ANNO XXV -N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1973 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1973 



ABBONAMENTI 

ANNo � . . . . � . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.500 
UN NUMERO SEPARATO . � . . . . . . � . � . . . . � � . � 1.500 


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LIBRERIA DELLO STATO ~ PIAZZA G. VERDI, 10 ~ ROMA 
c/c postale 1/2640 

Stampato in Italia -Printed in Italy 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(3219063) Roma, 1974 -Istituto Poligrafico dello Stato P. V. 



CORRISPONDENTI DELLA RASSEGNA 
DELEGATI PRESSO LE SINGOLE AVVOCATURE 


Avvocati 

Glauco NoRI, Ancona; Francesco Cocco, Bari; Michele DIPACE, Bologna; 
Francesco MARxuzzo, Brescia; Giovanni CoNTU, Cagliari; Americo RALLo, 
Caltanissetta; Giovanni VACIRCA, Catania; Filippo CAPECE � MmuToLo DEL 
SAsso, Catanzaro; Franco FAVARA, Firenze; Francesco GuxcciARDI, Genova; 
Carlo BAFILE, L'Aquila; Giuseppe Orazio Russo, Lecce; Giuseppe MINNITI, 
Messina; Marcello DELLA VALLE, Milano; Aldo AL:ABxso, Napoli; Nkasio MANcuso, 
Palermo; Pier Giorgio LIGNANI, Perugia; Rocco BERARDI, Potenza; Umberto 
GIARDINI, Torino; Maurizio DE FRANCHIS, Trento; Paolo ScoTTI, Trieste; 
Giancarlo MAND�, Venezia. 


INDICE 

Parte prima: GIURISPIWDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONAlE E INTER


NAZIONAlE (a cura dell'avv. Michele Savarese) pag. 1013 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE (a cura 
SU QUESTIONI DI GIURIdell'avv. 
B�nedetto Baccari) � 1073 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA 
tro de Francisci) 
CIVIlE (a cura dell'avv. Pie� 
� 1 088 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del-
l'avv. Ugo Gargiulo) . � � 1118 
Sezione quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile) � 1147 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBliCHE, 
APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. 
Arturo Marzano) . � � � � 1189 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENAlE (a cura dell'avv. Paolo 
Di Tarsia di Belmonte) � � :. 1206 

Parte seconda: QUESTIONI -LEGISLAZIONE -INDICE BIBLIOGRAFICO 
CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 


QUESTIONI .� pag. 205 

lEGISlAZIONE � 207 

CONSUlTAZIONI � 215 

NOTIZIARIO � . � 257 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 


CARBONE C., Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: 
alcune perplessit� sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 
5, 6, 7, 8, della convenzione di Londra 19 giugno 1971 

(l. 30 novembre 1955 n. 1355) . . . . . . . . . . . . . 
MA:RZANO A., Il ritardo dei pagamenti nell'appalto di opera 
pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

MAIRZANO A., Sulla rinun�ia a valersi della decadenza in tema 
di pubblici appalti . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ROSSI A., In tema di responsabilit� dei pu.bblici dipendenti 

ROSSI A., Note minime sulla tassazione degli aumenti del capitale 
sociale nella nuova legge di registro (d. P. R. 26 ottobre 
1972, n. 634) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TAMIOZZO R., Demolizione e sospensione lavori in materia di 
edilizia e urbanistica. . . . . . . . . . . . . . . . . .


TAMIOZZO R., Interpretazione della nuova disciplina legislativa 
sui ricorsi gerarchici: il sHenzio-rigetto . . . . . . . . 

TAMIOZZO R., Notificazione del ricorso giurisdizionale amministrazione 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TAMIOZZO R., Sulla illegittimit� derivata del decreto di espropriazione 
a seguito di annullamento del provvedimento di 
occupazione di urgenza . . . . . . . . . . . . 

TAMIOZZO R., Vizi di forma nei contratti della P.A. . . . . 

I, 1077 
I, 1195 
I, 1191 

I, 1088 

I, 1149 
I, 1119 
I, 1127 
I, 1135 

I, 1124 
I, 1132 



INDICE"'DELLA PARTE PRIMA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


APPALTO 

-Appalto di opeve pubbliche -Appalti 
stipulati da enti diversi da'llo 
Stato -Richiamo al capi<tolato 
generale di app,alto per le opere 
dipendenti dal Ministero dei 
lavori pubblici -Portata ed effetti, 
1189. 

-Appalto di opere pubbliche Attivit� 
del coLlaudatore -Imputabilit� 
all'Amministrazione appaltante, 
con nota di A. MARZA


. NO, 1194. 

-Appalto di opere pubbliche -Collaudo 
-Ritll['do -Imputabilit� 
a titolo di dolo o colpa grave, 
con nota di A. MARZANO, 1194. 

-Appalto di opere pubbliche -Redazione 
dello stato finaJJe dei lavori 
-R1tardo dovuto allil:a situazione 
post-bellica -Imputabilit� 
-E.sclusione, �con nota� di A. 
MARZANO, 1194. 

-Appalto di opere pubbliche Riserve 
dell'appaltatoTe -Ta�r�divit� 
-Decadenza -R1nuncia Validit� 
-Estremi -Comportamento 
del collaudatore -Insufficienza, 
con nota di A. MARZANO, 
1191. 

ATTO AJV.HVIINISTRATIVO 

-Atti regionali -Definitivi o non 
definitivi -Critedo di discriminazione 
-Atti dell'assessore de'lla 
Regione sarda -Non definitivit� 
-Ricorso giurisdizionale Inammissibilit�, 
1203. 

-Atto definitivo e non -Provvedimenti 
prefettizi in materia di 
sospensione Llavori ex L. n. 1902 
del 1952 -Non defin!itivit�, con 
nota di R. TAMIOZZO, 1126. 

-Silenzio deilla Pubblica Amministrazione 
-Interpretazione del 
silenzio-rigetto in relazione allo 
art. 6 d. P. R. n. 1199 del 1971 
e all'art. 20, primo comma, L. 

n. 1034 del 1971 -Vizi dell'atto 
impugnato in sede ge.rarchica Ri1evanza 
in ordine ai motivi di 
impugnazione nel successivo ricorso 
giurisdizionale, con nota d!i 
R. TAMIOZZO, 1127. 
CACCIA E PESCA 

-Riserve -Esercizio venatorio consentito 
solo alle persone autorizzate 
-Illegittimit� costituziona1le 
-Esclusione, 1048. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Arbitrato -Compromesso -Competenza 
degorabile -Eccezione Termine, 
1189. 

-Circolazione stoodale -Sanzioni 
non penali -Ordinanza p!refettizia 
-Giurisdizione del Giudice 
ordinario -Limiti, 1085. 

-Contratti della Pubb-lica Amministrazione 
-Diniego di approvazione 
ministeriale -Aggiudicazione 
ad ailtro soggetto collicitante 
-Controversia -Giurilsdi


. zione del giudice amministrativo 
-Sussiste, con nota di R. TAMIOZZO, 
1131. 

-Fatti colposi diei mili,tari e dei 
dipendenti civhli deLla Nato Responsabilit� 
dello Stato di soggiovno 
-Necessit� dell'arbitrato 
internazionale : insussistenza, con 
nota di C. _CARBONE, 1077. 

-Ig1ene �e sanit� pubblica: farmacie 
-Deduzione dell'insussistenza 
di una delle condizioni richieste 
dalla legge per ~a legittimazione 


VIII RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

al potere di trasf�erimento -Cognizione 
del giudice di merito Trasferimento 
delia tito'l:atrit� Diritto 
tutelabile d~nanzi allo 
A.G.O., 1073. 

COMUNIT� EUROPEE 

-Importazione dei prodotti nel 
settore del latte .ed altri prodotti 
-Imposizione di una cauzione 
agli operatori economici -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
1031. 

CONTRATTI PUBBLICI 

-Costruzione di opera pubblica -
Gaxa per appalto medianlte licitazione 
privata -Presentazione 
di documenti in carta. bollata insuffi.
ciente e diversa da quella 
prescritta -Esclusione della ditta 
concorrente -Legittimit� dell'esclusione, 
con nota di R. TAMiozzo, 
1132. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Giudizi di legittimit� costituzionaLe 
in via incidentale -Necessit� 
di un processo di merito davanti 
al Giudice da quo, 1046. 

-Giudizio di legittimit� costituzionale 
in via incidenta!le� -Giudice 
a quo -Comandante di porto Difetto 
di legittimazione, 1018. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-Caccia e pesca -Comunit� europee 
-Corte CostituzionaLe, Imposte 
e tasse in genere -Lavoro 
-Matrimonio -Procedi~to 
civile -Procedimento penale 
-Reato -Regione -Responsabilit� 
civile -Sicilia. 

EDILIZIA 

-Demolizione e sospensione lavori-
Legittimit� del provvedimento 
prefettizio di sospensione ex 

L. n. 1902 del 1952 in relazione 
ad un nuovo piano regolatore Sussiste, 
eotn nota di R. T AMiozzo, 
1127. 
-Demo'lizione e sospensione Lavori 
-Provvedimento pxefettizio d:i 
sospensione -Subord:inazione al 
Ministro per i Lavori Pubblici -
Inconfigurabilit� di silenzio-rifiuto 
in caso di ricorso a:t Ministro 
per l'Interno, con nota di R. TAMiozzo, 
1126. 

-DemoliziOille e sospensione lavori 
-Provvedimento prefettizio di 
sospeiliSione ex L. n. 1902 de11952 
-Mancanza di verifica della ricorrenza 
dei requisi.Jti di 'Legge 
per la sospensione -illegittimit� 
del provvedimento prefettizio di 
sospensione -Sussiste, con nota 
di R. TAMIOZZO, 1127. 

-Demolizione e sospensione lavori 
-SospeiliS�one-Pote11e del Ministro 
per i Lavori Pubblici ex 
art. 7, quarto comma, L. n. 765 del 
1967 -Connessione col ptrocedimento 
di annullamento della licenza 
edilizia -Effetti -Ammissibil.
it� deilla impugnazione degli 
atti preWiminari del procedimento 
di annullamento delLa licenza 
-Sussiste, con nota di R. TAMIOZZo, 
1_118. 

-Licenza di costruzione -Impugnazione 
degli atti preliminari 
de�l procedimento di annuUamento 
proposta nel ricorso eotntro il 
provv�edimento di sospensione Limiti, 
con �nota di R. TAMiozzo, 
1118. 

-Li.cel12Ja edilizia -Annullamento 
ex art. 7 L. n. 765 del 1967 -Termine 
di 18 mesi -Decorrenza Accertamento 
delila ill:egittimit� 
della licenza -Com'llJUJicazione 
agli intevessati -Esclusione Scadenza 
del termime -Sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 1119. 

-Termine di 18 mesi -Rliapertura 
del termine per trasferimento alle 
regioni delile funzioni amministrative 
statali -Esclusione, con 
nota di R. TAMIOZZO, 1119. 

ENTI PUBBLICI 

-Investimenti immobiliari -Piano 
di impiego -Fondo disponibile Nozione 
-Limite, con mota di U. 
GARGIULO, 1138. 



INDICE 
IX 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA 
UTILIT� 

-Espropriazione ed o'ccupazione Industrializzazione 
del Me�zzogiorno 
-Occupazione di urgenza 
-Annullamento del provvedimento 
di occupazione -Conseguente 
illegittimit� derivata 
daJl provvedimento prefettizio di 
~espropriazione per pubbLica utildt� 
-Sussiste, con nota di R. 
TAMIOZZO, 1124. 

FALLIMENTO 

-Decreto del giudice del,egato che 
stabilisce il pdano dii riparto Ricorso 
per cassazione -Ammissibilit�, 
1110. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

Lnteresse a ricorrere contro una 
procedura in itinere per il suo 
annulJlamento -Fattispecie di 
provvedimento di sospensione dei 
lavori per pendenza deUa procedura 
in itinere di annull!amento 
di licenza edilizia -Interesse a 
ricorrere -Sussiste, con rmta di 

R. 
TAMIOZZO, 1118. 
-Lntervento in giudizio -Intervento 
deLla Regione in giudizio contro 
provvedimento staJtale in 
materia di ,edilizia e urbanistica 
-Ammissibilit� -Rinvdo del processo 
~ad istanza dellia autodt� intervenuta 
per predisporre difese 
-Concessione del beneficio Inammissibilit�, 
con nota di R. 
TAMIOZZO, 1118. 

-Ricorso giurisdizionale -Motivi 
di ricorso avv.erso provvedimento 
in itinere, diverso da queHo impugnato 
e del quale costituisce 
il presupposto -Inammli.ssibilit�, 
con nota di R. TAMIOZZO, 1118. 

-Ricorso giurisdizionale -Notificazione 
a societ� in persona del 
legale rappresentante -Mancanza 
di ulteriore specificaa:ione Nullit� 
del ricorso -Non sussiste, 
con nota di R. TAMIOZZO, 1131. 

- 
Rieorso ,giruxisdizionale -Ricorso 
al Consiglio di Stato -Notificazione 
a mezzo del servizio posta


le -Ammissibilit�, con nota di R. 
TAMIOZZO, 1131. 

-Ricorso giurisdizional'e -Ricorso 
al Consiglio di Stato -Notificazione 
a societ� controinteressata 
-N Oltificazione a mezzo posta Ricezione 
nella sede da parte d~ 
soggetto appar,entemente quallificato 
-Ammissibilit�, con nota dd 

R. 
TAMIOZZO, 1131. 
--Ricorso� giurisdizJonatle -Trasferimento 
di competenza alla Regione 
-Difetto di not:if,ica -Improcedibilit� 
del ricorso -Non 
&ussiste, con nota di R. TAMiozzo, 
1118. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Orario dii Lavoro -P�ersonale ausiliario 
degli uffici deUa CapitaLe 
-Normale orario di sei ore 
per tutti g;li impiegati, 1142. 

Orario di lavoro -Personale ausiLiario 
degli uffici della Capitale 
-Riduzione del normale 
orario a sette ore quando l'orario 
deglii impiegati � ridotto a 
sei, 1142. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazioni per Le case di abitazione 
non di lusso -Appalto 
separato per la costruzione di 
uffici compresi in edifdcdo prevalentemente 
destinato a case di 
abitazione -Estensione deill'agevolazione, 
con nota di G. ANGELINI 
ROTA, 1170. 

-Agevolazioni per le case di abi
�tazione non dii lusso -Rdvendita 
della costruzione non uLtimata Decadenza 
dalla agevolazione 
dell'acquisto dell'area -Ultimazione 
della costruzione nei termini 
-Ininfluenza, 1186. 

-Agevolazioni per le case di abitaZJione 
non di lusso -Vendita di 
area -Decadenza dell'agevolazione 
-Responsabilit� delil'aLi1enante 
dell'area, 1186. 

-Agevo1azioni per l'industrializzazione 
del Mezzogli.orno -Primo 
trasferdmento di terreni e fabbri



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cati necessari per l'impianto di 
stabilimeillti industr~a1i -TrasfeI1imento 
di <edificio industriale 
inattivo da ' trasforrn.are S:i 
estende, 1161. 

-Atti soggetti ad approvazione ed 
omologazione -� Regione della 
Valle d'Aosta -Visto di esecutoriet� 
del presidente della Giunta 
regionale -Legge 6 dicembre 
1971, n. 1065 -Natuva -Decorrenza 
del termine per La registrazione, 
1155. 

-Concessione reciproca ad aedificandum 
fra comproprietari dell'ar.
ea -Agevolazioni fiscali per 
la costruZJione di case di abitazione 
non di ilusS10 -Inapplicabilit�, 
1179. 

COII1Cessiorne reciproca ad aedificandum 
fra comproprietari dell'area 
-Natura diivisionale 
Esclusione, 1179. 

Concessione reciproca ad aedificandum 
fra comproprdetarri dell'area 
-Nartura divisionale -Tassazione 
graduale, 1178. 

-Locazione -Legg�e 29 dicembre 
1962, n. 1744 -Registrazione di 
denunzia ve;rbale velatiVla a contratto 
con decorvenza da momen-' 
to successivo -Applicazione della 
norma vigente al! momento 
della registrazione, 1166. 

-Societ� -Aumernto di capitale 
con utilizzo di riserve costituite 
da sovrapprezzi gi� tassarti -Tassabilit�, 
con nota di A. Rossi, 
1149. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Diritti erariali sugli spettacoli 


�Addizionailie deLl'art. 7 della legge 
18 febbraio 1963, n. 67 -Arrotondamento 
-Va eseguito sull'importo 
complessivo di ogni 
spettacolo, 1162. 

Esecuznone esattoriaLe -Opposizione 
di terzi -EsperibJ!lit� entro 
1a data di primo -incanto -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
1028. 

-Imposte indirette -Competenza 
delle Commissioni -Commissione 
di valutazione -Questioni sul


la nullit� dell'accertamento 

Non � competente, 1153. 

-Imposte indirette -Ingiunzione Ingiunzione 
sottoscritta dail cassiere 
e controfirmata dal dirigente 
-Nullit� -Esclusione, 1173. 

-Imposte indirette -Ingiunzione -
Nulilit� per incompetenza dell'organo 
emittente -il censurabile 
innanzi �all'A.G.O: -Azione riconven2lionale 
della Finanza Difetto 
,di preventivo vaLido accertamento 
InaminissibHit�, 
1173. 

-Imposte rindwertte -Ingiunzione -
Opposiznone -Posizione processua1e 
delle parti -Deduzione di 
un diverso titolo della tassazione 
-Azione riconvenzionale della 
Finanza -Non � necessaria, 
1147. 

LAVORO 

-Contvatto di arruolamento marittimo 
-Prescrlizione biennale Illegittimit� 
costituzionale -Esclus!
one, 1061. 

MATRIMONIO 

-Donazione fra coniugi -Divieto 
-Illegittiinit� costituzionale, 
1040. 

PARTE CIVILE 

-In genere -Omessa inserzione 
nel Vlerbale delle conclusioni ora-li 
-Mera irregolarit� -OIMssione 
deUe conclusioni orali -Null-
it� relativa, 1208. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Convalida di sfratto -Rhlevanza 
delle eccezioni fondate su prova 
scritta -Ill!eg:ittimit� costituzionale 
-Esclusione, 1051. 

-Opposizione all'esecuzione -Foro 
competente -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 1021. 


INDICE. XI 

Prova -Documenti e dichiarazioni 
provenienti da parte privata Valore 
probatorio, J.105. 

-Prova-Nozioni di comune resperienza 
-Utilizzazione da parte 
del giudice Discrezionalit�, 
1105. 

-Prova testimoni�ale -Assegnazione 
di termine perentorio da parte 
del Giudice -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 1071. 

-Regolamento preventivo di giu11isdizione 
� -Sospensione del processo 
-Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 1013. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Corntestazione deWaccusa in matevia 
penale -Oggetto -Circostanze 
aggravanti -Pena detentiva 
aggiunta alll'ammenda nei 
casi di maggiore gravit� del fatto 
-Costituisce circostanza aggrava~
DJte -Obbligo di contestazione 
-Mezzo di impugnazione, 
1209. 

-Efficacia del giudicato penaiLe Estensione 
al responsabiLe �civile 
rimasto estraneo al giudizio -
IllegittimiJt� costituzionalre, 1063. 

-Efficada del gdudicato penale Estensione 
al responsabile civile 
rimasto estraneo al giudizio Illegittimit� 
costituZJiona1e -Esclusio_
ne, 1063. 

-Fm:-ze armate della NATO -Deroghe 
al11a giurisdizione italiana Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
1057. 

-Impugnazione -Dichiarazione di 
ricorso -Motivi relativi a capo 
d!i �sentenza non impugnato Inammissibilit�, 
1206. 

REATO 

-�Reati e pene -Ingiuria e dliffamazione 
-Deferimento ad un 
giuri d'onore ed exceptio veritatis 
-IllegiJttimit� costituzionale Esclusione, 
1067. 

-Reati �e pene -Sospensione condizionale 
deLla pena -Ipotesi varie 
-Illegittimit� costituzionaie Esclusione, 
1054. 

REGIONE 

-Controlli sug1i Enti Locaili -Materia 
elettorale -Spettanza del 
potere allo Stato, 1070. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

-Assicurazione obbligatoria per 
darmi da circolazione automobilistica 
-Previo interpello dell'assicuratore 
-ILleg.ittimit� costituzionale 
-Esclusione, 1058. 

-Determinaziorne del danno risarcibille 
-PresumibiLe guadagno 
annuo -Tredicesima mensilit� -
Computabilit�, 1097. 

-Direttore didattico -Non � precettore, 
1096. 

-Lesioni non mortaLi -Danno norn 
patrimoniale -Spetta al solo infortunato, 
1096. 

-Responsabilit� presunta prevista 
dall'aTt. 2048 per i precettori Estensibilit� 
agrli iiDisegnanti elementari 
ed alla P.A., con nota 
di A. :~;tossi, 1088. 

Surroga dell'rassicuratore che ha 
pagato l'indennizzo -Perdita da 
parte del danneggiato della Legittimazione 
a cMedere nei confronti 
del terzo responsabile il 
pagamento deila somma riscossa 
dall'assicuratore, 1096. 

SERVITU' 

-Ti,tolo costitutivo -Indicazione 
specifica del contenuto delila servit� 
-Necessit�, 1114. 

SICILIA 

-Disciplina per l'apertura di magazZJini 
a prezzo unico -Decisione 
dei ricorsi pendenti -Conflitto 
di attribuzione con lo Stato 
-Inammissibilit�, 1034. 

-Norme in materia sanitaria-Limite 
dei principi dellla legge 
ospedaliera nazionale -Illegittimit� 
costituzionale parziale, 1034. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

6 giugno 1973, n. 73 pag. 1013 
19 g.iugno 1973, n. 83 1018 
19 giugno 1973, n. 84 1021 
19 giugno 1973, n. 85 1028 
19 giugno 1973, n. 86 1031 
19 giugno 1973, n. 87 1034 
19 giugno 1973, n. 88 1034 
27 giugno 1973, n. 91 1040 
27 giugno 1973, n. 92 1046 
27 giugno 19173, n. 93 1048 
27 giugno 1973, n. 94 1051 
27 giugno 1973, n. 95 1054 
27 giugno 1973, n. 96 1057 
27 giugno 1973, n. 97 1058 
27 giugno 1973, n. 98 1061 
27 giugno 1973, n. 99 1063 
5 luglio 1973, n. 103 1067 
5 luglio 1973, n. 104 1070 
5 lu~lio 1973, n. 106 1071 
18 luglio 1973, n. 152 1063 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. I, 15 marzo 1973, n. 741 . pag. 1147 
Sez. I, 26 marzo 1973, n. 833 . 1149 
Sez. Un., 9 aprile 1973, n. 997 . . 1088 
Sez. III, 13 'aprile 1973, n. 1056 . 1096 
Sez, Un., 16 mag~o 1973, n. 1386 . 1153 
Sez. I, 16 maggio 1973, n. 1394 . , . 1155 
S.ez. I, 17 maggio 1973, n. 1410 . 1161 
Sez. I, 17 maggd:o 1973, n. 1415 . 1162 
Sez. I, 17 maggio 1973, n. 1416 . 1105 
Sez. I, 25 maggio 1973, n. 1533 . 1166 
Sez. I, 25 maggio 1973, n. 1535 . 1110 
Sez. I, 28 maggio 1973, n. 1567 . . 1114 
Sez. Un., 11 giugno 1973, n. 1674 . 1073 
Sez. Un., 5 luglio 1973, n. 1895 . . 1077 
Sez. I, 28 settembre 1973, n. 2446 . 1170 
Sez. I, 12 ottobre 1973, n. 2571 . . 1189 
Sez. Un., 13 ottobre 1973, n. 2579 . 1173 


INDICE 

Sez. I, 23 ottobne 1973, n. 2707 . . 
Sez. I, 26 ottobre 1973, n. 2767 . . 
Sez. I, 29 ottobve 19731 n. 2809 . . 
Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2864 . 
Sez. I, 14 novembre 1973, n. 3029 . 
Sez. I, 19 novembre 1973, n. 3089 . 

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 

19 lu~io 1973, n. 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. 
Plen., 3 luglio 1973, n. 7 . . . . . . . 

Sez. I, 19 dicembre 1969, n. 2506 (pooere) . 

Sez. IV, 5 giugno 1973, n. 632 ... 

Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 670 . . . 

Sez. IV, 3 luglio 1973, n. 671 . , . . 

Sez. IV, 28 settembre 1973, n. 765 . 

Sez. VI, 23 ottobre 1973, n. 407 . . 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. V, 23 gennaio 1973, n. 3219 . 

Sez. V, 7 maggio 1973, n. 234 . 

Sez. VI, 9 maggio 1973, n. 394 . . 

XIII 

pag. 
1178 
1179 
1191 
1085 
1186 
1194 

pag. 
1203 

pag. 
1118 
1142 
1124 
1126 
1131 
1138 
1142 

pag. 
1206 
1208 
1209 


INDICE DELLA PARTE SECONDA 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE QUESTIONI 


IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agente di commercio -Atto di 
nomina senza indic�zione di corrispettivo 
-Se possa essere sottoposto 
aH'imposta di registro sui 
corrispettivi accertati, 205. 

-Agern~e di commercio -Atto di 
nomina senza indicazione di corrispettivo 
-Se possa esseve integrato 
da dichiarazione estimativa, 

205. 
- 
Agente di commercio -Atto di 
nomina senza indicazione di co'l'r.
i!spettivo -Se rappresenti un 
caso di occultamento di vail:ore, 

205. 
- 
Societ� -Trasformazioni -Ag,evolaztoni 
ex-Legge n. 170 del 
1965 -Se la dich~arazione prevti


sta dall'art. 3 sia richiesta anche 
nel caso di trasformazione senza 
modifica di capitale, 206. 

IMPOSTE DIRETTE 

-Ritenuta d',acconto -Se la ritenuta 
debba esse:re operata anche 
suJlle somme corrdsposte all'avvocato 
distrattario, 206. 

IMPOSTE IPOTECARIE 

-Verifica dello stato p31Ssivo Alienazione 
del bene soggetto a 
pdvilegio -Ammissione in via 
chirografaria se sia legittimit�, 

206. 

INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLE CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

-Esproprazione od occupazione di 
immobili -Acque sotterranee Indennit� 
-Determinazione (1. 
25 giuglllO 1865, n. 2359, art. 43), 

215. 
AERONAUTICA ED AEROMOBILI 

-Aeroporti militari ..: Concessioni 
sf�alcio d'erba e pascolo -Divieto 
di subconcessione -Penale (c.c. 
art. 1382), 215. 

AGRICOLTURA 

-Agricoltura -Operai agricoli Di
�ritto sindacale di riunione (1. 
12 aprile 1962, n. 205; l. 20� maggio 
1970, n. 300, art. 20; L 28 ottobre 
1970, n. 775, art. 20), 215. 

ALBERGHI 

-Impo1ste dirette sul reddito Esenzione 
-Zone depresse dei!. 
centro nord -Alberghi (1. 29 luglio 
1957, n. 635, art. 8), 215. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

-Amministrazione pubblica -A. 
zienda dd Stato per i servizi te1efomci 
-Infortunio del personale 
-Assenza dal servizio -Stipendi 
e competenze -Pagamento 
-Responsabilit� del terzo Rivalsa. 
(r.d. Hi giugno 1938, 

n. 1274, art. l; l. 21 dicembre 
1955, n. 1350, art. 10; c.c. artt. 
1916 e 2043), 216. 
- 
AmmindstraZJione pubblica-Ente 
pubbLico -Lavoratrici madri Assenza 
dal Lavoro -Sostituzione 
(1. 30 dicembre 1971, n. 1204, 
art. 11; d.P.R. 31 marzo 1971, 

n. 
276), 216. 
-Censimento -Rilevatori nominati 
dai Sdo:ldaci -Assistenza e previdenza 
-Obbligo -Spettanza 

(d.P.R. 23 ottobre 1971, n. 895, 
art. 21), 216. 
- 
Corsi d'acqua negli abitati -Fogne 
e canali -Tutela e vigilanza 
-Attribuzioni -Spettanza 

(t.u. 27 lugLio 1934, n. 1265, 
art. 227; l. 13 marzo 1958, n. 296, 
art. 6; l. 10 maggio 1970, n. 201, 
art. 17, lett. b; d.P.R. 14 g.ennaio 
1972, n. 4, art. 13), 216. 
- 
Dipendente statal-e -Decesso Rateo 
di stipendio il!lsoluto -Attribuzione 
-Disciplina -Dipendente 
ente pubblico -Norma regolamentare 
di rinvio -Applicabilit� 
(d.P.R. 28 dicembre 1970, 

n. 1079, art. 14; d.P.R. 30 giugno 
1972, n. 423, art. 4), 216. 
- 
Ente pubblico -Opera nazionale 
invallidi d:i guerra -Impiegato 
avv.enti.zio -Colloca:zJione in ruolo 
-Senrizio pre-ruo1o -Valutazione 
(art. 26, il. 28 ottobre 1970, 

n. 
757; d.P.R. 28 dicembre 1970, 
n. 
1079), 216. 
-Enti autonomi lirici -Controlli 
sostitutivi -Commissario straordinario 
governativo -Nomina Condizioni 
-Potere -Vicecommissario 
(1. 14 agosto 1967, n. 800, 
artt. 11 e 13), 217. 

- 
Ministero del Tesoro -Attivit� 
di amministrazione degli Istituti 
di Previdenza -Foro dello Stato 

(d.l. l settembre 1947, n. 883; 
c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, 
n. 
1611, rartt. 6 segg.), 417. 
ANTICHIT� E BELLE ARTI 

-Cosa sacra -Destinazione ail. culto-
CessaZJione-Usucapdone (c.c. 
art. 831, 2� comma, 1161), 218. 

-Scavi clandestilni -Danni o perdite 
di cose di interesse storico 

o archeologico -Sanzione pecuniaria 
(1. l giugno 1939, n. 1089, 
artt. 18 e 59; c.p. art. 635), 218. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

APPALTO 

-Appail.to dii opeve milit~Wi -Rifiuto 
deJ.l'app�ltatore di stipulare, 
dopo ~�aggiudicazione, i!l contratto 
-SciogLimento del contratto 
con incameramento della cauzione 
-Ammissibilit� (Capito�lato 
Onerd Gemo militare appr. con 
r,d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 7), 

218. 
-Edilizia �economica e popolare� Appalto 
INCIS per cOOllto Gescal Revisione 
prezzi -Decisione Competenza 
(1. 28 :llebbraio 1949, 

n. 43; d.l. 6 di�cembre 1947, n. 1501, 
art. 4), 218. 
- 
Ecliilliizia economica e popolare Appalto 
.INCIS per conto Gescal -
Revdsione prezzi -Ricorso giuEisdizionale 
1egittimazione passiva 
(d.U. 6 dicembre 1947, n. 1501), 

218. 
-Revlisione dei p11ezzi-disciplJina 
applicabiLe agli appalti dell'Ammini�
strazione po�stale (d. . 1gt. 

C.P.S. 6 dicembl'e 1947, n. 150, 
convertito con tlegge 9 maggio 
1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 
1963, n. 1481, art. 3; l. 21 giugno 
1964, n. 463; l. 17 febbra!io 1968, 
n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, 
art. 3; l. 22 febbvaio 1973, n. 37, 
art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, 
art. l; l. 16 �dicembre 1964, n. 1890; 
I. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 
1965, n. 1415; l. 9 marzo 
1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, 
n. 93, :art. 2), 219. 
-Revisione pvezzi -Lavori eccedenti 
di sesto quinto d'obbligo Atto 
aggiuntivo -Data di riferimento 
ai fini del computo revisionale 
-Revisione prezzi -Lavord 
eccedenti dl sesto quinto 
. d'obbligo -Atto aggiuntivo Unitari,
et� dei lavoil'i -Data di 
rif,erimento ai fini del computo 
l'evlis1onale -Revisione prezzi Lavori 
eccedenti 'il sesto quinto 
d'obbligo -Atto di sottorniJSsdone 
-Pl'ecisazione della data dti 
riferdmento ai fini del computo 
revisiona\Le, 219. 

BANCHE 

-Scuole tecniche industriaiLi 
Banca -Servizi-o dii �cassa e tesore:
rti;a -Azione di l'esponsabildt� 

o 'di conto. -Giurisdizione (1. 15 
giugno W31, n. 663; R.D; 12 luglio 
1924, n. 1814, art. 44), 220. 
CAMBI E VALUTE 

-Rendliconto semestvale delle valute 
incassate da compagnia dii 
navigazione -Obbligo dell'Ufficio 
<italiano cambi al rHascio di copia 
-Ammissibiilit� (circolare 
Ministero commercio estero -Direzione 
generale valute 17 set


. temb11e 1963, n. V/501941/107-4), 

220. 
CIRCOLAZIONE STRADALE 

-AUJtostrade in concessione -Tute�
lia delia propriet� -Norme dd 
pol'izia demaniale -Appliicabilit� 
-Limiti (R.D. 8 dicembre 1933, 

n. 1740, art. 20), 220. 
-Circolazione stradaLe -Infrazioni 
-Autoveicolo -Venditore Mancata 
trasCl1izione al P .R.A. 
Responsabilit� per la sanzione Esclusione, 
220. 

- 
DepenalizZiazione -Difformit� tra 
contestazione e acc.ertamento penaLe 
-Ingiunzione prefettizda Ammissibilit� 
-Termine d.P.R. 
15 gdugno 1959, n. 393, art. 141, 

l. 3, maggio 1967, n. 317, 220. 
COMMERCIO 

-Negozi -Determinazione orario 
apertura e chiusura-Delega aila 
Regione -Mancato esercizio della 
delega -Conseguenze -Pro'Vvedimenti 
prefettdzi antecedenti V:
igenza -VioLazioni -Conseguenze 
(1. 28 luglio 1971, n. 558, 
artt. l e 10; l. 30 giugno 1932, 

n. 
973, art. 3), 221. 
COMPETENZA 

-Ministero del Tesoro -Attivit� 
di �armmimstrazione degli Istituti 
di preV!idenza -Foro dello Stato 


(D.L. l settembre 1947, n. 883; 
c.p.c. art. 25; t.u. 30 ottobre 1933, 
n. 1611, artt. 6 segg.), 221. 

INDICE 
XVII 

COMPETENZA E -GIURISDIZIONE 

-Scuole tecniche industriali -Banca 
-Servizio di cassa e tesoreria 
-Azione di l'lesponsabildt� o 
di conto -Giurisdizione (1. 15 
giugno 1931, n. 883; R.D. 12 luglio 
1924, n. 1214, art. 44), 221. 

COMUNI E PROVINCIE 

-Avvocatura deli1o Stato -Sindaco 
nella quallit� di ufficiaile dello 
stato civile -Rappresentanza e 
difesa (t.u. 30 o-ttobre 1933, 

n. 
1611, art. 44), 222. 
- 
Cassa pensioni dipendenti Enti 
locali -Regime tributario (1. 11 
aprile 1955, n. 379, arl. l; l. 25 
luglio 1941, n. 934, art. l, 4o c.; 

r.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, art. l, 
3o c.), 221. 
-Consorzi di Comuni -Pagamento 
stipendio all'undco segretario comunale 
-Versamenti dei Comuni 
-IGE -Assoggettabilit�, 222. � 

- 
Opere pubbliche stataild -Provincia 
di Latina -Campo sportivo Appartenenza 
(r.D.L. 4 ottobre 
1935, n. 1921, art. l; r.D.L. 8 gdugno 
1936, n. 1203, art. 6; r.D.L. 
26 ,settembl'le 1935, n. 2004, art. 2), 

222. 
- 
Sanitario condotto -Sanzioni discipJ.
inatri di particolare gravit� :Commissione 
specia!le dd discipilina 
-Composizione (R.D. 27 luglo' 
1934, n. 1263, �art. 74; l. 13 
marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P. 
Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6), 

222. 
COMUNIT� ECONOMICA EUROPEA 


-Importazioni da Paesi CEE -Diritto 
per servizi amministrativi Indebito 
-Restituzione somme Domanda 
giudiziale -Mancata 
rich~esta amministrativa -Ammissibilit� 
(1. 24 giugno 1971, 

n. 
447), 223. 
CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

-Aeroporti milital'li -Concessioni 
s:l�alcio d'erba e pascolo -Divieto 
dii subconcessione -PenaJle (c.c. 
art. 1382), 223. 

-Concessionari autoservizi -Ob-. 
bligo accettazioni -Consegna e 
trasporto effetti postalii -Distanza 
della fermata dalil'ufficio postale 
-Valutazione -Criteri (1. 
8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; [. 
21 giugno 1964, n. 559, art. 2), 

223. 
-Impianti distribuzione ca!fburanti 
-Concessione -Licenza di accesso 
alla strada statale -Mancato 
pagamento del canone -Revoca 
della concessione -Riscossione 
coattiva del ca~none -R.D. 
2 novembre 1933, n. 1741, art. 17, 
1ett. b) -R.D. 8 dicembre 1933, 

n. 1740, art. 8 -D.P.R. 15 giugno 
1959, n. 393, art. 145 -t.u. �14 
aprile 1910, n. 639, 223. 
- 
Piani di r.icostruzione -Concessioni 
d'opera -Espropriazione 
per pubblica uthlit� -Spese Contabilizzazione 
(1. 24 agosto 
1929, n. 1137), 224. 

CONTABTUTA DELLO 1STATO 

-Ente privato -Legale rappre,sentante 
-Illecita distrazione somme 
-Responsabilit� contabiLe Giudizio 
innanzi alla Corte dei 
conti -R.D. 12 luglio 1934, 

n. 1214, art. 44, 224. 
-P1ani di ricostruzione -Concessioni 
d'opera-Esproprilazione per 
pubblica utilit� -Spese -Contabilizzazione 
(L. 24 ago�sto 1929, 

n. 
1137), 224. 
- 
Pubblica Amministrazione -Pagamento 
ad 'incapace con obbligo 
di veimpiego -Mancato reimpie.: 
go -Responsabilit� della P.A. 


(R.D. 23 maggio 1924, n. 827, 
art. 297, 3o c.) -Pubblica Amministrazione 
-Pagamento ad incapace 
straniero -ObbLigo di 
reimpi:ego (R.b. 23 maggio 
1924, n. 827, 1art. 297, 3o c.; 
disp. prel. cod. civ. ,art, 21), 224. 
- 
Sequestvo penale -Autorizzazione 
alilia vendita tn via amministrativa-
Modo di vendita-SpecificazioiJJe 
-Incanto deserto Vendita 
a licitazione o a trattativa 
privata -Richiesta di nuova 
autorizzazione -l. 25 � settembre 
1940, n. 1424, art. 140 -l. 
17 luglio 1942, n. 907, art. 109, 

225. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Universit� degli Studi -Donazioni 
-Forma pubblica amministrativa 
-R.D. 6 aprile 1924, n. 674, 
art. 129, 225~ 

CONTRABBANDO 

-Sequestro penale -Autorizzazione 
alla vendita in via amministrativa 
-Modo di vendita -Specificazione 
-�Incanto deserto Vendita 
a licitazione o a trattativa 
privata -Richiesta di nuova 
autorizzazione -1. 25 settembre 
1940, n. 1424, art. 140 -l. 
17 luglio 1942, n. 907, art. 109, 

225. 
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

-EdiLizia scolastica -Acquisto drell'area 
-Spesa -Contributo dello 
Stato -Estensione. (l. 28 luglio 
1967, n. 641, art. 13, 2o c.), 

225. 
- 
Enti locali -Opera pubblica Esecuzione 
-Demolizione successiva 
-Contributi statali -Recupero 
-Revoca (l. 3 agosto 1949, 

n. 
589, �art. 7), 226. 
COOPERATIVE 

-Societ� cooperative -Liquida2lione 
coatta amministl'ativa -Commissari 
liqUiidlatori -Natura :


(R.b. 16 marzo 1942, n. 257, 
artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 
1926, n. 1554; cod. civ. art. 
2540), 226. . 
..;... 
Societ� cooperative -Liquidazione 
coatta amministl'ativa Autorit� 
di vigilanza -Responsabilit� 
-(R.D. 16 marzo 1942, 

n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 
13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. 
art. 2043), 226. 
- 
Socilet� coopemtive -Liquidazione 
coartta amministrativa -Commissari 
liquidatori -Revoca Forma 
-(R.D. 16 marzo 1942, 

n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 
13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. 
art. 2540), 226. 
CORTE DEI CONTI 

-Corte dei conti -Azione di responsabilit�-
Avvocatura Stato Parea:-
e -Ammissibilit� -(r.d. 
13 agosto 1933, n. 1038,. art. 13; 

t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
art. 13), 226. 
- 
Scuole tecniche illldustriali 
Banca -Servizio di cassa e tesorerila 
-Azione di responsabilit� o 
di contd -Giurisdizione -(i. 
15 giugno 1931, n. 889; r.d. 12 luglio 
1924, n. 1214, �a�rt. 44), 226. 

COSTITUZIONE 

-Col1locamento dei 1avol'atori -Intervento 
delLo Sta�to -(d.l. 3 febbraio 
1970, n. 7 -Questione di 
l�egittimit� costituzionale -Cost., 
artt. 2, 3, 4 e 16 -d.l. 3 febbraio 
1970, n. 7), 227. 

DANNI DI GUERRA 

-Cittadinanza italiana -Mancanza 
al momento della liquidazione 
definithna del danno -Successivo 
riacquisto -Effetti -(1. 27 dicembre 
1953, n. 968, artt. l e 
35), 227. 

-Imposta di successione -Danni di 
guerra -Indennizzi e contributi Esenzione 
-Successione anteriol'e 
alla l. 955/67 -Applicabilit� 


(l. 29 settembl'e 1967, n. 955, 
art. 25), 227. 
DAZI DOGANALI 

-Importazioni da Paesi CEE -Diritto 
per servizi amministrativ:i Indebito 
-Restituzione somme Domanda 
giudiziale -Mancata 
richiesta amministrativa -Ammissibilit� 
-(l. 24 giugno 1971, 

111. 447), 227. 
-Imposta di consumo -Impoctazione 
di prodotti contenenti cacao 
-Riscossione -Aliquote Cioccolato 
(d.P.R. 29 dicembre 
1969, n. 1229, sez. IV punto 
D; l. l ottobre 1969, n. 684, 
art. 1), 227. 

- 
Merce in magazzino doganale Sottrazione 
�ad �opera di ignoti Esonero 
dall'imposta -(d.P.R. 
2 febbraio 1970, n. 62, art. 1), 228. 


INDICE 
XIX 

DEMANIO 

-Aeroporti militari -Concessioni 
,sfalcio d'erba e pascolo -Divieto 
di subconcessione -Penale 
(cod. civ. art. 1332), 228. 

-Patrimonio dello Stato -Universit� 
-Concessione in uso -Fma�lit� 
sportive -(t.u. 31 marzo 1933, 

n. 1592, art. 46), 228. 
-Regione S;;~ooda -Trasferimento 
di parte di immobiJ.e adibito illiella 
vesidua pa11te ad uffici stata!l.i A.
ffimissibilit� -(Statuto Regione 
Sarda, art. 14, lo e 2o co.; d.P.R. 
19� maggio 1949, n. 250, art. 39, 
2o co.), 228. 

DIFESA DELLO STATO 

-Avvocatura dello Stato -Sindaco 
neLLa qualit� di ufficiale deilll.o stato 
civile -RJappresentanza e difesa 
-(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
art. 44), 228. 

-Controv�er,sia �civile -Atti del Medico 
Provinciale -Anteriori al 
tvasf�erimento deHe furnzioni alla 
Regione -Leg,ittimazione Ammi,
nistrazione StataLe -Sussistenza 


(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4), 
229. 
-Corte dei conti -Azioni di responsabiLit� 
-AvvocatUII'a Stato Parer
�e -Ammissibilit� -(r.d. 
13 agosto 1933, n. 1038, art. 43; 

t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, 
art. 13), 229. 
-Ministero del Tesoro -Attivit� 
di amministrazione degli Istituti 
di PI'evidenza -Foro de<llo Sta,
to -(d.l. lo settembre 1947, 

n. 883; c.p.c. art. 35; t.u. 30 ottobre 
1933, n. 1611, art. 6 segg.), 229. 
DONAZIONE 

-Universit� degli Studi -Donazioni 
-Forma pubblica amministrativa 
-(r,d. 6 aprile 1924, 

n. 674, art. 129), 229. 
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 


-Assegnata11io moroso nel pagamento 
di sei mensilit� -Diritto 
di riscatto -Decadenza -Loca2lione 
-Decadenza -(D.P.R. 
17 gennaio 1959, n. 2, <arlt. 9, 3o 
e 4o co., 11 e 12; art. 1453 c.c.; 

l. 2.7 'aprile 1962, n. 231, art. 7), 
229. 
- 
Azienda di Stato ServiZJi Telefonici 
-Alloggi economici -Spese 
di riscaldamento� -Rimborso Trattenuta 
-(t.u. 28 apri!l.te 1938 

n. 1165, art. 337; t.u. 5 gennaio 
1950, n. 180, art. 60), 230. 
- 
Edildzia scolastica -Acquisto dell'area 
-Spesa -Contributo dello 
Stato -Estensione -l. 28 luglio 
1967, n. 641, art. 13, 2o co.), 

230. 
ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

-Cosa sacra -Destinazione �aJ. culto 
-Cessazione -Usucapione 


(c.c. art. 831, 2� co., 1161), 230. 
ESPROPRIAZIONE PER LA PUBBLICA 
UTILITA' 

-Espropriazion~e od occupazione di 
immobili -Acque sotterranee .... 
Indennit� -Determinazione 


(l. 25 .giugno 1865 n. 2359, 1art. 43), 
230. 
-Espropriazione pubblica utilit� Costruzione 
edifici postal!i -Legge 
21 ottobre 1971 n. 865 -Apvlicabilit� 
-Procedimento, 230. 

- 
Espropriazione per pubblica utiil.
it� -Costruzione di edifici posta�:
i -Procedura in base a 

l. 21 ottobre 1971 n. 865 -Dichiarazione 
di pubblica utiLit� -Atti 
successivri -Competenza -dJ. 
8 febbraio 1923, n. 422, 231. 
- 
Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno 
-Stabilimenti industriali 
-Attribuzioni dello Stato e delle 
Regioni -(t.u. 30 giugno 1967 

n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 3), 231. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Espropriazione per pubbil.Jica utilit� 
-Svincolo deilla indennit� 
depositata presso la Cassa Depositi 
e Prestiti -Decreto deil. Tribunale 
-Vi:ci -OppoDJibilit� ,alla 
Cassa DD.PP. -(1. 3 aprHe 1926 

n. 
686 art. l; l. 25 giugno 1865 
n. 
2359 art. 55; art. 742 c.p.c.), 
231. 
- 
Legge sulla casa -Trasferiip:ento 
delle funzioni alle RJegioni -Permanenza 
del11a competenza statale 
-Condizioni -Opere stat!Mi Nozione 
-Appliicabi.ilit� de11a 
nuova disciplina limiti -Opere 
della Oassa per il Mezzogiorno Legge 
generale del 1865 -Applicabilit� 
-d.P.R. 15 gennaio 1972, 

n. 8, art. 10), 231. 
-Retrocessione Retrocessione 
parziale -Prescrizione del diritto 
-Decorrenza (1. 25 giugno 
1865, n. 2359, artt. 60 e 61), 

232. 
FALLIMENTO 

-Fal!liinento -Credito privilegiato 
-Interessi convenzionali inferiori 
a quelli legali -Chiusura 
del fallimento -Esigibilit� Art. 
54 l�egge fallimentare, 232. 

-Imposte dirette -Iscrizione a ruolo 
di imprenditore in stato di fallimento 
-Indennit� di mora 


(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, 
art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, 
art. 194), 232. 
- 
Societ� cooperati\'e -Liquidazione 
coatta amministrativa -Com'
m.issari liquidatori -Natu\l'la 


(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, 
artt. 198 segg.; .R.D.L. 13 maggio 
1926 n. 1554; c.c., art. 2540), 
232. 
- 
Societ� cooperative-Liquddazione 
coatta amministvativ>a -Autorit� 
di vigilanza -ResponsabiLit� 
-(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, 
artt. 198 segg.; R.D.L. 13 agosto 
1926 n. 1554; c.c. art. 2043), 

232. 
-Societ� cooperative -Liquidazione 
coatta amministrativa -Commissavi 
liquidatori -Revoea 


Forma -(R.D. 16 marzo 1942 

n. 257, artt. 198 1e segg.; R.D.L. 
13 agosto 1926 n. 1554; c.c. 
art. 2540), 232. 
IDROCARBURI 

-Impianti distribuzione carburanti 
-Concession,e -Licenza di accesso 
alla stl'ada statale -Mancato 
pagamento del canone -�Revoca 
della concessione -Riscossione 
coattiva del canone -R.D.L. 
2 no\'embre 1933, n. 1741, art. 17 
lett. b) -R.D'. 8 dicembre 1933, 

n. 1740, art. 6 -D.P.R. 15 giugno 
1959, n. 393, art. 145 -t.u. 
14 aprile 1910, n. 639), 233. 
IGIENE E SANJT� 

-Corsi d'acqua JJJegli abitati -Fogne 
e canali -Tutela e vigilanza 
-Attribuzioni -Spetta'IlZa 


(t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, 
art. 227; l. 13 ma!rzo 1958 n. 296, 
art. 6; l. 16 maggio 1970 n. 281, 
m-t. '17 lett. b; D.P.R. 14 gennaio 
1972 n. 4, art. 13), 233. 
- 
Sanitario condotto -San:cioni di


�SCiplinari di particolare gravit� Commissione 
speciale .dJi discipLina 
-Composizione -(R.D. 27 lugi1io 
1934, n. 1265, art. 74; 
l. 13 mar21o 1958, n. 296, art. 2; 
D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, 
n. 
6), 233. 
IMPIEGO PUBBLICO 

-Amministrazione pubblica-Ente 
pubblico -Lavoratrici madri Assenza 
dal lavoro -Sostituzione 
-(1. 30 dicembre 1971 n. 1204, 
art. 11; p.P.R. 31 marzo 1971 

n. 276), 234. 
- 
Combattenti Riconoscimento 
campagne di guerra -Documentazione 
-(1. 24 maggio 1970 

n. 
336, art. l; l. 24 aprile 1950 
n. 
390, art. 8), 234. 

INDICE 
XXI 

-Dipendente .statale -Decesso Rateo 
di stipendio insoluto -Attribuzione 
-Disciplina -Dip,endente 
ente pubbLico -Norma regoJJamentare 
di rinvio -Applicabilit� 
-(D.P.R. 28 dicembre 1970 

n. 1079 art. 14; D.P.R. 30 giugno 
1972 n. 423 arrt. 4), 234. 
-Ente pubblico -Opera NazionaLe 
Invalidi di Guerra-Impiegato 
avventizio -Co�llocazione in ruolo 
-Servizio pre-ruolo -Valutazione 
-art. 26 legge 28 ottobre 
1970 n. 775 -D.P.R. 28 dicembre 
1970 n. 1079), 234. 

- 
Esodo volontario-Funzionari dir.
ettivi delle carriere tecniche Domanda 
condizionata -D.P.R. 
30 giugno 1972, n. 748, 1art. 67, 

234. 
-Impdiego pubblico -Clinica universitaria 
-Personale -Prestazioni, 
235. 

-Indennit� di missione -Residenza 
dell'impiegato -Accertamento, 
235. 

- 
Pubblico impiegato -Decesso Causa 
dii servizio -Equo indennizzo 
-Pagamento -Eredi -Lndividuazione 
-Testamento -Coniuge 
pvetermesso, 235. (R.D. 
23 maggio 1924 n. 827, art. 298; 
cod. civ., artt. 536 segg.). 

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE 


~ 
Cassa pensioni dipendenti Enti 
locallii -Regime tributario -(1. 
11 apriLe 1955 n. 375, art. l; 

l. 25 luglio 1941 n. 934, art. l, 4o 
co., R . .D.L. 3 marzo 1938 n. 689, 
art. l, 3�o co.), 23�5. 
IMPOSTA DI BOLLO 

-Cassa Mutua Ma!lattie per gU 
esercenti attivit� commerciale Atti 
giudiziavi -Esecuzione 


R.D.L. 4 ottobl'e 1935, n. 1827, 
art. 122 l. 27 novembre 1969, 
n. 
1397, art. 15, 4o co., 235. 
IMPOSTA DI CONSUMO 

-Imposta di consumo -Importazione 
di prodotti contenenti cacao Riscossione 
-Aliquote -Ciocco


lato -(D.P.R. 29 dicembre 1969 

n. 1229, .sez. IV punto D; l. l ottobre 
1969 n. 684, art. 1), 236. � 
IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazione -Registrazione a 
tassa fissa -Obbligo di denuncia 
del contribuente -Insussistenza 
-Revoca dell'ag.evo1azione -
Sopratasse -Inesigibi1it� -SociJet� 
cooperative -Aumento capitale 
requisiti della mutualit� artt. 
65-66-102-103 R.D. 30 dicembre 
1923 n. 3269, 236. 

-Azioni -Compravendita mediante 
fissato bOIJ.lato -Enunciazione 
in sentenza -Imposta proporzionale 
-(R.D.L. 30 dicembre 1923 

n. 
2369, artt. 10 e 11 Tab. aJ11. E; 
l. 6 agosto 1954 n. 603, art. 36), 
236. 
-Benefici tributavi -Decadenza -
Tennine per l'esercizio dell'azione 
contro �il :berzo possessore 


R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, 
art. 97, 236. 
-:-Cassa 
Mutua Malattie per gli 
esercenti attivit� commerciali Atti 
giudiziari -Esecuzione 


R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, 
�art. 122 l. 27 novembre 1965, 
n. 1397, art. 15, 4o co., 237. 
-Esenzioni e ag.evolazioni -Piecola 
proprtet� contadina -Successione 
di leg~ -Natura interpretativa 
delLa l. n. 1059/71 '
l. 6 agosto 1954, n. 604 -l. 3 novembre 
1971, n. 1059, 237. 
-Imposta regj,stJro -AgevoLazioni Societ� 
-Aumento di capita!le -
Denunzia -Presentazione tardiva 
-Decadenza -(D.L. 30 agosto 
1968 n. 918, conv. �in l. 25 ottobre 
1968 n. 1089, art. 14; R.D.L. 
30 dicembve 1923 n. 3269, articolo 
llO), 237. 
-Impo�sta supplethna -Prescrizione 
-J.Jnterruzione -Opposizione 
da parte di uno dei coobligati in 
solido -Effetto -Codice civile 
art. 1310 lo co., 237. 
-Scuola media unica -Atti reLativi 
aJll'arredamento degli edifici scolastici 
-Regime tributa11io applicabile 
-(R.D. 30 dicembre 1923 

n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luglio 
1967 n. 641, art. 2 e 49), 237. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Societ� cooperative -Concessioni 
in �enfiteusi -Benefici fiscald 
ex J.. n. 114/48 -Applicabillit� 


l. 24 febbraio 1948 n. 114, artt. l 
e 3, 237. 
IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

-Imposta R.M. -Associazione Naztona1e 
Combattenti e Reduci Federazioni 
provinciJali -Soggetto 
passivo -Avanzi di gestione 
-Tassabilit� -(t.u. 29� gennaio 
1958 n. 645, art. 105), 238. 

-Imposta sulle societ� -Assodazione 
Nazi0111ale Combattenti e 
Reduci -Esenzione -(t.u. 29 gennaio 
1958 n. 645, artt. 145 e 151 
1ett. g), 238. 

-Prestazioni professionali -Rtitenuta 
d'acconto -Procuratore anttstatario 
-Spese vive -Rimborso 
-Aplicabilit� D.P.R. 28 gennaio 
1958, n. 645, art. 128 l. 18 ottobre 
1970, n. 801, art. 3, 238. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Imposta dii successione -Danni 
di guerra -Indennizzi e contributi 
-Esenzione -Successione 
anteriore al�Ja l. 955/67 -Apprlicabiiliit� 
-(l. 29 settembre 1967 

n. 955, art. 25), 238. 
-Legato di usufrutto -rtinunzia Obblighi 
tributari degli eredi 


R.D. 30 dicembre 1923, n. 2370, 
�artt. 15 e 24, 239. 
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


-Art. l Lett. a della l. 19 giugno 
1940 n. 762 -Somme corrisposte 
all'appal1lart;ore �a causa di 
inadempimento �ontrattuaie diel 
committente -Soggezione all'IGE, 

239. 
-Consorzi di Comuni -Pagamento 
stipendio alil.'unico segretartio comUJl11ail.
e -V�ersamenti dei Comuni 
-IGE -Assoggettabilit�, 239. 

- 
Importae;ione di caff�, t�, mat� �e 
spez~e -Valori ufficiali -Abolli


zione -Domande di rimborso Termine 
-l. 19 giugno 1940; 
m, 762, art. 47 -D.M. 22 maggio 
1971, 239. 

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

-Perdita o distruzione di prodotti 
petroil.iferi -Abbuono dei tributi 
-~orza maggiore -Fortuito Prova 
-Concause colpose -Presunzione-
Prova contraria -(d.l. 
23 ottobre 1964, n. 989, ait"t. 9), 

239. 
IMPOSTE DIRETTE 

-Imposta sulle societ� -Patrimonio 
imponibile -Iscrizione in bilancio 
di saldi attivi dii rivalutazione 
monetaria-Non corrispondenza 
�alla situazione reaLe-Irrilevanza 
-0t.u. 29 gennaio 1958, 

n. 
645, artt. 145, 147, 150), 2.40. 
- 
Imposte dirette -Iscrizioi[)Je a ruolo 
di imprenditore in stato di fal'
limento -Indennit� di mora 


(t.u. 15 maggio 1963, n. 858, 
arrt. 56; t.u. 25 gennaio 1958, 
n. 
645, art. 194), 240. 
--Imposte dirette sul 11eddito Esenzione 
-Zone depresse deil. 
centm nord -Alberghi -(l. 29 luglio 
1957, n. 635, art. 8), 240. 

- 
Sgravio di imposta -Restituzione 
dell'indennit� di mora -Soggetto 
obbligart;o -(d.P.R. 29 gennaio 
1958, n. 645, art. 198; d.P.R. 
15 geimatio 1963, n. 858, arrtt. 56, 
63 e 64), 240. 

IMPOSTE E TASSE 

-Cassa pensioni dipendenti Enti 
locali -Regime tributario -(l. 
11 aprile 1955, n. 379, art. l; 

l. 25 luglio 1941, n. 934, art. l, 
4o co.; r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, 
art. l, go co.), 240. 
-Imposte dirette -Privilegi Art. 
2752 c.c. -Art. 221 t.u. Imposte 
dirette -Efficacia innovativa 


c.c. art. 2752 -(d.P.R. 29 gennaio 
1958, n. 645, art. 211), 241. 

XXIII 
Imposte ipotecarie -Istituti Autonomi 
Case Popolal'i. -AgevoLaINDICE 
Imposte e Tlasse -Rappresentan


za dinanzi agli Uffici Tributari Requisiti 
prof,essionali -Art. 12 zioni -Nuova garanzia ipoteca


d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 241. ria per stesso mutuo -Art. 33 
lett. a tab. B. l. 25 giugno 1943, 
n. 
540, 243. 
IMPOSTE VARIE -Prestazioni profes,sionali -RUenuta 
d'acconto -Procuratore an


- 
Cassa Mutua Ma~lattie per gli tistata~rio -Spese Vlive -Rimboresercenti 
attivit� comerci~li -Atso 
Applicab~lit� d.P.R. 
ti giudizi�ari -Esecuzione -(r.d.l. 28 gennaio 1958, n. 645, art. 128 

-

4 ottob11e 1935, n. 1827, art. 122; l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3,
,l. 27 novembre 1969, n. 1397, 243. 
art. 15, 4o co.), 241. 


Imposta dii fabbricazLone sugli ISTRUZIONE 
olii minerali -Impiego di 'esano 
per disoleazione -Istanza di rim-
GiudiZJio disciplinare COIIltro 
borso dell'imposta illegittimaalunno 
di scuo[a pubbHca -Rimente 
riscossa -(d.l. 28 febcorso 
gerarchico -Decisione braio 
1939, n. 334, art. 20), 241. Astensione -(r.d. 4 maggio 1925, 

n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gen- 
Imposta di pubblicit� -Istituti di 

naio 1957, n. 3, art. 149), 243. 

credtto -Fo~rme di pubblicit� ob-. 
bligatorie p& Legge -Esonero --Patrimonio dello Stato -Univer


(d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, sit� -Concessione in uso -Finaart. 
5; idem tab. all. B., 'art. 9; lit� sportiv�e -(t.u. 31 marzo 1933, 
l. 27 luglio 1962, n. 1228), 242. n. 1592, art. 46), 243. 
- 
Imposta R.M. -Associazione Na-
Pubblica Istruzione -Ple;rsonale 
zionale Combattenti �e Reduci -insegnante e non -Graduatoria -
Fedwazioni provinciali -SoggetPubblicazione-(
d.P.R. 28 dicemto 
passivo -Avanzi di gestione� -bre 1971, n. 1199 -dl.cps. 7 magTassabilit� 
(t.u. 29 gengio 
1948, n. 1276), 243. 
naio 1958, n. 645, art. 105), 242. 

-Pubblica Istruzione -Personale 
Imposta sulle societ� -Associainsegnante 
�e non -Graduatoria zione 
Naztonal!e Combattenti 'e PubbLicazione -Termine impuReduci 
-Esenzione (t.u. 29 gengnazione 
-Decorvenza -Ricorso 
naio 1958, n. 645, artt. 145 e 151 gerarchico improprio -Silenzio 
lett. g), 242. rigetto -Art. 9 d.P.R. 28 dicem


bre 1971, n. 1199 -Appli-cabili


- 
Imposta sulle societ� -Consor


t�, 
244.

zio nazionaLe obbligatorio tra 
esattori imposte dirette per mec-
Scuola medi'a unica -Atti relacanizzazione 
ruoli -Plersonalit� tivi an~arredamento degli edifici 
giu:r:idica -Soggetto passivo -scolastici -Regime tributado ap


(1. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; pilicabile -(r.d. 30 dicembre 1923, 
t.u. 29 gennaio 1958, n. � 645, n. 3269, tab. B, art. 44; l. 28 luart. 
145 in rel. art. 8, 3o co., glio 1967, n. 641, artt. 2 e 49), 244. 
lett. c), 242. 

- 
Scuole tecniche industriali-Ban


- 
Imposta sulile societ� -Convitti 

ca -Servizio di cassa e tesore!I'ia 


Nazionali -Assoggettabilit� 


Azione di responsabUit� o di con


(t.u. 24 gennaio W58, n. 645, to -Giurtsdizione -(1. 15 giuartt. 
145 e 8, 3<> co., lett. c), 242. gno 1931, n. 883; r.d. 12 lu- 
Imposta sulWe societ� -Plartrimoglio 
1924, n. 1214, art. 44), 244. 
nio .imponibile -Iscrizione in bilancio 
di sa1di atthni di rivaluta


LAVORO 

zone monetara -Non corrispondenza 
alla situazione reale -Irri-
Agricoltura -Operai agricoJ.i levanza 
-(t.u. 29 gennaio 1958, Di11itto sindacaLe di riunione 


n. 
645, artt. 145, 147 e 150), 242. (1. 12 luglio 1962, nume1r0 205; 
n. 
645 
co l ' art. 

� ., ett. c), 

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edilizia 


!sto 1942 

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~t. 20), 

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ileiia 

�. Piitale 




XXVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l. 16 dicembre 1964, n. 1400; L 26 
giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 
1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, 
n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, 
art. 2), 250. 
PREVIDENZA E ASSISTENZA 

-Contributi -Omesso versamento 
-Risarcimento danno -Prescrizione 
-Decorrenza -(c.c., a!l't. 
2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, 
art. 13), 251. 

PRIVILEGI 

-Imposte dirette -Pvivilegi -Art. 
2752 ,c,c. -Art. 221 t.u. imposte 
dirette -Efficacia innovativa 


c.c. art. 2752 -(d.P.R. 29 gennaio 
1958, n. 645, art. 211), 251. 
PROFESSIONI 

-Cassa per il Mez:wgiorno -Opere 
pubbliche -Incarico a libero 
professionista -Incarico parziale 
-Maggiorazione compenso -Morte 
del professionista, 251. 

PROPRIETA' 

-Cosa sacra -Destinazione al culto 
-Cessazione -Usucap:ione 


(c.c. art. 831, 2<> co., 1161), 251. 
REGIONE SARDA 

-Regione Sarda -Trasferimento 
di. parte di irnmobi\l.e 'adibito nella 
rlesidua parte �ad uffici sta<tali 
-Ammissibilit� -(Statuto Regione 
Sarda, art. 14, lo e 2<> co., 

d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, 
art. 39, 2o co.), 252. 
REGIONE SICILIANA 

-Sanita:rio condotto -Sanzioni discip1ina:
ri di particola~e gravit� Commissione 
spedale di disciplina 
-Composizione -(r.d. 27 luglio 
1934, n. 1265, a11t. 74; l. 13 

ma['ZO 1953, n. 296, art. 2; d.p. 

Reg. Sic. 29 ottobre 1959, n. 6), 

252. 
REGIONI 

-Controve11sia civile -Atti del medico 
Provinciale anteriori al tras:
llerimento delle funzJ.oni alla Regione 
-Legittimazioil:lJe Amministrazione 
Stata:\l.e �-Sussistenza 


(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4), 
252. 
- 
Corsi d'acqua negli abitati -Fogne 
e canailii -Tute1a e, vigilanza 
-Attribuzioni -Spettanza -(t.u. 
27 lugHo 1934, n. 1265, art. 227; 

l. 13 marzo 1958, n. 256, art. 6; 
l. 16 maggio 1970, n. 281, a:rt. 17 
lett. b; d.P.R. 14 gennaio 1972, 
n. 
4, art. 13), 252. 
- 
Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno 
-Stabilimenti industriali 
-Attribuzioni dello Stato e delle 
Regioni -(t.u. 30 giugno 1967, 

n. 1523, art. 83; d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 3), 253. 
-Legge sulla casa -Trasferimento 
delle funzioni alile Regioni -Permanenza 
de1!1.a competen2la statale 
-Condizioni -Opere statalli No2lione 
-Applicabilit� della 
nuova disciplina -Limiti -Opere 
della Cassa per dl Mezzogiorno 
-Legge generale del 1865 -Applicabilit� 
-(d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 10), 253. 

- 
RJegioni a ,statuto ordinario -Tm�sf,
erimento funzioni amministrative-
Ricorsi giurisdiziona1i contro 
provvedimenti 'anteriori -Interesse 
a resistere -V~alutazione 
-Spettanza -(d.P.R. 14 gennaio 
1972, n. 5, artt. 10 e 13), 253. 

RESPONSABILITA' CIVILE 

--. 
Amministrazione pubblica -Aztenda 
di Stato per i servizi telefonici 
-Infortunio del personalle 
-Assenza dal servizio -Stipendi 
'e competenze -Pagamento -Re


. sponsabiaJit� del terzo -Rivalsa 


(r.d. 16 giugno 1938, n. 1274, art. 
l; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, 
art. 10; c.c., artt. 1916 e 2043), 
253. 

INDICE 
XXVII 

RICORSI AMMINISTRATIVI 

-Giudizio discipli.nlarrle -Contro ailunno 
di scuola pubbli.ca-Ricorso 
gemrchico -Decisione -Astensione 
-(r.d. 4 maggio 1925, 

n. 653, artt. 19 segg.; t.u. 10 gennaio 
1957, n. 3, art. 149), 254. 
-Pubblica Istruzione -Personail.e 
inseg!llante e non -Graduatoria 
-Pubblicazione -(d.P.R. 28 dicembre 
1971, n. 1199; d.l. C.P.S. 
7 maggio 1948, n. 1276), 254. 

-Pubblica Istru:z;ione -Rersonale 
insegnante e non -Graduatoria 
-Pubblicazione -Termine impugnazione 
-Decorrenza, 254. 

-Ricorso g.erarchico improprio Silenzio 
:rdgetto -Art. 9 d.P.R. 28 
dicembre 1971, n. 1199 -Applicabhlit�, 
254. 

- 
Regioni a staltuto ordina'l'io -Trasferimento 
funzioni amministrative 
-Ricorsi giul'isdizlioru�i contro 
provv>edimenti anteriol1i. -Interesse 
a resistere -Vruutazione Spettanza 
-(d.P.R. 14 gennaio 
1972, n. 5, artt. 10 e 13), 254. 

RICOSTRUZIONE 

Piani di ricootruzione -Concessioni 
d'opera -Esproprtazione 
per pubblica utilit� -Spese -
ContabHizzazione -(1. 24 giugno 
1929, n. 1137), 254. 

RISCOSSIONE 

-Impaste dirette -Iscrizione a 
ruolo� di limprendito,t-e m sta;to 
di fallimento -Indennit� di mo


ra -(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, 
1art. 56; t.u. 29 gennaio 1958 numero 
645, art. 194), 255. 

SANZIONI AMI\!IINISTRATIVE 

-Negozi -Determinazione orario 
apertura e chiusura -DeLega alLa 
Regione -Mancato esetrcizio 
della delega -Conseguenze Provvedimenti 
prefettizi antecedenti 
-Vigenza -VioLazioni Conseguenze 
-(1. 28 lugldo 1971 

n. 558, artlt. l e 10; :J.. 30 ~ugno 
1932 n. 973, art. 3), 255. 
STRADE 

-Autostrade in concessione -Tutel'a 
della propriet� -Norme di 
polizia demaniale -Applicabilit� 
-Limiti -R.D. 8 dicembl1e 1933, 

n. 
1740, art. 20, 255. 
- 
Impilanti distribuzicme carburanti 
-Concessione -Licenza di �accesso 
�alla strada stataJJe -Mancato 
pagamento del canone -Revoca 
della concessione -Riscossione 
coattiva del canone -R.D. 2 noV'embre 
Hl33, n. 1741, art. 17 lett. 
b)-R.D. 5 dicembre 19�33, n. 1740, 
1art. 6 -d.P.R. 15" giugno 1959, 

n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprile 
1910, n. 639, 256. 
SUCCESSIONI 

-Pubbli.co impiegato -Decesso Causa 
di servizio -Equo indennizzo 
-Pagamento -Eredi -Iri.dividuazione 
-Testamento -Coniuge 
pretermesso -(R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, art. 298; c.c., 
artt. 536 segg.), 256. 


xxvni RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

LEGISLAZIONE 

QUESTIONI DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

I) Norme dichiarate .incostituzionali . 

pag. 207 

II) Questioni dichial'ate non fondate . 

207 

III) Questioni proposte . 

209 

NOTIZIARIO 

��� o � o ���� o ��� o ��� o o � 

257 


PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE (*) 


CORTE COSTITUZIONALE, 6 giugno 119'7'3, n. 73 -Pres. Bonifacio -
Rel. Tri!mar�chi -Cianfri!glia (n. c.) e� Ministero PP.TT. (sost. avv. 
gen. dello Stato �Za.gari). 

Procedimento civile -Re~olamento preventivo di ~iurisdizione -So


spensione del processo -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 113, 24; c.p.c. art. 41, 367}. 

Non � fondata, con riferimento ai principi di tuteLa verso La P.A. e 
di eguaglianza, La questione di Legittimit� costituzionaLe degLi art~coLi 41 
e 367 codice procedum civiLe, suL regoLamento preventivo di giuriscUzione 
e suHa sospensione de�L processo (1). 

(Omissis). -Le norme denunciate sarebbero, anzitutto, in contrasto 
con il principio di �garanzia del�la tutela ,giurisdiziona�le dei diritti 
contro gli atti della pubblica amministrazione. 

L'in'discri!minata possibilit� di bloc�care il regolare corso processuale 
di primo grado avanti al giudke Ol'dinario, consentita, ana parte 
che se ne voglia servire, da�l regolamento preventivo di giurisdizione 
si risol�ve, secondo il 'giudice a quo, � in una temporanea esclusione di 
tute�la tutte le volte �che �la -questione di .giurisdizione -per tale via 
sollevata -sia destinata ad avere soluzione affermativa: in taU casi, 
infatti, per tutto il tempo richiesto dalle more di 'questa soluzione, non 

(l) L'oil'dinanza di ll'imessione � pubbli:cata dn Giust. civ. 1971, III, 174, 
con nota di Bn.E, Sulla legittimit� costituzionale delle norme sul regolamento 
di competenza. 
�Su11a sospeniSione ec.c. art. 3�67 �c.p,c.: Oass., 27 gennaio 1971, n. 201 in 
Foro it., 1917,1, I, 9�2-0 .con nota di P. PrsANI; .&pp. Torino, 22 aplrile 1965 in 
Giust. civ. 196'5, I, 1919. 
(*) Al�a !l'edazione delle massime �e deHe note di questa Sezione ha 
collabora.to anche il.'avv. CARLO SALIMEI. 



1014 R.\SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

potr� aversi attivit� processuale intesa aJ.l'accertamento di eventuali 

lesioni da parte deHa pubbHca amministrazione di eventuali diritti me


ritevoli di tutela in base al citato art. 113 del:la Costituzione; ne�m.meno 

quando si vertesse in 'situazioni richiedenti interventi giurisdizionali 

immediati ed ul'lgenti pena il sacrificio definitivo ed irreparabile de�l 

diritto del <privato �. 

Tale tesi, che � prospettata principalimente con riferimento all'i:po


tesi che <l'istanza di regolamento preventivo di .giurisdizione sia avan


zata �dalla pubbUca amministrazione in caso di lesione da parte sua di 

diritti del privato meritevoli di tutela, � �cosi basata sulla premessa che 

con la richiesta di regolamento � bloccato :i!l corso del processo di

1

primo grado avanti al giudice ordin�rio, ma, in quanto tale, non apipare 

fondata. 

Tra �le questioni che �con l'instaurazione del �giudizio vengono portate 
all'esame del giudice rientra anzitutto quella relativa alla giurisdizione. 
Tale questione pu� essere decisa prima e separatamente dal 
merito ovvero unitamente ad esso. E per� non � escluso che il processo 
vada avanti attraverso varie e successive fasi nel convinci:mento e sul 
presupposto che sussista in relazione aUa controversia la giurisdizione 
del �gi�dice adito, e che ad un dato momento, in qualunque stato e 
grado del processo, il difetto di giurisdizione ven:ga rilevato anche d'ufficio 
(art. 37, �comma pri:mo, del co?-ice di procedura �civile). Con la 
conseguenza, ma,ggiormente ,grave in casi come quehlo ora ipotizzato, 
che tutta l'attivit� proce.ssuale rperda ogni dlievo e venga ad� essere 
considerata come non Svolta. Ma ad impedire o contenere ci�, soccorre 
il mezzo del regolamento preventivo, la cui previsione e concreta attua. 
zione � proprio intesa ad evitare giudizi inutili ed a consentire una sollecita 
e definitiva pronuncia sul punto concernente la �giurisdizione. 
Proposto, infatti, il. ricorso per regolll!IIlento rp�reventivo, a decidere al 
r]guardo sono immediatamente legittimate le sezioni unite della Corte 

di cassazione. 

Ora, le no11me �Che integrano 'l'istituto de quo non sono in contra


sto con �l'art. 113 della Costituzione, perch� al ilegislatore ordinario � 

consentito di regolare i modi della tutela ,giurisdizionale (sentenze 

nn. 87 del 1-962, e 47 del 19,64) e perch� tali norme attengono a1l'�in


dividuazione dell'organo �giurisdizionale �competente in o11dine a[ quale 

� ben possibile che si discuta (sentenza n. 15 del 1964). Si � in rpresenza 

di una disciplina, rientrante tra i modi della tutela giurisdizionale, det


tata da concrete esigenze e da apprezzabili interessi. 

Il fine .sopra rHevato di evitare giudizi inutili, esprime un'esigen


za giustamente a<vVertita e figura �coerentemente tutelato. Per cui non 

pu� ritenersi, come fa il giudice a quo, �che da codesta tutela possa de


rivare il moltiplicarsi di aUri giudizi inutiU ed in particolare venga 

causato quello davanti alle sezioni unite, perch� attraverso la pronuncia 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1015 

della Corte di cassazione si realizza un'effettiva economia di attivit� 
processuale. 

Ci sarebbe, anzi, da osservare come la gi� indicata esigenza, di 
diffusa portata, non trovi nel nostro sistema processuale generale, un 
riscontro nelle forme e neHa misura che sarebbero augurabili, dato che 
il regolamento preventivo di giurisdizione � solo facoltativo in materia 
civile e amministrativa, e non � previsto per il processo penale. 

Il regolamento 'preventivo di giurisdizione, in conclusione, nell'ambito 
del sistema vi!gente, �� un istituto certamente positivo e rappresenta 
quindi ben altro che una disarmonia, e per giunta, � �priva di intima ragionevolezza 
�. 

H �controHo del rispetto dei limiti esterni di giurisdizione � operato 
dalla Corte di �Cassazione, in modo vario e articolato e sempre 
con la dovuta considerazione, entro i confini segnati dalila specialit� 
del procedimento, del rapporto prospettato dalle parti a fondamento 
delle rispettive pretese. 

5. -Per le a�ltre domande ed eccezioni delle parti, non si pu� 
dire che, neHe more del giudizio davanti alla Corte di cassazione, ci 
sia (temporanea) carenza di tutela giurisdizionale. Se, infatti, H giudice 
adito di.lfetta di giurisdizione e �le sezioni unite si pronunciano in 
tal senso, � ovviamente fuor di luogo anche la semplice prospettazione 
del problema. Nel caso opposto, anche se medio tempore i diritti del 
privato lesi dahla pubblica amministrazione non godono in fatto deHa 
r1petuta tutela, ci� ha luogo senza alcun sostanziale pregiudizio per 
il privato �e quindi senza che concretamente la garanzia ex art. 113 
soffra limitazioni o subisca ostacoli nella sua attuazione. 
Deve ammettersi, in contrasto con quanto assume il pretore di 
Roma, che il giudice di primo grado, dopo la proposizione del ricorso 
per cassazione ed anche dopo l'emissione dell'ordinanza non impugnabile 
di sospensione del processo, � legittimato, per il disposto dell'art. 
48, comma secondo, del �codice di procedura dvitle -dettato per il 
regolamento di competenza e applicabile, secondo l'orientamento prevalente
� della dottrina �e la dominante giurisprudenza di merito e della 
Corte di cassazione al regolamento di .giurisdizione -ad autorizzare 
il compLmento degli atti che ritiene urgenti (e tra i quali dovrebbero 
essere compresi quehli di istruzione preventiva, in base all'art. 699 
del:lo stesso codice) e che, per altro, non siano comunque connessi 
alla pronuncia sulla giurisdizione. 

Resterebbe sospesa l� decisione circa le altre richie~te deHe parti 
che si basino su esigenze non bisognevoli di pronta o comunque di 
non differita tutela. Ma tale ritavdo non risulta ingiustificato e quindi 
la normativa che lo consente, appare adeguata e razionale. Se, Lnfatti, 
si vuole che il punto concernente la giurisdizione venga deciso con 


1016 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

priorit� nei �confronti di aUri ed in maniera definitwa, � giocO!forza 
dover prevedere che 1la decisione di a1tre questioni, in particolare di 
quelle che non rivelino esigenze indifferibili di tutela, sia sospesa per 
il tempo occorrente per il completamento della fase incidenta'le davanti 
alla Corte di cassazione. D'altra parte, come giustamente rileva 
l'Avvocatur�a dello Stato, questa ipotesi di sospensione del processo, 
con H conseguente raUentamento del relativo corso, ha riscontro in 
tutte le altre in cui venga proposta una questione incidentale che debba 
essere decisa da un giudice di'Verso da que1lo adito. Ed in ipotesi 
del gener~, ed a maggior ragione in quella di sospensione del processo 
in dipendenza di un incidente di legittimit� costituzionale, e rper 
ci� che dal ritardo nel:la concreta attuazione deilla tutela giurisdizionale 
possa derivare nocumento ad alcuna delle parti, � affatto logico 
ritenere che per le ragioni dette non ricorra alcun vizio di incosti


tuzionaUt�. 

L'art. 113 non risulta, infine, violato per il fatto che, in dipen


denza della sospe111sione necessariamente obbHgatoria del processo, al 

giudice di primo ,grado � inibito, nel disrpQI'Ire taile sospensione, di 

� va�lutare eventuali valide ragioni richiedenti la prosecuzione del processo 
anche in esito ad un esame meramente deUbativo della sussistenza 
in concreto delle condizioni minime di ammissibilit� del ricorso, 
quali almeno un r~�gionevo[e dubbio sulla giurisdizione � : stante l'automatismo 
con cui ipso iure la questione concernente la giurisdizione 
� (da un punto di vista puramente descrittivo del fenomeno) sottratta 
aHa cognizione del .giudice adito e devoluta a .quella delile sezioni unite 
della Corte di cassazione, non � ra'V'Visabile la temporanea esclusione 
di tutela giurisdizionale da ultimo profilata, poich� l'intera questione 
(di giurisdizione) � riservata alla Corte di cassazione, e da'Vanti 
alle sezioni unite, nei limiti e modi consentiti daHa sede e dall'oggetto 
del �processo, trova piena attuazione la tutela giurisdizionale. 
6. -Strettamente connessa aHa precedente, � la denuncia di asserito 
contrasto delle norme di cui si tratta, con ['art. 24 della Costituzione. 
Le ragioni a sostegno del dubbio di in�costituzionaJ.it� affacciato 
dal pretore di Roma risiederebbero nel rischio per Ja parte resistente, 
di una decisione allo stato degli atti da parte della Corte di cassazione 
(essendo detta parte, privata � della possibilit� di integrare 
le proprie diiese con nuove acquisizioni -testimonianze, interrogatori, 
.giuramenti -in ipotesi dirette a fornire e�lementi di giudizio 
utili e forse anche decisivi, proprio ai fini della so�luzione favorevole 
del�la �questione di giurisdizione, magari sollevata da controparte per 
via preventilva con maliziosa preordinazione in relazione ad un momento 
che la vedeva favorita sul piano del materiale probatorio gi� 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1017 

parzialmente 'raccolto �) e nel rischio, sempre per la parte resistente, 

� di non �potere pi�, dopo la decisione eventualmente favorevole della 
questione di giurtsdizione, acquisire a 'prova del proprio diritto quegli 
elementi di fatto corroborativi di cui avrebbe potuto dispoNe se il 
procedimento non .fosse stato sospeso �. 
Pur dovendosi riconoscere come pacifico che J.a garanzia costituzionale 
del diritto di difesa non pu� non riferirsi anche alle attirvit� 
processuaU intese alla �raccolta di elementi favorevoli di giudizio, .si 
deve d.el pari precisare che, essendo riconosciuto dall'art. 113 deHa 
Costituzione, al legislatore o~dinario, come si � sopra rilevato, di regolare 
i modi della tutela �giurisdizionale dei diritti contro gli a.tti 
della pubblica amministrazione ed essendo la relativa garanzia costituzionale 
strettamente connessa a quella della difesa in giudizio, se 

la disciplina legislativa del regolamento preventivo di giurisdizione 
integra un modo, costituzionalmente legittimo, deLla detta tutela, il 
rispetto del:la garanzia deHa difesa in rgiudizio va ricercato nell'ambito 
di �quella normativa. Vano � .quindi osserrvare -come fa irl pretore 
di Roma -che alla parte nei cui confronti sia proposto n regolamento 
preventivo di giurisdizione, non � consentito di :provare davanti 
al giudice adito l'imprOponibilit� del ll"elatirvo ricorso. E non 
hanno parimenti rilievo i riferimenti ai ricordati rischi a cui detta parte 
andrebbe incontro. Come, infatti, la prima asserita impossibilit� 
rientra esattamente nena logica del sistema, del quale � stata ammessa 
la conformit� a Costituzione, cosi le altre impossibilit� evidenziate 
sotto il profilo dei �presunti rischi in effetti non ricorrooo o a~meno 
non neHa misura sufficiente perch� si debba riconoscere limitato o 
ostacolato il diritto di difesa sul piano probatorio. A quest'ultimo riguardo 
basta considerare �che il rischio connesso aJ:la decisione aHo 
stato degli atti (peraltro non. adottata dalle seziooi .unite su1la base 
della pura e semplice prospettazione operata dalle pall"ti), � relativo, 
dovendosi da un lato ammettere che davanti alla Coote di cassazione 
le parti possono fornire nuove prove documentaU e dovendosi, daU'altro, 
considerare che detta Corte � anche giudice dei presupposti di 
fatto sulla base dei quaU la giurisdizione si determina e che, conformemente 
a quanto osservato dall'Arvrvocatura de:Uo Stato, H decidere 

allo stato degli atti � carattere proprio di ogni provvedimento ordinatorio 
del� processo, e una decisione del rgenere non vincola quella del 
merito (art. 3<86 del codice di proc�e.dura civHe). E che alla cOilifigurabHit� 
del secondo presunto rischio sono di ostacolo iJ.a sopra rilevata 
po_ssibiHt� che, durante �le more del procedimento in cassazione, vengano 
dal .giudice di primo .grado concessi ed eseguiti provvedimenti di 
natura ur.gente e tra gli altri anche atti di istruzione prerventirva, e 
l'alea di non potere pi� in un dato momento provare quel che si 
sarebbe potuto provare in un tempo precedente, � insita in ogni pro



1018 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cedtmento e collegata alle vicende di esso sul piano probatorio (per 
esempio, per mancata ammissione di un mezzo istruttorio in un dato 
grado del processo e ammissione dello stesso mezzo in un grado successivo). 
E va infine considerato che �codesti rischi, cosi ridimensionati, 
costituiscono in sostanza dei sempUci inconvenienti pratici, che 
possono aversi in ogni processo e pur comportando eventualmente pregiudizi 
per alcuna delle parti, sono connaturali � a qualsiasi normativa 
di carattere .generale � (sentenza n. 47 del 19�619) come quella in 
esame e non integrano perci� in alcun modo profili o punti di incostituzionalit� 
del sistema. 

7. -Le considerazioni che precedono, sono sufficienti a dimostrare 
come i dubbi avanzati dal pretore di Roma circa la legittimit� costituzionale 
degli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile, non siano 
fondati. 
E per concludere, deve comunque dirsi privo di pregio in contrario 
l'assunto del pretore di Roma �Che la prospettata H!legittimit� 
costituzionale risulti in modo (ancor pi�) evidente quando parte in 
causa sia la pubblica amministrazione, potendo questa, convenuta in 
giudizio, utilizzare sistematicamente il ricorso al regolamento preven: 
tivo e potendo la stessa strumentalizzarlo � in funzione di ingiustil�cato 
privilegio �, �qua�lora abbia effettivamente leso un ail.trui diritto e 
voglia ritardare e rendere diffici�le e dispensiono J'aocertamento deRe 
sue respo-nsabilit�. Per tutti gli istituti �giuridici, infatti, non � escluso 
che si prospettino o ri1evino abusi o strumentalizzazioni, ma di tali 
eventualit�, anohe quando siano logicamente ipotizzabili, in sede di 
valutazione della conformit� alla Costituzione del singolo istituto, non 
� consentito tener conto. Per il regolamento preventivo di giurisdizione, 
poi �, a maggior ragione, da escludersi che i lamentati abusi 
e strumentalizzazioni possano avere un qualche rilievo, stante il disposto 
dell'art. 97, comma primo, della Costituzione e non potendosi 
logicamente prefigurare un comportamento deHa pubblica amministrazione 
�che non sia coerente �con il principio del buon andamento. 

CORTE COS'I1ITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 8!3 -Pres. Bonirfado -
Rel. Amadei -Corporazione rpiloti di Anzio (n.e.). 

Corte Costituzionale -Giudizio di legittimit� costituzionale in via inci


dentale -Giudice a quo-Comandante di porto-Difetto di le~Vtti


mazione. 

(Cost. art. 134; l. 11 marzo 1953. n. 87). 

E' inammissibile, per difetto di Legittimazione del Comandante di 
Porto, che agisce nell'esercizio di funzioni ammin~strative, la questio




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1019 

ne di Legittimit� costituzionaLe dagLi articoLi 585 a 598 e 603 a 609 codice 
deLLa navigazione (1). 

(Omissis). -2. -Preliminarmente devesi esaminare se, in effetti, 
l'attivit� conciHativa che il �comandante di por�to � chiamato ad esercitare 
ex art. 5198 del codice della navigazione sia di natura giuri� 
sdizionale, o non piuttosto di natura diversa, avuto rtguardo aHe varie 
e molteplici funzioni che il comandante stesso � chiamato a svoLgere 
nell'ambito dell'ordinamento amministrativo della navtgazione e atteso 
il suo carattere di organo speciale, e non gi� ordinario, di giurisdizione. 

Nel:la sentenza n. 1�211 de�l 1970, indicata nell'ordinanza, con la quale 
questa Corte ha di,chiarato la iHegitttmit� costituzionale deHe norme 
del codice della navigazione concernenti la competenza penale de�l 
capitano di porto in materia contravvenzionale, sono state poste in 
rilievo la posizione e le attrtbuzioni di tale organo, quaU risultano dal 
limo l, titolo l, capo I del codice della navigazione e relative norme 
complemenrtJari, approrvarte con d.P.R. 15 febbmio 1952, n. 3,2,8; noorcih� 
da�l d.P.R. 1.3 luglio 19�54, n. 747, che ha attuato il decentramento dei 
servizi della marina mercantile e l'ampliamento delle competenze e 
funzioni della capitaneria; dal D.L.C.P.S. 31 marzo 1947, n. 3,9,6, sulle 
attrtbuzioni del Ministero della marina mercantile; e, infine, daila legge 
1.2 novembre 19'5'5, n. 1.137, nella parte relativa all'avanzamento 
degli ufficiali in servizio permanente effettivo della ma'I'ina. Per il suindicato 
complesso normativa il comandante di porto, oltre ad essere organo 
periferi-co del Ministero della marina mercanthle, fa parte, anche, 
della marina militare, in quanto inquadrato nel ruolo de.gli ufficiali 
di marina de'l corpo delle capitanerie di porto. Ad esso sono attribuite 
funzioni amministrative molteplici, esecutive e dispositive, che vanno 
dalla potest� di emettere atti amministrativi concernenti la sicurezza 
e la polizia del porto, all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, 
nonch� poteri di giurisdizione. 

La Corte, con la ri-cordata sentenza, ha ritenuto che, per la sua 
posizione di pluridipendenza dal potere esecutivo, con vincoli gerarchici 
di particolare rigidit�, anche militari, il comandante di porto non 
possiede quelle garanzie minime di indipendenza che debbono essere 
richieste per la sua legittimit� a giudice speciale in materia penale. 
Nel caso, per�, l'aspetto della questione � diverso, in quanto l'intervento 
conciliativo del comandante di �porto ex art. 598 del codice della 
navigazione non � di natura giurisdizionale, ma amministrativa. 

(l) In dottrina, suhla natUII'a dell'attivit� concilia�tiva del comandante 
di porto: GAETA, in tema di lavoro portuale e relative controversie, in Riv. 
dir. navigazione, 1953, II, 296. In gieneraile, sull'attivit� di conciliazione: 
LANCELLOTTI, Conciliazione delle parti, in Enc. d. dir. vol. VIII, 397. 

1020 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

3. -H comandante di porto � tenuto, per l'art. 5,9,5, terzo comma, 
del ,codice deH.a navigazione, a tentare di indurre le parti ad un amichevole 
componimento nelle cause di sua competenza, se tutte le parti 
citate si siano costituite in giudizio e se i!l contraddittorio tra le parti 
anohe se volontariamente ~comparse � integro. Trattasi di una attivit� 
imposta, necessaria per l'ulteriore corso della Hte instaurata, che si 
inserisce, direttamente, nell'esercizio della funzione giudiziaria e, quindi, 
in un ra,pporto processua'le precostituito. L'aTt. 598 stesso codice 
eleva H comandante di porto anche alla funzione di amiche,vole comPO!!
itore nelle liti che eccedono il valore delle centomHa lire, limite, 
questo, di ,competenza a 'Poter decidere, semprech� una delle parti lo 
richieda. Tale disposizione � inserita, per un criterio sistematico, neHe 
norme che disciplinano la giurisdizione; ma trattasi, ad avviso delia 
Corte, di potest� al di fuori della giurisdizione stessa. Vale osservare 
che il relativo procedimento si conclude non ~on una pronunzia, ma 
con un processo vevbale attestante l'esito dell'intervento rconciUativo. 
Il para:Helismo tra la disposizione in esame e rla disposizione contenuta 
nell'art. 321 del codice di ,procedura civile -conciliazione in 
sede non contenziosa affidata al ,giudice ,conciliatore -non pu� indurre 
a considerare ile due potest� suHo stesso piano giuridico. H giudice 
,conciliatore � un ovgano strutturalmente inserito nel potere giudiziario 
-avt. l r.d. 30 gennaio 1941, n. 1~2, suH'ordinamento giudiziario 
e titolo 1I stesso ordinamento -e quindi organo di giurisdizione 
ordinaria. Sotto questo aspetto non pu� sorgere dubbio circa il 
carattere giurisdizionaie della conciliazione ad esso affidata in sede 
non ~contenziosa, anche se si voglia, con la prevalente dottrina, considerarla 
di natura volontaria. 
4. -Ad analoga conclusione non si pu� pervenire 'Per quanto riguarda 
H ,capitano di porto. Questi � giudice solo quando esercita la 
funzione giurisdizionale, nell'ambito della speciale competenza attribuitagli, 
e, quindi, quando � chiamato a conoscere della lite. In ogni 
altro caso, ogni suo intervento devesi ritenere di natura amministrativa, 
poich� � questo l'aspetto normale e naturale della struttura e 
funzione dell'organo. Trattasi di uno di quei ,casi in cui ~o Stato pone 
a disposizione deHe parti un organo pubblico, particolarmente quaUficato, 
per dirimere i:n via preventiva ,contrasti ed evitare il radicarsi 
della Hte nella sua sede naturale. Tale intervento preventivo di ovgani 
pubblici amministrativi pu� essere tanto facoltativo, quanto obblirgatorio, 
ora di natura generica, ora di natura specifica, come nel caso. 
Cosi, l'art. l, comma secondo, del t.u. deHe leggi di pubbUca sicurezza 
18 giugno 1931, n. 773, affida aH'autorit� di p.s. il compito generico 
della bonaria composizione dei dissidi privati, compito disciplinato 
nello svolgimento e negli effetti dagli artt. 5 e 6 del regolamento 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1021 

di esecuzione; l'art. 20, comma secondo, del r.d. 30 di:cembre 1923, 

n. 3282:, attdbuisce alle commissioni del �gratuito patroci:t;tio il compito 
di tendere alla conciliazione delle parti; per l'art. 58 della legge consolare 
15 . agosto 1,958, n. 2:984, i �Consoli debbono adoperarsi per comporre 
amichevolmente �le contestazioni insorte tra nazionali e tra questi 
e i dttadini stranieri. Coin!piti di conciliazioni speciali sono attribuiti, 
nel campo del 'lavoro dall'art. 3, 'lettera a, del d.L 15 aprile 1948, 
n. 301, e daH'art. 23, lettera d, del d.P.R. 1�9 marzo 195'51 n. ,5120, agli 
uffici provinciali del lavoro. Trattasi �di .compiti che pi� o meno direttamente 
possono essere destinati a ricollegarsi con lo svolgimento di 
funzioni giurisdi7lionali, ma che in queste non rientrano. L'attribuzione 
al �comandante di porto della facolt� di svoLgere, se richiesto, opera 
per �comporre amichevoLmente, in �via preventiva, le controversie nel 
campo marittimo, non � sostanzialmente diversa, nella sua natura e 
sul '.piano generale, dal�le analoghe attribuzioni colllferite ad altri organi 
amministrativi. 
Dal che devesi dedurre che il capitano di porto :p.on era, nel momento 
in �cui ha sollevato la �questione, nell'esercizio deHe funzioni 
giurisdizionali speciaU che il codice del!la navigazione gli riconosce, 
si!bbene in queHo delle sue norma'li e complesse funzioni amministrative. 
-(Omissis). 

CORTE COSTI�TUZIONALE, 19 �giugno 1973, n. 84 -Pres. Bonifacio -
ReL. Astuti -Castoro (n.e.). 

Procedimento civile -Opposizione all'esecuzione -Foro competente 


Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3, 25; c.p.c. art. 480, terzo comma). 

Non � fondata, nei sensi di cui in motivazione, e con riferimento 
agli articoli 3 e 25 delta Costituzione, la questione di te.gittimit� costituzionale 
delL'art. 480, terzo comma, codice di procedura civile, sulla 
individuazione del giudice competente per territorio aU'oppo<Sizione alt'esecuzione 
(1). � 

(l) L'ordinalllza di rinvio 1�5 aprile 1970 della Cassazione � pubbUoata 
in Giur. cost. 19'71, 785. 
Sull'art. 480, 3o comma, c.p.c.: Cass. 29 ottobre 1965 n. 2306, in Foro it. 
1966, l, 51, con nota di FLoRINo, SuUa competenza a conoscere delle opposizioni 
e precetto. 

Va sottolineata l'aff,ermazione sulla ineffiareia della dichiarazione di 
residenza e della elezione di domicilio contenute nel precetto, qua[ora comportino 
viol!azione del criterio fissato dall'art. 27 c.p.c.; affermazione cui 



1022 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -2. -Con le ordinanze sopra ricordate viene I�"oposta 
�questione di costituzionalit� dell'art. 480, terzo comma, del codice 
di procedura civHe, in relazione aU'art. 27 stesso codice, e in rhferimento 
agli artt. 3 e 2t5, primo comma, della Costituzione. Secondo la 
ordinanza della Corte di cassazione, -cui le tre !Successive sostanzialmente 
aderiscono nelle motiva~ioni e neUe conclusioni -, la disposizione 
dell'art. 480, terzo comma, dettata in rapporto all'esigenza 
di radicare la �competenza per le eventuali opposizioni nel forum executionis, 
consentirebbe alla parte istante di eludere la finalit� voluta 
dal legislatore, rimettendo aUa sua !libera scelta � �la lfa�colt� di dislocaTe 
ove pi� gli aggrada ~a propria sede di residenza o di domicilio �, 
anche in luogo non avente � nessun collegamento con quello ove sono 
i beni da espropriare, e ove quindi si proceder� poi in concreto alla 
espropriazione�. In �tale ipotesi, rimarrebbe frustrato � quel ne�cessario 
Tapporto di equHibrio tra i contendenti, cui tendono le Ol'dinarie 
norme suhla compet�enza, ne1la ripartizione dei disargi che l'aa:nministrazione 
della lite compor.ta, poich� alla libera iniziativa del creditore 
precettante di prescegliere -attraverso !la elezione di domicilio -il 
giudice della causa di opposizione, niun rimedio correttivo fa !riscontro 
in favore del debitore, H quale rimane costretto ad adire un giudice 
che soltanto l'altra parte ha potuto pTedeterminare, con autonoma 
designaizone, svincolata da un qualsiasi criterio obbiettivo, precosUtuito 
dalla legge � . La disciplina della competenza per teTritorio, ai fini 
delle cause di opposizione al precetto, prima dell'inizio della esecuzione,-
potrebbe, di conseguenza, risultare, � in concrete arppUcazioni, 
lesiva dei princi�pi di eguaglianza e del giudice natura�le, rispettivamente 
posti dagli al'tt. 3 e 25 della Costituzione �. 

3. -La proposta questione si riferisce unicamente aH'individuazione 
del .giudice competente per territorio per le opposizioni proponiJbHi 
anteriormente all'inizio della esecuzione, e soltanto rispetto alla 
esecuzione mediante espropriazione forzata su cose mobili e immobili. 
Non sono infatti poss~bili incertezze sul luogo dell'esecuzione, e quindi 
sul giudice competente, quando trattasi di espropriazione forzata di 
crediti (per cui � competente il giudice del luogo dove risiede il terz�o 
debitore: art. 26, secondo comma, c.p.c.), o di esecuzione ;forzata di 
obblighi di fare o di non fare (per cui � �competente il giudice del 
luogo in cui l'obbligo deve essere adempiuto: art. 26, terzo comma, 
c.p.c.), e nemmeno rispetto alla esecuzione in forma specifi�ca, almeno 
per beni immobili, dato che il precetto per consegna di �beni mobili o 
rilascio di beni i�mmobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui 
non era pervenuta neppure la dottrina pi� critica rispetto ana norma dell'art. 
480, 3� comma: ANDRIOLI, Commento, vol. III, Napoli 1957, 45 eSATTA, 
Commentario, III, Milano, 1965, 113. 



!'"ARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1023 

all'art. 480, anche la descrizione somma['ia dei beni stessi (art. 60�5, primo 
comma, c.p.c.). 

Per l'esecuzione forzata su cose mobi.J.i o immobili, a norma dell'art. 
26, �primo corp.ma, c.p.c., � competente � il giudice del luogo in 
cui ile cose si trovano � (rispettilvamente, il pretore o il tribunale: cfr. 
art. .l!6): e .gli artt. 513, 543 e 555 indicano i requisiti oggettirvi per 
il pignoramento mobiliare presso il debitore o presso� tm-zi, e per il 
pignoramento immobHiare. In correlazione con questa normativa, lo 
art. 27 c.�p.�c. stabilisce �che ,per le cause di opposizione alJ.a esecuzione 
forzata � competente � il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione 
dell'art. 480, terzo comma �, e per le cause di opposizione 
a singoli atti esecutivi � competente � il giudice davanti al quale si 
svolg.e l'esecuzione �. Tanto per 'la esecuzione quanto pe-le opposizioni 
la competenza territoriale � inderogabile (art. 2.8). 

4. -Ci� premesso, per risolvere la proposta questione occorre ancora 
considerare la norma denunciata nel contesto delle disposizioni 
che disciplinano la competenza per le opposizioni alla esecuzione e 
agli atti esecutivi, prima dell'inizio della esecuzione. L'art. 615, primo 
comma, c.p.c., dispone che quando si contesta il diritto della parte 
istante a procedere ad esecuzione forzata, e questa non � ancora iniziata, 
l'opposizione al precetto pu� essere proposta con citazione � davanti 
al giudice competente per materie o valore e per teNitorio a 
norma dell'art. 2'7 �; l'art. 617, primo comma, a sua volta dispone che 
le opposizioni relative alla regolarit� formale del titolo esecutivo e del 
precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, con atto 
di citazione � davanti al giudi:ce indicato nell'art. 480, tm-zo comma �. 
5�. -Dal complesso di queste disposizioni, che si integrano e richiamano 
a vicenda, risulta con chiarezza che l'articolo 4�80, terzo comma, 
non contiene una norma regolatrice della competenza: le sue disposizioni 
debbono essere intel'lpretate ed applicate con :riferimento a;J.'le norme 
generali e inderogabili sulla competenza per territorio contenute 
negli articoli 26 (foro dell'esecuzione forzata) e 27 (foro delle opposizioni 
all'esecuzione). Queste norme debbono essere osservate dalla 
parte istante per la dichiarazione di residenza o elezione di domidlio 
che � tenuta a fare, giusta il disposto dell'art. 480, � nel comune in 
cui ha sede il .giudice �competente per la esecuzione �, ossia il giudice 
del luogo in cui si trovano le cose mobili o immobili sulle quali essa 
intende procedere ad esecuzione forzata. Si tratta dunque di accertare 
se, nella concreta applicazione, la disposizione dell'art. 480, terzo comma, 
�che f� obbligo alla parte istante di indicare nel precetto il [uogo 
della prevista e minaccia.ta esecuzione, possa comportare il denunciato 
contrasto con i princ�pi sanciti dall'art. 3 e dall'art. 215, primo comma, 
della Costituzione, consentendo una arbitra!l"ia determinazione del giu



1024 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dice competente per le eventuali opposizioni propon~bili prima dello 
inizio della esecuzione, mediante elezione di domicilio in un comune 
nel quale non sussista alcuna possibilit� di esecuzione forzata nei confronti 
del debitore. 

E' incontestabile che la facolt� di individuare i beni, immobili o 
mobili, sui quali intende procedere alla esecuzione, dsbba competere 
alla parte istante: salvi i limiti stabHiti dalla ilegge circa la impignorabilit� 
assoluta o relativa di determinate cose, o al fine di !rendere 
l'esecuzione meno onerosa per il debitore, la paTte istante ha il diritto 
di scegliere tra l'espropriazione immobiliare o mobiliare, ed anohe 
di ricorrere conterr�poraneamente o successirvamente ai diversi 
mezzi di espropriazione previsti dalila legge, procedendo a p-ignoramento 
con l'osservanza delle disposizioni degli artt. 483 e segg., 513 
e segg., 543, 555 c.p.c. e delle altre nol"lll1e regolatrici dell'esecuzione. 
II legislatore non ha imposto alla parte istante di indicare nel precetto 
le cose mobili o immobili sulle quaU intende procedere ad espropriazione 
forzata (mentre tale indicazione ha richiesto nel precetto per 
consegna o rilascio: .cfr. art. 605, primo comma, c.p.c.), e il diverso 
regime ha evidente �giustificazione nella differenza tra i due tipi di 
esecuzione, oltre 'che nella esigenza di consentire alla parte .istante 
di procedere al1a esecuzione nel luogo ove si trovino beni mobili o immobili 
rispetto ai quaU ritenga pi� spedita e agevole la soddisfa~ione 
del suo diritto, e di avvaiersi alternativamente, cumulativamente e successivamente 
di diversi mezzi di espropriazione, anche su beni diversi 
e situati in luoghi diversi (o trasferiti dal debitore da uno ad altro 
luogo). 

6. -Pur nel doveroso rispetto di .questa facolt� di scelta deHa parte 
istante, il legislatore ha tuttavia ritenuto opportuno richiedere che 
il precetto contenga la dichiarazione di residenza o la elezione di domicHio 
laddove ha sede il giudice competente per l'esecuzione; rpredeterminandosi 
cos� nel precetto H luo�go della minacciata eo\lecuzione, ancorch� 
� tale , indicazione non sia richiesta a pena di nullit�, n� sia 
d,efinitivamente vincolante. 
Oggetto della norma � appunto quello di consentire al debitore 
di individuare il giudice territorialmente comtpetente al fine della notificazione 
al creditore della opposizione al pre.cetto che egli intenda 
proporre p!rima dell'effettivo inizio della esecuzione: essa consente 
bens� alla parte istante di indicare H luogo della esecuzione, qua,lora 
il debitore possegga una pluralit� di beni mobili o immobili, stti in 
luoghi diversi, ma non rimette al suo arbitrio la detel"lll1inazione del 
foro dell'esecuzione, perch� il giudice competente non pu� essere se 
non quello di un iluogo in cui sia consentito dalla legge di procedere 
a pignora:m.ento, e trattasi di competenza territoriale inderogabilmente 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1025 

stabilita dalla legge. Si deve ricordare a qUesto riguardo che il creditore 
non pu� proporsi di procedere a pignoramento mobiliare presso 
il debitore se non nella casa dello stesso o negli altri luoghi a lui appartenenti, 
,giusta le puntuali disposizioni dell'art. 513 c.p.c. che disciplinano 
ila ricerca delle cose da pignorare, e che incertezze non sono 
possibili nemmeno ,per il pignoramento immobiliare (art. �51515 c.p.c.), o 
per il pilgnoramento presso terzi di cose mobili del debitore (art. 543 
c.p.c.). 

Occorre qui precisare il significato della formula usata dal legislatore 
nel prescrivere che il precetto deve contenere [a� dichiarazione 

.di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune 
in cui ha sede il .giudice competente per la esecuzione. La dichiarazione 
di residenza � ovviamente prevista con riguardo alla eventualit� 
che la parte istante abbia la propria residenza in quel comune, nel 
quale, altrimenti, � tenuta ad eleggere domfcilio: su questo punto ogni 
possibHe dubbio � escluso tanto dai lavori .preparatori del nuovo codi�
ce di procedura civi1e, quanto dalle disposizioni del codice precedente, 
da cui � derivata la formulazione dell'art. 480, terzo comma (cfr. 
artt. 563 e segg. c.p.c. del 1865). 

7. -Si obbietta nelle ordinanze di rinvio, -le quali riecheggiano 
rilievi �critici svolti dalla dottrina -, che il .precetto � atto neutro, privo 
per la sua natura e funzione di elementi �predeterminanti circa i 
beni da espropriare, e quindi circa la determinaz;ione del luo~o e del 
foro dell'esecuzione. Ci� � vero: ma non ne consegue tuttavia che la 
parte istante, in base al disposto dell'art. 480, terzo comma, abbia � la 
facolt� di dislocare ove pi� gli aggrada la propria sede di residenza 
o di domicilio �, eludendo eosi �le finalit� volute dal legislatore, e violando 
Ie norme inderogabili regolatrici della competenza. Ritiene la 
Corte che la norma denunciata debba essere interpretata nel significato 
proprio delle parole e .secondo la chiara intenzione del legislatore: 
H 'quale ha precisamente stabilito che la parte istante debba eleggere 
domicilio, ove �gi� non vi abbia residenza, laddove � ha sede il giudice 
competente per la esecuzione �. Per la inosservanza di questa disposizione, 
lo stesso art. 480, terzo comma, nella secon�da parte, c�iilnlina 
puntuale sanzione, disponendo che � in mancanza le opposizioni al precetto 
si 'propongono davanti al .giudice del luogo in cui � stato notificato, 
e le not�ifi�cazioni alla parte istante si !fanno presso la cancelleria 
del .giudice stesso �. 
NeHa ipotesi �prospettata dalle ordinanze di T-invio, che il creditore 

� dichiari una residenza o elegga un domicilio non aventi nessun collegamento 
con il luogo ove sono i beni da espropriare, ed ove quindi 
si proceder� poi in concreto alla esecuzione �, ritiene la Corte che la 
legge assicuri al debitore precettato un sicuro rimedio correttivo, qua

1026 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

loca intenda proporre opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione. Egli 
avr�, infatti, la possibilit� di controHare immediatamente con sicurezza 
un'eventuale violazione della competenza per territorio quale stabilita 
inderogabilmente dall'art. 26, primo comma, c.p.c.; e quindi, in mancanza 
deHa dichiarazione di residenza o della elezione di domicilio 
presso la sede del giudtce competente, (ossia del giudice di un luogo 
in cui sia dalla legge consentito il pignoramento, a norma degli artt. 
513, 543 e 5155 c.p.c.), avr� la facolt� di proporre opposizione -a' 
sensi dell'art. 61:5, primo comma, come dell'art. 617, primo comma davanti 
al giudice del luogo in cui il precetto gli fu notificato, cio� 
di regola davanti al giudice del luogo in cui.�ha la residenza o il domicilio. 
Ci� in base non solo all'art. 480, terzo comma, ma anche allo 
espresso disposto dell'art. 2�7 c.p.c., che per le cause di opposizione 
dichiara competente il giudice del luogo del-l'esecuzione, salva la disposizione 
dell'art. 480, terzo comma, ossia salva precisamente la disposizione 
contenuta nella seconda parte del terzo comma. 

Questa interp.retazione dell'art. 480, terzo comma, non contrasta 
con il principio ripetutamente enunciato dalla .giurisprudenza ordinaria, 
�che �quando J.'esecuzione non � ancora iniziata, non potendosi conoscer~ 
con �certezza il luogo in cui si trovano i beni che saranno sottoposti 
aHa esecuzione stessa, la dichiarazione di !l'esidenza o l'elezione 
di domicilio �che H creditore � tenuto a fare nel precetto serve a stabilire' 
in via presunUva il luogo della minacciata esecuzione, ed � determinante 
al fine .di radicare definitivamente la competenza del giudice 
che ivi ha sede a pronunciarsi sulle eventuali opposizioni del precettato. 
E' infatti appena il caso di osservare che Ja competenza per 
ter!l'itorio per le cause di opposizione aH'esecuzione � sempre inderogabile 
(cfr. art. 28 c.p.c.), e �che pevtanto l'eventua,le elezione di domicilio 
in luogo ove non sussista la possibilit� di procedere a pignoramento, 
mobiliare o immobiliare, non potrebbe mai ritenersi. operante 
a' sensi dell'art. 480, terzo comma, n� comunque idonea ad attri-buire 
al giudice di quel luogo una competenza inderogabilmente stabiUta 
dalla legge. 

8. -Indubbiamente la legge pot!l'ebbe eliminare difficolt� o incertezze 
di intevpretazione e di applicazione delle novme di cui ci si occupa. 
Ma le eventuali esigenze di attenta revisione dell'intera materia, 
per un pi� preciso dettato delle singole norme e per un loro migliore 
coordinamento, trascendono la questione di legittimit� costituzionale 
che � stata sottoposta a questa Corte, chiamata ad accertare 
se la disposizione del�l'art. 480, te�rzo comma, c.p.c. sia o non sia conforme 
ana Costituzione, per contrasto con .gli artt. 3 e 26, primo comma. 
Il prospettato contrasto non sussiste: in base alla nol'ffia denunciata 
la parte istante � deve � dichiarare la propria residenza o eleggere 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1027 

domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione, 
,giudice precostituito dalla legge con norma inderogabile. Anche 
nel caso in �cui l'esecuzione possa svo1g�ersi, a scelta della parte 
istante, sopra beni mobioli o immobili siti in luoghi diversi, competente 
sar� sempre e soltanto il giudice del luogo in cui la legge, in 
base a �criteri obbtettivi, permette di pignorare i beni prescelti per 
l'esecuzione, e pertanto la norma in questione non consente arbitrada 
sottrazione del precettato al giudice precostituito per legge, n� com-� 
porta violazione alcuna del principio di eguaglianza. 

9. -La Corte ritiene opportuno ricordare che H precetto non � atto 
di esecuzione. ma una mera intimazione di adempiere l'obbligo risultante 
da titolo esecutivo, con il.'avvertimento che in mancanza si 
proceder� ad esecuzione forzata. Il tprecettato che intenda proporre opposizione 
prima dell'inizio della esec1,1zione, promuove dunque come 
attore il relative giudizio, mediante atto di citazione, tanto a' sensi 
dell'art. 615, priJino comma, quanto a' sensi dell'art. 617, primo comma. 
Mentre in un normale giudizio di cognizione la compe�tenza sarebbe 
�quella del foro generale de1le persone fisiche o giuridiche, ossia 
del �giudice del luogo in cui il creditore opposto tha la residenza 
o il domicilio, ovvero la sede (artt. 18 e 1.9 c.p.c.), per questi speciali 
giudizi di �cognizione, che sono i giudizi di opposizione all'esecuzione, 
in base al principio sancito daH'ar�t. 27 c.p.�c. comp�tente � il giudice 
del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'art. 480, terzo 
comma. 
Le due disposizioni dell'art. 480, terzo comma, corrispondono, dunque, 
ai princ�pi ,generali regolatori della competenza per territorio, in 
pieno parallelismo con quelle contenute negli artt. 638 e 660 c.p.c. 
rispetto alla domanda di ingiunzione e alla intimazione di licenza. La 
differenza dovuta al fatto che possa esservi una pluralit� di beni mobili 
o tmmobili soggetti a pignoramento, siti in luoghi diversi, giustifica 
il ll'egime stabilito dall'art. 480, terzo comma, per il precetto, con 
l'obbligo fatto alla parte istante di predeterminare il luogo della minacciata 
esecuzione. 

D'altra parte, la ev�entualit� che il creditore, dopo aver eletto domicilio 
dove abbia sede un giudice competente rper l'esecuzione, possa 
successivamente procedere ad atti esecutivi anche in altri luoghi, non 
ha rHevanza rispetto alla dedotta questione di costituzionalit� dell'art. 
480, terzo comma, dato che la decisione .su un'opposizione al precetto 
proposta prima dell'inizio della esecuzione avr� efficacia generale in 
ordine a tutte le esecuzioni cui siasi proceduto a seguito di quel determinato 
precetto. 

Anche sotto questi 'profili risulta confermata la infondatezza della 
questione sollevata dalle ordinanze elencate in epigrafe. -(Omissis). 


1028 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 19-giugno 1973, n. 8-5 -Pres. Boliliacio Re!. 
Gionfrida -Menichini (n.e.) -Esattoria Comunale di Roma 
(avv. Mesiano) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. Gen. 
dello Stato Del Greco). 

Imposte e tasse in genere -Esecuzione esattoriale -Opposizione di 
terzi -Esperibilit� entro la data di primo incanto -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione. 

(Cost., artt. 24, 113, 3; d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, primo comma). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di difesa e di uguaglianza, 
la questione di legittimit� costituzionale dezt'art. 207, primo 
comma, del testo unico sulle imposte dirette (�d.P.R. 29 gennaio 1958, 

n. 645) che predispone che l'opposizione di terzi alL'esecuzione esattoriale 
dev'essere proposta prima della data previ.sta per il primo incanto (1). 
(Omissis}. -2. -La question~ devoluta a questa Corte concerne 
la legittimit� costituzionale dell'art. 2.07, comma primo, del testo unico 
sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 2;9 gennaio 19�5'8, n. 64!5, 
ID. qUJaile ddspooe che [l'opposizione di .ter.ro pi'1eiWsta dailil'arrt. 619 del 
codice di �procedura civile deve essere proposta prima della data fissata 
per H rprimo incanto. Le ordinanze di rimessione sollevano il dubbio 
che questo termine di preclusione vulneri la tutela giurisdizionale 
del diJriitrtlo defl ter:zo ~1&da:ll'a!I't. 24 della Costirt;mione, sia rpe!l" la 
brevit� del termine, che -come si desume dall'art. 223 dello stesso 
testo unico -pu� ridursi a dieci giorni dal pvgnoramento, del quale 
per dtppi� H terzo pu� non avere avuto conoscenza, sia per ila man.. 

canza di rimedi correttivi o sostitutivi in favore del tea:zo, non essendogli 
concesso il ricorso aU'intendente di finanza a norma dell'art. 208, 
comma primo, e non potendo egli nemmeno agire contro l'esat�tore, dopo 
il compimento dell'esecuzione, per ottenere il risarcimento del danno. 

L'ordinanza del pretore di Massa ritiene altresl che [a denunciata 
norma dell'art. 207, comma primo, contrasti in pari tempo, oltre che 
con l'art. 24 della Costituzione, con l'art. 113, il qua.Je non consentirebbe 
alcuna limitazione di carattere temporale alla tutela giurisdizionale 
contro gli atti della Pubblica Amministrazione (e tali appunto 
devono qualificarsi gli atti del procedtmento esecutivo esattoriale mobiliare). 


(l) La sentenza 7 luglio 1962, n. 87, trichiamata d~la Corte, � pubblica�
ta in Giur. cost., 1962, �933, con nota dd Sc�CA. La tutela del contribuente 
nel processo esecutivo esattariale. 
�Sul principio di effettivit� del di!ritto di difesa in relazione ai termini 
per l'esell'cizio dei!. diritto stesso, da ultimo: sentenza 22 dicembre 19�69, 

n. 159 in Giur. cost., 1969, 2300. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1029 

Ricorrerebbe infine la violazione del principio di uguaglianza dettato 
dall'art. 3 della Costituzione per la ingiustificata esclusione, in 
materia di esecuzione forzata esattoriale, dell'opposizione tardiva prevista 
dall'art. 620 del codice di procedura civile. 

3. -La �questione non � fondata. 
La �giurisprudenza di �questa Corte in materia di termini di preclusione 
o di decadenza � lferma nel ritenere che �la lesione del diritto 
di difesa costituzionalmente garantito si ha solo quando la irrazionale 
brevit� del termine renda meramente apparente o estremamente diffidle 
la possibilit� del suo esercizio, e che ila CQngruit� di un termine 
deve ess&e valutata ta;ntQ con riguardo all'interesse del so~getto che 
ha l'onere di compiere un certo atto per la salvaguardia del proprio 
didtto quanto in rapporto alla funzione che nel sistema deliJ.'ordinamento 
ha lo specifico istituto nella cui regolamentazione il termine � 
prescritto (vedi, tra le altre, le sentenze n. 93 del 196�2, n. 58 e n. 80 
del 1967). 

Sotto questo aspetto, va considerato che 'la esistenza nel processo 
esecutivo di preclusioni o decadenze, poste a garanzia dell'interesse 
del creditore e a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente intese 
a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e sol!lecita, 
� tanto pi� giustificata nel processo esecutivo esattoria!le la cui rapidit� 
ed efficienza deve .s~disfare l'interesse. fondamentale di garantire 
il regolare svolgimento della vita finanziaria deHo Stato (v. sentenza 
di questa Corte n. 87 del 1�9612). Ed � con rLguardo a questa esigenza 
che appaTe razionale la norma dell'art. 207, primo comma, 
del testo unico del 195�8, la quale prescrive che l'opposizione di terzo 
prevista daH'art. 619 c.p.c. deve essere proposta prLma della data fissata 
per H primo incanto. 

Non ha consistenza il rilievo che, nell'ipotesi in cui il primo incanto 
sia .fissato nel termine minimo di dieci giorni dal pi<gnoramento 
previsto dall'art. 223 capoverso del detto testo unico, la tutela del diritto 
del terzo pu� risultare del tutto sacrificata o resa estremamente 
difficile per effetto della �preclusione predetta, anche in considerazione 
del fatto che non �gli � assicurata la possi-bilit� di una tempestiva conoscenza 
del pignoramento. 

Sta in fatto che in ogni caso � garantita al terzo la possibilit� di 
conoscenza del pignoramento almeno cinque giorni prima della data 
fissata per il primo incanto, sol che si avvalga della facolt� concessa 
dall'art. 214, il quale prescrive che l'esattore � tenuto ad informare, 
entro cinque giorni dal pignoramento, �chiunque ne abbia fatto richiesta, 
accompagnata da�l versamento annuale di una modica somma, dei 
procedimenti esecutivi 1promossi nell'anno a carico di un determinato 
contribuente. Ed � ovvio che nel caso di violazione di questo obbligo 


1030 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'esattore, questi sarebbe tenuto verso H richiedente a�l risarcimento 

del danno. 

E' poi appena H caso di dire che, nella ipotesi normale -alla 

quale deve aversi riguardo -in cui la collocazione del bene del terzo 

nella sfeTa di disponibilit� di chi � assoglgettato all'ese�cuzione sia di


pesa dalla stessa volont� del terzo, la cognizione dell'avvenuto pigno


ramento � ,pi� sollecitamente acquisibHe tramite lo stesso debitore, H 

quale, qualora omettesse di informare il terzo, potrebbe, dcorrendone 

i presupposti, essere tenuto al risarcimento del danno. 

� N�, perch� l'opposizione possa di.rsi tempestiva, occorre che nel 
termine previsto dall'art. 2�07 si sia anche provveduto alla notificazione 
del ricorso all'esattore, unitamente al decreto del pretore che, a norma 
dell'art. 619 c.p.c., fissa �l'udienza di comparizione delle parti, bastando 
invece che nel termine sia stato presentato il �ricorso. 

Ci� risponde a un principio, del quale la giurisprudenza ha fatto 
applicazione �ormai costante specialmente in tema di riassunzione del 
processo interrotto, e la cui estensione al �caso di opposizione neH'esecuzione 
esattoriale � legittimata dal richiamo specifico deH'art. 619 
contenuto nella disposizione del detto art. 207 e della norma generale 
dell'art. 200 �capoverso dello stesso testo uni,co. 

Non manca, in fine, a -completare la tutela del dir1tto del terzo, 
il rimedio deU'opposizione tardiva prevista dall'art. 620 del codice di 
procedura 'civile. L'applicabHit� di essa nella esecuzione esattoriale � 
riconosciuta dalla dottrina dominante; e tale soluzione, oltre ohe fondata 
sul ri-chiamato capoverso dell'art. 200 del testo unico del 1958 e 
sui precedenti storici, trova anche sostegno nel rilievo che, ritenendo 
�ltrimenti, si finirebbe �col fare dipendere dal pretore, anche nel caso 
di opposizione tempestivamente proposta, qualora egli non ritenga di 
avvalersi della facolt� di sospendere la vendita, la definitiva sorte della 
opposizione, rispetto al merito della .qua�le egli pu�, peraltro, mancare 
della competenza rper valore. 

L'applicabilit�, nella materia de qua, del-l'istituto ora considerato 
comporta che, tanto nel caso in cui, nonostante la tempestiva proposizione 
del rkorso in opposizione, non si eviti la vendita del bene pignorato 
(perch� il pretore non conceda la sospensione ovvero questa 
giunga a conoscenza dell'esattore dopo avvenuta la vendita), quanto 
nel 'Caso in �cui l'opposizione sia proposta tardivamente, il terzo sar� 
comunque in glrado di fare valere il suo diritto per ottenere l'equivalente 
economico del bene, sempre che non sia conclusa la distribuzione 
del dcavato della vendita. 

E ta,le tutela, pure se sostitutiva, �gode delle pi� ampie garanzie 
giurisdizionali. Basta considerare che la somma ricavata do'Vr� in ogni 
caso, e .quindi anche neHa Ipotesi di vendita compiuta dal sindaco a 
norma dell'al't. 2217, essere depositata nella cancelleria della pretura 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1031 

(art. 2128); e che, in base ai principi accolti dalla dotfu.'ina (~a quale 
riconosce al terzo opponente ex art. 620 c.p.c. la veste di creditore, con 
diritto a.Ua collocazione in via di iprededuzione), H pretore avr� il dovere, 
e non semplice facolt�, di sospendere n procedimento di distribuzione 
a norma dell'art. 512 c.p.c., procedendosi !pOi aUa decisione 
della causa col rispetto anche della norma di competenza fissata dall'art. 
17 c.p.c. 

4. -Per le considerazioni svolte deve escludersi che l'articolo 2t07, 
primo �COmma, del testo unico in questione, visto nel quadro comiplessivo 
dei rimedi offerti al terzo, vulneri la tutela garantita dall'art. 24 
della Costituzione. 
E risu1tano anche non fondati i dubbi di �legittimit� costittizionale 
sollevati dal pretore di Massa con riferimento all'articolo 113 e allo 
art. 3 della� Costituzione: .quanto al primo, perch� � appena il caso di 
ricordare 'Che �l'essere � sempre � ammessa la tutela giurisdizionale dei 
diritti e degli interessi �legittimi �Contro �gli atti della Pubblica Amministrazione 
non signiJfica affermare la pel"lpetuit� deHa tutela (v. sentenza 
n. 47 del 1964); quanto al secondo, perch� la violazione del principio 
di uguaglianza viene dedotta in base all'erroneo presupposto che 
nella esecuzione esattoriale non sia consentita l'opposizione tardi!Va prevista 
daliJ.'art. 620 del codice di procedura civile. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 8�6 -Pres. Bonifacio Re.
Z. Rocchetti -Societ� Biscotti Colussi (avv. Allorio) e Ministero 
Commerdo <:on l'Estero (Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese). 

Comunit� economica europea -Importazione dei prodotti nel settore 
del latte ed altri prodotti -Imposizione di una cauzione a~li operatori 
economici -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. ort. 23; d.l. 23 novembre 1964. n. 1351, comma primo, legge 19 febbraio 
1965, n. 28, art. 11). � 

Non � fQindata, con riferimento al principio della riserva di Legge, 
la questione di Legittimit� costituzionale deLL'art 11 del decretO-Legge 
23 dicembre 1964, n. 1351, convertito netta legge 19 febbraio 19;65, 

n. 28, che impone l'obbligo di una cauzione agti operatori economici a 
garanzia dette importazioni di prodotti lattierocaseari neLL'ambito detta 
Comunit� economica europea, e demanda all'autorit� amministrativa 
le regole detta sua disciplina (1). 
(l) Sull'efficacia dei r.egolamenti comunitari nell'ordinamento giuridico 
italiano: .sentenza 8 lugLio 1969, n. 120 in Giur. cost., 1969, 1686 e 
29 gennaio 1971, n. 3, ivi, 1971, 27. 
4 



1032 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Viene proposta alla Corte questione di legittimit� 
costituzionale dell'art. 11 del d.l. 213 dicembre 1964, n. 13�5,1, convertito 
con la legge 19 febbraio 1965, n. 28. Tale decreto, dopo aver disposto 
nei precedenti articoli che, per ottenere H certificato richiesto per l'importazione 
di alcune merci dagli Stati membri della C.E.E. o da Paesi 
terzi, occorre la preventiva costituzione di una cauzione, o la p'l"estazione 
di una fideiussione bancaria, stabilisce, nell'articolo impugnato, 
che la misura di detta cauzione, come le modaUt� per lo sv.incolo o 
per il suo incameramento -nel caso che l'hnpol'tazione autorizzata 
poi non a~enga -saranno determinate con decreto del Ministro per 
n commercio est&o, da emanarsi di concerto con quelli del tesoro, 
finanze, agric�oltura ed industria e commercio. 

Secondo il giudice a quo, la costituzione obbligatoria di detta cau


zione, specie in ri:ferimento al caso del suo possibile incameramento, 

costituirebbe 'una c prestazione patrimonia�le � la quale, per iJ.'ar�t. 23 

della Costituzione, non pu� c essere imposta se non in base alla legge �; 

cosi che la norma dell'art. H denUJilziato, che ne rimette la det&mi


nazione -che si assume svincolata da ogni limite o criterio prefis


sato -a un decreto ministeriale, sarebbe viziata di incostituzionaHt�. 

Anche a voler ritenere che la �Cauzione di che trattasi rientri tra le 

prestazioni imposte di cui aH'art. 2~ Cost., la questione p'l"Oposta non 

appare fondata, perch� non � esatto che le norme che quella cauzione 

dispongono non provvedano in merito, ma rimettano all'autorit� ammi


nistrativa la determinazione del suo ammontare e delle regole della sua 

disciplina. 

Infatti, contrariamente a quanto l'ordinanza assume, la materia di 

che trattasi risulta regolata, quasi .per intero, da disposizioni norma


tive emanate da fonti primarie le quali quasi nessun mal'gine hanno 

lasciato a quelle complementari rimesse all'Amministrazione, alla cui 

discrezionalit� hanno, in ogni caso, stabilito dei limiti precisi. 

La contraria opinione espressa nell'ordinanza trova la sua spiega


zione nel fatto che il giudice a quo ha limitato i'indagine e i connessi 

riferimenti ai soli dati forniti dal decreto legge n. 1~151 e dai due de~ 

creti ministeriali 26 marzo e 19 giugno 1>965, senza estendere l'esame 

alla normativa contenuta nei regolamenti comunitari, largamente ri


chiamati nene premesse e nel testo di tali provvedimenti, i ,quali ave


vano lo scopo dichiarato di integrare quella normativa e l'enderne cos� 

possibile l'attuazione nel nostro Paese. 

Come � noto, ta.U regolamenti, in base aU'art. 1819 del trattato isti


tutivo della C.E.E., firmato a Roma i!l 25 marzo 19517 (ratificato e reso 

In dottrina: CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, 1971, II, 124 e 
MoNAco, Diritto delle comunitd europee e diritto interno, 1967, 131. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1033 

esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. H~03), sono ruchiarati � oibbligatori 
in tutti i loro elementi e direttamente applicabHi in ciascuno 
dei Paesi membri �. 

Ci� per� non toglie che, per spiegare questa efficacia -sulla cui 
legittimit� costituzionale qui non si controverte -nel nostro come 
negli altri Paesi aderenti, quei regolamenti debbono sovente essere seguiti 
da disposizioni interne, aventi funzione di norme di detta�g[io e di 
applicazione alle strutture di ciascun Stato. Il che, nel caso che forma 
oggetto della controversia, era espressamente richiesto da uno dei regolamenti 
comunitari emanati per regolare la materia dei prelievi tendenti 
alla unificazione dei mercati. Si legge infatti all'art. 2�8 del regolamento 

n. 1�3 del Consiglio dei ministri deHa Comunit�, emanato in data 5 febbraio 
1.964, che � gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie 
per adattare le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministratirve, 
in modo che �le disposizioni del presente regolamento possano 
avere effettiva applicazione a decorrere da.l 1� lugUo 1�9�64 �. 
In conformit� di tale disposizione, lo Stato italiano emanava prima 
il decreto legge e relativa legge di conversione e poi i due decreti ministeriali, 
in ognuno ripetendo la clausola di decorrenza � con effetto 
dalla data di applicazione di ciascuno dei regolamenti comunitari � e 
cio� da quella (anteriore) del lo iuglio 196~. 

Ricordato tutto ci�, ed avendo presente il pi� ampio quadro normativa 
costituito dai regolamenti comunitari 13, 110, 111 e 1'3�6, tutti 
dell'anno 119�64, e dalle disposizioni emanate da'llo Stato italiano per la 
ulteriore loro attuazione e integrazione, resta soltanto da operare un 
controllo per stabilire se .la norma impugnata consenta che iiJ. decreto 
ministeriale possa determinaTe �l'ammontare della cauzione e la relatirva 
regolamentazione con una latitudine di poteri non prevista daH'articolo 
2~ della Costituzione. 

A tale scopo � sufficiente rilevare che l'autorit� governativa ha 
trovato nel regolamento comunitario 136 del 1964 -espli'Citamente 
richiamato dal decreto legge n. 13,51 del 2i3 dicembre 196~ -precisi 
limiti al suo potere, sia per quanto riguarda [a misura della cauzione 
(cfr. art. �5, n. 2), sia per quanto riguarda la disciplina concernente l'obbligo 
della cauzione, la perdita, totale o parziale, di essa per inadempimento, 
i �casi di esonero di responsabilit� per forza maggiore ecc.: 
sicch� agevole � concludere che i'aff.ermazione termina�le dell'ordinanza 
di dmessione, secondo ila quale �la misura, i criteri, le modalit� della 
cauzione sarebbero state rimesse � in modo esclusivo all'autorit� amministraUva 
�, appare destituita di fondamento, essendo vero, al contrario, 
che quella autorit� rinviene in norme primarie, come innanzi si � detto, 
non solo la fonte di legittimazione a provvedere in materia, ma anche 
precisi limiti al suo ,potere. E va:! .la pena di aggiungere che � compito 
del giudice v�erificare se tali Umiti siano stati rispettati. -(Omissof.s). 


1034 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 87 -Pres. Bonifacio -
ReL. De Marco -Presidente Regione Siciliana (avv. Or>lando Coscio) 
c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. Gen. dello 
Stato Savarese). 

Sicilia -Disciplina per l'apertura di magazzini a prezzo unico -Decisione 
dei ricorsi pendenti -Conflitto di attribuzione con lo Stato Inammissibilit�. 


(L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 44). 
� inammissibile per tardivit� il ricorso della Regione SiciLiana per 
conflitto di attribuzione con lo Stato circa la competenza a decidere i 
ricorsi gerarchici pendenti in materia di�apertura di magazzini a prezzo 
unico (1). 

(l) La Corte ha ritenuto �Che la richiesta rivolta dal Ministero del7 
l'Industria al Presidente della Giunta regionale di esprimel'e il parere sul 
rkor:so gei"archico avvel1So il decreto pre.fettizio di diniego di Ucenza commerciale 
integrasse gli estremi de11a inequivocabiile affermazione della competenza 
ministeriale a decidere il ricorso che pertanto d<alla conoscenza 
di tale Tichiesta decOIITesse il termine fissato daU'art. 39, 2� comma, della 
legge 11 marzo 1955, n. 87. 
CORTE COSTITUZIONALE, 19 giugno 1973, n. 88 -Pres. Bonifacio � 
Rel. CrisafuHi -Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 
(Sost. Avv. Gen. dello Stato Savarese) c. Presidente Regione Siciliana 
(avv. ne Fina). 

Sicilia -Norme in materia sanitaria-Limite dei principi della legge 
ospedaliera nazionale -Illegittimit� costituzionale parziale. 
(St. Reg. Sicilia, art. 17, l. 12 febbraio 1948, n. 132; l. reg. 21 marzo 1973, 
artt. 4, 5, 7, 11). 

� costituzionalmente illegittima, per violazione del Limite dei principi 
previsti daLla legge ospedaliera nazionale 12 febbraio 19'68, n. 132, 
la legge regionale siciliana 21 marzo 1973 recante norme iln materia 
sanitaria, negli artt. 4 e 5, concernenti l'omessa inclusione dei rapp'l'esentanti 
costituiti degli Enti, ed il modo di nomina dei raPP'l'esentanti 
regiCY!"ali nel consiglio di amministrazione; mentre non � costituzionalmente 
illegittima negli wrtt. 7 e 11. {1). 

(l) SuHa natura concorr�ente della potest� nonnativa della Regione 
Skili!a in rtema di igiene e satni:t� e di assistenza sanitaTLa, in do.ttrina : 
Anu, Riforma ospedaliera e regioni a statuto speciale, in Cronache parla

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1035 

(Omissis). -l. -Come esposto in narrativa, il r.icorso del Commissario 
dello Stato denuncia, per vioiazione dei principi della legge 
12 febbraio 1968, n. 1312 (cosiddetta legge ospedaUera), e conseguente 
contrasto �con 'l'art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, le disposlizioni 
degli artt. 4, 5, 7 e 11 del�la legge approvata dall'Assemblea r�gionale 
neHa seduta del 21 marzo lo973, Tecante � Norme in materia sanitaria 
�. Ilprimo, per avere escluso (salvo che in via transitoria) dai consi.
gli dii. amministrazione degli enti ospedalieri i rapipresentanti degli 
interessi originari degli enti di assistenza e beneficenza dai quali derivano, 
o degli altri enti pubblici cui origlinariamente appa!l."tenevano gli 
ospedali ad essi trasferiti; il secondo, �per avere alterato la procedura di 
nomina dei membri dei suddetti consigli di amministrazione; H terzo, 
per la mancata inclusione nel collegio dei revisori dei rappresentanti 
dei Ministeri della sanit� e del lavoro; 'l'ultimo, infine, per avere modificato 
la composizione del consiglio sanitario centrale e dei consigli dei 
sanitari, in parti-colare dandovi ingresso aUa rappresentanza delle categoliie 
del personale ausiliario e tecnico. 

2. -� da premettere che il ricorso muove dal presupposto, assunto 
come paciiico, �che tanto �la legge statale quanto la legge regionale incidano 
sul'la materia di cui all'art. 17, lett. c, dello Statuto (� assistenza 
sanitaria � ); onde il vincolo che alla disciplina dettata dalla prima de-
dverebbe dai principi contenuti nella seconda. 

Al che oppone la difesa della Regione che, concernendo le disposizioni 
oggetto di impugnativa particolari aspetti delle strutture ol'ganizzative 
degli enti ospedalieri, dette disposizioni devono. i:nrvece considerarsi 
emesse in materia di � enti regionali � (art. 14, lett. p, dello Statuto), 
cio� in mate!I."�a sulla quale spetterebbe alla Regione c<>mPetenza 
legislativa primaria. Ed iri �quest'ol'dline di idee si trae anche argomento 
daH'art. 67 della. legge del 1968, a norma del 'quale le regioni a statuto 
speciale, � ad eccezione di quelle che hanno in materia sanitaria potest� 
legislativa primaria, devono adeguare la propria ~egislazione nel�la 
materiia predetta ai principi stabiliti dalla pr.esente �legge e dalla J:egge 
di programmazione di �CUi al precedente art. 26 �. Da tutto ci� discenderebbe, 
secondo la difesa regiona�le, che, avendo �la Regione siciliana 
competenza. primaria in matei.-ia di enti regionali, e quindi, stando 
all'assunto, di enti ospedalieri, esso non sarebbe tenuta -per questa 
parte -a uniformarsi ai pri�ncipi della legge statale. 

mentari siciliane, 1.g68, 517; GASPARRI, La competenza delle regioni in materia 
sanitaria, in Riv. trim. dir. pubbl., 1964, 864 e PAPALDO, Profili costituzionali 
della legge ospedaliera, in I problemi della sicurezza sociale, 
1970, 417. 



1036 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

3. -Ma siffatta impostazione non pu� essere accolta. Anche se fosse 
vero (ed � 1invece seriamente dubitabile) che la disciplina degli enti 
ospedalieri sia astrattamente suscettibile di rientrare -in s� e per 
s� -nella materia degli � enti regionaU �, � certo ohe essa non pu� 
qui venire in :concreta �cons~derazione altro �che nel suo intimo ed insoindi:
bile nesso �con i fini e con l'intero contesto della legge n. 13~ del 
1968: la quale, innovando profondamente al preesistente ordinamento 
dei soggetti ed OI'gani esplicanti attivit� ospedaliera, tende a realizzare 
una ritforma di vasta portata di questo fondamentale settore dell'assistenza 
sanitaria. L'istituzione degLi enti ospedalieri e la loro ol"ganizzazione 
su basi democratiche, in stretto collegamento con le collettivit� 
locali direttamente interessate alla loro azione, si configurano, perei�, 
come strumenti e �condizioni necessanie per realizzare, su piano nazionale 
e secondo linee direttrki che non .possono non essere unitarie, un 
nuovo sistema di assistenza ospedaliera �generalizzata, che trascenda gli 
angusti schemi dell'assistenza ai poveri e della pubblica beneficenza, 
dando parziale attuazione a!l principio del primo comma dell'art. 32 
della Costituzione. 
Non �contrasta con .quanto ora osservato l'art. 67, sul quale si insiste 
daUa did:esa della Regione, perch�, quale che sia H va�lore da riconoscersi 
alla autolimitazione da esso disposta della sfera di efficacia dei 
princilpi della legge, non vi ha dubbio che lo stesso art. �6;7 si riferisce 
esclusivamente alla � materia sanitaria � e prescinde del tutto daHe 
competenze legislative regionali in materia di enti regionali (o � pararegionali 
� o � dipendenti dalla -Regione �), che pure sono <pTeviste da 
tutti .gli statuti costituzionali delle reg1ioni ad autonomia speciale. 

Mette �conto di soggiungere che proprio in questo senso si � correttamente 
orientat,a sin dall'inizio la stessa Regione sici<liana, la quale 
tuttavia aveva in epoca precedente (e precisamente con le leggi 5 luglio 
1949, n. 23, e 14 ottobre 1965, n. 31), in qualche modo parzialmente 
anticipando �la rifol"ma nazionale, dato vita nell'Isola, alle � unit� ospedaliere 
circoscrizionali �. Ma, poco dopo l'entrata in vigore dehla legge 
statale n. 132 .del 19�68, e precisamente nell'agosto deLl'anno suc�cessivo, 
.n Governo regionale presentava all'Assemblea un disegno di legge per 
l'applicazione di �quest'ultima nel territorio della Regione, mettendo in 
risalto; nella relazione che lo accompagnava, il carattere .di leg~ge � che 
attua una fondamentale rifo:rnna dei �COmpiti e della struttura degli enti 
pubb]ici ospedalieri, nonch� dell'assistenza ospedaliera �� � bensi vero 
che tale disegno di �legge non ebbe poi seguito, ma � anche vero che ia 
stessa legge ora impugnata dallo Stato (intitolantesi, si noti, � norme 
in materia sanitaria �, con lettera�le riferimento, cio�, alla materia di 
cui alla lett. c dell'art. 17 dello Statuto), presuppone espressamente, 
nell'a<rt. 2, l'applicaZiione in Sicilia delle � disposizioni contenute nella 
legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nei relativi decreti delegati �, limi



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1037 

tandosi ad apportarvi particolari modiftcazioni e adattamenti, per lo 
pi� di modesta portata. 

4. -Precisato cosi che l'attuale giudizio va deciso alla stregua 
dell'art. 17 dello Statuto, pu� ora passarsi a verificare puntualmente se 
le singole modifiche apportate alla legge statale daU' Assemblea re,gionale 
siano �compatibili con disposizioni della legge medesima che enunciano 
principi inderogabili dalla legislazione regionale. 
Tra queste Tientra la disposizione dell'art. 9, laddove prescrive 
che nei consigli di amministrazione siano inseriti i rappresentanti deg.li 
interessi odginari, quando si tratti di enti ospedaleri derivanti da preesistenti 
istituzioni di beneficenza o di assistenza, ovvero dagli enti pubbUci 
da cui dipendevano <gli ospedali ad essi tTasferiti mediante distacco. 

Il <principio, infatti, � che i detti consigli di amministrazione sono 
ormai di composizione di interessli eterogenei (che non vuoi dire necessariamente 
fra loro confl.iggenti), i quali devono perci� esservi tuttl 
rappresentati, nelle varie proporzioni stabilite dalle leg�ge. E che ques~
o sia il princi.pio, � colli:fermato anche da quanto disposto con rilguardo 
alle colletti!Vit� territoriali aUe qua<li � funzionalmente rivolta l'atttvit� 
degli enti ospedalieri: risulta, infatti, dall'art. 9 che ai cons1gli dii am� 
ministrazione degli enti che abbiano almeno un. ospedale 'regionale, 
oppure, rispettivamente, a1meno un ospedale provincia�le, non partecipano 
soltanto membri eletti da�l relativo consiglio regionale o provinciale, 
ma anche rappresentanti del consiglio comunale del comune dove 
l'ente ha sede; mentre, in ordine a quelli che comprendono uno o pi� 
ospedali di zona, � prescritto che del consiglio di amministrazione facciano 
parte rappresentanti di ciascuno dei comuni nei quali gli ospedali 
sono situati, oltre ai membri eletti dal consi!glio provinciale e dal 
consiglio �comunale del luogo ove l'ente ha sede. Nel quadro di siffatta 
st!l.'uttura variamente articolata dei consi!gli di ammi!nistrazione, si chiariscono 
dunque il significato ed il valore che assume la presenza dei 
rappresentanti degli interessi originari e degli enti che sino al<la riforma 
gest~vano i singoli ospedali, anche al fine di evitare una eccessiva politicizzazione 
dell'amministrazione degli enti ospedalieri istituiti daHa 
legge del 1968. 

5. -Un altro principio sicuramente quaUficante della leg.ge del 
1968 deve �considerarsi quello dell'art. 9, limitatamente aH.a parte in 
cui prescrive che 1i membri dei consigli di amministrazione degli enti 
ospedalieri, che comprendano almeno un ospedale regionale, siano eletti 
dai rispettivi consigli, in applicazione di un sistema che va�le, in gene

1038 RASSEGNA D:ELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rale, per l'ipotesi dii organi collegiali formati, per dir cosi, da � rapp�re


sentanti di raippre.sentanti �: che si vuole, cio�, costituiscono emana


zione delle assemblee de'liberanti degli enti territoriali di pertinenza. 

Disporre che la nomina sia fatta, invece, dal Presidente {iella Regione, 

sia pure � previa consultazione dei gruppi parlamentari dell'Assem


blea �, come .previsto nell'art. 5, � cosa fol"lmahnente e sostanzialmente 

diversa, che non soddisfa le esigenze cui si infoTma l'accennato 

principio. 

Non va�le addurre ad argomento la natura poUtica delle assemblee 

re~onali, �le funzioni esercitate dalle quali non sarebbero mai ammini


stratirve, poich� politica �, in ultima analisi, la scelta ad esse affida�ta 

nei casi considerati, la qua�le appare perci� pel"lfettamente consona a 

quella loro affel"tmata natura. Pi� laTgamente del resto, e comunque si 

preferisca classificare �la funzione esplicantesi attraverso simlili nomine 

e des~gnazioni, -che rion sia affatto incompatirbHe con i caratteri delle 

assem:blee regionali di procedervi, risulta, a tacer d'altro, dalla stessa 

Costitu2lione, anorch� ad essa attribuisce il potere di elezione dei dele


gati regionali alla riunione comune delle due Camere chiamate ad 

eleggere il Capo dello Stato. E sono del pari i consigli region�li, com'� 

noto ed a semplice titolo di esempio, che designano i rappresentanti 

delle regioni in .seno alle �commissioni pariteti�che previste .da apposite 

disposizioni degli statuti speciali �costituzionaH per la formulazione degli 

schemi delle relative no!"IIDe di attuazione, senza che da alcuna parte sia 

mai stata contestata la legittimit� costituzionale di siffatta attivit� con


siliaTe per affel"IIDarne invece :l'esclusiva spettanza alla Giunta (o al 

Governo) regionale. 

6. -Le censure del ricorso agli artt. 4 e �5 (quest'u'ltimo, limitatamente 
a:t modo di nomina dei ra�ppresentanti regionali nei consliigli di 
amministrazione) sono, pertanto, fondate. Non cos�, invece, quelle mosse 
. agli artt. 7 e 11. 

Per quel che particolarmente concerne l'art._ 7, che disciplina la 
coo:niposizione del collegio dei reviso11i dei conti, �chiamando a farne 
parte-per �le amministrazioni della sanit� e del�lavoro-due membri 
nominati dai rispettivi assessori regionali, anzich�, come dlispone 
l'art. 'l~ del!la �legge statale, dall'uno e dall'altro Ministro, deve osservarsi 
che gli interessi finanziari dello Stato, aL quali gliustamente si 
richiama il ricorso, sono sufficientemente tutelati dalla presenza, per 
di pi� in qualit� di presidente, di un rappresentante del Miihistro per 
il tesoro. Non � invece �contrario al sistema che siano gli Assessori regionali 
al lavoro e aHa sanit� a nominare i propri rappresentanti, dal momento 
che la Regione siciliana ha, su tali materie, competenza ile�gisla




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1039 

tiva, e quindi amministrativa, e le relative funzioni le lfuxono gli� 
trasferite con le norme di attuazione emanate con i decreti pres~denziali 
del 2;5 giugno 1952, n. 1138, e del 9 agosto 1956, n. 1111. 

Si aggiunga che gli enti ospeda.Ueri, in 'quanto istituzioni operanti 
senza dubbio nel territorio della Regione, sono dall'art. 16 della legge 
del H}618 sottoposti a vigilanza e tutela da parte della Regione stessa. 
La situaztone �, perci�, nettamente diversa da quella, su cui ebbe a 
pronunciarsi questa Corte con la se1;1tenza n. 212.0 del 1.972, delle Casse 
mutue ma1attia per .gli esercenti attivd.t� -commerciali, per gli arttgiani 
e i coltivatori diretti, che sono invece integrate entro organizzazioni 
federative di carattere nazionale. 

Non pu�, d'altro canto, farsi assurgere aHa dignit� di prdncipio 
fondamentale l'intera disposizione dell'art. 12, .n� argomenti in questo 
senso possono trarsi dalla particolare norma contenuta nell'art. 3 del 

d.P.R. 14 gennaio 1�972, n. 4, sul trasferimento alle regioni delle :funzioni 
amministrative statali in materia di assistenza sanita!l'ia ed ospedaliera 
e dei relativi personali ed uffici, trattandosi di norma che non 
concerne ie regioni a statuto speci:ale, dettata da un atto avente forza 
di legge ordinaria, la portata e validit� deHa quale non vengono qui 
in considerazione. 
7. -Infine, quanto all'art. 11, che, a differenza dell'art. 13 della 
leg.ge del 1968, include nel consiglio sanitario centrale e nei consigli 
dei sanitari, rappresentanti del persona�le sand.tario ausiliario e del personale 
tecnico, deve egualmente dirsi che esso non contravviene ad 
alcun princ1pio della legislazione statale. Risulta, infatti, dall'art. 39 
della legge n. 13~ del 1968, cui la disposizione impugnata ronvia per la 
definizione di dette categorie, che esse comprendono, rispettivamente, 
le ostetriche, le assistenti sanitait'ie visitatrici, gli 'infermieri professionali, 
le vigilatrici dell'infanzia, le assistenti sociali, t&apisti alla riahilitazione, 
i dietisti, 'gli infermieri genertci e le puericultrici, da un 
lato, mentre i tecnici specializzati per i laboratori d'indagine e diagnos�. 
e di terapie speciaU, dal:l'altro. Ora, � certamente un principio 
fondamentale che i consigli sanitari (ai quali spetta esprimere pareri, 
obbligatori e \facoltativi, ed anche formulare �proposte, sempre per quanto 
riguarda ,gli aspetti sanitai'i dell'organizzazione ospedaliera), siano 
organi te�cnici e non O!l'gani di rappresentanza settoriale di tutte le 
varie componenti del persona'le dipendente dagli enti ospeda'lieri; ma 
tale principio permane integro pur con l'allargamento, disposto dalla 
le~ge _regionale, a categorie che variamente partecipano, anche se in 
modi accessori ed in misura circoscritta, al funzionamento dei servizi 
sanitari. -(Omissis). 

1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 197'3, n. 91 -Pres. Bonifacio -
Rel. Volterra -Bravo (arvv. Meng~hini) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (Sost. Avv. Gen. dello Stato Azzariti). 

Matrimonio -Donazione fra coniugi -Divieto -Illegittimit� costituzionale. 
(Cost. art. 3; c.c. art. 781). 

� costituzionalmente illegittimo, con riferimento al prine1,pto di 
eguaglianza, l'art. 7&1 c.c. che pone il divieto delta donazione fra coniugi 
(1). 

(Omissis). -2. -La questione � fondata. 

La norma denunziata trae la sua lontana origine dalla persuasione, 
tramandata attrarverso i secoli, che il divieto di atti di liberalit� fra 
coniugi fosse un princ1pio proprio dei Romani. Nel digesto e nel codice 
giustinianeo esistono infatti due titoli, contenenti numerosi frammenti 
di giuristi e di costituzioni imperiali, i qua'li dedildono casi di donazioni 
fra coniugi, tenendo conto se le donazioni sono intervenute prima, durante 
o dopo l'esistenza giuridiJca del vincolo coniugale e appHcando 
con ampia e benigna interpretazione un'attenuazione al divieto introdotta 
da Settimio Severo e Caracalla che stabHiva la convaUda delle 
donazioni effettuate al coniuge quando i'l donante fosse premorto al 
donatario in �costanza di matrimonio senza aver mutato la volont� di 
donare. 

Va rilevato che gi� all'epoca romana appariva dubbio il fondamento 
del divieto, di cui non erano chiare le origini: le insufficienti, 
diverse e non sempre concordanti spiegazioni che si leggono nei testi 
testimoniano l'imbarazzo de,gli stessi giuristi antichi per rispondere al 
problema. L'infondatezza e l'irragionevolezza di questi tentatiVIi: (timore 
che un coniuge possa essere spogliato dall'altro per amore; timore 
che le donazioni possano distogliere i genitori dall'allevamento della 
prole; timore che in vincolo coniugale possa essere indebolito per il 
fatto che H coniuge avente la possibilit� non effettui donazioni all'altro; 
timore che la reputazione dei coniugi possa essere compromessa in 

(l) L'ordina1112Ja di ~rimessione 4 mag;gio W71 del Tribunale di Genova 
� pubblicata in Giur. cost., 1971, 2361. 
In dottrina, sullil.'art. 781 cod. civ.: ToRRENTE, La donazione, Milano, 
1956, 107; BIONDI, La donazione, Torino, 1961, 1(),16 e CASULLI, Donazione, 
in Riv. di dir. 

Per qualche pe11ple.ssit� suscitata dahlia sentenza v. JEMOLO, in Foro it., 
1973, I, 2015. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1041 

quanto l'unione appaia basata su un prezzo; timore che il coniuge pi� 
abbiente possa essere impoverito a favore del coniuge meno abbiente) 
risultano evidenti soprattutto se siffatte giustiftcazioni si vogliono invocare 
rispetto al matrimonio moderno. 

Di fronte all'ampia trattazione dell'argomento nel corpus iuris civilis, 
fonte per essi di diritto scritto e applicabile, i giuristi medioevali 
e quelli dei secoli successivi erano indotti a dare al divieto valore di 
vero e proprio dogma giuridico senza per� riuscire a fornire una spiegazione 
plausibile della sua funzione. La credenza, la quale esercit� 
una d�cisiva influenza in talune legislazioni europee, che si trattasse di 
una antichissima e fondamentale norma romana, doveva modificarsi 
assai pi� tardi a seguito della scoperta e della pubblicazione nel 18~3 
ad opera del cardinale Angelo Mai di una racco1ta frammentaria di 
iura e di leges (designata convenzionalmente col nome di Fragmenta 
vaticana) contenente in un passo del giurista Paolo disposizioni della 
lex Cincia de donis et muneribus del 204 a.C., la quale, prescrivendo 
che le donazioni in genere non potessero superare un dato ammontare, 
escludeva dalla limitazione determinate persone unite da vincoli di 
agnazione, parentela o affinit� e fra queste il marito e la moglie nei 
loro rectproci confronti. 

3. -La dtfesa del Bravo a sostegno della propria tesi, oltre alle 
disposizioni del codice civile del 1865 e di quello attuale, cita anche 
quelile del codi�ce albertino e del codice estense. Ma a questo argomento 
di natura storica pu� opporsi il richiamo alle molte altre 'legislazioni 
che non hanno accolto o che addirittura hanno revocato il divieto delle 
donazioni fra coniugi. 
In Francia, anteriormente alla rivoluzione, il divieto era dichiarato 
in alcune Coutumes coo numerose e diverse deviazioni dal diritto 
romano ed i:n altre invece non accolto, creando gravissimi incoovenienti 
per questa disparit� nelle varie regioni del Regno. Durante la rivoluzione 
della legge del 17 nevoso dell'anno Il, con gli artt. 14 e 16 riconosceva 
ai coniugi il pieno diritto di farsi donazioni fra loro. Pochi anni 
pi� tardi, il code civil napoleonico del 1,803 con l'art. 1096 abbandonava 
decisamente n principio �attribuito ai Romani, non stabilendo alcun divieto 
alle donazioni fra �coniugi durante il matrimonio, dichialrando che 
non sono revocabHi per sopravvenienza di figli e attribuendo ai donanti 
la facolt� di revocarle, la donna senza bisogno di autorizzazione maritale 

o giudiziaria. 
Il sistema del code civil francese, applicato nel 1�806 al Regno d'Italia 
e vigente nel Ducato di Lucca sino al 1865, venne accolto nel codice 
del Regno delle Due Sicilie del 1819 (art. 1096) e nel codice per gli 
Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del L8'20 (art. 1945). Il codice 


1042 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

estende del 26 aprile 1771 richiamato in vigore il 218 agosto 1814, al 
libro U, titolo XII, n. XVII, ripudiava il principio attribuito ai Romani, 
accolto invece nell'art. 1�931 del successivo codice estense promulgato il 
215 ottobre 18,511. Il codice generale austriaco sia nel progetto del 175.3, 
sia nella parte posta in vigore nel l 7186, sia nella def�nittva redazione del 
7 luglio 1810 applicata nel Regno lombal'do-veneto il 1� gennaio 18'1'6, il 
codice prussian� del lo agosto 1794, H codice belga del 3 settembre 1807, 
il codice svizzero del 10 d~cembre 1907, entrato in vigore il Io gennaio 
1>912, il codice civile tedesco, pubblicato il 18 agosto 1896, entrato 
in vigOTe il 1� gennaio 119(}0, il c6digo civil messicano del 1928, entrato 
in vigore hl 1� ottobre 193~. il c6digo civil brasiliano del 1� gennaio 1916, 
entrato in vigore il 1� gennaio 1917, �con. modilfiche del 15 gennaio 19Ul, 
non vietano le donazioni fra coniugi. Anche recentemente H codice civile 
ellenico del 1946, innovando il sistema seguito sino allora in Grecia, 
e il c6digo civil venezuelano del Io ottobre 1942, ammettono la liceit� 
del�le donazioni fra coniugi durante il matrimonio. 

I codici del XIX secolo nei quali � comminato H divieto sono invece 
il codice della Repubblica e Cantone del Ticino del 16 giugno 1837 il 
quale all'art. 1000, vietava fra i coniugi qualunque donazione durante 
il matrimonio, ag�giungendo che poteva aver luogo a favo\re dei figli, il 
c6digo civil a11gentino del 18169, il c6digo civil spa,gnolo del 1888 
(art. 13�3�4) e H codice albertino del 1837, entrato in vigore il Io gennaio 
183�8, il quale, a clifierenza di molte altre legislazioni dei secoli 
XVIII! e XIX, e andal_ldo anche oltre-lo stesso diritto giustinianeo, statuiva 
la nul!lit� assoluta delle donazioni fra coniugi, stabilendo all'art. 11816 
che c i coniugi non potranno durante il matrimonio farsi l'uno all'altro 
alcuna Uberalit�, salvo negli atti di ultima volont� nelle forme e secondo 
le regole stabilite per tali atti �. Questa norma veniva riprodotta pedissequamente 
nel gi� citato art. 1931 del codice estense del 18M e 
nell'art. 1054 del codice civile italiano del 1865. 

4. -Pi� volte la dottrina italiana aveva posto in rilievo l'irrazionalit� 
del divieto di cui al citato articolo 1054 del codice civile del 
186,5 e il suo contrasto con le moderne esigenze sociali ed economiche. 
Tale irrazionalit� veniva apertamente denunziata dalla Commissione 
per la riforma del HI Iilbro del codice civile presieduta da Mariano 
d'Amelio nella sua Relazione al progetto 2~ marzo 1936, la quale proponev
�a � l'abolizione del divieto che non � giustificato da alcuna plausibile 
ragione, poich� tutti quei motivi di natura mcn-ale che il di!ritto 
romano ci ha tramandati o sono da considerarsi inconsistenti o del tutto 
estranei all'ordinamento familiare moderno � e dopo avere aspramente 
criticato le a11goroentazioni addotte a .giustificazione dell'art. 1054 del codice 
cirvile del 1865, aggiungeva: c Inoltre tal divieto � pi� di ogni altro 
soggetto a frode, poich� la coscienza pubblica reagisce contro tal rigore 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1043 

ricorrendo a simulate alienazioni a titolo oneroso. Il divfeto � irritante 
anche dal punto di vista morale poi�ch� il codice considera ledte le donaztoni 
fra estranei concubini, e inoltre dal punto di vista logico, poich� 
lascia ampia lilbert� di donare ai fidanzati, favorendo anzi tali donazioni 
�� Il progetto del 193,6 proponeva pertanto al\J.'art. 406 un testo 
che seguiva il princ�ipio del codice napoleonico, ammettendo la piena, 
liceit� delle donazioni fra coniugi durante il matrimonio con fa�colt� del 
donante di revocarle e stabilendo la revocabilit� di diritto in caso di annul1amento 
del matrimonio e la validit� della donazione a favore del 
coniuge di buona fede nel caso di matrimonio putativo. 

Malgrado che la Corte di cassazione, numerose Corti di appello, 
numerose facolt� giuridiche e numerosi giuristi, esaminando il citato 
progetto 213 marzo 1-9�3�6, si fossero decisamente pronunziati per l'abolizione 
del divieto, ritenuto irrazionale, nel progetto definitivo e nel testo 
del codice all'articolo 7181, in ossequio ad un princ�ipio che si riteneva 
fosse proprio dei Romani, si manteneva il divieto di qualsiasi liberalit� 
fra coniugi, salvo quelle conformi agli usi, e si tentarva di giustificarlo in 
base all'argom�nto (che generazioni di giuristi avevano da secoli criticato, 
dimostr�andone l'infondatezza) che il trapasso dei beni da un coniuge 
all'altro potrebbe � turbar�e il regime delle loro relazioni che deve 
essere basato sul reciproco affetto e non su egoistici calcoli utilitari �. 

5. -I precedenti storici della norma denunziata e l'esame di altre 
legislazioni antiche e moderne �consentono di valutare positivamente l'affermazione 
del giudice a quo che hl divieto assoluto delle donazioni fra 
coniugi rappresenta a~la nostra epoca � un mero relitto storico �. 
Anche contro l'art. 781 del codice del L942 si � schierata deci-samente 
la pi� autorevole dottrina, ~ilevando che il divieto si � perpetuato 
fino ai nostri giorni pi� per forza di tradizione che per un'intrinseca 
ragione di essere, e affermando �che a suo favore nessuna plausibile considerazione 
si � invocata o si �pu� invocare. 

Se infatti non sono congruenti ed applicabili al matrimonio moderno 
le giustificazioni in precedenza elencate proposte dai giuristi romani 
per un� divieto assai meno drastico di quello dell'art. 781 del codice 
civi!le,, ancor meno fondata � quella psicologica addotta nei lavori preparatori 
del codke civile del 1942, in quanto il fondamento giuridtco 
del matdmonio disciplinato dal codice vigente risiede in elementi del 
tutto diversi dal trl:lipasso di beni da un coniuge all'altro. N� si comprende 
perch� una donazione possa turbare le relazioni fra coniugi pi� 
che un qualsiasi altro rapporto patrimoniale. Non fondata � anche l'altra 
giustificazione, sollevata da taluni giuristi, decisamente confutata dalla 
ricordata Relazione 23 marzo 193�6 al progetto del codice civile, che attraverso 
le donazioni� reciproche i coniugi potrebebro ledere diritti di 
terzi, 1n quanto, per impedire il verificarsi di una siffatta ipotesi, il le



1044 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gislatore, oltre alle norme, dei Testo appli>eabili anche alle donazdoni fra 
coniugi, relative agli atti in frode dei terzi, avrebbe dovuto vietare ogni 
e quatlunque negozio giuridico fra coniugi. 

L'esame della recente giurisprudenza pone in luce i gravissimi inconvenienti 
cui d� luogo il divieto, il quale appare incompatibile con le 
attuali esi,genze fami1iari e con la realt� sociale ed economica del nostro 
tempo, facendo fra l'altro sorgere situazioni palesemente ingiuste 
ed anche moralmente aberranti in contrasto con gli stessi principi cui si 
i-spirano aUre norme del vigente codice civile italiano. L'applicazione 
della norma denunziata porta fra l'altro ne�cess~riamente a considerare 
valide le donazioni fra coniugi fatte in pendenza di matrimonio putativo 

o di matrimonio successivamente annullato e nulle quelle fatte in pendenza 
di matri!monio sciolto in seguito a sentenza di. divorzio anche se 
pronunziata da tdbunali stranieri e delibata in Italia, mentre considera 
valide le donazioni compiute in Italia da un cittadino straniero al proprio 
coniuge. 
6. -Evidente appare il contrasto della disposizione dell'art. 781 
del codice ciV'ile con l'art. 3 della Costituzione. La norma denunziata 
viola �infatti il principio di uguagUanza fra cittadini in quanto stabilisce 
che la condizione di coniugato con una data persona costituisce un 
elemento discri!minante rispetto alla capacit� del non coniugato o del 
coniugato con altra persona di donare e correlativamente di ricevere 
per donazione. La disposizione, che limita la capacit� contrattuale dei 
cittadini coniugati nei loro reciproci confronti, riducendo la libert� della 
lOTo iniziativa economica garantita dall'art. 41 della Costituzione, 
non trova alcuna ragionevole giustificazione in motivi che attengano all'utilit� 
sociale o aUa sicurezza, aMa libert� e alla dignit� umana o che 
comunque possano identid�carsi con i principi e i valori tutelati dalla 
Costituzione o che questa si propone di attuare. 
Non solo ri1guardo al contenuto della norma manca pertanto ogni 
corr~spondenza del fine legislativo con i diritti della persona tutelati 
dalla Costituzione e con i principi dichiaTati nell'art. 3, ma non si rin.
viene lo scOtpo oggettivo del divieto n� si ravvisa quali interessi esso 
protegga. Anche dai lavori preparatori del codice risulta che il legislatore 
nel formulare l'art. 781 non � stato mosso dall'intento di discitplinare 
in modo disuguale situazioni che ritenesse oggettivamente disuguali 
e dal perseguimento ragionevole di finalit� apprezzabitli costituzionalmente, 
onde la limitazione dell'attivit� negoziale imposta nei lOTo reciproci 
confronti ai coniugi legittimi solo perch� hanno tale qualit� 
giuridica � priva di ogni valida giustificazione. 

N� � forn:dato l'argomento addotto dalla difesa del Bravo per esc'ludere 
il contrasto della norma denunziata con l'art. 3 della Costituzione 
in quanto il divieto di cui all'art. 781 del codice civile si applica ad en




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1045 

trambi i coniugi, ponendoli in situazioni di parit� reciproca. E' chiaro, al 
contrario, che il divieto costituisce una palese ineguaglianza giuridica 
di coloro che sono uniti in matrimonio legittimo non solo rispetto aUa 
generalit� dei cittadini, riducendo, come si � detto, la loro iniziativa 
economica, ma anche rLspetto ad altri casi di unioni e di convivenze, 
quali tl matrimonio putativo, il matrimonio successivamente annullato, 
la convivenza more uxorio di cui aH'art. 2169 del codice civile, il concubinato 
ed �altre. Ineguaglianza tanto pi� ingiustificata in quanto gli 
stessi pericoli, che si afferma di voler impedire mediante il divieto di 
donare imposto ai coruugi legittimi, possono incombere con assai maggiore 
frequenza e con conseguenze assai pi� gravi sulle persone cihe si 
trovano nei casi sopra menzionati e per le quali H divieto non � comminato. 


L'irra.gionevolezza della lh�titazione ex art. 781 a carico dei coniugi 
legittimi si appa�lesa evidente anche nel fatto �che il divieto non si applica 
ai fidanzati con l'assurda conseguenza ohe le medesime persone possono 
farsi !:lira loro donazioni sino al momento in cui contraggono matrimonio 
legittimo. 

Pertanto, necessariamente, a base del divieto di cui all'articolo 78�1 
del codice civile v�i � la presunzione assoluta che il matrimonio legittimo 
crei fra i coniugi uno stato reciproco di in.eguaglianza e di inferiorit� 
per cui l'uno possa sempre essere circuito o costretto dall'altro a spogliarsi 
a favore di questo dei suoi beni, presunzione questa im.compatiblhle 
�con il disposto dell'art. 29, capoverso, della Costituzione che ordina 
il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e con 
la stessa concezione giuridica del matrimonio. � 

Tale presunzione �, del resto, contrastante con la stessa !l'ealt� giuri:
dica in quanto la persona unita ad altra da vincolo coniugale legittimo 
� meno esposta a soggiacere a seduzioni e pressioni affettive da parte 
dell'altro coniuge dirette ad ottenere Uberalit�, le quaH non possono in 
alcun modo incidere sulla coodizione di coniuge legittimo, che non invece 
la persona non unita ad altra con siffatto vincolo, la quale pi� facilmente 
pu� essere indotta a cedere a ricatti affettivi e a compiere liberalit� 
sotto la minaccia di non effettuare un m�trimonio o di far t!essare 
un'unione Hlegittima. 

7. -Pertanto, seguendo i criteri enunciati dalla Corte, l'incostituzionalit� 
della norma denunziata risulta non solo estrinsecamente in 
quanto, limitando l'attivit� negoz.iale dei coniugati legittimi, li pone, 
rispetto alla capacit� di effettuare e di ricevere donazioni, in una condizione 
differianziata in confronto a quella degli altri cittadini, senza 
che la norma medesima risulti perseguire alcuna finalit� appr�ezzabile, 
ma anche intrinsecamente in quanto i:l princi!pio costituzionale di uguaglianza 
appare vioLato, mancando ogni ragionevole motivo per fare ai 

1046 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cittadini coniugati con H donante un trattamento diverso da quello dei 
cittadini non coniugati o non coniugati con il donante, creando situazioni 
di svantaggio in difetto di una fondata o almeno plausibile giustiJficazione 
del precetto o desum~bne da effettive esigenze oggettive. 

8. -La constatazione del contrasto dell'art. 781 del codice civile 
con l'art. 3 della Costituzione � assorbente dell'altra questione sollevata 
dal �giudice a quo dell'illegittimit� costituzionale del medesimo articolo 
in riferimento all'art. 29, capoverso, della Costituzione ed � superflo 
attardarsi ulteriol'Illente nell'esame anche di tale questione. 
9. � Va pertanto dichiarata l'illegittimit� costituzionale dell'articolo 
781 del codice civile in riferimento all'art. 3 della Costituzione. 
-(Omissis). 
OOiRTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 92. -Pres. Bonifacio -
Rel. Amadei -Elia (n: c.) e Presidente Consiglio dei Ministri -(Sost. 
a~. gen. dello Stato Savarese). 

Corte Costituzionale -Giudizi di legittimit� costituzionale in via incidentale 
-Necessit� di un processo di merito davanti al Giudice 

da quo. 

(Cost. or;t. 134; l. 11 marzo 1973, n. 87. art. 23). 

E' inammissibile La questione di Legittimit� costituzionale in via 
incidentale soLLevata da un giudice �davanti al quale non sia stato soLLevato 
un processo di merito autonomo ed indipendente daUa questione di 
legittimit� (1). 

(Omissis). -l. Con l'ordinanza di ll"invio il pretore di Bari, a seguito 
di istanza a lui diretta nella fase di intimazione all'istante, da parte 
della cancelleria civile, di pagamento di pena pecuniaria conseguente a 
condanna per rigetto di proposta ricusazione del giudice in una causa 

(l) Sulla �1egittimazione a promuovere il giudizio inddentale di legittimit� 
co.stituzio~ale, ol�tre all!:a sente~a 30 giugno 1964, n. 65, richiamata 
-dalla Corte, cf�r. le sentenze 11 dicembr.e 1964, n. 109 e n. 112, in Giur. cost., 
1�964, 1.109 e 1'143, con note di PizzoRusso, Legittimaznone del giudice a quo 
e valutazione detta ritevanza, e di GIANZI, Giudice dell'esecuzione e proponibitit� 
delLa questione di legittimit� costituzionale. 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1047 

di sfratto, ha posto la questione di legittimit� dell'art. 54, terzo comma, 
del codice di procedura civile, in rLferimento agli artt. 3, 214 e 111 
della Costituzione. 

2. -La questione deve essere preliminarmente esaminata sotto 
l'aspetto della sua proponibilit� ossia sulla base dell'accertamento della 
sussistenza o meno delle condizioni che rpossono legitttmarne la proposizione. 
3. -Condizione essenziale perch� una questione di legittimit� costituzionale 
possa essere sollevata, � che essa lo sia nel corso di un 
giudizio in �relazione alle limitazioni stabilite dall'art. l della. legge costituzionale 
n. l del 9 febbraio 19148 e rtbadite dall'art. 23 della le�gge 
11 marzo 1-9�53, n. 87. 
Nella sentenza 30 giugno 19,64, n. 65�, questa Corte ha precisato non 
essere sufficiente che una domanda sia presentata, n� che con essa si 
chieda comunque la istituzione di un giudizio, ma occorre, quantomeno, 
che eff�ettivamente ricorrano i presUJprposti in base ai quali un siffatto 
giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un 
suo proprio autonomo svolgimento, in modo da -poter essere indirizzato, 
per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della que.stione di 
legittimit�, il cui inso!'gere � soltanto eventuale. 

In sostanza, H processo di merito si presenta come presupposto rispetto 
al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale. 

4. -Nel �caso all'esame della Corte difetta, in senso assoluto, la 
precostituzione d� un qualsiasi giudizio; .J.a questione che � stata sollevata 
si incardina unicamente in una istanza diJretta al pretore al fine di 
sollecitarne la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, senza che 
dall'istanza stessa si profili la richiesta di una qualsiasi pronuncia giurisdizionale. 
Infatti, come risulta in narratir<.ra, l'interessato, dopo aver ricevuto 
dalla cancelleria civile della pretura l'intimazione a pagare l'importo 
della pena pecuniaria applicatagli dal Presidente del tribunale, si � 
limitato a inoltrare al pr�etore, con lettera raccomandata, un'istanza 
chiaramente delimitata nel suo contenuto; diretta, cio�, ad ottenere che 
fosse sollevata, dallo stesso pretore, questione di legittimit� della norma 
in base_ al~a quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria. 

L'istanza, pertanto, non prospetta una domanda diretta a impostare 
una controversia di merito, sulla qull!le il pretore deve decidere 
e nella decisione della quale si � inserita in v:~a incidentale la questione 
di legittimit�. Ci� � tanto vero che, nell'ordinanza che accoglie la 
richiesta, non vi �, e non poteva esservi, alcun riferimento all'esistenza 
di un autonomo giudizio; ma ci si limita a prendere atto della semP'lice 
volont� dell'istante di proporre la questione di legittimit� costituzio



1048 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

naie di una disposimone di legge che aveva trovato applicazione in un 
altro guidizio, davanti ad un altro giudice, al quale, e a lui solo, la questione 
poteva essere proposta. 

La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. 


(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 .giugno 1t973, n. 93 -Pres. Bonifacio -
Rel. Astuti � Marradini (n. c.) e Presidente Consiglio dei MinistTi 
(Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Caccia e pesca -Riserve -Esercizio venatorio consentito solo alle persone 
autorizzate -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cost. art. 3; r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 43). 

Non � fondata, con riferimento al principio di eguaglianza, la questione 
di legittimit� costituzionale deWart. 43, primo comma, testo unico 
sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 19,39, n. 1016, nella parte m 
cui dispone che l'esercizio venatorio nelle riserve � consentito solo al 
concessionario o a persone dallo stesso autorizzate (1). 

(Omissis). -l. -Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 43, primo comma, del testo 
unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio 
della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive mo-. 
dificazioni, nella parte in cui l'esercizio venatorio nelle riserve � consentito 
esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato, 
in riierimento all'art. 3 della Costituzione. 

2. -La questione non � fondata. La Corte ha gi� avuto occasione di 
dichiarare che l'e.sercizio della caccia e l'acquisto della selvaggina attraverso 
la caccia non rappresentano nel nostro ordinamento estrinsecazione 
di diritti garantiti dalla Costituzione (sent. n. 50 del 1967). La 
cosiddetta libert� di cacciare non � un diritto costituzionale garantito, 
ma� una facolt� che, pur essendo esplicazione particolare del diritto di 
libert� individuale, � soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta 
disciplina legislativa per motivi di interesse pubblico generale, non solo 
sotto il profilo della pericolorisit� inerente all'uso delle armi, ma anche 
e soprattutto in ordine al fine di conservaz,ione ed incremento della fauna 
selvatica, stanziale e milgratoria, in rapporto al danno sociale che po(
l) Le p11ecedenti sentenze 24 SJpT�le 1967, n. 50 e 9 giugno 1967, n. 71, 
richiamate dalla Corte sono p'U!bblicaJte in Giur. cost., 1967, 316 e 768. 
SuHe riserve di �caccia, in dottrina: CIGOLINI, Il diritto di caccia e 
ALEssx, Bandite e riserve, in Enc. d. dir. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1049 

trebbe derhrare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina 
pubblicistica si .esplica, oltre che �con il regime della autorizzazione 
amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e 
divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed aUri mezzi di 
cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e all'oggetto 
stesso della caccia. 

3. -In �questo preciso quadTo legislativo trova piena giustificazione 
lo speciale regime vilgente per le bandite, le zone di ripopolamento 
e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il legislatore ha riconosciuto 
� lo scopo di incrementare �la produzione della selvaggina, anche 
per favorirne l'd:rradiamento nei terreni circostanti ed agevolare la 
sosta delle specie migratorie �, secondo l'espressa disposizione dell'articolo 
43, primo coma, del t.u. n. 1016 del 1>!)39, modificata con l'art. 13 
della legge 2 agosto 1967, n. 719�9. La disciplina attuata con gli artt. 56 
e seguenti per le riserve pubbliche o prirv�ate, chiuse o aperte, costituite 
di dkitto o in concessione; conferma con assoluta chiarezza le finalit� 
di pubblico interesse perseguite dal legislatore, che risultano con parti� 
colare evidenza dagli obblighi imposti ai privati concessionari di riserva 
dall'art. 6�2 e da altre disposizioni. E' pertanto pienamente giustificato 
il regime della concessione a:n;uninistrativa, che, neHa specie, non ha 
ad oggetto l'uso e godimento di beni demaniali, ma corrisponde alla tipica 
applicazione dell'istituto per l'esercizio di funzioni o servizi pubblici. 
Lo >Stato considera compito proprio curare il rilpopolamento e fa. 
. vorire la sosta della selvaggina, � per migliorare le condizioni atte all'inqremento 
faunistico e per eliminare le �cause che ostacolino :L'incremento 
medesimo �, e questo compito esplica, sia direttamente -secondo
� le competenze rispettivamente attribuite ad esso e alle Regioni 
-, sia mediante la �concessione, temporanea e revocabile, a soggetti 
privati investiti di un complesso di obbUghi e di diritti in raJpporto alle 
esigenze del servizio pUJbblico loro affidato. E' evidente che questi soggetti 
sono indotti a chiedere di costituire in riserva i terreni di cui abbiano 
la propriet� o il possesso singolarmente o uniti in consorzi, con ci� 
addossandosi .gl!i obbli!ghi relativi alll'attuazione dell'interesse pubbUco, 
in quanto possano ottenere anche �la reailizzazione di un.coincidente interesse 
proprio, quale si concreta nella facolt� esclusiva dell'esercizio 
venatorio -sempre nei modi e termini sta�biliti dalla legge -, clhe 
l'art. 43, primo coma, riconosce al concessionario ed a chi sia dal me� 
desimo autorizzato. Tanto i permessi di caccia quanto l'eventurule affitto 
delle riserve sono soggetti a rigorose forme di controllo da parte delle 
autorit� di vigilanza, con congrue sanzioni, che giungono fino alla de


cadenza o revoca della concessione, quando non siano osservate le disposizioni 
di legge o del decreto di concessione (art. 49 del vigente testo 
unico). 


1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

4. La Corte ha gi� avuto occasione di osservare che il princ1p10 
di e�guaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione non implica l'illegittimit� 
costituzionale di una disciplina dell'esercizio venatorio che 
comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a esi:genze obiettivamente 
esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad 
assicurare la protezione della selvaggina e il rispetto delle norme relative, 
da parte di un soggetto considerato dal legislatore come particolarmente 
qualificato alla gestione della riserva stessa (sentenza n. 71 
del 19�67). Sotto questo pro:fi1o, appaiono pienamente giustificati tanto 
il diritto riconosciuto al titolare della concessione quanto il correlativo 
divieto ai terzi di cacciare in zone di riserva: la �istituzione delle riserve 
� prevista dalla l�egge per soddisfare un fine di interessi gene�rale, e 
tale fine ben pu� essere conseguito unendovi anche un interesse particolare 
del privato concessionario, come avviene per tutte le altre attivit� 
di interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori conce3sionari. 
La scelta dei mezzi pi� idonei per il conseguimento dei propri 
fini rientra nella discrezionalit� politica del legislatore, rispetto alla 
quale non pu� prospettarsi un controllo di legittimit� da parte di questa 
Corte. 
5. -Deve ilnfine rilevarsi �che � del tutto mconfurente H richdamo fatto 
dalla ordinanza di rinvio al regime civilistico dell'acquisto della propriet� 
degli animali sehnatici per occupazione. Il divieto di caccia nelle 
riserve, come nelle .bandite e zone di rtpopolamento, non comporta 
alcuna violazione della � parit� dei diritti dei cittadini sulle res communes 
omnium �, perch� la normativa .generale circa l'acquisto delle cose 
mobili che non sono propriet� di alcuno non attribuisce ai cittadini 
uno speciale diritto all'occupazione della selvaggina, costituzionalmente 
garantito. Anche sotto questo profilo, non si pu� dunque 
ravvisare nella condizione fatta dalla legge al concessionario di riserva' 
una posizione di privilegio, contrastante con il principio di eguaglianz,
a. E' appena il caso di aggiungere che anche le vecchie giustificazioni 
giusnaturalistiche del diritto civko di caccia, come mezzo per 
procacciarsi ctbo e sostentamento, comprensibili per le popolazioni rurali 
d'altri tempi viventi in una povera economia silvo-.pastorale -e soggette 
ad abusive pretese feudali di esercizio esclusivo della caccia, non 
hanno ormai a1cun apprezzabile valore di fronte alla odierna realt�, 
nella quale la caccia non � pi� un mezzo per soddisfare necessit� alimentari, 
e nememno di regola un'attivit� professionale, ma un puro 
esercizio sportivo, mentre la progressiva rarefazione della selvaggina 
richiede pi� vigile e rigorosa disciplina per la tutela del pubblico interesse 
al�la conservazione di quanto sopravvive della fauna locale e 
dell'ambiente ecologico naturale. -(Omissis). 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E. INTERNAZIONALE 1051 

. CORTE COS'DITUZIOiNA�LE, 27 giugno lt973, n. 94 -Pre�s. Bonifacio -

Ret. Og~gioni -Rivolta (avv. Celona) e P.residente Consiglio dei Mi


nistri (Sost. avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Procedimento civile -Convalida di sfratto -Rilevanza delle eccezioni 

fondate su prova scritta -Ille~ittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 3, 24; c.p.c. art. 665). 

Non � fondata, con riferimento sia al diritto di eguaglianza che di 
difesa, la questione di legittimit� costituzionaLe deLl'art. 665 codice p�rocedura 
civile� che fa obbligo al giudice di pronunciare ordinanza di rilascio, 
quando l'opposizione del conduttore non sia fondata su prova 
scritta (1). 

(Omissis). -3. -Le questioni non sono fondate. 

La dedotta �rusparit� di tmttamento, con la col!lSeguenza di ritene['e 

viloilato l'art. 3 Cast., muove dal presuppO'Sfto che la .tutela giuri.sdizdo


na1e riJServa:ta a~ iocat()['e nei confronti del cnndutt()['e, sia e debba 

essere soltalllto queLLa disponibile mediante i'esercido deihl.a nomnale 

azione contrattuale. 

Il preS~Uq;>posto non si adegua, anzitutto, al prmclilpio d'ordine gene


rale, gil� riconosciuto da questa Cor:te, nel senso� che � da considemre 

legittima una differenziazione con adattamento della t�tetla ,giurisdi


zionaie, mediante la creazione di un si.S�tema. che ahbia il"iguaroo alla 

par:ticolari.t� del .rapporto da .regolare ai fini deLLa salvagua!l'ldda di 

interessi ritenuti razion.aJmente degni di protedone .giuridica. 

mprestllplpOsto non iSii adegua, poi, all'applilcazione .dehl'oii'a ceoma:to 

prmcipio, che :La COll'te ha gi� compiuto, proprio m tema di procedi


mento per conwli.da di s.flmtto, lllJel punto riguaroante .gli effetti deHa 

mancata comparizion.e dell'i[)Jtirmato. In ll"a(p'P<lil'to� a tale situaziooe, 

allora impugnata come cOOJ1Jrastam,te con g1i srtesiSii a.rtt. 3 e 24 Cost. 

m quanto supposta mraziooaJmente derogativa dei prdncipi dru pa-ocesso 

co[)Jtumaciall:e, la COII"Ite (sentenza n. 89 �del 1972) ha ritenuto che ile 

norme del procedimento ordi[)Jario non sono ile sole che assicurino ila 

tutela giurisdizionaile e che, qui, trattasi � di un procedimento ~�e


ciale :predisposto dal legtslatore .per dete�rmina.te f�ruilit�, :fTa le quaili 

(l) In dottrina, sul procedimento .per convalida di sfratto: GARBAGNATI, 
I procedimenti di ingiunzione e per convalida di sfratto, Milano, 1949, 128 e 
GIUDICEANDREA, n procedimento per convalida di sfratto, Torino, 1956, 45. 

1052 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quella di �ev1tar.e che, attr.averso l'~BJbuso del ruriltto di dilfesa, M. ocm


duttore possa protrarre, anCihe per liungo tempo, hl godiimeiilito .�J.el 

bene J.ocato �. 

T<aild consideraz:iOtn� vaLgono, tn via di priJllicipio, a giUJStifioore sotto 

ogni aspetto iJ. sistema di !leg;ge che, data 1a specialit� della materia., 

prevede, accanto a!l procedimento ordinario, un prooeditmento che, ove 

ricol1l'aln0 determinate ccmdiziloni, consente Uiil. assetto del l'laJPPOl'lto, 

vuoi definitivo nel caso di mancata compall'lizi:one o <JiP!POSizione (salivo 

l'oppOISizione successiva ai sensi deLl'art. 668 c.p.c.) vuoi temporaneo, 

sino a11a decisione del mel'ilto, secondo l'�ai'It. 667. 

Non �, quindi, fondato tl'ass1llnJto che, nel caso, N ipl'.o<cedimetllto 

orotna~rio di cognizlione, costituisca Uiil. unicum necessitato e inderoga


bile. M �Contmrio, dottrina: e giurisprudenm riconoscono la w(J;i,<fi,t� 

deLla speciale procedma, mquadrandola neLla categoria deLle pronunce 

oon riserva, cio� dnterinaJ.i, con anticipo della esecutivit� rispetto aJ. 

giudicato: d�, ne1Jlo �stesso modo col quatle sono .regolate situaZI�ioni 

affini, come l'eccezione di .competlJSazione di un credito contestato 

(art. 35 iCOd. proc. civ.) .d' come la sentenZia 'provvisoria dti condanna 

nei giudizi cambiari (art. 65 Leg;ge n. 1669 del 1933). 

4. -Parimenti non fondata � la questione basata sulla dedotta 
violazione del diritto ,aJ1a difesa, tutelato da!ll'art. 24 della Costituzione. 
Si assume che, restringetlldo alla sotla .prova scritta, la pO\SISI.�ibdHt� 

per l'intimato di far valere la fondatezza de:Ll!e sue eccezioni, se ne 

comprimwebbe senza mgione :iJ. diritto ad usutruire a,Jrtrimenti del 

mezzo ordinario della. prova Ol'lalle. 

Ma va osservato, in via di ,primcipio, che, secondo giurisprudenza 

di quest? Coote �J:1. soJ.o fatto della �esclusione �di un mezzo di rprova, 

C9ffie queLlo della testimonianza, :n0111 costituisce di per se stesso vi�


lazione del diritto di difesa, ben potendo il �liegliJSlatore in 1pien.a discre


.zionalit� 'limitarne o escluderne il'ammilssibililt� � (sentenza n. 1'28 del 

1972). I:n parli:colar�e (setlltenza n. 112 del 1970 con �richiamo dei pre


. cedenti) �1'-esercimo del diritto di difesa �deve� �sottostare Bilie deliimit.
azicmi suggerite, dn relazione a singOili tLpi di procedimento, dall coordinamento 
di norme dirette ad �armonizzare oociprooomente la protezione 
di .contmpposti 'dil'iitti sosta:nziaU �. Iin a�lrtre !parole, occoa:-re 
che t8ili delimitazioni trovino nel s1stema una loro razionale ,gtustificazi.
one. Nel caso in esame, tale giustificazione � da,ta daWle esigenze 
di ~a,piidi�it� e di immediatezza, che informano, come si � �detto, lo 
speciale procedimento e che verrebbero altrimenti eluse, svuotando il 
sistema dei suoi caratteri tipologici. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1053 

D'a!l:bra par.te, sono questi �caratterli che, oonsidera�ti nel loro insieme, 
esoliuidono che aa posizione delil'�intimato possa c01ll6�tderal"Si ca;renJte 
di. tutela nel caso di mancanza di prova scr�IIlta. 

Anzitutto, il.'intimato rimane, C01lliUJilque, sempre obbligato a fornire 
Jia prova dei presupposti del:La sua domanda. Inoltre, resta affioota 
aiL giudiJce una valutaztOI!le obiettiva di complesso sui motivi che, eventua1menrte, 
sconsiglino 1a con.V'a1ilda, e il concetto di ��grav.tt� � dei 
motivi, neLla sua lal1ga aroezione, non pu� non COillltPl'endere anche 
quei .m10tivi che abteillgono aJJ1a ;posiz,ione delil'mtimarto sfrattando, a;wudente.
mente apprezzati. Aggiungasi, ad escludere V'ieppd.� la dirla:sticilt� 
del siiS1le.ma, che, nel c�aso di contesta2lione SUJlJ.'ammollltare dei canoni, 
:LI succ.essivo arrt. 666 c.p.c. cOillS811te ail. g:iJudice di concede!'e un termme 
di dilazione per adempimento, previa verifica. 

�5�. -Si assume ancora che la non impugnabilit� dell'ordinanza 
di rilascio costituirebbe, sotto ai!Jtro profilo, violazione del diritto di 
difesa. 

Ma i!Il contrario va osservato ehe, data la na:bura del provvedimento, 
privo, come sd � spiegato, di �contenuto decisorio m senso sostanziale, 
1la tutela del conduttore � ass�Clmllta dal fatto che a:l. provvedimento 
interinai1e fa seguito <la .prosecuzrl.one in forma ordinaria.' del 
giJudizi� nel merito (arrt. 667 c.[p.c.) a oogn:i:Z!�JOne piena, con fPO,SSibiHt� 
�di. svolgimento ampio e .integrale di .tutte le eccezioni, secOndo 
il dedotto e H dedUJCibile. Su questo punto, co!llOOl'!Ilente il .momento 
dl passaggio ail. �giudizio di merito, va ritenuto non esatto il rilievo contenuto 
nell'ordi!Ilalilza del pretore di Milia:no secondo cui detto momento 
dowebbe 1dentificarsi aLl'atto deLla comparsa dell'intimato orprponerute 
per esercitarvi og.rui. mezzo di difesa. Il rilievo non tiene conto 
che le due fasi, regolate da di'V'ersa nOI"ffiativa, sOI!lo consecutiJve, e 
distinte. 

6. -]infine, va ritenuta no!Il ammiss~bHe l'istanza ava:nzMa m 
memOI'Iia illustratisvla daLla dirfesa della parte Rwolta Gi�nCI8A'Ilo IPei' 
ottenere che la Corte soLlevi ,�iJi. ufficio questione di legittdlrnit� della 
nonna, sotto il profilo che ne sarebbe leso il pil"inciJpio deLl'autonomia 
della funzione .giurisdizionale sanci.to da1l'al'lt. 104 Cost. i!Il q~~.mnto ila 
norma stessa costituirebbe un ordin�e impartito dal legislatore aiL giuilice 
di emettere H .proVV'edimento. Basta, illl:fartti, appena osservare che 
manca, per le ragioni sopra svUuppate, ogni carattere di strumenltalit� 
delila questione, in tale modo prospettata, rispetto ana decisione qui 
adottata. --(Omissis). 

1054 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 95 -Pres. Bonifacio � 
Rel. Capalozza -Broggi ed altri (n. c.). 

Reato -Reati e pene -Sospensione condizionale della pena-Ipotesi 

varie -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost. art. 3; c.p. art. 164, commi secondo, quarto e quinto). 

Non sono fondate, con riferimento al principio di eguaglianza, le 
questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 164, secondo, quarto e 
quinto comma codice penale, sulla limit�zione della sospensione condizionale 
della pena nelle ipotesi varie ivi previste (1). 

(Omissis). -3. -E' esatto quanto asserisce H pretore di Varese 
(ordinanza 19 :febbraio 1,971) che l'art. H)4, secondo comma, n. l, 
cod. pen. � non �consente la concessione del beneficio della sospensione 
condiziona�le a colui che r1porti condanna, anche per contravvenzione, 
gi� essendo stato condananto a pena detentiva per delitto � : infatti, il 
correttivo dell'ultimo �comma del ridetto articolo, aggiunto con la legge 
24 aprile 119�6,2, n. 191, opera esclusivamente allol'quando a una condanna 
a pena pecuniaria (per delitto o per contravvenzione) segua �altra 
condanna a pena detentiva (per delitto o per contravvenzione). 

La Corte Titiene, tutta'Via, che la �questione non si� fondata. Si deve, 
infatti, riconoscere che il legislatore non �irraziona'lmente abbia stabilito 
che fra i presupposti della :facolt� di sospendere �la pena debba 
esservi l'assenza di precedente �condanna a pena detentiva: la gravit� di 
questa sanzione, invero, �giust1fica �l'esclusione della suddetta facolt� in 
base alla ragionevole considerazione che il condannato a pena detentiva 
non sia meritevole della sospensione quando incorra in aUro reato 
pur punito con pena pecuniaria. 

4. -Sono anche da disattendere le censure mosse dal pretore di 
Como (ordinanza 24 giugno 1�971), attinenti all'ultimo comma dell'articolo 
164 cod. pen. (aggiunto), nena parte in cui esclude la possibilit� di 
concedere, per la seconda volta, la sospensione condizionale deHa pena, 
nei caso in cui anche la nuova condanna sia a pena pecuniaria. 
(l) Per precedenti dichiarazioni di manifesta irn:fonda<tezza di alcune 
delle questioni di �le~timi�t� costi�tuzionale relati'Ve all'art. 164 cod. pen., 
v. Cass., 29 maggio 1967, Z�eni, in Cass. pen., mass. anoot., 1968, 565 e Cass., 
4 april:e 1970, Donati, ivi, 1971, 610. 
Iin dottrina: SANTORo, Sospensione condizionale della pena e conda'T!<na 
precedente, in Scuola positiva, 1971, 554 e FRISOLI, Sospensione condizionale 
della pena, ivi, 196�5, 8. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE ~055 

Si tratta, qui pure, di una scelta del legislatore,.che ha inteso, per 
ragioni equitative (siccome risulta dai lavori preparatori della legge 
24 aprile 196<2, n. 1'9.1), �consentire :ta � trasferibilit� � del beneficio dalla 
precedente condanna a <pena di specie meno grave (multa o ammenda) 
alla successiva condanna a pena di specie pi� grave (cio� detentiva): ragioni 
equitative che non ,sussistono o non sono altrettanto v�alide quando 
anche �la seconda sentenza sia a pena pecunia�ria. 

5. -Il tri:bunale di Torino (ordinanza 24 novembre 1971) ha denunziato 
l'art. 1614, secondo comma, n. l, cod. pen., �nella parte in cui 
dispone che non pu� essere concessa !la sospensione condizionale della 
pena � a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva 
per delitto �, ravvisandovi contrasto con gU artt. 27, terzo comma, e 
31, .primo comma, della Costituzione. 
Il contrasto non esiste. 

Non � da dimenticare che la ratio dell'istituto della sospensione condizionale 
sta nella presunzione che il condannato, il quale abbia ottenuto 
il <beneficio, si asterr� dal commettere altri reati, vale a dire ne1la 
presunzione di ravvedimento del reo. 

Lo stesso art. 2�7, terzo comma, Cost. attribuisce aila pena una funzione 
rieducativa e di tale funzione la sospensione condizionale vuole 
essere un concreto strumento. Orbene, -chi commetta un illecito penale, 
malgrado il beneficio, precedentemente ottenuto, del<la sospensione condizionale, 
dimostra, con ci� stesso, di non aver avvertito la !funzione 
rieducativa della pena (sospesa). 

E' chiaro, �comunque, che l'avgomento addotto dal tribunale di Torino 
pu� essere inteso �quale invito al legislatore, non avendo rilievo 
sul piano del controllo di legittimit� costituziona'le. 

Ancor meno :fondato � il rid:erimento all'art. 31, primo comma, Cost., 
che tutela la famiglia (con particolare riguardo alla famiglia numerosa) 
senza alcun rapporto con la irrogazione (condizionata o no) e la esecuzione
� della pena conseguente a'l commesso reato: campo, quest'ultimo, 
che interessa l'aTt. 13�3, secondo �COmma, n. 4, cod. pen. e l'istituto 
della grazia (art. 174, primo comma, cod. �pen. e art. 59-5 cod. proc. pen.). 

6. -Il pretore di Conegliano (ordinanza 20 dicembre 1971) ha sollevato 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 164, quarto comma, 
c.p., nella parte in cui esclude che possa concedersi una ulteriore 
sospensione condizionale della pena nel caso di nuova condanna, per 
reato posteriormente commesso, a pena che, cumulata con quella gi� 
sospesa, non superi il limite per l'applicabilit� del beneficio: e ci� in 

1056 RAS'iEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ricferimento all'art. 3 Cost., per disparit� di trattamento rispetto al caso 
di nuova �condanna per reato anteriormente commesso. 

Non .giova il precedente della sentenza di questa Corte n. 73 del 
1'971, la �quale, concernendo il reato anteriormente commesso, ha inteso 
riparare alle conseguenze deHa separata trattazione dei giudizi, non 
riuniti per le pi� varie ragioni, cio� perch� il .giudice non ne ha disposto 
la riunione o perch� non gli � pervenuta �la notitia criminis o perch� il 
disporla, ritardando la pronunzia, avrebbe. fatto cadere in .prescrizione 
uno o pi� reati. 

Allorch� si tratta, invece, di reato �commesso posteriormente alla 
sentenza con cui l'imputato � stato gi� condannato con pena sospesa, 
opina la Corte che non irragionevolmente il legislatore abbia valutato 
come diversa la situazione giuridica e ad essa albbia fatto corrispondere 
una diversit� di trattamento. Ovviamente, nell'ambito della'sua discrezio.
nalit�, Il legislatore pu� modificare questo regime giuridico: e difatti 
il testo delle � Modifiche al libro primo e agli artt. 5'76 e 5�77 c.p. �, approvato 
dal Senato� e ora all'esame de1la Camera dei Deputati (Atti, 
doc. n. 1614), estende il beneficio alla nuova condanna (anche per un 
fatto �commesso dopo) � �qualora la pena �Cumulata a quella precedentemente 
sospesa non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 �. 

Ch� se, d'altro canto, il reato sia dal giudice ritenuto unito dal 
vincolo della continuit� con quello .per il quale � stata emessa sentenza 
di condanna condizionalmente sospesa, il problema pi� non si pone, 
essendo l'area coperta daUa pronunzia n. 86 del 1970 di questa Corte. 

7. -Infine, il tribunale di Torino (ordinanze 13 gennaio e 2 marzo 
1972) ha denunziato l'art. 1�64, .quarto comma, c.p., in relazione al secondo 
comma, n. l, dello stesso aTticolo, sempre in riferimento all'art. 3 
Cost., sotto il profilo della � ingiusti.ficata discriminazione tra coloro i 
quali, condimnati una prima volta per contravvenzione, senza arver goduto 
dei benefici di legge, si trovino poi nella fortunata condizione di 
poter .godere deUa sospensione condizionale della pena per .un delitto 
posteriormente commesso e quelli che, avendone goduto per la contravvenzione, 
pi� non possono beneficiarne in ordine al primo delitto che 
successivamente commettono �. 
Val�gono le .stesse considerazioni addotte per �l'ordinanza del pretore 
di Varese (supra n. 3). 

Del resto, il fatto che l'imputato abbia sub�to una prima condanna 
(contrav.venziona:le) a pena detentiva non sospesa non lo pone automaticamente 
in una posizione privilegiata rispetto a chi il beneficio abbia 
ottenuto, perch�, tenendo conto degli indici obiettivi e subiettivi (dell'art. 
113<3 c.p., n.giudice pu� iben essere indotto a negare la sospensione 
anche per il secondo episodio (delittuoso) punito con pena detentiva. (
Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1057 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1,97'3, n. 96 -P1�es. Bonifacio -
Rel. Rossi -Astrup (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. 
Avv. Gen. dello Stato Azzariti). 

Procedimento penale-Forze armate della NATO-Deroghe allagiuri


sdizione italiana -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 25; l. 30 novembre 1955, n. 1335, art. 2). 

Non � fondata, con riferimento al principio del giudice naturale, la 
questione di legittimit� costituzionale dell'art. 2 della legge 30 novembre 
1955, n. 1335, nella parte in cui d� esecuzione all'art. VII, par. 3, 
Lettera c della Convenzione di Londra 19 giugno 1951, concernente lo 
statuto dene forze armate della NATO e le conseguenti deroghe alla 
giurisdizione italiana (l). 

(Omissis). -L'art. VII della citata Convenzione, disciplinando la 
materia dei possibili conflitti di giurisdizione tra le autorit� dello Stato 
di origine e ,quelle dello Stato di soggiomo, delimita i casi di giurisdizione 
esclusiva e di giurisdizione concorrente, specificando, in questa 
ultima ipotesi, le fattispecie rtmesse alla priorit� giurisdizionale dell'uno 
o dell'a'ltro Stato. 

Tale regolamentazione appare ispirata al principio dell'obbligatoriet� 
e territorialit� della legge penale, di cui agli artt. 3 e 6 c.p., 
come risulta dall'art. V!'!, paragrafo 3, del:la Convenzione, secondo il 
quale, in caso di concorso di giurisdizione, le autorit� militari dello 
Stato di ortg1ne hanno priorit� nell'esercizio della giurisdizione soltanto 
per i reati commessi dagli appartenenti alle forze annate nell'esercizio 
delle loro mansioni o per quelli rivolti unicamente contro i beni o 'le 
persone di detto Stato, mentre la priorit� -giurisdizionale spetta a1Ie 
autorit� dello Stato di soggiorno per qualsiasi altro reato. 

Il criterio cos� accolto va rposto in relazione alle consuetudini gene


rali internazionali, secondo cui lo Stato di origine conserva il proprio 

potere. giurisdizionale in ordine ai reati commessi in tempo di pace 

dagli appartenenti alla forza di stanza nei territori alleati; consuetudini 

(l) In giurisprudenza cfr.: Cass., 21 marrzo 1962, Kinard, tn Giust. pen., 
1963, ivi, 80; Cass., 20 marzo 1964, Baci, in Cass. pen., mass. ann., 1964, 1091 
e Cass. S.U.; 28 novernlbre 1959, Meitner, iiil Temi nap., ,1961, ili, 41. 
In dottrina: C. F.S., Azione penale per reato commesso da militari 
della NATO, tn Riv. pen., .1957, II, 140; SoPRANo, Sullo speciale limite di 
giurisdizione nascente dalla esecuzione della Convenzione di Londra del 
19 giugno 1951 concernente lo statuto delle Forze della NATO, Temi nap., 
1958, U, 42 e MAURO, n principio della c perpetuatio iwrisdictionis. nel dir. 
proc. pen., in Riv. it. dir. proc. pen., 1959, 1047. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non irrilevanti per lo Stato italiano il cui ordinamento, ai sensi dell'art. 
10 del�Th Costit�zione, si conforma alle norme di diritto internazionale 
genera1mente riconosciute. 

La citata Convenzione, nel contemperare tale principio con quello 
della �territorialit�, anche al fine di evitare, nei casi di concorso di 
giurisdizione, un doppio giudizio (citato art. VII, par. 8), � ricorsa aUa 
regolamentazione delle priorit� nell'esercizio giurisdizionale, integrata 
dalla facolt� di rinuncia da parte di quelle autorit� cui la priorit� stessa 
� conferita. 

Pertanto detta :facolt� -il cui esercizio non � obbligatorio -attribuita 
al Ministro di grazia e giustizia, sentito quello per gli affari 
esteri, appare rispettosa delle esigenze repressive proprio dello Stato 
di soggiorno (art. 2 legge 1335 del 1.955 e d.P.R. n. 1666 del 1956). Lo 
spostamento di competenza che la rinuncia comporta avviene tra due 
organi giuridisdizionali entrambi previsti a priori dai rispettivi ordinamenti 
e dalla impugnata legge interna che d� esecuzione alla Convenzione. 


Occorre a questo punto richiamare la giurisprudenza di questa 
Corte secondo cui la nozione di giudice naturale non si cristamzza nella 
determinazione legislati'Va. di una competenza generale, ma si forma 
anche di tutte quelle disposizioni .le quali derogano a tale competenza 

� sulla b�se di criteri che razionalmente valutano i disparati interessi 
posti in ,gioco dal processo � (sentenza n. 139 del 1971). 
Pertanto la possibilit� che in virt� della norma impugnata si verifichi, 
per ile ragioni sopra indicate, lo spostamento di competenza a 
favore di altro giudice, anch'esso precostituito, non costituisce violazione 
dell'art. 215, primo comma, della Costituzione. -(Omissis). 

CORTE COSTiiTUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 97 � Pres. Bonifacio -
Ret. Gion:frida -Soc. Interauto (n. c.). 

Responsabilit� civile -Assicurazione obbligatoria per danni da circo


lazione automobilistica -Previo interpello dell'assicuratore � 

Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 24; l. 24 dicembre l969, n. 990, art. 22). 

Non � fondata. con �riferimento al diritto di difesa, la questione di 
legittimit� costituzionale dell'art. 22 detta legge 24 dicembre 1969, numero 
990 sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, che obbli



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1059 

gano iL danneggiato aLla preventiva intimazione per risarcimento nei 
confronti deLL'assicuratore -ove questi sia conosciuto (1). 

(Omissis). -l. -Stabilisce il denunziato art. 22 della legge 24 dicembre 
1969, n. 990, che � l'azione per il risarcimento di danni causati 
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quaH v'� obbligo 
di assicurazione, pu� esser�e proposta solo dopo che siano decorsi 
sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il ri.saircimento 
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assicuratore 
o, nelle ipotesi previste dall'art. 19 (veicolo non identificato 

o non coperto da assicurazione), all'impresa designata a norma dell'articolo 
'20 od all'INA, gestione autonoma del Fondo di gaTanzia per le 
vittime della strada �. 
La questione di legittimit� costituzionale di tale norma nel suo 
complesso, in relazione (tra l'altro) all'art. 24, comma primo, della 
Costituzione, � stata gi� decisa da questa Corte, che -con sentenza 

n. 24 del 1973 -ne ha dichiarata la illifondatezza: anche con riferimento 
all'ipotesi di ritenuta applicailit� della norma medesima (oltrech� 
all'� azione diretta contro l'assicuratore � di cui all'art. 18 legge 
cit.) all'azione risarcitoria esercitata contro il responsabile del danno 
ex art. 2054 c.c. 
Ora, avendo, appunto, a base tale pi� larga interpretazione dell'art. 
22, prospetta il pretore di Roma un profilo nuovo di illegittimit�, 
che -senza reinvestire in toto la norma indicata -si limita a fare 
riferimento all'ipotesi particolare di mancata individuazione dell'istituto 
assicuratore. In relazione alla quale, come in narrativa detto, � 
avanzato il dubbio di violazione dell'art. 24 della Costituzione, per l'in


(l) L'ordinanza di rimessione 30 novembre 1972 del Th'etore di Roma 
� pubbilioata in Giur. cost., 1972, 465. 
La precedente sentenza della Corte � pubblicata in questa Rassegna, 
1973, I, l, 486. 
La decisione appare come il logico svilUIPPO della inte!'IPTetazione data 
all'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel senso dell'applicazione 
del termine anche nel caso di azione contro il re.sponsabile. 

Ln ,giuri.sp:t"Udenza, per l'ap<pld,cazio,ne del principio � ad imposstbilia 
nemo tenetur � : Pr,etu;ra Napoli e IPretura Roma 311 gennaio 1972 in 
Giur. it., 1972, I, II, 489; rper la soluzione della comunicazione al fondo di 
gairanzia per Ile vittime della strada in ogni caso in cui non sia stato possibile 
individuaTe l'assicuratore: Pretura Asti, 17 dtcembre 1971, in Giur. 
it., 1972, I, II, 442. 

In dottrina, in senso critico a tali soluzioni: PARTESOTTI, Azione di 
risarcimento del danno e onere di preventiva richiesta deLl'indennit� nell'assicurazione 
obbligatoria di responsabilit� civile, m Riv. comm. 1972, 
.l, 133. 



1060 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

superabile ostacolo che deriverebbe all'esercizio del diritto di difesa 
del danneg;giato, dall'onere della previa comunicazione della richiesta 
risarcitoria ad un istituto di cui non si sia resa possibi�le l'individuazione. 


2. -Anche posta in tali termini, la questione di legittimit� costituzionale 
dell'art. 22 non � fondata. 
La fattispecie della mancata identificazione dell'assi-curatore �, infatti, 
innanzi tutto, riconducibile alla .previsione normativa di cui al 
comma primo lett. a del sopra menzionato art. 19 le�gge n. 9�90 del 
19�69. 

Tale norma -�secondo queN.a che la Corte ritiene esserne la retta 
interpretazione -nel prevedere' il caso del � sinistro cagionato da 
veicolo non identificato �, a fortiori, invero, ricomprende anche il caso 
di sinistro cagionato da veicolo identj.ficato, di cui sia rimasto, per�, 
sconosciuto l'istituto assicuratore. 

Di talch�, anche in tale ultima ipotesi -secondo il disposto dell'art. 
19 citato ----"" risulta operante la copertura dello speciale � Fondo 

� di garanzia per 'le vittime' della strada � costituito presso l'Istituto na. 
zionale delle assicurazioni. Ond'� a tale Fondo che la comunicazione di 
cui all'art. 22., appunto, va fatta. 

3. -D'altra parte, nei casi (come quello di specie) in cui dal si.
nistro siano, in pa:rticolare, derivati danni per le sole cose -per i 
quali non �giova il richiamo al menzionato comma primo dell'art. 19, 
atteso che il comma successivo dell'articolo stesso li-mita la portata del� 
l'obbHgo risarcitorio del Fondo ai soli � danni alle persone � -soccorrono 
altre considerazioni, egualmente idonee ad escludere la fondatezza 
della sollevata questione. 

Costituisce, invero, generale canone di diritto (del quale � dato 
cogliere specifiche e particolari applicazioni, ad esempio, negli articoli 
1215,6, 1346, 14613, c.c.) che ad impo�ssibilia nemo tenetur. 

Pertanto -ove, appunto, risulti, secondo i normali principi che 
reg;gono I'onus probandi, la materiale impossibilit� di identificare l'istituto 
as.;icuratore (e non sussistano, d'altra parte, per la limitazione del 
danno alle sole cose, neppure i .presupposti dell'obbligo risarcitorio 
del Fondo di garanzia) -il danneg;giato, cui ;resta conseguenzialmente 
aperta la sola azione �contro il responsa:bile del danno ex artt. 2043 e 
2054, �c.c., ;rester� esonerato da ogni preventiva comunicazione. 

Di modo che non dovendo, in detta 1potesi, farsi applicazione dell'art. 
:2�2, �citato, resta, evidentemente, superata la relativa questione di 
costituzionalit�. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1061 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1'973, n. �98 -Pres: Bonifacio -
ReL. .Rossi -Annunziato (n.e.). 

Lavoro -Contratto di arruolamento marittimo -Prescrizione biennale 


Ille~ittimit� costituzionale -' Esclusione. 

(Cost., artt. 3, 4, 35; c.c. art. 373). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguaglianza e di tutela 
del lavoro, ta question~ di legittimit� costituzionaLe deLL'art. 373 

del Codice detta navigazione, che stabitis�e il termine prescrizionate 
biennale, anzich� quinquennale, per i diritti nascenti dal contratto di 
arruolamento (1). 

(Omissis). -'Secondo l'ordinanza del pretore di Civitavecchia l'articolo 
373 del codice della navLgazione contrasterebbe con il prindpio 
generale d'uguaglianza e con gli artt. 4 e 35 della Costi�tuzione in quanto 
sottopone a prescrizione biennale; anzich� quinquennale (art. 2948, 

n. 5), le indennit� per la cessazione del rapporto d'arruolamento marittimo. 
La questione non � fondata. RHeva giustamente H pretore che il 
contratto di arruolamento -trova tutela nell'ordinamento italiano e che 
tale tutela dovrebbe es~re la stessa che viene accordata agli altri rapporti 
di lavoro, salvo che esistano situazioni diverse tali da giustificare 
termini di prescrizione pi� brevi di quelli previsti dall'art. 21948, numero 
5 c.c. Non � esatta, invece, l'ulteriore affermazione che ta!le differenza 
di situazioni manchi del tutto~ 

L'esigenza, di carattere pubblico e privato, che domina nella materia 
dei traffici marittimi -dati i caratteri e le finalit� dell'impresa, 
con i rischi che vi sono connessi -� quella di esaurire al pi� presto 
tutti i rapporti di debito e credito, nessuno escluso. A questo fine il 
codice della navigazione prefigge termini di prescrizione, estinzione, 
decadenza assai brevi, in talune ipotesi di soli quindici giorni (art. 564). 
Si tratta di un sistema di norme particolari rispetto a quelle comuni 

(l) Per l'affermazione degli stessi P'rinciJp�i S1.1Jl:la discrezionali,t� del legislatore: 
sentenza 28 g�ennaio 1970, n. 10, in Giur. cost., 1970, 89. 
In dottrina, �SUl tema specifico del rapporto d'an:TUolamento marittimo: 

GumoTTI, La prescrizione nei contratti di lavoro disciplinati dal codice 
deLla navigazione, if.n Dir. lav., 195o8, 239. 



1062 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che regolano �le obbltgazioni, ma logicamente coordinate e conformi alle 
leggi marittime degli altri paesi, alle convenzioni internazionali, agli 
usi. n carattere di specialit� di tali norme � sottolineato dal fatto che 
il legislatore italiano in occasione della riforma dei codici, che condusse 
a riunire in un solo corpus H codice civile e quello di commercio, 
ri�conobbe l'essenziale convenienza di mantenere la separazione e l'autonomia 
del codice della marina mercantile, giusta le unanimi indicazioni 
d�lla dottrina. 

Per quanto dguarda in specie il contratto d'arruolamento, esistono 
numerose peculiarit� che ilo distinguono e diversifi�cano dai !rapporti ai 
quali � a'pplicabile la prescrizione quinquennale dell'art. 21948, nn. 4 e 
5, c.c. Basti indicarne alcune: 

l'arruolamento pu� essere fatto per un solo viaggio, anche brevissimo, 
e ci� accade molto spesso, dato il vigente sistema dei turni di 
imbarco; 

la retri�buzione, anzich� a giornata, settimana, quindicina, mese, 
come avviene -per i rapporti di lavoro cui si riferisce l'art. 21948 c.c., 
pu� essere stabHita in una somma fissa per la durata del viaggio, o in 
forma di partecipazione al nolo e agli altri proventi del viaggio; 

la prescrizione decorre non dalla fine del rapporto contrattuale 
e dalla correlativa cessazione d'opera da parte dell'arruolato, ma, dal 
ritorno di lui nel porto di arruolamento, a cura e spese dell'al'matore; 

gli arruolati hanno. diritto ad essere mantenuti a bordo, con la 
paga contrattuale, anche dopo la -cessazione o la risoluzione del contratto 
fino a che non siano interamente soddisfatti delle somme loro 
dovute in dipendenza del rapporto; 

l'arruolamento deve essere stipulato per atto pubblico ricevuto 
daH'autorit� marittima o, se al:l'estero, da quella consolare, ci� che facilita 
la prova e rende pi� sicura e pi� rapida l'azione per il conse�guimento 
del dovuto. 

Ben !ungi dal costituire una violazione dell'art. 3 della Costituzione, 
in rapporto ai principi sanciti negli artt. 4 e 3�5�, il pi� breve 
termine d~ prescrizione stabilito dall'art. 373 del codice del!la navigazione 
� razionalmente giusttfi�cato dalla diversit� delle situazioni. 

� appena il caso di rtchiamare la giurisprudenza di questa Corte 
secondo cui l'art. 35, primo comma, della Costituzione -e l'art. 4, 
primo -comma -non vogliono determinare i modi e le forme della 
tutela del lavoro, ma solo enunciarne H criterio ispiratore (sentenze 
nn. 22 del 1,9,67 e 7 del 1066). 

Si vuole, infine, ricordare �che il termine stabilito dall'art. 3�73, il 
pi� lungo previsto dall'intero codice della navigazione, era in ongme 
molto pi� breve: portato a un anno dal r.d. 6 febbraio 1:93.6, n. 3137, 
fu esteso a due dal vigente codke. -(Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1063 

I 

CORTE COSTITUZIONALE, 27 giugno 1973, n. 99 -Pres. Bonifacio -
ReL. Gionfrida -Federici (n. c.). 

Procedimento penale -Efficacia del giudicato penale -Estensione al 

responsabile civile rimasto estraneo al giudizio -Illegittimit� 

costituzionale. 

(Cost., art. 24; c.p. art. 27). 

E' costituzionalmente iLLegittimo, con riferimento aL diritto di difesa; 
L'art. 27 deL codice di procedura penaLe, neLla parte in cui dispone 
che neL giudizio civiLe o amministmtivo ta pronuncia deL giudice penaLe 
ha autorit� di cosa giudicata, quanto alta sussistenza deL fatto, aUa sua 
ineceit� e aHa responsabiLit� deL condannato o di coLui aL quaLe ma stato 
conceduto iL perdono giudiziaLe, anche nei confronti deL reS~PDnsabiLe 
civiLe che sia rimasto estraneo aL giudizio penaLe perch� non posto in 
condizione di parteciparvi (1). 

II 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 luglio 1973, n. 152 -Pres. Bonifacio -
ReL Gionfrida -Toma (n. c.) e INAM (avv. Sorrentino). 

Procedimento penale -Efficacia del giudicato penate -Estensione al 

responsabile civile rimasto estraneo al giudizio -Illegittimit� 

costituzionale -Esclusione. 

(Cost., artt. 3, 24, 113; c.p.p. art. 28). 

Non � fondata, con riferimento ai principi di eguagLianza e di difesa, 
La questione di Legittimit� costituzionaLe deLL'art. 28 Codice di procedura 
penate netta parte in cui esclude -neL successivo giudizio civiLe 

o amministrativo -t'efficacia vincoLante detta sentenza istruttoria di 
prosciogtimento (2). 
(l) La sentenza .22 marzo 1971, n. 55, cui la Cocte si � richiamata � 
pubblicata in Giur. cost., 1971, 573, con nota di SATTA, Limiti di estensione 
delL'art. 24 della Costituzione (a proposito deLta sentenza n. 55 deL 1971). 
A �commento della stessa sentenza, CoMoGLIO, L'incostituzionaLit� deLL'art. 
28 c.p.p. e La decisione � overruHng � deHa Corte costituzionaLe, in Riv. 
dir. proc. civ., 1971, 716; PISANI, Appunti sui rapporti tra i Limiti soggettivi 
di efficacia deUa sentenza civiLe e garanza deL diritto di difesa, in 
Riv. trim. dir. proc. civ., 197�1, 11237. 

(2) L'ordinaruJa di rimessione del Consiglio di Stato � pubbilircata in 
Riv. it. proc. pen., 1971, 585, con nota di adesione di MARuccx, AssoLuzione 
in istruttoria e necessit� di una sua incidenza sui giudizi civiLi o ammi6 




1064 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

(Omissis).-2. -Questa Corte, con sentenza n. 55 del Hl71, ha gi� 
dichiarato la illegittimit� dell'art. 218 del codice di procedura penale 
nella �parte in cui dispone che nel .giudizio civile o amministrativo l'accertamento 
dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale 
sia vincolante nei confronti di coloro che rianasero ad esso estranei perch� 
non postd. :illl condizione dd mtervendrvi. 

Nella pronuncia si �� richiamato il .principio, costantemente riconosciuto 
nella giurisprudenza della Corte, che per la esigenza di pienezza 
e di effettivit� del diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione 
� necessario che sia assicurata la instaurazione di un contraddittorio 
tra le parti. E �si � rilevato che H contrasto con tale principio 
della efficacia vincolante dell'accertamento dei fatti materiali di cui 
alla predetta norma dell'aTt. 2�8 nei confronti di terzi rimasti estranei 
al giudizio penale, per impossibilit� giuridica (in quanto non legittimati) 
o di fatto (perch� non posti in condizione di intervenirvi) di partecipare 
al giudizio �penale, non pu� giustificarsi con l'invocare la esigenza 
di fCOnomia processuale n� quella di evitare contraddizioni meramente 
logiche b-a giudicati diversi. 

Le stesse Tagioni valgono a dimostrare la fondatezza della questione 
di legitimit� costituzionale dell'art. 27 c.p.p., nella parte denunciata. 


E' vero che nel giudizio penale spettano al re:Sponsabile cirvile i 
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato (art. 12~ c.p.p.), per ci� 
che concerne non solo l'accertamento se egli debba rispondere del danno 
cagionato dal Teat6, ma anche la responsabilit� dell'imputato (cfr., 
per l'impugnazione, articolo 2.03, ultimo comma), ma la sua par.tecipazione 
al giudizio non pu� aversi se non a seguito di citazione ad 
istanza della parte�civi:le o mediante intervento volontario dello stesso 
responsabile civile, il che �presuppone in ogni caso che vi sia stata costituzione 
di .paTte civile (art. 11'2). 

In difetto di tale costituzione, anche l'innovazione normativa pre


vista dall'art. 8 della legge 5 novembre 1969, �n. 932, concernente l'arv


viso di procedianento, resta inoperante nei conb'onti del responsabile 

civile. 

Va poi considerato, pur nell'ipotesi di costituzione di parte civile, 

che pu� verificarsi che i:l responsabile civile non sia stato posto in 

condizione di partecipare al giudizio, o per omissione dell'avyiso pre


detto, ovvero, se chiamato dalla stessa parte civile, per nullit� della 

citazione o della notificazione: nel qual caso, restando salrvo l'esercizio 

nistrativi. .Sull'opportunit� di attribuire �efficacia preclusiva anche alle sentenze 
istruttorie di p'l'Oscioglimento: GIONFRIDA, L'efficacia del giudicato 
penale nel processo civiLe, in Riv. dir. proc., 1957, 18. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1065 

davanti al giudice civile dell'azione di danni contro H responsabile 
civile (art. Ul, comma terzo), questi non potrebbe, a norma dell'art. 
27, porre in discussione la sussistenza del .fatto, la sua illiceit�, e 
la responsabilit� del condannato, con evidente violazione del diritto 
di difesa. 

Lo stesso � a dire per le ipotesi in cui il responsabHe civile sia 
stato messo fuori causa a istanza del pubblico ministero o dell'imputato, 
a nol'IIIla degli artt. 1'1<6 e seguenti, ovvero di ufficio dal giudice 
(art. 120). 

In tutte le dette ipotesi in cui il responsabile civile non � stato 
in condizione di intervenire nel 'giudizio penale o di parteciparvi compiutamente 
per le cause .predette, la estensione nei suoi .confronti del 
vincolo di cui all'art. 27 c.p.p. importa violazione dell'art. 2.4 della 
Costituzione. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -2. -La questione non � fondata. 

L'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato si fonda soprattutto 
sulla considerazione che anche la sentenza penale istruttoria di 
proscioglimento, una volta che non sia stata impugnata dagli aventi diritto, 
acquista il carattere deHa irrevocabHit� e d� luogo a quella stabilit� 
che � propria della cosa giudicata. N� tale carattere sarebbe infirmato 
dalla possibilit� della riapertura della istruzione ai sensi dell'art. 
402 del codice di procedura penale, perch� trattasi di � un rimedio 
del tutto eccezionale �, il quale, sotto il profilo che interessa, non 
differisce sostanzialmente da quello della revisione previsto nel caso di 
condanna dall'art. 5154 n. 3 del codice di procedura penale. 

Rileva .poi il Consiglio di Stato che la riapertUTa dell'istruzione non 

� ammissibile qua'lora sia intervenuta una causa di estinzione del reato 

(art. 402 cit.), cosicch�, almeno in �questa ipotesi (appunto ricorrente 

nella specie), non potendo negarsi alla sentenza istruttoria il carattere 

della irrevocabilit� e l'efficacia di cosa giudicata, appare giust�ifi.cato il 

dubbio di legittimit� costituzionale della norma denunciata. 

Tali argomentazioni sono ribadite in questa sede, dal Torna che, 

neHa memoria difensiva, si richiama ad opinioni dottrinaU sulla natura 

della riapertura dell'istruzione penale �quale rimedio straordinario. 

Ritiene questa Corte che, a .prescindere dai contrasti dommatici sul


la natura della riapertura della istruzione e sulla incidenza della sua 

ammissibilit� nel problema se la sentenza istruttoria di .proscioglimento 

possa acquistare il carattere della irrevocabilit�, basti ad escludere il 

prospettato �contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata 

disparit� di trattamento, il rilievo che le situazioni che vengono in com


parazione sono oggettivamente ben diverse, sotto il profilo dell'efficacia 

vincolante ne�l giudizio civile o amministrativo -pur nei limiti sog



1066 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gettivi risultanti dalla sentenza di questa Corte n. 515 del 1�971 -dell'accertamento 
dei fatti materiali compiuto dal giudice penale. 

Pur tenendo conto delle garanzie assicurate alle parti private, sin 
dal primo atto di istruzione e nel corso di essa, dalle innovazioni legi. 
slative sulla �comunicazione giudiziaria (art. 3 legge 15 dicembre 1972, 

n. 773, modific. dell'art. 304 del codice di procedura penale) e sul diritto 
dei difensori di assistere agli atti previsti nell'art. 304 bis del codice 
di procedura penale, quale risulta in seguito alla modificazione 
apportata dall'art. l d.l. 23 gennaio 1971, n. 2,, convertito in legge 
18 marzo 1971, n. 6:2, ed alla pa�r:.:iale dichiarazione di illegittimit� costituzionale 
con la sentenza di questa Corte n. 6a del 197:2, !l'accertamento 
dei 1:atti in sede istruttoria non pu� equipararsi a quello compiuto in 
giudizio..Differenze Ti1evanti esistono, fra l'altro, per quanto attiene alla 
escussione delle prove testimoniali e ai confronti indicati ne'll'art. 364 
del codice di procedura penale, non solo perch~ nella fase istruttoria i 
testimoni, di regola, non giurano (art. 3157, secondo comma, del codice 
di procedura penale), ma anche perch� i difensori delle parti non hanno 
diritto.di assistervi. Esclusione che questa Corte, con la citata sentenza 
n. 63 del 197:2, ha riconosciuta costituzionalmente legittima, rHevando 
appunto che � si tratta di atti non definitivi, ma da rinnovare in sede 
d~battimentale nella pienezza del contraddittorio e con tutte le garanzie 
sostanziali e formali a �Controllo dei dati fino a quel momento acquisiti 
e resi noti alla difesa mediante il precedente deposito �. 
In considerazione delle pi� elevate garanzie di a�pprofondimento 
dell'accertamento dei fatti in sede di dibattimento, rispetto a quello compiuto 
in fase istruttoria, non appare irragionevole la diversit� di trattamento 
giuridico �che il legislatore, nello aipprezzamento delle due situazioni, 
ha per esse dettato rispetto all'efficacia vincolante nel giudizio 
civile o amministrativo. Non sussiste pertanto il contrasto con 
l'art. 3 della Costituzione. 

3. -Neppure sussiste violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. 
Non � esatto il rilievo, contenuto nell'ordinanza di rimessione, 
che l'interessato prosciolto con formula piena con sentenza istruttoria, 
qualora sopravvenga una causa di estinzione del reato, da una parte 
versa nell'assoluta impossibilit� di vedersi riaprire l'istruzione penale, 
� e dall'altra rimane �completamente privo di ogni mezzo di difesa negli 
eventuali successivi giudizi civili o amministrativi �. 
Invero, se l'imputato prosciolto non pu� giovarsi della preclusione 
posta dall'art. 28 del codice di procedura .penale, egli conserva integro 
il diritto di difesa nel giudizio civile o amministrativo, potendo avvalersi 
dei normali poteri .processuali, anche di carattere probatorio, 
esercitabili nei giudi2li predetti, secondo il rispettivo ordinamento. (
Omissis). 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1067 

CORTE COSTITUZLONALE, 5 luglio 1973, n. 103 -Pres. Bonifacio -
Rel. Trimarchi -Colombo ed aUri (n.e.). 

Reato -Reati e pene -In~iuria e diffamazione -Deferimento ad un giu


r� d'onore ed exceptio veritatis -Ille~ittiinit� costituzionale 


Esclusione. 

(Cost., artt. 3, 24; c.p. art. 596, commi secondo e terzo n. l e 3). 

Non sono fondate, con riferimento ai principi di eguagLianza e di 
difesa, Le questioni di Legittimit� costituzionaLe de-LL'art. 596, commi se-
condo e terzo, nn. l e 3 c.p., nette parti in cui ammettono it '�deferimento 
deUa questione ad un giuri di onore e la prova delt'exceptio veritatis 
(1). 

(Omissis). -l. -Con le ordinanze indicate in epi-grafe dei pretori 

di Lecco e di Grottaglie, la Corte � chiamata ad esaminare le seguenti 

questioni di �legittimit� costituzionale, e precisamente ad accertare: 

a) se siano in contrasto con l'art. 214, comma secondo, della Co


stituzione, l'art. '5196, comma secondo, del codice penale nella parte in 

cui (in caso di deferimento ad un giur� d'onore del giudizio sulla verit� 

del fatto determinato nella cui attribuzione consiste l'offesa) � subor


dina l'ammissibilit� della prova al�l'accordo tra la persona offesa e l'of


fensore �, ed il comma terzo, n. 3, dello -stesso arttcolo, nella parte in 

cui la operativit� della � causa estintiva � icvi prevista � rimessa al puro 

arbitrio (o all'a-ssoluta discrezionalit�) deHa parte offesa dal reato di 

ingiuria o di diffamazione; 

b) e se urtino contro l'art. 3 della -Costituzione,. il detto art. 59�6, 

comma terzo, n. 3, nonch� il n. l dello stesso cOIXllllla, nelle .parti in 

cui, rispetti:vamente, consentono che imputati di _uguali reati siano sot


toposti a trattamento diverso, a seconda che il �querelante domandi o 

no �che il giudizio si estenda all'accertamento della verit� del fatto de


terminato, ovvero a seconda che ricorrano o meno le condizioni che la 

persona. offesa sia un pubblico ufficiale ed H fatto ad esso attribuito si 

riferisca all'esercizio delle sue funzioni. 

(l) In dottrina, con qualche pertplessilt� suill:a [egirotimit� costituzionale 
della � exceptio verltatis � : EsPOSITO, La libert� di manifestazione deL pensiero 
nell'ordinamento italiano, Milano, 1958, 46 e JANNITTI PmoMALLO, 
Ingiuria e diffamazione, Torino, 1953, 335. 
Nel senso della costituzionalit�: MANTOVANI, Fatto determinato, exceptio 
veritatis e libert� di manifestazione del pensiero, MiLano, 1973; MoRTATI, 

. Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1900, 988; GAITO, La verit� dell'addebito 
nei delitti contro l'onore, Milano, 1966, 260 e MoRo, Osservazioni sulla 
natura giuridica detla exceptio veritatis, in Riv. it. dir. pen., 1954, 3. 



1068 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tali essendo le questioni sottoposte all'esame della Corte, ricorrono 
i presupposti perch� i due giudizi siano riuniti. E pertanto la Corte 
decide in tal senso. 

'2. -Le norme contenute nell'art. 596, commi secondo e terzo, n. 3, 
nelle parti indicate, non sono in contrasto con l'art. 2,4, comma secondo, 
deHa Costituzione. 

I pretori che hanno sollevato le questioni, riteDJgono che il diritto 
di dirfesa del cittadino (imputato dei reati di ingiuria o di diffamazione), 
nelle ipotesi previste nelle dette norme, sia, nell'esercizio, condizionato 
al � consenso � o alla � insindacabHe volont� � di altro cittadino (e cio� 
della persona offesa). Senonch� ia prospettata limitazione o C<mlipressione 
di codesto diritto non sussiste. 

Non .�, anzitutto, fondato il dubbio' circa la legittimit� costituzionale 
dell'art. 5,9,6, comma secondo, perch� la negazione in tal caso delI'exceptio 
veritatis e quindi della prova della verit� del fatto determinato, 
� diretta conseguenza ed applicazione del principio, dell'esclusione 
della prova Uberatoria, che � posto dal primo comma dello stesso articolo 
a tutela della sfera di riserbo della 1persona e che non � oggetto di 
denuncia di incostituzionaUt�; e perch� con il detto secondo comma 
dell'art. 596 non pu� dirsi che il�legislatore abbia voluto dar vita ad una 
deroga a quel principio. 

A quest'ultimo riguardo, va considerato �che con la norma in esame 
� previsto il caso che la persona offesa e l'offensore deferiscano d'accordo 
ad un giur� d'onore � il giudizio sulla verit� � del fatto determinato, 
e che, se tale facolt� viene esercitata, a sensi del secondo comma 
del�l'art. 5197 � la querela si considera tacitamente rinunziata o rimessa�. 
H che significa che nel processo penale, iniziato e proseguito per uno 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 594 e 595, qualora intervenga quell'accordo, 
il diritto di difesa dell'offensore in quel processo non ha 
modo di essere concretamente esercitato e quindi non � prospettabile 
una limitazione di esso. 

Si deve per ci� concludere per la non fondatezza della questione 
sopra indicata. 

Non � d'altra parte fondata, per contrasto con l'art. 24, comma 
secondo, della Costituzione, la questione relativa all'art. 59�6, comma 
terzo, n. 3, c.p. nella parte in cui tale norma subordina il concreto esercizio 
del diritto di difesa dell'offensore (attraverso la prova Hberatoria) 
alla � insindacabile volont� � o al � puro arbitrio � della parte offesa. 

In effetti, prevedendo l'ipotesi che il ,querelante domandi formalmente 
che H giudizio si estenda ad accertare la verit� o la falsit� del 
fatto ad esso attr1buito, ed ammettendo �per tale caso la prova liiberatoria, 
il diritto di dilfesa, sub specie di codesta prova, e considerato non 
in astratto ed in generale ma ,con riferimento alla materia dei delitti 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1069 

contro l'onore e dei relativi processi, non solo non pu� dirsi limitato o 
condizionato, ma risulta ampliato nella sua pratica portata: ed invero, 
la prova liberatoria, che di regola � esclusa, in questa ipotesi eccezionale 
� ammessa. 

E non rileva che l'offensore possa offrire e :fornire la prova Uberatoria 
solo nel caso che ricorra la detta richiesta da parte del querelante. 
Non si � in presenza di un diritto alla prova Uberatoria spettante all'offensore 
e limitato dalla mancanza di quella richiesta, sibbene della negazione 
della detta prova (emergente dal primo comma non impugnato) 
e del concreto insorgere di quel diritto in dipendenza del comportamento 
(consistente nella richiesta) della persona offesa. 

3. -Non �, del pari, violato il princilpio di uguaglianza. 
Diversamente da quanto ritiene H pretore di Lecco, non lo � sotto 
il profilo che � imputati di uguali reati possono essere sottoposti a 
diverso trattamento secondo che la parte lesa :faccia o meno la richiesta 
indicata � nell'art. 596, comma terzo, n. 3. 

La differenza di disciplina sussiste, ma non d� luogo ad una ingiustificata 
disparit� di trattamento. 

ConsLderato che sulla base del principio consacrato nel primo comma 
dell'art. �51!}6 sono tutti gli �Lmputati di uno dei reati previsti e puniti 
dagli artt. 594 e 6195 a non essere ammessi aUa prova ~1beratoria, e che 
la contraria eccezione opera solo per quelli nei cui confronti la persona 
offesa abbia richiesto formaLmente che il gtudizio �si estenda ad accertare 
la verit� o falsit� del fatto ad essa attribuito, deve Ti-conoscersi 
che tale eccezione � giustificata, perch� la tutela dell'onore sostanziale 
della persona offesa (quando si tratti di un privato cittadino e non ricorra 
l'ipotesi di �cui a�l n. 2J dello stesso terzo comma dell'art. 5196) costituisce 
in sede penale un ptus (con il conseguente alla11gamento del 
tema 1processuale) su cui � ragionevole che abbia modo di incidere con 
le sue dete11minazioni proprio ed unicamente �la persona offesa. Ed 
allora, non possono dirsi eguali le due situazioni messe a raffronto, perch� 
la parte offesa, in un caso, ritiene sufficiente la tutela dell'onore formale 
(apprestata dal primo comma dell'art. 596) e, nell'altro caso, vuole 
ottenere la tutela del proprio onore sostanziale; le situazioni complessivamente 
ed unitariamente �Considerate sono quindi differenti e perci� 
appare adeguatamente e razionalmente giusttficata la denunciata differenza 
del trattamento giuridico dell'offensore. 

E non � neppure in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'articolo 
5196, comma terzo, n. l, nella parte in cui esclude la � prova liberatoria 
deHa verit� del fatto determinato, nel caso in cui la parte lesa 
non rivesta la qualifica di .pubblico ufficiale �. 


1070 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

E ci� pereh�: 

-il diritto alla prova li!beratoria, come per l'ipotesi di cui ai n. 3 
spetta in presenza della richiesta ivi prevista, cosi, nel caso in esame, 
spetta al singolo imputato � se la persona offesa � un pubblico ufficiale 
ed il fatto ad esso attribuito si riferisce aU'esel'cizio delle sue funzioni 
�; 

-fuori di questi casi (oltre che di queHo di cui al n. 2) c'� (come 
regola) l'.esclusione della prova Uberatoria; 

-l'eccezione (diversamente da quanto ritiene il pretore di Grottaglie) 
� giustificata, perch� esistono al riguardo condizioni obiettive, 
le quali riflettono l'esigenza di carattere generale a che il pubbHco ufficiale 
non si trinceri dietro lo scudo della tutela esteriore, ed invece 
si faccia interamente luce sull'addebito ed i cittadini possano esercitare 
un �controllo sia pure indiretto suH'andamento della pubblica amministrazione 
e sul comportamento del relativo personale, e quindi condimani 
obiettive che ragionevolmente con.s~gliano la tutela pi� ampia dell'onore 
e della reputazione del pubblico ufficiale; 

_.:. e perch�, correlativamente, le situazioni, oggetti.vamente considerate, 
non sono eguali (richiedendosi l'offesa dell'onore o del decoro, 

o della reputazione di un privato, ovvero di un pubblico ufficiale ed in 
questo ultimo caso, che il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio 
delle sue funzioni) e giustamente meritano di essere trattate in modo 
non eguale. 
In conclusione, le norme sull'exceptio non possono dirsi incostituzionali 
in quanto vulneranti il p.rin�cipio di garanzia dell'eguale dignit� 
dei cittadini davanti a<Ha legge: la tutela dell'onore sostanziale presenta 
una sua ragione di essere in quanto la si riguardi in s� o in relazione 
a quella di aUri rilevanti interessi concorrenti, tutela quest'ultima 
che � attuata attraverso la garanzia del rispetto della verit�. 


(Omissis). 

/ 

CORTE COSTITUZIONALE, 51 luglio 1973, n. 104 -Pres. Bonifacio -
ReZ. Benedetti -Ministero per l'Interno (Sost. Avv. Gen. dello 
Stato Savarese) c. Presidente Regione Emilia-Romagna (n.e.). 

Regione -Controlli sugli Enti Locali -Materia elettorale -Spettanza 
del potere allo Stato. 
(Cost., artt. 117, 118; I. 4 aprile 1956, n. 212). 

Spetta atlo Stato il potere di nominare un Commissario c�he, iln 
sostituzione della Giunta municipale inadempiente, provveda a delimi.




PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1071 

tare e ripartitre gti spazi affissiooaLi per La propaga'!lda elettorate, -a'' 
se'nSi detta legge 4 aprile 1956, 'Il. 212 (1). 

(l) In generale, sul contro1lo sostirutivo su comuni e province: sentell2la 
2t8 norvembre 1972, n. 164, dn questa Rassegna, 1973, I, 30 con nota. 
In dottrina, MIELE, Il sistema dei cootrolli da parte degti organi regionati 
sui comuni e sulle province � de :jure CO'lldendo �, in Nuova rass., 1965, 
3049; GiovENco, L'ordinamento comunale, Milano, 1968, 344 e BENVENUTI, 
I cootroUi sostitutivi nei coofrooti dei comuni e l'ordinamento regionale, 
in Riv. amm.,_ 1956, 241. 

CORTtE COSTITUZIONALE, 5 luglio 1973, n. 106 -Pres. Bonifacio -
Rel. Crisafulli -Ditta Maxima (n.e.). 

Procedimento civile -Prova testimoniale -Asse~nazione di termine 

perentorio da parte del Giudice -Ille~ittlmit� costituzionale 


Esclusione. 

(Cost., art. 24; c.p.c. art. 244, ultimo comma). 

Ncm. � foodata, co'll riferimento al diritto di difesa, La que,stio'lle di 
legittimit� costituzionaLe dell'art. 244, uLtimo comma, c.p.c., '!letta parte 
in cui statuisce che il giudice istruttore pu� assegnare al.le parti un termine 
pere'lltorio per formulare o integrare la prova testimo'!liate. 

(Omissis). -Viene denunciato per contrasto con l'art. 24 Cost. 
l'ultimo comma dell'art. 244 c.p.c., che, disciplinando ie modalit� della 
prova testimoniale, stabilisce che il giudice istruttore � secondo le circostanze, 
pu� assegnare un termine perentorio alle parti per formulare 

o integrare � le indicazioni prescritte nei due commi precedenti: si assume 
che la rtgida preclusione dell'attivit� probatoria della parte derivante 
dal decorso tel'mine, non superabHe neppure in caso di forza mag-_ 
giore, violerebbe il diritto di difesa. 
La questione non � fondata. La garanzia del diritto di difesa non 
pu� implicare che sia illegittimo imporre all'esercizio di facolt� o poteri 
processuali limitazioni temporali, senza le quali i processi potrebbero 
trascinarsi indefinitamente con grave nocumento delle esigenze di giustizia. 
Ed � inerente alla stessa natura dei termini perentori-qual'� il 

(l) Per l'applicazione degli stessi principi in tema di diritto di difesa 
e di limitazioni temporali ail'esercizio del �diwi1Jto stesso: sent. 19 giugno 1973, 
n. 85 in .questa Rassegna, 1973, I, 199. 

1072 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

termine di cui � questione nella presente controversia -che essi non 

siano prorogabili e non consentano, ove inutilmente decorsi, provvedi


menti di sanatoria, proprio per motivi di certezza e di uniformit�, ge


neralmente avvertiti, la cui. ragionevolezza non pu� essere contestata. 
Pi� particolarmente, anzi, nel processo �civile, l'immutabilit� dei 
termini perentori, cosi ~egali come giudiziali, tende a garantire una effettiva 
parit� dei diTitti delle parti in causa, contemperando l'esercizio 
-dei rispettirvi diritti di diJ:fesa (cosi di quella alla quale n termine viene 

assegnato, come dell'altra che potrebbe -essere a sua volta menomata 

essa stessa proprio nel suo diritto di difesa da un eccessivo protraTsi 

della durata del processo): senza dire che quello previsto dall'ultimo 

comma dell'art. 2�44 pu� essere assegnato alle parti affinch� provve


dano a incombenti cui avrebbero potuto provvedere �gi� a partire dal 

primo atto del �giudizio (citazione o comparsa di costituzione). 

N� deve dimenticarsi che i concetti di caso :fortuito o di forza mag


giore non sono cosi rigorosamente determinati da escludere l'eventua


lit� che, dilatandosene oltre misura l'area di appUcazione, specie con 

riferimento ai rapporti tra le parti e i loro difensori o tra questi ultimi, 

si pervenga, pur con le migliori intenzioni, ad inammissibili �busi. Men


tre, per la diversa ipotesi di circostanze straordinarie, generali ed og


gettivamente riscontrabi:li, che incidano sul funzionamento degli uffici 

giudiziari �e dei servizi ausiliari a questi connessi -tra i quali questa 

Corte, con sentenza n. 191 del 19'71, punto l della motivazione, ha rite


nuto incluso quello deHe notifi.cazioni a mezzo della posta -provvedo


no le disposizioni del d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, ratid�cato con la legge 

10 febbraio 19�53, n. 73. 

E' superfluo ag.giun,gere che, come in pi� d'una occasione � stato


affermato nella giurisprudenza della Corte, in tanto la prefissione di 

tel'mini con effetto di decadenza o di preclusione � compatibile con 

l'art. 214 Cost., in quanto i termini stessi siano congrui e non taU da 

rendere eccessivamente difficile agli interessati la tutela delle proprie 

ragioni. E, trattandosi di termini stabiliti dal .giudice, ove contrastas


sero con tal:i principi, sarebbe aperta la �po�ssibilit� di reclamo al col


legio a norma dell'art. 178 c.p.c. -(Omissis). 



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (*) 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 11 grugno 1973, n. 1674 -Pres. 
~1ore -ReL. T.ambUJITiJIJ!o -P. M. Pedace (>ooncl. >conf.) .-Cantarelil>
a (avv.ti FrogoJ.a) c. Ministero della Sallll1t� (avv. stato Tom


matSI~oohlo). 

Competenza e ~iurisdizione-I~iene e sanit� pubblica: farmacie-Deduzione 
dell'insussistenza di una delle condizioni richieste dalla le~~e 
per la le~ittimazione al potere di trasferimento -Co~nizione del 

~iudice di merito -Trasferimento della titolarit� -Diritto tutelabile 
dinanzi all'A.G.O. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; c.p.c. art. 41; l. 2 aprile 1968, n>. 475, 
art. 18). 
L'eccezione con la q'UCLLe si deduce che sarebbe venuta meno una 
dette condizioni richieste daLla legge per '!.'esistenza deL potere di trasferire 
la titoLaritd delL'esercizio della farmacia, � un'eccezione di merito 
con cui si prospetta un fatto impeditivo contrastante con il fatto 
costitutivo della domanda diretto aLl'applicazione deLL'art. 18 deLLa legge 

n. 475 del 1968, conseguentemente su cM essa non possono pronunciarsi 
le sezioni unite della corte di cassazione in sede di regoLamento preventivo 
di giurisdizione rientrando il relativo potere nelle attribuziml.i 
del giudice di merito ordinario; infatti iL predetto art. 18 della legge 
2 aprile 1968, n. 475, riconosce al titolare od agLi eredi del farmacista 
che si trovino nelle condizioni previste, un vero e proprio diritto soggettivo. 
al tr�asferimento della titolarit� deLl'esercizio della farmacia, come 
tale azionabile dinanzi all'A.G.O. (1). 
(l) In~teressante, anche pea-le implicazioni e le strette interlerenze con 
la questione di gi'l.l!risdi.zione, � la sol.ruzione data dal Supremo Ooillegio 
aiJ.l'eccezione preliminaa:e. 
Discutendosi n~el caso di .specie sull'efficacia della decisione del Consiglio 
di Stato che, avendo rioonosciJUto al COI1CQ['SO farmaceutico, aveva 
aJ:tresl .confermato 1a legil1ltimi.t� deLl'assegnazione e fatto, nel contempo, 

(*) Alla <redazione delle massime e delle DJOte di questa SeziJOne ha colLaborato 
anche l'a'VV. CARLO CARBONE. 



1074 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Per l'esatta decisione sul present.e ricorso e, preliminarmente, 
sulla eccezione di inammissibilit� del medesimo, occorse 
stabil~re con precisione i precedenti di fatto, gi� accenanti nella precedente 
narrativa, che hanno dato luogo al ricorso medesimo. l;sa complessa 
viGenda ha inizio con un provvedimento del Prefetto di Napoli 
dell'ottobre 19<58, con il quale la farmacia sita in Napoli, rione Chiaia, 
di cui era stato_titolare il dott. Gaetano Putaturo, veniva assegnata, a 
seguito della morte di quest'ultimo ed a seguito dell'espletamento di 
apposito concorso, al dott. Mario Parparetti. Avverso questo provvedimento 
furono presentati dagli eredi Putaturo ricorsi al Consigli� di 
Stato, il quale; dopo aver concesso la sospensione della esecuzione del 
provvedimento impugnato, e dopo lungo lasso di tempo, ha definitivamente 
pronunciato (come dimostrato dalla difesa dell'Amministrazione 
resistente con il deposito della relativa decisione, ai sensi dell'art. 372 

c.p.c. a sostegno dell'eccezione di inammissibilit� dei ricorso) in parte 
respingendo ed in .parte dichiarando inammis~ibili i ricorsi in sede 
giurisdizionale, e quindi confermando il provvedimento di assegnazione 
al dott. Paparatti. Nelle norme del procedimento avanti il Consiglio di 
Stato � entrata in vigore la legge n. 475 del 1968, la quale all'art. 18 
dispone che � entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge i titolari di farmacia o gli eredi di titolari deceduti le 
venir.e meno una �delfle condizioni eli. esistenza del potere di trasferimento 
previsto dall'art. 8 della citata 1egJge 1968, n, 475, si porrerva. prelimi:Iw.irrneDJte 
il problema della CIOllJfiJgurabiJ.it� di una cessazione della malteria 
del contendere con COilJSeguente improcedihi!lirt� del ['lcOil'SO per regolamento 
preventi!Vo di giudisdizione. 

Dall'aUJtonomia -rispetto �al preg;resso giudizio atmmimstrativo ed 
ag.U interessi Legittimi ivi Datti valere -dCOOJ.osciruta aJ.ila posizione giuridica 
soggettiva (pieno diritto) attribuita �ad. rtitolari del potere di trasfurimeniilo, 
deri'V'aiVa la necessilt� di attribuire ad run giudice -qruelJ.o abllitaJto 
a:lla �cognizione del metrdlto -l'esame della cessazione dei presupposti per 
l'appilioobili<t� della ci<t91ta norma. 

Da: ci� dipende la necessirt� di inqua>Ckare IJ.'eccezione di cui trattasi 
nell!a nozione di ~adi merito, ~<teun fatto impedjitivo dell'
�azione e<mtrastanrt;e CIOil il f91tto costitutivo d:el:la domanda. 

Sulle oompatibiUt� ilira l'art. 369 t.ru. 27 luglio Hl34, n. 1265 e l'art. 10 

I. 2 aprile 1968, ill'. 475, enrtl11ambe attributi~e, con diversa modalit� ed 
estensione, del �beneficio deHa �trasferilbilit�, una tantum delle farmacie, 
c:l.ir. Oass. sez. III, 1� dicem~e 1972, n. 3477. 
SuLla non defin.i.ti~ di ipl'ovve<timento del medico provinciale che 
autOil'izza il tra:sfedmento di runa flllt'macia nell'ambito della stessa sede, 
c:fuo. Cons. Stato, sez. IV, 9 lu!glio 1971, !Il. 689, in GiUT. :it. '1972, III, I, 187. 

Ci(l"ca l'�efficacia della lllillOva legge sull'espletamento della fase p:rocedimellJtale. 
di �U!Il iCOIW01l'90 non 1an,co:ra esawrilto, o:flr. ConiS. Sta.OO, Sez. IV, 
26 ap,ri1e 1972, n. 316, in �questa Rassegna, 197,2, I, 1V, 651 (c.c.). 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1075� 

cui farmacie non sono state ancora conferite per concorso possono una 
volta tanto trasferire la titolarit� _dell'esercizio a condizione che l'acquirente 
sia un farmacista iscritto all'albo �: a seguito dell'entrata in vigore 
di tale norma gli eredi di Putaturo, dopo essersi invano rivolti 
al Prefetto, adivano al Tribunale di Napoli per il riconoscimento del 
loro diritto del trasfedmento della farmacia. Nel �corso di tale giudizio 
� stato presentato dagli stessi eredi Putatuto il presente regolamento 
preventivo di giurisdizione allo scopo di determinaTe la natura precisa 
(di diritto soggettivo o di interesse legittimo) del potere a trasferire la 
farmacia riconosciuta dall'art. 18 della legge n. 475 del 1968. 

Ci� posto, appar chiaro come l'eccezione di inammissi!bilit� del presente 
�ricorso sia infondata. Invero la Amministrazione resistente fonda 
la sua tesi sul fatto che, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, 
� stato -come � premesso -riconosciuta la validit� del concorso del 
195-8 e l'assegnazione della farmacia al Paparatti -one, secondo la 
resistente, saTebbe venuta meno una delle condizioni fondamentali (la 
inesistenza di un precedente conferimento per concorso) cui l'art. 18 
della legge del 1<!~68 subordina il potere al trasferimento della :llarmacia, 
con la conseguenza della �cessazione della �materia del contendeTe 
e dell'inammissibilit� del ricorso. Ma in realt� l'eccezione della resistente 
� una eccezione paralizzafirice della domanda di merito, in quanto 
prospetta un fatto impeditivo (difetto delle -condizioni sostanziali per 
l'esercizio d�el potere) contrastante �con il fatto costitutivo della domanda 
(applicabilit� dell'art. 18): su tale �ecce~ione non potr� quindi che pronunciarsi 
il .giudice del merito, il giudice cio� al quale questo Supremo 
Collegio, a seguito dello esame del regolamento preventivo, riconoscer� 
la giurisdizione a conoscere e a pTonunciare sul merito della domanda. 

Al riguardo ritengono queste Sezioni Unite che la giurisdizione 
spetti al giudice ordinario, in �quanto l'art. 18 della legge n. 475 del 
1968 riconosce un vero �e proprio diritto soggettivo a trasferir�e la farmacia 
nel titolaTe o negli eredi che .si trovino nelle condizioni della 
medesima norma prevista. La legislazione farmaceutica, anteriore alla 
legge del 196,8, pur nel sottoporre a controllo da parte delle autorit� 
governative (prefetto) l'esercizio ed il trapasso delle faTmacie nell'interesse 
generale della salvaguardia della societ� non aveva del tutto 
disconosciuto o limitato il diritto di propriet� del titolare della farmacia 
�ed anzi tale diritto aveva tutelato sia in via provvisoria sia in 
via definitiva con l'ammettere la poss1b:ilit� diretta del trasf&imento 
del titolare a determinate condizioni ovvero il trapasso agli eTedi farmacisti: 
la giurisprudenza ha sempre riconosciuto che, nei suddetti 
limiti, sussistesse un v�ero e proprio diritto al trasf&imento, di-ritto soggettivo 
azionabil-e davanti il giutlice ordinario. Soltanto in mancanza di 
quelle condizioni e di quei Hmiti il trasferimento era soggetto a con



1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

trollo amministrativo ed avveniva con uno -speciale procedimento amministrativo 
(�concorso): di fronte a questo non poteva che esserci un 
interesse legittimo dei pa:-ivati. Tanto pi� che la precedente legislazione 
distingueva tra titolarit� del servizio farmaceutico vero e proprio, di 
esclusiva spettanza del farmacista da quella deU'azienda farmaceutica 
che poteva essere, invece, �gestita dal farmacista anche in societ� con 
terzi. E sotto il vi.gore di quella legislazione si � svolto nel caso in 
esame il concorso e con l'assegnazione al Paparatti, contro i quali appunto 
gli eredi Putaturo, titolari esclusivamente di un interesse fegittimo 
allora, sono insorti avanti Consigl�o di Stato. La Legg:e del 196�8, 
il cui cara.ttere innovativo � g1� stato riconosciuto (v. Cass. n. 3:772 del 
1969), ha modificato quel sistema ed ha stabilito inderogabilmente che 
la titolarit� della farmacia deve �Comprendere, in modo inscindibile, sia 
il servizio farmaceutico che la gestione della azienda, la quale deve 
essere riservata in via diretta e personale al solo farmacma titolare. 
Di qui il pi� completo controllo governativo sullo esercizio farmaceutico 
e sul trapasso del servizio farmaceutico medesimo: tale trapasso � di 
regola sempre soggetto all'attivit� e dal controllo amministrativo. Ma 
a siffatta nuova regolamentazione � posta una eccezione (con l'art. 18) 
riconoscendosi la possibilit� ai farmacisti �che al momento della entr�ata 
in vigore della legge del 1�968 siano titolari di una farmacia o agli eredi 
degli stessi, �quando a quel:l'epoca la farmacia medesima non sia stata 
ancora conferita con concorso, di trasferirla direttamente a un farmacista 
iscritto all'aLbo: riconoscimento, sia pure una tantum e limitato 
nel tempo, del diritto alla titolarit� della farmacia ed al suo trasferimento, 
in chi all'epoca dell'entrata in vigore della legge del 196>8 quel 
diritto aveva ancora immutato e non toccato da atti amministrativi sia 
iure proprio (farmacista titoloce)� sia jure successionis (eredi del titolare 
deceduto) �. Siffatto potere a trasferire in chi sia realmente titolare 
certamente non pu� 1Che essere considerato un diritto soggettivo 
perfetto, scaturente direttamente dalla titolarit� della farmacia ed esercitabile 
autonomemente, nel rispetto delle condizioni di leg:ge, senza 
l'intervento dell'autorit� amministrativ�a, a tutela di un interesse esclu


sivamente proprio del soggetto, a questo direttamente ed autonomamente 
riconosciuto dalla norma. Ed � noto che proprio nella posizione 
giuiridica tendente all'esercizio diretto ed autonomo di un potere rispondente 
ad un interesse individuale riconosciuto dalla norma al singolo 
soggetto, esclushnamente per H raggiungi:mento di quell'interesse, si sostanzia 
il diritto sogg:ettivo, che � :Ia pi� completa e la pi� perfetta 
delle situazioni o posizioni giuridiche attive, soggetta alla giurisdizione 
del giudice ordinario. 

Quando innanzi deve essere inte~pretato nel senso che la posizione 
soggettiva dedotta nel giudizio attuale � stata esaminata e qualificata 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1077 

di d~ritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta -come del 
resto va iatta in sede di regolamento di giurisdizione -della norma, 
supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quaU il diritto 
soggettivo sorge. L'accertamento di questi �requisti, in concreto, e 
prima di tutto la legittfmazione della Cantarella e consorti, spettavano 
al giudice di merito, il quale naturalmente terr� conto della decisione 
del Consiglio di Stato. -(Omissis). 

CASSAZIONE CIVILE, Sez. U:n., 5 Jiuglliio 1973�, n. 18'9�5 -Pres. Ros,
SJalllo -Rel. Z.uoooni -P. M. TavoiLaro ('cOIIlcl. ,CIOltllf.) -EsposiiOO (aiVV. 
Carpotor.td) c. Mindstero Difesa (avv. Colllti). 

Competenza e ~iurisdizione -Fatti colposi dei militari e dei dipendenti 

civili della Nato -Responsabilit� dello Stato di so~~iorno -Necessit� 
dell'arbitrato internazionale: insussistenza. 

(1. 20 m= 1865, n. 2248 all. E, art. 2; Convenzione di Londra 19 giugno 1951 
resa esecutiva in Italia con l. 30 novembre 1955. n. 1355, art. 8, paragrafi 5, 
6, 7, 8; art. 100 e 102 c.p.c.). 
Non sussiste difetto di giurisdizione in ordine aLl'azione promossa 
dal terzo danneggiato nei confronti delL'Amministrazione della difesa 
dello Stato italiano per conseguire il risarcimento del danno cagionato 
da un incidente automobilistico ?Jerificatosi con autoveicolo guidato da 
un militare appartenewte alla Nato in servizio in Italia (1). 

(Omissis). -Il 6 luglio 1963, a Napoli, il marinaio statunitense 
Ralph Edward Holdrige, appartenente alle Forze della Nato in servizio 
in Italia, mentre era alla guida di un autofurgone della maTina 
militare degli Stati Uniti d'America provoc� un incidente stradale, nel 
quale rimasero coinvolte num&ose autovetture e varie persone. 

(l) Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessit� 
sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di 
Londra 19 giugno 1971 (1. 30 novembre 1955 n. 1355). 
Le Sezioni Unite della Cassazione civHe tornano ad occuparsi di 
un proib!lcema di giUJri1sdizione �gi� sfavor�evolmeme deciJSo, oon:fermaal!do 
l'assunto precedeiJJte (dir Oass. SS.UU., 5 :fiebocado 1971, n. 291 in Foro amm. 
1971, I, l, 206, ed in questa Roosegna 1971, I, pag. 41). 

Sono corufolm� ailla decisione di cui �si tr81tta Cass. .SS.UU. 5 luglio 1973 

n. 1896; 5 luglio 1973, n. 18917; 5 luglio 1973, n. 1'898; 5 lruglio 1973, n. 1899. 
Sostan.zi,almente, dunque, seClOlldo La giUJrispruderuza itaiU.ana, la Legge 
30 norvembre 1955, n. 135�5 (rmtifica della conrvendone di Lond:ra 19 giu~o 



1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne 
davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa deHo 
Stato ita~iano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in 
corso di giudizio) -secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di 
una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 1�9 giugno 1951, 
resa esecutiva in Italia con legge del 3{) novembre 1�95�5, n. 13~15�. 

Il ministro della ditfesa sosteneva che �la fattispecie legale dalla 
quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era perfezionata, 
essendo mancato il previo accertamento in sede internazionale 
-da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interessati, 
o in mancanza attraov;erso l'arbitrato previsto daJ:l'art. VIII par. 8 
della convenzione -che H fatto dannoso fosse stato compiuto nell'esecuzione 
del servizio, accertamento peraltr.o �precluso perch� i due 
Stati s'�erano invece trovati d'accordo neJ:l'escludere l'inerenza del fatto 
dello Holdridge al servizio deJ:la Nato: da ci� inferiva in primo luogo 
un'eccezione di ditfetto di giurisdizione per improponibilit� assoluta 
della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione 
passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un 
presupposto sostanziale; da ultimo �contestava sul piano probatorio che 
al momento dell'incidente il marinaio \fosse in servizio o comunque 
alla guida di un autoveicolo la cui ~Circolazione fosse stata autorizzata 
dall'autorit� militare. 

Il tribunale respinse �le eccezioni del ministero e pronunci� sentenza 
di condanan g�enerica, confermata poi dalla corte d'appello con 
sentenza in data 9 giugno 196�9. Contro questa sentenza l'amministrazione 
della ditfesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, 
poi illustrati-con una memori�a. Ha resistito il signor Massimo Esposito 
Maria con �cop.troricorso e memoria. 

1951), �che attribuisce aLlo Stato dd �soggli.orno la ~spoooabhlit� per i danni 
caus81ti a terzi dai :l�atti colposi commessi dai millitari dell�e forze armate 
d�illa Nato e dagld eliemeillti civild di esse nell'esecuzione di un servizio e nel 
territorio del P'!'edetto Stato, deV'e inteOCI!dei'ISi OCI!el senso che 1e domande di 
un soggetto di dilritto i�I11terno, dtrette ad ottenere il risaroimento del danno 
subito, non �sono subordinate alil'esperimel11to dell'arbit:ooto internazionale 

(ar:t. 8 par. VJ:H deLla predetta convenzdone). 

ln aLtri termind :PobbUgazione del ris!lil"cimento a carico del:lo Stato 
di soggiomo non viene subwdi:nata ad aLtro r.equisito sostanziaLe che non 
sta queLlo delJ1a diipendenza del danno da atto compiuto dagli appartenenti 
alla Nato neWesecuzione del 1se!I'vizilo e di cui il <:OJ.'IPO debba altrimenti 

rispond~. 

Fermo rimanendo il concetto che, sul ,piano .processuale, le relative 
domaOCI!de di risarcimeOCI!to va�nno proposte, i�strui:te e decise secondo la 
legge naziona�Le (.Stato �di .soggtiorno), rimane, a:Ltresi, confermato che 'La 
funzione dell'rurl;>iltrato il11ternaziona:le s()!�'aind1cato � circoscritta alla ri




Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne 
davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa deHo 
Stato ita~iano, per essere da esso risarcito dei danni (da UquidaTsi in 
corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di 
una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 1�9 giugno 1951, 
resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1�95�5, n. l3�3t5�. 

Il ministro della difesa sosteneva che la fattispecie legale dalla 
quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era perfezionata, 
essendo mancato il previo accertamento in sede internazionale 
-da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interessati, 
o �n mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 
della convenzione -che H fatto dannoso fosse stato compiuto nell'esecuzione 
del servizio, accertamento peraltr;O precluso perch� i due 
Stati s'�erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto 
dello Holdridge al servizio deHa Nato: da ci� inferiva in primo luogo 

1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
. un'ecc.ezione di dil:fetto di giurisdizione per improponibilit� assoluta 
della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione 
passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un 
presupposto sostanziale; da ultimo �contestava sul piano probatorio che 
al momento dell'incidente il marinaio fosse in servizio o comunque 
alla guida di un autoveicolo la cui ~Circolazione fosse stata autorizzata 
dall'autorit� militare. 
II tribunale respinse �le eccezioni del ministero e pronunci� sentenza 
di condanan generica, confermata poi dalla corte d'appello con 
sentenza in data 9 giugno 1969. Contro questa sentenza l'amministrazione 
della dilfesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, 
poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Massimo Esposito 
Maria con �coptroricorso e memoria. 
1951), �che attribuisce aldo Stato dd �sog~orno la crespoooab�ll�it� per i danni 
OOJUsaJti a terzi dai :fiatti colposi commessi dai m.i.lli:tari dell�e forze armate 
deil;la Nato e dagld eliemeDJti civHii di esse nell'esecuzione di rm servizio e nel 
terr.itorio del predetto Stato, deV'e mtendersi l!lJel senso che le domande di 
un �soggetto di diJritto .IIllterno, dkette ad ottenere il risaroimento del danno 
subito, non �sono subordinate all'esperimento dell'arbitrato internazionale 
(ar:t. 8 par. vnr deltla predetta convenzdone). 
In aLtri termil!lJi l'obbligaziOI!lJe del risaroim.ento a carico del:lo Stato 
di soggioll'Ilo non viene subo.rdil!lJata ald altro requisito sostanztaLe che non 
sia queLlo delJla .dipendenza del danno da atto COtnJpiuto dagli appartenenti 
alla Nato nell'esecuzione del servizio e di cui il cortpo debba altrimenti 
rispondere. 
Fermo rimanendo il conc�tto che, sul piano ,processuale, le relative 
domal!llde di r~sarcimel!lJto vanno PTQPoste, li!strwte e dec�ISe secondo l a 
legge nazionale (Stato �di sog.gdorno), rimane, a.Ltresi, confermato che iLa 
funzione dell'En'l;rittrato iillternaziona:Ie soprail!lJdicato � cwcoscritta alla ri

1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

piano sostanziale -come messo in luce dalla precedente sentenza di 
queste Sezioni Unite -l'obbligazione di risaTcimento dello Stato di

1

soggiorno non � subordinata ad �alcun altro requisito oltre quello della 
dipendenza del danno da un atto 'compiuto nell'esecuzione del servizio 
o di cui il corpo debba altrimenti rispondere, e sul piano procedurale 
� previsto che le domande di dsarcimento devono esse!t'e proposte, 
istruite e decis~ secondo le leggi deHo St�to di soggiorno (par. 
5, lettera a); ch� 'quest'ultimo pu� statuire sui danni e procedere al pagamento 
(lett. b); che n pagamento, spontaneo o imposto da condanna 
giudiziale, come anche il rigetto giudiziale della domanda di risarcimento, 
vincola definitivamente le P.arti contraenti (lett. c); infine che 
i pagamenti eseguiti saranno portati dallo Stato di soggiorno a conoscenz,
a degli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato 
e ad una proposta di !l'ipartizione formulata a tenore dei 
commi successivi ('lett. d); ed � questo il p!t'imo contatto, plrevisto 
dalla convenzione, fra gli Stati interessati a proposito delle domande 
di risa!I'cimento, contatto che avviene �quando il risarcimento stesso � 
gi� stato eseguito. 

Tutto ci� dimostra che la tesi del ministero della dHesa non 
solo non trova �conforto, ma � contraddetta dalle norme della convenzione, 
la quale se avesse invece voluto considerare !l'ilevante l'accordo 
degli St�ati interessati secondo la costruzione proposta, non avrebbe 
certo mancato di regolare le p!I'ocedure per la formazione e la manifestazione 
del comune consenso degli Stati stessi sul piano internazionale. 
(Al quale proposito non possono non considerarsi esatti i rilievi 
del resistente, secondo cui non potrebbe ammettersi, come pretende 
invece, l'amministrazione ricorrente, che l'accordo fra gli Stati 
sia !l'aggiunto e manicfestato da organi militari all'uopo non designati 
da norme internazionali). 

Ci� posto, � pur vero �che resta da risolv�eve il problema del coordinamento 
fu-a il p�ar. 5 e il par. 8 dell'art. VIII, ossia dell'esatta por-

Uana dmanzi ai suoi .gtudici (o:flr. Oass. di Fl':ancia 10 maggio 1971 citata in 
motivazione) non affronJta, poi, un problema determinanJte �a quei fini 
in1Jerpo:e1Jativi. 

:LI �compi1esso delle no:rme della COillVenzLone di Londra comporta come 
principio fondamentaLe da ,esso desumibile �che gli Srtlati di soggiocno debbono 
intendersi sostituirti agli Stati di OII'igine solo. se � possibfle la rivalsa 
nei confronti dei ip!I'edetti Stati di or&gine, TLtenuti quaili veri !I'esponsabHi. 

Se lo Starto di soggiO!I'llo � ritenuto obblgato da suod giudi.ci al risa!I'cimento 
in tutte quell'ipotesi nelle quali non ipiU� pi� ese!I'.citar.e la riva!lsa 
(es.: r1conoscimento della mancanza del nesso fn attivit� di servizio e 
fatto dannoso), � :SO'VVertito il sistema voliuto dalla �Convenzione. 

Ed ancora. Determmato l'ambito d',applicazione dell'a['bitrato internaZJionaJ,
e nei ili�miti voluti daLla Cassazione �e cio� solo peT dirimere le con




1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Fra i danneggiati fu il signor Massimo Esposito Maria, che convenne 
davanti al Tribunale di Napoli H ministero della difesa dello 
Stato italiano, per essere da esso risarcito dei danni (da liquidarsi in 
corso di giudizio) secondo l'obbligo imposto allo Stato di soggiorno di 
una forza della Nato dalla convenzione di Londra del 1�9 giugno 1951, 
resa esecutiva in Italia con legge del 30 novembre 1�95�5, n. 13�3�5. 

Il ministro della difesa sosteneva che fa fattispecie legale dalla 

quale poteva derivare il proprio obbligo di risarcimento non s'era per


fezionata, essendo mancato il previo accertamento in sede internazio


nale -da raggiungersi attraverso un accordo fra i due Stati interes


sati, o in mancanza attraverso l'arbitrato previsto dall'art. VIII par. 8 

della convenzione -che H fatto dannoso fosse stato compiuto nel


l'esecuzione del servizio, accertamento peraltr.o �precluso perch� i due 

Stati s'erano invece trovati d'accordo nell'escludere l'inerenza del fatto 

dello Holdridge al servizio deHa Nato: da ci� in:feriva in primo luogo 

un'eccezione di dilfetto di giurisdizione per improponibilit� assoluta 

della domanda, e in subordine un'eccezione di difetto di legittimazione 

passiva o di infondatezza della domanda nel merito per mancanza d'un 

presupposto sostanziale; da ultimo �contestava sul piano probatorio che 

al momento dell'incidente il marinaio cfosse in servizio o comunque 

aUa guida di un autoveicolo la cui �circolazione fosse stata autorizzata 

dall'autorit� militare. 

Il tribunale respinse �le eccezioni del ministero e pronunci� sentenza 
di condanan g�enerica, confermata poi dalla corte d'appello con 
sentenza in data 9 giugno 196�9. Contro questa sentenza l'amministrazione 
della difesa ha ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, 
poi illustrati con una memoria. Ha resistito il signor Mass~mo Esposito 
Maria con �cop.troricorso e memoria. 

1951), �che attribuisce a1lo Stato dd �sog~orno la r>esp0011Sabhlit� per i danni 
oausaJti a terzi dai :liaJtti colposi commessi dai miilitari dell�e forze armate 
d�illa Nato e dagld elemeillti civhlii. di esse nell'esecuzione di UJil servizio e nel 
t:erritorio dell P!'edetto Stato, deV'e mteilldersi llllel senso che le domande di 
un �sogg.etto di diritto .i:IliteTno, dirette ad otteneve il risa'Vcimento dell danno 
subdto, non sono subordinate a1l'esperimento dell'arbimato internazionale 

(ar:t. 8 par. VJ:I:I dehla predetta convenzione). 

In aLtri termimd. :Pobbligazione del risarcimento a carico del:lo Stato 
di soggioll'no non viene subOTdinata ad altro r.equisito sostanziaLe che non 
sia quello delJla d.iipendenza del danno da atto compiuto dagli appartenenti 
aJJ.a Nato neJr.esecuzione del ISet"Vizio e di cui il col'!pO debba altrimenti 
riJSpondere. 

Fermo rimanendo il conc�tto che, sul iPiano ,processuale, le rela-tive 
domande di risarcimeillto vanno proposte, rustrui:te e dedse secondo Ja 
legge naziona�1e (Stato �di .soggdorno), rimmJJe, alitresi, confermato che iLa 
funzione delll'arl;>:irtmto internaziona;l.e sopraind1cato � ci!rcoscritta alla ri




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1077 

di diritto soggettivo, in base ad una valutazione astratta -come del 
resto va fatta in sede di regolamento di giurisdizione -della norma, 
supposti (e non affermati) per veri tutti i requisiti dei quali il diritto 
soggettivo sorge. L'accertamento di questi �requisti, Jn concreto, e 
prima di tutto la legittimazione della Cantarella e consorti, spettavano 
al .giudice di merito, il quale naturalmente t�["r� conto della decisione 
del Consiglio di Stato. -(Omissis). 

CASSAZ�IONE CIVILE, Sez. U:n., 5 J.Jugt]Jto 1973�, n. 189�5 -Pres. Ros,
saJno -ReL. Zuoc<mi -P. M. Ta�V1011aro (>COO]ol. o<mf.) -Esposirto (arvv. 
Carpotor;td) c. Mimstero Difesa (avv. Comi). 

Competenza e ~iurisdizione -Fatti colposi dei militari e dei dipendenti 

civili della Nato -Responsabilit� dello Stato di so~~iorno -Neces


sit� dell'arbitrato internazionale: insussistenza. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, art. 2; Convenzione di Londra 19 giugno 1951 
resa esecutiva in Italia con l 30 novembre 1955. n. 1355, art. 8, paragrafi 5, 
6, 7, 8; art. 100 e 102 c.p.c.). 
Non sussiste difetto di giurisdizione in ordine aLL'azione promossa 
dal terzo danneggiato nei confronti dell'Amministrazione detta difesa 
detto Stato italiano per conseguire it risarcimento del danno cagionato 
da un incidente automobilistico verificatosi con autoveicolo guidato da 
un militare appartenente aUa Nato in servizio in Italia (1). 

(Omissis). -Il 6 luglio 1963, a Napoli, il marinaio statunitense 
Ralph Edward Holdrige, appartenente alle Forze della Nato in servizio 
in Italia, mentre era alla guida di un autofurgone della maTina 
militare degli Stati Uniti d'America provoc� un incidente stradale, nel 
quale rimasero coinvolte numerose autovetture e varie persone. 

(l) Arbitrato internazionale e difetto di giurisdizione: alcune perplessit� 
sull'interpretazione dell'art. VIII paragrafi 5, 6, 7, 8, della convenzione di 
Londra 19 giugno 1971 (1. 30 novembre 1955 n. 1355). 
Le Sezioni Unite della Cassazione civile tornano ad occuparsi di 
un prob\lcema di giurrisdizi<me �gi� .sfavorevolmente deciiSo, confermaJIJJdo 
l'assunto pT'ecedeiJJte (cfu." Oa;ss. SS.UU., 5 :l�ebbrado 1971, n. 291 in Foro amm. 
19~1, I, l, 20:6, ed in questa ROJSsegna 1971, I, pag. 41). 

Sono collif<lll't!lli allla decisione di cui 'si tramta Oa;ss . .SS.UU. 5 luglio 1973 

n. 1896; 5 luglio 1973, n. 1897; 5 luglio 1973, n. Hl>98; 5 lruglio 1973, n. 1899. 
SostanzilalLmente, dunque, secondo la giurrisprudel:l.za italioana, la Legge 
30 norvembre 19,55, n. 13-515 (~Datifi�ca della conrvenzione di Londra 19 giug~no 



1080 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tenza di condanna di un suo giudice, vincola definitivamente le parti 
contraenti (lett. c); 3) prev�edendo rimborsi �parziali degli indennizzi 
pagati dallo Stato di soggiorno, a carico dello 'Stato o degli Stati d'origine 
responsabili (lett. e); 4) proibendo ogni azione esecutiva contro 
gli appartenenti aUe forze armate. o ai corpi d vili d'uno Stato� d'origine, 
�condannati nello Stato di soggiorno per un atto compiuto nell'esecuzione 
del servizio (lett. g); posto altres� che il successivo paragrafo 
8 prevede che vi � �contestazione sul �punto dell'inerenza dell'atto 
illecito alla esecuzione del servizio (o sul punto se la circolazione 
del veicolo, dalla quale sia derivato il danno, sia stata o no 
auto'riz2lata) la controversia � portata darvanti a un arbitro unico, scelto 
daUe parti contraenti (secondo il rinvio al precedente pa!I'agrafo 2) 
fra i cittadini deHo Stato di soggiorno che esercitano o hanno esercitato 
un'altra funzione giudiz'iaria, ovvero, in caso di mancato accordo, 
dal presidenti:! dei Supplenti del Consiglio dell'Atlantico del Nord; ci� 
posto l'amministrazioni:! ricorrente vuole dedurre da tali dati normativi 
non soltanto che al giudice deJ:lo Stato di soggiorno, davanti al 
quale � proposta la domanda di risarcimento, � inibito conoscere dell'ineren:
lla dell'atto dannoso al servizio (o dell'intervenuta autorizzazione 
all'uso del veicolo), ma altres�, sotto il profilo del diritto sostanzia-
le, che la fattispecie costituiva del debito di risarcimento dello 
Stato di soggiorno non � pevfezionata se non quando l'accertamento 
del ne.sso tra l'illecito e il servizio � raggiunto nell'ordinamento internazionale, 
o attrarverso il comune riconoscimento (che dovrebbe manifestarsi 
in un vero � proprio accordo) da .parte degli Stati interessati, 
ovvero, in caso di contrasto :lira loro, attraverso il giudizio di un arbitro 
internazionale, quale �queHo pr�evisto dal citato paragrafo 8. Resta 
npotesi in cui lo Stato di soggiorno e lo Stato di origine concordino 
nell'escludere che l'atto lesivo sia stato �compiuto nell'esecuzione del 
servizio, alla quale ipotesi l'amministrazione ricorrente, coerentemen


fatto ~<ncontrorvertib.U.e che, per kle<ntica nmma di run trattato destinato ad 
.operare nelil'ooea deJila Nato, esiste dissonall2la !iltllsanabi1e d'interpretazione 
nehl.a ,g_iU!I'iiSP!I'IIldenza dei siltllgoli P<aesi :fii11m1atari. ' � 

Ora �se non � dubitabile .che, ~n senso formale, il difetto assoluto di 

giuriiSdizione si verifi,ca solo qua!!lldo la situaziollle addotta, per difetto 

dd una <nO!I'ma �che l�a tuteli, !t'esti at1. di :lluoci del oamrpo giuridico e non sia 

qU�!ndi, ~neppur.e in astratto, configurabille n� �come diritto soggettivo, n� 

come inter<esse �legittimo (cfr. Cass. SS.UU., 5 :l�ebbll1aio 1971, n. 291 gi� 

citata), sotto �altro p!I'ofilo, non meno rilevante, il dif�etto assoJ.uto di g�!Uri


sdizione :rapprresenta H limirte di tuteLa che il c.d. Stato-comunit� � abilitato 

a chiedere aLlo Stato-o!rganizzaz�1cme nel suo aspetto pd� specificamente 

giUI1i,sdizio.nal1e. 

Se sotto il profilo f=ale iii ,citato difetto di giudsddzione come ri


suJ.ta dalla pre,eedente selllJtenza (n. 291 del 5 febbx.aio 1971 gi� citata) sa




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1079 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il primo �e H secondo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, 
ripropongono alle �Sezioni Unite (denunciando l'uno ila violazione 
dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 21248, all'E., e dei 
principi �generali sui limiti della giurisdizione oidinaria nei coilifronti 
della pubblica amministrazione, in riferimento all'art. VII:I, paragrafi 
5~ 6, 7 e 8 della Convenzione di Londra del 19 giugno 19�51, resa esecutiva 
in Italia con legge 30 novembre 195�5, n. 13:5�5: improponi!bilit� 
assoluta della domanda, in relazione all'art. 360 n. 1 c.;p.�c., l'altro la 
violazione degli articoH 100 e 102 'C.p.c. e dei principi generali in 
tema di legittimazione passiva ad causam nonch� la violazione e :l)a,lsa 
applicazione dell'art. VIII, paragrafi '5, 6, 7 e 8 della Convenzione di 
Londra, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.) la medesima questione 
gi� risolta �con la ;sentenza in data 5 febbraio 1971, n. '29,1, tornando 
a prospettare un'interpretazione -da .quE!lla sentenza disattesa 
-dell'art. VIII, paragrafi 5 e 8 deHa convenzione sullo statuto 
delil.e forze arrma.te di wno Stalto p!a[11;ecdipall:l.lte al Tmt'bato de[ Nolt'td 
Atlantico ~Stato d'origine) in servizio nel territorio di altro Stato partecipante 
(Stato di soggiorno), che cosi pu� riassumersi: 

Posto che il paragraifo '5 del citato articolo ha r.egolato il risarcimento 
dei danni causati a terzi nel ter�ritorio dello Stato di soggiorno 
degli atti che un appartenente alle forze armate o al personale civile 
di uno Stato d'origine ha compiuto � neH'esecuzione del serviz1,o � (o 
dei danni �per i quali la forza armata o il corpo civile siano � legalmente 
responsabili �): l) addossando il debito di risarcimento aHo Stato 
di soggiorno e damandandone la disciplina alle leggi �che nello Stato 
medesimo regolano �la responsabhlit� civile delle sue forze armate 
(lett. a); 2) disponendo che il pa�gamento degli indennizzi effettuato 
dallo Smto �dd .so,~gioii:'IIlo�, ddlrerbtame:nste o a s,egud!to di una sen


so1U2li.one di controv�oos~e fra sogg,efbti dd ddlr.iltto ilrlteii:'IIlazion�e onde determinare 
.se J.'.effetto �latnl!lOSO m in 11apporto di CaJU!salit� COIIl l'esecuzione de!J. 

� servizio ~ o .con veicolo aiUiilorizzato, �e ci�, 1solo, per la detexmi!!llaZione, :lira 
gli Sta.ti (~rapporto �este~rno) del ~rec�ipl'ooo oneTe di ~rJJsardmento (l�ett. E, 
pail". 5 delLa convenzione). 
In colfl.ltriail"io all'�assunliJo delJ.e S�ezioni UIIlite pu� senz'altro �ribadiil"si 
1a pel'dlli'atnlte incertezzl�l, non suf:f�iJCientemente c~ita da�lla rpoc pregevole 
decisione, iiil !I'elazione al cooiridinamento tra par. 5 e poc. 8 delJ.'mt. VIII 
SOP!'Iattutto cil'ea �'l prmto O�ve viene ne.gata la rpOISsibitlilt� di oonfigocazione 
di un PQ.'O�cedimellllto ilrlter.naziooale di nomina al'bit11ale il cui proounciato 
awebbe natoca analoga a quelLa emessa da un a~rbitrato obbligatorio 
intemo. 

Oontro �i dubbi di oosti:tuzio!!llaLit�, pe~raltro appena sfiorati neJ.la sentenza 
e foi'se superabili coo 11 disposto dell'art. 10 deLla Costituzione, sta il 

7 



1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

piano sostanziale -come messo in luce dalla precedente sentenza di 
queste rSezioni Unite -l'obbligazione di risarrcimento dello Stato di 
soggiorno non � subordinata ad �alcun altro requisito oltre quello della 
dipendenza del danno da un atto rcompiuto nell'esecuzione del servizio 
o di cui il corpo debba aLtrimenti rispondere, e sul piano procedurale 
� previsto ohe le domande di risarcimento devono esserre proposte, 
istruite e decis': :secondo le leggi deHo St�to di soggiorno (par. 
5, lettera a); ch� rquest'ultimo pu� statuire sui danni e procedere al pagamento 
(lett. b); che il pagamento, spontaneo o imposto da condanna 
giudiziale, come anche il rigetto �giudiziale della domanda di risarcimento, 
vincola definitivamente le P�arti contraenti (lett. c); infine che 
i pagamenti eseguiti saranno portati dallo Stato di soggiorrno a conoscenzra 
degli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato 
e ad una proposta di rripartizione formulata a tenore dei 
commi successivi ('lett. d.); ed � qUesto il primo contatto, pirevisto 
dalla convenzione, fra gli Stati interessati a proposito delle domande 
di risarcimento, contatto che avviene quando il risarcimento stesso � 
gi� stato eseguito. 

Tutto ci� dimostra che la .tesi del ministero della didiesa non 
solo non trova �coruforto, ma � contraddetta dalle norme della convenzione, 
la quale se avesse invece voluto considerare rrilevante l'accordo 
degli Stati interessati secondo la costruzione proposta, non avreb~ 
certo mancato di regolarre le procedure per }a formazione e la manifestazione 
del comune consenso degli Stati stessi sul piano internazionale. 
(Al quale proposito non possono non considerarsi esatti i rilievi 
del resistente, secondo cui non potreb~ ammettersi, come pretende 
invece, l'amministrazione ricorl'ente, che l'accordo fra gli Stati 
sia raggiunto e mani.rfestato da organi militari all'uopo non designati 
da norme internazionali). 

Ci� posto, � pur vero �che resta da risolvere H problema del coordinamento 
:rra il rpar. 5 e H par. 8 dell'art. VIII, ossia dell'esatta por-

Uana dinanzi ai suoi g1udki (cdir. Oass. di Francia 10 ma~gio 1971 citata in 
motivazione) non affronJta, poi, rm problema determinanJte .a quei fini 

int~etativi. 

1il �complesso delle norme della Convenzrone di Londra COID!Porta come 
princirpio fondamentale da reSSO desumibile �Che gli SriJati di soggiorno debbono 
intendersi sostitwti agli Stati di origine solo se � possibHe la rivalsa 
nei confronti dei predetti Stati� di or�:gine, rttenuti quaili veri resrponsabHi. 

Se lo Stato dd soggioono � ritenuto obblgato da suoi giudici al risarcimento 
in tutte quell'ipotesi nelle quali non !PIU� ,pi� eserdtooe la rivailsa 
(�ers.: riconoscimento della mancanza del nesso flra attivit� .di servizio e 
fa~tto dannoso), � sovvertito il sistema volruto dalla convenzione. 

Ed ancora. Det~nato l'ambd,to d'rapplicazione dell'all'bitrato i:nterna2lionar1e 
nei ilirrniti voluti daliLa Oa,ssaz1one �e cio� solo per dirimere le con




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISOIZIONE 1081 

te con la sua �costruzione, collega l'effetto negativo di p!l'ecludere il 
perfezionamento stesso della d:attispecie debitoria. (In quest'ultima ipotesi, 
per l'appunto, rientrerebbe secondo la ricorrente il caso di specie, 
in cui l'estraneit� dell'azione dannosa al servizio dapprima attestata 
da un ufficiale del corpo �cui il veicolo investitore apparteneva, � stata 
riconosciuta anche dal ministero .della difesa italiano, sicch� nessuna 
delle due Parti ha avuto ragione di promuov�ere H giudizio arbitrale 
di cui all'art. V:HI, par. 8, della convenzione). 

In sostanZJa, la qualificazione internazionale dell'attivit� illecita 
come inerente al servizio della Nato, raggiunta attraverso l'accordo 
fra gli Stati o l'arbitrato, sarebbe per ila ricorrente presupposto sostanziale 
del debito di !l'isar.cimento dello Stato di soggiorno, e correlativamente 
la �Concorrente esclusione di quell'inerenza da parte degli 
Stati inter.essati basterebbe di per s� -mancando la �cont!l'oversia internazionale 
dedleribile all'arbitro -ad impedire il sorg�ere del debito 
suddetto. Cosicch� il danneggiato, trattandosi di �un fatto costitutivo 
del suo diritto, nel giudizio di !risarcimento contro lo Stato di soggiorno 
sarebbe tenuto a provocaTe l'intervenuta qualificazione giuridica internazionale. 
E la ratio di un cos� inteso sistema normativa, la ricorrente 
collega all'esigenza, espressa anche nei lavori preparatori della convenzione 
di Londra, di impedi!l'�e �ai giudici nazionali quella penetrante 
indagine sull'organizzazione dei sel"Vizi militari della Nato, che ,l'accertamento 
del nesso fra attivit� dannosa e servizi stessi richiederebbe. 

Tale costruzione non trova alcun� fondamento nel testo della con


venzione di Londra. 

Questa, inv;ero, non prevede a:tratto che gli Stati interessati, al� 
lorquando sia presentata una domanda di risa!l'cimento, debbano prendere 
contatti fra loro per far risultar�e in via prreliminare il loro accor� 
do sull'iner�enza o non inerenza del cfatto dannoso al servizio, ovvero 
il dissenso 'che possa da!l' luogo al giudizio arbitra�1e. Al contrario, sul 

rebbe stato neg1ato dalla Oassazdone pur se av;esse ac,cettato �la tesi delia 

P. A. (�comprensione neliLe contrOV'ersde preVIdste daJl pali'. 8 deilil'a!I't. VIII 
di que1lle 1nsorte tra Stato di soggioo::no e soglgetto di diritto interno danneggiato) 
ron il disoutibdle spostamento deil concetto dd � danno prodotto 
nell'oesecuzdone di un servizio � dalilia �categoria Logi,ca-giuridioa di proponib111t� 
dell'azione risarcitoria a quella di condizione per ottenere una 
pronuncia fo!l'mailie i:n mer~to, sotto li!l secondo aspetto sovraindioato (rapporto 
tra cittadino e Stato) it'iJesoe difficiLe condividere un assunto che pone 
comunit� firmatarie di uno stesso <IIDattarto, ugua:Imeme ratifi.cato, e pressoch� 
�consimili, almeno quanto li tradizioni di progres,so giuridico, in condizioni 
di netta dif:fierenziazione rispetto alla dspettiva tuteLa inte!l'na per 
fatti diel me.dJe,sdmo glene:re. 
Se la Coll'te S.upl'ema ammette .che La giurisprudenza degli ailtri paesi 
della Nato r1cono,scono val�Jda l'dcnterpD:"etaZJione sostenuta dalla P. A. ita




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1083 

tata da attdbuire alla previsione secondo la quale � se vi � contestazione 
� sul punto dell'inerenza dell'atto lesivo al servizio, l'aff�re 
� sottoposto ad un arbitro che decide sovranamente sul punto. Ma 
l'alternativa che si presenta all'interpr�ete non � queHa, prospettata 
in sostanza dalla ricorrente e per� smentita dal testo no�rmativo, di 
ammettere il determinante rilievo dell'accordo ;lira gli Stati sull'inerenza 
o non inerenza dell'atto illecito al servizio, oppure di rinunciare 
ad intendere }a norma che preve l'aTbitrato per il caso in cui 
gli Stati dissentano sul punto; l'alternativa, come chiarito dalla sentenza 
del 197'1, � invece diversa, e sta ~ra il negare che l'arbitrato di 
cui al paragrafo 8 sia stabilito per risolvere una controversia fra 
Stati, oppure ammettere ch'esso sia bens� previsto per decidere una 
lite internazionale sul punto sopradetto, ma soltanto ai fini della ripartizione 
finale dell'onere del ["�sarcimento fra gli Stati interessati, ai 
sensi della lettera e) del paragrafo �5', fermo restando che lo Stato 
d'origine non interviene in alcun modo nella fase di accertamento dell'obbligazione 
risarcitoria dello Stato di soggiorno. 

La prima configurazione, sostenuta da una parte della dottrina, 
s'appoggia soprattutto al rilievo che non v'>� margine per una controversia 
fra gli 'Stati, se 1la lettera c) del paragrafo 5 dispone che il pagamento 
dell'indennizzo da parte dello Stato di soggiorno � vincola 
definitivamente le Parti contraenti �, laddove il paragrafo 8 non dice 
affatto che la contestazione da sottoporre all'arbitro dev'essere insorta 
fra gli Stati: il .procedimento arbitrale avrebbe perci� natura di arbitrato 
obbligatorio interno (�quantun,que l'arbitro debba essere nominato 
'con procedura internazionale), diretto a risolvere, in. modo vincolante 
per H giudice naziona,le, la controversia che insor.ga fra Stato 
di soggiorno e danneggiato sull'inerenza dell'attivit� dannosa al servizio 
della Nato. Trattasi p.er� di configurazione che, bench� coerente 

traversie fTa soggetti di dilritto .i'ntelrnazionale, esso s!M"ebbe confinato in un 
ambito mea:amente teorroo. 

ln virt� dtetl.Le ailimee b) e c) rdell'arl. VIII rpaT. 5, Lo s.tato di sog.giorno 
statu.isce sul[e dbimJandie dd risarrcimento effettuando i pagamenti reLativi in 
moneta nazionale. Detto pa,garrnento vincoLa le .parli co:rutraenti (Stati) sia 
che intervenga a seguito di accordo, sia che co,nse~ a decisione giurisdizionale 
interna. 

Se il giudice nazionale pu� decidea:e totalmente iLa controversia fra 
Stato dti sog,gi.OT!rlO e privato danneggiato, non v'� pi� modo di applicaziooe 
delil'aa:-bitrato intern�azionale che resta, p'er �cosi dia:"e, scavalcato da11a 
decisione vincolante. 

In conclusione, dunque, le perp,lessit� ed i dubbi susc~tati dal1a prima 
sentenza deLle Sezdond Unite (cit. C!I!Ss. 5 f,ebbit"laio 1971 n. 291) permangono 
anche con i ll!Uovi chiar.im.enJti. 

CARLO CARBONE 



1084 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

con l'invocato ratio legis e sorretta dalla giurisprudenza di altri Paesi, 
della Nato �(v. Cass. francese 10 luglio 1971, citata dalla ricorrente ad 
altri fini), i'amministrazione r�coJ:'Il'ente non prospetta, certo rendendosi 
conto che -a parte la difficolt� di conciliarla col divieto costituzionale 
dell'istituzione di giurisdizioni speciali essa condurrebbe ad 
affermare ci�: che potendo sorgere la contestazion.e solo se lo Stato 
con"\1\enuto eccepisce l'estraneit� dell'atto illecito al servizio, e potendo 
esser fatta valere tale eccezione solo attraverso il ricorso all'arbitrato 
da parte dello Stato stesso, nel caso di mancata contestazione l'inerenza 
dell'illecito al servizio deV'e senz'altro essere ritenuta dal giudice 
interno il che significa che in proposito la convenzione pone una presunzione, 
la quale pu� esser vinta -ci� che nella specie non � avvenuto 
-solo per mezzo di una contraria decisione avbitral:e, nei 
con:llronti delle spesse parti, che lo Stato conrv�enuto ha l'onere di 
provocare. 

A cfavore della seconda configurazione si sono invece pronunciate 
con la citata sentenza queste Sezioni unite, osservando che il carattere 
internazionale della procedura di nomina dell'arbitro impone di definire 
internazionale l'arbitrato stesso, il quale dunque pu� solo servire 
a risolver�e controversie cfra gli Stati; identificando poi le controversie 
devolute �al giudizio arbitrale in .quelle che possono sorgere fra Stato 
d'origine e Stato di soggiorno !relativamente al riparto finale dell'onere 
di risarcimento; negando inf�n�e che a tale devoluzione sia di osta�colo 
la norma della lettera c) del paragrafo 5, secondo �cui �le Parti contraenti 
sono vincolate dal pagamento di�retto dell'indennizzo o dalla 
decisione del giudice interno, giocch� l'efficacia vincolante deve intendersi 
limitata a �quanto non � riservato alla competenza dell'avbitrato, 
e per ci� non �� VeTO che riJconoscendo ai giudici deHo Stato 
di soggiorno il potere di decidere su ogni parte della controversia 
fra lo Stato ed il terzo danneggiato, si confini l'arbitrato in limiti 
nei �quali esso non ha pi� ragion d'essere. 

La critica che l'amministrazione rico['rente rivolge a tale decisione, 
p.er H fatto stesso di non muov�ere dalla corretta e sopra chiarita 
impostazione del problema di coordinamento :fra� i testi normativi 
apparentemente contrastanti, ma di appoggiarsi invece ad una 
costruzione che le norme della convenzione non autorizzano, non offre 
ar~omenti nuovi e degni di �approfondimento: -cosicch� H prece 
dente indirizzo, secondo cui il giudice italiano non incontra alcun limite 
neU'accertamento dell'inerenza dell'atto illecito al servizio della 
Nato o dell'autorizzazione alla circolazione del veicolo da cui � derivato 
il danno, dev'essere confermato. 

Ci� comporta il rigetto sia del ,primo sia del secondo motivo d1 

ricorso ,che dalla mancanza di quell'accertamento in sede internazio




PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1085 

nale vorrebbero rispettivamente inferiore l'improponibilit� assoluta 
della domanda di risarcimento o, in subordine, il difetto di legittimazione 
passiva dello Stato italiano o l'infondatezza della domanda nel 
merito. 

Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 
2729 c.c. e J'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo 
della controversia, sostenendosi l'arbitrariet� del:l'affermazione 
della �corte di merito, secondo cui il fatto che un automezzo di un 
corpo militare sia condotto da un soldato in divisa appartenente al 
medesimo cor:po, '� .suffidente a far presumere che la circolazione dell'automezzo 
sia stata autorizzata dall'autorit� militare. 

Premesso che la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto 
non � per nuHa insuffictente estendendosi anche a concfutare la prova 
contraria (dichiarazione dattiloscritta, attribuita ad un ufficiale della 
marina degli Stati Uniti) che l'amministrazione aveva preteso opporre 
all'esposta presunzione, si deve osservare che la critica della desunzione 
presuntiva � inammissibile, esaurendosi essa nel contestare che 
il fatto noto sia idoneo a far presumere queUo ignorato, per la ragione 
che la guida di un veicolo militare da parte di un soldato del corpo 
pu� anche non �essere autorizzata: con il che sostituisce un altro apprezzamento 
a quello insindacabile del .giudice di medto, che valutato 
la gravit� e precisione della pTesunzione secondo l'id quod plerumque 
accidit. (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 5 novembre 1973, n. 2864 -Pres. 
P1ece -Ret. Mi[1abelli1i -P. M. Tavolaro (,concf.) -P~refetto di BeTgamo 
(avv. Stato Gal'lg,iulo) 1c. Roc,celi1a (n..c.). 

Competenza e ~iurisdizione -Circolazione stradale -Sanzioni non pe


nali -Ordinanza prefettizia -Giurisdizione del ~iudice ordinario 


Limiti. 

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, an. E, artt. 4 e 5; l. 3 maggio 1967, n. 317, artt. 9 
e segg.). 
Al giudice ordinario non � consentito ridurre ta sanzione inflitta 
con ordinanza prejettizia per la violazione di norme suLLa circolazione 
stradale (1).. 

(l) C:fir. Cass. 1Sez. Un., 24 maggio 1972 n. 1646 'e Cass., Sez. Un., 16 
maggio 1973 n. 1387 (eDJtrabe ~citate nei11a sentenza, di cui si tratta) rispet-� 
tivamente in questa Rassegna, 1972, I, 415-423 nonch� ivi, GARGIULO, Limiti 
del sindacato giudiziario suLle ordinanze-igiunzioni emesse per la tutela 

1086 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -COill r.iJco~rso aJ. pretore di Ber:gamo de11'11 a'PriJ.e 1969, 
Sel'lgio Roccella proponeva Oipip()Sizione contro J.'ordil!l:anza deJ. ~efetto 
di Bel'lgamo, emessa in darta 5 ma!l':llO 1969 e notdficata :hl 28 marzo successivo, 
con La quaJ:e gJ.i er�a �stato <IDtdmato il pagamento detilla somma 
di ili:re 20.000 quale /Sanzione arnmiln.tsrfJrlativa per violazi<me deLl'art. 115 
del t.u. delJ.e norme sulla drco~aziO!lle stJrardale, arpprQiV�a,to con d.,p. 
15 grugttlo 1959, n. 393. 

L'adito !Pret01re, con sentenza 27 otrtoibre 196�9, ll'i<tenuto dirufondato 
hl primo motivo delil'opposizione, com cui iii. Roccell.a aveva sosrtenuto 
l'.iJnsussisrtenza dell:a violazione, ne accoglieva ril. secOilJdo, COill cui era 
stata dedotta l'eccessiv�it� della sanzt001e inflitta, �e ~riduceva questa a 
lire 12.000. 

Av:verso questa senrtenza hl. Prefetto di Bergamo iha propoSito ricO!
l'so pe1r caSISiazione, suLla balSe di un Ulllico motivo dii annullamento. 
Il Rooceli1!a non si � costituito. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con J.'uni,co motivo dedotto hl. ~efetto rioo[['ll'ente denUd11Cia la vio~ 
!azione degiJ.i artt. 4 e 5 della Jegge 20 marzo 1865, n. 2248, All. �E, e 
degLi artt. 9 e segg. deLla ilegge 3 maggio 1967, n. 317, e sostiene rche 
al p!retore non e~ra consenttto ddunre la sanziooe inflitta COill 011d.inanza 
prefettizia pe1r la vioilazione di norme su1:1a. ci!rcolazi'OOle stradarle. 

La censtl!l'a � fondata. 

Quesrte Sezioni Unite ha'lmo gi� avuto, inrfartti, orccasione ,di rtle


vare 1Che l'ocrdinanza prevista daJ.J.'art. 9 della legge 3 mrurzo 1967, 

n. 317, concernente la cosiddetta depe:rmllizzazi.one dd alcune vioJ:azioni 
deLle leggri ISilllhla circolaziOille srtrradale e dei regollamenti locali, 
costituisce un att.o ammirnist:rativo e rche con l'opposizione, ivi dntrodotta, 
'V'iene Pl'Qposta dal prrwato, cui ila �sanzlione � stata infiirtta, una 
pretesa di accertamento della i11egittdmit� dell'a,tto (Cass. 24 marggio 
1972, n. 1646). 
Ma tle stesse Sezioni Unite hanno a!!liChe rilevato che i'ri!!lld!l!gtne 
devOiluta al pretore dalJ.a norma cttata, se �concerne iii conrtroihl;o deLla 
SUSS�ISrtEm.Zia non soLtanto deLLa vioLazione, ma arnche dei reqrudrsi~ dd 
sostarnza e. di forma dell'atto, non pu� aJJJdalt'e aJ. di J.� del rsi!!ldacato 
su �eventuali vizi dellJ.'a,tto (Cass. 16 maggio 1973, ltl. 1387). 

A:l pretore non-� consentito, <Cio�, annullrarre o modificall'e \l'atto 
della circolazione stradale, ed in questa Rassegna 1973, I, 693. V..pure pea.un 
pi� varsto di:scono. di princiJpi.o, CARBONE Procedimento amministrativo 
di irrogazione della pena pecuniaria e giudice competente a controllare 
l'entit� della sanzione inflitta, in questa Rassegna 1972, I, 40. 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS; SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1087 

anunmistrativo, e quindi nepptm"e sostituire ail:a san.z:ione i!l.'ll"ogata con 
taJ.e atto nna sa<n2lione diversa, in quanto anche iln questa materia !rimane 
O!Peratllte la !I'egoiLa fondamentale, contenuta nell'art.. 4, seco!Illdo 
c'omrn:a, della legge 20 mall'zo 1865, n. 2248, Ahl. E, Slllllil'abo~zione del 
corntenzioso ammitillistrativo, che nega aJ. gliudice oll.'lddtn.a1l'to ogni potest� 
dd annu:lil.amento o rifO\l'llna dell'atto amministrativo. 

La legge 3 malggio 1967' til. 3�17' 1[100 ha a:ffa,tto mtrodotto, invero, 
una giUII'isdizione di annullamento, devoJ.vendola al ipll'eto!I'e, ma ha 
soilita1r1to mantenuto a questo, in riferdmetil!to alla nuova �categoria di 
a�tti 1che con la legge stessa � sta~ta mtrodotta nel siste'ffia 'e con particolall'e 
disc:tplina, hl potere dii 'controllo e di ddsaippilicazione, proprio 
dell'autOII'it� giudiziall'ia ordinall'ila. 

Poich�, quindi, nel caso in esame :hl preto!I'e ha !ritenuto di ~esercitare 
un potere di riJfoll:'IIDa, che gld era, �lilJVece, 'Dbito, il ricorso 
avverso la sentem:a hn.pugna,ta deve �essere accoilto, e la sentenza stess:a 

v:a cassata. 
Pod!ch�, perailitro, la sentenza viene caSISata so,lJtai[)Jto in queJ.[a pa'I'te 
in cui il IJ["etore, .esOI'bitando dai J.imiti deJ.J.a 'gi'llll'�Sdizione a lui attribuita, 
ha ipl'Onundato ia rdfoo:rma delJ.'atto aiiilffi�ni:stll'atWo, ,e poich� la 
caJSSaz.ione della setlltenza viene 'prolillUllldata dn. quallito si riconosce cihe 
n� iJ. pre.to!I'e, n� �aloo.n altro .giudice ha giurisdizione in IIll:aJteTia, la 
cassaziolile, nei J.imitd sop!ra prec:iSialbi., va pronuocia~ta senza mvio, a 
sensi dell'art. 382, terzo comma, ood. 1p!I'oc. civ. 

La novit� delle questioni trattate appare giooto motivo di compensaziolr1e 
deMe spese. -(Omissis). 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE(*) 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 9 apiriile 1973, n. 997 -Pres. Pece Est. 
Aliotta -P. M. Padace (conf.) -Ministero Pubblica Istruzione 
(avv. sbatto F�aneiLlii) c. Goon:aTo (avv. R�!zzo �C. OM'Itella). 

Responsabilit� civile -Responsabilit� presunta prevista dall'art. 2048 

per i precettori -Estensibilit� a~li inse~nanti elementari ed .al-� 

la P.A. 

(Cost., art. 28, c.c., art. 2048 e d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 artt. 22 e 23). 

La limitazione del:la responsabilit� degli impiegati dello Stato nei 
confronti dei terzi ai soli casi di dolo e colpa grave, prevista dagli artt. 
22 e 23 del t.u. lO gennaio 1957, n. 3, non esclude l'applicabiLit� all'iinsegnante 
di scuola elementare della pre�sunzione prevista dall'art. 2048 

c.c. per i danni compiuti dagli alunni e l'estensione di tale� responsabilit� 
all'Amministrazione (1). 
(Omissis). -v;a rp~relimLnaTmente rti1ev;ato che non ha aJ.oU[l fondamento 
Ll'eocetione proposta d:al M:�in!iJstero de11a PubbUca I'struZILone, hl 
quale sostliene che Ja pireseiJJJte oaUJsa esula da'll'ambiJto deli1a g.iJur�,sddzione 
de1l giud~ce O[['ldiDa'l"io potch� i!Ja domanda proposta dal Gennacr'O 
implicherebbe �sinda.cato sul potere disc�rez<101l.1a�le di ovgl�lillizzazion�e del 

(l) In tema di responsabilit� dei pubblici dipendenti 
L -Con la decisione in rassegna e con altra quasi coeva (13 aprile 
1973, n. 1056), si OOl'IISOLida lll!ella giurisprudenza del S.C. H prrincipio dclll.'appUcabi1it� 
.anche agli insegnanti delle 'scuole elementavi, che siano dipendenti 
pubblici, del([a noii.'IJlla cOJlltenuta nelil.'art. 2048 che pone a �calrico dei 

�� rpr.e,cettrn:-i � una 'J)["eSlllrlZ�'One di :1:1esponsabilit� ,Pffi" d dalll!W .cagionati dal 
fatto illecito degli alUJil.1ll.1i durante H rtJempo in �cui �sono :sogJgetti alLa loro 
SOTveglianza. 
Nella sentenza in esam!e, peDaltro, il s.e. � stato chiamato ad affrontare 
un ulteriore, deLicato problema, quello del coordinamento tra la disciplina 
contenuta negli artt. 28 Cast., e 22 e 23 del testo unico 10 gennaio 
1957, n. 3 e la normaJtiva di diritto comune. 

E l'applicabilit� della normativa di diritto comune (neUa specie articolo 
2048) ai dipendenti pubblici viene giustificata con l'argomento che 
segue: � va rilevato, per�, che poich� l''art. 23 del testo unico del 1957 (che 

(*) .AJilia :redazione de(U.e :masS�ime 'e delJ.e note di questa Sezione ha 
collabovato anche l'avv. ADRIANO Rossi. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1089 

pubbHco servizio scotla~stilco. In �Pil'Orposilto �, in:liatti, sufficiente conside!
fare che' il Gennaii"o basa :La domanda di ll'~sarci:mento dei danlili per 
la vio1az1one del di~itto sogge�ttirvo �a!lla integrit� fisilca del figlio mLnore 
su nn .comportamento �colposo .dehl'msegnante Man~iagal1i, riOOeri:bile in 
v:iJrt� del oostdetto � varprporto or~ani!co � �ald esso Mostero, cOJ:lJSI�Jstente 
-�derbto :compQII'tamento .ClOiLpso -nehl'�aover omesso dli eser,ci:taDe l'opportuna 
v:tgHanza suJJJa scolaresca �che si :trovava nel cortile <�I11rr'anrte 
ii.'�O!fa di mcr.eaz;i:one; t1 ohe nOIIl impil.tca a:licrm sindacato suilil'oirlgao:JJizZJaZ�OIIle 
de�l prtllbblillco .servizdlo .scoliastilco, ma .soltanto s<Ul compo!f,tamen.to 
tenuto �daiL1a anmdetta ��illsegnatnte in vtolamone delle disposizioni contenute 
nell':a:rt. 3�50 del ~ego1amento generale s<Ui se!fVizi deltl'iJSJtrmLooe 
elemerutare, .emanato �con r.d. 2�6 aJpll1il1e 1928, n. 12:97, noilllch� delJle norme 
di comune diJ1igenza. 

P.ertanto � �evilderute �Che la domanda ,siJa !Sotto irl ~ofiJo della causa 
petendi �che del petitum unitartamente coos1derata nella lorro sostanza, 
rientra nelila ~iurtsdiz;i:one del g.iudLce orrd�IIlario. 

Oi� premesso, v�enendo a�Wesame del Tlico:vso pdnc�ipa!le, si Di1eova 
che con til pa:dimo motiovo ill dcoroen�te Mnstero, denrmzilando La viol�az.
ione deglii �a\t'tt. 2043, e 2048 �C.�C. 22 e' 2:3 t,u. 10 ge~nnaio 19�57, n. 3, 
in relazione all'art. 3�60 n. 3 c.p.c., sostie):le: a) che erroneamente la Cor


limita la responsabtillt� dell'impiegato che nell'esercizio delle attribuzioni 
demandategli rechi ad altri un danno aLl'ipotesi che abbia agito con dolo 
e colpa grave) fa subito "salve le responsabilit� pi� gvavi previste dalle 
leggti vigenti", detta riserva non �avrebbe alcun sign.i:l�icato ove non fosse 
intesa nel senso di far salve quelle particolari specie di responsabilit� 
regolate negli artt. 2047 a 2054 e quindi anche quella contenuta nell'art. 2048 
c.c., �Che, come si �. gi� detto, � operativa anche nei confronti della pubblica 
.AmrD.ini�strazione. � 

2. -T'aie modo di argomentare lascia seriamente perplessi. 
Che l'art. 28 delLa costituzione abbia introdotto una disciplina innovativa 
ammettendo la respoosabi1it� diretta dei dipendenti pubbl�ici per gli 
atti compiuti in violazione dei diritti dei terzi, accanto a quella detlla P.A., 
� affermazione condivtisa dalla assoluta maggioranza della dottrina (v. per 
tutti SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1966 p. 635 e 
segg. Contra tuttavia GuGLIELMI, l'art. 28 della Costituzione e la responsabilit� 
detlo Stato e degli enti pubblici, �in questa Rassegna, 1949, 169� e seg�g.; 
il quale rdch.iama il disposto degli artt. 52 e 53 del testo unico 12 luglio 
1934, n. 1214 su1la Corte dei conti, norme che tuttavia prevedono solo la 
!'espoosabilit� dei dipendenti verso l'Amministrazione) e mai smentita dalla 
giurisprudenza. 

Ne segue che allorch�; l'art. 23 del testo unico n. 3 del 1957, dopo aver 
stabilito che l'impiegato rdsponde nei confronti dei terzi solo per dolo o 
colpa grave, fa sa�live � le responsabilit� pi� gravi ipl'levilste daiLle leggi 
vigenti �, non pu� fare riferimento che alla ipotesi in cui, gi� prima della 
entrata in V�igore della norma costituzionale, era prevtista una diretta responsabilit� 
del dipendente pubblico nei confronti dei terzi e tale responsabilit� 
-sotto il profilo soggettivo .-era pi� grave di quella prevista 



1090 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

te di AlprpeLlo ha ritenill:to !iipiplicahille nreJla !SpeiOLe la pret.Sunzd0111e di 
responsabilldt� dii rcui al citarto a:rt. 2048 rc..c.� non oonrs~drem!l1do crhre gli 
�!llisegnanti elementard. 1!10111 possooo esrsrerre equirparrarti ad. prercettord domesttcd. 
ed ad. maestri d'arrte; b) che rflaile rpmesum.zliOille di reS!ponsabildlt� 
n0111 � arppldicabille nei ,o�a::lfvontd della pu'bbld.ca Ammnstra~i-0111e; c) che 
comunq/Ue n0111 � a~pp:tiicarbhle llleri -c:lonclironrti dei pubbld1oi i.mpieg�att deJ.rlo 
Stato, qrua['e~ra J.a Mangilalgrailri, m qt1anrto dettd. pubb1~cd. impdegati, a 
norma dei citati ar:tt. 212 e 23, t.u. n. 3 del lr95r7, sono oosponsabi:l:i ned 
c0111cfrontd dei ter:zJ. ISOiltanrto rper doLo o oo]rpa grave. 

TaiLi rCelliSIUTe SOillO per ar1tro ,tutte IDfundate. 

I!Ild:artti, per quanto artti.e!Ile alila rce!llJ~a sub a), OOCOJrre CO!llJS~drerare 
che, secO!llido rl'illlterprretrazio!llie letterale e r1ogica, nron vri � dubbio, contrardaunente 
a quanto SOS!biene wl lrlJCOrre!llte Mmilstero. che rri.entrono 
nel!la prev~si.one detll':art. ,2,048, tra rgl!i a�.trd rsoggetti i'VIi. inrdd.oarti, anche 
gl'dnrse~a!Ili1Ji delle rSICU01e elemen.rta\d (�!ll rba!l se!IlJSO Oass. 2r2 ottooce 
196r5, 111. 386, 6 :llebbmio 1'970, n. 2r63 e 3 febbrailo 1972, n. 260). In PJrOpolsito 
va, :i!D.cliattd, rliJlevato che, rpur esclusa per Ja natura ecrce~o.nale 
dell!la norma i',mrter!pretazliJOille anaffiogilca. e l'l1conosoiuto hl carattere di 
ilaSISiatlirviit� deif!l'ele!llcaziJOille dleri sogge:tti a cartco dei qUJaili si arprprld.oa la 
preiSUII!l~�!onre rdi Tesponrsaibiilwt�, � per .seriillpa'e arm:rnessa J.'ri.nJterpre1Jaziol!le 
erstern:sirva ~in ~tal Sle!IliSO Carss. 7 ottobre 1968, 111. 39r3i3). O~bene, la parola 

� precettore �, dal latino proeceptor, nel suo significato lessicale, sta 
ad mdiloare anz:itUttto ri r:maesrtri e rgld �!llisegnranti m >gene�~e e so[tanrto irn 
dall'art. 23 testo unico n. 3 rdel 1957, e rcio� e,stesa anche al caso deHa 
semplice colpa. 
Tale :responsaib.ilirt� non pru� essere rche quella penale che � C&'tamente 

� pi� grave � sia sotto il profilo soggettivo (essendo sufficiente la semplice 
colpa), sia sotto il profilo oggettivo (in quanto la sanzione prevista � 
certamente la pi� afflittiva di ogni altra) e che indubbiramente gi� era 
prevrista dal previgente ordinamento a carico del pubblico dipendente quando 
nell'esecuzione delle funzioni pubbliche avesse coorurnesso un reato con 
danno ai terzi (si noti che le tre decisioni del s.e. anteriori all'entrata in 
vigore della Costituzione, citate da Guglielmi, op. cit., p. 173, le quali af�
fermano la responsabilit� personale del dipendente pubblico nei confrOI!lti 
dei term, sent. 27 rlug1io 1933, in Giur. It. 1932, I, l, 1172 e sent. 10 aprile 
1940, in Foro It. 1940, I, 601, contengono aftlermazioni di carattere generale 
senza alcun riferimento ad un'ipotesi concreta ed infatti per il caso esaminato 
la responsabilit� viene in entmmbi le decirsioni esclusa, mentre la 
terza decirsione, 12 maggdo 1938, n. 1�633, in Foro It., 1936, I, 1362, si riferisce 
ad un caso in cui � evidente la responsabiLit� penale del chirurgo che 
ha dimenticato la pinza emostatica nella cavit� addominale del paziente, 
responsabilit� penaJJe a cui a mente deLl'art. 185 c.p. si ricollega la responsabilit� 
cdvile dell'autore del reato anche se estinto). 

La riserva contenuta nell'art. 23 non pu� fare, invece, riferimento alle 
ipotesi disciplinate dagli artt. 2048 e 2054 c.c. anche perch� prima dell'entra-
ta in vdgore della no'rm.a costituzionale, di cui il citato art. 23 testo 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1091 

senso pamcol:are � usata rper ind~cru:'le gl'msegitlianti rpt"�JVati, d'UJso un 
tempo presso rl!e diamigiliiie stgnorhli, per i: qUJaLi era pi� specificamente 
adottata la denominazione di origine spagnola aio ai quali veniva affidata 
l'edrllicaztone ed ~struZJione dei mirnori. D'altra parte, dal puiDJto di 
V'ils1Ja deltl'�ilnlterpre'bazd,ooe �1ogtca, � itmpol'lt�iDte :iJn pl'OipOOWO COIJJSiJdemre: 
l) ohe nell'art. 2048 c.�c. d. precerttord: .sono aocoon'U!nati sortto La stessa 
dilsCI�Jpma con i maes1n:d d',all'te o mesttere, per ti quailii fl dovere di vig.
hl:anZia d:ilscoode atppUJnto, come per gl'insegnanti elementari, drul'affi.damento 
del mmore tper t1agiton� d'ilstJruzd,one; 2) ohe� l'~cabilit� della 
pT6SUJnztiJOOe dii relsponsabtlit� � antoor pi� �gtustilficarta pe!r gili IDsegnaii11Ji 
el!emen'ba11i, l"�!Spetto ai quaJli: ail'obbl!ilgo dehl'illnseg!lllamen1Jo si a�ccompa:
gna quel!lo d'imprur<tilre agr]i tsco1al1i rgiLi 'Oipp01'!1Juni pr:tncipii educatilvi, 
per ,cUJi La tscuo!La cos'bitUJilsce La necessari:a tilntegr:azilooe dethla edlucaztooe 
impa:r:tJtta dai ,geniftori neilll'ambirto facmhliare. Ne � requdlsfuto essenz~
a1e per ['app1~cazilone dell'tall't. 2048 che l'affidamento del m.i.lr1ore 
al preoettoce abbia caTattel1e ooi:lrbi�nluattivo ed etscluiSiivo, russ:istoodo la 
presunzione di responsabilit� ogni qualvolta, come .si verifica per gl'inseg
�nan�ti dii �scuoiLe e1emental'i, l'affidamento del mirnol"e per r�ag.toni di 
educazilorne o :iJstrru.zt1one, se .ptllr 1mtarto ad aLCUlrlie orre a[ gtOII'tllo o aiL1a 
settilmana, asSUJma rcw.,atte!re tconti!llluati'V'o e non sia quindi mel"acmente 
sal,tuaiito ed occasionaLe. 

P�er quanrto poi ,si: 11tfei"ilsce �aLLa cooSUJra ,sub b), occorre consideraTe 
che la rdiilsposi:Zitone foodamentale dn ma'berrila dii respCIDsabhldtt� exrtn:-arOOOltvattual!
e dei!Jla rpubbl!~ca Ammilnilstrazione � contenuta nelil'�all't. 2t8 della 
Costitu:zJilone, �Che, ooo norma di cailattel1e precettilvo e dii aJptp1icazlione 

unico n. 3/1957 costituisce ~�attuazione, non era configurabile una responsabilit� 
dell'impiegato statale -svolgesse questi attivit� amministrativa o 
attivit� materiale -nei confromi dei terzi per la violazione dei diritti di 
questi ultimi nell'adempimento dei compiti demandategli (ad es. il conducente 
di un autoV1eico1o dehla P.A. :non rispondeva, salva l'esistenza del 
reato, personalmente dei danni cagionati per colpa a ter:zli.. Di tali danni 
rispondeva unicamente l'Amministraztone, salva la rivalsa nei confronti 
del dipendente da eser�citar.e, per�, attraverso lo speciale giudiZiio previsto 
dagLi artt. 52 e 53 del t.u. sulla Corte dei conti). 

Si pu� aggiungere che se si dovesse ritenere applicabile ai pubblici 
dipendenti la responsabi,lit� diretta nei confronti dei terzi in tutti i casi 
previsti dagli avtt. 2047 e 2054 c.c., la disciplina contenuta negli artt. 22 e 
23 t.u. del 1957 perderebbe quasi ogni significarto, rientrando in iali prev,
isioni i casi pi� frequenti di responsabilit�. 

3. -Una conferma del l"eale intendimento del legislatore la si ricava 
dall'art. l della legge 31 dicembre~1962 n. 1833, il quale, dopo aver stabilito 
nel primo comma che i dipendenti dello Stato, anche se militari, addetti 
alla conduZiione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, che nell'esercizio 
di tali attribuzioni cagionino danni allo stato, sono tenuti al 
risarcimento nel solo caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave, 
aggiunge, al secondo comma, che � :la limitazione di cui al comma prece

1092 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

i.mmed.iJa,ta e diretta, statbi11sce te,stwailmente: � I funzdona[".i e dipendenti 
deilil!o S.tatto e deglii enti pu;bblici sOIIlO di~ettamoote respollllsabil<i, secondo 
11-e J.~eggi peiOJailli, chnill:i e ammirnl~strative, degld atti comp!iiwti in 
V'LoliazdJone di d~.itti. Ln ta:li �casi (La responoobdldlt� civHe si eSitellllde atl:lo 
Stato ed a,glJi &liti pubbldci. 

L'~anzildetta ddsposizdoiOJe postilla, com'� chia11o, due distinte nonne: 
l'wna che stabiliisce il p11incipdo de1la re,spoosabdlit� iiil pa-O!pl1�O delle 
pea1sone cll!e agiJsOOIIlo qwaiLi orr1gani deHa rprubh!Jtca A.mmiJn:ilstraziorne; l'altra 
che !pr1eve1de 1lia r1esp01I1JsabUi:t� dd dertta Amm�iniislbrazdioiOJe p& g[i attti. 
ilileciti comme,ssi dai :fumz~onar:i dtpoodell1ti, l'esp,oosab<i�liit� che ha nature 
ddretrta in 'V'Wtt� de�. 'cosi!detto � rappolrto o~g:aniJco �, che immedesima 
l'attivit� degli organi con quella, dell'ente pubblico, posto che � a 
mezzo ded propTi orglani 1che J.'ente pubbLico �1Sit:rinseca iJJa ~orpria attivilt�. 
Nelll''Uill caso tcome nJel['tai.l.lfu1o l'art. 28 dehl1a Costi.tu.ziooe Opem wn 
rinvdo aUe disposiziLond 'contenute IOJelle tl.�eggi 1e :regolamooti, che ddscipiLinano 
:i ralp!porti tra pa:'I�JVlarti i:n matteria di respoosabiJ..it� pea:-fatto 
ilhlec11Jo, e che debbono quin�hl mttene['lsi appildtca:hiJ.ti anche iiil re1a(t11one 
altl.a responsabhlit� de�.tl.a P.A. ~salLvo 'che non V'i sta una dilsposizitoiille contraTli.
a o SUJsSista UIOJa T,ag&ooe d'�ll1Jcompatibiili1t� iiil relaz&orne alla natuTa 
sog1gettWa dehl'1e10Jte !pUbbLico o delila-re1ativa attW1t�. Orbene, ai fini 
dehla r.isotl.urione delLLLa quelstiooe 1i1Il esame, oc,cm-re srbabhlirre se l'art. 
2048 'C.,c., ~H qoo'Ie ditslctipli<na tra il'atl.wo l1a responsabdilit� dei p~r~ecetto,r:i 

dente sd applica .anche alla responsabilit� del personale, ivi indicato, verso 
l'Amministrazione che abbia risarcito il terzo detl. danno cagionato da circolazione 
di autoveicoli o di altri mezzi meccanici �. 

Risulta evddente da tale norma che mentre l'Amministrazione � �tenuta 
a rispondere nei confronti dei terzi in ogni ipotesi di danno provocato dalla 
circolazione dei suoi veicoli, sia essa che i terzi (che altrimenti il dipendente 
sarebbe criamato a rispondel:"e anche per colpa non grave nel caso 
di azione del terzo nei suoi confronti, con la conseguenza di creare una 
disparit� di trattamento, .a seconda che di soggetto agisca o meno nei confronti 
del dipendente, detl. tutto ingiustificata e quindi incostituzionale. 
Contra CASETTA, L'illecito degli impiegati dello Stato secondo il loro nuovo 
statuto giuridico, in R�v. trim. dir. pub., 1956, 423 segg. :spe�. 436), possono 
agire nei confronti del dipendente solo nel caso di danni provocati da dolo 

o colpa grave. 
Si noti .che lo stesso art. l della l,egge in esame, al III comma, testualmente 
soggiunge � restano salve le responsabilit� pi� gravi previste dalle 
leggi vigenti �. 

Sarebbe conrtrra:ddittorio ,pensare �che con quest'uLtima disposizione il 
legislatore abbia fatto salva l'appHcazione delle norme di diritto comune, 
tra cui � compreso l'art. 2054 c.c., norma quest'ultima la cui applicabilit� 
i primi due commi del trascritto art. l hanno appena esclusa. 

Il 1egislatore con l'espressdone trascrritta, identica a quella deH'art. 23 

t.u. del 1957, non pu�, quindi, che fare riferimento aHa responsabilit� penale, 
escludendo tuttavia che la responsabilit� civile, che discende dal

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1093 

per i fatti iJlJLedti ICOIIIlimetSsi dagLi ailili~evi, sia appl:icahiU.e a!Illche nei confronti 
deli!Ja !pU!bbiLica Ammilnistrez;ione, ipUT essendo pre�vista UJill�l rpre-� 
snnZILone dii !Lesponsa:biililt� a carico deLl'agente, atta a ipTodUil'l'e, m vwt� 
del rappo~to oogrun:~co, eff�etJbi p~robatooi a oa!l:wco detltla stessa pubhLica 
.Amiiil:iJstrez:iJone. La SOilluzOOn�e del ip'l'IOblema, m con!l�oii'IIDJi,t� dell'diOJdilrdzzo 
seguito da:lla 1previal�t!Illte dotwma e 1da:li1Ja, ~UJI"�Jsprudenza di questa Cor.te 
(sentenze 7 ottobre 19�6�8, n. 3�933, 6 febbraio 1970, n. 216�3 e 3 febbraio 
1972., lll. 260), non (piU� �essere che a:ffioomartJiva, !OIOill essendovi ailicUilla 
Il!OI'!Illil d1i legge o rag<ilone d'�inlcompatibilit� che osti aJJ.':appldioabltliilt� 
delila di�sposiz1one m esame nei 100!IllfTon1Ji deilla !P'Ubbltca Amminl~s1JraZitone. 
Imalbti, in base ra:gld ellliU!IlldiiartJi pr;incilpd, nOill vi � dubbio che il 
precettme, che a~gliisca quale o~gano rdelhl.a P.A., sta tenuto, in vilrt� del 
t�aslsatwo ldmposto del ,citato art. 28 detltla Oost~u2ltollle, a r~spondere in 
p~orp!l'i�IO, come ogni aitro soggetto, del :liartto fulJl.ec~o commesso dal.Jl'all.
Jievo; come de~ pa11i inOill v.i pu� essere dubmo che ri.lll tai1i ipotesi la 
re'sponsabiiliU� del rp11ecettoa:e risaLga, m virt� deil cosidetto � TlaiPPm�to 
orgamco �, 1dilrettame!DJ1Je �ruL�l. pubbllllica .Airommiis1mazliollle. N� vaLe opp()(
t'lre, al fine di esdludere l''�llppildJcahllit� delilia noo:a:na, che il raprporto 
che s'ri.llllst�li'Uira �tra wa 1pubbl~ca .AimmnstraZI~O!Ille ed hl prrivato che usufrui,
sce del �serV'jz:io d'inlserg<name!IlJto pubbltco �non ha nartul'a cOIIl!trattUJale, 

l'art. 185 c.p. a .carico dell'autore del reato, sussista a carico de�l dipendente 

pubblico quando non sia accertata anche la. colpa grave o H dolo. 

E che cos� sia � ulterdormente �confermato dal rilievo che la dottrina, 
per giungere ad affeTmare la responsabilit� personale dei dipendenti nelle 
ipotesi previste dagli artt. 2047 e 2054, ha dovuto ritenere che per tali 
ipotesi non sia applicabile l'art. 28 della Costituzione, trattandosi di attivit� 
material�e o tecnica, di cui ila P.A. risponderebbe solo in via indiretta 
a norma dell'art. 2049 c.c. Solo per la responsabilit� derivante dall'esercizio 
del potere amministrativo (esplicantesi in �provvedimenti rivolti ai 
terzi) si ritiene applicabile la norma contenuta nell'art. 28 Cost. osservandosi 
che in tal caso a1la responsabilit� diretta dell'Amministrazione si 
aggiunge quella dei funzionari, che risponderebbero limitatamente ai casi 
di dolo e colpa grave (cos� ALEssi, Principi di diritto amministrativo, Milano 
1966, vol. II p. 592 e segg. spec. 606 e segg. Idem, Responsabilit� civile 
dei funzionari e dei dipendenti pubblici, in Nuovissimo dig. it., vol. XV 
pag. 658 segg). 

La verit� � che se si ritiene, come ritiene la gjuri,sprudenza e la maggioranza 
della dottrina, che la responsabiilit� dei dipendenti a norma dell'art. 
28 Cost. sussiste in ogni caso di lesioni di diritti dei terzj, deve conseguentemente 
riconoscersi che dn forza dell'art. 23 t.u. n. 3 del 1957 tale 
responsabilit� pu� essere dichiarata solo ove si dimostri il dolo o la colpa 
gmve (conf. 1SANDULLI, Manuale cit., p. 636) anche neLl'ipotesi di accertata 
responsabirlit� penale del dipendente pubblico. 

4. -Altra questione � se l'art. 28 abbia dnnovato ai principi preesistenti 
anche per �quanto riflette ~a :respoDISabitit� deUa P.A. 
Questa tesi, sulla scorta della lettera della norma costituzionale (la 
quale usa l'espressione � si estende �), � stata sostenuta in dottrina, rite




1094 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

i!'lioo;IJraiOJdo dnrveoe ~nelil'ambito pubblrldst:ioo deihlJa prestazd:Oille di un pubblliJco 
IS�il"V'izio, del qUia!le :ill. !Pl'ivato ullente iUJsufrrt:l,isce, secondo i casi, 
gmtuirtlamente o mediante il rpaigamelnto di UJll'a determililata ta~S~sa. Infatti 
la natura contrattuale o meno del rapporto � indifferente ai fini 
del['appli~cabilliit� rdJeLI'ar:t. 2!048 re.rc., rche trov;a H suo presupposto nel . 
dovere di Vliglirkmm sui IDID�Orre, iiJl::IJCOOJ:lJbeinte ISUJ1:1e pel'ISOille che SOillO tenute 
a provvedere alla sua educazione od istruzione rper un obbligo nascente 
draillia legge o dra �nn artto negoZI�!aile. 

Il che si deSUIUle dal fartto ohe la rdi.lsposiziJO!Ile irn esame � cOillJCepita 
e si aippiliiJca non rsootanto ~nei coofromi dei !Pl'�1Certtorti. e dei maestri 
d'a[llJe e mestiere, ma ailliChe neli c~onti dei genlitorri. e tutori, tit01ari 
di nn rpotere~dovere dii dwirlrtlo :liamili~are. nred l'lalpiPOil"ti d!ed qruail:i 
l'obbi1ilgo rdri vilgNianza del m�illore ill{)(Il. l'!�EmWa evdJden1leanJoo,te ncll'ambito 
dii nn l'lappOil'IIJo negozliialle. N'� a.�applJiloobrillJirt� delila rpresunzl�rOille di 
respoi!llsabir1it� nei cOilll:lironti dEilla pubbliilca AllnmmmstrazliJone trova Olstacorlio 
nel CJaJrattere mscrezrilolltaile delila oogarnizZlazione e fullllzrionaanelllto 
dell'attivit� della pubblica istruzione, che, come ogni altra attivit� discrezriOillale, 
trOVia, rcome si r� acCiellllilato, un l:irmirte, oLtre che ne[ precetto 
dJe[ neminem laedere, ne1rlre ~norme dii Legge e m qruelile regolamentari, 
rCOill rle quaiJJi. rultime 1a !PUJbibllica Ammilll�Jstra:zliione autoiJJi.mita 
i �suod. rpo!Jeri. 

In finJe, �irn qruanto da rOO!lJSUTia sub c), nOill sembra che Le dilsrposiZliOilli 
rcontelnute neglri a!I'�tt. 2�2 e 2.3 rde[ citato t.u. 10 g.elllltllado 19r57, n. 3, 

nendosi .che la responsabilit� della P .A. sia soltanto indiretta, per effetto 
de:l!l'estenrsione �ad essa della I"esrponsabilit� dei p!rorpri dilpendenrti (cOlSi CASETTA, 
L'inecito degli enti pubbLici, TO!l'ino s.d., rp. 26'1 segg.) e ad essa 
sembra aderive anche il S.e. nella decisione che si annoia. 

Non sembra per�, che, secondo l'orientamento prevalente della dottrina 
(v. per tutti SANDULLI, op. cit. p. 628 segg.) e della giurisprudenza 
(vedilla ampiamente citata nella Relazione dell'Avv. Gen. anni 1965-1970 

p. 237 segg.) che tale interpretazi�one possa essere accolta. 
La responsabilit� della P.A. � diretta e ad essa si aggiunge, quando ne 
sussistono i presupposti, quella dei dipendenti che hanno agito per essa 

(V. SANDULLI, op. cit. 635 segg.). 
Deve anche rilevarsi che secondo la giurisprudenza � la possibilit� che 
in dipendenza di un comportamento illecito dei suoi organi, sorga responsabilit� 
della pubblica amministrazione e noo anche dei detti organi non 
sembra contestabtile in astratto. L'art. 23 del t.u. approvato con d.p. 10 gennaio 
1957, n. 3, introducendo una discriminazione nel grado delle colpe e 
stabilendo che l'impiegato responsabiLe verso i terzi danneggiati solo se 
abbia agito �con dolo o colpa grave, noo esclude infatti che, fuori di tali 
ipotesi, il danneggiato possa rivolgersi contro la pubblica amministrazione 
e, naturalmente, solo contro di essa � (cos� Cass. 6 maggio 1971, n. 1282, in 
Giust. civ. 1971, I, 1417 in motivazione. Per qualche cenno v. pure Corte 
Cost. 11 marzo 1968, n. 2, in Foro amm. 1968, I, l, 109). 

A. ROSSI 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1095 

osmo a che la rpretSUJ!lziooe d!i respoosabililt� di CUli �a'Ll'a['lt. 2048 c.c. 
ven;ga 31PP'li�JC18Jto ranJche nei confronti dei pubbl~ci dipeilidlooti �ll:nlpiegati. 
Stabililsce, diruliatti, il.'a111t. 22 comma ipll"�imo del t.u. che � l'.impiegart;o che, 
nelil'esercdzlio dellWe attdbumOIIlJL rad esso oonfer;we da:u:te Le,ggi e dai regoLamen<!
Ji, cagioni ad ailitri urn danno ingrusto a:i setlSI� deLl'art. 23 � tenuto 
a ll.'liJslwc~1o �. Nell!a secooda rparrbe dii rdletto OOilllma � pOli starbttito 
che l'�amooe rdli l'i~sa!l1cdrmento neri COJ:l!fl'o:nti dlell'dmpiegato pu� essere 
eswcitata coill!g'iwntamente �con l'a:cione rdlh~etta nei confronti deLl'Am:
rndJnUistrazfo:ne, qUJal1om, m base ailWe i!lJOII'IIDe ed :ari rpl'li.!Il!Cirpi vtLgJenJti nel 
nOIStro ood:i.illlameJJJto, sussista an,che iLa resrpoosaibdiliit� dehlo Starto. In effetti, 
nell'art. 23 � precisato �che � danno ingiusto agli effetti previsti 
dal rurrJ:p0111la1lo art. 22 � �qUJel!lo dmtlivatnrte da ogn,i! Vlio1aztiJone del dirLtrllo 
del terzo che il'impiegart;o abbia tCOinllllesso con dolo o colpa grave � 
a ci� sembrerebbe a rprLma vista escludere la possibilit� di agire ex art. 
2048 rc.rc., pe!r rill l'lisarcWento del danno ill!eri rOO!irfronti delil'impiegato 
respol!llSabiile, e quliiilJdli del:lo Stato. lindiatti, ill d:1srposto delhl'arl. 2048 c.rc., 
prescinde dal:l'taccer'bamento rdleLla SUJSISLstenZJa del do1o o dl�!J1a ooilrpa 
grave, e detta una presunzione ex lege di responsabilit�. Va rilevato, 
per�, che rpoLch� 1o .stesso �art. 23 dell t.ill. del 19�57 fa subi<to � sailive le 
l'esponsarbhllilt� pi� gll'la'VIi ipil"�1Wste <d:aiiJle�ileggi Viigenti �, detta r~serva non 
awebbe arlicwn silgnilficalto ove non dlosse 1Lillltesa nel �seill!so dii far sailve 
queLle prarrbLco1ari gpecie di resrpoill!sabi'l'Lt� 11eg01late negli arlt. 2047 e 
2054 c.�c. re ,quii!lJdli anchie que11a oonrtenUJta neLl'm. 2048 c:c., rehe, come 
si � gi� detto, � <llpleratliV'a anche nei conil'Oilllti della prubb1ilca .Ao:nmiDJi:
stll:aZI�ione. E che J!e menzjjol!llarte srpedilailii del cod1:ce civile .srLano state 
tennte tprese~nti nelJ.r1a :EOJ:'IIIliU!lazJone rdlei oWati artt. 2:2 e 23 del t.u. n. 3 
dell 1957 e quLillldi ~Lten'Ulte �aprrp1ilcabi1i anche nei con:f�110Iliti deri dirpendernti 
pubblilci iimp'Legati e rdlelila rpubbliiJca Arrnm:imJiistl1azilone 11Lsulta m 
modo ch:iaro dal1l'Uiltilmo �comma defl':art. 22, IIl.el qruaille, � testUJaJ1menlte 
precisato che rl'az:Lone rdd rrovaJlsa dehl'Aillllmdilll~sWa:zliJoill!e nei o<mfu:onti 
dell'timpilegato dLpreill!dente � ammessa, ildJiniwarbal!llente ai casi dii dlaiiiliil.i 
am-ecati per dolo .o ,co1Jpa grlatVe, anche m materila d'incidenti causati 
dalla cdrtcolamone di 'VIetLcoWi. o ta'Ltri mez:zli. meccamci. lindiatti, m r,elazione 
ari derbti �Lilllcidenti arrt. 20M c.tc., sancilsce aiprp11!lJ.lto una particolare 
specie di l'espQiills<lJbillJi.t� IJ['esurnta, 1a rc:ui rife:rl~bi!l'Lt� a[ proprietario del

1

V1etLe01lo :prescinde tdaiLLa l1�icerca di un compOII'rtlameruto doloso o oo1proso 
dehlo stesso ed assume quitndi. �camttere pi� glrave dii queillla di p;o!l11Jaita 
getn:etraile p!'�1V�lsta neihl'art. 2043 rC.IC, De[ p<lll'l ii.trufondato � il secondo 
motivo, 'con d:l quale thl 11LcONente Mmstero, denUIIlZI�iailido la vi'Ol!azilone 
dell'arrt. 2048 c:c., nonoh� d:ilfetto di mortdlvamone su un punto decis'Lvo 
de!lil.a conwovemm (ar:t. 360 nn. 3 e 5 C.ip.IC.), Wal!lle!Il.ta che lia Cortte di 
Appello: a) non abbia considerato che la responsabilit� presunta a 
carico del precettooe � basata rSUl presurpposto rdJeWLa l1�1Spr0Ilisabillrit� delrl'raililievo, 
che IliO!Il. msu1ta ne11a specie aJCOOI'itata; b) abbi!a OlffieSSO di 


1096 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

prendere in esame il compOil'fbame:n,to deWLa Mang�Jagail.li in re1azti0l11e aJ.la 
dedolbtJa tsusS�is1JelnZa delTI!a prOVIa liberattcria d:all:la presunz'iO!llle� a caII1iico 
.detl!IJa Matngillagai:ld. medesima. Ill:ldl"artti, !in �qruanto aHa IC'ellliSIUII'a sub a), 
� ,sufficdloofbe �COlliSildetrat'le tcfue, con~a quanto sostiene iJ. riCOI'Irente, 
iil gli.uidilce Idi appeLLo ha, sila. pure dmpl1ilcdltall:nente, motiNato 
c�il'lca tiJl. ICOmpOil'ltamento dolioso diel!l'ailllievo Gall'lbagni, riffiev&~~dJo che diatlla 
provta testimOlli�aie etJ:'la emeriSo 1che detto a~Luru:lto, dOIPO un ail1lereo, 
aveva ooLpilto M compagtrliO 'Genn3I1o petrlch� questi arveva pr<mlln2Wato 
palt'Oile offimSilve lllled cOO!Jir:onti .dellla di lluii madre. 

Anailiogamente, !in qUiaiillto allia cenJSurn sub b), !La Ool'lte di .Aippeihl-o, 
pl!'lospertti:mdosi in V1�ia tailiteTnlativa le due ipotem deihl'a assenza op[pUll'e 
deli1a presenza i[Jje!} c01'11liilie delLa Mangila.galil!i ail momeruiJo deihl'I�nlCi�idJeiilte, 
ha esalbtJamente l'I�rtlelniUiilo che in ent:mmbe le dipotesi dorveva escluidel"Si 
che iLa MmgJiagaiLlii 'llJVeSse :fornllito ila a!IlZitdielbtJa !(lll'IOVa libemrto1rda iin 
quan,to, ,se assente, 'essa etJ:'la 1per 1ci� soLo ll'esponsabthle !Pell' av& omesso 
di esei!'ICitare la prelscmWba v;~gdJLanZJa; 'se poi !fosse stata ipiOOSOOte, ben 
a:webbe !PorbutO ~di'l'le 1hl Vel'lifLOOil'lsi. deill',mciJdoote, mt:ervenendJo tempets1liVIamen1Je, 
qaJbo tche � Le viJolenre filsilche tl'a i due scoil.am::i � emno 
staille � rp~reeledwte da i�DJglirurr�Je e da un pi� o meno bll'ev;e alterco, a difu'ime~
re tiJl. quailie DJel 1suo lllalscere la Mangta:g1alhlii, se rvigiJlanrte, aJVTebbe ben 
potuto provrved�1!'1e ,senm chie si taibtuassero le Vli01l,eil12le � che aJVIeVaillO determinato 
'l'evoo.to dannoso de quo. 

CORTE DI C.&SSAZ!IONE, Sez. III, 13 aprile lt973, n. 1056 -Pres. La


'porla-Est. Oal!eca -P.M. Oar~sto (concf.) -Mi!n1stero Pubbliic'a Ilstruziooe 
(avv. Stato Ge,ntile) c. l!stituto S. Gi'lllseppe, Or.Jianorbrofio ma'
schHe dii Pa!lestrin:a (arvv. V~sco) non,ch� Mol'lgall1te (avv. P'lllgliatti), 
Daniele (avv. NapoH) e Severino (avv. Bianca). 

Responsabilit� civile -Direttore didattico -Non � precettore. 

(r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, art. 16; c.c., artt. 2043 e 2048). 
Responsabilit� civile -Surroga dell'assicuratore che ha pagato l'inden


nizzo -Perdita da parte del danneggiato della legittirnazione a 

chiedere nei confronti del terzo responsabile il pagamento della 

somma riscossa dall'assicuratore. 

(c.c., artt. 1223, 1916 e 2056). 

Responsabilit� civile -Lesioni non mortali -Danno non p~;ttrimoniale 


Spetta al solo infortunato. 

(c.c., art. 2059; c.c., art. 185). 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1097 

Responsabilit� civile -Determinazione del danno risarcibile -Presu


mibile ~uada~no annuo -Tredicesima mensilit� -Computabilit�. 

(c.c., art. 1223). 

Il direttore didattico svolge un'attivit� meramente amministrativa 
(di organizzazione deLL'attivit� scolastica e di controLLo sull'attivit� degli 
insegnanti) quale organo interno �dell'amministrazione della scuota pubbLica 
primaria ,e non pu�, pertanto, essere �Considerato precettore con 
L'assunzione della relativa speciale responsabilit� (1). 

Dal momento in cui L'assicuratore, che ha pagato l'indennit� al 

danneggiato, comunica al terzo responsabile L'avvenuto pagamento e 

manifesta La volont� di esercitare il diritto di surroga, il danneggiato 

non � pi� Legittimato, .(Limitatamente aLLa somma per cui � stata eserci


tata La surroga) a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento deL 

danno (spettando aLL'assicuratore esercitare tale diritto) (2). 

Solo colui che ha subito un danno da fatto costituente reato, e non 

i suoi congiunti, ha diritto at risarcimento del danno morale nei con


fronti del re�sponsabite, salvo che il fatto-reato abbia provocato La morte 

dell'offeso (3). 

La tredicesima mensilit� costituendo un elemento destinato ad inte


grare La retribuzione del Lavoratore, deve essere tenuta in considerazione 

al fine della determinazione della presumibile futura retribuzione gLobale 

dell'infortunato (4). 

(Omissis). -Con hl primo motivo del rico!t''SO il Mo!Dgante delllunoia 

Vliol~:i:one e fa1Lsa appliloaz,ione degli artt. 2043, 2048, 2,697 c.,c., in vela


ztOIIle aH'art. 16 del r.d. 5 febbraio 19<2�8, n. 577, e Sii druoiLe che la Cmte 

di me:rito ,abbia escluso la respoooaibdlLt� del dwe�tto!t'e dtdattiJCo peli" non 

ave:re, errrOIIleamelllte, rite[)Juto sussistente nel<1o ste1sso la qruaHt� di � ;p:re


cettOII"e �. 

Ril<eva, m p~iJoolare, che tale vespO[)Jsahiil.Lt� arv:rebbe dOVIUto eS/Sie!t'e 

dd!chiarata, quanto meno, a no!t'ma dell'art. 2,043 c.c., pell"Ch� il detto 

diTettore non arvTeibbe comumcato ad,a1CUII1o hl c~doche arveva diret


tamente co([]cesso al maestro CoouHo, e perch� nu1�1a avrebbe fatto per 

(1-4) L'�affeTmazione contenuta neUa prima massima costituisce una 
esatta !PliDtuaJ.izzazione delle funzioni deil. diretto:re ddidattiJco, quali risultano 
dall'art. 16 del t.u. 5 febbraio 1928, n. 577, e dalle disposizioni contenlU'te 
neil. :regoLamento ,generale approvato �COIIl r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 
(sul punto v. DANIELE, Ordinamento scolastico, in Nuovissimo dig. it., vol. 
XII, p. 70 s.). Avendo lli�conosciuto che il direttore d~datt1co � un Oll"wano 
interno dell'amministrazione che svolge funzioni amministrative di organizzazione 
e controllo sull'attivit� scolastica svolta dal personale insegnante 
e non iJnsegnante la S!C. ne ha tratto l'esatta conseguenza <Che �allo stesso non 
pu� :ricon01sce11si .1a qualit� di pre~ettore e non �, quiooi, a[>pUcahi.le nei 



1098 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

a.ssilcurare la continuit� dell'<i!ll;segnamento e della vigHanza, non potendo, 
al rtgua:vdo, essel'e ritenute sufficienti le dilsposizioni, di call"atteire 
g.ooerale, impairlite all'tnizio dell'anno scolwsti.co. 

La dogltanza � .pl11v;a di fon,damooto dato che la ~Sentenza '�impugn,ata, 
nell'interpr.etare le nOil'IDe suJhl'ordinamooto scoilia.stico, ne ha esattamente 
desnnto, ai fini deWinquacl;remento o meno d.ell � direttore dida.ttic� � 
nelila categorila dei � precettori �, a:i sensi e per gli effetti dii cui a:ll'art. 
2:048 c.�c., che H p.l'edetto � un organo amministrativo peTiferi!co 
dell'ovdilnamento scolastico e non fa parte del corpo irnsegnante. 

Dal coOil'dinato esame de1le norme del testo unico delle leggi sulila 
Lstruzione el�eo:nentare e post~.elementair�e (arprpirovato con r.d. 5 febbil"aJio 
1�92�8, n. 5�77) e dehle norme del r�e,lativo regolamento genwale (arprpir�ovato 
con r.d. 26 �arprile 192,8, n. 12.97) Sii evince, infatti, che le attnihuz,ioni 
rpl'mcilpa1i dell. di:vettore didattico sono queLle: di provv.edere alla focmazione 
deihle classi e alla loro distribuzione .dei locali sco1astilci; di a~sseg!
nare i maestri aill1e vade classi, proponendo anche abbi!namenti o sldorppiamenti 
de1le stesse; di dirigere e sorvegHa~re l'orpera dei maestri; di 
provvedere alla concessione dei permessi agfLi stessi e aill.a contilrnutt� 
dell'insegnamento nei casi di assenza� del titoLare di nna classe; di vilsitare 
le scuole del ci11co1o... (artt. 16 del citato t.u. e 59 del reil!altivo 
regolamento). Trarnta:si, peirlanrto, di un'atti"Wt� meramente ammimstirativa, 
di o:vganizZJaziJone oltr�e che di controllo .su quelf!!a degli i!ll;segnanti: 
tallie, da dovere fare consilderair�e il dir.ettore dildattilco non un precerttoce, 
bens� nn ooga:no intel'no dell'�aJmministraziJone del�la scuola pubb1i:ca primav~
a, iii quale, nef!Jl'ambito del circolo, coadiuva l'att~vit� svOilta dal 

suoi �confronti ILa parti�colall'e n()['TI1ativa sulola responsabilit� i[>it'eviJsta dall'art. 
2048 c.c. 

La, �stessa IS.C. ha, itrwece, ritenuto aprpil.icabile la discilpldna contenuta 
nel ricordato art. 2048 c.c., agli insegnanti delle scuole elementari che 
siano diJpendenti pll1bblioi. V. 1sul <pUnto da u:Ltimo C8ISIS., 3 febibira:io 1972, 

n. 260, in Forro it., 1972, I, 3522; Oass., 6 febbit~aio 1970, n. 26�3, in questa 
Rassegna, 1970, I, 230, ove amrpi�a nota dii richiami. 
E' da notare che la decisione �delle SS.UU. n. 260 del 1972, annotata 
con esatti :r;i!Uevi ,crittci da Gross�, fondando J.'�appl1cabili.�t� dell'all't. 2048 

c.c. ai maestri, pubblici dipendenti, sull'obbligo di vigilanza sancito 
dall'airt. 350 1del ll'ego[(Jamento 111. 1297 del 1928, semb:rell'ebbe esteilldere la 
resrponsaibilit� dei pl'eoettoll'�i, oltire .che ai odaln!Il;j provocati dagli a�l.J.ievi 
minod a tell'zi, 'anche a s� sbessi, sa1vo la prova di non aver potuto impedil'e 
il ratto. 
Oi!'a una �siffatta esten.sione � dn palese contrasto con la lettera dell'all't. 
2048, .che � norma ecceziOilJBile, �e, quindi, non a'P!P1icabi1e analogicamente 
(v. Cass. 6 febbir�aio 1970, n. 263 cit.), che si rifedsce esclusivamente 
aJ!le ipotesi ,dj danni provocati a terzi. � 

Relativamente ai danni che l'ail.JJiJevo provoca a se stesso la violazione 
dell'art. 350 del regolamento scolastico, pu� dar luogo a responsabilit� 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1099 

provveditore agli Studi che, infatti, sowaintoode aU'insegnamento e:le


mentare � personalmente e per mezzo degli hsipe:tto'I'i sco[,a:;,tid e dei 

di11ettori diJdattilci � (art. 2 d.ll..C.p.S. 30 a~osto 1946 n. 237). 

N�, nel caso in esame, la r~espOillsabilit� poteva esseii'e ravv'i:sata nel 
futto del non avere ill. direttore d~dattilco prO'VVediuto a nomina~re H supplenlte 
del maestro subilto dopo la concessd!one d�'1 corngedo. 

Se � vero, injja,tti, che ai sensi degli artt. 137 deil cttato t.u. e 32~9 
del r:elativo reg~owamento, H detto cf�nnzionario, nei cas�. di assenza del 
titOlare di una classe (per malattiJa o per congedo), deve p~rorvvedere 
ad assilcUI!1are, a mezzo di Sfll!PPlente, la continui:t� dell'ilnse:gnamento e 
del!la vt~illanza deg1li altu.nni, tutta'Vila nel caso in esame a ci� fu alde~atamenlile 
provved:uto. La sentenza i;mpu~ata, con esauriente motivazione, 
ha iillvero aJcc,erta~to, in:smda~cabHmente, che aiWin.i~io dell'anno scolastico 
il Bartolomeo DaJniele, cos� come negli anni precedenti, a'Ve!Va 
impartito ai maestri le oppo!t':tune ilstruz1oni p& il caso di assenza di un 
i~nsegnan:te titolare, precisamente che: gli ailiunni dei!. ma'e,stro assente 
venilssero abinarti a quelwi del maestro di una classe pa:vallela o, in mancanza, 
di una classe immediatamente su:peidore o infu!t'iore e, per l'ilpotesi 
in cui la relatilva aula n:on avesse capi:enza sufficiente pe1r accogliere 
tutti gli scolari del ma�stlro assente, la palcle eccedente de:g1i ste1s51i venilsse 
smilstata in alwe cla1ss� della s:tessa scuo(i)a. 

Om, nmparrrtJire taJ1i dilsposizioni in via astratta e P'reventi:va costituilsce 
l'eserlci:z;i:o dd un'art;ttvtt� legtttilma in quanto coosentiia daH'art. 60 
del menzionato regol!amento generale. 

a mente dell'art. 2043, solo se viene dimostrato, oltre il nesso eziologico, 

ancihe l'omissione di vigilanza da parte del iP['ecettoce. 
_ H prin~lio COIJJtenu:to ne!Lla seconda massima oostituilsce ormai ~us 
recoeptum nella ~giur�:Sipil'Wd~~Za del s.e. (v. da ultimo Cass., 23 mag;gio 

1972, n. 1595, in questa Rassegna, 1972, I, 412 ove uliteriori dchiaimi). 

Appa~re tuttarv<ia 0\P'P(lll"tuno lt'ilev;are che secondo un rreoonte !indirizzo 
giurisprudenziale (v. Cass., 29 ottobre 1971, n. 3076) quando il pagamento 
de[il'indenlndzzo da parte dell'assiC'Uiratore ~avveillga dopo che ill dooneggia:to 
ha pr�mosso iJ. giudizio contro J.'autore delil.'iliecilto il ,giumzio, a mente 
dell'art. 111 ~c.\P.C., prosegue fu-a le parti origiinmie, e l'assicurratore, che�� 
vuole ~esercitare Ila .SU~r~roga, ,dJe'Ve intervenilre in ~tale gWdi.2;io !Per far valere 
il suo autonomo diritto (di surroga). In tal caso, in sostanza, la legittimazione 
p:rocessuale del danneggiato non viene meno, in folt'za dei 
principi che regolano la successione (a titolo particolare) nel g,iudizio. 

Sul p'l'in>Ciipio conteiliUto nella terza massima v. ,oonf. Class., 10 Jiuglio 
1968, n. 2412, dn Riv. giur. eire. e trasp., 1969, 124; Tdb. Miilano, 22 febbraio 
1968, in Giur. it., 1969, I, 2, 85, ove in nota rdichiaJmi di giluriSip!t'Udenza 
e dottii'!ina. 

L'affermazione ~contenuta nel!l'ultima massima swscilta qualche perpilessit�. 
La tred�IOOSI�ma mens�lit� f� parte detlla re:l!ribuzione spettante ai!. l~avorato'l'e, 
quando � espressaJmente I);Wevista da un contratto (collettivo o 



1100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Questa norma, irn::l�atti, staib11irsce che a�. prmcipio ed arHa fine dell'anno 
scol�alstilco, nei smgo([,i Comuni del cwco1o il direttore didatti'CO 
riunirsce gli msegnooti deil luogo per tratta~e de�i programmi e degli 
ora!l:i, deHa ripa~iztcme delle dlaJssi e dei risUJ1tati dell'opera dida.ttica 
e di � ogni a1tra maJter1a di ordme dildattilco e dirsci!p'Una~e �: catego~da, 
questa, nelLa qua~le non possono non ritenersi rientranti anche le ilstruzioni 
dilrette ald aJSS�ICUT!are, neHe scuolle del cill'colo, J.a cootinuit� dell'irn:
segnamenrto e JJa "\"ilgillaJnza degLi aliltevi. 

Il che va rtitenuto soprart1ru.tto in considerazione del�La partilcolarre 
situazione ne!Wa qualle, rirspetto al persona!le d~sponiJbille, si tro'VaJVa, al 
tempo deLl'iJl1ddenrte, il cirrcollio di Pol!ilstena, avendo al l'iguardo 1a sentenz:
a ionpugnaJta pure rille"\"a.to che dai documenti prodotti iJn giruddz.io 
v1sulta~a ~ova�to che i!l suddetto cil'colo era costituito da 71 cla�ssi (del,le 
qua!Li 5�9 iJn P�olilstena e 12: iJn Mellicucco) coo 71 mae�stlri (dei qual!i 59 
titoll�arri e 12 coo i:ncarirco provvirsorto aniillUa�..e), e noo a'Veva iiillsegnanti 
in sopl'lannumero o, comu~nque, in~segna:nti a sua diJspolsiz:tone da uttlizZJa�re 
qua!li supplenti. 

.Aippal'le pertanto evildente, come a :fironte di siffa.tta situazione :liosse, 
oltre che legittimo, neoosSBJrio �che le dilsposiz:ioni per le sostituZJi:oni i:n 
questione venilssero ionparlite all'inizio di ogni allllllO scoliasti!co: soluzione 
questa che, per aili1lro, � sta.ta ritenuta la pd� corretta ta!Il�to �che, come la 
sentenza ha avuto CUII'Ia di rilleva�r�e, tail.i disposizi.ollli non sollo furono 
applilcate dagLi stessi maestri deii!a scuola per ben 39 gdomi durante 
l'anno scdla~stilco 19�612�-1'963 (sino -�cio� -aJl 9 ma.gglio 19�6-3 gtorno 
de1l'mo1dente), ma furono pru!I'e impartite dai direttori diJda,1JI;ici dei circoli 
di Giffone, Laure,an�a di Bowello, Cinque:firOIIlldi�, Ta~Ul'ial!l!o~, Gioia 
Taul'o, Vall'apodio e Cittanova. 

Oon hl secOnJdo motivo il Movgante si dJUo1e che la sentenza impugnaJta 
abb~a escLuso la respollisabi1it� dell'!lstituto S. Giuseppe senza 
pl'�!ma ammettere �1a prO'Va testimoni!ale dil'e1Jta a faTe accertare che esso 

iooividulaile di laJVQ['o), ma quando tJale preVlslOne non es1ste, noo esiste 
nemmeno il dkiltto �ai1la tredicesilma mensilirt� (o gmtifica na1lailizia) (v. 
sul punto Cass., 13 novembre 1970, n. 2381, in Giust. civ., 1971, I, 258; Cass., 
12 maggio ,1966, n. 1219, in Riv. dir. Zav., '.1.<9�67, II, 187 OOII1 nota di MoRozzo 
DELLA RoccA ove ~rilchiami conf00'7Ili). Pertanto se detta ,gra>tif�Jca non pu� 
consider:a~rsi se.tn(pre CO/llllPII."�1Sa nelll.a ~retribuzione del prestat()['e di iLav()['O, 
� per lo meno dubbio <lhe nellla determinazione del danno :l'isaiDc!Jbile per 
lesiOilli personaili, che produca esiti peil'llllalllenti suLla capacit� [arvorativa, 
la cui vailiutazione � necessariamente basata su dati ed elementi so~getti 
a ilal'ga ~zione (,come ricooosce Ja decisione in I'IBISSegna), deblba 
essere Semo;J["e telllllito conto anche della tredioesima mensillit� o di al1lre 
possibili ,g~ratilfiche o ill1k:lennit�, a meno l()he [a determinazione del danno 
possa �essere fartta con dfell'�lmento aid una specifica atti'Virt� lavocativa (ma 
ci� avverr� in 'oasi raTi), la .cui dilsciplina preveda es;prressamente la corresponsione 
della c.d. tred:Lcesima mensili:t�. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1101 

ricOJ:'II'�ente, venuto a conoscenza dell'�assenza del maestro Oairuii:Lo, aveva 
subito avvertito la dilrezione del detto ente, r:iJce'V'oodollle l'assicuraziorne 
de1l':in'V'io di un reHgio!so. 

Anche La esposta cen.sma � mondata arvenldo La sentenza impugnata, 
con appl'iezz;amernto illlls:iJndacabiJle iJn questa sede pe!I1ch� sorretto da esauriente 
e log.~ca mothnaZJione, rilevato che tale ~ava era mammilss:iJbille 
non esserndo il :fatto con essa dedotto ildoneo ad esoner,are l':iJnsegnan,te 
Morgante dall:la responsabillit� ex art. 2048 c.c.; cile cos1ruJ, infatti, anZJich� 
attenoosi al]1e ils1J.ruz>ioni iJmp8JI"tiJte a tutti i maestri afl.il'iruzio delil'anno 
scoLastiJco, si era l!iJmiJ1lato ad affid8JI"e la VI�ig,iJ1anza degLi a]l!i.evi de�l maestro 
assente all capoclasse Ba1Lamara, ed a so11l:etc11Jare l'iJnteil"Vento de�ll'istituto 
reL:iJg:iJoso. 

Ora, con talle comportamento U pr.edetto di�ede luogo, in c011Cil'eto, 
ad una siJtuamone di cOIIIJ(pl].eta ed :iJncontrolll:ata Hbert� datto che gLi aLliievi, 
come era fac~lmente prevedtbi1e, nell'attesa dcll'iJntervento di una persona 
adU11ta, awebbero potuto d~ssobediJr�e a chi esselllldo nn loro compag,
no di claJSse ii10l1 arveva n� 'l'a veste n� l'autorit� che giLi consentissero 
di pretoodere e dli ottenere la osservar.nz;a deLLa diJsciJpl,iJna. 

Allil']stiJtuto S. Giruseppe, che all'epoca deill'dinlc:iJdente ospitava sia 
l'infortunaroo Batttsti che il m:iJnore Pallamai'a, non :iJncombeva, peraiLtro, 
alcun onere di :iJnsegtnamernto o di viJgilanza neH'artt:iJgua scuotl:a stataile. 
Di qUJi l!a il1egiJtt:iJmit� de~la !'ilch:ielsta di un suo intervellllto dato che peli." 
il detto ente l'onere ili vigiLanza sui miJnori rilcorvel'lati era limitato al 
tempo ~ cui i medesirrn:i. sf trOVIavano aH'�iJnrte!I1no deill'Oclanortrofio. 

N� pu� ritenel"si che l'I�stlituto :l�osse venuto meno ai dorveri di educazione 
vooso il miJnor,e Pa!Lama'l'a : nei contfrO'llti, cio�, del.l. fell"tto'l'e 
dell':iJn:l�ortnnarto. 

Se � vero, :iJn:l�atti, che 1a responsabilliirt� del precettore per curpa in 
vigilando non esdlrude senz'ailtro quella del genttore o d!�. colui che, 
come nel caso speci.filco, provv�ede a1l'edUicaz;ione iJn sua vece, tuttavdla la 
COl'l~ di merito, con �apprezZJamento incenSUJrabille, ha riLevato che lo 
stesso maestro MoogaiJ:JJte 81V'eVla sempre affermato che iJl Pa1amall."a era 
un gioV18111etto ben� ec1ucarto, ed, inoltre, che il Tl"ilbnnaile dei: miJnorenrni 
nel concedere a!Llo stesso, iJn sede ilstruttori:a, iJl perrldono gLuidiZJi.a�le arveva 
viternuto che non si dovesse app1ilc8JI"e a1JCUI11'a dalle m:iJsure riedwcattve 
indicate dMl'aa:'t. 25 del r.d.'l. 20 ilwglio 1934, n. 1404, modmcato con 
la Legge 25 lwgL:iJo 19156, n. 888. 

Per.tanto, non a'V'oodo il rilcOJ:'II'ente dimosrt,rato la impossibt1iJt� di 
imped:iJre ill fatto lesivo commesso daJlll'ta1Jlievo Pailama!l'a, rettamente 
� stata r.:iJtenuta operante nei di lui condironti la relsponsabil1iJt� pll."esunta 
di cui a}l'art. 2.04'8 c.'C. 

Con il terz;o motivo tl Morga:nte, oltre che l"ilbadire argomenti di


fensivi gi� svolti con i motivi dLanz;i esamiJnati, sostiene di avere seonp;re 

recilsamente contesta�to gli addebiti mossd.gl1i e che, in ogni ca,so, nella 


1102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

scuola vi era ai!Jtro maestro di quaJrta elemen!Jirure (certo Form~oo) che 
avrebbe potuto, in base al[e menziO!Ilate di:sposwon.i, ilnitervenire per 
la v1gHanza deg11i ail.llievi del maestro a!sselllte, coo l>a COIO!seguenza che, 
noo potendo alcuno dei due �!Illporre all'altro la iniziativa di tale vigilanza, 
sarebbe spettato ali. direttore didattico, che conosceva tale situazione, 
provvedere per la suppilen2'!a. 

At11che questa censtlJI'Ia deve essere ~attesa. 

Con un ~ud:izto di fatto esaurientemente motivato la Corte di 
appello ha, invero, riJleva.to che lo stesso Morgante aveva sempre armmes&
o e dCOIIlosciruto d!i avere assU:lllto l'onere di vi!gd,lare gili alunni 
della quinta classe elementare del maestro Caruillo assente, essendo egli 
titollare, nelda stessa scuola, della quaTita classe; che tale onere egU 
a�veva asSU!llJto non gi� per personale dilligenza o per eccesso di zelo, 
ma pevch� sapeva che per lui costttuhna un preciso dovere in base alle 
dilsposiZ!ioni impa!1:11Jite dari direttore didavtico. 

Noo pu�, inoltre, avere riLevanza la cklcostanza che neililla scuola 
vi fosse al!Jiro maestro titolm-e cui ilncombeva lo stesso obbligo, dato 
che l'runilca ed elsclusiva causa efficiente del sinistro � stata, in CO!Ilcreto, 
individuata, dai ~u!dilci del merito, nel :eatto dell'avere il Moogan.te 
affidato la vigillanza ad uno degli ahlievi della cLasse; � stata -cio� individuata 
in Ullla �causa che, inserendosi ne11a successitone dei :llatti 
come causa prossima, era da sola sufficiente a determinare il sin:�stro, 
relegando le even�tu~i altre cause al rango di calll!se me:romente virtuali 
ed ipoteti!che. 

Coo iJl primo motivo del suo ricor'SO l'Amministraz,iooe deLla Pubb1ilca 
Lstruzione, neil denuncim-e la V'iolaziOIIle e :ealloo applroazdone degli 
artt. 12,23, 1916, 2056 c.1c., 227, 345, 352, 359, 3160 n. 3 e 5 c.p.c., Jamenta 
che la Corte di merito abbia dei!. tutto ignorato che nel giudizio di appello 
eva starta esibita una :lettera coo la 9uale le � AJSsi!curazioni Generali 
� avevano maJillifestato la voLoot� di esercitare hl diritto di surrogazione 
di cui all'art. 1916 c.c., fino a(lla concor.renza defllla somma di 
lire 375.000 va-salta all'infortunato Ba:ttisti per cooto dell'E.N.A.O.L.I., 
e che, conseguentemente, essa rilcoNente aveva chiesto, in sede di prec.isaZiione 
delle conclusioni, che dalla somma Hqu1den!da vendJsse detratto 
tale importo. 

La cenJSUra merita accog1imento, avendo la sen,tenza impugnata in 
realt� omesso J'esame di tale domanda, alla quale la stessa Severino 
aveva aderito: esame questo che si imponeva, aV'Uto riguaa:do a<l pi-moipio 
secondo hl quale, dal momen.to in cui l'>ass1C!Ul'atore che ha pagato l'indennit� 
aJl.,danneggiato comunica al terzo responsabile del danno l'avvenuto 
versamento dei1la somma e manifesta, contestuaLmente, la volont� di 
esercitare iJl diritto d!i sum-ogazione, l'ass~ourato (nellJLa specie la Sevell'ilno 
nella qualit� di rappresentante lega:le de[ figlio minore) noo � pi� 
legittimato, limitatamente al!la suddetta somma, a pretendere dal terzo 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

responsabile H rilsa.Toimento essendosi la rel,atirva legittdmaziooe tTas:ferita, 
nei limiti decr:dvanti da'lila suTirogazione, aU'ente ass~curolto�re (Oass., 
29 !IOOiggio 1964, n. 134�9).. 

Ooo iii se'condo motivo del dco!'ISo l'AmminilstTazione deduce che 
i giudici di appeLlo, nel determilnal'e il probaibhle fumwo gua!da,gno medio 
dell'in:liortrmato, sarebbero incorsi, in vioLazione deg1i artt. 1223, 12,2;6, 
1227, 2056 c.�c., 360 n. 3 e 5 �c.p.c., in due 'V'izi log~ci: a) iii. pcimo, relatLvo 
alla determinaziooe del sall:ario annuo senza tenere conto di tutte le 
eventuail!i inlcidenze negative sulla costanz~a dell'atrti~t� lavQil'lattva (intemperie, 
indlortrmi, dilsoccUJp�a:z;ioni...); b) il secondo, reLai�!ivo ail.l'affell'mata 
correlsponsione degli interessi compensatilvd., nonch� aHa mancata 
decurtazLone del �capitale di una somma corrilsp�ondente agli interessi 
per l'antLcipato pagamento. 

La prima censure, che attiene specificamente ali. crirberio di lilquildaziooe 
adottato dalla Oorte, � giuddilcamerute i.nrfonldata: il che va subilto 
affermato anche se, come appresso sar� hlil.ustrato, per effetto deWaocoglilmento 
del rico11so Lncildentaile proposto dal�l:a Seve�11ino H gi:udilce di 
dnvio do'V'r� procedere ad rma nuov�a Uquildazd.one. 

Il metodo di capitailizzazione in uso per le rendite vitaLizie �, matti, 
affidato ad un mero cal!colo di probabhli.t� . in or:dilne alla durata deLla 
v�I�!a dell'dndividuo ed � perlanto sog�getto aill'tncognirba della varilabilit� 
del reddito: con la consegu�o:lz:a che esso consente un giudizio di sempHce 
probabiJ1irt� e non di Ce!I'tezza. 

Pera�Ltro, nelLa specie, 1-a sentenza hnpugnatta, dopo avere affermato 
che il Battilsti, in avveniTe av~ebbe, presumJbiJmente, svolto l'attivit� 
di operaio speda,lizzato e dopo avere call.oolato iJn liire 130.000 men.siU 
il guadagno medio del detto la'V'oratore (in raWione di lire 5.000. giornaliere 
per 26 g.rornarte la'V'orati:ve), ha posto a base deLLa Hqu:ida:lli:one il 
guada,gno mensille di lire 112,5.000 e non que�l:lo di lilre� 130.000. Con tale 
riduziooe pertanto sarebbe stato tenuto conto, impli:cttamente, dell.!le 
eventuali inddenre negative rdguardanti hl reddito di lavoro. 

La seconda censura � i:nammissibille iJn quanto attiene a statuizioni 
sugli intere,ssi che, contenute nella sentenza di primo grado, non sono 
state gravate da aJ..cun speci!fico motivo di a(plp61lo da parte deil Mo�stell'o. 

Con il terzo mot�''V'O la detta parle lamenta che sia stato riconosciuto 
anche alila madTe del�'ilnfortunato LI dilrttto ali. dsaT1cimento, dei danno 
patrimoni:ale. 

La cens�ra � fondata. 

Occorre premettere che la risaT1crbillit� deil danno non patrimoorale 
�, dal>l'art. 2059 c.1c., l!imitata ai casi determilnati daLla legge: tra questi 
� da annoverare quello previsto dall'art. 18'5 c.p., che, tra l'altro, 
sta�bilisce la risa,r.ctbhl�tt� dei danni non patrilmoniali derivanti da reato. 

Ora, per hl �combinato disposto degli artt. 2056 e 1223 c.�c., anche 
tale danno deve �costituir�e una conse�guenza di:retta ed dmmed~ata del 


1104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

reato e, pertalllJto, ne1l Cla!SO in cui il fatto-rearto determ~ni, coane neltla 
speci�e, le,sioni non ta<Li, �i�l soggetto che dn effe�tti ha subito 'in modo 1mmediato 
e diiretto hl darmo, e che deve esserne quindi dswctto, � soltanto 
La detta parte. In silffatta ipotesi, invero, il congiunto <pr~ossilmo 
(come il pradre o i�a madre) dsente danno mora[e sOilo� i:n via memata 
e ind~retta :iln quanto cagi:m:uarto daUa sodiferenz'a o daillla menomazione 
subita dal �con,gtiJunto. 

Pertanilio, se � fuorJ dubbio che i[ !I'i:swcimento del danno moraile 
spetta anche ai .prossimi cmJJgiWl!ti di coLui �che abbia subito il :l�atto 
iiHecito costituente reato, .tuttav.ia deve sempre �trattarsi di danrno non 
patrimonial:e cagi�m:ua�to da un ever:uto letaile. 

Merita, parim�'.lllti, a�ocoglimento il quarto motivo del <t'i!corso con 
H quaile �l'Aanmi:n~stl'aZiione si duole che :La Corte dii appeUo, pur investi-
ta di 1specd:fko 1~0 di impugna:ijione 1per quel che 11iguardava la quantincazione 
dei danni em:e11gell1Jti compiuta dal t!'i!bunaile a favore deUa 
Severuno in prop['�O, che (Li aveva liquidati i!l l�i!re 129.000 (oltre aUe 
lire 500.000 per danno non patr.imonial.e), a~bbi�a poi, immotivatamente, 
liquidato per taile voce �1i!re 612:9.000 (in agtgirmrta a liTe un mi�lione per 
danno non pafJri!mOIIlJiale). 

La motivazione sul punto speci:f)~co �, inveiTo, del tutto manrcante 
per non �avere I�a sentenza :ilmpu:gnata itt:udi!cato l:e fonti di prova giustifican,
ti hl suddetto notevole aumento. 

Con l'uni'CO motivo del rkoii'so inJCilden.talle la Severino sostiene che: 

l) la sentenza !impugnata sarebbe i!ll!cor1sa in un emorr�e dii ca1co,lo 
in quanto, nel di!minui'Te del 35�% �La somma di -LiTe 1.500.000 deteii'minata 
quaile presumdhille :l�utmo guadagno de�l Batt~sti, e nel moltipHCa(['
e poi il resto per il coefficiente 19.76~2, sarebbe pervenuta ad nn 
totale di li!I'e 8.469.400 rin [.uogo di Ui'e 10.375.050; 

2) i11 guad:a1gno annuo awebbe dovuto eSisere determinato colllocandovi 
anche la 1'3a mensiJ:i:t�; 
3) in;giusti!f~catamente sarebbe stata poi effettuata la riduZiione di 
un qumto per sca.rto 1IDa artti:vi!t� 1avorati'V1a e v:Lta fisica. 

lia secQIIJJda cetnsura meri�ta senz'altro acoogilimento dato che non 
risUlta che i giu:d1ci dii appelllo, nel determina:re l�a presumtbi[e :l�utura 
retrtbuzione globa�le mtmshle delll'mfor1Jun1ato, abbi!ano tenuto conto alllJChe 
del rateo dehla I3a mensHi!t�, la quale infatti, avendo carartte!I'e continuativo, 
� da �oons~de!I'arsi come nno deg([>i elementi destinati .ad integrail"
e llia retribu~ione vera e proPTia, per tutti gli e1lfetti dispetto ai 
quali il'ammontare del1a medesima � 11illevante. 

L'accogLimento del'la detta cenlsu:ra assorbe l'esame del,le a1t1Te due 

dato che .ti giuld~ce dii J.'i!nvio dow� procedere ad una nuova determina


zione dellla il'etri!buzione globa;le mensile e, necessariamente, ailla rinno


vazione del calcolo :per la iliqu~dazione_del danno. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1105 

Mertta, mine, accogUm.ento .ill quinto motivo d!i riJOOI"so con il 
quaJle il.'Ammmistrazione deUa P.I. deduce la vtolazione deg[i aoc<tt. 91, 
99, 100, 101 tC.!P.tC., tper essere stata �condanli:JJata al pagamento delle spese 
processuaJl:i a :flavore d~lil'E.N.A.O.L.I., qua<ndo invece tra di essa ed H 
detto ente non era maJi �sussrstito a.iiJcmn contradtttwio, n� formale n� sostanzi~
l.lle. 

.M !l"ilguardo � �sufficiente rilevar�e tche: il'E.N.A.O.L.I. � stato evocato 
in giudizio dalila �sola Sevwmo ed il tdbunOO,e ha rigettato [a relativa 
domali:JJda; con 11'atto di atppello l'Ammmistrazione ha imipug111arto soltanto 
ile �startruiziooi ll.'lil?�Ual'ldatnti ,l'aff~azione della sua responsabililt� 
e i'esolusilone di quelila delil'lstituto S. Giuseppe, ed ha citato in. giudizio 
la Sever~i.no ed H detto ]stituto, limitandosi a notidlilcare IL'atto medesimo 
all'E.N.A.O.L.I. <per � mera notizia�, tcos� come ha arvruto <ml'la di predsare 
nell'atto �ste1sso di notificazione. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 17 maggio 1973, n. 1416 -Pres. Giannattasio-
Est. Longo-P. M. Pascalino (conf.) -Caporale (avv. Mastrantonio) 
c. Ministero Finanze (avv. Stato Tarin). 

Procedimento civile -Prova -Documenti e dichiarazioni provenienti 

da parte privata -Valore probatorio. 

(c.c., art. 2697 e 2729, c.p.c., art. 116). 

Procedimento civile-Prova-Nozioni di comune esperienza-Utilizzazione 
da parte del ~iudice -Discrezionalit�. 
(c.p.c., art. 115). 

n convincimento del giudice in ordine ai fatti rilevanti delta 
causa pu� anche fondarsi su un compLesso di elementi indiziari e prove 
p1�esuntive e pu� essere tratto da tutti gLi elementi probatori acquisiti 
al processo, da qoolunque parte forniti, ancorch� si tratti di dichiarazioni 
o documenti provenienti dalla parte interessata, non potendo 
il sol fatto di tale provenienza privarle a priori di valore pro�batorio, 
specie quando tali documenti concordino fra loro nel rapprese.ntare 
una determinata sitoozione (1). 

n ricorso alle nozioni di comune esperienza costituisce l'esercizio 
di un potere discrezionale del giudice di merito e non � necessario che 
egli indichi spedf�catamente in motivazione Le ragioni per le qruali, 
nel caso concreto, esso non sia stato esercitato (2). 

(1-2) La prima massima riassume le aff,ermazioni contenute in varie 
decisioni (richiamate nelila sentenza 'annotata) .e costituenti principi consolidati 
nella giurisprudenza del s.e. in ordine all'esercizio del libero convincimento 
da parte del giudice in ordine alla valutazione delle prove nel 
giudizio, principio consacrato nell'art. 116 c.p.c. (Per una critica a tale 



ll06 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con il primo motivo, denunziando vio�lazione e falsa 

applicazione degli artt. 26-97 e 2�7219 c:c., in relazione all'art. 360 n. 3 

c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia fondato il 

proprio convincimento su materiale indi.ziario tratto dalla relazione del


l'Ufficio Tecnico Erariale e dalle informazioni della Guardia di Finanza, 

rispettivamente redatta e fornite fuori e prima del giudizio ed inoltre 

provenienti da ovgani dell'Amministrazione che era parte in giudizio. 

Comunque, ammesso pure che siffatte relazioni ed informazioni 

siano �equiparabili ai rapporti e verbali della polizia giudiziaria e pos


sano bens� costituire prova quanto ai fatti che i :pubbli-ci ufficiali affer


mino di aver� compiuti o constatati, ma solo materiale indiziario per 

ogni a-ltra -circostanza in esse riferite, il ricorrente denunzia un vizio 

logico in cui la Corte sarebbe incorsa ravvisando un nesso -che non 

avrebbe i requisiti di logica, necessaria conseguenziariet� -fra alcuni 

elementi indiziari (valore dell'impianto, sua capacit� produttiva ed 

emissione di un certo numero di fatture) e l'estrazione della quantit� 

di materiale e�quivalente alla pretesa risarcitoria della Amministrazione. 

Si aggiunge, infine, che la condotta processuale del ricorrente sarebbe 
stata male interpretata dalla Corte, avendo egli svolto una tesi 
principale, diretta a -contrastare la validit� probatoria degli elementi 
forniti dalla controparte, ed una tesi subordinata diretta a dimostrare 
la diversa provenienza del materiale eccedente la quantit� di cui era 
stata autorizzata l'estrazione. 

norma, ritenuta di ispirazione dottrinale v. SATTA, Commentario al c.p.c., 
Milano 1959, vol. I, pag. 462). 

Di partkolare rilievo comunque l'affermazione, anch'essa non nuova, 
che il giudice pu� trarre argomento anche dai documenti e dalle dichiarazioni 
prov-enienti da una parte per dedurne fatti ad essa favorevoli ( conf. 
sent. 29 marzo 1956, n. 921). 

Nelle decisioni n. 3528 e 3113 del 1971, citate in sentenze (e nello stesso 
senso v. Cass. 4 marzo 1971, n. 580 nonch� 3 dicembre 1969, n. 3941) si afferma 
che � :il principio per cui l'onere della prova incombe su chi allega i 
fatti posti a base del!la [p["etesa non � operante ove il giudice possa formare 
il proprio convincimento sulla base degli elementi probatori gi� 
a�cquisiti al processo �. 

In tale affermazione � contenuta una impropriet�. Non sembra esatto 
che l'applicazione del principio del libero convincimento d�l giudi-ce renda 

� non operante � quello dell'onere della prova. 
Si tratta, invero, di principi che operano su piani diversi. Il libero 
convincimento del giudice riguarda tutte le prove -con qualunque mezzo 
addotte -dalle parti mentre la regola che disciplina l'onere della prova 
vincola il giudice quando non possa decidere in base alle prove raccolte 

(v. sul punto, MICHELI, L'onere della prova, Padova 1966 -ristampa p. 
196 ss.). 
Nello stesso senso della seconda massima v. da ultimo Cass. 3 novembre 
1971 n. 3118; Cass. 29 settembre 1971, n. 2682; Cass. 12 giugno 1971. 

u. 1804. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1107 

Con il secondo motivo, poi, deducendo violazione e falsa applicazione 
dell'art. 244 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., il 
ricorrente denunzia un vizio di contraddittoriet� di mottvazio:c.e, per 
avere la Corte negato ingresso, ritenendola vertente su un giudizio, 
alla 'prova testimoniale riguardante una circostanza (natura alluvionale 
dei terreni li!mitrofi all'alveo) che invece la Corte medesima aveva ritenuta 
pacifica motivando il rigetto dell'istanza di consulenza tecn~ca. 

II ricorrente censura inoltre la sentenza quanto alla negata ammissione 
della prova testimoniale e deduce che, nella parte in cui i relativi 
capitoli riflettevano, secondo la Corte, giudizi tecnici, essi erano 
invece diretti a provare fatti obiettivi; nella parte ritenuta inammissibile 
per dkfetto di specmcit�, essi enunciavano fatti sintetizzati nei loro 
elementi essenziali; e nella parte ritenuta irrilevante perch� concernente 
fatti gi� provati (fornitura di ghiaia da parte di terzi), avrebbero 
inciso sulla decisione se tenuti debitamente presenti. 

Con il terzo motivo, infine, lamentando violazione dell'art. 112 
in relazione all'art. 115, 2 comma ed all'art. 3,60 n. 3 c.p.c., il ricorrente 
censura la sentenza per non aver tenuto conto dell'eccezione, fondata 
su dato di comune esperienza, relativa all'aumento di volume deter� 
minato dalla lavorazione della ghiaia, �con la conseguenza che il quantitat~
vo addebitato ad esso Capora�le avrebbe dovuto essere proporzionalmente 
ridotto. 

Le censure come innanzi svolte nei tre motivi del ricorso (che per 
la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente) non possono 
trovare accoglimento. 

A dimostrare l'inconsistenza della prima di esse, � sufficiente ricor� 
dare che, come osservato da una consoli:data giurisprudenza di questo 
Supremo Collegio, H convincimento del giudice in ordine ai fatti rilevanti 
della causa pu� anche fondarsi unicamente su un complesso di 
elementi indiziari e prove presuntive (da ultimo, Cass. 17 giugno 1971, 

n. 18<56) e pu� essere tratto da tutti gli elementi probatori acquisiti al 
processo, da qualunque parte forniti (Cass. 6 dicembre 1971, n. 3~512,8; 
10 nwembre 1971, n. 312113; 13 dicembre 1969, n. 31941; 212 luglio 196,3, 
n. 2015), ancorch� si tratti di dichiarazioni o documenti pTovenienti dalla 
parte interessata, non potendo il sol fatto di tale provenienza privarle 
a priori di valore probatorio, specie quando tali documenti ~concordino 
fra loro nel rappresentare una d~terminata situazione (Cass. 219 mar� 
zo 19,56', n. 921). 
Nella specie, la Corte di merito ha motivato il proprio convincimento 
sulla base di � precisi, ~inequivocabili elementi probatori � desunti 
congiuntame11te da una duplice fonte documentale, e cio� � da una insospettabile 
relazione redatta dal competente Ufficio tecnico erariale � e da 


1108 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

un rapporto fornito dalla Guardia di Finanza. Tali elementi riguardavano, 
eome la Corte ha precisato: la costruzione, da parte de'l Caporale, 
di un imponente impianto per la escavazione, cernita e frantumazione 
di ciottoli in riva al fiume Sangro; il rilevante costo (circa 4�5 milioni) 
dell'impianto stesso; la mano d'opera impiegata; i relativamente 
modesti quantitati:vi di materiale che il Caporale era stato autorizzato 
ad estrarre e quelli, ben pi� ri'levanti, che egli av~eva utilizzati .per la 
propria impresa di �costruzioni �edili o stradali od aveva fornito a terzi, 
come da relative fatture. 

Di contro a siffatte risultanze la Corte ha poi valutato la condotta 
�pq-ocessuale ed extraprocessuale del Caporale ehe, mentre in sede 
di accertamento non J:!Veva affatto collaborato, anzi speculando, fra l'altro, 
sulla mancanza di una regolare contabilit�, poi in corso di causa 
aveva tenuto un �comportamento ambiguo: alcune volte � lasciando intuire 
� di voler contestare in toto gli accertamenti predetti ed intendendo 
far credere, contro ogni verosimi-glianza e malgrado le fatture 
innanzi accennate, di aver praticamente limitato la proficua utilizzazione 
del costoso impianto pressoch� solo al materiale estratto nel 11915�5; ed 
altre volte � accettando le risultanze predette �, ma li-mitandosi a dedurre 
�che la mole di lavoro accertata poteva essere giustificata dal fatto 
che l'impianto era stato utilizzato per altro materiale di diversa provenienza 
e cio�, o fornito da terzi, o proveniente da terreni limitrofi all'alveo, 
di propriet� del Caporrale stesso od a lui locati Ma di taU giustificazioni 
la Corte ha motivatamente escluso l'attendibilit�, in primo 
luogo accertando in fatto che l'impianto non poteva essere imp1egato 
anche per l'escavazione dei suaccennati terreni, ed :in secondo luogo 
rilevando la genericit� della documentazione (oltre che la limitatezza 
del periodo cui essa si riferiva) dal Caporale esibita riguardo al � materiale 
� assedtamente fornito da terzi (genericit� sul riflesso della quale 
era poi motivato, con un sintetico richiamo, anche il diniego della prova 
orale dedotta in proposito. 

Tanto premesso la Corte ha osservato dov;ersi confermare H con


vincimento espresso dal Tribunale, giacch� la domanda dell'ammini


s~razione risultava fondata su risultanze il cui valore probatoTio tra


scendeva .quello di semplici indizi e �che per di pi� venivano confermate 

dall'ambiguo comportamento della controparte, diretto ad � evitare com


promettenti ammissioni od altrettante compromettenti decisi dinieghi � 

in ordine aUe situazioni obiettivamente accertate. 

Da tutto ci� emerge che la Corte ha formulato il proprio convin


cimento valutando analiticamente ~e �globalmente il comp�lesso quadro 

probatorio offertole e traendone �con un giudizio di certezza le proprie 

conclusioni che, sorrette da motivazione esauriente ed immune da vizi 

di logica o di diritto, si sottrag�gono alle censure del ricorrente. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

A fronte della motivata valutazione delle �predette risultanze, non 
giova al ricorrente censurare il denegato ing�resso delle prove testimondai!
Ji. E c1i� lll� sotto :ill profhlo deWl'ac.centato !difetto dii speclifi.oLt� -vigorosamente 
necessaria, nella specie, per contrastare le dettagliate e 
specifiche risultanze predette -IJJ� (per le ragioni .pi� innan:lli accennate 
al riguardo alla prova documentale) sotto il profilo della provenienza 
da terzi di parte del materiale, n� infine sotto il profilo della 
necessit� che la prova dedotta si riferisse a fatti e non a giudizi. Dei 
capitoli di prova rispetto ai �quali il Caporale muove invero censura 
sotto tale profilo, due riguardavano certo giudizi tecnici, (natura e consistenza 
del materiale estratto; aumento di volume conseguente alla 
frantumazione), mentre l'altro ( � vero che la maggior parte delle attrezzature 
del Caporale erano costituite da mezzi mobili adibiti alla 
escavazione dei terreni limitrofi al fiume Sangro, di cui il Caporale 
era proprieta:rio o affttuario � ), ammesso che non vi si potesse rav�visare 
un giudizio, poteva ritenersi superato dall'accertamento di fatto in 
precedenza motivatamente espresso dalla Corte, che aveva escluso l'utilizzabilit� 
dell'impianto per i terreni predetti; donde la non decisodet� 
di una censura attinente alla denegata prova di una pretesa utilizzazione 
di mezzi mobili per una imprecisata escavazione su tali terreni. 

P��1r ragdmti allla(loghe va disaltte's'a La c�eiiliSJU1'1a Idi ulll ~eteso v.iz,io 
di contraddittoriet� di motivazione, dedotto su circostanza del pari priva 
di decisoriet� (natura alluvionale dei terreni limitrofi all'alveo). 

Diversa sorte non merita, infine, l'ultima doglianza, che addebita 
alla Corte di aver ignorato nella sua motiva2lione l'eccezione, fondata 
su un dato di .comune esperienza, dell'aumento di volume della ghiaia 
a seguito della lavorazione. 

Della fondatezza della pretesa fatta valere contro il Caporale, documentata 
anche nei suoi �elementi �quantitativi, la sentenza, come dianzi 
osservato, aveva dato ampia ed esauriente motivazione. Ed � principio 
pi� volte aff�ermato dalla giurisprudenza di �questa Suprema Corte quello 
per cui il giudice di meri.to che abbia dato idonea motirvazione sugli 
elementi per s� sufficienti a fondare il proprio convincimento non ha 
necessit� di soffermarsi espressamente su altri elementi dedotti dalla 
parte, che -come nella specie -m base ana motivazione predetta 
possano ritenersi implicitamente disattesi. D'altra parte, ammesso in 
ipotesi che si trattasse di nozione di comune esperienza, dovrebbe rilevarsi 
che il ricorso a siffatte nozioni attiene all'esercizio di un potere 
discrezionale del giudke di merito e non � necessario ch'egli indichi 
specificamente in motivazione le ragioni per le quali, nel caso concr�eto, 
esso non sia stato �esercitato ~Cass. 219 settembre 1971, n. 216S.2). (
Omissis). 


IliO RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZliONE, Sez. I, 2,5 ma~~io 1973, n. 1535 -Pres. Mirabelli 
-Est. Mazza1cane -P. M. De Mcwco (diiff.) -Ministro Filnianze 
(avv. Sta~o Gal1eani) c. Cassa RJtspa~rmio pe1r le provi!ncte s1ct1Lane 
(�avv. Guerra ed Abbate), Soc. Trezza (1avv. San,gioogi) e F1alll.to 
Soc. Miartorn!llla e RJuiisd. 

Falllmento -Decreto del ~iudice dele~ato che stabilisce il piano di riparto 
-Ricorso per cassazione -Ammissibilit�. 

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 119 e 117). 
n provvedimento del giudice delegato al fallimento che stabiHsce il 
piano di riparto dell'attivo (sia parziale che finale) ha natura decisoria, 
in quanto contiene, anche quando non v'� controversia tra i creditori 
concorrenti, una attribuzione di diritti. 

Contro di esso � ammesso ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 
della Cost., anche da parte di chi non abbia proposto osservazioni al progetto 
di ripartizione (1). 

(Omissis). -2. -Le ~resilstenti hanno ,eccepito il'ilnam.rntssibi>Ht� del 

l 

dcot11so !Peir cassazlione 'propolsto ,a'f 'seiJJsi ~deWcwt. 111 Gost. contro H 
decreto del giud~ce delegato m data 2,4 settembre 1969 assume!llldo: 
a) hl decreto del ,gtudtce delegato dd oc:~pcwti2ltone lde1l'attivo � :impu~
abhle, esclusivamente, 1con ,hl rreclamo al 1m~bnnaile prrewsto dall'art. 
26 Lf., e non 'anche �con dJ. r~corso per cassa2lione, a norma dell'art. 
111 Cost. ammesso, inVIece, ~cootro il 'PirOIVVed!tmento del tribunale 
'che, pr.onUIIlc:ian~do 'appunto �m sede dii Tec1amo, abb~a dso1to questi:
oni ~concelrlllenti dJirrdtm lsoggetti'Vi deUe �parti; b) il r1co['so � stato 

(l) La sentenza ,che si aJJJJI;lota riveste lllotevoLe importanza perch� per 
quanto ~consta � La prima vol1Ja dopo che coo decisiooe 9 1luglio 19<63, n. 118 
(in Giust. Civ., 1963, LII, 213), J.a Corrte Costiltuziooale ha dichiarato la 
legittimit� costituzionale dell'art. 26 f.l., ritenendo per� che tale ultima 
d.i;sposiziooe con .iil brreviJssio:no te�t'ffi�.Irlle previ;sto per la proposizione del 
reclamo al TribunaJ.e non sia applicabile nei confronti del decreto del giudice 
dele,gato che deoi!de in ordine all'attrribuzione di dtrritti, che viene 
daJ.il.a �giW'isprodenza riconosciuta Ja immediata II'icorribilit� per cassazione 
del PQ"ovved.i;mento del 1giudtce deLegato che stabmsce hl piano di ripall'to 
delJ.'attivo (sia parziale .che finale). Iinfa~tti le piJeced.enti decisioni richiamate 
anche in motiva2lione (Oass., 28 .ge!lllnad:o 1970, n. 175, in Giust. Civ., 
1970, I, 580; Cass., 26 aprrile 1969, n. 1357, in Giust. civ. 1969, I, 1<689; Cass., 
15 febbraio 1969, n. 523, ivi, 1969, I, 583; Cass., 14 febbraio 1966, n. 453) e 
che ammettevano a seconda dei oasi il ricorso per Cassazione e l'opposizione 
oiJdimiarda riflette~ano prrovvedimenti del giudice de1eg,ato attLnenti 
a fasi divet'ISe deLla ,prrooedura di failUmento�. 

Seanb!ra .iil (JaJSO di sottolineare 1a decisione m TlaJSsegna IJJ.Oill prrende 
pre<Ctsa ,posizione in orrdilne al problema se il 11icorso peir ca;ssazione ex 
art. 111 Cost., sia l'unica via esperibile contro il provvedimento del 
giudice delegato (con la conseguenza che scaduto il termine di sessanta 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1111 

noti.lficato ill 24 llllovembre 1969, 'oltre liJl. IOOmnline dii 60 giorni dal depoiS�Jto 
in .canOOlileda del provvedimenrto� ]mpug~na.to (24 settembre }969); c) l'amminilstl'azione 
F1illllanziaxia, benCih� �81VV1tsa~, non ha presentalto al giuidilce 
delegato, a norma de{J;l',art. 110 i.f., 1e .sue osservazioni rSIUl (I,Wogetto di 
rilpaTtizione !Pl'eidilsposto .daJ. 1C11Watore, e non � qU:mdi legitttmart;a aJllla 
propOISi.ZiiOillJe del riloQ!l'lso. 

Le ecce2l.iooli sooo .imonldate. 

Sub. a. -H problema pOISito dalle resilstenrtJi sui r�i.o:nedi esperibili contro 
il decreto del giudilce deJegato ohe, ai soos.i dehl'1art. 110 1.f., stabildisce 
e OOillJde �elseoutivo il piano di rilparto � necessarliamellllte cornnesso aJ.i!
Ja questione dei!Jla !Illatura gturildioa del deCll'eto medeshno. La qtll!estion� � 
startJa tpd� voil.te �eSrum!ilnartla da questa Corte cl1ie ha afliermato ~l carrattere 
giuxi!sdiiz~o!Illale ed :i!l 'oo!IlltenUito deoilsOl'lilo deil. provved:i!mento predetitJo, 
001che IIJJeihl.a iJpotesli di lt'ipla'!'lto paxziJaJl,e (1o:lir. d:a ul1timo, Cass., 9 girug~
no 1�972, :n. 1791, H diloembre 1971, n. 3,600), per 'considerazioni che iJl 
Collegio 1condi'V'ilde. Illlifatti, � vero che iJl !P!l'OVVedtmento deJ g,in:IJdiJce dellegato 
1Cihe 1staibiillilsce il ipli!anor di ll"ipiarto ISii :lionda suJilo lsrtla!bo passwo, e tradUJce 
din atto ci� !Che l� IS1Jato dtsposto !D!e1la :liase di IClU� agi]Ji �artt. 93 seg. l.f. 
TUJttavila nellll',aocer,tJame!Illto iStesso ldell warotamento da farsi nel ll."iparto ai 
crediltotri 'concoll"'OOll1Ji 'si 'concreta IUJila at1lilvttt� gilurilsdizionalle. Illllfart;tji ne& 
!p!l'eoode!Illte :liase dli V'erirfi:oa oglllli 'credito, 1con g\li eve!Illtuali pa:1iJvhlegi, � 
aocerrbato 'come ,entiJt� a se Istante; manca hl gfuudizfuo di oomromo e di 
OOffi!PaT'azliione cllra 1oredtti ooncoNenti, al finle di .stabdililre ILa posizione ~e1cirprooa 
di ,ciJasoono dii �eiSsi ll'lilspetto agLi al!tri e !dii equipaxarl'i o g~mdl\llairli 
:in v:ilsta del �con.creto ,soddis:Cacimento. Sifllatto giudizio Vl~ellle aipp'UUto 
ri!D!vl~ato ral1a 1suoces.Silva :liase del riJparto ed 'ail de,c:reto che lo rende esecut1vo. 
Con 'esso -1si tratti di r�ilpatrilo 'defiiiJJitwo o paTzdiale -hl. g.iludilc�e 
delegato non �eiS!p1ilca ,attWit� meramenrtle ordiJna,toria o di esecuziOIIlle di 
qu:allllto ~accertato I�IIl ,sede dii formazione �dellllo stato ipaJSIS�Jvo n~� eserdta 
solo �attJivdJt� di roo!Illtr0111o delle OipelraJZiioni del iOUJratore, ma S'tatuiJsce SU 
ogn!i �questione �concern�1Dite la 'gll'lalduazilone e !La !I'edJprooa coa.llocaZiiiOIIle de1i 

giorni non � pi� modificabile) o se sia consentito anche il reclamo 
ex art. 26 (e, quindi, il ricorso per cassazione ex art. 111, contro 
il .provvedilme111to del TribunaLe che decide sul reclamo, �coone contmua ad 
affermare la stessa s.e.: v. oltre ~e decisioni nn. 673 e 825 del 1972, citate 
in motivazione, sent. 22 aprile 1972, n. 1271, e quelle identiche aventi la 
stessa data e pOII'ItaJDJti i nn. 1274, 1275 e 1276; sent. 11 dicemb!I'e 1971, n. 
3600; :in Giust. civ., 1972, l, 878), ed, rutresi, ;I.'O!P!POS�zione OTidinaria. 

'lluttavia, nn'ap,eirtlum nel senso di armne1Jtere ia �COnJOOirll'enza sia dei!. 
ricorso immediato ex art. 111 Cost., contro il decreto del giudice delegato 
che del reclamo ex art. 26, al Tribunale pu� rinverrirsi nella dichiarazione 
che 1a p:ronnnci'a in esame ritie111e w doverr effettuare di non comJtrasto 
con la g1ur,~sp.mdelllza che mnmette :iJl rtcorso per cassaziOIIle contro Ja 
pronunzia del Tribunale a seguito di reclamo ex art. 26, e sul rilievo che 

� l'esclusivit� � del reclamo ex art. 26, riflette unicamente i provvedimenti 
9 



1112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

vad crredi,ti, cos� decildelllldo su ~eri e propri dliiriitti: di qud iii ca~at'tere 
cMwamente ~uTilsdliziOill~�e e deciso~1o delWa lSUa ptrOilliUI!lJcia. Oamrtte1re 
che :non !ll11Uta quando si tlra!Uti: di 'ripra~rtli:ztiJollle paxziaile, e che oon pu� 
porsi irn ldubb1o nemmeno neJ 'CialSO di m:alllicato inlswge~r�e, 1:n cOillclreto, di 
efiettirvi rcontflttbi dra risoll~~re. Intliatti, per lStabillii1re' Ja natwra di nn prr-'orvvedimento, 
occOO'r�e :fia~r cr:-idlerJmenrto al rcooteniUJto di esso, e� lll!O'Il vi: ha 
dubbio rche quanrdo taLe ICOI!l'benruto COills:i:srte ne1l'artrtrdtbuzd:orne di diritti, 
allliCOirch� mICOnroreto lll!Oill rs1a lSOir'�a dm rordirne ard essi aiLcuna contTOVeTlSi!a, 
perailtro astrattamenrte iJpoti:zzarbille, derve attrdibruirsi ca~rat:tere giirurirsdizionai1e 
aUa deci!sioo,e deil gmdiilce. 

La natura ,giUTirdiJoa., cos� ded�llllithna, de~ p~orvrvedimento deil g1ud1Lce 
delegarto di it'iJpair'IJiZJiorne deilil'rarttiNo rcOilllsentre di srtabillifu:-e qualli siJano i dmedti 
esrpedblillii �contro di esso. 

La Corte OostirtJuzJirooale, colli sentenza 9 J.~UJglro 1963, n. 118, inrvestita 
delJ.a questiolllle di Jegittrimit� deiLl'ar.t. 26 il.!f., dn iriclazione a~ll'ail't. 
24, l o �comma Oost., ha dilch1all'ato la legittimit� delLa norma 
nel presupposto �che eslsa noo si arppiltchi ai provveirdmentli di nratrwra 
giuxiJSddzionwe dercisordra. E questa Cmte Surprema, aderelllldo anche 
aH'QPirnliorne esrp~reslsa dallla. preva[enrte dro1ltrrdinra, ha rti.tenruto che lill rimedio 
del rreolamo, :di �cui: arll'art. 2,6 l.lf. -p& rla br�evilt� del termlirne, per 
[a decor~renm Idi ersso dallrLa data de111a p~ronoorcila e� tnOill da quelrla dJe[[a 
Iegarle ,COillOiscenm del rprr-o~edrimellllto e _pre<r �hl dJcfiet<to de[ COI!lt\t"addirtto:
rio -DJOI!l <assilcwra fin darhl'itnil!'Jio, orve sd cootlrovelrrta mto~rno a d:trJtti 
SOglgetrti'VIi, tutte Je rgait'~z1e pi1:10tC�1SSUarli e, irn rparlircdl.ratre, IUill effettivo 
ese!rlciZJio de[ drirrttto�; che pertanto 'la esclooiv:Lt� del rec[amo predetto 
cOillice~rne rsoJ.tanto� j; pil'ovverddmentri del giudlrce de[erglalto emessi neiLl'ese~rcizio 
rdel~a tsua :fiUIIlZJirone rammimswartirva ma n'oo anohe qruelld ohe irnc:idooo 
rsu posiz�~ond di dtritrt:o iSdiglgettirvo, ;pe1r i qiUJarlli � irnrvece ammirss:i:blle 
il'rimpugll1Jazi!one di~ertta neille dlorme Olrldirnarie (rclfr. Cass., 2'8-gennaio 
1�970, n. 175; e, in motivazione; 15 feibibxado� 1969, n.-523; 2:6 Q~Pirli[
e 1969\ n. '1357). Quesrto IDdilrizZJO girurisplriUJdenZJiJale d~ersseire COI!lJdivtso, 
poich� �i[ ir�~cLamo e�x wt. 2�6 ll.f., nella struttulra ad esso darta dalla 

emerssi daJ. gliUid.We delegato neJ.Il'ese~rlcizio della sua fUIIllzione amministlrat.irva 

del processo di fallrimento e non queUi che incidono su rposizliooi di di


ritto sorg~trt;ivo. 

In dottrina sd � autmevoJ.mente sostenUJto che IOOntro wl deooeto del 
giudice delegato che srtaibilisce il riparto � ammismbtle per estensione o 
analogia IL'<>a;>posiZJiOill!e ex �arrt. 98 J..f. (~cos� SATTA, Decreto di riparto fallimentare, 
ricorso per Cassazione, giudizio di rinvio, in Riv. dir. comm., 
1963, II, 339, e spec. 343-45, e Istituzioni di diritto fallimentare, pp. 301-302. 
COtn:f., FERRARA, n fanimento, Mtlano 195�9, p. 407; GARBAGNATI, Fallimento 
ad azione dei creditori, in Riv. trim. dir. ptroc. civ., 1960, 368.; .ANDRIOLI, 
Fallimento (Dir. priv.), in Enc. diT., vol. XVI, p. 447. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1113 

legge, i~Spkata a 'cxtte~ri dd �1S1t!rema soolecli.Jtruldme�, � ~rimedio adeguato pe!I" 
H via.s'ame di provvedimenti adottati dali. .giuidllice delegato nehl'ese~rcizio 
di �arbti'Vit� me~r1amente ordtnatO!I"da, ma � mrvece i1ndd~eo per il c001tro1l/lo 
di provrvedimenrti dii IIlatura ,giJudsdizioiOJal.e dedsm!i.Ja. L'iJst:iJtulto, matti, 
se �co!Iliside~r1ato qUiaO.e mezzo dd tutelia giurilsdiz&onall,e di dmtti sog1~ettli.rvi, 
contr�asta :sta Con 1i :pr�mcilpi �che e1silgono 1a cO!l1~t� de'i te~rmiDi di de


1

cadenza (a!rg. ;_ex art. 219165� c.1c.), sila coo i prilncilpi che stab!Hilscono la 
deco11r�en2la ded te~Vm�!!l1i deUe ]mpu!gn,aziloni da1la conoscenza deiLl'atto 
ilmpUig!Ilato o, �quanlto meno, �dal :liatto 10he la emanazione dii esso sila starta 
por,talta nelJla tsfeTia di ClO!l10Sicilbdll:it� degli 1JIJ.:bereSISialti al/la 1mpUiglniaMva 
(�avtt. 326, 3,2,7 10pv. c.rp.1c.), sia, infine, con i p!l'1ndpi che vogliono assi:cur,
ato un effettdrvo e'se!rlciz,io dell diritto di d!iliesa. In cotnside!razione� di ci�, 
deve 'con>clJuJde,l1si che 1l'ilst�!turto m questiooe non pu� e1ssere lrl�iteiil.lll!to, nel 
,!lost!I"o ordinamenrto .gimdldico�, Ul!l rimedio atto ahla tutela giJurilsdizWn.alle 
dei diritti �SOiglg,ettdvi, e ,che eSISO � pertarnto ilnapplwoobi:le ai provrvedimenti 
dedsori de�l giludi1ce delle1gato m malte11ila 1di dildt.ti soggerttli.rvi:, tre 
CUJi deve annorve'l:'a!rsi, come Sii � vilsto, 1]1 deiCT�erbo del g.iludilce de,J.egato impugnato 
dallll'ammiwstr,aziOille Finanzi,aria: esclusa la possdb11it� del reclamo 
deve �riltene!rlsi qu1n.Jdi ammilssibhle hl rwco!rlso per cassazione, a nmma 
del!l'art. Hl Cost. 

Da ICOil'clusione cui si � pervoouti non pu� di111si iJn real�e colllJtrasto 
c0111 le Il.Uiffierose decistonti (v. da ultimo, lsent. n. 613/72,, n. 824/712), richiamate 
a1111che dallle :l'esilsilen.ti, c0111 cui que~ta Ooote ha affeTmato la 
naturla dec'~sOTi:a dell rec[amo, rproposto �a0111tro ti ip(l'avVed:imenti de1l giludi!ce 
dellegato, 'e !lJa impUJ~billit� di e1sso c0111 dll. r:iJoomo pe'r cassaz1ione a noTma 
deH.'a~rt. 111 Cost. Si tratta drnrfatti di c�ars'i iiil cui � sta~a scelta lia via 
breve 'del r�e1c1amo, e :La parte interessata ha poi impUJgn,ato iJl prorvvedilmento 
�colle,gi:ale �con il �rilcooso per �cassazione ai senlsi dell'art. H l 
Cost., ma ne.i qua.Jd non � stata prospettata, e non � sta~a esaminata, la 
diiVleiriSa questione de>lil.a possibii1it� di dmpugnazione dilr�etta nelle :li01rme 
ordmarte del prorvv�edime'lllto del <ghld~ae delegato m natura de.cisooia. 

Sub. b. -]l rilcooso � rsta.to temrpesltirvamente prOposto. In:llatti iJl de


creto de1l giUJd~ce delegato � !Stato depositato m Callllceilil.eria hl 24 settem


bre 19�6'9; ulltilmo g1io>rno dell ille!I"mine di 60 gg., decorr�enlte dali. deposito, 

era felstivo (23 ~norvembre 1969) O!Ilide, pe>r ~a pll'o>roga �di diritto al prilmo 

gi!O!D'llO S�1g1Uente Il!Oill fu1stivo (arrflt. 1�55 U.IC. IC.rp.IC.), 11 riJoOTSO � stato UtJiJ.


mente lnOrbilicato �11 SUOCI�1SIS�VO 2,4 !IliOVembll1e 1,9,6{1. 

Sub. c. -Non ha rillevanza H :liatto che l'Amministrazione Fin:anzli.a


ria non abbra presentato al giiUJdiJce delegato, prilma dell decreto di appro


vaZJione de�l pd�ano di 11iparto, l�e osserVlazioni di �CUli all'a>rt. 110 l.f. Didiat


ti �la impugnazione ,cOitlJtro hl decreto detl giiUJdiJce delle,galto non � cO!Illdi


ziO!Illata, 1stanrte l'a maiil.lcarnza di ogni preiclilllsione normativa, a11a preven


tiva presenta2lilone dei}le dertte osservazioni, e vi sono qUJindi legitrtJimati 

anche i CTedttori che non h:anno pTesentato olslse!I"vazioni. -(Omissis). 


1114 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE -Sez. I -28 maggio 1973, n. 1567 -Pres. Leone 
-Est. Spadarro -P. M. Del Grasso (rccmf.) Ciln� (avv. Lopes) c. 
Opera NaZiiO[))aJle Irnvalid:i di Gue~a (arvv. Stato OM'U!si). 

Servit� -Titolo costitutivo -Indicazione specifica del contenuto della 
servit�-Necessit�. 
(c.c., artt. 1027 e 1058). 

n titolo costitutivo o indicativo di una servit� deve contenere tutti 
gli e-lementi atti rad indiv~duare il contenuto oggettivo del peso imposto 
sopra un fondo per l'utilit� di aLtro fondo appartenente a diverso prop1
�ietario, con la specificazione della estensione e delLe modaLit� di esercizio 
in relazione alla ubicazione ,dei fondi. Sono pe1�tanto inefficaci quelle 
cLausole che facciano genericamente riferimento a stati di fatto pre�esistenti, 
a servit� attive e passive ecc. ossia le c.d. cLausole di stiLe (l) 

(Omissis). -Con il''U!Il~co motivo, i l'I�ICOI"l'en!ti, dennncta[))dO lra v-iolazione 
e :l�alisa aipiplilcaz~cme degJ.i ar.tt. 13-62 e 11371 c.rc., in relaz.io[))e 
alrl'art. 360, n. 3 e 5 c.p.c., 'Censurano l:a impugnata senteil12la per avere 
escluso rche nehlia clausola, l1ipor;tata nerlil'ratto di compi11a'VIe[))diirta del 
25 maggio lr9r5rl 'ID no1la'l:'o M.arrlsall.a, con la qlltal1e fu stabiJHto che la vendita 
ptvocedreva � rcon tutti i dw~ti, aziO!lli, ragioni, �aJUneiSISi e COil!U�essi, 
dilpendienze �e pertinenz1e, servit� attirve e passive � esltstenii, tutrto mcluso 
e [))u}la esclJUJso �, fosse conrtenuta La mantfesta2lilone di nna co[))coroe 
vollont� negoz.iaLe ldeillle rpar,ti di arttdbu~re VJal1o1r'e legale ra tutte le sel'Vtt� 
di fatto, rgi� es~stenti red abuJswamente e'se:rrcirtJate da1l fondo, r1imasto iJn 
propriet� dii essi dcmrenrti, su queLlo �ve~duto dagl1i Al'lcobasso all'Opera 
NaZii<IDall.e per .gilii i11:1Valild.i di gueri'la (O.N.I.G.). In pall'ltircoLa~re, solstengono 
che La Corte di merito, nel procede!l'e ali.La ria:JJterprertazi,one di tale 
cl>auso~a, si ISWebbe attenuta esdLurswamente aJ. s1gni.fiJcato JetrterraJ.e dehle 
espressiooi in 1elssa .coote[))ute, omettendo di Tlicer.cat'e ed ilndivildiuare, 
attl'laverso la valurtazii<IDe del 1Comportamen!to deLle rpa1r�ti, pre1oodente e 
sucooss.iJVJo al]la fo!I'Ima2Jtorne deil. oootr.atto, 1a oomUJ!lle ed efferlitiva ilnten


(l) La massima roondlerma un primdpio ormai co!tl!soljjdarto nella girurisprudenza 
del s.e.: v. infatti nello stesso senso da ultimo, sent. 4 marzo 
1971, n. 576, in Giur. ag., 1972, 431; sent. 6 febbraio 1970, n. 262; sent. 28 
ottobTe 19<69, n. 3459; sent. 16 ottoba-e 1969, n. 33�65; sent. 23 aJP�rile 19,69, 
n. 13115; sent. 24 ,g]ugno 19�68, n. 2117. 
Ln dottrina si discute se sia necessar,io ,che dali. tit01lo &tre iJ.',indicaziooe 
del tiJpo di servit� che 1si intoode costituire, T.isultino a:ltresl d.isciplinarfle 
le rrnodarl,tt� di eseroi:llio. 

R~tiene ehe t3.1Le IP<atturizione non 1sLa indilspensahile, essendo poss.iJbile 
ricorrere con interpretazione integrativa alle norme contenute negli articoli 
1065 e segg. c.c., BRANCA, Servit� prediali, in Commentario del codice 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1115 

zione delle parti stesse; e ci� in violazione delle nmme dettate dall'all't. 
1362 'c.c., per la illlterpretamone dei contratti. Osserrvano, altres�, 
che, in balse alla dioh�aoo:z:iOIIle ([''esa dail. teste G~arrliilona, hl quaile ebbe ad 
afferma(['e che le pa!l':ti illllte.retssarte, nel c�o!l'so di Ull1a coll:lfVe!l'saz:LOIIle' svoltasi 
aHa sua pcretselllZa, averva!DJo pM~l�ato del matnltenimento di tutte le 
S�el"VVit� �etsmtenti e che a questa co�rl!diz~orne i Cin� arveVIano subo!l'ddnata 
la deo~siorne di vernide:re ill ll:mo lotrt;o di rlie!l'!l'eno, si sa!l'ebbe dorvurta ritenere 
provata la comUI11e intenZJio~ de�li1e srtelsse parti di 1etgLttil:ma(['e e conVIaHdall'
�e anche le se'l.'wt� di :liatto, aJbusilV"ame!DJte eiSe!I'dtate sul fondo, 
acquitsta�to dall'O.N.I.G., sino ali. mome~nto dell'acqu~sto stesso, e, quindi, 
anche le se[''V'it� di veduta e dii scoll:o di aJcque p1orvaoo, oggierbto delJ:a oorntrovoos1a, 
�con La .consegruenza che a quetsrta dinteiilZLone deLle pa(['rfJi si sarebbe 
dovurto �attviibui['�e V1all:Oil'� p~�VIa1enrte, secoodo i cttati arrtt. 1362 e 
1371 c.,c., ari fini deil!la inte1I1pr,etaz1ooe di quell:~a C�Jau:soila contrattuale. 

Il motirvo � mo!DJdato. 

Oorn rife,r�ime!DJto specitfi.Jco all.la mdagme dill'etta ad atoce'l.'t1Jar,e, attraverso 
1a intevp['e�tazione deilla voiiQ!�rl!t� delile palt'lbi, se in un pa.tt;o negozia.
le ,s]ano contenru:bi gll.i e�lementi necessad p�[' La :iJdentmcazliOIIle degLi 
estvemi ,costitut:iJvi �di una :se[''V'~t�, ques;ta Coll'rte Suptrema ha costantemente 
dbad:irto hl p:r�irntc.ipd<o, secOilldo 100i Ulll'a taile inrteoc'p!I'etaz;~one si risolve 
in .una v;alurfJaziooe di fa�tto, devoLuta all porte!l'e d~screz:tonale de'l 
giud:iJoe' di mer�:iJto e, come talle, inlsd.nldacabhle m sede di leglitrb:iJmi.t�, ove 
si:a 1SO'I'I"~tta da adegu:a.ta motirvazione, immune da v;izi lotg~ci od �ll'l'ori di 
un di111itto (Oass., 16 ottoibre 1969, n. 3>365; 24 settemme 1971, n. 2650). 
Questa .stessa Corte Stlip['ema ha anche affeii:1IDato che il titoLo cos1lltutivo 
od i!IlJdi�catirvo d:i una se!I'Vit� deve C'Oillrteneve tutti gM elementi atti a!d indi'V'idu:
all:',e n conille!IlJUto ogg.ettirvo del peso Epos:to sopra un :liolll1do per la 
utili:iJt� !di alwo, ioodo appa�rtenente a dirve�l1SO' �pr�opll'ietairio, con la srpecificaztone 
dellla est�1IlJSi.one e delll�e modalit� ru eS�\l'lc!izio m r,e:J:az,i.one alil.a 
ubi.caziOIIle dei fond1i, ed ha dbadito il proincipio, secondo cui sono ilnefficaci 
quelJ.iJ.,e tclau:sole, che :liatcdano generilcamenrte rife['imento a starti di 
fatti ,SUJssilsrtenti, a servit� atttV'� e pa:slsiVIe... ecc., ossia le Cilau:sole cotsiddette 
d:i stne (Oass., 4 mall'zo 1971, n. 5'76). 

civile diretto da SCIALOJA e BRANCA, Bo1og,na-Roma, 1967, 267, SIPeC. 289, 
GRosso �e DEIANA, Le servit� prediali, in Trattato di diritto civile italiano 
diretto da VASSALLI, Tmino, 1963, vol. I, p, 448; BURDESE, Servit� p'!'ediali 
(diritto vig.), in Nuovis,simo dig. it., voil.. xv;u, p. 150. Sembra O!P!PQil'trmo 
rilevare �che ferma l'ndoneirt;� di una clmlso1a 'c.d. di stille a costiitmdre 
il tito~.o di una servit�, allooch� lo stato di :liatto corr~Sipondente atd nna 
serV'it� (O!PIPOIIlJ�IIlte) sia .stato c!I'eato dal vendito['e .pro!Prietario d�H'runko 
fondo po�i diviso pe[' effetto della veiJJdita (cireostanza peraltro che non 
ricorreva nel caso deciso dal:l'annotata sentenza) la servit� derve :ritenel"Si 
costituita in virt� del disposto dell'art. 1062 c.c. (per destinazione del padre 
di famiglia), conf .. BRANCA, op. loco cit.). 



1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

In relazione con questi pl'lincipi e neLl'ambito deUe els,poste censure, 

che vengono ~d itrwestwe l"ia:1templ'le!JaziJOIIl:e che la impugLtllata sentenza 

ha dato ,aJila c1aJUJsoi!Ja, ICOlllJtenuta nell'atto dii COlffiiP!I'IaVelllJdita del 215 giu


gno 1951 ,e sopra pUJntu:a:liizz:aJta, pvopdo, atl. fine di 1stabi:li~re se in una 

tatl.e oLaUJSoil:a fosse ~configUJmbiLe nna oOi!lvalLiidia deJil.e servi~t� di fatto, 

abUJstvamente 'esevoitate dai Oim� SUJ1. ifon!do venduto dia1gihl Alreoibasso al


l'O.N.I.G., e, quilllJdi, nn titolo !ildooeo allilta costttuZiione dii esse, �, per


tanto, evidente che al comp�I1JO di questa Covtte rimane cill'ICOISCl'li:tto aill!o 

esame deltl.a ve1atwa mothnaz:iOu:JJe; ed al r~g1UJWl'do deve su:bi,to ipl'eCJ~sansi 

che la decisione sull. pnnto dn questione � SOII'retta da nna motirvaZiione, 

che si appa:Lesa Lneccep~bil1e ISUl piano log~co ed i!DicOi!ltestahhle sul pi:ano 

gi'UJV�idiiJCJO. 

La COI'Ite di mel'lito, iilllliatti, dopo a'Vier'e ril1eV!ato che le esp!['esstom 
contenute n.eiH'a.J:iz.Ldetta da'Uiso'l'a, rLpvoducend!o quel1e tilpicihe di una 
comnne pvassi stitl~siliJca, conferivano a1La cLaiUisoil:a SfteiSSa hl carattere di 
una mera 1Cll�liUISoJa di 1stille, ha osservato che ta~1e ctl.a1Uiso1a, non contenendo 
l'inld/.Lcaz:iiOIJJe di elementi 'atti ad mdiv~duaxe 1a il.latura, il'ogge,tto e la 
estensiooe de1l�e serWt�, menzi'OI!l!ate ,sollJtwnto con la sempililloe denominazione 
di � ,servJit� a,tt]ve e passive� esilstenti �, senza neppUJVe l'lnd~~az,
ione deli rei!JatiV"i dia:'itti, erano da rnenevsi i.nildonea ad e1sser�e asSUi!lta come 
valllido titolo del[a es~stenza e costituzione di una 'qualisi:asi serV!it�. 
Pl!'escil!l!dendo da questa ICOi!llfigtUr,azilooe data ~a111a oi!JaUisola ~n quesihlone, ha 
aJ1Jche esamil!l!arflo ill silgl!l!ificato attri:buiiblle ai!Jla :livase, coo �la quaJ.�e � stato 
fatto rdr.fievimento � alBe servlirt� atti'V'e e passhne esilstenti �, ed ha rHe'
V'ato oh'�essa, attraverso, la p!M'Oil;a � es~stenti �, i!ndhcati�va di un preci.Jso 
e speiCl�ifico l'�iferlimento ahl'e 'servit� !PI'O'V'ell!�ienti da un titolo Leg~a,1e, comporta\
l!Q JJa esd1UJSiOu:JJe di un rifev�imento altl.e servU� di fatto, abUJsi:vamente 
~esevoi;taJta, ~quallii queffile, ogg~etti dietl:la controve11sia. Ha, ID:fine, elsami,
n.ata llia dhchilwra,zione del teste Gi.Jannone� ed ha ossel'V!ato che s'e,ra 
v�ero ~che nel covso dell'e trattative, S'V'olltosi tra un ~appresentan.te del. 
il'O.N.I.G. ed 'i Cin�, era sovta d~sculssiooe in me!l'irflo all1e servit� da quest'u1timd 
esercnate sull. fOI!l!do degJJi Aivcobwsso e gtLi stessi Cin� a'Vevano 
manUiestata l'ia:11Jenz]ooe di volere subortdin,a,re ail mantentimel!l!to di dette 
servit� 'La 'V'endita detl.l',appez~amenti di tell'lreno di loll"o pvopriet�, era 
anche vero 1che, ci� i!liOIIl:Ostante, talle ICOI!l!diizi.JOI!l!e non el!'a stata eS!pressamente 
const~dtemwta n� nel pcr-el�im�inaJre di vendita del 10 ottobre 195�9, n� 
neill',atto de:fin~i~o di V"endita del 215 giugno 195,1; taJJch� dorve\l!Q de,sumersi 
1che questa ICOI!l!diZ�ione non e!!1a stata a1ocettata dailil'O.N.I.G. e che i 
Oin�, di. :lironte a qu�esto ri!fiurto, a'vev:a~no pen1salto di poter.Ia fa!l'le va!lere, 
r'�IC�Oil1rendo a que,lila oLaiUisolia g.enerica, che riien~a in uria ~comune pmlss1 

stni:sti.Jca seguma l!l!elJl,a stLpu1aztone dei co!lltl1atti di compmve,ndilta. 

Ova, se, prescimel!l!do dallila configUJmbi'lirt� della olauso<J:a in que1srtio


ne in una CJlaJUJsollia di st11e, la Corte di merito, suHa base deLle esposte 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

consideraZJioni 'ed ossennaz~ODJi, che attingono iJ. loro fondamento, da una 
parte, neil. ,g~gnilfilcalto delLe esprtessiODii contenute in t!iile clli!llUiso1a, e,. dana 
a:l!Wa paxte, neiJ. descrWto COillllpOII'�wnento deli'O.N.I.G., ha ritenuto che 
questa d!llUISo1a [))QIO espr1me<Vla },a ICOOcol'1de volont� negozilalle delle parti 
di atwilbUJ1I1e Vlalore legale allle serv<it� di fatto, abUJSWMnente ese~r~citate 
sUil fondo deg11i AlrlcoiblwSISIO, oggetto della controver1sila, e semmru ill solo 
ilntendimentq di r!Lchilwma<De e convaHdare �Le s&'V'irt� gi� e1silstemi in base 
ald un tLtolo lega!Le, ben fonda,tamente dev'e affermWI'lsi che questa interrpretaz~
iJone !Si pll'esenta sOII"l'1etta da adeguata motiVIazilone �ll:llll:llJUine da vizi 
logiJci 'e conforme ai 'criteri lg1�IUII''ildilci fils1sati ld!iii pl'1mcipi giurisprudenztali, 
sopra riJcOII'dalti, tal:lich� essa vtiene a Slfuggli.re, iJn base a qwesti stessi 
pl"inciJpi giur.ilspii'IUidenziaH, al sindacato di 1eg1ttimit�. -(Omissis). 


SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA(*) 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Ptlen., 3 luglio 1973, n. 7 -Pres. Ve'
brano -Est. De R!oberto.-Mazzirtehl,i, p,aidJuaa (avv. G. Guarino, 
Lub:r1ano) c. M>illlmm-o Lwoo:i pubblilci ('aV1V. Stato M'ataiLollli), con 
illlrtervoorto dJeil PlresildOOJte Re,glione Gampalll�a (,avv. A:bbamonte). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Trasferimento di 
competenza alla Regione -Difetto di notifica -Improcedibilit� del 
ricorso -Non sussiste. 

Giustizia amministrativa -Intervento in giudizio -Intervento della 
Regione in giudizio contro provvedimento statale in materia di 
edilizia e urbanistica -Ammissibilit� -Rinvio del processo ad 
istanza della autorit� intervenuta per predisporre difese -Concessione 
del beneficio -Inammissibilit�. 

Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Sospensione -Potere del 
Ministro per i Lavori Pubblici ex art. 7, quarto comma, L. n. 765 
del1967-Connessione col procedimento di annullamento della licenza 
edilizia -Effetti -Ammissibilit� della impugnazione degli 
atti preliminari del procedimento di annullamento della licenza Sussiste. 


Edilizia -Licenza di costruzione -Impugnazione degli atti preliminari 
del procedimento di annullamento proposta nel ricorso contro il 
provvedimento di sospensione -Limiti. 

Giustizia amministrativa -Interesse a ricorrere contro una procedura 

. 
in tinere per il suo annullamento -Fattispecie di provvedimento 
di sospensione dei lavori per pendenza della procedura in itinere di 
annullamento di licenza edilizia -Interesse a ricorrere -Sussiste. 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Dotivi di ricorso 
avverso provvedimento in itinere, diverso da quello impugnato 
e del quale costituisce il presupposto -Inammissibilit�. 

(*) .A!l.ila �r,edazione deUe massime e delle :note di questa Sezione ha 
COllabOII'MO anche l'a'V'V. FRANCESCO iMARIUZZO.

1



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1119 

Edilizia -Licenza edilizia-Annullamento ex art. 7 L. n. 765 del1967 Termine 
di 18 mesi-Decorrenza-Accertamento dellaHlegittimit� 
della licenza -Comunicazione agli interessati -Esclusione -Scadenza 
del termine -Sussiste. 

Edilizia -Termine di 18 mesi -Riapertura del termine per trasferimento 
alle regioni delle funzioni amministrative statali -Esclusione. 


Ai sensi deLl'art. 1, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, deve considerarsi 
trasferito .atte Regioni iL potere di 1annttUamento dette Licenze ediLizie 
ilLegittime, �nonch� �La potest� cauteLare di sospensione dei Lavori di 
cui alL'art. \27, te:gg�e \17 agosto :1942, ln. a150. 

PeraLtro, non va !pronunciata La improcedibilit� deL fl"i�orsn giurisdizionale 
avverso �un ptrovvedimento tdel Ministro per i Lavori pubblici 
anteriore aLLa entrata ~n vigore del .d.P.R. 15 gennwio 1972, tn. 8, 
che dispone la sospensione di Lavori .intrapresi :in ibase ttd <Una licenza 
edilizia (Per il cui annuLLamento sia in �corso il relativo proce�dimento, 
per mancata rnotifica �alla Regione interessata; [ci� in quanto, e�ssendo 
il processo amministrativo giudizio idi impugnazione ,di 1atto, La notifica 
del gravame va effettuata )solo .nei confronti 1deUa ,AutorU� che ha 
emanato il provvedimento, a nulla rilevando il successivo trasferimento 
ad aUra Autorit� deLLe competenze in materia (1). 

(1-6) Demolizione e sospensione lavori in materia di edilizia e urbanistica. 

La dedsione che si annota � stata pronunciata dallia Adunanza Plenaria 
del Consiglio di Stato cui eva stata defedta ll'mtern questione con ordinanza 
10 marzo 19'72, n. 174 della .S.ez. IV iLa qruaLe aveva ri.JLevato ila sussistenza 
di un �contrnsto di giurisp.rudenZJa 'sul signdficato da attribilli-e aLla 
espressione � aooeT:tamento de!l:Le violazioni �. in baJSe al qual.e � determi�
nato il dies a quo del telrn�IDie di 18 mesi eDJtro H qtt:aJle pru� essel'e dispo-, 
sto l'ao:u:iuJ.lamento d'ufficio dell�e Licenze di costruzione i.J1legittimamente 
rilasciate, ad sen:si de>lll'art. 7 terzo comma legge 6 agosto 1967, n. 76�5 (cfr. 
Rass. Avv. Stato 1972, I. 647). 

Iin essa si dnvi1en:e anzi,tutto una puntuaLe app1toazione deil!l'aa:-t. l deil. 
de.CT~eto del P~r:estdente deLLa R~ubblica 15 g~ennaio 1972, n. 8, che ha trasferito 
allLe Reg~ioni a Statuto Ordinario Le f.unzlioni amministrative esercitate 
dagili org.ani centr'ali e pelrifedci del1lo Stato in ma1lelria di Uirbani!stic,a, 
ed ha lin p.artko1are �chla~rito che dette fui:tzlioni non sono solo quelle specifkamente 
�eilencate neiJ..Le 1ette~re da a) ad n) del cita.to a~rt. l de�creto del 
Pr~sidente deLla Repubblica n. 8, dovcendosi l'itene~re detta �eLeilJCazione di 
carattere moc.amente e'semrpilificativo, .sta:nte 'la, po:-.ese.nza di U!lla disposizione 
di chiusura, qruel!La inrucata nella lett&a o) che g�en&icameDJte comprende 
� ogni a:ltra fun:ziOllJe amministrativa es&cirtata da,gli organi centra�1i e 



1120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nella predetta fattispecie la Regione interessata ha veste per in


tervenire rin giudizio ~e inserirsi neL .giudizio ,medesimo meno stato e 

nei termini in ;cui esso� \si trova nel momento '�n cui l'intervento rviene 

effettuato; non pu� pertanto essere. :concesso ,ana. Regione il beneficio 

del rinvio del processo ai fini delta predisposizione delle difese (2). 

L'ordine di sospensione dei lavori ediLizi irregoLari, che il Mini


stro per i Lavori pubblki pu� emettere ai sensi dell'art. 7, quarto com


ma, legge 6 agosto 1967, n. 765, � strettamente connesso con il proce


dimento di annullamento d'ufficio delta licenza di costruzione che di 

quella sospensione costituisc�e il presupposto; col ricorso avverso il prov


vedimento di sospensione � ammiSsibile pertanto anche l'impugnazione 

degli atti preliminari del procedimento di annullamento (3). 

periferici �deillo 1Stato �: ,conseguentemente � dia riteneoosi tr;asjiertto anche 
il ;potE!a:'e di 'annuHamento di licen:z�e �edHizie IOOnch� n potere di sospensione 
dei ~avori intD�i['JII'esi in base ad una \licenza edilizia per il cui al1:Illll!Llamento 
sia in cooso iii. proceddrmento, sospensione p~evtsta dal quarto comma 
dell'art. 27 delLa Legg.e 17 a,gosto 1942 n. U50 nella nuova formulazione di 
cui alil.'art. 7 L. �765/19�67. � 

SU!liLa costituzdona!lit� dell'art. 7 de1la L. 765/1967, con riferimento alil.o 
annulLamento d'ufficio della licenza �edilizia .con decreto del Pr-esidente 
della Repubbltca e :in il'eliazione rpru-ticoliarmerli1Je aU'ar_t. 113 della Costituzione 
e .atl'Le ,aJ1Jre noTme costituzio!llaJJi 'che concernono le attribuzioni del 
Consiglio di Stato e deglii �aLtri organi di giUJStizia amministrativa, si era 
gi� pronunciata 'La Sez. IV con decisione u� :Luglio 1972 n. 697 (Il Consiglio 
di Stato 1972, I, 1336). 

Ai sensi dci terzo comma di detto art. 7, il 'PII'"Ovvedimento di annuUa


mento deV1e esseil'e emesso entro diciotto mesi daLl'accertamento deUe vio


1azioni di cui al primo comma; orbene sul ,si~fioato da attribuiTe aill'e


srpressione � accertamento dellie vioLazioni �, dm base al quaie � segnato 

il momento da cui inizia a decol'ITere dl termilne dei diciotto mesi, il con


tl'lasto ~risprudenzilale evidenziato netla ordinanZJa 10 marzo 1972 n. 174 

deLla Sez. IV sopra citata � stato risolto daLLa Aidunanza PJJenaria nel senso 

che detto accertamento -i\1. quale comunque non costituisce un atto ri�cet


tizio da pa!rtecipail'e agli interessa>ti-dey.e con:s:istwe ~n un atto, un docu


mento, quale ad 'esempio una richiesta di pal'ere al Consiglio ded Lavori 

Pubb:lic�i, che riveli, in modo evidente, che 1l'autodt� da cui promana con
�side!Ta i1J.egllittima !la ihl,oenza medesima. 

In precedenza La IV Sezione ,con decisione 13 marzo 1973 n. 2,22 (Il 

Consiglio di Stato 1973, I, 376), nel �chiarire ,che .l'accertamento, �tn quanto 

operazione ricogndltiV1a dd una deteoommata situazione eddUzia �e ausHiarJa 

rispetto alla adozione del rp<rovvedimento di ~annullamento, non rpu� avere 

carattere di atto ;ricettizio, �essendo esso atti�vit� strumentale, di natura 

con�scitiV1a .e imputabiLe ail!1a stessa autorit� che ha competenza a dispoNe 

l'annulLamento, aJVeva individuato nel caso esaminato la prova certa di 

esso in una proilJUJncia del Consiglio Superiore dei Lavor�i PubbUd. 

Ebbe ::in queH'occasione a ~ecisa~e ila Sezdone che !''accertamento non 

pu� ritene;rsi �concluso con la contestazione de�l:Le vio1aZJioni prevista dal 



PARTE I, SEZ, IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1121 

Qualora vengano impugnati gli atti preliminari del procedimento 
di annullamento della licenza edilizia in. sede di rkorso avv�erso il decreto 
di sospens.ione dei lavori, sono ammissibili solo le censure che si 
riferis.cono aLla tardivit� del procedimento medesimo, non gi� quelle 
che si riferiscono direttamente all'annullamento della licenza e in particolare 
alla insussistenza di vizi della Ucenza ste�ssa. 

La sospensione dei lavori di costruzione di un edificio, basata su 
una procedum � in itinere � di annullamento della licenza edilizia � 
provvedimento legittimo qualora contemporaneamente alla sospensione 
venga adottato l'atto di contestazione deLLe illegittimit� commesse 
dall'interessato e iniziata una formale procedu'l'a di annullamento della 
licenza al fine di evitare che la prosecuzione dei lavori, in difetto del 

terzo comma dehl'.aa:"t. 27, �legge 17 agosto 1942, n. 1150; a tale contestazione 
pu� e\SISer�e rtconosciuta una funzione di di:rnostvazdone� del �Compimento de�lr,
aooertarmento soltanto in Vlia .sussidiaria, quando il'ilsu1ti impossibi~e identific
�are .atti anteriori a.Ua �Contestazione !Stessa, idonei ad offrire tale dimostrazione; 
�Con ~conse.guenza che, qua�lora 'sia pOISsibiiLe stabilJWe che l'accertamento 
de11e illlegittimtt� �delLa ilicenza .edilizia ,si � conclJUJso in data anterdOil'e 
~ri:Sipeltto a quella del!l.a contestazione della iJnfraz1one al privato inter.
essato, i:l �term:ine di di�clotto mesi per l'adozione de�l ,provvedimento di annullamento 
de11a J:1cenza decoooe daMa prima data e non da quella della 
contestazione; pertanto sussiste illeg;itti:milt� del provvedimenlto di annruHamento 
della ,J.i,oenza �edilizta adottato olwe i diciotto mesi dalJ.'ac.certamento, 
concluso anteil'iormente alla data dehla .oonte,stazione (cfr. anche Sez. IV 
21 dicembre 1971, n. i284, Il ConsigLio di Stato 1971, I, 2429). 

n pail'ti�colare II'i�gore in ordine aHa indivildua~one del dies a quo tp�er 
la decorrenza di detto termine trova ulteriore conferma nella decisione che 
si annota, l�addov�e si 'Pil'�ecisa .che il trasf�erimento alle Regioni delle funzioni 
in materia urbanistica non vale in alcun modo a riaprire il termine medesimo. 


Del resto la presenza della Regione nel giudizio � stata qualificata come 
un caso di intervento ad opponendum; la Regione � stata infatti ammessa 
ad intervenire nello stato in cui il giudizio si trovava, senza che sussistesse 
alcun onere per il ricorrente di integrare il contraddittorio con la 
notifica del ricorso alla Regione interessata. 

A tale riguardo ricovdiamo che la Sez. V con decisione 16 maggio 1972, 

n. 376, (Il Consiglio di Stato 1972, I, 994) ebbe a precisare che nel giudizio 
~nistrativo non � configurabile l'istituto della successione nel processo 
previsto dal codice di procedura civile; cosicch� qualora in corso di giudizio 
subentri all'autodt� che ha emanato il provvedimento impugnato altra 
autorit�, il giudizio deve continuare nei confronti deila prima senza alcun 
onere di integrazione del contraddittorio a carico del ricorrente. 
In un passato meno recente l'Adunanza Plenaria con decisione 27 febbraio 
)961, n. 7, (Foro Amministrativo 1961, I, 2, 548) aveva osservato che 
l'art. 7, regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, secondo cui il ricorso deve 
essere notificato alla autorit� che ha emanato l'atto, prevede il caso normale 
e pi� frequente in cui l'autorit� emanante abbia conservato la competenza 
in materia, ma non .disciplina la diversa ipotesi in cui la competenza 
ad emanare l'atto impugnato sia stata trasfer.ita, al momento della 



1122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

provvedimento di sospensione, avesse a frustrare gli effetti connessi 

alla sanzione repressiva conclusiva della procedura di annullamento. 

Poich� ai sensi dell'art. 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, H proce


dimento volto all'annullamento della licenza edilizia, oltre che desti


nato a concludersi nell'eventuale provvedimento di annullamento, co


stituisce altresi il presupposto della misura cautelare della sospensione 

dei lavori (la determinazione discrezionale di sospensione pu�, infatti, 

essere adottata solo in quanto nei riguardi della licenza di cui si so


spende la efficacia risulti pendente un procedimento di annuUamento), 

in sede di impugnativa del provvedimento di sospensione sussiste inte


resse nel ricorrente anche a gravarsi contro la procedura � in itiner�e �, 

proposiziOne del ricorso, e per effetto di una legge sopravvenuta, ad una 
autori,t� diversa. In tale ipotesi, po1ch� lo scopo cui � rivolta la �notificazione 
� quello di portare a conoscenza dell'Amministrazione le ragioni addotte 
dal ricorrente per invalidare l'atto impugnato, al fine di consentire 
all'Amministrazione stessa di difenderlo o di annullarlo d'ufficio, il ricorso 
deve essere notificato all'autorit� che ha attualmente il potere di disporre 
�del provvedimento impugnato, e che � la sola competente a procedere ad 

un eventuale annullamento d'ufficio e ad eseguire il giudicato. 

Appare evidente i,nfatti che, in tal caso, la decisione eventualmente 

resa nei confronti dell'organo che non ha pi� nessuna competenza in materia 

saa:-ebbe inutHiter data pe!t'ch� il. lrico:r:rente in caso ,di decisione a lw :fa�vo


revole non potrebbe certo pretendere l'esecuzione del giudicato da un organo 

che ha perduto la 'compertJenza ad emanacre gli a'tti ammindstmtivi necessacri 

a tal fine (cfr. ancre Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 411, Foro Amministrativo 

1967, I, 1254). 

Tornando al rapporto tra la procedura di annullamento della licenza e 

il provvedimento di sospensione, si segnala la decisione 23 giugno 1970, 

n. 449, della Sez. IV (Il Consiglio di Stato 1970, I, 595), nella quale si chiarisce 
che il potere di cui al quarto comma, dell'art. 7, legge 765/1967, di 
sospendere i lavori di costruzione di edifici le cui licenze edilizie si ritengano 
non conformi alle norme urbanistiche, pur presupponendo la pendenza 
e quindi quantomeno l'inizio della procedura di annullamento, appare 
formalmente e sostanzialmente del tutto autonomo rispetto al potere di annullamento, 
dal quale differisce quanto a natura e presupposti; cosicch� 
il p�rovvedimento cautelare pu� essere censurato solo per vizi suoi propri, 
ma non anche per vizi che inficiano la procedura di annullamento o che 
potrebbero inficiare l'eventuale futuro decreto di annullamento. 
Il predetto potere di sospensione, infatti, richiede come presupposto 
solo la esistenza di una procedura di annullamento delle licenze stesse, non 
anche la effettiva sussistenza delle violazioni che hanno determinato la 
instaurazione del procedimento di annullamento. 

Risulta evidente dal comma quarto, dell'art. 7, legge citata lo scopo 
del legislatore di affidare ad una valutazione di ampia discrezionalit� la 
opportunit� di sospendere temporaneamente l'esecuzione di opere sospette 
di illegittimit� e per le quali pu� apparire possibile o addirittura probabile 
la futura demolizione; risulta di 'conseguenza legittimamente motivato un 
provvedimento di sospensione di un edificio in corso di costruzione allorch� 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1123 

al fine di provocare con l'annullq,mento deLla procedura mede�sima anche 

l'annuLlamento del presupposto del provvedimento di sospensione (4). 

NeU'ipotesi di provvedimento � in itinere �, che costituisce il pre


suppo�sto di que.Uo impugnato e per il quale non sia ancora poss.ibile 

accertare La conformit� aLla relativa normativa, sono inammissibili i 

motivi di ricorso avverso detto provvedimento � in itinere �, mentre 

sono ammissibili le doglianze con le quali si deduce l'illegittimit� de:gli 

atti della pmcedura posti in essere dopo la scadenza de�l termine pre


visto. 

Sussiste iLLegittimit� dell'annullamento ministeriale -(e detla re


lativa procedura) -di una licenza edilizia quando risulti decorso un 

termine superiore ai diciotto mesi daLl'accertamento da parte dell'Am


ministrazione della iUegittimit� delta Licenza stessa, anche se tale accer


tamento non sia stato comunicato agLi interessati (5). 

n termine. di IJ,iciotto mesi di cui all'art. 27, legge 1150/194.2, non 

pu� ritenersi riaperto in conseguenza del trasferimento delle funzioni 

amministrative statali in materia di edilizia e urbanistica alte regio


ni (6). 

esso richiami delle illegittimit� di notevole portata e gravit� asseritamente 
contenute nella relativa licenza edilizia. 

Sulla ampiezza del potere conferito al Ministro dei lavori pubblici di 
ordinare la sospensione dei lavori e di proporre al Presidente della Repubblica 
l'annullamento degli atti illegittimi, potere che si estende a tutta la 
materia edilizia e non solo alle violazioni indicate, a semplice titolo esemplificativo, 
nell'art. 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, potere che pu� essere 
esercitato anche prima della contestazione all'interessato delle illegittimit� 
accertate, si segnala la decisione 17 marzo 1970, n. 273, della Sez. V (Foro 
Amministrativo 1970, I, 2, 306), nella quale si rinviene altres� il principio 
secondo cui il provvedimento di sospensione dei lavori emanato dal Ministero 
dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 7, legge 765/1967, non � rinnovabile 
dopo il decorso del termine di sei mesi senza che sia stato emesso 
il decreto di annullamento degli atti illegittimi con i quali i lavori vennero 
autorizzati. 

Circa il carattere discrezionale del provvedimento del Ministro dei lavori 
pubblici (e ora delle Regioni) in subiecta materia ricordiamo le seguenti 
decisioni: Ad. Plen. 24 novembr�e 1962, n. 13 (Foro Amministrativo 
1963, I, 10); Ad. Plen. 28 luglio 1965, n. 19 (ivi, 1965, I, 2, 933); Sez. IV 
30 dicembre 1966, n. 1094 (ivi, 1966, I, 2, 2036), nella quale ultima si precisa, 
in particolare, che i provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici ex 
art. 26, legge 1150/1942, in materia di repressione di abusi edilizi costituiscono 
espressione di un potere discrezionale in ordine alla scelta della sanzione 
da infliggere ed all'opportunit� di sostituirsi o meno al Comune; con 
la conseguenza che le relative controversie rientrano senz'altro nella giurisdizione 
del Consig1io di >Stato (cfr. �al rigua!Ddo anche Oass. Sez. Un. 14 febbraio 
1964, n. 340, Foro Amministrativo 1964, I, l, 136). 

RAFFAELE TAMIOZZO 



ll24 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSLGLIO DI STATO, Sez. IV, 5 g�uJglno 1-973, n. 63,2 -Pres. Me['ergazzi 
-Est. Buscema -Pistorc,chi ed altri (avv. Ligruori) c. Prefetto 
di Tocamo (avv. Stato Skonolfi) e DJ,tta Diodoil'o (arvv. Mari.Jnucci). 

Espropriazione per pubblica utilit� -Espropriazione ed occupazione Industrializzazione 
del Mezzogiorno -Occupazione di urgenza Annullamento 
del provvedimento di occupazione -Conseguente 
illegittimit� derivata del provvedimento prefettizio di espropriazione 
per pubblica utilit� -Sussiste. 

Il provvedimento di occupazione immediata di un bene da espro


priare per l'attuazione di iniziative di sviluppo industriale nel Mezzo


giorno, adottato in forza del decreto legislativo 14 dicembre� ~947, nu


mero 1598, perch� ritenuto necessario per l'esecuzione di una delle 

opere considerate a carattere prioritario e indilazionabile dal legisla


tore, essendo determinato .esclusivamente in base ad un apprezzamento 

di urgenza normale in relazione alle finalit� di pubMico interesse da 

realizzare, non gi� in base aci una situazione di forza tnaggiore e asso


luta urgenza, costituisce solo il tipico espediente per acce.Zerare H con


seguimento di specifiche finalit� in attesa del formale provvedimento 

di esproprio. 

Tale provvedimento di occupazione � volto a ccm:seguire l'antici


pata 'disponibilit� del fondo e rappresenta sotto il profilo teleologico e 

sostanziale una fase dell'intero procedimento diretto alla acquisizione 

coattiva del bene; pertanto l'annullamento in sede giurisdizionaLe del 

provvedimento di occupazione d'urgenza implica l'We�gittimit� deri


vata del provvedimento prefettizio di erspropriazione per pubblica uti


lit� (1). 

�(I) Sulla illegittimit� derivata del decreto di espropriazione a seguito 
di annullamento del provvedimento di occupazione di urgenza. 
Il d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, ha decentrato al Prefetto e ad altri 
organi periferici le attribuzioni del Ministro per i Lavori Pubblici in materia 
di dichiarazione di pubblica utilit�; conseguentemente il Consiglio di 
Stato ha ritenuto che sia stata decentrata al Prefetto anche la competenza a 
dichiarare la indifferibilit� e l'urgenza delle opere da realizzarsi a cura dei 
Comuni, trattandosi di un atto che comporta la valutazione di situazioni 
obiettive di evidente carattere locale (cfr. da ultimo Sez. IV, 3 luglio 1973, 

n. 676, Il Consiglio di Stato 1973, l, 973). 
Anche il provvedimento di occupazione immediata dei beni da espropriare, 
adottato ex d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, rientra nella predetta 
categoria di provvedimenti prefettizi, in quanto presupposto necessario 
per l'esecuzione di una delle opere considerate a carattere prioritario e 
indilazionabile dal legislatore; esso peraltro � stato ritenuto, nella decisione 
che si annota, non gi� fondato su di ima situazione di forza maggiore e 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1125 

assoluta urgenza, ma soJo su di un apprezzamento di' urgenza normale, costituendo 
la misura cautelare della occupazione-secondo un insegnamento 
consolidato anche in dottrina per tutti i ,casi in cui sia la legge stessa a 
dichiarare indifferibili ed urgenti determinate opere o categorie di opere, 
come ad esempio que11e occorrenti per l'attuazione di inziative industriali 
nelle zone di intervento della Cassa per il Mezzogiorno -solo il tipico 
espediente per accelerare il conseguimento di specifiche finalit�, in attesa 
de.l formale provvedimento di espropriazione. 

Giova a tale proposito ricordare che, ai sensi dell'art. 4, d.l. C.P.S. 
14 dicembre 1947, n. 1598 � Le opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative 
menzionate nell'art. 2 (impianto stabilimenti industriali tecnicamente 
organizzati e costruzioni annesse entro� 10 anni dal 27 gennaio 1948, data 
di pubblicazione del relativo decreto) sono dichiarate di pubblica utilit�. 
Per la espropriazione si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, 

n. 2534 �. 
Il successivo d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1423 (Testo Unico delle leggi 
sugli interventi nel Mezzogiorno) all'art. 29, primo comma, in relazione all'art. 
3, primo comma, legge n. 166/1952 e all'art. 3, legge 717/1965, stabilisce 
che � le opel'e comprese nei programmi della Cassa per il Mezzogiorno 
approvati ai sensi del primo comma dell'art. 6, sono dichiarate di pubblica 
utilit� con l'approvazione dei pl'ogetti esecutivi da parte del Consiglio di 
amministrazione, ovvero del C01nitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno 
nell'ambito delle rispettive competenze �. 

Il secondo comma dci citato art. 29, in relazione all'art. 4, legge 646/1950 

� e all'art. 3, legge 166/1952, fissa il principio che � le opere previste nei progetti, 
approvati ai sensi del precedente comma, sono considerate indifferibili 
ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, della legge 25 giugno 
1865, n. 2359 �. . 

Nella fattispecie in esame era stato annullato con precedente decisione 
della stessa Sezione n. 887 dci 1971, (Il Consiglio di Stato 1971, I, 1726) il 
provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza di un terreno dei 
ricorrenti per accertata lacunosit� e inesattezza dell'appr.ezzamento amministrativo 
circa la scelta delle aree da utilizzare per l'ampiamento dell'opificio 
industriale della Ditta Diodoro controinteressata. 

In sede di ricorso avverso il provvedimento di espropriazione � stata 
dedotta la stessa censura quale motivo di illegittimit�, anche e direttamente, 
del provvedimento di espropriazione. 

La controinteressata Ditta Diodoro si era richiamata alla sentenza delle 
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 285, dell'H ottobre 1971, (Foro it. 
1972, I, 13,2.7), �COO �la quale venne .confermato il prinJCipio che l'occUG;>�azione 
d'urgenza degli immobili nelle espropriazioni per p.u., relative a realizzazione 
e ampliamento di impianti industriali nell'Italia Meridionale, non 
va considerata presupposto dell'espropriamone, con la conseguenza che l'annullamento 
del provvedimento di occupazione non comporta nullit� derivata 
anche di quello di esproprio, essendo nece::;saria per tale ulteriore pronuncia 
una apposita impugnazione ad hoc dci provv.edimento espropriativo 
e ci� in quanto, pur potendo l'Amministrazione disporre l'occupazione prima 
dell'espropriazione, non va peraltro trascurato che il potere espropriativo 
sorge daUa legge in vista esclusivamente della obiettiva natura dell'opera 
da eseguire; il decreto di occupazione attiene solo al modo di eseguire la 
espropriazione, non ~� al potere di espropriare, che � a monte di esso e 
che potrebbe estrinsecarsi secondo le vie normali senza che l'Amministrazione 
debba necessariamente disporre l'occupazione: piena autonomia per



1126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tanto del provvedimento di occupazione che comporta la necessit� di impugnativa 
del succ�essivo atto di espropriazione. 

Tale insegnamento della Suprema Corte non � del resto che un corollario 
della natura dei due provvedimenti in discorso, i qu!llli, pur accomunati 
da un comune fondamento, che risiede nella normativa di cui all'art. 
834 c.c., si differenziano nettamente fra J:oro quanto a natura ed effetti; 
n� la necessaria connessione �esi.Jstente ifra i due pa:-ovvedimenti quando la 
occupazione si inserisca nel procedimento di espropriazione con un rapporto 
di mezzo a fine, costituisca cio� l'elemento strumentale rispetto al 
definttivo passaggio della propriet� dell'immobile d!llll'espropriato all'espropriante 
(dr. Cass. 28 giug;no 1969, n. 2336, Foro It. 1969, I, 3093), pu� far 
trascurare la imprescindibile necessit� di mantenere separati e autonomi i 
due provvedimenti nell'ambito della categoria degld atti ablativi, in particolare 
quanto alle vicende inerenti ai loro vizi e alla loro impugnativa in 
sede giurisdizionale, con �la conseguenza che vanno considerate inammissibHi 
'le �cenrsul'e �dirette contro il pmvvedimento di .esptrQIP['i�azione e dedotte 
in sede di impugnativa del provvedimento prefettizio che autorizza la sola 
occupazione di urgenza (cfr. Consiglio di Stato, IV Sez. 13 giugno 1972, 

n. 521, Il Consiglio di Stato 1972, I, 914), corretta applicazione fra l'altro 
del consolidato prdncipio di inammissibilit� dei motivi di ricorso concernenti 
atto diverso da quello impugn!llto (cfr. ad es. Sez. IV, 21 dicembre 
1971, n. 1269, Il Consiglio di Stato 1971, I, 2414) . 
Lo stesso Consiglio di Stato con 'evidente richiamo alla necessit� predetta 
di mantenere l'autonomia dei due provvedimenti ha sancito l'inammissibilit� 
del ricorso in caso di cumulativa impugnativa del decreto di 
ef!propriazione e di quello di occupa2lione di urgenza. A �tale proposito la 
IV Sezione con la decisione llluglio 1969, n. 383, (Il Consiglio di Stato 1969, 
I, 1171 e giurisprudenza ivi richiamata) ha precisato che l'inammissibHit� 
va pronunciata in quanto il provvedimento di occupazione d'urgenza e quello 
di espropriazione non possono essere ritenuti :neppure linterdipendenti sia 
perch� l'esistenza dell'uno non assume rilevanza sulla formazione dell'altro, 
sia perch� la produzione degli effetti propri dell'un provvedimento non � 
subordinata alla preventiva verificazione degli eff.etti dell'altro. 

RAFFAELE TAMIOZZO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3, lllllg;lto 1973, n. 670 -Pres. De Ca. 
tPiUJa -Est. Pa[eollogo -Petti (a'V'V. AbbatmOIJJte) IC. Comune dii Napolli 
(a'V'V. GILe.tjeses). 

Atto amministrativo -Atto definitivo e non -Provvedimenti prefettizi 
in materia di sospensione lavori ex L. n. 1902 del1952 -Non definitivit�. 


Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Provvedimento prefettizio 
di sospensione -Subordinazione al Ministro per i Lavori Pubblici 
-lnconfigurabilit� di silenzio-rifiuto in caso di ricorso al Ministro 
per l'Interno. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1127 

Atto amministrativo -Silenzio della Pubblica Ammini~trazione -Interpretazione 
del silenzio-ri~etto in relazione all'art. 6 D. P. R. 
n.l199 del1971 e all'art. 20, primo comma, L. n.1034 del1971-Vizi 
dell'atto impu~nato it1 sede ~erarchica -Rilevanza in ordine ai 

motivi di impu~nazione nel successivo ricorso ~iurisdizionale. 

Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Le~ittimit� del provvedimento 
prefettizio di sospensione ex L. n. 1902 del1952 in relazione 
ad un nuovo piano re~olatore -Sussiste. 

Edilizia -Demolizione e sospensione lavori -Provvedimento prefettizio 
di sospensione ex L. n. 1902 del1952 -Mancanza di verifica della 
ricorrenza dei requisiti di le~~e per la sospensione -Ille~ittimit� 
del provvedimento prefettizio di sospensione -Sussiste. 

Non essendq definitivo iL provvedimento di .sospensione dei tavori 
edilizi, emanato dal pref�tto ai sensi deWarticoto unico, cpv. legge 3 novembre 
1952, n. 1902, � inammissibile il ricorso giurisdizion�le che 
venga proposto direttamente contro il provvedimento di sosp�ensione (1). 

In se.de di provvedimento cautelare di sospensione dei lavori di 
costruzione di_ un fabbricato in materia di pianificazione urbanistica, 
sussistJe subordinazione del prefetto al Ministero per i Lavori Pubblici 
non gi� al Ministro per l'Interno; pertanto, ove risulti proposto reclamo 
gerarchico al Ministro per t'Interno, non pu� configurarsi aLcuna ipotesi 
di sile.nzio-rigetto (2). 

In forza del combinato di,sposto degli artt. 6, d.P.R. 24 novembre 
1971, n. 1199, e 20, primo� comma, legge 6 dicembre :1971, n. ;1034, 
qualora t'autorit� amministrativa sopraordinata. non provveda entro 
un certo termine su reclamo gerarchico, detto recLamo si ilntende deciso 
sfavorevolmente al soggetto proponente; coskch� il successivo ricorso 
giur~sdizionate non riguarda il difetto di motivazione� dell'organo 
sopraordinato cui sarebbe spett;ato decidere ma solo i vizi del provvedimento 
impugnato in via gerarchica (3). 

n Prefetto, pu� emanare ai sensi dell'articolo unico cqJV. L. 3 no�vembre 
1952 n. 1902 un provvedimento di sespensione dei lavori di 
trasformazione di propriet� private qualora dopo il rilascio deLle relative 
ticenze edilizie �vooga adottato dal Consiglio Comunale un nuovo 
piano regolatore urbanistico' la cui attuazione verrebbe compromessa 

(1-5) Interpretazione della nuova disciplina le~islativa sui ricorsi ~erarchici: 
il silenzio-ri~etto. 

In accogLimento sostanziale della linea tracciata dalla interpretazione 
giurisprudenziale e soprattutto dottrinaria, confermata dalla nuova disciplina 
Leg.ilsl:ativa rsui ricoosi �gera!l:'chlci ~cfr. art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971, 

lO 



1128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

o resa pi� onerosa dalle opere sospese; il provvedimento di sospensione. 
� da ritenersi legittimamente emanato quando la sua adozione sia dettata 
dalla circostanza che il Comune affermi di dover successi~amente 
espropriare l'area suLla quale si trova la costruzione sospesa e risulti 
effettivamente indispensabile alla attuazione del piano anche il fabbricato 
(4). 
Cade la legittimit� del predetto provvedimento di sospensione ove 
manchi invece una rigorosa verifica della ricorrenza dei requisiti di 
legge, parUcolarmente quando si tratti di opere del tutto finite o� pressoch� 
ultimate, e� non risulti possibile stabmr�e che cosa esattamente 
preve�da il nuovo piano regolatore urbanistico per� l'area .in cui sorge iL 
fabbr~ca.to, n� se effettivamente il Comune intenda procedere in futuro 
anche aLl'esproprio del fabb'ricato di cui venga ordinata la sospensione 
dei lavori di costruzione (5). 

n. 1199 e art. 20, primo comma, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), la Sez. IV 
con la piresente decisione -in un caso in oui .si era impugnato con ricorso 
giurisdizionale il silenzio-rigetto da parte .del Ministro per i Lavori Pubblici 
sul reclamo g�erarchico proposto dall'interessato avverso un provvedimento 
prefettizio di sospensione di lavori edilizi -ha ritenuto che il 
contegno omissivo dell'organo cui sarebbe spettato decidere sul ricorso 
gerarchico deve essere equiparato ad una decisione sfavorevolle per il reclamante, 
alla quale il giudice investi-to del successivo ricorso giurisdi~onale 
presta, rispetto alle censure di legittimit�, la motivazione da esso ritenuta 
pi� congrua. 
Ecco la ragione per cui dl ricorso giurisdizionale deve investire vizi del 
provvedimento gi� impugnato in sede g.era.rchloa, non .gi� il difetto di procedimento 
e di motivazione dell'organo investito della decisione sul ricorso 
gerarchico. 

L'oggetto del rd.corso giurisdizionale consiste pertanto nel .silenzio-rigetto 
del Ministro, che viene cos� ad assorbire il provvedimento prefettizio. 
La nuova normativa introdotta con le citate disposizioni va interpretata 
nel senso che essa ha abolito i lunghi termini indicati dall'art. 5 del 

r.d. 3 marzo 19>34, n. 3-83 (testo unico delil.a Legge �comunale e �Pr:o�vill1ciale), 
e cio� i centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso per presentave 
istanza acch� il ricorso venga deciso e i sessanta giorni dalla notifica 
della istanza per presentare ricorso giurisdizionale avverso iii. silenziorigetto, 
nooch� l'onere della intimazione a decidere: .riduzione quindi dello 
spatium deliberandi e applicazione del principio � dies interpellat pro 
homine � in r.elazione alla abolizione della messa dn mora, conside<rato che 
l'Amministrazione va ritenuta gi� messa in mora per effetto della semplice 
presentazione del ricorso. 
L'art. 36 del �testo unico 26 giugno 192.4, n. 1054, sul Consiglio di Stato 
fissa, come � noto, il termine di 60 giorni per ricorrere in sede giurisdizionale, 
termine che decorre dalla data in cui la decisione amministrativa sia 
stata notificata nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento, o dalla 
data in cui risulti che l'interessato ne ha avuta piena cognizione. 

La Sezione IV nella decisione che si annota ha ri.tenuto che, con l'entrata 
in vigore della nuova disciplina, -semprech� l'art. 20 della legge 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1129 

n. 1034/19171, si riferisca anche ai giudizi celebrati !innanzi al Consiglio di 
Stato, -considerato che il siilenzio-rigetto � ora immediatamente impugnabile, 
si sia determinata una situazlion.e di incertezza in ordine all'efficacia 
del diritto intertemporale par�ticolarmente per quanto concerne l'eventuale 
decorrenza automatica dei termini giudiziari nei confronti del silenziorigetto. 
Infatti, in relazione alla innovazione legislativa introdotta, sarebbe 
stato oltremodo utile una disciplina transitoria per .i reclami pendenti, in 
difetto della quale, anche nel .caso di ,sp,ecie, la 1Sezione ha ritenuto senz'altro 
ricevibile il ricorso giudsdizionale, in applicazione del principio 
della scusabdlit� dell'errore, principio deil resto ammesso con una certa ampiezza 
secondo la nuova �discipl.ina (,cfr. �al riguardo SANDULL, La Giustizta 
Amministrativa, Jov�ene 1973, 172 e seg.). 
Per la soluzione di tale problema, con riguardo al principio della irretroaltti.
vilt� de11a 1egJg.e. La dottrina (cfr. VIRGA, I ricorsi amministrativi, 
Giuffr�, 1972, 80 e seg.) ha formulato tre ipotesi: 

l) pendenza del termine di novanta giorni dalla data di proposizione 
del ricorso al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. 24 novembre 1971_, 

n. 1199: non v'� dubbio che in tal caso il silenzio-rdgetto si former� al 
momento in cui scadr� il predetto termine di novanta giorni dalla notifica 
del ricorso gerarchico; 
2) messa in mora con atto notificatO successivamente alla scadenza 

del termine dd centoventi giorni dalla data di proposizione del ricorso: in ' 

tal caso non sar� applicabile la norma sopravvenuta, essendosi in parte 

realizzati i presupposti di fatto che, secondo la disciplina anteriore, erano 

necessari e sufficienti per il'acquisto del diritto; cosicch�, se il termine in


dicato nella messa in mora non � ancora scaduto, sar� necessario attendere 

la scadenza di detto termine anche se essa interviene successivamente al


l'entrata in vigore della nuova disciplina; 

3) scadenza del termine di centoventi giorni senza alcuna messa in 

mora: in tal caso l'art. 6, d.P.R. 1199/1971, potr� trovare applicazione auto


matica sussistendo soltanto l'inerzia di fatto deLl'autorit�; dovranno per


tanto ~ritenei!1si ri,g.ettati ~utti i ricorsi ge~rwchid p~resentati da oltre novanta 

giorni e non ancora decisi. 

Quanto alla natura del contegno omissivo dell'organo decidente su ricorso 
gera~rchico � bene precisare che la normativa citata si riferisce esclusivamente 
ai ricorsi ,contro la cui decisione siano ammessi ulteriori mezzi 
di impugnativa (ricorso straordinario o ricorso giurisdizionale), poli.ch� nei 
casi in cui detti ulteriori strumenti non siano offerti (si pensi ai ricorsi 
per soli motivi di merito), una vo~ta scaduto il termine di novanta giorni, 
non sembra potersi considerare preclusa, in ordine ai motivi di merito non 
rappresentabili al di fuori del ricorso gerarchico, il potere-dovere per 
l'autorit� adita di decidere sul ricorso. E pur non essendo preclusa al ricorrente 
la possibilit� di adire comunque la giurisdizione amministrativa 
per la limitata pronuncia deLla illegittimit� del mancato adempimento del 
dovere di decisione e successivamente per l'ottemperanza al dovere stesso, 
restano altresi salve le vie della denuncia ex art. 328 c.p. nei confronti del 
funzionario inadempiente, nonch� alla procura della Corte dei conti per 
responsabilit� civiJ.e verso l'Amministrazione in ordine ad eventuali spese 
processuaili sostenute per giudizi ai!IlJII1i.cistrativi (cflr. SANDULLI, op. cit., 
38 �e seg.), tenendo comunque ben presente al riguardo la distinzione fra 
silenzio-rigetto e silenzio-inadempimento che esclude in quest'ultimo la 
presenza di un comportamento con valore legale tipico. 


1130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Osserviamo poi che l'art. 26, legge 1034/1971, ha mantenuto la stessa 
ruserva di cui aLl'art..45 del testo unico sul Consiglio di Stato, laddove ha 
fatto � salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorit� amministrativa � : anche 
la nuova normativa dei T.A.R. non esclude la possibilit� che l'Amministrazione 
ponga in essere un atto del medesimo contenuto di quello annullato 
-sia pure esente dai vizi che hanno determinato !l'annullamento del primo 
(es. mancanza di potere o incompetenza) -, il quale sar� destinato a produrre 
analoghi ,effetti, fatta salva l'ipotesi in cui non sia possibile il ripristino 
della situazione di fatto compromessa dal provvedimento impugnato, 
per la quale comunque, ove risulti ammessa, potr� esperirsi dagli interessati 
l'azione di risarcimento dei danni. 

Fermo quindi che la potest� di decidere il ricorso amministrativo non 
si estingue affatto dopo la decorrenza dei novanta giorni per la notifica al 
ricorrente; � da osservare peraltro che, qualora il ricorrente abbia ritualmente 
proposto ricorso giurisdizionale avv,erso l'atto impugnato senza esito 
in sede amministrativa, resta preclusa all'Amministrazione la possibilit� di 
decidere il ricorso gerarrchico dn senso sfavorevoile al ricorrente, laddove 
una decisione favorevole � sempre ammissibile, comportando essa l'automatica 
cessazione della materia del contendere; qualora, infine, la decisione 
sfavorevole al ricorrente sia stata pronunciata prima della proposizione 
del ricorso giurisdizionale ma non sia stata notificata, essa dovr� 
considerarsi inutiliter data e perci� tamquam non esset. 

La Sez. IV con recente decisione 23 ottobre 1973, n. 852 (La Settimana 
Giu.ridica, 1973, I, 439) ha ritenuto che la pronuncia dell'Amministrazione 
su ricorso gerarchico, che sia intervenuta tarddvamente e cio� dopo la scadenza 
del termine di sessanta giorni dalla notifica nell'atto di messa in 
mora, comporta revoca del tacito provvedimento di rig�etto, con conseguente 
cessazione della materia del contendere (cfr. anche IV �Sez. 8 novembre 
1972, n. 1021, Il Consiglio di Stato, 197'2, I, 1928). 

Sulla ammissibilit� di provvedimenti successivi al silenzio-rigetto si 
v.eda anche CANNADA BARTOLI, �Foro amministrativo, 1962, I, 269; sul!la natura 
del silenzio-rigetto di particolare interesse l'opera dello ScocA, Il Silenzio 
della Pubblica Amministrazione, Milano Giuffr� 1971, 295, nella 
quale viene fra l'altro sostenuta 1a tesi che riporta il silenzio-rigetto alla 
figura propria del silenzio amministrativo, come � fatto giuridico n�n significativo 
� e cio� come semplice comportamento omissivo, non gi� come 
provvedimento presunto, tesi sostanzialmente accolta anche legisl,ativamente 
nella nuova legge sui ricorsi ammindstrativi che ha cosi ripudiato la 
costruzione tradizionale del silenzio-rigetto come decisione tacita, con la 

. ulterio11e conseguenza che il ricorso giurisdizionale proposto dopo la scadenza 
dei novanta gdorni di cui all'art. 6 d.P.R. 119911971, si intende rivolto 
non gi� contro il provvedimento decisorio tacito, sibbene contro quello 
originario. 

Una certa iniziale difficolt� all'accoglimento legislativo della predetta 
tesi sembra peraltl"o adombrata nella diversa formulazione dell'art. 6 del 
decreto sui ricorrsi ( � il ricorso si intende re~pinto a tutti gli effetti �), 
terminologia che configura la esistenza di una decisione tacita di rigetto 
nell'ipotesi di inerzia protratta per oltre novanta giorni, laddove il pi� 
recente art. 20 deLla legge sui T.A.R. contiene una formulazione ben pi� 
precisa e ,chiara in ordine alla qualificazione del 'silenzio come semplice 
comportamento omissivo ( � il ricorso al tribunale amministrativo regionale 
� proponibile contro la decisione sul ricorso gerarchico ed in mancanza, 
contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di novanta giorni, la 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1131 

Pubblica '.1\mministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione 
all'illlJteressato �): al ri�g'U&'do �si veda anche VIRGA, op. cit., 45; nonch� 
SANDULLI, I Tribunali amministrativi regionali, Jovene 1�9172, 25 e seg. 
N� sembira poter !SCalfire tale assunto� la cirCOistanza che il d.P.R. 

n. 1199/19171, pur emanato prima, sia stato pubblicato dopo e sia entrato 
in vigore il 2 febbvaio 19�172, laddove la legge sui T.A.R. � entrata in vigore 
il 28 dicembre 19171 : la posteriorit� della seconda sulla prima sembra 
trovare indiretta conf�erma anche dal fatto che in essa � introdotto il 
principio di alternativit� tra ricorso giurisdizionale e ricorso amministraitvo, 
sia pure limitatamente all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 20 
(ipotesi in cui contro lo stesso provvedimento al quale sono interessati 
pi� soggetti �aLcuni ricorrano in via gerarchica, altri in via giurisdizionale). 
Si tenga infine presente che in dottrina � stato �escluso che esista antinomia 
fra la legge sui T.A.R. e il decreto sui ricorsi amministrativi ed � stato 
inoltre ritenuto che l�e \limitazioni di cui all'art. 20 citato� non possano ritenersi 
sussistenti se collegate, come dovrebbero essere, alla normativa di 
cwattere generale delil.a impugnazione giurlsc:MzionaJle del Snenzio-dgetto 
di cui all'art. �6 d.P.R. 119.9/1�9171 (<cilir. SEPE, Le Nuove Leggi di Giustizia 
Amministrativa, Milano Giuffr�, 1972, 225 'e seg.). 

RAFFAELE TAMIOZZO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 3 lrug1lio 1'973, n. 671 -Pres. MeTe


�g1azzi -Est. Schinll!ia -So'c. Impresa 01donio (avv. SOI1'rell1ltino) 
'c. Ministero Lavoid Pubbldci (avv. Stato Ferri) e Soc. I.C.E.F.S. 
(avv. PLa1g1g1io). 
Competenza e ~iurisdizione -Contratti della Pubblica Amministrazione 
-Dinie~o di approvazione ministeriale -A~~iudicazione ad 
altro so~~etto collicitante -Controversia -Giurisdizione del ~indice 
amministrativo -Sussiste. 

Giustizia amministrativa -Ricordo ~iurisdizionale-Ricorso al Consi~
lio di Stato-Notificazione a mezzo del servizio postale-Ammissibilit�. 


Giustizia amministrativa -Ricorso ~iurisdizionale -Ricorso al Consi~
lio di Stato -Notificazione a societ� controinteressata -Notificazione 
a mezzo posta -Ricezj.one nella sede da parte di so~~etto apparentemente 
qualificato -Ammissibilit�. 

Giustizia amministrativa -Ricorso ~iurisdizionale -Notificazione a 
societ� in persona del le~ale rappresentante -Mancanza di ulteriore 
specificazione -Nullit� del ricorso -Non sussiste. 


1132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Contratti pubblici -Costruzione di opera pubblica -Gara per appalto 
mediante licitazione privata -Presentazione di documenti in carta 
bollata insufficiente e diversa da quella prescritta -Esclusione della 
ditta concorrente -Le~ittimit� dell'esclusione. 

La posizione dei privati che partecipano (J;l procedimento per la 
formazione di un contratto con la Pubblica Amministrazione e in particolare 
alLa fase di scelta del privato contraente, configura La presenza 
di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, stante 
il potere discrezionale delL'Ammin~strazione nelLa scelta mecteiS:ima; 
sussiste, pertanto, giurisdizione del Consiglio di Stato in ordme alla 
controversm concernente il dmiego d.i approvazione, da parte del competente 
Ministro per i Lav.ori Pubblici, della aggiudicazione� di un 
appalto a seguito di licitazione privata, e la successiva aggiudicazione 
in favore di aUro soggetto coUicitante, cui il ricorso venga notificato, 
e ci� in quanto la giurisdizione va riferita non alLa posizione acquisita 
dal contromteressato aggiudicatario e perci� titoLare di un dkitto subiettivo, 
ma aLl'interesse dedotto in giudizio dal ricoiJ'Tente, che mira 
a contestare -con la richiesta di annullamento di alcuni atti del 
procedimento -la circostanza della valida formazione della posizione 
stessa del controinteressato e della consistenza medesima del diritto 
soggettivo (1). 

(1-3) Vizi di forma nei contratti della P.A. 

NeLla decisione che si annota viene sancita la legittim1t� dell'esclusione 
da una gail'a 'P'eil' apipruto della .costruzione di un'op.era pubblica di 
una ditta per avere essa pvesentato parte della documentazione richiesta 
su carta da bollo da L. 400 anzich� da L. 500. 

In precedenti pronunce il Consiglio di Stato ha pi� voJte affermato, 
anche recentemente, il principio che pu� essere pronunciata l'esclusione 
solo nei casi in cui sussista il'interesse per l'Amministrazione al rispetto 
di una determinata forma e com�nque semprech� l'esclusione sia espressamente 
prevista (cfr. da ultimo, Sez. V, 27 ottobre 1972, n. 733, massimata 
e annotata in questa Rassegna 1973, I, 181). 

Orbene, l'irregol�arit� nel bollo incide sulla regolarit� del documento 
e per.tanto, pokh� nel caso di specie l'esclusione per irrego,ladt� dei documenti 
era indicata esplicitamente nel bando, la pronuncia si � evidentemente 
uniformata al pl'iedetto orientamento. 

. � d'altro canto da rilev�are che la controinteressata ICEFS e il Mini
�stero dei Lavoil'i PIU!bbli:ci ISOstennexo -in g.tudizio [a ltesi che La megolar.it� 
fiscale awn ll'lenmra nelLa nozi<mie �di docutnrenJto dtr!rego1ar�e recerpilta dal 
bando; tuttavia, argomenta il Consiglio di Stato, attesa la particolare ampiezza 
della previsione di cui al bando e considerato il richiamo specifico 
fatto nel bando medesimo al � prescritto bollo �, non pu� essere dubbio 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1133 

E' ammissibiLe La notifica a mezzo deL servizio postaLe deL ricorso 
'at ConsigLio di Stato; taLe torma di notifica no'"' contrasta con la discipLi'na 
di cu.i aL r.d. 17 ago�sto 1907, n. 642. 

E' vaLido iL ricorso aL ConsigLio di Stato notificato a mezzo posta 
ad una societ� controinteressata mediante conseg'na deL pLico neLLa sede 
deLLa societ� e a mani di persone quaLificatasi per impie.gato deLLa 
societ� stessa che in taLe qualit� abbia firmato l'avviso. di ricevimento, 
dovendosi dare prevalenza atla situazione di apparenza, ci� in conformit� 
atle pre,scrizioni di cui atl'art. 7, r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393, e 
art. 174 r.d. 18 aprile 1936, n. 689, che contempLano tra l'altro anche 
La possibiLit� di effettuare detta notifica generalmente a chi � al servizio 
del desti'natario (2). 

che debba considerarsi irregolare anche il documento redatto su carta da 
bollo inferiore a quella prescritta dalla legge. 

N � potrebbe iJportizzarsi 1la rpOISS�:biUt� rper l'ufficiale �che dirigew J:a gara 
di 1Q!Il !l"invio de.Ue OIPerazioni ai fini della !l'egoiliarizzazione dei documenti 
in questione, ostandovi le norme che disciplinano la licitazione privata 
(.combinato d~srposto degU aclt. 89, 76 �e 73 l!".d. 23 maggio 1924, n. 827), 
essendo, in particolare, p11ecluso al funzionario preposto alla gara pronunciare 
un provvedimento di rinvio della medesima in base a documenti 
irregolari. 

Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto di poter individuare una 
ulteriore conferma in materia nell'art. 19 della nuova legge delegata sul 
bollo, approvata con d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale al primo comma 
recita testualmente � I funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello 
Stato, degli enti .pubblici tooritoriali �e dei rispettivi ocgani di controlLo non 
possono dcev.ere in deposiJto, [)J� .a:ssumel!"e a ba1se dei loro provvedimenti 
atti, docum�nti e registri non in regola con le disposizioni del presente 
decreto �. 

Il particolare rigore circa l'irregolarit� dei documenti � del resto ulteriormente 
confermato nella decisione ~4 maggio 1971, n. 323, del Consiglio 
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Foro amm. 1971, 
I, 2, 778) che ha ritenuto la legittimit� della esclusione dalla gara di licitazione 
.Privata di un concorrente che aveva prodotto uno dei documenti 
richiesti in copia fotostatica priva di autenticazione e aveva solo successivamente, 
in corso di gara, presentato un documento valido. 

Analogo precedente si rinviene nella decisione 22 dicembre 1970, 

n. 1185, della V Sezione (Foro amm. 1970, I, 2, 1451), secondo cui � da 
ritenersi legittima l'esclusione della ditta partecipante alla licitazione privata 
per aver essa presentato in copia fotostatica uno dei documenti di 
partecipazione richiesti, a nulla valendo che alla regolarizzazione del documento 
si sia provveduto in un secondo tempo, aJ.lorch� il termine stabilito 
per la pl'esentazione del documento medesimo, fissato al giorno precedente 
a quello della gara, era gi� scaduto. 
Nel caso deciso con la decisione 1185 ora citata trattavasi di un certificato 
del Provveditor�e 1alle Opere PubbUche attestante che ai sensi de:Ha 
legge 10 febbraio 1962, n. 57, l'impl'esa intel'essata aveva presentato do




1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non sussiste nullit� del ricorso pet incertezza assoluta suLla iden


tit� del controinteressato qualora nella re~ata di notificazione il ricorso 

risulti indirizzato � al legale rappresent�ante � della societ� controinte


ressata, senza specificazione n� dell'organo n� dell'ufficio che ne abbia 

la rappresentanza. 

E' legittima l'escLusione da una gara d'appalto a licitazione privata 

per la costruzione di un'opera pubblica, pronunciata nei confronti di 

manda di conferma o di nuova iscrizione alll.'Albo nazionale dei costruttori; 
la V Sezione precis� che se fosse stata accettata la successiva regolarizzazione, 
a termine scaduto, del documento del tutto sfornito di autenticit�, 
si sarebbe alterata la par condicio dei concorrenti, essendo stabilito 
nel bando di gara che la documentazione dovesse pervenire entro il giorno 
�-pr-ecedente a quello fissato dal~la 'l?iara; si �trattava infaltti pur sempre di un 
documento indispensabile per provare il possesso di un requisito essenziale 
per poter partecipare alla gara e quindi la sua mancata produzione era 

senz'altro ostativa della aggiudicazione. 

Con decisione 11 gennaio 1972, n. l (IZ Consiglio di Stato 1912, I, 9) 

sempre la V Sezione ha stabilito che legittimamente deve essere pronun


ciata la �esclusione dalla gara di aggiudicazione di un contratto in caso 

di violazione delle norme dettate per i� proficuo espletamento della lici


tazione, poste a pena di esclusione, chiarendo altresl che il giudizio del


l'interprete sUil.la inderogabilit� o meno della prescrizione pu� essere am


messo soltanto nei con:tronti delle norme dettate non a pena di esclusione 

(cfr. �anche Sezione V, 26 maggio 1967, n. 441 e 14 maggio 1968, n. 605, 

Il Consiglio di Stato 1967, I, 910; 1968, I, 898). Pertanto, poich� a norma 

dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, al fine di partecipare a 

gare di appaLto per importo superiore a cento milioni a'iscrizione all'albo 

si deve provare mediante certificato da rilasdarsi daJ. Comitato Centrale 

di cui all'ar.t. 6 di detta legge, la Sezione ha deciso che legittimamente 

deve essere esclusa dalla gara la ditta che non abbia prodotto tale certi


ficato, a nulla rilevando che la sua idoneit� risuLti al Provveditorato alle 

Opere Pubbliche presso il quale si svolge la gara (cfr. anche V Sez. 22 di-_ 

cembre 1970, n. 1185, Il Consiglio di Stato, 1970, I, 2286). 

Con decisione n. 340 del 18 maggio 1972 del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana (Il Consiglio di Stato, 1972, I, 

1231) � stata ribadita la inammissibilit� deLla regolarizzazione della par


tecipazione di una impresa alla gara per l'aggiudicazione di un appalto, 

nel caso in cui tale regolarizzazione pregiudichi la par condicio dei con


corren~i o il normale e tempestivo svolgimento delle operazioni con


corsuali. 

Nella fattispecie oggetto delll.a presente nota non si fa questione di 

essenzialit� del requi!sito marncante; n� la rmera ix:vego1aiclt� fiscale pu� 

far .cadere la funzione pur sempre certificatoria del documento prodotto; 

cosicch� d sembra senz'altro pi� convincente l'altro argomento-addotto 

daUa Sezione e cio� iLa �giuridica impossi!bi!lit� �di .sospendere la gara per 

permettere la regolarizzazione dei documenti medesimi. 

Al riguardo la V Sez. con decisione 18 dicembre 1965, n. 1138, (Foro 

amm. 1965, I, 2, 1686) ebbe a ricordare che, ai sensi dell'art. 89 del Rego




PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1135 

una ditta che aveva 1J'I'esentato parte detta documentazione non conforme 
aLLe 1J'I'escrizioni di legge e aLLe disposizioni contenute� nella lettera 
di invito alla gara e allegate norme (in particolare, per essere 
parte di detta documentazione su carta da bol!o da L. 400 anzich� da 

L. 500, laddove il banco comminava tale esclusione con la seguente 
foll'mula: � nel caso manchi' o risulti incompleto o irregolare qualcuno 
dei 
documenti richiesti �) (3). 

lamento di Contabilit� Generale dello Stato�, il Presidente della gara, nella 
licitazione pdvata, deve proced�r.e all'aggiudicazione seduta stante, e cio� 
nella pubblica seduta in cui sono invitate le parti aJ.la apertura delle 
buste, dopo esaurito il procedimento delle offerte, senza potersi allontanare 
neppure temporaneamente dall'aula. 

La norm� dell'art. 89 �, del resto, dettata dalla necessit� di assicurare, 
quanto pi� possibile, l'indipendenza di giudizio e la autonomia di azione 
del Presidente della gara; considerato che trattasi di disposizione sulla 
forma e suUe modalit� del procedimento, la sua trasgressione non pu� 
non importare comunque megittimit� dell'atto, a nulla rilevando la dimostrazione, 
in ipotesi, di inesistenza di pregiudizio per il pubblico interesse. 

Conseguentemente, non .essendo li.n nessun caso possibile la regolarizzazione 
dopo la scadenza del termine, <l'esclusione dalla gara per il motivo 
predetto � un effetto che, pur potendo risultare senz'altro eccessivo, appare 
comunque del tutto inevitabile. 

(2) Notificazione del ricorso giurisdizionale amministrazione. 
La pronuncia della IV Sezione risp�cchia sostanzialmente in tema di 
notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo la nutrita e pressoch� 
consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato. 

Per quanto concerne la notificazione a mezzo posta, tale forma � stata 
riconosciuta valida con numerose decisioni, le prime delle quali risalgono 
al 1952 (cfr. Sez. V, 18 gennaio 1952, n. 62, Foro amministrativo 1952, I, 
2, 95; Sez. V, 29 marzo 1952, n. 548, Racc. Cons. Stato 1952, 455; Sez. V, 
5 J.ugHo 1952, n. 253, ivi 195~, 1034; Ad. Plen. 20 febb:mio 1957, n. 2, Giustizia 
Civile 1957, II, 49�; Sez. V, 27 ottobre 19,5.8, n. 819, Il ConsigLio di 
Stato 1958, I, 1113 e Foro It. 1958, III, 241; Sez. V, 21 febbraio 1959, n. 82, 
n ConsigLio di Stato 1959, I, 210; Sez. V, 7 marzo 1959, n. 101, ivi 1959, I, 
35; Sez. V, 27 settembr.e 1960, n. 660, Mass. Amm. 1960, II, 572; Sez. V, 
29 settembre 1965, n. 980, n Consigtio di $tato 1965, I, 1456; Sez. IV, 2 luglio 
1969, n. 334, ivi 1969, I, 1138; Sez. VI, 2 luglio 1971, n. 559, Foro amm. 
1971, I, 2, 917; Sez. V, 29 febbraio 1972, n. 115, n Consigtio di Stato 1972, 
I, 181; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 19 settembre 1972, n. 441, La Settimana 
Giuridica 1972, I, 543 e Foro amm. 1972, I, 1047; Sez. V, 27 ottobre 1972, 

n. 724, La Settimana Giuridica 1972, I, 624 e n Consiglio di Stato 1972, 
J, 
1699). 
Si segnala in particolare, al riguardo, la decisione 2.3-febbraio 1968, 

n. 157, della Sez. V (Foro amm. 1968, I, 2, 207) che dichiar� la nullit� 
della notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di consegna del 
pltco effettuata dall'agente IPOstaJ.e all'usciell'�e aiddetto all'amministrazione 
presso la quale prestava S�ervizio il controinteressato e d� conformemente al 

1136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

disposto di cui aLl'all't. 107 del d.P.R. 15 dicembre .1959, n. '1229 (che richiama 
la n<lll'mativa degli artt. 7 del r,d. 21 ottobr.e 1923, n. 2393 e 174; !r.d. 18 apxile 
1940, n. 689), secondo cui, se la consegna del plico non avviene a mani 
del destinartario, pu� essere ef:llettuata a persona di famiglia, o addetta 
alla casa o al servizio del destinatario o aJ portieve nel solo caso che 
questi sia al servizio esclusivo del predetto. 

Tale decisione precisa poi che, qualora sia nulla la notifica del ricorso 
dell'unico controinteressato, il ricorso medesimo � tvavolto da inammissibilit� 
(cfr. al riguardo anche Sez. V, 20 febbraio 1968, n. 96, Foro amm. 
1968, I, 2, 176); essa infine fissa il principio che nel giudizio amministrativo 
non � ammessa, come c rimedio normale � la rinnovazione della notifi-
cazione all'rwnico controinteTessato .che risulti viziarta da nuil!lit�, ma � ammissibile, 
nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice, la rinnovazione 
solo qualora ricorrano gli estremi deLl'errore scusabile (cfr. 
Sez. V, 4 :llebbraio 1966, n. 180, Foro amm. 1966, I, 2, 221). 

Un �esempio di errore scusabile si rinviene nella decisione 4 dicembre 
1970, n. 797, della Sez. VI (Il Consiglio di Stato 1970, I, 2315) che ha 
ritenuto tale la circostanza del non noto trasferimento di sede della ditta 
interessata destinataria del ricorso, essendo detta circostanza imputabile 
ad elemento di carattere obiettivo. 

Iii rConsi~io rdi Giustizia AmministratiVIa pm-la Regione Siciliana con 
decisione 13 febbraio 1970, n. 26 (Foro amm. 1970, I, 2, 254) ebbe a chiarire 
che ai fini della regolarit� della notificazione di cui all'art. 139 c.p.c. 
non � indispensabile una ef:liettiva appartenenza del soggetto nelle cui mani 
viene consegnata la copia, al1a famiglia o alLa casa del destinatario, ma � 
suffi�ciente che ,si pr-esenti a1l'uffida1e ,giudiziario una situazione di apparenza 
in tal .senso; a tale scopo non basta che la persona che riceve la 
copia si trovi presso la abitazione del destinatario della notifica, ma occorre 
anche .che la predetta persona rsia ip'llr �apparentemente rtsuLti per la 
sua qualit� di moglie, figlio minore, domestico o per la sua esplicita dichiarazione, 
appartenente alla famiglia o aJLa casa del destinatario; inoltre 
dalla relazione di avvenuta� notificazione ex art. 139 c.p.c., redatta a cura 
dell'ufficiale giudiziario deve risultare non solo che la copia � stata consegnata 
a persona rinvenuta pr.esso l'abitazione del destinatario, ma anche 
gli elementi (qualit� di moglie, figlio, domestico, dichiarazione del consegnatario, 
etc.) che hanno indotto !l'ufficiaLe giudizi�ario medesimo a ritenere 
di ravvisare la situazione di apparenza richiesta dalla legge in ordine alla 
appar.tenenza del soggetto che ha ricevuto La copia� alla famiglia o alla 
casa. 

In materia di notificazione del ricorso giurisdizionale amministrativo 
alle� persone giuridiche � bene ricordare che, a �differ.enza dell'art. 145 c.p.c., 
che, come � noto, consente la notificazione nella sede delle persone giuridiche 
mediante consegna di copia dell'atto al rappr.esentante o alla persona 
incaricata di ri.cevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona 
addetta alla sede stessa, l'art. 13 del Regolamento di procedura avanti 
al Consiglio di Stato pl'escrive che la consegna si fa solo � ai loro rappresentanti 
od a chi � autorizzato a ricevere le notificazioni �, con il che 
resta pr.eclusa la possibilit�, ammessa invece nel codice di procedura 
civile, della notifica del ricorso c alla persona addetta alla sede stessa �. 

N� sembva possibile sostenere che la disposizione dell'art. 7 r.d. 21 ottobre 
1923, n. 2393 (il quale dispone che se la consegna non pu� essere 
fatta personalmente al destinatario, il piego � consegnato ad uno della 
famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario), 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1137 

formulata con evidente riferimento al codic.e allora vigente e riprodotta 
dall'art. 174 del r.d. n. 689, del 1940, debba necessariamente adattarsi alla 
innovazione apportata dal nuovo codice di procedura civile; infatti l'articolo 
1017 del d;P.iR. 15 dicembve 195.9, n. 1,2129 (Ovdinaa:nento deglli UlfficiaJ.i 
giudiziari), .che disciplina [a noti:ficaziooe a mezzo del,servizio postale, all'ultimo 
comma cosi stabilisce: � La notificazione a mezzo del servizio 
postale � eseguita secondo le norme previste dal r.d. 21 ottobre 1923, n. 2393 
e dal regolamento di esecuzione del codice postale approvato con r.d. 
18 aprile 1940, n. 689 � : nell'adozione di tale forma di notifica sembra 
quindi necessario� tener esclusivamente c�nto dehla normativa -anche 
successiva all'entrata in vigore del codice di procedura civile -che specificamente 
disciplina la forma medesima e che non consente arbitrari 
adattamenti. 

Quanto alla irregolarit� della notifica alle persone giuridiche, la giurisprudenza 
ammette comunque con una certa ampiezza la possibilit� della 
sanatoria a mezzo di comparizione (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Slc. 
22 apr:W.e 1955, n. 84, Riv. Dir. Pubbtico 1955, 89; Sez. IV, 23 maggio 1962, 

n. 376, Foro amm. 1962, I, 1030; Sez. IV, 27 febbraio 1963, n. 107, n Consiglio 
di Stato 1963, I, 187). 
Giova rkovdare a t!Ule proposito ,che J,a. :Sez. VI, con decisione l � dicembre 
1970, n. 788 (Il Consiglio di Stato 1970, I, 2310) ha precisato che 
la sanatoria delLe h.�rego1arit� della notifkazione di un ricorso giurisdizionale 
ai sensi dell'art. 7 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, non pu� trovare 
applicazione quando la notificazione stessa non sia stata fatta nel termine 
perentorio; inoltre la circostanza che ila tardivit� della notificazione di un 
ricorso sia da attribuire all'ufftciale giudiziario non importa sanatoria di 
tale vizio in quanto gli �ev�entJu.a1i errori �dell'ufficiale giudiziario ricadono 
a svantaggio esclusivo della parte che chlede la notificazione. 

Quanto dnfine alla formula generica di notificazione alla societ� controinter
�essata � in persona del suo legale rappresentante �, senza ulteriori 
specifi.cazioni, e in particolare senza indicazione dell'organo o dell'ufficio 
che ne abbia la rappresentanza, sembra sufficiente menzionare la decisione 
della V Sezione del 10 febbraio 1962, n. 144 (Foro It. Rep. 1962, voce 
Giustizia Amministra.tiva .n. 322), secondo la quale la omessa o inesatta 
indicazione dell'organo o della persona fisica che rappresenta in giudizio 
la persona giuridica comporta nullit� della notificazione del ricorso solo 
qualora essa si risolva in incertezza assoluta del soggetto rappresentato: 
puntuale applicazione questa della giurisprudenza anche della Corte di 
Cassazione in subiecata materia; iJndlatti, secondo la senrtenza della Suprema 
Corte di Cassazione 18 marzo 1959, n. 810 (Giustizia Civile 1959, I, 
1045), se l'attoce ha convenuto un ente o una persona giuridica privata, la 
mancata o �erronea indicazione dell'organo o ufficio, che ne ha la rappresentanza 
in giudizio, � causa di nullit� soltanto quando, valutato l'atto 
nel suo complesso, risulta del tutto equivoca e incerta la identificazione 
dell'ente, laddove non sussiste nullit� allorquando l'ente sia stato esattamente 
denominato ed individuato in modo che nessuna incertezza possa 
sorgere sul soggetto destinatario deWatto. 

Tale principio � stato confermato nelle decisioni della Suprema Corte 
21 giugno 1965, n. 1293, (Giust. Civ. Mass. 19�65, 668); 6 agosto 1965, n. 1884 
(ivi, 972); 31 gennaio 1966, n. 358 (ivi, 1966, 192); 28 aprile 1966, n. 1075 
(ivi, 617). 

RAFFAELE T AMIOZZO 


1138 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, rSez. IV, 2r8 rserbtecmbre 1H73, n. 76r5� -Pres. 
Potenz,a -Est. Buscema -Inpdai (avv. Giannini) �c. Mincisteri Tesoro, 
Lavoro, BID.ando (avv. Stato Garg�iulo). 

Enti pubblici -Investimenti immobiliari -Piano di impiego -Fondo 
disponibile -Nozione -Limite. 

L'attivit� economica amministrativa di ogni ente, e in particolare 
degli enti pubblici aventi natura-di azienda c.d. di erogazione, non ha 
soluzione di continuit�, sebbene la relativa gestione sia suddivisa, per 
ragioni di varia indole, in periodi eguali di tempo (anno finanziario) 
ad ognuno dei quali viene riferito un complesso di operazioni amministrative 
(esercizio finanziario). Di conseguenza, il conceUo di fondo 
diStpOni.bile, sul quale, ai sensi dell'art. 55, II comma della l. 30 aprile 
1969, n. 153, � poss.ibile calcolare la percentuale (1/3) da destinare 
agli investimenti immobiliari, deve tener conto, nel piano (annuale) 
di impiego, delle attivit� e delle passivit� esistenti nell'esercizio cui 
si riferisce, non potendo il piano indicare le somme disponibili che 
eccedano la liquidit� della gestione, senza tener conto dei debiti assunti 
e degli impegni presi (1). 

(Omissis). -La controversia, quarle si evince 'ClaJla motivazione 
deglhl. impugnati provv.eddrmenrti ministeriaJ.i -deneganti l'arpprovazione 
dei rpiani di itripiego dei fondi disponihirli predisrpos:ti da1l'Istiltuto 
nazionale previdenza di:rigentli aziende indusrtrdaU (INPDAI) r�rSipettivamente 
per g1li esercizi 1970 e 1971 -, non,ch� daH''lllllica oensrurra dedotta 
e svolta negli atti introduttiv�i tdei rkorsi, si incentra sulil.'<indi


(l) Decisione da condividersi nell'affermazione del principio, che appare 
di intuitiva esattezza ma in contrasto. con La decisione Sez. VI, 6 aprile 
1973, n. 139. 
NeaJa sua di:flesa l'Amministrazione ha rsostenwto �che il p~ano d'impiego 
dei foodi rdisporubili, da p!l'ese�ntarsi per l'appr<J~V~azione, anno .pe't" anno, 
COOC�['1!le, come lo stesso art. ,65 rprecisa, le � somme eccedenti la noTmalle 
Hqruidilt� di �g1estione. 

Ln taLe modo H piano concernente le somme dispombili senza pregiudicare 
gli impegrn gi� pil'ElS� re La rpuntualit� drei pagaJmenti gi� assunti, derve 
tener conto de~'l'e rparss:i,vit� e dEille attivit� ~ecedenti all'esercizio CtWi si 
;rH~erisce: �arnche se ,eompilarto 'anno per anno, il limite tempo!l'ale all'esercizio 
finanziario rsi inserisce nelle passirvit� e oolle a,ttivirt� pvecedenrti, in 
ana.Logira al bilarncto �di .eserdzio �Che deve tbenrer conto dei pr<llfitti. e del[e 
rpe1rdir1Je (�air�t. 2423 �C.C.) che rS ispka arl rpri:ncip!io delJla V~ilt� dei bi!Lanci, 
arpplioobile anche agli enlti pubblici (Corte dei Conti, Sez. controllo Enrti, 
1' di�cembre 1970 n. 1040). 

La �gestione (fi,nanziaria) di run 'ente non :s,i ];)U� frazionare� nel tellll!PO, 
in anno per :anno; non si 1pu� :frvazionar'e in ll.imirti rtempolt'ali che vrarnno 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1139 

vdduaZJione dei termini di raffironto cui oc,corre far capo per determinarre 
Ja peroentuaJe di U!tl terzo dei fondi .disponLbili che, ai selliS� delil.'
acrrt;. 65, secondo comma, della l. 30 aprile 1969, n. 153, � possLbiJ.e 
destinatre ag~li investio:nenti �immobilial"li. 

p,eraltro, 11 problema del concetto di fondo di.slpornibile, sul qua:Le 
si sO!lJO ampiamente s<Ylfel"lmalte le pal'lti in memoria e neil. 'co<rso delil.a 
discussione orale, ,pur esuLando dd per s� dal presente 'gl1udi.zio, costituisce 
il presupposto logico e necessall"lio rper ila soluzione di quelio 
rituaLmente proposto dailil.'~tituto ricoflrente. 

� evdidente, invece, che neil. caso in esame non assume dLreltlta iJ."iil..evanza 
l'interpretazione del terzo comma del medesimo ail"t. 65, ai sensi 
deil. quale �le pereentuail.i (di cui al secooldo comma) poSIS011o e.soore 
vadate 1n <r�e1azione a partLcoJa,ri ,egLgenze di !bilancio o a~'la illorma 'di 
gestione adottata da ciascun ente con decreto de'l Milrutstro per �m Javmo 
e dehla previdenza �SOOiail.e di concerto 'con il Mililistro per mbilancio 
e il.a prog~ramrrnaZJione economica. 

In!fatti quest'ultima dispoSiizione, essendo ail.ternativa -m ipl"�esenza 
dei due predetti elementi condizionan,ti -ail.la regola rposta dal secondo 
comma, preSIUppone gi� avv.enuta la deteflffiinazione dei fondi 
diJsrporubHd.. 

Oi� premesso, H Colil.egio .vileva 1che la lililea di difesa svoLta dall'Avvocatura 
dello Stato � ortentata essenziatLmente ;su1l'aoo:evtamento 
dei predetti foodi, e ,c,io� delle sOtmme che -secondo la dizione deil. 
_ primo comma dell'al"lt. 65 -eooedono la normale liqu1dd.t� di ,gestione. 
Si afferma, �sulla base del prrocirpio della �continuit� de11a vita finanzia


con:side11ati in mod(} autonomo e .scindibi1e, ma v:a v'aiutata neil. suo com}piliesso, 
il:l~Eilla su:a .cOIThtinuativirt�, che no namiDei1Jte �sruuztoni, an,cbe se 
formalmeiJJte il p1amo � 'anrmale. La .gestioiJJe finanziaria ttlOa:l ha so1uzi(}rt1i 
9m1Uiali, ma .postula il col1legaanento dei �v:ruri ese;reiz,i, nece$Sruriaanente J:imiltati 
'Peil." o~i anno, in modo che un 'ese11ciziJO � .coil.legato -I8Jl pll'iecedernte ed 
al au:ccessivo. 

� in ltatLe noz~one di .gestione, ,cODJtinua nella 'sua funzione, ,che va esaminata, 
valutata ed accertata La dilsponibi1ilt� d<ellle ,somme per ciascun 
pi:ano annJU:alle. 

Una valiutazione della gestione fu'azionJata 1n v:ari ,aiilllJi e coosidernta in 
modo autonomo nei ,sing(}li eser.cizi non avrebbe alcun sens(} giuridico: 
,S8Jl"ebbe m contrasto con d. prmcipi mereillti ,aJ:1a lgiestione :fiinan.zialria dell'
�ente; sarebbe in .contrasto oon !La nozione di fondi disponibi!l.i eccedenrti 
la ,gestion,e, .cui l''aLl't. 65 ISi riferisce. 

Orbene ;se il rpi:ano del primo ese11ci:zio rilguaLl'da 11 19170 (ogm esercizio 
�OOmcdde con nmno del calendario), esso dev~e 1lenoc oon1Jo della situa2li01The 
.esistente aJ. 31 dicembT:e 19�69, costituita dalle it"&serve legali e stafutatie, 
dai netti patrimoniali, nonch� �dal totale degli dmrestimenti i!lll!mobilliad 
con i. il'e:Lativi impegni �di !Pagamento. Ill piano di impiego -aillia paci del 
biliancio -deve tener conto 1del1e attivit� e delle passivilt� esistenti rne1iJ.',
e.soocizio cui si ll"ifecisce, non poltendo quel !piano �indicaLl'e J.'impmto del:Le 



1140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ria dell'ente, che �il piano (armuail,e) d'jJlllpiego -a1l:a pari .del <bhlancio 
-deve tener conto delle attivirt� �e delle passivit� esilstenti netlJ.'esercizio 
cui si riferisce, non potendo quel piano indicare l'importo deLle 
soonme dJJSIPon~bili che eccedano ila tiquidit� della .gestione, senza tener 
conto dei debiti aS8Ullti e degli impegni pll'esi �� 

�<Se al contrario -prosegue, .tra J'aiLtro, l'Avvoc:atura -.teness,e 
conto delle diJsponibhlit� anno per armo, in modo autonomo, senza 'collegamento 
oon gli esercizi :prec�edenti, .hl piano contel"lrebbe �UI!la dispondibiiliit� 
di soiiDIDe soilo fittizie, non reale, non rapportata alla s11J:uazion.e 
finan2lialt"ia deill'Ente: .. .1i:r.ustrerebbe lo ISIC01pO deiLl'accertamento dell'effettiva 
disponibilit� �. 

Tali oS'Servazioni sono da co:ndilv.iJdere. 

Invero il.'attivit� econOitnico-ammi:nistrativa de1l'INPDAI, come quella 
di ogni ~ente ed in ,pall"1Jico1aLre modo d.i quethld. pubblici aventi lllatura 
di azienda c.d. di erogazione, non ha soluzione di continuit�, sebbene 
la oolativa ,gesti:on:e :Sia suddivisa, per Tagionli di vaJ.'Iia indoiLe, dn. perriodi 
� ugu,all di .tempo (anno finanziario), ad ognuno dei quali viene 
rliferito un complesso <di orperaziO!!li amminlistrrative (eserciz,i:o finanziario). 
N� appare rilevante, ai fini che qui i!l1teressano, la eventuale c.m.-costanza 
che 11 documenJto <COIIlJtabdile, che pone in evidenza i p1001bab.iJU 
risu:Ltati di ogni ciclo dii operazioni, abbia i calt'atteri del bilancio di 
competenza ovvero di cassa : il differente c~rirterio di impostazione ha 
rprevalentemoote rigiUalrldo ail. momento �gi'Uil'idico in cui iLa PQ"evdsione 
CJ<>!!lsi:dera rentrata 18 la spesa �8, conseg:uenJtement8, ila quaJificaZiione 
fooimale, il'imputazi.on�e ed il modo di conta1biUzzazione del riSIUlLtato 
atttvo e �passivo degJ.i es�11'1Cizi precedenti. 

somme disponibili ,che �eccedono la liquidit� de!Ya gestiooe, senza tener 
COillto dei debiti assunti, degli :impegni !pll'esi: ~esso si inserisce tn tal modo 
nella virta finrunz.i,a~r.ila dell'enrte, e ne � iPalr,te. 

Se ,aJ: conrtra~rio tenesse 'cOIIllto deHe dilspooliibilit� esistenti anno per 
rumo, in modo autonomo, seDJZa cro11egamen<to con gLi esell'�Cizi precedenti, 
itl piano �COIIlltEllt'l'ebbe una disponibilit� 'di 'somme solo tf�ttizia, non reaLe, 
noo ~rapportata alla situazione finamdaria effettiva dell'ente: 'S!lll'ebbe in 
�ool111:a:1asto con La nozione di esercizio finanziario; vi,oiJ.erebbe Ja ratio dell'arrt. 
65; :lirusterebbe IJ:o 1scopo dell.'accertameallto della ,effettilva dispombilit�. 

� da :aggiungere che il'aittento <esercizio del portere di C001Jtrollo dei 
Ministeri nel 1senso �Sop!l:"la mdiooto si rende necessall'io dalla n:uova discipld!
llJa i!ndi,caJta nel <Citato <arrt. '65, che esonera <gli enti dall'�wtorizzazione 
prevista daill'alt't. 17 cod. civ. 

� da segnaa,a~re �i:nd�ne che 1a questi.one che fOil'Jlla oggetto deNa presente 
decisi'Oirlle ,gi:� � stata esamilll:ata dal Oo!!llsigiLio di Sltato .in sede coo.ISulti'va 
(sez. II, 26 geamaio 19171 n. U29), il ,quale ha esp~resso nel senso 
sopra 'esposto il proprio pwere trip01rtalto nella JrilviJsta � I1 Consiglio di 
Stato �, 11971, pag. 2597. 

U. GARGIULO 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1141 

lin.fatti � indubbio� che, in ogni �ooso, non possono consddera�rsi come 
fondi d.ispon:i!biJ.i (nel senso inteso dall'art. 65) le somme che, sebbene 
eccedano �la noa."'llale llqUJi�clit� :l'ichiesta nel sintgo�lo a!tl!tlO per soddis!flalre 

ll.e finall.it� �istituziooali dell'Ente, siano necessarie per frur fvoote ai debiti 
�ed agli �impegni fina!tlZiari pregressi e futuri; scadenti per mtero 
o pvo quota .nell.'eserciz.io :consJ,derato, di quaJJSiiaS!i. natura ed a qualulnque 
rtitolo assU!tlti o comnnque facenti cax.iJco aill'enJte medesimo, iw compresi 
eventuali obbilighi di ammortamento e di B!cca!tlltonamento, nonch� 
l'obbli-go di ~reinteg,rrure, occovrendo, ;La riserva ll.egale. 
Sui fondi annUJa1menJte djsponibiild, dete:rmitnati mediante i criteri 
dd massima suaccell!tlati, va cai1coilata ila quota da destinall.'e agrri investimenti 
immobiliam, nell.a perce!tlfbua1e �che, ai sensd del sec�O!tldo comma 
deill'artt. 6-5, non pu� superare, nel prog.ramma ipll':eclisposto daiH'enJte, un 
terzo �di taM somme, sailvo le e�cc,eziom (estranee-come .gi� detto al 
caso di spcie) previste dai!. SUJC!Cessivo terzo comma. 

I Dicasteri rvil~a!tllti ben poiSISono c�o.nt.ro11are contabiJmente, in sede 
di approvaziO!tle dei piaci d'ilmpiego, .ii! modo in �CIUJi l'�ente ha determinarto 
il fondo disponibiile eccedente la normale liquidLt� dd .gestione; 
e .possono a1tresl Vlatt".iall.'e, ri.correndo le cirrcostanze indi.ca~e 
dalila l:egge, Ja quota di nn terzo �stabilita come regoJa da�l secondo 
coon�ma. Seno.nch� 1con 1gJ.i impugnati proVvedimenti, erroneamente interpretando 
la suindicata norma, hanno rifiutato .l'approvazione dei 
piani. d'.iiil!Piego per 1g1i a!Illllli 1970 e 1971, su11'asiSU!tlto (rlsulta!tllte :Ln 
modo pi� esplicito dal provvedimento del 2 luglJi:o 1971) che iii. calcoilo 
della predetta percentuale dwesse essere annuaiLmente operato tra 
l'ammonrtar<e comp1e>ssivo delle riserve ed il totale degli .iJ!tlvestimenti 
in atto al 31 dicembre deLl'anno precedente. 

Per quanto co!tlC�etmJe, poi, J.a preoccfi.IJpa:zlione ma!tldifesta:ta nelLa 

nota del Mir�stero :del .tesoro deil 15 luglio 1970 n. 146114, portJrebbe 

osservaTSi che la posstbhlj,t� deLl' ente Idi adempiere ai .propri fini isti


tuzionali (e �cio�, in .sostanza, la ,tuteila diegJ.i mtereiSISi degli assistiti), 

oltre ad esse11e .gruran.tita da un LdO!tleo a.ecevtamento dei :foiilldi .effet


tivamente dtspoiilibiilli., e qrui.nd:i dalla verificazione dei �Ciri<teri. rp1er ila 

loTo determinazione, � iraffo.:rzata dalle riserve J.egali che 1SO!tlO for


mate (ed eventuallme!tllte rei!tlte~ate) a taile scopo, nonch� dai due terzi 

dei fondi stessi, eve!tlltrL.tlalrme!tllte d!mpiegabi1i in investi.meiillti �di rpi� :llaciile 

1iquilda1bili:t�, nei modi e nei limiti in �ciUJi. sono previsti dail!le norme 

pa.rticolatri che r�Lgrua:I"dano l'Istituto, oltre �Che da.gl!i mV'es:time!tllti immo


bi.iliiari annualmente autorizzati (Ila 1cui �c�O!tlca:-eta 1COIIliSistenza ovvda


mente .dipende da'l fatto �che il capitaLe sia attesta.to a ilivelli. monetruri 

adeguati). 

Dail.le constderazioru svolte, der.iva che .i .prorvvedimentd. impugnati, 
essendo iJ.il.e�gittiani., devono esse!l'e a!tl.IliUhla.ti, salvi gli uil.teriori provvemmenti 
dell'Amministrazione. -(Omissis). 


1142 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

CONSIGLIO DI rSTATO, Sez. I, 19 dliloombre H},6r9, n. 21506 -Presidenza 
CollllsrgJlio dei Millllilstlri (parrere). 

Impiego pubblico -Orario di lavoro -Personale ausiliario degli uffici 
della Capitale -Riduzione del normale orario a sette ore quando 
l'orario degli impiegati � ridotto a sei. 

n normale orario di servizio di otto ore, stabiLito pe'l" il personale 
ausiliario degLi uffici statali della capitale, deve considerarsi ridotto a 
sette nei ca:si in cui, con l'adozione dell'orario unico, l'orarrio d.'i. lavoro 
degli altri impiegati M ridotto a sei ore in applicazione del decreto dei 
Capo del Governo 17 settembre 1939 (1). 

n 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. VI, 23 ottobre 1973, n. 407 -P1�es. Danielie 
-Est. Varino -Prosperi (avv. Cavalieri) c. Miln~Sitero lavoro 
(avv. Stato Giorgio Azzariti). 

Impiego pubblico -Orario di lavoro -Personale ausiliario degli uffici 
della Capitale -Normale orario di sei ore per tutti gli impiegati. 

n normale orario di servizio, ridotto negli uffici statali deLla Ga-' 
pitale a sei ore in applicazione del decreto del Capo del Governo 17 
settembre 1939, deve essere osservato anche d.ai personale ausiliario, 
con la conseguenza che agLi stessi deve essere riconosciuto, per un'altra 
ora quotidiana di lavoro, il compenso per lavoro stmordinario (2). 

(1-2) :m. oonltrasto �tra il pail1ere e La rdecisione � evirdooJte. 

Prima di assumere un determinato orientamento, la p.a. aveva sollecitato 
sulla questione dell'orario di Lavoro del personale ausiliario (se di 
sette o d.i sei oit'e) il parer:e del Consiglio di Stato (pubblicato in Consiglio 
di Stato, 1971, I, 651), al quale si era uniformata. 

Successivamente, in sede contenziosa, su ricorso di un gruppo di dipendenti, 
i:l COIJJsiglio di Stato ha mutato atteggi.amento, dec~dendo la stessa 
questione in modo diverso, �a favore dei ricorrenti e contro la p.a. che 
diohlararv:a �COS� ;soocombenrte, senza peralltro <esaminare ILe arrgomenrtazi'oni. 
esp111esse nel parere, .neppure citato nella decisione. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1143 

I 

(Omissis). -Diriltto. -La riferente Presidenza del Cons:tgllio dei 
ministri fa presente che in tre1azione alla decdsione della See;. IV di 
questo Oons. stato n. 676 del 30 ottobre 1968, a!Lcuci Dicasteri hanno 
prospettato la questione dell'oraJrio giornatiero di sel'V'izio dei dipendenti 
statall.i, con particoiliare rig,ualt'ldo aJ.lJa dma,ta dell'oraDio dell persona'le 
a u:si.J.:LaJrio. 

In attesa 'di una :revdlsione leg�ISlativa delLa materia secondo i critea:>i 
indicati nell'all'lt. 28 deJila L. 18 maJrzo 1968, n. 2,49, la riferente Presidenza 
ha cr:dtenuto oppo�rtuno sottopOII'Ire 1a delicata 'questione all'esame 
del Col!llsilgrlio di Stato per averne ;i;l par&e. 

COtUS�id&ato : 
L'art. 385 �t.u. 10 ,gennaio 1957, n. 3, SIU1lo stato degli imptegatti 
civili dello Stato dispone: � Sono a~brogati il r.d. 11 novembre 192,3, 

n. 2395, e swccesstve integrazioni e modifi.cazdoni, iJl r.d. 30 dicemblt'le 
1923, n. 2960, e soocessive mteg111azioni e modifi.craz.ioni, sa'l'Vo il. disposto 
deLl'art. 106, prrrno comma... �. 
A sua voilta il primo comma del 'suddetto ad. 106 del r.d. 30 dicembre 
1923, n. 2960, ~stabtlisce: 

�L'impiegato dev:e osservare J.'o~raJrio di !Ufficio �La cui durata norma'le 
rgiornaJ.tera � di 7 ore e deve essere dri!Vi:sa in due perrodi, sawo 
i casi :di servizio spec:tale per i qwali con disposizione del Miinisltro sia 
diversamente stabilito �. 

Ovbene la portata deLl'art. 385 su ricordato -come si des'lliill:e e 
dalla sua foa:mulazione e dalla sua coWlooazione -'cOOJCerne esciusivamente 
l'indrivLduazJone della :nomma,tiva discipLi,rumte la ,dwrata nocma1e 
dell'orario di lavoro. Resta invece fuori deLil'ambito di efficacia 
deLla norma suddetta -alla quale deve ritenersi estranea ogni mtenzione 
di abrogare 'completamente La ddlsciplina preesistente comunque 
concemenJte la matecr:da de qua -iJ.a normativa dwscilpJ..im.ante 1potesi 
patrtiooilari di orario di lavoro. Oi� rperoh� J.'arlLcoJ.o 14 dello stesso t.u. 
disponendo che l'orario ,giornaliero di servizrio �J.'iroane regoila.to daLle 
norme ir� vigore �, ha mteso :l�a:re sarlve -come mostra la 1atdlbudine 
dell'espi~essione .adoperata dal legislatore -le disposrizioni regoiLatrici 
di s:pecriali orari di lavoro, ed in rparrtico1are irl dlec~reto del CiaJPO del 
GoV'erno 17 settembre 1939, secorndo il quale l'orarrio degli uffici statali 
e deg[.i enti �PUlbbliJc:i der11a 'capitale rdmaneva fissato in ,sei ore giOII'Inaliere 
senza alcuna interruzione, nOII'Ima questa di cui 'ai!llche di recente 

(Sez. IV, 30 ottobire 1968, n. 676) questo Coooiglio ha rlconosciUJto La 
pea:>durante ope~rativit�. 

La ~all.idilt� de1l'inter:pr:etazione SOV'.mesrposta .-che 'd�IScende dahla 
.sistematica ,cooil'dinazioiil:e del drisrp01sto delle norme ruprplicalbtli in su� 
biecta materia e che si riannoda aila differenziazione cnncet,tuale esli� 


1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stente tra .dura�ta noTilll.aile de1l'OIJ.'Iql'lio di J.avoro ed ,ipotesi particolari 
di orarrio di lavoro -� col'lrdborata daJila c�onsiderazione che, diversamente 
opinalllJdO, si verrebbe a oreatre un'.run;bin<m�a ilnsuiperaJbiJe tra ile 
d'llle disposizLO'Ili surricorrdate deJ. t.u. n. 3 deil 1�957, ainJttnomia ooe diviene 
solo apparente n.ell'iruterpretazione cile s:i �. qu[ da�ta delle .noTilll.e 
in questione. 

P.recisruta dn �tal modo quella 1che � Ja dwrlata -normale o prurticoilare 
-delil'ora.r:io di ilavoro per g1i .impiegati delJ.'Ammir:ristlraziooe 
ddtretta delJ.o Sta,to in :genere, OICCIOII'Ire ora esaminare il problema relativo 
ali'orario di lavoro� del pemonaJ,e della cruTilera ausiliaria, 

RdJtiene il Collegio di :poter co:n.tdi.videre ile cooclUISiond cui a1l r:iguardo 
perviene Ja rifererute :presidenza del Coos.tg1io dei ministri. 

Inv;ero l:a fissazione in otlto� o�re delJ.'or:arr:io llltO['Ililale ia'V'Omtivo gior


naliero deil personaile wbailtertno -che trovava !pl'evisione �lllormativa 

nel r.d. �l� a1gosto 1913, n. 1543 -si rriJCatva :illlJc:lJWettam�fnte daJil.a vi


gente discipilina dei compensi per �lavoro straO!l'ldiinario, in quan<bo� l'ar


ticoilo 10, secO�llldo comma, d.P.R. 11 g�fnlllaio 1956, n; 767, fissa d!ll run 

ottavo dcl1o, stipen-dio iniztale �loroo mensi:le, rag.guagJ.iato a 1gliornata, 

iii. coefficiente da adottarrsd :per il calicolo dei compei!JJsi per .lavor� straordinario 
per il :personale subailiterno (ora ausiliarr:io), metll1Jre H primo 
comma dello stesso aa:ticruo stabilisce in U!ll settimo il coefficie!llte da 
prendoosi a balSe per H cailcoil.o� degli stessi compensi nei :rtguardi degli 
ail.1:d impiegati. 
� evidente quimdi come l'aziO!lle dei due div;ers'i coeffi.c,ielllJti sia 

fondata sul presUIPposto di un diver-so obbil.igo del normale orario di 

servizio, valle a dire di sette ore :per gli �ilmpi!eg.arti :propriamente derttd 

e di otrto or:e per gU appa�rtenenti aLla caQ"lriera aus:hliarr:ia. TaJe. diversit� 

dell'orrario di lavoro trova, dahl'ailttro canto, �conferma nehle paT'ticolal'li 

mansioni demandate daJ:l'atrt. 189 del t.IU. !11. 3 del 1957 al petrsonaile 

ausi.liatrio iJl quail.e �.provvede a mantenetre J.'oll'din,e e .}ta puliz.ia degili 

uffid cui � addetto �. 

Non pu� infatti conrtesta(l':si che �l'anzidetta disposiz&one .impil.tcitq. 
mente Sltab:hlisca che il. persooa�le aus.tliaiDio debba ,en,trarre prima ed 

uscire dopo del restante personale rper rpotetr asstku!I1arre il .tempestivo 

riassetto degli uffici, �eJSigei!JJZa questa che evddentemente non potrebbe 

essere soddisfatta se �le anzidette mansioni foSISetro espletate contempo


~ran:erumente alla rpresenza degli impiegai1Ji IIJJegli uffici. 

Deve qU�llldi r:itenersi, aJila luce della normnativa sopiMil'ico!I1data e 
detle esj,genze lo:~che che ,giustificano run obbligo �di servizio :petr :hl personale 
ausil.tario .di durralta super.ioll'e a qrueHa degli aUri impiegarti, �che 
l'a!llzidetta differ.enza di un'ora aibbia neceSISialriamente a (['i!pl'Odllll'L'li nei 
,casi dn eu[ l'orario di servizio degli a.Itr.i impiegati sia, con il'adozi.one 
deH'orarrio unico, \ridotto a sei ore. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1145 

II 

(Omissis). -Il Sig. Armando P~osperi ed alrbri se,ttantatre impdegati 
della ca~iera ausdi.J.i.aria del Ministero del ilavoro 'e deiliLa previdenza 
socdaJe hanno chiesto a1l11'.&IIlfl:llinis1Jrazione che venisse arpplkato 
nei 1loro r~gua:rdi il dooreto del Capo del Governo d.n data 17 settembre 
1>939, n. 235, che 'limita, a sed ore gioomaliere l'ora~io degli uffici 
statawi e de~li enti pubblici della Cap1tale. 

In pail'ticolwe, .i rioo~enti chiedevano il ri<conoscimerito deJJl'ora 
quotidiana di laVO!l'O straordina~io effettuata oJ<tre l'or:ar�o normale di 
sei ore, daJila data della lo!l'o aSISUIIl.Zione in servizio. 

Di f~onte alil'atteg~iamento negativo deil.l' A.mminis:tmzione anclle 
successivamente aiLla notifica di formaiLe diffida, i ,predetti !l'LCIOI"!l'ono. 
tn questa sede, ded1wendo, col primo e col .secolll!do motivo, la violazione 
del citato dooreto del Ca.po deil. Goveil'lll.o e, rislpeittivamente, d,ell'art. 
14 del t.u. 10 ,genna.io 1957, n. 3, che approva lo statuto� de~li 
impiegati civili dello Stato. 

Entrambi i riMevd awad.ono fondati, ailila st!l'egua deliLe IPI'IeCedenti 

pronunzie della Sezione Qu~ (30 ottobre 1968, n. 676; 27 febbraio 

1973, n. 137) daJile quali il collegio ~ritiene di non doversi ddSICostare. 

La gt~enza ha infa,tti rigettato ile varte obieziOI!l.i secolllJdo 

oui il provvedimento citato non sarebbe pi� da consliderrure: d.n v~gore. 

Alnzttutto, per quanto �riguarda la pl1etesa abrogazione, � da rile


vare �come i successivi decretd del Capo del Governo, 22 ottobre 1941, 

relativi al 'Periodo 5 no'Vembre 1941-31 ma!l'zo 1942, e 18 ma!l'zo 1942, 

valevoil.e 1dail. l" apr~e al 31 ottobre 1942, sd siano inseriti nel Sli:stema 

di :nDil'tme pea:-la disciplina deHa materia dell'oralrio di servizlio degli 

impiegati sta�ta�li in<trodotto dal 'P!fimO dooreto del 17 settembre 1939, 

senza farlo vendr meno, ma ;solo mtroducelllJdo di voilta in volta, diverse 

modalit� �di appl!reaztone. 

In tal modo, il provvedimento � sopravvisuto ail. 1l~te .tempora


neo di efficacia awosto all'uLtimo deoceto, riacq.uigltanJdo da aililora la 

sua odginaria fisonomia e funzione. 

La sua stessa natura ec'c,ezionale, per la previsdone di eventi st!l'a


mrlina!l'i e contingenti, �che l1anii1o determinato il �pro'Vvedimeilllto, non 

ne ha causato la �caducazione al ceSJSa~e de'gli �eventi stessi, 'PO~ch� sa


rebbe stata, a tal fine, necessa!l'ia nna norma abrogati'Va, che non !ri


sulta mtewenuta. 

Parimentd, l'entrata in vigore: del disposto deWla Costituzione lre


liativo .all'obbligo del riposo festivo, ha portato alJ.a aho,lizione di dir1tto 

della !parte il:'elatliva al servizio m .gimno . di domeni,ca, lasciando inte


gra Ja resta;nte 'Parte, ch�e non ha subito S/Uccessdve modtifiche. 

Poich� � anche krilevante che la nmrma sia stata emanata da 

un or;gano non pi� previsto daM'ordinamento costituzionale, il d.c.�g. 


1146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

17 settembre 1939 il'�ela.tivo a1l'oirario degJi uffici pUJbbllid della Capitale 
� da considera~e tuttora in v.iJgOil'e. 

Allla Luce di tale constatazione, acquista vailore hl !l'ichiamo del 
lr�LCOI'Il"ente ailil'alrt. 14 del t.u. n. 3 del 1957, il quale :dispone che il'orario 
giornali&o di sel"V'imo � rimane tregoilato daJ:le n0il'III1e m v.ilgO!l'e �. 

� infatti da ritenere che, com. ila sua espressione 'estlre:rnamente 
comprensiva, il'arucoilo abbia iruteso richiamai'e iLe norme di ogll'li g!l'ado 
e c�io�, oltre aille ileg:gi propriamente dette, i !pl'orvvedimenti normativ-i 
di dwema natura, qualli H decreto del Capo del Go;vemo di crui � 
questicme. 

Secom.do taile inte11pretazione dev'esse~re inteso anche l'art. 385 
deHo ~stesso t.u. n. 3 del 1957. 

Per ile 'cO!I1sideraziO!I1i .che precedono, hl ricorso va accolto, �e va 
ddchlarato dll <fu:'itto dei il:1icoNenil;i alla retribuzione come tLavOil'o straordi!
Itario della settima ora di servizio giomaliero richiesto daJII.'Amministraziooe, 
effettivamente prestato ed eccedente queHo gi� ,compensato 
a!l medesimo .titotlo. 

Ln vista della eccezli.one di .prescrnzione sO!llevata dal MinliSitero 
ll:'esistenrt;e, hl cilledito dei ricowen.ti sa!l'� soddisfatto, pa:1�1V.� i necessall'i 
accertamenti e 1Cong;uagU, solo a partir�e daJ. biennlio antecedente aihla 
data in 1C'U� i singoilii. interessati hanno pro~)osto Ja relativa richiesta o 
posto in essere altre idom.ei atti intetr~rUttivli.. 


SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA. 

"�ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 marzo 1973, n. 741 -Pres. Saya Est. 
Boselli -P. M. Secco (conf.) -Ministero delle Finanze (avv. 
Stato Salto) c. Coop. Santa Maria. 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Opposizione 
-Posizione processuale delle parti -Deduzione di un diverso 
titolo della tassazione -Azione riconvenzionale della Finanza 
-Non � necessaria. 

Poich� l'opposizione all'ingiunzione fiscale introduce semqYre un 
giudizio di cognizione piena di accertamento (positivo o negativo), l'Amministrazione 
convenuta pu� de:durre a fondamento della sua pretesa 
un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione, senza biso�gno di 
proporre azione riconvenzionale, nei limiti in cui � consentita in via 
generale la modificazione della .causa petendi (1). 

(Omissis). -Con l'untco mo1JiVIo del ricorso, l'Amrndnistraztone 
:f�nan21iada denunzia deruegata gi:uTI1sd:i!Zione (atl'ltt. 36 e 3-8 �C.p.�c.); violazione 
e faLsa appLicazione de1gli m-tt. 3�6�, 112, 163, 167 e 277 c.p.oc.; dell'art. 
4 deil!1a J.egge 20 mail'zo 11865, n. 2248 �ahl. E in relazione awl'arrt. 3�60, 

n. 3 c.p.c., non,ch� dirfetto, ccmtradirtrtodet� ed ultroneli.t� di mOitivazione, 
in relae;ione aH'art. 360, n. 5 stesso cod.; e centslllra ila COil"be del mer-ito 
per non avere considerato che, domandando -in sede di opposizione ~ 
che la tassazione dell'atto a tariffa normale fosse limitata all'area eccedente 
quella coperta dalla costruzione e il doppio di quella coperta, essa 
ricorrente non aveva -a ben guavdare -chiesto altro se non la 
applicazione specifica e puntuale proprio di quel beneficio fiscale che 
era stato invocato dalla Cooperativa, limitandosi ad inserire nella stessa 
causa petendi della domanda attrice e nello stesso �titolo � da questa 
dedotto, una mera eccezione illustrativa che a torto il giudice del merito 
(l) Molto esatta questa pronuncia che contribuisce a metter chiarezza 
su una questione nella quale spesso le affermazioni giurisprudenziali sono 
state confuse. V. in proposito Cass., 6 ottobre 1972, n. 2863, con nota di C. 
BAFILE, contenente richiami a numerosi precedenti (retro, I, 910). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

aveva omesso di prendere in esame nell'erroneo supposto che, a tal fine, 
occorresse la proposizione di una vera e propria domanda riconvenzionale. 


Il motivo � fondato. 

La Cocte d'appello -come gi� in precedenza il Tribunale si 
� infatti attenuta a quell'orientamento di giurisprudenza secondo cui 
l'opposizione alla ingiunzione fiscale instaura un giudizio volto allo 
accertamento della legittimit� od illegittimit� della ingiunzione: giudizio 
destinato -in quanto tale -a chiudersi con una sentenza di 
accoglimento o di rigetto; e --� coerentemente con tale rpremessa, ha 
ritenuto che non poteva il giudizio in corso concludersi -cosi come 
pretendeva ~'Ammimstrazione finanziaria -con una sentenza di condanna, 
dal momento che, non essendovi gi� una domanda dell'opponente 
di accertameto negativo della pretesa tributaria, sarebbe occorsa 
-a questo fine -almeno una domanda riconvenzionale della Amministrazione 
finanziaria : domanda riconvenzionale che non risultava essere 
stata proposta o, quanto meno, non risultava essere stata proposta in 
termini. 

Cosi giudicando la Corte d'a~ppello ha rper� ignorato il pi� recente 
indirizzo della giurisprudenza di questa Corte Suprema, a mente del 
quale dl giudizio instaurato con l'opposizione alle ingliunzioni fiscali non 
� limitato alla pronuncia sulla iHegrittimit� formale o sostanziale della 
ingiunzione ma � <li;retto all'accertamento (posiroivo o negativo) de!Ja 
pretesa tributaria: pertanto J.'Amministrazione, in sede di opposizione, 
pu� dedurre a fondamento� della sua :pl'etesa un titolo diverso da quello 
indi-cato nella ingiunzione, anche senza una specifioa domanda riconvenzionale, 
purch� nei limiti di una legittima modificazione della causa 
petend.i (Cass., Sez. Un., 6� marzo 1972, m. 13�74; Id., 30 marzo 1968, 

m. 975; Id., �9 g:tugrno 1969, m. 2019). 
Se �si :liosse attenuta a quest'ultima e �certamente pi� corretta 
impostaZJione, la Corte d'appello avrebbe .cer.tamente ~riconosciuto la 
necessit� -al fine di decidere -di stabilire se la deduzione del 
diverso motivo prospettato dalla Firnanza a fondamento della sua pretesa 
si conteneva o meno nei limiti del mutamento consentito della causa 

petendi. 

Orbene, �come � dato rilevare dalla stessa sentenza impugnata -un 
tale quesito era bensi stato proposto al giudice d'appello ma questi ne 
aveva ritenuta superflua e �comunque non influente la soluzione, ritenendosi 
pago del fatto -:--gi� accertato dal Tribunale -che nella 
specie nqn era stata proposta (o meglio, non era stata proposta in termini) 
alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'Amministrazione 
finanziaria. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1149 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 marzo� 1973, n. 833 -Pres. G~annat
�tas~o -Est. Va!l:ore -P.M. Pasca'l!1no (coruf.). -So.c. !P'� az. Nebwl:o 
(BNV. Bachi) c. Mm1stero delle Finanze (avv. Sta,to SopTano). 

Imposta di re~istro -Societ� -Aumento di capitale con utilizzo di 
riserve costituite da sovrapprezzi ~i� tassati -Tassabilit�, 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269. artt. l e 4 nonch� 81 ed 85 della tariffa all. A). 
� soggetto aU'imposta di cui aU'art. 81 deLla tariffa an. A aLta Legge 
di registro deL 1923 iL passaggio di riserve a capitate, anche se taLi riserve 
derivino da sovrarpprezzi azionari conferiti in. societ� in sede di aLtro 
'aumento di capitate ed abbiano scontato L'imposta proporzionate (1). 

(Omissis).-Col rlicorso prindpal�e, �la soc. NebioilJo-deducendo la 
violaZii()a:le e :liail'sa applicazione degli oott. 811 e 85 della Tar.iffa al:l. A 
della legge di regtilsbro e �degtli artt. 4 e 8 del!la !legge stessa, nooch� il. 
v:izio �logico e la v.iJolaZiii()a:le del pr.incipio dii divtieto ~1fu dupldoazione 
dei tr~butt, ai ,sensi delll'art. 360 �C.ip.'C., in relazlione all'art. 2430 c.c. r.~
propone la dogtllianza gi� pll'lospettata 1n sede di appeno e dwattesa dalla 

(l) Note minime sulla tassazione degli aumenti del capitale sociale nella 
nuova legge di registro (d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 634). 
l. -.L'affermazione ccm.ten!Uta mella decisione che si annota costituisce 
una ulteriore ed esatta applicazione dei principi ormai consolidati 
nellla giW'Iisp:rudenza del s.e. (ma ,su cui ila maggi()['an2)a delil:a dolbtlri:na 
marr1tiene urn .atteggiamento critico) in materia di tassazione de,gU. aumenti 
di CatP�itW.e dii societ�. 
RitenJuto, ind�atti, che i �cornfer~enti a rtitoao .di 'Sovrappr.ezzo effe:t;tuato 
dai 'soci ,che hanno sottoscritto l'aumento di 'capitale delliberato da una 
societ�, non scontano l'imposta proporzionale perch� detto sovrapprezzo � 
destinato alll'mCIJ.'Iemento del patr.i!mondo e norn deil. capitaLe sotC.i!ale (cosl 
da ui1timo Class., 17 aprill.e 1968, m. 1141, in Riv. leg. f�sc., 1968, 1606; Ca~.� 
7 ottobre 1967, n. 2291, ibidem, 1968, 217 e per ulteriori :Nomami, anche 
dottrinaM, v. Rossi A, Cenni sulLa. tassazione dello scioglimento delle riserve 
disponibili a favore dei soci, m ,questa Rassegna, 1970, I, 108) e ritenJUto 
~tresl che la deilih~a di �aumento del capiltaile com utillizzo delle 
r�ISeT'Ve ~a!11Jche ql\lelle costituite �COn il sovrepprezzo) anche se n()a:l opera 
aumento di p311Jr~O!l1Jio sociale, � ugualmente soggetta a .tJassaziorne proporZiiornailie 
iperch� � importa il'assoggettamento del CestPilile aLle limitazioni 
ed ai vincOili propri deil. oa[>itale 1sooiale � (cosl da ultimo Cass, 13 luglio 
197,2, m. .2358) � del rtutto �cnnseguente affermare che la delibera d<i aumento 
di ,ca!p!iJtale com u.ti:l�zzo delle <riserve � soggetta ad imposizione 
propo~rZiiornaile a nQ['ffia deilil.'a~rt. 81 �deLla Tariffa al!l. A L.O.R., aitlJChe se 
dette riserve traSiferlite a 'capilbale ,sono costitui�te dal soV~m~PPrezzo vNSato 
dai soci dm 1sede 1di 1sottoscrizione di altra e diversa delibera di aumento 
di 'capitale (a pagamento) e ta:le ISOVl'aiP!Pil'ezzo ha scontato (ertl"one~ente) 
l'impOISta proporZiiona1e. Osserva esattamente la deci'Sione 1n r,assegna che 



1150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Oo:rrte del medto. La doonente, cio�, noo contesta che l'imposta pa:-oporz~
ooale di \l'le,gistvo di CU!i ai citati 'artt. 811 e 8-5 debba appl!UcaT~i aH'atto 
del passaggio dei sovrapprezzi dal patrimonio al capitale socia'le, ma, 
pOilleOCIIdo in l'iJ.ievu, che, come � !P'a,cd:fico, aH'atto dehle operaz�:oni di 
emissione dii azioni nel 1944 e W46, venne doT\1.'1iiSJposrba ail.tra imposta 
propocmoowe di regisrbro, sost~ene che, per effetto di tal�e pre,oedente 
assoggettamento, li. de�ttt sovra~ppiTezzi non potessero pi� assoggetta~rlsi 
a!Wimposta ldt T'egdistro in oc�oa,sione deLlo lovo destiDazione a OOJPitaiJ.e (e 
ci� per i'l fatto di elssere starti gi� .tr~butait"dJaarnenrte co[pd.ti) senza vi,ola~re 
H principio del dirvieto di dtllplicazione. 

La coo;sur,a non � fondata. 
Questa Suprema Corte ha gi� ripetutamente affermato (cfr. sent. 
nn. 42 del 1971, 789 del 19�66, 488 'e 85 del 1965�, 90 del 1962, 3411 de'l 

i due aumenti 1di caa;)italli costituiscono� due distiOO atti e sono pe!rtanrt;o 
soggetti a distinte tassazioni, con la �conseguenza che l'e~T~Tonea tassazione 
di un atto ('l'iiltillpoota p:ropmzionale .suhl'aumeruto di �capita[e a pa:~mento 
era stata percetta nel caso di specie anche suJ. sovrapprezzo� posto a carico 
dei ,sottoscrittori ('sov:rapprezzo, �che, non 'costituendo secondo la s.e. incremento 
del ,capiiflale, ma del �solo patrimonio, non avrebbe d'O'Vlllto essere 
tassato) mentre pu� dare luogo a !l'etti.fica nei termini di [p(l'leSICXiZii.Oille 

(ci� che non � �a'V'Ve!l1111to 'llel. .caso .sottoposto all'esame dci S.C.), non pu� 
incide~re !iJn alcun modo ISIUilila � taiSsazione, �che deve essere de[ rturbto distinta, 
dail. diver<so atto costituirto dalla deiliJberazione di aiUflllento di oapitail.
e 'OOill uti:ldzzo delle riselt"Ve (c,d. aumento ~~tui�tO�), che, pertalnito, 
deve esseTe asso,~getta:to A:llll'imposta � proporziona[e. 

Poich�, dunque, la deCI�ISione 'giunge ald Ullla affermazione -che seppure 
'sotto un p:vofilo dd mallintesa equit� pu� sembra~re i,ngi'lliS'ta -perfettamenrte 
ICOrriapondente cWILa dtsoiplina vigenrt;e secondo !l.'interp,retazione 
giudsprudenziale, essa non giustificherebbe una pan:tioola~re segnail.azione 
se non offirilsse, ipirop!l."t�.o per fla singolare fatti.s!Pecde presa in esame, 
l'ooca.si:one P6lr 'U!lla, ma ipiUr :superfidail.e, dti:samina de[iLa nuova disciplina 
in mate~ria dd tassazione delil:e delibere �di aumento di capitaie iillltrodotta 
dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. 

2. -L'art. 47 deltla nuova legge dispone testualmente: � pe~r gli atti 
costitutivi .e pe~r gli �aJU!ffienti di capiltalle di societ� !Peir aziond, in accomandita 
per azdoni O a responsabilit� ilimitaJta, COffi!Pir6Se ile cooperetive, 
la base dmponibHe � �costituita dal vaif.or.e nomdn~e delil.e azionli. o delle 
quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sovrapprezzo, dedotte le spese 
e �~li oned ine~renti alil.a costituzione o all'eseouzlione deU'aumenrto calcolati 
f<mfettaviamente nella :miiSUil'la dell'uno per cento. Se sooo confe~r!i.ti 
immobili, diritti creali dmmobilliad o aziende, la base imporubiil:e pe~r la 
pa1rte ~reliativa a 1lali 'conferimenti, � costituita dal valore venafle dei beni, 
diritti o aZJiende cO!llfe~rite. Sono .conside~rate aziende allllche i complessi 
azienda:li !relativi a singoli rami dell'd.!mpi'esa �gestiti disrtinl1iamente e con 
contabil11t� separalba �. 
A 1Jutta' !Pil'ima J.a lettera della �norma Oir oil'a trasorli.:tta potrebbe indllr!
re a ITitene~re che la nuova disoipil.ina abbia accolrto la tesi sostenuta 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1151 

195�9) che la del1beTa di aumento .di capd'baile medU.arnte l'utillJizzazi:one 
delle ris&ve :l�a~oil.tatilve � assoggettabile a[l'dmposta propo'I'ziomill.e dii cui 

a:l ir~cMamato acl. 815, perch� ta:le atto, se non d� :luogo ad un apporto 
di denaro da:i: :soci all:la :soci.:et�, sottopone a specifid. vincol�. la quota 
dmpu.ta:ta a 1capita:1e, !l'�eaJJizz,aillldo :cos� nn mutamerJJto neihl'UJso e ne:l god�.mento 
del bene .che, per tale fatto, � assoggelttabiile ad dmposta proporz1ooale 
ai .sens�. delJ!',aT�t. 4, :comma 3�, ([".d. 30 dli:cembre 19:23, n. 3�2:69. 
La Suprema Gorle, eoo alcuillle deil!le cita:te de�cisicood. e con aitre 
proormce (nn. 1141 del 19:68, 1822 del 19166, 2:2.91 de�l 1967) ha ribadi::to 
il pr;iillcilpio (gi� iforilliUlato con la sentenza n. 3-411 dei!. 195:9) deJ.:l'd.muppHoalbiJJ.
t� dell'iimposta di (registro, pveV'ista pe!l' gJ.:i aumenti di capiltale, al 
sovrawrezzo azd.o!ll!l!'I'io .che, 1pur lincil'ementando il IPatil'imol!llio deLla so-ciet�, 
noo �si .tradU'ce dm :aumento-del :capitale 1socmle. Peraltvo il sov~rapprez2lo 
werne �colpito, a seconda dei casi, con ll:a imposta di qUJi:etanza 

dalla ma:ggdo!l."anza deilla dottrina (p�er ri-chiami v. ill. nostro SJCritto, Trattamento 
tributario del sovrapprezzo azionario, in questa Rassegna, 1963, 
53 norncih� le mtegrazioni nell'alrhro nostro stwdio gd� :ricordato). 

L'aJVer previsto cile la tassazione dellla delibera di aumento di capitale 
-:si !p!l."esoinde qui dailil'esaminare se, come turtJtavia pacrebibe, non 
avendo la nuova di:sciplilna mtegrallmente .sostituito la p!l'eoedernte, nel caso 
che l'arumento noo ,si:a �SO'ttoscrirtto �in tutto o in pa!l':te, sia anco!l'a appUc:
abile il :di:siposto dell',art. 7 de\Ha Jegge 15 febib!l."aio 1949, n. 33 -avvenga 
su:hla blllSe :del valo!I'e nominale delle a:lldoni (o quote) comp!l'eso in esso 
il sovrapprezzo e che, in caso di conferimento dn natura, la base imponibile 
,sia cosUtui:ta da:J. valore venale, potrebbe far pensare cihe si sia voluto 
Tend&e tassabile qua1si.ai~i :delibera �che impovti nn aumento di patrimol!
llio :sociale (anche se non si operi �aumento di capitail.e in senso 
tecnico) tenendo per di pi� �conto del suo effetti~o ifiJJcremento (tanto da 
p!reved&e esp!l'essamente l'accertamento de�l valore V"enale ded cOitliferimernti 
!Ln na:t:ura). 

Narbwrale �conseguenza di questa tesi sail:'ebibe che ove ll.'aumento di 
capita[.e noo dete!l'llll.i.ni un incremento �del patrimol!llio sociail.e la tassazione 
non dowebibe aJVVeni!l."e. Invece il terzo comma del citato ad. 47 
esp!l'essamente di�spone � se \l'aumento avV'iene mediante il passaggio di 
r~serve a capi�tail.e, l'ammootaTe �delle riserve gd� asso~gettartie ail'impoota 
non conCONe a fol'ffiare la base .imponibile � (:si:cch� nei!. clllSo p!reso in 
esame dalil'�annotata :dec�iJsiooe l'iiDIPosta per il1 passaggio della riserva costituita 
con il sovrappirezzo� gi� tassato in sede di aumento di capitale non 
sa~rebbe nuovamernte tas!�abile). 

Come appa!l."e evidente, coo il'introduzione e1sp!ressa de'l principio della 
tassaziooe del passag,gio :d;Eille :rts&ve a capitale, la tesi accolta dalla 
ma:g.giocanza deHa dott:rina vd.:gente l'aT\t. 81 della �tariffa aH. A alila leg:ge 
dell 1923 non pu� :ritenersi seguita dalla nuova legge. 

E :poioh� non sollo il'inc!remento dell patrimonio deriwnte dal ve!l'samento 
del sovrapprezzo, ma anche il passaggio di riserve a capitale .(salva 
la detraziooe delle Ti�s&ve p& le quali l'dmiposta sia stata gi� SJCOntata � 
soggetto a tassa:lldone) non sembra :dubbdo che lo ,scopo della nuova normativa 
sia quelilo di ampliare La sfera degli atti tassabili !rkomP!l'endendo 



1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ovvero oon quelllJa .d'obbi1Lgo, previste viJspettivamente dagli artt. 60 e 28 
della Ta�l"iffa . 

.Mia �luce Idi code1sta ~WriiJspruden~a, pertanto, �i lsovrnJpprezzi sulle 
azioni percepiti dad!La societ� Nebiolo iJn occasione degli aumenti di capitale 
delJiJbeirati !llel11.e assemblee del 2 giu:gno 1944 e 1�2 dicembre 194-5 
non awebbero dovuto essere tassati con l'imposta di confea:-imento d:i cui 
a�l citalto all"t. 8�1, ma dll fatto che detta imposta sia stata pagata per erro-re 

o per aoquiescenza al~a deci\Siione del!Ia Commi:ss1one prov�iJncia1e (che 
aveva dilchLaLOO.<to la legittimit� dell'<imposizione), non ulterimmente impugnaia, 
non pu� esim&e ll.a societ� �da'll'obb:JJi,go di corrispondere l'dmposta 
propor:lliJonale !per <il IPllJssa�gio dei ISOVTa!piprezzi dJaillJa :riserva ali. Ca[pLta>le. 
Trattasi, !inivero, Idi due tassazioni �che cd.l.tp�IScono wasfurtimenti di v1cchezm 
del tutto indipendenti d'uno daiH'altro e, comunque, la Pfl"dma 
ta'ssazione concerne un rapporto di 1imposta ditvenruto def�.:nlimvo ed esaruriJto, 
talch� la :r>egola:r>iJt� o meno di essa non pu� avere all'Cllllla !i!lllfl'Uieilza 
sulla tassazi1one di cud si discwte�, Ln�, �come esattamente pone iJn ri!ldevo la 
sentenza impugna<ta, � giuridicamente oonoeplibille che :ill. pl'imo pagamento 
eventuaJmente :fatto per efl"rore qruando l'obbli!gazione tr-ibutaria 
non era ancorta. >sorta. (<Ci,� 1si verific� �sOlo a~ momento del passa�ggio dei 
oltre tutti gili incrementi del �Capitale in senso tecnico, anche gli in(!['ementi 
di patrimonio. 

3. -li priJmo comma della norma in esame pone tuttavda un delicato 
pa:'Oblema I�fillterlpretati.vo. 
Avendo lo stesso :!iatro riferimento esclusivamente al.llia tassazione del 
sovrapprezzo, sembra legittima la domanda se � possibile estendere la 
tassazione a quaLsiasi allitro iDJCremento del paibrdmonio sooi-all.e che .si:a 
collegato aill'arumento di capit!llle, o, ai!. coilJ�lrario se deve seguirsi una 
intel'!p(t"etazdone strettamente Iettei'Iale, escludendosi �la tassazione di ogni 
altro in:JJ<IDemooto IJ)atlrdmoniale (ad es. i>l c.d. conguagilio dividendo, cio� 
quell.il'a1l\P'()l'to che la societ� pru� .chiedere ai nuovi soci qua!I.1Jdo il'arumento 
di ClliPit!llle avviene nel corso dell'eswcizdo social�e pea:-ammetterli a Pll<fl"tecipare 
alla distribuzione dell'utile dell'esercizio in parit� con gli altri 
soci v. BosELLo, Aspetti fiscali dell'emissione di azioni con sovrapprezzo 
e conguaglio dividendo, in Riv. dir. fin., 1<9<65, I, 812 segg.). 

Sembira a �chi �scrive che la risposta al quesito possa essere rinvenuta 
nel zo comma della ddsposizione .tn esame. 

Con >detta nOl'll.lla si � 1stabid1to che Ln caso di >COillEerimento in n.atull."a, 
costitwto da dmtti immobi:li<ll<fl"i o da aziende, La base impondbiJle � costituita 
da[ valOO'e venale dei beni o diritti �con:fledti. 

Da ci� sembll."a possibile all."guive, come si � gi� 1r~levato, che si � inteso 
tassare ['incremento effettivo del patrimonio che la societd riceve 
per eff�etto del1a delibera di >a>UJmento di capiJta�le. 

Se ne pu� 'allwa d~eche o~nd i�ncremento del patrimonio sociale, 
che in taile sede si verifica, sia -tassabile. 
In pa!l'ticolare, per quanto riflette poi il crl. �conguaglio dividendo, non 
potrebbe escludersi la tassazione osserv>ando che esso non � conferimento 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TlliBUTARIA 1153 

sow<81pprez~i al,cap1taile) possa essere 'considerato qualle pagamento antic~
paibo da potere essere opposto al fine dii estilnguere un debito soo:-to Jin 
tempo successivo. 

]il vicorso dellla societ�, va quindi respm1io, COill la ccmseguenz~ale 
pronuncia in ordine alla perdita del deposito. -(Omissis). 

perch�, pur ��im/poo:-tamdo un incremento �patrimoiliiale, � destinato ad essere 
restituito ai soci in sede di dilstrl:buzione dei dividendo (cosi Bosello, 
op. loco cit.). � 

Sembra possi:bi�le ll'~lilca:re che, poich� ai ,fini dell'imposta �A registro 
la risolumone di un trasferimento anche se espressamente previlSita, non 
d� ddLritto alilJa ll'esti>tuzio.ne deill'imposta, ma, eventtualmente esenta dal pa


-grumento deill'�lll!PO'Sta SUI11a ll'etrocessione (v. ar>t. 27), non sembll'a possibile 
ooga:re ['assoglgettabiililt� a tassazione della sottoscrizione del c.d. conguaglio 
diV�!dendo costituendo esso IPU\l' sempre un .incirem.ento del pa1�rimonio 
della societ� (anche se destinato ad essere restirbuilto). 

A. ROSSI 
CORTE DI CASSAZIIONE, Sez. Un., 16 maggio 1973, n. 1386 -Pres. 
Fllove -Est. M'Lra,belili -P.M. '!1rotta (coni.). -Morini (avv. Pizzino) 

c. Ministero delLe F1~nanze ~avv. ~stato Soprano). 
Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni 
-Commissione di valutazione -Questioni sulla nulllt� 
dell'accertamento -Non � competente. 

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30). 
Le questioni sulla nuLlit� dell'accertamento di maggiore valore non 
attengono al procedimento in .sede di valutazione, ma riguardano l'atto 
sostanziale con il quale si 'esercita la pretesa alLa maggiore >imposta; 
dette questioni sono quindi di competenza della sezione speciale delLa 
Commissione provinciale e non della Commissione distrettuale di valutazione 
(l). 

(l) La deciJSione � da ritooere esatta. La questione sulllla nul:lit� deJ.l',
acceo:-,tam.ento ha per o,ggetto la contestazione. del poteve della F-inanza 
suJJ.a imposizione; essa r'Lguarda quindi l'�llll[lonibdlLt� e non la valutazione 
(il se, non il quantum dell'imposta complementare). La nul\it� dell''
a'ccertamento non � nemmeno una questione (()['OcessuaJ.�e attinente al 
processo di valutazione, ma Uilla questione sostanziaile concernente un atto 
oronologicamente anteriore e ISostoozialmente estraneo' al processo di va1utamone. 
Non 1si 'contesta, imaJtti, che le assai OO!ffiplesse questioni suJIJ1a 
nul:lit� dell'accell'1talmento siano deduoibilli. innanzi atl'A,G.O., in quanto 
concell'ne,nti l'aiPtPlicazione della legge .non me~�amente rprocessuaile. In :tal 

1154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -P:re3_.iminaxmente V'a esaminata :t'eccezione di dfufetto 
dd ~turisdizi:one, 'sdllevartla daH' Amminisfu-az:i!one co!nibrorioorrente, ohe si 
palesa, per�, deil ~butto 1JJ:J.!fondaJta. 

L'.A!mmiin~stoozione pone a fondamento deH'�ecoezione 1a Wsi che, 
essendo ogni ~tudice competelll!te a �conosc'ell'e delle questioni p['ocessua~i 
i\DJerenrtli a\l procedimento che pende dmanzi a Jui, la Commisslilon'e Distrettuale 
a~Ha quaiLe era stata proposta opposiz:i,one a'll'acoortamento di 
maggiO[' Via!~ore sareblbe stalba �Competenrtle a decidere a:nche la questlione 
di nullit� dell'avviso di accertamento, che invece � stata sollevata con 
separato (['l�Corlso a!lla Commilsstone provinciale, Sezione di dill''.irtJto, sul 
quale poi ,si � pronrmciata, m secondo gTardo, la Gommd:ssione Gen~~le 
con la decislione ~oca rimpugnata: 'SOisti<ene, quitndi, che SI�ia la Oommi,ssiJone 
proV!inciale si:a la Commilssione Oentra!le s:all'ebbe!I'O stalte pll'live di comp�etenza 
dectsocia, in quanto ta1Le competenza sarebbe stata uni�ca~mente 
del!la OommiJsstone d~strettuale '�Jn 'tWimo 1gTado e dena Commilssi,one pll:'ovtnciaile, 
Sezione di vailurtaZJiJone, li.n secondo gTado. 

L'eccezione pog�gia su un presupposto 'palesemente erroneo. 

Il V'izio fatto valere 'con il dcorso aHa Commi:ssli.�one ProvmcJ.a[e 
attiene non ad un atto de1l procedlime!l11to di opposizione dn sede di 
va!lutamO!lle, ma a!l!l'atto dt accertamenrto, oslsli.a aU'artrto sosta:nzia[e con 
i'l'quale � :stata esell'oitata la pretesa 'di roaggio!I'e ~mposizione. 

L:a questione sollevata con taJle Ticorso non concell'ne, dunque�, n� m 
pl"oc,ed1mento dinalllZi la Gommtssione diJsrtr,erttuale n� una contestazione 
senso � o!I'ienrtata ~~an parte della giurisp:rudenza della S:.O. (7 serttembire 
1970, n. 123'7, in questa Rassegna, 1970, I, 855; 22 settembre 19~69, n. 3120, 
ivi, 1969, I, 1132; 21 maggio 1-969, n. 1770, ivi, 745). Non sono mancate 
tuttavia a[tre !P!I.'O!lllU!IlJCe aTIIOhe recelllti che hanno !l.'jjcomp!l.'eso le questioni 
suhla nulUt� deM'acoertarmento :Dra le questioni processuali sulle quali � 
c01ll!P�'tenrte a decidere l'or~ano che ha aa compet~ per H meriilio, e 
quillldi h!l!l11Ilo a:ffiel.'!Il1ato la competenza del[a COillliiDils:sli.one di vai!Jutazione 
(Oass. 12 maggio 1973, n. 13'12, ivi, 19'73, I, 747). Questa affermazione 
da Luogo, olLtre tutto, a �~�avi 1C'O!llllplicazioni. DOIPO che la. c�orrrmllissione disWetltua[
e avr� deciso la questione �sulia nwllit� de~'arccertamen<to, sa;r� 
posstbile !PI"<JJPPO''I'e lt'lico!I'Iso i:n aJppeLlo al[a Comrm:issiorne !];la'ovdncial�e dii 
valutazione ,che emetter� Ullla decisione definithna soggetta solo a ricooso 
per Cassazione o all'impugnazione innanzi al tribunale ex art. 29, terzo 
comma del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, che pu� avere per oggetto solo il 
didiertto di callcoJ.o e l'�!I'!I'Oil:'e di a:ppvezmmento e dn nessun carso questiooi 
di applicazione del[a legge (Carss. 5 1ugJ:io 19'71, n. 2829, e 20 luglio 1971, 
�1. 2364, ivi, 1971, I, 1216 e 1439); di colllseguenza reste!I'ebbe IP!I'�ecli\liSia la 
azione ~nnanzi 'all'A,G.O. su una questione che, come si � visto, � tnvece 
di sua competenza; Viedi anche Cass. 28 maggio 1973, n. 1570, retro, 933. 

Per una 'compieta di:sannina della Pii'ObiLematica sUilla c~oropertenza deLle 
Cbmrmiissioni cl'l'. 1a norta di U. GARGIULo, Le questioni pregiudizia.H atla 
valutazione nelle imposte indirette: procedimento e decisione, in questa 
Rassegna, 19'71, I, 1129. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

concernente l'estimaz~one ed esula, �quindi, de�I tuJttJo da1la sfera di com


peten:zJa deciso11~a del1la Oommtssione di!strettuaile. 

Esattamente, perrt~to, il r~corso con �CUi � starta �eccepita l!a nul:lit� 
dell'accertamento � stato d't~etto a:l�la Commissione P'l'OVinctale, Sezlione 
di dirttJto, nell!a cui specifica competen21a 111i:enr!lrava ia cogniz~one de'lla 
questione, ed esattamente La Oommtssione cen1Jil1ale non ha nerppUil'e posto 
:iJn dubbio la rprop!'ia competenza a dechlere .su1l'JimrpugnaZJione proposta 
avverso la deci1sione dellil!a Commissione provinciJa'le. (Omis�sis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 16 ma@gto !1973, n. 1394 -Pres. !~cardi Est. 
Faililetti-P.M. Raj'a (1diff.) -R!egione VaJlJI.e d'Aosta (avv. Pahnas) 
'C. Minh>tero del,le Finanze (avv. Sta<bo Tomagj,cchio). 

Imposta di re~istro -Atti so~~etti ad approvazione ed omolo~azione Re~
ione della Valle d'Aosta -Visto di esecutoriet� del presidente 
della Giunta re~ionale-Le~~e 6 dicembre 1971, n. 1065-NatUraDecorrenza 
del termine per la re~istrazione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 81; r.d. 3 marzo 1934, n. 383, art. 296; 
d.l.l. 7 rettembre 1945, n. 545, art. 4 e 20; l. cost.. 26 febbraio 1948, n. 4, articoli 
45 e 46; l. 6 dicembre 1971, n. 1065, art. 16). 
L'art. 16 deLLa Legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (a termini deL quaLe 
i contratti deWAmministrazione regionale detLa Vane d'Aosta e d.e�gti 
enti pubbLici territoriaLi Locati, quando eccedono determinati Limiti di 
importo, �debbono essere presentati per La !registrazione entro venti giorni 
detta data in cui t'UfficiaLe rogante ha avuto notizia delL'apposizione suL 
contratto deL prescritto visto 1di esecutoriet� da parte det presidente deLLa 
Giunta regionaLe) non � n� interpretativa n� innovativa, ma sempLicemente 
dichiarativ�a, neL senso che richiama te norme vigenti (in particoLare 
gLi artt. 80 e 81 detta Legge di registro) senza integrarte o interpretarte; 
di conseguenza La disposizione deLL'art. 16 riferisce aLLa situazione 
specifica .dei contratti deLla Regione delta Vane d'Aosta La norma generate 
precisando che iL termine per La reg�strazi.one decorre daLta data 
delta comunicazione detta apposizione deL visto di esecutoriet� reLativamente 
ai contratti per i quaLi secondo te norme vigenti iL visto sia 
prescritto. I contratti deLLa Regione deLLa VaLle d'Aosta 'noo sono soggetti 
tLl visto di esecutoriet� det presidente deUa Giunta, si che per essi it 
termine per La reg~strazione decorre daLLa data delLa stiputazione (1). 

� (l) Decisione di mol!to d.:ntwesse. Mollte c0l1itrovell'si.e ooano smte ~ul 
termine per la regtstl"azione dei contratti dEill.a :Regione delia Valle di 
Aosta, ne~andosi da parie dell'.Aimllnnstrazli.one che fosse !Per essi richiesto 
il vilsto di �esecutoriet� di ,cui aWart. 296 del t.ru. de1Jla [eg1ge com. e 



1156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omiss�s).-Con H primo moti�vo del dcwso 1a Regione del:1a ValJle 
d'Aosta sostiene che, sia per principio generale, sia per disposizione 
specifica degilii arrtt. 4 e 20 de'l d.l.l. 7 �sertrtembre 1945, n. 54fi', irn ~aippOl'lto 
aJ.:l'all't. 296 dellla legge comnnale �e �prov:inciale (t.u. 3 marzo 1934, n. 383), 
li!l cnntratto � de .quo � doveV'a ritener:si �soggetto a!l visto di e�secutoll'!tet� 
da paTte de1 
11 presidente della giunta; �che se�coodo tail:i norme ihl presidente 
aJPPTOVa i con'brai!Jti delila Regione in veste di o!t"gan.o stalta[e delegato 
anZJi:ch� �quaile o'!"gan~ della Regione; �che ewonea � q�lindi lia pronuno1a 
�impugnata, .la quale, ritenendo abrog�alte ~e norrme S'tesse per effetto 
delJa legge 1costirtuzionale 2'6� febbrado 1948, n. 4 (�statuto IS!Peciale peli' la 
Vaim:e d'AJOsilia), ha cos� violato, oltre �aiHe di:Siposizdoni citate, anche gl!i 
artt. 80 e 81 de1 r.d. 2~ di�cembre 1923, n. 3269 e gli ali'tt. 1�2 e 15 de�N�e 
p!'eleggi. 

Successi-vamente aHa PTOposiz:ione del ricOil'�SO nuove oill'costanze, Ie


gi!slatiJV'e e �giJUrilsprurdenzi.ali, hanno �amp~'iato 'sotto ulteriwi aspetti i ter


mini deJil.e qruestiO!lli come oSOPi!'a fo~ul�arte e d!i esse si a'VV!a'le la riloOil'


rente, neilla propvia memoria, per desumere argomenti rtestrua!li e Jrii:so[u


ti!VJi a :faVJwe deJila sua tesi : � sopravvenU'ta �J:a legge staJllaJe 6 dicembre 

1971, n. 106,5, �e sul!la sua .base, ;in fattispecie identiche a!l~a pveise[l.te�, 

tre ~tenze con:l�o~i sono state pronunciate da questa Suiprema COll'te 

(Cass., Sez. I, 2,2 giUJgno 1972, nn. 2�034, 2035�, 2036). 

La h:!'gge, che l'li:guavda (J:a � �l'evi:sione deM'oflldinamenif:o :finanz:iarrio 

prO'V., e 'SOIS1Jendosi �ex ,adverso che l',atto dd. awrovazione, in ogni caso 

necessario, rosse costituito dal v~sto dd eseoutoriet� del presidente dell.la 

GiUillta regiO!llaile secondo La ipl!'eviJsione de1l'a!ll't. 20 del d.il.il.. 7 settembre 

1945, n. 545, da _cons;iderare sempre in vigore sebbene nulla disponesse al 

riguaroo ~o Statuto ll'egionaile a!P!PrO'Va�to con la legge costituzdonaile 26 

febbraio 1948, n. 4. Mentre ferveva !il dibattito � sopravvenuta la legge 

6 dicembre 1971, n. 1065, che all'art. 16, con espresso riferimento alle con


trO'Versie �gi� !Pendenti, dichla!ll'a O!PeraJnte per i contratti del:la Regione 

il meccands:mo dell'art. 811 de[la legge di !registro (di oud '\'engO!J.lo ripor


tate le testuali paTode) JCon rdferirmento al vilsrto di esecutOII'I��et� del PII'esi


dente delJa Giunta re1gionale. 

La Corte Suprema, con 1e sent. 22 giugno 1972, n. 2034, 2035 e 2036 

(Riv. leg. fisc., 19�73, 734), prur ~tconosoondo che, pli'ima deill'dntell'vea:llto del


la legge del 1971, era 11:1agionevole :ritenere IChe non fosse IP'i� richiesto il 

Vl1sto di esecll.liOOiriet� dOIPO la soppressione dehl'Ufficio Pll'efettizio, aveva 

tuttavia affermato ,che, in vwt� dello ius supervenius, ogni questione do


veva Tli~tenersi superata, nel 1sens� �che per i contratti che e~ccedono i Ii


milbi. di vallore entro i quali � conseJ:l!tita 1a Jdcitazione p!I"ivata � triiChiesto 

il visto di �esooutOil'iet� del Presidente della Girunta, con le conseguenze 

ohe ne derivano ai fini dehla decOI'Irenza deil �telt'lllline :per la reg:istrazioore, 

anche se ci� d� luogo 1aHa d~ooDJgl'Uenza che ilo stesso sog~g~etto si trovi 

aid essere contrOillore e controlrrarto. 

Pi� !Penetra:nrte esame ha svolto ila se�llJtenza ooa intell'venuta che ha 

dovuto affron>ta!ll'e la questione se la norma dell'art. 16 deUa [�egge del 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1157 

d~lla Regione VaHe d'Aosta �, trov.a :imserdlte t~a �le� sue norme, iDJeilil'art. 16 
e .sotto la rubrica � Te.g'ist.razione fiscale dei contra:tM. dell'amministrazione 
!l1egionale e degli. enti IJ.ocali �, le 'seguenti disposizi!o'llli: � Ai fini 
fiscali e amminist.rathni i contratti de(H'amm:irnistraziO!lle regional1e e degiJi 
enti pubbli:ca �territordaii localii �che �eooedalno i 1im:�ti di importo entro i 
QUJa'li � consent:�to, aJi senSJi di legge, prooode!l"e a Ucdt.azi!one pll'ivata senza 
preventi:v�a autortzzazdone prefettizia, debbono essere p11:1esentati per la 
registiDazione fi'scale entro ven~i giorni dailila data in cui l'ufficiale rogante 
ha aV'Uto notizia dell'arpposiZ�ione ,sul c01l111Jratto deil presOI"Ltto v;isto d!i 
esecutoriet� da rpM"te de1 
11 presidente deililia giUIIllta reg�ilQ!O:alle; i v;erbaH e 
gl:i atti di iaJ~iudicaZ�ione prepaiatori 1per i ~suddetti contratti n10111 sono 
soggetti a registrazione fisca!Le. 

Le norme del precedente comma .si appliicano anche per la definizione 
delle prati�che di registrazione dei conrtratti per 1e qua1H siano in 
corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria �. 

Le sentenze citaJte, recependo come iltlJllmnatirve e decisive queste 
disposizdlolni, hanno accolto ,iJl ricorso delll:a Regi<me, ritenendo che del1a 
tesi contraria, oosten'U'ta dall'ArmministiDazione de!lle 11\i'llailZJe ed accolta 
dalia �corte di merito, �qruesta arveva dato � ampia ed esauriente motirvazione 
�; che per� la nuova �legge a'V!ev� diirversame!lllte san.oito con urna 
esp1ic:�ta norma la necessit� del controHo, da attua!l"si medliatnte iJL V1isto 
del presidente; che in �tRII modo, poich� ~o Sltartuto reg:iomrle non conteneva 
alcuna d~sposi2lione al rilgua~rdo, 1lo S'tesso legisltatore arveva d'imo


1971 potesse es~Sere 1ntevpretativa o innovatiw. Si � dovuta cos� escludere 

la poc<talta innOV'altiva della noa:ana (legge oodinaria) che modificherebbe, 

e non solo ad fi,ffi fiscali, lo Statuto regionale (norma costituzionale) in


tvodlucoodo dei oon.trolhli che lo Statuto non prevede; ma si � dovUJta 

escludere anche la nat'W'a intevpretativa del menzionalto art. 16, che nes


suna relazi0111e ha con una norma da interpretaire, runclle perch� egual


mente, la !legge 'costiltuzion�ale non pu� esserl'e mter!pretarba autentioamente 

daJ:la le,gge ortddna!l'ia. 

Sca~rtaJte q<Ueste due dipotesi, la norma del 1971 � stata defunita una 

nOII'n::ta �ddchiiarathna �che !Si lillllita do� a richiamalfe, con riferrimelnto ailila 

sirtuazicine 'S!Pecifica, Il.Ol'IIIle pi� 'g�nera!Li ~nel caso si dchiama con ~rife�


rimento agli atti della Regione, l'art S.1 dellla. legge di :re1gils1Jro); senza 

dare alcun apporto nuovo alil'oodinarnento giurddd!co p:reesdstente, ila norma 

conferma che l'art. 81 della legge di !registro va applicato alla Regione 

taJ. quale, si che il termine per la registrazione decOIITer� daJ:la comu


nicazione deiJJl',SIPIPosizione del visto .se ed in quanto gi� prescrdltto nel


l'ol!'fdinamento ��costitu:ito, indipendentemente cio� dalll'effetto (in111ovativo 

o inte!riPreybativo v:imcola'nte) dello stesso rurt. '16 deilla Leg~ge del J.971. 
Oi� .chdaT:�to, :llaci1mente si � giunti a1].',affelf'llllazione che !Il.eSISJUil controlllo 
� presm-Ltto per i con1Jooltti ,delJla Regione, non essen;do pi� in vigore 
il d.l.l. 7 settembre 1945, n. 545, sostituito dallo Statuto speciale della 
Regione, che chia~ramente e'sclude la necessit� del 'Vi'sto di esecutoriet� 
sui coni!lratti. 



1158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

strato dii I'litenere fondaltli i dubbi espressi da colo;ro i quali l'itenevano 
non pi� a~ppli~cabi!l.e qruerl partilooilia.ve ~conwollo ai contretti delila Re,gione, 
dubbi assilsttt1 da rma Vl~ilda ragilon d'essere e dotati dii un',iln:negabHe 
it"i!IeVlanza gilu!'l~d!ilca (~come, ad esempio, la 'cons�.de;raz1ione d.rca la necessit�, 
U!tlla!lliimaanente ar:mmessa in dottrilna e 1m. �gilui'Iilsp!rUJdenza, ~che l'OI'Iglano 
oontl'lollrl.ialto sila divooso 1da quello CO!llitl'loLlan<te, esse!llido inconcepibile un 
atto 'au<tonomo e 'Separato d!i apPI'Iovazilone rilspertto ad 'l1!11a convenzione 
posta 'm esSeTe dail medeSJiJmo ~ocgano ooi compete peT legge 1a potest� 
di 'app.vov�Wla); 'Che dUillque � 1a1l1a 1stregua dellla nnova norma di Legge 
la pvonunciJa limp!UJg'tllata non poteva ,esser tenuta fel'lma �; che pemlltro 

� J.'accogl:iJm'e!llJ'bo del cicorso 1in Vlilrt� di jus superveniens giustli.d'kava la 
compensazione dellle 1spese �. 
La :vilooiTente �chltede o11a ohe, �COilJfermando oo mer!i.rtJo iLe proprie 
argOIIIlentazioni, La Ooc.te d!ilchi:ari anche ila nlal1lwra mteT!p!ret!lihlva, non 
innovatilva, deJ.~,a !llJOI'Ima ~sop;ravvenuta. 

La :nattwa innovativa, bench� questa sia Ila testi. adortMvba neli1e precedenti 
sentenze (cOIIIle Ti:~ta dallLe �PI'IOP'Osiali:oni sopm citate e ~r~~assrunte), 
non potrebbe tuttavia ess&e aiillevmata se non dennnoiando prima 
e 'SUJPel1ando una 'questone dti. 11egit1Jilm.U� 'oostituzionaile. E; gJ.� questa pre:
liiminare ~arvvevtenza mduoo ~La OO!rte a recedere da'llSUo precec;lente giudizio. 
Se 1n.:lia1iti �l'art. 16 ci.Jt. fosse 'innovativo ('e CO!llJsilde~rata l1a generale 
ampiezza, non meramente ,fiscail.e, ma anche amm.i:lnistratwa, dei suo~i 
fini), ,esso VleXii'eibbe ad inrtrodurre '1.ll1:a nocma non ~contenuta nello statuto 
speciail~e della Vllltl\l.e d'Aosta, aggiU!llJgendo neil. sistema dei controlli 
sugilii atti ammfulistrartl1vJ. delila Regione (1artt. 45 ,e 46 stat.) il. requisito 
di: un adempimento fu'!mla!le come queJ.11o �cons1stente neil. vilsto di esecutoil'iet�. 
Ma una modti.ficaz,i,one dello statuto, artte'sa la natura � particolare 
� �e costttuziO!llJaile del medesimo, non potl'lebbe essere disposta med1ante 
un:a legge ovdinarila (artt. 116 cost., 50 start.); n� appu!lllto, supposto 
d\1. �oa;ra1Jtere innov:ati'V'o deH'ai'It. 16, questo potvebbe ~car�S!i ad 
una norma di attuazione, !lliOn costretta entro i limiti del secundum 
statutu.m ma anche estendi:bi[e praeter statutum; ne !sarebbe esclusa comunque 
wa possibi!J.�i.Jt� di �Cl'el�l!re lifu:nd:ti nuovi ,alJl'esercizio delle portest� 
regionaU, non prevd:sti dalLo 1statuto (cfr. Corte Oost. 1956, nn. 20 e 2,2,; 
1957, lll. 15). 

In rea\l.t� neppure il!etterailmen<te, secondo 'H. senso fatto pa,Lese dru 
signJ.fi�c,ato pl'OPQ'LO de1le paroLe (art. 12 pre1egg1i.), liil testo dell'a~rt. 16 pu� 
mterp!'etarsi come se rpreiscriv1esse � ex novo � hl. requisito del vti.sto. 
Esso di'chiara .che hl. termine per la r,egistraZiione del con1matto decocre 
dal gtorno 1�n ~cui l'ruffi1cia1le rogante ha avuto not,iz~a dell'apposizione 
del � prescrti.tto � visto di e'secutoiriet�, e sembra evidente da questa 
formuiLa (un part1oipli:o passato in ,funzione piie!lliamente attr~butiva) che 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1159 

11 visto � inteso Come \IDa pl'eSCl'lizione gi� presupposta, r'�n'Veill~biJle !!�,e[


l'ordinamento vigente o da desumel'lsi a slJre.gua del medesimo. 

Ma neppuve q11.1esti ri'l!ievi esegetici ammettono Uil!a considerazione 

del .problema alternativamoote impostato secOIIldo :Ja tesi della natura 

intel'!pretarbiva attrilbuilbhle raWLa norma m esame. Anche :in rbal caso, podch� 

:I!a prerogartiv:a costiltu2lionale deLle dilsposiziOIIli statwtar'ie cui dovrebbe 

app.l:ica11si 'l'effetto v~inoolante dell"illltevpretazdlone aJUtentilca esilge che 

questa provenga da 1\l!Ilia legge paJI'imenti dotata di wgore costituz~onale, 

dov.rebbe 1prevt1aimente obiettacr:si una questdoo.e di iJJegdttimit� costiltuzi.o


nale, non dilveMa da ~quellla sopra ]potizzata nei rigUJal'ldi del:La legge ri


tenuta �IIliilQIV!atiJva. 

Senoill�dh� marnca 'iJl presupposto mtrinseoo peoohi� polssa nwvdlsarsi 
nella specile ia presenza Lo~ica e precettirv:a dd un.'mte11.pretazion.e autentica 
da parte diEil :legiJslJaitiore : malllca do� quailisiasi rdfer'imeiillto a1la norma 
mter.pretata, OOII1 la QUail.e, ii'�ISOlVellldO ill problema di un. siJgnilfiooto 
incerto, l'rulrteriJQI1"e dilsposWiollle d�acci:a corpo, qrualle diohiaraz!ione complementcm-
e ad essa !l'1ilannodata nella formula e Ille'l!lJa � ratio juris �. Poioh� 
ihl. :oare:tte'l1e dell'QiPeii'az:Lone llin,rtel'lpl'etatirv:a ICOilliS�iste nella SIU!a � II'idiessa 
consapevolezza � (come Si esprime un'autorevoil.e voce dottriniaJle), con 
riguoodo appunto ad un precetto ,~iJuTJJdico determoto e con l'iiilltEmto 
di rtoonosC�11"1Ile i!l .Vero conte'lllllto; e poich� V'�icevoosa IJ.'art. 1,6 del.la legge 
1065/1971 prescin'de affa�tto 'da 'codesto criteT'i!o oompilesSi'VO e silstematico, 
la srua ii:JJ()Il"'ffia non pu� essere intesa ltlieppure come :i!l:lJterlpretaJtiva (e 
sarebbe a:ltrdmenti, rotto a:spetto elusivo, hl mezzo illle~iJttimo dii un aJPprezzameiillto 
innovante o ,un'a<rbirbraria i.ngeren2la neil1a deciSione di oontrovel1S�ie 
pendenti). 

ScaJrtate dunque taltlito ~'ipotesi dffiil:a niOl:'lma inlllovai1Jiva quancto l'1Jpotesi 
de'hla norma dnterpretatiV'a, l'art. 16 resta tuttarvia suscettibi!le di una 
le1ltura costttuzionallmenrte non :ill:leg1ttima, e come taile .perd� pu� e deve 
essere appHcato (Cm-te Cost. 1,957, n. 24). La solluZJione (~� prima accennata) 
� quella del oarattel"le meramente diehilamtivo, si:a pme mat'lg�nale 
e poco ril1eV1altlite, r~~conosci:bi!le, con estrinse!C'a ed asoo1wta imrmedilartezza, 
ad U1I1 testo �che !SOltanto rilchlami, anche per iLa loro posstbhle awl!iJca,ziOIIle, 
a~i gLuldi:zi :in �corso, le dlilspos�ziJOIIli de~lJi aoc"I1Jt. 80 e 81 del1lia. l~ge di registro, 
:senza aggiung~e ltli� :inter:pretooe i precetti che a:e[ativamente ad 
esse dsu1t1no adottalbhl.'i, secondo il''Ol'diltliamento v.il~te, nei confr()[);ti 
dell'ammiln:ilstraziOIIle a:egionail.e e nei ,corufronti de~i ooti iLocaH. L'ari. 16, 
in. �tal modo .puntuamzato, si limilta 'Cosi a confermaTe che i contratti 
deLLa Regione e degli ooti 1ocaf1i devono esseTe regJJsllralti enrbro i termini 
all'uopo .pr�evtsti, mentre iTIIV,ece d~chia'l'a che non sono sog~ettd. a registvazkme 
i �rel1atiV'i vetrlbail.i e gLi arbti preparei1Jo'l"ii. Esso qruilndd sL~ifioa che 
i contratti devono essere presentati al re~stro enrtlro v�enti gli1Q11"1Il!i dallJla 

12 



1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

da,ta in cui �l'ufficiaiLe l'ogante abbia avuto notizia del�l'aprposizione de�l 
visto di esecutoriet�, in quanto e nei casi in cui .taJ,e adempimem.rto sia 

� prescritto �. N � invero, secondo iii ternoo:e� stesso del[a noTina, codesta 
prescrizione .potrebbe md!icarsi � ex novo � o per vincoLante apprezzamento 
interpretatwo sull medesimo art. 16, ma w pregi'll'dizirumente 
rtcercata nehl'amfbtto autonomo dehl'ordiirnamento cosrtitudto. 
Questa ricerca rne[la .spe�cie, riSpetto ailila questilone' se un oontra:bto 
st:Lpuiliato dal :presidente deJ.J:a Giunta reg,io!!llale din rapp~resentanza oogandica 
della HegiOill�e sia soggetto a!l Vl1sto di esecutoriet� da parte de'l presiden<
te stesso, d� l'll!og:o ad Ulna irlilsposrta neg:atli'Va. NUJlJa dilspone a[ r�ilguardo 
1o startUJto regionalle, come sopra s'� detto e come gi� prima aVIevano rilevato 
le r1chtamate sentenze dii questa Corte. Lo statuto, anzi, prevedendo 
che dJ. controlilo sugli atti ammirnis1IDativi de[la Regione � esercitato da 
UJilJa 1speeiale� .commtssiOille dd 'Coordinamento (arlt. 45 e 46 citt.), esclude 
deci:sirvamernte �che Mrtri oontrol[1i siano impondibiJ:i: o che altri atti V'i siano 
sogg�etti, non potendolsi porre limitd all'attWilt� deLla pu:bbldJca aiiillllli�n!�s1IDazione 
oltre quellLi espressamente e tassativamente stabiJ:ilti diaNa iLe1g:ge�. 

Neppure � invocabhle 'l'ood:fu;lamento amm'imsrtrativo de[la � Val:le 
d'Aosta �, an-terioa:mente d!stiltuito col d.l.l. 7 settembre 1~�45, n. 5�45, se mai 
da questo ,sd potessero ricavare argomenti a :fav()ll"e de:tla tesi oontroverlsa. 
Quell'ordinamento, �sostiltuito � in toto � da[lo statuto speciale per 1a Regiorne 
della Val:le d'Aosta (legge cost. n. 4!1948), � ormai caldu1Jo per 
abrogazione implicita (art. 15 pre1eggi). Una nuow persona gd'lllrliidtca, 
la Vao11e d'Aosta costit1.1!i�ta in Regdone aurtonoma, � oorta in luogo della

1

precederute e ormai soppressa � ciT!cdscrizione �; una nuova diJsciJplina � 

pall"imenti sopravvenuta a defi!!llire !�itl modo swtematilco e comp[eto il'in


tera materia, [e funzioni, gl!i. org.ani, i varpporli istituizonaili dell nuo


vo ente. 

In ru1textioce suboa:dine, lfin:ailimente, neppure ihl d.rU. n. 5�45/19415, re


cava norme che dimostrassero La persilstenza, neJ:l'ordinamento ammdind


stratilvo deJtla � Va[[e d'Aosta �, di un oonta:o1lo coo:risporndente ail. 'V'iJsto 

prefettizliJo di ~egittimit�. Non vale in propols!i.to hl :richiiamo agl!i. wtt. 4 

e 20. n� vale �'l rctchiamo correLativo aJ.l'�art. 2,9�6 deUa ,Legge comuna[e 

e :provilncia:le. Secondo l'a,rt. 4 i.rl presidente del consilg[Lio delia Va(l,Le cu


mullav:a in s� :Le attribuzion:i che le 1eg�gi vigenti cond�eriwno alt prefetto 

e al p11esildente delLa deputazd()([le provincia[e; ma aprpunto perch� si ta:at


tava di defin~tre le attr.i!buz�iont spettanti a!l pres!i.dente della Vall.~e come 

tale, en1IDo ll.'ambilto autonJOmo del nuovo eiillt�e, la :Legge non poteva con


siderare J.e attribuzioni che invece spettavano ali. prefetto come organo 

posto fuori e a'l di sopra de[['ant!i.ca provilncia. QueJ. cumulo dii atta:1Jbu


zi!o!!l!i:, �invero, vemva ald eliminare quaiLsiasi IOO(plpOl'ito prima intercor


rente fra organi distinti, 11 prefetto da una palr<lle, ia deputaz�one pro




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ll61 

VI�IIllcia\le e �hl suo pr�e,si<denre d<all'alitra; ed e!l'a eiim:inJata cosi ~a pO!Ssi:hi!
l:it� �con,rettuaile dd. un oontroililio ese!l'citabi.J.e � iltUira se �, da parte di �un 
or~no v;el'lso 1se 1stesso, rome oonrtr:olilante e come cootlro!Llato: una funzione 
svuotalba 'cos� di 1Cootenuto e iWhra di ra~tooe (,c:Jlr. Cass., S.U. 1966, 
n. 207; 1id. 1967, n. 2037). Inoltre, poiiCbi� ~i a:rtt. 7 e 10 deil d.1l.il. n. 5145/ 
1945, (('e>gol,av;ano J.'�mt&a matea:'lia dei 'controlli sugli: atti della cwcoscri2lione 
e su~i atti dei 'ClomUlll!i in essa compll'esi, non residuava a[tlt'o 
spazio nomnattvo da integrare, iper 3la maJteria stessa, me<dian�te re,ce�zione 
dell'al'lt. 2�96 d�t.; tanto pi� che> mentre 1'a'11t. 296 OOffiiPOit'lba ooche 
un cont11ol:1o d!i mwito ( � per gravi moti'V1i.... iii prefetto pu� semp(('e negare 
1'ese,cutivrut� dei contratti quootunque idconosetiruti. reg<JJlalt'i � ), 
iJ.',art. 10 .escludev:a, vilceversa, �qualista:Sii contlroltlo di meTiito da pacle deill'allltOI'ilt� 
gO'V&nativ;a sug1i artti e nego2'li de[la c Vahle d'Aosta �; mentre 
mfine, rei1a<llilvamente a~le ammini:s1lra2'lionli. oomrunali, l'art. 7 ne demandava 
la vigillanza a!l pr.esidente del con:silg1io e iLa tuterla ailla gtunta regiiOillla'le, 
�sostiltuendo cos� arnche rispetto ad esse iii controllo dell prefutJto. 
H primo motivo deil ricOit'so non pu� pertanto essere accoiJ.to. 

Irndlondato � anche d!l ,secondo motivo, coo crui la l'lilcorrente sOisti.ene 
che IJ.' Ammimstoo.zton'e finanzi,a(('ia, 'p(('ima dd appffii!care l'imposta, aw-eibbe 
dovuto impugnare il visto apposto sul contratto ed ottenerne l'annullamento. 
Ii!lvero, non essendo iii vi:sto un reqmsilto c ex lege �, ed essendo 
quindi la 'sua apposizione un atto superfLuo ed inuti!le, !lllon idorneo ad 
impedire o a iW01'QgaTe H decor:so dci tea-mme per ila regilstrazikme�, la 
scadenza del termine norma[,e e la decadenza qumdi delle agevola2'lioni 
fiscali rendevano senz'altro agibile �la pretesa dell'Ufficio. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ma:ggio 197�3, n. 1410 -Pres. lcm,
d!i -Est. Oameva<le -P. M. OhiT� (diff.) -Soc. FMI (arvv. Napold'
tani) c. Mini:stevo dellile Finanze (avv. Stato .MtMa111di). 

Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno 
-Primo trasferimento di terreni e fabbricati necessari 
per l'impianto. di stabilimenti industriali -Trasferimento di edificio 
industriale inattivo da trasformare -Si estende. 

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2 e 5). 
L'agevoLazione dell'art. 5 del d.l. 14 dicembre 19{/:7, n. 1598, Sii applica 
al trasferimento di immobili destinati non soltanto al primo impianto 
nel Mezzogiorno di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati 
anche di immobili destinati all'ampliamento, alla trasformazione 
alla ricostruzione e alla riattivazione di stabilimenti. Conseguentemente 


1162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

t'agevoLazione deve essere riconosciuta aZ trasferimento di un immo
�biLe che, se pure abbia avuto una destinazilone indus.triate, 'non costituisca 
uno stabiZimento� industriaLe attuaLmente funzionante (1). 

(l) La l()lrOltl!UnzLa, che ha un precedente nella sent. 8 lugLio 1971, numero 
2144, in questa Rassegna, 1971, I, 1232, risolve una questione assai 
discrussa irunoozi ai giudici di merito, intera;xretamido la norma di agevoilaziO!
lle con la massima latitudine. 11 beneficio vdene riconOtSICI�!uto cosi pmil 
trasf�erimento di immobili, che possono anche aver fruito o una o pi� 
vOil!te delila stessa agevoLazione, che 'costituiscono veri e propri s1Jalbd.[imenti 
dnidustrdailii momentaneamtnte inallltivi sui qu81li si intendono eseguire anche 
,sempldJci tmsformazioni e irlattivazioni (l'enltit� delLe quali potrebbe 
anche essere modesta); unico hlmite all'estensione deLla agevmazione 
� cootiltuito dalila attualdrt� del :liunzruonamento deilJlo staJbiD.imento tras:
lierilto (ma .anche in questo caso, fOil'lse, potrebbe rieDJf;ra['ISd 1001 beneficio 
se sullo stalbilimento, pur lalttivo, si vog1liano eseguilrsi trasfOII'IIlllaziOilld. o 
amllllode:rnamenti, secOIIIIdo quanto �OO'a ,dJ,spooo l'art. 109 del D.P. 30 giufi:
no 1967, n. 1523). La [plrOilJUlliCi:a non �oon�villliCe, (v. nota ailla sent. citata) 
ma di �essa deve OII'lllai prend&si atto. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 ma:g1g1io 1973, n. 14lr5 -Pres. ]ca:rdi 
-Est. Falllletti -P. M. Mil!il1otti (dfuff.) -Mnstero deLle Finanze 
(.avv. Stato Azz�witi) c. Comitato Fiera di Go~J:Wa:ga (avv. Gianolio e 
Fornario). 

Imposte e tasse in genere -Diritti erariali sugli spettacoli -Addizionale 
dell'art. 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67-ArrotondamentoVa 
eseguito sull'importo complessivo di ogni spettacolo. 

(1. 18 febbraio 1963, n. 67, art. 7). 
L'addizionate istituita con t'art. 7 deLLa Legge 18 febbraio 1963, n. 67, 
va Liquidata con arrotondamento aLla cifra superiore di dieci Zire in 
dieci Zire con riferimento aU'importo compLessivo di ogni spettacolo e 
non aLL'importo di ciascun bigLietto (1). 

(Omissis). -La ~icorrerute, denunoiando ~a vtiJoll:azione de[['art. 7, 
2� oomma, delLa leg1ge 18 febooaio 1963, n. 67, ~ameillta che la COO'te di 
arppel!Lo h:a m-roneamente ritenuto che 1'a'l"l''tondamenrto dri diecri in dlieci 

(l) La .pronuncia si rpone in netto contrasto con la :recente sentenza 
19 maggio 1972, n. 1525 (in �questa Rassegna, 1972, I, 713). E' auspicabile 
che quanto prima tale contrasto sia risolto dalle Sezioni Unite. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1163 

lire dLsposto dlatHa citarta norma debba c~lcolafl'Si sull'impooto cOmplessivo 
deEl'a:ddi2lionalle dov�uba per ogni �spebtaooJ.o a!llZtch� suiH'add~ziona<le 
dovuta per ognJi singolo bi�gliiretto. 

Quelsta Oo!rte, sia 'IJ'U1"e in. contrasto oon �na sua recente� p~ronnncia 
su anatloga �queshlone (�cfr. Cass., 19 ma�ggio 1972, :n. 152;5), non ritiene 
che Jll motirvo meriti a:ccog:Hmento. 

Nell1a 'VIafl'ia ca:sisrtilca deUe fattispecie impositive� a cud si apipi]Ji:cano 

� r.addlizilonale � ed dii � dtriltbo atddizionaile � mtrodotti dlailLa legge 
67/1963 La fattispecie in esame, compresa :!IDa queil.'le discipil.inaJte dall'art. 
7 citato, CO!IT~sponde ra[l'ipo1Jesi .specifi:camenJte el.encata ne�l n. 3 
dell<a �tJaibellla A runn�essa a~1a il.egge 2�6 novemb!re 1955, n. 110�9 (motstre 
e ferie �campLon:a~rie, ~spos<iZiiond ed a!litre manicfestaz:i�om simHa:d). L'art. 7 
dlisp0111e :che � 1sui �fu'itti eralt'ltail!i: dov;uti, a notrma deQle v&genti: disposizioni, 
per ~~i spettac~1i. le matn~estazi�om, i trattentmenti <indicati dai 
nn. 3 e 5 della tabella A Qlmessa :a!lla (Le,gge 2t6 novemb!re 19,55�, n. 1109 
e tper ti bigMertti d'dn:gresso n.e11e saLe da giuoco lindicati :ne'l n. 7 della 
citata tahe(J'La � 1stituita, a favore delio stato, il.'addizdona[e deil 6%. 
Detta addizilonale derv.e, in ogni caso, essere ar1r0tondata a:liJ.a cicfra super
�iore di di�eoi in dieCi 'lire � . La norma, come Sii vede, d~shlngue� due oartegorie 
di farttiJSpede : da un lato � gl:i spettacolli, le manirfestamoni, i trattentmenlti 
� di cui a!i nn. 3 e 5 del!la tabelil.a A: dlail.<l'aiLtro � i htgllliertti dii 
illlg['esso nelll�e sale da. gtuoco � di cui a1 n. 7 de!l.'l.a me.de�silma tabelil.a. Le 
due oartegorie, che 1ettera,lmente dpro:duoollliO le voci deHa tabe1il.a per 
ciascuna riohiamarte*, sono d~versamente quaH.fioa�te anohe ne1l criterio 
descmttivo deO. pooipfl'�o oggetto: da un Iato ~a Clircotstanza causa[e dell"
ilnl:posta, cto�, gli sperttac~lii, le manifesbaziloni, i trattenimenti; da!J.['altro 
l'tndioe imme<d:iJato delil'a sua qualirf��oazione, c:iJo� !i b~glieiltd. 
Essenziale e'VIiidenza, n�e1l'intrinse~Cla conseguenzialtt� delil'atddizdonail.
e rritspetto ~i dd,rirtti ooa11ia1i, assume, quindi, iLa dizione leglis!l.artiva che 
defini!sce �l'addiZiionale come peroontua1menrte ~Sibituita � sui d1riJtM. erariali 
dovuti a norma del~e viJg,enti dispoiSiiz:ionli � (a difFerenza dei � dliriltti 
addizion~ii � 'stabHirti invetce con orlite['i.JO inddlpendente ed m mliSU!ra 
fissa). L'ad:dlz.ionalle � per~nto un tl'ibuto a.ggtunltirvo che, sia !EJe!r ila rreogni:
ID<me del!la rpil'Op:da natll!ra mer.amente a�coessoria e derli'VIata (in senso 
giuvidi�co ed �in senso conrta:bile), sia per la ragione de�l c~lcolo, trova il 
suo pre3U1Pposto nell tdiboC!Jo e nel � quantum � dei dil!rit:ti anteriomnente 
percetti, secondo una d~mens<ione pa<dmenti gliiUri.dioa e contabille gi� 
costituita e 'Pl'edetermtnata. 

Occor�re <dunque ridiar�s1 aHe dispolsiziolll:i :Lsrtiturtive dei diritti er~Lali 
e �desumere �da �queste la noZJione oggettiva e 'l.'impor:to stesso deH1a ;nuova 
base imponillbille. per sviilUJpparrne �con de~irvazdmle s:oiJ.<tanto ma1Jernatica 
e per�centua�1e ill risultato u1teri:ore de<l:l'addizi!onale (nelLa specie H 
6% sul~l'impo~rto � ex ante � dei dilri1Jti era!ria:ld). 


1164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ovbooe, l'raxrt;, l d~B!a ~egge 1109J,l9515�, tarl!la quaiJ.e � ailllegata La tabella 
A, rdLspone �che 'i <dill'i:tti eral'iaJli ,iJvi f��ssa<ti nei nn. da l a 7 sono 
dovuti � rsull'in1lrtodto lwdo totale degLi !spettacoli, giuoco e tratlten.!�lmenti 
�. Ed aUJtenrlltoa � rpure 1'iJnrter;pretazione che deve darsi a questo concetto 
delll''mtr.odrlJo loodo ~totafle (gi� �per s� chiarro ed esplitctto), se ma:L la 
solurlooe rdeiJ. probLema nel senso del il'liJfel'Lmen.to impon:Lbd:lre a�l['inca:sso 
oomplessilvo di ogni rspetta,colio anz1ch� a[ prezzo di ogni biglietto, anticLpata 
orma!i ed esaurwa nel l'apporto mei1aJmente� contalbd!le tra addizionale 
e dikwti eraria~ld, vogl]ia inol1tre giovarsi dell'argomento :retrosperlltirvo 
che pol'ltta a. verirficare anche per i diritti erarirarlri la leg:irttimit� ordiginaria 
e premmoote del medesimo orirterd!o. Sono 1e norme della legge fOilldamentaJLe 
1in materia (r.d. a.o dLcembre 192~. n. 3�276) che UillliVIOcaJmente 

-def�llliscoll!O, �coo sistemati:ca premessa ,e coerente appllibcazione, iiil sigillif�cato 
oggettivo e rsoggettilvo rdi riltl!troi:to lordo rtotale, SIU �cud � dovuto irl 
dwitrtJo erardale. DLchiarn il.'aTt. 11 che � il'1bnrtro!i:to !lordo tota[e per giri 
sperttaco!Li e trattenimenti... � costLtuwo dalrl'importo deli b�iglr1etti d'~ngresso 
e dei posti... venduti per �Io spettacolo o trattenimento, na;nch� dari 
r1cavo degl!i addobbi e dei cuscinagg:i e da qrwaiJJsia~si privillegio, prelervazione 
o sOVl'apprezzo, ove ne esistano �. E l'art. 12 continua spiegando 
che � l'mtrotto rordo tota[e � pme costwuito dailll'ammontru"e degli aJbbonramenti 
e deLLe dotazioni, ooss1di e �cootributi rcowLsposti da prd'Vati. 
ablatori, ammmstrazLoni ciNiche o aUI'Ii ent~ N rel!aJtivo c:Iird,ito eTarilaJ.e 
potr� essel'le corrtsposto in una sola volrta aH'inizio di ogni sta:g:Lone. 
Ove, drnvece, dii pagamenrto dieiJ. diritto erru-iale non venga efJiettuaJto in 
una sola vol!ta, il'ammontail'e �deg1li abbonramenrti, dotazioni, sulssidi o contributi 
verr� sudiviso per il numero degli spettacoli .per i quali ~gli aJbbonamenti 
furono .fatti o le dotaZJioni, i sussidi o i contributi furono 
l.argirti e Ira quota id:sulitaJillte concorrer� a costituh-e l'!introLto :twdo tmponLbi!
le �. SecOitl!do gH aJrtt. 4 e �5 iii dkitto deve essere pagato daLL'impresario 
prr!Wa delwa fine di ogn:i spetta:coilio o tratrtenlimernto~ quando racC!ffi"tamenrto 
dell'dntrr001Jo lloodo n�on .Sia rposs1bLle o sia tl'loppo ditOO:coltolso il 
diritto el1aTiarle pu� essere corrisposto !in somma fissa OOO'Il'isprondente 
a:H'.i:nCliJl'ca ralr1a percentua'lre tarifiiaJria � dell prriesumibHe mtrod1Jo lordo �. 
E J,a dtata rta1be1La A, proprio neiJ. n. 3 di cui! rllratta:si, avverte che � sono 
soggetti all'imposta anche i proventi derivanti ai comitati organizzatori 
daJil.e marche e boll�!Ili sui bilg1Jiettil dlerrovU,a~i a riduzdioillle �. 

Debirtore d'imposta vwso :Lo stato, sia dell diTitto erariar1e sia diell'
�addJiztonale � rquindJi 'l'impir'esarto, �che deve corl'lisponderla sul pvoprio 
introito (o ricavo, o provento, o importo dei bilg1ietrti e posti vendUJti); 
l'introito medesimo 1ordo e totale, rcompo:-errde tutte e compLessivamente 
le pel'ceztoni ottenute rO pl'esumtbil1menrte otterl'ibili darll'1mpresa:rio per 
ogni ,spettac011o o trarttenfu:nenrto (anche quelliLa cu~ulart1V1aJmente rLcevuta 
per ,gLi spettarcoli, da suddiVIidersi 'aJppunrtJo prer irl numero degli spettacoli 
stessi). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1165 

Pi� ad!dentl'o non occorre 'Procederlsi invero, poich� la questtone 
d~arlda tsdltanto :H vea-samooto dell'imposta e si II'iduce anzJ. al modo 
del ,suo arrotQIIlldamento, lliessun.a :infl.uenm oltre iJ.'immedi!atezZJa del rapporto 
,che !Lega IJ.''impresario aJl.i1o Starbo ed Oltre a11 parametll'o quan.tditatwo 
dell'dl!lltroito da esso reat1iZZJaJto per ogni spettacolo, possono spiegatre 
iJ.a natura dell'wposta e tl':esit1Jo effutti!vo o ilstituzionale, del[a sua incidenza: 
1oome il pagatmento � doViUtO da,1l'imprelsar:i.o, cos� nel medesi!
mo :imporlo da esso dovuto, va anche applllicata 'la cOTrezion.e contabUe 
deffil'arrotondamen..to. 

l�l 1Cl'itel'lio del I'lidie11i!ment1Jo � a ciascun biglietto d'ingresso � � invece 
specidlicamenJte ,adJortrtJato dalila i1egge 67/1963 per 'l'applicazione del � diritto 
addizionale �, stabilito in misura fissa sugli ingressi al!le case da 
giuoco ed a1le corse dei ,caV1all!1i (artt. 6 e 8; olltl1e, aill'lipotesi gi� notata, 
del'l'18!ddiZJiona!1e dovuta per i bi!gli!etti d'i!ngTe!Sso nel'le salle da giuoco, 
lindJiiCiatlli ool n. 7 de11a ta.lbelliJ.a A). Data quinidi l'unicit� deLla :lionte normativa, 
i1a differenza vioovoosa, sOlo temn:i!no1ogica ma anche sostanZJiJaie, 
del preli!evo ,1Jribwtario e Q'al!litalgonismo espresso delLe ,sue prescritte modaliit� 
esCLudono, per mal!lJi;fusta 'intenzione deiJ. legi!slatore, che il medeS�III).
o (!l'ii!terio :possa valle11e anche per ,1e sepa:mte 'ipotelsi a cui si appi1ica 

� ,l',atddiizionale � (,saiJ.vo il caso in. cui l'addizionale stessa � chiaramente 
istituita � per i biglietti d'ingresso � ). 
Cos� la tesi 'sostenuta daw1a 11LooJ.'Irente', pdi� che le g1oovi conseguenze 
di un'i!ngiusta ed esorlJi!tante <ampldifi.cazi!one dell'addiZJiona[�e (fino a superare, 
,con aibntormi sproporzioni, sotto '1a lfOil"llla eil.usiVIa di UIIl sempifule 
arvotondamento, non soltanto iLa pvopria quota rper<centua'le, ma finanche 
la misura stessa delLa sua balSe imponilbi~e), rpl'oducrebbe un'ruteraz:ione 
taLe del ,congegno tecn!ilco e g1uri:dico deiJ.l'i!stLtuto da rendea:'lo mdilcalmente 
]tl,legittimo. 

N� cisoliutivi ed an.z:i equivoci 1s~o li IJ.'Iil:ilevi cri!tici con CUli ilia stessa 
dcoNenbe tenta di �sostenere sull piano 'letteratle e suiJ. piano logioo la 
propriia li!ntevprietaz'i!one. 

a) Che 'l'ta~dld:izionale debba essere axl'orbond:ata � in ogni caso � e � di 
dieci ;in dieci 1drre � non significa ,senz'ai1tro UIIl arrotond:ameil1to rei,terato 
per ogni 'singoLo biglietto a~ich� rper il.'1mtro1Lto di ogni spetrtJacoiJ.o. 

b) � In ogni caso � � un.'espvelssione complessiva, da cui pu� sol� 
tanto ded'Ul1si la volont� deiJ. l!eglilsla:tore di sottopor're a:WM."['otondamento 
di dileci m dieci liWe tutte le ]potesil rpl'ecedentemente i!nd:icate. 

c) Anche rper !l!a tassa di !lotteri!a �e rper la !I1ellativa addi:zilonalle l'art. 5 
de~l;a medesima legge �prescrhne un. uguale a~otondamento � di dieci in 
dieci. ,lJiJre �, da imputarsi � m ogni CaJSO. ailil'a:ddiz:ionta�le. E poLoh�, iln 
questa ipotesi, darta la natura 'stessa del!l.'opera2lione, ill lbributo � unJita11.1iamente 
1appHca:to ,SUJl monte premi di citalscun concovso: ci� che dimostr,
a IJ.'<insu:lifi'Cienza dellil'targomento reiLa,tivo all!la presunta in.utdli!t� o stra



1166 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nezza dd una disposizione che .fosse l'l1dot1Ja enrtrro i limiti aru~~croni!smci di 

un minimo, quasi i'l'll'isol'lio aNo:ton<damenrto. 

L'arrotondamento, Vi�ICev,~sa, � prorp["~O p& sua nrartura e defini.zi�!one 

nn rsempl:Lce correttirvo contalbiJle; re, �qu:irndi, rdJguaroa([)JdO iii. modo d�l pa


gamento, non ili. suo rtJirt;Oilo orbbl�igratorio oo N suo sog1getto, elsso non po


rf;["ebbe :scornlfinarre a 1Jail prunrto da �snraturame la rr.agione e l'enrt:d�-: 

t�. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIIONE, Sez. I, 25 maggio 1:973, n. 1533 -P1�es. Giannattasio 
-Est. Elia . P. M. Gentile (conf.) -Soc. Lido Ostia Silo 
(avv. Arndrioli) c. Mimste11o Flinanz�e (avv. Stato Arno([)J�). 

Imposta di re~istro -Locazione -Le~~e 29 dicembre 1962, n. 1744 


Re~istrazione di denunzia verbale relativa a contratto con decor


renza da momento successivo -Applicazione della norma vi~ente 

al momento della re~istrazione. 

(l. 29 dicembre 1962, n. 1744, artt.. 2, 3, 6 e 7; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 
artt. l, 82, 105, 150; d.L 15 novembre 1937, n. 1924, art. 2). 
Poich� la denuncia del co'll;tratto verbale di locazione asosrume la 
qualit� di ,atto, si che la presentazione della denunzia equiv.ale a registrazione 
deL contratto scritto e d� luogo al pagamento della relativa 
imposta, in base al principio generale fissato nell'art. 150 della Legge 
di registro, deve applicarsi la tariffa vigente al momento della presentazione 
della denunzia, anche se il contratto� ha decorrenza da una data 
successiva risPetto aUa quale � operante una aliquota pi� gravosa (ipotesi 
specifica della legge 29 dicembre 1962, n. J744) (1). 

(l) La decisione desta qual!che rpenplessit�. Se � ve�ro che la denuncia 
assume la qualit� dri atto nel senso che rsostituisce l'atto scritto norrmailmente 
�assunto come (preSUJppOISto essenziale deill'obbUgazdone tributalrda, � 
a([)Jche V�["0 �Che per i conwartti ip�[" i qualli l'obbililgo deil pragamento dell'.
imposta � .stabiJUto indipendentemente daUa presenrtaz�ione dell'altto scritto, 
� l'esecuzione del rconwatrto, che :fia 1presumere 1:1 negozio gi!l.lridico 
(art. 18 legge registro e 6 d.l. 19 novembre 1937, n. 1924 ali. B), che costiotuisce 
iii preSUIPIPO:sto dell'obbligazione tiribrutaria; se � prescritto un 
obbligo di �denunzira d� tutrtavi�a non esclude �che l'Uffi:cio abbda il potere 
di sottopoNe a registrazione ril negozio anche in mancanza di denunzia. 
La denunzia non C["ea qudndi il IJTesupposto dell'imposizione, ma lo rivela 
soiltanto. Se dunque lla denuncia � solo i[ mezzo pe1r da1re una conosclibiilit� 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1167 

(Omissis). -Con l'umco mot1vo rdeil rkorsro La societ� r~corrrente 
denuncia V'~OiLa:bione de~li ar1Jt. 2, 3, 6 e, 7 della ~egge 219 d!i!oombre 196,2, 

n. 1744, nonch� deglli aa:rtt. l, 3, 82 e 150 de1lla 'l!eg~e di Registl'o 30 dicembre 
1923, n. 3269 degli artt. 10 e 11 delle disposizioni preliminari 
al c.c., sull'applicazione della legge in generale e dell'art. 25 in 
relazione all'art. 3r60, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che erroneamente 
la Corte di appello ritenne applicabile la sopraggiunta leg,ge 
29 rdJircembre 19�62, n. 1744 e 1a maggi�ore ar1tquota di :imposta in essa contenuta, 
ail1a regl]straz:iiO!llle aCV'Venuta iJl 29 �toembre 1962, delle due denuncie 
di contratti rdi ~locazione. Ded~ce 1la ricorrente :che aA momento 
della darta di reg~srtrazione d�if.e rderllunoie pr1edetJte, e cio� al 29 dicembre 
lr962 non ero appli:oahille 1a 'Legge n. 1744 del 19612 citarta in quanto 
per l'art. 6 del'1a medesima le~ge i primi ciDJq~ arl:icoli pote'vano enrtrare 
in vigor,e srOILo dal l o gennario 1963. 
L~a ~censma � fondata. 

L'ra!l't. l deHra legge di Regist!l'o 30 dtcrembre 19,23, n. 3:2�69, stabiLisce 
che .gli atti �futti nel t~itorrio de'l'lo Stato sono soggertti a reg<isrtroztone 
ed al pargamenrto deHa reitati<va tassa, a no!l'tJ:lla de!J.IJ.a 1eg;g�e mede1siroa. 
Sono ipU'I'e �soggetti a !l'leg;istraZJilone ed a tassa, in balse a denuncia, le iooa-. 
zioni di limmobillL In ta!l rcarso lia denuncia arssuroe quailit� di atto. 

Per l'art. 2 deiJ. d.'l. 15 novembre 1937, n. 1924, ll!a denuncia che arssume 
qualit� di atto, deve indicare le parti, �la prestazione, la durata del 
contra�tto, �il oorrispettiV'o delll.a prestazione e la fi1:m1a del dichdaranrte. 
Per i rcontratti ve!l.'barti di rlocazione �di rilmmobili sono, alLa stregua di 
tale art. 2, p!l'ev~sti moduli a stampa, per [a redazllione derJrla denunc�ila. 

alhl.'esterno �del :llatto (esecuzione del conM:atto) anche altrimenti presumibile, 
essa deve essere aderente al fatto, altrimenti non � determinante per 
l'obbligazione tributaria; ed � per questo che gli artt. 18 e 82 stabiliscono 
che la dell11lilzia deve essere presentata entro venti �~OO'ni decOil'lrenti da 
queUo i.n CJUi ili. ~contratto ha avuto � principio di esecuzione �. In tai carso 
La denJUnzia !1:'\ivela un negozio d.n essere che, pur marnC!&ldo l'atto scrritto, 
rea1izza. iiJ. presupposto dell'ian!posi7Jione; la den'linzia del:la mera stirpulazione 
dd un conirarbto V�!l'bale non .seguita da esecuzione sarebbe invece 
improdUJttdva di �eff.etti e non deve nemmeno rirtenoosd obbligatoria. Si 
dOVTebbe quindi ritenere che �con la denwnzia, dd contratto vwba!le di 
locazione non si possa anticdipare i\1. momento di riferimento delila aliquota 
a!PIPlri!cabile ad UJna data anrterime al � princirplio rdi esecuzione �. Non sembra 
invece esatto, e non ilo ,sd ll"i.caVJa dall'arrt. 105 delLa il.eglge dd registro, 
che per i conrtra�tti Vle!I'bald rsi reputa che �essi .siano stati stirpulati al momento 
della registrazione; la stipulazione � irrilevante e la data di essa 
non deve esse~re den1lirl2iata, mentre � fondamentale l'esecuzione di ciUi 
deve per ll.'apprmto essere denunziata la data iniziale. 

Si dmrrebbe conclude!l'e, pertanto, che ari fini dellla 1den1dficazione 
della �al>iquota vi�gente non � rilevante La denrunzia ma l'esecuzione e oi� 
sia nel carso dd denunzia antircdip.arta �Sia nel �Caso di deOCIIUncia rritarrdarta. 



1168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Per .J.',art. 44 del<la tarHfa �allegato A (P,a111te I) a'Ha 'legge di Registro 
30 d1cembre 19,23, n. 3~2619, i 'Contratti di tl:ocaZJione di dmmobili, 
cormmque condlusi, sono assoggettati a.l1a �imposta di ;regilstro. 

L'art. 21 del rd.t 7 'agosto 1936, n. 16157, equipara, quanto a'l sistema 
di .registrazJione furm.aa.e, d contratti scritti d'i 1loc.azione e [e denunc11e di 
conrtrarbti W~rbail.i di locaZJione. 

Per i'a~t. 91 delda :citata legge di Reg~stro 312�69 del 1923, :per gli atti 
tra v�.rvi, lil pagamoo,to delila iflassa deve essere contemporaneo aUa registrazdone. 
Per l'al'lt. 1015 1deihla �stessa ~legge coloro che ne1Ha stdpuiJ.aZlione 
dd un atto o neiLla denuillcia dii un oontrntto vea-bale occultino parte de'l 
valore, ~sogg~aooiono a pal'lticolari sanz~oni. 

Per 1'1art. 150 d�il1a 'stessa legge �di Regtstro isi a~ppH:ca la nuova tariffa, 
lirvi preiV'ista, ;soilo agli atti che saraniiJJO presootatd ail.la registraZlione 
dopo (l'entrata m wgore di essa. Oonfenna l'art. 151 delLa medesima 
iJ.egge ,che gli atti :gi� regils~Jr!ati non possono m.a'i essere assoggettati 
atla nuJova tariffa. 

L'1art. 77 d.P.iR. 216 ottobre 197,2, n. 634, xiafferma il ~i~ncipilo di cui 
al ~citato 1art. 150 delilia ilegge di Reg1s~o, n. 3,2619 del 19,23. 

DaJl complesso dt tald di!sposi2liOilli � dato di SltabiJUre che 'la denuncia 
di ,contratto vea-bar.J.e hia, a,g.Ii effetti fi1sc.aili, valore dii st1pulaz:1one del 
contratto (105 'della :l.r. 32,69 del 192,3). L�a ta1ssa deve essere: pagata al 
momento deHa reg~strnZlione (1art. 91), secondo 1a tadffa in vigore ail. momoo,
to dehla registrazione (ar.tt. 150, 151 :l.r. del 1923 e art. 77 d.P.R., 

n. 634 del 197:2). 
Risulta daill'wt. 44 de11a ;tariffa ,allegato A, ahla tlegge di Registro 
del 192'3 che da[ momento della 'st1pu:la2l1one d~l conwatto, esso pu� esserre 
reg.iJStrartJo, 'con rilassa co:r>rispondente alila �tariffa vigelllte al momento 
deHa TegiJstl"lazione. Per i contrntti 'V'erbaH~ si irle.puta che essi siano stati 
sifliJpll!l�ati. al mormeiiJJ1lo deLla x.egistr.a2li0Ille (art. 105 delila l�egge di Regilstro 
del 11923,) e, se ,questa 1n0n vii 1sia stata, si presume' che siano stati COiliC'lusi 
aJl momento del!l'mizio tdeil:a esecu2lion,e. Infatti l'art. 8.2 d~l!la Vr. del! 
1923 impoille che la dooune~ia dei 'coilltmtti: v~erbali debba avveillire, a'l 
pi� taxdi, eilltro �. 'V'ellltd giomi decor>renti daH'iJni.:zJ1o deMa !looo esecuztone, 
cos� come l'art. 80 ~1chiede, per :i ,contratti ~conclu:si per ilserli.tto, che la 
vegil3trazione 'arvvenga entro venti gi:omi dalLa data dell'atto e per 
quel!li 1autentica,ti, da'Ila data dell'autenticazione. Comunque, pod.ch�, la 
denuncia dii conhriatto vexbaile, a ~min1i dell'a~. l delLa citata l.r. del! 
1,923, assume � 'qUJa.l:m� di atto �, � evidente che dal momento deN'a presentazione 
(~esp1Loitazi:one) delila denu'Il!cia di: un conrtmtto verhalle per la 
vegistraZlione il contm,tto deve intende11si stiJpulato ed � dunque possibiJIJe 
registrai~."~lo. 

.Se cos� non fosse ['ruffioio del Re,gistro non potrebbe rregistrare, come 
� avvenuto, ~le denunde relaifiiiV'e a contTatti verbal!i di ~oc.az:i:one 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1169 

che non abbiano ancora avuto inizio, mentre � pacifico che pu� reglilstrare 
d iconrtrlatti concl:usi 'per i:scvitto, anche se non abbiano a'V'Uto 
principio di reseouzione e mentre 1a denuncia dii: 'contratto V'erba�1e dal 
momemo deil!1a rpresentaZJione per la reg~strra:z;tooe � de�l tutto equ�lpaxabUe 
rad atto 'scrttto, pevch� assume qualit� di artto (a�rt. 1 e atrt. 105 della 
l.IT. n. 3269 dlel 1923). 

liniol1tre, 1se la denunota dii contratto ve~Tbarle non potesse esse�re registrata 
pl1ima del:l'1iniZJ~o dell'esecuzione, dovendosi come sostai�lZiailmeme 
ha ritenuto :La Corte, ritenerve inesistente (per 'l'art. 8r2 l.r. del 19l23) prima 
di taile data, l'Ufficio non avrebbe portuto, nell!a 1SP9C'�e, riscuotere 
i'tmposta. 

Deve,. dunque, ritenel'ISi che, agl!i affertti fiscali H �coo<tratto di ~ocamone 
conclusa V'erl'balmen�te deve rli:tenel1Sii eststente, se i'esecuZJoone sia 
imiiziata, oppure, ranche �Se non abbia rav,UJto indzio, dal momento m CU� 
~a denuncia de~ comratto verbale rsia 'Stata presentata all'Ufficlio per la 
!I1egi:straZJi!one. Da ta'le momento si pu�, dunque, !t'egilstrare :il oomrartto 
verbale mediante denUDJcia. 

Una vo1ta stabi!1irto ~che le rdenuncie ve!l'baJ1i potevano essere registrate, 
rCOffie �lo diurooo, :prima dell'mizrio delilia esecuzione e poich� � 
certo che, rquando fuvono vegiJstrate, cLo� il 2,9 dicembre 196�2, non e�ra 
enrtvata :in Vligore l'a nuova tariffa recata dailila legge n. 1744 del 1962, 
che rell'a appliicabiJle solo dal 1 � gennaio 19,63, o()lllSegue, con riferimento 
ai citati artt. 150 e 151 l.r. del 1'923 e all'art. 77 d.P.R. n. 6�34 del 
1.972,, 'che condiel"ma ruilteriormente iJl principio gi� da es&i fissato, che la 
tar<iffa applioaJbhle era quella vigente al momento de,11a reg~strazione 
e che lia nuoVla taviffa, entr,ata ,in Vligore dopo la r.egiJstra:zJionJe, cio� iJl 
1o gennad!o 19�63, non poteva essere rappliicata alle reg~strazi:oni gi� effettuate 
anteri!ormen,te. 

A!Ha registl'lazione si rappl:i,ca H regime trilbutarlio vligente al momento 
del!la pl'esenrtaztone del!l'atto (Cass. Sez. Un:ite 24 lllpTi,le 1970, 

n. 117-3). Potch� 1a dennnC'ia ha wlore di atto e rende, ai fini fiscali, 
per:iietto e do�, reg,iJstrabile, il contr�atto verbale, � al momento deilila 
denuiJJCiia, �dio� dehla r�egistvaZILone, che d0V1T� a'V"ersi riguardo perr stabni!
ve la tariffa da applJicare: essa sar� queli1a V1�igente a questo momento. 
An:ohe in tre1az,tonre arlll.',al't. 612 della l.r. del 1<923, la tassabrillirt� de<l.le 
conv;enZJi!oni vrerbal1i prescinde dall'mizio del:1a toro esecuzione ed ha 
dguavdo unicamente ahla sussistenza degLi elementi essenzliali deHa 
COOV�enZiione vrevbale (Cass., 2r4 maggio 196r8, n. 158<9). 
Pertanto, vettamente, l'ufficio I'legistr�, anche pmma deH'inizio deHa 
esecuziJone, �le denuncie di contratto velrbarle di looaZI�!ooe. La ll1egolarit� 
dell'avVle!tuta tregiJstrazione, esclude che possa app!Licar,s:i ailil<a regLstrazione 
�stessa una taviffa di!ver:sa �da rquella vigeme al momento in cui l'atto 
(denuniCia <di rconrtratto vel'lbale) venne rregistrato. -(Omissis). 


1172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e di corrispondere attraverso l'incentivazione deUa costruzione di case 
di abitazione a carattere economico-popol.are, alla richiesta di abitazione 
dei ceti meno abbienti. 

.. In armonia con tale ratio legis, gli elementi da prendere in considerazione, 
ai fini dell'applicabilit� o meno delle agevolazioni tributarie 
in rquestione, sono soltanto rquelli del1e caratteristiche derJl'edificio costruito 
o ricostruito e del tempo occorso per ultimarlo, di guisa che 
l'agevolazione tributaria della Tegistrazione a tassa fissa, rprevista dall'art. 
1:4 della legge n. 408 del 1949, � da ritenersi applicabile a tutti i 
contratti di appalto che, isolatamente o nel loro complesso, abbiano per 
oggetto la costruzione di un edificio avente carattere non di lusso ed in 
cui il rapporto tra i locali destinati ad uffici e negozi e quelli destinati 
ad abitazione non ecceda il limite di un quarto, in conformit� a quanto 
stabilito dall'art. l della rlegge ;6' ottobre 1962, n. 14913, interpretato autenti<
camente dall'articolo unico della 'legge �2 dicembre 19'6'7, n. 1272:. 
Dovendo, perci�, aViersi ri'guardo, al fine di stabilire se un contratto 
di appalto possa fruiTe del beneficio fiscale in ,questione, alle caTatteristiche 
dell'intero edirficio �he lo stesso ~contratto iha per oggetto di realizzare 
anche in parte, non pu� ritenersi decisiva, per escludere l'applicabilit� 
del beneficio medesimo, la 'Circostanza che il singolo contratto 
considerato abbia per oggetto esclusivamente la costruzione di locali 
destinati ad uffici e negozi, dovendo ritenersi che il beneficio Sia spettante 
,quando il detto contTatto si inserisca, come uno degli elementi 
essenziali, in un pi� ampio programma costruttivo arvente di mira la 
realizzazione di un edificio unitario 1n cui siano presenti tutte le caratteristiche 
previste dalla norma di agevolazione. 

zione negativa data dalla Suprema Corte a tale quesito avrebbe dovuto 
essere tenUJta :flerma anclle nel caso ora esaminato in rcui l'appalto aveva 
per oggetto 1a �oostruz]one di soli rurffici e l1iOill poteva essere influenzart:o 
dalla ditversa attiv.tt� di �costrU:Zii.one esegltlita da terzi :sulla stessa ail"ea. 

Tuttocd�, difatti, � pienamente .cotrufoirme aHa logica ,generale delle 
cose ed a quella. particolare rdeHa 1eg~ge n. 408 del 1949. Questa, dopo aver 
stabilito agervol�aziooi per rgli racqruisti di aree .e [per gli appalti relativi alil.a 
costil"uzione di case di abitazione non di lusso, ancihe se comprendenti 
ufficd re negozi, �concede ralrtre agevoJ.azioil!i (art. 17) per la v:erndita di rtali 
case. E rsiocome � normai1e cihe tale v;endita rsi il"eaHzzi attrav,ea:rso moll.rtetpMci 
atti relativi a ~ciascuno dei singoLi app~wtamenti, O[ppo!J:'I1;rtmamente � [precisa:
to �che la V�e!ndita !Lsolata di.negozi !nOll � meritevoLe derll.'ag:evol,azione. 
T.ale norma �Costitutsoe rdir~etta rapplf.i.cazione del principio genere<Le per cui 
1e aJgevolf.azioni in par~olf.a !riguwdano le ~case rdi abi�tazione non dd lUSSO' e 
non gi� gli uif:iJCi e ne,gozi, ii quali, neJla economia dei singoli artti ~gevola~, 
devooo sempre costituiil:"e nn ,ac,oessolrio di quelle. E in ibase a tale 
steSSO principio �aJP!Pail:"e perfettamente �COil!SeglUeitJ.te rChe anJChe l'ap[palto, se 
relativo ana oostl'uzio'llle di soli uflffi:ci o negozi, non pOISSa essere agevolato. 

G. ANrGELINI RO'DA 

PARTE I, SEZ.� V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1173 

Conseguentemente, avendo �la Corte del merito accertato, con apprezzamento 
di fatto non censurato dall'Amministrazione ricorrente, che 
nell'edificio, avente carattere non di lusso, la cui costruzione form� 
oggetto dei due contratti di appalto di cui alla scrittura registrata il 
lo dicembre 19159, il rapporto \fra locali destinati a negozi e uffici e locali 
destinati ad abitazione era contenuto entro il limite fissato dalla legge, 
l'agevolazione della registrazione a tassa fissa spettava, come ha esattamente 
ritenuto la sentenza impugnata, anche al contratto concluso dalla 
resistente, ancorch� questo avesse per ogg�etto soltanto la �costruzione 
della parte dell'edificio destinata ad uffici e negozi. -(Omissis). 

COR'l�E DI CASSAZIONE, Sez. Un., 13 ottobre 11973, n. 2;5,79 -Pres. 
Flore -Est. Palazzolo -P. M. Pedace (conf.) -Mini�stero delle Finanze 
(avv. Stato Corsini) c. Ca.ppelH. 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Nullit� 
per incompetenza dell'organo emittente -� censurabile innanzi 
all'A.G.O. -Azione riconvenzionale della Finanza -Difetto 
di preventivo valido accertamento -Inammissibilit� 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Ingiunzione 
sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente -
NuJlit� -Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 144; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, 
art. 92; t.u. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2; l. 15 maggio 1954, n. 270, artt. 2 e 3). 
n giudice ordinario avanti aL quaLe sia proposta opposizione ana 
ingiunzione fiscaLe pu� e deve accertare inddentaLmente La Legittimit� 
deLL'atto di ingiunzione sotto iL dupLilCe profilo di atto eSiecutivo e di atto 
di accertamento. Sotto iL primo profiLo, perch� in mancanza di un atto 
con cui sia stato Legittimamente esercitato iL potetre di compressione det 
diritto del privato non � possibile La riscossione coattiva det credito di 
imposta; sotto iL secondo profiLo perch� ove non esista un atto (accertamento) 
che verifichi La sussilstenza del fatto costitutivo detta obbLigazione 
tributaria, non � possibile l'uccertamento giudiziale positivo det 
credito di imposta domandato in via riconvenzionale daWAmministmzione 
.(1). 

(1-2) La prima massima risolve �Con breve disamina due grossi problemi. 
Se � vero che l'obbligazione tributaria, !P'll'l" trovando la sua fOJllte 
nella !legge, diventa operanrt:e solo �col compimento di un'attivit� amministrativa 
(�accertamento) �che deve TispOil!dere al principio di legalit� e 



1174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'organo competente ad emettere l'ingiunzione fiscale � l'Ufficio 
del Registro (Ufficio-organo) e non personalmente il dirigente (funzionario-
organo); co-nSeguentemente � legittima l'ingiunzione intimata e 
sottoscritta dal cassiere e controfirmata dal dirigente (2). 

(Omissis). -� Con i primi due motivi che presentano profili diversi 
di una identica questione, l'ammini~trazione ricorrente denuncia: a) il 
di.d:etto di giurisdizione nella opposizione a:lla ingiunzione fiscale per 
ragioni attinenti alla illegittimit� per incompetenza dell'or,gano emittente 
in quanto le norme sulla organizzazione degli uffici, sul procedimento 
di emanazione e sulla fol'ma degli atti amministrativi hanno natura 
di norme di azione; b) l'inammissibilit�, nel giudizio di qpposizione 
ad ingiunzione fiscale, che ha per oggetto l'accertamento negativo della 
pretesa tributaria, di una tutela del diritto dedotto attrarverso la mera 
verifica deHa validit� dell'atto di ingiunzione; c) la piena ammissibilit� 
della domanda riconvenzionale di accertamento >positivo del debito di 
imposta, che scaturisce dalla situazione di fatto prevista dalla Jegge e 
non presuppone, necessa�riamente, neppure .come atto di accertamento, 
la validit� della ingiunzione. 

legittimit�, �che spetta ahl'A.G.O.. di v.erifioare, � anche vero che sono 
posti dei limiti a[la giurisdizione ordinaria ISUl sindacato degli interna 
corporis de1l.'AmminiJS1Jl'azione. La S.C. ha in proposito ~i� affermato che 
il gi'll!dice ordinario pu� conoscere, in via di disawli.caZli.one, le imperfe. 
zion:i formali delJl'atto ammin:istl'atirvo in~ente al !P'l'OCedimento <bributario, 
solo quando eo1ll(portino inesistenza del portere o inesistenza dell'atto per 
difetto di presupposti legislativamente deSCI'I�Jtti ed dndicarti. ~sent. 18 settembre 
1970, n. '1573, in questa Rassegna, 1970, l, 906) e rpi� specificamente 
che per fJ.a sottoscriziOille degli atti ,di competenza ,di '11:!1 uff!Lcio, non possono 
.essere <sindacate ::Le noome interne di OII"ganizzazione che stabhliscono 
la ~ripartizione delle attribuzioni e le �competenze dei funzionari (Sez. 'Ll:ll., 
14 dicembire 1970, n. 2658, ivi, 1971, I, 172). ~�tal senso si pone una que


stione di gituri:sclizione. 

L'altro imrpor.tante rprob1ema � �quello della necessit� di un valido 

a<tto di accertamento come .necessario presupposto deil'azione di aooerta


mento positivo del �credito di imposta avan2ato �ill v1i.a riconvenzionale 

dailil.'.AnrminiJstraZli.one. 'Dale �aff-ermazione � .esatta in term.d.ni ~enerali (vedi 

C. BAFn.E, Azione Ticonvenzionale deLla finanza e azione di accertamento 
positivo, ivi, 1�973, I, 910), ma n<m sembra da condividere ['applicazione futtane. 
Oerrto � che 'questa 1Pronun2lia � �ill netto contrasto oon illiUIIlerosissime 
�altre �che harmo riltenuto ammissibile l'�azione riconvenzionatle della 
f�.naillza, quando l'ingiunzione richiede la necessit� di una integrazione 
ed :anohe quando �essa � !l'itenuta nulla (v., ifra il!e tante, 20 settembre 197-1, 
n. 2623, ivi, 1971, I, 1473). Una volta posta, esattamente, la distinzione tra 
l'artto eseootivo e l'atto di a�ccerlamento, ambedue contenuti nell'ingiunzinne, 
b1sog.nava considerare che ben diversi sono i requisiti richiesti 
;per l'uno .e l'al!tl'o al!tro. L'ingiunzione che non sia idOtnea a oostituixe il 
titoJ.o esecutivo (ad esempio perch� ;priva di vLsto de!l. Pretore) � per� 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1175 

Per tali ragioni l'amministrazione ricorrente sostiene che la Corte 
del merito non avrebbe potuto pron~ciare la illegittimit� deHa ingiunzione 
ed avrebbe dovuto pronunciare sulla !fondatezza della obbligazione 
tributaria. 

Entrambe le doglianze sono infondate. 

� noto che la .giurisdizione si determina in relazione all'oggetto 
della controversia, cio� in base al petitum sostanziale caratterizzato da'll'interesse 
fatto valere in giudizio. Or non vi � dubbio che l'ingiunzione 
fiscale incide sul �patrimonio del contribuente H -quale, allorch� si oppone 
(utilizzando, del resto, uno strumento espressamente previsto dalla 
legge) deduce una situazione di diritto soggettiJvo rproprio per il motivo 
sul quale si fonda �l'opposto convincimento dell'amministrazione ricorrente, 
cio� per il fatto che l'atto d'ing~unzione non � costitutivo, non 
comporta alcun affieV'olimento di situazioni soggettive, ma si risolve in 
un mezzo di riscossione autoritativo per il 'qu~le la 'pubbUca amministrazione 
pu� pronunciare, senza ausilio dell'autorit� giudiziaria (salvo 
il �visto d'esecutoriet� pretorile che comporta un controllo meramente 
esteriore e formale) il decreto d'ingiunzione -espressione di un procedilmento 
monitorio sui generis -nel quale � contestualmente accertato 
e comunicato al contdbuente l'ammontare dell'imposta (condizione 
questa, di efficacia dell'obbligazione ex lege). 

Deriva da ci� che se, da un canto � v�ero che l'opposizione dell'intimato 
non si risol�ve in una mera impugnazione dell'ingiunzione ma d� 

sicuramente valida .come atto di accertamento. In sostanza que�lla necessaria 
'attivit� ammini-strativa dh-etta a -dichia!I'oo.-e i p�resUJPposti della obbligazione 
che deve preoedel'e l'azi�one O(l)dina!I'ia, si .espdme con un semplice 
atto �amminiswartivo i 'oui (l)equisiti formali tSono .elementari, specie se sd 
considera .che l'atto di aceertamento � quello esi.tstente negli atti dell'Ufficio 
rispetto al quale la .comunicazione .che si da al contribuente (avviso 
di accertamento) � un estratto. Pertanto si deve e�scludere che tl'ingiunzione 
e�v�entualmente nul11a in quanto tale, imperusca la plt'oposizione dell'azione 
di accertamento positivo; per �giungere a questa �conclusione bisogna 
,afferma!l'�e l'ines:Lstenza o la ~nu11it� de11':aceertamento, iin sede amrruinistcrattiva, 
per il che ,si it"ichLedono, ,sia per 'l'atto sd,a per la sua notifica, 
:requisi�ti diversi. 

La se,cornda massima ri,solve una quetstione che ha dato luogo a molte 
contToversie ,e ,che � tstata ,segnalata neila nuova rubrica di questa Rassegna 
(1973, II, 36). Dopo .che con la gi� -citata sentenza 14 dieembre 1970, 

n. 2,658 ,e �con le successive 29 maggio 1971, n. 1613, ivi, 1971, I, 1114 e 
23 giugno 1972, n. 20,29, ivi, 1972, I, 828 era stata affermata la vaHdit� 
sia dell'atto di accertamento, ,sia del rioco~so giUTisdizionale al1e Commissioni 
�sottoscr1tti dal funzionacrio tp'l'epos1Jo, al repacrto diverso dal Capo 
13 



1176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

luogo ad un pro_cedimento di cognizione per l'accertamento giudiziale 

della pretesa tributaria, d'aiJ.tro canto � pur vero 'Che per paralizzare la 

pretesa esecutiva l'intimato pu� denunciare in limine i vizi di legitti


mit� dell'ingiunzione. 

Se, infatti, l'obbligazione tributaria deriva dalla legge, se l'autorit� 
amministrativa pu� rendere efficace tale obbUgazione attraverso l'atto 
dichiarativo che, appunto, si denomina di accertamento e pu� esercitare 
dir�ettamente il suo credito, cio� riscuoterlo, con un procedimento autoritativo, 
l'obbligo di 'legalit� dell'azione amministrativa � in re ipsa 
(anche senza ricorso 'all'art. 23 Co.) ed il dife,tto di legittimit� dell'atto 
esrpoliativo, impedisce 1quella aggressione del diritto del privato, quel 
soddisfacimento autoritativo del credito al ~quale era ordinato. Non ha 
pertanto alcun rilievo n richiamo alle diverse cause di illegittimit� 
dell'atto d'ingiunzione per staJbilire se esista oppur non un diritto soggettivo 
del contribuente: l'esistenza di tal diritto � un presupposto inerente 
alla stessa natura della pretesa tributaria e lo strumento con il 
qual� il �credito si soddisfa non pu� conseguire n suo effetto se � (ed � 
dichiarato) illegittimo. 

ufficio, precisandosi, come si � visto, che sono incensUII.'abi1i le disposizioni 
interne di OO'ganizzazione degli uffici, era una necessit� affermare che 
l'attribuzione �OO(n:f.erirta 'al 'cassiere non da diirettive interne ma da. norme 
di legge (.l. 15 maggio 1954, :n. 1270; d.p. 14 ottobl'!e 1958, n. 1054) non solo 
conse:nrte ma �impone� che 1'ingirunzione sia ,sottoscritta d:al cassiere e controfilrmalta 
dal Capo Ulfficio (a rtaffie .pronuncia Sii � poi unifOINllarta La stessa 
Cassazione, Sez. I, con la senrtenza 22 noV~embre 1973, n. 3155). 

Da que,ste norme si trae anche Wl!a ,cO!!liferma di qunnto ~ra dertto. 
Dispcmgono infatti gLi Mtt. 13, 15 e 16 del d.p. n. 1054 �he le somme 
da mcuotere che siaJno � legalmente aooer,tate e :liquidate � sono prenotate 
negli appositi reglistri pa~rtitar.i e campioni certi che vengono po!i 
presi m carico dal cassiere, hl quale !}Tooeder� a1J.a il'isoossione di ciascuna 
somma � 1ohe sia dive!!liUta certa, !liquida e esigibile �. Ci� significa 
che l'accertamento del cr1edito di imposta non � eseguito dal cassiere, ma 
� �staJto 1P!I"ecedentemente eseguito ~nel comrp�etente ll.'eparto dell'Ufficio e 
iscritto �neil. campione a cura del �C!liPO ufficio. Di questo aooerrtamento, che 
deve semrp.re precedere J.a prresa in �carico del 'cassieTe, con l'ingiunzione 
si d� soltanto comunicazione al �Contribuente, cOli riassunto, o anche col 
sempLice T�I!l!vio all'aa:-ticolo del CaJmpione. Non rpu� .quindi .seriamente contesta~
rsi che il �Cassie!l.'le, la firma del quaLe � sempre avvalOil.'aJta da quella 
del Oarpo ufficio, possa oltre .che [plroc,edel!'e alLa riscossinne coattiva (per 
il .che � escliusivamente compe,ten1Je) daJr�e anche con l'ingiunzione la cO!!llunicaziOI!
l!e del gi� ~eseguito a.ccertamenrto del or~ed~to di imposta. E da ci� 
consegue �che, ai filni delil:a p;ropondbHd.rt� �di una dOitll!arrlda l!':iJoonvelll!zionale 
eventualmente necessarcica, deve ritenell'isi sempll.'e esistente l'accertamento 
del credito di imposta ,ed ocOOI'!re solo verifi.caJre se di esso sia daJta idonea 
comunicazione al contribuente. 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1177 

Il giudice ordinari9�, avanti al quale sia pmposta opposizi<me alla ingiunzione 
fiscale pu� e deve accertare incidentalmente la legittimit� dell'atto 
di ingiunzione sotto il duplice profilo di atto esecutivo e di atto di 
accertamento. Sotto il primo profilo perch� esso non contiene una volont� 
della pubblica amministrazione che pu� aver efficacia indipendentemente 
dalla legittimit� obiettiva dell'atto quando difetta il potere 
di compressione de�l diritto privato; sotto il secondo proffio rperch�, nel 
merito, se � vero che l'obbligazione tributaria scaturisce dalla legge � 
anche vero �Che H cfatto costitutivo dell'obbligazione �tributaria non acquista 
operativit� se il creditore ex lege non compie un'attivit� determinata, 
che �, appunto, quella dell'accertamento e della comunicazione di esso al 
debitore: la carenza di questa condizione paralizza f'esercizio del credito 
e impedisce l'accertamento giudiziale positivo della pretesa tributaria. 
Per quest'ultimo caso �, perci�, incfondata la doglianza dell'amministrazione 
ricorrente in ordine al mancato accoglimento della domanda 
riconvenzionale. 

La Corte bolognese, nel supposto che l'ingiunz.ione fosse illegittima 
ha, correttamente, escluso la possibilit� di una pronuncia di condanna al 
pagamento del tributo. 

Con H terzo motivo l'amministrazione ricorrente denunciando la 
violazione degli artt. 92 r.'d. 30 dicembre 19213, n. 32170; 44� r.d. 18 novembre 
1912~, n. 2440; �2 e 3 �legge H> maggio 1954, n. 270, anche sotto 
il profilo del difetto di motivazione, sostiene che la competenza ad emettere 
l'ingiunzione � dalla legge attribuita all'ufficio del Re.gistxo non 
alla persona del suo titolare e che nella nozione di ufficio devono intendersi 
compresi tutti i funzionari che abbiano la capacit� di manifestare 
validamente nei confronti dei terzi la volont� dell'Amministrazione in 
relazione ai vari rami del servizio. D'altra parte, osserva ancoxa la 
ricorrente, l'ingiunzione � un atto esecutivo, rientrante come tale nei 
compiti del cassiere e sotto il profilo dell'accertamento la controfirma 
del direttoTe costituisce esplicazione di quella � cura � dell'atto che !l'articolo 
4 r.d. 18 novembre 192�3 demanda ai capi degli uffi�ci che hanno 
gestione d'entrate. 

Questa censura aprpaTe fondata. 

Effettivamente l'or.gano competente ad emettere nngiunzione � l'ufficio 
del Registro che appunto �, un ufficio-organo. Naturalmente questo 
organo esprime la sua volont� attraverso la persona del dirigente che, 
come � cennato nel ricoxso, cura sotto 'la sua responsabilit� !'-accertamento, 
la riscossione ed il veT.samento dell'�entrate. Deriva da ci� che 
l'atto compiuto dal direttore dell'ufficio nella sua qualit� o dall'ufficio 
in persona del suo direttore � pur sempre un atto dell'ufficio-organo 
competente. Se, dunque in persona dell'ufficio o nella: qualit� di rappre



1178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sentante di esso ha agito il �cassiere capo, anche a prescindere dal fatto 
che il ramo a costui demandato come agente contabile � proprio quello 
delle riscossioni nell'ambito del 1quale pu� ritenersi rientrare l'ingiunzione 
fiscale, d� in tanto potrebbe avere rilievo in 1quanto l'attivit� del 
detto cassiere, non sarebbe rid:eribile all'uffi.cio-ol'gano 'Competente. Ma 
se, come risulta dalla sentenza impugnata, l'ingiunzione di che trattasi 
era .controfirmata dal dirigente, la rilferibilit� dell'atto all'ufficio non pu� 
esser 'posta in dubbio. Le ragioni che hanno indotto .Ja Corte del merito 
a ritenere irrilevante tale �controfirma, infatti, tra,ggono origine dalla 
premessa erronea che l'atto d'ingiunzione rientri nella competenza personale 
del direttore dell'ufficio del registro mentre, sia dal testo dell'art. 
92 r.d. n. 3270 del l.g,213, dell'art. 144 r.d. n. 312�6'9 del 1923, dell'art. 
2 del t.u. n. '6'3'9 del 1910 nonch� dell'organizzazione amministrativa 
nella quale si inserisce l'uffi.cio del Registro, si trae che competente 
alla ingiunzione � �questo ufficio con la �conseguenza che la rtferibilit� 
dell'atto all'ufficio ne legittima l'emanazione, mentre nell'ipotesi opposta 
di atto riservato alla persona del dirigente, l'attribuzione di tale 
atto all'ufficio, attraverso �Chiunque deH'.ufficio avesse sia pure limitatamente 
ad un determinato ramo, la rappresentanza, non rpotrebibe eliminare 
il vi~io di provenienza dell'atto che risulterebbe compiuto dall'llifficio 
e non dal funzionario-ol'gano al quale sarebbe esclusivamente riservato. 
-(Omissis). 

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 ottobre 1973, n. 2�707 -Pres. !cardi 
-Est. Giuliano -P. M. Caristo (diff.). -Soc. Coop. Edil. Pacinotti 
(avv. Magrone) c. Ministero delle Finanze (aV'v. Stato Soprano). 

Imposta di registro -. Concessione reciproca ad aedificandum fra 

comproprietari dell'area -Natura divisionale -Tassazione gra


duale. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 89). 
La convenzione con cui i comproprietari di un suoLo convengono di 

costruirvi un edificio condominiaLe, in cui ciascuno di essi sar� proprietario 
escLusivo di porzioni in cMrispondenza alLa quota di compropriet� 
deL terreno che gli spetta e sar� comproprietario .prro indiviso, neLLa ste�ssa 
misura, delLe parti delL'edificio che saranno comuni, non determina aL




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1179 

cuna aLienazione. Tale convenzione, che non � espres.samente prevista 
daLla tariffa aLlegata aLla Legge di registro, deve essere tassata, per anaLogia, 
come div~sione (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 216 ottobre 1�97.3, n. 276�7 -Pres. Caporaso 
-Est. Mazzacane -P. M. Del Grosso (conrf.) -Ministero delle 
Finanze (avv. Stato Del Greco) c. Favori Luciano ed altri (avv. 
Devoto). 

Imposta di rel;\istro -Concessione reciproca ad aedificandum fra 
compropietari dell'area -Natura divisionale -Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 8 e tariffa A, art. 1). 
Imposta di rel;\istro -Concessione rec~proca ad aedificandum fra 

comproprietari dell'area -Al;\evolazioni fiscali per la costruzione 

di case di abitazione non di lusso -Inapplicabilit�. 

(1. 2 luglio 1949, n. 408. artt. 13 e 14). 
AUorch� i partecipanti aLla compropriet� del suolo deliberano di 
costruire su questo un edificio in condominio, a ciascuno attribuendo il 
diritto e, correLativamente, L'obbligo di provvedere a costruir�e, a p'l"oprie 
spese e per proprio conto, La parte predeterminata deH'e�ificio eLi sua: 
spettanza, pongono in essere una conce8sione ad aedicficandum a favore! 
di ciascuno di loro, con gli effetti di cui alL'art. 952 c.c. e non La preventiva 
divisione materiale di una cosa (l'immobiLe da costruire) che ancora 
non esiste (2;), 

La concessione reciproca ad aedid:icandum fatta a favore di ognuno 
dei comproprietari pro indiviso dell'area edificabile non pu� usufruire 
delle agevolazioni fiscali di cui aLLa Legge 2 Luglio 1949, n. 408 (3). 

(1-3) Con tali due seDJtenze, depositate a pochissimi ,gio:mi di distanza, 
la Cotrte di Cassazione ha dedso, :iJn senso diffom1e, la gi� nota questione 
II'�e1ativa alla nartura delllie c.d. �ConceSISiorn recip<roche ad aedificandum. 
Mentre la ;secoiJJda sentenza si pone net sol!co de11a giurispl"Udenza 
ormai 'coiJJsolidata (c:f<r. Cass., 5 giugno 1971, n. 11'6,74, in questa Rassegna, 
1971, I, 1127 �e p!l'ecedenti i~ Ti,chiamati) secondo �crui [e dette c'onces;sioni 
hanno la natura p�ropr!ia delle cosUtuzioni deil. diritto di superfide, ma 
non possono godere deil.le agevoJ.azioni fiscali di 1cui a<ll:a 1eg�ge 2 luglio 1949, 

n. 408, pe<r la mancanza dei relativi requisiti, ia ip!l'!�ma sentenza, !invece, 
affe<rma 
la natura ;se:mplli.cemente dicvilsionale delle convenzioni in p�arola. 
A ~ta1e sc01po 'si � !I':itenruto di poter tra.rre ruti.li dndi�cazioni daila pre




1180 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

(Omissis).-I due mezzi del ricorso debbono essere esaminati congiuntamente, 
per un'organica trattazione del quesito sul regime fiscale 
della convenzione surricordata. 

La societ� ricorrente, col primo mezzo, denunciando violazione degli 
artt. 9512 e 1102, c.c. e 89 e 90 della tariffa allegato A del r .d. 30 dicembre 
192,3, n. 32169, contesta che � un accordo per procedere dirvisamente 
aU'edifi.�cazione di un nuovo faJbbricato sia delineabile siccome una somma 
di reciproche costituzioni di diritti di s�perficie o di concessioni ad 
aedificandum � e sostiene trattarsi di un atto di natura sostanzialmente 
divisoria; col secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 14 del'la 
legge 12 luglio 1949, n. 408, assume che, in ipotesi, anche la contestata 
costituzione di diritti di superficie potrebbe godere dell'agevolazione 
concessa da quella norma. 

Il ricorso �, nei limiti che saranno ora precisati, fondato. 

Devesi anzitutto premettere che la convenzione in esame � distinta 
da quelle con cui la societ� Impresa Costruzioni Antonietti e Biffi vendette 
alla societ� Pacinotti e ad altre due persone singole quote di compropriet� 
del te�rreno edificatorio di cui era unica proprietaria. Alle 
compravendite delle quote di compropriet� del terreno, stipulate allo 
scopo di costruirvi una casa di ahitazione di tipo economico popolare, 
era applicabile, e :fu, in concreto, applicato l'art. 14 della legge Tupini. 
La contestuale convenzione tra i comproprietari del terreno ebbe lo 
scopo di far si che 'la costruenda casa fosse oggetto di un condominio, 
secondo ogli artt. H17 e seguenti del codice civile. 

La Corte del merito osserv� esattamente, che effetto di siffatta con


venzione, era una deroga .convenzionale al principio dell'accessione san


cito dall'art. 93.4 �c.c. Essa pose in rilievo una 1peculiarit� degli editfi:ci in 

condominio, cio� l'insistenza su singole parti del suolo, comune pro 

indiviso, di porzioni di edificio appartenenti esclusivamente a singoli 

condomini. Un'autorevole dottrina trae da .questa pecularit� la conclu


oedenrfle ,sentenza 6 luglio 1968, n. 2297 (in questa Rassegna, 1968, I, 788) 

della �qurue si � espressameillte riportato un brano della motiVJaz~one; ma 

ta1e dchiaJmo non pu� riltenel"Si convincente perch� .quella motivazione 

prosegue affermando 'che � questa trasforma2!ione del diritto non si con


creta, ,come ,si � pr.emesso, in una divisione, .e do� neiiJl'attribuzione di 

uDJa .quota materiale, bensi l!l!eUa sostiJtuzione a11:a quota ideale di un'altra 

porzione di dirirflto actllche .essa indubbiamente ideale, anco;reh� delimitata 

da (precisi rilf.erimeDJti �quantitativi e spazi:aili �. 

lin w1tre parole, se ila divisione dichiwrativa coctlJSiste nella quantifica


zione .deiiJlo stesso diritto .gi� posseduto l'Per quota ideaLe, essa !!lJOil pu� 

riscoDJtr&.'si nel caso d.n 'cui i divel"Si comproprietari pro indiviso del:l'area, 

anzich� assegna~si in ,propriet� �esclusiva !Singoli il.otti dell'area stessa, 

coDJservano 1a �compropriet� dell'aTea �e 1si attribuiscono !I'eCiiPii.'Ocamoote il 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1181 

sione che il condominio degli edirfici comporta necessariamente la sussistenza 
di diritti di superficie, spettanti ai singoli condomini, per i rispettivi 
appa:rtamenti, sul suolo comune. Ma aggiunge trattarsi di diritti 
di superficie �con caratteristiche speciali, poich� per essi, in caso di 
perimento della costruzione, non vale il terzo comma dell'art. 915�4 c.c., 
ma si applicano le disposizioni dell'art. lli28 dello stesso codice. Un'altra 
parte della dottrina, fondandosi su tale osservazione e sui principi generali 
della comunione, vede nella peculiarit� dianzi indicata una semplice 
manifestazione del diritto di compropriet� del suolo, argomentando che 
il proprietario di �un appartamento mantenendolo sul suolo comune fa 
di tal modo un uso che, runcorch� permanente, non imped.isce Ulil analogo 
uso da .parte degli altri condomini (art. 1102 c.�c.). Questa Corte Suprema 
ha pi� volte sancito che la convenzione ora in esame comporta 
concessioni reciproche di diritti ad aedificandum. Ma tale aff&mazione 
� stata fatta al solo scopo di porre in evidenza la distinzione tra la 
convenzione medesima e l'atto, che, .contenuto nello stesso documento, 
la precede, con cui sono stipulate compravendite di quote di compropriet� 
del suolo su cui sorger� !'.edificio. La distinzione non �, in questo 
caso, controver.sa. Ma viene in .questione la natura, costitutiva o meramente 
attributiva, della convenzione, per dedurne a quale tipo d'imposta 
di registro, proporzionale, .graduale, o fissa, essa debba sottosta:re. 
Utili indicazioni al riguardo si possono trarre dalla motivazione della 
sentenza n. 2297 del 19�6,8 di �questo Supremo Collegio. Vi si legge, 
infatti, che � nel caso di concessione r�eciproca di diritti ad aedificandum 
in seno a un gruppo di condomini ognuno dei condomini non si vede 
trasferire un di:ritto che prima non avesse, ma vede trasformato in un 
determinato e �quantificato diritto di superficie il suo diritto precedentemente 
estendentesi in maniera potenziale su tutta ~a cosa indivisa �. 
La stessa sentenza ha osservato che 'lo scopo al quale tende la con


didtto di �costruiit"e 1su di essa i singoli appa:rtamenti acquistandone la 
propriet� escLusiva. 

8i tit"atta, m tale CBISO, �di vere e propde concessioni ad aedificandum 
effeiltiualte dai divertsi comproprietari dtill.'�area, G,e quali non ~realizzano 
affaltto ila div1sione fra di essi dell'area 1stessa, ma la vincolano 1alla co�stru:
zJione ed al manJtendmento ,su 'di �essa dei stngoli appar.tamenti di pTOpriet� 
�esclusiva dei �costruttori. 

J1 �tutto ,seooodo [o �SChema tipico dell'laTt. 9�52 �COd. civ. CIU� COl"!TispOnde, 
darl punto di vista fiscale, !!.'ampia indicazione di ooi. all'all't. 4, comma 3, 
della legge di registro del 19123 ed �arll',art. l de1la II"elartiva tariffa a1il.. A. 

P.eit" qruanto riguarda !POi 1e rragioni per cui le concessioni vecilproohe 
ad aedificandum non (possono godere dei benefici fiscali di �CUi aill'art. 14 
dellla legge n. 408 del 1949, esse ,sono state da tempo individuate .dalla 
Suprema Corte .con la gi'UIT.isrpit"udenza !ftchiamata ne11a seconda delle annotate 
sentenze e per cui ,cfr. anche Cass., 10 marzo 1971, n. 688, in questa 
Rassegna, 1971, I, 662 con nota. 



1182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cessione reciproca di diritti ad aedificandum potrebbe esser raggiunto, 
dopo la costruzione dell'edificio, con una divisione del medesimo, la 
quale desse origine, per la permanenza di paTti comuni, a un coll!dominio. 
Pi� recentemente, �la sentenza n. 3643 del 19�7,1 ha chiarito come 
la concessione reciJproca di diritti di superficie da parte dei comproprietari 
di un suolo non sia ri~olta a rendere possibile l'esercizio dello 
jus aedificandi, il �quale nel r.egime di compropriet� pu� essere sempre 
esercitato con il consenso di tutti i condomini, ma tenda soltanto, a modificare 
il regime giuridico della futura 'Costruzione, sostituendo al diritto 
di compropriet� sull'intero edificio tanti diritti di propriet� esclusiva 
su singole �parti di esso quante sono �le quote di comproprriet� del 
suolo, mentre pe�rmane la compropTiet� indivisa del medesimo (vedasi 
anche conforme, la sentenza n. 844 del 1972). 

Da queste sentenze 1Si ri�cava, pertanto, che le cosiddette concessioni 
reciproche ad aedifioandum non operano alcun trasferimento di 
diritti. 

In verit� allorch� come, nella specie, ha accertato, in fatto, �la Corte 
del merito, i �comproprietari di un suolo convengono di costruirvi un 
edillcio condominiale, in cui ciascuno di essi .sar� ~opT-ietaxio esclu


�sivo di porziloni �in �CO!r!rispondenza aUa quota di 'compropri�et� del terreno 
che .gli spetta e sar� comproprtietao:io, pro indiviso, n�ella stessa 
misura, deHe .parti dell'edificio �che saranno 'Comuni, e ciascuno di essi 
si addossa le spese necessarie per la costruzione dell'edificio nella misura 
che corrisponde alla sua quota di compropriet� del suolo, non vi � 
alienazione, alcuna; vi � soltanto una ripartizione degli oneri attinenti 
alla costruzione dell'edificio e, correlativamente, di quelle porzioni del 
futuro edificio che non rimarranno indivise. 
Questo rilievo � sufficiente per la dedsione: non � neoe.ssariJo stabilire 
se nel condominio degli edifici ogni condomino tenga n proprio 
appartamento sul suolo comune come titolare di un diritto di superficie 
sui generis o semplicemente perch� comproprietario del suolo. La con� 
venzione ora in esame, che ben _pu� .esser denominata .patto de ineudo 
condominio, non pu� essere assimilata all'atto con cui il .proprietario di 
un �suolo costituisce a favore di chi intenda, senza esserne in alcuna 
misura compropri-etario, costruirvi �una casa d'abitazione un diritto di 
superncie, atto che, nei congrui <Casi, potrebbe beneficiare dell'agevolazione 
disposta dail'art. 14 della legge Tupini ~� quindi infondata la tesi 
avanzata dalla riconente col secondo mezzo). La convenzione non � 
prevista espressamente dalla tariffa; per la sua tassazione si deve quindi 
ricorrere all'analogia, avuto riguardo alla sua natura e ai suoi effetti, 
secondo l'art. 8 deHa legge di registro. L'atto a cui 1pi� la convenzione 
de ineudo condominio si avvicina � la divisione :tra compiroprietari 
di beni immobili che non comparti alienazioni tra i condividenti. Le si 
deve quindi applicare l'imposta graduale, prevista dall'art. 89, della 



PARTE l, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ll83 

Tariffa all. A. Non � applicabile l'art. 90, poich� esso contempla la divisione 
tra titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione . 

..Ml'applicazione analogica dell'art. H9 suddetto noo osta la circostanza 
che la comunione del costruendo edificio � impedita proprio 
dal patto sulla costituzione del �condominio. Occorre, invero, per l'art. 8 
suindicato, considerare la natura e ~gli effetti dell'atto. Una comunione 
dell'edificio non si avvera, ma perch� cos� ~convengono i comproprietari 
de� suolo, che resta comune; con la loro convenzione essi disciplinano 
gli effetti di un'attivit�, la costruzione, che intra<prendono, congiuntamente, 
in virt� deUa comunione del suolo; e la disciplina di cui � elemento 
essenziale la dpartizione dell'edificio, � stabilita con perfetta 
aderenza alla misura delle singole quote della comunione medestma. 


(Omissis). 

II 

(Omissis). -Il ricorso principale e quello incidentale devono essere 
riuniti perch� proposti contro la medesima sentenza (art. 33<5 c.p.c.). 

� preliminare l'esame del ricorso incidentale, poich� questo investe 
la <qualificazione giuridica attribuita dalla Corte di merito all'atto 
del 23 dicembre 1~95'9. 

I ricorrenti incidentali denunciano la violazione e falsa applicazine 
dell'art. 952 'C.c. in relazione all'art. 13 della Legge 2 luglio 1949, 

n. 408, la violazione degli a.rtt. 11100, U27 ss. c.c., nonch� contraddittoriet� 
e insufficienza della motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.). Sostengono 
che la Corte del merito ha enoneamente ritenuto che essi, 
con l'atto del 23 dicembre 1191519, diedero vita alla costituzione di reciproci 
diritti di superficie, laddove intesero soltanto costruire un edificio 
in condominio predeterminando fin dal:l'origine i diritti e gli obbUghi 
spettanti o facenti carico a ciascuno dei condomini: 
La censura � irufondata. 

Occorre premettere che la Corte del merito ha anzitutto accertato, 
con motivazione succinta ma sufficiente al fine, il contenuto del contratto 
del 23 dicembre 19,59 e la volont� delle parti precisando che con 
l'atto predetto ~gli attuali ricorrenti acquistarono da un terzo, pro indiviso, 
un terreno edificabile, e con lo stesso atto attribuirono redprocamente 
a ciascuno di loro il diritto di eseguire la costruzione, a proprie 
spese e per proprio conto, della parte predeterminata dell'edificio 
di sua spettanza. 

Ci� posto, devesi ricorda.r~e che, secondo la consolidata giurisprudenza 
di questa Cor,te Suprema, allorch� i partecipanti della comunione 
di propriet� del suolo deHberano di costruire su questo un edi,ficio in 
condominio, a ciascuno attribuendo il dirritto e, ~correlativamente, l'ob



1184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bligo di provvedere a costruire, a proprie spese e per proprio conto, 
la parte predetevm.inata dell'edificio di sua spettanza, pongono in essere 
una concessione ad aedij�candum a favore di ciascuno di loro, con gli 
effetti di cui all'art. 95�2 c.�c. quanto all'acquisto della propriet�; attribuiscono, 
cio�, a ciascun �partecipante un diritto reale attuale sul suolo 
comune (cfr., da ultimo, sent. n. '2'503/71 e n. 2297/68). 

I ricorrenti incidentali obiettano che non � possibile raffigurare 
nell'accordo de quo la reciproca costituzione di diiritti di suped�cie poich� 
con essi sono stati regolati � interessi fusi ed univocamente intesi 
(e per nulla contrapposti) a'l comune obiettivo di utilizzare edificatoriamente 
il suolo compravenduto, per la costruzione di un edificio suddiviso 
per piani orizzontali �. 

L'obiezione non ha fondamento. 

Infatti anche nell'interno di un rapporto di compropriet� pu� crearsi 
una contrapposizione di interessi e di diritti tra un<? dei condomini 
da una parte e tutti ,gJ:i altri dall'altra; e, quindi, si posson? attribuire 
al singolo condomino diritti reali sulla cosa in compropriet� nei confr~:
mti degli altri titolari del dominio. Il ,fatto che tale diritto reale del 
singolo condomino non afferisca alla quota ideale di sua spettanza non 
impedisce �che �su tutte le altre quote ideali in complesso considerate 
il diritto stesso .possa concepirsi ed esercitarsi, �cosi realizzandosi, nella 
ipotesi della supel'ficie, quella contrapposizione tra proprietario e superficiario 
che � connaturale ad ogni ipotesi di diritto reale su cosa 
altrui. 

La possibilit�, poi, di divisione di un immobile per piani orizzontali 
� certamente ipotizzabUe; ma la sopra citata .giurisprudenza di questa 
Corte Suprema si sostanzia proprio nella affermazione che i negozi del 
tipo di quello di cui si discute non contengono la preventiva divisione 
materiale di una cosa (l'immobile da costruire) che ancora non esiste, 
bens� la reciproca attribuzione di concessioni ad aedij�candum pel'lfettamente 
concepibili, invece, anche .rispetto ad una costruzione in fieri. 

Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato. 

Con l'unico mezzo del ricorso >principale l'Amministrazione delle 

Finanze denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 

della Legge 2 lugUo 1:949, n. 408 e successive proroghe e modifiche, in 

relazione all'art. 952: c.c. e aU'art. 360, n. 3 �c.p.c. Sostiene: nel caso, che 

la Corte del merito ha pur riconosciuto ricorr�ere nella specie, di acqui


sto di area edificabile da parte di pi� persone pro indivi.so e di conven


zione fra i comunisti intesa a far si che ciascuno costruisca a proprie 

spese la parte predeterm.inata dell'�edificio �di sua spettanza, solo l'atto 

di acquisto -e non anche la convenzione aggiunta -pu� godere del


l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 14 della Legge 2 luglio 1949, 

n. 408. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Il motivo � fondato alla stregua della consolidata giurisprudenza 
in materia di questa Corte Suprema (cfr., da ultimo, sent. n. 216�64/72; 

n. 844/721; 13l�5/71). 
Invero l'acquisto di un diritto di superficie per edificare rientra 
concettua�lmente tra gli acquisti di, aree fabbricabili aventi rper oggetto 
la costruzione di case .che, ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 408, fruiscono 
delle agevolazioni tributarie. Pertanto non si pu� negare che chi 
a�cquista dal proprietario di una area o di un -edificio il diritto di superficie 
o di sopra �elevazione e direttamente edifica su tale area o su 
tale edificio abbia il diritto alle agev~lazioni stesse. 

Ma la 1situazione cambia �quando il diritto di superficie sia recLprocamente 
concesso tra i condomini che, con lo stesso o con separato atto, 
abbiano acquistato, in �comune, �l'area da un terzo mediante un trasferimento 
di propriet� che gi� fruisce della agevolazione fiscale. In questo 
caso, mancano entTambi i requisiti .richiesti dall'art. 14 della Legge 
n. 408: 'l'acquisto dell'area, e l'o~getto (Lmmediato) della costruzione 
della casa. 

Infatti, �la costituzione del diritto di superfi�cie realizza un trasferimento 
di diritti, e cio� un � acquisto � solo quando tale diritto sorge 
su cosa completamente altrui, dalla .quale viene distaccata una componente 
del diritto di tpropriet� per essere attribuita ad altri. Ma questo 
non avviene nel caso di concessione reciproca di diritti a� ae�ificandum 
in seno ad un gruppo di condomini, perch� in tale ipotesi ognuno 
dei condomini non si vede trf}sferire un diritto che rprima non avesse, 
ma vede trasformare in un determinato e quanti:ficato diritto di 
superficie il suo diritto precedentemente estendentesi in maniera potenziale 
su tutta la cosa indivisa e limitata solo dal concorso delle quote 
ideali altrui. Questa trasformazione del diritto non �si concreta, come 
gi� si � detto, in una divisione, e cio� nella attribuzione di una quota 
materiale, bens� nella sostituzione alla quota ideale di un'altra porzione 
di diritto anche essa indubbiamente ideale, ancorch� delimitata da pre-' 
cisi riferirrnenti quantitativi e spaziali: ma � ugualmente cosa ben distinta 
(ial trasferimento del diritto da un soggetto ad un altro che concreta 
l'acquisto di area fabbricabile di cui parla �la norma di legge. 

Per le stesse considerazioni �deve escludersi che la reciproca concessione 
ad ae�ificandum sia un atto che abbia per oggetto immediato 
la costruzione dell'edificio. Tale scopo, �gi� esauritosi CQn l'acquisto 
dell'area in comune dal terzo, � solo una :finalit� gene�rica e mediata 
della costituzione del diritto di superficie, che invece � destinata a stabilire, 
preventiV1amente ed ante litteram, �per evitare la necessit� di una 
successiva divisione, la precisa estensione �dei reciproci diritti e dei 
reciproci doveri. E la esigenza che l'oggetto della �costruzione della casa 
debba consistere nello scopo diretto ed immediato, e non in una gene



1186 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

rica finalit� dell'atto, deriva, anche, dalla impossibilit� di interpretazione 
analogica della norma che concede agevolazioni trtbutarie. 

Concludendo, e con Tiferimento all'atto della cui tassazione si discute, 
�deve afferm$-si che, contrariamente a quanto ritenuto dalla 
Corte del merito, l'agevolazione prevista dall'a�rt. 14 della Legge 2 luglio 
1949, n. 408 � applicabile �al negozio di acquisto pro indiviso dell'area, 
ma non anche al contemporaneo negozio di acquisto di diritti 
superficiari individuali. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. l, 14 ll'1ovembre 1973, n. 302,9 -Pres. 
rCaporaso -Est. Elia -P. M. Caccioppoli (diff.) -Mazzanti (avv. Belli) 
c. Ministero delle Finanze (avv. 'Stato Baccari). 

Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di 
lusso -Rivendita della costruzione non ultimata -Decadenza 
dalla agevolazione dell'acquisto dell'area -Ultimazione della costruzione 
nei termini -Ininfiuenza. 

(l. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 13, 14 e 20). 
Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di 
lusso -Vendita di area -Decadenza dell'agevolazione -Responsabilit� 
dell'alienante dell'area. 

(l. 2 luglio 1949, n. 408, art. 20; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 93). 
La decadenza dall'agevoLazione fiscale di cui all'art. 14 della Legge 
2 lugLio 1949, n. 408 per avvenuta rivendita dell'a1�ea prima che La 
costruzione s~a stata ultimata, si verifica anche nel caso in cui succeiSsivamente 
tale ultimazione sia effettuata, nel termine di legge, daUo !Stesso 
venditore per conto di terzi (1). 

In materia di decadenza daUe agevolazioni fiscaLi di cui alla legf!
e 2 Luglio 1949, n. 408 non esiste deroga legislativa al principio fondamentale 
di cui all'art. 93 r.d. 30 dicembre 1923. n. 3269 r�elativo aUa 
solidariet� fra Le parti contraenti; pertanto sia l'acquirente che iL vendit01
�e dell'area sono solidalmente tenuti al pagamento deLle normali 
imposte liquidate pe1� effetto di detta decadenza (2�). 

(l) Giurispl"IUJdenza ormai consolidata. Le >sentenze 5 dicemb!t"e 1972 
n. 3-505 e 13 ~~ennaio 1972 111. 102, .sono .pubbl.icate in que�sta Rassegna 1973, 
I, 242 e 1972, I, 282. 
(2) Si :Segnal�a il.'importanza deil.la maSISima .con la 'quale la Corte di 
Cassazione, conformemente ai 'criteTi >a1tre voQte affermati in matell"ia (sen

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1187 

(Omiss~s). -Col pdmo mezzo il ricorrente Mazzanti denuncia vio


lazione degli artt. 20, 13, e 14 della 1egg,e ,2 luglio 1949, n. 408 e suc


cesshne modificaz~oni, nonch� omessa motivarlone, in relaZlione all'ar:ti


�C01o 3'60, numeri 3 e 5 c.p.c., �deducendo che la �costruzione era stata 

ultimata dalla societ� 'I'iberio, 'entro 'il termine di legge, e che, comun


que, non poteva verificarsi decadenza dai benefici fisca1i, proprio per�ch� 

l'ultimaZ!~one della �Costruzione nel termine, ancorrch� eseguita da terzi, 

realizzava Lo scopo dell'agevolazione tdbutaria, consistente nell'incre


mento 'e:di1izio. 

La censura '� infondata. La Corte di merito, con congrua e corretta 

motivazione, ha accertato in punto di fatto che quando la societ� V. 

Tiberio rivendette alla societ� Silla il suolo gi� vendutole dal riconente, 

sul suolo medesimo erano costruiti degli appartamenti, alcuni dei quali 

non erano ancora ultimati. Detti appartamenti, non ancora �ultimati al 

momento della rivendita, furono poi ultimati dalla stessa societ� V. 

Tiberio, ma per conto della �societ� Silla, ent�ro il termine previsto dalla 

legge n. 408 del 1949, termine che non era, infatti, decorso, al momento 

della rivendita e deUa 1successiva ultimaz.i:one delle case. 

Alla stregua di tali apprezzamenti di fatto incensurabili in sede 
di legittimit�, rettamente la Corte di merito Titenne che la societ� V. 
Tiberio fosse decaduta dai benefici tdbutari previsti dalla legge predetta, 
in quanto aveva rivenduto il suolo prima di ultimare tutti gli appartamenti 
su esso esistenti all'atto della riv�endita, mentre era irrilevante, 
ai fini della decadenza, �che i detti appartamenti fossero poi stati ultimati, 
nel termine previsto dalla legge citata, dalla stessa societ� V. 
Tiberio, per conto della -societ� Silla. 

Infatti, come pi� volte questa Corte Suprema ha avuto modo di 
chiarire, il beneficio fiscale di cui all'art. 14 della citata legge n. 408 
del W49 � subordinato all'obbligo che �l'acquirente provveda entro il 
termine previsto dalla legge medestma ad ultimare la costruzione di un 
edificio ad uso di abitazione non di lusso. Poich� il contratto � considerato 
ai _fini tributari in relazione al suolo, inteso nella �sua totalit�, [a 
decadenza dell'agevolazione fiscale � totale, e deve indivisrbilmente verificarsi 
per tutto l'edificio, senza 'POssibilit� di cfrazionamento fra la 

tenza 16 ottobre 1966 n. 2538, in que,sta Rassegna 196'6, I, 133,5; sent. 30 maggio 
1969 n. 1917, in Riv. Leg. Fisc. 19,69, 1942), ha dsoii.Ito in �senso favorevole 
all'Amminilst:razione H conrtrasto verifi:catosi nella giurisprudenza di 
merito (dr. Relaz. Avv. Gen. Stato 1966-70, II, rp. 761) .tn ordine alla 
responsabUit� 'dehl'aliena\tllte per &l pagamento deil.1e imposte ordina!Tie ne�l 
CaiSO di decadenza dalle ag.evol,azioni !l)er gli acquiJsti di aree ediftcabili di 
cui al1a legg�e n. 408 del 1949 e succe1ssive modiJ\icazioni. 



1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

parte ultimata e quella in corso di ultimazione. Poich� la registrazione 
inerisce all'atto di acquisto, la condizione dell'ultimazione delle case 
di abitazione riguarda le parti interessate al �contratto di acquisto del 
suolo, per il 'quale � chiesto e viene 'Concesso il beneficio. Pertanto, se 
la rparte acquirente proceda a rivendita del suolo senza avere prima 
ultimati gli appartamenti diventa inadempiente all'obbligo di legge, e 
tale inadempienza produce � ipso jure > la decadenza dell'agevolazione 
tributaria della registrazione a tassa fissa, in danno del rivenditore. Ed 
�, pertanto, del tutto h-rilevante, ai fini della decadenza, gi� verificatasi 
al momento della rivendita, che successivamente ad essa, e sia pure 
nel termine di legge, ma dopo la rivendita, le case siano ultimate da 
terzi, o anche .daHo stesso rivenditore, per conto di terzi. (Cass. 5 dicembre 
1972, n. 3605; Cass. 13 gennaio 11972, n. 102, nonch� Cassazione, 
sentenze n. 1914 del 19,619 e n. 2,3r16 del 1r970). 

Il primo motivo del ricorso non pu� dunque essere accolto. 

Col .secondo mezzo H ricorrente denuncia violazione d�gli artt. 20 
Legge 2 iluglio 1949, n. 408, 16 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito 
in� Legge 7 febbraio 1r96,8, n. 2�6 e successive modifiche nonch� dell'art. 
93 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3'216r9 e dei principi di diritto sulla 
responsabilit� del venditore in ipotesi di decadenza da agevolazioni fiscali 
di registro relativamente a �case di abitazione non di lusso, ed 
infine omessa motivazione in rapporto ai numeri 3 e 5 dell'art. 3r60 c.p.c. 

Deduce il ricorrente col secondo mezzo che il d.l. n. 1150 del 1967 

analogamente alla legge 6 agosto 1t95,4; n. 604 deroga al principio della 

solidariet� fiscale e indica l'a�cquirente 'quale unico obbligato aH'impo


sta per effetto di revoca dei benefici fiscali. 

La censura � infondata. Come � noto, � principio fondamentale in 

materia di imposta di registro �quello della solidariet�� fra le parti con


tre�enti stabilito dall'art. ,93 r.d. 30 dicembre 1.92:3, n. 3269. Tal�e prin


cipio pu9 esser�e derogato dal 'legislatore, che pu� con norma eccezionale, 

di stretta interpretazione, porre, invece,� a carico di uno solo dei con


traenti l'imposta. Ma il principio della solidariet� non ha carattere san


zionatorio e dunque prescinde �qa ogni indagine sulla imputabilit� del 

fatto che determini la perdita di un beneficio fiscale (Cass. 20 gen


naio 1969, n. 138). La ,fol'mulazione generica dell'art. 20 della citata 

legge n. 408 del 1049 ( � si � decade) non consente di affermare che vi 

sia stata una deroga alla solidariet� per l'ipotesi di decadenza ivi previ


sta, n� � dato riscontrare tale deroga nelle leggi di proroga delle age


volazioni :fiscali previste dalla medesima legge n. 408 e tanto meno nel 

decreto legislativo n. 11'50 del 1067, che, anzi, in base alla regola erme


neutLca dello � ubi voluit dixit �, esclude l'estensione della deroga alla 

materia di decadenza stabilita dal citato art. 2.0 della legge del 1949. 


(Omissis). 



SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 

CORTE DI CAISSAZIONE, sez. I; 12 o1Jt01bre 1973, n. 2157'1 -Pres. CaipOraso 
-Est. ZuccOilli Gatlli FOillSeca -P. M. Pedace ('cOillf.) -Salvatore 
('avv. Passantsi) 1c. Pirmnilllcia di �RiagllliSa (avv. Algnel1lo) e 
Alssessorartx> agrilcol<lJUJria e foreste defll1a RegiODJe .si.lcilliana (avv. Stato 
Gatru~si). 

Appalto-Appalto di opere pubbliche -Appalti stipulati da enti diversi 
dallo Stato -Richiamo al capitolato generale di appalto per 
le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici -Portata 
ed effetti. 

Competenza e giurisdizione -Arbitrato -Compromesso -Competenza 
derogabile -Eccezione -Termine. 
(c.p.c., art. 38, terzo comma; d.m. 28 maggio 1895, art. 42). 

Le disposizioni del capitolato generale di appalto per le opere 
pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici hanno efficacia 
normativa solo nei rapporti fra i privati e lo Stato ed hanno 
invece natura contrattuale quando sono richiamate in convenzioni stipulate 
da enti pubblici diversi daLLo Stato (1). 

La competenza arbitrale prevista dall'art. 42 del capitolato generale 
d'appalto del 1895 � derogabile nei casi in cui lei norma ha rile


(l) Coruf.: Ca:ss., 9 ,giugno ,1972, n. 1813, Foro it., 1973, I, 137; 20 marzo 
1972, n. �850, Rass. Avv. Stato, 1972, I, 723; 29 ottobre 1971, n. 3035, Mass. 
Cass. civ., 1971, IV, 25,68; 22 �giu~no 1971, n. 1963, Giur. it., 19'm, I, l, 33,9; 
11 navemooe 1970, n. 2349�, Giust. civ., 19171, I, 42; v. puve Cass., 7 settembre 
1970, n. 1343, Rass. Avv. Stato, 1970, I, 974; 7 settembre 1970, n. 1274, 
ibidem, 959; 27 maJrzo 1970, n. 83�6, Giur. it., 1970 I, l, 1406; 2 dicembre 
1969, n. 3850, Rass. Avv. Stato, 1970, I, 140; Coll. alt"b. 21 maggio 19:69, 
n. 21, ibidem, 483 'e lt"ichiami nelle ~ri!Spetthne note di commento. Sulla di!fferente 
portata delle no!"me 'del capitolato generaLe di appalto, nelle due 
ipotesi, dir. Rel. Avv. Stato, 1966-1970, III, 69 ISS. e 87 [SS. cm partioolaire, 
nel senso che le norme hanno natura regolamentaire negli appalti stipulati 
da enti pubblici che siano tenuti per legge �ad adottare il capitolato generale 
per le opere di .competenza del Ministero dei lavori pubblici, cfr: 
Cass., 9 giugno 1972, n. 1813, citata, e 18 settembre 1970, n. 1559, Giust. 

1190 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

vanza cont'l'attuale, e l'eccezione di compromesso deve pertanto essere 
proposta nel termine di cui aLl'a1�'t. 38, terzo comma, prima parte<, del 
codice di procedura civile (2). 

(Omissis). -Il rkorrente, oltre a 'contestare �che la .clausola 'com


promissm:ia sia stata validamente arpprova�ta ai sensi dell'art. 1341 

c.c., e sia ,a,pplicabUe al rapporto dedotto 1n giudiz&o, addUJce che in 

ogni modo 'la competenza arbitra:J.e ,prev~sta dai 'capitolato ,generrue 

d'appa[to del 1895 fu ,gta!bllita 'coooattua[me;nte mediante rinrvio ll:'e


eettizio, �eppertanto, ~essendo derogaibile, aVITebbe dovuto formare og


getto di tempestiva .eccezione, secondo il disposto del terzo 'cotmma 

delll'aTit. 38 IC,p.c. L'iillcompetenza del �giudice .OII'Idmario illOill :l�u mvece 

eccepita in Limine litis dalla 'conv,enuta, ma ,soil.tanto daiLl'as,sessocalto 

regi'Onale, .chiamato successivamente m causa. 

L'assrmto � fondato e assorbe Ll.e rufu'e ragioni su cui hl !l'I�icorso 
si basa. 

Sono da ribadire �e appUcare i rpri111cdipi seguenti, gi� co!Stantemente 
aff�ermati da questa Oorte tsUrprema : anzitutto, iii. rprmcdrpio s:econdo 
'c'llli (le disrposiziorni del 'eap1tolato ,genell:'ale d'appa:J.to per [e opere 
pruhbil.iclle rdi competenza del Ministero dei Lavo-ri Pubhlici hanno� efficacda 
normatiVIa solo nei ~rapporti dlra i privati �e lo Stato, ed ihanrno 
invece natura contrattuale quando sono richiamate m rconrvenzliorni g,tipulate 
da enti pubblici diversi dail.iLo Stato: 'C08icch�, in questo secoiDJdo 
�caso, la 'competenza a11bitraiLe di ,CJUii aY'art. 42 dell'abrogato 
carp~tolato .geiDJera�e d'appa,lto del 1895 � dell:'ogaibile (da ultimo, Cass. 
20 m�rzo 1972�, n. 850); 1n secondo (luogo, il rprdndpio se,coil11do ,cui iLa 
ecc'ezione di 'compromesso, appunto per il caii1attere derogabhle deiLla 
competenza arbliitrale, deve essere proposta secondo �la nmma del terzo 
comma, pri!Ino inciso, detll'art. 38 'c.rp.e. (Cass. 9 dkembre 1971, numell:'
o 3561). -(Omissis). 

civ., 1971, I, 125, a proposito degLi appailti stipulati dalla Cassa rper il 
Mezzogiorno. 

(2) Cornf.: Cass., 23 febb!raio 1973, n. 544; 15 gennaio 19,73, n. 138; 
26 ottobre 1972, n. 3276; 9 dicembre 1971, n. 3561; 4 marzo 1971, n. 569; 
13 ottobre 1970, n. 1975; 30 gennaio 1968, m. 299; 18 aprHe 196ti, n. 969. Per 
il div�ell:'so or&tel!'io aprpJi<cabile, irrwece, quando la competenza OO'birtraLe � 
stabiHta .con nO!rme :i.mpe11.1ative, .e non � qruindi deil'ogabHe, c:l�r.: Cass., 
24 maggio 1968, n. 1588; 18 febbraio 1963, n. 365, Giust. civ., 1963, I, 1066. 
Nel senso che la ;ser:vternza ,che abibia rp11.1onuncialto sull'eccez~o~ne di incompe�tenza 
per essere la controversia devoluta agli arbitri va impugnata con 
ricorso per regolamento di competen2la, cfr., da ultimo, Cass. 4 dicembre 
1972, n. 3499. Sui limi<ti della .competenza arbitrale, cfr. MARZANO, Limiti 
aHa competenza arbitrale su questioni inerenti ad opere pubbliche extracontrattuali, 
Rass. Avv. Stato, 1965, I, 401. 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1191 

CORTE DI CASSAZIONE, sez. l, 2:9 ottobre 1973, n. 2809 -Pres. 
Ma!M�:tano -Est. Zuoconli ,GaQ,lJi Fonseoa -P. M. Trotta (diff.) -Consorzio 
di �bonifica del Sannio .M�i.funo (arvv. Compa,g:no) c�. FaJliJinento 
Allido Matrone (avv. de BJ>a�si) e CaJSsa per hl Mezzogiorno (avv. 
StaJto S~conolJfi). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Riserve dell'appaltatore -

Tardivit� -Decadenza --Rinuncia -Validit� -Estremi -Com


porta~ento del collaudatore -Insufficienza. 

(c.c., art. 2968; r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 16, 54, 89 e 107). 

� valida la rinuncia dell'Amministrazione appaltante a vaterSii 
deLla decadenza netta quaLe s~a incorso L'appattatMe per La tardivit� 
deLle riserve, trattandosi di decadenza stabiLita in materia patrimoniale 
non sotPratta alla disponibiLit� deLle parti; difetta tuttavia di motJivazio�ne 
la sentenza det giudice di appeLlo ccm la quaLe taLe rinuncia sia 
desunta daL comportamento del collaudatore, di per s� non necessariamente 
ccmcludente e pro']YI'io, oltretutto, di soggetto diverso dal 
titolare del rapporto e investito di un incarico di controLlo� tecnico 
dal quale normalmente esula il potere di rappresentare it committente, 
spedaLmente in relazione a questioni ncm tecniche (1). 

(l) Sulla rinuncia a valersi della decadenza in tema di pubblici appalti. 
E' la terza volta in oltre venti anni, per quanto consta, che la 
Coote di cassaziOIJJe afferma il!a 'PQSsibi!Lilt�, per la pubblJi,ca ammindstraziOIJJe, 
di rinunciare a Vla1ersi della decaderuza in cui sia incorso l'appalitatore 
per taii'divit� de1le riiseiJ:'V.e. Anche :io:l questa occasione peraltro, cosi 
come �nelle pr.ecedenti (12 ma!l'zo 1973, n. 677, Rass. Avv. Stato, 1973, I, 
458; 28 ottobr�e 1965, n. 2290, Foro it., 1966, I, 666), tale possibilit� risulta 
affeo:m:ata quasi oome impLicita ~emessa fuori d~soossione, senza considerazione 
de11e .possibili questioni m argmnento rileV~anti, e iln ragione deil.1a 
sola d~gponibilirt� dei diri:tti in contestazione; .e �se una mancata aJPprofondiJta 
�WSamina pu� foose spiegarsi con riguall.'do alle .concrete :lia1Jtispecie 
decise {per il fatto, <Cio�, che la rinuncia alla decadenza � stata poi in 
effetti esclusa), � tuttavia auspicabile che lia 1Qorlte di cassazione a:bibia 
p11esto occasione di esaminare la questione ex professo, per una verifica, 
quantomeno, del �p;ri;ncilpio afiemnato, anche !SOtto .gJ.i ulteriod possibili 
profili. 

Senza voler qui approfondire la questione, di cui � peraltro agevole 
avvertke la rille'Vanza, pu� esset~e invero brevemente osservato che ad 
una differente �soluzione potrebbe 1perv�enirsi considerandosi ila disponibilit� 
non solo con riguardo al contenuto dei diritti patrimoniali in discussione, 
ma anche in relazione alla natura giuridica dell'amministrazione 
comm.ittente, alle .condizionanti folt'IIlle prescritte !Per le ,sue manifestarlioni 
di voJ.ont� (tali da far escludere a priori quella rillJUncia tacita cile gi� � 
stata ammessa in materia di decadenza), ,aJ11e norme suLla contabilit� 
dello Stato (in particola'l'e alle procedure stabiJ.ite !Per le spese pubbliche), 
ed aLl:a �natura di atto amministrativo del ipliOVVIeclimento sul1e riserve (il 

14 



1192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -C<m il secondo mezzo del lr�icorso princ]pale si denuncia 
la violazione e la fa[sa app:Ltcazione degili a~rtt. 2969 tc.c., 53, 
54, 88, 89, 64, 60, 16 cr:-.d., 25 maggio 1895, n. 350, 343, Jeg~ge 20 
marzo 1865, n. 2248 aU. F, in relazione agili acr:-ti.coli 345, 115, 360 

n. �3 e 5 �c.p.c., nonch� insufficienza di motilvazione, addetbiltandosi ai!lla 
sentenza �lmJPUignata di avere er~roneamente esclus!o J:a decadenza drul'a!
PIPailitatore ,da,j_ diritti fatti vaJe11e �Con iLe :riserv.e, .che ecr:-ano state 
tardivamente fotrmulate. 
La cerumra � fondata. Di ~contro all'eccezione ~seco!llldo cui ll.e II'iserve 
�erano srtate formulate oLtre d �termini di decadenza 'Stabiliti n.egili 
all'ttcrui 16, 54 e 89 del r.d. n. 350 del 1895, la corte di mecr:-ito ha 
affexmato che la decadenza era ,stata impedita ai sensi delLl'art. 2966 
cod. civ.: a) dal �co:rnporrtamento del �comrmttente, avendo il consorzio 
acc�ettato di discutere ili. merito deLle ri�serv�e in occaS!io~ne deLle .operazioni 
dd. contro~rlo del tcoilJ.audatore, ili. quaile, in adempimento deil mandato 
coofuritog1i,. aveva anche constatato Ja legittimit� de!lle riserv~e 
stesse nella sua relazione; b) dal 'compOII'tamento deJ,la Cassa per U 
Mezzogiorno, che non aveva mai so:Lleva~to alLcuna ec,c,ezione drca la 
taM.ivit� delle mserve. 

P,r~emesso 'che nessun rilLievo poteva essere attrihuit:O a1 'compoo:tamento 
delll.a Cassa petr il Mezzogiorno, estromessa dlaJ. �giudizio perch� 
dichiarata estranea aJ. !rappo~rrto controverso, e 'che ei'IrO!tleo � iil 
richiamo dell'art. 2966 cod. civ., che prevede hl riconosc�tffi.enrto� deil diritto 
'come �causa impeditirva della decadenza cui il diritto SJtesso � 

cui possibile annullamento, anche perch� viziato da .errore, appare inconciliabile 
con la irreversibilit� della rinuncia alla decadenza); e andrebbero 
inoltre �considerati, �af fini in esame, i peculiari effetti della decadenza in 
questione, il cui verif�icarsi attiene all'aspetto pubblicistico del rapporto 
CO!tltr:a.ttuale .e consegue ad tlil1a {)()IlJSolidata �ed iT!revemi.bHe situazione di 
fatto in �cui la mancata tempestiv�a formulazione o rinnovazione della rise!
l'Va, prima :a([]Jcora di dar luogo ,al,La decadenza deWa.PIPaltartor,e, fa si che 

� si avranno �come accertati i fatti regi81Jrati � re � come non avvenute � le 
riserve e J.e domande (artt. 54 e 89 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350). 
� Deve comunque �escludersi a priori, ed anche a prescindere da quanto 
osservarto nelLa decisiJornre in 1r1assegna, La pos1sitbi:Lit� di desrumetre una rinuncia 
alla decadenza dalle valutazioni del collaudatore, che ol~retutto 
non sono vincolanti e impegnative .petr l'ammini�strazione e formano oggetto 
di una !l:'elaziO!tle riservata e segreta di .cui l'appaJJbatore, cOIIIlle � noto, non 
pu� prendere visione; e i limiti della sentenza in esame, e l'erronea prospettiva 
da cui appare viziata, si evidenziano proprio nel rilevare che anche 
una espressa rinuncia del collaudatore alla decadenza dell'appaltatore 
non impedir.ebbe �cerio ,aJJ.'Amministrazi()ne di rfatt'1a in'V'ece valere. 

ln definitiva, l'anmlissibilit� stessa di una :rinuncia dell'Amministirazione 
al:la decadenza, da esclude'l:le in .sede di o;>!l"ocedimento amministrativo 
della riserva, sembra doversi ilimitare alLa soLa ipotesi di derfinizione 
transarttiva della vertenza �con l'appaltatore, solo con le forme della trran




PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1193 

soggetto, laddove iLl Consorzio aveva sempre contestarto dJ. c~redlito fatto 
valeroe dal.tl'appailtatore, il punto da a�ccwtail'e -s.ecootdo l'impostazione 
adottata dalla .cor.te d'appelLo -era se il �Committente avesrse rinunciato 
a va,ler.si de:hla derca,denza .causaJta daUa ta11divit� dcll!e �ris:erV'e: 
~inunrcia in arstratto varlida, a notrma deill'art. 2968 cod.dv., trattandosi 
dd decadenza starbi1ita in materia ,patrimonia[e non sottratta aUa disponibilit� 
delle pa(['.ti. 011bene, ila rcorte'd'app,el:lo � �llliColl'IS:a neil denunctiato 
vizio di motivazione, quando ha affwmato, senza da([" c�ontto deile fonti 
del proprio �convil11cimento, che hl rco11aJUdatore aveva rlcevruto il mandato 
di esprimere la voilo1J1Jt� del ConSO(['ziO i:!Il l1elazione alle ru:erve 
e in oc,ca\Sion.e dehle operazioni di �controJ.Jo av.eva tacitamente il"IDliDdato 
al.ila decadenza discutendo le rilserve i!lJel meri,to, � dai!1Jdo, poi 
atto della ilotro l�egilttimit� nella sua relazione�. Quest'uiltima notazione 
non � m'V'ero ~coer.ente col T'iSIUiltato trat,tone, poich� ila �constataz.
ionte del.ila legitrtimit� � delil.e ll."iiServe poil:eva sig�ndf�,catre che il 
co�llaudatore le giudicasse tempestivamente pro[po\Site, non invece che 
egli rid:eri.sse di aver manifestato alila controparte, in adempdimento 
del llllandato riceV'uto, la voil.ont� di rinundall."e alla decadenza dipendente 
rdal.ila loro -intempestivilt�. Ma quel che pi� COIJ1Jta � clle, trrattandosi 
rdi desumere COI!l sicurezza da dati tiiJliV'OCi la tacita r:rrumi.festazione 
della voJ.ont� deil. Consorzio di non vailiersi deilla decadenza, ila 
sentenza impugnata J.'ha ravvisata: a) in UI!Il comportaJmento (diS1C�UJSsionte 
delle riiServe in sede di colilaJUdo tecnirco) di prer s� non nec,essaTiamente 
�coocludente nel ~senso ll"icercarto, e qutndi :rk!hiedente una 
qualche motiJvaz.ione irnrtorno arhla [pOSSihiiJ.it� di considwa�rilo come 
espressione deilla vo~ontt� di ll."i:nnncia; b) per di pi�, nel compoota


sazione (ed in �coerenza con la :funzione di We negozio) potendo l'AmministraziO!
I.'l!e vailidamente disporre dei propri dirrOO. La stessa Corte di cassazione 
ha del l'lesto arvuto occasione di pvecisaJre che ai fini in esame 
occorre accertare � l'effettiva volont� della p.a. di rinunciare a far valere 
la decadenza � (senrt. 12 mail'zo 1:973, n. 6r77)r; e non si COilll[lll'eiJlde come u:na 
tale � effettiva volont� � possa esserre rad:fermata se non nel 'l'�COil"SO delle 
condizionanti forme richieste per le manifestazioni di volont� della pubblica 
.amminisrtrazi~orne, e ,come possa quindi .esser�e desunta solo da un 
comportamento, gi� di per s� irrilevante, o da un esame della riserva nel 
merito, ovv:iamenrte non rpll:'eclusivo; cosi come � �evidente che anche un 
eventuale esplicito, ma erroneo riconoscimento, in sede amministrativa, 
della tempestivit� delle riserve non impedirebbe all'Amministrazione, in 
una successiva fase giudiziaLe: della controversia, di eccepire la decadenza 
prima non rilevata. 

Per quanto concerne l'ultima parte della massima, il contrasto dell'affermazione 
con :queHa :conteruuta nella sentenza 19 novembre 1973, 

n. 3089, commentata in questo stesso fasckolo, pu� giustimcarsi, ma solo 
in parte, �considerandosi �che nrerJla specie derCisa J',ente appaJ.tante non era 
un'amministrazione dello Stato. 
A. M. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mento di .u:n soggetto divel'lso� (cOOlaudaJtore) daJ. :titolar:e del rapporto, 
so~getto investito di un im.rcadco di controllo teondtco dal quale �'SUlla 
nooma1mente il. !Potere di rappresenta:l'\e itl 'committente, tanto pi� .in 
relazione a questioni non tecniche, co.sioch�, ancora una volta, occ�or;
reva dndicatre J. motivd dell'affermazione -itnvece del tutto ~immotivata 
-secondo cui al ,coJ.Iaudatore era stato conferito, dai competenti 
oogani del Consorzio, un mandato con rapptresentanza, ~co:mrprensitvo 
del potere di rinunciare alle v�erificatesi decadenze. 

Di qui ila fondatezza del mezzo m esame in ([1ela�zione a11a censura 
dd mancanza di motdvazione suil punto decisivo, che rcompoota ita 
ca.ssazione della sentenza con tTinvio ad :at1tro ,giJudilce per nuovo esame 
del punto �controverso. -(Omissis.). 

CORTE .DI CASSAZ,IONE, rsez. I, 1:9 nOVtemJOO'e 1973, n. 308'9 -Pres. 
Oapol'laso -Est. F�aillcone -P. M. Sit1ooohi (,cOIIlf.) -Gervasio RanICi:~
io (avv. Niicol�) c. Fel'\l"ovie delJlo Stato (a~VV. Stalto B!lll'\sl). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Redazione dello stato finale 
dei lavori -Ritardo dovuto alla situazione post-bellica -Imputabilit� 
-Esclusione. 

(d.m. 28 maggio 1895, art. 40). 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Attivit� del collaudatore Imputabilit� 
all'Amministrazione appaltante. 

(r.d. 23 :maggio 1924, n. 827, art. 122; l. 20 marzo 1965, n. 2248, ali. F, art. 362; 
d.l. 6 marzo 1948, n. 341; r.d. 25 marzo 1895, n. 350, art. 92; reg. gestione 
lavori FF.SS. 26 e 27 luglio 1906, art. 45) 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Collaudo -Ritardo -ImputabJlit� 
a titolo di dolo o colpa grave. 

(d.m. 28 maggio 1895, art. 40). 
Non � censurabile ta decisione con la quaLe sia stata escLwsa La 
imputabiLit� del ritardo neLla redazione delLo stato finaLe dei lavori in 
ragione deLle obbiettive e notorie circostanze neLle quali vers� l'Amministmzione 
delle Ferrovie dello Stato durante e dopo Le operazioni 
beLliche. n richiamo aLLa guerra combattuta suL suolo nazionale ed alla 
situazione di completa disorganizzazione in cui vers� alla fine deUa guerra 
l'amministrazione deLlo Stato, ed in particolare L'Azienda delle Ferrovie 
dello Stato, di cui sia gli impianti fissi che iL materiale mo�bile� avevano 
subito, come obiettivi miLitari, distruzioni e danni imponenti, 
rappresenta infatti una a.deguata e logica premessa della conclusione 
circa l'impossibilit�, in cui L'azienda delle ferrovie� si era venuta a tro



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN _MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1195 

vare, di dar corso, nei tempi ordinariamente richiesti daL suo operare, 

a quegLi adempimenti cui era tenuta nei confronti di appaLtatori per 

Lavori da essi eseguiti �(1). 

NeLL'appaLto di opere pubbLiche, iL colLaudatore � organo deLL'amministrazione 
ed il suo comportamento di fronte alL'appaltatore � imputabiLe 
aLL'amministrazione in nome e per conto detta quaLe egLi agisce, 
tanto neLL'ese�guire gli accertamenti tecnici, contabiLi ed amministrativi, 
quanto neLL'esprimere iL proprio giudizio suLLa coLtaudabitit� 
deLL'opera, e�d il suo parere suLLe riserve iscritte daU'appaUatore neL 
registro di contabiLit� (2). 

La Limitazione di responsabiLit� prevista neWart. 40 deL capito�Lato 
generate di appaLto �approvato con d.m. 28 maggio 1895 non pu� spiegare 
efficada in ogni ipotesi di inadempimento detta pubblica amministrazione, 
e quindi anche neL C(LSO di inattivit� voLon.taria o gravemente 
coLposa dei suoi organi. L'art. 40, primo comma, de�l c�pitotato 
generale del 1895, costituendo deroga atta discipLina generale detto 
inadempimento, � una n01/"17l,Q. di stretta interpretazione, sicch� e�sso precLude 
soLtanto queLLa responsabiLit� deLL'ente pubblico che possa ricollegarsi 
strettamente alla sua ra<1lio immediata, consistente ne�tta necessit� 
di tener salv�a L'ammini~trazione pubbLica da prete�se risarcitorie de�riv�
anti da ritardi �dovuti aLle caratteristiche proprie deU'organizzazione 
e del modo di funzionamento dell'apparato statale ed alta complessit� 
dei procedimenti attraverso i quali si realizza la sua attivit� 
giuridica; in ogni aLtra s.ituazione in cui si dimostri che si � fuori da 
questa esigenza, ed in particolare che il ritardo dipenda e�scLusivamente 
da un comportamento ascrivibile a doLo o grave colpa deLL'amministrazione, 
� giustificata t'applicazione detta cotpa contrattuale comune, 
ovviamente con l'esclusione delta presunzione di responsabilit� ex art. 
1218 cod.civ. (3). 

(1-3) Il ritardo dei pagamenti nell'appalto d'opera pubblica. 

Il ritardo nella .compilazione del conto finale dei lavori non �, 
come � noto, di autonoma ri1evanza al fine di rendere l'amministrazione 
appaltante obbligata alla corresponsione di interessi, in quanto la inosservanza 
del termine al riguardo stabilito dal capitolato speciale di appalto 
assume 1rJ.1ievo .so[o se e quando p1regiudichi 1a possibilit� del tempesti'Vo 
inizio delLe operazioni di collaudo e, di conseguenza, del tempestivo pagamento 
della ~rata di ~do. IiJ. pxilnc:Lpio ,afl�e~rmarto dalla COiri1Je di cassaziol!lle 
va segnalato, quindi, per quanto agevolmente se� ne deSIUllle in ordine 
alla necessit� di �accertare tl.a imputabilit� aill.'Ammini1strazione del ritardo 
nel pagamento della mta �di saldo, attrav.erso indagine volta a stabilire, in 
cone~reto 'e ,oon lrirfelrimento a11e 'singole fasi del ~rapporto 'successive alla 
ultimazione dei lavori, :se debba il.'Amministrazione dsponder�e del !dtardo 
nel pagamento della rata di saldo, anche per quanto concerne (come risulta 
dalla premessa in fatto della decisione) lo stesso obbligo di corrispondere 
gli interessi; e taiLe .criterio, anche ee affermato con ;riferimento ail.l'a!Tt. 40 



1196 RASSEG~A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). """'--Con iii. ,primo motivo, il rLcoorente \S� duole ~che sia 
stata affermata la non colpevolezza del rLtatrdo dell'amm.ilnistrazione nel 
provvedere al cOIIlto finail.e dei lavmi appaltati e .sia stata quindi eoolusa 
la respO!Ilsahilitl� della 'stessa per danni, denunciando: la vioiLazione 
degli ;artt. 1218 e ,se~g. cod. dv.; il.'omessa <mdagine su punto deciJsLirvo, 
con coose~ente insuffidoote e contraddittmia momvaziooe; la violazio'll!
e deil.l'art. 384 <c..p..c..e degl],i a<r,tt. 6<2 e 63 del cr.d. 25 maggio 1895, 

n. 350, e suocessive modificlle, noncih� dehl'ar:t. 34 del d.m. 28 ma,~gio 
1895 �e successive mod.i.fiohe (in relazione aLl'art. 360 n. 3 e n. 5 c.,p.<c.). 
Sostiene che l'dmJpugnata sentenza, con motLvaziOille a,podittka e 
con petizione di prmCI�ipio, ha dato per rpa�cifico�, .Ln difetto dd ogni 
a�cq<uisiziooe .probatoria ed anzi contro i dati della <comune .esperiel11Za, 
che la II'LcostcruziOille della crete feTil'oviaria dopo la guell'l1a fosse stata 
di per s� impediltWa della reda:mooe' della sttuazione finale; �si � ~inventa,
to � i<l momento dal quale :hl ritardo ~comin!Ciava a divenire colposo 
(momento suc.eessivo a<ll'avvenma 'ri<costii'uzio!!lJe del<la rete ferrovia<
l1ia nazionale), dando ,per pa'Cifico un fatto (.prima fas<e della rkostruzi:
one) �che era di per s� opinabile nel1a sua sussistenza obiettiva e 
nella ISlU.a di<mensione tempolraJ.e . 

.AI~giunge cile, al di l� del smesposto oll1dine di !I'hlievi, di per s� 
decisivd., la sentenza denunciata aprpa11e fondata �SU un dwpil.ic,e, .erroneo 
'Convincimento: 'che :non �es�i:sta a<1oon obbligo .giurcidico a .carico del 
committente in o!I'dine al momento in cui deve essere redatta il.a situazioo,
e finale e che, ,comunque, tale operazione collllporta un lavmo complesso 
,e moltepil.ice. 

Ll motivo non � fondato. 

del capitolato generale di appalto del 1895, appare rilevante anche nell'ambito 
della disciplina stabilita con gli ,artt. 35 e 36 del vigente capitolato 
g.enerale di appalto, specialmente quando si consideri che mentre il ritardo 
nilevante ai fini della corresponsione degli interessi era contemplato senza 
particoLari precisazioni nell'art. 40 del d.m. 28 maggio 1895 (ed � stato 
tutta'Via r:i1Jenuto utiLe ai fini :in esame so1o se imputabile all'.Am.m:iruistl:-azione), 
1a vigente normativa �,specif�:ca �e~essame:rJJte .che ,gli dinteressi spe>ttano 
aH':appalltatoit1e solo quando il ll'itat1do !ll!ei <pa~gamenti sia dovuto a 

� motivi attribuibili all'Amministrazione �: :rifer]biUt� ,ohe v<a quindi intesa 
!Ln termini di imputabiLit�. 
Nell'.economia della decisione il principio affermato nella prima massima 
risulta peraltro collegato, ma sotto certo profilo contraddetto dal 
criterio enunciato nella terza massima, che appare inv�ece suscettibile di 
critica, per il ,contrasto in cui si pone con l'autonomia, la specialit� e la 
completezza della disciplina stabilita con l'art. 40 del capitolato generale 
del 1895 e con l:a espl'essa esc11.liSiO!lle, 1stabil:ita .con ill pcimo comma della 
norma, di � indennit� di qualsiasi specie �; e la censurabilit� del criterio, 
ispirato ad esig�enze equitative compr.ensibiH, ma pri'Ve di rilevanza giuridica 
nella materia, � ,oorrufermata dalLa 1pi� :speoid�.ca :l�orrmulazione dell'art. 
35 del vigente oap.iltolatlo genera~e (di po!!'talta sostanz~almente inter




PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1197 

E' agevo�l.e rdleva:re, anzitutto, �che l'addebito di avere �esarrninato 
il .problema del :ritardo :nella c01ll11pilazio:n.e della situazione finai1e rdei 
lavori appaJJtati in una :falsa 1prospettiva, rdetel1Jll.i'I1ata da nn sottinteso, 
el1l.'oneo con'Vincimento sulla paLrtico1are compLessit� di taile operazione 
e suhla mancanza di Ogil11�. termtne per il suo .compimento, non trorva 
nelila dec.i.sione impugnata alc.nna affertmaz1ione da cui possa appa:rire 
giustificato, al di fuoLri dehl'attrilbuto � �compLessa � riferito alla sLtuazione 
finle. 

Ma taile qualificazione non .costituisce la ip�remessa per :a1cnna dedUZJioiille 
e deve pertanto -appropriata o meno .che sia, in astratto�, a 
queUa operazione -�cons1deit1arrs'i �lSitranea �ailla rat:io decidendi, iLa 
quale risuLta esplicitamente �e moti~a,tamente fondata non gi� ,su asserite 
difficolt� �che� 1sarebbero state incontrate nella rr.edazione dehla situazione 
stessa, a 1causa del � 'compUcato� lavorro e del vasto spiegamento 
di forze� da essa l'lichiesta (come, .secondo �l'assunto del ricorrente, 
avrebbe afferrmato .La .sentenza �impuglnata), ma, invece, SUJlie 
civcoSitanze obiettive neil1e qua.l:i vers� l'AmrniniJstrazione de1l!Le Fel'!rovle 
dello Sta,to durante e dorpo .le operazioni belliche, drcoSitanz.e che 
.le impedirono d:i proc.edere tempe,sthr-amente al �compimelllJto de,glli. atti 
da es.sa dovuti ln relazion:e ad obblighi assunti. 

A questo ,riguardo, nemmeno rtrov;a il1iscontro ne,Lla il.etter:a o nei 
presupposti �logtco~giuridici deUa morhlvazione, .l'u1terio~r~e addebito di 

p!'etativa), ,secondo tcW � tutti gLi interessi da ritardo sono interessi di mora 
comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, 2� comma, 
del codice civile �. 

Non 'sembxa .esattamenJte i�ndividuata, del [1esrto, la 1srtess�a ratio deB.a 
disposizione, �Che appaa-.e non tanto ispirata alla � necessit� di tenere salva 
l'amministrazione pu.bbUca da pretese risarcitorie �, quanto piuttosto rivolta 
a derogare, lin favore dell'appaltatore, al principio che per le obbligazioni 
del!lia pubblica amministrazione �esclude 1a ~r.avvisabi1Lt� di u:na mma, e 
quindi la decowe=a degli interessi, fino 1allia �emissione del mamdato di 
pagamento (Cass., 3 dlebbraio :119,65, n. 172, Rass. Avv. Stato, 19'65, I, 1317), 
e ral tempo stesso a ldmitare tale deroga al periodo successivo a quello presumibilinente 
occorrente, secondo i normali tempi tecnici, al compimento 
deEI.e operaziooi [)jecessaa-ie. NeU'ambito rdi rta1e pro:s!Pettiva, quindi, una 
inda~ine SUJlla congruit� del tempo impiegato per il pagamento o sulla 
ricorrenza di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'Amministrazione, 
oltre ad essere incompatibile con la normativa predeterminazione 
del tempo presumibilmente occorrente, viene a risultare del tutto superflua 
ed ,iJrrilev�a[))te, rproprlo per tessere gi� prestabilite dalla norma Le conseguenze, 
e tutte le conseguenze, dell'eventuale maggior ritardo (l'obbligo, 
cio�, di CO!rri�spondere .glli interessi). Il rital'dO dorvuto � alle caratteristiche 
proprie dell'orga,nizzazione e del modo di funzionamento dell'apparato statale 
ed alle complessit� dei procedimenti attraverso cui si realizza la sua 
attivit� giuridica. � perci� gi� a priori CO!llsiderrato. dalila nonna, e COl'l'isponde 
al periodo di tempo per il quale � esclusa la decorrenza stessa di 



1198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

avere considerato inesistente ogni obbligo g.iuridiJCo a camo del .comm1ttente 
in ordine aJ. momento in cui deve .esoore reda,tta la �situaztione 
finale in relazione al CO!Illipimento ,dell'O{Petra da parte deJ.l'aippa:Ltatore; 
c:he anzi, (L'indagine suLla soos1stenza o meno di colLpa nella condotta 
dell'amministrazione, sottintende lLa qualificazione del compoo:tamento 
cru:i non ventiV<a dato corso -sia pure per motivi ritenuti g1ustificati'V'i. 
ed esimenti da responsabilit� -'come contrattualmente dOIVUto senza 
rita11do. 

Quanto poi alla motivazione, secorndo la quale ogni cot1pa � !Stata 
esclusa facendo r.i,chiamo alla guerra, aJ. .periodo ,pos;bbe1lico 'ed a,lJla 
COinlllessla sil1ruazione nella quate si e11a trovata ad operare la ipUibbltca 
ammmi.strazdone, .come a nozd.oni di :fu,tto che rientrano nella 'Comurne 
esperienza, le quali poSISono essere pOISite a fondamento della decisiorne 
sernza bisogno di !PI"OVa (art. 115 ,c..p.c.), deve rilevars[ come, se pure 
� stato osservato che ll'rutiJ,izzazion.e del notorio irn materia giudiziaTia 
difficilmente .si sottrae a sospetto, in quanto ri�sulta sacrificato iii controno 
d:rule fonti ,e dell modo di acquisizione del ma.tetriale di fa<tto 
introdotto ncl. processo per .essere 'utHizza,to dal girudi,ce nella formaziorne 
del suo �convincimento, bisogna, tutta'Via, riconoscere che certi 
fatti, comunemente noti ed ind1scussti, risultano rtathl �che, esigeTe per 
essi J.'espetrimento delle prove, non aumenterebbe minimamente il �grado 
d[ convi!llZione che il giud~ce e le parti de'Vono avere, ed hanno 
delLla iloro ver-it�. 

i�nteressi; ed � evidente che 1a stessa ratio non pu� essere allora riferita 
(al fine di assumere che oL~e �agli interessi competelrebbe alil!�he il risareimento 
del danno quando il rita!I"do non dipenda, dia esigenze amrninistrative 

o contabili) anche al periodo di temp� relativamente al quale � stabilito 
l'obbligo di corrispondere gli interessi (successivo a queLlo preventivato 
come necessario per i normali adempimenti amministrativi); cosi come � 
evidente, del resto, che una indagin� quale �quella ipotizzata nella decisione 
in !t'aSsegna (quella cio� 1Sul1Ja .conga:ud.t� dci .tempo impiegato), oLtre 
ad essere inconciliabile con i principi della discrezionaiLit� am.ministratiV<
a, si !I"�ISOlVe!rebbe in �efttetti in un apprezzam.ento variabile e contingente, 
con il quale le r.esponsabiliit� dell'Amministrazione, considerata anche la 
diffi�colt� ,stessa della pil'OVa al rigual'do Tichiesta, Ve:I'l'ebbe in definitiva 
ad �essere (contro le !pii"Iemesse) �sOtlo presupposta, o quarJ~to meno desunta 
dal solo maggior tempo� trascorso. 
Ogni questione al l'iguardo deve comunque riternersi superata con la 
pi� precisa disciplina introdotta con il capitol.ato generale dii appalto approvato 
con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 ~cfr., del resto, la stessa Cass., 
13 maggio 1971, n. 1384, Rass. Avv. Stato, 1971, I, 698, in motivazione); 
ed � proprio la portata sostanzialmente interpretativa di tale nuova normativa 
che avrebbe dOVJUto condUI"l'e, come si � accennato, a soluzione 
diversa da quella accolta nella decisione in rassegna. 

Nel senso della decisione in rassegna, cfr. Cass., 27 agosto 1966, n. 2285, 
Rass. Avv. Stato, 1967, I, 688, con nota di crimea; nel senso opposto, ed in 
particolare per l'autonomia e la completezza della disciplina dell'analoga 



PARTE l, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1199 

Costituiscono, d'aJ,tra pa�rte, prinoilpi nrume~rose volrte affei'IllUIJti e 
della oud esattezza non sembra lecito dubitall'e, quello che ila valutazione 
c00Ilip1uta dal ,giudroe del merito drca la sussistenza o meno 
di fatti rientranti nelila comune esperienza .e cia.'lca l'oppor1Juni.t� di 
fa11e ad essi rioco11so � mcensUJrabile in .cassa\ZI�!one se proceda da :una 
esatta nozione giwidica del fatto notorio, Weso .come fatto �che l'uomo 
di media CUJ11Jura �conosce m un. dato .tempo ed in. un dato ~uogo, �anche 
se ~riferentesi ad un determ.�inato settore deLla attivit� umana (Cass. 
11 1u~o 1969, n. 2545; 17 ottobre 1968, n. 3346), e raJ.tro �che, attenendo 
il rricorso al notoTio all'esereizio del potere discll"eziona1e di 
detto giudice, non � necessario �che la motivazione indichi le rragioilli 
pelt' cui �hl potere stesso � sta�to (o non � stato) esercitato, mentre � 
evidente che la mancanza di �prova, essendo la condizione espressamente 
rich�!esta. dalla legge, non pu� essere considerata un ostacolo 
amapplioozione dell'art. 1'1'5�, 2� �comma, c.p.c. (Cass. 25 settembre 19�71, 


n. 2689). 
Orbene, se non pu� �esse1re �cOillltestato, ed in 1r~t� non lo �contesta 
nemmeno lo stesso ricor~rente, che le circostanze di fatto lllltilizzate dal 
giudice d'appello costituivano fartti notord, secondo (la nozione prevalentemente 
accolta di essi innanzi rricomata, e non esilgevmo pooci� 
i\1. �soccorso di alcuna prova pe~r .essere fa.tti valere nel processo, non 
pu� nemmeno sostene~rsi che ie :deduzioni �tralttene, in. ordine al problema 
oggetto dell'mdagine, .siano .aLtrimenti �ceil1SUJl1abili attll"averso 
un sindacato sull'adeguatezza e la logicit� della motivazione adottata. 

Ll richiamo alla guerra combattuta s:ul suo~o nazionale, che determin� 
la separazione delle ~regioni del nord .d'Italia (l'appalto :fu � 

disposizione prevista all'art. 40 del Capitolato generaJ.e amministrativo delle 

Fertrovie dello Stato, cfr. Class., 29 ottobre 1963, n. 2897, ivi, 1964, I, 192, 

con nota di adesione e richiamo dei precedenti. 

Quanto alla se.conda massima, l'affermazione di principio non pu� peral


tro .e.ssere intesa nel senso che l'attivit� del 'collaudatore, in quanto svolta 

� in nome e per conto � dell'Amministrazione, sia per questa vincolante, 
e ci� si� per quanto concerne il collaudo delle opere (il cui certificato 
pu� nori venire approvato), sia in merito al par�ere sul1e riserve dell'appaltatore 
(dal quale il provvedimento amministr�ativo pu� naturalmente dissentire); 
cos� come � evidente che di una eventuale .condotta dolosa, colposa 
� o ne�gUg.ente 
n �collaudatore � comunque obbligato a rispondere nei confronti 
dell'Amministrazione. La massima pu� quindi essere condivisa non 
tanto in quel �che areerma quanto piuttosto in quel che esclude, ed in particolare 
nella premessa se,condo cui il co1laudator.e non pu� essere considerato 
come organo del tutto estraneo all'Amministrazione, che agisca come 
avbitro super partes nell'esercizio di proprie attribuzioni pubblicistiche. 
Concetto sostanzialmente divel'SO da quello enunciato nella massima viene 
del resto affermato nella sentenza 29 ottobre 1973, n. 2809, sopra commentata. 


A. M. 

1200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

eseguito in Piemonte) dal territorio sottoposto :ail. potere del governo 
legittimo fino al mag.gio del 1945, nonch� alla situazione di completa 
disol'ganizzazio.ne m cui vers� alla fine deLla guerra l'amm:ilnisrt.razioue 
deHo Stato, �ed m pa:rticolar.e l'Azienda deihle Flell'rorvie .delil.o Stato, di 
cui sia gl'impianti fissd. che itl mateniale morbile av�evano SUJbiJto come 
obiettivi militari -distruzioni e danni imponenti, rappresroota 
una adeguata e log:ica premessa della co!llJclusione ci:rea l'1mporsSiibiJ.it� 
in cui l'azienda delle fwrov~e .si .era venuta a trovare, di da:11e cor:so, 
nei tempi oil'ldinariame!llJte richiesti dai!. suo opera.re, a quegli adempimenti 
oui era tenuta nei confronti di apparltatord .per lavori da essi 
ese:guiti. N� pu� esser�e �eensura:to, in questa sede, il :coooncimento 
espresso dai giudici di appello cil'ca la durata in coucreto :di rtaile �situa~
io:ne, :come giustificativa del rita(l'do nell'adempimento di�. cui si 
discute, .avuto ,ri,guardo anche all'esatto riJ:ievo della !IJil'�eminoote filnaJ.
it� di interesse pubblico di ripristiJna,re nel pi� breve tempo e con 
la ma:g~gime ampiezza �possibile i:i1. sel'Vimo ferroviario�, :ehe poilar1zzava 
tutti .gli �sfo~rzi der1l'appa~rato tecnico-amminisrtlrativo dell'azienda. Il mo


tivo di rilcorso, per tutte le �considera:tli:orn esposte, deve essell'le rersrp:inJto. 

Il secondo motivo del ricorso prlinC:�ipale �ed i �due motivi del ricorso 
i:ncidental.e sono rivolti a .censurare, in :base ad opporsrti a�ss:nnti, 
la statuizi:o.ne .con La quaLe la sentenza impugnata ha riconosciuto, nel 
rita.rdo :con cui era avvenuto ill coJJaudo (il 20 settembre 1952, dnvece 
�che entro il 1o gennaio 1949, :come sail'lebbe stato ben poSiSiiJbille, 
posto :c:he la situa:tlione fi:nale era :sta:ta comunicata il 22 marzo 1948), 

J.a �colrpa dell'amministrazione .e l'ha eonda:nna.ta ail pagamento degli 
intevessi tegalU S1Ul1a somma dovuta all'appaJta,tore, �e :possono, :pertanto, 
.essere esaminati congiuntamente. 
Iil ricorrente, �Con iJ. secondo motivo, sostiene �che la �sentenza timrpug:
narta, affermando :che le �con:segluenze dei!. ~oitardo neil1e o:pera�zion.i 
di coilla:udo � :pa:rd.fica:to dall'all't. 12 del Capitolato pe!l" l'esecuzione di 
lavori e forniture per :conto delle Fer:rovie deLlo Stato (appil'ovarto da:l 
Consiglio di Amministrazione il. 3 maglgio e hl 14 LLuglio 1922 e successive 
modifi:c.azioni) ai!. !l."ita'l'do IIlJei ,pagamenti, :con l'unica �conseguenza 
dell'obbligo di coNispondere :gli interessi legali quando detto 
r:itardo ecc�eda le nec�essi:t� dehl'Ammimirstrazione, � m'corsa in vrioil.azione 
e falsa appHcaziorne deLla norma anzidetta, in quanto essa si 11iferisce 
a quaLLunque forma di !l"itardo dipenden.te daWI'esaurlmento delle pratiche 
ammi:nistraUve, ma non gi� a:d un rritail'ldo imputarbile a titolo 
di .coLpa 'e attribuibile ad un preciso 'comportamento antigi:uridico. 

L'Amministrazione delle F�el1rovie deihlo Stato, da rpa.rte sua, sostiene, 
�con i:l �ricorso inddenta�1e, che �erroneamente sono rstati !riconosciuti 
.gili interessi :legali a favo!l'e del Ra111:cilio SJU!J.e somme a LLui ancora 
dovute deduc.endo �che :il collaudatore, negli a:prpalti pubblici, sebbene 
nominato daLl'amministrazione :committente, agisce, nello svolgwento 



PARTE I~ SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1201 

delle operazioni a lui �devolute, quale Oil'!gano ad essa estraneo, sorw.-apponendooi 
aLle parti in contraddittorio, :come ll'isUilta daM.'art. 362 del:La 
legge. 20 marzo 1865, n. 2248, e da1gli aTtt. 44-61 del RegOilamento per 
l'a~g1udicazione e le gestioni delJle opere �che si eseguiJSic'ono dall'Ammilllistrazdone 
de11e Ferrovie dello Stato (approvato il 27 e 2�8 J.ugi1io 
1906); 1che ila ~evisione del pagamento :degli inter;ess:i contenuta nelJ.'
atr1t. 12 innanzi 1citato, � � diretto a regolar�e situaziQ!ni neUe quaLi il 
ritardo sia appunto riferibiLe aU'azienda e ne�t contempo ad estdudere 
tale riferibitit� in via generale� (lo motivo); che J.'art. 38 del Capj..tolato 
generale ammill:Jjstrativo di a;ppa1to delle opere che si es1egruscono 
dall'Az:ienda arutonoma delle Ferrovie dello Stato .approvato 1i!l 9 ruprile 
1909 fissa per il. col1a1udo ��il termine dilatorio di un anno, s:ic�cih� non 
poteva parla�l'lsi di ritalt1do nell'adem(Pimento :configuraibiJle .come 1causa 
di danno finch� non fosse stata �chiesta ed ottenuta dal giuditee la fis:sazione 
del termine .per l'adempimento a norma de!ll'art. 118.3 cod. dv.; 
che, el'lron.eamente era stato dconosciuto �come atto di rcostituzione di 
mora Ja r�iserva foTmulata dal RandHo in .sede di .sottos:m"izione del!la 
sttuazion�e finale perch�, aill!che ammesso �che l'iillJten:to de!l RandJ.io 
fosse .sta.to .di:retto aLla rcostituzione in mora dell'azienda ferroviaria e 
che sia consentita una :costituzione in mora .ante tempus, �~a stato 
violato 11 !p['�Jndpio secoill!do cui la natura e la :liunziorne delta ll"�IServa 
ne :del1mitano necessaTiamente la pooctata g1uridica nel rigoToso ambito 
della 1siJtuazione in reui viene formulata (2� motivo). 

Mentre il secondo motivo del dcorso pr~ncipale � fon!dato, iJl lliCO(
l"SO ri:nciden.tale deV'e e:ssere re.spiruto. 

Non pu� esseve, anzitutto, �condivisa la tes.i pi� ampia sostenuta 
dar1l'a:mministrazione fe11roviaria, sercoillJdo la quale, 1m qualsivoglia 1potesi 
di ritrurdo nell'effettuazio�ne del :collaudo, l!llessun interesse e nesSilllna 
mdennit� di qualsiasi specie potrebbe esser:e !p(letesa dall'appailtatme, 
per l'ev1dente debolezza delle argomerntazioni 1cui si affida. 

Che il �coLlaudatore agisca come O['gan.o eSrtraneo all'ammilllistocazione 
sovrapp6rnendosi aille .pcwti �con �attribuzioni squisitamente pubbliciJst:
Lche, quasli �come run al'lbitro, �costituisce IUlla !p(lemessa apoditttca 
e :Lndimostrata, noo idonea �come tale a sorreggere l'affermazione 1che 
l'am:mini.strazimne non llisponde rper ropera:to, anche gravemente rnegUgente, 
del 'collaudatore. 

T�rattasi di tesi alla qua~e non si pu� .co:ns1enttre, per.cih.� il :co!llaudatore 
� un funzion.arrio di ruolo, nominato daU'amminis.tra:zione rcommtttente, 
e precisamente �dal Divettore� genelt"ale rdeille Ferrovie per le 
opere che, �come nella rspecie, sono eseguite dall'amministrazione ferroviaria 
(secondo il disposto dell'atr1t. 45 del regolamento sull'agg:Ludtcazione 
e gestione dei lavoni deile FF.SS. approvato rcon delibeocazione 
del Consiglio di ammiJnLstrazione 26 e 27 luglio 1906, modifi.cato 
con d.m. 28 luglio 1948, n. 605, e d.m. 27 luglio 1950, n. 559, in Tela



1202 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione a.JJ.'ar.t. 122 del r.d. 23 maggio 19,24, n. 827, sulla 'contabiUt� 
di Stato, essendo mapplicabhl.e !l'aTi. 362 della legge sui ~avoo:i pubblici 
-30 marzo 1865, n. 2248, ali. F -invocata dalJ.'amministraz:ione, 
per l'espresso disposto deN'art. 31 del!la legge� 7 luglio� 1907, n. 429, 
SiU!lrl'o1rdinamelllto dell'esercizio di Stato delle ienro~e e non �coooes:se ad 
imprese p11ilvate), della quale costituisce un or~gano, _ed iJ. cui comportamento 
'di fu-onte all'appaltartolle � dmputaibme all'ammmiJstJrazione in 
nome e per conto delJ.a quale egli agi�sce, tanto nell'eseglttixe gli a.ccertamelllti 
tecnici, cootab:ili. ed amministrativi quan�to .nel!l'esprimere il 
propr,io grudizio SiUlla collaudabdlit� 1de1J.'opera, ed il SIUO 1parere sulle 
iriserve iscritte' dall'appaltatore nel registro di contabilit� (v. a�rt. 50, 
Regolamento .suJ.l'a�ggiudtcaZ!ione e gestione dei !lavori delle Fevrovie 
dello Stato). 

Basto che il ritardo nella colllaudaZ!iooe dell'O!pera a:ppailtata � 
imputabile all'amministmziooe ed � fonte ~per essa di r.esrpoosabi'lLt� 
quando -come pi� ampiamente si d.ir� -SIUIPe!ra il tempo QThChlesto 
drul'ordinato e .diJ.igente .svo~gtmento delle operazioni tecnico-amminist!
rative necessar.ie, !Tisultano erronei sia l'asserzione dell'ammtnist!razione 
ferroviaria, la quale sos~ti.ene che ID!essun .effetto �CO!IlSeg;udtreibbe 
a detto >ritardo; sia la dec.isiooe adottata dai giudici di appello', d quali 
hanno sostenuto che alll'ipotesi irn. discussione, eqmpa,rabile a quella 
di ITitall'do nei pagamenti rprev,ista nel capoverso del .citato art. 12, 
possa essere cohlegata unicamente �la �conseguenza esrpil"essamente prevtsta 
per questo caso, �Consistente nel pagamento dei soli intere�s�si 
legali. 

PITecisato che la. pretesa fatta vaLere dal riJcoNen�te � ri!!Thasrta definitivamente 
fiiSsata, nel �co�vso del giudizio, n�ella domanda di lrisarcimento 
dei maggiovi danni (ol1!re 1gli interessli. legali) derivanti daJ.1a 
svalutatZione monetaria da lui subita a 'callls:a del ri-tardo coLrpevole 
de1l'ammwst!razione ne�l provvedere al ,collaudo ed al C'onseguen.te 
pagamento del saLdo, � sufficiente ricordare che, sul lpiToblema in esame, 
questa Suprema Corte si � pronuncirata 'di recente; e, nel rdfa,rsi 
ad nn -suo precedente orientamento, ha afferma.to 'Ohe la li:mdltazione 
di responsabilit� ,prevista nell'art. 40 del Capitolato �genera~e �approvato 
con il d.m. 28 maggio 1895 norn. 'pu� spiegare efficada in ogni 
ipotesi di tnademrp.imento della pubblica amminis1!razione, e quindi 
anche nel caso di inattivit� vo~o1ntaria o gravemente 1co~posa dei suod 
olt"gani, perch� la deroga in ogni �e �quaLsias[ caso a.Lla discirpilina ovdinaria 
della lresrp,ons,aibiLit� contrattua~e sarebbe in con.1Jra�sto inlg!iustifica.
to �COn i1l principio ,g�enerale che, in uno Stato di diritto, l'ente rpubbltco, 
al pa�ri d:i ogni altra persona giuridica, non pu� esimersi aai 
rispondere ded danni che, .sul piano contrattuale, il'inadempimento volontario 
o gravemente colLposo �di una sua obbiligazione. determini ai 
priva,ti (Ca,ss. 13 ma,ggio 1971, n. 1384; 27 a1gosto 1966, n. 2285). Ha 



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1203 

precisato, inoLtre, ne1la \SUa pi� recente pronuDJcia, che il'art. 40, prim,o 
comma, 'costituendo. deroga alla d!tscia;ilina .generale �dell'dnadempimento, 
� una norma di stretta interpretazione, 1si�cch� eSISO escLude ISIOltanto 
quella responsabiilit� dell'.ente 'pubblico .che POIS!Sa ricoili1egarsi 
strettamente ,aLla ,sua ratio immediata, cOilSii.stente .nella necessdot� d:i 
tener 1salva l'amministrazione pubblica da pretese !l'!isa~dtorie da-ivanti 
da .ritardi dovuti .alle caratteristiche ;propr1e deill'ol'lganizzazione 
e del modo di funzionamento delil.'.apparrato sta:taJ.e ed alla complessit� 
dei procedimenti attraverso i qualJi. si realizza J.a sua attdrvit� giuridica; 
e 'che, in ogni altra situazione in cui si dimostri. che si � fuori 
da questa esigenza, ed diD. particruare .che il ritardo dipenda esclusivamente 
da un comportamento aSCII"ivibile a dolo o ,grave colpa delJ.'
ammini:.strazion�e, � giustificata l'.aipipl.i.cazio!lle del1a di:scipilna con1Jrat1luaile 
�comune, ovviamente con l'esclusione del1a presunziO!Ile di 
re.sponsabHit� ex ar.t. 1,218 cod. �civ. 

Da questo orientamento non vi � ra.gcione di discosta<l'si, nella decisione 
deilla .presente causa, ma va, anzi, sottolineato, che l'a~gomentazione 
�con J.a quale viene suffra,g,a,ta 1la tesi accoLta, C�OO ri~do al 
sumdicato capitolato �generale, trova run pi� preciso r:Lscontrro nel gi� 
citato am. 12 del capitolato perr l'esectUzione dei larvori per ,conto dell'amministrazione 
ferrovia~ia, il quale, neB'esoludere il diritto' dell'appa1tator.
e di pretende.re ilnteressi od indennit� di qual�siasi specie

1

per �ritardo :rei col:laudo, nelil.a il:Lquidazione e nei pagamenti, fa riferimento 
al rita,rdo dipendente dall'esaurimento delle relative pratiche 
amminlis1Jrative, cio� a qualunque forma di �vttardo ffiScrivibile al nor-. 
male modo di operar-e della pubbilica ammdln.istraziooe �e non anche 
a qucl:lo riferibille ad un preciso comportamento ant1giuridico ed imputabile 
a tdtolo di �dolo o colpa 'grave. -(Omissis). 

'DRIBUNALE <SUPERIORE ACQUE, 19 l'lllglto 197�3, n. 213 -Pres. 8tel:la 
R~chter -Est. Quaranta -Pedd1s (avv. D'Audino) c. �ssessornlto ai 
lavori pubblici della Regione .sarda (avv. Stato Fiumara). 

Atto amministrativo -Atti regionali -Definitivi o non definitivi 


Criterio di discriminazione -Atti dell'assessore della Regione sar


da -Non definitivit� -Ricorso giurisdizionale -Inammissibilit�. 

(Statuto speciale per la Sardegna, art. 41; legge reg. sarda 24 febbraio 1956, 

n. 38). 
GLi atti regionaLi sono definitivi o non definitivi non a seconda 
deLLa qualificazione propria dei corrispondenti atti stataLi, ma in connessione 
con 1.a natura deLL'organo regionaLe da! qua!e sono posti in 


1204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

essere, per cui � irrilevante, ai fini �della �definitivit� o no dell'atto, 
che il provvedimento ,sia adottato nell'esercizio di funzioni prima attribuite 
al Ministro dei lavori pubblici; � quindi inammissibile il ricorso 
giurisdizionale avverso provvedimenti deWassesso?'e ai lavori 
pubblici della Regione sarda, trattandosi di provvedimenti suscettibili, 
a nOIJ'ma dell'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna, di ricorso 
alla Giunta, e quindi di atti non definitivi (1). 

(Omissis). -L'eccezione pre.giudizi.ale di inammi�ssibillit� dell. xicorso, 
soJlevata daH'Avvocatuxa Generale dell.lo Stato, � fof!l!data. 

L! prorvv�edimento impugnato, infa,tti, illOill ha il �CaTatter�e della 
definitivit� e non �, quindi, suscettibtle di impug~natirva �diTetta dinnanz,
i a questo Tribunale superiore adito in sede di legittimiJt�. 

Ed Linvero, a norma de1J.',arJt. 41 dello Stai1Jurto specda�le per ila Regione 
sarda, approvato con legge costituzion.a:l.e 26 febbraio 1948, n. 3, 
cootro i ,provvedimenti dei componenti della Giunta region~e preposti 
ai smgoli rami dell'Amministvazione � conc�esso rico�rso gera<rchico 
improprio alla Gilunta medesima, �la quale decide com decreto 
del SIUO P�residente. Ed � il predetto decxeto che cooti�turisce provvedimento 
impugnabile in questa sede. 

La richiamata diispO!Sizione dehlo Statuto specia�le� non appare derogata 
dall.'arti.coilo Ullllico della legge regionale satrda 24 febbraio 1956, 

n. 38, invocata dal ricorrente. Detta Jeg:ge dispone soiltanto che ile 
:llurnziOOld amm.inistrative in materia di acque pubbliche e di :produzi.
one dell'enevgia elettrica, spettanti alla Regione� ai sensi. >de�hl'aTt. 6 
dello Statuto, sono esercitate: � 
a) dal Pres.idellllte deHa Giunta nei �casi in cui (Le !leggi dello 
Stato prevedono Ja competenza del C~o dehlo Sta.to; 

(l) Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 14 luglio 1970, n. 535, Rass. Avv. Stato, 
1970, I, 82.9�; 12 ottobve W617, n. 473, Cons. Stato, 1967, �I, 1749; petr ana.Logihe 
fattispecie, d:r. CO[]JS, rStato, IV rSez.,. 1� febbrato 1967, n. ,g, Cons. Stato, 
1967, I, 1~1; 23 novembre WOO, ID. �832, i vi, 1,966�, li, 2045, in tema di atti 
del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. In par.ticolare, nel 
senso che la definitivit� di un atto amministrativo dipende� esclusivamente 
dalla natura dei rimedi �esperibili in sede di impugnativa, cfr. Cons. Stato, 
ad. gen., 22 ottobre 1970, n. 184, Cons. Stato, .1973, I, 5\20. Secorndo !l:o stesso 
criterio, e rilevandosi anche, tra l'altro, la mancanza di norme analoghe a 
quella contemplata nell'avt. 41 deLlo Statuto speciale per la Sardegna, 
sono stati ritenuti dnvece defdnitivi gli atti emanati dalle Regioni in materia 
di �antichit� e belLe �arti (Cons. Stato, V Sez., 17 3fPii'ile 1973, m. 409, 
Cons. Stato, 1973, I, 593). In dottrina, !Suhla definitirvirt� de11'artto amminilstrativo 
.cfr. da ulJtimo CARNEVALE, La definitivitd del provvedimento amministrativo, 
Nuova Rass., 19171, 16�77, �Con commento di RoDELLA. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN. MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1205 

b) daH'Assessore ai lavori !PUbblici ned 'caJsi in �oui i e leggi dello 
Stato !prevedono la �competenza del Ministro ded lavori pubblici; 
c) dall'Assessore alle :finanze nei �casi in �cui iLe Leggi dehlo Stato 
prev,edooo 1a 'Competenza del Ministro delle finanze. 

Ci�, peraltro, non comporta .che le �Competetnze come sorpra distribuite 
passino agli ovgam regionaU con le medesime caratterrisrtiche 
degli atti adottati in sede statale, nel soo,so che gli atti .emeSISii da.gU 
oll1ga!IJii regionali siano de:finJJtivi o non definitivi a seconda <Cihe ta11i 
siano quelli emessi dagli organi statali. Siffartta c.onseguetnza esrula 
dalla portata della Leg�ge II'egiona!le di 'cui sopra, <La qua'le ha inteso 
soilo individual'e in sede re.gionale gld or.gam che sono competenti a 
provvedere in luogo di quelili statali; ma i r�elativi atti :ricevnno la 
quaJ.ifi�cazione in termillli di defin,itivit� o non definitivit� in connes:sdone 
con la natura dell'organo regionaile dail quale sono pooti in 
eSISere. 

Da ci� �coosegue che l'impugnato provvedimento assessoriale, in 
quatnto atto non definitivo�, andava �grmato .con il ricorso previsto dall'art. 
41 de<Llo Statuto dinnanzi alia Giunta regionale. -(Omissis). 


SEZION)!: SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE, rSez. V, 2r3 ~germato 1973 n. 32r19 -Pres. 
De Rosa -Rd. So11ge -P. M. �conf. -Rtc. Add.M-i. 

Procedimento penale -Impu~nazione -Dichiarazione di ricorso -Mo


tivi relativi a capo di sentenza non impu~nato-Inammissibilit�. 

(art. 201 c.p.p.). 

I moUvi d'impugnazione costituiscono parte essenziale, integrante 
ed inscindiMle della dichiarazione di impugnazione onde, quando manchi 
la correlazione fra la dichiarazione d'impugnazione ed i motivi 
addotti, per essere questi riferiti ad un capo autonomo di decisione 
non impugnato, l'impugnazione � inammissibile (1). 

(Omissis.). -Nel procedimento penale contro Addarri Vito ed altre 
tredici per.sone, imputate di pi� 11eati di :llalJSo, truffa, ,corrruzione, interesse 
privato in atti di ufficio (reati elencati per il'Addari, soio o 
�IIl �correit� con altri, in 36 d.istilllte imputazioni) con s'entenza 24 dicembre 
1970 H Gtudiee istruttore :p~~esso il Tribunale dd Bologna d.ichiarr� 
non doversi procedere cOilitro l'Addari rela�tivamente ai reati 
di cui ai capi l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8., 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19,. 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 pooch� il fatto non srussiste 

'(l) La ,sentenza �citata nella motiVIaziOIIle aV!eva esattamente affermato 
che dichiarazione d'impugnazione 'e presentazione dei motivi costituiscono 
un unico negozio �gi!u:rid.ico [pl'OCessua1e, con la cOilJSe~uenza che questo 
non potev~a ritenersi perlfezionato quando fra i due atti non v'� corrlspondenz
�a. Nel.Io stesso senso, v.: Oass. 25 ott�obire 1968 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 
19�69, p. 1595, n. 2456; 19 arprile 1968, ivi, 1969, p. 542, n. 810. 
Sulla genericit� dei rmoUvi, v. Cass. 31 g;ennaio 1969 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 
1970, p. 142, n. 137, 5 maggio 1969, ivi, p. 1240, n. 1H13; 8 novembre 
1968, ivi, p. 287, n. 367, tutte basate su:! cdterio funzionaLe della necessit� 
di pOIU"e il giudice tSUperime in grado di individuare e di controllare 
nei suoi preci�si termini la edUca .che viene irivolta al rpil'ecedente giudizio 
e quindi di esercitatre con riferimento alLe argomentazioni deU'i:mpugnante 
il proprio sinda�cato. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1207 

e relativamente al reato di ~cui al ~capo 14 (falsit� ideo[ogtca commessa 
rdaJ. ,p.u. in rcertificati) perch� estinto in effetto di amnistia. 

Inoltre, dichiar� la proprla incompetenza .per tel'l'itorio relativamente 
a1le imputazioni rdi ~cui ai capi 7, 11, 18, 20, 21, 2,2, 27 (7, 11, 
22 e 27 interesse privato in atti di ufficio, 18 ~correit� in truffa aggravata 
ad danni dello Stato, 20 cocr:1ruzione per atti ~contrarri ai doveri di 
ufficio; 21 falsit� ideologica) e ~dispose la trasmiss~one degli atti al 

P.M. di Roma, luogo in ~cui fu ~consumato il rea,to .pi� rgrave (carpo 18). 
Con atto ricevuto N 25 febbraio 1971 dal Cancelliere derll'Ufficio 
d',istr:uzJione di Bologna l'Addari dichiar� di � ricorrere in ~cassazione 
deLla iSentenza p~roferita dal Giudice istruttore di Bologna in data 24 
dicembre 1970 notificata il 22 febbraio 1971 con la qua~e veniva rdichiara,
to non doversi procedere per amnistia per il capo 14 della imputazione
� per J. motivi ,che sarrebbero sta'ti ~prodotti dall'avv. Franco 
Mariani. 

Detto difensore, a sosteglllo della proposta impugnazione, ha dedotto 
un unico motivo e cio�: �Violazione dell'art. 524 n. l e 3 ~c.:p.rp. 
1n rroazione all'art. 387 rc.p.p. � specificando che � il ricorso si dferisce 
esclusivamente M capo riguardante ~la declarativa di incompetenza 
territoriale � e sostenuto: 

a) �Cthe l'imputazione di cui al capo 18 rtgua,l'da un fatto analogo 
a quello di cui al capo 2 e che, :pertan,to, il Giudice i:strluttore 
avrebbe doV'uto prosciogliere l'rimputato anche dal reato di rcui al 
capo 18; 

b) che il Gi'Llldice ,istruttore avrebbe violato l'art. 378 rc.rp.rp. per 
non avere proscioilto l'imputato anche dagli Mtri 11eati per i quali ha 
dichiara,to la propria incompetenza. 

L'Avvocatura Generale dello Stato, che rappresenta e difende le 
parti civili Mtnistero delle finanze e Mmistero del tesoro, con una 
memoria depositata in cancelleria resiste aJ. ricorso osservando che lo 
stesso � i:namm.iJSsi:bile �e, subordinatamente, infondato. 

Anclle il difensore del ricorrente ha depositato una memoria neLla 
quale sostiene: a) l'ammissibilit� del dcorso; b) l'applicabilit� dell'art. 
15,2 in Ordine alle imputazioni oggetto de11a declaratoda di ilncompetenza. 


Ci� premesso, ila Corte osserva che, in conformit� de11a richiesta 
del P.M., il ricorso deve essere dichia])arto inainill�SiSirbile. 

DaLla chiara, inequivooo:bile formulazione della dkhlaraziooe di 
impUJg:nazione risulta che con hl ricooso del quale si tratta ,l'Addarino 
Vito ha inteso impugnare, ed ha impugnato, non l'intero dispositivo 
della sopra menzionata sentenza istruttoria ma soltanto quel capo che 
~rigua["da Ll.a declaratoria di rnoo doversi procedere per amnistia in ordtne 
al reato di cui M n. 14 della imputazione (art. 480 c.rp.: fa~� 
ideologica rCOmmessa daJ. p.u. in .certificati). La dichiarazione di im



1208 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pugnazione sopra trascritta non pu� essere interpretata div�ersamente 
perch� quando, come nella specie, il dispositivo della sentenza si divide 
I�ill pi� capi nettamente distinti, � sempre possibile una impugnazione 
parziale: il �che comporta acquiescenza rispetto ad �capi non specificamente 
impugnati. 

E', per.tanto, priva di consistenza l'affermazione fatta all'inizio dell'esposizione 
deH'unJco motivo �di ricOI'ISo, che 'Cio� l'impugnazione si 
riferisce escliusivamente al capo riguardante la de�cla~ra:toria di incompetenza 
ter~ritor-iaJe. 

E' da aggiun,gere che, pooch� i motirvi sooo un necessario complemento, 
una parte essenzdale, in,tegrante ed inscdndihile della �dicll.iarazione 
d'impugnazione, che rappresenta l'elemento volitivo, ossia la 
espreSISione dlila volont� d'impugna:re, mentre i motivi sono 'l'elemento 
�logico giuridico, cio� l'enunciamone delle specifiche ragiom di fatto 
e di di!r1tto in base aJJe .quali viene censura.ta la pronunda �che s'impugna 
(v. Cass. Sez. III 8 maggio 1969 ric. Valle ed altri, dn Mass. 
dee. pen. 1969, n. 112.108), d1fetta, nella specie, ogilli �Cor:relazione tra 
la dichiarazi()[le d'.impugnaziooe ed i motivi addotti, �con �la �conseguenza 
che la dichiarazione d'impugnazione non � stata accompagnata n� 
seguita dalila enunciazione dei motivi; e ci� in coll'trasto con quanto 
dispone l'art. 201 primo comma c.p.c. 

N� � possirule, nei motivi addotti, :ravvisare una implicita e va


lida dichiarazione di volere impugnar�e amhe il �capo deHa sentenza 

riguaroante ola declaratocia d'incompetenza, perch� i motivi stessi l'li


sultano spediti il 15 e pervenuti in cancelleria il 17 marzo 1971, cio� 

oltre dl termine stabilito dalla legge �per l'impugnazdone. -(Omissts). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, 7 maggio 119�73, n. 234 -Pres. Srpadaocini 
-Rel. Pailmieri -P. M. So (>eoruf.) Ri.C. Moilrfa. 

Parte civile -In gener.e -Omessa inserzione nel verbale delle conclusioni 
orali -Mera irregolarit� -Omissione delle conclusioni orali Nullit� 
relativa. 

(c.p.p. artt. 492, 493). 
L'omessa inserzione� nel verbale di dibattimento delle conclusioni 
orali 9,el difensore di parte civile, sempre che si attesti nel verbale 
l'intervento nel dibattimento del difensore stesso, non � causa di nutlitd, 
ma semplice irregolaritd improduttiva di effetti giuridici. 



PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1209 

NeU'ipot.esi, invece, in cui le conclusioni ordli vengano omesse, 
ci� integra una nullitd relativa, che � sanata se non � fatta valere immediatamente 
con dichiarazione inserita a verbale (1). 

(l) L'ipotesi �esaminata e decisa dalla Corte �di Cassazione in questa 
sentenza non � ovviamente quella della mancata presentazione della conclusioni 
scritte, ma quella, ben diversa, di omessa lettura delle conclusioni: 
la violazione della norma pre�vista dall'art. 468 c.p., che impone la 
lettuTa delle .conclusiolllli compa1:1ta, ha ,stJaWito la Supil.'all:a Corte, una ltlJUllit� 
relativa. Resta quindi pacifico che la mancata pr,esentazione delle conclusioni 
�comporta invece revoca tacita della costituzione di parte civile, 
cos� come dispone l'art. 102 c.p. (v. per la costante affermazione che la re-� 
voca tacita opera solo nel giudizio di primo grado, Cass. 5 febbraio 1968 in 
Cass. Pen. Mass. Annotato, 1969, p. 555, n. 830; 31 marzo 1970, ivi 1971, 
p. 878, n. 1238). 
Per quanto concerne la prima par.te dell.� massima, essa � coerente 
all'indirizzo giurisprudenziale, che ha pi� volte aff.ermato che l'omessa 
recezione delle conclusioni dal dif.ensore o dal P. iM. nel verba~e costituisca 
mera irregoiarit� (v. giurisprudenza citata in calce all'art. 492 c.p.p. in I 
codici penali annotati a cura di G. LATTANZI, 1970). 

ln dottrina v. tSUlla natwra e :llondamelllto deliJ.'azione civile nel pn:-ocesso 
penale, GuALTIERI, La parte civile nel 'processo penale, 1968; RicciO, 
La volontd delle parti nel processo penale, 1969, p. 232. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 9 maggio 1973, n. 394 -Pres. LeoDJe 
A. -Rel. Scordarr:naglia.-P. M. oonf. mc. MoLgara. 

Procedimento penale -Contestazione dell'accusa in materia penale Oggetto 
-Circostanze aggravanti -Pena detentiva aggiunta all'ammenda 
nei casi di maggiore gravit� del fatto -Costituisce circostanza 
aggravante -Obbligo di contestazione -Mezzo di impugnazione. 


(c.p.p. artt. 90, 409, 443, 524). 
Nelle contravvenzioni per le quali sia prevista la pena detentiva, 

in aggiunta a queLla dell'ammenda, solo per i casi pi� gravi, twle mag


giore gravitd del fatto costituisce una vera e propria circosbanza ag


gravante, che non pu� essere considerata, n� ai fini della determina


zione della pena, n� ai fini deLl'individuazione del mezzo del gravame, 

quando non abbia fatto oggetto di rituale contestazione. 

Di conseguenza, allorch� sia stata contestata e ritenuta la figura 

semplice del reato, la sentenza pu� essere impugnata solo me�diante 

ricorso per cassazione, trattandosi di infrazione punibile con la sola 

ammenda, e, quindi, suscettibile di ablazione (1). 

(l) Giurisprudenza costante; v. nello .stesso senso, Cass. 26 gennaio 
1967, n. 1838, in Massimario penale 1967, p. 70, n. 103274. 

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PARTE SECONDA 

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206 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposte di regiritto -Societ� -Trasformazioni -Agevolazioni ex-legge 

n. 170 del 1965 -Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta 
anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale. 
Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 
1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica 
del capitale (artt. l e 3 legge 18 marzo 1965. n. 170). 

(Cont. 238j73, Grignolio c. Finanze, Avv. Stato Pavone). 

Imposte dir-ette -Ritenut� d'acconto -Se la ritenuta debba essere operata 
anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario. 

Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, 
debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni professionali 
liquidate a favore di avvocato distrattario, anzich� della parte 
(art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801). 

(Cont. 158j73, Postogna c. Finanze, Avv. Stato Scotti). 

Imposte ipotecarie -Verifica dello stato passivo -Alienazione del bene 
soggetto a privilegio -Ammissione in via chirografaria se sia legittimit� 


Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verifica dello 
stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio � stato 
alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, 

n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 c.c.). 
(Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Fallimento 
Lanzerotti, Avv. Stato Vacirca). 



PARTE SECONDA 



QUESTI�ONI (*) 


Imposta di registro -Agente di Commercio -Atto di nomina senza indicazione 
di corrispettivo -Se possa essere sottoposto all'imposta di 
registro sui corrispettivi accert~ti. 

Se l'atto di nomina di agente di commercio, senza indicazione di corrispettivo, 
possa essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro 
sui corrispettivi accertati dalla Polizia tributaria (art. 92 lett. � B � della 
tariffa alleg. � A � al regio d~creto 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 1, decreto 
legge 26 settembre 1935, n. 1749, all. � A �). 

(Cont. 38j73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). 

Imposta di registro -Agente di Commercio -Atto di nomina senza indicazione 
di corrispettivo -Se possa essere integrato da dichiarazione 
estimativa. 

Se l'atto di nomina di agente di commercio, che non indichi corrispettivi 
possa essere integrato con dichiarazioni estimativa della parte 
sollecitata dall'Ufficio, o, in caso di rifiuto, con determinazione del valore 
effettuata d'ufficio (art. 17, n. 2 del regio decreto legge 7 agosto 1936, 

n. 1639). 
(Cont. 38j73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). 

Imposta di registro -Agente di Commercio -Atto di nomina senza indicazione 
di corrispettivo -Se rappresenti un caso di occultamento di 
valore. 

Se un atto di nomina di agente di commercio, che non preveda corrispettivi, 
rappresenti un caso di � occultamento di valore � suscettibile di 
essere provato attraverso le risultanze degli accertamenti dalla 'Polizia 
tributaria ai fini di altre imposte (bollo ed i.g.e.) (art. 1, decreto legge 
26 settembre 1035, n. 1749, alleg. � A �; art. 105 regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3269). 

(Cont. 38j73, Barilla c. Finanze, Avv. Stato Porqueddu). 

(*) Vengono qui pubblicate le questioni di particolare interesse e di 
attualit� che si agitano in sede contenziosa, con l'indicazione del numero 
del contenzioso e del collega incaricato per favorire il collegamento con 
altri colleghi che trattano le stesse questioni e per aprire, possibilmente, 
sulle ,stesse un dtbatUto. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposte di regiritto -Societ� -Trasformazioni -Agevolazioni ex-legge 

n. 170 del 1965 -Se la dichiarazione prevista dall'art. 3 sia richiesta 
anche nel caso di trasformazione senza modifica di capitale. 
Se la dichiarazione prevista dall'art. 3, terzo comma, legge 18 marzo 
1965, n. 170, sia richiesta anche nel caso di trasformazione senza modifica 
del capitale (artt. 1 e 3 legae 18 marzo 1965. n. 170). 

(Cont. 238j73, Grignolio c. Finanze, Avv. Stato Pavone). 

Imposte dirette -Ritenuta d'acconto -Se la ritenuta debba essere operata 
anche sulle somme corrisposte all'avvocato distrattario. 

Se la ritenuta di acconto di cui all'art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801, 
debba essere operata anche sulle somme corrisposte per prestazioni professionali 
liquidate a favore di avvocato distrattario, anzich� della parte 
(art. 3, legge 28 ottobre 1970, n. 801). 

(Cont. 158j73, Postogna c. Finanze, Avv. Stato Scotti). 

Imposte ipotecarie -Verifica dello stato passivo -Alienazione del bene 
soggetto a privilegio -Ammissione in via chirografaria se sia legittimit� 


Se sia legittima l'esclusione del privilegio in sede di verific'a dello 
stato passivo, per il motivo che il bene su cui grava il privilegio � stato 
alienato dal fallito prima della dichiarazione di fallimento (artt. 95 e 111, 

n. 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; art. 2772 c.c.). 
(Cont. 229/73, Conservatoria Registri Immobiliari di Catania c. Fallimento 
Lanzerotti, Avv. Stato Vacirca). 


LEGISLAZIONE 


QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

I-NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

R.d. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 46, ultimo c�omma, nella rpa,l"te in oud 
esclude in ogni caso dal diritto all'� indenniz2lo � in esso previsto 
l'agente sospeso m via rpreventiva e succ�ess:ivamente a�ssoLto m sede 
di ;procedimento penail:e per msufficienza di prove. 
Sentenza 28 novemOO"e 1973, n. 168, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

d.l. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, quarto comma, sul �TrattamenJto 
giuridico ed economico dei!. perso[)Jail:e civiJ.e non dd �ruolo in servizio 
neLle ammilThiSillrtazdoni deLlo Starto � nelle pall"ti in �oui �dispone �che non 
sia dovuta dndenndt� di anziandt� n�ei casd 4i Licenziamento ilrl s1egudrto 
a condanna .pena<l�e o �a provvedimento disc,irplinare ed dn seguito a dimissioni 
vo�lontaiflie. 
Sentenz,a 21 novembre 1973, n. 1~6, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. 

legge reg. sic. 27 novembre 1961, n. 22, art. unico, nella parte in cui, 
prorogandosi iii. termine conten:uto nell'art. l, primo �comma, della leg,ge 
l'eg]onale 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone l'app1ioa2lLone deLl'art. 6, 
primo �comma, deLLa le1g1ge (['legiQ[)Ja,le 28 apl'i!le 1954, n. 11, �a>lle costruzioni 
inizdarte e �COndotte a rtermme nel p�eriodo mteroorrrente da1l l<> gennaio 
1958 ail. 31 dicembre 1965. 

Sentenza 21 novembre 1973, n. 158, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. 

legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 1O, nella pal"'IJe in c1ui �1S1Cilrude giLi 
apprendisti dail:l'appLicabdldt� nei Locro con:lirontd della medesima legge, 
nel �COI"So del ropporto di a'PPl'enddsrta�to. 

Sen.tenza 28 novembre 1973, n. 169, G. U. 5 �diocembcre 1973, n. 314. 

II -QUESTIONI DICHIARATE :NON FONDATE 

Codice civile, art. 2960, secondo comma, (artt. 3 e 24 deil:la Costituzione). 


Sen.tenza 21 novembr�e 1973, n. 162, G. U. 28 novembre 1973, n. 307. 

codice penale, art. 160 (acrt. 3 .delJla Costituzione). 

Sentenza 21 novembr�e 1973, n. 155, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

208 

codice penale, artt. 188, primo comma, e 189, primo comma, n. 3 (artt. 3, 
pritno COimma, 27, ,terzo comrrJJa, 36, primo comma e 53, pri:mo comma 
dell.a CostLtuzione). 

Sentenza 28 novembre 1973, n. 167, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

codice penale, artt. 589 e 42 (avt. 3 delLa Cos,tiJtuzione). 
Sentenza 28 'novembre 1973, n. 166, G. U. 5 dlicembve 1973, n. 314. 


codice di procedura penale, artt. 274 e 612, terzo comma (all'ltt. 3, p!l'ti.mo 
�COIIIUlla, 27, terzo cOIIIUlla, 36, primo comma, e 53, .pri�mo comma, 
della Oostituzione). 

SentenZJa 28 novembl'e 1973, n. 167, G.U. 5 dieemoce 1973, n. 314. 

codice di procedura penale, artt. 304-bis, 392, 348, ultimo comma, 462, 

n. 3, 463, primo comma, e 465, secondo comma (art. 24 della CostiJtuzione). 
Senten:lla 21 novembre 1973, n. 154, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. 

codice di procedura penale, art. 466 (a,l"tt. 2, 3, 24 e 27' della Costituztone). 
Sentenza 21 novembre 1973, n. 159, G.U. 28 iiJJOvemb!re 1973, n. 307. 

codice di procedura penale, art. 479, terzo comma (�lWtt. 2, 3, 4, 25, 
35 �e 41 del:1a Costituzione). 
Senten:tJa 28 novemb!re 1973, n. 171, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 16 (artt. 3 e 4, primo comma, della 
Cost1tuZiiOiiJJe). 
Sentenza 21 novembre 1973, n. 157, G.U. 23 novembre 1973, n. 307. 

r.d. 5 febbraio-1891, n. 99, art. 81 (ar.tt. 117, 118 e 130 de1La Costituzione). 
Sentenza 28 novembre 1973, n. 170, G. U. 5 di!cembre 1973, n. 314. 

r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 132 (1artt. 117, 118 e 130 deilila Costd:
tuZiione). 
Sentenza 28 novemb!re 1973, n. 170, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 27 maggi�o 1929, n. 810, art. 1, neL1a parte in c:ui d� esecu:
IJione ai �commi qual'lto, quinto e sesto dell'all't. 34 de:l CoiiJJcoodato ltra 
l'Italia e La Santa Sede (�al'ltt. l, secondo comma, 3, primo comma, 11, 
24, primo e secondo comma, 25, primo� comma, 101, pl:'I:Lmo �comma, 
102, .pdmo e secoiiJJdo comma, delLa Cost:Ltu:lliOiiJJe). 

Sentenza 11 cUcembve 1973, �n. 175, G.U. 19 dkembre 1973, n. 326. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 62, primo, terzo e quarto comma (art. 3, 
primo e secondo comma, della Costituzione). 
Sentenza 21 novembre 1973, n. 161, G.U. 21 novembre 1973, n. 307. 



PARTE II, LEGISLAZIONE 209 

r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, artt. 26, 27 e 33 (artt. 3 e 4, priono comma, 
della Costiltuzione). 
Sen1Jen2la 21 novembre 1973, n. 157, G.U. 23 novembre 1973, n. 307. 

r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 116 (a['t. 76 della Costil1Juzioil1e). 
Sentenza 28 novembre 1973, n. 164, G. U. 5 di:cembre 1973, n. 314. 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (�a:rt. 76 della Costituzione). 
SootenZJa 28 novembre 1973, n. 164, G. U. 5 di!Cembre 1973, n. 314. 
legge 13 novembre 1960, n. 1407, art. 8, .primo, secondo e terzo comma 
(art. 3 della CostttuZiione). 

Sootenza 21 novembre 1973, n. 160, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. 

legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 24 ~a~t. 14, lettera l, del:lo SI1Jatuto 
delLa Regione sicdJLiana). 

Sentenza 28 novembre 1973, n. 165, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 12 febbraio 1968, n. 132, artt. 55 e 56 (arlt. 117, 118 e 130 delilla 
Costi1Juzi001Je). 

Serlltenza 28 n,ovembre 1973, n. 170, G. U. 5 dtcembre 1973, n. 314. 

d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 111 (art. 14, 'lettera l, dehlo statuto 
�delilia Regione sicd:liana). 
Sentenza 28 no'V'embre 1973, n. 165, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 1� dicembre 197'0, n. 898, art. 2 (a:rtt. 7 e 138 de11Ja CostituZJione). 


Sootenza 11 clic�embre 1973, n. 176, G. U. 19 �d1cembre 1973, n. 326. 

III -QUESTIONI PROPOSTE 

Codice civile, art. 1901 (a:rt. 3 delJ:a Costituzione). 
Tribunale di Roma, ol\dmanz:a 5 marzo 1973, G. U. 5 d1cembre 1973, 


n. 314. 
'codice civile, ad. 2120, terzo comma (artt. 3 e 36 delLa Costituzione). 

T�ribllil13Jie di Lec:ce, oidma\ll.Za 2 ma�g.gio 197.2, G. U. 14 novembl1e 
1973, n. 294. 

codice civile, art. 2237, secondo e terzo comma (art. 3 :delila Costituzione). 
Corte d'appello di Roma, mdinanza 20 novembre 1972, G. U. 14 
novembre 1973, n. 294. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura civile, art. 140 (artt. 24, 'secondo �Comma, e 3, 
prorno ~comma, delilia Cosrti.ltuzione). 

Pretorre di Lugo, oodJ�nianza 11 agos,to 1973, G. U. 14 novembr'e 
1973, n. 294. 

codice di procedura civile, art. 521 (,a,rrtt. 2, 3 e 29 de1La Costitu:
z1one). 

PrertOre di Asti, Ol'dlirnanza 8 agosto 1973, G.U. 5 dkemooe ,1973, 

n. 314. 
codice penale, art. 175 (�all'ltt. 3 e 27, terzo comma, della Cosltlttuzd.one). 

Pretore di PoggibO!lliSi, oii1dinanza 25 gciugno 1973, G. U. 14 novembre 
1973, n. 294. 

codice penale, artt. 204 e 222 (,atl'!tt. 3 e 32 dei!Jl,a CosrtirtuziJOOJe). 

Gh.1Jdice Istruttore del "'1r!Lbrunai1e di Brescia, orrdinranza 11 settembre 
1973, n. 326, G. U. 19 d1cembrre 1973, n. 326. 

codice penale, art. 313 (artt. l, 3, 102, 104, 111, 112, e 113 della 
del'la Oostituzd.Oille). 

Corte di assise di Siracusa, ordinanze 21 ma,g,gio 1973 (due), .G. U. 
19 dd.cembre 1973, n. 326. 
Corte di ass:ise di Venezia, o11dinanza 25 mag,gio 1973, G.U. 5 ddcrimooe 
1973, n. 314. 
Ooil'te di assiSii di Fo~rl�, orrdin,an~a 8 ,giugno 1973, G.U. 14 novembl'e 
1973, n. 294. 
Oarl1te di aSSJise dd Palermo, Oil'ddnanze 26 e 30 giugno 1973, G.U. 
5 dicembre 1973, n. 314. 

codice penale, art. 334, primo comma (a,rtt. 2, 3 e 29 delila CoSJtd,.. 
tuzme). 

Pr,et01re dd Asti, oll�dtnamento 8 ~agosrto 1973, G.U. 5 ,dJicembire 
1973, n. 314. 

codice penale, art. 509 (art. 3 della Costituz~one). 

P11eto~re di Oarini, ordinanm 6 1uglrio 1973, G. U. 14 rnovembire 
1973, n. 2~94. 

cod,ice di procedura penale, art. 25 (art. 24 della CosUtuziOille). 

Giudtce .cood.Liatore di Lecc�e, orrdiinanza 10 novemb~re 1972, G. U. 
14 novembre 1973, n. 294. 

c~odice di procedura penale, artt. 123 e 304 (arrbt. 3, 24 della CoiStituz.
iOille). 

'I1ribuna�le di Roma, ordinanza 13 aprile 1973, G. U. 5 dicembre 
1973, n. 314. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

c:odh:e di procedura penale, artt. 190, 99 e 100 (artt. 3 e 24 dehla 

Oosbiltu2lione). 

C<wte dd cassazione, orrd�lOiaiil.Za 15 maggio 1973, G.U. 14 norvembrie 
1973, n. 294). 

codice di procedura penale, artt. 348, terzo comma, e 465 cpv. (1arlt. 3, 
24 �e 27 dehla CostiltuZiiO<ltle). 

TribuinlaJle di Tr.eruto, O['dtnanza to gtugno 1973, G. U. 19 dicembre 
1973, n. 326. 

codice di procedur� penale, art. 408 (art. 24, priJmo �e secOltldo comma 
delLa Oosti.tuziO<ltle). 

Px:etore di AV'ig11a:no, ordiii1anza 24 �1u~1io 1973, G.U. 14 nQJVembne 
1973, n. 294. 

r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 156, secondo comma (artt. 3, secondlo 
comma, 39, 40 e 49 delLa Costituzione). 
Pretore di Tonino, oodinram.m 17 gennaiLo 1973, G.U. 14 novembr:
e 1973, n. 294. � 

r.c:t. 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, art. 8, .penultimo 
comma (art. 3 deLla Costituzione). 
Pretore di Piombilno, or'diiiJianza 27 a�~ooto 1973, G. U. 14 novembre 
1973, n. 294. 

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 70 (arlt. 101, secondo comma e 107, 
terzo e qll.liarlo comma de11a Costituzione). 
TmbUJnale di Mhlano, Oll'ldtnanza 10 1uglliio 1973, G. U. 14 no�vembre 
1973, n. 294. 

legge 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 (art. 3 della Costi.<tuziO<ltle). 

'I1r.i:bulnrue dii Varrese, ol."lddinan.za 4 �giugno 1973, G. U. 14 novembrte 
1973, n. 294. 

r.d. 6 febbraio 1942, n. 50, art. 8 (art. 3 deLla Costituzdone). 
Col"lte dei conti, quarta semone, ,pensioni militari, ordilnlanm 15 
gEmiJJaio 1973, G. U. 14 IIJJOV�embrte 1973, n. 2�94. 

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99 (�arrtt. 101, 102, 108, 3 e 24, 
sec�ondo comma, della Costituzione). 
'I1ribUJna,le di Potenza, oodiDanza 3 luglio 1970, G.U. 19 dmcembre 
1973, n. 326. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 13 giugn�o 1952, n. 690, art. 18 (artt. 24, pr.imo comma, 36, 38 e 
3 delila Cos1Jituzicme). 

Corte dei c001J1Ji, :terza sez.ione pensioni c:iviiLi, oo:dinanza 5 aprile 
1973, G. U. 5 dicembre 1973, n. 314. 

legge 4 agosto 1955, n. 692, artt. 2 e 4 (.art,t. 3, 23, 41 e 53 deilila 

Cosrtituz!iOIIle). 

Pretotre d.i Milano, oil1ddnanza 19 [ugJ.io 1973, G. U. 28 novembre 
1973, n. 307. 

legge reg. Trentino�Aito Adige 17. maggio 1956, n. 7, art. 34, secondo 
comma (ail1t. 108, .primo comma, deNa Cosrtitu2lione). 

Coote di cassazione, Otrddnanza 10 arpr:iile 1973, G. U. 14 novem.ooe 
1973, n. 294. 

legge reg. Trentino!Aito Adige 8 agosto 1959, n. 10 (art. 5, n. 3, Statuto 
speciale :petr la Regli�on,e del Tll"enttno-Allrto Adig.e). 

Triburn.ale eli Rovereto, .ood:inanza 24 �s,ettembre 1973, G. U. 5 dlioembr�
e 1973, n. 314. 

d.P.R. 28 agosto 1960, n. 1271 (artt. 3 e 36 de11a Costituzione). 
Triburrui'le di Lecce, oo:ddlllanza 2 maggdo 1972, G. U. 14 novembre 
1973, n. 294. 

legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29 (alli. 24 delila Costiilluzli.olllle). 

Pretore dd Rossano, ordinaiiJ.Za 14 maggio 1973, G. U. 14 novembre 
1973, n. 294. 

legge 23 aprile 1965, n. 458 (atrtt. 2 e 18 de111a Costituzdloo.e). 
Oonsigilio di Stato, quall'ta se2lione, o~r~d:inanza 28 novembre 1972, 

G. U. 14 novembre 1973, n. 294. 
d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 2, secondo comma (artt. 3 .e 36, primo 
comma, deilila Cosrtituzione). 
Oorte dei 'conti, tetrza �seziolll'e :pen:sdolllii civjj}j, Otrd.inanza 10 gennali.
o 1973, G. U. 5 wcemhre 1973, n. 314. 

d.P.R. 30 giugno 196'5, n. 1124, art. 11, prim�o comma (art. 3, primo 
comma, della Cootiltuzdone). 
TrilbUillaJ:e di Udine, ordinanza 14 giu:gno 1973, G.U. 5 mcembrle 
1973, n. 314. 

legge 14 maggio 1969, n. 252, artt. 11, secondo comma e 19 (all'ltlt. 3, 
29, primo �COm!llUl, 31, primo comma e 38 della Costittmione). 

Corte dei conti, qualt'lta sezli.one pensiolllii milita<ri, 01rclinanza 13 ottobre 
1972, G. U. 19 di~cembve 1973, n. 326. 


PARTE II, LEGISLAZIONE 

legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22 (all't. 3 della Costllitruzi>O(t)Je). 

Pretoll'e di Tmino, ordinanza 19 giugno 1973, G. U. 14 n,ovemOO.
e 1973, n. 294. 

legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19 (a�rtt. 3 e 39 del!la Costrutuzione). 

Corrlis1glio di Stato, quinta semone, ordillanm 17 apriJ:e 1973, G. U. 
19 dicembre 1973, n. 326. 

d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 32 (artt. 3, 23, 41 e 53 del[a Cosrtitll2liooe). 
Pretore di Mhlarno, ordinanza 19 lugiliio 1973, G.U. 28 novembll'e 
1973, n. 307. 

legge 1� dicembre 1970, n. 898, art. 2 ~art. 7 deihla Costituziorne). 

Col'ite d'appello di Trd:este, o~r~dilnanza 30 marm 1973, G.U. 14 1110vembre 
1973, n. 294. 
'I1:rti�bwnale di Lecce, oTdinanza 30 ma,g.gio 1973, G.U. 5 dic�embre 
1973, n. 314. 

legge 18 dicembre 1970, n. 1138, artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (a;rtdcoli 
3 e 42, terzo comma, ,delJla Costituzione). 

T:rtiburrliale dd Mrursala, Oit'ronanza 11 dicembire 1972, G. U. 14 nov;
embre 1973, n. 294. 

legge 11 febbraio 1971, n. 11, art. 32 (airlt. 41, 42 e 44 d:el[a OosrtlituzJione). 


CO!rlte d'appello di Lecce, Olrdinanza 11 giu:gn>O 1973, G. U. 19 dicembre 
1973, n. 326. 

legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 20 (art. 3 della Cost.Ltuzi<>ne). 

Ooote dei conti, qll<lll'ta sezio(t)Je pension.i mi[itall'i, oTdinanza 12 febbra.
io 1973, G. U. 14 novemooe 1973, n. 294. 

legge .9 ottobre 1971, n. 825, art. 1O, n. 13 (artt. 3, 23, 41., 42, 76, 77 
e 116 della CostdrtuZlione; all'tt. 14, lett. d e 21 .deilllo start:Juto specialle 
per 1a Sicihlia; artJt. 4, 47 e 51 deil1o statuto speciale per la Sa11degna; 
all'tt. l, 5 e 34 del.Wo statuto .specWe per il 'Drentino-A1to AJI'lige). 

Re~one 'Drentino-A1to Adige, dcorso depoSiitato il 22 norvemblre 
1973, G.U. 19 clicembire 1973, n. 326. 
Re,gti:o[])e sal'da, rico!rlso deposllitato il 22 novembre 1973, G. U. 19 dticembl'e 
1973, n. 326. 
RegiOI!lJe sidilti�ana, rtco!'so depositato il 26 nov�embre 1973, G.U. 
19 .roc,embire 1973, n. 326. 


214 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Bl-oV<�nJoia di 'I1rento, ricooso depositato il. 22 II1ovembre 1973, G.U. 
19 dicembre 1973, n. 326. 
ProVIiii1cia dd BOilzano, ll'licor:so depositato il 22 novemb11e 1973, 

G. U. 19 d1c,embre 1973, n. 326. 
legge 15 dicembre 1972, n. 773, art. 3 (art. 24 �cpv. delLa Costitu~ne). 

PJ:"Ietore di Tione, o11dinanza 4 :aprile 1973, G. U. 14 novembre 1973, 

n. 2~94. 
legge reg. Emilia-Romagna appr. 12 lugno 1973 e riappr. 7 novembre 1973. 

Presidente del Coii1sigllio dei Ministri, ricorso deposlitato li[ 28 nov,
emb~e 1973, G. U. 19 d1cemill'e 1973, n. 326. 

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 650, art. 74 (art.t. 3, 23, 41, 42, 76, 77 
e 116 della CostituZiiollle; aJr:tt. 14, Lett. d 'e 21 dello statuto 'speci.al,e 
per la Siciiliia; amt. 4, 47 e 51 de1!1o statuto specdaJ:e per 'La Sa11degna; 
a.11tt. l, 5 e 34 deLlo statuto speciaJLe per iJl Trenhlno-.Mto Adi:gle). 
Regione Trent:ilno-A:1to Adige, ri�ioors:o deposttato .iJl 22 novembre 
1973, G.. U. 19 diJCembre 1973, n. 326. 
Regione :sa�rda, rrlicooso depositato dJ. 22 novemb11e 1973, G. U. 19 dicembre 
1973, n. 326. 
Regione siciliana, l'licorso deposi:tamo 11. 26 novembre 1973, G.U. 
19 dicembre 1973, n. 326. 
Provincia di Trento, rdcorso depositato hl 22 novembre 1973, G. U. 
19 ddoombre 1973, n. 326. 
Pl"ovmcia di Bol.zanro, ri�JCoriSO depOISi�italtO il 22 novembre 1973, 

G. U. 19 dlioembre 1973, n. 326. 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 3 e 5 (artt. 36, 37 e 43 dello 
statUJto speoi,aJl:e rper .La Slicilia). 
RegJ~one siciliana, rdoorso depositaJto il 26 novembre 1973, G.U. 
19 d1c'embre 1973, n. 326. 

legge prov. Trento riapprov. 12 ottobre 1973. 

P;vesidente del 001ll:S�Jg!]do dei Minlistl1i, ricorso depoSiirtaJto :ill. 13 nov,
embre 1973, G.U. 28 novembre 1973, n. 307. 



CONSULTAZIONI 


ACQUE PUBBLICHE 

Espropriazione od occupazione di imm�bili -Acque sotterranee -Indennit� 
-Determinazione (t. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43). 

Se, qualora si debba procedere �d occupazione o espropriazione di terreni 
in cui .esistono pozzi che dovranno essere distrutti, nella determinazione 
delPindennit� da corrispondere ai proprietari si debba tener conto del 
valore dato dall'uso dell'acqua e di quello degli impianti anche nel caso 
in cui l'uso avvenga al di �fuori di concessioni (n: 108). 

AERONAUTICA ED AEROMOBILI 

Aeroporti militari -Concessioni sfaZc�o d'erba e pascolo -Divieto di subconcessione 
-Penale (c.c. art. 1382). 

Se nelle concessioni di sfalcio d'erba e pascolo su aeroporti militari sia 
legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del divieto 
di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione concedente 
possa incamerare la cauzione senza dimostrare la esistenza e l'ammontare 
del .danno subito a seguito de1La vioLazione medesima (n. 28). 

AGRICOLTURA 

Agricoltura -Operai agricoli -Diritto sindacale di riunione (t. 12 aprile 
1962, n. 205; t. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; t. 28 ottobre 1970, n. 775, 
art. 20). 

Se agli operai agricoli temporaneamente assunti dal Ministero Agcicoltura 
e Foreste in base alla legge 12 aprile 1962, n. 205 spetti il diritto 
sindacale di riunione nelle ore di lavoro previsto dall'art. 20 legge 20 maggio 
1970, n. 300 ovvero dall'art. 20 legge 28 ottobre 1970, n. 775 (n. 72). 

ALBERGHI. 

Imposte dirette sul reddito -Esenzione -Zone depresse del centro nord Alberghi 
(l. 29 Zuglio 1957, n. 635, art. 8). 

Se ile agevolazioni ftscal1i. stab~hlte dailla legge 29 lruglio 1957, n. 635, 
in materia di imposte dirette sul reddito, per �le imprese artigiane e piccole 
industcie di nuova costituzione nelle zone depresse del centro nord, siano 
applicabili anche alle imprese alberghiere (n. 21). 

16 



216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Amministrazione pubblica -Azienda di Stato per i servizi telefonici -Infortunio 
del personale -Assenza dal servizio-Stipendi e competenze Pagamento 
-Responsabilitd del terzo -Rivalsa (r.d. 16 giugno 1938, 

n. 1274, art. l; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c. artt. 1916 e 
2043). 
Se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, in genera�le, le Amministrazioni 
dello Stato, che abbiano corrisposto stipendi e competenze al 
personale infortunato nel periodo di assenza dal servizio, possano rivalersi 
per quanto pagato sul terzo responsabile dell'infortunio (n. 368). 

Amministrazione pubblica -Ente pubblico -Lavoratrici madri -Assenza 
dal lavoro -Sostituzione (l. 30 dioombre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 
31 marzo 1971, n. 276), 

Se le pubbliche amministrazioni e gU enti pubblici in genere possano 
assumere personale dipendente �COn contratto a tempo determinato in sostituzione 
delle lavoratrici madri .che si assentano dali lavoro (n. 369). 

Censimento -Rilevatori nominati dai Sindaci -Assistenza e previdenza Obbligo 
-Spettanza (d.P.R. 23 ottobre 1971, n. 895, art. 21). 

Se, per i rilevatori di censimento nominati dai Sindaci, all'assolvimento 
degli obblighi assistenziali e previdenZJiali sia tenuto l'Istituto Centrale di 
Statistica ovvero il Comune (n. 373). 

Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni 
-Spettanza (t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 
1958, n. 296, art. 6; l. 10 maggio 1970, n. 201, art. 17 lett. b; d.P.R. 
14 gennaio 1972, n. 4, �art. 13). 

Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2� e 3� c., t.u. 27 luglio 
1934, n. 1265 in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi 
nei corsi d'acqua attraversanti gld abitati siano stati devoluti al MedicQ 
provinciale e se �le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 370). 

Dipendente statale -Decesso -Ratleo di stipendio insolu.to -Attribuzione Disciplina 
-Dipendente ente pubblico -Norma regolamentare di rinvio 
-Applicabilitd (.d.P.R. -28 dicembre 1970, n. 1079, art. 14; d.P.R. 
30 giugno 1972, n. 423, art. 4). 

Se la norma per la quale, in caso di decesso del dipendente statale, il 
rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato 
per sua colpa o, in mancanza, ad figli ai quali (coniuge o figli) viene anzi 
attribuita l'intera mensilit� del trattamento �economico spettante aLla data 
della morte, sia applicabile anche ai dipendenti di quegli enti pubblici ai 
quali, per il r.egolamento del personale, si applicano sussidiariamente ed in 
materia di stato giuridico �le disposizioni vigenti per i dipendenti civili dello 
Stato (n. 371). 

Ente Pubblico -Opera Nazionale Invalidi di Guerra -Impiegato avventizio 
-Collocazione in ruolo -Servizio pre-ruolo -Valutazione (art. 26, 

l. 28 ottobre 1970, n. 757; d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079). 
Se, disposto dal Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico 
(Opera Nazionale Invalidi di Guerra) l'adeguamento del trattamento economico 
del proprio personale a quello introdotto per gli impiegati civili 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

dello Stato con d.P.R. 28 dieembre 1970, n. 1079 e il.'applicazione dell'articolo 
26 legge 28 ottobre 1970, n. 775, in materia di valutazione del servizio 
pre-ruolo, possa riconoscersi agli impiegati avventizi in servizio alla data 
di entrata in vigore del d.P.R. 28 dicembve 1970, n. 1079 e successivamente 
oolilocato nei lrUOJ.i, la varutamone del 1se1'1Vizio non di !l'Uolo ,ai fini delJ.'art;tribuzione 
della classe di stipendio nella qualifica conseguita (n. 374). 

Enti autonomi lirici -Controlli sostitutivi -Commissario straordinario go


vernativo -Nam.Jima -Condizioni -Potere -Vicecommissario (l. 14 ago


sto 1967, n. 800, artt. 11 e 13). 

Se, nella ipotesi in cui gli organi orrdinari di un Ente autonomo lirico 
soggetto a vigilanza dello Stato esercitino le loro funzioni in regime di 

� prorogatio � -essendo per essi scaduto il termdne quadriennale della carica 
-e gli Enti ,ed ocganiz2lazioni .cui ~compete !Per !Le1gge (artt. 11 e 13 
legge 14 agosto 1967, n. 800) H potere di designare i nuovi componenti dell'organo 
ordinario non provvedano a tali designazioni, possa l'Autorit� di 
vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo), invocando una ragione 
di carattere obbiettivo, ossia la impossibilit� di procedere alla sostituzione 
�dei .co.mpone1111ti delil.'oogano ordinaa:io, mancando le designazioni da parte 
degli Enti ed organizzazioni che a ci� debbono provvedere, procedere� alla 
nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell'Ente lirico 
(n. 375). 
Se il Commissario straordinario governativo, noininato per la gestione 
di un Ente lirico ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, in caso 
di impossibilit� di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, svolga 
anche le funzioni di Presidente dell'Ente (n. 375). 

Se, nel caso di nomina di un� Commissario straordinario governativo ai 
sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, per la gestione di un Ente 
lirico, vengano meno anche le funzioni proprie del Sovraintendente 

(n. 375'). 
Se, nella ipotesi in cui il Sovrintendente di un Ente lirico eserciti le 
sue funzioni in regime di prorogatio, per intervenuta scadenza del terrrt\ne 
quadriennale della carica, e il Consiglio comunale interessato non provveda 
a fare la necessaria proposta di nomina del nuovo Sovrintendente ai 
sensi dell'art. 11, 3" comma, legge 14 agosto 1967, n. 800, possa l'Autorit� 
di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo) procedere alla 
nomina di un Commissario straordinario in sostituzione e con le specifiche 
funzioni proprie del Sovrintendente (n. 375). 

Se, in caso di nomdna di un Commissario straordinario di un Ente lirico 
ai sensi dell'art. 13 legge 14 agosto 1967, n. 800, possa essere nominato 
dall'Autorit� di vigilanza (Ministero del Turismo e dello Spettacolo) anche 
un vice commissario straordinario ~che sostituisca il Commdssario in caso di 
assenza o di impedimento (n. 375). 

Ministero del Tesoro -Attivit� di amministrazione degli Istitu.ti di Previdenza 
-Foro dello Stato (dJ. 1 settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; 

t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.). 
Se ile norme sul foro dello Stato si applichino anche qualora il Ministero 
del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali facenti 
capo agli Istituti di Pr,evidenza amministrati da detto Ministero (numero 
372). 


218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ANTICHITA' E BELLE ARTI 

Cosa sacra -DestinaZJione al ctr,lto -Cessazione -Usucapione (c.c. art..831, 
2� comma, 1161). 

Se le cose ,sacre destinate al culto 's~ano UJsucapibili qu~ora, per circostanze 
di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 69). 

Scavi clandestini -Danni o perdite di cose di interesse storico o archeologico 
-Sanzio711e pecuniaria (l. 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 18 e 59; c.p. 
art. 635). 

Se sia applicabile la disposizione di cui al 2� comma e segg. dell'art. 59 
della legge n. 1089, del l giugno 1939, che pr�evede la irrogazione di una 
sanzione pecuniaria 'commisurata al valore o alla diminuzione di valore 
della cosa perduta o danneggiata, a soggetti gi� riconosciuti colpevoli del 
reato di cui al combinato disposto degU ar.tt. 18 e 59 della stessa legge con 
sentenza passata in giudicato (n. 70). 

Se si poss� inpludere nell'ammontare del danno .o meglio della sanzione 
pecuniaria prevista dall'art. 59 della il.egge n. 1089 del l giugno 1939, 
oltre al valore materiale della cosa danneggiata anche il costo, per lo stato, 
della cosa danneggiata (n. 70). 

APPALTO 

Appalto di opere militari -.Rifiuto dell'appaltatore di stipulare, dopo l'aggiudicazione, 
il contratto -Scioglimento. del contratto con incameramento 
della cauzione -Ammissibilit� (Capitolato Oneri Genio Militare 
appr. con r.d. 17 marzo 1932, n. 366, art. 7). 

Se l'Amministrazione possa sciogliere il contratto incamerando la cauzione 
nel caso in cui l'aggiudicatario della gara di appail.to per l'esecuzione 
di opere militari si rifiuti di procedere alla stipulazione del contratto 

(n. 367). 
Edilizia eonomica e popolare -Appalto INCIS per conto Gescal -Revi. 
sione prezzi -Decisione -Competenza (l. 28 febbraio 1949, n. 43; d.l. 
6 dicembre 1947, n. 1501, art. 4). 

Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della 
Gescal, la decisione sulla domanda di revisione dei prezzi avanzata dall'appaltatore 
compete alla stessa Amministrazione committente (n. 368). 

Edilizia economica e popolare -Appalto INCIS per conto Gescal -Revisione 
prezzi -Ricorso giurisdizionale legittimazione passiva (d.l.l. 
6 dicembre 1947, n. 1501). 

Se, nel caso di lavori dati ,in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, 
quest'ultima sia contraddittore necessario nel giudizio amministrativo d'impugnazione 
del provvedimento ministeriale che decide, in vJ.a di ricorso 
gerarchico improprio, sulla domanda di revisione prezzi (n. 368). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Revisione dei prezzi-disciplina applicabile agli appalti dell'Amm.ne postale 

(d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150, convertito coo legge 9 maggio 
1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481 art. 3; l. 21 giugno 1964, 
n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, art. 3; l. 22 
febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; l. 16 dicembre 
1964, n. 1890; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, n. 1415; l. 9 
marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). 
Quale sia ila disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti 
dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni. 

In particolare: 

Se ai fini deLla revisione dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT., 
possa �la percentuale di alea prefissata dall'Amm.ne nei capitolati speciali 
d'a~palito rimanere imsensilbi1e ad �eventuali successive modirficaztioni [e!gislatiV1e 
(n. 369�). 

Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne PP.TT., 
nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo possa 
prevedersi una fascia non revisionabile (n. 36!)). 

Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amm.ne 
PP.TT. possa attribuirsi rilevanza aLla data di stipula del contratto (e non 
alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di appalto-concorso. 

Revisione prezzi -Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo -Atto aggiuntivo 
-Data di riferimento ai fini del computo revisionale -Revisione 
prezzi -Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo -Atto aggiuntivo -
Unitarietd dei lavori -Data di riferimento ai fini det computo revisionale 
-Revisione prezzi�-Lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo 
-'Atto di sottomissione -Precisazione della data di riferimento ai 
fini del computo revisionate. 

Se, nella ipotesi di atto aggiuntivo successivo al contratto principale 
d'appalto e concernente lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo, la revisione 
dei prezzi debba operarsi con riferimento alla data in cui il suddetto 
atto aggiuntivo � stato stipulato ovvero con ri:llerimento alla data di stipulazjone 
del contratto originario (n. 370). 

Se, nella ipotesi di atto aggiuntivo successivo al contratto principale 
d'appalto e concernente lavori eccedenti il sesto quinto d'obbligo, qualora 
risulti in fatto la unitariet� a fini giuridici ed economici di tutti i lavori 
previsti nei due atti (originario �e aggiuntivo), la revisione dei prezzi debba 
operarsi �con riferimento alla data in cui il suddetto atto aggiuntivo � stato 
stipuJ.ato avvero con riferimento alla data di stipulazione del �contratto originario 
(n. 370). 

Se, nella ipotesi in cui l'Amministrazione appaltante affidi al medesimo 
aggiudicatario originario, mediante semplice atto di sottomissione, lavori di 
lotti successivi di una stessa opera pubblica eccedenti il sesto quinto d'obbligo, 
facendo semplicemente richiamo agli stessi prezzi, patti e condizioni 
dell'originario contratto d'appalto, sia opportuno precisare nell'atto di sottomissione 
la data di riferimento da prendersi in considerazione ai fini deCI. 
computo revisionale e se, inoltre, sia opportuno che tale data sia fatta coincidere 
con quella stessa di stipulazione dell'atto di sottomissione (n. 370). 


220 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

BANCHE 

Scuole tecniche indus,triati -Banca-Servizio di cassa e tesoreria -Azione 
di responsabilit� o di conto -Giurisdizione -(l. 15 giugno 1931, n. 663; 

R.D. 12 luglio 1924, n. 1814, art. 44). 
Se le azioni di responsabilit� e di conto nei confronti di una banca che 
esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commerciale 
di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a 
quella della Corte dei conti (n. 18). 

CAMBI E VALUTE 

Rendiconto semestrale delle valute incassate da compagnia di navigazione Obbligo 
~ll'Ufficio Italiano Cambi al rilascio di copia -Ammissibilit� 
-(Circolare Ministero Commercio Estero -Direzione Generale Valute 
17 settembre 1963, n. V/501941/107-4). � 

Se l'Ufficio Italiano Cambi sia tenuto a rHasciare, a favore delle stesse 
compagnie inter�essate o di terzi, copia dei rendiconti semestrali delle valute 
incassate e della loro destinazione presentati dalle compagnie di navigazione 
(nella specie la richiesta di copia proveniva dagli eredi di un socio della 
compagnia di navigazione costituita in societ� in nome collettivo, ai fini 
del giudizio di liquidazione della quota) (n. 24). 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Autostrade in concess.ione "' Tutela della propriet� -Norme di polizia demaniale-
Applicabilit�-Limiti (R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20). 

Se per la tutela deLla propriet� delle autostrade costruite e gestite in 
regime di concessione ed in relazione a violazioni di disposizioni normative 
da parte di privati si possa provvedere a norma dell'art. 20 del R.D. 8 dicembre 
1933, n. 1740 concernente il regime di tutela e di polizia demaniale 
e se siano ammissibili, pertanto, il procedimento di ordinanza prefettizia, la 
diffida e l'esecuzione di ufficio (n. 40). 

Circolazione stradale -Infrazioni -Autoveicolo -Venditore -Mancata 
trascrizione al P.R.A.-Responsabilit� per la sanzione -Esclusione. 

Se possa ritenersi responsabile Civilmente dell'infrazione alle norme 
sulla circolazione stradale in qualit� di proprietario dall'autoveicolo colui 
il quale risulti ancora iscritto nel P.R.A. ma dimostri in modo idoneo (mediante 
atto notarUe e registrato) di aver gi� venduto il veicolo all'epoca in 
cui l'irnf!"amooe si � verificata (n. 41). 

Depenalizzazione -Difformit� tra contestazione e accertamento penale -ingiunzione 
prefettizia -Ammissibilit� -.Termine d.P.R. 15 giugno 1959, 

n. 393, art. 141, l. 3 maggio 1967, n. 317. 
Se, nel �caso di difformit� tra la violazione al codice stradale contestata 
dagli organi di polizia e quella accertata in sede giudiziaria penale, e di 
conseguente trasmissione degli atti dall'autorit� giudiziaria penale a.Ua 
Prefettura, sia ammissibiLe la emanazione da parte del Prefetto della in




PARTE II, CONSULTAZIONI 

giunzione di pagamento di pena pecuniaria ai sensi della legge 3 maggio 
1967, n. 317, ancorch� il trasgressore non sia stato posto in grado, entro il 
termine di cui all'art. 138 c.s., di esercitare il diritto di oblazione (n. 42). 

Se, nel �caso di difformit� tra J.a violazione al codice stradale contestata 
dagli organi di polizia e quella accertata in sede giudiziaria penale, e di 
conseguente trasmissione degli atti dall'autorit� giudiziaria penale alla 
Prefettura, il termine di 30 g.iorni per la contestazione del fatto mediante 
notifica al trasgressore, debba intendersi decorrere dalla data di pubblicazione 
deUa sentenza penale (n. 42). 

COMMERCIO 

Negozi -Determinazione orario apertura e chiusura -Delega.alla Regione 


Mancato esercizio della delega-Conseguenze -Provvedimenti prefetti


zi antecedenti -Vigenza -Violazioni -Conseguenze -(l. 28 luglio 1971, 

n. 558, artt. 1 e 10; l. 30 giugno 1932, n. 973, art. 3). 
Se, qruroOTa la Re1gione a statuto Oit"dinario non abbia tadottato alcun 
provvedimento in esercizio della delega contenuta nella l. 28 luglio 1971, 

n. 558 sulla determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi e 
delle altre attivit� esercenti la v�endita al dettaglio, rimangano in vigore i 
provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della legge 
suddetta (n. 29). 
Se, qualOTa si ritenga che rimangano in vigor.e i provvedimenti adottati 
dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della l. 28 luglio 1971, n. 558, 
con la quale � stato delegato alle Regioni a statuto ordinario il potere di 
determinat~e l'orario di apertura �e .chiusure dei negozi �e delie altre attivtt� 
esercenti la vendita al dettaglio, stante la mancanza di provvedimenti adottati 
in materia dalla Regione, le� violazioni dei provvedimenti prefettizi siano 
da assoggettare alla sanzione penale prevista dalla l. 30 giugno 1932, 

n. 973 ovvero alle sanzioni amministrative previste dalla citata l. 28 luglio 
1971, n. 558 (n. 29). 
COMPETENZA 

Ministero del Tesoro -Attivit� di amministrazione degli Istituti di Previdenza 
-Foro dello Stato -(D.L. 1 settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 25; 

t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 6 segg.). 
Se le norme sul foro dello Stato si applichino anche qualora il Ministero 
del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali fiwenti 
capo agli Istituti di Previdenza amministrati da detto Ministero (n. 28). 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

Scuole tiecniche industriali -Banca -Servizio di cassa e tesoreria -Azione 
di responsabilit� o di conto -Giurisdizione -(l. 15 giugno 1931, n. 883; 

R.D. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44). 
Se le azioni di responsabilit� e di conto nei confronti di una banca che 
esercita il servizio di cassa e tesot~eria per una scuola tecnica commerciale 
di stato appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella 
della Corte dei conti (n. 29). 


222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

COMUNI E PROVINCIE 

Avvocatura dello Stato -Sindaco nella qualit� di ufficiale dello stato civile 
-Rappresentanza e difesa (t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). 

Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rap!presentanza e difesa 
iln �giudizio del Smdaco qrua�loo-a questo ll'isulti �convenuto neUa. qualit� di 
ufficiale delJ.o stato civile (n. 142). 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali-Regime tributario-(l. 11 aprile 1955, 

n. 379, all't. l; l. 25 luglio 1941, n. 934, art. l, 4� c.; r.D.L. 3 marzo 1938, 
n. 680, art. l, 3� c.). � 
Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di enti locali, che ha unificato 
la Cassa di previdenza per le pensioni ai �salariati degli Enti locali e la 
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, si appld,
chino i b�nefici tributari; e cio� l'equiparazione ai fini fiscali alle Amministrazioni 
dello Stato, gi� spettanti alle suddette due Casse (fattispecie 
in terria di tassa di concessione governativa) (n. 149). 

Consorzi di Comuni -Pagamento stipendio all'unico segretario comunale Versamenti 
dei Comuni -IGE -Assoggettabilitd. 

Se .siano .soggette ad .IGE le somme versate dei Comuni consorziati a[ 
Comune capo consorzio di segreteria a titolo di concorso nel pagamento 
dello stipendio spettante all'unico segretario comunale (n. 150). 

Opere pubbliche statali -Provincia di Latina -Campo sportivo -Appartenenza 
-(r.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. 1; r.D.L. 8 giugno 1936, 

n. 1203, art. 6; r.D.L. 26 settembre 1935, n 2004, art. 2). 
Se fra le opere stradali, �edilizie o di altra natura inerenti alla costruzione 
di citt� e borgate della Provincia di Latina, determinate da esigenze 
di carattere statale e non riguardanti la competenza di altri Enti, oper.e 
che ai sensi dell'art. l r.D.L. 4 ottobr-e 1935, n. 1921, restano di propriet� 
dello Stato ed a totale suo carico, possa ricomprendersi anche un campo 
sportivo costruito a spese dello Stato in una citt� del�la detta provincia 

(n. 151). 
Sanitario condotto -Sanzioni disciplinari di particolare gravit� -Commissione 
speciale di disciplina -Composizione -(R.D. 27 luglio 1934, 

n. 1263, art.. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 
1955, n. 6). 
Se l'art. 74 de~ t.u. delle leggi sanitarie, nena parte in cui prevede la 
partecipazione del Vice-prefetto, in qualit� di presidente, alla Commissione 
,di disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al 
Consorzio di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari condotti 
di sanzioni disciplinari di particolare gravit�, possa ritenersi tuttora 
operante prur dOIPO l'entrata iin vigore della legge 13 marzo 1958, n. ~96, 
che ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanit� le attribuzioni del 
Ministero dell'Interno nei riguardi del personale sanitario e gli esercenti 
professioni e arti sanitarie (art. 2, n. 3); nonch� dopo l'entrata in vigore 
del D.P.Reg.Sic. 19 ottobre 1955, n. 6, r�elatiirvo al nuovo ordinamento degli 
Enti �locali e de�i controlli sui medesimi da parte deHa Regione Sicilia 

(n. 152). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA 

Importazioni da Paesi CEE -Diritto per servizi amministrativi -Indebito Restituzione 
somme -Domanda giudiziale -Mancata richiesta amministrativa 
-Ammissibilit� (l. 24 giugno 1971, n. 447). 

Se si-ano ammissibili le domande giudiziali avanzate dagli importatori, 
senza previa richiesta 1in via ,�mmini:stratirva, per ottenere la restituzione 
di somme oorrlsposte per diritti per i serVlizi arrnmini,strativi su roerei importate 
da Paesi della Comunit� Economica Europea dopo il l luglio 
1968 (n. 9). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

Aeroporti militari -Concessioni sfalcio d'erba e pascolo -Divieto di subconcessione 
-Penate -(c.c. art. 1382). 

Se nelle concessioni di sfalcio d'erba e pascolo su aeroporti militar� 
�sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del 
divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione 
concedente possa incamerare la cauzione senza dimostrare la esistenza e 
l'ammontare del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 123). 

Concessionari autoservizi -Obbligo accettazioni -Consegna e trasporto effetti 
postali -Distanza della fermata dall'ufficio postale -Valutazione. 
-Criteri -'(l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, 
art. 2). 

Se, 1M fine di verificare la �sussi�stenza dell'obbligo che impone ai concessionari 
di autoservizi di procedere all'accettazione, alla consegna �ed al 
trasporto degli effetti postali, nelJla valutazione della dd.stanza tra luogo di 
fermata ed ufficio postale debbasi calcolare anche la distanza inversa, eventualmente 
nella diversa misura imposta dalle norme della circolazione 
stradale (n. 121). 

Impianti distribuzione carburanti -Concessione -Licenza di accesso alla 
strada statale -Mancato pagamento del canone -Revoca della concessione 
-Riscossione coattiva del canone -R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, 
a1�t. 17 lett. b) -R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 8 -D.P.R. 15 giugno 
1959, n. 393, art. 145 -t:u.. 14 aprile 1910, n. 639. 

Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 
1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto 
di distribuzione di carburanti neWipotesi in cui il concessionario non abbia 
corrisposto il ~canone da lui dovuto all'ANAS per la Ucenza di accesso dalla 
strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'art. 8 
del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del 

t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 124). 
Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 apri<le 1910, n. 639, relativo 
alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari 
di impianti di distribuzione di carburanti nonch� titolari di licenze di 
accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino morosi nel pagamento 
del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora 
vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 124). 


224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Piani di ricostruzione -Concessioni d'opera -Espropriazione per pubblica 
utiLit��-Spese-Contabilizzazione-(l. 24 agosto 1929, n. 1137). 

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione 
l'Arrnministrazione si1a tenuta a rimborsarre aJ concessionario, comprendendole 
nella ,contabilizzazione della spesa e con le previste maggiorazioni: la 
maggiore indennit� di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi 
legali su tale indennit� stabiJ.iti a titolo di indennit� di occupazione; gli interessi 
legali suLla somma determinata a titolo di indennit� di espropriazione, 
fino al deposito di 'tale somma presso la Cassa Depositi ,e Prestiti; 
1e .spese �Legali dovute affJ',espropriato a seguito del giudizio di opposizione 
alla stima; le spese l:egaJ.i sostenute dal concessionario in detto giudizio di 
opposizione alla stima (n. 122). 

CONTABILITA' DELLO STATO 

Ente privato -Legale rappresentante -Illecita distrazione somme -Responsabilit� 
contabile -Giudizio innanzi alla Corte dei conti -R.D. 12 luglio 
1934, n. 12~4, art. 44. 

Se possa promuoversi nei confronti del legale rappr.esentante di un 
ente privato (nella specie: Opera Assistenza Lavoratrici) condannato per 
peculato, un giudizio di responsabilit� contabile innanzi alla Corte dei conti 
per H danaro sottratto allo Stato (neLla specie: dal Fondo addestramento 
professionale per lavoratori) (n. 282). 

Piani di ricostruzione -Concessioni d'opera -Espropriazione per pubblica 
utilit�-Spesa -Contabilizzazione -(l. 24 agosto 1929, n. 1137). 

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione 
l'Alrnmiil:JJistrazilone ma tenuta 'a r1mborsatrre al 'concessionado, COinJpTenden


. 
dole nella contabilizzazione della spesa e con le prev.iste maggiorazioni: Ja 
maggiore indennit� di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi 
legali su tale indennit� stabiliti a titolo di indennit� di occupazione; gli interessi 
legali sulla somma determinata a titoao di indennit� di espropria-, 
zione, fino al deposito di tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti; 
le 'spes ruegaJ.d dovute aWesPTopriato a seglU�!tO del ,giudizio di opposizione 
aUa stima; le spese legali sostenute dal concessionario in detto giudizio di 
opposizione alla stima (n. 280). 

Pubblica Amministrazione -Pagamento ad incapace con obbligo di reimpiego 
-Mancato reimpiego -Responsabilit� della P.A. -(R.D. 23 maggio 
1924, n. 827, art. 297, 3� c.) -Pubblica Amministrazione-Pagamento 
ad incapace straniero -Obbligo di reimpiego -(R.D. 23 maggio 1924, 

n. 827, art. 297, 3� c.; disp. P'l"el. cod. civ. art. 21). 
Se ~la pubblica amministrazione possa ritenersi responsabile per il mancato 
reimpiego di somme pagate allegale rappresentante del minore (n. 281). 

Se la norma dell'art. 2!:!7, 3� c., R.D. 23 maggio 1924, n. 827, secondo 
la quale nel provvedimento che autorizza la riscossione di somme dovute da 
pubblkhe amministrazioni a persone incapaci con l'obbligo di reimpiego, 
U giudice deve stabilire le modalit� del reimpiego medesimo, sia applicabile 
ove la persona incapace sia cittadino straniero (n. 281). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 225 

Sequestro penale -Autorizzazione alla vendita in via amministrativa-Modo 
di vendita -Specificazione -Incanto deserto -Vendita a licitazione 

o a trattativa privata -Richiesta di nuova autorizzazione -l. 25 settembre 
1940, n. 1424, art. 140 -l. 17 luglio 1942, n. 907, art. 109. 
Se, per la vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro 
penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, sia applicabile 
l'art. 109 della legge n. 907/42 sui monopoli, che prevede l'autorizzazione 
da parte della Procura delila Repubblica alla vendita in via amministrativa 
� per incanto � ovvero l'art. 140 della legge doganale n. 1424/40 
che, pur prevedendo l'auto�rizzazione dell'autorit� giudiziaria penale, non 
contiene 1a limitazione relativa al modo 'di vendita � p�er incanto � (n. 283). 

Se, in caso di vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro 
penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, qualora 
vada deserto l'incanto, debbasi nuovamente richiedere aWAutorit� giudiziaria 
penale l'autorizzazione alla vendita a licitazione privata o a trattativa 
privata (n. 283). 

Universit� degli Studi -Donazioni -Forma pu.bblica amministrativa -R.D. 
6 aprHe 1924, n. 674, art. 129. 

Se le Amministrazioni universitarie possano avvalersi della forma pubblica-
amministrativa per stipulare donazioni (n. 284). 

CONTRABBANDO 

Sequestro penale -Autorizzazione alla vendita in via amministrativa -Modo 
di vendita -Specificazione -Incanto deserto -Vendita a licitazione o 
a trattativa privata -Richiesta di nuova autorizza;zione -l. 25 settembre 
1940, n. 1424, art. 140 -l .. 17 luglio 1942, n. 907, .art. 109. 

Se, per la vendita in via amministrativa di beni sottoposti a sequestro 
penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, sia applicabile 
l'art. 109 della legge n. 907l 42 sui monopoli, che prevede l'autorizzazione 
da parte della Procura della Repubblica alila vendita in via amministrativa 
� per incanto � ovvero l'art. 140 della legge doganale n. 1424/40 
che, pur prevedendo l'autorizzazione dell'autorit� giudiziaria penale, non 
contiene la il.imitazione relativa al modo di vendita � per incanto � (n. 53). 

Se, in caso di vendita in via amministrativa di beni sottoposti a seque


stro penale a seguito di denuncia per contrabbando di tabacchi esteri, qua


lora vada deserto l'incanto, debbasi nuovamente richiedere all'Autorit� giu


diziaria penale l'autorizzazione alla vendita a licitazione privata o a tratta


tiva privata (n. 53). 

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI 

Edilizia scolastica -Acquisto dell'area -Spesa -Contributo dello Stato Estensione. 
(l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2� c.). 

Se nell'anticipo da parte dello Stato della spesa di acquisto dell'area 
occorrente per la costruzione di edificio scolastko, salvo rimborso della 
stessa da parte del Comune in 25 annualit� senza interessi, come previsto 
dall'art. 13, 2� comma, delJ.a legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere 
ricomprese anche J.e .somme �che il .Comune debba ai .proprietari espropdati 
a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ultrabiennale 
(n. 113). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Enti locali -Opera pubblica -Esecuzione -Demolizione successiva -Contributi 
statali -Recupero -Revoca (l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 7). 

Se sia ,legittimo procedere al recupero di contributi gi� erogati dallo 
Stato. ovvero disporre la revoca di quelli concessi per l'esecuzione di opera 
pubblica di interesse locale (nella specie: ospedale) qualora l'opera medesima, 
regolarmente eseguita, venga successivamente demolita data l'inutilit� 
ed antieconomicit� di lavori di risanamento (n. 114). 

COOPERATIVE 

Societd cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari 
liquidatori -Natura -(R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; 

R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540). 
Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Autoritd di vigilanza 
-Responsabilit� -(R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 segg.; 

R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2043). 
Societd 
cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari 
liquidatori -Revoca -Forma -(R.D. 16 marzo 1942, n. 257, artt. 198 
segg.; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1554; cod. civ. art. 2540). 

Se i Commissari liquidatori di societ� cooperative soggette alla vigilanza 
dello Starto siano oo-gani delJ'Amministrazione che ha disposto la 
liquidazione coatta amministrativa (n. 10). 

Se l'Amministrazione che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa 
possa incorrere in responsabilit� nell'esercizio dei poteri ad essa 
conferiti per la vigilanza ed il controlJ.o sulle operazioni di liquidazione 

(n. 10). 
Se la revoca di commissari liquidatori di societ� cooperative soggette 
alla vigilanza dello Stato debba essere disposta con atto motivato (n. 10). 

CORTE DEI CONTI 

Corte dei conti -Azione di rresponsabilitd -Avvocatura Stato -Parere -
Ammissibilitd -(r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 13; t.u. 30 ottobre 1933, 

n. 1611, art. 13). 
Se l'Avvocatura dello Stato possa esprimere pareri in merito alla fondatezza 
dei rilievi mossi a pubblici dipendenti da parte de'l Procuratore 
Gen~al<e della CoTte dei conti e che poss,ano ip(i:relrudere ad azj:Ollie di responsabilit� 
(n. 10). 

Scuole tecniche industriali -Banca -Servizio di cassa e tesoreria -Azione 
di respornsabilitd o di conto -Giurisdizione -(l. 15 giugno 1931, n. 889; 

r.d. 12 luglio 1924, n .. 1214, art. 44). 
Se le azioni di responsabilit� o di conto nei confronti di una banca 
che esercita il servizio di cassa e tesoreria per una scuola tecnica commerciale 
di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero 
a quena della C'orte dei Conti (n. 11). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

COSTITUZIONE 

Collocwmento dei lavoratori -Intervento dello Stato -(d.l. 3 febbraio 1970, 

n. 7 -Questione di legittimit� costituzionale -� Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 d.
l. 3 febbraio 1970, n. 7). 
Se il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nella parte in cui prevede l'intervento 
dei pubbUci poteri in materia di collocamento dei lavoratori, sia in contrasto 
con gli artt. 2, 3, 4 e 16 deLla Costituzione con riguardo ai principi 
della libert� e parit� di lavoro e della libert� di circolazione e soggiorno 

(n. 56). 
DANNI DI GUERRA 

Cittadinanza italiana -Mancanza al momento della liquidazione definitiva 
del danno -Successivo riacquisto -Effetti -(l. 27 dicembre 1953, n. 968, 
artt. 1 e 35). 

Se sia legittima l'erogazione deLl'indennizzo per danni di guerra a 
soggetto che, cittadino italiano al momento del danno e della denuncia, 
non sia pi� in possesso della cittadinanza italiana all'atto della liquidazione 

�definitiva, pur avendola successivamente riacquistata (n. 147). 

Imposta di successione -Danni di guerra -Indennizzi e contributi -Esenzione 
-Successione anteriore alla l. 955/67 -Applicabilit� -(l. 29 set-
tembre 1967, n. 955, art. 25). 

Se l'esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore .globale 
disposta dall'art. 25 l. 29 settembre 1967, n. 955, per gli indennizzi e contributi 
di importo �inferiore a tre milioni liquidati a titolo di danni di 
guerra sia applicabile qualora, pur essendo la liquidazione in~ervenuta 
dopo l'entrata in vigore della suddetta il.egge, la successione si sia invece 
aperta prima (n. 146). 

DAZI DOGANALI 

Importazioni da Paesi CEE -Diritto per servizi amministrativi -Indebito Restituzione 
somme -Domanda giudiziale -Mancata richiesta amministrativa 
-Ammissibilit�-(l. 24 giugno 1971, n. 447). 

Se siano ammissibili le domande giudiziali avanzate dagli importatori, 
senza previa richiesta in via amministrativa, per ottenere la restituzione 
di somme corrisposte per diritti per i servizi amministrativi su merci importate 
da Paesi della Comunit� Economica Europea dopo il l � luglio 1968 

(n. 72). 
Imposta di consumo -Importazione di prodotti contenenti cacao -Riscossione 
-Aliquote-Cio-ccolato -(d.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1229, sez. IV 
punto D; l. 1 ottobre 1969, n. 684, art. 1). 

Se neLle impo�rtazioni di prodotti contenenti cacao, il punto D della 
nota alla sez. IV della tariffa doganale appr. con d.P.R. 29 dicembre 1969, 

n. 1229, secondo il quale si riscuote, oltr�e il dazio, anche la imposta di 
consumo sul cacao torrefatto, decorticata etc., vada inteso come riferito 
alla sola J.ett. c) dell'art. l l. l ottobre 1969, n. 684, che stabilisce l'aliquota 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'imposta di consumo per il cacao torrefatto, infranto, in pasta o in polvere, 
ovvero anche aUe lettere d) ed e) che stabiliscono aliquote per il 
burro di cacao e per la polvere di cacao con contenuto di burro di cacao 
inferiore all'l% (n. 73). 

Se. nelil.'imJpOrtazione di cioccoilato contenente �cacao� sgrassa>to con assenza 
di burro di cacao J'imposta di consumo sul �Cacao vada riscossa con 
l'aliquota relativa al cacao torrefatto, decorticata, infranto, in pasta o in 
polvere (art. l, lett, c), l. l ottobre 1969, n. 684) ovvero con quella relativa 
alla polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore all'l% 

(art. l, Iett. e), l. l ottobre 1969, n. 684) (n. 73). 

Merce in magazzino doganale -Sottrazione ad opera di ignoti -Esonero 
dall'imposta -(d.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, art. 1). 

Se possa considerarsi perduta o distrutta, ai fini dell'esonero dalle 
imposte doganali, la merce sottratta da magazzino-doganale ad opera di 
ignoti (n. 74). 

DEMANIO 

Aeroporti militari -Concessioni sfalcio d'erba e pascolo -Divieto di subconcessione 
-Penale (cod. civ. art. 1332). 

Se nelle concessioni di sfalcio d'erba .e pascolo su aeroporti militari 
sia legittima l'inserzione di una clausola penale nel caso di violazione del 
divieto di subconcessioni e se, in base a tale clausola, l'Amministrazione 
concedente possa :i!ncallllte!rare �la .cauzione �senza diimostzrare l'esistenza e l'ammontare 
del danno subito a seguito della violazione medesima (n. 265). 

Patrimonio dello Stato -Universitd -Concessione in uso -Finalitd sportive 
-(t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46). 

Se Io Stato possa concedere in uso gratuito �e perpetuo proprii immobili 
aUe Univ~sit� che intendano destinarli a finald<t� sportive e di ricreazione 

(n. 263). 
Regione Sarda -Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua 
parte ad uffici stata,li -Ammissibilitd -(Statuto Regione Sarda, art. 14, 
1� e 2� co.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2� co.). 

Se il trasferimento alla Regione Sarda di beni dello Stato non pi� 
connessi a servizi di competenza statale, disposto dall'art. 14, l � e 2� comma, 
dello Statuto speciale dehla Regione Sarda, operi anche rispetto ad una 
sola porzione di edificio, l'altra porzione essendo adibita ad uffici statali 
(n. 264). 

DIFESA DELLO STATO 

Avvocatura dello Stato -Sindaco nella qualitd di ufficiale dello stato civile-
Rapnresentanza e difesa-(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 44). 

Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere Ja rappresentanza e difesa 
in giudizio del Sindaco qualora questo risulti convenuto nella qualit� di 
ufficiale dello stato civile (n. 28). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

Controversia civile -Atti del Medico Provinciale -Anteriori al trasferimento 
delle funzioni alla Regione -Legittimazione Amministrazione 
Statale -Sussistenza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). 

Se vi sia la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale -e 
quindi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -nel giudizio promosso 
dinanzi alla A.G.O. nei confronti del Medico Provinciale per atti di questo 
Ufficio anteriori al trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Regione 
in virt� del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 31). 

Corte dei conti -Azioni di responsabilit� -Avvocatura Stato -Parere Ammissib.
iUt� -(r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 43; t.u. 30 ottobre 
1933, n. 1611, art. 13). 

Se l'Avvocatura dello Stato possa esprimere pareri in merito alla fondatezza 
dei rilievi mossi a pubblici dipendenti da parte del Procuratore 
GenC["ale della Covte dei ,conti e che possono rprreliudere ad azione di J.'esponsabilit� 
(n. 29). 

Ministero del Tesoro -Attivit� di amministrazione degli Istituti di Previdenza-
Foro� dello Stato-(d.l. 1� settembre 1947, n. 883; c.p.c. art. 35; 

t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. ,6 segg.). 
Se le norme sul Foro dello Stato si applichino anche qualora il Ministero 
del Tesoro sia in giudizio per la tutela di situazioni sostanziali facenti 
capo agli Istituti di Previdenza amministrati da detto Ministero (n. 30). 

DONAZIONE 

Universit� degli Studi -Donazioni -Forma pubblica amministrativa 


(r.d. 6 aprile 1924, n. 674, art. 129). 
Se le Amministrazioni universitarie possano avvalersi della forma pubblica-
amministrativa per stipulare donazioni (n. 42). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Assegnatario moroso nel pagamento di sei 'l'nensilit� -Diritto di riscatto 
-Decadenza -Locazione -Decadenza -(D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, 
artt. 9, 3� e 4� c., 11 e 12; art. 1453 c.c.; l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 7). 

Se J.a decadenza dal diritto di riscatto in cui incorra il locatario assegnatario 
di alloggio economico e popolare moroso nel pagamento di sei mensilit� 
consecutive del canone operi automaticamente o solo per effetto di 
dichiarazione di risoluzione del contratto da parte dell'Ente proprietario 

(n. 255). 
Se la decadenza dal di~ritto di !riscatto in cui ilnoorra iJ. loca�ta!rio assegnatario 
di alloggio economico e popolare moroso nel pagamento di sei 
mensilit� consecutive del canone comporti anche la decadenza del rapporto 
di locazione (n. 255). 


230 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Azienda di Stato Servizi Telefonici -Alloggi economici -Spese di riscaldamento 
-Rimborso -Tratt>enuta -(t.u. 28 aprite 1938 n. 1165, art. 337; 

t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 60). 
Se spetti all'Azienda di Sta:to per i servizi telefonici il potere di recuperare 
le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi economici 
di propriet� dell'azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle 
pensioni dei dipendenti concessionari (n. 256). 

Edilizia scolastica -Acquisto dell'area -Spesa -Contributo dello Stato.Estensione 
-(l. 28 luglio 1967, n. 641, art. 13, 2� c.). 

Se nell'anticipo da parte dello Stato della spesa di acquisto dell'area 
occorrente per la costruzione di edificio scolastico, salvo rimborso della stessa 
da parte del Comune in 25 annualit� senza interessi, come previsto dallo 
art. 13, 2� comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, possono essere ricomprese 
anche le somme che tl Comune debba ai proprietari espropriati a 
titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima ultrabiennale 

(n. 257). 
ENTI E BENI ECCLESIASTICI 

Cosa sacra-Destinazione al culto -Cessazione -Usucapione -(c.c. art. 831, 
2� c., 1161). . 

Se le cose sacr�e destinate al culto siano usucapibili qualora, per circostanze 
di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 49). 

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' 

Espropriazione od occupazione di immobili -Acque sotterranee -Indennitd 
-Determinazione -(l. 25 giu.gno 1865 n. 2359, art. 43). 

Se, qualora si debba procedere ad occupazione o espropriazione di terreni 
in cui esistono pozzi che dovranno �essere distrutti, nella determinazione 
dell'indennit� da corrispondere ai proprietari si debba tener conto del valore 
dato dall'uso dell'acqua e di quello degli impianti anche nel caso in �cui l'uso 
avvenga al di fuori di concessioni (n. 336). 

Espropriazione pubblica utilitd-Costruzione edifici postali -Legge 21 ottobre 
1971 n. 865 -Applicabilitd -Procedimento. 

Se la nuova disciplina espropriativa dettata dagli artt. 9 e seg. legge 
21 ottobre 1971, n. 865, sia applicabile alle espropriazioni per la costruzione 
e '1'131Illo;>Mamenrto di 'edifici poSitali (n. 339). 

Se per le espropriazioni dirette all'esecuzione o all'ampliamento di 
edifici postali secondo J.a procedura di �Cui alla legge 21 ottobre 1971, n. 865, 
debba adempiersi da parte dell'Amministrazione P.T. al deposito prescritto 
dall'art. 10 della legge suddetta (n. 339). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Espropriazione per pubblica utilit� -Costruzione di edifici postali -Proce


dura in' base a l. 21 ottobre 1971 n. 865-Dichiarazione di pubblica uti


lit� -Atti successivi -Competenza -d.l. 8 febbraio 1923, n. 422. 

Se per le �esp:ropdae.ioni dwette aliJ:a .costr!UziQIIlJe o aJ:Pampliamento di 
edifici postali, promosse secondo la legge 21 ottobre 1971, n. 865, la competenza 
ad emettere gli atti SUJCcessivi alla dichiarazione di pubblica utilit� 
sia regolata, dopo la cessazione della delega al Pr�esidente della Giunta 
Regionale conferita dall'art. 20 legge 21 ottobre 1971, n. 865, dalle norme 
speciali wge:nrti in materia led in pavttcolare dal dil. 8 febbraio 192:3, n. 4212 

(n. 339). 
Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni 
dello Stato e delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967 n. 1523, art. 83; 

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). 
Se, dopo il trasferimento aLle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni 
gi� degli organi stataLi in materia di espropriazione per pubblica 
utilit�, l'elativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga 
alla competenza statale o a quella regionale la materia delle aspro~ 
priazioni prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83), per l'impianto 
e l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 337). 

Espropriazione per pubblica utilit� -Svincolo della indennit� depositata 
presso la Cassa Depositi e Prestiti -Decreto del Tribunale -Vizi -
Opponibilit� alla Cassa DD.PP. -(l. 3 aprile 1926 n. 686 art. l; l. 25 giu.gno 
1865 n. 2359 art. 55; art. 742 c.p.c.). 

Se ed entro quali limiti siano apponibili alla Cassa Depositi e Prestiti, 
depositaria di indennit� di espropriazione, i vizi del decl'eto di svincolo 
emesso dal Tribunale in sede di .volontaria giurisdizione, ed in particolare 
se 'costituiscano vizi opponibili la parzialit� dello svincolo (in quanto concernente 
non l'intera indennit� ma solo lla parte di essa spettante ad un solo 
interessato) e la mancata audizione di tutti gli interessati (n. 338). 

Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Permanenza 
della competenza statale -Condizioni -Opere statali -Nozione -Ap


,plicabilit� della nuova disciplina limiti -Opere della Cassa per il Mezzogiorno 
-Legge generale del 1865 -Applicabilit� -d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 10. 

Se, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 
genil!aio 1972, n. 8, resti ferma la competenza stawe per quanrt;o �COncerne 
le .espropriazioni per opera pubblica, qualora l'impegno di bilancio concerna 
La spesa, oiLtre .che per l'�esecuzd!one dell'opetra pruJbb1:1ca, anche petr l'esp!I'opriazione 
delle aree occorrenti (n. 340). 

Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa 

n. 865/71 �abbia polri1Jata 'generaJ:e ruertbile anche alle orpe!I'e 1stataJ:i non 
n. 869/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non 
espressamente previste nell'art. 9 della stessa J:egge e, quindi, anche a singrue 
op&e pubblilche, qua�li risuLtano megLio individuate datl.'arr>t. l te!I' della 
legg.e 25 febbraio 19,72, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con �la 
citata legge n. 865/71 sia applicabile sollo alle opere pubbliche regionali o 
degli enti locali (n. 340). 
Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, 
le opere pubbUche rp�romOJSse o fin!ll!lZiartle della Cassa del MezzogiO!l'no 
siano rimaste soggette alla 'disciplina della legge generale del 1865 (n. 340). 


232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Retrocessione -Retrocessione parziale --Prescrizione del diritto -Decorren~ 
za -(l. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 60 e 61). 

Se la prescrizione del diritto degli ex proprietari espropriati alla retrocessione 
di quella parte dei beni non utilizzati per l'esecuzione dell'opera 
pubblica (c.d. retrocessione parziale, di_sciplinata fondamentalmente dagli 
artt. 60 e 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359) inizi a decorrere dal momento 
in ~cui l'opera pubblica � terminata e i terreni residui si rivelano superflui 
ai fini dell'opera stessa, ovvero dal successivo momento in cui l'Ente 
espropriante (o, in sua sostituzione, il PI"efetto) emette la dichiarazjone 

c.d. di inservibilit� o inutiolizzabilit� dei beni r~sidui ai sensi dell'art. 61 
della legge n. 2359/865 (n. 341). 
FALLIMENTO 

Fallimento -Credito privilegiato -Interessi convenzionali inferiori a quelli 
legali -Chiusura del fallimento -Esigibilit� -Art. 54 legge fallimentare. 

Se l'ammissione al pa,ssivo fallimentare degli interessi su crediti assistiti 
da ipoteca pegno o privilegio nei limiti ridotti di tasso o temporali indicati 
dal terzo comma dell'art. 54 della legge fallimentare, operi esclusivamente 
nell'ambito della procedura concorsuale e, di conseguenza, chiuso 
il fallimento, il creditore possa richiedere al debitore in forza del rapporto 
obbligatorio preesistente ila corresponsione degli interessi nella misura convenzionale 
inferiore a quella legale prevista dal succitato art. 54 (n. 142). 

Imposte dirette -Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento Indennit� 
di mora -(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u. 29 gennaio 
1958 n. 645, art. 194). 

Se l'indennit� di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte 
dirette si ruprpJ!ichi anche nel ~caso ,in >cui deibitO!re di im!posrt;a sia un im(p!renditore 
sottoposto a fallimento gi� al momento dell'iscrizione a ruolo del 
tributo (n. 143). 

Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari tiquidatori 
-Natura -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; R.D.L. 
13 maggio 1926 n. 1554; c.c., art. 2540). 

l 

Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Autorit� di vigitanza 
-ResponsabiLit� -(R.D. 16 marzo 1942 n. 257, artt. 198 segg.; 

R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2043). 
Societ� cooperative -Liquidazione coatta amministrativa -Commissari liquidatori 
-Revoca -Forma -(R.D. 16 maJ/'ZO 1942 n. 257, artt. 198 e 
segg.; R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1554; c.c. art. 2540). 

Se i Commissari liquidatori di societ� cooperative soggette alla vigilanzadello 
Stato siano organi dell'Amministrazione che ha disposto la liquidazione 
coatta amministrativa (n. 141). 

Se l'Amministrazione che ha disposto la il.iquidazione coatta amministrativa 
possa incorrere in responsabilit� neWeserdzio dei poteri ad essa confer.
iti per la vigilanza ed il controllo sulLe operazioni di il.iquidazione 

(n. 141). 
Se la revoca di commissari liquidatori di societ� cooperative soggette 
alla vigilanza dello Stato debba essere disposta con atto motivato (n. 141). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

IDROCARBURI 

Impianti distribuzione carbu.ranti -Concessione -Licenza di accesso aHa 
strada statale -Mancato,pagamento diel canone -Revoca della concessione 
-Riscossrione coattiva del canone -R.D.L. 2 novembre 1933, 

n. 1741, art. 17 lett. b) -R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 6 -D.P.R. 
15 giugno 1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprite 1910, n. 639. 
Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 
1933, n. 1741, la decadenza da11a concessione prefettizia per l'impianto di 
distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia 
corrisposto il oanone da Wui dovwto all'ANAS per iJ:a \licenza di accesso dalla 
strada pubbUca ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'articolo 
8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 
del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8). 

Se l'ANAS possa procedere ai sensi del t.u. 14 aprile 19:10, n. 639, velativo 
alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari 
di impianti di distribuzione di carburanti nonch� titolari di licenze di 
accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino morosi nel pagamento 
del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora 
vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 8). 

IGIENE E SANITA' 

Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni 
-Spettanza -(t.u. 27 luglio 1934 n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 1958 
n..296, art. 6; l. 16 maggio 1970 n. 281, art. 17 lett. b; D.P.R. 14 gennaio 
1972 n. 4, art. 13). 

Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2� e 3� c., t.u. 27 luglio 
1934, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi 
nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico 
prov;inciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 11). 

Sanitario condotto -Sanzioni disciplinari di particolare gravit� -Commis,
sione speciale di disciplina -Composizione -(R.D. 27 luglio 1934, 
,;,, 1265, art. 74; l. 13 marzo 1958, n. 296, art. 2; D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 
1955, n. 6). 

Se J.'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la 
partecipazione del Vice-prefetto, in qualit� di presidente, alla Commissione 
di dilsciplina chiamata a Tendeit'e parere obbligatorio aJ. Comune (o al Con'
sorzio >di Comuni) neJJ1e ipotesi 'di applicazione a orurd.co di sanitari e<mdortrti 
di sanzioni disciplinari di particolare gravit�, possa ritenersi tuttora operante 
pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, che ha 

. 
devoluto, tra l'altro, al MinisteTo della Sanit� le attribuzioni del Ministero 
dell'Interno nei riguardi del personale sanitario �e degli esercenti professioni 
e arti sanitarie (art. 2, n. 3); nonch� dopo l'entrata in vigore del 
D.P.Reg.Sic. 29 ottobre 1955, n. 6, relativo al nuovo ordinamento degli Enti 
locali e dei .controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 12). 


234 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPIEGO PUBBLICO 

Amministrazione pubblica -Ente pubblico -Lavoratrici madri -Assenza 
dal lavoro -Sostituzione -(l. 30 dicembre 1971 n. 1204, art. 11; D.P.R. 
31 marzo 1971 n. 276). 

Se le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblid in genere possano 
assumere personale dipendente con contratto a >tempo determinato in sostituzione 
delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 763). 

Combattenti -Riconoscimento campagne di guerra -Documentazione 


(l. 24 maggio 1970 n. 336, mrt. l; l. 24 aprile 1950 n. 390, art. 8). 
Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti 
dello Stato, previsti dall'art. l legge 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimento 
delle campagne di guerra sia necessariamente legato aJ.le risultanze del 
foglio matr.icoLare o, se esso possa ~essere operato da,l!l'Amministrazione in 
base ad altra documentazione in suo possesso (n. 764). 

Dipen~ente statale -Decesso -Rateo di stipendio insoluto -Attribuzione Disciplina 
-Dipendente ente pubblico -Norma regolamentare di rinvio 
-ApplicabiLit� -(D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079 art. 14; D.P.R. 
30 giugno 1972 n. 423 art. 4). 

Se la norma per la quale, in caso di decesso del dipendente statale, il 
rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non sepavaJto 
!Per sua ,coJpa o, m mancanza, ,ai fig1li ai quali (coniuge o figli) vi�1!1Je 
anzi attribuita l'intera mensilit� del trattamento economico spettante alla 
data della movte, s~a a(WllkabHe anche ai dipendenti di qrueg1li enti pubblici 
ai quali, per il regolamento del personale, si applicano sussidiariamente ed 
in materia di stato giuridico le disposizioni vigenti per i dipendenti civili 
dello Stato (n. 765). 

Ente pu,bblico -Opera Nazionale Invalidi di Guerra -Impiegato avventizio 
-Collocazione in ruolo -Servizio pre-ruolo -Valutaz"ione -art. 26 
legge 28 ottobre 1970 n. 775 -D.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1079. 

Se, disposto dal Consiglio di Amministrazione di un Ente Pubblico 
(Opera Nazionale Invalidi di Guerra) l'adeguamento del trattamento economico 
del proprio personale a quello introdotto per gli impiegati civili dello 
Stato con D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e l'applicazione dell'art. 26 leggle 
,28 ottobre 1970, n. 775 in maJteria ,di valutazlL<me del servizio ptre-r:uolo, 
possa riconoscersi agli impiegati avventizi in servizio alla data di entrata 
in vigore del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 e successivamente collocato 
nei ruoli la valutazione del servizio non di ruolo ai fini dell'attribuzione 
della classe di stipendio nella qualifica conseguita (n. 768). 

Esodo volontario -Funzionari direttivi delle carriere tecniche -Domanda 
condizionata -D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 67. 

Se, tenuto ,conto dei principi informatori del D.P.R. n. 748 del 30 giugno 
1972, ed in particolare del1e norme che regolano l'esodo volontario dei 
,funzionari direttivi delle carriere tecniche, sia produttiva di effetti giuridici 

una domanda_ condizionata (n. 769). 

Se, nella ipotesi di domanda di esodo volontario condizionata, alla 

successiva dichiarazione del funzionario diretta ad eliminare la condizione 

possa 'atttribruirsi e:ffiooda ex tunc (n. 7'69). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 235 

Impiego pubbLico -Clinica universitaria -Personale -Prestazioni. 

Se le particolari attivit� svolte daJ. Direttore e dal personale della Clinica 
Ortopedica nei confronti della Societ� �Che per concessione dell'Universit� 
gestisce le officine ortopediche debbano considerarsi come prestazioni a 
favore di .terzi �ed .estranee qudndi al l'l�l/PPOII)to d'impiego con l'Universilt� 

(n. 770). 
Indennit� di missione -Residenza dell'impiegato -Accertamento. 

Se per la mancata produzione di certificato di residenza, pu� essere 
negata l'indennit� di Inissione a professore che ha svolto funzioni di comInissario 
di maturit� (n. 771). 

Se sia ugualmente dovuta l'indennit� di trasferta allorch� la missione 
venga effettuata nella localit� di residenza anagrafica, ma pur sempre fuori 
della localit� di abituale dimora (n. 771). 

Pubblico impi;egato -Decesso -Causa di servizio -Equo indennizzo -Pagamento 
-Eredi -Individuazione -Testamento -Coniuge pretermesso 


(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; cod. civ., artt. 536 segg.). 
Se tra gli eredi del dipendente deceduto a causa di infermit� contratta 
in servizio e quindi titolari del relativo credito, l'Amministrazione debba 
ricomprendere anche il coniuge qualora risulti dal testamento che esso � 
stato pretermesso (n. 767). 

IMPOSTA CONCESSIONI GOVERNATIVE 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali -Regime tributario-(l. 11 aprile 1955 

n. 375, art. 1; l. 25 luglio 1941 n. 934, art. 1, 4� c.; R.D.L. 3 marzo 1938 
n. 6B9, art. 1, 3� c.). 
Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di Enti locali, che ha unificato � 
la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e la Cassa 
di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si applichino i 
benefici tributari, .e cio� l'equiparazione a fini fiscali alle Amministrazioni 
dello Stato, gi� spettanti alle suddette due Casse (fattispecie in tema di 
tassa di concessione governativa) (n. 4). 

IMPOSTA DI BOLLO 

Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivit� commerciale -Atti giudiziari 
-Esecuzione -R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 
1969, n. 1397, art. 15, 4� c. 

Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua 
Malattie per gli esercenti attivit� �commerciali, ed occorrenti per il raggiungimento 
dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il rimborso 
dell'autore del danno di somme .erogate a favore dell'assicurato per 
prestazioni assicurative a norma dell'art. 1916 c.c.), le esenzioni da bollo registro 
e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 del R.D.L. 
4 ottobre 1935, n. 1827 (n. 50). 


236 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPOSTA DI CONSUMO 

Imposta di consumo -Importazione di prodotti contenenti cacao -Riscossione 
-�liquote -Cioccotato -(D.P.R. 29 dicembre 1969 n. 1229, sez. 
IV punto D; l. 1 ottobre 1969 n. 684, art. 1). 

Se nelle importazioni di prodotti ,contenenti cacao, il punto D della nota 
aLia sez. IV del~a ttaJrdffa d<ogana,Le .apP!'ov:ata con D.P.R. 29 dicembre 1969, 

n. 1229, secondo n�quale si riscuote, oltre il dazio, anche l'imposta di consumo 
sul cacao torrefatto, decorticata etc., vada inteso come riferito alla 
sola 1ett. c) dell'art. l legge l ottobre 19,69, n. 684 che stabilisce l'aliquota 
dell'imposta di consumo per H cacao torrefatto, infranto, in pasta o in polvere, 
ovvero anche aLle lettere d) ed e) �che stabiliscono aliquote per il burro 
di cacao e per la polvere di cacao con cqntenuto di burro di cacao inf�eriore 
all'l per cento (n. 25). 
Se nell'importazione di cioccolato contenente cacao sgrassato con assenza 
di burro di cacao l'imposta di �consumo sul cacao vada riscossa con 
l'aLiquota relativa al cacao torrefatto, decorticata, infranto, in pasta o in 
polvere (art. l left. c l. l ottobre 1969, n. 684) ovv�ero con quella relativa 
alla polvere di cacao con �contenuto di burro di cacao inferiore all'l% (articolo 
l lett. e l. l ottobre 1969, n. 684) (n. 25). 

IMPOSTA DI REGISTRO 

Agevolazione -Registrazione a tassa fissa -Obbligo di denuncia del contribuente 
-Insussistenza-Rievoca dell'agevolazione -Sopratasse -Inesigibilit� 
-Societ� cooperative -Aumento capitale requisiti della mutualit� 
-artt. 65-66-102-103 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269. 

Se, nel caso di registrazione di un atto a tassa fissa per il riconoscimento 
di un beneficio fiscale in ordine al quale non sussiste un obbligo del 
contribuente di denuncia di fatti successivi alla registrazione, possa legittimamente 
pretendersi il pagamento dehle sop11aroasse !p['leviste da�gl.'i articoli 
102-103 R:.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 in seguito all'accertamento, in 
via suppletiva, della non spettanza del beneficio (neLla fattispecie trattasi 
dell'agevolazione in un atto di aumento di capitale di una societ� cooperativa 
ai sensi dell'art. 65 legge succitata poi negata per constatata violazione 
ad uno dei divieti posti dall'art. 66 stessa legge) (n. 400). 

Azioni -Compravendita mediante fissato bollato -Enunciazione in sentenza 
-Imposta proporzionale -(R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 2369, articoli 
10 e 11 Tab. all. E; l. 6 agosto 1954 n. 603, art. 36). 

Se la compravendita di azioni attuata mediante fissato bollato. ed enunciarba 
dm �sentenza sia �soggetta ad imposta Pl'O'porzionale di Tegistro (n. 397). 

Benefici tributari -Decadenza -Termine per l'esercizio dell'azione contro 
il terzo possessore -R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 97. 

Se, in caso di decadenza dai benefici tributari, i.J. termine della Finanza 
per l'esercizio dell'azione contro il terzo possessore, di cui all'art. 97 L.R., 
(termine ritenuto di decadenza dalla Cassazione) decorra dalla registrazione 
dell'atto ovvero dal momento ,in cui, verificatasi la decadenza, sorga il 
diritto della Finanza a esigere la normale imposta di registro (n. 401). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivitd commerciali -Atti giudiziari 
-Esecuzione -R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122 l. 27 novembre 
1965, n. 1397, art. 15, 4� c. 

Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua 
Malattie per gli esercenti attivit� commerciali, ed occorrenti per il raggiungimento 
dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il 
rimborso dall'autore del danno di somme erogate a favore dell'assicurato 
per prestazioni assicurative a norma dell'art. 1916 c.c.), le esenzioni da 
bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 
del R.D.L. 4 ottobre 1939, n. 1827 (n. 402). � 

Esenzioni e agevolazioni -Piccola proprietd contadina -Successione di leg


gi -Natura interpretativa detta l. n. 1059/71 -l. 6 agosto 1954, n. 604 


-l. 3 novemb'l'e 1971, n. 1059. 

Se l'articolo unico della legge 3 novembre 1971, n. 1059 abbia carattere 
interpretativo della precedente legge 6 agosto 1954 n. 604, concernente 
benefici fiscali a favore della piccola propriet� contadina, con la sola limitazione 
di .cui all'ultimo comma, J.� dove � stabilito che c le agevolazioni 
di .cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso 
dei tributi ohe siano stati II'1scossi a titolo defdn:ttivo � (n. 403). 

Imposta registro -Agevolazioni -Societd -Aumento di capitale -Denunzia 
-Presentazione tardiva -Decadenza -(D.L. 30 agosto 1968 n. 918, 
canv. in t 25 ottobre 1968 n. 1089, art. 14; R.D.L. 30 dicembre 1923 

n. 3269, art. 110). 
Se si verifichi decadenza dalle agevolazioni �concesse in materia di imposta 
di registro dall'art. 14 D.L. 30 agosto 1968, n. 918 conv. con mod. in 
legge 25 ottobre 1968 n. 1089 qualora la denunzia di avvenuto aumento del 
capitale sociale venga presentata tardivamente (n. 398). 

Imposta suppletiva -Prescrizione -Interruzione -Opposizione da parte 
di uno dei coobligati in solido -Effetto -Codice civiLe art. 1310 1� .c. 

Se la interruzione della prescrizione in materia di imposta suppJ.etiva 
di registro si produca nei confronti di tutti i condebitori solidali dell'imposta, 
giusta il principio di cui all'art. 1310, 1� c., cod. civ., per effetto della 
proposizione di opposizione alla ingiunzione da parte anche di uno solo di 
essi (n. 404). 

Scuola media unica -Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici Regime 
tributario applicabile -(R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, tab. B, 
art. 44; l. 28 luglio 1967 n. 641, art. 2 e 49). 

Se il regime agevolato di registro previsto dagli artt. 2 e 49 della legge 
28 luglio 1967 n. 641 possa essere applicato anche ai contratti stipulati dai 
comuni per l'ampliamento, completamento, riattamento .ed arredamento degli 
edifici destinati alla scuola media unica; nonch� ai contratti per l'illuminazione 
ed il riscaldamento degli edifici medesimi (n. 399). 

Societd cooperative -Concessioni in enfiteusi -Benefici fiscali ex l. 

n. 114/48 -Applicabilitd -l. 24 febbraio 1948 n. 114, artt. l e 3. 
Se nella ipotesi di .contratto dJi �concessione illl enfiteusi a :l�avore di societ� 
cooperative, siano applicabili i benefici fiscali di cui all'art. 3 della 


238 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

leg.ge 24 febbraio 1948, n. 114 (tassa fissa) o comunque i minori benefici 
di cui all'art. l della citata legge n. 114/48, e, m particolare, se negli atti 
di acquisto contemplati nell'art. 3 della citata legge 114/48 debbano intendersi 
ricompresi quegli atti previsti nell'art. l con riguardo alle persone 
:tlisiche e cio� tanto le compravendite che le concessioni in enfiteusi (n. 404). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

Imposta R.M.-Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -Federazi.oni 

provinciali -Soggetto passivo -Avanzi di gestione -Tassabilit� -(t.u. 

29 gennaio 1958 n. 645, art. 105). 

Imposta sulle societ�-Associazione Nazionale Combattenti e Reduci-Esenzione 
-(t.u. 29 gennaio 1958 n. 645, artt. 145 e 151 lett. g). 

Se siano tassabiili �agili eff.etti dell'imposta di ricchezza mobiile gli aV'Ml.� 
zi di gestione �Conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci (n. 57). 

Se soggetto passivo del �rapporto concernente la tassazione, agli effetti 
dell'imposta di ricchezza mobile, degli avanzi di gestione conseguiti dalle 
Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
siano le dette Federazioni ovvero l'Associazione (n. 57). 

Se il beneficio tributario concernente la esenzione dall'imposta di ricchezza 
mobile concesso all'Opera Nazionale Combattenti possa estendersi 
all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 57). 

Se l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sia esente dall'imposta 
sulle societ� (n. 57). 

Prestazioni professionali -Ritenu.ta d'acconto -Procuratore antistatario Spese 
vivfe -Rimborso -Applicabilit� D.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, 
art. 128 Z. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3. 

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'art. 128 
del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 1970, numero 
801, debba essere operata anche sui rimborsi di spese vive liquidate in 
sentenza a favore del procurator.e antistatario (n. 58). 

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni pro:tlessionali di cui all'articolo 
128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 
1970, n. 801, debba comprender.e l'addizionale straordinaria di cui allo 
art. 80 del D.L. 18 novembre 1966, n. 976 e successive proroghe (n. 58). 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Imposta di successione -Danni di guerra -Indennizzi e contributi -Esenzione 
-Successione anteriore alla Z. 955/67 -Applicabilit� -(Z. 29 settembre 
1067 n .. 955, art. 25). 

Se l'esenzione dall'imposta di successione e da qUella sul valore globale 
disposta dal'art. 25 l. 29 settembre 1967, n. 955 per gli indennizzi e contributi 
di importo inferiore a tr�e milioni liquidati a titolo di danni di guerra 
sila aprpilicaib.hle qualora, pur �essendo la liquidazione dm.tervenuta dopo !l.'entrnrta 
in vi�gore della suddetta �Leg~ge, la suocessione si sia invece aperla prima 
(n. 83). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Legato di usufrutto -rinunzia -ObbLighi tributari dagU eredi -R.D. 30 dicembre 
1923, n. 2370, artt. 15 e 24. 

Se, nel caso di rinuncia al legato di usufrutto da parte del legatario�, 
gli eredi che ne profittano siano tenuti a pagare entrambe le imposte di 
successione, e cio� quella gxavante sulla piena propriet� ed in aggiunta 
quella relativa all'usu.frutto, ovvero solo la prima, cio� quella sulla piena 
propriet� sul valore imponibile riferito al giorno del trasferimento mortis 
causa, sia pure che la parte d'imposta afferente l'usufrutto venga ad essere 
riscossa dal Fisco non subito ma al tempo della consolidazione (n. 84). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

Art. l Lett. a detta l. 19 giugno 1940 n. 762 -Somme corrisposte all'appaltatore 
a causa di inadempimento contrattuale del committente -soggezione 
all'IGE 

Se le somme da liquidare alla impresa appaltatrice a titolo di parziale 
rimborso delle spese .gen�[-aJ.i .soste!lJUJte per dl ritardo neLla pro<cedUIOO di co!l:laudo, 
cos� come stabilite da decisioni arbitrali, costituiscano o meno un 
risarcimento del danno da considerarsi esente dall'IGE a.i sensi dell'art. l, 
lett. a, della l. 19� giugno 1940, n. 762 (n. 147). 

Consorzi di Comuni -Pagamento stipendio all'unico segretario comunale Versamenti 
dei Comuni -IGE -Assoggettabilitd. 

Se !Siano rsoglge.tte ad lGE le �somme v<ersate dai Comuni conSOTz:Lati al 
Comune capo consorzio di segreteria a titolo di concorso :nel pagamento dello 
stipendio spettante all'unico .segretario comunale (n. 146). 

ImpOITtazione di caff�, t�, mat� e spezie -Valorri ufficiaLi -AboUzione -Do� 

mande di rimborso -Termine -l. 19 giugno 1940; n. 762, art. 47 -DM. 

22 maggio 1971. 

Se a seguito dell'abolizione dei prezzi uffi�ciali del t�, caff� e spezie 
effettuata dal Ministero delle Finanze col D.M. 22 maggio 1971, il rimborso 
della imposta assolta negli anni precedenti al 1971 debba essere richiesto 
entro il termine di un anno (ai sensi dell'art. 47 l. 19 giugno 1940, n. 762) 
dalla data del D.M. 22 maggio 1971 oppure dalla data del pagamento del 
tributo (n. 148). 

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 

Perdita o distruzione di prodotti petroliferi -Abbuono dei tributi -Forza 
maggiore -Fortuito -Prova -Concause colpose -Presunzione -Prova 
contraria-(d.l. 23 ottobre 1964, n. 989, art. 9). 

Se, per ottenere l'abbuono dai tributi (.imposta di fabbricazione ed 
i.g.e.) su prodotti petroliferi perduti o distrutti per causa di forza maggiore 

o per caso fortuito, l'interessato debba dare non soltanto la prova positiva 
della forza maggiore o del fortuito ma anche la prova contraria in ordine 
alla presunzione di esistenza di concause colpose .che abbiano concorso alla 
produzione dell'evento (n. 12). 

240 

~ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPOSTE DIRETTE 

Imposta sulle societ� -Patrimonio imponibile -Iscrizione in. bilancio di 
saldi attivi di rivalutazione monetaria -Non corrispondenza alla situazione 
reale -Irrilevanza -(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 
147, 150). 

Se la iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria, 
effettuata al dichiarato fine di ottenere un indennizzo per beni che si 
assumono confiscati d�llo Stato jugoslavo, renda legittimo l'assoggettamento 
all'imposta sulLe �societ� �indipendentemoote <dalla 1si1Juazione dei beni cui i1a 
iscrizione stessa si riferisce e dai motivi per i quali vi si � proceduto (n. 14). 

Imposte dirette -Iscrizione a ru.olo di imprenditore in stato di fallimento Indennit� 
di mora -(t.u. 15 maggio 1963, n. 858, art. 56; t.u. 25 gennaio 
1958, n. 645, art. 194). 

Se l'indennit� di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte 
dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un imprenditore 
sottoposto a fallimento gi� al momento dell'iscrizione a ruolo del 
tributo (n. 17). � 

Imposte dirette sul reddito -Esenzione -Zone depresse del centro nord Alberghi 
-(l. 29 luglio 1957, n. 635, art. 8). � 

Se le agevolazioni fiscali stabilite dalla legge 29 luglio 1957, n. 635, 
in materia di imposte dirette sul reddito, per le imprese artigiane e piccole 
industrie di nuova costituzione nelle zone depresse del centro-nord, siano 
appli-cabili anche alle imprese atlbEIDghiere (111. 15). 

Sgravio di imposta -Restituzione dell'indennit� di mora -Soggetto obbligato 
-(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 198; d.P.R. 15 gennaio 1963, 

n. 858, artt. 56, 63 e 64). 
Se, a seguito della declaratoria di illegittimit� costituzionale dell'articolo 
198, 2� co., del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui escludeva 
dalio sgravio d'imposta l'indennit� di mora, alla restituzione delle 
somme riscosse per indennit� di mora sia tenuta l'Amministrazione ovvero 
l'esattore (n. 16). 

IMPOSTE E TASSE 

Cassa pensioni dipendenti Enti locali -Regime tributario -(l. 11 aprile 
1955, n. 379, art. 1; l. 25 luglio 1941, n. 934,-art. 1, 4" co.; r.d.l. 3. marzo 
1938, n. 680, art. 1, 3� co). 

Se alla Cassa pensioni per i dipendenti di Enti locali, che ha unificato 
la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali e la 
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, si 
applichino i benefici tributari, e cio� l'equiparazione a fini fiscali alle Amministrazioni 
dello Stato, gi� spettanti alle suddette due Casse (fattispecie 
in tema di tassa di concessione governativa) (n. 569). 



PARTE I~, CONSULTAZIONI 

Imposte dirette -Privilegi -Art. 2752 c.c. -Art. 221 t.u. Imposte dirette Efficacia 
'innovativa -c.c. art. 2752 -d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 
art. 211). 

Se l'art. 211 del t.u. sulle imposte dirette abbia efficacia innovativa 
rispetto alle disposizioni di cui all'art. 2752 cod. civ., che attribuisce carattere 
privilegiato ai crediti tributari iscritti nel ruolo dell'anno in corso o 
di quello precedente, e stabilisce, qualora si 'tratti di ruoli suppletivi, che 
il privilegio non pu� ese11cita111si peT un dmpo'rto' ,SUIPeriore a queLlo de�l!l'ultimo 
biennio (n. 571). 

Imposte e Tasse -Rappresentanza dinanzi agli Uffici Tributari -Requisiti 
professionali -Art. 12 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645. 

Se la rappresentanza o assistenza del contribuente dinanzi agli Uffici 
tributari � per la trattazione delle questioni inerenti al rapporto tributario �, 
possa essere consentita anche ai � 'collaboratori � od ai � coadiutori � (ancorch� 
stiano svolgendo pratica professionale) di quei professionisti che, ai 
sensi del terzo comma dell'art. 12 del t.u. imposte dil'ette, possono rappresentare 
e assistere il soggetto nella trattazione delle suddette questioni 

(n. 
572). 
Se il professionista, al quale il contribuente abbia conferito la propria 
rappresentanza, possa delegare altri a svolgere l'attivit� (n. 572). 
Se per il � compimento di atti inerenti al rapporto tributario � di cui 
al primo comma dell'art. 12, atti che non contengono manifestazioni di 
volont� a differenza della � trattazione delle questioni... � (di cui al terzo 
comma citato) che invece implicano lo svolgimento di attivit� negoziale, 
il contribuente possa farsi rappresentare presso gli uffici finanziari da 
qualsiasi persona di sua fiducia (n. 572). 

Se, in particolare, la discussione delle poste di bilancio ai fini dell'imposta 
di r.m. o del valore di un bene ai fini dell'imposta di registro 
rientrino nel concetto di � trattazione di questioni... � (n. 572). 

IMPOSTE V ARIE 

Cassa Mutua Malattie per gli esercenti attivit� commerciali -Atti giudiziari 
-Esecuzione -(r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 122; l. 27 novembre 
1969, n. 1397, art. 15, 4� co.). 

Se siano applicabili agli atti giudiziari posti in essere dalla Cassa Mutua 
Malattie per gli esercenti attivit� commerciali, ed occorrenti per il raggungimento 
dei fini istituzionali dell'Istituto (nella specie per ottenere il 
rimborso dall'autore del danno di somme ,erogate a favore dell'assicurato 
per prestazioni assicurative a norma dell'art. 3916 c.c.), le esenzioni da 
bollo registro e ogni altra tassa prevista a favore dell'INPS dall'art. 122 
del d.P.R. 4 ottobre 1935, n. 1827 (n. 76). 

Imposta di fabbricazione sugli olii minerali -Impiego di esano per disoleazione 
-Istanza di rimborso dell'imposta illegittimamente riscossa 


(d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, art. 20). 
� 
Se l'Amministrazione possa disporre il rimborso dell'imposta di fabbricazione 
olii minerali illegittimamente riscossa, nonostante la disposizione 
dell'art. 20 d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, che disciplina la sola ipotesi 
del rimborso in caso di � errore di liquidazione � (n. 77). 


242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposta di pubblicit� -Istituti di credito -Forme di pubblicit� obbligatorie 
per legge -Esonero -(d.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, art. 5; idem 
tab. all. B., art. 9; l. 27 luglio 1962, n. 1228). 

Se �i sensi deJ..l'arl. 9 del,la tabella aJl. B. 1al d.P.R. 24 'giUJgll!O 1954, 

n. 342, l'esonero 'dalla ilmposta di 1pubbUcit� debba riltenersi esteso a twtti 
gli Iistituti di 'wedito indipendentemente dal 'carattere obbligatorio della 
pubbUcllt� .stessa o 'Se �mivece �l:'applicazione de,l�l:'arl. 9 tab. B. del d.P.R. 
n. 3'42/54 ,dJebba esse11e li.miltalta solo �aJ.J.,e foome di 1pubbliicit� obbligatoria 
per legge, ohe non sia quella IP'enale (n. 78). 
Imposta R.M. -Associazione Nazionale Combattenti e Reduci -Federazioni 
provinciali -Soggetto passivo -Avanzi di gestione -Tassabilit� -(t.u. 
29 gennaio 1958, n. 645, art. 105). 

Imposta sulle societ� -Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Esenzione-(
t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145 e 151 lett. g),_ 

Se siano tassabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile gli avanzi 
di gestione conseguiti dalle Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci (n. 72). 

Se soggetto passivo del rapporto concernente la tassazione, agU effetti 
dell'imposta di ricchezza mobile, degli avanzi di gestione conseguiti dalle 
Federazioni provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 
siano le dette Federazioni ovvero l'Associazione (n. 72) . 

.Se il beneficio tributario concernente la esenzione dall'imposta di ricchezza 
mobile concesso all'Opera Nazionale Combattenti possa estendersi 
all'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (n. 72). 

Se l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sia esente dall'imposta 
sulle societ� (n. 72). 

Imposta sulle societ� ;, Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori imposte 
dirette per meccanizzazione ruoli -Personalit� giuridica -Soggetto 
passivo -(l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, 

n. 645, art. 145 im rel. art. 8, 3" c., lett. c). 
Se il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte 
dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli sia ente fornito di personalit� 
giuridica e possa quindi -essendo tenuto per statuto alla formazione 
e presentazione del rendiconto -considerarsi soggetto passivo dell'imposta 
sulle societ� (n. 73). 

Imposta sulle societ� -Convitti Nazionali -Assoggettabilit� -(t.u. 24 gennaio 
1958, n. 645, artt.� 145 e 8, 3� c., lett. c). 

Se i Convitti Nazionali siano soggetti all'imposta sulle societ� (n. 74). 

Imposta sulle �societ� -Patrimonio imponibile -Iscrizione in bilancio di 
saldi attivi di rivalutazione monetaria -Non corrispod!enza alla situazione 
reale -Irrilevanza -(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 145, 147 
e 150), 

Se la iscrizione in bilancio di saldi attivi di rivalutazione monetaria, 
.effettuama al �dichi,atraJto fine di ottene11e run :i�ndennizzo per beni me si assumono 
confisca-ti dail:lo Stato j�ugosla:vo, l'enda 'Legittimo l'assoggettamento 
all'imposta sulle societ� indipendentemente dalla situazione dei beni cui 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

la iscrizione stessa si riferisce e dai motivi per i quali vi si � proceduto 

(n. 75). 
Imposte ipotecarie -Istituti Autonomi Case Popolari -Agevolazioni Nuova 
garanziq, ipotecaria per stesso mutuo -Art. 33 lett. a tab. B. 

l. 25 giugno 1943, n. 540. 
Se il beneficio tributario della riduzione ad un quarto della normale 
imposta ipotecaria prevista dall'art. 33 della legge 25 giugno 1943, n. 540, 
relativo alle formalit� ipotecarie richieste dagli I.A.C.P. in dipendenza di 
mutui originari e suppletivi, torni applicabile anche all'atto con il quale 
l'Istituto Autonomo delle Case Popolari, dopo avere usufruito della stessa 
agevolazione Sulla iscrizione ipotecaria a garanzia del mutuo originario, 
sostituisca, d'accordo con il creditore, la garanzia gi� concessa con altra 
della stessa natura iscritta su altri e diversi beni (n. 79). 

Prestazioni professionali -Ritenuta d'acconto -Procuratore �ntistatario Spese 
vive -Rimborso -Applicabilit� -d.P.R. 28 gennaio 1958, n. 645, 
art. 128 -l. 18 ottobre 1970, n. 801, art. 3. 

Se la ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'articolo 
128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobre 
1970, n. 801, <debba �essere operata anche sui :rimb01r.si di spese vive 
liquidate m .sentenza �a fawooe del proCUl"aJtO[':e anJtistatall."iO. 

Se la ;ritenuta di acconto sulle prestazioni professionali di cui all'articolo 
128 del t.u. imposte dirette, integrato dall'art. 3 della legge 18 ottobr
�e 1970, n. 801, debba -comprendere l'addizionale straordinaria di cui all'art. 
80 d!eil. d.li. 18 'llOVembrre 1'966, n. 976 e .sucoessiv.e p~roroghe (n. 80). 

IST~UZIONE 

Giwdizio discipLinare -Contro alunno di scuola pubblica -Ricorso gerarchico 
-Decisione -Astensione -(r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 
segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, �art. 149). 

Se il principio concernente il dov�ere di astensione stabilito dall'art. 149 

t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, per i componenti della Commissione di disciplina 
nei giudizi disciplinari a car.ico di impiegati dello Stato sia operante per 
tutti i giudizi disciplinari, compresi quelli a carko di alunni della scuola. 
pubblica ed anche ove il potere di decidere sia attribuito ad organo individuale 
(n. 31). 
Patrimonio dello Stato -Universit� -Concessione in uso -Finalit� sportive 
-(t.u. 31 marzo 1933, n. 1592, art. 46). 

Se lo Stato possa concedere in uso gratuito e perpetuo proprii immobili 
alle Universit� �Che intendano destinarli a finalit� sportive e di ricreazione 

(n. 32). 
Pubblica Istruzione -Personale insegnante e non _,Graduatoria -Pubblicazione 
-(d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 -d.l.cps. 7 maggio 1948, 

n. 1276). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

244 

Pubblica Istruzione -Personale insegnante e non -Graduatoria -Pubblicazione 
-Termine impugnazione -Decorrenza -Ricorso gerarchico 
improprio -Silenzio rigetto -Art. 9 d.P.R. 28 dicemb1'e 1971, n. 1199 Applicabilit�. 


Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali 
relative alla assegnazione di posti o di incarichi al personale insegnante 
e non insegnante dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione 
possa considerarsi valida, agli effetti della decorrenza del termine'd'impugnativa, 
la pubblicazione presso l'Albo del Provveditorato agli Studi 

(n. 34). 
Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali 
relative all'assegnazione di posti o �di incarichi al personale insegnante 
e non insegnante della Amministrazione della Pubblica Istruzione, 
pubblicate mediante affissione all'Albo del Provveditorato agli Studi, debba 
aversi riguardo per la decorrenza del termine di impugnazione-in mancanza 
di statuizioni di legge in proposito -al giorno iniziale o a quello 
finale di pubblicazione (n. 34). ' 

Se possa ritenersi applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova 
disposizione dell'�art. 9 d.P.R. 28 ,dicembre 1971, n. 1199, che per la forma,zione 
del silenzio-rigetto richiede il decorso di 90 giorni senza necessit� 
di previa diffida a provvedere (n. 34) . 

Scuola media unica -Atti relativi all'arredamento degli edifici scolastici Regime 
tributario appLicabile -(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, tar. B, 
art. 44; l. 28 lugli~ 1967, n. 641, artt. 2 e 49). 

Se .n regime agevolato di registro previsto dagli artt. 2 e 49 della legge 
28 ll:uglio 1967, n. 641 possa ~ssere applicato anche ai <:OOli�!rla'bti stipUI:ati dai 
comuni per :L'ampliamento, ,oomp1e1lamento, rlarttarrnenlto ed 8!1'Tiedamento degli 
.edifici destinati alla scuola media unica; nonch� ai contratti per l'illu-1 
minazione ed il riscaldamento degli edifici medesimi (n. 33). 

Scuole tecniche industriali -Banca -Servizio di cassa e tesoreria -Azione 
di responsabilit� o di conto -Giurisdizione -(l. 15 giugno 1931, n. 883; 

r.d. 12 luglio 1924, n. 1214, art. 44). 
Se le azioni di responsabilit� o di .conto nei confronti di una banca che 
esercita il servizio di cassa e tesoreria per� una scuola tecnica commerciale 
di stato appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario ovvero a quella 
della Corte dei C01nti (n. 35). 

LAVORO 

Agricoltura -Operai agricoli -Diritto sindacale di riunione -(l. 12 luglio 
1962, n. 205; l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; l. 28 ottobre 1970, n. 775, 
art. 20). 

Se agli operai agricoli temporaneamente assunti dal Ministero Agricoltura 
e Foreste in base alla legge 12 aprile 1962, n. 205, spetti il diritto 
sindacale di riunione nelle ore di lavoro previsto dall'art. 20 l. 20 maggio 
1970, n. 300, ovvero dall'art. 20 l. 28 ottobre 1970, n. 775 (n. 87). 



PARTE II, CONSULTAZIONI 

Amministrazione pu.bblica -Ente pubblico -Lavoratrici madri -Assenza 

dal lavoro -Sostituzione -(l. 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 11; d.P.R. 

31 marzo 1971. n. 276). 

Se �le pubbl:tche ammirustrazioni �e gli enti rpubbldci dn genere possano 
assumere personale .dipendente con contratto a tempo determinato in sostituzione 
delle lavoratrici madri che si assentano dal lavoro (n. 85). 

Collocamento dei lavoratori -Intervento dello Stato -d.l. 3 febbraio 1970, 

n. 7 -Questione di legittimit� costituzionale -Cost., artt. 2, 3, 4 e 16 d.
l. 3 febbraio 1970, n. 7). 
Se il d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, nella parte in cui prevede l'intervento 
dei pubblici poteri in materia di collocamento dei lavoratori, sia in contrasto 
con gli artt. 2, 3, 4 e 16 della Costituzione con riguardo ai principi 
della libert� e parit� di lavoro e della libert� di circolazione e soggiorno 

(n. 88). 
Contributi -Omesso versamento -Risarcimento danno -Prescrizione Decorrenza 
-(c.c., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13). 

Se la prescrizione .decennale dell'azione di risarcimento spettante al 
lavoratore dipendente nel caso di omesso versamento dei contributi assicurativi 
inizi a decorrere dalla data del raggiungimento dell'et� pensionabile 
ovvero da quella del provvedimento negativo dell'Istituto assicurativo 

(n. 86). 
MATRIMONIO 

Assegno a favore del coniu.ge divorziato, ai sensi dell'art. 8 della l. 1 dicembre 
1970, n. 898 -Pignoramento -Dipendente statale -Limiti. 

Se la quota di stipendio del.dipendente statale che, ai sensi dell'art. 8 

l. l dicembre 1970, n. 898, il Giudice pu� ordinail."e che sia versata direttamente 
al �Coniuge divorziato, possa superare o meno l'aliquota del quinto, 
siccome ~tabilito dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 29). 
Scioglimento del matrimonio -Provvedimenti temporanei e urgenti -Ordinanza 
del Presidente del Tribunale -Assegno alimentare -Efficacia 


(t. 1 dicembre 1970, n. 898, artt. 4 segg.). 
S� l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale, nel procedimeDito 
�tE. scioglimento del matrimonio, arttn:dJbuisce alla mo~lie un assegno 
alimentare, costituisca titolo per la corresponsione diretta da parte del 
datore di lavoro di una quota del reddito di lavoro percetto .dal marito 

(n. 28). 
MEZZOGIORNO 

Cassa per il Mezzogiorno -Opere pubbliche -Incarico a libero profe�ssionista 
-Incarico parziale -Maggiorazione compenso -Morte del professionista. 
� 

Se spetti la :rp.aggiorazione del 25% per incarico parziale a libero professionista 
conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione 
parziale non dipenda da r.ifiuto od inadempimento, bensi dal decesso del 
professionista medesimo (n. 57). 


246 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Espropriazione per p.u. -Mezz{)giorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni 
dello Stato o delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, 
art. 83; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). 

Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni 
gi� degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica 
utilit�, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga 
alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espropri.
azioni rp!l'evista dal t.JU. SO ,giugno 196�7, 1r1. '1523 (,atrrt;, 83) per il.'ilrn(pria.nto 

o l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 58). 
Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Permanenza 
della .competenza statale -Condizioni -Opere statali -Nozione -Applicabilit� 
della nuova disci._vlina limiti -Opere della Cassa per il Mezzogiorno 
-Legge generale del 1865 -Applicabilit� -d.P.R. 19 gennaio 
1972, n. 8, art. 10). 

Se, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 g�ennaio 1972, n. 8, resti ferma la 
competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pubblica, 
qualora l'impegno di bilancio concerna la spesa, oltre che per l'esecuzione 
dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occorrenti 

(n. 
59). 
Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa 
n. 865;71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non 
e~�essameillte previste nell'~. 9 deli1a stessa !Legge �e�, �quiJndi, anche �a singoil.
e opere ipiU:bbYche, qrua!Li ri,su!Ltano meglio mdirvid'Ualte dalil.'art. 1ter della 
legge 25 febbraio 1972, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la 
citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali e 
degli enti locali (n. 59). 
Se, pur dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla casa n. 865/71, 
le opere pubbliche promosse o finanziate dalla Cassa del Mezzogiorno siano 
rdmame soggette alla disciplina de1la legge ,generale de'l 1865 (n. 59). 

NAVI 

Navigazione interna -Operazioni di stazzatura -Personale -Requ;isiti 


l. 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5 bis -d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, 
art. 306-Cod. Nav., art. 138. 
Se per le operazioni di stazzatura delle navi della navigazione di interno 
-operazioni di competenza dell'Amministrazione dei Trasporti si 
possa utilizzare personale che non sia in possesso dei requisiti soggettivi 
previsti dalla l. 16 febbraio 1967, n. 14, ma che sia in possesso del titolo di 
perito stazzatore rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile a norma 
dell'art. 306 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione 

(n. 133). 
OPERE PUBBLICHE 

Cassa per il Mezzogiorno -Opere pubbliche -Incarico a libero professionista 
-Incarico parziale -Maggiorazione compenso -Morte del professionista. 


Se spetti la maggiorazione del 25% per incarico parziale a libero professionista 
.conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione 



PARTE II, CONSULTAZIONI 247 

parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bensl del decesso del 
professionista medesimo (n. 108). 

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore 
-Licenza edilizia -Necessit� -(l. 17 agosto 1942, n. 1158, artt. 29, 31, 
32; l. 6 agosto 1967. n. 765, art. 10). 

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore 
-Nuove previsioni urbanistiche successive all'approvazione dell'opera 
-Effetti -(l. 6 agosto 1967. n. 765, art. 20). 

Se per la costruzione da parte dell'Amministrazione di un'opera pubblica 
su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore sia 
necessaria la licenza edilizia o sia sufficiente l'approvazione del progetto 
dal Ministero dei Lavori Pubblici (n. 109). 

Se l'approvazione data dal Ministero dei Lavori Pubblici al progetto di 
costruzione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle 
aree di piano regolatore possa perdere efficacia con la entrata in vigore di 

�nuove previsioni urbanistiche (n. 109). 

Edilizia economica e popolare -Appalto INCIS per conto Gescal -Revisione 
prezzi -Ricorso giurisdizionale -�Legittimazione passiva -d.ZJ. 

d.l�. l. 6 dicembre 1947, n. 1501 art. 4. 
Se, nel caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, 
la decisione sulla domanda di revisione dei prezzi avanzata dall'appaltatore 
competa alla stessa Amministrazione committente (n. 112). 

Edilizia economica e popolare -Appalto INCIS per conto Gescal -Revisione 
prezzi -Ricorso giurisdizionale legittimazione passiva -d.l. l. 
6 dicembre 1947 n. 1501. 

Se, nel .caso di lavori dati in appalto dall'INCIS per conto della Gescal, 
quest'ultima sia contraddittore necessario nel giudizio amministrativo di 
impugnazione del provvedimento Ininisteriale che decide, in via di ricorso 
gerarchico improprio, sulla domanda di revisione prezzi (n. H2). 

Enti locali -Opera pubblica -Esecuzione -Demolizione successiva -Contributi 
statali -Recupero -Revoca -(l. 3 agosto 1949, n. 589, art. 7). 

Se sia legittimo procedere al recupero di contributi gi� erogati dallo 
Stato ovvero disporre la revoca di quelli concessi per l'esecuzione di opera 
pubblica di interesse locale (nella specie: ospedale) qualora l'opera medesima, 
regolarmente eseguita, venga successivamente demolita data l'inutilit� 
ed antieconornicit� di lavori di risanamento (n. 113). 

Opere pubbliche statali -Provincia di Latina -Campo sportivo -Appartenenza 
-(r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1921, art. l; r.d.l. 8 giugno 1936, 

n. 1203, art. 6; r.d.l. 26 settembre 1935, n. 2004, art. 2). 
Se fra le opere stradali, edilizie o di altra natura inerenti alla costruzione 
di citt� e borgate della Provincia di Latina, determinate da esigenze 
di carattere statale e non riguardanti la competenza di altri Enti, opere che 
ai sensi dell'art. l, r.d.l. 4 ottobre 1935, I).. 1921, restano di propriet� dello 
Stato ed a totale suo carico, possa ricomprendersi anche un campo sportivo 
costruito a spese dello Stato in una citt� della detta provincia (n. 110). 

18 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

248 

Piani di ricostruzione -Concessioni d'opera -Espropriazione per pubblica 
utilit� -Spese -Contabilizzazione -(l. 24 giugno 1929, n. 1137). 

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione 
l'Amministrazione ,sia tenuta a Tim:borsare al ,concessiOJ:lJa.lt"io, .comprendendole 
:nell.a contabilizzazione della spesa ,con l!!e previste maggiooae!ioni : la 
maggiore indemtilt� di tesprropriazione ~stabiUta giudizialmente; gli interessi 
leg,aiiJ.i 1SU ttaae d:ndoornilt� ,stabiliti a 'titoLo di indennit� di occupazi<>a:le; gli interessi 
legali sulla somma determinata a titolo di indennit� di espropriazione, 
fino all deposito di tale somma pvesso la Cassa Depooiti 'e ii?I1estiti; le 
spese legali dovute all'espropriato a seguito del giudizio di opposiz!one alla 
stima; le spese legali sostenute dal ~concessionario in detto giudizio di opposizione 
alla stima (n. 111). 

Revisione dei prezzi -Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministrazione 
postale -(d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 150, convertito con 

l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1461, art. 3; l. 21 
giu.gno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, 
art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. 1; 
dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 1965, 
n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120; l. 17 febbraio .1968, n. 93, art. 2). 
Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti 
dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 114). 

In particolare: 
Se ~ai fini della !l'evisione dei pT.ezzi negli appalti dell'.Ammdnistrazio:ne 
PP.TT., possa la percentuale di al�ea prefissata ,c'LaJJ'Ammini,strazione :nei 
capitollati speciali d'appalto Timanere insensibile ad eventuali successive 
modificazioni legislative (n.� 114). 
Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione 
PP.TT., nella determinazione delle quote pevcentuali degli elementi di 
costo possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 114). 
Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione 
PP.TT. possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto 
(e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di 
appalto-concorso (n. 114). 

PATRIMONIO 

Convitto nazionale -Assegnazione di rendiate -Revocabilit� -(r.d. 25 agosto 
1848, n. 777). 

Se l'Amministrazione possa revocare l'ass�gnazione di rendite, gi� appail'tenenti 
ai11a Compa�gnia tdi Ges� e date in amministrazione alle Finanze, 
ad un Convitto Nazionale che ne gode ai sensi del r.d. 25 agosto 1848, n. 777, 
quando con valutazione discrezionale ritenga che sia venuto a cessare il 
bisogno cui dovevano sopperire (n. 6). 

Convitto Nazionale -Concessione in uso di locali gi� appartenenti alla compagnia 
di Ges� -Regime attuale -(l. 24 luglio 1962, n. 1073). 

Se la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ,che ha concesso il gratuito e perpetuo 
uso degli immobili dello Stato a servizio dei Convitti nazionali ed 
Educandati femminili, qualunque sia l'epoca in cui l'assegnazione � stata 



PARTE II, CONSULTAZIONI 249 

realizzata, abbia apportato modifiche al regime dei Convitti nazionali di 
Geno\"a, Novara, Torino e Voghera, quale risulta f~ssato dai decreti 20 matrzo-
4 ottobre 1948 (n. 6). 

PENSIONI 

Combattenti -Riconoscimento campagne di guerra -Documentazione 


(l. 24 marzo 1970, n. 336. art. l; l. 24 aprile 1950, n. 390, art. 8). 
Se, ai fini della concessione dei benefici combattentistici ai dipendenti 
dello Stato, previsti dall'art. l, l. 24 marzo 1970, n. 336, il riconoscimento 
delle campagne di guerra sia necessariamente legato alle risultanze del 
foglio matricolare o se esso possa essere operato dall'AmministraZione in 
base ad altra documentazione in suo possesso (n. 142). 

Dipendente statale -Infermitd per causa di servizio -Aspettativa -Equ.o 
indennizzo -Ripresa del servizio -Collocamento a riposo su domanda 
-Pensione privilegiata -(d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, artt. 39 segg.). 

Se possa riconoscersi spettante la pensione privilegiata a dipendente 
statale il quale, dopo il periodo di aspettativa per infermit� riconosciuta a 
causa di servizio e per la quale ebbe ad ottenere l'equo indennizzo, abbia 
ripr�eso servizio sino al collocamento a riposo avvenuto su sua domanda 

(n. 143). 
PERSONA GIURIDICA 

Imposta sulle societd -Consorzio nazionale obbligatorio tra esattori imposte 
dirette per meccanizzazione ruoli -Personalitd giuridica -Soggetto 
passivo -(l. 13 giugno 1952, n. 693, art. 12; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, 
art. 145, in rel. art. 8, 3� c., lett. c). 

Se il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette 
in carica per la meccanizzazione dei ruoli sia ente fornito di personalit� 
giuridica e possa quindi -essendo tenuto per statuto alla formazione 
e presentazione del rendiconto -considerarsi soggetto passivo dell'imposta 
sulle societ� (n. 9). 

PIANI REGOLATORI 

Costruzione della P.A. su terreno d:emaniale ricompreso in piano regolatore 
-Licenza edilizia -Necessitd -(l. 17 agosto 1942, n. 1158, artt. 29, 31, 
32; l. 6 agosto 1967, n. 765, art. 10). 

Costruzione della P.A. su terreno demaniale ricompreso in piano regolatore 
-Nuove previsioni urbanistiche successive all'approvazione dell'opera 
-Effetti -(l. ~ agosto 1967, n. 765, art. 20). 

Se per la costruzione da parte dell'Amministrazione di un'opera pubblica 
su terreno demaniale ricompreso nelle aree di piano regolatore sia 
necessaria la licenza edilizia o sia sufficiente l'approvazione del progetto 
dal Ministero dei Lavori Pubblici (n. 30). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se l'approvazione data dal Ministero dei Lavori Pubblici al progetto 
di costruzione di un'opera pubblica su terreno demaniale ricompreso nelle 
aree di piano regolatore possa perdere efficacia con la entrata in vigore di 
IllUOVe ~evisioni twbanistiche (n. 30). 

PIGNORAMENTO 

Assegno a favore del coniuge divorzi�to, ai sensi dell'art. 8 della l. l dicem


bre 1970, n. 898 -Pignoramento -Dipendente statale -Limiti. 

Se la quota di stipendio del dipendente statale che, ai sensi dell'art. 8 

l. l dicembre 1970, n. 898, il Giudice pu� ordinare che sia versata direttamente 
.al coniuge divorziato, possa superare o meno l'aliquota del quinto, 
siccome stabilito dall'art. 33 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3 (n. 23). 
POSTE E TELECOMUNICAZIONI 

Azienda di Stato Servizi Telefonici -Alloggi economici -Spese di riscaldamento 
-Rimborso -Trattenuta -(t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 337; 

t.u. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 68). 
Se spetti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici il potere di recuperare 
le spese di riscaldamento erogate in favore di utenti di alloggi economici 
di propriet� dell'Azienda, mediante trattenute sugli stipendi o sulle 
pensioni dei dipendenti concessionari (n. 144). 

Concessionari autoservizi -Obbligo accettazioni. consegna e trasporto effetti 
postali -Distanza della fermata dall'ufficio postale -Valutazione Criteri-(
l. 8 gennaio 1952, n. 53, art. 2; l. 21 giugno 1964, n. 559, art. 2). 

Se, al fine di v,erificare la sussistenza dell'obbligo che,impone ai concessionari 
di autoservizi di procedere all'accettazione, alla consegna ed al 
trasporto degli effetti postali, nella valutazione della. distanza tra luogo di 
fermata ed ufficio postale debbasi calcolare anche la distanza inversa, eventualmente 
nella diversa misura imposta dalle _norme della circolazione 
stradale (n. 145). 

Revisione dei prezzi -Disciplina applicabile agli appalti dell'Amministrazione 
postale (d. lgt. C.P.S. 6 dicembre 1947, n. 1501, convertito con 

l. 9 maggio 1950, n. 329, art. 6; l. 23 ottobre 1963, n. 1481, art. 3; l. 21 
giugno 1964, n. 463; l. 17 febbraio 1968, n. 93; l. 19 febbraio 1970, n. 76, 
art. 3; l. 22 febbraio 1973, n. 37, art. 2; l. 10 agosto 1964, n. 664, art. l; 
l. 16 dicembre 1964, n. 1400; l. 26 giugno 1965, n. 724; l. 23 dicembre 
1965, n. 1415; l. 9 marzo 1967, n. 120,' l. 17 febbraio 1968, n. 93, art. 2). 
Quale sia la disciplina applicabile alla revisione di prezzi per gli appalti 
dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 146). 

In particolare : 
Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione 
PP.TT., possa la percentuale di alea prefissarta dail.il'Amministlrazione nei capitolati 
speciali d'appalto rimanere insensibile ad eventuali successive modificazioni 
legislative (n. 146). 
Se ai fini della revisione dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione 
PP.TT., nella determinazione delle quote percentuali degli elementi di costo 
possa prevedersi una fascia non revisionabile (n. 146). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

Se ai fini del computo revisionale dei prezzi negli appalti dell'Amministrazione 
PP.TT., possa attribuirsi rilevanza alla data di stipula del contratto 
(e non alla data dell'offerta) nelle ipotesi di licitazione privata di 
appalto-concorso (n. 146). 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Contributi -Omesso versamento -Risarcimento danno -Prescrizione Decorrenza 
-(c.c., art. 2116; l. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13). 

Se la prescrizione decennale dell'azione di risarcimento spettante al 
lavoratore dipendente nel caso di omesso versamento dei contributi assicurativi 
i,nizi a decorrere dalla data del raggiungimento dell'et� pensionabile 
ovvero da quella del provvedimento negativo dell'Istituto assicurativo 

(n. 101). 
PRIVILEGI 

Imposte dirette -Privilegi -Art. 2752 c.c. -Art. 221 t.u. imposte dirette Efficacia 
innovativa -c.c. art. 2752 -(d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, 
art. 211). 

Se l'art. 211 del t.u. sulle imposte dirette abbia efficacia innovativa rispetto 
alle disposizioni di cui all'art. 2752 c.c., che attribuisce carattere 
privilegiato ai crediti tributari iscritti nel ruolo dell'anno in corso o di 
quello precedente, e stabilisce, qualora si tratti di ruoli suppletivi, che il 
privilegio non pu� esercitarsi per un importo superiore a quello dell'ultimo 
biennio (n. 6). 

PROFESSIONI 

Cassa per il Mezzogiorno -Opere pubbliche -Incarico a libero professionista 
-Incarico parziale -Maggiorazione compenso -Morte del professionista. 


Se spetti la maggiorazione del ~5% per incarico parziale a libero professionista 
conferito dalla Cassa del Mezzogiorno qualora la prestazione 
parziale non dipenda da rifiuto od inadempimento, bens� dal decesso del 
professionista medesimo (n. 12). 

PROPRIETA' 

Cosa sacra -Destinazione al culto -Cessazione -Usucapione -(c.c. art. 831, 
2� c., 1161). 

Se le cose sacre destinate al culto siano usucapibili qualora, per cir,costanze 
di fatto, la destinazione sia venuta a cessare (n. 51). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

REGIONE SARDA 

Regione Sarda -Trasferimento di parte di immobile adibito nella residua 
parte ad uffici statali -Ammissibilit� -(Statuto Regione Sarda, art. 14, 
l" e 2� c.; d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, art. 39, 2� c.). 

Se il trasferimento alla Regione Sarda di beni dello Stato non pi� connessi 
a servizi di competenza statale, disposto dall'art. 14, l o e 2� c�mma, 
dello Statuto speciale della Regione Sarda, operi anche rispetto ad una sola 
porzione di edificio, l'altra porzione essendo adibita ad uffici statali (n. 2). 

REGIONE SICILIA 

Sanitario condotto -Sanzioni disciplinari di particolare gravit� -Commissione 
speciale di disciplina-Composizione-(r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, 
art. 74; l. 13 marzo 1953, n. 296, art. 2; d.p. Reg. Sic. 29 ottobre 1959, 

n. 6). 
Se l'art. 74 del t.u. delle leggi sanitarie, nella parte in cui prevede la 
partecipazione del Vice-prefetto, in qualit� di presidente, alla Commissione 
di disciplina chiamata a rendere parere obbligatorio al Comune (o al Consorzio 
di Comuni) nelle ipotesi di applicazione a carico di sanitari condotti 
di sanzioni disciplinari di particolare gravit�, possa ritenersi tuttora operante 
pur dopo l'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 296, che 
ha devoluto, tra l'altro, al Ministero della Sanit� le attribuzioni del Ministem 
delil'lntetr\tJJO nei rilguaroi del personaile sanirtario degli esercenti prrofessioni 
e arti sanitarie (art. 2, n. 3}; nonch� dopo l'entrata in vigore del 

d.p. Reg. SLc. 29 ottobre 1955, n. 6, relativo aJ. nuovo ordmamento degli 
Enti locali e dei controlli sui medesimi da parte della Regione Sicilia (n. 9). 
REGIONI 

Controversia civile -Atti del medico Provinciale anteriori al trasferimento 
delle funzioni alla Regione -Legittimazione Amministrazione 
Statale -Sussistenza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4). 

Se vi sia la legittimazione passiva dell'Amministrazione statale -e 
quindi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato -nel giudizio promosso 
dinanzi alla A.G.O. nei confronti del Medico Provinciale per atti di questo 
Ufficio anteriori al trasferimento delle corrispondenti funzioni alla Regione 
in virt� del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 (n. 207). 

Corsi d'acqua negli abitati -Fogne e canali -Tutela e vigilanza -Attribuzioni 
-Spettanza -(t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 227; l. 13 marzo 
1958, n. 256, art. 6; l. 16 maggio 1970, n. 281, art. 17 lett. b; d.P.R. 14 
gennaio 1972, n. 4, art. 13). 

Se i poteri attribuiti al Prefetto dall'art. 227, 2� e go c., t.u. 27 luglio 
1954, n. 1265, in materia di distanze d'immissione di fogne o canali luridi 
nei corsi d'acqua attraversanti gli abitati siano stati devoluti al Medico 
Provinciale e se le relative funzioni spettino ora alle Regioni (n. 204}. 


PARTE II, CONSULTAZIONI 

Espropriazione per p.u. -Mezzogiorno -Stabilimenti industriali -Attribuzioni 
dello Stato e delle Regioni -(t.u. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 83; 

d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 3). 
Se, dopo il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle attribuzioni 
gi� degli organi statali in materia di espropriazione per pubblica 
utilit�, relativamente alle opere di competenza delle Regioni stesse, appartenga 
alla competenza statale o a quella regionale la materia delle espropriazioni 
prevista dal t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (art. 83) per l'impianto o 
l'ampliamento di stabilimenti industriali nel Mezzogiorno (n. 205). 

Legge sulla casa -Trasferimento delle funzioni alle Regioni -Permanenza 
della competenza statale -Condizioni -Opere statali -Nozione -Applicabilit� 
detla nuova disciplina -Limiti -Opere della Cassa per il 
Mezzogiorno-Legge generale del1865 -Applicabilit� -(d.P.R. 15 gennaio 
1972, n. 8, art. 10). 

Se, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, resti ferma la 
competenza statale per quanto concerne le espropriazioni per opera pubblica, 
qualora l'impegno di bilancio concerne la spesa, oltre che per l'esecuzione 
dell'opera pubblica, anche per l'espropriazione delle aree occorrenti 
(n. 208). 

Se la nuova disciplina espropriativa, contenuta nella legge sulla casa 

n. 865/71 abbia portata generale riferibile anche alle opere statali non 
es~JTessamente previste nell'art. 9 della stessa legge e, quindi, anche a singole 
opere [p1Ubb1iche, quali lt'isulltano meglio i!Ildividuate dall'art. lter dcll<a 
legge 25 febbraio 1972, n. 13, e se, invece, la disciplina introdotta con la 
citata legge n. 865/71 sia applicabile solo alle opere pubbliche regionali o 
degli enti locali (n. 208). . 
Se, pur dopo l'entrata in vig-ore della nuova legge sulla casa n. 865/71, 
le opere pubbliche premesse ofinanziate dalla Cassa del Mezzogiorno siano 
rimaste soggette alla disciplina della legge generale del 1865 (n. 208). 

Regioni a statuto ordinario -Trasferimento fu.nzioni amministrative -Ricorsi 
giurisdizionali contro provvedimenti anteriori -Inberesse a resistere 
-Valutazione -Spettanza -(d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, artt. 10 
e 13). 

Se il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto 
ordinario importi anche il trasferimento, a dette Regioni, dell'interesse 
a resistere a ricorsi giurisdizionali riguardanti materie trasferite, e ci� 
quando con i ricorsi siano stati impugnati provvedimenti anteriori alla 
data del trasferimento (n. 206). 

RESPONSABILITA' CIVILE 

Amministrazione pubblica -Azienda di Stato per i servizi telefonici -Infortunio 
del personale -Assenza dal servizio -Stipendi e competenze Pagamento 
-Responsabilit� del terzo -Rivalsa -(r.d. 16 giugno 1938, 

n. 1274, art. 1; l. 21 dicembre 1955, n. 1350, art. 10; c.c., artt. 1916 e 2043). 
Se l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e, in generale, le Amministrazioni 
dello Stato, che abbiano corrisposto stipendi e competenze al 
personale infortunaw nel periodo di assenza dal servizio, possano rivalersi 
per quanto pagato sul terzo responsabile dell'infortunio (n. 270). 


254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

RICORSi AMMINISTRATIVI 

Giudizio disciplinare -Contro alunno di scuola pubblica -Ricorso gerarchico 
-Decisione -Astensione -(r.d. 4 maggio 1925, n. 653, artt. 19 
segg.; t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 149). 

Se il principio concernente il dovere di astensione stabilito dall'art. 149 

t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, per i componenti della Commissione di disciplina 
nei giudizi disciplinari a carico di impiegati dello Stato sia operante per 
tutti i giudizi discipli:naii, compresi quelli a carico di alunni della scuola 
pubblica ed anche ove il potere di decidere sia attribuito ad organo inpividuale 
(n. 20). 
Pubblica Istruzione -Personale insegnante e non -Graduatoria -Pubblicazione 
-(d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199; d.l. C.P.S. 7 maggio 1948, 

n. 1276). 
Pubblica Istruzione -Personale insegnante e non -G-raduatoria -Pubblicazione 
-Termine impugnazione -Decorrenza. 
Ricorso 
gerarchico improprio -Silenzio rigetto -Art. 9 d.P.R. 28 dicembre 
1971, n. 1199 -Applicabilit�. 

Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali 
relative alla assegnazione di posti o di incarichi al personale insegnante 
e non insegnante dell'Amministrazione della pubblica Istruzione 
possa considerarsi valida, agli effetti della decorrenza del termine d'impu


. gnativa, la pubblicazione presso l'Albo del Provveditorato agli Studi (n. 22). 

Se per le graduatorie risultanti dall'espletamento di procedure concorsuali 
relative all'assegnazione di posti o di 'incarichi a:l personale insegnante 
e non insegnante dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione, 
pubblicate mediante affissione all'Albo del Provveditorato agli Studi, debba 
aversi riguardo per la decorrenza del termine di impugnazione -in mancanza 
di statuizioni di legge in proposito -al giol'no iniziale o a quello 
finale di pubblicazione (n. 22). 

Se possa ritenersi applicabile al ricorso gerarchico improprio la nuova 
disposizione dell'art. 9, d.P.R. 28 dicembre 1971, n. 1199 che per la formazione 
del silenzio-rigetto richiede il decorso di 90 giorni senza necessit� 
di previa diffida a provvedere (n. 22). 

Regioni-a statuto ordinario -Trasferimento funzioni amministrative -Ricorsi 
giurisdizionali contro provvedimenti anteriori -Interesse a resistere 
-Valutazione -Spettanza-(d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5, artt. 10 e 13). 

Se il trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni a statuto 
ordinario importi a:nche il trasferimento, a dette Regioni, dell'interesse a 
resistere a rico11sd giurisdizionali rigual'danti materie 1Jrasferite, e ci� quando 
con i ricorsi siano stati impugnati provvedimenti anteriori alla data del trasferimento 
(n. 21). 

RICOSTRUZIONE 

Piani di ricostruzione -Concessioni d'opera -Espropriazione per pubblica 
utilit�-Spese -Contabilizzazione-(l. 24 giugno 1929 n. 1137). 

Se nelle concessioni d'opera per l'attuazione dei piani di ricostruzione 
l'Amministrazione sia tenuta a lrimboosare �al concessionail'io, comprendendo




PARTE II, CONSULTAZIONI 

le nella comabilizzazionre delila spesa e ,oon Le previste mag1giocazioni: il!a 
maggiore indennit� di espropriazione stabilita giudizialmente; gli interessi 
legaiJ.i su tale mdenint� !stabiliti a tirtolo di indenndrt� di occupaziooe, g1i 
imlteressi legali sulla somma determinarta a tirtoi1o di indenrnit� di esprop!l.'iaz>
ione, fino al deposito di tale 1somma :presso la 1Caissa Depositi e Prestiti; 

le spese legali dovute all'esproprj,ato a seguiJto del 1giudizio di opposizione 
alla !Stima; Ile spoos legali 1so1Stenute daJ. ,concessionwrio in detto giudizio 
di opposi.mone alla stima (n. 24). 

RISCOSSIONE 

Imposte dirette -Iscrizione a ruolo di imprenditore in stato di fallimento Indennit� 
di mora -(t.u. 15 maggio 1963 n. 858, art. 56; t.u.. 29 gennaio 
1958 n. 645, art. 194). 

Se l'indennit� di mora dovuta per il ritardato pagamento delle imposte 
dirette si applichi anche nel caso in cui debitore di imposta sia un imprenditore 
sottoposto a fallimento gi� al momento dell'iscrizione a ruolo del 
tributo (n. 18). 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Negozi-Determinazione ornrio apertura e chiusura -Delega alla Regione Mancato 
esercizio della delega -Conseguenze -Provvedimenti prefettizi 
antecedenti -Vigenza -Violazioni -Conseguenze -(l. 28 luglio 1971 

n. 558, artt. l e lO; l. 30 giugno 1932 n. 973, art. 3). 
Se, qualora la Regione a statuto ordinario non abbia adottato alcun 
provvedimento in esercizio della delega contenuta nella l. 28 luglio 1971 

n. 558 sulla determinazione dell'orario di apertura e chiusura dei negozi 
e delle altre attivit� esercenti la vendita al dettaglio, rimangano in vigore 
i provvedimenti adottati dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della 
legge suddetta (n. 6). 
Se, qualora si ritenga che rimangano in vigore i provvedimenti adottati 
dal Prefetto prima dell'entrata in vigore della l. 28 luglio 1971 n. 558, con 
la quale � stato delegato alle Regioni a statuto ordinario il potere di determinare 
l'orario di apertura e chiusura dei negozi e delle altre attivit� esercenti 
la vendita al dettaglio, stante la mancanza di provvedimenti adottati in 
materia dalla Regione, le violazioni dei provvedimenti prefettizi siano da 
assoggettare alla sanzione penale prevista dalla l. 30 giugno 1932, n. 973, 
ovvero alle sanzioni amministrative previste dalla citata l. 28 luglio 1971 

n. 558 (n. 6). 
STRADE 

Autostrade in concessione -Tutela della propriet� -Norme di polizia dep 
maniale -Applicabilit�-Limiti-R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, art. 20. 

Se per la tutela della propriet� delle autostrade costruite e gestite in 
regime di concessione ed in relazione a viola_zioni di disposizioni normative 
da parte di privati si possa provvedere a norma dell'art. 20 del R.D. 8 di



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cembre 1933, n. 1740, concernente il regime di tutela e di polizia demaniale 
e se siano ammissibili, pertanto, il procedimento di ordinanza pr~fettizia, 
la diffida e l'esecuzione di ufficio (n. 98). 

Impianti distribuzione carburanti -Concessione -Licenza di accesso alla 
strada statale -Mancato pagamento del canone -Revoca della concessione 
-Riscossione coattiva del canone -R.D. 2 novembre 1933, n. 1741, 
art. 17 lett. 'b) -R.D. 5 dicembre 1933, n. 1740, art. 6-d.P.R. 15 giugno 
1959, n. 393, art. 145 -t.u. 14 aprile 1910, n. 639. 

Se possa essere disposta, ai sensi dell'art. 17 lett. b) del R.D. 2 novembre 
1933, n. 1741, la decadenza dalla concessione prefettizia per l'impianto 
di distribuzione di carburanti nell'ipotesi in cui il concessionario non abbia 
corrisposto il canone da lui dovuto all'ANAS per la licenza di accesso della 
strada pubblica ai distributori di carburante giusta l'obbligo di cui all'art. 8 
del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora vigente ai sensi dell'art. 145 del 

t.u. 15 giugno 1959 n. 393) (n. 99). 
Se i'ANAIS possa /P["'redere ai ~Sensi del t.ru. 14 aprile 1910, n. 63,9, re:~Jativo 
alla riscossione delle entrate patrimoniali, nei confronti dei concessionari 
di impianti di distribuzione di carburanti nonch� titolari di licenze di 
accesso sulle strade statali, qualora i predetti risultino messi nel pagamento 
del canone previsto dall'art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (tuttora 
vigente ai sensi dell'art. 145 del t.u. 15 giugno 1959, n. 393) (n. 99). 

SUCCESSIONI 

Pubblico impiegato -Decesso -Causa di servizio -Equo indennizzo -Pagamento 
-Eredi -Individuazione -Testamento -Coniuge pretermesso 


(R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 298; c.c., artt. 536 segg.). 
Se ttra gli eredi del dLpendente decedwto a causa di infermit� contratta 
in servizio e quindi titolari del relativo credito, l'Amministrazione debba 
ricomprendere anche il coniuge qualora risulti dal testamento che esso � 
stato pretermesso (n. 85). 


NOTIZIARIO 


LA VISITA DEGLI AVVOCATI DELLO STATO ALLA C.E.E. 
E ALLA CORTE DI GIUSTIZIA 


Nei giorni dal 19 al 21 novembre 1973 una delegazione di avvocati 
dello stato � stata ospite della CEE per uno scambio di inforD;lazioni su 
problemi del diritto comunitar.io e del diritto interno. 

Si era pensato in un primo momenJto di consentire al gruppo di avvocati 
dello Stato, interessati allo studio e ailila sperimentazione deJll'informatica 
giuridica dell'Avvocatura dello Stato, di visitare il C.R.E.D.O.C., 
cio� il Centvo Elettronico delle Comunit� Europee. Ma poi fu di buon grado 
accolta l!a prospettiva, offerta dalla C.E.E. nel quadro de:lle re�lazioni comunitarie, 
di allargare l'incontro all'esame dei problemi di diritto comunita;rio, 
facendovi partecipave una delegazione composta di avvocati dell'Avvocatura 
generale e delle Avvocature distrettuali pi� direttamente interessate 
a tailii problemi. 

Un primo incontro fu aperto con una relaZJi.one del prof. Altilero SPINELLI, 
membro della Commissione, sulla funzionalit� e le esigenze del 
mercato comune, e in tale relazione venne posta in evidenza ila necessit� 
di un'azione costante e rmiforme dell'organizzazione comunitaria, come 
pure l'altra necessit� di passare dalla unione economica ad una unione 
anche finanziaria e sociale, che. consenta un'azione comunitaria pi� organica 
e quindi pi� efficace. 

Un secondo incontro fu aperto da una relazione dell'On. ScARASCIA 
MuGNOZZA sull'ocrganizzazione delle Comunit� e sulla partecipazione degli 
Stati membri all'esame dei problemi e all'>attivit� delLe Comunit�; e consenti 
di porre dn risalto l'esigenza di una presenza continua e operante 
degli Stati membri, e quindi anche dello Stato italiano, al funzionamento 
e all'opera delle� Comunit�. 

Due altri incontri furono dedicati ai problemi propriamente giuridici, 
che costituivano lo scopo precipuo della visita. Uno port� ad uno scambio 
di informazioni sulla ocrgrutizzazione e sull'opera di consuLenza e assistenza 
del Servizio giuridico delle Comunit�, come dell'Avvocatura dello Stato. 
Degna di nota a questo proposito fu la constatazione della constinua presenza 
del Servizio giuridico neil.l'elaborazi<me e formazione di tutti i provvedimenti 
della Commissione; e per converso form� oggetto di considerazione 
la vasta opera di consulenza e assistenza dell'Avvocatura dello 
Stato, anche se dal confronto non pot� non risultare che in materia di 
diritto comunitario l'intervento dell'Avvocatura Generale dello Stato � 
apparso finora sporadico e frammentario, il.imitato pi� che altro alle fasi 
contenZJi.ose davanti la Corte di Giustizia comunitaria. 

L'�altro incontro fu dedicato all'esame dei vari problemi del diritto 
comunitario. Aperto da una relazione del prof. MucH, direttore generale 
del Servizio giuridico, port� a dibattere molteplici aspetti e profili del 
diritto comunitario e, a fronte di esso, dell'adeguamento del diritto interno. 
Da ambo �1e parti si era naturalmente in attesa del!l�a decisione della Corte 
Costituzi:onale sulla questione di legittimit� costituzionale del Trattato 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

C.E.E., dibattuta davanti al giudice costituzionale nell'udienza del 7 rnovembre; 
e a tale decisione si dava molta importanza da parte dei delegati 
dell'Avvocatura delil.o Stato, come da parte dei rappresentanti della Commissione. 
Ma H dibattito risult� ugualmente proficuo, poich� consenti di 
toccare la vasta gamma dei rappo;rti fra diritto comunitario e diri.tto interno. 

Durante il soggiorno a Bruxelil.es La delegazione ebbe modo di incontrarsi 
con il rappresentante permanente dell'Italia presso la Comunit� e 
fu ricevuta dall'ambasciatore italiano presso J.o Stato belga; inoltre pot� 
visitare il centro elettronico deUe Comunit�. 

L'ultimo giorno fu dedicato alla visita aJlla Corte di Giustizia a Lussemburgo. 
A ricevere la delegazione dell'Avvocatura furono gli avvocati 
generali Trabucchi e Mayrass, con i quali si ebbe un approfondito scambio 
di idee, oltre che sui pi� importanti problemi gri� dibattuti con il Servizdo 
giuridico, su quelli pi�-strettamente attinenti aJlla fase prooessuale davanti 
la Corte di Giustizia. Poi terminata l'uctienza che intanto era stata tenuta 
dalla Corte di Giustizira, intervennero alla riunione il presidente Lecour e 
i giudici; e rappresent� una degna conclusione di .tutti gli inoontri l'elevata 
parola del presidente Lecour, che nel rivOilgere il saJ.uto a.lil.a deJ.egaziooe 
forn� la sintesi precisa e pensosa dei problemi, che insieme con l'affermazione 
del diritto comunitario coinvolgono la vita e la funzionailit� delle 
Comunit�. 

Volendo formulare, pi� che un commento, un'impressione suliLe giorn�te 
trascorse fra Bruxelles e Lussemburgo, bisogna dire che esse sono 
state dense e impegnative per il ilavoro svolto e le informazioni scambiate; 
ma bisogna anche .aggiungere che esse hanno consentito di far risultare 
una viva cordialit� di rapporti, una sostanziale confluenza di opinioni, 
uno spirito di collaborazione e di intesa. 

Perci� la Rassegna si rende interprete dei sentimenti espressi dai membri 
della delegazione per fare propri il gradimento per taili felici risultati, 
e inoltre !'�apprezzamento per la squisi!l:a ospitalit� offerta dagJ.i esponenti 
delle Comunit�. l ! l.&l 


PARTE II, NOTIZIARIO 

CONVEGNO DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI FORENSI 

Il 9 dicembre s.a. l'Istituto ha ospitato i Presidenti degli Ordi!Ili forensi 
convocati a Roma per dii.scutere i problemi ve1ativi aJ. trattamentto pvevidenziale 
degli avvocati del libero foro. 

Al Pves1dente del Consiglio nazionale ,forense on.. prof. Aldo Casaldnuovo, 
�he aveva chiesto, per la circostanza, la disponibiLit� della Sala 

� Vanvitelli �, �l'Istituto avev�a �comunicato di essere ben ldeto di off:rire 
l'ospitalit� !l'I�'chtesta. 
Al termine del convegno i Presidenti degli or'ldini forensi sono stati 
ri~evuti dall'Avvocato generaJ.e che, nel porg�ere iJl. saluto dell'Istituto, ha 
rinnovato .le espressioni di compiacimento per La possibilit�, che si era 
off�eTta, �di txalduvre in pr.atica i molti motivi di colleganza che coiTono tra 
gli Avvocati del ldbero fo;ro e gli Avvocati dello stato. 

L'on. prof. Casalilnuovo, ha ringrazJiato d'Avvocato generale, complimentandosi 
vi�vamente anche per i!Ja propriet� della sede dell'Avvocatura 
generale, oggetto di vistta da pail.'te dei convenuti.