruolamento, a cura e spese dell'al'matore; gli arruolati hanno. diritto ad essere mantenuti a bordo, con la paga contrattuale, anche dopo la -cessazione o la risoluzione del contratto fino a che non siano interamente soddisfatti delle somme loro dovute in dipendenza del rapporto; l'arruolamento deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto daH'autorit� marittima o, se al:l'estero, da quella consolare, ci� che facilita la prova e rende pi� sicura e pi� rapida l'azione per il conse�guimento del dovuto. Ben !ungi dal costituire una violazione dell'art. 3 della Costituzione, in rapporto ai principi sanciti negli artt. 4 e 3�5�, il pi� breve termine d~ prescrizione stabilito dall'art. 373 del codice del!la navigazione � razionalmente giusttfi�cato dalla diversit� delle situazioni. � appena il caso di rtchiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 35, primo comma, della Costituzione -e l'art. 4, primo -comma -non vogliono determinare i modi e le forme della tutela del lavoro, ma solo enunciarne H criterio ispiratore (sentenze nn. 22 del 1,9,67 e 7 del 1066). Si vuole, infine, ricordare �che il termine stabilito dall'art. 3�73, il pi� lungo previsto dall'intero codice della navigazione, era in ongme molto pi� breve: portato a un anno dal r.d. 6 febbraio 1:93.6, n. 3137, fu esteso a due dal vigente codke. -(Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1063 I CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 99 -Pres. Bonifacio - ReL. Gionfrida -Federici (n. c.). Procedimento penale -Efficacia del giudicato penale -Estensione al responsabile civile rimasto estraneo al giudizio -Illegittimit� costituzionale. (Cost., art. 24; c.p. art. 27). E' costituzionalmente iLLegittimo, con riferimento aL diritto di difesa; L'art. 27 deL codice di procedura penaLe, neLla parte in cui dispone che neL giudizio civiLe o amministmtivo ta pronuncia deL giudice penaLe ha autorit� di cosa giudicata, quanto alta sussistenza deL fatto, aUa sua ineceit� e aHa responsabiLit� deL condannato o di coLui aL quaLe ma stato conceduto iL perdono giudiziaLe, anche nei confronti deL reS~PDnsabiLe civiLe che sia rimasto estraneo aL giudizio penaLe perch� non posto in condizione di parteciparvi (1). II CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 152 -Pres. Bonifacio - ReL Gionfrida -Toma (n. c.) e INAM (avv. Sorrentino). Procedimento penale -Efficacia del giudicato penate -Estensione al responsabile civile rimasto estraneo al giudizio -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. (Cost., artt. 3, 24, 113; c.p.p. art. 28). Non � fondata, con riferimento ai principi di eguagLianza e di difesa, La questione di Legittimit� costituzionaLe deLL'art. 28 Codice di procedura penate netta parte in cui esclude -neL successivo giudizio civiLe o amministrativo -t'efficacia vincoLante detta sentenza istruttoria di prosciogtimento (2). (l) La sentenza .22 marzo 1971, n. 55, cui la Cocte si � richiamata � pubblicata in Giur. cost., 1971, 573, con nota di SATTA, Limiti di estensione delL'art. 24 della Costituzione (a proposito deLta sentenza n. 55 deL 1971). A �commento della stessa sentenza, CoMoGLIO, L'incostituzionaLit� deLL'art. 28 c.p.p. e La decisione � overruHng � deHa Corte costituzionaLe, in Riv. dir. proc. civ., 1971, 716; PISANI, Appunti sui rapporti tra i Limiti soggettivi di efficacia deUa sentenza civiLe e garanza deL diritto di difesa, in Riv. trim. dir. proc. civ., 197�1, 11237. (2) L'ordinaruJa di rimessione del Consiglio di Stato � pubbilircata in Riv. it. proc. pen., 1971, 585, con nota di adesione di MARuccx, AssoLuzione in istruttoria e necessit� di una sua incidenza sui giudizi civiLi o ammi6 1064 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis).-2. -Questa Corte, con sentenza n. 55 del Hl71, ha gi� dichiarato la illegittimit� dell'art. 218 del codice di procedura penale nella �parte in cui dispone che nel .giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante nei confronti di coloro che rianasero ad esso estranei perch� non postd. :illl condizione dd mtervendrvi. Nella pronuncia si �� richiamato il .principio, costantemente riconosciuto nella giurisprudenza della Corte, che per la esigenza di pienezza e di effettivit� del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione � necessario che sia assicurata la instaurazione di un contraddittorio tra le parti. E �si � rilevato che H contrasto con tale principio della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali di cui alla predetta norma dell'aTt. 2�8 nei confronti di terzi rimasti estranei al giudizio penale, per impossibilit� giuridica (in quanto non legittimati) o di fatto (perch� non posti in condizione di intervenirvi) di partecipare al giudizio �penale, non pu� giustificarsi con l'invocare la esigenza di fCOnomia processuale n� quella di evitare contraddizioni meramente logiche b-a giudicati diversi. Le stesse Tagioni valgono a dimostrare la fondatezza della questione di legitimit� costituzionale dell'art. 27 c.p.p., nella parte denunciata. E' vero che nel giudizio penale spettano al re:Sponsabile cirvile i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato (art. 12~ c.p.p.), per ci� che concerne non solo l'accertamento se egli debba rispondere del danno cagionato dal Teat6, ma anche la responsabilit� dell'imputato (cfr., per l'impugnazione, articolo 2.03, ultimo comma), ma la sua par.tecipazione al giudizio non pu� aversi se non a seguito di citazione ad istanza della parte�civi:le o mediante intervento volontario dello stesso responsabile civile, il che �presuppone in ogni caso che vi sia stata costituzione di .paTte civile (art. 11'2). In difetto di tale costituzione, anche l'innovazione normativa pre vista dall'art. 8 della legge 5 novembre 1969, �n. 932, concernente l'arv viso di procedianento, resta inoperante nei conb'onti del responsabile civile. Va poi considerato, pur nell'ipotesi di costituzione di parte civile, che pu� verificarsi che i:l responsabile civile non sia stato posto in condizione di partecipare al giudizio, o per omissione dell'avyiso pre detto, ovvero, se chiamato dalla stessa parte civile, per nullit� della citazione o della notificazione: nel qual caso, restando salrvo l'esercizio nistrativi. .Sull'opportunit� di attribuire �efficacia preclusiva anche alle sentenze istruttorie di p'l'Oscioglimento: GIONFRIDA, L'efficacia del giudicato penale nel processo civiLe, in Riv. dir. proc., 1957, 18. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1065 davanti al giudice civile dell'azione di danni contro H responsabile civile (art. Ul, comma terzo), questi non potrebbe, a norma dell'art. 27, porre in discussione la sussistenza del .fatto, la sua illiceit�, e la responsabilit� del condannato, con evidente violazione del diritto di difesa. Lo stesso � a dire per le ipotesi in cui il responsabHe civile sia stato messo fuori causa a istanza del pubblico ministero o dell'imputato, a nol'IIIla degli artt. 1'1<6 e seguenti, ovvero di ufficio dal giudice (art. 120). In tutte le dette ipotesi in cui il responsabile civile non � stato in condizione di intervenire nel 'giudizio penale o di parteciparvi compiutamente per le cause .predette, la estensione nei suoi .confronti del vincolo di cui all'art. 27 c.p.p. importa violazione dell'art. 2.4 della Costituzione. -(Omissis). II (Omissis). -2. -La questione non � fondata. L'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato si fonda soprattutto sulla considerazione che anche la sentenza penale istruttoria di proscioglimento, una volta che non sia stata impugnata dagli aventi diritto, acquista il carattere deHa irrevocabHit� e d� luogo a quella stabilit� che � propria della cosa giudicata. N� tale carattere sarebbe infirmato dalla possibilit� della riapertura della istruzione ai sensi dell'art. 402 del codice di procedura penale, perch� trattasi di � un rimedio del tutto eccezionale �, il quale, sotto il profilo che interessa, non differisce sostanzialmente da quello della revisione previsto nel caso di condanna dall'art. 5154 n. 3 del codice di procedura penale. Rileva .poi il Consiglio di Stato che la riapertUTa dell'istruzione non � ammissibile qua'lora sia intervenuta una causa di estinzione del reato (art. 402 cit.), cosicch�, almeno in �questa ipotesi (appunto ricorrente nella specie), non potendo negarsi alla sentenza istruttoria il carattere della irrevocabilit� e l'efficacia di cosa giudicata, appare giust�ifi.cato il dubbio di legittimit� costituzionale della norma denunciata. Tali argomentazioni sono ribadite in questa sede, dal Torna che, neHa memoria difensiva, si richiama ad opinioni dottrinaU sulla natura della riapertura dell'istruzione penale �quale rimedio straordinario. Ritiene questa Corte che, a .prescindere dai contrasti dommatici sul la natura della riapertura della istruzione e sulla incidenza della sua ammissibilit� nel problema se la sentenza istruttoria di .proscioglimento possa acquistare il carattere della irrevocabilit�, basti ad escludere il prospettato �contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparit� di trattamento, il rilievo che le situazioni che vengono in com parazione sono oggettivamente ben diverse, sotto il profilo dell'efficacia vincolante ne�l giudizio civile o amministrativo -pur nei limiti sog 1066 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO gettivi risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 515 del 1�971 -dell'accertamento dei fatti materiali compiuto dal giudice penale. Pur tenendo conto delle garanzie assicurate alle parti private, sin dal primo atto di istruzione e nel corso di essa, dalle innovazioni legi. slative sulla �comunicazione giudiziaria (art. 3 legge 15 dicembre 1972, n. 773, modific. dell'art. 304 del codice di procedura penale) e sul diritto dei difensori di assistere agli atti previsti nell'art. 304 bis del codice di procedura penale, quale risulta in seguito alla modificazione apportata dall'art. l d.l. 23 gennaio 1971, n. 2,, convertito in legge 18 marzo 1971, n. 6:2, ed alla pa�r:.:iale dichiarazione di illegittimit� costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 6a del 197:2, !l'accertamento dei 1:atti in sede istruttoria non pu� equipararsi a quello compiuto in giudizio..Differenze Ti1evanti esistono, fra l'altro, per quanto attiene alla escussione delle prove testimoniali e ai confronti indicati ne'll'art. 364 del codice di procedura penale, non solo perch~ nella fase istruttoria i testimoni, di regola, non giurano (art. 3157, secondo comma, del codice di procedura penale), ma anche perch� i difensori delle parti non hanno diritto.di assistervi. Esclusione che questa Corte, con la citata sentenza n. 63 del 197:2, ha riconosciuta costituzionalmente legittima, rHevando appunto che � si tratta di atti non definitivi, ma da rinnovare in sede d~battimentale nella pienezza del contraddittorio e con tutte le garanzie sostanziali e formali a �Controllo dei dati fino a quel momento acquisiti e resi noti alla difesa mediante il precedente deposito �. In considerazione delle pi� elevate garanzie di a�pprofondimento dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello compiuto in fase istruttoria, non appare irragionevole la diversit� di trattamento giuridico �che il legislatore, nello aipprezzamento delle due situazioni, ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio civile o amministrativo. Non sussiste pertanto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 3. -Neppure sussiste violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Non � esatto il rilievo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, che l'interessato prosciolto con formula piena con sentenza istruttoria, qualora sopravvenga una causa di estinzione del reato, da una parte versa nell'assoluta impossibilit� di vedersi riaprire l'istruzione penale, � e dall'altra rimane �completamente privo di ogni mezzo di difesa negli eventuali successivi giudizi civili o amministrativi �. Invero, se l'imputato prosciolto non pu� giovarsi della preclusione posta dall'art. 28 del codice di procedura .penale, egli conserva integro il diritto di difesa nel giudizio civile o amministrativo, potendo avvalersi dei normali poteri .processuali, anche di carattere probatorio, esercitabili nei giudi2li predetti, secondo il rispettivo ordinamento. ( Omissis). PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1067 CORTE COSTITUZLONALE, 5 luglio 1973, n. 103 -Pres. Bonifacio - Rel. Trimarchi -Colombo ed aUri (n.e.). Reato -Reati e pene -In~iuria e diffamazione -Deferimento ad un giu r� d'onore ed exceptio veritatis -Ille~ittiinit� costituzionale Esclusione. (Cost., artt. 3, 24; c.p. art. 596, commi secondo e terzo n. l e 3). Non sono fondate, con riferimento ai principi di eguagLianza e di difesa, Le questioni di Legittimit� costituzionaLe de-LL'art. 596, commi se- condo e terzo, nn. l e 3 c.p., nette parti in cui ammettono it '�deferimento deUa questione ad un giuri di onore e la prova delt'exceptio veritatis (1). (Omissis). -l. -Con le ordinanze indicate in epi-grafe dei pretori di Lecco e di Grottaglie, la Corte � chiamata ad esaminare le seguenti questioni di �legittimit� costituzionale, e precisamente ad accertare: a) se siano in contrasto con l'art. 214, comma secondo, della Co stituzione, l'art. '5196, comma secondo, del codice penale nella parte in cui (in caso di deferimento ad un giur� d'onore del giudizio sulla verit� del fatto determinato nella cui attribuzione consiste l'offesa) � subor dina l'ammissibilit� della prova al�l'accordo tra la persona offesa e l'of fensore �, ed il comma terzo, n. 3, dello -stesso arttcolo, nella parte in cui la operativit� della � causa estintiva � icvi prevista � rimessa al puro arbitrio (o all'a-ssoluta discrezionalit�) deHa parte offesa dal reato di ingiuria o di diffamazione; b) e se urtino contro l'art. 3 della -Costituzione,. il detto art. 59�6, comma terzo, n. 3, nonch� il n. l dello stesso cOIXllllla, nelle .parti in cui, rispetti:vamente, consentono che imputati di _uguali reati siano sot toposti a trattamento diverso, a seconda che il �querelante domandi o no �che il giudizio si estenda all'accertamento della verit� del fatto de terminato, ovvero a seconda che ricorrano o meno le condizioni che la persona. offesa sia un pubblico ufficiale ed H fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni. (l) In dottrina, con qualche pertplessilt� suill:a [egirotimit� costituzionale della � exceptio verltatis � : EsPOSITO, La libert� di manifestazione deL pensiero nell'ordinamento italiano, Milano, 1958, 46 e JANNITTI PmoMALLO, Ingiuria e diffamazione, Torino, 1953, 335. Nel senso della costituzionalit�: MANTOVANI, Fatto determinato, exceptio veritatis e libert� di manifestazione del pensiero, MiLano, 1973; MoRTATI, . Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1900, 988; GAITO, La verit� dell'addebito nei delitti contro l'onore, Milano, 1966, 260 e MoRo, Osservazioni sulla natura giuridica detla exceptio veritatis, in Riv. it. dir. pen., 1954, 3. 1068 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Tali essendo le questioni sottoposte all'esame della Corte, ricorrono i presupposti perch� i due giudizi siano riuniti. E pertanto la Corte decide in tal senso. '2. -Le norme contenute nell'art. 596, commi secondo e terzo, n. 3, nelle parti indicate, non sono in contrasto con l'art. 2,4, comma secondo, deHa Costituzione. I pretori che hanno sollevato le questioni, riteDJgono che il diritto di dirfesa del cittadino (imputato dei reati di ingiuria o di diffamazione), nelle ipotesi previste nelle dette norme, sia, nell'esercizio, condizionato al � consenso � o alla � insindacabHe volont� � di altro cittadino (e cio� della persona offesa). Senonch� ia prospettata limitazione o C<mlipressione di codesto diritto non sussiste. Non .�, anzitutto, fondato il dubbio' circa la legittimit� costituzionale dell'art. 5,9,6, comma secondo, perch� la negazione in tal caso delI'exceptio veritatis e quindi della prova della verit� del fatto determinato, � diretta conseguenza ed applicazione del principio, dell'esclusione della prova Uberatoria, che � posto dal primo comma dello stesso articolo a tutela della sfera di riserbo della 1persona e che non � oggetto di denuncia di incostituzionaUt�; e perch� con il detto secondo comma dell'art. 596 non pu� dirsi che il�legislatore abbia voluto dar vita ad una deroga a quel principio. A quest'ultimo riguardo, va considerato �che con la norma in esame � previsto il caso che la persona offesa e l'offensore deferiscano d'accordo ad un giur� d'onore � il giudizio sulla verit� � del fatto determinato, e che, se tale facolt� viene esercitata, a sensi del secondo comma del�l'art. 5197 � la querela si considera tacitamente rinunziata o rimessa�. H che significa che nel processo penale, iniziato e proseguito per uno dei reati previsti e puniti dagli artt. 594 e 595, qualora intervenga quell'accordo, il diritto di difesa dell'offensore in quel processo non ha modo di essere concretamente esercitato e quindi non � prospettabile una limitazione di esso. Si deve per ci� concludere per la non fondatezza della questione sopra indicata. Non � d'altra parte fondata, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione, la questione relativa all'art. 59�6, comma terzo, n. 3, c.p. nella parte in cui tale norma subordina il concreto esercizio del diritto di difesa dell'offensore (attraverso la prova Hberatoria) alla � insindacabile volont� � o al � puro arbitrio � della parte offesa. In effetti, prevedendo l'ipotesi che il ,querelante domandi formalmente che H giudizio si estenda ad accertare la verit� o la falsit� del fatto ad esso attr1buito, ed ammettendo �per tale caso la prova liiberatoria, il diritto di dilfesa, sub specie di codesta prova, e considerato non in astratto ed in generale ma ,con riferimento alla materia dei delitti PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1069 contro l'onore e dei relativi processi, non solo non pu� dirsi limitato o condizionato, ma risulta ampliato nella sua pratica portata: ed invero, la prova liberatoria, che di regola � esclusa, in questa ipotesi eccezionale � ammessa. E non rileva che l'offensore possa offrire e :fornire la prova Uberatoria solo nel caso che ricorra la detta richiesta da parte del querelante. Non si � in presenza di un diritto alla prova Uberatoria spettante all'offensore e limitato dalla mancanza di quella richiesta, sibbene della negazione della detta prova (emergente dal primo comma non impugnato) e del concreto insorgere di quel diritto in dipendenza del comportamento (consistente nella richiesta) della persona offesa. 3. -Non �, del pari, violato il princilpio di uguaglianza. Diversamente da quanto ritiene H pretore di Lecco, non lo � sotto il profilo che � imputati di uguali reati possono essere sottoposti a diverso trattamento secondo che la parte lesa :faccia o meno la richiesta indicata � nell'art. 596, comma terzo, n. 3. La differenza di disciplina sussiste, ma non d� luogo ad una ingiustificata disparit� di trattamento. ConsLderato che sulla base del principio consacrato nel primo comma dell'art. �51!}6 sono tutti gli �Lmputati di uno dei reati previsti e puniti dagli artt. 594 e 6195 a non essere ammessi aUa prova ~1beratoria, e che la contraria eccezione opera solo per quelli nei cui confronti la persona offesa abbia richiesto formaLmente che il gtudizio �si estenda ad accertare la verit� o falsit� del fatto ad essa attribuito, deve Ti-conoscersi che tale eccezione � giustificata, perch� la tutela dell'onore sostanziale della persona offesa (quando si tratti di un privato cittadino e non ricorra l'ipotesi di �cui a�l n. 2J dello stesso terzo comma dell'art. 5196) costituisce in sede penale un ptus (con il conseguente alla11gamento del tema 1processuale) su cui � ragionevole che abbia modo di incidere con le sue dete11minazioni proprio ed unicamente �la persona offesa. Ed allora, non possono dirsi eguali le due situazioni messe a raffronto, perch� la parte offesa, in un caso, ritiene sufficiente la tutela dell'onore formale (apprestata dal primo comma dell'art. 596) e, nell'altro caso, vuole ottenere la tutela del proprio onore sostanziale; le situazioni complessivamente ed unitariamente �Considerate sono quindi differenti e perci� appare adeguatamente e razionalmente giusttficata la denunciata differenza del trattamento giuridico dell'offensore. E non � neppure in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'articolo 5196, comma terzo, n. l, nella parte in cui esclude la � prova liberatoria deHa verit� del fatto determinato, nel caso in cui la parte lesa non rivesta la qualifica di .pubblico ufficiale �. 1070 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E ci� pereh�: -il diritto alla prova li!beratoria, come per l'ipotesi di cui ai n. 3 spetta in presenza della richiesta ivi prevista, cosi, nel caso in esame, spetta al singolo imputato � se la persona offesa � un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce aU'esel'cizio delle sue funzioni �; -fuori di questi casi (oltre che di queHo di cui al n. 2) c'� (come regola) l'.esclusione della prova Uberatoria; -l'eccezione (diversamente da quanto ritiene il pretore di Grottaglie) � giustificata, perch� esistono al riguardo condizioni obiettive, le quali riflettono l'esigenza di carattere generale a che il pubbHco ufficiale non si trinceri dietro lo scudo della tutela esteriore, ed invece si faccia interamente luce sull'addebito ed i cittadini possano esercitare un �controllo sia pure indiretto suH'andamento della pubblica amministrazione e sul comportamento del relativo personale, e quindi condimani obiettive che ragionevolmente con.s~gliano la tutela pi� ampia dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale; _.:. e perch�, correlativamente, le situazioni, oggetti.vamente considerate, non sono eguali (richiedendosi l'offesa dell'onore o del decoro, o della reputazione di un privato, ovvero di un pubblico ufficiale ed in questo ultimo caso, che il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni) e giustamente meritano di essere trattate in modo non eguale. In conclusione, le norme sull'exceptio non possono dirsi incostituzionali in quanto vulneranti il p.rin�cipio di garanzia dell'eguale dignit� dei cittadini davanti a<Ha legge: la tutela dell'onore sostanziale presenta una sua ragione di essere in quanto la si riguardi in s� o in relazione a quella di aUri rilevanti interessi concorrenti, tutela quest'ultima che � attuata attraverso la garanzia del rispetto della verit�. (Omissis). / CORTE COSTITUZIONALE, 51 luglio 1973, n. 104 -Pres. Bonifacio - ReZ. Benedetti -Ministero per l'Interno (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Emilia-Romagna (n.e.). Regione -Controlli sugli Enti Locali -Materia elettorale -Spettanza del potere allo Stato. (Cost., artt. 117, 118; I. 4 aprile 1956, n. 212). Spetta atlo Stato il potere di nominare un Commissario c�he, iln sostituzione della Giunta municipale inadempiente, provveda a delimi. PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1071 tare e ripartitre gti spazi affissiooaLi per La propaga'!lda elettorate, -a'' se'nSi detta legge 4 aprile 1956, 'Il. 212 (1). (l) In generale, sul contro1lo sostirutivo su comuni e province: sentell2la 2t8 norvembre 1972, n. 164, dn questa Rassegna, 1973, I, 30 con nota. In dottrina, MIELE, Il sistema dei cootrolli da parte degti organi regionati sui comuni e sulle province � de :jure CO'lldendo �, in Nuova rass., 1965, 3049; GiovENco, L'ordinamento comunale, Milano, 1968, 344 e BENVENUTI, I cootroUi sostitutivi nei coofrooti dei comuni e l'ordinamento regionale, in Riv. amm.,_ 1956, 241. CORTtE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 106 -Pres. Bonifacio - Rel. Crisafulli -Ditta Maxima (n.e.). Procedimento civile -Prova testimoniale -Asse~nazione di termine perentorio da parte del Giudice -Ille~ittlmit� costituzionale Esclusione. (Cost., art. 24; c.p.c. art. 244, ultimo comma). Ncm. � foodata, co'll riferimento al diritto di difesa, La que,stio'lle di legittimit� costituzionaLe dell'art. 244, uLtimo comma, c.p.c., '!letta parte in cui statuisce che il giudice istruttore pu� assegnare al.le parti un termine pere'lltorio per formulare o integrare la prova testimo'!liate. (Omissis). -Viene denunciato per contrasto con l'art. 24 Cost. l'ultimo comma dell'art. 244 c.p.c., che, disciplinando ie modalit� della prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore � secondo le circostanze, pu� assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare � le indicazioni prescritte nei due commi precedenti: si assume che la rtgida preclusione dell'attivit� probatoria della parte derivante dal decorso tel'mine, non superabHe neppure in caso di forza mag-_ giore, violerebbe il diritto di difesa. La questione non � fondata. La garanzia del diritto di difesa non pu� implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolt� o poteri processuali limitazioni temporali, senza le quali i processi potrebbero trascinarsi indefinitamente con grave nocumento delle esigenze di giustizia. Ed � inerente alla stessa natura dei termini perentori-qual'� il (l) Per l'applicazione degli stessi principi in tema di diritto di difesa e di limitazioni temporali ail'esercizio del �diwi1Jto stesso: sent. 19 giugno 1973, n. 85 in .questa Rassegna, 1973, I, 199. 1072 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO termine di cui � questione nella presente controversia -che essi non siano prorogabili e non consentano, ove inutilmente decorsi, provvedi menti di sanatoria, proprio per motivi di certezza e di uniformit�, ge neralmente avvertiti, la cui. ragionevolezza non pu� essere contestata. Pi� particolarmente, anzi, nel processo �civile, l'immutabilit� dei termini perentori, cosi ~egali come giudiziali, tende a garantire una effettiva parit� dei diTitti delle parti in causa, contemperando l'esercizio -dei rispettirvi diritti di diJ:fesa (cosi di quella alla quale n termine viene assegnato, come dell'altra che potrebbe -essere a sua volta menomata essa stessa proprio nel suo diritto di difesa da un eccessivo protraTsi della durata del processo): senza dire che quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 2�44 pu� essere assegnato alle parti affinch� provve dano a incombenti cui avrebbero potuto provvedere �gi� a partire dal primo atto del �giudizio (citazione o comparsa di costituzione). N� deve dimenticarsi che i concetti di caso :fortuito o di forza mag giore non sono cosi rigorosamente determinati da escludere l'eventua lit� che, dilatandosene oltre misura l'area di appUcazione, specie con riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o tra questi ultimi, si pervenga, pur con le migliori intenzioni, ad inammissibili �busi. Men tre, per la diversa ipotesi di circostanze straordinarie, generali ed og gettivamente riscontrabi:li, che incidano sul funzionamento degli uffici giudiziari �e dei servizi ausiliari a questi connessi -tra i quali questa Corte, con sentenza n. 191 del 19'71, punto l della motivazione, ha rite nuto incluso quello deHe notifi.cazioni a mezzo della posta -provvedo no le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratid�cato con la legge 10 febbraio 19�53, n. 73. E' superfluo ag.giun,gere che, come in pi� d'una occasione � stato affermato nella giurisprudenza della Corte, in tanto la prefissione di tel'mini con effetto di decadenza o di preclusione � compatibile con l'art. 214 Cost., in quanto i termini stessi siano congrui e non taU da rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie ragioni. E, trattandosi di termini stabiliti dal .giudice, ove contrastas sero con tal:i principi, sarebbe aperta la �po�ssibilit� di reclamo al col legio a norma dell'art. 178 c.p.c. -(Omissis). SEZIONE SECONDA GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 grugno 1973, n. 1674 -Pres. ~1ore -ReL. T.ambUJITiJIJ!o -P. M. Pedace (>ooncl. >conf.) .-Cantarelil> a (avv.ti FrogoJ.a) c. Ministero della Sallll1t� (avv. stato Tom matSI~oohlo). Competenza e ~iurisdizione-I~iene e sanit� pubblica: farmacie-Deduzione dell'insussistenza di una delle condizioni richieste dalla le~~e per la le~ittimazione al potere di trasferimento -Co~nizione del ~iudice di merito -Trasferimento della titolarit� -Diritto tutelabile dinanzi all'A.G.O. (1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; c.p.c. art. 41; l. 2 aprile 1968, n>. 475, art. 18). L'eccezione con la q'UCLLe si deduce che sarebbe venuta meno una dette condizioni richieste daLla legge per '!.'esistenza deL potere di trasferire la titoLaritd delL'esercizio della farmacia, � un'eccezione di merito con cui si prospetta un fatto impeditivo contrastante con il fatto costitutivo della domanda diretto aLl'applicazione deLL'art. 18 deLLa legge n. 475 del 1968, conseguentemente su cM essa non possono pronunciarsi le sezioni unite della corte di cassazione in sede di regoLamento preventivo di giurisdizione rientrando il relativo potere nelle attribuziml.i del giudice di merito ordinario; infatti iL predetto art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 475, riconosce al titolare od agLi eredi del farmacista che si trovino nelle condizioni previste, un vero e proprio diritto soggettivo. al tr�asferimento della titolarit� deLl'esercizio della farmacia, come tale azionabile dinanzi all'A.G.O. (1). (l) In~teressante, anche pea-le implicazioni e le strette interlerenze con la questione di gi'l.l!risdi.zione, � la sol.ruzione data dal Supremo Ooillegio aiJ.l'eccezione preliminaa:e. Discutendosi n~el caso di .specie sull'efficacia della decisione del Consiglio di Stato che, avendo rioonosciJUto al COI1CQ['SO farmaceutico, aveva aJ:tresl .confermato 1a legil1ltimi.t� deLl'assegnazione e fatto, nel contempo, (*) Alla <redazione delle massime e delle DJOte di questa SeziJOne ha colLaborato anche l'a'VV. CARLO CARBONE. 1074 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Per l'esatta decisione sul present.e ricorso e, preliminarmente, sulla eccezione di inammissibilit� del medesimo, occorse stabil~re con precisione i precedenti di fatto, gi� accenanti nella precedente narrativa, che hanno dato luogo al ricorso medesimo. l;sa complessa viGenda ha inizio con un provvedimento del Prefetto di Napoli dell'ottobre 19<58, con il quale la farmacia sita in Napoli, rione Chiaia, di cui era stato_titolare il dott. Gaetano Putaturo, veniva assegnata, a seguito della morte di quest'ultimo ed a seguito dell'espletamento di apposito concorso, al dott. Mario Parparetti. Avverso questo provvedimento furono presentati dagli eredi Putaturo ricorsi al Consigli� di Stato, il quale; dopo aver concesso la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, e dopo lungo lasso di tempo, ha definitivamente pronunciato (come dimostrato dalla difesa dell'Amministrazione resistente con il deposito della relativa decisione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. a sostegno dell'eccezione di inammissibilit� dei ricorso) in parte respingendo ed in .parte dichiarando inammis~ibili i ricorsi in sede giurisdizionale, e quindi confermando il provvedimento di assegnazione al dott. Paparatti. Nelle norme del procedimento avanti il Consiglio di Stato � entrata in vigore la legge n. 475 del 1968, la quale all'art. 18 dispone che � entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacia o gli eredi di titolari deceduti le venir.e meno una �delfle condizioni eli. esistenza del potere di trasferimento previsto dall'art. 8 della citata 1egJge 1968, n, 475, si porrerva. prelimi:Iw.irrneDJte il problema della CIOllJfiJgurabiJ.it� di una cessazione della malteria del contendere con COilJSeguente improcedihi!lirt� del ['lcOil'SO per regolamento preventi!Vo di giudisdizione. Dall'aUJtonomia -rispetto �al preg;resso giudizio atmmimstrativo ed ag.U interessi Legittimi ivi Datti valere -dCOOJ.osciruta aJ.ila posizione giuridica soggettiva (pieno diritto) attribuita �ad. rtitolari del potere di trasfurimeniilo, deri'V'aiVa la necessilt� di attribuire ad run giudice -qruelJ.o abllitaJto a:lla �cognizione del metrdlto -l'esame della cessazione dei presupposti per l'appilioobili<t� della ci<t91ta norma. Da: ci� dipende la necessirt� di inqua>Ckare IJ.'eccezione di cui trattasi nell!a nozione di ~adi merito, ~<teun fatto impedjitivo dell' �azione e<mtrastanrt;e CIOil il f91tto costitutivo d:el:la domanda. Sulle oompatibiUt� ilira l'art. 369 t.ru. 27 luglio Hl34, n. 1265 e l'art. 10 I. 2 aprile 1968, ill'. 475, enrtl11ambe attributi~e, con diversa modalit� ed estensione, del �beneficio deHa �trasferilbilit�, una tantum delle farmacie, c:l.ir. Oass. sez. III, 1� dicem~e 1972, n. 3477. SuLla non defin.i.ti~ di ipl'ovve<timento del medico provinciale che autOil'izza il tra:sfedmento di runa flllt'macia nell'ambito della stessa sede, c:fuo. Cons. Stato, sez. IV, 9 lu!glio 1971, !Il. 689, in GiUT. :it. '1972, III, I, 187. Ci(l"ca l'�efficacia della lllillOva legge sull'espletamento della fase p:rocedimellJtale. di �U!Il iCOIW01l'90 non 1an,co:ra esawrilto, o:flr. ConiS. Sta.OO, Sez. IV, 26 ap,ri1e 1972, n. 316, in �questa Rassegna, 197,2, I, 1V, 651 (c.c.). PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1075� cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono una volta tanto trasferire la titolarit� _dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo �: a seguito dell'entrata in vigore di tale norma gli eredi di Putaturo, dopo essersi invano rivolti al Prefetto, adivano al Tribunale di Napoli per il riconoscimento del loro diritto del trasfedmento della farmacia. Nel �corso di tale giudizio � stato presentato dagli stessi eredi Putatuto il presente regolamento preventivo di giurisdizione allo scopo di determinaTe la natura precisa (di diritto soggettivo o di interesse legittimo) del potere a trasferire la farmacia riconosciuta dall'art. 18 della legge n. 475 del 1968. Ci� posto, appar chiaro come l'eccezione di inammissi!bilit� del presente �ricorso sia infondata. Invero la Amministrazione resistente fonda la sua tesi sul fatto che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, � stato -come � premesso -riconosciuta la validit� del concorso del 195-8 e l'assegnazione della farmacia al Paparatti -one, secondo la resistente, saTebbe venuta meno una delle condizioni fondamentali (la inesistenza di un precedente conferimento per concorso) cui l'art. 18 della legge del 1<!~68 subordina il potere al trasferimento della :llarmacia, con la conseguenza della �cessazione della �materia del contendeTe e dell'inammissibilit� del ricorso. Ma in realt� l'eccezione della resistente � una eccezione paralizzafirice della domanda di merito, in quanto prospetta un fatto impeditivo (difetto delle -condizioni sostanziali per l'esercizio d�el potere) contrastante �con il fatto costitutivo della domanda (applicabilit� dell'art. 18): su tale �ecce~ione non potr� quindi che pronunciarsi il .giudice del merito, il giudice cio� al quale questo Supremo Collegio, a seguito dello esame del regolamento preventivo, riconoscer� la giurisdizione a conoscere e a pTonunciare sul merito della domanda. Al riguardo ritengono queste Sezioni Unite che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, in �quanto l'art. 18 della legge n. 475 del 1968 riconosce un vero �e proprio diritto soggettivo a trasferir�e la farmacia nel titolaTe o negli eredi che .si trovino nelle condizioni della medesima norma prevista. La legislazione farmaceutica, anteriore alla legge del 196,8, pur nel sottoporre a controllo da parte delle autorit� governative (prefetto) l'esercizio ed il trapasso delle faTmacie nell'interesse generale della salvaguardia della societ� non aveva del tutto disconosciuto o limitato il diritto di propriet� del titolare della farmacia �ed anzi tale diritto aveva tutelato sia in via provvisoria sia in via definitiva con l'ammettere la poss1b:ilit� diretta del trasf&imento del titolare a determinate condizioni ovvero il trapasso agli eTedi farmacisti: la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che, nei suddetti limiti, sussistesse un v�ero e proprio diritto al trasf&imento, di-ritto soggettivo azionabil-e davanti il giutlice ordinario. Soltanto in mancanza di quelle condizioni e di quei Hmiti il trasferimento era soggetto a con 1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO trollo amministrativo ed avveniva con uno -speciale procedimento amministrativo (�concorso): di fronte a questo non poteva che esserci un interesse legittimo dei pa:-ivati. Tanto pi� che la precedente legislazione distingueva tra titolarit� del servizio farmaceutico vero e proprio, di esclusiva spettanza del farmacista da quella deU'azienda farmaceutica che poteva essere, invece, �gestita dal farmacista anche in societ� con terzi. E sotto il vi.gore di quella legislazione si � svolto nel caso in esame il concorso e con l'assegnazione al Paparatti, contro i quali appunto gli eredi Putaturo, titolari esclusivamente di un interesse fegittimo allora, sono insorti avanti Consigl�o di Stato. La Legg:e del 196�8, il cui cara.ttere innovativo � g1� stato riconosciuto (v. Cass. n. 3:772 del 1969), ha modificato quel sistema ed ha stabilito inderogabilmente che la titolarit� della farmacia deve �Comprendere, in modo inscindibile, sia il servizio farmaceutico che la gestione della azienda, la quale deve essere riservata in via diretta e personale al solo farmacma titolare. Di qui il pi� completo controllo governativo sullo esercizio farmaceutico e sul trapasso del servizio farmaceutico medesimo: tale trapasso � di regola sempre soggetto all'attivit� e dal controllo amministrativo. Ma a siffatta nuova regolamentazione � posta una eccezione (con l'art. 18) riconoscendosi la possibilit� ai farmacisti �che al momento della entr�ata in vigore della legge del 1�968 siano titolari di una farmacia o agli eredi degli stessi, �quando a quel:l'epoca la farmacia medesima non sia stata ancora conferita con concorso, di trasferirla direttamente a un farmacista iscritto all'aLbo: riconoscimento, sia pure una tantum e limitato nel tempo, del diritto alla titolarit� della farmacia ed al suo trasferimento, in chi all'epoca dell'entrata in vigore della legge del 196>8 quel diritto aveva ancora immutato e non toccato da atti amministrativi sia iure proprio (farmacista titoloce)� sia jure successionis (eredi del titolare deceduto) �. Siffatto potere a trasferire in chi sia realmente titolare certamente non pu� 1Che essere considerato un diritto soggettivo perfetto, scaturente direttamente dalla titolarit� della farmacia ed esercitabile autonomemente, nel rispetto delle condizioni di leg:ge, senza l'intervento dell'autorit� amministrativ�a, a tutela di un interesse esclu sivamente proprio del soggetto, a questo direttamente ed autonomamente riconosciuto dalla norma. Ed � noto che proprio nella posizione giuiridica tendente all'esercizio diretto ed autonomo di un potere rispondente ad un interesse individuale riconosciuto dalla norma al singolo soggetto, esclushnamente per H raggiungi:mento di quell'interesse, si sostanzia il diritto sogg:ettivo, che � :Ia pi� completa e la pi� perfetta delle situazioni o posizioni giuridiche attive, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario. Quando innanzi deve essere inte~pretato nel senso che la posizione soggettiva dedotta nel giudizio attuale � stata esaminata e qualificata PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1077 di d~ritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta -come del resto va iatta in sede di regolamento di giurisdizione -della norma, supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quaU il diritto soggettivo sorge. L'accertamento di questi �requisti, in concreto, e prima di tutto la legittfmazione della Cantarella e consorti, spettavano al giudice di merito, il quale naturalmente terr� conto della decisione del Consiglio di Stato. -(Omissis). CASSAZIONE CIVILE, Sez. U:n., 5 Jiuglliio 1973�, n. 18'9�5 -Pres. Ros, SJalllo -Rel. Z.uoooni -P. M. TavoiLaro ('cOIIlcl. ,CIOltllf.) -EsposiiOO (aiVV. Carpotor.td) c. Mindstero Difesa (avv. Colllti). Competenza e ~iurisdizione -Fatti colposi dei militari e dei dipendenti civili della Nato -Responsabilit� dello Stato di so~~iorno -Necessit� dell'arbitrato internazionale: insussistenza. (1. 20 m= 1865, n. 2248 all. E, art. 2; Convenzione di Londra 19 giugno 1951 resa esecutiva in Italia con l. 30 novembre 1955. n. 1355, art. 8, paragrafi 5, 6, 7, 8; art. 100 e 102 c.p.c.). Non sussiste difetto di giurisdizione in ordine aLl'azione promossa dal terzo danneggiato nei confronti delL'Amministrazione della difesa dello Stato italiano per conseguire il risarcimento del danno cagionato da un incidente automobilistico ?Jerificatosi con autoveicolo guidato da un militare appartenewte alla Nato in servizio in Italia (1). (Omissis). -Il 6 luglio 1963, a Napoli, il marinaio statunitense Ralph Edward Holdrige, appartenente alle Forze della Nato in servizio in Italia, mentre era alla guida di un autofurgone della maTina militare degli Stati Uniti d'America provoc� un incidente stradale, nel quale rimasero coinvolte num&ose autovetture e varie persone. (l) Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessit� sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di Londra 19 giugno 1971 (1. 30 novembre 1955 n. 1355). Le Sezioni Unite della Cassazione civHe tornano ad occuparsi di un proib!lcema di giUJri1sdizione �gi� sfavor�evolmeme deciJSo, oon:fermaal!do l'assunto precedeiJJte (dir Oass. SS.UU., 5 :fiebocado 1971, n. 291 in Foro amm. 1971, I, l, 206, ed in questa Roosegna 1971, I, pag. 41). Sono corufolm� ailla decisione di cui �si tr81tta Cass. .SS.UU. 5 luglio 1973 n. 1896; 5 luglio 1973, n. 18917; 5 luglio 1973, n. 1'898; 5 lruglio 1973, n. 1899. Sostan.zi,almente, dunque, seClOlldo La giUJrispruderuza itaiU.ana, la Legge 30 norvembre 1955, n. 135�5 (rmtifica della conrvendone di Lond:ra 19 giu~o 1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa deHo Stato ita~iano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in corso di giudizio) -secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 1�9 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 3{) novembre 1�95�5, n. 13~15�. Il ministro della ditfesa sosteneva che �la fattispecie legale dalla quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era perfezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazionale -da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interessati, o in mancanza attraov;erso l'arbitrato previsto daJ:l'art. VIII par. 8 della convenzione -che H fatto dannoso fosse stato compiuto nell'esecuzione del servizio, accertamento peraltr.o �precluso perch� i due Stati s'�erano invece trovati d'accordo neJ:l'escludere l'inerenza del fatto dello Holdridge al servizio deJ:la Nato: da ci� inferiva in primo luogo un'eccezione di ditfetto di giurisdizione per improponibilit� assoluta della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un presupposto sostanziale; da ultimo �contestava sul piano probatorio che al momento dell'incidente il marinaio \fosse in servizio o comunque alla guida di un autoveicolo la cui ~Circolazione fosse stata autorizzata dall'autorit� militare. Il tribunale respinse �le eccezioni del ministero e pronunci� sentenza di condanan g�enerica, confermata poi dalla corte d'appello con sentenza in data 9 giugno 196�9. Contro questa sentenza l'amministrazione della ditfesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati-con una memori�a. Ha resistito il signor Massimo Esposito Maria con �cop.troricorso e memoria. 1951), �che attribuisce aLlo Stato dd �soggli.orno la ~spoooabhlit� per i danni caus81ti a terzi dai :l�atti colposi commessi dai millitari dell�e forze armate d�illa Nato e dagld eliemeillti civild di esse nell'esecuzione di un servizio e nel territorio del P'!'edetto Stato, deV'e inteOCI!dei'ISi OCI!el senso che 1e domande di un soggetto di dilritto i�I11terno, dtrette ad ottenere il risaroimento del danno subito, non �sono subordinate alil'esperimel11to dell'arbit:ooto internazionale (ar:t. 8 par. VJ:H deLla predetta convenzdone). ln aLtri termind :PobbUgazione del ris!lil"cimento a carico del:lo Stato di soggiomo non viene subwdi:nata ad aLtro r.equisito sostanziaLe che non sta queLlo delJ1a diipendenza del danno da atto compiuto dagli appartenenti alla Nato neWesecuzione del 1se!I'vizilo e di cui il <:OJ.'IPO debba altrimenti rispond~. Fermo rimanendo il concetto che, sul ,piano .processuale, le relative domaOCI!de di risarcimeOCI!to va�nno proposte, i�strui:te e decise secondo la legge naziona�Le (.Stato �di .soggtiorno), rimane, a:Ltresi, confermato che 'La funzione dell'rurl;>iltrato il11ternaziona:le s()!�'aind1cato � circoscritta alla ri Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa deHo Stato ita~iano, per essere da esso risarcito dei danni (da UquidaTsi in corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 1�9 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1�95�5, n. l3�3t5�. Il ministro della difesa sosteneva che la fattispecie legale dalla quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era perfezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazionale -da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interessati, o �n mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 della convenzione -che H fatto dannoso fosse stato compiuto nell'esecuzione del servizio, accertamento peraltr;O precluso perch� i due Stati s'�erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto dello Holdridge al servizio deHa Nato: da ci� inferiva in primo luogo 1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO . un'ecc.ezione di dil:fetto di giurisdizione per improponibilit� assoluta della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un presupposto sostanziale; da ultimo �contestava sul piano probatorio che al momento dell'incidente il marinaio fosse in servizio o comunque alla guida di un autoveicolo la cui ~Circolazione fosse stata autorizzata dall'autorit� militare. II tribunale respinse �le eccezioni del ministero e pronunci� sentenza di condanan generica, confermata poi dalla corte d'appello con sentenza in data 9 giugno 1969. Contro questa sentenza l'amministrazione della dilfesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Massimo Esposito Maria con �coptroricorso e memoria. 1951), �che attribuisce aldo Stato dd �sog~orno la crespoooab�ll�it� per i danni OOJUsaJti a terzi dai :fiatti colposi commessi dai m.i.lli:tari dell�e forze armate deil;la Nato e dagld eliemeDJti civHii di esse nell'esecuzione di rm servizio e nel terr.itorio del predetto Stato, deV'e mtendersi l!lJel senso che le domande di un �soggetto di diJritto .IIllterno, dkette ad ottenere il risaroimento del danno subito, non �sono subordinate all'esperimento dell'arbitrato internazionale (ar:t. 8 par. vnr deltla predetta convenzdone). In aLtri termil!lJi l'obbligaziOI!lJe del risaroim.ento a carico del:lo Stato di soggioll'Ilo non viene subo.rdil!lJata ald altro requisito sostanztaLe che non sia queLlo delJla .dipendenza del danno da atto COtnJpiuto dagli appartenenti alla Nato nell'esecuzione del servizio e di cui il cortpo debba altrimenti rispondere. Fermo rimanendo il conc�tto che, sul piano ,processuale, le relative domal!llde di r~sarcimel!lJto vanno PTQPoste, li!strwte e dec�ISe secondo l a legge nazionale (Stato �di sog.gdorno), rimane, a.Ltresi, confermato che iLa funzione dell'En'l;rittrato iillternaziona:Ie soprail!lJdicato � cwcoscritta alla ri 1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO piano sostanziale -come messo in luce dalla precedente sentenza di queste Sezioni Unite -l'obbligazione di risaTcimento dello Stato di 1 soggiorno non � subordinata ad �alcun altro requisito oltre quello della dipendenza del danno da un atto 'compiuto nell'esecuzione del servizio o di cui il corpo debba altrimenti rispondere, e sul piano procedurale � previsto che le domande di dsarcimento devono esse!t'e proposte, istruite e decis~ secondo le leggi deHo St�to di soggiorno (par. 5, lettera a); ch� 'quest'ultimo pu� statuire sui danni e procedere al pagamento (lett. b); che n pagamento, spontaneo o imposto da condanna giudiziale, come anche il rigetto giudiziale della domanda di risarcimento, vincola definitivamente le P.arti contraenti (lett. c); infine che i pagamenti eseguiti saranno portati dallo Stato di soggiorno a conoscenz, a degli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato e ad una proposta di !l'ipartizione formulata a tenore dei commi successivi ('lett. d); ed � questo il p!t'imo contatto, plrevisto dalla convenzione, fra gli Stati interessati a proposito delle domande di risa!I'cimento, contatto che avviene �quando il risarcimento stesso � gi� stato eseguito. Tutto ci� dimostra che la tesi del ministero della dHesa non solo non trova �conforto, ma � contraddetta dalle norme della convenzione, la quale se avesse invece voluto considerare !l'ilevante l'accordo degli St�ati interessati secondo la costruzione proposta, non avrebbe certo mancato di regolare le p!I'ocedure per la formazione e la manifestazione del comune consenso degli Stati stessi sul piano internazionale. (Al quale proposito non possono non considerarsi esatti i rilievi del resistente, secondo cui non potrebbe ammettersi, come pretende invece, l'amministrazione ricorrente, che l'accordo fra gli Stati sia !l'aggiunto e manicfestato da organi militari all'uopo non designati da norme internazionali). Ci� posto, � pur vero �che resta da risolv�eve il problema del coordinamento fu-a il p�ar. 5 e il par. 8 dell'art. VIII, ossia dell'esatta por- Uana dmanzi ai suoi .gtudici (o:flr. Oass. di Fl':ancia 10 maggio 1971 citata in motivazione) non affronJta, poi, un problema determinanJte �a quei fini in1Jerpo:e1Jativi. :LI �compi1esso delle no:rme della COillVenzLone di Londra comporta come principio fondamentaLe da ,esso desumibile �che gli Srtlati di soggiocno debbono intendersi sostituirti agli Stati di OII'igine solo. se � possibfle la rivalsa nei confronti dei ip!I'edetti Stati di or&gine, TLtenuti quaili veri !I'esponsabHi. Se lo Starto di soggiO!I'llo � ritenuto obblgato da suod giudi.ci al risa!I'cimento in tutte quell'ipotesi nelle quali non ipiU� pi� ese!I'.citar.e la riva!lsa (es.: r1conoscimento della mancanza del nesso fn attivit� di servizio e fatto dannoso), � :SO'VVertito il sistema voliuto dalla �Convenzione. Ed ancora. Determmato l'ambito d',applicazione dell'a['bitrato internaZJionaJ, e nei ili�miti voluti daLla Cassazione �e cio� solo peT dirimere le con 1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa dello Stato italiano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 1�9 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1�95�5, n. 13�3�5. Il ministro della difesa sosteneva che fa fattispecie legale dalla quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era per fezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazio nale -da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interes sati, o in mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 della convenzione -che H fatto dannoso fosse stato compiuto nel l'esecuzione del servizio, accertamento peraltr.o �precluso perch� i due Stati s'erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto dello Holdridge al servizio deHa Nato: da ci� in:feriva in primo luogo un'eccezione di dilfetto di giurisdizione per improponibilit� assoluta della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un presupposto sostanziale; da ultimo �contestava sul piano probatorio che al momento dell'incidente il marinaio cfosse in servizio o comunque aUa guida di un autoveicolo la cui �circolazione fosse stata autorizzata dall'autorit� militare. Il tribunale respinse �le eccezioni del ministero e pronunci� sentenza di condanan g�enerica, confermata poi dalla corte d'appello con sentenza in data 9 giugno 196�9. Contro questa sentenza l'amministrazione della difesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Mass~mo Esposito Maria con �cop.troricorso e memoria. 1951), �che attribuisce a1lo Stato dd �sog~orno la r>esp0011Sabhlit� per i danni oausaJti a terzi dai :liaJtti colposi commessi dai miilitari dell�e forze armate d�illa Nato e dagld elemeillti civhlii. di esse nell'esecuzione di UJil servizio e nel t:erritorio dell P!'edetto Stato, deV'e mteilldersi llllel senso che le domande di un �sogg.etto di diritto .i:IliteTno, dirette ad otteneve il risa'Vcimento dell danno subdto, non sono subordinate a1l'esperimento dell'arbimato internazionale (ar:t. 8 par. VJ:I:I dehla predetta convenzione). In aLtri termimd. :Pobbligazione del risarcimento a carico del:lo Stato di soggioll'no non viene subOTdinata ad altro r.equisito sostanziaLe che non sia quello delJla d.iipendenza del danno da atto compiuto dagli appartenenti aJJ.a Nato neJr.esecuzione del ISet"Vizio e di cui il col'!pO debba altrimenti riJSpondere. Fermo rimanendo il conc�tto che, sul iPiano ,processuale, le rela-tive domande di risarcimeillto vanno proposte, rustrui:te e dedse secondo Ja legge naziona�1e (Stato �di .soggdorno), rimmJJe, alitresi, confermato che iLa funzione delll'arl;>:irtmto internaziona;l.e sopraind1cato � ci!rcoscritta alla ri PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1077 di diritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta -come del resto va fatta in sede di regolamento di giurisdizione -della norma, supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quali il diritto soggettivo sorge. L'accertamento di questi �requisti, Jn concreto, e prima di tutto la legittimazione della Cantarella e consorti, spettavano al .giudice di merito, il quale naturalmente t�["r� conto della decisione del Consiglio di Stato. -(Omissis). CASSAZ�IONE CIVILE, Sez. U:n., 5 J.Jugt]Jto 1973�, n. 189�5 -Pres. Ros, saJno -ReL. Zuoc<mi -P. M. Ta�V1011aro (>COO]ol. o<mf.) -Esposirto (arvv. Carpotor;td) c. Mimstero Difesa (avv. Comi). Competenza e ~iurisdizione -Fatti colposi dei militari e dei dipendenti civili della Nato -Responsabilit� dello Stato di so~~iorno -Neces sit� dell'arbitrato internazionale: insussistenza. (1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; Convenzione di Londra 19 giugno 1951 resa esecutiva in Italia con l 30 novembre 1955. n. 1355, art. 8, paragrafi 5, 6, 7, 8; art. 100 e 102 c.p.c.). Non sussiste difetto di giurisdizione in ordine aLL'azione promossa dal terzo danneggiato nei confronti dell'Amministrazione detta difesa detto Stato italiano per conseguire it risarcimento del danno cagionato da un incidente automobilistico verificatosi con autoveicolo guidato da un militare appartenente aUa Nato in servizio in Italia (1). (Omissis). -Il 6 luglio 1963, a Napoli, il marinaio statunitense Ralph Edward Holdrige, appartenente alle Forze della Nato in servizio in Italia, mentre era alla guida di un autofurgone della maTina militare degli Stati Uniti d'America provoc� un incidente stradale, nel quale rimasero coinvolte numerose autovetture e varie persone. (l) Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessit� sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di Londra 19 giugno 1971 (1. 30 novembre 1955 n. 1355). Le Sezioni Unite della Cassazione civile tornano ad occuparsi di un prob\lcema di giurrisdizi<me �gi� .sfavorevolmente deciiSo, confermaJIJJdo l'assunto pT'ecedeiJJte (cfu." Oa;ss. SS.UU., 5 :l�ebbrado 1971, n. 291 in Foro amm. 19~1, I, l, 20:6, ed in questa ROJSsegna 1971, I, pag. 41). Sono collif<lll't!lli allla decisione di cui 'si tramta Oa;ss . .SS.UU. 5 luglio 1973 n. 1896; 5 luglio 1973, n. 1897; 5 luglio 1973, n. Hl>98; 5 lruglio 1973, n. 1899. SostanzilalLmente, dunque, secondo la giurrisprudel:l.za italioana, la Legge 30 norvembre 19,55, n. 13-515 (~Datifi�ca della conrvenzione di Londra 19 giug~no 1080 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tenza di condanna di un suo giudice, vincola definitivamente le parti contraenti (lett. c); 3) prev�edendo rimborsi �parziali degli indennizzi pagati dallo Stato di soggiorno, a carico dello 'Stato o degli Stati d'origine responsabili (lett. e); 4) proibendo ogni azione esecutiva contro gli appartenenti aUe forze armate. o ai corpi d vili d'uno Stato� d'origine, �condannati nello Stato di soggiorno per un atto compiuto nell'esecuzione del servizio (lett. g); posto altres� che il successivo paragrafo 8 prevede che vi � �contestazione sul �punto dell'inerenza dell'atto illecito alla esecuzione del servizio (o sul punto se la circolazione del veicolo, dalla quale sia derivato il danno, sia stata o no auto'riz2lata) la controversia � portata darvanti a un arbitro unico, scelto daUe parti contraenti (secondo il rinvio al precedente pa!I'agrafo 2) fra i cittadini deHo Stato di soggiorno che esercitano o hanno esercitato un'altra funzione giudiz'iaria, ovvero, in caso di mancato accordo, dal presidenti:! dei Supplenti del Consiglio dell'Atlantico del Nord; ci� posto l'amministrazioni:! ricorrente vuole dedurre da tali dati normativi non soltanto che al giudice deJ:lo Stato di soggiorno, davanti al quale � proposta la domanda di risarcimento, � inibito conoscere dell'ineren: lla dell'atto dannoso al servizio (o dell'intervenuta autorizzazione all'uso del veicolo), ma altres�, sotto il profilo del diritto sostanzia- le, che la fattispecie costituiva del debito di risarcimento dello Stato di soggiorno non � pevfezionata se non quando l'accertamento del ne.sso tra l'illecito e il servizio � raggiunto nell'ordinamento internazionale, o attrarverso il comune riconoscimento (che dovrebbe manifestarsi in un vero � proprio accordo) da .parte degli Stati interessati, ovvero, in caso di contrasto :lira loro, attraverso il giudizio di un arbitro internazionale, quale �queHo pr�evisto dal citato paragrafo 8. Resta npotesi in cui lo Stato di soggiorno e lo Stato di origine concordino nell'escludere che l'atto lesivo sia stato �compiuto nell'esecuzione del servizio, alla quale ipotesi l'amministrazione ricorrente, coerentemen fatto ~<ncontrorvertib.U.e che, per kle<ntica nmma di run trattato destinato ad .operare nelil'ooea deJila Nato, esiste dissonall2la !iltllsanabi1e d'interpretazione nehl.a ,g_iU!I'iiSP!I'IIldenza dei siltllgoli P<aesi :fii11m1atari. ' � Ora �se non � dubitabile .che, ~n senso formale, il difetto assoluto di giuriiSdizione si verifi,ca solo qua!!lldo la situaziollle addotta, per difetto dd una <nO!I'ma �che l�a tuteli, !t'esti at1. di :lluoci del oamrpo giuridico e non sia qU�!ndi, ~neppur.e in astratto, configurabille n� �come diritto soggettivo, n� come inter<esse �legittimo (cfr. Cass. SS.UU., 5 :l�ebbll1aio 1971, n. 291 gi� citata), sotto �altro p!I'ofilo, non meno rilevante, il dif�etto assoJ.uto di g�!Uri sdizione :rapprresenta H limirte di tuteLa che il c.d. Stato-comunit� � abilitato a chiedere aLlo Stato-o!rganizzaz�1cme nel suo aspetto pd� specificamente giUI1i,sdizio.nal1e. Se sotto il profilo f=ale iii ,citato difetto di giudsddzione come ri suJ.ta dalla pre,eedente selllJtenza (n. 291 del 5 febbx.aio 1971 gi� citata) sa PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1079 MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo �e H secondo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, ripropongono alle �Sezioni Unite (denunciando l'uno ila violazione dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 21248, all'E., e dei principi �generali sui limiti della giurisdizione oidinaria nei coilifronti della pubblica amministrazione, in riferimento all'art. VII:I, paragrafi 5~ 6, 7 e 8 della Convenzione di Londra del 19 giugno 19�51, resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 195�5, n. 13:5�5: improponi!bilit� assoluta della domanda, in relazione all'art. 360 n. 1 c.;p.�c., l'altro la violazione degli articoH 100 e 102 'C.p.c. e dei principi generali in tema di legittimazione passiva ad causam nonch� la violazione e :l)a,lsa applicazione dell'art. VIII, paragrafi '5, 6, 7 e 8 della Convenzione di Londra, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) la medesima questione gi� risolta �con la ;sentenza in data 5 febbraio 1971, n. '29,1, tornando a prospettare un'interpretazione -da .quE!lla sentenza disattesa -dell'art. VIII, paragrafi 5 e 8 deHa convenzione sullo statuto delil.e forze arrma.te di wno Stalto p!a[11;ecdipall:l.lte al Tmt'bato de[ Nolt'td Atlantico ~Stato d'origine) in servizio nel territorio di altro Stato partecipante (Stato di soggiorno), che cosi pu� riassumersi: Posto che il paragraifo '5 del citato articolo ha r.egolato il risarcimento dei danni causati a terzi nel ter�ritorio dello Stato di soggiorno degli atti che un appartenente alle forze armate o al personale civile di uno Stato d'origine ha compiuto � neH'esecuzione del serviz1,o � (o dei danni �per i quali la forza armata o il corpo civile siano � legalmente responsabili �): l) addossando il debito di risarcimento aHo Stato di soggiorno e damandandone la disciplina alle leggi �che nello Stato medesimo regolano �la responsabhlit� civile delle sue forze armate (lett. a); 2) disponendo che il pa�gamento degli indennizzi effettuato dallo Smto �dd .so,~gioii:'IIlo�, ddlrerbtame:nste o a s,egud!to di una sen so1U2li.one di controv�oos~e fra sogg,efbti dd ddlr.iltto ilrlteii:'IIlazion�e onde determinare .se J.'.effetto �latnl!lOSO m in 11apporto di CaJU!salit� COIIl l'esecuzione de!J. � servizio ~ o .con veicolo aiUiilorizzato, �e ci�, 1solo, per la detexmi!!llaZione, :lira gli Sta.ti (~rapporto �este~rno) del ~rec�ipl'ooo oneTe di ~rJJsardmento (l�ett. E, pail". 5 delLa convenzione). In colfl.ltriail"io all'�assunliJo delJ.e S�ezioni UIIlite pu� senz'altro �ribadiil"si 1a pel'dlli'atnlte incertezzl�l, non suf:f�iJCientemente c~ita da�lla rpoc pregevole decisione, iiil !I'elazione al cooiridinamento tra par. 5 e poc. 8 delJ.'mt. VIII SOP!'Iattutto cil'ea �'l prmto O�ve viene ne.gata la rpOISsibitlilt� di oonfigocazione di un PQ.'O�cedimellllto ilrlter.naziooale di nomina al'bit11ale il cui proounciato awebbe natoca analoga a quelLa emessa da un a~rbitrato obbligatorio intemo. Oontro �i dubbi di oosti:tuzio!!llaLit�, pe~raltro appena sfiorati neJ.la sentenza e foi'se superabili coo 11 disposto dell'art. 10 deLla Costituzione, sta il 7 1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO piano sostanziale -come messo in luce dalla precedente sentenza di queste rSezioni Unite -l'obbligazione di risarrcimento dello Stato di soggiorno non � subordinata ad �alcun altro requisito oltre quello della dipendenza del danno da un atto rcompiuto nell'esecuzione del servizio o di cui il corpo debba aLtrimenti rispondere, e sul piano procedurale � previsto ohe le domande di risarcimento devono esserre proposte, istruite e decis': :secondo le leggi deHo St�to di soggiorno (par. 5, lettera a); ch� rquest'ultimo pu� statuire sui danni e procedere al pagamento (lett. b); che il pagamento, spontaneo o imposto da condanna giudiziale, come anche il rigetto �giudiziale della domanda di risarcimento, vincola definitivamente le P�arti contraenti (lett. c); infine che i pagamenti eseguiti saranno portati dallo Stato di soggiorrno a conoscenzra degli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato e ad una proposta di rripartizione formulata a tenore dei commi successivi ('lett. d.); ed � qUesto il primo contatto, pirevisto dalla convenzione, fra gli Stati interessati a proposito delle domande di risarcimento, contatto che avviene quando il risarcimento stesso � gi� stato eseguito. Tutto ci� dimostra che la .tesi del ministero della didiesa non solo non trova �coruforto, ma � contraddetta dalle norme della convenzione, la quale se avesse invece voluto considerare rrilevante l'accordo degli Stati interessati secondo la costruzione proposta, non avreb~ certo mancato di regolarre le procedure per }a formazione e la manifestazione del comune consenso degli Stati stessi sul piano internazionale. (Al quale proposito non possono non considerarsi esatti i rilievi del resistente, secondo cui non potreb~ ammettersi, come pretende invece, l'amministrazione ricorl'ente, che l'accordo fra gli Stati sia raggiunto e mani.rfestato da organi militari all'uopo non designati da norme internazionali). Ci� posto, � pur vero �che resta da risolvere H problema del coordinamento :rra il rpar. 5 e H par. 8 dell'art. VIII, ossia dell'esatta por- Uana dinanzi ai suoi g1udki (cdir. Oass. di Francia 10 ma~gio 1971 citata in motivazione) non affronJta, poi, rm problema determinanJte .a quei fini int~etativi. 1il �complesso delle norme della Convenzrone di Londra COID!Porta come princirpio fondamentale da reSSO desumibile �Che gli SriJati di soggiorno debbono intendersi sostitwti agli Stati di origine solo se � possibHe la rivalsa nei confronti dei predetti Stati� di or�:gine, rttenuti quaili veri resrponsabHi. Se lo Stato dd soggioono � ritenuto obblgato da suoi giudici al risarcimento in tutte quell'ipotesi nelle quali non !PIU� ,pi� eserdtooe la rivailsa (�ers.: riconoscimento della mancanza del nesso flra attivit� .di servizio e fa~tto dannoso), � sovvertito il sistema volruto dalla convenzione. Ed ancora. Det~nato l'ambd,to d'rapplicazione dell'all'bitrato i:nterna2lionar1e nei ilirrniti voluti daliLa Oa,ssaz1one �e cio� solo per dirimere le con PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISOIZIONE 1081 te con la sua �costruzione, collega l'effetto negativo di p!l'ecludere il perfezionamento stesso della d:attispecie debitoria. (In quest'ultima ipotesi, per l'appunto, rientrerebbe secondo la ricorrente il caso di specie, in cui l'estraneit� dell'azione dannosa al servizio dapprima attestata da un ufficiale del corpo �cui il veicolo investitore apparteneva, � stata riconosciuta anche dal ministero .della difesa italiano, sicch� nessuna delle due Parti ha avuto ragione di promuov�ere H giudizio arbitrale di cui all'art. V:HI, par. 8, della convenzione). In sostanZJa, la qualificazione internazionale dell'attivit� illecita come inerente al servizio della Nato, raggiunta attraverso l'accordo fra gli Stati o l'arbitrato, sarebbe per ila ricorrente presupposto sostanziale del debito di !l'isar.cimento dello Stato di soggiorno, e correlativamente la �Concorrente esclusione di quell'inerenza da parte degli Stati inter.essati basterebbe di per s� -mancando la �cont!l'oversia internazionale dedleribile all'arbitro -ad impedire il sorg�ere del debito suddetto. Cosicch� il danneggiato, trattandosi di �un fatto costitutivo del suo diritto, nel giudizio di !risarcimento contro lo Stato di soggiorno sarebbe tenuto a provocaTe l'intervenuta qualificazione giuridica internazionale. E la ratio di un cos� inteso sistema normativa, la ricorrente collega all'esigenza, espressa anche nei lavori preparatori della convenzione di Londra, di impedi!l'�e �ai giudici nazionali quella penetrante indagine sull'organizzazione dei sel"Vizi militari della Nato, che ,l'accertamento del nesso fra attivit� dannosa e servizi stessi richiederebbe. Tale costruzione non trova alcun� fondamento nel testo della con venzione di Londra. Questa, inv;ero, non prevede a:tratto che gli Stati interessati, al� lorquando sia presentata una domanda di risa!l'cimento, debbano prendere contatti fra loro per far risultar�e in via prreliminare il loro accor� do sull'iner�enza o non inerenza del cfatto dannoso al servizio, ovvero il dissenso 'che possa da!l' luogo al giudizio arbitra�1e. Al contrario, sul rebbe stato neg1ato dalla Oassazdone pur se av;esse ac,cettato �la tesi delia P. A. (�comprensione neliLe contrOV'ersde preVIdste daJl pali'. 8 deilil'a!I't. VIII di que1lle 1nsorte tra Stato di soggioo::no e soglgetto di diritto interno danneggiato) ron il disoutibdle spostamento deil concetto dd � danno prodotto nell'oesecuzdone di un servizio � dalilia �categoria Logi,ca-giuridioa di proponib111t� dell'azione risarcitoria a quella di condizione per ottenere una pronuncia fo!l'mailie i:n mer~to, sotto li!l secondo aspetto sovraindioato (rapporto tra cittadino e Stato) it'iJesoe difficiLe condividere un assunto che pone comunit� firmatarie di uno stesso <IIDattarto, ugua:Imeme ratifi.cato, e pressoch� �consimili, almeno quanto li tradizioni di progres,so giuridico, in condizioni di netta dif:fierenziazione rispetto alla dspettiva tuteLa inte!l'na per fatti diel me.dJe,sdmo glene:re. Se la Coll'te S.upl'ema ammette .che La giurisprudenza degli ailtri paesi della Nato r1cono,scono val�Jda l'dcnterpD:"etaZJione sostenuta dalla P. A. ita PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1083 tata da attdbuire alla previsione secondo la quale � se vi � contestazione � sul punto dell'inerenza dell'atto lesivo al servizio, l'aff�re � sottoposto ad un arbitro che decide sovranamente sul punto. Ma l'alternativa che si presenta all'interpr�ete non � queHa, prospettata in sostanza dalla ricorrente e per� smentita dal testo no�rmativo, di ammettere il determinante rilievo dell'accordo ;lira gli Stati sull'inerenza o non inerenza dell'atto illecito al servizio, oppure di rinunciare ad intendere }a norma che preve l'aTbitrato per il caso in cui gli Stati dissentano sul punto; l'alternativa, come chiarito dalla sentenza del 197'1, � invece diversa, e sta ~ra il negare che l'arbitrato di cui al paragrafo 8 sia stabilito per risolvere una controversia fra Stati, oppure ammettere ch'esso sia bens� previsto per decidere una lite internazionale sul punto sopradetto, ma soltanto ai fini della ripartizione finale dell'onere del ["�sarcimento fra gli Stati interessati, ai sensi della lettera e) del paragrafo �5', fermo restando che lo Stato d'origine non interviene in alcun modo nella fase di accertamento dell'obbligazione risarcitoria dello Stato di soggiorno. La prima configurazione, sostenuta da una parte della dottrina, s'appoggia soprattutto al rilievo che non v'>� margine per una controversia fra gli 'Stati, se 1la lettera c) del paragrafo 5 dispone che il pagamento dell'indennizzo da parte dello Stato di soggiorno � vincola definitivamente le Parti contraenti �, laddove il paragrafo 8 non dice affatto che la contestazione da sottoporre all'arbitro dev'essere insorta fra gli Stati: il .procedimento arbitrale avrebbe perci� natura di arbitrato obbligatorio interno (�quantun,que l'arbitro debba essere nominato 'con procedura internazionale), diretto a risolvere, in. modo vincolante per H giudice naziona,le, la controversia che insor.ga fra Stato di soggiorno e danneggiato sull'inerenza dell'attivit� dannosa al servizio della Nato. Trattasi p.er� di configurazione che, bench� coerente traversie fTa soggetti di dilritto .i'ntelrnazionale, esso s!M"ebbe confinato in un ambito mea:amente teorroo. ln virt� dtetl.Le ailimee b) e c) rdell'arl. VIII rpaT. 5, Lo s.tato di sog.giorno statu.isce sul[e dbimJandie dd risarrcimento effettuando i pagamenti reLativi in moneta nazionale. Detto pa,garrnento vincoLa le .parli co:rutraenti (Stati) sia che intervenga a seguito di accordo, sia che co,nse~ a decisione giurisdizionale interna. Se il giudice nazionale pu� decidea:e totalmente iLa controversia fra Stato dti sog,gi.OT!rlO e privato danneggiato, non v'� pi� modo di applicaziooe delil'aa:-bitrato intern�azionale che resta, p'er �cosi dia:"e, scavalcato da11a decisione vincolante. In conclusione, dunque, le perp,lessit� ed i dubbi susc~tati dal1a prima sentenza deLle Sezdond Unite (cit. C!I!Ss. 5 f,ebbit"laio 1971 n. 291) permangono anche con i ll!Uovi chiar.im.enJti. CARLO CARBONE 1084 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO con l'invocato ratio legis e sorretta dalla giurisprudenza di altri Paesi, della Nato �(v. Cass. francese 10 luglio 1971, citata dalla ricorrente ad altri fini), i'amministrazione r�coJ:'Il'ente non prospetta, certo rendendosi conto che -a parte la difficolt� di conciliarla col divieto costituzionale dell'istituzione di giurisdizioni speciali essa condurrebbe ad affermare ci�: che potendo sorgere la contestazion.e solo se lo Stato con"\1\enuto eccepisce l'estraneit� dell'atto illecito al servizio, e potendo esser fatta valere tale eccezione solo attraverso il ricorso all'arbitrato da parte dello Stato stesso, nel caso di mancata contestazione l'inerenza dell'illecito al servizio deV'e senz'altro essere ritenuta dal giudice interno il che significa che in proposito la convenzione pone una presunzione, la quale pu� esser vinta -ci� che nella specie non � avvenuto -solo per mezzo di una contraria decisione avbitral:e, nei con:llronti delle spesse parti, che lo Stato conrv�enuto ha l'onere di provocare. A cfavore della seconda configurazione si sono invece pronunciate con la citata sentenza queste Sezioni unite, osservando che il carattere internazionale della procedura di nomina dell'arbitro impone di definire internazionale l'arbitrato stesso, il quale dunque pu� solo servire a risolver�e controversie cfra gli Stati; identificando poi le controversie devolute �al giudizio arbitrale in .quelle che possono sorgere fra Stato d'origine e Stato di soggiorno !relativamente al riparto finale dell'onere di risarcimento; negando inf�n�e che a tale devoluzione sia di osta�colo la norma della lettera c) del paragrafo 5, secondo �cui �le Parti contraenti sono vincolate dal pagamento di�retto dell'indennizzo o dalla decisione del giudice interno, giocch� l'efficacia vincolante deve intendersi limitata a �quanto non � riservato alla competenza dell'avbitrato, e per ci� non �� VeTO che riJconoscendo ai giudici deHo Stato di soggiorno il potere di decidere su ogni parte della controversia fra lo Stato ed il terzo danneggiato, si confini l'arbitrato in limiti nei �quali esso non ha pi� ragion d'essere. La critica che l'amministrazione rico['rente rivolge a tale decisione, p.er H fatto stesso di non muov�ere dalla corretta e sopra chiarita impostazione del problema di coordinamento :fra� i testi normativi apparentemente contrastanti, ma di appoggiarsi invece ad una costruzione che le norme della convenzione non autorizzano, non offre ar~omenti nuovi e degni di �approfondimento: -cosicch� H prece dente indirizzo, secondo cui il giudice italiano non incontra alcun limite neU'accertamento dell'inerenza dell'atto illecito al servizio della Nato o dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo da cui � derivato il danno, dev'essere confermato. Ci� comporta il rigetto sia del ,primo sia del secondo motivo d1 ricorso ,che dalla mancanza di quell'accertamento in sede internazio PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1085 nale vorrebbero rispettivamente inferiore l'improponibilit� assoluta della domanda di risarcimento o, in subordine, il difetto di legittimazione passiva dello Stato italiano o l'infondatezza della domanda nel merito. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2729 c.c. e J'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendosi l'arbitrariet� del:l'affermazione della �corte di merito, secondo cui il fatto che un automezzo di un corpo militare sia condotto da un soldato in divisa appartenente al medesimo cor:po, '� .suffidente a far presumere che la circolazione dell'automezzo sia stata autorizzata dall'autorit� militare. Premesso che la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto non � per nuHa insuffictente estendendosi anche a concfutare la prova contraria (dichiarazione dattiloscritta, attribuita ad un ufficiale della marina degli Stati Uniti) che l'amministrazione aveva preteso opporre all'esposta presunzione, si deve osservare che la critica della desunzione presuntiva � inammissibile, esaurendosi essa nel contestare che il fatto noto sia idoneo a far presumere queUo ignorato, per la ragione che la guida di un veicolo militare da parte di un soldato del corpo pu� anche non �essere autorizzata: con il che sostituisce un altro apprezzamento a quello insindacabile del .giudice di medto, che valutato la gravit� e precisione della pTesunzione secondo l'id quod plerumque accidit. (Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2864 -Pres. P1ece -Ret. Mi[1abelli1i -P. M. Tavolaro (,concf.) -P~refetto di BeTgamo (avv. Stato Gal'lg,iulo) 1c. Roc,celi1a (n..c.). Competenza e ~iurisdizione -Circolazione stradale -Sanzioni non pe nali -Ordinanza prefettizia -Giurisdizione del ~iudice ordinario Limiti. (l. 20 marzo 1865, n. 2248, an. E, artt. 4 e 5; l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 e segg.). Al giudice ordinario non � consentito ridurre ta sanzione inflitta con ordinanza prejettizia per la violazione di norme suLLa circolazione stradale (1).. (l) C:fir. Cass. 1Sez. Un., 24 maggio 1972 n. 1646 'e Cass., Sez. Un., 16 maggio 1973 n. 1387 (eDJtrabe ~citate nei11a sentenza, di cui si tratta) rispet-� tivamente in questa Rassegna, 1972, I, 415-423 nonch� ivi, GARGIULO, Limiti del sindacato giudiziario suLle ordinanze-igiunzioni emesse per la tutela 1086 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -COill r.iJco~rso aJ. pretore di Ber:gamo de11'11 a'PriJ.e 1969, Sel'lgio Roccella proponeva Oipip()Sizione contro J.'ordil!l:anza deJ. ~efetto di Bel'lgamo, emessa in darta 5 ma!l':llO 1969 e notdficata :hl 28 marzo successivo, con La quaJ:e gJ.i er�a �stato <IDtdmato il pagamento detilla somma di ili:re 20.000 quale /Sanzione arnmiln.tsrfJrlativa per violazi<me deLl'art. 115 del t.u. delJ.e norme sulla drco~aziO!lle stJrardale, arpprQiV�a,to con d.,p. 15 grugttlo 1959, n. 393. L'adito !Pret01re, con sentenza 27 otrtoibre 196�9, ll'i<tenuto dirufondato hl primo motivo delil'opposizione, com cui iii. Roccell.a aveva sosrtenuto l'.iJnsussisrtenza dell:a violazione, ne accoglieva ril. secOilJdo, COill cui era stata dedotta l'eccessiv�it� della sanzt001e inflitta, �e ~riduceva questa a lire 12.000. Av:verso questa senrtenza hl. Prefetto di Bergamo iha propoSito ricO! l'so pe1r caSISiazione, suLla balSe di un Ulllico motivo dii annullamento. Il Rooceli1!a non si � costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con J.'uni,co motivo dedotto hl. ~efetto rioo[['ll'ente denUd11Cia la vio~ !azione degiJ.i artt. 4 e 5 della Jegge 20 marzo 1865, n. 2248, All. �E, e degLi artt. 9 e segg. deLla ilegge 3 maggio 1967, n. 317, e sostiene rche al p!retore non e~ra consenttto ddunre la sanziooe inflitta COill 011d.inanza prefettizia pe1r la vioilazione di norme su1:1a. ci!rcolazi'OOle stradarle. La censtl!l'a � fondata. Quesrte Sezioni Unite ha'lmo gi� avuto, inrfartti, orccasione ,di rtle vare 1Che l'ocrdinanza prevista daJ.J.'art. 9 della legge 3 mrurzo 1967, n. 317, concernente la cosiddetta depe:rmllizzazi.one dd alcune vioJ:azioni deLle leggri ISilllhla circolaziOille srtrradale e dei regollamenti locali, costituisce un att.o ammirnist:rativo e rche con l'opposizione, ivi dntrodotta, 'V'iene Pl'Qposta dal prrwato, cui ila �sanzlione � stata infiirtta, una pretesa di accertamento della i11egittdmit� dell'a,tto (Cass. 24 marggio 1972, n. 1646). Ma tle stesse Sezioni Unite hanno a!!liChe rilevato che i'ri!!lld!l!gtne devOiluta al pretore dalJ.a norma cttata, se �concerne iii conrtroihl;o deLla SUSS�ISrtEm.Zia non soLtanto deLLa vioLazione, ma arnche dei reqrudrsi~ dd sostarnza e. di forma dell'atto, non pu� aJJJdalt'e aJ. di J.� del rsi!!ldacato su �eventuali vizi dellJ.'a,tto (Cass. 16 maggio 1973, ltl. 1387). A:l pretore non-� consentito, <Cio�, annullrarre o modificall'e \l'atto della circolazione stradale, ed in questa Rassegna 1973, I, 693. V..pure pea.un pi� varsto di:scono. di princiJpi.o, CARBONE Procedimento amministrativo di irrogazione della pena pecuniaria e giudice competente a controllare l'entit� della sanzione inflitta, in questa Rassegna 1972, I, 40. PARTE I, SEZ. II, GIURIS; SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1087 anunmistrativo, e quindi nepptm"e sostituire ail:a san.z:ione i!l.'ll"ogata con taJ.e atto nna sa<n2lione diversa, in quanto anche iln questa materia !rimane O!Peratllte la !I'egoiLa fondamentale, contenuta nell'art.. 4, seco!Illdo c'omrn:a, della legge 20 mall'zo 1865, n. 2248, Ahl. E, Slllllil'abo~zione del corntenzioso ammitillistrativo, che nega aJ. gliudice oll.'lddtn.a1l'to ogni potest� dd annu:lil.amento o rifO\l'llna dell'atto amministrativo. La legge 3 malggio 1967' til. 3�17' 1[100 ha a:ffa,tto mtrodotto, invero, una giUII'isdizione di annullamento, devoJ.vendola al ipll'eto!I'e, ma ha soilita1r1to mantenuto a questo, in riferdmetil!to alla nuova �categoria di a�tti 1che con la legge stessa � sta~ta mtrodotta nel siste'ffia 'e con particolall'e disc:tplina, hl potere dii 'controllo e di ddsaippilicazione, proprio dell'autOII'it� giudiziall'ia ordinall'ila. Poich�, quindi, nel caso in esame :hl preto!I'e ha !ritenuto di ~esercitare un potere di riJfoll:'IIDa, che gld era, �lilJVece, 'Dbito, il ricorso avverso la sentem:a hn.pugna,ta deve �essere accoilto, e la sentenza stess:a v:a cassata. Pod!ch�, perailitro, la sentenza viene caSISata so,lJtai[)Jto in queJ.[a pa'I'te in cui il IJ["etore, .esOI'bitando dai J.imiti deJ.J.a 'gi'llll'�Sdizione a lui attribuita, ha ipl'Onundato ia rdfoo:rma delJ.'atto aiiilffi�ni:stll'atWo, ,e poich� la caJSSaz.ione della setlltenza viene 'prolillUllldata dn. quallito si riconosce cihe n� iJ. pre.to!I'e, n� �aloo.n altro .giudice ha giurisdizione in IIll:aJteTia, la cassaziolile, nei J.imitd sop!ra prec:iSialbi., va pronuocia~ta senza mvio, a sensi dell'art. 382, terzo comma, ood. 1p!I'oc. civ. La novit� delle questioni trattate appare giooto motivo di compensaziolr1e deMe spese. -(Omissis). SEZIONE TERZA GIURISPRUDENZA CIVILE(*) CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 apiriile 1973, n. 997 -Pres. Pece Est. Aliotta -P. M. Padace (conf.) -Ministero Pubblica Istruzione (avv. sbatto F�aneiLlii) c. Goon:aTo (avv. R�!zzo �C. OM'Itella). Responsabilit� civile -Responsabilit� presunta prevista dall'art. 2048 per i precettori -Estensibilit� a~li inse~nanti elementari ed .al-� la P.A. (Cost., art. 28, c.c., art. 2048 e d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 artt. 22 e 23). La limitazione del:la responsabilit� degli impiegati dello Stato nei confronti dei terzi ai soli casi di dolo e colpa grave, prevista dagli artt. 22 e 23 del t.u. lO gennaio 1957, n. 3, non esclude l'applicabiLit� all'iinsegnante di scuola elementare della pre�sunzione prevista dall'art. 2048 c.c. per i danni compiuti dagli alunni e l'estensione di tale� responsabilit� all'Amministrazione (1). (Omissis). -v;a rp~relimLnaTmente rti1ev;ato che non ha aJ.oU[l fondamento Ll'eocetione proposta d:al M:�in!iJstero de11a PubbUca I'struZILone, hl quale sostliene che Ja pireseiJJJte oaUJsa esula da'll'ambiJto deli1a g.iJur�,sddzione de1l giud~ce O[['ldiDa'l"io potch� i!Ja domanda proposta dal Gennacr'O implicherebbe �sinda.cato sul potere disc�rez<101l.1a�le di ovgl�lillizzazion�e del (l) In tema di responsabilit� dei pubblici dipendenti L -Con la decisione in rassegna e con altra quasi coeva (13 aprile 1973, n. 1056), si OOl'IISOLida lll!ella giurisprudenza del S.C. H prrincipio dclll.'appUcabi1it� .anche agli insegnanti delle 'scuole elementavi, che siano dipendenti pubblici, del([a noii.'IJlla cOJlltenuta nelil.'art. 2048 che pone a �calrico dei �� rpr.e,cettrn:-i � una 'J)["eSlllrlZ�'One di :1:1esponsabilit� ,Pffi" d dalll!W .cagionati dal fatto illecito degli alUJil.1ll.1i durante H rtJempo in �cui �sono :sogJgetti alLa loro SOTveglianza. Nella sentenza in esam!e, peDaltro, il s.e. � stato chiamato ad affrontare un ulteriore, deLicato problema, quello del coordinamento tra la disciplina contenuta negli artt. 28 Cast., e 22 e 23 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e la normaJtiva di diritto comune. E l'applicabilit� della normativa di diritto comune (neUa specie articolo 2048) ai dipendenti pubblici viene giustificata con l'argomento che segue: � va rilevato, per�, che poich� l''art. 23 del testo unico del 1957 (che (*) .AJilia :redazione de(U.e :masS�ime 'e delJ.e note di questa Sezione ha collabovato anche l'avv. ADRIANO Rossi. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1089 pubbHco servizio scotla~stilco. In �Pil'Orposilto �, in:liatti, sufficiente conside! fare che' il Gennaii"o basa :La domanda di ll'~sarci:mento dei danlili per la vio1az1one del di~itto sogge�ttirvo �a!lla integrit� fisilca del figlio mLnore su nn .comportamento �colposo .dehl'msegnante Man~iagal1i, riOOeri:bile in v:iJrt� del oostdetto � varprporto or~ani!co � �ald esso Mostero, cOJ:lJSI�Jstente -�derbto :compQII'tamento .ClOiLpso -nehl'�aover omesso dli eser,ci:taDe l'opportuna v:tgHanza suJJJa scolaresca �che si :trovava nel cortile <�I11rr'anrte ii.'�O!fa di mcr.eaz;i:one; t1 ohe nOIIl impil.tca a:licrm sindacato suilil'oirlgao:JJizZJaZ�OIIle de�l prtllbblillco .servizdlo .scoliastilco, ma .soltanto s<Ul compo!f,tamen.to tenuto �daiL1a anmdetta ��illsegnatnte in vtolamone delle disposizioni contenute nell':a:rt. 3�50 del ~ego1amento generale s<Ui se!fVizi deltl'iJSJtrmLooe elemerutare, .emanato �con r.d. 2�6 aJpll1il1e 1928, n. 12:97, noilllch� delJle norme di comune diJ1igenza. P.ertanto � �evilderute �Che la domanda ,siJa !Sotto irl ~ofiJo della causa petendi �che del petitum unitartamente coos1derata nella lorro sostanza, rientra nelila ~iurtsdiz;i:one del g.iudLce orrd�IIlario. Oi� premesso, v�enendo a�Wesame del Tlico:vso pdnc�ipa!le, si Di1eova che con til pa:dimo motiovo ill dcoroen�te Mnstero, denrmzilando La viol�az. ione deglii �a\t'tt. 2043, e 2048 �C.�C. 22 e' 2:3 t,u. 10 ge~nnaio 19�57, n. 3, in relazione all'art. 3�60 n. 3 c.p.c., sostie):le: a) che erroneamente la Cor limita la responsabtillt� dell'impiegato che nell'esercizio delle attribuzioni demandategli rechi ad altri un danno aLl'ipotesi che abbia agito con dolo e colpa grave) fa subito "salve le responsabilit� pi� gvavi previste dalle leggti vigenti", detta riserva non �avrebbe alcun sign.i:l�icato ove non fosse intesa nel senso di far salve quelle particolari specie di responsabilit� regolate negli artt. 2047 a 2054 e quindi anche quella contenuta nell'art. 2048 c.c., �Che, come si �. gi� detto, � operativa anche nei confronti della pubblica .AmrD.ini�strazione. � 2. -T'aie modo di argomentare lascia seriamente perplessi. Che l'art. 28 delLa costituzione abbia introdotto una disciplina innovativa ammettendo la respoosabi1it� diretta dei dipendenti pubbl�ici per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei terzi, accanto a quella detlla P.A., � affermazione condivtisa dalla assoluta maggioranza della dottrina (v. per tutti SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1966 p. 635 e segg. Contra tuttavia GuGLIELMI, l'art. 28 della Costituzione e la responsabilit� detlo Stato e degli enti pubblici, �in questa Rassegna, 1949, 169� e seg�g.; il quale rdch.iama il disposto degli artt. 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 su1la Corte dei conti, norme che tuttavia prevedono solo la !'espoosabilit� dei dipendenti verso l'Amministrazione) e mai smentita dalla giurisprudenza. Ne segue che allorch�; l'art. 23 del testo unico n. 3 del 1957, dopo aver stabilito che l'impiegato rdsponde nei confronti dei terzi solo per dolo o colpa grave, fa sa�live � le responsabilit� pi� gravi ipl'levilste daiLle leggi vigenti �, non pu� fare riferimento che alla ipotesi in cui, gi� prima della entrata in V�igore della norma costituzionale, era prevtista una diretta responsabilit� del dipendente pubblico nei confronti dei terzi e tale responsabilit� -sotto il profilo soggettivo .-era pi� grave di quella prevista 1090 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO te di AlprpeLlo ha ritenill:to !iipiplicahille nreJla !SpeiOLe la pret.Sunzd0111e di responsabilldt� dii rcui al citarto a:rt. 2048 rc..c.� non oonrs~drem!l1do crhre gli �!llisegnanti elementard. 1!10111 possooo esrsrerre equirparrarti ad. prercettord domesttcd. ed ad. maestri d'arrte; b) che rflaile rpmesum.zliOille di reS!ponsabildlt� n0111 � arppldicabille nei ,o�a::lfvontd della pu'bbld.ca Ammnstra~i-0111e; c) che comunq/Ue n0111 � a~pp:tiicarbhle llleri -c:lonclironrti dei pubbld1oi i.mpieg�att deJ.rlo Stato, qrua['e~ra J.a Mangilalgrailri, m qt1anrto dettd. pubb1~cd. impdegati, a norma dei citati ar:tt. 212 e 23, t.u. n. 3 del lr95r7, sono oosponsabi:l:i ned c0111cfrontd dei ter:zJ. ISOiltanrto rper doLo o oo]rpa grave. TaiLi rCelliSIUTe SOillO per ar1tro ,tutte IDfundate. I!Ild:artti, per quanto artti.e!Ile alila rce!llJ~a sub a), OOCOJrre CO!llJS~drerare che, secO!llido rl'illlterprretrazio!llie letterale e r1ogica, nron vri � dubbio, contrardaunente a quanto SOS!biene wl lrlJCOrre!llte Mmilstero. che rri.entrono nel!la prev~si.one detll':art. ,2,048, tra rgl!i a�.trd rsoggetti i'VIi. inrdd.oarti, anche gl'dnrse~a!Ili1Ji delle rSICU01e elemen.rta\d (�!ll rba!l se!IlJSO Oass. 2r2 ottooce 196r5, 111. 386, 6 :llebbmio 1'970, n. 2r63 e 3 febbrailo 1972, n. 260). In PJrOpolsito va, :i!D.cliattd, rliJlevato che, rpur esclusa per Ja natura ecrce~o.nale dell!la norma i',mrter!pretazliJOille anaffiogilca. e l'l1conosoiuto hl carattere di ilaSISiatlirviit� deif!l'ele!llcaziJOille dleri sogge:tti a cartco dei qUJaili si arprprld.oa la preiSUII!l~�!onre rdi Tesponrsaibiilwt�, � per .seriillpa'e arm:rnessa J.'ri.nJterpre1Jaziol!le erstern:sirva ~in ~tal Sle!IliSO Carss. 7 ottobre 1968, 111. 39r3i3). O~bene, la parola � precettore �, dal latino proeceptor, nel suo significato lessicale, sta ad mdiloare anz:itUttto ri r:maesrtri e rgld �!llisegnranti m >gene�~e e so[tanrto irn dall'art. 23 testo unico n. 3 rdel 1957, e rcio� e,stesa anche al caso deHa semplice colpa. Tale :responsaib.ilirt� non pru� essere rche quella penale che � C&'tamente � pi� grave � sia sotto il profilo soggettivo (essendo sufficiente la semplice colpa), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto la sanzione prevista � certamente la pi� afflittiva di ogni altra) e che indubbiramente gi� era prevrista dal previgente ordinamento a carico del pubblico dipendente quando nell'esecuzione delle funzioni pubbliche avesse coorurnesso un reato con danno ai terzi (si noti che le tre decisioni del s.e. anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, citate da Guglielmi, op. cit., p. 173, le quali af� fermano la responsabilit� personale del dipendente pubblico nei confrOI!lti dei term, sent. 27 rlug1io 1933, in Giur. It. 1932, I, l, 1172 e sent. 10 aprile 1940, in Foro It. 1940, I, 601, contengono aftlermazioni di carattere generale senza alcun riferimento ad un'ipotesi concreta ed infatti per il caso esaminato la responsabilit� viene in entmmbi le decirsioni esclusa, mentre la terza decirsione, 12 maggdo 1938, n. 1�633, in Foro It., 1936, I, 1362, si riferisce ad un caso in cui � evidente la responsabiLit� penale del chirurgo che ha dimenticato la pinza emostatica nella cavit� addominale del paziente, responsabilit� penaJJe a cui a mente deLl'art. 185 c.p. si ricollega la responsabilit� cdvile dell'autore del reato anche se estinto). La riserva contenuta nell'art. 23 non pu� fare, invece, riferimento alle ipotesi disciplinate dagli artt. 2048 e 2054 c.c. anche perch� prima dell'entra- ta in vdgore della no'rm.a costituzionale, di cui il citato art. 23 testo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1091 senso pamcol:are � usata rper ind~cru:'le gl'msegitlianti rpt"�JVati, d'UJso un tempo presso rl!e diamigiliiie stgnorhli, per i: qUJaLi era pi� specificamente adottata la denominazione di origine spagnola aio ai quali veniva affidata l'edrllicaztone ed ~struZJione dei mirnori. D'altra parte, dal puiDJto di V'ils1Ja deltl'�ilnlterpre'bazd,ooe �1ogtca, � itmpol'lt�iDte :iJn pl'OipOOWO COIJJSiJdemre: l) ohe nell'art. 2048 c.�c. d. precerttord: .sono aocoon'U!nati sortto La stessa dilsCI�Jpma con i maes1n:d d',all'te o mesttere, per ti quailii fl dovere di vig. hl:anZia d:ilscoode atppUJnto, come per gl'insegnanti elementari, drul'affi.damento del mmore tper t1agiton� d'ilstJruzd,one; 2) ohe� l'~cabilit� della pT6SUJnztiJOOe dii relsponsabtlit� � antoor pi� �gtustilficarta pe!r gili IDsegnaii11Ji el!emen'ba11i, l"�!Spetto ai quaJli: ail'obbl!ilgo dehl'illnseg!lllamen1Jo si a�ccompa: gna quel!lo d'imprur<tilre agr]i tsco1al1i rgiLi 'Oipp01'!1Juni pr:tncipii educatilvi, per ,cUJi La tscuo!La cos'bitUJilsce La necessari:a tilntegr:azilooe dethla edlucaztooe impa:r:tJtta dai ,geniftori neilll'ambirto facmhliare. Ne � requdlsfuto essenz~ a1e per ['app1~cazilone dell'tall't. 2048 che l'affidamento del m.i.lr1ore al preoettoce abbia caTattel1e ooi:lrbi�nluattivo ed etscluiSiivo, russ:istoodo la presunzione di responsabilit� ogni qualvolta, come .si verifica per gl'inseg �nan�ti dii �scuoiLe e1emental'i, l'affidamento del mirnol"e per r�ag.toni di educazilorne o :iJstrru.zt1one, se .ptllr 1mtarto ad aLCUlrlie orre a[ gtOII'tllo o aiL1a settilmana, asSUJma rcw.,atte!re tconti!llluati'V'o e non sia quindi mel"acmente sal,tuaiito ed occasionaLe. P�er quanrto poi ,si: 11tfei"ilsce �aLLa cooSUJra ,sub b), occorre consideraTe che la rdiilsposi:Zitone foodamentale dn ma'berrila dii respCIDsabhldtt� exrtn:-arOOOltvattual! e dei!Jla rpubbl!~ca Ammilnilstrazione � contenuta nelil'�all't. 2t8 della Costitu:zJilone, �Che, ooo norma di cailattel1e precettilvo e dii aJptp1icazlione unico n. 3/1957 costituisce ~�attuazione, non era configurabile una responsabilit� dell'impiegato statale -svolgesse questi attivit� amministrativa o attivit� materiale -nei confromi dei terzi per la violazione dei diritti di questi ultimi nell'adempimento dei compiti demandategli (ad es. il conducente di un autoV1eico1o dehla P.A. :non rispondeva, salva l'esistenza del reato, personalmente dei danni cagionati per colpa a ter:zli.. Di tali danni rispondeva unicamente l'Amministraztone, salva la rivalsa nei confronti del dipendente da eser�citar.e, per�, attraverso lo speciale giudiZiio previsto dagLi artt. 52 e 53 del t.u. sulla Corte dei conti). Si pu� aggiungere che se si dovesse ritenere applicabile ai pubblici dipendenti la responsabi,lit� diretta nei confronti dei terzi in tutti i casi previsti dagli avtt. 2047 e 2054 c.c., la disciplina contenuta negli artt. 22 e 23 t.u. del 1957 perderebbe quasi ogni significarto, rientrando in iali prev, isioni i casi pi� frequenti di responsabilit�. 3. -Una conferma del l"eale intendimento del legislatore la si ricava dall'art. l della legge 31 dicembre~1962 n. 1833, il quale, dopo aver stabilito nel primo comma che i dipendenti dello Stato, anche se militari, addetti alla conduZiione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, che nell'esercizio di tali attribuzioni cagionino danni allo stato, sono tenuti al risarcimento nel solo caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave, aggiunge, al secondo comma, che � :la limitazione di cui al comma prece 1092 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i.mmed.iJa,ta e diretta, statbi11sce te,stwailmente: � I funzdona[".i e dipendenti deilil!o S.tatto e deglii enti pu;bblici sOIIlO di~ettamoote respollllsabil<i, secondo 11-e J.~eggi peiOJailli, chnill:i e ammirnl~strative, degld atti comp!iiwti in V'LoliazdJone di d~.itti. Ln ta:li �casi (La responoobdldlt� civHe si eSitellllde atl:lo Stato ed a,glJi &liti pubbldci. L'~anzildetta ddsposizdoiOJe postilla, com'� chia11o, due distinte nonne: l'wna che stabiliisce il p11incipdo de1la re,spoosabdlit� iiil pa-O!pl1�O delle pea1sone cll!e agiJsOOIIlo qwaiLi orr1gani deHa rprubh!Jtca A.mmiJn:ilstraziorne; l'altra che !pr1eve1de 1lia r1esp01I1JsabUi:t� dd dertta Amm�iniislbrazdioiOJe p& g[i attti. ilileciti comme,ssi dai :fumz~onar:i dtpoodell1ti, l'esp,oosab<i�liit� che ha nature ddretrta in 'V'Wtt� de�. 'cosi!detto � rappolrto o~g:aniJco �, che immedesima l'attivit� degli organi con quella, dell'ente pubblico, posto che � a mezzo ded propTi orglani 1che J.'ente pubbLico �1Sit:rinseca iJJa ~orpria attivilt�. Nelll''Uill caso tcome nJel['tai.l.lfu1o l'art. 28 dehl1a Costi.tu.ziooe Opem wn rinvdo aUe disposiziLond 'contenute IOJelle tl.�eggi 1e :regolamooti, che ddscipiLinano :i ralp!porti tra pa:'I�JVlarti i:n matteria di respoosabiJ..it� pea:-fatto ilhlec11Jo, e che debbono quin�hl mttene['lsi appildtca:hiJ.ti anche iiil re1a(t11one altl.a responsabhlit� de�.tl.a P.A. ~salLvo 'che non V'i sta una dilsposizitoiille contraTli. a o SUJsSista UIOJa T,ag&ooe d'�ll1Jcompatibiili1t� iiil relaz&orne alla natuTa sog1gettWa dehl'1e10Jte !pUbbLico o delila-re1ativa attW1t�. Orbene, ai fini dehla r.isotl.urione delLLLa quelstiooe 1i1Il esame, oc,cm-re srbabhlirre se l'art. 2048 'C.,c., ~H qoo'Ie ditslctipli<na tra il'atl.wo l1a responsabdilit� dei p~r~ecetto,r:i dente sd applica .anche alla responsabilit� del personale, ivi indicato, verso l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo detl. danno cagionato da circolazione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici �. Risulta evddente da tale norma che mentre l'Amministrazione � �tenuta a rispondere nei confronti dei terzi in ogni ipotesi di danno provocato dalla circolazione dei suoi veicoli, sia essa che i terzi (che altrimenti il dipendente sarebbe criamato a rispondel:"e anche per colpa non grave nel caso di azione del terzo nei suoi confronti, con la conseguenza di creare una disparit� di trattamento, .a seconda che di soggetto agisca o meno nei confronti del dipendente, detl. tutto ingiustificata e quindi incostituzionale. Contra CASETTA, L'illecito degli impiegati dello Stato secondo il loro nuovo statuto giuridico, in R�v. trim. dir. pub., 1956, 423 segg. :spe�. 436), possono agire nei confronti del dipendente solo nel caso di danni provocati da dolo o colpa grave. Si noti .che lo stesso art. l della l,egge in esame, al III comma, testualmente soggiunge � restano salve le responsabilit� pi� gravi previste dalle leggi vigenti �. Sarebbe conrtrra:ddittorio ,pensare �che con quest'uLtima disposizione il legislatore abbia fatto salva l'appHcazione delle norme di diritto comune, tra cui � compreso l'art. 2054 c.c., norma quest'ultima la cui applicabilit� i primi due commi del trascritto art. l hanno appena esclusa. Il 1egislatore con l'espressdone trascrritta, identica a quella deH'art. 23 t.u. del 1957, non pu�, quindi, che fare riferimento aHa responsabilit� penale, escludendo tuttavia che la responsabilit� civile, che discende dal PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1093 per i fatti iJlJLedti ICOIIIlimetSsi dagLi ailili~evi, sia appl:icahiU.e a!Illche nei confronti deli!Ja !pU!bbiLica Ammilnistrez;ione, ipUT essendo pre�vista UJill�l rpre-� snnZILone dii !Lesponsa:biililt� a carico deLl'agente, atta a ipTodUil'l'e, m vwt� del rappo~to oogrun:~co, eff�etJbi p~robatooi a oa!l:wco detltla stessa pubhLica .Amiiil:iJstrez:iJone. La SOilluzOOn�e del ip'l'IOblema, m con!l�oii'IIDJi,t� dell'diOJdilrdzzo seguito da:lla 1previal�t!Illte dotwma e 1da:li1Ja, ~UJI"�Jsprudenza di questa Cor.te (sentenze 7 ottobre 19�6�8, n. 3�933, 6 febbraio 1970, n. 216�3 e 3 febbraio 1972., lll. 260), non (piU� �essere che a:ffioomartJiva, !OIOill essendovi ailicUilla Il!OI'!Illil d1i legge o rag<ilone d'�inlcompatibilit� che osti aJJ.':appldioabltliilt� delila di�sposiz1one m esame nei 100!IllfTon1Ji deilla !P'Ubbltca Amminl~s1JraZitone. Imalbti, in base ra:gld ellliU!IlldiiartJi pr;incilpd, nOill vi � dubbio che il precettme, che a~gliisca quale o~gano rdelhl.a P.A., sta tenuto, in vilrt� del t�aslsatwo ldmposto del ,citato art. 28 detltla Oost~u2ltollle, a r~spondere in p~orp!l'i�IO, come ogni aitro soggetto, del :liartto fulJl.ec~o commesso dal.Jl'all. Jievo; come de~ pa11i inOill v.i pu� essere dubmo che ri.lll tai1i ipotesi la re'sponsabiiliU� del rp11ecettoa:e risaLga, m virt� deil cosidetto � TlaiPPm�to orgamco �, 1dilrettame!DJ1Je �ruL�l. pubbllllica .Airommiis1mazliollle. N� vaLe opp()( t'lre, al fine di esdludere l''�llppildJcahllit� delilia noo:a:na, che il raprporto che s'ri.llllst�li'Uira �tra wa 1pubbl~ca .AimmnstraZI~O!Ille ed hl prrivato che usufrui, sce del �serV'jz:io d'inlserg<name!IlJto pubbltco �non ha nartul'a cOIIl!trattUJale, l'art. 185 c.p. a .carico dell'autore del reato, sussista a carico de�l dipendente pubblico quando non sia accertata anche la. colpa grave o H dolo. E che cos� sia � ulterdormente �confermato dal rilievo che la dottrina, per giungere ad affeTmare la responsabilit� personale dei dipendenti nelle ipotesi previste dagli artt. 2047 e 2054, ha dovuto ritenere che per tali ipotesi non sia applicabile l'art. 28 della Costituzione, trattandosi di attivit� material�e o tecnica, di cui ila P.A. risponderebbe solo in via indiretta a norma dell'art. 2049 c.c. Solo per la responsabilit� derivante dall'esercizio del potere amministrativo (esplicantesi in �provvedimenti rivolti ai terzi) si ritiene applicabile la norma contenuta nell'art. 28 Cost. osservandosi che in tal caso a1la responsabilit� diretta dell'Amministrazione si aggiunge quella dei funzionari, che risponderebbero limitatamente ai casi di dolo e colpa grave (cos� ALEssi, Principi di diritto amministrativo, Milano 1966, vol. II p. 592 e segg. spec. 606 e segg. Idem, Responsabilit� civile dei funzionari e dei dipendenti pubblici, in Nuovissimo dig. it., vol. XV pag. 658 segg). La verit� � che se si ritiene, come ritiene la gjuri,sprudenza e la maggioranza della dottrina, che la responsabiilit� dei dipendenti a norma dell'art. 28 Cost. sussiste in ogni caso di lesioni di diritti dei terzj, deve conseguentemente riconoscersi che dn forza dell'art. 23 t.u. n. 3 del 1957 tale responsabilit� pu� essere dichiarata solo ove si dimostri il dolo o la colpa gmve (conf. 1SANDULLI, Manuale cit., p. 636) anche neLl'ipotesi di accertata responsabirlit� penale del dipendente pubblico. 4. -Altra questione � se l'art. 28 abbia dnnovato ai principi preesistenti anche per �quanto riflette ~a :respoDISabitit� deUa P.A. Questa tesi, sulla scorta della lettera della norma costituzionale (la quale usa l'espressione � si estende �), � stata sostenuta in dottrina, rite 1094 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO i!'lioo;IJraiOJdo dnrveoe ~nelil'ambito pubblrldst:ioo deihlJa prestazd:Oille di un pubblliJco IS�il"V'izio, del qUia!le :ill. !Pl'ivato ullente iUJsufrrt:l,isce, secondo i casi, gmtuirtlamente o mediante il rpaigamelnto di UJll'a determililata ta~S~sa. Infatti la natura contrattuale o meno del rapporto � indifferente ai fini del['appli~cabilliit� rdJeLI'ar:t. 2!048 re.rc., rche trov;a H suo presupposto nel . dovere di Vliglirkmm sui IDID�Orre, iiJl::IJCOOJ:lJbeinte ISUJ1:1e pel'ISOille che SOillO tenute a provvedere alla sua educazione od istruzione rper un obbligo nascente draillia legge o dra �nn artto negoZI�!aile. Il che si deSUIUle dal fartto ohe la rdi.lsposiziJO!Ile irn esame � cOillJCepita e si aippiliiJca non rsootanto ~nei coofromi dei !Pl'�1Certtorti. e dei maestri d'a[llJe e mestiere, ma ailliChe neli c~onti dei genlitorri. e tutori, tit01ari di nn rpotere~dovere dii dwirlrtlo :liamili~are. nred l'lalpiPOil"ti d!ed qruail:i l'obbi1ilgo rdri vilgNianza del m�illore ill{)(Il. l'!�EmWa evdJden1leanJoo,te ncll'ambito dii nn l'lappOil'IIJo negozliialle. N'� a.�applJiloobrillJirt� delila rpresunzl�rOille di respoi!llsabir1it� nei cOilll:lironti dEilla pubbliilca AllnmmmstrazliJone trova Olstacorlio nel CJaJrattere mscrezrilolltaile delila oogarnizZlazione e fullllzrionaanelllto dell'attivit� della pubblica istruzione, che, come ogni altra attivit� discrezriOillale, trOVia, rcome si r� acCiellllilato, un l:irmirte, oLtre che ne[ precetto dJe[ neminem laedere, ne1rlre ~norme dii Legge e m qruelile regolamentari, rCOill rle quaiJJi. rultime 1a !PUJbibllica Ammilll�Jstra:zliione autoiJJi.mita i �suod. rpo!Jeri. In finJe, �irn qruanto da rOO!lJSUTia sub c), nOill sembra che Le dilsrposiZliOilli rcontelnute neglri a!I'�tt. 2�2 e 2.3 rde[ citato t.u. 10 g.elllltllado 19r57, n. 3, nendosi .che la responsabilit� della P .A. sia soltanto indiretta, per effetto de:l!l'estenrsione �ad essa della I"esrponsabilit� dei p!rorpri dilpendenrti (cOlSi CASETTA, L'inecito degli enti pubbLici, TO!l'ino s.d., rp. 26'1 segg.) e ad essa sembra aderive anche il S.e. nella decisione che si annoia. Non sembra per�, che, secondo l'orientamento prevalente della dottrina (v. per tutti SANDULLI, op. cit. p. 628 segg.) e della giurisprudenza (vedilla ampiamente citata nella Relazione dell'Avv. Gen. anni 1965-1970 p. 237 segg.) che tale interpretazi�one possa essere accolta. La responsabilit� della P.A. � diretta e ad essa si aggiunge, quando ne sussistono i presupposti, quella dei dipendenti che hanno agito per essa (V. SANDULLI, op. cit. 635 segg.). Deve anche rilevarsi che secondo la giurisprudenza � la possibilit� che in dipendenza di un comportamento illecito dei suoi organi, sorga responsabilit� della pubblica amministrazione e noo anche dei detti organi non sembra contestabtile in astratto. L'art. 23 del t.u. approvato con d.p. 10 gennaio 1957, n. 3, introducendo una discriminazione nel grado delle colpe e stabilendo che l'impiegato responsabiLe verso i terzi danneggiati solo se abbia agito �con dolo o colpa grave, noo esclude infatti che, fuori di tali ipotesi, il danneggiato possa rivolgersi contro la pubblica amministrazione e, naturalmente, solo contro di essa � (cos� Cass. 6 maggio 1971, n. 1282, in Giust. civ. 1971, I, 1417 in motivazione. Per qualche cenno v. pure Corte Cost. 11 marzo 1968, n. 2, in Foro amm. 1968, I, l, 109). A. ROSSI PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1095 osmo a che la rpretSUJ!lziooe d!i respoosabililt� di CUli �a'Ll'a['lt. 2048 c.c. ven;ga 31PP'li�JC18Jto ranJche nei confronti dei pubbl~ci dipeilidlooti �ll:nlpiegati. Stabililsce, diruliatti, il.'a111t. 22 comma ipll"�imo del t.u. che � l'.impiegart;o che, nelil'esercdzlio dellWe attdbumOIIlJL rad esso oonfer;we da:u:te Le,ggi e dai regoLamen<! Ji, cagioni ad ailitri urn danno ingrusto a:i setlSI� deLl'art. 23 � tenuto a ll.'liJslwc~1o �. Nell!a secooda rparrbe dii rdletto OOilllma � pOli starbttito che l'�amooe rdli l'i~sa!l1cdrmento neri COJ:l!fl'o:nti dlell'dmpiegato pu� essere eswcitata coill!g'iwntamente �con l'a:cione rdlh~etta nei confronti deLl'Am: rndJnUistrazfo:ne, qUJal1om, m base ailWe i!lJOII'IIDe ed :ari rpl'li.!Il!Cirpi vtLgJenJti nel nOIStro ood:i.illlameJJJto, sussista an,che iLa resrpoosaibdiliit� dehlo Starto. In effetti, nell'art. 23 � precisato �che � danno ingiusto agli effetti previsti dal rurrJ:p0111la1lo art. 22 � �qUJel!lo dmtlivatnrte da ogn,i! Vlio1aztiJone del dirLtrllo del terzo che il'impiegart;o abbia tCOinllllesso con dolo o colpa grave � a ci� sembrerebbe a rprLma vista escludere la possibilit� di agire ex art. 2048 rc.rc., pe!r rill l'lisarcWento del danno ill!eri rOO!irfronti delil'impiegato respol!llSabiile, e quliiilJdli del:lo Stato. lindiatti, ill d:1srposto delhl'arl. 2048 c.rc., prescinde dal:l'taccer'bamento rdleLla SUJSISLstenZJa del do1o o dl�!J1a ooilrpa grave, e detta una presunzione ex lege di responsabilit�. Va rilevato, per�, che rpoLch� 1o .stesso �art. 23 dell t.ill. del 19�57 fa subi<to � sailive le l'esponsarbhllilt� pi� gll'la'VIi ipil"�1Wste <d:aiiJle�ileggi Viigenti �, detta r~serva non awebbe arlicwn silgnilficalto ove non dlosse 1Lillltesa nel �seill!so dii far sailve queLle prarrbLco1ari gpecie di resrpoill!sabi'l'Lt� 11eg01late negli arlt. 2047 e 2054 c.�c. re ,quii!lJdli anchie que11a oonrtenUJta neLl'm. 2048 c:c., rehe, come si � gi� detto, � <llpleratliV'a anche nei conil'Oilllti della prubb1ilca .Ao:nmiDJi: stll:aZI�ione. E che J!e menzjjol!llarte srpedilailii del cod1:ce civile .srLano state tennte tprese~nti nelJ.r1a :EOJ:'IIIliU!lazJone rdlei oWati artt. 2:2 e 23 del t.u. n. 3 dell 1957 e quLillldi ~Lten'Ulte �aprrp1ilcabi1i anche nei con:f�110Iliti deri dirpendernti pubblilci iimp'Legati e rdlelila rpubbliiJca Arrnm:imJiistl1azilone 11Lsulta m modo ch:iaro dal1l'Uiltilmo �comma defl':art. 22, IIl.el qruaille, � testUJaJ1menlte precisato che rl'az:Lone rdd rrovaJlsa dehl'Aillllmdilll~sWa:zliJoill!e nei o<mfu:onti dell'timpilegato dLpreill!dente � ammessa, ildJiniwarbal!llente ai casi dii dlaiiiliil.i am-ecati per dolo .o ,co1Jpa grlatVe, anche m materila d'incidenti causati dalla cdrtcolamone di 'VIetLcoWi. o ta'Ltri mez:zli. meccamci. lindiatti, m r,elazione ari derbti �Lilllcidenti arrt. 20M c.tc., sancilsce aiprp11!lJ.lto una particolare specie di l'espQiills<lJbillJi.t� IJ['esurnta, 1a rc:ui rife:rl~bi!l'Lt� a[ proprietario del 1 V1etLe01lo :prescinde tdaiLLa l1�icerca di un compOII'rtlameruto doloso o oo1proso dehlo stesso ed assume quitndi. �camttere pi� glrave dii queillla di p;o!l11Jaita getn:etraile p!'�1V�lsta neihl'art. 2043 rC.IC, De[ p<lll'l ii.trufondato � il secondo motivo, 'con d:l quale thl 11LcONente Mmstero, denUIIlZI�iailido la vi'Ol!azilone dell'arrt. 2048 c:c., nonoh� d:ilfetto di mortdlvamone su un punto decis'Lvo de!lil.a conwovemm (ar:t. 360 nn. 3 e 5 C.ip.IC.), Wal!lle!Il.ta che lia Cortte di Appello: a) non abbia considerato che la responsabilit� presunta a carico del precettooe � basata rSUl presurpposto rdJeWLa l1�1Spr0Ilisabillrit� delrl'raililievo, che IliO!Il. msu1ta ne11a specie aJCOOI'itata; b) abbi!a OlffieSSO di 1096 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO prendere in esame il compOil'fbame:n,to deWLa Mang�Jagail.li in re1azti0l11e aJ.la dedolbtJa tsusS�is1JelnZa delTI!a prOVIa liberattcria d:all:la presunz'iO!llle� a caII1iico .detl!IJa Matngillagai:ld. medesima. Ill:ldl"artti, !in �qruanto aHa IC'ellliSIUII'a sub a), � ,sufficdloofbe �COlliSildetrat'le tcfue, con~a quanto sostiene iJ. riCOI'Irente, iil gli.uidilce Idi appeLLo ha, sila. pure dmpl1ilcdltall:nente, motiNato c�il'lca tiJl. ICOmpOil'ltamento dolioso diel!l'ailllievo Gall'lbagni, riffiev&~~dJo che diatlla provta testimOlli�aie etJ:'la emeriSo 1che detto a~Luru:lto, dOIPO un ail1lereo, aveva ooLpilto M compagtrliO 'Genn3I1o petrlch� questi arveva pr<mlln2Wato palt'Oile offimSilve lllled cOO!Jir:onti .dellla di lluii madre. Anailiogamente, !in qUiaiillto allia cenJSurn sub b), !La Ool'lte di .Aippeihl-o, pl!'lospertti:mdosi in V1�ia tailiteTnlativa le due ipotem deihl'a assenza op[pUll'e deli1a presenza i[Jje!} c01'11liilie delLa Mangila.galil!i ail momeruiJo deihl'I�nlCi�idJeiilte, ha esalbtJamente l'I�rtlelniUiilo che in ent:mmbe le dipotesi dorveva escluidel"Si che iLa MmgJiagaiLlii 'llJVeSse :fornllito ila a!IlZitdielbtJa !(lll'IOVa libemrto1rda iin quan,to, ,se assente, 'essa etJ:'la 1per 1ci� soLo ll'esponsabthle !Pell' av& omesso di esei!'ICitare la prelscmWba v;~gdJLanZJa; 'se poi !fosse stata ipiOOSOOte, ben a:webbe !PorbutO ~di'l'le 1hl Vel'lifLOOil'lsi. deill',mciJdoote, mt:ervenendJo tempets1liVIamen1Je, qaJbo tche � Le viJolenre filsilche tl'a i due scoil.am::i � emno staille � rp~reeledwte da i�DJglirurr�Je e da un pi� o meno bll'ev;e alterco, a difu'ime~ re tiJl. quailie DJel 1suo lllalscere la Mangta:g1alhlii, se rvigiJlanrte, aJVTebbe ben potuto provrved�1!'1e ,senm chie si taibtuassero le Vli01l,eil12le � che aJVIeVaillO determinato 'l'evoo.to dannoso de quo. CORTE DI C.&SSAZ!IONE, Sez. III, 13 aprile lt973, n. 1056 -Pres. La 'porla-Est. Oal!eca -P.M. Oar~sto (concf.) -Mi!n1stero Pubbliic'a Ilstruziooe (avv. Stato Ge,ntile) c. l!stituto S. Gi'lllseppe, Or.Jianorbrofio ma' schHe dii Pa!lestrin:a (arvv. V~sco) non,ch� Mol'lgall1te (avv. P'lllgliatti), Daniele (avv. NapoH) e Severino (avv. Bianca). Responsabilit� civile -Direttore didattico -Non � precettore. (r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 16; c.c., artt. 2043 e 2048). Responsabilit� civile -Surroga dell'assicuratore che ha pagato l'inden nizzo -Perdita da parte del danneggiato della legittirnazione a chiedere nei confronti del terzo responsabile il pagamento della somma riscossa dall'assicuratore. (c.c., artt. 1223, 1916 e 2056). Responsabilit� civile -Lesioni non mortali -Danno non p~;ttrimoniale Spetta al solo infortunato. (c.c., art. 2059; c.c., art. 185). PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1097 Responsabilit� civile -Determinazione del danno risarcibile -Presu mibile ~uada~no annuo -Tredicesima mensilit� -Computabilit�. (c.c., art. 1223). Il direttore didattico svolge un'attivit� meramente amministrativa (di organizzazione deLL'attivit� scolastica e di controLLo sull'attivit� degli insegnanti) quale organo interno �dell'amministrazione della scuota pubbLica primaria ,e non pu�, pertanto, essere �Considerato precettore con L'assunzione della relativa speciale responsabilit� (1). Dal momento in cui L'assicuratore, che ha pagato l'indennit� al danneggiato, comunica al terzo responsabile L'avvenuto pagamento e manifesta La volont� di esercitare il diritto di surroga, il danneggiato non � pi� Legittimato, .(Limitatamente aLLa somma per cui � stata eserci tata La surroga) a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento deL danno (spettando aLL'assicuratore esercitare tale diritto) (2). Solo colui che ha subito un danno da fatto costituente reato, e non i suoi congiunti, ha diritto at risarcimento del danno morale nei con fronti del re�sponsabite, salvo che il fatto-reato abbia provocato La morte dell'offeso (3). La tredicesima mensilit� costituendo un elemento destinato ad inte grare La retribuzione del Lavoratore, deve essere tenuta in considerazione al fine della determinazione della presumibile futura retribuzione gLobale dell'infortunato (4). (Omissis). -Con hl primo motivo del rico!t''SO il Mo!Dgante delllunoia Vliol~:i:one e fa1Lsa appliloaz,ione degli artt. 2043, 2048, 2,697 c.,c., in vela ztOIIle aH'art. 16 del r.d. 5 febbraio 19<2�8, n. 577, e Sii druoiLe che la Cmte di me:rito ,abbia escluso la respoooaibdlLt� del dwe�tto!t'e dtdattiJCo peli" non ave:re, errrOIIleamelllte, rite[)Juto sussistente nel<1o ste1sso la qruaHt� di � ;p:re cettOII"e �. Ril<eva, m p~iJoolare, che tale vespO[)Jsahiil.Lt� arv:rebbe dOVIUto eS/Sie!t'e dd!chiarata, quanto meno, a no!t'ma dell'art. 2,043 c.c., pell"Ch� il detto diTettore non arvTeibbe comumcato ad,a1CUII1o hl c~doche arveva diret tamente co([]cesso al maestro CoouHo, e perch� nu1�1a avrebbe fatto per (1-4) L'�affeTmazione contenuta neUa prima massima costituisce una esatta !PliDtuaJ.izzazione delle funzioni deil. diretto:re ddidattiJco, quali risultano dall'art. 16 del t.u. 5 febbraio 1928, n. 577, e dalle disposizioni contenlU'te neil. :regoLamento ,generale approvato �COIIl r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (sul punto v. DANIELE, Ordinamento scolastico, in Nuovissimo dig. it., vol. XII, p. 70 s.). Avendo lli�conosciuto che il direttore d~datt1co � un Oll"wano interno dell'amministrazione che svolge funzioni amministrative di organizzazione e controllo sull'attivit� scolastica svolta dal personale insegnante e non iJnsegnante la S!C. ne ha tratto l'esatta conseguenza <Che �allo stesso non pu� :ricon01sce11si .1a qualit� di pre~ettore e non �, quiooi, a[>pUcahi.le nei 1098 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO a.ssilcurare la continuit� dell'<i!ll;segnamento e della vigHanza, non potendo, al rtgua:vdo, essel'e ritenute sufficienti le dilsposizioni, di call"atteire g.ooerale, impairlite all'tnizio dell'anno scolwsti.co. La dogltanza � .pl11v;a di fon,damooto dato che la ~Sentenza '�impugn,ata, nell'interpr.etare le nOil'IDe suJhl'ordinamooto scoilia.stico, ne ha esattamente desnnto, ai fini deWinquacl;remento o meno d.ell � direttore dida.ttic� � nelila categorila dei � precettori �, a:i sensi e per gli effetti dii cui a:ll'art. 2:048 c.�c., che H p.l'edetto � un organo amministrativo peTiferi!co dell'ovdilnamento scolastico e non fa parte del corpo irnsegnante. Dal coOil'dinato esame de1le norme del testo unico delle leggi sulila Lstruzione el�eo:nentare e post~.elementair�e (arprpirovato con r.d. 5 febbil"aJio 1�92�8, n. 5�77) e dehle norme del r�e,lativo regolamento genwale (arprpir�ovato con r.d. 26 �arprile 192,8, n. 12.97) Sii evince, infatti, che le attnihuz,ioni rpl'mcilpa1i dell. di:vettore didattico sono queLle: di provv.edere alla focmazione deihle classi e alla loro distribuzione .dei locali sco1astilci; di a~sseg! nare i maestri aill1e vade classi, proponendo anche abbi!namenti o sldorppiamenti de1le stesse; di dirigere e sorvegHa~re l'orpera dei maestri; di provvedere alla concessione dei permessi agfLi stessi e aill.a contilrnutt� dell'insegnamento nei casi di assenza� del titoLare di nna classe; di vilsitare le scuole del ci11co1o... (artt. 16 del citato t.u. e 59 del reil!altivo regolamento). Trarnta:si, peirlanrto, di un'atti"Wt� meramente ammimstirativa, di o:vganizZJaziJone oltr�e che di controllo .su quelf!!a degli i!ll;segnanti: tallie, da dovere fare consilderair�e il dir.ettore dildattilco non un precerttoce, bens� nn ooga:no intel'no dell'�aJmministraziJone del�la scuola pubb1i:ca primav~ a, iii quale, nef!Jl'ambito del circolo, coadiuva l'att~vit� svOilta dal suoi �confronti ILa parti�colall'e n()['TI1ativa sulola responsabilit� i[>it'eviJsta dall'art. 2048 c.c. La, �stessa IS.C. ha, itrwece, ritenuto aprpil.icabile la discilpldna contenuta nel ricordato art. 2048 c.c., agli insegnanti delle scuole elementari che siano diJpendenti pll1bblioi. V. 1sul <pUnto da u:Ltimo C8ISIS., 3 febibira:io 1972, n. 260, in Forro it., 1972, I, 3522; Oass., 6 febbit~aio 1970, n. 26�3, in questa Rassegna, 1970, I, 230, ove amrpi�a nota dii richiami. E' da notare che la decisione �delle SS.UU. n. 260 del 1972, annotata con esatti :r;i!Uevi ,crittci da Gross�, fondando J.'�appl1cabili.�t� dell'all't. 2048 c.c. ai maestri, pubblici dipendenti, sull'obbligo di vigilanza sancito dall'airt. 350 1del ll'ego[(Jamento 111. 1297 del 1928, semb:rell'ebbe esteilldere la resrponsaibilit� dei pl'eoettoll'�i, oltire .che ai odaln!Il;j provocati dagli a�l.J.ievi minod a tell'zi, 'anche a s� sbessi, sa1vo la prova di non aver potuto impedil'e il ratto. Oi!'a una �siffatta esten.sione � dn palese contrasto con la lettera dell'all't. 2048, .che � norma ecceziOilJBile, �e, quindi, non a'P!P1icabi1e analogicamente (v. Cass. 6 febbir�aio 1970, n. 263 cit.), che si rifedsce esclusivamente aJ!le ipotesi ,dj danni provocati a terzi. � Relativamente ai danni che l'ail.JJiJevo provoca a se stesso la violazione dell'art. 350 del regolamento scolastico, pu� dar luogo a responsabilit� PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1099 provveditore agli Studi che, infatti, sowaintoode aU'insegnamento e:le mentare � personalmente e per mezzo degli hsipe:tto'I'i sco[,a:;,tid e dei di11ettori diJdattilci � (art. 2 d.ll..C.p.S. 30 a~osto 1946 n. 237). N�, nel caso in esame, la r~espOillsabilit� poteva esseii'e ravv'i:sata nel futto del non avere ill. direttore d~dattilco prO'VVediuto a nomina~re H supplenlte del maestro subilto dopo la concessd!one d�'1 corngedo. Se � vero, injja,tti, che ai sensi degli artt. 137 deil cttato t.u. e 32~9 del r:elativo reg~owamento, H detto cf�nnzionario, nei cas�. di assenza del titOlare di una classe (per malattiJa o per congedo), deve p~rorvvedere ad assilcUI!1are, a mezzo di Sfll!PPlente, la continui:t� dell'ilnse:gnamento e del!la vt~illanza deg1li altu.nni, tutta'Vila nel caso in esame a ci� fu alde~atamenlile provved:uto. La sentenza i;mpu~ata, con esauriente motivazione, ha iillvero aJcc,erta~to, in:smda~cabHmente, che aiWin.i~io dell'anno scolastico il Bartolomeo DaJniele, cos� come negli anni precedenti, a'Ve!Va impartito ai maestri le oppo!t':tune ilstruz1oni p& il caso di assenza di un i~nsegnan:te titolare, precisamente che: gli ailiunni dei!. ma'e,stro assente venilssero abinarti a quelwi del maestro di una classe pa:vallela o, in mancanza, di una classe immediatamente su:peidore o infu!t'iore e, per l'ilpotesi in cui la relatilva aula n:on avesse capi:enza sufficiente pe1r accogliere tutti gli scolari del ma�stlro assente, la palcle eccedente de:g1i ste1s51i venilsse smilstata in alwe cla1ss� della s:tessa scuo(i)a. Om, nmparrrtJire taJ1i dilsposizioni in via astratta e P'reventi:va costituilsce l'eserlci:z;i:o dd un'art;ttvtt� legtttilma in quanto coosentiia daH'art. 60 del menzionato regol!amento generale. a mente dell'art. 2043, solo se viene dimostrato, oltre il nesso eziologico, ancihe l'omissione di vigilanza da parte del iP['ecettoce. _ H prin~lio COIJJtenu:to ne!Lla seconda massima oostituilsce ormai ~us recoeptum nella ~giur�:Sipil'Wd~~Za del s.e. (v. da ultimo Cass., 23 mag;gio 1972, n. 1595, in questa Rassegna, 1972, I, 412 ove uliteriori dchiaimi). Appa~re tuttarv<ia 0\P'P(lll"tuno lt'ilev;are che secondo un rreoonte !indirizzo giurisprudenziale (v. Cass., 29 ottobre 1971, n. 3076) quando il pagamento de[il'indenlndzzo da parte dell'assiC'Uiratore ~avveillga dopo che ill dooneggia:to ha pr�mosso iJ. giudizio contro J.'autore delil.'iliecilto il ,giumzio, a mente dell'art. 111 ~c.\P.C., prosegue fu-a le parti origiinmie, e l'assicurratore, che�� vuole ~esercitare Ila .SU~r~roga, ,dJe'Ve intervenilre in ~tale gWdi.2;io !Per far valere il suo autonomo diritto (di surroga). In tal caso, in sostanza, la legittimazione p:rocessuale del danneggiato non viene meno, in folt'za dei principi che regolano la successione (a titolo particolare) nel g,iudizio. Sul p'l'in>Ciipio conteiliUto nella terza massima v. ,oonf. Class., 10 Jiuglio 1968, n. 2412, dn Riv. giur. eire. e trasp., 1969, 124; Tdb. Miilano, 22 febbraio 1968, in Giur. it., 1969, I, 2, 85, ove in nota rdichiaJmi di giluriSip!t'Udenza e dottii'!ina. L'affermazione ~contenuta nel!l'ultima massima swscilta qualche perpilessit�. La tred�IOOSI�ma mens�lit� f� parte detlla re:l!ribuzione spettante ai!. l~avorato'l'e, quando � espressaJmente I);Wevista da un contratto (collettivo o 1100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Questa norma, irn::l�atti, staib11irsce che a�. prmcipio ed arHa fine dell'anno scol�alstilco, nei smgo([,i Comuni del cwco1o il direttore didatti'CO riunirsce gli msegnooti deil luogo per tratta~e de�i programmi e degli ora!l:i, deHa ripa~iztcme delle dlaJssi e dei risUJ1tati dell'opera dida.ttica e di � ogni a1tra maJter1a di ordme dildattilco e dirsci!p'Una~e �: catego~da, questa, nelLa qua~le non possono non ritenersi rientranti anche le ilstruzioni dilrette ald aJSS�ICUT!are, neHe scuolle del cill'colo, J.a cootinuit� dell'irn: segnamenrto e JJa "\"ilgillaJnza degLi aliltevi. Il che va rtitenuto soprart1ru.tto in considerazione del�La partilcolarre situazione ne!Wa qualle, rirspetto al persona!le d~sponiJbille, si tro'VaJVa, al tempo deLl'iJl1ddenrte, il cirrcollio di Pol!ilstena, avendo al l'iguardo 1a sentenz: a ionpugnaJta pure rille"\"a.to che dai documenti prodotti iJn giruddz.io v1sulta~a ~ova�to che i!l suddetto cil'colo era costituito da 71 cla�ssi (del,le qua!Li 5�9 iJn P�olilstena e 12: iJn Mellicucco) coo 71 mae�stlri (dei qual!i 59 titoll�arri e 12 coo i:ncarirco provvirsorto aniillUa�..e), e noo a'Veva iiillsegnanti in sopl'lannumero o, comu~nque, in~segna:nti a sua diJspolsiz:tone da uttlizZJa�re qua!li supplenti. .Aippal'le pertanto evildente, come a :fironte di siffa.tta situazione :liosse, oltre che legittimo, neoosSBJrio �che le dilsposiz:ioni per le sostituZJi:oni i:n questione venilssero ionparlite all'inizio di ogni allllllO scoliasti!co: soluzione questa che, per aili1lro, � sta.ta ritenuta la pd� corretta ta!Il�to �che, come la sentenza ha avuto CUII'Ia di rilleva�r�e, tail.i disposizi.ollli non sollo furono applilcate dagLi stessi maestri deii!a scuola per ben 39 gdomi durante l'anno scdla~stilco 19�612�-1'963 (sino -�cio� -aJl 9 ma.gglio 19�6-3 gtorno de1l'mo1dente), ma furono pru!I'e impartite dai direttori diJda,1JI;ici dei circoli di Giffone, Laure,an�a di Bowello, Cinque:firOIIlldi�, Ta~Ul'ial!l!o~, Gioia Taul'o, Vall'apodio e Cittanova. Oon hl secOnJdo motivo il Movgante si dJUo1e che la sentenza impugnaJta abb~a escLuso la respollisabi1it� dell'!lstituto S. Giuseppe senza pl'�!ma ammettere �1a prO'Va testimoni!ale dil'e1Jta a faTe accertare che esso iooividulaile di laJVQ['o), ma quando tJale preVlslOne non es1ste, noo esiste nemmeno il dkiltto �ai1la tredicesilma mensilirt� (o gmtifica na1lailizia) (v. sul punto Cass., 13 novembre 1970, n. 2381, in Giust. civ., 1971, I, 258; Cass., 12 maggio ,1966, n. 1219, in Riv. dir. Zav., '.1.<9�67, II, 187 OOII1 nota di MoRozzo DELLA RoccA ove ~rilchiami conf00'7Ili). Pertanto se detta ,gra>tif�Jca non pu� consider:a~rsi se.tn(pre CO/llllPII."�1Sa nelll.a ~retribuzione del prestat()['e di iLav()['O, � per lo meno dubbio <lhe nellla determinazione del danno :l'isaiDc!Jbile per lesiOilli personaili, che produca esiti peil'llllalllenti suLla capacit� [arvorativa, la cui vailiutazione � necessariamente basata su dati ed elementi so~getti a ilal'ga ~zione (,come ricooosce Ja decisione in I'IBISSegna), deblba essere Semo;J["e telllllito conto anche della tredioesima mensillit� o di al1lre possibili ,g~ratilfiche o ill1k:lennit�, a meno l()he [a determinazione del danno possa �essere fartta con dfell'�lmento aid una specifica atti'Virt� lavocativa (ma ci� avverr� in 'oasi raTi), la .cui dilsciplina preveda es;prressamente la corresponsione della c.d. tred:Lcesima mensili:t�. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1101 ricOJ:'II'�ente, venuto a conoscenza dell'�assenza del maestro Oairuii:Lo, aveva subito avvertito la dilrezione del detto ente, r:iJce'V'oodollle l'assicuraziorne de1l':in'V'io di un reHgio!so. Anche La esposta cen.sma � mondata arvenldo La sentenza impugnata, con appl'iezz;amernto illlls:iJndacabiJle iJn questa sede pe!I1ch� sorretto da esauriente e log.~ca mothnaZJione, rilevato che tale ~ava era mammilss:iJbille non esserndo il :fatto con essa dedotto ildoneo ad esoner,are l':iJnsegnan,te Morgante dall:la responsabillit� ex art. 2048 c.c.; cile cos1ruJ, infatti, anZJich� attenoosi al]1e ils1J.ruz>ioni iJmp8JI"tiJte a tutti i maestri afl.il'iruzio delil'anno scoLastiJco, si era l!iJmiJ1lato ad affid8JI"e la VI�ig,iJ1anza degLi a]l!i.evi de�l maestro assente all capoclasse Ba1Lamara, ed a so11l:etc11Jare l'iJnteil"Vento de�ll'istituto reL:iJg:iJoso. Ora, con talle comportamento U pr.edetto di�ede luogo, in c011Cil'eto, ad una siJtuamone di cOIIIJ(pl].eta ed :iJncontrolll:ata Hbert� datto che gLi aLliievi, come era fac~lmente prevedtbi1e, nell'attesa dcll'iJntervento di una persona adU11ta, awebbero potuto d~ssobediJr�e a chi esselllldo nn loro compag, no di claJSse ii10l1 arveva n� 'l'a veste n� l'autorit� che giLi consentissero di pretoodere e dli ottenere la osservar.nz;a deLLa diJsciJpl,iJna. Allil']stiJtuto S. Giruseppe, che all'epoca deill'dinlc:iJdente ospitava sia l'infortunaroo Batttsti che il m:iJnore Pallamai'a, non :iJncombeva, peraiLtro, alcun onere di :iJnsegtnamernto o di viJgilanza neH'artt:iJgua scuotl:a stataile. Di qUJi l!a il1egiJtt:iJmit� de~la !'ilch:ielsta di un suo intervellllto dato che peli." il detto ente l'onere ili vigiLanza sui miJnori rilcorvel'lati era limitato al tempo ~ cui i medesirrn:i. sf trOVIavano aH'�iJnrte!I1no deill'Oclanortrofio. N� pu� ritenel"si che l'I�stlituto :l�osse venuto meno ai dorveri di educazione vooso il miJnor,e Pa!Lama'l'a : nei contfrO'llti, cio�, del.l. fell"tto'l'e dell':iJn:l�ortnnarto. Se � vero, :iJn:l�atti, che 1a responsabilliirt� del precettore per curpa in vigilando non esdlrude senz'ailtro quella del genttore o d!�. colui che, come nel caso speci.filco, provv�ede a1l'edUicaz;ione iJn sua vece, tuttavdla la COl'l~ di merito, con �apprezZJamento incenSUJrabille, ha riLevato che lo stesso maestro MoogaiJ:JJte 81V'eVla sempre affermato che iJl Pa1amall."a era un gioV18111etto ben� ec1ucarto, ed, inoltre, che il Tl"ilbnnaile dei: miJnorenrni nel concedere a!Llo stesso, iJn sede ilstruttori:a, iJl perrldono gLuidiZJi.a�le arveva viternuto che non si dovesse app1ilc8JI"e a1JCUI11'a dalle m:iJsure riedwcattve indicate dMl'aa:'t. 25 del r.d.'l. 20 ilwglio 1934, n. 1404, modmcato con la Legge 25 lwgL:iJo 19156, n. 888. Per.tanto, non a'V'oodo il rilcOJ:'II'ente dimosrt,rato la impossibt1iJt� di imped:iJre ill fatto lesivo commesso daJlll'ta1Jlievo Pailama!l'a, rettamente � stata r.:iJtenuta operante nei di lui condironti la relsponsabil1iJt� pll."esunta di cui a}l'art. 2.04'8 c.'C. Con il terz;o motivo tl Morga:nte, oltre che l"ilbadire argomenti di fensivi gi� svolti con i motivi dLanz;i esamiJnati, sostiene di avere seonp;re recilsamente contesta�to gli addebiti mossd.gl1i e che, in ogni ca,so, nella 1102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO scuola vi era ai!Jtro maestro di quaJrta elemen!Jirure (certo Form~oo) che avrebbe potuto, in base al[e menziO!Ilate di:sposwon.i, ilnitervenire per la v1gHanza deg11i ail.llievi del maestro a!sselllte, coo l>a COIO!seguenza che, noo potendo alcuno dei due �!Illporre all'altro la iniziativa di tale vigilanza, sarebbe spettato ali. direttore didattico, che conosceva tale situazione, provvedere per la suppilen2'!a. At11che questa censtlJI'Ia deve essere ~attesa. Con un ~ud:izto di fatto esaurientemente motivato la Corte di appello ha, invero, riJleva.to che lo stesso Morgante aveva sempre armmes& o e dCOIIlosciruto d!i avere assU:lllto l'onere di vi!gd,lare gili alunni della quinta classe elementare del maestro Caruillo assente, essendo egli titollare, nelda stessa scuola, della quaTita classe; che tale onere egU a�veva asSU!llJto non gi� per personale dilligenza o per eccesso di zelo, ma pevch� sapeva che per lui costttuhna un preciso dovere in base alle dilsposiZ!ioni impa!1:11Jite dari direttore didavtico. Noo pu�, inoltre, avere riLevanza la cklcostanza che neililla scuola vi fosse al!Jiro maestro titolm-e cui ilncombeva lo stesso obbligo, dato che l'runilca ed elsclusiva causa efficiente del sinistro � stata, in CO!Ilcreto, individuata, dai ~u!dilci del merito, nel :eatto dell'avere il Moogan.te affidato la vigillanza ad uno degli ahlievi della cLasse; � stata -cio� individuata in Ullla �causa che, inserendosi ne11a successitone dei :llatti come causa prossima, era da sola sufficiente a determinare il sin:�stro, relegando le even�tu~i altre cause al rango di calll!se me:romente virtuali ed ipoteti!che. Coo iJl primo motivo del suo ricor'SO l'Amministraz,iooe deLla Pubb1ilca Lstruzione, neil denuncim-e la V'iolaziOIIle e :ealloo applroazdone degli artt. 12,23, 1916, 2056 c.1c., 227, 345, 352, 359, 3160 n. 3 e 5 c.p.c., Jamenta che la Corte di merito abbia dei!. tutto ignorato che nel giudizio di appello eva starta esibita una :lettera coo la 9uale le � AJSsi!curazioni Generali � avevano maJillifestato la voLoot� di esercitare hl diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c., fino a(lla concor.renza defllla somma di lire 375.000 va-salta all'infortunato Ba:ttisti per cooto dell'E.N.A.O.L.I., e che, conseguentemente, essa rilcoNente aveva chiesto, in sede di prec.isaZiione delle conclusioni, che dalla somma Hqu1den!da vendJsse detratto tale importo. La cenJSUra merita accog1imento, avendo la sen,tenza impugnata in realt� omesso J'esame di tale domanda, alla quale la stessa Severino aveva aderito: esame questo che si imponeva, aV'Uto riguaa:do a<l pi-moipio secondo hl quale, dal momen.to in cui l'>ass1C!Ul'atore che ha pagato l'indennit� aJl.,danneggiato comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuto versamento dei1la somma e manifesta, contestuaLmente, la volont� di esercitare iJl diritto d!i sum-ogazione, l'ass~ourato (nellJLa specie la Sevell'ilno nella qualit� di rappresentante lega:le de[ figlio minore) noo � pi� legittimato, limitatamente al!la suddetta somma, a pretendere dal terzo PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE responsabile H rilsa.Toimento essendosi la rel,atirva legittdmaziooe tTas:ferita, nei limiti decr:dvanti da'lila suTirogazione, aU'ente ass~curolto�re (Oass., 29 !IOOiggio 1964, n. 134�9).. Ooo iii se'condo motivo del dco!'ISo l'AmminilstTazione deduce che i giudici di appeLlo, nel determilnal'e il probaibhle fumwo gua!da,gno medio dell'in:liortrmato, sarebbero incorsi, in vioLazione deg1i artt. 1223, 12,2;6, 1227, 2056 c.�c., 360 n. 3 e 5 �c.p.c., in due 'V'izi log~ci: a) iii. pcimo, relatLvo alla determinaziooe del sall:ario annuo senza tenere conto di tutte le eventuail!i inlcidenze negative sulla costanz~a dell'atrti~t� lavQil'lattva (intemperie, indlortrmi, dilsoccUJp�a:z;ioni...); b) il secondo, reLai�!ivo ail.l'affell'mata correlsponsione degli interessi compensatilvd., nonch� aHa mancata decurtazLone del �capitale di una somma corrilsp�ondente agli interessi per l'antLcipato pagamento. La prima censure, che attiene specificamente ali. crirberio di lilquildaziooe adottato dalla Oorte, � giuddilcamerute i.nrfonldata: il che va subilto affermato anche se, come appresso sar� hlil.ustrato, per effetto deWaocoglilmento del rico11so Lncildentaile proposto dal�l:a Seve�11ino H gi:udilce di dnvio do'V'r� procedere ad rma nuov�a Uquildazd.one. Il metodo di capitailizzazione in uso per le rendite vitaLizie �, matti, affidato ad un mero cal!colo di probabhli.t� . in or:dilne alla durata deLla v�I�!a dell'dndividuo ed � perlanto sog�getto aill'tncognirba della varilabilit� del reddito: con la consegu�o:lz:a che esso consente un giudizio di sempHce probabiJ1irt� e non di Ce!I'tezza. Pera�Ltro, nelLa specie, 1-a sentenza hnpugnatta, dopo avere affermato che il Battilsti, in avveniTe av~ebbe, presumJbiJmente, svolto l'attivit� di operaio speda,lizzato e dopo avere call.oolato iJn liire 130.000 men.siU il guadagno medio del detto la'V'oratore (in raWione di lire 5.000. giornaliere per 26 g.rornarte la'V'orati:ve), ha posto a base deLLa Hqu:ida:lli:one il guada,gno mensille di lire 112,5.000 e non que�l:lo di lilre� 130.000. Con tale riduziooe pertanto sarebbe stato tenuto conto, impli:cttamente, dell.!le eventuali inddenre negative rdguardanti hl reddito di lavoro. La seconda censura � i:nammissibille iJn quanto attiene a statuizioni sugli intere,ssi che, contenute nella sentenza di primo grado, non sono state gravate da aJ..cun speci!fico motivo di a(plp61lo da parte deil Mo�stell'o. Con il terzo mot�''V'O la detta parle lamenta che sia stato riconosciuto anche alila madTe del�'ilnfortunato LI dilrttto ali. dsaT1cimento, dei danno patrimoni:ale. La cens�ra � fondata. Occorre premettere che la risaT1crbillit� deil danno non patrimoorale �, dal>l'art. 2059 c.1c., l!imitata ai casi determilnati daLla legge: tra questi � da annoverare quello previsto dall'art. 18'5 c.p., che, tra l'altro, sta�bilisce la risa,r.ctbhl�tt� dei danni non patrilmoniali derivanti da reato. Ora, per hl �combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.�c., anche tale danno deve �costituir�e una conse�guenza di:retta ed dmmed~ata del 1104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO reato e, pertalllJto, ne1l Cla!SO in cui il fatto-rearto determ~ni, coane neltla speci�e, le,sioni non ta<Li, �i�l soggetto che dn effe�tti ha subito 'in modo 1mmediato e diiretto hl darmo, e che deve esserne quindi dswctto, � soltanto La detta parte. In silffatta ipotesi, invero, il congiunto <pr~ossilmo (come il pradre o i�a madre) dsente danno mora[e sOilo� i:n via memata e ind~retta :iln quanto cagi:m:uarto daUa sodiferenz'a o daillla menomazione subita dal �con,gtiJunto. Pertanilio, se � fuorJ dubbio che i[ !I'i:swcimento del danno moraile spetta anche ai .prossimi cmJJgiWl!ti di coLui �che abbia subito il :l�atto iiHecito costituente reato, .tuttav.ia deve sempre �trattarsi di danrno non patrimonial:e cagi�m:ua�to da un ever:uto letaile. Merita, parim�'.lllti, a�ocoglimento il quarto motivo del <t'i!corso con H quaile �l'Aanmi:n~stl'aZiione si duole che :La Corte dii appeUo, pur investi- ta di 1specd:fko 1~0 di impugna:ijione 1per quel che 11iguardava la quantincazione dei danni em:e11gell1Jti compiuta dal t!'i!bunaile a favore deUa Severuno in prop['�O, che (Li aveva liquidati i!l l�i!re 129.000 (oltre aUe lire 500.000 per danno non patr.imonial.e), a~bbi�a poi, immotivatamente, liquidato per taile voce �1i!re 612:9.000 (in agtgirmrta a liTe un mi�lione per danno non pafJri!mOIIlJiale). La motivazione sul punto speci:f)~co �, inveiTo, del tutto manrcante per non �avere I�a sentenza :ilmpu:gnata itt:udi!cato l:e fonti di prova giustifican, ti hl suddetto notevole aumento. Con l'uni'CO motivo del rkoii'so inJCilden.talle la Severino sostiene che: l) la sentenza !impugnata sarebbe i!ll!cor1sa in un emorr�e dii ca1co,lo in quanto, nel di!minui'Te del 35�% �La somma di -LiTe 1.500.000 deteii'minata quaile presumdhille :l�utmo guadagno de�l Batt~sti, e nel moltipHCa([' e poi il resto per il coefficiente 19.76~2, sarebbe pervenuta ad nn totale di li!I'e 8.469.400 rin [.uogo di Ui'e 10.375.050; 2) i11 guad:a1gno annuo awebbe dovuto eSisere determinato colllocandovi anche la 1'3a mensiJ:i:t�; 3) in;giusti!f~catamente sarebbe stata poi effettuata la riduZiione di un qumto per sca.rto 1IDa artti:vi!t� 1avorati'V1a e v:Lta fisica. lia secQIIJJda cetnsura meri�ta senz'altro acoogilimento dato che non risUlta che i giu:d1ci dii appelllo, nel determina:re l�a presumtbi[e :l�utura retrtbuzione globa�le mtmshle delll'mfor1Jun1ato, abbi!ano tenuto conto alllJChe del rateo dehla I3a mensHi!t�, la quale infatti, avendo carartte!I'e continuativo, � da �oons~de!I'arsi come nno deg([>i elementi destinati .ad integrail" e llia retribu~ione vera e proPTia, per tutti gli e1lfetti dispetto ai quali il'ammontare del1a medesima � 11illevante. L'accogLimento del'la detta cenlsu:ra assorbe l'esame del,le a1t1Te due dato che .ti giuld~ce dii J.'i!nvio dow� procedere ad una nuova determina zione dellla il'etri!buzione globa;le mensile e, necessariamente, ailla rinno vazione del calcolo :per la iliqu~dazione_del danno. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1105 Mertta, mine, accogUm.ento .ill quinto motivo d!i riJOOI"so con il quaJle il.'Ammmistrazione deUa P.I. deduce la vtolazione deg[i aoc<tt. 91, 99, 100, 101 tC.!P.tC., tper essere stata �condanli:JJata al pagamento delle spese processuaJl:i a :flavore d~lil'E.N.A.O.L.I., qua<ndo invece tra di essa ed H detto ente non era maJi �sussrstito a.iiJcmn contradtttwio, n� formale n� sostanzi~ l.lle. .M !l"ilguardo � �sufficiente rilevar�e tche: il'E.N.A.O.L.I. � stato evocato in giudizio dalila �sola Sevwmo ed il tdbunOO,e ha rigettato [a relativa domali:JJda; con 11'atto di atppello l'Ammmistrazione ha imipug111arto soltanto ile �startruiziooi ll.'lil?�Ual'ldatnti ,l'aff~azione della sua responsabililt� e i'esolusilone di quelila delil'lstituto S. Giuseppe, ed ha citato in. giudizio la Sever~i.no ed H detto ]stituto, limitandosi a notidlilcare IL'atto medesimo all'E.N.A.O.L.I. <per � mera notizia�, tcos� come ha arvruto <ml'la di predsare nell'atto �ste1sso di notificazione. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 17 maggio 1973, n. 1416 -Pres. Giannattasio- Est. Longo-P. M. Pascalino (conf.) -Caporale (avv. Mastrantonio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Tarin). Procedimento civile -Prova -Documenti e dichiarazioni provenienti da parte privata -Valore probatorio. (c.c., art. 2697 e 2729, c.p.c., art. 116). Procedimento civile-Prova-Nozioni di comune esperienza-Utilizzazione da parte del ~iudice -Discrezionalit�. (c.p.c., art. 115). n convincimento del giudice in ordine ai fatti rilevanti delta causa pu� anche fondarsi su un compLesso di elementi indiziari e prove p1�esuntive e pu� essere tratto da tutti gLi elementi probatori acquisiti al processo, da qoolunque parte forniti, ancorch� si tratti di dichiarazioni o documenti provenienti dalla parte interessata, non potendo il sol fatto di tale provenienza privarle a priori di valore pro�batorio, specie quando tali documenti concordino fra loro nel rapprese.ntare una determinata sitoozione (1). n ricorso alle nozioni di comune esperienza costituisce l'esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito e non � necessario che egli indichi spedf�catamente in motivazione Le ragioni per le qruali, nel caso concreto, esso non sia stato esercitato (2). (1-2) La prima massima riassume le aff,ermazioni contenute in varie decisioni (richiamate nelila sentenza 'annotata) .e costituenti principi consolidati nella giurisprudenza del s.e. in ordine all'esercizio del libero convincimento da parte del giudice in ordine alla valutazione delle prove nel giudizio, principio consacrato nell'art. 116 c.p.c. (Per una critica a tale ll06 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -Con il primo motivo, denunziando vio�lazione e falsa applicazione degli artt. 26-97 e 2�7219 c:c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia fondato il proprio convincimento su materiale indi.ziario tratto dalla relazione del l'Ufficio Tecnico Erariale e dalle informazioni della Guardia di Finanza, rispettivamente redatta e fornite fuori e prima del giudizio ed inoltre provenienti da ovgani dell'Amministrazione che era parte in giudizio. Comunque, ammesso pure che siffatte relazioni ed informazioni siano �equiparabili ai rapporti e verbali della polizia giudiziaria e pos sano bens� costituire prova quanto ai fatti che i :pubbli-ci ufficiali affer mino di aver� compiuti o constatati, ma solo materiale indiziario per ogni a-ltra -circostanza in esse riferite, il ricorrente denunzia un vizio logico in cui la Corte sarebbe incorsa ravvisando un nesso -che non avrebbe i requisiti di logica, necessaria conseguenziariet� -fra alcuni elementi indiziari (valore dell'impianto, sua capacit� produttiva ed emissione di un certo numero di fatture) e l'estrazione della quantit� di materiale e�quivalente alla pretesa risarcitoria della Amministrazione. Si aggiunge, infine, che la condotta processuale del ricorrente sarebbe stata male interpretata dalla Corte, avendo egli svolto una tesi principale, diretta a -contrastare la validit� probatoria degli elementi forniti dalla controparte, ed una tesi subordinata diretta a dimostrare la diversa provenienza del materiale eccedente la quantit� di cui era stata autorizzata l'estrazione. norma, ritenuta di ispirazione dottrinale v. SATTA, Commentario al c.p.c., Milano 1959, vol. I, pag. 462). Di partkolare rilievo comunque l'affermazione, anch'essa non nuova, che il giudice pu� trarre argomento anche dai documenti e dalle dichiarazioni prov-enienti da una parte per dedurne fatti ad essa favorevoli ( conf. sent. 29 marzo 1956, n. 921). Nelle decisioni n. 3528 e 3113 del 1971, citate in sentenze (e nello stesso senso v. Cass. 4 marzo 1971, n. 580 nonch� 3 dicembre 1969, n. 3941) si afferma che � :il principio per cui l'onere della prova incombe su chi allega i fatti posti a base del!la [p["etesa non � operante ove il giudice possa formare il proprio convincimento sulla base degli elementi probatori gi� a�cquisiti al processo �. In tale affermazione � contenuta una impropriet�. Non sembra esatto che l'applicazione del principio del libero convincimento d�l giudi-ce renda � non operante � quello dell'onere della prova. Si tratta, invero, di principi che operano su piani diversi. Il libero convincimento del giudice riguarda tutte le prove -con qualunque mezzo addotte -dalle parti mentre la regola che disciplina l'onere della prova vincola il giudice quando non possa decidere in base alle prove raccolte (v. sul punto, MICHELI, L'onere della prova, Padova 1966 -ristampa p. 196 ss.). Nello stesso senso della seconda massima v. da ultimo Cass. 3 novembre 1971 n. 3118; Cass. 29 settembre 1971, n. 2682; Cass. 12 giugno 1971. u. 1804. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1107 Con il secondo motivo, poi, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il ricorrente denunzia un vizio di contraddittoriet� di mottvazio:c.e, per avere la Corte negato ingresso, ritenendola vertente su un giudizio, alla 'prova testimoniale riguardante una circostanza (natura alluvionale dei terreni li!mitrofi all'alveo) che invece la Corte medesima aveva ritenuta pacifica motivando il rigetto dell'istanza di consulenza tecn~ca. II ricorrente censura inoltre la sentenza quanto alla negata ammissione della prova testimoniale e deduce che, nella parte in cui i relativi capitoli riflettevano, secondo la Corte, giudizi tecnici, essi erano invece diretti a provare fatti obiettivi; nella parte ritenuta inammissibile per dkfetto di specmcit�, essi enunciavano fatti sintetizzati nei loro elementi essenziali; e nella parte ritenuta irrilevante perch� concernente fatti gi� provati (fornitura di ghiaia da parte di terzi), avrebbero inciso sulla decisione se tenuti debitamente presenti. Con il terzo motivo, infine, lamentando violazione dell'art. 112 in relazione all'art. 115, 2 comma ed all'art. 3,60 n. 3 c.p.c., il ricorrente censura la sentenza per non aver tenuto conto dell'eccezione, fondata su dato di comune esperienza, relativa all'aumento di volume deter� minato dalla lavorazione della ghiaia, �con la conseguenza che il quantitat~ vo addebitato ad esso Capora�le avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotto. Le censure come innanzi svolte nei tre motivi del ricorso (che per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente) non possono trovare accoglimento. A dimostrare l'inconsistenza della prima di esse, � sufficiente ricor� dare che, come osservato da una consoli:data giurisprudenza di questo Supremo Collegio, H convincimento del giudice in ordine ai fatti rilevanti della causa pu� anche fondarsi unicamente su un complesso di elementi indiziari e prove presuntive (da ultimo, Cass. 17 giugno 1971, n. 18<56) e pu� essere tratto da tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, da qualunque parte forniti (Cass. 6 dicembre 1971, n. 3~512,8; 10 nwembre 1971, n. 312113; 13 dicembre 1969, n. 31941; 212 luglio 196,3, n. 2015), ancorch� si tratti di dichiarazioni o documenti pTovenienti dalla parte interessata, non potendo il sol fatto di tale provenienza privarle a priori di valore probatorio, specie quando tali documenti ~concordino fra loro nel rappresentare una d~terminata situazione (Cass. 219 mar� zo 19,56', n. 921). Nella specie, la Corte di merito ha motivato il proprio convincimento sulla base di � precisi, ~inequivocabili elementi probatori � desunti congiuntame11te da una duplice fonte documentale, e cio� � da una insospettabile relazione redatta dal competente Ufficio tecnico erariale � e da 1108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO un rapporto fornito dalla Guardia di Finanza. Tali elementi riguardavano, eome la Corte ha precisato: la costruzione, da parte de'l Caporale, di un imponente impianto per la escavazione, cernita e frantumazione di ciottoli in riva al fiume Sangro; il rilevante costo (circa 4�5 milioni) dell'impianto stesso; la mano d'opera impiegata; i relativamente modesti quantitati:vi di materiale che il Caporale era stato autorizzato ad estrarre e quelli, ben pi� ri'levanti, che egli av~eva utilizzati .per la propria impresa di �costruzioni �edili o stradali od aveva fornito a terzi, come da relative fatture. Di contro a siffatte risultanze la Corte ha poi valutato la condotta �pq-ocessuale ed extraprocessuale del Caporale ehe, mentre in sede di accertamento non J:!Veva affatto collaborato, anzi speculando, fra l'altro, sulla mancanza di una regolare contabilit�, poi in corso di causa aveva tenuto un �comportamento ambiguo: alcune volte � lasciando intuire � di voler contestare in toto gli accertamenti predetti ed intendendo far credere, contro ogni verosimi-glianza e malgrado le fatture innanzi accennate, di aver praticamente limitato la proficua utilizzazione del costoso impianto pressoch� solo al materiale estratto nel 11915�5; ed altre volte � accettando le risultanze predette �, ma li-mitandosi a dedurre �che la mole di lavoro accertata poteva essere giustificata dal fatto che l'impianto era stato utilizzato per altro materiale di diversa provenienza e cio�, o fornito da terzi, o proveniente da terreni limitrofi all'alveo, di propriet� del Caporrale stesso od a lui locati Ma di taU giustificazioni la Corte ha motivatamente escluso l'attendibilit�, in primo luogo accertando in fatto che l'impianto non poteva essere imp1egato anche per l'escavazione dei suaccennati terreni, ed :in secondo luogo rilevando la genericit� della documentazione (oltre che la limitatezza del periodo cui essa si riferiva) dal Caporale esibita riguardo al � materiale � assedtamente fornito da terzi (genericit� sul riflesso della quale era poi motivato, con un sintetico richiamo, anche il diniego della prova orale dedotta in proposito. Tanto premesso la Corte ha osservato dov;ersi confermare H con vincimento espresso dal Tribunale, giacch� la domanda dell'ammini s~razione risultava fondata su risultanze il cui valore probatoTio tra scendeva .quello di semplici indizi e �che per di pi� venivano confermate dall'ambiguo comportamento della controparte, diretto ad � evitare com promettenti ammissioni od altrettante compromettenti decisi dinieghi � in ordine aUe situazioni obiettivamente accertate. Da tutto ci� emerge che la Corte ha formulato il proprio convin cimento valutando analiticamente ~e �globalmente il comp�lesso quadro probatorio offertole e traendone �con un giudizio di certezza le proprie conclusioni che, sorrette da motivazione esauriente ed immune da vizi di logica o di diritto, si sottrag�gono alle censure del ricorrente. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE A fronte della motivata valutazione delle �predette risultanze, non giova al ricorrente censurare il denegato ing�resso delle prove testimondai! Ji. E c1i� lll� sotto :ill profhlo deWl'ac.centato !difetto dii speclifi.oLt� -vigorosamente necessaria, nella specie, per contrastare le dettagliate e specifiche risultanze predette -IJJ� (per le ragioni .pi� innan:lli accennate al riguardo alla prova documentale) sotto il profilo della provenienza da terzi di parte del materiale, n� infine sotto il profilo della necessit� che la prova dedotta si riferisse a fatti e non a giudizi. Dei capitoli di prova rispetto ai �quali il Caporale muove invero censura sotto tale profilo, due riguardavano certo giudizi tecnici, (natura e consistenza del materiale estratto; aumento di volume conseguente alla frantumazione), mentre l'altro ( � vero che la maggior parte delle attrezzature del Caporale erano costituite da mezzi mobili adibiti alla escavazione dei terreni limitrofi al fiume Sangro, di cui il Caporale era proprieta:rio o affttuario � ), ammesso che non vi si potesse rav�visare un giudizio, poteva ritenersi superato dall'accertamento di fatto in precedenza motivatamente espresso dalla Corte, che aveva escluso l'utilizzabilit� dell'impianto per i terreni predetti; donde la non decisodet� di una censura attinente alla denegata prova di una pretesa utilizzazione di mezzi mobili per una imprecisata escavazione su tali terreni. P��1r ragdmti allla(loghe va disaltte's'a La c�eiiliSJU1'1a Idi ulll ~eteso v.iz,io di contraddittoriet� di motivazione, dedotto su circostanza del pari priva di decisoriet� (natura alluvionale dei terreni limitrofi all'alveo). Diversa sorte non merita, infine, l'ultima doglianza, che addebita alla Corte di aver ignorato nella sua motiva2lione l'eccezione, fondata su un dato di .comune esperienza, dell'aumento di volume della ghiaia a seguito della lavorazione. Della fondatezza della pretesa fatta valere contro il Caporale, documentata anche nei suoi �elementi �quantitativi, la sentenza, come dianzi osservato, aveva dato ampia ed esauriente motivazione. Ed � principio pi� volte aff�ermato dalla giurisprudenza di �questa Suprema Corte quello per cui il giudice di meri.to che abbia dato idonea motirvazione sugli elementi per s� sufficienti a fondare il proprio convincimento non ha necessit� di soffermarsi espressamente su altri elementi dedotti dalla parte, che -come nella specie -m base ana motivazione predetta possano ritenersi implicitamente disattesi. D'altra parte, ammesso in ipotesi che si trattasse di nozione di comune esperienza, dovrebbe rilevarsi che il ricorso a siffatte nozioni attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudke di merito e non � necessario ch'egli indichi specificamente in motivazione le ragioni per le quali, nel caso concr�eto, esso non sia stato �esercitato ~Cass. 219 settembre 1971, n. 216S.2). ( Omissis). IliO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZliONE, Sez. I, 2,5 ma~~io 1973, n. 1535 -Pres. Mirabelli -Est. Mazza1cane -P. M. De Mcwco (diiff.) -Ministro Filnianze (avv. Sta~o Gal1eani) c. Cassa RJtspa~rmio pe1r le provi!ncte s1ct1Lane (�avv. Guerra ed Abbate), Soc. Trezza (1avv. San,gioogi) e F1alll.to Soc. Miartorn!llla e RJuiisd. Falllmento -Decreto del ~iudice dele~ato che stabilisce il piano di riparto -Ricorso per cassazione -Ammissibilit�. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 119 e 117). n provvedimento del giudice delegato al fallimento che stabiHsce il piano di riparto dell'attivo (sia parziale che finale) ha natura decisoria, in quanto contiene, anche quando non v'� controversia tra i creditori concorrenti, una attribuzione di diritti. Contro di esso � ammesso ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Cost., anche da parte di chi non abbia proposto osservazioni al progetto di ripartizione (1). (Omissis). -2. -Le ~resilstenti hanno ,eccepito il'ilnam.rntssibi>Ht� del l dcot11so !Peir cassazlione 'propolsto ,a'f 'seiJJsi ~deWcwt. 111 Gost. contro H decreto del giud~ce delegato m data 2,4 settembre 1969 assume!llldo: a) hl decreto del ,gtudtce delegato dd oc:~pcwti2ltone lde1l'attivo � :impu~ abhle, esclusivamente, 1con ,hl rreclamo al 1m~bnnaile prrewsto dall'art. 26 Lf., e non 'anche �con dJ. r~corso per cassa2lione, a norma dell'art. 111 Cost. ammesso, inVIece, ~cootro il 'PirOIVVed!tmento del tribunale 'che, pr.onUIIlc:ian~do 'appunto �m sede dii Tec1amo, abb~a dso1to questi: oni ~concelrlllenti dJirrdtm lsoggetti'Vi deUe �parti; b) il r1co['so � stato (l) La sentenza ,che si aJJJJI;lota riveste lllotevoLe importanza perch� per quanto ~consta � La prima vol1Ja dopo che coo decisiooe 9 1luglio 19<63, n. 118 (in Giust. Civ., 1963, LII, 213), J.a Corrte Costiltuziooale ha dichiarato la legittimit� costituzionale dell'art. 26 f.l., ritenendo per� che tale ultima d.i;sposiziooe con .iil brreviJssio:no te�t'ffi�.Irlle previ;sto per la proposizione del reclamo al TribunaJ.e non sia applicabile nei confronti del decreto del giudice dele,gato che deoi!de in ordine all'attrribuzione di dtrritti, che viene daJ.il.a �giW'isprodenza riconosciuta Ja immediata II'icorribilit� per cassazione del PQ"ovved.i;mento del 1giudtce deLegato che stabmsce hl piano di ripall'to delJ.'attivo (sia parziale .che finale). Iinfa~tti le piJeced.enti decisioni richiamate anche in motiva2lione (Oass., 28 .ge!lllnad:o 1970, n. 175, in Giust. Civ., 1970, I, 580; Cass., 26 aprrile 1969, n. 1357, in Giust. civ. 1969, I, 1<689; Cass., 15 febbraio 1969, n. 523, ivi, 1969, I, 583; Cass., 14 febbraio 1966, n. 453) e che ammettevano a seconda dei oasi il ricorso per Cassazione e l'opposizione oiJdimiarda riflette~ano prrovvedimenti del giudice de1eg,ato attLnenti a fasi divet'ISe deLla ,prrooedura di failUmento�. Seanb!ra .iil (JaJSO di sottolineare 1a decisione m TlaJSsegna IJJ.Oill prrende pre<Ctsa ,posizione in orrdilne al problema se il 11icorso peir ca;ssazione ex art. 111 Cost., sia l'unica via esperibile contro il provvedimento del giudice delegato (con la conseguenza che scaduto il termine di sessanta PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1111 noti.lficato ill 24 llllovembre 1969, 'oltre liJl. IOOmnline dii 60 giorni dal depoiS�Jto in .canOOlileda del provvedimenrto� ]mpug~na.to (24 settembre }969); c) l'amminilstl'azione F1illllanziaxia, benCih� �81VV1tsa~, non ha presentalto al giuidilce delegato, a norma de{J;l',art. 110 i.f., 1e .sue osservazioni rSIUl (I,Wogetto di rilpaTtizione !Pl'eidilsposto .daJ. 1C11Watore, e non � qU:mdi legitttmart;a aJllla propOISi.ZiiOillJe del riloQ!l'lso. Le ecce2l.iooli sooo .imonldate. Sub. a. -H problema pOISito dalle resilstenrtJi sui r�i.o:nedi esperibili contro il decreto del giudilce deJegato ohe, ai soos.i dehl'1art. 110 1.f., stabildisce e OOillJde �elseoutivo il piano di rilparto � necessarliamellllte cornnesso aJ.i! Ja questione dei!Jla !Illatura gturildioa del deCll'eto medeshno. La qtll!estion� � startJa tpd� voil.te �eSrum!ilnartla da questa Corte cl1ie ha afliermato ~l carrattere giuxi!sdiiz~o!Illale ed :i!l 'oo!IlltenUito deoilsOl'lilo deil. provved:i!mento predetitJo, 001che IIJJeihl.a iJpotesli di lt'ipla'!'lto paxziJaJl,e (1o:lir. d:a ul1timo, Cass., 9 girug~ no 1�972, :n. 1791, H diloembre 1971, n. 3,600), per 'considerazioni che iJl Collegio 1condi'V'ilde. Illlifatti, � vero che iJl !P!l'OVVedtmento deJ g,in:IJdiJce dellegato 1Cihe 1staibiillilsce il ipli!anor di ll"ipiarto ISii :lionda suJilo lsrtla!bo passwo, e tradUJce din atto ci� !Che l� IS1Jato dtsposto !D!e1la :liase di IClU� agi]Ji �artt. 93 seg. l.f. TUJttavila nellll',aocer,tJame!Illto iStesso ldell warotamento da farsi nel ll."iparto ai crediltotri 'concoll"'OOll1Ji 'si 'concreta IUJila at1lilvttt� gilurilsdizionalle. Illllfart;tji ne& !p!l'eoode!Illte :liase dli V'erirfi:oa oglllli 'credito, 1con g\li eve!Illtuali pa:1iJvhlegi, � aocerrbato 'come ,entiJt� a se Istante; manca hl gfuudizfuo di oomromo e di OOffi!PaT'azliione cllra 1oredtti ooncoNenti, al finle di .stabdililre ILa posizione ~e1cirprooa di ,ciJasoono dii �eiSsi ll'lilspetto agLi al!tri e !dii equipaxarl'i o g~mdl\llairli :in v:ilsta del �con.creto ,soddis:Cacimento. Sifllatto giudizio Vl~ellle aipp'UUto ri!D!vl~ato ral1a 1suoces.Silva :liase del riJparto ed 'ail de,c:reto che lo rende esecut1vo. Con 'esso -1si tratti di r�ilpatrilo 'defiiiJJitwo o paTzdiale -hl. g.iludilc�e delegato non �eiS!p1ilca ,attWit� meramenrtle ordiJna,toria o di esecuziOIIlle di qu:allllto ~accertato I�IIl ,sede dii formazione �dellllo stato ipaJSIS�Jvo n~� eserdta solo �attJivdJt� di roo!Illtr0111o delle OipelraJZiioni del iOUJratore, ma S'tatuiJsce SU ogn!i �questione �concern�1Dite la 'gll'lalduazilone e !La !I'edJprooa coa.llocaZiiiOIIle de1i giorni non � pi� modificabile) o se sia consentito anche il reclamo ex art. 26 (e, quindi, il ricorso per cassazione ex art. 111, contro il .provvedilme111to del TribunaLe che decide sul reclamo, �coone contmua ad affermare la stessa s.e.: v. oltre ~e decisioni nn. 673 e 825 del 1972, citate in motivazione, sent. 22 aprile 1972, n. 1271, e quelle identiche aventi la stessa data e pOII'ItaJDJti i nn. 1274, 1275 e 1276; sent. 11 dicemb!I'e 1971, n. 3600; :in Giust. civ., 1972, l, 878), ed, rutresi, ;I.'O!P!POS�zione OTidinaria. 'lluttavia, nn'ap,eirtlum nel senso di armne1Jtere ia �COnJOOirll'enza sia dei!. ricorso immediato ex art. 111 Cost., contro il decreto del giudice delegato che del reclamo ex art. 26, al Tribunale pu� rinverrirsi nella dichiarazione che 1a p:ronnnci'a in esame ritie111e w doverr effettuare di non comJtrasto con la g1ur,~sp.mdelllza che mnmette :iJl rtcorso per cassaziOIIle contro Ja pronunzia del Tribunale a seguito di reclamo ex art. 26, e sul rilievo che � l'esclusivit� � del reclamo ex art. 26, riflette unicamente i provvedimenti 9 1112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vad crredi,ti, cos� decildelllldo su ~eri e propri dliiriitti: di qud iii ca~at'tere cMwamente ~uTilsdliziOill~�e e deciso~1o delWa lSUa ptrOilliUI!lJcia. Oamrtte1re che :non !ll11Uta quando si tlra!Uti: di 'ripra~rtli:ztiJollle paxziaile, e che oon pu� porsi irn ldubb1o nemmeno neJ 'CialSO di m:alllicato inlswge~r�e, 1:n cOillclreto, di efiettirvi rcontflttbi dra risoll~~re. Intliatti, per lStabillii1re' Ja natwra di nn prr-'orvvedimento, occOO'r�e :fia~r cr:-idlerJmenrto al rcooteniUJto di esso, e� lll!O'Il vi: ha dubbio rche quanrdo taLe ICOI!l'benruto COills:i:srte ne1l'artrtrdtbuzd:orne di diritti, allliCOirch� mICOnroreto lll!Oill rs1a lSOir'�a dm rordirne ard essi aiLcuna contTOVeTlSi!a, perailtro astrattamenrte iJpoti:zzarbille, derve attrdibruirsi ca~rat:tere giirurirsdizionai1e aUa deci!sioo,e deil gmdiilce. La natura ,giUTirdiJoa., cos� ded�llllithna, de~ p~orvrvedimento deil g1ud1Lce delegarto di it'iJpair'IJiZJiorne deilil'rarttiNo rcOilllsentre di srtabillifu:-e qualli siJano i dmedti esrpedblillii �contro di esso. La Corte OostirtJuzJirooale, colli sentenza 9 J.~UJglro 1963, n. 118, inrvestita delJ.a questiolllle di Jegittrimit� deiLl'ar.t. 26 il.!f., dn iriclazione a~ll'ail't. 24, l o �comma Oost., ha dilch1all'ato la legittimit� delLa norma nel presupposto �che eslsa noo si arppiltchi ai provveirdmentli di nratrwra giuxiJSddzionwe dercisordra. E questa Cmte Surprema, aderelllldo anche aH'QPirnliorne esrp~reslsa dallla. preva[enrte dro1ltrrdinra, ha rti.tenruto che lill rimedio del rreolamo, :di �cui: arll'art. 2,6 l.lf. -p& rla br�evilt� del termlirne, per [a decor~renm Idi ersso dallrLa data de111a p~ronoorcila e� tnOill da quelrla dJe[[a Iegarle ,COillOiscenm del rprr-o~edrimellllto e _pre<r �hl dJcfiet<to de[ COI!lt\t"addirtto: rio -DJOI!l <assilcwra fin darhl'itnil!'Jio, orve sd cootlrovelrrta mto~rno a d:trJtti SOglgetrti'VIi, tutte Je rgait'~z1e pi1:10tC�1SSUarli e, irn rparlircdl.ratre, IUill effettivo ese!rlciZJio de[ drirrttto�; che pertanto 'la esclooiv:Lt� del rec[amo predetto cOillice~rne rsoJ.tanto� j; pil'ovverddmentri del giudlrce de[erglalto emessi neiLl'ese~rcizio rdel~a tsua :fiUIIlZJirone rammimswartirva ma n'oo anohe qruelld ohe irnc:idooo rsu posiz�~ond di dtritrt:o iSdiglgettirvo, ;pe1r i qiUJarlli � irnrvece ammirss:i:blle il'rimpugll1Jazi!one di~ertta neille dlorme Olrldirnarie (rclfr. Cass., 2'8-gennaio 1�970, n. 175; e, in motivazione; 15 feibibxado� 1969, n.-523; 2:6 Q~Pirli[ e 1969\ n. '1357). Quesrto IDdilrizZJO girurisplriUJdenZJiJale d~ersseire COI!lJdivtso, poich� �i[ ir�~cLamo e�x wt. 2�6 ll.f., nella struttulra ad esso darta dalla emerssi daJ. gliUid.We delegato neJ.Il'ese~rlcizio della sua fUIIllzione amministlrat.irva del processo di fallrimento e non queUi che incidono su rposizliooi di di ritto sorg~trt;ivo. In dottrina sd � autmevoJ.mente sostenUJto che IOOntro wl deooeto del giudice delegato che srtaibilisce il riparto � ammismbtle per estensione o analogia IL'<>a;>posiZJiOill!e ex �arrt. 98 J..f. (~cos� SATTA, Decreto di riparto fallimentare, ricorso per Cassazione, giudizio di rinvio, in Riv. dir. comm., 1963, II, 339, e spec. 343-45, e Istituzioni di diritto fallimentare, pp. 301-302. COtn:f., FERRARA, n fanimento, Mtlano 195�9, p. 407; GARBAGNATI, Fallimento ad azione dei creditori, in Riv. trim. dir. ptroc. civ., 1960, 368.; .ANDRIOLI, Fallimento (Dir. priv.), in Enc. diT., vol. XVI, p. 447. PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1113 legge, i~Spkata a 'cxtte~ri dd �1S1t!rema soolecli.Jtruldme�, � ~rimedio adeguato pe!I" H via.s'ame di provvedimenti adottati dali. .giuidllice delegato nehl'ese~rcizio di �arbti'Vit� me~r1amente ordtnatO!I"da, ma � mrvece i1ndd~eo per il c001tro1l/lo di provrvedimenrti dii IIlatura ,giJudsdizioiOJal.e dedsm!i.Ja. L'iJst:iJtulto, matti, se �co!Iliside~r1ato qUiaO.e mezzo dd tutelia giurilsdiz&onall,e di dmtti sog1~ettli.rvi, contr�asta :sta Con 1i :pr�mcilpi �che e1silgono 1a cO!l1~t� de'i te~rmiDi di de 1 cadenza (a!rg. ;_ex art. 219165� c.1c.), sila coo i prilncilpi che stab!Hilscono la deco11r�en2la ded te~Vm�!!l1i deUe ]mpu!gn,aziloni da1la conoscenza deiLl'atto ilmpUig!Ilato o, �quanlto meno, �dal :liatto 10he la emanazione dii esso sila starta por,talta nelJla tsfeTia di ClO!l10Sicilbdll:it� degli 1JIJ.:bereSISialti al/la 1mpUiglniaMva (�avtt. 326, 3,2,7 10pv. c.rp.1c.), sia, infine, con i p!l'1ndpi che vogliono assi:cur, ato un effettdrvo e'se!rlciz,io dell diritto di d!iliesa. In cotnside!razione� di ci�, deve 'con>clJuJde,l1si che 1l'ilst�!turto m questiooe non pu� e1ssere lrl�iteiil.lll!to, nel ,!lost!I"o ordinamenrto .gimdldico�, Ul!l rimedio atto ahla tutela giJurilsdizWn.alle dei diritti �SOiglg,ettdvi, e ,che eSISO � pertarnto ilnapplwoobi:le ai provrvedimenti dedsori de�l giludi1ce delle1gato m malte11ila 1di dildt.ti soggerttli.rvi:, tre CUJi deve annorve'l:'a!rsi, come Sii � vilsto, 1]1 deiCT�erbo del g.iludilce de,J.egato impugnato dallll'ammiwstr,aziOille Finanzi,aria: esclusa la possdb11it� del reclamo deve �riltene!rlsi qu1n.Jdi ammilssibhle hl rwco!rlso per cassazione, a nmma del!l'art. Hl Cost. Da ICOil'clusione cui si � pervoouti non pu� di111si iJn real�e colllJtrasto c0111 le Il.Uiffierose decistonti (v. da ultimo, lsent. n. 613/72,, n. 824/712), richiamate a1111che dallle :l'esilsilen.ti, c0111 cui que~ta Ooote ha affeTmato la naturla dec'~sOTi:a dell rec[amo, rproposto �a0111tro ti ip(l'avVed:imenti de1l giludi!ce dellegato, 'e !lJa impUJ~billit� di e1sso c0111 dll. r:iJoomo pe'r cassaz1ione a noTma deH.'a~rt. 111 Cost. Si tratta drnrfatti di c�ars'i iiil cui � sta~a scelta lia via breve 'del r�e1c1amo, e :La parte interessata ha poi impUJgn,ato iJl prorvvedilmento �colle,gi:ale �con il �rilcooso per �cassazione ai senlsi dell'art. H l Cost., ma ne.i qua.Jd non � stata prospettata, e non � sta~a esaminata, la diiVleiriSa questione de>lil.a possibii1it� di dmpugnazione dilr�etta nelle :li01rme ordmarte del prorvv�edime'lllto del <ghld~ae delegato m natura de.cisooia. Sub. b. -]l rilcooso � rsta.to temrpesltirvamente prOposto. In:llatti iJl de creto de1l giUJd~ce delegato � !Stato depositato m Callllceilil.eria hl 24 settem bre 19�6'9; ulltilmo g1io>rno dell ille!I"mine di 60 gg., decorr�enlte dali. deposito, era felstivo (23 ~norvembre 1969) O!Ilide, pe>r ~a pll'o>roga �di diritto al prilmo gi!O!D'llO S�1g1Uente Il!Oill fu1stivo (arrflt. 1�55 U.IC. IC.rp.IC.), 11 riJoOTSO � stato UtJiJ. mente lnOrbilicato �11 SUOCI�1SIS�VO 2,4 !IliOVembll1e 1,9,6{1. Sub. c. -Non ha rillevanza H :liatto che l'Amministrazione Fin:anzli.a ria non abbra presentato al giiUJdiJce delegato, prilma dell decreto di appro vaZJione de�l pd�ano di 11iparto, l�e osserVlazioni di �CUli all'a>rt. 110 l.f. Didiat ti �la impugnazione ,cOitlJtro hl decreto detl giiUJdiJce delle,galto non � cO!Illdi ziO!Illata, 1stanrte l'a maiil.lcarnza di ogni preiclilllsione normativa, a11a preven tiva presenta2lilone dei}le dertte osservazioni, e vi sono qUJindi legitrtJimati anche i CTedttori che non h:anno pTesentato olslse!I"vazioni. -(Omissis). 1114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CORTE DI CASSAZIONE -Sez. I -28 maggio 1973, n. 1567 -Pres. Leone -Est. Spadarro -P. M. Del Grasso (rccmf.) Ciln� (avv. Lopes) c. Opera NaZiiO[))aJle Irnvalid:i di Gue~a (arvv. Stato OM'U!si). Servit� -Titolo costitutivo -Indicazione specifica del contenuto della servit�-Necessit�. (c.c., artt. 1027 e 1058). n titolo costitutivo o indicativo di una servit� deve contenere tutti gli e-lementi atti rad indiv~duare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilit� di aLtro fondo appartenente a diverso prop1 �ietario, con la specificazione della estensione e delLe modaLit� di esercizio in relazione alla ubicazione ,dei fondi. Sono pe1�tanto inefficaci quelle cLausole che facciano genericamente riferimento a stati di fatto pre�esistenti, a servit� attive e passive ecc. ossia le c.d. cLausole di stiLe (l) (Omissis). -Con il''U!Il~co motivo, i l'I�ICOI"l'en!ti, dennncta[))dO lra v-iolazione e :l�alisa aipiplilcaz~cme degJ.i ar.tt. 13-62 e 11371 c.rc., in relaz.io[))e alrl'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., 'Censurano l:a impugnata senteil12la per avere escluso rche nehlia clausola, l1ipor;tata nerlil'ratto di compi11a'VIe[))diirta del 25 maggio lr9r5rl 'ID no1la'l:'o M.arrlsall.a, con la qlltal1e fu stabiJHto che la vendita ptvocedreva � rcon tutti i dw~ti, aziO!lli, ragioni, �aJUneiSISi e COil!U�essi, dilpendienze �e pertinenz1e, servit� attirve e passive � esltstenii, tutrto mcluso e [))u}la esclJUJso �, fosse conrtenuta La mantfesta2lilone di nna co[))coroe vollont� negoz.iaLe ldeillle rpar,ti di arttdbu~re VJal1o1r'e legale ra tutte le sel'Vtt� di fatto, rgi� es~stenti red abuJswamente e'se:rrcirtJate da1l fondo, r1imasto iJn propriet� dii essi dcmrenrti, su queLlo �ve~duto dagl1i Al'lcobasso all'Opera NaZii<IDall.e per .gilii i11:1Valild.i di gueri'la (O.N.I.G.). In pall'ltircoLa~re, solstengono che La Corte di merito, nel procede!l'e ali.La ria:JJterprertazi,one di tale cl>auso~a, si ISWebbe attenuta esdLurswamente aJ. s1gni.fiJcato JetrterraJ.e dehle espressiooi in 1elssa .coote[))ute, omettendo di Tlicer.cat'e ed ilndivildiuare, attl'laverso la valurtazii<IDe del 1Comportamen!to deLle rpa1r�ti, pre1oodente e sucooss.iJVJo al]la fo!I'Ima2Jtorne deil. oootr.atto, 1a oomUJ!lle ed efferlitiva ilnten (l) La massima roondlerma un primdpio ormai co!tl!soljjdarto nella girurisprudenza del s.e.: v. infatti nello stesso senso da ultimo, sent. 4 marzo 1971, n. 576, in Giur. ag., 1972, 431; sent. 6 febbraio 1970, n. 262; sent. 28 ottobTe 19<69, n. 3459; sent. 16 ottoba-e 1969, n. 33�65; sent. 23 aJP�rile 19,69, n. 13115; sent. 24 ,g]ugno 19�68, n. 2117. Ln dottrina si discute se sia necessar,io ,che dali. tit01lo &tre iJ.',indicaziooe del tiJpo di servit� che 1si intoode costituire, T.isultino a:ltresl d.isciplinarfle le rrnodarl,tt� di eseroi:llio. R~tiene ehe t3.1Le IP<atturizione non 1sLa indilspensahile, essendo poss.iJbile ricorrere con interpretazione integrativa alle norme contenute negli articoli 1065 e segg. c.c., BRANCA, Servit� prediali, in Commentario del codice PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1115 zione delle parti stesse; e ci� in violazione delle nmme dettate dall'all't. 1362 'c.c., per la illlterpretamone dei contratti. Osserrvano, altres�, che, in balse alla dioh�aoo:z:iOIIle ([''esa dail. teste G~arrliilona, hl quaile ebbe ad afferma(['e che le pa!l':ti illllte.retssarte, nel c�o!l'so di Ull1a coll:lfVe!l'saz:LOIIle' svoltasi aHa sua pcretselllZa, averva!DJo pM~l�ato del matnltenimento di tutte le S�el"VVit� �etsmtenti e che a questa co�rl!diz~orne i Cin� arveVIano subo!l'ddnata la deo~siorne di vernide:re ill ll:mo lotrt;o di rlie!l'!l'eno, si sa!l'ebbe dorvurta ritenere provata la comUI11e intenZJio~ de�li1e srtelsse parti di 1etgLttil:ma(['e e conVIaHdall' �e anche le se'l.'wt� di :liatto, aJbusilV"ame!DJte eiSe!I'dtate sul fondo, acquitsta�to dall'O.N.I.G., sino ali. mome~nto dell'acqu~sto stesso, e, quindi, anche le se[''V'it� di veduta e dii scoll:o di aJcque p1orvaoo, oggierbto delJ:a oorntrovoos1a, �con La .consegruenza che a quetsrta dinteiilZLone deLle pa(['rfJi si sarebbe dovurto �attviibui['�e V1all:Oil'� p~�VIa1enrte, secoodo i cttati arrtt. 1362 e 1371 c.,c., ari fini deil!la inte1I1pr,etaz1ooe di quell:~a C�Jau:soila contrattuale. Il motirvo � mo!DJdato. Oorn rife,r�ime!DJto specitfi.Jco all.la mdagme dill'etta ad atoce'l.'t1Jar,e, attraverso 1a intevp['e�tazione deilla voiiQ!�rl!t� delile palt'lbi, se in un pa.tt;o negozia. le ,s]ano contenru:bi gll.i e�lementi necessad p�[' La :iJdentmcazliOIIle degLi estvemi ,costitut:iJvi �di una :se[''V'~t�, ques;ta Coll'rte Suptrema ha costantemente dbad:irto hl p:r�irntc.ipd<o, secOilldo 100i Ulll'a taile inrteoc'p!I'etaz;~one si risolve in .una v;alurfJaziooe di fa�tto, devoLuta all porte!l'e d~screz:tonale de'l giud:iJoe' di mer�:iJto e, come talle, inlsd.nldacabhle m sede di leglitrb:iJmi.t�, ove si:a 1SO'I'I"~tta da adegu:a.ta motirvazione, immune da v;izi lotg~ci od �ll'l'ori di un di111itto (Oass., 16 ottoibre 1969, n. 3>365; 24 settemme 1971, n. 2650). Questa .stessa Corte Stlip['ema ha anche affeii:1IDato che il titoLo cos1lltutivo od i!IlJdi�catirvo d:i una se!I'Vit� deve C'Oillrteneve tutti gM elementi atti a!d indi'V'idu: all:',e n conille!IlJUto ogg.ettirvo del peso Epos:to sopra un :liolll1do per la utili:iJt� !di alwo, ioodo appa�rtenente a dirve�l1SO' �pr�opll'ietairio, con la srpecificaztone dellla est�1IlJSi.one e delll�e modalit� ru eS�\l'lc!izio m r,e:J:az,i.one alil.a ubi.caziOIIle dei fond1i, ed ha dbadito il proincipio, secondo cui sono ilnefficaci quelJ.iJ.,e tclau:sole, che :liatcdano generilcamenrte rife['imento a starti di fatti ,SUJssilsrtenti, a servit� atttV'� e pa:slsiVIe... ecc., ossia le Cilau:sole cotsiddette d:i stne (Oass., 4 mall'zo 1971, n. 5'76). civile diretto da SCIALOJA e BRANCA, Bo1og,na-Roma, 1967, 267, SIPeC. 289, GRosso �e DEIANA, Le servit� prediali, in Trattato di diritto civile italiano diretto da VASSALLI, Tmino, 1963, vol. I, p, 448; BURDESE, Servit� p'!'ediali (diritto vig.), in Nuovis,simo dig. it., voil.. xv;u, p. 150. Sembra O!P!PQil'trmo rilevare �che ferma l'ndoneirt;� di una clmlso1a 'c.d. di stille a costiitmdre il tito~.o di una servit�, allooch� lo stato di :liatto corr~Sipondente atd nna serV'it� (O!PIPOIIlJ�IIlte) sia .stato c!I'eato dal vendito['e .pro!Prietario d�H'runko fondo po�i diviso pe[' effetto della veiJJdita (cireostanza peraltro che non ricorreva nel caso deciso dal:l'annotata sentenza) la servit� derve :ritenel"Si costituita in virt� del disposto dell'art. 1062 c.c. (per destinazione del padre di famiglia), conf .. BRANCA, op. loco cit.). 1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO In relazione con questi pl'lincipi e neLl'ambito deUe els,poste censure, che vengono ~d itrwestwe l"ia:1templ'le!JaziJOIIl:e che la impugLtllata sentenza ha dato ,aJila c1aJUJsoi!Ja, ICOlllJtenuta nell'atto dii COlffiiP!I'IaVelllJdita del 215 giu gno 1951 ,e sopra pUJntu:a:liizz:aJta, pvopdo, atl. fine di 1stabi:li~re se in una tatl.e oLaUJSoil:a fosse ~configUJmbiLe nna oOi!lvalLiidia deJil.e servi~t� di fatto, abUJstvamente 'esevoitate dai Oim� SUJ1. ifon!do venduto dia1gihl Alreoibasso al l'O.N.I.G., e, quilllJdi, nn titolo !ildooeo allilta costttuZiione dii esse, �, per tanto, evidente che al comp�I1JO di questa Covtte rimane cill'ICOISCl'li:tto aill!o esame deltl.a ve1atwa mothnaz:iOu:JJe; ed al r~g1UJWl'do deve su:bi,to ipl'eCJ~sansi che la decisione sull. pnnto dn questione � SOII'retta da nna motirvaZiione, che si appa:Lesa Lneccep~bil1e ISUl piano log~co ed i!DicOi!ltestahhle sul pi:ano gi'UJV�idiiJCJO. La COI'Ite di mel'lito, iilllliatti, dopo a'Vier'e ril1eV!ato che le esp!['esstom contenute n.eiH'a.J:iz.Ldetta da'Uiso'l'a, rLpvoducend!o quel1e tilpicihe di una comnne pvassi stitl~siliJca, conferivano a1La cLaiUisoil:a SfteiSSa hl carattere di una mera 1Cll�liUISoJa di 1stille, ha osservato che ta~1e ctl.a1Uiso1a, non contenendo l'inld/.Lcaz:iiOIJJe di elementi 'atti ad mdiv~duaxe 1a il.latura, il'ogge,tto e la estensiooe de1l�e serWt�, menzi'OI!l!ate ,sollJtwnto con la sempililloe denominazione di � ,servJit� a,tt]ve e passive� esilstenti �, senza neppUJVe l'lnd~~az, ione deli rei!JatiV"i dia:'itti, erano da rnenevsi i.nildonea ad e1sser�e asSUi!lta come valllido titolo del[a es~stenza e costituzione di una 'qualisi:asi serV!it�. Pl!'escil!l!dendo da questa ICOi!llfigtUr,azilooe data ~a111a oi!JaUisola ~n quesihlone, ha aJ1Jche esamil!l!arflo ill silgl!l!ificato attri:buiiblle ai!Jla :livase, coo �la quaJ.�e � stato fatto rdr.fievimento � alBe servlirt� atti'V'e e passhne esilstenti �, ed ha rHe' V'ato oh'�essa, attraverso, la p!M'Oil;a � es~stenti �, i!ndhcati�va di un preci.Jso e speiCl�ifico l'�iferlimento ahl'e 'servit� !PI'O'V'ell!�ienti da un titolo Leg~a,1e, comporta\ l!Q JJa esd1UJSiOu:JJe di un rifev�imento altl.e servU� di fatto, abUJsi:vamente ~esevoi;taJta, ~quallii queffile, ogg~etti dietl:la controve11sia. Ha, ID:fine, elsami, n.ata llia dhchilwra,zione del teste Gi.Jannone� ed ha ossel'V!ato che s'e,ra v�ero ~che nel covso dell'e trattative, S'V'olltosi tra un ~appresentan.te del. il'O.N.I.G. ed 'i Cin�, era sovta d~sculssiooe in me!l'irflo all1e servit� da quest'u1timd esercnate sull. fOI!l!do degJJi Aivcobwsso e gtLi stessi Cin� a'Vevano manUiestata l'ia:11Jenz]ooe di volere subortdin,a,re ail mantentimel!l!to di dette servit� 'La 'V'endita detl.l',appez~amenti di tell'lreno di loll"o pvopriet�, era anche vero 1che, ci� i!liOIIl:Ostante, talle ICOI!l!diizi.JOI!l!e non el!'a stata eS!pressamente const~dtemwta n� nel pcr-el�im�inaJre di vendita del 10 ottobre 195�9, n� neill',atto de:fin~i~o di V"endita del 215 giugno 195,1; taJJch� dorve\l!Q de,sumersi 1che questa ICOI!l!diZ�ione non e!!1a stata a1ocettata dailil'O.N.I.G. e che i Oin�, di. :lironte a qu�esto ri!fiurto, a'vev:a~no pen1salto di poter.Ia fa!l'le va!lere, r'�IC�Oil1rendo a que,lila oLaiUisolia g.enerica, che riien~a in uria ~comune pmlss1 stni:sti.Jca seguma l!l!elJl,a stLpu1aztone dei co!lltl1atti di compmve,ndilta. Ova, se, prescimel!l!do dallila configUJmbi'lirt� della olauso<J:a in que1srtio ne in una CJlaJUJsollia di st11e, la Corte di merito, suHa base deLle esposte PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE consideraZJioni 'ed ossennaz~ODJi, che attingono iJ. loro fondamento, da una parte, neil. ,g~gnilfilcalto delLe esprtessiODii contenute in t!iile clli!llUiso1a, e,. dana a:l!Wa paxte, neiJ. descrWto COillllpOII'�wnento deli'O.N.I.G., ha ritenuto che questa d!llUISo1a [))QIO espr1me<Vla },a ICOOcol'1de volont� negozilalle delle parti di atwilbUJ1I1e Vlalore legale allle serv<it� di fatto, abUJSWMnente ese~r~citate sUil fondo deg11i AlrlcoiblwSISIO, oggetto della controver1sila, e semmru ill solo ilntendimentq di r!Lchilwma<De e convaHdare �Le s&'V'irt� gi� e1silstemi in base ald un tLtolo lega!Le, ben fonda,tamente dev'e affermWI'lsi che questa interrpretaz~ iJone !Si pll'esenta sOII"l'1etta da adeguata motiVIazilone �ll:llll:llJUine da vizi logiJci 'e conforme ai 'criteri lg1�IUII''ildilci fils1sati ld!iii pl'1mcipi giurisprudenztali, sopra riJcOII'dalti, tal:lich� essa vtiene a Slfuggli.re, iJn base a qwesti stessi pl"inciJpi giur.ilspii'IUidenziaH, al sindacato di 1eg1ttimit�. -(Omissis). SEZIONE QUARTA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) CONSIGLIO DI STATO, Ad. Ptlen., 3 luglio 1973, n. 7 -Pres. Ve' brano -Est. De R!oberto.-Mazzirtehl,i, p,aidJuaa (avv. G. Guarino, Lub:r1ano) c. M>illlmm-o Lwoo:i pubblilci ('aV1V. Stato M'ataiLollli), con illlrtervoorto dJeil PlresildOOJte Re,glione Gampalll�a (,avv. A:bbamonte). Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Trasferimento di competenza alla Regione -Difetto di notifica -Improcedibilit� del ricorso -Non sussiste. Giustizia amministrativa -Intervento in giudizio -Intervento della Regione in giudizio contro provvedimento statale in materia di edilizia e urbanistica -Ammissibilit� -Rinvio del processo ad istanza della autorit� intervenuta per predisporre difese -Concessione del beneficio -Inammissibilit�. Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Sospensione -Potere del Ministro per i Lavori Pubblici ex art. 7, quarto comma, L. n. 765 del1967-Connessione col procedimento di annullamento della licenza edilizia -Effetti -Ammissibilit� della impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento della licenza Sussiste. Edilizia -Licenza di costruzione -Impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento proposta nel ricorso contro il provvedimento di sospensione -Limiti. Giustizia amministrativa -Interesse a ricorrere contro una procedura . in tinere per il suo annullamento -Fattispecie di provvedimento di sospensione dei lavori per pendenza della procedura in itinere di annullamento di licenza edilizia -Interesse a ricorrere -Sussiste. Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Dotivi di ricorso avverso provvedimento in itinere, diverso da quello impugnato e del quale costituisce il presupposto -Inammissibilit�. (*) .A!l.ila �r,edazione deUe massime e delle :note di questa Sezione ha COllabOII'MO anche l'a'V'V. FRANCESCO iMARIUZZO. 1 PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1119 Edilizia -Licenza edilizia-Annullamento ex art. 7 L. n. 765 del1967 Termine di 18 mesi-Decorrenza-Accertamento dellaHlegittimit� della licenza -Comunicazione agli interessati -Esclusione -Scadenza del termine -Sussiste. Edilizia -Termine di 18 mesi -Riapertura del termine per trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali -Esclusione. Ai sensi deLl'art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, deve considerarsi trasferito .atte Regioni iL potere di 1annttUamento dette Licenze ediLizie ilLegittime, �nonch� �La potest� cauteLare di sospensione dei Lavori di cui alL'art. \27, te:gg�e \17 agosto :1942, ln. a150. PeraLtro, non va !pronunciata La improcedibilit� deL fl"i�orsn giurisdizionale avverso �un ptrovvedimento tdel Ministro per i Lavori pubblici anteriore aLLa entrata ~n vigore del .d.P.R. 15 gennwio 1972, tn. 8, che dispone la sospensione di Lavori .intrapresi :in ibase ttd <Una licenza edilizia (Per il cui annuLLamento sia in �corso il relativo proce�dimento, per mancata rnotifica �alla Regione interessata; [ci� in quanto, e�ssendo il processo amministrativo giudizio idi impugnazione ,di 1atto, La notifica del gravame va effettuata )solo .nei confronti 1deUa ,AutorU� che ha emanato il provvedimento, a nulla rilevando il successivo trasferimento ad aUra Autorit� deLLe competenze in materia (1). (1-6) Demolizione e sospensione lavori in materia di edilizia e urbanistica. La dedsione che si annota � stata pronunciata dallia Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato cui eva stata defedta ll'mtern questione con ordinanza 10 marzo 19'72, n. 174 della .S.ez. IV iLa qruaLe aveva ri.JLevato ila sussistenza di un �contrnsto di giurisp.rudenZJa 'sul signdficato da attribilli-e aLla espressione � aooeT:tamento de!l:Le violazioni �. in baJSe al qual.e � determi� nato il dies a quo del telrn�IDie di 18 mesi eDJtro H qtt:aJle pru� essel'e dispo-, sto l'ao:u:iuJ.lamento d'ufficio dell�e Licenze di costruzione i.J1legittimamente rilasciate, ad sen:si de>lll'art. 7 terzo comma legge 6 agosto 1967, n. 76�5 (cfr. Rass. Avv. Stato 1972, I. 647). Iin essa si dnvi1en:e anzi,tutto una puntuaLe app1toazione deil!l'aa:-t. l deil. de.CT~eto del P~r:estdente deLLa R~ubblica 15 g~ennaio 1972, n. 8, che ha trasferito allLe Reg~ioni a Statuto Ordinario Le f.unzlioni amministrative esercitate dagili org.ani centr'ali e pelrifedci del1lo Stato in ma1lelria di Uirbani!stic,a, ed ha lin p.artko1are �chla~rito che dette fui:tzlioni non sono solo quelle specifkamente �eilencate neiJ..Le 1ette~re da a) ad n) del cita.to a~rt. l de�creto del Pr~sidente deLla Repubblica n. 8, dovcendosi l'itene~re detta �eLeilJCazione di carattere moc.amente e'semrpilificativo, .sta:nte 'la, po:-.ese.nza di U!lla disposizione di chiusura, qruel!La inrucata nella lett&a o) che g�en&icameDJte comprende � ogni a:ltra fun:ziOllJe amministrativa es&cirtata da,gli organi centra�1i e 1120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Nella predetta fattispecie la Regione interessata ha veste per in tervenire rin giudizio ~e inserirsi neL .giudizio ,medesimo meno stato e nei termini in ;cui esso� \si trova nel momento '�n cui l'intervento rviene effettuato; non pu� pertanto essere. :concesso ,ana. Regione il beneficio del rinvio del processo ai fini delta predisposizione delle difese (2). L'ordine di sospensione dei lavori ediLizi irregoLari, che il Mini stro per i Lavori pubblki pu� emettere ai sensi dell'art. 7, quarto com ma, legge 6 agosto 1967, n. 765, � strettamente connesso con il proce dimento di annullamento d'ufficio delta licenza di costruzione che di quella sospensione costituisc�e il presupposto; col ricorso avverso il prov vedimento di sospensione � ammiSsibile pertanto anche l'impugnazione degli atti preliminari del procedimento di annullamento (3). periferici �deillo 1Stato �: ,conseguentemente � dia riteneoosi tr;asjiertto anche il ;potE!a:'e di 'annuHamento di licen:z�e �edHizie IOOnch� n potere di sospensione dei ~avori intD�i['JII'esi in base ad una \licenza edilizia per il cui al1:Illll!Llamento sia in cooso iii. proceddrmento, sospensione p~evtsta dal quarto comma dell'art. 27 delLa Legg.e 17 a,gosto 1942 n. U50 nella nuova formulazione di cui alil.'art. 7 L. �765/19�67. � SU!liLa costituzdona!lit� dell'art. 7 de1la L. 765/1967, con riferimento alil.o annulLamento d'ufficio della licenza �edilizia .con decreto del Pr-esidente della Repubbltca e :in il'eliazione rpru-ticoliarmerli1Je aU'ar_t. 113 della Costituzione e .atl'Le ,aJ1Jre noTme costituzio!llaJJi 'che concernono le attribuzioni del Consiglio di Stato e deglii �aLtri organi di giUJStizia amministrativa, si era gi� pronunciata 'La Sez. IV con decisione u� :Luglio 1972 n. 697 (Il Consiglio di Stato 1972, I, 1336). Ai sensi dci terzo comma di detto art. 7, il 'PII'"Ovvedimento di annuUa mento deV1e esseil'e emesso entro diciotto mesi daLl'accertamento deUe vio 1azioni di cui al primo comma; orbene sul ,si~fioato da attribuiTe aill'e srpressione � accertamento dellie vioLazioni �, dm base al quaie � segnato il momento da cui inizia a decol'ITere dl termilne dei diciotto mesi, il con tl'lasto ~risprudenzilale evidenziato netla ordinanZJa 10 marzo 1972 n. 174 deLla Sez. IV sopra citata � stato risolto daLLa Aidunanza PJJenaria nel senso che detto accertamento -i\1. quale comunque non costituisce un atto ri�cet tizio da pa!rtecipail'e agli interessa>ti-dey.e con:s:istwe ~n un atto, un docu mento, quale ad 'esempio una richiesta di pal'ere al Consiglio ded Lavori Pubb:lic�i, che riveli, in modo evidente, che 1l'autodt� da cui promana con �side!Ta i1J.egllittima !la ihl,oenza medesima. In precedenza La IV Sezione ,con decisione 13 marzo 1973 n. 2,22 (Il Consiglio di Stato 1973, I, 376), nel �chiarire ,che .l'accertamento, �tn quanto operazione ricogndltiV1a dd una deteoommata situazione eddUzia �e ausHiarJa rispetto alla adozione del rp<rovvedimento di ~annullamento, non rpu� avere carattere di atto ;ricettizio, �essendo esso atti�vit� strumentale, di natura con�scitiV1a .e imputabiLe ail!1a stessa autorit� che ha competenza a dispoNe l'annulLamento, aJVeva individuato nel caso esaminato la prova certa di esso in una proilJUJncia del Consiglio Superiore dei Lavor�i PubbUd. Ebbe ::in queH'occasione a ~ecisa~e ila Sezdone che !''accertamento non pu� ritene;rsi �concluso con la contestazione de�l:Le vio1aZJioni prevista dal PARTE I, SEZ, IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1121 Qualora vengano impugnati gli atti preliminari del procedimento di annullamento della licenza edilizia in. sede di rkorso avv�erso il decreto di sospens.ione dei lavori, sono ammissibili solo le censure che si riferis.cono aLla tardivit� del procedimento medesimo, non gi� quelle che si riferiscono direttamente all'annullamento della licenza e in particolare alla insussistenza di vizi della Ucenza ste�ssa. La sospensione dei lavori di costruzione di un edificio, basata su una procedum � in itinere � di annullamento della licenza edilizia � provvedimento legittimo qualora contemporaneamente alla sospensione venga adottato l'atto di contestazione deLLe illegittimit� commesse dall'interessato e iniziata una formale procedu'l'a di annullamento della licenza al fine di evitare che la prosecuzione dei lavori, in difetto del terzo comma dehl'.aa:"t. 27, �legge 17 agosto 1942, n. 1150; a tale contestazione pu� e\SISer�e rtconosciuta una funzione di di:rnostvazdone� del �Compimento de�lr, aooertarmento soltanto in Vlia .sussidiaria, quando il'ilsu1ti impossibi~e identific �are .atti anteriori a.Ua �Contestazione !Stessa, idonei ad offrire tale dimostrazione; �Con ~conse.guenza che, qua�lora 'sia pOISsibiiLe stabilJWe che l'accertamento de11e illlegittimtt� �delLa ilicenza .edilizia ,si � conclJUJso in data anterdOil'e ~ri:Sipeltto a quella del!l.a contestazione della iJnfraz1one al privato inter. essato, i:l �term:ine di di�clotto mesi per l'adozione de�l ,provvedimento di annullamento de11a J:1cenza decoooe daMa prima data e non da quella della contestazione; pertanto sussiste illeg;itti:milt� del provvedimenlto di annruHamento della ,J.i,oenza �edilizta adottato olwe i diciotto mesi dalJ.'ac.certamento, concluso anteil'iormente alla data dehla .oonte,stazione (cfr. anche Sez. IV 21 dicembre 1971, n. i284, Il ConsigLio di Stato 1971, I, 2429). n pail'ti�colare II'i�gore in ordine aHa indivildua~one del dies a quo tp�er la decorrenza di detto termine trova ulteriore conferma nella decisione che si annota, l�addov�e si 'Pil'�ecisa .che il trasf�erimento alle Regioni delle funzioni in materia urbanistica non vale in alcun modo a riaprire il termine medesimo. Del resto la presenza della Regione nel giudizio � stata qualificata come un caso di intervento ad opponendum; la Regione � stata infatti ammessa ad intervenire nello stato in cui il giudizio si trovava, senza che sussistesse alcun onere per il ricorrente di integrare il contraddittorio con la notifica del ricorso alla Regione interessata. A tale riguardo ricovdiamo che la Sez. V con decisione 16 maggio 1972, n. 376, (Il Consiglio di Stato 1972, I, 994) ebbe a precisare che nel giudizio ~nistrativo non � configurabile l'istituto della successione nel processo previsto dal codice di procedura civile; cosicch� qualora in corso di giudizio subentri all'autodt� che ha emanato il provvedimento impugnato altra autorit�, il giudizio deve continuare nei confronti deila prima senza alcun onere di integrazione del contraddittorio a carico del ricorrente. In un passato meno recente l'Adunanza Plenaria con decisione 27 febbraio )961, n. 7, (Foro Amministrativo 1961, I, 2, 548) aveva osservato che l'art. 7, regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, secondo cui il ricorso deve essere notificato alla autorit� che ha emanato l'atto, prevede il caso normale e pi� frequente in cui l'autorit� emanante abbia conservato la competenza in materia, ma non .disciplina la diversa ipotesi in cui la competenza ad emanare l'atto impugnato sia stata trasfer.ita, al momento della 1122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO provvedimento di sospensione, avesse a frustrare gli effetti connessi alla sanzione repressiva conclusiva della procedura di annullamento. Poich� ai sensi dell'art. 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, H proce dimento volto all'annullamento della licenza edilizia, oltre che desti nato a concludersi nell'eventuale provvedimento di annullamento, co stituisce altresi il presupposto della misura cautelare della sospensione dei lavori (la determinazione discrezionale di sospensione pu�, infatti, essere adottata solo in quanto nei riguardi della licenza di cui si so spende la efficacia risulti pendente un procedimento di annuUamento), in sede di impugnativa del provvedimento di sospensione sussiste inte resse nel ricorrente anche a gravarsi contro la procedura � in itiner�e �, proposiziOne del ricorso, e per effetto di una legge sopravvenuta, ad una autori,t� diversa. In tale ipotesi, po1ch� lo scopo cui � rivolta la �notificazione � quello di portare a conoscenza dell'Amministrazione le ragioni addotte dal ricorrente per invalidare l'atto impugnato, al fine di consentire all'Amministrazione stessa di difenderlo o di annullarlo d'ufficio, il ricorso deve essere notificato all'autorit� che ha attualmente il potere di disporre �del provvedimento impugnato, e che � la sola competente a procedere ad un eventuale annullamento d'ufficio e ad eseguire il giudicato. Appare evidente i,nfatti che, in tal caso, la decisione eventualmente resa nei confronti dell'organo che non ha pi� nessuna competenza in materia saa:-ebbe inutHiter data pe!t'ch� il. lrico:r:rente in caso ,di decisione a lw :fa�vo revole non potrebbe certo pretendere l'esecuzione del giudicato da un organo che ha perduto la 'compertJenza ad emanacre gli a'tti ammindstmtivi necessacri a tal fine (cfr. ancre Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 411, Foro Amministrativo 1967, I, 1254). Tornando al rapporto tra la procedura di annullamento della licenza e il provvedimento di sospensione, si segnala la decisione 23 giugno 1970, n. 449, della Sez. IV (Il Consiglio di Stato 1970, I, 595), nella quale si chiarisce che il potere di cui al quarto comma, dell'art. 7, legge 765/1967, di sospendere i lavori di costruzione di edifici le cui licenze edilizie si ritengano non conformi alle norme urbanistiche, pur presupponendo la pendenza e quindi quantomeno l'inizio della procedura di annullamento, appare formalmente e sostanzialmente del tutto autonomo rispetto al potere di annullamento, dal quale differisce quanto a natura e presupposti; cosicch� il p�rovvedimento cautelare pu� essere censurato solo per vizi suoi propri, ma non anche per vizi che inficiano la procedura di annullamento o che potrebbero inficiare l'eventuale futuro decreto di annullamento. Il predetto potere di sospensione, infatti, richiede come presupposto solo la esistenza di una procedura di annullamento delle licenze stesse, non anche la effettiva sussistenza delle violazioni che hanno determinato la instaurazione del procedimento di annullamento. Risulta evidente dal comma quarto, dell'art. 7, legge citata lo scopo del legislatore di affidare ad una valutazione di ampia discrezionalit� la opportunit� di sospendere temporaneamente l'esecuzione di opere sospette di illegittimit� e per le quali pu� apparire possibile o addirittura probabile la futura demolizione; risulta di 'conseguenza legittimamente motivato un provvedimento di sospensione di un edificio in corso di costruzione allorch� PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1123 al fine di provocare con l'annullq,mento deLla procedura mede�sima anche l'annuLlamento del presupposto del provvedimento di sospensione (4). NeU'ipotesi di provvedimento � in itinere �, che costituisce il pre suppo�sto di que.Uo impugnato e per il quale non sia ancora poss.ibile accertare La conformit� aLla relativa normativa, sono inammissibili i motivi di ricorso avverso detto provvedimento � in itinere �, mentre sono ammissibili le doglianze con le quali si deduce l'illegittimit� de:gli atti della pmcedura posti in essere dopo la scadenza de�l termine pre visto. Sussiste iLLegittimit� dell'annullamento ministeriale -(e detla re lativa procedura) -di una licenza edilizia quando risulti decorso un termine superiore ai diciotto mesi daLl'accertamento da parte dell'Am ministrazione della iUegittimit� delta Licenza stessa, anche se tale accer tamento non sia stato comunicato agLi interessati (5). n termine. di IJ,iciotto mesi di cui all'art. 27, legge 1150/194.2, non pu� ritenersi riaperto in conseguenza del trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di edilizia e urbanistica alte regio ni (6). esso richiami delle illegittimit� di notevole portata e gravit� asseritamente contenute nella relativa licenza edilizia. Sulla ampiezza del potere conferito al Ministro dei lavori pubblici di ordinare la sospensione dei lavori e di proporre al Presidente della Repubblica l'annullamento degli atti illegittimi, potere che si estende a tutta la materia edilizia e non solo alle violazioni indicate, a semplice titolo esemplificativo, nell'art. 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, potere che pu� essere esercitato anche prima della contestazione all'interessato delle illegittimit� accertate, si segnala la decisione 17 marzo 1970, n. 273, della Sez. V (Foro Amministrativo 1970, I, 2, 306), nella quale si rinviene altres� il principio secondo cui il provvedimento di sospensione dei lavori emanato dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 7, legge 765/1967, non � rinnovabile dopo il decorso del termine di sei mesi senza che sia stato emesso il decreto di annullamento degli atti illegittimi con i quali i lavori vennero autorizzati. Circa il carattere discrezionale del provvedimento del Ministro dei lavori pubblici (e ora delle Regioni) in subiecta materia ricordiamo le seguenti decisioni: Ad. Plen. 24 novembr�e 1962, n. 13 (Foro Amministrativo 1963, I, 10); Ad. Plen. 28 luglio 1965, n. 19 (ivi, 1965, I, 2, 933); Sez. IV 30 dicembre 1966, n. 1094 (ivi, 1966, I, 2, 2036), nella quale ultima si precisa, in particolare, che i provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici ex art. 26, legge 1150/1942, in materia di repressione di abusi edilizi costituiscono espressione di un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione da infliggere ed all'opportunit� di sostituirsi o meno al Comune; con la conseguenza che le relative controversie rientrano senz'altro nella giurisdizione del Consig1io di >Stato (cfr. �al rigua!Ddo anche Oass. Sez. Un. 14 febbraio 1964, n. 340, Foro Amministrativo 1964, I, l, 136). RAFFAELE TAMIOZZO ll24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSLGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 g�uJglno 1-973, n. 63,2 -Pres. Me['ergazzi -Est. Buscema -Pistorc,chi ed altri (avv. Ligruori) c. Prefetto di Tocamo (avv. Stato Skonolfi) e DJ,tta Diodoil'o (arvv. Mari.Jnucci). Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione ed occupazione Industrializzazione del Mezzogiorno -Occupazione di urgenza Annullamento del provvedimento di occupazione -Conseguente illegittimit� derivata del provvedimento prefettizio di espropriazione per pubblica utilit� -Sussiste. Il provvedimento di occupazione immediata di un bene da espro priare per l'attuazione di iniziative di sviluppo industriale nel Mezzo giorno, adottato in forza del decreto legislativo 14 dicembre� ~947, nu mero 1598, perch� ritenuto necessario per l'esecuzione di una delle opere considerate a carattere prioritario e indilazionabile dal legisla tore, essendo determinato .esclusivamente in base ad un apprezzamento di urgenza normale in relazione alle finalit� di pubMico interesse da realizzare, non gi� in base aci una situazione di forza tnaggiore e asso luta urgenza, costituisce solo il tipico espediente per acce.Zerare H con seguimento di specifiche finalit� in attesa del formale provvedimento di esproprio. Tale provvedimento di occupazione � volto a ccm:seguire l'antici pata 'disponibilit� del fondo e rappresenta sotto il profilo teleologico e sostanziale una fase dell'intero procedimento diretto alla acquisizione coattiva del bene; pertanto l'annullamento in sede giurisdizionaLe del provvedimento di occupazione d'urgenza implica l'We�gittimit� deri vata del provvedimento prefettizio di erspropriazione per pubblica uti lit� (1). �(I) Sulla illegittimit� derivata del decreto di espropriazione a seguito di annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza. Il d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha decentrato al Prefetto e ad altri organi periferici le attribuzioni del Ministro per i Lavori Pubblici in materia di dichiarazione di pubblica utilit�; conseguentemente il Consiglio di Stato ha ritenuto che sia stata decentrata al Prefetto anche la competenza a dichiarare la indifferibilit� e l'urgenza delle opere da realizzarsi a cura dei Comuni, trattandosi di un atto che comporta la valutazione di situazioni obiettive di evidente carattere locale (cfr. da ultimo Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 676, Il Consiglio di Stato 1973, l, 973). Anche il provvedimento di occupazione immediata dei beni da espropriare, adottato ex d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, rientra nella predetta categoria di provvedimenti prefettizi, in quanto presupposto necessario per l'esecuzione di una delle opere considerate a carattere prioritario e indilazionabile dal legislatore; esso peraltro � stato ritenuto, nella decisione che si annota, non gi� fondato su di ima situazione di forza maggiore e PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1125 assoluta urgenza, ma soJo su di un apprezzamento di' urgenza normale, costituendo la misura cautelare della occupazione-secondo un insegnamento consolidato anche in dottrina per tutti i ,casi in cui sia la legge stessa a dichiarare indifferibili ed urgenti determinate opere o categorie di opere, come ad esempio que11e occorrenti per l'attuazione di inziative industriali nelle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno -solo il tipico espediente per accelerare il conseguimento di specifiche finalit�, in attesa de.l formale provvedimento di espropriazione. Giova a tale proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 4, d.l. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 � Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative menzionate nell'art. 2 (impianto stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e costruzioni annesse entro� 10 anni dal 27 gennaio 1948, data di pubblicazione del relativo decreto) sono dichiarate di pubblica utilit�. Per la espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2534 �. Il successivo d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1423 (Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) all'art. 29, primo comma, in relazione all'art. 3, primo comma, legge n. 166/1952 e all'art. 3, legge 717/1965, stabilisce che � le opel'e comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno approvati ai sensi del primo comma dell'art. 6, sono dichiarate di pubblica utilit� con l'approvazione dei pl'ogetti esecutivi da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero del C01nitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito delle rispettive competenze �. Il secondo comma dci citato art. 29, in relazione all'art. 4, legge 646/1950 � e all'art. 3, legge 166/1952, fissa il principio che � le opere previste nei progetti, approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 �. . Nella fattispecie in esame era stato annullato con precedente decisione della stessa Sezione n. 887 dci 1971, (Il Consiglio di Stato 1971, I, 1726) il provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza di un terreno dei ricorrenti per accertata lacunosit� e inesattezza dell'appr.ezzamento amministrativo circa la scelta delle aree da utilizzare per l'ampiamento dell'opificio industriale della Ditta Diodoro controinteressata. In sede di ricorso avverso il provvedimento di espropriazione � stata dedotta la stessa censura quale motivo di illegittimit�, anche e direttamente, del provvedimento di espropriazione. La controinteressata Ditta Diodoro si era richiamata alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 285, dell'H ottobre 1971, (Foro it. 1972, I, 13,2.7), �COO �la quale venne .confermato il prinJCipio che l'occUG;>�azione d'urgenza degli immobili nelle espropriazioni per p.u., relative a realizzazione e ampliamento di impianti industriali nell'Italia Meridionale, non va considerata presupposto dell'espropriamone, con la conseguenza che l'annullamento del provvedimento di occupazione non comporta nullit� derivata anche di quello di esproprio, essendo nece::;saria per tale ulteriore pronuncia una apposita impugnazione ad hoc dci provv.edimento espropriativo e ci� in quanto, pur potendo l'Amministrazione disporre l'occupazione prima dell'espropriazione, non va peraltro trascurato che il potere espropriativo sorge daUa legge in vista esclusivamente della obiettiva natura dell'opera da eseguire; il decreto di occupazione attiene solo al modo di eseguire la espropriazione, non ~� al potere di espropriare, che � a monte di esso e che potrebbe estrinsecarsi secondo le vie normali senza che l'Amministrazione debba necessariamente disporre l'occupazione: piena autonomia per 1126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO tanto del provvedimento di occupazione che comporta la necessit� di impugnativa del succ�essivo atto di espropriazione. Tale insegnamento della Suprema Corte non � del resto che un corollario della natura dei due provvedimenti in discorso, i qu!llli, pur accomunati da un comune fondamento, che risiede nella normativa di cui all'art. 834 c.c., si differenziano nettamente fra J:oro quanto a natura ed effetti; n� la necessaria connessione �esi.Jstente ifra i due pa:-ovvedimenti quando la occupazione si inserisca nel procedimento di espropriazione con un rapporto di mezzo a fine, costituisca cio� l'elemento strumentale rispetto al definttivo passaggio della propriet� dell'immobile d!llll'espropriato all'espropriante (dr. Cass. 28 giug;no 1969, n. 2336, Foro It. 1969, I, 3093), pu� far trascurare la imprescindibile necessit� di mantenere separati e autonomi i due provvedimenti nell'ambito della categoria degld atti ablativi, in particolare quanto alle vicende inerenti ai loro vizi e alla loro impugnativa in sede giurisdizionale, con �la conseguenza che vanno considerate inammissibHi 'le �cenrsul'e �dirette contro il pmvvedimento di .esptrQIP['i�azione e dedotte in sede di impugnativa del provvedimento prefettizio che autorizza la sola occupazione di urgenza (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. 13 giugno 1972, n. 521, Il Consiglio di Stato 1972, I, 914), corretta applicazione fra l'altro del consolidato prdncipio di inammissibilit� dei motivi di ricorso concernenti atto diverso da quello impugn!llto (cfr. ad es. Sez. IV, 21 dicembre 1971, n. 1269, Il Consiglio di Stato 1971, I, 2414) . Lo stesso Consiglio di Stato con 'evidente richiamo alla necessit� predetta di mantenere l'autonomia dei due provvedimenti ha sancito l'inammissibilit� del ricorso in caso di cumulativa impugnativa del decreto di ef!propriazione e di quello di occupa2lione di urgenza. A �tale proposito la IV Sezione con la decisione llluglio 1969, n. 383, (Il Consiglio di Stato 1969, I, 1171 e giurisprudenza ivi richiamata) ha precisato che l'inammissibHit� va pronunciata in quanto il provvedimento di occupazione d'urgenza e quello di espropriazione non possono essere ritenuti :neppure linterdipendenti sia perch� l'esistenza dell'uno non assume rilevanza sulla formazione dell'altro, sia perch� la produzione degli effetti propri dell'un provvedimento non � subordinata alla preventiva verificazione degli eff.etti dell'altro. RAFFAELE TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3, lllllg;lto 1973, n. 670 -Pres. De Ca. tPiUJa -Est. Pa[eollogo -Petti (a'V'V. AbbatmOIJJte) IC. Comune dii Napolli (a'V'V. GILe.tjeses). Atto amministrativo -Atto definitivo e non -Provvedimenti prefettizi in materia di sospensione lavori ex L. n. 1902 del1952 -Non definitivit�. Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Provvedimento prefettizio di sospensione -Subordinazione al Ministro per i Lavori Pubblici -lnconfigurabilit� di silenzio-rifiuto in caso di ricorso al Ministro per l'Interno. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1127 Atto amministrativo -Silenzio della Pubblica Ammini~trazione -Interpretazione del silenzio-ri~etto in relazione all'art. 6 D. P. R. n.l199 del1971 e all'art. 20, primo comma, L. n.1034 del1971-Vizi dell'atto impu~nato it1 sede ~erarchica -Rilevanza in ordine ai motivi di impu~nazione nel successivo ricorso ~iurisdizionale. Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Le~ittimit� del provvedimento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del1952 in relazione ad un nuovo piano re~olatore -Sussiste. Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Provvedimento prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del1952 -Mancanza di verifica della ricorrenza dei requisiti di le~~e per la sospensione -Ille~ittimit� del provvedimento prefettizio di sospensione -Sussiste. Non essendq definitivo iL provvedimento di .sospensione dei tavori edilizi, emanato dal pref�tto ai sensi deWarticoto unico, cpv. legge 3 novembre 1952, n. 1902, � inammissibile il ricorso giurisdizion�le che venga proposto direttamente contro il provvedimento di sosp�ensione (1). In se.de di provvedimento cautelare di sospensione dei lavori di costruzione di_ un fabbricato in materia di pianificazione urbanistica, sussistJe subordinazione del prefetto al Ministero per i Lavori Pubblici non gi� al Ministro per l'Interno; pertanto, ove risulti proposto reclamo gerarchico al Ministro per t'Interno, non pu� configurarsi aLcuna ipotesi di sile.nzio-rigetto (2). In forza del combinato di,sposto degli artt. 6, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e 20, primo� comma, legge 6 dicembre :1971, n. ;1034, qualora t'autorit� amministrativa sopraordinata. non provveda entro un certo termine su reclamo gerarchico, detto recLamo si ilntende deciso sfavorevolmente al soggetto proponente; coskch� il successivo ricorso giur~sdizionate non riguarda il difetto di motivazione� dell'organo sopraordinato cui sarebbe spett;ato decidere ma solo i vizi del provvedimento impugnato in via gerarchica (3). n Prefetto, pu� emanare ai sensi dell'articolo unico cqJV. L. 3 no�vembre 1952 n. 1902 un provvedimento di sespensione dei lavori di trasformazione di propriet� private qualora dopo il rilascio deLle relative ticenze edilizie �vooga adottato dal Consiglio Comunale un nuovo piano regolatore urbanistico' la cui attuazione verrebbe compromessa (1-5) Interpretazione della nuova disciplina le~islativa sui ricorsi ~erarchici: il silenzio-ri~etto. In accogLimento sostanziale della linea tracciata dalla interpretazione giurisprudenziale e soprattutto dottrinaria, confermata dalla nuova disciplina Leg.ilsl:ativa rsui ricoosi �gera!l:'chlci ~cfr. art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, lO 1128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO o resa pi� onerosa dalle opere sospese; il provvedimento di sospensione. � da ritenersi legittimamente emanato quando la sua adozione sia dettata dalla circostanza che il Comune affermi di dover successi~amente espropriare l'area suLla quale si trova la costruzione sospesa e risulti effettivamente indispensabile alla attuazione del piano anche il fabbricato (4). Cade la legittimit� del predetto provvedimento di sospensione ove manchi invece una rigorosa verifica della ricorrenza dei requisiti di legge, parUcolarmente quando si tratti di opere del tutto finite o� pressoch� ultimate, e� non risulti possibile stabmr�e che cosa esattamente preve�da il nuovo piano regolatore urbanistico per� l'area .in cui sorge iL fabbr~ca.to, n� se effettivamente il Comune intenda procedere in futuro anche aLl'esproprio del fabb'ricato di cui venga ordinata la sospensione dei lavori di costruzione (5). n. 1199 e art. 20, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), la Sez. IV con la piresente decisione -in un caso in oui .si era impugnato con ricorso giurisdizionale il silenzio-rigetto da parte .del Ministro per i Lavori Pubblici sul reclamo g�erarchico proposto dall'interessato avverso un provvedimento prefettizio di sospensione di lavori edilizi -ha ritenuto che il contegno omissivo dell'organo cui sarebbe spettato decidere sul ricorso gerarchico deve essere equiparato ad una decisione sfavorevolle per il reclamante, alla quale il giudice investi-to del successivo ricorso giurisdi~onale presta, rispetto alle censure di legittimit�, la motivazione da esso ritenuta pi� congrua. Ecco la ragione per cui dl ricorso giurisdizionale deve investire vizi del provvedimento gi� impugnato in sede g.era.rchloa, non .gi� il difetto di procedimento e di motivazione dell'organo investito della decisione sul ricorso gerarchico. L'oggetto del rd.corso giurisdizionale consiste pertanto nel .silenzio-rigetto del Ministro, che viene cos� ad assorbire il provvedimento prefettizio. La nuova normativa introdotta con le citate disposizioni va interpretata nel senso che essa ha abolito i lunghi termini indicati dall'art. 5 del r.d. 3 marzo 19>34, n. 3-83 (testo unico delil.a Legge �comunale e �Pr:o�vill1ciale), e cio� i centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso per presentave istanza acch� il ricorso venga deciso e i sessanta giorni dalla notifica della istanza per presentare ricorso giurisdizionale avverso iii. silenziorigetto, nooch� l'onere della intimazione a decidere: .riduzione quindi dello spatium deliberandi e applicazione del principio � dies interpellat pro homine � in r.elazione alla abolizione della messa dn mora, conside<rato che l'Amministrazione va ritenuta gi� messa in mora per effetto della semplice presentazione del ricorso. L'art. 36 del �testo unico 26 giugno 192.4, n. 1054, sul Consiglio di Stato fissa, come � noto, il termine di 60 giorni per ricorrere in sede giurisdizionale, termine che decorre dalla data in cui la decisione amministrativa sia stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. La Sezione IV nella decisione che si annota ha ri.tenuto che, con l'entrata in vigore della nuova disciplina, -semprech� l'art. 20 della legge PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1129 n. 1034/19171, si riferisca anche ai giudizi celebrati !innanzi al Consiglio di Stato, -considerato che il siilenzio-rigetto � ora immediatamente impugnabile, si sia determinata una situazlion.e di incertezza in ordine all'efficacia del diritto intertemporale par�ticolarmente per quanto concerne l'eventuale decorrenza automatica dei termini giudiziari nei confronti del silenziorigetto. Infatti, in relazione alla innovazione legislativa introdotta, sarebbe stato oltremodo utile una disciplina transitoria per .i reclami pendenti, in difetto della quale, anche nel .caso di ,sp,ecie, la 1Sezione ha ritenuto senz'altro ricevibile il ricorso giudsdizionale, in applicazione del principio della scusabdlit� dell'errore, principio deil resto ammesso con una certa ampiezza secondo la nuova �discipl.ina (,cfr. �al riguardo SANDULL, La Giustizta Amministrativa, Jov�ene 1973, 172 e seg.). Per la soluzione di tale problema, con riguardo al principio della irretroaltti. vilt� de11a 1egJg.e. La dottrina (cfr. VIRGA, I ricorsi amministrativi, Giuffr�, 1972, 80 e seg.) ha formulato tre ipotesi: l) pendenza del termine di novanta giorni dalla data di proposizione del ricorso al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. 24 novembre 1971_, n. 1199: non v'� dubbio che in tal caso il silenzio-rdgetto si former� al momento in cui scadr� il predetto termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso gerarchico; 2) messa in mora con atto notificatO successivamente alla scadenza del termine dd centoventi giorni dalla data di proposizione del ricorso: in ' tal caso non sar� applicabile la norma sopravvenuta, essendosi in parte realizzati i presupposti di fatto che, secondo la disciplina anteriore, erano necessari e sufficienti per il'acquisto del diritto; cosicch�, se il termine in dicato nella messa in mora non � ancora scaduto, sar� necessario attendere la scadenza di detto termine anche se essa interviene successivamente al l'entrata in vigore della nuova disciplina; 3) scadenza del termine di centoventi giorni senza alcuna messa in mora: in tal caso l'art. 6, d.P.R. 1199/1971, potr� trovare applicazione auto matica sussistendo soltanto l'inerzia di fatto deLl'autorit�; dovranno per tanto ~ritenei!1si ri,g.ettati ~utti i ricorsi ge~rwchid p~resentati da oltre novanta giorni e non ancora decisi. Quanto alla natura del contegno omissivo dell'organo decidente su ricorso gera~rchico � bene precisare che la normativa citata si riferisce esclusivamente ai ricorsi ,contro la cui decisione siano ammessi ulteriori mezzi di impugnativa (ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale), poli.ch� nei casi in cui detti ulteriori strumenti non siano offerti (si pensi ai ricorsi per soli motivi di merito), una vo~ta scaduto il termine di novanta giorni, non sembra potersi considerare preclusa, in ordine ai motivi di merito non rappresentabili al di fuori del ricorso gerarchico, il potere-dovere per l'autorit� adita di decidere sul ricorso. E pur non essendo preclusa al ricorrente la possibilit� di adire comunque la giurisdizione amministrativa per la limitata pronuncia deLla illegittimit� del mancato adempimento del dovere di decisione e successivamente per l'ottemperanza al dovere stesso, restano altresi salve le vie della denuncia ex art. 328 c.p. nei confronti del funzionario inadempiente, nonch� alla procura della Corte dei conti per responsabilit� civiJ.e verso l'Amministrazione in ordine ad eventuali spese processuaili sostenute per giudizi ai!IlJII1i.cistrativi (cflr. SANDULLI, op. cit., 38 �e seg.), tenendo comunque ben presente al riguardo la distinzione fra silenzio-rigetto e silenzio-inadempimento che esclude in quest'ultimo la presenza di un comportamento con valore legale tipico. 1130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Osserviamo poi che l'art. 26, legge 1034/1971, ha mantenuto la stessa ruserva di cui aLl'art..45 del testo unico sul Consiglio di Stato, laddove ha fatto � salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorit� amministrativa � : anche la nuova normativa dei T.A.R. non esclude la possibilit� che l'Amministrazione ponga in essere un atto del medesimo contenuto di quello annullato -sia pure esente dai vizi che hanno determinato !l'annullamento del primo (es. mancanza di potere o incompetenza) -, il quale sar� destinato a produrre analoghi ,effetti, fatta salva l'ipotesi in cui non sia possibile il ripristino della situazione di fatto compromessa dal provvedimento impugnato, per la quale comunque, ove risulti ammessa, potr� esperirsi dagli interessati l'azione di risarcimento dei danni. Fermo quindi che la potest� di decidere il ricorso amministrativo non si estingue affatto dopo la decorrenza dei novanta giorni per la notifica al ricorrente; � da osservare peraltro che, qualora il ricorrente abbia ritualmente proposto ricorso giurisdizionale avv,erso l'atto impugnato senza esito in sede amministrativa, resta preclusa all'Amministrazione la possibilit� di decidere il ricorso gerarrchico dn senso sfavorevoile al ricorrente, laddove una decisione favorevole � sempre ammissibile, comportando essa l'automatica cessazione della materia del contendere; qualora, infine, la decisione sfavorevole al ricorrente sia stata pronunciata prima della proposizione del ricorso giurisdizionale ma non sia stata notificata, essa dovr� considerarsi inutiliter data e perci� tamquam non esset. La Sez. IV con recente decisione 23 ottobre 1973, n. 852 (La Settimana Giu.ridica, 1973, I, 439) ha ritenuto che la pronuncia dell'Amministrazione su ricorso gerarchico, che sia intervenuta tarddvamente e cio� dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica nell'atto di messa in mora, comporta revoca del tacito provvedimento di rig�etto, con conseguente cessazione della materia del contendere (cfr. anche IV �Sez. 8 novembre 1972, n. 1021, Il Consiglio di Stato, 197'2, I, 1928). Sulla ammissibilit� di provvedimenti successivi al silenzio-rigetto si v.eda anche CANNADA BARTOLI, �Foro amministrativo, 1962, I, 269; sul!la natura del silenzio-rigetto di particolare interesse l'opera dello ScocA, Il Silenzio della Pubblica Amministrazione, Milano Giuffr� 1971, 295, nella quale viene fra l'altro sostenuta 1a tesi che riporta il silenzio-rigetto alla figura propria del silenzio amministrativo, come � fatto giuridico n�n significativo � e cio� come semplice comportamento omissivo, non gi� come provvedimento presunto, tesi sostanzialmente accolta anche legisl,ativamente nella nuova legge sui ricorsi ammindstrativi che ha cosi ripudiato la costruzione tradizionale del silenzio-rigetto come decisione tacita, con la . ulterio11e conseguenza che il ricorso giurisdizionale proposto dopo la scadenza dei novanta gdorni di cui all'art. 6 d.P.R. 119911971, si intende rivolto non gi� contro il provvedimento decisorio tacito, sibbene contro quello originario. Una certa iniziale difficolt� all'accoglimento legislativo della predetta tesi sembra peraltl"o adombrata nella diversa formulazione dell'art. 6 del decreto sui ricorrsi ( � il ricorso si intende re~pinto a tutti gli effetti �), terminologia che configura la esistenza di una decisione tacita di rigetto nell'ipotesi di inerzia protratta per oltre novanta giorni, laddove il pi� recente art. 20 deLla legge sui T.A.R. contiene una formulazione ben pi� precisa e ,chiara in ordine alla qualificazione del 'silenzio come semplice comportamento omissivo ( � il ricorso al tribunale amministrativo regionale � proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1131 Pubblica '.1\mministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione all'illlJteressato �): al ri�g'U&'do �si veda anche VIRGA, op. cit., 45; nonch� SANDULLI, I Tribunali amministrativi regionali, Jovene 1�9172, 25 e seg. N� sembira poter !SCalfire tale assunto� la cirCOistanza che il d.P.R. n. 1199/19171, pur emanato prima, sia stato pubblicato dopo e sia entrato in vigore il 2 febbvaio 19�172, laddove la legge sui T.A.R. � entrata in vigore il 28 dicembre 19171 : la posteriorit� della seconda sulla prima sembra trovare indiretta conf�erma anche dal fatto che in essa � introdotto il principio di alternativit� tra ricorso giurisdizionale e ricorso amministraitvo, sia pure limitatamente all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 20 (ipotesi in cui contro lo stesso provvedimento al quale sono interessati pi� soggetti �aLcuni ricorrano in via gerarchica, altri in via giurisdizionale). Si tenga infine presente che in dottrina � stato �escluso che esista antinomia fra la legge sui T.A.R. e il decreto sui ricorsi amministrativi ed � stato inoltre ritenuto che l�e \limitazioni di cui all'art. 20 citato� non possano ritenersi sussistenti se collegate, come dovrebbero essere, alla normativa di cwattere generale delil.a impugnazione giurlsc:MzionaJle del Snenzio-dgetto di cui all'art. �6 d.P.R. 119.9/1�9171 (<cilir. SEPE, Le Nuove Leggi di Giustizia Amministrativa, Milano Giuffr�, 1972, 225 'e seg.). RAFFAELE TAMIOZZO CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 lrug1lio 1'973, n. 671 -Pres. MeTe �g1azzi -Est. Schinll!ia -So'c. Impresa 01donio (avv. SOI1'rell1ltino) 'c. Ministero Lavoid Pubbldci (avv. Stato Ferri) e Soc. I.C.E.F.S. (avv. PLa1g1g1io). Competenza e ~iurisdizione -Contratti della Pubblica Amministrazione -Dinie~o di approvazione ministeriale -A~~iudicazione ad altro so~~etto collicitante -Controversia -Giurisdizione del ~indice amministrativo -Sussiste. Giustizia amministrativa -Ricordo ~iurisdizionale-Ricorso al Consi~ lio di Stato-Notificazione a mezzo del servizio postale-Ammissibilit�. Giustizia amministrativa -Ricorso ~iurisdizionale -Ricorso al Consi~ lio di Stato -Notificazione a societ� controinteressata -Notificazione a mezzo posta -Ricezj.one nella sede da parte di so~~etto apparentemente qualificato -Ammissibilit�. Giustizia amministrativa -Ricorso ~iurisdizionale -Notificazione a societ� in persona del le~ale rappresentante -Mancanza di ulteriore specificazione -Nullit� del ricorso -Non sussiste. 1132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Contratti pubblici -Costruzione di opera pubblica -Gara per appalto mediante licitazione privata -Presentazione di documenti in carta bollata insufficiente e diversa da quella prescritta -Esclusione della ditta concorrente -Le~ittimit� dell'esclusione. La posizione dei privati che partecipano (J;l procedimento per la formazione di un contratto con la Pubblica Amministrazione e in particolare alLa fase di scelta del privato contraente, configura La presenza di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, stante il potere discrezionale delL'Ammin~strazione nelLa scelta mecteiS:ima; sussiste, pertanto, giurisdizione del Consiglio di Stato in ordme alla controversm concernente il dmiego d.i approvazione, da parte del competente Ministro per i Lav.ori Pubblici, della aggiudicazione� di un appalto a seguito di licitazione privata, e la successiva aggiudicazione in favore di aUro soggetto coUicitante, cui il ricorso venga notificato, e ci� in quanto la giurisdizione va riferita non alLa posizione acquisita dal contromteressato aggiudicatario e perci� titoLare di un dkitto subiettivo, ma aLl'interesse dedotto in giudizio dal ricoiJ'Tente, che mira a contestare -con la richiesta di annullamento di alcuni atti del procedimento -la circostanza della valida formazione della posizione stessa del controinteressato e della consistenza medesima del diritto soggettivo (1). (1-3) Vizi di forma nei contratti della P.A. NeLla decisione che si annota viene sancita la legittim1t� dell'esclusione da una gail'a 'P'eil' apipruto della .costruzione di un'op.era pubblica di una ditta per avere essa pvesentato parte della documentazione richiesta su carta da bollo da L. 400 anzich� da L. 500. In precedenti pronunce il Consiglio di Stato ha pi� voJte affermato, anche recentemente, il principio che pu� essere pronunciata l'esclusione solo nei casi in cui sussista il'interesse per l'Amministrazione al rispetto di una determinata forma e com�nque semprech� l'esclusione sia espressamente prevista (cfr. da ultimo, Sez. V, 27 ottobre 1972, n. 733, massimata e annotata in questa Rassegna 1973, I, 181). Orbene, l'irregol�arit� nel bollo incide sulla regolarit� del documento e per.tanto, pokh� nel caso di specie l'esclusione per irrego,ladt� dei documenti era indicata esplicitamente nel bando, la pronuncia si � evidentemente uniformata al pl'iedetto orientamento. . � d'altro canto da rilev�are che la controinteressata ICEFS e il Mini �stero dei Lavoil'i PIU!bbli:ci ISOstennexo -in g.tudizio [a ltesi che La megolar.it� fiscale awn ll'lenmra nelLa nozi<mie �di docutnrenJto dtr!rego1ar�e recerpilta dal bando; tuttavia, argomenta il Consiglio di Stato, attesa la particolare ampiezza della previsione di cui al bando e considerato il richiamo specifico fatto nel bando medesimo al � prescritto bollo �, non pu� essere dubbio PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1133 E' ammissibiLe La notifica a mezzo deL servizio postaLe deL ricorso 'at ConsigLio di Stato; taLe torma di notifica no'"' contrasta con la discipLi'na di cu.i aL r.d. 17 ago�sto 1907, n. 642. E' vaLido iL ricorso aL ConsigLio di Stato notificato a mezzo posta ad una societ� controinteressata mediante conseg'na deL pLico neLLa sede deLLa societ� e a mani di persone quaLificatasi per impie.gato deLLa societ� stessa che in taLe qualit� abbia firmato l'avviso. di ricevimento, dovendosi dare prevalenza atla situazione di apparenza, ci� in conformit� atle pre,scrizioni di cui atl'art. 7, r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393, e art. 174 r.d. 18 aprile 1936, n. 689, che contempLano tra l'altro anche La possibiLit� di effettuare detta notifica generalmente a chi � al servizio del desti'natario (2). che debba considerarsi irregolare anche il documento redatto su carta da bollo inferiore a quella prescritta dalla legge. N � potrebbe iJportizzarsi 1la rpOISS�:biUt� rper l'ufficiale �che dirigew J:a gara di 1Q!Il !l"invio de.Ue OIPerazioni ai fini della !l'egoiliarizzazione dei documenti in questione, ostandovi le norme che disciplinano la licitazione privata (.combinato d~srposto degU aclt. 89, 76 �e 73 l!".d. 23 maggio 1924, n. 827), essendo, in particolare, p11ecluso al funzionario preposto alla gara pronunciare un provvedimento di rinvio della medesima in base a documenti irregolari. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto di poter individuare una ulteriore conferma in materia nell'art. 19 della nuova legge delegata sul bollo, approvata con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale al primo comma recita testualmente � I funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti .pubblici tooritoriali �e dei rispettivi ocgani di controlLo non possono dcev.ere in deposiJto, [)J� .a:ssumel!"e a ba1se dei loro provvedimenti atti, docum�nti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto �. Il particolare rigore circa l'irregolarit� dei documenti � del resto ulteriormente confermato nella decisione ~4 maggio 1971, n. 323, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Foro amm. 1971, I, 2, 778) che ha ritenuto la legittimit� della esclusione dalla gara di licitazione .Privata di un concorrente che aveva prodotto uno dei documenti richiesti in copia fotostatica priva di autenticazione e aveva solo successivamente, in corso di gara, presentato un documento valido. Analogo precedente si rinviene nella decisione 22 dicembre 1970, n. 1185, della V Sezione (Foro amm. 1970, I, 2, 1451), secondo cui � da ritenersi legittima l'esclusione della ditta partecipante alla licitazione privata per aver essa presentato in copia fotostatica uno dei documenti di partecipazione richiesti, a nulla valendo che alla regolarizzazione del documento si sia provveduto in un secondo tempo, aJ.lorch� il termine stabilito per la pl'esentazione del documento medesimo, fissato al giorno precedente a quello della gara, era gi� scaduto. Nel caso deciso con la decisione 1185 ora citata trattavasi di un certificato del Provveditor�e 1alle Opere PubbUche attestante che ai sensi de:Ha legge 10 febbraio 1962, n. 57, l'impl'esa intel'essata aveva presentato do 1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Non sussiste nullit� del ricorso pet incertezza assoluta suLla iden tit� del controinteressato qualora nella re~ata di notificazione il ricorso risulti indirizzato � al legale rappresent�ante � della societ� controinte ressata, senza specificazione n� dell'organo n� dell'ufficio che ne abbia la rappresentanza. E' legittima l'escLusione da una gara d'appalto a licitazione privata per la costruzione di un'opera pubblica, pronunciata nei confronti di manda di conferma o di nuova iscrizione alll.'Albo nazionale dei costruttori; la V Sezione precis� che se fosse stata accettata la successiva regolarizzazione, a termine scaduto, del documento del tutto sfornito di autenticit�, si sarebbe alterata la par condicio dei concorrenti, essendo stabilito nel bando di gara che la documentazione dovesse pervenire entro il giorno �-pr-ecedente a quello fissato dal~la 'l?iara; si �trattava infaltti pur sempre di un documento indispensabile per provare il possesso di un requisito essenziale per poter partecipare alla gara e quindi la sua mancata produzione era senz'altro ostativa della aggiudicazione. Con decisione 11 gennaio 1972, n. l (IZ Consiglio di Stato 1912, I, 9) sempre la V Sezione ha stabilito che legittimamente deve essere pronun ciata la �esclusione dalla gara di aggiudicazione di un contratto in caso di violazione delle norme dettate per i� proficuo espletamento della lici tazione, poste a pena di esclusione, chiarendo altresl che il giudizio del l'interprete sUil.la inderogabilit� o meno della prescrizione pu� essere am messo soltanto nei con:tronti delle norme dettate non a pena di esclusione (cfr. �anche Sezione V, 26 maggio 1967, n. 441 e 14 maggio 1968, n. 605, Il Consiglio di Stato 1967, I, 910; 1968, I, 898). Pertanto, poich� a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, al fine di partecipare a gare di appaLto per importo superiore a cento milioni a'iscrizione all'albo si deve provare mediante certificato da rilasdarsi daJ. Comitato Centrale di cui all'ar.t. 6 di detta legge, la Sezione ha deciso che legittimamente deve essere esclusa dalla gara la ditta che non abbia prodotto tale certi ficato, a nulla rilevando che la sua idoneit� risuLti al Provveditorato alle Opere Pubbliche presso il quale si svolge la gara (cfr. anche V Sez. 22 di-_ cembre 1970, n. 1185, Il Consiglio di Stato, 1970, I, 2286). Con decisione n. 340 del 18 maggio 1972 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Il Consiglio di Stato, 1972, I, 1231) � stata ribadita la inammissibilit� deLla regolarizzazione della par tecipazione di una impresa alla gara per l'aggiudicazione di un appalto, nel caso in cui tale regolarizzazione pregiudichi la par condicio dei con corren~i o il normale e tempestivo svolgimento delle operazioni con corsuali. Nella fattispecie oggetto delll.a presente nota non si fa questione di essenzialit� del requi!sito marncante; n� la rmera ix:vego1aiclt� fiscale pu� far .cadere la funzione pur sempre certificatoria del documento prodotto; cosicch� d sembra senz'altro pi� convincente l'altro argomento-addotto daUa Sezione e cio� iLa �giuridica impossi!bi!lit� �di .sospendere la gara per permettere la regolarizzazione dei documenti medesimi. Al riguardo la V Sez. con decisione 18 dicembre 1965, n. 1138, (Foro amm. 1965, I, 2, 1686) ebbe a ricordare che, ai sensi dell'art. 89 del Rego PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1135 una ditta che aveva 1J'I'esentato parte detta documentazione non conforme aLLe 1J'I'escrizioni di legge e aLLe disposizioni contenute� nella lettera di invito alla gara e allegate norme (in particolare, per essere parte di detta documentazione su carta da bol!o da L. 400 anzich� da L. 500, laddove il banco comminava tale esclusione con la seguente foll'mula: � nel caso manchi' o risulti incompleto o irregolare qualcuno dei documenti richiesti �) (3). lamento di Contabilit� Generale dello Stato�, il Presidente della gara, nella licitazione pdvata, deve proced�r.e all'aggiudicazione seduta stante, e cio� nella pubblica seduta in cui sono invitate le parti aJ.la apertura delle buste, dopo esaurito il procedimento delle offerte, senza potersi allontanare neppure temporaneamente dall'aula. La norm� dell'art. 89 �, del resto, dettata dalla necessit� di assicurare, quanto pi� possibile, l'indipendenza di giudizio e la autonomia di azione del Presidente della gara; considerato che trattasi di disposizione sulla forma e suUe modalit� del procedimento, la sua trasgressione non pu� non importare comunque megittimit� dell'atto, a nulla rilevando la dimostrazione, in ipotesi, di inesistenza di pregiudizio per il pubblico interesse. Conseguentemente, non .essendo li.n nessun caso possibile la regolarizzazione dopo la scadenza del termine, <l'esclusione dalla gara per il motivo predetto � un effetto che, pur potendo risultare senz'altro eccessivo, appare comunque del tutto inevitabile. (2) Notificazione del ricorso giurisdizionale amministrazione. La pronuncia della IV Sezione risp�cchia sostanzialmente in tema di notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo la nutrita e pressoch� consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. Per quanto concerne la notificazione a mezzo posta, tale forma � stata riconosciuta valida con numerose decisioni, le prime delle quali risalgono al 1952 (cfr. Sez. V, 18 gennaio 1952, n. 62, Foro amministrativo 1952, I, 2, 95; Sez. V, 29 marzo 1952, n. 548, Racc. Cons. Stato 1952, 455; Sez. V, 5 J.ugHo 1952, n. 253, ivi 195~, 1034; Ad. Plen. 20 febb:mio 1957, n. 2, Giustizia Civile 1957, II, 49�; Sez. V, 27 ottobre 19,5.8, n. 819, Il ConsigLio di Stato 1958, I, 1113 e Foro It. 1958, III, 241; Sez. V, 21 febbraio 1959, n. 82, n ConsigLio di Stato 1959, I, 210; Sez. V, 7 marzo 1959, n. 101, ivi 1959, I, 35; Sez. V, 27 settembr.e 1960, n. 660, Mass. Amm. 1960, II, 572; Sez. V, 29 settembre 1965, n. 980, n Consigtio di $tato 1965, I, 1456; Sez. IV, 2 luglio 1969, n. 334, ivi 1969, I, 1138; Sez. VI, 2 luglio 1971, n. 559, Foro amm. 1971, I, 2, 917; Sez. V, 29 febbraio 1972, n. 115, n Consigtio di Stato 1972, I, 181; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 19 settembre 1972, n. 441, La Settimana Giuridica 1972, I, 543 e Foro amm. 1972, I, 1047; Sez. V, 27 ottobre 1972, n. 724, La Settimana Giuridica 1972, I, 624 e n Consiglio di Stato 1972, J, 1699). Si segnala in particolare, al riguardo, la decisione 2.3-febbraio 1968, n. 157, della Sez. V (Foro amm. 1968, I, 2, 207) che dichiar� la nullit� della notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di consegna del pltco effettuata dall'agente IPOstaJ.e all'usciell'�e aiddetto all'amministrazione presso la quale prestava S�ervizio il controinteressato e d� conformemente al 1136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO disposto di cui aLl'all't. 107 del d.P.R. 15 dicembre .1959, n. '1229 (che richiama la n<lll'mativa degli artt. 7 del r,d. 21 ottobr.e 1923, n. 2393 e 174; !r.d. 18 apxile 1940, n. 689), secondo cui, se la consegna del plico non avviene a mani del destinartario, pu� essere ef:llettuata a persona di famiglia, o addetta alla casa o al servizio del destinatario o aJ portieve nel solo caso che questi sia al servizio esclusivo del predetto. Tale decisione precisa poi che, qualora sia nulla la notifica del ricorso dell'unico controinteressato, il ricorso medesimo � tvavolto da inammissibilit� (cfr. al riguardo anche Sez. V, 20 febbraio 1968, n. 96, Foro amm. 1968, I, 2, 176); essa infine fissa il principio che nel giudizio amministrativo non � ammessa, come c rimedio normale � la rinnovazione della notifi- cazione all'rwnico controinteTessato .che risulti viziarta da nuil!lit�, ma � ammissibile, nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice, la rinnovazione solo qualora ricorrano gli estremi deLl'errore scusabile (cfr. Sez. V, 4 :llebbraio 1966, n. 180, Foro amm. 1966, I, 2, 221). Un �esempio di errore scusabile si rinviene nella decisione 4 dicembre 1970, n. 797, della Sez. VI (Il Consiglio di Stato 1970, I, 2315) che ha ritenuto tale la circostanza del non noto trasferimento di sede della ditta interessata destinataria del ricorso, essendo detta circostanza imputabile ad elemento di carattere obiettivo. Iii rConsi~io rdi Giustizia AmministratiVIa pm-la Regione Siciliana con decisione 13 febbraio 1970, n. 26 (Foro amm. 1970, I, 2, 254) ebbe a chiarire che ai fini della regolarit� della notificazione di cui all'art. 139 c.p.c. non � indispensabile una ef:liettiva appartenenza del soggetto nelle cui mani viene consegnata la copia, al1a famiglia o alLa casa del destinatario, ma � suffi�ciente che ,si pr-esenti a1l'uffida1e ,giudiziario una situazione di apparenza in tal .senso; a tale scopo non basta che la persona che riceve la copia si trovi presso la abitazione del destinatario della notifica, ma occorre anche .che la predetta persona rsia ip'llr �apparentemente rtsuLti per la sua qualit� di moglie, figlio minore, domestico o per la sua esplicita dichiarazione, appartenente alla famiglia o aJLa casa del destinatario; inoltre dalla relazione di avvenuta� notificazione ex art. 139 c.p.c., redatta a cura dell'ufficiale giudiziario deve risultare non solo che la copia � stata consegnata a persona rinvenuta pr.esso l'abitazione del destinatario, ma anche gli elementi (qualit� di moglie, figlio, domestico, dichiarazione del consegnatario, etc.) che hanno indotto !l'ufficiaLe giudizi�ario medesimo a ritenere di ravvisare la situazione di apparenza richiesta dalla legge in ordine alla appar.tenenza del soggetto che ha ricevuto La copia� alla famiglia o alla casa. In materia di notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo alle� persone giuridiche � bene ricordare che, a �differ.enza dell'art. 145 c.p.c., che, come � noto, consente la notificazione nella sede delle persone giuridiche mediante consegna di copia dell'atto al rappr.esentante o alla persona incaricata di ri.cevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, l'art. 13 del Regolamento di procedura avanti al Consiglio di Stato pl'escrive che la consegna si fa solo � ai loro rappresentanti od a chi � autorizzato a ricevere le notificazioni �, con il che resta pr.eclusa la possibilit�, ammessa invece nel codice di procedura civile, della notifica del ricorso c alla persona addetta alla sede stessa �. N� sembva possibile sostenere che la disposizione dell'art. 7 r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393 (il quale dispone che se la consegna non pu� essere fatta personalmente al destinatario, il piego � consegnato ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario), PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1137 formulata con evidente riferimento al codic.e allora vigente e riprodotta dall'art. 174 del r.d. n. 689, del 1940, debba necessariamente adattarsi alla innovazione apportata dal nuovo codice di procedura civile; infatti l'articolo 1017 del d;P.iR. 15 dicembve 195.9, n. 1,2129 (Ovdinaa:nento deglli UlfficiaJ.i giudiziari), .che disciplina [a noti:ficaziooe a mezzo del,servizio postale, all'ultimo comma cosi stabilisce: � La notificazione a mezzo del servizio postale � eseguita secondo le norme previste dal r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393 e dal regolamento di esecuzione del codice postale approvato con r.d. 18 aprile 1940, n. 689 � : nell'adozione di tale forma di notifica sembra quindi necessario� tener esclusivamente c�nto dehla normativa -anche successiva all'entrata in vigore del codice di procedura civile -che specificamente disciplina la forma medesima e che non consente arbitrari adattamenti. Quanto alla irregolarit� della notifica alle persone giuridiche, la giurisprudenza ammette comunque con una certa ampiezza la possibilit� della sanatoria a mezzo di comparizione (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Slc. 22 apr:W.e 1955, n. 84, Riv. Dir. Pubbtico 1955, 89; Sez. IV, 23 maggio 1962, n. 376, Foro amm. 1962, I, 1030; Sez. IV, 27 febbraio 1963, n. 107, n Consiglio di Stato 1963, I, 187). Giova rkovdare a t!Ule proposito ,che J,a. :Sez. VI, con decisione l � dicembre 1970, n. 788 (Il Consiglio di Stato 1970, I, 2310) ha precisato che la sanatoria delLe h.�rego1arit� della notifkazione di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 7 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, non pu� trovare applicazione quando la notificazione stessa non sia stata fatta nel termine perentorio; inoltre la circostanza che ila tardivit� della notificazione di un ricorso sia da attribuire all'ufftciale giudiziario non importa sanatoria di tale vizio in quanto gli �ev�entJu.a1i errori �dell'ufficiale giudiziario ricadono a svantaggio esclusivo della parte che chlede la notificazione. Quanto dnfine alla formula generica di notificazione alla societ� controinter �essata � in persona del suo legale rappresentante �, senza ulteriori specifi.cazioni, e in particolare senza indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne abbia la rappresentanza, sembra sufficiente menzionare la decisione della V Sezione del 10 febbraio 1962, n. 144 (Foro It. Rep. 1962, voce Giustizia Amministra.tiva .n. 322), secondo la quale la omessa o inesatta indicazione dell'organo o della persona fisica che rappresenta in giudizio la persona giuridica comporta nullit� della notificazione del ricorso solo qualora essa si risolva in incertezza assoluta del soggetto rappresentato: puntuale applicazione questa della giurisprudenza anche della Corte di Cassazione in subiecata materia; iJndlatti, secondo la senrtenza della Suprema Corte di Cassazione 18 marzo 1959, n. 810 (Giustizia Civile 1959, I, 1045), se l'attoce ha convenuto un ente o una persona giuridica privata, la mancata o �erronea indicazione dell'organo o ufficio, che ne ha la rappresentanza in giudizio, � causa di nullit� soltanto quando, valutato l'atto nel suo complesso, risulta del tutto equivoca e incerta la identificazione dell'ente, laddove non sussiste nullit� allorquando l'ente sia stato esattamente denominato ed individuato in modo che nessuna incertezza possa sorgere sul soggetto destinatario deWatto. Tale principio � stato confermato nelle decisioni della Suprema Corte 21 giugno 1965, n. 1293, (Giust. Civ. Mass. 19�65, 668); 6 agosto 1965, n. 1884 (ivi, 972); 31 gennaio 1966, n. 358 (ivi, 1966, 192); 28 aprile 1966, n. 1075 (ivi, 617). RAFFAELE T AMIOZZO 1138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO CONSIGLIO DI STATO, rSez. IV, 2r8 rserbtecmbre 1H73, n. 76r5� -Pres. Potenz,a -Est. Buscema -Inpdai (avv. Giannini) �c. Mincisteri Tesoro, Lavoro, BID.ando (avv. Stato Garg�iulo). Enti pubblici -Investimenti immobiliari -Piano di impiego -Fondo disponibile -Nozione -Limite. L'attivit� economica amministrativa di ogni ente, e in particolare degli enti pubblici aventi natura-di azienda c.d. di erogazione, non ha soluzione di continuit�, sebbene la relativa gestione sia suddivisa, per ragioni di varia indole, in periodi eguali di tempo (anno finanziario) ad ognuno dei quali viene riferito un complesso di operazioni amministrative (esercizio finanziario). Di conseguenza, il conceUo di fondo diStpOni.bile, sul quale, ai sensi dell'art. 55, II comma della l. 30 aprile 1969, n. 153, � poss.ibile calcolare la percentuale (1/3) da destinare agli investimenti immobiliari, deve tener conto, nel piano (annuale) di impiego, delle attivit� e delle passivit� esistenti nell'esercizio cui si riferisce, non potendo il piano indicare le somme disponibili che eccedano la liquidit� della gestione, senza tener conto dei debiti assunti e degli impegni presi (1). (Omissis). -La controversia, quarle si evince 'ClaJla motivazione deglhl. impugnati provv.eddrmenrti ministeriaJ.i -deneganti l'arpprovazione dei rpiani di itripiego dei fondi disponihirli predisrpos:ti da1l'Istiltuto nazionale previdenza di:rigentli aziende indusrtrdaU (INPDAI) r�rSipettivamente per g1li esercizi 1970 e 1971 -, non,ch� daH''lllllica oensrurra dedotta e svolta negli atti introduttiv�i tdei rkorsi, si incentra sulil.'<indi (l) Decisione da condividersi nell'affermazione del principio, che appare di intuitiva esattezza ma in contrasto. con La decisione Sez. VI, 6 aprile 1973, n. 139. NeaJa sua di:flesa l'Amministrazione ha rsostenwto �che il p~ano d'impiego dei foodi rdisporubili, da p!l'ese�ntarsi per l'appr<J~V~azione, anno .pe't" anno, COOC�['1!le, come lo stesso art. ,65 rprecisa, le � somme eccedenti la noTmalle Hqruidilt� di �g1estione. Ln taLe modo H piano concernente le somme dispombili senza pregiudicare gli impegrn gi� pil'ElS� re La rpuntualit� drei pagaJmenti gi� assunti, derve tener conto de~'l'e rparss:i,vit� e dEille attivit� ~ecedenti all'esercizio CtWi si ;rH~erisce: �arnche se ,eompilarto 'anno per anno, il limite tempo!l'ale all'esercizio finanziario rsi inserisce nelle passirvit� e oolle a,ttivirt� pvecedenrti, in ana.Logira al bilarncto �di .eserdzio �Che deve tbenrer conto dei pr<llfitti. e del[e rpe1rdir1Je (�air�t. 2423 �C.C.) che rS ispka arl rpri:ncip!io delJla V~ilt� dei bi!Lanci, arpplioobile anche agli enlti pubblici (Corte dei Conti, Sez. controllo Enrti, 1' di�cembre 1970 n. 1040). La �gestione (fi,nanziaria) di run 'ente non :s,i ];)U� frazionare� nel tellll!PO, in anno per :anno; non si 1pu� :frvazionar'e in ll.imirti rtempolt'ali che vrarnno PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1139 vdduaZJione dei termini di raffironto cui oc,corre far capo per determinarre Ja peroentuaJe di U!tl terzo dei fondi .disponLbili che, ai selliS� delil.' acrrt;. 65, secondo comma, della l. 30 aprile 1969, n. 153, � possLbiJ.e destinatre ag~li investio:nenti �immobilial"li. p,eraltro, 11 problema del concetto di fondo di.slpornibile, sul qua:Le si sO!lJO ampiamente s<Ylfel"lmalte le pal'lti in memoria e neil. 'co<rso delil.a discussione orale, ,pur esuLando dd per s� dal presente 'gl1udi.zio, costituisce il presupposto logico e necessall"lio rper ila soluzione di quelio rituaLmente proposto dailil.'~tituto ricoflrente. � evdidente, invece, che neil. caso in esame non assume dLreltlta iJ."iil..evanza l'interpretazione del terzo comma del medesimo ail"t. 65, ai sensi deil. quale �le pereentuail.i (di cui al secooldo comma) poSIS011o e.soore vadate 1n <r�e1azione a partLcoJa,ri ,egLgenze di !bilancio o a~'la illorma 'di gestione adottata da ciascun ente con decreto de'l Milrutstro per �m Javmo e dehla previdenza �SOOiail.e di concerto 'con il Mililistro per mbilancio e il.a prog~ramrrnaZJione economica. In!fatti quest'ultima dispoSiizione, essendo ail.ternativa -m ipl"�esenza dei due predetti elementi condizionan,ti -ail.la regola rposta dal secondo comma, preSIUppone gi� avv.enuta la deteflffiinazione dei fondi diJsrporubHd.. Oi� premesso, H Colil.egio .vileva 1che la lililea di difesa svoLta dall'Avvocatura dello Stato � ortentata essenziatLmente ;su1l'aoo:evtamento dei predetti foodi, e ,c,io� delle sOtmme che -secondo la dizione deil. _ primo comma dell'al"lt. 65 -eooedono la normale liqu1dd.t� di ,gestione. Si afferma, �sulla base del prrocirpio della �continuit� de11a vita finanzia con:side11ati in mod(} autonomo e .scindibi1e, ma v:a v'aiutata neil. suo com}piliesso, il:l~Eilla su:a .cOIThtinuativirt�, che no namiDei1Jte �sruuztoni, an,cbe se formalmeiJJte il p1amo � 'anrmale. La .gestioiJJe finanziaria ttlOa:l ha so1uzi(}rt1i 9m1Uiali, ma .postula il col1legaanento dei �v:ruri ese;reiz,i, nece$Sruriaanente J:imiltati 'Peil." o~i anno, in modo che un 'ese11ciziJO � .coil.legato -I8Jl pll'iecedernte ed al au:ccessivo. � in ltatLe noz~one di .gestione, ,cODJtinua nella 'sua funzione, ,che va esaminata, valutata ed accertata La dilsponibi1ilt� d<ellle ,somme per ciascun pi:ano annJU:alle. Una valiutazione della gestione fu'azionJata 1n v:ari ,aiilllJi e coosidernta in modo autonomo nei ,sing(}li eser.cizi non avrebbe alcun sens(} giuridico: ,S8Jl"ebbe m contrasto con d. prmcipi mereillti ,aJ:1a lgiestione :fiinan.zialria dell' �ente; sarebbe in .contrasto oon !La nozione di fondi disponibi!l.i eccedenrti la ,gestion,e, .cui l''aLl't. 65 ISi riferisce. Orbene ;se il rpi:ano del primo ese11ci:zio rilguaLl'da 11 19170 (ogm esercizio �OOmcdde con nmno del calendario), esso dev~e 1lenoc oon1Jo della situa2li01The .esistente aJ. 31 dicembT:e 19�69, costituita dalle it"&serve legali e stafutatie, dai netti patrimoniali, nonch� �dal totale degli dmrestimenti i!lll!mobilliad con i. il'e:Lativi impegni �di !Pagamento. Ill piano di impiego -aillia paci del biliancio -deve tener conto 1del1e attivit� e delle passivilt� esistenti rne1iJ.', e.soocizio cui si ll"ifecisce, non poltendo quel !piano �indicaLl'e J.'impmto del:Le 1140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ria dell'ente, che �il piano (armuail,e) d'jJlllpiego -a1l:a pari .del <bhlancio -deve tener conto delle attivirt� �e delle passivit� esilstenti netlJ.'esercizio cui si riferisce, non potendo quel piano indicare l'importo deLle soonme dJJSIPon~bili che eccedano ila tiquidit� della .gestione, senza tener conto dei debiti aS8Ullti e degli impegni pll'esi �� �<Se al contrario -prosegue, .tra J'aiLtro, l'Avvoc:atura -.teness,e conto delle diJsponibhlit� anno per armo, in modo autonomo, senza 'collegamento oon gli esercizi :prec�edenti, .hl piano contel"lrebbe �UI!la dispondibiiliit� di soiiDIDe soilo fittizie, non reale, non rapportata alla s11J:uazion.e finan2lialt"ia deill'Ente: .. .1i:r.ustrerebbe lo ISIC01pO deiLl'accertamento dell'effettiva disponibilit� �. Tali oS'Servazioni sono da co:ndilv.iJdere. Invero il.'attivit� econOitnico-ammi:nistrativa de1l'INPDAI, come quella di ogni ~ente ed in ,pall"1Jico1aLre modo d.i quethld. pubblici aventi lllatura di azienda c.d. di erogazione, non ha soluzione di continuit�, sebbene la oolativa ,gesti:on:e :Sia suddivisa, per Tagionli di vaJ.'Iia indoiLe, dn. perriodi � ugu,all di .tempo (anno finanziario), ad ognuno dei quali viene rliferito un complesso <di orperaziO!!li amminlistrrative (eserciz,i:o finanziario). N� appare rilevante, ai fini che qui i!l1teressano, la eventuale c.m.-costanza che 11 documenJto <COIIlJtabdile, che pone in evidenza i p1001bab.iJU risu:Ltati di ogni ciclo dii operazioni, abbia i calt'atteri del bilancio di competenza ovvero di cassa : il differente c~rirterio di impostazione ha rprevalentemoote rigiUalrldo ail. momento �gi'Uil'idico in cui iLa PQ"evdsione CJ<>!!lsi:dera rentrata 18 la spesa �8, conseg:uenJtement8, ila quaJificaZiione fooimale, il'imputazi.on�e ed il modo di conta1biUzzazione del riSIUlLtato atttvo e �passivo degJ.i es�11'1Cizi precedenti. somme disponibili ,che �eccedono la liquidit� de!Ya gestiooe, senza tener COillto dei debiti assunti, degli :impegni !pll'esi: ~esso si inserisce tn tal modo nella virta finrunz.i,a~r.ila dell'enrte, e ne � iPalr,te. Se ,aJ: conrtra~rio tenesse 'cOIIllto deHe dilspooliibilit� esistenti anno per rumo, in modo autonomo, seDJZa cro11egamen<to con gLi esell'�Cizi precedenti, itl piano �COIIlltEllt'l'ebbe una disponibilit� 'di 'somme solo tf�ttizia, non reaLe, noo ~rapportata alla situazione finamdaria effettiva dell'ente: 'S!lll'ebbe in �ool111:a:1asto con La nozione di esercizio finanziario; vi,oiJ.erebbe Ja ratio dell'arrt. 65; :lirusterebbe IJ:o 1scopo dell.'accertameallto della ,effettilva dispombilit�. � da :aggiungere che il'aittento <esercizio del portere di C001Jtrollo dei Ministeri nel 1senso �Sop!l:"la mdiooto si rende necessall'io dalla n:uova discipld! llJa i!ndi,caJta nel <Citato <arrt. '65, che esonera <gli enti dall'�wtorizzazione prevista daill'alt't. 17 cod. civ. � da segnaa,a~re �i:nd�ne che 1a questi.one che fOil'Jlla oggetto deNa presente decisi'Oirlle ,gi:� � stata esamilll:ata dal Oo!!llsigiLio di Sltato .in sede coo.ISulti'va (sez. II, 26 geamaio 19171 n. U29), il ,quale ha esp~resso nel senso sopra 'esposto il proprio pwere trip01rtalto nella JrilviJsta � I1 Consiglio di Stato �, 11971, pag. 2597. U. GARGIULO PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1141 lin.fatti � indubbio� che, in ogni �ooso, non possono consddera�rsi come fondi d.ispon:i!biJ.i (nel senso inteso dall'art. 65) le somme che, sebbene eccedano �la noa."'llale llqUJi�clit� :l'ichiesta nel sintgo�lo a!tl!tlO per soddis!flalre ll.e finall.it� �istituziooali dell'Ente, siano necessarie per frur fvoote ai debiti �ed agli �impegni fina!tlZiari pregressi e futuri; scadenti per mtero o pvo quota .nell.'eserciz.io :consJ,derato, di quaJJSiiaS!i. natura ed a qualulnque rtitolo assU!tlti o comnnque facenti cax.iJco aill'enJte medesimo, iw compresi eventuali obbilighi di ammortamento e di B!cca!tlltonamento, nonch� l'obbli-go di ~reinteg,rrure, occovrendo, ;La riserva ll.egale. Sui fondi annUJa1menJte djsponibiild, dete:rmitnati mediante i criteri dd massima suaccell!tlati, va cai1coilata ila quota da destinall.'e agrri investimenti immobiliam, nell.a perce!tlfbua1e �che, ai sensd del sec�O!tldo comma deill'artt. 6-5, non pu� superare, nel prog.ramma ipll':eclisposto daiH'enJte, un terzo �di taM somme, sailvo le e�cc,eziom (estranee-come .gi� detto al caso di spcie) previste dai!. SUJC!Cessivo terzo comma. I Dicasteri rvil~a!tllti ben poiSISono c�o.nt.ro11are contabiJmente, in sede di approvaziO!tle dei piaci d'ilmpiego, .ii! modo in �CIUJi l'�ente ha determinarto il fondo disponibiile eccedente la normale liquidLt� dd .gestione; e .possono a1tresl Vlatt".iall.'e, ri.correndo le cirrcostanze indi.ca~e dalila l:egge, Ja quota di nn terzo �stabilita come regoJa da�l secondo coon�ma. Seno.nch� 1con 1gJ.i impugnati proVvedimenti, erroneamente interpretando la suindicata norma, hanno rifiutato .l'approvazione dei piani. d'.iiil!Piego per 1g1i a!Illllli 1970 e 1971, su11'asiSU!tlto (rlsulta!tllte :Ln modo pi� esplicito dal provvedimento del 2 luglJi:o 1971) che iii. calcoilo della predetta percentuale dwesse essere annuaiLmente operato tra l'ammonrtar<e comp1e>ssivo delle riserve ed il totale degli .iJ!tlvestimenti in atto al 31 dicembre deLl'anno precedente. Per quanto co!tlC�etmJe, poi, J.a preoccfi.IJpa:zlione ma!tldifesta:ta nelLa nota del Mir�stero :del .tesoro deil 15 luglio 1970 n. 146114, portJrebbe osservaTSi che la posstbhlj,t� deLl' ente Idi adempiere ai .propri fini isti tuzionali (e �cio�, in .sostanza, la ,tuteila diegJ.i mtereiSISi degli assistiti), oltre ad esse11e .gruran.tita da un LdO!tleo a.ecevtamento dei :foiilldi .effet tivamente dtspoiilibiilli., e qrui.nd:i dalla verificazione dei �Ciri<teri. rp1er ila loTo determinazione, � iraffo.:rzata dalle riserve J.egali che 1SO!tlO for mate (ed eventuallme!tllte rei!tlte~ate) a taile scopo, nonch� dai due terzi dei fondi stessi, eve!tlltrL.tlalrme!tllte d!mpiegabi1i in investi.meiillti �di rpi� :llaciile 1iquilda1bili:t�, nei modi e nei limiti in �ciUJi. sono previsti dail!le norme pa.rticolatri che r�Lgrua:I"dano l'Istituto, oltre �Che da.gl!i mV'es:time!tllti immo bi.iliiari annualmente autorizzati (Ila 1cui �c�O!tlca:-eta 1COIIliSistenza ovvda mente .dipende da'l fatto �che il capitaLe sia attesta.to a ilivelli. monetruri adeguati). Dail.le constderazioru svolte, der.iva che .i .prorvvedimentd. impugnati, essendo iJ.il.e�gittiani., devono esse!l'e a!tl.IliUhla.ti, salvi gli uil.teriori provvemmenti dell'Amministrazione. -(Omissis). 1142 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I CONSIGLIO DI rSTATO, Sez. I, 19 dliloombre H},6r9, n. 21506 -Presidenza CollllsrgJlio dei Millllilstlri (parrere). Impiego pubblico -Orario di lavoro -Personale ausiliario degli uffici della Capitale -Riduzione del normale orario a sette ore quando l'orario degli impiegati � ridotto a sei. n normale orario di servizio di otto ore, stabiLito pe'l" il personale ausiliario degLi uffici statali della capitale, deve considerarsi ridotto a sette nei ca:si in cui, con l'adozione dell'orario unico, l'orarrio d.'i. lavoro degli altri impiegati M ridotto a sei ore in applicazione del decreto dei Capo del Governo 17 settembre 1939 (1). n CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 23 ottobre 1973, n. 407 -P1�es. Danielie -Est. Varino -Prosperi (avv. Cavalieri) c. Miln~Sitero lavoro (avv. Stato Giorgio Azzariti). Impiego pubblico -Orario di lavoro -Personale ausiliario degli uffici della Capitale -Normale orario di sei ore per tutti gli impiegati. n normale orario di servizio, ridotto negli uffici statali deLla Ga-' pitale a sei ore in applicazione del decreto del Capo del Governo 17 settembre 1939, deve essere osservato anche d.ai personale ausiliario, con la conseguenza che agLi stessi deve essere riconosciuto, per un'altra ora quotidiana di lavoro, il compenso per lavoro stmordinario (2). (1-2) :m. oonltrasto �tra il pail1ere e La rdecisione � evirdooJte. Prima di assumere un determinato orientamento, la p.a. aveva sollecitato sulla questione dell'orario di Lavoro del personale ausiliario (se di sette o d.i sei oit'e) il parer:e del Consiglio di Stato (pubblicato in Consiglio di Stato, 1971, I, 651), al quale si era uniformata. Successivamente, in sede contenziosa, su ricorso di un gruppo di dipendenti, i:l COIJJsiglio di Stato ha mutato atteggi.amento, dec~dendo la stessa questione in modo diverso, �a favore dei ricorrenti e contro la p.a. che diohlararv:a �COS� ;soocombenrte, senza peralltro <esaminare ILe arrgomenrtazi'oni. esp111esse nel parere, .neppure citato nella decisione. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1143 I (Omissis). -Diriltto. -La riferente Presidenza del Cons:tgllio dei ministri fa presente che in tre1azione alla decdsione della See;. IV di questo Oons. stato n. 676 del 30 ottobre 1968, a!Lcuci Dicasteri hanno prospettato la questione dell'oraJrio giornatiero di sel'V'izio dei dipendenti statall.i, con particoiliare rig,ualt'ldo aJ.lJa dma,ta dell'oraDio dell persona'le a u:si.J.:LaJrio. In attesa 'di una :revdlsione leg�ISlativa delLa materia secondo i critea:>i indicati nell'all'lt. 28 deJila L. 18 maJrzo 1968, n. 2,49, la riferente Presidenza ha cr:dtenuto oppo�rtuno sottopOII'Ire 1a delicata 'questione all'esame del Col!llsilgrlio di Stato per averne ;i;l par&e. COtUS�id&ato : L'art. 385 �t.u. 10 ,gennaio 1957, n. 3, SIU1lo stato degli imptegatti civili dello Stato dispone: � Sono a~brogati il r.d. 11 novembre 192,3, n. 2395, e swccesstve integrazioni e modifi.cazdoni, iJl r.d. 30 dicemblt'le 1923, n. 2960, e soocessive mteg111azioni e modifi.craz.ioni, sa'l'Vo il. disposto deLl'art. 106, prrrno comma... �. A sua voilta il primo comma del 'suddetto ad. 106 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, ~stabtlisce: �L'impiegato dev:e osservare J.'o~raJrio di !Ufficio �La cui durata norma'le rgiornaJ.tera � di 7 ore e deve essere dri!Vi:sa in due perrodi, sawo i casi :di servizio spec:tale per i qwali con disposizione del Miinisltro sia diversamente stabilito �. Ovbene la portata deLl'art. 385 su ricordato -come si des'lliill:e e dalla sua foa:mulazione e dalla sua coWlooazione -'cOOJCerne esciusivamente l'indrivLduazJone della :nomma,tiva discipLi,rumte la ,dwrata nocma1e dell'orario di lavoro. Resta invece fuori deLil'ambito di efficacia deLla norma suddetta -alla quale deve ritenersi estranea ogni mtenzione di abrogare 'completamente La ddlsciplina preesistente comunque concemenJte la matecr:da de qua -iJ.a normativa dwscilpJ..im.ante 1potesi patrtiooilari di orario di lavoro. Oi� rperoh� J.'arlLcoJ.o 14 dello stesso t.u. disponendo che l'orario ,giornaliero di servizrio �J.'iroane regoila.to daLle norme ir� vigore �, ha mteso :l�a:re sarlve -come mostra la 1atdlbudine dell'espi~essione .adoperata dal legislatore -le disposrizioni regoiLatrici di s:pecriali orari di lavoro, ed in rparrtico1are irl dlec~reto del CiaJPO del GoV'erno 17 settembre 1939, secorndo il quale l'orarrio degli uffici statali e deg[.i enti �PUlbbliJc:i der11a 'capitale rdmaneva fissato in ,sei ore giOII'Inaliere senza alcuna interruzione, nOII'Ima questa di cui 'ai!llche di recente (Sez. IV, 30 ottobire 1968, n. 676) questo Coooiglio ha rlconosciUJto La pea:>durante ope~rativit�. La ~all.idilt� de1l'inter:pr:etazione SOV'.mesrposta .-che 'd�IScende dahla .sistematica ,cooil'dinazioiil:e del drisrp01sto delle norme ruprplicalbtli in su� biecta materia e che si riannoda aila differenziazione cnncet,tuale esli� 1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO stente tra .dura�ta noTilll.aile de1l'OIJ.'Iql'lio di J.avoro ed ,ipotesi particolari di orarrio di lavoro -� col'lrdborata daJila c�onsiderazione che, diversamente opinalllJdO, si verrebbe a oreatre un'.run;bin<m�a ilnsuiperaJbiJe tra ile d'llle disposizLO'Ili surricorrdate deJ. t.u. n. 3 deil 1�957, ainJttnomia ooe diviene solo apparente n.ell'iruterpretazione cile s:i �. qu[ da�ta delle .noTilll.e in questione. P.recisruta dn �tal modo quella 1che � Ja dwrlata -normale o prurticoilare -delil'ora.r:io di ilavoro per g1i .impiegati delJ.'Ammir:ristlraziooe ddtretta delJ.o Sta,to in :genere, OICCIOII'Ire ora esaminare il problema relativo ali'orario di lavoro� del pemonaJ,e della cruTilera ausiliaria, RdJtiene il Collegio di :poter co:n.tdi.videre ile cooclUISiond cui a1l r:iguardo perviene Ja rifererute :presidenza del Coos.tg1io dei ministri. Inv;ero l:a fissazione in otlto� o�re delJ.'or:arr:io llltO['Ililale ia'V'Omtivo gior naliero deil personaile wbailtertno -che trovava !pl'evisione �lllormativa nel r.d. �l� a1gosto 1913, n. 1543 -si rriJCatva :illlJc:lJWettam�fnte daJil.a vi gente discipilina dei compensi per �lavoro straO!l'ldiinario, in quan<bo� l'ar ticoilo 10, secO�llldo comma, d.P.R. 11 g�fnlllaio 1956, n; 767, fissa d!ll run ottavo dcl1o, stipen-dio iniztale �loroo mensi:le, rag.guagJ.iato a 1gliornata, iii. coefficiente da adottarrsd :per il calicolo dei compei!JJsi per .lavor� straordinario per il :personale subailiterno (ora ausiliarr:io), metll1Jre H primo comma dello stesso aa:ticruo stabilisce in U!ll settimo il coefficie!llte da prendoosi a balSe per H cailcoil.o� degli stessi compensi nei :rtguardi degli ail.1:d impiegati. � evidente quimdi come l'aziO!lle dei due div;ers'i coeffi.c,ielllJti sia fondata sul presUIPposto di un diver-so obbil.igo del normale orario di servizio, valle a dire di sette ore :per gli �ilmpi!eg.arti :propriamente derttd e di otrto or:e per gU appa�rtenenti aLla caQ"lriera aus:hliarr:ia. TaJe. diversit� dell'orrario di lavoro trova, dahl'ailttro canto, �conferma nehle paT'ticolal'li mansioni demandate daJ:l'atrt. 189 del t.IU. !11. 3 del 1957 al petrsonaile ausi.liatrio iJl quail.e �.provvede a mantenetre J.'oll'din,e e .}ta puliz.ia degili uffid cui � addetto �. Non pu� infatti conrtesta(l':si che �l'anzidetta disposiz&one .impil.tcitq. mente Sltab:hlisca che il. persooa�le aus.tliaiDio debba ,en,trarre prima ed uscire dopo del restante personale rper rpotetr asstku!I1arre il .tempestivo riassetto degli uffici, �eJSigei!JJZa questa che evddentemente non potrebbe essere soddisfatta se �le anzidette mansioni foSISetro espletate contempo ~ran:erumente alla rpresenza degli impiegai1Ji IIJJegli uffici. Deve qU�llldi r:itenersi, aJila luce della normnativa sopiMil'ico!I1data e detle esj,genze lo:~che che ,giustificano run obbligo �di servizio :petr :hl personale ausil.tario .di durralta super.ioll'e a qrueHa degli aUri impiegarti, �che l'a!llzidetta differ.enza di un'ora aibbia neceSISialriamente a (['i!pl'Odllll'L'li nei ,casi dn eu[ l'orario di servizio degli a.Itr.i impiegati sia, con il'adozi.one deH'orarrio unico, \ridotto a sei ore. PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1145 II (Omissis). -Il Sig. Armando P~osperi ed alrbri se,ttantatre impdegati della ca~iera ausdi.J.i.aria del Ministero del ilavoro 'e deiliLa previdenza socdaJe hanno chiesto a1l11'.&IIlfl:llinis1Jrazione che venisse arpplkato nei 1loro r~gua:rdi il dooreto del Capo del Governo d.n data 17 settembre 1>939, n. 235, che 'limita, a sed ore gioomaliere l'ora~io degli uffici statawi e de~li enti pubblici della Cap1tale. In pail'ticolwe, .i rioo~enti chiedevano il ri<conoscimerito deJJl'ora quotidiana di laVO!l'O straordina~io effettuata oJ<tre l'or:ar�o normale di sei ore, daJila data della lo!l'o aSISUIIl.Zione in servizio. Di f~onte alil'atteg~iamento negativo deil.l' A.mminis:tmzione anclle successivamente aiLla notifica di formaiLe diffida, i ,predetti !l'LCIOI"!l'ono. tn questa sede, ded1wendo, col primo e col .secolll!do motivo, la violazione del citato dooreto del Ca.po deil. Goveil'lll.o e, rislpeittivamente, d,ell'art. 14 del t.u. 10 ,genna.io 1957, n. 3, che approva lo statuto� de~li impiegati civili dello Stato. Entrambi i riMevd awad.ono fondati, ailila st!l'egua deliLe IPI'IeCedenti pronunzie della Sezione Qu~ (30 ottobre 1968, n. 676; 27 febbraio 1973, n. 137) daJile quali il collegio ~ritiene di non doversi ddSICostare. La gt~enza ha infa,tti rigettato ile varte obieziOI!l.i secolllJdo oui il provvedimento citato non sarebbe pi� da consliderrure: d.n v~gore. Alnzttutto, per quanto �riguarda la pl1etesa abrogazione, � da rile vare �come i successivi decretd del Capo del Governo, 22 ottobre 1941, relativi al 'Periodo 5 no'Vembre 1941-31 ma!l'zo 1942, e 18 ma!l'zo 1942, valevoil.e 1dail. l" apr~e al 31 ottobre 1942, sd siano inseriti nel Sli:stema di :nDil'tme pea:-la disciplina deHa materia dell'oralrio di servizlio degli impiegati sta�ta�li in<trodotto dal 'P!fimO dooreto del 17 settembre 1939, senza farlo vendr meno, ma ;solo mtroducelllJdo di voilta in volta, diverse modalit� �di appl!reaztone. In tal modo, il provvedimento � sopravvisuto ail. 1l~te .tempora neo di efficacia awosto all'uLtimo deoceto, riacq.uigltanJdo da aililora la sua odginaria fisonomia e funzione. La sua stessa natura ec'c,ezionale, per la previsdone di eventi st!l'a mrlina!l'i e contingenti, �che l1anii1o determinato il �pro'Vvedimeilllto, non ne ha causato la �caducazione al ceSJSa~e de'gli �eventi stessi, 'PO~ch� sa rebbe stata, a tal fine, necessa!l'ia nna norma abrogati'Va, che non !ri sulta mtewenuta. Parimentd, l'entrata in vigore: del disposto deWla Costituzione lre liativo .all'obbligo del riposo festivo, ha portato alJ.a aho,lizione di dir1tto della !parte il:'elatliva al servizio m .gimno . di domeni,ca, lasciando inte gra Ja resta;nte 'Parte, ch�e non ha subito S/Uccessdve modtifiche. Poich� � anche krilevante che la nmrma sia stata emanata da un or;gano non pi� previsto daM'ordinamento costituzionale, il d.c.�g. 1146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 17 settembre 1939 il'�ela.tivo a1l'oirario degJi uffici pUJbbllid della Capitale � da considera~e tuttora in v.iJgOil'e. Allla Luce di tale constatazione, acquista vailore hl !l'ichiamo del lr�LCOI'Il"ente ailil'alrt. 14 del t.u. n. 3 del 1957, il quale :dispone che il'orario giornali&o di sel"V'imo � rimane tregoilato daJ:le n0il'III1e m v.ilgO!l'e �. � infatti da ritenere che, com. ila sua espressione 'estlre:rnamente comprensiva, il'arucoilo abbia iruteso richiamai'e iLe norme di ogll'li g!l'ado e c�io�, oltre aille ileg:gi propriamente dette, i !pl'orvvedimenti normativ-i di dwema natura, qualli H decreto del Capo del Go;vemo di crui � questicme. Secom.do taile inte11pretazione dev'esse~re inteso anche l'art. 385 deHo ~stesso t.u. n. 3 del 1957. Per ile 'cO!I1sideraziO!I1i .che precedono, hl ricorso va accolto, �e va ddchlarato dll <fu:'itto dei il:1icoNenil;i alla retribuzione come tLavOil'o straordi! Itario della settima ora di servizio giomaliero richiesto daJII.'Amministraziooe, effettivamente prestato ed eccedente queHo gi� ,compensato a!l medesimo .titotlo. Ln vista della eccezli.one di .prescrnzione sO!llevata dal MinliSitero ll:'esistenrt;e, hl cilledito dei ricowen.ti sa!l'� soddisfatto, pa:1�1V.� i necessall'i accertamenti e 1Cong;uagU, solo a partir�e daJ. biennlio antecedente aihla data in 1C'U� i singoilii. interessati hanno pro~)osto Ja relativa richiesta o posto in essere altre idom.ei atti intetr~rUttivli.. SEZIONE QUINTA GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. "�ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 741 -Pres. Saya Est. Boselli -P. M. Secco (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto) c. Coop. Santa Maria. Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Opposizione -Posizione processuale delle parti -Deduzione di un diverso titolo della tassazione -Azione riconvenzionale della Finanza -Non � necessaria. Poich� l'opposizione all'ingiunzione fiscale introduce semqYre un giudizio di cognizione piena di accertamento (positivo o negativo), l'Amministrazione convenuta pu� de:durre a fondamento della sua pretesa un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione, senza biso�gno di proporre azione riconvenzionale, nei limiti in cui � consentita in via generale la modificazione della .causa petendi (1). (Omissis). -Con l'untco mo1JiVIo del ricorso, l'Amrndnistraztone :f�nan21iada denunzia deruegata gi:uTI1sd:i!Zione (atl'ltt. 36 e 3-8 �C.p.�c.); violazione e faLsa appLicazione de1gli m-tt. 3�6�, 112, 163, 167 e 277 c.p.oc.; dell'art. 4 deil!1a J.egge 20 mail'zo 11865, n. 2248 �ahl. E in relazione awl'arrt. 3�60, n. 3 c.p.c., non,ch� dirfetto, ccmtradirtrtodet� ed ultroneli.t� di mOitivazione, in relae;ione aH'art. 360, n. 5 stesso cod.; e centslllra ila COil"be del mer-ito per non avere considerato che, domandando -in sede di opposizione ~ che la tassazione dell'atto a tariffa normale fosse limitata all'area eccedente quella coperta dalla costruzione e il doppio di quella coperta, essa ricorrente non aveva -a ben guavdare -chiesto altro se non la applicazione specifica e puntuale proprio di quel beneficio fiscale che era stato invocato dalla Cooperativa, limitandosi ad inserire nella stessa causa petendi della domanda attrice e nello stesso �titolo � da questa dedotto, una mera eccezione illustrativa che a torto il giudice del merito (l) Molto esatta questa pronuncia che contribuisce a metter chiarezza su una questione nella quale spesso le affermazioni giurisprudenziali sono state confuse. V. in proposito Cass., 6 ottobre 1972, n. 2863, con nota di C. BAFILE, contenente richiami a numerosi precedenti (retro, I, 910). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO aveva omesso di prendere in esame nell'erroneo supposto che, a tal fine, occorresse la proposizione di una vera e propria domanda riconvenzionale. Il motivo � fondato. La Cocte d'appello -come gi� in precedenza il Tribunale si � infatti attenuta a quell'orientamento di giurisprudenza secondo cui l'opposizione alla ingiunzione fiscale instaura un giudizio volto allo accertamento della legittimit� od illegittimit� della ingiunzione: giudizio destinato -in quanto tale -a chiudersi con una sentenza di accoglimento o di rigetto; e --� coerentemente con tale rpremessa, ha ritenuto che non poteva il giudizio in corso concludersi -cosi come pretendeva ~'Ammimstrazione finanziaria -con una sentenza di condanna, dal momento che, non essendovi gi� una domanda dell'opponente di accertameto negativo della pretesa tributaria, sarebbe occorsa -a questo fine -almeno una domanda riconvenzionale della Amministrazione finanziaria : domanda riconvenzionale che non risultava essere stata proposta o, quanto meno, non risultava essere stata proposta in termini. Cosi giudicando la Corte d'a~ppello ha rper� ignorato il pi� recente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte Suprema, a mente del quale dl giudizio instaurato con l'opposizione alle ingliunzioni fiscali non � limitato alla pronuncia sulla iHegrittimit� formale o sostanziale della ingiunzione ma � <li;retto all'accertamento (posiroivo o negativo) de!Ja pretesa tributaria: pertanto J.'Amministrazione, in sede di opposizione, pu� dedurre a fondamento� della sua :pl'etesa un titolo diverso da quello indi-cato nella ingiunzione, anche senza una specifioa domanda riconvenzionale, purch� nei limiti di una legittima modificazione della causa petend.i (Cass., Sez. Un., 6� marzo 1972, m. 13�74; Id., 30 marzo 1968, m. 975; Id., �9 g:tugrno 1969, m. 2019). Se �si :liosse attenuta a quest'ultima e �certamente pi� corretta impostaZJione, la Corte d'appello avrebbe .cer.tamente ~riconosciuto la necessit� -al fine di decidere -di stabilire se la deduzione del diverso motivo prospettato dalla Firnanza a fondamento della sua pretesa si conteneva o meno nei limiti del mutamento consentito della causa petendi. Orbene, �come � dato rilevare dalla stessa sentenza impugnata -un tale quesito era bensi stato proposto al giudice d'appello ma questi ne aveva ritenuta superflua e �comunque non influente la soluzione, ritenendosi pago del fatto -:--gi� accertato dal Tribunale -che nella specie nqn era stata proposta (o meglio, non era stata proposta in termini) alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'Amministrazione finanziaria. -(Omissis). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1149 CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 marzo� 1973, n. 833 -Pres. G~annat �tas~o -Est. Va!l:ore -P.M. Pasca'l!1no (coruf.). -So.c. !P'� az. Nebwl:o (BNV. Bachi) c. Mm1stero delle Finanze (avv. Sta,to SopTano). Imposta di re~istro -Societ� -Aumento di capitale con utilizzo di riserve costituite da sovrapprezzi ~i� tassati -Tassabilit�, (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269. artt. l e 4 nonch� 81 ed 85 della tariffa all. A). � soggetto aU'imposta di cui aU'art. 81 deLla tariffa an. A aLta Legge di registro deL 1923 iL passaggio di riserve a capitate, anche se taLi riserve derivino da sovrarpprezzi azionari conferiti in. societ� in sede di aLtro 'aumento di capitate ed abbiano scontato L'imposta proporzionate (1). (Omissis).-Col rlicorso prindpal�e, �la soc. NebioilJo-deducendo la violaZii()a:le e :liail'sa applicazione degli oott. 811 e 85 della Tar.iffa al:l. A della legge di regtilsbro e �degtli artt. 4 e 8 del!la !legge stessa, nooch� il. v:izio �logico e la v.iJolaZiii()a:le del pr.incipio dii divtieto ~1fu dupldoazione dei tr~butt, ai ,sensi delll'art. 360 �C.ip.'C., in relazlione all'art. 2430 c.c. r.~ propone la dogtllianza gi� pll'lospettata 1n sede di appeno e dwattesa dalla (l) Note minime sulla tassazione degli aumenti del capitale sociale nella nuova legge di registro (d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 634). l. -.L'affermazione ccm.ten!Uta mella decisione che si annota costituisce una ulteriore ed esatta applicazione dei principi ormai consolidati nellla giW'Iisp:rudenza del s.e. (ma ,su cui ila maggi()['an2)a delil:a dolbtlri:na marr1tiene urn .atteggiamento critico) in materia di tassazione de,gU. aumenti di CatP�itW.e dii societ�. RitenJuto, ind�atti, che i �cornfer~enti a rtitoao .di 'Sovrappr.ezzo effe:t;tuato dai 'soci ,che hanno sottoscritto l'aumento di 'capitale delliberato da una societ�, non scontano l'imposta proporzionale perch� detto sovrapprezzo � destinato alll'mCIJ.'Iemento del patr.i!mondo e norn deil. capitaLe sotC.i!ale (cosl da ui1timo Class., 17 aprill.e 1968, m. 1141, in Riv. leg. f�sc., 1968, 1606; Ca~.� 7 ottobre 1967, n. 2291, ibidem, 1968, 217 e per ulteriori :Nomami, anche dottrinaM, v. Rossi A, Cenni sulLa. tassazione dello scioglimento delle riserve disponibili a favore dei soci, m ,questa Rassegna, 1970, I, 108) e ritenJUto ~tresl che la deilih~a di �aumento del capiltaile com utillizzo delle r�ISeT'Ve ~a!11Jche ql\lelle costituite �COn il sovrepprezzo) anche se n()a:l opera aumento di p311Jr~O!l1Jio sociale, � ugualmente soggetta a .tJassaziorne proporZiiornailie iperch� � importa il'assoggettamento del CestPilile aLle limitazioni ed ai vincOili propri deil. oa[>itale 1sooiale � (cosl da ultimo Cass, 13 luglio 197,2, m. .2358) � del rtutto �cnnseguente affermare che la delibera d<i aumento di ,ca!p!iJtale com u.ti:l�zzo delle <riserve � soggetta ad imposizione propo~rZiiornaile a nQ['ffia deilil.'a~rt. 81 �deLla Tariffa al!l. A L.O.R., aitlJChe se dette riserve traSiferlite a 'capilbale ,sono costitui�te dal soV~m~PPrezzo vNSato dai soci dm 1sede 1di 1sottoscrizione di altra e diversa delibera di aumento di 'capitale (a pagamento) e ta:le ISOVl'aiP!Pil'ezzo ha scontato (ertl"one~ente) l'impOISta proporZiiona1e. Osserva esattamente la deci'Sione 1n r,assegna che 1150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Oo:rrte del medto. La doonente, cio�, noo contesta che l'imposta pa:-oporz~ ooale di \l'le,gistvo di CU!i ai citati 'artt. 811 e 8-5 debba appl!UcaT~i aH'atto del passaggio dei sovrapprezzi dal patrimonio al capitale socia'le, ma, pOilleOCIIdo in l'iJ.ievu, che, come � !P'a,cd:fico, aH'atto dehle operaz�:oni di emissione dii azioni nel 1944 e W46, venne doT\1.'1iiSJposrba ail.tra imposta propocmoowe di regisrbro, sost~ene che, per effetto di tal�e pre,oedente assoggettamento, li. de�ttt sovra~ppiTezzi non potessero pi� assoggetta~rlsi a!Wimposta ldt T'egdistro in oc�oa,sione deLlo lovo destiDazione a OOJPitaiJ.e (e ci� per i'l fatto di elssere starti gi� .tr~butait"dJaarnenrte co[pd.ti) senza vi,ola~re H principio del dirvieto di dtllplicazione. La coo;sur,a non � fondata. Questa Suprema Corte ha gi� ripetutamente affermato (cfr. sent. nn. 42 del 1971, 789 del 19�66, 488 'e 85 del 1965�, 90 del 1962, 3411 de'l i due aumenti 1di caa;)italli costituiscono� due distiOO atti e sono pe!rtanrt;o soggetti a distinte tassazioni, con la �conseguenza che l'e~T~Tonea tassazione di un atto ('l'iiltillpoota p:ropmzionale .suhl'aumeruto di �capita[e a pa:~mento era stata percetta nel caso di specie anche suJ. sovrapprezzo� posto a carico dei ,sottoscrittori ('sov:rapprezzo, �che, non 'costituendo secondo la s.e. incremento del ,capiiflale, ma del �solo patrimonio, non avrebbe d'O'Vlllto essere tassato) mentre pu� dare luogo a !l'etti.fica nei termini di [p(l'leSICXiZii.Oille (ci� che non � �a'V'Ve!l1111to 'llel. .caso .sottoposto all'esame dci S.C.), non pu� incide~re !iJn alcun modo ISIUilila � taiSsazione, �che deve essere de[ rturbto distinta, dail. diver<so atto costituirto dalla deiliJberazione di aiUflllento di oapitail. e 'OOill uti:ldzzo delle riselt"Ve (c,d. aumento ~~tui�tO�), che, pertalnito, deve esseTe asso,~getta:to A:llll'imposta � proporziona[e. Poich�, dunque, la deCI�ISione 'giunge ald Ullla affermazione -che seppure 'sotto un p:vofilo dd mallintesa equit� pu� sembra~re i,ngi'lliS'ta -perfettamenrte ICOrriapondente cWILa dtsoiplina vigenrt;e secondo !l.'interp,retazione giudsprudenziale, essa non giustificherebbe una pan:tioola~re segnail.azione se non offirilsse, ipirop!l."t�.o per fla singolare fatti.s!Pecde presa in esame, l'ooca.si:one P6lr 'U!lla, ma ipiUr :superfidail.e, dti:samina de[iLa nuova disciplina in mate~ria dd tassazione delil:e delibere �di aumento di capitaie iillltrodotta dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. 2. -L'art. 47 deltla nuova legge dispone testualmente: � pe~r gli atti costitutivi .e pe~r gli �aJU!ffienti di capiltalle di societ� !Peir aziond, in accomandita per azdoni O a responsabilit� ilimitaJta, COffi!Pir6Se ile cooperetive, la base dmponibHe � �costituita dal vaif.or.e nomdn~e delil.e azionli. o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sovrapprezzo, dedotte le spese e �~li oned ine~renti alil.a costituzione o all'eseouzlione deU'aumenrto calcolati f<mfettaviamente nella :miiSUil'la dell'uno per cento. Se sooo confe~r!i.ti immobili, diritti creali dmmobilliad o aziende, la base imporubiil:e pe~r la pa1rte ~reliativa a 1lali 'conferimenti, � costituita dal valore venafle dei beni, diritti o aZJiende cO!llfe~rite. Sono .conside~rate aziende allllche i complessi azienda:li !relativi a singoli rami dell'd.!mpi'esa �gestiti disrtinl1iamente e con contabil11t� separalba �. A 1Jutta' !Pil'ima J.a lettera della �norma Oir oil'a trasorli.:tta potrebbe indllr! re a ITitene~re che la nuova disoipil.ina abbia accolrto la tesi sostenuta PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1151 195�9) che la del1beTa di aumento .di capd'baile medU.arnte l'utillJizzazi:one delle ris&ve :l�a~oil.tatilve � assoggettabile a[l'dmposta propo'I'ziomill.e dii cui a:l ir~cMamato acl. 815, perch� ta:le atto, se non d� :luogo ad un apporto di denaro da:i: :soci all:la :soci.:et�, sottopone a specifid. vincol�. la quota dmpu.ta:ta a 1capita:1e, !l'�eaJJizz,aillldo :cos� nn mutamerJJto neihl'UJso e ne:l god�.mento del bene .che, per tale fatto, � assoggelttabiile ad dmposta proporz1ooale ai .sens�. delJ!',aT�t. 4, :comma 3�, ([".d. 30 dli:cembre 19:23, n. 3�2:69. La Suprema Gorle, eoo alcuillle deil!le cita:te de�cisicood. e con aitre proormce (nn. 1141 del 19:68, 1822 del 19166, 2:2.91 de�l 1967) ha ribadi::to il pr;iillcilpio (gi� iforilliUlato con la sentenza n. 3-411 dei!. 195:9) deJ.:l'd.muppHoalbiJJ. t� dell'iimposta di (registro, pveV'ista pe!l' gJ.:i aumenti di capiltale, al sovrawrezzo azd.o!ll!l!'I'io .che, 1pur lincil'ementando il IPatil'imol!llio deLla so-ciet�, noo �si .tradU'ce dm :aumento-del :capitale 1socmle. Peraltvo il sov~rapprez2lo werne �colpito, a seconda dei casi, con ll:a imposta di qUJi:etanza dalla ma:ggdo!l."anza deilla dottrina (p�er ri-chiami v. ill. nostro SJCritto, Trattamento tributario del sovrapprezzo azionario, in questa Rassegna, 1963, 53 norncih� le mtegrazioni nell'alrhro nostro stwdio gd� :ricordato). L'aJVer previsto cile la tassazione dellla delibera di aumento di capitale -:si !p!l."esoinde qui dailil'esaminare se, come turtJtavia pacrebibe, non avendo la nuova di:sciplilna mtegrallmente .sostituito la p!l'eoedernte, nel caso che l'arumento noo ,si:a �SO'ttoscrirtto �in tutto o in pa!l':te, sia anco!l'a appUc: abile il :di:siposto dell',art. 7 de\Ha Jegge 15 febib!l."aio 1949, n. 33 -avvenga su:hla blllSe :del valo!I'e nominale delle a:lldoni (o quote) comp!l'eso in esso il sovrapprezzo e che, in caso di conferimento dn natura, la base imponibile ,sia cosUtui:ta da:J. valore venale, potrebbe far pensare cihe si sia voluto Tend&e tassabile qua1si.ai~i :delibera �che impovti nn aumento di patrimol! llio :sociale (anche se non si operi �aumento di capitail.e in senso tecnico) tenendo per di pi� �conto del suo effetti~o ifiJJcremento (tanto da p!reved&e esp!l'essamente l'accertamento de�l valore V"enale ded cOitliferimernti !Ln na:t:ura). Narbwrale �conseguenza di questa tesi sail:'ebibe che ove ll.'aumento di capita[.e noo dete!l'llll.i.ni un incremento �del patrimol!llio sociail.e la tassazione non dowebibe aJVVeni!l."e. Invece il terzo comma del citato ad. 47 esp!l'essamente di�spone � se \l'aumento avV'iene mediante il passaggio di r~serve a capi�tail.e, l'ammootaTe �delle riserve gd� asso~gettartie ail'impoota non conCONe a fol'ffiare la base .imponibile � (:si:cch� nei!. clllSo p!reso in esame dalil'�annotata :dec�iJsiooe l'iiDIPosta per il1 passaggio della riserva costituita con il sovrappirezzo� gi� tassato in sede di aumento di capitale non sa~rebbe nuovamernte tas!�abile). Come appa!l."e evidente, coo il'introduzione e1sp!ressa de'l principio della tassaziooe del passag,gio :d;Eille :rts&ve a capitale, la tesi accolta dalla ma:g.giocanza deHa dott:rina vd.:gente l'aT\t. 81 della �tariffa aH. A alila leg:ge dell 1923 non pu� :ritenersi seguita dalla nuova legge. E :poioh� non sollo il'inc!remento dell patrimonio deriwnte dal ve!l'samento del sovrapprezzo, ma anche il passaggio di riserve a capitale .(salva la detraziooe delle Ti�s&ve p& le quali l'dmiposta sia stata gi� SJCOntata � soggetto a tassa:lldone) non sembra :dubbdo che lo ,scopo della nuova normativa sia quelilo di ampliare La sfera degli atti tassabili !rkomP!l'endendo 1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ovvero oon quelllJa .d'obbi1Lgo, previste viJspettivamente dagli artt. 60 e 28 della Ta�l"iffa . .Mia �luce Idi code1sta ~WriiJspruden~a, pertanto, �i lsovrnJpprezzi sulle azioni percepiti dad!La societ� Nebiolo iJn occasione degli aumenti di capitale delJiJbeirati !llel11.e assemblee del 2 giu:gno 1944 e 1�2 dicembre 194-5 non awebbero dovuto essere tassati con l'imposta di confea:-imento d:i cui a�l citalto all"t. 8�1, ma dll fatto che detta imposta sia stata pagata per erro-re o per aoquiescenza al~a deci\Siione del!Ia Commi:ss1one prov�iJncia1e (che aveva dilchLaLOO.<to la legittimit� dell'<imposizione), non ulterimmente impugnaia, non pu� esim&e ll.a societ� �da'll'obb:JJi,go di corrispondere l'dmposta propor:lliJonale !per <il IPllJssa�gio dei ISOVTa!piprezzi dJaillJa :riserva ali. Ca[pLta>le. Trattasi, !inivero, Idi due tassazioni �che cd.l.tp�IScono wasfurtimenti di v1cchezm del tutto indipendenti d'uno daiH'altro e, comunque, la Pfl"dma ta'ssazione concerne un rapporto di 1imposta ditvenruto def�.:nlimvo ed esaruriJto, talch� la :r>egola:r>iJt� o meno di essa non pu� avere all'Cllllla !i!lllfl'Uieilza sulla tassazi1one di cud si discwte�, Ln�, �come esattamente pone iJn ri!ldevo la sentenza impugna<ta, � giuridicamente oonoeplibille che :ill. pl'imo pagamento eventuaJmente :fatto per efl"rore qruando l'obbli!gazione tr-ibutaria non era ancorta. >sorta. (<Ci,� 1si verific� �sOlo a~ momento del passa�ggio dei oltre tutti gili incrementi del �Capitale in senso tecnico, anche gli in(!['ementi di patrimonio. 3. -li priJmo comma della norma in esame pone tuttavda un delicato pa:'Oblema I�fillterlpretati.vo. Avendo lo stesso :!iatro riferimento esclusivamente al.llia tassazione del sovrapprezzo, sembra legittima la domanda se � possibile estendere la tassazione a quaLsiasi allitro iDJCremento del paibrdmonio sooi-all.e che .si:a collegato aill'arumento di capit!llle, o, ai!. coilJ�lrario se deve seguirsi una intel'!p(t"etazdone strettamente Iettei'Iale, escludendosi �la tassazione di ogni altro in:JJ<IDemooto IJ)atlrdmoniale (ad es. i>l c.d. conguagilio dividendo, cio� quell.il'a1l\P'()l'to che la societ� pru� .chiedere ai nuovi soci qua!I.1Jdo il'arumento di ClliPit!llle avviene nel corso dell'eswcizdo social�e pea:-ammetterli a Pll<fl"tecipare alla distribuzione dell'utile dell'esercizio in parit� con gli altri soci v. BosELLo, Aspetti fiscali dell'emissione di azioni con sovrapprezzo e conguaglio dividendo, in Riv. dir. fin., 1<9<65, I, 812 segg.). Sembira a �chi �scrive che la risposta al quesito possa essere rinvenuta nel zo comma della ddsposizione .tn esame. Con >detta nOl'll.lla si � 1stabid1to che Ln caso di >COillEerimento in n.atull."a, costitwto da dmtti immobi:li<ll<fl"i o da aziende, La base impondbiJle � costituita da[ valOO'e venale dei beni o diritti �con:fledti. Da ci� sembll."a possibile all."guive, come si � gi� 1r~levato, che si � inteso tassare ['incremento effettivo del patrimonio che la societd riceve per eff�etto del1a delibera di >a>UJmento di capiJta�le. Se ne pu� 'allwa d~eche o~nd i�ncremento del patrimonio sociale, che in taile sede si verifica, sia -tassabile. In pa!l'ticolare, per quanto riflette poi il crl. �conguaglio dividendo, non potrebbe escludersi la tassazione osserv>ando che esso non � conferimento PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TlliBUTARIA 1153 sow<81pprez~i al,cap1taile) possa essere 'considerato qualle pagamento antic~ paibo da potere essere opposto al fine dii estilnguere un debito soo:-to Jin tempo successivo. ]il vicorso dellla societ�, va quindi respm1io, COill la ccmseguenz~ale pronuncia in ordine alla perdita del deposito. -(Omissis). perch�, pur ��im/poo:-tamdo un incremento �patrimoiliiale, � destinato ad essere restituito ai soci in sede di dilstrl:buzione dei dividendo (cosi Bosello, op. loco cit.). � Sembra possi:bi�le ll'~lilca:re che, poich� ai ,fini dell'imposta �A registro la risolumone di un trasferimento anche se espressamente previlSita, non d� ddLritto alilJa ll'esti>tuzio.ne deill'imposta, ma, eventtualmente esenta dal pa -grumento deill'�lll!PO'Sta SUI11a ll'etrocessione (v. ar>t. 27), non sembll'a possibile ooga:re ['assoglgettabiililt� a tassazione della sottoscrizione del c.d. conguaglio diV�!dendo costituendo esso IPU\l' sempre un .incirem.ento del pa1�rimonio della societ� (anche se destinato ad essere restirbuilto). A. ROSSI CORTE DI CASSAZIIONE, Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1386 -Pres. Fllove -Est. M'Lra,belili -P.M. '!1rotta (coni.). -Morini (avv. Pizzino) c. Ministero delLe F1~nanze ~avv. ~stato Soprano). Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni -Commissione di valutazione -Questioni sulla nulllt� dell'accertamento -Non � competente. (d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30). Le questioni sulla nuLlit� dell'accertamento di maggiore valore non attengono al procedimento in .sede di valutazione, ma riguardano l'atto sostanziale con il quale si 'esercita la pretesa alLa maggiore >imposta; dette questioni sono quindi di competenza della sezione speciale delLa Commissione provinciale e non della Commissione distrettuale di valutazione (l). (l) La deciJSione � da ritooere esatta. La questione sulllla nul:lit� deJ.l', acceo:-,tam.ento ha per o,ggetto la contestazione. del poteve della F-inanza suJJ.a imposizione; essa r'Lguarda quindi l'�llll[lonibdlLt� e non la valutazione (il se, non il quantum dell'imposta complementare). La nul\it� dell'' a'ccertamento non � nemmeno una questione (()['OcessuaJ.�e attinente al processo di valutazione, ma Uilla questione sostanziaile concernente un atto oronologicamente anteriore e ISostoozialmente estraneo' al processo di va1utamone. Non 1si 'contesta, imaJtti, che le assai OO!ffiplesse questioni suJIJ1a nul:lit� dell'accell'1talmento siano deduoibilli. innanzi atl'A,G.O., in quanto concell'ne,nti l'aiPtPlicazione della legge .non me~�amente rprocessuaile. In :tal 1154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -P:re3_.iminaxmente V'a esaminata :t'eccezione di dfufetto dd ~turisdizi:one, 'sdllevartla daH' Amminisfu-az:i!one co!nibrorioorrente, ohe si palesa, per�, deil ~butto 1JJ:J.!fondaJta. L'.A!mmiin~stoozione pone a fondamento deH'�ecoezione 1a Wsi che, essendo ogni ~tudice competelll!te a �conosc'ell'e delle questioni p['ocessua~i i\DJerenrtli a\l procedimento che pende dmanzi a Jui, la Commisslilon'e Distrettuale a~Ha quaiLe era stata proposta opposiz:i,one a'll'acoortamento di maggiO[' Via!~ore sareblbe stalba �Competenrtle a decidere a:nche la questlione di nullit� dell'avviso di accertamento, che invece � stata sollevata con separato (['l�Corlso a!lla Commilsstone provinciale, Sezione di dill''.irtJto, sul quale poi ,si � pronrmciata, m secondo gTardo, la Gommd:ssione Gen~~le con la decislione ~oca rimpugnata: 'SOisti<ene, quitndi, che SI�ia la Oommi,ssiJone proV!inciale si:a la Commilssione Oentra!le s:all'ebbe!I'O stalte pll'live di comp�etenza dectsocia, in quanto ta1Le competenza sarebbe stata uni�ca~mente del!la OommiJsstone d~strettuale '�Jn 'tWimo 1gTado e dena Commilssi,one pll:'ovtnciaile, Sezione di vailurtaZJiJone, li.n secondo gTado. L'eccezione pog�gia su un presupposto 'palesemente erroneo. Il V'izio fatto valere 'con il dcorso aHa Commi:ssli.�one ProvmcJ.a[e attiene non ad un atto de1l procedlime!l11to di opposizione dn sede di va!lutamO!lle, ma a!l!l'atto dt accertamenrto, oslsli.a aU'artrto sosta:nzia[e con i'l'quale � :stata esell'oitata la pretesa 'di roaggio!I'e ~mposizione. L:a questione sollevata con taJle Ticorso non concell'ne, dunque�, n� m pl"oc,ed1mento dinalllZi la Gommtssione diJsrtr,erttuale n� una contestazione senso � o!I'ienrtata ~~an parte della giurisp:rudenza della S:.O. (7 serttembire 1970, n. 123'7, in questa Rassegna, 1970, I, 855; 22 settembre 19~69, n. 3120, ivi, 1969, I, 1132; 21 maggio 1-969, n. 1770, ivi, 745). Non sono mancate tuttavia a[tre !P!I.'O!lllU!IlJCe aTIIOhe recelllti che hanno !l.'jjcomp!l.'eso le questioni suhla nulUt� deM'acoertarmento :Dra le questioni processuali sulle quali � c01ll!P�'tenrte a decidere l'or~ano che ha aa compet~ per H meriilio, e quillldi h!l!l11Ilo a:ffiel.'!Il1ato la competenza del[a COillliiDils:sli.one di vai!Jutazione (Oass. 12 maggio 1973, n. 13'12, ivi, 19'73, I, 747). Questa affermazione da Luogo, olLtre tutto, a �~�avi 1C'O!llllplicazioni. DOIPO che la. c�orrrmllissione disWetltua[ e avr� deciso la questione �sulia nwllit� de~'arccertamen<to, sa;r� posstbile !PI"<JJPPO''I'e lt'lico!I'Iso i:n aJppeLlo al[a Comrm:issiorne !];la'ovdncial�e dii valutazione ,che emetter� Ullla decisione definithna soggetta solo a ricooso per Cassazione o all'impugnazione innanzi al tribunale ex art. 29, terzo comma del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, che pu� avere per oggetto solo il didiertto di callcoJ.o e l'�!I'!I'Oil:'e di a:ppvezmmento e dn nessun carso questiooi di applicazione del[a legge (Carss. 5 1ugJ:io 19'71, n. 2829, e 20 luglio 1971, �1. 2364, ivi, 1971, I, 1216 e 1439); di colllseguenza reste!I'ebbe IP!I'�ecli\liSia la azione ~nnanzi 'all'A,G.O. su una questione che, come si � visto, � tnvece di sua competenza; Viedi anche Cass. 28 maggio 1973, n. 1570, retro, 933. Per una 'compieta di:sannina della Pii'ObiLematica sUilla c~oropertenza deLle Cbmrmiissioni cl'l'. 1a norta di U. GARGIULo, Le questioni pregiudizia.H atla valutazione nelle imposte indirette: procedimento e decisione, in questa Rassegna, 19'71, I, 1129. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA concernente l'estimaz~one ed esula, �quindi, de�I tuJttJo da1la sfera di com peten:zJa deciso11~a del1la Oommtssione di!strettuaile. Esattamente, perrt~to, il r~corso con �CUi � starta �eccepita l!a nul:lit� dell'accertamento � stato d't~etto a:l�la Commissione P'l'OVinctale, Sezlione di dirttJto, nell!a cui specifica competen21a 111i:enr!lrava ia cogniz~one de'lla questione, ed esattamente La Oommtssione cen1Jil1ale non ha nerppUil'e posto :iJn dubbio la rprop!'ia competenza a dechlere .su1l'JimrpugnaZJione proposta avverso la deci1sione dellil!a Commissione provinciJa'le. (Omis�sis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 16 ma@gto !1973, n. 1394 -Pres. !~cardi Est. Faililetti-P.M. Raj'a (1diff.) -R!egione VaJlJI.e d'Aosta (avv. Pahnas) 'C. Minh>tero del,le Finanze (avv. Sta<bo Tomagj,cchio). Imposta di re~istro -Atti so~~etti ad approvazione ed omolo~azione Re~ ione della Valle d'Aosta -Visto di esecutoriet� del presidente della Giunta re~ionale-Le~~e 6 dicembre 1971, n. 1065-NatUraDecorrenza del termine per la re~istrazione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 296; d.l.l. 7 rettembre 1945, n. 545, art. 4 e 20; l. cost.. 26 febbraio 1948, n. 4, articoli 45 e 46; l. 6 dicembre 1971, n. 1065, art. 16). L'art. 16 deLLa Legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (a termini deL quaLe i contratti deWAmministrazione regionale detLa Vane d'Aosta e d.e�gti enti pubbLici territoriaLi Locati, quando eccedono determinati Limiti di importo, �debbono essere presentati per La !registrazione entro venti giorni detta data in cui t'UfficiaLe rogante ha avuto notizia delL'apposizione suL contratto deL prescritto visto 1di esecutoriet� da parte det presidente deLLa Giunta regionaLe) non � n� interpretativa n� innovativa, ma sempLicemente dichiarativ�a, neL senso che richiama te norme vigenti (in particoLare gLi artt. 80 e 81 detta Legge di registro) senza integrarte o interpretarte; di conseguenza La disposizione deLL'art. 16 riferisce aLLa situazione specifica .dei contratti deLla Regione delta Vane d'Aosta La norma generate precisando che iL termine per La reg�strazi.one decorre daLta data delta comunicazione detta apposizione deL visto di esecutoriet� reLativamente ai contratti per i quaLi secondo te norme vigenti iL visto sia prescritto. I contratti deLLa Regione deLLa VaLle d'Aosta 'noo sono soggetti tLl visto di esecutoriet� det presidente deUa Giunta, si che per essi it termine per La reg~strazione decorre daLLa data delLa stiputazione (1). � (l) Decisione di mol!to d.:ntwesse. Mollte c0l1itrovell'si.e ooano smte ~ul termine per la regtstl"azione dei contratti dEill.a :Regione delia Valle di Aosta, ne~andosi da parie dell'.Aimllnnstrazli.one che fosse !Per essi richiesto il vilsto di �esecutoriet� di ,cui aWart. 296 del t.ru. de1Jla [eg1ge com. e 1156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omiss�s).-Con H primo moti�vo del dcwso 1a Regione del:1a ValJle d'Aosta sostiene che, sia per principio generale, sia per disposizione specifica degilii arrtt. 4 e 20 de'l d.l.l. 7 �sertrtembre 1945, n. 54fi', irn ~aippOl'lto aJ.:l'all't. 296 dellla legge comnnale �e �prov:inciale (t.u. 3 marzo 1934, n. 383), li!l cnntratto � de .quo � doveV'a ritener:si �soggetto a!l visto di e�secutoll'!tet� da paTte de1 11 presidente della giunta; �che se�coodo tail:i norme ihl presidente aJPPTOVa i con'brai!Jti delila Regione in veste di o!t"gan.o stalta[e delegato anZJi:ch� �quaile o'!"gan~ della Regione; �che ewonea � q�lindi lia pronuno1a �impugnata, .la quale, ritenendo abrog�alte ~e norrme S'tesse per effetto delJa legge 1costirtuzionale 2'6� febbrado 1948, n. 4 (�statuto IS!Peciale peli' la Vaim:e d'AJOsilia), ha cos� violato, oltre �aiHe di:Siposizdoni citate, anche gl!i artt. 80 e 81 de1 r.d. 2~ di�cembre 1923, n. 3269 e gli ali'tt. 1�2 e 15 de�N�e p!'eleggi. Successi-vamente aHa PTOposiz:ione del ricOil'�SO nuove oill'costanze, Ie gi!slatiJV'e e �giJUrilsprurdenzi.ali, hanno �amp~'iato 'sotto ulteriwi aspetti i ter mini deJil.e qruestiO!lli come oSOPi!'a fo~ul�arte e d!i esse si a'VV!a'le la riloOil' rente, neilla propvia memoria, per desumere argomenti rtestrua!li e Jrii:so[u ti!VJi a :faVJwe deJila sua tesi : � sopravvenU'ta �J:a legge staJllaJe 6 dicembre 1971, n. 106,5, �e sul!la sua .base, ;in fattispecie identiche a!l~a pveise[l.te�, tre ~tenze con:l�o~i sono state pronunciate da questa Suiprema COll'te (Cass., Sez. I, 2,2 giUJgno 1972, nn. 2�034, 2035�, 2036). La h:!'gge, che l'li:guavda (J:a � �l'evi:sione deM'oflldinamenif:o :finanz:iarrio prO'V., e 'SOIS1Jendosi �ex ,adverso che l',atto dd. awrovazione, in ogni caso necessario, rosse costituito dal v~sto dd eseoutoriet� del presidente dell.la GiUillta regiO!llaile secondo La ipl!'eviJsione de1l'a!ll't. 20 del d.il.il.. 7 settembre 1945, n. 545, da _cons;iderare sempre in vigore sebbene nulla disponesse al riguaroo ~o Statuto ll'egionaile a!P!PrO'Va�to con la legge costituzdonaile 26 febbraio 1948, n. 4. Mentre ferveva !il dibattito � sopravvenuta la legge 6 dicembre 1971, n. 1065, che all'art. 16, con espresso riferimento alle con trO'Versie �gi� !Pendenti, dichla!ll'a O!PeraJnte per i contratti del:la Regione il meccands:mo dell'art. 811 de[la legge di !registro (di oud '\'engO!J.lo ripor tate le testuali paTode) JCon rdferirmento al vilsrto di esecutOII'I��et� del PII'esi dente delJa Giunta re1gionale. La Corte Suprema, con 1e sent. 22 giugno 1972, n. 2034, 2035 e 2036 (Riv. leg. fisc., 19�73, 734), prur ~tconosoondo che, pli'ima deill'dntell'vea:llto del la legge del 1971, era 11:1agionevole :ritenere IChe non fosse IP'i� richiesto il Vl1sto di esecll.liOOiriet� dOIPO la soppressione dehl'Ufficio Pll'efettizio, aveva tuttavia affermato ,che, in vwt� dello ius supervenius, ogni questione do veva Tli~tenersi superata, nel 1sens� �che per i contratti che e~ccedono i Ii milbi. di vallore entro i quali � conseJ:l!tita 1a Jdcitazione p!I"ivata � triiChiesto il visto di �esooutOil'iet� del Presidente della Girunta, con le conseguenze ohe ne derivano ai fini dehla decOI'Irenza deil �telt'lllline :per la reg:istrazioore, anche se ci� d� luogo 1aHa d~ooDJgl'Uenza che ilo stesso sog~g~etto si trovi aid essere contrOillore e controlrrarto. Pi� !Penetra:nrte esame ha svolto ila se�llJtenza ooa intell'venuta che ha dovuto affron>ta!ll'e la questione se la norma dell'art. 16 deUa [�egge del PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1157 d~lla Regione VaHe d'Aosta �, trov.a :imserdlte t~a �le� sue norme, iDJeilil'art. 16 e .sotto la rubrica � Te.g'ist.razione fiscale dei contra:tM. dell'amministrazione !l1egionale e degli. enti IJ.ocali �, le 'seguenti disposizi!o'llli: � Ai fini fiscali e amminist.rathni i contratti de(H'amm:irnistraziO!lle regional1e e degiJi enti pubbli:ca �territordaii localii �che �eooedalno i 1im:�ti di importo entro i QUJa'li � consent:�to, aJi senSJi di legge, prooode!l"e a Ucdt.azi!one pll'ivata senza preventi:v�a autortzzazdone prefettizia, debbono essere p11:1esentati per la registiDazione fi'scale entro ven~i giorni dailila data in cui l'ufficiale rogante ha aV'Uto notizia dell'arpposiZ�ione ,sul c01l111Jratto deil presOI"Ltto v;isto d!i esecutoriet� da rpM"te de1 11 presidente deililia giUIIllta reg�ilQ!O:alle; i v;erbaH e gl:i atti di iaJ~iudicaZ�ione prepaiatori 1per i ~suddetti contratti n10111 sono soggetti a registrazione fisca!Le. Le norme del precedente comma .si appliicano anche per la definizione delle prati�che di registrazione dei conrtratti per 1e qua1H siano in corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria �. Le sentenze citaJte, recependo come iltlJllmnatirve e decisive queste disposizdlolni, hanno accolto ,iJl ricorso delll:a Regi<me, ritenendo che del1a tesi contraria, oosten'U'ta dall'ArmministiDazione de!lle 11\i'llailZJe ed accolta dalia �corte di merito, �qruesta arveva dato � ampia ed esauriente motirvazione �; che per� la nuova �legge a'V!ev� diirversame!lllte san.oito con urna esp1ic:�ta norma la necessit� del controHo, da attua!l"si medliatnte iJL V1isto del presidente; che in �tRII modo, poich� ~o Sltartuto reg:iomrle non conteneva alcuna d~sposi2lione al rilgua~rdo, 1lo S'tesso legisltatore arveva d'imo 1971 potesse es~Sere 1ntevpretativa o innovatiw. Si � dovuta cos� escludere la poc<talta innOV'altiva della noa:ana (legge oodinaria) che modificherebbe, e non solo ad fi,ffi fiscali, lo Statuto regionale (norma costituzionale) in tvodlucoodo dei oon.trolhli che lo Statuto non prevede; ma si � dovUJta escludere anche la nat'W'a intevpretativa del menzionalto art. 16, che nes suna relazi0111e ha con una norma da interpretaire, runclle perch� egual mente, la !legge 'costiltuzion�ale non pu� esserl'e mter!pretarba autentioamente daJ:la le,gge ortddna!l'ia. Sca~rtaJte q<Ueste due dipotesi, la norma del 1971 � stata defunita una nOII'n::ta �ddchiiarathna �che !Si lillllita do� a richiamalfe, con riferrimelnto ailila sirtuazicine 'S!Pecifica, Il.Ol'IIIle pi� 'g�nera!Li ~nel caso si dchiama con ~rife� rimento agli atti della Regione, l'art S.1 dellla. legge di :re1gils1Jro); senza dare alcun apporto nuovo alil'oodinarnento giurddd!co p:reesdstente, ila norma conferma che l'art. 81 della legge di !registro va applicato alla Regione taJ. quale, si che il termine per la registrazione decOIITer� daJ:la comu nicazione deiJJl',SIPIPosizione del visto .se ed in quanto gi� prescrdltto nel l'ol!'fdinamento ��costitu:ito, indipendentemente cio� dalll'effetto (in111ovativo o inte!riPreybativo v:imcola'nte) dello stesso rurt. '16 deilla Leg~ge del J.971. Oi� .chdaT:�to, :llaci1mente si � giunti a1].',affelf'llllazione che !Il.eSISJUil controlllo � presm-Ltto per i con1Jooltti ,delJla Regione, non essen;do pi� in vigore il d.l.l. 7 settembre 1945, n. 545, sostituito dallo Statuto speciale della Regione, che chia~ramente e'sclude la necessit� del 'Vi'sto di esecutoriet� sui coni!lratti. 1158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO strato dii I'litenere fondaltli i dubbi espressi da colo;ro i quali l'itenevano non pi� a~ppli~cabi!l.e qruerl partilooilia.ve ~conwollo ai contretti delila Re,gione, dubbi assilsttt1 da rma Vl~ilda ragilon d'essere e dotati dii un',iln:negabHe it"i!IeVlanza gilu!'l~d!ilca (~come, ad esempio, la 'cons�.de;raz1ione d.rca la necessit�, U!tlla!lliimaanente ar:mmessa in dottrilna e 1m. �gilui'Iilsp!rUJdenza, ~che l'OI'Iglano oontl'lollrl.ialto sila divooso 1da quello CO!llitl'loLlan<te, esse!llido inconcepibile un atto 'au<tonomo e 'Separato d!i apPI'Iovazilone rilspertto ad 'l1!11a convenzione posta 'm esSeTe dail medeSJiJmo ~ocgano ooi compete peT legge 1a potest� di 'app.vov�Wla); 'Che dUillque � 1a1l1a 1stregua dellla nnova norma di Legge la pvonunciJa limp!UJg'tllata non poteva ,esser tenuta fel'lma �; che pemlltro � J.'accogl:iJm'e!llJ'bo del cicorso 1in Vlilrt� di jus superveniens giustli.d'kava la compensazione dellle 1spese �. La :vilooiTente �chltede o11a ohe, �COilJfermando oo mer!i.rtJo iLe proprie argOIIIlentazioni, La Ooc.te d!ilchi:ari anche ila nlal1lwra mteT!p!ret!lihlva, non innovatilva, deJ.~,a !llJOI'Ima ~sop;ravvenuta. La :nattwa innovativa, bench� questa sia Ila testi. adortMvba neli1e precedenti sentenze (cOIIIle Ti:~ta dallLe �PI'IOP'Osiali:oni sopm citate e ~r~~assrunte), non potrebbe tuttavia ess&e aiillevmata se non dennnoiando prima e 'SUJPel1ando una 'questone dti. 11egit1Jilm.U� 'oostituzionaile. E; gJ.� questa pre: liiminare ~arvvevtenza mduoo ~La OO!rte a recedere da'llSUo precec;lente giudizio. Se 1n.:lia1iti �l'art. 16 ci.Jt. fosse 'innovativo ('e CO!llJsilde~rata l1a generale ampiezza, non meramente ,fiscail.e, ma anche amm.i:lnistratwa, dei suo~i fini), ,esso VleXii'eibbe ad inrtrodurre '1.ll1:a nocma non ~contenuta nello statuto speciail~e della Vllltl\l.e d'Aosta, aggiU!llJgendo neil. sistema dei controlli sugilii atti ammfulistrartl1vJ. delila Regione (1artt. 45 ,e 46 stat.) il. requisito di: un adempimento fu'!mla!le come queJ.11o �cons1stente neil. vilsto di esecutoil'iet�. Ma una modti.ficaz,i,one dello statuto, artte'sa la natura � particolare � �e costttuziO!llJaile del medesimo, non potl'lebbe essere disposta med1ante un:a legge ovdinarila (artt. 116 cost., 50 start.); n� appu!lllto, supposto d\1. �oa;ra1Jtere innov:ati'V'o deH'ai'It. 16, questo potvebbe ~car�S!i ad una norma di attuazione, !lliOn costretta entro i limiti del secundum statutu.m ma anche estendi:bi[e praeter statutum; ne !sarebbe esclusa comunque wa possibi!J.�i.Jt� di �Cl'el�l!re lifu:nd:ti nuovi ,alJl'esercizio delle portest� regionaU, non prevd:sti dalLo 1statuto (cfr. Corte Oost. 1956, nn. 20 e 2,2,; 1957, lll. 15). In rea\l.t� neppure il!etterailmen<te, secondo 'H. senso fatto pa,Lese dru signJ.fi�c,ato pl'OPQ'LO de1le paroLe (art. 12 pre1egg1i.), liil testo dell'a~rt. 16 pu� mterp!'etarsi come se rpreiscriv1esse � ex novo � hl. requisito del vti.sto. Esso di'chiara .che hl. termine per la r,egistraZiione del con1matto decocre dal gtorno 1�n ~cui l'ruffi1cia1le rogante ha avuto not,iz~a dell'apposizione del � prescrti.tto � visto di e'secutoiriet�, e sembra evidente da questa formuiLa (un part1oipli:o passato in ,funzione piie!lliamente attr~butiva) che PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1159 11 visto � inteso Come \IDa pl'eSCl'lizione gi� presupposta, r'�n'Veill~biJle !!�,e[ l'ordinamento vigente o da desumel'lsi a slJre.gua del medesimo. Ma neppuve q11.1esti ri'l!ievi esegetici ammettono Uil!a considerazione del .problema alternativamoote impostato secOIIldo :Ja tesi della natura intel'!pretarbiva attrilbuilbhle raWLa norma m esame. Anche :in rbal caso, podch� :I!a prerogartiv:a costiltu2lionale deLle dilsposiziOIIli statwtar'ie cui dovrebbe app.l:ica11si 'l'effetto v~inoolante dell"illltevpretazdlone aJUtentilca esilge che questa provenga da 1\l!Ilia legge paJI'imenti dotata di wgore costituz~onale, dov.rebbe 1prevt1aimente obiettacr:si una questdoo.e di iJJegdttimit� costiltuzi.o nale, non dilveMa da ~quellla sopra ]potizzata nei rigUJal'ldi del:La legge ri tenuta �IIliilQIV!atiJva. Senoill�dh� marnca 'iJl presupposto mtrinseoo peoohi� polssa nwvdlsarsi nella specile ia presenza Lo~ica e precettirv:a dd un.'mte11.pretazion.e autentica da parte diEil :legiJslJaitiore : malllca do� quailisiasi rdfer'imeiillto a1la norma mter.pretata, OOII1 la QUail.e, ii'�ISOlVellldO ill problema di un. siJgnilfiooto incerto, l'rulrteriJQI1"e dilsposWiollle d�acci:a corpo, qrualle diohiaraz!ione complementcm- e ad essa !l'1ilannodata nella formula e Ille'l!lJa � ratio juris �. Poioh� ihl. :oare:tte'l1e dell'QiPeii'az:Lone llin,rtel'lpl'etatirv:a ICOilliS�iste nella SIU!a � II'idiessa consapevolezza � (come Si esprime un'autorevoil.e voce dottriniaJle), con riguoodo appunto ad un precetto ,~iJuTJJdico determoto e con l'iiilltEmto di rtoonosC�11"1Ile i!l .Vero conte'lllllto; e poich� V'�icevoosa IJ.'art. 1,6 del.la legge 1065/1971 prescin'de affa�tto 'da 'codesto criteT'i!o oompilesSi'VO e silstematico, la srua ii:JJ()Il"'ffia non pu� essere intesa ltlieppure come :i!l:lJterlpretaJtiva (e sarebbe a:ltrdmenti, rotto a:spetto elusivo, hl mezzo illle~iJttimo dii un aJPprezzameiillto innovante o ,un'a<rbirbraria i.ngeren2la neil1a deciSione di oontrovel1S�ie pendenti). ScaJrtate dunque taltlito ~'ipotesi dffiil:a niOl:'lma inlllovai1Jiva quancto l'1Jpotesi de'hla norma dnterpretatiV'a, l'art. 16 resta tuttarvia suscettibi!le di una le1ltura costttuzionallmenrte non :ill:leg1ttima, e come taile .perd� pu� e deve essere appHcato (Cm-te Cost. 1,957, n. 24). La solluZJione (~� prima accennata) � quella del oarattel"le meramente diehilamtivo, si:a pme mat'lg�nale e poco ril1eV1altlite, r~~conosci:bi!le, con estrinse!C'a ed asoo1wta imrmedilartezza, ad U1I1 testo �che !SOltanto rilchlami, anche per iLa loro posstbhle awl!iJca,ziOIIle, a~i gLuldi:zi :in �corso, le dlilspos�ziJOIIli de~lJi aoc"I1Jt. 80 e 81 del1lia. l~ge di registro, :senza aggiung~e ltli� :inter:pretooe i precetti che a:e[ativamente ad esse dsu1t1no adottalbhl.'i, secondo il''Ol'diltliamento v.il~te, nei confr()[);ti dell'ammiln:ilstraziOIIle a:egionail.e e nei ,corufronti de~i ooti iLocaH. L'ari. 16, in. �tal modo .puntuamzato, si limilta 'Cosi a confermaTe che i contratti deLLa Regione e degli ooti 1ocaf1i devono esseTe regJJsllralti enrbro i termini all'uopo .pr�evtsti, mentre iTIIV,ece d~chia'l'a che non sono sog~ettd. a registvazkme i �rel1atiV'i vetrlbail.i e gLi arbti preparei1Jo'l"ii. Esso qruilndd sL~ifioa che i contratti devono essere presentati al re~stro enrtlro v�enti gli1Q11"1Il!i dallJla 12 1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO da,ta in cui �l'ufficiaiLe l'ogante abbia avuto notizia del�l'aprposizione de�l visto di esecutoriet�, in quanto e nei casi in cui .taJ,e adempimem.rto sia � prescritto �. N � invero, secondo iii ternoo:e� stesso del[a noTina, codesta prescrizione .potrebbe md!icarsi � ex novo � o per vincoLante apprezzamento interpretatwo sull medesimo art. 16, ma w pregi'll'dizirumente rtcercata nehl'amfbtto autonomo dehl'ordiirnamento cosrtitudto. Questa ricerca rne[la .spe�cie, riSpetto ailila questilone' se un oontra:bto st:Lpuiliato dal :presidente deJ.J:a Giunta reg,io!!llale din rapp~resentanza oogandica della HegiOill�e sia soggetto a!l Vl1sto di esecutoriet� da parte de'l presiden< te stesso, d� l'll!og:o ad Ulna irlilsposrta neg:atli'Va. NUJlJa dilspone a[ r�ilguardo 1o startUJto regionalle, come sopra s'� detto e come gi� prima aVIevano rilevato le r1chtamate sentenze dii questa Corte. Lo statuto, anzi, prevedendo che dJ. controlilo sugli atti ammirnis1IDativi de[la Regione � esercitato da UJilJa 1speeiale� .commtssiOille dd 'Coordinamento (arlt. 45 e 46 citt.), esclude deci:sirvamernte �che Mrtri oontrol[1i siano impondibiJ:i: o che altri atti V'i siano sogg�etti, non potendolsi porre limitd all'attWilt� deLla pu:bbldJca aiiillllli�n!�s1IDazione oltre quellLi espressamente e tassativamente stabiJ:ilti diaNa iLe1g:ge�. Neppure � invocabhle 'l'ood:fu;lamento amm'imsrtrativo de[la � Val:le d'Aosta �, an-terioa:mente d!stiltuito col d.l.l. 7 settembre 1~�45, n. 5�45, se mai da questo ,sd potessero ricavare argomenti a :fav()ll"e de:tla tesi oontroverlsa. Quell'ordinamento, �sostiltuito � in toto � da[lo statuto speciale per 1a Regiorne della Val:le d'Aosta (legge cost. n. 4!1948), � ormai caldu1Jo per abrogazione implicita (art. 15 pre1eggi). Una nuow persona gd'lllrliidtca, la Vao11e d'Aosta costit1.1!i�ta in Regdone aurtonoma, � oorta in luogo della 1 precederute e ormai soppressa � ciT!cdscrizione �; una nuova diJsciJplina � pall"imenti sopravvenuta a defi!!llire !�itl modo swtematilco e comp[eto il'in tera materia, [e funzioni, gl!i. org.ani, i varpporli istituizonaili dell nuo vo ente. In ru1textioce suboa:dine, lfin:ailimente, neppure ihl d.rU. n. 5�45/19415, re cava norme che dimostrassero La persilstenza, neJ:l'ordinamento ammdind stratilvo deJtla � Va[[e d'Aosta �, di un oonta:o1lo coo:risporndente ail. 'V'iJsto prefettizliJo di ~egittimit�. Non vale in propols!i.to hl :richiiamo agl!i. wtt. 4 e 20. n� vale �'l rctchiamo correLativo aJ.l'�art. 2,9�6 deUa ,Legge comuna[e e :provilncia:le. Secondo l'a,rt. 4 i.rl presidente del consilg[Lio delia Va(l,Le cu mullav:a in s� :Le attribuzion:i che le 1eg�gi vigenti cond�eriwno alt prefetto e al p11esildente delLa deputazd()([le provincia[e; ma aprpunto perch� si ta:at tava di defin~tre le attr.i!buz�iont spettanti a!l pres!i.dente della Vall.~e come tale, en1IDo ll.'ambilto autonJOmo del nuovo eiillt�e, la :Legge non poteva con siderare J.e attribuzioni che invece spettavano ali. prefetto come organo posto fuori e a'l di sopra de[['ant!i.ca provilncia. QueJ. cumulo dii atta:1Jbu zi!o!!l!i:, �invero, vemva ald eliminare quaiLsiasi IOO(plpOl'ito prima intercor rente fra organi distinti, 11 prefetto da una palr<lle, ia deputaz�one pro PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ll61 VI�IIllcia\le e �hl suo pr�e,si<denre d<all'alitra; ed e!l'a eiim:inJata cosi ~a pO!Ssi:hi! l:it� �con,rettuaile dd. un oontroililio ese!l'citabi.J.e � iltUira se �, da parte di �un or~no v;el'lso 1se 1stesso, rome oonrtr:olilante e come cootlro!Llato: una funzione svuotalba 'cos� di 1Cootenuto e iWhra di ra~tooe (,c:Jlr. Cass., S.U. 1966, n. 207; 1id. 1967, n. 2037). Inoltre, poiiCbi� ~i a:rtt. 7 e 10 deil d.1l.il. n. 5145/ 1945, (('e>gol,av;ano J.'�mt&a matea:'lia dei 'controlli sugli: atti della cwcoscri2lione e su~i atti dei 'ClomUlll!i in essa compll'esi, non residuava a[tlt'o spazio nomnattvo da integrare, iper 3la maJteria stessa, me<dian�te re,ce�zione dell'al'lt. 2�96 d�t.; tanto pi� che> mentre 1'a'11t. 296 OOffiiPOit'lba ooche un cont11ol:1o d!i mwito ( � per gravi moti'V1i.... iii prefetto pu� semp(('e negare 1'ese,cutivrut� dei contratti quootunque idconosetiruti. reg<JJlalt'i � ), iJ.',art. 10 .escludev:a, vilceversa, �qualista:Sii contlroltlo di meTiito da pacle deill'allltOI'ilt� gO'V&nativ;a sug1i artti e nego2'li de[la c Vahle d'Aosta �; mentre mfine, rei1a<llilvamente a~le ammini:s1lra2'lionli. oomrunali, l'art. 7 ne demandava la vigillanza a!l pr.esidente del con:silg1io e iLa tuterla ailla gtunta regiiOillla'le, �sostiltuendo cos� arnche rispetto ad esse iii controllo dell prefutJto. H primo motivo deil ricOit'so non pu� pertanto essere accoiJ.to. Irndlondato � anche d!l ,secondo motivo, coo crui la l'lilcorrente sOisti.ene che IJ.' Ammimstoo.zton'e finanzi,a(('ia, 'p(('ima dd appffii!care l'imposta, aw-eibbe dovuto impugnare il visto apposto sul contratto ed ottenerne l'annullamento. Ii!lvero, non essendo iii vi:sto un reqmsilto c ex lege �, ed essendo quindi la 'sua apposizione un atto superfLuo ed inuti!le, !lllon idorneo ad impedire o a iW01'QgaTe H decor:so dci tea-mme per ila regilstrazikme�, la scadenza del termine norma[,e e la decadenza qumdi delle agevola2'lioni fiscali rendevano senz'altro agibile �la pretesa dell'Ufficio. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ma:ggio 197�3, n. 1410 -Pres. lcm, d!i -Est. Oameva<le -P. M. OhiT� (diff.) -Soc. FMI (arvv. Napold' tani) c. Mini:stevo dellile Finanze (avv. Stato .MtMa111di). Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno -Primo trasferimento di terreni e fabbricati necessari per l'impianto. di stabilimenti industriali -Trasferimento di edificio industriale inattivo da trasformare -Si estende. (d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2 e 5). L'agevoLazione dell'art. 5 del d.l. 14 dicembre 19{/:7, n. 1598, Sii applica al trasferimento di immobili destinati non soltanto al primo impianto nel Mezzogiorno di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati anche di immobili destinati all'ampliamento, alla trasformazione alla ricostruzione e alla riattivazione di stabilimenti. Conseguentemente 1162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO t'agevoLazione deve essere riconosciuta aZ trasferimento di un immo �biLe che, se pure abbia avuto una destinazilone indus.triate, 'non costituisca uno stabiZimento� industriaLe attuaLmente funzionante (1). (l) La l()lrOltl!UnzLa, che ha un precedente nella sent. 8 lugLio 1971, numero 2144, in questa Rassegna, 1971, I, 1232, risolve una questione assai discrussa irunoozi ai giudici di merito, intera;xretamido la norma di agevoilaziO! lle con la massima latitudine. 11 beneficio vdene riconOtSICI�!uto cosi pmil trasf�erimento di immobili, che possono anche aver fruito o una o pi� vOil!te delila stessa agevoLazione, che 'costituiscono veri e propri s1Jalbd.[imenti dnidustrdailii momentaneamtnte inallltivi sui qu81li si intendono eseguire anche ,sempldJci tmsformazioni e irlattivazioni (l'enltit� delLe quali potrebbe anche essere modesta); unico hlmite all'estensione deLla agevmazione � cootiltuito dalila attualdrt� del :liunzruonamento deilJlo staJbiD.imento tras: lierilto (ma .anche in questo caso, fOil'lse, potrebbe rieDJf;ra['ISd 1001 beneficio se sullo stalbilimento, pur lalttivo, si vog1liano eseguilrsi trasfOII'IIlllaziOilld. o amllllode:rnamenti, secOIIIIdo quanto �OO'a ,dJ,spooo l'art. 109 del D.P. 30 giufi: no 1967, n. 1523). La [plrOilJUlliCi:a non �oon�villliCe, (v. nota ailla sent. citata) ma di �essa deve OII'lllai prend&si atto. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ma:g1g1io 1973, n. 14lr5 -Pres. ]ca:rdi -Est. Falllletti -P. M. Mil!il1otti (dfuff.) -Mnstero deLle Finanze (.avv. Stato Azz�witi) c. Comitato Fiera di Go~J:Wa:ga (avv. Gianolio e Fornario). Imposte e tasse in genere -Diritti erariali sugli spettacoli -Addizionale dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67-ArrotondamentoVa eseguito sull'importo complessivo di ogni spettacolo. (1. 18 febbraio 1963, n. 67, art. 7). L'addizionate istituita con t'art. 7 deLLa Legge 18 febbraio 1963, n. 67, va Liquidata con arrotondamento aLla cifra superiore di dieci Zire in dieci Zire con riferimento aU'importo compLessivo di ogni spettacolo e non aLL'importo di ciascun bigLietto (1). (Omissis). -La ~icorrerute, denunoiando ~a vtiJoll:azione de[['art. 7, 2� oomma, delLa leg1ge 18 febooaio 1963, n. 67, ~ameillta che la COO'te di arppel!Lo h:a m-roneamente ritenuto che 1'a'l"l''tondamenrto dri diecri in dlieci (l) La .pronuncia si rpone in netto contrasto con la :recente sentenza 19 maggio 1972, n. 1525 (in �questa Rassegna, 1972, I, 713). E' auspicabile che quanto prima tale contrasto sia risolto dalle Sezioni Unite. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1163 lire dLsposto dlatHa citarta norma debba c~lcolafl'Si sull'impooto cOmplessivo deEl'a:ddi2lionalle dov�uba per ogni �spebtaooJ.o a!llZtch� suiH'add~ziona<le dovuta per ognJi singolo bi�gliiretto. Quelsta Oo!rte, sia 'IJ'U1"e in. contrasto oon �na sua recente� p~ronnncia su anatloga �queshlone (�cfr. Cass., 19 ma�ggio 1972, :n. 152;5), non ritiene che Jll motirvo meriti a:ccog:Hmento. Nell1a 'VIafl'ia ca:sisrtilca deUe fattispecie impositive� a cud si apipi]Ji:cano � r.addlizilonale � ed dii � dtriltbo atddizionaile � mtrodotti dlailLa legge 67/1963 La fattispecie in esame, compresa :!IDa queil.'le discipil.inaJte dall'art. 7 citato, CO!IT~sponde ra[l'ipo1Jesi .specifi:camenJte el.encata ne�l n. 3 dell<a �tJaibellla A runn�essa a~1a il.egge 2�6 novemb!re 1955, n. 110�9 (motstre e ferie �campLon:a~rie, ~spos<iZiiond ed a!litre manicfestaz:i�om simHa:d). L'art. 7 dlisp0111e :che � 1sui �fu'itti eralt'ltail!i: dov;uti, a notrma deQle v&genti: disposizioni, per ~~i spettac~1i. le matn~estazi�om, i trattentmenti <indicati dai nn. 3 e 5 della tabella A Qlmessa :a!lla (Le,gge 2t6 novemb!re 19,55�, n. 1109 e tper ti bigMertti d'dn:gresso n.e11e saLe da giuoco lindicati :ne'l n. 7 della citata tahe(J'La � 1stituita, a favore delio stato, il.'addizdona[e deil 6%. Detta addizilonale derv.e, in ogni caso, essere ar1r0tondata a:liJ.a cicfra super �iore di di�eoi in dieCi 'lire � . La norma, come Sii vede, d~shlngue� due oartegorie di farttiJSpede : da un lato � gl:i spettacolli, le manirfestamoni, i trattentmenlti � di cui a!i nn. 3 e 5 del!la tabelil.a A: dlail.<l'aiLtro � i htgllliertti dii illlg['esso nelll�e sale da. gtuoco � di cui a1 n. 7 de!l.'l.a me.de�silma tabelil.a. Le due oartegorie, che 1ettera,lmente dpro:duoollliO le voci deHa tabe1il.a per ciascuna riohiamarte*, sono d~versamente quaH.fioa�te anohe ne1l criterio descmttivo deO. pooipfl'�o oggetto: da un Iato ~a Clircotstanza causa[e dell" ilnl:posta, cto�, gli sperttac~lii, le manifesbaziloni, i trattenimenti; da!J.['altro l'tndioe imme<d:iJato delil'a sua qualirf��oazione, c:iJo� !i b~glieiltd. Essenziale e'VIiidenza, n�e1l'intrinse~Cla conseguenzialtt� delil'atddizdonail. e rritspetto ~i dd,rirtti ooa11ia1i, assume, quindi, iLa dizione leglis!l.artiva che defini!sce �l'addiZiionale come peroontua1menrte ~Sibituita � sui d1riJtM. erariali dovuti a norma del~e viJg,enti dispoiSiiz:ionli � (a difFerenza dei � dliriltti addizion~ii � 'stabHirti invetce con orlite['i.JO inddlpendente ed m mliSU!ra fissa). L'ad:dlz.ionalle � per~nto un tl'ibuto a.ggtunltirvo che, sia !EJe!r ila rreogni: ID<me del!la rpil'Op:da natll!ra mer.amente a�coessoria e derli'VIata (in senso giuvidi�co ed �in senso conrta:bile), sia per la ragione de�l c~lcolo, trova il suo pre3U1Pposto nell tdiboC!Jo e nel � quantum � dei dil!rit:ti anteriomnente percetti, secondo una d~mens<ione pa<dmenti gliiUri.dioa e contabille gi� costituita e 'Pl'edetermtnata. Occor�re <dunque ridiar�s1 aHe dispolsiziolll:i :Lsrtiturtive dei diritti er~Lali e �desumere �da �queste la noZJione oggettiva e 'l.'impor:to stesso deH1a ;nuova base imponillbille. per sviilUJpparrne �con de~irvazdmle s:oiJ.<tanto ma1Jernatica e per�centua�1e ill risultato u1teri:ore de<l:l'addizi!onale (nelLa specie H 6% sul~l'impo~rto � ex ante � dei dilri1Jti era!ria:ld). 1164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Ovbooe, l'raxrt;, l d~B!a ~egge 1109J,l9515�, tarl!la quaiJ.e � ailllegata La tabella A, rdLspone �che 'i <dill'i:tti eral'iaJli ,iJvi f��ssa<ti nei nn. da l a 7 sono dovuti � rsull'in1lrtodto lwdo totale degLi !spettacoli, giuoco e tratlten.!�lmenti �. Ed aUJtenrlltoa � rpure 1'iJnrter;pretazione che deve darsi a questo concetto delll''mtr.odrlJo loodo ~totafle (gi� �per s� chiarro ed esplitctto), se ma:L la solurlooe rdeiJ. probLema nel senso del il'liJfel'Lmen.to impon:Lbd:lre a�l['inca:sso oomplessilvo di ogni rspetta,colio anz1ch� a[ prezzo di ogni biglietto, anticLpata orma!i ed esaurwa nel l'apporto mei1aJmente� contalbd!le tra addizionale e dikwti eraria~ld, vogl]ia inol1tre giovarsi dell'argomento :retrosperlltirvo che pol'ltta a. verirficare anche per i diritti erarirarlri la leg:irttimit� ordiginaria e premmoote del medesimo orirterd!o. Sono 1e norme della legge fOilldamentaJLe 1in materia (r.d. a.o dLcembre 192~. n. 3�276) che UillliVIOcaJmente -def�llliscoll!O, �coo sistemati:ca premessa ,e coerente appllibcazione, iiil sigillif�cato oggettivo e rsoggettilvo rdi riltl!troi:to lordo rtotale, SIU �cud � dovuto irl dwitrtJo erardale. DLchiarn il.'aTt. 11 che � il'1bnrtro!i:to !lordo tota[e per giri sperttaco!Li e trattenimenti... � costLtuwo dalrl'importo deli b�iglr1etti d'~ngresso e dei posti... venduti per �Io spettacolo o trattenimento, na;nch� dari r1cavo degl!i addobbi e dei cuscinagg:i e da qrwaiJJsia~si privillegio, prelervazione o sOVl'apprezzo, ove ne esistano �. E l'art. 12 continua spiegando che � l'mtrotto rordo tota[e � pme costwuito dailll'ammontru"e degli aJbbonramenti e deLLe dotazioni, ooss1di e �cootributi rcowLsposti da prd'Vati. ablatori, ammmstrazLoni ciNiche o aUI'Ii ent~ N rel!aJtivo c:Iird,ito eTarilaJ.e potr� essel'le corrtsposto in una sola volrta aH'inizio di ogni sta:g:Lone. Ove, drnvece, dii pagamenrto dieiJ. diritto erru-iale non venga efJiettuaJto in una sola vol!ta, il'ammontail'e �deg1li abbonramenrti, dotazioni, sulssidi o contributi verr� sudiviso per il numero degli spettacoli .per i quali ~gli aJbbonamenti furono .fatti o le dotaZJioni, i sussidi o i contributi furono l.argirti e Ira quota id:sulitaJillte concorrer� a costituh-e l'!introLto :twdo tmponLbi! le �. SecOitl!do gH aJrtt. 4 e �5 iii dkitto deve essere pagato daLL'impresario prr!Wa delwa fine di ogn:i spetta:coilio o tratrtenlimernto~ quando racC!ffi"tamenrto dell'dntrr001Jo lloodo n�on .Sia rposs1bLle o sia tl'loppo ditOO:coltolso il diritto el1aTiarle pu� essere corrisposto !in somma fissa OOO'Il'isprondente a:H'.i:nCliJl'ca ralr1a percentua'lre tarifiiaJria � dell prriesumibHe mtrod1Jo lordo �. E J,a dtata rta1be1La A, proprio neiJ. n. 3 di cui! rllratta:si, avverte che � sono soggetti all'imposta anche i proventi derivanti ai comitati organizzatori daJil.e marche e boll�!Ili sui bilg1Jiettil dlerrovU,a~i a riduzdioillle �. Debirtore d'imposta vwso :Lo stato, sia dell diTitto erariar1e sia diell' �addJiztonale � rquindJi 'l'impir'esarto, �che deve corl'lisponderla sul pvoprio introito (o ricavo, o provento, o importo dei bilg1ietrti e posti vendUJti); l'introito medesimo 1ordo e totale, rcompo:-errde tutte e compLessivamente le pel'ceztoni ottenute rO pl'esumtbil1menrte otterl'ibili darll'1mpresa:rio per ogni ,spettac011o o trarttenfu:nenrto (anche quelliLa cu~ulart1V1aJmente rLcevuta per ,gLi spettarcoli, da suddiVIidersi 'aJppunrtJo prer irl numero degli spettacoli stessi). PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1165 Pi� ad!dentl'o non occorre 'Procederlsi invero, poich� la questtone d~arlda tsdltanto :H vea-samooto dell'imposta e si II'iduce anzJ. al modo del ,suo arrotQIIlldamento, lliessun.a :infl.uenm oltre iJ.'immedi!atezZJa del rapporto ,che !Lega IJ.''impresario aJl.i1o Starbo ed Oltre a11 parametll'o quan.tditatwo dell'dl!lltroito da esso reat1iZZJaJto per ogni spettacolo, possono spiegatre iJ.a natura dell'wposta e tl':esit1Jo effutti!vo o ilstituzionale, del[a sua incidenza: 1oome il pagatmento � doViUtO da,1l'imprelsar:i.o, cos� nel medesi! mo :imporlo da esso dovuto, va anche applllicata 'la cOTrezion.e contabUe deffil'arrotondamen..to. l�l 1Cl'itel'lio del I'lidie11i!ment1Jo � a ciascun biglietto d'ingresso � � invece specidlicamenJte ,adJortrtJato dalila i1egge 67/1963 per 'l'applicazione del � diritto addizionale �, stabilito in misura fissa sugli ingressi al!le case da giuoco ed a1le corse dei ,caV1all!1i (artt. 6 e 8; olltl1e, aill'lipotesi gi� notata, del'l'18!ddiZJiona!1e dovuta per i bi!gli!etti d'i!ngTe!Sso nel'le salle da giuoco, lindJiiCiatlli ool n. 7 de11a ta.lbelliJ.a A). Data quinidi l'unicit� deLla :lionte normativa, i1a differenza vioovoosa, sOlo temn:i!no1ogica ma anche sostanZJiJaie, del preli!evo ,1Jribwtario e Q'al!litalgonismo espresso delLe ,sue prescritte modaliit� esCLudono, per mal!lJi;fusta 'intenzione deiJ. legi!slatore, che il medeS�III). o (!l'ii!terio :possa valle11e anche per ,1e sepa:mte 'ipotelsi a cui si appi1ica � ,l',atddiizionale � (,saiJ.vo il caso in. cui l'addizionale stessa � chiaramente istituita � per i biglietti d'ingresso � ). Cos� la tesi 'sostenuta daw1a 11LooJ.'Irente', pdi� che le g1oovi conseguenze di un'i!ngiusta ed esorlJi!tante <ampldifi.cazi!one dell'addiZJiona[�e (fino a superare, ,con aibntormi sproporzioni, sotto '1a lfOil"llla eil.usiVIa di UIIl sempifule arvotondamento, non soltanto iLa pvopria quota rper<centua'le, ma finanche la misura stessa delLa sua balSe imponilbi~e), rpl'oducrebbe un'ruteraz:ione taLe del ,congegno tecn!ilco e g1uri:dico deiJ.l'i!stLtuto da rendea:'lo mdilcalmente ]tl,legittimo. N� cisoliutivi ed an.z:i equivoci 1s~o li IJ.'Iil:ilevi cri!tici con CUli ilia stessa dcoNenbe tenta di �sostenere sull piano 'letteratle e suiJ. piano logioo la propriia li!ntevprietaz'i!one. a) Che 'l'ta~dld:izionale debba essere axl'orbond:ata � in ogni caso � e � di dieci ;in dieci 1drre � non significa ,senz'ai1tro UIIl arrotond:ameil1to rei,terato per ogni 'singoLo biglietto a~ich� rper il.'1mtro1Lto di ogni spetrtJacoiJ.o. b) � In ogni caso � � un.'espvelssione complessiva, da cui pu� sol� tanto ded'Ul1si la volont� deiJ. l!eglilsla:tore di sottopor're a:WM."['otondamento di dileci m dieci liWe tutte le ]potesil rpl'ecedentemente i!nd:icate. c) Anche rper !l!a tassa di !lotteri!a �e rper la !I1ellativa addi:zilonalle l'art. 5 de~l;a medesima legge �prescrhne un. uguale a~otondamento � di dieci in dieci. ,lJiJre �, da imputarsi � m ogni CaJSO. ailil'a:ddiz:ionta�le. E poLoh�, iln questa ipotesi, darta la natura 'stessa del!l.'opera2lione, ill lbributo � unJita11.1iamente 1appHca:to ,SUJl monte premi di citalscun concovso: ci� che dimostr, a IJ.'<insu:lifi'Cienza dellil'targomento reiLa,tivo all!la presunta in.utdli!t� o stra 1166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO nezza dd una disposizione che .fosse l'l1dot1Ja enrtrro i limiti aru~~croni!smci di un minimo, quasi i'l'll'isol'lio aNo:ton<damenrto. L'arrotondamento, Vi�ICev,~sa, � prorp["~O p& sua nrartura e defini.zi�!one nn rsempl:Lce correttirvo contalbiJle; re, �qu:irndi, rdJguaroa([)JdO iii. modo d�l pa gamento, non ili. suo rtJirt;Oilo orbbl�igratorio oo N suo sog1getto, elsso non po rf;["ebbe :scornlfinarre a 1Jail prunrto da �snraturame la rr.agione e l'enrt:d�-: t�. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIIONE, Sez. I, 25 maggio 1:973, n. 1533 -P1�es. Giannattasio -Est. Elia . P. M. Gentile (conf.) -Soc. Lido Ostia Silo (avv. Arndrioli) c. Mimste11o Flinanz�e (avv. Stato Arno([)J�). Imposta di re~istro -Locazione -Le~~e 29 dicembre 1962, n. 1744 Re~istrazione di denunzia verbale relativa a contratto con decor renza da momento successivo -Applicazione della norma vi~ente al momento della re~istrazione. (l. 29 dicembre 1962, n. 1744, artt.. 2, 3, 6 e 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. l, 82, 105, 150; d.L 15 novembre 1937, n. 1924, art. 2). Poich� la denuncia del co'll;tratto verbale di locazione asosrume la qualit� di ,atto, si che la presentazione della denunzia equiv.ale a registrazione deL contratto scritto e d� luogo al pagamento della relativa imposta, in base al principio generale fissato nell'art. 150 della Legge di registro, deve applicarsi la tariffa vigente al momento della presentazione della denunzia, anche se il contratto� ha decorrenza da una data successiva risPetto aUa quale � operante una aliquota pi� gravosa (ipotesi specifica della legge 29 dicembre 1962, n. J744) (1). (l) La decisione desta qual!che rpenplessit�. Se � ve�ro che la denuncia assume la qualit� dri atto nel senso che rsostituisce l'atto scritto norrmailmente �assunto come (preSUJppOISto essenziale deill'obbUgazdone tributalrda, � a([)Jche V�["0 �Che per i conwartti ip�[" i qualli l'obbililgo deil pragamento dell'. imposta � .stabiJUto indipendentemente daUa presenrtaz�ione dell'altto scritto, � l'esecuzione del rconwatrto, che :fia 1presumere 1:1 negozio gi!l.lridico (art. 18 legge registro e 6 d.l. 19 novembre 1937, n. 1924 ali. B), che costiotuisce iii preSUIPIPO:sto dell'obbligazione tiribrutaria; se � prescritto un obbligo di �denunzira d� tutrtavi�a non esclude �che l'Uffi:cio abbda il potere di sottopoNe a registrazione ril negozio anche in mancanza di denunzia. La denunzia non C["ea qudndi il IJTesupposto dell'imposizione, ma lo rivela soiltanto. Se dunque lla denuncia � solo i[ mezzo pe1r da1re una conosclibiilit� PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1167 (Omissis). -Con l'umco mot1vo rdeil rkorsro La societ� r~corrrente denuncia V'~OiLa:bione de~li ar1Jt. 2, 3, 6 e, 7 della ~egge 219 d!i!oombre 196,2, n. 1744, nonch� deglli aa:rtt. l, 3, 82 e 150 de1lla 'l!eg~e di Registl'o 30 dicembre 1923, n. 3269 degli artt. 10 e 11 delle disposizioni preliminari al c.c., sull'applicazione della legge in generale e dell'art. 25 in relazione all'art. 3r60, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte di appello ritenne applicabile la sopraggiunta leg,ge 29 rdJircembre 19�62, n. 1744 e 1a maggi�ore ar1tquota di :imposta in essa contenuta, ail1a regl]straz:iiO!llle aCV'Venuta iJl 29 �toembre 1962, delle due denuncie di contratti rdi ~locazione. Ded~ce 1la ricorrente :che aA momento della darta di reg~srtrazione d�if.e rderllunoie pr1edetJte, e cio� al 29 dicembre lr962 non ero appli:oahille 1a 'Legge n. 1744 del 19612 citarta in quanto per l'art. 6 del'1a medesima le~ge i primi ciDJq~ arl:icoli pote'vano enrtrare in vigor,e srOILo dal l o gennario 1963. L~a ~censma � fondata. L'ra!l't. l deHra legge di Regist!l'o 30 dtcrembre 19,23, n. 3:2�69, stabiLisce che .gli atti �futti nel t~itorrio de'l'lo Stato sono soggertti a reg<isrtroztone ed al pargamenrto deHa reitati<va tassa, a no!l'tJ:lla de!J.IJ.a 1eg;g�e mede1siroa. Sono ipU'I'e �soggetti a !l'leg;istraZJilone ed a tassa, in balse a denuncia, le iooa-. zioni di limmobillL In ta!l rcarso lia denuncia arssuroe quailit� di atto. Per l'art. 2 deiJ. d.'l. 15 novembre 1937, n. 1924, ll!a denuncia che arssume qualit� di atto, deve indicare le parti, �la prestazione, la durata del contra�tto, �il oorrispettiV'o delll.a prestazione e la fi1:m1a del dichdaranrte. Per i rcontratti ve!l.'barti di rlocazione �di rilmmobili sono, alLa stregua di tale art. 2, p!l'ev~sti moduli a stampa, per [a redazllione derJrla denunc�ila. alhl.'esterno �del :llatto (esecuzione del conM:atto) anche altrimenti presumibile, essa deve essere aderente al fatto, altrimenti non � determinante per l'obbligazione tributaria; ed � per questo che gli artt. 18 e 82 stabiliscono che la dell11lilzia deve essere presentata entro venti �~OO'ni decOil'lrenti da queUo i.n CJUi ili. ~contratto ha avuto � principio di esecuzione �. In tai carso La denJUnzia !1:'\ivela un negozio d.n essere che, pur marnC!&ldo l'atto scrritto, rea1izza. iiJ. presupposto dell'ian!posi7Jione; la den'linzia del:la mera stirpulazione dd un conirarbto V�!l'bale non .seguita da esecuzione sarebbe invece improdUJttdva di �eff.etti e non deve nemmeno rirtenoosd obbligatoria. Si dOVTebbe quindi ritenere che �con la denwnzia, dd contratto vwba!le di locazione non si possa anticdipare i\1. momento di riferimento delila aliquota a!PIPlri!cabile ad UJna data anrterime al � princirplio rdi esecuzione �. Non sembra invece esatto, e non ilo ,sd ll"i.caVJa dall'arrt. 105 delLa il.eglge dd registro, che per i conrtra�tti Vle!I'bald rsi reputa che �essi .siano stati stirpulati al momento della registrazione; la stipulazione � irrilevante e la data di essa non deve esse~re den1lirl2iata, mentre � fondamentale l'esecuzione di ciUi deve per ll.'apprmto essere denunziata la data iniziale. Si dmrrebbe conclude!l'e, pertanto, che ari fini dellla 1den1dficazione della �al>iquota vi�gente non � rilevante La denrunzia ma l'esecuzione e oi� sia nel carso dd denunzia antircdip.arta �Sia nel �Caso di deOCIIUncia rritarrdarta. 1168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Per .J.',art. 44 del<la tarHfa �allegato A (P,a111te I) a'Ha 'legge di Registro 30 d1cembre 19,23, n. 3~2619, i 'Contratti di tl:ocaZJione di dmmobili, cormmque condlusi, sono assoggettati a.l1a �imposta di ;regilstro. L'art. 21 del rd.t 7 'agosto 1936, n. 16157, equipara, quanto a'l sistema di .registrazJione furm.aa.e, d contratti scritti d'i 1loc.azione e [e denunc11e di conrtrarbti W~rbail.i di locaZJione. Per i'a~t. 91 delda :citata legge di Reg~stro 312�69 del 1923, :per gli atti tra v�.rvi, lil pagamoo,to delila iflassa deve essere contemporaneo aUa registrazdone. Per l'al'lt. 1015 1deihla �stessa ~legge coloro che ne1Ha stdpuiJ.aZlione dd un atto o neiLla denuillcia dii un oontrntto vea-bale occultino parte de'l valore, ~sogg~aooiono a pal'lticolari sanz~oni. Per 1'1art. 150 d�il1a 'stessa legge �di Regtstro isi a~ppH:ca la nuova tariffa, lirvi preiV'ista, ;soilo agli atti che saraniiJJO presootatd ail.la registraZlione dopo (l'entrata m wgore di essa. Oonfenna l'art. 151 delLa medesima iJ.egge ,che gli atti :gi� regils~Jr!ati non possono m.a'i essere assoggettati atla nuJova tariffa. L'1art. 77 d.P.iR. 216 ottobre 197,2, n. 634, xiafferma il ~i~ncipilo di cui al ~citato 1art. 150 delilia ilegge di Reg1s~o, n. 3,2619 del 19,23. DaJl complesso dt tald di!sposi2liOilli � dato di SltabiJUre che 'la denuncia di ,contratto vea-bar.J.e hia, a,g.Ii effetti fi1sc.aili, valore dii st1pulaz:1one del contratto (105 'della :l.r. 32,69 del 192,3). L�a ta1ssa deve essere: pagata al momento deHa reg~strnZlione (1art. 91), secondo 1a tadffa in vigore ail. momoo, to dehla registrazione (ar.tt. 150, 151 :l.r. del 1923 e art. 77 d.P.R., n. 634 del 197:2). Risulta daill'wt. 44 de11a ;tariffa ,allegato A, ahla tlegge di Registro del 192'3 che da[ momento della 'st1pu:la2l1one d~l conwatto, esso pu� esserre reg.iJStrartJo, 'con rilassa co:r>rispondente alila �tariffa vigelllte al momento deHa TegiJstl"lazione. Per i contrntti 'V'erbaH~ si irle.puta che essi siano stati sifliJpll!l�ati. al mormeiiJJ1lo deLla x.egistr.a2li0Ille (art. 105 delila l�egge di Regilstro del 11923,) e, se ,questa 1n0n vii 1sia stata, si presume' che siano stati COiliC'lusi aJl momento del!l'mizio tdeil:a esecu2lion,e. Infatti l'art. 8.2 d~l!la Vr. del! 1923 impoille che la dooune~ia dei 'coilltmtti: v~erbali debba avveillire, a'l pi� taxdi, eilltro �. 'V'ellltd giomi decor>renti daH'iJni.:zJ1o deMa !looo esecuztone, cos� come l'art. 80 ~1chiede, per :i ,contratti ~conclu:si per ilserli.tto, che la vegil3trazione 'arvvenga entro venti gi:omi dalLa data dell'atto e per quel!li 1autentica,ti, da'Ila data dell'autenticazione. Comunque, pod.ch�, la denuncia dii conhriatto vexbaile, a ~min1i dell'a~. l delLa citata l.r. del! 1,923, assume � 'qUJa.l:m� di atto �, � evidente che dal momento deN'a presentazione (~esp1Loitazi:one) delila denu'Il!cia di: un conrtmtto verhalle per la vegistraZlione il contm,tto deve intende11si stiJpulato ed � dunque possibiJIJe registrai~."~lo. .Se cos� non fosse ['ruffioio del Re,gistro non potrebbe rregistrare, come � avvenuto, ~le denunde relaifiiiV'e a contTatti verbal!i di ~oc.az:i:one PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1169 che non abbiano ancora avuto inizio, mentre � pacifico che pu� reglilstrare d iconrtrlatti concl:usi 'per i:scvitto, anche se non abbiano a'V'Uto principio di reseouzione e mentre 1a denuncia dii: 'contratto V'erba�1e dal momemo deil!1a rpresentaZJione per la reg~strra:z;tooe � de�l tutto equ�lpaxabUe rad atto 'scrttto, pevch� assume qualit� di artto (a�rt. 1 e atrt. 105 della l.IT. n. 3269 dlel 1923). liniol1tre, 1se la denunota dii contratto ve~Tbarle non potesse esse�re registrata pl1ima del:l'1iniZJ~o dell'esecuzione, dovendosi come sostai�lZiailmeme ha ritenuto :La Corte, ritenerve inesistente (per 'l'art. 8r2 l.r. del 19l23) prima di taile data, l'Ufficio non avrebbe portuto, nell!a 1SP9C'�e, riscuotere i'tmposta. Deve,. dunque, ritenel'ISi che, agl!i affertti fiscali H �coo<tratto di ~ocamone conclusa V'erl'balmen�te deve rli:tenel1Sii eststente, se i'esecuZJoone sia imiiziata, oppure, ranche �Se non abbia rav,UJto indzio, dal momento m CU� ~a denuncia de~ comratto verbale rsia 'Stata presentata all'Ufficlio per la !I1egi:straZJi!one. Da ta'le momento si pu�, dunque, !t'egilstrare :il oomrartto verbale mediante denUDJcia. Una vo1ta stabi!1irto ~che le rdenuncie ve!l'baJ1i potevano essere registrate, rCOffie �lo diurooo, :prima dell'mizrio delilia esecuzione e poich� � certo che, rquando fuvono vegiJstrate, cLo� il 2,9 dicembre 196�2, non e�ra enrtvata :in Vligore l'a nuova tariffa recata dailila legge n. 1744 del 1962, che rell'a appliicabiJle solo dal 1 � gennaio 19,63, o()lllSegue, con riferimento ai citati artt. 150 e 151 l.r. del 1'923 e all'art. 77 d.P.R. n. 6�34 del 1.972,, 'che condiel"ma ruilteriormente iJl principio gi� da es&i fissato, che la tar<iffa applioaJbhle era quella vigente al momento de,11a reg~strazione e che lia nuoVla taviffa, entr,ata ,in Vligore dopo la r.egiJstra:zJionJe, cio� iJl 1o gennad!o 19�63, non poteva essere rappliicata alle reg~strazi:oni gi� effettuate anteri!ormen,te. A!Ha registl'lazione si rappl:i,ca H regime trilbutarlio vligente al momento del!la pl'esenrtaztone del!l'atto (Cass. Sez. Un:ite 24 lllpTi,le 1970, n. 117-3). Potch� 1a dennnC'ia ha wlore di atto e rende, ai fini fiscali, per:iietto e do�, reg,iJstrabile, il contr�atto verbale, � al momento deilila denuiJJCiia, �dio� dehla r�egistvaZILone, che d0V1T� a'V"ersi riguardo perr stabni! ve la tariffa da applJicare: essa sar� queli1a V1�igente a questo momento. An:ohe in tre1az,tonre arlll.',al't. 612 della l.r. del 1<923, la tassabrillirt� de<l.le conv;enZJi!oni vrerbal1i prescinde dall'mizio del:1a toro esecuzione ed ha dguavdo unicamente ahla sussistenza degLi elementi essenzliali deHa COOV�enZiione vrevbale (Cass., 2r4 maggio 196r8, n. 158<9). Pertanto, vettamente, l'ufficio I'legistr�, anche pmma deH'inizio deHa esecuziJone, �le denuncie di contratto velrbarle di looaZI�!ooe. La ll1egolarit� dell'avVle!tuta tregiJstrazione, esclude che possa app!Licar,s:i ailil<a regLstrazione �stessa una taviffa di!ver:sa �da rquella vigeme al momento in cui l'atto (denuniCia <di rconrtratto vel'lbale) venne rregistrato. -(Omissis). 1172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO e di corrispondere attraverso l'incentivazione deUa costruzione di case di abitazione a carattere economico-popol.are, alla richiesta di abitazione dei ceti meno abbienti. .. In armonia con tale ratio legis, gli elementi da prendere in considerazione, ai fini dell'applicabilit� o meno delle agevolazioni tributarie in rquestione, sono soltanto rquelli del1e caratteristiche derJl'edificio costruito o ricostruito e del tempo occorso per ultimarlo, di guisa che l'agevolazione tributaria della Tegistrazione a tassa fissa, rprevista dall'art. 1:4 della legge n. 408 del 1949, � da ritenersi applicabile a tutti i contratti di appalto che, isolatamente o nel loro complesso, abbiano per oggetto la costruzione di un edificio avente carattere non di lusso ed in cui il rapporto tra i locali destinati ad uffici e negozi e quelli destinati ad abitazione non ecceda il limite di un quarto, in conformit� a quanto stabilito dall'art. l della rlegge ;6' ottobre 1962, n. 14913, interpretato autenti< camente dall'articolo unico della 'legge �2 dicembre 19'6'7, n. 1272:. Dovendo, perci�, aViersi ri'guardo, al fine di stabilire se un contratto di appalto possa fruiTe del beneficio fiscale in ,questione, alle caTatteristiche dell'intero edirficio �he lo stesso ~contratto iha per oggetto di realizzare anche in parte, non pu� ritenersi decisiva, per escludere l'applicabilit� del beneficio medesimo, la 'Circostanza che il singolo contratto considerato abbia per oggetto esclusivamente la costruzione di locali destinati ad uffici e negozi, dovendo ritenersi che il beneficio Sia spettante ,quando il detto contTatto si inserisca, come uno degli elementi essenziali, in un pi� ampio programma costruttivo arvente di mira la realizzazione di un edificio unitario 1n cui siano presenti tutte le caratteristiche previste dalla norma di agevolazione. zione negativa data dalla Suprema Corte a tale quesito avrebbe dovuto essere tenUJta :flerma anclle nel caso ora esaminato in rcui l'appalto aveva per oggetto 1a �oostruz]one di soli rurffici e l1iOill poteva essere influenzart:o dalla ditversa attiv.tt� di �costrU:Zii.one esegltlita da terzi :sulla stessa ail"ea. Tuttocd�, difatti, � pienamente .cotrufoirme aHa logica ,generale delle cose ed a quella. particolare rdeHa 1eg~ge n. 408 del 1949. Questa, dopo aver stabilito agervol�aziooi per rgli racqruisti di aree .e [per gli appalti relativi alil.a costil"uzione di case di abitazione non di lusso, ancihe se comprendenti ufficd re negozi, �concede ralrtre agevoJ.azioil!i (art. 17) per la v:erndita di rtali case. E rsiocome � normai1e cihe tale v;endita rsi il"eaHzzi attrav,ea:rso moll.rtetpMci atti relativi a ~ciascuno dei singoLi app~wtamenti, O[ppo!J:'I1;rtmamente � [precisa: to �che la V�e!ndita !Lsolata di.negozi !nOll � meritevoLe derll.'ag:evol,azione. T.ale norma �Costitutsoe rdir~etta rapplf.i.cazione del principio genere<Le per cui 1e aJgevolf.azioni in par~olf.a !riguwdano le ~case rdi abi�tazione non dd lUSSO' e non gi� gli uif:iJCi e ne,gozi, ii quali, neJla economia dei singoli artti ~gevola~, devooo sempre costituiil:"e nn ,ac,oessolrio di quelle. E in ibase a tale steSSO principio �aJP!Pail:"e perfettamente �COil!SeglUeitJ.te rChe anJChe l'ap[palto, se relativo ana oostl'uzio'llle di soli uflffi:ci o negozi, non pOISSa essere agevolato. G. ANrGELINI RO'DA PARTE I, SEZ.� V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1173 Conseguentemente, avendo �la Corte del merito accertato, con apprezzamento di fatto non censurato dall'Amministrazione ricorrente, che nell'edificio, avente carattere non di lusso, la cui costruzione form� oggetto dei due contratti di appalto di cui alla scrittura registrata il lo dicembre 19159, il rapporto \fra locali destinati a negozi e uffici e locali destinati ad abitazione era contenuto entro il limite fissato dalla legge, l'agevolazione della registrazione a tassa fissa spettava, come ha esattamente ritenuto la sentenza impugnata, anche al contratto concluso dalla resistente, ancorch� questo avesse per ogg�etto soltanto la �costruzione della parte dell'edificio destinata ad uffici e negozi. -(Omissis). COR'l�E DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 ottobre 11973, n. 2;5,79 -Pres. Flore -Est. Palazzolo -P. M. Pedace (conf.) -Mini�stero delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Ca.ppelH. Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Nullit� per incompetenza dell'organo emittente -� censurabile innanzi all'A.G.O. -Azione riconvenzionale della Finanza -Difetto di preventivo valido accertamento -Inammissibilit� Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Ingiunzione sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente - NuJlit� -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 144; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 92; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2; l. 15 maggio 1954, n. 270, artt. 2 e 3). n giudice ordinario avanti aL quaLe sia proposta opposizione ana ingiunzione fiscaLe pu� e deve accertare inddentaLmente La Legittimit� deLL'atto di ingiunzione sotto iL dupLilCe profilo di atto eSiecutivo e di atto di accertamento. Sotto iL primo profiLo, perch� in mancanza di un atto con cui sia stato Legittimamente esercitato iL potetre di compressione det diritto del privato non � possibile La riscossione coattiva det credito di imposta; sotto iL secondo profiLo perch� ove non esista un atto (accertamento) che verifichi La sussilstenza del fatto costitutivo detta obbLigazione tributaria, non � possibile l'uccertamento giudiziale positivo det credito di imposta domandato in via riconvenzionale daWAmministmzione .(1). (1-2) La prima massima risolve �Con breve disamina due grossi problemi. Se � vero che l'obbligazione tributaria, !P'll'l" trovando la sua fOJllte nella !legge, diventa operanrt:e solo �col compimento di un'attivit� amministrativa (�accertamento) �che deve TispOil!dere al principio di legalit� e 1174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO L'organo competente ad emettere l'ingiunzione fiscale � l'Ufficio del Registro (Ufficio-organo) e non personalmente il dirigente (funzionario- organo); co-nSeguentemente � legittima l'ingiunzione intimata e sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente (2). (Omissis). -� Con i primi due motivi che presentano profili diversi di una identica questione, l'ammini~trazione ricorrente denuncia: a) il di.d:etto di giurisdizione nella opposizione a:lla ingiunzione fiscale per ragioni attinenti alla illegittimit� per incompetenza dell'or,gano emittente in quanto le norme sulla organizzazione degli uffici, sul procedimento di emanazione e sulla fol'ma degli atti amministrativi hanno natura di norme di azione; b) l'inammissibilit�, nel giudizio di qpposizione ad ingiunzione fiscale, che ha per oggetto l'accertamento negativo della pretesa tributaria, di una tutela del diritto dedotto attrarverso la mera verifica deHa validit� dell'atto di ingiunzione; c) la piena ammissibilit� della domanda riconvenzionale di accertamento >positivo del debito di imposta, che scaturisce dalla situazione di fatto prevista dalla Jegge e non presuppone, necessa�riamente, neppure .come atto di accertamento, la validit� della ingiunzione. legittimit�, �che spetta ahl'A.G.O.. di v.erifioare, � anche vero che sono posti dei limiti a[la giurisdizione ordinaria ISUl sindacato degli interna corporis de1l.'AmminiJS1Jl'azione. La S.C. ha in proposito ~i� affermato che il gi'll!dice ordinario pu� conoscere, in via di disawli.caZli.one, le imperfe. zion:i formali delJl'atto ammin:istl'atirvo in~ente al !P'l'OCedimento <bributario, solo quando eo1ll(portino inesistenza del portere o inesistenza dell'atto per difetto di presupposti legislativamente deSCI'I�Jtti ed dndicarti. ~sent. 18 settembre 1970, n. '1573, in questa Rassegna, 1970, l, 906) e rpi� specificamente che per fJ.a sottoscriziOille degli atti ,di competenza ,di '11:!1 uff!Lcio, non possono .essere <sindacate ::Le noome interne di OII"ganizzazione che stabhliscono la ~ripartizione delle attribuzioni e le �competenze dei funzionari (Sez. 'Ll:ll., 14 dicembire 1970, n. 2658, ivi, 1971, I, 172). ~�tal senso si pone una que stione di gituri:sclizione. L'altro imrpor.tante rprob1ema � �quello della necessit� di un valido a<tto di accertamento come .necessario presupposto deil'azione di aooerta mento positivo del �credito di imposta avan2ato �ill v1i.a riconvenzionale dailil.'.AnrminiJstraZli.one. 'Dale �aff-ermazione � .esatta in term.d.ni ~enerali (vedi C. BAFn.E, Azione Ticonvenzionale deLla finanza e azione di accertamento positivo, ivi, 1�973, I, 910), ma n<m sembra da condividere ['applicazione futtane. Oerrto � che 'questa 1Pronun2lia � �ill netto contrasto oon illiUIIlerosissime �altre �che harmo riltenuto ammissibile l'�azione riconvenzionatle della f�.naillza, quando l'ingiunzione richiede la necessit� di una integrazione ed :anohe quando �essa � !l'itenuta nulla (v., ifra il!e tante, 20 settembre 197-1, n. 2623, ivi, 1971, I, 1473). Una volta posta, esattamente, la distinzione tra l'artto eseootivo e l'atto di a�ccerlamento, ambedue contenuti nell'ingiunzinne, b1sog.nava considerare che ben diversi sono i requisiti richiesti ;per l'uno .e l'al!tl'o al!tro. L'ingiunzione che non sia idOtnea a oostituixe il titoJ.o esecutivo (ad esempio perch� ;priva di vLsto de!l. Pretore) � per� PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1175 Per tali ragioni l'amministrazione ricorrente sostiene che la Corte del merito non avrebbe potuto pron~ciare la illegittimit� deHa ingiunzione ed avrebbe dovuto pronunciare sulla !fondatezza della obbligazione tributaria. Entrambe le doglianze sono infondate. � noto che la .giurisdizione si determina in relazione all'oggetto della controversia, cio� in base al petitum sostanziale caratterizzato da'll'interesse fatto valere in giudizio. Or non vi � dubbio che l'ingiunzione fiscale incide sul �patrimonio del contribuente H -quale, allorch� si oppone (utilizzando, del resto, uno strumento espressamente previsto dalla legge) deduce una situazione di diritto soggettiJvo rproprio per il motivo sul quale si fonda �l'opposto convincimento dell'amministrazione ricorrente, cio� per il fatto che l'atto d'ing~unzione non � costitutivo, non comporta alcun affieV'olimento di situazioni soggettive, ma si risolve in un mezzo di riscossione autoritativo per il 'qu~le la 'pubbUca amministrazione pu� pronunciare, senza ausilio dell'autorit� giudiziaria (salvo il �visto d'esecutoriet� pretorile che comporta un controllo meramente esteriore e formale) il decreto d'ingiunzione -espressione di un procedilmento monitorio sui generis -nel quale � contestualmente accertato e comunicato al contdbuente l'ammontare dell'imposta (condizione questa, di efficacia dell'obbligazione ex lege). Deriva da ci� che se, da un canto � v�ero che l'opposizione dell'intimato non si risol�ve in una mera impugnazione dell'ingiunzione ma d� sicuramente valida .come atto di accertamento. In sostanza que�lla necessaria 'attivit� ammini-strativa dh-etta a -dichia!I'oo.-e i p�resUJPposti della obbligazione che deve preoedel'e l'azi�one O(l)dina!I'ia, si .espdme con un semplice atto �amminiswartivo i 'oui (l)equisiti formali tSono .elementari, specie se sd considera .che l'atto di aceertamento � quello esi.tstente negli atti dell'Ufficio rispetto al quale la .comunicazione .che si da al contribuente (avviso di accertamento) � un estratto. Pertanto si deve e�scludere che tl'ingiunzione e�v�entualmente nul11a in quanto tale, imperusca la plt'oposizione dell'azione di accertamento positivo; per �giungere a questa �conclusione bisogna ,afferma!l'�e l'ines:Lstenza o la ~nu11it� de11':aceertamento, iin sede amrruinistcrattiva, per il che ,si it"ichLedono, ,sia per 'l'atto sd,a per la sua notifica, :requisi�ti diversi. La se,cornda massima ri,solve una quetstione che ha dato luogo a molte contToversie ,e ,che � tstata ,segnalata neila nuova rubrica di questa Rassegna (1973, II, 36). Dopo .che con la gi� -citata sentenza 14 dieembre 1970, n. 2,658 ,e �con le successive 29 maggio 1971, n. 1613, ivi, 1971, I, 1114 e 23 giugno 1972, n. 20,29, ivi, 1972, I, 828 era stata affermata la vaHdit� sia dell'atto di accertamento, ,sia del rioco~so giUTisdizionale al1e Commissioni �sottoscr1tti dal funzionacrio tp'l'epos1Jo, al repacrto diverso dal Capo 13 1176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO luogo ad un pro_cedimento di cognizione per l'accertamento giudiziale della pretesa tributaria, d'aiJ.tro canto � pur vero 'Che per paralizzare la pretesa esecutiva l'intimato pu� denunciare in limine i vizi di legitti mit� dell'ingiunzione. Se, infatti, l'obbligazione tributaria deriva dalla legge, se l'autorit� amministrativa pu� rendere efficace tale obbUgazione attraverso l'atto dichiarativo che, appunto, si denomina di accertamento e pu� esercitare dir�ettamente il suo credito, cio� riscuoterlo, con un procedimento autoritativo, l'obbligo di 'legalit� dell'azione amministrativa � in re ipsa (anche senza ricorso 'all'art. 23 Co.) ed il dife,tto di legittimit� dell'atto esrpoliativo, impedisce 1quella aggressione del diritto del privato, quel soddisfacimento autoritativo del credito al ~quale era ordinato. Non ha pertanto alcun rilievo n richiamo alle diverse cause di illegittimit� dell'atto d'ingiunzione per staJbilire se esista oppur non un diritto soggettivo del contribuente: l'esistenza di tal diritto � un presupposto inerente alla stessa natura della pretesa tributaria e lo strumento con il qual� il �credito si soddisfa non pu� conseguire n suo effetto se � (ed � dichiarato) illegittimo. ufficio, precisandosi, come si � visto, che sono incensUII.'abi1i le disposizioni interne di OO'ganizzazione degli uffici, era una necessit� affermare che l'attribuzione �OO(n:f.erirta 'al 'cassiere non da diirettive interne ma da. norme di legge (.l. 15 maggio 1954, :n. 1270; d.p. 14 ottobl'!e 1958, n. 1054) non solo conse:nrte ma �impone� che 1'ingirunzione sia ,sottoscritta d:al cassiere e controfilrmalta dal Capo Ulfficio (a rtaffie .pronuncia Sii � poi unifOINllarta La stessa Cassazione, Sez. I, con la senrtenza 22 noV~embre 1973, n. 3155). Da que,ste norme si trae anche Wl!a ,cO!!liferma di qunnto ~ra dertto. Dispcmgono infatti gLi Mtt. 13, 15 e 16 del d.p. n. 1054 �he le somme da mcuotere che siaJno � legalmente aooer,tate e :liquidate � sono prenotate negli appositi reglistri pa~rtitar.i e campioni certi che vengono po!i presi m carico dal cassiere, hl quale !}Tooeder� a1J.a il'isoossione di ciascuna somma � 1ohe sia dive!!liUta certa, !liquida e esigibile �. Ci� significa che l'accertamento del cr1edito di imposta non � eseguito dal cassiere, ma � �staJto 1P!I"ecedentemente eseguito ~nel comrp�etente ll.'eparto dell'Ufficio e iscritto �neil. campione a cura del �C!liPO ufficio. Di questo aooerrtamento, che deve semrp.re precedere J.a prresa in �carico del 'cassieTe, con l'ingiunzione si d� soltanto comunicazione al �Contribuente, cOli riassunto, o anche col sempLice T�I!l!vio all'aa:-ticolo del CaJmpione. Non rpu� .quindi .seriamente contesta~ rsi che il �Cassie!l.'le, la firma del quaLe � sempre avvalOil.'aJta da quella del Oarpo ufficio, possa oltre .che [plroc,edel!'e alLa riscossinne coattiva (per il .che � escliusivamente compe,ten1Je) daJr�e anche con l'ingiunzione la cO!!llunicaziOI! l!e del gi� ~eseguito a.ccertamenrto del or~ed~to di imposta. E da ci� consegue �che, ai filni delil:a p;ropondbHd.rt� �di una dOitll!arrlda l!':iJoonvelll!zionale eventualmente necessarcica, deve ritenell'isi sempll.'e esistente l'accertamento del credito di imposta ,ed ocOOI'!re solo verifi.caJre se di esso sia daJta idonea comunicazione al contribuente. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1177 Il giudice ordinari9�, avanti al quale sia pmposta opposizi<me alla ingiunzione fiscale pu� e deve accertare incidentalmente la legittimit� dell'atto di ingiunzione sotto il duplice profilo di atto esecutivo e di atto di accertamento. Sotto il primo profilo perch� esso non contiene una volont� della pubblica amministrazione che pu� aver efficacia indipendentemente dalla legittimit� obiettiva dell'atto quando difetta il potere di compressione de�l diritto privato; sotto il secondo proffio rperch�, nel merito, se � vero che l'obbligazione tributaria scaturisce dalla legge � anche vero �Che H cfatto costitutivo dell'obbligazione �tributaria non acquista operativit� se il creditore ex lege non compie un'attivit� determinata, che �, appunto, quella dell'accertamento e della comunicazione di esso al debitore: la carenza di questa condizione paralizza f'esercizio del credito e impedisce l'accertamento giudiziale positivo della pretesa tributaria. Per quest'ultimo caso �, perci�, incfondata la doglianza dell'amministrazione ricorrente in ordine al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale. La Corte bolognese, nel supposto che l'ingiunz.ione fosse illegittima ha, correttamente, escluso la possibilit� di una pronuncia di condanna al pagamento del tributo. Con H terzo motivo l'amministrazione ricorrente denunciando la violazione degli artt. 92 r.'d. 30 dicembre 19213, n. 32170; 44� r.d. 18 novembre 1912~, n. 2440; �2 e 3 �legge H> maggio 1954, n. 270, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, sostiene che la competenza ad emettere l'ingiunzione � dalla legge attribuita all'ufficio del Re.gistxo non alla persona del suo titolare e che nella nozione di ufficio devono intendersi compresi tutti i funzionari che abbiano la capacit� di manifestare validamente nei confronti dei terzi la volont� dell'Amministrazione in relazione ai vari rami del servizio. D'altra parte, osserva ancoxa la ricorrente, l'ingiunzione � un atto esecutivo, rientrante come tale nei compiti del cassiere e sotto il profilo dell'accertamento la controfirma del direttoTe costituisce esplicazione di quella � cura � dell'atto che !l'articolo 4 r.d. 18 novembre 192�3 demanda ai capi degli uffi�ci che hanno gestione d'entrate. Questa censura aprpaTe fondata. Effettivamente l'or.gano competente ad emettere nngiunzione � l'ufficio del Registro che appunto �, un ufficio-organo. Naturalmente questo organo esprime la sua volont� attraverso la persona del dirigente che, come � cennato nel ricoxso, cura sotto 'la sua responsabilit� !'-accertamento, la riscossione ed il veT.samento dell'�entrate. Deriva da ci� che l'atto compiuto dal direttore dell'ufficio nella sua qualit� o dall'ufficio in persona del suo direttore � pur sempre un atto dell'ufficio-organo competente. Se, dunque in persona dell'ufficio o nella: qualit� di rappre 1178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO sentante di esso ha agito il �cassiere capo, anche a prescindere dal fatto che il ramo a costui demandato come agente contabile � proprio quello delle riscossioni nell'ambito del 1quale pu� ritenersi rientrare l'ingiunzione fiscale, d� in tanto potrebbe avere rilievo in 1quanto l'attivit� del detto cassiere, non sarebbe rid:eribile all'uffi.cio-ol'gano 'Competente. Ma se, come risulta dalla sentenza impugnata, l'ingiunzione di che trattasi era .controfirmata dal dirigente, la rilferibilit� dell'atto all'ufficio non pu� esser 'posta in dubbio. Le ragioni che hanno indotto .Ja Corte del merito a ritenere irrilevante tale �controfirma, infatti, tra,ggono origine dalla premessa erronea che l'atto d'ingiunzione rientri nella competenza personale del direttore dell'ufficio del registro mentre, sia dal testo dell'art. 92 r.d. n. 3270 del l.g,213, dell'art. 144 r.d. n. 312�6'9 del 1923, dell'art. 2 del t.u. n. '6'3'9 del 1910 nonch� dell'organizzazione amministrativa nella quale si inserisce l'uffi.cio del Registro, si trae che competente alla ingiunzione � �questo ufficio con la �conseguenza che la rtferibilit� dell'atto all'ufficio ne legittima l'emanazione, mentre nell'ipotesi opposta di atto riservato alla persona del dirigente, l'attribuzione di tale atto all'ufficio, attraverso �Chiunque deH'.ufficio avesse sia pure limitatamente ad un determinato ramo, la rappresentanza, non rpotrebibe eliminare il vi~io di provenienza dell'atto che risulterebbe compiuto dall'llifficio e non dal funzionario-ol'gano al quale sarebbe esclusivamente riservato. -(Omissis). I CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1973, n. 2�707 -Pres. !cardi -Est. Giuliano -P. M. Caristo (diff.). -Soc. Coop. Edil. Pacinotti (avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze (aV'v. Stato Soprano). Imposta di registro -. Concessione reciproca ad aedificandum fra comproprietari dell'area -Natura divisionale -Tassazione gra duale. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 89). La convenzione con cui i comproprietari di un suoLo convengono di costruirvi un edificio condominiaLe, in cui ciascuno di essi sar� proprietario escLusivo di porzioni in cMrispondenza alLa quota di compropriet� deL terreno che gli spetta e sar� comproprietario .prro indiviso, neLLa ste�ssa misura, delLe parti delL'edificio che saranno comuni, non determina aL PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1179 cuna aLienazione. Tale convenzione, che non � espres.samente prevista daLla tariffa aLlegata aLla Legge di registro, deve essere tassata, per anaLogia, come div~sione (1). II CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 216 ottobre 1�97.3, n. 276�7 -Pres. Caporaso -Est. Mazzacane -P. M. Del Grosso (conrf.) -Ministero delle Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Favori Luciano ed altri (avv. Devoto). Imposta di rel;\istro -Concessione reciproca ad aedificandum fra compropietari dell'area -Natura divisionale -Esclusione. (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 1). Imposta di rel;\istro -Concessione rec~proca ad aedificandum fra comproprietari dell'area -Al;\evolazioni fiscali per la costruzione di case di abitazione non di lusso -Inapplicabilit�. (1. 2 luglio 1949, n. 408. artt. 13 e 14). AUorch� i partecipanti aLla compropriet� del suolo deliberano di costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il diritto e, correLativamente, L'obbligo di provvedere a costruir�e, a p'l"oprie spese e per proprio conto, La parte predeterminata deH'e�ificio eLi sua: spettanza, pongono in essere una conce8sione ad aedicficandum a favore! di ciascuno di loro, con gli effetti di cui alL'art. 952 c.c. e non La preventiva divisione materiale di una cosa (l'immobiLe da costruire) che ancora non esiste (2;), La concessione reciproca ad aedid:icandum fatta a favore di ognuno dei comproprietari pro indiviso dell'area edificabile non pu� usufruire delle agevolazioni fiscali di cui aLLa Legge 2 Luglio 1949, n. 408 (3). (1-3) Con tali due seDJtenze, depositate a pochissimi ,gio:mi di distanza, la Cotrte di Cassazione ha dedso, :iJn senso diffom1e, la gi� nota questione II'�e1ativa alla nartura delllie c.d. �ConceSISiorn recip<roche ad aedificandum. Mentre la ;secoiJJda sentenza si pone net sol!co de11a giurispl"Udenza ormai 'coiJJsolidata (c:f<r. Cass., 5 giugno 1971, n. 11'6,74, in questa Rassegna, 1971, I, 1127 �e p!l'ecedenti i~ Ti,chiamati) secondo �crui [e dette c'onces;sioni hanno la natura p�ropr!ia delle cosUtuzioni deil. diritto di superfide, ma non possono godere deil.le agevoJ.azioni fiscali di 1cui a<ll:a 1eg�ge 2 luglio 1949, n. 408, pe<r la mancanza dei relativi requisiti, ia ip!l'!�ma sentenza, !invece, affe<rma la natura ;se:mplli.cemente dicvilsionale delle convenzioni in p�arola. A ~ta1e sc01po 'si � !I':itenruto di poter tra.rre ruti.li dndi�cazioni daila pre 1180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I (Omissis).-I due mezzi del ricorso debbono essere esaminati congiuntamente, per un'organica trattazione del quesito sul regime fiscale della convenzione surricordata. La societ� ricorrente, col primo mezzo, denunciando violazione degli artt. 9512 e 1102, c.c. e 89 e 90 della tariffa allegato A del r .d. 30 dicembre 192,3, n. 32169, contesta che � un accordo per procedere dirvisamente aU'edifi.�cazione di un nuovo faJbbricato sia delineabile siccome una somma di reciproche costituzioni di diritti di s�perficie o di concessioni ad aedificandum � e sostiene trattarsi di un atto di natura sostanzialmente divisoria; col secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 14 del'la legge 12 luglio 1949, n. 408, assume che, in ipotesi, anche la contestata costituzione di diritti di superficie potrebbe godere dell'agevolazione concessa da quella norma. Il ricorso �, nei limiti che saranno ora precisati, fondato. Devesi anzitutto premettere che la convenzione in esame � distinta da quelle con cui la societ� Impresa Costruzioni Antonietti e Biffi vendette alla societ� Pacinotti e ad altre due persone singole quote di compropriet� del te�rreno edificatorio di cui era unica proprietaria. Alle compravendite delle quote di compropriet� del terreno, stipulate allo scopo di costruirvi una casa di ahitazione di tipo economico popolare, era applicabile, e :fu, in concreto, applicato l'art. 14 della legge Tupini. La contestuale convenzione tra i comproprietari del terreno ebbe lo scopo di far si che 'la costruenda casa fosse oggetto di un condominio, secondo ogli artt. H17 e seguenti del codice civile. La Corte del merito osserv� esattamente, che effetto di siffatta con venzione, era una deroga .convenzionale al principio dell'accessione san cito dall'art. 93.4 �c.c. Essa pose in rilievo una 1peculiarit� degli editfi:ci in condominio, cio� l'insistenza su singole parti del suolo, comune pro indiviso, di porzioni di edificio appartenenti esclusivamente a singoli condomini. Un'autorevole dottrina trae da .questa pecularit� la conclu oedenrfle ,sentenza 6 luglio 1968, n. 2297 (in questa Rassegna, 1968, I, 788) della �qurue si � espressameillte riportato un brano della motiVJaz~one; ma ta1e dchiaJmo non pu� riltenel"Si convincente perch� .quella motivazione prosegue affermando 'che � questa trasforma2!ione del diritto non si con creta, ,come ,si � pr.emesso, in una divisione, .e do� neiiJl'attribuzione di uDJa .quota materiale, bensi l!l!eUa sostiJtuzione a11:a quota ideale di un'altra porzione di dirirflto actllche .essa indubbiamente ideale, anco;reh� delimitata da (precisi rilf.erimeDJti �quantitativi e spazi:aili �. lin w1tre parole, se ila divisione dichiwrativa coctlJSiste nella quantifica zione .deiiJlo stesso diritto .gi� posseduto l'Per quota ideaLe, essa !!lJOil pu� riscoDJtr&.'si nel caso d.n 'cui i divel"Si comproprietari pro indiviso del:l'area, anzich� assegna~si in ,propriet� �esclusiva !Singoli il.otti dell'area stessa, coDJservano 1a �compropriet� dell'aTea �e 1si attribuiscono !I'eCiiPii.'Ocamoote il PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1181 sione che il condominio degli edirfici comporta necessariamente la sussistenza di diritti di superficie, spettanti ai singoli condomini, per i rispettivi appa:rtamenti, sul suolo comune. Ma aggiunge trattarsi di diritti di superficie �con caratteristiche speciali, poich� per essi, in caso di perimento della costruzione, non vale il terzo comma dell'art. 915�4 c.c., ma si applicano le disposizioni dell'art. lli28 dello stesso codice. Un'altra parte della dottrina, fondandosi su tale osservazione e sui principi generali della comunione, vede nella peculiarit� dianzi indicata una semplice manifestazione del diritto di compropriet� del suolo, argomentando che il proprietario di �un appartamento mantenendolo sul suolo comune fa di tal modo un uso che, runcorch� permanente, non imped.isce Ulil analogo uso da .parte degli altri condomini (art. 1102 c.�c.). Questa Corte Suprema ha pi� volte sancito che la convenzione ora in esame comporta concessioni reciproche di diritti ad aedificandum. Ma tale aff&mazione � stata fatta al solo scopo di porre in evidenza la distinzione tra la convenzione medesima e l'atto, che, .contenuto nello stesso documento, la precede, con cui sono stipulate compravendite di quote di compropriet� del suolo su cui sorger� !'.edificio. La distinzione non �, in questo caso, controver.sa. Ma viene in .questione la natura, costitutiva o meramente attributiva, della convenzione, per dedurne a quale tipo d'imposta di registro, proporzionale, .graduale, o fissa, essa debba sottosta:re. Utili indicazioni al riguardo si possono trarre dalla motivazione della sentenza n. 2297 del 19�6,8 di �questo Supremo Collegio. Vi si legge, infatti, che � nel caso di concessione r�eciproca di diritti ad aedificandum in seno a un gruppo di condomini ognuno dei condomini non si vede trasferire un di:ritto che prima non avesse, ma vede trasformato in un determinato e �quantificato diritto di superficie il suo diritto precedentemente estendentesi in maniera potenziale su tutta ~a cosa indivisa �. La stessa sentenza ha osservato che 'lo scopo al quale tende la con didtto di �costruiit"e 1su di essa i singoli appa:rtamenti acquistandone la propriet� escLusiva. 8i tit"atta, m tale CBISO, �di vere e propde concessioni ad aedificandum effeiltiualte dai divertsi comproprietari dtill.'�area, G,e quali non ~realizzano affaltto ila div1sione fra di essi dell'area 1stessa, ma la vincolano 1alla co�stru: zJione ed al manJtendmento ,su 'di �essa dei stngoli appar.tamenti di pTOpriet� �esclusiva dei �costruttori. J1 �tutto ,seooodo [o �SChema tipico dell'laTt. 9�52 �COd. civ. CIU� COl"!TispOnde, darl punto di vista fiscale, !!.'ampia indicazione di ooi. all'all't. 4, comma 3, della legge di registro del 19123 ed �arll',art. l de1la II"elartiva tariffa a1il.. A. P.eit" qruanto riguarda !POi 1e rragioni per cui le concessioni vecilproohe ad aedificandum non (possono godere dei benefici fiscali di �CUi aill'art. 14 dellla legge n. 408 del 1949, esse ,sono state da tempo individuate .dalla Suprema Corte .con la gi'UIT.isrpit"udenza !ftchiamata ne11a seconda delle annotate sentenze e per cui ,cfr. anche Cass., 10 marzo 1971, n. 688, in questa Rassegna, 1971, I, 662 con nota. 1182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cessione reciproca di diritti ad aedificandum potrebbe esser raggiunto, dopo la costruzione dell'edificio, con una divisione del medesimo, la quale desse origine, per la permanenza di paTti comuni, a un coll!dominio. Pi� recentemente, �la sentenza n. 3643 del 19�7,1 ha chiarito come la concessione reciJproca di diritti di superficie da parte dei comproprietari di un suolo non sia ri~olta a rendere possibile l'esercizio dello jus aedificandi, il �quale nel r.egime di compropriet� pu� essere sempre esercitato con il consenso di tutti i condomini, ma tenda soltanto, a modificare il regime giuridico della futura 'Costruzione, sostituendo al diritto di compropriet� sull'intero edificio tanti diritti di propriet� esclusiva su singole �parti di esso quante sono �le quote di comproprriet� del suolo, mentre pe�rmane la compropTiet� indivisa del medesimo (vedasi anche conforme, la sentenza n. 844 del 1972). Da queste sentenze 1Si ri�cava, pertanto, che le cosiddette concessioni reciproche ad aedifioandum non operano alcun trasferimento di diritti. In verit� allorch� come, nella specie, ha accertato, in fatto, �la Corte del merito, i �comproprietari di un suolo convengono di costruirvi un edillcio condominiale, in cui ciascuno di essi .sar� ~opT-ietaxio esclu �sivo di porziloni �in �CO!r!rispondenza aUa quota di 'compropri�et� del terreno che .gli spetta e sar� comproprtietao:io, pro indiviso, n�ella stessa misura, deHe .parti dell'edificio �che saranno 'Comuni, e ciascuno di essi si addossa le spese necessarie per la costruzione dell'edificio nella misura che corrisponde alla sua quota di compropriet� del suolo, non vi � alienazione, alcuna; vi � soltanto una ripartizione degli oneri attinenti alla costruzione dell'edificio e, correlativamente, di quelle porzioni del futuro edificio che non rimarranno indivise. Questo rilievo � sufficiente per la dedsione: non � neoe.ssariJo stabilire se nel condominio degli edifici ogni condomino tenga n proprio appartamento sul suolo comune come titolare di un diritto di superficie sui generis o semplicemente perch� comproprietario del suolo. La con� venzione ora in esame, che ben _pu� .esser denominata .patto de ineudo condominio, non pu� essere assimilata all'atto con cui il .proprietario di un �suolo costituisce a favore di chi intenda, senza esserne in alcuna misura compropri-etario, costruirvi �una casa d'abitazione un diritto di superncie, atto che, nei congrui <Casi, potrebbe beneficiare dell'agevolazione disposta dail'art. 14 della legge Tupini ~� quindi infondata la tesi avanzata dalla riconente col secondo mezzo). La convenzione non � prevista espressamente dalla tariffa; per la sua tassazione si deve quindi ricorrere all'analogia, avuto riguardo alla sua natura e ai suoi effetti, secondo l'art. 8 deHa legge di registro. L'atto a cui 1pi� la convenzione de ineudo condominio si avvicina � la divisione :tra compiroprietari di beni immobili che non comparti alienazioni tra i condividenti. Le si deve quindi applicare l'imposta graduale, prevista dall'art. 89, della PARTE l, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ll83 Tariffa all. A. Non � applicabile l'art. 90, poich� esso contempla la divisione tra titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione . ..Ml'applicazione analogica dell'art. H9 suddetto noo osta la circostanza che la comunione del costruendo edificio � impedita proprio dal patto sulla costituzione del �condominio. Occorre, invero, per l'art. 8 suindicato, considerare la natura e ~gli effetti dell'atto. Una comunione dell'edificio non si avvera, ma perch� cos� ~convengono i comproprietari de� suolo, che resta comune; con la loro convenzione essi disciplinano gli effetti di un'attivit�, la costruzione, che intra<prendono, congiuntamente, in virt� deUa comunione del suolo; e la disciplina di cui � elemento essenziale la dpartizione dell'edificio, � stabilita con perfetta aderenza alla misura delle singole quote della comunione medestma. (Omissis). II (Omissis). -Il ricorso principale e quello incidentale devono essere riuniti perch� proposti contro la medesima sentenza (art. 33<5 c.p.c.). � preliminare l'esame del ricorso incidentale, poich� questo investe la <qualificazione giuridica attribuita dalla Corte di merito all'atto del 23 dicembre 1~95'9. I ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applicazine dell'art. 952 'C.c. in relazione all'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, n. 408, la violazione degli a.rtt. 11100, U27 ss. c.c., nonch� contraddittoriet� e insufficienza della motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.). Sostengono che la Corte del merito ha enoneamente ritenuto che essi, con l'atto del 23 dicembre 1191519, diedero vita alla costituzione di reciproci diritti di superficie, laddove intesero soltanto costruire un edificio in condominio predeterminando fin dal:l'origine i diritti e gli obbUghi spettanti o facenti carico a ciascuno dei condomini: La censura � irufondata. Occorre premettere che la Corte del merito ha anzitutto accertato, con motivazione succinta ma sufficiente al fine, il contenuto del contratto del 23 dicembre 19,59 e la volont� delle parti precisando che con l'atto predetto ~gli attuali ricorrenti acquistarono da un terzo, pro indiviso, un terreno edificabile, e con lo stesso atto attribuirono redprocamente a ciascuno di loro il diritto di eseguire la costruzione, a proprie spese e per proprio conto, della parte predeterminata dell'edificio di sua spettanza. Ci� posto, devesi ricorda.r~e che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Cor,te Suprema, allorch� i partecipanti della comunione di propriet� del suolo deHberano di costruire su questo un edi,ficio in condominio, a ciascuno attribuendo il dirritto e, ~correlativamente, l'ob 1184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO bligo di provvedere a costruire, a proprie spese e per proprio conto, la parte predetevm.inata dell'edificio di sua spettanza, pongono in essere una concessione ad aedij�candum a favore di ciascuno di loro, con gli effetti di cui all'art. 95�2 c.�c. quanto all'acquisto della propriet�; attribuiscono, cio�, a ciascun �partecipante un diritto reale attuale sul suolo comune (cfr., da ultimo, sent. n. '2'503/71 e n. 2297/68). I ricorrenti incidentali obiettano che non � possibile raffigurare nell'accordo de quo la reciproca costituzione di diiritti di suped�cie poich� con essi sono stati regolati � interessi fusi ed univocamente intesi (e per nulla contrapposti) a'l comune obiettivo di utilizzare edificatoriamente il suolo compravenduto, per la costruzione di un edificio suddiviso per piani orizzontali �. L'obiezione non ha fondamento. Infatti anche nell'interno di un rapporto di compropriet� pu� crearsi una contrapposizione di interessi e di diritti tra un<? dei condomini da una parte e tutti ,gJ:i altri dall'altra; e, quindi, si posson? attribuire al singolo condomino diritti reali sulla cosa in compropriet� nei confr~: mti degli altri titolari del dominio. Il ,fatto che tale diritto reale del singolo condomino non afferisca alla quota ideale di sua spettanza non impedisce �che �su tutte le altre quote ideali in complesso considerate il diritto stesso .possa concepirsi ed esercitarsi, �cosi realizzandosi, nella ipotesi della supel'ficie, quella contrapposizione tra proprietario e superficiario che � connaturale ad ogni ipotesi di diritto reale su cosa altrui. La possibilit�, poi, di divisione di un immobile per piani orizzontali � certamente ipotizzabUe; ma la sopra citata .giurisprudenza di questa Corte Suprema si sostanzia proprio nella affermazione che i negozi del tipo di quello di cui si discute non contengono la preventiva divisione materiale di una cosa (l'immobile da costruire) che ancora non esiste, bens� la reciproca attribuzione di concessioni ad aedij�candum pel'lfettamente concepibili, invece, anche .rispetto ad una costruzione in fieri. Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato. Con l'unico mezzo del ricorso >principale l'Amministrazione delle Finanze denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 della Legge 2 lugUo 1:949, n. 408 e successive proroghe e modifiche, in relazione all'art. 952: c.c. e aU'art. 360, n. 3 �c.p.c. Sostiene: nel caso, che la Corte del merito ha pur riconosciuto ricorr�ere nella specie, di acqui sto di area edificabile da parte di pi� persone pro indivi.so e di conven zione fra i comunisti intesa a far si che ciascuno costruisca a proprie spese la parte predeterm.inata dell'�edificio �di sua spettanza, solo l'atto di acquisto -e non anche la convenzione aggiunta -pu� godere del l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 14 della Legge 2 luglio 1949, n. 408. PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA Il motivo � fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza in materia di questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, sent. n. 216�64/72; n. 844/721; 13l�5/71). Invero l'acquisto di un diritto di superficie per edificare rientra concettua�lmente tra gli acquisti di, aree fabbricabili aventi rper oggetto la costruzione di case .che, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 408, fruiscono delle agevolazioni tributarie. Pertanto non si pu� negare che chi a�cquista dal proprietario di una area o di un -edificio il diritto di superficie o di sopra �elevazione e direttamente edifica su tale area o su tale edificio abbia il diritto alle agev~lazioni stesse. Ma la 1situazione cambia �quando il diritto di superficie sia recLprocamente concesso tra i condomini che, con lo stesso o con separato atto, abbiano acquistato, in �comune, �l'area da un terzo mediante un trasferimento di propriet� che gi� fruisce della agevolazione fiscale. In questo caso, mancano entTambi i requisiti .richiesti dall'art. 14 della Legge n. 408: 'l'acquisto dell'area, e l'o~getto (Lmmediato) della costruzione della casa. Infatti, �la costituzione del diritto di superfi�cie realizza un trasferimento di diritti, e cio� un � acquisto � solo quando tale diritto sorge su cosa completamente altrui, dalla .quale viene distaccata una componente del diritto di tpropriet� per essere attribuita ad altri. Ma questo non avviene nel caso di concessione reciproca di diritti a� ae�ificandum in seno ad un gruppo di condomini, perch� in tale ipotesi ognuno dei condomini non si vede trf}sferire un diritto che rprima non avesse, ma vede trasformare in un determinato e quanti:ficato diritto di superficie il suo diritto precedentemente estendentesi in maniera potenziale su tutta la cosa indivisa e limitata solo dal concorso delle quote ideali altrui. Questa trasformazione del diritto non �si concreta, come gi� si � detto, in una divisione, e cio� nella attribuzione di una quota materiale, bens� nella sostituzione alla quota ideale di un'altra porzione di diritto anche essa indubbiamente ideale, ancorch� delimitata da pre-' cisi riferirrnenti quantitativi e spaziali: ma � ugualmente cosa ben distinta (ial trasferimento del diritto da un soggetto ad un altro che concreta l'acquisto di area fabbricabile di cui parla �la norma di legge. Per le stesse considerazioni �deve escludersi che la reciproca concessione ad ae�ificandum sia un atto che abbia per oggetto immediato la costruzione dell'edificio. Tale scopo, �gi� esauritosi CQn l'acquisto dell'area in comune dal terzo, � solo una :finalit� gene�rica e mediata della costituzione del diritto di superficie, che invece � destinata a stabilire, preventiV1amente ed ante litteram, �per evitare la necessit� di una successiva divisione, la precisa estensione �dei reciproci diritti e dei reciproci doveri. E la esigenza che l'oggetto della �costruzione della casa debba consistere nello scopo diretto ed immediato, e non in una gene 1186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO rica finalit� dell'atto, deriva, anche, dalla impossibilit� di interpretazione analogica della norma che concede agevolazioni trtbutarie. Concludendo, e con Tiferimento all'atto della cui tassazione si discute, �deve afferm$-si che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte del merito, l'agevolazione prevista dall'a�rt. 14 della Legge 2 luglio 1949, n. 408 � applicabile �al negozio di acquisto pro indiviso dell'area, ma non anche al contemporaneo negozio di acquisto di diritti superficiari individuali. -(Omissis). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 14 ll'1ovembre 1973, n. 302,9 -Pres. rCaporaso -Est. Elia -P. M. Caccioppoli (diff.) -Mazzanti (avv. Belli) c. Ministero delle Finanze (avv. 'Stato Baccari). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Rivendita della costruzione non ultimata -Decadenza dalla agevolazione dell'acquisto dell'area -Ultimazione della costruzione nei termini -Ininfiuenza. (l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 14 e 20). Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di lusso -Vendita di area -Decadenza dell'agevolazione -Responsabilit� dell'alienante dell'area. (l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). La decadenza dall'agevoLazione fiscale di cui all'art. 14 della Legge 2 lugLio 1949, n. 408 per avvenuta rivendita dell'a1�ea prima che La costruzione s~a stata ultimata, si verifica anche nel caso in cui succeiSsivamente tale ultimazione sia effettuata, nel termine di legge, daUo !Stesso venditore per conto di terzi (1). In materia di decadenza daUe agevolazioni fiscaLi di cui alla legf! e 2 Luglio 1949, n. 408 non esiste deroga legislativa al principio fondamentale di cui all'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923. n. 3269 r�elativo aUa solidariet� fra Le parti contraenti; pertanto sia l'acquirente che iL vendit01 �e dell'area sono solidalmente tenuti al pagamento deLle normali imposte liquidate pe1� effetto di detta decadenza (2�). (l) Giurispl"IUJdenza ormai consolidata. Le >sentenze 5 dicemb!t"e 1972 n. 3-505 e 13 ~~ennaio 1972 111. 102, .sono .pubbl.icate in que�sta Rassegna 1973, I, 242 e 1972, I, 282. (2) Si :Segnal�a il.'importanza deil.la maSISima .con la 'quale la Corte di Cassazione, conformemente ai 'criteTi >a1tre voQte affermati in matell"ia (sen PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1187 (Omiss~s). -Col pdmo mezzo il ricorrente Mazzanti denuncia vio lazione degli artt. 20, 13, e 14 della 1egg,e ,2 luglio 1949, n. 408 e suc cesshne modificaz~oni, nonch� omessa motivarlone, in relaZlione all'ar:ti �C01o 3'60, numeri 3 e 5 c.p.c., �deducendo che la �costruzione era stata ultimata dalla societ� 'I'iberio, 'entro 'il termine di legge, e che, comun que, non poteva verificarsi decadenza dai benefici fisca1i, proprio per�ch� l'ultimaZ!~one della �Costruzione nel termine, ancorrch� eseguita da terzi, realizzava Lo scopo dell'agevolazione tdbutaria, consistente nell'incre mento 'e:di1izio. La censura '� infondata. La Corte di merito, con congrua e corretta motivazione, ha accertato in punto di fatto che quando la societ� V. Tiberio rivendette alla societ� Silla il suolo gi� vendutole dal riconente, sul suolo medesimo erano costruiti degli appartamenti, alcuni dei quali non erano ancora ultimati. Detti appartamenti, non ancora �ultimati al momento della rivendita, furono poi ultimati dalla stessa societ� V. Tiberio, ma per conto della �societ� Silla, ent�ro il termine previsto dalla legge n. 408 del 1949, termine che non era, infatti, decorso, al momento della rivendita e deUa 1successiva ultimaz.i:one delle case. Alla stregua di tali apprezzamenti di fatto incensurabili in sede di legittimit�, rettamente la Corte di merito Titenne che la societ� V. Tiberio fosse decaduta dai benefici tdbutari previsti dalla legge predetta, in quanto aveva rivenduto il suolo prima di ultimare tutti gli appartamenti su esso esistenti all'atto della riv�endita, mentre era irrilevante, ai fini della decadenza, �che i detti appartamenti fossero poi stati ultimati, nel termine previsto dalla legge citata, dalla stessa societ� V. Tiberio, per conto della -societ� Silla. Infatti, come pi� volte questa Corte Suprema ha avuto modo di chiarire, il beneficio fiscale di cui all'art. 14 della citata legge n. 408 del W49 � subordinato all'obbligo che �l'acquirente provveda entro il termine previsto dalla legge medestma ad ultimare la costruzione di un edificio ad uso di abitazione non di lusso. Poich� il contratto � considerato ai _fini tributari in relazione al suolo, inteso nella �sua totalit�, [a decadenza dell'agevolazione fiscale � totale, e deve indivisrbilmente verificarsi per tutto l'edificio, senza 'POssibilit� di cfrazionamento fra la tenza 16 ottobre 1966 n. 2538, in que,sta Rassegna 196'6, I, 133,5; sent. 30 maggio 1969 n. 1917, in Riv. Leg. Fisc. 19,69, 1942), ha dsoii.Ito in �senso favorevole all'Amminilst:razione H conrtrasto verifi:catosi nella giurisprudenza di merito (dr. Relaz. Avv. Gen. Stato 1966-70, II, rp. 761) .tn ordine alla responsabUit� 'dehl'aliena\tllte per &l pagamento deil.1e imposte ordina!Tie ne�l CaiSO di decadenza dalle ag.evol,azioni !l)er gli acquiJsti di aree ediftcabili di cui al1a legg�e n. 408 del 1949 e succe1ssive modiJ\icazioni. 1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO parte ultimata e quella in corso di ultimazione. Poich� la registrazione inerisce all'atto di acquisto, la condizione dell'ultimazione delle case di abitazione riguarda le parti interessate al �contratto di acquisto del suolo, per il 'quale � chiesto e viene 'Concesso il beneficio. Pertanto, se la rparte acquirente proceda a rivendita del suolo senza avere prima ultimati gli appartamenti diventa inadempiente all'obbligo di legge, e tale inadempienza produce � ipso jure > la decadenza dell'agevolazione tributaria della registrazione a tassa fissa, in danno del rivenditore. Ed �, pertanto, del tutto h-rilevante, ai fini della decadenza, gi� verificatasi al momento della rivendita, che successivamente ad essa, e sia pure nel termine di legge, ma dopo la rivendita, le case siano ultimate da terzi, o anche .daHo stesso rivenditore, per conto di terzi. (Cass. 5 dicembre 1972, n. 3605; Cass. 13 gennaio 11972, n. 102, nonch� Cassazione, sentenze n. 1914 del 19,619 e n. 2,3r16 del 1r970). Il primo motivo del ricorso non pu� dunque essere accolto. Col .secondo mezzo H ricorrente denuncia violazione d�gli artt. 20 Legge 2 iluglio 1949, n. 408, 16 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito in� Legge 7 febbraio 1r96,8, n. 2�6 e successive modifiche nonch� dell'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3'216r9 e dei principi di diritto sulla responsabilit� del venditore in ipotesi di decadenza da agevolazioni fiscali di registro relativamente a �case di abitazione non di lusso, ed infine omessa motivazione in rapporto ai numeri 3 e 5 dell'art. 3r60 c.p.c. Deduce il ricorrente col secondo mezzo che il d.l. n. 1150 del 1967 analogamente alla legge 6 agosto 1t95,4; n. 604 deroga al principio della solidariet� fiscale e indica l'a�cquirente 'quale unico obbligato aH'impo sta per effetto di revoca dei benefici fiscali. La censura � infondata. Come � noto, � principio fondamentale in materia di imposta di registro �quello della solidariet�� fra le parti con tre�enti stabilito dall'art. ,93 r.d. 30 dicembre 1.92:3, n. 3269. Tal�e prin cipio pu9 esser�e derogato dal 'legislatore, che pu� con norma eccezionale, di stretta interpretazione, porre, invece,� a carico di uno solo dei con traenti l'imposta. Ma il principio della solidariet� non ha carattere san zionatorio e dunque prescinde �qa ogni indagine sulla imputabilit� del fatto che determini la perdita di un beneficio fiscale (Cass. 20 gen naio 1969, n. 138). La ,fol'mulazione generica dell'art. 20 della citata legge n. 408 del 1049 ( � si � decade) non consente di affermare che vi sia stata una deroga alla solidariet� per l'ipotesi di decadenza ivi previ sta, n� � dato riscontrare tale deroga nelle leggi di proroga delle age volazioni :fiscali previste dalla medesima legge n. 408 e tanto meno nel decreto legislativo n. 11'50 del 1067, che, anzi, in base alla regola erme neutLca dello � ubi voluit dixit �, esclude l'estensione della deroga alla materia di decadenza stabilita dal citato art. 2.0 della legge del 1949. (Omissis). SEZIONE SESTA GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE CORTE DI CAISSAZIONE, sez. I; 12 o1Jt01bre 1973, n. 2157'1 -Pres. CaipOraso -Est. ZuccOilli Gatlli FOillSeca -P. M. Pedace ('cOillf.) -Salvatore ('avv. Passantsi) 1c. Pirmnilllcia di �RiagllliSa (avv. Algnel1lo) e Alssessorartx> agrilcol<lJUJria e foreste defll1a RegiODJe .si.lcilliana (avv. Stato Gatru~si). Appalto-Appalto di opere pubbliche -Appalti stipulati da enti diversi dallo Stato -Richiamo al capitolato generale di appalto per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici -Portata ed effetti. Competenza e giurisdizione -Arbitrato -Compromesso -Competenza derogabile -Eccezione -Termine. (c.p.c., art. 38, terzo comma; d.m. 28 maggio 1895, art. 42). Le disposizioni del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici hanno efficacia normativa solo nei rapporti fra i privati e lo Stato ed hanno invece natura contrattuale quando sono richiamate in convenzioni stipulate da enti pubblici diversi daLLo Stato (1). La competenza arbitrale prevista dall'art. 42 del capitolato generale d'appalto del 1895 � derogabile nei casi in cui lei norma ha rile (l) Coruf.: Ca:ss., 9 ,giugno ,1972, n. 1813, Foro it., 1973, I, 137; 20 marzo 1972, n. �850, Rass. Avv. Stato, 1972, I, 723; 29 ottobre 1971, n. 3035, Mass. Cass. civ., 1971, IV, 25,68; 22 �giu~no 1971, n. 1963, Giur. it., 19'm, I, l, 33,9; 11 navemooe 1970, n. 2349�, Giust. civ., 19171, I, 42; v. puve Cass., 7 settembre 1970, n. 1343, Rass. Avv. Stato, 1970, I, 974; 7 settembre 1970, n. 1274, ibidem, 959; 27 maJrzo 1970, n. 83�6, Giur. it., 1970 I, l, 1406; 2 dicembre 1969, n. 3850, Rass. Avv. Stato, 1970, I, 140; Coll. alt"b. 21 maggio 19:69, n. 21, ibidem, 483 'e lt"ichiami nelle ~ri!Spetthne note di commento. Sulla di!fferente portata delle no!"me 'del capitolato generaLe di appalto, nelle due ipotesi, dir. Rel. Avv. Stato, 1966-1970, III, 69 ISS. e 87 [SS. cm partioolaire, nel senso che le norme hanno natura regolamentaire negli appalti stipulati da enti pubblici che siano tenuti per legge �ad adottare il capitolato generale per le opere di .competenza del Ministero dei lavori pubblici, cfr: Cass., 9 giugno 1972, n. 1813, citata, e 18 settembre 1970, n. 1559, Giust. 1190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO vanza cont'l'attuale, e l'eccezione di compromesso deve pertanto essere proposta nel termine di cui aLl'a1�'t. 38, terzo comma, prima parte<, del codice di procedura civile (2). (Omissis). -Il rkorrente, oltre a 'contestare �che la .clausola 'com promissm:ia sia stata validamente arpprova�ta ai sensi dell'art. 1341 c.c., e sia ,a,pplicabUe al rapporto dedotto 1n giudiz&o, addUJce che in ogni modo 'la competenza arbitra:J.e ,prev~sta dai 'capitolato ,generrue d'appa[to del 1895 fu ,gta!bllita 'coooattua[me;nte mediante rinrvio ll:'e eettizio, �eppertanto, ~essendo derogaibile, aVITebbe dovuto formare og getto di tempestiva .eccezione, secondo il disposto del terzo 'cotmma delll'aTit. 38 IC,p.c. L'iillcompetenza del �giudice .OII'Idmario illOill :l�u mvece eccepita in Limine litis dalla 'conv,enuta, ma ,soil.tanto daiLl'as,sessocalto regi'Onale, .chiamato successivamente m causa. L'assrmto � fondato e assorbe Ll.e rufu'e ragioni su cui hl !l'I�icorso si basa. Sono da ribadire �e appUcare i rpri111cdipi seguenti, gi� co!Stantemente aff�ermati da questa Oorte tsUrprema : anzitutto, iii. rprmcdrpio s:econdo 'c'llli (le disrposiziorni del 'eap1tolato ,genell:'ale d'appa:J.to per [e opere pruhbil.iclle rdi competenza del Ministero dei Lavo-ri Pubhlici hanno� efficacda normatiVIa solo nei ~rapporti dlra i privati �e lo Stato, ed ihanrno invece natura contrattuale quando sono richiamate m rconrvenzliorni g,tipulate da enti pubblici diversi dail.iLo Stato: 'C08icch�, in questo secoiDJdo �caso, la 'competenza a11bitraiLe di ,CJUii aY'art. 42 dell'abrogato carp~tolato .geiDJera�e d'appa,lto del 1895 � dell:'ogaibile (da ultimo, Cass. 20 m�rzo 1972�, n. 850); 1n secondo (luogo, il rprdndpio se,coil11do ,cui iLa ecc'ezione di 'compromesso, appunto per il caii1attere derogabhle deiLla competenza arbliitrale, deve essere proposta secondo �la nmma del terzo comma, pri!Ino inciso, detll'art. 38 'c.rp.e. (Cass. 9 dkembre 1971, numell:' o 3561). -(Omissis). civ., 1971, I, 125, a proposito degLi appailti stipulati dalla Cassa rper il Mezzogiorno. (2) Cornf.: Cass., 23 febb!raio 1973, n. 544; 15 gennaio 19,73, n. 138; 26 ottobre 1972, n. 3276; 9 dicembre 1971, n. 3561; 4 marzo 1971, n. 569; 13 ottobre 1970, n. 1975; 30 gennaio 1968, m. 299; 18 aprHe 196ti, n. 969. Per il div�ell:'so or&tel!'io aprpJi<cabile, irrwece, quando la competenza OO'birtraLe � stabiHta .con nO!rme :i.mpe11.1ative, .e non � qruindi deil'ogabHe, c:l�r.: Cass., 24 maggio 1968, n. 1588; 18 febbraio 1963, n. 365, Giust. civ., 1963, I, 1066. Nel senso che la ;ser:vternza ,che abibia rp11.1onuncialto sull'eccez~o~ne di incompe�tenza per essere la controversia devoluta agli arbitri va impugnata con ricorso per regolamento di competen2la, cfr., da ultimo, Cass. 4 dicembre 1972, n. 3499. Sui limi<ti della .competenza arbitrale, cfr. MARZANO, Limiti aHa competenza arbitrale su questioni inerenti ad opere pubbliche extracontrattuali, Rass. Avv. Stato, 1965, I, 401. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1191 CORTE DI CASSAZIONE, sez. l, 2:9 ottobre 1973, n. 2809 -Pres. Ma!M�:tano -Est. Zuoconli ,GaQ,lJi Fonseoa -P. M. Trotta (diff.) -Consorzio di �bonifica del Sannio .M�i.funo (arvv. Compa,g:no) c�. FaJliJinento Allido Matrone (avv. de BJ>a�si) e CaJSsa per hl Mezzogiorno (avv. StaJto S~conolJfi). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore - Tardivit� -Decadenza --Rinuncia -Validit� -Estremi -Com porta~ento del collaudatore -Insufficienza. (c.c., art. 2968; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 89 e 107). � valida la rinuncia dell'Amministrazione appaltante a vaterSii deLla decadenza netta quaLe s~a incorso L'appattatMe per La tardivit� deLle riserve, trattandosi di decadenza stabiLita in materia patrimoniale non sotPratta alla disponibiLit� deLle parti; difetta tuttavia di motJivazio�ne la sentenza det giudice di appeLlo ccm la quaLe taLe rinuncia sia desunta daL comportamento del collaudatore, di per s� non necessariamente ccmcludente e pro']YI'io, oltretutto, di soggetto diverso dal titolare del rapporto e investito di un incarico di controLlo� tecnico dal quale normalmente esula il potere di rappresentare it committente, spedaLmente in relazione a questioni ncm tecniche (1). (l) Sulla rinuncia a valersi della decadenza in tema di pubblici appalti. E' la terza volta in oltre venti anni, per quanto consta, che la Coote di cassaziOIJJe afferma il!a 'PQSsibi!Lilt�, per la pubblJi,ca ammindstraziOIJJe, di rinunciare a Vla1ersi della decaderuza in cui sia incorso l'appalitatore per taii'divit� de1le riiseiJ:'V.e. Anche :io:l questa occasione peraltro, cosi come �nelle pr.ecedenti (12 ma!l'zo 1973, n. 677, Rass. Avv. Stato, 1973, I, 458; 28 ottobr�e 1965, n. 2290, Foro it., 1966, I, 666), tale possibilit� risulta affeo:m:ata quasi oome impLicita ~emessa fuori d~soossione, senza considerazione de11e .possibili questioni m argmnento rileV~anti, e iln ragione deil.1a sola d~gponibilirt� dei diri:tti in contestazione; .e �se una mancata aJPprofondiJta �WSamina pu� foose spiegarsi con riguall.'do alle .concrete :lia1Jtispecie decise {per il fatto, <Cio�, che la rinuncia alla decadenza � stata poi in effetti esclusa), � tuttavia auspicabile che lia 1Qorlte di cassazione a:bibia p11esto occasione di esaminare la questione ex professo, per una verifica, quantomeno, del �p;ri;ncilpio afiemnato, anche !SOtto .gJ.i ulteriod possibili profili. Senza voler qui approfondire la questione, di cui � peraltro agevole avvertke la rille'Vanza, pu� esset~e invero brevemente osservato che ad una differente �soluzione potrebbe 1perv�enirsi considerandosi ila disponibilit� non solo con riguardo al contenuto dei diritti patrimoniali in discussione, ma anche in relazione alla natura giuridica dell'amministrazione comm.ittente, alle .condizionanti folt'IIlle prescritte !Per le ,sue manifestarlioni di voJ.ont� (tali da far escludere a priori quella rillJUncia tacita cile gi� � stata ammessa in materia di decadenza), ,aJ11e norme suLla contabilit� dello Stato (in particola'l'e alle procedure stabiJ.ite !Per le spese pubbliche), ed aLl:a �natura di atto amministrativo del ipliOVVIeclimento sul1e riserve (il 14 1192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). -C<m il secondo mezzo del lr�icorso princ]pale si denuncia la violazione e la fa[sa app:Ltcazione degili a~rtt. 2969 tc.c., 53, 54, 88, 89, 64, 60, 16 cr:-.d., 25 maggio 1895, n. 350, 343, Jeg~ge 20 marzo 1865, n. 2248 aU. F, in relazione agili acr:-ti.coli 345, 115, 360 n. �3 e 5 �c.p.c., nonch� insufficienza di motilvazione, addetbiltandosi ai!lla sentenza �lmJPUignata di avere er~roneamente esclus!o J:a decadenza drul'a! PIPailitatore ,da,j_ diritti fatti vaJe11e �Con iLe :riserv.e, .che ecr:-ano state tardivamente fotrmulate. La cerumra � fondata. Di ~contro all'eccezione ~seco!llldo cui ll.e II'iserve �erano srtate formulate oLtre d �termini di decadenza 'Stabiliti n.egili all'ttcrui 16, 54 e 89 del r.d. n. 350 del 1895, la corte di mecr:-ito ha affexmato che la decadenza era ,stata impedita ai sensi delLl'art. 2966 cod. civ.: a) dal �co:rnporrtamento del �comrmttente, avendo il consorzio acc�ettato di discutere ili. merito deLle ri�serv�e in occaS!io~ne deLle .operazioni dd. contro~rlo del tcoilJ.audatore, ili. quaile, in adempimento deil mandato coofuritog1i,. aveva anche constatato Ja legittimit� de!lle riserv~e stesse nella sua relazione; b) dal 'compOII'tamento deJ,la Cassa per U Mezzogiorno, che non aveva mai so:Lleva~to alLcuna ec,c,ezione drca la taM.ivit� delle mserve. P,r~emesso 'che nessun rilLievo poteva essere attrihuit:O a1 'compoo:tamento delll.a Cassa petr il Mezzogiorno, estromessa dlaJ. �giudizio perch� dichiarata estranea aJ. !rappo~rrto controverso, e 'che ei'IrO!tleo � iil richiamo dell'art. 2966 cod. civ., che prevede hl riconosc�tffi.enrto� deil diritto 'come �causa impeditirva della decadenza cui il diritto SJtesso � cui possibile annullamento, anche perch� viziato da .errore, appare inconciliabile con la irreversibilit� della rinuncia alla decadenza); e andrebbero inoltre �considerati, �af fini in esame, i peculiari effetti della decadenza in questione, il cui verif�icarsi attiene all'aspetto pubblicistico del rapporto CO!tltr:a.ttuale .e consegue ad tlil1a {)()IlJSolidata �ed iT!revemi.bHe situazione di fatto in �cui la mancata tempestiv�a formulazione o rinnovazione della rise! l'Va, prima :a([]Jcora di dar luogo ,al,La decadenza deWa.PIPaltartor,e, fa si che � si avranno �come accertati i fatti regi81Jrati � re � come non avvenute � le riserve e J.e domande (artt. 54 e 89 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350). � Deve comunque �escludersi a priori, ed anche a prescindere da quanto osservarto nelLa decisiJornre in 1r1assegna, La pos1sitbi:Lit� di desrumetre una rinuncia alla decadenza dalle valutazioni del collaudatore, che ol~retutto non sono vincolanti e impegnative .petr l'ammini�strazione e formano oggetto di una !l:'elaziO!tle riservata e segreta di .cui l'appaJJbatore, cOIIIlle � noto, non pu� prendere visione; e i limiti della sentenza in esame, e l'erronea prospettiva da cui appare viziata, si evidenziano proprio nel rilevare che anche una espressa rinuncia del collaudatore alla decadenza dell'appaltatore non impedir.ebbe �cerio ,aJJ.'Amministrazi()ne di rfatt'1a in'V'ece valere. ln definitiva, l'anmlissibilit� stessa di una :rinuncia dell'Amministirazione al:la decadenza, da esclude'l:le in .sede di o;>!l"ocedimento amministrativo della riserva, sembra doversi ilimitare alLa soLa ipotesi di derfinizione transarttiva della vertenza �con l'appaltatore, solo con le forme della trran PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1193 soggetto, laddove iLl Consorzio aveva sempre contestarto dJ. c~redlito fatto valeroe dal.tl'appailtatore, il punto da a�ccwtail'e -s.ecootdo l'impostazione adottata dalla .cor.te d'appelLo -era se il �Committente avesrse rinunciato a va,ler.si de:hla derca,denza .causaJta daUa ta11divit� dcll!e �ris:erV'e: ~inunrcia in arstratto varlida, a notrma deill'art. 2968 cod.dv., trattandosi dd decadenza starbi1ita in materia ,patrimonia[e non sottratta aUa disponibilit� delle pa(['.ti. 011bene, ila rcorte'd'app,el:lo � �llliColl'IS:a neil denunctiato vizio di motivazione, quando ha affwmato, senza da([" c�ontto deile fonti del proprio �convil11cimento, che hl rco11aJUdatore aveva rlcevruto il mandato di esprimere la voilo1J1Jt� del ConSO(['ziO i:!Il l1elazione alle ru:erve e in oc,ca\Sion.e dehle operazioni di �controJ.Jo av.eva tacitamente il"IDliDdato al.ila decadenza discutendo le rilserve i!lJel meri,to, � dai!1Jdo, poi atto della ilotro l�egilttimit� nella sua relazione�. Quest'uiltima notazione non � m'V'ero ~coer.ente col T'iSIUiltato trat,tone, poich� ila �constataz. ionte del.ila legitrtimit� � delil.e ll."iiServe poil:eva sig�ndf�,catre che il co�llaudatore le giudicasse tempestivamente pro[po\Site, non invece che egli rid:eri.sse di aver manifestato alila controparte, in adempdimento del llllandato riceV'uto, la voil.ont� di rinundall."e alla decadenza dipendente rdal.ila loro -intempestivilt�. Ma quel che pi� COIJ1Jta � clle, trrattandosi rdi desumere COI!l sicurezza da dati tiiJliV'OCi la tacita r:rrumi.festazione della voJ.ont� deil. Consorzio di non vailiersi deilla decadenza, ila sentenza impugnata J.'ha ravvisata: a) in UI!Il comportaJmento (diS1C�UJSsionte delle riiServe in sede di colilaJUdo tecnirco) di prer s� non nec,essaTiamente �coocludente nel ~senso ll"icercarto, e qutndi :rk!hiedente una qualche motiJvaz.ione irnrtorno arhla [pOSSihiiJ.it� di considwa�rilo come espressione deilla vo~ontt� di ll."i:nnncia; b) per di pi�, nel compoota sazione (ed in �coerenza con la :funzione di We negozio) potendo l'AmministraziO! I.'l!e vailidamente disporre dei propri dirrOO. La stessa Corte di cassazione ha del l'lesto arvuto occasione di pvecisaJre che ai fini in esame occorre accertare � l'effettiva volont� della p.a. di rinunciare a far valere la decadenza � (senrt. 12 mail'zo 1:973, n. 6r77)r; e non si COilll[lll'eiJlde come u:na tale � effettiva volont� � possa esserre rad:fermata se non nel 'l'�COil"SO delle condizionanti forme richieste per le manifestazioni di volont� della pubblica .amminisrtrazi~orne, e ,come possa quindi .esser�e desunta solo da un comportamento, gi� di per s� irrilevante, o da un esame della riserva nel merito, ovv:iamenrte non rpll:'eclusivo; cosi come � �evidente che anche un eventuale esplicito, ma erroneo riconoscimento, in sede amministrativa, della tempestivit� delle riserve non impedirebbe all'Amministrazione, in una successiva fase giudiziaLe: della controversia, di eccepire la decadenza prima non rilevata. Per quanto concerne l'ultima parte della massima, il contrasto dell'affermazione con :queHa :conteruuta nella sentenza 19 novembre 1973, n. 3089, commentata in questo stesso fasckolo, pu� giustimcarsi, ma solo in parte, �considerandosi �che nrerJla specie derCisa J',ente appaJ.tante non era un'amministrazione dello Stato. A. M. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO mento di .u:n soggetto divel'lso� (cOOlaudaJtore) daJ. :titolar:e del rapporto, so~getto investito di un im.rcadco di controllo teondtco dal quale �'SUlla nooma1mente il. !Potere di rappresenta:l'\e itl 'committente, tanto pi� .in relazione a questioni non tecniche, co.sioch�, ancora una volta, occ�or; reva dndicatre J. motivd dell'affermazione -itnvece del tutto ~immotivata -secondo cui al ,coJ.Iaudatore era stato conferito, dai competenti oogani del Consorzio, un mandato con rapptresentanza, ~co:mrprensitvo del potere di rinunciare alle v�erificatesi decadenze. Di qui ila fondatezza del mezzo m esame in ([1ela�zione a11a censura dd mancanza di motdvazione suil punto decisivo, che rcompoota ita ca.ssazione della sentenza con tTinvio ad :at1tro ,giJudilce per nuovo esame del punto �controverso. -(Omissis.). CORTE .DI CASSAZ,IONE, rsez. I, 1:9 nOVtemJOO'e 1973, n. 308'9 -Pres. Oapol'laso -Est. F�aillcone -P. M. Sit1ooohi (,cOIIlf.) -Gervasio RanICi:~ io (avv. Niicol�) c. Fel'\l"ovie delJlo Stato (a~VV. Stalto B!lll'\sl). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Redazione dello stato finale dei lavori -Ritardo dovuto alla situazione post-bellica -Imputabilit� -Esclusione. (d.m. 28 maggio 1895, art. 40). Appalto -Appalto di opere pubbliche -Attivit� del collaudatore Imputabilit� all'Amministrazione appaltante. (r.d. 23 :maggio 1924, n. 827, art. 122; l. 20 marzo 1965, n. 2248, ali. F, art. 362; d.l. 6 marzo 1948, n. 341; r.d. 25 marzo 1895, n. 350, art. 92; reg. gestione lavori FF.SS. 26 e 27 luglio 1906, art. 45) Appalto -Appalto di opere pubbliche -Collaudo -Ritardo -ImputabJlit� a titolo di dolo o colpa grave. (d.m. 28 maggio 1895, art. 40). Non � censurabile ta decisione con la quaLe sia stata escLwsa La imputabiLit� del ritardo neLla redazione delLo stato finaLe dei lavori in ragione deLle obbiettive e notorie circostanze neLle quali vers� l'Amministmzione delle Ferrovie dello Stato durante e dopo Le operazioni beLliche. n richiamo aLLa guerra combattuta suL suolo nazionale ed alla situazione di completa disorganizzazione in cui vers� alla fine deUa guerra l'amministrazione deLlo Stato, ed in particolare L'Azienda delle Ferrovie dello Stato, di cui sia gli impianti fissi che iL materiale mo�bile� avevano subito, come obiettivi miLitari, distruzioni e danni imponenti, rappresenta infatti una a.deguata e logica premessa della conclusione circa l'impossibilit�, in cui L'azienda delle ferrovie� si era venuta a tro PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN _MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1195 vare, di dar corso, nei tempi ordinariamente richiesti daL suo operare, a quegLi adempimenti cui era tenuta nei confronti di appaLtatori per Lavori da essi eseguiti �(1). NeLL'appaLto di opere pubbLiche, iL colLaudatore � organo deLL'amministrazione ed il suo comportamento di fronte alL'appaltatore � imputabiLe aLL'amministrazione in nome e per conto detta quaLe egLi agisce, tanto neLL'ese�guire gli accertamenti tecnici, contabiLi ed amministrativi, quanto neLL'esprimere iL proprio giudizio suLLa coLtaudabitit� deLL'opera, e�d il suo parere suLLe riserve iscritte daU'appaUatore neL registro di contabiLit� (2). La Limitazione di responsabiLit� prevista neWart. 40 deL capito�Lato generate di appaLto �approvato con d.m. 28 maggio 1895 non pu� spiegare efficada in ogni ipotesi di inadempimento detta pubblica amministrazione, e quindi anche neL C(LSO di inattivit� voLon.taria o gravemente coLposa dei suoi organi. L'art. 40, primo comma, de�l c�pitotato generale del 1895, costituendo deroga atta discipLina generale detto inadempimento, � una n01/"17l,Q. di stretta interpretazione, sicch� e�sso precLude soLtanto queLLa responsabiLit� deLL'ente pubblico che possa ricollegarsi strettamente alla sua ra<1lio immediata, consistente ne�tta necessit� di tener salv�a L'ammini~trazione pubbLica da prete�se risarcitorie de�riv� anti da ritardi �dovuti aLle caratteristiche proprie deU'organizzazione e del modo di funzionamento dell'apparato statale ed alta complessit� dei procedimenti attraverso i quali si realizza la sua attivit� giuridica; in ogni aLtra s.ituazione in cui si dimostri che si � fuori da questa esigenza, ed in particolare che il ritardo dipenda e�scLusivamente da un comportamento ascrivibile a doLo o grave colpa deLL'amministrazione, � giustificata t'applicazione detta cotpa contrattuale comune, ovviamente con l'esclusione delta presunzione di responsabilit� ex art. 1218 cod.civ. (3). (1-3) Il ritardo dei pagamenti nell'appalto d'opera pubblica. Il ritardo nella .compilazione del conto finale dei lavori non �, come � noto, di autonoma ri1evanza al fine di rendere l'amministrazione appaltante obbligata alla corresponsione di interessi, in quanto la inosservanza del termine al riguardo stabilito dal capitolato speciale di appalto assume 1rJ.1ievo .so[o se e quando p1regiudichi 1a possibilit� del tempesti'Vo inizio delLe operazioni di collaudo e, di conseguenza, del tempestivo pagamento della ~rata di ~do. IiJ. pxilnc:Lpio ,afl�e~rmarto dalla COiri1Je di cassaziol!lle va segnalato, quindi, per quanto agevolmente se� ne deSIUllle in ordine alla necessit� di �accertare tl.a imputabilit� aill.'Ammini1strazione del ritardo nel pagamento della mta �di saldo, attrav.erso indagine volta a stabilire, in cone~reto 'e ,oon lrirfelrimento a11e 'singole fasi del ~rapporto 'successive alla ultimazione dei lavori, :se debba il.'Amministrazione dsponder�e del !dtardo nel pagamento della rata di saldo, anche per quanto concerne (come risulta dalla premessa in fatto della decisione) lo stesso obbligo di corrispondere gli interessi; e taiLe .criterio, anche ee affermato con ;riferimento ail.l'a!Tt. 40 1196 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (Omissis). """'--Con iii. ,primo motivo, il rLcoorente \S� duole ~che sia stata affermata la non colpevolezza del rLtatrdo dell'amm.ilnistrazione nel provvedere al cOIIlto finail.e dei lavmi appaltati e .sia stata quindi eoolusa la respO!Ilsahilitl� della 'stessa per danni, denunciando: la vioiLazione degli ;artt. 1218 e ,se~g. cod. dv.; il.'omessa <mdagine su punto deciJsLirvo, con coose~ente insuffidoote e contraddittmia momvaziooe; la violazio'll! e deil.l'art. 384 <c..p..c..e degl],i a<r,tt. 6<2 e 63 del cr.d. 25 maggio 1895, n. 350, e suocessive modificlle, noncih� dehl'ar:t. 34 del d.m. 28 ma,~gio 1895 �e successive mod.i.fiohe (in relazione aLl'art. 360 n. 3 e n. 5 c.,p.<c.). Sostiene che l'dmJpugnata sentenza, con motLvaziOille a,podittka e con petizione di prmCI�ipio, ha dato per rpa�cifico�, .Ln difetto dd ogni a�cq<uisiziooe .probatoria ed anzi contro i dati della <comune .esperiel11Za, che la II'LcostcruziOille della crete feTil'oviaria dopo la guell'l1a fosse stata di per s� impediltWa della reda:mooe' della sttuazione finale; �si � ~inventa, to � i<l momento dal quale :hl ritardo ~comin!Ciava a divenire colposo (momento suc.eessivo a<ll'avvenma 'ri<costii'uzio!!lJe del<la rete ferrovia< l1ia nazionale), dando ,per pa'Cifico un fatto (.prima fas<e della rkostruzi: one) �che era di per s� opinabile nel1a sua sussistenza obiettiva e nella ISlU.a di<mensione tempolraJ.e . .AI~giunge cile, al di l� del smesposto oll1dine di !I'hlievi, di per s� decisivd., la sentenza denunciata aprpa11e fondata �SU un dwpil.ic,e, .erroneo 'Convincimento: 'che :non �es�i:sta a<1oon obbligo .giurcidico a .carico del committente in o!I'dine al momento in cui deve essere redatta il.a situazioo, e finale e che, ,comunque, tale operazione collllporta un lavmo complesso ,e moltepil.ice. Ll motivo non � fondato. del capitolato generale di appalto del 1895, appare rilevante anche nell'ambito della disciplina stabilita con gli ,artt. 35 e 36 del vigente capitolato g.enerale di appalto, specialmente quando si consideri che mentre il ritardo nilevante ai fini della corresponsione degli interessi era contemplato senza particoLari precisazioni nell'art. 40 del d.m. 28 maggio 1895 (ed � stato tutta'Via r:i1Jenuto utiLe ai fini :in esame so1o se imputabile all'.Am.m:iruistl:-azione), 1a vigente normativa �,specif�:ca �e~essame:rJJte .che ,gli dinteressi spe>ttano aH':appalltatoit1e solo quando il ll'itat1do !ll!ei <pa~gamenti sia dovuto a � motivi attribuibili all'Amministrazione �: :rifer]biUt� ,ohe v<a quindi intesa !Ln termini di imputabiLit�. Nell'.economia della decisione il principio affermato nella prima massima risulta peraltro collegato, ma sotto certo profilo contraddetto dal criterio enunciato nella terza massima, che appare inv�ece suscettibile di critica, per il ,contrasto in cui si pone con l'autonomia, la specialit� e la completezza della disciplina stabilita con l'art. 40 del capitolato generale del 1895 e con l:a espl'essa esc11.liSiO!lle, 1stabil:ita .con ill pcimo comma della norma, di � indennit� di qualsiasi specie �; e la censurabilit� del criterio, ispirato ad esig�enze equitative compr.ensibiH, ma pri'Ve di rilevanza giuridica nella materia, � ,oorrufermata dalLa 1pi� :speoid�.ca :l�orrmulazione dell'art. 35 del vigente oap.iltolatlo genera~e (di po!!'talta sostanz~almente inter PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1197 E' agevo�l.e rdleva:re, anzitutto, �che l'addebito di avere �esarrninato il .problema del :ritardo :nella c01ll11pilazio:n.e della situazione finai1e rdei lavori appaJJtati in una :falsa 1prospettiva, rdetel1Jll.i'I1ata da nn sottinteso, el1l.'oneo con'Vincimento sulla paLrtico1are compLessit� di taile operazione e suhla mancanza di Ogil11�. termtne per il suo .compimento, non trorva nelila dec.i.sione impugnata alc.nna affertmaz1ione da cui possa appa:rire giustificato, al di fuoLri dehl'attrilbuto � �compLessa � riferito alla sLtuazione finle. Ma taile qualificazione non .costituisce la ip�remessa per :a1cnna dedUZJioiille e deve pertanto -appropriata o meno .che sia, in astratto�, a queUa operazione -�cons1deit1arrs'i �lSitranea �ailla rat:io decidendi, iLa quale risuLta esplicitamente �e moti~a,tamente fondata non gi� ,su asserite difficolt� �che� 1sarebbero state incontrate nella rr.edazione dehla situazione stessa, a 1causa del � 'compUcato� lavorro e del vasto spiegamento di forze� da essa l'lichiesta (come, .secondo �l'assunto del ricorrente, avrebbe afferrmato .La .sentenza �impuglnata), ma, invece, SUJlie civcoSitanze obiettive neil1e qua.l:i vers� l'AmrniniJstrazione de1l!Le Fel'!rovle dello Sta,to durante e dorpo .le operazioni belliche, drcoSitanz.e che .le impedirono d:i proc.edere tempe,sthr-amente al �compimelllJto de,glli. atti da es.sa dovuti ln relazion:e ad obblighi assunti. A questo ,riguardo, nemmeno rtrov;a il1iscontro ne,Lla il.etter:a o nei presupposti �logtco~giuridici deUa morhlvazione, .l'u1terio~r~e addebito di p!'etativa), ,secondo tcW � tutti gLi interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2� comma, del codice civile �. Non 'sembxa .esattamenJte i�ndividuata, del [1esrto, la 1srtess�a ratio deB.a disposizione, �Che appaa-.e non tanto ispirata alla � necessit� di tenere salva l'amministrazione pu.bbUca da pretese risarcitorie �, quanto piuttosto rivolta a derogare, lin favore dell'appaltatore, al principio che per le obbligazioni del!lia pubblica amministrazione �esclude 1a ~r.avvisabi1Lt� di u:na mma, e quindi la decowe=a degli interessi, fino 1allia �emissione del mamdato di pagamento (Cass., 3 dlebbraio :119,65, n. 172, Rass. Avv. Stato, 19'65, I, 1317), e ral tempo stesso a ldmitare tale deroga al periodo successivo a quello presumibilinente occorrente, secondo i normali tempi tecnici, al compimento deEI.e operaziooi [)jecessaa-ie. NeU'ambito rdi rta1e pro:s!Pettiva, quindi, una inda~ine SUJlla congruit� del tempo impiegato per il pagamento o sulla ricorrenza di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'Amministrazione, oltre ad essere incompatibile con la normativa predeterminazione del tempo presumibilmente occorrente, viene a risultare del tutto superflua ed ,iJrrilev�a[))te, rproprlo per tessere gi� prestabilite dalla norma Le conseguenze, e tutte le conseguenze, dell'eventuale maggior ritardo (l'obbligo, cio�, di CO!rri�spondere .glli interessi). Il rital'dO dorvuto � alle caratteristiche proprie dell'orga,nizzazione e del modo di funzionamento dell'apparato statale ed alle complessit� dei procedimenti attraverso cui si realizza la sua attivit� giuridica. � perci� gi� a priori CO!llsiderrato. dalila nonna, e COl'l'isponde al periodo di tempo per il quale � esclusa la decorrenza stessa di 1198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO avere considerato inesistente ogni obbligo g.iuridiJCo a camo del .comm1ttente in ordine aJ. momento in cui deve .esoore reda,tta la �situaztione finale in relazione al CO!Illipimento ,dell'O{Petra da parte deJ.l'aippa:Ltatore; c:he anzi, (L'indagine suLla soos1stenza o meno di colLpa nella condotta dell'amministrazione, sottintende lLa qualificazione del compoo:tamento cru:i non ventiV<a dato corso -sia pure per motivi ritenuti g1ustificati'V'i. ed esimenti da responsabilit� -'come contrattualmente dOIVUto senza rita11do. Quanto poi alla motivazione, secorndo la quale ogni cot1pa � !Stata esclusa facendo r.i,chiamo alla guerra, aJ. .periodo ,pos;bbe1lico 'ed a,lJla COinlllessla sil1ruazione nella quate si e11a trovata ad operare la ipUibbltca ammmi.strazdone, .come a nozd.oni di :fu,tto che rientrano nella 'Comurne esperienza, le quali poSISono essere pOISite a fondamento della decisiorne sernza bisogno di !PI"OVa (art. 115 ,c..p.c.), deve rilevars[ come, se pure � stato osservato che ll'rutiJ,izzazion.e del notorio irn materia giudiziaTia difficilmente .si sottrae a sospetto, in quanto ri�sulta sacrificato iii controno d:rule fonti ,e dell modo di acquisizione del ma.tetriale di fa<tto introdotto ncl. processo per .essere 'utHizza,to dal girudi,ce nella formaziorne del suo �convincimento, bisogna, tutta'Via, riconoscere che certi fatti, comunemente noti ed ind1scussti, risultano rtathl �che, esigeTe per essi J.'espetrimento delle prove, non aumenterebbe minimamente il �grado d[ convi!llZione che il giud~ce e le parti de'Vono avere, ed hanno delLla iloro ver-it�. i�nteressi; ed � evidente che 1a stessa ratio non pu� essere allora riferita (al fine di assumere che oL~e �agli interessi competelrebbe alil!�he il risareimento del danno quando il rita!I"do non dipenda, dia esigenze amrninistrative o contabili) anche al periodo di temp� relativamente al quale � stabilito l'obbligo di corrispondere gli interessi (successivo a queLlo preventivato come necessario per i normali adempimenti amministrativi); cosi come � evidente, del resto, che una indagin� quale �quella ipotizzata nella decisione in !t'aSsegna (quella cio� 1Sul1Ja .conga:ud.t� dci .tempo impiegato), oLtre ad essere inconciliabile con i principi della discrezionaiLit� am.ministratiV< a, si !I"�ISOlVe!rebbe in �efttetti in un apprezzam.ento variabile e contingente, con il quale le r.esponsabiliit� dell'Amministrazione, considerata anche la diffi�colt� ,stessa della pil'OVa al rigual'do Tichiesta, Ve:I'l'ebbe in definitiva ad �essere (contro le !pii"Iemesse) �sOtlo presupposta, o quarJ~to meno desunta dal solo maggior tempo� trascorso. Ogni questione al l'iguardo deve comunque riternersi superata con la pi� precisa disciplina introdotta con il capitol.ato generale dii appalto approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 ~cfr., del resto, la stessa Cass., 13 maggio 1971, n. 1384, Rass. Avv. Stato, 1971, I, 698, in motivazione); ed � proprio la portata sostanzialmente interpretativa di tale nuova normativa che avrebbe dOVJUto condUI"l'e, come si � accennato, a soluzione diversa da quella accolta nella decisione in rassegna. Nel senso della decisione in rassegna, cfr. Cass., 27 agosto 1966, n. 2285, Rass. Avv. Stato, 1967, I, 688, con nota di crimea; nel senso opposto, ed in particolare per l'autonomia e la completezza della disciplina dell'analoga PARTE l, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1199 Costituiscono, d'aJ,tra pa�rte, prinoilpi nrume~rose volrte affei'IllUIJti e della oud esattezza non sembra lecito dubitall'e, quello che ila valutazione c00Ilip1uta dal ,giudroe del merito drca la sussistenza o meno di fatti rientranti nelila comune esperienza .e cia.'lca l'oppor1Juni.t� di fa11e ad essi rioco11so � mcensUJrabile in .cassa\ZI�!one se proceda da :una esatta nozione giwidica del fatto notorio, Weso .come fatto �che l'uomo di media CUJ11Jura �conosce m un. dato .tempo ed in. un dato ~uogo, �anche se ~riferentesi ad un determ.�inato settore deLla attivit� umana (Cass. 11 1u~o 1969, n. 2545; 17 ottobre 1968, n. 3346), e raJ.tro �che, attenendo il rricorso al notoTio all'esereizio del potere discll"eziona1e di detto giudice, non � necessario �che la motivazione indichi le rragioilli pelt' cui �hl potere stesso � sta�to (o non � stato) esercitato, mentre � evidente che la mancanza di �prova, essendo la condizione espressamente rich�!esta. dalla legge, non pu� essere considerata un ostacolo amapplioozione dell'art. 1'1'5�, 2� �comma, c.p.c. (Cass. 25 settembre 19�71, n. 2689). Orbene, se non pu� �esse1re �cOillltestato, ed in 1r~t� non lo �contesta nemmeno lo stesso ricor~rente, che le circostanze di fatto lllltilizzate dal giudice d'appello costituivano fartti notord, secondo (la nozione prevalentemente accolta di essi innanzi rricomata, e non esilgevmo pooci� i\1. �soccorso di alcuna prova pe~r .essere fa.tti valere nel processo, non pu� nemmeno sostene~rsi che ie :deduzioni �tralttene, in. ordine al problema oggetto dell'mdagine, .siano .aLtrimenti �ceil1SUJl1abili attll"averso un sindacato sull'adeguatezza e la logicit� della motivazione adottata. Ll richiamo alla guerra combattuta s:ul suo~o nazionale, che determin� la separazione delle ~regioni del nord .d'Italia (l'appalto :fu � disposizione prevista all'art. 40 del Capitolato generaJ.e amministrativo delle Fertrovie dello Stato, cfr. Class., 29 ottobre 1963, n. 2897, ivi, 1964, I, 192, con nota di adesione e richiamo dei precedenti. Quanto alla se.conda massima, l'affermazione di principio non pu� peral tro .e.ssere intesa nel senso che l'attivit� del 'collaudatore, in quanto svolta � in nome e per conto � dell'Amministrazione, sia per questa vincolante, e ci� si� per quanto concerne il collaudo delle opere (il cui certificato pu� nori venire approvato), sia in merito al par�ere sul1e riserve dell'appaltatore (dal quale il provvedimento amministr�ativo pu� naturalmente dissentire); cos� come � evidente che di una eventuale .condotta dolosa, colposa � o ne�gUg.ente n �collaudatore � comunque obbligato a rispondere nei confronti dell'Amministrazione. La massima pu� quindi essere condivisa non tanto in quel �che areerma quanto piuttosto in quel che esclude, ed in particolare nella premessa se,condo cui il co1laudator.e non pu� essere considerato come organo del tutto estraneo all'Amministrazione, che agisca come avbitro super partes nell'esercizio di proprie attribuzioni pubblicistiche. Concetto sostanzialmente divel'SO da quello enunciato nella massima viene del resto affermato nella sentenza 29 ottobre 1973, n. 2809, sopra commentata. A. M. 1200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO eseguito in Piemonte) dal territorio sottoposto :ail. potere del governo legittimo fino al mag.gio del 1945, nonch� alla situazione di completa disol'ganizzazio.ne m cui vers� alla fine deLla guerra l'amm:ilnisrt.razioue deHo Stato, �ed m pa:rticolar.e l'Azienda deihle Flell'rorvie .delil.o Stato, di cui sia gl'impianti fissd. che itl mateniale morbile av�evano SUJbiJto come obiettivi militari -distruzioni e danni imponenti, rappresroota una adeguata e log:ica premessa della co!llJclusione ci:rea l'1mporsSiibiJ.it� in cui l'azienda delle fwrov~e .si .era venuta a trovare, di da:11e cor:so, nei tempi oil'ldinariame!llJte richiesti dai!. suo opera.re, a quegli adempimenti oui era tenuta nei confronti di apparltatord .per lavori da essi ese:guiti. N� pu� esser�e �eensura:to, in questa sede, il :coooncimento espresso dai giudici di appello cil'ca la durata in coucreto :di rtaile �situa~ io:ne, :come giustificativa del rita(l'do nell'adempimento di�. cui si discute, .avuto ,ri,guardo anche all'esatto riJ:ievo della !IJil'�eminoote filnaJ. it� di interesse pubblico di ripristiJna,re nel pi� breve tempo e con la ma:g~gime ampiezza �possibile i:i1. sel'Vimo ferroviario�, :ehe poilar1zzava tutti .gli �sfo~rzi der1l'appa~rato tecnico-amminisrtlrativo dell'azienda. Il mo tivo di rilcorso, per tutte le �considera:tli:orn esposte, deve essell'le rersrp:inJto. Il secondo motivo del ricorso prlinC:�ipale �ed i �due motivi del ricorso i:ncidental.e sono rivolti a .censurare, in :base ad opporsrti a�ss:nnti, la statuizi:o.ne .con La quaLe la sentenza impugnata ha riconosciuto, nel rita.rdo :con cui era avvenuto ill coJJaudo (il 20 settembre 1952, dnvece �che entro il 1o gennaio 1949, :come sail'lebbe stato ben poSiSiiJbille, posto :c:he la situa:tlione fi:nale era :sta:ta comunicata il 22 marzo 1948), J.a �colrpa dell'amministrazione .e l'ha eonda:nna.ta ail pagamento degli intevessi tegalU S1Ul1a somma dovuta all'appaJta,tore, �e :possono, :pertanto, .essere esaminati congiuntamente. Iil ricorrente, �Con iJ. secondo motivo, sostiene �che la �sentenza timrpug: narta, affermando :che le �con:segluenze dei!. ~oitardo neil1e o:pera�zion.i di coilla:udo � :pa:rd.fica:to dall'all't. 12 del Capitolato pe!l" l'esecuzione di lavori e forniture per :conto delle Fer:rovie deLlo Stato (appil'ovarto da:l Consiglio di Amministrazione il. 3 maglgio e hl 14 LLuglio 1922 e successive modifi:c.azioni) ai!. !l."ita'l'do IIlJei ,pagamenti, :con l'unica �conseguenza dell'obbligo di coNispondere :gli interessi legali quando detto r:itardo ecc�eda le nec�essi:t� dehl'Ammimirstrazione, � m'corsa in vrioil.azione e falsa appHcaziorne deLla norma anzidetta, in quanto essa si 11iferisce a quaLLunque forma di !l"itardo dipenden.te daWI'esaurlmento delle pratiche ammi:nistraUve, ma non gi� a:d un rritail'ldo imputarbile a titolo di .coLpa 'e attribuibile ad un preciso 'comportamento antigi:uridico. L'Amministrazione delle F�el1rovie deihlo Stato, da rpa.rte sua, sostiene, �con i:l �ricorso inddenta�1e, che �erroneamente sono rstati !riconosciuti .gili interessi :legali a favo!l'e del Ra111:cilio SJU!J.e somme a LLui ancora dovute deduc.endo �che :il collaudatore, negli a:prpalti pubblici, sebbene nominato daLl'amministrazione :committente, agisce, nello svolgwento PARTE I~ SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1201 delle operazioni a lui �devolute, quale Oil'!gano ad essa estraneo, sorw.-apponendooi aLle parti in contraddittorio, :come ll'isUilta daM.'art. 362 del:La legge. 20 marzo 1865, n. 2248, e da1gli aTtt. 44-61 del RegOilamento per l'a~g1udicazione e le gestioni delJle opere �che si eseguiJSic'ono dall'Ammilllistrazdone de11e Ferrovie dello Stato (approvato il 27 e 2�8 J.ugi1io 1906); 1che ila ~evisione del pagamento :degli inter;ess:i contenuta nelJ.' atr1t. 12 innanzi 1citato, � � diretto a regolar�e situaziQ!ni neUe quaLi il ritardo sia appunto riferibiLe aU'azienda e ne�t contempo ad estdudere tale riferibitit� in via generale� (lo motivo); che J.'art. 38 del Capj..tolato generale ammill:Jjstrativo di a;ppa1to delle opere che si es1egruscono dall'Az:ienda arutonoma delle Ferrovie dello Stato .approvato 1i!l 9 ruprile 1909 fissa per il. col1a1udo ��il termine dilatorio di un anno, s:ic�cih� non poteva parla�l'lsi di ritalt1do nell'adem(Pimento :configuraibiJle .come 1causa di danno finch� non fosse stata �chiesta ed ottenuta dal giuditee la fis:sazione del termine .per l'adempimento a norma de!ll'art. 118.3 cod. dv.; che, el'lron.eamente era stato dconosciuto �come atto di rcostituzione di mora Ja r�iserva foTmulata dal RandHo in .sede di .sottos:m"izione del!la sttuazion�e finale perch�, aill!che ammesso �che l'iillJten:to de!l RandJ.io fosse .sta.to .di:retto aLla rcostituzione in mora dell'azienda ferroviaria e che sia consentita una :costituzione in mora .ante tempus, �~a stato violato 11 !p['�Jndpio secoill!do cui la natura e la :liunziorne delta ll"�IServa ne :del1mitano necessaTiamente la pooctata g1uridica nel rigoToso ambito della 1siJtuazione in reui viene formulata (2� motivo). Mentre il secondo motivo del dcorso pr~ncipale � fon!dato, iJl lliCO( l"SO ri:nciden.tale deV'e e:ssere re.spiruto. Non pu� esseve, anzitutto, �condivisa la tes.i pi� ampia sostenuta dar1l'a:mministrazione fe11roviaria, sercoillJdo la quale, 1m qualsivoglia 1potesi di ritrurdo nell'effettuazio�ne del :collaudo, l!llessun interesse e nesSilllna mdennit� di qualsiasi specie potrebbe esser:e !p(letesa dall'appailtatme, per l'ev1dente debolezza delle argomerntazioni 1cui si affida. Che il �coLlaudatore agisca come O['gan.o eSrtraneo all'ammilllistocazione sovrapp6rnendosi aille .pcwti �con �attribuzioni squisitamente pubbliciJst: Lche, quasli �come run al'lbitro, �costituisce IUlla !p(lemessa apoditttca e :Lndimostrata, noo idonea �come tale a sorreggere l'affermazione 1che l'am:mini.strazimne non llisponde rper ropera:to, anche gravemente rnegUgente, del 'collaudatore. T�rattasi di tesi alla qua~e non si pu� .co:ns1enttre, per.cih.� il :co!llaudatore � un funzion.arrio di ruolo, nominato daU'amminis.tra:zione rcommtttente, e precisamente �dal Divettore� genelt"ale rdeille Ferrovie per le opere che, �come nella rspecie, sono eseguite dall'amministrazione ferroviaria (secondo il disposto dell'atr1t. 45 del regolamento sull'agg:Ludtcazione e gestione dei lavoni deile FF.SS. approvato rcon delibeocazione del Consiglio di ammiJnLstrazione 26 e 27 luglio 1906, modifi.cato con d.m. 28 luglio 1948, n. 605, e d.m. 27 luglio 1950, n. 559, in Tela 1202 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO zione a.JJ.'ar.t. 122 del r.d. 23 maggio 19,24, n. 827, sulla 'contabiUt� di Stato, essendo mapplicabhl.e !l'aTi. 362 della legge sui ~avoo:i pubblici -30 marzo 1865, n. 2248, ali. F -invocata dalJ.'amministraz:ione, per l'espresso disposto deN'art. 31 del!la legge� 7 luglio� 1907, n. 429, SiU!lrl'o1rdinamelllto dell'esercizio di Stato delle ienro~e e non �coooes:se ad imprese p11ilvate), della quale costituisce un or~gano, _ed iJ. cui comportamento 'di fu-onte all'appaltartolle � dmputaibme all'ammmiJstJrazione in nome e per conto delJ.a quale egli agi�sce, tanto nell'eseglttixe gli a.ccertamelllti tecnici, cootab:ili. ed amministrativi quan�to .nel!l'esprimere il propr,io grudizio SiUlla collaudabdlit� 1de1J.'opera, ed il SIUO 1parere sulle iriserve iscritte' dall'appaltatore nel registro di contabilit� (v. a�rt. 50, Regolamento .suJ.l'a�ggiudtcaZ!ione e gestione dei !lavori delle Fevrovie dello Stato). Basto che il ritardo nella colllaudaZ!iooe dell'O!pera a:ppailtata � imputabile all'amministmziooe ed � fonte ~per essa di r.esrpoosabi'lLt� quando -come pi� ampiamente si d.ir� -SIUIPe!ra il tempo QThChlesto drul'ordinato e .diJ.igente .svo~gtmento delle operazioni tecnico-amminist! rative necessar.ie, !Tisultano erronei sia l'asserzione dell'ammtnist!razione ferroviaria, la quale sos~ti.ene che ID!essun .effetto �CO!IlSeg;udtreibbe a detto >ritardo; sia la dec.isiooe adottata dai giudici di appello', d quali hanno sostenuto che alll'ipotesi irn. discussione, eqmpa,rabile a quella di ITitall'do nei pagamenti rprev,ista nel capoverso del .citato art. 12, possa essere cohlegata unicamente �la �conseguenza esrpil"essamente prevtsta per questo caso, �Consistente nel pagamento dei soli intere�s�si legali. PITecisato che la. pretesa fatta vaLere dal riJcoNen�te � ri!!Thasrta definitivamente fiiSsata, nel �co�vso del giudizio, n�ella domanda di lrisarcimento dei maggiovi danni (ol1!re 1gli interessli. legali) derivanti daJ.1a svalutatZione monetaria da lui subita a 'callls:a del ri-tardo coLrpevole de1l'ammwst!razione ne�l provvedere al ,collaudo ed al C'onseguen.te pagamento del saLdo, � sufficiente ricordare che, sul lpiToblema in esame, questa Suprema Corte si � pronuncirata 'di recente; e, nel rdfa,rsi ad nn -suo precedente orientamento, ha afferma.to 'Ohe la li:mdltazione di responsabilit� ,prevista nell'art. 40 del Capitolato �genera~e �approvato con il d.m. 28 maggio 1895 norn. 'pu� spiegare efficada in ogni ipotesi di tnademrp.imento della pubblica amminis1!razione, e quindi anche nel caso di inattivit� vo~o1ntaria o gravemente 1co~posa dei suod olt"gani, perch� la deroga in ogni �e �quaLsias[ caso a.Lla discirpilina ovdinaria della lresrp,ons,aibiLit� contrattua~e sarebbe in con.1Jra�sto inlg!iustifica. to �COn i1l principio ,g�enerale che, in uno Stato di diritto, l'ente rpubbltco, al pa�ri d:i ogni altra persona giuridica, non pu� esimersi aai rispondere ded danni che, .sul piano contrattuale, il'inadempimento volontario o gravemente colLposo �di una sua obbiligazione. determini ai priva,ti (Ca,ss. 13 ma,ggio 1971, n. 1384; 27 a1gosto 1966, n. 2285). Ha PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1203 precisato, inoLtre, ne1la \SUa pi� recente pronuDJcia, che il'art. 40, prim,o comma, 'costituendo. deroga alla d!tscia;ilina .generale �dell'dnadempimento, � una norma di stretta interpretazione, 1si�cch� eSISO escLude ISIOltanto quella responsabiilit� dell'.ente 'pubblico .che POIS!Sa ricoili1egarsi strettamente ,aLla ,sua ratio immediata, cOilSii.stente .nella necessdot� d:i tener 1salva l'amministrazione pubblica da pretese !l'!isa~dtorie da-ivanti da .ritardi dovuti .alle caratteristiche ;propr1e deill'ol'lganizzazione e del modo di funzionamento delil.'.apparrato sta:taJ.e ed alla complessit� dei procedimenti attraverso i qualJi. si realizza J.a sua attdrvit� giuridica; e 'che, in ogni altra situazione in cui si dimostri. che si � fuori da questa esigenza, ed diD. particruare .che il ritardo dipenda esclusivamente da un comportamento aSCII"ivibile a dolo o ,grave colpa delJ.' ammini:.strazion�e, � giustificata l'.aipipl.i.cazio!lle del1a di:scipilna con1Jrat1luaile �comune, ovviamente con l'esclusione del1a presunziO!Ile di re.sponsabHit� ex ar.t. 1,218 cod. �civ. Da questo orientamento non vi � ra.gcione di discosta<l'si, nella decisione deilla .presente causa, ma va, anzi, sottolineato, che l'a~gomentazione �con J.a quale viene suffra,g,a,ta 1la tesi accoLta, C�OO ri~do al sumdicato capitolato �generale, trova run pi� preciso r:Lscontrro nel gi� citato am. 12 del capitolato perr l'esectUzione dei larvori per ,conto dell'amministrazione ferrovia~ia, il quale, neB'esoludere il diritto' dell'appa1tator. e di pretende.re ilnteressi od indennit� di qual�siasi specie 1 per �ritardo :rei col:laudo, nelil.a il:Lquidazione e nei pagamenti, fa riferimento al rita,rdo dipendente dall'esaurimento delle relative pratiche amminlis1Jrative, cio� a qualunque forma di �vttardo ffiScrivibile al nor-. male modo di operar-e della pubbilica ammdln.istraziooe �e non anche a qucl:lo riferibille ad un preciso comportamento ant1giuridico ed imputabile a tdtolo di �dolo o colpa 'grave. -(Omissis). 'DRIBUNALE <SUPERIORE ACQUE, 19 l'lllglto 197�3, n. 213 -Pres. 8tel:la R~chter -Est. Quaranta -Pedd1s (avv. D'Audino) c. �ssessornlto ai lavori pubblici della Regione .sarda (avv. Stato Fiumara). Atto amministrativo -Atti regionali -Definitivi o non definitivi Criterio di discriminazione -Atti dell'assessore della Regione sar da -Non definitivit� -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit�. (Statuto speciale per la Sardegna, art. 41; legge reg. sarda 24 febbraio 1956, n. 38). GLi atti regionaLi sono definitivi o non definitivi non a seconda deLLa qualificazione propria dei corrispondenti atti stataLi, ma in connessione con 1.a natura deLL'organo regionaLe da! qua!e sono posti in 1204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO essere, per cui � irrilevante, ai fini �della �definitivit� o no dell'atto, che il provvedimento ,sia adottato nell'esercizio di funzioni prima attribuite al Ministro dei lavori pubblici; � quindi inammissibile il ricorso giurisdizionale avverso provvedimenti deWassesso?'e ai lavori pubblici della Regione sarda, trattandosi di provvedimenti suscettibili, a nOIJ'ma dell'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna, di ricorso alla Giunta, e quindi di atti non definitivi (1). (Omissis). -L'eccezione pre.giudizi.ale di inammi�ssibillit� dell. xicorso, soJlevata daH'Avvocatuxa Generale dell.lo Stato, � fof!l!data. L! prorvv�edimento impugnato, infa,tti, illOill ha il �CaTatter�e della definitivit� e non �, quindi, suscettibtle di impug~natirva �diTetta dinnanz, i a questo Tribunale superiore adito in sede di legittimiJt�. Ed Linvero, a norma de1J.',arJt. 41 dello Stai1Jurto specda�le per ila Regione sarda, approvato con legge costituzion.a:l.e 26 febbraio 1948, n. 3, cootro i ,provvedimenti dei componenti della Giunta region~e preposti ai smgoli rami dell'Amministvazione � conc�esso rico�rso gera<rchico improprio alla Gilunta medesima, �la quale decide com decreto del SIUO P�residente. Ed � il predetto decxeto che cooti�turisce provvedimento impugnabile in questa sede. La richiamata diispO!Sizione dehlo Statuto specia�le� non appare derogata dall.'arti.coilo Ullllico della legge regionale satrda 24 febbraio 1956, n. 38, invocata dal ricorrente. Detta Jeg:ge dispone soiltanto che ile :llurnziOOld amm.inistrative in materia di acque pubbliche e di :produzi. one dell'enevgia elettrica, spettanti alla Regione� ai sensi. >de�hl'aTt. 6 dello Statuto, sono esercitate: � a) dal Pres.idellllte deHa Giunta nei �casi in cui (Le !leggi dello Stato prevedono Ja competenza del C~o dehlo Sta.to; (l) Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 14 luglio 1970, n. 535, Rass. Avv. Stato, 1970, I, 82.9�; 12 ottobve W617, n. 473, Cons. Stato, 1967, �I, 1749; petr ana.Logihe fattispecie, d:r. CO[]JS, rStato, IV rSez.,. 1� febbrato 1967, n. ,g, Cons. Stato, 1967, I, 1~1; 23 novembre WOO, ID. �832, i vi, 1,966�, li, 2045, in tema di atti del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. In par.ticolare, nel senso che la definitivit� di un atto amministrativo dipende� esclusivamente dalla natura dei rimedi �esperibili in sede di impugnativa, cfr. Cons. Stato, ad. gen., 22 ottobre 1970, n. 184, Cons. Stato, .1973, I, 5\20. Secorndo !l:o stesso criterio, e rilevandosi anche, tra l'altro, la mancanza di norme analoghe a quella contemplata nell'avt. 41 deLlo Statuto speciale per la Sardegna, sono stati ritenuti dnvece defdnitivi gli atti emanati dalle Regioni in materia di �antichit� e belLe �arti (Cons. Stato, V Sez., 17 3fPii'ile 1973, m. 409, Cons. Stato, 1973, I, 593). In dottrina, !Suhla definitirvirt� de11'artto amminilstrativo .cfr. da ulJtimo CARNEVALE, La definitivitd del provvedimento amministrativo, Nuova Rass., 19171, 16�77, �Con commento di RoDELLA. PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN. MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1205 b) daH'Assessore ai lavori !PUbblici ned 'caJsi in �oui i e leggi dello Stato !prevedono la �competenza del Ministro ded lavori pubblici; c) dall'Assessore alle :finanze nei �casi in �cui iLe Leggi dehlo Stato prev,edooo 1a 'Competenza del Ministro delle finanze. Ci�, peraltro, non comporta .che le �Competetnze come sorpra distribuite passino agli ovgam regionaU con le medesime caratterrisrtiche degli atti adottati in sede statale, nel soo,so che gli atti .emeSISii da.gU oll1ga!IJii regionali siano de:finJJtivi o non definitivi a seconda <Cihe ta11i siano quelli emessi dagli organi statali. Siffartta c.onseguetnza esrula dalla portata della Leg�ge II'egiona!le di 'cui sopra, <La qua'le ha inteso soilo individual'e in sede re.gionale gld or.gam che sono competenti a provvedere in luogo di quelili statali; ma i r�elativi atti :ricevnno la quaJ.ifi�cazione in termillli di defin,itivit� o non definitivit� in connes:sdone con la natura dell'organo regionaile dail quale sono pooti in eSISere. Da ci� �coosegue che l'impugnato provvedimento assessoriale, in quatnto atto non definitivo�, andava �grmato .con il ricorso previsto dall'art. 41 de<Llo Statuto dinnanzi alia Giunta regionale. -(Omissis). SEZION)!: SETTIMA GIURISPRUDENZA PENALE CORTE DI CASSAZIONE, rSez. V, 2r3 ~germato 1973 n. 32r19 -Pres. De Rosa -Rd. So11ge -P. M. �conf. -Rtc. Add.M-i. Procedimento penale -Impu~nazione -Dichiarazione di ricorso -Mo tivi relativi a capo di sentenza non impu~nato-Inammissibilit�. (art. 201 c.p.p.). I moUvi d'impugnazione costituiscono parte essenziale, integrante ed inscindiMle della dichiarazione di impugnazione onde, quando manchi la correlazione fra la dichiarazione d'impugnazione ed i motivi addotti, per essere questi riferiti ad un capo autonomo di decisione non impugnato, l'impugnazione � inammissibile (1). (Omissis.). -Nel procedimento penale contro Addarri Vito ed altre tredici per.sone, imputate di pi� 11eati di :llalJSo, truffa, ,corrruzione, interesse privato in atti di ufficio (reati elencati per il'Addari, soio o �IIl �correit� con altri, in 36 d.istilllte imputazioni) con s'entenza 24 dicembre 1970 H Gtudiee istruttore :p~~esso il Tribunale dd Bologna d.ichiarr� non doversi procedere cOilitro l'Addari rela�tivamente ai reati di cui ai capi l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8., 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19,. 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 pooch� il fatto non srussiste '(l) La ,sentenza �citata nella motiVIaziOIIle aV!eva esattamente affermato che dichiarazione d'impugnazione 'e presentazione dei motivi costituiscono un unico negozio �gi!u:rid.ico [pl'OCessua1e, con la cOilJSe~uenza che questo non potev~a ritenersi perlfezionato quando fra i due atti non v'� corrlspondenz �a. Nel.Io stesso senso, v.: Oass. 25 ott�obire 1968 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 19�69, p. 1595, n. 2456; 19 arprile 1968, ivi, 1969, p. 542, n. 810. Sulla genericit� dei rmoUvi, v. Cass. 31 g;ennaio 1969 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 1970, p. 142, n. 137, 5 maggio 1969, ivi, p. 1240, n. 1H13; 8 novembre 1968, ivi, p. 287, n. 367, tutte basate su:! cdterio funzionaLe della necessit� di pOIU"e il giudice tSUperime in grado di individuare e di controllare nei suoi preci�si termini la edUca .che viene irivolta al rpil'ecedente giudizio e quindi di esercitatre con riferimento alLe argomentazioni deU'i:mpugnante il proprio sinda�cato. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1207 e relativamente al reato di ~cui al ~capo 14 (falsit� ideo[ogtca commessa rdaJ. ,p.u. in rcertificati) perch� estinto in effetto di amnistia. Inoltre, dichiar� la proprla incompetenza .per tel'l'itorio relativamente a1le imputazioni rdi ~cui ai capi 7, 11, 18, 20, 21, 2,2, 27 (7, 11, 22 e 27 interesse privato in atti di ufficio, 18 ~correit� in truffa aggravata ad danni dello Stato, 20 cocr:1ruzione per atti ~contrarri ai doveri di ufficio; 21 falsit� ideologica) e ~dispose la trasmiss~one degli atti al P.M. di Roma, luogo in ~cui fu ~consumato il rea,to .pi� rgrave (carpo 18). Con atto ricevuto N 25 febbraio 1971 dal Cancelliere derll'Ufficio d',istr:uzJione di Bologna l'Addari dichiar� di � ricorrere in ~cassazione deLla iSentenza p~roferita dal Giudice istruttore di Bologna in data 24 dicembre 1970 notificata il 22 febbraio 1971 con la qua~e veniva rdichiara, to non doversi procedere per amnistia per il capo 14 della imputazione � per J. motivi ,che sarrebbero sta'ti ~prodotti dall'avv. Franco Mariani. Detto difensore, a sosteglllo della proposta impugnazione, ha dedotto un unico motivo e cio�: �Violazione dell'art. 524 n. l e 3 ~c.:p.rp. 1n rroazione all'art. 387 rc.p.p. � specificando che � il ricorso si dferisce esclusivamente M capo riguardante ~la declarativa di incompetenza territoriale � e sostenuto: a) �Cthe l'imputazione di cui al capo 18 rtgua,l'da un fatto analogo a quello di cui al capo 2 e che, :pertan,to, il Giudice i:strluttore avrebbe doV'uto prosciogliere l'rimputato anche dal reato di rcui al capo 18; b) che il Gi'Llldice ,istruttore avrebbe violato l'art. 378 rc.rp.rp. per non avere proscioilto l'imputato anche dagli Mtri 11eati per i quali ha dichiara,to la propria incompetenza. L'Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende le parti civili Mtnistero delle finanze e Mmistero del tesoro, con una memoria depositata in cancelleria resiste aJ. ricorso osservando che lo stesso � i:namm.iJSsi:bile �e, subordinatamente, infondato. Anclle il difensore del ricorrente ha depositato una memoria neLla quale sostiene: a) l'ammissibilit� del dcorso; b) l'applicabilit� dell'art. 15,2 in Ordine alle imputazioni oggetto de11a declaratoda di ilncompetenza. Ci� premesso, ila Corte osserva che, in conformit� de11a richiesta del P.M., il ricorso deve essere dichia])arto inainill�SiSirbile. DaLla chiara, inequivooo:bile formulazione della dkhlaraziooe di impUJg:nazione risulta che con hl ricooso del quale si tratta ,l'Addarino Vito ha inteso impugnare, ed ha impugnato, non l'intero dispositivo della sopra menzionata sentenza istruttoria ma soltanto quel capo che ~rigua["da Ll.a declaratoria di rnoo doversi procedere per amnistia in ordtne al reato di cui M n. 14 della imputazione (art. 480 c.rp.: fa~� ideologica rCOmmessa daJ. p.u. in .certificati). La dichiarazione di im 1208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO pugnazione sopra trascritta non pu� essere interpretata div�ersamente perch� quando, come nella specie, il dispositivo della sentenza si divide I�ill pi� capi nettamente distinti, � sempre possibile una impugnazione parziale: il �che comporta acquiescenza rispetto ad �capi non specificamente impugnati. E', per.tanto, priva di consistenza l'affermazione fatta all'inizio dell'esposizione deH'unJco motivo �di ricOI'ISo, che 'Cio� l'impugnazione si riferisce escliusivamente al capo riguardante la de�cla~ra:toria di incompetenza ter~ritor-iaJe. E' da aggiun,gere che, pooch� i motirvi sooo un necessario complemento, una parte essenzdale, in,tegrante ed inscdndihile della �dicll.iarazione d'impugnazione, che rappresenta l'elemento volitivo, ossia la espreSISione dlila volont� d'impugna:re, mentre i motivi sono 'l'elemento �logico giuridico, cio� l'enunciamone delle specifiche ragiom di fatto e di di!r1tto in base aJJe .quali viene censura.ta la pronunda �che s'impugna (v. Cass. Sez. III 8 maggio 1969 ric. Valle ed altri, dn Mass. dee. pen. 1969, n. 112.108), d1fetta, nella specie, ogilli �Cor:relazione tra la dichiarazi()[le d'.impugnaziooe ed i motivi addotti, �con �la �conseguenza che la dichiarazione d'impugnazione non � stata accompagnata n� seguita dalila enunciazione dei motivi; e ci� in coll'trasto con quanto dispone l'art. 201 primo comma c.p.c. N� � possirule, nei motivi addotti, :ravvisare una implicita e va lida dichiarazione di volere impugnar�e amhe il �capo deHa sentenza riguaroante ola declaratocia d'incompetenza, perch� i motivi stessi l'li sultano spediti il 15 e pervenuti in cancelleria il 17 marzo 1971, cio� oltre dl termine stabilito dalla legge �per l'impugnazdone. -(Omissts). CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 7 maggio 119�73, n. 234 -Pres. Srpadaocini -Rel. Pailmieri -P. M. So (>eoruf.) Ri.C. Moilrfa. Parte civile -In gener.e -Omessa inserzione nel verbale delle conclusioni orali -Mera irregolarit� -Omissione delle conclusioni orali Nullit� relativa. (c.p.p. artt. 492, 493). L'omessa inserzione� nel verbale di dibattimento delle conclusioni orali 9,el difensore di parte civile, sempre che si attesti nel verbale l'intervento nel dibattimento del difensore stesso, non � causa di nutlitd, ma semplice irregolaritd improduttiva di effetti giuridici. PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1209 NeU'ipot.esi, invece, in cui le conclusioni ordli vengano omesse, ci� integra una nullitd relativa, che � sanata se non � fatta valere immediatamente con dichiarazione inserita a verbale (1). (l) L'ipotesi �esaminata e decisa dalla Corte �di Cassazione in questa sentenza non � ovviamente quella della mancata presentazione della conclusioni scritte, ma quella, ben diversa, di omessa lettura delle conclusioni: la violazione della norma pre�vista dall'art. 468 c.p., che impone la lettuTa delle .conclusiolllli compa1:1ta, ha ,stJaWito la Supil.'all:a Corte, una ltlJUllit� relativa. Resta quindi pacifico che la mancata pr,esentazione delle conclusioni �comporta invece revoca tacita della costituzione di parte civile, cos� come dispone l'art. 102 c.p. (v. per la costante affermazione che la re-� voca tacita opera solo nel giudizio di primo grado, Cass. 5 febbraio 1968 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 1969, p. 555, n. 830; 31 marzo 1970, ivi 1971, p. 878, n. 1238). Per quanto concerne la prima par.te dell.� massima, essa � coerente all'indirizzo giurisprudenziale, che ha pi� volte aff.ermato che l'omessa recezione delle conclusioni dal dif.ensore o dal P. iM. nel verba~e costituisca mera irregoiarit� (v. giurisprudenza citata in calce all'art. 492 c.p.p. in I codici penali annotati a cura di G. LATTANZI, 1970). ln dottrina v. tSUlla natwra e :llondamelllto deliJ.'azione civile nel pn:-ocesso penale, GuALTIERI, La parte civile nel 'processo penale, 1968; RicciO, La volontd delle parti nel processo penale, 1969, p. 232. CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 9 maggio 1973, n. 394 -Pres. LeoDJe A. -Rel. Scordarr:naglia.-P. M. oonf. mc. MoLgara. Procedimento penale -Contestazione dell'accusa in materia penale Oggetto -Circostanze aggravanti -Pena detentiva aggiunta all'ammenda nei casi di maggiore gravit� del fatto -Costituisce circostanza aggravante -Obbligo di contestazione -Mezzo di impugnazione. (c.p.p. artt. 90, 409, 443, 524). Nelle contravvenzioni per le quali sia prevista la pena detentiva, in aggiunta a queLla dell'ammenda, solo per i casi pi� gravi, twle mag giore gravitd del fatto costituisce una vera e propria circosbanza ag gravante, che non pu� essere considerata, n� ai fini della determina zione della pena, n� ai fini deLl'individuazione del mezzo del gravame, quando non abbia fatto oggetto di rituale contestazione. Di conseguenza, allorch� sia stata contestata e ritenuta la figura semplice del reato, la sentenza pu� essere impugnata solo me�diante ricorso per cassazione, trattandosi di infrazione punibile con la sola ammenda, e, quindi, suscettibile di ablazione (1). (l) Giurisprudenza costante; v. nello .stesso senso, Cass. 26 gennaio 1967, n. 1838, in Massimario penale 1967, p. 70, n. 103274. -� ~di~ di i:or ~tro leua reto PARTE SECONDA hdiii: � one :: ;rri \a:rte Ilor e !936, indi io di )rri ~ di \tizia egge ;em e di nero :con iln te, 206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte di regiritto -Societ� -Trasformazioni -Agevolazioni ex-legge n. 170 del 1965 -Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale. Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica del capitale (artt. l e 3 legge 18 marzo 1965. n. 170). (Cont. 238j73, Grignolio c. Finanze, Avv. Stato Pavone). Imposte dir-ette -Ritenut� d'acconto -Se la ritenuta debba essere operata anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario. Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni professionali liquidate a favore di avvocato distrattario, anzich� della parte (art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801). (Cont. 158j73, Postogna c. Finanze, Avv. Stato Scotti). Imposte ipotecarie -Verifica dello stato passivo -Alienazione del bene soggetto a privilegio -Ammissione in via chirografaria se sia legittimit� Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verifica dello stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio � stato alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 c.c.). (Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Fallimento Lanzerotti, Avv. Stato Vacirca). PARTE SECONDA QUESTI�ONI (*) Imposta di registro -Agente di Commercio -Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo -Se possa essere sottoposto all'imposta di registro sui corrispettivi accert~ti. Se l'atto di nomina di agente di commercio, senza indicazione di corrispettivo, possa essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro sui corrispettivi accertati dalla Polizia tributaria (art. 92 lett. � B � della tariffa alleg. � A � al regio d~creto 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 1, decreto legge 26 settembre 1935, n. 1749, all. � A �). (Cont. 38j73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). Imposta di registro -Agente di Commercio -Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo -Se possa essere integrato da dichiarazione estimativa. Se l'atto di nomina di agente di commercio, che non indichi corrispettivi possa essere integrato con dichiarazioni estimativa della parte sollecitata dall'Ufficio, o, in caso di rifiuto, con determinazione del valore effettuata d'ufficio (art. 17, n. 2 del regio decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639). (Cont. 38j73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). Imposta di registro -Agente di Commercio -Atto di nomina senza indicazione di corrispettivo -Se rappresenti un caso di occultamento di valore. Se un atto di nomina di agente di commercio, che non preveda corrispettivi, rappresenti un caso di � occultamento di valore � suscettibile di essere provato attraverso le risultanze degli accertamenti dalla 'Polizia tributaria ai fini di altre imposte (bollo ed i.g.e.) (art. 1, decreto legge 26 settembre 1035, n. 1749, alleg. � A �; art. 105 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269). (Cont. 38j73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). (*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di attualit� che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con altri colleghi che trattano le stesse questioni e per aprire, possibilmente, sulle ,stesse un dtbatUto. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposte di regiritto -Societ� -Trasformazioni -Agevolazioni ex-legge n. 170 del 1965 -Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale. Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica del capitale (artt. 1 e 3 legae 18 marzo 1965. n. 170). (Cont. 238j73, Grignolio c. Finanze, Avv. Stato Pavone). Imposte dirette -Ritenuta d'acconto -Se la ritenuta debba essere operata anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario. Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni professionali liquidate a favore di avvocato distrattario, anzich� della parte (art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801). (Cont. 158j73, Postogna c. Finanze, Avv. Stato Scotti). Imposte ipotecarie -Verifica dello stato passivo -Alienazione del bene soggetto a privilegio -Ammissione in via chirografaria se sia legittimit� Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verific'a dello stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio � stato alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 c.c.). (Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Fallimento Lanzerotti, Avv. Stato Vacirca). LEGISLAZIONE QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE I-NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI R.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 46, ultimo c�omma, nella rpa,l"te in oud esclude in ogni caso dal diritto all'� indenniz2lo � in esso previsto l'agente sospeso m via rpreventiva e succ�ess:ivamente a�ssoLto m sede di ;procedimento penail:e per msufficienza di prove. Sentenza 28 novemOO"e 1973, n. 168, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. d.l. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma, sul �TrattamenJto giuridico ed economico dei!. perso[)Jail:e civiJ.e non dd �ruolo in servizio neLle ammilThiSillrtazdoni deLlo Starto � nelle pall"ti in �oui �dispone �che non sia dovuta dndenndt� di anziandt� n�ei casd 4i Licenziamento ilrl s1egudrto a condanna .pena<l�e o �a provvedimento disc,irplinare ed dn seguito a dimissioni vo�lontaiflie. Sentenz,a 21 novembre 1973, n. 1~6, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. legge reg. sic. 27 novembre 1961, n. 22, art. unico, nella parte in cui, prorogandosi iii. termine conten:uto nell'art. l, primo �comma, della leg,ge l'eg]onale 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone l'app1ioa2lLone deLl'art. 6, primo �comma, deLLa le1g1ge (['legiQ[)Ja,le 28 apl'i!le 1954, n. 11, �a>lle costruzioni inizdarte e �COndotte a rtermme nel p�eriodo mteroorrrente da1l l<> gennaio 1958 ail. 31 dicembre 1965. Sentenza 21 novembre 1973, n. 158, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1O, nella pal"'IJe in c1ui �1S1Cilrude giLi apprendisti dail:l'appLicabdldt� nei Locro con:lirontd della medesima legge, nel �COI"So del ropporto di a'PPl'enddsrta�to. Sen.tenza 28 novembre 1973, n. 169, G. U. 5 �diocembcre 1973, n. 314. II -QUESTIONI DICHIARATE :NON FONDATE Codice civile, art. 2960, secondo comma, (artt. 3 e 24 deil:la Costituzione). Sen.tenza 21 novembr�e 1973, n. 162, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. codice penale, art. 160 (acrt. 3 .delJla Costituzione). Sentenza 21 novembr�e 1973, n. 155, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 208 codice penale, artt. 188, primo comma, e 189, primo comma, n. 3 (artt. 3, pritno COimma, 27, ,terzo comrrJJa, 36, primo comma e 53, pri:mo comma dell.a CostLtuzione). Sentenza 28 novembre 1973, n. 167, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. codice penale, artt. 589 e 42 (avt. 3 delLa Cos,tiJtuzione). Sentenza 28 'novembre 1973, n. 166, G. U. 5 dlicembve 1973, n. 314. codice di procedura penale, artt. 274 e 612, terzo comma (all'ltt. 3, p!l'ti.mo �COIIIUlla, 27, terzo cOIIIUlla, 36, primo comma, e 53, .pri�mo comma, della Oostituzione). SentenZJa 28 novembl'e 1973, n. 167, G.U. 5 dieemoce 1973, n. 314. codice di procedura penale, artt. 304-bis, 392, 348, ultimo comma, 462, n. 3, 463, primo comma, e 465, secondo comma (art. 24 della CostiJtuzione). Senten:lla 21 novembre 1973, n. 154, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. codice di procedura penale, art. 466 (a,l"tt. 2, 3, 24 e 27' della Costituztone). Sentenza 21 novembre 1973, n. 159, G.U. 28 iiJJOvemb!re 1973, n. 307. codice di procedura penale, art. 479, terzo comma (�lWtt. 2, 3, 4, 25, 35 �e 41 del:1a Costituzione). Senten:tJa 28 novemb!re 1973, n. 171, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 16 (artt. 3 e 4, primo comma, della Cost1tuZiiOiiJJe). Sentenza 21 novembre 1973, n. 157, G.U. 23 novembre 1973, n. 307. r.d. 5 febbraio-1891, n. 99, art. 81 (ar.tt. 117, 118 e 130 de1La Costituzione). Sentenza 28 novembre 1973, n. 170, G. U. 5 di!cembre 1973, n. 314. r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 132 (1artt. 117, 118 e 130 deilila Costd: tuZiione). Sentenza 28 novemb!re 1973, n. 170, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 27 maggi�o 1929, n. 810, art. 1, neL1a parte in c:ui d� esecu: IJione ai �commi qual'lto, quinto e sesto dell'all't. 34 de:l CoiiJJcoodato ltra l'Italia e La Santa Sede (�al'ltt. l, secondo comma, 3, primo comma, 11, 24, primo e secondo comma, 25, primo� comma, 101, pl:'I:Lmo �comma, 102, .pdmo e secoiiJJdo comma, delLa Cost:Ltu:lliOiiJJe). Sentenza 11 cUcembve 1973, �n. 175, G.U. 19 dkembre 1973, n. 326. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62, primo, terzo e quarto comma (art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione). Sentenza 21 novembre 1973, n. 161, G.U. 21 novembre 1973, n. 307. PARTE II, LEGISLAZIONE 209 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 26, 27 e 33 (artt. 3 e 4, priono comma, della Costiltuzione). Sen1Jen2la 21 novembre 1973, n. 157, G.U. 23 novembre 1973, n. 307. r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (a['t. 76 della Costil1Juzioil1e). Sentenza 28 novembre 1973, n. 164, G. U. 5 di:cembre 1973, n. 314. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (�a:rt. 76 della Costituzione). SootenZJa 28 novembre 1973, n. 164, G. U. 5 di!Cembre 1973, n. 314. legge 13 novembre 1960, n. 1407, art. 8, .primo, secondo e terzo comma (art. 3 della CostttuZiione). Sootenza 21 novembre 1973, n. 160, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 24 ~a~t. 14, lettera l, del:lo SI1Jatuto delLa Regione sicdJLiana). Sentenza 28 novembre 1973, n. 165, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 55 e 56 (arlt. 117, 118 e 130 delilla Costi1Juzi001Je). Serlltenza 28 n,ovembre 1973, n. 170, G. U. 5 dtcembre 1973, n. 314. d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 111 (art. 14, 'lettera l, dehlo statuto �delilia Regione sicd:liana). Sentenza 28 no'V'embre 1973, n. 165, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 1� dicembre 197'0, n. 898, art. 2 (a:rtt. 7 e 138 de11Ja CostituZJione). Sootenza 11 clic�embre 1973, n. 176, G. U. 19 �d1cembre 1973, n. 326. III -QUESTIONI PROPOSTE Codice civile, art. 1901 (a:rt. 3 delJ:a Costituzione). Tribunale di Roma, ol\dmanz:a 5 marzo 1973, G. U. 5 d1cembre 1973, n. 314. 'codice civile, ad. 2120, terzo comma (artt. 3 e 36 delLa Costituzione). T�ribllil13Jie di Lec:ce, oidma\ll.Za 2 ma�g.gio 197.2, G. U. 14 novembl1e 1973, n. 294. codice civile, art. 2237, secondo e terzo comma (art. 3 :delila Costituzione). Corte d'appello di Roma, mdinanza 20 novembre 1972, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO codice di procedura civile, art. 140 (artt. 24, 'secondo �Comma, e 3, prorno ~comma, delilia Cosrti.ltuzione). Pretorre di Lugo, oodJ�nianza 11 agos,to 1973, G. U. 14 novembr'e 1973, n. 294. codice di procedura civile, art. 521 (,a,rrtt. 2, 3 e 29 de1La Costitu: z1one). PrertOre di Asti, Ol'dlirnanza 8 agosto 1973, G.U. 5 dkemooe ,1973, n. 314. codice penale, art. 175 (�all'ltt. 3 e 27, terzo comma, della Cosltlttuzd.one). Pretore di PoggibO!lliSi, oii1dinanza 25 gciugno 1973, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. codice penale, artt. 204 e 222 (,atl'!tt. 3 e 32 dei!Jl,a CosrtirtuziJOOJe). Gh.1Jdice Istruttore del "'1r!Lbrunai1e di Brescia, orrdinranza 11 settembre 1973, n. 326, G. U. 19 d1cembrre 1973, n. 326. codice penale, art. 313 (artt. l, 3, 102, 104, 111, 112, e 113 della del'la Oostituzd.Oille). Corte di assise di Siracusa, ordinanze 21 ma,g,gio 1973 (due), .G. U. 19 dd.cembre 1973, n. 326. Corte di ass:ise di Venezia, o11dinanza 25 mag,gio 1973, G.U. 5 ddcrimooe 1973, n. 314. Ooil'te di assiSii di Fo~rl�, orrdin,an~a 8 ,giugno 1973, G.U. 14 novembl'e 1973, n. 294. Oarl1te di aSSJise dd Palermo, Oil'ddnanze 26 e 30 giugno 1973, G.U. 5 dicembre 1973, n. 314. codice penale, art. 334, primo comma (a,rtt. 2, 3 e 29 delila CoSJtd,.. tuzme). Pr,et01re dd Asti, oll�dtnamento 8 ~agosrto 1973, G.U. 5 ,dJicembire 1973, n. 314. codice penale, art. 509 (art. 3 della Costituz~one). P11eto~re di Oarini, ordinanm 6 1uglrio 1973, G. U. 14 rnovembire 1973, n. 2~94. cod,ice di procedura penale, art. 25 (art. 24 della CosUtuziOille). Giudtce .cood.Liatore di Lecc�e, orrdiinanza 10 novemb~re 1972, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. c~odice di procedura penale, artt. 123 e 304 (arrbt. 3, 24 della CoiStituz. iOille). 'I1ribuna�le di Roma, ordinanza 13 aprile 1973, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. PARTE II, LEGISLAZIONE c:odh:e di procedura penale, artt. 190, 99 e 100 (artt. 3 e 24 dehla Oosbiltu2lione). C<wte dd cassazione, orrd�lOiaiil.Za 15 maggio 1973, G.U. 14 norvembrie 1973, n. 294). codice di procedura penale, artt. 348, terzo comma, e 465 cpv. (1arlt. 3, 24 �e 27 dehla CostiltuZiiO<ltle). TribuinlaJle di Tr.eruto, O['dtnanza to gtugno 1973, G. U. 19 dicembre 1973, n. 326. codice di procedur� penale, art. 408 (art. 24, priJmo �e secOltldo comma delLa Oosti.tuziO<ltle). Px:etore di AV'ig11a:no, ordiii1anza 24 �1u~1io 1973, G.U. 14 nQJVembne 1973, n. 294. r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156, secondo comma (artt. 3, secondlo comma, 39, 40 e 49 delLa Costituzione). Pretore di Tonino, oodinram.m 17 gennaiLo 1973, G.U. 14 novembr: e 1973, n. 294. � r.c:t. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, art. 8, .penultimo comma (art. 3 deLla Costituzione). Pretore di Piombilno, or'diiiJianza 27 a�~ooto 1973, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70 (arlt. 101, secondo comma e 107, terzo e qll.liarlo comma de11a Costituzione). TmbUJnale di Mhlano, Oll'ldtnanza 10 1uglliio 1973, G. U. 14 no�vembre 1973, n. 294. legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 (art. 3 della Costi.<tuziO<ltle). 'I1r.i:bulnrue dii Varrese, ol."lddinan.za 4 �giugno 1973, G. U. 14 novembrte 1973, n. 294. r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, art. 8 (art. 3 deLla Costituzdone). Col"lte dei conti, quarta semone, ,pensioni militari, ordilnlanm 15 gEmiJJaio 1973, G. U. 14 IIJJOV�embrte 1973, n. 2�94. r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99 (�arrtt. 101, 102, 108, 3 e 24, sec�ondo comma, della Costituzione). 'I1ribUJna,le di Potenza, oodiDanza 3 luglio 1970, G.U. 19 dmcembre 1973, n. 326. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO legge 13 giugn�o 1952, n. 690, art. 18 (artt. 24, pr.imo comma, 36, 38 e 3 delila Cos1Jituzicme). Corte dei c001J1Ji, :terza sez.ione pensioni c:iviiLi, oo:dinanza 5 aprile 1973, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. legge 4 agosto 1955, n. 692, artt. 2 e 4 (.art,t. 3, 23, 41 e 53 deilila Cosrtituz!iOIIle). Pretotre d.i Milano, oil1ddnanza 19 [ugJ.io 1973, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. legge reg. Trentino�Aito Adige 17. maggio 1956, n. 7, art. 34, secondo comma (ail1t. 108, .primo comma, deNa Cosrtitu2lione). Coote di cassazione, Otrddnanza 10 arpr:iile 1973, G. U. 14 novem.ooe 1973, n. 294. legge reg. Trentino!Aito Adige 8 agosto 1959, n. 10 (art. 5, n. 3, Statuto speciale :petr la Regli�on,e del Tll"enttno-Allrto Adig.e). Triburn.ale eli Rovereto, .ood:inanza 24 �s,ettembre 1973, G. U. 5 dlioembr� e 1973, n. 314. d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (artt. 3 e 36 de11a Costituzione). Triburrui'le di Lecce, oo:ddlllanza 2 maggdo 1972, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29 (alli. 24 delila Costiilluzli.olllle). Pretore dd Rossano, ordinaiiJ.Za 14 maggio 1973, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. legge 23 aprile 1965, n. 458 (atrtt. 2 e 18 de111a Costituzdloo.e). Oonsigilio di Stato, quall'ta se2lione, o~r~d:inanza 28 novembre 1972, G. U. 14 novembre 1973, n. 294. d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 2, secondo comma (artt. 3 .e 36, primo comma, deilila Cosrtituzione). Oorte dei 'conti, tetrza �seziolll'e :pen:sdolllii civjj}j, Otrd.inanza 10 gennali. o 1973, G. U. 5 wcemhre 1973, n. 314. d.P.R. 30 giugno 196'5, n. 1124, art. 11, prim�o comma (art. 3, primo comma, della Cootiltuzdone). TrilbUillaJ:e di Udine, ordinanza 14 giu:gno 1973, G.U. 5 mcembrle 1973, n. 314. legge 14 maggio 1969, n. 252, artt. 11, secondo comma e 19 (all'ltlt. 3, 29, primo �COm!llUl, 31, primo comma e 38 della Costittmione). Corte dei conti, qualt'lta sezli.one pensiolllii milita<ri, 01rclinanza 13 ottobre 1972, G. U. 19 di~cembve 1973, n. 326. PARTE II, LEGISLAZIONE legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (all't. 3 della Costllitruzi>O(t)Je). Pretoll'e di Tmino, ordinanza 19 giugno 1973, G. U. 14 n,ovemOO. e 1973, n. 294. legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 (a�rtt. 3 e 39 del!la Costrutuzione). Corrlis1glio di Stato, quinta semone, ordillanm 17 apriJ:e 1973, G. U. 19 dicembre 1973, n. 326. d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32 (artt. 3, 23, 41 e 53 del[a Cosrtitll2liooe). Pretore di Mhlarno, ordinanza 19 lugiliio 1973, G.U. 28 novembll'e 1973, n. 307. legge 1� dicembre 1970, n. 898, art. 2 ~art. 7 deihla Costituziorne). Col'ite d'appello di Trd:este, o~r~dilnanza 30 marm 1973, G.U. 14 1110vembre 1973, n. 294. 'I1:rti�bwnale di Lecce, oTdinanza 30 ma,g.gio 1973, G.U. 5 dic�embre 1973, n. 314. legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (a;rtdcoli 3 e 42, terzo comma, ,delJla Costituzione). T:rtiburrliale dd Mrursala, Oit'ronanza 11 dicembire 1972, G. U. 14 nov; embre 1973, n. 294. legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (airlt. 41, 42 e 44 d:el[a OosrtlituzJione). CO!rlte d'appello di Lecce, Olrdinanza 11 giu:gn>O 1973, G. U. 19 dicembre 1973, n. 326. legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 20 (art. 3 della Cost.Ltuzi<>ne). Ooote dei conti, qll<lll'ta sezio(t)Je pension.i mi[itall'i, oTdinanza 12 febbra. io 1973, G. U. 14 novemooe 1973, n. 294. legge .9 ottobre 1971, n. 825, art. 1O, n. 13 (artt. 3, 23, 41., 42, 76, 77 e 116 della CostdrtuZlione; all'tt. 14, lett. d e 21 .deilllo start:Juto specialle per 1a Sicihlia; artJt. 4, 47 e 51 deil1o statuto speciale per la Sa11degna; all'tt. l, 5 e 34 del.Wo statuto .specWe per il 'Drentino-A1to AJI'lige). Re~one 'Drentino-A1to Adige, dcorso depoSiitato il 22 norvemblre 1973, G.U. 19 clicembire 1973, n. 326. Re,gti:o[])e sal'da, rico!rlso deposllitato il 22 novembre 1973, G. U. 19 dticembl'e 1973, n. 326. RegiOI!lJe sidilti�ana, rtco!'so depositato il 26 nov�embre 1973, G.U. 19 .roc,embire 1973, n. 326. 214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Bl-oV<�nJoia di 'I1rento, ricooso depositato il. 22 II1ovembre 1973, G.U. 19 dicembre 1973, n. 326. ProVIiii1cia dd BOilzano, ll'licor:so depositato il 22 novemb11e 1973, G. U. 19 d1c,embre 1973, n. 326. legge 15 dicembre 1972, n. 773, art. 3 (art. 24 �cpv. delLa Costitu~ne). PJ:"Ietore di Tione, o11dinanza 4 :aprile 1973, G. U. 14 novembre 1973, n. 2~94. legge reg. Emilia-Romagna appr. 12 lugno 1973 e riappr. 7 novembre 1973. Presidente del Coii1sigllio dei Ministri, ricorso deposlitato li[ 28 nov, emb~e 1973, G. U. 19 d1cemill'e 1973, n. 326. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 650, art. 74 (art.t. 3, 23, 41, 42, 76, 77 e 116 della CostituZiiollle; aJr:tt. 14, Lett. d 'e 21 dello statuto 'speci.al,e per la Siciiliia; amt. 4, 47 e 51 de1!1o statuto specdaJ:e per 'La Sa11degna; a.11tt. l, 5 e 34 deLlo statuto speciaJLe per iJl Trenhlno-.Mto Adi:gle). Regione Trent:ilno-A:1to Adige, ri�ioors:o deposttato .iJl 22 novembre 1973, G.. U. 19 diJCembre 1973, n. 326. Regione :sa�rda, rrlicooso depositato dJ. 22 novemb11e 1973, G. U. 19 dicembre 1973, n. 326. Regione siciliana, l'licorso deposi:tamo 11. 26 novembre 1973, G.U. 19 dicembre 1973, n. 326. Provincia di Trento, rdcorso depositato hl 22 novembre 1973, G. U. 19 ddoombre 1973, n. 326. Pl"ovmcia di Bol.zanro, ri�JCoriSO depOISi�italtO il 22 novembre 1973, G. U. 19 dlioembre 1973, n. 326. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 3 e 5 (artt. 36, 37 e 43 dello statUJto speoi,aJl:e rper .La Slicilia). RegJ~one siciliana, rdoorso depositaJto il 26 novembre 1973, G.U. 19 d1c'embre 1973, n. 326. legge prov. Trento riapprov. 12 ottobre 1973. P;vesidente del 001ll:S�Jg!]do dei Minlistl1i, ricorso depoSiirtaJto :ill. 13 nov, embre 1973, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE Espropriazione od occupazione di imm�bili -Acque sotterranee -Indennit� -Determinazione (t. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43). Se, qualora si debba procedere �d occupazione o espropriazione di terreni in cui .esistono pozzi che dovranno essere distrutti, nella determinazione delPindennit� da corrispondere ai proprietari si debba tener conto del valore dato dall'uso dell'acqua e di quello degli impianti anche nel caso in cui l'uso avvenga al di �fuori di concessioni (n: 108). AERONAUTICA ED AEROMOBILI Aeroporti militari -Concessioni sfaZc�o d'erba e pascolo -Divieto di subconcessione -Penale (c.c. art. 1382). Se nelle concessioni di sfalcio d'erba e pascolo su aeroporti militari sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione concedente possa incamerare la cauzione senza dimostrare la esistenza e l'ammontare del .danno subito a seguito de1La vioLazione medesima (n. 28). AGRICOLTURA Agricoltura -Operai agricoli -Diritto sindacale di riunione (t. 12 aprile 1962, n. 205; t. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; t. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 20). Se agli operai agricoli temporaneamente assunti dal Ministero Agcicoltura e Foreste in base alla legge 12 aprile 1962, n. 205 spetti il diritto sindacale di riunione nelle ore di lavoro previsto dall'art. 20 legge 20 maggio 1970, n. 300 ovvero dall'art. 20 legge 28 ottobre 1970, n. 775 (n. 72). ALBERGHI. Imposte dirette sul reddito -Esenzione -Zone depresse del centro nord Alberghi (l. 29 Zuglio 1957, n. 635, art. 8). Se ile agevolazioni ftscal1i. stab~hlte dailla legge 29 lruglio 1957, n. 635, in materia di imposte dirette sul reddito, per �le imprese artigiane e piccole industcie di nuova costituzione nelle zone depresse del centro nord, siano applicabili anche alle imprese alberghiere (n. 21). 16 216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Amministrazione pubblica -Azienda di Stato per i servizi telefonici -Infortunio del personale -Assenza dal servizio-Stipendi e competenze Pagamento -Responsabilitd del terzo -Rivalsa (r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. l; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c. artt. 1916 e 2043). Se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, in genera�le, le Amministrazioni dello Stato, che abbiano corrisposto stipendi e competenze al personale infortunato nel periodo di assenza dal servizio, possano rivalersi per quanto pagato sul terzo responsabile dell'infortunio (n. 368). Amministrazione pubblica -Ente pubblico -Lavoratrici madri -Assenza dal lavoro -Sostituzione (l. 30 dioombre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276), Se le pubbliche amministrazioni e gU enti pubblici in genere possano assumere personale dipendente �COn contratto a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici madri .che si assentano dali lavoro (n. 369). Censimento -Rilevatori nominati dai Sindaci -Assistenza e previdenza Obbligo -Spettanza (d.P.R. 23 ottobre 1971, n. 895, art. 21). Se, per i rilevatori di censimento nominati dai Sindaci, all'assolvimento degli obblighi assistenziali e previdenZJiali sia tenuto l'Istituto Centrale di Statistica ovvero il Comune (n. 373). Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni -Spettanza (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 6; l. 10 maggio 1970, n. 201, art. 17 lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, �art. 13). Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2� e 3� c., t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi nei corsi d'acqua attraversanti gld abitati siano stati devoluti al MedicQ provinciale e se �le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 370). Dipendente statale -Decesso -Ratleo di stipendio insolu.to -Attribuzione Disciplina -Dipendente ente pubblico -Norma regolamentare di rinvio -Applicabilitd (.d.P.R. -28 dicembre 1970, n. 1079, art. 14; d.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, art. 4). Se la norma per la quale, in caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato per sua colpa o, in mancanza, ad figli ai quali (coniuge o figli) viene anzi attribuita l'intera mensilit� del trattamento �economico spettante aLla data della morte, sia applicabile anche ai dipendenti di quegli enti pubblici ai quali, per il r.egolamento del personale, si applicano sussidiariamente ed in materia di stato giuridico �le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato (n. 371). Ente Pubblico -Opera Nazionale Invalidi di Guerra -Impiegato avventizio -Collocazione in ruolo -Servizio pre-ruolo -Valutazione (art. 26, l. 28 ottobre 1970, n. 757; d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079). Se, disposto dal Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico (Opera Nazionale Invalidi di Guerra) l'adeguamento del trattamento economico del proprio personale a quello introdotto per gli impiegati civili PARTE II, CONSULTAZIONI dello Stato con d.P.R. 28 dieembre 1970, n. 1079 e il.'applicazione dell'articolo 26 legge 28 ottobre 1970, n. 775, in materia di valutazione del servizio pre-ruolo, possa riconoscersi agli impiegati avventizi in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. 28 dicembve 1970, n. 1079 e successivamente oolilocato nei lrUOJ.i, la varutamone del 1se1'1Vizio non di !l'Uolo ,ai fini delJ.'art;tribuzione della classe di stipendio nella qualifica conseguita (n. 374). Enti autonomi lirici -Controlli sostitutivi -Commissario straordinario go vernativo -Nam.Jima -Condizioni -Potere -Vicecommissario (l. 14 ago sto 1967, n. 800, artt. 11 e 13). Se, nella ipotesi in cui gli organi orrdinari di un Ente autonomo lirico soggetto a vigilanza dello Stato esercitino le loro funzioni in regime di � prorogatio � -essendo per essi scaduto il termdne quadriennale della carica -e gli Enti ,ed ocganiz2lazioni .cui ~compete !Per !Le1gge (artt. 11 e 13 legge 14 agosto 1967, n. 800) H potere di designare i nuovi componenti dell'organo ordinario non provvedano a tali designazioni, possa l'Autorit� di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo), invocando una ragione di carattere obbiettivo, ossia la impossibilit� di procedere alla sostituzione �dei .co.mpone1111ti delil.'oogano ordinaa:io, mancando le designazioni da parte degli Enti ed organizzazioni che a ci� debbono provvedere, procedere� alla nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente lirico (n. 375). Se il Commissario straordinario governativo, noininato per la gestione di un Ente lirico ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, in caso di impossibilit� di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, svolga anche le funzioni di Presidente dell'Ente (n. 375). Se, nel caso di nomina di un� Commissario straordinario governativo ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, per la gestione di un Ente lirico, vengano meno anche le funzioni proprie del Sovraintendente (n. 375'). Se, nella ipotesi in cui il Sovrintendente di un Ente lirico eserciti le sue funzioni in regime di prorogatio, per intervenuta scadenza del terrrt\ne quadriennale della carica, e il Consiglio comunale interessato non provveda a fare la necessaria proposta di nomina del nuovo Sovrintendente ai sensi dell'art. 11, 3" comma, legge 14 agosto 1967, n. 800, possa l'Autorit� di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo) procedere alla nomina di un Commissario straordinario in sostituzione e con le specifiche funzioni proprie del Sovrintendente (n. 375). Se, in caso di nomdna di un Commissario straordinario di un Ente lirico ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, possa essere nominato dall'Autorit� di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo) anche un vice commissario straordinario ~che sostituisca il Commdssario in caso di assenza o di impedimento (n. 375). Ministero del Tesoro -Attivit� di amministrazione degli Istitu.ti di Previdenza -Foro dello Stato (dJ. 1 settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.). Se ile norme sul foro dello Stato si applichino anche qualora il Ministero del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali facenti capo agli Istituti di Pr,evidenza amministrati da detto Ministero (numero 372). 218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ANTICHITA' E BELLE ARTI Cosa sacra -DestinaZJione al ctr,lto -Cessazione -Usucapione (c.c. art..831, 2� comma, 1161). Se le cose ,sacre destinate al culto 's~ano UJsucapibili qu~ora, per circostanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 69). Scavi clandestini -Danni o perdite di cose di interesse storico o archeologico -Sanzio711e pecuniaria (l. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 18 e 59; c.p. art. 635). Se sia applicabile la disposizione di cui al 2� comma e segg. dell'art. 59 della legge n. 1089, del l giugno 1939, che pr�evede la irrogazione di una sanzione pecuniaria 'commisurata al valore o alla diminuzione di valore della cosa perduta o danneggiata, a soggetti gi� riconosciuti colpevoli del reato di cui al combinato disposto degU ar.tt. 18 e 59 della stessa legge con sentenza passata in giudicato (n. 70). Se si poss� inpludere nell'ammontare del danno .o meglio della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 59 della il.egge n. 1089 del l giugno 1939, oltre al valore materiale della cosa danneggiata anche il costo, per lo stato, della cosa danneggiata (n. 70). APPALTO Appalto di opere militari -.Rifiuto dell'appaltatore di stipulare, dopo l'aggiudicazione, il contratto -Scioglimento. del contratto con incameramento della cauzione -Ammissibilit� (Capitolato Oneri Genio Militare appr. con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 7). Se l'Amministrazione possa sciogliere il contratto incamerando la cauzione nel caso in cui l'aggiudicatario della gara di appail.to per l'esecuzione di opere militari si rifiuti di procedere alla stipulazione del contratto (n. 367). Edilizia eonomica e popolare -Appalto INCIS per conto Gescal -Revi. sione prezzi -Decisione -Competenza (l. 28 febbraio 1949, n. 43; d.l. 6 dicembre 1947, n. 1501, art. 4). Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, la decisione sulla domanda di revisione dei prezzi avanzata dall'appaltatore compete alla stessa Amministrazione committente (n. 368). Edilizia economica e popolare -Appalto INCIS per conto Gescal -Revisione prezzi -Ricorso giurisdizionale legittimazione passiva (d.l.l. 6 dicembre 1947, n. 1501). Se, nel caso di lavori dati ,in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, quest'ultima sia contraddittore necessario nel giudizio amministrativo d'impugnazione del provvedimento ministeriale che decide, in vJ.a di ricorso gerarchico improprio, sulla domanda di revisione prezzi (n. 368). PARTE II, CONSULTAZIONI Revisione dei prezzi-disciplina applicabile agli appalti dell'Amm.ne postale (d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150, convertito coo legge 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481 art. 3; l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; l. 16 dicembre 1964, n. 1890; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). Quale sia ila disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. In particolare: Se ai fini deLla revisione dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT., possa �la percentuale di alea prefissata dall'Amm.ne nei capitolati speciali d'a~palito rimanere imsensilbi1e ad �eventuali successive modirficaztioni [e!gislatiV1e (n. 369�). Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT., nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 36!)). Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT. possa attribuirsi rilevanza aLla data di stipula del contratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso. Revisione prezzi -Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo -Atto aggiuntivo -Data di riferimento ai fini del computo revisionale -Revisione prezzi -Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo -Atto aggiuntivo - Unitarietd dei lavori -Data di riferimento ai fini det computo revisionale -Revisione prezzi�-Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo -'Atto di sottomissione -Precisazione della data di riferimento ai fini del computo revisionate. Se, nella ipotesi di atto aggiuntivo successivo al contratto principale d'appalto e concernente lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo, la revisione dei prezzi debba operarsi con riferimento alla data in cui il suddetto atto aggiuntivo � stato stipulato ovvero con ri:llerimento alla data di stipulazjone del contratto originario (n. 370). Se, nella ipotesi di atto aggiuntivo successivo al contratto principale d'appalto e concernente lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo, qualora risulti in fatto la unitariet� a fini giuridici ed economici di tutti i lavori previsti nei due atti (originario �e aggiuntivo), la revisione dei prezzi debba operarsi �con riferimento alla data in cui il suddetto atto aggiuntivo � stato stipuJ.ato avvero con riferimento alla data di stipulazione del �contratto originario (n. 370). Se, nella ipotesi in cui l'Amministrazione appaltante affidi al medesimo aggiudicatario originario, mediante semplice atto di sottomissione, lavori di lotti successivi di una stessa opera pubblica eccedenti il sesto quinto d'obbligo, facendo semplicemente richiamo agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'originario contratto d'appalto, sia opportuno precisare nell'atto di sottomissione la data di riferimento da prendersi in considerazione ai fini deCI. computo revisionale e se, inoltre, sia opportuno che tale data sia fatta coincidere con quella stessa di stipulazione dell'atto di sottomissione (n. 370). 220 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO BANCHE Scuole tecniche indus,triati -Banca-Servizio di cassa e tesoreria -Azione di responsabilit� o di conto -Giurisdizione -(l. 15 giugno 1931, n. 663; R.D. 12 luglio 1924, n. 1814, art. 44). Se le azioni di responsabilit� e di conto nei confronti di una banca che esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commerciale di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella della Corte dei conti (n. 18). CAMBI E VALUTE Rendiconto semestrale delle valute incassate da compagnia di navigazione Obbligo ~ll'Ufficio Italiano Cambi al rilascio di copia -Ammissibilit� -(Circolare Ministero Commercio Estero -Direzione Generale Valute 17 settembre 1963, n. V/501941/107-4). � Se l'Ufficio Italiano Cambi sia tenuto a rHasciare, a favore delle stesse compagnie inter�essate o di terzi, copia dei rendiconti semestrali delle valute incassate e della loro destinazione presentati dalle compagnie di navigazione (nella specie la richiesta di copia proveniva dagli eredi di un socio della compagnia di navigazione costituita in societ� in nome collettivo, ai fini del giudizio di liquidazione della quota) (n. 24). CIRCOLAZIONE STRADALE Autostrade in concess.ione "' Tutela della propriet� -Norme di polizia demaniale- Applicabilit�-Limiti (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20). Se per la tutela deLla propriet� delle autostrade costruite e gestite in regime di concessione ed in relazione a violazioni di disposizioni normative da parte di privati si possa provvedere a norma dell'art. 20 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 concernente il regime di tutela e di polizia demaniale e se siano ammissibili, pertanto, il procedimento di ordinanza prefettizia, la diffida e l'esecuzione di ufficio (n. 40). Circolazione stradale -Infrazioni -Autoveicolo -Venditore -Mancata trascrizione al P.R.A.-Responsabilit� per la sanzione -Esclusione. Se possa ritenersi responsabile Civilmente dell'infrazione alle norme sulla circolazione stradale in qualit� di proprietario dall'autoveicolo colui il quale risulti ancora iscritto nel P.R.A. ma dimostri in modo idoneo (mediante atto notarUe e registrato) di aver gi� venduto il veicolo all'epoca in cui l'irnf!"amooe si � verificata (n. 41). Depenalizzazione -Difformit� tra contestazione e accertamento penale -ingiunzione prefettizia -Ammissibilit� -.Termine d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 141, l. 3 maggio 1967, n. 317. Se, nel �caso di difformit� tra la violazione al codice stradale contestata dagli organi di polizia e quella accertata in sede giudiziaria penale, e di conseguente trasmissione degli atti dall'autorit� giudiziaria penale a.Ua Prefettura, sia ammissibiLe la emanazione da parte del Prefetto della in PARTE II, CONSULTAZIONI giunzione di pagamento di pena pecuniaria ai sensi della legge 3 maggio 1967, n. 317, ancorch� il trasgressore non sia stato posto in grado, entro il termine di cui all'art. 138 c.s., di esercitare il diritto di oblazione (n. 42). Se, nel �caso di difformit� tra J.a violazione al codice stradale contestata dagli organi di polizia e quella accertata in sede giudiziaria penale, e di conseguente trasmissione degli atti dall'autorit� giudiziaria penale alla Prefettura, il termine di 30 g.iorni per la contestazione del fatto mediante notifica al trasgressore, debba intendersi decorrere dalla data di pubblicazione deUa sentenza penale (n. 42). COMMERCIO Negozi -Determinazione orario apertura e chiusura -Delega.alla Regione Mancato esercizio della delega-Conseguenze -Provvedimenti prefetti zi antecedenti -Vigenza -Violazioni -Conseguenze -(l. 28 luglio 1971, n. 558, artt. 1 e 10; l. 30 giugno 1932, n. 973, art. 3). Se, qruroOTa la Re1gione a statuto Oit"dinario non abbia tadottato alcun provvedimento in esercizio della delega contenuta nella l. 28 luglio 1971, n. 558 sulla determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attivit� esercenti la v�endita al dettaglio, rimangano in vigore i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (n. 29). Se, qualOTa si ritenga che rimangano in vigor.e i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della l. 28 luglio 1971, n. 558, con la quale � stato delegato alle Regioni a statuto ordinario il potere di determinat~e l'orario di apertura �e .chiusure dei negozi �e delie altre attivtt� esercenti la vendita al dettaglio, stante la mancanza di provvedimenti adottati in materia dalla Regione, le� violazioni dei provvedimenti prefettizi siano da assoggettare alla sanzione penale prevista dalla l. 30 giugno 1932, n. 973 ovvero alle sanzioni amministrative previste dalla citata l. 28 luglio 1971, n. 558 (n. 29). COMPETENZA Ministero del Tesoro -Attivit� di amministrazione degli Istituti di Previdenza -Foro dello Stato -(D.L. 1 settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.). Se le norme sul foro dello Stato si applichino anche qualora il Ministero del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali fiwenti capo agli Istituti di Previdenza amministrati da detto Ministero (n. 28). COMPETENZA E GIURISDIZIONE Scuole tiecniche industriali -Banca -Servizio di cassa e tesoreria -Azione di responsabilit� o di conto -Giurisdizione -(l. 15 giugno 1931, n. 883; R.D. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44). Se le azioni di responsabilit� e di conto nei confronti di una banca che esercita il servizio di cassa e tesot~eria per una scuola tecnica commerciale di stato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella della Corte dei conti (n. 29). 222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO COMUNI E PROVINCIE Avvocatura dello Stato -Sindaco nella qualit� di ufficiale dello stato civile -Rappresentanza e difesa (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rap!presentanza e difesa iln �giudizio del Smdaco qrua�loo-a questo ll'isulti �convenuto neUa. qualit� di ufficiale delJ.o stato civile (n. 142). Cassa pensioni dipendenti Enti locali-Regime tributario-(l. 11 aprile 1955, n. 379, all't. l; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. l, 4� c.; r.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. l, 3� c.). � Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di enti locali, che ha unificato la Cassa di previdenza per le pensioni ai �salariati degli Enti locali e la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, si appld, chino i b�nefici tributari; e cio� l'equiparazione ai fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato, gi� spettanti alle suddette due Casse (fattispecie in terria di tassa di concessione governativa) (n. 149). Consorzi di Comuni -Pagamento stipendio all'unico segretario comunale Versamenti dei Comuni -IGE -Assoggettabilitd. Se .siano .soggette ad .IGE le somme versate dei Comuni consorziati a[ Comune capo consorzio di segreteria a titolo di concorso nel pagamento dello stipendio spettante all'unico segretario comunale (n. 150). Opere pubbliche statali -Provincia di Latina -Campo sportivo -Appartenenza -(r.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. 1; r.D.L. 8 giugno 1936, n. 1203, art. 6; r.D.L. 26 settembre 1935, n 2004, art. 2). Se fra le opere stradali, �edilizie o di altra natura inerenti alla costruzione di citt� e borgate della Provincia di Latina, determinate da esigenze di carattere statale e non riguardanti la competenza di altri Enti, oper.e che ai sensi dell'art. l r.D.L. 4 ottobr-e 1935, n. 1921, restano di propriet� dello Stato ed a totale suo carico, possa ricomprendersi anche un campo sportivo costruito a spese dello Stato in una citt� del�la detta provincia (n. 151). Sanitario condotto -Sanzioni disciplinari di particolare gravit� -Commissione speciale di disciplina -Composizione -(R.D. 27 luglio 1934, n. 1263, art.. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6). Se l'art. 74 de~ t.u. delle leggi sanitarie, nena parte in cui prevede la partecipazione del Vice-prefetto, in qualit� di presidente, alla Commissione ,di disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al Consorzio di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari condotti di sanzioni disciplinari di particolare gravit�, possa ritenersi tuttora operante prur dOIPO l'entrata iin vigore della legge 13 marzo 1958, n. ~96, che ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanit� le attribuzioni del Ministero dell'Interno nei riguardi del personale sanitario e gli esercenti professioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3); nonch� dopo l'entrata in vigore del D.P.Reg.Sic. 19 ottobre 1955, n. 6, r�elatiirvo al nuovo ordinamento degli Enti �locali e de�i controlli sui medesimi da parte deHa Regione Sicilia (n. 152). PARTE II, CONSULTAZIONI COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA Importazioni da Paesi CEE -Diritto per servizi amministrativi -Indebito Restituzione somme -Domanda giudiziale -Mancata richiesta amministrativa -Ammissibilit� (l. 24 giugno 1971, n. 447). Se si-ano ammissibili le domande giudiziali avanzate dagli importatori, senza previa richiesta 1in via ,�mmini:stratirva, per ottenere la restituzione di somme oorrlsposte per diritti per i serVlizi arrnmini,strativi su roerei importate da Paesi della Comunit� Economica Europea dopo il l luglio 1968 (n. 9). CONCESSIONI AMMINISTRATIVE Aeroporti militari -Concessioni sfalcio d'erba e pascolo -Divieto di subconcessione -Penate -(c.c. art. 1382). Se nelle concessioni di sfalcio d'erba e pascolo su aeroporti militar� �sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione concedente possa incamerare la cauzione senza dimostrare la esistenza e l'ammontare del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 123). Concessionari autoservizi -Obbligo accettazioni -Consegna e trasporto effetti postali -Distanza della fermata dall'ufficio postale -Valutazione. -Criteri -'(l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, art. 2). Se, 1M fine di verificare la �sussi�stenza dell'obbligo che impone ai concessionari di autoservizi di procedere all'accettazione, alla consegna �ed al trasporto degli effetti postali, nelJla valutazione della dd.stanza tra luogo di fermata ed ufficio postale debbasi calcolare anche la distanza inversa, eventualmente nella diversa misura imposta dalle norme della circolazione stradale (n. 121). Impianti distribuzione carburanti -Concessione -Licenza di accesso alla strada statale -Mancato pagamento del canone -Revoca della concessione -Riscossione coattiva del canone -R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, a1�t. 17 lett. b) -R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8 -D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 -t:u.. 14 aprile 1910, n. 639. Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto di distribuzione di carburanti neWipotesi in cui il concessionario non abbia corrisposto il ~canone da lui dovuto all'ANAS per la Ucenza di accesso dalla strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 124). Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 apri<le 1910, n. 639, relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari di impianti di distribuzione di carburanti nonch� titolari di licenze di accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino morosi nel pagamento del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 124). 224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Piani di ricostruzione -Concessioni d'opera -Espropriazione per pubblica utiLit��-Spese-Contabilizzazione-(l. 24 agosto 1929, n. 1137). Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione l'Arrnministrazione si1a tenuta a rimborsarre aJ concessionario, comprendendole nella ,contabilizzazione della spesa e con le previste maggiorazioni: la maggiore indennit� di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi legali su tale indennit� stabiJ.iti a titolo di indennit� di occupazione; gli interessi legali suLla somma determinata a titolo di indennit� di espropriazione, fino al deposito di 'tale somma presso la Cassa Depositi ,e Prestiti; 1e .spese �Legali dovute affJ',espropriato a seguito del giudizio di opposizione alla stima; le spese l:egaJ.i sostenute dal concessionario in detto giudizio di opposizione alla stima (n. 122). CONTABILITA' DELLO STATO Ente privato -Legale rappresentante -Illecita distrazione somme -Responsabilit� contabile -Giudizio innanzi alla Corte dei conti -R.D. 12 luglio 1934, n. 12~4, art. 44. Se possa promuoversi nei confronti del legale rappr.esentante di un ente privato (nella specie: Opera Assistenza Lavoratrici) condannato per peculato, un giudizio di responsabilit� contabile innanzi alla Corte dei conti per H danaro sottratto allo Stato (neLla specie: dal Fondo addestramento professionale per lavoratori) (n. 282). Piani di ricostruzione -Concessioni d'opera -Espropriazione per pubblica utilit�-Spesa -Contabilizzazione -(l. 24 agosto 1929, n. 1137). Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione l'Alrnmiil:JJistrazilone ma tenuta 'a r1mborsatrre al 'concessionado, COinJpTenden . dole nella contabilizzazione della spesa e con le prev.iste maggiorazioni: Ja maggiore indennit� di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi legali su tale indennit� stabiliti a titolo di indennit� di occupazione; gli interessi legali sulla somma determinata a titoao di indennit� di espropria-, zione, fino al deposito di tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; le 'spes ruegaJ.d dovute aWesPTopriato a seglU�!tO del ,giudizio di opposizione aUa stima; le spese legali sostenute dal concessionario in detto giudizio di opposizione alla stima (n. 280). Pubblica Amministrazione -Pagamento ad incapace con obbligo di reimpiego -Mancato reimpiego -Responsabilit� della P.A. -(R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 297, 3� c.) -Pubblica Amministrazione-Pagamento ad incapace straniero -Obbligo di reimpiego -(R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 297, 3� c.; disp. P'l"el. cod. civ. art. 21). Se ~la pubblica amministrazione possa ritenersi responsabile per il mancato reimpiego di somme pagate allegale rappresentante del minore (n. 281). Se la norma dell'art. 2!:!7, 3� c., R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo la quale nel provvedimento che autorizza la riscossione di somme dovute da pubblkhe amministrazioni a persone incapaci con l'obbligo di reimpiego, U giudice deve stabilire le modalit� del reimpiego medesimo, sia applicabile ove la persona incapace sia cittadino straniero (n. 281). PARTE II, CONSULTAZIONI 225 Sequestro penale -Autorizzazione alla vendita in via amministrativa-Modo di vendita -Specificazione -Incanto deserto -Vendita a licitazione o a trattativa privata -Richiesta di nuova autorizzazione -l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 140 -l. 17 luglio 1942, n. 907, art. 109. Se, per la vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, sia applicabile l'art. 109 della legge n. 907/42 sui monopoli, che prevede l'autorizzazione da parte della Procura delila Repubblica alla vendita in via amministrativa � per incanto � ovvero l'art. 140 della legge doganale n. 1424/40 che, pur prevedendo l'auto�rizzazione dell'autorit� giudiziaria penale, non contiene 1a limitazione relativa al modo 'di vendita � p�er incanto � (n. 283). Se, in caso di vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, qualora vada deserto l'incanto, debbasi nuovamente richiedere aWAutorit� giudiziaria penale l'autorizzazione alla vendita a licitazione privata o a trattativa privata (n. 283). Universit� degli Studi -Donazioni -Forma pu.bblica amministrativa -R.D. 6 aprHe 1924, n. 674, art. 129. Se le Amministrazioni universitarie possano avvalersi della forma pubblica- amministrativa per stipulare donazioni (n. 284). CONTRABBANDO Sequestro penale -Autorizzazione alla vendita in via amministrativa -Modo di vendita -Specificazione -Incanto deserto -Vendita a licitazione o a trattativa privata -Richiesta di nuova autorizza;zione -l. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 140 -l .. 17 luglio 1942, n. 907, .art. 109. Se, per la vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, sia applicabile l'art. 109 della legge n. 907l 42 sui monopoli, che prevede l'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica alila vendita in via amministrativa � per incanto � ovvero l'art. 140 della legge doganale n. 1424/40 che, pur prevedendo l'autorizzazione dell'autorit� giudiziaria penale, non contiene la il.imitazione relativa al modo di vendita � per incanto � (n. 53). Se, in caso di vendita in via amministrativa di beni sottoposti a seque stro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, qua lora vada deserto l'incanto, debbasi nuovamente richiedere all'Autorit� giu diziaria penale l'autorizzazione alla vendita a licitazione privata o a tratta tiva privata (n. 53). CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI Edilizia scolastica -Acquisto dell'area -Spesa -Contributo dello Stato Estensione. (l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2� c.). Se nell'anticipo da parte dello Stato della spesa di acquisto dell'area occorrente per la costruzione di edificio scolastko, salvo rimborso della stessa da parte del Comune in 25 annualit� senza interessi, come previsto dall'art. 13, 2� comma, delJ.a legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere ricomprese anche J.e .somme �che il .Comune debba ai .proprietari espropdati a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ultrabiennale (n. 113). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Enti locali -Opera pubblica -Esecuzione -Demolizione successiva -Contributi statali -Recupero -Revoca (l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 7). Se sia ,legittimo procedere al recupero di contributi gi� erogati dallo Stato. ovvero disporre la revoca di quelli concessi per l'esecuzione di opera pubblica di interesse locale (nella specie: ospedale) qualora l'opera medesima, regolarmente eseguita, venga successivamente demolita data l'inutilit� ed antieconomicit� di lavori di risanamento (n. 114). COOPERATIVE Societd cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari liquidatori -Natura -(R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540). Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Autoritd di vigilanza -Responsabilit� -(R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2043). Societd cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari liquidatori -Revoca -Forma -(R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540). Se i Commissari liquidatori di societ� cooperative soggette alla vigilanza dello Starto siano oo-gani delJ'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa (n. 10). Se l'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa possa incorrere in responsabilit� nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti per la vigilanza ed il controlJ.o sulle operazioni di liquidazione (n. 10). Se la revoca di commissari liquidatori di societ� cooperative soggette alla vigilanza dello Stato debba essere disposta con atto motivato (n. 10). CORTE DEI CONTI Corte dei conti -Azione di rresponsabilitd -Avvocatura Stato -Parere - Ammissibilitd -(r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 13; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 13). Se l'Avvocatura dello Stato possa esprimere pareri in merito alla fondatezza dei rilievi mossi a pubblici dipendenti da parte de'l Procuratore Gen~al<e della CoTte dei conti e che poss,ano ip(i:relrudere ad azj:Ollie di responsabilit� (n. 10). Scuole tecniche industriali -Banca -Servizio di cassa e tesoreria -Azione di respornsabilitd o di conto -Giurisdizione -(l. 15 giugno 1931, n. 889; r.d. 12 luglio 1924, n .. 1214, art. 44). Se le azioni di responsabilit� o di conto nei confronti di una banca che esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commerciale di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quena della C'orte dei Conti (n. 11). PARTE II, CONSULTAZIONI COSTITUZIONE Collocwmento dei lavoratori -Intervento dello Stato -(d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 -Questione di legittimit� costituzionale -� Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 d. l. 3 febbraio 1970, n. 7). Se il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nella parte in cui prevede l'intervento dei pubbUci poteri in materia di collocamento dei lavoratori, sia in contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 16 deLla Costituzione con riguardo ai principi della libert� e parit� di lavoro e della libert� di circolazione e soggiorno (n. 56). DANNI DI GUERRA Cittadinanza italiana -Mancanza al momento della liquidazione definitiva del danno -Successivo riacquisto -Effetti -(l. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. 1 e 35). Se sia legittima l'erogazione deLl'indennizzo per danni di guerra a soggetto che, cittadino italiano al momento del danno e della denuncia, non sia pi� in possesso della cittadinanza italiana all'atto della liquidazione �definitiva, pur avendola successivamente riacquistata (n. 147). Imposta di successione -Danni di guerra -Indennizzi e contributi -Esenzione -Successione anteriore alla l. 955/67 -Applicabilit� -(l. 29 set- tembre 1967, n. 955, art. 25). Se l'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore .globale disposta dall'art. 25 l. 29 settembre 1967, n. 955, per gli indennizzi e contributi di importo �inferiore a tre milioni liquidati a titolo di danni di guerra sia applicabile qualora, pur essendo la liquidazione in~ervenuta dopo l'entrata in vigore della suddetta il.egge, la successione si sia invece aperta prima (n. 146). DAZI DOGANALI Importazioni da Paesi CEE -Diritto per servizi amministrativi -Indebito Restituzione somme -Domanda giudiziale -Mancata richiesta amministrativa -Ammissibilit�-(l. 24 giugno 1971, n. 447). Se siano ammissibili le domande giudiziali avanzate dagli importatori, senza previa richiesta in via amministrativa, per ottenere la restituzione di somme corrisposte per diritti per i servizi amministrativi su merci importate da Paesi della Comunit� Economica Europea dopo il l � luglio 1968 (n. 72). Imposta di consumo -Importazione di prodotti contenenti cacao -Riscossione -Aliquote-Cio-ccolato -(d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, sez. IV punto D; l. 1 ottobre 1969, n. 684, art. 1). Se neLle impo�rtazioni di prodotti contenenti cacao, il punto D della nota alla sez. IV della tariffa doganale appr. con d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, secondo il quale si riscuote, oltr�e il dazio, anche la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticata etc., vada inteso come riferito alla sola J.ett. c) dell'art. l l. l ottobre 1969, n. 684, che stabilisce l'aliquota RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO dell'imposta di consumo per il cacao torrefatto, infranto, in pasta o in polvere, ovvero anche aUe lettere d) ed e) che stabiliscono aliquote per il burro di cacao e per la polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'l% (n. 73). Se. nelil.'imJpOrtazione di cioccoilato contenente �cacao� sgrassa>to con assenza di burro di cacao J'imposta di consumo sul �Cacao vada riscossa con l'aliquota relativa al cacao torrefatto, decorticata, infranto, in pasta o in polvere (art. l, lett, c), l. l ottobre 1969, n. 684) ovvero con quella relativa alla polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'l% (art. l, Iett. e), l. l ottobre 1969, n. 684) (n. 73). Merce in magazzino doganale -Sottrazione ad opera di ignoti -Esonero dall'imposta -(d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 1). Se possa considerarsi perduta o distrutta, ai fini dell'esonero dalle imposte doganali, la merce sottratta da magazzino-doganale ad opera di ignoti (n. 74). DEMANIO Aeroporti militari -Concessioni sfalcio d'erba e pascolo -Divieto di subconcessione -Penale (cod. civ. art. 1332). Se nelle concessioni di sfalcio d'erba .e pascolo su aeroporti militari sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione concedente possa :i!ncallllte!rare �la .cauzione �senza diimostzrare l'esistenza e l'ammontare del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 265). Patrimonio dello Stato -Universitd -Concessione in uso -Finalitd sportive -(t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46). Se Io Stato possa concedere in uso gratuito �e perpetuo proprii immobili aUe Univ~sit� che intendano destinarli a finald<t� sportive e di ricreazione (n. 263). Regione Sarda -Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua parte ad uffici stata,li -Ammissibilitd -(Statuto Regione Sarda, art. 14, 1� e 2� co.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2� co.). Se il trasferimento alla Regione Sarda di beni dello Stato non pi� connessi a servizi di competenza statale, disposto dall'art. 14, l � e 2� comma, dello Statuto speciale dehla Regione Sarda, operi anche rispetto ad una sola porzione di edificio, l'altra porzione essendo adibita ad uffici statali (n. 264). DIFESA DELLO STATO Avvocatura dello Stato -Sindaco nella qualitd di ufficiale dello stato civile- Rapnresentanza e difesa-(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere Ja rappresentanza e difesa in giudizio del Sindaco qualora questo risulti convenuto nella qualit� di ufficiale dello stato civile (n. 28). PARTE II, CONSULTAZIONI Controversia civile -Atti del Medico Provinciale -Anteriori al trasferimento delle funzioni alla Regione -Legittimazione Amministrazione Statale -Sussistenza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). Se vi sia la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale -e quindi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -nel giudizio promosso dinanzi alla A.G.O. nei confronti del Medico Provinciale per atti di questo Ufficio anteriori al trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Regione in virt� del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 31). Corte dei conti -Azioni di responsabilit� -Avvocatura Stato -Parere Ammissib. iUt� -(r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 43; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 13). Se l'Avvocatura dello Stato possa esprimere pareri in merito alla fondatezza dei rilievi mossi a pubblici dipendenti da parte del Procuratore GenC["ale della Covte dei ,conti e che possono rprreliudere ad azione di J.'esponsabilit� (n. 29). Ministero del Tesoro -Attivit� di amministrazione degli Istituti di Previdenza- Foro� dello Stato-(d.l. 1� settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 35; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. ,6 segg.). Se le norme sul Foro dello Stato si applichino anche qualora il Ministero del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali facenti capo agli Istituti di Previdenza amministrati da detto Ministero (n. 30). DONAZIONE Universit� degli Studi -Donazioni -Forma pubblica amministrativa (r.d. 6 aprile 1924, n. 674, art. 129). Se le Amministrazioni universitarie possano avvalersi della forma pubblica- amministrativa per stipulare donazioni (n. 42). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Assegnatario moroso nel pagamento di sei 'l'nensilit� -Diritto di riscatto -Decadenza -Locazione -Decadenza -(D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, artt. 9, 3� e 4� c., 11 e 12; art. 1453 c.c.; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 7). Se J.a decadenza dal diritto di riscatto in cui incorra il locatario assegnatario di alloggio economico e popolare moroso nel pagamento di sei mensilit� consecutive del canone operi automaticamente o solo per effetto di dichiarazione di risoluzione del contratto da parte dell'Ente proprietario (n. 255). Se la decadenza dal di~ritto di !riscatto in cui ilnoorra iJ. loca�ta!rio assegnatario di alloggio economico e popolare moroso nel pagamento di sei mensilit� consecutive del canone comporti anche la decadenza del rapporto di locazione (n. 255). 230 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Azienda di Stato Servizi Telefonici -Alloggi economici -Spese di riscaldamento -Rimborso -Tratt>enuta -(t.u. 28 aprite 1938 n. 1165, art. 337; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 60). Se spetti all'Azienda di Sta:to per i servizi telefonici il potere di recuperare le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi economici di propriet� dell'azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle pensioni dei dipendenti concessionari (n. 256). Edilizia scolastica -Acquisto dell'area -Spesa -Contributo dello Stato.Estensione -(l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2� c.). Se nell'anticipo da parte dello Stato della spesa di acquisto dell'area occorrente per la costruzione di edificio scolastico, salvo rimborso della stessa da parte del Comune in 25 annualit� senza interessi, come previsto dallo art. 13, 2� comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere ricomprese anche le somme che tl Comune debba ai proprietari espropriati a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ultrabiennale (n. 257). ENTI E BENI ECCLESIASTICI Cosa sacra-Destinazione al culto -Cessazione -Usucapione -(c.c. art. 831, 2� c., 1161). . Se le cose sacr�e destinate al culto siano usucapibili qualora, per circostanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 49). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' Espropriazione od occupazione di immobili -Acque sotterranee -Indennitd -Determinazione -(l. 25 giu.gno 1865 n. 2359, art. 43). Se, qualora si debba procedere ad occupazione o espropriazione di terreni in cui esistono pozzi che dovranno �essere distrutti, nella determinazione dell'indennit� da corrispondere ai proprietari si debba tener conto del valore dato dall'uso dell'acqua e di quello degli impianti anche nel caso in �cui l'uso avvenga al di fuori di concessioni (n. 336). Espropriazione pubblica utilitd-Costruzione edifici postali -Legge 21 ottobre 1971 n. 865 -Applicabilitd -Procedimento. Se la nuova disciplina espropriativa dettata dagli artt. 9 e seg. legge 21 ottobre 1971, n. 865, sia applicabile alle espropriazioni per la costruzione e '1'131Illo;>Mamenrto di 'edifici poSitali (n. 339). Se per le espropriazioni dirette all'esecuzione o all'ampliamento di edifici postali secondo J.a procedura di �Cui alla legge 21 ottobre 1971, n. 865, debba adempiersi da parte dell'Amministrazione P.T. al deposito prescritto dall'art. 10 della legge suddetta (n. 339). PARTE II, CONSULTAZIONI Espropriazione per pubblica utilit� -Costruzione di edifici postali -Proce dura in' base a l. 21 ottobre 1971 n. 865-Dichiarazione di pubblica uti lit� -Atti successivi -Competenza -d.l. 8 febbraio 1923, n. 422. Se per le �esp:ropdae.ioni dwette aliJ:a .costr!UziQIIlJe o aJ:Pampliamento di edifici postali, promosse secondo la legge 21 ottobre 1971, n. 865, la competenza ad emettere gli atti SUJCcessivi alla dichiarazione di pubblica utilit� sia regolata, dopo la cessazione della delega al Pr�esidente della Giunta Regionale conferita dall'art. 20 legge 21 ottobre 1971, n. 865, dalle norme speciali wge:nrti in materia led in pavttcolare dal dil. 8 febbraio 192:3, n. 4212 (n. 339). Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni dello Stato e delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967 n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). Se, dopo il trasferimento aLle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni gi� degli organi stataLi in materia di espropriazione per pubblica utilit�, l'elativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle aspro~ priazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83), per l'impianto e l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 337). Espropriazione per pubblica utilit� -Svincolo della indennit� depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti -Decreto del Tribunale -Vizi - Opponibilit� alla Cassa DD.PP. -(l. 3 aprile 1926 n. 686 art. l; l. 25 giu.gno 1865 n. 2359 art. 55; art. 742 c.p.c.). Se ed entro quali limiti siano apponibili alla Cassa Depositi e Prestiti, depositaria di indennit� di espropriazione, i vizi del decl'eto di svincolo emesso dal Tribunale in sede di .volontaria giurisdizione, ed in particolare se 'costituiscano vizi opponibili la parzialit� dello svincolo (in quanto concernente non l'intera indennit� ma solo lla parte di essa spettante ad un solo interessato) e la mancata audizione di tutti gli interessati (n. 338). Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Permanenza della competenza statale -Condizioni -Opere statali -Nozione -Ap ,plicabilit� della nuova disciplina limiti -Opere della Cassa per il Mezzogiorno -Legge generale del 1865 -Applicabilit� -d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10. Se, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 genil!aio 1972, n. 8, resti ferma la competenza stawe per quanrt;o �COncerne le .espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concerna La spesa, oiLtre .che per l'�esecuzd!one dell'opetra pruJbb1:1ca, anche petr l'esp!I'opriazione delle aree occorrenti (n. 340). Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa n. 865/71 �abbia polri1Jata 'generaJ:e ruertbile anche alle orpe!I'e 1stataJ:i non n. 869/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non espressamente previste nell'art. 9 della stessa J:egge e, quindi, anche a singrue op&e pubblilche, qua�li risuLtano megLio individuate datl.'arr>t. l te!I' della legg.e 25 febbraio 19,72, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con �la citata legge n. 865/71 sia applicabile sollo alle opere pubbliche regionali o degli enti locali (n. 340). Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, le opere pubbUche rp�romOJSse o fin!ll!lZiartle della Cassa del MezzogiO!l'no siano rimaste soggette alla 'disciplina della legge generale del 1865 (n. 340). 232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Retrocessione -Retrocessione parziale --Prescrizione del diritto -Decorren~ za -(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61). Se la prescrizione del diritto degli ex proprietari espropriati alla retrocessione di quella parte dei beni non utilizzati per l'esecuzione dell'opera pubblica (c.d. retrocessione parziale, di_sciplinata fondamentalmente dagli artt. 60 e 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359) inizi a decorrere dal momento in ~cui l'opera pubblica � terminata e i terreni residui si rivelano superflui ai fini dell'opera stessa, ovvero dal successivo momento in cui l'Ente espropriante (o, in sua sostituzione, il PI"efetto) emette la dichiarazjone c.d. di inservibilit� o inutiolizzabilit� dei beni r~sidui ai sensi dell'art. 61 della legge n. 2359/865 (n. 341). FALLIMENTO Fallimento -Credito privilegiato -Interessi convenzionali inferiori a quelli legali -Chiusura del fallimento -Esigibilit� -Art. 54 legge fallimentare. Se l'ammissione al pa,ssivo fallimentare degli interessi su crediti assistiti da ipoteca pegno o privilegio nei limiti ridotti di tasso o temporali indicati dal terzo comma dell'art. 54 della legge fallimentare, operi esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale e, di conseguenza, chiuso il fallimento, il creditore possa richiedere al debitore in forza del rapporto obbligatorio preesistente ila corresponsione degli interessi nella misura convenzionale inferiore a quella legale prevista dal succitato art. 54 (n. 142). Imposte dirette -Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento Indennit� di mora -(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 194). Se l'indennit� di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte dirette si ruprpJ!ichi anche nel ~caso ,in >cui deibitO!re di im!posrt;a sia un im(p!renditore sottoposto a fallimento gi� al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo (n. 143). Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari tiquidatori -Natura -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 maggio 1926 n. 1554; c.c., art. 2540). l Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Autorit� di vigitanza -ResponsabiLit� -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2043). Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari liquidatori -Revoca -Forma -(R.D. 16 maJ/'ZO 1942 n. 257, artt. 198 e segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2540). Se i Commissari liquidatori di societ� cooperative soggette alla vigilanzadello Stato siano organi dell'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa (n. 141). Se l'Amministrazione che ha disposto la il.iquidazione coatta amministrativa possa incorrere in responsabilit� neWeserdzio dei poteri ad essa confer. iti per la vigilanza ed il controllo sulLe operazioni di il.iquidazione (n. 141). Se la revoca di commissari liquidatori di societ� cooperative soggette alla vigilanza dello Stato debba essere disposta con atto motivato (n. 141). PARTE II, CONSULTAZIONI IDROCARBURI Impianti distribuzione carbu.ranti -Concessione -Licenza di accesso aHa strada statale -Mancato,pagamento diel canone -Revoca della concessione -Riscossrione coattiva del canone -R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. b) -R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 -D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprite 1910, n. 639. Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, la decadenza da11a concessione prefettizia per l'impianto di distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia corrisposto il oanone da Wui dovwto all'ANAS per iJ:a \licenza di accesso dalla strada pubbUca ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'articolo 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8). Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 aprile 19:10, n. 639, velativo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari di impianti di distribuzione di carburanti nonch� titolari di licenze di accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino morosi nel pagamento del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8). IGIENE E SANITA' Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni -Spettanza -(t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958 n..296, art. 6; l. 16 maggio 1970 n. 281, art. 17 lett. b; D.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4, art. 13). Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2� e 3� c., t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico prov;inciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 11). Sanitario condotto -Sanzioni disciplinari di particolare gravit� -Commis, sione speciale di disciplina -Composizione -(R.D. 27 luglio 1934, ,;,, 1265, art. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6). Se J.'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la partecipazione del Vice-prefetto, in qualit� di presidente, alla Commissione di dilsciplina chiamata a Tendeit'e parere obbligatorio aJ. Comune (o al Con' sorzio >di Comuni) neJJ1e ipotesi 'di applicazione a orurd.co di sanitari e<mdortrti di sanzioni disciplinari di particolare gravit�, possa ritenersi tuttora operante pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha . devoluto, tra l'altro, al MinisteTo della Sanit� le attribuzioni del Ministero dell'Interno nei riguardi del personale sanitario �e degli esercenti professioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3); nonch� dopo l'entrata in vigore del D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, relativo al nuovo ordinamento degli Enti locali e dei .controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 12). 234 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPIEGO PUBBLICO Amministrazione pubblica -Ente pubblico -Lavoratrici madri -Assenza dal lavoro -Sostituzione -(l. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 11; D.P.R. 31 marzo 1971 n. 276). Se le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblid in genere possano assumere personale dipendente con contratto a >tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 763). Combattenti -Riconoscimento campagne di guerra -Documentazione (l. 24 maggio 1970 n. 336, mrt. l; l. 24 aprile 1950 n. 390, art. 8). Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti dello Stato, previsti dall'art. l legge 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimento delle campagne di guerra sia necessariamente legato aJ.le risultanze del foglio matr.icoLare o, se esso possa ~essere operato da,l!l'Amministrazione in base ad altra documentazione in suo possesso (n. 764). Dipen~ente statale -Decesso -Rateo di stipendio insoluto -Attribuzione Disciplina -Dipendente ente pubblico -Norma regolamentare di rinvio -ApplicabiLit� -(D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 art. 14; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 423 art. 4). Se la norma per la quale, in caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non sepavaJto !Per sua ,coJpa o, m mancanza, ,ai fig1li ai quali (coniuge o figli) vi�1!1Je anzi attribuita l'intera mensilit� del trattamento economico spettante alla data della movte, s~a a(WllkabHe anche ai dipendenti di qrueg1li enti pubblici ai quali, per il regolamento del personale, si applicano sussidiariamente ed in materia di stato giuridico le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello Stato (n. 765). Ente pu,bblico -Opera Nazionale Invalidi di Guerra -Impiegato avventizio -Collocazione in ruolo -Servizio pre-ruolo -Valutaz"ione -art. 26 legge 28 ottobre 1970 n. 775 -D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079. Se, disposto dal Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico (Opera Nazionale Invalidi di Guerra) l'adeguamento del trattamento economico del proprio personale a quello introdotto per gli impiegati civili dello Stato con D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e l'applicazione dell'art. 26 leggle ,28 ottobre 1970, n. 775 in maJteria ,di valutazlL<me del servizio ptre-r:uolo, possa riconoscersi agli impiegati avventizi in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e successivamente collocato nei ruoli la valutazione del servizio non di ruolo ai fini dell'attribuzione della classe di stipendio nella qualifica conseguita (n. 768). Esodo volontario -Funzionari direttivi delle carriere tecniche -Domanda condizionata -D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67. Se, tenuto ,conto dei principi informatori del D.P.R. n. 748 del 30 giugno 1972, ed in particolare del1e norme che regolano l'esodo volontario dei ,funzionari direttivi delle carriere tecniche, sia produttiva di effetti giuridici una domanda_ condizionata (n. 769). Se, nella ipotesi di domanda di esodo volontario condizionata, alla successiva dichiarazione del funzionario diretta ad eliminare la condizione possa 'atttribruirsi e:ffiooda ex tunc (n. 7'69). PARTE II, CONSULTAZIONI 235 Impiego pubbLico -Clinica universitaria -Personale -Prestazioni. Se le particolari attivit� svolte daJ. Direttore e dal personale della Clinica Ortopedica nei confronti della Societ� �Che per concessione dell'Universit� gestisce le officine ortopediche debbano considerarsi come prestazioni a favore di .terzi �ed .estranee qudndi al l'l�l/PPOII)to d'impiego con l'Universilt� (n. 770). Indennit� di missione -Residenza dell'impiegato -Accertamento. Se per la mancata produzione di certificato di residenza, pu� essere negata l'indennit� di Inissione a professore che ha svolto funzioni di comInissario di maturit� (n. 771). Se sia ugualmente dovuta l'indennit� di trasferta allorch� la missione venga effettuata nella localit� di residenza anagrafica, ma pur sempre fuori della localit� di abituale dimora (n. 771). Pubblico impi;egato -Decesso -Causa di servizio -Equo indennizzo -Pagamento -Eredi -Individuazione -Testamento -Coniuge pretermesso (R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; cod. civ., artt. 536 segg.). Se tra gli eredi del dipendente deceduto a causa di infermit� contratta in servizio e quindi titolari del relativo credito, l'Amministrazione debba ricomprendere anche il coniuge qualora risulti dal testamento che esso � stato pretermesso (n. 767). IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE Cassa pensioni dipendenti Enti locali -Regime tributario-(l. 11 aprile 1955 n. 375, art. 1; l. 25 luglio 1941 n. 934, art. 1, 4� c.; R.D.L. 3 marzo 1938 n. 6B9, art. 1, 3� c.). Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di Enti locali, che ha unificato � la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applichino i benefici tributari, .e cio� l'equiparazione a fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato, gi� spettanti alle suddette due Casse (fattispecie in tema di tassa di concessione governativa) (n. 4). IMPOSTA DI BOLLO Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivit� commerciale -Atti giudiziari -Esecuzione -R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 1969, n. 1397, art. 15, 4� c. Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivit� �commerciali, ed occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il rimborso dell'autore del danno di somme .erogate a favore dell'assicurato per prestazioni assicurative a norma dell'art. 1916 c.c.), le esenzioni da bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (n. 50). 236 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTA DI CONSUMO Imposta di consumo -Importazione di prodotti contenenti cacao -Riscossione -�liquote -Cioccotato -(D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1229, sez. IV punto D; l. 1 ottobre 1969 n. 684, art. 1). Se nelle importazioni di prodotti ,contenenti cacao, il punto D della nota aLia sez. IV del~a ttaJrdffa d<ogana,Le .apP!'ov:ata con D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, secondo n�quale si riscuote, oltre il dazio, anche l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticata etc., vada inteso come riferito alla sola 1ett. c) dell'art. l legge l ottobre 19,69, n. 684 che stabilisce l'aliquota dell'imposta di consumo per H cacao torrefatto, infranto, in pasta o in polvere, ovvero anche aLle lettere d) ed e) �che stabiliscono aliquote per il burro di cacao e per la polvere di cacao con cqntenuto di burro di cacao inf�eriore all'l per cento (n. 25). Se nell'importazione di cioccolato contenente cacao sgrassato con assenza di burro di cacao l'imposta di �consumo sul cacao vada riscossa con l'aLiquota relativa al cacao torrefatto, decorticata, infranto, in pasta o in polvere (art. l left. c l. l ottobre 1969, n. 684) ovv�ero con quella relativa alla polvere di cacao con �contenuto di burro di cacao inferiore all'l% (articolo l lett. e l. l ottobre 1969, n. 684) (n. 25). IMPOSTA DI REGISTRO Agevolazione -Registrazione a tassa fissa -Obbligo di denuncia del contribuente -Insussistenza-Rievoca dell'agevolazione -Sopratasse -Inesigibilit� -Societ� cooperative -Aumento capitale requisiti della mutualit� -artt. 65-66-102-103 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269. Se, nel caso di registrazione di un atto a tassa fissa per il riconoscimento di un beneficio fiscale in ordine al quale non sussiste un obbligo del contribuente di denuncia di fatti successivi alla registrazione, possa legittimamente pretendersi il pagamento dehle sop11aroasse !p['leviste da�gl.'i articoli 102-103 R:.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 in seguito all'accertamento, in via suppletiva, della non spettanza del beneficio (neLla fattispecie trattasi dell'agevolazione in un atto di aumento di capitale di una societ� cooperativa ai sensi dell'art. 65 legge succitata poi negata per constatata violazione ad uno dei divieti posti dall'art. 66 stessa legge) (n. 400). Azioni -Compravendita mediante fissato bollato -Enunciazione in sentenza -Imposta proporzionale -(R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 2369, articoli 10 e 11 Tab. all. E; l. 6 agosto 1954 n. 603, art. 36). Se la compravendita di azioni attuata mediante fissato bollato. ed enunciarba dm �sentenza sia �soggetta ad imposta Pl'O'porzionale di Tegistro (n. 397). Benefici tributari -Decadenza -Termine per l'esercizio dell'azione contro il terzo possessore -R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 97. Se, in caso di decadenza dai benefici tributari, i.J. termine della Finanza per l'esercizio dell'azione contro il terzo possessore, di cui all'art. 97 L.R., (termine ritenuto di decadenza dalla Cassazione) decorra dalla registrazione dell'atto ovvero dal momento ,in cui, verificatasi la decadenza, sorga il diritto della Finanza a esigere la normale imposta di registro (n. 401). PARTE II, CONSULTAZIONI Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivitd commerciali -Atti giudiziari -Esecuzione -R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 1965, n. 1397, art. 15, 4� c. Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivit� commerciali, ed occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il rimborso dall'autore del danno di somme erogate a favore dell'assicurato per prestazioni assicurative a norma dell'art. 1916 c.c.), le esenzioni da bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 del R.D.L. 4 ottobre 1939, n. 1827 (n. 402). � Esenzioni e agevolazioni -Piccola proprietd contadina -Successione di leg gi -Natura interpretativa detta l. n. 1059/71 -l. 6 agosto 1954, n. 604 -l. 3 novemb'l'e 1971, n. 1059. Se l'articolo unico della legge 3 novembre 1971, n. 1059 abbia carattere interpretativo della precedente legge 6 agosto 1954 n. 604, concernente benefici fiscali a favore della piccola propriet� contadina, con la sola limitazione di .cui all'ultimo comma, J.� dove � stabilito che c le agevolazioni di .cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi ohe siano stati II'1scossi a titolo defdn:ttivo � (n. 403). Imposta registro -Agevolazioni -Societd -Aumento di capitale -Denunzia -Presentazione tardiva -Decadenza -(D.L. 30 agosto 1968 n. 918, canv. in t 25 ottobre 1968 n. 1089, art. 14; R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 110). Se si verifichi decadenza dalle agevolazioni �concesse in materia di imposta di registro dall'art. 14 D.L. 30 agosto 1968, n. 918 conv. con mod. in legge 25 ottobre 1968 n. 1089 qualora la denunzia di avvenuto aumento del capitale sociale venga presentata tardivamente (n. 398). Imposta suppletiva -Prescrizione -Interruzione -Opposizione da parte di uno dei coobligati in solido -Effetto -Codice civiLe art. 1310 1� .c. Se la interruzione della prescrizione in materia di imposta suppJ.etiva di registro si produca nei confronti di tutti i condebitori solidali dell'imposta, giusta il principio di cui all'art. 1310, 1� c., cod. civ., per effetto della proposizione di opposizione alla ingiunzione da parte anche di uno solo di essi (n. 404). Scuola media unica -Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici Regime tributario applicabile -(R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luglio 1967 n. 641, art. 2 e 49). Se il regime agevolato di registro previsto dagli artt. 2 e 49 della legge 28 luglio 1967 n. 641 possa essere applicato anche ai contratti stipulati dai comuni per l'ampliamento, completamento, riattamento .ed arredamento degli edifici destinati alla scuola media unica; nonch� ai contratti per l'illuminazione ed il riscaldamento degli edifici medesimi (n. 399). Societd cooperative -Concessioni in enfiteusi -Benefici fiscali ex l. n. 114/48 -Applicabilitd -l. 24 febbraio 1948 n. 114, artt. l e 3. Se nella ipotesi di .contratto dJi �concessione illl enfiteusi a :l�avore di societ� cooperative, siano applicabili i benefici fiscali di cui all'art. 3 della 238 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO leg.ge 24 febbraio 1948, n. 114 (tassa fissa) o comunque i minori benefici di cui all'art. l della citata legge n. 114/48, e, m particolare, se negli atti di acquisto contemplati nell'art. 3 della citata legge 114/48 debbano intendersi ricompresi quegli atti previsti nell'art. l con riguardo alle persone :tlisiche e cio� tanto le compravendite che le concessioni in enfiteusi (n. 404). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE Imposta R.M.-Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -Federazi.oni provinciali -Soggetto passivo -Avanzi di gestione -Tassabilit� -(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 105). Imposta sulle societ�-Associazione Nazionale Combattenti e Reduci-Esenzione -(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 145 e 151 lett. g). Se siano tassabiili �agili eff.etti dell'imposta di ricchezza mobiile gli aV'Ml.� zi di gestione �Conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 57). Se soggetto passivo del �rapporto concernente la tassazione, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, degli avanzi di gestione conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci siano le dette Federazioni ovvero l'Associazione (n. 57). Se il beneficio tributario concernente la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concesso all'Opera Nazionale Combattenti possa estendersi all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 57). Se l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sia esente dall'imposta sulle societ� (n. 57). Prestazioni professionali -Ritenu.ta d'acconto -Procuratore antistatario Spese vivfe -Rimborso -Applicabilit� D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 Z. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3. Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'art. 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1970, numero 801, debba essere operata anche sui rimborsi di spese vive liquidate in sentenza a favore del procurator.e antistatario (n. 58). Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni pro:tlessionali di cui all'articolo 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1970, n. 801, debba comprender.e l'addizionale straordinaria di cui allo art. 80 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976 e successive proroghe (n. 58). IMPOSTA DI SUCCESSIONE Imposta di successione -Danni di guerra -Indennizzi e contributi -Esenzione -Successione anteriore alla Z. 955/67 -Applicabilit� -(Z. 29 settembre 1067 n .. 955, art. 25). Se l'esenzione dall'imposta di successione e da qUella sul valore globale disposta dal'art. 25 l. 29 settembre 1967, n. 955 per gli indennizzi e contributi di importo inferiore a tr�e milioni liquidati a titolo di danni di guerra sila aprpilicaib.hle qualora, pur �essendo la liquidazione dm.tervenuta dopo !l.'entrnrta in vi�gore della suddetta �Leg~ge, la suocessione si sia invece aperla prima (n. 83). PARTE II, CONSULTAZIONI Legato di usufrutto -rinunzia -ObbLighi tributari dagU eredi -R.D. 30 dicembre 1923, n. 2370, artt. 15 e 24. Se, nel caso di rinuncia al legato di usufrutto da parte del legatario�, gli eredi che ne profittano siano tenuti a pagare entrambe le imposte di successione, e cio� quella gxavante sulla piena propriet� ed in aggiunta quella relativa all'usu.frutto, ovvero solo la prima, cio� quella sulla piena propriet� sul valore imponibile riferito al giorno del trasferimento mortis causa, sia pure che la parte d'imposta afferente l'usufrutto venga ad essere riscossa dal Fisco non subito ma al tempo della consolidazione (n. 84). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA Art. l Lett. a detta l. 19 giugno 1940 n. 762 -Somme corrisposte all'appaltatore a causa di inadempimento contrattuale del committente -soggezione all'IGE Se le somme da liquidare alla impresa appaltatrice a titolo di parziale rimborso delle spese .gen�[-aJ.i .soste!lJUJte per dl ritardo neLla pro<cedUIOO di co!l:laudo, cos� come stabilite da decisioni arbitrali, costituiscano o meno un risarcimento del danno da considerarsi esente dall'IGE a.i sensi dell'art. l, lett. a, della l. 19� giugno 1940, n. 762 (n. 147). Consorzi di Comuni -Pagamento stipendio all'unico segretario comunale Versamenti dei Comuni -IGE -Assoggettabilitd. Se !Siano rsoglge.tte ad lGE le �somme v<ersate dai Comuni conSOTz:Lati al Comune capo consorzio di segreteria a titolo di concorso :nel pagamento dello stipendio spettante all'unico .segretario comunale (n. 146). ImpOITtazione di caff�, t�, mat� e spezie -Valorri ufficiaLi -AboUzione -Do� mande di rimborso -Termine -l. 19 giugno 1940; n. 762, art. 47 -DM. 22 maggio 1971. Se a seguito dell'abolizione dei prezzi uffi�ciali del t�, caff� e spezie effettuata dal Ministero delle Finanze col D.M. 22 maggio 1971, il rimborso della imposta assolta negli anni precedenti al 1971 debba essere richiesto entro il termine di un anno (ai sensi dell'art. 47 l. 19 giugno 1940, n. 762) dalla data del D.M. 22 maggio 1971 oppure dalla data del pagamento del tributo (n. 148). IMPOSTE DI FABBRICAZIONE Perdita o distruzione di prodotti petroliferi -Abbuono dei tributi -Forza maggiore -Fortuito -Prova -Concause colpose -Presunzione -Prova contraria-(d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, art. 9). Se, per ottenere l'abbuono dai tributi (.imposta di fabbricazione ed i.g.e.) su prodotti petroliferi perduti o distrutti per causa di forza maggiore o per caso fortuito, l'interessato debba dare non soltanto la prova positiva della forza maggiore o del fortuito ma anche la prova contraria in ordine alla presunzione di esistenza di concause colpose .che abbiano concorso alla produzione dell'evento (n. 12). 240 ~ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IMPOSTE DIRETTE Imposta sulle societ� -Patrimonio imponibile -Iscrizione in. bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria -Non corrispondenza alla situazione reale -Irrilevanza -(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147, 150). Se la iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria, effettuata al dichiarato fine di ottenere un indennizzo per beni che si assumono confiscati d�llo Stato jugoslavo, renda legittimo l'assoggettamento all'imposta sulLe �societ� �indipendentemoote <dalla 1si1Juazione dei beni cui i1a iscrizione stessa si riferisce e dai motivi per i quali vi si � proceduto (n. 14). Imposte dirette -Iscrizione a ru.olo di imprenditore in stato di fallimento Indennit� di mora -(t.u. 15 maggio 1963, n. 858, art. 56; t.u. 25 gennaio 1958, n. 645, art. 194). Se l'indennit� di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un imprenditore sottoposto a fallimento gi� al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo (n. 17). � Imposte dirette sul reddito -Esenzione -Zone depresse del centro nord Alberghi -(l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8). � Se le agevolazioni fiscali stabilite dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, in materia di imposte dirette sul reddito, per le imprese artigiane e piccole industrie di nuova costituzione nelle zone depresse del centro-nord, siano appli-cabili anche alle imprese atlbEIDghiere (111. 15). Sgravio di imposta -Restituzione dell'indennit� di mora -Soggetto obbligato -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 198; d.P.R. 15 gennaio 1963, n. 858, artt. 56, 63 e 64). Se, a seguito della declaratoria di illegittimit� costituzionale dell'articolo 198, 2� co., del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui escludeva dalio sgravio d'imposta l'indennit� di mora, alla restituzione delle somme riscosse per indennit� di mora sia tenuta l'Amministrazione ovvero l'esattore (n. 16). IMPOSTE E TASSE Cassa pensioni dipendenti Enti locali -Regime tributario -(l. 11 aprile 1955, n. 379, art. 1; l. 25 luglio 1941, n. 934,-art. 1, 4" co.; r.d.l. 3. marzo 1938, n. 680, art. 1, 3� co). Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di Enti locali, che ha unificato la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applichino i benefici tributari, e cio� l'equiparazione a fini fiscali alle Amministrazioni dello Stato, gi� spettanti alle suddette due Casse (fattispecie in tema di tassa di concessione governativa) (n. 569). PARTE I~, CONSULTAZIONI Imposte dirette -Privilegi -Art. 2752 c.c. -Art. 221 t.u. Imposte dirette Efficacia 'innovativa -c.c. art. 2752 -d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211). Se l'art. 211 del t.u. sulle imposte dirette abbia efficacia innovativa rispetto alle disposizioni di cui all'art. 2752 cod. civ., che attribuisce carattere privilegiato ai crediti tributari iscritti nel ruolo dell'anno in corso o di quello precedente, e stabilisce, qualora si 'tratti di ruoli suppletivi, che il privilegio non pu� ese11cita111si peT un dmpo'rto' ,SUIPeriore a queLlo de�l!l'ultimo biennio (n. 571). Imposte e Tasse -Rappresentanza dinanzi agli Uffici Tributari -Requisiti professionali -Art. 12 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. Se la rappresentanza o assistenza del contribuente dinanzi agli Uffici tributari � per la trattazione delle questioni inerenti al rapporto tributario �, possa essere consentita anche ai � 'collaboratori � od ai � coadiutori � (ancorch� stiano svolgendo pratica professionale) di quei professionisti che, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del t.u. imposte dil'ette, possono rappresentare e assistere il soggetto nella trattazione delle suddette questioni (n. 572). Se il professionista, al quale il contribuente abbia conferito la propria rappresentanza, possa delegare altri a svolgere l'attivit� (n. 572). Se per il � compimento di atti inerenti al rapporto tributario � di cui al primo comma dell'art. 12, atti che non contengono manifestazioni di volont� a differenza della � trattazione delle questioni... � (di cui al terzo comma citato) che invece implicano lo svolgimento di attivit� negoziale, il contribuente possa farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da qualsiasi persona di sua fiducia (n. 572). Se, in particolare, la discussione delle poste di bilancio ai fini dell'imposta di r.m. o del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro rientrino nel concetto di � trattazione di questioni... � (n. 572). IMPOSTE V ARIE Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivit� commerciali -Atti giudiziari -Esecuzione -(r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122; l. 27 novembre 1969, n. 1397, art. 15, 4� co.). Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivit� commerciali, ed occorrenti per il raggungimento dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il rimborso dall'autore del danno di somme ,erogate a favore dell'assicurato per prestazioni assicurative a norma dell'art. 3916 c.c.), le esenzioni da bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 del d.P.R. 4 ottobre 1935, n. 1827 (n. 76). Imposta di fabbricazione sugli olii minerali -Impiego di esano per disoleazione -Istanza di rimborso dell'imposta illegittimamente riscossa (d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 20). � Se l'Amministrazione possa disporre il rimborso dell'imposta di fabbricazione olii minerali illegittimamente riscossa, nonostante la disposizione dell'art. 20 d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, che disciplina la sola ipotesi del rimborso in caso di � errore di liquidazione � (n. 77). 242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Imposta di pubblicit� -Istituti di credito -Forme di pubblicit� obbligatorie per legge -Esonero -(d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 5; idem tab. all. B., art. 9; l. 27 luglio 1962, n. 1228). Se �i sensi deJ..l'arl. 9 del,la tabella aJl. B. 1al d.P.R. 24 'giUJgll!O 1954, n. 342, l'esonero 'dalla ilmposta di 1pubbUcit� debba riltenersi esteso a twtti gli Iistituti di 'wedito indipendentemente dal 'carattere obbligatorio della pubbUcllt� .stessa o 'Se �mivece �l:'applicazione de,l�l:'arl. 9 tab. B. del d.P.R. n. 3'42/54 ,dJebba esse11e li.miltalta solo �aJ.J.,e foome di 1pubbliicit� obbligatoria per legge, ohe non sia quella IP'enale (n. 78). Imposta R.M. -Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -Federazioni provinciali -Soggetto passivo -Avanzi di gestione -Tassabilit� -(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 105). Imposta sulle societ� -Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Esenzione-( t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 e 151 lett. g),_ Se siano tassabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile gli avanzi di gestione conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 72). Se soggetto passivo del rapporto concernente la tassazione, agU effetti dell'imposta di ricchezza mobile, degli avanzi di gestione conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci siano le dette Federazioni ovvero l'Associazione (n. 72) . .Se il beneficio tributario concernente la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile concesso all'Opera Nazionale Combattenti possa estendersi all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 72). Se l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sia esente dall'imposta sulle societ� (n. 72). Imposta sulle societ� ;, Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori imposte dirette per meccanizzazione ruoli -Personalit� giuridica -Soggetto passivo -(l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 145 im rel. art. 8, 3" c., lett. c). Se il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli sia ente fornito di personalit� giuridica e possa quindi -essendo tenuto per statuto alla formazione e presentazione del rendiconto -considerarsi soggetto passivo dell'imposta sulle societ� (n. 73). Imposta sulle societ� -Convitti Nazionali -Assoggettabilit� -(t.u. 24 gennaio 1958, n. 645, artt.� 145 e 8, 3� c., lett. c). Se i Convitti Nazionali siano soggetti all'imposta sulle societ� (n. 74). Imposta sulle �societ� -Patrimonio imponibile -Iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria -Non corrispod!enza alla situazione reale -Irrilevanza -(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147 e 150), Se la iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria, .effettuama al �dichi,atraJto fine di ottene11e run :i�ndennizzo per beni me si assumono confisca-ti dail:lo Stato j�ugosla:vo, l'enda 'Legittimo l'assoggettamento all'imposta sulle societ� indipendentemente dalla situazione dei beni cui PARTE II, CONSULTAZIONI la iscrizione stessa si riferisce e dai motivi per i quali vi si � proceduto (n. 75). Imposte ipotecarie -Istituti Autonomi Case Popolari -Agevolazioni Nuova garanziq, ipotecaria per stesso mutuo -Art. 33 lett. a tab. B. l. 25 giugno 1943, n. 540. Se il beneficio tributario della riduzione ad un quarto della normale imposta ipotecaria prevista dall'art. 33 della legge 25 giugno 1943, n. 540, relativo alle formalit� ipotecarie richieste dagli I.A.C.P. in dipendenza di mutui originari e suppletivi, torni applicabile anche all'atto con il quale l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, dopo avere usufruito della stessa agevolazione Sulla iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo originario, sostituisca, d'accordo con il creditore, la garanzia gi� concessa con altra della stessa natura iscritta su altri e diversi beni (n. 79). Prestazioni professionali -Ritenuta d'acconto -Procuratore �ntistatario Spese vive -Rimborso -Applicabilit� -d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 -l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3. Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'articolo 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1970, n. 801, <debba �essere operata anche sui :rimb01r.si di spese vive liquidate m .sentenza �a fawooe del proCUl"aJtO[':e anJtistatall."iO. Se la ;ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'articolo 128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobr �e 1970, n. 801, debba -comprendere l'addizionale straordinaria di cui all'art. 80 d!eil. d.li. 18 'llOVembrre 1'966, n. 976 e .sucoessiv.e p~roroghe (n. 80). IST~UZIONE Giwdizio discipLinare -Contro alunno di scuola pubblica -Ricorso gerarchico -Decisione -Astensione -(r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, �art. 149). Se il principio concernente il dov�ere di astensione stabilito dall'art. 149 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, per i componenti della Commissione di disciplina nei giudizi disciplinari a car.ico di impiegati dello Stato sia operante per tutti i giudizi disciplinari, compresi quelli a carko di alunni della scuola. pubblica ed anche ove il potere di decidere sia attribuito ad organo individuale (n. 31). Patrimonio dello Stato -Universit� -Concessione in uso -Finalit� sportive -(t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46). Se lo Stato possa concedere in uso gratuito e perpetuo proprii immobili alle Universit� �Che intendano destinarli a finalit� sportive e di ricreazione (n. 32). Pubblica Istruzione -Personale insegnante e non _,Graduatoria -Pubblicazione -(d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 -d.l.cps. 7 maggio 1948, n. 1276). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 244 Pubblica Istruzione -Personale insegnante e non -Graduatoria -Pubblicazione -Termine impugnazione -Decorrenza -Ricorso gerarchico improprio -Silenzio rigetto -Art. 9 d.P.R. 28 dicemb1'e 1971, n. 1199 Applicabilit�. Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali relative alla assegnazione di posti o di incarichi al personale insegnante e non insegnante dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione possa considerarsi valida, agli effetti della decorrenza del termine'd'impugnativa, la pubblicazione presso l'Albo del Provveditorato agli Studi (n. 34). Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali relative all'assegnazione di posti o �di incarichi al personale insegnante e non insegnante della Amministrazione della Pubblica Istruzione, pubblicate mediante affissione all'Albo del Provveditorato agli Studi, debba aversi riguardo per la decorrenza del termine di impugnazione-in mancanza di statuizioni di legge in proposito -al giorno iniziale o a quello finale di pubblicazione (n. 34). ' Se possa ritenersi applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova disposizione dell'�art. 9 d.P.R. 28 ,dicembre 1971, n. 1199, che per la forma,zione del silenzio-rigetto richiede il decorso di 90 giorni senza necessit� di previa diffida a provvedere (n. 34) . Scuola media unica -Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici Regime tributario appLicabile -(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tar. B, art. 44; l. 28 lugli~ 1967, n. 641, artt. 2 e 49). Se .n regime agevolato di registro previsto dagli artt. 2 e 49 della legge 28 ll:uglio 1967, n. 641 possa ~ssere applicato anche ai <:OOli�!rla'bti stipUI:ati dai comuni per :L'ampliamento, ,oomp1e1lamento, rlarttarrnenlto ed 8!1'Tiedamento degli .edifici destinati alla scuola media unica; nonch� ai contratti per l'illu-1 minazione ed il riscaldamento degli edifici medesimi (n. 33). Scuole tecniche industriali -Banca -Servizio di cassa e tesoreria -Azione di responsabilit� o di conto -Giurisdizione -(l. 15 giugno 1931, n. 883; r.d. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44). Se le azioni di responsabilit� o di .conto nei confronti di una banca che esercita il servizio di cassa e tesoreria per� una scuola tecnica commerciale di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella della Corte dei C01nti (n. 35). LAVORO Agricoltura -Operai agricoli -Diritto sindacale di riunione -(l. 12 luglio 1962, n. 205; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; l. 28 ottobre 1970, n. 775, art. 20). Se agli operai agricoli temporaneamente assunti dal Ministero Agricoltura e Foreste in base alla legge 12 aprile 1962, n. 205, spetti il diritto sindacale di riunione nelle ore di lavoro previsto dall'art. 20 l. 20 maggio 1970, n. 300, ovvero dall'art. 20 l. 28 ottobre 1970, n. 775 (n. 87). PARTE II, CONSULTAZIONI Amministrazione pu.bblica -Ente pubblico -Lavoratrici madri -Assenza dal lavoro -Sostituzione -(l. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 31 marzo 1971. n. 276). Se �le pubbl:tche ammirustrazioni �e gli enti rpubbldci dn genere possano assumere personale .dipendente con contratto a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 85). Collocamento dei lavoratori -Intervento dello Stato -d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 -Questione di legittimit� costituzionale -Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 d. l. 3 febbraio 1970, n. 7). Se il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nella parte in cui prevede l'intervento dei pubblici poteri in materia di collocamento dei lavoratori, sia in contrasto con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione con riguardo ai principi della libert� e parit� di lavoro e della libert� di circolazione e soggiorno (n. 88). Contributi -Omesso versamento -Risarcimento danno -Prescrizione Decorrenza -(c.c., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13). Se la prescrizione .decennale dell'azione di risarcimento spettante al lavoratore dipendente nel caso di omesso versamento dei contributi assicurativi inizi a decorrere dalla data del raggiungimento dell'et� pensionabile ovvero da quella del provvedimento negativo dell'Istituto assicurativo (n. 86). MATRIMONIO Assegno a favore del coniu.ge divorziato, ai sensi dell'art. 8 della l. 1 dicembre 1970, n. 898 -Pignoramento -Dipendente statale -Limiti. Se la quota di stipendio del.dipendente statale che, ai sensi dell'art. 8 l. l dicembre 1970, n. 898, il Giudice pu� ordinail."e che sia versata direttamente al �Coniuge divorziato, possa superare o meno l'aliquota del quinto, siccome ~tabilito dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 29). Scioglimento del matrimonio -Provvedimenti temporanei e urgenti -Ordinanza del Presidente del Tribunale -Assegno alimentare -Efficacia (t. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 4 segg.). S� l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale, nel procedimeDito �tE. scioglimento del matrimonio, arttn:dJbuisce alla mo~lie un assegno alimentare, costituisca titolo per la corresponsione diretta da parte del datore di lavoro di una quota del reddito di lavoro percetto .dal marito (n. 28). MEZZOGIORNO Cassa per il Mezzogiorno -Opere pubbliche -Incarico a libero profe�ssionista -Incarico parziale -Maggiorazione compenso -Morte del professionista. � Se spetti la :rp.aggiorazione del 25% per incarico parziale a libero professionista conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione parziale non dipenda da r.ifiuto od inadempimento, bensi dal decesso del professionista medesimo (n. 57). 246 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Espropriazione per p.u. -Mezz{)giorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni dello Stato o delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni gi� degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica utilit�, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espropri. azioni rp!l'evista dal t.JU. SO ,giugno 196�7, 1r1. '1523 (,atrrt;, 83) per il.'ilrn(pria.nto o l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 58). Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Permanenza della .competenza statale -Condizioni -Opere statali -Nozione -Applicabilit� della nuova disci._vlina limiti -Opere della Cassa per il Mezzogiorno -Legge generale del 1865 -Applicabilit� -d.P.R. 19 gennaio 1972, n. 8, art. 10). Se, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 g�ennaio 1972, n. 8, resti ferma la competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concerna la spesa, oltre che per l'esecuzione dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occorrenti (n. 59). Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa n. 865;71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non e~�essameillte previste nell'~. 9 deli1a stessa !Legge �e�, �quiJndi, anche �a singoil. e opere ipiU:bbYche, qrua!Li ri,su!Ltano meglio mdirvid'Ualte dalil.'art. 1ter della legge 25 febbraio 1972, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali e degli enti locali (n. 59). Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, le opere pubbliche promosse o finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno siano rdmame soggette alla disciplina de1la legge ,generale de'l 1865 (n. 59). NAVI Navigazione interna -Operazioni di stazzatura -Personale -Requ;isiti l. 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5 bis -d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, art. 306-Cod. Nav., art. 138. Se per le operazioni di stazzatura delle navi della navigazione di interno -operazioni di competenza dell'Amministrazione dei Trasporti si possa utilizzare personale che non sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla l. 16 febbraio 1967, n. 14, ma che sia in possesso del titolo di perito stazzatore rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile a norma dell'art. 306 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (n. 133). OPERE PUBBLICHE Cassa per il Mezzogiorno -Opere pubbliche -Incarico a libero professionista -Incarico parziale -Maggiorazione compenso -Morte del professionista. Se spetti la maggiorazione del 25% per incarico parziale a libero professionista .conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione PARTE II, CONSULTAZIONI 247 parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bensl del decesso del professionista medesimo (n. 108). Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore -Licenza edilizia -Necessit� -(l. 17 agosto 1942, n. 1158, artt. 29, 31, 32; l. 6 agosto 1967. n. 765, art. 10). Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore -Nuove previsioni urbanistiche successive all'approvazione dell'opera -Effetti -(l. 6 agosto 1967. n. 765, art. 20). Se per la costruzione da parte dell'Amministrazione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore sia necessaria la licenza edilizia o sia sufficiente l'approvazione del progetto dal Ministero dei Lavori Pubblici (n. 109). Se l'approvazione data dal Ministero dei Lavori Pubblici al progetto di costruzione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore possa perdere efficacia con la entrata in vigore di �nuove previsioni urbanistiche (n. 109). Edilizia economica e popolare -Appalto INCIS per conto Gescal -Revisione prezzi -Ricorso giurisdizionale -�Legittimazione passiva -d.ZJ. d.l�. l. 6 dicembre 1947, n. 1501 art. 4. Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, la decisione sulla domanda di revisione dei prezzi avanzata dall'appaltatore competa alla stessa Amministrazione committente (n. 112). Edilizia economica e popolare -Appalto INCIS per conto Gescal -Revisione prezzi -Ricorso giurisdizionale legittimazione passiva -d.l. l. 6 dicembre 1947 n. 1501. Se, nel .caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, quest'ultima sia contraddittore necessario nel giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento Ininisteriale che decide, in via di ricorso gerarchico improprio, sulla domanda di revisione prezzi (n. H2). Enti locali -Opera pubblica -Esecuzione -Demolizione successiva -Contributi statali -Recupero -Revoca -(l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 7). Se sia legittimo procedere al recupero di contributi gi� erogati dallo Stato ovvero disporre la revoca di quelli concessi per l'esecuzione di opera pubblica di interesse locale (nella specie: ospedale) qualora l'opera medesima, regolarmente eseguita, venga successivamente demolita data l'inutilit� ed antieconornicit� di lavori di risanamento (n. 113). Opere pubbliche statali -Provincia di Latina -Campo sportivo -Appartenenza -(r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. l; r.d.l. 8 giugno 1936, n. 1203, art. 6; r.d.l. 26 settembre 1935, n. 2004, art. 2). Se fra le opere stradali, edilizie o di altra natura inerenti alla costruzione di citt� e borgate della Provincia di Latina, determinate da esigenze di carattere statale e non riguardanti la competenza di altri Enti, opere che ai sensi dell'art. l, r.d.l. 4 ottobre 1935, I).. 1921, restano di propriet� dello Stato ed a totale suo carico, possa ricomprendersi anche un campo sportivo costruito a spese dello Stato in una citt� della detta provincia (n. 110). 18 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 248 Piani di ricostruzione -Concessioni d'opera -Espropriazione per pubblica utilit� -Spese -Contabilizzazione -(l. 24 giugno 1929, n. 1137). Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione l'Amministrazione ,sia tenuta a Tim:borsare al ,concessiOJ:lJa.lt"io, .comprendendole :nell.a contabilizzazione della spesa ,con l!!e previste maggiooae!ioni : la maggiore indemtilt� di tesprropriazione ~stabiUta giudizialmente; gli interessi leg,aiiJ.i 1SU ttaae d:ndoornilt� ,stabiliti a 'titoLo di indennit� di occupazi<>a:le; gli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennit� di espropriazione, fino all deposito di tale somma pvesso la Cassa Depooiti 'e ii?I1estiti; le spese legali dovute all'espropriato a seguito del giudizio di opposiz!one alla stima; le spese legali sostenute dal ~concessionario in detto giudizio di opposizione alla stima (n. 111). Revisione dei prezzi -Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministrazione postale -(d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150, convertito con l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1461, art. 3; l. 21 giu.gno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio .1968, n. 93, art. 2). Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 114). In particolare: Se ~ai fini della !l'evisione dei pT.ezzi negli appalti dell'.Ammdnistrazio:ne PP.TT., possa la percentuale di al�ea prefissata ,c'LaJJ'Ammini,strazione :nei capitollati speciali d'appalto Timanere insensibile ad eventuali successive modificazioni legislative (n.� 114). Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., nella determinazione delle quote pevcentuali degli elementi di costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 114). Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT. possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso (n. 114). PATRIMONIO Convitto nazionale -Assegnazione di rendiate -Revocabilit� -(r.d. 25 agosto 1848, n. 777). Se l'Amministrazione possa revocare l'ass�gnazione di rendite, gi� appail'tenenti ai11a Compa�gnia tdi Ges� e date in amministrazione alle Finanze, ad un Convitto Nazionale che ne gode ai sensi del r.d. 25 agosto 1848, n. 777, quando con valutazione discrezionale ritenga che sia venuto a cessare il bisogno cui dovevano sopperire (n. 6). Convitto Nazionale -Concessione in uso di locali gi� appartenenti alla compagnia di Ges� -Regime attuale -(l. 24 luglio 1962, n. 1073). Se la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ,che ha concesso il gratuito e perpetuo uso degli immobili dello Stato a servizio dei Convitti nazionali ed Educandati femminili, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione � stata PARTE II, CONSULTAZIONI 249 realizzata, abbia apportato modifiche al regime dei Convitti nazionali di Geno\"a, Novara, Torino e Voghera, quale risulta f~ssato dai decreti 20 matrzo- 4 ottobre 1948 (n. 6). PENSIONI Combattenti -Riconoscimento campagne di guerra -Documentazione (l. 24 marzo 1970, n. 336. art. l; l. 24 aprile 1950, n. 390, art. 8). Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti dello Stato, previsti dall'art. l, l. 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimento delle campagne di guerra sia necessariamente legato alle risultanze del foglio matricolare o se esso possa essere operato dall'AmministraZione in base ad altra documentazione in suo possesso (n. 142). Dipendente statale -Infermitd per causa di servizio -Aspettativa -Equ.o indennizzo -Ripresa del servizio -Collocamento a riposo su domanda -Pensione privilegiata -(d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, artt. 39 segg.). Se possa riconoscersi spettante la pensione privilegiata a dipendente statale il quale, dopo il periodo di aspettativa per infermit� riconosciuta a causa di servizio e per la quale ebbe ad ottenere l'equo indennizzo, abbia ripr�eso servizio sino al collocamento a riposo avvenuto su sua domanda (n. 143). PERSONA GIURIDICA Imposta sulle societd -Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori imposte dirette per meccanizzazione ruoli -Personalitd giuridica -Soggetto passivo -(l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 145, in rel. art. 8, 3� c., lett. c). Se il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli sia ente fornito di personalit� giuridica e possa quindi -essendo tenuto per statuto alla formazione e presentazione del rendiconto -considerarsi soggetto passivo dell'imposta sulle societ� (n. 9). PIANI REGOLATORI Costruzione della P.A. su terreno d:emaniale ricompreso in piano regolatore -Licenza edilizia -Necessitd -(l. 17 agosto 1942, n. 1158, artt. 29, 31, 32; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10). Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore -Nuove previsioni urbanistiche successive all'approvazione dell'opera -Effetti -(l. ~ agosto 1967, n. 765, art. 20). Se per la costruzione da parte dell'Amministrazione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore sia necessaria la licenza edilizia o sia sufficiente l'approvazione del progetto dal Ministero dei Lavori Pubblici (n. 30). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO Se l'approvazione data dal Ministero dei Lavori Pubblici al progetto di costruzione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore possa perdere efficacia con la entrata in vigore di IllUOVe ~evisioni twbanistiche (n. 30). PIGNORAMENTO Assegno a favore del coniuge divorzi�to, ai sensi dell'art. 8 della l. l dicem bre 1970, n. 898 -Pignoramento -Dipendente statale -Limiti. Se la quota di stipendio del dipendente statale che, ai sensi dell'art. 8 l. l dicembre 1970, n. 898, il Giudice pu� ordinare che sia versata direttamente .al coniuge divorziato, possa superare o meno l'aliquota del quinto, siccome stabilito dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 23). POSTE E TELECOMUNICAZIONI Azienda di Stato Servizi Telefonici -Alloggi economici -Spese di riscaldamento -Rimborso -Trattenuta -(t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 337; t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68). Se spetti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici il potere di recuperare le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi economici di propriet� dell'Azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle pensioni dei dipendenti concessionari (n. 144). Concessionari autoservizi -Obbligo accettazioni. consegna e trasporto effetti postali -Distanza della fermata dall'ufficio postale -Valutazione Criteri-( l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, art. 2). Se, al fine di v,erificare la sussistenza dell'obbligo che,impone ai concessionari di autoservizi di procedere all'accettazione, alla consegna ed al trasporto degli effetti postali, nella valutazione della. distanza tra luogo di fermata ed ufficio postale debbasi calcolare anche la distanza inversa, eventualmente nella diversa misura imposta dalle _norme della circolazione stradale (n. 145). Revisione dei prezzi -Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministrazione postale (d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, convertito con l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 3; l. 21 giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. l; l. 16 dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120,' l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 146). In particolare : Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., possa la percentuale di alea prefissarta dail.il'Amministlrazione nei capitolati speciali d'appalto rimanere insensibile ad eventuali successive modificazioni legislative (n. 146). Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 146). PARTE II, CONSULTAZIONI Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione PP.TT., possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto (e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso (n. 146). PREVIDENZA E ASSISTENZA Contributi -Omesso versamento -Risarcimento danno -Prescrizione Decorrenza -(c.c., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13). Se la prescrizione decennale dell'azione di risarcimento spettante al lavoratore dipendente nel caso di omesso versamento dei contributi assicurativi i,nizi a decorrere dalla data del raggiungimento dell'et� pensionabile ovvero da quella del provvedimento negativo dell'Istituto assicurativo (n. 101). PRIVILEGI Imposte dirette -Privilegi -Art. 2752 c.c. -Art. 221 t.u. imposte dirette Efficacia innovativa -c.c. art. 2752 -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 211). Se l'art. 211 del t.u. sulle imposte dirette abbia efficacia innovativa rispetto alle disposizioni di cui all'art. 2752 c.c., che attribuisce carattere privilegiato ai crediti tributari iscritti nel ruolo dell'anno in corso o di quello precedente, e stabilisce, qualora si tratti di ruoli suppletivi, che il privilegio non pu� esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo biennio (n. 6). PROFESSIONI Cassa per il Mezzogiorno -Opere pubbliche -Incarico a libero professionista -Incarico parziale -Maggiorazione compenso -Morte del professionista. Se spetti la maggiorazione del ~5% per incarico parziale a libero professionista conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bens� dal decesso del professionista medesimo (n. 12). PROPRIETA' Cosa sacra -Destinazione al culto -Cessazione -Usucapione -(c.c. art. 831, 2� c., 1161). Se le cose sacre destinate al culto siano usucapibili qualora, per cir,costanze di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 51). RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO REGIONE SARDA Regione Sarda -Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua parte ad uffici statali -Ammissibilit� -(Statuto Regione Sarda, art. 14, l" e 2� c.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2� c.). Se il trasferimento alla Regione Sarda di beni dello Stato non pi� connessi a servizi di competenza statale, disposto dall'art. 14, l o e 2� c�mma, dello Statuto speciale della Regione Sarda, operi anche rispetto ad una sola porzione di edificio, l'altra porzione essendo adibita ad uffici statali (n. 2). REGIONE SICILIA Sanitario condotto -Sanzioni disciplinari di particolare gravit� -Commissione speciale di disciplina-Composizione-(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 74; l. 13 marzo 1953, n. 296, art. 2; d.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1959, n. 6). Se l'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la partecipazione del Vice-prefetto, in qualit� di presidente, alla Commissione di disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al Consorzio di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari condotti di sanzioni disciplinari di particolare gravit�, possa ritenersi tuttora operante pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanit� le attribuzioni del Ministem delil'lntetr\tJJO nei rilguaroi del personaile sanirtario degli esercenti prrofessioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3}; nonch� dopo l'entrata in vigore del d.p. Reg. SLc. 29 ottobre 1955, n. 6, relativo aJ. nuovo ordmamento degli Enti locali e dei controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 9). REGIONI Controversia civile -Atti del medico Provinciale anteriori al trasferimento delle funzioni alla Regione -Legittimazione Amministrazione Statale -Sussistenza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). Se vi sia la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale -e quindi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -nel giudizio promosso dinanzi alla A.G.O. nei confronti del Medico Provinciale per atti di questo Ufficio anteriori al trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Regione in virt� del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 207). Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni -Spettanza -(t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 256, art. 6; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17 lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13). Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2� e go c., t.u. 27 luglio 1954, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico Provinciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 204}. PARTE II, CONSULTAZIONI Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni dello Stato e delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni gi� degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica utilit�, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espropriazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83) per l'impianto o l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 205). Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Permanenza della competenza statale -Condizioni -Opere statali -Nozione -Applicabilit� detla nuova disciplina -Limiti -Opere della Cassa per il Mezzogiorno-Legge generale del1865 -Applicabilit� -(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 10). Se, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, resti ferma la competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concerne la spesa, oltre che per l'esecuzione dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occorrenti (n. 208). Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa n. 865/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non es~JTessamente previste nell'art. 9 della stessa legge e, quindi, anche a singole opere [p1Ubb1iche, quali lt'isulltano meglio i!Ildividuate dall'art. lter dcll<a legge 25 febbraio 1972, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali o degli enti locali (n. 208). . Se, pur dopo l'entrata in vig-ore della nuova legge sulla casa n. 865/71, le opere pubbliche premesse ofinanziate dalla Cassa del Mezzogiorno siano rimaste soggette alla disciplina della legge generale del 1865 (n. 208). Regioni a statuto ordinario -Trasferimento fu.nzioni amministrative -Ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti anteriori -Inberesse a resistere -Valutazione -Spettanza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 e 13). Se il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario importi anche il trasferimento, a dette Regioni, dell'interesse a resistere a ricorsi giurisdizionali riguardanti materie trasferite, e ci� quando con i ricorsi siano stati impugnati provvedimenti anteriori alla data del trasferimento (n. 206). RESPONSABILITA' CIVILE Amministrazione pubblica -Azienda di Stato per i servizi telefonici -Infortunio del personale -Assenza dal servizio -Stipendi e competenze Pagamento -Responsabilit� del terzo -Rivalsa -(r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. 1; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c., artt. 1916 e 2043). Se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, in generale, le Amministrazioni dello Stato, che abbiano corrisposto stipendi e competenze al personale infortunaw nel periodo di assenza dal servizio, possano rivalersi per quanto pagato sul terzo responsabile dell'infortunio (n. 270). 254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO RICORSi AMMINISTRATIVI Giudizio disciplinare -Contro alunno di scuola pubblica -Ricorso gerarchico -Decisione -Astensione -(r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 149). Se il principio concernente il dovere di astensione stabilito dall'art. 149 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, per i componenti della Commissione di disciplina nei giudizi disciplinari a carico di impiegati dello Stato sia operante per tutti i giudizi discipli:naii, compresi quelli a carico di alunni della scuola pubblica ed anche ove il potere di decidere sia attribuito ad organo inpividuale (n. 20). Pubblica Istruzione -Personale insegnante e non -Graduatoria -Pubblicazione -(d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199; d.l. C.P.S. 7 maggio 1948, n. 1276). Pubblica Istruzione -Personale insegnante e non -G-raduatoria -Pubblicazione -Termine impugnazione -Decorrenza. Ricorso gerarchico improprio -Silenzio rigetto -Art. 9 d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 -Applicabilit�. Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali relative alla assegnazione di posti o di incarichi al personale insegnante e non insegnante dell'Amministrazione della pubblica Istruzione possa considerarsi valida, agli effetti della decorrenza del termine d'impu . gnativa, la pubblicazione presso l'Albo del Provveditorato agli Studi (n. 22). Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali relative all'assegnazione di posti o di 'incarichi a:l personale insegnante e non insegnante dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, pubblicate mediante affissione all'Albo del Provveditorato agli Studi, debba aversi riguardo per la decorrenza del termine di impugnazione -in mancanza di statuizioni di legge in proposito -al giol'no iniziale o a quello finale di pubblicazione (n. 22). Se possa ritenersi applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova disposizione dell'art. 9, d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 che per la formazione del silenzio-rigetto richiede il decorso di 90 giorni senza necessit� di previa diffida a provvedere (n. 22). Regioni-a statuto ordinario -Trasferimento funzioni amministrative -Ricorsi giurisdizionali contro provvedimenti anteriori -Interesse a resistere -Valutazione -Spettanza-(d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, artt. 10 e 13). Se il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto ordinario importi a:nche il trasferimento, a dette Regioni, dell'interesse a resistere a rico11sd giurisdizionali rigual'danti materie 1Jrasferite, e ci� quando con i ricorsi siano stati impugnati provvedimenti anteriori alla data del trasferimento (n. 21). RICOSTRUZIONE Piani di ricostruzione -Concessioni d'opera -Espropriazione per pubblica utilit�-Spese -Contabilizzazione-(l. 24 giugno 1929 n. 1137). Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione l'Amministrazione sia tenuta a lrimboosare �al concessionail'io, comprendendo PARTE II, CONSULTAZIONI le nella comabilizzazionre delila spesa e ,oon Le previste mag1giocazioni: il!a maggiore indennit� di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi legaiJ.i su tale mdenint� !stabiliti a tirtolo di indenndrt� di occupaziooe, g1i imlteressi legali sulla somma determinarta a tirtoi1o di indenrnit� di esprop!l.'iaz> ione, fino al deposito di tale 1somma :presso la 1Caissa Depositi e Prestiti; le spese legali dovute all'esproprj,ato a seguiJto del 1giudizio di opposizione alla !Stima; Ile spoos legali 1so1Stenute daJ. ,concessionwrio in detto giudizio di opposi.mone alla stima (n. 24). RISCOSSIONE Imposte dirette -Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento Indennit� di mora -(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u.. 29 gennaio 1958 n. 645, art. 194). Se l'indennit� di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un imprenditore sottoposto a fallimento gi� al momento dell'iscrizione a ruolo del tributo (n. 18). SANZIONI AMMINISTRATIVE Negozi-Determinazione ornrio apertura e chiusura -Delega alla Regione Mancato esercizio della delega -Conseguenze -Provvedimenti prefettizi antecedenti -Vigenza -Violazioni -Conseguenze -(l. 28 luglio 1971 n. 558, artt. l e lO; l. 30 giugno 1932 n. 973, art. 3). Se, qualora la Regione a statuto ordinario non abbia adottato alcun provvedimento in esercizio della delega contenuta nella l. 28 luglio 1971 n. 558 sulla determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attivit� esercenti la vendita al dettaglio, rimangano in vigore i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della legge suddetta (n. 6). Se, qualora si ritenga che rimangano in vigore i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della l. 28 luglio 1971 n. 558, con la quale � stato delegato alle Regioni a statuto ordinario il potere di determinare l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attivit� esercenti la vendita al dettaglio, stante la mancanza di provvedimenti adottati in materia dalla Regione, le violazioni dei provvedimenti prefettizi siano da assoggettare alla sanzione penale prevista dalla l. 30 giugno 1932, n. 973, ovvero alle sanzioni amministrative previste dalla citata l. 28 luglio 1971 n. 558 (n. 6). STRADE Autostrade in concessione -Tutela della propriet� -Norme di polizia dep maniale -Applicabilit�-Limiti-R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20. Se per la tutela della propriet� delle autostrade costruite e gestite in regime di concessione ed in relazione a viola_zioni di disposizioni normative da parte di privati si possa provvedere a norma dell'art. 20 del R.D. 8 di RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO cembre 1933, n. 1740, concernente il regime di tutela e di polizia demaniale e se siano ammissibili, pertanto, il procedimento di ordinanza pr~fettizia, la diffida e l'esecuzione di ufficio (n. 98). Impianti distribuzione carburanti -Concessione -Licenza di accesso alla strada statale -Mancato pagamento del canone -Revoca della concessione -Riscossione coattiva del canone -R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, art. 17 lett. 'b) -R.D. 5 dicembre 1933, n. 1740, art. 6-d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprile 1910, n. 639. Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto di distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia corrisposto il canone da lui dovuto all'ANAS per la licenza di accesso della strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959 n. 393) (n. 99). Se i'ANAIS possa /P["'redere ai ~Sensi del t.ru. 14 aprile 1910, n. 63,9, re:~Jativo alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari di impianti di distribuzione di carburanti nonch� titolari di licenze di accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino messi nel pagamento del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 99). SUCCESSIONI Pubblico impiegato -Decesso -Causa di servizio -Equo indennizzo -Pagamento -Eredi -Individuazione -Testamento -Coniuge pretermesso (R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; c.c., artt. 536 segg.). Se ttra gli eredi del dLpendente decedwto a causa di infermit� contratta in servizio e quindi titolari del relativo credito, l'Amministrazione debba ricomprendere anche il coniuge qualora risulti dal testamento che esso � stato pretermesso (n. 85). NOTIZIARIO LA VISITA DEGLI AVVOCATI DELLO STATO ALLA C.E.E. E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA Nei giorni dal 19 al 21 novembre 1973 una delegazione di avvocati dello stato � stata ospite della CEE per uno scambio di inforD;lazioni su problemi del diritto comunitar.io e del diritto interno. Si era pensato in un primo momenJto di consentire al gruppo di avvocati dello Stato, interessati allo studio e ailila sperimentazione deJll'informatica giuridica dell'Avvocatura dello Stato, di visitare il C.R.E.D.O.C., cio� il Centvo Elettronico delle Comunit� Europee. Ma poi fu di buon grado accolta l!a prospettiva, offerta dalla C.E.E. nel quadro de:lle re�lazioni comunitarie, di allargare l'incontro all'esame dei problemi di diritto comunita;rio, facendovi partecipave una delegazione composta di avvocati dell'Avvocatura generale e delle Avvocature distrettuali pi� direttamente interessate a tailii problemi. Un primo incontro fu aperto con una relaZJi.one del prof. Altilero SPINELLI, membro della Commissione, sulla funzionalit� e le esigenze del mercato comune, e in tale relazione venne posta in evidenza ila necessit� di un'azione costante e rmiforme dell'organizzazione comunitaria, come pure l'altra necessit� di passare dalla unione economica ad una unione anche finanziaria e sociale, che. consenta un'azione comunitaria pi� organica e quindi pi� efficace. Un secondo incontro fu aperto da una relazione dell'On. ScARASCIA MuGNOZZA sull'ocrganizzazione delle Comunit� e sulla partecipazione degli Stati membri all'esame dei problemi e all'>attivit� delLe Comunit�; e consenti di porre dn risalto l'esigenza di una presenza continua e operante degli Stati membri, e quindi anche dello Stato italiano, al funzionamento e all'opera delle� Comunit�. Due altri incontri furono dedicati ai problemi propriamente giuridici, che costituivano lo scopo precipuo della visita. Uno port� ad uno scambio di informazioni sulla ocrgrutizzazione e sull'opera di consuLenza e assistenza del Servizio giuridico delle Comunit�, come dell'Avvocatura dello Stato. Degna di nota a questo proposito fu la constatazione della constinua presenza del Servizio giuridico neil.l'elaborazi<me e formazione di tutti i provvedimenti della Commissione; e per converso form� oggetto di considerazione la vasta opera di consulenza e assistenza dell'Avvocatura dello Stato, anche se dal confronto non pot� non risultare che in materia di diritto comunitario l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato � apparso finora sporadico e frammentario, il.imitato pi� che altro alle fasi contenZJi.ose davanti la Corte di Giustizia comunitaria. L'�altro incontro fu dedicato all'esame dei vari problemi del diritto comunitario. Aperto da una relazione del prof. MucH, direttore generale del Servizio giuridico, port� a dibattere molteplici aspetti e profili del diritto comunitario e, a fronte di esso, dell'adeguamento del diritto interno. Da ambo �1e parti si era naturalmente in attesa del!l�a decisione della Corte Costituzi:onale sulla questione di legittimit� costituzionale del Trattato RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO C.E.E., dibattuta davanti al giudice costituzionale nell'udienza del 7 rnovembre; e a tale decisione si dava molta importanza da parte dei delegati dell'Avvocatura delil.o Stato, come da parte dei rappresentanti della Commissione. Ma H dibattito risult� ugualmente proficuo, poich� consenti di toccare la vasta gamma dei rappo;rti fra diritto comunitario e diri.tto interno. Durante il soggiorno a Bruxelil.es La delegazione ebbe modo di incontrarsi con il rappresentante permanente dell'Italia presso la Comunit� e fu ricevuta dall'ambasciatore italiano presso J.o Stato belga; inoltre pot� visitare il centro elettronico deUe Comunit�. L'ultimo giorno fu dedicato alla visita aJlla Corte di Giustizia a Lussemburgo. A ricevere la delegazione dell'Avvocatura furono gli avvocati generali Trabucchi e Mayrass, con i quali si ebbe un approfondito scambio di idee, oltre che sui pi� importanti problemi gri� dibattuti con il Servizdo giuridico, su quelli pi�-strettamente attinenti aJlla fase prooessuale davanti la Corte di Giustizia. Poi terminata l'uctienza che intanto era stata tenuta dalla Corte di Giustizira, intervennero alla riunione il presidente Lecour e i giudici; e rappresent� una degna conclusione di .tutti gli inoontri l'elevata parola del presidente Lecour, che nel rivOilgere il saJ.uto a.lil.a deJ.egaziooe forn� la sintesi precisa e pensosa dei problemi, che insieme con l'affermazione del diritto comunitario coinvolgono la vita e la funzionailit� delle Comunit�. Volendo formulare, pi� che un commento, un'impressione suliLe giorn�te trascorse fra Bruxelles e Lussemburgo, bisogna dire che esse sono state dense e impegnative per il ilavoro svolto e le informazioni scambiate; ma bisogna anche .aggiungere che esse hanno consentito di far risultare una viva cordialit� di rapporti, una sostanziale confluenza di opinioni, uno spirito di collaborazione e di intesa. Perci� la Rassegna si rende interprete dei sentimenti espressi dai membri della delegazione per fare propri il gradimento per taili felici risultati, e inoltre !'�apprezzamento per la squisi!l:a ospitalit� offerta dagJ.i esponenti delle Comunit�. l ! l.&l PARTE II, NOTIZIARIO CONVEGNO DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI FORENSI Il 9 dicembre s.a. l'Istituto ha ospitato i Presidenti degli Ordi!Ili forensi convocati a Roma per dii.scutere i problemi ve1ativi aJ. trattamentto pvevidenziale degli avvocati del libero foro. Al Pves1dente del Consiglio nazionale ,forense on.. prof. Aldo Casaldnuovo, �he aveva chiesto, per la circostanza, la disponibiLit� della Sala � Vanvitelli �, �l'Istituto avev�a �comunicato di essere ben ldeto di off:rire l'ospitalit� !l'I�'chtesta. Al termine del convegno i Presidenti degli or'ldini forensi sono stati ri~evuti dall'Avvocato generaJ.e che, nel porg�ere iJl. saluto dell'Istituto, ha rinnovato .le espressioni di compiacimento per La possibilit�, che si era off�eTta, �di txalduvre in pr.atica i molti motivi di colleganza che coiTono tra gli Avvocati del ldbero fo;ro e gli Avvocati dello stato. L'on. prof. Casalilnuovo, ha ringrazJiato d'Avvocato generale, complimentandosi vi�vamente anche per i!Ja propriet� della sede dell'Avvocatura generale, oggetto di vistta da pail.'te dei convenuti.