ANNO XXII -N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1970 


RASSEGNA 


DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 


1970 




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ABBONAMENTI 

ANNO � � � � � � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � � � L. 7.500 
UN NUMERO SEPARATO . � � � � � � � � � � � � . � � � � � 1.300 

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LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VER�I, 10 -ROMA 
e/e postale li40500 

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Stampato in Italia � Printed in ltai:y 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 

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(1211496) Roma, 1970 � Istituto Poligrafico dello Stato P. V. 



l'NDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Sezione prima: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTER


NAZIONALE (a cura del/'avv. Michele Savarese) pag. I O 13 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA 
SDIZIONE (a cura 
SU QUESTIONI DI Gll:JRIdel/'
avv. Benedetto Baccari) 
� 
� 1039 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVIL~ (a cura del/'avv. Pietro 
de Francisci) . . . . . . � . . . . � � 1046 
Sezione quarta: Gl\,JRISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura del1' 
avv. Ugo Gargiulo) . . . � . . . . . . � 1066Sezic:
me quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati 
Giuseppe Angelini -Rota e Carlo Bafile) � 1080 
Sezione sesta: GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, 
APPALTI E FORNITURE (a cura del/'avv. 
Franco Carusi) . . � . . . . . � . . . . � 1177 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE (a 
tonino Terranova) . . . � 
cura del/'avv. An� 
. . . . � . � 1200 

Parte seconda': QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

QUESTIONI .................� pag. 189 
RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura del/'avv. Luigi Mazze/la) � 195 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura del/'avv. Arturo Marzano) � . , 196 
CONSULTAZIONI ������� � 234 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 

UGO GARGIULO 



ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

STIPO G. Sul concetto di uffici e negozi in materia di agevolazioni 
per l'edilizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . I, 1085 

BAFILE C. So.zidariet� tributaria: Questioni di diritto transitorio II, 189 



INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ACQUE PUBI}LICHE 

- 
V. Competenza e .giurisdizione. 

AMMINISTRAZIONE DELLO STA 
TO �E DEGLI ENTI PUBBLICI 


C.O.N.I. 
-Assoggettamento al controllo di 
legittimit�� della Corte dei Conti 
-Legittimit�, 1072. 

APP.A!LTO 

-Appalto di opere pubbliche -Appalto 
da parte di un Consorzio di 
bonifica della costruzione di una 
strada -Rinvio del capitolato 
speciale all'art. 1657 e.e. per fa 
determinazione di prezzi rper categorie 
di lavoro non previsti in 
elenco -Presupposti per la determinazione 
giudiziale dei prezzi 
-Differenze rispetto all'arbitraggio, 
1196. 

-Appalto di opere pubbliche -.A!ppalto 
di opera ferro�viaria -Onere 
della tempestiva riserva dell'appaltore 
-Decorrenza del termine 
di decadenza stabilito dal 
Capitolato Generale FF.SS., da 
singoli eventi costituenti la � causa 
�petendi � delle riserve, a prescindere 
dal carattere di tali 
eventi -Sussiste, 1178. 

--.,... 
.A!ppalto di opere pubbliche -Appalto 
di opere militari � Jus va.,. 
riandi � dell'Amministrazione appaltante 
-Clausola contrattuale 
relativa a facolt� dell'Amministrazione 
di � variare in pi� o in 
meno, in qualunque misura, le 
quantit� previste per i' vari articoli 
di lavoro figuranti nell'estimativo 
facente parte del capitolato 
speciale o anche di sopprimere 
alcuni di essi senza che ci� 
possa dar luogo a richieste di 
compensi o indennizzi da parte 
dell'impresa � -Nullit� -Sussiste, 
11'80. 

-Appalto di opere pubbliche -Appalto 
di opera militare -Norme 
del Regolamento sui lavori del 
Genio Militare appl. con r.d. 17 
mario 1932, n. 365 relative alla 
istruttoria delle riserve o alla loro 
risoluzione in via amministrativa 
in .corso d'opera -Natura di 
norme d'azione e non gi� di relazione 
-Sussiste, 1179. 

-Appalto di opere .pubbliche -.Aippalto 
di opera militare -Pretese 
dell'appaltatore a maggiori c�mpensi 
per aggravi dipendenti da 
� sorpresa �geologica � ed in genere 
da � fatto continuativo � 
Onere della riserva immediata da 
parte dell'appaltatore -Sussiste, 
1180. 

-Appalto di opere rpt1bbliche -Appalto 
di opera militare -Sospensione 
dei lavori -Pretesa dell'appaltore 
a indennizzo -Onere della 
riserva all'atto della ripresa 
dei lavori -Sussiste, 1181. 

-Appalto di opere pubbliche Onere 
dell'immediata riserva dell'appaltore 
-Funzione -Portata 
di carattere generale -Sussisten.: 
za -Operativit� anche per la 
omessa contabilizzazione di lavori 
eseguiti -Sussiste, 1177. 

-Appalto di opere pubbliche -Ritardo 
nel pagamento della rata di 
saldo all'appaltatore -Interessi 
-Necessit� di riserva dell'appaltatore 
-Esclusione, 1177. 

ARBITRATO 

- 
V. Procedimento civile. 

ATTO AMMINISTRATIVO 

-Atto .presupposto -Suo annullamento 
-Effetti: illegittimit� derivata 
ad effetto caducante e meramente 
viziante, 1066. 



VI 

RASSl!.GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Mera ricognizione di requisiti e 
condizioni previste dalla legge Motivazione 
-Richiamo alla legge 
-Sufficienza, 1072. 

� -Procedimento -Norme di legge 
sopravvenute -Applicabilit�, 
1078. 

CASSAZIONE 

-V. Competenza e giurisdizione. 

COMPETENZA. E GIURISDIZIONE 

-Cassazione . -Ricorso avverso ie 
decisioni del Consiglio di Stato Termini 
-Decorrenza -Notifica 
delle decisioni -Forma, 1044. 

-Comune -Costituzione di una 
frazione in Comune autonomo Diritto 
soggettivo del Comune 
sul proprio territorio -Insussistenza 
-Fattispecie -Giurisdizione 
del Consiglio di Stato, 1040. 

-Impiego pubblico -Pensioni -
Gurisdizione della Corte dei Conti 
-Limiti, 1041. 

-Istruzione pubblica -Riconoscimento 
legale di una .scuola privata 
-Atti preparatori -Discrezionalit� 
della P.A. -Difetto di 
giurisdizione del giudice ordinario, 
1040. 

-Notariato -Elezione del Consiglio 
nazionale -Potere di vigilanza 
del Ministro di Grazia e Giustizia 
-Esercizio -Sussiste la giurisdizione 
del Consiglio di Stato, 1076. 

-Pensione e trattamento di quiescenza 
-Sospensione di indennit� 
gi� liquidata con la p�nsione 
per divieto di cumulo -Giurisdizione 
del Consiglio di Stato Sussiste, 
1069. 

-Responsabilit� civile -Gimisdizione 
del Giudice ordinario -sussistenza 
del rapporto di impiego 
con la p.a. -Irrilevanza -Fattispecie, 
1039. 

Servizio pubblico di alimentazione 
idrica -Municipalizzazione Situazione 
degli utenti per titolo 
legittimo delle acque fluenti nell'acquedotto 
-Giurisdizione del 
Consiglio di Stato, 1044. 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

-V. Lavoro. 

COMUNE 

-V. Competenza e gurisdizione. 

CORTE DEI CONTI 

-V. Amministrazione deHo Stato. 

COSA GmDICATA 

-Esecuzione -Estensione a soggetti 
diversi dagli originari ricorrenti 
-Potere discrezionale del1'
Amministrazione, 1073. 

-Ese~uzione .-Estensione a soggetti 
estranei al giudizio -Diniego 
-Inammissibilit�, 1072. 

-Esecuzione -Legittimazione Mancata 
proposizione del ricorso 
principale -Carenza, 1072. 

-Esecuzione -Presupposti e limiti 
-�Estensi1,me del mezzo alle decisioni 
del Consiglio di Stato 
1079. ' 

-Esecuzione -Presupposti stabiliti 
dal .Codice di procedura civile Inapplicabilit� 
alle decisioni del 
Consiglio di Stato, 1079. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-Libert� di manifestazione del 
pensiero -Inclusione della libert� 
di pubblicazione dell'immagine 
altrui -Limiti, 1018. 

Questioni di legittimit� �ostituzionale 
-Codice di procedura penale 
-Istruzione -Difesa dell'imputato 
-Limitazione ad un 
solo difensore -Contrasto dell'art. 
124 co.d. proc. pen. con lo 
art. 24, comma .secondo Cost. Manifesta 
infondatezza, 1203. 

Questioni di legittimit� costituzionale 
-Codice di procedura penale 
-Istruzione formale -Facolt� 
riconosciute dall'art. 303 
cod. proc. pen. al P. M. e non alla 
difesa -Contrasto con l'art. 24, 
comma secondo Cost. -Manifesta 
infondatezza, 1203. 

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INDICE 
VII 

-V. anche FaHimento, Impiego 
pubblico, Imposte e tasse in genere, 
Lavoro, Matrimonio, Procedimento 
civile, Reato, Sicur�zza 
pubblica. 

DANNI DI GUERRA 

-Premorienza del danneggiato Indennizzo 
-Necessit� della permanenza 
della cittadinanza italiana 
in capo agli . eredi al momento 
della liquidazione, 1067. 

EDlLIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 


-Indennizzo -Questioni di legittimit� 
costituzionale analoghe a 
quelle gi� sollevate e disattese 
dal giudice a quo e dalla Corte 
Costituzionale -Irrilevanza, 1068. 

-Legge 18 aprile 1962, n. 167 Mancato 
esercizio della facolt� di 
costruzione diretta -Conseguenze, 
1077. 

-Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 
-Impugnazione -Successiva cessione 
delle aree o richieste di 
costruire in proprio -Interesse Sussiste, 
1068. 

-Piano finanziario -Necessit� Esclusione, 
1068. 

-Pr~visione di spesa -L. 21 luglio 
1965, n. 904 -Natura di larga 
massima -Legittimit� del piano 
di spesa, 1068. 

ENTI PUBBLICI 

-Regioni -Natura -Ordinamento 
giuridico -Rapporti tra lo Stato 
e la regione Friuli-Venezia Giulia 
-Successione a titolo� particolare 
-Effetti processuali, 1046. 

ESPROPRIAZIONE PER P.U. 

-Edilizia scolasti�a -Vincolo triennale 
ex art. 7 1. 24 luglio 1962, 

n. 1073 -Illegittimit�, 1076. 
- 
Espropriazioni nei Coonuni colpiti 
dal terremoto del 1908 -Controversie 
sulla determinazione 
della indennit� di esproprio -D~voluzione 
della competenza arbitrale 
al giudice ordinario -Traslatt,
o iudicii -RJiassunzione Termini, 
1059. 

Invalidit� derivata da atto connesso 
iPrecedente -Termine per 
l'impugnativa -Inosservanza Inammissibilit� 
dell'impugnativa 
princ~pale, 1073. 

-Occupazione d'urgenza -Parere 
negativo del Genio Civile -Decreto 
Prefettizio -Motivazione Necessit�, 
1068. 

-Piani di ricostruzione -Indennit� 
di esproprio -Criteri di determinazione, 
1063. 

-Termine per l'impugnazione Espropriazione 
per p.u. -Fattispecie, 
1073. 

FALLIMENTO 

-Credito d'imposta -Reclamo alle 
Commissioni tributarie -Ammissione 
al passivo con riserva, 1053. 

-Opposizione allo stato passivo Partecipazione 
al Collegio del 
Giudice delegato -Mancanza di 
imparzialit� -Esclusione, 1032. 

FERROVIE 

- 
V. Appaito. 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

- 
V. Enti pubblici. 

GIUSTIZIA AMMlNISTRATIVA 

-Autorizzazione a stare in giudizio 
-Omesso deposito relativa delibera 
-Inammissibilit� dell'intervento 
in giudizio, 1{;75. 

-Interesse al ricorso -Suo contenuto 
.sostanziale, 10b6. 

-:Ricorso giurisdiz1011a1e -1\mmissibilit� 
in difetto di impugnativa 
di �atti conseguenziali -Sussiste, 
1066. 

- 
V. anche Cosa giudiccta. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Concorso -Bando -Norme di 
legge sopravvenute -Applicabilit� 
-Limiti, 1078. 

-Conglobamento e cumulo delle 
retribuzioni -�Trattamento differenziato 
per gli insegnanti non 
di ruolo -Illegittimit� costituzionale, 
1031. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Costituzione del rapporto di servizio 
-Estremi -Irrilevanza della 
mancata esibizione dell'atto di 
nomina in ordine alla sussistenza 
del rapporto, 1077. 

Licenziamento -Diritti patrimoniali 
conseguenti -Norme applicabili, 
1078. 

-Natura del rapporto di servizio Necessit� 
del :riferimento al contenuto 
del medesimo, 1078. 

-Note di ,qualifi.ca -Giudizio complessivo 
-Comportamento e rendimento 
-Motivazione necessit�, 
1074. 

-Note di ,qualifi.ca -Impugnazione 
-Decisione -Omesso esame della 
censura -Omessa istruttoria 
Illegittimit�, 1074. 

Note di qualifica -Revisione Contrasto 
con le note informative 
-Fattispecie -Difetto di motivazione, 
1074. 

-Promozione per merito comparativo 
-Attitudine alla qualifica 
superiore Valutazione della 
personalit� del dipendente nel 
suo complesso -Necessit�, 1075. 

-Promozione per merito comparativo 
-Illegittimit� del giudizio 
complessivo -Conseguenze -Illegittimit� 
dello scrutinio, 1074. 

Sospensione dell'indennit� integrativa 
speciale per divieto di cumulo 
-Recupero delle 'somme indebitamente 
riscosse -Rateizzazione 
-Legittimit�, 1069. 

Stipendi, assegni e indennit� Correzione 
e variazione dei ruoli 
delle spese fisse -Ritardo nell'adozione 
del relativo provvedimento 
-Retroattivit� -Limiti, 
1070. 

Stipendi, assegni e indennit� Ripetizione 
emolumenti non dovutr 
-Obbligo --Non sussiste,

1070. � 

V. anche Competenza e giurisdizione. 
IMPOSTA DI REGISTRO 

-Agevolazioni fiscali per l'Opera 
Nazional� Combattenti -Limiti, 
1080. 

-Agevolazioni per case di abitazione 
-Estensione agli uffici e 
negozi -Intel'pretazione del termine 
� uffici e negozi �, con nota 
di G. STIPO, 1085. 

-Agevolazioni per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso 
-Termine biennale per l'ultimazione 
-Pluralit� di edifici da costruire 
sull'area acquistata con 
unico atto -Si applica all'intero 
complesso, 1160�. 

-Agevolazioni per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso 
-Termine biennale iPer l'ultimazione 
-Soppressione -Applicazione 
agli atti anteriori -Limiti, 
1161. 

-A:gevolazioni per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso 
-T.rasferimento di area in cambio 
di appartamento da costruire 
-Permuta -Trattamento fiscale, 
1095. 

-Agevolazioni per la costruzione 
di case di abitazione non di lusso 
-Vendita isolata di negozi -Legislazione 
nazionale e legislazione 
regionale skiliana -Esclusione, 
1164. 

� -Agevolazioni per la industrializzazione 
del Mezzogiorno -Primo 
trasferimento di terreni e fabbricati 
occorrenti per l'impianto di 
'Stabilimenti industriali -Trasferimenti 
consecutivi -Agevolazione 
in favore dell'acquirente che 
realizza per primo l'iniziativa industriale, 
1114. 

-Agevolazioni per la ricostruzione 
edilizia -Diritto di superficie � 
compreso, 1152. 

-Agevolazioni per. la ricostruzione 
edilizia -Pluralit� di trasferimenti 
-Ammissione al beneficio 
solo dell'atto che realizza il fine 
della ricostruzione, 1169. 

-Agevolazioni per le case di abitazione 
non di lusso -Vendita isolata 
di negozi -Inapplicabilit�, 
1139. 

-Appalto -Vendita -Distinzione 
-Apprezzamento di fatto -Incensurabilit� 
in cassazione, 1131. 

-Appalto -Vendita -Di,stinzione 
-Criteri di cui alla legge 19 luglio 
1941, n. 771, 1131. 


INDICE 
IX 

-Atti soggetti a condizione sospensiva 
-Termine per la: registrazione 
-Irrnposta fissa e imposta 
ordinaria -Decadenza dalle agevolazioni 
per tardiva registrazio'... 
ne -Esclusione, 1117. 

-Delegazioni di pagamento -Delegazioni 
sulle imposte di consumo 
ed estinzione dei mutui 
contratti dai Comuni -Agevolazioni 
di cui all'art. 18 L. 3 agosto 
19'49, n. 589 -Estensione alle 

) 
delegazioni -Applicabilit� anche 
nei confronti del soggetto delegato, 
1122. 

�-Delegazioni di pagamento -Delegazioni 
sulle imposte di consumo 
ad estinzione dei mutui contratti 
dai Comuni -Natura giuridica 
-Tassazione autonoma Esclusione, 
1122. 

-Enunciazione -Sentenza non definitiva 
-Sufficienza -Prescrizione 
-Decorrenza, 1158. 

-Pluralit� di disposizioni contenute 
in unico atto -Nozione -Disposizioni 
necessariamente connesse 
-Nozione -Fattispecie, 
1149. 

-Prescrizione -Interruzione -Avviso 
di accertamento -:idoneit� 
a rimettere in discussione tutta 
la materia tassabile, 1120. 

-Prescrizione Interruzione 
Contestazione del valore imponibile 
-Interruzione della prescrizione 
1su tutta la materia tassabile 
-Consolidazione del criterio 
di tassazione -Esclusione, 1174. 

-Simulazione -Effetti -Duplice 
tassazione dell'atto simulato e 
della :retrocessione per effetto 
della dichiarazione di simulazione 
-Impossibilit� di conseguire gli 
effetti della retrocessione per avvenuta 
alienazione del bene a 
terzi -Irrilevanza, 1099. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 


-Sog,getti tassabili in base a bilancio 
-Accertamento -Inattendibilit� 
del bilancio -Presunzioni, 
1092. 

IMPOSTA IPOTECARIA 

- 
Agevolazioni a favore degli I.A. 

C.P. per le formalit� in dipendenza 
di mutui -Cancellazione 
della ipoteca originaria e costituzione 
di altra ipoteca su diversi 
beni a garanzia dello stesso mutuo 
-Si estende, 1166. 
IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Commissioni tributarie -Compo,
sizione della Commissione Centrale 
-Questione di illegittimit� 
costituzionale -Manifesta infondatezza, 
1103. 

-Imposta complementare !Progressiva 
sul reddito -Esclusione del~ 
le detrazioni dell'imposta sulle 
successioni -Eccesso rispetto alla 
legge di delega -Illegittimit� costituzionale, 
1036. 

-Imposte dirette .,. Azione giudiziale 
-Precedente decisione definitiva 
della Commissione -Decisione 
della Commissione Centrale 
che cassa con rinvio -Non � 
tale, 1083. 

-Imposte dirette -Riscossione Responsabilit� 
civile dell'Amministrazione 
Finanziaria .per l'azione 
esecutiva dell'esattore 
Esclusione -Illegittimit� costituzionale 
per contrasto con l'articolo 
28 Cost. -Manifesta infondatezza, 
1155. 

-Imposte indirette -Competenza 
de1le Commissioni -Questione 
sulla interpretazione della legge 
20 ottobre 1954, n. 1044 sulla valutazione 
automatica -� questione 
di diritto -Competenza 
della Sezione speciale della Commissione 
provinciale, 1103. 

-Imposte indirette -Competenza 
delle Commissioni -Questioni di 
valutazione -Ricorso alla Commissione 
Centrale -Esclusione, 
1112. 

-Imposte indirette -Competenza 
delle Commissioni -Valutazione 
automatica dei fondi rustici -Determinazione 
della natura agricola 
o edificatoria dei terreni � 
questione di .fatto -Competenza 
della commissione distrettuale 
di valutazione, 1103. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lmposte indirette -Competenza 
delle commissioni -Valutazione 
automatica dei fondi rustici -Determinazione 
della natura agricola 
o edificatoria di terreni -� 
questione di fatto -Competenza 
della Commissione distrettuale 
di valutazione, 1128. 

lmposte indirette -Competenza 
delle Commissioni -Valutazione 
-Questioni sull'applicazione della 
legge processuale .:. Competenza 
della Commissione di valutazione, 
1128. 

Imposte indirette -Controversie 
di valutazione -Ricorso al tribunale 
contro le decisioni della 
Commissione ,provinciale di valutazione 
per difetto di calcolo o 
errore di apprezzamento -Termine 
-impugnazione inammissibile 
dinanzi alla Commissione 
Centrale -Non evita la decadenza, 
1136. 

lmposte indirette -Ingiunzione 
-Intimazione di seconda ingiunzione 
per lo stesso .supplemento 
basata su diverse ragioni -Ammissibilit�, 
1117. 

Imposte indirette -Valutazione 
automatica dei fondi rustici -Efficacia 
vincolante della classificazione 
catastale -Esclusione Accertamento 
�Caso per caso della 
natura del terreno -Necessit� Area 
edificabile -Necessaria inclusione 
in zone edilizie di piano 
regolatore -~sclusione, 1103. 

-Legg� regionale siciliana -Rinvio 
alla legislazione statale -Carattere 
-Fattispecie, 1142. 

-Poteri no11mativi della Regione 
siciliana sui tributi erariali -Limiti, 
1142. 

-Procedimento dinanzi alle Commissioni 
-Avviso al �contribuente 
della data della discussione -Termine 
-Computo, 1128. 

-Procedimento dinanzi alle Commissioni 
-.Impugnazione della 
Finanza alla Commissione centrale 
-Presentazione presso la 
segreteria di atto motivato -� 
sufficiente -Comunicazione unitamente 
all'avviso di notificazione 
della decisione -� facoltativa, 
1100. 

-Procedimento dinanzi alle Commissioni 
-Motivazione dei ricorsi 
-Controversie di valutazione Motivazione 
succinta -� sufficiente, 
1172. 

Procedimento dinanzi alle Commissioni 
-Revocazione -Separazione 
tra iudicium rescindens e 
iudicium rescissorium -Necessit�, 
1126. 

Procedimento dinanzi alle Commissioni 
-Vizi del processo rilevabili 
di Ufficio -Decisione sul 
rito e sul :merito impugnata solo 
sul mea:-ito -Formazione di giudicato 
formale -Possibilit�, 1146. 

-Rapporti tra il giudizio dinanzi 
alle Commissioni e quello dinanzi 
al giudice ordinario -Termine 
semestrale -Decorrenza -Decisione 
che chiude la fase del procedimento 
dinanzi alle Commissioni, 
1135. 

-V. anche F.allimento. 

ISTRUZIONE PUBBLICA 

-V. Competenza e giurisdizione. 

LAVORO 

Personale delle linee di trasporto 
in concessione -Obbligo del preventivo 
reclamo amministrativo 

Illegittimit� costituzionale Esclusione, 
1021. 

LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI 


N�r.me sopravvenute -Applicazione 
della precedente disciplina 
-Limiti, 1075. 

-V. anche Atto amministrativo. 

MATRIMONIO 

Obblighi patrimoniali fra i coniugi 
-Doveri del marito verso 
la moglie -Limitazione solo alle 
tpotesi di .insufficienza dei mezzi 
della moglie -Applicazione anche 
ai coniugi separati, 1023. 

NOTARO 

Notariato -Consiglio nazionale 
Elezione -Poteri del Ministro Estensione, 
1076. 


INDICE XI 

-V. anche Competen:ta e .Giurisdizione. 


OPERE PUBBLICHE 

-V. Appalto. 

PENSIONI 

Pensione e quiescenza -Pensionati 
riassunti in servizio -A:ssegni accessori 
e tredicesima mensilit� Sospensione 
-Legittimit�, 1071. 

-V. anche Competenza e giurisdizione. 


PRESCRIZIONE 

-V. Imposta di registro, Responsabilit� 
civile. 

PROCEDIMENTO CIVILE 

-Appello -Interesse all'impugnazione 
-Soccombenza -Domanda 
diretta a conseguire una somma � 
maggiore 'di quella richiesta in 
primo grado -Preclusione -limiti, 
1052. 

-Arbitrato -Inosservanza di formalit� 
procedurali non importanti 
violazioni del contraddittorio 
-Nullit� del lodo -Non sus


. siste, 1046. 

-Consulenza tecnica � d'ufficio 
A:mmissibilit� al fine di raccogliere 
elementi di fatto da porre a 
fondamento di una ipretesa -E.
sclusione, 1196. 

-Giuramento -Formula -Requisiti 
di ammissibilit�, 1056. 

-Mandato alle liti -Procura 1speciale 
-Conferimento -Nullit� 
dell'atto -Sanatoria, 1056. 

Opposizione ad indenniit� di 
espropriazione per p.u. -Estinzione 
del processo -Decadenza 
dell'opposizione, 1059. 

-O:pposizione di terzo su beni pignorati 
-Limitazione della prova 
-Illegittimit� costituzionale Esclusione, 
1013. 

PROCEDIMENTO PENALE 

-Decreto di citazione -Partecipazione 
ai difensori -Omessa notifica 
al d.iifensore di fiducia -Nul


lit� assoluta -Eccezionale sanabilit� 
per la -comparizione della 
parte interessata, 1200. 

-Dibattimento Rinvio prima 
delle formalit� di apertura a data 
fissa -Non � sospensione, 1200. 

-Nullit� -In genere -Nullit� 
assoluta -Sanatoria per raggiungimento 
dello sc~o -Fattispecie, 
1203. 

REATO 

-Danneggiamento durante scioperi 
o serrate -Aggravamento e 
procedibilit� di ufficio -Illegittimit� 
costituzionale, 1015. 

-Reati e pene -Vendita di scritti 
ed oggetti contrari alla pubblica 
decenza -Contrasto con la libert� 
di manifestazione del iPensiero 
-Illegittimit� costituzionale Esclusione, 
1034. 

REGIONID 

-V. Enti pubblici. 

RESPONSABILITA CIVILE 

-Prescrizione -Diritto al risarcimento 
dei danni limitato da norma 
costituzionalmente illegittima 
-Deco!'enza della prescrizione, 
1039. 

-V. anche Competenza e Giurisdizione, 
Imposte e Tasse in genere. 

SCIOPERO. 

-V. Reato. 

SICILIA 

-V. Imposte e tasse in genere. 

SICUREZZA PUBBLICA 

-Obblighi di polizia a carico di affittacamere 
e albergatori -Ipotesi 
varie -Illegittimit� costituzionale 
-Esclusione, 1026. 

�SOCIETA 

-V. Imposta di ricchezza mobile. 



INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


CORTE COSTITUZIONALE 

26 giugno 1970, n. 112 
6 luglio 1970, n. 119 
9 luglio 1970, n. 122 
13 luglio 1970, n. 130 
13 luglio 1970, n. 133 
16 luglio 1970, n. 144 
6 novembre 1970', n. 152 
18 novembre 1970, n. 158 
18 novembre 1970, n. 159 
18 novembre 1970; n. 160 

GIURISDIZIONI CIVILI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. III, 29 dicembre 1969, n. 4046 
Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 245 . . 
Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1568 
Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1633 
Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1644 
Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1651 
Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1657 
Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1670 
Sez. I, 7 ottobre 1970, n. 1837 
Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1854 
Sez. I, 12 ottobre 1970, n. 1944 
Sez. I, 12 ottobre 1970, n. 1950 
Sez. I, 13 ottobre 1970, n. 1973 
Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2000 
Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2001 
Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2003 
Sez. I, 19 ottobre 1970, n. 2080 
Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2095 
Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2100 
Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2102 
Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2126 
Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2128 
Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2131 
Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2132 . 
Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2156 . 
S'ez. I, 26 ottobre 1970, n. 2158 
Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2159 . 
Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2167 
Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2220 

pag. 
1013 
1015 
1018 
1021 
1015 
1026 
1031 
1032 
1034 
1036 

Pag. 
1177 

1080 

1039 

1040 

1040 

1041 

1Q44 

1083 

1085 

1092 

1095 

1099 

1100 

1044 

1103 

1112 

1114 

1046 

1052 

1117 

1120 

1122 

1126 

1128 

1131 

1135 

1139 

1142 

1146 


INDICE 

Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2221 . 
Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2228 
Sez. III, 29 ottobre 1970, n. 2243 
Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2266 
Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2269 
Sez. I, 10 novembre 1970, n. 2316 
Sez. I, 10 novembre 1970, n. 2317 
Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2418 
Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2420 
Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2468 
Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2472 
Sez. I, 24 novembre 1970, n. 2478 
Sez. I, 25 novembre 1970, n. 2520 
Sez. I, 5 � dicembre 1970, n. 2561 . 
Sez. I,. 5 dicembre 1970, n. 2563 .. 
Sez. I, 18 dicembre 1970, n, 2713 


LODO ARBITRALE 

8 luglio 1970, n. 64 (Roma) 

8 
luglio 1970, n. 65 (Roma) 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. Plen., 27 ottobre 1970, n. 4 .. 
Ad. Plen., 27 ottobre 1970, n. 7 
Ad. Plen., 13 novembre 1970, n. 8 


' 
Ad. Ple:�:J.., 20 novembre 1970, n. 9 
Ad. Plen., 28 novembr~ 1970, n'."" 12 
Ad. Plen., 28 novembre 1970, n. 15 
Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 658 
Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 668 
Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 697 
Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 698 
Sez. IV, 27 ottobre 1970, n. 738 
Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 777 
Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 783 . 
Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 790 . 
Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 804 . 
Sez. IV, 14 novembre 1970, n. 826 
Sez. IV, 24 novembre 1970, n. 901 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. 
IV, 9 luglio 1969, n. 2239 

Sez. 
I, 22 ottobre 1969, n. 931 

XIII 

pag. 
1149. 
1152 
1155 
1178 
1158 
1160 
1164 
1166 
1169 
1172 
1174 
1053 
1056 
1059 
1063 
1196 

pag. 
1179 
1181 

pag. 
1066 
1067 
1068 
1068 
1069 
1071 
1072 
1072 
1073 
1074 
1074 
1075 
1076 
1077 
1077 
1078 
1079 

pag. 1200 
1203 



SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 
RASSEGNA DI DOTTRINA 
SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 
RASSEGNA DI DOTTRINA 
V. 
DE MARTINO ed altri, Commentario alla legge fallimentare, 
Volt. I e II P.E.M. . . . . . pag. 195 
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

Leggi e decreti (segnalazioni) 
pag. 196 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

Norme dichiarate incostituzionali : 

codice civile, art. 164, primo comma . . . . . . . pag. 197 
codice civile, art. 592; art. 593, primo, secondo e quarto 

comma, art. 599 . . . . . . . . . . . . . . . 197 
codice di procedura penale, art. 304-bis, 1primo comma . 197 
d.lg. C.P.S. 22 aprile 1947, n. 285, articolo unico, ta


bella A .............. . 197 
�.lg. 14 dicembre 1947, n. 1460, art. 1 . . . . 198 
le.gge 20 novembre 1951, n. 1323, artt. 1 e 2 . 198 
legge 31 marzo 1954, n. 109, art. 2 . . . . . . . 198 

d.P.R. 10 gennaio 1956, n. 19, art. 20, quinto comma 199 
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, lett. b 199 
leg,ge 4 febbraio 1958, n. 23, art. 1 . . . . . . 199 
d.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, articolo unico . . . 199 
d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, art. 13, quinto comma 200 
d.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art .24, quinto comtma 200 
d.l. 
3 febbraio 1970, n. 7 legge 11 marzo 1970, n. 83, 
art. 3, n. 1, art. 3, n. 7, art. 10 . . . . . . . . 200 
-Norme delle quali � stata dichiarata non fondafo la questione 
di �legittimit� costituzionaie: 


codice civile, art. 595, art. 599 . . . . . . . . .. pag. 200 
codice di procedura civile, art. 301, ultimo comma 201 
codice 1pena.ie; art. 527, art. 528 e art. 529 . . . . 201 
codice penale, art. 725 . . . . . . , . . . . . . . 201 
codice di procedura penale, art, 303, primo comma 201 
codice di procedura penale, art. 349, ultimo comma 201 
/ r,d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 98 . . . . . . 201 

r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101, secondo comma 202 
r.d. 
16 marzo 1942, n. 267, art. 99, primo comma . 202 
r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 189, terzo comma . 1. 202 
d.lg.lgt. 3 maggio 1945, n. 232, art. 2, primo comma . 202 

INDICE 
xv 

d.lg.lgt. 27 luglio 1945, n. 745, art. 4 . . . . . . pag. 202 
d.lg. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, terzo comma 203 
legge 5 marzo 1951, n. 190, art. I . . . . . . 203 
legge 5 gennaio 1956, n. 1, art. 8, ultimo comma . 203 

d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 109, lett. c . . , . 203 
d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645,'art. 211, secondo comma 203 
d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 63, secondo comma 203 
leg.ge 15 luglio 1966, n. 604, art. 8, primo comma . . 204 
d.l. 3 
febbraio 1970, n. 7 legge 11 marzo 1970, n. 83, 
art. 3, ultimo comma, art. 4 e seguenti e art. 15 204 
Norme delle quali � stato promosso giudizio di legittimit� 
costituzionale . . . . . . . . . . . 204 

-Norme delle quali il giudizio di legittimit� costituzionale 
� stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilit�, 
di manifesta infondatezza, o di restituzione 
degli atti al giudice di merito . . . . . . . . . . . 222 

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) 

Amministrazione pubbUca 
pag. 234 
Imposta 
mobile 
di ricchezza 
pag. 242 
Antichit� e belle 
.Aippalto . 
Archivi di Stato 
arti 234 
234 
235 
Jimposta di successione 
Imposta generale sull'entrata. 
243 
243 
Circolazione stradale 
Concessioni ammm1stl'ative 
. 
Confisc;i . 
Contabilit� dello Stato 
Contributi . 
Cooperative . 
Dazi doganali 
Demanio 
Difesa dello Stato 
Edilizia economica e 
popolare . 
Espropriazione iper p.u. 
Famnacie 
Ferrovie 
Filiazione . 
Idrocarburi . 
Impiego pubblico . 
Imposta di consumo 
Imposta di registro 
235 
236 
236 
237 
237 
238 
238 
238 
238 
239 
239 
239 
239 
240 
240 
240 
241 
241 
Imposte e tasse . 
Imposte varie . . 
Locazioni di cose 
Lotto e Lotterie 
Monopolio. 
Qpere prtbbliche 
Pignoramento 
Previdenza ed assistenza 
Professioni 
Regioni. 
Responsabilit� civile 
Sequestro . 
Strade 
Successioni 
Telefoni 
Titoli di credito 
Trattati e convenzioni 
internazionali 
243 
244 
244 
245 
245 
245 
245 
245 
246 
246 
247 
247 
248 
248 
248 
248 
248 



GIURISPRUDENZA 



SEZIONE PR,IMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE (*) 

CORTE COSTITUZIONALE, 26 giugno 1970, n. 112 -Pres. Branca Rei. 
Oggioni -Della Mo!ra (n. c.), Presidente del Consiglio dei Ministri 
e Amministrazione Finanze dello Stato (sost. avv .gen. dello 
Stato Coronas). 

Procedimento civile -Opposizione di terzo su beni pignorati -Limitazione 
della prova -Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 
(Cast., art. 3, 24; c.p.c. art. 621). 

Non � fondata, con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza 
e di tutela .giudiziaria, Za questione di legittimit� costituzionale 
dell'art. 621 codice di procedura civile, limitativo della plf'ova del terzo 
opponente al pignoramento immobiliare (1). 

(Omissis). -1. -Le suindicate ordinanze del pretore di Verbania e 
del. pretore di Roma concernono entrambe l'esame della questione di 
legittimit� costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile. 
Pertanto, ravvisasi l'opportunit�� di procedere alla riunione dei giudizi 
in modo da risolvere la queistione con unica sentenza. 

2. -Si �ssume �che fa limitazione imposta al terzo, opponente nella 
procedura esecutiva su beni pignorati, di provare con testimoni il suo 
diritto di appartenenza sui beni stessi, contrasterebbe con i princ�pi di 
(1) La questione era stata proposta con due ordinanze� pretorili. 
Sulle limitazioni per il terzo opponente nell'esecuzione immobiliare, 
cfr. in tema di c�modato, Cass. 16 maggio 1968, Giur. it. 1970, I, 1, 626; 
in dottrina, BucoLo, Ancora sui riff.essi della convivenza del debitore pignorato, 
Giur. it. 1970, I, 1, 136. 

Per l'illegHtimit� costituzionale, invece, dell'art. 622 cod. pmc. civ., 
ofr. la sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, in questa Rassegna, 1967, 950. 
(,*) Alla redazione delle massime e delle note di �questa Sezione ha 

collaboratore anche l'avv. RAFFAELE CANANZI. 

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1014 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

uguaglianza di trattamento, di tutela giudiziale dei propri diritti nonch� 
di garanzia deLla propriet� privata, dichiarati rispettivamente dagli articoli 
3, 24 e 42 della Costituzione. 

La questione non � fondata. 

3. -Va osservato che la nm1ma procedurale in esame, nel subordinare 
l'ammissibilit� della prova testimoniale (senza con ci� �escludere 
mezzi istruttori diversi da questa) alla condizione che l'esistenza del 
diritto sui beni � sia resa verosimile dalla professione o dal commerdo 
esercitati dal terzo o dal debitore� ossia che sia reso verosimile l'affidament� 
dei beni all'esecutato, corr1sponde ad un principio che trova nel 
sistema la sua. giustificazione. 
L'art. 621 .del �codice di procedura civile va considerato in collega


mesto col precedente art. 513 che autorizza J.'uftkiale giudiziario a ricercare 
le cose da .pignorare 1nella �casa del debitore dalla ubkazione dei 
beni la presu�nzione legale della loro appartenenza. Tale presunzione 
risponde ad esigenze di pratica effettivit� degli atti esecutivi e, come di 
regola per le presunzioni del .~enere, consente la prova contrada soltanto 
nei limiti autorizzati dalla legge (art. 2728 �cod. civ.). 

Il dato costituito dalla posizione locale delle cose mobili al fine di 
tutela di diritto di �credito, anche in pregiudizio di diritti altrui, non � 
prev1sto isolatamente dalla norma in esame bens� trova riscontro in altre 
norme, sia di diritto comune (artt. 2756, 2760, 2761, 27'64 cod. civ.) sia 
di diritto tributario (art. 63, ultimo comma, r.d. 17 ottobre 1922, n. 1401; 
art. 207 t.u. sulle imposte dirette 29 gennaio 195�8, n. 6415). 

L'art. 621 del c�odice di procedura civile, prescrivendo che la presunzione 
di appartelnenza del bene po1ssa essere vinta dal terzo, se prova, 
con testimoni, non solo l'originario titolo di propriet�, ma anche, e soprattutto, 
le :specifiche ragioni della uHeriore permanenza della cosa. 
presso l'esecutato, s'inquadra nel sistema che, tutelando i diritti di credito, 
ne tutela il soddisfacimento contro possibili forme di comI?_iacente 
elusione. 

4. -Quanto preme.sso cond_uce ad escludere qualsiasi contraddizione 
della norma in esame con princ�pi cos.tituzionali. 
Non � fondato il richiamo aH'art. 3 poich� i diritti della libert� di 
prova del terzo opponente non vengono �conculcati ad esclusivo favore 
del creditore, al quale sarebbe arbitrariamente assegn;:ito un trattamento 
privilegiato, bens� l'esercizio di tali diritti viene ad essere regolato in 
base a criteri di razionalit�. 

Neppure � fondato il richiamo all'art. 24 sulla base di una supposta 
violazione del diritto di azione e di difesa. Come questa Corte ha pi� 
volte ritenuto (sentenze n. 42 del 1964, n. 53 del 1966, n. 46 del 1967) 
l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle delimitazioni suggerite, 
in relazione a singoli tipi di procedimento, dal coordinamento di 


.PARTE I, SEZ. I, GIURlS. COSTlTUZIONAI,.E E INTERNAZIONAI..E 1015 

norme dirette ad armonizzare reciprocamente la protezione di contrap


posti diritti .sostanziali. In particolare, \la prima delle ora citate:sentenze 

ha escluso la violazione dell'art. 24 nella ipotesi dell'art. 207, lettera b, 

del testo unico sulle imposte dirette (divieto di opposizione delconiuge 

e dei parenti del �contribuente riguardo ai mobili esis,tenti nella casa 

dello stesso). 

Infine, va parimenti esclusa l'incostituzionalit� della '.nonna in rela� 

zion� all'art. 42 della Costituzione, cio� per supposta violazione del prin


cipio che garantisce e tutela la propriet� privata. contro ogni menoma. 
zione. 

Iii. principio consa�rato nell'art. 42 non � senza limiti o condizioni: 

quegli stessi limiti �e condizioni ��,cJ1e ineriscono al concetto stesso di 

propriet�. 

Anche� riguard0< � questo specifico punto, la Corte 1si � gi� pronun


ciata �co.n la sentenza n. 4 .del 1960 avente per oggetto l'ultimo comma 

dell'art. <63 del r.d. n. 1401 del 1922 sul divieto posto all'acquirente in 

asta esattoriale di chiedere la separazione a suo favore dei beni mobili 

esistenti nella' casa del �contribuente debitore. La pronuncia � informata 

al concetto che �per �impedire frodi troppo facili � la conserv~zione del 

diritto del prop:i;ietario � subordinata all,'�onere di provvedere tempesti


vamente alla materiale separazione ,in modo da evitare intralci al rego


lare ,svolgimento della procedura esecutiva. 

La validit� dello stesso principio si estende, per identit� di motivi, 

anche per quanto riguarda l'ipotesi dell'art. 621 del codice di proo�dura 

civile nel quale, come si � detto, non � <Contenuto un divieto assoluto di 

iricorrere _aJ.Ia prova testimoniale ma � contenuta la ~rescrizione 1che la 

prova si presenti assistita dalla prospettazione di elementi di. fatto che 

la rendano verosimile ed attendibile. 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 luglio 1970, n. 119 -Pres. Branca . 
Rei. Mortati -Resegati �ed altri (n. c.) e Presidente del Consiglio 
dei Ministri (Sost. Avv. gen, del1o Stato Chia:rotti). 

Reato -Danneggiamento durante scioperi o serrate -Aggravamento 

e procedibilit� di ufficio -Illegittimit� costituzionale. 

(Cost., art. 40; c.p. art. 635, secondo comma, n. 2). 

� costituzio.nalmente iHegittimo l'art. 635, seco~do comma, n. 2, 
codice penale, nella parte in cui prevede come circostanza aggravante 
e come causa di procedibilit� di ufficio del reato di danneggiamento il 


1016 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

fatto che tale reato sia stato commesso da lavoratori in occasione di uno 
sciopero o da datori di lavCYro in occasione di serrata (1). 

(Omissisr. -1. -Le ordinanze denunciano 1a illegittimit� costituzionale, 
per violazione dell'art. 3 (e quella del pretore di Brescia anche dell'art. 
40 Oost.), dell'art. 6315, secondo comma n. 2, del codice penale, che 
considera circo.stanza aggl'lavante del reato di danneggiamento, e ne dispone 
la perseguibilit� di ufficio, hl fatto che sia commesso da lavoratori 
in sciopero. 

La questione, sotto la specie della violazione del solo art. 40, � 
stata in passato .sottoposta alla Corte e decisa 1con .sentenza n. 110 del 
1957, con la quale si � ritenuto 1che l'aggravante in parola non postuli 
necessariamente l'illiceit� dello .sciopero, essendo anche possibile che 
sia fatta derivare dalla presenza di fatti o atti in s� leciti: sicch�, nonostante 
l'avvenuta eliminazione" del carattere criminoso dello sciopero, 
la orma impugnata si giustificherebbe, nel .senso che la situazione da 
esso determinata, mentre da una parte � tale da poter suscitare stati di 
eccitazione collettiva facilmente inducenti ad atti di danneggiamento, 
dall'altra rende meno vigile e pronta la difesa privata e pubbUca della 
propriet�. 

L'attua\le prospettazione della questione in termini pi� ampi rende 

necessario un suo riesame. 

2. -Occorre mettere anzitutto in rilievo come lo speciale trattamento 
punitivo 1stabilito dall'articolo denunciato (che �era del tutto ignoto alla 
legislazione prefascista) � strettamente legato al carattere delittuoso 
conferito ad ogni sciopero specialmente dal 1codice del 1930. Ci� risulta 
indubbiamente comprovato dalle stesse relazioni del Presidente della 
Commissione ministeriale e del Ministro al progetto di dett� codice, 
secondo le quali la configurazione data al reato di danneggiamento era 
da mettere in 1relazione con la maggiore pericolosit� deH'agente, capace 
di � due reati �, da porsi in connessione teologica fra loro, e da potere 
asssmilarsi a quella di cui al precedente n. 1 che punisce nella stessa 
misura il danneggiamento accompagnato da violenza sulla persona. Una. 
ripr�ova di tale connessione si pu� poi trarre dallo stesso tenore dell'art. 
635 n. 2, l� dov,e prevede identico aggravamento anche nel caso 
del delitto punito dall'art. 3'33 del codice penale .che, considerasdo nel-
l'abbandono individuale di un pubblico ufficio, non pu�, per la sua stessa 
natura, .essere considerato fonte di suggestioni di folla, trascinanti ad 
(1) La questione era stata proposta da varie ordinanze di giudici di 
merito. '� 
In <tema di boicottaggio, cfr. la precedente sentenza della Corte 17 aprile 
1969, 
n. 84, Foro it. 1969, I, 1376. 
In dottrina, PERA, Serrata e diritto di sciopero, Milano, 1969. 



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITYZIONALE E INTERNAZIONALE 1017 

azioni di danno, o taJ.i da pregiudicare l'esercizio delle comuni dife,se 
preventive e repressive: iSuggestioni su cui s'� fatto leva da qualcuno a 
giustificar� Io 1speciale �trattamento ricordato e fa costituzionalit� della 
norma. 

A parte ci�, anche a volere ammettere �che le astensioni collettive 
dal valore abbiano un potere di incitamesto ad operare danni alle cose, 
il fatto che a prevenire o reprimere tale �eventualit� non sia stata ritenuta 
sufficiente l'applicazione dell'art. 61, n. 5 del codice penale (che 
considera quale circostanza aggravante comune l'avere profittato di circostanze 
di tempo, di luogo o di persona ,suscettibili. di ostacolare le 
pubbliche o private difese) mostra anch'esso come con la norma in 
esame si sia voluto colpire, sia pure in occasione del danneggiamento, 
propTio lo 1sciopero in quanto tale. Tanto � vero che 1si � plrevista ,non 
solo una pena pi� grave di quella applicabile ad altri casi di danneggiamento 
ma anche i� procedimento d'ufficio; quest'ultimo evidentemente 
collegato �con la prevalenza voluta accordare alla tutela dell'economia 
pubblica, ritenuta compromessa dallo sciopero, rispetto alla tutela della . 
propriet� privata. 

In sostanza la norma impugnata, anch'essa strumento di repressione 
dello sciopero nell'ordinamento corporativo con cui � sorta, cade con la 
caduta di questo ultimo. 

E analoghe considerazioni valgono anche per i danneggiamenti com


messi da datori di lavoro in occasione di serrata. 

3. -In paTticolare, quanto allo sciopero, il legislatore del 1930 ha 
voluto �Colpire la qualit� di lavoratore del soggetto re1sponsabHe, giungendo 
cos� alfa conseguenza di punire un terzo (che nella stessa situazione 
si renda aut�ore di danneggiamento) meno gravemente del lavoratore 
scioperante, che pure in sulla dovrebbe differenziarsi dal primo, 
una volta riconosciuta 1a piena liceit� della effettuata astensione dal 
lavoro. E non sembra dubbio che tale diffeTente trattamento, privo, �Come 
risulta, di ogni giustificazione, si traduce in violazione dell'art. 3 della 
Costituzione. 
Violazione �Che no!n sarebbe eliminata anche quando 1si accedesse 

.all'opinione sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, nel 
caso che al reato di danneggiamento fo occasione di sciopero concorrano 
con i lavoratori altri soggetti, l'aggravamento della pena colpirebbe 
anche questi ultimi in applicazione dell'art. 118, .secondo comma, 
del codice penale. Infatti l'incongruenza rimarrebbe quando i1 danno 
arrecato in occasione dello sciopero fosse causato solamente da terzi non 
lavoratori, senza il concorso di costoro, presumendosi cos� nei lavoratori 
un maggior grado di pericolosit� pel solo fatto deUa concomitanza del 
danno con l'esercizio di un diritto ad essi garantito. 

4. -L'assunzione di un comportamento lecito, come lo sciopero, a 
circQstanza aggravante del reato di danneggiamento o a ragione della 

1018 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sua perseguibilit� d'ufficio pu� rientrare nella discrezionalit� del legislatore 
solo a condizione che venga d1sposto un trattamento di parit� per 
tutti i casi che possano comportare situazioni di pericolo, e per tutti i 
compartecipi. Se altrimenti si facesse verrebbe a svuotarsi di vafore la 
solenne proclamazione dell'art. 40 del1a Costituzione. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 9 luglio 1970, n. 122 -Pres. Branca -Rel. 
Bonifacio -Perini ed altri (n. c.) e Presidente del Consiglio dei 
Ministri (Sost. Avv. gen. dello Stato Azzariti). 

Costituzione della Repubblica -Libert� di manifestazione del pen


siero -Inclusione della libert� di pubblicazione dell'immagine 

altrui -Limiti. 

(Cost., art. 21; e.e. art. 10; l. 22 aprile 1941n. 633, art. 96, 97; e.p.e. art. 700). 

Poich� nell'ambito della libert� di manifestazione del pensiero sancita 
dall'art. 21 della Co�stituzione �rientra anche il diritto di pubblicazione 
delfimma.gine altrui, coi limiti� dalle leggi ordiinarie a tutela 
dei diritti della personalit�, e poich� l'art. 700 codice proc. civile, ove 
correttamente interpretato, non consente il sequestro preventivo della 
pubblicazione, � infondata la questione di legittimit� costituzionale degli 
articoli 10 codice civile, 96 e 97 della legge sul diritto di autol)'e e 700 � 
codice di pr9cedura civile (1). 

(Omissis). -2. -Per 1accertare la sfera di appl'.Lcazione della norma 
costituzionale di raffronto occorve partire'dalla non controvertibiLe constatazione 
�che la rigorosa disciplina disp�osta dalla Costituzione a proposito 
della stampa e la tassativa delimitazione degli interventi consentiti 
al legislatore ordinario ed alle pubbliche autorit� sono preordinate, in 
un settore di particolare rilevanza, a garanzia di diritto di libert� manirestazione 
deJ. pensiero. 

Questa premessa -che impone di interpretare il secondo capoverso 

I 

dell'art. 21 della Costituzione in stretta correlazione col principio enunciato 
nel primo comma -sembra necessaria per-un'esatta valutazione 
della tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, 1secondo la quale la 
disciplina restrittiva del potere di procedere al sequestro della stampa 
si riferirebbe solo ai rapporti fra questa ed i pubblici poteri e non 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 30 dicembre 1968 
del Pretore di Roma (Gazz. Uff. 26 marzo 1969, n. 78). 
In dottrina, cfr. BILE, Liberta di stampa, tutela costituziona;te e limiti 
di sequestrabilit� della stampa, � Giust. civ . ., 1969. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1019 

andrebbe estesa anche �al campo dei diritti privati�. Lia tesi muove 
esplicitamente dal presupposto che tutte le disposizioni attinenti ai 
ra'pporti civili nulla abbiano a che far� con � i rapporti che posisono 
sorgere tra i cittadini �: ma tale opinione, segnatamente nella sua formulazione 
cos� assoluta e generale, deve essere fermamente respinta. Ed 
invero nel titolo primo della prima parte della Costituzione vengono 
affermati, garantiti e �tutelati alcuni fondamentali diritti di libert� -in 
gran parte compresi nella categoria dei diritti invi�labili deltl'uomo 
genericamente cont~mplati nell'art. 2 -, che al singolo sono riconosciuti 
e che il singolo deve poter far valeTe erga omnes. Cos�, ad es., per quanto 
riguarda la materia �Che specificamen~ interessa la presente controversia, 
non � lecito dubitare che La libert� di manifestare il proprio pe11JSiero 
debba imporsi aJ. rispetto di tutti, delle pubbliche autorit� �come dei 
consociati, e che nesSuno possa Tecarsi attentato senza violare un bene 
assistito da rigorosa tutela costituzionale. N� pu� trarre in inganno la 
circostanza che il pi� delle volte, in tema di rapporti civili, le disposizioni 
costituzionali appaiono rivolte a delimitare le competenze, i 
casi ed i modi di intervento dei pubblici poteri. � vero che in tal modo 
vengono disciplinati rapporti di indubbio .carattere pubblicistico, ma 
ci� nulfa ha a che vedere col diverso p.roblema attinente alla natura 
degli interessi, pubblici e privati, rispetto ai quali i diritti costituzionalmente 
protetti devono prevalere. Se si pensasse diversamente, si 

dovrebbe giungere alla conclusione, sicuramente inaccettabile, che la 
Costituzione, mentre �con estremo rigore sta�bilisce (non importa se in 
modo esplicito �od implicito) quali pubblici interessi possano costituire 
legittimo limite ai diritti costituzionali di �cui si discorre, nel contempo 
lasc� al pieno arbitrio del legislatore ordinario la disciplina dei conflitti 
fra questi diritti e gli interessi privati, fino al punto di consentire 
la totale subordinazione dei primi ai secondi. 

3. -Le consi'derazioni esposte devono indurre a ritenere che quando 
la stampa viene in considerazione come strumento di -diffusione del 
pensiero ~ presupposto �Che discende dalla gi� rilevata connessione 
fra Ubert� di stampa e libert� di pensiero -, la norma contenuta nel 
terzo comma dell'art. 21 della Costituzione copre l'intera area del 
sequestro, qualunque si'a il contrapposto interesse col quale la stampa 
entra in collision1e, In .altri termini, il fatto �che la Costituzione ammetta 
il sequestro preventivo solo � nel �caso di delitti per i quali la legge 
sulla stampa espressamente lo autorizzi � o � nel caso di violazione di 
norme �che la legg�e stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili � 
non pu� non escludere la legittimit� di tale misura in ogni altro caso. 
Vale la pena di mettere in d'.lievo che ci� non significa che al di 
fuori delle predette ipotesi la libert� di stampa non conosca confini. 
Per il gi� richiamato carattere di strumentalit�, essa soggiace agli stessi 
limiti che dr�coscrivono la libert� di manifestazione del pensiero. Ma 



1020 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

si tratta dJ limiti ehe vanno ricercati in sede di interpretazione del 
primo coonma dell'art. 21: il terzo �comma, che .disciplina la diversa 
materia .della misura cautelare del sequestro, deve essere interpretato 
nel senso che non tutte le violazioni .di sifllatti limiti possono legittimare 
il ricorso a tale misura. Per garantire la diffusione della stampa, 
che potrebbe eS1Sere compromessa o addirittura definitivamente pregiudicata 
da provvedimenti che, ancol'ch� adottati da1l'autorit� giudiziaria, 
1si.basano su una cognizione sommaria e possono poi risultare ingiustificati 
in sede di aocertamento definitivo, la Costituzione, tenendo. conto 
della importanza del ruolo della stampa in un regime democratico, ha 
disciplinato il conflitto fra l'interesse al sequestro e l'inte1resse alla circolazione 
della stampa: J.a norma costituzionale di raffronto, mentre 
consente al legislatore ordinado di dar prevalenza al primo (purch� 

attraverso un'espressa previsione) nel caso di delitti, direttamente stabilisce 
la prevalenza del secondo in ogni altra ipotesi. 

4. -Facendo applicazione di tali principi ~l particolare oggetto 
della questione sollevata dal pretore di Roma, si deve anzitutto rilevare 
che la pubblicazione dell'immagine altrui, in quanto costituisca 
mezzo di manifestazione del pensiero, cade nell'ambito .del diritto tutelato 
dal p!l.'imo comma dell'art. 21 della CosUtuzione e .soggiace ai limiti 
entro i quali .tale garanzia costituzionale opera. Ma, ove tali.i limiti 
siano stati superati, il sequestro preventivo -naturalmente, allo stato 
della legislazione -� ammissibile solo quando la pubblicazione dell'immagine 
attraverso la stampa integri la fattispecie prevista dall'articolo 
528 del codice penale (pubblicazioni oscene), perch� solo in tal 
caso concorrono le due condizioni prescritte dalla norma costituzionale 
di raffronto: 1si tratta, infatti, di un delitto e per esso espressamente 
la legge vigente (R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, art. 2, primo comma) 
autorizza il provvedimento. 
5. -Volgendo ora !"esame aUe disposizioni denunziate, la Corte 
ritiene che debba escludersi �he gli artt. 96, 97 della legge n. 63�3 del 
1941 e l'art. 10 del codice civile attengano alla materia del s�equestro 
preventivo: i primi, infatti, elencano i casi in cui esporre, riprodurre 
o mettere in commercio H ritratto di una persona � l'egittimo o illegittimo 
e, quindi, hanno per contenuto la disciplina so.stanziale del c.d. 
diritto all'immagine; il secondo riguarda i provvedimenti definitivi attraverso 
i quali in �sede giudiziaria viene !represso l'abuso dell'immagine 
altrui. N� negli uni n� nell'altro c'� riferimento alcuno a misure cautelari 
e provvisorie. 
Diverso, invece, � il discorso da farsi per l'art. 700 del codice di 
procedura civile. Questa disposizione, nell'elasticit� del suo contenuto, 
consente al giudice di adottare il provvedimento che pi� gli appaia 
congruo rispetto al fine di assicurare provvisoriamente gli effetti della 
decisione sul merito, e non sembra dubbio che in tale generica previ



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTENNAZIONALE 1021 

sione possa rientrare anche il 1sequestro preventivo, quando non si tratti 
di uno dei sequestri tipici disciplinati dagli artt. 670 e seguenti dello 
stesso �codice. Si deve tuttavia osservare che l'art. 700, proprio a causa 
della genericit� dei poteri che cosferisce al giudice, incontra tutti i 
limiti desumibili da una sua interpretazione nel sistema vigente e come 
esaHamente pone in rilievo la difesa dello Stato -non consente, 
quindi, che siano adottate misure �che risultino vietate da a1tre norme 
dell'ordinamento: a maggior ragione se si tratti di norme di rango 

costituzionale. Ond'� che il giudice, nd.nostante l'ampia discrezionalit� 
attribuitagli, non pu� trovare nel predetto articolo la fonte di un potere 
che, per le cose inanzi dette, il terzo comma dell'art. 21 gli preclude. 
Si ipu� perci� concludere che, poich� la disposizione denunziata, 
se correttamente interpxetata, non � in contrasto con la norma costituzionale 
di raffronto, la questione, anche in questa parte, deve essere 
dichiarata non fondata. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 13 luglio 1970, n. 130 -Pres. Branca -
Rel. Verzl -Batt� (avv. Ventura) Soc. Sodem (avv. Jemolo) c. 
Presidente Consiglio dei Ministri (so.st. avv. gen. defilo Stato Chiarotti). 


Lavoro -Personale delle linee di trasporto in concessione -Obbligo 

del preventivo reclamo amministrativo -Illegittimit� costituzio


nale -Esclusione. 

(Cost. art. 3, 24, 35; r.d.. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 10, quarto comma; I. 24 

luglio 1957, n. 633, art. unico). 

Non � fondata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 35 deila Costituzione, 
la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 10, quarto comma, 
r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo unico della 
legge 24 luglio 19.57, n. 633, che fa divieto al prestatore d'opera, il 
quale avanzi richieste a contenuto patrimoniale contro l'azienda di trasporti 
pubblici in concessione, di intraprendere l'azione giudiziaria se 
non siano trascorsi 30 gionii dalla presentazione del reclamo in via 
amministrativa (1). 

(Om~sis). -2. -La questione non � fondata. 
La tutela giurisdizionale non subisce alcuna limitazione per il fatto 


(1) La questione era stata proposta con varie ordinanze del Pretore 
di Torino. 
La precedente sentenza della Corte 21 marzo 1969, n. 39 leggesi in 
Foro it., 1969, I, 1058. 

I 


!i 


1022 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA"DELLO STATO 

che il lavoratore debba far conoscere, attraverso il reclamo, le sue pre


tese e debba quindi lasciar tra~correre trenta g�orni, prima di iniziare 

il .giudizio. La ratio della norma � quella di dare modo ad imprese di 

pubblico interess�e, quali sono quelle menzionate nel R.D. n. 148 del 

1931, di esaminare preventivamente le .richieste dei dipendenti al fine 

di accer.tarne la fondatezza o m�no, e di evitare in tal modo lunghe e 

dispendiose procedure giudiziarie. Il che non vuol dire impone al lavo


ratore condizioni che subordi'nano la tutela dei suoi diritti alle gerar-� 

chie aziendali, come ritiene il giudice a quo, ma, al contrario, vuol \ 

dire agire nell'interesse del lavoratore, oltrech� dehla impresa. 

Nella ipotesi di azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto 

a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente 

patrimoniale -contemplata dalle ordinanze di rimessione -va rile


vato che, secondo la norma impugnata, il recfamo pu� essere presentato 

in qualsiasi momento fino a quando non sia intervenuta la prescrizione 

del diritto giusta le disposizioni del codice civile. 

La legge non prevede infatti alcun termine per la proponibilit� 

dell'azione, come invece dispone nel terzo comma dello stesso art. 10. 

Tutto, quindi, si riduce a procra~tinare di trenta giorni l'inizio del


l'azione giudiziaria. 

Orbene, non � sostenibile che l'attesa di trenta giorni sia pregiudi


zievole per il lavoratore, quando si tenga presente che le procedure 

giudiziarie non si .svolgono normalmente con rapidit� e richiedono, a 

volte, lunghi periodi di tempo prima di giungere alla �conclusione. 

3. -Per altro questa Corte ha gi� avuto occasione di affermare che 
la tutela giurisdiziona�e � garantita sempre dalla Costituzione, non 
certo nel senso che si imponga una sua relazione di immediatezza con 
il sorgere del diritto; e pertanto non ha senso l'obbiettare che condizionare 
l'azione all'espletamento di un procedimento amministrativo 
� procrastinarne l'esercizio. N� sono 1co:stituzionalmente illegittime 
� disposizioni che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto 
alla tutela giurisdizionale; e si percorre la stessa via logica quando si 
riconoscono non pregiudiz.1evoli all'esercizio del diritto norme che vogliono 
evitarne, se non l'abuso, l'eccesso, �e vogliono indirizzarlo perci� 
V'erso un suo uso adeguato., ancorandolo ad una determinazione dell'opportunit� 
di promuovere l'azione giudiziaria �Che maturi dopo un 
apprezzamento della fondatezza delle pretese, compiuto alla stregua 
delle risultanze emerse in un procedimento preliminare di natura amministrativa
� (sent. n. 47 del 1964). 
Pertanto la norma impugnata non viola l'art. 24, primo comma, e 
�tanto meno l'art. 35, primo comma, della Costituzione, che tutela il 
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 

4. -Per quanto attiene al principio di eguaglianz�a sancito dall'art. 
3 della Costituzione, va osservato che la particolare disciplHna del 
il 

I! 

~JPlTiliilib~b'~b'~J!Y~j�'�~��J 



PARTE I,. SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1023 

rapporto di lav�oro di cui si dis�ute, trova la sua giustificazione nelle 
esigenze di pubblico interesse .soddisfatte dai servizi autoferrotranviari 
e nella complessiva differenziata regolamentazione comprensiva di oneri 
e di vantaggi. -(Omissis). 

COR'.TE COSTITUZION}\LE, 13 luglio 1970, n. 133 -Pres. Branca -
Rel. Bonifacio -Alliata (avv. Berardini). 

Matrimonio -Obblighi patrimoniali fra i coniugi -Doveri del marito 
verso la moglie -Limitazione solo alle ipotesi di insufficienza dei 
mezzi della moglie �-Applicazione anche ai coniugi separati. 

(Cost., art. 29; e.e. art. 145, primo comma; 156, primo comma). 

� fondata, con riferimento al principio deU'eguaglianza fra i coniugi, 
�la questione di legittimit� costituzionale deU'art. 145, primo comma, 
codice civile, nella parte in cui non subordina alla condizione che la 
moglie non abbia mezzi sufficienti, il dovere del .marito di somministrarle 
tutto ci� che � necessario ai bisogni della vita; e poich� tale disciplina 
deve applicarsi anche nelle ipotesi di separazione personale, non � fondata 
la questione dell'art. 156 primo comma, codice civite, nella pa.rte 
concernente l'ipotesi di separazione personale per colpa del marito (1). 

(Omissis). ~ 2. -In forza di quanto dispone l'a!l't. 145 del codice 
civiile mentre il marito ha il dovere di somministrare alla moglie, in 
p:roporzione delle sue sostanze, tutto ci� che � necessario ai bisogni della 
vita (p:rimo comma), Ja moglie � tenuta a contribuire 1al mantenimento 
del marito (solo) se questi non ha mezzi sufficienti (secondo comma). 

Sul presupposto che questa disciplina si traduca in una dispa:rit� di 
trattamento foa i due coniugi �e ponga la moglie in :situazione di ingiustificatQ 
vantaggio, il p:retore di V�enezi!a, facendo richiamo ai pi� :recenti 
orientamenti giurisprudenziali di questa Corte in materia di diritti e 
doveri dei �coniugi, :ripropone, in rife:rimento all'a:rt. 29 della Costituzione, 
li.a questione di legittimit� �costituzionale dyl p:rimo comma della 
predetta disposizione, �che gi� fu dichiarata non fondata con sentenza 

n. 144 del 1967. 
3. -Nella ricordata precedente occasione la Corte, pur rilevando 
che l'art. 145 del �codice civile � fonte di obblighi 1sostanzialmente diffe(
1) La questione era stata proposta con cinque ordinanze di giudici 
di merito. 
Le precedenti sentenze della Corte n. 144 del 1967 e n. 45 del 1969 
sono pubblicate in Giur. it., rispettivamente, 1967, I, 1, 274 e I, 1, 1006. 



1024 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

renziati secondo che si tratti della mogHeo del marito, pervenne alla 
dichiarazione di non fondatezza sulla base della considerazione che i 
partic-olari doveri: imposti dalla legg� al marito -fra i quali, appunto, 
quello derivante dalla norma de qua -si trovano in rapporto di necessaria 
correlazione con la situazione di preminenza a lui conferita (specie 
con l'attribuzione della potest� maritale), sicch�, ferma restando 
quest'ultima. �nessuna attenuazione potrebbe apportarsi negli obbligri, 
v�enendo altrimenti meno l'equilibrio voluto costituire nei ::rapporti reciproci
�. La Corte, tuttavia, non manc� di ribadire l'esigenza di una 
sollecita adeguazion1e legislativa del sistema al nuovo ordine sociale 
secondo le direttive tracciate dall� Costituzione. 

Successivamente a tale decisione -mentre l'auspicata riforma del 
diritto di famiglia � rimasta tuttora inattuata -la Corte � stata pi� 
volte chiamata �ad 1esercitare il controllo di legittimit� costituzionale di 
altre disposizioni attinenti alla materia. Ed � di partkolare rilievo la 
circostanza che, a partire daLla sentenza n. 126 del 1968, � stato affermato 
il principio che, quando si tratti di questioni relative all'eguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, queste van:no esaminat,e non alla stregua 
dell'art. 3, ma solo in ::riferimento all'art. 29, 1secondo comma, della Costituzione: 
e quest'ultima disposizione � sta~ interpretata (sentenza 

n. 127 del 1968 e n. 147 de:l. 1969) nel senso che � la Costituzione direttamente 
.impone che la disciplina giuridka del matrimonio -col solo 
limite dell'unit� della famiglia -contempli �obblighi e diritti eguali 
per il marito e per ila moglie �; � stato infine precisato che ci� si traduce 
n~a irril�vanza di ragioni di differenziazione nel trattamento che siano 
�diverse da quelLe concernenti la predetta unit��. 
Conformemente a tale indirizzo -sulla base del quale la Corte � 
gi� pervenuta alla dichiarazione di illegittimit� costituzionale delle disposizioni 
penali e civili che in or:dine alle sanzioni del doverei di fedelt� 
coniugale �operavano una discriminazione fra marito e moglie -si deve 
rit�nere che le norme che siano fonte di �Svantaggio per un coniuge non 
possono essere giustificate, nell'ambito di una valutazione di legittimit� 
costituzionale, dal fatto che altre norme conferiscano allo stesso coniuge, 
a proposito di altre situazioni subbiettive nascenti dal matrimonio, una 
posizione di vantaggio (o viceve11sa). Ed invero, dal momento� che si 
riconosce che la salvaguardia dell'unit� familiare costituisce il solo legittimo 
limite dell'eguaglianza dei �coniugi, bisogna convenire che l'unico 
accertamento rilevante � se le diversit� di trattamento di v'oJ:ta in volta 
consider:ate trovino in quella �esigenza -�e solo in essa -la loro giustificazione 
costituzionale. 

4. -� sulla base degli anzidetti principi che deve �essooe riesaminata 
la questione proposta dal pretore di v.enezia. 
Che l'avt. 145 del codice civile, nella parte oggetto della denunzia, 
tratti diversamente i due coniugi � cosa di cui non si pu� dubitare. Si 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1025 

deve, � vero, ricono~cere che� il dov�ere del marito di somministrare alla 
moglie � tutto ci� che �� necessario ai bisogni della vita in proporzione 
delJ-e sue sostanze� 'corrispo:nde al dovere di contribuire al manteniment� 
del marito � ere il capoverso dello stesso artkolo pone a carico della 
moglie. Lo dimostra n successivo art. 146 'che all'abbandono ingiustificato 
del domicilio ,coniugale da parte della donna collega fa sospensione 
dell'�obbligazione del marito di provvedere al mantenimento della moglie 
� : ci� significa che obbligo di somministrazione di tutto ci� che � 
necess!a'io ai bisogni della vita equivale ad obbligo d'i mantenimento, e 
se a proposito della moglie si parla di � contributo� d� avviene perch� 
la rilevanza dei mezzi economki di cui il marito disponga (del che subito 
1si dir�) importa necessariamente ,che il mantenimento sia totale 
solo se questi difettino del tutto �e parziali se essi sussistano in misura 
non pienamente sufficiente. Ma, nonostante questa equivaLenza di contenuto, 
� chiaro �che i due obblighi restano nettamente differenziati, 
perch� mentre quelJ.o a carico del marito � incondizionato, nel senso che 
esso � dniposto quali che siano le condizroni economiche della moglie, 
quest'ultima � tenuta al mantenimento del marito solo se egli non abbia 
mezzi suffidenti: J.'ass,enza di questa �condizione nel primo ,comma dell'art. 
145 del codice dvile compo11ta una sostanziale ed assai rilevante 
riseguaglianza giuridica fra i due coniugi. 

La Corte ritiene che siffatta di~parit� di trattamento non trovi giustificazione 
in funzione dell'unit� familiare. Si pu�, anzi, affermare che, 
quando si tratti de� rapporti patrimoniali fra i coniugi, � proprio l'eguaglianza 
che garantisce quella unit� e, viceve11sa, � la diseguaglianza a 
metterla in pericolo. Oerto �, in verit�, che, per quanti 1sforzi si fucciano, 
l'obbligo del marito di mantenere la moglie se questa disponga di mezzi 
sufficienti o pi� che sufficienti in nessun modo riesce ad apparire come 
strumento necessario all'unit� della famiglia: la quale, al contrario, si 
rafforzia nella misura in cui i reciproci rapporti fra i coniugi sono governati 
dalla solidariet� e dalla parit�. 

Ci� � sufficiente a dimostrare �l'illegittimit� costituzionale di una 
diversit� di trattamento che, un tempo ,coerente con una concezione dei 
rapporti fra marito e moglie radicalmente dive11sa da quella poi assunta 
dal legislatore c�ostituente a fondamento della :nuova disciplina, appare 
ora come fonte di un puro privilegio della moglie, non conforme aJ.la 
odierna valutazione dei rapporti familiari e -ci� che contq ai fini del 
controllo della sua legittimit� costituzionale ~contrastante con l'art. 29 
della Costituzione�. 

5. -La que.stione di legittimit� costituzionale dell'art. 156, primo 
comma, del codice civile, nella parte concernente la ipotesi della separazione 
personale per colpa del marrito, venne .dichiarata nolll fondata 
con sentenza n. 45 del 1969 sulla base della considerazione che La diver. 
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1026 RASS�GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del marito solo .se questi non disponga di mezzi suffi.cienti -ed il marito 
colpevole -tempo ad analogo obbligo !nei .conJironti della moglie, ma 
indipendentemente dalle �condizioni economiche di costei -trovava la 
sua premessa :nella �corrispondente differenziazione di trattamento fra 
i coniugi conviventi e la sua giustificazione c?stiotuzionale sia nel principio 
secondo il quale, nel .rispetto dell'eguaglianza .sostanziale, la legge 
non pu� collegare all'i:llecito commesso da un .soggetto nei confronti di 
un altro conseguenze vantaggiose per il primo �e 1svantaggiose per l'altro, 
sia nella stessa �esigenza di tutela dell'unit� della famiglia. 

La questione vta ow dichiarata non fondata per esser venuto meno 
il suo presupposto. Ed infa.tti, potch� a seguito della pronunzia di parziale 
illegittimit� del primo comm'a dell'art. 145 il trattamento della 
moglie e del marito conviventi Tisulta parificato, il denunziato primo 
comma dell'art. 156, �che in regime di sel)arazio:ne conserva al coniuge 
incolpevole i diritti inerent.i alla 1sua qualit� (quando, come nel caso in 
esame, non si tratti di diritti incompatibili con lo stato cfi separazione), 

:.::'. 

..;..;

non contiene -pi� alcuna differenziazione secondo che si: tratti dell'obbligo 
di i;nantenimento gl'lavante sul mari.to in colpa verso la moglie incolpe


J 


vole ovvero de1l'egua1e obbligo della moglie in colpa 
incolpevole. (
Omissis). 
verso il marito mI~,,
f::::: 
CORTE COSTITUZIONALE, 16 luglio 1970, n. 144 -Pres. Branca -?:@ 
Rei. Rocchetti: -Farri (avv. Addami:ano) e Presidente Consiglio dei 
Ministri (So.st. Avv. gen. dello Stato Chiarotti). 

Sicurezza pubblica -Obblighi di polizia a carico di affittacamere e 
albergatori -Ipotesi varie -Illegittimit� costituzionale -Es�lusione. 


(Cost., art. 3, 10, 13, 16, 41; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 108, 109, 145; �=�=: 

I!f

d.l. 11 febbraio 1948 n. 50, artt. 1 e 2). 
. 

~-~

Non sono fondate le questioni di legittimit� costituzionale delle 

r&.,

norme del vigente testo unico deila legge di P. S. che fanno obbligo 

li,,J

della licenza di polizia per gli affittacamere, stabi"liscono il divieto di 
alloggio a persone non munite di documento di identit� e stabiliscono �


~�~ 

l'obbligo degli albergatori di dare quotidiana comunicazione all'autoritci 

fii

di P. S. dette persone alloggiate, anche straniere (1). 

(1) La questione era stata proposta .con varie ordinanze di giudici 
di merito. 
La precedente sentenza della Corte 26 giugno 1969, n. 104, ricordata 
in motivazione, � pubbUcata in questa Rassegna, 1969, 783. 

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PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1027 

(Omissis). -2. -L'art. 108 del T. U. stabilisce che, non 1si pu� esercitare 
l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati 0 altrimenti 
dare alloggio per mercede senza una preventiva dichiarazione da 
presentarsi all'autorit� locale di P. S. E la I.egg.e 16 giugno 1939, n. 1111, 
cui � opportuno far riferimento, perch� conc�erne la specifica � disciplina 
degli affittacamere�, aggiunge 'Che sono sottoposti ad essa coloro che 
d�nno abitualmente alloggio per mercede, i:n camere ammobiliate, nonch� 
coloro � che affittano abitualmente appartamenti mobiliati nelle stazioni 
di cura, soggiorno e turismo�. 

� ora semb11ato al pretore di Orbetello che questa disciplina. � nell'inquadrare 
i casi di cui all'art. 108 del T. U. delle leggi di P. S. nel 
pi� ampio genere degli 1esercizi pubblici, impose ai propr~etari degl� 
obblighi (dichiaraziQne alle autorit� di P. S., preventiva licenza di P. $.) 
i quali eontrastano con il regime della propriet� sancito dag�i artt. 41 
e seguenti della Costituzione�. 

La questione non � fondata. 

L'art. 108 disciplina l'attivit� di affittare camere e appartamenti 
mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, qualificandola � industria
�, e la legge n. 1111 del 1939 po11e tra i suoi elementi costitutivi 
l'abitualit� del suo esercizio; essa disciplina cio� un'attivit� economica a 
carattere imprenditoriale, e quindi professionalelart. 2082) �c. c.), esercitata 
dal proprietario dei local� o da altri. La locazione di appartamenti 
mobiliati da. p�arte di chi, con ci�, non esercita un'attivit� professionale, 
� pertanto da ritenersi fuori dalla detta normativa. 

Nella fattispecie, non � quindi alla disciplina della propriet� privata 
dell'art. 42 della Costituzione che occorre fare riferimento, 'ma 1a quella 
della iniziativa e�onomica privata dell'art. 41. E pokh� questa deve 
svolgersi in modo,. tra l'altro, da non recare danno aUa sicurezza, intesa 
come garanzia di un normale vi'vere civile in un ordine democratico 

(v. sentenza 19 del 1962), non sono, ,sotto questo profilo, megittime quelle 
norme che richiedono, per l'esercizio di attivit� economiche, licenze ed 
autorizzazioni, quando occorra, anche di polizia (sent. 61 del 19.65 e 7 
del 1966). 
Nel caso, l'art. 108 del T. U., col prescrivere, per l'esercizio dell'industria 
di affittare 'abitualmente camere o appartamenti mobiliati, la 
p11evia dichiarazione all'autorit� di P. S., tutela preventivamente proprio 
quella sicurezza dell'ordinato vivere civile, che pu� essere compromessa 
-se il locatore non d� affidamento -l� dove si avvicendano, spesso 
con frequenzia, persone di varia e diversa proveni:enza. 

Proprio, nello istesso art. 108, e precisamente nel terzo comma che 
va oyvi�a:mente letto in coordinamento con il primo che � stato 
impugnato -� infatti spiegata fa ragione dell'intera disciplina: l'autorit� 
di polizia. deve essere preventivamente informat1a appunto perch� 
possa eventualmente vietare in qualsiasi tempo l'esercizio della detta 



1028 RASSEGNA DELL'AVVOCATUR� DELLO STATO 

industria se l'esercizio �sia nel novero delle persone di cui all'art. 92 
(pregiudicati per vari reati) o se abbia ragione di ritenere che nel locale 
si intenda esercitare la prostituzione clandestina (ora lo ,sfruttamento 
della prostituzione), o il giuoco d'azzardo o si faccia uso di soistanze 
stupefacenti. 

3. -Dello stesso T. U. � stato poi denunciato anche l'~rt. 109, commi 
primo e secondo, che vieta agli albergatori, e, in genere, a coloro che 
d�nno alloggio per mercede, d:i alloggiare persone non munite di documenti 
di identit�. Tale 
articolo, secondo Ie ordinanze dei pretore di Orbetello e di 
Bologna,. sarebbe innanzi ,tutto in contrasto con l'art. 16, comma primo, 
cldla Costituzione, che tutela la libert� di circolazione, in quanto violerebbe 
la riservatezza delle per1s.one alloggiate; ma sarebbe anche in contrasto 
con J.'art. 17, comma secondo, che .tuteJ.a la libert� dei cittadh;li di 
riunirsi in luogo aperto al pubblico.. senza p11eavviso, giacch�, imponendo 
la conoscenza dei nomi di coloro che intendono riunir.si Jn alberghi o 

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altri luoghi ove si 1alloggiano in genere, persone, limiterebbe q.ella ~ 
libert�. 00 

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Le qU1estioni sono infondate. 

f@. 
L'art. 16 infatti non tutela la segretezza dei movimenti di ogni cit


tadino, ma la libert� di circolazione e di soggiorno, che non � compro-

IJ 

messa dall'onere di portar.e o di esibire il documento di identifi.cazione, 
documento i cui dati, portati a conoscenz1a dell'autorit� di polizia, con-k% 
sentono a questa di 1svolgere i propri compiti istituzionali per i fini ac


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cennati pi� ,sopra. 

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La sistematica annotazione di tali dati consente infatti quell'opera f.iil 

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di vigilanza sulle persone, da parte della P. S., che � connessa al suo 
dovere di ricercare latitanti, o soggetti in genere sospettati di reati. ~ 
Quanto poi al contrasto dello stesso art. 109, 'primo comma; con 

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l'art. 17, comma secondo, della Costituzione, deve osservar~i che la ri-~~ 


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chiesta dei documenti di ideintit� riguarda colo:ro cui viene dato ~lloggio, 
e_ cio� cui viene messa a disposizione una stanza. La pres�crizione perci� 
non riguarda co1'oro che sostano soltanto in locali di utilizzazione co


ili 

mune: adibiti a trattenimento, e dove possiano svolgersi anche riunioni. ' 
In questa ipotesi � suffi.ciente che l'esercente, ai 1sensi dell'art. 68 dello 
stesso T. U., richiesta la licenza nei termini e nei casi esaminati e rite


I ~ 

nuti dalla Corte nella sentenza n. 56 del 1970. 

4. -Dello stesso art. 109 � stato infine denunzi,ato anche il terzo 
comma, il quale prescrive l'obbligo, per chi d� alloggio per mercede, di 
annotare in apposito registro le generalit� delle persone alloggiate e di 
dar,e di esse comunilcazione quotidiana all'autorit� di P. S., unitamente 
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a quella degli arrivi, partenze e dei relativi luoghi di provenienza e di r:: 

destinazione. (Invero gli ultimi due dati da molto tempo non vengono 

jii; 

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PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1029 

di fatto pi� annonati, a .seguito della circolare del Ministero degli interni 
in data 1� settembre 1954, protocollo 1039906/13000). 

Secondo le ordinanze dei pretori di Bologna, di Sampierdarena e 
di Tione, queste norme violel'ebbero, per l'esercente, l'art. 41, e, per le 
persone alloggi,ate, gli artt. 13, 14, 15, 16 e 17, comma secondo, della 
Costituzione. 

Quanto all'asserHa violazione degli artt. 16, 17 e 41, nulla deve 
aggiungel'.si, a proposito della registrazion~ e comunicazione di quei 
dati, a ci� che � sfato gi� detto civca la rileV1azione di eessi mediante 
l'esibizione dei documenti di identit�, giacch� la loro richiesta � preordinata 
proprio. a queisti fini. 

Per quanto concerne poi la pretesa violazione deH'art. 13, .si osserva 
che le notizie da fornire ,all'autorit� di pubblica .sicurezza sul movimento 
delle persone non limitano, 1in .s�, la libert�, anche intesa come salvaguardia 
deUa dignit� della persona. 

Parimenti � a dirsi del pur richiamato art. 14 della Costituzione, ' 
l�a cui tutela, secondo la. Corte ebbe a ritenere nella .sentenza 104 del 
1969, �non copre fa sfera di quegli obblighi personali di informazione 
e comunicazione che 4 legge pu� imporre al cittadino, an.che se cpnnessi 
all'uso che egli fa del luogo da lui adibito a suo domicilio �. 

Infine, per quanto attiene alla pretesa violazione dell'art. 15, rela


tivo alla libert� e' segretezza della corrispondenza, deve osserval'.si che 

nessuna connessione vi � tra questa disposizione e l'obbligo di informa


zioni suUe generalit� delle persone prescritto dall'art. 109, terzo cmnma, 

del T. U. di cui .si discute. 

5. -Vengono da ultimo in esame le varie questioni relative al decreto 
legislativo 11 febbmio 1948, n. 50. 
L'eccezione al riguardo sollevata dal pretore di Bologna, e concer


nente l'asserita violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, perch�, 

secondo .si assume, talle decreto .sarebbe stato ratifi�ciato fuori del termine 
.previsto dal D.Leg.Luog. 16 marzo 1946, n. 98, � �iinfondata. 

Secondo questo ultimo decreto, tutti i provvedimenti legislativi 

emessi nel periodo della Costituente e prima dell'inizio di attivit� del 

nuovo Parlamento, dovevano es.sere sottoposti a ratific1a entro un anno 

dalla 1sua entrata in funzione. Il decr�eto n. 50 de,l 1948, di cui s! discute, 

fu sottoposto a ratifica con richiesta da parte del Governo il 4 maggio 

1949, e quindi in termine. 

La questione � s�tiata trattata e decisa nell:a .sentenza 104 dlel 1969; e 
poich� l'ordinanza che la ripronone non aggiunge nessun nuovo argomento 
incontrario, null'altro deve osservavsi in proposito. 


6. -Nella stessa ordinanza del pretore di Bologna, e in quelle dei 
pretori di Sampierdarena e di Tione, sono poi denunciati i due articoli 
di cui si compone il suddetto D.Leg. n. 50 del 1948. 

1030 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tale decreto, all'art. l, dispone un aumento deHe pen~ comminate 

dal gi� e1s.aminato art. 109 del T. U. di P. S. per coloro che, dando alloggio 

per mercede, omettono, nei confronti degli stranieri o apolidi, quelle 

denunzie di arrivo, partenza e destinazione, cui sono tenuti per tutte 

le persone alloggiate; e all'art. 2 estende l'obbligo della denunzia, con 

la relativa sanzione per la sua omissione, a tutti coloro che danno allog


gio od ospitalit� a stranieri o apolidi, anche se [parenti o affini, o li assu


mono al lavoro. 

Nelle richiamate ordi:nanz.e tali norme sono ritenute contrastanti 

con gli 1artt. 2, 3 e 10 della Costituzione e con gli artt. 8, 14 e 16 della 

Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

Di tutte le questioni sopra enunciate, ~e.no che di quella relativa 

all:'assunziollle al Ia:voro dello straniero, la Corte si � ampiamente occu


pata nella gi� richiamata sentenza 104 del 1969. d1chia:rnndole infondate. 

E poich� su di e~se 1non vengono esposti nelle ordinanze argomenti 

nuovi, mentre nulla � qui da aggiungere, appare ovvio che debba con-

eludersi nello stesso modo. 

Resta quindi soltanto da prendere in considerazione,_ in rapporto 

alle istesse norme di riferimento, l'unic�a questione 9he in quella sentenza 

non � stata esplicitamente esaminata e che a:ttiene all'obbligo fatto a 

�chiunque assuma alle proprie dipendenze uno straniero, di comuni


carne, entro le ventiquattro ore, le generalit� .aJ.l'autorit� locale di pub


bUca sicurezza, specificando H servizio cui � adibito�. 

Per risolviere anche quest'ultima questione nel senso della sua infondatezza 
non occorre un esame approfondito del contenuto e delle 
norme di raffronto indicate, sia di quelle della Costituzione come� di 
, qUelle della Convenzione europea, n� deHa forza di resistenza che si 

assume spettare a quste ultime. 

Ta1e indagine non � necessaria, perch� il principio che dal com


plesso �<;li tali norme si intende desumere, e che concerne ]!'eguaglianza 

dell:o straniero rispetto al cittadino nella sfora dei diritti fondamentali, 

secondo � stato dalla Corte pi� volte ritenuto (sentenz�e 120 del 1962 e 

104 del 1969), pu� ormai ritenersi pacifico. 

Ma la riconosciuta eguaglianza di 1situazioni ,soggettive nel campo 

della titolarit� dei diritti di libert� non esclude affatto che, nelle situa


zioni �concrete, non possano presentarsi fra i soggetti differenze di fatto 

che il legislatore pu� apprezza�re �e regolare nella sua discrezionalit�. la 

quale non trova altro limite sie non nella razionailit� del suo aP:prezza


mento (cit. sent. 104). 

Ora, nel 1campo dell'assunzione al lavoro, non � dubbio che esistano 

tra il cittadino e lo straniero differenze 1sostanziali, perch�, mentre il 

primo � inserito nel sistema di avviamento al lavoro predisposto, in con


formit� dell'art. 4 della Costituzione, dalle leggi che prescrivono l'iscri



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1031 
zione presso gli uffici di collocamento e regolano l'assorbimento delle 
forze non occupate, il secondo non entra nel giuoco di questa normativa 
se non quando, avendo chiesto il visto consol�re per l'ingre.sso nel nostro 
Paese al fine di lavoro, ha�ottenuto n rel:ativo consenso, che pu� essergli 
concesso solo se non vi siano lavoratori nazionali idonei per il posto che 
PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1031 
zione presso gli uffici di collocamento e regolano l'assorbimento delle 
forze non occupate, il secondo non entra nel giuoco di questa normativa 
se non quando, avendo chiesto il visto consol�re per l'ingre.sso nel nostro 
Paese al fine di lavoro, ha�ottenuto n rel:ativo consenso, che pu� essergli 
concesso solo se non vi siano lavoratori nazionali idonei per il posto che 
chiede (condizione, quest'ultima, per� non richiesta per i cittadini degli 
Stati con cui esistano appositi accordi e trattati, come, ad e�sempio, quello 
della e.E.E., ma per i quali pur sempre occorve un nulla osfa di ammissione 
al lavoro: art. 2 detto tr;:ittato). 

Lo straniero che intende recar.~i in altro Stato deve infatti, per 
prassi internazionalmente ammessa, chiedere alle autorit� consolari di 
quello Sitato il v~sto d'ingresso, indicando le ragioni per cui vuole recarvisi 
~ il tempo che desidera trattenervisi. 

Dopo di che, uscendo, munito dd passaporto, dal proprio Paes�e, ed 
entl'lando in quello in cui si reca, deve presentarsi all'autorit� locale di 
Polizia. Da noi, ai sensi deWart. 142 del T. U. della legge di P. S., deve 
farlo entro tre giorni., mediante la dichiarazione di soggiorno che, per 
l'art. 261 del Regolamento al detto T. U., deye parimenti contenere le 
indicazioni dello scopo e dur�ta de� soggiorno stesso e J.a professione, 
~ndustria, commercio o lavoro che vi eserciti o intenda esercitare, ove 
si rechi per svolgervi un'attivit�, all'esercizio della quale gli sia stato 
gi� dato il,consenso. Dunque interest rei publicroe conoscere se l'ingresso 
� a scopo di turismo e diporto -che � il caso 0comuine -o di lavoro, 
e qual�e. � logico quindi che alJ.'aiutorit� di P. S., preposta alla vigillanzia 
�sugli stranieri (Titolo V t.u.), a fine sia di controllo che di protezione, e 
che cura perci� �1.a loro registrazione, debba rivolgersi quella denunzi.a 
di assunzione al lavoro e di dimissione prevista dall'art. 145� del t.u. e 2 
del decreto n. 50 del 1948, ~ (Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 6 novembre 1970, n. 152 -Pres. Branca -: 
Rel. De Marco -Colaigiorgio (avv. D'Abbiero). 

Impie~o pubblico -Con~lobamento e cumulo delle retribuzioni .-Trattamento 
differenziato per ~li inse~nanti non di ruolo -Ille~ittimit� 
costituzionale. 

(Cost., artt. 3, 36; d.P.R. 1 giugno 1965, n. 749, art. 24; d.P.R. 21 aprile 1965, 

n. 373, art. 13; d.P.R. 10 gennaio 1956 n. 19, art. 20). 
Sono costituzionalmente illegittime, per violazione al p1�incipio di 
eguaglianza, le norme che, per i professori non di ruo.ZO, dispongono La 
riduzione dello stipendio, per l'ipotesi di cumulo di attivit�, in misura 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

diversa e piu gra.ve di quella fissata per tutti gli altri dipendenti deHo 
Stato (1). 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 3 novembre 1967 
del Consiglio di Stato (Gazz. Uff. 16 settembre 1968, n. 235), e decisa 
senza l'intervento del Presidente del Consiglio. 
CORTE COSTITUZIONALE, 18 no\'emb.re 1970, n. 158 -Pres. Branca -
Rel. Fraga�:i -Fall. Pompe (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. Avv. gen. dello Stato Chiarotti). 

Fallimento -Opposizione allo stato passivo -Partecipazione al Col


legio del Giudice delegato -Mancanza di imparzialit� -Esclu


sione. 

(Cost., artt. 3, 101, 104, 108; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99, primo comma). 

Non � fondata la qiiestione di legittimit� costituzionale dell'art. 99, 
primo comma, della vigente legge fallimentare, che abilita il giudice 
delegato al fallimento a far parte del Collegio per la risoluzione delle 
questioni di opposizione ailo stato passivo, poich� principio fondamentale 
del processo civile � quello della concentr�azione, che vuole garantire, per 
ogni grado del processo, la partecipazione dello stesso giudice (1). 

(Omissis). -1. -Sostanzialmente l'ordinanza afi"erma che l'art. 99, 
pvimo comma, della legge fallimentare, affidando allo stes.so giudice che 
ha approvato lo stato passivo l'istruttoria della causa di opposizione, gli 
imp�edisce di adempi�ere all'obbligo di astensione di cui :all'art. 51, n. �4, 
del codice di procedura civHe e crea una sua diseguaglianza con gli altri 
giudici che hanno conosciuto della causa in altro grado del processo 

Senonch� l'obbligo di astensione fatto al giudice nell'ipotesi predettai 
1si criferisce al caso in cui egl.i debba conoscere della stessa causa in 
una 1sede di gravame, non 1ad una ipotesi, come quella di cui si tratta, 
in cui il giudice � chiamato ad un ri-e�same della sua pronuncia tn una 
fase ulteviore dello stesso gr:ado di giudizio, lit motivo dii opposizioni.,, 

D'altro cainto, con la norma impugnata, � l1a legge stessa che ha 

escluso discrezionalmente l'esistenza di ragioni di convenienza tali da 

impedire al giudice delegato di espHcare la funzione istruttoria: lo ha 

(1) La questione era stata sollevata dal giudice istruttore del Tribunale 
di 
Asti, con ordinanza '25 febbraio 1969 (Gazz. Uff. 21 maggio 1969, n. 128). 
In dottrina, PAIARDI, Manuale diritto fallimentare, Milano, 1968. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E. INTERNAZIONALE 1033 

escluso sul fondamento di criteri di evidente razionalit�. Il processo 
fallimentare � ispirato al principio della conc�entrazione presso i suoi 
organi di ogni controversia che ne deriva; e ci� determina collegamenti 
e interferenze processuali �inevitabili, perci� non rilevabili agli effetti 
della legittimazione del giudice, per la prevalente apprezzabile esigenza 
di portaTe allo stesso �organo giurisdizional�e tutto il procedimento e di 
rLdurlo ad unit�. 

L'attivit� istruttoria relativa alla causa di opposizione allo stato 
pas1sivo non �, del resto, incompatibile con quella svolta in precedenza 
dal giudice delegato, perch� .si rivolge al fine di raccogliere elementi 
utili alla decisione del collegio �con riguardo ai motivi dell'opposizione, 
i quali possono portare nuovi elementi decisivi per la pronunzia finale e 
nuovi profili: il giudd.ce delegato � il pi� idoneo a preparare il materiale 
probatorio necessario alla pronuncia del tribunale, proprio perch� ha 
diretto le �operazioni fallimenta1ri ed � meglio in grado di acquisire conoscenze 
non falsate circa i rapporti fra cl'editori e faHito. Non deve trascurarsi 
inoltre il rilievo che talo�ra l'attivit� del giudic.e istruttore si 
ltmita a presiedere alle varie fasi di impuLso del processo di opposizione 

. / 

e ad indirizzarlo ver<so il pi� sollecito e leai1e svolgimento (art. 175, 
primo comma, c.p.c.); e ci� non � certo incompatibile con l'attivit� che 
egli ha prec�e:dentemente svolto per la formazione dello stato passivo. 

Il giudice delegato � competente ad apportare modificazioni allo 
stato passivo da lui predisposto, .a seguito delle contestazioni e delle 
controversie dell'udienza di verificazione (art. 96 1. fall.); cosicch�, nella 
fase istruttoria della causa di opposizione, non fa che continuare a ricercare 
ogni dato di controllo della situazione creditoria. Ed � ne11a stessa 
condizione in cui si trova quando, nell'udienza di verifi�caztone, procede 
all'istruzione delle contestazioni sullo stato provvisorio che egli aveva 
predisposto; con la sola differenza che in questo .secondo caso, egli prepara 
una sua� pronuncia, mentre ex art. 99 avvia il processo verso la 
pronuncia del tribunale. 

2. -Quanto 1si � detto � rilevante anche ai fini dell'altro profilo, 
prospettato dal giudice a quo, secondo il quale �Yart. 99 della 1egg.e fallimentare 
d� alla controversia un giudice non imparziale. 
Le ordinanze che il giudice delegato avr� occasione di �emettere 
nella sede istruttoria, anche se motivate, non possono pvegiudicaTe mai 
la pronuncia del tribunale (art. 177, primo comma, cod. proc. civ.). Il 
giudice istruttove deve cio� partecipare alla formazione del giudizio 
finale staccandosi daUa premessa delle sue pronuncie anteriori e dei 
suoi anteriori atteggiamenti. � su questa linea che la sentenza di questa 
Corte del 20 maggio 1970, n. 73, ha ritenuto che non viene meno l'imparzialit� 
del giudice quando egli decide in un procedimento nel quale 
ha svolto funzioni amministrative, perch� la .sua appartenenza all'ordine 
giudiziario e le garanzie costituzionali che ne assistono lo stato giuridico 



1034 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

lo pongono in grado di operare sempre con assoluta obi<ettivit�. Nella 
successiva .sentenza del 24 giugno 1970, n. fa3, a proposito della posizione 
del pretore, il quale in sedie penale ha compiti che sa!'ebbero altrimenti 
del pubbliico ministero, la Corte ha rHevato che d� non incide 
sulla libert� del giudizio conclusivo, n� r0ende il giudice, in alcun m�do, 
interes1sato all'esito di esso: Ha. soggiunto la Corte, nella prima se1ntenza, 
che l'esigenza di imparzialit�, la quale trova la sua manifestazione 
processuale nell'i!stituz'ione stessa del giudice, non � disattesa dai particolari 
modi di eissere della disciplina l�egislativa dell'astensione o della 
ricusazione; nella seconda sentenza poi, riba"diti codesti, principi, ha 
considemto che il giudice non persegue .costituzionalmente aHro interesse 
fuori di quellio, oggettivo, dell'accertamento della veri.t� (v. anche, 
gi� prima, sentenza 18 maggio 1967, n. 61). 

Uno dei principi fondamentali del processo civile �, d'altronde, 
quello della concentrazfone, che vuole. garantire, per ogni grado del 
processo, la partecipazione deJ.lo stesso giudice al1e varie. fusi del medesimo: 
�e non .soltanto si consegue in tal modo un rapido 1svolgimento dell'attivit� 
giurisdizionale, che sarebbe ritardaita ove il mutamento del 
giudice costringesse ogrri volta a remore per permettere un nuovo studio 
della causa, ma si ottiene il migliore rendimento dell'attivit� stessa, la 
quale � condizionata dalla conoscenza integrale dellia causa, conseguibile, 
fino al limite della pos1sibilit�, unicamente se � sempre lo stesso giudice 
che partecipa al �processo. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 novembre 1970, n. 159 -Pres. Branca 
-Rel. Rossi -Di Cieco (n. c.) e Prel!idente del Consiglio dei Ministri 
(Sost. Avv. gen. dello Stato Agr�). 

Reato -Reati e pene -Vendita di s�ritti ed oggetti contrati alla pubblica 

decenza -Contrasto con la libert� di manifestazione del pensiero 


Illegittimit� costituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 21; c.p. art. 725). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 725 
codice penale che punisce L'esposizione alla pubblica vista o la vendita 

o la diffusione in luogo pubblico di scritti ed oggetti che offendano la 
pubblica decenza (1). 
(1) La questione era stata praposta con, ordinanza 6 marzo 1969 del 
Tribunale di Spoleto (G:azz. Uff. 23 aprile 1969, n. 105). 
In giurisprudenza, sull'art. 725 cod. pen., Cass. 12 aprile 1969, Mass. 
Cass. Pen., 1969, 904. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1035 

(Omissis. -La Corte costituzionale � chiamata ad esaminw-e se 
non contrasti con il divieto di cenisura preventiva di cui all'art. 21 della 
Costit�zione, o comunque, "in g�enere, con. La libert� di stampa, il disposto 
dell'art. 725 del codice penale, che commina la pena dell'ammenda 
a chiunque espone alla pubblica vista, oppure pubblicamente 
offre in vendita o distribuisae, scritti od oggetti figurati offensivi della 
p�bblica decenza. 

�ome si evince chiaramente dai limiti segnati dlall'ordinanza di 
remissione, che si riferisce. alla � struttura coLposa del reato in relazione 
alla diffusione del materiale scritto e disegnato stampato con 
caratte:re di periodicit��, l'oggetto specifico del giudizio della Corte � 
circoscritto all'ipotesi di diffusione degli stampati periodici (regi,s.trati 
presso le cancellede dei tribunali), dei quali siano noti .l'editore, il 
direttore e lo stampatore. 

Occorre innanzitutto ricordare che la cernita imposta ai crivenditori 
di giornarli al fine di escludere dalla diffusione le pubblicazioni 
contrarie alla pubblic�a, decenza, non realizza certamente una forma 
di censura costituzionalmente illegittima, giacch� il divieto di cui allo 
art. 21, secondo comma, della Costituzione concerne la censura qua.le 
istituto tipico del diritto pubblico, 1secondo cui gl:i organi dello Stato, 
e soltanto essi, esercitino autoritativamente un contr�ollo preventivo 
sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla 
manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione (sentenze 
della Corte nn. 31 e 115 del 1957; n. 44 del 1960). 

Esclusa quindi l'illegittimit� della norma impugnata sotto il �profiJo 
ora delineato, � necessario esaminare se �essa non dia luogo comunque 
ad una generica limitazione della libert� di stampa, costituzionalmente 
garantita. 

Giova a questo punto considerare l"effettiva configurazione dell'obbligo 
incombente ai rivenditori di giornali, quale risulta da una 
corretta lettura dell'art. 725 del codice penale. 

� noto che secondo l'interpretazione elaboTata dal1a pi� recente 
giurisprndenza ordinaria -che a questa Corte appare come l'unica 
esatta -i .rivenditori di pubblicazioni periodiche non sono tenuti 
all'esame integrale e dettagliat~ delle stesse, prima di esporle in vendita, 
ma soddisfano al precetto loro 'imposto qualo.ra, anche in rapporto 
al carattere della singola pubblicazione, ne e.saminino almeno� i titoli 
e le immagini pi� appariscenti, .specie quelle riprodotte tn copertina, 
esplicando la diligenza media della categoria cui appartengono. 

La semplicit� di tali operazioni, che non realizzano figure di condotta 
cosiddette inesigibili (sicch� � fugato ogni dubbio di responsabilit� 
oggettiva), non pu� concretacre il peri.colo di un ostacolo allia diffusione 
della stampa fuori dei limiti segnati dall'art. 725 del codice 
penale. 



1036 

R~SSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Da quanto finora osservato emerge con sicurezza la compatibilit� 
della condotta imposta dalla norma penale impugnata con i principi 
costituzionali in tema di libert� e di diffusione del pensiero. La tutela 
della pubblica decenza prevista dal�'art. 725 del codice penale imp~disce 
soltanto, per unanime dottrina e giurtsprudenza, la violazione 
delle regole di pudicizia o di costumatezza che la civile convivenza 


esige siano da tutti osservate. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 18 novembr.e 1970, n. 160 -Pres. Branca -
Rel. De Marco -Ammintstrazione delle Finanze dello Stato (Sost. 
Avv. gen. dello Stato Coronais). 

Imposte e tasse in genere -Imposta complementare proJ!ressiva sul 
reddito -Esclusione dalle detrazioni dell'imposta sulle succes


sioni -Eccesso rispetto alla legge di delega -Illegittimit� costi


tuzionale. 

(Cost., art. 76; d.P.R. 29 gennaio 1948, n. 645, art. 136 lett. b). 

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore dena legge 4 dicembre 
1962 n. 1682, che non ha effetto retroattivo, � fondata la questione 
di legittimit� costituzionale, per violazione dei limiti posti dall'art. 6.1 
della legge di delega 5 gennaio 1956 n. 1, deU'art. 136 lett. b, testo unico 
delle imposte dirette, che escludeva l'imposta sulle successioni dalla 
detraibilit� ai fini den'imposta complementare progrressiivia sul red


dito (1). 

(Omiss�s). -La questione sottoposta all'esame della Corte ha per 
oggetto soltanto la legittimit� costituzionale dell'art. 136 le.tt. b, del testo 
unico emanato, in forza della deleg:azione contenuta nell'art. 63 della 
legge 5 gennaio 1956, n. 1, con decreto del Presidente del!la Repubblica 
2�9 gennaio 1958, n. 645, ancorch� Ja disposizione contenuta nel citato 
articolo del testo unko sia. stata testualmente riprod~tta dall'art. 5, 
'lett. b, della legge 4 dicembre 1962, 1n. 1682, dato che il giudice a quo 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 23 dicembre 1968 
del Tribunale di Genova (Gazz. Uff. 11 giugno 1969, n. 145). 
La pre�edente sentenza della Corte 15 dicembre 1967, n. 135, � pubblicata 
in Giur. it., 196~, I, 1, 401, ove ampia nota redazionale sui precedenti 
della questione. 

Nella presente vertenza, l'Avvocatura aveva riconosciuto la fonda�tezza 
della questione sotto il profilo dell'eccesso di delega, contrastandola, 
invece, sotto quello della violazione della capacit� contributiva. La Corte, 
come risulta dalla motivazione sopra riportata, ha deciso in conformit�. 


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PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 1037 

ha negato la rilevanza di questa ultima legge, ai fini della soluzione 
della controversia che �era chiamato a decidere. 

Come si � e�sposto in nar.ra:tiva, la illegittimit� costituzionale dell'art. 
136, lett. b, del t.u. approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica n. 645 del 1958, viene prospettato sotto un duplice profilo: 
a) in via principale, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per 
eccesso di delega; b) in via subordinata, per contrasto con l'art. 53 della 
Costituzione se, per capacit� contributiva, si intende la disponibilit� 
attuale di reddito nella sua fase di erogazione e non di produzioine. 

Sotto il profilo princ:ipa1e dell'eccesso di delega, sia pwe agli effetti 
della detrazione di altra imposta (straordinaria sul patrimonio), 
la questione � gi� �stata ritenuta fondata da questa Corte con sentenza 

n. 135 del 1967, in base: a considerazfoni che valgono anche per quanto 
attiene alla diversa �imposta. (successione) la cui detrazione �l stata contestata 
dall'amministrazione finanziaria nel giudizio a quo;� cornsideraZioni, 
suHa fondatezza delle qua:Li, nel giudizio attuale, non solo non � 
stato addotto alcun valido argomento contrario, ma si � avuto, anzi, il 
riconoscimeinto da parte della stessa Avvocatura generale dello Stato. 
Infa.t:ti, per qu:anto ampia possa ritenersi la delegazione di cui 
all'art. 63 della fogge n. 1 del 1956, l'eccesso risulta chiaramente dal 
semplice �confronto tra H n. 2 dell'art. 8 del regio decreto legislativo 
30 dicembre 1923, n. 3062, istitutivo dell1mposta complementare, e l'impugnato 
art. 136, �1ett. b, del t.u. del 1958. 

Il n. 2 dell'art. 8 ammette in detrazione � L�e imposte e tasse di ogni 
specie�; l'art. 136, .lett. b, del t.u., �Le imposte .afferenti i redditi, singolarmente 
o nel loro complesso ... 1isc:ritte nei ruoli la cui riscossione ha 
inizio nell'anno ovvero pagate per ritenuta nel corso dello stesso�. 

A parte il rilievo circa �La difficolt� di identificazione del1e � imposte 
afferenti i redditi � di cui all'art. 136, lett. b, appare subito chiaro che 
in base a quest'ultima norma., in contrasto e conseguente aggravamento 
della posizione del contribuente Lrtspetto all'�art. 8, n. 2, del decreto isti


t.u. del 1958, non solt.anto le Commtssioni tributarie, ma anche l~ Suprema 
Corte di cassazione, hanno costante:mente affermato essere contrastanti 
con la lette~a del �ripetuto m�t. 8, n. 2, e sopTattutto con la stessa 
natura funzionale della imposta complementare, tutti i .tentativi dell'Ammirnstrazione 
di attenuare, in via interpretativa, l'ampia portata 
del ripetuto art. 8, n. 2. 
Ne consegue che sotto il profilo dell'ec.cesso di delega la questione 
risu1ta fondata non :solamente in rife.r:imento �alla imposta (successione) 
che ha dato origine al giudizio a quo, ma arnche tn riferimento alle altre 
imposte e tasse di ogni specie contemplate dall'art. 8, n. 2, del:lia fogge 
istitutiva della imposta complementare; cosicch� si deve estendere la 
dichiarazione di illegittimit�, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 


1038 

RASSEGNA DELL~AVVOCATURA DELLO STATO 

marzo_ 1953, n. 87, a tutta la lett. b deWart. 136 del t.u. n. 645 del 1958; 
con l'effetto dell'integrale ripristino del n. 2 dell'art. 8 esaminato. 

Peraltro, anche se dedotto .soltanto in via subordinata,, non sembra 
inutile ri1evare che sotto il profilo del contrasto con l'art. 53 del1a Costituzione 
fa questione risulta infondata, in quanto l'imposta complementare 
e le altre impo.ste sono correlative a ;presupposti diversi e reciprocamente 
autonomi e non pu� dirsi, in relazione �alla prima, che J:a, capacit� 
contributiva diminuisca a causa degli obblighi tributari inerenti 
alle seconde. -(Omissis). 


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SEZIONE SECONDA 
GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
SEZIONE SECONDA 
GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 settembre 1970, n. 1568 -P-res. 
Flore -Rel. Ridola -P. M, Tavolaro (conf.) -Galardi (avv. Gravone) 
c. FerroV'ie dello StatQ (Avv. Stato Foligno). 

Competenza e giurisdizione -Responsabilit� civile -Giurisdizione del 
Giudice ordinario -Sussistenza del rapporto di impiego con la 

p. a. -Irrilevanza -Fattispecie. 
(L. 20 maq:o 1865, n. 2248 all. E, artt. 2 e 4; e.e. art. 2043; d.l.lgt. 21 ottobre 
1915, 'n. 1558, art. unico). 
Responsabilit� civile -Prescrizione -Diritto al risarcimento dei danni 
limitato da norma costituzionalmente illegittima -Decorrenza 
della prescrizione. 

(Cost., art. 136; e.e. artt. 2935 e 2947; d.l.lgt. 21 ottobre 1915, n. 1558; art. 
unico; r.d.l. 6 febbraio 1936, n. 313 conv. in legge 28 maggio 1936, n. 1126, , 
art. 1; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30). 

La pretesa risarcitoria di un dipendente della p.a., che abbia la sua 
causa nella violazione del generale principio del neminem laedere e 
tenda alla piena reintegriazione del diritto leso, a prescindere da quanto 
possa spettare nell'ambito del ra.pporto di impiego, rientra neUa giurisdizione 
del Giudice ordinario (1). 

La prescrizione del diritto (al risarcimento del danno), inibito da 
norme, costituzionalmente illegittime (anteriori al 1� gennaio 1948), comincia 
a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione (2). 

(1-2) La sentenza, di cui alle massime surr~portate, trovasi pubblicata 
per esteso, in Giust. civ., 1970, I, 1533 con nota di richiami ed in Foro it., 
1970, I, 2783 con nota di richiami. Sulla prima massima cfr. Cass., Sez. Un., 
3 maggio 1966, n. 1111 in que,sta Rassegna, 1966, I, 998' ed ivi nota 1. 

1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1633 -Pres. 
Flore -Rel. Leone -P. M. Secco (coni.) -Comune di Falciano del 
Massico (avv. Fragola) c. Ministero dell'Interno (Avv. Stato. Peronacci) 
e Comune di Carinola (avv. Iaccarino). 

Competenza e giurisdizione -Comune -Costituzione di una frazione 
in Comune autonomo -:Oiritto soggettivo del Comune sul proprio 
territorio -Insussistenza -Fattispecie -Giurisdizione del Consiglio 
di Stato. 

(L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E, artt. 2, 4 e 5; t.u. 3 marzo 1934, n. 383, 
art. 33). 
� fuor di dubbio la sussistenza del potere nel Governo d.i pll"ocedere 
alla costituzione di una frazione in Comune autonomo apportando i 
conseguenti mutamenti territoriali e ci� gi� compoll"'terebbe, anche ad 
ammettere un diritto soggettivo dei Comuni sui rispettivi territOll"i, una 
ipotesi di affievolimento di tale diritto; ma inoltre le illegittimit� del 
proced.imento amministrativo, che si riflettono sul prnvvedimento conclusivo 
della costituzione in Comune di una frazione, concernono modi 
di essere dell'azione amministrativa disciplinati nell'interesse p!Ubblico: 
pertanto, sulle conseguenti questioni, in considerazione delle domande 
proposte dall'interessato ed in base al criterio distintivo tra giurisdizione 
ordinaria e giurisdizione amministrativa, la giurisdizione apvartiene 
al Consiglio di Stato (1). 

(1) La sentenza trovasi pubblicata per esteso in Giust. Civ., 1970, I, 1530 
con note di richiami. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1644 -Pres. 
Marletta -Rei. De Sanctis -P. M. Di Maio (conf.). -Modestini (avv. 
Gargiulo) c. Ministero Pubblica Istruzione (Avv. Stato Alibrandi). 

Competenza e giurisdizione -Istruzione pubblica -Riconoscimento 
legale di una scuola privata -Atti preparatori -Discrezionalit� 
della P. A. -Difetto di giurisdizione del giudice ordinario. 

(L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2 e 4; I. 19 gennaio 1942, n. 86, art. 6). 
La pretesa lesione deH'interesse al riconoscimento legale di una 
scuola privata, sia pure attuata mediante il rifiuto di prendere atto del 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1041 

suo funzionamento, non pu� essere denunciata alL'Autorit� Giudiziaria 
01�dinaria n� si pu�, omessa la formale impugnativa deWatto, svolgere 
dinanzi a detta autorit� domanda di risarcimento, che abbia il suo presupposto 
nella lamentata lesione di quel bene poich� questo deve essere 
qualificato non un diritto soggettivo, ma un interesse legiVimo (1). 

(1) La sentenza trovasi pubblicata per esteso in Fo1�0 it., 1970, I, 2778 
con nota reqazionale. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 settembre 1970, n. 1651 -Pres. 
Flore -Rel. Tamburrino -P. M. Secco (conf.) -Ar:camone (avv. 
Leonelli) c. Ministero deJ1a Pubblica Istruzione (Avv. Stato Zagari). 


Competenza e giurisdizione -Impiego pubblico -Pensioni -Giurisdizione 
della Corte dei Conti -Limiti. 

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 29 n. 1; t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 62 
e segg.). 
Un provvedimento amministrativo riguardante lo status dell'impiegato 
quando costituisca il presupposto indispensabile per la determinazione 
della pensione pu� essere preso in esame delLa Corte dei Conti 
solo incidentalmen,te ed in quanto non sia divenuto definitivo (1). 

(Omissis). -._ Con decreto 1� febbraio 1962, il Ministero delLa Pubblica 
Istruzione liquidava a.Ua professoressa Linda ATcamone, gi� preside 
delle Scuole medie, la pensione di lire 1.440.000, calcolata sulla 
base di 40 anni di servizio e del coefficiente di stipendio ,500 (VI 
aumento biennale) considera:ti i periodi di 11is,catto ai sensi del r.d. n. 279 
del 1920 e della. legge n. 262 del 1948. Avvevso �tale provvedimento 
l'Arcamone proponeva ricorso alla Corte dei Conti, ,assumendo che 

(1) La sentenza, che qui si pubblica integralmente, si ritiene interessante 
per il contributo chiarificatore ai rapporti sempre delicati tra la 
giur1sdizione della Corte dei Conti e quella del Consiglio di Stato in materia. 
/ 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

l'Amministrazione, ai fini della liquidazfone del trattamento di quiescenza, 
non aveva provveduto alla �ricostruzione della �carriera secondo 
le norme vigenti, negando l'appJ.ica:zJione delle disposizioni degli artt. 6 
e 25 della legge 15 marzo 1958, n. 165. Nel1e more del giud!izio, il Ministro 
della P.I., con dec�reto dell'll aprile '1963, stabiliva che dal 1� 
ottobre 1958 alla Prof. Arcamone doveva essere attribuito lo stipendio 
corrispondente al coefficiente 500-X scarto biennale e con successiv'o 
provvedimento del 24 giugno� 1964 modificava di conseguenz�a l'importo 
del1a pensione. 

Con la dedsione 18 giugno 1968, la Corte dei Conti dichiarava 
H proprio difetto di giurisdizione a giud!icare sul ricorso propostole. 

Avverso la detta decisione, la Arcamone h~ proposto ricorso per 
cassazione con unico motivo di annullamento, illustrato da memoria. 
Il Ministero della Pubblica I.s:truzione, a 'mezzo della Avvocatura Generale 
dello Stato, resiste con controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La impugnata decisione, per giungere alla declaratoria di difetto 
d1 giurisdizione della Corte dei Conti, � partita da una considerazione 
fondamentale, che, cio�i pur ai fini del1a liquidazione della pensione, 
1a �Arcamone impugnava il provvedimento amministrativo riguardante 
il 1suo status giuridico �ed economico all'atto del collocamento in pensfone: 
impugnazione �che fuoriesce dall'ambito della. giurisdizione esclusiVia 
della Corte dei Conti, riservata all'an 1ed al quantum del diritto 
a pensione. Ha aggiunto 1a impugnata decisione che nemmeno pu� nella 

'specie parla~si di una giurisdizione di �carattel'e incidentale, giacch�, se 
� vero che la Corte de�i Conti pu� esaminare, ai fini della determinazione 
della pension'e, e solo �incidenter tal!ltum � lo status impiegatizio ed i 
provvedimenti amministrativi che a questo si rifel'iscono, �� pur vero che 
ci� pu� fare solo quando quei provvedimenti riguardando lo status impiegatizio 
non siano divenuti definitivi per mancanza di impugnazione 
dinanzi, all'organo giurisdizionale competente, laddove nella specie medesima 
il provvedimento amministrativo. riguardainte lo status giuridico 
ed �conomico della Arcamone era divenuto definitivo per mancata impugnaz!
ione dinanzi il Consiglio di Satto. 

Il ragionamento suddetto non merita le censure conltenute nel 
ricorso, le quali, in sostanza, tendono alla dimostrazione della sussistenza 
di una giurisdizione anche inddentale della Corte dei Conti. e 
della non definitivit� del provvedimento riguardante lo status impie



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1043 

gatizio di essa ricorrente. Ben vero -pacifico ed ammesso dalla stessa 
ricorrente che ai fini della determinazione della pensione essa im1pugna 
e non pu� non impugnare e discutere il provvedimento del 1962 riguardante 
,1a sua posizione giuridica, quale presupposto fondamentale per la 
determinazione della, pensione -la decisione impugnata ha applicato un 
principio giuridico, gi� pi� volte ribadito. Nel senso, cio�, che, posta la 
giurisdi~i:one esclusiva della Corte dei Conti in materia di determinazione 
e liquidazione delle pensioni istataU, non pu� non riconoscersi che, 
quando un provvedimento amministrativo �riguardante lo status dello 
impiegato costi:tuis,ca il presupposto .indispensabile per la determinazione 
d!ella pensione, questo provvedimento pu� pure essere preso in 
esame dalla s�tessa Corte dei Conti, ma .con due limitazioni. Da un lato 
quell'esame, dato l'ambito e'sclusivo del1a giurtsdizione della Corte dei 
Conti, non pu� che essere incidentale, cio� :solo. in quanto quel provvedimento 
amministrativo costituisca il presupposto indispensabile per 
la Hquidazfone della pensione; dall'altro quello stesso esame � posisibile 
solo quando il provvedimento amministrativo non sia divenuto definitivo. 
La definitivit� del provvedimento e la sua inoppugnabilit� in sede 
giurisdizionale rendono impossibile un suo rriesame anche se incidentale 
a fa ven�il' meno anche quella potest� giurisdizionale incidentale 
della Corte dei Conti. E siffatto principio giuridico � stato dalla deci-. 
sione impugnata esattamente applicato al caso di specie. 

Vale a dire che esattamente � stata negata nel caso concreto la 
potest� giurisdizionale, anche incidentale, della Corte dei Conti per 
essere il provvedimento amministrativo de quo divenuto definitivo, per 
decorso del termine di un'impugnazione in sede giurisdizionale. 

Ed il controllo su tale affermazione, cio� sulla definitivit� del provvedimento, 
pu� essere condotto da questa Corte Sup�rema, anche in fatto, 
risolvendosi su un controllo sulla giurisdizione. Ora, indipendentemente 
da ogni altra considerazi01I1e, basta considerare che 1H provvedime:
nto ammini1strativo di cui, anche incidenter tantum, si lamenta la 
ricorrente � costituito dal decreto ministeriale 1� febbraio 1962, n. 4616. 
Questo decreto, ,come risulta dagli atti e come � riconosciuto dalla. medesima 
decisione impugnata, fu comunicato alla Areamene il 31 luglio 
1'962 ed il ricorso alla Cor~e dei Conti venne proposto solo il 219 ottobre 
dello 1stesso anno, quando era abbondantemente decol'so il termi1ne concesso 
dalla legge per l'impugnativa in sede giurisdizionale, cio� innanzi I

!

al Consiglio di -Stato, di un atto amministr:ativo conce:rne:nte lo status e 

~ 

la posizione giuridica ed economica di un impiegato. Il provvedimento I 
adunque era divtnuto inoppugnabile �e definitivo e pei; il principio suddetto 
la Corte dei Conti non poteva pi� 1esaminarlo e discuterlo, nem-

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meno incidentalmente, essendo venuta meno ogni potest� a.I riguardo. ! 

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1044 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ne �consegue che il ricorso attuale de\lle essere rigettato, avendo 
esattamente '1a Corte dei Conti declinata ila sua giurisdizione ;nel caso 
in esame. La ricorrente deve essere 'condannata alla perdita del deposito. 
La natura deHa controveusia consiglia la compensazione delle spese 
del presente grado del giudizio. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1657 -Pres. 
Flore -Rel. Aliotta -P. M. Secco (conf.) -Rossi (avv. Nigro) c. 

0.N:M.I. (avv. Lanzara). 
Competenza e giurisdizione -Cassazione -Ricorso avverso le decisioni 
del Consiglio di Stato -Termini -Decorrenza -Notifica 
delle decisioni -Forma. 
(c.p.c., artt. 325 326; r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 87; I. 21 dicembre 1950, 

n. 1018, art. 9). 
Le decisioni del Consiglio di Stato, ai fini della decorrenza del termine 
per l'impugnazione alle sezioni unite della Cassazione, debbono 
essere notificate nelle f�rme stabilite per il ricorso allo stesso Consiglio 
di Stato e cio�, in mancanza di particolari disposizioni regolamentari, alla 
parte personalmente nella sua residenza o nel domiciLio reale o nella 
dimora (1~ 

(1) Trattasi ovviamente del termine di 1sessanta giorni. La sentenza 
.trovasi 
pubblicata per esteso in Giust. Civ., 1970, I, 1327, con note di richiami, 
e si occupa anche� nuovamente (v. Cass. Sez. Un. 24 marzo 1969, 

n. 939 e 14 aprile 1969, n. 1178 in questa Rassegna, 1969, I, 236 e 240 con 
note di richiami) dei requisiti occorrenti sotto il :profilo sostanziale per la 
.esistenza di un rapporto di impiego pubblico, oltre all'esi�stenza di un atto 
formale di nomina. 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 ottohre 1970, n. 2000 -Pres. Mar-
letta -Rel. La Farina -P. M. Di Maio (conf.) -Comune di Roma 
(avv.ti Bozzi �e Colamartino) c. S.A.M. (avv.ti Andrioli, Conti e 
Sorrentino) e Ministero dell'Interno (Avv. Stato Coronas). 

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Competenza e giurisdizione -Servizio pubblico di alimentazione idri


ca -Municipalizzazione -Situazione degli utenti per titolo legittimo 

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PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 1045 

delle acque fluenti nell'acquedotto -Giurisdizione del Consiglio 
di Stato: 

(t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 26 e 48; t.u. 15 ottobre 1925, n. 2578; 
r.d. 10 marzo 1904, n. 108). 
L'utente per titolo legittimo (sino al 1987) delle acque fluenti nel~ 
l'acquedotto (in dipendenza di vecchia concessione e non alienate a 
terzi) ha una posizione che per il suo carattere differenziato v� quaLificata 
di interesse legittimo (1). 

(1) La sentenza trovasi .pubblicata per esteso in Foro it., 1970, I, 2713 
con nota di richiami. La decisione del Consiglio di Stato, cui detta decisione 
si riferisce, � pubblicata in questa Rassegna, 1967, I, 277, con note 
redazionali. La sentenza 31 marzo 1966, n. 846, pronunciata dalle sezioni 
unite nella precedente causa tra le ,stesse parti trovas'i pubblicata per 
esteso in questa Rassegna, 1966, I, 572, con ampie note redazionali. 

SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I; 22 ottobre 1970, n. 2095 -P1�es. Favaira 
-Est. Fa,1cone -P. M. De Mar,co (conf.) -Amministrazione 
del1e Finanze (Avv. Stato Carafa) c. Soc. Raibl (avv. Lorenzoni e 
Giannini). 

Enti pubblici -Regioni -Natura -Ordinamento giuridico -Rapporti 
tra lo Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia� -Successione a 
titolo particolare -Effetti processuali. 

(L. 31 gennaio 1963, n. 1 -Statuto speciale della regione Friuli-Veinezia Giulia 
-Art. 55; d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 -Norme di attuazione dello Statuto 
-Artt. 2 e 5; c.p.c. art. 111). 
Procedimento civile -Arbitrato -Inosservanza di formalit� procedurali 
non importanti violazioni del contraddittorio -Nullit� del 
lodo -Non sussiste. 

(c.p.c., art. 816, comma 3�, 829). 

Le Regioni, dotate di ordinamento giuridico dipendente da queLlo 
deLlo Stato dal quale derivano validit�, costituiscono Enti pubblici autonomi 
ed autarchici muniti dei poteri e delle funzioni pe1� esse stabilite 
dalla Costituzione. 

Il �trasferimento dallo Stato al patrimonio indisponibile della Regione 
Friuli-Venezia Giulia dei beni indicati nell'art. 55 n. 2 e 3 dello 
Statuto regionale (miniere, acque minerali, cave, torbie1�e) determina m~ 
acquisto a titolo derivativo da parte deUa Regione attraverso una sue-
cessione a titolo particoiare nei detti beni in quanto, conservando lo 
Stato gli scopi propri del settore minerario, non si realizza tra tali Enti, 
rispetto ai beni trasferiti, quella identit� di posizione che caratterizza 
invece la successione in universum ius. 

Il processo pertanto instaurato nei confronti dello Stato in dipendenza 
dei rapporti nascenti dalla concessione di tali miniere, prosegue 
validamente tra le parti originarie a meinte dell'art. 111 c.p.c. (1). 

(1) La sentenza si uniforma alla prevalente opinione per la quale, 
in linea generale almeno, i Tapparti di successione tra Enti pubblici nei 
casi previsti dalla legge, ove non si verifichi la estinzione della persona 
giuridica, vanno regolati sul piano processuale in base al di,sposto di cui 
all'art. 111 c.p.c. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1047 

La disciplina contenuta nel terzo comma dell'art. 816 c.p.c., per la 
quale gli arbitri devono assegnare alle parti termini per presentare 
documenti ed esporre le Loro difese non si pone come condizione di validit� 
del lodo ma stabilisce solo modalit� per il rispetto del principio del 
contraddittorio. 

Pertanto ove quest'ultimo sia stato osservato nei suoi momenti 
essenziali anche mediante modalit� diverse, la violazione del menzionato_ 
disposto di cui all'art. 816 c.p.c. non comporta la nullit� del lodo per 
essere gli arbitri svincolati dall'obbligo di osservare le formalit� procedurali 
(2). 

(Omissis). -Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione 
delle Finanze dello Stato, denunciando la violazione e falsa applicazione 
degl:i artt. 110, 298, 300, 304 e 820. c.p.c. censura la sentenza impugnata 
per aver ritenuto che il giudizio arbitrale era legittimamente proseguito 
nei confronti di essa Amministrazione, sulla base dell'erroneo 
rilievo che il d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958, contente norme di a.ttuazione 
dello Statuto Speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (Legge 
,costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), lnel disporre il trasferimento delle 
Miniere di Cave del Predi! dal patrimonio indis:i;ionibile dello Stato a 
quello della Regione, ha attuato una ,successione a titolo particolare in 
tali beni e quind\ nel diritto controverso .relativo agli stesJii, lasciando 
cos� immutata la legittimazione :processuale delle parti co.stituite. 

Sos-tiene, in primo luogo, che l'attribuzione a.lla Regione di un settore 
di competenza sfatale in relazione a certi beni per effetto di una 

La particolarit� della specie era stata per� sottolineata dall'Amministrazione 
che negli scritti difensivi aveva posto in J'."i1ievo come il trasferimento 
di beni indisponibili dallo Stato alla Regfone, cio� tra due Enti 

�esponenziali di ordinamenti� -cfr. M. S. GIANNINI, Rilievi sulla successione 
di Enti pubblici, in Giust. Civ., 1959, 1935 -non poteva atteggiarsi 
alla stregua di un generico trasferimento tra persone giuridiche 
pubbliche nell'ambito del fenomeno successorio :previsto dalla legge comune, 
ma assumeva invece, soprattutto in vista della � causa � costituzionale 
del trasferimento stesso, che importava l'attribuzione alla Regione 
di un settore di competenze statali in relazione a certi beni, una particolare 
configurazione con peculiari conseguenze sul piano di diritto sostanziale 
e processuale. 
In dottrina cfr. NIGRO -Questioni in tema di successioni nei beni dello 
Stato del�e Regioni con autonomia particolare in Giur. Cast. 1956, 1299; M. 

S. GIANNINI -Rilievi sulla successione di Enti pubblici -in Giust. Civ. 1959, 
1635; CANNADA.-BARTOLI -Nuove note sulla successione tra Enti pubblici 
in Foro Amm.vo 1957, II, 1, 397. 
Sulrla natura non originaria degli ordinamenti regionali cfr. MoRTATI Istituzione 
di diritto pubblico, 1969, 905. 

(2) In senso conforme cfr. Cass. 15 ottobre 1954 n. 3732 in Giur. It., 
1956, I, 1, 266 con nota di FuRNO -Limiti di applicazione e tutela del con

1048 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

norma costituzionale d� luogo ad un acquisto a tHolo originario dei beni 
stessi, e cio� ad una vicenda atipica, assimilabile a quella di una successione 
fra Stati che si verifichi per effetto di una norma 'internazionale 
esterna ai due ordinamenti. Questa vicenda, se pur non inquadrabile in 
uno ,schem~ tipico (successione .a titolo universale o particolrure) non 
p�oteva spiegare. -ad avviso della amministrazione ricorrente -effetti 
diversi da quelli �imposti dalla logica e dalla giustizia�, e cio� non 
determinare, insieme col passaggio dei beni in contestazione riel patrimonio 
indisponibile deLla Regione, anche H difetto di legittimazione processuale 
di essa amministrazione e la necessit� di proseguire il p!l'ocesso 
nei confronti della: Regione (art. 110 c.p.c.). 

La censura non pu� essere accolta. 

Le regioni si presentano come enti pubblici territoriali dotati di un 
ampio grado di autonomia e di autarchia, con propri pot~ri e funzioni 
secondo i principi P'r�evisti dalla Costituzione (art. 115); tuttavia gli 
ordinamenti giuridici delle medesime non sono di ,carattere originario, 
bens� dipendenti da quello �statale, dal quale derivano la loro validit�.. 

Anche le regioni cui .sono attribuite fo11me �e condizioni pa,rti:colari 
di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali, 
sono sempre sottoposte all'ordinamento dello Stato; l'autonomia e l'ordinamento 
�che le regge, ossia lo Statuto, sono fondati sulla, Costituzione 
e sono quindi ad esse conferiti dalrordinamento .giuridico unico e solo 
originario dello Stato. 

Consegue che, avendo lo Staito Italiano rifiutato ogni concessione 
tale da fare apparire l'ordinamento regionale come effetto di un'autodeterminazione 
originaria, di un potere costitm;mte dell'ente locale, qualunque 
richiamo a vicende di trapasso di beni tra enti ,esponenziali di 
ordinamenti giuridici orginari ed a principi che le .reggono, si dimostra, 
senza bisogno di altre considerazioni, non conferen~e alla soluzione 
del probl,enia che ne occupa. 

N� appare giusitificato, alla stregua della normativa che ha determinato 
il pas:saggio dallo Stato alla Regione ~riuli-Venezia Giulia delle 
miniere delle quali 'si discute, il crichiamo al concetto deH'acquiJsto a 
titolo nriginario, ,sia pure rea1izzato attrave�rso una fattispede atipica, 
quale il trasferimento di poteri e funzioni cui si connette quello dei 
beni che ne .sono oggetto. 

Nell'acquisto a titolo originario, secondo la pi� accreditata dottrina, 
si .prescinde invero da ogni precedente riconoscimento od attribuzione 

traddittorio nel procedimento arbitrale; Cass. 24 maggio 1968 n. 1583 in 
Giust. Civ. 1968, I, 2009 con nota di VACCARELLA. 

Circa 1a nullit� del lodo arbitrale ove gli arbitri, incaricati di decidere 
secondo le vigenti norme di diritto formale e sostanziale non concedano 
alle parti, do.po l'istruttoria, un termine per le difese cfr. Cass. 29 settembre 
1964 n. 2475 in Foro It. 1964, I, 2050. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1049 

del diritto nel senso che una precedente attribuizione o non esiste, o � 
venuta meno, o appare giuridicamente irrilevante, o, infine, viene disconosciuta 
al punto che il nuovo acquisto .ainzich� legar,si ad essa, ne produce 
di riflesso la estinzione. 

Lo schema .strutturale tipico della succe,ssione, qualunque sia la 
fattispecie destinata a produrla, anche se di natura legale, si ,caratterizza, 
invece, per la circostanza che l'attribuzione del diritto al nuovo 
titolare si effettua .sul presupposto ed in correlazione col riconoscimento 
del diritto ste;sso ilil favore del precedente titolare; esso esprime, infatti, 
come � stato autorevolmente precisato, l'efficacia, rispetto al nuovo rapporto 
che sorge �con lo stesso contenuto in capo ad un altro soggetto, 
degli atti o almeno di alcuni atti compiuti dal soggetto preced~nte. 

Orbene, il nesso derivativo tra fa posizione dello Stato e quell.a della 
Regione emerge chiaramente dalle norme degli a�rt. 2 e 5 del d.P.R. 26 
giugno 1965, n. 958, che prevedono, a favore della Regi:one, H trasferimento 
dei beni indicati nell'art. 55, n. 2 e 3 dello Statuto, tra i quali 
le miniere, le cave e le torbiere nello stato di fatto e di diritto 1n cui si 
trovano, con tutti gli oneri e pesi inerenti, nonch� ila successione (�la 
Regione succede a11o Stato�) in ogni rapi;>orto relativo agli stessi beni. 

Per effetto di queste norme, '1a prdpriet� deWente Regionale si 

riallaccia a quella statale, in �quanto la Regione assume ;rispetto ai beni 

la posizione giuridica che aveva lo Stato,� e cio� diventa titolare degli 

stessi rapporti 'giuridici, diritti, obblighi e facolt� che formavano il 

contenuto della posizione dello Stato. 
La conclusione cos� raggiunta non �esaurisce l'esame del motivo di 
rico11so, perch� l'amministrazione ricorrente sostiene che ,ainche a volere 

; 

inquadrare la specie nello schema della successione tra enti pubblici 
la decisione impugnata non si sottra�e a �ensura. 

E ci� fo quanto rimarrebbe esclusa in ogni caso la configurabilit� 
di una �succeissione a titolo particolare, ammessa dallo Corte di merito, 
posto che l'attribuzi:one da parte dello Stato ad altro ente pubblico di 
attivit� fino allora da esso esercitate comporta una successione a titolo 
universale, sia puve parziale, perch� non legata alla estinzione del resto 
neppure ipotizzabile, de11'�8iillte predecessore. 

Sulla questione della natura della successione tra enti pubblici, e 
quindi dei principi applicabili, questa Corte ha avuto occasfone di precisare 
che, neUa a'ssenza di norme regolatrici in via generale della particolare 
materia, deve escludersi tanto un principio generale che regoli 
ex 1se il fenomeno come successione a titolo universale, quanto il prin


cipio invevso, posto invece per le persone giuridiche private, secondo 
il quale, in caso di estinzione, il trasferimento dei beni avvielne di regola, 
dopo la liquidazione a titolo particolare e limitatamente ai beni residui 
(cass. 24 luglio 1958, n. 2689). 

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1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ha pertanto riconosciuto .che si ha successione universale: quando, 

tra l'altro, soppresso un ente pubblico, si sia iin presenza del permanere 

degli .scopi in capo ad altro ente a cui favore riisultino aitlche attuati il 

passaggio (sia pure parziale) delle strutture, funzionalmente intese, e 

quello del complesso delle posizi�oni giuridiche�gi� dell'ente soppresso 

(cass. 24 luglio 1958, n. 2689 cit), quando vi � fusione d:i due enti o 

la 1so.stituzione di uno ad un altro (14 agosto 1953, n. 2753); 

ovvero quaitldo essendo devoluto daH'uno all'altro ente il murius 

publicum, l'espressa caratterizzaziose dello stesso e la sua esclusiva ine


renza ai due enti in rapporto di ipotetica successione rendano evidente 

che l'uno � la continuazione dell'altro (3 ottobre 19�59, n. 2642); 

ed ancora quando viene trasferito ad un �nte un intero complesso 

istituzionale, gi� inserito nelle strutture dell'ente diminuito, (success.ione 

parziale caratteristica della successione tra enti territoriali in caso di 

parziali d:iistacchi o frazionamenti dei rispettivi territori (cass. 25 marzo 

1957, n. 1019). 

Esattamente, pertanto, la Corte di merito ha afferma:to che, in sintesi, 

per aversi .succesisione universale devono permanere in ca:po al nuovo 
ente gli .stessi scopi ~dell'ente soppresso o diminuito, considerando quali 
normali indici rilevatori della devoluzione del munus (a meno di una 
sua, esclusiva inerenza ai due enti) il pas1saggio� delle strutture organiz.
zative degli uffici e di tutto l'insieme delle situazioni attive e passive 
collegate, in guisa, da 1potersi dire �che un ente � la continuazione di un 
altro; e che, ove non vi sia l'estinzione dell'�ente antecessore, � necessario 
�che da esso .si distacchi un intero complesso organizzato istituzionale, 
ossia un particolare settore della sua 1sitru.ttura, tenendosi conto 
che la persona giuridica pu� risultare articolata in pi� branche ad organismi 
sprovvisti di rilevanza esterna, ma dotati di un loro pa.rticolare 
ordinamento, sicch� in occasione del trapasso di una par.te delle strutture 
il fenomeno successo!l1io pu� parzialmente a1Jtua'11si in rel.azione alle 
situazioni attive e passive inerenti al complesso degli apparati global


mente trasferiti. 

E, facendo corretta applicazione di questi criteri, la stessa Corte ha 

esattamente .concluso nel senso che il trasferimento dallo Stato al patri


monio indisponibile della Regione Friuli-Venezia Giulia di certi beni (le 

miniere, le acque minerali e termali, le cave e le torbiere) e delle rela


tive funzioni, non ha determinato una successione a titolo universale. 

Richimrato quarito innanzi esposto ,sulla posiz�iione delle ragioni nel-

l'ordinamento costituzionale ed amministrativo e ricordato come la 

Cosrtituzione ha affidato ad organi dello Stato H controllo sugli atti J.egi


slativi ed amministra.tivi delle regioni, contrai.li che nei confrronti delle 

leggi regionali si estendono fino all'annullamento per contrasto con gli 

interes.si dello Stato, dove escludersi che alla Regione Friuli-Venezia 

Giulia siano nella ispecie -stati devoluti, sia pure' nell'ambito del suo 


PARTE I, SEZ.. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1051 

territorio, gli scopi propri dello Sta1to nel settore minerario, con la 
assoluta avulsione degli stessi dal contesto di quelli che lo Stato persegue 
e, di conseguenza, che tra i due enti siasi dete:rminata in. relazione 
ai beni in discussione quella identit� di posizione neces1saria per aversi 
un fenomeno successorio im universum ius, rilevante ai fini dell'applicazione 
dell'invocata no�rma dell'art. 110 c.p.c. 

Deve ancora aggiungersi come il tra.sferimenito dal patrimonio indisponibile 
dello Stato a quello della Regione dei beni di cui si discute 
non sia stato accompagnato dal trasferimento, costituente come si � detto 
indice rivelatore della successione universale, delle strutture amministrartive 
intese come apparato funzionale. 

In conclusione, il d.P.R. 26 giugso 1965, n. 9518, come i giudici di 
merito hanno esattamente riconosciuto, ha attuato una successione a 
titolo particolare nei rapporti inerenti ai :singoH beni da esso elencati, 
tra cui le miniere del Predil, a favore della Regione Friuli-Venezia 
Giulia, .con la cGnseguenza che il processo iniziato nei confronti dello 
Stato in relaztone ai diritti ed agli obblighi nascenti dalla concessione di 
tali miniere, validamente � proseguito tra �le parti origi1narie in applicazione 
dell� norma dell'art. 111 c.p:c. 

Con il secondo motivo l'amministrazione ricorre:nte lamenta la violazione 
dell'art. 816, 3� comma, c.p.c. sostenendo che�1a mancata comunicazione 
alle parti dei risultati dell'ispezione giudiziale eseguita il 12 
luglio 1963 e l'omessa assegnazione alle stesse di un termine per presentare 
documenti e memorie e per esporre le loro repliche dopo lo 
espletamento del mezzo istruttorio, determinavano la nullit� del lodo, 
essendo tali formalit� imposte �indeTogabilmente a tutela del contraddittorio. 


' 

La censura non � fondata, poich� il principio del contraddittorio, 
come hanno esattamente affermato i giudici di appello, non pu� considerarsi 
violato da parte degli arbitri dispensati dall'obbligo di osservare 
le formalit� procedurali, ove le parti che non abbiano poi ricevuto 
il termine per espletare l'attivit� defensionale, siano state presenti alla 
ispezione dei luogl:ii disposta da~ collegfo arbitrale il quale, dopo lo 
scambio di memorie e la discus1sione della causa, si sia riservata di 
decidere. 

Ed invero, la non menzione, tra i vizi del Lodo che ne cost�ituiscono 
motivo di nullit� (art. 829 c.p.c.), della violazione. da parte degli arbitr�i 
del terzo comma dell'art. 816 c.p.c., dimostra che tale disposizione non 
detta una condizione di validit� del lodo, ma, fermo il rispetto del principio 
del contraddittorio, garanzia inderogabile del rapporto processuale, 
indica piuttosto una modalit� di svolgimento di quel principio; con la 
conseguenza che, qualora con altre foTme e modaHt� il contraddittorio 
stesso venga realizzato nei suoi momenti essenziali, nessun motivo di 
nulli<t� del lodo � configurabile. E tale ipotesi ricorre appunto quando 



1052 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO &TATO 

le parti abbiano assistito all'espletam~nto di una isp�zione giudiziale ed 
abbiano cosi avuto modo di apprenderne direttamente ed immediatamente 
i risultati nonch� di formulare osservazioni ed eventuali richieste, 
anche in ordine ad un termine per 1a presentazione di m~morie e 
documenti. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2100 -Pres. Ros


sano -Est. Miele -P. M. Pedace (conf.) -Ministero dei LL. PP. 

(Avv. Stato Santoro) c. Guidara (avv. Basacca, Cor:saro). 

Procedimento civile -Appello -Interesse all'impugnazione -Soccombenza 
-Domanda diretta a conseguire una somma maggiore di 
quella richiesta in primo grado -Preclusione -Lin1iti. 

(c.p.c.. artt. 100,.323, 345). 
La parte totalmente vittoriosa difetta di interesse a proporre impugnativa 
il cui presupposto essenziale � costituito dalla soccombenza (1). 

La deroga al divieto di proporre dom,.nde nuove nel giudizio di 
appello, prevista dall'art. 345 c.p.c., � limitata agli interessi, frutti ed 
accessori maturati dopo la sentenza, sicch� � improponibiie per il divieto 
del .ovum la domanda diretta a conseguire la liquidazione dell'indennit� 
di esproprio in misura maggiore di queila richiesta in primo grado. 

(Omissis). -Con il primo motivo la t.ricorrente amministrazione 
deduce che .la Corte di merito ha omesso di pronunziare sulla eccezione 
d'inammisibilit� e imp!roponibilit� dell'appello incidenta:J.e, alla proposizione 
del quale sostiene con il secondo motivo, faceva difetto l'interesse, 
avendo H Tribunale accolto integralmeDJte la domanda del Guidara. 
Infine con il terzo motivo deduce che l'appelJo incidentale era 
inammissibile, 'proponendosi con esso domande :nuove. 

Le censure formulate nei tre mezzi possono esaminarsi congiuntamente 
costituendo diversi aspetti della stessa �censura: l'�Lnammissibilit� 
dell'impugnazione incidentale. 

(1) Cfr. Cass. 30 ottobre 1969 n. 2868; 10 febbraio 1969 n. 448; 10 febbraio 
1969 n. 444 in questa Rassegna 1969, I, 117. 
Con sentenza 28 luglio 1969 n. 2868 la Corte di Cassazione ha puntualizzato 
che l'interesse ad agire e l'interesse a propOirre impugnazione hanno 
natura diversa, in quanto il primo ha natura sostanziale e costituisce una 
condizione di. legittimazione a proporre una determinata domanda giudiziale, 
mentre il secondo ha carattere strettamente processuale e deriva dal 
fatto della soccombenza. � 

In dottrina -VELLANI: in Enciclopedi�a del diritto -voce Appello pag. 
721 ed autori ivi citati. 

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PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

La censura di omesso e'same dell'eccezione di inammissibililt� dell'appello 
non � fondata in quanto la Corte di.merito, avendo esami:nato 
nel merito detto appello, ha con ci� implicitamente disattesa l'eccezione 
stessa. 

Fondate invece sono le altre due censure. La Corte di merito 
avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilit� dell'impugnazione incidentale, 
facendo difetto a questa l'interesse e proponendosi con essa domanda 
nuova. 

Invece l'interesse richiesto dall'art. 100 c.p.c. per proporre una 
domanda o per contraddire ad essa deve sussistere anche per l'impugnazione 
ed in tal caso esso nasce dalla soccombenza cio� nei casi in cui la 
domanda�e J.'eccezione non � staita, in tutto o in parte, accolta dal giudice. 

Nel caso in esame invece il 'I1ribunale aveva accolta integralmente 
1a domanda dei Guidara, c�s� come quesH l'avevano precisato nell'udienza 
di rime.ss~one al Collegio. 

L'appello incidentale era inoltre inammissibile per quanto� concerneva 
la condanna dell'Amminiskazione dei lavori pubblici al pagamento 
di una somma maggiore di quella chiesta e ricono:sciuta dal Tribunale. 
Tale domanda inveco costituiva domanda nuova n� ha rilievo l'obiezione 
che la causa petendi era immutata, pokh�l, 'come 1si ricava dall'art. 
345 c.p.c., anche se la �causa petendi rimanga la \stessa, possono 
chiudersi in appello solo gli interessi �i frutti e gli accessori maturati 
dopo la �sentenza. 

Ci� importa che, prectsata la domanda in ogni 1suo elemento e 
cio� nel caso in esame, chiesta la condanna dell'ammi:n�istrazione convenuta 
al pagamento di una determinata somma ed ottenuta condanna 
in tale misli'ra, quanto viene chiesto in pi� in appello, costituisce domainda 
nuova, ancorch� sia rimasta immutata la causa petendi o la maggiore 
domanda si fondi su altri elementi e su una diversa valutazione 
degli stessi elementi. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 novembre 1970, n. 2478 -Pres. 
Rossano -E$t. Caputo -P. M. Gedda (conf.) -Amministrazione delle 
Finanze dello Stato (avv. Stato Conti) c. FalHmento Cruciani (avv. 
Bozzini). 

Fallimento -Credito d'imposta -Reclamo alle Commissioni tributarie Ammissione 
al passivo con riserva. 

(r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 95). 
Il credito di im.posta contestato con recLato aUe Commissioni t1�ibutario 
avverso l'avviso di accertamento, va ammesso con riserva �al 

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1054 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

passivo del fallimento al pari dei crediti condizionali o di quelli per 
quali non siano stati ancora presentati i documemti giustificativi (1). 

(Omissis). -Passando all'esame del ricorso, l'Amministraziose ricorrente 
denunzia con il primo motivo la violaziose e la falsa appHcazione 
degli artt. 55, �95, e 101 della legge fallimentare, -e censura la decisione 
impugnata per avere negato l'ammissione al passivo fallimentare 
del credito d'imposta di cui alla domanda di insinuazio\ne sotto il profilo 
che, trattandosi di credito non accertato definitivamente, esso non 
sarebbe assimilabile n� ai crediti da ammettere senza altro al passivo 
n� a quelli da ammettere con riserva. 

In partico-lare, I'Amministirazione sostiene che i crediti di imposta, 
per i quali l'accertamento non sia definitivo, sono pi� vicini ai crediti 
certi, liquidi ed esigibili che a quelli ammis1sibiH con riserva: in ogni 
caso tali crediti non potrebbero avere un trattamento deteriore rispetto 
a questi ultimi sicch� ad� essi dov11ebbe ritenersi quanto meno applicabile, 
in via di interpretazfone estensiva o analogica l'ammissione con 
riserva prevista per i crediti condizionali. E aggiunge l'Amministrazione, 
i giudici del merito non avrebbero potuto negare l'ammissione al passivo 
per -il isolo fatto che il c-redito d'impo1sta -era contestato davanti alle 
commissioni tributarie, ma avrebbero dovuto valutare essi stessi, ai soli 
fini dell'ammissfone al passivo, la fondatezza del credito, ovvero avrebbero 
dovuto sospendere il giudizio in sede faHimentare, ai sensi dell'art. 
295 c.p.c. in attesa della dedsione del ricor1so amministrativo. 

La censura, nella prima parte, � fondata. 

La queistione dell'ammiss1ibilit� con rtserva al passivo faHimentare 
del credito d'imposta, risultante da avviso di accertamento opposto davanti 
alle Commis,sioni tributarie, fu per la prima volta esaminata e 
decisa da questa Corte Suprema con la sentenza n. 13'213 del 1955 nella 

(1) Le sentenze in senso conforme della Co�rte di Cassazione del 9 
maggio 1955 n. 1323 e 13 ottobre 1961 n. 2127 sono riportate rispettivamente 
in Foro ltal. 1956, I, 212 e Giust. Civile 1961, I, 1977. 
Tra le decisioni dei giudici di merito, tutt'ora contrastanti, vale ricordare 
Trib. Venezia 1 luglio 1963 in Giust. Civ. 1963, I, 2694 per il quale 
nella pendenza dei ricorsi amministrativi avv-erso gli accertamenti, il credito 
d'imposta, come ogni altro credito che non sia n� certo, n� liquido, n� 
esigibile, non pu� essere ammesso al passivo con riserva, non ricorrendo 
in tal caso le condizioni previste dalla legge fallimentare per tale ammissione, 
cfr. altres� Tribunale Milano 29 dicembre 1969 in Dir. Fall. 1970, 
II, 874. 

Contra, in conformit� dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, 
cfr. Tribunale di Rimini 9� aprile 1969, ivi 280, per il quale deve essere 
ammesso al passivo fallimentare, con riserva, il credito d'imposta iscritto 
nei ruoli esattoriali, ancorch� avverso il relativo accertamento tributario 

penda '"o"o alle Commi.,ioni. 

. 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1055 

quale si ,afferm� che nella ipotesi prospettata il ,credito d'imposta debba 
essere ammesso con riserva al pasisivo fallimentare. 

Ma anche in epoca pi� recente (sentenza n~ 2127 del 1961) questo 
Supremo Collegio ha implicitamente affermato quel principio stabilendo 
che nel caso del creditore cambiario che abbia avuto ammesso nel 
passivo del fallimento del debitore :hl suo credito non soddisfatto, deve 
ritene11si che il credito per riva1sa dell'imposta generiale sull'entrata, 
relativa a detto credito ammesso ,,sia ammfa1sibile al passivo con riserva 
in quanto la non ancora avvenuta conc,retizzazione del fatto generatpre 
dell'imposta (e quindi della rivalsa) e la possibilit� che esso non si 
verifichi, in tutto o in parte, per !"incapienza del credito in sede di 
riparto, oSitano aH'ammJ.ssione definitiva ma vicever1sa non nuocciono 
all'ammi1ssione con riserva in un ststema che questa consente anche per 
i ~rediti condizfonali �. 

Siffatto indirizzo giurisprudenziale, che consente il .pieno soddisfacimento 
della esigenza di coordimamento fra la verifica dello stato 
passivo fo sede fallimentail'e e tl'accertamento definitivo dei crediti d'imposta, 
demandato alla competenza funzionale delle Commissioni tributarie, 
deve ess:ere tenuto fermo. 

Invero, ritenuto che il pil'iino e fondamentale requisito per l'ammissione 
di un credito al passivo faHimentare � l'anteriorit� della sua 
nascita rispetto alla dichiarazione dL fallimento e considerato, inoltre, 
che il ,credito d'imposta non sorge dall'accertamento ben:si dal verificarsi 
dei presupposti di fatto richiesti dalla legge (nella specie � pacifico 
che l'ol;lligaziolne tributaria del Cruciani sorse 1prima della sentenza 
dichiarativa del fallimento), tutto sta a vedere quali effetti produce 
sulla esistenza del credito d'imposta la opposizione del contribuente e 
se la situazione eh~ ne deriva per il detto credito, sia assimilabile o 
meno a quella r�elativa ai crediti �condizionaH o ai crediti in atto sforniti 
di Htoli giustificativi, per entrambi i quali l'art. 95 della legge fallimentare 
prevede l'ammissione con dserva. 

I 

Benvero .la opposizione all'accertamento, proposta dinanzi alle Commissioni, 
tributarie, determina la immediata sospensione de1la esecutoriet� 
dell'atto amminis.trativo di accertamento ma non provoca il venir 
meno del relativo credito di imposta il quale, invece assume le caratteristiche 
del credito conte.stato nel senso che la sua esistenza e il suo 
ammontare dipenderanno dalla decisione della Commissione tributaria 
adita. 

Si � in pre1senza, quindi, di un atto di accertamento provvisoria


mente privo di forza esecutiva, in attesa della decisione della Commis


sione tributaria che costituir� il titolo definitivo del credito d'imposta. 

Or non par dubbio che tale situazione giuridica sia quanto meno 

assimilabile a quella dei crediti condizionali e di quelH per i quali 

non ;siano stati presentati i titoli giustificativi dato che la realizzazione 



1056 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dei primi dipender� dal verificarsi della condizione e la esistenza dei 
secondi sar� subordinata, alla presentazione ed all'esame posit�vo dei 
documenti da �esibire; ragione per .cui se tali due categorie di crediti 
sono per legge ammeisse con riserva al passivo fallimentare nessun 
motivo vi � per nega're l'ammis1sione medesima al credito privilegiato 
d'imposta in base ad avviso di accertamento �contro il quale sia stata 
proposta opposizione. 

Non si pu� certamente affermare che il credito di. imposta, cos� 
contestato costituisca un vero e proprio credito condizionale o un credito 
per H quale manchino i documenti giustificativi, come pure � stato 
sostenuto da una autorevole corrente dottrinale, ma nulla .si. oppone 
alla interpretazione e.sten:siva (non analogica) della norma sull'ammissione 
al passivo con riserva, la cui ratio resterebbe evidentemente elusa 
ove si accordasse un trattamento preferenziale ai crediti .sottoposti a 
condizione, i quali non esistono come tali finch� non si sia verificato 
l'evento futuro e incerto indispensabile per completare la loro fattispecie 
produttiva, rispetto ai crediti d'imposta semplicemente contestati 
ma pur sempre collegati ad una fattispecie gi� completamente realizzata. 
~ (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 novembre 1970, n. 2520 -Pres. 
Giannattasio -Est. Gambogi -P. M. Gentile (conf.) -Ministero del 
Tesoro -Ufficio liquidazione dell'Ente economico della Pastorizia (
avv. Stato Soprano) c. Carrino (avv. Zevola), Comune di Napoli 
(avv. Eleijeses e Daniele) nonch� Barra Ca:racciolo e Zevola. 

Procedimento civile -Mandato alle liti -�Procura speciale -Conferimento 
-Nullit� dell'atto -Sanatoria. 
(c.p.c., artt. 83, comma 3�, 157). 

Procedimento civile -Giuramento -Formula -Requisiti di ammissibilit�. 
(c.p.c., art. 233). 

La procura speciale conferita al difensore ,con mandato apposto su 
di un atto non comprreso tra quelli indicati nel 3� comma dell'art. 83 
c.p.c., si sustanzia in una sc1�ittura privata sfornita di autentica notarile 
e cio� di un requisito all'uopo richiesto dal 2� comma della norma. 


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PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1057 

In conseguenza d� luogo a nunit� sanabile ove non sia fatta valere 
nella prima difesa od istanza successiva all'atto stesso (1). 

La formula del giuramento decisorio non pu� riprodurre unicamente 
la tesi delLa parte che lo deferisce in quanto, non essendo dato 
all'altra parte di mutare la formula da affermativa a negativa o viceversa 
senza .apportarvi al tempo stesso una sostanziale modificazione 
equivalente al rifiuto di giurare, la si priverebqe delia libert� di scelta 
di prestarlo, rifiutarfo o deferirlo (2). 

(Omissis). -Ool primo mezzo del suo ricorso il Ministero del Tesoro 
denunzia la violazione degli artt. 301, 305, 121 e segg. c.p.c., sostenendo 
che la Corte di Appello non poteva ritenere rituale, come invece ha 
fatto, la nuova costituzione di Luigi ed Elena Carrino, dopo la intevruzione 
del processo per morte del loro difensore, alla udienza del 14 luglio 
1967; e che conseguentemente, eissendo tardiva la riassunzione del 
processo fatta alla udienza collegia:J.e mediante deposito di procura notarHe, 
il processo stesso doveva essere dichiarato e,stint�o. Non sarebbe 
infatti possibile costitui11si in giudizio con una procura conferita, come 
nella specie, con un atto innominato quale la compor.sa depositata in 
cancelleria dai due Carrino il 14 luglio 1967, che non rientra tra gli 
atti tassativamente indicati per il conferimento della procura alle liti 
dall'art. 83 c.p.c. 

La censura � infondata perch� l'atto impugnato di nullit� non poteva 
considerarsi inesi,stente giuridicamente, ma solo mancante di un 
requisito di legge, a tutto concedere; e pertanto U Ministero, che giustamente 
sostiene essere stabiliti nell',tnteresse della controparte le modalit� 
di conferimento della procura alle liti, poteva opporre la nullit� 
dell'atto soltanto nella prima difesa od istanza succe1ssiva all'atto stesso, 
ai sensi del capoverso dell'art. 157 c.p.c. Ci� che nella. spede non � stato 
fatto, perch� il Ministero ha pre:so le ,conclusioni per il Collegio dopo il 

(1) Il problema se la procura speciale al difensore possa rilasciarsi 
anche su atti diversi da quelli elencati nell'art. 83 comma 3� c. p. civ. ha 
dato luogo ad oscillazione nella giurisprudenza della C'Orte di Cassazione, 
(ofr. Cass. 6 giugno 1969 n. 1186; 20 aprile 1968 n. 1126 per la quale la procura 
ad titem rilasciata su di un atto diverso da quelli indicati nell'art. 83 
c.p.c., la cui elencazione � tassativa, non � valida e pertanto improduttiva 
di effetti �iguridici, Cass. 14 marzo 1964 n. 573; Cass. 18 maggio 1953, n. 1401 
in Foro Ital. 1953, I, 936 in cui si sottolinea ,come il concetto informatore 
dell'art. 83 c.p.c., nell'elencare gli atti sui quali apporre la procura speciale 
sia che tale forma di mandato venga rilasciato in atti i quali si pongano 
in limine litis per la parte e quindi anche in atti che, seppure non si 
identifichino con quelli elencati, possano ad essi equipararsi in vista della 
particolare funzione cui sono destinati nell'economia processuale. 
(2) In tema di redazione deJ.la formula del giuramento la giurisprudenza 
della Corte di Cassazione � nel senso che tale formula non possa 
riprodurre soltanto, in forma posi�tiva o negativa, la tesi della parte che lo 

1058 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

deposito della procura irregolare senza �concedere alcunch� in proposito, 
e solo con la succe,ssiva comparsa condusiona1e ha opposto la nullit�. 

Che poi, nella ispecie, trattisi propdo di mancanza di un requisito, 
e non di inesistenza giuridica deila procura conferita dai Carrino agli 
avvocati Ba�rra Caracciolo �ed alla dr. proc. Maria Rosaria Parte con la 
comparsa depositata il 14 iluglio 1967 non sembra, ripetesi, dubbio. Li'atto 
de quo, che contiene il conferimento della procura a firma delle parti 
Luigi ed Elena ca,rrino, avr�, quantomeno, il va'lore di una .scirittura provata 
per quanto attiene a tale procura; e poich� l'art. 83 c.p.c. co.nsente 
che il mandata alle Uti sia conferito con scrittura privata autenti�ata, in 
definitiva quello che manca � l'autentica notarile, e cio� un requisito 
dell'a.tto; che quindi era inidoneo� in 'S� a produrre .gli effetti processuali 
propri della procura ma in mancanza totalmente degli estremi e irequisiti 
e'ssenziali per la sua qualificazione come atto di un determinato tipo e di 
una determinaita figura giuridica, e non era, quindi, inesistente (in questo 
senso: cassazione n. 223 del 1962, nella ipotesi di atto di pignoramento 
sottoscritto da avvocato non munito di regolare procura). 

Conseguenteme.nte la .sanatoria della nullit� (relativa ex art. 157 
c.p.c.) era possibile, sia ai sensi de'l secondo comma che del terzo comma, 
seconda ipotesi, di ;tale norma di legge; e'poich� detta sanatoria, .ripetesi, 
vi � stata la riassunzione del processo deve ritenersi tempestivamente avvenuta 
il 14 luglio 1967, restando cos� assorbita ogni altra questione in 
proposito e rigettandosi il primo motivo principale. 

Col secondo mezzo di tale gravame il Ministero deduce la violazione 
degli artt. 233 e segg. e 156 e segg. c.p.c., lamentando che la Corte 
di appello abbia ritenuto .inammissibile la formula del giliiramento da 
esso Ministero deferito ai Carrino perch� detta formula si produceva 
in forma positiva solo la tesi di fatto sostenuta dalla G.R.A. in ordine 
ai pagamenti che sarebbero :stati fatti ai Carrino medesimi. Si sostiene, 
in proposito, che ta:le rilievo si risolverebbe in un sofisma., 'Pel'ch� -a 
quanto 'sembra di capire dal tenore estremamente succinto della �censura 
-la parte chiamata a giurare potrebbe sempre mutare in negativa 
la formula positiva de1 giurament9 deferitogli, i Carrino, insomma, invitati 
a giurare sulla formula �vero che siete tutti pagati�, avrebbero 
potuto licitamente giurare di � non � essere stati pagati. 

deferisce, non potendosi privare l'altra della libert� di scelta di prestarlo, 
rifiutarlo o riferirlo -cfr. Ca,ss., 19 ottobre 1963, n. 2778; 28 giugno 1961 

n. 1562; 15 dicembre 1955 n. 3875 eoc. 
Circa il potere dato al giudice di apportare varianti dirette ad eliminare 
possibili equivoci ma non ad immutare il carattere sostanziale della 
formula' cfr. Cass. 26 aprile 1969, n. 1369; 17 maggio 1968, n. 1613; cfr. al:tres� 
Cass. 14 febbraio 1963 n. 294; 28 giugno 1961, n. 1561 in cui si puntualizza 
come la alternativit� della formula �affermo o nego che� non � la sola 
idonea a garantire l'esigenza di libert� della parte, che permane anche nell'altra 
� affermo che... nego che... �. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1059 

Come questa variazione della formula del giuramento da una affermazione 
in una negazione potrebbe essere ammissibile, senza �che il giuramen1to 
stesso dovesse considerarsi non prestato, veramente non si vede, 
se si ritiene, �come si deve ritenere, che � consentito al giurante apportare 
alla formula del giuramento mediante aggiunte o varianti che cocostitui:
scano semplici chiarimenti, e che .qualora, invece, le aggiunte e 
varianti siano tali da alterare la sostanza 'della formula stessa., es~e equivalgono 
ad un rifiuto a giurare (Cassazione n. 2,623 del 1962). Eppertanto 
anche nella :Specie deve essere Tiaffermato, secondo la giurisprudenza 
costante di questa Corte Suprema, che � inammissible la formula 
di giuramento predisposta in modo da riprodurre esclus1ivamente, in forma 
affermativa, la tesi del1a parte che deferiisce il giuramento stesso, 
appunto per�h� iil giuramento non pu� mutare Ja formula da affermativa 
�in negaitiva senza apportare ad �essa una so.stanziale modificazione 
equivalente a rifiuto di giurare (sentenze n. 44 ,del 1967, n. 277 del 1963, 

n. 1562 del 1961). Anche il .secondo motivo del ricorso principale deve 
essere quindi rigettato. ._ (Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 2561 -Pres. Giannattasio 
-Est. Boselli -P. M. Gentile (conf.) -Azienda Autonoma 

F. S. (avv. Stato Gentile) c. Caminiti Cosimo (avv. Caminiti). 
Procedimento civile -Opposizione ad indennit� di espropriazione per 

p. u. -Estinzione del processo -Decadenza dall'opposizione. 
(L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 51; cod. civ., art. 2966; c.p.c., art. 30). 
Espropriazione per p. u. -Espropriazioni nei Comuni colpiti dal terremoto 
del 1908 -Controversie sulla determinazione della indennit� 
di esproprio -Devoluzione della competenza arbitrale al giudice 
ordinario -Traslatio iudicii -Riassunzione -Termini. 

La estinzione del processo rende inefficace gli atti processuaLi compiuti 
e determina pertanto anche la inefficacia dell!atto di opposizione 
alia indennit� di espropriazione per p. u. con iL qual� si int.roduce la 
reiativa lite, con il conseguente venir meno dell'effetto impeditivo della 
decadenza del diritto dedotto in giudizio (1). 

(1) Giurisprudenza ormai pacifica, come si evince dalle numerose 
sentenze in senso conforme richiamate in motivazione -negli stessi termini 
cfr. Cass. 9 novembre 1970, n. 2296. 
La questione � tuttavia controversa in dottrina, opinando taluni autori 
per la conservazione dell'effetto impeditivo sotto il profilo che agli effetti:'11� deoade=a la domanda giudiriale aarebbe "''"""' enme manif.,ta-

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La devoluzione al giudice O'l'di.nario, disposta con legge 11 dicembre 
1952 n. 2467, detle controversie relative all'indennit� di espropriazione 
per p.u. nei Comuni previsti dal t.u. 19 agosto 1917 n. 1399: per le zone 
colpite dal terremoto del 1908, non determina la sola soppressione della 
competenza dei collegi arbitrali previsti dal t.u. ma ha operato la traslatio 
al giudice ordinario dei giudizi pendenti con il conseguente onere, 
verificandosi una ipotesi analoga a quella prevista daWart. 50 c.p.c.; di 
riassumere il processo dinanzi al giudice ordinario nel termine di sei 
mesi dalla entrata in vigore della legge (2). 

(Omissis). -Col primo motivo del rkorso l'Azienda delle FF. SS. 

denunzia violazione e falsa applicazione degH :artt. 2964 e 2966 �Cod. dv 

in relazione agli artt. 50, 310 e 360, n. 1 c.p.�c. ed assume 'Che il giudicato 

dal Caminiti davanti al collegio arbit:mle, non essendo 1sta1to rriassunto 

(dopo J.'entrata� in vi.g()ll."e della legge 11 dicembre 1952, n. 2467) .davanti 

all'Autorit� giudiz.iarria ordinaria nel termine di cui all'art. 50 c.p.c., 

doveva reputaxisi estinto, con la �conseguente caducazione di tutti glii 

atti processuali di gi� �compiuti, a cominciare da quello introduttivo 

(atto di opposizione del 5 apdole 1950), che avrebbe; in tal guisa, per


duto l'efficacfa 1impeditiva della decadenza comminata, per l'azione� de 

qua�, dall'art. 51 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359. 

Il motivo � fondato. 

Esso pone il problema se la domanda giudiziale (allovch� l'atto 
richiesto per impedire '1a: decadenza consista nella proposizione di una 
azione) sia o meno idonea ad impedire la decadenza medesima. allorquando, 
pur esisendo .stata tempestivamc:;nte proposta, sia poi divenuta 
inefficace per esserisi, nelle more del giudizio e dopo scaduto il termine 
.di decadenza, verific�ata l'estinzione del processo. 

I1 problema :. �Che si sostanzia in una questione di coordinamento 
tra [e norme di diritto sostanziale concernenti la decadenza (in particolare, 
quella dell'art. 2966 cod �civ., secondo cui �La decadenza. non 
� impedita se non dal compimeDJto de1l'atto previsto dalla legge o dal 
contratto �) e quelle di diritto processuale riguardanti gli effetti della 
estinzione del processo (segnatamente quella deH'art. 310 c.p.c., la quale, 

I 

zione di prova, cio� 1come sintomo di rispondenza del fatto alla ipotesi di 
legge, sicch� la estinzione del processo dovrebbe ritenersi irrilevante, cfr. 
SATTA -Commentario 1966, II, 446; pi� in generale cfr. LA FARINA Effetti 
dell'estinzione del processo sui diritti soggettivi soggetti a decadenza in studi 
in onore di ERNESTO EuLA, II, Mifano, 1957. 

(2) Non constano precedenti in termini a parte la menzionata analoga 
sentenza 9 novembre 1970, n. 2296. 
In tema di traslatio iudicii, con particolare riferimento ai rapporti tra 
arbitri ed autorit� giudizfara ordinaria dr. Cass. 27 maggio 1961, n. 1261 
in Giur. It. 1961, I, 1, 881 con note di richiami. 


PARTE I, SEZ. HI, GIURISPRUDENZA CIVILE 1061 

dopo aver .stabilito -aJ primo comma -�Che �l'estinzione del pil'Ocesso 
non estingue l'azione�, dispone -al secondo comma -che � i'estinzione 
rende inefficaci gli atti �compiuti�), non � nuova alla giur.i:sprude:
nza di questa Supcrema Corte �che, attraverso una serie di pronuncie 
conformi e sia pure relativamente recente (Cass. 17 febbraio 1947, n. 213; 
id., 6 aprile 1949, n. 788.i.. id. 30 settembre 1954, n. 3172; id. 27 maggio 
1961, n. 1261), appare ormai foiI"tnamente orientata nel senso che l'inefficacia 
degli atti p;rocesisua:U compiuti ne.I proce.sso estinto involge, in 
primo (luogo, l'inefficacia della stessa ciltaz.i:one introduttiva della Ute, 
a11a quale deve essere, pertanto, negato ogni �effetto vuoi di ovdine propriamente 
processuale vuoi di ordine sostanziale, quale � in.particolare 
quello appunto di imped�!l:e la decadenza del diritto dedotto iin giudizio. 

Taile �a.rientamento si fonda sul principio (chia;rame:nte .enunciato 
dalla s�entenza n. 1261, ultimamente citata) secondo cui � Ll.'effe.tto sostanziale 
della �citazione, di impedke la decadenza, si giustifica so[o� in relazione 
allo svolgimento del processo che essa costituisce e viene quindi 
necessairiamente a mancare qualora il processo abbia anticipata cessazione
� senza che siasi pervenuti alla pronuncia della sentenza�. 

Ci� premesso, nella soluzione della fattispecie questa Corte :non ha 
motivo di discostarsi daLI. pLrincipio direttivo ora riferilto, la cui correttezza 
� gaTantita, oiJ.tre �che dalla sua rispondenza al fondamento intil"inseco 
dell'istituto della decadenza, dalla sua maggiore e perfetta aderenza 
al significato ed .alla effettiva povtata deill'art. 310 c.p.;c. 

Sotto 'il primo profilo, essendo la decadenza connessa non gi� ad 
una ;presunzione di abbandono del diritto da parte del suo titola!l"e 
(come avviene per la prescrizione) bens� al fatto obiettivo de�l mancato 
esercizio del diritto medesimo entro H te!rmine prefisso, prescidendosi 
da ogni c0011Siderazione �soggettiva di negligenza od anche di impossibilit� 
di fatto del titolare, non par dubbio �che l'atto impeditivo non 
potrebbe essere assunto (a diffe!l"enza �che nena prescrizione�) quale manifestazione 
fungibile di attivit�, bens� come atto determinato, insuscettibile 
di equipollenti e prolungatesi per tutto �il'� iter � necessario al 
raggiungimento dello scopo che gli � pil'oprio. 

��, sotto il secondo pir'ofilo, non pare egua~e:nte dubbio che -po-. 
nendosi conc;retamente l'estinzione del processo �come condizione legale 
riisolutiva della validit� degli atti processuaili, ossia come causa di una 
invaJidazione successiva degli ,stessi -non sia conse:ntiito� �di intendere 
l'espiressione 11.egislativa adoperata dal secondo comma dell'art. 310 del 
vigente cod. proc. civ. (�L'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti.>) 
in 1senso 'Sostanziale divel'.so da quello in �cui veniva assunta l'espressione 
adoperata dai corrispondente art. 341 primo �comma, del c.p.c. 18615, 
secondo �cui �La pe;renzione rende nulla la procedura�. 

Contro iii. ;rigore di questi principi nessun valido argomento � ilecito 
trarre dalle disposizioni dell'airt. 2945; ultimo 1comma, cod. dv., a mente 



1062 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del quale, se il pi'ocesso si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo 
della prescrizione derivante dalla proposizione della domanda giudiziale. 

Per disattendere la tesi :secondo ,cui fa.le disposizione dovrebbe 
intendersi addirittura come espressione di un nuovo principio generale 
per cui l'estinzione del processo non priverebbe' l'atto ilntroduttivo della 
lite della :sua efficacia nei confronti degli istituti comunq�e connessi al 
decorso del tempo (e quindi non solo nei ccml�r�mti della prescrizione ma 
benanco in quelli del.la decadenza) -senza neppure bisogno di rammentare 
la norma dell'art. 2964 'Cod. civ., con la quale il legislatore ha 
espressamente escluso �che posisano appJ.icarsi alla decadenza e alle cause 
relative a1ia interruzione ed alla 1sospensione defila prescrizione -� 
sufficiente risalire alla genesi �ed alla ratio del citato art. 2.945 cod. civ. 
(ultimo comma). 

Chiarisce, in pcroposito, la Relazione del Guardasigilli al cod. civ. 

(n. 1204) ch� la norma in questione � stata dettata per la ragione che 
�non sarebbe stato coerente priva,re d'efficacia interruttiva la domanda 
giudiziale per essersi il processo estinto. ed, i:n pari tempo, attribuire 
effica,cia interruttiva ad ogni atto di costituzione in mora non seguito da 
akun processo �. 
E tanto basta a dimostrare come, trattandosi ili disposizione ec�cezionale, 
J;a stessa si renda inappJ.icabile -in via analogica -alla 
decadenza. 

Meno che mai potrebbe poi trar,si argomento -per una diversa 
soluzione del quesito -dalla diisposiziO!Ile dell'art. 2967 .cod. civ. (a 
mente del quale, nel caso in cui la decadenza � impedita, il diritto rimane 
soggetto aJ.le disposizioni che regolano la prescrizione), posto che la 
norma (la quale ha evidente riferimento alla ipote:?i in cui ad impedire 
la decadenza � sufficiente un atto ,stragiudiziale) suppone addirittura 
risolta la questione di cui si tratta. 

Poste tali promesse iJ. problema della causa si :riisolve nello accertare 
se, nono.stante la tempestiva proposizione della domanda (opposizione), 
siasi neJ.la :specie -dop? scaduto il termine� di decadenza (di 
cui �all'art. 51 della gi� citata legge n. 23�5�9 del 1865) e nelle more del 
giudizio -verificata l'estinzione del processo. 

Al quesito deve darsi risposta affermativa. 

Non pare dubbio, infatti, 'che il.a legge 11,dicembre1952 n. 2466 che 
ha. attribuito le controversie in materia di determinazione della indennit� 
di espropriazione alla competenza del giudice ordinario, non siasi 
limit!J!ta a sopprimere la competenza (o, se si preferLs1ce, la potestas 
judicandi) dei Collegi arbitrali istituiti a norma degli artt. 164 e 179 
del tu. 19 agosto 1959, ma -com'� fatto palese dallo stesso� tenore iletterale 
delle espressioni adoperate ( � Sono devolute alla Autorit� giudiziaria 
ordinaria, ecc.�) e sop!ratutto dal difetto di disposizioni transitorie 
per il regolamento delle procedure gi� iniziate ed in corso davanti 

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PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1063 

agli arbitri -abbia invece operato essa stessa una vera e propria 
translatio al giudice ordi:naa:-io dei giudizi pendenti davanti agLi arbitri. 

Ricorreindo pertanto una ipotesi in tutto corrilspondente a quella 
corusideirata dallo art. 50 del codice di procedura civile, si rendeva certamente 
applicabile alla fa�ttispecie -data la manC8.!ta previsione da parte 
della legg� anzidetta di un termine per la riassunzione dei poc-ocessi 
gi� iniziati -il pi� generale principio san'Cito appunto dall'articolo 
predetto �Con ;riferimento ad ogni ipotesi di translatio judicii non specificamente 
disciplinata dalla legge: vale a dire quell.o concemeillte l'obbligo 
di riassumere il processo davanti al giudice dichiarato competente 
nel termine di :sei mesi deco!l"renti dal giorno in �Cui gli interessati, 
avendo avuto legale conoscenza della translatio medesima, avrebbero 
potuto :legittimamente provvedere aU:a riassunzione; non essendo logicamente 
concepibile che la legge abbia inteso iasctare all'arbitrio delle 
parti la scelta del momento di tale riassunzione, sia pure nell'ambito 
del pi� ampio arco del termine di prescrizione deH.'azione. 

Ci� poc-ecisato, e poich� nella �specie una tale poss.ibilit� non pu� 
fal'tSi coincidere se n.o,p. col giorno delia entrata in vigo:i:-e della ilegge �di 
cui si .tratta (18 genaio 1953), il Cami:niti avrebbe potuto utiJ.me:iite 
proyvedere a tale riaS!Sunzione entro il 18 luglio 1953. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 dicembre 1970, n. 21563 -Pres. Pe~e .
Est. Spadaro� -P. M. Del Grosso (conf.) -Ministero dei LL. PP. 
(Avv. Stato Cavalli) �c. Massa<ra (avv. M. S. Giovannmi, Zimatore). 

Espropriazione per p. u. -Piani di ricostruzione -Iri.dennit� di esproprio 
-Criteri di determinazione. 

(L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39; L. 27 ottobre 1951, n. 1402, art. 9). 
La determinazione dell'indennit� di esproprio per p. u. degli immobiLi 
compresi in piani di ricostruzione va effettuata con riferimento al 
giusto prezzo in regime di libera contrattazione alla data del1!esproprio, 
in base al disposto di cui all'art. 39 detta legge organica sull'espropriazione 
per p. u. 1865, n. 2359, richiamato con la legge 21 ottobre 1951, 

n. 2359, richiamato con la legge 21 ottobre 1951, n. 1402 art. 9 (1). 
(1) i: costante nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'affermazion~ 
�del principio che ove il legtslatore non abbia altrimenti disposto, 
nel determinare, la indennit� di esproprio per p. u. non si deve tenere 
conto dell'aumento o della diminuzione di valore dell'area ih conseguenza 
del provvedimento di. destinazione della stessa. 
Cfr. Cass. 27 gennaio 1965, n. 119; 16 luglio 1963, n. 1946 ecc. 
Le sentenze in senso conforme 12 aprile 1965 n. 661 e 26 apri1e 1968, 


n. 1285, menzionate in motivazione, si leggono rispetivamente in Foro Ital. 
1965, I, 1730 e 1968, I, 2578 con note �di rrnerimenti. 

1064 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con i�unico motivo di ricorso, de~unciando la� violazione 
degli articoli 38 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, 
e 3 della legge 27 ottobre 1951, .n. 140:2, in relazione agl:i a�rticoli 132 e 
360 n. 3, 4 e 5 c.p.'C., Ja ricorrente amministrazio:ne dei Lavori Pubblici 
lamenta che la Corte di appello di Catanzaro ha �errato nell'affermare 
che la indennit� di espropriazione degli :immobili, �compresi nei piani 
di ricostruzione, va determinata in base alla disposizione dell'art. 39 
della legge 25 giugno 1865 n. 21359, per il richiamo di tale disposizione 
da parte dell'art. 9 della legge 1951 . 1402, e, cio�, con ;riferimento al 
giusto iprezzo �che gli immobili avrebbero avuto, al momento dell'espropriazione, 
in una libera contrattazione. Al riguardo si sostiene dalla 
ricorirente �che, per !la equiparazione dell'efficacia del piano di ricostruzione 
a quella del piano regolatore generale, J.a indennit� di esproprio 
deve essere, tinvece determinata in base al criterio stabilito dall'art. 38 
della legge urbanisUca del 1942 n. 1150, ossia in base al prezzo dell'immobile 
al momento dell�a approvazione del piano di ricostruzione, tanto 
pi� che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d1 merito, il 
citato art. 9 della Jeg~e urbanistica del 1951, n. 1402, non contiene un 
espresso ;richiamo all'art; 39 della legge 1865, . 2359. 

Il motivo � infondato. 

Questa Corte Suprema ha gi� �avuto modo di pren.d~re in esame la 
questione, prospettata �col gravame in �esame, e in numerose decisioni, 
ha. ;ribadito anche recentemente, il rprinc~pio che l'art. 9 della legge 
27 ottobre 1951, n. 1402., sui piani di ;ricostruzione non contiene, in 
tema di indennit� di �espropriazione per pubblica utilit�, alcun riferimento 
alla varia e nOln uniforme disciplina .giuridica dei piani regolatori, 
ma richiama espressamente l'art. 39 della legge fondamentale sulla 
espropriazione per pubblica utilit� del 2.5 giugno 1865, n. 2359, secondo 
cui !la indennit� di espropriazione deve �cordspondere .al giusto prezzo 
che �l'immobile avrebbe avuto in una libera �contl'attazione di compravendita 
al momento dell'espropriazione, .senza �che possa rtenersi conto 
dell'aumento o della diminuzione del valore dell'immobile conseguenti 
al ;provvedimento di approvazione del piano di ricostruzione (Cass. 
12 aprile 1965, n. 661, 26 aprile 1968, n. 1285; 21 giugno 1969, n. 2203). 

Ora, �a questo principio, che costitu~sce ormai un punto fermo ed 

incontroverso della giurisprudenza in materia della Suprema Corte e 

in ordine al quale non sussistono validi motivi per discostarse~e� s'� 

uniformit� la iII11Pugnata decisione, talch� il rico11so lnon pu� �che essere 

infondato. 

� vero .che l'art. 9 della legge 1951, n. 1402 non richiama specifica


tamente l'art. 39 de1la legge 1865, n. 2359, ma � anche vero che lo stesso 

articolo, disponendo testualmente �che �per la pro,cedura dell,e espro


priazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per 1a determinazione 

della indennit� di espropriazione si applicano le norme della legge 25 



PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1065 

giugno 1865, n. 2�359 �; contiene un espresso rriferimento, con riguardo 
alla determinazione di tale indennit�, alle norme di questa legge che 
detta.no la relativa disciplina, e, perci�, all'art. 39 che specificatamente 
prevede i criteri per fa determinazione della indennit� :Stessa. Prive di 
consistenza �, pertanto, il rilievo della riconente, fondato sulla considerazione 
'Che in quel richiamo non � indicato il detto arrt. 39. Del par:i 
privo di consiisteriza � l'altro rilievo, fondato 1sulla disposizione dell'art. 3 
della legge 1951 n. 14Qi2, cl;le equipara fa efficacia del piano di ricostruzione 
a quella di piano regolatore particolareggiata, essendo evidente 
che, in v:iirt� dell'espiresso riferimento nell'art. 9 d�lla stessa legge, test� 
ricorrdato, dagli effetti di quella, equiparrazione rimangono esclU:Si i criteri 
normativi concernenti la determinazione dell'indennit� di esproprio. 
E deve, infine, sottolinearsi la inforndatezza dell'altro rilievo sull'addotta 
insufficienza di motivazione sul punto, ora esaminato, risultando, al 
contrario, dalla motivazione istessa che la �enunciazione del principio 
giuridico, conforme a quello gi� recepito dalla giurisprudenza di questa 
Corte Suprema, � stata preceduta dai richiami nermativi, sopra illustrati. 
-(Omissis). 

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SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 27 ottobre 1970, 1n. 4 -Pres. Vetrano 
-Est. B:rignola -Cheli (avv.ti Resta e Piccardi) c. Ministero 
Pubblica Istruzione (avv. Stato Freni), Universit� di Napoli (avv. 
Jaccarino C.M.), Aurkchio e altri (avv. Guarino). 

Giustizia amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Ammissibilit� in 
difetto di impugnativa di atti conseguenziali: sussiste. 

Atto amministrativo -Atto presupposto -Suo annullamento -Effetti: 
illegittimit� derivata ad effetto caducante e meramente viziante. 

Giustizia amministrativa -Interesse al ricorso -Suo contenuto sostanziale. 


� ammissibile, non integrando i distinti profili deU'�cquiescenza e 
della carenza d'interesse, il ricorso proposto avverso l'ap:J)rovaz.ione della 
graduatoria di un concorso universitario, non seguito dail'impugnativa 
dei successivi atti di nomina dei vincitori (1): 

L'annullamento in sede giurisdizionale dematto presup:J)osto pro


duce l'Hlegittimit� derivata degli atti conseguem,ziali, rispetto ai quali 

pu� configurarsi con effetto caducante ovvero meramente viziante (2). 

(1-3) In sede di impugnazione del decreto di approvazione di un concorso 
universitario era stata eccepita dal controinteressato l'inammissibilit� 
del ricorso, in quanto a quest'ultimo non era seguita, da parte del 
ricorrente, la proposizione di distinti ricorsi contro i decreti di nomina dei 
ternati, emessi da altre Universit�. 

Sulla base de1la distinzione, introdotta nell'ambito della categoria della 
�nvalidit� derivata, fra effetti caducanti e meramente viziati, l'Adunanza 
plenaTia ha r�espinto }'.eccezione, xiconoscendo, peraltro,. che l'autoni.atico 
annullamento degli atti conseguenzi�ili dell'atto successivamente annullato 
si configura nel caso che quest'ultimo costituisca il presupposto unico 
dell'atto conseguenziale; nelle diverse ipotesi, che rispecchiano la regofa 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1067 

L'interesse al ricorso non ha per oggetto esclusivo l'annulLamento 
dell'atto impugnato, ma ricomprende l'affidamento in ordine aile attivitd 
che l' Ammministrazione � tenuta a porre in essere in esecuzione 
del giudicato (3). 

generale, ,conforme �al sistema ed alle esigenze dell'azione ar�:iministrativa, 
l'invalidit� derivata si configura come vizio dell'atto successivo; e ci� in 
relazione ai legami di minore intimit� che sussistono con l'atto presupposto; 
in tal caso, l'inte!I'esse al ricorso permane, in quanto non ,soltanto rimane 
ferma in capo all'interessato una ;posizione di legittima aspettativa in ordine 
alle succ�essive iniziative deJ.l'Amministtazione, ma in realt�; � dubbia la 
stessa possibilit� di incidenza da parte degli atti non impugnati nella sfera 
degli interessi legittimi tutelabili, come ha riscontrato l'Ad. pl. nel caso di 
spede, ove, il ricorrente � stato riconosciuto privo di autonomo interesse 

I 

ad impugnare gli atti di nomina dei ternati da parte di altre Universit�. 
Per i prec. cfr. Ad. pl. 19 ottobre 1955, n. 17 -Il Consiglio di Stato, I 
1955, I, 999; VI Sez. 24 ottobre 1967, n. 640, ivi, I, 1978. 

I! 

I 
~ 

i 

�0NSIGLIO DI STATO, Ad. PI., 2:7 ottobre 1970, n. 7 -Pres. Vetrano Est. 
Mezzanotte -Alhadeff (avv. Colitto) c. Mini-stero Tesoro (avv. 
Stato Vitucci). 

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i 

Danni di guerra -Premorienza del danneggiato -Indennizzo -NecesI 
sit� della permanenza della cittadinanza italiana in capo agli eredi 

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al momento della liquidazione. 

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i

Condizione necessaria per La corresponsione dell'indennizzo per l 
danni di guerra � il possesso della cittadinanza italiana, sia da pa.rte� 
dell'interessato che dei suoi aventi causa; e tale requisito deve sussistere 
non soltanto al momento in cui il danno si � verificato, ma al momeJnto 
in cui vengono liquidati gli ind~nnizzi nei confronti deU'irnteressato o 
dei su.oi aventi causa (1). 

(1) L'Adunanza Plenaria 'ha autorevolmente riconfermato l'indirizzo 
giurisprudenziale delle Sezioni, in base al .quale la legge 27 dicembre 1953, 
n. 968 va interpretata nel senso .che, pur attribuendo un indennizzo ai 
singoli per i danni di guerra, ha tuttavia, per fine l'interesse pubblico 'a1la 
ricostruzione del paese ed all'avvio di attivit�, tali da promuovere l'attivit� 
economica generale. Cfr. IV Sez. 26 ottobre 1966, n. 718, Il Consiglio di 
Stato, 1966, I, 1676 e giurisprudenza ivi richiamata. 

1068 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

C.ONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen,, 13 novembre 1970, n. 8 -Pres. Vetrano 
-Est. Mezzanotte -Schir� (avv. Silvestri) c. Stagnitta (avv. 
Rizzo Ma1nfanaro) e Prefetto di Messina (avv. Stato Dallari). 

Espropriazione per p. u. -Occupazione d'urgenza -Parere negativo 
del Genio Civile -Decreto Prefettizio -Motivazione -Necessit�. 

� illegittimo ii provvedimento prefettizio che di fronte al parere 
negativo del Genio Civile disp~ga L'occupazione d'urgenza senza alcund 
motivazione in ordine agli elementi istruttori risultanti dal predetto 
parere contrario (1). 

(1) L'occupazione d'urgenza disposta dal Prefetto si �era limitata a richiamare 
il pal'eTe, peraltro negativo, fornito dall'Ufficio del Genio Civile, 
senza offrire alcuna motivazione in ordi.ne alla esistenza di elementi idonei 
a qualificare come industriale J.a zona in questione e �a ritenere, in conseguenza, 
utile ai fini dello sviluppo economico la prevista attivit� da svolgere 
nell'area oc.cupata. 
CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 20 !novembre 1970, n. 9 -Pres. Vetrano 
-Est. Granito -S.p.A. Giaione (avv.ti Bodda, Pallottino e 
Biamonti) e altri c. Ministero Lavori PubbUci (avv. Stato Dallari) 
e Comunque di Torino (avv.ti Astuti, Comba e Rossini). 

Edilizia popolare ed economica -Piano ex L. 18 aprile 1962, n. 167 -Impugnazione 
-Successiva cessione delle aree o richieste di costruire 
in proprio -Interesse -Sussiste. 

Edilizia popolare ed ecohomica -Indennizzo -Questioni di legittimit� 
costituzional.e analoghe a quelle gi� sollevate e disattese dal giudice 
a quo e dalla Corte Costituzionale -Irrilevanza. 

Edilizia popolare ed economica -Previsione di spesa -L. 21luglio1965, 

n. 904 -Natura di larga massima -Legittimit� del piano di spesa. 
Edilizia popolare ed economica -Piano finanziario -Necessit� -Esclusione. 


La cessione di aree comprese net piano delle zone da destinare 
all'edilizia popolare. ed economica ovvero La. richiesta di autorizzazione 
alla costruzione in proprio non determinano, in assenza di una rinwizia 

~~ 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1069 

alla proposta impugnativa, n� la cessazione della materia del contendere 
n� la carenza di interessi al gravame (1). 


L'iUegittimit� costituzionale del sistema d'�indennizzo previsto� daUa 
legge 18 aprile 1962 n. 167 non determina necessariamente, dopo l'entrata 
in vigore della Legge 21 luglio 1965, n . .904, l'inegilttimit� del piano 
di ,zona (2). 


Devono ritenersi irrilevanti le censure di incostituzionalit�,' s0Uev1wte 
dopo la dichiarazione di .illegittimit� costituzionale deU'art. 12 della 
legge 18 �aprile 1962, n. 167, che siamo anatoghe a queUe gi� respinte dal 
giudice a quo e disattese dalla Corte Costituzionale, come pure .quel.le 
che non abMano attinenza con i motivi dii ricorso (3). 


L'eventuale insufficienza deUe previsioni di spesa, attesa la natura 
di larga massima loro attribuita daJUa legge 21 luglio 1965, n. 904:, non 
�costituisce causa di illegittimit� delle previsiOlni stesse ( 4). 
L'omessa compilazione del piano finanziario non inficia la legittimit� 
del piano di zona. 

(1) La prima massima � da ritenere esatta: la facolt� prevista dalla 
legge .167 per i proprietari delle aree comprese nei P.E.E.P. di essere autorizzati 
alla costruzione in proprio, di cui questi ultimi si siano in concreto 
avvalsi, come pure l'ev'entuale cessione de1le aree medesime, non esclude 
la persistenza delf'interesse al ricorso, in assenza di rituale rinuncia al giudizio. 
(2) (3) C:l�r. Corte Cost., 9 aprile 1965, n. 22. 
(4) La legge 167 non richiede che 1siano predisposti, oltre alle previsioni 
di �spesa, i piani finanziari, altrimenti richiesti dall'aTt. 3 legge 25 giugno 
1865, n. 2359 e dell'art. 30 legge 17 agosto 1942, n. 1150�, limitandosi, infatti, 
a prevedere �all'art. 5 la redazione delle sole previsioni di spesa, la cui 
natura � di larga massima, come �stabilisce l'art. 6 della legge 21 luglio 1965, 
n. 904. � 
CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 28 novembre 1970, n. 12 -Pres. Vetrano 
-Est. Granito -Rizzoli (avv. Barra Caracciolo) c. Ministero 
Tesoro (avv. Stato Chia:rotti). 


Competenza e giurisdizione -Pensione e trattamento di quiescenza Sospensione 
di indennit� gi� liquidata con la pensione per divieto 
di cumulo -Giurisdizione d~l Consiglio di Stato -Sussiste. 


Impiego pubblico -Sospensione dell'indennit� integrativa speciale 
per divieto di cumulo -Recupero delle somme indebitamente riscosse 
-Rateizzazione -Legittimit�, 


i 

i 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Impiei?,o pubblico -Stipendi, assei?,ni e indennit� -Ripetizione emolumenti 
non dovuti -Obbligo -Non sussiste. 

Impiego pubblico -Stipendi, assegni e indennit� -Correzione e varia


zione dei ruoli delle spese fisse -Ritardo nell'adozione del relativo 

provvedimento -Retroattivit� -Limiti. 

Sussiste la giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stwt;o n.ellie C0'11,troversie 
relative al.l'esercizio del di'l'itto ad una pensione statate� gi� 
liquidata ovvero nelle vertenze reiative all'addebito di somme indebitamente 
riscosse (1). 

Legittimamente viene disposto il recupero dell'indennit� in�tegrativa
�speciale nei confronti dei pensionati che prrestino op�era retribuita 
secondo quanto previsto dall'art. 2 deLLa legge 27 luglio 1959, n. 324; 
e ci� mediante t.rattenuta mensile suUa pensione sino al massimo d.i un 
terzo della stessa (2). 

L'art. 406 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, limitandosi a regolare la 
procedura di recupero delle somme indebitamente versate dello Stato ai 
propri dipendenti e pensionati, non impone L'obbligo generale di riscuotere 
in ogni tempo le somme non dovute (3). 

La correzione dei ruoli delle spese fisse allo scopo di attuare� il 
divieto di cumulo dell'indennit� integrativa speciale, se effettuato con 
ritardo; rispetto ai tempi normali dell'istruttoria, non gode di illimitata 

(1) Per quanto !riguarda la prima massima 1si veda la decisione 3 novembre 
1964, n. 22 dell'Ad. plen. (Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1885 con 
giurisp!l'udenza ivi richiamata), che ha stabilito .che 1spettano alla cognizione 
della Corte dei Conti le 1controvers~e aventi ad oggetto ila liquidazione e la 
riliquidazione delle pensioni a �carico dello Stato, mentre sono riservate 
al Consiglio di Stato sia le questioni attinenti aWese!'cizio del diritto alla 
pensione gi� liquidata' che quelle relative alla cumulabillt� dello stipendio 
con la ipen,sione, che, infine, quelle attinenti alla sospensione del ;pagamento 
dell'assegno di caroviveri. Su tale ultimo punto si veda la decisione delle 
Sez. Un. del 22 maggio 1963, n. 1354 (Fora It., 1963, I, 1113'). 
(2) Cfr. Ad. gen. 28 marzo 1968, n. 42, (Il Consiglio di Stato, 1969, I, 
671). . . 
(3-4) Nel riesaminare la nota questione della !ripetibilit� degli emolumenti 
non dovuti l'Adunanza plenaria ha �ritenuto di poter affermal'e, sulla 
base di una analitica disamina della vigente nOTtmativa, che non sussista 
l'obbligo da parte dell'Amministrazione di vecuperare, 1anche a ,considerevole 
distanza ,di tempo, le somme indebitamente co:vrisposte; e �ci� in quanto 

la retroattivit� naturale dei provvedimenti di correzione e variazione dei 
titoli di spesa sarebbe operativa nei soli limiti in cui i recuperi vengono 
disposti nel lasso di tempo � normalmente occorrente � per le suddette 

~::::

operazioni contabili. 
Tale conclusione, che modifica profondamente la precedente giurisprudenza 
delle Sezioni e della stessa Adunanza plenaria, che faceva sempre 

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PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1071 

retroattivit�, in quanto le norme suUa cantabiiit� generaie deUo Stato 
tutelano, oltre l'interesse dell'Amministrazione, anche quello dei dipendenti 
o pensionati (4). 

espresso riferimento alla esistenza in concreto della buona fede dell'acci


piens, troverebbe secondo la motivazione della sentenza la propria intima 
ragion d'essere nel principio di autoresponsabilit� della P. A. . 

Tale ordine di idee non sembra possa esseTe condiviso: il Tkhiamo alle 
nOTme del regolamento di contabilit� e a quelle successive, fatto per dimostrare 
l'inesistenza del potere-dovere di provvedere alla riscossione, tra~
cura infatti di prende!'e in .considerazione la cirrcostanza pr�ecisa che, nella 
materia, sussiste un indebito oggettivo e che, in 1conseguenza, l'introduzione 
in via giurisprudenziale di una vera e propria decadenza legale, non prevista, 
da alcuna proposizione normativa, non 1soltanto non trova alcun fondamento, 
ma dimostra al contraTio, con r.evanescenza del concetto Telativo 
al tempo � normalmente occorrente � per le operazioni di ordine contabile, 
che non sono certamente i principi ordinari sull'azione amministrativa che 
debbono trovare applicazione nella mater.ia de qua, ma quelli ben diversi 
e comuni al dirritto pubblico e privato, stabiliti dall'art. 2033 .c. �c. � 

Una conferma, anche 1se soltanto indil'etta, dei concetti suesposti si 
;:.inviene ne1la decisione delle Sez. Un. del 4 aprile 1969, n. 1106 (in Rassegna 
1969, I, pag. 431), 1sulla base della quale sembTa legittimo dubitare 
della stessa giurisdizione amministrativa nella p!I'esente �Controv�ersia: il 
riferimento infatti, ai pTincipi relativi all'annullamento dell'atto amministrativo, 
volto a giustificare l'esistenza della �competenza giurrisdizionale, non 
appaire convincente, in quanto, trattandosi di vertenza normalmente riser:. 
vata, in costanza del rapporto di servizio, alla giurisdizione esclusiva del 
Consiglio di Stato, sembra �dimostrato sotto questo profilo che, versandosi 
in materia di diritti soggettivi, la competenza giurisdizionale passa, dopo 
la conclusione del rapporto di lavoro, all'autorit� giudiziaria ordinaria. 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 28 novembre 1970, n. 15 Pres. 
Vetrano -Est. Granito Apollonia ed altri (avv. Barra Caracciolo) 

c. Ministero Tesoro (avv. Stato Chiarotti). 
Pensioni -Pensione e quiescenza -Pensionati riassunti in servizio Assegni 
accessori e tredicesima mensilit� -Sospensione -Legittimit�. 


Legittimamente viene disposta la sospensione della corresponsione 
dell'assegno di caroviveri e deUa tredicesima mensilit� nei confronti di 
quei pensionati, che siano stati assunti presso la Ba.inca Nazionale del 
Lavoro che, essendo un Istituto di credito di diritto pubbiico, rientra 
neila previsione degii artt. 4 dei r.d.l. 15 ottobre 1936, n. 1870 e 26 novembre 
1953, n. 876 (1). 

(1) 
Massima esatta. ~ 
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1072 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 658 -Pres. Po
�tenza -Est. Figliolia -C.O.N.I. (avv.ti Giannini M.S. e Marani 
Toro) c. Presidente della Repubblica, Presidenza del Consiglio, Ministero 
Tesoro, Turismo e Spettacolo (avv. Stato Carafa). 

Atto amministrativo -Mera rico~izione di requisiti e condizioni pre 
viste dalla legge -Motivazione -Richiamo alla legge -Sufficienza 

Amministrazione dello Stato"e degli enti pubblici -C.O.N.I. -Assoggettamento 
al controllo di legittimit� della Corte dei Conti -Le� 
gittimit�. 

IL provvedimento che dispooe la sottoposizione di un ente pubblico 
(C.O.N.I.) al controUo� della Corte dei Conti deve ritenersi sufficienflemente 
motivato� con it richiamo alte disposizioni di legge (1). I 

L'esercizio dei giochi di abilit� e dei concorsi pronostici, come pure 
la relativa organizzazio111;e, rientrano nena sfera deite .'attribuzioni esclusive 
deilo Stato. 

L'attribuzione -al C.O.N.I. dei proventi derivanti dall'esercizio dei 
concorsi pronostici integra gii estremi di una contribuziorne statale ordinaria 
(2). 

(1) La prima ma�ssima costituisce applicazione del principio de11a inesistenza 
di un obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi. 
(2) La seconda massima costituisce una interessante quanto esatta 
aipp1icazione della legge 21 maTZo 1958, n. 259, che assoggetta al controllo 
generale di legittimit� della Corte dei Conti tutti �quegli enti, ai quali tlo 
Stato �contribui�sce in via ordinaria. Il C.O.N.I., svolgendo attivit� al medesimo 
conferita dallo Stato, in relazione ailla quale � sorta ed � 1stata sviluppata 
l'organizzazione dei noti concorsi pronostici, non sfugge alla regola 
generale, in quanto i pr�>venti delle attivit� relative spettano in via originaTia 
allo Stato, che ne ha attribuito una quota al C.0.N.I. in relazione alle 
particolari esigenze dell'attivit� _sportiV'.a, che deve �essere organizzata e 
progvammata da una sola autorit� in campo nazionale. 
CONSIGLJO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1970, n. 668 -Pres. Potenza 
-Est. Giura -Cioffi (avv. Balzarini) c. Ministerio Difesa (avv. Stato 
Peronaci). 

Cosa giudicata -Esecuzione -Legittimazione -Mancata proposizione 
del ricorso principale -Carenza. 

Cosa giudicata -Esecuzione -Estensione a soggetti estranei al giudizio 
-Diniego -Inammissibilit�. 


PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1073 

Cosa giudicata -Esecuzione -Estensione a soggetti diversi dagli originari 
ricorrenti -Potere discrezionale dell'Amministrazione. 

L'e~ecuzione del giudicato non pu� essere richiesta da colui che 
non abbia proposto il ricorso irn via principale (1). 

Rientra nel potere discrezionale deU'Amministrazione la facolt� di 

estendere il giudfoato a soggetti estranei al giudizio principale nei 'CCl!Si 

in cui il provvedimento annunato non sia indivisibiie (2). 

La positiva estensione del giudicato a sogge,tti estranei aiza l~te non 

consente successivamente il diniego del beneficio ad altri soggetti, che 

si trovino nella stessa posizione di coloro che, pur non essendo parti 

del giudizio amministrativo, sono stati avvantaggiati dal provvedimento 

di estensione del giudicato (3). 

(1) Giurisprudenza costante. 
(2) Cfr. Sez. IV, 2 luglio 1969, n. 329, Il Consiglio di Statq, 1969, 1129. 
(3) La massim:;t co,stituisce applicazione del consolidato pdncipio in 
base al quale, ogni voJ.ta che l'Ammini'Strazione ha la facolt� di eserdtare 
un pote.re discrezionale, pu� emettere un IJTOVvedimento a contenuto positivo 
ovvero negativo; tuttavia, 111ell'iipotesi di esercizio positivo del potere, 
all'Amministrazione � 'Successivamente inibito di ridec1dere atuonomamente 
il problema, dovendosi tener conto, a pena di eccesso di potere sotto il 
profilo dell'incoerenza, di quanto gi� in precedenza disposto. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 20 ottobre 1'970, n. 697 -Pres. Barra 
Caracciolo, Est. GiUTa -S.p.A.. Vivakool (avv.ti Cossu e Frau) 

c. Giunta iregionale sarda, Prefetto di Caglitari e Ministero Lavori 
Pubblki (avv. Stato Casama�ssima). 
Espropriazione per p. u. -Invalidit� derivata da atto connesso precedente 
-Termine per l'impugnativa -Inosservanza -Inammissibilit� 
dell'impugnativa principale. 

Espropriazione per p. u. -Termine per l'impugnazione -Espropriazione 
per p. u. -Fattispecie. 

La denuncia deUa illegittimit� di un provvedimento, fatta discendere 
. da un vizio di un atto connesso precedente impugnabite ex se, � inam


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1074 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

missibile nel caso di mancata, tempestiva impugnazione deU'atto connesso 
(1). 

Non essendo dovuta la notifica del provvedimento di a1Jpll'ovazione 
del pq-ogetto di un'opera di pubblica utiiit�, l'avv,enuta piena conoscenza 
� dimostrata dalla sottoscrizi()l'ne dei verbali di concordamento dei prezzo, 
contenenti esplicito richiamo al progetto delle opere da eseguire (2). 

(1-2) Giurisprudenza pacifica. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 23 ottobre 1970, n. 698 -Pres. Barra 
Call"acciolo, Est. Giura -Molino (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero 
Difesa (avv. Stato Del Greco). 

Impiego pubblico -Note di qualifica -Giudizio complessivo -Comportamento 
e rendimento -Motivazione necessit�. 

Il giudizio complessivo formuLato nei confronti di un impiegwto 
sulla base del comportamento e del rendimento deve. essere motivato in 
relazione ad entrambi i predetti elementi (1). 

(1) Cfr. IV Sez., 24 gennaio 1968, n. 30, Il Consiglio di Stato, 1968, 
pag. 27; VI Sez., 23 aprile 1968, n, 258, ivi, 703. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 27 ottobre 1970, n. 738 -Pres. Potenza 
-Est. Battara -Salu:sest (avv. Stecconi) 'c. Ministero Grazlia e 
Giustizia (avv. Stato Petroni) ,ZO[ppi ed altri (n.c.). 

Impiego pubblico -Note di qualifica -Revisione -Contrasto con le 
note informative -Fattispecie -Difetto di motivazione. 

Impiego pubblico -Note di qualifica -Impugnazione -Decisione Omesso 
esame della censura -Omessa istruttoria -Illegittimit�. 

Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Illegittimit� 
del giudizio complessivo -Conseguenze -Illegittimit� dello 
scrutinio. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1075 

Impiego pubblico -Promozione per merito comparativo -Attitudine 
alla qualifica superiore -Valutazione della personalit� del dipendente 
nel suo complesso -Necessit�. 

n Procuratore Generale della Repubblica nelL'effettuare la revisione 
deLle note di qualifica redatte 'dal Procuratore della RepubbUca competente 
non pu�, nel condividere il contenuto deLLe note! suddette; attribuire 
un giudizio complessivo inferiore sulLa base di fatti ascritti ,ai funzionario 
senza il' previo accerta.mento della colpa di quest'ultimo (1). 

Ii Consigiio di Amministrazione nel decidere S'l,/-l ricorso gerarchico 
ha l'obbligo di procedere aU'istruttoria in relazioqie alle censure dedotte 
dal dipendente (2). 

L'annutiamento del giudizio complessivo, cui sia seguita la valutazione 
in sede di scrutinio,,determina la conseguente illegittimit� dello 
scrutinio (3). 

La valutazione attitudinale va formulata in re.lazione alla personalit� 
nel suo complesso del dipendente e non in, relazione ai singoii 
titoli (4). 

(1-3) La decisione costituisce applicazione dei p;rincipi geneTali relativi 
alla necessit� di motivazione adeguata da fornire al giudizio �complessivo, 
obbligo quest'ultimo pi� accentuato ove, come nel caso .concreto, il giudizio 
in sede di revisione si ponga in contl'asto con quello formulato dal superiore 
geraTchko. 

(4) Giurisprudenza costante. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 777 -Pres. Potenza 
-Est. Battara -Spagna Musso (avv.ti Spagna Musso, Intriglia 
e A!I'dizzOllle) c. Provveditorato 00. PP. per la Campania (avv. Stato 
Mataloni) e Comune di Napoli (avv. Gleijeses). 

Giustizia amministrativa -Autorizzazione a sta:re in giudizio -Omesso 
deposito relativa delibera -Inammissibilit� dell'intervento in giudizio. 


Leggi, Decreti e Regolamenti -Norme sopravvenute -Applica;,;ione 
della precedente disciplina -Limiti. 

6 

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1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Espropriazione per p. u. -Edilizia scolastica -Vincolo triennale ex 
art. 7 1. 24 luglio 1962, n. 1073 -Illegittimit�. 

� inammissibile la costituzione in giudizio di un Comune, in mancanza 
sia deLl'autorizzazione del Consiglio comunale a resistere che alla 
approvaziop,e dell'autorit� competente (1). 

Il contenuto innovativo di una legge sop!favv1enuta impedisce la,. 
applicazione della precedente nor:mativa non soLtanto ai nuovi procedimenti, 
ma anche ,a quelli gi� -in corso alL'atto di entrata in vigore delle 
nuove disposizioni (2). 

La legge 28 luglio 1967, n. 641, imtroducendo il principio della 
programmazione deU'edilizia scolastica, non consente l'applicazione delle 
leggi 9 agosto 1954, n. 645 e 24 luglio 1962, n. 1073 che, disponendo 
interventi di carattere straordinario, escludono il coordinamento voluto 
dalla nuova Legge; illegittimo, in conseguenza, si rivela il ptrovvedim~nto 
che assoggetta una propriet� al vincolo triennale previsto dall'art. 7 della 
legge 24 luglio 196.2, n. 1073� (3). 

(1) Giurisprudenza costante. 
(2) Cfr. IV Sez., 11 luglio 1969, n. 371, (n Consiglio di Stato, 1969, I, 
1159). 
(3) La .prevaJenza della legge 28 luglio 1967, n. 641 rispetto alla p:recedente 
normativa � stata stabilita anche con riferimento alle formalit� di 
pubblicazione delle domande previste dall'art. 4 della legge 25 giugno 1865, 
n. 2359 (cfr.. Il Consiglio� di Stato, Sez. IV, 12 novembre 1969, n. 709). 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, In. 783 -Pres. Potenza 
-Est. Melito -Cascio. (avv. Spagnuolo Vigorita) c. Ministero 
Grazia e Giustizia (avv. Stato Giorgio Azza.ri'ti), Consiglio notarile 
di Camrpobas:so e altro (n.c.). 

Competenza e giurisdizione -Notariato -Elezione del Consiglio na


zionale -Potere di vigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia 


Esercizio -Sussiste la giurisdizione del Consiglio di Stato. 

Notaro -Notariato -Consiglio nazionale -Elezione -Poteri del Ministro 
-Estensione. 

Rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia relativa 
alla legittimit� dell'esercizio del potere di vigilanza riconosciuto daUo 
art. 10 legge 3 agosto 1949, n. 577 al Ministro di Grazia e Giustizia in 


PARTE. I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1077 

tema di elezioni per il Consigtio Nazionale del Notariato, trottandosi di 
attivitd che si configura come procedimento presupposto ati'esercizio del 
diritto elettorale attivo e passivo (1). 

L'art. 10, 30 comma della legge 3 agosto 19:49 n. 557 deve essere 
interpretato ne�l senso che att;ibu.isce al Ministro il potere di riconvocare 
i coUegi per una nu.ova votazione non soltanto nell'ipotesi di annullamento 
della elezione, ma altres�, in ogni caso in cu.i la voLontd del cotiegio 
non risulti validamente espressa; in tali fattispecie legittimamente 
viene riconvocato il solo collegio, la cui attivitd � stata riscontrata viziata 
(2). 

(1-2) Massime esatte. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 790 -Pres. Potenza 
-Est. Giura -S.p.A. Immobiliare Santa Maria (avv. Pallottino) 
�C. Prefetto di Roma (avv. Stato Casama.ssima), Comune di Roma 
(avv. Rago), Consorzio Lega S. Paolo Auto (avv.ti Cavalieri e M. S. 
Giannini). 

Edilizia popolare ed economica -L. 18 aprile 1962, n. 167 -Mancato 
esercizio della facolt� di costruzione diretta -Conseguenze. 

Il proprietario di aree, che non si sia avvalso della facoitd di richiedere 
di poter costruire direttamente sulle medesime non ha interesse ad 
opporsi all'espropriazione di queste ultime a favore di un cornsorzio, in 
quanto in caso di annullamento del provvedimento impugnato non potrebbe 
divenire egli stesso assegnatario (1). 

I 

(1) Massima esatta. 
CONSIGPO DI STATO, Sez. IV, 6 novembre 1970, n. 804 -Pres. Barira 
Caracdolo -Est. Catallozzi -Corvatoni c. Milnistero Interno (avv. 
Stato Pierantozzi). 

Impiego pubblico -Costituzione del rapporto di servizio -Estremi Irrilevanza 
della mancata esibizione dell'atto di nomina in ordine � 
alla sussistenza del rapporto. 



1078 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Impiego pubblico -Natura del rapporto di servizio -Necessit� del riferimento 
al contenuto del medesimo. 

Impiego pubblico -Licenziamento -Diritti patrimoniali conseguenti Norme 
applicabili. 

Si configura a tutti gli effetti un rapporto di pubblico impiego, ove 
ne sussistano i necessari requisiti di contenuto e ricorrano, altresi, documenti 
che consentono di ritenere avvenuta L'emanazione dell'atto di 
nomina; in tale ipotesi deve ritenersi irrilevante la mancata esibizione 
in giudizio dell'atto di nomina stesso (1). 

La natura del rapporto di lavoro si definisce in relazione al suo \ 
contenuto e non con riferimento alle qualificazioni usate dalle parti o al 
tipo di imputazione della relativa spesa in concreto utiiizzata daLl'Amministrazione 
(2). 

Il rapvorto d'impiego �costituito senza il ricorso ad una procedura 
concorsuale � disciplinato dal d.l. 4 aprile 19'1:.7, n. 207; pertanto, ricorrendo 
i presupposti del licenziamento per motivi non disciplinari ed il 
compimento di dieci anni di anzianit�, matura il diritto al mancato preavviso, 
nonch� quello all'indennit� di anzianit� secondo i pll'incipi generali 
previsti dagli artt. 2118 e.e. e 10 r.d.l. 13 novembre 1924, n. 18.25. (3). 

(1-3) Giurisprudenza costante. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 14 novembre 1970, n. 8216 -Pres. Potenza 
-Est. Melito -De Cesaris (avv.ti De Cesaris E. e M.) c. Medico 
provinciale di Roma (avv. Stato Giorgio Azza;riti). 

Atto amministrativo -Procedimento -Norme di legge sopravvenute Applicabilit�. 


Impiego pubblico -Concorso -Bando -Norme di legge sopravvenute 
Applicabilit� -Limiti. 

Le leggi sopravvenute a disciplinare l'azione amministrativa trovano 

applicazione nei limiti in cui non incidono su situazioni giuridiche gi� 

compiute ed esaurite in base alla normativa precedente (1). 

Scaduto il termine di presentazione delle domande di conco!fsO, ille


gittimamente viene revocato il bando da parte dell'Amministrazione nel 

caso che una legge sopravvenuta abbia modificato i presupposti soggettivi 

di partecipazione �l concorso stesso (2). 

(1-2) Cfr. Giurisprudenza citata in Il Consiglio di Stato, 1970, I, 1534. 



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1079 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 24 novembre 1970, n. 901 -Pres. Mezzanotte 
-Est. Figliolia -Simonini (avv.ti C. e N. Sciacca) c. Ministero 
Difosa (avv. Stato del Greco). 

Cosa giudicata -Esecuzione -Presupposti e limiti -Estensione del 
mezzo alle decisioni del Consiglio di Stato. 
Cosa giudicata -Esecuzione -Presupposti stabiliti dal codice di procedura 
civile -Inapplicabilit� alle decisioni del Consiglio di Stato. 

L'Istituto dell'obbligo della esecuzione del giudicato � applicabile, 
oltre eh.e rispetto .alle decisioni deU'A.G.0., anche nei confronti di decisioni 
del Consiglio di Stato (1). ., 

La normativa del c.p.c. in materia di giudicato non � estensibile 
alle decisioni in sede giurisdizionale amministrative, la cui esecuzione 
pu� essere richiesta anche se nei confronti della decisione, cui 'non sia 
stata data esecuzione, sia stato proposto tempestivo ricorso per difetto 

Fdi giurisdizione (2). 

(1) GiuxispTudenza costante. 
(2) Il principio affermato della decisione in esame in coeTenza ai tradizionali 
principi di autonomia della giurisdizione amministrativa � stato � 
disatteso dalle Sezioni Unite con decisione 18 settembre 1970, n. 1563 (Giust. 
Civ., 1970, I, 1538) che, nel �cassare urta pronuncia de1la VI Sezione (27 
giugno 1969, n. 319) contenente analoghe affermazioni, ha stabilito che il 
ricorso pr�visto dall'art. 27 n. 4 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 trova 
ingfesso nella sola e comune ipotesi che la dec~sione, di cui si chiede l'.esecuzione, 
valga a chiudere il processo, assumendo il icarattere di immutabi-� 
lit�, �che costituisce l'essenza del giudicato, quale .pu� desumersi da1l'�rt. 324 
c. p. c.; che, infine, tale norma non si pone in �alcun contra.sto con il sistema 
giuriisdiziQnale amministrativo, ma si armonizza con lo stesso ed in paTticolare 
coni il procedimento dinanzi aJ Consiglio di Stato. 

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SEZIONE QUINTA 

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GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

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I 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 febbraio 1970, n. 245 -Pres. Pece -Est. 
Mazzacane -P. M. Di Majo (conf.) -Soc. Coop. Costruzioni 
Navali (avv. De Luca) c. Minis!ero delle Finanze (avv. Stato Ange-. 
lini Rota). 

Imposta di re~istro -A~evolazioni fiscali per l'Opera Nazionale Combattenti 
-Limiti. 

I

(r.d.1. 16 settembre 1926, n. 1606, art. 34). 
I

tLa agevolazione fiscale stabilita dall'art. 34 del r.d.l. 16 settembre 
1926 n. 1606 riguarda le operazioni, gli atti e i co<ntratti relativi aLl'attivitd 
deli'Opera Naziomaie Combattenti� per quanto concerne l'interesse� 
dell'Opera stessa. Ca<n tale ultima espressione � richiesto un reguisito 
ulteriore, rispetto alla precedente. legislazione in materia, non essendo 
sufficiente che l'atto rientri nei fini istituziosali dell'ente, ma essendo 
invece necessario che, oltre a ci�, esso realizzi un concreto interesse 
dell'Opera. Nei contr-atti bilaterali o pluraterali fra l'O. N. C. ed altri 
soggetti, La agevolazione fiscale va applicata, a favore di tutti i co<ntraenti, 
nei limiti in cui il contratto re-alizza il concreto interesse (esclusivo o "" 
concorrente) dell'Opera Nazionale Combattenti (1). 

I 

(Omissis). ,___ La Soc. Coop. Costruzioni Navali censura la sentenza 
impugnata pe:r violazione dell'art. 34 del r.d.l. 16 �settembre 1926, 

Iw

n. 1606 e per difetto di motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 @i
lii 

I

(1) La Corte di Cassazione, �Che con le precedenti �sentenze 24 giugno ~] 
1968 n. 2118 (in Riv. leg. fisc. 1969, 195) e 29 gennaio 1948 n. 130 (in Foro �::: 
it. 1948, 1, 752) aveva affermato il carattere generale ed omnicomprensivo j:@ 
delle agevolazoini fiscali concesse dall'art. 34 del r. d. I. 16 :settembre 1926, f~ 
n. 1606 all'Opera Nazionale Combattenti, con la sentenza in esame �ha 
l,':_-,:_�_,_:_i_:_::;�, 

affrontato ex professo il problema interpretativo della formula legislativa ~ 

�per quanto concerne l'interesse dell'O.N.C. � usata da detta disposizione g: 
e l'ha risolto in modo da dover essere meditato attentamente. rn:: 
In primo luogo deve infatti essere sottolineato che, secondo _la sentenza , 
in esame, la suddetta formula prescrive un �requisito ulteriore� per la con-!t 

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volazione fiscale, non occorre soltanto che l'Opera, con la conclusione di 
un negozio giuridico, svolga fa propria attivit� generica (specificata nell'art. 
1 del ripetuto R�egolamento), ma altresi �che questa attivit� sia esplicata 
nel proprio interesse � (de�c. 16 maggio 1956 n. 821,;a2, in Riv. leg. fisc. 
1958, 1523). 
volazione fiscale, non occorre soltanto che l'Opera, con la conclusione di 
un negozio giuridico, svolga fa propria attivit� generica (specificata nell'art. 
1 del ripetuto R�egolamento), ma altresi �che questa attivit� sia esplicata 
nel proprio interesse � (de�c. 16 maggio 1956 n. 821,;a2, in Riv. leg. fisc. 
1958, 1523). 
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
~ 

c.p.�c. La ricorrente sostiene che la affermazione ,della Corte di merito, 
secondo �Cui la esenzione fiscale di cui aUa richiamata disposizione di 
legge, essendo di natura 1soggettiva, n�n pu� estender.si alie parti che 
haillilo stipulato �contratti �con l'Opera Nazionale Combattenti, � frutto 

di un evidente vizio logico. Secondo la ricorrente, per il chiaro� disposto 
testuale della legge, una volta accertato che l'O.N.C. � parte di un contratto, 
che questo � �comp1reso nella attivit� istituzionale dell'ente, e che, 
quindi, � ,stato concluso (e deve essere registrato) nell'interesse del-
1'0.N.C'.; deve ricono~cersi che non si tratta di estensione ad un terzo 
della esenzione (s�oggettiva) �concessa all'O.N.C. ma che lo stesso contratto 
(ricorrendo le �condizioni menzionate) � ersente da imposta. 

La censura � fondata nei limiti di .seguito precisati. 
Invero la affermazione della Corte di appello di Roma sul .carattere 
.soggettivo della esenzione concessa all'O.N.C. � esatta (cfr. cass. 

civ. 24 giugno 1968 n. 2118; 29 gennaio 1948, n. 130), ma non � sufficiente, 
come invece la Corte ,stessa ha riten�to, a risolvere la questione 
��... 

in esame. 

Occ�rre ricordare che la le~ge 28 gennaio 191.9, n. 55 (art. 50) dispose 
la esenzione fiscale per le operazioni, gli atti e i �contratti relativi 
all'attivit� dell'Opera Nazionale Combattenti. 

Allo stesso fine provvidero, con identica formulazione, il r.d. 31 dicembre 
1923, n. 3258 (art. 55), la legge di registro 30 dicembre 1923, 

n. 3269 (art. 34 Tab. all. C), e la legge ipotecaria 30 dicembre 1923, 
n. 3272 (art. 14 ali. C). 
Successivamente il r.d.l. 16 settembre 1926, n. 1606 dispose: �le 
operazioni, gli atti, i contratti relativi .all'attivit� dell'O.N.C. sono esenti 
da ogni imposta, tassa o diritto, per quanto concerne l'interesse del-
1'0.N.C. �. 

Il raffronto tra le disposizioni menzionate pone in evidenza: a) anteriormente 
alla legge n. 1606 del 1'926 era richiesto, per la concessione 

cessione dell'agevolazione. Non si ha Di� cio�, come era stato precedentemente 
affermato, che la agevolazione coore tutta la attivit� istituzionale 
dell'O.N.C., ma si ha:'�!he, di tale attivit�, �-agevolata solo quella che realizza 
l'interesse dell'O.N.C. In sostanza quindi, sembra che il nuovo orientamento 
della Suprema Corte si.a conforme a quanto gi� ritenuto dalla� Commissione 
Centrale delle imposte secondo cui � le �condizioni essenziali per 
l'applicazione del beneficio fiscale previsto dall'art. 34 del regolamento 
16 settembre 1926 sono due: a) che si tratti di operazioni, atti e contratti 
relatiyi all'attivit� dell'Opera Nazionale; b) che tale attivit� venga espletata 
nell'interesse dell'Opera stessa. Ci� stante, !)er il godimento. dell'age



1082 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della esenzione, che l'atto foose compreso nell'attivit� istituzionale dell'~
nte ( ... � relativi all'a�ttivit� � ...) b) la legge n. 1606 del 1926 ha mantenuto 
fermo il predetto requisito, ma lo ha ulteriormente specificato: �per 
quanto concerne l'interesse dell'O.N.C. �. La formulazione aggiunta � 
ben prrecisa, rispetto alle precedenti leggi in materria; onde devesi escludere 
�che essa sia pleonastica, e riconorscere, invece, che iTI, tal caso la 
norma ha posto la es~genza di un !I'equisiJto ulteriorre, rispondente, del 
resto, alla ratio della esenzione. Infatti negli atti bilaterali (come nella 
specie) o plurilaterali fra l'O.N.C. ed altri soggetti, poich� l'imposta � 
dovuta solidalmente da coloro che vi fPartecipano, e poich� l'esenzio1ne 
dell'O.N.C., appunto in quanto 1soggettiva, non si estende agli altri partecipanti, 
occorre determinart: in quali casi ed in quale misura la imposta, 
che � unica, debba ricadere a cadco del soggetto che contratta con la 

O.N.C. A tal fine la legge :n. 1606 del 1926 non ha dettato disposizioni 
particolari (quali 1S� rinvengano nell'art. 94, 1�, 2�, 3� comma della '.legge 
di registro, per i rapporrti fra Sta>to e pirivati quanto alle esenzioni -anche 
esse di carattere soggettivo -concesse all'erario), ma ha assunto, 
come criterio individuante (e limitativo) dell'agevolazione, l'interresse 
dell'O.N.C. nel contratto ( ... �rper quanto concerne l'interesse del-
1'0.N.C. �) che equivale all'interesse rispettivo nel contratto, analogamente 
a quanto dispone l'art. 94, 4� comma, della. legge di reg1stro per 
gli atti non regolati espressamente dai commi precedenti. 
La Corte del merito, pertanto, non awebbe dovuto ferrmarsi a rilevare 
il �carattere soggettivo della esenzione concessa aJ.l'O.N.C., deducendone 
l'Impossibili>t� di estendere la esenzione alla controparte. La 
Corte avrebbe dovuto, invece, dopo aver accertato se il �contratto in 
esame rientrava nei fini istituzionali dell'ente (questione che la societ� 
afferma essere divenuta pacifica, ma 1n �contrasto con la contropaTte), 
stabilire (sia pure, ove necessario, in via p;resuntiva) 1se l'interesse del-

Ma oltre a d�, la sentenza in esame ha attribuito alla stessa formula 

�per quanto concerne l'interesse dell'O.N.C. � un significato maggiore, riconoscendole 
efficacia normativa anche in relazione al diverso problema della 
incidenza della imposta fra le parti nel caso di contratti bilaterali o plurilaterali 
a cui partecipi 1'0.N.C., e ci� i.n deroga al principio generale della 
inestensibilit� dei privil�gi soggettivi a persone diverse da quelle consi-� 
derate dalla legge di favore. 
Su tale punto appaiono per� giustificate alcune riserve perch�, da un 
lato, nulla induce a ritenere che il legislatore, nel disciplinare 1'0.N.C. e 
nel concederle agevolazioni fiscali di caratter�e soggettivo, abbia voluto agevolare 
anche coloro 'che �contrattano con lei, e, da un altro Iato, la analogia 
letterale che la Suprema Corte ha rinvenuto fra la detta formula e quella 
usata dall'art. 94, quarto comma, della legge di registro, non pu� giustificare 
una assimilazione del contenuto normativo delle due disposizioni, dato 
che l'art. 94 della legge di registro regola proprio e compiutamente la incidenza 
dell'imposta sui contraenti dello Stato, mentre l'art. 34 del decreto 


n. 1606 del 1926 dispone soltanto la agevolazione dell'O.N.C. e ne precisa 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1083 

; 

1'0.N.C. nel contratto medesimo, fosse esclusivo o concorre.sise con quello 
dell'altro contraente, al fine di stabilire LI.a legittimit� o meno della pre-� 
tesa fiscale fatta valere (per l'intera imposta dovuta) nei confronti della 
societ� ricorrente. -(Omissis). 

i limiti oggettivi con riferimento agli atti ,che realizzano l'interesse del


l'Opera. 

Sembra quindi pi� esatto il ritenere che, fermo il principio per cui 

l'agevolazione soggettiva dell'O.N.C. non giova mai a coloro che contrattano 

con lei, tale agevolazione compete alla stessa �Opera per i soli atti che, 

oltre a rientrare in astratto nei suoi fini istituzionali, realizzino anche in 

concreto il suo effettivo interesse. 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 22 settembre 1970, n. 1670 -Pres. 
Marletta -Est. Milano -P. M. Di Majo (conf.) -Ferrerio (avv. Sequi) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Carusi). 

Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Azione ~iudiziale -Precedente 
decisione definitiva della Commissione -Decisione della 
Commissione Centrale che cassa con rinvio -Non � tale. 

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 22). 
La definitivit� della decisione di una Commissione va intesa sotto 

il duplic_e profilo del rito e del contenuto sostanziale: sotto il primo 
aspetto � definitiva la decisione che; anche se impugnaMle dinanzi ad 
altra commissione, � divenuta irretrattabile per mancanza di tempestiva 
impugnazione; sotto iL secondo aspetto � definitiva la decisione che, risol,,_
vendo tutte le questioni. insorte, esaurisce il processo tributario neHa sede 
adita. Non � quindi definitiva ai fini della promovibilit� dell'azione innanzi 
all'A.G.O. in materia di imposte dirette (art. 22 r.d. 7 agosto 1936, 

n. 1639:) la decisione della Commissione Centrale che, riso,lvendo una 
questione di tassabilit�, cassi la decisione impugnata con rinvio ad altra 
Commissione (1). 
(Omissis). -Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 
360' n. 3 c.p.c., la violazione e faLsa applicazione degli artt. 53 t.u. 
24 agosto 1877, n. 4021, 34 legge 8 giugno 1936, In. 1231, 2 d.l. 19 ottobre 
1944, n. 384 e 15 preleggi per aver la Corte di Appello, nell'accogliere 
l'eccezione d'inamm1ssibilit� dell'azione giudiziaria, siccome non 
spiegata nel term1ne di sei mesi dalla notificazione della decisone della . 
Commissione Centrale delle imposte del 12 marzo 1962, ritenuto che gli 

(1) Giurisprudenza pacifica: cfr. sentt. 3 febbl'aio 1968, n. 354 in questa 
Rassegna, 1968, I, 115; 21 g,iugno 1968, n. 2063, ivi, 498. � 

1084 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

artt. 53 del dtato Testo Unico e 34 della citata legge attribuiscono carattere 
definitivo al provvedimento con cui la Commissione Centrale 
delle imposte decide :sull'esistenza di un reddito e sull'assoggettabilit� 
dello stes,so all'imposta di ricchezza mobile, mentre, ai fini della rituale 
propo!I1sizione dell'azione dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria, le 
decisioni delle �cOl!llmissioni tributarie possono ritener.si def�lnitive soltanto 
quando contengano il regolamento conclusivo delle liti tributarie. 

Il motivo � fondato. 

� appena necessario ricordare in proposito che, rsecondo il fermo 
orientamento giurisprudenziale di que:sta Corte Suprema (sent. n. 2240 
de11'8 agosto 1950, n. 1602 del 25 maggio 1959, n. 1718 del 9 giugno 1959 
e n. 2063 del 21 giugno 1968), 'La definitivit� delle decisioni delle Commissioni 
tributarie deve essere intesa sotto il duplice profilo del rito e 
del contenuto :sostanziale dell'emessa pronuncia. Sotto il primo aspetto 
devono considerarsi definitive tutte quelle decisioni le quali, pur 
essendo ammesso il ricorso ad altra Commissione, siano divenute definitive 
per mancanza d'impugnazione. Sotto il secondo aspetto, invece, si 
hanno da intendere per definitive le decisioni che, risolvendo tutte le 
questioni in.sorte, sfa in fatto �che in diritto, esaurtscono il processo tributario 
nella sede adita: 

Alla stregua di tale principio, che, in materia di imposte, trova 
giustificazione e fondamento negli artt. t53 del t.u. 24 agosto 1877, 

n. 4021 e 120 del regolamento 11 luglio 190!7, n. 560, non pu� e'ssere 
considerata definitiva e, pertanto, autonomamente impugnabile dinanzi 
al1'autori1� giudiziaria ordinaria, la decisione della Commissione centrale, 
che, ritenendo tassabile, in punto di diritto, un cer-to cespite o 
reddito, rimetta gli atti alle Comm.~ssioni competenti per il giudizio di 
merito perch� accertino, in fatto, la :sussistenza dei pr'esupposti e degli 
elementi dell'imposizione, giacch� soltanto attraverso la pronuncia su 
tali questioni viene a formarsi la definizione del rapporto tributario che 
pu� formare oggetto di giudizio dinanzi al giudice ordinario. 
N� pu� ritenersi, come si � ritenuto dall'impugnata sentenza, che 
la decisione della Commissione centrale .sul punto di diritto sia rsuscettibile 
di passaggio fu giudicato, restando precluso l'esame del 'giudice ordinario, 
in difetto �di gravame entro il termine di 'sei mesi, giacch� per 
lo specifico contenuto di tale pronuncia, che non esaurendo il processo 
tributario, non assume definitivit�, le questioni �cos� risolte possono essere 
sempre sollevate nuovamente con la domanda giudizia1e che sia proposta 
avverso la decisione c:he concluda e definisca tale procedimento. 

Neppure ad indurre in diverso avviso vale il richiamo fatto dalla 
impugnata sentenza al disposto dell'art. 34 della legge 8 giugno 1936, 

n. 1231. 
Con tale disposizione infatti, come fu gi� osservato con la richiamata 
decisione n. 2442 del 1950, non si � inteso punto 1nnovare al sistema 



Ne�l'art. 13 deila Legge 2 Lugiio 1949, n. 408, mentre ii termine 
�abitazioni� deve ritenersi �usato in senso pll'oprio, in quanto ii Le-
Ne�l'art. 13 deila Legge 2 Lugiio 1949, n. 408, mentre ii termine 
�abitazioni� deve ritenersi �usato in senso pll'oprio, in quanto ii Le-
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1085 

fissato con gli artt. 53 del t.u. del 1877 e 120 del relativo regolamento 
per il computo del termine di sei mesi entro i quali � consentito il ricorso 
all'autorit� giudiziaria, ma unicamente 1stabilire ,che le decisioni della 
Commissione centrale �che chiudono il processo in sede amministrativa, 
se non sono notificate nei 3 mesi dal giorno in cui pervengono diventano 
inoppugnabili per la finanza, salvo il dilritto del contribuente di ricorrere 
all'autorit� giudiziaria nel termine di sei me1si dall�l; notifica. Precetto 
questo ultimo che non modifica punto le norme precedenti, ma che va 
riferito ed inquadrato proprio con quanto dispone l'art. 10�7 del citato 
regolamento. 

Pertanto, nel caso di spede, poich� iLa decisione deUa commissione 
centrale del 12 marzo 1962, non definiva la �controversia in sede amministrativa 
eissendosi limitata a riconoscere la legittimiit� dell'operato accertamento, 
risolvendo cosi la questione dell.'an debeatur e rinviando 
alla commissione provinciale per la liquidazione del quantum, consegue 
che la decisione che chiudeva la controvensia tributada in sede amministrativa 
fu unicamente la dedsione della 1stessa 'commissione centrale 
del 4 novembre 1964 che rigett� il gravame del Ferrerio avverso la pronuncia 
emessa dalla commissione provinciale in 1sede di rinvio. Ed essendo 
stata quella decisione 1notifi�cata il 12 febbraio 1965 nessun dubbio pu� 
sorgere sulla tempe.stivit� e ritualit� dell'azione giudiziaria promossa con 
la cifazione del 9 agosto 1965. Si deve pertanto affe>rmare la proponibi;lit� 
dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria dell'azione che la corte di 
merito, �confermando la decisione del Tribunale, h3; invece escluso; e ci� 
importa �che la impugnata decisione deve essere annullata con rinvio 
della controversia ai sensi dell'art. 383 ult. comma c.p.c. ai giudici 'di 
primo grado i quali dovranno esaminare la proposta questione concernente 
la esistenza o meno nel �caso :in esame, di un reddito tassabile e, se 
del caso, quella concernente la determinazione del tributo, che forma 
oggetto del secondo motivo del ricorso 1che :resta, pe.rtanto, assorbito. -


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 ottobre 1970, n. 1837 -Pres. Pece Est. 
D'Orsi -P. M. Chir� (conf.) -S.p.Az. Domus Julia (avv. Romanelli, 
Locati) 1c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni). 

Imposta di registro -Agevolazioni per le case di abitazione non di 
lusso -Estensione agli uffici e negozi -Interpretazione dei termini 
�uffici e negozi�. 

(L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 13; L. 6 ottobre 1962, n. 149~. art. 1; L. 2 dicembre 
1967, n. 1212). 

1086 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gisl.atore ebbe indubbiamente la finalit� di incoraggiare la ricoistruziom,e 
delle abitazioni per le classi non abbienti, i termini �uffici e negozi� 
vanno interpretati in senso lato, per compredere quei locali facenti parte 
di un fabbricato per abitazioni, capaci di produrre un re.ddito proprio, 
diversi dalle case di abitazione e comunemente ad esse non assimilabili, 
nei confronti dei qt1Jali la concessione deile agevolazioni fiscali � subordinata 
alla ricorrenza di un determinato rapporto t'l'ia la loro superficie 
e quella dei piani sopra terra. E tra essi, quindi, ben pu� rientrare un 
magazzino o un laboratorio artigianale (1). 

(1) Sul concetto di uffici e negozi in materia di agevolazioni per l'edilizia. 
In materia di agevolazioni fiscali per l'edilizia, l'art. 1 della legge interpretativa 
6 agosto 1962, n. 1493 cosi dispone: 

� Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di 
lusso... sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negoz~, quando 
a quest'ultimi sia destinata una superficie non eccedente il quarto,di quella 
totale dei piani sopra terra �. 
Evidentemente il termine � uffici e negozi � rappresenta piuttosto un 
genere �che non una spede, per cui la giurisprudenza (specie in sede di 
commissioni tributarie) � stata chiamata pi� volte ad esprimersi al riguardo 
in occasione di singole fatispecie. 

Anche la Cassazione, con �a sentenza in rassegna, � stata investita 
dello stesso problema ed al riguardo si � espressa nel senso che con i 
termini � uffici e negozi � si intendono quei locali capaci di produrre un 
reddito proprio, diversi dalle case di abitazione. 

Se con iriferimento al �caso dec~so la decisione pu� anche apparire 
esatte,, �qui interessa l'affermazione del principio generale, che \lascia alquanto 
perplessi. 

Infatti, se per �locali destinati a uffici-e negozi� deve intendersi qualsiasi 
locale diverso dall'abitazione, sarepbe naturale conseguenza che !'agevolazioni 
si debba estendere anche al locale destinato, per esempio, a 
cinematografo, quando �questo (non � infrequente il caso) s~ trovi alla base 
di un fabbricato destinato a case di abitazione. 

Ora non vi � chi non veda come, per .quanto si voglia interpretare 
estensivamente la norma su citata, una siffatta affermazione di principio 
va oltre la ratio legis, intesa questa come volont� del legislatore ovvero 
come contenuto obiettivo della norma stessa alla stregua di una interpretazione 
dinamica ed evolutiva nella realt� storica e sociale del momento 

(v. BETTI, L'interpretazione della legge e degli atti giuridici, pag. 31 e segg.). 
N�, d'altra parte, � dato rinvenire le ragioni di un tale orientamento, 
perch� la sentenza in rassegna ne d� una motivazione per relationem, riportando 
come prec�dente la decisione della stessa Cassazione 21 dicembre 
1964, n. 2947. 

Consultando quest'ultima sentenza, vediamo che al riguardo cosi si 
esprime: 

� Invero, anche i locali destinati ad autorimesse ed a magazzini possono 
usufruire della esenzione venticinquennale dell'imposta sui fabbricati, 
in quanto essi o costituiscono pertinenze delle singole case di abitazione, 
e sono soggetti al trattamento fiscale di queste ultime, o servono, 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1087 

(Omissis). -Con il'unico mezzo di ricorso la s.p.a. Domus Julia, denunciando 
la violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artic�li 
13 e 14 della legge n. 408 del 1949 e dell'art. 1 della legge 6 ottobre 
1962, n. 1493, i.n relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. si duole che la Corte 
di ap1Pello abbia negato l'applicazione dei benefici fiscali all'atto di acquisto 
dell'area edificatoria -per la parte corrispondente al 1seminterrato sotto 
il profilo che questo era suscettibile di usi �diversi da quelli di abitazione, 
uflki o negozi. La r1cottente afferma che l'espressione ��case d.i 
abitazione� (non di fosso) adottata dal legislatore per indicare l'oggetto 
del beneficio dell'esonero o della riduzione di determinate imposte, sarebbe 
stata usata in senso omnicomprensivo per indicare la de1stinazione 

comunque, aU'eser�izio di una impresa e dentrano nell'ampia categoria 
dei � locali destinati ad uffici e negozi ., prevista dal legislatore per comprendervi 
quei locali facenti parte di un fabbricato per abitazioni, capaci 
di produrre un reddifo proprio, diversi dallle case di abitazione, e, comunque, 
ad esse non assimilabili, nei confronti dei quali la concessione delle 
agevolazioni fiscali � subordinata alla ricorrenza di un determinato rapporto 
tra la J.oro superficie e quella totale -dei piani sopra terra � (la massima 
della sentenza leggesi in questa Rassegna, 1965, I, 202, la motivazione � 
pubblicata in Foro.� It. 1965, I, 1071). 

Quindi, anche qui troviamo una -apodittica affermazione, secondo la 
quale i locali destinati a uffici �e negozi sono quelli �che servono comunque 
all'esercizio di un'impr�esa, dal che dovrebbe addirittura dedursene che 
in tale nozione rientrerebbero anche gli opifici industriali. 

Ora, se nell'agevolazione debbano irientrare (sia pure nella prevista 
proporzione) tutti i locali diversi dagli appartamenti per abitazione indipendentemente 
dalla destinazione cui sono funzionalmente adibiti, viene 
spontaneo domandarsi perch� la legge abbia usato l'� espressione "locali 
destinati ad uffici e negozi " e non gi� " locali destinati ad ogni altro uso " �. 

� d'uopo pertanto interpretare la norma in argomento secondo i normali 
criteri di ermeneutica, e cio� � ricercare l'interpretazione letterale 
della norma, tendente a determinare il significato de1le parole che costituiscono 
la norma' stessa, �Considerandole anche in relazione alla loro connessione; 
si dovr� tuttavia tener conto altresl di que11a che � la ratio legis, 
la quale potr� anche portare ad una interpretazione estensiva, ovvero ad 
una interpretazione restrittiva, rispetto alla apparente interpretazione letterale� 
(cosi ALEss1-STAMMATI, Ist. Dir. Trib., n. 14, pag. 21). 

Occorre al riguardo anzitutto tener�e presente che ci troviamo di fronte 
ad una norma che, prevedendo e regolando benefici fiscali, deve considerarsi 
eccezionale e pertanto non �suscettibHe di interpretazione analogica 
�(giurisprudenza costante, v. per tutte Cass. 28 giugno 1966, n. 1674, in Giust. 
Civ., 1966, 1248). 

E sebbene le Sezioni Unite (v. sentenza 11 aiprHe 1958, n. 1191, in Riv. 

leg. fisc., 1958, 1256; v. inoltr�e ;Cass. 12 dicembre 1967, n. 2933, in questa 

Rassegna 1968, I, 250 e giurisprudenza citata in nota) abbiano precisato che 

le norme, le quali concedono agevolazioni fiscali, debbono ;ritenersi di stretta 

interpretazione, potendosi ricorrere alla interpretazione estensiva solo quan


do �si � certi che � nel caso non espressamente r.egolato dal legislatore, ricor


rano i motivi e le finalit� che giUJstifichino l'identica so~uzione giw:idica., 

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1088 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

strutturalmente naturale e prevalente dello stabile e comprenderebbe per 
necessit� costru�ttive e funzionali anche taluni accessori come le autorimes�
se, i magazzini e i vani del seminterrato. 

Le agevolazioni fi:scali -continua ila ricorrente -sarebbero estese 
alle case non di lusso, nelle quali vfsiano vani non adibiti ad abitazione, 
bens� ad altri usi, quali uffici o negozi, purch� �costituiscano effettive 
pertinenze o se anche consider:ati in via autonoma, non assurgano a 
proporzione di notevole enti<t�. E nella specie il beneficio competerebbe, 
trattandosi di casa di abitazione non di lusso, con uffici e negozi, in cui 
i magazzini o vani del seminterrato costituirebbero la modestissima percentuale 
accessmia del 6 % di tutta la costruzione. 

Il mezzo � fon.dato. 

tuttavia la fl)i� recente giurisprudenza tende a porre come regola l'inteTpretazione 
estensiva in ma.teda di benefici fiscali, e la �sentenza in rassegna non 
manca di avvertire che �i termi:i;ii uffici o negozi vanno inter.nretati in 

senso lato �. � Ma 
ai fini dell'agevolazione, � bene .precisar�e che, per quanto lata possa 
essexe l'interpretazione, sempre di uffici o negozi deve trattarsi, perch� se 
si vuol estendere l'applicazione del beneficio anche a locali che tali non 
sono, si cade nell'interpretazione analogica o integrativa (sulla integrazione 
della legge v. BERLIRI, Principi di dir. trib., 1967, vol. I, pag. 143 e 
segg.) facendo rientrare nella norma fattispecie che in essa non erano previste. 
In altri termini, si cercherebbe non gi� di interpretare ci� che il 
legislatore ha detto, ma di indovinare quello che avrebbe detto se avesse 
previsto il caso (v. BERLIRI, op. cit., pag. 152 e CARNELUTTI, Teoria Generale 
del diritto, citato dallo stesso BERLIRII. 
Ora tale processo interpr�etativo (o integrativo) non � assolutamente 
legittimo in materia di norme agevolative (che sono .eccezionali), .perch� 
se una fattispecie non � pTev.tsta non occorre colmare un vuoto legislativo, 
ma semplicemente applicare la regola generale, cio� il normale trattamento 
tributario. 
Come la sentenza in rassegna riconosce, l'agevolazioI'le in argomento 
ha avuto la finalit� di incrementare la costruzione deHe case di abitazione. 
Trattasi di una finalit� cui il legislatore � stato sempre particolaxmente 
sensibile, tanto � vero che gi� con la legge organica di registro, all'art. 43 
della Tabella Allegato B, era concessa la riduzione a met� dell'imposta per 
gli � atti di compravendita di fabbricati nuovi o radicalmente riattati ad 
uso di abitazione, ivi �Comprese le botteghe a piano terreno che siano vendute 
insieme a tutto il fabbricato al medesimo acquirente �. 
Quindi in origine non si usava il termine � negozi � bensi_ quello di 

� botteghe � ; gli uffici non erano previsti. 
Successivamente con la legge 2 luglio 1949 n. 408 l'agevolazione � stata 
estesa anche agli uffici e il termine �botteghe� � stato sostituito con 

� negozi �: recita infatti l'art. 13 � le case di abitazione, anche �se comprendono 
uffici e negozi �. 
Le ulteriori leggi interpretative (6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 
1967, n. 1212) si sono occupate solamente della proporzione che questi locali 
dovevano avere con gli appartamenti �di abitazione, ma � stata sempre 
mantenuta ferma l'espressione � uffici e negozi �. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA IOE9 

La Corte d'appello ha fondato la propria motivazione sulla premessa, 
so,stanzialmente esatta, �che il legislatore �con La legge in questione si 
era proposto la finalit� di stimola['e l'edificazione di case� �che soddisface1ssero 
alla domanda collettiva di abitazioni non di lusso e che per facilitare 
la realizzazione di tale fine aveva consentito .solo in via di eccezione 
�che�taluni vani potessero essere desti.nati anche ad uffici e negozi. 
Sviluppando tale premessa, poi, per negare l'applicazione del beneficio 
al �Caso di specie si servi di due argomentaziOlni entrambe erronee. La 
Corte di merito :infatti, afferm� in primo luogo che il seminterrato in 
parola, iPUr rientrando nella proporzione voluta dalla legge, non poteva 
godere dell'agevolazione fiscale, in quanto per le .sue caratteristiche poteva 
essere adibito a des1tinazione del tutto diversa da quella dell'abita-

Resta ora da considerare se il .termine � negozi � altro non rappr�esenti 
che l'originario tero:nine �botteghe� ovvero .se questo mutamento di espressione 
sia stato dettato da particolari fini. 

Se leggiamo la relazione ministeriale alla legge 2 luglio 1949, n. 408 
si dovrebbe concludere che il termine �negozi � sta per � botteghe � . E 
infatti il Ministro cosi riferisce: 

� Le altre agevolazioni fiscali e tributarie, che si propone di concedere 
allo scopo di incrementare la costruzione di nuove case, consistono: 
..... c) nella riduzione dell'imposta di registro (alla met�) e di quella 
ipotecaria (al quarto) .per i trasferimenti di �case di nuova costruzione che 
avvengano entro 4 anni dalla dichiarazione di abitabilit� o daJ.la effeittiva 
abitazione, escludendo pea-altro da tale agevolazione la vendita di botteghe 
che non �sia contestuale al trasferimento dell'intero fabbricato� o J.a vendita 
isolata di botteghe che costiituiscano unit� economiche a s� stanti �. 

N� ci sembra che le Sezioni Unite della Cassazione si discostino da 
una siffatta interpretazione. 

Infatti, nella sentenza 20 giugno 1969, n. 2176 (in questa Rassegna 
1969, I, 552), le pr.edette Sezioni Unite hanno, con diffusa ed esauriente 
motivazione, considerato la portata e il contenuto deHe agevolazioni fiscali 
in relazione agli uffici e negozi. 

E;:. nella compiuta disamina d�lla norma agevolativa non si � mancato 
di definire i concetti di � uffici � e � negozi �. 

� Per usare le testuali parole della sentenza sono stati ritenuti uffici i 
locali destinati � a sede di attivit� professionali e simili � mentre negozi 
sono stati ritenuti i � locali di vendita al pubblico�. 

Al di l� di questi limiti non � legittimo andare, per0ch� non solo si cade 
nell'interpr�etazione analogica (vietata come detto in materia' di norme 
agevolative), ma si va contro lo gpirito della legge. 

Che !'.espressione � uffici e negozi � non stia a significare locali che 
abbiano qualsiasi altra destinazione diversa dalla abitazione era gi� stato 
posto in evidenza dalla stessa Cassazione nena sentenza 6 maggio 1960, 

n. 1030 (in Giur. It. 1961, I, 1, 32), la quale ha puntualizzato che la legge 
regionale siciliana 18 ottobre 1954, n~ 37, adottando lo �stesso principio della 
legge nazionale (cit. art. 13 'legge 2 luglio 1949, n. 408), ha peraltro �esteso 
l'agevolazione �anche al.le ipotesi in cui i locali compresi nell'edificio 
destinato ad abitazione siano adibiti ad uso diverso da quello di negozi 
ed uffici �. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione, uffici e negozi e, in secondo luogo, che ,solo se fosse risultata accertata 
una destinazione del vano a magazzino di uno dei negozi dello stabile 
(nel seruso, cio�, di locale adibito al deposito o alla ocnservazione di merci 

o materiale riguardanti l'esercizio del negozio), con interpretazione estensiva, 
si sarebbe potuta applicare l'agevolazione tributaria. 
Ora 'cos� ragionando la Co!l'te di appello ha finito col porre sullo 
stess~ piano l'uso dei locali ad abitazione, uffici e negozi, quasi che tutte 
e tre queste destinazioni rientrassero nella finalit� agevolatrice della 
legge, laddove, mentre il termine abitazioni deve ritenexisi usato in senso 
proprio, in quanto il '.legislatore ebbe indubbiamente la finalii� di incoraggiare 
la ricostruzione delle abitazioni per '1e classi non abbienti, i 
termini �uffici e negozi � vanno interpretati in senso lato, per compren-

Infatti la legge-regionale accorda il beneficio fiscale agli �edifici desti� 
nati ad abitazione civile che non abbiano il �Carattere di lusso... ed anche 
se comprendono ambienti al piano terra da �dibirsi a negozio o ad 
altro uso�. 

Quanto sopra sta a significare �che in un fabbricato, in pil:"evalenza destinato 
ad abitazione, possono esister.e dei locali che abbiano una destinazione 
diversa da quella di uffici e negozi, i quali1 secondo la legge nazionale, non 
sono compr.esi nell'agevolazione. 

ill perci� compito dell'interprete nelle singole fattispecie accertare, ai 
fini delle agevolazioni fiscali, se i locali non destinati ad abitazione rientrino 
(anche con interpretazione lata) nel concetto di uffici e negozi, 
secondo la �definizione che esattamente rinveniamo neHa citata sentenza 
delle Sezioni Unite n. 2176/1969. 

Ma � assolutamente contrario ai principi di ermeneutica affermare 
che, una volta che esista la proporzione determinata dalla legge 2 ottobre 
1962, n. 1493 (interpretata autenticamente dalla legge 2 dicembre 1967, 

n. 1212), l'agev�la:zione spetti in ogni caso indipendentemente dalla destinazione 
data ai locali diversi dagli appartamenti di abitazione. 
Diversament~ si dovrebbe ritenere, 'come peraltro � stato sostenuto 
(RiGHI, Applicabilit� dell'imposta di consumo sui magazzini anche se compresi 
in case non di lusso, in Dir.. Prat. Trib. 1960, II, 462) che il termine 
usato dal legislato.re sia esemplificativo, essendosi nominati gli uffici e i 
negozi quali fattispecie pi� frequentemente ricorrenti in pratica. 

Una siffatta conclusione, in aperto contrasto con l'interpretazione storica 
e giurisprudenziale della agevolazione di che trattasi, non potrebbe 
pi� reggersi di fronte alle leggi interpretative n. 1493 del 1962 e n. 1212 
del 1967, le quali hanno mantenuto ferma l'espressione � uffici e negozi ., 
anzi, in particolare la legge del 1967 ha posto una distinzione tra questi 
due tipi di locali, ritenendo che solamente i negozi non debbano superare 
il quarto dei piani sopra terra. Inoltre se l'espressione �uffici e negozi � 
fosse esemplificativa, non sarebbe mancata l'occasione al legislatqre di specificarlo, 
avendone avuta l'occasione in ben due leggi interpretative sul


l'argomento. 
Ora che una elencazione sia esemplificativa, specie in materia di agevolazioni 
fiscali, deve risultare dal tenore stesso della norma; trattandosi, 
giova ripetere, di norme eccezionali. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1091 

dere come questa Corte ha gi� affermato (sent. 21 dicembre 1964, 

n. 2967) -quei locali facenti parte di un fabbricato 1Per abitazioni, capaci 
di produrre un reddito p::rop:rio, diversi dalle caiSe di abitazione 
e ,comunemente ad esse a'ssimila_bili, nei confronti dei quali la concessione 
idelle agevolazioni fiscali � subordinata alla Tico:r:renza di un determinato 
rapporto tra la loro superficie e quella dei !Piani sopra terra. E tra 
essi, quindi, ben pu� :rientrare un magazzino o un labotratorio artigia1nale. 
La possibilit� di inserire nella costruzione� anche locali destinati ad 
uffici o negozi �, infatti, diretta unicamente a favorire J.a ,sollecita costru�zione 
di caiSe di abitazione, sia con il rendere possibile la 1creazione di 
esercizi di vendita di generi 111ecessa:ri alla vita dei nuovi abitanti~ come 
accade ad esempio nella costruzione di interi quartieri -e sia con il 
rendere pi� vantaggiosa economicamente l'attivit� edil.izia, consentendo 
la limitata costruzione di locali, ,che, avendo una destinazione commerciale, 
possono dare un maggior reddito. 

Cos� l'art. 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659 che ha esteso le agevolazioni 
fiscali previste per le 'case di abitazione agli edifici contemplati dall'art. 2 
comma II R. D. 21 giugno 1938, n. 1094 dove ta1i edifici sono cos� testualmente 
indicati: � g1i edifici scolastici, le caserme, g.Ii ospedali, le case di 
cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i ,collegi, gli educandati, gli asili 
infantili, gli orfanotrofi e simili �. 

Per altri' esempli di norme esemplificative v. BERLIRI (op. cit. pag. 137 
e segg,). 

Quando per� le dispo,sizioni di agevolazione fiscale indican� in maniera 
specifica le fattispecie previste, il voler andare oltre il nomen uris, significa 
voler far un procedimento di interpretazione analogica, che non � consentito. 


Cos� quando la stessa legge 2 J:uglio 1949, i1. 408 concede la ridu


zione ad un quarto delle dmposte di registro !Per � i contratti di mutuo 

stipulati per le costruzdoni � di case di abifazione, il trattamento di favore 

sar� solamente applicabile al ,contratto di mutuo, ma non pu� estendersi 

a negozi diversi, bench� co11egati, come ad es. al negozio �di quietanza che 

verr� formato al momento della estinzione del mutuo (cos� Cass. 27 mag


gio 1963, n. 1397, in Riv. Leg. Fisc. 1963, 1962). 

Ogniqualvolta si � voluto affermare che l'espressione �uffici e negozi� 

ha un carattere esemplificativo, ci sembl'a ,che non si 1siano tenute pre


senti le soluzioni abnormi che ne sarebbero derivate (esempi citati del 

cinematografo, degli opifici industriali), ma si sia avuto riguardo a quei 

locali utilizzati per laboratori artigiani, che <trovano la loro sede nei locali 

destinati a negozi (v. Dus, Concetto di casa di abitazione agli effetti della 

legge Tupini, in Dir. Prat. Trib. 1964, II, 18). 

Ora, 1per giustificare -che le agevolazioni si applicano ai casi in cui 

i locali abbiano la destinazione funzionale di negozi, anche se accidental


mente vengano adibiti ad un uso diverso, non � assolutamente necessario 

giungere ad affermare che per �uffici e negozi� si debbano intendere 

tutti i locali diversi dalle abitazioni indipendentemente dalla loro natura. 

Una siffata interpretazione � contrada allo spirito, oltre che alla 

lettera della legge e porrebbe il problema di c~iedersi perch� mai il 

7 



1092 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Lo stesso erirore di so.stanziale assimilazione appare nella seconda 
argomentazione, in cui LI.a Corte del meTito ha fatto richiamo aJ. concetto 
di accessoriet�. Questo criterio, infatti, pu� essere valicfo 1Per quanto 
riguarda un locale suscettibile di reddito propTio, che venga ad assumere 
il ruolo di una pertinenza dell'abitazione (es. autorime:ssa); ma � superfluo 
pecr i locali adibiti a magazzino�, deposito, laboratorio e simili perch� 
essi, inerendo all'esercizio di un'impresa, gi� di per s� fanno parte dell'ampia 
'categoria dei locali destinati ad uffici e negozi e non compromettono 
H diritto all'agevolazione fiscale, purch� rientrino -come ne1la 
specie ha accertato il giudice di merito -in quel rapporto proporzionale, 
fiss�to da ultimo dalla legge 2 dicembTe 1967, n. 1212, �he '� veramente 
fonidameniale IPeT la 'concessione o il'escJusione del beneficio. Infatti 
il ritenere che un locale destinato a magazzino o laboratmio possa 
godere dell'agevolazione fiscale solo se sia _,strutturalmente destinato a 
� servire � un determinato negozio dello stabile costituisce un'intecrpretazione 
rrestrittiva della legge, che in quanto �ontrastante con fa sua 
ratio � sicuramente errata. -(Omissis). 

legislatore (che pure ha ritenuto nella materia d'intervenire ben due 
volte a far opera d'intel'$lretazione autentica) alla espressipne � uffici e 

I�

negozi � non abbia aggiunto quella di � locali destinati ad altro uso � come 
ha fatto il legislatore siciliano. Ci� vuol dire, come ha ritenuto la Cassa
�1'.fil 
zione nella citata sentenza n. 1030 del 1960, che l'ambito di appUc�zione 
dell'agevolazione previ�sta nella legge nazionale � minore rispetto a quello 
previsto nelfa legge regionale. 

I

D'altra parte, giova ripeterlo, le Sezioni Unite nella recente decisione n 

n. 2176 del 1969 hanno espressamente specificato i termini d.n questione, 
wJ

ed � auspicabile che siffatto orientamento venga tenuto presente, onde 

f'

evitare che, per giustificare singole fattispecie particolari, si giunga ad ~{ 
affermazioni di carattere generale che potrebbero fuorviare da una retta ;ii~ 
e puntuale applicazione delle norme relative alle agevolazioni di che 00 
trattasi. ~I 

G. STIPO 
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, . 

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� 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 ottobre 1970, n. 1854 -Pres. Gian-


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nattasio -Est. Perrone Capano -P. M. Antoci (�conf.) -Soc. Viobella 

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1c. Ministero delle Finanze (Avv. Stato� Masi). 

Imposta di ricchezza mobile -So~~etti tassabili in base albilancio 


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Accertamento -Inattendibilit� del bilancio -Presunzioni. 

(L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 20). 
In base aU'art. 20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, sostanzialmente 
conforme agii artt. .119 e 120 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, i poteri % 


F

della Finanza ver l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile dei 

�~ 

rn 

~i: 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA 'J;'RIBUTARIA 1093 

soggetti tassabili in base a bilancio si esercitano in una duplice direzione: 
a) per la rettifica del bilancio che, anche da dati ed elementi raccolti 
al di fuori di esso, riswlti inesattamente impostato; b) per l'accertamento 
del reddito induttivo o sintetico (extra bilancio) in base alla situazione 
economica dell'azienda, quando vi sia fondata presunzione di frode 
fiscale, che si verifica ail�rch� talune operazioni sociali non risultino 
iscritte in bilancio o vi siano iscjitte sotto falsa voce. La presunzione di 
veritd che assiste i bilanci delle societd per azioni pu� essere neutralizzata 
dalla presunzione di frode :fiscale (1). 

(Omissis). -Col primo motivo, nel denunciare la violazione e 
falsa applicazione dell'art. 50 del r.d. 24 agosto 187�7, n. 4021, e dell'art. 
20 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, nonch� insufficiente e contraddittoria 
motivazione su un punto decisivo della .controve11Sia, la 
ricorrente si duole �che sia stata .ritenuta, ai fini dell'imposta di idcchezza 
mobile, l'esistenza di finanziamentt non risultanti dal bilancio sociale. 
Essa sostiene che la legge consente di pre1sumere l'esistenza di un reddito, 
tassabile �con l'imposta di ricchezza mobile, anche quando dal 
titolo non risulti ,stipulato alcun interesse (art. 50 del testo unico del 
1877), ma non consente dt presumere l'esistenza del titolo, quale atto 
costitutivo della relativa obbligazione. Nel. caso in esame -aggiunge 
la ricol'rente -l'amministrazione finanziaria non � pervenuta all'accertamento 
del reddito attravel'iso l'individuazione di un titolo e l'interpretazione 
dello �stesso come contratto di mutuo, ma ha �creato artificiosamente 
l'esistenza di un mutuo�, senza che esistesse alcuna convenzione 
o atto costitutivo su cui indagare e senza identificare i mutuanti, 
sui quali dovrebbe gravare, in via di rivalsa, l'imposizione tributarfa di 
cui trattasi. 

Il motivo �; infondato. 

� da premettere che nel caso in e1same, discutendosi di fatti avvenuti 
anteriormente al gerunaio 1960, sono applicabiH le disposizioni dell'art. 
20 della legge 8 gi.gno 1936, n. 1231, �e non quelle (che, del resto, 
sono sostanzialmente conformi) degli artt. 119 e 120 del te�sto unico delle 
leggi sulle imposte dirette, approvato con d.p. 29 gennaio 1958, n. 645, 
che � entrato in vigore il 1� gennaio 1960, (airt. 277) e che dalla stessa 
data ha abrogato (art. 288 lett. c) l'art. 20 della legge n. 1231 del 1936. 

Quest'ultima disposizione di legge, applicabile alla futttspecie, detta 
i criteri per la esa�tta determinazione dei redditi propri delle societ� 

(1) Decisione da condividere pienamente. Sul potere di accertare il 
reddito in via sintetica in ca:so di frode clr. Ca:ss. ,3 ottobl'e 1968, n. 3075, 
citata nel testo, in questa Rassegna, 1968, I, 1032. Sulla dimostrazione presuntiva 
della frode fiscale v. Cass. 7 gennaio 1965, n. 36 (Foro it., 1965, I, 10). 
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1094 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ed enti tassabili in ba.se al bilancio per ll.'imnosta di ricchezza mobile. 
Essa attribuisce agli uffici delle imposte non solo la facolt� di ,controllare 
le voci del bilancio sulla scorta delle scritture contabili, ma anche 
quella di tener �conto di tutt! gli elementi e dati concreti da essi raccolti, 
anche all'infuori del bilancio e delle scritture contabili, al fine di rettificare 
le impostazioni �illesatte e determinare in tal modo il reddito 
effettivo. E qualora le impostazioni di bilancio risultino inattendibili 
per fondata presunzione di frode fiscale, attribuisce agli uffici delle 
imposte la facolt� dt determinare il reddito, da assoggettare a tributo, 
in base alla si~uazione economica dell'azienda, desunta dagli elementi e 
dai dati all'uopo acquisiti. 

La legge, dunque, prevede e disciplilna due ipotesi :nettamente 
divel'ISe: a) quella della inesatta impostazione di bilancio, che risulti 
dagli elementi e dai dati concreti raccolti dall'ufficio anche all'il!lfuori 
del bilancio e delle scritture ~ontabili, nel qual �caso l'amministrazione 
finanziaria procede alla rettifica delle impostazioni inesatte, o meglio 
alla rettifica del relativo reddito, analiticamente accertato; b) quella 
della fondata presunzione di frode fiscale, che legittima l'accertamento 
induttivo o 1sintetico (extra bilancio), in base alla situazione economica 
dell'azienda: 

In aderenza a tali disposizioni, � giurisprudenza costante di questa 
Corte Suprema, recentemente riaffermata con sentenze 3 ottobre 1968, 

n. 3075 e 4 ottobre 1968, In. 3098, che il bilancio delle societ� per azioni, 
essendo assistito da presunzione di verit�, rappresenta la base normale 
per la determinazione del reddito netto da assoggettare all'imposta di 
ricchezza mobile, ma quando il bilancto si presenta inattendibile, pel'ch� 
una parte delle operazioni 1sociali non risulta contabilizzata, per cui 
v'� fondato motivo di ritenere �Che esso non rispecchi la reale 1situazione 
economica dell'azienda, lr>gittimamente l'amministrazione finanziaria� procede 
ad accertamento induttivo (extra bilancio), ai fini della determinazione 
del reddito tassabile (non riportato in bilancio). 
Questa SupJ:"ema Corte ha avuto altres� occasione di precisare (sentenza 
14 ago,sto 1959, delle sezioni unite) che la presunzione di verit� 
da ,cui 1sono assistiti i bilanci delle societ� per azioni, pu� essere neutralizzata 
da una ragionevole 1Presunzione di frode fiscale, la quale deve 
ricavarsi da elementi m-obatori idonei a formare un sicuro convincimento, 
non essendo all'uopo 1sufficienti �indizi astratti, non procedenti 
da fatti obiettivamente certi, in quanto desunti da informazioni incontrollabili, 
o semplicemente da �criteri comparativi, o altrimenti da considerazioni 
di ordine generale .e aprioristico�. In altri te'.l'mini, la frode 
fiscale pu� essere ritenuta anche 1sulla baSie di presunzioni, purch� 
queste abbiano i caratteri della gravit�, precisione e concordanza, richiesti 
dall'art. 2729 cod. civ., cosi da garantire un accertamento probatorio 
fondato su elementi di obiettiva certezza e concretezza. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1095 

Ora, nella specie, non dcorreva (come mostra di ritenere la ricorrente) 
un caso di mera inesattezza di impostazioni di bilancio, soggette 
a rettifi�ca in via analitica, ma un caso di fondata presunzione di frode, 
tale da legittimare l'accertamento induttivo. Ricorreva, pi� preciisamente, 
il caso di operazioni sociali (1sovvenzioni alla societ�) in parte non 
iscritte tn bilancio ed. in parte iscritte 1sotto falsa voce, come dsultava 
da circostanze di fatto obiettive, ritenute idonee (secondo quanto 1pi� 
oltre si dir�) a dare la dimostrazione di una frode fiscale per occultamento 
di partire contabili. 

Non giova opporre (come oppone la ricorrente nella sua mem._oria) 
che la frode fiscale non fu contestata con l'avviso di ac�certamento, ai 
sensi dell'art. 20, ultima P'arte, della citata legge del 1936, e non poteva, 
perci�, ritene11si operante. Siffatta eccezione, non sollevata nel giudizio 
di merito; non pu� �essere proposta per la prima volta in cassazione, dato 
che e:s:sa comporta accertamenti ed apprezzamenti di fatto, n:on consentiti 
in sede di 1egittiffiit�. 

Il primo motivo di ricomo, pertanto, � infondato e deve essere 
rigettato, pokh�, alla stregua di quanto si ~ detto, deve ritenersi legittimo, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 20! della legge n. 1231 del 1936, 
l'accertamento a mezzo di valide presunzioni di finanziamenti a favore 
di una societ� per azioni (tassabile in base al bilancio), qualora ricorra 
una fondata presunzione di frode fiscale, per essere �stata occultata l'esistenza 
dei finanziamenti, non isc<ritti in bilancio o iscritti sotto fa1sa 
voce. Inesattamente la ricorrente afferma che nel caso in 1esame si � 
presunto non solo il reddito, ma anche il titolo da 1cmi il reddito derivava. 
L'esistenza del titolo non � ,stata presunta, ma �accertata a mezzo 
di presunzioni aventi i requisiti all'uopo neces;sari, d� che dalla legge 
� consentito. Se cos� non fosse, basterebbe non ]scrivere :nel bilancio e 
nelle scritture contabili un'operazione sociale, produttiva di reddito, per 
rimanere esonerati dalla relativa imposizione tributaria; il �che � palesemente 
insostenibile. (Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 12 ottobre 1970, n. 1944 -Pres. Giannattasio 
-Est. Valore -P. M. De Marco (conf.) -Branchi (avv. Mango) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato De Franctsci). 

Imposta di re~istro -A~evolazioni per la costruzione di case di abitazione 
non di lusso -Trasferimento di area in cambio di appartamento 
da costruire -Permuta -Trattamento fiscale. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 51; L. 2 luglio 1949, n. 408, artt. 14 e 17). 
Il contratto con i1 quale una parte trasfe1'isce all'altra un'area destinata 
a costruzioni di case di abitaziorne non di Lusso e quest'ultimq, in 
corrispettivo trasferisce alla prima una porzione dell'edificio che costrufr� 


1096 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non pu� rientrare n� nel concetto di vendita n� in queUo di appalto, 
perch� per ambedue questi contratti la controprestazione deve essere costituita 
da una somma di denaro. IL contratto va quindi quaUficato come 
permuta di cosa presernte con bene futuro neUa quale, mentre il trasferimento 
dell'area edificabile pu� godere dell'agevolazione dell'art. 14 
della legge 2 luglio 1949, n. 408 (agevolazione corncessa per �l'acquisto� 
nella, cui lata accezione rientm ognuno dei casi previsti nell'art. 922 c. c.), 
il trasferimento deH'alloggio da costruire non pu� fruiire dell'agevolazione 
deWart. 17 applicabile solo agli alloggi gi� costruiti e dichiarati 
abitabili o abitati (1). 

(Omissis). -Il :ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 legge 
2 luglio 1949, n. 408, in relazione agli artt. 1472, 1552, 1655 c. c., sostenendo 
che alla 1convenzione in conteisa 1sarebbero applicabili 1 benefici 
previsti dalla suddetta legge n. 408, in quanto essa :non concreterebbe 
lo schema della permuta, bensi quello tipi:co dell'appalto, posto �che la 
prestazione a carico dell'acquirente dell'area non era costituita da un 
s�mplice �dare� ma da un � facere �,e do� dal compimento di un'opera 
con organizzaziQne dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio; 
che, anche ad escludere -istante -l'assenza di un corrispettivo in denaro 
-l'appartenenza dell'atto .allo 1schema legale delJ'ap[palto, l'atto medesimo 
concreterebbe un contratto innomtnato, �cui, in cons.iderazione 
della destinazione dell'area .ceduta alla costruzione di un edificio con le 
caratteristiche prevtste dall'art. 13 della legge citata, sarebbero comun


� que appJ.i:cabili i detti benefici. 
La �censura � priva di fondamento. 
Questa Suprema Corte ha ripetutamente statu~to (da ultimo: Cass. 
8 novembre 19619, n. 3652; 30 ottobre 1969, n. 3616; 30 maggio 1969, 

n. 1938) che l'accertamento dell'effettiva volont� negoziale delle parti 
costituisce un giudizio di'. fatto insindacabile in Cassazione, se risulta 
compiuto alla stregua delle :regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 
e segg. c. c. mediante una motivazione ,scevra da vizi logici e da errori 
giuridici. E, poich� i poteri della Commtssione Centr.ale delle Imposte, 
quando giudica tn sede di legittimit�, non si identificano con quelli che, 
nella �giurisdizione ordinaria, spettano alla Corte di Cassazione, ma si 
eistendono a:nche all'accertamento dei fatti che costituiscono la premessa 
per l'applicazione della legge, corriS1Pondendo piuttosto ai poteri dei 
giudici ordinari di merito in materia tributaria (Cass. 19 luglio 19i65, 
n. 1621), l'apprezzamento della Commissione Centrale che, nel contratto 
(1) Viene confermato un orientamento gi� chiaramente delineato con 
la sent. 30 marzo 1967 n. 683 (Giur. It., 1967, I, 770). Per l'applicabilit� della 
agevolazione del'l'art. 14 della Jegge 2 luglio 1949 n. 408 al negozio di acquisto 
dell'area edificabile dr. Cass. 26 ottobre 1968 n. 3576, Riv. leg. fisc., 
1969, 1058. 
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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1097 

de quo, ha ravvisato una permuta di una cosa presente (l'area edificabile) 
contro una cosa futura (le �costruzioni da realizzare) si 1sottrae al sindacato 
di legittimit�, essendo sorretto da motivazione, sia pure succinta, 
immune da, vizi. 

N�, cosi individuando la figura negoziale che i contraenti hanno 
effettivamente voluto-porre in essere, la Commissione � incorsa in alcuna 
violazione o fa.Isa applicazione di norme di diritto, in quanto si � con


formata alla giurisprudenza di questo Supremo Collegio. 

Il contratto con il quale una parte trasferisce all'altra un'area destinata 
a �costruzioni di caise di abitazione non di lusso e quest'ultima, in 
corrispettivo, 'trasferisce alLa prima umo o pi� degli alloggi che costruir�, 
� molto diffuso ed � stato qualificato ora permuta ora ap[pal:to, ora vendita, 
ora permuta scindibile in compravendita ed appalto, ora contratto 
innominato della �categoria �do ut des � o �do ut facias �, nel tentativo 
di farlo rieilltrare o di esduderlo dalle agevolazioni fiscali previste dalla 
richiamata legge n. 408. 

l 

Deve, per�, escludel1Si �Che, in ordine a siffatto negozio, si possa par


l 

lare di compravoodita, sia come qualificazione giuridi�ca di tutto il contratto, 
sia come qualificazione di quella parte di esso relativa al trasfe


I 

I I

rimento dell'area edificabile, atteso che �nella compravendita, il �corrispettivo 
del !trasferimento della propriet� della �cosa o di un altro diritto 
� il prezzo, do� il pagamento di una somma di denaro. I 

{
Ove tale elemento essenziale faccia difetto, si avr� altro contratto, 

l 

tipico o atipko. J 
N� varrebbe obi�ttare che il corrispettivo del tra.sferimento della 

l 

propriert� della cosa o del diritto pu� essere costituito non 1soltanto dal 

I

denaro; giacch� in tali casi si avr� vendita solo se la parte del corrispetI 
tivo in denaro sia prevalente, mentre in caso contrario �Si potr� avere 

I 

permuta o altro �Contratto. I

i 

Analoghe considerazioni si attagliano all'appalto. l 
Anche per esso il corrispettivo che U committente deve all'appalta


tore per il .compimento dell'opera o del servizio che questi as1sume con 

organizzazione di mezzi necessaria e con gestione a jproprio � rischio, � 
costituito da denaro. In taH 1sensi � fermo l'orientamento della dottrina e 
della giurisprudenza. Per cui tutte le volte �che sia stato pattuito un 
coTr1spettivo diverso si avranno altre figure contrattua.li, magaTi atipiche, 
rientranti negli schemi �do ut facias � o � facio ut facias �. 

Nel caso in esame si ha certamente una permuta di cosa presente 

con bene furturo, .come ha gi� ritenuto, in analoghe fattispecie, quest9 
Supremo Collegio (Cass. 30 marzo 1967, n. 683; 27 marzo 1963, n. 749; 

21 dicembre 1962, n. 3398, ecc.). 

Le parti, infatti, hanno voluto realizzare il sinallagma contrattuale 
fra due prestazioni di dare, e auindi lo schema tipico del contratto di � 
permuta, quale � stato configuTato dal legislatore. Gli ulteriori obblighi 



1098 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di facere posti a carico di una delle parti, ossia la costruzione dell'edificio 
sull'area permutata, so1110 secondari e preparatori di detto scambio 
reciproco. Vi � dunque un'unico regolamento di interessi volto ad attuare 
il reciproco foasferimento di beni e tale assetto si realizza ~punto 
attraverso il co!n'tratto di permuta; gli obblighi di fare che gravano su 
uno dei permutanti hanno carattere accessorio e coistituiscono delle 
modalit� del trasferimento della cosa futura. 

Ci� posto, non rimane che e1saminare le conseguenze di natura tributaria 
-che, peraltro, il ricorrente 111on contesta -derivanti dalla 
qualificazione giuridica del contratto posto in essere. 

Ai sensi dell'art. 51 della legge organica sull'imposta di registro 
30 dicembre 1923, n. 3269, si applica, in caso di permuta, una sola imposta 
di trasferimento sul bene permutato di maggior valore, considerando 
l'altro bene come corrispettivo �m sostituzione del prezzo. Tuttavia 
questo principio non trova applicazione quando uno dei beni gode 
di 1partkolari privilegi fiscali, perch� di questi verrebbe ad avvantaggiarsi 
anche il trasferimento dell'altro bene, che r~sponde ad un interesse 
non favorito tribut~riamente. 

In tal caso la permuta sconta l'imposta relativa al valore della cosa 

tassabile, e cio� l'atto viene colpito dal tributo come se comprendesse 

soltanto il trasferimento al quale il benefi.cio 111on � applicabile. 

Nel qa�so di specie, mentre non par dubbio che il trasferimento del


l'area edificabile debba usufruire dei benefici fiscali 1irevistL dall'art. 14 

della legge pi� voMe citata (�sono concessi il beneficio dell'imposta 

fo>sa di regis1tro e quello della riduzione al quarto dell'imposta ipote


caria per gli acquisti di area edificabile ... �, ove il generico termine 

acquisto va interpretato in 1senso ampio e cio� con riferimento a tutti i 

casi previsti dal�l'art. 922 e.e.), non altrettaillto IPU� dirsi in ordine al 

cordspettivo del trasferimento dell'area edificabile: l'appartamento da 

costruire. 

Non si pu�, infatti, applicare l'agevolazione fiscale concessa dal


l'art. 17 della legge predetta per i trasferimenti di alloggi di nuova 

costruzione, perch� si riferjsce ai trasferimenti che abbiano luogo entro 

quattro anni dalla data di dichiarazione di abitabilit� o della effettiva 

abitazione. �, cio�, necessario che si tratti di alloggi costruiti e gi� 

abitati o dichiarati abitabili. L'agevolazione non �, quindi, applicabile 

ad un alloggio da costruire, come quello in esame. 

Il trasferimento deve assoggettarsi, pertanto alle normali imposte. 

Conseguentemente, l'intero contratto, godendo il trasferimento del


l'area edificabile dell'agevolazione fiscale ed essendo il trasferimento 

del �Costruendo alloggio assoggettabile alle normali imposte, deve essere 

assoggettato, ai sensi del citato art. 51 della Jegge di registro, a que


st'ultima imposizione fiscale, cosi come hanno ritenuto le commissioni 

tributarie, respingendo l'opposizione del Branchi. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1099 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, '12 ottobre 1970, n. 1950 -Pres. Leone 


Est. Miele -P. M. Sciara:ffia (conf.). -Iannucci (Avv. Gasparri) c. Mi


nistero deUe Finanze (Avv. Stato Giorgio Azzariti). 

Imposta di registro -Simulazione -Effetti -Duplice tassazione dell'atto 
simulato e della retrocessione per effetto della dichiarazione 
di simulazione -Impossibilit� di conseguire gli effetti della 
retrocessione per avvenuta alienazione del bene a terzi -Irrilevanza. 


(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 11, 12 e 14). 
La sentenza che dichiara la simulazione, assoluta o, relativa, di un 
atto, non lo travolge ai fini fiscali ai sensi dell'art. 14 della legge di registro; 
conseguentemente � dovuta '/..'imposta sia suli'atto simulato di trasferimento 
sia sulla retrocessione che si verifica a seguito della dichiarazione 
di simulazione. N� influisce sulla tassabi�it� della retrocessione 
l'impossibilit� di conseguirne l'effetto per l'avvenuta alienazione del 
bene a terzi di buona fede (1). 

(OmissisI. -Con l'unico motivo il ricor.rente, deducendo violazione 
degli artt. 8, 11, 1 e 13 leg.ge 30 dicembre 1923, n. 3269 con riferimento 
agli artt. 1414 e segg. c.�c. in !l'elazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e 
art. 111, della Costituzione, afferma che, non essendosi operato il trasferimento 
del bene ad esso ricorrente .in quanto era stato nel frattempo 
alienato a terzi di buona fede, mancava l'effetto economico, pJ:"esupposto 
dell'imposizione di registro e non vi era luogo a tassazione.. 

Inoltre la Commi.srsione aveva erroneamente qualificato come atti 
solo esistenti fittiziamente ai fini fiscaH quelli risultanti da una convenzione 
1simulata, in quanto, invece, anche secondo fa giurisprudenza di 
questa suprema Corte, ne! �caso di simulazione relativa per interposizione 
di persona �si tratterebbe di atti reali e non fittizi. 

La censura �! infondata. 

L'art. 11 della legge �di registro st�abilisce 1che la nullit� dell'atto non 

esime dall'obbligo della registrazione/ di esso e dal pagamento delle 

imposte rela<tive, salvo il diritto a rimbonso delle tasse stesse nei casi di 

cui all'art. 14 1succes:sivo. Pertanto la legge fiscale in parte si adegua al 

generale ordinamento relativo alle nullit� degli atti, nei �casi in cui 

rkonosce il diritto al rimborso e in parte 1se ne discosta quando non 

(1) Decisione ineccepibile che fa applicazione di principi pacifici: 
v. Cass. 17 ottobre 1966, n. 2476 (in Riv. leg. fisc. 1967, 244) e Cass .. 27 marzo 
.1970, n. 841 (in questa Rassegna 1970, I, 315); v. anche Relazione Avv. 
Stato, 1961-65,, II, 513 e segg. 

1100 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ammette tale rimborso. In questa ultima ipotesi, ai fini fiscali �1 sufficiente 
la sola esistenza materiale dell':ii:tto, ancoJ:1ch� inidoneo a produrre 
in altri campi del diritto effetti giuridici. 

Consegue che, nonostante fa pronunzia di nu1lit�, l'atto di trasferimento 
c�nserva ai .fini fiscali la sua efficacia di atto traslativo. L'ulteriore 
�ed inevitabile corollario � che la 1sentenza, che accerti la nullit� 
dell'atto 'per simulazione, come nel caso in esame, non travolge nel 
nulla ai fini fiscaJi l'atto, in quanto in tal caso vi � una nullit� non 
rkonducibile ad alcuna delle ipotesi considerate nell'art. 14 n. 2 (nullit� 
�per vizio 'radi~ale � � indipendente dalla volont� e dal consento delle 
parti�). In tal caso l'accertamento della convenzione 1simulatoria produce 
ai fini fiscali, due atti, .quello fatto palese dall'atto registrato e 
quello che, �contrariamente al primo e risultante da controdichiarazione, 
determina l'effettivo titofare, �convenzione emergente dalla sentenza, con 
il �rtsu:ltato che anche tale 1secondo atto � ta,ssabhle a sensi dell'art. 72 
della legge di regtstro (cfr. �ca:ss. 25 g�nnaio 1954, n. 184; 20 marzo 1958, 

n. 919). 
Ai fini della tassazione non hanno poi rilevanza le successive vicende 
di tale nuovo trasferimento. Invero l'art. 12 della legge di registro stabilisce 
.che le vkende dell'atto .successive alla 1sua registrazione che 
portino alla �sua inefficacia .sono senza valore a meno 1che dalla 1stessa 
legge nm,i. venga dive11samente stabilito. � chiara pertanto l'infondatezza 
della 1censura mossa alla decisione dal ricorrente secondo crui, -non 

I

avendo egli potuto conseguire la restituzione del bene, nel frattempo 
trasferito dal 1simu�ito acquirente a terzi, non vi era iuogo a tassazione. 
Invero nell'ipotesi dell'art. 1414 e cio� di inefficacia della dichiarazione 
di simulazione a danno dei terzi che hanno acquistato in buona fede, 

!

prim�a della trascrizione della domanda di 1simulazione, diritti sui beni 
oggetto del contratto simulato, si ha solo l'~mpossibilit� del consegui


I

mento dell'effetto utile della pronunzia di simulazione, ma ci� non ha 

~ 

influenza sulla titolarit� del bene, affermata dalla sentenza, <tanto � 
ci� vero che proprio in virt� di tale titola'rit� LI.a parte vittoriosa nell'azione 
di simulazione pu� agire nei confronti dei terzi subacquirenti 
e pu� eventualmente anche agire per danni nei confronti di colui che, 
contrariamente ai patti, abbia alienato. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 ottobre 1970, n. 1973 -Pres. Favara 
-Est. Berarducci -P. M. Raja (conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Soprano) c. Pettella. 


Imposte e tasse in ~enere -Procedimento dinanzi alle Commissioni Impugnazione 
della Finanza alla Commissione centrale -Presen




PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIJ:lUTARIA 1101 

tazione presso la segreteria di atto motivato -� sufficiente Comunicazione 
unitamente all'avviso di notificazione della decisione 
-� facoltativa. 

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 38 e 45). 
L'impugnazione della Finanza delle decisioni delle Commissioni pu� 
essere proposta sia con atto separato conte:nente i motivi, da presentarsi 
nelLa segreteria entro trenta giorni dalia notifica della decisione e da 
comunicarsi ai contribuente entro L'uiteriore termine di trenta giorni, 
sia con io ste.sso atto d.i avviso di notifica delia decisione (ii mod 108) 
corntenente ia dichiarazione di impugnazione� e i relativi motivi da depositarsi 
poi nella segreteria entro trenta gio1�ni. Ove L'impugnazione sia 
contenuta in atto separato, non deve essere osserviato alcun termine per 
ii deposito� del mod 108 (1). 

(Omissis). -Con l'unico motivo di Lricorso, denunciandosi violazione 
degli aLrtt. 35, 38 e 45 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, e dell'articolo 
360, n. 3 c.p.c., si deduce rerrore della deciisiooe impugnata per 
aver ritenuto che l'impugnazi�ne dell'ufficio avverso le decisioni della 
Commissione provinciale debba essere necessariamente piroposta con lo 
stesso atto contenente l'avviso di notificazione della decisione al �contribuente, 
do� con il �mod. 108 � da presentansi alla Commissione centraie 
entro trenta giorni dalla sua notificazione a:I contribuente. 

Si 1sostiene che 1siffatta decisione 1sarebbe contr�aria alla lettera ed 
allo spirito delle norme che disciplinano la pa"01posizione dell'impugnativa 
dell'Ufficio dava~ti la Commissione �centrale, desumendosi da dette 
norme che tale impugnativa pu� essere proposta daJl'Uffido con atto 
autonomo rispetto al predetto �mod. 108 �, purch� tale atto sia presentato. 
alla Commissione centrale entro, trenta giorni dall'avvenuta notificazione 
della decisione al contribuente, come appunto nel caso di spe


(1) Del tutto simili sono le sentenze in pari data n. 1971 e 1972. 
Giurisprudenza costante; � �stato ormai chiarito con numerose decisioni 
che il vero atto di impugnazione � il ricorso presentato nella segreteria e 
non gi� l'atto portato a conoscenza del �contribuente (Cass. 3 ottobre 1968, 

n. 3065, in questa Rassegna, 1968, I, 816; 30 gennaio 1970, n. 212, ivi, 1970, 
I, 287); � infatti inammissibile il ricorso presentato tardivamente nella 
segil"eteria bench� regolarmente comunicato al �Contribuente (Cass. 25 giugno 
1966, n. 1623, Riv. leg. fi,sc., 1967, 632). Il ricorso dell'Ufficio deve essere 
bens� comunkato (non notificato) al contribuente, ma la comunicazione 
(che pu� consistere anche nel preannuncio di un ricorso ancora da proporre) 
non riduce a danno della finanza il termine per la proposizione 
del ricorso, cio� pe;r il suo deposito entro trenta giorni dalla notifica della 
decisione (Cass. 4 marzo 1970, n. 512, in questa Rassegna, 1970, I, 420). 



1102 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
cie, in cui il ricorso era stato presentato alla Commissione centrale, 
con atto separato, sei giorni dopo .ia notificazione del � mod. 108 � alla 
Pettella. 
La censura � fondata. 
La dedsione con ila quale la Commissione centrale ha ritenuto e 
dichiarato inammissibile il ricorso dell'Uffido, si basa 1sul presupposto 
che l'impugnazione dell'Amministrazione finanziaria avverso le decisioni 
della Commissione provinciale non possa essere proposta che con il 
� mod. 108 � e che, pertanto, questo debba essere presentato alla Commissione 
centrale entro il termine di trenta giorni 1dalla sua notificazione 
al contribuente. 
Devesi, in contrario, rilevare che, dalla coordinazione, dell'art. 45, 
ultimo comma, del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, con l'art. 38 dello stesso 
regio decreto, chiaramente si desume che dal legislatore si richiede che 
l'impugnazione avverso la decisione deUa Commissione provinciale sia 
proposta con atto 1che deve giungere alla Commissione centrale entro 
trenta giorni dall'avvenuta notificazione della dec1siO!Ile impugnata al 
contribuente, ma non si esige che l'illljpugnazione medesima sia prop~ta 
con :lo stesso atto contenente l'avviso di notificazione della detta decisione. 
Anzi, dalla norma dell'ultimo comma dell'art. 38, con la quale si 
dispose che dell'appello e dei motivi su cui questo si fonda, l'Ufficio 
deve dare comunicazione al 1contribuente entro trenta giorni dall'avvenuta 
notificaziOlne ,della decsiione al contribuente medesimo, � salvo 
che non l'abbia gi� fatto con lo stesso avviso di notific!J.zione della 
decisione � 1si evince, in modo indubbio, che l'impugnaztone, contenente, 
ovviamente, -la specificazione dei relativi motivi, pu� essere proposta 
con atto separato dall'avvis�o di notificazione della dedsione impugnata, 
osSia con atto autonomo riospetto al � mod. 108 �; purch� detto atto sia 
depositato presso la Commissipne centrale entro trenta giorni dalla notificazione 
del:la decisione al contribuente e dell'impugnazione e dei relativi 
motivi venga data comunicazione a quest'ultimo entro lo stesso 
Pertanto dal momento della notifica della decisione con il mod. 108 
la Finanza ha il termine di trenta giorni per presentare il rkorso nella 
segreteria, e ci� pu� fare in due modi: presentando un ricorso motivato 
di cui dow� negli ulteriori trenta giorni dare comunicazione al contribuente, 
ovvero depositando sempre nel termine di trenta giorni i.I mod. 108 
gi� notificato nel quale sia conten_uta la dichiarazione di ricorso con i 
relativi motivi. Nel primo caso non sar� necessario depositare il mod. 108 ~ nel termine (Cass. 22 febbraio 1969, n. 603, Riv. leg. fisc., 1969, 1187; 
9 febbraio 1970, n. 309, ivi, 1970, 1131); nel secondo caso lo stesso mod. 108, 
se adeguatamente motivato, che � gi� servito alla comunicazione svolge 
la funzione del ricorso sicch� un atto autonomo di impugnazione non � 
richiesto e se presentato, anche fuori termine, ha valore di memoria (Com.� 
Centr. 3 febrbaio 1967, n. 88088, Giur. It. 1969, III, 2, 37). 
Il 
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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1103 

termine, se ci� non sia stato gi� fatto con il �mod. 108 �, il quale, in 

una 
siffatta ipptesi, non contenendo l'atto di impugnazione, non occorre 

che 
1sia ip1resenfato alla Commissione centrale entro l'anzidetto termine. 
Ci� non � stato tenuto presente nel 1caso di ispecie, dalla Commts


sione centrale, che ha dichiarato l'inammissibilit� del ricorso sol perch� 

i:l �mod. 108 � venne pr~sentato oltre il termine di trenta giorni dalla 
sua notificazione alla contribuente, avvenuta in data 11 aprile 1962, 
nonostante che il ricorso stesso fosse stato proposto con atto separato, 
pervenuto alla stessa Commissione centrale in data 17 aprile 1962, 
cio� entro il termine prescritto dalla legge, e di esso, con i relativi 
motivi, fos1se 1statta data comunicazione alla contril5uente con il �mod. 
108 �. -(Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2001 -Pres. 
Marletta -Est. Berarducci -P. M. Di Majo (conf.) -Moriconi (avv. 
D'Abbiero) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno). 

Imposte e tasse in genere -Commissioni tributarie -Composizione 
della Commissione Centrale -Questione di illegittimit� costituzionale 
-Manifesta infondatezza. 
(Cost., art. 108; d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 32; d.l. 12 ottobre 1944, n. 334, 

art~ 1). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni 
-Questione sulla interpretazione della legge 20 ottobre 
1954, :n. 1044 sulla valutazione automatica -t questione di diritto Competenza 
della Sezione speciale della Commissione provinciale. 


(d.1. 
7 agosto 1936, n. 1639, art. 29 e 30; 1. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1). 
Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenz� <J.elle Commissioni 
-Valutazione automatica dei fondi rustici -Determinazione 
della natura agricola o edificatoria dei terreni -� questione 
di fatto -Competenza della commissione distrettuale di valutazione. 


(d.1. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 29 e 30; I. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1). 
Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Valutazione automatica 
dei fondi rustici -Efficacia vincolante della classificazione catastale 
-Esclusione -Accertamento caso per caso della natura del 

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1104 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

terreno Necessit� -Area edificabile -Necessaria inclusione in 
zone edilizie di piani regolatore -Esclusione. 

(L. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1). 
� manifestamente infondata, con riferimento an'art. 108 secondo 
comma deHa Costituzione, la questione di legittimit� costituzionale delle 
norme suzia composizione deLla Commissione centrale delle imposte e 
sulle modaut� della nomina dei suoi componenti (1). 

. I 

La questione sulla portata e suLla estensione della legge 20 ottobre 
1954, n. 1044, concernente valutazione automatica dei fondi rustici, � di 
applicazione de.lla legge e quindi di compet.enza della sezione speciale� 
della Commissione provinciale e, in appelio, della Commissione centrale 
(2). 

n determinare in concreto la natura agricola e edificatoria di un 
fondo ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione automatica di 
cui aLla legge 2:0 ottobre 1954, n. 1044, � una questione di fatto rimessa 
alla competenza della Commissione distrettuale di valutazione e, in 
appello, deUa Commissione provinciale, e suiza quale non pu� mai pronunciarsi 
la Commissione centrale (3). 

{.-a valutazione automatica di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 
si applica ai terreni che, in base ad un esame concreto, da eseguirsi caso 
per caso, risultino di natura agricola, indipendentemente daLla classificazione 
catastafa; tale natura pu� essere esclusa quando in base ad elementi 
obiettivi, anche in assenza di una regolamentazione urbanistica, 
il terreno trasferito risulti di valore ..superiore' a quello determinabile 
con l'applicazione delle tabelle (4). 

(Omissis). ~ Il ricorrente ha sollevato, in memoria, la questione 
della illegittimit� costituzionale della norma �dell'art. 2 lett. C. del d.1.1. 
12 ottobre 1944, n. 334, la quale dispone che, fra i compooenti della 

(1-4) La prima massima ribadisce la gi� affermata infondat�zza della 
questione di illegittimit� �Costituzionale della norma che chiama a far parte 
della Commissione Centrale i funzionari dell'Amministazione finanziaria 
centrale di grado non inferiore� a direttore capo divisione (Sez. Un., 
18 .settembre 1970, n. 1574, e 21 settembre 1970, n. 1653, in questa Rassegna 
1970, I, 909, con richiami) e, approfondendone particolarmente un aspetto, 
esclude in concreto che i funzionari della amministrazione centrale possano 
subire pressioni dall'autorit� da cui geTarchicamente dipendono, essendo ad 
essi assicu;rata una inamovibilit� non dissimile da quella dei magistrati. 

La seconda e la terza massima illustrano, con limpida pTecisione, i 
criteri ormai pacifici di discriminazione delle .competenze delle Commissioni; 
se si discute dell.a s�stanza e dell'ampiezza della norma sulla valutazione 
tabellare indubbiamente si affronta una questione di diritto (applicazdone 
del.la legge) devoluta alla sezione speciale della Commissione 
provinciale e, in appello, alla Commissione Centrale; ma la Commissione 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1105 

Commissione centrale delle imposte, devono essere compresi i funzionari 
dell'Amministrazione finanziaria centrale di grado non inferiore a 
direttore 1capo divisione. 


Assume il ricorrente �che tale norma � in �contr:asto con la norma 
del 1secondo comma dell'art. 108 della CoSttituzione, che pone il principio 
della indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, in quanto i 
funzionari dell'Amministrazione finanziaria sono legati a tale Amminisfa
�az�one, che � parte nel procedimento contenzioso tributario, da rapporto 
di pubblico impiego e, quindi, da vincoli di dipendenza gerarchka, 
con conseguente esdus1one, per essi, di ogni Ubert� .di giudizio. 

La questione, pur se rilevante ai fini della decisione della presente 
lite, appare manifestamente infondata. 

� da ri:levaa:-e, p.reliminarmente, che, nel caso Stpecinco, il difetto di 
indi.pendenza del funzionario dell'Amminiskazione finanziaria 'ch~amato 
a far parte della Comwssione centrale delle imposte, difetto che pregiudicherebbe 
l'imparzialit� della stessa Comrussione, non � prospettato 
con riferimento alle modalit� di nomina e aUa 1temporaneit� della 
funzione giudica1n.te �che .Io stesso funzionario, quale membro della 
Commiissione, � chiamato ad esercita11�e -modalit� di nomina e tem,rporaneit� 
di funzione che, paraltro, gi� sono state ritenute ininfluenti 
sulla indipendenza dei comp<>1nenti le Commissioni)ributarie, dalla Corte 
Costituzionale, nelle sentenze n. 103 del 1964 � n. 132 del 1963, nei 
riguardi proprio dei funzionari dell'Ammini1strazione finanziaria, e da 
queste stesse SeziOln.i Unite, nelle sentenze n. 2201, n. 2177 e n. 2175 
del 1969, nei �riguardi� di tutti indipendentemente i 'componenti dette 
Commissioni -ma � prospettato �con riferimento esclusivamente al fatto 
delJ:a permanenza, pur dopo fa nomina del funzionario a componente 
deHa Commissione, del vincolo gerarchico tra lo ste'sso funzionario e 
l'Amministrazione finanziaria, vincolo che, i:nvolgendo la possibilit�, per 
l'Ammflnistrazione, di adottare provvedimffilti 1sfavcorevoli, quale, ad 

Centrale dopo che ha determinato in vfa preli:min!M'e i criteri generali di� 
interpretazione della norma sulla valutazione automatica deve rimettere 
alla Commissione distrettuale di valutazione l'esame in concreto delle caratteristiche 
obiettivce del tera:-eno oggetto del trasferimento. Quest'ultimo 
� un apprezzamento di fatto rimesso alle Commissioni dli valutazione (Cass. 
24 aprile 1970, n. 1182 dn questa Rassegna 1970, I, 620). Sie infatti anche in 
tema di valutazione automatica nascono �questioni� incidentali di applicazione 
della legge (della stessa legge 20 ottobr�e 1954 n. 1044 o di altre leggi) � 
necessaria la rimessiohe alla Commissione speciale per le questioni di 
diritto la quale, per�, dovr� giudicare soltanto sull'incidente preliminare 

(Cass. 22 ljettembre 1970, n. 1658, ivi, 929). 

L'ulttma massima � da condividere pienamente, perch�, ,come � pacifico, 
la natura agricola o edificatoria di un fondo non � mai predeterminata 
con atti formali, ma deve essere accertata caso per caso secondo i criteri 
del comune commercio. \ 

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1106 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esempio, il trasferimento di sede, a carico del ,detto funzionario, <priverebbe 
�costui della libert� di detemninal'si secondo coscienza nella esplicazione 
della sua funzione di giudice. 

Ma proprio su tale punto :non possono noni cdndividersi le osservazioni 
in virt� delle quali la stessa Corte Costituzionale, nelle sentenze 

n. 103 del 1964 e n. 132 del 1963, sopra citate, ha ritenuto infondate 
le questioni di legittimit� �costituzionale delle norme che prevedono la 
nomina dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria quali membri 
delle CommiJSsioni distrettuali e provinciali delle iID!Poste. 
� da rilevare, in primo luogo, che la Costituzione, p'W' statuendo, 
in linea generale, nell'art. 108, secondo comma, che �la legge assicura 
l'indipendenza dei giudid delle giudsdizioni speciali�, non esige che le 
garanzie legali che debbono assicurare tale indipendenza siano identiche 
a�quelle 1che assicu!'.ano l'indipendenza dei giudici ordinari. Ci� si desume 
chiaramente dal fatto che la medesima Carta Costituzionale, nell'art. 102, 
secondo comma, ptrevede la parteciipazione, �alle giurisdizioni speciali, 
o:ltre che dei giudici ordinari, anche di cittadini estranei alla Magist�ratura, 
per i quali, per effetto della foro appartenenza a diverse categorie 
professionali, non � configurabile lo stesso requisito di integrale indipendenza 
dei giudici or!'linari, ma � configurabile solo un requisito 
minimo di indipendenza, 1sufficiente a ga:rnntire l'imparzialit� dell'esercizio 
della foro funzione giudicante. 

Ritengono queste Sezioni Unite che l'anzidetto minimo di garanzie 
di indipendenza 1sussiista per il funzionario dell'Amministrazione finanziaria, 
che � chiamato a far parte della. Commissione centrale delle 
imposte, in .considerazione della specifica esperienza _tributaria, acquisita 
nell'esel'cizio delle 1sue funzioni, e non gi� come raippresentante 
degli interessi dell'Amministrazione cui appartiene. 

Invero, che detto funzionario .sia anch'esso, come gli altri componenti 
la Commissione, al di sopra delle parti e non rappresienti gli 
interessi dell'Amministrazione cui appartiene, lo dimostra il rilievo che 
la norma dell'art. 12 del r.d. 8 llUglio 193�7, n. 1516, prescrive, per tutti 
indistintamente detti componenti, ivi �compreso, quindi, il funzionario 
dell'Amministrazione, l'obbligo di presta�re il giuramento di adempiere 
i doveri dell'ufficio �nel �solo interesse della giustizia�, ed ancor pi� lo 
dimostra l'ulteriore rilievo che la norma dell'art. 27 del r.d. 7 agosto 
1936, n. 1613�9, 1stabilisce, espressamente, che il giudizio dei componenti 
le Commissioni deve essere � indirizzato esclusivamente all'applicazione 
della legge in base alfa obiettiva considerazione dei fatti, deJ.le circo~ 
stanze e degli elementi tutti di 'apprezzamento di cui siano a conoscenza 
�, tanto che, proprio sulla base di quest'ultima disposizione legislativa, 
la Corte Costituzionale ha ritenuto di poter affermare che � allorquando 
il suindicato funzionario partecipa ai favori della Commissione, 
non sus1sistono per lui vincoli gerarchici, n� alcun .altro motivo che 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1107 

possa far pensare ad una limitazione della sua :libert� di decisione, ma 
sussistono i doveri propri del giudice e le responsabilit� giuridiche e 
morali connesse con la funzione giudicante� (cfr. sent, n. 132 del 1963). 
Ad assicurare l'anzidetta indipendenza concorrono, d'altra parte, la 
composizione minima indispensabile (tre quinti dei coiniPonenti) richie.
sta dall'art. 47, primo �comma, in relazione all'art. 18, primo comma, 
del r.d. 8 foglio 1937, n. 1516, per la V'alidit� delle decisioni della 
Commissione (il che impUca che, in caso di impedimento, la rsostituzione 
del �componente impedito � domandata ad un'autorit� diversa da quehla 
cui � demandata la nomina) e gli istituti della ricuisazione e dell'astensio:
qe, �che, previsti, dagli artt. 51 e 52 del codice di ,procedura civile per 
il giudice ordinario, sono appUcabili, come ritenuto dalla Corte Costi


tuzionale nelle sentenze n. 103 del 1964 e n. 132 del 1963, anche ai 

componenti le Commiissioni tributarie, nonch�, infine, la irrevocabilit� 

della nomina dei singoU comp�nenti la Commiissione �centrale, ivi com


preso il funzionario dell'Amministrazione finanziaria, irrevocabilit� che 

si desume, invero, dall'assoluta mancanza di diisposizioni legiisil.ative che 

prevedano la revoca di detta nomina e facciano eccezietne al principio, di 
carattere generale; secondo �cui a ne.ssuna autorit� � �conferito il potere, 
proprio a tutela del principio di_ indipendenza, di revocare la nomina 
dei giudici, siano essi ordinari o �speciali, �tranne che ricorrano motivi 
di impossibilit� o di determinate decadenze. 

Ma non basta. � da :rammentar.e, infatti, 1che requLsiti indispensabili 

perch� il funzionario possa �essere nominato membro della Commissione 

centrale, sono la sua ap.i;..artenenza �a;ll'Amministrazione finanz:i:aria. cen


trale e la 1sua qualifica di funzionario di, grado non inferiore a direttore 

capo divi!sione (cfr. art. 2 del d.1.1. 12 ottobre 1944, n. 334). Ci�, invero, 

da un lato implica che il funzionario, come appartenente al ruolo della 

carriera amministrativa della Amministrazione centrale dehle Finanze, 

non pu�, per effetto del r.d.l. 4 marzo 1937, n. 304 -istitutivo di sepa


rati ruoli di carriera -essere trasferito, a�ufficio, da.ll'anz.i!detto ruolo, 

nei ruoli della carriera amministrativa periferica della 1stessa Ammini


strazione finanziaria (Intendenza di Finanza, Amministrazione provin


ciale delle iiniPoste dirette, Amminiist:razione provinciale delle tasse ed 

imposte 1sugli affari, ecc.) e non pu� pertanto, essere allontanato dal 

luogo in .cui ha la propria sede l'anzidetta Amministrazione �centrale, 

e dall'altro lato implica �che soltanto 1a perdita, da iparte di detto fun


zionario, della sua qualifica di .direttore capo divisione -perdita che ' 

non pu� avvenire che per determinate e comprovate �ragioni di parti


colare gravit�, �che non possono consiistere, ovviamente, nello adempi


mento del proprio dovere di giudice quale membro della Commissione 

centrale -pu� dar luogo alla revoca della sua nomina e, quindi, alla 

sua sostituzione in seno a detta Commissione. E praticamente si ha, 

quindi, in tal modo, una specie di inamovibilit�, che, per i suoi effetti, 

8 


1108 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

pu� comiderarsi analoga a quella che garantisce l'indipendenza dei 

giudici ordinari. 

Comunque, deve considerarsi che l'art. 2 del d.1.1. del 1944, n. 334, 

prevede, fra l'altro, la partecipazione dei funzionari dell'Amministra


zione finanziaria alla Commissione centrale in numero minore dspetto 

a quello complessivo dei membri deJ;l'altre categorie (magiistrati del


l'ordine giudiziario ed amministrativo ed avvocati dello Stato), e che il 

carattere coHegi:ale della decisione della Commissione spersonalizza 

il giudizio dei singoli ,componenti la Commissione medesima. Tali cir�co


stanze, invero, in ,concomitanza �con il principio deHa segretezza che, 

fuori dell'ambito dell'organo giudicante collegiale, accompagna l'espres-� 

sione del voto di ,ciascun componente l'organo mede.simo -principio 

che, espressamente statuito per la deliberazione de,hle decisioni colle


giali delJ'autorit� giudiziaria nell'art. 276 del ,codke di procedura civile, 

non v'�! ragione non debba ritenersi applicabile anche alla deliberazione 

deHe decisioni dei .giudici speciali -porta ad escludere ,che l'Ammi


nistrazione finanziaria, per effetto del congegno della legge, venga a 

conoscenza del �Comportamento del proprio funzionario in seno alla 

Commiissione, nella fase decisionale del rprocedimento contenzioso tri


butario, e fanno, quindi, fondatamente ritenere che tale congegno offra, 

a detto funzionario, la concreta po1ssibilif� di det~rminalisi liberamente, 

secondo la propria coscienza, nella esplicazione della 1sua funzione di 

giudice, .senza il timore di eventuali provvedimenti �punitivi � nei suoi 

confronti da parte deH'Amministrazione di appartenenza. 

Manifestamente infondata la questione di legittimit� cos.Utuzionale 

sollevata dal ricorrente, devesi giudicare del merito del ricorso. 

Cdn il p�rimo motivo, premesso che i ter�reni compresi nella denuncia 
trelativa alla succes1sione di Ettore Moriconi, apertasi in Roma il 
118 febbraio 1959, figuravano, in tale data, iscritti in 'catasto come fondi 
rustici, si �Sostiene,' sostanzialmente ~ come gi� si sostenne innanzi 
alla Commi.ssione centrale -che, per effetto dell'art. 1 della legge 20 
ottobre 1954, n. 1044, i terreni 1che alla data dell'apevtura della sruccessione 
figurano iscritti in catasto come terreni agricoli, debbono e,s1sere 
valutati esclusivamente �come tali ai fini dell'imposta di succeissione, con 

1a conseguenza .che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione 
centrale, all'Ammini�strazione finanziaria non � consentito di attribuire 
ad essi la diversa qualifica ,di terreni fabbricabili e di valutarli, quindi, 
in ba'Se a tale quaHfica. Si a1s1sume che la distinzione fra le categorie di 
terreni previiste dall'art. 1 della sopra dtata legge n. 104�4 del 1954 
(terireni destinati ad uso agricolo, terreni destinati a boschi e terreni 
destinati ad aree fabbricabfili) 1si basa, non su una indagine da :fal'.si caso 
per caso, ma sulla qualificazione ufficiale che risulta dagli atti del!'
Amministrazione finanziaria (.catasto), per cui, in base a tale qualifi




cazione, la detta Amminiistrazi:one deve appU!care il .pre!scritto metodo 
di accertamento di valore. 

Con il tsecondo motivo, ,che va e1saminato congiuntamente per ragioni 
di connessione, 1si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla 
Commissione centrale, l'art. 1 della legge n. 1044 del 1954, nel menzionare 
le �aree fabbrdcabili �, si � voluto riferire alla fogge urbanistica e, 
quindi, esclusivamente alle aree comprese nei piani regolatori. 

Entrambi i motivi sono [privi di fondamento. 

PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 
l 

Devesi premettere che le questioni come sopra pro1s:pettate dal I 
ricorrente sono indubbiamente questioni di diritto, in quanto relative l 
alla interpretazione ed 'aipplicazione dell'art. 1 della legge n. 1044 del 
1954, e rientrano, come tali, ai senzi delJa norma dell'ultimo comma 

I 

dell'art. 29 del r.d.l. 7 agosto 1936; n. 1639, ineHa competenza per mate


l 

ria della Commiissione centrale, [a quale bene, pertanto, le ha prese in 
esame ed ha pronunciato su di esse. 

l 

Ci� premesso, ritengono queste Sezioni Unite che la deciJsione della l 
Comm~ssione centrale in oordine a tali questioni 1sia confwme a diritto. I 
Sul primo motivo di ricorso giova, invero, ricordare che queste medesime 
Sezioni Unite, nel risolvere il problema 1se la questione concer


l 

nente la quaHf�,cazione di un terreno, se agdcolo o edificatorio, con la 

! 

conseguente valutabhlit� di esso con il sistema automatico previsto dall'art. 
1 della legge n. 1044 del 1954, ovvero con il normale procedimento lI 
di stima, costituisse questione di diritto, rientrante nella competenza 

I 

della Commiissione provinciale, sezione s1peciale di diritto, in primo I 
grado e della Commiissione centrale, in secondo grado, oppure questione l 
di mero fatto, di ,competenza della Commissione distrettua:le e, in grado 

I

di appello, della Commissione provinciale in ~sede di giudizio di valuta


I 

zione, hanno pi� volte affermato che la legge n. 1044 del 1954, nel dettare I 
un pToprio siistema ,di valutazione automatiica dei fondi rustici, non forI


I 

nis1ce alcuna definizione degli stessi, per cui la d~stinzione tra fondi 
rustici ed aree fabbricabili deve essere fatta, �caso per caso, ,sullla base 1 
di elementi obiettivi, determinabill in concreto, quali la ubic.azione del 
suolo, la sua maggiore o minore accesisibilit�, lo sviluppo edilizio della 
zona ,circostante, fa esisteinza, anche in fieri, dei servizi pubblici indispensabili, 
il colleigamento 1con le vicine citt� o centri abitati, l'inclusione 
del fondo nell'ambito di piani regolatori con destinazione edilizia (cfr. 
sent. n. 823 del 1969, ,sent. n. 3026 del 1968). 

Questa giur1sprndenza che esclude l'interpretazione data dal ricorrente 
alla norma dell'art. 1 della legge n. 1044 dei 1954, non 1pu� non 
essere confermata am~he nella 'presente .controve:rsii.a, non ,trovando 
riscontro l'opposto assunto de:I medesimo :ricorrente n� nella formulazione 
letter.ale n� nella ratio della anzidetta norma. 


Nella formulazione letterale di tale norma non si il'inviene, invero, 
a1cuna .es;p,ression� che possa essere interpretata nel senso che la norma 




1110 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stessa statuisca il divieto per lAmministrazione finanziaria di valutare 
come aree fabbricabili i terreni che in catasto siano qualificati agricoli, 
anche se, nel frattempo, siano mutate le J.oro obiettive caratteristiche. 
La lettera della no�ro:na, infatti, mentre dispone che i fondi rustici comrpresi 
in 1successioni apertesi dall'entrata in vigore della legge, non sono 
soggetti, ai fini dell'imposta di successione, ad accertamento di valore, 
qualo:m il valore dichia:rato non risu:lti inferiore alla vaJ.utazione automatica 
xisultante dall'applicazione delle tabelle, �Compilate dalla Commissione 
�censuaria .centrale per l'applicazione dell'imposta progres1siva 
straordinaria :sul pa�trimonio, aggiornate secondo il coefficiente determinato 
ogni anno dalla stessa Commissione ed approvato con decreto del 
Ministro per le finanze, nulla dispone, invece, contrariamente a quanto 
assume il ricorrente, in ordine al rpreteso obbligo dell'Amministrazione 
finanziaria di valutare i terreni �compre1si nella successione esclusivamente 
in base alla qualificazione risultante dal catasto. 

Non meno evidente appare, poi, il contrasto della tesi del ricorrente 
con la ratio della norma in questione, bastando, in prorposLto, rilevare 
che tale noil'llla, con l'introduzione del sistema automatico di valutazione 
dei fondi rustici, che meglio realizza l'identificazione del contenuto economiico 
degli imponibili, mira, evidentemente, a .commisurare pi� equamente, 
nella ipotesi in cui nella successione siano �compresi fondi qualificabili 
rustici, l'imposta di successione all'effettivo arricchimento dell'erede, 
e non gi� a derogare -come accadrebbe se si seguisse la tesi 
del ricorrente -al !Principio vigente in tema di imposta di successione, 
secondo cui tale imposta coLpisce l'anzidetto effettivo arricchimento dell'erede. 
In proposito giova rilevare, invero, che, poich� nel catasto fondiario 
non � prevista J.a iscrizione dei fondi �con fa quaiifi�ca di aree 
fabbricabili e poich� IO stralcio di un iterreno dal catasto fondiario al 
catasto urbano non � previsto che <peT il �caso in �cui il fondo, gi� rustico, 
sia stato utilizzato a�SCOpi edilizi, ne �Conseguirebbe, OVe si accettasse la 
tesi del ricorrente, la escluisione della valutabilit� dei terreni come aree 
fabbricabili �i fini dell'imposta di 1successione. Il che, peraltro, sarebbe 
in contrasto �con la norma dell'art. 1, terzo comma� della legge n. 1044 
del 1054, la quale espressamente dispone �che, per la valutazione, ai 
fini dell'imposta �di succe.ssione, delle aree fabbricabili, resta fermo il 
criterio del valore venale in �Comune commercio, previsto dall'art. 15 del 

T.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639. 
Quanto al secondo motivo, a dimostrarne !'.infondatezza basta rilevare 
1che la norma dell'art. 1 della legge n. 1044 del 1954 parla generi
�camente di �aree fabbricabili�, senza alcuno specmco riferimento ai 
teri'eni inclusi nell'ambito di 1Piani regolatori con destinazione edilizia, 
sicch� non pu� non afferma11si che il legislatore, con l'anzidetta locuzione, 
rsi � indubbiamente riferito ai terreni muniti di quelle obiettive 
caratteristiche �che li rendano idonei ad es~ere utilizzati a scopo edifica



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

torio, anche �Se non inclusi. in piani regolatori, che, d'altra parte, pos


sono anche mancare. Sulla base di queste considerazioni, non v'ha dubbio, 

pertanto, che i primi due motivi debbano essere riigettati, affermandosi 

il principio secondo cui J.a iis1crizione dei terreni, come fondi rustici, nel 

catasto agricolo, non impedisce che tali :terreni, ove abbiano obiettive 

ca~atteristiche che li rendano idonei ad essere utilizzati a scopo edifi


catorio, siano valutati, ai fini dell'impo1sta di 1suece1ssione, come aree 

fabbricabili, anche se non risultano 1compresi in piani regolatori. 

Con i:l terzo ed il quarto motivo di rico11so 1si censura la deciisione 

impugnata per avere qualificato �aree edificabili� i :terreni in questione, 

sulla base di elementi obiettivi non dedotti dall'Amministrazione finan


ziaria e non considerando altri elementi �che tale qualifica escludevano. 

Ma, pregiudizialmente, queste S�zioni Unite debbono, di ufficio, rilevare 

che la Commissione centr:ale difettava di competenza per materia in 

ordine alla qualificazione dei :terreni in oggetto, se cio� questi fossero 

terreni agriicoli oppure aree fabbricabili. 

Com'� n:oto, per effetto dell'ar1t. 29 della legge 7 agosto 1936, n. 1639, 

il quale determina la competenza delle Commissioni tributarie in ma


teria di imposte indirette :sui trasferimenti della ricchezza, la cognizione 

delle controversie che si riferiscono alla determinazione del valore 

appartiene alle Commissioni di1s:trettuali, in prima istanza, e aJ.le Com


missioni provinciali, in secondo grado, mentre alla Commissione cen


trale � riservata unicamente, in appello dalle decisioni de.lle Commis


sioni pcrovinicali, sezioni speciali di diritto, la cognizione delle con


troversie concernenti l'applicazione della legge, con esclusione, quindi, 

delle controversie di mero fatto, relative alla determinazione del valore. 
Ora, che la questione relativa alla qualificazione di un terreno, 
se a~ricolo o edificatorio, ai fini della valutazione di �esso coh il sistema 
automatico previsto dalFart. 1 della legge n. 1044 del 1954, ovvero con 
il normale procedimento di stima previsto dall'art. 15 del r.d.l. 'del 
1936, n. 1639, non sia una questione concernente l'.ap[plicazione della 
legge, ossia una questione di diritto, ma sia, inv;ece, una questione relativa 
alla determinazione del vaiJ.ore del bene oggetto del' trasferimento, 
ossia una questione. di fatto -in quanto implica un accertamento della 
natura e delle caratteristiche obiettive del terreno, senza alcuna indagine 
di natura giuridica per determinare il sistema di stima, che discende 
automaticamente dalla qualificazione del fondo preso in considerazione 
-� stato ormai riconosciuto dalla pi� recente ed ormai 
.consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite (cfr. le gi� citate 

sentenze n. 823 del 1969 e sent. n. 3026 del 1968), e, pertanto, non v'� 

dubbio che la 'cognizione di tale queistione esorbiti dall'ambito di com


petenza della Commissione �centrale e rientri, invece, nell'ambito di com


petenza della Commissione diistrettuale, in primo grado, e della Com


missione provinciale, sezione di valutazione, in grado di appello. 


1112 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ci� non � stato tenuto presente, nel caso di ispecie, dalla Commissione 
centrale, che pronunciando, in sede di appello, avverso una pronuncia 
della Com.missione provinciale, sezione 1speciale di diritto, ha 
ritenuto di poter conoscere della questione concernente la qualificazione 
dei terreni caduti nella successione di Ettore.Morkoni, 1se cio� agricoH 

o edificatori, e ne consegue, pe�rtanto, che, dichia:randosi l'incompetenza 
della Commissione ,centrale a conoscere di tale questione, competenti 
essendo, la Commissione distrettuale, in primo grado, e la Commissione 
p!rovi~ciaJ.e, sezione valutazione, in sede di appello, deve 1cassa11si in tal 
punto la decisione impugnata e, !ritenendosi assorbiti il terzo e quarto 
motivi di !ricorso, deve rimettersi la causa, per J.a deciJSione di detta qu,estione, 
in primo grado, alla competente Commissione distrettuale, che, 
sul punto, non si � ancora pronunciata. ~ (Omissis). 
CORTE DI CASSAZION6, Sez. Un., 14 ottobre 1970, n. 2003 -Pres. 
Marletta -Est. Berarducci -P. M. Di Majo (conf.) ..: Soc. SAIS 
(avv. Zaccaria) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Salto). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni 
-Questioni di valutazione -Ricorso alla Commissione 
Centrale -Esclusione. 

(d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30). 
Contro le decisioni delle Commissioni provinciali emesse in grado 
di appe1Lto per la determinazione del valore imponibile, in materia di 
imposte indirette, � dato soltanto o il. ricorso al.l'autorit� giudiziaria 
ordinaria, previsto darl'art. 29, terzo comma, del d.l. 7 agosto 19:36, 

n. 1639, per grave e�d evidente errore.di app.rezzamento od insufficienza 
di calcolo ne.zia determinazio11,e del VCJJlore, oppure il ricotrso alfa Corte di 
Cassazione per vioLazione di legge �a norma del.l'art. 111 Cost., ma mai 
� dato ricorso alla Commissione Centrale, a cui non compete una giurisdizione 
generale di l.egittimit� per le imposte indirette, neppure quando 
sia dedotta una violazione di legge da parte della Commissione provinciale 
(1). 
(1) Giurisprudenza costante: Sez. Un. 24 gennaio 1967, n. 211, in questa 
Rassegna, 1967, I, 154; 19 settembre 1967, n. 2184, ivi, 1053; 17 maggio 1968, 
n. 1545, Giust. Civ., 1968, I, 1851; Sez. I, 16 apl'ile '1970, n. 1068, Riv. leg. 
fisc., 1970, 1896. , 
Degna di nota � la riaffermazione delUinesistenza di una potest� generale 
della Commissione Centrale di sindacato di legittimit� su tutte le 
decisioni delle Commissioni in materia di imposte indirette. 


PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1113 

(.Omissis). -Con il primo motivo si sostiene che, ipoich� la Commissione 
centrale rper le imposte ha una competenza generale di legittimit�, 
era sufficiente la esistenza di una questione di diritto perch� essa 
dovesse pronuncia11si, quale organo idi terzo grado, oppure quale organo di 
secondo grado, tenendo conto del fatto che, nella ispecie, alla Commissione 
provinciale di valutazione era 1sta<ta proposta una questione di 
diritto e che, nell'ambito della Commissione provinc.iale, la sepacrazione 
deHe 'competenze ha solo funzione organizzativa. 

Con il ,secondo motivo, che si esami:na congiuntamente per ragioni 
di connessione, si lamenta che la Comm1ssione centrale non abbia, pertanto, 
rilevato gli errori della Commissione provinciale, consistenti nel 
fatto di non avere esamina1to le questione di diTitto propostele e di 
non averne neppure rimesso l'esame alla se:z.i:one di diritto, nonch� nel 
fatto 'di non avcere motivato la deciisione 'e nel fatto di avere, erronea.: 
mente, respinto, 'col siJ1enzio l'eccezione di nullit� dell'accertamento. 

Le �censure sono infondate. 

Devesi, invero, rilevare che gli artko.li 29 e 30 del r.d.L 7 a,gosto 
1936, nel determinare la compe1tenza delle Commis:sfoni tributarie in 
materia di imposte indirette sui trasferimenti, dispongono che, mentre 
le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore sono 
decise in prima istanza, dalle Commissioni distrettuali ed, in secondo 
grado, dalle Commiissioni provinciaJ:i, contro le cui decisioni � ammesso 
ricorso all'autorit� giudiziaria ordinaria per gmve ed evidente errore 
di apprez.zamento od insufficienza di ,ca1cofo nella determinazione del 
valore, le con~ove11sie relative all'aprpUcazione della legge, cio� quelle 
che involgono questioni di diritto, sono dedse in primo grado, .dalla 
Commissione provinciale, in seno alla quale esiste una apposita sezione 
avente una [particoilare composizione, e, in 1secondo grado, dall'a Commissione 
centrale. 

Per effetto di tale dis1ciplina, quindi, la decisioni delle Commissioni 
provinciali emesse in grado di .appello in tema di determinazione del 
valore imponibile in materia di imposte indfrette sui trasferJ.menti di 
ricchezza, sono definitive nell'ambito del processo tributario e contro 
di esse non � dato rkorso alfa Commissione central'e, la quale ha potere 
giurisdizionale, come giudice di appello, unicamente in materia di impuignazioi 
avverso le decisioni di primo grado delle Commissioni provinciali 
nelle controversie relative all'applicazione della legge. Il che, 
come altra volta queste Sezioni Unite hanno avuto occasiione di affermaTe 
(dr. sent. 17 maggio 1968, n. 1545), ,esclude che si po,s1sa prospetta,
re una giurisdizione di legittimit� della Commissione centrale relativamente 
alle decisioni emesse, in grado di appello, dalla Commissione 
provinciale in ordine a controve11sie di determinazione del valore, 
anche se, come nel 1caso di 1sipecie, venga dedotto che tale Commis1sione, 
nel decidere, � inco11sa in errore 1sul punto dell'applicaczione della legge. 


1114 RASS~GN'A DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Queste Sezioni Unite non possono, pertanto, �che mantener fermo, 
anche nella rp�l'esente �controversia, il loro consolidato indirizzo in subiecta 
mate'ria e, quindi, ribadire il pdncipio :secondo cui �contro le decisioni 
delle Commissioni provincia1li eme~se in gra�to di appello, in tema di 
determinazione del valore imponibile, � dato soltanto o il ricor.so arlla 
autorit� g,iudiziaria ordinaria, previsto dall'art. 29, terzo comma, del 

r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, [per g.rave ed evidente errore di apprezza~ 
mento od insufficienza di calcolo nella determinazione del valore, oppure 
iJi ricorso alla Corte di Cassazione per violazione di legge, a' sensi dell'art. 
111 della Costituzione, ma mai � dat�o i:l I1kor:so alla Commissione 
centrale, neppure nella ipotesi di violazione di legige nella decisione della 
Commissione provinciale. 
A questo principio si �\ uniformata, nel �caso di srpede, la Commissione 
centrale, ed i primi due motivi deJ: rico�l1so non possono, pertanto, 
che essere rigettati. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 19 ottobre 1970, n. 2080 -Pres. Favara 
-Est. ,Berarducci -P. M.-De MaTCo (conf.). -Pei'ano (avv. 
Squitieri) �C. Mini:stero delle Finanze (avv. Stato� Masi). 

Imposta di registro -Agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno 
-_Primo trasferimento di terreni e fabbricati occorrenti 
per l'impianto di stabilimenti industriali. -Trasferimenti consecutivi 
-Agevolazione in favore dell'acquirente che realizza per 
primo l'irtiziativa industriale. 

(d.l. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. _2 e 5; L. 26 giugno 1965, n. 717, art. 13 
lett. e). 
Ai fini dell'agevolazione tributaria per l'industrial~zzazione del mezzogiorno 
prevista dagli artt. ? e 5 del d. l. 14 dicembre 1947 n. 1598, 
per �primo trasferimento� di terreni e fabbricati occon�enti per l'impianto 
di stabilimenti industriali deve intendersi non il primo in senso 
cronologico, bensi il primo� utile ai fini dell'attuazione delle iniziative; 
pertanto in caso di successivi trasferimenti l'agevolazione spetta esclusivamente 
all'acquirente che realizza per primo l'iniziativa industriale (1). 

(1) Con questa pronuncia si conferma, in modo ormai difficilmente 
modificabile, l'orientamento gi� manifestatosi con la decisione 6 novembre 
1968, n. 3662 (in questa Rassegna, 1968, I, 1053). Non pu� dirsi per� che la 
soluzione data al problema sia convincente; in particolare non si riesce a 
comprendere il bisticcio secondo H quale la norma dell'art. 13 lettera c) 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1115 

(Omissis). -Con il primo motivo si lamenta che la Corte del merito 
abbia interpretato la norma dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1947, 

n. 1598, nel senso �che la 'conce1s1sione dei benefi.ci tributad (registrazione 
e trascrizione a taissa fissa) da es:sa prevista, si xiferisca al primo trasferimento 
in conseguenza del quale l'acquirente dell'immobile abbia realizza;
to, nel tempo previsto dalla legge, le iniziative industriali in relazione 
alle quali l'acquisto � stato fatto. Si assume dal ricorrente che il 
denunciato errore trae odgine dl:\� fatto ,che la C.orte del merito non ha 
considerato 1che l'espressione �primo ;trasferimento� adoperata nel sopra 
citato airt. 5, � strettamente connessa a quella immediatamente successiva 
� oocorvente per l'attuazione delle iniz1altiv!e ilnduistriali di cui 
all'art. 2 �, di modo che � im[>ossibile intenderla se non in relazione 
con quest'ultima.. 
Con il 1secondo mot}vo -che � collegato al primo e va esaminato 
congiunt�mente -censurandosi ancora J:'anzidetta interpretazione, si 
sostie1ne ,che la Corte del merito non ha tenuto presente neppure la 
� ratio � della disposizione in questione, n� 1che la norma dell'art. 13, 
lett. e, della legge 26 giugno 1965, n. 717, la quale dispone che i benefici 
tributari previsti dall'art. 5 della fogge n. 1598 del 1947 sp:ettano, 
in caso di iSUccessivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamente all'acquirente 
che realizza l'iniziativa ,industriale, ha �carattere interpretativo 
e non innovativo. 

Il !rico11so � fondato. 
La questione della interpretazione della norma dell'art. 5 della legge 


n. 1598 del 1947, � :stata ,gi�, in altra occasione, da questa Suprema 
Corte risolta nel senso 'che il �primo ira,sferimento � di propriet� di 
terreni e fabhricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali 
nell'Italia meridionale ed insulare, per il quale il citato 
art. 5 prevede l'agevolazione del pagamento dell'imp0sta di registro e 
di trascrizione .nella misura fissa,. non � il primo in senso cronofogico, 
bensi il primo utile ai fini de'll'attuazione delle iniziative industriali, cio� 
quel traslferimento di beni per mezzo del quale ,sia stata realizzata, l'iniziativa 
per la quale fu eseguito, 1con la �COi[}Jseguenza che un eventuale 
trasferimento di propriet� di un immobile per l'attuazione di una iniziativa 
industria'le che, per un qualsiasi motivo, non sia stata realizzata, 
della legge 26 giugno 1965, n. 717, pur non ,essendo interpretativa (e che 
tale non sia � di tutta evidenza), � pu� essere utilizzata come elemento 
idoneo ad illuminare sull'effettivo intento del ~egislator�e � nel dettare la 
disposizione del 1947; come possa una nori:rna non interpretativa (quindi 
innovativa) servire egualmente all'interpretazione della norma innovata, 
resta alquanto misterioso. 



1116 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

non o:sta all'applicazfone dell'agevolazione tributaria al trasferimento 
successivo dello stesso immob�le per l'attuazione dello stesso fine, che 
il Ministro compe,tente attesti essere stato ,conseguito nei termini di legge 

(c:l�r. sent. 6 novembre 1968, n. 3662). 

Tale indirizzo deve eS!sere mantenuto fermo anche nella presente 
controvecrsia, :pecrch� rsi fonda rsu una intecrpretazione della norma dell'acrt. 
5 in que1stione che non !PU� non ,e,ssere condivisa, perch�, olfu:"e che 
aderente alla formulazione letterale di tale norma, in cui l'espres1sfone 
� pcr,imo trasferimento di propriet� di ter-reni e fabbriacti � non pu� 
essere intesa se non mettendola in relazione con la successiva espressione 
� occm.,renti per l'attuazione delle iniziative industriali di 1cui 
all'art. 2 �, �, sopratutto, aderente alla �ratio� della noTma stessa, 
che, es;sendo esclusivamente volta a stimolare la iniziativa privata pecr 
la realizzazione di attivit� Industriali nell'Italia meridionale ed insulare, 
non consente di esdudere dalla concesisone dei benefici tributari, nell'ipotesi 
in cui 'l'immobile sia stato oggetto di 1successivi trasferimenti 

�' 

con il fine di attuarvi una iniziativa indust~iale, l'acqukente che tale 
iniziativa realizzi. Invero, se scopo 'della disposizione di favore � quello 
di incrementare la ,costruzione e l'attivazione di nuovi 1stabilimenti indusfu:"
iali, tale 'scopo deve ritenersi raggiunto anche nel caso in 'cui l'iniziativa 
industriale venga !'ealizzata utilizzando un Jmmobile che in precedenza 
sia stato oggetto di altri trasferimenti con il fine dichiarato di 
attuarvi detta iniziativa, e, quindi, non .si vede il motivo pe1r il q�ale 
un 1caso 1siffatto non debba ritenersi 'compreso nell'ambito di detta disposizione. 


D'altra parte, che il ,legislatore non abbia inteso escludere il caso 
in quemione dalla normativa dell'art. 5 della legge n. 1598 del 1947, 
rtsulta, sebbene indirett~mente, dalla norma dell'art. 13, lett. c., della 
legge 26 giugno 1965, n. 717, in cui lo .stesso legislatore, nel !Prorogare 
le agevolazioni fiscali gi� pTeviste dalla detta legge del 1947, e successive 
disposizioni dJ proToga, ha espressamente statuito -ohde evitare, 
evidentemente, nella appUcazione del.nuovo disposto legislativo, i dubbi 
sorti nell'applicazione della legge precedente -che dette agevolazioni 
spettano, in caso di successivi trasferimenti dell'immobile, esclusivamnte 
all'acquirente 1che realizza J.'iniziativa industriale. 

In difetto di una qualsiasi ragione idonea a giustificare una modifica 

alla precedente disciplina legislativa, deve, invero, ritenersi che questa 

nuova disposizione di legge, anzich� immutare, altro non faccia che ripe


tere, sostanzialmente, rsebbene ,con maggiore chiarezza, ,l'anzidetta disci


plina; ,con la ,conseguenza 1che essa, 1se, da un lato, per la sua focrmula


zione letterale, non pu� essere constderata norma intecrp,retativa della 

':-:-: 

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di~posizione del citato art. 5, dall'altro lato ben pu� essere utilizzata 
come elemento idoneo ad i1luminare sull'effettivo intento del legislatore t~ 


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nel dettare quest'ultima disposizione. ~ (Omissis). 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1117 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre: 1970, n. 2102 -Pres. Stella 
Richter -Est. Falletti -P. M. Minetti (coni.). -Soc. Coop. Motta e 
Bosco (avv. De Luca) 'c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Foligno). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Ingiunzione -Intimazione 
di seconda ingiunzione per lo stesso supplemento basata 
su diverse ragioni -Ammissibilit�. 

(t.u. 14 aprile 1910, n. 639). 
Imposta di reg.istro -Atti soggetti a condizione sospensiva -Termine 
per la registrazione -Imposta fissa e imposta ordinaria -Decadenza 
dalle agevolazioni per tardiva registrazione dell'atto condizionato 
-Esclusione. 

(r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, artt. 17 e 110, tariffa A, art. 79). 
Legittimamente l'Amministrazione finanziaria che abbia gi� intimato 

una ingiunzione fondata su una determinata ragione, pu� intimare una 

seconda ingiunzione per la medesima imposta fondata su una diversa 

ragione e nuzia vieta che dalle due distinte ingiunzioni possano nascere 
.due distinti �giudizi di opposizione (1). 

Per gli atti soggetti a condizione sospensiva, da registrare imme


diatamente a tassa fissa (art. 79 tariffa A deUa legge di registro) e che 

solo al.l'avverarsi detia condizio11,e danno luogo aiza percezione dell'im


posta progressiva, graduale o proporizonale, ordinaria o agevolata, la 

decadenza dalle agevolazioni dell'art. 11 O della Legge di registro si ve


rifica soltanto in relazione al momento deU'avveramento della condizione 

e non al momento della stipulazione dell'atto (2). 

(Omissis). -Con H p:rimo mezzo la ricorrente, denunciando difetto 
di motivazione e violazione degli artt. 2 t.u. 14 aprile 1910, n. 639, 144 


(1-2) La prima massima appare corretta. Va per� rilevato che, se � 
possibile intimare una seconda ingiunziofte per far valere un'ulteriore ragione 
a fondamento della pretesa, ci� non � mai necessario, perch� nuove 
motivazioni dello stesso petitum possono sempre esser date in qualunque 
sede 1senza che sia nemmeno necessaria la domanda riconvenzionale, salva, 
ove necessaria, la dimostrazione dei presupposti di fatto (cfr. C. BAFILE, 


Note sull'azione riconvenzionale della finanza nel giudizio di opposizione 
all'ingiunzione fiscale, in questa Rassegna, 1969, I, 527 e Ancora sull'azione 
riconvenzionale della Finanza nel giudizio di opposizione all'ingiunzione 
fiscale, ivi, 916; v. anche Cass. 10 o:narzo 197,0, n. 609, ivi, 1970, I, 431). 


La seconda massima suscita perplessit�. Non sembra possa dubitarsi 
che � la registrazione � che per J.'art. 110 � condizione essenziale per la 
conservazione delle agevolazioni, sia, pe;i:-i contratti soggetti a condizione 
sospensiva, quella che deve avvenire nel termine ordinario dalla stipulazione 
col pagamento della imposta fissa; il � pagamento � dell'imposta pro



1118 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

;r.d. 30 dicembre 19'23, n. 3269, 184 e 345 �c.p.c., 'lamenta che la Corte di 
ap[pello abbia respinto la !SUa opposizione senza consideraTe, come essa 
aveva eccepito, che non pu� emettersi una seconda ingiunzione per la 
medesima pretesa fiscale gi� opposta e ancora sub judice. La Corte� inoltre, 
dichiarando la legittimit� della pret�sa fiscale contenuta nella seconda 
ingiunzione, avrebbe accolto una domanda nuova, riconvenzionalmente 
proposta per la prima volta in grado d'appello. 

Queste censul'e non 1sono fondate. L',ingiunzione fis�ca'le, disciplinata 
dal t.u. 14� aprile 1'910, n. 639, � l'atto formale, amministrativo, di un 
procedimento monitorio �sui generis � istituito per la pronta riscossione 
delle� entrate !Patrimoniali dello Stato: l'opposizione dell'intimato, 
siccome rivolta a far dichiarare l'illegittimit� di quell'atto, costituisce 
essa la domanda giudiziale 1che apre un ordinar.io processo di 1cognizione, 
nel quale l'opponente assume la veste di attore e'la pubblica amministrazione 
la veste di �Convenuta, �cosicch� spetta all'opponente l'onere di 
provare i fatti dai quali risulti la dedotta illegittimit�. E la contestazione 
ine;risce appunto e obiettivamente si adegua alle circostanze del 
rapporto tributario come dedotto nell'ingiunzione .impugnata, se�condo 
i presupposti e le ragioni della pretesa in essa 1contenuta. Nella specie 
l'atto di �COill[pravendita stipulato il 20 giugno 1954 era 1staito ammesso 
al beneficio tributario prev.isto dall'art. 3 del d.l. 24 febbraio 1948, n. 114, 
ma poi l'ufficio fece due rilievi, negativi entrambi dell'agevolazione 
concessa, e li pose ciascuno a fondamento d'una corrispettiva ingiunzione 
(per il pagamento, due volte intimato, ma unko, della medesima 
imposta); assumendo nella p!rima che il beneficio tributario non fosse 
applicabile peTch� la Motta e Bosco non appariva is'critta nel Tegistro 
prefettizio delle societ� cooperative; sostenendo nell~ secOlnda la decadenza 
dal beneficio perch� l'atto di compravendita non era stato sottoposto 
a registrazione entro il termine di legge. Dive11sli. dunque erano i 
presU[pposti delle due ingiunzioni e rtspetto �a �ciascuna, nell'autonomia 
giuridica ed obiettiva delle 1circostanzef e delle sanzioni a ciascuna perti


gressiva, proporzionale O' go:radua�le �, per l'art. 17, differita al tempo dell'avveramento 
della condizione, ma ci� non esclude, anzi presuppone, che 
l'atto sia stato tempestivamente registrato con la percezione della imposta 
fissa. La sanzi�ne che l'art. 110 stabilisce � pea-l'appunto connessa 
all'osservanza dell'obbUgo dell'art. 80, cio� d1 presentar.e l'atto alla registrazione 
anche quando l'imposta da percepire sia quella fissa. Se di 
norma all'atto della registrazione � anche dovuto il pagamento dell'imposta 
commisurata all'entit� deiJ. negozio, in� varie ipotesi espressamente disciplinate 
(e quella deil'art. 17 non -� la sola) si dissociano nel tempo la registrazione, 
con tassa fissa, e la percezione, anche eventuale, dell'imposta 
commisurata all'entit� del negozio; ma anche se dal punto di vista finanziario 
quest'ultima � l'operazione pi� �importante, la registrazione, che 
non ha soltanto la funzione di produrre entrate per lo Stato, � costituita 
dal�la prima operazione. 


PARTE I, SEZ. V, GIURIS�PRUDENZA TRIBUTARIA 

nenti (e.ssendo perfino .separati i processi �correlativamente i:stituiti), 

legittimo era l'onere, reiterato ma non coinctdente, che s'imponeva a:lla 

societ� intimata di proporcre opposizione e di dimostrare, anche nei 

riguardi della 1seconda ingiunzione, l'infondatt;zza della pretesa in essa 

contenuta, E se questo era dunque l'oggetto della controversia, e tale 

la natura del giudizio e la :po.sizione corrispettiva: delle parti, non pu� 

dirsi che la Corte d'appello, respingendo J.'owosizione e dichiarando 

legittima l'ingiunzione, abbia superato il limite inerente della Litis con


testatio: perch� appunto essa doveva esaminare il rapporto nell'inte


rezza: delle sue <Ci11costanze e verificare il fondamento della pre�tesa tribu


taria secondo tutti i motivi esposti; senza escludere quelli non .subit~ 

compresi nel titolo della ingiunzione anterio!'e. 

Merita invece a�coglimento il secondo mezzo, con cui la ricorrente 

denuncia la violazione degli artt. 17 e 110 della legge di regtstro e 

dell'acrt. 79 della relativa tariffa all. A. 

La: Corte d'appello non ha invero considerato, come fondatamente 

deduceva e ancora argomenta la difesa della Cooperativa Motta e Bosco, 

che la decadenza comminata dall'art. 110 cit. 1si appltca agli atti �per 

i quali con leggi � stata concessa riduzione delle normali iITlJPOste di 

registro... quando gli atti predetti non veng�no sottoposti a regiistraz.ione 

entro il termine di leg.ge �. Nella specie l'atto potenzialmente suscetti


bile di 1subire questa sanzione era bens� la scrittura privata: di compra


vendita (l'unica di cui si discutesse e nessun'altra essendo ravvisabile); 

essa peraltro, poich� il contratto era sottoposto a �condizione sospensiva, 

non poteva riguardair;si nel momento originario e nello stato ancora even


tuale della sua stipulazione, ma doveva riportarsi al momento ulteriore 

e definitivo in �cui avesse a ver.H�cacrsi la condizione, A questo punto, 

non soltanto sotto il profilo istituzionale e civilistico il contratto raggiun


geva la pienezza della propda efficacia, ma anche sotto il profilo spe


clficamente tdbutario esso �entrava, secondo il normale principio, nel 

� ben vero che l'art. 17 enumera fra gli atti che � si consideran� � 
vincolati a condizione sospensiva anche quelli sogg.etti ad approvazione 
per i quali l'art. 81 espressamente dispone che il termine per la registrazione, 
non soltanto per il pagamento dell'imposta,_ comincia a decorrere 
dal giorno in cui perviene la notizia della avvenuta apprnvazione. Ma in 
ci� va ricercato piuttosto un argomento in favore della te.si sopra esposta: 
�se una norma espressa dichiara non soggetti a registrazione gli atti non 
ancora approvati (che � si considerano � ma non sono vincolati a condizione 
sospensiva) deve dedursene che per gli atti di diversa specie delil.'!
l["t. 17 l'obbligo deLla :registrazione decorra dalla data della stipulazione; 
e come sicuramente per un atto soggetto a condizione sospensiva vera e 
propria :presentato alla registrazione solo dopo l'avveramento di essa e 
per il qu�le non fu percepita a suo tempo l'imposta fissa dell'art. 79 tariffa 
A � dovuta la soprattassa, allo stesso modo dovr� ritenersi intempe


stiva tarle registrazione agli effetti dell'art. 110. 


~~-


1120 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

novero degli atti aiS1Soggettabili ad imposta e quindi �capaci d'esserne 
esentati per particolari benefici o 1capaci 1conseguent:men.te di decadere 
dai benefici .stessi per inosservanza degli adempimenti pJ:"escritti. Invero 
� gli atti �e i trasferimenti vincolati a condizione 1sospensiva � non sono 
soggetti al pagamento dell'imposta progressiva, proporzionale o graduale 
di registro 1se non quando la �condizione 1si verifichi o si conslideTi verificata 
(art. 17 1cit.). Mentre per tali atti � 1soltanto dovuta !L'imposta in misura 
fisisa (art. 79 tariffa ali. A) e .si esaurisce cosi la fatt]specie ad essi 

pertinente (che potrebbe non avere alcun seguito) 1a fattispede che 
riguarda invece il trattamento tributario norma1Le o quello beneficiario 
particolare 1si co:stituisce al realizzar1si della condizione sospensiva, e 
sono quelli perd� il'atto e il momento rispetto ai__ quali pu� esisere concessa 
un'�esenzione o rMuzione d'imposta, e deve verificarisi se ne sussistano 
i requisiti o altrimenti sussista l'ipotesi della loro decadenza (articolo 
11.0 dt.). La compravendtta di cui trattaisi, nel limite 1condizionaJ.e 
della s:ua ,stipulazione e nell'attualit� del suo regime tributario, non 
poteva godere per s� di akun beneficio n�� quilndi poteva decaderne: su 
quell'atto �era dovuta e fu corrisposta, sia pure con denuncia tardiva, 
l'imposta �in misura fissa. L'applicabilit� del beneficio (quello concesso 
dall'art. 3 del d.l. 24 febbraio 1948, n. 114) e l'eventualit� cmrelativa 
della �sua.decadenza somei:o, rispetto al medesimo contratto, ma nel successivo 
costituirsi di una s:ituazione tributaria �come quella previsfa 
dall'art. 17 della J.egge, dopo che si fu veirifi:cata la 1condizione sospensiva. 
In quel momento, tempestivamente denunciato e registrato l'avve


ramento della condizione, non c'era titolo perch� l'atto subisse la sanzione 
deHa decadenza �comminata dall'art. 110. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 ottobre 1970, in. 2126 -Pres. Rossano 
-Est. Falletti -P. M. Gedda (conf.). -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Savarese) c. Provenzano (avv. Voltaggio Lucchesi).~ 

Imposta 'di registro -Prescrizione -Interruzione -Avviso di accertamento 
-Idoneit� a rimettere in discussione tutta la materia 

tassabile. 
(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 140). 
L'avviso di accertamento di valore 
limitatamente ai suo specifico oggetto, ma 
interper tutta 
rompe ia prescrizione 
La materia 
non 
tas


sabile (1). 

(1) Viene riconfermata la tesi che l'accertamento di valore opera l'interruzione 
della prescrizione anche �sulle questioll!i di imponibilit�; sull'ar1
� 


rarrMffffmITffffrrrr1sffEfmifilrrtKr&mrf111rrm:1fiWm�i�11:ffffilTifil!i111r1Ittrwrnilif�tr&rff1�1�11�~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1121 

(Omissis). -Fondato � il :primo motivo, con �cui la ricorrente denuncia 
la violazione dell'art. 140 del r.d. 30 dicembre 1923�, n. 3269, e 
lamenta che illegittimamente la Corte d'appello ha negato efficacia interruttiva 
della p(l'escrizione all'acc~rtamento di valore notificato entro il 
termine trienlnale ai contribuenti. Invero la sentenza .impugnata , ,pur 
ammettendo in linea di principio l'effkaJCia interruttiva dell'avviso di 
acc.ertamento e pur richiamando a conferma di tale premessa ila giurisprudenza 
di questa Suprema Corte (Cas1s. 1961, n. 131; Sez. Un. 1963, 

n. 393; cui possono aggiungersi Cass. 1967, n. 962; 1967, n. 2565; 1969, 
n. 2204), ha tuttavia ritenuto che nella specie 'l'avviso non valesse a 
significare univocamente la prete.sa attuale e concr-eta di un pagamento 
d'imposta anzkh� la sem,plice dkhiar,azione del maggior valorre sru cui, 
per .il rcaso che l'artto potesse decadere dall'agevolazione tributaria frattanto 
accordata, :si p�recostituisse la base imponibile dell'eventuale, futura 
tassazione. Arbitraria �, anzitutto, la d~limitazione inte�rpretativa 
dell'atto, 1singolarmente presunta nel senso di un minus voluit quam 
dixit, invece che desunta dalla portata obiettiva e nell'interezza foxmale 
del suo contenuto. � il fatto dell'accertamento notificato, (Per l'autonomia 
intrinseca del 1suo istesso tenore, �che determina l'interruzione del 
corso prescrittivo; ed esso vale altres�, 1senza1 ulteriore indagine n� 
possibtle dissenso circa l'intendimento dell'amministrazione notificante, 
a manifestare la volont� di mantenere vivo il Tapporto tributario (tutto 
il rappor.to), o ad escludere quanto meno l'effetto di un'inerzia pregiudizievole. 
Non ~ una semplice dichiarazione di giudizio sulla congruit� 
del valore denunciato, ma � una manifestazione di volont� a mantenere 
in essere la pretes1a tributaria. Poich� nel nostro ordinamento vige il 
prinicpfo della denuncia controllata, che per l'imposta di reg.istro attribuisce 
all'amministrazione il potere-dovere di verificare, oltre l'esattezza 
del valore denunciato, anche l'intrin1seca natura dell'atto e la sua qualificazione 
giur.idka, consegue �che ove sia ;richiesta dagli interes:sati l'applicazione 
di un'a,gevolaz.ione tributaria, il controllo deve estender1si alla 
esistenza delle condizioni stabilite �dalla legge per la concesisione del 
betnefiicio. Conisiiderato alla iluc1e di siflla1tta iII11pries1cin:dibile .e,sigenza, 
l'accertamento di maggior valore notificato il 5 e il 7 settembre 1950 
ebbe l'effetto di interrompere ila iprescrizione non limitatamente all'accertamento 
stesso, suo oggetto immediato e specifico, ma riguardo a 
tutta la materia tassabile, rcosioch� l'amministrazione poteva rimettere 
in discussione l'intero rapporto tributario, 1senza che fosse predusa 
l'applicazione dell'imp0:sta ordinaria in luogo di quella ridotta (Cass. 
1963, n. 393 dt.). -(Omissis). 

gomento v. C. BAFILE, Considerazioni suHa interruzione deHa prescrizione 
neite imposte indirette, in questa Rassegna, 1969, I, 280. 



1122 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 2,4 ottobre 1970, n. 212�8 -Pres. Rossano 
. -Est. Leone -P. M. Gedda (cdnf.) -Cassa �di Risparmio di 
Torino (avv. Zola) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Conti) e 
Comune di Torino (avv. Borda). 

Imposta di registro -Delegazioni di pagamento -Delegazioni sulle 
imposte di consumo ad estinzione dei mutui contratti dai Comuni -Natura 
giuridica -Tassazione autonoma -Esclusione. 

(r-.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 9, tariffa A artt. 28, 30 e 31; t.u. 3 marzo 
1934 n. 383, art. 299; r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, ~rt. 94). 


Imposta di registro -Delegazioni di pagamento -Delegazioni sulle 
imposte di consm:;no ad estinzione dei mutui contratti dai Comuni Agevolazioni 
di cui all'art. 18 1. 3 agosto 1949, n. 589 -Estensione 
alle delegazioni -Applicabilit� anche nei confronti del soggetto 
delegato. 

(L. 3 agosto 1949 n. 589, art. 18; L. 6 febbraio 1951 h. 126, art. 1). 
Le delegazioni di pagamento rilasciate dai comuni sulle imposte 
di consumo ad estinzione dei mutui da essi contratti, che rappresent.ano 
una modalit� di esecuzione degli obblighi ricadenti sul delegato ~n 
conseguenza del rapporto d'appalto di riscossione o di tesoreria, costituiscono 
convenzioni strumentalmente connesse ex lege con i mutui 
e non sono pertanto tassabili in via autonoma, anche se contenute in 
atto distinto da quello di mutuo, n� con l'imposta specifica sulle delegazioni 
(artt. 30 e 31 tariffa A) n� con L'imposta di obbligo (art. 28) (1). 

Il beneficio fiscale dell'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 58.9 si 
estende anche agli atti che si trovano in connessione strumentale con 
l'atto agevolato .e quindi anche agii atti di rilascio e di accettazione 
delle delegazioni emesse per la estinzione dei mutui agevolati (2). 

(1-2) Si conferma, come era �prevedibile, l'affermazione fatta dalle 
Sez. Un. con la sent. 24 marzo 1969, n. 933 (in questa Rassegna, 1969, I, 321). 
Si acuisce, per� la contraddizione con altre decisioni della stessa S. C. 

(V. 29 ottobre 1970, n. 2221 in questo stesso fascicolo p. 1149) sull'interpretazione 
dell'art. 9 della legge di r�gistro. Con la sentenza sopn riportata 
non solo si scavaka disinvoltamente la norma che riferisce l'unicit� di 
tassaziqne a pi� convenzioni inscindibilmente connesse contenute in unico 
atto, ma si motiva specificamente l'esistenza della connessione inscindibile 
con l'esistenza della � facoit� � del Comune, per disposizione di legge, 
di delegare il pagamento di determinate sue entrate per l'ammortamento di 
mutui; e proprio dall'accertamento in concreto della sussistenza di una tale 
facolt� (delegabilit� consentita dalla legge), commesso al giudice di rinvio, 
1

discender-ebbe automaticamente l'inscindibile connessione e quindi l'intassabilit�. 


J,; 

1=:-: 

--11:~ 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1123 

(Omissis). -Col :secondo motivo la ricorrente Cassa di Risparmio 
denunzia violazione .e fa:lsa applicazione degli a:rtt. 1173, 1268, 1269, 
1275, 1372, 1411, 1987, 19.8'8 e.e. 8, 9 della legge di reg~stro nonch� 
degli artt. 28, 30 e 31 della tariflia all. A della :stessa legge e. dell'art. 112 

c.p.c. Rilevata la perplessit� della motivazione della sentenza impugnata, 
sul punto della qualificazione dell'atto presentato. per la registrazione, 
la ricorrente afferma che 11 negozio in tale atto contenuto non era 
taooabile in modo diveriso da �come fu tassato .in occarsione della registrazione 
del rogito Burlando, do� con tassa !fissa, dato che essa Cassa 
di risparmio non ISli era obbligata a pagare �con denaro proprio ma con 
denaro del Comune, sicch� ~on aveva assunto una autonoma obbligazione 
pe11sonale ve11so la mutuante, n� eseguito una ricognizione di 
debito personale della Cassa vel1So la� Direzione generale degli Istituti 
di previdenza. 
La censura � fondata. Essa ripropone LI.a nota e controversa questione 
circa il regime tributario applicabile, in sede di registrazione, 
alle delegazioni, di:sp0iste da:l Comune mutuatario a favore degli enti 
mutuanti, di propri cespiti patrimoniali dati in riscossione al tesoriere 

o all'esattore. 
Nell'intento di eliminare il �contrasto di giurisprudenza insorto e di 

chiarire quanto affermato nella rsentenza delle Sezfoni Unite di questa 

Corte in data 2,5 febbraio 1967, n. 429, le stesse Sezioni Unite nella 

sentenza 24 marzo. 1969, n. 933 hanno stabilito questi principi: 

a) che non ha influenza ai fini ,dell'applicazione dell'alt't. 9 della 
Jegge di registro (per quanto coincerne l'ipotesi di un atto che comprenda 
pi� diisJposizioni necessariamente �connesse e derivanti, per l'intrinseca 
loro natura, le une dalle altre), la �circostanza �che le diverse disposizioni, 
. cio� i divem negozi giuridid, rsiano �Consacrati in un unico atto o in 
atti :separati, dato 11 carattere strumentale nell'una �e nell'altra ipotesi 
delle delegazioni di pagamentoi rispetto al contratto di mutuo in cui sia 

mutuatario il Comune delegante; 

b) che, sempre ai fini dell'applicazione del cennato art. 9, pi� 
disposizioni sono necessariamente connesse e derivanti, per loro intrinseca 
natura, le une dalle altre, anche quando la connessione neces:sa.ria 
derivi da norme di legge; 

Ma se trattasi, come � in effetti, di una facoltativa determinazione del 

Comune di scegliere uno fra i molteplici mezzi possibili per garantire ed 

estinguere l'ammortamento del mutuo, diventa assai diffi.cile parlare di 

compenetrazione fra convenzioni di carattere oggettivo non dipendente 

dalla volont� delle parti. 

Sembra pertanto da concludere che, nella materia in esame, la Su


pirema Corte abbia adottato criteri particolari di applicazione dell'art. 9, 

ai quali non rpu� quindi attribuirsi rilevanza oltre i Umiti di tale materia. 

9 


11~4 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

c) che nei mutui� 'contratti da un Comune il rilascio delle delegazioni 
di pagamento sulle imposte di ,consumo o su altri ,cespiti delegabili 
�, in vwt� di legge, inscindibilmente connesso con il mutuo per il quale 
le delegazioni sono state rilasciate e che di tale mutuo costituiscono il 
necessario presupposto di legittimit� e il normaJ.e mezzo di !Pagamento, 
in ap_pHcazione di quanto stabilito nel q. 3 dell'art. 299 della legge 
�Comunale e provinciale� (che impone ai Comuni, perch� possano contrarre 
un mutuo, di predeterminare i mezzi per l'estinzione) e nell'art. 94 

t.u. fin. loc. come modificato dall'airt. 11 J.egge 18 dicembre 1959, n. 1079 
(secondo cui, se non sussistono altri cespiti delegabili per legge, i Comuni 
sono tenuti a rilasciaTe delegazioni sulle imposte di consumo, 
onde pcrocedere alla estinzione del mutuo, con l'osservanza di determinate 
modaJ.it�). Che tali delegazioni si pres:~ntano, sul piano giuridico, 
come modaJ.it� di �es�ecuzione degli obblighi �Che il delegato gi� ha assunto 
ve11so il Comune in virt� del rapporto che il tesoriere-delegato ha costituito 
col Comune medesimo, mentre nei confronti dell'ente mutuante il 
tesoriecre delegato non assume un'obbligazione personale ma si obbliga 
sempre 'come delegato del Comune e per conto di quest'ultimo ed aS1sume 
la veste di un ,semplice adiectus solutions causa; che tali aspetti giuridici 
non cambiano per il fatto che J.e delegazioni siano accettate con 
l'obbligo del non riscosso per riscosso, dato che l'eventuale differenza, 
che il delegato debba anticipare per far fronte al pagamento delegato, 
salvo poi ad essere rimborsato dal Comune delegante, � pagata ,sempre 
in attuazione del raP1Porto di tesoreria (o altro rapporto -appalto, 
esattoria, tesorei"ia -di analogo contenuto). 
Lo sviluppo del ragionamento che ha portato la Corte Suprema a 
stabilire questi principi si legge nelle cennate sentenze n. 429 del 1967 
e n. 933 del 1969, alle quali l'Amministrazione delle Finanze ha adeguato 
la propria azione con le istruzioni impartite da~ Ministero delle 
Finanze, Direzione Generale delle tasse, div. VIII (a mezzo della circolare 
n. 10/75349 del 25 luglio 1969), ed a tali principi ha fatto riferimento, 
�senza critiche, anche la difesa dell'Amministrazione. 

L'applicazione dei pTincipi anzidetti alla specie in esame impone, 

per�, qualiehe precisazione. 

Si ricava dalla sentenza ora riassunta che, l'inscindibile connessione 
tra delegazione di pagamento e mutuo pa:ssivo contratto dal Comune 
non � ritenibile esclusivamente in base all'art. 299 n. 3 della legge 
comunale e provinciaJ.e; tale di1sposizione, invero, nello stabilire che i 
Comuni non possono contrarre mutuo ,sie non, �tra l'altro, alla condizione 
�che 1sia garantito l'ammrnrtamento, determinando i mezzi pecr provvedervi, 
nonch� i mezzi per il pagamento degli interessi, pone una 
norma di azione, relativa ad un criterio di �correttezza, e di sana amministrazione, 
ma non � fonte dell'obbligo del Comune di costituiiJ:e una 

liiI 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1125 
garanzia a favore del creditore e tanto meno, pi� specificamente, di 

disporre delegazioni di pagamento. 

La connessione inscindibile in virt� di legge tra delegazione e 
mutuo deve ravvi,sarsi -�1 detto. nelle richiamate sentenze -quando 
il principio posto dall'art. 299. in. 3 citato trovi attuazione e specificazione 
in altra norma che dia al Comune la facolt� di delegare il rpagame.
nto di determinate sue entrate p& l'ammortamento di mutui, dato 
che la concessdone di tale facolt�, relativa a specifiche entrate, � accordata 
dalla legge proprio in vista delle esigenze di credito del Comune e 
per rendere possibile la predisposizione del piano di ammmtamento 
del debito da contrarre col mutuo. 

Nella ispecie, essendo padfico che il mutuo � stato concluso tra il 
Comune �tli Torino e la Direzione Generale degli Istituti di Previdenza 
per la costruzione idi nuovl impianti dell'Azienda Elettrica Municipale 
e che la delega~ione �concerne le entrate ,effettive ordinarie dell'Azienda 
Elettrica Municipale, 1si dovr� acicertare, per ritenere la cennata connessione, 
che si tratti di entrate delegabili per legge, come afferma la 
Cassa di r1srparmio e ,com'� detto nei documenti da essa esibiti (che si 
richiamano alle leggi 21 novembre 1950, n. 103-0, 27 giugno 1952, 

n. 861, 12 febbraio 1955, n. 37) ed il rispetto delle condizioni e dei 
limiti 1cui tale delegabilit� deve sottostare. 
Una volta ritenuta, ovviamente dal giudice di rinvio, la delegabilit� 
delle entrate dell'Azienda Elettrica MuniciJpale, come in concreto disposta, 
dovr� ritenersi 1sussistente la necessaria connessione tra, i due 
negozi, �con la conseguenza di escludere che la delegazione possa es1sere 
tassata, ai fini dell'imposta di registro, in via autonoma rispetto al 
mutuo, per la conclusione del quale essa � stata disposta. 

Queisto accertamento � un presupposto anche della non tas1sabilit� 
della delegazione di 1cui trattasi con l'imposta d'obbUgo di cui all'art. 28 
tar. all. A. Infatti nella pi� volte richiamata sentenza delle Sezioni 
Unite Civili di questa Corte � stato 'Spiegato ,che l'obbligazione di somma, 
in tanto � passibile di tassazione autonoma in quanto trovi il proprio 
titolo nella dichiarazione �Che la consaicra; se, invece, da questa dichiarazione 
risulta che l'obbligazione � effetto di un diverso titolo che la 
legge di registro sottopone ad imposta, l'imposta dovuta � solo quella 
relativa all'atto concernente tale rapporto 'causale. Se, dunque, dall'accertamento 
1sruddetto risulter� che in virt� di legge la delegazione � 
inscindibilmente connessa col mutuo, conseguir� che il regime della 
delegazione medesima, quanto all'imposta di registro, dovr� ritenersi 
assorbito e dalla tassazione del contratto di .tesoreria e da quella del 
contratto di mutuo. Egualmente l'accertamento suindicato � un presupposto 
della tassabilit� della delegazione isolo con tassia fissa in virt� 
del disposto deH1art. 18 legge 3 agosto 1949, n. 589 ed in applicazione 
della giurisprudenza di questa Corte .Suprema, secondo cui il regime 



1126 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

.fiscale di favore prev.isto dall'art. 18 ora �citato si estende anche agli 
atti �che 1si trovino .in rapporto strumentale c�n fo scopo previsto dalla 
legge di favore (Cass. sent. n. 22138 e 416 del 1965 e sent. 24 marzo 

1969, n. 933): strumentabilit� deJla delegazione rispetto ail mutuo, che, 
come s'� detto, deve derivaxe in concreto dalla legge che prevede la 
delegabilit� dell'entrata del Comune mutuatario. � per questo che l'accoglimento 
del secondo motivo sul punto indicato assorbe le altre questioni 
iproposte col medesimo motivo e quella .contenuta nel terzo motivo, 
questioni relative appunto alla denunziata violazi�ne dell'art. 28 
della legge di registro e dell'art. 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589. 


(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2131 -Pres. Marletta 
-Est. B0tselli -P. M. Del Grosso (conf.) -Min�!Stero delle Fi1nanze 
(avv. Stato Avella) c. Moglia. 

Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commisssioni Revocazione 
-Separazione tra indicium rescindens e indicium 
rescissorium -Necessit�. 

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 44; c.p.c., art. 395). 
Il ricorso per revocazione ammesso contro le decsiioni deile Commissioni 
delle imposte, al qoole si applicano le stesse regole stabilite 
dall'art. 395 e segg. c.p.c., deve articoLarsi in due fasi ben distinte: la 
prima indicium !l'escindens intesa ad accertare se l'istanza sia ammissibile 
e�procedibile; la seconda indicium rescissorium intesa propriamente 
a modificare nel merito la decisione impugnata qualora il giudizio rescindente 
abbia soTtito esito positivo. Deve essere cassata la decisione 
che abbia deciso nel merito l'istanza di revocazione senza alcun esame 
sulla sua ammissibilit� (1). 

(Omissis). -Col primo motivo del ricorso -denunziando violazione 
e falsa applicazione degli artt. 44 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 e 
395, n. 4 cod. _proc. civ. nonch� motivazione omessa ed insufficiente 
sopra un punto decisivo della controversia -I'Amministra~one finanziaria 
censura l'iffilPugnata decisione per avere la Commts1sione provinciale 
pronunciato direttamente sul merito della 1controvers.ia senza avere 

(1) Massima di evidente esattezza. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

prima stabilito., 'come era suo dovere di fronte ad Ullla espUcita domanda 
di revocazione a sensi dell'art. 395, l!l. 4 c.rp.c., se dconrevano o meno i 
presupposti per,ch� si facesse luogo alla revocazione medesima. 

Se un tale esame preliminare avesse compiuto, la Commissione non 
avrebbe potuto non dkhiarare la inammissibilit� della proposta impugnativa, 
posto �che nel)a specie rnessun errore di fatto era rilevabile a 
cari:c:o della decisione impugnata per revocazione; nemmeno quello consistente 
-secondo l'assunto dei Moglia -nel non avere la Commissione 
medesima dato atto che fra le parti era intervenuto un,JCO.nco~dato che 
riduceva del 25 % i valori accertati dall'Ufficio p~ alcuni dei beni in 
questione. invero, tale abbuono, oltre a riguardare solo una parte dei 
beni ereditari, ,costituiva oggetto di una ,concessione unilaterall'J dell' Amministrazione 
e non di un diritto dei �ontribuenti. 

La censura � fondata. 

Premesso che, a norma dcll'art. 44 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, 
contro le decisioni delle Commissioni Provinciali per le imposte dirette 
ed indirette sugli affari � ammesso il ricorso per revocazione nei casi 
stabiliti dall'art. 394 (ora 395) cod. proc. civ. e ri!tenuto inoltre che il 
giudizio di revocazione -secondo la 'disciplina del predetto codke si 
articola in due fasi ben distinte: la :prima judicium rescindens intesa 
ad accertare se l'istanza sia ammisibile e procedibile per la corr~ndenza 
dei motivi proposti con quelli 'previsti dalla legge ,e per J.a loro 
intrinseca fondatezza; e la seconda judicium rescissorium intesa propriamente 
a modificare nel merito la decisione Un.pugnata qualora il 
giudizio� rescindente abbia sortito esito positivo, non pare dubbio che 
nella specie la Commissione Prov;incfale, procedendo alla immediata 
e diretta rivalutazione dei beni in esame, senza minimamente darsi 
carico della domanda di revocazione e 1senza pronunciare quindi sulla 
ammissibilit� della 1Stessa, abbia compiLetamente obliterato .la prima 
delle due fasi del giudizio del quale era 'stata esplicitamente investita, 
al punto da fasciare fondatamente supporre che essa non 1si sia neppure 
accorta di d�ver statuire in sede di revocazione. 

Tale vizio procedurale, essendo -�per n suo carattere decis:ivo sufficiente 
a .giustificare la cassazione della decisione impugnata, dispensa 
9uesta Corte Suprema dallo indugiare ,sopra l'ulteriore motivo di 
annullamento dedotto dalla ricorrente (<con riferimento alla violazione 
e falsa applicazione degli artt. 112 e 279 cod. IP'roc. civ. ed in pavticolare, 
al ptrincipio di diritto in baS1e al quale lo stesso giudice non pu� 
pronunciare due volte sopra una stessa �controversia) che pertanto rimane 
assorbito. 

Accogliendosi il ricorso, la decisione impugnata deve essere cas,sata 

e rinviata per nuovo esame aHa stessa Commissione Provinciale delle 

Imposte di Como. -(Omissis). 


1128 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 ottobre 1970, n. 2132 -Pres. Marletta 
-Est. Boselli -P. M. Del Grosso (conf.) -Saccardo (avv. Ferretti)" 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Corsini). 

Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -�ompetenza delle commissioni 
-Valutazione automatica dei fondi rustici -Determinazione 
della natura agricola o edificatoria di terreni -� questione 
di fatto -Competenza della Com.tnissione distrettuale di valutazione. 


(d.I. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 29 e 30; L. 20 ottobre 1954, n. 1044, art. 1). 
Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Competenza delle Commissioni 
-Valutazione -Questioni sull'applicazione della legge 
processuale -Competenza della Commissione di valutazione. 

(d.l. 7 agosto 1936, i1. 1639, artt. 29 e 30). 
Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commissioni Avviso 
al contribuente della data della discussione -Termine Computo. 


(I. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 50). 
Il determinare in concreto la natura agricola o e.dificatoria di un 
fondo ai fini della applicazione dei criteri di valutazione automatica � 
una questi�ne di fatt_o rimessa alla competenza deHa Commissione distrettuale 
di valutazione e, in appello, della Commissione provinciale (1). 

Essendo l'attivit� processuale strumentale rispetto all'accertamento 
del diritto sostanziale, ciascun giudice � necessariamente competente a 
conoscere delle irregolarit� che si verificano nel corso del procedimento 
sul quale ha competenza di merito; conseguentemente la commissione 
di valutazione � competente a .decidere le questioni di diritto attinenti 
al processo di valutazione, mentre deve rimettere alla sezione speciale 
della Commissione provinciale soltanto le controversie sull'applicazione 
delle norme di diritto sostanziale che attengono alla pretesa tributaria 
(2). 

Il termine dell'art. 50 della legge 5 gennaio 1956, n. 1 per la comunicazione 
al contribuente dell'avviso della discussione va comp11,1,tato, a 
norma dell'art. 515 c.p.c., escl.udendo il dies a quo e comprendendo il 
dies ad quem; la nor.ma non esige che i venti giorni siano �liberi� (3). 

(1-3) Sulla prima massima la giurisprudenza � del tutto pacifica (cfr. 
da ultimo Sez. Un. 14 ottobre 1970, n. 2001, in questo stesso fascicolo 
pag. 1103 con richiami). Degna di segnalazione � la seconda massima che, 
con ineccepibile motivazione, include nella competenza delle Commissioni 
di valutazione le controversie sull'applicazione della legge processuale 

(cfr. Cass. 7 marzo 1968, n. 730, Riv. leg. fisc., 1968, 1740). Utile �, infine, il 
chiarimento offerto dall'ultima massima. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1129. 

(Omissis). -I vari motivi di ricoriso del Sa,ccardo possono, ai fini 
di una pi� organica trattazione, essere ordinati in due. gruppi: alcuni 
di essi avendo rigurdo alla competenza della Commissione Provinciale 
(sezione valutazio�he) a pronunciar,si su questioni che erano state proposte 
davanti alla Sezione ~i diritto, ed altre avendo invece riguardo 
al modo (asseritamente erroneo) nel quale la Sezione valutazio1rw avrebbe 
risolto sia le questioni ora dette 1sia quelle (di valutazione) rientranti 
nella propria competenza. 

Appartengono al primo gruppo, e po.s1sono pertanto essere esaminati 
congiuntamente, il primo ed il terzo motivo del ricorso (si veda, a 
proposito di questo ultimo, la pi� recente p-rospettazione che il ricorrente 
ne fa a pag. 2 della memoLria illustrativa), con i quali, dei:iunciando violazione 
dell'art. 29 ultimo Qpv. del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, deLl'art. 1 
della 1. 27 ma,ggio 195,9, n. 335 e degli artt. 5 e segg. del d. I. n. 1639 
del 1936, in rela1Zione all'art. 360 nn. 2 e 3 c.p.c. i1 Saccardo sostiene che � 
la Sezione vaJutazioni non avrebbe potuto pronunciarsi (per ragioni 
di competenza) :sulle questioni che erano istate dedotte davanti alla 
Sezione di di.iritto e che concernevano : 

a) la illegittimit� dell'accertamento dell'imponibile perch� eseguito 
con adozione del criterio del valore venale dell"immobile in comune 
commer'Ciio anzich� 1con quello della valutazione tabellare automatica, 
nonostante fosse pacifica in causa e documentalmente provata la natura 
agricola del terreno;1 

b) e la nulJit� della pronuncia della Commissione Distrettuale 
per irregolarit� della 1comuni�azione di cui all'art. 50 della 1. 5 gennaio 
1954, n. 1. � 

Entrambi i motivi sono infondati. 

:� principo di ,diritto conforme alla peculiare disciplina giuridica 
della 1soggetta materia (artt. 29 e 30 del cit. r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639) 
e ripetutamente :dbadito dalJa giurisprudenza di questa Suprema Corte, 
che in materia di imposte indirette sui trasferimenti di ric-chezza, mentre 
le controversie aventi per oggetto la determinazione del valore �imponibile 
1sono dec,ise, in prima istanza, dalle Commissioni Distrettuali, ed, 
in secondo grado, da quelle Provinciali, le controversie �relative alla 
applicazione della legge�, ossia quelle che invo1gono questioni di diritto, 
sono decise in primo grado da un'apposita 1se"zione (detta appunto �di 
Diritto �) delle Commissioni Pr�vinciali ed, in secondo grado, dalla 
Commissione Centrale; e che ta1e diverso ambito di competenza -fra 
Commissioni e 11ispettive Sezioni -resta fermo anche quando la questione 
di diritto sia pregiudi~ale rispetto a quella concernente la determirtazione 
del valore ed importi un accertamento girutdico di carattere 
incidentale (Cass. 23 novembre 1968, n. 3813; id. 6 giugno 1967, n. 1236, 
ecc.). 



1130 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Orbene, un taJ. principio non � stato affatto vioJ.ato dalla Commissione 
Provinciale, posto che le questioni come innanzi da essa decise, 
non vertendo -a rigore -sulla interp<retazione, 'ed applicazione di 
norme sostanziali di l,egge, e non costituendo pertanto vere e proprie 
�questioni di diritto�, non potevano r,itenersi riservate alla competenza 
esclusiva della Sezione di diritto, ancorch� dedotte davanti alla s:tessa. 

Relativamente alla questione 1sub a), ;le Sezioni Unite di questo 
Supr:emo Collegio hanno recentemente statuito, dissipando ogni residuo 
dubbio in proposito, che la Commissione Provinciale, Sezione valutazioni, 
quando quali.fica i terreni oggetto di un trasferimento, in base 
alla loro 1concreta destinazione, come terreni agricoli oppure, come a,ree 
fabbricabili e procede alla loro valutazione mediante l'uno o ;l'altro dei 
criteri previsti dalla leg,ge, non 1compie akuna operazione di carattere 
giuridico e non esorbita pertanto dai Jiimiti della sua �competenza giurisdizionale, 
in quanto la decisione circa il sistema in base al quale va 
effettuata la valutazi�ne dei beni oggetto di trasferimento discende 
automaticamente dalla individuazione, del bene m'desimo e dalla qualificazione 
di �esso, ossia da un acicertamento di mero fatto che non importa 
di per s�, fa risoluzfone di alcun quesito di carattere giuridico (Cass.

0 

Sez. Un. 1 luglio 1968, n. 2207). ' 

E, quanto poi alla questione di 'cui alla precedente lettera b), sembra 
sufficiente ed idoneo ad escluderne la attribuzione arlla competenza della 
Sezione di diritto, il rilievo che la riJpartizione di competenza dianzi 
delineata involge -per !l"agioni di logica giuridica 'e di coordinamento 
fra J.e norme dianzi ieitat~ degli artt. 29 e 30 del r.d.l. n. 1639 del 1936 l'attribuzione 
alla Sezione di diritto delle sole controversie che vertono 
sulla interpretazione ed applicazione di norme di diritto 1S1ostanziale che 
attengono alla p,retesa <tributaria (Cass. 1 agosto 196'8, n. 2'737), non 
anche delle questioni attinenti ai regolare svolgimento del processo 
tributario di valutazione -quaJ.e era appunto nella specie quella dedotta 
in appello dal Saccardo per far valere la ;lamentata inosservanza 
del termine di preavviso dell'udi�enza di discussione del rico11so fissato 
dall'art. 50 della 1. 5 gennaio 1956, n. 1. 

E ci�. per l'ovvio quanto fondamentale principio che, essendo l'attivit� 
processuale strumentale rispetto allo acc�rtamento di diritto sostanziale, 
ciascun .giudice � necessariamente competente a conosc�ere 
delle irregolarit� che 1si verifichino nel ,corso del [pifocedimento onde 
sono regolate le controversie attribuite alla sua ,competenza. 

Attengono al secondo gruppo di censure i motivi secondo, quarto 
e quinto del rico11so, relativi ~il primo -al modo 1col quale �. Sltata 
concretamente :risolta l'anzidetta questione processuale e, gli altri due, 
al modo col quale la Commissione PLrovinciale ha proceduto all'accertamento 
del valore imponibile, del terreno di cui si tratta. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1131 
Denunciando violazione dell'art. 50 della 1. 5 gennaio 1956, n. 1 
in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.'c., il Saccardo, col secondo motivo del 
ricorso, lamenta che nella specie l'avviso della udienza fissata per la 
discussione del ricorso davanti alla Commissione Distrettuale gli era 
stato 1comunicato �con diciannove, anzich� con venti giorni di anticipo 
PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1131 
Denunciando violazione dell'art. 50 della 1. 5 gennaio 1956, n. 1 
in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.'c., il Saccardo, col secondo motivo del 
ricorso, lamenta che nella specie l'avviso della udienza fissata per la 
discussione del ricorso davanti alla Commissione Distrettuale gli era 
stato 1comunicato �con diciannove, anzich� con venti giorni di anticipo 
(come pres1critto dall'art. 50� ora ,citato) e che non era dato �comprend~re 
come la Commissione Provinciale avesse potuto esclude!'e una tale irregolarit� 
il cui accertamento ,comportava -da solo -la nullit� dell'intero 
giudizio in prima istanza. 

Il motivo � infondato. 

Posto inveil'o che, per legge (art. 50 cit.), la data della udienza di discussione 
deve essere comunicata al contribuente almeno venti giorni 
prima della udienza stessa e che a tal fine deve aversi riguardo alla data 
di presentazione del pie,go raccomandato all'ufficio postal�e, non pu� non 
apparire esatta e confu\rme al dl�erito p1recetto legislativo la motivazione 
con la quale la Commissione Provinciale ha respinto l'eccezione del 
Saccordo, osservando 1che, mentre l'udieinza di discussione 1'i.iSlultava 
fissata per il giorno 8 luglio 1966, il piego raccomandato che conteneva 
l'avviso di �cui si tratta era stato presentato all'ufficio postale n giorno 
1'8 giugno dello stesso anno. 

La dive~s:a tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui i venti giorni 
prescritti dall'art. 50 dovrebbero. considerarsi � liberi �, contrasta col 
principio genemle dettato in materia di termini processuali dall'art. 155 
cod. proc. civ. ed appUcabile in difutto di diver1sa specifica disposizione 
anche nella soggetta materia, 1secondo cui nel computo dei termini a 
giorni si esclude il "dies a quo e isi tien 'conto del dies ad quem. (
Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 2156 -Pres. Gian


nattasio -Est. Boselli -P. M. Pascalino (conf.). -Ministero delle 

Finanze (avv. Stato SQprano) c. Sala (avv. Ghezzi Perego).� 

Imposta di registro -Appalto -Vendita -Distinzione -Apprezzamento 
di fatto -Incensurabilit� in cassazione. 

Imposta di registro -Appalto -Vendita -Distinzione ,. Criteri di cui 
alla legge 19 luglio 1941, n. 771. 

(L. 19 luglio 1941, n. 771, art. 1 comma primo, terzo e quinto). 
L'apprezzamento compiuto dal giudice di merito diretto a stabilire 
se un determinato contratto debba essere considerato di compravendita 
oppure di appalto, costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile 


1132 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

in sede di legittimit�, se immune da errori giuridici e logicamente motivato 
(1). 

Ai fini della qualificazione del contratto da tassare come vendita o 
come appalto, l'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 771 enuncia al primo 
comma la regola fondamentale della prevalenza del valore deLZa materia 
rispetto a queUo deila prestazione d'opera e stabilisce al terzo e al quinto 
comma due criteri sussidiari e 'correttivi in base ai quali sono considerati 
appalti (terzo comma) i contratti di somministrazioni periodiche 
e.di approvvigionamenti a tratto successivo per i quali l'assuntore debba 
produrre o procurarsi le cose promesse posterio11mente al contratto, anche 
se in bas� al criterio della prevalenza questi contratti dovrebbero quaUjicarsi 
vendite, e sono invece considerate vendite (quinto comma) i 
contratti che hanno per oggetto la fornitur:a di cose rientranti nell'ordinaria 
produzione del fornitore. Poich� la previsione del quinto comma 
� riferibile soltanto a fabbricanti e produttori, per le somministrazioni 
assunte da commercianti � sufficiente dimostrare che le cose promesse 
sono state p!l"ocurate dopo la pattuizione per rientrare nell'ipotesi dell'appalto 
(2). 

(Omissis). -Con. l'unico motivo d~l ricoriso l'Amministrazione 
Finanziaria -denunziando violazione degli artt. 1470, 1559 e 1665 e.e., 
1 comma: 1�, 20, 3�, 4� e 5� della legge 19 luglio 1'941, n. �771 (in relazione 
all'art. 360 n. 3 e 5 �C.p.c.) assume che la Corte del merito ha ma:le impostato 
il problema della �ausa che 1consisteva nello 1stabilire se, nel concorso 
degli elementi della fattispecie di cui all'art. 1 della legge n. 771 
del 1941, fosse -nella specie -applicabile il terzo oppure il quinto 
comma dell'articolo stesso. 

Pi� pr.ecisamente la Corte, in base alla tesi sostenuta da essa ricorrente, 
era chiamata a .stabilire la prevalenza: dell'una: o dell'altra delle 
anzidette previsioni normative in relazione ail �contratto dedotto Jn 
giudizio. 

(1-2) Sulla prima massima v. Cass. 27 aprile 1968, n. 1308, in questa 
Rassegna, 1968, I, 774. Sulla seconda massima � lecita qualche riserva: se . 
� vero che H quinto comma riguaTda essenzialmente gli industriali e il terzo 
i commercianti (Ca�ss. 8 giugno 1964, n. 1402, ivi, 1964, 1133) non pu� 
affermarsi con assolutezza che il terzo e il quinto comma .stabiliscano 
criteri sussidiari che derogano totalmente al principio del primo comma; 
ci� pu� esser�e esatto per il quinto comma che in modo espresso fissa un 
criterio autonomo � qualunque sia n valore delle materie; merci o prodotti 
impiegati nella lavorazione �, ma non per il .terzo comma per il quale, in 
mancanza di un'espressa deroga, le somministrazioni e gli approvvigio


namenti debbono riguardare cose che, oltre ad essere prodotte o procurate 
posteriormente, debbono rispettare il criterio della prevalenza del primo 
comma (Cass. 27 aprile 1968, n. 1308 cit. in prin�ipio); altrimenti, come si 
� fatto nella specie, si fa diventare appalto una serie di autentiche vendite, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1133 

A tal fine occorreva individuare esattamente il criterio discretivo 
fra le anzidette prev,Lsioni, ,che consiste non gi� -come �erJ:>oneairnente 
ha ritenuto la Corte del merito -nel :Semplice fatto che un contratto 
possa qualMkarsi come �contratto di sommin1strazione, dato che anehe 
rispetto ad un �contratto di ,somministrazione pu� trovare applicazione 
la ilisposizione di cui al 5� comma dell'articolo in 1Pairol.q; beltlsi nello stabilire 
�se la fornitura rientrasse o meno nell'ambito deJ.la ovdinaria organizzazione 
industriale ed attrezzatura tecnica della ditta assuntrice. 

Invero, nel PQ"imo �caso trova applkazione n quinto comma dell'articolo 
e la 1somministrazione deve 'considerarsi � vendit~ � agli effetti 
tributari, anche se l'assuntore abbia per avventura prodotto o siasi procacciato 
posteriormente al contratto le cose promesse. Nel secondo caso 
trova invece applicazione il terzo comma e la somrnini.strazione viene 
parificata, agli effetti tributari, ali'� appalto� semprech� e -beninteso 
-l'assuntore debba produrre o procurarsi posteriormente al contratto 
le cose promesse. � 

Orbene, conclude la dcOJ:"rente, la Corte del merito, paga del risultato 
della prova testimoniale (peraltro inammissdbile) secondo cui il 
Sa.la, per la esecuzione del contratto, aveva dovutG procurarsi, posteriormente 
alla 1stipulazi:one ed in velazione alle singole consegne, il bestiame 
necessario per far :fironte alla fornitura -ha qualificato .senz'altro la 
somministrazione appalto (ai fini del suo trattamento tributario) senza 
preoccupavsi minimamente di porta,re il proprio esame su quello che 
-secondo la precedente e pi� �corretta impostazione del problema costituiva 
il punto veramente decisivo della controve�rsia. 

La censuJ:>a � infondata. 

Occorre preliminarmete avv�rtire. che la eccezione ,relativa alla 
inammissibilit� della prova testimoniale ammessa ed espletata in grado 
d'appello, cui viene fatto incidentalmente accenno nella esposizione della 
censura ora riferita, non costituisce oggetto di uno sp�ecifico motivo �di 
impugnazione e non pu� quindi conside.rarsi come espressamente e ritual


mente :r:iproposta in questa sede. ' 

in cui il valore delle materie � non solo prevalente ma esclusivo, per il 
sol fatto della periodicit�. E se pu� dirsi 0esatto che per i commercianti 
� superfluo dimostrare che le cose da consegnare costituiscono l'oggetto 
della loro ordinaria produzione, non sembra tuttavia sufficiente agli 
effetti del terzo �comma la sola dimostrazione di aver prodotto o procurato 
successivamente �le cose promesse. Per la definizione del concetto di ordinaria 
produzione cfr. R. SEMBIANTE, Produzione ordinaria, produzione in 
serie e produzione specializzata nell'interpretazione dell'art. 1 commi 5 e 6 
della legge 19 luglio 1941, n. 771, (ivi, 1965, I, 796 in nota a Cass. 25 maggio 
1965, n. 1036), nonch� Cass. 21 ottobre 1967, n. 2572, ivi, 1967, I, 1061 e 18 
ottobre 1966, n. 2502, Riv. leg. fisc., 1967, 255). 


1134 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Va poi opportunamente I)i!.'emesso che l'appil'ezzamento compiuto dal 
giudice del merito, dixetto a stabilire ai fini della applicazione della 
imposta di registro se un determinato contratto debba essere coili.Siderato 

1di compravendita oppure di appalto, costituisce un app!rezzamento di 
fatto e -come tale -� incensurabile in sede di 'legittimit� se immune 
da errori giuridici e Jogkamente motivato (Cass. 27 aprile 1968, numero 
1308). 

Orbene, l'apprezzamento 'compiuto nella specie dalla Corte del me


rito � giuridicamente corretto perch� assolutamente immune dagli errori 

di impostazione e di interpretazioe 1che 1sono stati denunziati dalla Am


ministrazione ricoTr�ente. � 

Dopo avere dettato1 al primo comma dell'articolo �che qui si esamina 
(a.rt. 1 del:la leg.ge 19 luglio 1941, n. 771), il ,criterio fondamentale pex 
stabilire se, ai lfini del trattamento tributario, debba ess:ere cons:iderato 
come vendita oppure come appalto un contxatto nel quale confluiscano 

Iprestazioni caratteristiche dei due tipi ora accennati (vale a dire for] 
nitura di materie, merci o prodotti e prestazioni d'opera), il legislatore :~ 

.i�

pone, in via 1sussidiaiI"'ia -al terzo 'e, rispettivamente, al quinto comma 

m

dello stesso articolo -due ulteriori criteri, in certo modo correttivi, ("

#

in quanto intesi. -il primo -a far conside'l'are �Come appalti a1cuni f;ili 
contratti che, ana stre,gua del �criterio fondamentale (della � prevalent~ 
za�), dovrebbero eissere qualificati e trattati �come vendite (e si tratta 
delle �sommintstrazioni periodiche � o degli � approvvigionamenti a 

I 
I
r�

tratto successivo�, per la esecuzione dai quali l'assuntore debba produrre 

o procmarsi, posteriormente al contil'atto, le cose promesse), ed il secondo 
a far considerare viceversa come .vendite taluni �COntraitti che, alla stregua 
del criterio fondamentale, dovrebbero essere qualificati e con:;iderati 
come appalti (e si tratta dei contratti con i quali una ditta si obbliga 
di �consegnmre �cose ,che 1costituiscono oggetto della sua normale produzione, 
nonos.tante 1che il valore delle materie impd1egate nella lavorazione 
sia dl gran lunga inferiore al �costo della lavorazione mede,sima). V< 
Ora, si pu� anche ammettere che -'come sostiene l'Amministrazione 
ricorrente -queste due previsioni abbiooo radice e giustificazione 


I 

in una stessa considerazione di fondo, e precisamente nel fatto che la % 
' 

' 

fornitura rientri o meno nell'ambito della oil'dinar.ia capacit� commer


1

ciale od industriale della impresa assuntrice. 

I~.]

Ma questo non basta a far ritenere che le due prevfoioni siano fra 

r -~ 

loro necessariamente collegate o addirittura che la previsione del terzo. 

~r~

comma si trovi in posizione ,di subordine rispetto a quella del quinto �com


I w ma dell'art. 1. 

Come � dato a,rguire dallo stes,so significato le;.tterale delle espres


sioni adoperate (nel te�rzo comma si parla invero di � produl'lt"e o pro


curarsi�, mentre nel quinto comma si parla di cose che costituiscono 

oggetto della ordinaria � produzione � della ditta asisuntrice) e come 

1=:::: 

~ 

:-;: 

. . I'I 


rrBrt&rrfturiill&rmr1mmrrrmmr1rr;1m1rrmmrrKmfftirurrtrtr11m1mrrrrm11m11rili!:mJam:1r11ri!iillf:mf!r&tt1it1B:�� 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1135 
del resto, ha .gi� avuto occasione di porre in evidenza questa stessa 
Corte Suprema, �la prev.isione del quinto �comma dell'art. 1 della legge . 
19 luglio 1'941 n. 771 (dove appunto si dispone che devono considerarsi 
vendite, ai fini della imposta di registro, i contratti con i quali una ditta 
si obbliga a consegnare cose che costituiscono l'oggetto della 1sua ordinaria 
produzione) si riferisce unicamente ai fapb!I"ica:nti e produttoil'i e 
non anche ai commercianti �che assumano forniture di merd di cui non 
siano p!roduttori, sotto forma di somministrazioni periodiche o approvvigionamenti 
a tratto continuativo. 
Tali approvvigionamenti e somministrazioni, infatti, a norma del 
terzo comma del citato articolo, sono parificati, agli effetti tributari, agli 
appalti, quando l'assuntore debba produrre o p!rocurarsi, posteriormente 
al contratto, le cose promesse (Cass. 8 giugno 1964, n. 140�2). 
L'interprete quindi, di fronte alla: fornitura assunta -come nella 
~pecie -da un commerciante e non da un produttore, non � tenuto -
ai fini della qualificazione e del �conseguente trattamento tributario del 
contratto come appalto anzich� come vendita -ad �esaminare prima 
(<come pretende l'Amministrazione ricorrente) .se la fornitura rientri o 
meno nella ordinaria organizzazione commerciale ed attrezzatura tecnica 
della ditta assuntrice �ed a verificare poi solo 
in �caso di esito negativo 
di detta indagine -se l'as1suntore abbia dovuto anche produrre o procurarsi, 
posteriormente 'al contratto, le cose promesse. 
Nel 1siJStema e nella log~ca della disposizione -quali 1si sono innanzi 
illustrati -la semplice dimostrazione che il �commerciante si sia 
trovato, poste!I"iormente al �contratto, nella necessit� di procacciar:si le 
cose promesse, � sufficiente a1far ritenere che la fornitura esorbita dall'ambito 
della organizzazione e della attrezzatura tecnica ordinaria della 
sua impresa e che si verte pertanto -secondo la previsione del terzo 
comma -in tema di appalto e non di vendita. 
Lai Corte del merito 1si � nella specie ,rigorosamente attenuta a questo 
criterio interpretativo, .eppertanto il giudizio espresso, alla stregua 
di tale �Criterio, in ordine alla qualificazione del contratto 1stipulato dal 
Sala e sulla base delle riisultanze istruttocie, deve -per quel �Che si � 
premesso nelle 1considerazioini introduttive della presente motivazione ritenersi 
incensurabile in questa sede. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, S�ez. I, 26 ottobre 1970, n. 2158 -Pres. Giannattasio 
-Est. Mazzaicane -P. M. Pascalino (conf.). -Min:iJSter:o del;le 
Finan:lle (avv. Stato Soprano) c. Soc. Gorius (avv. Ambrosi De 
Magistris). 

IJ:tlposte e tasse in gertere -Rapporti tra il giudi:Ho dinanzi alle Commissioni 
e quello dinanzi al giudice ordinario -Termine seme



1136 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

strale -Decorrenza -Decisione che chiude la fase del procedimento 

dinanzi alle Commissioni. 

(r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 146). 
Imposte e tasse in genere -Imposte indirette -Controversie di valutazione 
-Ricorso al tribunale contro le decisioni della Commissione 
provinciale di valutazione per difetto di calcolo o errore di 
apprezzamento -Termine -Impugnazione inammissibile dinanzi 
alla Commissione Centrale.-Non evita la decadenza. 

(d.l. 7 agosto 1936 n. 1639, art. 29; r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, art. 146). 
Il termine semestrale stabilito dall'art. 146 della legge di registro 
per la proposizione dinanzi al giudice ordinario di domande che abbiano 
formato oggetto di decisione delle commissioni decorre dalla notifica 
della decisione che chiude la fase del procedimento dinanzi alle Commissioni 
tributarie (1). 

Poich� la decisione della commissione provinciale � defin�tiva in 
materia di valutazione, dalla notifica di essa decorre il termine se.mestrale 
per la sua impugnazione ex art. 29 terzo comma d.l. 7 agosto 1936, 

n. 1639 per difetto di calcolo o errore di apprezzamento, anche nei caso 
in cui contro di essa sia stato proposto inutilmente ricorso alla Commissione 
centrale e nonostante che questa abbia deciso, senza averne il 
potere, su di esso (2). 
(Omissis). -Con il primo mezzo l'Amministrazione Finanziatia 
denuncia la violazione dell'artkolo 29 terzo e quarto comma del d.l. 
7 agosto 19�36, n. 1639 e dell'art. 1'46 del r'.d. 30 dkembr-e 1923, n. 32169, 
in relazione all'art. 360 nn. 1, 2 e 3 c~p.c. La ricorrente sos:tiene �che la 
decisione della Commis1s.ione provinciale, nonostante il ricorso proposto 
innanzi alla Ccimmis1sione Centrale, ,era pa1s�sata m cosa .giudicata perch� 

(1-2) La decisione, partendo da premesse del tutto pacifiche, fornisce 
utili precisazioni. Il termine semestrale dell'art. 146 della legge di registro 
va posto in relazione alla decisione che chiude la fase del procedimento 
dinanzi al giudice speciale; e tale � la decisione che, o ipeTch� non impugnata 
daUa parte nel termine o perch� definitiva per sua natura, � Fultima 
pronuncia possibile dinanzi a quella gi�risdizione. Pertanto una ulteriore 
impugnazione non consentita contro la decisione definitiva, al pari di una 
impugnazione intempestiva proposta dopo la scadenza del termine, non 
impedisce che decorra e si maturi il termine semestrale per l'azione innanzi 
aH'A.G.O, La decisione che conclude la fase del contenzioso pu� 
anche essere di contenuto meramente processuale (che risolve cio� il giudizio 
su una questione pregiudiziale di rito), ma deve trattarsi di pronuncia 
emessa su un ricorso astrattamente ammissibile, anche se in concreto 
irrituale; assai utile � quindi la precisazione data sul contenuto della 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1137 

impugnata innanz,i ad un giudice funzionalmente incompetente, con la 
conseguenza che il termine previsto dal citato art. 146 per �pToporre 
ricor,so dinanzi all'autorit� giudiziaria ordina.ria doveva considerarsi gi� 

I 

decol'lso, contrarJ.amente ai quanto ritenuto dalla Corle di merito, donde 
la inammissibilit� del rkorso stesso. 

I 

La censura � fondata. 
Le Commissioni distrettuali e quelle provinciali sono competenti, 
risi�ettivamente, in primo ed J.n sec;ondo grado a decidere le controver


I

sie concernenti la determinazione del valore in materia di imposte indirette 
sui trasferimenti della ricchezza; (2� �comma art. 29 d.1. n. 1639 I 


:1

del 1936). 

Il giudizio delle commissioni provinciali ,sulle questioni ,concernenti 
la determinazione del valore � definitivo, salvo ricorso alla autorit� 
giudizia.ria per grave ed evidente erro,re di apprezzamento ovvero 
per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore 
(3� comma art. 29 citato). 

Tutte le altre controversie, nella materia de qua, relative alla 
applicazione della: legge sono decise in primo grado daUe commissioni 
provinciali ed in 'secondo grado dalla commissione centrale, salvo il 
ricorso all'autorit� giudiziaria nei modi e termini stabiliti daJ.Je vigenti 
leg.gi (4� comma a,rt. 29 citato). 

L'articolo 146 della legge di regi,stro, poi, fiS'.>a iri sei mesi il ter


mine per ricorrere alla autorit� giudiziaria in tutte le �controversie che 

abbiano formato oggetto di dedsidne amministrativa, �e stabilisce che il 

termine di :sei mesi decorre in ogni caso dalla data de.J.la notificazione 

della dedsione amministrativa. 

La locuzione � in o.gni caso � .significa soltanto che il contenuto della 

decisione � .Lrrilevante agli effetti della decorrenza del termine, nel senso 

che anche una controver;Sda che 1si risolva in una dectsione di contenuto 

esclusivamente proces:siale pu�, normalmente, essere idonea condizione 

dilatoria della decorrenza del termine prescritto per l'azione giudiziaria. 

decisione 25 giugno 1966, n. 1617 (in questa Rassegna, 1967, I, 630). Devesi 
tuttavia rHevare che il termine semestrale non pu� farsi decorrere riguardo 
a quei provvedimenti che, pur a'l!'endo veste esteriore di decisione, non 
dirimono nemmeno parzialmente la lite ed hanno contenuto meramente 
ordinatorio assimilabile a quello delle ordinanze istruttorie, come tali 
revocabili (Cass. 27 giugno 1968, n. 2177, ivi, 1968, I, 643; 21 giugno 1968, 


n. 2063, ivi, 498; 15 luglio 1966, n. 1887, Riv. leg. fisc., 1966, 2028). 
L'applicazione del principio al ricorso ex art. 29 terzo comma � di 
evidente esattezza; perch�, come � ormai assolutamente pacifico, la decisione 
della Commissione provinciale in materia di valuta.zione �, definitiva 
e mai impugnabile, in terza istanza, dinanzi alla Commissione centrale 
(cfr. Cass. 14 ottobre 1970, n. 2003, retro pag. 1112), dalla notifica decorre 
immancabilmente il teirmine semestrale, vi sia stato o meno un ricorso 
alla Centrale e quale che sia stata o sar� '1a sorte di esso. 




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La locuzione medesima non significa, invece, ,che la natura della 

controversia e la individuazione �della ,commissione che l'abbia decisa 

siano irrilevanti ai fini ;predetti. 

� �chiaro, invero, dal sistematico coordinamento delle disposizioni 

citate, che la decisione 1indicata dal citato articolo 146 � quella �che chiude 

la fase dei procedimenti innanzi alle commissioni tributarie. Infatti il 

rapporto processuale, presente nel procedimento avanti alle Commis


sioni tributarie (pur nella forma pi� elementave sufficiente alle minori 

esigenze di ,esso), riduce' ad unit� le varie fasi del prrocedimento stesso, 

pur attraverso i vari gradi, e si dissolve con l'ultima pronuncia emessa. 

Pertanto, nel caso in cui si tratti, come nella specie, di controversia 

di valutazione, la dec1sione rilevante per la decorrenza del termine � 

quella della ,commissione ;provinciale, il �cui giudizio � definitivo, 1salv-0, 

appunto, il rico11so all'autorit� giudiziaria. 

L'avvenuta (ewonea) proposizione del ricorso, da parte della soc. 

Gorius, dinanzi alla Comrn1ssiOII1e Centrale non vale a produ:rn:e l'effetto 

di s,postare la decorrenza del termine di sei mesi per l'esercizio della 

azione giudiziaria dalla notificazione della decisione della Commissione 

Provinciale a quella della ipronuncia della Commissione Centrale. Infatti 

l'impugnazione dinanzi alla Comm1ssione Oentrale (erroneamente adita) 

e la pronuncia della stessa Commissione non hanno impedito la consun


zione del rapporto processuale dinanzi alla Commissione Prnvinciale 

(terzo comma art. 29 'citato). 

La pronuncia della Commtssione centrale, qu�ildi, non ha potuto 

eliminare il giudiicato gi� formatosi per effetto della pronuncia della 

commissione p�rovinciale non impugnata, come dovevasi (;J0 commai arti


colo 2'9 d.l. n. 163'9 del 1936), dinanzi alla autorit� giudiziaria. 

La d~versa opinione espressa dalla Om�te romana (che nella specie 
ha ~postato la decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione giudiziaria 
dalla notificazione della pronuncia della Ooililillissione p'I'ovinciale 
a quella della decisione della Commissione centrale) Sii fonda ,sull'erroneo 
prresupposto 1che la queistione dibattuta fra le 19arti 1sia stata puntualmente 
r1solta, in senso confu:'ario a quello preteso dalla Amministrazione 
. ricorrente, con sentenza 25 giugno 1966, n. 1617 di questo Supremo 
Collegio. Tale sentenza ha affermato, con riferimento all'azione ex articolo 
29 del r.d.L 7 agosto 1936, n. 1639, che il termine di sei mesi previsto 
dall'art. 146 �iella legge di reg1stro, per rlcorirere all'autorit� giudiziaria 
avverso le decisioni delle commissioni rtributade, decorre dalla 
notificazione dell'ultima dedsione emessa in tale procedimento (anche 

quando detta deciisione abbia contenuto meramente processuale). 

Senonch� il richiamo .allai predetta sentenza non � pertinente, poich� 

il principio da eSiSa enunciato � esatto, ma in quanto concerne una fatti


specie diversa, sotto vari prrofili, rispetto a que1la odierna. Infatti nel 

caso ivi esaminato: 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1139 

a) la fase anteriore alla giudiziaria si era svolta, trattandosi di 
contestazione su dmpoiSta 1supJPletiva, dinanzi alla Commissione provinciale 
�che aveva deciso in primo ,grado, quale sezione speciale di diritto, 
e la Commissione centrale era stata adita qua.ile giudtce di appello; 

b) l'azione giudiz.iaria �concerneva que:srtioni di diritto a norma del 
quatrto comma del d.l. n. 1639 del 1936. 
Invece nella fattispecie attuale: 

a) la fase antertiore alla azione giudiziaria s.i � svolta, trattandosi 
di controversia di valutazione, dinanzi alla Commisisone Distrettuale di 
Albano, e, in grade d iappello, dinanzi alla Co:mm.1ssione Provinciale di 
Roma, sezione per le va!Utazioni. Il 1stiiccessivo svilU[ppo dinanzi alla 
Commissione Centrale, priva di competenza funzi0�11ale (terzo comma 
art. 29 dt.), � stato del tutto anomalo e irrilevante, petr le ragioni gi� 
esposte, aii fini della. decorrenza del termine :per l'esercizio dell'azione 
giudiziariq; 

b) il ricorso alla autor.it� giudiziaria, trattandosi di controversia 
di mera valutazione, � qui disciplinato esclusivamente dal terzo comma 
dell'art. 29 d.l. n. 1639 del 1936. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1970, n. 215~ -Pres. Giannattaisio 
-Est. Boselli -P. M. Pascalfno (conf.). -Ministero delle Finanz.
e (avv. Stato Col'ISin.i) c. Lodi F�. 

Imposta di re~istro -A~evolazioniper le case di abitazione nott di lusso Vendita 
isolata di ne~ozi -Inapplicabilit�. 

(L. 2 luglio 1949, n. 408, art.....!7; L. 6 ottobre 1962, n. 1493; art. 1). 
La riduzione delle imposte di trasferimento stabilita dalL'art. 17 
deila legge 2' luglio 1949, n. 408 non spetta per le vendite isoilate di 
negozi, perch� � tuttora in vigore la espressa esclusione del beneficio 
quando La vendita di negozi non sia conclusa con Lo stesso atto di trasferimento 
dei fabbricato o concerna negozi considerati unit� economiche 
a se stanti; L'art. 1 deUa legge 6 ottobre 1962 n. 149.3 ha soltanto stabilito 
i criteri per determinare la prevalenza delle abitazioni rispetto agli 
uffici e negozi, ma non ha modificato la suddetta norma del 1949 quanto 
alla escl'usione del beneficio per la vend'iita isoiata di negozi (1). 

(1) Viene nuovamente confermata anche da parte della I sezione della 
Cassazione la statuizione delle Sez. Un. 20 giugno 1969, n. 2176 (in questa 
Rassegna, 1969, I, 552) .con cui vennero �eliminati i dubbi nati su questo 
problema. Nello stesso senso Cass. 20 ottobre 1969, n. 3422 (in Foro it. 
1969, I, 3030); Cass. 7 ottobre 1970, n. 1826 (inedita). i 
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1140 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso J.'.AmministTazione Finanziariai 
-denunziando vioJ.azione e falsa applicazione dell'art. 1 della 
legge 6 ottobre 1962, n. 1493 in relazione all'art. 17, ,commi 2� e 3� 
della legge 2 luglio 1949, n. 408, (ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. -assume 
che la tesi dellla Corte del meTito, fondata 1sulla abrogazione (ad opera 
dell'art. 1 della legge n. 1493 del 1962) del secondo e del terzo comma 
dell'art. 17 della legge n. 408 del 1949, � em-ata. 

Vi � abrogazione, spiega la ricorirente, quando, fra due disposizioni 
di legge succe:ssfv,e nel tempo e regolatrici deJ.la stessa materia, sussista 
incompatibilit� assoluta, di guisa che esse si escludano a vicenda. 

Tale incompa,tibilit� non ric(}['Terebbe nella sipecie fra le norme considerate, 
posto 'che le 1stesse contemplano Jimiti (alle agevolazioni tributarie 
in1!odotte dalla J.�egge n. 408 del 1949) fra loro concettualmente 
indipendenti, operanti su piani diversi �e quindi concorirenti a delimitare 
l'ambito di applicazione delle predette agevolazioni tributairie. 

In particolare, il criterio proporzionale stabilito dall'art. 1 deila 
legge del 1962 � stato introdotto per precisare meglio il concetto (gi� 
implicito nell'art. 17 della legge del 1'949) di pvevalenza della destinaiZione 
ad abitazione. 

Per effetto di 1\ale il!ltegrazione, la norma dell'art. 17 della legge 
del 1949 dovrebbe intende11si come 1se dkesse: �� accordata la riduzione 
alla met� dell'imposta di registro ed al quarto della �imposta ipotecaria 
per i trasie:rimenti infraquadriennali di fabbricati rispondenti ai requisiti 
di cui all'art. 13, comprensivi anche degli uffici o negozi in essi 
incorporati, prnrch� per questi ultimi la vendita sia contestuale a quella 
del fabbricato e J.a lovo superficie non ecceda il quarto di quella totale 
dei piani sopra terrai �. 

Il motivo � fondato. 

Il 1contrasto di opinioni, manifestatosi in ordine alla que1stione che 
costituisce oggetto della presente controversia, .sia presso le magistrature 
di merito che in 1seno alle sezioni semplici �di questa steissa Corte 
Suprema, � stato ormai supe!l'ato da una r~cente dectsdone delle Sezioni 
Unite J.e quali, a seguito .di run approfondito riesame dei vari argomenti 
addotti pro �e contro la tesi sostenuta dalla Amminis:trazione finanziaria, 
hanno giudicato che il beneficio fiscale accordato dall'art. 1 della legge 
6 ottobre 1962 n. 1493 non spetta alle vendite isolate di negozi, �ossia alle 
vendite che non siano concluse 1con lo stesso atto di itrasferimento dello 

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intero fabbricato o che concernano comunque :negozi considerati come 
unit� economkhe a 1s� istanti (Cass. Sez. un. 2,0 agosto 1969, n. 2176). 
Hanno considerato, in particolaire, le Sezioni Unite: 

-�Che la legge 2 luglio 1949 n. 408, volendo favorire il.',incremento

della� costruzione di case di abitazione non di lusso, <Stabili varie agevo!
azioni tributarie, fra ,cui la dduzione della imposta sui traisferdmenti 
degli immobili medesimi (art. 17); 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1141 

-che da tale agevolazione furono escluse le v'endite dei �negozi � 
non effettuate con lo stesso atto con cui veniva trasferito l'intero fabbricato 
(art. 17 cit., 2� comma) e le vendite isolate di negozi 'costituenti 
unit� economiche a s� stanti (art. 17, 3� comma); 

-'che la ratio della inclusione nel beneficio di a1cune vendite e 
della esclusione di altre vendite di detti locaii, ric�llVabile dallo stesso 
contenuto della norma citata (art. 17), andava id'entificata nello intento 
del legislatOO'e di favorire quei trasferimenti che ave1s1sevo concorso a 
realizza,re l'intetresse pubblico della costruzione di case per abitazione, 
senza p,restarsi peraltro -iSia pure indirettamente -ad incoraggiare 
�le 1speculazioni degli imprenditori commerciali che per la loro 
attivit� hanno bisogno di locali di vendita 'e che verrebbero a . lucrare 
ingiUJStificatamente (in aggiunta ai benefici eventualmente concessi da 
altre leggi pe.r le attivit� di commercio) l'importo della riduz.ione dei 
tributi di trasferimento, che normalmente fanno carico agli acquirenti, 
nei rapporti interni fra i contraenti delle vendite �; 

-che, in sede di interpretazione della legge n. 408 del 194�9 -e 

prec~samente della locuziione �case di abitazione a:nche se� comprendono 

uffici e negozi� apparve subito pacifico che uffici e negozi dovessero 

essere di proporzioni .ridotte rispetto a quelle delle altre unit� immo


biliari dello stesso stabile destinate ad abitazione, anche se -in difetto 

di un [preciso c1riteirio di determinazione -1si venne �a creare un con


trasto fra orga�ni finanziari ed organi giudiziari: i primi avendo, a t�l 

fine, assunto a parametro il rappo.rto fra ii redditi dei locali destinati 

ad abitazione 'e quelli dei locali destinati a negoz_i, ed i secondi avendo 

invece accordato maggior rilievo al rapporto fu-ai le irispettive superifici, 

ritenendo do�! ,che, _per fruire. dei benefici in :pal'ola, dovesse essere 

� prevalente � la superficie destinata a �case di abitazione rispetto a 

quella occupata da uffici e negozi; 

.__.che, proprio 1ail fine di dirimere un tale contrasto, era stata ema


nata la legge 6 ottobre 1962 n. 1493 la quale, stabi1endo 'che i benefici 

fiscali predetti competono, sempr�ech� ai detti locali (uffici e negozi) sia 

destinata una SUJPerfide non ec,cedente il quarto di quella totale dei 

piani sopra terra, ha inteso sopperire ail difetto ora accennato, introdu


cendo un preciso limite di proporzionalit� (Cass. 11 giugno 1964, nu


mero 1456); 

-.che tale genesi e finalit� della legge anzidetta trovano esplicita 

conferma nella �relazione ministeriale al relativo disegno,� l� dove 


premesso che in virt� della legge del 1949 gli uffici e ne,gozi possono 

beneficiare delle facilitazioni tributarie se sono compresi in case di abita. 

zione, cio� non solo se facciano parte di un fabbricato desitinato in parte 

anche ad abitazioni ma altr.e1si sre la parte destinata ad abitazione sia 

prevalente rispetto a quella destinata ad uffici e negozi, e richiamato 

il contrasto inteirpretativo insorto in ordine al eiriterio per stabilire 

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1142 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

una tale prev�lenza -si ravvis� �esplicitamente la necessit� di risolvere 
una volta per tutte fa controversa questione in via legislativa; \ 

-che tutto ci� rende evidente .come, se un quid novi la legge del 
1962 ha ,introdotto nella disciplina normativa della materia, esso consiste 
unicamente nella determinaizione 1specifica dell'anzidetto �criterio di prevalenza 
delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del :fabbricato e non 
gi� nella (pretesa) introduzione di una l!'adicale modifkazione dello stesso 
sistema dei benefici tributari di cui 1si tratta; 

~ e �Che infine le stesse espresrsioni testuali dell'art. 1 della legge 
del 1962 -rulle quali i sostenitori della tesi contraria fanno iprecipuo 
s�e :non �e~clusivo assegnamento -non sono affatto tali da consentire 
dubbi di 1sorta 1sul punto che �con la legge ;predetta non si � voluta prendere 
in cons[derrazione Ja, situazione dei negozi per un trattamento ad 
essi 1specifico, volto ad .e1iminal'e la �esclusione dai benefici fiscali delle 
vendite dei negozi gi� 1sitabilita dai commi 2� e 3� dell'art. 17 della 
legge del 1949. 

Tutto ci� premesso; poich� nella specie non sono. addotti (dalla 
;resistente) argomenti che non �siano gi� pa1Ssati al vaglio della decisione 
ora :riferita, o �comunque ta.li da indurre queisto SUjpremo Collegio a discostarsi 
da questo__pi� meditato e persuasivo orientamento della giurisprudenza 
di questa Suprema Corte, non pu� -alla stregua della inte;rpretazione 
che si � esposta -non ap1parire palese la e:rroneit� della 
(oppo1sta) tesi .cui si � informata la Corte bolognese nena risoluzione del 
caso controverso. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 ottobre 1'970, n. 2167; Pres. Caporaso 
-Est. Bosel:li -P. M. Toro (conf.). -SO.FI.S. (avv. Nicol�) 

c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Masi). 
Imposte e tasse in genere -Poteri normativi della Regione siciliana 
sui� tributi erariali -�Limiti. 

'� 

Imposte e tasse in genere -Legge regionale siciliana -Rinvio alla legislazione 
statale -Carattere -Fattispecie. 

(L. 22 giugno 1950, n. 445, art, 6; 1. 27 luglio 1962, n. 1228, art. 1; L. reg. sic. 
28 dicembre 1961, n. 33). 
La Regione siciliana, avendo competenza. normativa, in materia di 
tributi erariali, di carattere non esclusivo e concorrente con la legislazoine 
deUo Stato, pu� istituire addizionali e introdurre esenzioni e riduzioni 
rispetto alle imposte erariali a condizione che tali benefici obbediscano 
oggettivamente alla necessit� di tutelare interessi locali degni 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA" TRIBUTARIA 1143 

di rilievo e corrispondano a �tipi� gi� previsti neU'ordinamento statale 
e semprech�. la differenza quantitativa fra le� due legislazioni non sia 
di entit� tale da tradursi in differenza qualitativa, cos� da convertirsi in 
un manifesto privilegio per i contribuenti-della Regione rispetto a tutti 
gli aitri (1). 

La legge regionale siciliarna che faccia rinvio ad una determinata 

legge tributaria dello Stato ed alle successive modificazioni deve inten


dersi riferita alle modificazioni gi� intervenute alla data del.la pubbli


cazione deLla legge regionale (applicazione alla legge 22 giugno 1950, 

n. 445, m�dificata con legge 27 luglio 196.2, n. 1228, dopo che la leggt? 
regionale siciliana 28 dicembre 1961, n. 33 aveva rinviato� alla legge 
del 1950) (2). 
(Omissis). -Con l'unico motivo del rico~so, la SO.FI.S. censura 
la sentenza impugnata: 

a) innanzitutto, per aver r:itenuto che neUa materia tributaria 

pertinente all'oggetto deHa con~rove�rsia, la regione�siciliana1 non avesse 

competenza esclusiva; 

b) secondariamente, perch� anche a voler ammette;re .che si verta 
�in tema di legislazione concorrente, avrebbe errato nel ritenere che la 

legge stata~e n. 1228 del 1962 modificas�se i principi informativi della 

precedente legi:slazione, regolando ex novo l'intera materia e fosse per


ci� agrogativa della 'legge regiona1e :siciliana n. 33 del 1961; 

e) per aver inoltre respinto la richiesta subordinata di applica


zione dell'art. 1 terz'ultim9 comma della legge n. 1228 del 1962�; 

d) e per avere, infine, p,roducendo alle est11eme conseguenze gli 

errori di impostazione denunziati, ;ritenuto dovute anche le 1soprattasse 

e penali sull'importo r:ichiesto per differenza di tributo. 

Il motivo � fondato. 

Lia decisione della Corte del merito, secondo cui alle operazioni di 

credito compiute dalla rkorrente sarebbero applicabili .in ogni caso 

le dispOBizioni della legge statale n. 1228 del 1962, vale a dire l'aliquota 

maggiorata dello 0,15 % anzich� quella dello 0,10 % previ.sta dalla pre


cedente legge 1statale 22 giugno 1950 n. 445 e iper esplicito riferimento 

dalla legge regionale siciliana del 28 dicembre 1961 n. 33 si fonda in 

via principale ed alternativa !SU un duplice �argomento: 

a) quello, anzitutto, secondo cui ~versandosi in materia (tribu


taria) di competenza non esclusiva della Regione -la legge regionale 

(1-2) Sulla prima massima i principi sono stati stabiliti con J..e sentenze 
della Corte Costituzionale 10 marzo 1966, n. 23, in q.esta Rassegna, 
1966, I, 279; 28 gennaio 1965, n. 2; 12 luglio 1965, n. 65 e 28 ottobre 1965, 

n. 90, ivi, 1965, I, pag. 4, 874 e 1110, tutte con note di richiami. 

1144 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

siciliana n. 33 del 1961 sarebbe rimasta automaticamente abrogata dalla 
(successiva) legge statale n. 1228 del 1962, per avere qu~ta introdotto 
una disciplina della materia ilspirata a principi assolutamente nuovi; 

b) e, 1secondariamente, quello per �cui anche ad ammettere che 
fa legge :s:tata1e del 1962 :si fosse limitata ad introdurre i. materia delle 
semplici � modificazioni �, queste avrebbero dovuto trovare ugualmente 
applicazione nella specie per volont� dello istesso legislatore regionale 
che, avendo espiressamente dichiarato applicabili alle operazioni in que-� 
stione il trattamento tributall'io stabilito dall'art. 6 della legge statale 
22 giugno 1950, n. 455 e successive modificaziani; avrebbe, con tale ultima 
espressfone, inteso ricomprendere anche quelle �modifiche� (della 
legge statale di riferimento) che fossero eV1e1I1tualmente intervenute 
successivamente alla emanazione della legge regionale medesima.. 


In l�inea meramente subordinata, viene infine addotto l'argomento: 

c) che alle operazioni predette non competerebbe neppure il 
trattamento privilegiato (aliquota dello 0,1-0 % prevista dal terz'ultimo 
comma dell'art. 1 della legge statale n. 12218 del 1962) essendo que:sto 
attribuito ~per il pe:dodo transitorio di un decennio -ad una serie 
di .ilSrtituti di credito specificamente indicati e frai i quali non poteva 
ritenersi compresa la SO.FI.S. 

Le argomentazioni principali 1sono erronee e questo dispensa la Corte 
dell'ocicupar:si delle censure che hanno propriamente riferimento all'argomento 
�subordinato. 

Per quanto ha tratto al primo degli argomenti dianzi esposti (sub a), 

� da rilevare che la Corte del merito, pur muovendo da una premessa 

giuridicamente �esatta -ess:ere do� la �competenza normativa della 

regione siciliana, in materia di tnibuti erariali, di carattere non esclu


sivo ma concorrente con quella dello Stato e tenuta quindi, pur nel


l'ambito del fine 1speci!fko di soddisfare alle condizioni particolari ed agli 

interessi propri della regione, pur isempre a cr:-iispetta11e i principi fonda


mentali e gli interessi generali .cui si isptra J:a legislazione dello Stato 

(Corte Cost. 12 luglio rn65, n. 64), � incorsa tuttavia in un manifesto 

errore allorquando ha ritenuto che la legge 1stataJe del 1962, anzich� 

introduwe delle 1sempJ.ici modifiche, avesse radicalmente immutato i 

principi informaforii cui si ispirava la ~"recedente legislazione in materia. 

� invero sufficiente un confronto anche 1sommario delJa legge sta


tale n. 1228 del 1962 :con quella del 22 giugno 1950, n. 445, per avve


dersi -e :se ne avvede d'altrolnde la stessa resistente (l� dove, a pagi


na 7-8 del controricorso, propone di considerare il punto come un obiter 

dictum) -che la legge successiva, attl'.averso una disciplina, sia pure 

pi� analitica, non ha fatto �che adegua.rsi .ai principi ed al sistema infor~? 


matore della legge del 1950. 

I':~:

Questa aveva dilsciplinato la costituzione degli istituti regionali per 
il finanziamento alle medie e piccole industrie, e la legge del '62 aveva, 



~ 


. I 


l!l1fiBJlif~~~~MIF~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1145 

in termini sia pure pd� generali, ma senza t�ttav:ia 11idurre od escludere 
la funzionalit� degli istituti di credito regionaJ.i, dettato il trattamento 
tribut�lil'iio degli istituti di credito a medio e lungo termine. 

Venuta'meno in tal modo la premessa minore del sillogismo tentato, 
1sotto questo profilo, dalla Corte del merito, cade necessariamente 
lo stesso giudizio dedotto a base dell'argqmento fin qui esaminato (vale 
a dire, la pretesa abrogazione della legge 11egionale sicdliana n. 33 del 
1961 ad oper� della legge statale n. 1228 del 1962). 

Accertato che la legge del 1962 non aveva alterato la fondamentale 
fisionomia del sistema introdotto della precedente legge statale del 1950 
ma le aveva -�caso mai -con:J�erito maggiore concretezza interpretativa, 
�l .problema relativo alla efficada della legge regionale 1siciliana 

n. 33 del 1961, ossia alla efficacia di quella che la sent~nza impugnata 
qualifica come � espressa volont� del legislatore rr�gionale � -e si passa 
cos� all'esame del secondo degli argomenti dianzi a,ccennat1i (v. sopra 
sub b) -non poteva, intuitivamente, essere ridotto ad un problema d� 
interpretazione della locuzione � e successive modificazioni � adottata 
dalla legge medesima nel riferimento effettuato �alle agevolazioni tributarie 
di cui all'art. 6 della legge 1statale n. 445 del 1950 �. 
Essendo invero il legisJ.atore regionale munito, anche in materia di 
tributi erariali, di una potest� normativa propria (ancorch�1non esclusiva), 
ed essendo dl richiamo alle disposizioni della legge statale vigente 
in materia limitato, in sostanza, alla determinazione della aliquota di 
favore, non par dubbio che i:l rkhiamo in parola non potesse che assumere 
�carattere eminentemente recettizio, ossia di .creazione diretta di 
una norma di tenore d.dentico a quello della norma richiamata: non 
essendo Jogicamente �concepibile �che, nell'atto :stesso in cui intendeva 
fare �concreto esercizio di codesto suo pote.re normativo per n regolamento 
dei fatti e rapporti di icui si tratta, il leg�slatore siciliano avesse 
filnito, merc� un rinvio � formale � alla legge �statale del 1950, praticamente 
per abid:icare a detto 1suo potere in favore del legislatore nazionale. 

E questo basta a .spiegare ......._ se ve ne fosse bLsogno -come il riferimento 
alle � modificazioni .successive � della legge richiamata, lungi 
dall'implicare una sorta di �delega in bianco � al futuro legislato:re 
nazionale, non potesse non ,intendersi limitato alle modifiche di gi� intervenute 
aJ. tempo della rpromulgazione della J.egge di rinvio. 

Essendo riconosciuto al legislatore regionale sidliano il potere di 
istituire non isolo addizionali, ma anche quello (inverso) di introdurre 
esenzioni e riduzioni rispetto alle imposte erariali, a patto che consimili 
benefici non isolo obbediscano -oggettivamente -alla necessit� 
di tutelare interessi locali degni di �rilievo, ma corrispondano altres� a 
� tipi � gi� previsti dall'ordinamento statale (arg. Corte Cost. 24 giugno 

I 


I 


! 


I 



1146 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

1961, n. 34) ed essendo inoltre consentito allo ste,sso legislatore di 
discosta.rsi nella misura di codeste riduzioni dalla J,egislazione dello 
Stato, a [patto che1 la differenza quantitativa fra le due legislazioni non 
sia di entit� tale da traduvs:i. d.n differenza qualitativa, cofil da convertirsi 
in un manifesto privilegio per i contribuenti della regiione ll1i:spetto 
a tutti gli altri (Corte Cost. 10 marzo 1966, n. 23), il problema di cui si 
tratta -come ha posto in rJldevo la societ� ricorr,ente nella �sua memoria 
illustrativa -avrebbe dovuto piuttosto essere risolto mediante 
un raffironto fra la legge regionale n. 33 del 1961 e quella statale nume;
ro 1228 del 1962, inteso :__ alla stregua dei criteri ora accennati a 
porre in evidenza: 

1) se la legge ll'egionale avesse inteso introdurre per la tutela di 
interessi locaJi degni di rilievo, una � ,esenzione� o � riduzione � d'imposta 
'corrispondente al � tipo� di .quelle previste in materia daU'ordinamento 
sit.atale (art. 6 della legge. 22 giugno 1950, n. 445); 

2) e se, dopo :te �modificazioni � apportaite alla misura di tali agevolazioni 
dalla successiva legge statale n. 1228' del 1962, il divardo che 
continuava a sussistere fra l'aliquota fissata dalla legge regionali.e 
(0,10 % ) e quella fissata in �campo statale dalla legge del '62 (0,15 % ) 
fosse di entit� tale da tradurre la differenza quantitativa fra i benefici 
concessi dalle due legislaZiioni in una differenza qualitativa. 

Come accennato in pirincdpio, le precedenti considerazioni, per il 
loro carattere decisivo ed a'ssorbente, dispensano questa Suprema Corte 
dall'indugiare suile ulteriori �censure, dedotte in linea, di mero subordine, 
dalla rfoorirente SOFIS. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 22120 -Pres. Rossano 
-Est. Spadaro -P. M. Raja (conf.) -Arsi (avv. Faro) c. Ministero 
delle Finanze (Avv. Stato Vitaliani). 

Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Comn;iissiorti Vizi 
del processo rilevabili di ufficio -Decisione sul rito e sul merito 
impugnata solo sul merito -Formazione di giudicato formale Possibilit�. 


(c.p.c. artt. 329, 161 e 279). 
n potere del giudice di imp11J,gnazione di riesaminare, anche se non 
denunciate dalle parti, questioni attinenti alla nullit� del processo rilevabili 
d'ufficio in ogni stato e grado, incontra un limite nell'effetto preclusivo 
del giudicato che si sia formato, neWambito dello stesso pro



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1147 

l cesso, allorch� la decisione che abbia rfociso la questione pll'egiudiziale 
di rito unitamente al merito sia stata impugnat� soltanto per il merito 

I 

(nella specie l'inammissibilit� del ricorso non motivato era stata esclusa 

I 

dalla Commissione provinciale che aveva deciso poi su.l merito e questa ] 
decisione era stata impugnata soio per iL merito) (1). �

I 

(Omissis). -Con il .primo motivo, denunciando la violazione e 
:lialsa applicazione degli a;rtt. ;u,2,, 329 2~ comma, 161 1� comma, 279 

n. 4 e 158 c.p.c. in relazione .agli arrtt. 360 n. 3 �C.p.c. e 2909 c. c., il ricorrente 
lamenta che la Commissione Centrale, xilevando, di �ufficio, la nullit� 
del reclamo avverso l'accertamento dell'ufficio delle Imposte per 
omessa pronunciazione e presentazione dei relativi motivi e dichia-� 
rando Lai nullit� del giudizi-O di primo e di secondo grado, ha violato il 
giudicato che sulla questione inerente a tale nullit� si era, formato con 
lq dec1sione del 24 giugno 1964� della Commissione P.rovincfale, che 
aveva .rigettato la relativa ec.cezione, dedotta dall'Amministrazione delle 
Finianze nel giudizio di a;Ppello e n>0n 1P:i� r1iprropoma tlalla stessa Amministrazione 
con il :rkorso avanti alla Commiissione Centrale, con il quale 
era �stata impugnata soltanto J.a parte di merito di tale decisiione riflettente 
la �Classificazione del reddito imponibile in �caitegoria C/1. Si sostiene, 
pertanto, dal ricorrente, che e:ssendosi formato, per acquiescenza, 
il g.iudieato 1sulla pa,rte, non impugnata, dell'anzidetta decis:ione che 
�veva rigettata lia eccezione� di nullit� del giudizio di p,rimo grado (articoli 
329 2� �Comma, 161 10 comma e 2'79 n. 4. �c.p ..c.), l'esame della questione 
relativa a tale nullit� era precluso alla Commi:ssione Centrale, 
ta1ch� la decisione, �con la quale� questa, rilevandola di uffido, ha annullato 
il giudizio di primo e di secondo grado, de�ve ,ritenersi illegittima 
e, �Come tale, deve essere .cassata. 
Il motivo � fondato. 

Il pot&e del .giudice dell'impugnazione di riesaminare, anche se 
non denunciate dalle parti, J.e questioni attinenti 1aJ.le nullit� del processo, 
che siano rilevabili di uffi.cio in �ogni stato e grado del procedimento, 
incontra un limite insuperabile neU'effetto preclusivo del giudicato 
�che, nell'ambito dello stesso processo, si sia fo'1:mato in ordine alle 
medesime questioni. Le ragioni di interesse. pubblico, attinenti al processo, 
1suJ.1e quali si f�ndai questo potere del giudke, s�ono, infatti condizionate 
dalle contrarie ragioni di interesse pubbUco, di ordine e di sicurezza 
nel processo, nelle quali trova la 1sua giustificazfone l'effetto preclusivo 
del giudicato formale, e cio� dalle esigenze di porre un limite 
alle discussioni ed alle contestazioni nel giudizio. 

(1) Massima esatta corrispondente ai principi elaborati per il processo 
ordinario. 

1148 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

~a questo p!1indpio, �che � stato ,affermato da questa Corte Suprema 
'in ripetute decisioni con riferimento, in via specifica, alle queistioni sulla 
giurisdizione (Sez. Un. 213 dicembre 1954, n. 517; 11 ottobre 1963, numero 
2710; 20 gennaio 1964, n. 128) e, in via generale, anche alle questioni 
di interesse pubblico attinenti al ;processo, come quelle relative 
. ai presupposti processuali (Cass. 10 giugno 1968, n. 1791), discende che 
nella ipotesi in cui una sentelnza definitiva, che abbia dedso su una 

tale questione p.regiudiziale e 1sul merito, sia stata impugnata solo per 

il me.rito, il paissa,ggio in giudicato formale della questione pregiudi


ziale spiega il suo effetto preclusivo, nell'ambito del processo, in ordine 

al riesame del1ai stessa questione. 

Ora, nel caso di specie, risulta che J.a Commissione P.rovinciale di 

Catania, �Con la decisione del 24 giugno 1964, rigett� ritenendola infon


data, la eccezione di nullit� del giudizio di primo grado dedotta dal


1'Amministrazione delle Finanze in dipendenza della mancata enuncia


zione �e successiva presentazione dei motivi relativi al reclamo pro


posto dal contribu�nte avver1so l'accertame.n:to dell:U:fficio delle imposte 

e, pronunciando nel merito, classific�, in parziale accoglimento dell'ap


pello proposto dallo ste1sso contribuente, il reddito imponibile nella ca


tegor.iiai CI1. Risulta, altres�., 1che 1'.A!mministrazione delle Finanze im


pugn� tale decisione avanti alla Commissione Cen~rale solo per il me~ 

rito, e cio� isolo per la parte relativa alla classificazione del reddito 

imponibile in categoria C/1, deducendo al riguardo il v.izio di extrape


tizione, e �Che pure per il merito, propose ricorso incide~tale il contri


buente, deducendo difetto di motivazione. 

Le parti pertanto hanno prestato acquiescenza al punto, nrnn impu


gnato, dell'anzidetta decisione della Commfssione Provinciale, e cio� a 

quello avente per oggetto la risoluzione della questione relativa alla nul


lit� del giudizio di primo grado, e su tale questione pregiudiziale si � 

formato, ai sensi degli artt. 329 2� comma, 161 1� �comma e 279, n. 4 c.p.c., 

il giudicato formale, con. l'effetto di precludere, secondo i principi giuri


sprudenziali sopra richiamati, il riesame della questione �stessa da parte 

d�lla Commissione Centrale. La decisione n. 86373 del 211 novembre 

1966 �con la quale la Commissione Centrale, riesaminando tale questione 

pregiudiziale, ha annullato n giudizio di primo �e di secondo grado e le 

relative decisioni, ha quindi violato, �come �rettamente � stato rilevato 

dal ricorrente, il giudicato�formale �che sulla questione stessa si era for


mato. Ne discende 1che, in accoglimento del motivo di rico.rso in esame�, 

la impugnata decisione va �casisata con rinvio della causa alla stessa 

Commissione Centrale, alla quale crimane devoluta la cognizione dei 

ricorsi, principale ed incidentale, proposti daille parti avverso la deci


sione di merito della Commissione Provinciale. ~ (Omissis). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1149 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2221 -Pres. Pece 
-Est. Caputo -P. M. Del Grosso (conf.) -Correale (avv. Bosco) c. 
Ministero delle Finanze (avv. Stato Freni). 

Imposta di registro.-Pluralit� di disposizioni contenute in unico atto 


Nozione -Disposizioni necessariamente .connesse -Nozione 


Fattispecie. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 9). 
Agli effetti delL'art. 9 della legge di registro, per � disposizione � 
deve intendersi, non gi� ogni clausola o pattuizione, ma ogni negozio 
giuridico contemplato dalla tariffa o analogo ad aitro ivi contemplato. 
Sono disposizioni necessariamente connesse agli effetti del secondo comma 
di detto articolo quelle fra le quali intercorre in forza di legge e non 
per volont� delle parti una concatenazione o una compenetrazione di 
carattere oggettivo, tale d!J:. riassorbire tutte le disposizioni in un unico 
negozio giuridico quali elementi del negozio stesso. Non ricorre tale 
connessione nel caso di costituzione di usufrutto inserita in un contratto 
di compravendita (1). 

(Omissis). -Con il primo motivo �del ricorso il Correale censura 
la sentenza impugnata sotto il ;profilo della violazione ed errata a~plicazione 
degli.artt. 8 e 9 della legge organica di reg,Lstro (r.d. 30 dicembre 
1923, n. 3:2,69) nonch� .dell'omeS1So esame di fatti decisivi, il tutto in 
relazione ai numeiI'i 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.; �e 1sostiene che la concessione 
di rusufrutto a favore del Truglio Pasquale non era tassabile autonomamente 
perch� 1costituiva soltanto una prestazione inerente al contratto 
di �compravendita, nel :senso �che essa raippresentava la pura e 
semplice spedfi.cazione di uno degli oneri .che il comprafore si aissume 
in corrispettivo del trasferimento degli immobili. 

Lia censura non � fondata. 

(1) Decisione da condividere pienamente che opportunamente ribadisce 
la pi� corretta interpretazione dell'art. 9 della legge di registro. Nello 
stesso senso della pronunzia sopra riportata Cass. 6 febbraio 1970, �l. 255, in 
questa Rassegna, 1970, I, 292; 6 marzo 1970, n. 555, ivi, 427. La decisione in 
rassegna non ha esaminato un ulteriOTe aspetto del problema �Che si presentava 
nel caso deciso e cio� che il negozio di costituzione di usufrutto 
era contenuto in un atto (scrittura privata) separato da quello (istrumento 
pubblico) contenente la vendita; era questa una ragione assorbente per 
escludere la connessione non solo per l'espressa norma dell'art. 9 che ipotizza 
la pluralit� di � disposizioni � contenute in unico atto, ma anche per 
la logica impossibilit� di ritenere necessaria la connessione fra due negozi 
separati capaci di vivere ciascuno per suo conto e di produrre effetti che 
non si condizionano reciprocamente. 

1150 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La enunciazione critica del motivo di ficorso, escludendo che l'usu


frutto a favore del Trugli-o Pasquale possa considerarsi una disposi


zione tassabil~ e ravvisandovi 'soltanto una prestazione inerente al corn


tratto di vendita intercorso fra le parti, im:i;>one in primo luogo di chia


il'ire il �Concetto di � disposizione � �COS� come � posto nell'art. 9 della 

legge di :registro. 

Stabilisce U primo comma della no:vma che se in un atto sono com


prese pi� disposizioni indipenden~i o non derivanti necessariamente le 

une dalle altre, ognuna di queste � sottopo1sta a tassa come se formasse 

un 1aitto distinto: �diSJPone poi il secondo comma che se in un atto sono 

comprese pi� disposizioni necessariamente� connesse e derivanti, per l'in


trinseca loro natura, le une 'dalle altr�, deve esse1re �sottoposta a ta1ssa


zione la sola disposizione che d� luogo alla tassa pi� grave. 

Chiara �i la �contrapposizione tra disposizioni indipendenti o non 
. d&ivanti necessariamente le une dalle altr�e e disposizioni necessaria


mente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle 

altre, alla quale distinzione � collegato un trattamento fiscale diverso; 

ma altrettanto� chiaTo non � il concetto di � disposizione � che resta, 

perci�, affidato alla �nterp:vetazione della dottrina e dellai giurisprudenza. 

Orbene dalla consid&azione che Ja � disposizione � per ess&e tale 

deve essere assoggettabile al tributo di registro (altrimenti non si sa


prebbe :come applicare fa, �tassa� alle disposizioni indipendenti o come 

rendere confrontabili le � tasse � applicabili alle varie disposizioni ne-

cessa:riamente cornnesse per indiv.idu:are la ta�ssa pi� grave), la dottrina 

pi� recente fa discendere la conseguenziai che, non potendosi concepire 

la assoggettabilit� a tassa o imposta di :registro delle singole claus"Ole di 

atti o negozi, la � diSJPosizione � di cui al citato art. 9 non pu� essere 

altro che un negozio giuridko, contemplato dalla tariffa o quanto meno 

anologo ad altro ivi contemplato. 

Anche J.a giurisprudenza di questa Suprema Cor:te pu� considerarsi 

ormai consolidata sul :punto �che la �disposizione � di eui all'art. 9 � 

sempre, dal [punto di vi1sta tributario, un negozio giuridico assoggetta


bile ad imposta; cos� come risulta dalla sentenza n. 332 del 1966 di 

questa prima Sezione laddove � e~plkitamente affeirmato che � la norma 

si riferisce al �caso di :pluralit� �di negozi giuridici contenuti nel mede


simo documento, in tal senso dovendosi intendere il termine �disposi


zione �, giacch� se sii tr.aittasse di pattuizioni o clausole, concernenti un 

solo negozio giuridico, l'unit� della tassazione discenderebbe dai :prin


cipi generali che informano la fo.gge di cregistr.o �, nonch� da quella assai 

pi� recente delle Sezioni Unite (sentenza n. 933 del 1969), nella quale 

dalla premessa che la espressione � disposizioni � contenuta: nell'art.. 9 

va .inte~retata nel senso di negozi gitfridici si perviene alla conclusione 

che �la unicit�' o la moltiplicit� della tassazione � conseguente rispet


tivamente alla unicit� del negozio o alla molteplicit� di negozi che non 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA ll51 
siano, per� tra essi inscindibilmente connessi in v~rt� di legge o per 
loro intrinseca natura �. 
Accertata la identit� concettuale nella terminologia della legge di 
rregistro fra � disposizione � e � atto tassabile �, e. passando ad esaminail'e 
il signi!fkato della espressione �disposizioni necessariamente conneisse 
e dedvanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre� di 
cui al secondo comma della norma sopra .citata (che � quello subordinatamente 
inyocato dal ricorrente sotto il pxofilo che la �Concessione di 
godimento a favore di Pasquale Truglio, mancando di autonomia, si 
trova in tale rapporto di connessione c�n il contratto di �compravendita 
da �costituirne una 1semplice clausola inerente al pagamento del prezzo)., 
anche qu� la .dottrina e la giurisprudenza di questa: Coil'te Suprema sono 
concordi nel ritenere che .il rapporto di connessione e di derivazione 
fra pi� disposizioni comprese in un unko documento possa ritenersi 
necessario o, il �che � lo stesso, colle.gato alla intrinseca natura delle 
singole disposizioni, solo quando dipenda non dalla volont� delle parti 
ma dalla legge, (vedasi, .per la giurisprudenza, la citata sentenza n. 332 
del 1966 di questa prima Sezione, nella, quale a sostanziare � la connessione 
fra i vari negozi contenuti nello stesso documento�, e comportante 
unicit� di tassaziorne, non fU ritenuto sufficiente �'un rapporto 
dconducibile alla mera volont� delle pairti �, essendo richiesto �che per 
legge vi sia tra i negozi un collegamento necessario che tutti li riassorba, 
per lOLro intrinseca natura, quali elementi indispensabili dell'unico 
rapporto tassabile ai fini della imposta di registro; nonch�, quelle pi� 
recenti del 1968, con i numeri 2297 e 3492, sempre di quesfar prima 
Sezione, nelle quali � precisato che le disposiztoni necessariamente connesse 
o derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre sono soltanto 
quelle � fra le quali intercorve, in f?rza di legge e non per volont� 
delle parti, una concatenazione o una com.penetraizlone di carattere 

oggettivo, tale da riassorbire tutte le disposizioni in un unico negozio 
giuridico, quali elementi del negozio stesso�). 

� Ci� posto e1sattamente i giudi;ci del merito ritennero autonomamente 
tassabile la concessione di godimento disposta a favore .di Pasquale 
Truglio con la scrittura privata coeva all'istrumento pubbltco di compravendita, 
in quanto il. negozio �Cos� posto in essetre, previsto come 
atto tassabile dall:a tariffa allegata alla legge di registro, venne ad 
accompagnarsi al negozio di colllJPravendita in forma au.'ton.oma ed 
indipen.dente, senza un collegamento che p0issa fondavsi sulla intrinseca 
natura dei due nego,zi e :senza che si possa per qualsiasi motivo ritenere 
il ra.pporto consacrato con la sarittura come elemento indispensabile 
di quello ,consacrato con l'atto pubblico. 

Peraltro la conn,essione fra i due negozi, che ai sensi del secondo 
comma del citato art. 9 della legge di registro compoirta la unicit� della 
tassazione, deve essere esclusa, in conformit� ai concetti sop,ra esposti, 


1152 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

perch�l manca, altres�, una qualsiasi norma che imponga di porre in 
esse11e i due negozi congiuntamente, mentre � evidente che la contemporanea 
stipulazione della �compr;:i.vendita e dell'usufrutto fu dovuta 
alla mera volont� delle parti 1Per 1scopi non apprezzabili ai fini della 
legge di registro. 

Ma, soprattutto, pertinente �e decisivo, per convalidare la valutazione 
accolta dai giudici del merito, deve riteneirs:i l'ultimo, in ordine di esposizione, 
dei rilievi che si leggono nella sentenza impugnata, �e cio� che 
l'obbligo assunto dall'acquirente di concedere il godimento di parte dei 
terreni acquistati ad un terzo non pu� ri-entrare trai le obbligaz.ioni 
Upiche dell'acquirente e non pu� identificar.si quale-parte della c-ontraprestazione 
a suo carko, sotto il p�rofilo dedotto dal Coirreale di normale 
determinazione del pirezzo, epper� non �separatamente tassabile. 

Infatti la controprestazione tipica dovuta dal compratore deve 
avere per destinatario diretto o indiretto il venditore, che in via esclusiva 
deve trarne vantaggio, mentre nella specie, il destinatario diretto 
ed esclusivo della -concessfone di usufrutto fu un terzo, Truglio Pasquale, 
ver.so il quale i figli venditoit"i non avevano ~unto in precedenza 
alcuno impegno il cui soddisfacimento da parte� del .compratore 
potes1se costituire normale contropre�stazione del �contratto di vendita. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 29 ottobre 1970, n. 2228 -Pres. Giannattasio 
-Est. Gambogi -P. M. Cutrupia (conf.). -Soc. Flumendosa 
(avv. Giravone) c. Ministero de.Ue Finanze (avv, Stato Soprano). 

Imposta di registro -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia -Diritto 
di superficie -Applicabilit�. 

(d.l. 26 marzo 1946, n. 221, art. 2). 
La registrazione a tassa fissa concessa dall'art. 2 del d.U. 26 marzo 
1946, n. 221 spetta, oLtre che agli acquisti di edifici danneggiati e 
di aree di risulta dalla distruzione o demolizione di edifici, anche agli 
acquisti di diritti di superficie negli edfici da ripararsi o da costruirsi 
suUe aree di risulta stesse (1). 

(1) Sul punto .specifico non constano precedenti. Per l'applicabilit� delle 
agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 anche all'acquisto del 
diritto di superfici� cfr. Cass., 6 luglio 1968, n. 2297 (in questa Rassegna, 
1968, I, 788). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1153 

(Omissis). -I �cinque mezzi di ricorso con i quali sostanzialmente 
'si espone, anche se da diversi punti di vista, una sola censua:-a, e cio� 
l� violazione ed errata appHcazione dell'airt. 2 del d.1:1. 26 marzo 1946, 

n. 221, !PO:SSOilO essere assieme esaminati, e debbono �essere per quanto 
di (['agione ac.coltL 
La sentenza impugnata � basata sul presupposto generale che l'acquisto 
dell'area o porzione di area di un piano di un edificio da costruire 

costituisca acquisto idi un bene futuro e non di un'area fabbricativa ai 

sensi .e per gli effetti delle disposizioni di legge che concedono bene


fici fiscali in materia edilizia. 

Tale pi%suppos.to deve :ritenersi errato, come quello �che ignora il 

principio contenuto nell'art. 952 �cod. civ. relativo alla costituzione del 

diritto di supetrficie e per �cui �il proprietario JPU� costituire il diritto 

di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di 

altri, che ne acquista la propriet��. 

� infatti evidente che chi acquista un diritto di supeirif�cie, o con


cessione ad aedificandum sotto forma di ditritto reale (Cass. n. 2318 

del 1959), non acquista affatto un bene futuro, ma un diritto gi� 

esistente, almeno in modo potenziale, e che �Comunque si concreta 

in termini reali e preci:sd. al momento dell'acquisto. Quella che avviene 

in un seco;ndo momento � la utilizzazione materiale di una porzione 

ideale �di p!ropiriet�, che si verifica �con lai edificazione, ma codesta fase 

di 1sfruttamento del diritto costituito in precedenza non deve essere 

confusa con -l'acquisto del diritto stesso. Che altr1imenti si dovrebbe 

giungere a definire acquisto di �Cosa futura, �Che viene ad esistenza sol


tanto al momento del.la divisione materiaie, qua1siasd: acquisto di una 

quota (ideale) di una propriet� indivisa: il �che sarebbe manifestamente 

assurdo. 

Po.sto quindi che l'acquisto di un diritto di sup,erficie .costituisce 
acquisto di un bene attuale �e non meramente ev;entuale e futuro, resta 
solamente da decidere, agli effetti di causa, se tale acquisto possa ,rientrare 
fra quelli ai quali la diSjposizione in esame, �e cio� l'art. 2 del 

d.1.1. n. 221 dei 1946, concede il beneficio della registrazione a tassa fissa. 
Tale norma di legge diSJPone che detto beneficio spetta � sulle 
comprav.endite di edifici .distrutti o gravemente danneggiati, anche se 
:ridotti alla isola area fabbricabile�. 

Ora la espressione � edifici ridotti alla sola area fabbricabile � 
risente �certamente della fretta con cui furono compilate queste disposizioni 
di Jegge, perch� � .fllog.ico definire edificio ci� �che p1i� non esiste 
come tale se !'.immobile venduto consiste ormai :solo di un'area ,fabbricativa; 
ma comunque � certo che la legge, �con la sua incongrua 
dizione, si � voluta riferire sia agli edifici danneggiati, �sia agli edifici 
distrutti, sia alle aree �di risulta� dalla d1struzione o dalla conseguente 

l 


1154 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

/ 

demolizione. Ogni distinzione che 1si volesse fal'e a seconda della residua 
esistenza o meno. di resti e macerie sul terreno non avrebbe fondamento 
logico; e pertanto, per la concessione dello specifico beneficio 
de quo, basta �che d si trov.i di fronte ad un'area fabbrkativa venuta 
ad esistenza come tale per diistruzione o danneggiamento dell'edificio 
prima esistente sull'all'ea :stessa: �requisito questo la cui e:sistenza non 
� nella spede in discussione. 

La questione �che resta da irisolvere � allora quella se tra le aree 
fabbricative ai cui traisferimenti � riservato il beneficio fiscale de quo 
debbano comprendersi anche i diritti di :$Uperficie su porzloni (ideali) 
di piani sovrastanti alle aree stesse. 

Ma tale questione deve �ritenersi gi� risolta, anche :se in forma pi� 
generale, da questa Corte Suprema, :che, con sentenza n. 2297 del 1968, 
ha :ritenuto, agli effetti della applicazione dell'.art. 14 della legge n. 408 
del 1949, che anche l'acquisto di un diritto di superficie per edificare 
rientra concettualmente tra gli acquisti di �:aree fabbricabili�. 

Basta infatti, a questo proposito, considerare che, rse dal punto 
di viista strettamente terminologico � area fabbricativa � e � diritto di 
superficie � non sono sinonimi, la ratio legis di tutte le disposizioni in 
ma:teria impone l'estensione del beneficio firscale in via inte:rpretativa 
e non analogica -naturalmente essendo evidente che il legislatore, se 
mai, minus dixit quam voluit quando parl� solamente di aree -anche 
all'acqutsto di dirotti di rsu:J:)erficie. Che altrimenti, almeno nel caso 
del d.1.1. del 1946, che non �contiene limitazioni sussidiarie, si giungerebbe 
al risultato di concedere la l'egiistrazione a tassa fissa a chi avesse 
acquistato il teTXeno nrecessario per costruire una 'villa con pa11co; 
purch� :si trattasse di un'area � di risulta � nel s�nso sopra veduto, e 
di negare lo stesso beneficio a chi avesse acquistato un limitato diritto 
di superficie, o � sopraelevazione � second-0 il termine di uso, in uno 
stabile danneggiato o da ricostruire rsull'area di risulta, ro�er edificare 
un quartierino di tre rstarnze con cucina. R1su1tato, questo, evidentemente 
contrario al sistema, �che si pl'oponeva e .si propone principalmente 
di favorire l'edilizia popolare, economica e di massa. 

E poich�1, nella specie, .ripetesi, secondo il .giusto inquadramento di 
diritto della non �Controversa volonit� contrattuale, :appunto della costituzione 
di due diritti di superficie (per l'abitazione e per la �cantina) 
si � trattato, il ricorso dev� essere accolto e la sentenza impugnata deve 
es:sere .carssata, rinviarndosi la .causa ad altro giudice .il quale applicher� 
il seguente pcrincipio di diritto: � La registrazione a tassa fissa concessa 
da'.Ll'art. 2 del d.1.1. 26 marzo 1946, n. 221 spetta, oltre �Che agli acquisti 
di edifici danneggiati e di .aree di .risulta dalla distruzione o demolizione 
di edifici, anche agli a�cqu1sti d1 diritti di superficie negli edifici 
da ripararsi o da �costruirsi sulle aree di risulta stesse�. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1155 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 ottobre 1970,. n. 2243 -Pres. 
Rossi -Est. Gabrieli -P. M. Sciaraffia (conf.). -Pestorino ed altri 
(avv. Grasso) 'c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Cavalli). 

Imposte e tasse in genere -Imposte dirette -Riscossione -Responsabilit� 
civile dell'Amministrazione Finanziaria per l'azione esecutiva 
dell'esattore -Esclusione -Illegittimit� costituzionale per 
contrasto con l'art. 28 Cost. -Manifesta infondatezza. 
(Cost., art. 28; t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, art. 73). 

� manifestamente infondata l'eccezione di illegittimit� costituzionale, 
per contrasto con l'art. 28 Cost., deUa norma dell'art. 73 del t.u, 
17 ottobre 19.22, n. 1401 (cui corrisponde l'art. 209 del t.u. 29 genania 
1958, n. 645) che esclude la responsabilit� dello Stato per i danni prodotti 
dalla esecuzione esattoriale (1). 

(Omissis). -Con il :i;irimo motivo i ricorrenti deducono �violazione 
dell'art. 28 della Costituzione� : 

a) per avere il giudice del merito erroneamente ritenuto che, 
nel caso di azione esecutiva deU'esattore, il contribuente danneggiato 
non possa agire per il risarcimento direttamente ,contro lo Stato, bensi 
soltanto contro l'esattore, cosi d~scono:scendo che in virt� del citato 
art. 28 della COistituzione il cittadino, pu�, nell'esercizio di un syo diritto 
soggettivo, autonomamente chiedere allo Stato o all'ente pubbltco, 
al quale il funzionario o il dipendente appartengono, ii dsarcimento dei 
danni da questi cagionati; 

(1) La sentenza � da condividere pienamente. Alle ineccepibili ragioni 
che si leggono nella motivazione pu� ancora aggiungersi: innanzi tutto 
che il contribuente, nella fas� della rfacossione esattoria'le, si trova in una 
situazione di interesse legittimo, come emerge ,chiaro dall'art. 208 del t.u. 
sulle imposte dirette (Cass. 3 marzo 1966, n. 626, in questa Rassegna 1966, 
I, 427; 30 marzo 1968, n. 974, Riv. leg. fisc., 1968, 2202; 10 giugno 1968, numero 
1771, ivi, 2604; 21 aprile 1969, n. 1264, ivi, 1969, 2139; 30 giugno 1969, 
n. 2373, ivi, 2554); inoltre, per una diversa !ragione, � sempre da escludere 
una responsabilit� civile sia dell'Amministrazione sia dei supi funzionari 
per ogni attivit� spiegata nell'accertamento e nella riscossione dei tributi 
fino a che la pretesa tributaTia non sia stata dichiavata iHegittima con 
provvedimento definitivo, potendosi ipotizzare una re,sponsabilit� 'Solo quando 
vengano compiuti atti dannosi per l'adempimento di un'obbligazione 
dichiarata infondata (Cass. 2 maggio 1967, n. 814, Riv. leg. fisc., 1967, 1674). 
Se poi il danneggiato dall'esecuzione esattoriale � un terzo, al quale � consentito 
proporre il'opposizione all'esecuzione (art. 207 del t.u.), � quanto 
mai evidente che l'operato dell'esattore non si riconnette, nemmeno mediatamente, 
con l'attivit� dell'Amministrazione Finanziaria e dei suoi funzionari, 
che si � esaurita con la consegna dei ruoli all'esattore. 
11 

1156 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

b) per avere inoltre lo stesso giudice del merito erroneamente 
ritenuto, ad onta del citato art. 28 della Costituzione, che nell'azione per 
danni riconosciuta al �contribuente contro l'esattore rimangono assorbiti 
anche errori od omissioni riferibili all'oro�erato dell'Ammin1strazione 
finanziaria, per atti posti in esse.re dai suoi funzionia:ri o dipendenti in 
epoca anteriore alla vendita esattoriale, sicch� neppure per questi possa 
il contribuente danneggiato dall'azione esecutiva dell'esa.ttore agire direttamente 
contro lo Stato per il risarcimento del danno. 

Sulle stesse questioni, i ricorrenti insistono 1con il secondo motivo, 
nel quale, riproducendo conclusivamente la doglianza gi� fondamentalmente 
mossa nel contesto del precedente motivo, lamentano la incostituzionalit� 
degli artt. 73 del .t.u. 17 ottobre 1922, n. 1401, 17 dei capitoli 
normali approvati con d.m. 18 novembre 192,3, dn quanto repressive le 
dette norme, nell'inter[p�retazione datan.e dal giudice del merito, del 
diritto, riconosciuto invece al cittadino dall'art. 28 della Costituzione, 
di agire direttamente contro la Pubblica Amministrazione per il risarcimento 
del danno. 

Le esposte 1censure sono infondate 

Se � indiscutibile che con l'art. 28 della Costituzione, stabilendosi 
.iln esso che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici 
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e ammi-. 
nistrative, degli atti compiuti in violazione di diritti, e che in tali casi 
la res.porusabilit� dvile 1si estende allo Stato ed agli enti pubblici, si � 
inteso istituire la concorrente responsabilit� dello Stato e dell'ente [pubblico 
�e dei propri funzionari o dipendenti per il risarcimento. del danno 
da quest,i. 1cagionato, skch�, per i ":principi ~he regolano la obbligazione 
solidale, � dato al cittadino danneggiato chiedere integrale ristoro anche 
eserdtando la .propria azione contro uno solo di essi, e quindi agendo, 
come sostengono i ricorrenti, anche contro lo Stato o l'ente pubbHco 
soltanto, � per�, del pari, certo che la norma dell'art. 28, prendendo iln 
considerazione l'attivit� dei funzionari e dipendenti dello Stato e degli 
altri �enti pubblici, ed estendendo allo Stato e all'ente pubblico la Tesponsabilit� 
�Civile per i fatti illeciti da essi �co:rnrPiuti, presuppone lai riferibilit� 
allo Stato o all'ente, secondo le regole che 1sono proprrie della 
organizzazione della pubbHca ammtnistrazione, dell'atto compiuto dal 
soggetto mediante il quale l'amministrazione stessa aig�:sce. 

� insito quindi nella situazione prevista dalla norma dell'art. 28 
un rapporto di immede.simazione organtca, per il quale nell'azione�dell'agente, 
operante per la pubbHca ammtnistarzione in virt� di apposito 
rapporto di �seTvizio, si identifichi l'attivit� del:l'ufficio al quale egli 
appartiene. 

Tali �condizioni �ovviamente non si verificano nell'attivit� che l'esattore 
svolge per la riscossione delle imposte, all'e1sercizio della quale 
egli, come risulta dalle norme ehe :regolano il rapporto di esattoria, � 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

legittimato non da un inserimento della propria persona fisica nell'organismo 
dell'ente pubblico, quale elemento destinato a far valere ed 
a�gire un determinato ufficio, beilJJs� dalla concessione che del pubblico 
servizio inerente la ri.LScossione dei tributi a lui viene fatta dallo Stato, 
preferendo quest'ultimo all'attivit� dei rpropri organi quella del privato 
eser:cente, ritenuto meglio idoneo, per una particolare regolamentazione 
del servizio, a sodd1sfare le esigenze finanziarie dell'�einte, in tal modo 
garantite dall'obbligo a lui incombente del� non risc�sso come riscosso�. 

Non un rarpporlo quindi di servizio, in tal caso, che inquadri il privato 
nella organizzazione dell'ente, ma un atto di �concessione, per il 
quale, nel �compimento del pubblico servizio che ne forma oggetto, alla 
attivit� della pubblica amministrazione si sostituisce quella del pirivato 
concessionario, di un soggetto cio� ad e1ssa estraneo, che �Come tale non 
pu� essere qualifi�cato suo funzionari-o o dipendente, agli effetti deJ.la 
norme dell'art. 28 della Costituzione. 

Parimenti erroneo � sostenere, come hanno fatto i ricorrenti, che 
la illegittimit� costituzionale delle norme sulla riscossione delle imp�ste 
dirette che indicano nell'esattore il soggetto passivamente legittimato 
all'azi:ooie di risarcimento danni derivanti dalla esecuzione fiscale, sarebbe 
determinata dal fatto che, concentrando nell'�esattore la responsabilit� 
anche per erirori ed irregolarit� della Pubblica amministrazione anteriori 
all'azione esecutiva da lui ese�rcitata, si finisce con l'esonera.ire in tal 
modo da ,responsabilit� i funzionari e dipendenti della rp�bblica amministrazione 
che quegli errori e quelle irregolarit� hanno commesso, e 
quindi con l'esonerare da responsabilit� la pubblica amministrazione 
stessa, contro il pll'e�cetto costituzionale del pi� volte citato airt. 28. 

Contro codesta tesi, alla qual�e� i dcorrenti affidano il secondo rilievo 
di illegittimit� costituzionale, � sufficiente osservare che, se i danni, per 
il risarcimento dei quali il contribuente agisce, sono, .come nella specie, 
quelli derivatigli dalla azione esecutiva contro di lui esercitata dall'esattore, 
non vi: � dubbio che il soggetto legittimato a rispondere sia lo 
stesso esattore, secondo le ordinarie regole della �!lllIJutabilit�, egli soltanto 
essendo l'autore del fatto dannoso, anche quando la efficienza 
causale di esso abbia origine da remoti antecedenti, che, 1come presupposti 
dalla stes1sa azione esecutiva da lui posta in essere, ne condizionino 
la legittimit�, sulla regola.re esistenza .della quale egli deve pur 
sempre esercitare un rigoroso controllo. 

Essendo quindi il fatto dannoso, ai fini della azione di risarcimento 

di cui trattasi, quello �compiuto ~all'esattore, non quello della Pubblica 

Amministrazione, per attivit� da questa anteriormente svoota, agli atti 

posti in essere dalla quale nulla ;pu� peraltro riconoscersi di irreversi


bilmente deterministico, secondo le normali regole della conseguenzia


lilt� causale, rispetto alla esecuzione forzata, rivelatasi poi dannosa, com


piuta dall'esaittore, manca ad ob~etto dell'azione un fatto dap,noso, 


1158 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

riguardo al quale, essendo imputabile a funziona�rio o a dipendente della 
Pubblica Amministrazione, possa farsi questione, con carattere di rilevanza 
in relazione alla materia del contendere, di legittimit� costituizonale 
o meno, rispetto all'art. 28 della Costituzione, di norme che si 
assumono lesive del diritto al risarcimento del danno. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre' 1970 n. 2269, Pres. Rossano 
-Est. Novelli -P. M. Gedda (conf.). -Di Giovanni (avv. Sabbatucci) 
�c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Avella). 

Imposta di registro -Enunciazione -Sentenza non definitiva -Sufficienza 
-Prescrizione -Decorrenza. 

(r.d. 30 dicembre 1923, n.3269, artt. 62, 72 e 136). 
Altorch� una sentenza non definitiva contenga gLi eiementi sufficienti 
per un vaiido riconoscimento deU'esistenza di una convenzione non registrata, 
l'imposta suli~ convenzione enunciata � dovuta al.l'atto deHa registrazione 
deUa sentenza non definitiv.a, e da questa data decorre la prescrizione, 
e non dal momento deUa registraziorne deHa sentenza definitiva 
(1). 

(Omissis).~ Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano 
la violazione e falsa appHcazione dell'art. 136 in relazione agli all'tt. 138, 
7, 8 e 62 legge di registro 30 dicembre 1923, n. 32'69, deducendo che 
la decisione della Commissione Centrale, nel ritenere non preo;critta la 
pretesa dell'amministrazione finanzia.ria in ordine all'imposta di registro 
dovuta sulla enunciazione della 1societ� di fatto �contenuta nella sentenza 
del 25 gennaio 1955 pronunciata in �contraddittorio tra: i soci di detta 
societ� dal :tribunale di Roma, ha erroneamente disatteso l'assunto che 
la :stessa enunciazione -per essere gi� rilevabile dalla sentenza non 
definitiva del 27 ottobre 1950 relativa al medesimo giudizio, con la quale 
era stato ;provveduto alla convalida dei sequestri giudiziari dei libri 
contabili disposti dal Pre:siidente e dal giudice istruttore -doveva essere 
tassata, in quanto imposta suppletiva, nel triennio decor;rente dalla data 
di registrazione di tale sentenza. 

(1) Non constano precedenti specifici. La decisione fa applicazione di 
concetti ormai ben chiariti dalla recente giurisprudenza (Cass. 28 ottobre 
1969, n. 3536 in questa Rassegna, 1969, I, 1153 con richiami). Inter�ssante 
l'affermazione che la sufficiente enunciazione ex art. 62 desumibile dalle 
conclusioni e affermazioni delle parti, fa sorge�re il diritto della Finanza a 
tassare la convenzione enunciata, anche se la sentenza non definitiva non 
si sia ancora pronunciata sul punto e non sia ancora configurabile una 
enunciazione ex art. 72. 

I 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDE])TZA TRIBUTARIA 1159 

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la contraddittoriet� di 
motivazione. La decisione �della Commissione infatti, pur riconoscendo 
avvenuta l'enunciazione nella sentenza non defitnitiva, tuttavia ha ritenuto 
che �il conseguente diritto dell'amminist11azione finanziaria si era 

_concretizzato ed era divenuto azionabile soltanto con la seconda deci


sione che ha giudicato nel merito le domande dell'attm:e e dei conve


nuti ed alla quale doveva ritene~si nece1ssariamente condizionata la 

prima�. 

I due motivi vanno esaminati congiuntamente a;ier la loro connes


sione. La decisione impugnata d� atto che la enunciazione della societ� 

di fatto era contenuta nella prima sentenza �e tale affermazione, non 

accoffi!Pagnata da alcuna riserva .in �ordine alla sufficienza o meno degli 

elementi desumibili dalla sentenza, impedisce di ritenere che vi sia 

stata una valutazione interpretativa da parte .del giudice amministrativo 

non positiva :riguardo ai soggeti, all'oggetto e alla ireale portata della 

societ�, elementi indispensabili per un valido riconosdmento della esi


stenza di una 1societ� di fatto desumibile da un atto soggetto a registra


zione (Cass. 8 gennaio 1968, n. 32). 

Tali accertamenti, bench� impUciti, contenuti nella decisione della 

CommiS1Sione, non restano smentiti dall'accoglimento della tesi dell'am


ministrazione finanziaria in quanto esso resta ,giustificato dalla non defi


nitivit� della p<ronuncia contenente l'enunciazione. 

D'altronde gii elementi necessari a dar prova della esistenza della 

societ� di fatto tra le parti in causa ~ del contenuto di essa non eirano 
discussi tra le pavti che, quali 1soci, controverlevano in ordine alla determinazione 
in c�onc�reto dei .rispettivi a,pporti all'ente �comune, entro il 
limite prefissato di live tre milioni per ciascuno di .esisi, nonch� in ordine 
al rendiconto delle spese e degli utili. 

Tale situazione sostanziale e processuale realizzava, una volta Sjpecificata 
in 1sentenza, la previsione contenuta nell'art. 62, 2� comma della 
legge di .registro, che stabiHsce la tassazione degli atti enunciati, accertata 
la loro connessione diretta con l'atto enunciante, 1senza aver rigu,ardo 
a quest'ultimo �ed al 1suo specifico contenuto. 

Ci� chiarito, non pu� essere .condivisa la motivazione della decisione 
l� dove !ritiene concretizzato ed azionabile il diritto dell'Amministrazione 
a pretendere l'imposta soltanto a seguito della seconda dedsione 
che ha pronunciato nel merito. Innanzitutto, fra sentenza non definitiva 
e sentenza definitiva non sussiist�e rapporto �di subordinazione e condizio


namento, ma soltanto diverso ambito di dectsione in ragione delle diverse 
domande ed eccezioni delle parti. E poich� non � discutibile l'idoneit� 
della 1s~ntenza non definitiva a costituire titolo di altri atti enunciati, soggetti 
a :registrazione, la stessa sentenza doveva essere riguairdata, da] 
l'amministrazione finanziaria, al momento della registrazione o nei limiti 

I 

i 

I i 

! 

1 


1160 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di tempo fissati dalla Jegge, in ragione di tutti i possibili motivi di 
tassazione. 

L'affermazione della decisione impugp.ata, secondo la quale la prescrizione 
triennale per l'imposta suppletiva iniziava a . decorrere con 
la seconcfa sentenza, si pone poi in contrasto con l'altra asserzione secondo 
cui il iriconoscimento della esistenza dell'enunciazione � �contenuto nella 
prima sentenza. Quest'ultima asserzione fa ritenere che si sia avuto . 
riguardo alle dichiarazioni delle parti, mentre l'altra sembra faccia riferimento 
alla pronuncia del giudice, per essersi limitata, la prima sentenza, 
alla �conva!Lda del sequestro ,girudiziario dei libri e dei documenti. 


Orbene, avuto :riguardo alle norme della legge di ,registro, non � 
dubbio invece che le pronuncie giurisdizionali, sottoposte a� registrazione, 
devono essere riguardate alla stessa stregua di tutti gli altri atti 
pubblici o privati, soggetti all'obbligo fiscale della regis.trazione. In conseguenza, 
esse rientrano nell'ampia previsione dell'art. 62 della legge 
di :registro per quanto riguarda gli atti enunciati, comunque desumibili 
dal contesto dell'intero atto ed i:n particolare, dalle conclusioni e dalla 
espo1sizione dei termini della controversia con le affermazioni delle parti 
in esse contenute. In relazione poi alla decisione ed agli accertamenti 
dal giudic eseguiti per raggiungerla, potr� esservi ulteriore motivo dl 
valutazione di atti enunicati ai sensi dell'art. 72 della stessa legge. 

In CO'llSeguenza, .allorquando una sentenza, pur non avendo carattere. 
di definitivit�, contenga l'enunciazione di un atto soggetto a regiStrazione, 
deve scontare la relativa i.riiiPosta di registro con riguardo anche 
a tale atto, ove pure l'enunciazione sia desumibile non dall'accertamento 
e dalla ,decisione del giudice, ma invece dagli elementi riferiti dalle parti 
rLportati in sentenza, s�mprech� essi siano idonei .a porre l'amministrazione 
nelle condizioni di �certezza in ordine alla individuazione dei soggetti, 
dell'oggetto e del �Contenuto essenziale dell'atto enunciato. 

Poich� nel caso in esame tali condizioni sussistevano gi� con la 
prima sentenza sottopOrSta a registrazione e l'amministrazione non ha 
provveduto a richiedere J'imposta dovuta nei termini di cui all'art. 136 
legge di registro, il relativo di.ritto doveva dichiararsi prescritto. 
(Omissis). I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 noveml;>re 1970, :n. 2316 -Pres. 
Rossano -Est. Berarducci -P. M. Raja (conf.). -Soc. Edilizia S. Gior.
gio (avv. Carboni Corner) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato 
Gargiulo). , , :': I~i:. I 

Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione 
non di lusso -Termine biennale per l'ultimazione -Plura



.......,.,..,~ 



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1161 

lit� di edifici da costruire sull'area acquistata con unico atto Si 
applica all'intero complesso. 


(L. 2 luglio 19491, n. 408, art. 14). 
Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione 
non di lusso -Termine biennale per l'ultimazione -Soppressione 
-Applicazione agli atti anteriori -Limiti. 

(L. 2 luglio 1949, n. 408, art. 14; d.l. 11 dicembre 1967, n. 1150, art. 5; L. 7 febbraio 
1968, n. 26; L. 2 febbraio 1960, n. 35). 
Quando un'a'Fea edificabile, acquistata con un unico atto, sia destinata 
alla costruzione di una pluralit� di edifici, per fruire dell'agevolazione 
dell'art. 14 deUa legge 2 lugli� 1949 n. 408, � necessario che l'intero 
complesso edilizio venga portato �a compimento entro il biennio dall'inizio 
dell'attivit� costruttiva coincidente con la data di inizio della 
prima costruzione. 

La norma dell'art. 5 del d.l. 11 dicembre 1967 n. 1150, convertito 
con modificazioni nella legge� 7 febbraio 1968 n. 26, con la quale si dispone 
l'abolizione del termine biennale per la ultimazione deila costruzione 
delle case di'abitazione non di lusso a da.tare dall'entrata in vigore 
della legge 2 febbraio 1960 n. 35, non � applicabile agli atti di acquisto 
per i quali iL termine biennale era gi� scaduto anteriormente alla entrata I 
in vigore della legge n. 35 del 1960. i 

(Omissis). -Con i tre motivi di ricorso -che vanno esaminati 

I 

congiuntamente per ragioni di connessione -"-si censura la sentenza 
denunciata, per avere, in tema. di decadenza dai benefici tributari pre


1

visti, per gli acquisti di aree edificabili e per i contratti di appalto, dalla 
norma dell'art. 14 della J.egg.e n. 4()8 del 19'49, .i.nJterpretato ta1e norma 
nel senso che, nel �caso di area acquistata �con un unko atto e destinata 

I 

I I

alla costruzione di una pluralit� di edifici, occorre, per evitare l'anzidetta 
decadenza, che la �costruzione dell'intero complesso edilizio sia 
ultimata entro il biennio dall'inizio della �costruzione del primo edificio. 

In particolare, con il:p�:-imo motivo si afferma che la norma dell'articolo 
14 in questione va interpretata ponendola in relazione 1con la nor


I 

ma del precedente art. 13., dalla quale i termini iniziale e finale per 
la �costruzione delle �Case sono fissati per ogni singola �casa e non per 
pi� case insieme; con il :secondo motivo si assume �che � errato l'argo


I 

mento tratto dalla Corte del merito dalla disposizione dell'ultima parte 

(1) Sulla prima massima la giurisprudenza � pacifica (Cass. 9 marzo 
1969, n. 1121, in questa Rassegwa, 1969, I, 509; 21 febbraio 1966, n. 537, ivi, 
1966, I, 183; 23 maggio 1967, n. 1126, Riv. leg. fisc., 1967, 1943). La seconda 
I 

massima � di evidente esattezza. 

~ 

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I 

I� 


1162 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'art. ,14, 1Se,condo cui �Sulla parte di 1suolo attigua al fabbricato la 
quale ecceda il doppio dell'a.rea coperta � dovuta, a costruzione ultimata, 
l'imposta oiI"dinaria di registro ed ipotecaria � in quanto tale disposizione 
si riferisce chiar:amente alla pa:r;te di area attigua a ciascuna costruzione; 
con il terzo motivo, infine, si 1sostiene che il mancato richiamo, da parte 
della Corte di merito dell'argomento tratto da questa SuiPrema Corte 
a favo,re della tesi dell'Amminfa�trazione finanziaria nella sentenza 21 febbraio 
1966, n. 537, dalla norma dell'art. 9 della Jegge organica di 
regtstro (secondo la quale la tassazione di un atto � sempre unitaria, 
anche se esso contenga pi� disposizioni), implichi diniego della forza 
persuasiva di tale argomento. 

Le anzidette censure .sono pdve di fondamento. 

La Corte del merito, nella sua dectsione, 1si � uniformata al principio 
pm volte affermato da questo Supremo Collegio (cfr. sent. n. 1121 del 
1969, .sent. n. 269~ del 1968, sent. n. 11:26 del 1967 sent. n. 537 del 1966),

1 

secondo cui quando un'a.rea edificabile, acquistata C'On un unico atto, sia 
destinata alla costruzione di una pluralit� di edIBci, per fruire delle 
agevolazioni sull'imposta di registro di cui all'art. 14 della legge 2 luglio 
1949, n. 408, � neeessario che l'intero complesso edilizio venga portato 
a compimento entrn il biennio dall'inizio dell'attivit� costruttiva 
su tutto il terreno unitariamente cosiderato, coincidente con la data di 
inizio della prima costruzione. 

Questo principio deve essere confermato nella presente controve;rsia, 
atteso ,che i contrari argomenti dedotti dalla ricorrente non possono 
essere condivi.si, perch� non tengono ,conto n� del fatto� chei 1come altre 
volte questo Supremo Collegio ha avuto oc�casione di affermare (cfr. 
sent. n. 1914 del 1969 e sent. n. 2493 del 1968), la concessione dei benefici 
tributari previsti nell'art. 14 della legge n. 408 del 1949, � in stretta, 
necesisaria ;relazione con l'atto, in riferimento al quale la concessione 
viene richiesta, e con la costruzione da effettuarsi in attuazione del fine 
per il quale quel determinato atto � stato posto in essere (con la conseguenza 
che, nel �caso in cui il programma edilizio per la cui ese~cuzione 
l'atto � stato posto in essere, abbia ad oggetto pi� edifici, il termine 
iniziale e quello finale prev1sti dal citato art. 14, non possono 
,e,ssere riferiti che' alla esecuziooe dell'intero programma), n� della ratio 
della disposizione relativa al termine biehnale di inizio e di ultimazione 
della costruzione, che � volta ad incoraggiare, in un periodo di grave 
�m-isi degli alloggi, programmi di costruzione di rapida attuazione e non 
programmi di 'costruzione a lunga scadenza aventi fini speculativi. 

Posto, dunque, che la questione oggetto dei motivi di ricorso non 
pu� essere risolta �che nel senso 1sopra 1e.~osto, deve essere presa in 
esame la, questione .___ sollevata in memoria, in questa sede, dalla ricorrente 
-dell'applicazione dello ius superveniens. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1163 

La norma 'sopravvenuta � quella dell'art. 5 del d.l. 11 dicembre 
1967, n. 1150 (convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, 

n. 26), con la quale '8i dispone l'abolizione, anche ai fini �q:ell'applicazione 
dei benefici tributari in materia di taSise ed imposte' indirette sugli 
affari, a datare dall'entrata in vigore d�lla legge 2 febbraio 1960, n. 35, 
dell'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inizio 
dei lavori ,di �Costruzione di cui agli arti<wli 13 e segg. della le.gge 2 luglio 
1949, n. 408. 
Si sostiene dalla ricorrente che essa ha acquistato le due aree di 
cui si tratta, con due distinti atti, registrati rispettivament�e il 7 aprile 
e l'll dicembre 1955, e' mentre in una delle aree la costruzione del primo 
edificio ha avuto inizio nel 1957 ed � continuata, con l'inizio. di altre 
costruzioni, successivamente sino oltre il marzo 1960, nell'altra area 
la costruzione del primo edificio ha avuto inizio successivamente al 
marzo 1960 e l'attivit� costruttrice di dive11si caseggiati � tuttora in corso. 
Secondo la ricorrente, quindi, occorrerebbe un nuovo 'esame del merito 
per acce�rtare in Unea di fatto, quando sono state iniziate ed ultimate, 

o se siano ancora in corso, le varie costruzioni in ciascuna, dell� due 
aree acquistate con distinti atti notarili, e ci� al fine di decidere 1se la 
norma dell'art. 5 del d.l. del 1967 n. 1150 sia applicabile in riferimento 
ad entrambe le anzidette aree o, quanto meno, in relazione ad una di esse. 
Osserva questa Suprema Corte �Che l'applicazione alla fattispecie 
dell'anzidetta 1p.orma, trova ostacolo nell'accertamento del fatto, quale 
risulta, dalla sentenza den,un!C'iata. Inv:ero, dall'�espo:sizione del fa1;to 
eseguita dal giUdice di merito nell'anzidetta sentenza, sulla base della 
enunciazione fatta dalla stesisa soc. Edilizia S. Giorgio nell'atto introduttivo 
del giudizio, risulta, chiaramente, che su ognuna delle aree, 
acquistate, rispettivamente, con l'atto registrato il 7 aprile 1955 e con 
l'atto registrato 1'11 dicembre 1955, la costruzione del primo edificio 
ebbe inizio entro il dicembre del 1955 e fu completata entro il dicembre 
del 1957. Ci� .implica che, per effetto del principio enunciato innanzi 
nell'e1same dei tre motivi di ricorso, la decadenza dai benefici tributari 
previsti dalla norma dell'art. 14 della legge n. 408 del 1949, per decorso 
del termine biennale dall'inizio della costruzione del primo edificio, 
ebbe a ve.rificar1si alla scadenza stessa di detto termine, coincidente con 
la fine del mese di dicembre del 1957, cio� ancor .prima della data di 
entrata in vigore della legge 2 febbraio 1960 n. 35 alla quale la norma 
dell'art. 5 del d.1. del 1967 n. 1150, ha fatto retroagire gli effetti della 

' 
abolizione dell'obbligo di ultimazione del fabbricato nel termine biennale 
dall'inizio della costruzione. Onde � evidente che, al rapporto in questione 
la norma ora citata non � applicabile. 

Si oppone ancora dalla rico.rrente �che questa Suprema Corte, se 
ritenesse inapplicabile la norma in questione per i suoi limitati effetti nel 
tempo, dovrebbe sollevare questione di illegittimit� costituzionale, in 


1164 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quanto tale norma, limitando l'efficacia retroattiva dell'.abolizione del 
termine biennale previsto da1l'art. 14 della legg�e n. 408 del 1949, sarebbe 
in contrasto con la norma dell'art. 3 della Coistituzione, perch� farebbe 
un trattamento div�rso ai costruttori �Che hanno ritardato l'ultimazione 
deLla �costruzione oltre la data di �entrata in vigore della legge 2 febbraio 
1960 n. 35, rispetto a quello fatto a quei costruttori �che si trovaino 
ne1la stessa condizione dei primi, per avere anche essi ultimato in ritaTdo 
la costruzione, ma prima dell'entrata in vigore di detta ultima legge. 

�Questa Suprema Corte non ritiene, per�, di poter accedere a tale .�' 
tesi, per l'assoluta irrilevanza ai fini del presente giudizio, della dedotta 
questione di illegittimit� costituzionale. Basta, invero, osservare che tale 
questione, ove fosse [ritenuta fondata, importexebbe la dichiarazione di 
illegittimit� �costituzionale della norma non nella rp�rte in cui diS1Pone 
l'abolizione dell'obbligo della ultim�zione del fabbricato nel termine 
biennale dall'inizio dei lavori di costruzione, ma nella parte in cui fa 
retroagire gli effetti di tale abolizione alla data dell'entrata in vigore 
della legge n. 35 del 1960; con la conseguenza che la norma, restando 
pienamente valida nella prima parte, nella parte <Cio� concernente l'abolizione 
dell'obbligo di ultimazione del fabbricato nel te~ine biennale 
dall'inizio del fabbricato, non potrebbe avere efficacia, quale norma abrogativa, 
che dalla data della sua entrata in vigore (art. 11, primo comma, 
delle disposizioni sulla legge in generale). -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 10 novembre 1970, n. 2,317 -Pres. Favara 
-Est. Santosuosso -P. M. De Marco (conf.). -Palano e D'Andrea 
(avv. Ferretti) c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Coronas). 

Imposta di registro -Agevolazioni per la costruzione di case di abitazione 
non di lusso -Vendita isolata di negozi -Legislazione nazionale 
e legislazione regionale siciliana -Esclusione. 

(L. 2 luglio 1949, n. 408,' art. 17; L. reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11, art. 16)1. 
La vendita isolata di negozi, anche se facenti parte di edificio prevalentemente 
costituito da case di abitazione, non gode dell'agevolazione 
per la vendita di case� di abitazione non di lusso n� per la legislazione 
nazionale n� per la legislazione deUa Regione siciliana (1). 

(1) Per la legislazione nazionale la giurisprudenza � ormai definitivamente 
chiara (Sez. Un. 20 giugno 1969, n. 2176, in questa Rassegna, 1969, 
I, 552); quanto alla legiSlazione Tegionale siciliana � evidente che nessuna 
diffexenziazione pu� desumersi dalla legge 28 apTile 1954, n. 11. 
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::: 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1165 

(Omissis). -Con J.'unico motivo di ricorso, Palano e D'Andrea 
r1propongono a questa Corte la loro tesi 1sull'applicabilit� della agevolazione 
fiscale an�che ai trasferimenti autonomi di locali destinati a magazzini, 
sia in virt� delle diSJPosizioni delle leggi nazionali, che dehle disposizioni 
della legge regionale. 

La tesi, per�, non ha :fondamento n� pe.r il primo n� per il secondo 
profilo giuridico. 
Per quanto riguarda le leggi-nazionali, i ricor.renti fanno leva su due 
argomentazioni: 

a) l'art. 17 deJ.la legge n. 40i8 del 1949 escludeva dai benefici 
fiscali le vendite �di negozi solo nel caso �che gli steS1Si dovessero consideral'lsi 
unit� a se stanti, e non anche quando fossero parti integranti 
dell'edificio; 

b) detta norma 1comunque savebbe 1stata ,chiarit;a dalla legge 

n. 1493 del 1962, nel senso che iJ.'agevolazione spettava anche nel caso 
di vendita separata dei negozi, purch�l questi non fossero prevalent~ 
riS1Petto alla consistenza dell'intero edificio; ed avendo la legge n. 1493 
del 1962 natura interpretativa, essa sarebbe invocabile anche riguardo 
ad un atto di vendita di data anteriore. 
In or:dine alle esposte considerazioni, � suffidente richiamare il 
re�ente indirizzo di questa Corte (S. U., 20 giugno 1969, n. 2176) secondo 
�cui le leggi 6 ottobre 1962, n. 1493 e 2 dicembre 1967, n. 1212 hanno 
soltanto precisato 1a deteJ."lllinazione specifica del ,criterio di p,revalenza 
delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato da considerare 
agli effetti delJ.e facilitazioni tributarie, non innovando sulle altre condizioni 
di esclt~sione dei benefici fiscali, previste dalle leggi precedenti. 

Pertanto, le agevolazioni in tema di imposte di registro, previste 
per le ,case di abitazione dalla le,gge 2 luglio 1949, n. 408, non spettano 
per la vendita .isolata . di ne,gozi, ossia quando la vendita dei negozi 
stessi non sia concliusa coJ. medesimo atto di tras:ferinlento dell'intero 
fabbricato o concerna negozi considerati unit� economiche a se stanti. 

Nella specie, a piries1c-indere dall'indagine se i magazzini siti al 
seminterrato pos:sano considerarsi delle pertinenze o meno delle altre 
sovrastanti parti dell'edificio, � padfico ,che gli atti in questione ebbero 
per oggetto l'autonomo trasferimento dei soli magazzini, e quindi too-na 
applicabile il principio giurisprudenziale ora richiamato, con la conseguenziale 
esclusione dell'atto dall'ambito delle agevolazioni fiscali. 

Senonch� i ricorrenti affidano la loro tesi anche ad una loro interpretazione 
della 1eg.ge regionale 28 aprile 1954, n. 11, che all'art. 6 
primo comma stabmsce: �Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 2 
della presente legge sono estese al primo trasferimento a titolo oneroso 
di appartamenti in co11so di .e-ostruzione, sempre che il trasferimento 


1166 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

avvenga non oltre un anno dalla dichiarazione di abiiabilit� >.), Mentre 
nel ricorso ci si sofferma a confutare l'affermazione della: 1sentenza 
impugnata, secondo cui questa disposizione relativa agli appartamenti 
non pu� estende:11si analogicamente a.I �Caso di trasferimento di negozi, 
nella memoria illustrativa, i ricorrenti sostengono che la citata disposizione 
dell'art. 6 fu intesa ad estendere le agevolazioni ai trasferimenti 
di appartamenti �in como di costruzione�, s.enza per questo limitare 
l'a[>plicabilit� dei benefici a~ tras:forimenti di qualunque parte dell'edificio 
gi� costruito. 

A dimostrare l'infondatezza di queste argomentazioni � sufficiente 
osservare che la citata legge regionale non innova il 1sistema di agevolazioni 
fiscali prev1ste in materia dalle leggi nazionali, ed in particolare 
non toglie, ;tra le condizioni di esclusione dei detti benefici, l'ipotesi di 
vendita ,separata dei ne1;ozi o di negozio considerato unit� economica a 
se stante. Onde la soluzione che l0e foggi nazionali hanno dato al problema 
della vendita separata di negozi, cosi come interpretate dal ricordato 
indirizzo giurisprudenziale, 1spiega i suoi effetti sulla fattispecie, 
anche nel vigore deHa legge Tegionale n. 11 del 1954. 

Ma se ci� non bastasse, giova appena osservare che l'art. 6 di questa 
legge si Lriferisce chiaramente ai soli trasferimenti di appartamenti, 
come � confermato dal fatto �che la stessa norma esige la condizione 
che � iJ trasferimento avvenga non oltre un anno dalla dichiarazione di 
abitabilit��. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2418 -Pres. 
Pece -Est. Falcone -P. M. Cutrupia (.conf.) -Ministero delle Finanze 
(avv. Stato Cavalli) c. I.A.C.P. di Milano (avv. Di Giacchino). 

Imposta ipotecaria -Agevolazioni a favore degli I.A.C.P. per le formalit� 
in ~ipendenza di mutui -Cancellazione della ipoteca originaria 
e costituzione di altra ipoteca su diversi beni a garanzia 
dello stesso mutuo -Si estende. 

(T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 147; L. 25 giugno 1943, n. 540, tabella B, 
art. 33, n. 4 lett. a). 
L'agevolazione a favore degli I.A.C.P. che costruiscono senza i� 
contributo dello Stato, per le formalit� ipotecarie in dipendenza di 
mutui originari o suppletivi, � .applicabile ogni volta che esiste una 
relazione di dipendenza (non di necessit�) tra la formalit� e il mutuo; 
deve pertanto ritenersi estensibile l'agevolazione alla nuova costituzione 

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PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1167 

di ipoteca su diversi beni, in sostituzione deU'ipoteca originariamente 
accesa, se garantisce ii medesimo mutuo (1). 

(Omissis). -Con unico motivo di ricorso, denunciando la violazione 
dell'art. 147 del t.u. 28 aprile 1938, n. 1165 sull'edilizia popolare 
ed economica, e dell'art. 33, n. 4 lett. a) della tabella B allegata alla 
legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, in relazione all'art. 360, n. 3 
c.p.c., l'Ammintstrazione delle Finanze dello Stato si duole della ritenuta 
appltcabilit� dell'agevolazione tributaria consistente nella riduzione ad 
un quarto della normale imposta ipotecaria alla fattispecie in cui l'Istituto 
autonomo per le case popolari di Milano, dopo avere contratto un 
mutuo ipotecario .�ed avere usufruito della agevolazione �concessa per 
l'iscrizione della garanzia, ha convenuto con p. creditore la sostituzione 
della garanzia �gi� concessa con altra della st�essa natura, su beni diversi 
da quelli inizialmente g.ravati, ed ha pcrovveduto, quindi, alla nuova 
iscrizione su questi ultimi. 

La norma della tabella B allegata alla legge .ipotecaria di cui viene 
denunciata la violazione, contemplando testualmente le sole formalit� 
in dipendenza di mutui originari e suppletivi, pu� essere riferita, ad 
avviso dell'amministrazione ricorrente, �esclusivamente alle formalit� 
che sono rese necessarie dalla stipulazione di un, mutuo ipotecario e 
non pu�, di conseguenza, trovare applicazione ad un'isocizione con la 
quale previa rinuncia alla pl'ecedente garanzia, siano vincolati ipotecariamente, 
pe�r un importo pari al eredito residuo, beni diversi da quelli 
originariamente assoggettati all':iipoteca. 

La censura non � fondata. 

La citata no:rnna della tabella allegata alla legge ipotecaria, riproducendo 
senza nessuna sostanziale modificazione 'ia disposizione di favoce 
gi� �contenuta nel testo unko sull'edilizia popolare ed economica, 

ha concesso agli istituti autonomi per la costruzione di case economiche 
e popolari, qualora �costruiscano ,senza il contributo dello Stato, la riduzione 
ad un quarto dell'imposta ipotecaria per �le formalit� in dipendenza 
dei mutui originari �e suppletivi�. 

Trattasi, come risulta evidente dal chiaro dettato �legislativo, di 
agevolazione tributaria concessa agli tstituti f!IlZidetti con esclusivo riguardo 
alla natura ed alla finalit� del rapporto da cui deriva il credito 

garantito ipotecariament7. La norma agevolatrice non prescrive che, 
per ogni mutuo, unico debba essere il negozio di concessione dell'tpo


(1) Non constano precedenti. 
fJtl'fiftl!lrfill�fftITrf:ifff{iftf:ffflf{tffft~l'frJ\tftfffliffif{{li@W&fffilfftfffil@lfllifffffilffff;f{lf;ff@ffillMfiiillEMm1 


1168 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

. teca destinata a garantire il credito dell'Istituto mutuante, ma, al contra


rio, non limita il numero delle formalit� ammesse a fruire della ridu


zione di imposta e non vieta che le stesse possano essere compiute anche 

in epoca posteriore alla stipulazione dell'atto di mutuo da cui nasce il 

credito garantito. 

Ai fini della 1concessione dell'agevolazione, il legislato,re si appaga 

della relazione dJ. dipendenza tra la formaUt� e il credito nascente dal 

mutuo, e nessun valido argomento impone di ritenere, come sostiene 

l'amministrazione delle finanze, 'che tale rapporto di dipendenza sia 

ravvisabile solo quando si tratti di formalit� rese � necessarie � dalla 

stipulazione del mutuo ipotecario. 

Anzitutto, come si � detto, la norma in discussione non qualifica 

la richiesta dipendenza 'come necessaria. E ,conviene ricoTdare ,che, quan


do in altri caisi il legislatore ha posto come 1condizione per la concessione 

di un'agevolazione tributaria la sUJSISistenza 'di una connessione o deri


vazione tra atti particolarmente qualificata, lo ha fatto espressamente, 

come ad esempio, nella ipotesi ben nota disciplinata dall'art. 9 della 

legge di registro, in cui il trattamento fiscale di favore � subol'dinato 

testualmente all'esistenza di disposizioni necessadamente connesse e 

derivanti per l'intrinseca loro natura le une dalle altre. 

D'altra parte, la ratio della disposizione di favore � indubbiamente 

quella di facilitare il conseguimento dei fini dell'fatituto delle case 

popolari, volti alla costruzione di edifici per abitazione da porre a dispo


sizione dei :Cittadini meno abbienti. E questa ratio ricorre non solo 

per la prima iscrizione ipotecaria dipendente dal contratto di mutuo 

origi.nario o suppletivo, ma anche nell'ipotesi in cui le parti convengano, 

come nel ,caso in esame, di vincolare ,con ipoteca, a garanzia del credito 

residuo, beni di valore adeguato a .tale residuo, liberando contempo


raneamente quelli in origine gravati, con rinuncia alla relativa ipoteca. 

Il particolare bisogno sociale di cui il legislatore tiene conto nel 

concedere l'agevolazione viene, invero, soddisfatto anche attraverso il 

compimento di oa;�erazioni di questo tipo, perch� anche esse, lungi dal


l'essere e'stranee ai compiti degli istituti per le case popolari, tendono 

a favorire lo sviluppo dell'attivit� istituzionale di questi enti, consen


tendo la possibilit� ,di otten�re nuovi mutui, con accensione di altre 

ipoteche di primo g:rado sugli immobili liberati da quelle originaria


mente costituite. 

E non resta che ribadire ,come, stante la identit� e pe,rsistenza del 

credito garantito, non pu� considerarsi alterata e perci� .inoperante, per 

effetto della rinuncia del creditore all'ipoteca che .gi� vincolava altri 

beni, la relazione di dipendenza cui soltanto il beneficio � subordi


nato, tra il mutuo originario -per le somme ancora residue -e la 

nuova ipoteca su beni diversi dai primi, concessa al mutuante dall'isti


tuto debitore. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1169 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 16 novembre 1970, n. 2420 -Pres. 
Giannattasio -Est. Falletti -P. M. Pascalino (conf.) -Ministero 
delle Finanze (avv. Stato Corsini) c. Starabba (avv. Sangiorgio). 

Imposta di registro -Agevolazioni per la ricostruzione edilizia -Pluralit� 
di trasferimenti -Ammissione al beneficio solo dell'atto 
che realizza il fine della ricostruzione. 

(d.l. 7 giugno 1945, n. 322, art. 1; d.1. 26 marzo 1946, n., 221, art. 2; L. 15 
febbraio 1949, n. 33, art. 13). 
Uagevo<lazione per 'La compravendita di edifici distrutti o cianneggiati 
pattuita� allo scopo delta ricostruzione riguarda non, l'edificio ma 
l'atto di compravendita; l'agevolazione non abbraccia quindi tutti gli 
atti inerenti ad un edificio che nel termine di legge sia stato ricostruito, 
ma soltanto quello che abbia conse�guito l'effetto della ricostruzione. 
Sebbene nessuna norma de�i d.l. n. 3.2.2 del 1945 e 221 del 1946 sancisca 
espressamente la decadenza, l'agevolazione non pu� spettare per gli atti 
rispetto ai quali non siasi adempiuto all'onere della ricostruzione; la 
norma dell'art. 13 della legge 15 febbraio 1949, n. 33 � innovativa quanto 
all'applicazione della sopiratassa, mentre fin daLl'origine era da escludere 
che acquistasse n diritto al beneficio l'atto non seguito da ricostruzione 
(1). 

(Omissis). -La ricorrente denuncia la v:iolazione degli a.rtt.1 d.U. 
7 giugno 1945, n. 3�22, 2 d.1.1. 2,6 marzo 1946, n. 221, 13 legge 15 febbraio 
1969, n. 33, 2464 e.e., la violazione inoltre dei pri:nc~pi generali di diritto 
tributario in ordine al presupposto e alla causa dei benefici fiscali; la 
violazione infine del presupposto giuridico cui si ispirano gli artt. 1, 8, 
9, 12, 106 della legge di registro. 

Queste censure sono fondate. Abnorme ed erroneo, nella propria 
radice e nello svilU(ppo delle coerenti deduzioni, � il concetto da cui la 
Corte d'Appello s'� lasciata fuorviare: che i benefici fiscali� previsti dai 
citati decreti nn. 322 e 221 si applichino non agli � atti � (compravendite) 
ma agli �edifici � �che ne :formano oggetto. Perci� il requi:sito della 
ricostruzione entro il termine prescritto non sarebbe un onere posto a 
carico dell'acquirente ma �run �carattere legato all'edificio�: la� teinpestiva 
ricostruzione, da chiunque e comunque effettuata, se anche attra


(1) Massima di evidente esattezza. 

1170 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ver.so una pluralit� di atti, basta a realizzare i1 fine della legge, e questa 
non commina alcuna decadenza nell'ambito del periodo quinquennale 
all'uopo conc�esso. 

Non questo, viceversa, ma conforme ai principi vigenti in materia 
�, oggettivamente e soggettivamente, il criterio anche nella specie adottato. 
L'art. 2 del dec.reto n. 221 dispone infatti che �le imposte di registro 
e .ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente 
danneggiati... fatte a favore di pe11sone che ne assumano la ricostruzione 
sono dovute nella miJsura fissa ... )�. E :l'art. 6 del decreto n. 322 

' 

dispone che � per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal 
preisente decreto occor.re che ogni singolo atto contenga contestualmente 
la dichiarazione che esso � stipulato ai fini del presente decreto�. 
Dunque l'agevolazione tributaria riguarda l'atto (�ogni singolo atto�) 
di compravendita, non l'edificio ancora da ricostruire; la compravendita 
che pu� usufruire � quella stipulata con .chi 1si assuma, provveda cio� 
ad effettuare, la ricostruzione; .l'atto deve formalmente �esprimere e 
quindi deve pure realizzare la propria corrispondenza ai fini della legge: 
non potrebbe 1supporsi che la legge conceda il proprio beneficio a una 
semplke dichiarazione, alla parvenza cio� di una mera formula che non 
si traduca in realt� e valga �soltanto a trasfertre su altri l'onere dello 
adempimento �corrispettivo. L'imposta di registro � essenzialmente una 
imposta d'atto, cotpisce cio� l'atto o il rapporto obbligatorio nel quale 
si estrinseca il trasferimento di ricchezza e come tale viene percepita 
contestualmente alla registrazione dehl'atto. Orbene, se l'agevolazione 
concessa per un cedo atto non fosse 1Subordinata, mediante il medesimo, 
al concreto raggiungime:p:to del �suo scopo, essa sarebbe priva di causa, 
una causa che non pu� �evidentemente consistere nell'enunciazione, fine 
a se stessa, di un contratto 1soltanto potenziale, occasionale o transitorio, 
ma nell'effettiva e concomitante attuazione dell'onere per esso stabilito. 
N� pertanto l'art. 2 cit. pu� leggersi come se .dichiarasse che, 
puTich� l'edificio venga ricostruito entro il quinquennio, tutte le compravendite 
dell'immobile stipulate in tale pedodo :sono registrabili a 
tassa fissa; cosicch� per il proprio regime tributario ogni compravendita 
anteriore resti le.gata all'arbitrio e 1sospes�a all'alea dell'adempimento 
altrui (dell'acquirente o degli acquirenti succeissivi). 

Dunque, affinch� un atto ottenga e mantenga per s� i1 beneficio, 
non basta, in senso precisamente contrario alla tesi a�ccolta dalla sentenza 
impugnata, che entro il termine la costruzione sia comunque avvenuta, 
ma occorre che codesto fine sia stato raggiunto mediante l'atto, 
appunto, della cui tassazione si discute. 

Vana � l'obiezione che nei rigua,rdi dell'atto anteriore non sia 
sancita la decadenza del beneficio inizialmente applicato. Questa invero 


PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

non � �che l'anticipazione, per cos� dke fiduciaria, di un trattamento 
fiscale che diviene poi definitivo (o piuttosto effettivo) se e quando 
l'impegno frattanto potenziale e per� sufficiente dell'atto stipulato ai 
fini della legge (art. 6 dt.) si traduca nella realt� dell'adempiuta ricostruzione: 
soltanto in questo momento l'atto soddisfa la propria condizione 
e si realizza la cau.s�: del suo particolare regime tributario. Prima 
di quel momento l'atto non ha ancora titolo (effe.ttivo e definitivo) al 
beneficio, e quindi, se la condizione non si verifichi, il beneficio, anzich� 
venir meno, neppure si acqutsta. Non occor.reva pertanto che J.a legge 
comminasse una decadenza, pokh� non si pu� perdere �Ci� che ancora 
non esiste: non � in forza �di una sanzione che torna applicabile l'imposta . 
normale, ma � la mancanza del suo presU1Pposto che rende inoperante la 

norma di privilegio. 

Vano altresl e intrinsecamente contraddittorio si rivela, a questo 
punto, l'argomento �Che la Corte d'appello ha desunto da!l'art. 13 della 
legge 15 febbraio 1949, n. 33, dalla disposizione secondo cui l'acquirente 
che abbia rivenduto il bene, in tutto o in parte, prima del suo ripristino, 
� sogg.etto al pagamento delle imposte normali e al pagamento 
inoltre di una speciale 1soprata:Ssa. Se l'art. 13 ha carattere innovativo, 
non interpretativo, come la sentenza impugnata 'l"iconosce uniformandosi 
alla giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. Cass. 1961, 

n. 1650), ci� comporta che nessuna influenza !PU� dal medesimo riflettersi, 
in alcun 1senso, �sul tenore e la po.rtata delle norme precedenti: 
queste, nella loro interpretazione, restan9 ancor sole ed autonome, e 
la novit� o la differenza della norma posteriore neppure implicitamente 
pu� determinare a ritroso a una presupposta limitazione del loro testo, 
correlativamente ~tabilit,a do� in;te11p(["etata, sulla base della lniorma 
posteriore. 
Come s'� visto, gi� le �disposizioni dei decreti n. 322 e n. 2.21, interp:
i;etate da sole, nell'intrinseca ed originaria compiutezza della propria 
disci[plina, escludevano l'eventualit� che pi� atti successivi di trasfer�-
mento, di cui soltanto l'ultimo �avesse os:servato la dovuta �condizione, potessero 
ammettersi tutti al b~neficio della .registrazione in misura 
fissa. Altro � il contenuto innovativo dell'art. 13 come questa Corte ha 
pure rilevato (dr. sentenza cit.), e riguarda non l'esistenza, gi� desu: 
mibile dal 1sistema e dalla finalit� della legge anteriore, ma l'aggravamento 
della sanzione e la limitazione soggettiva della responsabilit� per 
il �Caso di rivendita dell'immobile prima del suo ripristino: la perdita 
del beneficio diviene totale anche in caso di dvendita parziale ed oltre 
le imposte normali � pure dovuta una speciale sopratassa; quest'obbligo 
per� grava soltanto sul compratore �che abbia rivenduto l'immobile 
prima della rkostruzione. -(Omissis). 


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1172 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

~ 

I 

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CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1970,, n. 2468 -Pres. 
FavaTa�-Est. Granata -P. M. Raja (conf.) -Mini!stero delle Finanze lili~ 
(avv. Stato Col'.sini) �C. Soc. Tubettificio M. Favia. 

Imposte e tasse in genere -Procedimento dinanzi alle Commissioni Motivazione 
dei ricorsi -Controversie di valutazione -Motiva


i

zione succinta -E sufficiente. 
(c.p.c., art. 342; r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 38 e 41). 


~ 

La motivazione dei ricorsi alle Commissioni deile imposte in grado 
di appeUo, quando, specialmente in materia di valutazione, si controverte 
su di un'unica questione, pu� essere assai sommaria o addirittura 

I 
II

.

impiicita se l'imp11.Lgnazione chiaramente investe la decisione di primo 
grado neLla sua interezza. � quindi sufficientemente mo�tivato il ricorso 

.

in cui si assume che sia stato erroneamente apprezzato il reale valore . 
in comune commercio -degli immobili trasferiti (1). 

f.~

f:=�>

f)

w.
(.Omissis). -Con il pl'imo motivo di ricorso, deducendosi violazione 
e falsa applicazione dehl'art. 342 c.p..c. nonch� degli artt. 2.5, 38 e 
41 del r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, si sostiene, da parte dell'Amministrazione 
delle Finanze, che la dichiarazione di appello avverso la decisione 
di prima istanza conteneva, contradamente a quanto affermato 
dalla Commissione pil'ovinciale, un'adeguata indicazione del petitum e 
una sufficiente specificazione dei motivi di reclamo. 

Si deduce, in particolare, che, essendo la competenza deUe Commissioni 
tributarie limitata, hei procedimenti di valutazione, alla sola stima 
dei beni da assoggettare a tassazione, gli obblighi imposti dalle suindicate 
disposizioni �di legge dovevano considerarsi soddisfatti con la enunciazione 
della volont� di non accettare la determinazione di valore 
fatta dalla commissione di primo grado e con l'affeil'mazione che tale 
valore non era �corrispo_ndente ai prezzi ,correnti in comune commercio; 00 
e si aggiunge che, nel caso concreto, una maggiore sp�cificazione dei 

I@

motivi di gravame non sarebbe stata necessada, in� quanto l'impugnazione 
era evidentemente diretta contro tutta la decisione di primo !I 
grado. �


!� 

La censura � fondata. 

00 

I m 

(1) Negli stessi termini si sono pronunciate la sentenza pari data numero 
2469 e le sentenze 19 ottobi'e 1970, n. '2081, 24 ottobre 1970, n. 2134, 29 
ottobre 1970, n. 2224 e 9 ottobre 1970, nn. 2283, 2284, 2285 e 2286 di cui si 
omette la pubblicazione. Giurisprudenza costante: 27 marzo 1970, n. 847, in r:::11 
questa Rassegna, 1970, I, 466; 7 settembre 1970, n. 1279, ivi, 884; 17 luglio 
b

1968, n. 2580, Riv. leg. fisc., 1969, 611; 16 aprile 1970, n. 1069, ivi, 1970, 1899. 

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&&r~�xz11z;gr;:::tr:rrrrtt:fft:ff~::::zt;:;rnmrrn:~;'.;;~;frlliz~;m~1:r~~r;�ti1~1:r;;;;~~rilllli!iilifr11~~1~~:;~~1;r:1r~Brir;1rr1fltlrili!i 


PARTE I, SEZ, V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1173 

Invero, come questa Corte ha gi� rilevato in analoga fattispecie 
(cfr. sent. 17 luglio 1968, n. 25�80), la norma dell'art. 38 del r.d.l. 8 luglio 
1937, n. 1516, nella parte in cui dichiara 'che l'ufficio, il quale non 
intenda accettare la decisione della commisisione distrettuale, pu� impugnarla 
davanti alla commissione provinciale, dando al contribuente, 
nei termini prescritti, �comunicazione dell'appello e dei motivi su cui 
esso 1si fonda, va interpretata, per quanto concerne quest'ultima proposizione, 
con riferimento alla norma di �cui all'art. 342 c.(p..c., la quale 
non richiede, come �l noto, una minuziosa e complessa rassegna degli 
elementi diretti a sostenere l'impugnazione, ma impone soltanto che le 
dedotte .censure siano idonee a delimitare esattamente l'oggetto del 
riesame invocato dall'appellante, in modo che non 1risultino assolutamente 
incerti la ;porta~a e i limiti del detto riesame. 

. � a;�arimenti applicabile ai procedimenti tributari il coooolidato 
principio (:cf.r., da ult. sent. 8 .gennaio 1969, n. 3'5) 1secondo cui una 
rigor~sa specificazione dei motivi non � necessaria quando i1 contenuto 
dell'atto di appello riveli chia!ramente la volont� della parte di investire 
nella sua interezza J!a decisione impugnata. 

Orbene, alla stregua di tali principi gli obblighi ifiliPosti dalle surrichiamate 
disposizioni di legge de;vono �Considerarsi soddisfatti mediante 
l'adozione�, nella dichiarazione d'appello deJl'Uffiicfo del Re~sitro di 
Monza, della formula indicata nella parte narrativa. \ 

Difatti, poich� la dec~sione impugnata, in corrispondenza ai ristretti 
limiti dei procedimenti di valutazione, aveva avuto quale solo .oggetto 
la stima dei beni :compravenduti, deve riconoscersi che �Con l'enunciazione, 
da parte dell'Ufficio, della volont� �di non accettare il valore determinato 
dalla commissione di primo grado e con la denunzia dell'esistenza 
d.i un divario tra il valore venale in comune commercio dei beni 
trai.sferiti, quale accertato daillo stesso ufficio, e quello determinato in 
minor somma dalla detta commissione, � stata� fornita una adeguata 
indicazione del petitum, nel senso �di una istanza di rinnovazione del 
giudizio di valutazione, nonch� della. causa petendi, :J;J!el senso della p:roposizione 
�di una .censura in ordine alla disapplicazione del principio 
secondo cui la stima dei beni deve essere ragguagliata al valore venale 
in comune commercio .e �con riferimento alla data� del trasferimento. 

Le Commissioni di seconda istanza, del resto, hanno, al-pari di 
quelle di prima istanza, i pi� a)llpi poteri istruttori, esercitabili anche 
d'ufficio, per la �revisione del giudizio di stima�, sicch�, per eccitare 
tale (potere di revisione non pu� considerarsi necessaria �una minuziosa 
rassegna degli elementi di:retti e sostenere l'impugnazione, risultando 
suffkiente la denuncia di inadeguatezza della valutazione fatta in Ill'i
�mo grado e la richiesta di rinnovazione della stima. 

Per le :ragioni suesposte, mentre il secondo motivo di ricorso, con 
il quale si deduce che l'eventuale nullit� derivante dalla. generiicit� dei 


. -~-,~�� 

1174 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

motivi sarebbe stata, com�nque, sanata per effetto della comparizione 
della societ� appellata, resta as,socbito, si deve :cassare J.'impugnata decisione 
e disporre il rinvio della controversia, per nuovo esame, alla 
stessa Commissione :provinciale delle Imposte di Milano. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 novembre 1970, n. 2472 -Pres. 
Marletta -Est. Falletti -P. M. Trotta (conf.) -' MaTconi (avv. Magagnini) 
c. Ministero delle Finanze (avv. Stato Abignente). 

. 

Imposta di re~istro -Prescrizione -Interruzione -Contestazione del 
valore imponibile -Interruzione della prescrizione su tutta la materia 
tai:;sabile -Consolidazione del criterio di tassazione ... Esclusione. 


(r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136, 140 e 141). 
n contribuente che abbia pagato aU'atto della registrazione L'imposta 
pll'incipaLe e successivamente abbia impugnato l'accertamento di 
valore pu� validamente contestare, dopo un triennio, la legittimit� deLl'impo~
izione complementare, dato che ogni domanda del contribuente 
tendente al rimborso o alla opposizione al pagamento di qualsiasi specie 
�di imposta (principale, complementare o suppletiva) interrompe 'La pl/'e� 
scrizione per entrambe le parti in ordine a tutta la materia tassabile (1). 

(Omissis). -Fondato � il primo motivo, con cui il ricorrente, denunciando 
la violazione� degli a'rtt. 136, 140, 141 della legge di registro 
e difetto di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 'c.p.c.) imputa alla ,c�orte di 
appello di non aver �considerato che nella sP�ecie la prescrizione triennale 
era stata. interrotta mediante i rico11si da lui proposti alle commissioni 
tributari.e e �che rest� quindi salva, attrav�erso i medesimi, l'azione giudiziaria 
tempestivamente rivolta a contestare anche il criterio della tassazione. 


(1) Decisione esatta: una voJ.ta stabilito che le contestazioni sul valore 
interrompono la .prescrizione anche ai fini dell'imponibi<lit� (e su questo 
punto sembra ormai .che non vi siano pi� dubbi: cfr. da ultimo Cass. 24 
ottobre 1970, n. 2126, retro pag. 1120), ne consegue necessariamente che il 
ricorso contro l'accertamento di valore impedisce il consolidamento del 
oriterio di tassazione �e consente al~a Finanza di domandare in via suppletiva 
una maggiore imposta e al contribuente di contestare la legittimit� 
dell'imposta complementare. Non erano coerenti con i principi affermati 
in via generale le decisioni che, in tema di consolidazione del criterio 'di 
tassazione, escludevano che la controversia di valutazione consentisse, sia 
al contribuente che alla Finanza, di modificare il titolo della tassazione 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1175 

Secondo l'art. 136 dt. cui appunto fa rkhiamo la sentenza impugnata, 
�l'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte 
pagate si priescrive col dec�rso di tre anni dalla data' del pagamento
�. Ma sebbene questa norma, nel suo generale presupposto e nelle 
coerenti implicazioni, comprenda e delimiti, oltre la domanda oggettiva 
di restituzione, anche la negazione 'causale del titolo inetente (cosicch� 
per entrambe -ripetibilit� della tassa pagata ,e .impugnabilit� correlativa 
del suo fondamento o criterio -valga il termine della prescrizione 
triennale),. � ovvio tuttavia che, quando restituzione non si pretenda, 
neppure pu� verificarsi che una domanda in tal senso venga fo<rmulata 
ed es1sa costituisca il prospettabile requisito d'una fattispecie come quella 
dgorosamente descritta nella citata proposizione dell'art. 136 tra gli 
estremi eissenziali di una �restituzione� d'impbsta che deve propo<rsi 
entro tre anni dal suo �pagamento�. Diver:sa � l'ipotesi in cui, mentre 
non si �chiede alcuna restituzione n� iSi deduce a tal fine alcun accertamento 
�di il1egittimia e,sazione, il contribuente si opponga ad ulteriori 
imp~sizioni (complementari e suppletive, �Correlate comunque al regolamento 
tributario di un atto ,gi� sottoposto a registrazione). Allora il 
contribuente non � chiede � ma si difende contro la <richiesta della 
finanza. Ed � infatti !'.ipotesi, contrapposta alla prima, regolata dal 
secondo comma dell'art. 136: � l'azfone della finanza pe<r richiedere il 
pagamento del~e imposte si prescrive �col decor.so di �tre anni dal giorno 
della registrazione dell'atto o .contratto, se si tratta di supplemento 
d'imposta�. 

Nella specie, come pacificamente risulta dalle premesse del fatto, 
la <registrazione della scrittura stipulata fra gli eredi Mar�coni avvenne 
il 4 giugno 1954; entro il te<rmine triennale l'ufficio, con avvi,so 13/28 
maggio 1955, procedette all'accertamento di un maggior valore; i Marconi, 
con tempestiva continuit�, proposero i rtc01rsi alle comm~s,sioni 
tributarie (1'8 maggio 1955 in sede distrettuale, il 21 giugno 1956 in 

seguito per la percezione dell'�nposta principale (v. in prnposito C .. BA


FILE, Considerazioni sull'interruzicme della prescrizione, delle imposte indirette 
in questa Rassegna, 1969, I, 280). Chiarito per� che l'atto interruttivo 
agisce sempre su tutto ci� che � controvvertibile intorno alla registrazione 
di un atto perch� l'obbligazione tributaria deve in concreto attuarsi in 
conformit� del suo indeclinabile paradigma legale (Cass. 21 giugno 1969, 

n. 2204, ivi, 1699, I, 883), non pu� pi� concepirsi un'interruzione parziale 
o limitata e non pu� quindi ammettersi �che, mentre il iI'apporto � controverso 
sia pure limitatamente ad un suo aspetto, possa consolidarsi il 
criterio di tassazione. Ci� vale, ovviamente, all'identico modo per il contribuente 
e per la Finanza che si giovano dell'effetto interruttivo e non 
restano vincolati al criterio di tassazione seguito nella liquidazione dell'imposta 
principale. 

1176 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sede provinciale) e poi l'azion~ giudiziaria. Dunque la contestazione in 
ordine al ;supplemento d'imposta � ancora pendente e deve escludersi 
perci� che alcuna presorizione possa hinc inde essersi verificata a suo 
riguardo. Sovvengono a que�sto punto le disposizioni degli artt. 140 e 
141 della legge e l'interpretazione costante testualmente desuntane dalla 

giurisprudenza di questa Suprema Corte. � Il corso delle prescrizioni 
rimane interrotto dalla notificazione dell'ingiunzione o di altro atto del 
procedimento coattivo, o di qualunque domanda giudiziale, sia che 
trattisi di azione diretta a promuovere la valutazione dei beni trasferiti...
�. E l'art. 141, nell'ambito LSiistematico ed esauriente di un unico 
criteri~,, valido in ogni LSeooo e per tutta l'imposizione controversa, conferma 
che �la domanda del �contribuente in via amministrativa sia per 
rimborso di imposta sia per opposizione a richiesta di imposta complementare 
o suppletiva, interrompe la 0p(['escrizione in favore di ambo 
le parti... �. E cosi nell'appUcaz.ione giudiziaria di queste norme � stato 
facile ripetere e concludere che, sia nel caso di domanda in via amministrativa 
per rimborso o per opposizione, sia nel caso di rkoriso alle cpmmissioni 
tributarie, la prescrizione triennale prevista dall'art. 136 della 
legge di registro � interrotta, a favore di entrambe le parti, non limita


I

tamente alla pr�tesa e all'accertamento . s1pecifico che forma oggetto 
dell'atto, ma in relazione all'intero rapporto tributario in0(['ente all'atto 
sottoposto a tegiistrazione. Perci� tanto il :contribuente quanto la finanza 


.j

posso;no rimettere in 'discussione e riesaminare senza limitazioni tutta 
la materia �tassabile; e �come la finanza pu� anche aggravare la misura 
della ta.ssazione o assoggettare l'atto ad un'aliquota diversa, qualunque 


I

� sia il motivo della domanda o dell'opposizione, cosi il contribuente rpu� 
ancora contesta�re il .criterio della tassazione anteriormente applicato e 
negare �quindi.il fondamento legittimo di un'ulteriore pretesa (dr. Cass. 
1963, n. 1769; 1969, n. 2204). In altre rp�arole la domanda del debitore, 
cosi in via ammintstrativa come in via giudiziaria, tendente al rimbors.o 

o all'opposizione al pagamento �di qualsiasi specie d'imposta (princi!Pale, 
complementare o suppletiva), interrompe la .prescrizione per entrambe 
ie parti del rapporto tributario sino alla definizione del procedimento 
amministrativo o di quello giudiziario (dr. Cass. 196�9, n. 140). L'immedesimazione 
complessiva del rapporto tributario comporta che in ogni 
caso e a favore di entrambe le parti l'effetto inteITUttivo della prescrizione 
apprenda tutt'insieme il diritto della finanza, quale esso � nella 
sua entit� ex lege (cfr. Cass. 1957, n. 2565). -(Omissis). 

I 

I ~ 

SEZIONE SESTA 

I

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE )� 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 

I

I 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 29 dkembre 1969, n. 4046 (*) -Pres. 
Maccarone -Est. Cusani -P. M. Pandolfelli (parz. diff.). -Cancemi 
(avv. Lama, Amico) c. Amm. prov. Caltantssetta (avv. Pignatone) e 
Assessorato LL1. PP. Regione siciliana (avv. Stato Azzariti Gi�rgio). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Onere dell'immediata riserva 
dell'appaltatore -Funzione -Portata di carattere generale -Sussiste 
-Operativit� anche per�l'omessa contabilizzazione di lavori 
eseguiti -Sussiste. 

(r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 36 e segg.}. 
Appalto -Appalto di opere pubbliche -Ritardo nel pagamento della 
rata di saldo all'appaltatore -Interessi -Necessit� di riserva del-
l'appaltatore -Esclusione. 

(d.m. 28 maggio 1895, art. 40). 
Come si evince principalmente dal r.d. 25 maggio 1895 n. 350 suna 
direzione, contabilit� e collaudo delle opere pubbtiche, ed in partico�lare 
dall'art. 36, che identifica l'oggetto della contabilit� neWaccertamento 
e nella registrazione �di tutti i fatti pll'oduttivi di spesa�, e daWart. 37, 
per il quale tali operazioni � devono procedere di pari passo al loro 
avvenimento�, nel sistema positivo la contabilit� prescritta costituisce 
lo strumento per assicurare aU'Amministrazione quel costante controllo 
del costo dell'opera, che � necessario sia per il suo contenimento �entro 
i limiti delle somme autorizzate� sia per l'adozione delle misure atte 
ad ovviare tempestivamente aU'eventual� deficienza di fondi. Consegne 

(*) Si � ora in grado di pubblicare in extenso la motivazione della 
sentenza 29 dicembre 1969, n. 4046 della III Sezione Civile della Corte di 
Cassazione, gi� parzialmente massimata in questa Rassegna, 1969, I, 482, 
con nota redazionale. 


1178 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che l'onere di denunzia dei fatti o situazioni che causino aumento di spesa 
nell'esecuzione delle opere non pu� non essere generale e che nessuna 
ragione di compenso pretermess.a nella contabiUtd pu� ritenervisi sottratta, 
'tanto pi� se si tratti di obliteraZJione di lavori eseguiti, proprio 
perch� funzione delila riserva � quella di porre fine al difetto di informazione 
su fatti produttivi di spesa in cui l'Amministrazione appaltante 
sia venuta a trovarsi a causa della mancata loro registrazione, a qualsiasi 
motivo questa sia dovuta (1). 

Sono escluse dall'onere della r~serva le pretese dell'appaltatore per 
interessi moratori sulla rata di saldo, trattandosi di mora de'll'Amministrazione 
integrante una situazione estranea e posteriore all'oggetto della 
contabilit�,, la quale � volta a documentare cronologicamente l'iter di 
esecuzione dell'opera (2). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 novembre 1970, n. 2266 -Pres. Rossano 
-Est. Sp0:sato -P. M. Secco (conf.). -Fallimento Impresa 
Maddaloni Francesco (avv. Piaggio) c. Ministeil'O dei Tra1sporti e 
dell'Aviazione 1civile (avv. Stato Ricci). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di opera ferroviaria Onere 
della tempestiva riserva dell'appaltatore -Decorrenza del 
termine di decadenza, stabilito dal Capitolato Generale FF.SS., 
dai singoli eventi costituenti la � causa petendi� delle riserve, a 
prescindere dal carattere di tali eventi -Sussiste. 
(Cap. gen. per l'es. lav. e forn. per conto FF.SS. appr. con del. Cons. Amm. 3 

maggio-14 luglio 1922, mod. con d.m. 13 ottobre 1931, con d.m. 20 giugno 1945, 
con d.m. 1~ gennaio 1950 e con d.m. 30 luglio 1958, art. 14). 

Una volta ricevuto un ordine della D.L. o verificatosi il fatto e la 
circostanza, anche di ordine puramente naturale, .che diiano motivo 

(1) (2) V. nota 1 in questa Rassegna, 1969, I, 482.. Qui preme sottolineare 
che, nel caso di specie, si trattava di interessi moratori sulla rata 
di saldo. Sicuramente inesatto sarebbe, invece, generalizzare la soluzione 
anche per il caso di interessi-sulle rate d'acconto, cosi come si impone di 
mettere in armonia l'affermazione della sentenza in rassegna che � nel 
registro di contabilit� vanno inserite soltanto le annotazioni e riserve riguardanti 
le singole .unit� di lavoro via via eseguite e le somministrazioni 
fatte dall'appaltatore � col concetto, pure accolto dalla sentenza, che l'oggetto 
della contabilit� dell'opera consiste nell'accertamento e nella r�egi

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1179 

all'appaltatore di opera delle FF. SS. di avanzare richieste di maggiori 
somme, com.incia a decorrere per quegli il termine di decadenza di cinque 
giorni, stabilito daU'art. 14 del Caiptolato ge'lierale del 1922 allo scopo di 
assicurare nel pubblico interesse che i lavori si svolgano speditamente 
e senza intralci ed eccezioni per qualunque possibile :domanda (3). 

III 

LODO ARBITRALE, 8 luglio 1970, n. 64 (Roma) -Pres. Anelli -Est. 
Cleric� -Impresa Ing. Leonida Fiordaliso (avv. Aliberti) c. Ministero 
Difesa (avv. Stato Carusi). 

Appalto -Appalto di opere .pubbliche -Appalto di opera militare Norme 
del Regolamento sui lavori del Genio Milita.re appr. con 

r. d. 17 marzo 1932, n. 365 relative all'istruttoria delle riserve ed 
alla loro risoluzione in via amministrativa in corso d'opera -Natura 
di norme d'azione e non gi� di relazione -Sussiste. 
(r.d. 17 marzo 1932, n. 365, artt. 41, 71, 82, n. 5, 84). 
strazione �di tutti i fatti produttivi di spesa�. Quell'affermazione deve 
essere, adunque, intesa nel senso, ben pi� pregnante, racchiuso in un'altra 
proposizione della stessa sentenza, e�cio� che il registro di contabilit� ha la 
funzione di � doc�mentare cronologicamente l'iter esecutivo dell'opera � e 

cio� tutte le vicende attinenti a tale esecuzione. � 

Ma con ci� si viene, in sostanza, e malgrado apparenti &mpriecisionl. o 
contraddizioni, dovute all'uso di espressioni tralaticie, a superare l'angustia 
della visua'1e che ignora come nel registro di contabilit� vadano ripetute 
anche le riserve da formulare su altri documenti .contabili (cfr. artt. 11, 
16, 23, 89 r. d. 25 maggio 1895, n. 350; sull'argomento, v. nota in questa 
Rassegna, 1969, I, 1185 e segg.). Pu�, peraltro, osservarsi che, se � vero 
che �non � dato riscontrare una sostanziale diversit� nella normativa 
vigente in materia di riserva� tra gli appalti disciplinati dal Capitolato 
generale oo. pp. e quel'l.i ferroviaa:-i, discipiinati dal Cap. g:en. amm. 1909 
e succ. mod. e dal Cap. gen. 1922 e succ. mod. (cfr. Cass., 30 giugno 1969, 

n. 2393, in questa Rassegna, 1969, I, 586, nella onotiv.), proprio la Corte 
di Cassazione, nella sentenza qui sopra massimata sub. II, non ha mancato 
di avvisare alfa portata generale dell'onere della immediata riserva (anche 
se, poi, questa vada formulata in modo diverso, a seconda dei sistemi di 
contabilit� positivamente opetanti), in relazione a qualsiasi atto, fatto o 
circostanza che diano motivo all'appaltatore di avanzare richieste di maggioil'i 
somme all'Amministrazione: sull'argomento v. �anche Corte App. Roma, 
6 maggio 1969, n. 1053, in questa Rassegna, 1970, I, 997, sub 2. 
(3) Con questa sentenza la Corte di Cassazione dissipa le perp�lessit� 
ingenerate dalla massima sub 1 della sentenza 30 giugno 1969, n. 2393 (in 

1180 0RASS�GNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di oper rii militare 

� J.s variandi� dell'Amministrazione appaltante -Clausola contrattuale 
relativa a facolt� dell'Amministrazione di � variare in 
pi� o in meno, in qualunque misura, le quantit� previste per i 
vari articoli di lavoro figuranti nell'estimativo facente parte del 

capitolato speciale o anche di sopprimere alcuni di essi senza 
che ci� possa dar luogo a richieste di compensi o indennizzi da 
parte dell'impresa� -Nullit� -Sussiste. 

Api;>alto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di opera militare Pretese 
dell'appaltatore a maggiod compensi per aggravi dipendenti 
da '�sorpresa geologica� ed in genere da� fatto continuativo�Onere 
della riserva immediata da parte dell'appaltatore -Sussiste. 


(r.d. 17 marzo 1932, n. 366, artt. 33, 41 e 50). 
Fra le norme del Regolamento sui lavori del Genio Militare, di cui 
al r.d. 17 marzo 1932, n. 365, queize dirette a disciplinare in modo esclusivo 
i rapporti interorganici, che si svolgono aWinterno dell'Amministrazione, 
per quanto attiene alla direzione e contabilizzazione dei lavori 
ed ali'istruttoria delle riserve, atlo scopo di assicurare che tali attivit� 
amministrative siano conformi all'interesse dell'Amministrazione medesima, 
non determinano alcuna posizione di diritto soggettivo per l'appaltatore 
(4). 

. � nulla la clausola di un contratto di appalto di opera militare, che 
attribuisca all'Amministrazione il diritto di variare in qualunque misura 
le quantit� previste, per le varie categorie di lavoro, dell'estimativo facente 
parte del capitolato specile, o anche di sopprimerle, senza che 
l'appaltatore possa accampare pretese a compensi o indennizzi di 
sorta (5). 

Le pretese dell'appaitatore di opera militare a maggiori compensi 

o indennizzi per aggravi delta prestazione derivanti da � sorpresa geologica 
� o, comunque, da � fatto continuativo � sono soggette all'onere dell'immediata 
riserva, com'� ribadito dall'art. 50 r.d. 17 marzo 1932, 
questa Rassegna, 1969, I, 579) e il'ibadi,sce l'insegnamento .di .cui a Cass., 
29 marzo 1943, n. 719 (Giur. oo. pp., 1943, I, :204), su cui v. nota redaz1ona1e, 
in questa Rassegna, 1969, I, 581 e segg, 

(4) Analogamente, per quanto concerne l'art. 5 ir,d. 25 maggio 1895, 
n. 350, v. Trib. Roma, 25 febbraio J967, in questa Rassegna, 1967, I, 333, 
nella motivazione. 
(5) Cfr. per l'appalto privato, Cass., 27 1aprile 1968, n. 1331, Giur. it., 
Rep., 1968, 151, nn. 18-19. 

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI-ACQUE, APPALTI ECC. 1181 

n. 366, che sancisce l'obbligo della immediata iscrizione della _riserva 
�anche quando gii elementi delle que�stlioni che involgono possono essere 
accertati successiVamente ed anche dopo la ultimazione dei lavori� (6). 
IV 

LODO ARBITRALE, 8 luglio 1970, n. 65 (Roma) -Pres. Anelli -Est. 

Mancuso -Impresa Ing. Leonida Fiordaliso (avv. Aliberti) -c. Mini


stero Difesa (avv. Stato Carusi). 

Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto di opera militare 


Sospensione dei lavori -Pretesa dell'appaltatore a indennizzo 


Onere della riserva all'att� della ripresa dei lavori -Sussiste. 

(r.d. 17 marzo 1932, n. 36~, artt. 33, 34, 41, 50). 
� improponibile la riserva formulata daWappaltatore in sede di 
chiusura della contabilit�, relativa a indennizzo per aggravi derivati da 
sospensione dei lavori disposta per fatto dell'Amministrazione appai.tante: 
in tal caso, la riserva va formulata quanto� meno nel verbale di 
ripresa, e cio� in un momento in cui gli elementi di danno rilevanti 
(guardiania, immobilizzo di personale e macchinari, spese generali e 
fisse) sono obbiettivamente apprezzabili (7). 

I 

(Omissis). -Col 10 mezzo si denunzia violazione degli articoli 53 e 

54 del r.d. n. 350 del 1895 in relazione all'art. 30 del Capitolato gene


rale degli appalti per le op~re dipendenti dal Min. LL. PP. ed in rapporto 

agli artt. 360� nn. 3 e 5 codice procedura civile e 20<41 1codice civile. 

Assume in sostanza il rkorrente che l'onere della riserva � sancito 

soltanto per i maggiori compensi pretesi per lavori inseriti nel-la conta


bilit� e collaudati, e non pu� essete esteso anche alle pretese conoornenti 

lavori che s~ano stati ~retermeS1Si nei relativi cregistri e nel collaudo. 

(6) Il ilodo supera, quindi, la nozione di ,fatto continuativo e ne dimostra 
l'erroneit� alla stregua della positiva normazione in materia di riserve, 
Tecando perspicuo -contributo alla chiarificazione dei concetti; v. in pToposito, 
supra, note (1) (2), nonch�, infra, nota (7); v. anche l'art. 37 r.d. 
n. 350 del 1895. 
(7) Cfr. Corte App. Roma, 23 gennaio 1969, n. 113, in questa Rassegna, 
1969, I, 353 e segg.; Lodo 17 marzo 1967, n. 18, id., 1967, I, 320 e segg.; v. 
anche CA1Rus1, Sospensione dei lavori e riserve dell'appaltatore, in questa 
Rassegna, 1969, I, 1185 e segg. 
I' 


1182 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

La censura � infondata. 

Come si evince principalmente dal ;r.d. 25 marzo 1895 n. 350 sulla 
dil'ezione, contabilit� e collaudo delle opere pubbliche -ed in particolare 
dall'a!rt. 36 che identifica l'oggetto della contabilit� nell'accertamento 
e nella registrazione �di tutti i fatti p,roduttivi di spesa� e dall'art. 
37 per il quale tali operazioni � devono procedere di pari passo al 
loro avvenimento� -nel sistema positivo la contabilit� prescritta 
costituisce 1o strumento per assicurare all'A:rnn.n~strazione quel costante 
controllo del costo dell'opera, che � 111eces1srurio sia per il suo �contenimento 
�entro �i limiti delle somme autorizzate� sia per l'adozione delle 
misure atte ad ovviare tempe�stivamente all'eventuale deficienza di fondi. 
Consegue che l"onere di denunzia dei fatti e situazioni che causino 
aumento di'-sp1e1sa nell'esecuzione delle opere non pu� non essere generale 
e �che nessuna ragione di compenso :pretermessa nella contabilit� 
pu� ritenerv1si sottratta, tanto pi� se si tratti di obliterazione di lavori 
eseguiti, p!roprio perch� funzione della riserv� � quella di porre fine 
al difetto di informazione su fatti produttivi di spesa in cui l'Amministrazione 
appaltante sia venuta a trovarsi a causa della mancata loro 
registrazione, a qualsiasi motivo questa sia dovuta. 

Col 2� mezzo si denunzia violazione dell'art. 1224 codice civile e 
dell'art.. 40 del citato Capitolato. 

Si duole il �ricorrente della mancata attribuzione degli interessi 
moil'atori richiesti per il notevole ritail'do col quale era stata �:Pagata la 
rata di saldo del compenso spettantegli. Ed in particolare deduce in 
primo luogo �che erroneamente la pl'etesa � stata ritenuta preclusa per 
mancata riserva ed in rsecondo luogo che, 1se il rita11do ec�cede i tre mesi, 
gli inte!ressi 1sono dovuti indipendentemente da ogni prova di colpa o di 
dolo dell'Amministrazione. 

La censura � fondata limitatamente alla prima !t�arte. 

� op1portuno ricordare che nella sentenza impugnata-la r~iezione 
della preteisa derivante dalla dedotta mora dell'Amm.ne � stata motivata 
dalla mancata p:roposizione di riserva per quanto concerneva il 
periodo anteriore al collaudo e, pe!r il periodo succe1ssivo, con l'accertamento 
che l'ulter.i�ore ritardo nel pagamento era da imputarsi unicamente 
a colpa del Cancemi. Ci�, infatti, vale a chiarire che la prima 
censura concerne gli inte�ressi pretesi per il periodo anteriore all'effettuazione 
del collaudo mentire la seconda ha ad oggetto la �statuizione 
relativa al periodo posteriore a tale operazione. 

L'affermazione rsu �cui � basata quest'ultima ~ essere dovuti dalla 

P.A. gli interessi moratori indipendentemente da qualunque colpa -� 
formulata nel ricorso come �corollario dell'enunciazione della perfetta 
compatibilit� til'a l'art. 1244 coclice civile e l'art. 40 del Capitolato di 
cui al d.m. 2.8 maggio 1895 (nel senso che questo costituisce �una sostan

PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1183 

ziale applicazione di quello�) risolvendosi il secondo nella 'apposizione 
della ulteriore condizione di una durata del ritardo eccedente i tre mesi. 

L'assunto �. contraddittorio, giacch�i, ila colpa essendo insita nella 
nozione di mora, non pu� invocarsi questa ,esc.Ludendo quella, n�, d'altra 
parte, sostenersi l'applicabilit� della disciplina dei danni nelle obbligazioni 
pecuniarie di cui all'art. 122,4 codice civile e nello stesso tempo 
negarne i presupposti. Esso, comunque, si infrange contro l'incensurabile 
accertamento della imputabilit� del ritardo al creditore. 

A ragione, invece, il ricorrente :si duole dell'afl'ermazione del principio 
secondo il quale anche la pretesa agli interessi moratori � soggetta 
al sopraricordato �onere della r:Lserva. 

Non �, infatti, pertinente il richiamo ,della Corte di merito a decisioni 
concernenti controvelllsie devolute alla competenza arbitrale e deve 
al contrario rilevarsi che, 'come questo S. C. ha gi� ripetutamente statuito 
(ad es. sent. 2290/65), nel reg:Lstro �di :contabilit� vanno inserite 
soltanto le annotazion}. e riserve ~iguairdanti le singole unit� di lavoro 
via via eseguite e le somministrazioni fatte dall'appaltatore, non anche 
quelle relative ad oggetti estranei alla :finalit� �di documentare cronolo~ 
gicamente l'iter esecutivo dell'opera. 

Restano dunque �escluse da quell'onere le pretese per danni originate 
da mora dell'Amm.ne, la quale � situazione estranea e posteriore 
all'attivit� soggetta a registrazione, che � quella svolta dall'appaltatore 
per l'eisecuzione dell'opera. 

Il secondo mezzo, pertanto, merita accoglimento solo per quanto 
di ragione. -(Omissis). 

11 

(Omissis). -,Con il !Primo. motivo il ricorrente denunzia un vizio 
di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, e la 
conseguente disapplicazione dell'art. 14 del Capitolato generale, secondo 
il quale il termine utile per la formulazione delle il:'iserve decorre, 
allorch� si voglia contestare le risultanze dei computi metrici, dalla firma 
di tali computi. Il punto sul quale l'impugnata sentenza avrebbe dovuto 
motivare �, secondo il ricorrente, quello relativo alla sua richiesta di 
provare, con testimoni, che i libretti delle misure, i computi metrici, i 
sommairi e la situazione finale furono esibiti, aU'appaltatore, per la firma, 
soltanto il 5 ottobre 1957. 

Il motivo non ha fondamento. 

La denunziata omissione non riguarda un punto decisivo della con


troversia, giacch�, anche ammesso che i libretti delle misure ed i computi 

metrici fossero stati sottoposti alla firme del Maddaloni soltanto il 5 

ottobre 1957, egli non av.rebbe egualmente esplicato le rproprie riserve 

nel prescritto termine di cinque giorni, avendole presentate 1'11 otto


br 1957. Di ci� si "l:"ende conto lo stesso ricorrente, il quale, nella sua 



1184 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

memoria illustrativa, assume che la data del 5 ottobre venne indicata 
nel capitolo di prova per errore, mentre la data che si voleva effettivamente 
indicare era quella del 9 ottobre. ossia del giorno in cui, come 
era documentalmente provato, era stata firmata la contabilit� finale; 
e :che, comunque, lo scopo, che si voleva rag.giul}gare attraverso la prova 
testimoniale, era quello di dimostrare che anche i libretti ed i computi 
metrici erano stati firmati, insieme con la 'Contabilit� finale, il ,giorno 
9 ottohre, e non g.i�, di volta in volta, dUirante il 1conso dei favori, come 
la sentenza impugnata ha ritenuto nel respingere le richieste di cui 
nella priva riserva. Di tutto questo, par�, non pu� tenersi alcun conto, 
dov,endo il giudizio di questa Suprema Corte �limitarsi ai motivi specificamente 
dedotti nel �ricorso, nel quale all'errore materiale, che la 
Corte del merito avrebbe potuto e dovuto rilevare, � all'errata ed immotivata 
interpretazione del capitolo di prova, non � contenuto alcun �cenno. 
Difatti i motivi, per i quali si richiede la cassazione di una sentenza, 
debbono essere contenuti, �a pena d'inammissibilit�, nel ricoriso e non 
nella memoria defensionale, salvo 1che"si tratti di vizi che possano ess�er 
rilevati d'ufficio. Nel caso, il motivo .speci.ficato nella memoria, con il 
quale la sentenza della Corte del merito viene censurata, non pi� 
di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ma <J.i 
non avere rilevato un errore materiale nel �capitolo di prova e di non 
averlo corretto in bas:e ad altri dati emergenti dai documenti, � del tutto 
diverso da quello :formulato nel ricorso, in base al quale � rima1sto 

immutabilmente fis1sato l'ambito dell'impugnazione. 

Con il secondo motivo il curatore del fallimento Maddaloni denunzia 
altri vizi di motivazione in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa 
nel �confermare la dichiarazione di decadenza della impresa appaltatrice 
relativamente alle riserve nn. 3, 4, 5, 6, 8, �e 9. Deduce che della 
mancata .contabilizzazione dei maggiori �oneri, 1sopportati dall'impresa in 
�,onseguenza della riduzione e della soppressione degli intervalli fra il 
passaggio dei vari treni, intervalli che �erano stati fissati nel �ontratto 
d'appalto, l'appaltatore non poteva aver avuto :conoscenza prima che 
gli venisse esibita la contabilit� finale; �che il �divieto di usare mezzi meccanici 
per i lavori di risanamento in galleria, e quello d'impiegare macchinario 
pesante nella rincalzatura �di iuna tratta di binairio, non gli 
erano stati �comunicati in :forma scritta; �che l'ordinazione n. 1061 del 
29 gennaio '56 non era �Comjprensiva del compenso per i lavori di manutenzione 
eseguiti dopo tale data; �Che l'appaltatore non aveva inteso 
contestare :l'ordine di servizio relativo alla demolizione del cunettone 
della galleria Montorso, ma soltanto il prezzo del lavoro come determinato 
dalla Direzione dei Lavori, del quale �egli non aveva potuto aver 
conoscenza prima di prender v:isione della �contabilit�; e 1che la continuazione 
dei lavori durante il periodo in cui era �caduta :I.a neve rappiresentavano 
maggioiri oneri �Contrattuali anche indipendentemente da spe



PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1185 

cifici ordini della Direzione dei Lavori. La sen.tenza impugnata avrebbe 
dovuto, secondo il ricorrente, tener conto di tutto questo, e non gi� far 
decorrere il terrmine di decadenza dai giorni in .cui l'im!Presa aveva !rkevuto 
gli o�rdini della Direzione dei Lavori. o erano stati ridotti e sop


pressi gli intervalli fra il passaggio dei treni o era caduta la neve. 
Avrebbe, poi, dovuto tener conto che, anche dopo il 29 gennaio 1956, 
l'impresa aveva continuato1ad esegu�lre i lavori di manutenzione st.raordinat"
ia. 

Le denunziate carenze o insufficienze di motivazione non sussistono. 
Posto che, .secondo l'art. 14 del Capitolato generale, l'fanpresa 
avrebbe dovuto proporre le sue domande entro i cinque .giorni dal ricevimento 
dell'ordine della Direzione dei Lavori. o dal verificarsi del fatto 

o della d11costanza che avessero dato motivo alle domande medesime, 
� chiairo �che nessuna rilevanza poteva avere la forma con la quale gli 
ordini erano stati impartiti, n� le ragioni per le quali l'impresa avesse 
ritenuto di poter formulare le proprie riserve. Era indifferente che essa 
intendesse contestare la legittimit� dell'orrdine, ovvero far valere il diritto 
ad un determinato compenso, non previsto� dal .contratto d'appalto o 
maggiore .di quello stabilito, per voci analoghe, nei patti �contrattuali. 
In ogni caso, una volta !ricevuto l'ordine, o verificatosi il fatto e la 
circostanza, anche dii ordine puramente 1natmale, che desse motivo 
all'appaltatore di avanzare le proprie richfoste, cominciava a decorrrere 
il termine di decadenza, stabilito, allo scopo di assiicurare, nel pubblico 
interesse, �che i lavori si svolgessero speditamente e senza intralci, senza 
eccezioni per qualunque possibile domanda. Correttamente, pertanto, 
la Corte del merito ha det�rminato la decoocenza del termine di cinque 
giorni dalla data dei singoli eventi, in base ai quali l'appaltatore avrebbe 
avuto motivo di proporre le proprie domande, ed ha ritenuto di non 
dover prendere in considerazione, perch� ininfluenti ai fini della decisione, 
n� il .carattere dei detti eventi, n� lo specifico oggetto per il quale 
ie riserve avrebbero potuto essere formulate. Egualmente, in coerenza 
con l'amplissima dizione del citato art. 14, la Corte del merito ha ritenuto 
che la decadenza si era verificata anche pe�r la riserva n. 6. Ad 
una diveil'sa ded:sione non avrebbe, difatti, potuto conldu:rre la cir.costanza 
che i lavori di manutenzione straordinall'ia eran'.O continuati anche 
dopo la liquidazione che la stazione appaltante ne aveva fatto con la 
ordinazione del 29 ,gennaio 1956, n. 1601: anche ammesso che tale , 
liquidazione non fusse -�come il ricorrente assume -comprensiva dei 
lavori eseguiti dopo queHa data, 1c�i� avrebbe importato che la riserva 
relativa avrebbe dovuto esser foimulata nei cinque giorni successivi alla 
esec,uzione degli ulteriori lavori, ossia al fatto in base al quale sarebbe 
sorto il dia:dtto dell'appaltatore alla liquidazione di un ulteriore compelliSo. 
Infine, con il terzo motivo, :il ricorrente denunzia �che l'impugnata 
sentenza non ha sufficientemente motivato in 011dine alla affermata orlrls


Ffi..fi.Jffi.I&mtJJ==t&f&ffef�f.MlillWJWJ:W.fl&JWwiJfJ.f.lJJMJ:wAWE.Sffi.J%.f$!Wfdfffi'%�trw.!f&rJ.i7#%4.W�aws�j

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1186 RAS~EGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sione di specifici motivi di appello sud capi della sentenza del Tribunale 
con i quali e,rano state :respinte le due domande di �Ctii nella seconda e 
nella decima J:'iserva. Egli fa presente di ,avere chiesto, nell'atto d'appello, 
l'accoglimento di tutte le domande spiegate in primo grado, e 
di avere definito infondata,� in fatto e in diritto, la decisione di merito 
sulle dette due riseirve; e.sostiene 'che dall'intero conte:sto dell'atto d'appello 
si evince �che aveva inteso �riproporre tutte le ragioni esposte in 
citazione, sicch�, ove la Corte di merito avesse esaminato tutto il contenuto 
del gravame, non avrebbe, come invece ha fatto, con motivazione 
insufficient~, affermato �che nessun motivo specifico d'appello era stato 
formulato �Contro la decisione della quale si tratta. 

La �censura � priva di fondamento. 

Ben � vero che la S!IJecificazione dei motivi d'appello, !prescritta in 
funzione della delimitazione del campo entro il quale il giudke di secondo 
.grado deve esel'citare il s�o potere di riesame, non � necessaria, 
allorquando l'atto d'impugnazione investa tutta la sentenza di primo 
grado, �criticandone, in complesso, i metodi di valutazione dei fatti e 
le ragioni di diritto sulle quali essa � fondata, ed i presupposti dai quali 
dipendono i suoi vari 1capi. Ci�, per�, non implica 'Che, ove -come nel 
caso -i vari capii. della sentenza impugnata, ben lungi dall'avere presupposti 
comuni, 1siano fondati su ragioni autonome e non dipendenti 
da quelle sui quali [poggiano ,gli altri �capi, basti formulare dei motivi 
specifici soltanto contro alcuni di essi, e Tiportarsi, per gJ.i altri, alle 
ragioni spiegate in prima istanza, e non accolte dai primi giudici. In tal 
modo, difatti, stante l'autonomia dei vari �capi della sentenza .impugnata, 
la pura e semplice asserzione, 1che essa avrebbe dovuto dectdere in maniera 
div.ersa ed accogliere le domande 1che, invece, ha respinto, non 
basta a delimitare il ,campo del riesame da parte del giudice di secondo 
grado, e si risolve nella rkhiesta di un iudicium novum. che non � la 
revisio prioris insta.ntiae in cui, secondo il vigente ordinamento proceissuale, 
�consis~e il giudizio ,di ap1pello. -(Omissis). 

III 

(Omissis). -Con il primo quesito, illustrato ulteriormente da memorie 
depositate nel cor:so del presente giudizio,. l'Impresa deduce la 
violazione degli artt. 41, 71, 82 n. 5 e 84 del Rg.to LL.G.M. per avere 
l'A.M. omesso colposamente d'adempiere l'obbligo di �risolvere� volta per 
vol~ � e � nel pi� breve tempo possibile � le �controversie insorte nel 
corso di esecuzione del contratto d'appalto, sia l'obbligo di compilare 
il mod. 23 �prima del collaudo, impedendo cosi .che in quella sede le 
vertenze avessero trovato soluzione e mantenendo invece un atteggia


mento temporeggiatore e prooxastinatore, che, dopo """"si protratto 


-1 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1187 

dalla data d�l collaudo (2�8 luglio 1965) per oltre due anni senza giungere, 
con grave danno dell'Impresa, alla p1ronuncia sulle riserve, si � 
concluso con proposte transattive inaccettabili per l'esiguit� delle somme 
offerte a tacitazione di fondate ed eque pretese. 

Osserva il CoJlegio che il q.esito proposto � improponibile. 
Invero, l'istanza volta ad accertare, in relazione all'istruttoria e alla 
risoluzione di ogni singola riserva, il comportamento illegittimo dell'A. 


M. che �si assume sia stato gravemente dannoso per l'Impresa, in tanto 
pu� ritenersi �proponibile, in quanto l'interesse di cui la parte attrice 
invoca la tutela 1si configuri �come diritto so.ggettivo. 
A tal fine non � 1sufficiente la qualifica dedotta dall'Impresa in relazione 
al proprio interesse, ma � necessario accertare la natura, la destinazione 
e le finalit� delle norme che si assume .siano state violate dalla 

A. M., con la conseguenza che l'istanza dell'attrice sar� relativa ad un 
diritto sogg�ettivo, .se ri:sulter� che le norme anzidette .sono rivolte a 
disciplinare tra l'Impreisa ap.paltatrice e l'A. M. rapporti dai quali scaturiscano 
ireciproci diritti ed obblighi, giacch� soltanto in questo caso la 
violazione di quelle norme da parte dell'A. M. �concreta la l~sione d'un 
interesse protetto in modo diretto ed immediato, ossia d'un diritto soggettivo. 
Osserva al riguardo il Collegio che, pur .richiamandosi le �Condizioni 
Amministrative� all'osservanza del Re&. LL. G. M. n. 365/1932, non 
tutte le norme contenute in detto regolamento sono destinate a regolare 
i recipiroci diritti ed obblighi dei contraenti,. perch� alcune di esise 
non hanno tale finalit�, in quanto sono dirette a disciplinare in modo 
esclusivo i rapporti interrnrganici che si svolgono all'interno dell'A. M. 

per quanto attiene alla direzione, alla registrazione dei lavori, alla contabilit� 
e all'istruttoria delle riserve, e ci�' al fine di as:sicu:rare che tali 
attivit� amministrative siano conformi all'interesse dell'A. M. prescindendo 
da ogni altro apprezzamento nei confronti di altri soggetti. 

Tra tali norme rientrano quelle contenute negli artt. 41, 71, 82 n. 5 
e 84 specificamente ri:chiamate dall'attrice, rispetto alle quali, contrariamente 
a quanto l'Impre�sa si sforza di sostenere, non .si istituiscono 
rapporti qualificabili come diritti :soggettivi. 

Il modo stesso con cui tali norme specifiche sono formulate, il .loro 
contenuto, le forme dei vari adempimenti previsti, la struttura dei correlativi 
procedimenti amministrativi predisposti, pongono in luce che 
tali norme 13ono po�ste dall'Amm.ne per regolare le anzidette particolari 
attivit�, talch� esse agiscono in modo unilaterale sulla sola Amm.ne 
e non in senso inter�subiettivo tra es.sa e l'appaltatore. 

Di ci�, ancorch� con difetto di conseguenzialit� giuridica, sembra 
rendersi conto l'Impresa medesima, allorch� nel contesto 'del quesito 
precisa che la violazione in �cui sarebbe incorsa l'A. M. si riferisce � a 
norme da lei stessa poste autodisciplinandosi >>. 

13 

': 



1188 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se cos� �, la conseguenza � una e irrefutabile: le norme di cui si 
tratta costituiscono estrinsecazione del potere di� autoregolazione della 

A. M. in ordine ai modi ed ai tempi dell'istruzione delle ris�Tve nell'ambito 
interno degli organi a tale attivit� prepost~ e non sono pertanto 
dirette a soggetti esterni, onde le norme 1stesse non pongono a carico 
dell'A. M. al'cun dovere giuridico cui corrisponda una pretesa dell'appaltatore. 
� infatti noto che le attivit� interne della P. A. esauriscono la loro 
funzione nell'ambito dell'Amm.ne medesima, senza produrre effetti giuridici 
fra questa ed ~ 1singoli. 

Non si pu� pertanto condividere l'assunto .su cui tanto insiste la 
difesa attrice, .secondo cui, a norma ,dell'art. 41 comma 2� del Reg.to, il 

D. L. aveva il dovere giuridico di ri:solvere volta per volta ogni riserva 
avanzata dall'appaltatore. 
A parte l'efficacia esclusivamente interna di cui si � parlato, non 
considera l'attrice che alla disposizione di massima summenzionata � 
� consentito derogare ogni qual volta che, come .stabilisce il comma 5'' 
dello .stesso art. 41, �per circostanze :speciali risulti opportuno ~ell'interesse 
dell'A. M. di non ri:solvere immediatamente una controversia, anche 
allo �scopo di sottoporre la risoluzione di tutte le questioni che 
potessero insorgere durante il corso dei lavori ad un unico arbitro a 
lavori compiuti, l'uffi.cio esecutivo, per mezzo del comandante del Genio, 
ne riferisce� al Ministero �. 

Resta. pertanto confermato che non sussiste alcun obbligo giuridico 
alla risoluzione immediata di ogni riserva, come � avvenuto nella fattispecie, 
senza che peraltro alla dete!rminazione della soluzione cumulativa 
adottata dall'A. M. e comunicata all'Impresa, quest'ultima abbia 
�espresso il .suo dissenso, avvalendosi eventualmente della facolt� prevista 
dall'art. 44, comma 1, delle Cond. g�nerali con la proposizione 
di tempestiva domanda d'arbitrato affinch� le controversie fossero definite 
durante il corso dei lavori. 

In difetto di tale iniziativa le vertenze f�rono autorr�aticamete rinviate 
�pe;r la soluzione a dopo il collaudo come dispone il comma 2� del 
sopracitato art.. 54. 

Del pari � da escludersi il dovere giuridico dell'ufficio esecutivo 
di redigere il mod. 23 prima del collaudo, il quale, come emerge dal 
comma 2� dell'art. 71, esaurisce la sua funzione esclusivamente nell'interno 
del!'A. M~ 

Riguardo al collaud9 giova ricordare che, come dispone l'art. 34 

.sub c), il capo dell'ufficio esecutivo deve presentare al collaudatore le 
memorie depositate dall'appaltatore per illustrare le riserve: adempimento 
questo puntualmente os:servato. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1189 

Non� occor,re indugiare oltre nella minuta indagine delle norme 
regolamentar.i richiamate dall'Impresa per ribadire 'che nessuna di esse 
� diretta a garantire un intere;sse giuridico dell'Impresa. 

L'esattezza di tali conclusioni trova conforto nella pi� autorevole 
elaborazione dottrinale in materia di appalto di opere pubbliche. Tale 

dottrina, contrariamente a quanto 'sostiene l'Impresa, in tema d'istruttoria 
delle riserve afferma che que,sta non si spiega con un formale 
contraddittorio con l'appaltatore; � l'Amm.ne, che, per suo conto e nel 
suo esclusivo interesse, raccoglie dai vari funzionad ed organi competenti, 
attivi e consultivi, i vari elementi per l'emanazione del provvedimento 
final~ su quelle pretese. 

A proposito di tale determinazione finale occorre avvertire che il 
procedimento preventivo, diretto a comporre in sede amministrativa le 
insorte controversie, si � regolarmente e compiutamente svolto in confornit� 
all'art. 50 Cond. gen. e 9u del Reg., giacch� le parti si sono scambiate 
in contraddittorio :!in\ di lorn le reciproche deduzioni in merito alle 
riserve nello ,svolgimento del tentativo di amichevole componimento con 
propoote transattive che non hanno raggiunto un risultato positivo. 

Non � superfluo rilevare, a conclusione della presente d~samina, � 
che.le suesposte argomentazioni, con cui si � dimostriato l'improponibilit� 
del primo quesito, non contrastano, come ha esattamente osservato 
l'Avvocatura Generale, con la giurtsp!t'udenza della Corte Suprema di 
Cassazione. � v�ro che il Supremo Collegio a Sezioni Unite con la sent. 
7 luglio 1969 n. 2498 ha affermato che: � poich� il contratto d'aippalto 
di opera pubblica ha un'indole essenzialmente P'J'.�ivatistica ,e carattere 
commutativo, dando origine a posizioni paritetiche delle parti, deve 
ritenersi, in ba,se ai principi dell'integ,razione del contratto e della sua 
esecuzione di buona fede, la sussistenza di un obbligo della P. A. di 
provvedere entro un tempo ragionevole sulle riserve dell'appaltatore�, 
ma occorre avvertire, come eme,rge dalla motivazione di detta pronuncia, 
che l'esatto principio affermato si riferisce all'atto dovuto concernente 
J,a determinazione fii;iale sull'esame amministrativo delle riserve, che, 
come s'� detto, � stata regolarmente e.spcre1ssa dall'A. M. 

Con il secondo quesito l'Impresa sostiene che l'art. 8 delle condiz. 
amm.ve del contr. n. 1002, che attribuisce la facolt� alla D. L. di �vari~
re Ln pi� o in meno, in qualunque misuira, le quantit� previste per 
i vari articoli di lavoro figuranti nell'estimativo facente parte del capitolato 
o anche di sopprimere alcuni di es,si, senza che ci� possa dar 
luogo a richieste di compensi od indennizzi da parte dell'impresa aggiudicataria 
dei lavori� � contra legem e �che pertanto dell'anzidetta clausola, 
integrante una chiara violazione dell'art. 1661 e.e., non debba 

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essere tenuto alcun conto :siccome vessatoria. 
Osserva il Collegio che la tesi sostenuta dall'Impre,sa � girnridica! 


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mente fondata, perch� il contenuto della clausola in questione, contra-~ 

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riamente a quanto assume l'Avvocatura Generale dello Stato, si appalesa 
in pieno ed insuperabile contrasto 1con il J:icordato principio sull'indole 
privastistica e sul carattere commutativo del contratto d'appalto 
di o. p., le cui difformit� particolari connesse ai suoi fini d'1nteresse 
pubblko e gli ampi poteri che le leggi s~eciali attribuiscono all'Amm.ne 
non possono giungere fino ad alterare profondamente la fondamentale 
disciplina ,stabilita per il contratto d'appalto. 

Senza che occorra indugia,re nella dimostrazione della nullit� della 
clausola in questione, del ,resto gi� avvertita da ~ organo altamente 
qualificato, quale la Direz. Gen. LL. Demanio e Materiali del Ministero 
Difesa nella circolare del 28 gennaio 1'968, nella quale si preci.sa che le 
varianti in pi� o in meno debbono essere contenute all'incirca entro il 
quinto di ogni singolo 1articolo estimativo, � ,sufficiente ricordare un precedente 
giurisprudenziale in termini. Infatti la Corte di Cassazione, 
accogliendo l'opinione da tempo espressa da un'autorevole dottrina, ha 
statuito che: � se pu� considerar.si valida la pattuizione 1con la quale 
venga escluso di volta in volta il diritto a compenso supplementare per 
ogni singola ordinazione del committente, deve considerarsi illecita e , 
quindi nulla la clausola generale, inserita nell'�riginario contratto, con 
cui si ,prevede l'esclusione di maggiori compensi per variazioni di qualsiasi 
genere che il �committente postestativamerrte richieda, dato che una 
siffatta clausola porrebbe l'appaltatore in balia del committente, alterando 
i presupposti della ,~ontrattazione. L'illiceit� di ta,le ,clausola pu� 
essere rilevata d'ufficio�. (Cass., 27 aprile 1968, n. 1331). 

In conformit� con tale autorevole insegnamento, si deve ritenere 
che la ,clausola n. 8 delle Cond. amm.ve del 1contr. n. 1002, !Pattuizione 
che si risolve in una profonda ed insanabile alterazione del sinallagma 
funzionale del contratto d'appalto, � nulla. Ne ,consegue che tutte le questioni 
inerenti alle variazioni ed alle aggiunte dell'opera vanno esaminate 
e risolte, alla :stregua dell'equa disciplina specifica dettata per lo 
ius variandi dell'A. M. appaltante negli artt. 18, 19 e 28 delle Condiz. 
gen. e negli artt. 38, 39 e 40 del Reg. LL. G. M. -(Omissis). 

(Omissis). -Con il 10� e l'll� quesito, che vanno esaminati congiuntamente, 
stante il loro stretto vincolo di connessione, l'Impl'esa deduce: 
se pur avendo essa acceUato con l'atto agg.vo n. 1071 il prezzo 
di L. 3.900 il mc. per �scavo in roccia mista per :sbancamento con tro� 
vanti di roccia dura 1compreso l'uso di mine � meglio specificato nelle 
condizioni tecnkhe relative come �terreno roccioso frammisto a terra 
e ad altre materie incoerenti�, avendo invece dovuto provvedere ad 
uno scavo di oltre 28.000 mc. di roccia dura, sotto forma di eistesi e 
continui banchi omogenei e compatti, con cairatteristiche, cio�, ben diverse 
da quelle previste in contratto e chiaramente pi� onerose, se, a 
causa di queste maggio.mzioni e difficolt� incontrate e che costituiscono 
prestazioni extracontrattuali, spetti all'Impresa un maggior compenso 


ha sempre eccepito, prima di sottoscrivere�. 
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ha sempre eccepito, prima di sottoscrivere�. 
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PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1191 

di L. 3.400 il mc. per almeno il 70 % degli scavi eseguiti, e ci� rispetto 
al prezzo accettato �col contratto con una voce tecnkamente e praticamente 
diversa e per circa mc. 20.000 x L. 3.400 (memor. n. 9, del 22 maggio 
'65 ris. F; art. 1/AA ridimensionato al 70 % dell'intero scavo) 

L. 68.000.000; se, avendo l'Impres1a eseguito lavori di 1scavo in rocda 
fino a m. 2 di prnfondit� con caratteristiche e diff�icolt� dive11se da quelle 
previste in contratto come gi� spiegato nel 10� quesito e,senza poter 
mai fare uso di mine lavorando col solo impiego di compressori e martelli 
perforatori, 1spetti un maggior compenso iper prestazioni extracontrattuali 
di L. 4.800 H mc. sul prezzo accettato e com-isposfo dall'A. M. 
in sede di atto agg.vo e cio� (mem. n. 9 del 22 maggio '65, ris. F, art. 2/ 
AA) L. 4.800 x mc. 2585 = L. 12.411.456 �. 
L'Avv.ra Gen.le, sul rilievo che la riserva relativa agli scavi in 
terreno roccioso � stata inserita in sede di conto finale, ha eccerp-ito che 
� le pretes�e dell'attrice sono in limine improponibili perch� non II'isultano 
esperite le tempestive procedure ex art. 17-33 del r.d. n. 366/1932 �. 

Osserva il Collegio �che l'eccezione posta dall'Avv.ra Gen. � fondata. 

Invero, a norma del combinato d1sposto degli artt. 69 del Reg. 
LL. G. M. e dell'art. 41 delle Cond. gen., l'appaltatore ha faco.tt� di firmare 
il conto finale con riserva, ma non pu� avanzare domande diveTse 
per oggetto e per impo.rto da quelle formulate durante lo svolgimento 
dei lavori, salvo quelle che si riferiscono a fatti nuovi !risultanti esclusivamente 
dal conto finale stesso. 

Alla stregua di tale di1sposizione, la circostanza asserita dall'Impresa, 
secondo cui il terreno da 1scavare si present� divel'.so dall'articolo di

1

lavoro previsto in �contratto, rperch� �consistente in roccia dura di tipo 
marino assai resi1stente, compatta e tale da richiedere ingenti spese di 
perfor:;:zione e di mine, non pu� essere in a1cun modo considerata come 
un fatto nuovo risultante dal conto finale. 

Infatti, a prescindere dall'intrinseca inattendibilit� della circostanza, 
l'asserito ritrovamento di roccia dura, che, a dire dell'Impresa, dovrebbe 
attribuirsi ad una �previsione geologica sbagliata� da parte dell'A. M., 
si sarebbe dovuta rilevare nel �corso dell'esecuzione del relativo articolo 
di -lavoro, �donde l'onere dell'immediata iscrizione della riserva nel 
libretto delle misure con la tempestiva esplicazione di essa. Ma poich� 
tale one�re non � stato adempiuto, ne discende la decadenza della riserva 
e la sua improponibilit� in sede di conto finale. 

A salvare l'Impresa da tale decadenza e dalla correlativa preclusione 
d'inserimento della ri.serva nel conto finale non valgono i contraddittori 
ed infondati assunti del patrocinio dell'attrice, che ritiene di 
poter superare l'eccezione opposta da �contr�parte, gratificandola di pretestuolSlit� 
(pag. 17 memoria 19 luglio 1969 e pag. 5 mem. 15 .settembre 

1969) �sotto il riflesso che l'Impresa dal giorno � 8 giugno 1963 in poi 


1192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� vero che nel: libretto delle misuTe n. 1 a pag. 8, retro, figura 
apposta la firma dell'Ing L. Fiordaliso �con riserva�, ma non considera 
il patrocinio dell'Impresa che la riserva stessa � per molteplici ragioni 
del tutto .priva d'efficacia. 

Infatti essa difetta di determfnatezza, perch� non � dato comprendere 
a quale delle partite di lavoro contabilizzate sotto la stessa data 8 giugno 
1963 si riferisca, e cio�: �alla massicciata stradale n. 8/AA � o 
allo �scavo di roccia n. 1/AA�. Tale scavo, peraltro, riisulta registrato 
in precedenti stati d'avanzamento sotto le date 12 marzo e 11 aprile 
1963, nonch� in stati d'avanzamento successivi a quello dell'8 giugno 
1963, tutti recanti le firme incondizionate dell'Ing. Fiordaliso, il quale 
non iscrisse alcuna riserva al riguardo. . 

Inoltre, a parte la rilev,ata indeterminatezza e mancata specificazione, 
la riserva inserita in data 8 giugno 1963 difetta completamente 
della prescritta 'esplicazione, avendo l'appaltatr:ice omesso di adempiere 
l'onere d'illustrare le 1su� richieste come tassativamente prescritto, sotto 
pena di decadenza, dall'art. 33 del Cond. gen. e ,art. 41 Reg.to. . 

Si deve pertanto ribadire che le contabilizzazioni relative agli scavi 
in roccia, di volta in volta registrate nei libvetti delle misure, si debbono 
ritenere accettate dall'Impresa appaltatrice, per essere essa decaduta dal 
diritto di far valere in qualunque tempo e modo pretese riferentisi 
all'articolo di lavoro in questione. 

L'Impresa, ben .consapevole della sanzione di decadenza in cui � 
incorsa, invano invoca, e nel memoriale 18 luglio 1969 (foglio 9 retro) 
e negli scritti difensivi del presente giudizio, principi giurisprudenziali 
che non possono trovare applicazione nella fattispecie. 

Il Oolfogio non ignora ~he un criticato indirizzo della giurispruden'ia 
arbitrale, al fine di mitigare il rigore delle norme sulfimmediatezza delle 
riserve, ha elaborato una distinzione delle riserve, basata essenzialmente 
sul loro contenuto, restringendo 1a portata delle sar.ioni di decadenza 
a quelle sole domande :fa cui causa petendi sia inscindibilmente connessa 
ad accertamenti di fatti, in ordine ai quali la tempestivit� dell'accertamento 
>in contraddittorio delle parti sia imposta dalla esigenza di evitare 
che debba poi rico.r1rersi al mero ricordo delle parti medesime o dei 
testimoni. Non sairebbe invece operativa la decadenza per le riserve di 
carattere generale che; investono la struttura del cont,ratto nel suo insieme 
o per le riserve ,che riguardano fatti sempre �controllabili dall'Amministrazione. 


Con puntuale riferimento alla fattispecie in esame devesi anzitutto 
considerare che le particolari caratteiristiche del terreno roccioso sono 
state rigorosamente accertate in corso d'opera dall'A. M., la quale, proprio 
per la rea~e consistenza del sottosuolo, risultata parzialmente, diversa 
da quella considerata in sede di progetto, ,concord� nell'atto aggiuntivo 
con l'Impresa -che era ben consapevol'e delle caratterristiche del 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1193 

sottosuolo (controllate anche dal ,collaudatore) -lo specifico articolo di 
lavoro, nonch� il relativo prezzo. 

Ci� premesso, la tesi secondo cui la decadenza non sarebbe operativa 
per le riserve concernenti ~atti semp.re ,controllabili, non pu� trovare 
applicazione, sia perch� la natura del terreno di scavo :llu gi� accertata 
in contraddittorio, .sia pevch� apertamente in contrasto con '1a specifica 
discipUna stabilita dall'art. 50 delle Cond. gen. LL. G. M., che sanci!
sce l'obbligo dell'immediata i111serizione della ris&va �anche quando 
gli elementi della 51.uestione che involgono possono essere accertati successivamente 
ed anche dopo l'ultimazione dei lavori�. 

--� chiaro che �con tale no:rma la preclusione viene e,spressamente 

sancita anche per i cos� detti fatti ,continuativi. 

N� appatre aderente alla fattispecie il richiamo alla giurtsprudenza 

sulle riserve di �carattere generale, le, quali .si triferiscono a fatti le 'cui 

conseguenze danno.se 1si manifestano in un momento successivo a quello 

in cui il documento contabile viene firmato. dall'awaltatore, mentre 

nel �caso in esame l'Lmpresa di1scusse e concord� il iPrezzo dell'articolo di 

lavoro con piena ,consapevolezza della 1consistenza del terreno da sca-


vare e delle ,sue �caratte.ristiche ben note prima della stipulazione del


l'atto aggiuntivo. 

� comunque assolutamente certo che l'Impresa fu in grado di ren


dersi conto dell'asserita durezza della roccia nel co:nso dei lavori di esca


vazione, onde aveva gi� la pi� ampia possibilit� di tradurre in 1specifiche 

riserve, tempestivamente formufate, le sue pretese a compensi maggiori 

e dive.rsi da quelli rkonosciuti nei libretti delle misure, in relazione 

alle 1singole partite di scavo via, via e.seguite. 

Il Collegio, pur ,confermando che le .richieste ,conte1;rnte nel 10� ed 

11� que�sito sono improponibili perch� colpite �da decadenza, riti:ene che 

per completezza di motivazione non sia sup�erfluo confutare l'invocata 

applicazione dell'art. 1664 e.e., 2� comma, relativamente al quale difetta 

nella fattispecie il presupposto_ 

Invero, .il ritrovamento di roccia dura e di compattezza tale da 

richied~re pi� gravosi oneri, �consistenti in ingenti spese di perforazione. 

e di mine; rimane una mera affermazione dell'Impresa non solo sfor.. 

nita di validi elementi probatori, ma contraddetta, oltre che dall'esplo


razione del �sottosuolo pratkata prima della �stipulazione dell'atto .ag�


giuntivo, nonch�: dagli accert�amenti eseguiti in corso d'opera dal Collau


datore, dalla circostanza che trattasi in realt� di tufo di origine marina, 

con �caratteristiche ben diverse da quella delle pietre dure, come resta 

ulteriormente confermato dalla considerazione che nel calcolo d�lle strut


. I 

ture di fondazione� sono :stati adottati carichi di .sicurezza da 2,5 a 3,5 
kg. per cmq., carichi, cio�, di poco superiori a quelli che ordinariamente 
si adottano per terreni di sedime ordinario e non gi� per quelli di roccia 
dura. A �contraddire il carattere decisivo delle suesposte argomentazioni 


1194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA D.ELLO STATO 

� del tutto irrilevante la terminologia usata per l'indicazione della pietra 
destinata alla massicciata stradale cui si riferisce l'Impresa nella memoria 
del 24 ottobre 1969, ,dato che la terminologia adottata era intesa 
all'indicazione dell'impiego dello strato pi� consistente (cappellaccio) del 
tufo, -Omissis). 

lV 

(Omissis). -Deve a ci� opporre il Collegio, anzitutto, che le voci di 
danno alligate quale effetto della sospensione non denunciano punto, 
anzi smentiscono (come dimostra la stessa giustificazione addotta per il 
differimento della riserva), la loro asserita insorgenza ed apprezzabilit� 
solo in tempo posteriore alla redazione del verbale di ripresa, giacch�, 
al contrario, si tratta di situazioni da ritenere obiettivamente evidenzia.
bili gi� a quella data (guardiania immobilizzo di peirsonale e macchinari, 

spese generali e fisse). 

1 In linea di diritto, poi, � da opporre che quello delle riserve va 

concepito come oner,e di ,carattere generale, onde l'effetto. preclusivo 

della mancata estensione qua:nto. meno nel verbale di ripresa delle ri


serve riguardanti indennizzi da sospensioni nas,ce (nell'ipotE~si in aui la 

rilevanza dannosa di tale sospensione sia gi� obiettivamente manifesta) 

come conseguenza necessaria di questa omissione 1stessa (cfr. C. App. 

Roma 10 marzo 1966, n. 666 1cit.; Lodo arbitrale Roma 17 marzo 1967, 

n. 18, in Rassegna Avv. Stato, 1967, I, 320). � da riconoscere difatti allo 
unisono con l'indirizzo riferito ,che l:a :finalit� essenziale dell'onere della 
riserva � quella di apprestare in favore della stazione appaltante uno 
strumento di controllo continuo della spesa onde contenerla nell'ambito 
della previsione o comunque non spingerla oltre i limiti di una giusta 
corrispettivit� e congruit� (arg. ex Cass., 30 giugno 1969, n. 2,393). 
Per altro, affermamazioni nel.medesimo senso non mancano neppure 
in pronunce arbitrali anteriori, nelle quali � appunto ,sostenuto il principio 
che 1si ha decadenza quando l'appaltatore � pur avendo avuto piena 
conoscenza di tutti gli elementi per poter concretare le propde richieste 
abbia lasci:ato comunque inadempiuto quell'onere formale di tempestiviti� 
(lodo 29 maggio 1939, Impr. Pagliarini -Min LL. PP., in Giurispr. 

00. PP., 1949, I, 2141; Lodo 1 luglio 1935, Impr. Zapponi -Min. Agric., 
ibidem, 1936, I, 234). 
La sospensione, dunque, quando in ipotesi concreti una sltuazlone 
pregiudizievole, la quale sia, come nella specie, riconoscibile ed apprezzabile 
nel tempo dell'interruzione, � vicenda sempre soggetta all'onere 
della riserva, da' iscriver.si, quanto meno, nel verbale di ripresa, cio� 
nella sede del primo ademptmento successivo al palesarsi degli elementi 
causali e determinativi essenziali del pregiudizio asserito. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN .MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1195 

Per altro, pur nella risolutivit� del superiore argomento, osserva il 
Collegio che la iscrizione della riserva (quanto meno) nel verbale di 
ripresa si palesa, in casi del genere, egualmente necessaria (portando 
quindi ad identica situazione negativa in ordine all'ammissibilit� della 
presente domanda) anche ponendo la questione, avente i termini anzidetti, 
da un diverso punto di vista. Invero in base al disposto dell'art. 34 
delle Cond. gen., pu� aversi una delle seguenti ipotesi: a) che l'appaltatore 
sottoscriva verbale di sospensione 1e di ripresa dei lavori; b) che 
l'appaltatore non intervenuto o ricusante la sottoscrizione sia invitato 
a farlo entro un perentorio termine con aa comminatm:ia, per l'ipotesi 

1 di rifiuto, della insuperabile pr.esunzione di verit� delle risultanze del 
verbale sottoscritto da due testimoni; c) che l'appaltatore sottoscriva 
con riserva, nel qual caso gli incombe, ai s1ensi dell'art. 33 dello stesso 
capitolato, l'onere (sanzionato da decadenza) di sviluppare le' proprie 
ragioni indkando i compensi relativi. 
Ci� posto, non sembra contestabile, come � stato osservato, che 
� la dichiarata perentoriet� del termine da assegnarsi all'appaltatore nel 
caso di mancato intervento alla firma e la sanzione dell'inefficacia espressamente 
comminata per le eccezioni e le domande, proposte con rituale 
riserva ma non spiegate nei mo�ti e nei termini prevtsti .dal citato airt. 33, 
ben valgono a giustificare l'affermazione che la firma 1senza riserva dei 
verbali di sospensione e di rip�resa dei lavori preclude al pari dell'utile 
decorso del 1cennato termine di grazia la facolt� dell'appaltatore di 
propone utilmente eccezioni e domande comunque afferenti alla legittimit� 
della sospensione ed alla� sua durata �; essendo ovvio che ad eccezioni 
e domande non proposte con rituale e tempeistiva riserva debba 
negarsi, a fortiori, quell'efficacia che le cond. gen. negano ad eccezioni 
e domande proposte con rituale e tempestiva riserva ma non 1seguite da 
rituali e tempe,stive esplicazioni (cfr. Lodo 18 dkemJ;>re 1962, fall. Impr. 
Strovaggi ~Ist. Aut. Case Pop. di Messina, in Arb. ed App. 1963, 2101). 
Ben si intende pertanto che anche seguendo quest'ulteriore concetto 
debba ancora pervenirsi all'affermazione di inammissibilit� della do, 
manda, skcome preclusa dall'omeissa iscrizione della relativa riserva, 
quanto meno nel verbale di ripresa dei lavori. In tal senso cfr. anche 
lodo Rorria 2'0 febbraio 1968, soc. Nuove Costruzioni Idrauliche -Min. 
Difesa, in Rass. Avv. Stato, 1968, I, 12.s. 
Infine anche se si volesse ipotizzare l'esdusione della validit� dei 
suesposti argomenti formali in rapporto a fattori di danno alligato come 
effetto dell'asserito aggravio dei costi e dell'organizzazione del reperimento 
della mano d'opera, supponendo tale evenienza come non immediatamente 
apprezzabile nelle sue conseguenze finanziarie, neppure in 
tali soli limiti la domanda potrebbe avere accoglimento. 



1196 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Invero per poter prendere in considerazione un tale specifico [profilo 
� indubbio �che la deduzione avrebbe dovuto giovarsi di prove analitiche 
e complete in ordine alle categorie ed ai quantitativi colpiti da 
tali aumenti e dalla misura pel'centuale di tali aumenti, riferita a eia


. scuna di tali categorie e quantitativi. Laddove, al contrario, nella specie, 
l'aggravio resta semplicemente asserito nella sua causale, forfettariamente 
indicato nel suo importo generale, assolutamente immotivato nei 
fattori di quantit� qualit�, e percentuali, pres.pposti nella doma~da. 
In cos� fatta situaziohe sembra quindi evidente non 1soltanto che 
trattasi di pretesa non provata e perci� in ogni caso da rigettare, ma 
anche l'impossibilit� di 1stabilire se l'asserito aumento idei costi fosse 

o non fosse manifesto all'atto della r~presa dei lavori, per il che finisce 
in complesso per il valer-e per questa particolare istanza la .gen:erale 
eccezione di intempestivit� della riserva:~ (Omissis). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 18 dicembre 1970, n. 2713 -Pres. 
Rossano -Est. Elia -P. M. Antoci (conf.) -Impresa Magnani Gaudenzio 
(avv. Sciacca) �c. Consorzio bonifica Valle del Tenna (avv. 
Properzi) e Ministero dell'Agricoltura e Foreste (avv. Stato Savarese). 


Appalto -Appalto di opere pubbliche -Appalto da parte di un Consorzio 
di bonifica della costruzione di una strada -Rinvio del capi' 


tolato speciale all'art. 1657 c. c. pir la determinazione di prezzi 
per categorie di lavoro non previsti in elenco -Presuppostl_,per la 
determinazione giudiziale dei prezzi -Differenze rispetto. all'ar


bitraggio. 

(d.lg. 13 febbraio 1933, n. 215; e.e., art. 1657). 

Procedimento civile -Consulenza tecnica d'ufficio -Ammissibilit� al 
fine di raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una 
pretesa -Esclusione. 

(e.p.e., artt. 61 e segg., 191 e segg.). 

n rinvio di un capitolato speciale disciplinante l'appalto di un'opera 
di bonifica alla determinazione giudiziale di prezzi per categorie di lavoro 
non previste nell'elenco contrattuale non si confonde con-la clau�sola 
di arbitraggio, con cui le parti affidano al terzo arbitratore una 
funzione di diritto sostanziale, che consiste nella integrazione di un 
contratto gi� concluso ed incompleto. L'attivit� di determinazione da 
parte del giudice non �, infatti, dipendente da mandato di parte, ma 
deriva dalla legge, ed implica il dovere di motivazione deHa decisione.� 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. ] 197 

con riferimento agli atti processuali. Ci� postula che, al fine deU'esplica� 
zione di tale attivit�, il Giudice disponga di elementi, allo stato degli 
atti, che gli consentano di decidere iL dubbio sul quantum spettante 
all'appaltatore, in mancanza di che egli deve rigettare la domanda (1). 

La consulenza tecnica d'ufficio non pu� essere intesa come un mezzo 
esonerativo della prova e non pu�, quindi, essere ammessa per raccogliere 
elementi di fatto da porre a fondamento di una pretesa, potendo 
servire, invece, solo alla valutazione di fatti gi�� accertati (2). 

(Omissis). -Col primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia 
violazione degli artt. 1657 �c..c., 112 e 132 �C.p.c., in relazione ai nn. 3 e 4 
dell'art. 360 c.p.c., deducendo che la Corte di merito omise di pronuncia1re 
sulla domanda di liquidazione giudiziale del compenso dovuto per 
il materiale prelevato da cave di p�restito. La censura � infondata. 

Proprio in relazione alla domanda di liquidazione del compenso per 
i materiali provenienti da cava di prestito, la Corte di merito ebbe a 
rilevare �che inesattamente il Tribunale aveva ritenuto che il compenso 
di lire 80 al mc., di cui al n. 5 del prezzario, comprendesse anche il 
compenso per i materiali provenienti da �cave di prestito, mentre invece, 
l'art. 12 lett. B) del capitolato speciale prescrive la determinazione 
di apposito prezzo, per le materie da �cave di prestito, che, in mancanza 
di tariffe, dovrebbe essere stabilito dal giudice. La Corte rigett� l'appello 
e le istanze relative a tale liquidazione, ritenendo che in atti 
mancasse ogni elemento utile per liquidare il compenso spettante alla 
dcorrente per i materiali da cave di prestito, onde, in tale situazione, 
diveniva inutile persino la nomina di un consulente tecnico, essendo 

(1) Si ha arbitraggio (da non confondere con l'arbitrato irrituale, con 
cui � affidata agli �ru-bitri la sdluzione sul piano negoziale -e quindi con 
pronuncia, il merito della quale � sottratto a riesame da parte del giudice di 
una controversia insorta intorno ad un rapporto corrente fJ:"a le parti 
e completo di tutti i suoi elementi) allorch� agli arbitri � devoluta la 
determinazione di una parte del contenuto od oggetto di un contratto in 
sostituzione delle parti, cio� l'integrazione di un negozio, gi� concluso ma 
non completo, con l'elemento mancante, in modo che gli arbitri concorrono, 
con le parti, nella formazione del contenuto del negozio: cos� Cass., 1� aprile 
1965, n. 561, Giur. it., Mass., 1965, 190-191. 
Ricorre, viceversa, la determinazione officio judicis ex art. 1657 c. c. 
allorch� le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo, n� 
abbiano stabilito il modo di determinarla, n� essa sia calcolabile in base 
a tariffe e ad usi: Cass., 14 marzo 1962, n. 529, id., Mass., 1962, 181. 

(2) La consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma di 
eventuale integrazione delle cognizioni tecniche del giudice: a tal fine 
l'art. 61 c.p.c. attribuisce a quest'ultimo il potere discrf!zionale di valutare 
la necessit� di �avvalersi dell'opera di un consulente tecnico, cui la legge 
;:lttribuisce la veste di suo ausiliare:' Cass., 28 :settembre 1968, n. 3013, Foro 
it., Rep., 1968, 574, n. 3. 
~ 


~ 

! 


1198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

.impossibile, per difetto assoluto di elementi, espletare qualsiasi indagine 
�$Ul quantum spettante per il compenso relativo a materie da cave 
di prestito. 

Col secondo motivo di gravame, denuncia la ricorrente violazione 
ctell;art. 1657 e.e. ed insufficiente e �controddittorra motivazione in relazione 
ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., deducendo che la Corte di merito, 
prima di afferma.J:e l'inesistenza di usi e tariffe. atte a fornire elementi. 
di Iiquidl:'lzione del quantum spettante per i materiali da cave di prestito, 
avrebbe do'\'uto nominare un esperto e un consulente tecnico e utilizzare 
tariffe ed usi relativi a J,Jrestazioni analoghe, come termini di riferimento 
a sensi dell'art. 1657 "e.e. tanto pi� considerando che per la determinazione 
del corrispettivo il giudice es'ercita funzioni di integrazione negoziale, 
equivalenti a quelle previste dall'art. 1349 e.e. per l'arbitratore. 

Anche questa censura � infondata. 

L'art. 1349 e.e. prevede che per concorde volont� delle parti la 
determinazione dedotta in �contratto �sia deferita ad un terzo, onde, con 
arbitraggio, le parti affidano al terzo arbitratore una funzione di diritto 
sostanziale, rispetto ad es.se soggettivamente sostitutiva, che consiste 
nella integrazione di un contratto gi� concluso ed incompleto. (Cass. 
1 aprile 1965, n. 561). 

L'art. 1657 preved'e, in ipotesi di contratto di appalto, che il giudice 
determini la misura del corrispettivo, se le parti non stabilirono la 
misura di es1so, n� il modo di determinare la misura, e la stessa non sia 
calcolabile in base a tariffe ed usi (Cass. 14 marzo 19�92, n. 529). 

Ma � pur sempre necessario, ai fini dell'attivit� giudiziale di deter:
11baz~one della misura del corrispettivo, che tale attivit� .sia possibile 

.allo stato degli atti, ossia che il giudice disponga di elementi che gli 
consentano di decidere il dubbio sul quantum spettante all'avente diritto, 
cio� al locator operis. 

L'attivit� di determinazione da parte del giudice non � infatti dip.endente 
da mandato di parte, come quella dell'arbitratore, ma, derivando 
dalla legge, implica il dovere di motivazione della decisione, con riferimento, 
bppunto, agli atti processuali. 

Nella specie la Cort_e di merito rilev� che mancava la indicazione 
del numero della cave di prestito, nonch� della distanza, della cave 
stesse, dalla strada, ed ancora della natura delle cave, dell'ubicazione 

La .consulenza tecnica non va intesa come un mezzo esonerativo della 
prova, che .� retta dal principio della disponibilit� di cui all'art. 115 c.p.c., 
ma � solo un mezzo sussidiario, messo a disposizione del giudice, per avere, 
quando sia necessario, la possibilit� di ricevere chiarimenti in materia tecnica: 
Cass., 6 giugno 1968, n. 1700 e 5 gennaio 1966, n. 93, Giur. it., Mass. 
1968, 606, e 1966, 38 . .Su tutto l'argomento, v. 1a per.sicua sentenza 27 giugno 
1970 del Tribunale di Napoli, in questa Rassegna, 1970, I, 572 e segg., cui fa 
da supporto -ibidem -diffusa e penetrante nota di MARZANO. 


PARTE I, SEZ. VI, GIURIS. IN MATERIA DI ACQUE, APPALTI ECC. 1199 

loro, dei mezzi manuali o meccanici di escavazione, onde era materialmente 
impossibile stabilire se il prezzo di lire. 280 al mc., gi� riscosso, 
fosse o meno adeguato. Tale .situazione rendeva impossibile, a giudizio 
della Corte di merito, ogni indagine, circa l'adeguatezza del corrispettivo 
e, dunque, inutile una �consulenza tecnica. L'ammissione di una consulenza 
tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la 
utilit� di disporre la conrsulenza rientra nella valutazione discrezionale 
dello stesso giudice di merito, insindacabile in Cassazione (Cass. 11 ottobre 
1968, n. 2434). 

N� la consulenza tecnica pu� essere intesa come un mezzo esoneljativo 
dalla prova, n� pu� essere ammessa per raccogliere elementi di fatto 
da porre a fondamento di una pretesa, potendo servire, invece, solo a 
valutazione di fatt~ gi� accertati (Ca�ss, 5 gennaio 1966, n. 93; Cass. 10 
gennaio 1966, n. 197 e Cass. 6 giugno 19618, n. 1700). -(Omissis). 

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SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

CORTE DI CASSAZIONE ,Sez. IV, 9 l�glio 1969, n. 2239 -Pres. Casta!
di -Rel. Valentino -P. M. Lenzi (conf.) -Rie. Fogliani. 

Procedimento penale -Dibattimento -Rinvi~ prima delle formalit� 
di apertura a data fissa -Non � sospensione. 
(�rt. 431, 432 c.p.c.). 

Procedit;nento penale -Decreto di citazione -Partecipazione ai difensori 
-Omessa notifica al difensore di fiducia -Nullit� assoluta Eccezionale 
sanabilit� per la comparizione della parte interessata. 

(art. 185, 188 c.p.c.). 

Il rinvio del dibattimento prima del compimento delle formalit� 
cli apertu1�a, anche se contenente l'indicazione della data dell'udienza, costituisce 
tecnicamente rinvio a tempo indeterminato, poich�, mancando 
la cestituzione del rapporto processuale, il dibattimento non ha inizio e 
non pu� quindi essere sospeso (1). 

La nullit� determinata dalla mancata notificazione al difensore di 
fiducia dell'avviso della data in cui ha luogo il dibattimento, pur rien


(1) La prima massima � conforme alla costante giurisprudenza della 
Suprema Corte che ha sempre logicamente affermato, di fronte ai sempre 
pi� frequent� provved}menti di c. d. rinvio a udienza fissa prima della 
costituzione del rapporto processuale, la loro sostanziale natura di rinvio 
a tempo indeterminato (c. d. rinvio a nuovo a:-uolo), presupponendo invece 
la sospensione la gi� avvenuta regolare costituzione del rapporto processuale 
e la conseguente apertura del dibattimento. Con ci� � evidente che 
la previsione della data, nel provvedi.mento di rinvio, della pros<>ima 
udienza, non � vaUdo criterio per stabiHre se trattisi di sospensione o di 
rinvio, (V. nello stesso senso: Cass. 22 maggio 1964, rie. IovINELLI, in Cass. 
Pen. Massimario Annoiato, 1965, 87; 7 febbraio 1969 rie. D'AMICO in Mas?imario 
Ufficiiale, 1969, 184, n. 110.271; v. anche Cass. 21 febbraio 1969, rie. 
STRATI, ivi, 232, .n. 110.377 che ha ritenuto che il provvedimento di rinvio 
emesso a norma dell'art. 432 c.p.p. dopo la chiusura del dibattimento non 
pu� considerarsi nullo, n� tanto meno abnorme). 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1201 

trando fra q�elle previste dall'art. 185, n. 3 c.p.p. � suscettibile dell'eccezionUJle 
sanatoria prevista dall'a'!'t. 188 c.p.p. che, in deroga al principio 
generale stabilito dallo stesso art. 185, stabiLisce l'efficacia convalidante 
della comparizione deUa parte interessata "(2). 

(Omissis). -Il ricorso va rigettato. 

Col primo motivo l'imputato sostiene che, poich� l'avviso della data 

fissata per il dibattimento innanzi al Pretore era stato notificato al 

difensore di ufficio, anzich� a quello di <fiducia -nella specie l'Avvoca


tura dello Stato, la cui nomina, regolarmente spedita, risultava anche 

pervenuta in tempo utile alla Pretura di Firenze -ricorre. nullit� ai 

sensi dell'art. 185 n. 3 c.p.p. 

Prima di esaminare la questione,.� opportuno puntualizzare in fatto 

che tanto il difensore di fiducia che l'imputato si presentarono all'udienza 

fissata dell'll ottobre 1967, sia pure al solo fine di far rilevare l'irre


~olarit�, e che il Pretore, pdma del compimento delle formalit� di 

apertura del dibattimento, su istanza del ,difensore, rinvi� al 27 novem


bre 1967. All'uopo, egli avvis� verbalmente l'imputato ai sensi del 

4� comma dell'art. 166 e dispose notifica di regolare avvLso ex art. 410 

c.p.p. al difensore di fiducia, avv. dello Stato Bozzi; il cht> fu eseguito 
il 18 novembre 1967 (fal. 58). 
Premesso ci�, � chiaro che mentre, ,da un lato, non si pu� dubitare 
che la mancata notifica al "difensore di fiducia, regolarmente nominato 
ed indicato all'A.G. procedente, delI'avviso di �cui all'art. 410 c.p.p. rientra 
fra le nullit� assoluta dell'art. 185, n. 3 c.p.p., per l'innegabile pre


(2) Sulla seconda massima v. Cass. 30 giugno 1969 rie. RoMANr in 
Massimario Ufficiale 1969, 354 n. 111.998 che si adegua all'insegnamento 
delle Sezioni Unite espresso nella decisione citata in motivazione V. anche 
Cass. 29 luglio 1969 rie. SoLGIN in Massimario Ufficiale 1969, 1094, n: 112.307 
che esclude che tale sanatoria possa ricorrere nell'ipotesi di comparizione 
del sofo difensore, poich� a questi non pu� riconoscersi la qualit� di parte 
interessata. Sulla individuazione di parte interessata in dottrina prevale 
la tesi che sia insufficiente la comparizione del solo imputato disgiunta 
. da quel:la del difensore e che debbono comparire entrambi (CoRDERO -Nullit� 
sanatorie, vizi innocui, In Riv. It. Dir. Proc. Pen. a961, 719; CoNso Questioni 
nuove di procedura penale, 1959, p. 178: la concezione di imputato-
difensore come parte unica complessa). 

In senso contrario v. MASSA -Sull'avviso ai difensori a norma dell'articolo 
410 c.p.p. in Studi giuridici in onore di A. DE MARSICo, vol. II, 1960, 

p. 121; LozzI -in Riv. it. dir. proc. pen. 1961, 246. 
Per. quanto non sia detto espressamente in motivazione, deve intendersi 
che la sanatoria di cui all'art. 188 c.p..p. operi soltanto a condizione 
che al difensore, comparso per far rilevare la nullit�, sia concesso il termine 
dilatorio minimo di cinque giorni: in questo senso si era espressa la 
sentenza a Sezioni Unite�citata in motivazone (v. in Cass. Pen. Mass. Anno




RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

giudizio che deriva alla difesa da tale omissione, dall'altro lato non pu� 

negarsi che tale nullit� cess� dallo 1spiegare ogni effetto 1sullo svolgi


mento ,successivo del procedimento giacch� il i:invio �all'udienza del 

27 novembre 1967, anche 1se contenente l'indicazione della data pre


detta, costitu� tecnicamente rinvio a tempo indeterminato ai sensi ,dello 

art. 432 c,p.p. 

� ben vero che il ricorrente contesta ci� e sostiene che si tratt� di 

so.scpensione del dibattimento ai 1sensi dell'alrt. 431 c.p.p., ma il rilievo

1

non ha pregio perch�, allorquando, come nel .caso, non 1si .sono ancora 
compiute le formalit� di apertura, manca la costituzione del rapporto 
�processuale ed il dibattimento non conosce inizio.�Pertanto, ogni differimento 
-anche se ad udienza fissa ~ra1ppresenta rinvio a tempo indeterminato 
e non sospensione, non potendo essere sospeso ci� che neppure 

� iniziato. 

In ogni ca1so, anche a voleire accedere alla tesi del �ricolt'rente, ugual


mente la nullit� in questione 1sarebbe sanata ai sensi del cpv. dell'art. 188 

c.p.p., perch� � innegabile 1che alla parte pr�sente assistita dal difensore 

di fiducia fu accordato un termine pi� che congruo il quale, 'se pure 

diretto, principalmente, a favorire le trattative di componimento in corso 

con la vittima, tuttavia fu disponibile anche per la difesa. 

N� vale oppoJ:1re, come fa il ricorrente, che si tratta di nullit� 

insanabile, perch� � pacifico in dottrina ed in giurisprudenza ed � stato 

riaffe.mnato dalle Sez. Unite Penali con sentenza 13 febbraio 1965 -

Formichetti, che l'art. 188 costitu~sce, deroga al principio generale del


l'art. 185, nei cui confronti, normalmente, solo il giudicato opera da 

sanatoria, ed attributsce valore di convalescenza alla comparizione della 

parte interessata. -(Omissis). ' 

tato, 1965, p. 608, n. 1083; v. anche Cass. 21 luglo 1969 rie. BALSARINI 

in questa Rassegna, 1969, 778). 

Il carattere assoluto della nullit� derivante dalla violazione del termine 
per la difesa (termine per comparire sancito dagli artt. 405, 407 e 
409 c.p.p.) comporta ovviamente l'inefficacia, agli effetti della sanatoria, 
della nomina di un difensore d'ufficio nel dibattimento per il quale � mancato 
l'avviso al difensore di fiducia o d'ufficio precedentemente nominato: 

v. Cass., 19 luglio 1969 rie. MENGAROTTI in questa Rassegna, 1969, 777. 
Va rilevato che la possibilit� di sanatoria anche delle nullit� assolute 
attraverso l'accettazione dell'atto o il raggiungimento dello scopo, ormai 
affermato dalla giurisprudenza, consente tuttora di affermare la distinzione 
fra atti assolutamente nulli e atti inesistenti o, come talvolta la giurisprudenza 
si � espressa, fra nullit�-inesistenza e nullit�-inefficacia (v. Cass. 
3 dicembre 1965 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 1967, p. 126 n. 136). In tal 
caso, la nullit�-inesistenza � riferita a quegli atti che manchino dei requisiti 
minimi indispensabili per essere identificati come atti propri di quella 
figura (v. Cass. 19 ottobre 1966 in Cass. Pen. Mass. Annotato, 1967, p. 772, 

n. 1201). 
P.D.T. 
\ 


PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 1203 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 ottobre 1969, n. 931 -Pres. Reviglio 
Della Veneda -Rel. Martorano -P. M, Bigazzi (conf.) -Rie. 
Sa1emi ed altro. 

Costituzione della Repubblica -Questioni di legittimit� costituzionale Codice 
di procedura penale -Istruzione formale -Facolt� riconosciute 
dall'art. 303 cod. proc. pen. al P. M. e non alla difesa Contrasto 
con l'art. 24 comma secondo Cost: -Manifesta infondatezza. 


Costituzione della Repubblica -Questioni di legittimit� costituzionale Codice 
di procedura penale -Istruzione -Difesa dell'imputato Limitazione 
ad un solo difensore -Contrasto dell'art. 124 cod. 
proc. pen. con l'art. 24, comma secondo Cost. -Manifesta infondatezza. 


Procedimento penale -Nullit� -In genere -Nullit� assoluta -Sanato.
ria per raggiungimento dello scopo -Fattispecie. 

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale 
deU'art. 303 cod. proc. pen. in relazione ail'art. 24 comma secondo, 
Cost. n diritto di difesa, infatti, pur con le limitazioni che la struttum 
del procedimento comporta, � garantito nel corso della istruzione da 
una se1�ie di disposizioni, tra cui gli artt. 304, 304 bis, ter e quater e 372 
cod. proc. pen. I 

La maggiore estensione delle facolt� del P. M. rispetto al difensore 
non costituisce affatto una menomazione del diritto di difesa, ma deriva 
appunto dalla natura e dalla struttura del procedimento penale e daHe 
corrispondenti diverse funzioni ed attribuzioni del P. M., cui compete 
pro.muovere ed esercitare l'azione penale e che, conseguentemente, in 
attuazione� delle esigenze di giustizia sostanziale a che nessuna indagine 
venga omessa (e ci� anche nell'interesse dell'irriputato) pu� assistere 
agli atti di istruzione, prenderne visione in ogni stato del procedimento 
e fare richieste (1). 

(1) La struttura inquisitoria del sistema processuale italiano si riflette 
ancora in talune decisioni della Corte di Cassazione, come questa, in cui 
la valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimit� 
costituzionale avrebbe comportato un riesame del sistema nelle sue 
linee essenziali e l'eventuale dichiarazione di incostituzionalit� dell'articolo 
303 c.p.p. un preoccupante vuoto legislativo. La horma, per come � 
concepita, non avrebbe. consentito infatti altrp. pronuncia di illegittimit� 
costituzionale se non quella, tanto discussa, con la formula �per la parte 
in cui non consente l'esercizio del diritto di difesa � con la conseguente 
! ~ 

urgenza di provvedere ad una nuova normativa. V. infatti, rispetto alla 

! 

! 

~ 


1204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I

� manifestamente infondata la questione di legittimit� costituzionale 

I

dell'art. 124 cod. proc. pen. in relazione all'art. 24, comma secondo, Cost. 

sul riflesso che la disposizione limita l'assistenza dell'imputato in fase 
istruttoria ad un sol difensore, spettando al legislatore di stabilire le 
modalit� di attuazione, nelle varie fasi del procedimento, del principio 
dettato dalla citata norma costituzionale. 

La nullit� assoluta del decreto di citazione a giudizio, dovuta ad ' erronea in4icazione della data di comparizione, � sanata per raggiungimento 
dello scopo ove l'imputato, presentando tramite il difensore un 

icertificato medico per ottenere un rinvio, dimostri di essere a conoscenza 
dell'esatta data del dibattimento (2). 

recente (Corte Cost. 16 dicembre 1970, n. 190) dichiarazione di incostituzionalit� 
dell'art. 304 bis � in quanto non consentiva � l'assistenza del difensore 
all'interrogatorio dell'imputato, il D.L. 23 gennaio 1971 n. 1 (in G. U. 
23 gennaio 1971) che ha colmato la lacuna, garantendo positivamente il 
diritto del difensore ad assistere� all'interrogatorio, agli esperimenti giudiziari, 
alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e aHe ricognizioni. 

(2) Sull'ultima massima, v. la nota a Cass. 9 luglio 1969, supra. 
P.D.T. 

PARTE SECONDA 




QUESTIONI 

SOLIDARIET� TRIBUTARIA: QUESTIONI DI DIRITTO TRANSITORIO 

Con le due ormai note sentenze 20 gennaio 1969, n. 135 (in questa 

Rassegna, 1969, I, 293) e 28 ottobre 1969, n. 3534 (ivi, 1971, I, 81) la Corte di 

Cassazione ha dichiarato inesistente sotto ogni pTOfilo la cosi.detta solidariet� 

speciale tributaria, affermando senza residui equivoci che tutti i rapporti 

di diritto tributario sottostanno alle regole della solidaret� dettate dal 

codice civHe. bi questo � nuovo corso � della giurisprudenza occorre ormai 

prendere atto non sembrando probabili dei ripensamenti. 

Fra i numerosi e difficoltosi problemi specifici che si incontrano sulla 

via dell'adeguameto dell'assai diversificato sistema tributario al nuovo 

concetto di solidariet�, uno preme con particolare gravit� ed urgenza: la 

sorte dei numerosissimi procedimenti che erano gi� pendenti quando il 

vecchio concetto di solidariet� tributaria ha cominciato ad essere scosso, 

introdotti quando, sia per la Finanza che per i contribuenti, vigeva incon


tr;;:1stato come pochi altri il principio della speciale solidariet� tributaria 

sul cui presupposto erano stabilite le preclusioni e le decadenze. 

Abbiamo detto che la S. C. ha dichiarato inesistente il principio della 

solidariet� tributaria, perch�, proprio come per un atto inesistente, si vor


rebbe che vengano a mancare totalmente e ab 01�igine (con una finzione si 

dice che non si sono mai prodotti) gli effetti di un'attivit� laboriosa come 

forse nessun'altra; le recenti pronunce sarebbero quindi capa.ci di una forza 

distruttiva superiore a quella di leggi con efficacia retroattiva. Se bene 

da molti il � nuovo corso � della giurisprudenza sia �stato salutato come una 

vittoria def contribuenti contro la Finanza, guardando pi� da vicino � 

facile vedere che in questa battaglia non vi sono vincitori, per.ch� non 

pochi dispiaceri darebbe ai contribuenti l'assoluta affermazione dell'inesi


stenza della solidariet� tributaria. La gravit� delle conseguenze induce a 

riflettere se sia veramente indiscutibile, come sembrerebbe ad un primo 

esame,' l'eliminazione radicale del tradizionale concetto di solidariet� o se 

possa invece porsi il pa:oblema, di diritto transitorio, della conservazione 

degli effetti della speciale solidariet� prodottisi nei rapporti pregressi. 

Bench� la Corte di Cassazione abbia, in base all'interpretazione compless�va 
del sistema, escluso che un principio di solidariet� differenziata 
esista .e sia mai esistito, non v'� dubbio che la strada oggi percorsa dal1a 
giurisprudenza ordinaria sia stata aperta dalla Corte Costituziionale con le 
sentenze 16 maggio 1968, n. 48 e 28 dicembre 1968, n. 139 (in questa Rassegna, 
1968, I, 859 e 927). Sarebbe fadle allora argomentare che se la 
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimit� di una norma, quella nor.
ma, prima vigente, � stata eliminata dall'ordinamento giuridico solo a 
seguito della pronuncia costituzfona1le, ma con quegli effetti temporali 
stabiliti nell'art. 136 C�st. e nell'art. 30 della legge 11 maa:zo 1953 n. 87. 
Sarebbe cos� reativamente semplice 'la soluzione dei problemi di diritto 
transitoriio; non potrebbe cio� parlarsi di inesistenza ab origine ma di supe


ramento della solidariet� tributaria per effetto della pronunzia (innovativa), 

costituzionale. 

Ma a questa non certo irrilevante considerazione si oppone che n� 

gli artt. 20 e 21 del d. I. 7 agosto 1936, n. 1639, n� l'art. 66 del r. d. 30 dicem



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bre 1923, n. 3270 sulla legge di successione (le norme cui si riferiscono 
le dichiarazioni di illegittimit� costituzionale) contengono, almeno esplicitamente, 
la disposizione ;ritenuta incostituzionale; non si tratterebbe quindi 
della elminazione di una norma esistente ma soltanto della sua interpretazio1;
1e. � chiaro per� che la Corte Costituzionale, separando la norma 

dal testo, ha dichiarato incostituzionale la norma (non espressa) lasciando 
sopravvivere H testo. Non � questa la sede per affrontare il dibattuto p.roblema 
del'l'oggetto delle pronunce costituzionali (se cio� esso sia cosUtuito 
dalla formula o disposizione o testo normativo, ovvero dalla norma o statuizione 
o proposizione normativa); � certo per� che fa Corte Costituzionale 

ha fatto ripetutamente it1icorso alle pronunce, anche di accoglimento, riferite 
a norme che si estraggono dal testo e che con esso non coincidono (per 
un'ampia ricaipitolazione del problema con specifico riferimento alla solidariet� 
tributaria v. FANTOZZI, Un altro mito infranto: � la volta della solidariet� 
tributaria; Giur. .It., 1968, I, 1, 1479, con numerose citazioni). 

Nel caso specifico le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale 
non sono riferibili ad una interpretazione ipotetica delle norme esaminate 
nel senso che contengano il.principio de'lla speoiale solidariet� tributaria, 
ma sono sentenze di accogliment� vere e proprie che hanno per 
oggetto una statuizione normativa vigente nel sistema tributario, anche se 
non dichiarata in modo esplicito dn.una specifica norma. La Corte Costituzionale 
non ha infatti emesso una pronuncia interpretativa di rigetto ma, 
condividendo l'interpr�etazione consolidata della giurisprudenza ordinaria, 
ha dichiarato illegittimo un principio (no!'ma) che, iper essere in contrasto 
con la Costituzione, deve far parte dell'ordinamento positivo. Si legge 
infatti nella sentenza n. 48 che � questa interpretazione del sistema (secondo 
cui la notifica dell'accertamento ad uno dei contribuenti .svolge i suoi 
effetti verso tutti gli altil'i assorbendo nella difesa deil'uno la difesa di 
tutti), consolidata da lunghissimo tempo, ha resistito al dissenso di una 
parte notevole della dottrina, ma non riesce a superare il vaglio della norma 
costituizonale �; ci� signdfica che � necessaria una pronuncia costituzionale 
per eliminare dall'ordinamento giuridico un principio incostituzionale 
che la sola interpretazione non pu� rimuovere. Nella sentenza n. 139 
si conferma che l'identico principio si trae dall'art. 66 della legge sulle 
successioni che contiene disposizioni formalmente autonome. 

Non � dubbio che '1a solidariet� tributaria fosse un principio dell'ordinamento 
giuridico riconosciuto da sempre nella prassi, ne'lla giurisprudenza 
e nella dottrina e solo negli ulttmi anni sottoposto a critica; � chiaro 
perei� che le pronunce costituzionali non hanno semplicemente interpretato 
la norma. La Corte di Cassazione in un'altra ben nota recente sentenza 
che ha aff&mato la natura giurisdizionale delle Commissioni tributarie 
(20 giugno 1969 n. 2175, in questa Rassegna, 1969, I, 538) ha proclamato, 
con un giusto senso di fierezza, che nel complesso sistema di istituti 
di diritto tributario � � stato universalmente riconosciuto alla giurisprudenza 
il merito di aver determinato la costituzione di una consuetudine 
interpretativa ed integrativ� della disciplina normativa �; e ci� ha posto 
in relazione con l'affermazione della Corte Costituzionale che � il poteredovere 
di interpretare con autonomia di orientamento le norme ordinarie 
che fungono da parametro del giudiz~o di legittimit� costituzionale non 
esclude che la Corte Costituzionale debba �tenere nel debito conto una 
costante interpretazione giurisprudenziale che conferisce al processo legislativo 
il suo effettivo valore nella vita giuridica, dato che le norme sono 

II 



PARTE II, QUESTIONI 191 

non quali appaiono in astratto ma quali sono app1icate nella vita quotidiana 
con l'opera del giudice intesa a renderle concil'ete ed efficaci � . � 
quindi legittimo affermare che il principio della speciale solidariet� tl'ibutaria, 
quanto meno per l'effetto di una consuetudine interpretativa e integrativa, 
faceva parte dell'ordinamento tributairio. 

� pacifico che anche le sentenze interpretative di accoglimento della 
Corte Costituzionale spiegano effetto. in senso temporale nei Umiti stabiliti 
nell'art. 136 Cost. Senza addentrarci nell'arduo problema, a titolo di 
esempio, ci limitiamo a ricordare .che nel�'ormai famoso contrasto tra i massimi 
consessi sull'estensibilit� all'istruzione sQIIIllffiaria delle norme sulla 
garan:z;ia della difesa, la Corte Costituzionale, dQ!Po avere emesso una pronuncia 
interpretativa cti rigetto negando che esistesse un'interpretazione 
della norma da poteil'si considerare impegnativa �per generale costante 
adesione della dottrina e della pratica sicuramente e lungamente consolidata 
attraverso il tempo � (sent. 19 febbraio 1965, n. 11, in questa Rassegna, 
1965, I, 25) ha poi, dopo che la Corte di Cassazione aveva rivelato 
una communis o!J)inio sull'interpretazione della norma discussa, dichiarato 
l'illegittimit� costituzionale degli artt. 304 bis, ter e quater c: p. p. in quanto 
ritenuti non estensibili aill'istruzione sommaria (sent. 26 giugno 1965, n. 62, 
Foro It., 1965, I, 1160). Ma, nonostante fosse stata seriamente contestata la 
vigenza nell'ordinamento del principio desunto in via interpretativa dalla 
giurisprudei:iza ordinaria, non si � nemmeno sospettato che-glCeffettfaelia 
dichiarata illegittimit� potessero risalire oltre i limiti temporali propri delle . 
pronunce di accoglimento, ed anzi � stata confermata la validit� degli atti 
processuali pre.cedentemente formati anche se nel corso del giudizio non 
ancora definito. 

Dovrebbe esser quindi chiaro che anche, ed a maggior ragione, le sentenze 
n. 48 e 139 del 1968, che incidono su proposizioni normative sicuramente 
consolidate, debbano spiegare il.'efficacia limitata nel tempo propria 
-delle pronunce costituzionali; cons�guentem�nte il principio (norma) della 
solidariet� tributaria non pu� ritenersi �Caducato ab origine �e quindi, entro 
i limiti che nelle singole fattispecie sar� laborioso determinare, restano 
salvi gli effetti degli atti giuridici formatisi nella osservanza della norma 
al tempo vigente inerenti a situazioni da considerarsi esaurite (cfr. sul 
punto specifico, Cass. 25 novembre 1969, n. 3823, Foro It., 1969, I, 2721). 
Conseguentemente, limitandoci agli effetti della notifica dell'acceTtamento 
di valore nelle imposte indirette preso in considerazione "dalle pronunce 
costituzionali finora intervenute, dovremmo ritenere che d'un canto sono 
da considerare irretrattabili nei confronti di tutti i condebitori gli accertamenti 
notificati, anche ad un solo contribuente, anteTiormente alla pubblicazione 
della sentenza n. 48 del 1968 e quindi irripetibili le imposte 
complementari versate; d'altro canto che i r>icorsi introdotti prima della 
stessa data da uno dei contribuenti gioveranno anche agli altri che sono 
rimasti inattivi. 

Non � augmabile che la Finanza si induca a pretendere, nei limiti 
della prescrizione, il pagamento dell'imposta complementare conseguente 
a tutti gli accertamenti notificati e non impugnati dal contribuente quando 
altro contribuente ha gi� .proposto il ricorso o ha anche ottenuto una pronuncia 
della Commissione che ha ridotto il valore; ma questa sar� una 
conseguenza inevitabile se si vorr� affeirmare che il contribuente pu� 
ancora impugnare 1l'accertamento notificato da anni al suo condebitore 
ovvero che la Finanza sia decaduta, per il decorso del termine annuale 


192 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'airt. 21 del d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, dal diritto al tributo complementare 
verso i contribuenti a cui l'accertamento non sia stato notificato. La 
rilievitazione di tutti i rapporti, che avrebbe un'estensione quantitativa 


..Jmpressionante, non dovrebbe essere consentita in tutte le ipotesi in cui 
l'esaurimento del rapporto (e nel caso dell'accertamento di valore la decadenza) 
verificatosi secondo g1i effetti piropri de1!1a norma dichiarata incostituzionale, 
ha creato situazioni di intangibilit�. Dovrebbe quindi essere 
chiaro, ed augurabile sia per la Finanza che per i contribuenti, che la 
pronuncia costituzionale non possa retroagire oltre i limiti stabiliti nell'art. 
136 Cost. 
Ma la Corte di Cassazione, che innegabilmente ha mutato la sua giurisprudenza 
in conseguenza delle pronunce costituzionali (J'ultima decisione 
sulla solidariet� nel senso tradizionale 20 gennaio 1969, n. 138, .Foro It., 
1969, I, 283 � stata ,pubblicata lo stesso gforno della sentenza n. 135 che ha 
aperto hl nuovo corso) ritiene ora di eliminare in toto la speciale solidariet� 
tributaria in via autonoma indipendentemente dalla pronuncia costituzionale, 
cosicch�, considerando la solidariet� come inesistente, non vi 
sarebbero limiti di tempo per applicare il nuovo concetto ai rapporti anteriori. 
Ed infatti la sentenza 28 ottobre 1969, n. 3534, prendendo in esame 
una fattispecie molto simile a quella considerata dalla Corte Costituz,ionale, 
ha ritenuto che non si fosse verifi.cata la dec1l-denza per proporre l'opposizione 
contro l'ingiunzione per il .pagamento di imposte doganali (art. 24 
legge 25 settembre 1940, n. 1424 e art. 18 d.l. 28 febbraio 1939, n. 334) per 
il .fatto che l'ingiunzione fosse stata gi� notificata 1ad altro condebitore e 
non tempestivamente opposta; il nuovo concetto di solidariet� � stato cio� 
applicato ad una situazione maturata diversi anrii addietro. Con l'altra 
sentenza, n. 135 del 20 gennaio 1969 si � pure affermato che, abolito il 
principio della intercomunicabiJ.it� di effetti o di mutua rappresentanza 
processuale, il giudicato formatosi nei confronti di un contribuente in data 
certamente anteriore alla prima p,ronuncia della Corte Costituzionale non 
fosse opponibile dallta Finanza ai condebitori che non avevano partecipato 
al giudizio. Si � cos� aperta la strada per riportar� in discussione, sotto 
infiniti e imprevedibili profili, rapporti che sarebbero intangibili rispetto 
alla dichiarazione di illegittimit� costituzionale della norma. 
Non � certo facile risolvere i dubbi che si pongono sul problema di 
diritto transitorio. � per� lecito affermare che, almeno limitatamente allo 
accertamento di valore delle imposte indivette, la norma gi� dichiarata 
Hlegitt1ma dalla Corte Costituzci.onale non 1pu� successivamente essere dichiarata 
inesistente dalla Corte di Cassazione e che non pu� ammettersi 
da parte della Cassazione di portare gli, effetti della dichiarazione di illegit


Jj

timit� costituzionftle oltre i limiti deH'art. 136 Cost. Ma se ci� � esatto, 

ii 

come pu� ammettersi che, in una situazione per molti versi analoga, il ::~%

:;


principio della solidariet� applicato� all'impugnazione dell'ingiunzione per 

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la riscossione delle imposte do,ganali possa essere abolito, senza una proaj 
nuncia costituzionale, con efficacia sui rapporti anteriori assai pi� ampia, :�. 
e che negli altri 1casi di provvedimenti soggetti a decadenza (orc1inanza :~~ 
intendentizia e decreto ministeriale di cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, -~ 
pronunce giurisdiz,ionali delle Commissioni e dell'A.G.0.) lo stesso principio 
della solidariet� processuale possa essere eliminato dall'ordinamento giu11=
1 

u

ridico con illimitata efficacia ex tunc? 
Si pone alloria fa questione se la Corte di Cassazione possa incidere 


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sull'ordinamento giuridico, sia pur modificando una � consuetudine inter


pretativa e integrativa �, con efficacia .retroattiva e anche l'ulteriore que


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PARTE II, QUESTIONI 193 

stione se un . pr�inc1p10 entrato a far parte dell'ordinamento tribuatario 
possa essere modificato in sede interpretativa; se cio� siano necessarie 
ulteriori pronunce costituzionali per eliminare in tutti i suoi profili non 
ancora esaminati la speciale solidariet� tributaria, il che :pone naturalmente 
l'altra questione se in tutti i suoi aspetti o in alcuni soltanto il principio 
della solidariet� sia in contrasto con la Costituzione. 


Commentando le decisioni di cui ci stiamo occupando, l'ANDRIOLI 
(Le sentenze della Corte Costituzionale, consuntivo degli effetti sull'ordinamento 
positivo, Foro It., 1969, V, 73) ha notato che la � supersolidariet�. 
tributaria poteva essere eliminata senza far ricorso alla sanzione di incostituzionalit� 
anche al di l� di quanto pu� risolversi in un contrasto con 
la garanzia della tutela giurisd\zionale e che sarebbe stato sufficiente che 
la sentenza della Cassazione 20 gennaio 1969, n. 135 fosse stata deposit�ta 
entro il 20 gennaio 1969 perch� la Corte Costituzionale, investita dell'incidente 
di costituzionalit� degli artt. 20 e 21 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, 
prendesse atto deJ � nuovo corso " della Cassazione e sulla base di questo 
dichiarasse infondata la questione di costituzionalit�. Lo stesso Autore 
rileva infa~ti che la Cassazione solo al termine della sua motivazione ha 
preso atto della dichiarata incostituzionalit� degli artt. 20 e 21 del d.l. 

n. 1639, basando la sua decisione su autonome ragioni; ma allo stesso tempo 
l'Andrioli sottolinea che la Corte Costituzionale ha avvertito Ia necessit� 
di non utilizzare lo schema dell;;i sentenza interpretativa di rigetto per 
imporre l'affermazione di illegittimit� costituzionale del pT.jncipio ed impedire 
che lo stesso principio potesse essere ,ricavato al di fuori degli artt. 20 
e 21 interpretati secondo il loro testo letterale. 
Le ac11te osservazioni dell'Andriolfi (condivise anche da Fantozzi, op. 
cit.), esposte nel quadro pi� generale degli effetti delle pronunce costituzionali 
sull'ordinamento positivo non sfiorano per� il problema della diversa 
efficacia nel tempo che il superamento della � supersolidar,iet� � produce 
se attuato ad opera della Corte Costituzionale o della Corte di Cassazione. 
In definitiva anche per l'Andrioli l'ipotesi 'che la Cassazione provvedesse 
da sola ad eliminare la supersolidariet� � merameri.ie logica, perch� 
� ev.idente che � stata la Corte Costituziona1le ad operare una modificazione 
dell'ordinamento positivo. Consideriamo quindi se la Code di 
Cassazione possa dare al principio (norma) un diverso contenuto. Se il 
principio risulta da una consuetudine interpretativa e integrativa consolidata 
per lunghissimo tempo � ammissibile che nell'ambito dell'interpretazione 
avvengano mutamenti. � vero che in una materia come quella. in 
considerazione non � stata soltanto la giurisprudenza a fondare l'affermazione 
del principio della solidariet� sul quale esisteva veramente una 
generale opinio juris; ed � vero altres� che un fattore esattamente opposto 
a quello produttivo della consuetudine interpretativa non potrebbe operare 
in un modo tanto istantaneo e repentino; comunque, prescindendo dall'app.
rofondimento di cos� vasto problema, pu� ammettersi che Ia consuetudine 
interpretativa possa esser modificata con l'evoluzione giurisprudenziale. 
D'altra parte non vi � ormai un interesse apprezzabile a che della 
questione della solidariet�, nelle parti non ancora esaminate e con riferimento 
ai numerosi testi legislativi, venga investita la Corte Costituzionale, 
potendo ritenersi le .gi� intervenute pronunce di pOTtata generale e quindi 
incidenti sul principio che va oltre i testi legfa;\lativi presi in considerazione. 
Ma una tale modificazione del principio (norma) della soldariet� tributaria 
pu� operarsi soltanto per l'avvenire, come ogni mutazione dell'ordinamento 
giuridico, o tutt'a,1 pi� con limitati e controllabili effem retroattivi. Il !

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194 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA vELLO STATO 

nuovo corso della solidariet� si concreta infatti in una modificazione dell'ordinamento 
positivo che presuppone e conferma (e non esclude) la 
preesistenza del principio modificato e di cui non pu� dichiararsi l'inesistenza 
ab origine. 

� ben vero che riguardo all'evoluzione giurisprudenziale non pu� 
porsi un problema intertemporale delle interpretazioni superate. Ma riguardo 
alla solidariet� tributarfa non pu� parlarsi di una mera evoluzione 
giurisprudenziale; trattasi, come si � visto, di una innovazione sull'ordinamento 
positivo che ha reso necessaria (o almeno ha giustificato) una 
dichiarazione di illegittimit� costituzionale, del superamento cio� di un 
principio che per consuetudine inte,rpretativa o per consuetudine vera e 
propria o, come si riteneva, per dichiarazione implicita del legislatore, 
costituiva jus receptum. Pe,rtanto il nuovo orientamento giurisprudenziale 
della Corte di Cassazione, nonostante lo .sforzo di mostrarsi autonomo, 
deve considerarsi, e tale � nella sostanza, un'interpretazione del giudicato 
costituzionale ed una applicazione di esso, oltre i limiti formali ma nell'ambito 
dehlo stesso contenuto; a tutto il sistema tributario; ma se la radice 
del nuovo concetto di solidariet� � la pronuncia costituz;ionale, non � possibile 
ignorare l'1art. 136 Cost. 

Si pu� quindi�sostenere con valide ragioni che il � nuovo corso � della 
solidariet� non possa, al pari di uno jus superveniens, produrre effetti 
illimitatamente retroattivi. Non � facile stabilire un dies a quo; ma, con 
la buona volont� che la situazione del tutto eccezionale impone, si potrebbe 
convenire nel ritenere sorta � l'alba � della nuova solidaTiet� con la sentenza 
della Corte Costituzionale n. 48 del 16 maggio 1968. 

Sul piano concreto � facile immaginare a quali conseguenze dolorose 
per tutti porterebbe l'affermazione di inesistenza della solidariet� (per un 
cenno sulla difficolt� di assestamento del sistema tributario v. la nota alla 
sen1. n. 3534 del 28 ottobre 1969 in questa RaS1segna, cit.). Mlorch�, a seguito 
dehle pronunce della Corte Costituzionale 6 febbraio 1969, n. 6 e 
10 febbraio 1969, n. rn che avevano �tichiarato la natura non giurisdizionale 
delle Commissioni tr,ibutarie, si profil� il pericolo che i ricorsi per 
Cassazione ex art. 111 Cost. proposti anni addietro, col conforto di una 
ferma giurisprudenza, potessero diventare da un giorno all'altro inammissibili, 
nacque una grave preoccupazione per tutti, ed in parti.colare per i 
contribuenti; ma il numero di questi ricorsi � ben modesta cosa rispetto 
al numero degli accertamenti, dei ricorsi a tutte le Commissioni, delle 
ordinanze intendentizie, dei decreti ministeriali, delle ingiunziioni; applicare 
a tutti questi atti, con illimitata .efficacia ex iunc, le regole comuni del 
cod. civ. significa dare l'occasione al contribuente ormai rassegnato di far 
risorgere controversie attualmente spente, ma significa anche inchiodare 
milioni di contribuenti agli effetti di decadenze inesorabilmente avverate, 
con l'eventualit� anche che le ripercussioni sui rapporti anteriori possono 
essere diverse per le norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale 
rispetto a quelle eliminate dalla Corte di Cassazione. 

Sembra pertanto che sia doveroso cor:p.piere uno sfoczo, e quanto 

esposto pu� essere un modesto contributo, affinch� pur accettando la nuova 

concezione della solidariet� tributaria in quanto proiettata per l'avvenire, 

sia evitata la caducazione ab origine di un principio che per decenni � 

stato alla base del sistema tributario e del suo procedimento amministra


tivo e giurisdizionale. 

CARLO BAFILE 


RASSEGNA DI DOTTRINA 


V. DE MARTINO ed altri, Commentario alla legge fallimentare. Voll. I e II. 
P.E.M. 
L'e1aborazione giurisprudenziale ed il contributo della dottrina in 
materia fallimentare sono stati cos� ricchi e nutriti nel corso dell'ultimo 
decennio da far avverti.re agli autori dell'opera in rassegna l'urgenza di 
porre ordine nel vastissimo materiale utilizzabile dagli operatori pratici 
del d:iritto. 

Bisogna subito dire che iJ risultato \raggiunto da V. De Martino, 

G. Alessi, B. Benin�asa, M. Curdo, B. Manzella e F. Vevde � stato veramente 
eccellente sotto ogni aspetto. 
Il Commentario da essi curiato (e di cui sono stati pubblicati due 
volumi dei sette .previsti nel piano dell'opera) �, 'infatti, quanto di pi� 
completo, esauriente e chiaro si �sia fino ad oggi fatto in un campo, come 
queUo fallimentare, caratterizzato da fermenti di idee vivacissimi e da 
soluzioni interpretativ'e nuove e spesso �contrastanti le t(lle con le altre. 
Al pregio della completezza della sistemazione, l'opera aggiunge quello 
dell'assoluta facilit� di ricerca che ri:sulta ulteriormente agevolata dal 
corredo di adeguati indici analitici e sistematici e di una bigliogirafia veramente 
preziosa. 

Nel segnalare questa raccolta completa e coordinata ai lettori della 
Rassegna, si deve aggiungere ancora che la parte esp01Sitiva premessa al 
commento di ogni singolo articolo risulta di una chiarezza veramente 
esemplare. 

L.M. 

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


LEGGI E DECRETI (*) 

Legge 28 ottobre 1970, n. 801 -Modifica gli artt. 89, 90, secondo 
comma, 128, 138, 243, primo comma, 244, primo comma, e 245, primo 
comma del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, prevedendo sgravi fiscali a 
favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a pi� basso 
reddito ed elevando le sanzioni applicabili per omessa, incompleta o 
infedele dichiarazione (G. U. 18 novembre 1970, n. 292). 

legge 5 novembre 1970, n. 824 -Modifica il secondo ,comma dell'articolo 
281 del codice di procedura penale, escludendo l'efficacia sospensiva 
della impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza 
di scarcerazione (G. U. 24 novembre 1970, n. 297). 

legge 1 O novembre 1970, n. 852 -Rende le disposizioni di cui agli 
artt. 270 e 271 della legge comunale e provinciale applicabili solo nei 
confronti del sindaco, del presidente della giunta provinciale, degli 
assessori comunali e provinciali e dei componenti il consiglio direttivo 
dei consorzi, abroga il 'quinto ed il sesto comma dell'art. 149 e 
stabilisce che la sospensione prevista dall'art. 270 cessa per effetto 
della sentenza assolutoria anche se non passata in giudicato (G. U. 28 
novembre 1970, n .. 302). 

d. P. R. 24 novembre 1970, n. 973 -Disciplina la esecuzione della 
legge 24 dicembre 1969; n. 990, sull'assicura�':icine obbligatoria della 
responsabilit� civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori 
e dei natanti (G. U. 14 dicembre 1970, n. 315). 
legge 1� dicembre 1970, n. 898 -Disciplina casi di scioglimento 
del matrimonio (G. U. 3 dicembre 1970, n. 306). 

legge 18 dicembre l970, n. 1034 -Converte in legge, con modificazioni, 
il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, con provvedimeriti straordinari 
per la ripresa economica (G. U. 23 dicembre 1970, n. 323). 

(�) Si segpalano provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 197 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO 
DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE (*) 


NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice civile, art. 164 (Controdichiarazioni), primo comma, nella parte 
in cui non �mmette i terzi a provare la simulazione delle convenzioni 
matrimoniali. 

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 188, G. U. 23 dicembre 1970, numero 
324. 
Ordinanza di rimessione 21 dicembre 1968 del pretore di Siracusa, 

G. U. 16 aprile 1969, n. 98. 
codice civile, art. 592 (Figli naturali riconosciuti o riconoscibili);� 
art. 593 (Figli naturali non 1�iconoscibili), primo, secondo e quarto comma, 
per quest'ultimo �comma nella parte concernente l'applicabilit� delle 
disposizioni contenute nei commi primo e secondo ai figli non riconosciuti, 
dei quali non sarebbe ammissibile il rconoscmeI1to a norma 
degli artt. 251 e 252, terzo comma; art. 599 (Persone interposte), nella 
parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593 (1). 

� Sentenza 28 dicembre 1970, n. 205, G. U. ,30 dicembre 1970, n. 329. 
Ordinanza di rimessione 9 novembre 1968 del tribunale di Milano, 

G. U. 26 marzo 1969, n. 78. 
codice di .procedura penale, art. 304-bis (Atti a cui possono assistere 
i difensori), primo comma, limitatamente alla parte in cui esclude il 
diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio. 

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. 

Ordinanza di rimessione 4 giugno 1970 della Corte costituzionale, 

G. U. 25 luglio 1970, n. 177 (2). 
d. lg. C. P. S. 22 aprile 1947, n. 285 (Corresponsione delt'indennit� di 
contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli 
immobili urbani), convertito con legge 20 novembre 1951, n. 1323, 
articolo unico, tabella A, nella parte in cui stabilisce l'indennit� �di con( 
*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento 
ai quali sono state proposte o decise le questioni di IegitUmit� costituzionale. 

(1) La illegittimit� degli artt. 592, 593, secondo e quarto comma, e 599 � stata 
dichiarata ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87. 
(2) Questione peraltro gi� in precedenza proposta dal pretore di Camposampiero 
(ordinanza 21 marzo 1969, G. U. 13 agosto 1969, n. 207) e dal pretore di Roma 
(ordinanza 9 febbraio 1970, G. U. 25 marzo 1970, n. 76). 



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198 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

~ 

tingenza, dovuta ai portieri, in misura ridotta in relazione al reddito 
imponibile dello stabile inferiore al minimo stabilito per legge. 

Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
�Ordinanza di rimessione 11 dkembre 1968 della Corte di appello 
di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145. 

d. lg. 14 dicembre 1947, n. 1460 (Aumento della indennit� di contingenza 
ai lavoratori addetti azia vigilanza, custodia e pulizia degli immobili 
urbani), convertito con legge 20 novembre 1951, n. 1323, art. 1, 
nella parte in cui aumenta l'indennit� di contingenza, dovuta ai portieri, 
in misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile 
inferiore al minimo stabilito per legge. 
Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello 
di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. ~45. 

legge 20 novembre 1951, n. 1323 (Ratifica, con modificazioni, del decreto 
legislativo 22 aprile 1947, n. 285, concernente corresponsione dell'inde-
nnit� di contingenza ai lavoratori addetti aUa vigilanza, custodia 
e pulizia degli immobili urbani; e del decreto legislativo 14 dicembre 
1947, n. 1460, concernente aume.nto deUa indennit� di contingenza ai 
lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urba1;
ti), artt. 1 e 2, che ratificano l'articolo unico, tabella A, del d. lg. 

C. P. S. 22 aprile 1947, n. 285 e l'art. 1 del d. 1g. C. P. S. 14 dicembre 
1947, n. 1460 nelle parti in cui rispettivamente stabiliscono ed aumentano 
l'indennit� di contingenza, dovuta ai portieri, in misura. ridotta 
iQ relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore al minimo 
stabilito per legge. 
Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello 
di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145. 

legge 31 marzo 1954, n. 109 (Provvedimenti a favore dei lavoratori 
addetti alla vigilanza; custodia e pulizia degli immobili urbani), art. 2, 
nella parte in �ui stabilisce l'indennit� di contingenza, dovuta ai portieri, 
in misura ridotta in relazione al reddito impon)bile dello stabile 
inferiore al minimo stabilito per legge. 

Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello 
di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145. 

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PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 199 

d. P. R. 10 gennaio 1956, n. 19 (Conglobamento totale del trattamento 
economico del persona.le statale), art. 20, quint� comma. 
Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, 

n. 286. 
Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del 
Consiglio di Stato, G. U. '14 settembre 1968, n. 235. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), .art. 136, lett. b (3). 
Sentenza 18 novembre 1970, n. 160, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 23 dicembre 1968. del tribunale di Genova, 
G. U. 11 giugno 1969, n. 145. 

legge 4 febbraio 1958, n. 23 (Norme per il conglobamento e perequazioni 
salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori �ddetti alla pulizia 
e custodia di stabili urbani), art. 1, nella parte in cui congloba 
nella retribuzione l'indennit� di conti.genza, dovuta ai portieri, in 
misura ridotta in relazione al reddito imponibile dello stabile inferiore 
al minimo stabilito per legge (4). 

Sentenza 18 novembre 1970, n. 161, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della corte di appello 
di Roma, G. U. 11 giugno 1969, n. 145. 

d. P. R. 9 maggio 1961, n. 715 (Norme sul trattamento economico degli 
ope'rai dipendenti dalle imprese ediLi ed affini delle provincie di Genova, 
Imperia, La Spezia e Savona), articolo unico, nella parte in cui 
rende obbligatorio erga omnes il quarto comma dell'a�rt. 11 del contratto 
collettivo di lavoro 1� settembre 1969 per gli operai edili ed affini della 
provincia di Genova (5). 
Sentenza 18 novembre 1970, n. 162, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 8 aprile 1970 del pretore di Genova, G. U. 
3 giugno 1970, n. 136. 

(3) Disposizione gi� dichiarata incostituzionale, con sentenza 15 dicembre 
1967, n. 135, nella parte in c�ui, fra gli oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta 
complementare, non comprendeva l'imposta straordinaria sul patrimonio. 
(4) Altra questione di legittimit� costituzionale della disposizione � stata 
dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione, con 
sentenza 4 maggio 1960, n. 30. 
(5) Per altre declaratorie di illegittimit� costituzionale del d.P.R. 9 maggio 
1961, n. 715 v. sentenze 4 aprile 1967, n. 41 e 18 maggio 1970, n. 71. 



200 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d. P. R. 2t aprile 1965, n. 373 (Co?igLobamento dell'assegno temporaneo 
negLi stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione 
della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), art. 13, quinto comma. 
Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, 

n. 286. 
Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del 
Consiglio di Stato, G. U. 14 settembre 1968, n. 235. 

d. P. R. 5 giugno 1965, n. 749 (Conglobamento deli'assegno mensile e 
competenze analoghe negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale 
statale, in applicazione dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), 
art. 24, quinto comma. 

Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. 
Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del 
Consiglio di Stato, G. U. 14 settembre 1968, n. 235. 

d. I. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e acce1
�tamento dei lavoratori a�grico.U), convertito con legge 11 marzo 1970, 
n. 83, art. 3, n. 1, limitatamente alla sua applicabilit� alla provincia di 
Bolzano, Rella parte in cui attribuisce alle commissioni regionali per 
la mano d'opera agricola il compito di fare proposte in materia di 
" foTmazione professioenale �; art. 3, n. 7, nel testo emendato dalla legge 
di conversione, nella parte in cui comprende, tra i titoli e gli attestati 
da valutare al fine di individuare particolari qualifkhe per le quali � 
ammessa la richiesta nominativa, quelli rilasciati dai corsi della provincia 
di Bolzano; art. 10, nella parte in cui non riproduce, per la pro. 
vincia di Bolzano, la norma dell'art: 11, n. 6, della legge 29 aprile 1949, 
n. 264;. 
Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192, G. U. 30 dicembre 1970, numero 
329 (6). 
Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato il 24 aprile 
1970, G. U. 20 maggio 1970, n~ 125). 

NORME DELLE QUALI � STATA. DICHIARATA NON FONDATA 
LA QUESTIONE DI LEJGITTIMITA COSTITUZIONALE 

Codice civile, art. 595 (Coniuge del bimbo) e art�. 599 (Persone interposte) 
(artt. 3 e 24 della Costituzione) (7). 

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 189, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. 
Ordinanza di rimessione 11 ottobre 1968 .del tribunale di Cagliari, 

G. U. 26 marzo 1969, n. 78. 
(6) Con la stessa sentenza sono state dichiarate non fondate le questioni di 
legittimit� costituzionale degli artt. 3 ultimo comma, 4 e seguenti e 15 del d.l. 3 
febbraio 1970, n. 7 e dalla relativa legge di convenzione. 
(7) L' art. 599 del codice civile � stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 
28 dicembre 1970, n. 205, nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 201 

codice di procedura civile, art. 301 (Morte o impedimento del procuratore), 
ultimo c�omma (art. 24 della Costituzione). 

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 178, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 27 gennaio 1969 del pretore di Pietrasanta, 


G. U. 11 giugno 1969, n, 145. 
codice penale, art. 527 (Atti osceni), art. 528 (Pubblicazioni e spettacoLi 
osceni), e art. 5'29 (Atti e oggetti osceni: nozione) (art. 25, secondo 
comma, della Costituzione). 

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 191, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. � 
Ordinanze di rimessione 27 gennaio 1969 (quattro) del tribunale di 
Monza (G. U. 21 maggio 1969, n. 128) e 5 marzo 1969 del pretore di 
Roma (G. U. 18 giugno 1969, n. 152). 

codice penale, art. 725 (Commercio di scritlti, disegni o altri oggetti 
contrari aLla pubbLica decenza) (art. 21 della Costituzione). 

Sentenza 18 novembre 1970, n. 159, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 
299. 
Ordinanza di rimessione 6 marzo 1969 del tribunale di Spoleto, 
G. U. 23 aprile 1969, n. 105. 
codice di procedura penale, art. 303 (Facolt� del pubblico ministero 
nell'istruzione penale), primo comma (art. 24, secondo comma, della 
Costituzione). 

Sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. 
Ordinanza di rimessione 10 marzo 1969 del giudice istruttore del 
tribunale di Roma, G. U. 21 maggio 1969, n. 128. 

codice di procedura penaie, art. 349 (Regole per l'esame testimoniale), 
ult�mo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (8). 

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 175, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 12 febbraio 1969 del giudice istruttore 
del tribunale di Pesaro, G. U. 16 aprile 1969, n. 98. 

r. d. 30 dfoembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 98 (art. 24 
della Costituzione). 
Sentenza 28 dicembre 1970, n. 199, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. 
Ordinanza di rimessione 16 luglio 1969 del pretore di Bergamo, 


G. U. 5 novembre 1969, n. 280. 
(8) Questione gi� dichiarata non fondata, ma in riferimento agli artt. 109 e 3 
della Costituzione, con sentenza 28 novembre 1968, n. 114. 
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202 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento g.iudiziario), art. 101, se� 
condo comma (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della 
Costituzione) (9). 
Sentenza 2 dicembre 1970; n. 173, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 

Ordinanze di rimessione 29 settembre 1969 del pretore di San 
Ginesio (G. U. 28 gennaio 1970; n. 24) e 23 gennaio 1970 del pretore 
di Palombara Sabina (G. U. 11 marzo 1970, n. 64). 

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del failimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta 
amministrativa), art. 99, primo comma (artt. 3, 101, 104 e 108 della Costituzione). 
Sentenza 18 novembre'1970, n. 1'58, G .. U. 25 novembre 1970, n. 299. 
Ordinanza di rimessione 25 febbraio 1969 del giudice istruttore 
del tribunale di Asti, G. U. 21 maggio 1969, n. 128. 

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina. del faUimento, del concordato 
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preventivo, deU'amministrazione controllata e della liquidazione coatta m 
amministrativa), art. 189, terzo c�omma, nella parte in cui esclude i credifori 
aventi diritto di prelazione dalla deliberazione sulla proposta 
del debitore di ammissione alla amministrazione controllata (art. 3 

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della Costituzione). 

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 202, G. U. 30 dicembre i970, n. 329. 
Ordinanza di rimessione 11 dicembre 1968 della prima �sezione 
civile della Corte di cassazione, G. U. 16 aprile 1969, n. 98. 

d. lg. lgt. 3 maggio 1945, n. 232 (Disposizioni temporanee circa le 
applicazioni e le supplenze di magistrati con funzioni del grado superiore 
e circa il concorso per uditore'), art. 2, primo comma (artt. 25, primo 
comma, 105 e 107, primo �comma, della Costituzione). 
Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanze di rimessione 15 marzo 1969 del pretore di Voltri (G. U. 


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11 giugno 1969, n. 145), 29 settembre 1969 del pretore di San Ginesio 

(G. U. 28 gennaio 1970, n. 24), e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara 
Sabina (G. U. 11 -marzo 1970, n. 64). 
d. lg. lgt. 27 luglio 1945, n. 745 (Divieto di abbattimento di alberi di 
olivo), art. 4 (artt. 24 e 102 della Costituzione) (10). 
Sentenza 28 dicembre 1970, n. 200, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. 

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Ordinanza di rimessione 22 febbraio 1969 del pretore di Gela, G. U. 

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18 giugno 1969, n. 152. 

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(9) Questione dichiarata non fondata anche con sentenza 13 dicembre 1963, r:: 
n ..156. 
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(10) Altra questione di legittimit� costituzionale della disposizione � stata 
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dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 70, 76 e 77 ed alla XV disp. trans. 
della Costituzione, con sentenza 7 luglio 1962, n. 85. 


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PARTE II, RASSEGNA DI L"EGISLAZIONE 203 

d. lg. c. P. S. 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico 
del personale civile non di ruolo in servizio neile Ammini~trazioni 
deUo Stato), art. 9, terzo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione). 
Sentenza 2 dicembre 1970, n. 179, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 9 novembre 1968 della sesta sezione del 
Consiglio di Stato, G. U. 16 aprile 1969, n. 98. 

legge 5 marzo 1951, n. 190 (Norme per il funzionamento degli uffici 
giudiziari), art. l (artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, 
della Costituzione). 

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 

Ordinanze di rimessione 15 marzo 1969 del pr.etore di Voltri (G. U. 
11 giugno 1969, n. 145), e 23 gennaio 1970 del pretore di Palombara 
Sabina (G. U. 11 marzo 1970, n. 64). 

legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Norme integrative della legge 11 gennaio 
1951, n. -25 sulla perequazione tributaria), art. 8, ulthqo comma 

(artt. 3 e 53 della Costituzione). 

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 201, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. 
Ordinanza di rimessione 21 febbraio 1969 del tribunale di Ancona, 
G. U. 18 giugno 1969, n. 152. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 109, lett. c (artt. 3 e 53 della Costituzione). 
Sentenza 28 dicembre 1970, n. 201, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. 
Ordinanza di rimessione� 21 febbraio 1969 del tribunale di Ancona, 

G. U, 18 giugno 1969, n. 152. 
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi stille imposte 
dirette), art. 211, secondo comma (art. 42, secondo e terzo comma, della 
Costituzione) (11). 
Sentenza 28 dicembre 1970, n. 203, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. 
Ordinanza di rimessione 21 dicembre 1968 del tribunale di Milano, 

G. U. 21 maggio 1969, n. 128. 
d. P. R. 16 settembre 1958, n. 916 (Disposizioni di attuazione e di coord.
inamento della legge 24 marzo 1958, n. 195), art. 63, secondo comma 
(artt. 25, primo comma, 105 e 107, primo comma, della Costituzione). 
Sentenza 2 dicembre 1970, n. 173, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanze di rimessione 15 marzo 1969 del pretore di Voltri 

(G. ,U. 11 giugno 1969, n. 145), e 23 gennaio 1970 del preto�re di Palombara 
Sabina (G. U. 11 marzo 1970, n. 64). 
(11) Altra questione di legittimit� costituzionale dell'art. 211 del d.P.R. 29 
gennaio 1958, n. 645 � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art..76 della 
Costituzione, con sentenza 10 giugno 1966, n. 64. 
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204 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), 
art. 8, prim�o comma, � nei sensi di cui in motivazione ,, (artt. 3, primo 
comma, 4, primo :comma, 35, primo comma, e 41, secondo �comma, della 
Costituzione). 

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 194, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. 
Ordinanze di rimessione 31 marzo 1969 del pretore di Cassino 


(G. U. 11 giugno 1969, n. 145) e 10 dicembre 1969 (tre) del pretore di 
Torino (G. U. 4 ma�rzo 1970, n. 57). 
d. 1. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme� in materia di collocamento e accertamento 
dei lavoratmri agricoli), convertito �COn legge 11 marzo 1970, 
n. 83, art. 3, ultimo comma (artt. 18 e seguenti dello Statuto speciale per 
la Regione Trentino-Alto Adige), art. 4 e seguenti e art. 15 (art. 6 dello 
Statuto speciale per la Regione ri:rentino-Alto Adige). 
Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192, G. U. 30 dicembre 1970, numero 
329 (12). 
Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige depositato il 24 aprile 
1970, G. U. 20 maggio 1970, n. 125. 

NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO 
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 


Codice civile, art. 2120 (Indennit� di anzianit�), primo comma, se ed 
in quando condizioni il diritto all'indennit� di anzianit�, con criterio 
diverso da quello stabilito dagli artt. 1 della legge 18 dicembre 1960, 

n. 1561 e 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604, alla prestazione di servizio 
per la durata non inferiore ad un anno (art. 36, primo comma, 
della Costituzione) (13). 

Pretore di Venezia, ordinanza 30 maggio 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

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codice penale, art. 27 (Pene pecuniarie fisse e propo1�zionali), in 

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quanto non stabilisce un limite massimo della pena pecuniaria (art. 27, 
primo e terzo comma, della Costituzione). 

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Tribunale di Pisa, ordinanza 5 ottobre 1970, G. U. 23 dice~bre 
1970, n. 324. 

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(12) Con la stessa sentenza � stata dichiarata la illegittimit� costituzionale, in fm 
parte, degli artt. 3, n. 1 e n. 7, e 10 del d.1. 3 febbraio 1970, n. 7. 
(13) Questione gi� proposta dal pretore di Bergamo (ordinanza 9 gennaio 1970, 
G. U. 4 marzo 1970, n. 57). L'art. 2120, primo comma, del codice civile � stato 
.dichiarato incostituzionale, con sentenza 27 giugno 1968, n. 75, limitatamente alle 
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parti in cui, nel caso di cessazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, 
esclude il diritto del prestatore di lavoro ad una indennit� proporzionale agli anni 

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di servizio, allorquando la cessazione stessa derivi da licenziamento per colpa di lui 

o da dimissioni volontarie. 
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PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 205 

codice penale, art. 81 (Pi� violazioni di una o di di.verse disposizioni 
di legge con una o pi� azioni. Reato continuato), secondo comma, in 
quanto consente di ravvisare la continuazione solo nel caso di pi� violazioni 
� della stessa disposizione di legge ., con disparit� di trattamento 
fondata su motivi formali e conseguente solo al criterio casistico 
seguito dal legislatore (art. 3 della Costituzione) (14). 

Tribunale di Orvieto, ordinanza 27 agosto 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 289. 

codice penale, art. 189 (Ipoteca legale; sequestro), .primo comma, n. 5, 
e ultimo comma, in quanto fa dipendere la natura privilegiata del credito 
solo dalla discrezionale concessione del sequestro (art. 3, primo 
comma, della Costituzione). 

Tribunale di Torino, ordinanza �6 giugno 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

codice penale, art. 313 (Autorizzazione o richiesta di proscioglimento), 
terzo comma, seconda ipotesi, in quanto, nel condizionare la procedibilit� 
dell'azione penale alla discrezionale ed insindacabile valutazione 
dell'autor~t� amministrativa, consente in effetti all'autorit� amministrativa 
l'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 102, primo comma, 
della Costituzione), e secondo valutazioni non suscettibili di sindacato 
.(artt. 113, primo e secondo comma, della Costituzione) (15). 

Giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia, ordinanze �23 ottobre 
1970 (due), G. U. 23 dicembre 1970, n. 324. 

codice penale, art. 341 (Oltraggio a un pubblico ufficiale), 'in quanto 
presuppone un prestigio del pubblico ufficiale maggiore di quello riconosciuto 
agli altri cittadini (artt. 1, 3, 54, 97 e 98 della Costituzione) 
(16). 

Pretore di Carr�, ordinanza 11 luglio 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

(14) Altra questione di legittimit� costituzionale dell'art. 81, secondo e terzo 
comma, del codice penale � stata dichiarata non fondata con sentenza 8 febbraio 
1966, n. 9. 
(15) Diversa questione di legittimit� costituzionale della disposizione � stata 
dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101, 104 e 112 della �costituzione, 
con sentenza 5 maggio 1959, n. 22. Altre questioni sono state proposte dalla 
Corte di assise di l'Aquila (ordinanza 14 giugno 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222), 
dal giudice istruttore del tribunale di Lucca (ordinanza 22 febbraio 1969, G. U. 16' 
aprile 1969, n. 98) e dalla Corte di assise di Torino (ordinanza 28 novembre 1969, 
G. U. 4 marzo 1970, n. 57). 
(16) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 1 e 3 della 
Costituzione, con sentenza 19 luglio 1968, n. 109, e gi� riproposta, in riferimento 
anche agli artt. 28, 54, 97 e 98 della Costituzione, dal prestore di Montebelluna (ordinanza 
24 febbraio 1970, G. U. 1� luglio 1970, n. 163) e dal pretore di Caltanissetta 
(ordinanza 13 marzo 1970, G. U. 1� luglio 1970, n. 163). 

i

I! I 


2.06 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
codice penale, art. 371 (Falso giuramento della parte), secondo 
comma, in quanto considera la ritrattazione del falso dichiarato nel 
caso di giuramento deferito d'ufficio come causa di non punibilit�, 
oppure in quanto non estende al giuramento deferito da~la parte la 
causa di non punibilit� derivante dalla ritrattazione del falso (art. 3, 
primo comma, della Costituzione) (17). 

Pretore di Genova, ordinanza 20 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. 

codice penale, art. 570 (Violazioni degli obblighi di assistenza famigliare), 
primo comma, in quanto punisce con sanzioni penali il coniuge 
che abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi 
di assistenza (artt. 13, primo comma, 16, primo comma, 25, secondo 
comma, e 29, secondo comma, della Costituzione) (18). 

Pretore di Rogliano, ordinanza 10 luglio 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

codice penale, art. 596 (E;;clusione deUa prova liberatoria), primo 
comma, in quanto pone una discriminazione rilevante ai fini dell'applicazione 
dell'amnistia concessa con l'art. 5, lettera d, della legge 
21 maggio 1970, n. 282 (art. 3, primo comma, della CostJtuzione) (19). 

Tribunale di Milano, ordinanze 1� giugno 1970 (due), G. U . .30 
dicembre 1970, n. 329. 

codice penale, art. 656 (Pubblicazione o diffusione di notizie false, 
esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico), in quanto 
punisce la diffusione di notizie tendenziose (art. 21 della Costituzione) 
(20). 

Tribunale di Venezia, ordinanza 16 settembre 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 
Pretore di Recanati, ordinanza 7 ottobre 1970, G. U. '9 dicembre 
1970, n. 311. 

codice penale, art. 665 (Agenzie di affari ed esercizi pubblici non 
autorizzati o vietati), ultima .parte, limitatamente all'inciso � o del


(17) Questione gi� proposta, sotto il secondo dei profili sopra indicati, dal 
pretore di Milano (ordinanza 26 novembre 1969, G. U. 20 maggio 1970, n. 125). 
(18) Altre questioni di legittimit� costituzionale delle disposizioni sono state 
dichiarate non fondate con sentenze 11 dicembre 1964, n. 107 (artt. 29, secondo 
comma, 13, primo comma, e 16, primo comma, della Costituzione) e 23 marzo 1970, 
n. 46 (art. 29 della Costituzione). 
(19) Questione gi� proposta dallo stesso tribunale con ordinanze 27 maggio 
1970 e 26 giugno 1970 (G. U. 16 settembre 1970, n. 235 e 7 ottobre 1970, n. 254). � 
(20) Questione dichiarata non fondata, ma secondo una interpretazione della 
norma diversa da quella giurtsprudenziale, con sentenza 16 marzo 1962, n. 19 
(artt. 21, 18 e 49 della Costituzione), e gi� riproposta dal pr~tore di Recanati (ordinanza 
18 febbraio 1970, G. U. 8 aprile 1970, n. 89) e dal pretore di Firenze (ordinanza 
9 marzo 1970, G. U . .10 giugno 1970, n. 143). 



PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 207 

l'autorit� ., in quanto sanziona penalmente, senza indicazione alcuna 
di caratteri, contenuto e limiti d�lle prescrizioni, la inosservanza di 
prescrizioni di qualsiasi autorit� (art. 25, secondo comma, della Costituzione), 
rimettendo a ciascuna autorit� territorialmente competente 
di determinare il contenuto del preicetto penalmente rilevante 
(art. 3, primo comma, della Costituzione) e di limitare e comprimere 
i diritti garantiti dalla Costituzione anche per motivi diversi dalla 
tutela della sicurezza, incolumit�, igiene e sanit� pubbliche o da motivi 
di giustizia (artt. 2 e 13-28 della Costituzione) (21). 


Pretore di Recanati, ordinanza 31 ottobre 1970, G. U. 23 dicem.
bre 1970, n. 324. 

codice penale, art. 708 (Possesso ingiustificato di valori), in quanto 
pone una presunzione di colpevolezza dell'imputato (art. 24, secondo 
comma, della Costituzione) (22). 

Pretore di Livorno, ordinanza 9 aprile 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

codice di procedura penale, art. 88 (Infermit� di mente soipravvenuta 
dell'imputato), in quanto non consente di sospendere il procedimento 
quando l'imputato sia incapace all'esercizio della difesa materiale 
per st~to d'infermit� diverso dalla incapacit� di intendere e di 
volere (art. 24 della Cost�tuzione). 

Corte di assise di Torino, ordinanza 22 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. 

codice di procedura penale, art. 152 (Obbligo dell'immediata declaratoria 
di determinate cause di non punibilit�), sec:�ondo comma, in 
quanto limita alle sole tre ipotesi indicate la possibilit� di pronunciare 
sentenza di proscioglimento nel merito quando gi� esistano le prove 
a tal fine sufficienti (artt. 3, primo comma, e 27, secondo comma, della 
Costituzione). 

Pretore di Napoli, ordinanza 15 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. 

(21) Analoghe questioni sono state gi� sollevate per 1�art. 650 del codice penale 
dal pretore di Marra (ordinanza 27 novembre 1969, G. U. 25 febbraio 1970, n. 50), 
dal pretore di Chiusa d'Isarco (ordinanza 13 aprile 1970, G. U. 2 settembre 1970,n. 
222), e dallo _stesso pretore di Recanati (ordinanza 21 maggio 1970, G. U. 21 ottobre 
1970, n. 267), e per l'art. 3 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che aggiunge l'art. 12 bis 
al r.d. 5 giugno 1939, n. 1015, dal pretore di Conegliano (ordinanze 30 giugno 1969, 
G. U. 22 ottobre 1969, n. 269 e 4 febbraio �1970 (cinque), G, U. 10 giugno 1970, n. 143). 
(22) L'art. 708 del codice penale � stato dichiarato incostituzionale, con sen-� 
tenza 19 luglio 1968, n. 110, limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni 
personali di condannato per mendicit�, di ammonito, di sottoposto a misura 
di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta. Questione analoga p. quella 
sopra indicata, ma in riferimento all'art. 27 della Costituzione, � stata gi� proposta 
dal pretore di Firenze (ordinanze 28 marzo 1969, 13 maggio 1969 e 28 ottobre 1969, 
G. U. 2 luglio 1969, n. 165, 26 novembre 1969,1n. 299, e 7 gennaio 1970, n. 5). 
I 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura penale, art. 152 (Obbligo deU'immediata declaratoria 
di determinate cause di non punibilit�), secondo comma, e 
art. 592 (Pregiudizialit� deU'amnistia ed eccezioni aUa 1�egola), in 
quanto non consentono al giudice di acquisire nuove prove ed alla 
difesa di fornil'e elementi che possano condurre ad un proscioglimento 
dell'imputato con formula pi� favorevole di quella derivante 
dall'applicazione dell'amnistia (art. 24, secondo comma, della Costituzione) 
(23). 

Pretore di Roma, ordinanza 16 giugno 1970, G. U. 9 dicembre 
1970, n. 311. 

codice di procedura .penale, art. 170 (Notificazioni aiL'impu_tato irreperibile), 
ultimo comma, in quanto non prevede la necessit� di disporre 
nuove indagini quando il procedimento sia rinviato e per la 
notifi.cazione della sentenza (art. 24, secondo comma, della Costituzione) 
(24). 

Pretore di Livorno, ordinanza 19 dicembre 1969, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

codice di procedura penale, art. 192 (Impugnazione deil'imputato, 
dei genitori, del tutore e del difensore), ultimo comma, in quanto limita 
la facolt� di proporre impugnazione del difensore che ha assistito 
l'imputato nel provvedimento al solo procuratore legale o avvocato, 
con esclusione, relativamente alla dichiarazione di gravame avverso 
sentenza pretorile, del laureato in giurisprudenza pi:aticante procuratore 
abilitato al patrocinio avanti le preture (artt. 3 e 24, secondo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Chieri, ordinanza 29 luglio 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

codice di procedura penale, art. 281 (Facolt� d'impugnazione delle 
ordinanze sulla libert� provvisoria), in quanto, in Telazione all'art. 205, 
attribuzione alla impugnazione del pubblico ministero efficacia sospensiva 
dell'ordinanza di concessione della libert� provvisoria (art. 13 
della Costituzione) (25). I 

Giudice istruttore del tribunale di Roma, ordinanza 19 agosto 
1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. 

(23) Questione proposta, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, anche 
dal pretore di Padova (ordinaw:a 29 luglio 1970, G. U. 7 ottobre 1970, n. 254). 
(24) Questione dichiarata non fondata, sotto il secondo profilo indicato, con 
sentenze 18 giugno 1963, n. 90 e 6 luglio 1970, n. 117. Differenti questioni sono state 
proposte, e non ancora decise, dal pretore di Sannicandro Garganico (ordinanza 21 
marzo 1969, G. U. 18 marzo 1969, n. 152). Dal giudice istruttore del tribunale di 
Milano (ordinanza 5 febbraio 1970, G. U. 1� aprile 1970, n. 82) e dal pretore di Volterra 
(ordinanze 6 aprile 1970 (due), 3 giugno 1970 e 17 luglio 1970, G. U. 7 ottobre 
1970, n. 254 e 21 ottobre 1970, n. 267). 
(25) L'art. 281 del codice penale � stato modificato con legge 5 novembre 1970, 
n. 824, che ha escluso l'efficacia sospensiva della impugnazione proposta dal pubblico 
minister&-avverso l'ordinanza di scarcerazione. 
I 

l I 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 209 

codice di procedura penale, art. 304 (Avviso di, procedimento. Nomina 
del difensore), nel testo sostituito con l'art. 8 della legge 5 dicembre 
1969, n. 932, in quanto consente al pretore di non comunicare 
avviso di procedimento quando non ritenga di procedere ad attivit� 
istruttoria (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Pretore di Livorno, ordinanza 1� aprile 1970, G. U. 25 novembr� 
1970, n. 299. 

codice di procedura penale, art. 304 bis (Atti a cui possono assistere 
i difensori), in quanto non consente al difensore di assistere all'audizione 
dei testimoni a futura memoria e ai ~onfronti tra questi e l'imputato 
(art. 24, secondo comma, della Costituzione) (26). 

Giudice istruttore del tribunale di Torino, ordinanza 11 maggio 
1970, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. 

codice di procedura penale, art. 398 (Poteri deL pretore� nel procedimento 
con istruzfone sommaria), in quanto consente al pretore di 
rinviare a giudizio l'imputato senza preventivo interrogatorio e senza 
contestazione del fatto quando siano stati compiuti atti di polizia giudiziaria 
(art. 24 della Costituzione) (27). 

Pretore di Cesena, ordinanza 13 ottobre 1969, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

codice di procedura penale, art. 479 (Proscioglimento per a.Uri motivi), 
in quanto consente di assolvere � per insufficienza di prove � 
pur non essendo superata la presunzione di innocenza dell'imputato 
(art. 27, secondo comma, della Costituzione e art. 6, n. 2 della Convenzione 
europea dei diritti dell'uomo). 

Pretore di Dolo, ordinanza 13 aprile 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

codice di procedura penale, art. 498 (Dichiarazione di contumacia), 
prima parte, in quanto non attribuisce rilevanza all'impedimento a 
comparire del difensore (art. 24, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Chieri, ordinanza 21 aprile 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

codice di procedura p-enale, art. 522 (Questio1ii di nullit�), in quanto 
non prevede il rinvio degli atti al giudice di primo grado quando sia 
accertata durante il giudizio di appello la nullit� del decreto di cita


(26) L'art. 304 bi.s del codice di procedura penale � stato dichiarato incostituzionale, 
con sentenza 16 dicembre 1970, n. 190, limitatamente alla parte in cui 
esclude il diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio. 
(27) V. retro, II, 51, nota 27 e 11, nota 18. 

210 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO S~ATO 

zione emesso in primo grado per mancata citazione delle persone 
offese dal reato (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione) 
(28). 

�.Corte di appello di Bologna, ordinanza 27 ottobre 1969, G. U. 
25 novembre 1970, n. 299. 

codice di .procedura penale, art. 529 (Sottoscrizione dei motivi), 
primo comma, in quanto non consente che l'avvocato cassazionista che 
sottoscrive i motivi del ricorso sia nominato da persopa diversa dall'imputato 
(artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Chieri, ordi.nanza 29 luglio 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), artt. 36, 48, 
50, 52 e 54, in quanto omettono di considerare la concorrente ed assorbente 
potest� pubblica attribuita ai comuni dell'isola d'Ischia dal 
rescritto del �1301 di Re Ferdinando II di Aragona e dai decreti 
10 luglio 1458 di Federico d'Aragona, 15 agosto 1501, del 11)03 del 
gran capo Ferrante Consalvo, 4 giugno 1507 di Ferdinando il cattolico, 
e 28 febbraio 1533 di. Carlo V (art. 128 della Costiti�zione) (29). 

Pretore di Ischia, ordinanza 28 ottobre 1969, . G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. 

codice della navigazione (r.d. 30 marzo 1942, n. 327), art. 1238 (Competenza 
pe1� le contravvenzioeni), art. 1239 (Oblazione nelle contravvenzioni 
marittime), art. 1240 (Competenza per territorio), art. 1242 
(Decreto di condanna), e art. 1243 (Dichiarazione di opposizione e 
d'impugnazione), in quanto attribuiscono funzioni giuri:sdizionali all'autorit� 
amministrativa (artt. 101 e 108 della Costituzione) (30). 

Tribunale di Roma, ordinanza 3 aprile 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299.. 

(28) Questione proposta con richiamo alla sentenza 20 dicembre 1968, n. 132, 
con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimit� costituzionale dell'art. 
422 del codice di procedi.Ira penale nella parte in cui prevede la sanatoria della 
nullit� di cui all'art. 412 del codice di procedura penale, in relazione al precedente 
art. 408, anche nei confronti della parte civile, dell'offeso dal reato e dal querelante. 
La questione di legittimit� costituzionale dell'art.. 522, ultimo comma, del 
codice penale � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Castituzione, 
con sentenza 31 maggio 1965, n. 41. Diversa questione � stata proposta dal 
tribunale di Viterbo con ordinanza 30 maggio 1969 (G. U. 5 novembre 1969, n. 280). 
(29) Questione proposta in alternativa a quella relativa ai rescritti aragonesi. 
(30) Gli articoli 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione sono 
stati dichiarati incostituzionali con sentenza 9 luglio 1970, n. 121. La questione di 
legittimit� costituzionale degli artt. 1238, 1240, 1242, 1243, 1245 e 1247 del' codice 
della navigazione era stata invece dichiarata non fondata, con sentenza 19 dicembre 
1968, n. 128, in riferimento alla VI dispos. trans. e agli artt. 25 e 102 della Costituzione 
e, per l'art. 1238 e con sentenza 3 luglio 1967, n. 79, in riferimento all'articolo 
104, primo comma, della Costituzione. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 211 

re:scrittl del 1301 di Re Fe,rdinando Il d'Aragona, e decreti 1 O luglio 
1458 di Federico d'Aragona, 15 agosto 1501, del 1503 del gran capo Ferrante 
Consalvo, 4 giugno 1507 di Ferdinando il cattolico e 28 febbraio 1553 di 
Carlo V, in quanto rispettivamente attribuiscono, riconoscono e confermano 
in favore dell'isola d'Ischia privilegi che consentono l'esercizio 
di una potest� pubblica e di un potere d'imposizione incompatibili 
con le norme dell'art. 822 del codice civile e degli artt. 26, 36 
e 39 del codice della navigazione, e con i poteri riconosciuti all'autorit� 
marittima dagli artt. 36, 48, 50, 52 e 54 del codice della navigazione 
(artt. 23, 41, 3 e 128 della Costituzione) (31). 

Pretore di Ischia, ol'dinanza 28 ottobre 1969, G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge t1�ibutaria suUe successioni), 
artt. 77, primo comma, e 78, in quanto condizionano l'esercizio e la 
procedibilit� dell'azione alla preventiva osservanza di adempimenti 
fiscali (art. 24, primo comma, della Costituzione) (32). 
Tribunale di Roma, ordinanza 10 giugno 1969, G. U. 9 dicembre 
1970, n. 311. 

legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle 
vioLazioni deHe leggi finanziarie), art. 21, ultimo comma, in quanto fa 
decorrere il �termine di prescrizione, con criterio diverso da quello 
stabilito dal codice penale, dalla definitivit� dell'accertamento dell'imposta 
(art. 3 della Costituzione) (33). 

Sezione distaccata di corte d'appello di Salerno, ordinanza 27 
maggio 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. 

legge 24 aprile 1935, n. 740 (Costituzione del � Parco nazionale 
dello Stelvio � ), art. 5, in quanto impedisce, senza prevedere indennizzo, 
qualsiasi utilizzazion'e della propriet� privata (art. 42 della 
Costituzione). 

Pretore di Silandro, ordinanza 19 febbraio 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

(31) Questione proposta in alternativa con quella relativa agli artt. 36, 48, 
50, 52 e 54 del codice della navigazione. 
(32) Questione gi� proposta dallo stesso tribunale con ordinanze 10 giugno 
1969 (G. U. 28 gennaio 1970, n. 24), 3 dicembre 1969 (G. U. 10 aprile 1970, n. 82) e 
22 aprile 1970 (G. U. 16 settembre 1970, n. 235). Gli artt. 77; 78, 79 e 80 del r.d. 30 
dicembre 1970, n. 3270 sono stati dichiarati incostituzionali, con sentenza 7 dicembre 
1964, n. 100, nella parte in cui disponevano che le persone ivi indicate, quando 
fosse scaduto il termine per il pagamento della tassa, o quel termine scadesse nel 
corso del giudizio, non potessero agire in giudizio o proseguirlo senza aver dato 
prova dell'avvenuto pagamento, della ottenuta dilazione o della esenzione,� e nella 
parte in cui sanzionavano, con l'obbligo di corrispondere l'importo delle tasse e delle 
scprattasse, l'inosservanza di quello di richiedere la prova suddetta. 
(33) Il primo comma, n. 1 e n. 2 (nelle sole parole � quando si tratti di ogni 
altro reato�) ed il secondo comma dell'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sono 
stati dichiarati incostituzionali con sentenza 3 aprile 1969, n. 60. 

212 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d. I. 15 n�ovembre 1937, n. 1924 (Provvedimenti vari in materia di 
tasse ed imposte indirette sugli affari), allegato B, art. 6, in quanto 
esclude la prova testimon.iale per superare la presunzione di esistenza . 
del contratto di appalto (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). 
Tribunale di Genova, ordinanza 10 luglio 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

d. I. 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbo1iamenti alle 
radioaudizioni), art. 19, in quanto punisce con sanzione penale la detenzione 
di apparecchi radioriceventi senza aver corrisposto il canone 
di abbonamento, mentre la detenzione abusiva di apparecchi radioriceventi 
installati a bordo di autoveicoli o autoscafi � ora punita, ai 
sensi dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, con la sola 
J?ecuniaria (art. 3, primo comma, della Costituzione) (34). 
Giudice istruttore del tribunale di Civitavecchia, ordinanza 28 
settembre 1970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 

legge 2 febbraio 1939, n. 374 (Norme per la consegna obbligatoria 
di esemplari degLi stampati delle pubblic�zioni), art. 1, primo e terzo 
comma, in relazione agli artt. 8 e 9, in quanto pone l'obbligo, penalmente 
sanzionato, di consegnaTe esemplari di qualsiasi pubblicazione, 
e quindi anche di volantini o manifestini, prima. della loro diffusione 

o distribuzione e prima della consegna al committente o ad altra persona 
(art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione). 
Pretore di Recanati, ordinanza 7 ottobre 1970, G. U. 9 dicembre 
1970, n. 311. 


r. d. I. 9 gennaio 1940, n. 2 (Istituzione di una imposta generale 
sull'entrata), art. 33, ultimo comma, in quanto fa dipendere il carattere 
delittuoso delle considerate violazioni dal semplice rapporto di connessione, 
anche occasionale, con un delitto doganale (artt. 25, secondo 
comma, e 27, primo comma, della Costituzione). 
Tribunale di Pisa, ordinanza 5 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. 

r. d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo 
unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leQgi di pubblica sicurezza), art. 149, 
in quanto condiziona ogni comunicazione che gli attori intendano fare 
a voce agli spettatori al preventivo consenso dell'ufficiale di pubblica 
sicurezza presente allo spettacolo (artt. 2 e 21 della Costituzione). 

Pretore di Cesena, ordinanza 29 dicembre 1969, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

(34) Diversa questione di legittimit� della disposizione � stata dichiarata non 
fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza 8 giugno 1963, n. 81. 
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PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 213 

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale), art.' 114, primo 
comma, in quanto ricollega alla situazione contemplata dall'art. l12 
della legge doganale gli stessi effetti conseguenti alla differente situazione 
considerata dall'art. 102 del codice penale (artt. 3, primo comma, 
e 25, terzo comma, della Costituzione). 

Giudice di sorveglianza presso il tribunale di Firenze, ordinanze 
22 luglio 1970 (tre), G. U. 25 novembre 1970, n. 299. 

legge 23 gennaio 1941, n. 147 (Approvazione del piano regolatore 
generale edilizio e di ampliamento di Apuania e della Ma1�ina di 
Apuania e delle relative norme d'attuazione), nella parte in cui prevede 
una zona da destinare a colonie marine, in quanto vincola, senza prevedere 
indennizzo, la destinazione di propriet� privata (art. 42, terzo 
comma, della Costituzione) (35). 

Tribunale di Massa, ordinanza 14 luglio 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
preventivo, deii'amministrazione controllata e� della liquidazione 
coatta amministrativa), art. 15, in quanto consente di dichiarare il 
fallimento anche senza preventiva audizione dell'interessato -(art. 24, 
secondo comma, della Costituzione) (36). 
! 

Tribunale di Milano, ordinanza 26 giugno 1969, G. U. 11 novem! 
bre 1970, n. 286. 

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concorI 


dato preventivo, dell'amministrazione controllata e del�a liquidazione 
coatta amministrativa), art. 22, in quanto vincola il tribunale alla ~manazione 
di sentenza dichiarativa di fallimento sul solo presupposto 
che la corte di appello abbia accolto il reclamo e senza consentirgli 
alcuna indagine di fatto o di diritto (artt. 101, ultima parte, e 3 della 

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Costituzione) (37). 

Tribunale di Napoli, ordinanza 21 ottobre 1970, G. U. 30' dicem


I 

bre 1970, n. 329. 

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legge 3 gennaio 1951, n. 27 (Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, 

n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi), art. 1, in quanto prevede 
(35) Questione gi� proposta dallo stesso tribunale con ordinanza 20 gennaio 
1970, G. U. 25 marzo 1970, n. 76. 
(36) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, 
nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione 
dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei 
limiti compatibili con la natura di tale procedimento. 

(37) Questione gi� proposta dal tribunale di Massa 
G. U. 21 ottobre 1970, n. 267). 
(ordinanza 10 agosto 1970, 

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II 

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RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

una pena pecuniaria proporzionale alla quantit� di tabacco oggetto di 
contrabbando, e senza stabilire un limite massimo (art. 27, primo e 
terzo comma, della Costituzfone). 

Tribunale di Pisa, ordinanza 5 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. � 


le9ge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli 
organi regionali), artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 


21. 22, 23, 24, 25, 26, 21, 281 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 
47, 48, 49, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 67, per invasione della sfera 
di competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118, 119, 122, 
123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione). 
Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 
11 nov�embre 1970, n. 286 (per gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, primo 
comma, condizionatamente alla declaratoria di illegittimit� costituzionale 
dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 10, 11, 14, 15, 
.16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,. 34, 35, 
36, 37, 313, 39, 46, 47, in quanto ques~e due ultime disposizioni non 
si ritengano abrogate dall'art. 20 della legge 16 maggio 1970, n. 281, 
48, 49, 155, 58, 59, 60, 61, 62, 65 e 67, con riferimento agli artt. 5, 115, 

117, 119, 123, 125, 126, 127 e 130 della Costituzione). 

Regione veneta, ricorso depositato il 9 settembre 1970, G. U. 11 

novembre 1970, n. 286 (anche per l'art. 56, oltre le altre disposizioni 

denunciate dalla Regione lombarda, ed in riferimento agli stessi arti


coli della Costituzione). 

Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 

11 novembre 1970, n. 286 (per le stesse disposizioni denunciate dalla 

Regione lombarda tranne l'art. 7, ed in riferimento anche agli''artt. 118 

e 122 della Costituzione). 

le9g� 22 ottobre 1954, n. 1041 (Disciplina della produzione, del 
commercio e dell'impiego degli stupefacenti), artt. 3 e 6, in quanto 
prevedono pene pi� gravi di quelle stabilite, per gli stessi reati, dall'art. 
446 del codice penale (art. 3 della Costituzione) (38). 

Giudice istruttore del tribunale di Milano, ordinanza 10 settembre 
1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299 (39). 

d. P. R. 11 gennaio 1956, n. 20 (Disposizioni sul trattamento di quiescenza 
del personale statale), art. 1O, sec�ondo e terzo comma, in quanto 
dispone la perdita del diritto alla pensione a carico dell'Istituto na(
38) Altra questione di legittimit� costituzionale degli artt. 3 e 6 della legge 22 
ottobre 1954, n. 1041 � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 25, s'econdo 
comma, de�f� Costituzione, con sentenza 19 maggio 1964, n. 36. 
(39) Con la stessa ordinanza � stata dichiarata manifestamente infondata la . 
questione di legittimit� costituzionale della stessa disposizione in riferimento agli 
artt. 26 e 76 della Costituzione, in quanto cio� rimettono all'autorit� amministrativa 
di compilare l'elenco delle sostanze stupefacenti. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 215 

zionale della previdenza sociale e l'incameramento. da parte dello 
Stato, escludendo il godimento delle due pensioni previsto invece 
dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 (art. 3 della Costituzione) (40). 

Tribunale di La Spezia, ordinanza 21 agosto 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

legge 27 dic:embre 1956, n. 1423 (Norme di prevenzione nei confronti 
delle' persone pericolose per la sicurezza e per la p'l.ibbiica mo-. 
ralit�), art. 3, in quanto consente misure restrittive con riferimento 
a generiche prescrizioni di pericolosit� (artt. 13� e 25 della Costituzione); 
artt. 5, terzo e quarto c:omma, e 12, in quanto contemplano restrizioni, 
la cui inosservanza � penalmente sanzionata, incompatibili 
con l'esercizio di diritti primari (artt. 2 e 3, secondo comma, della 
Costituzione) (41). 

Pretore di Legnano, ordinanza 9 aprile 1970, G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico deile leggi sulle imposte 
dirette), art. 136, sec:ondo c:omma, in quanto limita a lire 360.000 la 
detrazione consentita per le spese, le passivit� e le perdite inerenti 
alla produzione del reddito da lavoro subordinato (artt. 3 e 53 della 
Costituzione) (42). 
Commissione distrettuale delle imposte di Lecce, ordinanza 18 
marzo i970, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311,. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 143, in quanto implicitall\ente abroga, con eccesso dai 
limiti della delega conferita con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, 
n. 1, l'art. 31 della legge 8 aprile 1952, n. 212, non abrogato dall'art. 2, 
terzo comma, della legge 21 maggio 1952, n. 477 n� d.all'art. 1 della 
legge 28 maggio 1959, n. 361 (art. 76 della Costituzione) (43). 
Commissione distrettuale delle hpposte di Pesaro, ordinanza: 30 
ottobre 1969, � G. U. 25 novembre 1970, n. 299. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 207, lettera a, in quanto impedisce di proporre opposi(
40) Altra questione di legittimit� costituzionale dell'art. 10, secondo comma, 
del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20, � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli 
artt. 76 e 77 della Costituzione, con sentenza 2 aprile 1964, n. 29. 
(41) Cfr. sentenze 5 maggio 1959, n. 27 e 21 giugno 1966, n. 75. 
(42) L'art. 136, lettera b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 � stato dichiarato 
incostituzionale con sentenze l5 dicembre 1967, n. 135 e 18 novembre 1970, n. 160: 
(43) Questione dichiarata inammissibile, con sentenza 28 novembre 1968, 
n. 116, per difetto di interesse, in quanto cio� la disposizione denunciata sarebbe 
stata abrogata, contrariamente a quanto si assume nella sopra indicata ordinanza di 
rimessione, con l'art. 1 della legge 28 maggio 1959, n. 361. 
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216 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione anche al terzo che sia rimasto aggiudicatario dei beni in occasione 
di precedente vendita esattoriale (artt. 113, 25, 42 e 3 della 
Costituzione) (44). ' 

Pretore di Ferrara, ordinanza 7 luglio 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

d. P. R., 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 288 (45), per eccesso dai limiti della delega conferita 
con l'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, in quanto dispone 
l'abrogazione di esenzioni fiscali (art. 76 della Costituzione) (46). 
Commissione provinciale delle imposte di Bologna, ordinanze 16 
marzo 1970 (quattro), G. U. 11 novembre 1970, n. 286. 

legge 2 aprile 1958, n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro 
domestico), art. 17, primo comma, in quanto esclude il diritto del pre-� 
statore di lavoro domestico all'indennit� di anzianit� nel caso di licenziamento 
in tronco (artt. 3 ~ 36 della Costituzione) (47). 

Corte d'appello di Roma, ordinanza 21 gennaio 1970, G. U. 11 
novembre 1970, n. 286. 

legge 2 aprile 1958, n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro 
domestico), art. 17, lettere a e b, in quanto dispone che l'indennit� 
di anzianit� � commisurata alla sola retribuzione in danaro, con 
esclusione del vitto e dell'alloggio che possono invece costituire anche 
l'intera remunerazione '(artt. 3, 35 e 36, primo comma, della 
Costituzione); e art. 14, in quanto rimette all'autorit� amministrativa 
di determinare le tariffe convenzionali relative al vitto ed all'alloggio, 
precludendo al giudice di valutarne la congruit� (artt. 36 e 24 della 
Costituzione) (47). 

Pretore di Firenze, ordinanza 28 marzo 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione 
e la elezione degli Ol)"gani delle amministrazioni comunali), 
art. 93, in quanto punisce il sottoscrittore di due liste di candL1ati 

alle elezioni amministrative con pene pi� gravi di quelle stabilite 

(44) Questione gi� proposta dal pretore di Nard� (ordinanza 18 dicembre 1968, 
G. U. 26 marzo 1969, n. 78). 
(45) Dal dispositivo dell'ordinanza la questione risulta proposta per l'art. 84. 
(46) Questione dichiarata inammissibile, in quanto proposta da organo non giurisdizionale, 
con ordinanza 18 novembre 1970, n. 163. 
(47) La questione di legittimit� costituzionale dell'intera legge 2 aprile 1958, 
n. 339 � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 39, quarto comma, 
della Costituzione, con sentenza 16 luglio 1968, n. 101. 

PARTE II, RASSEG.N:A DI LEGISLAZIONE 217 

dall'art. 106 del d. P. R. 30 marzo 1957, n. 361 per chi commette lo 
stesso reato in occasioni delle elezioni politiche (art. 3 della Costituzione) 
(48). 


Pretore di Lecco, ordinanza 20 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. 

legge 19 luglio 1961, n. 659 (Agevolazioni fiscali e tributarie in materia 
di edilizia), art. 5, primo e secondo comma, in quanto condiziona 
l'applicabilit� retroattiva dell'agevolazione tributaria ai rapporti non 
ancora definiti al fatto �che non sia stato provveduto al pagamento 
del tributo (art. 3 della Costituzione) (49). 

Tribunale di Milano, ordinanza 12 marzo 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 523 (Norme sul trattamento economico 
e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti le industrie 
dei tessili), articol�o unico, per eccesso dai limiti della delega conferita 
con l'art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in. quanto rende 
obbligatori erga omnes gli artt. 23, seconda parte, e 5, terza parte 
del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle industrie tessili 
del 1� agosto l.959 e gli artt. 1-5 del relativo accordo allegato, 
che condizionano la proponibilit� dell'azione giudiziaria al preventivo 
interessamento di una commissione tecnica (art. 76 della Costituzione). 
Tribunale di Vercelli, ordinanza 24 giugno 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 
252 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), art. 1, in quanto 
per l'attivit� di prelievo dei campioni e per la prima analisi delle 
sosfanze destinate all'alimentazione esclude l'applicazione degli articoli 
390, 304-bis, ter e quater del codice di procedura penale (art. 24, 
secondo comma, della Costituzione) (50). 

Tribunale di Milano, ordinanza 20 marzo 1970, G. U. 11 novembre0 
1970, n. 286. 


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(48) Questione dichiarata non fondata con sentenza 18 aprile 1967, n. 45. 
(49) Analoga. questione � stata dichiarata non fondata con sentenza 14 maggio 
I 

1968, 
n. 45. } 
(5(}) Questione dichiarata non fondata con sentenza 3 dicembre 1969, n. 149, 

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con la quale l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 1 della legge 

~ 

26 febbraio 1963, n. 441, � stato dichiarato incostituzionale solo nella parte in cui per 
la revisione delle analisi esclude l'applicazione degli artt. 390, 304 bis, ter e quater 


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del codice di procedura penale. Differente questione � stata proposta dal tribunale di 
Roma con ordinanza 3 dicembre 1969 (G. U. 22 aprile 1970, n. 102). 


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218 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore generale degli acquedotti 
e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione), 
artt. 1, 2, 3, 4 e 5, per invasione della sfera della competenza 
assegnata alla Regione (artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione 
) (51). 

Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 
11 novembre 1970, n. 286 (per gli artt, 1, terzo comma, 2, 3 e 5 ed 
in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione). 

Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 
11 novembre 1970, n. 286 (per gli artt. 1, 2, 3, 4 e '5 ed in riferimento 
agli artt. 5, 76, 115, 117, U.8 e 119 della Costituzione). 

d. P. R. 12 febbraio .1965, n. 162 (Norme per la repressione delle 
frodi nella preparaz.ione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), 
art. 76, primo comma, per eccesso dai limiti della delega conferita dall'art. 
2, nn. 1 e 2, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto pone 
divieti non previsti dalla disciplina legislativa degli Stati aderenti alla 
C.E.E. (art. 76 della Costituzione) (52). 
Corte di appello di Bologna, ordinanza 21 settembre 1970, G. U. 
25 novembre 1970, n. 299. 
Tribunale di Bolzano, ordinanza 26 ottobre 1970, G. U. 23 dicembre 
1970, n. 324. 

legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), 
art. 1, se ed in quanto l'espressione �enti pubblici� sia da intendere,_ 
secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, � enti pubblici economici 
� (artt. 3, 4, 25 e 35 della Costituzione). 

Pretore di Firenze, ordinanza 11 aprile 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

legge 22 luglio 1966, n. 614 (Interventi straordinari a favore dei 
territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale), artt. 1, 2, 3, 4, 
6, 1 O e 12, per invasione della sfera della competenza assegnata alla 
Regione (artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione) (33). 

Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 
11 novembre 1970, n. 286. 

(51) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 
dello Statuto speciale per la Regione sarda, con sentenza 1� febbraio 1964, n. 4. 
(52) Questione gi� proposta dal tribunale di Vicenza (ordinanza 26 febbraio 
1969, G. U. 21 maggio 1969, n. 128), dal tribunale di Trani (ordinanza 16 aprile 1969, 
G. U. 11 giugno 1969, n. 145), dal tribunale di Alba (ordinanza 13 giugno 1969, 
G. U. 6 maggio 1970, n. 113), dal tribunale di Firenze (ordinanza 14 novembre 1969, 
G. U. 7 gennaio 1970, n. 5), dal tribunale di Torino (ordinanza 6 maggio 1970, G. U. 2 
settembre 1970, n. 222), e dal tribunale di Macerata (ordinanza 22 giugno 1970, 
G. U. 7 ottobre 1970, n. 254). 
(53) Questione dichiarata inammissibile, per tardivit� della proposizione, con 
sentenza 9 febbraio 1967, n. 15. 
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PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 219 

d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi recanti norme 
per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tutela e la revisione 
delle liste elettorali), c:omb. disp. artt. 32, primo c:omma, limitatamente 
all'inciso �sino alla revisione del seme�stre successivo �, 32, quarto 
c:omma, limitatamente all'inciso � e, in ogni caso, non oltre la data di 
pubblicazione del manifesto di convocazioine dei comizi elettorali per 
le variazioni di cui ai numeri .2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo 
giorno anteriore al.la data delle .elezioini, per le variazioni di cui al 
n. 1 �, e 47, in quanto esdude dalla iscrizione nelle liste elettorati 
e, conseguentemente, dall'esercizio dell'elettorato attivo i cittadini indebitamente 
o per qualsiasi �ragioni omessi o che abbiano riacquistato 
la capacit� di elettorato attivo dopo la scadenza dei prefissati termini 
(artt. 48, primo e tea:-zo �comma, e 3, primo comma, della Costituzione) 
(54). 
Commissione elettorale mandamentale di �Recanati, ordinanza 1� 
giugno 1970, G. U. 11 novembre 1970, n; 286. � 

d. P. R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), 
artt. 2, 3, 5 e 6, per invasione della sfera della competenza 
assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione). 
Regione abruzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 
11 novembre 1970, n. 286. 

legge 2 ~gosto 1967, n. 799 (Modifiche al testo unico �deile norme 
per la protezione della selvaggina e per l'es�rcizfo della caccia approvato 
con r. d.' 5 giugno .1939, n. 1016), art. 8, in quanto vieta la 
caccia in fondo chiuso, e senza discriminazioni tra fondi chiusi di 
maggiore o minore ampiezza (artt. 44 e 3 deHa Costituzione). 

Pretore di Firenze, ordinanza 24 marzo 1970, G. U. 11 novembre 
1970, n. 286. 

legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza sanitaria), 
artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53, per 
invasione della sfera della competenza assegnat� alla Regione (artt. 5, 
115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione). 

Regione lombarda, ricorso depositato il 5 settembre 1970, G. U. 
11 novembre 197-0, n. 286. 
Regione abr:uzzese, ricorso depositato il 10 ottobre 1970, G. U. 
11 novembre 1970, n. 286. 

(54) Questione gi� proposta dalla stessa commissio�ie elettorale con ordinanze 
..! e 3 giugno 1970 (G. U. 2 settembre 1970, n. 222 e 21 ottobre 1970, n. 267). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

220 

legge 30 aprile 19.69, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensio


nistic.i e norme in materia di sicurezza sociale), art. 57, in quanto non 

applicabile alle vertenze promosse dai lavoratori nei confronti dal


l'I.N.A.I.L. (artt. 3 e 24 della Costituzione). 

Tribunale di Macerata, ordinanza 9 ottobre 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 (Costituzione e 
gestione deUe riserve di ,caccia nel territorio regionale), art. 1, in 
quanto costituisce direttamente le riserve di diiritto, senza rimetterne' 
la determinazione all'autorit� amministrativa (art. 4 della legge costituzionale 
31 germaio 1963, n. 1); e art. 3, in quanto attribuisce alla 
Federazione italiana della caccia una posizione di preminenza rispetto 
alle altre associazioni di cacciatori -(art. 3 della Costituzione). 

Pretore di Pordenone, ordinanza 10 aprile 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

legge 5 dicembre 1969, n. 932 (Modifica;<ioni al codice di procedura 
penale in merito aHe indagini preliminari, al diritto di difesa, all'av


..viso di procedimento e,d alla nomina del difensore), art. 8, in quanto 
consente al pretore di non comunicare avviso di procedimento quando 
non ritenga di procedere ad attivit� istruttoria (artt. 3 e 24 della 
Costituzione). 

Pretore di Livorno, ordinanza 1� aprile 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

legge 16 maggio 1970, n. ''281-(Provvedimenti finanziari per l'attuazione 
deHe Regioni a statuto o'l"dinario), artt. 17 e 20, per invasione 
della sfera della competenza assegnata alla Regione (artt. 5, 115, 1i7, 
118, 119 e 123 della Costituzione). � 

Regione .abruzzese, ricorso depositato .il 10 ottobi;e 1970, G. U. 

11 novembre 1970, n. 286 (artt. 5, 117, 118, 119 e 123 della Costi


tuzione). 

Regione veneta, ricorso depositato il 9 settembre 1970, G. U. 11 

novembre 1970, n. 286 (artt. 5, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costi


tuzione). 

Regioine .aba:-uzzesie, ricorso depos1tato il 10 ottobre 1970, G. U. 

11 novembre 1970, n. 286 (artt. 5, 117, 118, 119 e 123 della Costi


tuzione). 

legge 21 maggio 1970, n. 282 (Delegazione al Presidente della Repubblica 
per la concessione di amnistia e di indulto), art. 5, lett. d, 
in ,quanto discrimina l'applicazione o meno dell'aipnistia al delitto 
di diffamazione, anche se c0mmessb nell'esercizio del diritto di ero




della Costituzione, dal pretore di Chieri (ordinanza 26 maggio 1970, G. U. 8 luglio 
1970, n. 170). 
della Costituzione, dal pretore di Chieri (ordinanza 26 maggio 1970, G. U. 8 luglio 
1970, n. 170). 
PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 221 
naca, in relazione alla propos1z10ne o non proposizione della domanda 
di accertamento della verit� di cui all'art. 596 del codice penale 
(art. 3, primo comma, della Costituzione) (55). 
Tribunale di Milano, ordinanze 1� giugno 1970 (due), G. U. 30 
dicembre 1970, n. 329. 
legge 21 maggio 1970, n. 282 (Delegazione al Presidente della Repubblica 
per la concessione di amnistia e di indulto), art. 11, in quanto 
estende l'applicabilit� dell'amnisita e dell'indulto ai :i;eati commessi 
dopo la data della prima proposta di delegazione (art. 79, secondo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 23 luglio 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

I 

d. P. R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di indulto), 
I

in quanto non consente all'imputato di rifiutare l'applicazione dell'amnistia 
(art. 24, secondo comma, della Costituzione) (56). 

I 

Pretore di Roma, ordinanza 16 giugno 1970, G. U. 9 dicembre ~ 
1970, n. 311. 

d. P. R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di indulto)., 
art. 1, in quanto concede amnistia � particolar� � per reati commessi 
nelle indicate occasioni, con inammissibile criterio di discriminazione 
(artt. 1, 3, 4, 35, 39 e 42 della Costituzione) (57). 
Tribunale di Velletri, ordinanza 3 ottobre 1970, G. U. 29 dicembre 
1970, n. 329. 

d. P. R. 22 maggi� 1970, n. 283 (Concess.ione di amnistia e di indulto), 
art. 5, in quanto concede l'amnistia al di fuori della previsione di una 
particolare situazione oggettivamente apprezzabile (artt. 3 e 27 della 
Costituzione) (58). 
Pretore di Modena, ordinanza 30 luglio 1970, G. U. 9 dicembre 
1970, n. 311. 

d. P. R. 22 maggio 1970, n. 283 (Concessione di amnistia e di indulto), 
art. 11, in quanto estende l'applicabilit� dell'amnistia e dell'indulto ai 
(55) Questione� gi� proposta dallo stesso tribunale con ordinanze 27 maggio 
1970 e 26 giugno 1970 (G. tJ. 16 settembre 1970, n. 235 e 7 ottobre 1970, n. 254). 
(56) Questione gi� proposta, in riferimento anche all'art. 3 della Costituzione, 
dal pretore di� Civitanova Marche (ordinanza 27 maggio 1970, G. U. 21 ottobre 1970, 
n. 267). 
(57) Questione gi� p~oposta, sotto differente profilo ed in riferimento agli 
artt. 3 e 79 della Costituzione, dal pretore di Chieri (ordinanza 26 maggio 1970, 
G. U. 8 luglio 1970, n. 170). 
(58) Analoga questione � i;tata gi� proposta, in riferimento agli artt. 3 e 79 

~ASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

222 

reati commessi dopo la data della prima proposta di delegazione (articolo 
79, secondo comma, della Costituzione). 

Pretore di Pietrasanta, ordinanza 23 luglio 1970, G. U. 25 novembre 
1970, n. 299. 

legge reg. Trentino-Alto Adige a.ppr. 29 settembre 1970 e riappr. 7 otto� 
bre 1970 (Impiego del saccarosio quale correttivo della gradazion� alcoolica 
dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e a � 
denominazione di origine controllata e garantita) (art. 127 della Costituzione). 


Presidente del Consiglio dei Ministri, ricorso depositato il 9� novembr
�e 1970, G. U. 25 novembre 1970, n. 299. 

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 
� STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, 
DI INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA, O DI RESTITUZIONE 
DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO 


Codice civile, art. 144 (Potest� maritale), prima parte (artt. 3 e 29 
della Costituzione) -Inammissibilit�. 

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 176, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 

Ordinanza di rimessione 12 febbraio 1969 del pretore di Roma, 

G. U. 23 aprile 1969, n. 105. 
codice civile, art. 1751 (Indennit� per lo scioglimento del contratto), 
primo comma (artt. 3 e 36 della Costituzione) (59). 

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 185, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
.Ordinanze di rimessione 10 ottobre 1969 del tribunale di Roma 

(G. U. 1� aprile 1970, n. 82) e 11 marzo 1970 del tribunale di Napoli 
(G. U. 15 luglio 1970, n. 177). 
c�odice civile, art. 2772 (Credito dello Stato per tributi indiretti), 
primo comma -Restituzione degli atti per un nuovo giudizio sulla rilevanza. 


Ordinanza 28 dicembre 1970, n. 204, G. U. 30 dicembre 1970, 

n. 329. 
Ordinanza di rimessione 10 gennaio 1969 della corte di appello 
,di Genova, G. U. 21 maggio 1969, n. 128. 

(59) Questione dichiarata non fondata con sentenza 25 maggio 1970, n. 75. 

PA.RTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 223 

codice di procedura civile, art. 621 (Limiti della prova testimoniale) 
e art. 624 (Sospensio-n� perr opposizione all'esecuzione), primo comma 
(artt. 3, 24 e 42 della Costituzione) (60). 

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 184, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 16 dicembre 1969 del preto~e di Abbiategrasso, 
G. U. 25 marzo 1970, n. 76. 

codice penale, art. 92 (Ubriachezza volontaria o colposa ovvero 
preordinata), primo comma (artt. 3 e 27 della Costituzione) -Manifesta 
infondatezza (61). 

Ordinanza 6 novembre 1970, n. 157, G. U . . 11 novembre 1970, 

n. 286. 
Ordinanza di rimessione 26 febbraio 1970 del tribunale di Bassano 
del Grappa, G. U. 10 giugno 1970, n. 143. 

codice penale, art. 559 (Adulterio), terzo comma (artt. 3 e 29 della 
Costituzione) -Manifesta infondatezza (62). 

Sentenza 2 dicembre 1970, n. 177, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 2 maggio 1969 del pretore di Parma, 

G. U. 23 luglio 1969, n. 186. 
codice penale, art. 573 (Sottrazione consensuale di minorenni), primo 
comma (artt. 29 e 30 della Costituzion~) -Inammissibilit� (63). 

Sentenza 2 dicembre 197o, n. 177, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 2 maggio 1969 del pretore di Parma, 

G. U. 23 luglio 1969, n. 186.. 
codice penale, art. 635 (Danneggiamento), secondo comma, n. 2 Manifesta 
infondatezza (64). 


Ordinanza 18 novembre 1970, n. 164, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanze di rimessione 14 marzo 1970 del pretore di Roma (G. U. 
17 giugno 1970, n. 150) e 28 marzo 1970 del giudice istruttore del tribunale 
di Ferrara (G. U. 1� luglio 1970, n. 163). 

(60) Questioni dichiarate non fondate, per l'art. 621 con sentenza 26 giugno 
1970, n. 112, e per l'art. 624 con sentenza 26 aprile 1962, n. 40. 
(61) Questione dichiarata non fondata con sentenza 4 marzo 1970, n. 33. 
(62) Disposizione dichiarata incostituzionale con s�ntenza 3 dicembre 1969, 
n. 147. 
(63) La stessa questione, proposta per l'art. 574 del codice penale, � stata 
dichiarata non fondata con sentenza 28 marzo 1969, n. 54. Nella parte in cui limitava 
il diritto di querela al genitore esercente la patria potest� l'art. 573 del codice 
penale � stato dichiarato incostituzionale con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9. 
(64) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 6 luglio 1970, n. 119, 
nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilit� 
di ufficio del reato di danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso 
da lavoratori in occasione di uno sciopero o da datori di lavoro in occasione di 
serrata. 

224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice penale, art. 666 (Spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza) 
-Manifesta infondatezza (65). 

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 170, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanze di rimessione 12 agosto 1969 del preto-re di Varallo 
Sesia ('G. U. 10 giugno 1970, n. 143) e 6 marzo 1970 del tribunale di 
Trento (G. U. 17 giugno 1970, n. 150). 

codice di procedura penale, art. 74 (Esercizio dell'azione penale da 
parte del pubblico ministero o del pretore), primo comma (artt. 107, 
108 e 112 della Costituzione) (66). 

Ordinanza di rimessione 14 novembre 1969 del pretore di Civitav�
cchia, G. U. 1� aprile 1970, n. 82. 
Ordinanza 2 dicernbre 1970, n. 186, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 

codice di procedura penale, art. 93 (Dichiarazione costitutiva di parte 
civile) e art. 94 (Formalit� della costituzione di parte civile) (artt. 3 e 
24 della Costituzione) -Manifesta infondatezza (67). 

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 167, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
0l'dinanze di rimessione 12 febbraio 1970 del pretore di Sant'Agata 
di Militello (G. U. 10 giugno 1970, �n. 143) e 24 febbraio 1970 del pretore 
di Sampierdarena (G. U. 3 giugno 1970, n. 136). 

codice di procedura ,penale, art. 125 (Difensori; e rapp1�esentanti dell'imputato 
nel giudizio), primo comma (art. 24, secondo comma, della 
Costituzione) .-Inammissibilit�. 

Sentenza 6 novemhr�e �1970, n. 153, G. U. 11 novembre 1970, 

n. 286. 
Ordinanza di rimessione 23 dicembre 1968 del comandante del 
porto di Pesaro, G. U. 12 marzo 1969, n. 66. 

codice di procedura penale, art. 195 (Impugnazione della parte civile) 

(artt. 24 e 3 della Costituzione) -Manifesta infondatezza (68). 

Ordinanza 6 novembre 1970, n. 1'54, G. U. 11 novembre 1970, 

n. 286. 
Ordinanza di rimessione 3 aprile 1970 del tribunale di Pisa, G. U. 
2 settembre 1970, n. 222. 

(65) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 15 aprile 1970, n. 56, 
nella .parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al 
pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivit� imprenditoriali, occorre la licenza 
del questore. 
(66) Questione dichiarata non fondata con sentenza 24 maggio 1967, n. 61. 
V. retro, II, 49, nota 19. 
(67) Questione dichiarata non fondata con sentenza 26 giugno 1970, n. 108. 
Altra questione di legittimit� costituzionale dell'art. 24 del codice di proced�ra 
penale � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, 
con sentenza 28 dicembre 1968, n. 136. 
(68) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 22 gennaio 1970, n. 1. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 225 

codice di procedura penale, art. 372 (Deposito in cancelleria e facoltd 
dei difensori) e art. 392 (Fo1�me, avocazione e trasformazione della 
istruzione sommaria) (art. 24, secondo comma, della Costituzione) (69). 

Ordinanza 28 dicembre 1970, n. 196, G. U. 30 dicembre 1970, 

n. 
329. 
Ordinanza di rimessione 11 febbraio 1970 del pretore di Prato, 
G. U. 8 aprU.e 1970, n. 89. 
I 
codice di procedura penale, art. 328 (Poteri del pretore nel procedimento 
con istruzione sommaria) (artt. 24, 25, 107, 111 e 112 della Costituzione) 
(70). 

Ordinap.za 28 dicembre 1970, n. 197, G. U. 30 dicembre 1970, 

n. 
329. 
Ordinanza di rimessione �29 ottobre 1969 del pretore di Roma, 
G. U. 8 .aprile 1970, n. 89. 
codice di procedura penale, art. 506 (Casi di giudizio per de�creto e 
poteri del giudice) e art. 510 (Giudizio conseguente all'opposizione), 
primo comma (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) -Manifesta 
infondatezza (71). 

Ordinanze 28 dicembre 1970, n. 195 e n. 198, G. U. 30 dicembre 
1970, n. 329. 
Ordinanze di rimessione 11 ottobre 1969 del pretore di Roma 

(G. U. 11 marzo 1970, n. 82) e 2 febbraio 1970 del pretore di Poggibonsi 
(G. U. 1� aprile 1970, n. 82). 
codice di procedura penale, art. 546 (lmpugnabilitd della sentenza 
del giudice di rinvio), primo comma (artt. 101 e 107 della Costituzione) 
Manifesta infondatezz�a (72), 

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 166, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 15 marzo 1970 del pretore di Ozieri, G. U. 
10 giugno 1970, n. 143. 

(69) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della 
Costituzione, con sentenze 29 dicembre 1966, n. 127 e 4 febbraio 1970, n.� 16. Il primo 
comma dell"art. 392 del codice di pr�>cedura penale � stato dichiarato incostituzionale, 
con sentenza 26 giugno 1965, n. 52, nella parte in cui, .con l'inciso � in quanto applicabili., 
rendeva possibile non applicare all'istruzione sommaria le disposizioni degli 
artt. 304 bis, ter e quater. Il terzo comma, ultima parte, dello stesso articolo � stato 
dichiarato incostituzionale con sentenza 2 aprile 1964, n. 32. 
(70) V. retro, Il, 51 nota 27, e 11, nota 18. 
(71) Cfr. sentenze 8 marzo 1957, n. 46, 23 dicembre 1963, n. 170, 23 marzo 
1966, n. 27, 15 dicembre 1967, n. 136, 26 marzo 1969, n. 48 e 9 luglio 1969, n. 119 
della Corte costituzionale. 
(72) Questione dichiarata non fondata con sentenza 2 aprile 1970, n. 50: 

-~ 

226 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

codice di procedura penale, art. 630 (Procedimenti per gli incidenti 
di esecuzione), primo comma -Manifesta infondat~zza (73). 

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 168, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 
299. 
Ordinanze di rimessione 12 novembre 1969 del pretore di Milano 
(G. U. 3 giugno 1970, n. 136) e 16 marzo 1970 del pretore di Tagliacozzo 
(G. U. 17 giugno 1970, n. 150). 
codice della navigazione (r. d. 30 marzo 1942, n. .127), art. 1238 
(Competenza per le contravvenzioni), art. 1242 (Decreto di condanna), 
art. 1243 (Dichiarazioni di opposizione e d'impugnazione), e art. 1247 
(Conversione delle pene pecuniarie) -Manifesta infondatezza (74). 

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 172, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanze di rimessione 20 dicembre 1969 delle sezioni unite penali 
della Corte di cassazione (G. U. 3 giugno 1970, n. 136) e 8 aprile 
1970 del pretore di Trieste (G. U. 3 giugno 1970, n. 136). 


r. d. 15 settembre 1923, n. 2090 (Regolamento per l'esecuzione della 
legge sulla riscossione delle imposte dirette), art. 98 (artt. 3, 24 e 113 
della Costituzione) -Manifesta inammissibilit� �(75). 
Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 180, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 24 marzo 1969 della corte di appello di 
Napoli, G. U. 3 giugno 1970, n. 136. 


r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), artt. 12, 14, 32 e 
55 -Manifesta inammissibilit�, in quanto questioni proposte da organo 
non giurisdizionale. 
Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 9 novembre 1968 della commissione provinciale 
delle imposte di Rieti, G. U. 2 aprile 1969, n. 85. 


(73) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 18 maggio 1970, 
n. 69, nella parte in cui non prevede che l'interessato nel procedimento per incidenti 
di esecuzione, anche se non ammesso a gratuito patrocinio, sia nominato 
d"ufficio un difensore, ove egli non provveda a nominarne uno di fiducia, e nella 
parte in cui non prevede che l'avviso del giorno della deliberazione sull'incidente 
vada notificato anche �al difensore dell'imputato. Sotto il primo profilo, la questione 
era stata invece dichiarata non fondata con sentenza 27 marzo 1962, n. 29. La questione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 630, secondo comma, del codice di procedura 
penale � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo 
comma, �e 3, primo comma, della Costituzione, con sentenza 22 gennaio 1970, n. 5. 
(74) Disposizioni" dichiarate incostituzionali con sentenza 9 luglio 1970, n. 121. 
(75) Questione gi� dichiarata inammissibile, per la natura regolamentare delle 
disposizioni, con sentenza 4 febbraio 1970, n. 13. 

!'ARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 227 

r. d. 30 d'icembre 1923, n. 3269 (Legge del registro), art. 97 -Restituzione 
degli atti per un nuovo 'giudizio sulla rilevanza. 
Ordinanza 28 dicembre 1970, n. 204, G. U. 30 dicembre 1970, 

n. 329. 
Ordinanza di rimessione 10 gennaio 1969 della corte di appello 
di Genova, G. U. 21 maggio 1969, n. 128. 

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (Legge tributaria sulle successioni), 
artt. 31, ,primo, secondo e terzo comma, e 45 -Manifesta inammissibilit�, 
in quanto questioni proposte da organi non giurisdizionali (76). 
Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanze di rimessione 2 marzo 1967, 9 marzo 1967, 16 marzo 
1967, 20 aprile 1967 e 11 maggio 1967 (due) della commissione provinciale 
delle imposte di Bari (G. U. 12 marzo 1969, n. 66, 12 febbraio 
1969, n. 38, 26 febbraio 1969, n. 52, 16 settembre 1968, n. 235 e 8 gennaio 
1969, n. 6) e 31 maggio 1967 della commissione provinciale delle 
imposte di Modena (G. U. 31 agosto 1968, n. 222). 

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delLe leggi di pubblica sicurezza), 
art. 68 -Manifesta infondatezza (77). 
Ordinanza 18 novembre 1970, n. 170, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 
299. 
Ordinanze di rimessione 12 agosto 1969 del pretore di Varallo 
Sesia (G. U. 10 giugno 1970, n. 143) e 6 marzo 1970 del tribunale di 
Trento (G. U. 17 giugno 1970, n. 150). 

legge 16 giugno 1932, n. 973 (Riposo sevtimanale e festivo nel commercio 
ed orari dei negozi ed esercizi di vendita), art. 2 (artt. 3, 39 e 
41 della Costituzione) -Manifesta infonl:iatezza (78). 

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 183, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 17 marzo 1969 del pretore di Roma, G. U. 
6 agosto 1969, n. 200. 

r. d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, 
sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciaU dell'Istituto di emissi�n,
e, del Banco di Napoii e del Banco di Sicilia), art. 116, nell'inciso 
(76) Questione dichiarata non fondata, per l'art. 31, primo, secondo e terzo 
comma, con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. I primi due commi dell'art. 31, dichiarati 
incostituzionali con sentenza 12 luglio 1965, n. 69, sono stati sostituiti cori legge 
31 ottobre 1966, n. 948. 
(77) .Di.sposizione dichiarata incostituzionale nella parte in cui vieta di dare 
feste da ballo in luogo esposto al pubblico senza la licenza del questore (sentenza 
12 dicembre. 1967, n. 142), e nella parte in cui prescrive che i trattenimenti da 
tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attivit� imprenditoriali, 
occorre la licenza del questore (sentenza 15 aprile 1970, n. 56). 
(78) Questione dichiarata non fondata con sentenza 20 dicembre 1968, n. 133. 

228 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� e nei casi pi� gravi anche con la reclusione sino a sei mesi � (artt. 3, 
24, secondo comma, e 25 della Costituzione) -Manifesta infondatezza 
(79). 

Ordinanza 6 novembre 1970, n. 155, �G. U. 11 novembre 1970, 

n. 
286. 
Ordinanze di rimessione 1� dicembre 1969 del pretore di Nuoro 
(G. U. 25 marzo 1970, n. 76) e 30 gennaio 1970 (due) del tribunale di 
Pisa (G. U. 20 maggio 1970, n. 125). 
r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudi~iario), art. 72, primo 
comma (artt. 107, 108 e 112 della Costituzione), secondo e terzo comma 
(artt. 104, primo comma, 105 e 106, primo comma, della Costituzione) 
(80). 
Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 186, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 

Ordinanze di rimessione 14 novembre 1969 del pretore di Civitavecchia 
(G. U. 1� aprile 1970) e 22 gennaio 1970 del pretore di S. Agata 
di Militello (G. U. 8 aprile 1970, n. 89). 

r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordin�mento giudiz.iario), artt. 132 a 136 
(art. 106. della Costituzione) -Inammissibilit�. 
Sentenza 28 dicembre 1970, n. 194, G. U. 30 dicembre 1970, 

n. 329. 
Ordinanze di rimessione 10 dicembre 1969 (due) del pretore di 
Torino, G. U. 4 marzo 1970, n. 57. 

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (DiscipLina del fallimento, del concordato 
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione 
coatta amministrativa), art. 15 -Manifesta infondatezza (81). 
Ordinanza 18 novembre 1970, n. 171, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 
299. 
Ordinanze di rimessione 17 gennaio 1970 del tribunale di Pistoia 
(G. U. 22 aprile 1970, n. 102) e 21 febbraio 1970 del pretore di Roma 
(G. U. 17 giugno 1970, n. 150). 
(79) Questio:tn? dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24, secondo 
comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, con sentenza 13 luglio 1970, n. 131. 
Altre questioni di legittimit� costituzionale della norma sono state dichiarate non 
fondate con sentenze 11 luglio 1961, n. 53 e 7 giugno 1962, n. 47. 
(80) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 9 luglio 1970, n. 123. Analoghe 
questioni sono state dichiarate non fondate con sentenza 24 maggio 1967, n. 61 
(v. retro, II, 49, nota 19 e 57, nota 41). 
(81) Disposizione dichiarata incostituzionale, con sentenza 16 luglio 1970, n. 141, 
nf'lla parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale -O.i disporre la comparizione 
dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nei 
limiti compatibili con la natura di tale procedimento. 

PARTE II, RASSEGNA ,DI LEGISLAZIONE 229 

r. d. I. 19 agosto 1943, n. 737 (Nu�vi provvedimenti in materia di 
imposta di registro), art. 4 -Manifesta infondatezza (82). 
Ordinanza 18 novembre 1970, n. 169, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 
299. 
Ordinanza di rimessione 20 gennaio 1970 del tribunale di Roma, 
G. U. 3 giugno 1970, n. 136. 
r. d. I. 19 agosto 1943, n. 737 (Nuovi provvedimenti in materia di 
imposta di registro), art. 4 -Manifesta inammissibilit�, in quanto 
questione proposta da organo non giurisdizionale (82). 
I 

Or~inanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, 
I 

n. 
299. 
Ordinanza di rimessione 18 aprile 1968 della commissione proI'


vinciale delle imposte di Bari, G. U. 30� novembre 1968, n. 305. 

!

d. lg. lgt: 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni dell'imposta sulle successioni 
e sulle donazioni), art. 11, ultimo comma -Manifesta inammissibilit�, 
in quanto questione proposta da organo noh giurisdizionale. 
I 

Ordinanza � 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 9 ottobre 1968 della commissione provinciale 
delle imposte di Milano, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52. 

r. d. I. 31 maggio � 1946, n. 511 (Guarentigie 'della Magistratura), 
art. 2, primo comma (art. 107 della Costituzione) -Inammissibilit�. 
1 

Sentenza 28 dicembre 1970, n. 194, G. U. 30 dicembre 1970, n. 329. 

Ordinanze di rimessic;me 20 febbraio 1969 del pretore di Legnano 

(G. U. 21 maggio 1969, n. 128) e 10 dicembre 1969 (due) del pretore 
di Torino (G. U. 4 marzo 1970, n. 57). 
I 

r. d. lg. 1� giugno 1946, n. 539 (Trattamento economico del personale 
non di ruolo insegnante e non insegnante nelle scuole e negli 
I 

istituti di istruzione media), art. 3, primo comma (artt. 3 e 36 della 
Costituzione) -Inammissibilit�. l 

l 

Sentenza 6 n�vembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. 

l

Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del 
Consiglio di Stato, G. U. 14 settembre 1968, n. 235. I 
I 

d. lg. C. P. S. 31 dicembre 1947, n. 1687 (Nuove norme sul trattamento 
economico del personale non di ruolo degli istituti e delle 
scuole di istruzione media), art. 1 (artt. 3 e 36 della Costituzione) I


Inammissibilit�. 

Sentenza 6 novembre 1970, n. 152, G. U. 11 novembre 1970, n. 286. I 
Ordinanza di rimessione 3 novembre 1967 della sesta sezione del 
Consiglio di Stato, G. U. 14 settembre 1968, n. 235. 

I 

I 

(82) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 28 aprile 1970, n. 59. 
I 

I 

I 

...,~~



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DE.LLO STATO 

legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e .sul funzionamento 
della Corte costituzionale), art. 30, terzo comma (art. 136 della 
Costituzione) (83). 

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 187, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanze di rimessione 20 febbraio 1970 del tribunale di Livorno 

(G. U. 6 maggio 1970, n. 113) e 25 febbraio 1970 del pretore di Recanati 
(G. U. 22 aprile 1970, n. 102). 
legge 5 gennaio 1956, n. 1 (Norme integrative della legge 11 pennaio 
1951, n. 25, sulLa perequazione tributar�a), art+. 7, quarto comma, 
e 8, ultimo comma -Manifesta inammissibilit�, in quanto questioni 
proposte da organo non giurisdizionale (84). 

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanze di rimessione 15 luglio 1968 (due) della commissione 
distrettuale delle imposte di Vasto, G. U. 12 ottobre 1968, n. 261. 

legge 27 dicembre 19�56, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti 
delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica 
moralitd), art. 4, secondo comma -Manifesta infondatezza (85). 

Ordinanza 6 novembre 1970, n. 156, G. U. 11 novembre 1970, 

n. 286. 
Ordinanze 7 novembre 1969 della corte di appello di Torino (G. U. 
3 giugno 1970, n. 126) e 10 e 18 dicembre 1969 del tribunale di Torino 

(G. U. 2. settembre 1970, n. 222). 
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), artt.. 84, lett. g, 87, 89, 109, 126, 127, 130 (86), 136 (87), 137, se� 
(83) Questione dichiarata non fondata con sentenze 29 dicembre 1966, n. 127 
(artt. 24, secondo comma, e 136, primo comma, della Costituzione) e 2 aprile 1970, 
n. 49 (art. 136 della Costituzione). 
(84) Questione proposta anche dal tribunale di Ancona (ordinanza 21 febbraio 
1969, G. U. 18 giugno 1969, n. 152). 
(85) Disposizione dichiarata incostituzionale, nella parte in cui non prevede 
l'assistenza obbligatoria del difensore, con sentenza 25 maggio 1970, n. 76. 
(86) La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 29 gennaio 
1958, n. 645 � stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, 
con sentenza 10 luglio 1968, n. 97. 
(87) L'art. 136, lettera b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 � stato dichiarato 
incostituzional� con sentenza 15 dicembre 1967, n. 135 (nella parte in cui, fra gli 
oneri detraibili nell'accertamento dell'imposta complementare;. non comprendeva 
l'imposta straordinaria sul patrimonio) e 18 novembre 1970, n. 160 (nell'intero 
testo). 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 231 

condo comma, 139 (88), 173, 174, 176 (89), 288, lett. c -Manifesta inammissibilit�, 
in quanto questioni proposte da organi non giurisdizionali. 

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanze di rimessione 5 novembre 1966 della commissione distrettuale 
delle imposte di San Severo (G. U. 12 marzo 1969, n. 66), 
11 gennaio 1967 della commissione provinciale delle imposte di Milano 
(G. U. � 8 luglio 1967, n. 170), 30 settembre 1967 della commissione 
distrettuale delle imposte di Tricarico (G. U. 23 dicembre 1967, 

n. 321), 23 gennaio 1968 della commissione distrettuale delle imposte 
di Varese (G. U. 18 maggio 1968, n. 127), 1� marzo 1968 della commissione 
distrettuale delle imposte di Lecce (G. U. 10 agosto 1968, 
n. 203), 13 maggio 1968 (due) della commissione distrettuale delle 
imposte di Udine (G. U. 16 luglio 1969, n. 179), 15 luglio 1968 (due) 
della commissione d~strettuale delle imposte di Vasto (G. U. 12 ottobre 
1968, n. 261), 19 novembre 1968 della commissione provinciale 
deHe imposte di Milano (G. U. 26 marzo 1969, n. 78). 
d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette), art. 198, secondo comma -Manifesta infondatezza (90). 
Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 180, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 24 marzo 1969 della corte di appello di 
Napoli, G. U. 3 giugno 1970, n. 136. 

d. P. R. 29 gennai-o 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dfrette), art..206 (art. 3 della Costituzione) -Manifesta infondatezza 
(91). 
Ordinanza 18 novembre 1970, n. 165, G. U. 25 novembre 1970, 
n...~99. 
Ordinanza di rimessione 14 maggio 1969 d�l pretore di Vittoria, 

G. U. 24 dicembre 1969, n. 324. 
d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 '(Norme sul trattamento economico 
e normat�vo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edi(
88) La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 139, secondo comma, 
del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 � stata dichiarata non fondata, in riferimento 
all'art. 53 della Costituzione, con sentenza 10 luglio 1968, n. 97. 
(89) La questione di legittimit� costituzionale dell'art. 176 del d.P.R. 29 
gennaio 1958, n. 645 � stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 53, 
70, 71, 76, 81 e 113 della Costituzione, cori sentenza 3 luglio 1967, n. 77. 
(90) Disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza 4 febbraio 1970, 
n. 13, nella parte in cui esclude dallo sgravio l'indennit� di mora. 
(91) Questione dichiarata non fondata, in riferimento anche all'art. 24 della 
Costituzione, con sentenza 12 luglio 1967, n. 115. 
. ~ 

~~~~�~ 



lizie ed affini), articolo unico, per la parte in cui rende efficaci erga 
omnes gli artt. 34 e 62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 
24 luglio 1959, per gli addetti all'edilizia -Manifesta infondatezza 
(92). 

Sentenza 18 novembre 1970, n. 16~, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 
299. 
Ordinanza di rimessione 8 aprile 1970 del pretore� di Genova, 
G. U. 3 giugno 1970, n. 136. 
legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 
e 262 del tes'to unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e deUe bevand.e), art. 1, modificato 
dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e art. 3 -Manifesta 
infondatezza (93). 

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 181, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 18 marzo 1970 del pretore di Cosenza, 

G. U. 22 luglio 1970, n. 184. 
legge 29 settembre 1962, n. 1462 (Norme di modifica ed integrazione 
delle leggi 10 agosto 1950, n. 646; 29: luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 
1959, �n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno), art. 2, ultimo 
comma (artt. 3 e 42 della Costituzione) (94). 

Ordinanza 2 dicembre 1970, n. 182, G. U. 9 dicembre 1970, n. 311. 
Ordinanza di rimessione 6 ottobre 1969 del tribunale di Bari, 

G. U. 10 giugno 1970, n. 143. 
legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (Nuove disposizioni per l'applicazione 
'delle leggi di registro, dell'i'?nposta generale sull'entrata e del 
bollo sui contratti di locazione di beni immobili urbani) -Manifesta 
inammissibilit�, in quanto questione proposta da oirgano non giurisdizionale 
(95). 

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 14 marzo 1968 della commissione provinciale 
delle imposte di Gorizia, G. U. 10 giugno 1970, n. 143. 

(92) Nella parte sopra indicata l'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, 
n. 1032 � stata dichiarata incostituzionale con sentenza 13 luglio 1963, n. 129. Per 
altre declaratorie di illegittimit� costituzionale della norma v. in questa Rasseg_na, 
1969, II, 103, nota 68. 
(93) L'art. 1� della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 1 della legge 
26 febbraio 1963, n. 441, � stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 3 dicembre 
1969, n. 149, nella parte in cui per la revisione delle analisi esclude l'applicazione 
degli artt. 390, 304 bis, ter e quater del codice di procedura penale. 
(94) Questione dichiarata non fondata con sentenza 28 aprile 1970, n. 63. 
(95) L'art. 2, secondo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 � stato 
dichiarato incostituzionale, con sentenza 26 marzo 1969, n. 49, nella parte in cui consente, 
per i contratti di locazione di durata pluriennale, la percezione annuale dell'imposta 
generale sull'entrata anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto 
nell'anno precedente. 

r 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 233 

legge 23 dic:emebre 1966, n. 1139 (Condcmo di sanzioni non aventi 

natura penale in materia tributaria), art. 2, ultimo c:omma, in relazione 
all'art. 1, primo comma, lett. a -Manifesta inammissibilit�, in quanto 
questione proposta da organo non giurisdizionale. 

Ordinanza 18 novembre 1970, n. 163, G. U. 25 novembre 1970, 

n. 299. 
Ordinanza di rimessione 23 gennaio 1968 della comm1sis10ne distrettuale 
delle imposte di Varese, G. U. 18 maggio 1968, n. 127. 

legge 11 marzo 1970, n. 83 (Conversicme in le.gge, con modificazioni, 
del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di 
coUocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), che converte il 

d. I. 3 febbraio 1970, n. 7 (artt. 3 e 41 della Costituzione). 
Sentenza 28 dicembre 1970, n. 192, G. U. 30 dicembre 1970, 

n. 329 (96). 
Ricorso della Regione Trentiillo-Alto Adige depositato il 24 aprile 
1970, G. U. 20 maggio 1970, n. 125. 

(96) Con la stessa sentenza � stata dichiarata la illegittimit� costituzionale, in 
parte, degli artt. 3, n. 1 e n. 7, e 10 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, e sono state dichiarate 
non fondate le questioni di legittimit� costituzionale degli artt. 3, ultimo comma, 
4 e seguenti e 15 del d.l. 3. febbraio 1970, n. 7 e della relativa legge di conversione. 
17 



.CONSULTAZIONI 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Ente Autotrasporti Merci -Liquidazione -Legge 18 marzo 1968, n. 413 -
Assegnazione dei beni delta liquidazione al Ministero dei Trasporti. 
Se la legge 18 marzo 1968, n. 413 .che pone in liquidazione l'E.A.M. e 
prevede all'art. 4 l'assegnazione in uso gratuito al Ministero dei Trasporti 
dei beni, mobili ed !immobili, della liquidazione stessa, attui un 
trasferimento di propriet� ex legge (n. 351). 
ANTICHIT� E BELLE ARTI $j, 
..?! 
.CONSULTAZIONI 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Ente Autotrasporti Merci -Liquidazione -Legge 18 marzo 1968, n. 413 -
Assegnazione dei beni delta liquidazione al Ministero dei Trasporti. 
Se la legge 18 marzo 1968, n. 413 .che pone in liquidazione l'E.A.M. e 
prevede all'art. 4 l'assegnazione in uso gratuito al Ministero dei Trasporti 
dei beni, mobili ed !immobili, della liquidazione stessa, attui un 
trasferimento di propriet� ex legge (n. 351). 
ANTICHIT� E BELLE ARTI $j, 
..?! 
Rimozione di cartelli pubblicitari -Legge 1089/1939. ili 

I 
@ mSe sia legittimo l'o!rdine di rimozione di �artelli pubblicitari che siano 
stati installati P!fima dell'entrata in vigore della legge n. 1089 del 1939, la 
quale, nell'art. 22, pone il divieto di messa in posa di cartelli e simili �che 
danneggino l'aspetto, il decorn o il pubblico godimento (n. 64). 
j::: 

~f~:;

Rinvenimento di cose storiche o artistiche. 

' 

Se abbia diritto al p!remio previsto dall'art. 49 della legge 1� giugno 
1939, n. 1089, il proprietari9 dell'immobile ove sia avvenuta la scop,e!rta, 
il quale ometta la denunzia di !rinvenimento: (n. 65). 

� Se abbia diritto al premio previsto dall'art. 49 della legg,e 1� giugno 
1939, n. 1089, ii!. pa-oprietario dell'immobile, il qual�e 1sia anche detentore deHe. 
cose scoperte, o anche scopritore, �e nella duplice qualit� non abbia ademp~
uto all'obbligo della denunzia, incorrendo in responsabilit� penale (n. 65). 

Zone di rispetto per la tutela di immobili monumentali -Sanzioni per 
infrazioni. 

ili 
.? 

, 
,
@. 

Se la P. A. in caso di violazione ai vdncoli !imposti dall'art. 21 legge ,;; 
1� giugno 1939, n. 1089, possa !indifferentemente O!rdinare la il"iduzione in 
pristino ovvero comminare una pena pecuniaria d.n base �ad una valutazione 
comparata della gravit� del danno della P. A. e del privato (n. 66). 

-i 

-~~ 

APPALTO fil 

Albo Costruttori. 

Se in �Caso di appalto di lavori corrispondenti a distinte categorie previste 
nell'Albo nazional,e dei costruttori il concorrent~ aUa gara di aggiudicazione 
dei lavori stessi debba essere iscritto per ciascuna categoria di 
lavori (n. 336) . 

.-VAF~IAF~l~6'~ 



PARTE II, CONSULTAZIONI 235 

Appalto di servizi -Revisione prezzi -Legge 19 febbraio 1970, n. 76 Inapplicabilit�. 


Se le Ditte assuntrici deJ. serv1z10 di manovalanza presso gli Enti 
periferici dell'Arnmd.nistrazione abbiano diritto ad ottenere la revisione dei 
prezzi ai 'sensi della legge 19 febbraio 1970, n. 76 o quanto meno a nmma 
dell'art. 1677 .c..c. (n. 337). 

Verbali di aggiudicazione definitiva formati da Enti locali per delega 
detla Regione. 


Se nei contratti degli Enti llocali de1l11 Regione siciliana il termine 
per la registrazione decorra dalla data del va-baie di aggiudicazione 

(n. 338). 
Se il. principio di cui sopra valga anche per i .contratti stipulati dall'Ente 
Locale p:er delega della Regione (n. 338). 

ARCHIVI DI STATO 

Archivi privati -Art. 37, 2� comma, d.lg. 30 settembre 1963, n. 1409. 

Se, per effettuare l'accertamento di ufficio ai sensi dell'art. 37, 2� 
comma., d.lg. 30 settembre 1963, n. 1409 dell"esistenza di archivi privati o 
di �singoli documenti esistenti presso privati, sia Lecito l'accesso agli archivi 
privati da parte di funzionari delle Soprintendenze archivistiche (n. 3). 

I 

I 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

Depenalizzazione -Esecuzione forzata dell'ordinanza prefettizia. 

I 

Se sia necessario in sede di esecuzione dell'ordinanza prefettizia esibire 
la ricevuta di ritorno a prova d�lla avvenuta notifica .e se sia a carico 
dell'Amministrazione l'anticipazione delle indennit� di trasferta agli Uf


I 

ficiali Giudiziari (n. 22). 

I

Se sia possibile agir�e esecutivamente per il Tecupero della somma 
portata nella ordinanza pre!ettizia in danno di persone residenti all'estero 

(n. 22). 
Infrazioni al C.d.S. -Sospensione carta di circolazione e patente di guida Ricorsi 
gerarchici. 

Se, qualora l'Autorit� amministrativa venga subito a conoscenza della 
esistenza di un giudizio penale, essa non solo possa, ma debba trasmettere 
gli atti al giudice penale per le sue determinaZJioni anche in ordine a1l'illecito 
amministrativo nei cui riguardi si determina la connessione disposta 
dall'art. 10 della ~egge 3 maggio 1967, n. 317 (n. 23). 

Se i provvedimenti di .sospensione della patente di guida e �di ritiro 
della licenza di circolazione, .quando siano di competenza de11'autorit� am


ministrativa, sfuggano alla vis attractiva determinata dal predetto art. 10 
legge 317 (n. 23). 

236 RASSEGNA DELL~AVVOCATURA DELLO STATO 

Se sia p~ssibi.le la rimessione al giudice penale qualor;;i il potere sanzionatorio 
dell'illecito ammintstrativo siasi gi� esaurito con l'irrogazione 
della corrispondente sanzdone (n. 23). 

Se sia possibile il ricovso all'analogia, considerato che nella1 legge 
3 �maggio 1967, n. 317 non sono indicati i criteri per la valutazione della 
sussistenza della violazione e per l'individuazione della sanzione tra di 
minimo 'e il massimo edittali (n. 23). 

Se nei caisi di resistenza .opposta dal destinatario della sanzione amministrativa 
all'ordine di consegna dei documenti sospesi sussista l'unico 
rimedio del ricorso all'art. 650 c.p. (n. 23). 

Se debba !riconoscersi carattere prettamente punitivo e affiittivo al 
provvedimento sanzionatorio previsto dal terzo �compia dell'art. 1 della 
legge 9 luglio 1967, n. 372 Gsospensione dell'efficacia della carta di circolazione) 
(n. 23). 1 � 

Se gli �effetti della predetta .sanzione possano ripercuote11si su un terzo 
acquirente quando il trasferimento dell'autoveicolo siasi perfezionato dopo 
la notifica del provvedimento sanzionatorio (n. 23). 

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

Concessione di estrazione di sa'bbiia dal mare territoriale -Applicabilit� 
di un canone. 

,Se sia legittima la richiesta di un �canone per il rilascio della licenza 
per ,estrazione di sabbia dal mare territoriale (n. 99). 

CONFISCA 

Contabilit� dello S1!ato -Contrabbando -Ipoteca -Vendita. 

Se la �confisca, oltre ad estinguere i diritti del reo sulla cosa confiscata, 
travolga anche i di'ritti appartenenti �sulla cosa stessa a persone estranee 
al reato, cosicch� l'acquisto della propriet� della cosa ,da pa!rte della pubblica 
amministrazione in dipendenza della .confisca abbia necessariamente 
carattere esclusivo (per estinzione del diritto di eventuali comproprietari) 
e sia libero da concorrenti diritti parziali (n. 23). 

Se la pubblica amministrazione, a seguito dell�' vendita di una cosa 
(autoveicolo) .confiscata all'asta pubbUca amministrativa, sia tenuta verso 
l'acquirente a rispondere p-er evizione (artt. 1482 e 1483 cod. civ.) (n. 23). 

Li.quidi fermentescibili e fermentati alcoolici Artt. 8 e 11 d.l. 30 ottobre 
1952, n. 1322: 

Se dal disposto degli artt. 8 e 11 d.1. 30 ottobrre 1952, n. 1322 debba 
dedursi che l'obbligatorieffl dellai conf�lsca di [Liquidi fermem.tescibili e 
fermentati alcoolici sussista solo nell'ipotesi in cui il giudizio si accentri 
presso l'Autorit� Giudiziaria e non invece quando si faccia luogo alla 
definizione in sede amministrativa del contesto (n. 24). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 237 

CONTABILIT� DELLO STATO 

Contabilitd dello Stato -Contrabbando -Ipoteca -Vendita. 

Se la confisca, oltre ad estinguere i diritti del reo sulla cosa confiscata, 
travolga anche i di.ritti appartenenti sulla cosa stessa a persone estranee 
al reato, cosicch�. \l'acquisto della prop:riet� della cosa da parte della pubblica 
amministrazione in dipendenza della confisca abbia necessariamente 
carattere esclusivo (per estinzione del diritto dd eventuali comproprietari) 
e sia libea-o da concorrenti di.ritti parziali (n. 240). 

Se la pubblica amministrazione, a seguito della vendita di una cosa 
(autoveicolo) confiscata all'asta pubbJ.ica amministrativa, sia tenuta verso 
l'acquirente a rispondere per 1evizione (artt. 1482 e 1483 �cod. civ.) (n. 240). 

Costituzione deposito cauzionare per le locazioni urbane. 

Se, per i casi di concessione in uso di immobil.d urbani ed eventualmente, 
per analogia, per l'uso di altri immol::lili �fer.roviari, si possa adottare, 
in luogo della ocstituzione di depositi cauzionali presso la Cassa depositi 
e prestiti -di cui al Regolamento iper la C,G.S.�approvato con :r.d. 
del 23 maggio 19<24, n. 827, nonch� al r.d. del 2 gennaio 1913, n. 453 -il 
deposito in conto bancario vincolato previsto dall'art. 9 della legge 26 novembre 
1969, n. 833 (n. 241). � 

Riscossione dei crediti per condanna pronunciata dalla Corte dei conti 
� Debitori solidali. 

Se per la riscossione dei cr�editi per condanna .pronunziata dalla Corte 
dei .conti nei confronti di debitori solLdali il t:rasporto dei crediti al'l'ammini~
tr~zione demaniale dalle contabilit� delle altre a=in�strazioni centrali 
debba essere effettuato presso le varie Intendenze di finanza nella cui provincia 
risiedono li debitori solidali (n. 242).' 

CONTRIBUTI 

Contributi di miglioria di cui alla legge 5 marzo 1963, 1n. 246. 

Se sia attribuita allo Stato la legittimazione alla imposizione di contributi 
di miglioria derivanti da opere eseguite dallo Stato in concorso 
col Comune e con la Provincia e se debba farSi il'ifea-imento alla normativa 
vigente al momento d�lla completa realizzazione dell'opea-a (n. 89). 

Contributo assistenzbale INADEL. 

Se i compensi percepiti dal personale ospedaliero a~titolo di compartecipazione 
sui proventi dei paganti in pil:'oprio abbiano natu:ra retributiva 
e vadano assoggettati al contributo assistenziale INADEL (n. 90). 

Se tra gli emolumenti soggetti a contributo assistenziale siano com


presi anche i compensi fissi mutualdstici (quote copitarie a titolo di corri


spettivo per le pre�st�zioni sanitarie erogate ai mutuanti) (n. 90). 

Se il �diritto a1J.a percezione dei contributi in eS�me sia soggetto alla 

prescrizione decennale di cui all'art. 2946 codice civile (n~ 90). 



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

COOPERATIVE 

Scioglimento cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 10 agosto 
1950, n. 715. 

Se debba �escluder1Si la possibilit� di addivenire allo scioglimento della 
cooperativa edilizia per .conseguimento dell'oggetto sociale a seguito della 
costruzione ed assegnazione degli alloggi e della stipulazione dei mutui 
individuaJd (n. 7). 

DAZI DOGANALI 

Rimborso di diritti doganali. 

Se nella previsione � erro11e di calcolo nella liquidazione �, contenuta 
nel 1� comma delil'art. 29 de1la legge doganale, rientri anche il caso di 
errore di calcolo nella determinazione del valore complessivo della merce 

(n. 47). 
DEMANIO 

Demanio militare -Regione del Trentino Alto Adige -Costruzione di opere 
militari. 

Se 1'Amministrazione della di:llesa possa procedere alla realizzazione 
di opera militare insistente 1su area diemaniafo .senza rkhiedere l'autorizzazione 
sulla tutela del paesaggio di �cui �alla legge 24 luglio 1957, n. 8 

(n. J231). 
Se, nella specie, nel silenzio della Legge .provinciale 10 luglio 1960 ,n. 8, 
sia applicabile il'art. 10 legge statale 6 agosto 1967, n. 765, la quale non 
impone all'Amministrazii.one militare l'obbligo di richiedere licenza edi


lizia n� ottemperare ad altri oneri (n. 231). 

Se pertanto l'amministrazione militare possa procedere alla costruzione 
di opere da eseguiTe su terreno demaniale e destinate alla difesa 
nazii.onale 1SUlla esclusiva base delle valutazioni delle proprie necessit� 

funzionali (n. 231). 

Regione Trentino-Alto Adige -Costruzione di edificio nell'area demaniale 
della stazione FF. SS . 

.f:!e, in virt� della legge provdnciale 10 luglio 1960, n. 8, sia necessaria 
la Ucenza edilizia comunale anche per 1costruzione, connessa con l'esercizio 
dell'attivit� feJ.Toviaria, �eseguita su area demaniale (n. 232). 

Se tale necessit� sia venuta meno con l'entrata in va.gore della legge 
statale 6 luglio 1967, n. 765 (n. 232). 

DIFESA DELLO STATO 

Istituto Sordomuti di Patermo -P�atrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 

Se l'Istituto sordomuti di Palermo possa avvalersi del patrocinio legale 
dell'Avvocatura dello Stato (n. 13). 


.PARTE II, CONSULTAZIONI .PARTE II, CONSULTAZIONI 
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Partecipazione dell'I.A.C.P. ail'assemblea condominiale -Assunzione degli 
oneri condominiali. i2 


!

Se l'I.A.C.P., dopo la costituzione del condominio ai sensi dell'ru.t. 18 

d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 modificato dall'art. 2 legge 24 aprile 1962, n. 231, 
I 

sia ,abilitato a partecipare all'assemblea condominiale per quanto riguarda 
gli appartamenti in sua gestione e sia tenuto a fronteggiare gli oneri ad 
essi relativi (n. 223). 

Scioglimento cooperative editizie finanziate ai sensi della legge 10 agosto 

l

1950, n. 715. 

Se debba escludersi la possibilit� di addivenire allo scioglimento della 
cooperativa edilizia per conseguimento dell'oggetto sociale a seguito della 
costruzione ed assegnazione degli alloggi e della stipulazione dei mutui 

I 

individuali (n. 224). 

I!

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT� 

~ 

Interpretazione della legge 20 marzo 1958, n. 391. 

Se, per le espropriazioni promosse dall'Amministrazione delle poste e 
�delle telecomunicazioni, la legge 12 marzo 1968, n. 325, aWart. 33:'non abbia 

dettato una disciplina 1speciale ed autonoma rispetto a quella :prevista dalla 

legg.e organica sulle 'espropTiazioni per p.u., ma �si sia limitata a prevedere 

I

qualche disposizione particolare 1sempre nell'ambito della legge organica 

(n. 294) . 
.Se le modalit� apportate dalla iJ.egge 20 marzo 1968, n. 391, alla proceI


dura prevista dalla legge organica sulle �espropriazioni siano applicabili 
anche alle espropriazioni promosse dall'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni (n. 294). 

FARMACIE 

Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 18 -Trasferimento dell'esercizio farmaceutico. 


Se la norma di cui all'art. 18 1. 2 aprile 1968, n. 475 possa applicaTsi 
anche ai farmacisti che pur risultando vincitori in graduatoria di concorso 
approvata prima dell'entrata [n vigore della legge n. 475 del 1968, abbiano 
tuttavfa .conseguito �succ�essiV'.amente l'effettiva titolarit� d~a farmacia 

(n. 26). 
FERROVIE 

Agente ferroviario di servizio -Personale di controlleria -Giuramento 
davanti al pretore. 
Se, in caso di diverbio tra i passeggeri di un treno l'agente ferroviario 
di servizio possa, s. sollecitazione di colui che intende quer.elarsi, procedere 
alla identificazione della persona contro cui dovrebbe essere rivolta 
la querela (n. 412). 

240 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se debba ritener.si tuttora operante l'obbligo di prestare giuramento 
davanti Ili pretore per tutti gli agenti abilitati ad a�ccertare le contravvenzioni 
di polizia ferroviaria (n. 412). 

Condono sanzioni disciplinari. 

Se il .condono delle �sanzioni disciplinari disposto con la legge 18 marzo 
1968, n. 250 sia applicabile nei confronti del personale deHe F. S. collocato 
a riposo (n. 413). 

FILIAZIONE 

Affidamento preadottivo -Corresponsione di assegni familiari. 

Se debbano essere .corrisposti al f�turo adottante assegni familiari nel 
periodo di affidamento preadottivo del minore, ai sensi dell'art. 314 cod. civ. 
secondo le modifiche apportate dall'art. 4 legge 5 giugno 1967, n. 431 (n. 10). 

IDROCARBURI 

Interpretazione della legge 14 agosto 1960, n. 825 -Agevolazioni fiscali alle 
iniziative industriali ubicate nell'area di sviluppo Valle del Basento. 

Se, �ai sensi dell'articoJo unico della legge 14 agosto 1960, n. 825 debba 
ritenersi che rper la determinazione del quantitativo di prodotto da corrispondere 
allo Stato (royalties) pex gli idi:ocarburi estratti nella Valle del 
Basento occorra tener conto solo degli idrocarburi destinati al di fuori 
dell'area di sviluppo industriale � Valle del Basento � (n. 3). 

IMPIEGO PUBBLICO 

Attribuzione gettoni di presenza. 

Se� ai membri del Comitato Esecutivo dell'Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero spetti, anche nell'ipotesi che l'esame di talune questioni 
venga devoluto a riunioni Tistrette, il g.ettone di presenza ex art. 9 D.C.P.S. 
2 gennaio 1947, n. 8, modificato con l'art. 7 del D.P.R. 10 giugno 1967, 

n. 1438 (n. 709). 
Se detto gettone di presenza possa essere esteso ai funzionari che, 
senza essere membri del Comitato, siano chiamati a partecipare a riunioni 
del medesimo con funzione di relatori (n. 709). 

Condono sanzioni disciplinari. 

Se il condono delle sanzioni disciplinari disposto con la legge 18 marzo 
1968, n. 250 sfa applicabile nei confronti del personale delle F. S. collocato 
a riposo (n. 710). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 241 

Osservanza del riposo settimanale. 

Se l'impiegato di religione cattolica sia titolare di un diritto al riposo 
settimanale nel giorno (diverso dalla domenica) dedik~to al culto secondo 
i precetti della sua confessione (n. 711). 

PignorabiHt� di stipendi o pensioni di impiegati dello Stato per debiti di 
imposte. 

Se possano pignorarsi nei limiti del quinto gli stipendi o pensioni 
dovuti dallo Stato al fideiussore di un debito d'imposta (n. 713). 

Sospensione cautelare dall'impiego in dipendenza di mandato di cattura Art. 
230 D.L.P. regionale 29 ottobre 1955, n. 6. 

Se sia obbligatorio il provvedimento di sospensione cautelare dall'impiego 
previsto dall'art. 230 D.L.P. regionale 20 ottobre 1955, n. 6 anche 
nel caso in cui � intervenuto un provvedimento di concessione di libert� 
provvisoria anteriore a qualsiasi decisione di carattere amministrativo 

(n. 712). 
IMPOSTA DI CONSUMO 

Debito dello Stato verso il Comune -Decorrenza degli interessi. 

Se l'art. 45 del T. U. per la Finanza locale (R. D. 14 settembre 1931, 

n. 1175), che disciplina l'indennit� di mora relativa al pagamento dell'imposta 
di consumo per l'energia eletfxica, cosi come l'art. 48 bis del predetto 
T. U., introdotto con l'art. 4 della 1. 18 maggio 1967, n. 388, �Che disciplina 
il decorso degli interessi mo;ratori sulle �imposte comunali di consumo ed 
equiparate, �siano derogati dalle norme contenute nena legge e nel Tegolamento 
sulla contabilit� generale dello Stato da cui si desume che i debiti 
pecuniari dello Stato diventano liquidi ed esigibi'li e gei;ierano, come tali, 
l'obbligo del pagamento degli interessi solo dopo che la spesa della competente 
Amministrazione sia stata ordinata con l'emissione del relativo 
titolo di spesa (n. 18). 
IMPOSTA DI REGISTRO 

Agevolazioni tributarie all'acquisto di aree. 

Se le agevolazioni previste dal D. L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598 
siano estensibili anche alle ipotesi di aree sulle quali, da parte dell'acquirente, 
� gi� stata realizzata la costruzione industriale (n. 330). 

Concessione di pubblico servizio -Tassabilit� dei vari prqventi. 

Se in una concessione di pubblico servizio agli �effetti dell'imposta di 
registro, siano tassabili -oltre ai proventi che l'esercente ottiene dalla 
distribuzione e vendita del gas il cui esercizio costituisce l'oggetto della 
concessione -anche quelli ricavati dalla alienazione dei sottoprodotti 

(n. 331). 
. . . I 


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242 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Legge 23 maggio 1924, n. 998 -Atti riguardanti l'elettrificazione delle 
ferrovie. 

Se per � appalti per l'impianto elettrico � agevolati fiscalmente ai sensi 
dell'art. 8 legge 998/1924 debbano intendersi soltanto quelli riguardanti 
l'elettrificazione delle f.errovie e tramvie e cio� quelli attinenti alla messa 
in opera del sistema di propulsione elettrica (n. 332). 

Trasferimenti di terreni destinati a costruzioni industriali. 

,Se, relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige, siano revocabili 
i b�nefici di cui �all'art. 44 del D. L. 124 del 15 marzo 1965, c.onvertito nella 
legge 13 maggio 1965, n. 431, per gli atti di trasferimento a Comuni di 
aree che i Comuni acquirenti -dopo avervi eseguito solo infrastrutture 
senza edificazione -cedono a ditte private per la reaiizzazione di opifici 
industriali (n. 333). 

Se, qualora dall'atto di compravendita risulti che l'acquisto dell'area 
sia stato effettuato dal Comune interessato al solo scopo di predisporre le 
infrastrutture, e non anche per la diretta Tealizzazione di un'opera di 
edilizia industriale, debba �Configurarsi non gi� iUlenomeno della decadenza 
dall'agevolazione fiscale, ma piuttosto l'originaria inapplicabilit� del beneficio 
non sussistendone i relativi presupposti (n. 333). 

Trasferimento di autoveicoli. 

Se, in caso di vendita di autoveicoli, la scrittura privata di rateazione 

o dilazione del prezzo direttamente assentita dal venditore al compratore, 
recante legale garanzia ipotecaria del bene oggetto della vendita, possa 
ascriversi fra gli atti relativi alla annotazione della costituzione del credito 
garantito da privilegio sull'autoveicolo (n. 334). 
Verbali di aggiudicazione definitiva formati da Enti Locali per delega della 
Regione. 

S'e nei 'confronti degli Enti Locali della Regione siciliana H termine per 
la registrazione decorra dalla data del v�erbale di aggiudicazione (n. 335). 
Se il .priincipio di cui sopra valga anche per i contratti stipulati dal


l'Ente Locale per delega. della Regione (n. 335). 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

Applicabilit� all'indennit� di residenza corrisposta �ai titolari di farmacie 
rurali. 

Se sia assoggettabile alla ritenuta diretta ai sensi dell'art. 126 lett. b) 
del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 il'indennit� di disagiata residenza 
corrisposta ai farmacisti rurali in dipendenza dell'art. 115 R.D.L. 27 luglio 
1934, n. 1265 (n. 47). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 243 

lMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Donazioni effettuate in vita dal de cuius all'erede o legatario -Rivalutazione 
al momento dell'apertura della successione. 

Se le liberalit� ,effettuate in vita dal de cuius a favore degli eredi e 
legatari debbano essere Tivalutate ai fini dell'imposta al momento dell'apertura 
della successione (n. 67). 

Privilegio ex art. 68 legge successioni -Responsabilit� del terzo possessore 
per sopratassa e interessi. 

Se il p;rivilegio di cui all'art. 68 L.T.S. si estenda alla sopratassa e agli 
interessi nei limiti di cui all'art. 2749 cod. civ. (n. 68). 
Se, attesa la natura speciale di detto :privilegio, �esso possa essere 
realizzato anche a carico del terzo possessore del bene che ne � gravato 

(n. 68). 
IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

Compravendita di aeromobili. 

Se sia applic�abile anche al trasferimento degl:i aeromobili armati atti, 
cio�, �alla navigazione aerea -l'esenzione dall'IGE (o, pi� propil'iamente, 
l'esclusione del presupposto imposizionale dell'I.G.E.) prevista per 
il trasferimento di una nave armata (in condizione, cio�, di poter navigare 

(n. 132). 
Olii vegetali allo stato commestibile e allo stato greggio direttamente destinati 
alla raffinazione per uso aumentare. 

Se, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IGE ridotta dell'l,30 % , la 
dizione � olii vegetali allo stato �commestibile � di cui all'art. 8 della leg.ge 
24 dicembre 1849, n. 941 debba intendersi riferita anche agli olii vegetali 
allo stato greggio direttamente destinati alla raffinazione per uso alimentare 
(n. 133). 

IMPOS'IIE E TASSE 

Esenzione dalta imposta di R. M. -Industrie alberghiere, 

Se l'�esenzione dalla d.mposta di R. M., stabilita sia da leggi nazionali 
che da leggi iregionali :previste genericamente per le � industrie � e gli 

� stabilimenti ind�stri�ali � sia estensibile anche alle industrie alberghiere 
(n. 527). 
Imposta di fabbricazione -Prescrizione per i reati e per il recupero dei 
carichi tributari. 

Quale sia la prescrizione dei l'eati �COntravvenzionali previsti dalle 
leggi sull'imposta di fabbricazione (n. 528). 
Quale sia la prescrizione per il recupero dei carichi tributaTi (n. 528). 


244 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Imposta sul valore globale -Donazioni presunte ex art. 5 d. l. 8 marzo 1945, 

n. 90. 
Se l'imposta. sul valore globale sia applicabile alle donazioni presunte 
ex art. 5 d. I. 8 maxzo 1945, n. 90 (n. 528). 

Somme pagate per tributi e ritenute non dovute -Interessi di mora Decorrenza. 


Se, nei casi in .cui debba procedellsi alla restituzdone delle :imposte mediante 
versamenti in tesoreria ed il contribuente non sia tenuto alla presentazione 
della relativa dichiarazione, la corresponsione degli interessi 
debba essere computata �con decorrenza dal secondo semestre successivo 
alla data di presentazione della domanda di rimborso ovvero dal �secondo 
semestre successivo alla data del versamento della ritenuta da rimborsare 

(n. 530). 
IMPOSTE VARIE 

Imposta di pubblicit�. 

Se l'imposta sulla pubblic.it�, relativa agli altoparlanti situati all'interno 
dei locali di vendita, sia dovuta per .ciascun esercizio di v�endita, 
ovvero per ognuno degli altoparlanti situati all'interno di ciascun esercizio 

(n. 36). 
Interessi di mora. 

Se per le �controversie relative agli interessi valga la stessa disciplina 
prevista per i tributi ai quali gli interessi ineriscono (n. 37). 

Riscossione -Responsabilit� dei liquidatori di societ� e dei loro eredi. 

Se, in .caso di premorienza del liquidatore di �Societ�, la relativa responsabilit� 
ex art. 265 T. U. n. 645 del 1958 possa, essere accertata e dichiarata 
dallllntendente di finanza nei .confronti degli eredi di quello (n. 38). 

LOCAZIONI DI COSE 

Legge 26 novembre 1969, n. 833 -Estensione ai canoni sbloccati ai sensi 
della legge 28 luglio 1967, n. 628. 

Se la legge 26 novembre 1969, n. 833 sia estensibile ai canoni di locazione 
bloccati dalla legge 6 novembre 1963, n. 1444 �e poi aumentati per 
effetto dello sblocco parziale intervenuto a seguito dell'entrata in vigore 
della legge 28 lugliio 1967, n. 628 (n. 140). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 245 

LOTTO E LOTTERIE 

/ Personale del lotto -Trattamento di quiescenza -Interpretazione della 

l. 6 agosto 1967, n. 699. 
Se la legge 6 agosto 1967, n. 699, !recante la disciplina dell'Ente Fondo 
Trattamento di quiescenza e assegni straordinari del personale del lo~to, 
debba essexe tintepPretata, malgrado le perplessit� derivanti dal testo letterale 
di alcune sue norme, nel sen..so della conservazione, al personale 
dimissio'.nario, del diritto al trattamento di quiescenza (n. 36). 

MONOPOLIO 

Monopolio statale dei tabacchi -Opponibilit� di diritti di brevetto per 
marchi di impresa da parte di impresa di Stato membro della e.E.E. 

Se, a:i sensi degli art. 4 Accordo di Madrid reso esecutivo in-Italia con 
[. 15 dicembre 19M, n. 1322; 1 r.d. 21 giugno 1942, n. 929; 45 e 47 i. 17 luglio 
1942, n. 907 e 90, n. 2 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 entrato 
in vigore il 1� gennaio 1958, debba il.'itenersi che il diritto di b!l'evetto per 
marchi di impresa sia apponibile al Monopolio statale dei tabacchi da parte 
di impresa di Stato membro della C.E:E. (n. 51). 

OPERE PUBBLICHE 

Albo costruttori 

Se in caso di appalto di lavori �corrispondenti a distinte categorie previste 
nell'Albo nazionale dei costruttori il. concorrente alla gara di aggiudicazione 
dei lavori stessi debba essere iscritto per ciascuna categoria di 
lavori (n. 86). 

Pl!GNORAMENTO 

Pignorabilit� di stipendi o pensioni di impiegati dello Stato per debiti di 
imposte. 

Se 1possano pignorarsi nei limiti del �quinto gli stipendi o pensioni dovuti 
dallo Stato al fideiussore di un debito d'imposta (n. 18). 

Pignoramento di crediti presso terzi -Ordinanza di assegnazione -Spese 
successive. 

Se la ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. abbia efficacia 
di titolo esecutivo nei confronti del terzo anche per le spese e competenze 
successive alla sua emanazione (n. 19). 

PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Assicurazioni I.N.P.S. de�gli impiegati della Cassa per il Mezzogiorno Porzione 
assicurativa� a carico delta. Cassa. 

Se la Cassa per il Mezzogiorno debba essere gravata di una porzione 
assicurativa a favore dell'I.N.P.S. per gli impiegati ad essa Cassa comandati 
dall'Amm.ne d�llo Stato (n. 73). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Contributi degli Ufficiali Giudiziari alla Cassa di Previdenza -Scadenza 
dei termini in giorno festivo. 

Se il pdncipio generale, per cui il termine scadente in un giorno festivo 
si proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 195 

u. c. C.P.C., 2963 e 2964 c. c.), debba ritenersi applicabile anche ai termini 
non processuali, �Come quello di specie (n. 74). 
Controversie -Esenzioni ex t. 24 dicembre 1969, n. 991, art. 17. 

Se la esenzione prevista dall'art. 17 comma 2� della legge 24 dicembre 
1969, n. 991, a favore degli atti relativi alle controversie in materia di 
previdenza e assistenza obbligatoria, 1si applichi anche a favore dei provvedimenti 
emessi nelle controversie medesime (n. 75). 

Malattie professionali. 

Se l'elenco delle malattie professionali contenute, nella tabella all. 4 
al D.P.R. 30 giugno 1965/1124 abbia carattere tassativo (n. 76). 
Se lll;alattia professionale debba intendersi soltanto quella contratta 
nell"eserdzio e a �causa delle lavorazioni specificate ne1la Tabella stessa 

(n. 76). 
PROFESSIONI 

Geometri. 

Se rientri neUa competenza professionale dei .geometri la �compilazione 
e sottoscrizione di pTogetti di lottizzazione e piahi di fabbricazione (n. 9). 

Spedizionieri doganali -Tariffa per le prestazioni professionali. 

Se la tariffa dei compensi professionali degl:i spedizionieri, approvata 
dal Consiglio nazionale degli Spedizionier.i doganali, possa essere pubblicata 
senza ulteriori formalit� ed in particolare senza alcuna approvazione da 
paTte dell'autorit� ,statale (artt. 11 e 14 1. 22 dicembl'e 1960, n. 1612 (n. 10). 

REGIONI 

Demanio militare -Regione del Trentino Atto-Adige -Costruzione di opere 
militari. 

Se l'Amministrazione della difesa possa procedere alla realizzazione 
di opera militare su area demaniale senza richiedere l'autorizzazione n� 
seguix.e il procedimento di cui alla legge [provinciale sulla tutela del 
;paesaggio 24 luglio 1957, n. 8 (n. 176).,, 

Se, nella specie, nel silenzio della legge provinciale rn luglio 1960, 

1

n. 8, sia applicabile l'axt. 10 legge staitale 6 agosto 1967, n. 765, la quale 
non impone all'Amm.ne miUtare l'obbligo di richiedere licenza edilizia 
n� ottemperare ad altri oneri (n. 176). � 
Se pertanto l'Amministrazione militare possa procede:ve alla costruzione 
di opere da eseguire su terreno demaniale �e destinate alla difesa nazionale 
sull�a esclusiva base delle valutazioni delle proPTie necessit� funzionali 

(n. 176). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 247 

Regione Siciliana -Applicabiiit� della legge statale n. 20 del 23 gennaio 
1968 nel territorio deHa regione siciliana\ 


Se possano applicarsi nel territorio della regione siciliana le disposi


I 

zioni di .cui alla I. 23 gennaio 19-68, n. 20 relative alla concessione di una 
,indennit� accessoria con decorrenza dal 1� gennaio 1967 ai ddpendenti dei 

I

Comuni e delle Provincie (n. 178). � 

Regione Trentino-Alto Adige -Costruzione di edificio nell'area demaniale 
della stazione FF.SS. 


Se, in virt� della 1egg.e provincial�e 10 luglio 1960, n. 2, sia necessaria 
a licenza edilizia �comunale anche per costruzione, connessa con l'esercizio 
dell'attivit� fem-oviaria, eseguita su area demaniale (n. 177). 


Se tale necessit� �sia venuta meno con l'entrata in vigore della legge 
statale 6 luglio 1967; n. 765 (n. 177). 

Verbali di aggiudicazione definitiva formati da Enti locali per delega della 
Regione. 

Se nei contratti degli Enti Loca1i della Regione siciliana il termine per 
la Tegistrazione decorra dalla data del v�erbale di aggiudicazione (n. 179). 
Se il pr.incipio di cui sopra valga anche per i contratti stipulati dal


l'Ente Locale per delega del1a Regione (n. 179). 

RESPONSABILIT� C'.I:VILE 

Pensione privilegiata, rendita infortunistica e risarcimento del danno. 

L'Amministrazione, in sede di liquidazione della pensione privilegiata, 
detrae da questa la rendita infortunistica e, residuahdo una somma esigua, 
corrisponde ai familiari delle vittime la pensione ordina.da. 

Se la rendita infortunistica possa essere nuovamente detrattiJ, anche 
da quanto dovuto a titolo risarcitodo dall'Amministrazione, che riveste la 
doppia qualifka di datore di lavoro e di istituto assicuratore (n. 253). 

SEQUESTRO 

Traffico clandestino di valuta -Titoli di credito -Vincoli dei fondi di 
provvista. 

Se, ai sensi dell'art. 3 .R.D.L. 12 maggio 1938, n. 794 (convertito nella 
legge 8 gennaio 1939, n. 380) i funzionar.i dell'Amm.ne doganale che concorrono 
al1a vigilanza per la difesa valutaria possano adottare provvedimenti 
che implichino il vincolo dei fondi di provvista dei titoli di credito eventualmente 
sequestrati (n. 23). ' 


248. RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
STRADE 

Demolizione di fabbrica. 

Se possa disporsi la demolizione di una fabhrka elevata lungo i margini . 
di una strada provinciale, costruita prima della approvazione da parte 
del Comune della delibera di perimetrazione del centro abitato (n. 83). 

SUCCESSIONI 

Eredit� giacente devoluta ano Stato. 

Se l'istituto dell'eredit� giacente costituisca un ponte necessario per 
il passaggio allo Stato dei beni di un soggetto deceduto senza testamento ] 
e senza eredi successibili (n. 82). 
�-~ 

TELEFONI 

Riduzione canoni d'uso. 

Se l'art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232 debba intendersi disposizione 
abrogativa dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 1953, n. 338, concernente 
la il'iduzione del 50 % sui� canoni d'uso (n. 29). 

TITOLI DI CREDITO 

Traffico clandestino di valuta -Titoli di credito Vincoli dei fondi di 
provvista. 

S'e, 1ai sensi dell'art. 3 R.D.L. 12 maggfo 1938, n. 794 (convertito nella 
legge 8 gennaio 1939, n. 380) i funzionari dell'Ainm.ne doganale che concorrono 
alla vigilanza per la ,difesa valutail'ia possano adottare provvedimenti 
,che implichino il vincolo dei fondi di provvista dei titoli di credito 
eventualmente sequestrati (n. 17). � 

TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra Italia e Stati Uniti r�tif. 
con i. 18 giugno 1949 -Agevolazioni fiscali. 

Se debba ritenersi indebitamente riscossa e quindi sia rimborsabile ad 
una Azienda bancaria degli U.S.A. la tassa di concessione governativa pa


~ 

gata in ottemperanza all'art. 117 del D.P.R. 1 marzo 1931, n. 121 per l'im


pianto di una sede secondaria della Societ� in Italia (n. 37). 

~ 

1:::1: