JO XIX-N. 6 NOVEMBRE -DICEMBRE 1967 

RASSEGNA 

ELL'AVVOCATURA DELLO STATO 



Pubblicazione bimestrale di servizio 

ROMA 

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO 

1967 


ABBONAMENTI 

ANNO ................................ L. 5.000 
UN NUMERO SEPARATO � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 900 


Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a: 
LIBRERIA DELLO STATO -PIAZZA G. VERDI, 10 -ROMA 
e/e postale 1/40500 


Stampato in Italia -Printed in ltal:y 
Autorizzazione Tribunale di Roma -Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966 


(7211797) Roma, 1967 ' Istituto Poligrafico dello Stato P. V. 


INDICE 

Parte prima: GIURISPRUDENZA 

Se:z:ione prima: GIURISPRUDENZA COSnTUZIONALE E INTERNAZIONALE 
pag. 923 
Sezione seconda: GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GlURISDI-
ZIONE 952 
Sezione terza: GIURISPRUDENZA CIVILE 975 
Sezione quarta: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1019 
Sezfone quinta: GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1028 
Sezione sesta: GIUR�ISP�RUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, 
APPAl:TI E FORNITURE 1071 
Sezione settima: GIURISPRUDENZA PENALE ll 1073 

Parte seconda: QUESTIONI -RASSEGNE -CONSULTAZIONI -NOTIZIARIO 

~ASSEGNA DI DOTTRINA 221 
MSSEGNA DI LEGISLAZIONE 225 
:ONSULT AZIONI ll 242 
NOTIZIARIO 265 

La pubblicazione � diretta dall'avvocato: 
UGO GARGIULO 


Le sezioni della parte prima sono curate, nell'ordine, dagli avvocati: 
i/\ichele Savarese, Benedetto Saccari, Franco Carusi, Ugo Gargiulo, Mario Fanelli, 
Giuseppe Del Greco, Antonino Terranova 


Le rassegne di dottr.ina e leg�islaz1one dagli avvocati: 
Luigi Mazzella e Arturo Marzano 



J 

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI 

CHICCO A., Valore probatorio della dichiarazione dei redditi I, 1062 


INDICE ANALITICO -ALFABETICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 

.CQUE PUBBLICHE ED ELET-CASSAZIONE 
TRICITA 

-Giudizi e procedimenti innanzi 
al Tribunale Superiore delle Acque 
-Ricorso in sede di legittimit� 
-Termine -Remissione in 
termini per errore scusabile Applicabilit�, 
1071. 

MMINISTRAZIONE DELLO 
STATO 

. Ente pubblico -Autorizzazione 
governativa al compimento di negozio 
giuridico -Autorizzazione 

� assenso � -Compimento dell'atto 
senza la prescritta .autorizzazione 
-Conseguenze -Annullabilit� 
-Fattispecie, 975. 
Ente pubblico -Contratto preliminare 
-Successivo rifiuto da 
parte della competente autorit� 
statale della discrezionale autorizzazione 
� assenso � al contratto 
(definitivo) -Impossibilit� sopravvenuta 
della prestazione Sussiste, 
975. 

Pagamenti degli enti pubblici Norme 
regolatrici -Efficacia derogatoria 
alle regole di diritto 
comune -Sussiste -Fattispecie, 

989. 
V. 
anche Responsabilit� civile. 
'PALTO 

V. 
Imposta di registro. 
'TI 
AMMINISTRATIVI 

Annullamento di ufficio -Atto 
non impugnato -Annullamento 
da parte di autorit� incompetente 
-Successivo riesame da parte 
dell'autorit� competente, 1027. 

V. anche Competenza e giurisdizione. 
- 
V. Competenza e giurisdizione. 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

-Segnalazione stradale -In genere 
-Segnale di strada sdrucciolevole 
-Obbligo di apposizione Condizioni, 
con nota di PAOLO DI 
TARSIA, 1077. 

CITTADINANZA 

-Cittadini italo-libici -Costituzione 
della Repubblica -Conversione 
della cittadinanza libica in 
cittadinanza metropolitana �optimo 
iure� -8ussiste, con nota 
di F. ARGAN, 1002. 

-Nativi delle province libiche Condizione 
giuridica prima del 
trattato di pace con le potenze 
alleate ed associate ratificato e 
reso esecutivo con d. 1. 28 novembre 
1947, n. 1430 -Speciale 

� Status civitatis � -Nozione, con 
nota di F. ARGAN, 1001. 
- 
Rinuncia dell'Italia alla colonia 
libica e Costituzione del Regno 
unito di Libia -Cittadini italolibici 
-Residenza in Italia -C'onservazione 
della Cittadinanza italiana 
libica -Sussiste, con nota 
di F. ARGAN, 1001. 

COMPETENZA E GIURISDIZIONE 

-Amministrazione dello Stato e 
degli enti pubblici -Atto amministrativo 
viziato da incompetenza 
-Impugnabtlit� davanti al 
giudice amministrativo -Azione 
possessoria contro la p. A. -Improponibilit� 
-Fattispecie in materia 
di diritti esclusivi di pesca, 

952. 
- 
Attivit� discrezionale della p. A. Limiti 
-Responsabilit� civile Giurisdizione 
del Giudice ordinario 
-Limiti, 973. 


J 

VI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Cassazione -Consiglio di Stato Decisioni 
-Sindacato delle sezioni 
unite della Corte di Cassazione 
-Limiti, con nota di U. 
GIARDINI, 957. 

-Cassazione -Consiglio di Stato Decisioni 
-Sindacato delle sezioni 
unite della Corte di Cassazione 
-Limiti, con nota di U. 
GIARDINI, 958. 

-Cittadini italo libici -Azione diretta 
a rivendicare la cittadinanza 
italiana � ontimo iure � -Giurisdizione 
de( giudice italiano Sussiste, 
con nota di F. ARGAN, 
1001. 

-Danni di guerra -Determinazione 
dell'indennizzo -Difetto di 
giurisdizione del Giudic� ordinario 
-Carattere vincolante delle 
norme -Irrilevanza agli effetti 
della giurisdizione, 964. 

-Demanio marittimo -Disciplina 
urbanistica edilizia -Poteri del 
Comune -Insussistenza -Potere 
unico ed �esclusivo della Amministrazione 
marittima -Posizione 
giuridica del concessionario 
nei confronti dei terzi: diritto 
soggettivo perfetto -Giurisdizione 
del Giudice ordinario, 968. 

-Esercizio del diritto di prelazione 
sul bene di interesse artistico 
ex art. 31 1. 1� giugno 1939, 

n. 1089 -Difetto di giurisdizione 
del Consiglio di Stato, 1022. 
-Impiego Pubblico -Enti pubblici 
non economici -Giurisdizione 
del giudice amministrativo 
Estensione alle domande del dipendente 
per il risarcimento dei 
danni da omesso versamento di 
contributi assicurativi obbligatori, 
956. 

- 
V. anche Imposta di successione, 
Imposte e Tasse in genere. 

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI 

- 
V. Sicilia. 

CONTABILIT� GENERALE DELLO 
STATO 

-Contratti -Trattativa privata Aspirante 
che abbia presentato 

offerta -Rigetto dell'offerta Impugnativa 
-Carenza di interesse, 
1026. 

-Contratti -Trattativa privata Nozione 
e procedimento -Controversie 
Giurisdizione del 
Consiglio di Stato, 1026. 

CORTE COSTITUZIONALE 

-Giudizi di legittimit� costituzionale 
in via incidentale -Giudizio 
di rilevanza del tutto inadeguato 
da parte del giudice e a quo � Inammissibilit� 
della questione, 

927. 
- 
Questione di legittimit� costituzionale 
sollevata in via incidentale 
-Difetto di rilevanza assolutamente 
evidente -Inammissibilit� 
della questione, 940. 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 


-V. Corte Costituzionale, Demanio 
e patrimonio, Dogana, Friuli-Venezia 
Giulia, Giunta Provinciale 
Amministrativa, Imposta di successione, 
Imposte e Tasse, Infortunio 
sul lavoro, Miniere, Procedimento 
civile, Procedimento penale, 
Reato, Sicilia, Sicurezza 
pubblica. 

DANNI 

-Risarcimento -Valutazione e liquidazione 
con criteri equitativi Incensurabilit� 
in Cassazione, con 
nota di u. GIARDINI, 1008. 

DANNI DI GUERRA 

- 
V. Competenza e Giurisdizione. 

DEMANIO E PATRIMONIO 

Demanio storico e artistico -Eccezione 
di incostituzionalit� dell'art. 
39 1. 1� giugno 1939, n. 1089 Manifesta 
infondatezza, 1021. 

-Demanio storico e artistico -Facolt� 
di acquisto ex art. 39 1. 
1� giugno 1939, n. 1089 -Previo 


INDICE 
VII 

versamento della somma -Necessit� 
-Esclusione, 1021. 

-Demanio storico e artistico -Termine 
per la facolt� di acquisto 
ex art. 39 1. 1� giugno 1939, 

n. 
1089 -Decorrenza, 1021. 
- 
V. anche Competenza e Giurisdizione. 


OGANA 

-Carcerazione preventiva dello 
straniero per reati doganali -Durata 
fino alla prestazione di cauzione 
-Contrasto con gli artt. 3, 
lQ, 27 della Costituzione -Esclusione, 
931. 

NTI PUBBLICI 

-Posizione dell'ente controllato di 
fronte all'attivit� dell'ente esercente 
il controllo -Interesse legittimo, 
con nota di U. GIARDINI, 

958. 
5PROPRIAZIONE PER P. U. 

� 
Indennit� -Accordo sulla misura 
-Efficacia temporale -Inapplicabilit� 
dei termini degli articoli 
29 e 30 1. 25 giugno 1865, 

n. 2359, con nota di u. GIARDINI, 
1012. 
� Indennit� -Accordo sulla misura 
-Opere pubbliche di competenza 
degli enti locali eseguito 
dallo Stato o dalla Regione, con 
nota di u. GIARDINI, 1011. 

� 
Indennit� -Accordo sulla misura 
-Ritardo colpevole nell'emanazione 
del decreto di esproprio Controllo 
di legittimit� -Limiti, 
con nota di u. GIARDINI, 1012. 

� Legge per Napoli -Eccezionale 
procedura espropriativa d'urgenza 
prevista dall'art. 12 d. lg. lgt. 
27 febbraio 1919, n. 219, conv. 
nella 1. 24 agosto 1921, n. 1290, 
per i beni compresi nel catasto 
rustico -Successiva estensione ai 
beni compresi nel catasto urbano, 
con decorrenza dall'entrata in 
vigore della 1. 23 gennaio 1941, 

n. 
53, 982. 
-Occupazione di urgenza -Stato 
di consistenza -Potere di ordinarne 
la compilazione -Attribuzione 
al Prefetto, 1025. 

-Opere di pubblica utilit� da eseguirsi 
per il risanamento della 
citt� di Napoli -Determinazione 
dell'indennit� espropriativa -Deroga 
al normale procedimento 
previsto dalla 1. 25 giugno 1865, 

n. 2359 -Competenza della Giunta 
speciale per le espropriazioni 
presso la Corte di Appello di Napoli 
-Sussiste, 983. 
- 
Potere di esproprio -Sussistenza 
nel caso di occupazione d'urgenza 
protratta oltre il biennio -Limiti, 
con nota di u. GIARDINI, 1012. 

FRIULI -VENEZIA GIULIA 

-Assistenza sanitaria ed ospedaliera 
-Classificazione degli ospedali 
-Competenza dello Stato, 923. 

-Credito fondiario -Estensione 
della competenza territoriale della 
Cassa di Risparmio di Gorizia 
-Illegittimit� costituzionale, 

944. 
GIUDICATO 

- 
V. Giustizia amministrativa. 

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA 


-Composizione in s. g. -Dichiarazione 
di incostituzionalit� -Effetti 
sulle decisioni impugnate con 
appello -Devoluzione al giudice 
di appello della controversia, 
senza che sia necessario rimetterla 
per nuovo esame al giudice 
di primo grado, 1020. 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

-Ricorso giurisdizionale -Controinteressati 
-Necessit� della notifica 
-Fattispecie in tema di 
publico impiego, 1023. 

-Ricorso straordinario -Decisione 
-Impugnazione in sede giurisdizionale 
-Limiti, 1019. 

-Ricorso straordinario -Notifica a 
tutti i controinteressati -Omissione 
-Conseguenze, 1019. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Decisione notificata direttamente 
all'Amministrazione -Validit� ai 
fini del passaggio in giudicato, 
1023. 

-Esecuzione del giudicato -Diffida 
a provvedere -Notifica anteriore 
al passaggio in giudicato della 
decisione -Validit�, 1023. 

-Esecuzione del giudicato -Mancata 
notificazione del ricorso ai 
controinteressati Irrilevanza, 
1023. 

-Giudicato -Erronea interpretazione 
Ricorso ex art. 27 n. 4 t. u. 
26 giugno 1924, n. 1054 -Ammissibilit�, 
1021. 

Giudicato -Questioni pregiudiziali, 
esaminate o non esaminate Effetti 
del giudicato -Applicabilit� 
-Fattispecie (in relazione al 
giudicato di annullamento e di 
rigetto), 1024. 

IMPIEGO PUBBLICO 

-Note di qualifica -Impugnativa Decisione 
su ricorso gerarchico Decisione 
collettiva -Motivazione 
generica -Illegittimit�, 1020. 

-V. anche Competenza e giurisdizione, 
Lavoro. 

IMPOSTA DI REGISTRO 

-Appalto -Vendita -Criteri di 
discriminazione -Concetto di ordinaria 
produzione, 1061. 

-Atto contenente pi� disposizioni 
anche indipendenti (atto plurimo) 
-Obbligazione di imposta � 
unica -Richiesta di imposta 
suppletiva riferita ad una sola 
delle diverse disposizioni -Efficacia 
interruttiva rispetto all'unico 
credito relativo a tutte le disposizioni 
-Sussiste, 1057. 

Competenza e giurisdizione 
Commissioni tributarie -Controversie 
di valutazione e controversie 
di diritto in materia di imposte 
indirette sui trasferimenti Controversia 
di diritto pregiudiziale 
a quella sulla determinazione 
del valore -Controversia sull'applicabilit� 
nella valutazione 

dei beni, ai fini dell'imposta di 
registro, dei criteri di stima previsti 
per i fondi rustici ovvero 
dei normali criteri riferiti al valore 
venale -Competenza della 
sezione della commissione provinciale 
per le controversie di 
diritto -Sussiste, 1046. 

-Prescrizione -Criterio di tassazione 
-Domande che postulino la 
modifica o la contestazione del 
criterio adottato in sede di registrazione 
-Decorrenza del termine 
prescrizionale dalla data 
della registrazione e non da quella 
dell'ultimo pagamento dell'imposta, 
1041. 

-Prescrizione -Interruzione -Richiesta 
di imposta suppletiva per 
importo minore di quello dovuto 
-Efficacia interruttiva rispetto 
all'effettivo pi� ampio contenuto 
dell'obbligazione d'imposta -Sussiste, 
1057. 

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 


-Agevolazioni -Industrializzazione 
del Mezzogiorno -Agevolazioni 
per gli stabilimenti industriali 
-Estensione del beneficio ad 
impianti produttivi di servizi 
(nella specie: alberghi) -Arnmissiiblit� 
-Limiti; 1033. 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

-Competenza e giurisdizione Commissioni 
tributarie -Controversie 
di valutazione e controversie 
di diritto in materia di imposte 
indirette sui trasferimenti Controversia 
di diritto pregiudiziale 
a quella sulla determinazione 
del valore -Competenza della 
sezione della commissione provinciale 
per le controversie di diritto 
-Sussiste -Controversia 
sull'applicabilit� nella valutazione 
dei beni, ai fini dell'imposta di 
successione, dei criteri previsti 
dalla 1. 20 ottobre 1954, n. 1044 
ovvero dei generali criteri di accertamento 
del valore�od in aderenza 
ai valori denunciati dal 


INDICE IX 

contribuente -Competenza della 
predetta sezione -Sussiste, 1045. 

-Determinazione dell'attivo imponibile 
-Maggiorazione per presunzione 
di esistenza di denaro 
(e gioielli) -Applicabilit� anche 
nel caso di esistenza di depositibancari, 1028. 

-Determinazione dell'attivo imponibile 
-Maggiorazione per presunzione 
di �esistenza di denaro, 
gioielli e mobilia -Esclusione nel 
caso di redazione di inventario Idoneit� 
dell'inventario -Condizioni, 
1028. 

-Determinazione dell'attivo imponibile 
-Maggiorazione per presunzione 
di .esistenza di gioielli, 
denaro e mobilia -Dichiarazione 
di illegittimit� costituzionale della 
norma quanto al diverso computo 
della percentuale sul valore 
(lordo) delle aziende agricole e 
su quello (netto) delle aziende 
industriali e commerciali -Estensione 
della pronuncia di illegittimit� 
all'intera norma -Esclusione, 
1028. 

/IPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 


� Accertamento dell'imponibile Dichiarazione 
dei redditi -Valore 
probatorio, con nota di A. 

CHICCO, 1062. 

� Soggetti passivi -Domanda di 
rimborso di imposta indebitamente 
pagata -Legittimazione 
del contribuente di fatto verso 
il quale il contribuente di diritto 
abbia esercitato la rivalsa Sussiste, 
1036. 

iPOSTA IPOTECARIA 

Pertinenze -Trasferimento �mortis 
causa � di un terreno e delle 
r�elative scorte -Applicabilit� 
dell'imposta ipotecaria anche sul 
valore delle scorte -Valutazione 
delle scorte operata distintamente 
da quella del terreno -Irrilevanza, 
1028. 

IMPOSTE E TASSE IN GENERE 

-Commissioni delle imposte -Decisioni 
della commissione centrale 
-Ricorso in Cassazione -Termini 
-Decorrenza, 1053. 

-Commissioni delle imposte -Imposte 
indirette sui trasferimenti Controversie 
di valutazione -Decisioni 
della commissione provinciale 
-Ricorso alla commissione 
centrale -Inammissibilit� -Ricorso 
all'a.g.o. ai sensi dell'art. 29 
del d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, e 
ricorso in Cassazione, ai sensi 
dell'art. 111 della Costituzione Ammissibilit�, 
1053. 

-Competenza e giurisdizione Commissioni 
tributarie -Controversie 
di valutazione e controversie 
di diritto in materia di imposte 
indirette sui trasferimenti Sezione 
della commissione provinciale 
per le controversie di 
diritto -Non � organo autonomo 
di giurisdizione -Ripartizione 
delle funzioni tra le sezioni della 
commissione provinciale in ordinaria 
composizione e la predetta 
sezione speciale -E attribuzione 
di competenza inderogabile per 
materia, 1046. 

-Condono di sanzioni tributarie 
non aventi natura penale -Condizione 
che la definizione amministrativa 
intervenga entro sei 
mesi dall'entrata in vigore della 
legge -Violazione del principio 
di eguaglianza, 934. 

-Imposta di registro -Competenza 
e giurisdizione -Commissioni tributarie 
-Controversie di valutazione 
e controversie di diritto in 
materia di imposte indirette sui 
trasferimenti -Controversia di 
diritto pregiudiziale a quella 
sulla determinazione del valore 
-Controversia sull'applicabilit� 
nella valutazione dei beni ai 
fini dell'imposta di registro, dei 
criteri di ~tima previsti per i fondi 
rustici ovvero dei normali criteri 
riferiti al valore venale Competenza 
della sezione della 
commissione provinciale per le 
controversie di diritto -Sussiste, 
1046. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-Imposta di successione -Competenza 
e giurisdizione -Commissioni 
tributarie -Controversie di 
valutazione e controversie di diritto 
in materia di imposte indirette 
sui trasferimenti -Controversia 
di diritto pregiudiziale a 
quella sulla determinazione del 
valore -Competenza della sezione 
della commissione provinciale 
per le controversie di diritto Sussiste 
-Controversia sull'applicabilit� 
nella valutazione dei beni, 
ai fi.ni dell'imposta di successione, 
dei criteri previsti dalla 

1. 20 ottobre 1954, n. 1044 ovvero 
dei generali criteri di accertamento 
del valore od in aderenza 
ai valori denunciati dal contribuente 
-Competenza della predetta 
sezione -Sussiste, 1045. 
- 
Sopratasse e pene pecuniarie Condono 
-Inapplicabilit� in caso 
di accertamento gi� definito -Illegittimit� 
costituzionale -Esclusione, 
935. 

IMPUGNAZIONE 

-Cause scindibili e inscindibili Chiamato 
in causa estromesso 
dalla sentenza di primo grado Appello 
principale che non investa 
la estromissione -Esclusione 
dell'inscindibilit� in rapporto 
all'appello incidentale, con nota 
di U. GIARDINI, 1007. 

-Impugnazione incidentale -Interesse 
a proporre l'impugnazione 
incidentale per effetto della impugnazione 
proposta da altra 
parte che non sia l'appellante 
principale -Termine -Riguarda 
le parti citate ai sensi degli articoli 
331 e 332 c. p. c., con nota 
di U. GIARDINI, 1008. 

-Impugnazione incidentale -Prima 
udienza -Nozione, con nota 
di U. GIARDINI, 1008. 

INFORTUNIO SUL LAVORO 

-Infortunio sul lavoro -Costituzione 
della Repubblica -Protezione 
sociale -Diritto dei lavoratori 
ad avere assicurati i mezzi 

adeguati alle loro esigenze di vita 
nel caso di infortunio -Natura 
programmatica del precetto costituzionale, 
992. 

- 
Infortunio sul lavoro -Rischio 

� in itinere � -Risarcibilit� Estremi, 
991. 
LAVORO 

-Lavoro subordinato -Disciplina 
privatistica della continuit� del 
rapporto -Applicabilit� ai rapporti 
di impiego con lo Stato, le 
Province e i Comuni -Esclusione, 
992. 

MINIERE E CAVE 

-Permessi di ricerca -Sottoposizione 
ad un � pat� � del proprietario 
del fondo -Contrasto con 
la tutela del diritto di propriet� Esclusione, 
928. 

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 

-Formazione del contratto -Patto 
di opzione -Struttura -Proposta 
irrevocabile di una parte e facolt� 
dell'altra di accettarla o 
meno in un dato termine -Contenuto 
-Contratto preliminare o 
definitivo -Necessit� di ricerca 
della comune intenzione delle 
parti -Sussiste, 975. 

-V. anche Amministrazione deHo 
Stato. 

PENSIONI 

- 
V. Tru:Jja. 

PIANO REGOLATORE 

-Vincoli -Verde privato -Effetti 
-Operativit� per il futuro e 
non per le costruzioni gi� esistenti, 
1025. 


INDICE Xl 

RESCRIZIONE 

-V. Imposta di registro. 

�ROCEDIMENTO CIVILE 

-Cittadini italo libici -Azione diretta 
a rivendicare la cittadinanza 
italiana -Amministrazione 
dell'Interno Legittimazione 
passiva -Sussiste, con nota di 

F. ARGAN, 1001. 
-Interruzione del processo per 
morte o impedimento del procuratore 
-Estinzione per mancata 
riassunzione -Violazione del diritto 
di difesa -Illegittimit� costituzionale, 
944. 

-Opposizione all'esecuzione -Opposizione 
della moglie del debitore 
-Violazione della parit� tra 
coniugi -Illegittimit� costituzionale, 
950. 

-V. anche Impugnazione. 

'ROCEDIMENTO PENALE 

-Atti preliminari al giudizio -Decreto 
di citazione -Avviso della 
data del dibattimento al difensore 
-Mancata notificazione per 
morte del destinatario -Necessit� 
di nomina immediata di un 
difensore d'ufficio -Nomina avvenuta 
solo in dibattimento Nullit�, 
con nota di PAOLO DI TARSIA, 
1076. 

-Deposito provvedimenti del giudice 
ed avviso -Impugnazioni Dibattimento 
-Esecuzione -Incidenti 
-Provvedimento decisorio 
-Avviso di deposito e diritto 
d'impugnazione -Non competono 
ai difensori nell'incidente di esecuzione, 
competono nell'incidente 
in fase di ~ognizione, 1073. 

-Effetto sospensivo dell'esecuzione 
-Regola generale -Libert� 
personale Impugnazione di 
provvedimento di concessione di 
libert� provvisoria -Ha effetto 
sospensivo, 1073. 

-Giudizio per decreto -Mancato 
interrogatorio dell'imputato 

Violazione del diritto di difesa e 
del principio di eguaglianza Esclusione, 
942. 

REATO 

-Serrata per protesta -Violazione 
dei principi costituzionali sulle 
libert� di lavoro e sindacale Esclusione, 
946. 

RESPONSABILIT� CIVILE 

-Amministrazione dello Stato e 
degli enti pubblici -� Danno sofferto 
da dipendente dello Stato a 
causa delle sue funzioni -Risarcibilit� 
da parte della p. A. del 
danno derivato al suo di.pendente 
da rischio � in itinere � -Esclusione 
-Fattispecie -Danni subiti 
da un insegnante nel recarsi a 
scuola percorrendo l'unica strada 
esistente, accidentata -Esclusione 
della stessa configurabilit� 
dell'infortunio � in itinere ., 991. 

-Esercizio dell'impresa -Dovere 
dell'imprenditore di tutelare l'integrit� 
fisica e la personalit� morale 
del prestatore d'opera -Ambito 
-Violazione -Responsabilit� 
extracontrattuale -Sussiste -Applicabilit� 
agli enti pubblici limitatamente 
alle imprese da essi 
esercitate -Sussiste -Estensione 
alla P. A. come parametro di valutazione 
del comportamento della 
stessa -Possibilit�, 991. 

-Illiceit� del fatto -Evento dannoso 
-Nesso eziologico -Ingiustizia 
del danno -Omissione colposa 
-Nozioni, 991. 

SICILIA 

-Autorizzazione all'apertura di 
una casa da gioco in Taormina Conflitto 
di attribuzione con lo 
Stato -Revoca del decreto assessoriale 
-Cessazione della materia 
del contendere, 925. 

Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Benefici fiscali concessi 
a determinate imprese -Contra



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sto con la normativa regionale -TRATTATI INTERNAZIONALI 
Incompetenza dello Stato, 938. 
-V. Cittadinanza.

-Industrializzazione del Mezzogiorno 
-Benefici fiscali concessi 
a determinate industrie -Circolare 
esplicativa del Ministro del


TRUFFA

le Finanze -Conflitto di attribu


zione -Competenza dello Stato, 

937. 
-Pensioni civili e militari -Pensioni 
di guerra -Mutilati e invalidi 
di guerra disoccupati -AsSICUREZZA 
PUBBLICA segno di incollocamento ottenuto 
mediante falsa dichiarazione del


-Riunione da ballo in luogo espolo 
stato di disoccupazione -Resto 
al pubblico -Autorizzazione voca dell'assegno per dolo -Irdell'autorit� 
di P. S. -Illegittimirilevanza 
agli effetti penali, con 
t� costituzionale, 949. nota di PAOLO DI TARSIA, 1074. 


INDICE CRONOLOGICO 
DELLA GIURISPRUDENZA 


ORTE COSTITUZIONALE 

3 novembre 1967, n. 116 . pag. 923 
3 novembre 1967, n. 117 . 925 
3 novembre 1967, n. 118 . 927 
3 novembre 1967, n. 119 . 928 
3 novembre 1967, n. 120 . 931 
3 novembre 1967, n. 121 . 934 
3 novembre 1967, n. 122 . 937 
i dicembre 1967, n. 132 . 940 
i dicembre 1967, n. 136 . 942 
i dicembre 1967, n. 139 . 944 
i dicembre 1967, n. 141 . 946 
i dicembre 1967, n. 142 . 949 
i dicembre 1967, n. 143 . 950 
i dicembre 1967, n. 148 . 935 

GIURISDIZIONI CIVILI 

ORTE DI CASSAZIONE 

~z. I, 27 ottobre 1966, n. 2645� (in nota a Cass. 24 maggio 1967, 

n. 1134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 1034 
~z. I, 7 gennaio 1967, n. 58 (in nota a Cass. 6 giugno 1967, 
n. 1241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 
~z. I, 1 marzo 1967, n. 448 . . . . . . . . . . . . . . . . 1028 
~z. Un., 8 maggio 1967, n. 896 (con nota a Cass. 6 giugno 1967, 
n. 1241) . . ...... . 1051 
!z. III, 18 maggio 1967, n. 1071 . 975 
!Z. Un., 19 maggio 1967, n. 1073 958 
!z. Un., 19 maggio 1967, n. 1077 982 
!Z. I, 24 maggio 1967, n. 1134 . 1033 
~z. I, 5 giugno 1967, n. 1227 . . 989 
!Z. I, 6 giugno 1967, n. 1236 (in nota a Cass. 6 giugno 1967, 
n. 1241) . . . . . . . . . 1046 
!Z. I, 6 giugno 1967, n. 1241 . . 1046 
!Z. III, 10 giugno 1967, n. 1306 . 991 
!Z. I, 17 giugno 1967, n. 1427 .. 1036 
,z, I, 3 luglio 1967, n. 1625 . . . 1041 
,z. Un., 18 luglio 1967, n. 1820 . 952 
,z. Un., 28 luglio 1967, n. 2000 . 956 
,z. Un., 31 luglio 1967, n. 2031 . 957 
,z. Un., 31 luglio 1967, n. 2039 . 1001 
,z. Un., 31 luglio 1967, n. 2040 (in nota a Cass. 31 luglio 1967, 
n. 2039) . . . . . . . ... �. 1007 
�z. Un., 19 settembre 1967, n. 2182 . . . . . . . . . . . . 1045 
-� -1 


XIV RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2183 . 
Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2184 . 

Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2565 . . 

Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2572 . . . 
Sez. III, 6 dicembre 1967, n. 2898 . . 
Sez. I, 7 dicembre 1967, n. 2900 . . . 
Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2926 . 
Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 2981 . 

CORTE DI APPELLO 

Genova, 21 marzo 1967, n. 190 . . . . . . . . . . . . . . 

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE 

19 dicembre 1967, n. 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE 

CONSIGLIO DI STATO 

Ad. Plen., 28 settembre 1967, n. 11 . 
Ad. Plen., 14 novembre 1967, n. 15 . 
Sez. IV, 31 agosto 1967, n. 381 . . 
Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 397 . 
Sez. IV, 28 settembre 1967; n. 404 . 
Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 426 . 
Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 437 . 
Sez. IV, 12 ottobre 1967, n. 475 . . 
Sez. IV, 18 ottobre 1967, n. 504 . . 
Sez. IV, 25 ottobre 1967, n. 514 . . 
Sez. IV, 22 novembre 1967, n. 623 . 
Sez. IV, 6 dicembre 1967, n. 652 .. 

GIURISDIZIONI PENALI 

CORTE DI CASSAZIONE 

Sez. III, 4 agosto 1966, n. 2457 . 
Sez. II, 17 agosto 1966, n. 396 . 
Sez. II, 24 settembre 1966, n. 824 . 
Sez. IV, 2 dicembre 1966, n. 1330 . 

pag. 964 
1053 
1057 
1061 
1007 
1011 
968 
973 

pag. 
1062 

pag. 
1071 

pag. 
1019 
1020 
1021 
1021 
1022 
1023 
1023 
1024 
1025 
1025 
1026 
1027 

pag. 
1073 
1074 
1076 
1077 


SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA 

.ASSEGNA DI DOTTRINA 

.LIBRANDI T., La Gescal � un ente pubblico economico, Rivista 
Giuridica dell'edilizia, 1967, I . . . . . . . . . . . . . pag. 223 

AIALIELLO, Notazioni varie sui controlli della Corte dei Conti 
con particolare riguardo alle questioni di costituzionalit�, 
alla parificazione ed alla registrazione con rise1�va, Foro 
Amm., 1967, II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 

:A1NAUT J. P. -JoLLIET R., I contratti della Pubblica Amministrazione 
nei Mercato Comune, Rassegna ed. Lavori Pubblici, 
Roma, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 
LIVECRONA K., Il diritto come fatto, Giuffr�, Milano, 1967 . . . 221 

controllo sugli Enti pubblici e sulle aziende municipalizzate, 
Atti XI ,convegno studi scienza dell'Amministrazione, Giuffr�, 
Milano, 1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 

ASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

EGGI E DECRETI (Segnalazioni) ............. pag. 225 


ORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMIT� COSTITUZIONALE 

-Norme dichiarate incostituzionali: 

codice procedura civile, art. 305 . 226 
codice procedura civile, art. 622 . 226 
codice procedura penale, art. 376 . 226 
codice procedura penale, art. 395 ultimo comma e 
art. 398 ultimo comma . . . . . . 226 

r. d. l. 19 ottobre 1923, n. 2328, art. 16 . . 227 

r. d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68 . 227 

d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 12, primo comma . 227 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 136, lett. b . . . . 227 
legge 31 ottobre 1963, n. 1458, art. 2, comma terzo . . 227 
legge reg. Friuli-Venezia Giulia 16 novembre 1966, 
riapprovata 17 gennaio 1967 . . . . . . . . . . . 228 

-Norme delle quali � stata dichiarata non fondata la questione 
di legittimit� costituzionale: 


codice civile, art. 145 . . . . . . 228 
codice penale, art. 505 . . . . . . 228 
codice procedura penale, art. 506 . 228 

r. d. 29 luglio 1927, n. 1443, artt. 10 e 19 . 228 

r. d. l. 20 luglio 1934, n. 1404, art. 11 . 229 


XVI RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 25 settembre 1940, n. 1424, art. 139 . . . . 229 

d. lg. C. P. S. 1 aprile 1947, n. 273, art. 1, lett. b . 229 
legge reg. sic. 18 gennaio 1949, n. 2, art. 1 . . . 229 
legge reg. sic. 28 aprile 1954, n. 11, artt. 1 e 12 . 229 

d. P. R. 15 giugno 1959, n. 393, art: 141, quinto comma 229 
legge 30 luglio 1959, art. 2, terzo comma . . . . . 230 
legge 13 giugno 1961, n. 527, articolo unicc . . . . 230 

d. P. R. 9 agosto 1966, n. 869, art. 3, primo comma . 230 

-Norme delle quali � stato promosso giudizio di legittimit� 
costituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

-Norme delleq uali il giudizio di legittimit� costituzionale 
� stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilit�, 
di manifesta infondatezza o di restituzione degli 
atti al giudice di merito . . . . . . . . . . . . . . 240 

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materia) 

Acque pubbliche . pag. 242 Ferrovie 253 
Agricoltura e foreste 242 Foreste 253 
Amministrazione pub-Impiego pubblico . 253 
blica . . . . . . . 243 Imposta di registro . 254 
Antichit� e Belle Arti 244 Imposta di ricchezza 
Appalto . 244 mobile 255 
Assicurazioni 245 Imposta di successione 256 
Atti amministrativi . 245 Imposta generale sul-
Autoveicoli ed auto-l'entrata. 256 
linee 245 Imposte e tasse . 257 
Banche 246 Invalid-i di guerra . 258 
Bellezze artistiche e Lavoro 258 
naturali . . . . . 246 Locazioni 259 
Compravendita . . . . 246 Matrimonio 259 
Comuni e province . . 246 Mezzogiorno . 259 
Concessioni ammini-Mutuo 260 
strative 247 Pensioni 260 
Contabilit� generale Prescrizione . 260 
dello Stato 247 Previdenza e assistenza 260 
Contenzioso tributario. 248 Procedimento civile . 261 
Contrabbando 248 Procedimento penale 261 
Contributi . 248 Regioni ..... . 261 
Costituzione . 249 Responsabilit� civile 261 
Danni di guerra 249 Riabilitazione 262 
Demanio 249 Ricostruzione 262 

Deposito 250 Sciopero 263 
Edilizia economica e Sentenza penale 263 
popolare 250 Societ� 263 
Enfiteusi 251 Spese giudiziali 263 
Esecuzione fiscale . . . 251 Strade 263 
Espropriazione per p. u. 251 Trasporto 264 
Fallimento 252 Usi civici 264 

NOTIZIARIO 

Conferenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 265 


PARTE PRIMA 



GIURISPRUDENZA 


SEZIONE PRIMA 

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 
E INTERNAZIONALE 


CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 116 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Cassandro -Presidente Regione Friuli Venezia-Giulia 
(avv. Oriani) e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. 
Stato Agr�). 

Friuli-Venezia Giulia -Assistenza sanitaria ed ospedaliera -Classi


ficazione degli ospedali -Competenza dello Stato. 

(St. Reg. Friuli-Venezia Giulia, art. 5, n. 16; d. P. R. 9 agosto 1966, n. 869, art. 3). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 3, 
primo comma, del D.P.R. 9 agosto 1966, n. 869, recante norme di attuazione 
dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giuliq, in materia di 
igiene e sanit�, in quanto la competenza alla classificazione degli ospedali 
e l'assistenza sanitaria ed ospedaliera spettano allo Stato (1). 

(Omissis). -1. -L'art. 3, primo comma, delle norme di attuazione 
dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia contenute nel D.P.R. 
9 agosto 1966, n. 869, riserva allo Stato l'alta sorveglianza sugli enti 
sanitari; le attl'ibuzioni in materia di classificazione degli ospedali; i 
provvedimenti intesi ad assicurare in tutto il territorio nazionale una 
adeguata assistenza ospedaliera. 

Di queste tre�competenze la Rezione rivendica come sue la seconda 

e la terza, non gi� la prima che, in una fattispecie analoga, un'altra 

Regione a statuto speciale, il Trentino-Alto Adige, aveva ritenuto sot


tratta illegittimamente alla propria sfera di competenza. La questione 

di legittimit� costituzionale resta perd� limitata a quelle due norme; 

ma, pure in tali limiti, deve essere dichiarata infondata. 

(1) La Corte ha espressamente richiamato l'analoga sentenza 12 luglio 
1965, n. 51, riguardante la Regione Trentino-Alto Adige, che pu� leggersi 
in questa Rassegna, 1965, 974. 

924 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

2. -Che la classificazione degli ospedali sia competenza dello 
Stato, legittimamente esercitata dal medico provinciale, � stato gi� 
affermato dalla Corte nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige, 
nonostante che a questa Regione sia stata attribuita in materia di 
assistenza sanitaria e ospedaliera potest� legisltiva primaria (art. 4 
n. 12: assistenza sanitaria e ospedaliera) e nonostante che le relative 
norme di attuazione non facciano espressa riserva della competenza 
statale nella materia della quale si controverte (d. P. R. 18 febbraio 
1958, n. 307). 
Le ragioni che persuasero in quella circostanza la Corte a respingere 
il ricorso della Regione (cfr. sent. n. 51 del 1965), argomentando 
dal maggiore� al minore, sono ancora pi� valide nel caso presente 
della Regione Friuli-eVnezia Giulia che, secondo l'art. 5 n. 16 dello 
Statuto (approvato con la legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1), possiede 
in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera potest� legislativa 
secondaria o concorrente, e rispetto alla quale le norme di attuazione, 
come � stato riferito, hanno esplicitamente riservato allo Stato la 
classificazione degli ospedali. Si pu� aggiungere a chiarimento e a 
integrazione che la classificazione ospedaliera si fonda, oltre che sulle 
funzioni svolte dagli ospedali, sulla struttura e organizzazione loro, 
~he ne costituisce, anzi, il presupposto. E poich� � evidente che la 
struttura fondamentale degli ospedali deve essere nelle sue linee essenziali 
unitaria per tutto il territorio nazionale, perch� ne discendono 
consguenze valide per l'intero ordinamento statale in questo settore, 
lo stesso carattere unitario deve presentare la classificazione che su 
quella struttura si fonda, come �, del resto, confermato dalla circo


stanza che le disposizioni relative si trovano in capite alle �Norme 
generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario 
degli ospedali � (r. d. 30 settembre 1938, n. 1631), e dominano 
tutta la materia. Tanto l'assistenza ospedaliera quanto la struttura 
sanitaria, che sono tra loro connesse, non possono mutare, nell'essenziale, 
da regione a regione. 

N� ha valore l'obiezione mossa dalla difesa regionale che il riconoscimento 
della riserva statale �comporti un frazionamento di competenze 
che il sistema della Costituzione e degli Statuti speciali ha 
voluto evitare, tanto che � ipotizzata a tal fine finanche la delegazione 
alla Regione, mediante legge, di competenze proprie dello Stato (articolo 
118 Cost.). Quel sistema, viceversa, conforma le competenze amministrative 
�alla potest� legislativa della Regione e tiene quelle nei 
limiti di questa; tanto che si potrebbe dire che alla Regione spetti tanto 
di amministrazfone quanto di legislazione. La divisione e insieme il 
coordinamento delle competenze legislative e amministrative � perci� 
un momento essenziale di un ordinamento che, pur nella presenza di 
autonomie regionali, resta unitario, e postula in conseguenza un coor



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 925 

dinamento e una collaborazione tra Stato e Regione sia a presidio 
dell'unit� dello Stato, sia a garanzia di un armonico svolgimento dei 
rapporti tra i due Enti. 

3. -La riserva allo Stato dei provvedimenti intesi ad assicurare 
in tutto il territorio nazionale una adeguata assistenza ospedaliera, 
trova, ad avviso della Corte, il suo fondamento, oltre che nel rispetto 
dell'interesse nazionale, nell'obbligo che ogni Regione ha di osservare, 
senza esclusione delle materie per le quali � riconosciuta una competenza 
legislativa primaria, le viforme economico-sociali della Repubblica, 
alla quale la Costituzione impone di tutelare la salute come 
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivit� di 
garantire cure gratuite agli indigenti (art. 32), nonch� di assicurare 
a ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari 
per vivere l'assistenza sociale (art. 38), che, in questa sede, comprende, 
com'� ovvio, l'assistenza ospedaliera. La i1;1terpretazione corretta della 
impugnata norma di attuazione altro non comporta perci�, se non che 
lo Stato deve poter assicurare su tutto il territorio nazionale un eguale 
standard di assistenza ospedaliera, integrando o sostituendo quella 
regionale l� dove sia insufficiente o carente. Il principio ora richiamato 
della puntuale corrispondenza tra potest� legislativa e potest� amministrativa 
che vale ovviamente, come nei confronti della Regione, 'cosi 
nei confronti dello Stato, garantisce che i � provvedimenti > dello 
Stato in questa materia si terranno nei limiti della competenza statale. 
E, nel caso di sconfinamenti, non manca il giudice che possa reprimerli 
in sede di conflitti di attribuzione. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE 23 novembre 1967, n. 117 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Oggioni -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. 
gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Siciliana (avv. Guarino). 


Sicilia -Autorizzazione all'apertura di una casa da gioco in Tao:rmina Conflitto 
di attribuzione con lo Stato -Revoca del decreto assessoriale 
-Cessazione della materia del contendere. 

(l. 11 marzo 1953, n. 87). 
Va dichiarata la cessazione della materia del contende1�e relati1Jamente 
al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
iei confronti del decreto dell'assesso1�e per le Finanze della Regione 
Siciliana autorizzante l'apertura di una casa da gioco in Taormina, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

allorch� questo sia stato revocato nel corso del giudizio da successivo 
decreto assessoriale (1). 

(Omissis). -A seguito del deposito del decreto 11 agosto 1967 
con cui l'Assessore per le finanze della Regione siciliana ha posto nel 
nulla il precedente proprio decreto 28 aprile 1967 che aveva dato 
luogo al sorgere del conflitto di attribuzioni da parte del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, i rispettivi patroni delle parti hanno in 
udienza concordemente formulato richiesta che sia dichiarata la cessazione 
della materia del contendere. 

La Corte, nel prendere atto di questo riconoscimento, ritiene di 
dover accogliere la richiesta stessa. Va, infatti, considerato che il decreto 
assessoriale 28 aprile 1967 non ha avuto, in pendenza della 
risoluzione del conflitto di attribuzione, alcun principio di esecuzione 
n� ha prodotto, n� pu� produrre alcun effetto di altro genere. A ci� si 
aggiunga il venir meno, dtchiarato nella motivazione del decreto 
impugnato, dell'interesse della Regione a mantenere in vita detto decreto, 
ci� come conseguenza del venir meno del fine da conseguire 
mediante esso. 

In altra simile situazione, riguardante parimenti conflitto di attribuzione 
sorto sempre in conseguenza della pretesa della Regione di dar 
luogo all'apertura di una casa da giuoco in Taormina, questa Corte 
(sentenza 6 febbraio 1962, n. 3) ha deciso per la cessazione della materia 
del contendere, posto che l'oggetto del giudizio (annullamento 
di atto viziato da incompetenza secondo l'art. 38 legge 11 marzo 1953, 

n. 87) veniva ad essere assorbito dalla invalidazione successiva e spontanea 
del provvedimento impugnato, con l'effetto della sua caducazione 
-ex tunc -, effetto che va ritenuto ugualmente ricorrente nel caso 
in esame. 
La Corte ha segnato allora un limite a questa situazione, conseguente 
all'ipotesi che l'atto abbia -me4io tempore -esaurito in 
tutto o in parte i suoi effetti, rimanendo cosi aperto il dibattito circa 
la spettanza del potere. Ma questa ipotesi � esclusa nel caso in esame, 
sicch� la conseguenza non pu� essere che quella suaccennata e pacifica 
tra le parti. -(Omissis). 

(1) Con la presente sentenza si conclude, col pieno accoglimento delle 
ragioni dello Stato, la lunga e tormentata vicenda del Casin� di Taormina. 
In proposito, si consulti I giudizi di costituzionalit� 1961-65, pag. 346. 
Sull'applicabilit� dell'istituto della cessazione della materia del con


tendere anche nei giudizi costituzionali promossi con ricorso, cfr. in dottrina, 
SANDULLI, Il giudizio sulle leggi, Milano, 1967, 38; LAVAGNA, Problemi 
di giustizia costituzionale, Riv. di scienze giuridiche, 1955, 19. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 927 

ORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 118 -Pres. Ambro


sini -Rel. Bonifacio -INPS ed altri (n. c.) e Presidente Consiglio 

dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Coronas). 

:orte Costituzionale -Giudizi di legittimit� costituzionale in via inci


dentale -Giudizio di rilevanza del tutto inadeguato da parte del 

giudice� a quo� -Inammissibilit� della questione. 

(Cost., art. 134; l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; r. d. 18 dicembre 1941, n. 1368, 

art. 159). 

� inammissibile la questione di legittimit� costituzionale deU'arti~
lo 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice di 
rocedura civile (R. D. 18 dicembre 1941, n. 1368) se il giudizio di 
ilevanza espresso dal giudice a quo � fondato su considerazioni del 
:itto inadeguate a dimostrare che debba darsi applicazione alla n01�ma 
npugnata (1). 

(Omissis). -La norma impugnata -art. 159, comma terzo, delle 
isposizioni di attuazione del codice di procedura civile (r. d. 18 diembre 
1941, n. 1368) --' conferisce al Ministro di grazia e giustizia 
. potere di stabilire le modalit� e i controlli per l'esecuzione degli 
1carichi affidati agli istituti autorizzati all'incanto e all'amministraione 
dei beni, ed essa viene denunziata a causa della supposta incomatibilit� 
dei regolamenti ministeriali con l'art. 87, comm~ quinto, della 
!ostituzione e, pi� in generale, �Coi principi costituzionali che regolano 
~ fonti di produzione normativa. 

Dal testo delle ordinanze di rimessione risulta, tuttavia, che il giu.
ice a quo non ha sollevato la questione di legittimit� costituzionale 
el momento in cui si accingeva, in base all'art. 534 c. p. c., ad esercitare 
1 facolt� di affidare l'incanto al locale istituto autorizzato e, quindi, 

dare l'avvio ad una fase dell'esecuzione le cui modalit� cadono sotto 

1 disciplina del decreto ministeriale (d. m. 20 giugno 1960) emanato 

1 virt� della norma impugnata. Risulta, al contrario, che i provve


.imenti di affidamento nella vendita all'istituto di Ancona erano gi� 

tati adottati con precedenti ordinanze, ma erano divenuti -come 

estualmente si legge -� frustranei � a causa dell'impossibilit� di 

(1) La questione era stata proposta con due ordinanze 30 marzo 1966 
lel Pretore di Ancona (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1966, n. 168). 
La sentenza in rassegna ipotizza un altro caso di manifesta mancanza 
li rilevanza con la conseguente inammissibilit� della questione. Cfr. in 
1recedenza, le sentenze 3 luglio 1967, n. 82, in questa Rassegna, 1967, 512, 
' 14 maggio 1966, n. 43, ivi, 1966, 517. 


928 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

darvi esecuzione, in cui il predetto istituto era venuto a trovarsi per 
mancanza di personale abilitato. 

Tale circostanza appare inequivocabilmente inconciliabile col giudizio 
di rilevanza che il pretore esprime richiamando una considerazione 
di fatto -inidoneit� della disciplina regolamentare a garantire 
il regolare espletamento dell'incarico e ad assicui�are il risultato dell'incanto 
-del tutto inadeguata a dimostrare che, nella fase in cui i 
due procedimenti esecutivi vengono a trovarsi, debba darsi applicazione 
alla norma impugnata, � da ritenere, perci�, che il potere di promuovere 
il processo incidentale di legittimit� costituzionale � stato 
esercitato dal giudice a quo nell'assoluto difetto del presupposto voluto 
dal sistema (art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 legge 
11 marzo 1953, n. 87). La questione deve essere conseguentemente 
dichiarata inammissibile. -(Omissis). 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 119 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Jaeger -Rossi (avv. Orecchia) e Presidente del Consiglio 
dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Peronaci). 

Miniere e cave -Permessi di ricerca -Sottoposizione ad un� pati� del 

proprietario del fondo -Contrasto con la tutela del diritto di pro


priet� -Esclusione. 

(Cost., art. 42, terzo comma; r, I. 29 luglio 1927, n. 1443, artt. 10 e 19). 

Non � fondata, con riferimento all'm�t. 42 della Costituzione, la 
questione di legittimit� costituzionale degli artt. 10 e 19 della vigente 
legge mineraria (r. d. 29 luglio 1927, n. 1443) che risultano sufficienti 
a contemperare l'interesse pubblico con quello dei privati (l). 

(Omissis). -Come risulta dalla esposizione dei fatti della causa, 
il tribunale di Montepulciano ha ritenuto di dover fare richiamo alla 
disciplina normativa contenuta nel r. d. n. 1443 del 29 luglio 1927, 
modificata poi dalla 1. 7 novembre 1941, n. 1360, ed ha limitato l'ambito 
delle questioni sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 14 giugno 1966, 
del Tribunale di Montepulciano (Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1966, 
n. 
284). 
La sentenza ha fatto espresso richiamo alla precedente decisione della 
Corte 9 marzo 1967, n. 20, in questa Rassegna, 1967, 193, e nota. 
Anche la sentenza 20 gennaio 1966, n. 6 sulle servit� militari, richiamata 
in motivazione, � pubblicata in questa Rassegna, 1966, 15. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 929 

1gli artt. 10 e 19 della legge stessa, osservando che la mancata previdone 
di un indennizzo, in relazione alla soppressione di una facolt� 
:ontenuta nel diritto di propriet�, potrebbe importare la illegittimit� 
:ostituzionale della norma, la quale prevede il diritto di compiere 
avori di ricerca e di coltivazione nel fondo compreso nel perimetro 
ii concessione. 

La Corte ha gi� avuto altre occasioni di pronunciarsi in materia 
li legislazione mineraria, precisando gli aspetti di pubblico interesse 
nerenti alla ricerca ed alla coltivazione delle cave e delle miniere, 
n relazione ai quali aspetti essa ha affermato che, pur dovendosi coniderare 
sproporzionata una sottrazione originaria del bene al proprieario 
del fondo, si deve ritenere congrua l'assegnazione di un limite 
1 diritto di questi, e che, mentre si pu� riconoscere che l'iniziativa 
orivata potrebbe bene attendere alla realizzazione dell'interesse ge1erale, 
tale diritto convive tuttavia con un potere della pubblica am1inistrazione, 
cosi che la coltivazione delle cave � assoggettata alla 

igilanza di questa. Tale vigilanza, prescritta rispetto alla coltivazione 

elle miniere (art. 29 della legge citata), � infatti estesa anche alle 

ave (art. 45, ultimo comma), e pu� pure importare un intervento 

iretto a tutela dell'interesse generale, senza il tramite del procedi


1ento tipico di espropriazione, qualora venga meno la fiducia nel 

roprietario del fondo (sentenza n. 20 del 28 febbraio 1967). 

In quanto alla salvaguardia dei diritti del proprietario stesso, la 

'orte aveva pure avuto occasione di esprimere il proprio pensiero, 

ffermando che la legge pu� non disporre indennizzi quando i modi ed 

limiti che essa segna, nell'ambito della garanzia accordata dalla Co


:ituzione, attengano al regime di appartenenza o ai modi di godimento 

ei beni in generale, o di intere categorie di beni, ovvero quando essa 

~goli la situazione che i beni stessi presentino rispetto a beni o ad 

iteressi della pubblica amministrazione, sempre che la legge sia desti


:ita alla generalit� dei soggetti, i cui beni si trovino in date situazioni, 

salva la possibilit� di accertare con singoli atti amministrativi l'esi


enza di tali situazioni rispetto a singoli soggetti ed a singoli beni. 

La Corte stessa precisava per�, che se le imposizioni non abbiano 

1rattere generale ed obbiettivo, e comportino un sacrificio per singoli 

oggetti o gruppi di soggetti, si prospetta il problema dell'indennizza


lit�; ed aggiungeva che si deve attribuire carattere espropriativo 

1che all'atto, il quale imponga tali limitazioni da svuotare di conte


1to il diritto di propriet�, incidendo tanto profondamente sul godi


ento del bene, da renderlo inutilizzabile in rapporto alla natura del 

me stesso o determinando il venir meno o una penetrante incisione 

?! suo valore di scambio (sentenza n. 6 del 19 gennaio 1966). 

Tali principi fondamentali consentono di risolvere le questioni 

!levate dal tribunale di Montepulciano con l'ordinanza di rimessione 


930 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

che ha dato luogo al presente giudizio, ove si interpretino le norme 
contenute negli artt. 10 e 19 della legge mineraria alla stregua della 
giurisprudenza della Corte. 

� da escludere anzitutto che nella fase preliminare di ricerca, 
regolata dagli articoli 10 e seguenti della legge, si attui una espropriazione 
dei beni in questione, come ha sostenuto la difesa del Rossi; e 
si deve ritenere esatta l'asserzione dell'Avvocatura generale dello Stato, 
che le limitazioni alla propriet� privata stabilite dalle citate disposizioni 
della legge mineraria hanno carattere non permanente, ma temporaneo, 
posto che nella ipotesi in cui occorra dare corso ad opere 
permanenti dovranno applicarsi le normali procedure previste dalla 
legge di espropriazione 25 giugno 1865, n. 2359, la quale � espressamente 
richiamata dall'art. 32, primo comma, del r. d. 29 luglio 1927, 

n. 1443, in questione. 
� anche vero che il citato art. 10, dopo avere disposto che i possessori 
dei fondi compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso 
non possono opporsi ai lavori di ricerca, soggiunge che � � fatto 
obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di 
ricerca � e che � il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha 
facolt� di esigere una cauzione �, la cui misura pu� essere concordata 
fra le parti o, in mancanza di accordo, stabilita d'ufficio, provvisoriamente 
dalr.ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, 
l'avviso di un perito; e in tal caso il ricercatore potr� dare esecuzione 
ai lavori solo dopo avere eseguito il deposito. 

In quanto all'art. 19 della suddetta legge mineraria si deve osservare 
poi che esso, integrando le disposizioni del proimo comma dell'art. 
10 per quanto concerne le attivit� successive al decreto di concessione, 
stabilisce che � i possessori dei fondi non possono opporsi 
alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla 
apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il 
diritto alle indennit� spettanti per gli eventuali danni �. 

Si possono ricordare del resto anche altre disposizioni della stessa 
legge, che offrono ulteriori garanzie agli interessati, come l'art. 31, 
a norma del quale � Il concessionario � tenuto a risarcire ogni danno 
derivante dall'esercizio della miniera � e �Per quanto riguarda la prestazione 
di eventuale cauzione, si osservano le norme stabilite nell'art. 
10 (riferito sopra) �. 

Se si confrontano poi le disposizioni vigenti in materia con i 

principi generali definiti dalla Corte nelle sentenze sopra citate, appare 

evidente che tali disposizioni non si possono considerare costituzional


mente illegittime, in quanto risultano sufficienti a contemperare l'in


teresse pubblico con quelli dei privati. 

L'obbligo del ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori 

e, a garanzia della osservanza di tale dovere, di prestare una adeguata 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 931 

mzione prima ancora dell'inizio dei lavori stessi, sembra tutelare 
1fficientemente il titolare del fondo, il quale deve pure ammettere 
te la ricerca e la coltivazione di giacimenti, la cui scoperta potrebbe 
~care notevoli utilit� all'economia nazionale, non possono essere 
messe esclusivamente alla sua discrezione. Si deve ricordare infine 
te, a norma dell'art. 45 della citata legge mineraria, le cave e le 
rbiere sono lasciate in disponibilit� del proprietario del suolo e che 
ngegnere capo del distretto minerario pu� dare ad altri la conces)
ne relativa solo quando il proprietario non intraprenda la coltivaone 
o non vi dia sufficiente sviluppo, previa la prefissione di un 
rmine e la scadenza infruttuosa di questo. Contro tale provvedimento 

poi ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per l'industria, il 
mmercio e l'artigianato, il quale decide sentito il Consiglio superiore 
!Ile miniere. 

Il fatto, infine, che al proprietario viene corrisposto il valore degli 
tpianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile 
�esso la cava o la torbiera, conferma la conclusione che il legislare 
non ha inteso affatto trascurare gli interessi dei titolari dei fondi, 
a solo contemperarli con quelli generali, che non possono evidenteente 
essere del tutto subordinati ai primi -(Omissis). 

)RTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 120 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Papaldo -Matile (n. c.) e Presidente Consiglio dei Ministri 
(Sost. avv. gen. Stato Casamassima). 

>gana -Carcerazione preventiva dello straniero per reati doganali 
Durata fino alla prestazione di cauzione -Contrasto con gli artt. 3, 
10, 27 della Costituzione -Esclusione. 
(Cost., art. 3, 10, 27; 1. 25 settembre 1940, n. 1424, art. 139). 

Non � fondata la questione di legittimit�, costituzionale dell'art. 139 
lla vigente legge doganale (L. 25 settembre 1940 n. 1424) che pre


�ive l'arresto per lo straniero imputato di reati doganali fino a quando 
n venga prestata cauzione o malleveria, poich� il detenuto straniero 
n � lasciato senza tutela di fronte ad illimitate lungaggini delle proClure, 
n� viene sottoposto ad una pena senza la condanna (1). 
(Omissis). -2. -Il raffronto tra la disposizione contenuta nelrt. 
139 della legge doganale, secondo cui deve essere mantenuto nello 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 16 dicembre 1966 
1 Tribunale di Sondrio (Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1967, n. 25). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

stato di arresto lo straniero finch� non abbia prestato idonea cauzione 

o malleveria, e l'art. 3 della Costituzione non deve farsi con questa 
norma, isolatamente considerata, ma con la norma stessa in connessione 
con l'art.�2 e con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, il primo 
dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti inviolabili 
dell'uomo, mentre l'altro dispone che la condizione giuridica dello 
straniero � regolata dalla legge in conformit� delle norme e dei trattati 
internazionali. Ci� perch�, se � vero che l'art. 3 si riferisce espressamente 
ai soli cittadini, � anche certo che il principio di eguaglianza vale 
pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali. 
Che la concessione della libert� provvisoria sia subordinata alla 
prestazione di cauzione o malleveria � cosa ammessa nel nostro ordinamento 
e negli ordinamenti di tante altre nazioni; � cosa anche espressamente 
prevista nell'art. 5, n. 3, della Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo, cui � stata data esecuzione in Italia 
con legge 4 agosto 1955, n. 848. Trattasi di una misura che il giudice 
pu� adottare per i cittadini e per gli stranieri. N� la legittimit� di tale 
misura viene meno se essa sia imposta dalla legge, quando la norma 
che ne stabiilsce l'obbligo faccia parte di un sistema che assicuri all'imputato 
la possibilit� di essere liberato non appena vengano a mancare 
le basi di legittimit� della custodia preventiva e quando la norma ~ 
stessa fissi -come fa la disposizione impugnata -un termine massimo 
per tale detenzione. 

Queste condizioni sussistono nel caso in esambe. 

L'art. 139 afferma espressamente che resta fermo quanto � disposto 
nel codice di procedura penale circa la libert� personale dell'imputato, 
salvo due eelcezioni, una per il caso in cui non � nota la identit� di 
lui, sia cittadino che straniero, l'altra, riguardante solo lo straniero, 
per il caso in cui egli non presti cauzione o malleveria. Ci� significa che 
anche in questi procedimenti si applica nei confronti dello straniero 
ogni norma che disciplina lo svolgimento della procedura con tutte le 
garanzie per i diritti dell'imputato, quali la difesa, la protezione contro 

La Corte, dopo aver posto la importante precisazione che il principio 
di eguaglianza vale anche per gli stranieri quando concerne i diritti inviolabili 
dell'uomo, ha dichiarato non fondata la questione. 

Gi� in precedenza la Corte aveva dato un concetto estensivo del principio 
di uguaglianza, ritenendolo applicabile anche alle persone giuridiche, 

o pi� precisamente, alle e situazioni giuridiche � (sent. 23 marzo 1966, n. 25, 
in questa Rassegna, 1966, I, 281). 
Per quanto riguarda la questione di merito, si ricorder� che gi� sotto 
altro profilo, cio� con riferimento all'art. 13 Cost., l'art. 139 della legge 
doganale era stato riconosciuto legittimo (sent. 23 marzo 1964, n. 26, in 
questa Rassegna, 1964, 261, e nota di richiami). 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 933 

ialsiasi arbitrio, la imparzialit� del giudice. Tra le norme ricordate 
ova richiamare in particolare quelle che dispongono di mettere in 
>ert� il detenuto quando manchino sufficienti indizi o motivi di so
�etto e quando intervenga quella declaratoria di non punibilit� che 
~ve essere emessa d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 
1tto questo importa che il detenuto straniero non � lasciato senza 
tela di fronte ad illimitate lungaggini delle procedure, n� viene sottoisto 
ad una pena senza la condanna. 

Ne consegue che la disposizione denunziata non viola un diritto fonmentale 
dell'uomo assicurato dall'art. 2 della Costituzione e dalle 
rme di diritto internazionale, richiamate dall'art. 10, secondo comma, 
Ila stessa Costituzione, quali risultano dagli artt. 5 e 6 della Connzione 
europea e dagli artt. 9 e 10 della Dichiarazione universale dei 
:itti dell'uomo (Dichiarazione qui richiamate prescindendo da ogni 
iagine, non necessaria ai fini del giudizio, circa il suo valore giulico). 


Ulteriore conseguenza � che non sussiste violazione del principio 

eguaglianza, garantito anche allo straniero dall'art. 3 della Costitu


1ne Italiana in connessione, come si � detto, con l'art. 2 della Costi


:ione stessa e con le norme di diritto internazionale sopra richiamate. 

�n risulta neppure violato, in relazione all'art. 10, secondo comma, 
lla Costituzione, l'art. 14 della Convenzione europea che sancisce 
:iiritto dello straniero all'eguaglianza (diritto proclamato anche dagli 
:t. 2 e 7 della Dichiarazione universale). 
Diversa �, nella situazione in esame, la posizione dello straniero 

petto a quella del cittadino. Costui pu�, � vero, rendersi latitante o 

!arsi all'estero, se non ne viene legittimamente impedito, ma resta 

npre soggetto alla sovranit� dello Stato, alla osservanza delle sue 

�gi ed ai mezzi di coercizione che le leggi consentono, mentre lo 

aniero pu� abbandonare il Paese dove ha commesso il reato e non 

apre e non facilmente se ne pu� ottenere l'estradizione. � quindi 

:ionevole che, in taluni casi dei quali il legislatore valuta la gravit�, 

legge prescriva che sia mantenuta la detenzione se l'imputato stra


ro non presti �cauzione. Non si saprebbe contestare il buon fonda


nto di questa valutazione affidata al legislatore quando si tratti, 

ae nei confronti del contrabbando, di reati che di solito sono com


ssi da esperti, i quali, particolarmente addestrati per sfuggire alla 

ilanza della polizia fiscale, saprebbero assai bene sfuggire alle 

~rche che se ne farebbero per ottenerne la presenza nella istruttoria 

iel dibattimento o per sottoporli alla esecuzione della pena, se 

!Sta sar� inflitta. 

� da escludere, dunque, che la imposizione della particolare misura 
salvaguardia disposta dalla norma denunziata costituisca una ille:
ima discriminazione per lo straniero. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

3. -Le osservazioni esposte valgono pure per escludere la violazione 
del secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, il quale 
dichiara che l'imputato non � considerato colpevole sino alla condanna 
definitiva: norma il cui contenuto � analogo a quello degli artt. 6, n. 2, 
della Convenzione europea e 11 della Dichiarazione universale. 
L'imposizione, quando non si presti cauzione, di una detenzione 
preventiva fino al massimo della pena stabilita per il reato di cui lo 
straniero � accusato, non equivale ad una dichiarazione di colpevolezza 
prima della condanna, se, come si � detto sopra, la disposizione 
denunziata si inserisce in un sistema generale, che assicura anche all'imputato 
che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 139 le garanzie 
della legge processuale penale circa la immediata cessazione dello 
stato di detenzione preventiva, quando ne vengano a mancare i presupposti 
stabiliti dalla legge. -(Omissis). 

l 

CORTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 121 -Pres. Ambrosini 
-Rei. Benedetti -Vanich (n. c.). 

Imposte e tasse -Condono di sanzioni tributarie non aventi natura 

penale -Condizione che la definizione amministrativa intervenga 

entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge -Violazione del 

principio di eguaglianza. 

(Cost., art. 3; 1. 31 ottobre 1963, n. 1453, art. 2, terzo comma). 

� costituzionatmente iilegittimo, per contrasto con t'art. 3 della 
Costituzione, l'art. 2, terzo comma, della tegge 31 ottobre 1963 n. 1458, 
it quale subordina l'appticabitit� del condono delle sanzioni tributarie 
non penali al fatto che l'accertamento sia definito in via amministrativa 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa (1). 

(1) Questione sollevata dalla Commissione Distrettuale delle Imposte 
di La Spezia con ordinanza 23 giugno 1966 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 
1967, n. 12) e decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi 
stata costituzione di parti. 
La sentenza � conforme alla precedente decisic;me della Corte 22 dicembre 
1965, n. 85, in questa Rassegna, 1965, 1106, e nota. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 935 

II 

::ORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 148 -Pres. Ambro


sini -Rel. Bonifacio -Bevilacqua Ariosti (n. c.), Ministero Finanze 

e Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. gen. Stato Chiarotti). 

:mposte e tasse -Sopratasse e pene pecuniarie -Condono -Inappli


cabilit� in caso di accertamento gi� definito -Illegittimit� co


stituzionale -Esclusione. 

(Cost., art. 3; 1. 30 luglio 1959, n. 559, art. 2, ultimo comma). 

Non � fondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la quetione 
di legittimit� costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 
'O luglio 1959, n. 559, nella parte in cui esso dispone che il condono 
~on si applica per la sopratassa e per le pene pecuniarie dovute per 
ccertamenti gi� definiti all'entrata in vigore della legge (2). 

I 

(Omissis). -Rileva esattamente la Commissione distr~ttuale delle 

nposte di La Spezia che la questione di legittimit� costituzionale del


art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, in riferi


1ento all'art. 3 della Costituzione, � analoga a quella promossa dalla 

tessa Commissione, con la precedente ordinanza del 28 apllile 1964, 

ei riguardi dell'art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio 1959, n. 559, 

uestione decisa con sentenza n. 85 del 1965 di questa Corte. 

Anche nel presente giudizio si deduce, infatti, che la norma im


ugnata sia in contrasto con il prinoipio di uguaglianza sancito dalla 

~ostituzione, perch� subordina l'applicazione del condono in materia 

(2) La questione era stata proposta con ordinanza 4 marzo 1966 del 
ribunale di Bologna (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1966, n. 168). 
La Corte ha rilevato che, mentre la disposizione dell'ultimo comma 
ell'art. 9 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, escludendo l'applicazione 
el condono delle sanzioni non penali, alle ipotesi nelle quali, entro sei 
1esi dalla entrata in vigore del provvedimento, non fosse intervenuta la 
efinizione amministrativa dell'accertamento creava, in effetti, una dispa.
t� di trattamento fra contribuenti, senza alcun fondamento di ragioneolezza, 
(per cui di essa � stata dichiarata la illegittimit� costituzionale 
m la sentenza sopra riportata e con la precedente richiamata in nota), 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tributaria alla condizione che la definizione amministrativa dell'accertamento 
intervenga entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. 

Analogamente al caso deciso con la richiamata sentenza � a dirsi 
che la norma in esame d� luogo ad una evidente disparit� di trattamento 
tra i contribuenti che riescono a beneficiare del condono per 
aver visto definire il loro accertamento nel termine stabilito dalla legge 
e gli altri che non possono godere del medesimo beneficio perch� i loro 
accertamenti non sono stati definiti. La disparit� di trattamento non � 
poi sorretta da alcuna ragionevole giustificazione in quanto cause 
varie e molteplici, non imputabili al contribuente, possono impedire 
il verificarsi della �condizione stabilita per l'applica2iione del condono. 
Fondata � per conseguenza la denunziata violazione dell'art. 3 della 
Costituzione, e costituzionalmente illegittima deve dichiararsi anche la 
disposizione in questa sede impugnata. -(Omissis). 

li 

(Omissis). -Al fine della decisione della presente causa occorre 
considerare che la disposizione in esame conferisce rilievo ad una diversa 
condizione in cui il rapporto tributa.rio viene a trovarsi secondo 
che esso si colleghi o meno ad un accertamento gi� definito: di tal che 
appare certo che la legge, escludendo il condono nel primo caso ed 
ammettendolo nel secondo, regola situazioni che al momento della sua 
entrata in vigore si presentavano obbiettivamente diverse. Da siffatta 
constatazione discende che i motivi enunciati dalla Corte nella sentenza 
n. 85 del 1965 a fondamento della dichiarazione di illegittimit� 
della prima parte dello stesso comma (motivi l'ibaditi nella recente 
sent. n. 121 del 1967 a proposito dell'identico precetto contenuto 
nell'art. 2, comma terzo, della legge 31 ottobre 1963, n. 1458) non 
appaiono di per s� idonei alla risoluzione dell'attuale questione di 
legittimit� costituzionale. In quel caso, infatti, la Corte accert� la 
violazione dell'art. 3 della Costituzione perch� la legge, facendo dipen


la norma in questione non crea alcuna disparit� di trattamento regolando 
situazioni che si presentano abiettivamente diverse. 

La Corte, accogliendo la tesi prospettata dall'Avvocatura, ha pure 
posto in rilievo che la razionalit� della disposizione impugnata trova anche 
giustificazione nella circostanza che la legge 30 luglio 1959, n. 559 appare 
nel complesso indirizzata a soddisfare il pubblico interesse ad una sollecita 
risoluzione delle pendenze tributarie, di guisa che, dove non vi sia 
possibilit� di ulteriori contestazioni come nel caso della intervenuta definizione 
dell'accertamento, ragionevolmente si spiega l'esclusione del 
condono. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 937 

ire il condono da un evento futuro in nessun modo connesso con una 
miche diversit� �dei rapporti regolati, in sostanza arbitrariamente 
iiva col sottoporre a discipline diverse situazioni eguali: sicch� la 
>rma stessa diventava causa diretta dell'illegittima diseguaglianza dei 
1ntribuenti. 

Ci� non si verifica, invece, nel caso della disposizione ora in esame, 
!rch�, come innanzi si � messo in evidenza, essa disciplina diversaente 
situa2iioni che diverse sono nella realt� preesistente alla legge. 
l conseguenza la tesi della illegittimit� costituzionale risulterebbe 
ndata solo se si dimostrasse che irrazionalmente il legislatore ha 
nferito un valore discriminante alla gi� intervenuta definizione delLccertamento. 
Ma tale dimostrazione non � offerta dalle ragioni esposte 
,1 giudice a quo, n� sembra che per altre vie possa essere raggiunta. 
m � pertinente, infatti, il richiamo alle disposizioni dettate. in tema 

amnistia dei reati fiscali (art. 11, d.P.R. 11 luglio 1959, n. 460), 
'rch� questo istituto, in .quanto � relativo alla materia penale, ubbisce 
a regole sue proprie, fondate su principi che in nessun modo posno 
essere invocati a proposito di un caso in cui lo Stato rinunzia 

una pretesa che, pur essendo di natura sanzionatoria, ha carattere 
~ramente patrimoniale. N� pi� decisivi appaiono i motivi relativi 
la condotta dei contribuenti, sui quali particolarmente si sofferma 
,rdinanza di rimessione. Ed invero, se potesse entrare in gioco la 
lutazione della maggiore o minore litigiosit� dei soggetti interessati, 
.ei motivi con pi� forza dovrebbero essere invocati a favore del con.
buente che al momento dell'entrata in vigore della legge avesse gi� 
gato soprattasse e pene pecuniarie: eppure � questo un caso nel 
aie, come � pacifico, il relativo rapporto, a causa della gi� avvenuta 
tinzione, sarebbe sottratto agli effetti di una rinunzia dello Stato che 
viamente pu� operare solo l� dove esso sia tuttora in vita. '
missis). 

>RTE COSTITUZIONALE, 23 novembre 1967, n. 122 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Branca -Presidente Regione Siciliana( avv. Maniscalco 
Basile) c. Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. Avv. gen. Stato 
Guglielmi). 

~ilia -Industrializzazione del Mezzogiorno -Benefici fiscali concessi 
a determinate industrie -Circolare esplicativa del Ministro 
delle Finanze -Conflitto di attribuzione -Competenza dello Stato 

(St. Reg. Siciliana, art. 20, 36; d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 8). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sicilia�-Industrializzazione del Mezzogiorno -Benefici fiscali con


cessi a determinate imprese -Contrasto con la normativa regio


nale -Incompetenza dello Stato. 

(St. Reg. Siciliana, artt. 30, 36; d. l. 14 dicembre 1947, n. 1598; 1. reg. 7 dicembre 
1953, n. 61, art. 7). 


Poich� le norme di attuazione dello Statuto regionale siciliano in 
materia finanziaria, approvate con d. P. R. 26 luglio 1965, n. 1074 non 
hanno ancora attuata l'esclusiva dipendenza degli Uffici dall'assessore 
regionale alle finanze, ben pu� il Ministro delle Finanze, trovandosi 
rispetto ad essi in posizione di supremazia, dare loro istruzioni, quale 
che sia la legislaz�one, statale o regionale, cui ci si richiami (1). 

Non � competente lo Stato, e per esso il Ministro deUe Finanze, a 
disporre che i benefici tributari previsti dalla legge regionale siciliana 
7 dicembre 1953, n. 61 e dal d. P. Reg. 4 maggio 1954, n. 2 siano estesi 
a tutti gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati. della Sicilia 
(2). 

<f'> 

(Omissis). -1. -La Regione denuncia la circolare 24 ottobre 1966, 
Div. VII/Regioni, prot. n. 7 /026528, con cui il Ministero delle finanze 
dispone che le intendenze di finanza in Sicilia concedano a tutti gli 
stabilimenti industriali tecnicamente organizzati le agevolazioni fiscali 
previste per tutti dalla legge nazionale n. 1598 del 1947 relativa all'industrializzazione 
del mezzogiorno. 

L'atto sarebbe illegittimo: 1) sia perch�, essendo passata alla Regione 
la potest� amministrativa in materia finanziaria, il Ministro non 
poteva ingerirsene (violazione degl artt. 20 e 36 dello Statuto e 8 delle 
Norme di attuazione n. 1074 del 1965); 2) sia perch� nel suo contenuto 
contrasta con la legislazione regionale, particolarmente con la legge 

n. 61 del 1953 e col d. P. Reg. n. 2 del 4 maggio 1954, che escludono dai 
benefici alcuni tipi di industrie. 
(1-2) La prima massima riveste particolare importanza perch� costituisce 
altra manifestazione giurisprudenziale della Corte sulle nuove norme 
di attuazione in materia finanziaria per la Regione Siciliana, approvate con 


D.P.R. 26 luglio 1965� n. 1074. 
La Corte ha riaffermato che, anche nel regime delle nuove norme, non 

si � avuto, un inquadramento .organico del personale degli uffici finanziari 

nell'ambito regionale, per cui resta sempre competente il Ministro delle 

finanze a dare le opportune direttive a quegli Uffici. 

Nello stesso senso � la precedente sentenza 19 dicembre 1966, n. 120, 

in questa Rassegna, 1966, 1203. 

Con la seconda massima la Corte ha riscontrato la conformit� qualitativa 
della legge regionale invocata con le analoghe leggi statali di incentivazione. 


' 

' 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 939 

2. -Il primo motivo non pu� essere accolto. Come risulta anche da 
recedenti decisioni, l'art. 36 dello Statuto non ha attribuito immediaLmente 
alla Regione la potest� amministrativa in materia finanziaria; 
questo scopo occorrevano �apposite norme d'attuzione, che in realt� 

sono state, prima del 1965 (d. I. 1948, n. 507), ma che hanno conferito 
lei poteri, e in via del tutto provvisoria, limitatamente alla riscossione 
~i tributi: l'accertamento continu� ad essere attuato legittimamente 
allo Stato coi propri uffici, che non si erano ancora trasferiti alla 
egione( sent. 1962 n. 14 della Corte costituzionale). 

Sotto tale aspetto le pi� recenti norme d'attuazione (art. 8 d. P. R. 
> luglio 1965 n. 1074) non hanno inteso altro che rendere stabile, 
fino a quando non sar� diversamente disposto �, questa stessa situaone: 
del resto proprio la Commissione paritetica ha voluto sottoli~
are, a proposito dell'art~ 8 e sia pure in generale, come quelle norme 
,guano le direttive date dalla Corte ed evitino soluzioni estreme che 
.rebbero siate ad ogni modo dannose. Perci� la Regione non ha 
~opri uffici, ma si � avvale � di uffici periferici che strutturalmente 
nno ancora parte dell'amministrazione statale (sent. n. 120 del 1966); 
~ deriva che il Ministro delle finanze, trovandosi rispetto ad essi in 
isizione di supremazia, pu� dare istruzioni, quale che sia la legislazione, 
atale, o regionale, a cui ci si richiami: sul piano funzionale, almeno 
.ori del campo della riscossione, la esclusiva dipendenza degli uffici 
!ll'assessore alle finanze non pu� dirsi ancora attuata (arg. ex art. 8, 
1mma terzo). 

3. -L'altro motivo del ricorso riguarda il contenuto della circolare 
nanata dal Ministro: essa infatti � denunciata perch� dispone che 
benefici tributari siano ammesse, quando abbiano uno stabilimento 

cnicamente organizzato, anche industrie escluse dalle leggi regionali 

rt. 7 legge 1953 n. 61 e d. P. Reg. 1954, n. 2). Il contrasto � indiscu


>ile e perci�, su questo punto, il ricorso deve essere accolto per 

olazione dell'art. 36 dello Statuto, oltrech� dell'art. 6 delle norme 

attuazione (d. P. R. 1965 n. 1074). 

L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'incostituzionalit� di quelle 

ggi regionali (esse, in materia di competenza concorrente, contraste


bbero coi principi delle norme legislative statali sulla industrializza


me del mezzogiorno, tratterebbero diversamente industria da industria, 

nferirebbero al Presidente della Regione poteri che spettano solo al 

gislatore o, tutt'al pi�, alla Giunta regionale); incostituzionalit� che, 

fosse dichiarata, toglierebbe fondamento alla denuncia della Regione 
!iliana. Ma la Corte non ritiene di sollevare innanzi a s� la relativa 
lestione di legittimit� costituzionale che del resto anche I'Alta Corte 
r la Sicilia ha respinto a suo tempo. Infatti la legislazione siciliana, 
t la legge 1953 n. 61 sia i decreti esecutivi, al pari di quella statale 
tribuisce i vantaggi fiscali non alle industrie in s� ma agli opifici 


940 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(purch� svolgano una attivit� ricompresa negli elenchi annessi a quei 
decreti); n� pu� esservi dubbio che anche per la Regione l'accertamento 
dell'esistenza d'un opificio sia indagine necessaria da compiersi caso 
per caso, cosi come � indiscutibile che, se gli organi regionali vi venissero 
meno, non mancherebbe il modo allo Stato di dolersene in questa 

o in altra sede (per tutti art. 1 legge 1953 n. 61, art. 1, 2 d. P. Reg. 1954, 
n. 2 e posteriori decreti esecutivi). Ma violazione dei principi della 
legislazione statale non pu� scorgersi neppure l� dove le norme regionali 
Gfn particolare il d. P. Reg. 1954 n. 2) precludono ad alcuni tipi di 
industrie il conseguimento dei benefici concessi a tutto il mezzogiorno 
dal d. 1. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1598: in questo caso la differenza 
tra legge dello Stato e legge della Regione � di mera quantit� e, se si 
scorrono gli elenchi contenuti in tutti i decreti regionali, non apparisce 
cos� grave da tradursi in diversit� qualitativa; per cui deve escludersi 
che la Regione si sia discostata dal tipo d'esenzione previsto nella 
legge dello Stato e che abbia leso gli artt. 1, 17 e 36 dello Statuto 
siciliano. Con il che si � venuta implicitamente a negare ogni offesa 
all'art. 3 della Costituzione non essendo arbitrario che, in ossequio a 
esigenze dell'economia regionale e nell'attuazione di criteri legislativamente 
espressi (v. art. 27 legge reg. 5 agosto 1957, n. 51), si incoraggino 
alcuni e non altri tipi di industria. (Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 132 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Benedetti -Vaccari (n. c.). e Presidente Consiglio dei 
Ministri (Sost. avv. gen. Stato Carafa). 

Corte Costituzionale -Questione di le~ittimit� costituzionale sollevata 
in via incidentale : Difetto di rilevanza assolutamente evidente Inammissibilit� 
della questione. 

(Cost., art. 134; 1. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23; d. 1. C. P. S. 29 luglio 1947, 

n. 804, art. 1 e 2). 
� inammissibile la questione di legittimit� costituzionale degli 
artt. 1 e 2 d.l.C.P.S. 29 luglio 1967, n. 804, che regola e definisce ia 
natura degli istituti di patronato ed assistenza sociale, se risulta prima 
facie che, quand'anche dovesse dichiararsi l'illegittimit� costituzionale 
delle norme impugnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere 
sulla quaLificazione del reato ascritto all'imputato nel giudizio a quo (1). 

(1) La questione era stata proposta con ordinanza 5 aprile 1966 del 
Tribunale di Ferrara (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, n. 213). 
La giurisprudenza della Corte sta diventando univoca nell'escludere 
essa stessa la rilevanza della questione in base ad una semplice deliba



PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 941 

(Omissis). -L'eccezione pregiudiziale di inammissibilit� per difetto 

rilevanza della proposta questione, sollevata dalla Avvocatura dello 
;ato, � fondata. L'ordinanza di rimessione si dilunga sul merito della 
iestione di costituzionalit�, ma non contiene alcuna motivazione in 
�dine al rapporto che intercorre fra la soluzfone della questione stessa 
la definizione del giudizio pendente, n� spiega in alcun modo perch� 
giudizio sospeso non possa essere deciso senza che prima sia risolta 

questione di legittimit� costituzionale. 

Ma, a parte l'assoluta mancanza di enunciazione di un qualsiasi giuzio 
sulla rilevanza, la Corte ritiene che dal testo dell'ordinanza risulti, 
�ima facie, l'insussistenza del requisito di rilevanza. Il d.l.C.P.S. 29 
glio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concermte 
il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza 
dale, viene in particolare censurato dal tribunale di Ferrara per le 
sposizioni contenute negli artt. 1, commi primo, secondo e quarto, e 2, 

�mma primo. Sull'art. 1 si osserva che la riserva agli istituti di patrotto 
delle attribuzioni in materia di assistenza e tutela, in sede ammistrativa, 
dei lavoratori ed il conseguente divieto, penalmente sanziotto, 
per agenzie private e singoli procaccianti, di esplicare opera di 
ediazione nella stessa materia, sarebbero in contrasto con l'art. 41 
!lla Costituzione per l'ingiustificata limitazione che deriverebbe alla 
>ert� dell'iniziativa economica privata. Dalla norma dell'art. 2, comma 
�imo, secondo la quale i patronati � possono essere costituiti e gestiti 
ltanto da associazioni nazionali d lavoratori che annoverino nei propri 
:ltuti finalit� assistenziali �, il tribunale ritiene di poter dedurre che i 
1tronati non sono organizzati in base a disposizioni di legge, ma sendo 
statuti di enti privati e perci� non sono tenuti all'obbligo dell'im.
rzialit�; che gli impiegati dei patronati sono scelti, senza necessit� 
pubblico concorso, fra gli iscritti alle associazioni e sono perci� anche 
servizio di queste e non gi� al servizio esclusivo della nazione. Da 
) il contrasto della richiamata disposizione con gli artt. 51, comma 
imo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo. 

Ora � evidente che tutte queste eccezioni di incostituzionalit� sono 
tranee e non hanno incidenza nel giudizio pendente dinanzi al tribule 
che verte su una imputazione di malversazione prevista e punita 
ll'art. 315 del codice penale. Ed invero, quand'anche in via di mera 
)tesi dovesse dichiararsi l'illegittimit� costituzionale delle norme im:
gnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla natura 
1 servizio prestato dall'imputato e sulla conseguente qualificazione 
1 reato. (Omissis). 

me prima facie della questione, che viene dichiarata inammissibile. Cfr. 
precedenti sentenze 3 luglio 1967, n. 82, in questa Rassegna, 1967, 512, 
~3 novembre 1967 n. 118, ivi, 1967, 927. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 136 -Pres. Ambrosini 
-Rel. Verzl -Giontella e Milesi (n. c.). 

Procedimento penale -Giudizio per decreto -Mancato interrogatorio 

dell'imputato -Violazione del diritto di �uesa e del principio di 

eguaglianza -Esclusione. 

(Cost., art. 24, 3; e: p. p., art. 506). 

Non � fondata la questione di legittimit� costituzionale dell'art. 506 
Codice di procedura penale, sotto il profilo della violazione del diritto 
di difesa, dato che questo pu� essere esercitato con la stessa ampiezza 
che nei procedimenti ordinari, dopo l'opposizione; n� pu� ravvisarsi 
.violazione del principio di eguaglianza nella facolt� di scelta attribuita 
al Pretore di adottare la procedura monitoria rispetto a quella ordinaria 
(1). 

(Omissis). -1. -Le due ordinanze rilevano che la specialit� del 
giudizio per decreto elimina la fase dibattimentale ma non la fase istruttoria, 
nella quale dovrebbero essere tutelati i diritti della difesa, garantiti 
dalla Costituzione in ogni stato e grado del processo. Perci� 
l'art. 506 del codice procedura penale, consentendo la pronunzia di una 
decisione di condanna senza avere prima interrogato l'imputato e senza 

(1) Questione proposta con le ordinanze 14 novembre 1966 del Pretore 
di Todi (Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1967, n. 25) e del Pretore di Padova 
(Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1967, n. 102), e decisa con procedimento in 
Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di parte. 
I precedenti giurisprudenziali della Corte si trovano enunciati tutti 

nella motivazione della �sentenza. 

La legittimit� costituzionale del procedimento per decreto penale era 

stata gi� ritenuta con la sentenza 23 dicembre 1963, n. 170 (Giur. it., 1964, 

I, 1, 246) e con la sentenza 23 marzo 1966, n. 27 (in questa Rassegna, 

1966, 286). 

Quest'ultima sentenza, tuttavia, aveva ancora lasciato delle perplessit� 
in dottrina soprattutto sotto il profilo del diritto di difesa allorch� il Pretore 
si avvalga delle facolt� di espletare indagini preliminari di natura 
assimilabile a quella istruttoria (CoNso, Un dubbio che persiste, ecc. Giu.r. 
cost., 1966, 276; GoRLANI, Prime osservazioni sull'interrogatorio dell'imputato 
nel procedimento per decreto penale, Riv. it. dir. e proc. pen., 1966, 
664; TRONCHINA, Ancora in tema di legittimit� costituzionale del procedimento 
monitorio, Temi, 1966, 446). 

La Corte ha dimostrato di non essere rimasta insensibile a queste 
riserve, quando, nel contesto della motivazione, ba ritenuto applicabili i 
principi da essa stessa enunciati pel procedimento ordinario pretorile con 
compimento di atti istruttori, anche al procedimento monitorio (sent. 28 
aprile 1966, n. 33, in questa Rassegna, 1966, 501, e sent. 18 aprile 1967, 

n. 46, ivi, 1967, 343). 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 943 

ere rispettato gli altri diritti della difesa, violerebbe il secondo comma 
ll'art. 24 della Costituzione. 

2. -La questione � stata gi� decisa con le sentenze di questa Corte 
170 del 12 dicembre 1963 e n. 27 del 17 marzo 1966, le quali ne 
nno dichiarato l'infondatezza, in quanto il decreto penale costituisce 
ta decisione preliminare, contro la quale l'imputato pu� proporre oppo:
ione, sicch� l'esperimento dei mezzi di difesa � rinviato al vero e 
oprio giudizio, che si svolge, con la stessa ampiezza dei procedimenti 
dinari, dopo che l'opposizione ha messo nel nulla il decreto penale. 
rinvio dell'esercizio del diritto di difesa alla fase dibattimentale non 
.� ritenersi in contrasto col precetto costituzionale dell'art. 24, quando 
)Vi giustificazione nella struttura particolare e si armonizzi con le 
lgenze che regolano le diverse forme di procedimento, come questa 
>rte ha deciso con la sentenza n. 46 del 1967. Non si possono porre 

secondo piano le ragioni per le quali, per i. reati indicati dall'art. 506 

p. p., il legislatore ha voluto adottare un procedimento speciale, 
mplice e spedito, che si traduce in un vantaggio non soltanto per 
conomia dei giudizi e per il lavoro degli uffici giudiziari, ma anche 
r lo stesso imputato che, accettando il decreto, non dovr� subire un 
ro e proprio procedimento con tutte le conseguenze dannose derinti 
da esso. Per altro, dall'esame degli atti espressamente imposto 
Ila norma, devono risutlare un complesso di elementi sufficienti ad 
valorare la sussistenza del reato, e la presunzione di acquiescenza 
ll'imputato alla condanna per decreto. 
3. -In quanto alle particolari ragioni addotte dalle ordinanze, la 
irte non ritiene necessario di prendere posizione sul punto assai 
;cusso in dottrina se veramente sussiste uno � stato istruttorio � prima 
lhi pronunzia del decreto penale, quando la norma di legge ha usato, 
ragion veduta, il termine � investigazioni � e quando lo stato istrutrio 
snaturerebbe nelle� sue linee essenziali questo particolare prodimento. 
La Corte si limita ad osservare che, anche a volere ammet~
e che vi sia uno stato istruttorio, con la sentenza n. 33 del 20 aprile 
66, si � statuito che, qualora il pretore ritenga necessario compiere 
;i di istruzione non pu� prescindere dalla contestazione del fatto almputato 
prima di emettere il decreto di citazione. � questo un prin)
io di carattere generale in materia di istruzione eseguita dal pretore, 
plicabile quindi anche al caso del decreto penale, quando nella fase 
eliminare ad esso si proceda ad atti istruttori. 

4. -Anche per quanto attiene alla violazione dell'art. 3 della Cotuzione, 
la Corte ha deciso con sentenza n. 46 del 12 aprile 1967 che 
n � in contrasto con tale articolo, per la eventuale disparit� di trattamto 
che ne deriverebbe a soggetti in pari situazioni, la facolt� di 
:lta attribuita al pretore di adottare una forma di procedura piuttosto 
e un'altra. (Omissis). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 1'5 dicembre 1967, n. 137 -Pres. Ambrosini; 
Rel. Sandulli -Presidente Consiglio dei Ministri (Sost. avv. 
gen. Stato Guglielmi) c. Presidente Regione Friuli-Venezia Giulia 
(avv. Sivieri). 

Friuli-Venezia Giulia -Credito fondiario -Estensione della competenza 
territoriale della Cassa di Risparmio di Gorizia -Ille~ittimit� 
costituzionale. 

(St. Reg. Friuli-Venezia Giulia, art. 5, n. 8; 1. reg. 17 gennaio 1967). 

� costituzionalmente ittegittima la legge detta Regione Friuli-Venezia 
Giulia 17 gennaio 1967, che �stende la competenza territoriale detta 
Sezione di Credito fondiario detta Cassa di Risparmio di Gorizia, a tutto 
it territorio regionale, poich� it credito fondiario � materia che ha bisogno 
di disciplina unitaria a carattere nazionale (1). 

(1) La sentenza analoga della Corte citata in motivazione, a proposito 
della Regione Sarda, 24 novembre 1958, n. 58, � pubblicata in Giur. cost., 
1958, 875. 
CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 139 -Pres. Ambrosini; 
Ret. Fragali -Soc. Mattone (avv. Vacirca, La Pergola), Sabatucci 
(avv. Noulian). 

Procedimento civile -Interruzione del processo per morte o impedimento 
del procuratore -Estinzione per mancata riassunzione Violazione 
del diritto di difesa -Ille~ittimit� costituzionale. 

(Cost., art. 24; c. p. c. artt. 305, 301). 

� costituzionalmente ittegittimo, per violazione del diritto di difesa 
garantito dait'art. 24 detta Costituzione, l'art. 305 c.p.c. per la parte in 
cui fa decorrere daita data deU'interruzione del processo it termine per 
la sua prosecuzione o riassunzione anche nei casi regolati dal precedente 
art. 301 (1). 

(Omissis). -Ci� che non concorda con il precetto dell'art. 24 della 
Costituzione � invece la regola dell'art. 305 stesso codice, perch� fa 
decorrere dalla data dell'evento �ivi previsto, anzich� dalla dichiara


(1) La questione era stata proposta da vari giudici di merito: Trib. 
Catania 17 gennaio 1966 (Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1966, .n 64), Trib. 
Roma 10 novembre 1966 (Gazzetta Ufficiate 28 gennaio 1967, n. 25), App. 
Bologna 28 novembre 1966 (Gazzetta Ufficiate 22 aprile 1967, n. 102); e 
dalla Corte Suprema di Cassazione -Sez. I civile -con ordinanza 16 

PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 945 

:ione o dalla notificazione del medesimo, il termine stabilito per la 
>rosecuzione o la riassunzione del processo. Questo sistema acquista 
:peciale rilievo quando la parte colpita � attrice nei procedimenti di 
mpugn�zione: l'ignoranza del fatto interruttivo pu� determinare il 
>assaggio in giudicB;,to o l'esecutivit�, rispettivamente, della sentenza 
mpugnata o dell'ingiunzione opposta. La giurisprudenza infatti ha giulicato 
che il termine dell'art. 305 decorre dal giorno del fatto inter
�uttivo anche nei giudizi d'impugnazione, facendo cosi prevalere la 
ormulazione generica della normativa alla sua ratio, che si esaurisce 
1el predisporre la protezione della parte cui viene a mancare l'assi


tenza del procuratore. 

La difesa deve essere garantita in ogni grado del processo; ma non 
a si protegge in tale �estensione quando la disposizione di tutela, utile 
>er un grado, � causa di pregiudizio se applicata nel grado successivo. 
..a difesa deve essere garantita .in ogni stato del processo, ma non la si 
:arantisce in relazione alla vicenda interruttiva se l'interruzione � orditata 
in maniera produttiva di svantaggi ad alcuno dei contendenti. 
1 modo di tale ordinamento deve essere apprezzato in senso integrale, 

�ale a dire, non solo� per ci� che giova a chi � rimasto privo del prouratore, 
ma altresl per ci� che gli nuoce. E perci� non basta che, 
nediante l'interruzione automatica, la parte sia preservata dal rischio 
li un'attivit� processuale compiuta in danno di lei, ma occorre, perch� 
e sia assicurato il diritto di difesa, che sia altres� posta al riparo dal 
1ericolo che, persistendo tale inscientia, maturino preclusioni in suo 
lanno. 
ebbraio 1966 (Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1966, n. 213). Non vi � stato 
:itervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Per effetto della sentenza in rassegna, fermo restando l'effetto interuttivo 
derivante dalla morte, radiazione o sospensione del procuratore in 
iudizio, nel caso di mancata riassunzione del processo entro i sei mesi 
!all'evento interruttivo non si avr� pi� l'estinzione del processo. 

Se � ben chiaro il pensiero della Oorte espresso attraverso la motiazione 
della sentenza, l'estinzione si verificher� qualora il processo non 
enga riassunto entro i sei mesi dalla dichiarazione o dalla notificazione 
ell'evento, di guisa che essa appaia -qual'� effettivaqlente nel siste1a 
-una sanzione per un comportamento volontario della parte nei cui 
onfronti essa incide. 

Resta aperto, naturalmente, l'altro problema su chi incomba l'onere 
i tale dichiarazione o notificazione: alla parte il cui procuratore � colito 
dall'impedimento, alle altre parti, all'Ufficio. Un intervento chiari:
catore del legislatore sarebbe molto utile per contribuire ad eliminare 
gni incertezza in proposito. 

Sull'interpretazione finora data agli artt. 301 e 305 c. p. c. cfr. Rasegna 
di giurisprudenza sul codice di procedura civile, Milano 1967, libro 
[, 735, 754. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non convince assumere che la parte deve presumersi a conoscenza 
della vicenda che colpisce il suo procuratore o ha l'�nere di 
tale conoscenza, perch� ci� � in contrasto col fatto che l'evento produce 
e deve produrre l'interruzione del processo, e cio� un vantaggio per 
colui contro il quale si indirizzerebbe la presunzioJ:\e o al quale sarebbe 
imposto l'�nere. 

Non � persuasivo nemmeno ridurre la questione ad un argomento 
di congruit� dello spatium deliberandi concesso nell'art. 305. Il problema 
dell'adeguatezza di un termine legale di deliberazione sorge in 
quanto sia certo che la norma ponga il soggetto in grado di utilizzare 
nella sua interezza il tempo da essa assegnato; e nella specie invece, per 
quel che si � detto, deve escludersi qusta utilizzabilit�. Una cosa, vale 
a dire, � la valutazione dell'opportunit� di fissare un termine per il 
compimento .di un atto e della discrezionalit� usata nel fissarne i limiti, 
altra cosa � la questione della legittimit� del criterio adottato per la 
decorrenza del termine, ove questo cominci dalla data di un evento 
di cui il soggetto non � messo in condizione di conoscere l'avverarsi. 

Questo secondo problema tocca il diritto di difesa quando il termine 
� di natura processuale, in quanto quel diritto, secondo la giurisprudenza 
di questa Corte, deve essere assicurato in modo effettivo 
ed adeguato, indipendentemente dal fatto che la parte voglia valersene. 
In tal caso pu� venire in giuoco anche l'esigenza di non rendere impossibile 
il contraddittorio, che non si pu� svolgere, come esattamente 
si rileva nell'ordinanza della Cassazione, senza la conoscenza delle 
situazioni di fatto obiettive o subiettive cui la legge ricollega, condiziona 
o subordina, in virt� di �neri, preclusioni e decadenze, il concreto 
esercizio del diritto di difesa. 

3. -Deve dichiararsi perci� l'illegittimit� costituzionale dell'articolo 
305 del codice di procedura civile per ci� che riguarda la decorrenza 
del termine, con riferimento alle ipotesi di interruzione ex articolo 
301 stesso codice. -(Omissis). 
CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 141 -Pres. Ambrosini; 
Rel. Bonifacio -Garbo (n. c.). 

Reato -Serrata per protesta -Violazione dei principi costituzionali 
sulle libert� di lavoro e sindacale -Esclusione. 
(Cost., artt. 35, 39; c. p. art. 505). 

Una volta riconosciuto che l'art. 505 c. p. incrimina solo la serrata 
per protesta �he venga effettuata per ragioni estranee alla disciplina 
del lavoro, non appare fondata la questione di legittimit� costituzionale 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 947 

~ella predetta norma incriminatrice, con riferimento alla libert� di 
avaro ed alla libert� di associazione sindacale (1). 

(Omissis). -La questione, cosi individuata e delimitata, non pu� 
�ssere risolta, come mostra di ritenere il tribanale di Padova, con una 
aeccanica trasposizione dei motivi enunciati nella sentenza n. 123 del 

962. E ci� sia perch� in quella occasione l'art. 505 c. p. venne esamitato 
solo nella parte riguardante lo sciopero di solidariet� e non 
.nche in quella relativa allo sciopero per protesta, sia perch� la valuazione 
costtiuzionale dello sciopero e della serrata va condotta con 
pecifico riferimento alla definizione ed ai limiti dell'uno e dell'altra, 
.tteso che solo al primo, come la Corte accert� nella sentenza n. 29 
lel 1960, compete la qualifica di diritto � costituzionalmente riconociuto 
�. 
3. -L'art. 505 del codice penale, mentre sufficientemente delimita 
o scopo immediato della serrata presa in considerazione (l'avverbio 
soltanto ��esplicitamente esclude dalla fattispecie normativa la serrata 
ndirizzata ad altre finalit�), non specifica nella sua dizione letterale 
t� il soggetto verso il quale la protesta � diretta n� i fatti ai quali essa 
�uol reagire: sicch� pu� porsi il problema se la norma penale com


�renda anche quella protesta che per l'occasione che la motiva o per 
l destinatario al quale si rivolge inerisca agli interessi del soggetto 
ome parte di un rapporto di lavoro. 
Ad avviso �della Corte perr isolvere tale dubbio occorre por mente 
1 sistema normativo nel quale l'art. 505 c. p. si inserisce: pi� precisaaente, 
al sistema ora in vigore quale risulta a seguito della sentenza 

L. 29 del 1960. La scomparsa dall'ordinamento dell'art. 502 c. p. 3pirato, 
come in 'quella occasione la Corte ebbe ad accertare, ai prinipi 
corporativi inconciliabili con i nuovi principi costituzionali -ha 
atto venir meno la illiceit� penale della serrata per fini contrattuali, 
� di ci� l'interprete non pu� non tener conto nella ricostruzione ed 
n.dividuazione dei precetti contenuti in tutte le altre norma penali che 
(1) La questione era stata proposta con ordinanza 13 gennaio 1966 
el Tribunale di Padova (Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1966, n. 226) 
decisa con procedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata 
ostituzione di parti. 
Le precedenti sentenza della Corte in materia di libert� sindacali, sono 
nunciate in motivazione; 28 dicembre 1962, n. 123, Foro it., 1963, 474 e 
ota di MoNTESANO, Giudizio costituzionale su leggi indivisibili e conva~
dabili; 4 maggio 1960. n. 29, Giust. civ., 1960, III, 97. 

Cfr., altres�, in materia, le relazioni I giudizi di costituzionalit� per 
li anni 1956-60, n. 78, e per gli anni 1961-65, n. 70. 


948 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

la contemplano. Ci� consente di attribuire all'art. 505 c. p., nella parte 
qui considerata, un significato restrittivo che -senza che in alcun 
modo sia violata la lettera della legge (la quale, giova ripeterlo, nulla 
dice in proposito) -trova giustificazione in un ordinamento nel quale 
la serrata posta in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e per 
influire sulla disciplina di esso � penalmente lecita. Si pu� concludere, 
perci�, che dalla previsione attuale dell'art. 505 c. p. esula la serrata 
attuata per protesta contro fatti che a quel rapporto si riferiscono. 

4. -Una volta riconosciuto che l'art. 505 c. p. incrimina solo la 
serrata per protesta che venga effettuata per ragioni estranee alla disciplina 
del lavoro, la questione di legittimit� appa:re non fondata. 
Non pertinente, anzitutto, � il richiamo all'art. 35 della Costituzione, 
il quale � tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni �. 
� evidente, infatti, che il soggetto di tale previsione costituzionale � il 
lavoratore e non gi� il datore di lavoro, la cui libert� di iniziativa e di 
azione trova garanzia, su altro piano e con ben diverso regime, nell'articolo 
41 della Costituzione, il quale, come innanzi si � detto, non viene 
qui in discussione. 

Passando all'esame del profilo della questione relativo all'art. 39 
della Costituzione, la Corte ritiene che non vi sia dubbio che la libert� 
di organizzazione sindacale debba trovare il necessario suo corollario 
nella libert� di azione sindacale, giaech� ove quest'ultima fosse rinnegata 
anche la prima finirebbe eol ridursi ad un principio privo di contenuto 
e di significato. Tuttavia proprio l'intima connessione fra l'una 
e l'altra sta a dimostrare che l'azione sindacale deve essere definita 
nei termini che alla sua funzione sono coessenziali (cfr., a proposito 
dello sciopero, sent. n. 123 del 1962) e eh-: vanno precisati nel quadro 
dei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori: con la conseguenza che 
ad essa ed alla sua tutela costituzionale appaiono estranei tutti quei 
comportamenti che non si collochino nell'ambito di quei rapporti. Non 
pu� perci� accogliersi l'opinione del giudice .a quo, secondo la quale la 
serrata dovrebbe essere lecita � ogni qual volta sia diretta al conseguimento 
di un fine economico connesso con l'attivit� aziendale �. 

Vero � che nella senten2la n. 123 del 1962 questa Corte ha ritenuto 
che il diritto di sciopero � legittimamente esercitabile in funzione di 
tutte le rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori 
che trovano disciplina nelle norme racchiuse sotto il titolo 
terzo della parte prima della Costituzione. Ma � da considerare che 
ci� trova fondamento nella circostanza che le varie provvidenze ivi 
previste ineriscano tutte alla qualifica del soggetto come lavoratore, 
laddove � il fine economieo connesso con l'attivit� aziendale � va collegato 
all'interesse del soggetto considerato come imprenditore: in funzione, 
cio�, di un'attivit� che non rientra nella garanzia offerta dall'art. 
39 della Costituzione. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 949 

:ORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 142 -Pres. Ambrosini, 
Rel. Chiarelli -Mangini (n. c.). 

icurezza pubblica -Riunione da ballo in luogo esposto al pubblico 


Autorizzazione dell'autorit� di P. S. -Ulegittimit� costituzionale. 

(Cost., art. 17; r. d. 1. 8 giugno 1931, n. 773, art. 68). 

� fondata la questione di legittimitd costituzionale, con riferimento 
lla Libertd di riunione di cui all'art. 1. 7 della Costituzione, dell'art. 68 
el vigente testo unico della legge di P. S. nella parte in cui vieta di 
are feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del 
1uestore (1). 

(Omissis). -La questione di legittimit� costituzionale proposta nel 

resente giudizio ha per oggetto l'art. 68 del vigente t. u. delle leggi 

i P.S. nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto 

l pubblico, senza la licenza del questore. 

La questione � fondata. 

Il predetto art. 68 comprende varie ipotesi, alcune delle quali si 

mcretano in spettacoli e rappresentazioni, in fatti cio� destinati a 

�rzi (spettatori), e che pertanto ricadono sotto la cosiddetta polizia 
ello spettacolo, nei limiti in cui questa � diretta alla tutela di beni 
>stituzionalmente protetti; altre invece si concretano in puri fatti di 
unione, per scopo di comune divertimento o passatempo. Tale � l'ipo�
Si della festa da ballo, la quale pertanto ricade interamente sotto il 
:ecetto dell'art. 17 della Costituzione. 
In relazione a tale articolo, questa Corte ha gi� dichiarato l'ille


ttimit� costituzionale dell'art. 18 t. u. legge di P. S. nella parte in cui 

~escriveva il preavviso per le riunioni non tenute in luogo pubblico, 

ha osservato che, per il testuale disposto del secondo comma del


1rt. 17 Cost., l'obbligo del preavviso resta limitato alle sole riunioni 

luogo pubblico (sent. n. 27 del 1958). 

A maggior ragione deve dichiararsi, in riferimento al medesimo 

condo comma dell'art. 17 cost., l'illegittimit� costituzionale della nor


a che richiede un atto autorizzativo della pubblica autorit� (la licen


del questo) per dare una festa da ballo in luogo, non pure aperto, 
a semplicemente esposto al pubblico. -(Omissis). 

(1) Questione proposta dal Pretore di Postiglione con ordinanza 23 
11gno 1966 (Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1966, n. 239> e decisa con 
ocedimento in Camera di Consiglio non essendovi stata costituzione di 
rti. 
La precedente sentenza della Corte 8 aprile 1958, n. 27, citata nella 
)tivazione, � pubblicata in Giust. civ., 1958, III, 75. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE COSTITUZIONALE, 15 dicembre 1967, n. 143 -Pres. Ambrosini, 
Rel. Fragali -Vigan�, Alberti ed altri (n. c.). 

Procedimento civile -Opposizione all'esecuzione -Opposizione della 

moglie del debitore -Violazione della parit� tra coniugi -Illegit


timit� costituzionale. 

(Cost., artt. 3, 29; c. p. c. art. 622). 

Le limitazioni che l'art. 622 �cod. proc. civile pone per l'opposizione 
della moglie del debitore esecutato sono lesive del principio costituzionale 
deUa parit� coniugale, e pertanto, la norma va dichiarata costituzionalmente 
megittima (1). 

(Omissis). -La norma impugnata si rif� ad una situazione non 
pm rispondente all'attuale posizione economica e sociale della donna 
nella famiglia e fuori di essa. Questa nuova posizione � riconosciuta 
nell'art. 70 della legge fallimentare, che applica la c. d. presunzione 
muciana alla moglie nel fallimento del marito e al marito nel fallimento 
della moglie, � presupposta nell'art. 207 del testo unico delle 
leggi sulle imposte dirette, che limita la proponibilit� delle istanze 
in separazione, sia alla moglie nell'esecuzione esattoriale contro il 
marito, sia al marito nell'esecuzione esattoriale contro la moglie. Non 
si spiega che, nell'esecuzione forzata ordinaria, soltanto la moglie subisce 
restrizioni nella tutela del suo diritto di propriet�, quando oggi 
la moglie, non di rado, ha una propria posizione professionale e quindi 
ha la possibilit� di acquisire beni suoi con danaro non proveniente 
dal marito. Non si spiega nemmeno il perch� la moglie deve provare 
con atto di data certa l'appartenenza dei beni acquistati prima del matrimonio, 
mentre al marito la giurisprudenza ordinaria suole applicare 
l'art. 621 del codice di procedura civile che consente al riguardo maggiote 
libert� di rpova: oggi anche la donna nubile riesce ad inserirsi 
nella vita produttiva, e, quando ci� accade, diviene verosimile che 
essa, anteriormente alle sue nozze, possa essersi formato un suo patrimonio 
attivo. 

La norma impugnata ferisce il principio di uguaglianza anche 

perch� pone una diversit� di tutela in ragione qi una situazione dipen


dente dal sesso. Non vale il richiamo all'art. 29 della Costituzione, 

(1) Questione proposta con ordinanze 23 maggio 1966 del Tribunale 
di Milano (Gazzetta Ufficiale, 12 novembre 1966, n. 284) e 19 agosto 1966 
del Pretore di Trieste (Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1967, n. 1944). 
La sentenza costituisce un'applicazione, sul piano processuale, della 
consolidata giurisprudenza della Corte in materia di parit� dei coniugi. 


PARTE I, SEZ. I, GIURIS. COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE 951 

erch� la norma impugnata non � a protezione della unit� della familia, 
ma vuole evitare un;a frode ai creditori, e perch� l'unit� familiare 
on esclude la protezione integrale dei diritti patrimoniali della molie: 
essa anzi risulta rafforzata da questa protezione, che contribuisce 
d evit�re o a ridurre il pericolo di incoraggi.are le separazioni persoali, 
come rimedio diretto ad evitare che la moglie veda coinvolti i 
loi beni nell'esecuzione forzata contro il marito, essendo la convienza 
coniugale il presupposto dell'applicazione della norma denunlata. 
Quanto all'esigenza di evitare frodi, queste non possono avverarsi 

danno dei creditori del marito pi� di quanto non possano organiz:
i.rsi in danno dei creditori della moglie; una diversa valutazione pre1pporrebbe 
uno stato di soggezione della moglie al marito, non solo 
on pi� corrispondente all'elevata posizione che oggi si d� alla moglie 
ella famiglia, sulla base di una mutata coscienza sociale, ma nemmeno 
lrrispondente alle valutazioni compiute dalla legge fallimentare e' 
alla legge sulla riscossione delle imposte dirette, che parificano, come 

� detto, la situazione dei coniugi, ovviamente perch� riconoscono 
le il pericolo di frode coniugale � di intensit� uguale, sia che lo si 
llardi sotto il profilo della protezione dei creditori del marito, sia che 
1 si consideri con riguardo alla tutela dei creditori della moglie. E nei 
tpporti dei creditori della moglie si � ritenuto che il pericolo di frode 
er accordi con il marito � sufficientemente evitato applicando la limitzione 
della prova testimoniale sancita nell'art. 621 per tutti i terzi, 

parte l'azione revocatoria. 

3. -Non v'� dunque ragione che giustifichi la diversit� di trattmento 
fatto alla moglie dall'art. 622 nel raffronto col marito, e la 
:>rma deve essere dichiarata illegittima. -(Omissis). 
.. �i 



SEZIONE SECONDA 

GIURISPRUDENZA 
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 


CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 18 1uglio 1967, n. 1820 -Pres. 
Flore -Rel. Modigliani -P. M. Pedote (diff.). -De Luca (avvocati 
Bandello e Montefredini) c. Ministero della Marina Mercantile 
(avv. Stato Guglielmi). 

Competenza e giurisdizione -Amministrazione dello Stato e degli 
enti pubblici -Atto amministrativo viziato da incompetenza Impugnabilit� 
davanti al giudice amministrativo -Azione possessoria 
contro la p. A. -Improponibilit� -Fattispecie in materia 
di diritti esclusivi di pesca. 

(C. p. c., art. 703; 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; t. u. 8 ottobre 1931, 
n. 1604, artt. 23, 24, 26 e 28; t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lettere 
e e f). 
Il vizio di incompetenza, che infici un atto amministrativo, pu� 
costituire motivo per l'impugnativa dell'atto stesso davanti al giudice 
amministrativo, ma in s� non rende proponibile l'azione possessoria nei 
confronti della pubblica Amministrazione: nella specie si versava in 
materia di diritti esclusivi di pesca, con riferimento ai quali � stata 
riconosciuta la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, 
non peraltro esclusiva, avendo il Tribunale superiore in tale 
materia i poteri di cognizione e di decisione di una giurisdizione speciale 
amministrativa di legittimitd e di annullamento (1). 

(Omissis). -Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti censurano 
la sentenza denunziata per aver dichiarato improponibile l'azione 
promossa da Vincenzo De Luca onde ottenere la tutela del possesso 
del diritto di pesca sulle acque del lago Alimini. In proposito i ricor


(1) Cfr. Cass., S.U., 8 maggio 1957, n. 1572, in Foro ammin., 1957, Il, 
1, 497 ed ivi nota 1. 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 953 

mti, premesso che, al momento (4 gennaio 1955) in cui era stato ema:
ito l'ordine del Comandante il Compartimento M�rittimo di Brindisi 
. sgomberare il bacino delle attrezzature per la pesca, il lago. Alimini 
.ceva parte del demanio idrico interno, e non del demanio marittimo 
1ssendo stato incluso in quest'ultimo solo nel corso del giudizio pos'
ssorio), deducono che competente ad emanare il provvedimento in 
trola era il Ministero dei Lavori Pubblici e non quello della Marina 

ercantile. Conseguentemente sostengono che il provvedimento stesso, 
sendo stato emanato da un organo incompetente, doveva essere conderato 
giuridicamente inesistente e pertanto non poteva essere di 
tacolo alla proponibilit� dell'azione possessoria nei confronti della 
ibblica amministrazione. 

La doglianza � priva di fondamento. 
� bensi esatto che l'improponibilit� dell'azione possessoria contro 


pubblica amministrazione non opera nei casi nei quali non sussiste 
1 atto amministrativo, per avere la pubblica amministrazione agito 
re privatorum o assolutamente fuori dell'ambito dei suoi poteri. Tutvia, 
nel caso, anche ad ammettere che, secondo quanto assumono i 
!Orrenti, competente ad emettere il provvedimento de quo fosse il . 
inistero dei Lavori Pubblici, e non il Ministero della Marina Mercane, 
in quanto, all'epoca dell'emana~ione del provvedimento stesso (4 
nnaio 1955), non era ancora intervenuto iJl decreto interministeriale 
1 22 novembre 1955, col quale era stato dichiarato che il bacino di 
que sa1lse denominato � Alimini Grande � e parte del canale denolnato 
� Lo Strittu � facevano parte del demanio marittimo unitamente 
le loro sponde, si deve riconoscere che il dedotto vizio d'incompetenza 
a del tutto inidoneo a determinare la inesistenz�a giuridica del provdimento 
in discorso e conseguentemente a far ritenere ammdssibile 
proposta azione possessoria. Infatti un atto che sia posto in essere 
Ila pubblica amministrazione, incompetente ad emetterlo, sebbene 
vestita di attribuzioni nello stesso ramo di servizio o in materie affini 
quella a cui si riferisce l'atto medesimo, � indubbiamente vizia.to 

illegittimit� e quindi impugnabile per incompetenza avanti alla 
Jrisdizione amministrativa. Tuttavia ci� non toglie che l'atto in 
.estione, fatta salva l'azione di annullamento, sia produttivo degli 
etti giuridici suoi propri e sia di~ettamente riferibile ana pubblica 
iministrazione. Onde rimane, nella ipotesi prospettata, la ragione 
inammissibilit� dell'azione possessoria contro la pubblica ammini
�azione, coerentemente con la regola che vieta al giudice ordinario 
revocare o modificare i provvedimenti dell'autorit� amministrativa 
:r., in tal senso, la -sentenza di queste Sezioni Unite, n. 1572 del 1957). 
1 pu� dubitarsi che, nel caso, ricorressero gli estremi per l'applica.
it� di tale principio. Infatti, anche a prescindere dal menzionato 
creta interministeriale del 22 novembre 1955, intervenuto nelle more 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del giudizio possessorio, con il quale � stato dichiarato, come si � detto, 
che il bacino di a�que salse denominato Alimini Grande apparteneva 
al demanio marittimo, � chiaro che l'eventuale errore in cui fosse 
incorsa l'amministrazione, nel delimitare, nel complesso idrico denominato 
laghi � Alimini �, il demanio marittimo da quello idrico interno, 
non poteva far si che l'attivit� da essa compiuta dovesse essere considerata 
del tutto al di fuori dell'ambito dei suoi potel"i e dei .suoi 
fini istituzionali e, quindi, poteva dare, eventualmente, luogo solo a 
un vizio di incompetenza relativa. 

Consegue da quanto si � esposto che il primo mezzo di annUJllamento 
deve essere rigettato. 

Con il secondo mezzo i ricorrenti lamentano che la sentenza 
denunziata abbia affermato la competenza a statuire, in grado di aippello, 
sulla controversia de qua, del Tribunale Regionale delle Acque 
Pubbliche, anzich� dell'autorit� giudiziaria ordinaria, muovendo dall'erronea 
premessa che fosse applicabile al caso l'art. 140 lettera f) 
del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. In proposito deducono che tale 
disposizione demanda alla cognizione dei tribunali regionali delle 
acque pubbliche, non gi� tutte le controversie relative ai diritti 
esclusivi di pesca, come � stato erroneamente ritenuto dalla denunziata 
sentenza, ma solo le controversie relative alla espropriazione degli 
stessi diritti. 

Tale doglianza non vulnera la sentenza impugnata, giacch�, pur 
non potendo essere condivise le ragioni addotte dal Tribunale Regionale 
per giustificare la pronuncia adottata, questa appare conforme 
al diritto, per cui questo Collegio deve limitarsi a correggere la motivazione. 


Ai fini della esatta cognizione della questione controversa, � da 

ricordare, in primo luogo, che, come � noto, a norma dell'art. 141 del 

t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775 sulle acque pubbliche, le azioni possessorie, 
perch� siano attribuite, in primo grado, alla competenza del 
pretore e, in grado di appello, alla competenza del tribunale regionale 
delle acque pubbliche, devono riguardare le materie indicate nel precedente 
art. 140, onde a ta'le norma deve farsi riferimento per accertare 
se, nel caso concreto, la competenza a conoscere delle predette 
azioni sia quella ordinaria stabilita dal codice di rito. 
Ci� premesso, va rilevato che si deve riconoscere che il Tribunale 
Regionale � incorso in un errore, allorch� ha affermato la propria competenza 
sul riflesso che la materia, oggetto della lite, rientra tra 
quelle devolute dalla lettera f) del citato art. 140 alla competenza dei 
tribunali deMe acque pubbliche. Per vero tale norma demanda a'lla I! 
cognizione dei tribunali regionali i ricorsi previsti dagli artt. 25 e 29� 
del t. u. delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 
1931 n. 1604. Orbene i predetti ricorsi vertono sulla determina


' 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 955 

me del'la indennit� di espropriazione, per pubblico interesse, dei di;
ti esclusivi di pesca. E poich�, nel caso, esula ogni questione relativa 
la espropriazione, si deve riconoscere che il richiamo della menziota 
disposizione, ai fini della risoluzione della prospettata questione 

competenza, � in effetti, del tutto inconferente. 

Per altro � da a'ggiungere che, tuttavia, la competenza del Tribule 
Regionale sussiste sotto a�ltro aspetto, e cio� per il disposto della 
;tera c) dello stesso art. 140, a tenore del quale sono devolute alla 
gnizione dei tribunali regionali delle acque pubbliche le controrsie 
aventi per oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e 
ilizzazioni di acque pubbliche. Invero in cosi lata espressione rientra, 
me � stato giustamente osservato da una autorevole dottrina, anche 
ltilizzazione dell'acqua a scopo esclusivo di pesca, giacch� in essa 
n viene enunciata alcuna distinzione a seconda del fine per il quale 

acque si derivano e si utilizzano e viene stabilita, in termini geneLi, 
la competenza dei tribunali regionali, qualunque sia il diritto 
.a derivazione o alla utilizzazione che forma oggetto del:la con>
versia. 

A conferma della esattezza di tale opinione, � da aggiungere che, 

lltronde, l'esercizio del diritto di pesca si ripercuote sul regime delle 

que, onde, anche per tale aspetto, si deve riconoscere che le contro


rsie relative ai diritti d'uso delle .acque pubbliche ai fini della 

sca devono essere attribuite alla specializzata magistratura delle 

:iue. 

Non varrebbe addurre, a presidio della contraria tesi, che la com


tenza in ordine ai diritti di pesca � disciplinata da11a speciale dispo


fone di cui alla citata lettera f) del t. u. del 1933, per cui si do


ebbe ritenere che le materie non contemplate dalla medesima dispo


ione siano di competenza dell'autorit� giudiziaria in sede ordinaria. 

Eatti, con la norma in discorso, si � inteso, non gi� disciplinare, in .via 

nerale, la competenza per i diritti di pesca, ma attuare, con una 

posita disposizione, una innovazione rispetto atlla precedente legi


.zione (artt. 25 e 29 del t. u. del 1931 delle leggi sulla pesca), che 

ribuiva le controversie in tema di espropriazione dei diritti di pesca 

Tribunale Superiore delle Acque e che era stata criticata dalla dot


na sul riflesso che l'oggetto della contestazione era costituito da un 

�itto e doveva essere quindi demandato alla cognizione dei tribunali 

~ionali. 

Per compiutezza di motivazione � opportuno aggiungere che, 
lubbiamente, i tribunali regionali non hanno in tema di diritti di pesca 
a competenza esclusiva, giacch� il Tribunale Superiore ha, in mafa, 
i poteri di cognizione e decisione di una giurisdizione speciale amnistrativa 
di legittimit� e di annullamento e ad esso sono, in parti.
are, devoluti i ricorsi previsti dagli artt. 23, 24, 2,6 e 28 del 


.. 

�i 


956 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

menzionato t. u. delle leggi sulla pesca, approvato con r. d. n. 1604 del 
1931 (ricorsi avverso i decreti ministeriali di revoca, per mancato 
esercizio, e di decadenza, per non uso, cattivo uso, o inosservanza 
di disposizioni legislative e regolamentari, dei diritti esclusivi di pesca). 
Per altro, nel caso esulava ogni questione attinente alla impugnazione 
di provvedimenti amministrativi. E poich� oggett� del giudizio era la 
tutela di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto 
all'utilizzazione dell'acqua pubblica ai fini della pesca, la competenza 
del Tribunale Regionale a statuire, in grado� di appello, sulla controversia, 
alla stregua delle svolte considerazioni, non poteva essere disconosciuta. 


Consegue dalle osservazioni che precedono, che, rettificandosi nei 
sensi su esposti, la motivazione della d~munziata sentenza, il secondo 
mezzo di annullamento deve essere rigettato. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 luglio 1967, n. 2000 -Pres. 
Scaripello -ReZ. Pratillo -P. M. Tuttolomondo (conf.) -Piazzolla 
(avv. Piazzolla) c. Ente autonomo acquedotto pugliese (avv. Stato 
Cavalli). 

Competenza e ~iurisdizione -Impie~o pubblico -Enti pubblici non 
economici -Giurisdizione del ~iudice amministrativo -Estensione 
alle domande del dipendente per il risarcimento dei danni da 
omesso versamento di contributi assicurativi obbli~atori. 

(C. p. c., art. 429, n . .3; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, artt. 29, n. 1, e 30, primo 
e secondo comma). 
La giurisdizione in tema di rapporti di impiego dei dipendenti dello 
Stato o di altri enti pubblici non economici si estende a tutte le 
controversie derivanti da detto rapporto, abbiano esse ad oggetto la 
tutela di interessi legittimi o di diritti soggettivi, e comprende quindi 
pure le controversie d~ contenuto patrimoniale quando la domanda abbia 
il suo titolo necessario e diretto nel rapporto stesso, considerato 
nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua cessazione, 
oppure ad esso si riferisca o lo presupponga, cos� che la domanda 
trovi in quel rapporto la sua causa petendi: appartiene, quindi, alla 
giurisdizione del Consiglio di Stato, in via esclusiva, la conoscenza di 
una controversia promossa da un impiegato di un ente pubblico non 
economico al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l'illecito 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 957 

ntrattuale dell'omesso versamento dei contributi obbligatori assicutivi, 
posto, in base al rapporto di impiego, a carico dell'ente me
�simo (1). 

(1) Con la sentenza, di cui si tratta, la Corte di Cassazione, dopo aver 
ecisato il concetto di ente pubblico economico qualificando come tale, 
fini di affermare la giurisdizione, sulle controversie con i suoi dipen:
nti, del giudice ordinario (art. 429 n. 3 c.p.c.), quello che � opera nel 
mpo della produzione o interviene nei vari settori di scambio, svolgendo 
t'attivit� preordinata ed immediatamente diretta alla realizzazione di 
mltati patrimoniali, pur se soddisfi, in via mediata, bisogni ed interessi 
llettivi, di cui � portatore lo Stato �, da tali precisazioni ha tratto le 
11ste conseguenze non qualificando economico l'Ente (pubblico) autonomo 
quedotto pugliese, � la cui attivit�, pur a carattere imprenditoriale, prelnde 
da diretti intenti di lucro e costituisce soltanto un mezzo necesrio 
per il perseguimento degli scopi pubblici che gli sono stati com~
ssi ., onde � le controversie relative a rapporti di lavoro o di impiego 
1 detto Ente ed i suoi dipendenti rientrano nella giurisdizione del 
udice amministrativo � (su tutto ci� v. Cass., Sez. Un., 23 dicembre 1965, 
2477, in questa Rassegna, 1966, I, 295, ed ivi nota 1, e cfr. Cass., Sez. Un., 
giugno 1966, n. 1649, ancora in questa Rassegna, 1966, I, 1222, ed ivi 
23, nota 1). 

Di maggior interesse � poi la affermazione riguardante la estensione 
lla giurisdizione del Giudice amministrativo e di cui nell'ultima parte 
lla massima. Pare, infatti, di poter scorgere in tale affermazione oltre 

un netto contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sul 
nto v. C. d. S., Sez. VI, 21 gennaio 1966, n. 57, in questa Rassegna, 1966, 
3 ed ivi nota 1, ma cfr. pure C.d.S., Sez. VI, 11 febbraio 1966, n. 140, 
cora in questa Rassegna 1966, I, 671 ed ivi 672 nota 1-3) un mutamento 
ll'orientamento giurisprudenziale delle stesse sezioni unite della Corte 

Cassazione (v. in proposito, oltre a Cass., Sez. Un., 10 ottobre 1966, 
2424, in questa Rassegna, 1967, I, 45, ed ivi nota 1, Cass., Sez. Un., 3 feb1.
io 1967, n. 305, in questa Rassegna, 1967, I, 305 ed ivi nota 1-2). 

I 

IRTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31 luglio 1967, n. 2031 -Pres. 
Scarpello -Rel. D'Armiento -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Norante 
(avv. D'Agostino) c. Ministero Tesoro (avv. Stato Casamassima). 

mpetenza e giurisdizione -Cassazione -Consiglio di Stato -Decisioni 
-Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione Limiti. 


(Cost., art. 111, comma terzo; c. p. c., artt. 360, n. 1 e 362, primo comma; t. u. 
26 giugno 1924, n. 1054, art. 48). 

Il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione avverso le 
'isioni del Consiglio di Stato � ammesso soltanto per motivi atti



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nenti alla giurisdizione ( cosidetto controllo dei limiti esterni della giurisdizione) 
e non pu�, quindi, attuarsi se non quando il Giudice amministrativo 
abbia giudicato fuori delle sue attribuzioni specifiche (1). 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1073 -Pres. 
Scarpe1lo -Rel. Pratillo -P. M. Tavolaro I. (conf.) -Opera Pia 
Ospizi Marini di Firenze (avvocati Barile, Clarizia e. Paoli) c. 
Ministero dell'Interno (avv. Stato Ricci) e Scarfi (avv. Sorrentino). 

Competenza e giurisdizione -Cassazione -Consiglio di Stato -Deci


sioni -Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione 


Limiti. 

(Cost., art. l�, comma terzo; c. p. c., art. 360, n. l, e 362, primo comma; t. u. 

26 giugno 1924, n. 1054, art. 48). 

Enti pubblici -Posizione dell'ente controllato di fronte alla attivit� 
dell'ente esercente il controllo -Interesse legittimo. 

(1. 20 marzo 1865, n. 2448, all. E, art. 4; t. u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 26). 
Il sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulle 

decisioni del Consigtio di Stato deve essere circoscritto sulla base 

delle posizioni soggettive, dedotte in giudizio, al controllo dei limiti 

esterni della giurisdizione del Consiglio stesso e non pu� estendersi al 

contenuto giuridico. delle decisioni ossia alla valutazione dell'atto am


ministrativo impugnato dall'interessato o agli eventuari errori di inter


pretazione o di applicazione delle norme di legge (1). 

La posizione sostanziale, legittimante la pretesa dell'ente pubblico 

soggetto a controllo alla legittimit� degli atti emanati da altri organi 

pubblici nell'ese1�cizio di funzioni di controLlo, � di interesse legittimo, 

poich� la pretesa mira principalmente al soddisfacimento dell!interesse 

generale, perseguito dall'ordinamento giuridico al corretto esercizio di 

quetle funzioni e, solo indirettamente, attraverso la tutela giuridica di 

tale interesse pubblico, l'ente trova la protezione per il suo partic<J


lare interesse, a queLlo strettamente connesso (2). 

(1-2) A causa della complessit� della fattispecie, di cui alla sentenza 
sub II, riassumiamo brevemente il fatto. Una istituzione pubblica di assi-~ 
stenza e beneficenza, volendo alienare un immobile di sua propriet�, ricorre ~ 
alla trattativa privata, invitando alcune ditte a far pervenire le offerte M 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 959 

(Omissis). -Il Consiglio di Stato, premesso che il sistema della 
'. A. di scegliere il proprio contraente a trattativa privata si distingue 
er massima libert� di forma, cosicch� l'Amministrazione stessa gode 
i ampio potere discrezionale, tuttavia osserv� che l'Opera pia ospizi 
iarini di Firenze con i suoi provvedimenti anteriori alla deliberazione 
el 21 ottobre 1960 -con la quale aveva scelto �come proprio con~
aente Garibaldi Grezzi -aveva determinato in modo preciso e rigo:>
so la procedura da seguire per la trattativa privata, ponendo al suo 
otere discrezionale limiti che era tenuta ad osservare, cosicch� lo 
carfi, che aveva partecipato alla trattativa con regolare offerta, 
oveva considerarsi portatore d'un interesse legittimo all'osservanza 
elle prescrizioni stabilite da1l'Opera pia, non d'un interesse semplice 
:>me questa sosteneva. Pertanto il Consiglio di Stato ritenne che il 
. m. che aveva annullato l'atto tutorio del CPAB di Firenze, e, in 
:>nseguenza, il provvedimento dell'Opera pia di scegliere a proprio 
:>ntraente il Grezzi, aveva deciso su una questione di interessi legit


mi, e che H Consiglio stesso aveva giurisdizione a decidere sul ricorso 
roposto dall'Opera Pia contro il d. m., anche perch� l'Opera pia 
1ceva valere il proprio interesse legittimo alla conservazione del suo 
ravvedimento. 

Nel merito, poi, il Consiglio di Stato rigett� il ricorso per invaliit� 
dell'offerta del Grezzi, data la sua assoluta indeterminatezza. 

i busta chiusa entro una determinata scadenza. Viene assegnato l'immo


ile a Tizio, che aveva offerto �lire 200.000 in pi� della maggior offerta 

resentata dagli altri concorrenti �. Caio, offerente del prezzo preso a base 

er concretare l'offerta di Tizio, propone reclamo al Prefetto. Il comitato 

rovinciale di assistenza e beneficenza pubblica conferma la deliberazione 

i assegnazione a Tizio, adottata dall'Opera pia. Caio propone allora ricorso 

erarchico improprio al Ministero dell'Interno, che pronunzia l'annulla


1ento della decisione con cui il comitato provinciale di assistenza e bene


cenza pubblica aveva approvato il provvedimento di assegnazione del


immobile. L'Opera pia, avverso il D. M., propone ricorso al >Consiglio 

i Stato, per il fondamentale motivo che l'istituto dell'alienazione sotto 

>rma di trattativa privata non potrebbe essere inquadrato in un procedi


1ento amministrativo e pertanto non potrebbe sussistere lesione di un 

iteresse legittimo tutelabile nell'ordinamento amministrativo. Il Consiglio 

i Stato dichiara la sussistenza di un interesse legittimo in capo a Caio, 

b.e, su ricorso gerarchico, aveva ottenuto il provvedimento ministeriale 

npugnato, e respinge il ricorso nel merito. L'Opera pia propone ricorso 

lle sezioni unite della Cassazione in relazione all'art. 362 c.p.c. 

Un primo interessante problema (che peraltro emerge solo indiretta


1ente dalla decisione delle sezioni unite l� dove si richiama la motiva


ione del Consiglio di Stato) concerne la possibilit� o meno di ricorrere, 

1 sede amministrativa, da parte di chi fu invitato ad una trattativa privata, 

el caso in cui l'Amministrazione abbia autolimitato il proprio potere 

iscrezionale, predeterminando criteri di cui poi non abbia tenuto conto. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'opera pia, denunciando la violazione dell'art. 2�6 del t. u. n. 1054 
del 26 giugno 1924 in riferimento all'art. 362 c. ;p, c., sostiene che, 
mai, da un procedimento di trattativa privata possono nascere per i 
terzi interessi legittimi od occasionalmente protetti, in quanto dallo 
stesso sorgerebbero soltanto interessi semplici, anche se la P. A. abbia 
predeterminato un iter alla trattativa stessa. Aggiunge che, comunque, 
essa ricorrente non avrebbe, nel caso concreto, prestabilita una procedura 
rigorosa e precisa da seguire per l'aggiudicazione del suo terreno 
posto in vendita, dato che si era riproposta di accettare � l'offerta 
migliore a giudizio insindacabi~e del consiglio d'amministrazione �, dimostrando 
cosi di voler conservare un margine di discrezionalit� sufficiente 
a imp�dire che i concorrenti, tra cui lo Scarfi, potessero divenire 
portatori di interessi legittimi nei suoi confronti. 

Lamenta infine l'Opera pia che il Consiglio di Stato rilevando, allo 
scopo di avvalorare l'esistenza d'un interesse legittimo nello Scarfi, 
che anche essa Opera pia era portatrice dell'interesse legittimo alla 
conservazione del proprio provvedimento, sarebbe incorso in un'inaccettabile 
confusione di concetti in quanto, nella fattispecie concreta, si 
discute soltanto se sia portatore d'interessi legittimi o no il terzo 
(Scadi), che ha chiesto la tutela, in via gerarchica, della sua situazione 
soggettiva di partecipante a una trattativa privata. 

Si osserva, in proposito, che atti amministrativi possono configurarsi anche 

al di fuori di un formale procedimento amministrativo ed anche in man


canza di esplicita previsione normativa. Pi� in particolare, dalla natura 

stessa del potere discrezionale deriva la rilevanza delle c.d. �autolimita


zioni amministrative ., che costituiscono dei limiti all'attivit� degli organi 

pubblici e possono quindi dar fondamento ad interessi legittimi. 

Nella specie, infatti, l'Opera pia �aveva determinato in modo preciso 

e rigoroso la procedura da seguire per la trattativa privata, ponendo al 

suo potere discrezionale limiti che era tenuta ad osservare �, per cui il 

mancato assegnatario era divenuto titolare di un vero e proprio interesse 

legittimo all'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla stessa Opera pia. 

Nel senso che dalla trattativa privata non sorgerebbero mai interessi 

legittimi e che nessuna rilevanza potrebbero assumere le c.d. � autolimi


tazioni ., cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 1955, n. 2658, in Foro amm., 

1956, I, 1137. In senso contrario: Cons. giust. amm. reg. sic., 18 gennaio 

1964, n. 63, ivi 1964, I, 2, 113, secondo cui, peraltro, la P. A. potrebbe 

revocare l'autolimite al proprio potere discrezionale con un atto ammini


strativo motivato dal superiore interesse pubblico; Cons. Stato, Ad. plen., 

28 gennaio 1961, n. 3, ivi, 1961, I, 561; id., Sez. V, 7 maggio 1960, n. 332, ivi, 

1960, II, 564; id., 22 novembre 1957, n. 999, ivi, 1958, 2, 256; id., 11 aprile 

1959, n. 179, ivi 1959, I, 319; id., Sez. VI, 9 novembre 1955, n. 754, in Cons. 

Stato, 1955, I, 1256, secondo cui le norme degli artt. 89 e 90 r.d. 23 mag


gio 1924, n. 827 non sono applicabili alla trattativa privata; Oass., Sez. 

Un., 29 settembre 1955, n. 2658, in Giust. civ., 1956, I, 714. In dottrina: 

CARMAGNOLA, Interesse al ricorso di chi fu invitato a trattativa privata, in 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 961 

lil ricorso non ha fondamento alcuno. Com'� noto (cfr. Cass., sen~
nze n. 2121 del 28 luglio 1964, n. 966 del 18 maggio 1965) il sindaato 
delle Sez. Un. della Suprema Corte di Cassazione sulle decisioni 
el Consiglio di Stato deve essere circoscritto sulla base delle posiioni 
soggettive dedotte in giudizio al controllo dei limiti esterni 
ella giurisdizione del Consiglio stesso, non pu� estendersi al conteuto 
giuridico della decisione, e cio� alla valutazione della legittimit� 
ell'atto amministrativo impugnato dall'interessato, o agli eventuali 
rrori d'interpretazione o d'applicazione di norme di leg�ge. 

Ora, nel caso concreto, la giurisdizione del Consiglio di Stato va 
;aminata tenendo presente che non Domenico Scarfi ma l'Opera pia 
;pizi marini di Firenze aveva chiesto l'annullamento del decreto del 
Unistero dell'Interno in data 13 febbraio 1962, con il quale era 
ato a�ccolto il ricorso gerarchico improprio dello Scarfi contro il provedimento 
tutorio n. 1178 del 27 dicembre 1960 del CPAB di Firenze, 
ie aveva approvata la deliberazione dell'Opera pia suddetta in data 
dicembre 1960 di scegliere Garibaldi Grezzi quale proprio conaente 
per la compravendita di un suo terreno. Quindi si tratta-di stallire 
se, per la sua posizione sostanziale rispetto a quel decreto del Miistero 
dell'Interno, l'Opera pia fosse legittimata a chiederne l'annulmento 
innanzi il Consiglio di Stato, se, cio�, detta Opera avesse 
non un interesse legittimo che astrattamente le consentisse di far 
ilere la pretesa alla legittimit� del D. M. stesso: interesse legittimo 

)ro amm., 1964, II, 146; FRANCHINI, Pubblico e privato nei contratti del-

p. a., in Riv. trim. dir pubbl., 1962, 35; SEPE, Contratti della p. a., in 
rie. dir., IX, 986, Milano, 1961; FAVARA, Osservazioni in tema di autolimizioni 
della p. a., in Giur. Cass. civ., 1954, III, 567; CANNADA-BARTOLI, In 
ma di trattativa privata, in Foro amm., 1961, I, 564; ZAGARI, Osservazioni 
tema di interesse semplice, in questa Rassegna, 1964, I, 281. 

Un secondo problema attiene alla distinzione tra l'interesse ad agire 

ome interesse processuale) e l'interesse sostanziale (eventualmente leso 

L un atto amministrativo) ed i rapporti intercorrenti in relazione alla 

1sizione delle parti del giudizio portato all'esame della Cassazione. Le 

servazioni delle sezioni unite in proposito sembrano ineccepibili. � noto 

riguardo che, secondo la giurisprudenza del C1onsiglio di Stato, mentre 

nteresse processuale ad agire si concreta nel vantaggio potenziale che pu� 

dvare al ricorrente dall'accoglimento delle sue domande, l'interesse 

stanziale rappresenta il bene che � concretamente assicurato al soggetto 

ediante la tutela giuridica e che sar� attribuito al soggetto stesso dal 

ovvedimento giurisdizionale favorevole. Il primo pu�, peraltro, sussi


ire indipendentemente dalla concreta esistenza, riconosciuta dal giudice, 

1 secondo. Per l'ammissibilit� del ricorso �, d'altra parte,, sufficiente la 

ssistenza dell'interesse al ricorso, mentre la carenza dell'interesse sostan


�e determina il rigetto dell'impugnazione (Cons. Stato, Ad. plen 9 mar


1967, n. 183, in Foro amm., 1967, 159; GuICCIARDI, Sul1'a distinzione tra 
teresse a ricorrere e interesse oggetto del ricorso, in Giur. it., 1947, III, 


J 

962 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

-si badi-di cui fermamente l'Opera si � dichiarata portatrice, che 
n� il Ministro dell'Interno n� lo Scarf� hanno mai contestato, e che 
il Consiglio di Stato con la sua decisione ha riconosciuto. 

Contrariamente, dunque, a quanto si sostiene nel ricorso, del tutto 
irrilevante, ai fini del decidere sulla giurisdizione del Consiglio di 
Stato, � l'accertare se lo Scarfl -legittimo contraddittore come il Ministero 
dell'Interno nel giudizio amministrativo -fosse o non in una 
situazione soggettiva che lo legittimasse a proporre ricorso gerarchico 
improprio al Ministero dell'Interno contro il provvedimento tutorio del 
CPAB di Firenze. Trattasi, infatti, di questione riguardante la legittimit� 
del provvedimento ministeriale impugnato, oggetto di uno specifico 
motivo di ricorso al Consiglio di Stato da parte dell'Opera pia: 
questione, pertanto, di merito del giudizio amministrativo dato che, 
secondo la tesi dell'Opera pia, il Ministro dell'Interno avrebbe dovuto 
non accogliere ma dichiarare inammissibile il ricorso gerarchico dello 
Scarfl in quanto questi era portatore, rispetto l'atto tutorio, di un 
interesse, semplice e non d'uno legittimo. 

Ci� precisato, non pu� essere disconosciuto -n� la ricorrente lo 
contesta -l'astratto potere del Ministro dell'Interno di decidere sui 
ricorsi gerarchici impropri proposti avverso i provvedimenti dei CPAB 
non solo � dalle rappresentanze degli istituti di pubblica assistenza e 
beneficenza, dagili istituti d'assistenza in genere e dal Prefetto � ma 
anche �da chiunque vi abbia interesse., essendo un potere commes


117; IDEM, Interesse personale, diretto e attuale, ivi 1961, III, 1; AGR�, 
Ancora sulla distinzione tra interesse tegittimo e interesse a ricorrere, in 
questa Rassegna, 1964, I, 44; ZAGARI, Limiti dell'indagine sull'interesse legittimo 
nel giudizio sulla giurisdizione, ivi, 1964, I, 870; ALIBRANDI, Difetto di 
interesse ad agire e ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., ivi, 1965, I, 42). 
Il terzo ed ultimo aspetto da esaminare comune anche alla sentenza 

sub I resta quello concernente specificatamente l'oggetto del ricorso alle 

Sezioni unite: l'Opera pia ha chiesto l'annullamento, in relazione all'ar


ticolo 362 c.p.c., della decisione del Consiglio di Stato, deducendo il difetto 

di giurisdizione per difetto di interesse legittimo sostanziale. Secondo la 

giurisprudenza della S. C. l'impugnazione per motivi inerenti alla giurisdi


zione � ammissibile nei seguenti casi: a) nell'ipotesi del c.d. eccesso di po


tere giurisdizionale, per avere il Consiglio di Stato invaso il campo riser


vato alla libera discrezionalit� della pubblica Amministrazione; b) nel caso 

di invasione della sfera dell'altrui giurisdizione; c) nell'ipotesi in cui il 

Consiglio di Stato eserciti un sindacato di merito quando l'indagine debba 

restare limitata alla legittimit� dell'atto amministrativo; d) nel caso in 

cui sussista un rifiuto di giurisdizione sull'erroneo presupposto che la 

materia non possa essere oggetto di funzione giurisdizionale; e) nell'ipotesi 

di irregolare costituzione del collegio giudicante (cfr. Cass., Sez. Un., 21 

giugno 1965, n. 1297; id., 18 maggio 1965, n. 964, in questa Rassegna, 1966, 

I, 36 ed ivi, nota 1). 

Non pu�, pertanto, il sindacato della Cassazione estendersi al contenuto 

giuridico della decisione del Consiglio di Stato, ma deve essere circoscritto 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 963 

;ogli da precisa norma di legge: art. 16 d. legisl. lgt. n. 173 del 22. marw 
1945, in relazfone all'art. 42 della legge n. 6972 del 17 luglio 1890 
nodificato dall'art. 28 del d. 1. n. 2841 del 30 dicembre 1923. 

Ora, secondo lo specifico oggetto del giudizio amministrativo .
ndividuato con riferimento congiunto (Cass.. sentt. n. 902 del 6 aprile 
L966, n. 1477 del 30 giugno 1966) ai petitum: annullamento del d. m . 
. n data 23 febbraio 1962, e alla causa petendi: scorretto esercizio, in 
:oncreto, da parte del Ministro dell'Interno del suddetto astratto po;
ere -non pu� essere messo in dubbio che l'Opera pia mirava a 
;utelare un suo interesse legittimo. Invero, siccome il provvedimento 
iell'Opera pia in data 9 dicembre 1960 aveva ottenuto l'approvazione 
iel CPAB di Firenze cui era soggetto (art. 5 d. legisl. lgt. n. 173 del 1945, 
:irt. 19 d. 1. n. 2841 del 1923 che ha sostituito l'art. 36 della legge 

1. 6972 del 1890), e che lo aveva reso effettivamente operante, l'Ope:
a pia, destinataria dell'atto di controllo preventivo del CPAB, vantava 
ma pretesa alla legittimit� del decreto in data 23 febbraio 1962 del 
\/Iinistro dell'Interno, il quale annullando, su rkorso del!lo Scarfl, quel.'
atto tutorio, aveva eliminato (secondo la teoria oggi assolutamente 
~revalente) il necessario requisito d'efficada del provvedimento emesso 
iall'Opera pia, in�idendo cos� direttamente su questo in quanto lo 
:endeva ineseguibile (e la conclusione non muta se, stando a una 
�ecchia teoria, si ritenga approvazione e atto approvato formare un 
:itto complesso). Vale a dire (il. Consiglio di Stato ha sempre affermato 
:he l'annullamento dell'atto tutorio comporta senz'altro l'annullamento 
iell'atto approvato) che l'Opera pia in sostanza era soggetta pur essa, 
;ia pure di riflesso, al potere d'annulllamento dell'atto tutorio del CPAB 
::il controllo dei limiti esterni della giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 luglio 
1964, n. 2121, in Giust. civ., 1964, 1946; id., 25 luglio 1964, n. 2059, ivi 
L964, 1954; id., 22 dicembre 1964 ,n. 2952 ,in questa Rassegna, 1965, I, 55; 
ld. 30 settembre 1965, n. 2070, ivi 1966, I, 552). N� possono rientrare nel 
iifetto di giurisdizione gli �ventuali errores in judicando o in procedendo 
ln cui fosse incorso il giudice amministrativo, nonch� gli errori relativi alla 
mssistenza delle condizioni e dei presupposti del ricorso giurisdizionale al 
~onsiglio di Stato (VIRGA, La tuteia giurisdizionaie nei confronti deLla p.a., 
Milano 1966, p. 406; Cass., Sez. Un., 30 dicembre 1963, n. 3246, id. 2 feboraio 
1963 ,n. 180; id., 2 luglio 1965, n. 1372; id., 18 maggio 1965, n. 964, 
innanzi citata, e, da ultimo, id., 7 luglio 1967, n. 1673 in questa Rassegna, 
1967, I, 758). Peraltro, pur potendo il ricorso per difetto di giurisdizione 
3ssere proposto da colui che sia rimasto soccombente innanzi al Consiglio 
:ii Stato, anche se abbia nel precedente giudizio sostenuto la competenza 
:�el giudice amministrativo (Cass., S'ez. Un., 17 febbraio 1964, n. 347, in 
F'oro amm., 1964, I, 141), non costituisce vizio di giurisdizione quello relativo 
all'interesse ad agire del ricorrente nel processo amministrativo (Cass., 
Sez. I, 28 luglio 1964, n. 2124, in Giust. civ., 1964, I, 1946; id. Sez. Un., 
16 aprile 1966, n. 950, in questa Rassegna 1966, I, 823). 

U. GIARDINI 

J 

964 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

da parte del Ministro dell'Interno e, quindi, era interessata all'osservanza 
delle norme regolanti le decisioni del Ministro sul ricorso proposto 
dallo Scarfl contro l'approvazione da essa ottenuta per il suo 
provvedimento. 

Ora la posizdone sostanziale, legittimante la pretesa di un ente 
pubblico, soggetto a controllo, aUa legittimit� degli atti emanati da altri 
organi pubblici nell'esercizio di funzioni di controllo, � d'interesse legittimo, 
poich� la pretesa mira principalmente a!l soddisfacimento dell'interesse 
generale, perseguito dall'ordinamento giuridico, al corretto esercizio 
di quelle funzioni, e solo indirettamente, attraverso la tutela giuridica 
di tale interesse pubblico l'ente trova la protezione per il suo 
particolare interesse a queliJ.o strettamente connesso: nella specie, alla 
conservazione di un provvedimento da esso emanato (cfr. Sez. Un., sent. 

n. 2145 del 18 giugno 1956). 
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato con le conseguenze 
di legge. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2183 -Pres. 
Scarpella -Rel. Salerni -P. M. Tuttolomondo -Belloni (avv. Morcavallo) 
c. Ministero del Tesoro (avv. Stato Peronaci). 

Competenza e giurisdizione -Danni di guerra -Determinazione dell'indennizzo 
-Difetto di giurisdizione del Giudice ordinario -Carattere 
vincolante delle norme -Irrilevanza agli effetti della giurisdizione. 


(I. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2-4; 1. 27 dicembre 1953, n. 968, artt. 17, 
25 e 28}. 
In tema di indennizzo per danni di guerra il danneggiato non pu� 
vantare diritti soggettivi nei confronti della pubblica Amministrazione 
sia riguardo alla concessione sia riguardo alla misura deH'indennizzo 

o del contributo di ricostruzione, avendo egli soltanto interessi legittimi, 
come tale tutelabili esclusivamente in sede amministrativa davanti 
agli organi della giustizia amministrativa; n� la mancanza di un potere 
discrezionale nella pubblica Ammiinstrazione � sufficiente per affermare 
la sussistenza di un diritto soggettivo del danneggiato se la 
norma che disciplina l'attivit� amministrativa � di azione e non di 
relazione (1). 
(1) Con questa sentenza vengono ulteriormente confermati e precisati 
i principi di cui alle sentenze delle stesse sezioni unite 30 dicembre 1965, 
n. 2490 (in questa Rassegna, 1966, I, 53 ed ivi nota 1) e 19 maggio 1967, 
. 


. 

.

I� 



PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 965 

(Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso si denunciano violaione 
e falsa applicazione degili artt. 4, 17, 25, 28, 31, 51 della 1. 27 
icembre 1953, n. 968, in relazione all'art. 360, nn. 1, 3, 4 e 5 c. p. c. 

Sostiene la ricorrente che la Corte di Catanzaro illegittimamente 
vrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione della autorit� giudiziaria 
rdinaria, applicando erroneamente le citate norme della legge sui dani 
di guerra, norme aventi carattere vincolante per l'Ammilllistrazione 

come tali, lesive di un diritto subiettivo, non di un semplice interesse 
!gittimo del privato. 

Secondo la ricorrente, in materia di danni di guerra, il proceditento 
amministrativo di liquidazione dell'indennizzo comprenderebbe 
.ie fasi distinte: una prima fase, a carattere discreziona�le, limitata alla 
::iterminazione della base di commisurazione per l'indennizzo medesitO, 
ed una seconda fase, a carattere vincollato, nella quale l'Amminirazione 
deve applicare il giusto coefficiente, ai sensi degli artt. 25 e 
3 della legge citata. Alle suddette due fasi del procedimento corri>
onderebbero, rispettivamente, nel privato, una posizione di interesse 
gittimo ed una di diritto soggettivo. 

La censura non ha fondamento. 

Questa Corte ha costantemente affermato il principio che, in tema 

indennizzo per danni di guerra il privato in nessun caso pu� vanta�re 

ritti soggettivi, nei confronti della pubblica amministrazione, sia 

guardo alla concessione, sia ama misura dell'indennizzo o del contri


1to di ricostruzione, avendo soltanto interessi legittimi, come tali 

ttelabili esclusivamente in sede amministrativa, davanti agli organi 

illa giustizia amministrativa (sent. n. 2490 del 1965 e 1precedenti ivi 

~hiamati); e lo stesso orientamento si riscontra nella giurisprudenza 

!l supremo organo di giustizia amministrativa. 

Secondo la ricorrente, tuttavia, il fatto che l'attivit� discrezionale 

!lla pubblica amministrazione si esaurisce neH'accertamento dei pre


pposti di fatto, cui � subordinata la concessione dello indennizzo, e 

!lla determinazione .del danno, mentre nella liquidazione dell'importo 

esso, l'amministrazione medesima � tenuta ad attenersi ai criteri, 

carattere � aritmetico �, di cui agli artt. 25 e 28 della legge in esame, 

1067 (in questa Rassegna 1967, I, 384 ed ivi, nota 1). Se ne ritiene, tutta.


a, opportuna la pubblicazione non solo per la accennata precisazione di 

luni concetti, ma pure in quanto dalla motivazione risulta che nell'occa


me � stata riconosciuta la irrilevanza delle questioni di legittimit� costitu


male, ai fini della giurisdizione, quando la loro risoluzione non influisca 

questa. In merito a ci� cfr. Cass., Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116, in 

1esta Rassegna, 1967, I, 386 ed ivi, 387, nota 1-2; in ordine alle sentenze 

gennaio 1966, n. 314 e 7 aprile 1965, n. 593 delle stesse sezioni unite, 
trambe richiamate in quella di cui si tratta, v. questa Rassegna, 1966, I, 
4, nota 1). 


H66 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sicch� manca in questa seconda fase del procedimento amministrativo, 
ogni potere discrezionale, da parte dell'amministrazione, importa che 
la erronea, od inesatta applicazione di queste ultime norme, determinerebbe 
la lesione di un diritto soggettivo perfetto e la competenza a 
conoscerne dell'autorit� giudiziaria ordinaria. 

Senonch�, la accennata proposizione, sulila quale si fonda l'assunto 
della ricorrente, accolto dal primo giudice, cio� che, allorquando difetti 
per legge il potere discrezionale della pubblica amministrazione, 
si abbia senz'altro la lesione di un diritto soggettivo perfetto, non � 
giuridicamente esatta. 

Invero, questa Corte, con ripetute decisioni, anche recenti (vedi, 
da ultimo, sent. n. 314 dell'anno 1966, n. 593 dell'anno 1965), ha 
avuto occasione di affermare il principio che la discrezionalit� non ha 
un valore assoluto rispetto alla discriminazione della giurisdizione tra 
giudice ordinario e giudice amministrativo, in quanto nella sfera degU 
atti amministrativi ne esistono akuni pienamente vincolanti per la 
pubblica amministrazione e, tuttavia, non soggetti a sindacato del 
giudice ordinario, per la mancanza, nel sistema normativo, di una disposizione 
ad essi riferibile ed in base alla quale il privato possa vantare 
un proprio diritto soggettivo. Pertanto, se la presenza di elementi 
discrezionali, nella attivit� amministrativa, � senz'altro sufficiente per 
negare la sussistenza di un diritto soggettivo del privato, tutelabile 
davanti al giudice ordinario, non pu� ritenersi esatta la proposizione 
contraria, in quanto la mancanza di potere discrezionale, cio� il carattere 
vincolato dall'attivit� medesima, non � sufficiente per affe'l'mare 
la sussistenza del diritto soggettivo, essendo necessario che concorra 
l'altra condizione che la norma, la quale disciplina detta attivit�, costituisca 
norma di relazione, non una norma di azione, che ponga a carico 
dell'amministrazione doveri giuridici ai quali non corrisponda alcun 
diritto a favore dei terzi. 

Orbene, passando all'esame delle norme degli artt. 25 e 28 della 
legge sui danni di guerra, delle quali la ricorrente lamenta la violazione, 
si osserva che questa Corte ha gi� avuto occasione, con la richiamata 
sentenza n. 2490 del 1965 (intervenuta successivamente alla proposizione 
del ricorso) di precisarne la natura, proprio ai fini della discriminazione 
del!la giurisdizione. 

Si osserv�, al riguardo, con detta sentenza, che le norme dell'art. 25 

della legge sull'indennizzo dei danni di guerra (n. 968 del 1953), il 

quale stabilisce la base per la commisurazione dell'indennizzo, ed il 

successivo art. 28, il quale stabilisce i varii limiti entro cui l'indennizzo 

deve essere contenuto, qualora si superino determinate somme, fissando 

criteri e limiti che l'Intendente di finanza deve osservare, nonch� i 

calcoli che deve eseguire, per la concreta determinazione dell'inden


nizzo, costituiscono certamente norme vincolanti, per l'amministrazione, 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 967 

.a appartenenti alla categoria delle norme cos� dette di azione, di 
onte alle quali l'interesse del �privato non assurge mai a diritto sog~
ttivo, non essendo oggetto di tutela immediata e diretta, perfeziomdosi 
e concludendosi il procedimento amministrativo di liquidaone 
dell'indennizzo con il decreto dell'IPtendente, provvedimento 

�rminale che il privato esclusivamente � legittimato ad impugnare, 
~i modi previsti dall'art. 17 della legge in questione. 
Da tale principio non ritiene questa Corte di discostarsi, non susstendo 
motivi per mutare il precedente orientamento e non prospetndo 
la ricorrente valide argomentazioni in contrario. Essa, invero, 

� limitata, con la memoria, a dedurre il carattere � dichiarativo � 
~Ila domanda proposta ed a sostenere, richiamando precedenti giuri>
rudenziaJli, la prima giurisdizione della autorit� giudiziaria ordinaria 
~Ila declaratoria d'illegittimit� degli atti amministrativi. 

Ma l'affermazione della ricorrente, relativa alla � piena giurisdione 
dell'autorit� giudiziaria ordinaria nella declaratoria d'illegittimit� 
~gli atti amministrativi ., prescinde dal presupposto che detta autot� 
sia investita della giurisdizione; ed, invero, le decisioni invocate 
guardano tutte le controversie aventi ad oggetto la lesione di diritti 
lbiettivi, da parte di atti amministrativi Hlegittimi e nelle qua<li, 
irtanto, non era in discussione la questione della giurisdizione. 

Con la memoria, la ricorrente ha sollevato anche una questione 

illegittimit� costituzionale, deducendo che, qualora dovesse rima


ire ferma la interpretazione gi� data da questa Corte, con la richia


ata sentenza n. 2490 del 1965, relativamente al carattere ed alla 

>rtata delle norme della legge sui danni di guerra, riguardanti i 

iteri, i calcoli ed i limiti in base ai quali l'ammontare dello indennizzo 

determinato, le norme medesime � ed anzi tutt'intera la legge sui dan


di guerra � sarebbe in contrasto, oltrech� con l'art. 42, con gli artt. 

. 3, 24 e 3 della Costituzione; rparticolarmente con questi ultimi due. 

L'eccezione non pu� ritenersi ammissibile. 

Com'� noto, io! giudice davanti al quale sia sollevata questione 

cidentale di costituzionalit� deve, prima ancora di delibare il meto 
della questione, per dichiararne eventua1lmente la manifesta infon1tezza, 
accertarne, in sede di giudizio sull'ammissibilit� dello incidente 
sotto il profilo, logicamente preliminare, della pertinenza e rilevanza, 
!ffi.cacia strumentale rispetto alla risoluzione del!la causa (vedi Cass. 
l es. sent. n. 1179 dell'anno 1963 citata). Orbene, la questione di legitnit� 
costituzionale come sopra sol!levata, dalla difesa della ricorrente 
itrebbe avere rilevanza strumentale soltanto qualora le disposizioni 

�Ila legge di cui si � denunciato il contrasto con la Costituzione fosro 
tali che, nell'ipotesi di dichiarazione di incostituzionalit�, il proema 
deilla giurisdizione si porrebbe in modo diverso; ma ci� � cermente 
da escludere, ne1la fattispecie, poich� la censura di incostitu

968 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zionalit� � stata proposta in funzione dei criteri adottati dal legislatore, 
in materia di liquidazione dei danni di guerra, criteri che si sostanziano 
nel princi.pio secondo cui la pretesa all'indennizzo previsto dalla 
legge 27 dicembre 1963, n. 968 (al pari che da quella precedente 26 
ottobre 1940, n. 1453) non pu� considerarsi un diritto sog�gettivo 
perfetto, identificandosi, invece, in una posizione di interesse legittimo, 
come chiaramente si desume anche dai lavori preparatori (compresa la 
relazione alla legge) ed � affermato, con interpretazione costante, dalla 
giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte e del supremo organo 
di giustizia amministrativa. Orbene, l'eventuale dichiarazione, da parte 
della Corte Costituzionale, di illegittimit� costituzionale della legge in 
questione, altro effetto non potrebbe avere se non quello di far perdere 
efficacia alla legge medesima, non certo quello di far trasferire 
la controversia dalla materia degli interessi legittimi nell'ambito dei 
diritti soggettivi. 

Pertanto, deve ritenersi che la questione di costituzionalit� non 
abbia alcuna rilevanza, ai fini della decisione sulla giurisdizione. 
-(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, .Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2926 -Pres. 
Scarpello -Rel. Pratillo -P. M. P.edote (conf.) -Ministero della Marina 
Mercantile (avv. Stato Tracanna) c. Comune di Forte dei Marmi 
(avv. 'Nigro) ed altri (n. c.). 

Competenza e giurisdizione -Demanio marittimo -Disciplina urba


nistica edilizia -Poteri del Comune -Insussistenza -Potere unico 

ed esclusivo della Amministrazione marittima -Posizione giu


ridica del concessionario nei confronti dei terzi: diritto sogget


tivo perfetto -Giurisdizione del Giudice ordinario. 

(cod. nav., artt. 30, 36, 52 e 55; reg. al cod. nav., artt. 12, 15 e 22). 

Unico soggetto legittimato a rilasciare concessioni anche � ad aedificandum 
� sul demanio marittimo � l'Amministrazione marittima ed il 
concessionario ha un diritto soggettivo perfetto, nei confronti dei terzi 
e quindi anche del Comune, ad usare del suolo demaniale, secondo 
la concessone avuta (1). 

(Omissis). -Con l'unico mezzo si denuncia il difetto assoluto di 
giurisdizione del Consiglio di Stato a' sensi dell'art. 48 del t. u. n. 1054 

(1) Il principio affermato nella massima ribadisce il precedente delle 
stesse sezioni unite della Corte di Cassazione, e di cui alla sentenza n. 274 
del 19 febbraio 1965 (v. in questa Rassegna, 1965, I, 460 ed ivi, 461, TRA

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 969 

.el 26 giugno 1924 e dell'art. 111 della costituzione, per aver il giudice 
mministrativo deciso su questioni relative a diritti soggettivi perfetti, 
la per quanto attiene al diritto esclusivo dell'autorit� marittima statale 
.i disporre in merito all'utilizzazione e disciplina delle aree demaniali 
1arittime nel modo che ritiene pi� conveniente alla realizzazione del 
ubblico interesse, sia per quanto attiene alla situazione giuridica del 
rivato concessionario, la quale, nei confronti dei terzi e, tra questi, 
1 particolare del Comune, si atteggerebbe come diritto soggettivo 
erfetto. 

Jil ricorso � fondato e, pertanto, la decisione impugnata deve essere 
assata senza rinvio. 

Queste Sezioni Unite con sent. n. 4091 del 25 ottobre 1954 e, 
ncora, con la pi� recente n. 274 del 19 febrbaio 1965 hanno ritenuto 
-argomentando dagli artt. 30 e 52 del cod. della navigazione (r. d . 
. 327 del 30 marzo 1942) in relazione a1l'art. 15 .del relativo regola1ento 
(r. d. n. 328 del 15 febbraio 1952) e, a fortiori, dall'art. 55 del 
odice stesso in relazione all'art. 22 del regolamento -che il Comune 
on ha pot~re ailcuno di imporre la propria disciplina urbanistica ed 
dilizia (obbligo per chi costruisce di chiedere ed ottenere la licenza 
d aedificandum e d'osserv�are il regolamento edilizio) sui beni del de1anio 
marittimo e sul!le costruzioni comunque da sorgere nell'ambito 
i questo ,anche ad opera di privati concessionari. Hanno altresi affer1ato 
queste Sezioni Unite che nei con:lironti dei terzi, quindi, anche del 
:omune, il privato concessionario ha il diritto soggettivo perfetto a 
ompiere senz'altro le opere -qua1i esse siano -ed a svolgere 
attivit� consentitagli nell'ambito del demanio marittimo dall'atto di 
oncessione, poich� il potere attrib.ito allo Stato in materia di demanio 
iarittimo � unico ed esclusivo (trattandosi di zona di territorio riserata 
al potere pubblico statuale), ed esaurisce in tutto, al riguardo, 

i. tutela dei pubblici interessi. 
ANNA, In tema di applicazione dei regolamenti edilizi comunali al demanio 

iarittimo; la sentenza n. 4091 in data 25 ottobre 1954, sempre delle sezioni 

.nite della Corte di Cassazione, e la decisione n. 23 in data 30 ottobre 1965 

ell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato sono pubblicate rispettiva


1ente in Foro it., 1955, I, 1182 e in Cons. Stato, 1965, I, 1562). 

Si ritiene, tuttavia, opportuno pubblicare per esteso la motivazione 

.on tanto per le precisazioni che contiene in relazione al medesimo prin


ipio o per la ribadita reiezione del principio della � prospettazione � (v. sul 

.unto da ultimo Cass., Sez., un., 13 ottobre 1967, n. 2442, in questa Ras


egna, 1967, I, 768 ed ivi, nota 1) in rapporto alla tesi sostenuta dal con


roricorrente circa l'azione da esso proposta quanto e soprattutto per gli 

mpi accenni contenuti riguardo alla legge 6 agosto 1967, n. 765, sulla 

;ia natura e sui suoi effetti, in particolare, con riferimento alla materia 

i cui si tratta. 


970 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Norme come l'art. 36 del cod. della navigazione (che non ripete 
l'obbligo stabilito dall'art. 158 dell'abrogato cod. della marina mercantile 
di sentire l'avviso di altre pubbliche amministrazioni interessate 
ailla costruzione di opere stabili o di singolare importanza sul 
demanio marittimo), e gli artt. 12 e 15 del regolamento al cod. della 
navigazione confermano che l'unico soggetto legittimato a rilasciare 
concessioni, anche ad aedificandum, sul demanio marittimo � I'Amministrazione 
marittima (salvi i pareri, obbligatori ma non vincolanti, 
del Genio civile e dell'Intendenza di Finanza, la quale � competente 
anche a valutare, in sede istruttoria, eventuali interessi pubblici estranei 
al demanio marittimo e a�ppartenenti ad altre amministraiioni statali 
o ad enti pubblici minori e salva la competenza attribuita al Ministero 
dei Lavori Pubblici sulla edilizia statale dagli artt. 29 e 31 
della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942). 

Se, dunque, manca in materia un qualsiasi potere concorrente del 

Comune con l'Amministrazione marittima -poich� questa ha per 

ius singulare, il potere esclusivo di disporre in merito all'utilizzazione 

e alla disciplina delle aree demaniali marittime nel modo da essa rite


nuto pi� conveniente alla realizzazione dei pubblici interessi relativi 

alla navigazione e al traffico marittimo (polizia, igiene, circolazione, 

altezze e distanze delle costruzioni...) -e se il privato ha un diiritto 

soggettivo perfetto, anche nei confronti del Comune, ad usare del 

suolo demaniale secondo la concessione avuta, difetta di giurisdizione 

il Consiglio di Stato a conoscere dell'impugnazione proposta dal Co


mune contro un atto dell'Amministrazione marittima con il quale � 

stato concesso a privati di costruire, su una spiaggia, stabilimenti bal


neari. Del resto in tal senso si �, ora, orientato anche lo stesso Con


siglio di Stato (decis. in Ad. plen. n. 23 del 30 ottobre 1965). 

Sostiene per� il Comune che, pur a consentire con una tale costru


zione giuridica, esso avrebbe un interesse legittimo o un diritto affie


volito acch� l'Amministrazione marittima non faccia un cattivo uso 

del potere che ad essa spetta in via esclusiva in materia, e che sol


tanto per J.a violazione di un tale interesse avrebbe adito il Consiglio 

di Stato. Sottolinea il resistente che, per tale ragione, le fattispecie 

decise da queste Sez. Un. con le sentenze n. 4091 del 1954 e n. 274 del 

1965 sarebbero diverse dalla attuale, dove non si farebbe questione 

di diritti soggettivi. Ora, se non pu� negarsi al Comune l'interesse 

legittimo al corretto uso, in concreto, da parte dell'Amministrazione 

marittima del potere esclusivo ad essa conferito sul demanio marit


timo (in tal senso espressamente anche la sent. n. 274 del 1965), tut


tavia si rileva che, nella concreta fattispecie, il Comune di Forte dei 

Marmi non ha inteso far valere tale interesse legittimo innanzi il 

Consiglio di Stato. Invero, e innazi tutto, il 20 luglio 1960 (quindi 

prima ancora di impugnare innanzi la magistratura amministrativa, con 


PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 971 

icorso del 18 luglio 1961, il decreto del Ministro della Marina mermtile 
in data 20 maggio 1961 che respingeva il ricorso proposto dal 
omune stesso contro le concessioni del!la Capitaneria del porto di 
'iareggio a favore della societ� � Immobiliare Forte dei Marmi � e 
ella Cilento) il Comune resistente intim� Pi privati concessionari, a 
msi dell'a\l't. 32 de1Jla legge urbanistica, di demolire le cabine balneari 
erch� costruite senza la licenza edilizia: e quelli impugnarono il 
rovvedimento innanzi il Consiglio di Stato, che sospese la decisione 
l attesa dell'esito del ricorso del Comune. Inoltre questo, innanzi il 
iudice amministrativo, dedusse proprio, in via pregiudiziale e assorente 
(mezzo 5�), la violazione degli artt. 31 e 32 della I. n. 1150 del 
}42, per non avere i privati concessionari chiesta ed ottenuta la licenza 
iilizia e, quindi, per aver costruito senza di questa, affermando espli.
tamente il suo potere, concorrente con quello dell'Amministrazione 
Larittima, ad imporre la disciplina urbanistica ed ediUzia sul demanio 
Larittimo, tanto � che, innanzi il Consiglio di Stato, cit� a giudizio anche 
due privati concessionari, ai quaU � stato pure notificato il ricorso 
L esame. Ora, mentre da tutto ci� appare chia\l'o il vero aspetto giuriico 
dell'intera controversia, � noto (cfr. Sez. Un. tra le ultime le 
mtt. n. 902 del 6 aprile 1966, n. 1417 del 30 maggio 1966 n. 2802 
:!:l 26 novembre 1966), che, quando si co'ntroverta se la potest� giurilizionale 
spetti ail giudice ordinario o a quello amministrativo, non � 
dficiente a stabilire se sia stato leso un diritto soggettivo perfetto 
un interesse legittimo, la qualificazione giuridica soggettiva (prospet:
zione) che l'istante d� all'interesse ,di cui domanda la tutela. �, 
.vece, necessario qualificare giuridicamente l'oggetto specifico del 
.udizio, individuandolo con riferimento congiunto alla causa petendi 
al petitum, tenendo conto anche delle deduzioni formulate e dei terini 
in cui la questione risulta concretamente posta, in relazione alla 
.sciplina legale della materia. Risulter�, allora, evidente che, nella 
1ecie, il Comune di Forte� dei Marmi, al fine di poter far demoJ.ire 

cabine costruite senza la licenza del Sindaco sul demanio marittimo 
1i privati conc�essionari, pur prospettando la lesione d'un suo inte!
SSe legittimo a sostegno della domanda di annullamento delle concesoni 
amministrative, sostanzialmente chiese, invece, che fosse riconoiuto 
il suo potere ad imporre anche sU!l demanio marittimo la propria 
sciplina urbanistica ed edilizia, potere che il diritto vigente in maria, 
sino alla sopravvenuta I. n. 765 del 6 agosto 1967, invece gli 
~gava in toto. In tal modo il Comune esplicitamente e sostanzialmente 
intestava, per un verso, il potere esclusivo del!l' Amministrazione mattima 
a disciplinare l'edificazione suHe aree demaniali marittime, per 
tltro il diritto soggettivo perfetto dei privati concessionari a costruire 
l dette aree senza la licenza a edificare del Comune e senza l'ossermza 
del regolamento edilizio comunale. Ed il Consiglio di Stato rico



972 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

noscendo, con la decisione impugnata, il potere vantato dal Comune 
di Forte dei Marmi e annulilando, per l'asserita violazione di tale 
potere, le concessioni amministrative, non ha, ovviamente, deciso in 
materia d'interessi legittimi. 

Per il suo carattere pregiudiziale e assorbente, il rilevato difetto di 
giurisdizione del Consiglio di Stato a conoscere del motivo 5� del ricorso 
-a sua volta pregiudiziale e assorbente rispetto tutti gli ailtri proposti 
dal Comune -travolge, come secondaria e subordinata, ogni 
altra statuizione contenuta nella decisione amministrativa. 

Ma il Comune resistente si rkhiama, nella memoria, anche alfa 
sopravvenuta �legge-ponte urbanistica � n. 765 del 6 agosto 1967, la 
;iua1e all'art. 10 dice: � L'art. 31 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 
� sostituito dai seguente �, e ai commi 2� 'e 3� cos� dispone: � Per le 
opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, 
ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete al1'
Amministrazione dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni 
interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non 
siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore generale o 
del regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse 
ricadono. 

Per le opere da costruire da privati su aree demaniali deve essere 
richiesta sempre la licenza del Sindaco � . 

Il resistente, per sostenere la propria tesi dell'esistenza, anche 
anteriormente a tale legge, del potere del Comune concorrente con 
quello della Amministrazione marittima in materia di edificazione su 
terreni demaniali marittimi, afferma che tratterebbesi di legge interpretativa: 
senonch� tale assunto � insostenibile. Si �, invero, avuta una 
totale sostituzione dell'art. 31 della legge urbanistica, e nel titolo della 
legge, specificandosi il contenuto della stessa, � detto � modifiche ed 
integrazioni aUa legge urbanistiica � ; ed i!1fatti i commi su riportati 
sono aggiunti e del tutto nuovi rispetto il testo originale dell'art. 31 
della legge n. 1150 del 1942. Tutto ci� esclude testualmente che il 
legislatore abbia voluto, con detta legge, chiarire e precisare un precetto 
precedente, forDJulandolo in modo da escludere ogni altro possibile 
significato; e leggi interpretative sono soltanto quelle daUe 
quali risulti, espressamente dalla lettera e dallo spirito o da precisa 
dichiarazione, la volont� di interpretare una legge precedente (cfr. 
Cass. sent. n. 347 del 17 febbraio 1952). 

Inoltre la stessa relazione accompagnatoria al disegno della legge 

n. 765 del 1967 -disegno approvato senza modifica alcuna dal Parlamento 
-proprio riguardo l'art. 10 afferma che rilevanti innovazioni 
sono state apportate all'art. 31 della legge urbanistica (atto Camera 
n. 3669 del 20 dicembre 1966 rel. on. Ripamonti). 

PARTE I, SEZ. II, GIURIS. SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE 

Infine � evidente che i commi su riportati costituiscono modifiche 
1che al cod. della navigazione in materia di demanio marittimo, e 
ie essi sono stati introdotti �proprio allo scopo precipuo di costituire 

favore del Comune, per le costruzioni dei privati concessionari, quel 
)tere concorrente con l'Amministrazione marittima che, come si � 
:sto, ad esso era, sin'ora, negato. 

� il caso di precisare che la 1. n. 765 del 1967 non dispone affatto 

retroattivit� di tutte o .parte delle sue no�rme, e che il principio 
merale dell'irretroattivit� della legge -nel caso rispettato -com)
rta che la legge nuova pu� applicarsi agli effetti non esauriti d'un 
tpporto giuridico sorto anteriormente, quando la legge nuova sia di!
tta a regolare soltanto detti effetti, indipendentemente dall'atto �o 
111 fatto giuridico che li gener�. Quando, invece, essa, per rego>lare que.
i effetti, dovrebbe agire sul fatto o l'atto costitutivo del rapporto, 
Jvo disposizione espressa contraria, non estende la sua forza a quegli 
fetti protetti da una diversa disciplina del fatto o atto generatore e, 
~rtanto, il diritto sorto sotto l'impero della legge precedente non pu� 
:sere disconosciuto dallo ius supe1�veniens (cfr. Cass. sent. n. 3304 
~l 5 agosto 1957, n. 1115 del 4 maggio 1966). 

Nel caso di specie la 1. n. 765 del 1967 creando ex novo il potere 

incorrente del Comune con quello dell'Amministrazione marittima in 

ateria urbanistica ed edilizia sui terreni del demanio marittimo, mo


fica proprio il procedimento amministrativo previsto dal cod. della 

1vigazione e dal relativo regolamento in tema di concessioni ad aedifi


;ndum a privati sul demanio marittimo, cosi modificando l'atto ammi


strativo generatore di quelle concessioni. 

Il ricorso deve essere, pertanto accolto e la decisione impugnata 

!ve essere cassata senza rinvio; ricorrono, tuttavia, giusti motivi per 

)mpensare in toto tra le .parti le spese dell'intero giudizio. 


>missis). 

::>RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 dicembre 1967, n. 2981 -Pres. 
Tavolaro -Rel. Tamburrino -P. M. Criscuolo (conf.) -Cera Ludovico 
ed altri (avv. Di Mattia) c. Ministero della Difesa -Esercito 

(v. Avvocato Generale dello Stato Foligno). 
>mpetenza e ~iurisdizione -Attivit� discrezionale della p. A. -Limiti 
-Responsabilit� civile -Giurisdizione del Giudice ordinario � 
Limiti. 

(c. c. art. 2043; 1. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, artt. 2 e 4). 
Anche la pi� discrezionale delle attivit� della pubblica Amminirazione 
soffre dei limiti e questi sono dati sia dalle norme che riguar



974 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dano proprio quel potere discrezionale, il suo contenuto e il suo 
esercizio, sia dalle regole generali di comune diligenza e prudenza che 
anche l'Amministrazione � tenuta ad osservare; la stessa Amministrazione, 
quando oltrepassi colposamente quei limiti, ovvero non osservi 
quelle regole generali di prudenza e diligenza che si ricollegano al 
millenario principio del � neminem laedere ., e (il che vale dal punto 
di vista della giurisdizione) si deduca che essa non abbia osservato 
quei limiti e quelle regole, pu� essere tenuta al risarcimento del danno 
ex art. 2043 c. c. e la giurisdizione spetta al giudice ordinario, il quale, 
si intende, nella indagine circa la sussistenza o meno del comportamento 
colposo, nei limiti suddetti, dell'Amministrazione, dovr� tenere conto 
della esistenza dei poteri discrezionali e dovr� mantenersi nell'ambito 
della indagine consentitagli dalle leggi abolitive del contenzioso amministrativo 
e tutelatrici del potere discrezionale dell'Amministrazione (1). 

(1) La sentenza di cui nella massima � riportata la parte di maggior 
interesse (il ricorso del Ciera � stato poi rigettato sotto il profilo della 
incensurabilit� in Cassazione della sentenza impugnata) non persuade pi� 
che per i riaffermati limiti alla discrezionalit� della pubblica Amministrazione 
per la affermazione secondo cui quando si deduca la mancata osservanza 
di quei limiti l'Amministrazione stessa possa essere tenuta al risarcimento 
dei danni ex art. 2043 e.e. e la giurisdizione spetti al Giudice ordinario. 
S'embra, infatti, di sentire in tale affermazione l'eco. della teoria della 
prospettazione, ormai respinta dalla giurisprudenza consolidata delle stesse 
sezioni unite della Corte di Cassazione (v. da ultimo, Cass., sez. un., 13 
ottobre 1967, n. 2442, in questa Rassegna, 1967, I, 768 ed ivi nota 1). 
N� questa impressione si attenua, quando nella sentenza si legge che 
nella indagine circa la sussistenza o meno del comportamento colposo dell'Amministrazione 
il giudice ordinario dovr� tener conto dell'esistenza dei 
poteri discrezionali e mantenersi nell'ambito della indagine consentitagli: 
in sostanza, cos� ragionando, si tende a fare della questione di giurisdizione 
una questione di merito, il che non pare accettabile. 


SEZIONE TERZA 

GIURISPRUDENZA CIVILE 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 18 maggio 1967, n. 1071 -Pres. 
Boccia -Est. Salerni -P. M. Raja (conf.) -Societ� S.A.G.I.S.C. (avv. 
Caranci D. e A.) c. Comune di Villaricca (avv. Guadagni) e Ministero 
P. I. (avv. Stato Albisinni). 

bbligazioni e contratti -Formazione del contratto -Patto di opzione�Struttura 
-Proposta irrevocabile di una parte e facolt� dell'altra 
di accettarla o meno in un dato termine -Contenuto -Contratto 
preliminare o definitivo -Necessit� di ricerca della comune intenzione 
delle parti -Sussiste. 

(c. c.� artt. 13.31, 1362). 
tnministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Ente pubblico Autorizzazione 
governativa al compimento di negozio giuridico Autorizzazione 
�assenso� -Compimento dell'atto senza la prescritta 
autorizzazione -Conseguenze -Annullabilit� -Fattispecie. 

(r. d. 26 aprile 1928, n. 1297, art. 260). 
mministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Ente pubblico Contratto 
preliminare -Successivo rifiuto da �parte della competente 
autorit� statale della discrezionale autorizzazione � assenso � 
al contratto (definitivo) -Impossibilit� sopravvenuta della prestazione 
-Sussiste. 

(c. c., art. 1256). 
Il patto di opzione, configurandosi come proposta irrevocabile di 
l.{L parte e facolt� di accettazione di tale proposta, entro un dato terine, 
dell'altra, pu� riferirsi sia alla stipula di un contratto definitivo, 
.e alla stipula di un contratto preliminare, a seconda della comune 
tenzione delle parti (1). 

L'autorizzazione al compimento di un qtto giuridico ne costituisce 
~ presupposto di legittimit�, risolvendosi nena rimozione di un limite 
�sto dall'ordinamento all'esercizio di un potere. Epper�, qualora un 

(1) Cfr. Cass., 15 gennaio 1965, n. 84, Giur. it., Mass., 1965, 14: � l'eser:
io del diritto di opzione, attraverso l'accettazione tempestiva della prosta 
irrevocabile, pu� dar luogo, a seconda della volont� delle parti e 
1 contenuto della proposta stessa, sia ad un contratto definitivo, con 
mediati effetti costitutivi o traslativi di diritto, sia ad un contratto preninare, 
con contenuto obbligatorio. Pertanto, deve sempre farsi riferimto 
al comune intento negoziale, per stabilire se il patto di opzione 
ncerne un contratto definitivo, ovvero un contratto preliminare �. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ente pubblico non sia legittimato a concludere un dato negozio giuridico 
senza la previa autorizzazione di un determinato organo statale, 
il negozio, in ipotesi concluso senza tale autorizzazione, � annullabile, 
siccome prodotto di una potest� che non poteva essere esercitata (fattispecie 
relativa a locazione da parte di un Cc>mune ad una societ� privata, 
ad uso di cinematografo, di un locale facente parte di un edificio 
scolastico, non autorizzata dal competente Provveditore agli studi) (2). 

Il rifiuto dell'autorit� statale, in seguito alla discrezionale valutazione 
del particolare interesse pubblico tutelato dalle norme dell'ordinamento, 
di autorizzare un Ente pubblico a concludere un determinato 
contratto esime quest'ultimo, che si trovi validamente impegnato a 
concluderlo, da responsabilit� per l'inadempimento, costituendo causa 

(2) La nozione di autorizzazione adottata dalla sentenza in rassegna � 
quella propria della dottrina dominante: RANELLETTI, Teoria generale delfe 
autorizzazioni, Giur. it., 1898, 21; ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, 
I, Milano, 1954, 264; VITTA, Diritto amministrativo, I, Torino, 1962, 
365; nel senso, invece, che l'autorizzazione si configuri come elemento della 
stessa fattispecie complessa, gi� parzialmente realizzata, relativa alla nascita 
del diritto o del potere, v. VIGNOCCHI, La natura giuridica dell'autorizzazione 
amministrativa, Padova, 1944, 107; GASPARRI, Autorizzazione 
(dir. amm.), in Enciclopedia del diritto, vol. IV, Milano, 1959, 509. Sulla 
sostanziale unit� del concetto, anche nel caso di autorizzazioni previste dal 
wdice civile, emesse dall'Autorit� amministrativa (artt. 17, 473, 782. 2084. 
c. c.), o dall'Autorit� giudiziaria, sia essa il giudice tutelare (art. 320, comma 
2, art. 394, comma 2, art. 374 c. c.), oppure il tribunale (art. 320, comma 
3, artt. 321, 375, 394, comma 2, art. 187), siccome atti di volontaria giurisdizione, 
a cui normalmente � attribuita natura amministrativa, v. AuRICCHIO, 
Autorizzazione (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, vol. IV, cit., 
502 e seg., il quale contrappone a tale concetto di autorizzazione � ammiriistrativa 
� quello di autorizzazione � privata �, ossia proveniente da un 
privato, come preventivo consenso all'altrui negozio o all'altrui disposizione, 
avvertendo che, in quanto fonte di legittimazione ad agire, l'autorizzazione, 
se privata, pu� avere valore costitutivo (autorizzazione del 
soggetto titolare di un rapporto, attributiva ad altri della facolt� di disporne), 
ovvero integrativo (cosi, normalmente, nei casi in cui la legge richiede, 
per la valida formazione di un atto, il consenso preventivo di un 
soggetto, terzo interessato), mentre quella amministrativa andrebbe sempre 
configurata -conformemente alla dottrina pubblicistica classica come 
integrativa, in quanto riferentesi ad una situazione di potere o di 
facolt� gi� precostituita, rispetto alla quale svolgerebbe soltanto la funzione 
(integrativa) di rimuovere un limite all'esercizio della facolt� o 
del potere medesimi. In quanto l'autorizzazione sia presupposto per il valido 
esercizio del potere di un ente pubblico di concludere un certo contratto, 
il difetto della medesima si traduce in vizio della stessa deliberazione 
dell'ente pubblico di procedere alla stipulazione del contratto, ossia 
dell'atto formativo della volont� (su cui v. Cass., 26 giugno 1966, n. 1614, 
Giur. it., Mass., 1966, 720, sub b): orbene, in ordine ai vizi incorsi nel 
procedimento amministrativo relativo alla formazione ed alla manifestazione 
della volont� negoziale dell'ente pubblico, la Corte di Cassazione 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

impossibilit� assoluta, obiettiva ed incolpevole della prestazione: 
~vero, se non pu� dubitarsi che il promittente deve adoprarsi con 
::1rdinaria diligenza a rimuovere gli eventuali ostacoli che si frapponmo 
alla conclusione del contratto definitivo, deve escludersi che, in 
:lempimento di tale dovere, l'Ente pubblico c!ebba, in tale ipotesi, opewe 
in violazione di specifiche norme, stipulando il contratto definitivo 
~nza la prescritta, previa autorizzazione, ovvero, sostituendosi alla 
mtroparte interessata, debba e possa agire in giudizio, per ottenere 
iU'Autorit� statale la prestazione di un assenso presupponente una 
ilutazione discrezionale (3). 

(Omissis). -Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia 
violazione dell'art. 1256 c. c., in relazione all'art. 1331 dello stesso 
1dice. 

segna che, potendo condurre all'annullabilit� del negozio, essi � possono 
sere fatti valere solo dall'ente, alla cui tutela gli speciali mezzi di forazione 
della volont� sono predisposti� (Cass., 14 febbraio 1964, n. 337, 
~ur. it., Mass. 1964, 101). Torna opportuno avvertire, per�, che, nei casi 
cui non si tratti di autorizzazioni tutorie (ossia quelle che devono esre 
decise in base ad una valutazione dell'interesse dello stesso soggetto 
.e le richiede o di un terzo, di cui il richiedente � rappresentante), ma 
autorizzazioni-consenso (ossia quelle che devono essere decise in base 
La valutazione dell'interesse dello stesso soggetto competente a rilaiarle), 
relative, come pel caso di specie, al compimento di negozi giuiici, 
non pu� negarsi allo Stato di diritto di ottenere che gli enti vi 
conformino e, quindi, la legittimazione all'azione di annullamento del 
�gozio non autorizzato. Si �, peraltro, avvertito che � l'autorizzazione 
vernativa alle persone giuridiche � sempre richiesta per un superiore 
teresse statale e conferisce allo Stato il diritto di ottenere che le persone 
.Iridiche stesse vi si conformino: pertanto il Governo potr� intervenire 
iedendo almeno in via giudiziaria l'annullamento degli atti illegittimi�: 

TTA, op. cit., vol. cit., 372. 

Per il vizio di autorizzazione governativa agli acquisti degli enti ec


~siastici la legge commina addirittura la nullit� (artt. 9 e 10 1. 27 mag


> 1929, n. 848). Sulle conseguenze del vizio di autorizzazione governa


ra agli acquisti degli enti non ecclesiastici, v. CARIOTA-FERRARA, n nego


' giuridico, Napoli, 1949, 330, nota 50, ed ivi riferimenti. 

Per quanto riguarda la conseguenza del vizio, nel caso di specie, del


ut-orizzazione ex art. 260 r. d. 26 aprile 1928, n. 1297, poich� il tenore 

.perativo di tale norma sembrerebbe elevare l'autorizzazione scritta del 

ovveditore agli studi addirittura ad elemento costitutivo della fattispecie 

oduttiva del potere di disporre per altro uso degli edifici scolastici, essa 

vrebbe essere addirittura la nullit� del negozio, secondo il concetto che 

invalidit� (virtuale, ossia la nullit�) ha luogo � tutte le volte in cui 

mca uno dei requisiti di validit��: C~RIOTA-FERRARA, n negozio giuridico, 

., 302 e seg. 

(3) Sulle autorizzazioni agli enti pubblici e la distinzione fra autorizdoni 
tutorie ed autorizzazioni-consenso (come quella relativa al caso 
::i.minato dalla sentenza in rassegna), v. GAsPARRI, op. cit., 512 e 514, ove 
che cenni sui criteri dei giudizi autorizzativi discrezionali. 

J 

978 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sostiene la societ� ricorrente che erroneamente il giudice di appello 
ha riconosciuto l'impossibilit� giuridica, per il Comune, di 
adempiere all'obbligo contrattuale di addivenire al contratto definitivo, 
stante la mancata autorizzazione del Provveditore agli studi a disporre 
dell'edificio adibito a palestra; non avrebbe considerato il giudice di 
merito che, rientrando nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione 
il concedere, o meno, la prescritta autorizzazione, ben 
avrebbe potuto detta autorit� scolastica, se debitamente richiestane, 
rilasciare il necessario nulla osta, indipendentemente dal suo precedente 
atteggiamento negativo ed in base ad una nuova valutazione 
degli stessi elementi od alla valutazione di altri elementi, che, comunque, 
essa SAGISC si riprometteva di sottoporle. 

Aggiunge la ricorrente che, anche se il Provveditore agli studi 
avesse negata l'autorizzazione in questione, tale provvedimento di 
diniego sarebbe stato pur sempre impugnabile, da parte degli interessati, 
come un qualsiasi atto amministrativo; e, quando �tutti � i relativi 
giudizi di impugnazione si fossero definitivamente conclusi e l'atto del 
Provveditore non fosse stato pi� impugnabile, soltanto allora il Comune 
avrebbe potuto invocare l'impossibilit� di eseguire la propria prestazione. 


Con l'unico motivo del ricorso incidentale, proposto condizionata


mente all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, il Co


mune sostiene che la clausola contrattuale contenente il patto di op


zione dovrebbe considerarsi nulla (non semplicemente annullabile, come 

� stato ritenuto dalla Corte di merito), per � inesistenza � dell'organo 

deliberante, che non � il sindaco, bensl il consiglio comunale; inoltre, 

la Corte di merito erroneamente avrebbe ritenuto prescritto il diritto 

di proporre l'azione di annullamento della clausola medesima, in quanto 

non avrebbe tenuto conto del principio � temporalia ad agendum, per


petua ad excipiendum �, di cui all'art. 1442 c. c., e non avrebbe consi


derato che il decorso della prescrizione aveva, comunque, avuto inizio, 

non dalla data di stipulazione del contratto, bensl dalla richiesta, da 

parte della SAGISC, di avvalersi della clausola. 

Con il quarto motivo del ricorso principale, motivo proposto � in 

via subordinata ., si denuncia la violazione dell'art. 1338 c. c. e si 

sostiene che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la respon


sabilit� del Comune per i danni arrecati ad essa SAGISC, avendole 

taciuto, al momento della conclusione del contratto, i motivi di in


validit� della clausola contrattuale di rinnovo, per la mancata, relativa 

deliberazione da parte del consiglio comunale. 

Anzitutto, va rilevato che il ricorrente incidentale non ha indicato 

gli estremi della quietanza del deposito .per soccombenza ed il difen


sore ha, anzi, dichiarato, nella memoria, di non avere effettuato il 

deposito medesimo, in quanto la giunta comunale, con la delibera 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 979 

) ottobre 1963, n. 183, gli aveva conferito mandato soltanto per 
!sistere al ricorso, non anche per impugnare incidentalmente la desione 
della Corte di merito. 

Pertanto, il ricorso incidentale deve dichiararsi inammissibile, reando 
cosi assorbito il quarto motivo del ricorso principale, poich� sul 
mto della decisione relativo alla validit� della clausola contenente 
patto di opzione (per essere prescritta l'azione di annullamento promibile 
dalla amministrazione comunale) si � cosi formato il giudicato. 
Premesso quanto sopra, si osserva che la censura formulata dal 

corrente:; principale, col primo mezzo, non � fondata. 

Questa Corte, anche con decisione recente (sent. n. 84 dell'an> 
1965), ha ribadito il .principio che l'esercizio del diritto di opzione 
i� dar luogo, attraverso l'accettazione della proposta irrevocabile, 
l un contratto definitivo, con immediati effetti costitutivi o traslativi 
!l diritto, ovvero ad un contratto preliminare, con contenuto obbli1torio. 
E, per staibilire se il patto di opzione concerna un contratto 
!f�.nitivo, od un preliminare, deve farsi riferimento al comune intento 
!goziale. 

Nella specie, il giudice di appello, con indagine di fatto relativa 
l'intenzione delle parti, nella formazione del vincolo, ed ovviamente 
censurabile in questa sede, ha accertato che la clausola contrattuale 
ntenente il diritto di opzione si concretava in un preliminare, per 
'etto del quale l'amministrazione comunale si era vincolata irrevocalmente 
a rinnovare la locazione per eguale durata (un altro deceno). 
Ci� importa che, con la manifestazione, da parte della locataria 
~GISC, della sua volont� di esercitare il diritto di opzione come sopra 
~onosciutole, non si concluse il nuovo contratto di locazione, ma che 

amministrazione promittente era vincolata a prestare il consenso 
cessario alla stipulazione di tale contratto (c. definitivo), per il quale 
correva intervenisse anche l'espressa autorizzazione del Provveditore 
li studi, da concedersi per iscritto, ai sensi dell'art. 260 del reg. gen. 
ll'istruzione elementare 26 aprile 1928, n. 1297, come � stato posto 

rilievo con la sentenza impugnata, nonch� la successiva approvame 
dell'autorit� tutoria, poich� gli enti pubblici non possono assu~
re impegni e concludere contratti se non nei modi e nelle forme 
tbilite dalla legge e cl.ai regolamenti. 

Non �, pertanto, esatto l'assunto della soc. ricorrente, la quale, 
che con le osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P. M., insiste 
l sostenere che l'accettazione dell'oblato (essa locataria) bastava a 
rfezionare il nuovo contratto e che non fosse necessario un ulteriore 
Ila osta (atto di autorizzazione scritta) del Provveditore agli studi, 
ich� quello originariamente concesso si riferiva, secondo la ricorrente, 

alla locazione, sia al patto di opzione, riflettetro il contratto nella 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

sua interezza ed essendo operante per entrambe le previsioni in esso 
contenute. 

Accertato, come si � detto, dai giudici del merito, che, col patto 
di opzione, si era posto in essere soltanto un preliminare e che dovevasi 
provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto, per la prevista 
proroga del rapporto, cui l'amministrazione era irrevocabilmente obbligata, 
discende logicamente e giuridicamente che un ulteriore nulla 
osta dovesse intervenire, da parte del Provveditorato agli studi, che 
autorizzasse il Comune a disporre del locale adibito a palestra; ed al 
riguardo detti giudici hanno dato atto, con apprezzamento incensurabile 
in Cassazione, che la competente autorit� scolastica (che gi� 
aveva � annullata � -recte: revocata -l'autorizzazione concessa per 
l'originario contratto decennale), con la nota 10 marzo 1960, con cui 
sollecit� la restituzione a fini scolastici della palestra in questione, 
implicitamente neg� ogni ulteriore autorizzaZJione. 

Com'� noto, secondo la pi� autorevole dottrina, la autorizzazione 
agisce come presupposto di legittimit�, risolvendosi nella rimozione 
di un limite all'esercizio di un potere, con la conseguenza che l'ente 
non pu� concludere il negozio giuridico, se prima la pubblica amministrazione 
non lo abbia a ci� abilitato, e che, qualora l'atto sia emanato 
senza la necessaria, precedente autorizzazione, esso risulta il prodotto 
di una potest� che non poteva essere esercitata. 

In relazione alla natura ed alla portata della autorizzazione prescritta 
dall'ordinamento scolastico ed all'accertata mancanza di essa, 
non pu� disconoscersi che sussistesse impossibilit� giuridica, ai sensi 
dell'art. 1256 del codice, da parte della amministrazione, a contrarre: 
Pur ammettendosi, invero, che deve trattarsi di impossibilit� obiettiva, 
assoluta ed incolpevole, non pu� pretendersi, come ha esattamente osservato 
il giudice di appello, che l'ente pubblico svolga attivit� illegittima, 
oltre che inutile, in quanto soggetta a caducarsi, concretandosi 
in un atto viziato ed annullabile. 

Affinch� l'impossibilit� della prestazione esoneri il debitore da 
responsabilit� per l'inadempimento, indubbiamente il debitore medesimo 
deve astenersi da atti, che possano contrastare col fine della opzione, 
cio� con la possibilit� che questa progredisca in contratto definitivo, ed 
occorre che il debitore non rimanga inerte davanti ad eventuali ostacoli, 
dovendo spiegare l'ordinaria diligenza per rimuoverli; ma siffatto dovere 
di prestazione di un'attivit� diligente non pu� ovviamente intendersi 
nel senso che, nella specie, l'amministrazione, per addivenire al contratto 
definitivo, dovesse operare anche in violazione di specifiche norme, 
stipulando senza la preventiva autorizzazione da queste specificamente 
richiesta, ovvero che, sostituendosi alla controparte interessata, 
dovesse agire in giudizio, per ottenere, dall'autorit� scolastica, la prestazione 
di un assene, che presupponeva una valutazione discrezionale 


PAllTE I, SEZ. UI, GIUlllSPBUDENZA CIVILE 

all'interesse pubblico, tutelato con le menzionate norme dell'ordinaLerito 
scolastico. 

�Non merita, quindi, censura la statuizione del giudice di appello, 
!Condo cui la mancanza della ulteriore autorizzazione del Provvedi1re 
agli studi, da considerarsi necessaria, sia per il carattere autoJmo 
del patto di opzione, sia per la sua natura di preliminare, con
�etamente accertata, ha avuto effeUo liberato.rio, per l'amministrazione, 
1tinguend,o ~a relativa obbligazione. 

Con il secondo moth.ro Q.el Picorso principale, si denuncia la viola.
one dell'art. 2Q02 (recte: 2909) c. c., in relazione all'art. 324 c. p. c. 

La s.oCiet� ric<>frente sostiene che errc;>neam<:mte il giudice di ap~
Ilo ;ha neg11to c}\e il provvedimento 20 luglio 19()0, col quale il Prere 
rigett� la istanza di convalida, avesse natura d,i �sentenza, mentre, 
condo la ricorrente, detto >'f)Tovved1mEmte, essendo stato emanato a 
rgu1t�i> de1l'esame (),elle eccezfoni �da essa intimata proposte, costituiva 
mpre, a P�eScin<;lere. dalla fc:1rma adottata, una sentenza, la quale, per 
fetto di impugna~one,. cQpriva con autorit� di giudicato ogni quelope 
rel~'1l,i,va alla. :validit� .della clausala di rinnovo del contratto. 

Circa la validit� della :clausola .in questione, non pu� esservi pi� 

scussfone, come si � detto, poieh� la dichiarazic;me di inammissibilit� 

~1 ricorso incidentale ir,nporta che sia pa~sata in giudicato la statui


:>ne relativa alla valiidU� deLla clausola medesima. 

Cornunqu-e, il motivo, sul quale la ricorrente SAGISC neppure in


ite con la memoria, � prive di :fondamento. 

Riguardo al provvedimento del Pretore, si � osservato, con la sen


nza <impugnata, �he detto giudice aveva inteso soltanto di disatten


re allo stato l'istanza per convalida della licenza e quella di rilascio 

n riserva delle eccezioni, senza decidere definitivamente sulla vali


t� della clausola n. 2 del contratto, in ordine alla quale ritenne ne


ssat�ia ulteriore istruzione� probatoria1 sicch� il provvedimento stesso, 

ente carattere esclusiva�:rnente ordinatorio, si inquadra nell'ambito 

ll'art. 6611 .c. p. c .. 

Dette osservazioni rispondano ad una corretta interpretazione ed 

plicazione delle norme sulla convalida della licenza per finita lo


z;ione. 

Invero, in seguito all'opposizione della convenuta soc. SAGISC alla 

nvalida della licenza intimatale ed alle eccezioni di merito da questa 

oposte, ebbe luogo la trasformazione dello speciale procedimento 

convalida in un ordinario giudizio di cognizione, il quale, nel sistema 

lla legge, pu� proseguire davanti al Pretore (od al Conciliatore), sol


1to quando sussista la loro competenza. E, nella specie, il Pretore, 

nuto meno, con il rigetto della istanza della locatrice, il procedi


mto di convalida, non emise alcun provvedimento a carattere deci


~io, e nessun accertamento intervenne, avente,, contenuto o forma 


982 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di sentenza, suscettibile di costituire giudicato, prima della sentenza 

(l5 luglio 1961), con cui il Pretore, ritenuta la propria incompetenza 
per valore, rimise le parti davanti al Tribunale. 

Con il terzo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione 
dell'art. 306 c. p. c., sostenendo che il giudice di appello erroneamente 
avrebbe assolto il Ministero della pubblica istruzione dall'onere 
del pagamento delle spese processuali, non tenendo conto che 
tale amministrazione, riconoscendo la infondatezza del proprio intervento 
in causa, aveva, in sostanza, posto in essere una rinuncia all'azione, 
con la conseguenza che si sarebbe dovuto dichiarare l'estinzione del 
rapporto processuale, con la condanna del rinunciante al pagamento 
di tutte le spese del processo. 

Neppure tale censura. � fondata. 

Il primo giudice, dando atto che non poteva ammettersi l'intervento 
dell'amministrazione dello Stato, la quale non aveva alcun interesse 
a partecipare al giudizio, � rigett� � l'iintervento medesimo, disponendo 
la totale <:ompensazione, tra le parti, delle spese relative 
all'intervento. Il giudice di appello, riguardo a tale statuizione, investita 
con l'atto di impugnazione, ha osservato che effettivamente sussistevano 
i giusti motivi cui il Tribunale si era richiamato, per disporre 
la compensazione, poich�, fra l'altro, avendo l'amministrazione della 
pubblica istruzione fatto semplice adesione alle tesi del Comune, senza 
proporre alcuna domanda, non aveva reso necessaria alcuna particolare 
attivit� di difesa, da parte della societ� SAGISC. 

� Com'� noto, il regolamento delle spese processuali � demandato 

al potere discrezionale del giudice di merito e non trova altro limite 

all'infuori del divieto di addossare le spese alla parte che sia rimasta 

vittoriosa. 

Nella specie, soccombente �in toto� � la societ� SAGISC, sicch� 

non vi � stata evidentemente violazione del divieto suddetto e, d'altra 

par.te, la compensazione di dette spese, disposta nel concreto esercizio 

del potere discrezionale riconosciuto dalla legge, risolvendosi in un giu


dizio di fatto, non consente censura in sede di legittimit�. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1077 -Pres. 
Flore -Est. Modigliani -P. M. Pedote (conf.) -Comune di Napoli 
(avv. Peccerillo, Gleijeses) c. Di Gennaro (avv. D'Acunto, Di 
Majo A.). 


Espropriazione per p. u. -Legge per Napoli -Eccezionale procedura 
espropriativa d'urgenza prevista dall'art. 12 d. lg. lgt. 27 febbraio 
1919, n. 219, conv. nella 1. 24 agosto 1921, n. 1290, per i beni com-


I

I 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

presi nel catasto rustico -Successiva estensione ai beni compresi 
nel catasto urb~no, con decorrenza dall'entrata in vigore della 

1. 23 gennaio 1941, n. 53. 
(d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, conv. nella 1. 24 agosto 1921, n. 1290, art. 12, 
secondo comma; 1. 23 gennaio 1941, n. 53, art. 1). 
~propriazione per p. u. -Opere di pubblica utilit� da eseguirsi per 
il risanamento della citt� di Napoli -Determinazione dell'in-� 
dennit� espropriativa -Deroga al normale procedimento previsto 
dalla 1. 25 giugno 1865, n. 2359 -Competenza della Giunta 
speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli Sussiste. 


(d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, conv. nella 1. 24 agosto 1921, n. 1290, articoli 
17 e 18; r. d. 17 aprile 1921, n. 762, art. 9). 
Nell'eccezionale procedura espropriativa di urgenza introdotta dalla 
we relativa ai procedimenti di espropriazione per la citt� di Napoli 
. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219) il decreto del Prefetto che auto~
za l'immissione nel possesso dei beni, completato dallo stato di consimza 
e dalla determinazione in via provvisoria della somma da depo
�are a titolo di indennit�, � un provvedimento formalmente e sostantlmente 
espropriativo, per cui � alla data del medesimo che devono 

�si risalire la determinazione dell'indennit� ed il trasferimento dei 
ni. Tale eccezionale procedura espropriativa di urgenza, prevista per 
oli beni � compresi nel catasto rustico �, � stata successivamente esteanche 
ai beni compresi nel catasto urbano, e ci� in virt� dell'art. 1 
23 gennaio 1941, n. 53, che, con palese efficacia innovativa, ha sopesso 
la suindicata locuzione � compresi nel catasto rustico � (1). 
Nel caso di espropriazione per l'esecuzione di opere di pubblica 
.lit� nel Comune di Napoli a norma del d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, 
219, conv. nella l. 24 agosto 1921, n. 1290, non hanno luogo la stima 
lla indennit� fatta dai periti nominati dal Tribunale e il giudizio di 
posizione alla stima dinanzi all' A. G., ma, qualora l'indennit� non sia 
.ta concordata tra il proprietario e l'espropriante, la sua determina1ne 
� demandata alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la 
rte di Appello di Napoli, che ha funzioni arbitrali e decide in unica 
:r.nza sia sull'an che sul quantum debeatur. Epper� � normale che 
tanza per la liquidazione detl'indennit� sia diretta alla Giunta spe


le prima della pronuncia di espropriazione: questa, infatti, deve 
iicare non gi� l'importo dell'indennit� stabilito dai periti, ma quello 
:erminato dalla Giunta speciale (2). 

(1-2) In senso conforme, v. C:ass., Sez. Un., 23 luglio 1966, n. 2009, 
questa Rassegna, 1966, I, 1246, ed ivi note (1 e 2) di riferimenti di 
trina e giurisprudenza. 


984 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -I due ricorsi, quello �principale del Comune di Napoli, 
iscritto al n. 346/1964 del ruolo generale, e quello incidentale di 
Carmela, Giorgio, Giacomo, Vincenzo, Vitale, Giacinto, Filomena, Concetta 
e Nunzia Di Gennaro fu Giovanni, Maria, Giovanni, Maria Giuseppa 
e Giuseppe Di Gennaro fu Salvatore, Pasqualina Maddaluno, 
vedova di Salvatore Di Gennaro, in proprio e in rappresentanza della 
figlia minore Elena Di Gennaro, Giovanni, Giuseppina e Raffaele Di 
Gennaro fu Giuseppe e Anna Maddaluno, vedova di Giuseppe Di Gennaro, 
in proprio ed in rappresentanza della figlia Maria Di Gennaro 
fu Giuseppe, iscritto al n. 752/1964 dello stesso ruolo, devono essere 
riuniti, trattandosi di impugnazioni contro la 'Stessa sentenza, 

Dei due dedotti mezzi di annullamento del ricorso principale conviene, 
per ragioni di ordine logico, esaminare, per primo, il secondo. 

Con tale doglianza il Comune ricorrente, nel denunziare la violazione 
dell'art. 12 del d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219, convertito 
nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, nonch� dell'art. 1 della legge 23 gennaio 
1941, n. 53, lamenta che la Giunta speciale per la espropriazione 
abbia determinato l'indennit� di espropriazione da corrispondersi da 
esso Comune per gli immobili nel cui possesso si era immesso nel 1939 
con riferimento ai prezzi correnti al momento della pronuncia, anzich� 
con riferimento a quelli correnti alla data del decreto del Prefetto, 
che aveva autorizzato esso Comune a immettersi nel possesso degli 
immobili in contesa. In proposito, dopo aver richiamato il principio 
giurisprudenziale, secondo il quale il decreto del Prefetto, emesso a 
norma dell'art. 12 del d. lg. lgt. del 27 febbraio 1919, n. 219, � un 
provvedimento formalmente e sostanzialmente espropriativo, per cui 
� alla data di esso che devono farsi risalire il trasferimento dei beni 
e la conversione dei medesimi nel loro equivalente economico, deduce 
che dall'applicazione di tale principio non possono ritenersi esclusi 
i beni compresi nel catasto urbano, anche se la espropriazione sia stata 
disposta anteriormente alla entrata in vigore della legge 23 gennaio 
1941, n. 53. A presidio di tale affermazione sostiene che tale legge, che, 
nel disciplinare la procedura espropriativa di urgen2la, non contempla 
alcuna distinzione tra i beni compresi nel catasto rustico e quelli compresi 
nel catasto urbano, � meramente interpretativa della legislazione 
precedente. Infine deduce che, comunque, in base alla interpretazione 
adottata dalla citata 1. n. 53 del 1941, la Giunta avrebbe dovuto riconoscere 
che essa non aveva il potere di statuire sulla domanda proposta 
dai Falanga, giacch� la determinazione, in sede giurisdizionale, della 
indennit� �di espropriazione presuppone che sia stato emanato il decreto 
di esproprio e che abbia avuto inizio il procedimento di espropriazione: 
il che, nel caso, dalla Giunta non poteva ritenersi che si fosse verificato, 
avendo essa ritenuto illegittimo il decreto prefettizio di immissione 
in possesso. 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Le doglianze sono prive di fondamento. 
� bensl esatto che, come queste Sezioni Unite hanno ripetutamente 
recisato (cfr., da ultimo, le sentenze nn. 2768 del 1966, 285 del 1963 

2826 del 1962), nell'eccezionale procedura espropriativa di urgenza 
1trodotta dalla legge relativa ai procedimenti di espropriazione per 
L citt� di Napoli (d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219), il decreto del 
refetto, che, a norma dell'art. 12 del d. lg. n. 219 del 1919, autorizza 
immissione nel possesso dei beni, � un provvedimento formalmente 
sostanzialmente espropriativo, per cui � alla data di esso che devono 
trsi risalire il trasferimento dei beni e la conversione dei medesimi 
el loro equivalente economico. Tuttavia tale eccezionale procedura di 
rgenza, in base al disposto del 2� comma del citato art. 12 del d. lg. 

219 del 1919, era consentita solo per i beni � compresi nel catasto 
tstico �. VeJo � che con l'art. 1 della successiva I. 23 gennaio 1941, 
53 la suindicata locuzione ( � compresi nel catasto rustico �) � stata 
1ppressa, onde, in base alla nuova nooma, la facolt� per il prefetto 
. avvalersi della :Qrocedura d'urgenza esiste anche per i beni compresi 
el catasto urbano. Peraltro, contrariamente a quanto il ricorrente 
ostiene, � da escludere che <tale norma abbia carattere interpretativo 
ella precedente disposizione di cui al pi� volte citato secondo comma 
ell'art. 12 del d. lg. lgt. n. 219 del 1919. Per vero l'espressa menzione, 
mtenuta in detta disposizione, dei soli beni compresi nel catasto ruico 
non poteva avere altra finalit� che quella di limitare a tali beni 
portata del precetto. Appare, pertanto, palese il carattere innovativo 
~Ila nuova norma e si deve riconoscere che la soppressione dell'inciso 
discorso ha avuto per effetto di estendere la .procedura di urgenza 
beni compresi nel catasto urbano, prima esclusi. Ond'� che, risalendo 

decreto prefettizio in controversi� ad epoca anteriore al gennaio 1941 
riguardando esso cespiti iscritti al catasto urbano, esattamente dalla 
mi:sione impugnata � stato ritenuto che il decreto di espropriazione, 
~r essere stato illegittimamente emanato, non potesse essere applicato 
tll'autorit� giudiziaria e che conseguentemente l'indennit� di espro~
iazione dovesse essere determinata con riferimento ai valori attuali dei 
!Spiti in contesa. In tali sensi queste. Sezioni Unite si sono, di recente, 
:presse con le sentenze nn. 2009 e 2010 del 1966. 

N� maggiore fondamento ha la ulteriore tesi dei ricorrenti, secondo 

ti la determinazione, da parte della Giunta, della indennit� di espro


~iazione presupporrebbe, in ogni ipotesi, l'emanazione del decreto di 

propriazione. 

Infatti l'art. 9 del regolamento per il funzionamento della Giunta 
1eciale per Napoli (approvato con r. d. 17 aprile 1921, n. 762) prerive 
che, quando sorgono questioni relative alla applicazione della 
gge fondamentale per le espropriazioni, l'espropriante deve citare 
;propriato avanti la Giunta. E poich� tale norma non .pone nessuna 


986 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

distinzione, da essa si argomenta, come � stato giustamente osservato 
da una autorevole dottrina, che l'istanza per la liquidazione della indennit� 
di espropriazione pu� essere proposta anche prima della emanazione 
del decreto di espropriazione. 

A conferma della esattezza di tale opinione � da osservare che 
l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 219 del 1919 demanda alla 
Giunta, nel caso in cui � tra il proprietario e l'espropriante non siasi 
amichevolmente concordata l'indennit� di espropriazione, la determinazione 
dell'indennit� stessa �, mentre, qualora si fosse inteso stabilire 

cli.e l'emanazione del decreto di espropriazione dovesse precedere il pro~ 
cedimento dinanzi alla Giunta, si sarebbe demandata a questa la valutazione 
della indennit� indicata nel decreto di espropriazione. 
� da aggiungere che alla stessa conclusione, circa la proponibilit� 
davanti alla Giunta della istanza diretta alla liquidazione della indennit�, 
prima della pronuncia di espropriazione, si perviene anche in base 
a un diverso ordine di considerazioni. Infatti � un principio generale del 
nostro ordinamento giuridico, posto dagli, artt. 32 e segg. della 1. 25 giu-� 
gno 1865, n. 2359, che la pronuncia di espropriazione presuppone che 
la relativa indennit� sia stata precedentemente determinata e depositata 
e che ne sia indicato l'ammontare del decreto di espropriazione. 
Vero � che per le opere di pubblica utilit� da eseguirsi nel Comune 
di Napoli il d. lg. lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella 1. 
24 agosto 1921, n. 1290), per quanto concerne la determinazione della 
indennit�, contiene delle deroghe al normale procedimento previsto 
dalla menzionata I. n. 2359 del 1865, nel senso che non hanno luogo 
la stima fatta dai periti nominati dal Tribunale e il giudizio di opposizione 
alla stima avanti all'autorit� giudiziaria, e che, qualora la indennit� 
non sia stata concordata tra il proprietario e lo espropriante, 
la sua determinazione � demandata alla Giunta speciale per le espropriazioni, 
che ha funzioni arbitrali e decide in unica istanza sia sull'an 

sia sul quantum debeatur (artt. 17 e 18 del d. lg. n. 219 del 1919). Tuttavia 
� noto che, ove una legge speciale posteriore (quale � indubbiamente 
il citato decreto legislativo n. 219 del 1919 rispetto alla legge 
generale sulle espropriazioni) contenga delle deroghe a una legge generale 
anteriore, questa conserva, nella parte non incompatibile, la sua 
applicabilit� e la deroga deve ritenersi contenuta negli stretti limiti 
segnati dalla legge speciale. Le deroghe alla legge generale sulle espropriazioni, 
contenute nella legge speciale per Napoli, non possono essere, 
dunque, estese oltre i limiti segnati dallo stretto contenuto normativo 
di quest'ultima legge. Ora, il diverso procedimento per la determinazione 
della indennit�, stabilito nella disciplina speciale per Napoli, 
non � affatto incompatibile con la osservanza del principio, per il quale� 
la determinazione della indennit� deve, di norma, precedere il decreto 
di espropriazione. Si deve, quindi, far luogo solo al coordinamento 


J 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

a le due discipline e tale coordinamento comporta che, per le opere 
pubblica utilit� da eseguirsi nel Comune di Napoli, nel decreto di 
propriazione si deve indicare, anzich� l'importo della indennit� stalito 
dai periti, quello determinato dalla Giunta speciale, essendo in 
le organo riassunti, come si � visto, i poteri attribuiti dalla legge fontmentale 
sulle espropriazioni sia ai periti che all'autorit� giudiziaria 

caso di opposizione alla stima. In tali sensi queste Sezioni Unite 
sono gi� espresse con le citate sentenze nn. 2009 e 2010 del 1966, 
mch� con la sentenza n. 1412 dello stesso anno. 

Conseguentemente (prescindendo dalla ipotesi della proc~dura di 
�genza, della quale, per quanto sopra si � detto, non occorre occuparsi, 
acch�, come � stato esattamente ritenuto dalla denunziata decisione, 
!l caso in esame si deve muovere dalla premessa della illegittimit� 
!l decreto prefettizio di immissione di urgenza nel possesso dei beni) 

deve riconoscere che non pu� essere condivisa l'opinione del ricornte, 
secondo la quale non sussisterebbe il potere della Giunta speciale 

procedere alla determinazione della indennit� anteriormente alla promcia 
del decreto di espropriazione. E, poich� nel caso era in effetti 
sorta .na contestazione in ordine all'ammontare dell'indennit� di 
propriazione, per non avere i Di Gennaro accettato l'indennit� loro 
rerta dal Comune, il potere della Giunta di procedere alla determiname 
della indennit� in discussione non poteva essere, con fondamento, 
sconosciuto. 

Emerge da quanto si � esposto che il secondo mezzo di annullaento 
deve essere rigettato. 

Con il primo mezzo il ricorrente, nel denunziare la violazione 
!ll'art. 2946 c. c., lamenta che la Giunta speciale sia pervenuta a 
~ettare l'eccezione di esso Comune di Napoli, secondo cui il credito 
�gli attori si era estinto per prescrizione, in quanto ha confuso l'istito 
della prescrizione estintiva con quello della prescrizione acquiiva. 


Anche tale doglianza � priva di fondamento. 

Occorre infatti ricordare che la Giunta speciale osserv�, innanzi 
tto, che l'usucapione dell'immobile, da parte del Comune, non si era 
rificata, in quanto non erano decorsi n� il trentennio prescritto dal 
dice del 1865, n� il ventennio dalla entrata in vigore del nuovo 
dice. Indi la Giunta, muovendo da tale premessa e dal rilievo che 
ano illegittimi, e non dovevano essere pertanto applicati, il decreto 

espropriazione e la determinazione dell'indennit� operata dal Pretto 
(e, come si � visto, nell'esaminare il secondo mezzo di annulla~
nto, tale parte della motivazione resiste alle censure prospettate dai 
:orrenti), pervenne alla logica conclusione che, per non essersi opeto 
il passaggio della propriet� dei beni, la prescrizione estintiva del 
~itto alla indennit�, lungi dall'essersi verificata, non aveva neppure 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

cominciato a decorrere. Orbene, tale argomentare, come agevolmente 
si rileva dalla sua stessa enunciazione, � del tutto immune dalla denunziata 
confusione tra la nozione di prescrizione estintiva e quella 
di usucapione e da ogni altro �errore giuridico. 

Oltre alle censure prospettate col ricor~o, il Comune di Napoli ha 
dedotto, nella memoria difensiva, che i Di Gennaro avevano fatto 
acquiescenza al provvedimento prefettizio di espropriazione, in quanto 
non avevano a suo tempo adito n� il Consiglio di Stato, per ottenere 
l'annullamento del provvedimento stesso, n� la autorit� giudiziaria ordinaria, 
per chiedere che fosse disconosciuto l'effetto dell'atto lesivo del 
loro diritto, e cio� della avvenuta espropriazione. Indi il Comune ha 
dedotto che tale acquiescenza comporta che l'indennit� avrebbe dovuto 
essere liquidata con riferimento al momento della espropriazione, quale 
era stata pronunziata con il menzionato decreto prefettizio. 

Senonch� tale censura, in quanto non � .stata prospettata nel ricorso, 
non pu� essere presa in alcuna considerazione, essendo la sua tardiva 
deduzione in contrasto con il principio che impone la specificazione 
dei motivi nell'atto di impugnazione. 

Peraltro, per compiutezza di motivazione, non � fuori luogo aggiungere 
che, d'altronde, la stessa censura non pu� avere ingresso 
anche per altro aspetto, giacch�, nei termini con cui � stata formulata, 
propone una questione che non � stata prospettata nella fase del procedimento 
dinanzi alla G;iunta e comporta delle indagini di merito, in 
ordine alla pretesa acquiescenza a un provvedimento amministrativo, 
che questa Suprema Corte non pu� compiere. 

Esaurito l'esame del ricorso principale, si procede alla valutazione 
di quello incidentale. 
Con l'unico mezzo di annullamento del detto ricorso i Di Gennaro, 
nel denunziare la violazione degli artt. 1882, 1499 c. c., 49, 50 e 

71 1. n. 2359 del 1865, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., lamentando 
che la Giunta speciale abbia loro attribuito, anzich� gli interessi, che 
erano, in effetti, loro dovuti sulla indennit� di espropriazione con 
decorrenza dalla data in cui aveva avuto luogo l'occupazione degli 
immobili in controversia, come era stato da essi richiesto, una indennit� 
per occupazione temporanea. 
La doglianza deve essere disattesa. 

In primo luogo si osserva che non ha alcun fondamento la tesi 
dei Di Gennaro, secondo la quale avrebbero dovuto essere loro attribuiti 
gli interessi sulla indennit� di espropriazione, con decorrenza 
dalla data in cui aveva avuto luogo l'occupazione degli immobili in 
controversia. Infatti, come si � visto nel prendere in esame il ricorso 
principale del Comune di Napoli, il trasferimento della propriet� degli 
stessi immobili non si � ancora verificato data l'illegittimit� del decreto 
prefettizio di immissione in possesso e l'indennit� di esproprio doveva 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

sere pertanto determinata (come, in effetti, � stata determinata) dalla 
unta con riferimento ai valori attuali dei cespiti in contesa. Orbene, 
foh� presupposto del debito di interessi � la esigibilit� del debito 
pitale e, nel caso, tale presupposto non sussisteva, � chiaro che la 
etesa dei Di Gennaro, che fossero loro attribuiti gli interessi in di:>
rso, non poteva trovare �accoglimento. 

Ci� premesso, va rilevato che la censura in esame viene prospettata 
i Di Gennaro al solo fine di ottenere che siano loro attribuiti gli 
teressi sulla indennit� di espropriazione, con decorrenza dalla data 

cui aveva avuto luogo l'occupazione di urgenza, anzich� una indent� 
per occupazione temporanea. Ond'� che, una volta accertato che i 
:orrenti incidentali non hanno alcun diritto a percepire i detti intessi, 
si deve riconoscere che essi sono privi di interesse a contestare 

esattezza della pronuncia con cui � stata loro attribuita, in luogo 
gli stessi interessi, l'indennit� in discorso. 
Dalle svolte considerazioni discende che il ricorso principale e 
.elio incidentale devono essere entrambi rigettati. -(Omissis). 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 5 giugno 1967, n. 1227 -Pres. Favara 
-Est. Mirabeilli -P. M. Pedace (conf.) -Ditta Edizione Stampa 
Moderna (avv. Mottola) c. Azienda Autonoma di Soggiorno di Lignano 
Sabbiadoro (avv. Capalozza). 

nministrazione dello Stato e degli enti pubblici -Pagamenti degli 
enti pubblici -Norme regolatrici -Efficacia derogatoria alle regole 
di diritto comune -Sussiste -Fattispecie. 

(c. c., art. 1182, terzo comma; r. d. 18 novembre 1923, n. 2440, artt. 54 e segg.; 
r. �d. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 417 e segg.; d. P. R. 27 agosto 1960, n. 1042, 
art. 4). 
Le norme giuridiche, che, disciplinando le modalit� dei pagamenti 
~enti carico ad enti P}"bbLici, ne individuano il luogo nella sede del:
fficio di tesoreria de'�l'ente debitore, costituiscono deroga alla regola 
icita dall'art. 1182, comma terzo, c. c., secondo cui l'obbligazione 
c:uniaria deve essere adempiuta nel domicilio del creditore (fatti~
cie relativa al pagamento di somma dovuta da un'Azienda automa 
di soggiorno e turismo) (1). 

(Omissisi). -Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente sostiene 
e, nel caso in esame, non pu� essere ammessa alcuna deroga al 

(1) Cfr. Cass., 9 settembre 1963, n. 2460, Giur. it., Mass., 1963, 834: 
pagamenti dello Stato e degli altri enti pubblici devono essere effettti 
presso gli appositi uffici dell'Amministrazione debitrice, come risulta 


990 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

principio sancito dall'art. 1182 c. c., secondo cui le obbligazioni pecuniarie 
vanno adempiute nel domicilio del creditore, in quanto una 
deroga non potrebbe derivare dall'applicazione dell'art. 25 c. p. c., 
concernente il foro della P. A., giacch� anche Napoli, dove � la sede 
della creditrice, � sede di un ufficio dell'Avvocatura dello Stato e comunque 
l'ente convenuto si � vivolto a patrocinatori privati, n� potrebbe 
trovare applicazione la norma, che fissa nel luogo in cui � posto l'ufficio 
di tesoreria dell'ente il luogo del pagamento, giacch� lo stesso 
ente si � sottratto a tale norma, effettuando precedenti pagamenti a 
mezzo di vaglia bancari. 

Il primo rilievo, quale che possa esserne il fondamento, non ha 
alcuna rilevanza sulla decisione, in quanto, nella specie, la norma indicata 
non � stata posta a fondamento n� dell'eccezione, n� della pronuncia 
di incompetenza. 

Il secondo ri!lievo, poi, � infondato. 

� principio gi� affermato da questa Corte (sentenze 9 settembre 
1963, n. 2460; 16 marzo 1960; n. 537) che le norme che regolano 
le modalit� dei pagamenti facenti carico ad enti pubblici, individuandone 
il luogo neJfa sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore, 
costituiscono deroga alla regola sancita dal['art. 1182, 3� comma, c. c., 
secondo cui l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio 
del creditore. 

dalle modalit� stesse di pagamento, a cui si provvede per mezzo di man


dati emessi e perfezionati nelle forme di legge, che sono pagati dagli uffici 

di tesoreria, o simili, delle stesse amministrazioni. Questo principio, desu


mibile dal sistema della legge positiva (artt. 417 e segg. regolamento nu


mero 827 del 1924 per l'amministrazione del patrimonio e per la conta


bilit� generale dello Stato; artt. 96 e 325 t. u. n. 383 del 1934, per quanto 

riguarda i Comuni), � applicabile anche alle istituzioni pubbliche di assi


stenza e di beneficenza, come l'isulta dagli artt. 34 e segg. del regolamento 

amministrativo di tali istituzioni, approvato con r. d. n. 99 del 1891 e, an


cora pi� particolarmente, dagli artt. 47 e segg. del regolamento di conta


bilit� degli stessi enti. Per gli enti pubblici non �, quindi, applicabile la 

disciplina civilistica dettata dall'art. 1182 c. c. e in particolare non trova 

applicazione la norma per cui l'obbligazione avente per oggetto una som


ma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore aveva 

al momento della scadenza �; v. anche Cass., 16 marzo 1960, n. 537, Giust. 

ci7;., Mass., 1960, 204, sub 1, ove ulteriori riferimenti. 

Si ricordi che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di 

Cassazione, � le norme della legge e del regolamento sull'amministrazione 

del patrimonio e sulla contabilit� dello Stato -e non solo quelle relative 

all'esecuzione delle prestazioni pecuniarie della P. A. -non costituiscono 

mere norme di azione per gli organi della P. A., ma hanno vera e propria 

forza vincolante di diritto obiettivo nei confronti sia della P. A. che dei 

privati... dovendo attribuirsi ad esse efficacia derogatoria rispetto alle re


gole del diritto comune�: Cass., 22 giugno 1967, n. 1518, in questa Rasse


gna. 1967, I, 606, sub 2 ed ivi riferimenti. 


J 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDE;NZA CIVILE 

Ritenuto, quindi, che il pagamento di cui si discute dovrebbe essere 
ichiesto ed adempiuto nel luogo in cui ha sede l'ufficio di tesoreria 
eM'ente, nessuna rilevanza pu� avere la circostanza, che l'ente stesso 
vrebbe in precedenza effettuato pagamenti a mezzo vaglia cambiari, 
iacch� in tale comportamento pu� essere sClltanto ravvisata una ageolazione 
per il creditore, che non attribuisce a questo alcun divitto 
d alcuna legittima aspettativa a che lo stesso comportamento sia seuito 
in altra occasione, n� modifica l'onere a suo carico di effettuare 
t richiesta di pagamento nel luogo previsto dalla legge. 

]l ricorso, pertanto, � infondato e va respinto, con la conseguenza 
le la competenza iper territorio deve determinarsi a favore della gi� 
tdicata ]:3retura di Latisana. -(Omissis). 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 10 g~ugno 1967, n. 1306 -Pres. Vallillo 
-Est. Cortesani G. -P. M. Pascalino (conf.) -Veronese (avv. 
Pavanini, Franco) c. Ministero �p, I. (avv. Stato Gargiulo). 

esponsabilit� civile -Illiceit� del fatto -Evento dannoso -Nesso 
eziologico -Ingiustizia del danno -Omissione colposa -Nozioni. 

(c. c., art. 2043; c. p., artt. 40, 41). 
esponsabilit� civile -Esercizio dell'impresa -Dovere dell'imprenditore 
di tutelare l'integrit� fisica e la personalit� morale del 
prestatore d'opera -Ambito -Violazione -Responsabilit� extracontrattuale 
-Sussiste -Applicabilit� agli enti pubblici limitatamente 
alle imprese da essi esercitate -Sussiste -Estensione 
alla P. A. come parametro di valutazione del comportamento della 
stessa -Possibilit�. 

(c. c., artt. 2087, 2093; disp. sulla legge in generale, art. 12, secondo comma). 
Lfortunio sul lavoro -Rischio � in itinere � -Risarcibilit� -Estremi. 

(r. d. 17 agosto 1935, n. 1765, art. 2). 
~sponsabilit� civile -Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici 
-Danno sofferto da dipendente dello Stato a causa delle sue 
funzioni -Risarcibilit� da parte della P. A. del danno derivato al 
suo dipendente da rischio � in itinere� -Esclusione -Fattispecie Danni 
subiti da un insegnante nel recarsi a scuola percorrendo 
l'unica strada esistente, accidentata -Esclusione della stessa configurabilit� 
dell'infortunio� in itinere�. 

(c. c., art. 2043). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Infortuni sul lavoro -Costituzione della Repubblica -Protezione 
sociale -Diritto dei lavoratori ad avere assicurati i mezzi adeguati 
alle loro esigenze di vita nel caso d'infortunio -Natura 
programmatica del precetto costituzionale. 
(Cost., art. 38). 

Lavoro -Lavoro subordinato -Disciplina privatistica della continuit� 
del rapporto -Applicabilit� ai rapporti d'impiego con lo Stato, 
le Province e i Comuni -Esclusione. 

(c. c., art. 2110). 
La risarcibiiit� del danno secondo la previsione dell'art. 2043 c. c. 
postula la sussistenza di un fatto che sia illecito e si ricolleghi all'evento 
in virt� di un nesso eziologico: l'illiceit� del fatto, nella genericit� della 
locuzione, configura sia l'ipotesi del dolo che quella della colpa -la 
quale ultima pu� atteggiarsi, a sua volta, in modi �iversi, quali l'imprudenza, 
la negligenza, l'imperizia, ovvero l'inosservanza di leggi, 
regolamenti, ordini, o discipline -si da porre in essere un comportamento 
umano antigiuridico anche dal punto di vista soggettivo. 
Tutto ci� significa che, per essere risarcibile, il danno deve essere 
ingiusto, ossia derivare o dalla specifica inosservanza di norme giuridiche, 
o dalla generica violazione dell'obbligo del neminem laedere, 
giacch� ogni altro nocumento; se apprezzabile sul piano etico, � privo 
di rilevanza dal punto di vista del diritto. Pi� specificamente, l'omissione 
colposa pu� essere fonte di responsabiiit� civile, se costituisce la 
violazione di un dovere positivamente stabilito per un determinato 
soggetto (1). 

(1) Avverte Cass., 15 maggio 1967, n. 1016, Giur. it., Mass., 1967, 386, 
che �per la sussistenza del nesso di causalit� materiale non � sufficiente 
che tra l'antecedente (comportamento colposo) e il dato conseguenziale 
(evento) vi sia un rapporto di sequenza, essendo altres� necessario che 
tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un 
calcolo di regolarit� statistica, per cui l'evento apparisca come una conseguenza 
normale dell'antecedente �; in tale senso sembra conciliarsi il contrasto 
emergente tra Cass., 15 dicembre 1966, n. 2955, id., Mass., 1966, 1286, 
secondo cui �i danni al cui risarcimento � obbligato l'autore di un illecito 
sono quelli che conseguono in maniera immediata e diretta dal suo comportamento�, 
e Cass., 3 ottobre 1966, n. 2403, ibidem, 1070, sub g, secondo 
cui � il nesso di causalit� tra il fatto illecito o l'inadempimento pu� essere 
anche indiretto e mediato, essendo all'uopo sufficiente che il primo abbia 
posto in essere uno stato di cose senza del quale il secondo non si sarebbe 
prodotto e �Che il danno si trovi con tale antecedente necessario in un 
rapporto di conseguenzialit� normale e non gi� fuori dell'ordinario � : ed 
infatti Cass., 14 giugno 1967, n. 1358, id., Mass., 1967, 526 sub c, precisa 
che � l'obbligo del risarcimento del danno � normalmente limitato alle 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 993 

La norma di cui all'art. 2087 c. c., costituente una sottospecie della 
>lpa aquiliana per gli elementi strutturali che la caratterizzano, imme 
all'imprenditore, oltre all'adempimento degli obblighi privatiici 
derivanti dal contratto di lavoro, anche l'osservanza di un dovere 
merico, di natura manifestamente pubblicistica, inteso a tutelare 
~ntegrit� fisica e la personalit� morale del prestatore d'opera: da qui 

necessit� di adottare nell'esercizio dell'impresa quelle misure caute:
ri, suggerite, secondo le particolarit� del lavoro, dalla esperienza e 
illa tecnica, indipendentemente dagli obblighi relativi alle assicuraoni 
contro gli infortuni e le malattie professionali. La responsabilit� 

,1e conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento... mentre i danni 
.ediati e indiretti sono risarcibili solo quando, secondo i principi della 
,golarit� causale, ne siano un effetto normale �. Rileva la stessa Cass., 
ottobre 1966, n. 2403, cit., Zoe. cit., sub d, che � il nesso di causalit�, esndo 
uno degli elementi costitutivi della fattispecie che d� luogo all'azione 
sarcitoria, fa parte della res in iudicium deducta ad opera dell'attore, 
ide il suo accertamento da parte del giudice, indipendentemente da una 
:cezione sollevata dal convenuto, non pu� dar luogo al vizio di ultrape~
ione � (ma, beninteso, � da avvertire che, trattandosi di fatto costituti>, 
l'onus probandi incombe pur sempre all'attore, ai sensi dell'art. 2697, 
1mma primo, c. c.); secondo Cass., 29 ottobre 1966, n. 2726, ibidem, 1197, 
~b a: � il rapporto di causalit� deve ritenersi sussistente anche quando, 
ir essendo tutte le ipotesi circa la causazione di un fatto, che ha� derminato 
o concorso a determinare un evento dannoso, ricollegabili ad 
i comportamento colposo dell'agente, non sia tuttavia possibile stabilire 
iali di tali ipotesi si sia in realt� verificata �; Cass., 11 agosto 1966, 
2196, ibidem, 976, sub a, avverte a sua volta che � il rapporto di causa:
� fra la condotta dolosa o colposa e l'evento sussiste anche quando alla 
�oduzione dell'evento abbiano contribuito altri fattori... poich� in tema 
. causalit�, ai sensi degli artt. 40 e 41 c. p., applicabili anche in maria 
civile, si deve riconoscere valore causale a tutti gli antecedenti di 
i determinato fenomeno, senza i quali esso non si sarebbe verificato, 
lvo il caso di intervento di una causa sopravvenuta, che sia stata suf~
iente, da sola, a produrre l'evento dannoso � . .Per l'insindacabilit� in Cas.
zione dell'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza del 
~sso causale, purch� immune da vizio giuridico o logico di motivazione, 

Cass., 29 ottobre 1966, n. 2726, cit., loco cit., sub b; 28 aprile 1967, 

i. 778 e 779, id., Mass., 1967, 282. 
Sulla necessit�, oltre al rapporto eziologico, dell'elemento subiettivo 
~l dolo o della colpa, e ci� anche per i comportamenti della P. A., v. Cass., 
maggio 1967, n. 814, ibidem, 297: �l'illiceit� di una condotta, quale fonte 
meratrice di un danno risarcibile, esige non solo un rapporto di causa;
� materiale, ma anche l'imputabilit� psicologica al soggetto della con>
tta (art. 2043 c. c.). Tale principio fondamentale � applicabile anche nei 
mfronti della P. A., quando si discuta di un mero comportamento della 
essa �. La giurisprudenza della Corte di Cassazione resta, adunque, ferma 
1ll'insegnamento che, di regola, � non ogni atto dannoso obbliga al risarmento, 
ma solo quelli che siano conseguenza di una condotta dolosa o 


J 

994 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

civile deU'imprenditore, conseguente all'inosservanza della disposizione 
anzidetta, � condizionata al concorso di due precisi elementi e cio�: 
la sussistenza di un rapporto di causalitd efficiente tra il lavoro prestato 
dal dipendente nell'impresa e l'evento dannoso, nonch� la prevedibilitd 
di questo da parte dell'imprenditore. Siffatta disciplina, applicabile 
anche agli enti pubblici non economici limitatamente alle imprese da 
essi esercitate, potrebbe ritenersi anche operante, ai sensi dell'art. 12, 
comma secondo, delle disposizioni sulla legge in generale, nei confronti 
della P. A., per quanto concerne le condizioni nelle quali i suoi 

colposa, e la prova di tali requisiti incombe di regola all'attore �: Cass., 7 
marzo 1949, n. 458, Riv. giur. circ., trasp., 1950, n. 139; 16 giugno 1951, 

n. 1581: Foro it., Mass., 1951, 386 (per la critica .nell'orientamento giurisprudenziale, 
secondo il quale �la lesione di un diritto soggettivo derivante 
da un atto dichiarato illegittimo d� luogo al risarcimento dei danni 
indipendentemente dalla ricerca della colpa della P. A. � : Cass., 6 maggio 
1959, n. 1329, Foro it., 1959, I, 1297; Sez. Un., 22 ottobre 1965, n. 2185, 
id., 1966, I, 273 e segnatamente 281, v. CASETTA, L'illecito degli enti pubblici, 
Torino, 1953, 147 e segg.). 
La responsabilit� ex art. 2043 si estende anche alle � omissioni dolose 

o colpose, alle .quali vada ricondotto, come causa efficiente, l'evento dannoso 
� : Oass., Sez. Un., 16 febbraio 1954, n. 369, Foro it., Mass., 1954, 74. 
Ma l'affermazione, in proposito, della sentenza qui in rassegna, che 
l'omissione colposa pu� essere fonte di responsabilit� civile � se costituisce 
la violazione di un dovere, positivamente stabilito per un determinato 
soggetto ., vale anche a dimostrare la necessit� che, nell'economia dell'articolo 
2043 c. c., nell'orbita del quale la Suprema Corte regolatrice ricomprende 
anche il fatto omissivo, il danno ingiusto sia tale sempre in relazione 
alla violazione di uno specifico dovere, positivamente stabilito dall'ordinamento. 
Al qual proposito, torna acconcio il rilievo, fatto anche nella 
pi� recente dottrina, che � l'accordata tutela di un interesse comporta... 
la imposizione di un dovere per quei soggetti che possono impedirne la 
soddisfazione, espressa in un comando di fare o di non fare � : ToRREGROSSA, 
Il problema della responsabilit� da atto l'ecito, Milano, 1964, 18, il quale 
osserva che � la norma sul risarcimento del danno in forma specifica non 
potrebbe ottenere un soddisfacente inquadramento, se tutta la problematica 
relativa alla responsabilit� non venisse guardata in relazione alla 
preesistenza di un obbligo di rispetto di una situazione giuridica rilevante, 
giacch� � questa situazione che costituisce la misura dei danni che vengono 
posti a carico dell'autore del fatto illecito � (op. �it., 22 e seg.), ricor


dando cos� l'avvertenza gi� fatta in dottrina che � il dovere generico del 
neminem laedere costituisce in definitiva una espressione icastica per indicare 
la somma dei doveri specifici, la cui violazione d� luogo al risarcimento 
dei danni � (op. cit., 17 ed ivi nota 26 di riferimenti): sul punto 


v. anche CARUSI, Su un caso di affermata tutela aquiliana di un diritto di 
credito, in questa Rassegna, 1964, I, 709 e seg., ove citazioni. Infine, sulla 
esclusione della risarcibilit� per violazione di interessi legittimi, v. Cass., 
Sez. Un., 10 ottobre 1966, n. 2422, Giur. it., Mass., 1966, 1078, sub e; 12 
aprile 1965, n. 657, in questa Rassegna, 1965, I, 318 ed ivi nota 1 di riferimenti. 
' 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 995 

~ipendenti esplicano la loro attivit�, sia pure come parametro di valuazione 
del comportamento della stessa, il potere discrezionale della 
:uale trova pur sempre un limite nel dovere di assicurare l'integrit� 
.sica altrui (2). 

In tema d'infortuni sul lavoro, per la risarcibilit� dell'infortunio 
n itinere deve concorrere il rischio specifico di lavoro, il quale pu� 
itenersi sussistente solo quando il lavoratore sia stato costretto a 
�alersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dall'imprenditore, in 
tretta reLazione con le mansioni affidategli, ovvero quando il lavora'.)
re abbia dovuto percorrere una strada determinata, che, conducendo 

(2) Cfr. Cass., 24 maggio 1966, n. 1329, Giur. it., Mass., 1966, 587, sub d, 
1 quale avverte ch� �per affermare la responsabilit� dell'imprenditore 
on basta che nello svolgimento del rapporto di lavoro un evento dannoso 
lasi verificato in pregiudizio del prestatore di lavoro, ma occorre anche 
soprattutto che tale evento sia ricollegabile ad un colposo comporta1ento 
del primo, che, per negligenza, abbia determinato uno stato di cose 
i.le che, senza di esso, il danno non si sarebbe verificato; e l'indagine sulla 
oncreta efficienza causale di un determinato comportamento nella produlone 
dell'evento, in �quan'to attiene alla valutazione dei fatti acquisiti al 
rocesso, rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezamento 
al riguardo non � sindacabile in sede di legittimit��. Quanto al 
arattere della responsabilit� ex art. 2087 c. c., che dalla sentenza in rasegna 
viene qualificata di natura aquiliana, occorre avvertire che in dot
�ina essa viene, invece, ritenuta espressione di quel peculiare fenomeno 
i assorbimento della responsabilit� da illecito nei paradigmi della responabilit� 
contrattuale, tecnicamente designato come integrazione del raporto 
obbligatorio con le regole della correttezza, alle quali l'art. 1175 c. c. 
;pressamente assoggetta, con efficacia vincolante (avvisata peraltro, altra 
olta, dalla stessa Corte di Cassazione: Cass., 16 gennaio 1954, n. 86, 
oro it., Mass., 1954, 18), il comportamento sia del creditore che del deitore: 
sul plinto v. CARUSI, Correttezza (obblighi di), in Enciclopedia 
el diritto, vol. X, Milano, 1962, 709 e segg. Su quella parte della masima,
� relativa alla portata olbbligatoria per il datore di lavoro de1art. 
2087 c. c., indipendentemente dagli obblighi relativi alla assillrazione 
contro gli infortuni sul lavoro e le malqttie professionali, 
. Cass., 31 luglio 1957, n. 3245, Foro it., Rep., 1957, voce Infortuni sul 
ivoro, c. 1285, n. 319, secondo cui la mancata adozione delle cautele preiste 
da quella norma pu� essere fonte di responsabilit� per il datore di 
1voro nei limiti e secondo le diverse previsioni di cui all'art. 4 r. d. 17 
~osto 1935, n. 1765. Su quest'ultima norma, ritenuta implicitamente non 
:>rogata dall'art. 2087 c. c., v. Corte Cost., 9 marzo 1967, n. 22, Giur. Cost., 
967, 164 e segg., segnatamente sub 7 ed 8, con ampia nota di riferimenti 
i dottrina e giurisprudenza (170-173), nonch� con nota di osservazioni 
l .ANDRIOLI. Quanto all'ultima parte della massima �qui in rassegna, in 
:dine alla discrezionalit� amministrativa ed ai suoi limiti, v. Cass., Sez. 

n., 30 dicembre 1965, n. 2482, in questa Rassegna, 1966, I, 46, con nota 
! QUARANTA; 25 luglio 1966, n. 2039, Giur. it., Mass., 1966, 903, sub a. 


996 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

esclusivamente al luogo di lavoro, presenti pericoli diversi da quelli 
delle ordinarie vie di comunicazione (3). 

Nessuna disposizione legi~lativa o regolamentare fa obbligo all'Amministrazione 
statale della Pubblica Istruzione di provvedere all'alloggio 
degli insegnanti nella sede in cui essi esplicano la propria attivit� 

o all'approntamento di speciali mezzi di trasporto per coloro, che, 
tmpossibilitati a sistemarsi in loco, siano costretti a raggiungere il posto 
di lavoro dalle rispettive residenze. Pertanto, la detta Amministrazione 
non � tenuta a risarcire i danni subiti da una insegnante, che, nel 
recarsi alla scuola percorrendo in bicicletta, in mancanza di servizi 
pubblici di linea, l'unica strada esistente, accidentata, sia caduta dalla 
bicicletta per l'improvviso urto contro una buca esistente lungo il percorso. 
Peraltro, non sarebbe neppure possibile invocare la disciplina 
giuridica dell'infortunio in itinere nei confronti della P. A., per un 
rapporto d'impiego che non esige l'obbligo dell'assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro, non essendo consentito, ai sensi dell'art. 14 
delle disposizioni sulla legge in generale, estendere l'applicabilit� di 
una legge speciale oltre i casi e i tempi da essa contemplati (4). 
La norma di cui all'art. 38 della Costituzione, nel precisare che 
i lavoratori hanno diritto ad avere assicurati i mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita nel caso d'infortuwio, fissa un precetto di natura 
programmatica, .rivolto agli organi dello Stato, per rende1�e sempre 
pi� efficienti le provvidenze economiche in materia infortunistica, 
ma non conferisce al privato cittadino il diritto di conseguire il risarcimento 
dei danni sempre ed in ogni caso, al di fuori, cio�, delle ipotesi 
contemplate dalle leggi sulla previdenza sociale (5). 

(3) Conf. Cass., 29 luglio 1965, n. 1829, Giur. it., Mass., 1965, 667, la 
quale avverte: � non basta, cio�, che il prestatore d'opera abbia subito il 
sinistro nel percorrere l'unica via che conduce al luogo di lavoro, ma 
occorre che al rischio comune, generico, che incombe su qualsiasi utente 
della strada pubblica, si sia aggiunto un quid pluris idoneo a dar vita ad 
un rischio specifico, legittimante la risarcibilit� del sinistro come infortunio 
sul lavoro �. 
(4) Per i c.d. rischi professionali degli impiegati dello Stato provvedono 
l'art. 68 t. u. appr. con d. P. R. 10 gennaio 1957, n. 3, la I. 1� novembre 
1957, n. 1140 ed il t. u. appr. con r. d. 21 febbraio 1895, n. 70 e successive 
modificazioni: v. in questa Rassegna, 1964, II, 103. 
(5) Sull'art. 38 C'ost., v. CARULLo, La Costituzione della Repubblica 
Italiana, Bologna, 1950, 112 e segg.; GUARINO, La Costituzione ita!iana ecc., 
Milano, 1956, 134 e seg. Peraltro, a proposito dell'art. 38 Cost., ha avvertito 
la Corte Costituzionale, nella gi� citata sentenza 3 marzo 1967, n. 22, 
Giur. Cost., 1967, 164, sub 5 (167), nonch� in questa Rassegna, 1967, I, 203 
(nella motivazione), che � l'integrale applicazione del precetto in esso contenuto 
esige la strutturazione su nuove basi dell'intero congegno previdenziale 
e del relativo sistema di finanziamento �. Sull'art. 38, comma se

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 997 

La norma di cui all'art. 2110 c. c. ha un contenuto ed una portata 
iversi dall'art. 38 Cost., essendo predisposta al precipuo fine di assicuiire 
al prestatore d'opera la continuit� del rapporto ed una conseuente 
equa retribuzione nei casi in cui sia temporaneamente impos:
bile la prosecuzione del lavoro per motivi vari (infortunio, malattia, 
ravidanza, puerperio) ed a far ricadere sull'imprenditore le conseuenze 
economiche di tali eventi, ove la legislazione speciale in ma?
ria non disponga diversamente. Detta norma, estesa dall'art. 2129 

c,. in via sussidiaria, anche ai prestatori di lavoro dipendenti dagli 
ttti pubblici, non pu� ritenersi applicabile ai rapporti di impiego con 
> Stato, le Province ed i Comuni, per i quali esiste un'autonoma ed 
rganica disciplina (6). 

(Omissis). -I tre mezzi del ricorso possono essere presi in esame 
)ngiuntamente per la loro manifesta conn�ssione. Con essi si denuna 
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2087, 2110, 2120 

2129 c. c., 12, comma 2.0, delle disposizioni della legge in generale 
98 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in riferimento 
ll'.art. 360, n. 3, c. p. c. In particolare, si deduce che la Corte di 
.erito ha ritenuto ammissibile il sindacato sulla organizzazione dei 
~rvizi della pubblica Amministrazione in tema di infortuni sul lavoro 
I ha ravvisato gli estremi di una responsarbilit� extracontrattuale 
lche nella violazione, da parte del datore di lavoro, delle norme di 
1mune prudenza per la omissione in concreto di accorgimenti atti a 
ltelare il prestatore d'opera dai rischi inerenti alla sua attivit�, 
,nza peraltro trarre da codeste esatte premesse le necessarie conse1enze 
giuridiche. La Veronese, infatti, assumeva a fondamento della 
la domanda di avere subito l'infortunio mentre ritornava dalla sede 
. lavoro, che doveva necessariamentt'.'! raggiungere in bicicletta, lungo 
la strada accidentata, per la mancanza di alloggi sul posto e di mezzi 
tbblici di trasporto, onde tali corcostanze configuravano un caso tipico 

infortunio in itinere, suscettibile di indennizzo ogni qualvolta il 

itore di lavoro sia consapevole dei rischi a cui va incontro il proprio 

pendente e non provveda a eliminarli. Ci� rendeva applicabili sia 

1rt. 2043 c. c., avendo la pubblica Amministrazione omesso di adot


re le opportune provvidenze per ovviare al pericolo a cui la Vero


~se era continuamente esposta, sia l'art. 2087 c. c., che -contraria


ndo, Cost., v., in particolare, Corte Cost., 30 giugno 1964, n. 67, in questa 
issegna, 1964, I, 819 ed ivi nota di riferimenti, nonch� in Giur. cost., 
64, 709. 

(6) Sull'art. 2110 c. c., v. Cass., 27 maggio 1964, n. 1321, Giust. civ., 
ass., 1964, 599, sub 2 ed ivi ulteriori riferimenti. 

998 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

mente a quanto � stato ritenuto dal giudice di appello -� estensibile 
per analogia anche a rapporti non inerenti al lavoro dell'impresa, e 
sia, in subordine, l'art. 2110 dello stesso codice, arbitrariamente interpretato, 
nel senso che la responsabilit� dell'imprenditore debba intendersi 
limitata al rischio della sospensione o ir.terruzione del lavoro. 

Le censure sono prive di consistenza giuridica. 

La Veronese attribuisce alla pubblica Amministrazione le conseguenze 
dannose dell'infortunio da lei subito e ne deduce la responsabilit�, 
per avere la stessa, in violazione delle norme di comune prudenza 
e diligenza, omesso di attuare le misure idonee ad evitare il 
rischio che giornalmente incombeva alla predetta insegnante nel recarsi 
a scuola. E le provvidenze che il Ministero della PubbHca Istruzione 
avrebbe dovuto adottare in concreto consistevano -secondo la ricorrente 
-o nell'allestimento di un alloggio annesso all'edificio scolastico 
o nella istituzione di un servizio d� trasporto per gli insegnanti 
lungo il tratto S. Anna -Canal di Valle, non servito da mezzi pubblici, 
ovvero nella sistemazione della sede scolastica in zona non 
esposta a rischi prevedibili e non comuni. Senonch� la Corte di merito, 
nel confermare la statuizione del Tribunale, ha escluso che la pubblica 
Amministrazione versasse in re inicita o fosse comunque tenuta alla 
rivalsa dei danni, confutando con ampia e corretta motivazione i vari 
profili giuridici all'uopo prospettati. 

Anzitutto, per quanto concerne la previsione di cui all'art. 2043 

c. c., la risarcibilit� del danno postula la sussistenza di un fatto che 
sia illecito e si ricolleghi all'evento in virt� di un nesso eziologico. La 
illiceit� del fatto, nella sua generica locuzione, configura sia il dolo 
che la colpa e questa pu� atteggiarsi, a sua volta, in modi diversi, 
quali la imprudenza, negligenza, imperizia ovvero la inosservanza di 
leggi, regolamenti, ordini o disdpline, si da porre in essere un comportamento 
umano antigiuridico, anche dal punto di vista soggettivo. 
In altre parole, il danno, perch� sia risarcibile, deve essere ingiusto, 
deve cio� derivare o dalla specifica inosservanza di norme giuridiche 
o dalla generica violazione dell'obbligo del neminem laedere, giacch� 
ogni altro nocumento, se apprezzabile sul piano etico, � privo di 
rilevanza dal punto di vista del diritto. Pi� specificamente, l'omissione 
colposa pu� essere fonte di responsabilit� civile, se costituisce la violazione 
di un dovere positivamente stabilito per un determinato soggetto, 
e nella fattispecie nessuna delle misure suggerite dalla ricorrente 
pu� ritenersi comunque imposta al Miri�stero della Pubblica Istruzione 
dall'ordinamento giuridico in vigore, in quanto non v'ha alcuna disposizione 
legislativa o regolamentare che faccia obbligo all'ente predetto 
di provvedere all'alloggio degli insegnanti nella sede in cui essi 
esplicano la propria attivit� o all'approntamento di speciali mezzi d� 
trasporto per coloro che, impossibilitati a sistemarsi in loco, siano co

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

retti a raggiungere il posto di lavoro dalle rispettive residenze. Quanto 
>i a1la diversa ubicazione della scuola, a prescindere dalla individuaone 
dell'ente tenuto a provvedere, non si vede come ci� potesse atlarsi 
in concreto senza sopprimerla addirittura, una volta che l'incimte 
occorso alla Veronese si verific� proprio lungo la pubblica 
rada di accesso a Canal di Valle. 

Escluso che alla pubblica Amministrazione potesse addebitarsi un 
tto illecito generatore dell'evento dannoso, neppure era configurabile 
!l caso in esame una responsabilit� ex art. 2087 c. c., costituente una 
ttospecie della colpa aquiliana per gli elementi strutturali-che la 
.ratterizzano. Invero detta norma impone all'imprenditore, oltre altdempimento 
degli obblighi privatistici derivanti dal contratto di 
voro, anche l'osservanza di un dovere generico, di natura manife:
i.mente pubblicistica, inteso a tutelare la integrit� fisica e la perso~
lit� morale del prestatore d'opera. Di qui la necessit� di adottare 
,ll'esercizio dell'impresa quelle misure cautelari, suggerite, secondo 

particolarit� del lavoro, dalla esperienza e dalla tecnica indipenntemente 
dagli obblighi relativi alle assicurazioni contro gli inforni 
e le malattie professionali. Ed � appena il caso di rilevare che 
responsabilit� civile dell'imprenditore, conseguente aJJla inosservanza 
Ila disposizione anzidetta, � condizionata al concorso di due precisi 
~menti, quali la sussistenza di un rapporto di causalit� efficiente tra 
lavoro prestato dal dipendente nell'impresa e l'evento dannoso, 
nch� la prevedibilit� di questo da parte dell'imprenditore. Siffatta 
;ciplina, applicabile anche agli enti pubblici non economici limitanente 
alle imprese da essi esercitate (art. 2093. c. c.), potrebbe anche 
enersi operante, ai sensi dell'art. 12, comma 2�, delle disposizioni 
lla legge in generale, nei confronti della pubblica Amministrazione, 
r quanto concerne le condizioni nelle quali i suoi dipendenti esplitio 
la loro attivit�, sia pure come parametro della valutazione del 
nportamento della stessa, il cui pot�re discrezionale nella organizdone 
dei mezzi di lavoro trova pur sempre un limite nel dovere di 
;icurare l'integrit� fisica altrui. E la Corte di merito, dopo avere 
1ttamente rilevato che le misure di cautela di cui alla norma pretta 
non possono essere estese fuori dell'ambito di esplicazione delttivit� 
lavorativa, ha ritenuto insussistente la responsabilit� del Mi:
tero della Pubblica Istruzione a tale titolo, con ci� implicitamente 
:ludendo ogni rapporto di causalit� tra le mansioni espletate dalla 
orrente e l'infortunio dalla stessa subito. In realt�, anche facendo 
orso al concetto di � occasione di lavoro � elaborato dalla dottrina 
ortunistica, il complesso rapporto di occasionalit� tra il rischio e 
vento dannoso deve dipendere non gi� da un atto volontario estra> 
al lavoro, ma da un'attivit� necessariamente collegata con i fini 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dell'impresa. In altre parole, non � sufficiente un rischio generico, 
comune ad ogni prestatore d'opera indipendentemente dalla natura 
della incombenza a lui affidate, ma � necessario un rischio specifico, 
che trovi nelle caratteristiche di ogni singolo lavoro la sua matrice. 
E nella specie la Veronese, percorrendo ur..a strada di pubblico transito 
per recarsi a scuola e facendo uso di un mezzo di trasporto da 
lei liberamente scelto, non rimaneva esposta ad un rischio maggiore 
di quello incombente a qualsiasi individuo che si fosse recato per altri 
motivi in quella medesima localit�. 

Si � anche prospettafo a questo proposito una responsabilit� della 
pubblica Amministrazione sotto il profilo del cosiddetto rischio in itinese, 
ma neppure tale ipotesi pu� ritenersi configurabile. Come � noto, 
la previsione del rischio anzidetto � propria del sistema giuridico 
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel quale il danno 
subito dal prestatore d'opera prescinde dalla colpa dell'imprenditore 
e trova nella tutela infortunistica, ispirata da motivi di solidariet� 
sociale, le ragioni della sua risarcibilit�. Non sarebbe quindi possibile 
invocare quella particolare disciplina giuridica nei confronti della 
pubblica Amministrazione, per un raippol'to d'impi,ego che non esige 
l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non essendo 
consentito, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, 
estendere l'applicabilit� di una legge speciale oltre i casi e i 
tempi da essa contemplati. Del resto, l'infortunio in itinere, per concorde 
~terpretazione della dottrina e della giurisprudenza (Cassa, 29 
luglio 1965, n. 1829), � circoscritto a casi ben determinati e senza 
dubbio diversi da quello in esame. Esso � configurabile, allorquando 
il dipendente di una impresa debba percorrere una strada determinata, 
che, conducendo esclusivamente a:l luogo di lavoro, presenti peri


coli diversi da quelli delle ordinarie vie di comunicazione, o sia co


stretto a valersi di mezzi di trasporto forniti o prescritti dall'impren


ditore. Perch� allora soltanto il rischio generico, proprio di ogni utente 

della strada, assume, per le peCU!liariet� inerenti al disimpegno del 

lavoro, la consistenza e la portata di un rischio specifico. 

Anche il terzo profilo .giuridico, prospettato dalla ricorrente come 

fonte di responsabilit� della pubblica Amministrazione, � stato retta


mente disatteso dal giudice di merito. Invero, l'art. 38 della Costitu


zione, nel precisare che i lavoratori hanno diritto ad avere assicurati 

i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita nel caso d'infortunio, fissa 

un precetto di natura programmatica, rivolto agli organi dello Stato, 

per rendere sempre pi� efficienti le provvidenze economiche in materia 

infortunistica, ma non conferisce al privato cittadino il diritto a con


seguire il risarcimento dei danni sempre ed in ogni caso, al di fuori 

cio� delle ipotesi contemplate dalle leggi sulla previdenz,a sociale. 

. 

ffi 


1001

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

Quanto poi alla norma dell'art. 2110 c. c., essa ha un contenuto 

una portata ben diversi, perch� predisposta al precipuo fine di assiirare 
al prestatore d'oper-a 1'a continuit� del rapporto ed una conse1ente, 
equa retribuzione nei casi in cui sia temporaneamente imposbile 
la prosecuzione del lavoro per motivi vari (infortunio, malattia, 
�avidanza, puerperio) ed a far rfoadere sull'imprenditore le conse1enze 
economiche di tali eventi, ove la legislazione speciale in materia 
m disponga diversamente. Detta norma, come del resto tutte queMe 
mtenute nella sezione III del libro V del codice civile, � estesa daltrt. 
2129 dello stesso codice, in via sussidiaria, anche ai prestatori 

lavoro dipendenti dagli enti pubblici, perch� spesso manca, nei 
1nfronti di questi ultimi, una esauriente regolamentazione, ma non 
i� ritenersi applicabille ai rapporti d'impiego con lo Stato, le Pronce 
e i Comuni, per i quali esiste un'autonoma e organica disciina. 
Ond'� che, al di fuori della sussistenza di un fatto illecito, questi 
timi dipendenti solo dai rispettivi regolamenti organici possono 
tingere la tutela dei propri diritti. -(Omissis). 

)RTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 31 luglio 1967, n. 2039 -Pres. 
Flore -Est. Giannattasio -P. M. Pedote (conf.) -Ministero dell'Interno 
(avv. Stato Peronaci) c. Habib Leone (avv. Ascarelli R.). 

)mpetenza e giurisdizione -Cittadini italo libici -Azione diretta a 
rivendicare la cittadinanza italiana � optimo iure � -Giurisdizione 
del giudice italiano -Sussiste. 

rncedimento civile -Cittadini italo libici -Azione diretta a rivendicare 
la cittadinanza italiana -Amministrazione dell'Interno Legittimazione 
passiva -Sussiste. 

(I. 13 giugno 1912, n. 555, artt. 4, 8, 9). 
ttadinanza -Nativi delle province libiche -Condizione giuridica 
prima del trattato di pace con le potenze alleate ed associate 
ratificato e reso esecutivo con d. 1. 28 novembre 1947, n. 1430 Speciale 
�status civitatis � -Nozione. 

(r.d.l. 9 gennaio 1939, n. 70, artt. 1, 6, 8 -r.d.l. 3 dicembre 1934, n. 2012, art. 33). 
ttadinanza -Rinuncia dell'Italia alla colonia libica e costituzione 
del Regno unito di Libia -Cittadini italo libici -Residenza in 
Italia -Conservazione della cittadinanza italiana libica -Sussiste. 

(d.l. 28 novembre 1947, n. 1430, art. 19 dell'annesso Trattato). 

1002 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Cittadinanza -Cittadini italo libici -Costituzione della Repubblica 


Conversione della cittadinanza libica in cittadinanza metropoli


tana � optimo iure � -Sussiste. 

(Cost., art. 3). 

Spetta al giudice italiano la competenza a conoscere dell'azione 
promossa da un cittadino italo-libico per sentir dichiarare la sua qualit� 
di cittadino italiano optimo jure (1). 

La legittimazione passiva, in ordine all'azione di accertamento della 
spettanza della cittadinanza italiana optimo jure, compete all'Amministrazione 
dell'Interno (2). 

Ai nativi delle province libiche era attribuito prima del trattato 
di pace con le potenze alleate ed associate un vero e proprio status di 
cittadini, sia pure con particolari, limitazioni nel godimento di alcuni 
diritti, e non una semplice posizione di sudditanza (3). 

� principio generale deil'ordinamento giuridico italiano che la cittadinanza 
italiana non si perde se non al momento dell'acquisto di diversa 
cittadinanza, epper� il cittadino libico, che, per essere domiciliato 
in Italia, non � divenuto cittadino del nuovo Stato di Libia, non pu� 
essere privato dello status civitatis e ridotto alla condizione di apolide 
(4). 

In virt� dell'art. 3 dell.a Costituzione della Repubblica, tutti i cittadini 
hanno pari dignit� sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 
distinzione di razza, di linqua e di religione, talch� i cittadini italiani 
nativi della Libia sono divenuti cittadini italiani optimo iure (5). 

(Omissis). -L'Amministrazione ricorrente denuncia, con il primo 
motivo, il difetto di giurisdizione del giudice italiano a statuire sulla 
domanda di un nativo di Libia, tendente a veder regolato il suo stato 
personale in derivazione della cessata �condizione di �cittadino italiano 
libico ., e ci� .pereh�, da un lato, la rinuncia abdicativa di sovranit� e 
l'abbandono di ogni diritto a titolo implica anche rinuncia alla giuri


{1-5) La sentenza trovasi anche pubblicata in Foro it., 1967, 1, 2017, con 
nota di precedenti. Dello stesso tenor�e � la coeva pronuncia n. 2040 delle 
Sezioni Unite, Pres. Flore, Est. Pratillo, P. M. Di Majo (conf.), Ministero 
dell'Interno (avv. Stato Peronaci) c. Pellegrino. In senso conforme, cfr. App. 
Milano, 15 aprile 1966, Foro pad., 1966, 1, 914; Cass., 1 febbraio 1962, n. 191, 
in questa Rassegna, 1962, 26, con nota critica, nella quale si rilevava che, 
essendo la decisione della Corte fondata sulla incompatibilit� della legge 
9 gennaio 1939, n. 70 con l'art. 3 della Costituzione, la questione era 
soggetta alla competenza della Corte Costituzionale e non della Cassazione, 
nonch� in Foro it., 1962, 1, 190 e 2128, con nota critica di GAJA e richiami 
di dottrina e di giurisprudenza; App. Napoli, 21 aprile 1959, Foro pad., 1960, 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

lizione, dall'altro la dereUctio, in forza dei provvedimenti :di ratifica 
el trattato di pace, ha determinato l'abrogazione dell'ordinamento 
luridico riguardante il possedimento libico. Una diversa soluzione 


afferma -condurrebbe alla conseguenza di considerare detto ordi:
imento ancora parzialmente operante in Italia, laddove esso non lo 

in Libia, teNitorio sul quale esso ordinamento era destinato, vice~
rsa, a spiegare i suoi effetti; e tale considerazione � avvalorata dalla 
:iscita del Regno di Libia, il quale ha regofato, con la sua legge, la 
mdizione personale dei nati nei territori libici. 

L'eccezione di ,difetto di ,giurisdizione � infondata. L'Habib, nato 
Tripoli di Libia nel 1917, nell'allora colonia italiana, e che aveva asmto 
lo status di cittadino libico, a norma dell'art. 33 r. d. I. 3 dicem:
e 1934, n. 2012, ha adito 'l'autorit� giudiziaTia italiana per sentir 
chiarare la sua qua<lit� di cittadino italiano optimo iure. Non si com:
ende a quale altro giudice, che non sia il giudice italiano, occorra 
volgersi con l'azione di accertamento tendente a far dichiarare che 
ia persona abbia diritto alla cittadinanza italiana, n� l'Amministraone 
ricorrente fornisce indicazioni al riguardo. Dal principio indiusso 
di diritto internazionale, che ciascuno Stato determina le conzioni 
�he una persona deve soddisfare per essere considerata inveita 
della sua cittadianza discende ineluttabi!lmente che il giudizio rela10 
al reclamo dello status civitatis non pu� che appartenere al giudice 
!Ilo Stato di cui viene reclamata la cittadinanza. L'affermazione � 
!mente ovvia, che non richiede ampia dimostrazione. E poich� nel 
1stro ordinamento, per quanto attiene alla costituzione ed alla perdita 
~llo status civitatis, il potere di esprimere la volont� spetta al mini~
o dell'interno, a norma della legge 13 giugno 1912 n. 555 (art. 4, 8, 
e del relativo regolamento 2 agosto 1912 n. 949 (art. 7), il ministro 
H'interno � l'organo investito di legittimazione passiva nel giudizio 

reclamo e contestazione dello stato di cittadino italiano ed il giulio 
si svolge dinanzi al giudice ordinario competente perr le cause di 
ito (art. 9 c. p. c.). 

Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia la 
:>lazione dell'art. 12 disp. prel. c. c., dell'art. 33 r. d. 1. 3 dicem


602; contra: Trib. Napoli, 1 agosto 1957, Foro it., Rep., 1957, voce Cittaianza, 
nn. 25-26-27 (per l'affermazione dello status di apolidi degli , ex 
fadini italo-libici). In dottrina, per la tesi della sopravvivenza della citta1anza 
italiana-libica, cfr. STENDARDI G., Una interessante questione in 
na di cittadinanza, in Foro pad., 1957, 3, 61. Sul principio, in virt� del 
ale la cittadinanza italiana pu� perdersi soltanto con l'acquisto della 
tadinanza straniera, cfr. CAuccI A., Perdita della cittadinanza italiana in 
1uito ad acquisto di quella straniera, in Nuova Rass., 1965, 3098. 

F.ARGAN 


J 

1004 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

bre 1934, n. 2012, dell'art. 8 r. d. 1. 9 gennaio 1939, n. 70 e della legge 
13 giugno 1912 n. 555 ed afferma che la Corte d'appello ha riconosciuto 
che la condizione personale dei nati in Libia, disciplinata dai 
rr. dd. 3 dicembre 1934 n. 2012 e 9 gennaio 1939 n. 70, si diversificava 
da quella dei cittadini italiani regolata dalla legge 13 giugno 1912 

n. 555. Ci� sta,nte, l'attribuzione della pieua cittadinanza italiana al 
cittadino italiano libico trova ostacolo nelle leggi del 1934 e 1939 oltre 
che nella legge fondamentale del 1912; n� � invocabile l'art. 3 della 
Costituzione, non sussistendo a:lcun contrasto tra detto precetto costituzione 
e le disposizioni dell'epoca riguardanti la condizione personale 
delle genti libiche. 
Il Collegio osserva che la Corte di Cassazione ha gi� affrontato il 
problema in un caso identico e l'ha risolto nel senso che la cittadinanza 
italiana libica, regolata da ultimo dal r. d. 1. 9 gennaio 1939 n. 70, 
attribuiva al soggetto lo status di cittadino italiano, anche se con particolari 
Umitazioni per quanto riguaroa l'esercizio dei diritti politici, 
e non uno stato di sudditanza. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 19 del 
trattato di pace, reso esecutivo con d. 1. 8 novembre 1947, n. 1430, i 
cittadini italiani libici che (per essere residenti in Italia e non in 
Libia) non hanno acquistato la cittadinanza del nuovo Regno Unito di 
Libia, secondo le leggi da quest'ultimo emanate, hanno conservato lo 
status di cittadini italiani; e, in virt� dello art. 3 dei.la Costituzione, che 
ha garantito a tutti i cittadini uguaglianza di diritti senza distinzione 
di razza, e che perci� ha soppresso ogni limitazione nell'esercizio dei 
diritti politici, sono ora cittadini italiani optimo iure (Cass., 1� febbraio 
1962, n. 191). In mancanza di argomenti nuovi, che inducano 
ad adottare una diversa soluzione, le Sezioni Unite ritengono di dover 
confermare la tesi gi� accolta dalla prima sezione. 

La questione consiste nello stabilire quale sia, a seguito della legge 
che ha dato esecuzione al trattato di pace, lo status civitatis di quei 

� cittadini italiani libici �, che, per avere il loro domicilio nel territorio 
nazionale, e non in Libia, all'epoca della costituzione del Regno Unito 
di Libia (7 ottobre 1951), non hanno acquistato, ai sensi delle leggi emanate 
in detto Regno (legge pubblicata il 25 aprile 1954), la cittadinanza 
libica. Non essendovi alcuna norma legislativa, che espressamente 
regoli la situazione di detti soggetti, possono prospettarsi tre soluzioni: 
a) che essi debbano considerarsi apolidi; b) che siano tuttora 
cittadini italiani libici; c) che debbano �considerarsi cittadini italiani 
optimo iure. La Corte di merito ha accolto quest'ultima soluzione e la 
sentenza impugnata merita conferma. 
Invero, � principio generale del nostro ordinamento giuridico (tradotto 
in norma legislativa, fra l'altro, negli art. 8, n. 1 e 2, 10, comma 3, 
11, comma 1, 12, comma 2, della legge fondamentale sulla cittadinanza 
17 giugno 1912, n. 555), secondo il quale (salvo casi di indegnit� o di 


J 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1005 

compatibilit� espressamente previsti dalla legge: ad es. art. 8, n. 3, 
gge citata) la cittadinanza italiana non si perde se non al momento 
~n'acquisto di diversa cittadinanza. E ci� in applicazione dell'altro 
�incipio fondamentale, comune ad ogni ordinamento di un moderno 
ato di diritto, per cui l'apolidia � uno stato eccezionale, perch� ogni 
?rsona umana ha diritto, per quanto possibile ad uno status civitatis: 
incipio fondamentale formulato anche nell'art. 15 della Dichiarazione 
liversale dei diritti umani, approvata dall'assemblea delle Nazioni 
1ite il 10 dicembre 1948. Tale dichiarazione � conforme a quel prin;:
Jio generale, e deve ritenersi accolta nel nostro ordinamento ex 

t. 10 Cost., se non addirittura in virt� dell'espresso, quantunque 
diretto, riconoscimento di cui alla 1. 4 agosto 1955, n. 848, che ha 
.to piena ed integrale. esecuzione all'analoga convenzione per la sal.
guardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, sottoscritta 
gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 4 novembre 1950 (la quale, 
sua volta, nel .preambolo, si richiama alla Dichiarazione dell'ONU 
1 1948). 
Si deve, quindi, subito affermare che, in mancanza di una espressa 
;posizione di legge, il cittadino libico, che, per essere domiciliato 
Italia, non � divenuto cittadino del nuovo Stato di Libia, non pu� 
;ere privato dello status civitatis e ridotto alla condizione di apolide. 
N� pu� contestarsi che la particolare �cittadinanza italiana libi


� fosse una vera e propria cittadinanza italiana, sia pure con .pa�rtico�
i limitazioni nel godimento di alcuni diritti, specialmente politici, e 
n invece uno stato di sudditanza, rapporto, che, come si sa, prescinde 
l possesso di uno status derivante dall'organico collegamento del singoI 


al territorio dello Stato. � da osservare, infatti, che ai libici la cittatanza 
fu, per la prima volta, concessa nell'immediato primo dopoj 
erra con il d. 1. 1. 10 giugno 1919, n. 931 (relativo all'ordinamento 
lla Tripolitania) ed il r. d. 1. 31 ottobre 1919, n. 2401 (relativo 
'ordinamento della Cirenaica). Questi provvedimenti disponevano 
1;. 1 dei due decreti), in relazione rispettivamente ai tripolitani e ai 
enaici, che essi � sono considerati cittadini italiani ., sia pure im1endo 
ai detti cittadini particolari limitazioni. I cittadini di cui 
'art. 1 conservavano il proprio statuto personale e successorio e gode10 
(art. 5) dei diritti fondamentali di libert� e di inviolabilit� del 
nicilio e della propriet�, nonch� del diritto di concorrere alle cari! 
civili e militari di cui agli ordinamenti locali; del diritto elettoe 
attivo e .passivo per gli organi rappresentativi coloniali (art. 5, 

4 e 6); del diritto di esercitare la professione liberamente anche in 
Lia (n. 5); e persino di alcuni diritti politici nel territodo metropo.
no, quale il diritto di petizione (art. 57 Statuto albertino) al Parlanto 
nazionale (art. 5, n. 7). Non poteva escludersi, in tali condizioni, 
:istenza di una vera e propria cittadinanza italiana, sia pure con 


�. �I 
� 


1006 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

particolari limitazioni, essendo attribuito ai libici persino l'esercizio di 
alcuni diritti politici dtll Regno. 

� bens� vero che, dopo l'instaurazione del regime fascista, quell'ordinamento 
venne in parte mutato; s� che con fa legge 26 giugno 
1927, n. 1013, nonch� con la successiva leggo 3 dicembre 1934, n. 2012 
(gli artt. 29 e 38 della prima riguardanti la cittadinanza libica sono 
identici agli artt. 33 e 42 della legge del 1934) si parl� di � cittadini 
italiani libici ., anzich� di � cittadini italiani � puramente e semplicemente; 
ed ai libici fu sottratto il diritto all'esercizio professionale in 
Italia (fermo restando lo stesso diritto in colonia) nonch� la facolt� di 
presentare petizioni alle Camere; ma rest� f�rma, oltre la garanzia 
delle libert� fondamentali, la concessione dei diritti civili e <politici nel 
territorio libico, con la facolt� di concorrere alle cariche civili e militari 
previste in quel .territorio. Intervenne, 1poi, il r. d. 1. 9 gennaio 1939, 

n. 70, che, se per una parte (in applicazione dei principi � razzistici � 
allora introdotti nella nostra legislazione) tolse ai libici la facolt� di 
acquistare la cittadinanza metropolitana (art. 8), d'altra parte ribadi 
che i cittadini libici godevano dei medesimi diritti di cui alle leg�gi 
precedenti, ad altri anzi ne aggiunse, come i diritti politici di esercitare 
la carica di podest� nei comuni con popolazione di stirpe libica, di 
far parte del comitato corporativo per la Libia, e di divenir dirigenti 
delle organizzazioni sindacali (art. 6 decreto del 1939). In definitiva, i 
libici godevano dei diritti di libert� allo stesso modo dei cittadini 
italiani, e dei diritti politici limitatamente al territorio libico; cio� 
(poich� per la legge del 1939, art. "1, le quattro province costiere 
della Libia erano entrate a fa\r parte integrante del territorio del Regno) 
.godevano dei diritti politici limitatamente ad una parte del territorio 
italiano. In tale situazione non pu� dirsi davvero che i libici 
si trovassero neMa condizione di sudditanza (come, ad es., i nativi 
delle colonie dell'Africa Orientale, per i quali, da ultimo, provvidero 
gli artt. 28 e segg. del r. d. 1. 1� giugno 1936, n. 1019), se per sudditanza 
s'intende soltanto la condizione di sottoposto alla potest� d'imperio 
dello Stato; ma godevano di uno status, da cui derivavano una serie 
di diritti, anche ipoiJ.itici, oltre che di doveri, nei confronti dello Stato 
italiano, e cio� dovevano considerarsi veri e propri cittadini, sia pure 
con particolari limitazioni. 
Si deve concludere, quindi, che lo status dell'Habib fosse quello 
di cittadino italiano, sia pure con particolari limitazioni a motivo della 
stirpe alla quale appartiene; e che, di conseguenza, al momento dena 
rinuncia dell'Italia alla colonia libica (art. 19 del Trattato di pace), 
non fu privato dello status civitatis, non avendo acquistato, perch� 
domiciliato in Italia, la cittadinanza del nuovo Regno Unito di Libia. 

Resta, infine, da esaminare se un cittadino italiano libico, residente 
in Italia, debba ancora �considerasi cittadino italiano libico, ovvero 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1007 

ttadino italiano optimo iure. Quest'ultima soluzione � quella da 
~cogliere, perch� la conversione in cittadinanza metropolitana della 
ttadinanza Ubica � effetto diretto della legislazione italiana del dopo1erra, 
una volta ammesso, come deve essere ammesso, che la cittananza 
italiana libica integrasse uno status di vera e propria cittadimza 
italiana, sia pure con particolari limitazioni. Ci� non soltanto 
ir l'ovvia constatazione che la speciale cittadinanza suddetta non pu� 
1ssistere dopo la perdita dei territori libici, essendo strettamente colgata 
e presupponendo l'ordinamento coloniale; ma per la ragione 
sorbente che la legislazione italiana del dopo guerra ha soppresso 
tte le limitazioni al libero esercizio dei diritti civili e politici imposte 
precedenza ad alcune categorie di cittadini. Ci� � avvenuto non 
ltanto in virt� dell'art. 15 del Trattato di Pace (il quale � divenuto 
gge italiana a seguito dell'atto legislativo che vi ha dato piena ed 
tera esecuzione), che, consa�crando l'impegno deH'Italia a prendere le 
isure necessarie per assicurare a tutte le persone soggette alla sua 
urisdizione pari godimento dei diritti e delle libert� senza distin)
ne di razza, lingua o religione, costituisce un principio cui � ispirata 
successiva legislazione in materia, ma proprio per l'attuazione di 
le principio sul piano legislativo interno. Il principio fu consacrato, 
via generale, nell'art. 3 della Costituzione, per il quale �tutti i 
ttadini hanno pari dignit� soci.aie e sono uguali davanti alla legge, 
nza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

�litiche, di condizioni personali e sociali �. Dal detto art. 3 sono 
1te abrogate le limitazioni inerenti alla qualifica di � libici � dei cit:
lini italiani nativi della Libia; e questi, con l'entrata in vigore della 
istituzione, sono divenuti, alla pari degli altri cittadini, cittadini 
timo iure. Tale va tuttora considerato l'Habib, che non .ha perduto 
cittadinanza italiana, non avendo acquistato, dopo la costituzione 
1 Regno Unito di Libia, la cittadinanza del nuovo Stato. Il ricorso 
, pertanto, rigettato con le conseguenze di legge. -(Omissis). 

)RTE DI. CASSAZIONE, Sez. III, 6 dicembre 1967, n. 2898 -Pres. 
Giansiracusa -Est. Sbrocca -P. M. Del Grosso (conf.) -Comune 
di Napoli (avv. Gfoijeses e Daniele) c. Converti e Servolini (avv. 
Gallo) e Ministero dell'Interno (avv. Stato Gargiulo). 

ipugnazione -Cause scindibili e inscindibili -Chiamato in causa 
estromesso dalla sentenza di primo grado -Appello principale 
che non investa la estromissione -Esclusione dell'inscindibilit� 
in rapporto all'appello incidentale. 

(c. p. c., artt. 331, 332, 343). 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Impugnazione -Impugnazione incidentale -Prima udienza -Nozione. 

(c. p. c., artt. 343, 350). 
Impugnazione -Impugnazione incidentale -Interesse a proporre 
l'impu~azione incidentale per effetto della impugnazione proposta 
da altra parte che non sia l'appellante principale -Termine 
-Riguarda le parti citate ai sensi degli artt. 331 e 332 c. p. c. 

(c. p. c., art. 343, ult. comma). 
Danni -Risarcimento -Valutazione e liquidazione con criteri equitativi 
-Incensurabilit� in Cassazione. 

(c. c., artt. 1226, 2056). 
Nell'ipotesi in cui il vincolo di inscindibilit� o di dipendenza tra 
cause venga meno nella fase di gravame, per non avere l'impugnazione 
principale investito anche la statuizione� della sentenza di primo grado 
relativamente aU'estromisione del chiamato in causa, l'appellato originario, 
che voglia riproporre la questione della responsabilit�, diretta o 
in rivalsa, del chiamato estromesso, deve avvalersi dell'appello incidentale, 
che deve essere proposto, a pena di inammissibilit�, nei termini stabiliti 
dall'art. 343 c. p. c., e cio�, in mancanza di costituzione in cancelteria, 
nella prima udienza dinanzi all'istruttore, salvo poi a notificare 
all'estromesso la propria impugnazione (1). 

In tema di appello incidentale, per �prima udienza � ai sensi dell'art. 
343 c. p. c. deve intendersi quella di comparizione, in cui sia stata 
svolta dall'istruttore qualsiasi attivit� processuale a norma dell'art. 350 

c. p. c. (onde la preclusione del gravame non si verifica, soltanto se tale 
udienza non sia stata affatto tenuta) (2). 
(1) Cfr. Cass., 7 febbraio 1959, n. 403, Giust civ., Mass., 1959, 142: 
� ... n� l'avvenuta estromissione di una delle parti con la sentenza di 
primo grado pu� rendere scindibili le cause, quando l'impugnazione venga 
proposta anche contro la parte estromessa, onde fare accertare la sussistenza 
del fondamento della pretesa dell'attore nei suoi confronti.. . ., da 
cui si pu� argomentare a contrariis che, nel caso in cui l'appellante 
abbia fatto acquiescenza alla statuizione afferente l'estromissione del chiamato 
in causa, l'inscindibilit� viene meno, per cui non pu� trovare applicazione 
l'art. 331 c.p.c., con le ovvie conseguenze, ricordate dalla S. C., in 
ordine all'appello incidentale (Cass., 18 ottobre 1954, n. 3834, Foro it., 
Rep., 1954, col. 1269, n. 138; 23 giugno 1967, n. 1552, Gi'ust. civ., Mass., 
1967, 821). 
(2) La massima si pone sulla linea interpretativa elaborata, con l'autorit� 
delle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 24 gennaio 1957, 
n. 220 (Giust. civ., 1957, I, 206). Si ribadisce, cio�, l'interpretazione letterale 
e restrittiva del termine � prima udienza � di cui all'art. 343 c.p.c., nel 
senso che l'appello incidentale, se la costituzione non avviene in cancelleria, 
deve essere proposto, a pena di decadenza, nella prima udienza 
avanti all'istruttore, � per tale udienza intendendosi quella stabilita per la 

PARTE I, SEZ-III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1009 

Il termine previsto dal primo comma, ultima ipotesi, dell'art. 343 
. p. c. si riferisce soltanto alle parti citate ai sensi degli artt. 331 e 332 
. p. c. e non pu� estendersi all'appellato originario (3). 

Il ricorso a valutazione equitativa nella liquidazione del risarcimento 
ei danni � rimesso al prudente criterio del piudizio di merito, che rico.
osca che la determinazione del preciso ammontare del danno non sia 
ossibile o sia sommamente difficile: la relativa indagine di fatto � incenurabile 
in Cassazione (4). 

(Omissis.). -L'esame delle censure formulate nei primi tre motivi 
i ricorso esige un'esatta rpuntualizzazione delle ragioni addotte dalla 
'.orte di merito a sostegno della decisione. 

Ha osservato la Corte 1che la domanda attrice fu proposta nei con~
onti del Comune di Napoli, il quale, difendendosi, tra l'altro, eccep� 
. proprio difetto di legittimazione passiva, perch� legittimato era, a suo 
vviso, il Ministero dell'Interno, -contro -cui rivolse in subordine una 
omanda di garanzia impropria. 

Il Tribunale riconobbe invece che unico legittimato passivo era il 
'.omune, e, respingendo la domanda di garanzia, estromise dal giudizio 
Ministero. 

ompariz10ne delle parti, anche se in essa l'istruttore non abbia esaurito 

itti gli incombenti prescritti dall'art. 350 c.p.c. � (Cass., 25 ottobre 1965, 

. 2239, Giust. civ., 1966, I, 963; 10 maggio 1965, n. 872, id., Mass., 1965, 

54; 10 maggio 1965, n. 873, ivi, 1965, 455; 13 novembre 1964, n. 2732, 

'oro it., 1965, I, 36). Pertanto l'appello incidentale, proposto posterior


1ente alla prima udienza di comparizione, � inammissibile anche nel caso 

i cui non sia stata dichiarata la contumacia dell'appellato (App. Firenze, 

maggio 1966, Giacchetti c. Conti, Giust. civ., Rep., 1966, 102, n. 200; 

ass., 9 ottobre 1964, n. 2555, id., Mass., 1964, 1195). L'unica eccezione, che 

onsenta alla parte di proporre appello incidentale in una udienza succes


iva a quella ex art. 350 c.p.c., si ha quando l'udienza di comparizione noh 

la stata affatto tenuta dall'istruttore: in tal caso l'appellato, anche se 

)SSe comparso, non avrebbe potuto far inserire a verbale la dichiara


ione di appello (Cass., 5 gennaio 1966, n. 107, Giust. civ., Mass., 1966, 

B; 22 ottobre 1964, n. 2637, in questa Rassegna, 1964, I, 1096). Ci� non 

sclude, peraltro, che l'appello incidentale possa essere proposto prima 

ell'udienza ex art. 350 c.p.c., per esempio nell'udienza anticipata per la 

~attazione dell'incidente sull'esecuzione provvisoria (Cass., 23 marzo 1959, 

. 873, Giust. civ., Mass., 1959, n. 296). Tale orientamento giurispruden


iale sulla nozione di � prima udienza � pu� ormai considerarsi costante : 

i decisioni contrarie, salvo sporadiche eccezioni (App. Cagliari, 11 feb


raio 1963, Pulinas c. Ruzzu, Giust. civ., Rep., 1964, 109, n. 159), sono 

rmai lontane nel tempo (Cass., 19 giugno 1957, n. 2338, Foro it., Rep. 1957, 

ol. 130, n. 84; 31 luglio 1953, n. 2626, Giur. it., 1954, I, 147). 

(3) Sull'art. 343, comma secondo, c.p.c., v. Cass., 22 luglio 1958, n. 2666, 
iust. civ., Mass., 1958, 951; SATTA, Commentario, Libro II, p. 2, Milano, 
962, 122 e segg. 
(4) Cfr. Cass., 29 ottobre 1965, n. 2297, Foro it., Mass., 1965, 675. 
U. GIARDINI 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

L'appello principale della Converti e della Servolini invest� il capo 
della sentenza riguardante la liquidazione del danno a carico del Comune 
e la ripartizione dell'onere delle spese; ad esso rimase estranea 
la pronuncia di estromissione. 

E pertanto, secondo la Corte di merito, anche nella ipotesi che le 
attrici avessero accettato il contraddittorio nei 'riguardi del Ministero, 
chiedendone, in via alternativa, la condanna insieme al Comune al risarcimento 
dei danni, non di meno esse avevano prestato acquiescenza al 
capo della sentenza, che aveva deciso l'estromissione. Ne cqnseguiva 
che il vincolo di inscindibili~� e di dipendenza delle due cause (l'una 
contro il Comune, l'altra contro il Ministero) era venuto a cessare nella 
fase di gravame e che se il Comune intendeva riproporre la questione 
della responsabilit�, diretta oin rivalsa, del Ministero, esso avrebbe 
dovuto proporre appello incidentale nei termini stabiliti dall'art. 343 

c. p. c., e cio�, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima 
udienza dinanzi all'istruttore, mentre la pr�posizione era avvenuta tardivamente 
nella seconda udienza, con l'effetto dell'inammisisbilit� del 
gravame e della preclusione della questione anzidetta. 
Orbene, con i primi tre motivi del ricorso si censurano queste statuizioni 
della sentenza, sostenendosi: a) che, nella specie, ricorreva l'ipotesi 
delle cause dipendenti, cosicch� il contraddittorio avrebbe dovuto 
integrarsi con la notificazione dell'impugnazione principale al Ministero 
dell'Interno, con la possibilit� di proporre l'impugnazione incidentale 
sino all'udienza fissata per la comparizione della parte �citata ad integrazione; 
b) che per prima udienza, ai sensi del citato art. 343, deve 
intendersi quella, anche successiva alla prima, in cui sia stata effettivamente 
svolta attivit� processuale, e che, nel caso, nella prima udienza 
l'istruttore non aveva neppure dichiarato la contumacia del Comune; 
c) che doveva trovare comunque applicazione l'art. 343, primo comma, 
ultima ipotesi, per cui era anu;nissibile l'impugnazione incidentale del 
Comune, in quanto proposta prima della citazione del Ministero, ordinata 
dall'istruttore a norma dell'a�rt. 332 c. p. c. 

Le censure sono infondate. 

Ed invero, anche accedendosi all'opinione, secondo la quale si hanno 
cause inscindibili, quando l'attore accetti il contraddittorio nei confronti 
del chiamato in causa, proponendo le sue domande, congiuntamente o 
alternativamente, contro il convenuto originario e l'intervenuto (nei 
cui riguardi dovrebbe essere accertato il fondamento della pretesa dell'attore) 
e si ha causa dipendente rigpetto a quella principale, oltre che 
nella chiamata in garanzia propria, anche in quella impropria, nel caso 
di specie, come ha esattamente ritenuto la Corte di merito, il vincolo 
di inscindibilit� o di dipendenza era venuto meno nella fase di gravame, 
perch� l'impugnazione principale non investiva la statuizione della sentenza 
di primo grado riflettente l'estromissione del chiamato. 


J 

PARTE J, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

L'estromesso con la sentenza anzidetta sarebbe stato litisconsorte 
ecessario nei riflessi della impugnazione soltanto se fosse stata posta 
l discussione la ritualit� della estromissione; mentre il Comune, dovendo 
ecessariamente valersi della impugnazione incidentale anche nei con~
onti del Ministero, che era rimasto estraneo P.l relativo giudizio, avrebbe 
ovuto osservare la forma e il termine di decadenza, previsti dell'art. 343 
. p. c., salvo poi a notificare al Ministero stesso, in quanto estraneo, la 
ropria impugnazione. 

Ora, il Comune non si costitu� in Cancelleria, n� alla prima udienza 
inanzi all'istruttore, ma soltanto alla seconda udienza, e propose fimugnazione 
incidentale quando era gi� decorso il termine perentorio 
ll'uopo stabilito, dovendo intendersi per prima udienza quella di comarizione, 
in cui sia stata svolta dall'istruttore, anche implicitamente, 
na qualsiasi attivit� processuale a norma dell'art. 350 (onde la preclu.
one del gravame non si verifica solo se tale udienza non sia stata affatto 
muta) e riflettendo la previsione del primo comma, ultima ipotesi, 
ell'art. 343 le parti citate ai sensi degli articoli 331 e 332 e non gi� 
appellato originario. 

Con il quarto ed il quinto mezzo si muovono alla sentenza della 
orte napoletana censure, che presuppongono l'erroneit� della statuiione 
circa la inammissibilit� dell'appello incidentale, presupposto che 

stato invece disatteso, onde l'esame delle relative questioni deve riteersi 
assorbito dal rigetto dei primi tre motivi. 

Con il sesto mezzo, infine, si duole il ricorrente che, nella liquidalone 
dei danni subiti dalle attrici, la Corte si sia creduta autorizzata a 
ire ricor,so a valutazioni equitative. Ma � agevole obbiettare che tale 
icorso � rimesso al prudente criterio del giudice di merito, il quale 
iconosca che la determinazione dal preciso ammontare del danno non 
.a possibile o sia sommamente difficile : il che si � appunto verificato 
el caso in esame, come la Corte ha esaurientemente motivato, svolendo 
un'indagine di fatto, insindacabile in sede di legittimit�. 

Concludendo, il ricorso deve essere rigettato, con la condannna del 
'.omune ricorrente alla perdita del deposito e al pagamento delle spese 
el giudizio di cassazione. -(Omissis). 

~ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 7 dicembre 1967, n. 2900 -Pres. 
Rossano -Est. Leone -P. M. Gedda (conf.) -Stagno d'Alcontres 
(avv. Fulci) c. Comune di Nizza di Sicilia (avv. Rizzo Manganaro) 
e Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana (avv. Stato 
Albisinni). 

:spropriazione per p. u. -Indennit� -Accordo sulla misura -Opere 
pubbliche di competenza degli Enti locali eseguite dallo Stato o 
dalla Regione. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 28, 29, 30). 

J 

1012 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Espropriazione per p. u. -Potere di esproprio -Sussistenza nel caso 
di occupazione d'urgenza protratta oltre il biennio -Limiti. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 13 e segg., 73, primo comma). 
Espropriazione per p. u. -Indennit� -Acr.ordo sulla misura -Efficacia 
temporale -Inapplicabilit� dei termini degli artt. 29 e 30 

1. 25 giugno 1865, n. 2359. 
(1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 28, 58). 
Espropriazione per p. u. -Indennit� -Accordo sulla misura -Ritardo 
colpevole nell'emanazione del decreto di esproprio -Controllo 
di legittimit� -Limiti. 

(1. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 28, 58). 
Poich� le espropriazioni necessarie per realizzare opere pubbliche 
di competenza degli enti locali, che vengano eseguite dallo Stato o dalla 
Regione, possono essere pronunciate a favore degli enti locali interessati, 
ad evitm�e un inutile doppio trapasso, l'accordo determinativo della 
misura dell'indennitd intervenuto tra lo Stato o la Regione ed il soggetto 
espropriato spiega e:fj�cacia anche tra quest'ultimo e l'ente locale, per 
cui tale accordo vale ad escludere che sia carente una determinazione 
dell'indennitd medesima. Quell'efficacia trova la sua ragione giuridica 
nella natura sostitutiva e gestoria dell'attivitd svolta per l'ente locale (1). 

Il protrarsi oltre il biennio dell'occupazione disposta in vista del


l'espropriazione per l'esecuzione di un'opera pubblica non esclude il 

permanere, nei limiti di e:fj�cacia della dichiarazione di pubblica utilitd, 

del potere di esproprio (2). 

I termini degli artt. 29 e 30 della l. 25 giugno 186�, n. 2359 sono 

ordinatori e non attengono all'efficacia degli accordi determinativi della 

misura dell'indennitd, i quali vincolano il soggetto espropriato indipen


dentemente dal tempo occorrente per il perfezionamento del procedi


mento espropriativo e non perdono e:fj�cacia per il ritardo nell'emana


zione del decreto di esprof:Jrio, salvo il risarcimento del danno quando 

il ritardo possa essere attribuito al comportamento doloso o colposo della 

p. a. (3). 
Il mero decorso di due anni dalla stipula dell'accordo determinativo 
della misura dell'indennitd per la definizione della procedura di espropriazione 
non concreta un ritardo colpevole da parte della p. a. L'ap


(1) Per un approfondimento della materia v. CARUSI, Rapporto organico 
e sostituzione nella esecuzione di opere pubbliche, in questa Rassegna, 
1965, I, 1152 e segg. 
(2) Cfr. C'ass., Sez. Un., 22 luglio 1966, n. 1986, in questa Rassegna, 
1967, 244; Cons. Stato, Sez. IV, 6 luglio 1966, n. 571, ivi, 1966, 1065. 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

rezzamento del giudice di merito, che abbia escluso un ritardo colpeole 
della p. a. nell'emanazione del decreto di esproprio, se congrua~
ente motivato con riferimento anche alla notoria organizzazione am>
inistrativa ed ai modi di essere della sua attivit�, non � suscettibile 

controllo in sede di legittimit� (4). 

(Omissis.). -I due ricorsi, relativi alla medesima sentenza, debJno 
essere riuniti. 

Le ricorrenti principali, col primo motivo, denunziano violazione e 
tlsa applicazione degli artt. 28, 29, 30, 53 e 73, 2� comma, della 1. 25 
lugno 1865, n. 2359 e sostengono che nella specie illegittimamente � 
ato fatto richiamo, nel decreto di esproprio, all'accordo determinavo 
dell'indennit� del 20 dicembre 1957, da esse concluso con il Genio 
vile di Messina, non con il Comune di Nizza di Sicilia risultato bene~
iario dell'espropriazione: di conseguenza, assumono le ricorrenti, in 
.ancanza di valida determinazione dell'indennit�, il decreto di esproriazione 
� illegittimo; si sarebbe potuto emettere solo un decreto di 
~upazione definitiva dell'area in favore della Regione siciliana, sempre 
ie l'indennit� concordata fosse stata tempestivamente depositata e 
:i.gata; ma su tale punto di contestazione, concludono le ricorrenti, la 
mtenza impugnata non ha dato alcuna motivazione. 

L'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana oppone 

izitutto che la censura � inammissibile -e ci� deduce, occorrendo, 

iche in via di ricorso incidentale -perch� la questione cui la censura 

riferisce � stata proposta solo in appello, concretando domanda nuova 

~Ila quale era stata eccepita l'inammissibilit�. 

Il ricorso incidentale cosi proposto -e della cui necessit�, per il 

esame della questione di inammissibilit� implicitamente respinta dalla 

Jrte d'appello, non pu� sorgere dubbio -ha aspetti di pregiudizialit� 

dev'essere esaminato per primo. Esso � infondato, perch� nella cita


(3-4) Sulla natura di � negozio di diritto pubblico � dell'accordo deterinativo 
della misura dell'indennit� espropriativa, Cass., 29 ottobre 1966, 

2712, Giust. civ., Mass., 1966, 1544; contra: ARDIZZONE, Espropriazione 
!r. p.u. (procedimento), Enc. del dir., vol. XV, Milano, 1966, 847. La natura 
�ntrattuale dell'atto �, comunque, innegabile: cfr. art. 58 1. 25 giugno 1865, 

2359; v. anche ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, IV, Milano, 
55, 286 e seg. ed ivi citazioni), il che comporta l'assoggettamento del me!
Simo, ove stipulato dalla P. A., tra l'altro, all'art. 19 r. d. 18 novembre 
23, n. 2440 (cfr. CARUGNO, L'espropriazione per p.u., Milano, 1962, 293). 
!r la natura transattiva dell'accordo, se stipulato dopo il deposito della 
!rizia ex art. 32 1. n. 2359 del 1865, v. Corte dei Conti, Sez. Contr., 22 otto
�e 1964, n. 300, Foro amm., 1965, I, 3, 119). Sulla caducazione dell'accordo: 
1ss., 10 maggio 1966, n. 1194, Giust. civ., Mass., 1966, 683: 14 dicembre 
62, n. 3348, ivi, 1962, 1561; 29 maggio 1962, n. 1280, in questa Rassegna, 
63, 41. 

U. GIARDINI 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione del 9 giugno 1960 fu espressamente dedotta l'invalidit� dell'accordo 
concluso dalle Stagno d'Alcontres 1con l'Assessorato dei lavori 
Pubblici e la mancanza di qualsiasi determinazione dell'indennit� di 
espropriazione dovuta dal Comune di Nizza di Sicilia: e questo come 
ragione dell'illegittimit� del decreto di esproprio, pronunciato a favore 
del detto Comune. Difettano, quindi, tutti � presupposti per qualificare 
domanda nuova, come tale improponibile in appello, quella di cui trattasi 
nel mezzo in esame. 

L'infondatezza del mezzo del ricorso principale discende dal rilievo 
che l'illegittimit� del decreto di esproprio -dedotta ai fini del risarcimento 
del danno causato con la ,lesione del diritto di propriet� deriverebbe 
dall'improduttivit� di effetti, nel rapporto tra il Comune 
di Nizza di Sicilia e le ricorrenti Stagno, dell'accordo da queste concluso 
con l'Assessorato della Regione siciliana, relativo alla determinazione 
dell'indennit� dovuta per l'espropriazione del terreno, in effetti 
espropriato a , favore del Comune di Nizza Sicilia. 

Ma il Consiglio di giustizia amministrativa rper la Regione siciliana, 
giudicando della medesima questione, tra le medesime parti, sotto 
il profilo dell'illegittimit� del decreto prefettizio che aveva ordinato 
l'espropriazione in favore di un soggetto diverso da quello che aveva 
eseguito l'opera pubblica, ha stabilito che le espropriazioni necessarie 
per realizzare opere pubbliche di competenza degli enti locali, che vengono 
eseguite dallo Stato o dalla Regione, ad evitare un inutile doppio 
trapasso, pos3ono essere pronunziate a favore degli enti locali interessati 
e che, pertanto, nella specie, legittimamente l'ufficio del Genio 
civile, {frie, dopo aver occupato l'immobile in virt� di decreto prefettizio, 
aveva eseguito il progettato edificio scolastico, aveva chiesto ed 
ottenuto nel frattempo il decreto di espropriazione in favore del Comune 
interessato: provvedimento questo che si riallacciava, concludendola, 
alla procedura svolta dall'Ufficio del Genio civile. 

Accertato, in tal modo, dal giudice amministrativo, il regolare esercizio 
del potere d'espropriazione, a mezzo di procedimento nel quale 
s'� inserito il negozio determinativo dell'indennit� di espropriazione, 
deve escludersi che sia mancata una determinazione dell'indennit�, a 
mezzo di atto che spieghi efficacia nel rapporto tra il Comune di Nizza 
Sicilia e le Stagno d'Alcontres, efficacia che trova la sua ragione giuridica 
nella natura di attivit� sostitutiva e gestoria di quella che l'ente 
locale avrebbe dovuto svolgere, riconoscibile nell'esecuzione da parte 
della Regione di opere pubbliche d'interesse dell'ente locale medesimo 
e del correlativo procedimento di espropriazione. 

Trattandosi di attivit� sostitutiva, non di delegazione, tutte le argo


mentazioni delle ricorrenti basate sull'istituto della delegazione ammi


nistrativa non hanno riferimento alla specie in esame. 

li] 

I� 
. 

p 


J 

PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 1015 I 

Col secondo motivo di ricorso, le ricorrenti denunziano violazione 
falsa applicazione degli artt. 13 e segg., 2.5 e �segg., 73 della citata 
~gge sulle espropriazioni per pubblica utilit�, nonch� dei principi rela


ivi alla validit� ed all'interpretazione dei �contratti ed affermano che 
1 dichiarazione di pubblica utilit� dell'opeq in questione fu disposta 

on l'assegnazione di un termine di due anni per il compimento delle 
spropriazioni: decorso infruttuosamente tale termine, il successivo 
rovvedimento d'espropriazione sarebbe illegittimo e tale illegittimit� 
otrebbe essere dichiarata dal giudice ordinario ai fini del risarcimento 
el danno. 

Aggiungono le ricorrenti che il decorso del termine bien�nale deloccupazione 
ha caducato l'accordo sull'indennit� e che tale accordo 
a comunque perduto efficacia, per non essere stato seguito, nei termini 
i legge, dal deposito d'ell'indennit� e dal decreto di occupazione defiitiva. 


Anche queste censure sono prive di fondamento giuridico. 

Quella relativa all'inutile scadenza del termine di validit� della 
ichiarazione di pubblica utilit� concerne una questione che viene proosta 
solo in questa sede di legittimit� e che comporta nuovi accerta1enti 
di fatto: essa � perci� improponibile come mezzo di annulla1ento 
della sentenza impugnata, stante che l'ammissibilit� in sede di 
1ssazione di nuove questioni postula di necessit� che esse traggano 
mdamento dagli elementi di fatto dedotti dinanzi ai giudici di merito. 
L'affermazione che, scaduto il termine biennale stabilito per l'ocipazione 
d'urgenza, cessa il potere di espropriazione � del tutto erronea. 
Come questo Supremo Collegio ha ripetutamente stabilito, il pro
�arsi oltre il biennio dell'occupazione disposta in vista dell'espropriaone 
per l'esecuzione di un'opera pubblica, se costituisce fatto illecito, 
rnsa di responsabilit� per i danni, non esclude il permanere, nel limite 
l efficacia della dichiarazione di p. u., del potere di espropriazione : 
.le principio trae fondamento dalla diversit� della funzione del termine 
. durata dell'occupazione di urgenza, rispetto al termine di efficacia 
~Ila dichiarazione di p. u., quale atto attributivo del potere di espro~
iazione di beni determinati. Quanto, infine, all'altra causa di perdita 
. efficacia del negozio determinativo dell'indennit� ravvisata nell'inese1zione 
di esso entro i termini degli artt. 29 e 30 1. n. 2359 del 1865, 
~ve osservarsi che i termini stessi sono ordinatori, non ottengono una 
ficacia degli atti determinativi dell'indennit� e che, in particolare, 
negozi di diritto pubblico relativi a tale oggetto, stipulati tra ente 
propriante e privato espropriato, vincolano i contraenti, se il contrario 
m sia stato da essi stabilito, indipendentemente dal tempo occorrente 
!r il perfezionamento del procedimento di espropriazione, se il negozio 
m abbia avuto anche effetti traslativi del dominio: il protrarsi oltre 
isura del procedimento di espropriazione non pu� mai portare alla 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

perdita di efficacia del detto negozio e potr� solo esser causa di risarcimento 
del danno, se la protrazione sia stata causata da comportamenti 
dolosi o colposi dell'amministrazione o dell'espropriante (Cass., 28 giugno 
1960, n. 1684). 

Per connessione con quanto ora detto, � il caso di esaminare, per 
saltum, il quarto mezzo di ricorso, col quale le Stagno d'Alcontres denunziano 
appunto violazione degli artt. 1218, 1224, 1225, 2697 c. c. e 
lamentano che sia stato loro negato il risarcimento del danno, causato 
dal ritardo nell'emanazione del decreto di espropriazione ed emergente 
sia per la sopravvenuta svalutazione monetaria, sia per i sopravvenuti 
aumenti nei prezzi delle aree fabbricabili della zona. 

La censura che, come s'� detto, coglie un aspetto giuridicamente 
valido, in astratto, del rapporto di espr.opriazione, nella fattispecie concreta 
� priva di fondamento, perch�, con apprezzamento di merito incensurabile, 
la Corte d'appello ha escluso che vi sia stato ritardo colpevole 
della Pubblica Amministrazione, tale non potendo qualificarsi il 
decorso di due anni dalla stipula dell'accordo determinativo dell'indennit�, 
per la definizione della procedura di espropriazione, tenuto 
conto anche degli adempimenti di legge, relativi all'approvazione dello 
stesso accordo determinativo: detto apprezzamento, congruamente motivato, 
con riferimento anche alla notoria organizzazione amministrativa 
ed ai modi di essere della sua attivit�, non � suscettibile di controllo 
in questa sede di legittimit�. 

Col terzo motivo, le ricorrenti denunziano violazione e falsa appli


cazione degli artt. 2043, 2055, 1341, 1362, 1364 e 1370 c. c., in relazione 

ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c. p. c. ed assumono che contraddittoriamente 

la Corte di appello ha estromesso dal giudizio il Comune di Nizza di 

Sicilia, che :pure � ente espropriante; ha tratto vantaggio dalle occu


pazioni disposte per suo conto e possiede attualmente immobili costruiti 

su vaste aree delle ricorrenti, non ancora espropriate. Aggiungono che, 

comunque, poich� oggetto dell'accordo del 20 dicembre 1957 era stata 

la determinazione dell'indennit� di espropriazione, deve ritenersi non 

concordata qualsiasi altra ragione di credito di esse Stagno d'Alcontres 

relativa all'occupazione dell'area espropriata, mentre per le aree occu


pate e non ancora espropriate esse hanno diritto all'intero valore delle 

aree stesse ed ai danni: crediti questi gravanti almeno in parte sul 

Comune di Nizza di Sicilia, che, perci�, non poteva esse�re estromesso 

dal giudizio. 

Nella sua prima parte anche questo mezzo � infondato. 

Impropriamente i giudici di merito hanno usato il verbo estromet


tere nel provvedere nei confronti del Comune di Nizza di Sicilia: estro


mettere una parte dal processo significa metterla fuori causa senza 

pronunziare nei suoi confronti, pur essendo la domanda originaria am


missibile e dovendosi su di essa provvedere nei confronti di altre parti; 


PARTE I, SEZ. III, GIURISPRUDENZA CIVILE 

uando, invece, come nella specie, proposta domanda di risarcimento 
el danno e di pagamento d'indennit� nei confronti di pi� parti, si 
~certa che responsabile ed obbligato � un solo soggetto e non l'altro, 
1e perci� si assolve dalla domanda, si ha in effetti una pronuncia 
egativa di merito, non una semplice estromissione. 

Ma, corretto tale punto, deve escludersi che sussista contraddiz,ione 
~lla sentenza impugnata. La Corte di merito ha accertato che il Comune 
l Nizza di Sicilta non � intervienuto direttamente o indirettamente nelle 
:cupazioni disposte ed eseguite dagli organi della Regione siciliana ed 

risultato beneficiario dell'espropriaz;ione della sola area di mq. 800, 
:!r la quale l'indennit� di espropriazione concordata � stata depositata, 
seguito di procedimento dal detto Comune non disposto n� regolato. 

Da tale a�ccertamento, i giudici di merito hanno tratto la conse1enza 
logica e giuridicamente inecoerpibile che i diritti patrimoniali 
1e le Stagno d'Alcontres possono far valere a causa delle occupazioni 

del procedimento di espropria.z,ione conceroono comportamenti degli 
~gani della Regione Siciliana, non del Comune, che, pertanto, hanno 
;solto da ogni domanda. 

Fondata � invece la censura concernai.te l'interpretazione data dai 
ludici di merito al contenuto dell'accordo 20 dicembre 1957 tra le 
tagno D'Alcontres ed il Genio Civile, agente quale organo dell'Asses~
rato dei lavori pubblici della Regi�ne siciliana. 

La Corte d'appello ha esplkitamente escluso che l'indennit� con>
rdata riguardasse complessivamente, oltre l'espropriazione degli ottomto 
mq., anche l'indennit� per le occupa:ziioni d'urgenza ed il risarmento 
del danno per le successive oocupazioni sine titulo riguar:
mti la detta area; ma, interpretando l'art. 5 delle �condizioni (su mollo 
a stampa) dell'accordo, che stabiliva che nessun altro compenso 
i indennizzo di sorta poteva pretendere la ditta espropriata per titoli 

motivi non inclusi ed indicati specificamente nella liquidazione, clau


�la accettata, insieme alle altre, dalle Stagno, che avevano chiesto che, 

suo tempo, si provvedesse alla liquidazione degli interessi sull'inden


lt� di espropriazione concordata, la Corte di merito ha ritenuto che 

' espropriate avevano rinunziato ad ogni indennit� per occupazione 

,gittima ed illegittima, soddisfatte della liquidazione degli interessi 

ie dalla data dell'accordo sarebbero maturati sulla somma concordata. 

Ma stabilisce l'art. 1364 c. c. che, per quanto generali siano le espresoni 
usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali 
' parti si sono proposte di contrattar�e: sicch�, per giustificare l'interretazione 
adottata, la Corte di merito avrebbe dovuto accertare anzi1tto 
che col � processo verbale di componimento amichevole pe�r la 
quidazione delle indennit� di ogni genere dovute per l'occupazione 
~rmanente e definitiva dei beni immobili in Nizza di Sicilia � le parti 
erano proposte di sistemare anche i rapporti relativi all'occupazione 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

d'urgen:lla ed alla protrazione di questa oltre il biennio: accertamento 
che � mancato del tutto. 

D'altra parte, mentre � contraddittorio parlare di rinunzia ad una 
ragione di credito quando si afferma che nel medesimo negozio debitore 
e creditore hanno proceduto alla 11quidazione del credito ed hanno 
previsto per questo un pagamento, l'argomentazione della Corte d'appello 
appare illogica anche perch�, se le parti avessero inteso stabilire 
che l'indennit� per l'occupazione legittima ed il r1sarcimento del danno 
per l'ulteriore occupazione illegittima venivano determinati negli interessi 
legali sull'importo delrindennit� di espropriazione, la decorrenza 
degli interessi si sarebbe dovuta fiss�re alla data d'inizio dell'occupazione, 
non alla data dell'accordo, succ�ssivo di circa cinque anni: salvo 
a ritenere una parziale remissione di tali debiti, remissione per la quale 
si sarebbe dovuto ragionevolmente accertare I'animus abdicativo delle 
Stagno D'Alcontres. 

In accoglimento, quindi, per quanto di ragione, del terzo mezzo del 
ricorso principale, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa 
deve essere rinviata per nuovo esame ad altra Corte d'appello. (
Omissis). 


J 

SEZIONE QUARTA 

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 

!ONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 28 settembre 1967, n. 11 -Pres. 
e Est. Bozzi -Zambaldi Antonio e Istituto Ospitalieri di Verona 
(avv. Amorth) c. Ministero della Sanit� (avv. Stato Terranova) 
e Maccar.i Erminio (avv. Tortorici, Bernardoni e Fraocaroli). 

austizia amministrativa -Ricorso straordinario -Decisione -Impugnazione 
in sede giurisdizionale -Limiti. 

austizia amministrativa -Ricorso straordinario -Notifica a tutti 
i controinteressati -Omissione -Conseguenze. 

Il decreto che decide un ricorso straordinario al Capo dello Stato 
impugnabile in sede giurisdizionale per vizi che attengono al suo 
rocedimento di formazione (1). 

L'omessa notifica del ricorso straordinario a tutti i controinteresiti, 
in quanto vizia il relativo provvedimento del Capo dello Stato, � 
educibile come motivo di impugnazione di questo ultimo in sede 
iurisdizionale (2). 

(1) Giurisprudenza costante: da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 
tarzo 1965, n. 162, in questa Rassegna, 1965, I, 750, che ha dichiarato la 
tanifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimit� costituzionale -per 
mtrasto con l'art. 13 della Costituzione -del principio secondo il quale 
ricorrente in sede straordinaria non pu� poi impugnare per errores in 
ecidendo, con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato, la decisione 
residenziale a lui sfavorevole. 

Nello stesso senso, v. anche Cass. 29 maggio 1967, n. 1171, in Foro it., 
rass., 1967, 331, con la quale � stato deciso che il decreto del Capo dello 
tato sul ricorso straordinario pu� essere impugnato in sede giurisdizionale 
1ltanto per vizi del procedimento o della forma e non anche per motivi 
>stanziali. � 

(2) Con la decisione in rassegna -la cui importanza va sottolineat 
-la Adunanza Plenaria ha modificato un precedente orientamento che 
)teva dirsi consolidato (cfr. di recente Cons. Stato, Sez. V, 16 dicembre 
l61, n. 759, il Consiglio di Stato, 1961, I, 2188). 
La opportunit� del mutamento di indirizzo, nel pensiero del Consiglio 
l Stato, nasce dalle due decisioni lo febbraio 1964, n. 1 e 2 luglio 1966, 
. 78, della Corte Costituzionale (rispettivamente in questa Rassegna, 1964, 

3, con nota redazionale, La incostituzionalit� del ricorso straordinario, 
1966, I, 975), dalle quali � emersa la esigenza che il procedimento del 
corso straordinario venga strutturato -nei limiti consentiti dalla nor



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ma -in modo tale da assicurare agli interessati la possibilit� della tutela 
giurisdizionale. In questo ordine di idee il massimo Consesso amministrativo 
aveva gi� deciso che la dichiarazione di illegittimit� costituzionale 
del secondo e terzo comma dell'art. 34 r.d. 25 giugno 1024, n. 1054, si 
riferisce sia alla posizione dei controinteressati, nei cui confronti fosse 
stata omessa la notificazione del ricorso, sia a quella dei controinteressati 
cui la notificazione fosse stata ritualmente effettuata (cfr. Cons. Stato, Ad. 
Plen., 8 gennaio 1966, n. 2, in questa Rassegna, 1966, I, 631). Con la decisione 
in rassegna � stato attuato un altro e pi� significativo momento 
della rielaborazione giurisprudenziale in materia, ritenendosi che il ricorso 
straordinario debba essere notificato a tutti i controinteressati onde far 
salva la possibilit� della tutela giurisdizionale ai sensi del terzo comma dell'art. 
34. 

Per numerosi riferimenti a tale ordine di problemi cfr. anche Cass. 
29 maggio 1967, n. 117i. 

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen. 14 novembre 1967, n. 15 -Pres. 
Bozzi -Est. Landi -Comune di Roma (avv. Rago) c. Gregori (n. c.). 

Giunta provinciale amministrativa -Composizione in s. g. -Dichia


razione di incostituzionalit� -Effetti sulle decisioni impugnate 

con appello -Devoluzione al giudice di appello della controversia, 

�senza che sia necessario rimetterla per nuovo esame al giudice 

di primo grado. 

Impiego pubblico -Note di qualifica -Impugnativa -Decisione su 
ricorso gerarchico -Motivazione generica -Illegittimit�. 

In virt� della sentenza 22 marzo 1967, n. 30, con la quale la Corte 
Costituzionale ha dichiarato illegittima, per contrasto con gli artt. 101 
e 108 Cost., l'art. 1 d. l. 22 aprile 1945, n. 203, le decisioni adottate dalla 
Giunta provinciale amministrativa sono affette da un vizio che ne 
determina la invalidit�, e pertanto il giudice di appello pu� pronunciarne 
anche di ufficio l'annullamento; ma, trattandosi di vizio che 
incide non sulla competenza del giudice bens� sul contenuto del suo 
giudizio, il primo grado di giurisdizione deve ritenersi consumato, e 
la controversia deve ritenersi devoluta al giudice di appello (1). 

La motivazione, che giustifica la decisione su ricorso gerarchico 

proposto da un impiegato avverso la riduzione della qualifica da otti


mo a distinto, deve ritenersi illegittima qualora essa sia generica sui 

motivi addotti nel ricorso, senz,a esaminarli specificamente e distin


tamente (2). 

(1) Cfr. Sez. Un., 22 giugno 1963, n. 1707, Giur .it., 1963, I, 1, 1377. 
(2) Giurisprudenza costante: cfr. Cons., Stato, sez. IV, 21 ottobre 1966, 
n. 779, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1836. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1021 

~ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 31 agosto 1967, n. 381 -Pres. De 
Marco -Est. Landi -D'Onofrio (avv. Sorrentino) c. Presidenza 
Consiglio dei Ministri e Ministero Lavoro e Previdenza Sociale 
(avv. Stato Peronad). 

austizia amministrativa -Giudicato -Erronea interpretazione Ricorso 
ex art. 27 n. 4 t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 -Ammissibilit�. 

n ricorso per l'esecuzione del giudicato � ammissibile anche quan


o l'attivitd di esecuzione della decisione giurisdizionale, posta in essere 
aHa Amministrazione, sia frutto di un'erronea interpretazione del 
iudicato (1). 
(1) Cfr. in senso contrario Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, 
1051, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1926; Cons. Stato, Sez. IV, 17 mar) 
1965, n. 297, ivi, 1965, I, 434. 
Per la subordinazione del giudizio di ottemperanza all'inadempimento 
i un obbligo derivante all'Amministrazione dal giudicato, cfr. Cons. Stato, 
ez. V, 27 agosto 1966, n. 1105, in questa Rassegna, 1966, I, 1291, con nota 
i riferimenti. 

ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 397 -Pres. 
Polistina -Est. Battara -Serra di Cassano (avv. Fragola) c. Ministero 
Pubblica Istruzione (avv. Stato Dallari). 

emanio e patrimonio -Demanio storico e artistico -Termine per la 
facolt� di acquisto ex art. 391. 1giugno1939 n. 1089 -Decorrenza. 

emanio e patrimonio -Dellianio storico e artistico -Facolt� di 
acquisto ex art. 39 1. 1 giugno 1939, n. 1089 -Previo versamento 
della somma -Necessit� -Esclusione. 

emanio e patrimonio -Demanio storico ed artistico -Eccezione 
di incostituzionalit� dell'art. 39 1. 1 giugno 1939, n. 1089 -Manifesta 
infondatezza. 

n termine previsto dall'art. 39 della l. 1 giugno 1939, n. 1089 per 
~sercizio, da parte delL' Amministrazione, della facolt� di acquisto di 
>se d'arte presentate per l'esportazione decorre dalla data in cui il 
chiedente ha provveduto al deposito della cosa ed alla dichiar.azione 
~l suo valore (1). 

(1) Per qualche riferimento cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 1965, 
758 e 4 marzo 1966, n. 222, Il Consiglio di Stato, 1965, I, 1942, e 1966, 
581. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nel caso deU'esercizio del diritto di acquisto, di cui aWart. 39 della 

t. 1 giugno 1939, n. 1089, it previo versamento detla somma non costituisce 
atto necessario del provvedimento (2). 
� manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalit� dell'art. 
39 della i. 1 giugno 1939, n. 1098, in relazione aU'art. 43 della 
Costituzione (3). 

La massima sembra condividere, essendo evidente che -come ha 
ben chiarito la decisione in rassegna -il Ministero non pu� avvalersi 
della facolt� concessagli dalla legge se non quando pu� prendere visione.� 
del bene ed ha la precisa nozione del valore ad esso attribuito dal proprietario 
che intende dare corso all'esportazione. 

(2-3) Non risultano precedenti in termini. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 404 -Pres. 
De Marco -Est. Risi -Concetti ed altri (avv. Concetti) c. Ministero 
Pubblica Istruzione (avv. Stato Vitucci) e Sopraintendenza 
antichit� delle Marche (n. c.). 

Competenza e ~iurisdizione -Esercizio del diritto di prelazione sul 
bene di interesse artistico ex art. 31 1. 1 ~iugno 1939, n. 1089 -Difetto 
di giurisdizione del Consi~lio di Stato. 

� inammissibile per difetto di giurisdizione it� ricorso proposto al 
Consiglio di Stato avverso il provvedimento con cui il Ministro della 
pubblica istruzione esercita il diritto di prelazione su un bene immobile 
di interesse storico ed artistico, dichiarando nullo un contratto di 
compravendita con il quale tale bene era stato alienato (1). 

(1) La massima � conseguenza del princ1p10 -in s� ineccepibile della 
ripartizione delle competenze secondo che la contestazione attenga 
alla esistenza o alle modalit� di esercizio del potere dell'Amministrazione 
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 1965, n. 816, Il Consiglio di Stato, 
1965, I, 979). Tuttavia � interessante notare che -nel pensiero della 
decisione in rassegna -la determinazione della giurisdizione dipende 
essenzialmente dal tipo di censure mosse dai ricorrenti: con ci� implicitamente 
riproponendosi un ordine di idee riferibile al criterio della prospettazione. 
Questa impostazione ha condotto il Consiglio di Stato a conclusioni 
apparentemente difformi da altri precedenti di specie: cfr. Cons. 
Stato, Sez. VI, 28 giugno 1960, n. 469, Il Consiglio di Stato, 1960, I, 1374, 
e Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 1960, n. 865, ivi, 1960, I, 1896. 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1023 

ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 426 -Pres. 
Polistina -Est. Bernardinetti -Scarpulla (Avv. Sermonti) c. Ministero 
interno (avv. Stato Mataloni). 

�iustizia 
amministrativa -Ricorso giurisdizionale -Controinteressati 
-Necessit� della notifica -Fattispecie in tema di pubblico 
impiego. 
� inammissibile il ricorso proposto da un sottufficiale del Corpo 
elle Guardie di P. S. avverso la graduatoria degli idonei compilata 
seguito dello scrutinio di avanzamento ove esso non sia stato notifi


1to 
ad almeno uno dei pari grado promossi (1). 

(1) La massima, che � conseguenza della qualificazione come contro1teressati 
dei sottufficiali utilmente collocati nella graduatoria dei promoendi, 
corrisponde ad una costante giurisprudenza: cfr., fra le altre, Cons. 
tato, Sez. IV, 26 ottobre 1966, n. 712, Il Consiglio di Stato, 1966, I, 1671. 
ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 28 settembre 1967, n. 437 -Pres. 
Tozzi -Est. Laschena -Tumbiolo (avv. Aula) c. Ministero Lavori 
Pubblici (avv. Stato Dallari). 

iustizia amministrativa -Esecuzione del giudicato -Mancata notificazione 
del ricorso ai controinteressati. -Irrilevanza. 

iustizia amministrativa -Decisione notificata direttamente all'Amministrazione 
-Validit� ai fini del passaggio in giudicato. 

iustizia amministrativa -Esecuzione del giudicato -Diffida a provvedere 
-Notifica anteriore al passaggio in giudicato della decisione 
-Validit�. 

Nella trattazione dei ricorsi diretti ad ottenere la esecuzione del 
.udicato non vanno osservate le forme di un ordinario contradditto


o perch� l'esame di tali ricorsi non comporta alcuna decisione di 
>ntroversia da parte del giudice amministrativo: pertanto, ai fini della 
tualit� del procedimento, non � necessaria la notificazione del ricorso 
.le parti controinteressate ma soltanto la comunicazione al compente 
Ministero, prevista dall'art. 91 r. d. 17 agosto 1907, n. 642 (1). 
(1) Cfr. nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, 28 giugno 1961, n. 384, 
Consiglio di Stato, 1961, I, 1092. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ai sensi dell'art. 36, II comma, t. u. 26 giugno 1924, n. 1-054, che 
deve ritenersi tuttora vigente anche dopo l'entrata in vigore della l. 

25 marzo 1958, n. 260, le decisioni del Consiglio di Stato -analogamente 
a quanto avviene per i ricorsi giurisdizionali -sono notificate 
ritualmente presso l'autorit� che ha emanato l'atto impugnato (2). 

La notificazione della diffida a provvedere, cui l'art. 90, II comma, 
r. d. 17 agosto 1907, n. 642, subordina la proponibilit� del ricorso 
per l'esecuzione del giudicato, pu� essere validamente eseguita anche 
prima che la decisione sia passata in cosa giudicata (3). 

L'affermazione che l'esame del ricorso ex art. 27, n. 4, non comporterebbe 
alcuna decisione di controversia, seppure suscita notevoli perplessit� 
(sul punto v . .ALIBRANDI, Giudizio di ottemperanza e motivazione della 
decisione, in questa Rassegna, 1965, I, 349), pu� ormai dirsi corrispondente 
ad un costante orientamento del Consiglio di Stato. 

Sulla manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalit� dell'art. 
91 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 1966, 

n. 856, 11 Consiglio di Stato, 1966, I, 1020. 
(2) La massima corrisponde ad un indirizzo ormai consolidato dopo 
la fondamentale decisione 15 gennaio 1960, n. 1, dell'Adunanza plenaria. Sul 
'

punto cfr. Relazione Avv. Stato, 1956-60, III, 48 ss. 

(3) Non risultano precedenti in termini. In senso implicitamente contrario 
cfr. Cons. giust. amm. sic., 18 luglio 1964, n. 299, 11 Consiglio di Stato, 
1964, I, 1388. 
Sulla natura e la funzione della diffida prevista dall'art. 90 r.d. 17 . 
agosto 1907, n. 642, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 1965, n. 705, Foro 

I

.. 

amm., 1065, I, 2, 1340. 

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 12 ottobre 1967, n. 475 -Pres. Polistina 
-Est. Pezzana -Sperti (Avv. Selvaggi) c. Ministero dei Lavori 
Pubblici (avv. Stato Terranova) e Comune di Montesilvano 
(avv. Sorrentino). 

Giustizia amministrativa -Giudicato -Questioni pregiudiziali, esaminate 
o non esaminate -Effetti del giudicato -Applicabilit� Fattispecie 
(in relazione al giudicato di annullamento e di 
rigetto). 

I1 giudicato amministrativo sul merito del ricorso si forma suUe 
eccezioni pregiudiziali, sia che queste espressamente vengano disattese, 
sia che non vengano affatto esaminate. In particolare il giudicato di 
annullamento si forma in relazione ai motivi esaminati, mentre il giu



PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1025 

icato di rigetto del ricorso copre il dedotto ed il deducibile, precluendo 
altra impugnativa (1). 

(1) Sulla prima parte della massima, si rileva che, essendo il giudicato 
:mitato al petitum, e cio� alla questione principale dedotta in giudizio, 
sso non si dovrebbe estendere alle questioni pregiudiziali o i:ncidentall, 
on esaminate. � esatto che il giudicato di annullamento si forma solo 
ui motivi del ricorso, mentre il giudicato di rigetto, per l'identica ragione, 
on preclude la possibilit� di impugnativa per altri motivi. 
~ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 18 ottobre 1967, n. 504 -Pres. Landi 
-Est. Pezzana -Chiera di Vasco (Avv. Sorrentino) c. Ministero 
dei Lavori Pubblici (Avv. Stato Terranova) e comune di Torino 
(Avv. Bodda). 

iano regolatore -Vincoli -Verde privato -Effetti -Operativit� per 
il futuro e non per le costruzioni gi� esistenti. 

Le previsioni del piano regolatore (nella specie, la destinazione a 
erde privato) operano soltanto per il futuro, con la conseguenza che 
t P. A. non � obbligata ad adeguare immediatamente tutta la zona 
!le nuove prescrizioni del piano, e perci� la fascia al verde verr� creata 
uando, demolite le case per eventi naturali o per volont� dei proprietri 
o per espropriazione, le nuove costruzioni saranno sottoposte alle 
uove disposizioni del piano (1). 

(1) Sulla immediata efficacia delle prescrizioni di zona contenute nel 
iano regolatore, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 maggio 1966 ,n. 409, in questa 
assegna, 1966, I. 889. 
ONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 25 ottobre 1967, n. 514 -Pres. Potenza 
-Est. Landi -Alberti (Avv. Sorrentino) c. Prefetto di Latina 
(Avv. Stato Ricci). 

spropriazione per pubblica utilit� -Occupazione di urgenza -Stato 
di consistenza -Potere di ordinarne la compilazione -Attribuzione 
al Prefetto. 

Nel procedimento espropriativo per p. u. il potere di disporre la 
Jmpilazione dello stato di consistenza spetta al Prefetto, il quale ha 
Js� piena consapevolezza sull'oggetto del provvedimento da emanare, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

e deve percio ritenersi irrilevante la descrizione dell'immobile fatta 
da un tecnico di fiducia prescelto dall'occupante (1). 

(1) Nello stesso sens10 cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 1966, n. 56, 
in questa Rassegna, 1966, I, 648. � stata altresi ritenuta l'illegittimit� dell'occupazione 
laddove lo stato di consistenza sh stato disposto dal Sindaco: 
Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 1961, n. 327, Il Consiglio di Stato, 1961, 
I, 896. 
CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 novembre 1967, n. 623 -Pres. De 
Marco -Est. Granito -Cartiera Magnani (Avv. Guarino) c. Istituto 
Poligrafico dello Stato (Avv. Stato Casamassima). 

Contabilit� generale dello Stato -Contratti -Trattativa privata 


Nozione e procedimento -Controversie -Giurisdizione del Con


siglio di Stato. 

Contabilit� generale dello Stato -Contratti -Trattativa privata 


Aspirante che abbia presentato offerta -Rigetto dell'offerta 


Impugnativa -Carenza di interesse. 

I contratti a trattativa privata che la p. a. stipula sono cosi definiti 
non perch� essi sono regolati da norme di diritto privato, ma perch�, 
come nella licitazione privata, la p. a. compie preventivamente una 
scelta di suoi eventuali futuri contraenti, mentre nei pubblici incanti 
(o asta publbica) pu� presentarsi come contraente chiunque sia in possesso 
dei requisiti previsti nel bando di gara. Nei contratti a trattativa 
privata, diversamente dalla licitazione e dall'asta pubblica, vige il 
principio della libert� delle forme, con ampia discrezionalit� da parte 
della P. A. nella scelta del contraente e nella determinazione delle clausole 
contrattuali, con la conseguenza che gli atti amministrativi emanati 
sono sempre sottoposti al sindacato del Consiglio di Stato, e non 
del giudice ordinario (1). 

Nei contratti a trattativa priv.ata la p. a. non ha nessun obbligo 
di esaminare una offerta spontaneamente trasmessa da un'aspirante 
alla trattativa, il quale pertanto non � titolare di alcun interesse legittimo 
che sia protetto in sede giurisdizionale ove la sua offerta venga 
rigettata (2). 

(1-2) Cfr. Ad. plen. 28 gennaio 1961, n. 3, Foro amm., 1961, I, 563, 
con nota di 0ANNADA BARTOLI. Tale decisione definisce di natura pubblica 
sia la trattativa e la licitazione privata, sia l'asta pubblica, le quali si 
differenziano solo per il sistema di scelta del privato contraente (contr. 
Sez. Un. 28 settembre 1955, n. 2658, ivi 1956, II, 1. 31, dove si ammette la 
libert� di forma nella trattativa privata e si esclude di conseguenza la titolarit� 
di interessi legittimi da parte del privato). 

lii 
' 


J 

PARTE I, SEZ. IV, GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 1027 

::>NSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 6 dicembre 1967 n. 652 -Pres. Potenza 
-Est. Risi -Mercolliano ed altri (Avv. Martuscelli) c. Ministero 
Tesoro (avv. Stato Ciardulli). 

tti amministrativi -Annullamento di ufficio -Atto non impu~nato Annullamento 
da parte di autorit� incompetente -Successivo riesame 
da parte dell'autorit� competente. 

La p. a. ha la facolt� discrezionale di annullare di ufficio i propri 
ti, anche se non tempestivamente impugnati, senza essere vincolata, 
~l valutare i motivi dell'annullamento, alla pronunzia emessa cla autot� 
incompetente (1). 

(1) Giurisprudenza costante; cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 20 otto
�e 1964, n. 1045, Il Consiglio di Stato, 1964, I, 1702). 

J 

SEZIONE QUINTA 

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 1 marzo 1967, n. 448 -Pres. Stella 
Richter -Est. Pascasio -P. M. Gentile (conf.). -Rigon (avv. Zavarise) 
c. Ministero Finanze (avv. Stato Conti). 

Imposta di successione -Determinazione dell'attivo imponibile -Maggiorazione 
per presunzione di esistenza di gioielli, denaro e mobilia 
-Dichiarazione di illegittimit� costituzionale della norma 
quanto al diverso computo della percentuale sul valore (lordo) delle 
aziende agricole e su quello (netto) delle aziende industriali e commerciali 
-Estensione della pronuncia di illegittimit� all'intera 
norma -Esclusione. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31; Corte Cost., sent. 12 luglio 1965, n. 69). 
Imposta di successione -Determinazione dell'attivo imponibile -Maggiorazione 
per presunzione di esistenza di denaro (e gioielli) Applicabilit� 
anche nel caso di esistenza di depositi bancari. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31). 
Imposta di successione -Determinazione dell'attivo imponibile -Maggiorazione 
per presunzione di esistenza di denaro, gioielli e mobilia Esclusione 
nel caso di redazione di inventario -Idoneit� dell'inventario 
-Condizioni. 

(c. c., art. 484; r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270, art. 31). 
Imposta ipotecaria -Pertinenze -Trasferimento� mortis causa� di 
un terreno e delle relative scorte -Applicabilit� dell'imposta ipotecaria 
anche sul valore delle scorte -Valutazione delle scorte operata 
distintamente da quella dei. terreno -Irrilevanza. 

(c. c., artt. 817, 818, 2810; l. 25 giugno 1943, n. 540, art. 1). 
In virt� della sentenza 12 luglio 1965, n. 69 deHa Corte Costituzionale, 
con la quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime 
le disposizioni del primo e del secondo comma del r. d. 30 dicembre 
1923, n. 3270, �in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento 
disposto per le aziende industriali e commerciali ., non si � 


1029

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

terminata l'abolizione di tutto il complesso delle norme sulla presunme 
di esistenza di gioielli, denaro e mobilia ai fini della determiname 
dell'imponibile per l'imposta di successione, ma soltanto � rimasta 
~minata la disparit� di trattamento che dalle stesse norme risultava 
tta per il computo deLla percentuale presuntiva sul valore delle dette 
iende, che veniva assunto al lordo per le aziende agricole ed al netto 
r le altre (1). 

La presunzione di cui all'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, nu~
ro 3270, circa l'esistenza nel compendio ereditario di denaro (e 
Jielli), in una percentuale rapportata al valore degli altri beni, riguar


soltanto il denaro contante esistente presso il de cuius e non anche 
!epositi a risparmio, che sono dalla stessa legge tributaria sottoposti al 
ittamento previsto per i crediti. Pertanto, la presunzione resta applibile 
anche se risulti l'esistenza di depositi bancari per importo pari 

superiore) a quello risultante dall'applicazione della maggiorazione 
rcentuale (2). 
Soltanto un inventario redatto nel quadro degli incombenti volti 
realizzare l'accettazione beneficiata dell'eredit�, e compilato secondo 

modalit� all'uopo previste, � idoneo, ai sensi del terzo comma del


rt. 31 della legge tributaria sulle successioni, ad assicurare la rileva


me effettiva del patrimonio ereditario ed a costituire prova contraria 

:a presunzione prevista dal primo e dal secondo comma del citato 

ticolo, in ordine alla esistenza di denaro, gioielli e mobilia. L'omissione 

tle formalit� previste, anche se non imputabile agli eredi, rende l'in


ntario inidoneo ai fini in questione (3). 

(1) In senso conforme cfr. Cass. 25 marzo 1966, n. 797, in questa Ras,
na, 1966, I, 442, con osservazioni cui si rinvia. 
Va anche segnalato, in argomento, che la Corte Costituzionale, con 
itenza del 12 luglio 1967, n. 109 (retro, 716) ha dichiarato non fondate 
questioni di legittimit� che erano state sollevate, con denuncia di viofone 
del principio di uguaglianza e di quello sulla capacit� contribua, 
in relazione alle norme dell'art. 31 del r. d. n. 3270, quali risultanti 
po la pronuncia della stessa C:orte del 19 luglio 1965, n. 69 (Il nuovo 
:to, adeguato e coordinato, delle disposizioni del primo e del secondo 
nma del cit. art. 31, � quello approvato con la 1. 31 ottobre 1966, 

948). 

(2) La individuazione, operata nella sentenza in rassegna, della stessa 
:io della presunzione di cui all'art. 31 della legge tributaria sulle suc;
sioni, che attiene all'accertamento di beni facilmente disperdibili e 
'ficilmente controllabili, conferma l'esattezza della conclusione di cui 
a massima: conclusione, peraltro, gi� imposta dalla non equivoca let
�a della legge. 
(3) Nel senso che soltanto un inventario completo � idoneo al superamto 
della presunzione ex art. 31 della legge tributaria sulle successioni, 
giurisprudenza � consolidata: cfr. Cass. 25 marzo 1966, n. 797, in questa 

1030 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Nel caso di trasferimento mortis causa di un fondo e, insieme, 
delle scorte che ad esso ineriscono, l'imposta di trascrizione � dovuta 
con riferimento anche al valore delle scorte medesime, le quali vanno 
comprese, come pertinenze, tra i dir.itti capaci di ipoteca (art. 2810 n. 1, 

c. c.), cui ha riguardo l'art. 1 della i. 25 giugno 1943, n. 540, sulle 
imposte ipotecarie, senza che abbia nemmeno rilevanza, in contrario, 
ai fini dell'imposizione, la circostanza che l'accertamento di quel valore 
sia in concreto effettuato separatamente da. quello per il valore del 
terreno (4). 
(Omissis). -Devesi preliminarmente dare atto che, nelle more del 
giudizio, � intervenuta la sentenza n. 69 in data 12 luglio 1965 della 
Corte Costituzionale, che ha dichia,rato l'illegittimit� costituzionale del 
primo e del secondo comma dell'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, 

n. 3270, che contempla la presunzione di esistenza di gioielli, denaro e 
mobilia nella valutazione dei compendi ereditari agli effetti della imposta 
di successione, presunzione su cui si fonda la pretesa tributaria 
che viene contestata col primo motivo di ricorso. Tale presunzione 
non � rimasta priva di base giuridica a seguito della citata sentenza 
della Corte anzidetta. 
Disponeva, infatti, l'art. 31 che le percentuali del 2 e del 5 per 

II

cento per la valutazione presuntiva, rispettivamente, dei gioielli e 
denaro, e della mobilia, vanno calcolate sul valore complessivo dei beni 
ereditari al lordo del passivo, mentre quando si tratta di aziende indu


}~ 

Rassegna, 1966, I, 442; Cass. 20 novembre 1964, n. 2768, Riv. leg. fi,sc., 
1965, 256. Per l'esigenza, poi, ai fini in questione, che si tratti proprio 
degli inventari specificamente previsti dal cit. art. 31, ed eseguiti nei 
previsti termini e secondo le modalit� prescritte, non essendo sufficiente 
un inventario puro e semplice, cfr. gi� Cass. 11 luglio 1966, n. 1824, Riv. 
leg. fisc., 1966, 2331, ove � ribadito che � per inventario di eredit� beneficiata 
-che, ai sensi dell'art. 31 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 sull'imposta 
di successione, vale a far determinare nel valore effettivo e 
reale i beni mobili caduti nella successione, anzich� farli calcolare in 
maniera presuntiva nella misura percentuale fissa rapportata al valore 
dell'intero asse ereditario -deve intendersi quell'inventario non soltanto 
redatto nelle forme di legge (art. 711 segg., c.p.c.), ma anche nel termine 
di tre mesi prescritto dall'art. 485 e.e. �. 

(4) Correttamente la Corte ha rilevato, tra l'altro, che il sistema di 
valutazione dei beni, oggetto di dati trasferimenti, non pu� influire sulla 
imponibilit� o meno dei trasferimenti medesimi. Per la esigenza, anzi, 
di operare una distinta valutazione dei fondi rustici, per i quali sia da 
applicare il sistema della stima c.d. automatica (1. 20 ottobre 1954, n. 1044; 
1. 27 maggio 1959, n. 355; 1. 22 novembre 1962, n. 1706), e delle relative 
scorte, per le quali non possono che applicarsi gli ordinari criteri di 
determinazione del valore, cfr. Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 559 ss. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1031 

;riali e commerciali, il calcolo si deve effettuare sulla differenza netta 
�a attivo e passivo. 

Quest'ultima disposizione, limitata alle aziende industriali e com1erciali 
e non riferita alle aziende agrarie, per le quali non era 
msentito di detrarre le passivit� ai fini del calcolo delle predette 
i:?rcentuali, � stata ritenuta dalla Co�rte costituzionale contraria ai prinpi 
di eguaglianza tributaria garantiti dagli art. 3 e 53 della Costituone, 
onde, con l'indicata decisione � stata dichiarata l'illegittimit� 
>stituzionale del primo e del secondo comma del citato art. 31, in 
Janto -� detto testualmente nel dispositivo -escludono le aziende 
~ricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e com1erciali. 


� chiaro, pertanto, che in forza della predetta pronuncia, non � 
ato abolito il sistema in genere della presunzione di esistenza di 
.oielli, denaro e mobilia nella valutazione dei compendi ereditari agli 
Ietti dell'imposta di successione, ma � stata soltanto eliminata la divert� 
di trattamento, ai fini tributari, della valutazione delle aziende 
cdustriali e commerciali rispetto alle aziende agrarie. In tali sensi 
Jesta Corte si � gi� pronunciata con sentenza 25 marzo 1966, n. 797. 
Jccessivamente � intervenuta la legge 31 ottobre 1966, n. 948, la 
tale ha cosi sostituito il testo dei due commi in esame: 

�Nei trasferimenti di beni a causa di morte si presume l'esistenza: 
gioielli e denari per un valore in ragione del 2 per cento del valore 

tale degli altri beni dell'eredit� al lordo del passivo; di mobilia per 

i valore in ragione del 5 per cento del valore totale, pure lordo, degli 

tri beni ereditari compresi i gioielli ed il denaro, ancorch� valutati in 

a presuntiva. 

Nella somma, su cui sono da applicare le dette percentuali, si com


�ende il valore netto delle aziende industriali, commerdali ed agricole 

di quote aziendali, ottenuto mediante la giustificazione delle passivit� 

!i modi stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni �. 

Passando all'esame del ricorso, si censura la serrtenza denunciando, 

�l primo mezzo, la violazione e falsa applicazione di detto art. 31, in 
!azione all'art. 484 ed all'art. 2700 c. c., sotto un duplice profilo: 
a) la presunzione anzidetta non avrebbe dovuto essere applicata 
:rch� nella denuncia di successione erano stati indicati depositi bancari 
:r importo superiore all'aliquota del 2 % . I depositi bancari sono stati 
esattamente equiparati ai crediti e non al dana'l'o, mentre dovevano 
sere assimilati a quest'ulUmo, dato che nella vita odierna non si usa 
� tenere il danaro in casa, ma lo si deposita nelle banche; 

b) la presunzione non doveva trovare applicazione essendo stato 
datto un inventario, anche se non iscritto nell'apposito registro delle 
edit� beneficiate e non trascritto, essendo queste formalit� a carico del 
ncelliere e non delle parti cui non pu� far carico l'omissione del primo. 


J 

1032 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Le doglianze sono entrambe infondate. 

La Corte di merito ha esattamente rilevato che la presunzione di 
cui al citato art. 31, concernente l'esistenza di danaro liquido e gioielli, 
non pu� rigua.rdare i depositi bancari a risparmio che la stessa legge 
tributaria sulle successioni sottrae alla categoria dei detti beni facilmente 
disperdibili e difficilmente individuabili e sottopone allo stesso 
trattamento dei crediti, ai sensi degli artt. 29 e 81 della medesima 
legge. Trattasi invero pur sempre di valuta non pi� esistente presso il 
de cuius e che, con l'operazione di deposito bancario, ha acquistato il 
carattere di credito, perdendo quello di danaro contante �cos� come 
previsto dall'art. 31 in esame. 

Quanto all'inventario, la Corte di merito ha accertato in fatto che 
nel caso in esame non vi era stata accettazione di eredit� col beneficio 
di inventario -cosi come statuisce il terzo comma del medesimo 
art. 31 per escludere l'applicabilit� del cennato c:riterio presuntivo ma 
soltanto un inventario redatto dalle parti e non eseguito secondo 
le formalit� prescritte per l'accettazione beneficiata, n� seguito dagli 
adempimenti pure all'uopo prescritti. 

La redazione dell'inventario infatti non era stata preceduta dall'apposizione 
dei sigilli, che, sola, avrebbe garantito l'integrit� dei beni 
caduti nella successione, n� era stata resa dagli eredi la dichiarazione 
prescritta dall'art. 484 c. c. di volere accettare con beneficio, n� la 
dichiarazione era stata inserita nell'apposito registro della Pretura e 
trasc-ritta poi presso l'ufficio dei registri immobiliari con menzione del 
compimento dell'inventario, come prescrive lo stesso art. 484 c. c. 

Trattavasi quindi di un inventario puro e semplice, e non di quello 
particolare redatto nel quadro degli incombenti volti a realizzare l'accettazione 
beneficiata, che per le -particolari formalit� e garanzie l'articolo 
31 considera quale atto idoneo alla rilevazione del patrimonio ereditario 
per costtiuire la prova contraria alla presunzione indicata, volta 
ad evitare possibili evasioni fiscali, mediante occultamento di beni. 
L'omissione delle formalit� prescritte per la completezza dell'inventario, 
rilevata dalla Corte d'appello, rende pertanto il documento inidoneo allo 
scopo perseguito dagli eredi, anche se esse non siano da ascrivere a 
colpa dei medesimi. 

Col secondo mezzo i ricorrenti assumono che la Corte di Venezia 

avrebbe violato gli articoli 817 e 818 c. c., relativi alle �pertinenze, e 

l'art. 2810, relativo ai beni capaci di ipoteca, nonch� gli articoli 46 e 47 

della legge di registro sugli atti traslativi di beni immobili in quanto 

ha ritenuto soggette ad imposta di trascrizione anche le scorte, quali 

pertinenze dei terreni caduti nell'eredit�. 

Anche questa censura � infondata. 

La Corte di merito ha accertato infatti che il trasferimento delle 

scorte � avvenuto unitamente al terreno di cui esse costituivano perti



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1033 

enze, come risulta dai testamenti pubblici in data 2 maggio 1953 e 9 
ovembre 1954. 

Consegue che le stesse scorte dovevano essere sottoposte alla imosta 
di trascrizione in applicazione dell'art. 2810 c. c., che al n. i 
revede tra i diritti capaci di ipoteca i beni immobili con le loro pernenze, 
e dell'art. 1 della legge ipotecaria 25 giugno 1943, n. 540, che 
revede l'imposizione dell'imposta di trascrizione sugli atti che trasfescono 
diritti capaci di ipoteca. 

Non sussiste, perci�, la dedotta violazione degli artt. 817 e 818 

c., perch� nel caso in esame le scorte, quali pertinenze del. terreno 
ii inerivano, non sono state oggetto di un separato atto di trasferi.
ento, ma sono state trasferite mortis causa unitamente al terreno. 

Al riguardo, la Corte di merito ha esattamente osservato che non 
:i influenza l'avvenuta valutazione distinta del terreno e delle scorte 
:i parte dell'ufficio tributa.rio, perch� il rapporto giuridico successorio 
>n subisce variazioni a causa della procedura di accertamento ad esso 
>plicato, ma viene qualificato dall'atto di disposizione in forza del 
iale il bene appartenente al de cuius viene trasferito all'erede o ad 
tro avente causa. 

. Infine, gli articoli 46 e 47 della legge di registxo riguardano tra


erimenti di beni tra vivi, per cui non trovano applicazione al caso in 

:ame, in cui si tratta del trasferimento mortis causa di un terreno 

1itamente alle sue scorte. -(Omissis). 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 24 mag�gio 1967, n. 1134 -Pres. Rossano 
-Est. Malfitano -P. M. Gentile (conf.) -Ministero Finanze 
(avv. Stato Varvesi) c. soc. Grande Albergo Vesuvio (avv. Berardinone, 
Conte). 

nposta di ricchezza mobile -Agevolazioni -Industrializzazione del 
Mezzogiorno -Agevolazioni per gli stabilimenti industriali -Estensione 
del beneficio ad impianti produttivi di servizi (nella specie: 
alberghi) -Ammissibilit� -Limiti. 

(d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1598, artt. 2, 3; I. 29 dicembre 1948, n. 1482; 1. 29 lu� 
glio 1957, n. 634, art. 29). 
Le agevolazioni tributarie previste dal d. l. 14 dicembre 1947, 

1598, per l'impianto di �stabilimenti industriali tecnicamente orga


zzati � nei territori dell'Italia meridionale ed insulare, si applicano 

1 agli stabilimenti destinati alla produzione di beni che a quelli desti


tti alla produzione di servizi. Pertanto -e poich� l'attivit� alber


iiera � una vera e prapria attivit� industriale, diretta a fornire alla 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

dientela l'uso di locali opportunamente an�edati, servizi personali 
e somministrazioni varie (riscaldamento e refrigeramento degli ambienti, 
luce, acqua, telefono, ecc.) -deve ritenersi spettante l'esenzione 
decennale daU'imposta di ricchezza mobile, ai sensi del citato 

d. l. n. 1598 del 1947, anche per i redditi derivanti dall'esercizio di un 
albergo, che � da considerare stabilimento industriale, sempre che si 
tratti, per�, di un albergo � tecnicamente organizzato �, e cio� di un 
albergo con caratteristiche strutturali e funzionali corrispondenti al 
progresso raggiunto daLla tecnica nel considerato settore di attivit� (1). 
(Omissis). -Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la 
violazione degli articoli 2 e 3 della legge 14 dicembre 1947, n. 1598, 
e dell'art. 28 del r. d. 1. 24 ottobre 1935, n. 1887, e il difetto di motivazione 
di cui all'articolo 360, n. 5, del c. p. c., si censura la sentenza 
impugnata per aver ritenuto che l'albergo Vesuvio sia uno stabilimento 
industriale tecnicamente organizzato e, pertanto, possa usufruire della 
esenzione decennale dalla imposta di ricchezza mobile prevista dalla 
legge sulla industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare. In 
proposito si deduce che l'albergo non pu� considerarsi � stabilimento 
industriale � perch� questo � un complesso di impianti fissi destinato 
alla produzione di beni materiali e insuscettibile di diversa destinazione. 
L'albergo, invece, ha le caratteristiche costruttive dei fabbricati 
urbani, non richiede radicali trasformazioni per un cambiamento di 
destinazione e, comunque, non � destinato alla produzione di materie 
prime e alla loro trasformazione in beni di consumo. 

(1) Cass. 21 ottobre 1961, n. 2288 (Foro it., 1962, I, 830) negava l'applicabilit� 
dei benefici agli alberghi. 
A conclusioni conformi a quelle della sentenza in nota era pervenuto, 
invece, il Consiglio di Stato, nel ritenere l'applicabilit� delle disposizioni, 
in tema di industrializzazione, all'espropriazione di fondi occorrenti per 
la costruzione di alberghi (Cons. Stato, IV sev., dee. 17 marzo 1965, n. 293, 
Riv. giur. ed. 1965, I, 848), ed analogo orientamento si ravvisa, poi, in 
C'ass. 27 ottobre 1966, n. 2645 (Riv. leg. fisc., 1967, 388), che, facendone 
applicazione al caso di un impianto di seggiovia, gi� considerava rientranti 
nel concetto di � stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ., 
ai fini in questione, anche gli stabilimenti destinati alla produzione di 
servizi, purch�, in ogni caso, attrezzati tecnicamente in modo corrispondente 
al progresso della scienza nel considerato settore di attivit�. E va 
preso atto, dunque, di questa evoluzione giurisprudenziale, che, del resto, 
si affianca all'evoluzione legislativa, statale e regionale (1. 29 luglio 1957, 

n. 635, per le aree depresse del Centro-Nord; leggi Reg. Sic. 4 maggio 
1954, n. 2 e 10 aprile 1959, n. 6), per un superamento degli anteriori concetti 
di � industria � e di � stabilimento industriale ., in base ai quali 
le agevolazioni tributarie dovevano ritenersi limitate al campo delle sole 
industrie manifatturiere e di trasformazione. 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

La censura � infondata. 

Questa Corte Suprema ha altre volte affermato che, non avendo il 
!gislatore fatto alcuna distinzio~e, le a_gevolazioni tributarie concesse 
m il d. 1. C. P. S. 14 dicembre H dicembre 1947, n. 1598, per l'imianto 
di � stabilimenti industriali tecnicamente organizzati � nell'Italia 
teridionale e insulare, sono applicabili sia agli stabilimenti destinati 
Lla produzione di beni che a quelli destinati alla produzione di serizi, 
purch� siano tecnicamente organizzati, abbiano, cio�, quella 
rganizzazione tecnica corrispondente al progresso della scienza in 
~lazione all'attivit� con essi esercitata (v. sent. n. 2645 del 27 ottore 
1966). 

� Stabilimenti industriali �, infatti, sono non solo gli opifici nei 
llali si svolge un'attivit� diretta alla produzione di materie prime o 
lla trasformazione di essa in nuovi prodotti, ma anche quelle orgalzzazioni 
di mezzi che abbiano come scopo l'offerta di servizi. 
Secondo la moderna concezione della economia ove si riscontri 

n'attivit� tecnica adeguatamente attrezzata, esercitata allo scopo di 

frire alla collettivit� servizi, anche in via di maggiori o migliori 

>modit�, capaci di soddisfare bisogni materiali e immateriali, si deve 

conoscere l'esistenza di un vero e proprio �rganismo industriale, il 

lale va considerato tale a tutti gli effetti e, quindi, anche ai fini 

~ll'applicazione delle agevolazioni tributarie volte a promuovere ed 

~evolare il sorgere e lo sviluppo di tali organismi. 

Prodotto industriale � anche il servizio quando sia offerto da 

�ganizzazioni tecniche adeguatamente attrezzate. 

Alla stregua di questi principi, deve ritenersi che anche gli alber


1i siano compresi tra -gli stabilimenti industriali, in quanto l'attivit� 

berghiera, diretta a fornire al cliente verso un corrispettivo l'uso di 

cali opportunamente arredati, servizi personali e somministrazioni 

trie, come il riscaldamento, il refrigeramento degli ambienti, l'acqua, 

luce, il telefono, il vitto ed eventualmente l'uso di impianti sportivi 

�iscine, campi di tennis ecc.), � una vera e propria attivit� industriale. 
Lo stesso legislatore, peraltro, ha qualificato industriale .l'attivit� 

berghiera, perch� in tutte le leggi relative agli alberghi ha sempre 

!operato l'espressione �industria alberghiera�. 

Questa interpretazione risponde anche alla � ratio � della legge, 

retta a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, in quanto tra le inizia


re economiche meritevoli di incremento occupa un posto preminente 

ndustria alberghiera, la quale, contribuendo ad attrarre le correnti 

,1 turismo, d� un apporto notevole allo sviluppo medesimo. 

Non tutti gli alberghi, per�, possono usufruire delle agevolazioni 
lbutarie previste dal citato decreto, ,perch� il legislatore le ha riser.
te soltanto agli � stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ., 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

escludendo, cos�, quelle aziende a tipo artigianale che non sono in 
grado di dare alcun apporto allo sviluppo delle zone depresse. 

Pertanto, possono usufruire dei cennati benefici soltanto gli alberghi 
� tecnicamente organizzati �, cio� solo quelli che, per le loro 
caratteristiche strutturali e funzionali, possono ritenersi aventi quella 
organizzazione tecnica rispondente al progresso raggiunto dall'attivit� 
con essi esercitata. 

Nella specie, la Corte di merito si � puntualmente uniformata ai 
suesposti principi, perch�, rilevato, con statuizione non impugnata, che 
era � un dato di fatto pacifico anche per la Finanza � che l'albergo 
Vesuvio era � tecnicamente organizzato con i macchinari indicati nella 
sentenza del Tribunale �, ha ritenuto che ad esso fosse applicabile 
l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile prevista dall'art. 
3 del decreto n. 1598 del -1947. -(Omissis). 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 giugno 1967, n. 1427 -Pres. Favara 
-Est. Berarducci -P. M. Caccioppoli (conf.). -Ministero Finanze 
(avv. Stato Varvesi) c. soc. Esso Standard Italiana (avv.ti Forgione, 
Zanchini). 

Imposta generale sull'entrata -Soggetti passivi -Domanda di rimborso 
di imposta indebitamente pagata -Legittimazione del contribuente 
di fatto verso il quale il contribuente di diritto abbia esercitato la 
rivalsa -Sussiste. 

(c. c., art. 2033; d. I. 9 gennaio 1940, n. 2, conv. in 1. 19 giugno 1940, n. 762, 
artt. 6, 43). 
n contribuente di fatto, verso il qua.le sia stata esercitata la rivalsa 
ai sensi dell'art. 6 della legge organica sulL'I.G.E., subentra nella 
posizione del contribuente di diritto nei confronti dello Stato e, pertanto, 
� legittimato a ripetere da quest'ultimo quanto il primo abbia 
versato in pi� del dovuto (1). 

(Omissis). -Con il primo mezzo, denunciando violazione e falsa 
applicazione degli articoli 2033 c. c., 6 e 43 1. 19 -giugno 1940, n. 762, 
con successive modifiche, e 2 d. 1. 14 dicembre 1947, n. 1598, in rela


(1) Sulle questioni in ordine alla legittimazione al rimborso nei casi 
di non coincidenza tra contribuente di diritto e soggetto inciso ed in quelli 
di rappc>rti tributari con pi� soggetti passivi, cfr. Relaz. Avv. Stato, 19611965, 
II, 308, 366, 644. 
Quanto a Cass. 12 novembre 1960, n. 3021 (Temi nap., 1961, I, 18, con 
ampia nota redazionale), che � richiamata dalla sentenza in rassegna come 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1037 

ione all'art. 360 nn. 3 e 5 c . .p. c., l'Amministrazione ricorrente assu1e, 
in sostanza, che la sentenza impugnata avrebbe dovuto negare 
lla Soc. Esso Standard la legittimazione ad agire. 

In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte di merito, dopo 
ver riconosciuto che l'azione di ripetizione di indebito � normalmente 
Jncessa solo a colui che ha pagato, giusta il disposto dell'art. 2033 
. c. abbia poi, creduto di poter apportare, a tale normalit� di applicaione, 
alcune eccezioni ed in queste abbia ricondotto il caso in esame, 
1ddove, invece, l'attuale diritto non ammette, per l'azione di indebito 
agamento, le eccezioni ventilate dalla Corte, la quale, per giungere a 
Jnfigurare dette eccezioni, ha erroneamente considerato l'anzidetta 
~ione come fondata sul principio dell'indebito arricchimento, cio� 
11 principio di un diverso istituto. Sostiene, quindi, la ricorrente che 
: agevolazioni tributarie sono sempre stabilite a favore del contriuente 
di diritto, ancorch� si risolvano, sul piano economico, in un van1ggio 
per il cosiddetto contribuente di fatto, e che, pertanto, nel caso 
i pagamento riconosciuto poi, in tutto o in parte, indebito, al contriLtente 
di diritto spetta il vantaggio derivante dalle riduzioni di imposta 
1e hanno determinato tale indebito, e, parallelamente, allo stesso 
Jetta il diritto alla ripetizione. 

Il mezzo non � fondato. 
La questione se, nell'ipotesi in cui il contribuente di diritto tenuto 


pagamento dell'i.g.e., cio� il venditore, dopo avere corrisposto il 
~tto tributo per la merce da lui venduta, in base ad un'aliquota supeore 
a quella dovuta per legge, si sia rivalso verso il contribuente 
. fatto, legittimato ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanaria 
per la ripetizione dell'indebito sia lo stesso contribuente di 

~ecedente conforme, pu� osservarsi che la conformit� sussiste per l'afferazione 
secondo cui l'azione di indebito trova giustificazione nel prinpio 
che vieta l'arricchimento �senza causa, ma non anche, o almeno non 
mtualmente, in ordine alle implicazioni ulteriori per la questione di 
�gittimazione, che sembrava, anzi, diversamente risolta. 

In quell'incontro, invero, esaminando i rapporti tra il contribuente 
l il soggetto tenuto alla rivalsa, ed escludendo la configurabilit� di un 
Ticchimento senza causa per il primo, soltanto reintegrato dal secondo 

quanto versato allo Stato, la Corte Suprema ebbe anche ad osservare: 
Un indebifo... si profilerebbe, se mai, nei riguardi dell'Erario che avreb? 
ricevuto pi� del dovuto per quel titolo, e l'azione di ripetizione d'in:
bito oggettivo sarebbe se mai sperimentabile, appunto, nei confronti di 
so, nei limiti consentiti dall'art. 47 della legge ordinatrice del tributo. 
acquirente della merce che abbia, in sede di rivalsa, rimborsato il ventore 
della somma da questo pagata per i. g. e. in misura superiore a 
tella dovuta, avrebbe cio� soltanto il diritto di surrogarsi al venditore 
:ll'eventuale azione di Tipetizione verso il Fisco per l'eventualit� che 


J 

1038 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLC' STATO 

diritto, oppure il contribuente di fatto, � stata gi� altre volte decisa da 
questa Corte Suprema nel senso che legittimato � il contribuente di 
fatto, che, per effetto della rivalsa esercitata dal contribuente di diritto, 
viene a surrogarsi a quest'ultimo nell'eventuale azione d ripetizione 
verso il fisco nell'ipotesi che egli non la eserciti (v. sent. 12 novembre 
1960, n. 3021). 

Tale indirizzo giurisprudenziale non pu� che essere confermato nel 
caso di specie. 

Invero, a tacere della iniquit� cui condurrebbe l'adozione di una 
diversa soluzione, va osservato che tutti gli argomenti in contrario 
addotti dall'Amministrazione ricorrente non tengono conto del fatto 
che se � vero che nell'art. 6 della legge organica 19 giugno 1940, 

n. 762, trovasi enunciato il principio che il debitore dell'imposta sull'entrata 
� colui a cui favore si verifica l'entrata, � pur vero, per�, 
che in virt� dello stesso art. 6 sopra citato colui a cui favore si 
verifi9a l'entrata, il quale abbia versato il tributo allo Stato, ha diritto 
di rivalsa nei confronti di chi esegue il versamento dei compensi o 
corrispettivi costituenti� l'entrata imponibile. Per effetto di tale diritto, 
infatti, quando esso sia esercitato, il contribuente di fatto, adempiendo 
all'obbligo del rimborso, viene a subentrare, nei confronti dello Stato, 
nella stessa posizione del contribuente di diritto e, pertanto, � legittimato 
anche a dpetere dallo Stato quanto gli sia stato pagato in pi� 
del dovuto. In altri termini, il contribuente di fatto, quando rimborsa 
il contribuente di diritto della somma da questo versata allo Stato, 
non paga un debito cui non sia tenuto, ma paga, invece, in adempimento 
di un'obbligo impostogli dalla legge, in forza della quale, quindi, 
subentra nella posizione che, per effetto del pagamento del tributo effetegli 
non la eserciti, e sarebbe anche legittimato, il detto acquirente, in 
quanto obbligato alla rivalsa, a partecipare al giudizio contro lo stesso 
fisco, che eventualmente sia stato promosso dal venditore per ottenere 
la restituzione della somma pagata in pi� del dovuto �. 

La Corte riconosceva, dunque, la persistente legittimazione del contribuente 
di diritto pur dopo l'effettuato esercizio della rivalsa verso il 
contribuente di fatto, �che avrebbe potuto surrogarsi al primo soltanto nel 
caso di inerzia del medesimo, e sembrava considerare, perci�, con quelle 
affermazioni, soltanto l'ipotizzabilit� di una vera e propria azione surrogatoria, 
ai sensi dell'art. 2900 c. c., e con gli effetti propri di questa, di 
assicurare la conservazione della garanzia patrimoniale, e non gi� una 
surrogazione, quale invece affermata nella pronuncia attuale, nella stessa 
titolarit� del rapporto. 

Nella stessa sentenza del 1960, inoltre, la Corte rilevava un diverso 

profilo dei rapporti tra contribuente percosso e soggetto inciso, con ri


guardo alla responsabilit� del primo, ed al conseguente obbligo di risar


cimento, verso il secondo, per colpa incorsa nelle operazioni di autoaccer



PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

iato in forza della medesima legge, il contribuente di diritto aveva nei 
mfronti dello Stato. 

Con il secondo mezzo lamenta l'Amministrazione ricorrente l'omest 
motivazione sul punto concernente la disciplina delle restituzior;i 
i somme indebitamente pagate allo Stato, con particolare riferimento 
~li articoli 240 �r. d. 23 maggio 1924, n. 827, e 69 r. d. 18 novembre 
J23, n. 2440, nonch� violazione e falsa applicazione degil stessi articoli, 
t relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c . .per avere la Corte, trascurando 

particolare disciplina dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, 
~r cui l'individuazione del solvens avviene unicamente in base alla 
lietanza, ritenuto che la restituzione della somma pagata indebita,
ente potesse avvenire a favore della soc. Esso Standard, laddove 
tolare della quietanza era, invece, unicamente, la soc. Dotta e Ven�. 

Anche tale mezzo � privo di fondamento. 

Va, invero, osservato che il pagamento dell'i.g.e., a norma del:
irt. 72 del regolamento approvato col r. d. 26 gennaio 1940 n. 10 
1rticolo applicabile nella fattispecie), avviene mediante il servizio dei 
mti correnti postali, con obbligo di indicare gli estremi dell'atto eco)
mico che d� luogo all'entrata tassabile e il nome e il cognome del:
iltro contraente. In tale caso, pertanto, nessuna quietanza viene 
nessa direttamente dall'ufficio finanziario, cosicch� ogni eventuale 
mborso per pagamento di i.g.e. non dovuta prescinde dalla titolarit� 
~Ila quietanza. E ci� tanto pi� quando entrambi i contraenti dell'atto 
:onomico tassato siano, come nel caso in esame, di accordo che, per 
Ietto dell'avvenuta rivalsa da parte del contribuente di fatto, sia 
~mai solo quest'ultimo legittimato a chiederne il rimborso allo Stato, 
~r effetto di agevolazioni tributarie a lui concesse. 

mento (in tal senso, cfr., inoltre, Cass. 28 febbraio 1964, n. 446, Riv. 

g. fisc., 1964, 917); ed, in tal modo, mentre sostanzialmente riconosceva 
iche l'assoluta autonomia del rapporto tra l'Amministrazione ed il conibuente 
rispetto a quello tra il contribuente medesimo ed il soggetto te1to 
alla rivalsa (autonomia poi ulteriormente e specificamente ribadita: 
r. Cass. 24 marzo 1962, n. 598, Riv. leg. fisc., 1962, 1334; Cass. 10 agosto 
163, n. 2261, Giust. civ., 1964, I, 1023; Cass. 14 ottobre 1963, n. 2737; id., 
164, I, 831), anche presupponeva che ogni contestazione in ordine alla 
tssistenza del debito d'imposta si sarebbe potuta svolgere soltanto nel1mbito 
di quel primo. rapporto, e tra i soggetti del medesimo, posto che 
iella ipotesi di responsabilit� non sarebbe stata, altrimenti, nemmeno 
onfigurabile. 
D'altra parte, considerato che non pu� darsi indebita locupletazione 
!r ci� che l'accipiens abbia ricevuto per giusto titolo, e che giusto titolo 

indubbiamente, anche un accertamento tributario (pur nella forma delrntoaccertamento) 
non dichiarato illegittimo a seguito della proposizione 
!i consentiti rimedi (anche nella diretta forma della condictio, quando 


1040 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Non meno infondato dei precedenti �, infine, il terzo mezzo, 
con il quale I'Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e 
falsa applicazione degli articoli 1203, 2041, 2900 c. c., in relazione 
all'art. 360 nn. 3 e 5 c. p. c., lamenta che la Corte di merito abbia 
applicato alla ripetizione di indebito ex art. 2033 c. c. i principi dell'indebito 
arricchimento ex art. 2041 dello stesso codice, non tenendo conto, 
fra l'altro, dell'eccezione di compensazione da essa sollevata. 

La dottrina e la giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr., ad 
es., sent. n. 3021 del 1960 gi� sopra citata), sono invero, concordi nel 
riconoscere che l'azione di ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 

c. c. trova giustificazione nel princi>pio che vieta l'arricchimento senza 
causa. Non v'ha dubbio, pertanto, che, ove il contribuente di diritto, 
cio� il venditore, dopo aver corrisposto l'i.g.e. in misura superior�e a 
quella dovuta, abbia esercitato verso il compratore il diritto di rivalsa 
per l'imposta da lui pagata e ne sia stato rimborsato interamente, 
l'indebito si verifichi solo ai danni del contribuente di fatto, cio� del 
compratore, che ha pagato una somma superiore a quella realmente 
dovuta, nei riguardi dell'Erario che ha ricevuto pi� di quanto avrebbe, 
in realt�, potuto e dovuto riscuotere per l'imposta stessa. 
Quanto, poi, alla questione dell'eccezione di compensazione, � da 
rilevare che l'Amministrazione ricorrente non denuncia l'errore della 
Corte di merito per avere ritenuto non opponibile alla Soc. Esso Standard 
l'anzidetta eccezione, ma assume che, di fronte alla sua eccezione 
di compensazione, la Corte non avrebbe, nella motivazione della sua 
decisione, fornito una sufficiente spiegazione della ragione per cui ha 
ritenuto che nel caso di specie esistesse un arricchimento di essa 
Amministrazione e che questo arricchimento fosse ingiusto. Assunto, 

del caso), � chiaro che non si risolve il problema della legittimazione nemmeno 
facendosi ricorso ai principi sull'indebito e sull'arricchimento senza 
causa, e che di indebito (e di arricchimento, se si vuole) pu� invece parlarsi 
soltanto se quei rimedi medesimi siano esperibili, e vengano in 
concreto tempestivamente sperimentati, dal contribuente ovvero da altri 
che vi sia legittimato in sua sostituzione: sicch� resta appunto da dimostrare 
in virt� di quali diverse norme, o di quali diversi principi, tale 
legittimazione sostitutiva dovrebbe ritenersi ammessa, essendo peraltro 
vero che nemmeno potrebbe utilmente invocarsi, al fine, l'art. 1203, n. 3, 

c. c. (e va dato atto che la Corte Suprema non si � riferita a tale disposizione), 
che prevede la surrogazione nei diritti del creditore, a vantaggio 
di uno dei condebitori verso un altro di essi, e non pu� dunque riguardare 
la ben diversa ipotesi della pretesa surrogazione di un terzo nei 
diritti che altri, per aver pagato un debito che poi sia da ritenere inesistente, 
possa vantare verso il proprio ritenuto creditore (cfr., in argomento, 
A. CH1cco, Questioni di legittimazione in tema di rimborso di imposte 
non dovute, in questa Rassegna, 1962, 158). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1041 

Jm'� facile rilevare, del tutto irrilevante, oltre che infondato, dato 

O.e la Corte di merito ha accertato, come si � visto, l'indebito arricchi1ento 
dell'Amministrazione finanziaria, non in danno della ditta Dotta 
Ven�, nei cui confronti la stessa Amministrazione vantava il credito 
i cui all'eccezione di compensazione, ma nei confronti della Soc. Esso 
tandard, che non aveva alcun debito verso l'Erario. -(Omissis). 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 luglio 1967, n. 1625 -P1�es. Favara 
-Est. Leone -P. M. Cutrupia (conf.) -Ministero Finanze (avv. Stato 
Lancia) c. Fassini (avv. D'Amelio). 

nposta di registro -Prescrizione -Criterio di tassazione -Domande 
che postulino la modifica o la contestazione del criterio adottato in 
sede di registrazione -Decorrenza del termine prescrizionale dalla 
data della registrazione e non da quella dell'ultimo pagamento 
dell'imposta. 

(c. c., art. 2935: r. d. 30 dicemhre 1923, n. 3269, artt. 91, 136, 137). 
In materia di imposte di registro, il contribuente che intenda con!
Stare i criteri giuridici di applicazione del tributo, che l'ufficio ha 
'lottato in sede di registrazione dell'atto, e che, se non tem.pestiva~
ente impugnati o modificati, vincolano anche le successive tassazioni 
ell'atto medesimo, deve proporre le relative domande entro il termine 
rescrizionale di tre anni, di cui all'art. 136 della legge organica, il quale 
ecorre non gi� dalla data dell'ultimo pagamento dell'imposta, bensi 
:i quella della registrazione, ed � uguale, del resto, al termine stabilito 
er la prescrizione del diritto dell'Amministrazione alla maggiore im:>
sta che sia da ritenere dovuta in applicazione di un criterio diverso 
:r. quello, che si riconosca erroneo, seguito nella prima liquidazione (1). 

(Omissis). -Col secondo mezzo, l'Amministrazione ricorrente deunzia 
violazione dell'art. 136 I. reg. e dei principi generali sull'inde>
gabilit� ed indisponibilit� del credito tributario: ed osserva che, 
iando si faccia questione del criterio di tassazione applicato, per 
1ndarvi l'azione di pagamento (da parte della Finanza) o di restitu


(1) Il princ1p10 della c.d. consolidazione del criterio di tassazione � 
�mai del tutto pacifico in giurisprudenza: cfr. gi� Cass. 30 giugno 1933, 
2447, Riv. leg. fisc., 1933, 674, nonch�, pi� recentemente, Cass. 12 
bbraio 
1952, n. 346, in questa Rassegna, 1952, 104; Cass. 15 luglio 1963, 
1931, Giust. civ., 1964, I, 199; Cass. 30 ottobre 1963, n. 2915, Riv. leg. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

zione (proposta dal contribuente), il dies a quo della prescrizione estintiva 
� segnato dalla data della registrazione dell'atto e non dalla data 
dell'ultimo pagamento. Nella specie il termine triennale di prescrizione 
con la detta decorrenza era gi� trascorso alla data della liquidazione 
dell'imposta sul maggior valore dell'atto di divisione, non avendo 
v�lore interruttivo il reclamo proposto per impugnare il maggior valore 
ma non il criterio di tassazione. Di conseguenza, sostiene la ricorrente, 
la Corte d'appello ha errato nel ritenere non prescritto il presunto 
diritto dei Fassini non solo a conseguire la restituzione dell'imposta 
gi� pagata, ma anche ad ottenere, nella liquidazione dell'imposta complementare 
sul maggior valore, l'applicazione di un criterio di tassazione 
diverso da quello adottato per l'imposta principale. 

La censura � fondata nella proposizione relativa alla decorrenza 
della prescrizione del diritto alla restituzione, mentre sussiste preclusione 
sulla questione della prescrizione del diritto all'applicazione di 
un criterio di tassazione diverso. 

Sul primo punto deve osservarsi che l'interpretazione degli artt. 136 
e 137 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, ha gi� costituito pi� volte 
oggetto di esame da parte di questo Supremo Collegio. 

I risultati della lunga e non facile elaborazione giurisprudenziale 
si possono sintetizzare, con riferimento a quanto interessa nella fattispecie 
in esame, sulla base della distinzione tra controversie relative 
-ai fini del pagamento o della restituzione -ai criteri giuridici di 
determinazione del tipo d'imposta, e controversie relative al quantum 
dell'imposta. Mentre per queste ultime la questione circa la decorrenza 
della prescrizione � complicata dalla previsione che ad una liquidazione 
provvisoria segua, nei casi stabiliti, una liquidazione definitiva maggiore 

o minore, con conseguenti difficolt� di applicazione del principio � actio, 
nondum nata non praescribitur �, per le questioni di pagamento o di 
restituzione della imposta fondate sui criteri di applicazione di essa, 
la decorrenza della prescrizione � riferita, in base al princ1p10 ora 
richiamato e� senza apprezzabili contrasti, al momento stesso in cui 
fisc., 1964, 193; Cass. 19 luglio 1965, n. 1641, Giust. civ., 1965, I, 1539; cfr., 

inoltre, Relaz. Avv. Stato, 1951-55, I, 518. 

Il principio stesso, come � sottolineato nella sentenza in rassegna, si 

ricollega alle norme in tema di prescrizione, nel senso che, estinto per 

prescriz10ne il diritto del contribuente di ripetere le somme che siano 

da ritenere pagate in pi� in sede di registrazione, per applicazione di 

un erroneo criterio, ovvero estinto il diritto dell'Amministrazione alla 

maggiore imposta che si sarebbe dovuta liquidare sulla base di un cri


terio diverso da quello seguito all'atto della registrazione stessa, il criterio 

adottato diventa incontestabile e, quindi, anche per la considerazione uni


taria dell'obbligazione d'imposta, va applicato pure ai fini delle ulteriori 

liquidazioni reiative allo stesso atto, e cosi, ad esempio, per quelle da 


1043

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

!\mministrazione, registrando l'atto, determina i criteri di applicazione 
~l tributo. 

Dispone, infatti, la legge del registro (in .particolare nell'art. 91) 
ie il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registraone 
e risultare da questa: il che implica necessariamente la deter.
inazione dei criteri di liquidazione del tributo, momento giuridicamente 
itonomo del processo di accertamento dello stesso, concettualmente 
.stinto da quello relativo all'estimazione del contenuto economico del:
itto da registrare. 

Messo in grado, cos�, dalla data della registrazione, di conoscere 
criteri di applicazione della imposta adottati dall'Amministrazione e 
ie, se non impugnati e modificati tempestivamente, vincolano anche 

successive tassazioni dell'atto medesimo, il contribuente che intenda 
mtestare i criteri applicati deve proporre la relativa azione entro 

termine di tre anni dalla registrazione (Cass. 19 luglio 1965, n. 1641), 
'rmine eguale, del resto, a quello stabilito per la prescrizione del ditto 
della Finanza di pretendere una maggiore imposta, fondato su un 
�iterio di imposizione difforme rispetto a quello seguito all'atto della 
~gistrazione (Cass. 15 luglio 1963, n. 1931). Ha errato, perci�, la Corte 
l appello in sede di rinvio, allorch�, nella specie, caratterizzata ap.
mto dall'essere la ripetizione della imposta chiesta dai Fassini su 
mtestazione del criterio di tassazione adottato dall'ufficio del registro, 
:i affermato che l'eccepita ,prescrizione triennale dovesse decorrere 
:ill'ultimo pagamento dell'imposta e non dalla data di registrazione 
ell'atto: e l'errore, relativo all'applicazione dell'art. 136 leg. reg., 
Lveste la decisione impugnata sia sul punto specifico della decorrenza 
~lla prescrizione, e quindi dell'essersi, o meno, essa compiuta alla data 
~l 18 maggio 1955, in cui venne dai Fassini proposta opposizione 
.l'ingiunzione de qua, sia sulla questione, ritenuta assorbita, della susstenza 
e della rilevanza dei fatti interruttivi che si sarebbero verificati 
el corso del triennio dalla registrazione. 

Jerare sui maggiori valori accertati o, come in tema di appalti a prezzo 
:esunto, in base ai corrispettivi successivamente denunciati o accertati. 
:i � anche chiaro, perci�, che la consolidazione non si verifica, in danno 
~lla Finanza o di entrambe le parti, quando quella prescrizione sia da 
tenere utilmente interrotta, e cio� quando siansi verificati fatti inter1ttivi 
idonei a consentire alla sola Amministrazione (notifica di ingiunone, 
di �avviso di accertamento di valore, ecc.), o anche al contribuente 
�icorsi, opposizioni), e sempre che per il contribuente stesso non siasi deter.
inata altrimenti una situazione di acquiescenza (cfr., in argomento, Cass. 
r gennaio 1966, n. 238, in questa Rassegna, 1966, I, 894), di riporre in 
.scussione la materia tassabile; al qual riguardo, cfr., da ultimo, C:ass. 21 
ttobre 1967, n. 2565, ultra, 1057). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Sul secondo punto della censura, relativo all'essersi prescritto in 
conseguenza della cennata decorrenza della prescrizione dalla data 
della registrazione -anche il diritto dei Fassini ad ottenere, nella 
liquidazione dell'imposta complementare sul maggior valore, l'applicazione 
di un criterio di tassazione diverso da quello adottato per 
l'imposta principale, sussiste, come s'� detto, preclusione. Nel procedimento 
d'appello, infatti, l'Amministrazione aveva dedotto, in contrasto 
con i Fassini, che il criterio di tassazione fissato all'atto della registrazione 
dell'atto non poteva essere modificato. Ma questa tesi, che per il 
suo carattere assorbente avrebbe troncato, se accolta, ogni contestazione, 
� stata implicitamente disattesa da questa Suprema Corte nella 
sentenza 5 marzo 1963, che ha indirizzato il giudizio di rinvio esclusivamente 
sull'accertamento se il negozio documentato nell'atto registrato 
avesse avuto natura dichiarativa o traslativa, accertamento questo 
che non avrebbe avuto ragione e contenuto, se il criterio di tassazione 
fosse stato ritenuto immutabile. . 

Anzi, a ben considerare, nella cennata sentenza di cassazione tale 
questione � stata ritenuta gi� preclusa. I giudici di merito avevano 
rigettato la opposizione dei Fassini, per una ragione diversa, perch� 
avevano ritenuto il carattere traslativo del negozio contenuto nell'atto 
registrato. Resistendo al ricorso dei Fassini, che censuravano tale 
ragione accettata dalla Corte d'appello, la Amministrazione, per mantenere 
in piedi l'altra eccezione, con contenuto logico e giuridico di 
pregiudizialit�, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato, 
onde mettere in grado questa Corte Suprema di sostituire, alla 
tesi giuridica cui si riferivano le fondate censure dei Fassini, quella 
prevalente e giuridicamente ineccepibile della necessit� ormai assoluta 
che la imposta applicabile fosse quella proporzionale, qualunque fosse 
il contenuto e la natura del negozio documentato nell'atto, rimanendo 
ferma, in tal modo la pronunzia di rigetto dell'opposizione dei Fassini. 

Comunque, stante il contenuto assegnato al giudizio di rinvio con 

la sentenza di cassazione del 1963, con l'esclusivo riferimento alla 

decisione della questione se l'atto de quo documentasse una divisione 

o una permuta, deve confermarsi la decisione della Corte d'appello in 
sede di rinvio, che ha ritenuto preclusa ogni questione diversa, fatta 
eccezione, per effetto di esplicita indicazione della sentenza di cassazione, 
della questione relativa all'essersi o non prescritto il diritto dei 
Fassini a ripetere quanto indebitamente pagato per imposta di registrazione 
dell'atto. 
In definitiva, respinto il primo mezzo di ricorso, deve essere accolto, 
per quanto di ragione, il secondo, e la causa deve essere rimessa ad 
altro giudice, che ben pu� essere altra Sezione della stessa Corte di 
appello di Roma, per il riesame della questione relativa all'essersi o 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1045 

.eno estinto per prescrizione, tenuto conto anche degli asseriti fatti 

1terruttivi, il diritto dei Fassini di ripetere quanto eventualmente 

igato in pi�, riesame nel quale il giudice di rinvio dovr� adeguarsi 
principio stabiilto innnanzi circa la data di inizio del periodo 
iennale di prescrizione. -(Omissis). 

I 

DRTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2182 -Pres. 
Scavpello -Est. Mirabelli -P. M. Tuttolomondo (conf.). -Ministero 
Finanze (avv. Stato Soprano) c. Ammirati (n. c.). 

nposte e tasse in genere -Imposta di successione -Competenza e 
giurisdizione -Commissioni tributarie -Controversie di valutazione 
e controversie di diritto in materia di imposte indirette sui 
trasferimenti -Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla 
determinazione del valore -Competenza della sezione della commissione 
provinciale per le controversie di diritto -Sussiste Controversia 
sull'applicabilit� nella valutazione dei beni, ai fini 
dell'imposta di successione, dei criteri previsti dalla 1. 20 ottobre 
1954, n. 1044 ovvero dei generali criteri di accertamento del valore 
od in aderenza ai valori denunciati dal contribuente -Competenza 
della predetta sezione -Sussiste. 

(r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30; 1. 20 ottobre 1954, n. 1044). 
Ai sensi dell'art. 29 del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma 
:gli ordinamenti tributari, la competenza delle Commissioni, in maria 
di imposte indirette, J cos� inderogabilmente ripartita: le contro:
rsie aventi per oggetto la determinazione del valore sono decise in 
�imo grado dalle commissioni distrettuali ed in secondo grado dalle 
mmissioni provinciali; le controversie relative all'applicazione della 
gge sono decise in prima istanza dall'apposita sezione delle commismi 
provinciali ed in seconda istanza dalla commissione centrale. 
~la predetta apposita sezione della commissione provinciale spetta di 
:cidere anche sulle questioni di diritto che si presentino come preudiziali 
rispetto alla questione concernente la determinazione del vare, 
e cos�, dunque, anche sulLa questione se la valutazione dei beni, 
fini dell'applicazione dell'imposta di successione, debba essere opeta 
secondo i criteri previsti dalla l. 20 ottobre 1954, n. 1044, 

�vero secondo i generali criteri di accertamento, od in aderenza ai 
:lori denunciati dal contribuente, imperniandosi tale questione sulla 
terpretazione della citata legge e delle norme ad essa connesse (1). 
(1-3) 1. Sul sistema seguito dal legislatore nel discriminare, in mada 
di imposte indirette sui trasferimenti, tra controversie di valutame 
e controversie di diritto, devolute ad organi giudicanti di differente 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

II 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 giugn() 1967, n. 1241 -Pres. Pece 
-Est. Leone -P. M. Di Salvo (conf.) -Piazza (avv. Dallari) 

c. Ministero Finanze (avv. Stato Freni). 
Imposte e tasse in genere -Competenza e giurisdizione -Commissioni 
tributarie -Controversie di valutazione e controversie di diritto 
in materia di imposte indirette sui trasferimenti -Sezione della 
commissione provinciale per le controversie di diritto -Non � 
organo autonomo di giurisdizione -Ripartizione delle funzioni tra 
le sezioni della commissione provinciale in ordinaria composizione 
e la predetta sezione speciale -E attribuzione di competenza inderogabile 
per materia. 

(r. d. 7 agosto 1936. n. 1639, artt. 28, 29, 30). 
Imposte e tasse in genere -Imposta di registro -Competenza e giurisdizione 
-Commissioni tributarie -'Controversie di valutazione e 
controversie di diritto in materia di imposte indirette sui trasferimenti 
-Controversia di diritto pregiudiziale a quella sulla determinazione 
del valore -Controversia sull'applicabilit� nella valutazione 
dei beni, ai fini dell'imposta di registro, dei criteri di stima 
previsti per i fondi rustici ovvero dei normali criteri riferiti al valore 
venale -Competenza della sezione della commissione provinciale 
per le controversie di diritto -Sussiste. 

(r. d. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 28, 29, 30; I. 20 ottobre 1954, n. 1044; 
I. 27 maggio 1959, n. 355, art. 3: I. 22 novembre 1962, n. 1706). 
Alla �sez~one per le controversie di diritto della commissione provinciale 
delle imposte spetta di conoscere, in materia di imposte indirette 
sui trasferimenti, di tutte le controversie relative all'applicazione 
della legge, e cio� spetta di determinare la norma giuridica applica


compos1z1one in vista delle richieste corrispondenti specifiche cognizioni, 
di tecnica estimativa o di tecnica giuridica, la giurisprudenza � consolidata: 
cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2184, ultra, 1053, 
anche sul punto, ugualmente pacifico, che le decisioni rese dalle commissioni 
provinciali in sede di valutazione non sono impugnabili dinanzi alla 
commissione centrale, ma soltanto dinanzi all'autorit� giudiziaria ordinaria, 
ai sensi e nei limiti di cui all'art. 29, terzo comma, del r. d. 7 agosto 
1936, n. 1639, ovvero direttamente in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della 
Costituzione. 

Per l'affermazione di cui alla seconda massima, secondo cui quella 
discriminazione d� luogo a questioni di competenza e non di giurisdizione, 
non constano �specifici precedenti, mentre � sostanzialmente conforme la 
coeva Cass. 6 giugno 1967, n. 1236, che pu� leggersi in Riv. leg. fisc., 1967, 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

:le per la 1�egolare tassazione e di interpret�re la norma, cos� deter.
inata, ai fini dell'esatta applicazione di essa. La sezione stessa non � 
�gano autonomo di giurisdizione, e la ripartizione di funzioni -tra 
ielle come innanzi attribuite a detta sezione, quale giudice di primo 
�ado, e quelle spettanti, per la determinazione del valore dei beni, alla 
immissione provinciale nell'ordinaria composizione e quale giudice 
. secondo grado rispetto alla commissione distrettuale -costituisce 
tribuzione della rispettiva inderogabile competenza per materia (2). 

Alla sezione di diritto della commissione provinciale delle imposte 
1etta di conoscere, in materia di imposte indirette sui trasferimenti, 
iche di questioni sull'applicazione della legge che si presentino preudiziali 
rispetto ad una questione di valutazione, e, in tal caso, lo 
~oppiamento di competenze sull'unica controversia comporta che il 
udizio di estimazione debba essere sospeso fino alla decisione defini1Ja 
della questione giuridica, secondo l'ordine giudisdizionale per essa 
abilito. � questione giuridica pregiudiziale anche quella che involga 

determinazione dei criteri di valutazione dei beni, ai fini dell'appli


~zione delle imposte sui trasferimenti (come nel caso in cui si debba 

:certare se per il trasferimento di un'area con attuale destinazione 

rricola ma avente attitudine di area fabbricabile -attitudine peraltro 

tanto meno limitata da vincoli negoziali di inedificabilit� -sia obbli


~toria l'adozione del criterio automatico di valutazione stabilito per 

fondi rustici o si. debba, o si possa, utilizzare il sistema di stima in 

�ncreto con riferimento ai prezzi correnti), ed ancor quella per la 
tale si debba stabilire se la contemporanea costituzione, sull'area trarita, 
di una servitus non aedificandi a vantaggio del residuo contiguo 
ndo del venditore, costituisca o meno onere inerente all'immobile 
mduto incidente sul valore venale ai fini dell'applicazione dell'im~
sta (3). 

98. Di competenza per materia, pur senza un esame specifico della queone, 
si parla anche nella sentenza qui pubblicata (n. 2182/67) delle S�mi 
Unite, le quali altra volta sembravano orientate, implicitamente, a 
vvisare una questione di giurisdizione (cfr. sent. n. 2828/62, in questa 
~ssegna, 1963, 44; sent. 2087 /65, id., 1965, I, 1256); ed a favore di questa 
~onda soluzione, e pur senza qui approfondirsi l'argomento, potrebbe 
servarsi che essa aderirebbe al principio secondo cui, poich� ogni orno 
di giurisdizione speciale � un organo a se stante, che ha la sola giu:
dizione che pu� esercitare (CHIOVENDA, Principi, 368), una questione di 
mpetenza dovrebbe ritenersi ipotizzabile soltanto nell'ambito della giu:
dizione ordinaria (ZANZUCCHI, Dir. proc. civ., I, 234). 
2. In relazione alla discriminazione di cui innanzi, si presenta 
particolare interesse la questione circa la natura delle controversie nelle 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

I 

(Omissis). -Con il primo mezzo di ricorso l'Amministrazione 
finanziaria denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 
29 del r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, e sostiene che illegittimamente 
la Commissione Provinciale, Sezione di valutazione, si � pronunciata 
su una questione di diritto, ossia sull'interpretazione e l'applicazione 
de~la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, che deve ritenersi devoluta, 
invece, alla Sezione di diritto, istituita in seno alla medesima Commissione. 


La censura appare fondata. 

L'art. 29 del citato r. d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, contenente la 
riforma degli ordinamenti tributari, stabilisce, infatti, una diversa 
competenza nell'ambito delle Commissioni, in materia di imposte indirette 
sui trasferimenti di ricchezza: le controversie aventi per oggetto 
la determinazione del valore sono decise in prima istanza dalle Commissioni 
Distrettuali ed in seconda istanza dalle Commissione Provinciali; 
le controversie relative all'applicazione della legge sono decise in 
primo grado dalle Commissioni Provinciali, in seno alle quali � istituita 
una apposita Sezione avente una particolare composizione (art. 30, 

r. d. 1. citato), ed in secondo grado dalla Commissione Centrale. 
Il diverso ambito di competenza resta fermo, in difetto di contraria 
disposizione,� anche quando la questione di diritto si presenti 
come pregiudiziale rispetto alla questione concernente la determinazione 
del valore ed importi un accertamento di carattere incidentale. 

Nulla vieta, infatti, che l'apposita Sezione, istituita in seno alla 
Commissione Provinciale, si pronunci preliminarmente sulla questione 
di diritto, che sia stata sollevata e si presenti come presupposto necessario 
per la soluzione della questione di valutazione, e che solo dopo la 
definizione della questione di diritto la controversia sul valore prosegua 
nella sua propria sede. 

quali, ai fini della valutazione dei terreni, si discuta della stessa qualifi


cazione di questi, per la conseguente applicabilit�, ove si tratti di fondi 

rustici, dei criteri di stima introdotti dalle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 

e 27 maggio 1959, n. 355 (rispettivamente in materia di imposte di suc


cessione e di imposte di registro), ovvero, ove si tratti di boschi o di aree 

fabbricabili (e, sembra potersi ritenere, anche di altri terreni comunque 

non � rustici >), degli ordinari criteri riferiti al valore venale, ai sensi 

degli artt. 15 e ss. del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639. 

La questione sembra risolta, dalle due sentenze in rassegna, nel senso 

che le dette controversie siano da ritenere di diritto, e perci� devolute 

alla cognizione dell'apposita sezione della commissione provinciale, salvo 

alle commissioni di valutazione (distrettuale, in primo grado, e provinciale 

in ordinaria composizione, in grado di appello), di procedere, una volta 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1049 

Trattasi, infatti, di competenza per materia, e pertanto di natura 
1derogabile, essendo stati istitui:ti organi diversi, e con diversa comJsizione, 
per le diverse contestazioni. 

Qualora, pertanto, in sede di valutazione si prospetti una questione 
l interpretazione ed a.pplicazione di una norma di legge, che sia pre1.
pposto della soluzione della questione di valutazione, il giudizio sulla 
i.lutazione deve essere sospeso, finch� sulla questione non si sia ragunta, 
nell'apposita sede, una decisione definitiva. 

Questo procedimento avrebbe dovuto essere seguito, appunto, nella 
mtroversia in esame, in quanto la questione se la valutazione dei 
mi dovesse essere condotta secondo i criteri previsti dalla citata legge 
I ottobre 1954, n. 1044, oppure con i generali criteri di accertamento 
I in aderenza ai valori denunciati dal contribuente, si impernia sulla 
terpretazione della legge medesima e delle norme ad essa connesse, 
sia, appunto, si pone come questione di diritto. 

La decisione impugnata con la quale, invece, la Commissione, 

!zione di valutazione, ha ritenuto di potere risolvere essa tale que


lone, deve essere, quindi, cassata, in accoglimento del primo motivo 

ricorso, e gli atti vanno rimessi alla medesima Commissione Provin


i.le delle Imposte di Napoli, perch� questa devolva la soluzione della 

testione alla Sezione di diritto della Commissione medesima e decida 

controversia dopo che sia divenuta definitiva la decisione di tale 

,zione, anche, ove occorra, in sede di impugnazione. -(Omissis). 

II 

(Omissis). -I due ricorsi relativi ad un'unica sentenza debbono 

>ere riuniti per la trattazione simultanea in un unico processo. 

Il quarto motivo del ricorso principale che propone questione di 

~ompetenza per materia, ha carattere preliminare e, pertanto, deve 

;ere esaminato per primo. 

;ervenuta una definitiva pronuncia sulla questione pregiudiziale con


:nente la natura del cespite, alla concreta estimazione dello stesso. 

Tuttavia, pur rilevandosi che le enunciazioni di principio appaiono 

te con carattere di generalit�, ed in guisa, appunto, da :farne ritenere 

stensione anche al caso in cui la controversia esclusivamente si incentri 

.la determinazione della natura dei fondi, rispetto ai quali sia da ope


:e la valutazione, non pu� non considerarsi che questo specifico tema 

n risulta fatto oggetto di un particolare esame che del resto non era 

hiesto dall'economia dei giudizi poich� il carattere giuridico delle con


�Versie decise andava affermato gi� sotto altri assorbenti profili, diretnente 
connessi all'applicazione delle leggi innanzi citate (Nella vertenza 
cisa dalle Sezioni Unite si era posta, in particolare, la questione della 
:ittimit� di una determinazione dell'imponibile con i criteri di stima 

1050 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Tale mezzo di annullamento � stato proposto, con l'ultimo motivo 
di ricorso, � in ulteriore subordine � : ma l'ordine gradato di proposizione 
non comporta, come assume l'Amministrazione resistente, l'inammissibilit� 
della censura concernente il detto presupposto processuale. 
Infatti, rispetto ai motivi di ricorso per cassazione, con cui si sottopongono 
questioni rilevabili di ufficio, come quelle dell'incompetenza per 
materia del giudice, non pu� discutersi della ritualit� della proposizione 
subordinata, non potendo avere, l'ordine gradato proposto dal 
ricorrente, efficacia alcuna, stante il potere-dovere di rilevazione d'ufficio 
che compete al Giudice .in ordine a tali questioni. 

Con il detto mezzo i ricorrenti denunziano violazione del combinato 
disposto degli artt. 29 e 30 del d. 1. 7 agosto 1936, n. 1639, e 37, 
ult. comma, del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, per avere la Sezione (della 
Commissione Provinciale delle Imposte dirette ed indirette di Forli) 
competente esclusivamente per le questioni estimatorie pronunciato 
sulla questione preliminare del diritto, la cui risoluzione doveva essere, 
invece, richiesta alla Sezione speciale di diritto. 

L'Amministrazione resistente contrasta l'ammissibilit� di detta cen


sura e rileva che essa sarebbe generica, tanto da non consentire di 

individuare quale sia la questione preliminare� di diritto decisa con 

violazione delle norme sulla competenza. Ma l'eccezione � infondata, 

perch� lo svolgimento del processo e gli stessi motivi del ricorso pun


tualizzano le questioni di diritto prospettate dalle parti e risolte dalla 

Sezione in sede di valutazione. 

Tali questioni di diritto concernono precisamente il quesito se, 

nell'ipotesi di trasferimento di un'area con attuale destinazione agricola 

ma avente attitudine di area fabbricabile -attitudine peraltro quanto 

meno limitata da vincoli negoziali di inedificabilit� -per l'applicazione 

dell'imposta di registro sul trasferimento sia obbligatoria l'adozione del 

automatica, pur in presenza di una denuncia del contribuente per un 

valore superiore; nell'altra la disputa sembrava piuttosto puntualizzata 

sulla rilevanza, ai fini della valutazione -ed anche, a quanto sembra, in 

relazione al disposto dell'art. 43 della legge di registro -di oneri costi


tuiti sul bene contestualmente al trasferimento dello stesso). 

�: auspicabile, perci�, che intervenga un ulteriore chiarimento da parte 

della' Suprema Corte, perch� la materia possa ricevere una definitiva si


stemazione concettuale, ai fini della quale andrebbe anche tenuto conto 

delle precisazioni inerenti all'ambito delle contestazioni proponibili, in 

tema di valutazione, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, del r. d. n. 1639 

del 1936. 

Al riguardo, invero, l'orientamento giurisprudenziale appare conso


lidato nel senso che l'adozione, in sede di valutazione, di criteri non 

conformi a legge, d� luogo ad un vizio denunciabile dinanzi ai tribunali 

ordinari a norma dell'art.. 29 citato (cfr. Cass., 28 marzo 1966, n. 821, in 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

riterio automatico di valutazione stabilito per i fondi rustici o si debba 

o si possa) utilizzare il sistema di stima in concreto con riferimento ai 
�rezzi correnti, sistema dalle norme in vigore mantenuto fermo per le 
ree fabbricabili. Questo Supremo Collegio, infatti, ha gi� avuto modo 
i stabilire che la determinazione dei criteri di valutazione dei trasfeimenti, 
ai fini della applicazione delle imposte sugli affari, costituisce 
n'operazione giuridica di interpretazione della legge e non un'operaione 
tecnica di accertamento di valore (Cassazione 19 luglio 1965, nu1ero 
164). 
Altra questione di diritto sorta e risolta nella controversia in 
same concerne appunto se nell'ipotesi del cennato trasferimento, la 
:mtemporanea costituzione, sull'area trasferita, di servitus non aedifi:
zndi e l'obbligo assunto dall'acquirente di mantenere l'attuale destiazione 
agricola del terreno, a vantaggio dei terreni contigui della 
enditrice, debbano o meno essere considerati oneri inerenti allo imtobile 
tftlsferito, incidenti sull'intrinseco valore venale, del trasferitento 
ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (a tale que:
ione si riferisce appunto il secondo mezzo di ricorso). 

La decisione su dette questioni spetta alla Sezione per le contro


ersie di diritto della Commissione Provinciale delle imposte territo


.almente competente, a norma dell'art. 30 r. d. 7 agosto 1936, n. 1639. 

e 
Sezioni per le controversie di diritto delle Commissioni Provinciali 

mo state costituite appunto per il compito di provvedere su tutte le 

mtroversie relative all'applicazione della legge: locuzione, questa, 

nplissima, che bene � stata interpretata nel senso che la Sezione � 

>mpetente a determinare la norma giuridica da applicare per la rego


.re tassazione dell'atto e ad interpretare la norma, cosi determinata, 

fini 
dell'esatta aoPplicazione di essa. 
L'attribuzione di dette questioni alla Sezione controversie di ditto 
non ha dato luogo, peraltro, alla costituzione di un autonomo 

1esta Rassegna, 1966, I, 913, ove, in nota, ulteriori richiami, nonch�, pi� 

centemente, Cass. 7 gennaio 1967, n. 58 e Cass. Sez. Un. 8 maggio 1967, 

896, Riv. leg. fisc., 1967, 1099 e 1931), e ci� nel presupposto, ovvia


ente, che la scelta di quei criteri debba operarsi dalle stesse commis


mi, cui spetta di procedere alla valutazione. 

E, pertanto, se � vero che il ricordato indirizzo si riferisce all'ipotesi 

cui vengano in rilievo criteri giuridici strettamente connessi alla valu


zione, e cio� criteri la cui applicazione si concreti nella stessa attuazione 

illa stima (sicch� non siano ipotizzabili la .trasformazione in controver


1, sia pur pregiudiziale, della questione che in merito si ponga, e la con


guente scissione del giudizio sui criteri da quello sulla estimazione 

1 cespite), non pu� tuttavia non rilevarsi che un problema, quanto meno 

coordinamento nel sistema, dovrebbe prospettarsi anche in riferimento 

le questioni che attengono alla qualificazione dei terreni: nel senso cio�, 


J 

1052 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

organo di giurisdizione. Le norme di funzionamento di detta Sezione 
parlano espressamente di competenza delle altre Sezioni della Commissione 
provinciale delle imposte e, nel complesso, considerano la Sezione 
per le controversie di diritto come un organo della Commissione stessa, 
particolarmente specializzato, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali 
attribuite alia Commissione. 

Non si pu� dubitare, d'altra parte, che la ripartizione di funzioni 
tra le Sezioni, con l'attribuzione alla Sezione di diritto delle controversie 
relative all'applicazione della legge, abbia rilievo giuridico 
esterno: � infatti, previsto un ordine processuale specifico per l'attivit� 
di detta Sezione, le cui decisioni sono impugnabili, in secondo grado, 
dinanzi alla Commissione Centrale. 

Le attribuzioni della Sezione di diritto danno luogo quindi ad una 
competenza per materia, con distinto ordine di gradi di giurisdizione: 
competenza inderogabile, la cui violazione � causa, secondo i principi 
generali di diritto, di nullit� della pronuncia emessa da altllo organo 
giurisdizionale, sia pure facente parte della medesima Commissione 
Provinciale. 

� da rilevarsi, per�, che quando la questione di diritto si ponga 
come pregiudiziale ad una questione di valutazione, di competenza dell'apposita 
Sezione per le estimazioni, lo sdoppiamento di competenze 
sull'unica controversia comporta necessariamente che il giudizio di 
estimazione debba essere sospeso fino alla decisione definitiva della 
questione giuridica, secondo l'ordine giurisdizionale per essa stab�lito. 

Il che comporta, nella specie, che, cassata per la rilevata ragione 
di nullit� la sentenza impugnata, emessa dalla Commissione Centrale 
quale giudice di legittimit� rispetto alla decisione (in grado di appello) 
della Sezione per le valutazioni della Commissione Provinciale delle 
imposte di Forl�, la controversia dev'essere rimessa alla medesima Se-

e se ne fa un cenno soltanto per sottolineare la gi� esposta esigenza di 

un ulteriore approfondimento in materia, che la detta qualificazione e la 

conseguente scelta dei criteri (stima automatica o stima sulla base dell'or


dinario accertamento del valore venale) costituiscano operazione giuridica 

autonoma, sia pur pregiudiziale, per l'individuazione delle disposizioni di 

legge applicabili nei singoli casi, si che possa la controversia al riguardo 

ritenersi di diritto e devoluta �alla cognizione dell'apposita sezione della 

commissione provinciale, ovvero, al contrario, che la scelta medesima debba 

considerarsi operazione intimamente compenetrata in quella di determina


zione del valore, che pu� in s� racchiudere quella volta all'accertamento 

delle obiettive qualit� del bene, s� che debba conseguentemente dirsi che 

l'unitario inscindibile giudizio vada reso dalle commissioni di valutazione, 

fermo restando, naturalmente, quel sindacato dei tribunali ex art. 29, terzo 

comma, citato, sul punto della conformit� .a legge dei criteri adottati per 

pervenire alla determinazione della natura del bene. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1053 

ione valutazioni, che � il giudice competente a provvedere sulla quetione 
di valutazione nel suo complesso; ma detta Sezione, per poter 
ravvedere alla valutazione del trasferimento, dovr� previamente acquiire 
la decisione irrevocabile, che sulle cennate questioni di diritto 
ovr� emettere la competente Sezione di diritto o, in caso di impugnaione, 
il giudice superiore, secondo l'apposito ordine di giurisdiione. 
(Omissis). 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 19 settembre 1967, n. 2184 -Pres. 
Flore -Est. Restaino -P. M. Di Majo (conf.). Ministero Finanze 
(avv. Stato Soprano) c. Quagliarini (avv. Tosatti). 

nposte e tasse in genere -Commissioni delle imposte -Decisioni della 
commissione centrale -Ricorso in Cassazione -Termine -Decorrenza. 


(Cost., art. 111; c. p. c., artt, 325, 360, 362; r. d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 34, 
38, 45, 46, 47). 

nposte e tasse in genere -Commissioni delle imposte -Imposte indirette 
sui trasferimenti -Controversie di valutazione -Decisioni 
della commissione provinciale -Ricorso alla commissione centrale Inammissibilit� 
-Ricorso all'a.g.o., ai sensi dell'art. 29 del d. 1. 
7 agosto 1936, n. 1639, e ricorso in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 
della Costituzione -Ammissibilit�. 

(Cost., art. 111; d. 1. 7 agosto 1936. n. 1639, art. 29). 

Il termine di sessanta giorni, per ii ricorso in Cassazione avverso le 
!Cisioni della Commissione centrale delle imposte, decorre, anche per 
!l.mministrazione, dalla data di notifica delle decisioni stesse al contriiente, 
e non da quella del loro ricevimento da parte dell'Ufficio a 
guito dell'invio fattone dalla segreteria della Commissione (1). 

(1) In senso conforme cfr. Cass. 6 giugno 1967, n. 1236, che pu� legrsi 
in Riv. leg. fisc. 1967, 1998; in generale, ed anche per l'inapplicabilit� 
giudizi, diversi da quelli dinanzi alle commissioni, delle norme che 
r questi pongono all'ufficio particolari oneri di tempestiva notifica delle 
csioni, cfr. Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 363 ss. e 473 ss., ove ulteriori 
�erimenti. 

I 


I 


i 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Le decisioni delle commissioni provinciali deUe imposte, relative 
alla determinazione del valore per l'applicazione delle imposte indirette 
sui trasferimenti, sono definitive, e contro di esse, mentre sono dati il 
ricorso all'autorit� giudiziaria, ai sensi dell'art. 29, terzo comma, del 

d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, ed il ricorso immediato in Cassazione, ai 
sensi dell'art. 111 della Costituzione, non � ammesso il ricorso alla commissione 
centrale delle imposte, che difetta di giurisdizione nella materia 
(2). 
(Omissis). -L'eccezione di inammissibilit� del ricorso, che i resistenti 
hanno sollevato nel corso della discussione orale sotto il profilo 
della tardivit� della sua proposizione, per essere stato cio� notificato 
oltre il termine di sessanta giorni dalla 11otizia della decisione della 
Commissione Centrale delle imposte, � fondata. 

Ben vero che dagli atti di causa risulta .che la decisione della Commissione 
Centrale emessa nei confronti dei Quagliarini pervenne all'Ufficio 
del Registro il 15 maggio 1965 e che il ricorso per cassazione 
� stato proposto dall'Amministrazione delle iFnanze solamente il 17 luglio 
successivo, ma non � dato da questo solo rilievo inferire la tardivit� 
e quindi la inammissibilit� della impugnazione. 

Dal combinato disposto degli artt. 34, 38, 45, 46 e 47 del r. d. 
8 luglio 1937, n. 1516, contenente norme sulla costituzione il funzionamento 
delle Commissioni amministrative per le imposte dirette e per 
le imposte indirette sugli affari, si evince che il termine per impugnare 
le decisioni delle Commissioni decorre, sia per il contribuente che per 
l'Ufficio delle Imposte, dalla notificazione delle decisioni stesse. Infatti, 
sia che si tratti di decisioni della Commissione di prima istanza che di 
quella provinciale, � dall'avvenuta notificazione di esse al contribuente 
che decorre, anche per l'Ufficio, il termine per la impugnazione. Il quale 
non pu� farsi coincidere, come termine iniziale nei confronti dell'Ufficio, 
con la data di ricevimento della decisione trasmessa dalle segreterie 
delle commissioni, perch� tale data assume rilevanza ai soli fini dell'obbligo 
imposto all'ufficio di osservare, con decorrenza da essa e con 
le decadenze all'uopo stabilite, i termini per la notificazione della decisione 
e per le comunicazioni al contribuente. 

In tema di impugnazione delle decisioni delle commissioni tributarie 

da parte dell'Ufficio delle Imposte o di Registro la legge prevede infatti 

la notificazione, a cura dell'ufficio, della decisione al contribuente, il 

deposito dell'atto di impugnazione presso la Commissione superiore 

(2) Cfr., conforme, Cass., Sez. Un., 24 gennaio 1967, n. 211, retro, 154. 
ed i vi ulteriori richiami. 
I!:. 
I-d 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1055 

la comunicazione dell'impugnazione al contribuente a meno che essa 
on sia stata data in occasione della notificazione della decisione. 
Questa costituisce dunque un onere che l'ufficio deve adempiere ai 
ni della proponibilit� della impugnazione. 

Analogamente � a dirsi per il ricorso per cassazione avverso la 
ecisione della commissione centrale delle imposte, per il quale non � 
mfigurabile un inizio di decorso del termine diverso da quello della 
otificazione, a seconda che il ricorrente sia il contribuente o l'Ammiistrazione. 
Il ricorso in Cassazione, tanto se proposto a norma dell'arti)
lo 362 cod. proc. civ. contro le decisioni in grado di appello o in unico 
rado di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, 
uanto se proposto a norma dell'art. 111 della Costituzione, che ha esteso 
t impugnabilit� con tale rimedio, per violazione di legge, a tutti i 
rovvedimenti giurisdizionali di carattere decisorio, non pu� prescinere, 
per quanto riguarda i termini e le modalit� dell'impugnazione, 
all'osservanza del disposto dell'art. 325, che prevede, per tutte le parti, 
t sessanta �giorni della notificazione della decisione, il termine utile 
er ricorrere. 

Essendo stata, nella specie, la decisione della Commissione centrale 
otificata, a cura dell'ufficio, ai contribuenti Quagliarini Annunziata e 
ito il 20 maggio 1965 e a Quagliarini Elda il 22 successivo, ritualtente 
proposto � da ritenere il ricorso per cassazione da parte della 
mministrazione, notificato ai primi due il 17 e alla terza il 15 luglio 
:illo stesso anno. 

Nel merito, con l'unico mezzo di annullamento l'Amministrazione 

corrente denuncia il difetto di giurisdizione della Commissione Cen


ale rispetto alla decisione impugnata e deduce che la pronuncia della 

ommissione provinciale, essendo intervenuta in sede di valutazione in 

.ateria di imposte indirette, aveva carattere definitivo e, come tale, era 

o.pugnabile per violazione di legge non gi� davanti alla Commissione 

entrale, priva di giurisdizione di mera legittmt� nelle vertenze di 

:i.lutazione, sibbene con il rimedio del ricorso per cassazione a norma 

~ll'art. 111 della Costituzione. 

La censura � fondata. 

Per stabilire se la commissione centrale abbia, nel caso in esame, 

.udicato nei limiti posti dalla legge alle sue attribuzioni, occorre rife


rsi al sistema processuale tributario che disciplina la risoluzione in 

.a amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria 

l i contribuenti. Il titolo IV del r. d. 7 agosto 1936, n. 1639 distingue, 

tal proposito, le controversie relative alla applicazione delle imposte 

.rette, con esclusione di quelle sui terreni, dalle controversie relative 

le imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza. 

Le prime sono demandate, in prima istanza, alle commissioni di


rettuali e, in appello, alle commissioni provinciali, le quali giudicano 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

su qualsiasi contestazione, di fatto o di diritto, che insorga sull'applicazione 
dell'imposta, ammettendosi contro le decisioni di seconda istanza 
e � nei casi contemplati dalla legge � il ricorso alla commissione centrale 
delle imposte dirette (art. 22). 

Per le controversie, invece, relative alle imposte indirette sui trasferimenti 
della ricchezza, la competenza delle commissioni amministrative 
� regolata in modo diverso. 

Dispone infatti l'art. 29 che, ove si tratti di controversie che si 
riferiscono alla determinazione del valore, la competenza spetta in primo 
grado alla commiss�one distrettuale e in secondo grado alla commissione 
provinciale, il cui giudizio su tali questioni ha carattere definitivo, salvo 
il ricorso all'autorit� giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento 
ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione 
del valore. N� si pu� sminuire il valore della qualificazione 

� definitiva � dato al provvedimento della commissione provinciale, qualora 
si consideri che essa � giudice di appello. 
Tutte le altre controversie relative alla applicazione della legge sono 
decise, secondo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso art. 29, in 
primo grado dalla commissione provinciale e in secondo grado dalla 
commissione centrale. 

Il sistema della legge � quindi nel senso di devolvere le sole controversie 
in tema di valutazione alle commissioni, ordinarie distrettuali 
in prima istanza e provinciali in appello, composte secondo i criteri di 
cui agli artt. 24 e 25, escludendo per tali decisioni, emesse cio� nel 
giudizio di valutazione, la possibilit� di impugnativa per vizi di legittimit� 
davanti alla Commissione Centrale e attrbuendo invece la cognizione 
delle altre controversie, involgenti questioni di diritto, in primo 
grado alla commissione provinciale con la speciale composizione prevista 
dall'art. 30 e in secondo grado alla Commissione centrale, la quale � 
confi�gurata in materia soltanto come giudice di appello. 

Tale sistema, proprio della materia delle imposte indirette, spiega 
la limitazione che l'art. 22 -a proposito degli organi chiamati a risolvere 
le controversie relative all'applicazione delle imposte dirette cui 
l'art. 28 rinvia per la risoluzione delle contestazioni in tema di imposte 
di registro e di successione, pone in ordine alla impugnabilit� 
delle decisioni delle commissioni provinciali, stabilendo che queste sono 
soggette a ricorso davanti alla commissione centrale � nei soli casi 
contemplati dalla legge �. 

Nella specie, la Commissione centrale, la quale ha pronunciato su 
ricorso avverso la decisione della Commissione provineiale emessa in 
sede di valutazione e in grado di appello dalla decisione della Commissione 
distrettuale, era carente di giurisdizione. 

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto 
cassata senza rinvio. -(Omissis). 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA 'l'RIBUTARIA 1057 

~ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2565 -Pres. 
Favara -Est. Leone -P. M. Toro (conf.) -Ministero Finanze (avv. 
Stato Peronaci) c. Centrale del Latte di Modena (avv. Moschella). 

mposta di registro -Prescrizione -Interruzione -Richiesta di imposta 
suppletiva per importo minore di quello dovuto -Efficacia interruttiva 
rispetto all'effettivo pi� ampio contenuto dell'obbligazione 
d'imposta -Sussiste. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 136, 140, 141). 
mposta di registro -Atto contenente pi� disposizioni anche indipendenti 
(atto plurimo) -Obbligazione di imposta -� unica -Richiesta 
di imposta suppletiva riferita ad una sola delle diverse disposizioni Efficacia 
interruttiva rispetto all'unico credito relativo a tutte le 
disposizioni -Sussiste. 

(r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, artt. 9, 73, 140, 141). 
All'ingiunzione con la quale � intimato il pagamento di un'im1osta 
suppletiva di registro va riconosciuta efficacia interruttiva della 
1rescrizione del diritto di credito dell'Ammnistrazione quale esso � 
x lege e non gi� nei soli limiti di cui alla richiesta, che risulti erronea, 
ormulata con l'ingiunzione stessa. Pertanto, nel nuovo termine precrizionale 
conseguente all'operata interruzione, l'Amministrazione pu� 
.lteriormente riesaminare le precedenti liquidazioni e notificare altra 
ichiesta di imposta suppletiva per il maggiore importo effettivamente 
.ovuto (1). 

L'obbligazione per l'imposta di registro � unica anche nel caso di 
egistrazione di un atto plurimo, cio� contenente pi� convenzioni anche 
ridipendenti; conseguent~mente, aLl'ingiunzione intimata per un'imposta 
uppletiva liquidata con riguardo ad una sola delle convenzioni deve 
iconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione rispetto al credito 
ributario nella pienezza del suo unico oggetto, e perci� anche per quetla 

�arte di esso riferibile alle altre disposizioni, e pur quando queste, in 
ede di registrazione, siano addirittura sfuggite alla tassazione (2). 
(1-2) Lineare applicazione, anche nella considerazione della struttura 
nitaria dell'obbligazione d'imposta pur nel caso di atto contenente pi� 
isposizioni, del generale principio, ricordato in motivazione, secondo cui 
interruzione della prescrizione investe il rapporto nella sua unit�, s� che 
ve i fatti interruttivi siano 'Operanti a favore di entrambe le parti, � tanto 

contribuente che la Finanza possono rimettere in discussione e riesami



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

(Omissis). -Con il primo mezzo, l'Amministrazione ricorrente 
denunzia violazione degli articoli 136, 140, 141 della legge di registro e 
falsa applicazione dell'art. 9 della stessa legge, e sostiene che a torto 
la Corte di merito ha ritenuto che nella specie l'effetto interruttivo della 
notificazione dell'ingiunzione fiscale in data 6 febbraio 1956, e della 
conseguente opposizione, dovesse restare limitata al solo profilo cui 
l'opposizione si riferiva. Infatti � principio consolidato che quando il 
contribuente non accetta la pretesa fiscale dell'Ufficio in relazione alla 
registrazione di un atto, la prescrizione resta interrotta su tutte le 
questioni relative alla materia tassabile, qualunque sia il motivo dell'opposizione 
del contribuente. 

Al riguardo, osserva l'Amministrazione, nessun effetto spiega la 
norma dell'art. 9 della legge del registro, che si limita a dare disposizioni 
circa la tassazione di atto plurimo, ma non regola la prescrizione 
del diritto della Finanza. 

La societ� resistente ha eccepito l'inammissibilit� e l'irrilevanza del 
mezzo ora riassunto, in quanto la censura in esso contenuta attiene all'effetto 
interruttivo dell'opposizione del contribuente, mentre la sentenza 
impugnata ha ravvisato il fatto interruttivo nell'ingiunzione 
notificata dalla Finanza: sicch� mentre tale fatto decisivo non formerebbe 
oggetto di contestazione da parte della ricorrente, la censura si 
appunterebbe su fatto non decisivo e non esaminato dal giudice di 
merito. 

L'eccezione non ha pregio. Non sussiste, in punto di fatto, l'addotto 

divario tra evento interruttivo ritenuto dalla Corte d'appello (ingiun


zione) ed evento interruttivo considerato nel mezzo di impugnazione 

(opposizione all'ingiunzione). Si legge nel motivo in esame: �La Corte 

d'appello di Bologna nella denunziata sentenza non pare aver dubitato 

che, avendo l'Ufficio notificato ingiunzione il 6 febbraio 1956, ed avendo 

la societ� contribuente proposto opposizione, si ponesse l'ipotesi di una 

interruzione della prescrizione triennale per l'azione della Finanza �. 

nare, .senza limitazione alcuna, tutta la mater~a tassabile, e la Finanza 
pu� anche aggravare la misura richiesta della tassazione ... � (Cass. 23 luglio 
1960, n. 2117, Riv. leg. fisc., 1960, 1840; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 
1963, n. 383, Giust. civ., 1963, I, 2177; Cass. 28 giugno 1963, n. 1769, Riv. 
leg. fisc., 1963, 2010). Cfr., inoltre, in materia, Cass. 15 dicembre 1966, 

n. 2945, retro, 289, ed ivi ulteriori richiami. 
In riferimento all'unicit� dell'obbligazione d'imposta nel caso di pi� 
convenzioni racchiuse in uno stesso atto, e per il connesso concetto di 
parte contraente, ai fini di cui all'art. 93 n. 1 della legge organica, cfr. 
Relaz. Avv. Stato, 1961-65, II, 430; id., 1951-55, I, 495, e giurisprudenza 
ivi citata. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

Di conseguenza non pu� fondatamente affermarsi che l'Amministraone 
ricorrente abbia riferito l'effetto interruttivo all'opposizione del 
mtribuente e non all'ingiunzione della Finanza. 

In secondo luogo deve osservarsi che nella sentenza impugnata il 
1tto interruttivo non � esattamente determinato, e ci� perch� la con'
stazione era incentrata non sulla sussistenza o meno del fatto interrutvo, 
fosse esso l'ingiunzione o l'opposizione, bens� sull'estensione da 
;tribuire all'effetto interruttivo, se cio� esso dovesse riguardare la 
~etesa fiscale come liquidata in concreto con l'ingiunzione del 1956 
;>pure la pretesa fiscale nella generalit� del suo possibile contenuto 

r: lege. 
Passando, quindi, all'esame del merito della censura, la Suprema 
orte la giudica fondata. 

L'imposta di registro � dovuta per effetto della registrazione delatto, 
intesa come formalit� che, eseguita nel modo stabilito nell'arti>
lo 73 1. reg., accerta la legale esistenza degli atti in genere ed imprime 
.le scritture private la data certa di fronte ai terzi (art. 2 1. reg.). 

Tale formalit� � sufficiente perch� nasca l'obbligazione di pagare 
. imposta di registro. L'accertamento del tributo, indicato nella legge 
>me � liquidazione della tassa �, sia esso un momento logico della 
~gistrazione, sia invece, come appare pi� coerente con la disciplina 
Jsitiva vigente, un atto giuridicamente autonomo dalla registrazione, 
irve a dare la concreta espressione monetaria del debito d'imposta 
l� sorto. 

Tale accertamento comporta anzitutto la determinazione del con!
nuto dell'atto-documento presentato alla registrazione, l'accertamento 
.o�, alla stregua dei criteri propri della legge di registro, della natura 

dell'oggetto dell'atto-negozio, rappresentato nel documeQto. 
In conseguenza di questa struttura dell'obbHgazione tributaria na:
ente dalla registrazione, se l'atto registrato contiene pi� convenzioni 


non importa qui distinguere se le convenzioni siano connesse o indiendenti 
-e l'Ufficio, per errore, accerta il tributo in relazione al 
mtenuto di una di esse, e non al contenuto di tutte, si ha un divario 
�a l'obbligazione legale quale � secondo le norme applicabili e l'accertmento 
compiutone in concreto dall'Ufficio con violazione di legge, 
ivario che viene eliminato con la richiesta dell'imposta suppletiva, aplicabile 
-nella stessa definizione che ne d� l'art. 7 della legge del 
~gistro -anche in caso di errori ed omissioni sui titoli tassabili, 
.sultanti dall'atto registrato. L'imposta suppletiva, cio�, sul presupposto 
le l'accertamento del tributo, a causa di errore o omissione, � contra 
~gem, tende a sostituire l'accertamento viziato con altro conforme a 
igge, nell'ambito dell'unica obbligazione tributaria costituitasi con la 

~gistrazione. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ci� posto, all'ingiunzione notificata dall'Ufficio per la riscossione 
dell'imposta suppletiva, deve riconoscersi efficacia interruttiva della 
prescrizione estintiva del diritto di credito della Fi~anza, quale esso � 
ex lege, non qual'� indicato nella .prima erronea liquidazione dell'imposta; 
e, di conseguenza, nel nuovo periodo prescrizionale conseguente 
all'interruzione cos� provocata, l'Amministrazione finanziaria legittimamente 
esercita la facolt� di rivedere le precedenti liquidazioni e di 
notificare ulteriore richiesta di imposta suppletiva, sulla base della registrazione 
dell'unico atto, che gi� ha dato luogo alla liquidazione contestuale 
ed alla prima richiesta di imposta suppletiva, e legittimamente 
pu� pretendere di liquidare il supplemento, per la registrazione di un 
atto contenente convenzioni diverse, in considerazione anche di un 
negozio non valutato nelle precedenti liquidazioni come titolo tassabile. 

A diverso avviso non pu� condurre la osservazione, a torto ritenuta 
decisiva dalla Corte di merito, che, secondo il disposto dell'art. 9 leg. 
reg., se in un atto sono comprese �pi� disposizioni indipendenti, ciascuna 
di esse � sottoposta ad imposta come se formasse un atto distinto. La 
norma adotta un procedimento di finzione ( � come se formasse... �) solo 
all'effetto della determinazione del � quantum � d'imposta dovuta, ma 
non esclude n� pregiudica la considerazione unitaria della tassazione, 
conseguente all'unicit� della registrazione -unico fatto costitutivo 
dell'obbligazione tributaria -a tutti gli altri effetti dalla norma non 
contemplati e, quindi, anche all'effetto dell'interruzione della prescrizione. 


In definitiva deve affermarsi che, unica essendo l'obbligazione tributaria 
anche in caso di registrazione di un atto plurimo, i fatti ,interruttivi 
della prescrizione estintiva mantengono in vita il credito della 
Finanza nella pienezza del suo unico oggetto, anche se questo sia stato, 
per errore, determinato quantitativamente in relazione ad una sola 
delle diverse convenzioni contenute nell'atto registrato e se i fatti interruttivi 
hanno riferimento a tale concreta (ma erroneamente parziale) 
determinazione quantitativa: principio, questo, che, sia pure in termini 
non .perfettamente aderenti alla fattispecie in esame, ha trovato applicazione 
nelle sentenze di questo Supremo Collegio (Cass. 28 giugno 1963, 

n. 1769, 18 febbraio 1963, n. 383), affermanti che in conseguenza di 
fatti interruttivi della prescrizione, operanti a favore di entrambe le 
parti, tanto il contribuente quanto la Finanza .possono rimettere in discussione 
e resaminare, senza limitazione alcuna, tutta la materia 
tassabile, e la Finanza pu� anche aggravare la misura richiesta della 
tassazione e richiederne la commisurazione in base ad una diversa 
aliquota. -(Omissis). 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 21 ottobre 1967, n. 2572 -Pres. Stella 

Richter -Est. Pascasio -P. M. Gentile (conf.). -Traschetti (avv. 

Zegretti, Bolleto) c. Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli). 

nposta di re~istro -Appalto -Vendita -Criteri di discriminazione Concetto 
di ordinaria produzione. 

(1. 19 luglio 1941, n. 771, >1rt. 1, quinto comma). 
Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della l. 19 luglio 1941, n. 771, 
i qualificato di vendita, ai fini tributari, indipendentemente dal valore 
!i mate1�iali rispetto a quello della mano d'opera, il contratto col quale 
ia ditta si obbliga a consegnare cose che costituiscono oggetto della 
a ordinaria produzione, intesa questa come ordinaria organizzazione 
dustriale ed attrezzatura tecnica funzionanti indipendentemente dalla 
~hiesta dei singoli committenti (1). 

(Omissis). -Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione 
!gli artt. 1655 ss.c.c. 5, 13 e 14 della 1. 2 luglio 1949, n. 408; 1 della 
19 luglio 1941, n. 771, e dell'art. 8 del r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, 

relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., deducendo che erroneamente 

Corte di appello avrebbe tratto da elementi esteriori il convinciento 
che la ditta fabbrica abitualmente grandi impianti di riscaldaento, 
mentre, ai fini tributari, la valutazione deve compiersi esclusi1mente 
in base all'atto da assoggettare all'imposta. Non poteva, poi, 
;enere che prevalesse la fornitura di materiali sulla prestazione d'ope' 
senza ammettere le prove che erano state offerte al riguardo. 

Anche queste censure non sono fondate. 

La Corte di merito, infatti, ha considerato il contratto de quo 

me vendita ai fini tributari alla stregua del criterio enunciato dal


1rt. 1, quinto comma, della citata legge n. 771 del 1941, secondo H 

tale sono tali i contratti con cui una ditta si obbliga di consegnare 

se che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione, intesa 

testa come ordinaria organizzazione industriale ed attrezzatura tee


(1) Principio da ultimo ribadito da C'ass. 18 ottobre 1966, n. 2502, Riv. 
7. fisc. 1967, 255, secondo cui, peraltro, i criteri di discriminazione tra 
ndita ed appalto, fissati dall'art. 1 della legge n. 771 del 1941, sarebbero 
plicabili anche se oggetto della prestazione dedotta in contratto sia un 
us perfectum, purch� questo -cos� sembra potersi desumere -si pre1ti 
come il risultato � dell'impiego, espressamente considerato nel con1tto, 
di materiali e di lavoro�. 
Sul concetto di ordinaria produzione, in particolare, cfr., R. SEMBIANTE, 
oduzione ordinaria, produzione di serie e produzione specializzata ...., in 
esta Rassegna, 1965, I, 796, in nota a Cass. 25 maggio 1965, n. 1036. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

nica, funzionanti indipendentemente dalla richiesta dei singoli committenti. 
Ed ha tratto un simile convincimento dall'esame dei documenti 
hinc et inde prodotti, fra cui un certificato della Camera di Commercio 
di Torino, e dei documenti contabili della ditta, da cui risulta appunto 
che il Traschetti produce ed installa grandi impianti di riscaldamento 
costituiti da caldaie, tubazioni, radiatori, ecc., prodotti con propria 
particolare attrezzatura tecnico-industriale, esattamente rilevando, al 
riguardo, che per la qualificazione di appalto, sarebbe occorsa l'esecuzione 
di un opus cui l'attrezzatura anzidetta non fosse idonea, ed occorresse 
far ricorso ad un'attrezzatura particolare, tale da dar vita ad una 
organizzazione di lavoro straordinaria, ipotesi questa esclusa nel caso 
in esame. 

Questa valutazione, che si ispira ad esatta applicazione del criterio 
giuridico di cui alla norma indicata, e non � inficiata da vizi di logica, 
sfugge al sindacato di questa Corte Suprema. Cos� identificata la ragione 
del decidere, si rivelava superflua ogni indagine probatoria sul valore 
di materiali rispetto a quello dell'opera, che si fa carico alla Corte di 
merito di avere omessa. -(Omis.sis). 

CORTE DI APPELLO DI GENOVA, 21 marzo 1967, n. 190 -Pres. Secco Est. 
Vasetti -Gambino (Avv. Catrambone) c. Ministero Finanze 
(Avv.ra Stato). 

Imposta generale sull'entrata -Accertamento dell'imponibile -Dichiarazione 
dei redditi -Valore probatorio. 

La dichiarazione annuale dei redditi, pur non valendo come prova 
legale al pari della confessione, ben pu� essere assunta, in sede di accertamento 
del volume degli affari ai fini dell'applicazione dell'imposta 
sull'entrata, quale elemento presuntivo di indiscutibile e decisiva rilevanza 
(1). 

(Omissis). -N�, infine, l'esame del merita pu� ritenersi precluso 
dall'ulteriore eccezione, disattesa dal Tribunale e riproposta dall'Amministrazione 
in questa sede, con la quale si assume che le dichiarazioni 
annuali dei redditi presentate dalla S. n. c. Sorelle Gambino ai fini 
delle imposte dirette, le cui risultanze sono state utilizzate per la 

(1) Valore probatorio della dichiarazione dei redditi. 
L'onesto cittadino che dopo molte �esitazioni e talvolta qualche interno 
compromesso si � deciso a sottoscrivere la solenne formula: � La presente 
� una dichiarazione completa e veritiera dei redditi e delle spese deduci


~ 


J 

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1063 

eterminazione del volume degli affari quale base imponibile ai fini 
ell'applicazione dell'I.G.E., sono da equipararsi alla confessione straiudiziale 
resa dalla parte e rivestono pertanto l'efficacia di prova legale 
1 ordine ai fatti con esse confessati. A tale assunto pu� invero 
Jndatamente obiettarsi, innanzitutto, che la dichiarazione tributaria 
on � inquadrabile nello schema negoziale della confessione, giacch�, 
1 contrario di questa, che � il prodotto di una libera e incoercibile 
eterminazione volitiva della parte -e che ripete la sua efficacia 
i piena prova proprio da una siffatta autodeterminazione del confi


ili ., � convinto di aver sottoscritto una dichiarazione che lo vincola sotto 
gni aspetto . 

L'uomo del diritto, per contro, � d'altro avviso. Poich� il processo di 
t!Certamento tributario � ritenuto un processo inquisitorio, e poich�, invece, 
1 confessione come prova legale � legata al principio della disponibilit� 
el diritto cui i fatti confessati si riferiscono ~art. 2733 e.e.), si � voluto 
egare alla dichiarazione il valore di una confessione. La sentenza annotta 
aderisce a questa opinione, che ha trovato larghi consensi in dottrina 
~fr. richiami in MORETTI, In tema di dichiarazione di imposta, nota a-sen:.: 
mza Corte App. Genova 24 luglio 1965, Giust. civ., 1965, I, 2329; particotrmente 
.A.LLORIO, Dir. proc. trib., IV ed., n. 117, 347). 

Tuttavia, la questione merita un riesame. In realt�, nell'attuale ordi


amento legislativo entrambi i presupposti dai quali parte la dottrina 

>pra accennata sono molto meno saldi che in passato. 

La cosi detta indisponibilit� del diritto, in materia tributaria, va oggi 

.dimensionata. Quando si osserva che il rapporto di imposta non � nego


.abile, perch� � la legge chi:i stabilisce P.obbligo, e n� il contribuente n� 

L Finanza possono derogare alle norme che fissano l'imposizione, si dice 

>sa esatta rispetto all'applicazione della norma al presupposto di fatto: ma 

on rispetto all'accertamento della base imponibile. Basti pensare alla 

Jssibilit� che l'imponibile sia definito con l'adesione del contribuente 

:.d. concordato): chiaro che, almeno su questo piano, il contribuente ha 

Jteri dispositivi, nel senso che la legge gli riconosce la facolt� di con


>rdare con l'Amministrazione una determinata cifra; cifra che le due 

uti liberamente discutono e determinano. Come rileva l'.A.LLORIO, anche 

t Finanza � tutti i giorni fa proprio quello che le si inibisce di fare: 

iscute, mercanteggia, transige coi contribuenti � (op. cit., p. 85). 

Queste contrattazioni .sono, anzi, legislativamente previste in tema di 

nposte indirette, dato che il valore da sottoporre a tassa pu�, ricorrendo 

.lune condizioni, essere stabilito �di concerto� fra Amministrazione e 

mtribuente (art. 41 Legge del registro). 

Quanto al carattere squisitamente inquisitorio del processo tributario, 

mviene rilevare che codesto tradizionale carattere � stato notevolmente 

1mpromesso, da un lato, dalla soppressione del potere delle Commissioni 

aumentare i redditi, dall'altro dall'introduzione del giuramento (art. 6 

5 gennaio 1956, n. 1; art. 121 t.u. n. 645 del 1958); un mezzo di prova che 

rrebbe giustificazione .solo in un processo strutturato in modo da affidare 

1a dichiarazione della parte un valore decisivo ( � I fatti su cui � prestato 

uramento si considerano rispondenti a verit� ., art. 67 1. 5 gennaio 1951, 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

tente � disposta dalla legge, per finalit� di carattere schiettamente 
pubblicistico, come un obbligo giuridico, munito di sanzione. Comunque, 
dovrebbe pur sempre rilevarsi -come ha fatto la sentenza impugnata 
-che � la confessione non � efficace se non proviene da 
persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscano� 
(art. 2731 c. c.), e che l'efficacia di t�ile mezzo di prova � istituzionalmente 
limitata al campo dei diritti disponibili, tra i quali, senza 
alcun dubbio, non rientrano quelli nascenti dal rapporto giuridico di 
imposta (donde la conseguenza -sottolineata al riguardo dalla dot


n. 1), affidamento incompatibile con lo scopo tipico del procedimento inquisitorio, 
mirante all'accertamento della verit� al di sopra e anche contro le 
dichiarazioni delle parti. 
Non v'� dubbio che il giuramento nippresenti una rimessione alla coscienza 
del �Contribuente: orbene, la coscienza �, sul piano morale, sottratta 
a qualsiasi forma di disposizione, ma � sicuramente libera, tradotta in 
termini di comportamento. 

Proprio in vista di questa libert� di comportamento, gli onorevoli 
BERTONI e TRABUCCHI, nella relazione al Senato sulla legge del 1956, videro 
un pericolo nel fatto � che possa l'ufficio rimettersi sic et simpliciter alla 
coscienza delle parti� (Relazione at Senato, in Le Leggi, 1956, I, p. 56): 
vale a dire, avvertirono chiaramente che il contribuente poteva sostanzialmente 
disporre, attraverso al giuramento, di fatti che avevano rilevanza ai 
fini dell'accertamento. 

La rea1't� � che il carattere confessorio della dichiarazione tributaria 
non trova pi�, allo stato attuale della legislazione, quegli ostacoli di 
struttura che in passato apparivano insormontabili. 

Conviene, d'altronde, aggiungere che le obiezioni alla natura confessoria 
della dichiarazione, basate sul rilievo che mancherebbe il requisito 
della spontaneit�, caratteristico dell'animus confitendi (cfr. recentemente 
Comm. Centr. Sez. VI, 10 giugno 1963, n. 100350, Riv. teg. fisc., 1965, 1014) 
sono in gran parte fondate su un equivoco. La volont� di dichiarare deve 
rimanere libera in ordine al contenuto (se non � libera, la confessione � non 
tato inesistente, quanto piuttosto revocabile ex art. 2732 e.e.); ma � chiaro 
che questa libert� non � infirmata dall'obbligo di emettere una dichiarazione, 
il cui contenuto � liberamente determinato dal dichiarante. 

La stessa confessione giudiziale non cessa di essere tale, sol perch� 
provocata (art. 228 c.p.c.). Non si � mai dubitato, del resto, che molti atti 
cos� detti � dovuti � possano concretare confessioni. Il ritrovatore di cosa 
mobile smarrita � certamente obbligato a consegnarla al sindaco indicando 
le circostanze del ritrovamente (art. 927 e.e.): ma ci� non toglie che il 
proprietario, in caso di contestazioni, possa avvalersi delle dichiarazioni del 
ritl'ovatore come di confessioni vere e proprie. Nello stesso modo, il capitano 
di una nave � certamente obbligato dalla 'legge a denunciare gli eventi 
straordinari della navigazione al comandante di porto: ma l'obbligatoriet� 
della denuncia non elimina il carattere di confessione stragiudiziale delle 
sue dichiarazioni (A. Firenze 25 giugno 1965, Giust. civ. Rep., 1965, voce 

� Confessione 
stragiuziale � n. 24). 
� bens� vero che la minacda di una azione civile (T. Bologna 10 no

PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 

:ina -che l'eventuale errore di fatto insito nella dichiaraziOne del 
)ntribuente, e immediatamente coglibile per la sua evidenza, dovrebbe, 
~ avvertito dall'Amministrazione Finanziaria, essere da questa cor~
tto e rettificato di propria iniziativa, anche senza la richiesta dell'in!
ressato, in ottemperanza all'inderogabile principio di diritto tributario 
er cui l'imposizione deve basarsi, esclusivamente, su quella precisa e 
en determinata situazione di fatto che costituisce il presupposto d'ogni 
.ngolo tributo, come tale individuato, con norme di carattere cogente, 
alla legge). 

embre 1964, Giur. it., 1965, I, 2, 308) o di una sanzione penale, pu� pesare 
il dichiarante, nel senso di indurlo a dire il vero: ma sarebbe un contromso 
rifiutare di prestare fede ad una dichiarazione di scienza, sol perch� 
;sa deve essere veridica sotto pena di sanzioni. Non ci sembra, quindi, 
;>provabile la sentenza 5 aprile 1962 del Tribunale di Livorno (Foro it., 
ep., 1963, voce � C:onfessione � n. 10) �Che escluse il carattere confessorio 
elle dichiarazioni, di un teste, rese in un processo penale, proprio perch� 
non rese spontaneamente, avendo il testimone l'obbligio giuridico di dire 

verit�, obbligo sanzionato pure penalmente �. 

Con maggiore esattezza, in un caso analogo il Pretore di Nard� (sent. 
7giugno 1962, Riv. dir. proc. civ., 1966, 711 con nota di FABBRINI-ToMBARI, 
ichiarazione contra se resa in un procedimento penale e confessione straiudiziale) 
escluse il carattere di confessione giudiziale non per l'obbligo 
i dire il vero, ma per mancanza di un rapporto processuale fra confitente 

interessato (In argomento cfr. ANDRIOLI, voce Confessione: dir. proc. civ., 
t .Novissimo digesto, vol. IV, 17). 

Alla luce di queste consider�azioni, l'ammissibilit� della confessione 
>me prova legale nel processo tributario, gi� affermata, del resto, da una 
Lltrita schiera di studiosi (PUGLIESE, La prova nel processo tributario 94 
!gg.; TESORO, Principi di dir. trib., 287; BUZZETTI, L'imposta sui redditi di 
.M. 65; MESIANO-PISCITELLI-CECCARELLI, Commento teorico-pratico 10) 
:quista oggi maggiore consistenza; e di questa evoluzione occorre tener 
mto, nel valutare gli effetti della dichiarazione del contribuente, sia nel 
rocesso tributario, sia in altri processi. 

Gli effetti � riflessi � della dichiarazione tributaria in processi extraibutari 
hanno formato oggetto, negli ultimi tempi, di frequenti esami d� 
arte della giurisprudenza e della dottrina, soprattutto in relazione a cause 
~a privati per risarcimento danni. � comprensibile che un responsabile per 
ttto illecito chiamato a risarcire danni di milioni per mancati guadagni 

per invalidit� permanente, faccia affidamento -per accertare il reddito 
~l danneggiato -sulle dichiarazioni da questi rese alla Finanza, ai fini 
;cali. Per determinare un reddito, infatti, quale elemento pi� idoneo di, 
na dichiarazione dei redditi, resa dallo stesso percipiente? 

La risposta data dalla dottrina e dalla giurisprudenza a questo interJgativo 
non fu, peraltro, cos� esplicita, come la sostanza confessoria della 
ichiarazione tributaria sembrava imporre. 

Le ragioni add-0tte dalla dottrina per negare alla dichiarazione il carat


're di una confessione stragiudiziale furono molteplici. Si disse che una 

mfessione pu� essere tale solo in quanto incida in un rapporto ben 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Ci� precisato, deve peraltro convenirsi, con la tesi subordinata 
dell'Amministrazione, accolta dal Tribunale, secondo cui le risultanze 
delle dichiarazioni annuali dei redditi, rese dalla s. n. c. Sorelle Gambino, 
pur non valendo come prova legale, ben potevano essere assunte, 
in sede di accertamento del volume degli affari ai fini dell'applicazione 
dell'I.G.E., quale elemento presuntivo di indiscutibile e decisiva rilevanza. 


Il convincimento del giudice pu� essere fondato, in base all'articolo 
2729 c. c., anche su una sola presunzione, che risulti grave e pre


definito; l'animus conjitendi �, infatti, unidirezionale; non sarebbe possibile 
sfruttare una �confessione fatta oggi, per un �oggetto attuale e concreto, 
in relazione a un rapporto diverso e di l� a venire � al quale la mente del 
dichiarante non pu� aver pensato � (MusATTI,. Appunto in tema di confessione, 
Foro it., 1957, I, 1321, in nota a Trib. Milano, 7 maggio 1957). 

La giurisprudenza ricalc� questi argomenti, l� dove escluse il carattere 
di �confessione stragiudiziale della dichiarazi�one, in quanto questa avrebbe 
per oggetto un rapporto diverso (Cass. 26 febbraio 1966, n. 890, Giur. it. 
Mass., 1966, 252); la natura e lo scopo cui la dichiarazione � predisposta 
impedirebbero che essa sia vincolante per altri rapporti (Cass. SS.UU. 6 
giugno 1960, n. 1482, Giur. it., 1961, I, 1, 170, con nota di GRECO, Valore 
probatorio nei giudizi civili della dichiarazione annuale dei redditi; cfr., 
inoltre, le decisioni richiamate nella citata nota in Gust. civ. 1965, I, 2328, 
cui adde Cass. 8 aprile 1961, n. 753, Giur. it. Mass., 1961, 206, e Cass. 20 
aprile 1961, n. 874 ivi, 242, 243). 

Queste osservazioni non convincono. Il fine della confessione � estraneo 
alla sua essenza. (C:ass. 30 maggio 1967, n. 1203, Foro it., Mass., 1967, 339). 

Solo una deformazione logica dell'animus potrebbe attribuirgli una 
unicit� di direzione. Giustamente � stato osservato che �ai fini della esistenza 
della confessione, occorre soltanto una dichiarazione che la parte 
faccia della verit� di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. 
Richiedere altri elementi, quale il riferimento della dichiarazione confessoria 
�ad un determinato rapporto, con la conseguente impossibilit� di 
far valere la dichiarazione stessa in un rapporto diverso, significa forzare i 
limiti della disposizione contenuta nell'art. 2730, comma primo, e.e., la 
quale, almeno per quanto attiene alla confessione stragiudiziale, non esige 
affatto che la dichiarazione sia inerente ad un rapporto attuale esistente 
tre le parti �. (ScARDACCIONE, Le prove, Torino 1965, 319). 

La stessa giurisprudenza ha, del resto, pi� volte avvertito che la semplice 
volont� di riconoscere l'esistenza di un fatto, indipendentemente 
dalle previsioni delle conseguenze (Cass. 19 gennaio 1965, n. 107, cit. e sentenze 
citate in Giust. civ., 1965, I, 2330) implica confessione. Che il confitente 
debba avere una chiara rappresentazione interna della propria dichiarazione 
� certamente esatto: ma tale rappresentazione si esaurisce nella 

consapevolezza di riconoscere la verit� di un fatto. 

Non occorre, in altre parole, che tutta la gamma delle conseguenze 

sfavorevoli sia presente alla mente del dichiarante; � sufficiente �Che il fatto 

sia sfavorevole nella realt� delle cose, in senso puramente obbiettivo. 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1067 

isa (prescindendosi, ovviamente, in tal caso, dall'ulteriore requisito 
ella concordanza, che presuppone il concorso di pi� presunzioni, posibile 
a norma della citata �disposizione di legge, ma non necessario) 
Cass. 19 luglio 1965, n. 1645, Mass. Foro it., 1965, 484). -Orbene, 
ome ha esattamente sottolineato il Tribunale, se presunzione grave � 
uella che offre una seria probabilit� di rispondenza alla verit� di 
itto, se presunzione precisa � quella che appare univoca, cio� non 
Ciscettibile di dare adito a deduzioni diverse e contrastanti, non pu� 
egarsi il ricorso di tali requisiti nel caso in discussione. Non pu�; 

Se cosi non fosse, il riconoscimento della verit� di un fatto nell'erronea 
ersuasione che esso sia favorevole �SUI piano giuridico, non costituirebbe 
mfessione: conclusione evidentemente inaccettabile, giacch� la soggettiva 
ualificazione giuridica di un fatto � irrilevante per il giudice. E non solo 
;sa � irrilevante come presupposto (soggettivo) della confessione, ma � 
ltrettanto irrilevante come oggetto della confessione medesima (Cass. 26 
ibbraio 1966, n. 602, Giur. it., Mass., 1966, 258). Ci pare, quindi, esatta l'osirvazione 
che � il confitente, il quale non abbia avuto coscienza del carat!
re sfavorevole del fatto, non � ammesso per questa ragione a invalidare 
1 propria dichiarazione� (FURNO, Enciclopedia del diritto, VIII, 893, voce 
Confessione: Dir. proc. civ.�; Cass. 19 ottobre 1962, n. 3040, Giur. it., 
'.ass., 1962, 1016). 

Spostata l'ind�gine sul carattere obbiettivamente sfavorevole di un 

1tto, par chiaro che nella realt� delle cose ben difficilmente un fatto 

~esenter� aspetti �cosi univocamente e indiscutibilmente favorevoli ad 

aa parte, da non poter formare oggetto di � confessione � in senso giu


dico. Il proverbio orientale, secondo il quale � La parola detta � la nostra 

:idrona, e quella non detta � la nostra schiava � non � solo una massima 

. saggezza, ma una regola giuridica, fatta propria dal diritto romano 

� Expressa nocent, non expressa non nocent �: MODESTINO, Dig. 50, 17, 195). 
Qualsiasi dichiarazione di verit� o di scienza, infatti, come qualsiasi 
:elta, offre lo svantaggio di non lasciare la possibilit� di una diversa di1iarazione. 
Per scendere dalle � Diversae regulae juris antiqui � alla con
�eta realt� moderna, neppur in una dichiarazione di redditi notevolmente 

disotto della realt� � da escludere un aspetto sfavorevole, quanto meno 
11 piano dei rapporti con gli istituti di credito o fornitori. Di questo roveio 
della medaglia sono perfettamente consapevoli gli �peratori commerali, 
i quali talvolta (il caso, ipotizza11o dall'.ALLORIO, op. cit., 350, � tutt'al


o che 
infrequente nella realt�), inflazionano i bilanci con utili inesistenti, 
fine di prolungare artificiosamente la vita di una societ�. Nel qual caso, 
nostro avviso, � assai dubbia la stessa ritrattabilit� della dichiarazione 
ir errore, giacch� questo consiste in una falsa rappresentazione della 
!alt� nella mente del dichiarante, mentre nel caso ipotizzato vi sarebbe 
.ggettivamente una esatta rappresentazione della realt�, e una dichiaraone 
obbiettivamente falsa. 

Devesi, dunque, ammettere che la dichiarazione fiscale possa, in altri 
pporti, essere utilizzata come confessione stragiudiziale (GRECO, op. loc. 
t.,; ScARDACCIONE, op. loc. cit.; Trib. Milano, 7 maggio 1957, op. loc. cit.). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

infatti, rinvenirsi (n� la indica l'appellante) alcuna logica e plausibile 
ragione la quale valga a spiegare una ipotetica denuncia, da parte delle 
sorelle Gmbino, in sede di dichiarazione dei redditi, di un volume di 
affari, e di conseguenti ricavi, in misura superiore a quella reale: un tal 
fatto contrasterebbe troppo apertamente con l'id quod plerumque 
accidit (che � alla base di ogni presunzione), essendo da tutti risaputo 
che il contribuente, per ovvie e intuitive ragioni, � portato, se mai, 
a dichiarare un reddito inferiore, non certo un reddito superiore a 
quello effettivo, onde, fintanto che egli non fornisca una convincente 

Del resto, il contenuto confessorio della dichiarazione � cos� manifesto, 
da imporsi anche all'attenzione di coloro che tendono a negare alla 
confessione il carattere di prova piena nel processo tributario, date le 
particolari norme che lo disciplinano. �La dichiarazione� -cos� BERLIRI 
(Il t.u. sulle imposte dirette, I, 63) -� non � necessariamente una 
confessione, n� solo una confessione: ma ci� non esclude, ovviamente, che 
possa contenere una confessione: ci� avviene solo quando e nei limiti in 
cui il contribuente riconosce che si � verificato un fatto a lui sfavorevole 
e favorevole al fisco �. Analogamente, quando una parte della dottrina 
riconosce che � la dichiarazione, pur essendo innegabile una certa somiglianza 
con l'istituto della confessione stragiudiziale, rappresenta un istituto 
a s� � (GUICCIARDI, Rilievi sutra prova nell'accertamento delle imposte 
dirette�, Riv. dir. prat. trib. 1961, I, 344), mette in rilievo semplicemente 
le difficolt� concettuali che ostano a configurare una prova piena nel processo 
tributario, ma non esclude -anzi, ribadisce -il contenuto sostanzialmente 
confessorio della dichiarazione medesima: contenuto che si ritiene 
non pi� revocabile, per ci� che concerne l'imponibile (Russo, Natura ed 
effetti giuridici della dichiarazione tributaria, in Riv. dir. fin. se. fin., 1966, 
I, 231 segg., particolarmente 250, 251). 

Naturalmente, rispetto a processi extratributari, il contenuto confessorio 
della dichiarazione rimane liberamente apprezzabile dal giudice (articolo 
2735 e.e.). � 

Preme, per�, sottolineare che ci� non significa una degradazione della 

. dichiarazione al livello di un semplice indizio, come talvolta si legge in 
massime giurisprudenziali relative alla confessione .stragiudiziale in genere, 
(cfr. Cass., SS.UU., 15 giugno 1967, n. 1389, Giur. it., Mass., 1967, 535, 536). 

Quando ha approfondito l'indagine, la Corte Suprema ha sempre accentuato 
il rilievo probatorio della confessione stragiudiziale, mettendo in 
evidenza che mentre l'art. 1358 e.e. abrogato attribuiva alla confessione 
stragiudiziale fatta a un terzo, a differenza di quella fatta alla parte, il 
valore di semplice indizio, il nuovo cod. civ. ha voluto sostenzialmente 
modificare tale principio, con lo .stabilire che la confessione predetta � liberamente 
apprezzata dal giudice (art. 2735); il che implica che da essa, e 
da essa soltanto, il giudice possa eventualmente trarre elementi bastevoli 
per il suo convincimento, e possa quindi servirsene con effetti non minori 
di una prova piena. (Oass. 16 aprile 1955, n. 1068, Giur. it., Mass., 1965, 251 
e 252). 

In altre parole, � esatto che l'inesistenza di una gerarchia nelle prove 
rimette pur sempre al giudice di merito la valutazione della dichiarazione 


PARTE I, SEZ. V, GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA 1069 

iustificazione atta ad infirmare il contenuto della dichiarazione resa, 
uesta non pu� che ritenersi, contro di lui, pienamente attendibile. 

Devesi aggiungere che a torto l'appellante censura la sentenza 
el Tribunale per avere ammessa una prova per presunzioni a suo 
ire inammissibile, data la discordanza esfatente tra i due elementi 
idiziari costituiti, rispettivamente, dalle risultanze del conto econo1ico 
della societ� e da quelle delle dichiarazioni dei redditi, nonch� 
er avere, arbitrariamente, ritenuto legittimo l'accertamento tributario 
perato in base� al secondo dei due elementi, senza alcuna considerazione 

�ibutaria secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. 10 ottobre 1966, 
. 2429; id. 1966, 850); ma ci� che imoprta � riaffermare la necessit� 
i dare alla dichiarazione tributaria la rilevanza e l'efficacia di un mezzo 
i prova, che pu� essere esclusiV'o (Cass. 26 maggio 1965, n. 1044, Giur. it., 
rass., 1965, 380; Cass. 20 luglio 1962, n. 1979, Giur. it., Mass., 1962, 711) nel 
mso che il giudice pu� valersene con effetti pari a quelli di una prova 
iena (Cass. 20 luglio 1962, n. 1984, Giur. it., Mass., 1962, 714; Cass. 27 
1glio 1962, n. 2165, Prev. soc., 1962, 1620). 

In questa conclusione concorda la dottrina, l� dove osserva che il libero 

;iprezzamento del giudice non significa che in base alla confessione diretta 

'. ter:llO il giudice non possa formarsi il pieno convincimento, e riguardare 

uindi come inconcludenti le prove contrarie offerte dal confitente (ANDRIO


:, loc. cit., p. 25. Anche la giurisprudenza sembra, del resto, orientarsi 

~rso una rivalutazione delle dichiarazioni rese dalle parti a terzi, soprat


1tto se enti o autorit� pubbliche. La stessa sentenza annotata, pur attri


llendo alla dichiarazione fiscale l'efficacia di una semplice presunzione o 

tdizio, ha finito per qualificare questo �indizio� come un elemento � di 

1discutibile e decisiva rilevanza �, praticamente allineandosi con la giuri


Jrudenza che ha ravvisato una confessione stragiudiziale nelle ammissioni 

!Se dalla parte in sede di interrogatorio di polizia giudiziaria (Cass. 18 

:tobre 1966, n. 2503, Giur. it., Mass., 1966, 1111); nelle dichiarazioni di un 

1pitano alla Capitaneria di Porto (App. Firenze, 25 giugno 1965, cit.); nelle 

.chiarazioni rese alla Polizia Stradale (Trib. Genova 19 luglio 1966, Riv. 

.ur. circ. tmsp., 1966, 549, con nota) o a un ufficiale giudiziario (Pret. Po


igliano d'Arco, 1� aprile 1964, Fo1�0 it., Rep., 1965, voce � confessione ., 

24; Trib. Rossano, 27 marzo 1961, Calabria giud., 1961, 417, con nota di 

~REco; nelle dichiarazioni del danneggiato fatte all'assicuratore (giur. 

>stante: cfr. C:ass. 19 maggio 1964, n. 1236, Fo1�0 it., 1964, I, 1413 con ri


1iami); nelle dichiarazioni fatte dal cedente del dominio diretto al ces


onario, dichiarazioni utilizzabili dall'enfiteuta come confessioni stragiudi


ali (Cass. 5 maggio 1964, n. 1073, Giur. civ., 1964, I, 1575 con nota). 

Se questa rivalutazione della dichiarazione tributaria come elemento 

di indiscutibile e decisiva rilevanza � avr�, come � auspicabile, ulteriori 

�iluppi, riacquister� significato l'espressione -oggi puramente retorica 
-� Ex ore tuo te judico �. Ma, soprattutto, si eliminer� la stortura. insita 
~Ila paradossale situazione di uno Stato che, convenuto come responsabile 
vile, � costretto a riconoscere ingentissimi redditi a un cittadino, che in 
'de fiscale gli ha denunciato redditi irrisori. 
ADRIANO CHICCO 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

del primo. Tale doglianza riposa, infatti, manifestamente, su un equivoco. 
Il conto economico della societ� non ha mai costituito, nella 
specie, un elemento della prova per presunzioni, ma ha costituito, 
semplicemente, un elemento di prova ai fini della determinazione del 
volume degli affari da assumere come base imponibile per l'applicazione 
dell'I.G.E. Questo elemento � stato ritenuto, dalla Finanza, scarsamente 
attendibile, onde � sorta la necessit� di un controllo. A questo 
scopo si � ricorsi al raffronto col volume degli affari e con l'ammontare 
dei ricavi lordi risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentato 
dalla societ� ai fini delle imposte dirette, e ci� per la presunzione 
(come si � visto, pienamente fondata) che i dati emergenti da 
tali dichiarazioni, siccome denunciati dalla stessa contribuente, dovessero 
considerarsi veritieri; e poich�, dal raffronto, � stato posto in evidenza 
il sensibile divario, in difetto, delle risultanze del conto economico, 
l'accertamento � stato basato su dati desunti dalle dichiarazioni 
dei redditi. Il procedimento cosi seguito dalla Finanza, e convalidato 
dal Tribunale, non pu� che ritenersi legittimo, essendo principio consolidato 
che le <Presunzioni costituiscono fonte di convincimento e che 
il giudice ben pu� fondare esclusivamente su di esse il suo giudizio, 
facendole prevalere su altri elementi probatori ritenuti attendibili 

(Cass. 3 aprile 1965, n. 582, Mass. Foro It. 1965, 164). -(Omissis). 


SEZIONE SESTA 

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE 
PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE 


rRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 19 dicembre 1967, n. 31 -Pres. 
Stella Richter -Est. Daniele -Ente Colonizzazione Maremma ToscoLaziale 
(avv. Ruo) c. Consorzio Irrigazione Valle del Tevere (avv. 
Sivieri) e Ministero Lavori Pubblici (avv. Stato Tavassi La Greca). 

lcque pubbliche ed elettricit� -Giudizi e procedimenti innanzi al 
Tribunale Superiore delle Acque -Ricorso in sede di legittimit� Termine 
-Remissione in termini per errore scusabile -Applicabilit�. 


Nei giudizi di legittimit� avanti al Tribunale superio1�e delle acque 
,ubbliche trova applicazione l'istituto della remissione in termini per 
�rrore scusabile (1). 

(Omissis). -L'eccezione di tardivit� del ricorso, sollevata dall'Amninistrazione 
dei Lavori Pubblici e dal resistente Consorzio, � fondata. 

L'Ente ricorrente, come risulta dal ricorso giurisdizionale prodotto 
. questo Tribunale Superiore, era a conoscenza del provvedimento immgnato 
(D. M. 25 luglio 1960) quanto meno dalla data del 30 luglio 
963, atteso che in tale data l'Ente stesso produsse, avverso il detto 
lecreto, ricorso al Tribunale Regionaile delle acque pubbliche, ai sensi 
lell'art. 140 lett. c del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. 

Pertanto, alla data del 4 marzo 1966 (nella qua[e il ricorso in 
�same � stato notificato) era da lungo tempo decorso il termine di 
O giorni stabilito, a pena di decadenza, per la proposizione del ricorso 

�l Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di legittimit�, 
i sensi dell'art. 143 del t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775. 
Ci� del resto non forma oggetto di contestazione, poich� lo stesso 
icorrente riconosce la tardivit� del ricorso l� dove invoca la concesione 
del beneficio della restituzione in termini, per errore scusabile. 

Senonch�, nella specie, non sussistono gli estremi per la concessione 
.ell'invocato beneficio. 

(1) Giurisprudenza pacifica. 

J 

1072 RASSEGNA. DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

� esatto che, ai sensi dell'art. 208 del t. u. 11 dicembre 1933, 

n. 1775, per i ricorsi, previsti dall'art. 143 dello stesso testo unico 
(ricorsi al Tribunale Superiore delle Acque in sede di legittimit�), si 
applicano di regola le norme del t. u. 28 giugno 1924, n. 1054 sul 
Consiglio di Stato. 
Quindi, anche nei giudizi di legittimit� avanti al Tribunale Superiore 
delle Acque Pubbliche deve trovare applicazione l'istituto della 
remissione in termini per errore scusabile, istituto che, previsto dall'art. 
34 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 per l'ipotesi di errore sulla 
definitivit� deH'atto, � stato ritenuto dalla giurisprudenza (dato il suo 
carattere generale, connesso alla perentoriet� dei termini stabiliti per 
i ricorsi avanti alla giurisdizione amministrativa) applicabile anche nel 
caso in cui sia stato adito un giudice incompetente (Trib. Sup. 
acque 10 febbraio 1966, n. 7; Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 1961, 

n. 271). 
Ma, perch� possa essere concesso il beneficio dell'errore scusabile, 
occorre un'obbiettiva incertezza desumibile dallo stato della giurisprudenza, 
circa l'interpretazione di norme di legge o una situazione di 
fatto o di diritto di dubbia valutazione (Trib. sup. acque 1� febbraio 
1966, n. 7; 17 gennaio 1966, n. 2). 

Nella specie la contestazione verte sulla legittimit� del d. m. 
25 luglio 1960, che respinta l'opposizione dell'Ente Maremma, ha concesso 
al Consorzio della media valle del Tevere di variare la derivazione 
di cui al r. d. 9 marzo 1942, n. 2705, salvi i diritti dei terzi. 

Ora � chiaro che ta1le contestazione � stata mossa dall'Ente Marem


ma, non per tutelare una sua posizione di diritto soggettivo. 

� dubbio se l'art. 22 della legge 21 ottobre 1960, n. 841, invocato 

dal ricorrente, gli dia in effetti un titolo di preferenza nella con


cessione di acque pubbliche per scopi di irrigazione; comunque � certo 

che, se anche sussistesse tale titolo di preferenza, non potrebbe mai 

parlarsi di un diritto soggettivo dell'Ente ad ottenere la concessione, 

n� di un correlativo obbligo dell'Amministrazione di assentirla. 

Esattamente pertanto il resistente Consorzio rileva che la posizione 

del ricorrente Ente, nella specie, � quella di un soggetto che, al di 

fuori della procedura di concorrenza, aspira ad una concessione di 

derivazione di acque pubbliche, assentita ad altro soggetto; tale posi


zione, al pi�, poteva dar luogo a situazioni di interesse legittimo, cio� 

a situazioni di vantaggio indirettamente protetto da norme legislative, 

poste alla immediata tutela di interessi pubblici generali, ma non certo 

a situazioni di diritto soggettivo perfetto. 

Di conseguenza non poteva sorgere dubbio che la contestazione 
sulla legittimit� del decreto ora impugnato doveva essere tempestivamente 
proposta davanti al giudice degli interessi e non avanti a quello 
dei diritti. -(Omissis). 


J 

SEZIONE SETTIMA 

GIURISPRUDENZA PENALE 

~ORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 4 agosto 1966, n. 2457 -Pres. 
Rosso -Rel. De Andreis -P. M. Bracci -Rie. Rucci. 

,rocedimento penale -Deposito provvedimenti del giudice ed avviso 
-Impugnazioni -Dibattimento -Esecuzione -Incidenti Provvedimento 
decisorio -Avviso di deposito e diritto d'impugnazione 
., Non competono ai difensori nell'incidente di esecuzione, 
competono nell'incidente in fase di cognizione. 

,rocedimento penale -Impugnazioni -Effetto sospensivo dell'esecuzione 
-Regola generale -Libert� personale -Impugnazione di 
provvedimento di concessione di libert� provvisoria -Ha effetto 
sospensivo. 

In sede d'incidente d'esecuzione il difensore non ha il diritto 
ll'avviso di deposito dell'ordinanza con la quale viene deciso, n� � 
egittimato a proporre impugnazione. 

Tali principi, che trovano sicuro fondamento negli artt. 628 e segg . 
. p. p., sono validi solo per l'incidente di esecuzione propriamente 
.etto -che presuppone il giudicato -e non possono essere estesi 
ll'incidente di esecuzi�ne improprio, cio� a quello che inerisce ad un 
1rovvedimento emesso nella fase di cognizione ancora aperta (1). 

La sospensione dell'esecuzione durante il termine per impugnare 
.n p1'0vvedimento e durante il giudizio sull'impugnazione � 1�egola ge


(1) La prima massima � conforme ad una giurisprudenza ormai costante 
a parecchio tempo: v. Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1962, Ameclerio in Giust. 
en., 1963, 7; Cass. 18 giugno 1963, Terreni in Cass. pen., 1963, 821; 14 genaio 
1966, n. 216 (100255); 14 gennaio 1966, n. 218 (100257); 31 gennaio 
966, n. 303 (100367); 17 marzo 1966, n. 682 (100831); 17 marzo 1966, n. 690 
100840); 12 aprile 1966, n. 892 (101107); 13 aprile 1966, n. 905 (101120); 13 
Iglio 1966, n. 1676 (102081). 
In senso contrario si era precedentemente espressa la giurisprudenza 
ella Suprema Corte: v. Cass. 3 dicembre 1958, Stingi in Giust. pen., 1958, 
72; 12 marzo 1962 Di Carlo, ivi, 1963, 35; 16 luglio 1962, Di Nicol�, ivi, 
964, 200; 27 novembre 1963, ivi, 1964, 283. 


1074 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 
ne.rale del vigente sistema processuale, sancita nell'm�t. 205 c. p. p.,, 
salvo che la legge disponga altrimenti. 
Nessuna deroga a tale disposizione � prevista pe1� H caso della 
impugnazione del provvedimento che concede la 
ria (2). 
libert� provviso(
2) La seconda massima che fa retta applicazione dei principi generali 
della norma di cui all'art. 205 c.p.p., � anche essa conforme alla costante 
giurisprudenza: v. Cass. 31 gennaio 1966, n. 314 (100379); 6 maggio 1966, 
n. 1087 (101352); 24 giugno 1966, n. 1511 (1CH874). 
CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 17 agosto 1966, n. 396 -Pres. 
D'Amario -Rel. Cassisa -P. M. Peluso (conf) -Rie. Caperrone. 
Truffa -Pensioni civili e militari -Pensioni di guerra -Mutilati e 
invalidi di guerra disoccupati -Assegno di incollocamento ottenuto 
mediante falsa dicJ:.arazione dello stato di disoccupazione -
Revoca dell'assegno per dolo -Irrilevanza agli effetti penali. 
Deve ritenersi responsabile del delitto di truff.a in danno dello 
Stato l'invalido di guerra che, falsamente dichiamndo di essere disoccupato 
e di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge pe1� L'attribuzione 
della cosidetta � indennit� di incollocamento �, ne abbia richiesto 
ed ottenuto il pagamento; la configurabilit� del predetto reato non 
� esclusa dal fatto che l'art. 44 bis della l. 10 agosto 1950, n. 648, 
introdotto con l'art. 7 della l. 9 novembre 1961, n. 1240, preveda la 
revoca dell'assegno di incollocamento ottenuto con dolo, poich� codesta 
no1�ma speciale, che attiene alla regoLarizzazione amministrativa 
dei pagamenti indebitamente effettuati, non sottrae la condotta del 
soggetto, che si profili come raggiro od artificio nel senso dell'art. 640 
c. p., all'applicazione di tale norma incriminatrice (1). 
(1-2) � noto che la mutevolezza di forme che il reato di truffa pu� assumere 
ha da tempo indotto dottrina e giurisprudenza ad estendere la 
portata degli � artifizi e raggiri � sino a ritenere che la semplice menzogna 
pu� bastare a costituire il reato di truffa (v. Cass., 17 giugno 1957, in 
Giust. pen., Del Piano, 1958, 71; 24 ottobre 1958, in Giust. pen., 1959, II, 
584; ANTOLISEI, Manuale, 1960, I, pag. 253; PEDRAZZI, Inganno ed ermre 
nei delitti contro il patrimonio, 1955, p. 196). 
Estendendo ancor pi� la fattispecie della truffa, si � sostenuto che il 
reato sussiste non solo quando l'errore � conseguenza dell'attivit� menzognera 
del reo, ma anche quando questi concorra con il suo comportamento 
~ 
rf 


PARTE I, S.EZ. Vll, GIURISPRUDENZA PENALE 1075 

La sussistenza deUo stesso reato non � neppure esclusa dal fatto 
he, in concreto, la mendace dichiarazione sia stata avvalorata dalla 
ttestazione deU'Opera Nazionale Invalidi di Guerra rilasciata all'istante 
enza un preventivo adeguato controllo delle condizioni cui � suborinata 
l'attribuzione aU'assegno (2). 

lenzc:>gnero a confermare nel soggetto passivo l'errore, da altri determiat() 
o comunque causato, purch� -si intende -questo successivo como:
damento sia. in rapporto di causalit� con il verificarsi del danno e delihgi)\
lsto profitto (v. C:ass., 18 f�bbraio 1963, Miceli, in Cass. pen., Mass. 
nm.., 1~63, 618, n. 1060; 2 :tugli� 1963, ivi, 1963, p. 984, n. 1803). 

;,!\.nda.nd� ancor pi� in l�. la .giurisprudenza ha affermato che anche. il 
;lenzfo .pu� concretarsi in artificio integratore di truffa (Cass., 29 magltj 
1962; peccarelli, in Cass. pen., Mass. ann., 1962, p. 1102, n. 2050; 8 
�ggi� 19'61, disC�cciati, 1961, p. 921, n. 1905) quando non si profitti solm:
to passivamente di tale errore, ma lo si cr�i meditatamente con preorlnato 
inganno (Cass., 22 marzo 1965, in Cass. pen., Mass. ann., 1966, paLna 
270, n. 355). 

Questo indil'izz.o giurisprudenziale potrebbe andare incontro a talune 
erplessi:t� (se l'interpretazione estensiva sia compatibile con .gli artifizi 

raggiri e con la necessit� dell'induzione in errore) soltanto in una visione 
iati:ca della realt� (v. in proposito le osservazioni di PEDRAzzr, cit., in orine 
alla rilevanza del costume; Sociale .nella valutazione del mezzo infijlna,
torio), mentre non v�i � dubbio che corrisponda. a concrete esigenze 
l giu:;;Uzia, cosi come corrisponde ad esigenze di giustizia ritenere epi>
di p.enalmente rilevanti le $uccessive riscossioni di somme di denaro, 
>l~egati dal vincolo dell'unicit� del disegno criminoso, nel caso in cui 
a fl.tato bttenuto fraudolentemente dal .soggetto passivo un atto di dispo.
zione ehe eomporti una pluralit� di atti d'esecuzione (obbligazione ad ese.
tzione periodica, decreto che concede la pensione ad invalidi di guerra, 
:c.). In tale ipotesi -se � vero, per giurisprudenza ormai pr�valente,. che 
delitto di truffa si perfeziona soltanto con il conseguimento e1ifettivo del 
ene e la corr�lativa perdita di esso da parte del soggetto passivo (Cass., 
L :l!.ebbraio 1965, in Cass. pen., Mass. ann., 1965, 377, n. 674; 8 11;1glio 1966, 
. 101.995, in Masd., Raccplta ufficiale, 1966, 924) -non � possibile ritenere 
:ie .i singoli episodi di riscossione di somme di denaro, che in.tegrano il 
iinno p:er il soggetto passivo e nei quali dal punto di vista soggettivo non 
u.� non ravvisarsi nel reo un silenzio che concorre con preordinato ininno 
.a confermare e riprodurre nel soggetto passivo l'errore originaria~
ente de.terminato, siano effetti successivi di un reato di truffa gi� perfetto 

consumato e non essi stessi altrettante truffe collegate dal nesso della 

mtinuazione. . 

I limiti della nota non consentono altro che la mera enunciazione di 

uesto problema che non � stato esplicitamente affrontato dalla Cassa


.one, ma che dovrebbe essere risolto, coerentemente, nel senso che si � 

etto. (V. per uno spunto Cass. 18 agosto 1965, in Cass. pen., Mass. ann., 

ma, 405, n. 594 che ha appunto ritenuto una pluralit� di truffe conti


uate in una ipotesi in cui furono periodicamente presentate false ricette 

1ediche rimborsate in una sola volta). 

P. D. T. 

1076 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, 24 settembre 1966, n. 824; Pres. 
Incoronato -Rel. Cibrario -P. M. Lenzi -Rie. Zolla ed altri. 

Prcedimento penale -Atti preliminari al giudizio -Decreto di citazione 
-Avviso della data del dibattimer-to al difensore -Mancata 
notificazione per morte del destinatario -Necessit� di nomina 
immediata di un difensore d'ufficio -Nomina avvenuta solo in 
dibattimento -Nullit�. 

Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che la notificazione 
dell'avviso prescritto dall'art. 410 cod. proc. pen. al difensore 
non ha potuto essere eseguito per il decesso del destinatario, il giudice 
deve provvedere immediatamente, cio� prima dl dibattimento, alla 
nomina di un difensore di ufficio; per conseguenza, il giudizio deve 
considerarsi affetto da nullit� insanabile, ai�sensi delt'art. 185 n. 3 cod. 
proc. pen., ove il difensore d'ufficio sia stato nominato solo all'udienza. 

(Principio affermato, nella specie, con riferimento al caso di morte 
del difensore di fiducia) (1). 


(1) La massima appare di ovvia esattez2:a: se l'avviso al difensore ed 
il termine previsto dall'art. 410, primo comma, c.p.p. trovano la loro ragion 
di essere nella necessit� di garantire una effettiva ed efficiente difesa dell'imputato 
(tant'� vero che il termine estato introdotto con la 1. 18 giugno 
1955, n. 517, della quale � ben noto l'intento di adeguare al principio stabilito 
dall'art. 24 della Costituzione il processo penale), la morte del difensore 
nel periodo intermedio, togliendo la possibilit� della preparazione di 
una adeguata difesa nel termine stabilito per la comparazione dell'imputato, 
incide sull'assistenza del medesimo, ove questi non abbia provveduto alla 
sostituzione o, in mancanza di nomina di fiducia, non si sia provveduto alla 
nomina di un difensore d'ufficio. Questa affermazione � infatti pienamente 
coerente con quanto deciso dalle Sezioni Unite con sentenza 13 febbraio 
1965 (Formichetti, in Giust . pen., 1965, 306) che ha risolto il contrasto giurisprudenziale 
sulle conseguenze della mancanza dell'avviso al difensore di 
fiducia e a quello d'ufficio, affermando, correttamente, che l'omissione dell'avviso 
al difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, comporta nullit� assoluta 
a norma del'art. 185, n. 3, c.p.p. (la dottrina lo aveva da tempo affer-� 
mato, v. CORDERO, Nullit�, Sanatorie, vizi innocui, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1961, 725; MASSA, Sull'avviso� ai difensori a norma dell'm�t. 410 c.p.p., in 
Scritti giuridici in onore di A. De Marsica, vol. I, 1960, 121; CoNso, La sanatoria 
delle nullitd assolute nell'odierno processo penale, in Riv. Dir. proc 
pen., 1956, 536). 
Naturalmente, perch� la nuova norma sia valida agli effetti dell'articolo 
410 c.p.p., occorre che essa avvenga prima che sia decorso il termine 
di otto giorni previsto per la notifica dell'avviso al difensore. 

Nello stesso senso della massima v. Cass. 29 novembre 1963, Sconza, in 
Cass. pen., Mass. Ann., 1964, 444. 

P.D.T. 

J 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 2 dicembre 1966, n. 1330 -Pres. 
Duni -Rel. Marra -P. M. Marucci -Rie. Vigoni. 

ircolazione stradale -Segnalazione stradale -In genere -Segnale di 
strada sdrucciolevole -Obbligo di apposizione -Condizioni. 

L'obbligo di apporre il segnale � strada sdrucciolevole � sussiste 
?lla sola ipotesi in cui la situazione di pericolo risulti determinata da 
ttori di natura 'Permanente connessi alla struttura del manto stratle 
(1). 

Qualora la pericolosit� derivi da elementi di carattere contingente, 
ime la presenza di ghiaccio sul piano stradale dovuta ad agenti atmoerici, 
il p1�edetto segnale non � obbligatorio, trattandosi di situazione 
m connessa alla struttura della strada e che rient1�a, comunque, nelle 
nane possibilit� di previsione (2). 

(Omissis). -Con il primo mezzo il ricorrente si duole che � la 
lrte di Appello abbia ravvisato l'oggettivit� del reato nella omissione 
1 parte del Vigoni, agente dell'A.N.A.S. �, del collocamento in prossiit� 
del ponte, ove si verific� il sinistro, del cartello di pericolo spefico, 
�con l'indicazione di � strada sdrucciolevole �, in luogo di quello 

(1-2) In tema di segnalazioni stradali questa sentenza della Suprema 
lrte costituisce una novit� 1assoluta, sulla quale appare opportuno richiaare 
l'attenzione, in quanto non sono mancate, per il passato, affermazioni 
ntrarie di giudici di merito, mentre la stessa Corte di Cassazione sembrava 
ientata in senso opposto, anche se il problema non risulta essere stato 
ii affrontato direttamente (v. peraltro Cass. Sez. IV Pen. 7 ottobre 1966, 

2087, in Massimario delle Decisioni Penali, 1966, f. 11, n. 102615, ove un 
.bbio deve essersi affacciato, ma fu risolto in senso opposto, avendo allora 
Suprema Corte statuito che i segnali di pericolo -fattispecie: cartello 
strada sdrucciolevole -non possono considerarsi inidonei per il fatto 
e essi siano tenuti in loco permanentemente, pur riferendosi a situazioni 
e si verificano eventualmente e transitoriamente come ad esempio -sl 
ige nella massima -strati di ghiaccio. In realt� il problema si poneva 

quel caso sotto una diversa prospettiva, quella della colpa dell'utente 
lla strada che non aveva tenuto conto del segnale). 

Anche la dottrina � orientata nel senso che il cartello di strada sdruc>
levole previsto dall'art. 45 del Regolamento di esecuzione del t. u. sulla 
�colazione stradale, debba essere posto nei casi in cui, a causa degli agenti 
nosferici, il manto stradale si presenti coperto di ghiaccio, neve, gran1e, 
ecc. (v. DuNI, CASSONE, GARRI, Trattato di diritto della circolazione 
adale, 1960, vol. I, pag. 374). 

Va peraltro subito osservato che simili affermazioni, poich� nemmeno 
nmariamente motivate, appaiono pi� che altro il frutto di una superiale 
lettura del testo dell'articolo del regolamento, e probabilmente sono 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

di pericolo generico, che era stato collocato a distanza regolamentare 

con 
la prescrizione di � rallentare �. 
La doglianza � fondata. 
In particolare, nell'art. 13, secondo comma, lettera a) del codice 

str;idale si dispone: 

� gli enti proprietari delle strade sono obbligati a porre fuori dei 
centri 
abitati i segnali di pericolo .. 
Nell'art. 45 del regolamento si prescrive: 

� U segnale � strada sdrucciolevole � deve essere usato per presegnalare 
una zona della carreggiata, che, in certe condizioni, pu� presentare 
una superficie sdrucciolevole �. 
Orbene, secondo l'impugnata sentenza, l'ente gestore della strada, 
nel caso di specie l'A.N.A.S., avrebbe l'obbligo di porre il segnale 
predetto in tutti i casi in cui il manto stradale si presenti coperto da 
uno strato di ghiaccio a causa di agenti atmosferici. 

Questa tesi � da respingere, pe:vch� non risponde ad una esatta 
interpretazione della legge. 

Invero, deve tenersi presente, in primo luogo, la causa giustificatrice 
del precetto in esame, che risiede nella necessit� .di evitare che 
l'utente della strada possa trovarsi improvvisamente di fronte ad un 
pericolo, non avvertibile con l'ordinaria diligenza e consistente nello 
stato sdrucciolevole di un tratto della carreggiata. 

Ma, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, la 
particolare situazione di pericolo, prevista dalla disposizione citata � da 
porsi in relazfone non a fattori contingenti e variabili, quali le �condi


state in parte determinate dall'osservazione che frequentemente gli enti 
proprietari delle strade hanno apposto, sul lato di base del segnale di 
pericolo, un pannello aggiuntivo con la scritta: � In caso di pioggia o gelo � 
che peraltro, come appresso si dir�, avrebbe ben potuto, proprio esso, costituire 
il campanello di allarme, valido ad avvertire della completa inidoneit� 
del cartello di strada sdrucciolevole, ad avvisare l'automobilista 
dell'insidia rappresentata dal ghiaccio e, quindi, del diverso presupposto 
di fatto cui la legge subordina l'obbligo di apposizione di quel cartello. 
Il ragionamento, ineccepibile, della Corte di Cassazione poggia su due 
cardini essenziali : il concetto di pericolo o insidia, ben noto alla dottrina 
e alla giurisprudenza e il dato di comune esperienza della scivolosit� del 
ghiaccio. Infatti, se presupposto dell'apposizione del segnale � l'esistenza di 
un pericolo non altrimenti avvertibile con l'ordinaria diligenza, consistente 
nella scivolosit� di una zona della carreggiata, che l'utente della strada 
ignora, � chiaro che la scivolosit� alla quale la norma, nel porre il precetto, 
si riferisce, non pu� che essere necessariamente dipendente da una situazione 
intrinseca del manto stradale in s� e per s� considerato in presenza 
di altri fattori ( a questo solo si riferisce l'inciso: � in certe condizioni � ove 
il sostantivo non pu� in alcun caso essere riferito a condizioni metereologiche) 
come, nell'esempio fatto in sentenza, costruzione in mattonelle ce



J 

PARTE I, SEZ. VII, GIURISPRUDENZA PENALE 

ioni metereologiche, ma ad elementi di natura permanente, relativi 
lla struttura del manto stradale (ad es.: costruzioni in mattonelle 
ementizie, in selci o altro). 

Nella ipotesi di stratificazioni ghiacciate, la pericolosit� non diende 
dalle caratteristiche costruttive, intrinseche del fondo stradale, 
1a da mutevolissime situazioni, causate da fattori atmosferici, che 
1vestono non solo determinati tratti della carreggiata, ma, spesso, 
na intera regione, con la �conseguenza che, qualora si accogliesse la 
!Si della Corte di Milano, il segnale � strada sdrucciolevole � dovrebbe 
;sere ripetuto lungo tutto il percorso, mentre il citato art. 45 del 
igolamento lo limita, specificamente, a � zone della carreggiata �. 

In tema, poi, di prevedibilit� del pericolo derivante dalla presenza 
l strati di ghiaccio sul piano. stradale, questa Corte ritiene che, in 

�calit� ove durante l'inverno imperversano neve e gelo, la predetta 
tuazione di pericolo, manifesta a chiunque,. rientri nelle umane possi1it� 
di previsione e che ad essa debba il conducente adeguare il pro:
10 �comportamento. 
Ne consegue che nella menzionata ipotesi l'obbligatoriet� del carllo 
indicante � strada sdrucciolevole � deve escludersi, e, pertanto, 
la sua mancanza non potevasi, nel caso concreto, attribuire efficienza 
.usale nella produzione dell'evento. 

Devesi, quindi, in accoglimento del primo mezzo del ricorso, assorrti 
gli altri, annullare senza rinvio l'impugnata pronuncia, perch� 
fatto non costituisce reato. -(Omissis). 

mtizie, in selci, o minute gibbosit� del piano viabile, in presenza di curve, 
nette, profilo trasversale a schiena accentuata ecc. 

La scivolosit� dovuta a stratificazioni ghiacciate invece non pu� costiire 
il presupposto dell'obbligo di porre il relativo cartello di pericolo, non 
~tanto per la considerazione di carattere letterale sulla quale si � sof
�mata la Corte Suprema e cio� che in presenza di ghiaccio non delle zone 
terminate dalla carreggiata sono scivolose, ma lo � tutta indistintamente 

strada e occorrerebbe quindi un segnale ripetuto per tutto il percorso 
adale, mentre la legge si riferisce a zone, ma soprattutto perch� se il carlo 
� strada sdrucciolevole � dovesse apporsi per segnalare tratti ghiaccianon 
raggiungerebbe lo scopo per il quale � posto (evitare cio� l'insidia) 
!ch� quello che l'utente non sa e che viceversa costituisce il pericolo eftivo, 
(cio� che c'� il ghiaccio, talvolta invisibile, talvolta scambiato per 
1ua o neve) non � certo il cartello a dirglielo e tanto meno quel pannello 
~iuntivo di cui si � detto sopra e che veniva apposto evidentemente in 
;e ad una erronea interpretazione della norma. Il ghiaccio invero pu� 
erci o non esserci a seconda della temperatura e delle condizioni atmoriche, 
estremamente mutevoli nell'arco di una sola giornata, donde la 
doneit� di un segnale destinato, come tutti, a preavvisare la presenza di 

pericolo intrinseco e duraturo, ad adattarsi ad altre situazioni. 

PAOLO DI TARSIA 


PARTE SECONDA 



J 

1,, 

. 
. 

. 


RASSEGNA DI DOTTRINA 


. OLIVECRONA, n diritto come fatto, Giuffr�, Mllano, 1967, pagg. 174. (Tra


duzione ed Introduzione di Silvana Castignone; titolo originale del


l'opera: Law as Fact, Oxford University Press, London, 1939). 

Appare finalmente tradotta in Italiano, nella collana di Giuffr� e Cilt� 
di Diritto., questa breve, ma incisiva, opera di K. Olivecrona, uno 
ii maggiori esponenti, con Hagerstrom, Lundstedt e Ross, del c.d. rea1mo 
giuridico scandinavo, gi� professore di Jurisprudence nella Univert� 
di Lund ed autore di pregevolissimi libri conosciuti in tutto il mondo. 

Il libro, pubblicato la prima volta nel 1939 e ristampato senza nessuna 
1riazione, ma con l'aggiunta di aggiornate note bibliografiche, nel 1962, 
m risente affatto del lungo tempo trascol'SO e si presenta tuttora come 
i'opera fresca, viva ed attuale, ricca di spunti e di stimoli, particolarente 
fecondi per i giuristi continentali. 

La chiarezza e l'esemplare linearit� dello stile, l'originalit� del penero 
ed il vivace spirito iconoclastico che anima lo scritto, cosi forteente 
impregnato di esigenze antimetafisiche ed empiristiche, contribuiono, 
altresl, a rendere la lettura spedita e piacevole. 

Quanto al contenuto, 'Si pu� dire, in breve, che l'intento dell'O. � anche 
quest'opera quello proprio degli autori realisti scandinavi: sottoporre, 
o�, a verifica empirica tutte le nozioni correnti nel campo del diritto, 
fine di espellerne quelle che risultano pure e semplici creazioni arbiarie, 
nate da un cattivo uso del linguaggio o da antiche pratiche di 

rattere magico. 

L'idea centrale del libro, quella su cui fanno perno e ruotano tutte 

altre, � data dall'esigenza, vivamente avvertita dall'A., di dissolvere 

mito della obbligatoriet� o forza vincolante del diritto. 

Di questa comune nozione giuridica viene denunziata a chiare lettere 

senza mezzi termini la mancanza di ogni riferimento ad elementi della 

alt� sensibile e dalla dissoluzione di tale convinzione basilare si fa 

aturire la frantumazione di ogni altra concezione intorno al diritto dl 

~tura metafisica. 

In altre parole, l'O. ritiene la forza vincolante del diritto soltanto 

t'idea presente nella mente degli uomini priva di ogni corrisoondenza 

!l mondo esterno ed afferma che i tentativi di sostenere in modo scien


�co che la forza vincolante del diritto sia qualcosa di diverso dalla 

essione psicologica esercitata sugli individui, non possono che condurre 

. assurdit� ed a contraddizioni. Cosi, definire il diritto come volont� 

�llo Stato o volont� del popolo non sarebbe che puro misticismo, perch� 

1lont� dello Stato e volont� del popolo non sono che fantasie, frutti 

U'immaginazione, non esistendo nessuna volont� sovraumana che appar


nga ad un'entit� diversa e superiore ai singoli individui che compongono 

Stato o il popolo. 

Una spiegazione coerente ed esente da contraddizione delle nozioni 

11ridiche pu� avvenire -secondo I'A. -solo partendo dal presupposto 

.e nel diritto non vi � nulla di pi� dei semplici� fatti. Su essi, pertanto, 

me unici dati verificabili, si deve appuntare ogni indagine se si vuole 

re luce sui vari problemi posti dalla scienza giuridica: da quello della 


222 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

natura della norma giuridica a quello della creazione delle norme, da 
quello del diritto soggettivo a quello correlativo del dovere giuridico. 

Orbene, proprio alla luce di tale intuizione l'O. esamina particolareggiatamente 
nel testo i problemi suddetti, inserendo nella sua esposizione 
annotazioni e richiami psicologici e sociologici. 

Ne risulta una visione dei problemi tradizionali, comuni ad ogni scienza 
giuridica, assolutamente nuova e ricca di suggestioni che non pu� non 
interessare vivamente il lettore curioso di conoscere il pensiero di giuristi 
di formazione culturale cosi diversa e lontana dalla nostra. 

L. MAZZELLA 
J. 
P. HAINAUT -R. JoLLIET, I contratti della Pubblica Amministrazione nel 
Mercato Comune, Voi. I, Rassegna dei Lavori Pubblici editrice, Roma, 
1967, pagg. 308. 
L'opera in rassegna s'inserisce nel quadro di quegli studi, che, sempre 
pi� numerosi, si vanno compiendo al fine di raggiungere l'unificazione, o 
quanto meno l'accostamento, delle legislazioni dei vari paesi consociati 
nel M.E.C. 

Gli AA. del libro, due giovani studiosi belgi assistenti nella facolt� 
giuridica di Liegi e ricercatori presso il Centro interuniversitario di 
diritto comparato di Bruxelles, hanno inteso esporre la disciplina giuri-' 
dica dei contratti di lavori e di fornitura della Pubblica Amministrazione 
in Belgio, Francia ed Italia. Un secondo volume, con gli stessi intenti, 
sar� dedicato alla Germania, Paesi Bassi ed al Lussemburgo. 

La versione italiana dell'opera � stata curata dal dott. Luigi Romei 
ed � preceduta da una prefazione del dott. Guglielmo Roehrssen, presidente 
di sezione del Consiglio di Stato. In tale prefazione, il R. sottolinea 
l'utilit� del libro non solo ai fini della migliore comprensione ed attuazione 
dei principi comunitari, ma altres� ai fini della conoscenza, nella 
materia contrattuale, degli ordinamenti stranieri, che, per taluni istituti, 
potrebbero anche servire da guida nella riforma del nostro ordinamento. 

L.M. 
CAIANELLo, Notazioni varie sui controlli della Corte dei Conti, con particolare 
riguardo all'e questioni di costituzionalit�, alla parificazione e alla 
registrazione con riserva, in Foro amm., 1967, II, 49. 

Nell'interessante nota alla sentenza n. 121 dal 19 dicembre 1966 della 
Corte Costituzionale, pregevole specialmente per ulteriori precisazioni in 
ordine alla funzione e alla posizione costituzionale della Corte dei conti, 
l'A. si occupa innanzi tutto della decisione della Corte Costituzionale in 
cui si dichiara ammissibile la proposizione dei giudizi di costituzionalit� da 
parte della Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione (nella specie 

giudizio di rendiconto generale della Regione Siciliana), sostenendo in tale 
modo che la legittimazione a promuovere giudizi di costituzionalit�, secondo 
l'interpretazione dell'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 datane 
dalla stessa Corte Costituzionale, sia proprio del magistrato soggettivamente 
inteso purch� .l'attivit� esplicata sia attribuita al giudice in quanto tale 


PARTE II, RASSEGNA DI DOTTRINA 223 

caratterizzata da quelle garanzie (indipendenza -imparzialit� -sotto.
issione alla legge) che possono accostarla alla funzione giurisdizionale 
1rmando con essa un pi� ampio genus di funzione (attivit�) sottoposta alla 
garanzia giuridica �. 

Discende da questi concetti l'ammissibilit� dei giudizi di costituzionalit� 
11levati dalla Corte dei Conti non solo in procedimenti di parificazione ma 
1che nell'esercizio della sua funzione di controllo (cosi come auspicato 
1lla stessa Corte) anche se questa attivit� non abbia carattere giurisdionale. 


Occupandosi della pronuncia della Corte C'ostituzionale sulla incom1tibilit� 
dell'istituto della registrazione con riserva con il sistema di conollo 
dello Stato sulla Regione, l'A., prendendo le mosse dalla tesi che 
1che nella registrazione con riserva la Corte' rimane strettamente legata 
la sola legge e pertanto disimpegnata, imparziale e neutrale, aderisce alla 
!Si del G.AiSPARRI, secondo la quale la registrazione con riserva, essendo un 
1petto caratteristico del controllo della Corte dei conti, deve ritenersi 
1tesa, pur nel silenzio delle norme relative, anche alle Regioni diverse da 
iella Siciliana. 

Sugli argomenti, gi� GuGLIELMI, Corte dei conti e questione di legittiit� 
costituzionale, in Rass. Avv. Stato, 1962, 67. 

M. DI PACE 
CONTROLLO SUGLI ENTI PUBBLICI E SULLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE, Atti dell'Xl 
Convegno di studi di scienza dell'Amministrazione, Giuffr�, Milano, 
1967, pagg. 390. 

Sono stati recentemente �Pubblicati dall'editore Giuffr� gli atti dell'XI 
mvegno di studi di scienza dell'Amministrazione, promosso dal Centro 
:udi Amministrativi della Provincia di Como e tenutosi a Ravenna -Villa 
onastero -dal 20 al 23 settembre del 1965. Il volume contiene numerosi 
ritti di notevole interesse e di attualit�. Dopo la serie dei consueti discorsi 
troduttivi, troviamo una lunga monografia di VIGNOCCHI su I controlli delle 
iprese pubbliche, cui segue l'articolo di OTTAVIANO, I rapporti fra Parlaento 
ed Enti economici ed il controllo della Corte dei conti su questi 
timi. Prima della Relazione conclusiva, di LucrFREDI, sono da segnalare 
10 studio di AMoRTH in tema di Controllo sulle aziende municipalizzate 
I un altro di GuELI su Il controllo sulle societ� a partecipazione pubblica. 
icche di spunti interessanti sono, altresi, le discussioni seguite alle varie 
!azioni con interventi particolarmente efficaci di GUICCIARDI, MIELE, MANINI 
ed OTTAVIANO. 

Chiudono il volume comunicazioni di BORZELLINO, BusCEMA, GLEJSESES, 

~ BARBERA e FOLIGNO. 

L.M. 
�IBRANDI T., La Gescal � un ente pubblico economico?, Rivista giuridica 
dell'edilizia 1967, I, 613. 
L'A. nell'annotare favorevolmente la sentenza 13 giugno 1966 del Trimale 
di Napoli, che aveva negato la natura di ente pubblico economico 
!a Gescal, trova lo spunto per criticare la comune nozione di ente pub



224 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

blico economico enunciata dalla dottrina e ribadita della giurisprudenza, 
secondo la quale lo stesso � caratterizzato dall'esercizio in forma concorrenziale 
di un'attivit� imprenditoriale e dalla prefissione di uno scopo di 
lucro alla cui realizzazione sia rivolta quella attivit�. 

Tale nozione, secondo l'A., appare insufficiente in quanto, essendo per 
definizione ente pubblico quello che ha fini ti9ici dello Stato, ne dovrebbe 
derivare o che il fine di ;J.ucro � da ritenere proprio dell'ente pubblico in 
senso stretto e dunque dello Stato oppure che il c. d. ente pubblico economico 
non rientri nella categoria degli enti pubblici. Rilevato che l'insufficienza 
di tale nozione va ricercata in una pi� ampia prospettiva e cio� nella 
stessa assunzione del concetto di scopo quale elemento per definire la categoria 
della persona giuridica pubblica, l'A. richiama la pi� recente dottrina 
sull'argomento, fautrice di una diversa nozione di ente pubblico economico 
che fa derivare la pubblicit� dell'ente non dal tipo di attivit� ma dalla 
struttura organizzativa dello stesso. 

M. DI PACE 
.

II 


~ 

. 


.

I 


~ 
~ 
~ 


r�. 


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 


LEGGI E DECRETI* 

Legge 21 novembre l967, n. 11'49. � Esonera dall'�imposta di boillo e 
lai diritti catastali e ipotecari gli atti e documenti relativi alle proceiure 
di espropriazione per �pubblica utilit� promosse dalle amministra:
ioni dello Stato o da enti pubblici (G. U. 12 dicembre 1967, n. 309). 

legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. � Modifica l'articolo 135 
iella Costituzione, ;prevedendo nuove disposizioni per la elezione e 
a durata in carica dei giudici della Corte costituzionale (G. U. 25 horembre 
1967, n. 294). 

legge 2 dicembre '1967, n. 1231. � Sostituisce ;gli articoli 2, 3 e 4 del 
iecreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardanti la sistemazione 
ielle opere permanenti di ricovero gi� costruite dallo Stato o a mezzo 
ii enti locali (G. U. 29 dicembre 1967, i:J.. 324). 

d. I. 11 dicembre 1967, n. 1'150. � Proroga i termini stabiliti per l'appli~
azione delle agevolazioni tributarie in materia di edilizie ed abolisce, 
~on effetto dalla data di entrata in v~gore della legge 2 febbraio 1960, 
1. 35, l'obbligo della ultimazione del fabbricato entro il biennio dall'inido 
dei lavori di costruzione di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 
2 luglio 1949, n. 408 (G. U. 12 dicembre 1967, n. 309). 
legge 19 dicembre l967, n. 1224. � Proroga al 30 dicembre 1967, in 
favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate 
dell'autunno 1966, i termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, 

n. 1109, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale 
in materia tributaTia (G. U. 27 dicembre 1967, n. 322). 
d. I. 21 dicembre 1967, n. 1210. �Proroga al 31 dicembre 1970 i termini 
stabiliti dagli articoli 1 e 6 della legge 18 marzo 1965, n. 170 e dalla 
legge 15 settembre 1964, n. 754, concernenti agevolazioni tri:buta�rie per 
le societ� commerciali (G. U. 21 dicembre 1967, n. 318). 
(�) Si segnalano i provvedimenti ritenuti di maggiore interesse. 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO 
DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE* 


NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI 

Codice di procedura civile, art. 305 (Mancata prosecuzione o riassimzione), 
per la parte in cui fa decorrere dalla data di interruzione del 
processo il termine per la sua riassunzione anche nei casi regolati dal 
precedente art. 301. 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanze di rimessione 18 gennaio 1966 del Tribunale di Catania 

(G. U. 12 marzo 1966, n. 64, e in questa Rassegna 1966, II, 100); 16 febbraio 
1966 della Corte di cassazione (G. U. 27 agosto 1966, n. 213, e 
in questa Rassegna 1966, II, 201); 10 novembre 1966 del Tribunale di 
Roma (G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e retro, II, 15); e 28 novembre 
1966 della Corte di appello di Bologna (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e 
retro, II, 60). 
codice di procedura civile, art. 622 (Opposizione della moglie del debitore). 


Sentenza 12 dicembre 1967, n. 143, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanze di rimessione 23 maggio 1966 del Tribunale di Milano 

(G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa Rassegna 1966, II, 285); 
e 19 agosto 1966 del Pretore di Trieste (G. U. 10 giugno 1967, n. 144, 
e retro, II, 101). 
codice di procedura penale, art. 376 (Condizioni pe1� il rinvio a giudizio 

o per il proscioglimento), nella <parte in cui non prevede la contestazione 
del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento 
con formula diversa da quella �che il fatto non sussiste o non 
� stato commesso dall'imputato. 
Sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 

Ordinanza di rimessione 3 giugno 1966 del Giudice istruttore del 
Tribunale di Ivrea, G. U, 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna 
.1966, II, 248. 

codice di procedura penale, art. 395 (Richiesta di proscioglimento e 
sentenza del giudice istruttore) ultimo comma, e art. 398 (Poteri del pretore 
nel procedimento con istruzione sommaria), ultimo c�omma, nei limiti 
in cui non prevedono la contestazione del fatto e l'interrogatorio del


(*) Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento 
ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimit� costituzionale. 


J 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 227 

imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella 
ie il fatto non sussiste o non � stato commesso dall'imputato. 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 139, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 

Ordinanza di rimessione 3 giugno 1966 del Giudice istruttore del 
ribunale di Ivrea, G. U. 10 settembre 1966, n.. 226, e in questa Rassegna 
~66, II, 248. 

r. d. I. 19 ottobre 1923, n. 2328 (Disposizioni generali annesse pe1� la 
n�mazione degli ora1�i e dei tm�ni di servizio del personale addetto ai 
ubblici servizi di trasporto in concessione), art. 16, nel testo modificato 
al r. d. 2 dicembre 1923, n. 2682. 
Sentenza 12 dicembre 1967, n. 150, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanza di rimessione 30 giugno 1966 del Tribunale di Trento, 
'� U. 14 gennaio 1967, n. 12, e retro, II, 16. 

r. d. 1'8 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicu?
zza), cirt. 68, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo 
iposto al pubblico, senza la licenza del Questore (art. 17 della Costi1zione). 
Sentenza 12 dicembre 1967, n. 142, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanza di rimessione 23 giugno 1966 del P�retore di Postiglione, 
. U. 24 settembre 1966, n. 239, e in questa Rassegna 1966, II, 252. 

d. P. R. 26 aprile 1957, n. �81�8 (Norme di attuazione e di coordinamento 
~lla legge 4 aprile 1952, n. 218, sul rio1�dinamento delle pensioni 
~ll'assicurazione obbligatoria per l'invalidit�, la vecchiaia e i superstiti), 
�t. 12 primo c:omma (art. 76 della costituzione). 
Sentenza 12 dicembre 1967, n. 152, G. U. 23 dicembre 1967, n. 32. 
Ordinanza di rimessione .3 maggio 1966, del T�ribunale di Lecce, 
. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna 1966, II, 256. 

d, P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
rette), art. 136 lett. b, per la parte in cui, tra gli oneri detraibili del1ccertamento 
dell'imposta complementare, non comprende la imposta 
raordinaria sul patrimonio. 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 135, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 

Ordinanza di rimessione 8 luglio 1966 della Commissione .provin


ale delle imposte di Genova, G. U. 15 ottobre 1966, n. 258, e in questa 

::issegna, 1966, II, 256. 

legge 31 ottobre 1963, n. 1458 (Condono in materia tributaria delle 
nzioni non aventi natura penale) art. 2, comma terzo, nella parte in 
ii stabilisce che la definizione amministrativa dell'accertamento triitario 
deve intervenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

della legge, come condizione per l'applicazione del condono di cui ai 
nn. 1 e 2 del primo comma dello stesso articolo. 

Sentenza 15 novembre 1967, n. 121, G. U. 25 novembre 1967, n. 295. 

Ordinanza di rimessione 23 giugno 1966 della Commissione distrettuale 
delle imposte di La Spezia, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12, e retro 
II, 19. 

legge reg. Frluli�Yenezia Giulia 16 novembre 1966, riapprov. 17 gen� 
naio 1967 (Estensione della competenza ter1�itoriale della Sezione di 
Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Gorizia a tutto il territorio 
della Regione Friuli-Venezia Giulia). 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 137, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 3 febbraio 
1967, G. U. 25 febbraio 1967, n. 51, e retro, II, 73. 

NORME DELLE QUALI � STATA DICHIARATA NON FONDATA 
LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 

Codic:e c:ivlle, art. 145 (Doveri del marito), .primo c:omma (artt. 3, primo 
comma, e 29, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 144, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanza di rimessione 13 ottobre 1966 della Corte di appello di 
Messina, G. U. 14 gennaio 1967, n. 12 e retro, II, 14. 

c:odic:e pen�le, art. 505 (Serrata o sciopero a scopo di solidm�iet�) 
(artt. 35 e 39 della Costituzione). 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 141, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanza di rimessione 13 gennaio 1966 del Tribunale di Padova, 

G. U. 10 settembre 1966, n. 226, e in questa Rassegna 1966, II, 247. 
c:odic:e di procedura penale, art. 506 (Casi di giudizio per decreto e 
poteri del pretore) (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione). 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 136, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanze di rimessione 11 novembre 1966 del Pretore di Todi 

(G. U. 28 gennaio 1967, n. 27, e retro, II, 16) e 28 gennaio 1967 del 
Pretore di Padova (G. U. 22 aprile 1967, n. 102, e retro, II, 62). 
r. d. 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare 
la ricerca e la coltivazione delle minie1�e), artt. 10 e 19 (art. 42, 
terzo comma, della Costituzione). 
Sentenza 15 novembre 1967, n. 119, G. U. 25 novembre 1967, n. 295. 

Ordinanza di rimessione 14 giugno 1966 del Tribunale di Montepulciano, 
G. U. 12 novembre 1966, n. 284, e in questa Rassegna, 1966, 
II, 288. 

J 

F 

r;
..� 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 229 

r. d. I. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribu.
ale per i minorenni), art. H (art. 13 della Costituzione). 
Sentenza 12 dicembre 1967, n. 156, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanza di rimessione 4 aprile 1966 del Pretore di Napoli, G. U. 
7 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegnd 1966, II, 205. 

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale), art. 139 (art. 3, 10, 
econdo comma, e 27 delfa Costituzione). 

Sentenza 15 novembre 1967, n. 120, G. U. 25 novembre 1967, 
. 295. 
Ordinanza di rimessione 16 dicembre 1966 del Tribunale di Sonrio, 
G. U. 28 gennaio 1967, n. 25, e retro, II, 17. 

d. lg. C. P, s. 1� aprile 1947, n. 273 (Proroga dei contratti agrari), 
rt. 1, lett. b (artt. ~4, 101 e 102 della Costituzione) (1). 
Sentenza 12 dicembre 1967, n. 147, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 

Ordinanze di rimessione 4 marzo 1966 della Corte di appello di 

renezia (G. U. 11 giugno 1966, n. 143 e in questa Rassegna 1966, II, 

63) e 11 luglio 1966 �lella Corte di �ppello di Catania (G. U. 24 dicem


re 1966, n. 324 e in questa Rassegna 1966, II 290). 

legge reg, sic. 18 gennaio 1949, n. 2 (Sgi-avi fiscali pe1� le nuove cotruzioni 
edilizie), arrt. 1 (art. 117 della Costituzione). 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 155, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanza di rimessione 6 mag.gio 1966 del Tribunale di Palermo, 
~. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna 1966, Il, 209. 

legge reg. sic. 28 aprile 1954, n. H (Sgravi fiscali per le nuove costruioni 
edilizie), artt. 1 e 12 (articolo 117 della Costituzione). 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 155, G. U. 23 dicembre 1967, 
. 321. 
Ordinanza di rimessione 6 maggio 1966 del Tribunale di Palermo, 
~. U. 27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna 1966, Il, 209. 

d. P. R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolaione 
stradale), art. l41, quinto comma (art. 24 della Costituzione). 
Sentenza 12 dicembre 1967, n. 149, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanza di rimessione 4 aprile 1966 del Pretore di Chiusa, G. U. 
7 agosto 1966, n. 213, e retro, II, 211. 

(1) Questione proposta dalla Corte di Appello di Venezia per l'articolo unico 
.ella legge 13 giugno 1961, n. 527, che ha sostituito il d. lg. C. P. S. 1� aprile 1947, 
l. 273. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

legge 30 luglio 1959, n. 559 (Condono in materia t1'�butaria per sanzioni 
non aventi natura penale), art. 2 terzo comma (art. 3 della Costituzione). 


Sentenza 12 dicembre 1967, n. 148, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 
Ordinanza di rimessione 4 marzo 1966 del Tribunale di Bologna, 

G. U. 9 luglio 1966, n. 168, e in questa Rassegna 1966, II, 211. 
legge 13 giugno 1961, n. 527 (Proroga dei contratti agrm�i), articolo 
unico (artt. 24, 101 e 102 della Costituzione) (2). 

Sentenza 12 dicembre 1967, n. 147, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 

Ordinanza di rimessione 4 marzo 1966 della Corte di appello di 
Venezia (G. U. 11 giugno 1966, n. 143 e in questa Rassegna 1966, II. 
163) e 11 luglio 1966 della Corte di appello di Catania (G. U. 24 dicembre 
1966, n. 324 e in questa Rassegna 1966, II, 290). 

d. P. R. 9 agosto 11966, n. 869 (Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanit�, 
assistenza sanitaria ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali), 
art. 3, primo comma. 
Sentenza 15 novembre 1967, n. 116, G. G. 25 novembre 1967, n. 295. 

Regione Friuli Venezia Giulia, ricorso depositato il 28 novembre 
1966, G. U. 24 dicembre 1966, n. 324, e in questa Rassegna 1966, 
II, 292. . 

NORME DELLE QUALI � STATO PROMOSSO 
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 


Codice civile art. 145 (Doveri del marito) .primo comma, nella parte in 
cui, in relazione all'articolo 156 capoverso Codice civile, pone a ca�rico 
del ma!l'ito, per colpa del quale la separazione � stata pronunciata, l'obbligo 
di somministrare alla moglie tutto ci� che � necessario per i bisogni 
della vita indipendentemente dalle condizioni economiche della 
moglie (artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione 
(3). 

Tribunale di Palermo, ordinanza 7 luglio 1967, G. U. 11 novembre 
1967, n. 282. 

codice civile art. 156 (effetti della separazione) primo comma, nella 
pa�rte in cui, prevedendo la separazione dei coniugi per colpa del ma


(2) Questione proposta dalla Corte di appello di Catania per il d. lg. C. P. S. 
1� aprile 1947, n. 273, sostituito con la legge 13 giugno 1961, n. 527. 
(3) Questione dichiarata non fondata con sentenza 12 dicembre 1967, n. 144. 

PARTE II, RASSEGNA 1lt LEGISLAZIONE 231 

ito, impone al medesimo di provvedere a tutto quanto si rende neces:
trio ai bisogni della vita della moglie, senza considerazione dei mezzi 
i cui questa, per avventura disponga (artt. 3, primo comma, e 29 della 
~ostituzione (4). 

Tribunale di Perugia, ordinanza 14 luglio 1967, G. U. 25 novemre 
1967, n. 295. 

codice civile art. 467 (Nozione della rappresentazione), in quanto 
mita l'istituto della rappresentazione ai soli figli legittimi (artt. 3 e 
O, terzo comma, della Costituzione) (5). 

Tribunale di Genova, ordinanza 26 giugno 1967, G. U. 25 novemre 
1967, n. 295. 

codice civile art. 577 (Successione del figlio naturale all'ascendente 
~gitimo immediato del suo genito1�e), in quanto subordina il diritto del 
glio naturale di rappresentare successivamente il suo genitore alla 
tancanza di altri parenti facenti parte dell'unit� familiare legittima. 
1rtt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione). 

Tribunale di Genova, ordinanza 26 giugno 1967, G. U. 25 novemre 
1967, n. 295. 

codice civile,' art. 2120 (Indennit� di anzianit�), in quanto prevede 
perdita dell'indennit� di anzianit� per il caso di cessazione del rapJrto 
di lavoro per dimissioni volontarie (art. 36 della Costituzione) (6). 

Tdbunale di Siena, ordinanza 4 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 
}67, n. 321. 

codice di procedura civile, art. 648 (Esecuzione provvisoria in penmza 
di esecuzione), in quanto prevede un diverso trattamento nel 
1so che si possa versare o non adeguata cauzione (art. 3 della Costi1zione). 


Pretore di Empoli, ordinanza 29 settembre 1967, G. U. 23 dicem~
e 1967, n. 321. 

codice di procedura civile, art. 648 (Esecuzione provvisoria in penmza 
di opposizione) sec�ondo comma, in quanto H debitore � soggetto 

(4) Questione gi� proposta, sotto analogo profilo, dal Tribunale di Milano con 
�dinanza 14 luglio 1966 (G.U. 28 gennaio 1967, n. 25, e retro, II, 15) e dal Tribu1le 
di Caltagirone, ordinanza 26 gennaio 1967 (G.U. 29 luglio 1967, n. 190, e retro, 
� 150). 
(5) Questione dichiarata non fondata, in relazione all'art. 30 della Costituone, 
con sentenza 6 luglio 1960, n. 54. 
(6) Questione gi� proposta dal Tribunale di Roma con ordinanze 4 luglio 1966 
;.u. 24 dicembre 1966, n. 334, e in questa Rassegna, 1966, II, 285) e 19 novem
�e 1966 (G.U. 25 febbraio 1967, n. 25, e retro, Il, 59). 

232 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

ad esecuzione forzata in via anticipata, in virt� di un provvedimento 
la cui emanazione � obbligatoria (artt. 3 e 24 della Costituzione) (7). 

Giudice istruttore del Tribunale di Genova, ordinanza 4 aprile 1967, 

G. U. 11 novembre 1967, n. 282. 
codice di procedura civile, art. 713 (Provvedimenti del presidente), in 
quanto il ricorrente, su semplice richiesta del pubblico ministero, viene 
ad essere compromesso nel far valere le sue ragioni (artt. 24 e 111 
della Costituzione). 

Presidente del Tribunale. di Milano, ordinanza 14 luglio 1967, G. U. 
9 dicembre 1967, n. 307. 

codice penale, art. 507 (Boicottaggio), in quanto configura un dolo 
specifico costruito su norme di riferimento in contrasto con i principi 
costituzionali (artt. 35, 39, 40 e 41 della Costituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 5 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 1967, 

n. 307. 
codice penale, art. 578 (Infanticidio per cause di onore), in quanto 
il ridotto interesse dello Stato per la vita del neonato illegittimo rispetto 
a quello illegittimo non appare giustificato (artt. 2, 3, e 30, terzo 
comma, della Costituzione). 

Pretore di Bologna, ordinanza 24 giugno 1967, G. U. 11 novembre 
1967, n. 282. 

codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio solo 
della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (8). 

Pretore di Torino, ordinanza 7 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 
1967, n. 321. 

codice penale, art. 708 (Possesso ingiustificato di valori), in quanto 
determina la qualit� dell'oggetto del possesso ingiustificato in relazione 
alla condizione economico-sociale del possessore (art. 3 della Costituzione) 
(9), sancisce una presunzione di legge a danno di taluni 
condannati (art. 27, secondo e terzo comma, della Costituzione), e non 
contiene una determinazione sufficientemente precisa del fatto punibile 
(art. 25, secondo comma della Costituzione). 

Pretore di Bologna, ordinanza 30 settembre 1967, G. U. 23 dicembre 
1967, n. 321. 

(7) Questione dichiarata non fondata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, 
con sentenza 10 giugno 1966, n. 62. 
(8) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 28 novembre 
1961, n. 64. 
(9) Questione gi� proposta in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal 
Giudice istruttore del Tribunale di Torino (ordinanza 14 marzo 1967, G.U. 27 maggio 
1967, n. 132 e retro, II, 102l. 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 233 

codice di procedura .penale, art. 149 (Correzione di e1�rori materiali), 
imo comma, in quanto consente la correzione di omissioni od er�rori 
tche senza il contradittorio con la parte interessata (a�rt. 24, primo e 
condo comma, della Costituzione). 

Corte di appelfo di Catania, ordinanza 4. agosto 1967, G. U. 23 dimbre 
1967, n. 321. 

codice di procedura penale, art. 3�89 (Casi in cui si procede con istrume 
sommaria), in quanto rimette la determinazione del giudice natule 
alla discrezione del P. M. (art. 25 della Costituzione). 

Tribunale di Napoli, ordinanza 23 settembre 1967, G. U. 25 noveme 
1967, n. 294. 

codice di procedura penale, art. 398 (Poteri del pretore nel procedimto 
con istruzione sommaria), nella parte in cui non prevede l'obbligo 
Ua contestazione del fatto, qualora non si proceda al compimento di 
ti di istruzione sommaria (art. 24, secondo comma, della Costitume) 
(10). 

Pretore di Bisacquino, ordinanza 14 giugno 1967, G. U. 11 noveme 
1967, n. 282. 

codice della navigazione, art. 1238 (Competenza per le contravven>
ni), primo comma, in quanto attrl~uisce funzioni giurisdizionali al 
mandante del porto (art. 104, primo comma, della Costituzione) (11). 

Comandante del porto di Cagliari, ordinanza 25 settembre 1967, 

U. 9 dicembre 1967, n. 307. 
r. d. I. 6 luglio 1931, n. 9�81, convertito con modificazioni nella legge 
marzo 1932, n. 355, (Approvazione del piano regolatore di Roma, delle 
rme generali e delle prescrizioni tecniche di attuazione) art. 6,, in 

anto impone il trasferimento coattivo della 1lropriet� senza indennizzo 
:'t. 42, terzo comma, della Costituzione). 

Consiglio di Stato, Sez. IV, ordinanza 7 aprile 1967, G. U. 23 dinbre 
1967, n. 321. 

r. d. 14 settembre 1931, n. H75 (Testo unico per la finanza locale), 
" 27!8, modificato dall'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 723, in 
(19) Questione gi� dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 
aprile 1967, n. 46. 
(11) Questione dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 102 della Costiione, 
con sentenza 10 giugno 1960, n. 41. La questione � stata riproposta in 
irimento allo stesso art. 102 della Costituzione dal Pretore di Amalfi (ordinanza 
:narzo 1967, G.U. 13 maggio 1967, n. 12 e retro, II, 104), e in riferimento 
art. 104, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Roma (ordinanza 
marzo 1966, G.U. 21 maggio 1966, n. 124, e in questa Rassegna, 1966, II, 155). 


234 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

quanto i due terzi dei membri della Commissione Comunale, di nomina 
del Consiglio Comunale, non si trovano in condizione di indi.pendenza 
verso il Consiglio Comunale e la Commissione comunale tributi (articoli 
101 e 108 della Costituzione). 

Tribunale di Bassano del Grappa, ordinanza 12 giugno 1967, G. U. 
11 novembre 1967, n. 282. 
Commissione comunale per i tributi locali di Montecatini Terme, 
ordinanza 1<> agosto 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. 

r. d. 30 ottobre 1933, n. 16111 (Testo unico delle leggi e delle norme 
giuridiche sulla mppresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo 
ordinamento dell'avvocatura dello Stato) art. 11 ultimo comma, in quanto 
commina la non sanabilit� della nullit� delle notificazioni (art. 3 della 
Costituzione) (12). 
Tribunae di Piacenza, ordinanza 17 giugno 1967, G. U. 11 novembre 
1967, n. 282. 

r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico deHa legge comunale e provinciale) 
artt. 14 e 10, in quanto per la cessazione della causa di .inelegibilit� 
richiedono la accettazione delle dimissioni, rendendo i terzi arbitri 
circa la elegibilit� o meno di un cittadino (artt. 3, primo comma, e 
51, primo comma, della Costituzione). 
Tribunale di Sassari, ordinanza 7 luglio 1967, G. U. 11 novembre 
1967, n. 282. 

r. d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del codice postale e delle 
telecomunicazioni) art. 232, in quanto non prevede limiti e controlli 
idonei a garantire gli utenti (art. 23 della Costituzione). 
Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, G. U. 
23 dicembre 1967, n. 321. 

legge 25 settembre 1940, n. 1424 (Legge doganale), art. 141, in quanto 
attribuisce alla amministrazione doganale il potere discrezionale di 
provvedere di ufficio alla definizione del contesto in via amministrativa 
(art. 3 della Costituzione). 

Tribunale di Varese, ordinanza 27 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 
1967, n. 307. 

r. d. 19 luglio 1941, n. 1V18 (Approvazione del regolamento di esecuzione 
dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle teleco(
12) Questione dichiarata non fondata, sotto analogo profilo, con sentenza 
8 luglio 1967. n. 97. 

J 

PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 235 

iunicazioni), art. 135, in quanto non prevede limiti e controlli idonei 
garantire gli utenti (art. 23 della Costituzione). 

Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, G. U. 
3 dicembre 1967, n. 321. 

legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un ente nazionale di preidenza 
ed assistenza per i dipendenti statali) art. 2, nella parte in cui 
on le parole � nei limiti � pone in essere una previsione di limitazione 
~mrporale delle prestazioni previdenziali indipendentemente del perduare 
dello stato di bisogno all'assistito (art. 38, secondo comma, della 
~ostituzione). 

Pretore di Roma, ordinanza 3 maggio 1967, G. U. 9 dicembre 1967, 

307. 
R. D. 16 marzo H42, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato 
reventivo, della amministrazione controltata e della liquidazione coatta 
mministrativa) art. 201, �per la parte in cui richiama il secondo comma 
ell'art. 52 della stessa legge, in relazione agli articoli 207, 208, 209 
art. 24, primo comma, della Costituzione). 
Tribunale di Roma, ordinanza 18 aprile 1967, G. U. 9 dicembre 
967, n. 307. 

legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), 
rt. 47, in quanto non assicura la indipendenza della funzione giurisdiionale 
(artt. 3, 24, 53, 104 e 108 della Costituzione). 

Commissione comunale tributi locali di Torchiara, ordinanza 9 settembre 
1967, G. U. 9 dicembre 1967, n. 307. 

d. P. R. 14 dicembre 1957, nn. 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 (Rinnovo 
.ella concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1�, 2�, 
�, 4", 5" zona telefonica), art. 49, in quanto non prevede limiti e conroUi 
idonei a garantire gli idonei (art. 23 della Costituzione). 
Giudice conciliatore di Genova, ordinanza 26 ottobre 1967, G. U. 
3 dicembre 1967, n. 321. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte 
:irette), art. 136, in quanto con eccesso dalla delega conferita con l'aricolo 
63 deHa legge 5 gennaio 1956, n. 1, regola ex novo le detraibilit� 
!ell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, anche prima del'
entrata in vigore del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 era invece 
letraibile, determinando, a parit� di posizione contributiva, un diverso 
rattamento fra il contribuente che ha definito l'imposta straordinaria 

236 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

progressiva sul patrimonio prima dell'entrata in vigore del testo unico 
29 gennaio 1958, n. 645 e quello che la ha definita posteriormente (13). 

Commissione distrettuale delle imposte di Conegliano, ordinanze 
19 gennaio 1964 (quattro), G. U. 9 dicembre 1967, n. 307. 

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645, (Testo unico delle leggi sulle imposte 
dirette) art. 137, capoverso, in quanto dispone un differente trattamento 
per il contribuente �colpito da accertamento sintetico. 
Commissione distrettuale delle imposte di Tricarico, ordinanza 
30 settembre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 

legge reg. sic:. 9 marzo 1959 (Approvazione del bilancio di �previsione 
per l'esercizio 1959), art. 5 n. 3, riprodotto nell'art. 5, n. 3, del testo 
unico regionale 20 agosto 1960, n. 3, in quanto viziato per difformit� 
del testo pubblicato nella � Gazzetta Ufficiale � della Regione Siciliana. 

Tribunale di Siracusa, ordinanza 22 luglio 1967, G. U. 9 dicembrre 
1967, n. 307. 

d. P. R. 27 novembre 1960, n. 1�798 (Norme sul trattamento economico 
e normativo dei lavoratori panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione), 
artico unico, nella parte in cui conferisce validit� erga omnes 
al Contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 (artt. 76 e 
87, quinto comma, della Costituzione). 
Corte di appello di Torino, ordinanza 9 marzo 1967, G. U. 25 novembre 
1967, n. 295. 

d. P. R. 2 gennaio 1962, n. 346 (Norme sul trattamento economico e 
normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, 
locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, caff�, bar, bottiglierie, 
birrerie, buffetts di stazione, gelaterie, fiiaschetterie e da ogni altro 
esercizio similare ove si somministrino bevande di cui all'art. 86 della 
legge di P. S., da negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria 
e confetteria annessi a pubblici servizi), in quanto viziato in via 
conseguenziale per effetto della dichiarata incostituzionalit� della legge 
delega (artt. 39 e 77 della Costituzione). 
Tribunale di Torino, ordinanza 12 aprile 1967, G. U. 11 novembre 
1967, n. 282. 

legge 14 novembre 1962, n. 1610 (Provvidenze per la regolarizzazione 
del titolo di propriet� in favore della piccola propriet� rurale) art. 4, 

(13) L'art. 136, lettera b) del d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 � stato 
dichiarato incostituzionale con sentenza 12 dicembre 1967, n. 135. 
Il 

' 


PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

quanto la notifica non � obbligatoria nei confronti anche di tutti 
i altri eventuali interessati. 

Pretore di Ischia, ordinanza 31 maggio 1967, G. U. 9 dicembre 
167, n. 307. 

legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi 

valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la 
ianza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 
al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella 
gge 2 giugno 1939, n. 739), art. 25, terzo comma in quanto l'applicazione 
~n'imposta comporta una limitata efficacia dell'art. 25, secondo coma, 
dichiarato incostituzionale (articoli 53, primo comma, e 136, primo 
1mma, della Costituzione) (14). 

Commissione ,comunale tributi di Savona, ordinanza 6 ottobre 
167, G. U. 23 dicembre 1967, n. 321. 

legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari) 

t. 14, in quanto, senza determinazione di tempo e senza alcun indenzzo, 
viene limitata la facolt� del proprietario di disporre della cosa 
rtt. 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione). 
Tribunale di Palermo, ordinanza 31 maggio 1967, G. U. 25 novem
�e 1967, n. 295. 

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 5 luglio 1965, n. 9 (Approvazione del 
lancio di previsione per l'esercizio 196�), art. 18 terzo comma, in quanto 
insente l'effettivo pagamento ai creditori della Regione delle spese 
fative al funzionamento del Consiglio Regionale con mandato sotatto 
a qualunque controllo della Corte dei conti (art. 58 dello Stato 
speciale della Regione F1riuli-Venezia Giulia). 

Corte dei conti, sezioni riunite, ordinanza 14 luglio 1967, G. U. 
novembre 1967, n. 282. 

d. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per 
issicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
�ofessionali), art. 204, primo e quarto comma, in quanto eccede i limiti 
~i principi che presiedono alla legislazione presidenziale vigente. 
Giudice conciliatore di Trento, ordinanze 31 luglio 1967 e 3 ago


o 1967, G. U. 11 novembre 1967, n. 282. 
legge 23 aprile 1966, n. 218 (Approvazione del bilancio di previsione 
~llo Stato per l'anno finanziario 1966), art. 97, in quanto autorizza l'ero


(14) Questione gi� dichiarata non fondata con sentenza 23 maggio 1966, n. 44. 

RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

gazione di sussidi a favore dell'artigianato (art. 81, terzo comma, della 
Costituzione). 

Corte dei conti, sezioni riunite, ordinanza 25 luglio 1967, G. U. 
11 novembre 1967, n. 282. 

legge reg. sic. 3 giugno 1966, n. 13 (Ripartizione dei prodotti agricoli), 
art. 1, in quanto, pur essendo intervenuta la legge nazionale 15 settembre 
1964, n. 756, mantiene in vigore le norme contenute nella legge 
regionale siciliana 16 marzo 1964, n. 4, che disciplinano rapporti di 
diritto privato senza che ricorrano gli estremi della temporaneit� e della 
eccezionalit� (art. 41 e 42 della Costituzione) (15). 

Pretore di Partanna, ordinanza 2 aprile 1967, G. U. 11 novembre 
1967, n. 282. 

legge 15 luglio 1966, n. 604 CNorme sui licenziamenti individuali), 
art. 11, in quanto limita l'applicazione della legge ai datori di lavoro 
che occupano oltre 35 dipendenti (artt. 3, 4 e 35 della Costituzione) (16). 

Pretore di Napoli, ordinanza 3 giugno 1967, G. U. 11 novembre 
1967, n. 282. 
Pretore di Pistoia, ordinanza 20 luglio 1967, G. U. 11 novembre 
1967, n. 282. 

legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 
fondiarie perpetue), art. 1, primo, secondo, terzo e quarto comma 
(artt. 42 e 43 della Costituzione) (17). 

Pretore di Roma, ordinanza 5 giugno 1967, G. U. 9 dicembre 1967, 

n. 307. 
legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 
fondiarie perpetue) artt. 1, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4 e 5 
(artt. 41, 42, secondo e terzo comma, 24, 111 e 113) (17). 

(15) Analoghe questioni sono state gi� proposte dal Pretore di Lentini in riferimenti 
all'articolo 14 dello statuto della Regione siciliana ed agli articoli 116, 
39 e 3 della Costituzione (ordinanza 28 novembre 1966, G.U. 8 aprile 1967, n. 89, 
e retro, II, 71), dal Pretm-e di Mazara del Vallo in riferimento all'articolo 14, 
lettera a) dello statuto della Regione siciliana ed agli articoli 41, 42 e 117, ultimo 
comma, della Costituzione (ordinanze 16 gennaio 1967 (tre), G.U. 25 febbraio 1967, 
n. 51, e retro, II, 72), e dal Giudice conciliatore di Alcamo in riferimento all'art. 
117 della Costituzione ed all'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana 
(ordinanza 3 marzo 1967, G.U. 27 maggio 1967, n. 132, e retro, II, 108). 


(16) Questione gi� proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal 
Pretore di Vicenza (m-dinanza 31 maggio 1967, G.U. 14 ottobre 1967, n. 258, e retro, 
II, 198). 
(17) Questioni gi� proposte; per le altre numerose ordinanze, v. retro, II, 
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PARTE II, RASSEGNA DI LEGJSLAZIONE 239 

Pretore di Bisacquino, ordinanza 6 settembre 1967, G. U. 23 dicem:
e 1967, n. 321. 

legge 22 luglio l966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni 
fondiarie perpetue), artt. 1, primo, seco;1do e terzo comma, 15 arti1li 
42, secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione (17). 

Pretore di Erice, ordinanza 7 ottobre 1967, G. U. 23 dicembre 1967, 

321. 
legge 22 luglio 1'966, n. 607, (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni 
fondiarie perpetue), artt. 1 e 15 (17). 

Pretore di Marano di Napoli, ordinanza 5 luglio 1967, G. U. 25 no~
mbre 1967, n. 295. 

legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni 
fondiarie perpetue), artt. 1, 15, 18 (artt. 3, 41, primo comma, e 43, 
rzo comma, della Costituzione) (17). 

Tribunale di Trapani, ordinanza 3 maggio 1967, G. U. 23 dicem:
e 1967, n. 321. 

legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni 
fondiarie perpetue), artt. 2, 4, 5, 6, 8, 9 (aTtt. 3 e 42 della Costitzione) 
(17). 

Pretore di Genzano di Roma, ordinanze 16 ottobre 1967 (quattro), 

U. 9 dicembre 1967, n. 307. 
legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestaoni 
fondiarie perpetue), artt. 4, 5, 6 e 7(art. 24, secondo comma, della 
ostituzione) (17). 

Pretore di Ramacca, ordinanza 20 luglio 1967, G. U. 25 novem:
e 1967, n. 295. 

legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni 
1ndiarie perpetue), art. 15 (art. 3 della Costituzione) (17). 

Tribunale di Agrigento, ordinanza 22 giugno 1967, G. U. 11 no~
mbre 1967, n. 282. 

legge reg. sarda 11 luglio 1967 (Interventi fitosanitari a cura della 
mministrazione regionale e provvedimenti connessi in applicazione 
~lla legge regionale 22 aprile 19�5, n. 8), artt. 2 e 4 (art. 127 della 
ostituzione). 

Ricorso 14 novembre 1967 del Presidente del Consiglio dei Miniri, 
G. U. 3 dicembre 1967, n. 307. 


240 RASS0EGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE 
� STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, 
DI INAMMISSIBILITA, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE 
DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO 


Codice di procedura civile, art. 545 (Crediti impignorabiii), quarto com� 
ma -manifesta infondatezza (art. 3 della Costituzione). 

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 131, G.U. 25 novembre 1967, n. 295. 
Ordinanza di rimessione. 10 ottobre 1966 del Pretore di Gallarate, 

G. U. 26 novembre 1966, n. 299, in questa Rassegna 1966, II, 285. 
codice di procedura penale, art. 231 (Atti. e informative del pretore) 
e art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria) 
secondo comma -manifesta infondatezza (artt. 3 e 24 della Costituzione) 
(18). 

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 127, G. U. 25 novembre 1967, 

n. 295. 
Ordinanze di rimessione 9 febbraio 1967 del Pretore di Gela (G. U. 
29 aprile 1967, n. 109, e retro II, 60-61) e 24 febbraio 1967 del Pretore 
di Barcellona Pozzo di Gotto, G. U. 24 giugno 1967, n. 157, e retro, 
II, 103). 

codice di procedura .penale, art. 503 (Atti del giudizio direttissimo), 
terzo comma -manifesta infondatezza (art. 24 della Costituzione) (19). 

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 124, G. U. 25 novembre 1967, n. 295. 
Ordinanza di rimessione 18 gennnaio 1967 del Tribunale di Bari, 

G. U. 25 marzo 1967, n. 77, e retro, II, 61. 
r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (Legge comunale e provinciale), artt. 106, 
107, 108, 109 e 110 -manifesta infondatezza (20). 
Ordinanza 15 novembre 1967, n. 123, G. U. 25 novembre 1967, 

n. 295. 
Ordinanza di rimessione 17 aprile 1966 del Pretore di Fermo, G. U. 
27 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna 1966, II, 204. 

(18) Questioni dichiarate non fondate con sentenza 18 aprile 1967, n. 36. L'articolo 
398 del c. p, p,, nella parte in cui, nei procedimenti di competenza del Pretore, 
non prevede la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato, qualora si 
proceda al conseguimento di atti di istruzione, � stato dichiarato incostituzionale 
con sentenza 27 aprile 1966, n. 33. 
(19) Questione gi� dichiarata non fondata con sentenza 9 luglio 1963, n. 122, 
in riferimento all'articolo 25 della Costituzione, e 8 luglio 1967, n. 92, in riferimento 
agli articoli 3 e 24 della Costituzione. 
(20) Questione dichiarata non fondata, relativamente all'art. 108 del r. d. 
3 marzo 1934, n. 383, con sentenza 8 luglio 1967, n. 95. 
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PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 241 

r. d. 18 dlc:embre 1941, n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione dei co:
ice di procedura civile), art. �159, terzo c:omma -inammissibilit� (artiolo 
87, quinto comma, della Costituzione). 
Sentenza 15 novembre 1967, n. 118, G. U. 25 novembre 1967, 

I. 295. 
Ordinanze di rimessione 30 marzo 1966 (due) del Pretore di Anona, 
G. U. 9 luglio 1966, e in questa Rassegna 1966, II, 206. 

legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), art. 41, ultimo c:omma, 
-manifesta infondatezza. 

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 123, G. U. 25 novembre 1967, 

l. 295. 
Ordinanza di rimessione 27 aprile �966 del Pretore di Fermo, G. U. 
;7 agosto 1966, n. 213, e in questa Rassegna 1966, II, 204. 

d. P. R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle 
rodi nella preparazione e nei commercio dei mosti, vini ed aceti), 
nanifesta infondatezza (artt. 73 e 76 della Costituzione) (21). 
Ordinanze 15 novembre 1967, n. 125 e n. 126, G. U. 25 novembre 
.967, n. 295. 
Ordinanze di rimessione 16 gennaio 1967 del P�retore di Mortara 

G. U. 13 maggio 1967, n. 120, e retro, II, 108) e 24 gennaio 1967 dal 
>retore di Sampierdarena (G. U. 22 aprile 1967, n. 102 e retro, II, 71). 
legge reg. sic:. approv. 31 marzo 1967 (Istituzione di una cattedra con'
enzionata con l'Universit� di Messina per l'insegnamento della storia 
!loderna) -estinzione per rinunzia. 

Ordinanza 15 novembre 1967, n. 129, G. U. 25 novembre 1967, 

l. 295. 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depoitato 
il 17 aprile 1967, G. U. 29 aprile 1967, n. 109 e retro, II, 74. 

legge reg. sic:. approv. 31 marzo 19�67 (Istituzione di una cattedra di 
erapia medica, sistematica presso la Facolt� di medicina e chirurgia 
lell'Universit� di Catania), estinzione per rinunzia. 

Ordinaza 15 novembre 1967, n. 130, G. U. 25 novembre 1967, n. 295. 
Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana 
lepositato il 17 aprile 1967, G. U. 29 aprile 1967, n. 109, e retro, II, 74. 

(21) Questione dichiarata non fondata con sentenze 9 febbraio 1967, n. 13 
(art. 7.3 della Costituzione) e 22 marzo 1967, n. 32 e n. 33 (art. 76 della Costi.
uzione). 

CONSULTAZIONI 
ACQUE PUBBLICHE 
Procedura abbreviata di cui all'art. 33 t.u. sulle Acque -Utilizzabilit� di 
detta procedura da parte della Cassa del Mezzogiorno. 
Se possa la Cassa per il Mezzogiorno avvalersi della procedura abbreviata 
di espropriazione prevista e disciplinata dall'art. 33 t.u. sulle Acque 
(n. 94). 
AGRICOLTURA E FORESTE 
Affitto di fondi rustici -Scelta del contraente. 
Se all'affitto dei fondi rustici di propriet� delle Aziende del Fondo per 
il Culto e dei Patrimoni riuniti ex economali siano applicabili le disposizioni 
della legge 12 giugno 1962, n. 567 (n. 94). 
Se il sistema della scelta del contraente privato mediante asta pubblica 
sia compatibile con la disciplina vigente in materia di affitto di fondi 
rustici (legge 12 giugno 1962) (n. 49). 
Agevolazioni creditizie -Legge 59/1965. 
Se l'agevolazione creditizia prevista dalla 1. 26 maggio 1965 possa essere 
concessa ai soggetti che abbiano acquistato il bene prima della presentazione 
della domanda di mutuo, con la corresponsione parziale del prezzo 
(n. 50). 
Crediti agrari regionali -Agevolazioni tributarie. 
Se ai prestiti previsti dalla legge 29 dicembre 1965, n. 33 della Regione 
Friuli-Venezia Giulia siano applicabili, per la parte tributaria, le disposizioni 
di cui alla 1. 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario (n. 51). 
Incameramento e versamento della cauzione -Legge 1676/1960. 
Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltarice dei lavori di costruzione 
di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata dall'Ente 
realizzatore delle opere ex lege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba 
essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere 
(n. 52). l~l 
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PARTE II, CONSULTAZIONI 243 

\.MMINISTRAZIONE PUBBLIC'A 

stituto nazionale della Nutrizione. 

Se una disposizione legislativa che facoltizzi genericamente un ente 
.d avvalersi dell'opera di organi Statali, sia sufficiente ad integrare l'autoizzazione 
necessaria ex art. 43 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, perch� l'Avvoatura 
dello Stato possa assumere la rappresentanza e difesa in giudizio di 
ale ente (n. 326). 

,egittimazione separata dei vari uffici. 

Se l'Amministrazione o, pi� in generale, se qualsiasi creditore fallinentare, 
contemporaneamente titolare di credito privilegiato e di credito 
hirografario, abbia diritto al voto in relazione al solo credito chirograario 
e quindi conservando per l'altro credito le garanzie e la connessa 
1relazione (n. 327). 

Se, nel caso di pi� uffici dell'Amministrazione delle Finanze creditori 
lello stesso debitore, ciascun ufficio si debba considerare come creditore 
.vente diritto al voto sulla proposta di concordato, ovvero si debba ritetere 
unica creditrice l'Amministrazione delle Finanze (n. 327). 

>perato doloso di un ufficiale giudiziario. 

Se l'art. 494 c.p.c., in base al quale � il debitore pu� evitare il pignoamento 
versando nella mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui 
i procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al crediore 
�, sia applicabile al procedimento coattivo per la riscossione delle 
ntrate dello Stato e degli enti pubblici, regolato dal t.u. 14 aprile 1910, 

L. 
639 (n. 328). 

Se tale forma di pagamento sia liberatoria per il debitore ed estintiva 
.el rapporto obbligatorio e se questi effetti del pagamento ai sensi del'
art. 494 c.p.c. siano in contrasto con le disposizioni che limitano nell'orditamento 
tributario la prova del pagamento del tributo (n. 328). 

Se l'approvazione da parte dell'ufficiale giudiziario di somme versate 

.ai contribuenti, a norma dell'art. 494 c.p.c. costituisca peculato (art. 314 

.p.) o malversazione (art. 315 c.p.) (n. 328). 

'restazioni UTE a favore di Enti pubblici. 

Se gli Uffici Tecnici Erariali siano tenuti a svolgere i loro compiti istiuzionali 
nell'interesse di Enti di diritto pubblico, parificati per legge istiutiva 
alle Amministrazioni dello Stato (n. 329). 

'tato giuridico del personale ferroviario -Art. 164. 

Se il Direttore Centrale Capo del Servizio Sanitario delle Ferrovie 
ello Stato possa essere legittimamente autorizzato con un Decreto Mini



RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

steriale a delegare ad altri funzionari l'esercizio delle sue attribuzioni di 
membro delle Commissioni per le visite di revisione di cui all'art. 164 della 
legge 23 marzo 1958, n. 425 (n. 330). 

ANTICHIT� E BELLE ARTI 

Diritto di prelazione. 

Se, esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 31 della 1. 1� giugno 
1939, n. 1089, debbano corrispondersi, oltre al prezzo stabilito nell'atto 
di alienazione inter partes, anche le spese notarili di detto atto (n. 58). 

Sanzioni amministrative ex art. 59 l. 1� giugno 1949, n. 1089 -Rappoi�ti 
deUa procedura amministrativa con il giudicato penale -Assoluzione 
per aver commesso il fatto in stato di necessitd. 

Se lo stato di necessit� escluda l'illecito amministrativo sanzionabile 
(n. 59). 

Se sia vincolante la sentenza penale di assoluzione per avere agito 
in stato di necessit� per gli organi amministrativi competenti ad irrogare 
al responsabile la sanzione di cui all'art. 59, terzo comma 1. 1� giugno 1939, 

n. 1089 (n. 59). 
APPALTO 

Appalto di apere militari -Forza maggiore -Incidenza del rischio. 

Se incida sull'appaltatore il rischio dei danni der~vanti da cause di 
forza maggiore verificatisi nel corso dell'esercizio di opere militari regolate 
dalle condizioni generali del Genio Militare approvate con r .d. 17 
marzo 1932, n. 367 (n. 314). 

Arbitrato -Compensi agli arbitri. 

Se la pronuncia emessa dal Presidente del Tribunale nel procedimento 

di cui all'art. 814 c.p.c. abbia natura decisoria e sia impugnabile con ricorso 

in Cassazione (n. 315). 

Se la predetta pronunci'a debba essere notificata ai sensi dell'art. 11, 

secondo e terzo comma del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 315). 

Incameramento e versamento della cauzione -Legge 1676/1960. 

Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione 
di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata dall'Ente 
realizzatore delle opere ex lege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba 
essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere 

(n. 316). 

PARTE II, CONSULTAZIONI 245 

~iserve. 

Quale sia la natura delle determinazioni sulle riserve in sede ammin1.
trativa pre-contenziosa (n. 317). 

Se tale natura postuli l'unitariet� della generale valutazione delle varie 
:iserve, nonch� la definitivit� e completezza della definizione stessa con 
:onseguente inopportunit� di definizioni parziali (n. 317). 

In quali forme devono essere condotte le trattative per la definizione 
)re-contenziosa delle riserve (n. 317). 

l\.SSICURAZIONI 

4.ssicurazione r.c. per incidenti nucleari. 

Se il Ministero della Difesa sia tenuto a stipulare per il Centro Appli:
azione Militare Energia Nucleare, quale esercente del Reattore Nucleare 
:tT.Sl, apposita polizza assicurativa R.C., ai sensi dell'art. 21 I. 31 dicembre 
.962, n. 1860 (n. 74). 

:::ontratti di assicurazione stipulati da enti pubblici a favore di propri dipendenti. 


Se sia sempre legittima la deliberazione con la quale l'Istituto Nazio1ale 
di economia agraria abbia deliberato di stipulare una polizza di assi:
urazione a favore di alcuni suoi funzionari, o se, invece, la legittimit� 
lella medesima dipenda dalla circostanza che le norme di contabilit� del'
ente consentano o meno la stipulazione del relativo contratto (n. 75). 

\TTI AMMINISTRATIVI 

:::oncessione della qualifica di partigiano -Revoca -Competenza. 

Se le Commissioni di 1� e 20 grado di cui agli artt. 1 e 4 d.1.1. 21 agosto 
.945, n. 518, siano competenti a deliberare la revoca per indegnit� della 
iualifica di partigiano o di patriota (n. 14). 

\.UTOVEICOLI 'E AUTOLINEE 

,ubblico registro automobilistico -Destinazione residui dei fondi per spes�' 
postali. 

Se i residui di somme riscosse dall'A:C.I. a titolo di spese postali per 
(li adempimenti connessi all'iscrizione del P.R.A. di altra provincia a 
;eguito del trasferimento di un autoveicolo, debbano affiuire al bilancio 
lell'A.C.I. riguardante la gestione del P.R.A. (n. 71). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

BANCHE 

Finanziamenti -Agevolazioni creditizie. 

Se il concorso sugli interessi previsti dall'art. 12, quarto comma, della 

1. 26 giugno 1965, n. 717, possa essere dalla Cassa per il Mezzogiorno concesso 
alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli per la emissione 
di buoni fruttiferi, oltre che delle obbligazioni vere e proprie (n. 13). 
BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI 

Autorizzazione ai lavori di restauro. 

Se i lavori di restauro esiguiti dalle Amministrazioni regionali e dalla 
Cassa del Mezzogiorno su beni appartenenti ad altri Enti debbano essere 
soltanto preventivamente autorizzati dalle Soprintendenze ai Monumenti 
ai sensi degli artt. 11 e seg. 1. 1 giugno 1939, n. 1089 e 40 e segg. del regolamento 
(n. 17). 

Se il compito di redigere il progetto di tali lavori e di provvedere al 
relativo collaudo possa essere affidato a liberi professionisti (n. 17). 

COMPRAVENDITA 

Vendita di lotti edificatori -Mancata approvazione det piano particolareggiato 
-Effetti. 

Se per i contratti di vendita stipulati dall'EUR e relativi ai lotti di suolo 
edificatorio ricadenti nel comprensorio di pertinenza di detto ente, questo 
ultimo, anche in difetto del rilascio dela licenza edilizia, dovuto alla mancata 
approvazione del Piano Regolatore Particolareggiato di zona, possa 
pretendere il pagamento dell'intero prezzo ovvero la corresponsione degli 
interessi sul medesimo e in qual misura (n. 2). 

s�e nell'ipotesi detta sia dovuto dal contraente privato una penale pel 

ritardo nella ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio progettato 

(n. 2). 
Se nella ipotesi detta il termine previsto per l'ultimazione dei lavori 
di costruzione dell'edificio progettato, in una con quello previsto pel pagamento 
del prezzo, possa essere fatto decorrere dal rilascio della licenza 
edilizia (n. 2). 

Se nell'ipotesi detta sia ipotizzabile un'azione di risarcimento di danni 
in caso di definitivo rifiuto del rilascio della licenza edilizia, ove riscosso 
il prezzo per intero o concordata la corresponsione di interessi sul medesimo 

o pattuito un aggiornamento del termine di ultimazione dei lavori (n. 2). 
COMUNI E PROVINCE 

Pubblicazioni sugli Albi Pretori. 

Se, nel computo dei termini relativi alle pubblicazioni sugli Albi pretori 
dei Comuni e delle Province, da eseguire ai sensi di legge, debba ricomprendersi 
il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine 
stesso (n. 125). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 247 

::ONCESSIONI AMMINISTRATIVE 

Atti di concessione del servizio di rimorchio marittimo. 

Se l'atto di concessione del servizio di rimorchio marittimo debba 
essere tassato ex art. 56 della legge di registro e cio� quale concessione 
ii pubblico servizio (n. 84). 

\!essa in liquidazione di societ.� -Concessionaria di Autolinee. 

.Se nei riguardi di una societ� concessionaria di autolinee la delibera:
ione di messa in liquidazione ex art. 2275 e segg. e.e. possa di per s� con:
retare l'ipotesi prevista dall'art. 34 I. 28 settembre 1939, n. 1822, circa la 
>erdita da parte della Societ� dei requisiti necessari di idoneit� finan:
iaria (n. 85). 

Se la liquidazione coatta amministrativa comporti la necessit� nell'ado:
ione del provvedimento di decadenza di cui all'art. 34 della 1. 28 settembre 
.939, n. 1822 per una societ� concessionaria di autolinee (n. 85). 

~rasparti in concessione -Risarcimento danni per colpa dipendenti. 

Se ai sensi dell'art. 38 ali. A r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato con 

3 novembre 1952, n. 1982, il consenso dell'Ispettorato compartimentale 
ia necessario solo quando l'ammontare della trattenuta superi l'ammontare 
li L. 5.000 (n. 86). 

Se ai sensi del suddetto articolo la delibera dell'Ispettorato diretta 
.ll'accertamento del responsabile e dell'entit� del danno escluda la possidlit� 
per l'impiegato di adire il giudice ordinario (n. 86). 

!ONTABILITA GENERALE DELLO STATO 

>epositi cauzionali -Interessi. 

Se la mancata presentazione dei documenti per provare la legittimaione 
alla riscossione da parte della persona giuridica titolare del depolto 
costituito presso la Cassa DD.PP., impedisca l'inizio della decorrenza 
el termine prescrizionale (n. 222). 

Se, prescritto il credito per interessi, possa residuare una responsailit� 
della Cassa DD.PP. ad alcun titolo (n. 222). 

'ermo amministrativo -Limiti. 

Se per procedere al fermo amministrativo ex art. 69 legge di Contailit� 
il credito dell'Amministrazione debba essere certo, liquido ed esiibile 
(n. 223). 


248 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

CONTENZIOSO TRIBUTARIO 

Ricorso in revocazione ed azione giudiziaria. 

Se sia ammissibile, ed in caso positivo �quale sia la natura, il ricorso 
in revocazione di un decreto ministeriale portante condanna per I.G.E. 
evasa e per una pena pecuniaria quando sia pendente giudizio dinanzi 
all'A.G.O. per la declaratoria d'illegittimit� della ingiunzione fiscale emessa 
a seguito del decreto stesso (n. 4). 

CONTRABBANDO 

Pagamento diritti evasi. 

Se l'amministrazione possa provvedere con l'ingiunzione fiscale al recupero 
dei diritti doganali evasi corrispondenti al quantitativo di tabacchi 
contrabbandati ed accertati con sentenza penale passata in giudicato che 
pur ha condannato erroneamente, ad una minor somma per diritti evasi. 

(Ipotesi in cui non vi � stata costituzione di parte civile) (n. 41). 

CONTRIBUTI 

Assegnazione di somma per riattamento di alloggio a favore di lavoratori 
agricoli dipendenti -Successione. 

Se sia ammissibile la successione nella concessione della somma occorrente 
per il riattamento dell'alloggio ai sensi dell'art. 9 legge n. 1676 
del 30 dicembre 1960 (n. 69). 

Contributi -Disastro del Vajont -Poteri di convalida del Sindaco. 

Se, in tema di contributi per la ricostruzione di immobili di propriet� 
privata distrutti in occasione del disastro del Vajont, la convalida del 
Sindaco alla dichiarazione di preesistenza di unit� immobiliari sia vincolante 
per la P. A. (n. 70). 

S'e il Sindaco possa convalidare dichiarazioni in contrasto con risultanze 
catastali (n. 70). 

Contributi -Provvidenze per il Vajont. 

Se per i contributi previsti dalla 1. 4 novembre 1963, n. 1457 e successive 
modifiche, portante provvidenze per la zona del Vajont, possano 
�ssere concessi soltanto ai proprietari o anche ai possessori di edifici distrutti 
(n. 71). 

Se la dichiarazione giurata del Sindaco, ex art. 31 1. 4 novembre 1963, 

n. 1457, stabilita per sopperire alla mancanza di documentazione catastale. 

PARTE II, CONSULTAZIONI 249 

ossa comportare anche un accertamento del diritto di propriet� in dif:
irmit� dalle risultanze catastali (n. 71). 

Se sia consentita dalla legge la variazione della destinazione funzioale 
dei nuovi fabbricati rispetto a quelli distrutti o danneggiati, almeno 
el caso in cui la destinazione degli immobili ricostruiti sia ad uso di 
bitazione (n. 71). 

�ecadenza ex art. 4 legge n. 357 /1964 sul Vajont. 
Se una persona possa rendersi cessionaria dei diritti al contributo 
ic 1. 357/1964 sul Vajont, spettante ad una o pi� persone, relativamente 
:i una o pi� unit� immobiliari danneggiate (n. 72). 

OSTITUZIONE 

esponsabilit� del cessionario e dell'acquirente di una azienda commerciale 
per le imposte di R. M. -Incostituzionalit� dell�art. 197 t. u. 29 
gennaio 1958, n. 645. 

Se � fondata l'eccezione di incostituzionalit� dell'art. 197 del t. u. 29 
mnaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette in relazione all'art. 76 della 
>stituzione, in quanto con tale norma sarebbero stati superati i limiti 
e-Ila delegazione legislativa conferita al governo dall'art. 63 della 1. 5 
mnaio 1956, n. 1, per essere stata soppressa la condizione per cui la 
!Sponsabilit� d'imposta al cessionario di azienda sorgeva solo quando si 
attasse d'imposta gi� iscritta a ruolo� o comunque accertata a carico 
!l cedente prima della cessione (n. 47). 

ANNI DI GUERRA 

Jntributo per la ricostruzione di edificio in altro Comune. 

Se il trasferimento in altro Comune previsto dal secondo comma del1rt. 
4 1. 607 del 1954 debba essersi verificato successivamente alla guerra, 
!r fruire del contributo per la ricostruzione (n. 129). 

!!:MANIO 

'ltostrade in concessione -Intavolazione a favore dello Stato. 

Se le autostrade costruite in concessione appartengono prima della 
adenza di questa, al concessionario (n. 222). 

Se lo Stato possa conseguire, al momento dell'acquisizione degli imJbili 
occorrenti per la costruzione dell'opera da parte del concessiorio 
stesso, l'intavolazione immediata a suo favore (n. 222). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

DEPOSITO 

Depositi cauzionali -Interessi. 

Se la mancata presentazione dei documenti per provare la legittimazione 
alla riscossione da parte della persona giuridica titolare del deposito 
costituito presso la Cassa DD1PP., impedisca l'inizio della decorrenza 
del termine prescrizionale ovvero lo sospenda (n. 26). 

Se, prescritto il credito per interessi, possa residuare una responsabilit� 
della Cassa DD.PP. ad alcun titolo (n. 26). 

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 

Alloggi F. S. -Riparazioni indispensabili ed indifferibili. 

Se l'Azienda Autonoma Ferrovie Stato possa legittimamente pretendere 
dagli assegnatari di alloggi F. S., non ancora divenuti cessionari, il 
rimborso delle spese sostenute per le riparazioni giudicate indispensabili 
e non differibili eseguite nel periodo compreso fra la determinazione del 
prezzo di cessione e la sottoscrizione del contratto di cessione in propriet� 
(n. 198). 

Aree fabbricabili a favore della Gescal. 

Se per la dichiarazione di pubblica utilit� delle aree fabbricabili a 
favore della Gescal non comprese in un piano di zona regolarmente approvato, 
sia necessaria la presentazione alla Prefettura di altra documentazione 
oltre a quella richiesta dagli artt. 1-15 della legge sulla espropriazione 
per p. u. ed in particolare dall'art. 3 della stessa legge, e l'imposizione 
alla Gescal di adempimenti diversi da quelli stabiliti da tale 
legge in relazione alla nuova disciplina contenute nella 1. 14 febbraio 
1963, n. 60 (n. 199). 

Esenzioni previste per gli atti giudiziari dell'INCIS -Limiti. 

Se l'esenzione delle tasse di �bollo e di registro concessa all'INC1S, 
riguardi solo gli atti giudiziari compiuti nel procedimento di cui all'art. 32 

r. d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 200). 
Incameramento e versamento della cauzione -Legge 1676/1960. 

Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di costruzione 
di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata 
dall'ente realizzatore delle opere ex tege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba 
essere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca C'assiere 

(n. 201). 

J 

PARTE II, CONSULTAZIONI 251 

SES -Autorizzazione a stare in giudizio. 

Se la proposizione di domanda giudiziaria da parte dell'ISES sia 
11bordinata a conforme delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero 
~ possa ritenersi compresa nella sfera di competenze proprie del Presiente 
dell'Istituto (n. 202). 

NFITEUSI 

'anoni imposti. 

Se i canoni di � natura enfiteutica � imposti dal Commissario per gli 
si civici con i provvedimenti di legittimazione delle occupazioni abusive 
ano soggetti alla disciplina della 1. 22 luglio 1966, n. 607 (n. 29). 

SECUZIONE FISCALE 

ontrabbando. 

Se l'Amministrazione possa provvedere con l'ingiunzione fiscale al re1pero 
dei diritti doganali evasi corrispondenti al quantitativo di tabac1i 
contrabbandati ed accertati con sentenza penale passata in giudicato 
1e pur ha condannato, erroneamente, ad una minor somma per diritti 
vasi (Ipotesi in cui non v'� stata costituzione di parte civile) (n. 75). 

SPROPRIAZIONE PER P. U. 

ree fabbricabili a favore deila Gescal. 

Se per la dichiarazione di p. u. delle aree fabbricabili a favore della 

escal non comprese in un piano di zona regolarmente approvato, sia 

~cessaria la presentazione alla Prefettura di altra documentazi,.one oltre 

iella richiesta dagli artt. 1-15 della legge sulla espropriazione per p. u. 

l in particolare dall'art. 3 della stessa legge, e l'imposizione alla Gescal 

adempimenti diversi da quelli stabiliti da tale legge in relazione alla 

2ova disciplina contenuta nella 1. 14 febbraio 1963, n. 60 (n. 251). 

Se la dichiarazione di opere indifferibili ed urgenti per la ipotesi di 

;propriazione disciplinata con l'art. 25 della 1. 14 febbrai-o 1960, n. 60 

>ssa essere disposta in base al progetto di massima e all'individuazione 

~i beni da occupare (n. 251). 

:Jmpetenza per l'opposizione atl'indennit� di stima. 

Se la competenza a giudicare sulle opposizioni all'indennit� di stima nel 
�ocedimento di espropriazione spetti al Tribunale che abbia nominato 
perito, qualunque sia il valore controverso (n. 252). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IJecreti di svincolo. 

Se il fatto che la relazione in camera di consiglio per l'emissione del 
decreto di svincolo dell'indennit� di esproprio risulti svolta da un giudice 
diverso da quello designato dal Presidente del Tribunale in calce al ricorso 
della parte, senza un apposito provvedimento di sostituzione, a mente 
dell'art. 174 c. p. c., produca l'invalidit� del predetto decreto di svincolo 

(n. 
253). 
Se il cancelliere sia tenuto ad attestare in calce ai decreti di svincolo 
l'avvenuto deposito (n. 253). 
Se per la emissione del decreto di svincolo sia necessario il preventivo 
parere del Pubblico Ministero (n. 253). 
A chi spetti la prova del mancato reclamo ex art. 739 c. p. c. (n. 253). 
Quale efficacia abbiano per il Magistrato competente ad emettere il 

decreto di svincolo le norme di cui alle � istruzi1oni per il servizio dei 
depositi � approvate con d. m. 22 novembre 1954 (n. 253). 
Quali siano la natura e i limiti del controllo della Cassa DD.PP. sui 
decreti di svincolo nonch� le forme di collaborazione con l'A.g.o. (n. 253). 

Procedura abbreviata di cui aWart. 33 t. u. sune acque -Utitizzabirit� di 
detta procedura da parte deHa Cassa dei Mezzogiorno. 

Se possa la C:assa per il Mezzogiorno avvalersi della procedura abbreviata 
di espropriazione prevista e disciplinata dall'art. 33 t. u. sulle Acque 

(n. 
254). 
FALLIMENTO 

Concordato. 

Se l'Amministrazione o pm m generale, se qualsiasi creditore fallimentare, 
contemporaneamente titolare di credito privilegiato e di credito 
chirografario, abbia diritto al voto in relazione al solo credito chirografario 
e quindi conservando per l'altro credito le garanzie e la connessa 
prelazione (n. 108). 

Se nel caso di pi� uffici dell'Amministrazione delle Finanze creditori 
dello stesso debitore, ciascun ufficio si debba considerare come creditore 
avente diritto al voto sulla proposta di concordato, ovvero si debba ritenere 
unica creditrice l'Amministrazione delle Finanze (n. 108). 

FaHimento det liquidatore di societ�. 

Se il liquidatore di societ� commerciale dichiarato fallito decada ipso 
iure dal. suddetto ufficio (n. 109). 
Se l'Amministrazione creditrice di una societ� commerciale possa 
chiedere al Presidente del Tribunale la sostituzione del liquidatore (n. 109). 

Se, venuto meno l'amministratore o il liquidatore di una societ�, spetti 
al Presidente del Collegio sindacale la rappresentanza della societ� per 
gli atti di ordinaria amministrazione quali il pagamento di debito tributario 
preesistente (n. 109). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 253 

ncameramento e versamento delfa cauzione -Legge 1676/1960. 

Se la cauzione, prestata dall'impresa appaltatrice dei lavori di cotruzioni 
di abitazioni dei lavoratori agricoli dipendenti ed incamerata 
.all'Ente realizzatore delle opere ex lege 30 dicembre 1960, n. 1676, debba 
ssere versata in conto entrate del Tesoro oppure alla Banca Cassiere 

n. 110). 
~ERROVIE 

.lloggi F. S. -Riparazioni indispensabili e indifferibili. 

Se l'Azienda Autonoma Ferrovie Stato possa legittimamente pretenere 
dagli assegnatari di alloggi F. S., non ancora divenuti cessionari, il 
!mborso delle spese sostenute per le riparazioni giudicate indispensabili 


non differibili eseguite nel periodo compreso fra la determinazione del 
rezzo di cessione e la sottoscrizione del contratto di cessione in propriet� 
n.. 384). 


raggiare lunghezza di treni rispetto ai marciapiedi. 

Se e quando si configuri una responsabilit� dell'Amministrazione per 
1fortuni al viaggiatore a causa della maggiore lunghezza del treno ri>
etto ai marciapiedi (n. 385). 


tato giuridico del personale ferroviario -Art. 164. 

Se il Direttore Centrale Capo del Servizio Sanitario delle Ferrovie 
>ssa essere legittimamente autorizzato con un Decreto Ministeriale a de,
gare ad altri funzionari l'esercizio delle sue attribuzioni di membro delle 
ommissioni per le visite di revisione di cui all'art. 164 della 1. 26 marzo 
158, n. 425 (n. 386). 


JRESTE 

ztrimonio forestale della Regione Siciliana. 

Se i terreni acquistati dallo Stato per uso rimboschimento dopo l'enata 
in vigore dello Statuto della Regione Siciliana, debbano entrare a 
r parte del patrimonio indisponibile della Regione (n. 5). 


iPIEGO PUBBLICO 

ipiegato civile non di ruolo -Destituzione di diritto per condanna a 
pena detentiva condonata. 


Se l'impiegato civile non di ruolo sia passibile di destituzione di di;
to per condanna a pene detentive anche se queste siano state connate 
(n. 658). 


�. 

J 

254 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Licenziamento in seguito a condanna penale -Indennit�. 

Se il pubblico impiegato che sia stato licenziato per aver riportato 
condanna penale abbia diritto, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 
13 gennaio 1966, n. 3 e alla 1. 8 giugno 1966, n. 424, a percepire 
l'indennit� di licenziamento (n. 659). 

Pignorabilit� dello stipendio. 

Se lo stipendio degli impiegati dello Stato possa essere pignorato, per 
crediti alimentari, nella misura di 1/3 (n. 660). 

Sfollamento agevolato dipendenti -Enti svil'uppo. 

Se possono entrare a far parte del ruolo aggiuntivo ad esaurimento 
presso il Ministero Agricoltura e Foreste, di cui all'art. 10 1. n. 901 del 
1965, i dipendenti degli enti di sviluppo che hanno beneficiato delle disposizioni 
di favore (ex art. 8 stessa legge) concernenti l'esodo volontario 

(n. 661). 
IMPOSTA DI REGISTRO 

Agevol'azioni per l'edilizia. 

Se, ai fini di cui all'art. 1 1. 6 dicembre 1962, n. 1493, il limite del 
quarto della superficie totale coperta dei piani sopratterra debba riferirsi 
ai soli negozi ovvero ai locali destinati ad uffici ed a negozi insieme considerati 
(n. 269). 

Atti di concessione del servizio di rimorchio marittimo. 

�Se l'atto di concessione del servizio di rimorchio marittimo debba 
essere tassato ex art. 56 della legge di registro e cio� quale concessione 
di pubblico servizio (n. 270). 

Contratti di fornitura con la P. A. -Obbligo dell'imposta. 

Se l'imposta di Registro concernente i contratti di fornitura con la 

P. A., sia sempre a carico del privato contraente (n. 271). 
Contratto di mutuo con deposito infruttifero. 

Se la pattuizione, inserita in un contratto di mutuo, che preveda la 
consegna, in luogo della somma mutuata, di un libretto di risparmio portante 
un deposito infruttifero debba essere sottoposta al T-ributo di Registro 
previsto dall'art. 37 lett. B tab. A (n. 272). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 255 

~ostituzionalitd dell'art. 81 all. A. 

Se l'art. 81 della Tariffa all. A della legge di registro nel disporre direrse 
aliquote per conferimenti diversi contrasti con gli artt. 3 e 53 della 
~ostituzione (n. 273). 

fovracanoni -Legge 7 dicembre 1953, n. 959 . 

.Se i sovracanoni, dovuti in favore del Consorzio dei Comuni ricalenti 
nel bacino imbrifero, ai. sensi e nella misura e per gli effetti del'
art. 1 1. 7 dicembre 1953, n. 959, costituiscano, agli effetti della imposta 
li registro, un corrispettivo da prendere come parametro per la determi1azione 
del valore della ricchezza o del bene trasferito ovvero oneri che 
>assano a carico dell'acquirente o cessionario ex art. 43 della legge di 
�egistro (n. 274). 

Sovraprezzo azionario assolto mediante conferimento immobiliare. 

Se possa ritenersi legittima la tassazione principale di registro se:
ondo l'aliquota di cui all'art. 1 tar. 1 all. A, nonch� la relativa imposta 
ii trascrizione, di una delibera assembleare nella quale sia previsto che il 
;ovrapprezzo delle azioni di nuova emissione venga assolto mediante con:
erimento immobiliare (n. 275). 

:MPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE 

'.nteressi su somme dovute per risarcimento-danni -Indennitd per temporanea 
occupazione. 

Se siano assoggettabili a :ricchezza mobile gli interessi dovuti sulle 
;omme liquidate a titolo di risarcimento danni per occupazione abusiva 
ii immobili (n. 36). 

Se siano asso.ggettabili a ricchezza mobile le indennit� di temporanea 
>ccupazione . di immobili (n. 36). 

Responsabil'itd del cessionario e dell'acquirente di una azienda commerciale 
per le imposte di R.M. -Incostituzionalitd dell'art. 197 t. u. 29 
gennaio 1958. n. 645. 

Se � fondata l'eccezione di incostituzionalit� dell'art. 197 del t. u. 
?9 gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette in relazione all'art. 76 della 
::!ostituzione in quanto con tale norma sarebbero stati superati i limiti 
iella delegazione legislativa conferita al governo dall'art. 63 della 1. 5 
iJ"ennaio 1956, n. 1, per essere stata soppressa la condizione per cui la re;
ponsabilit� di imposta del cessionario di azienda sorgeva solo quando si 
:rattasse d'imposta gi� iscritta a ruolo o comunque accertata a carico 
iel cedente prima della cessione (n. 37). 


256 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

IMPOSTA DI SUCCESSIONE 

Interpretazione dell'art. 15 della legge organica -Rinuncia al legato. 

Se l'erede, beneficiario della rinunzia fatta dal legatario della nuda 
propriet� di titoli azionari, sia tenuto a corrispondere l'imposta sulla 
piena propriet� dovuta dal legatario rinunziante ed anche quella relativa 
all'usufrutto (n. 53). 

Se la rinuncia al legato, ai fini dell'imposta sulle successioni, possa 
considerarsi una vera e propria condizione risolutiva in senso tecnico con 
conseguente applicabilit� della disciplina dettata dall'art. 7 della legge 
tributaria sulle successioni (n. 53). 

Matrimonio canonico tardivamente trascritto. 

Se si debba tenere conto del vincolo matrimoniale agli effetti della 
imposta sulla successione di uno dei coniugi, deceduto anteriormente alla 
trascrizione tardiva del matrimonio religioso (n. 54). 

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 

Attivit� svolta in immobili godenti di immunit� locale. 

Se possono essere assoggettati ad IGE i proventi di una attivit� (concerto 
vocale e strumentale) svolta nel palazzo della Cancelleria di Roma 

(n. 123). 
Ricorso in revocazione ed azione giudiziaria. 

Se sia ammissibile, ed in caso positivo quale sia la natura, il ricorso 
in revocazione di un decreto ministeriale portante condanna per IGE evasa 
e per pena pecuniaria quando sia pendente giudizio dinanzi all'A.G.O. per 
la declaratoria d'illegittimit� della ingiunzione fiscale emessa a seguito 
del decreto stesso (n. 124). 

Servizi internazionali -Esenzione ex art. 1 lett. h) -L. 19 giugno 1940, 

n. 762. 
Quali dei corrispettivi pagati da ditte estere a commissionari e mediatori 
operanti in Italia devono ritenersi esenti dall'I.G.E. ai sensi dell'art. 1 
lett. h) 1. 19 giugno 1940, n. 762 e della circolare della Direzione Generale 
delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli affari 12 maggio 1967, n. 29 

(n. 125). 
Trasporto effetti postali -Ritenuta I.G.E. 

Se le imprese di autoservizi pubblici, esercenti il serv1z10 di trasporto 
di effetti postali mediante cartelle di oneri, abbiano diritto alla 
rivalsa verso lo stato delle ritenute I;G.E. sui canoni percepiti per l'espletamento 
del servizio (n. 126). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 257 

MPOSTE E TASSE 

lddizionale pro-Calabria -Applicabilit� alla tassa di occupazione di suolo 
pubblico. 

Se sia applicabile l'addizionale pro-Calab~ia alla tassa di occupazione 
li suolo pubblico (n. 452). 

\gevolazioni tributarie. 

Se la S. I. P. possa esercitare, in virt� della legge 6 dicembre 1965, 

1. 1379, il diritto di rivalsa anche nei confronti della � American Battle 
/Ionuments C:ommission �, la quale pur gode della esenzione tributaria 
li cui all'art. 2 del d. lgs. 22 febbraio 1948, n. 88 (n. 453). 
;ontributi di miglioria. 

Se l'obbligo di provvedere alle segnalazioni di cui all'art. 10 r. d. 1. 
18 novembre 1938, n. 2000 per l'applicazione dei contributi di miglioria 
ussista anche per le -0pere realizzate direttamente dagli interessati ai sensi 
lell'art. 9 1. 30 dicembre 1960, n. 1676 (n. 454). 

;rediti agrari regionali -Agevolazioni tributarie. 

Se ai prestiti previsti dalla 1. 29 dicembre 1965, n. 33, della Regione 
~riuli-Venezia Giulia siano applicabili, per la parte tributaria, le dispo:
izioni di cui alla 1. 5 luglio 1928, n. 1760 sul credito agrario (n. 455). 

~senzioni previste per gli atti giudiziari dell'INCIS -Limiti. 

Se l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro concessa all'INCIS, 
�iguardi solo gli atti giudiziari compiuti nel procedimento di cui all'art. 32 
-. d. 28 aprile 1938, n. 1165 (n. 456). 

'mposta abbonamento legge n. 1760 del 1928 -Prescrizione rimborso. 

Se il credito del contribuente per la restituzione di somma indebitanente 
pagata per la imposta di abbonamento prevista dall'art. 21 della 
. 5 luglio 1928, n. 1760; si prescriva nel termine di cinque anni ovvero 
iel termine di tre anni (n. 457). 

�mposta surle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito (r. d. 30 dicembre 
1923, n. 3280). 

Se il trattamento tributario delle societ� di fatto per anticipazioni o 
1ovvenzioni contro deposito o pegno di merci, titoli o valori, debba essere 
iguale a quello relativo alle societ� regolarmente costituite (n. 458). 

'.mposte indirette -Rapporto tra il giudizio ordinario e quello dinanzi alle 
Commissioni Tributarie. 

Se sia opportuno notificare una decisione della Commissione Centrale 
:he in senso contrario all'Amministrazione abbia deciso una controversia 


258 PARTE II, RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 

in materia di imposte indirette, la quale formi 'Oggetto di un giudizio 
ordinario che sia ancora pendente (n. 459). 

Se la decisione della Commissione Centrale acquisti autorit� di cosa 
giudicata nel caso in cui il giudizio ordinario si sia estinto senza che 
sia intervenuta una sentenza di merito (n. 459). 

Responsabilit� del cessionario e dell'acquirente di una azienda commer


ciale per le imposte di R. M. -.Incostituzionalit� dell'art. 197 t. u. 29 

gennaio 1958, n. 645. 

Se � fondata l'eccezione di incostituzionalit� dell'art. 197 del t. u. 29 
gennaio 1958, n. 645 sulle imposte dirette in relazione all'art. �76 della 
Costituzione, in quanto con tale norma sarebbero stati superati i limiti 
della delegazione legislativa conferita al governo dall'art. 63 della 1. 5 
gennaio 1956, n. 1, per essere stata soppressa la condizione per cui la responsabilit� 
d'imposta del cessionario di azienda sorgeva solo quando si 
trattasse d'imposta gi� iscritta a ruolo o comunque accertata a carico del 
cedente prima della cessione (n. 460). 

Riscossione contributi consortili -Obbligo dell'esattore del non riscosso 
come riscosso. 

Se anche nella riscossione dei contributi consortili l'esattore risponda 
del non riscosso come riscosso (n. 461). 

INVALIDI DI GUERRA 

Sanzioni penali a carico dei datori di lavoro per la mancata assunzione 
di invalidi di guerra -Applicabilit� alle Aziende Municipalizzate. 

Se la sanzione penale di cui all'art. 22 1. 3 giugno 1950, n. 375, a carico 
dei. datori di lavoro inadempienti all'obbligo dell'assunzione di invalidi 
di guerra sia applicabile anche nei confronti di un ente o di una azienda 
Muncipalizzata (e per esse dei suoi dirigenti responsabili) quando l'ente, 
a sensi dell'art. 34 d. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176, abbia optato per il 
trattamento legislativo previsto per i privati datori di lavoro (n. 22). 

Se la possibilit� di impugnazione �tanto in via amministrativa che 

giurisdizionale� dei provvedimenti di assunzione del personale presso le 

Amministrazioni e gli enti di cui al primo comma dell'axt. 9 d. P. R. 18 

giugno 1952, n. 1176 si deve intendere estesa a tutti i mezzi previsti dai 

principi generali e �dalle singole leggi disciplinanti la materia (n. 22). 

LAVORO 

Dipendenti salariati ente Sviluppo Puglie-Lucania-Molise -Conglobamento 
assegni. 

Se per il contingente di personale salariato in servizio presso l'Ente 
di Sviluppo in Puglia Lucania e Molise, possa essere operato il conglo



PARTE II, CONSULTAZIONI 259 

amento nello stipendio delle due anticipazioni provvisorie, in conto fulri 
miglioramenti, corrispondenti agli assegni � integrativo e temporaneo � 
egli statali, a suo tempo concesse anche a detto personale (n. 48). 

'anzioni penali a carico dei datori di lavoro fler la mancata assunzione di 
invalidi di guerra -Applicabilit� alfe Aziende Municipalizzate. 

Se la sanzione penale di cui all'art. 22 I. 3 giugno 1950, n. 375, a 
arico dei datori di lavol'o inadempienti all'obbligo dell'assunzione di 
1validi di guerra sia applicabile anche nei confronti di un ente o di una 
zienda Municipalizzata (e per esse dei suoi dirigenti responsabili) quando 
ente, a sensi dell'art. 34 d. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176 abbia optato 
er il trattamento legislativo previsto per i privati datori di lavoro (n. 49). 

Se la. possibilit� di impugnazione �tanto in via amministrativa che 
iurisdizi�onale � dei provvedimenti di assunzione del personale presso le 
.mministrazioni e gli enti di cui al primo comma dell'art. 9 d. P. R. 18 
iugno 1952, n. 1176, si deve intendere estesa a tutti i mezzi previsti dai 
rincipi generali e dalle singole leggi disciplinanti la materia (n. 49) . 

�OOAZIONI 
lffitto di fondi rustici -Scelta del contraente. 

Se all'affitto dei fondi rustici di propriet� delle Aziende del Fondo 
er il Culto e dei Patrimoni riuniti ex economali siano applicabili le diposizioni 
della I. 12 giugno 1962, n. 567 (n. 131). 

S'e il sistema della scelta del contraente privato mediante asta pub


lica sia compatibile con la disciplina vigente in materia di affitto di fondi 

ustici (1. 12 giugno 1962, n. 567) (n. 131). 

!IATRIMONIO 

'latrimonio canonico tardivamente trascritto. 

Se si debba tenere conto del vincolo matrimoniale agli effetti della 
nposta sulla successione di uno dei coniugi, deceduto anteriormente alla 
rascrizione tardiva del matrimonio religioso (n. 22). 

!IEZZOGIORNO 

'inanziamenti -Agevotazioni creditizie. 

Se il concorso sugli interessi previsti dall'art. 12, quarto comma, della 

26 giugno 1965, n. 717 possa essere dalla Cassa per il Mezzogiorno con


esso alle sezioni di credito industriale del Banco di Sicilia e del Banco 

i Napoli per la emissione di buoni fruttiferi, oltre che delle obbligazioni 

ere proprie (n. 43). 


J 

260 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Procedura abbreviata di cui all'art. 33 t. u. sulle Acque -Utilizzabilit� di 
detta proced.ra da parte della Cassa del Mezzogiorno. 

Se possa la Cassa per il Mezzogiorno avvalersi della procedura abbreviata 
di espropriazione prevista e disciplinata dall'art. 33 t. u. sulle 
Acque (n. 44). 

MUTUO 

Imposta di registro. 

Se la pattuizione, inserita in un contratto di mutuo, che preveda la 
consegna, in luogo della somma mutuata, di un libretto di risparmio portante 
un deposito infruttifero debba essere sottoposta al tributo di Registro 
previsto dall'art. 37 lett. B, tab. A (n. 6). 

PENSIONI 

Pensioni di guerra -Sospensione del pagamento. 

Se, inflitta ad un pensionato di guerra una pena che importi l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici, ed espiata detta pena mediante 
imputazione del corrispondente periodo di carcerazione preventiva, la sospensione 
del pagamento della pensione, comminata dall'ultimo cpv. dell'art. 
91 1. 10 agosto 1950, n. 648 debba disporsi con decorrenza dalla data 
in cui ebbe inizio la carcerazione preventiva, oppure dalla data del passaggio 
in giudicato della sentenza (n. 122). 

PRESCRIZIONE 

Imposta abbonamento l. n. 1760 del 1928 -Prescrizione rimborso. 

Se il credito del contribuente per la restituzione di somma indebitamente 
pagata per la imposta di abbonamento prevista dall'art. 21 della 

1. 5 luglio 1928, n. 1760, si prescriva nel termine di cinque anni ovvero 
nel termine di tre anni (n. 68). 
PREVIDENZA E ASSISTENZA 

Fondo di previdenza del personate doganale -Estensione dei benefici ai 
familiari. 

Se l'art. 15 del Regolamento del fondo di previdenza del personale 
delle dogane approvato con d. P. R. 4 dicembre 1956, n. 1572, attribuisca 
all'Amministrazione il potere di concedere sovvenzioni per malattie di 
un componente la famiglia convivente a carico del dipendente doganale, 
anche se maggiorenne e fornito di titolo di studio (n. 56). 


PARTE II, CONSULTAZIONl 261 

ROCEDIMENTO CIVILE 

.rbitrato -Compensi agli arbitri. 

Se la pronuncia emessa dal Presidente del Tribunale nel procedimento 
i cui all'art. 814 c. p. c. abbia natura deci,:oria e sia impugnabile con 
.corso in Cassazione (n. 35). 

Se la predetta pronuncia debba essere notificata ai sensi dell'art. 11, 
~condo e terzo comma, del t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 35). 

ROCEDIMENTO PENALE 

acol't� dell'imputato di difendersi da solo. 

Se le disposizioni del d. 1. 21 ottobre 1947, n. 1250 e della 1. 12 luglio 
~61, n. 603, che moltiplicano rispettivamente per otto e per quaranta le 
ene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale e da 
!ggi speciali, siano da applicare anche per quanto riguarda il limite di 
>mma entro il quale l'imputato pu� difendersi da solo previsto dall'artillo 
125 c. p. c. (n. 10). 

EGIONI 

ontributo di cui alla legge reg. sic. 5 agosto 1957, n. 51. 

Se l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione 

�ciale costituisca non solo una condizione per la conservazione degli ef~
tti della concessione del contributo di cui alla legge reg, 5 agosto 1957, 
. 51, ma anche un presupposto per la concessione stessa del contributo 
1. 152). 
rediti agrari regionali -Agevolazioni tributarie. 

Se ai prestiti previsti dalla legge 29 dicembre 1965, n. 33 della Re.
one Friuli-Venezia Giulia siano applicabili, per la parte tributaria, le 
isposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario 

1. 153). 
ritrimonio forestale della Regione Siciliana. 

Se i terreni acquistati dallo Stato per uso rimboschimento dopo l'enata 
in vigore dello Statuto della Regione Siciliana, debbano entrare a 
lr parte del patrimonio indisponibile della Regione (n. 154). 

ESPONSABILIT� CIVILE 

�aggiore lunghezza di treni rispetto ai marciapiedi. 

Se e quando si configuri una responsabilit� dell'Amministrazione per 
lfortuni al viaggiatore a causa della maggiore lunghezza del treno rispetto 
marciapiedi (n. 244). 


RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Operato doloso di un ufficiale giudiziario. 

Se l'art. 494 c. p. c., in base al quale � il debitore pu� evitare il 
pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per 
cui si procede e l'importo delle spese con l'incarico di consegnarli al creditore 
., sia applicabile al procedimento coattivo per la riscossione delle 
entrate dello Stato e degli enti pubblici, regolato dal t. u. 14 aprile 1910, 

n. 639 (n. 245). 
Se tale forma di pagamento sia liberatoria per il debitore ed estintiva 
del rapporto obbligatorio e se questi effetti del pagamento ai sensi dell'art. 
494 c. p. c. siano in contrasto con le disposizioni, che limitano nell'ordinamento 
tributario la prova del pagamento del tributo (n. 245). 

Se l'approvazione da parte dell'ufficiale giudiziario di somme versate 
dai contribuenti, a norma dell'art. 494 c. p. c., costituisca peculato (articolo 
314 c. p. c.) o malversazione (art. 315 c. p.) (n. 245). � 

RIABILITAZIONE 

Se l'impossibilit� di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal 
reato possa essere riferita non solo all'impossibilit� materiale, ma anche 
ad altre cause, strettamente giuridiche, quali la rinunzia del creditore e 
la prescrizione del credito (n. 3). 

Se la prova della prescrizione possa fornirsi dal riabilitando mediante 
una attestazione del creditore relativa alla verificata prescrizione del diritto 
di credito (n. 3). 

RICOSTRUZIONE 

Contributi -Disastro del Vajont -Poteri di convalida del Sindaco. 

Se, in tema di contributi per la ricostruzione di immobili di propriet� 

privata distrutti in occasione del disastro del Vajont, la convalida del Sin


daco alla dichiarazione di preesistenza di unit� immobiliari sia vincolante 

per la P. A. (n. 16). 

Se il sindaco possa convalidare dichiarazioni in contrasto con risul


tanze catastali (n. 16). 

Contributi -Provvidenze per il Vajont. 

Se i contributi previsti dalla 1. 4 novembre 1963, n. 1457, e successive 

modifiche, portante provvidenze per la zona del Vajont, possano essere con


cessi soltanto ai proprietari o anche ai possessori di edifici distrutti (n. 17). 

Se la dichiarazione giurata del Sindaco, ex art. 31 1. 4 novembre 1963, 

n. 1457, stabilita per sopperire alla mancanza di documentazione catastale, 
possa comportare anche un accertamento del diritto di propriet� in difformit� 
delle risultanze catastali (n. 17). 
Se sia consentita dalla legge la variazione della destinazione funzionale 
dei nuovi fabbricati rispetto a quelli distrutti o danneggiati, almeno 
nel caso in cui la destinazione degli immobili ricostruiti sia ad uso di 
abitazione (n. 17). 


PARTE II, CONSULTAZIONI 263 

SCIOPERO 

Sciopero dei Vigili det fuoco. 

Se i Vigili del fuoco i quali a seguito di uno sciopero abbandonino 
il servizio, siano passibili della sanzione di cui agli artt. 330 e 331 
~. p. (n. 4). 

SENTENZA PENALE 

rl:rrore materiale -Contrabbando tabacchi. 

Se la sentenza penale che accerti il contrabbando di tabacchi per un 
~erto quantitativo, ma rechi la condanna al pagamento dei diritti evasi in 
Jna somma minore di quella risultante dal calcolo che avrebbe dovuto. 
~ssere condotto secondo i criteri stabiliti dalla legge, sia affetta da errore 
nateriale (n. 22). 

SOCIET� 

Rappresentanza .del liquidatore e del Presidente del Collegio sindacale. 

Se il liquidatore di societ� commerciale dichiarato fallito decada ipso 
lure dal suddetto ufficio (n. 117). 
Se l'Amministrazione creditrice di una societ� commerciale possa chie:
iere al Presidente del Tribunale la sostituzione del liquidatore (n. 117). 

Se, venuto meno l'amministratore o il liquidatore di una societ�, spetti 
:il Presidente del Collegio sindacale la rappresentanza della societ� per gli 
:itti di ordinaria amministrazione quali il pagamento di debito tributario 
;>reesistente (n. 117). 

3'PESE GIUDIZIALI 

Arbitrato -Compensi agli arbitri. 

Se la pronuncia emessa dal Presidente del Tribunale nel procedimento 
:ii cui all'art. 814 c.p.c. abbia natura decisoria e sia impugnabile con ricorso 
ln Cassazione (n. 21). 

Se la predetta pronuncia debba essere notificata ai sensi dell'art. 11, 
secondo e terzo comma, del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611 (n. 21). 
Se la stessa pronuncia costituisca titolo definitivo ai sensi dell'art. 277 
:iel r.d. 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilit� generale dello Stato (n. 21). 

STRADE 

Autostrade in concessione -Intavolazione a favore dello Stato. 

Se le autostrade costruite in concessione appartengono prima della sca:
ienza di questa, al concessionario (n. 68). 


264 RASSEGNA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO 

Se lo Stato possa conseguire, al momento della acquisizione degli immobili 
occorrenti per la costruzione dell'opera da parte del concessionario 
stesso, l'intavolazione immediata a suo favore (n. 68). 

Strade Statali che attraversano nuclei urbani. 

Se, per l'attraversamento di nuclei urbani da parte di veicoli provenienti 
da strada statale siano istituibili dei sensi unici, utilizzando, per una 
delle due correnti di traffico, una strada comunale collaterale a quella 
statale (n. 69). 

TRASPORTO 

Ferrovie in concessione -Decadenza criteri di determinazione dell'onere 
a carico dello Stato. 

Oome si determini l'onere a carico dello Stato per il compenso che deve 
essere corrisposto al concessionario decaduto secondo l'art; 15 del r.d.1. 2 
agosto 1929, n. 2150 (n. 61). 

Trasporto effetti postali -Ritenuta 1.G.E. 

Se le imprese di autoservizi pubblici, esercenti il servizio di trasporto 
di effetti postali mediante cartelle di oneri, abbiano diritto alla rivalsa 
verso lo Stato delle ritenute I.G.E. sui canoni percepiti per l'espletamento 
del servizio (n. 62). 

Trasporto internaiionale delle merci coperte con libretto T.I.R. 

Se l'Ente garante dei Carnets T.I.R. sia tenuto al pagamento dei diritti 
e delle penalit� nel caso in cui la dogana, cui siano stati esibiti i carnets, 
non abbia compilato il certificato di presa in carico (n. 63). 

USI CIVICI 

Canoni imposti. 

Se i canoni � di natura enfiteutica � imposti dal Commissario per gli 
usi civici con i provvedimenti di legittimazione delle occupazioni abusive 
siano soggetti alla disciplina della 1. 22 luglio 1966, n. 607 (n. 4). 


NOTIZIARIO 


Il 16 dicembre 1967, nella sala del Consigiio dell'ordine degli Avvocati 

Procuratori di Roma, il prof. avv. Salvatore Satta ha tenuto, dinanzi ad 
n folto pubblico, una commemorazione di Lodovico Mortara, imperniata 
ulla viva e persistente attualit� del Suo pensiero giuridico. Dopo aver riordato 
il primo incontro da lui avuto con il Mortara, il prof. Satta si � 
:>ffermato ad analizzare le sue opere, prima fra tutte lo studio, pubblicato 
el1885, su Lo Stato moderno e la giustizia, il cui tema � quello della for1azione 
del giudice come condizione per l'avvento della giust�zia. 

Rilevato che anche nelle Istituzioni di ordinamento giudiziario, nelAppeUo 
civile ed in tanta altra parte delle opere maggiori si manifesta 

pensiero di Mortara sulla formazione del giudice, il Satta ha osservato 
he la ricerca di quel pensiero assume oggi un'importanza fondamentale, 
on solo perch� viviamo ancora e sempre in clima di riforma, ma perch� 
quel pensiero il Maestro scomparso congiunge sempre indissociabilmente 

pur attualissimo problema dell'autogoverno della Magistratura. 

Il prof. Satta ha concluso ricordando ancora che il Mortara pass�, negli 
ltimi anni della sua vita, dall'Universit� alla Magistratura, forse perch� 
gli, con profondo intuito, si era reso conto che non la legge ma il giudizio 

al centro dell'esperienza e che l'azione non sta nel freddo testo elaborato 
1 tempi magari lontani ma nell'opera e nella sentenza del giudice.